ANNO XLIII N. 1 

GENNAIO -MARZO 1991 

JRA��JECGNA 
AWWOCATUJRA 


I[J)JEJLJL(Q) �1rA1r(Q) 


PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
ROMA 1992 




ABBONAMENTI ANNO 1992 

ANNO L. 45.000 
UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 12.000 


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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

Direzione Marketing e Commerciale 

Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma 

e/e postale n. 387001 

I 

Stampato in Italia -Printed in Italy 

I 

Autoriz.zazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 

Ii 

(3219125) Roma, 1992 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -P.V. 

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INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del� 

/'avv. Franco Favara) . . . . . . . . . . . . pag. 1 

Sezione seconda: 
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNA� 
ZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . . . , 27 

Sezione terza: 
GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E AP� 
PALTI (a cura degli avvocati Giuseppe Stipo e 
Antonio Cingolo) . . . . . . . . . . . . . . . � 46 

Sezione quarta; 
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del� 
/'avv. Raffaele Tamiozzo) . . . . . � 72 

Sezione quinta: 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato 
Carlo Bafile) . . . . . . . . . . . . . . � 85 

Parte seconda: QUESTIONI � RASSEGNA DI DOTTRINA 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE � INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE . 
. pag. 

CONSULTAZIONI 
13 

Comitato di redazione: Avv. D. Del Gaizo -Avv. G. Mangia � 
Avv. M. Salvatorelli -Avv. F. Sclafani 


La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

C. BAFILE, Istruttoria e pronuncia di merito nel giudizio di terzo grado I, 99 
�O. FIUMARA, L'esercizio di attivit� paramediche in Italia . . . . . . . . I, 27 
M. SALVATORELLI, Iscrizione all'Albo degli psicologi e disciplina transitoria I, 63 

PARTE PRIMA 
INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE 

-Tribunale superiore acque pubbliche 
��Atto non definitivo � Ammissibilit� 
del ricorso giurisdizionale, 

14. 
CITTADINANZA 

-Riacquisto � Perdita della . cittadinanza 
�italiana a seguito di acquisto 
della cittadinanza straniera � Successiva 
residenza in Italia. per un 
biennio � Riacquisto della cittadinanza 
italiana ex art. 9, primo comma, 
n. 3 legge 13 giugno 1912 n. 555 Necessit� 
di una volont� espressa Esclusione 
-Deduzione .dd volont� 
contraria -Onere della prova, 60. 

COMUNITA EUROPEE 

-Libera prestazione dei servizi -Guide 
turistiche -Qualifica professionale 
prescritta dalla normativa na� 
zionale, 40. 

-Libert� di stabilimento -Esercizio 
di professioni paramediche -Bioterapia 
e pranoterapia, con nota di 

o. 
FIUMARA, 27. 
-Libert� di stabilimento -Esercizio 
di professioni pararri.eddche � Osteopatia, 
con nota di O. FIUMARA, 28. 

- 
Riavvicinamento. delle. legislazioni Inosservanza 
di una direttiva -Conservazione 
degli uccelli selvatici, 34. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Leggi abrogate -Sindacato cLi legittimit� 
costituzionale � Inammissibi� 
lit�, 7. 

-Ricorso in via principale -Onere 
di individuare esattamente l'ogget� 
to del giudiziio -Onere di :motivare 

adeguatamente -Necessit� dell'in


teresse a ricorrere, 18. 

ENTI PUBBLICI 

-Trasformazione da ente pubblico in 
privato o viceversa -Controversie 
con i dipendenti -Giurisdizione Criteri, 
52. 

FERROVIE 

-Beni e pertinenze facenti parte del 
demanio ferroviario -Natura di beni 
patrimoniali indisponibili a seguito 
della legge 17 maggio 1985, 

n. 
210, 46. 
GIURISDIZIONE CIVILE 

-Indennit� per i familiari delle vittime 
del dovere � Domanda di adeguamento 
del relativo importo -Diritto 
soggettivo -Giurisdizione del 
giudice ordinario -Sussistenza, 56. 

-Mancata computabdlit� di assegni 
nella pensione annua -Giurisdizione 
della Corte dei Conti, 50. 

-Mancata impugnazione della statuizione 
di merito sul maggior danno Giudicato 
implicito sulla giurisdizione 
per la domanda relativa a 
interessi moratori, 49. 

-Questione decisa con sentenza non 
definitiva -Preclusione di riesame 
con la sentenza non defill!itiva -Fattispecie 
in tema di indennizzo per 
beni perduti nei territori ceduti 
alla Jugoslavia, 48. 

-Ratei di pensione -Estremi per la 
costituzione in mora � Semplice 
ritardo -Giurisdizione della Corte 
dei Conti, 53. 

-Vice pretore onorario -Pagamento 
di emolumenti retributivi -Diritto 
soggettivo -Giurisdizione del giudice 
ordinario, 58, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

VI 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Esecuzione del giudicato -Ricorso 
per ottemperanza -Autorit� chiamata 
a conformarsi -Organo periferico 
dello Stato -Competenza 
T.A.R., 72. 

-Esecuzione del giudicato -Ricorso 
per ottemperanza Competenza 

T.A.R. o C.D.S. -Decisioni ~udici 
speciali -Criterio di ripartizione, 
72. 
IMPIEGO PUBBLICO 

-Inquadramento -Personale assunto 
ex lege n. 285 del 1977 e n. 33 del 
1980 -Anzianit� anteriore all'immissione 
in ruolo -RiconoscibiLit� � 
Esclusione, 77, 

-Personale assunto ex lege n. 285 del 
1977 e n. 33 del 1980 -Servizio preruolo 
-Aumento periodico biennale 
del 2,50 % ex art. 30 legge 12 luglio 
1980 n. 312 -Non spetta, 77. 

PROCEDIMENTO CIVILE 
-Tutela di diritti soggettivi -Rdcorso 
gerarchico -� sempre facoltativo, 48. 

PROFESSIONI 

-Psicologi -Iscrizione all'Albo -Regime 
transitorio -Controversie Giurisdizione 
-Spetta al Giudice Ordinario, 
con nota di M. SALVATORELLI, 
63. 

REATO 

-Individuazione del soggetto attivo Rinvio 
della legge penale ad una 
fonte subordinata preesistente 
Riserva di legge, 1. 

REGIONI 

-Funzione statale di indirizzo e coordinamento 
-Non pu� essere esercitata 
mediante produzione di norme 
secondame, 19. 

-Materie di competenza regionale Facolt� 
dello Stato di determinare 
schemi-tipo di convenzioni, 19. 

-Rapporti di diritto privato -Responsabilit� 
civile -Competenza esclusiva 
dello Stato, 24. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Esercizdo di funzioni giudiziarie 
Legge 13 aprile 1988 n. 117 sulla responsabilit� 
civile dei magistrati 
Irretroattivit�, 7. 

-Esercizio di funzioni giudiziarie 
Verifiica della non manifesta infondatezza 
dell'azione di responsabilit� 
proposta dopo il 7 aprile 1988 
per fatti anteriori al 16 aprile 1988 Mancata 
previsione -Illegittimit� 
costituzionale, 7. 

TRASCRIZIONE 

-Domanda di revoca di atti soggettd 
ad iscrizione nei registri immobiliari 
-Esclusione -Legittimit� costituzionale, 
12. 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 

-Contenzioso tributario -Comunicazione 
ad ufficio incompetente -Inefficacia 
-Attribuzioni del primo e 
del secondo Ufficio distrettuale delle 
imposte di Milano -Rilevanza 
esterna, 93. 

-Imposta sul reddito delle persone 
fisiche -Accertamento � Motivazione 
-Requisiti, 110. 

-Imposta sul reddito delle persone 

fisiche -Accertamento -Motivazione 
-ReqUJisiti, 110. 

-Imposta sul reddito delle persone 
fisiche -Accertamento -Prove � Elementi 
indicati nell'art. 32 e nell'articolo 
33 del d.P .R. n. 600/1973 -Studio 
dell'ispettorato compartimentale 
sui costi medi di acquisto e di 
vendita -Non � utilizzabile, 110. 

-Rdscossione �Art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600 -Diniego di esenzione 
sui redditi dichiarati -Illegittimit� 
-Accertamento ordinario � 

Necessit�, 122. 

-Riscossione -Reddito di cui sia stata 
esclusa l'esenzione -Iscrizione a 
ruolo definitiva -Art. 15 d.P.R. 29 
settembre 1973 n. 602 -Inapplicabilit�, 
121. 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

TRIBUTI ERARIALI INDJ:RETTI 

-Imposta d! registro e. lmp.osta �sul 
valore agguunto � Permuta � Cessione 
soggetta all'una e all'altra imposta 
� Disciplina del d.P .R. 26 ottobre 
1972 n. 634, 117. 

-Imposta sul valore aggiunto � Prove 
� Presunzioni � Impiego di due 
distinte presunzioni . Legittimit�

108. � 
-Imposta sul valore aggiunto . Rimborsi 
� Garanzia per la restituzione 
� Polizza fideiussoria � Clausola 
di rimborso a richiesta � senza eccezione 
alcuna� � Contratto autonomo 
di garanzia � Inammissibilit� 
di eccezioni da parte del garante

128. � 
-Imposta sul valore aggiiunto � Sanzioni 
� Contestazione � Definizione 
con il pagamento di un sesto del 
massimo ex art. 58 d.P.R. 26 ottobre 
1972 n. 633. Non preclude l'im� 
pugnazione dell'accertamento dell'imposta, 
106 . 

-Imposta sul valore aggiunto � Sanzioni 
� Irrogazione in pendenza del 
termine per il pagamento del sesto 
del massimo � Legittimit�, 105. 

-Imposte doganali � Competenza degli 
uffici � Inderogabilit� � Atto ema


nato da ufficio incompetente � Nullit�, 
93. . 

TRIBUTI IN GENERE 

-Accertamento tributario � Motivazione 
� Provvedimento sulla spet� 
tanza di esenziond � Agevolazioni 
per le case di abitazione non di 
lusso � Difformit� dalla normativa 
urbanistica � Richiamo alla norma 
violata � Ins�fficienza � Menzione 
specifica delle violaziond � Necessit�, 
133. 

-Contenzioso tributario � Giudizio di 
terzo grado � Istruttoria � Esclusione 
� Nuova valutazione dei fatti gi� 
accertati � Ammissibildt�, con nota 
di C. BAFILE, 99. 

-Contenzioso tributario � Imposta sul 
valore aggiunto � Credito di rimbor� 
so � C1<ssione � Domande proposte 
dal cessionario sulla sussistenza del 
credito � Giurisdizione delle commdssioni 
tributarie, 85. 

-Contenzioso tributario � Imposta sul 
valore aggiunto � Credito di rimborso 
� Pignoramento o sequestro � 
Giudizio di accertamento dell'obb1i� 
go del terzo � Necessit� di accertare 
il diritto del contribuente al rim� 
borso � Giurisdizione delle commissioni 
tributarie, 86. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 


14 giugno 1990, n. 282 . . . 
22 ottobre 1990, n. 468 . . . 
28 diicembre 1990, n. 583 . . 


31 gennaio 1991, n. 42 (in cam. cons.) 
6 febbraio 1991, n. 49 
29 marzo 1991, n. 135 . . . . . . . . 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE 


Sez. I, 3 ottobre 1990, nelle cause riunite C-54/88, C-91/88 e 
Sez. I, 3 ottobre 1990, nella causa C-61/89 . . . 
Sed. plen.,. 17 gennaio 1991, nella causa C-157/89. 
Sed. plen., 26 febbraio 1991, nella causa C-180/89 


GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 


Sez. Un. 19 marzo 1990, n. 2281 
Sez. Un., 22 giugno 1990, n. 6311 . 
Sez. Un., 28 agosto 1990, n. 8865 . 
Sez. Un., 28 agosto 1990, n. 8867 . 
Sez. Un., 29 agosto 1990, n. 8979. 
Sez. Un., 11 ottobre 1990, n. 9999 . . 
Sez. Un., 18 dicembre 1990, n; 12001 
Sez. I, 29 dicembre 1990, n. 12216 . 
Sez. I, 3 gennaio 1991, n. 9 . . . . 
Sez. Un., 21 gennaio 1991, n. 538 . . 
Sez. I, 2 febbraio 1991, n. 1025 . . . 
Sez. Un., 13 febbraio 1991, n. 1507 . 
Sez. I, 14 febbraio 1991, n. 1558 . . 
Sez. Un., 20 febbraio 1991, n. 1788 . 
Sez. Un., 21 febbraio 1991, n. 1845 . 
Sez. I, 27 febbraio 1991, n. 2140 
Sez. I, 27 febbraio 1991, n. 2144 
Sez. I, 27 febbraio 1991, n. 2149 
Sez. I, 1 marzo 1991, n. 2174 . . 
Sez. I, 7 marzo 1991, n. 2425 
Sez. Un., 20 marzo 1991, n. 2994 . 


C-14/89 . 

pag. 1 
� 7 
� 12 
� 14 
� 18 
� 24 

pag. 27 
� 28 
� 34 
� 40 

pag. 85 
� 48 
� 49 
� 50 
� 86 
� 52 
� 93 
� 99 
� 93 
� 53 
� 110 
� 105 
� 106 
� 56 
� 58 
� 108 
� 110 
� 117 
� 122 
� 60 
� 63 



INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA 

Sez. I, 9 aprile 1991, n. 3718 . . 
Sez. I, 24 ap:nile 1991, n. 4519 . . 
26 aprile 1991, n. 4615 ..... 

CORTE D'APPELLO DI ROMA 

Sez. I, 26 marzo 1990, n. 1012 . 

GIURISDIZIONI AM.MINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. Plen., 22 dicembre 1990, n. 11 . 
Ad. Plen., 7 febbraio 1991, n. 1 . . . 

� 121 
� 128 
� 133 

pag. 46 

pag. 72 
� 77 


.�.�
PARTE SECONDA 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE: 

I 

-Norme dichiarate incostituzionali. 
Ib -Ammissibilit� richiesta referendum abrogativo 
II -Questioni dichiarate non fondate . 

Consultazioni . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 
~ 

�: 

pag. 1 
� 6 
� 6 

� 13 

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PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 giugno 1990, n. 282 -Pres. Saja -Red. 
Dell'Andro-Giusti e Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato 
Fiumara). 

Reato -Individuazione del soggetto attivo -Rinvio della legge penale ad 
.una fonte subordinata preesistente � Riserva di legge. 

(Cost., art. 25; legge 7 dicembre 1984, n. 818, artt. 1 e 5). 

Il totale rinvio fatto dalla legge penale al regolamento od all'atto 
amministrativo gi� esistente non pu� considerarsi rinvio ad uno specifico 
atto bens�, ove perduri la facolt� dell'Amministrazione di mutare, 
sostituire od abrogare l'atto stesso, rinvio a potere subordinato a quello 
legislativo e, come tale, in contrasto con il principio della riserva di legge 
penale sancito dall'art. 25 Cost.; pertanto � illegittimo il combinato 
disposto degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 
1984, n. 818 nella parte in cui rimette ad una fonte di grado inferiore 
(il decreto ministeriale 16 febbraio 1982) l'individuazione .dei destinatari 
dell'obbligo la cui violazione � sanzionata penalmente {1). 

L'ordinanza di rimessione lamenta anzitutto la violazione dell'art. 25, 
secondo comma, Cost. in quanto viene dalla legge demandata al regolamento 
perfino l'individuazione dei soggetti attivi del reato, elemento 
caratterizzante il disvalore penale del fatto. N�, a parere del giudice 
a quo, potrebbe accogliersi la tesi secondo la quale, essendo la fonte 
normativa, di grado inferiore, cui la legge rinvia, preesistente a questa, 

(1) Questa sentenza si segnala sia per l'ampia disamina del rapporto tra legge 
penale e fonti subordinate, in linea con la costante giurisprudenza della Corte, 
sia per la particolarit� della fattispecie nella quale la legge penale si rimette, per 
la determinazione di un elemento essenziale del reato, non ad un potere normativo 
subordinato, bens� a quanto previsto da uno specifico regolamento gi� emanato. 
La Corte tiene distinti il profilo della sufficiente determinazione da quello 
della predeterminazione dell'illecito penale ad opera della legge ed osserva, riguardo 
al secondo, che il rinvio ad un regolamento gi� emanato non costituisce di 
per s� attuazione del principio della riserva di fogge perch� non esclude il potere 
della P. A. di revocare o modificare l'atto oggetto del rinvio stesso. 



2 

RASSEGNA DEIL'AVVOCATURA DEILO STATO 

non vi sarebbe lesione del principio di riserva di legge in quanto il legifJ 
slatore, conoscendo il contenuto della fonte di grado inferiore, lo farebbe 
proprio. L'eventualit� d'una successiva modifica della fonte subordinata, 

II

richiamata dalla legge penale, potrebbe, infatti, portare anche alla modifica 
del fatto penalmente rilevante, con evidente indebita ingerenza 
d'un organo esecutivo in ordine alla delimitazione degli elementi essenziali 
del reato. Cos� come � avvenuto per l'ipotesi di specie. 

N� pu� rilevare il fatto che la modifica intervenuta sia risultata 
�favorevole al reo�, essendo preclusa, dal principio della riserva di legge 
penale, ex art. 25, secondo comma, Cost., al potere esecutivo qualsiasi 
attivit� normativa in sede penale. 

L'ordinanza di rimessione lamenta, altres�, la violazione, da parte 
della legge impugnata, dei principi di tassativit� e di personalit� della 
responsabilit� penale (quest'ultimo, ex art. 27, primo comma, Cost.) dato 
l'� eccesso casistico� del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 
1982 che lederebbe la certezza del diritto e lo stesso principio di personale 
responsabilit� in materia penale. (omissis) 

La sollevata questione di legittimit� costituzionale, in riferimento 
alla violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo del principio 
di riserva di legge nonch� sotto il profilo del principio di tassativit�, 
� fondata. 

Vanno, intanto, precisati sia l'esatto oggetto della questione sia la 
delimitazione che la giurisprudenza di questa Corte ha operato in ordine 
ai rapporti, in sede di riserva di legge penale, tra quest'ultima e le fonti 

o gli atti subordinati alla medesima. 
In ordine all'oggetto della questione in esame va osservato che l'eccezione 
di legittimit� costituzionale, per quanto formalmente riferita alla 
sola disposizione dell'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, 

n. 818, � dal Pretore motivata nei confronti del combinato disposto dell'art. 
l, primo comma, ora citato, e dell'art. 5 della legge n. 818 del 1984: 
in effetti, mentre la prima norma non assume, di per s�, natura penale 
(e si prospetta anzi come mero precetto sprovvisto di sanzione, rivolto 
ai � titolari delle attivit� indicate nel decreto del Ministro dell'interno 
16 febbraio 1982 �) � la seconda norma che, ricollegandosi alla prima, 
determina la sanzione penale conseguente all'inosservanza dell'obbligo di 
richiedere o di rinnovare il certificato di prevenzione incendi. Ed il Pretore 
appunta del resto la propria censura proprio sul fatto che � la norma 
penale rinvia, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti destinatari, 
ad una fonte normativa di grado inferiore alla legge �. 
In ordine alla delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti 
subordinate alla medesima, � giurisprudenza costante di questa Corte 
il ritenere che il principio di legalit� in materia penale � soddisfatto, 
sotto il profilo della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.) allorquando 
la legge determina con sufficiente specificazione il fatto cui � 


PARTE I, SEZ. I, GIURlSPRUDENZA COSTITUZIONALE 

riferita la. sanzione penale. In corrispondenza. della ratio garantista della 
riserva, � irifatti necessarie> che la legge consenta di distinguere tra la 
sfera del lecito e quella dell'illecito, fornendo a tal fine un'indicazione 
normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consoCiat� (cfr. sentenza 
di questa Corte ri/364 del 1988); 

��.In questo .senso si..� ritenuto che non contrasti col prindpio . della 
nserira la fu:rizione integrativa svolta da: U1l provvedimento amministrativo, 
rispetto ad elementi normativi d�l fatto, . sottratti alla possibilit� 
d.i .� un'anticipata indicazione particolareggiata da part�. dell��1egge, quando 
il contenuto d.iillecito sia peraltfo da essa definit� (come accade, ad 
esempio,. per �. gli �l�ncbi .� delle.� sostanze. psi�otrop�. e stupefacenti contenuti 
in un decret� ministeriale, correlati ad rin divieto Petti essenziali 
termini normativi risultano legalmente definiti),� �in �ipotesi� di questo 
tipo, infatti, l'alternativa sarebbe quella:� di rimettere al giudice l'interpretazione 
dell'elemento normativor���ma� ci�� detenninerebbe: un. significativo 
. scadimentO .�di certezza conseguente alle . inevitabili oscillazioni applicative 
. 
.�� �RisUJ.ta del pari� compatibile 001 �principio � delia riserva di legge l'ipotesi
� in cui il precetto� p�n�le �assume una� fum:ione��.tato��sensu sanzionatoria 
rispetto a provvedimenti emanati dall'autorit� �amministrativa, 
quando sia la legge ad indkar1le presupposti, carattere, contenuto e limiti, 
di modo che il precetto penale riceva �intera la sua enunciazione 
con l'imposizione del div�eto � � (Corte Cost., sentenza � n. 113 del. � 1972). 
In questi casi, l'a.lt�rnat�va consisterebbe nella rinuncia alla tutela pena.
le, che non pu� tuttavia essete postulata in termini ��assoluti sol perch� 
la salvaguardi� d~un interesse dipenda; o sia mediata, .da un atto 
di natura amminist:fativa. :S piuttosto onere del legislatore determinare 
con precisione il tipo di provvedimento cui la tutela si riferisce, consentendone 
l'individuazione sicura �e. fissandone i presupposti, in modo 
d'assicurare un�� efficace � controllo incidentale di �legalit�. 

Resta in ogni caso fermai su.I piano della comminatoria pena.le, la 
necessit� che �sia soltanto la legge (od un atto equiparato) dello Stato 
a stabilire con quale sanzione �debba essere repressa. la trasgressione 
dei precetti che vuole sanzionati penalmente� (Corte Cost., sentenza 

n. 26 del 1966). 
L'ipotesi attualmente sottoposta all'esame della Corte s'avvicina, per 
un verso, a quella degli atti aniniihistrativi in funzione integrativa, perch� 
la disposizione dell'art. 5, della legge n. 818 del 1984, rinvia, per la 
precisazione dei soggetti tenuti all'osservanza dell'obbligo di richiedere 
il rilascio od il rinnovo del certificato di prevenzione nonch� il rilascio 
del nulla osta provvisorio, a� titolari � di una delle attivit� di cui al 
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 �; ma, per altro verso, risulta simile 
a quella degli atti amministrativi assunti quali elementi determinanti 
della fattispecie tipica sanzionata penalmente, dato che l'obbligo di ri



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

chiedere il certificato di prevenzione incendi � rivolto in via esclusiva 
ai soggetti � titolari delle attivit� indicate nel decreto del Ministro dell'interno 
16 febbraio 1982 � (art. l, primo corp.ma, della legge n. 818 del 
1984): la condotta penalmente rilevante � dunque destinata ad emergere 
solo in connessione coi contenuti specifici del decreto ministeriale 16 febbraio 
1982. 

In ogni caso, vale qui metodologicamente chiarire che la disamina 
in ordine ai rapporti tra legge penale e regolamento (o tra legge penale 
ed atto amministrativo) si � svolta, almeno principalmente, supponendo 
ancora. non emanato il regolamento (o l'atto amministrativo): sicch�, 
ponendosi dal punto di vista del momento della formazione della 
legge penale ci si � domandato quali fossero gli elementi essenziali per 
la � sufficiente determinazione � del fatto tipico da parte della legge 
penale e quali elementi potessero, senza violare il principio di riserva 
di legge, dal legislatore essere invece rimessi al regolamento od all'atto 
amministrativo, da emanare successivamente all'entrata in vigore della 
legge penale, per il completamento, spesso tecnico, di quest'ultima. 

A ben riflettere, l'intero dibattito sull'assolutezza o relativit� della 
riserva di legge penale ex art. 25, secondo comma, Cost., si � svolto nel 

I 

quadro dei rapporti tra legge penale e regolamento od atto amministrativo 
da emettere successivamente all'emanazione della legge penale. 

I 

L'ipotesi in esame si inquadra invece in tutt'altra dimensione sistematica. 
Si suppone gi� emanato il regolamento o l'atto amministrativo 

I

e ci si domanda se � consentito alla legge penale, senza violare la riserva 
ex art. 25, secondo comma, Cost., rimettersi ai medesimi, gi� emanati, 
recependone i contenuti anche per la determinazione di elementi essen� 

Iziali al fatto tipico incriminato (es. i soggetti investiti dell'obbligo di 
cui alla legge penale). 

I 

Altra singolarit� dell'ipotesi considerata � che il rinvio al regola~ 
mento assume un carattere rigido e storicamente definito: esso concerne, 
infatti, uno specifico decreto ministeriale, e non in genere i de


I

creti ministeriali emanati in virt� dell'art. 4, primo comma, della legge 
26 luglio 1965, n. 966, secondo cui �i depositi e le industrie pericolose 
soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonch� alla 
periodicit� delle visite, sono determinati con decreto del Ministro del


Il'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercfo, in relazione 
alle esigenze di sicurezza degli impianti �. In apparenza, sembrerebbe 
dunque pienamente soddisfatta l'esigenza di predeterminazione le


I

gale del contenuto d'illecito, essendo l'atto richiamato preesistente al precetto 
penale, assunto dal legislatore stesso entro il quadro della fatti-
% 


~ 

specie incriminatrice. !: 
~: 

In realt�, occorre precisare che la rigidit� del riferimento non co


stituisce, di per s�, attuazione del principio di legalit� sotto il profilo li 

della riserva di legge. Infatti, il rinvio operato dalla legge nel caso di 

I 

! 
~ 

f 

I

! 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE s 

specie non incide sul potere della pubblica amministrazione di revocare 

o modificare l'atto oggetto del rinvio stesso: nel caso in esame, tale 
potere discende dall'art. 4, primo comma, della legge n. %6 del 1965, 
ohe non �, ovviamente, abrogato per il fatto che l'art. 5 della legge 
n. 818 del 1984, ricolleghi la sanzione penale ad uno, in particolare, dei 
decreti ministeriali emanati in forza del potere riconosciuto dalla legge 
all'amministrazione. 
Pu� dunque ben darsi che il decreto richiamato sia in seguito sosti� 
tuito o modificato da un nuovo provvedimento: ci� che per l'appunto 
-avendo l'amministrazione inteso il rinvio operato dalla legge penale 
come formale -si � verificato nella materia qui considerata, dato che 
il decreto ministeriale 27 marzo 1985 ha variato i contenuti del precedente 
decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e proprio in riferimento alla fatti� 
specie sottoposta all'esame del giudice a quo (art. 1 del decreto mini� 
steriale 27 marzo 1985). Tali eventualit� finiscono peraltro col determi� 
nare situazioni antinomiche di consistenza paradossale. 

Per un verso, il soggetto originariamente tenuto pu� risultare non 
pi� vincolato all'adempimento, sul piano degli obblighi amministrativi; 
per altro verso, la rigidit� del rinvio operato dal precetto penale con� 
tinua ad obbligarlo, ancorch� sia venuto meno l'oggetto stesso della tute� 
la penale. Questa non pu� peraltro estendersi al contenuto del nuovo 
decreto, estraneo alla specificit� storica del richiamo: di modo che soggetti 
obbligati in via amministrativa non potrebbero considerarsi tali 
in rapporto alla legge penale. 

All'esclusione amministrativa finisce cos� col corrispondere l'obbligo 
penale ed all'esclusione penale finisce invece col corrispondere l'obbligo 
amministrativo. In tal modo, il senso stesso della tutela penale viene 
smarrito, disperso. 

Consegue dunque che la rigidit� del rinvio ad uno specifico atto 
preesistente quando persista il potere dell'amministrazione di revocarlo, 
di sostituirlo o di modificarlo, rappresenta una tecnica normativa suscet� 
tibile d'indurre incertezze sul contenuto del fatto ed in questo senso 
non corrispondente neppure alle esigenze del principio di determinatezza. 

Nel caso di specie, il contrasto del combinato disposto degli artt. 1, 
primo comma, e 5 della legge n. 818 del 1984 con l'art. 25, secondo 
comma, Cost. emerge da un ulteriore rilievo specifico. La norma de� 
scrive infatti una fattispecie di reato proprio, riferita al � titolare di 
una delle attivit� di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 �; in 
questo modo essa rimette al regolamento la determinazione della cer� 
chia degli obbligati, che rappresenta peraltro il nucleo fondante il contenuto 
d'illecito del reato proprio, in quanto tale contenuto discende 
essenzialmente dal rapporto funzionale intercorrente tra la posizione 
del soggetto e l'interesse tutelato dalla norma. 


6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nell'ipotesi di specie, viene cos� demandata all'amministrazione la 
determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per l'individuazione 
del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge 
dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto. 

Non possono, pertanto, nel caso in esame, distinguersi, nella legge 
penale, gli elementi costituenti sufficiente determinazione del fatto tipico, 
essenziali all'individuazione del medesimo, dagli elementi �integranti 
la determinazione legale (ben consentito �, invero, che taluni elementi, 
soprattutto di natura � tecnica �, impossibilitati ad essere previamente 
ed una volta per tutte individuati dalla legge penale, vengano dalla 
stessa legge rimessi alla storica variabilit� delle determinazioni degli 
atti dell'amministrazione) a causa della mancanza, nella legge penale im� 
pugnata, di ogni distinzione che possa ricondurre l'ipotesi in esame alle 
classiche, e consentite, � distinzioni � operate dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
in tema di rapporti tra legge penale e norme o provvedimenti 
subordinati, destinati a completare la prima. 


Il totale rinvio al regolamento od all'atto amministrativo � subordinato 
�, da parte della legge penale (finanche per l'identificazione dei 

I

soggetti obbligati) nella persistenza del potere dell'amministrazione di 
modificare l'atto stesso, equivale a rinvio, da parte della legge, al potere 

I 

subordinato ed �, pertanto, chiaramente violativo della riserva di legge 
ex art. 25, secondo comma, Cost. Tale tecnica di normazione penale 

I 
induce, fra l'altro, ad incertezze sul contenuto essenziale dell'illecito pe~ 
nale: sicch�, anche in assenza di modifiche, da parte dell'amministra~ 
zione, dell'atto formalmente recepito dalla legge penale, tali incertezze m 
non possono ritenersi escluse. 

In base alle precedenti considerazioni, il totale rinvio della legge 

I 

penale al regolamento od all'atto amministrativo gi� esistente non pu� 
considerarsi rinvio ad uno specifico atto bens�, ove perduri la facolt� I 
dell'amministrazione di mutare, sostituire od abrogare l'atto stesso, rinvio 
al potere subordinato a quello legislativo e, come tale, costituzionalmente 
illegittimo. 


I 

Ed anche quando la legge penale distinguesse, enucleandoli dall'atto 
gi� esistente, gli elementi essenziali del reato dagli elementi destinati 
a completare la sufficiente determinazione del fatto tipico, legislativamente 
precisata, ove il potere dell'amministrazione rimanga libero di 
mutare, sostituire od abrogare anche i predetti elementi essenziali, ugualmente 
potrebbero verificarsi gli inconvenienti sopra lamentati. 

Ed infatti, se il potere amministrativo modificasse od abrogasse i 
predetti elementi essenziali, il soggetto continuerebbe assurdamente a 
rimanere vincolato ad un obbligo penale mancante del necessario contenuto 
lesivo mentre al nuovo contenuto di tutela, amministrativamente 
determinato, lo stesso soggetto rimarrebbe, in sede penale, estraneo in 
quanto non penalmente vincolato. 


PARTE .I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA CQSTITUZIONALB 

7 

La verit� .� che alla garanzia, della quale l'art. 25, �secondo comma, 
Cost. � pregnante. espressione, non � estraneo il tentativo di riduzione 
degli illeciti penali �secondo il principio vigente, che considera il sistema 
penale quale extrema ratio .di tutela dei beni giuridici (cfr. sentenze di 
questa Corte n. 364 del1988 e n �. 487 del 1989). (omissis) 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 ottobre 1990, n. 468 � Pres. Saja � Red. 
Casavola � Polichetti (avv. Zupo), Leoni (avv. Guidi), Scopelliti (avv. 
Chiofa); Dente Gattola (avv. Giacobbe), Vitalone (avv. Pettirtari e Vitalo'ne),� 
Ci� ed altri (avv. Bergonzoni), Presidente del Consiglio dei 
Ministri (vice avv. gen. Zagari). 

Respon8abillt� civile � Esercizio di funzioni giudiziarie � Legge 13 aprile 
1988 n. 117 sulla responsabilita civile dei magistrati -Irretroattivit�. 
(Cost., artt. 24, 25 e 101; legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 19)\ 

Corte COstitu.zionale � Leggi �abrogate � Sindacato di legittimit� costituzionale 
�~� lnammiSsiblllt�. � 

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 104; cod. proc. civ., artt. 55 e 74). 

Re$ponsabillfa. civile � Esercizio di funzioni giudiziarie -Verifica della non 
�nianifesta . infondatezza dell'azione di responsabilit�. proposta dopo il 
7 aprile .1988 per fatti anteriori al 16 aprile 1988 -Mancata previsione 
� ~llegittimit� costituzionale. 
(Cost., artt. 3, 28, da 101 a 113; legge 13 aprlle 1988 n. 117, art. 19). 

La legge 13 aprile 1988, n. 117, in forza dell'irretroattivit� sancita dall'art. 
19, secondo comma, non si applica ai fatti accaduti anteriormente 
alla data della sua entrata in vigore in alcuna sua parte, n� sostanziale 
n� processuale, trattandosi di un insieme organico e inscindibile, fondato 
su una ratio radicalmente innovativa del regime precedente, nel 
senso che, per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle 
funzioni giudiziarie, �risponde ora lo Stato ed in via di rivalsa il magistrat0 
(1). 

Le norme abrogate possono essere sottoposte a verifica di legittimit� 
costituzionale solo quando si tratti di cancellarne effetti residuali ma 
non anche allorch� si chieda. di richiamare in vigore altre. norme ad esse 

(1-3) La Corte Costituzionale aveva avuto modo di occuparsi della legge 
13 ap11ile 1988 n. 117 con la sentenza 19 gennaio 1989 n. 18 (in Giust. civ. 1989, I, 769, 
con nota di DEL CASTE)'..LO), dichiarando l'illegittimit� dell'art. 16, primo e secondo 
comma, nella parte in cui dispongono che � � compilato sommario processo verbale 
� anzich� � pu�, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, 
essere compilato sommario processo verbale �. 

Questa volta U giudizio riguarda la disciplina transitoria (art. 19) ed in particolare 
il problema di quale � filtro � della domanda applicare ai giudizi di respon




8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

collegate e parimenti abrogate; pertanto � inammissibile la questione di 
legittimit� costituzionale degli artt. 55 e 74 cod. proc. civ. -i quali, insieme 
all'art. 56 cod. proc. civ., sono stati abrogati dal referendum popolare 
a decorrere dal 7 aprile 1988 -nella parte in cui non prevedono,, 

I

dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessit� dell'autorizzazione 
del Ministro di grazia e giustizia quale condizione di proponibilit� I 
della domanda nel giudizio di responsabilit� civile del magistrato per 
fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria (2). 


L'art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988 n. 117 � costituzionalmente 
illegittimo nella parte in cui non prevede che il Tribunale 
competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza 
della domanda ai fini della ammissibilit� dell'azione di responsabilit� 
nei confronti del magistrato promossa dopo il 7 aprile 1988, data dell'efficacia 
abrogativa del referendum, per fatti anteriori al 16 aprile 1988, 
data di entrata in vigore della legge (3). 

11 Tribunale di Napoli, in relazione agli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione, 
solleva questione di legittimit� costituzionale dell'art. 4 della 
legge 13 aprile 1988, n. 117 (risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio 
delle funzioni giudiziarie e responsabilit� civile dei magistrati), nella 
parte in cui � non prevede che il giudice ivi indicato, funzionalmente 
competente a giudicare delle domande di risarcimento contro lo Stato 
per fatti dei magistrati, sia funzionalmente competente �nche in relazione 
alle domande relative a fatti commessi da altri soggetti in concorso 
con magistrati, ovvero relative a fatti posti in essere da altri soggetti, 
ma intimamente connessi con le condotte dei magistrati �. 

Il giudizio a quo concerne fatti anteriori all'entrata in vigore della 
legge citata. 

La questione � inammissibile. 

Come si dir� pi� diffusamente in seguito, la legge 13 aprile 1988, 

n. 117, in forza della irretroattivit� sancita dal suo art. 19, secondo 
comma, non si applica per fatti accaduti anteriormente alla data della 
sua entrata in vigore (16 aprile 1988) in alcuna sua parte, n� sostanziale 
n� processuale, trattandosi di un insieme organico e non scindibile, fonsabilit� 
promossi dopo la data di abrogazione degli artt. 55, 56 e 74 cod. proc. civ. 
ma per fatti anteriori alla data di entrata in vdgore della legge. 

La Corte ribadisce il rilievo costituzionale di un meccanismo di filtro dell'azione 
di responsabilit� sotto forma di controllo preLiminare della non manifesta 
infondatezza -a garanzia dell'indipendenza ed autonomia dei giudici ed 
osserva, da un lato, che la irretroattivit� sancita dall'art. 19 riguarda sia le 
fattispecie sostanziali che quelle processuali, dall'altro, che all'art. 56 cod. proc. 

civ. abrogato dal referendum non pu� essere attribuita una ultra attivit� di tipo 
transitorio. 
Nel testo sono citate C. Cost. 3 febbraio 1987 n. 26, (in Giust. civ. 1987, I, 756), 
nonch� C. Cost. 14 marzo 1968 n. 2 (ivi, 1968, III, 134). 


PARTE 11. SBZ, I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

dato sti una rn.tio �radicalJ:nente innovlitiva . �del regime precedente, nel 
senso che,. per. il. risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle 
funzioni giudizilirie, risponde .orli lo Stato e in vili di rivlilsa. il lllagistr.
lito. 

L'estr!llleit� della legge n. 117 del 1988 rispetto al fatto. e al rito del 
gjtidizio a �quo rencie ciel� tutto irrilev!lllte �ai Jjni .della ciecision.e di . :merito 
la questione sollevata. 

Il Tribunale di Roma, in relazione agli artt. 3, primo comtna, 25, 
primo comma, 97, primo .comma, 101, primo comma, 104, primo comma, 
della Costituzione, e con altra ordinanza, in relazione agli artt. 3, 97, 101 
e .. l04 �lella � Cos.tituzione, solleva qtiestione .� di legit;tiJ:nit� costituzionale 
degli, artt. 55. e 74 c:lebc�x:U�e di procedtira civile l1ella parte. in cui non 
preveclono, dopo l'abrog~one referendaria, la perm1U1ente necessit� dell'autorizzazione 
del Ministl'.o di grazia e. giustizia, ex art. 56; primo comin.
a, del codice di procedura. civile~ q'!lale coI1dizioI1e di prqponibilitii, 
della dom1U1da nel giudizio di responsabilit�. civile. del J:J:Jagistrato.. per 
fatti commessi !Ulteriormente alla caducazione referendaria, nonch� la 
d,esigtl~one del .giudice �omp~ente da parte �Ha Corte di Cassazione, 
ex art. 56, secondo comma, del codice di procec:lura ciyjle. 

La questione � inammissibil.e. 

Non posson<> essere sottoposte a verifica di legittiJ:nit� costituzionale 
norme abrogate. se n()n qu1U1do.. si tratti di c1U1cellarne . effetti residuali, 
non invece allorch� si chiecia di .richian;u1me in vigore altre. ad esse collegate 
e parimenti' abr0gate'. � �. .. . � . 

. S()tto un profilo di .mei:a .. l()gica ordinamentale, al fine di individuare 
il �.iritto tr1U1sitorio tra d'!le normative che si succedono nel tempo, 
non � censurabile la legge che pre~de per non avere previsto il regime 
applicabile �dopo � 1a propria abrogazione, ma semmai la legge recenziore, 
dato che sono prerogative del legislatore, che riforma o innova, la scelta 
e la statuizione delle norme regolatrici dci r�pporti non esauriti o definitivamente 
decisi sotto l'impero della disciplina abrogata. 

IlTHbunafo d� Roma, con �tre ordinanze, in relazfone agli artt. 3, 28, 
101 a 113; nonch� nella seconda llllChe 97 della Costituzione, solleva questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, 

n. 117, in qu!lllto non prevede condizioni di proponibilit� della dom1U1da 
di risarcimento e, pi� in p�rti�olat�i l'autorizzazione ministeriale di cui 
all'abrogato art. 56, primo comma, del codice di procedura civile. 
Questa Corte ha riconosciuto il rilievo costituzionale di un meccanismo 
di � filtro � della dom1U1da giudizi�le; diretta a far valere la responsabilit� 
civile del giudice;� perch� un controllo preliminare della 
non manifesta infondatezza della dOillllllda, portando ad. escludere azioni 
temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza 
e di autonomia della funzione giurisdizionale, s!lllciti negli artt. da 
101 a 113 della Costituzione nel pi� ampio quadro di quelle � condizioni 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e limiti alla responsabilit� dei magistrati� che �la peculiarit� delle funzioni 
giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono � 

(v. sentenze n. 2 del 1968 e n. 26 del 1987). 
Tale filtro, nell'ordinamento introdotto nel 1940, era rappresentato 
dall'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, che si configurava 
come condizione di proponibilit� della domanda per la dichiarazione 
di responsabilit� del giudice, ex art. 56, primo comma, del �codice di 
procedura civile. 

Gli articoli del vigente codice di procedura civile 55 (Responsabilit� 
civile del giudice) e 74 (Responsabilit� del pubblico ministero) costituivano 
insieme all'art. 56 (Autorizzazione) un sistema coerente di tutela 
della funzione giurisdizionale, sia nella limitazione dei titoli di responsabilit� 
del giudice -dolo, frode o concussione, omissione o ritardo 
di provvedere su istanze o domande delle parti o di compiere atti del 
suo ministero -sia nella valutazione discrezionale dell'autorit� politica 
titolare di potere autorizzatorio. 

Questo sistema � stato caducate con referendum popolare, i cui 
effetti abrogativi sono stati posticipati di 120 giorni dalla pubblicazione 
del d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497: un differimento, sino al 7 aprile 1988, 
dell'efficacia dell'abrogazione referendaria, giustificato nel preambolo del 
citato d.P.R. n. 497 del 1987 con �la necessit� di evitare che, a seguito 
del risultato del referendum, la materia della responsabilit� civile dei 
magistrati resti priva di disciplina specifica�, donde la proroga dell'entrata 
in vigore degli effetti abrogativi nella misura massima prevista 
dalla legge data la complessit� della materia, nonch� per � consentire 
l'approvazione cli una nuova disciplina sostitutiva della precedente �. Ci� 
nell'intento di evitare che la responsabilit� civile del giudice fosse abbandonata 
alle previsioni generali dell'art. 2043 del codice civile o dell'art. 2236 
del codice civile o assimilata a quella dei funzionari e dipendenti dello 
Stato a norma dell'art. 23 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ma disciplinata 
con una nuova regolamentazione specifica senza soluzione temporale 
di continuit�. Questa si �, invece, verificata per il protrarsi dell'iter 

parlamentare della legge n. 117 del 1988, entrata in vigore soltanto il 
16 aprile 1988. 
Se � di tutta evidenza che i giudizi promossi, non importa se prima 

o dopo la data di entrata in vigore della legge n. 117 del 1988, per fatti 
del magistrato commessi anteriormente a quella-data, hanno la fonte 
della propria causa petendi nei titoli di responsabilit� previsti dall'art. 55 
del codice di procedura civile, non sarebbe assistita da alcuna certezza 
quella interpretazione che, scindendo le norme sostanziali da quelle processuali 
nel disposto dell'art. 19 della legge n. 117 del 1988, applicasse 
i canoni del ius superveniens e del tempus regit actum, con la conseguenza 
di ridurre la portata della irretroattivit� della nuova legge alle 
! 



PARTE I, snz. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

sole fattispecie s.ostanziali, di cui agli artt; 2 e 3, escludendone quelle 
processuali di cui agli artt. 4 e 5. 

Una .lettura corretta dell'art. 19, secondo comma, non pu� che condurre 
�a intepdere Ja irretroattivit� come estesa a comprendere le fattis:
pecie sostanziali .insieri:.e con l'intera struttura procedimentale che 
i;wne .� in :primo . Ptan~ il�. <ianno. ingiusto risarcibile dallo Stato in luogo 
della diretta respO�i.sabilit� civile del magistrato, con la conseguente 
leg;ittimaiione passiva dello Stato, l'intervento facoltativo del magistrato, 
la successiva azione di rivalsa dello Stato contro di lui. 

�Una esclusiOne dalla irretroattivit� delle norme di carattere processuale 
disposta dall'art. 19 citato, porterebbe ad applicarle, con il canone 
�in q1lant0 compatibile�, �d un procedimento del tutto diverso nella 
causa petendi e nel destinatario del� petitum, con estensione variabile 
delle regole utilizzate ed opinabilit� di orientamenti, gravemente lesive 
della certezza del diritto. 

Del tutto im:proponibile �, peraltro, la tesi inversa della conservazione 
in Vigore, quale norma transitoria, dell'art. 56 del codice di procedura 
Civile abrogato dal referendum, inteso come modo di essere dell'azione 
di responsabilit� di cui all'art. 55" del codice di procedura civile, 
che pur continua a costituire la base della causa petendi per giudizi 
relativi a.� fatti precedent� � rabrogaiiori.e .�referendaria. Si deve qui richiamare 
la peculiare natura del referendum, quale atto-fonte dell'ordinamento. 
A differenza del legislatore che pu� correggere o addirittura 
disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta una 
vofont� definit�va e . irripetibile. 

La caducazione dell'art. 56 del codice di procedura civile, come non 
potrebbe consentire al legislatore la scelta politica� di far rivivere la normativa 
ivi contenuta a titolo transitorio, cos� sottrae all'interprete l'operazione 
logica di una sua ultra-attivit�. 

La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 19, secondo comma, 
della legge n. 117 del 1988 � dunque da ritenere fondata. 

Il legislatore, come risulta dagli atti parlamentari, era ben consapevole 
del distacco temporale che sarebbe intervenuto tra la abrogata 
normativa codicistica e quella dettata con la irretroattiva nuova legge 

n. U7; 
Non potendo ignorarsi: a) che il differimento degli effetti del referendum 
�abrogativo era motivato �dalla esigenza di non lasciare senza 
una disciplina specifica la materia della responsabilit� civile per fatti 
causati dall'esercizio della giurisdizione; b) che questa Corte aveva ribadito 
in sede di giudizio di ammissibilit� del referendum abrogativo la 
indispensabilit� di un � filtro � a garanzia della indipendenza e autonomia 
della funzione giurisdizionale; la mancata previsione nel contesto 
dell'art. 19 della legge n. 117 del 1988, di una norma a tutela dei valori 
di cui agli artt. 101 a 113 della Carta costituzionale determina vulnus 


12 

RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO 

-prima ancora che dei suddetti parametri -del principio di non irragionevolezza 
implicato dall'art. 3 della Costituzione. 

Per un equo bilanciamento degli interessi giustapposti, della indi� 
pendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale e della giustizia 
da rendersi al cittadino per danni derivantigli dall'esercizio di quella 
funzione, l'art. 19 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte 
in cui non prevede che il Tribunale competente, con rito camerale e 
conseguente applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi 
la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilit� 
dell'azione di responsabilit� nei confronti del magistrato promossa 
successh;amente al 7 aprile 1988, per fatti anteriori al 16 aprile 1988, data 
di entrata in vigore della legge n. 117. 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1990, n. 583 � Pres. Conso � Red. 
Mengoni � Banca Nazionale dell'Agricoltura ed altri e Presidente del 
Consiglio dei Ministri (avv. Stato Braguglia). 

Trascrizione � Domanda di revoca . di atti soggetti ad iscrizione nei registri 
immobiliari � Esclusione � Legittimit� costituzionale. 
(Cost., artt. 3 e 24; cod. civ., artt. 2652, comma primo n. 5 e 2654). 

Non contrastano con gli artt. 3 e 24 Cost. gli artt. 2652 n. 5 e 2654 
cod. civ., nella parte in cui non consentono la trascrizione della domanda 
di revoca di atti soggetti ad iscrizione, perch� la sentenza di revoca 
per frode ai creditori di uno di tali atti non soggiace al limite di efficacia 
previsto dall'art. 2901, ultimo comma, cod. civ., essendo opponibile al 
terza indipendentemente dalla sua buona o mala fede e dall'onerosit� o 
gratuit� del suo acquisto. 

La Corte d'appello di Salerno impugna gli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod. 
civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in 
cui non consentono la trascrizione delle domande di revoca degli atti 
soggetti a iscrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori, 
e la corrispondente annotazione in margine all'iscrizione. (omissis) 

. La questione non � fondata. La premessa da cui muove il giudice 
a quo ritiene applicabile la tutela dell'art. 2901, ultimo comma, cod. civ. 
anche ai terzi di buona fede ai quali sia stata trasmessa o vincolata a 
titolo oneroso una ipoteca iscritta in base a un atto revocato per frode 
ai creditori. Tale premessa trascura che una modificazione soggettiva 
dell'ipoteca dal lato attivo pu� prodursi in base agli atti previsti dagli 
artt. 2843, 2856 e 2866 cod. civ., per i quali la forma di pubblicit� � l'an� 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

notazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca, mentre i terzi aventi 

causa (mediati) in buona fede e a titolo oneroso, che a norma del


l'art. 2652 n. 5 possono far valere la mancanza o la tardivit� di trascri


zione della domanda di revoca, hanno acquistato diritti dal convenuto 

soccombente � in base a uh atto trascritto o iscritto �. Il silenzio del se


condo comma dell'art. 2652 n. 5 circa i terzi subacquirenti di un diritto 

di ipoteca in base a un atto annotato, correlato al silenzio del primo 

comma circa la domanda di revoca degli atti soggetti a iscrizione, dimo


stra che l'assoggettamento a pubblicit� nei registri immobiliari delle 

sole domande di revoca di atti trascritti (e non anche di atti iscritti) 

non � una lacuna di previsione, ma un limite consapevolmente stabilito 

dal legislatore per una precisa ragione logico-sistematica. Esso deriva 

dalla connessione della norma con l'art. 2901, ultimo comma, nel. cui 

ambito normativo l'art. 2652 n. 5 si inserisce modificando per le do


mande di revoca assoggettate a pubblicit� il criterio di discriminazione 

dei terzi sottoposti incondizionatamente all'efficacia del giudicato che 

accoglie la domanda. 

Contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo; l'art. 2901, ultimo 
comma, cod. civ. (come l'art. 1445, al quale si collega il successivo n. 6, 
nella parte concernente le domande di annullamento per una causa diversa 
dall'incapacit� legale} si riferisce ai terzi aventi causa da un alienante 
a sua volta investito di un titolo di acquisto derivativo: in questo 
taso i vizi del titolo del dante causa vulnerano soltanto il precedente 
rapporto di trasmissione del diritto e quindi non si trasmettono al terzo, 
ma soltanto si riflettono sul suo titolo in virt� della regola resoluto iure 
dantis resolvitur et ius accipientis, la cui operativit� � limitata dalle 
norme citate a tutela dell'affidamento nel traffico giuridico. Quando, 
invece, il terzo acquista un diritto costituito ex novo in capo al suo 
autore ('per esempio un diritto di ipoteca, nel quale subentra o in via 
di cessione del credito garantito o autonomamente, come nel caso di 
surrogazione del creditore perdente), i vizi del titolo del dante causa 
(nella specie, il vizio che lo rende. revocabile per frode ai creditori) sono 
vizi del negozio costitutivo del . diritto, cio� intaccano lo stesso diritto 
oggetto dell'alienazione e, come. tali, sono sempre opponibili al terzo 
indipendentemente dalla sua buona o mala fede e dall'onerosit� o gratuit� 
del suo acquisto. Il subentro nell'ipoteca del terzo cessionario del 
credito garantito o del terzo surrogantesi determina soltanto una modificazione 
soggettiva attiva del diritto, che rimane per il resto inalterato 
e perci� soggetto a tutte le eccezioni opponibili al cedente o al creditore 
surrogato. 

In conclusione, la sentenza di revoca per frode ai creditori di un 
atto di assunzione di debito e di concessione di ipoteca non soggiace, 


14 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nei rapporti con i terzi, al limite di efficacia previsto dall'art. 2901, ultimo 
comma, cod. civ. L'attore vittorioso pu� in ogni caso opporla ai 
terzi ai quali l'ipoteca sia stata trasmessa o vincolata nei modi indicati 
dall'art. 2843 oppure al terzo che pretenda di surrogarsi nell'ipoteca ai 
sensi dell'art. 2856. A tale effetto la pubblicazione della domanda di 
revoca � irrilevante, onde si giustifica la norma denunciata che ne esclude 
la trascrivibilit� nei registri immobiliari. 

CORTE COSTITUZIONALE, 31 gennaio 1991 n. 42 (in cam. cons.) -Pres. 
Conso -Red. Caianiello. 

Acque -Tribunale superiore acque pubbliche � Atto non definitivo � Am� 
missibillt� del ricorso giurisdizionale. 
(Cost., art. 3; r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, artt. 143 e 194). 

Affermato il principio della facoltativit� dei ricorsi amministrativi e 
venuta meno nel sistema generale di giustizia amministrativa la regola 
della definitivit�, non pu� giustificarsi il mantenimento di questa regola 
per i ricorsi al tribunale superiore delle acque; la specialit� della materia, 
se pu� giustificare l'attribuzione ad un giudice specializzato -quale 
� il tribunale superiore delle acque pubbliche, in una sua peculiare composizione 
-del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi concernenti 
la materia stessa, non giustifica invece una tutela giurisdizionale 
differenziata, quanto alle modalit� ed ai contenuti, in presenza di 
situazioni soggettive di identica natura (1). 

(omissis) � stata sollevata questione di legittimit� costituzionale, 
in riferimento agli art. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, dell'art. 143 
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui condiziona 
l'ammissibilit� del ricorso al tribunale superiore delle acque �pubbliche 
alla definitivit� del provvedimento amministrativo impugnato. 

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che, una volta venuta meno, 
con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi 
regionali, la regola della definitivit� dell'atto, come condizione per 
la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, si � venuta a de


(1) Pronuncia lineare, anche se -ancora una volta -l'attenzione � focalizzata 
sul processo, mentre la collocazione e la funzione del ricorso amministrativo 
nell'ambito dell'amministrazione (e con riguardo alla distribuzione delle competenze 
all'interno di essa) non ricevono quella autonoma considerazione che forse 
meriterebbero. 

P~tl! !J $EZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1S 

~~inai'e, iri contrasto con l'art. 3 della Cost�tuzi-0ne1 una .diversit� di 
disCipllii:a peir i ricorsi��giurisdizionali attribuiti alla cognizione del � tri� 
bttna1e superiate delle acque pubbliche, diversit� nC>n:. gustificata. dalla 
sp�ciliilit~ del rlt6 e che si risolve, in violazione, altres�, degli artt 24 
e q~ d~ita C�$tl@�nev in una sospensione del dirittcr ~li\ tiitela giu~
ti�!dl#ohMe: e;kli\ \tl<'Jtazione dell'art. 102 della Costituzione) �nena attri� 
'b~~l'>n~ ~ q�~lgi.d�ce di una specialit� nuova � � 

.:J..i (!1testj�h�, )ollevata in riferimento all'art�.3���delli costituzione, 
e��foI1d:it�~ <�� 
.. V-* #Wtda~i�e, nella materia delle acque�� pubblichevi rintedi avver� 
so gli ~tti ~mJ:ti~aj$tl'ativi illegittimi sono stati discipllllatlf llel regicv d~ 
tre#'( ~i dkemt>t<:ii J933, n. 1775, in conformit� al siste:rna. -<all'epoca 
vigerit(:: ...... dettato; per la giurisdizione generale di legittii:nit� degli atti 
��l!ltnifilsttatM/ dal testo unico delle leggi sul Consigli<> .di Stato (regi<> 
d~cre.t9 ~~ gip~o 1924, n. 1054), il cui art. 34 POl1eva la fegola della 
defJni#vita ad Pt<lV.Vedimeilto .come presupposto p~rl'a��c�sl!fo ldla tutela 
gi�iisdizionrue. Difatti; la disciplina dettata per il Consiglio di State>; in 

::r~���t~rr::~:::::~:ri:,ia� g!;:i:di:!:;rege;:::f;;r!:��ii~!~~~~!~! 


del.si$ttm:la>di giustizia amministrativa. Ed � per questa. :tagione<chei il 
Iegisia.t9re ha uniformato ad essa la disciplina: .'Speciale,. �in materia� d� 
acquei :Pul:ibliche" non ravvisando evidentemente, :in ragione ��della. sPecilillit� 
deija rnateria; alcuna �lteriore esigenza �. didiffetenzi~ione oltre 
quella della di.versit� c1ella��sede �giudiziaria. In tale ordine dkidee l'.ar~ 
ti�IO�. 1(}5? te#(): coriu:ria;. delteste> unico deh19331 n� J 775 ..,,.;,. :cl.chiamato, 
neWordi:tianza����di�ᥥrin:vio; q�ale.�.norma � regolante��.lit fatt�specie �.. oggettQ del 
giudizio a quo>~ ha stabilito che,. avverso i provvedimentidell'ufficio 
del genio Civile, � ammesso .ricorse;> gerarchfuo ���al�� mil'Ji$.tro del layQri 
pubblfoi.� e l'art. �143, priino comma, del.testo unico stesso.. (cio�:, Ja n<>r111a 
espressait1entedmpugnata) ha attribuito altribunale . superiore: delle 
a�qtte pubblii:lhe � la cogrdzionf?i dei ricorsi in .. sede giuris<,lizionale solo 
� avverso i provvedimenti defilllthd ,."� ...�... = . 

C�>nlalegge 6 dic.embre Ml7li��n. 1034, istitutiva dei tribunali ammi� 
nistrativi regionali; le condizioni.per l'accesso al giudice amministrative>, 
in..�.�. sede;.: di �. giutjsdi.zi9n:e .genera1e�.���d~��... Jegit~imit�1��.�.cjo��...�Jlel.��..�11istema ��.che 
costituisce il prot()tipo/sorto ~tate. rttodificate, avendo;Ja l�M~ citata previsto 
all'art. 2�� ~� irivooato���dal giudice a tfuo���co:rne tertium� �comparationis 
.;;.;.;... la.. possibilit�: del �ticorso �diretto al giudice amministrativo�� contro 
atti e provvedimenti emessi �dagli organi periferici� deIIo�stato �,��senza 
pi� condizionare���il ricorso �al requisito. della � definitivit� � dell'atto alr�mi� 
nisttativo impugnato. 

Conseguentemente, l'art. 20 della legge del 1971, n. 1034, anch'esso 
invocato ciome tert#tm comparationis; nell'intento di evitare che. l'ac� 
cesso alla tutela giurisdizionale possa comunque essere ostacolato dalla 



16 

RASSBGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

preventiva proposizione di ricorsi amministrativi, ha stabilito che, � nei 
casi in cui contro atti o provvedimenti emessi da organi perif�rici dello 
Stato sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale 
amministrativo regionale � proponibile contro la decisione sul ricorso 
gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel 
termine di novanta giorni, la� pubblica amministrazione non abbia comunicato 
e notificato la decisione all'interessato �. 

La cennata modifica della disciplina generale, rispetto al precedente 
sistema, � confermata dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), 
il quale dispone che, � decorso il termine di novanta giorni dalla data 
di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato 
la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il 
provvedimento impugnato � esperibile il ricorso all'autorit� giurisdizionale 
competente �. 

Affermato il principio della facoltativit� dei� ricorsi amministrativi 
e venuta meno nel sistema generale di giustizia amministrativa la regola 
della definitivit�, non pu� giustificarsi il mantenimento di questa regola 
per i ricorsi al tribunale superiore delle acque, una volta che il legislatore 
ha ritenuto, in via generale, pi� confacente alle esigenze della 
tutela del cittadino, nei confronti degli atti amministrativi illegittimi, 
la possibilit� di accesso diretto alla tutela giurisdizionale senza la necessaria 
intermediazione, prima prevista, del ricorso amministrativo. Ci� 
non senza considerare che il condizionamento, nella specie, del ricorso 
giurisdizionale al preventivo esperimento del ricorso gerarchico impedisce, 
prima della definizione di questo rimedio, la possibilit� della tutela 
cautelare; sotto la forma della sospensione -da parte del giudice degli 
atti emanati dall'ufficio del genio civile, tutela che, invece, una 
volta ammessa nei confronti della generalit� degli atti amministrativi, 
non potrebbe essere limitata per questa particolare categoria di atti, se 
non in . presenza di una ragionevole giustificazione in ordine alla diversit� 
di trattamento (sentenza n. 284 del 1974). 

La specialit� della materia, se pu� giustificare l'attribuzione ad un 
giudice specializzato -quale � il tribunale superiore delle acque pubbliche, 
in una sua peculiare composizione -del sindacato giurisdizionale 
sugli atti amministrativi concernenti la materia stessa, non giustifica 
invece una tutela giurisdizionale differenziata, quanto alle modalit� 
ed ai contenuti, in presenza di situazioni soggettive di identica natura 
(sentenza n. 190 del 1985). 

N� la diversit� di disciplina potrebbe, come si sostiene dall'Avvocatura 
generale dello Stato, giustificarsi in ragione del doppio grado 
di giurisdizione previsto per i ricorsi dinanzi al sistema tribunali amministrativi 
regionali-Consiglio di Stato e dell'unicit� del grado previsto 
per i ricorsi al tribunale superiore delle acque. Nessuna attinenza pu�, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

come conseguenza derivante dalla decisione adottata relativamente al 
primo comma dell'art. 143: a) al secondo comma del medesimo art. 143, 
nella parte in cui non contiene la previsione -desunta dall'art. 20 della 
legge n. 1034 del 1971, in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 della 
impugnabilit� del provvedimento amministrativo originario, qualora 
l'amministrazione ometta di pronunciarsi nel termine di novanta giorni 
sul ricorso gerarchico; b) al primo comma dell'art. 194, nella parte 
in cui fa riferimento al provvedimento � definitivo �, Non �, invece, da 
estendere la dichiarazione di illegittimit� costituzionale all'art. 105, gi� 
in precedenza citato in quanto richiamato nell'ordinanza di rinvio, perch� 
tale norma -analogamente all'art. 95, terzo comma, all'art. 108, 
quarto comma, e all'art. 224 -per il suo tenore letterale, non attribuisce 
di per s� al ricorso gerarchico, ivi previsto, carattere di necessaria 
pregiudizialit�, rispetto al ricorso giurisdizionale. 

p.q.m. 
1) dichiara l'illegittimit� costituzionale dell'art. 143, primo comma, 
lettere a) e b), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), limitatamente 
alle parole �definitivi�; 

2) dichiara l'illegittimit� costituzionale dell'art. 143, secondo com� 
ma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non 
prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il 
provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, 
nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta 
giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora 
entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato 
e notificato la decisione all'interessato; 

3) dichiara l'illegittimit� costituzionale dell'art. 194, primo comma, 
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alla parola 
� definitivo �. 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 febbraio 1991 n. 49 -Pres. Conso -Red. 
Baldassarre -Regione Lombardia e Provincia di Trento (avv. Onida), 
Provincia di Bolzano (avv. Panunzio e Riz) e Presidente Consiglio 
dei Ministri (avv. Stato Favara). 

Corte Costituzionale -Ricorso in via principale -Onere di individuare 
esattamente l'oggetto del giudizio -Onere di motivare adeguatamente 
-Necessit� dell'interesse a ricorrere. 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

19 

Regioni � Materie di competenza regionale -Facolt� dello Stato di deter


minare schemi�tipo .di..convenzioni. 

(Cost., art;. 117; legge 4 maggio 1990 n. 107, art. 1). 

Regioni � Funzione statale di indirizzo e coordinamento -Non pu� essere 

esercltata mediante produzione di norme secondarie. 

(Cost., art;. 117; Statuto Trentino Alto Adige; artt. 9 e 16; legge 4 maggio 1990 n. 107, 

art;. 11).... .. 

Anche� nei ricorsi in via principale .ogni questione di legittimit� costituzionale 
deve, a pena di inammissibilit�, essere defiriita nei suoi precisi 
termini e con riferimento alle singole disposizioni impugnate ed essere 
adeguatamente motivata anche per consentire la verifica della sussistenza 
�dell'interesse a �ricorrere (1). 

L,a riserva allo Stato della determinazione di uno schema-tipo di convenzione 
tra ciascuna regione ed altri soggetti pu� essere giustificata 
dall'interesse nazionale . 

. . la funzione statale di indir�zzo e coordinamento non pu� essere 
es.ercitata mediante la. produzione� di .regolamenti amministrativi. Peraltro,. 
possono aversi regolamenti statali con efficacia dispositiva o suppletiva 
in mancanza di leggi regionali(o provinciali) di;ciplinanti gli stessi 
oggett{(2). 

(omissis) La Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento 
contestano la legittimit� costituzionale delliintera legge n. 107 del 1990, 
adducendo che questa, nella sua complessiva impostazione, sarebbe lesiva 
delle competenze regionali (e provinciali) in materia di sanit�, sia 
perch� disciplinerebbe oggetti non riservati allo Stato, sia perch� conterrebbe 
norme di dettaglio o rinvierebbe a regolamenti o a decreti ministeriali 
l'adozione di norme egtialinente analitiche in relazione a settori 
materiali affidati alle regioni (e alle province autonome). 

La questione, cos� come � posta, non � ammissibile. 

~ affermazione ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte 

(v. sentt. nn. 195 del 1986, 517 del 1987, 998 e 1111 del 1988, 242 e 459 
. (1) Un � interesse a ricorrere � della regione deve sussistere anche nei giudizi 
da essa proposti in via diretta avverso disposizioni legislative statali: trattasi di 
affermazione ch� pu� avere sViluppi ed applicazioni. 

(2) Portando avanti un orientamento emerso in altre pronunce rese nel corso 
degli ultimi otto anni, la sentenza in rassegna sembrerebbe porre un ulteriore 
limite alla funzione statale di indirizzo e coordinamento. Senonch� non pare che 
il carattere � normativo � dell'atto prodotto possa costituire di per s� un valido 
limite concettuale; � sufficiente rammentare che strumento-principe per l'esercizio 
della funzione predetta � proprio la legge. :!:. appena il caso di osservare che, mentre 
si vanno fabbricando griglie e maglie alla funzione statale d� indirizzo e coordinamento, 
sempre pi� frequenti (e soffocanti) sono le analoghe funzioni che le 
regioni attribuiscono a se stesse, mediante proprie leggi, nei confronti degli enti 
locali. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del 1989, 85 del 1990) che anche nei ricorsi in via principale ogni questione 
di legittimit� costituzionale deve essere definita nei suoi precisi 
termini e dev'essere adeguatamente motivata al fine di render possibile 
l'inequivoca detep:ninazione dell'oggetto del .giudizio e di consentire la 
verifica dell'eventuale pretestuosit� o astrattezza dei d.bbi di costituzio


~ 

ni�it� sollev11ti, noncM . della s.ussistenza del.l'interesse a ricorrere, in 
relazione alle singole disposizioni impugnate. Poich� le contestazioni 
concernenti l'intera legge non toccano in modo specifico singole disposizibni, 
!leanche quelle di caratter� pi� generale e tali da irradiare i 
propri eventuali itizi sulcomplessivo testo legislativo, le relative censure 
devono esser consiCl~rate inamm�ssibiU a causa della loro genericit�. 
Tanto pi� ci� vale in presenza di una l�gge, come quella esaminata, 
che solo per quanto riguarda la raccolta, il� frazionamento, la conservazione 
e la distribuzione del sangue umano � una legge-cornice, 
diretta� ad assicurare, in un �settore assegnato alla competenza concorrente 
delle regioni e�.�delle�. province autonome, . le .condizioni e le garanzie 
di salute uniformi per tutto ilterrltorio nazionale (art. 4, primo comm11, 
n. 6, della legge n. 833 d.el 1978), mentre per tutto quel che concerne 
Ia produzione, la registrazione,. la ricerca, la sperimentazione, il commercio 
e l'infonnazione riguardanti gli emoderivati � Una legge direttamente 
regolante un settore riservato alle competenze dello Stato (art. 6, lettera 
e, della legge n. 833 del 1978, nonch� art'. 3, n. 5, del d.P.R. 28 marzo 
1975, n. 474, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per 

il Trentino-Alto Adige). (omissis) � .� . � . 
La sola Provincia autonoma di Bolzano contesta la legittimit� costituzionale 
dell'art. 1, settimo comma,. per il quale � in ciascuna regione � 
istituito, secondo le indicazioni fissate.. con decreto del Ministro della 

sanit�, ilregistro del sangue�. Ad avv�so della ricorrente, tale disposi


zfone violerebbe le competenze delle� province autonome in materia di 
igiene e sanit�,. dal momento che, con l'affidare al Ministro della sanit� 
l'indicaziq11e dei contenu.ti del menzionato :registro, invaderebbe con norme 
di dettaglio un settore assegnato i�la sfera di attribuzione regionale 
e provinciale. 

La censura non � fondata. 
. . . � 'J:,a competenza 111inisteriale di determinare le indicazioni in base 
alle quali dev'essere istituito, formato e. tenuto il registro del sangue 
in ciascuna regione costituisce l'oggetto di una riserva di funzione a 
favore dello Stato, giustificata da un interesse nazionale non frazionabile, 
frutto di una scelta legislativa non arbitraria e perseguito con 
mezzi non incongrui (v., ad esempio, sentt. nn. 177 e 217 del 1988, 407 
del 1989). 

E, infatti, il problema principale che la nuova legge si propone 
di risolvere � quello dell'autosufficienza della disponibilit� del sangue 
e dei suoi componenti utilizzabili a scopi terapeutici, in modo da eli




PARTB I; SBZ, I, GIURISPRUDl!NZ,t C�Stl'ntZXONALB 

fuinare.ladipendenta dalrestero, �tuttora�sussistent� in questo delicato 
settore; A questo fine di Primaria importanta sono direttamente colle� 
g�t� >alcune disp8sizioni, le quali apprest�lio �� �gli strumenti strategica� 
mente pi� rilevanti rispetto allo scopo cui servono, �quali il rafforza;; 
n:l�.i�t<t dei legami���cori U ServiZio s�nitario � nazionale e � dei.� vincoli solidaristici. 
relativi ~Ile �.ssoclazfoni . e. alle f�d�tazioni dei. d�natori vafon


.. .. . . .... 

tari (!;l:rt; 2)> 1'aff�dli\nlento � aicentri�regionali di coordinamento e� di�� compensi:\
Zfone �dei compiti necessari�� al� raggiungimento.� dell'autosuffi�ienta 
del sangue,: del plasma e degli emoderivati all'interno di��.�ciascuna re� 
g�one (art; 8); la pre'\"is�one/ nell'ambito del Piano �. !�artitario nazionale, 
di Ull: programma spec�ficd per le attivit� trasfusionali, al quale� dovranno 
seguire <t pianisangue regfonilli� (art. 12, �quinto� comma, e 11, secondo 
comma) e, infme, l'esigefu:a, perfettamente consequenziale nel quacfro 
appena delineato; di �stabilire i��necessari�puntidi �nifOnnit� in relaziC:
li:te al c�ordi�i.amento� n�Zfonal� d�llo<svolgimento delle attivit� pi� 
:tilevanteme:rite coliilesse �� �'Ort� le> competenze ���statali; concernenti, segna� 
tamerit�; la det�nri�nazione del tegistrd del sangue e le convenzioni regi�nal�. 
�� tel�tive alla�� partecipazione delle �associitzioni e delle federazioni 
dei donatorivol�ritarl alle attivit� trasfus�bnali (artt. 1/settimo e ottavo 
comma). 

< Pi� �n pattkolare; sotto �J.ti�st'ultimo profilo; non va trascurato che 
la d�tenri�nazione delle �ndi��Zioni uniformi per l� formazione e la .tenuta 
del registro . def sangue rispond� � ai caraft�r� stretfatne:nte strumentale 
di qti�sfi.iltimb rispetto� all'acqu�sizione �delle� informazfoni �e �dei dati 
necessari �l.l'eserciZfo delle fu:rizioni statali relative agli<emoderivati e, 
soprattutto, necessari allo svolgimento della competenza attribuita � ano 
Stafo� &iricer:riente la determinazione�� del ��programma �rtazioriale per le 
attMta tfasfusiortali �� nell'ambito del� piario sanitario nazionale. Ci�; del 
resto, >risulta chfaramente dili lavori preparatori< della legge e; in particolare, 
dall'afferm�Zio:ne del relatore 'all� Camera��dei �deputati diretta a 
sottolineare � l'opportunit� di :Prevedere �registri� regionali� e �nazionali del 
s�hgue, �h� pertnetterebbero un:mofiltoraggio e tin'osservazione pi� coordinata 
all'interno del nostro � territorio �. :Esigenza, questa,��. che � diret~ 
tamente riflessa nella disposizione immediatamente �susseguente a quella 
oggetto dell'attuale censura, faddove si stabilisce, con un chiaro riferimento 
. ariche ai dati.desfunibili dai regfatd del .. sangu:e, che i. centri regfohalf 
di � �oordmam�nto e�� di compensazione �trasmettono al Ministero 
della sanit� i dati� relativi alla loro attivit� �. 

Per gli stessi motivi ora formulati deve ritenersi non fondata la 
questione� di legittimit� costitu:zionale� che tutte�� le ricorrenti hanno sollevato, 
con �argomenti analoghi a quelli esaminati� riel punto della moti� 
vazione immediatamente precedente, nei confronti dell'art. l, ottavo comma; 
il quale stabilisce che la �partecipazione alle attivit� trasfusionali, 
organizzate, ai sensi della legge impugnata, da parte� delle associazioni 



22 

RASSEGNA DEIJ..'AVVOCATURA DELLO STATO 

e delle federazioni dei donatori volontari concorrenti ai fini istituzionali 
del Servizio sanitario nazionale, � � regolata da apposite convenzioni 
regionali adottate in conformit� allo schema tipo definito con decreto 
del Ministro della sanit� �. 

Anche nell'ipotesi ora considerata, infatti, la riserva allo Stato della 
determinazione di uno schema-tipo di convenzione regionale va giustificata 
con il preminente interesse nazionale sottostante all'esigenza, espressa 
dalla disposizioni impugnata, relativa a una disciplina uniforme su 
tutto il territorio nazionale dei rapporti fra le organizzazioni dei donatori 
volontari e i centri trasfusionali. E tale esigenza � tanto pi� forte 
se si considera, come � stato sottolineato nel punto precedente, che la 
disciplina interessata concerne uno snodo essenziale del programma nazionale 
per le attivit� trasfusionali, avente come obiettivo il perseguimento 
dell'autosufficienza della disponibilit� del sangue a scopi terapeutici. 
Infatti, la raccolta del sangue regolata dalla legge n. 107 del 1990 
si basa sul presupposto della � donazione volontaria periodica e gratuita 
del sangue umano e dei suoi componenti� (artt. l, secondo comma, e 3, 
primo comma) e segue il principio che il � sangue umano e i suoi derivati 
non sono fonte di profitto� (art. 1, quarto comma). Sicch� la realizzazione 
su tutto il territorio nazionale di una disciplina uniforme relativamente 
alla partecipazione delle organizzazioni dei donatori volontari 
alle attivit� trasfusionali � un punto decisivo del disegno legislativo, 
diretto a garantire continuit� e razionalit� alla raccolta del sangue. 

N� pu� riconoscersi valore agli argomenti della ricorrente, in base 
ai quali le disposizioni ora esaminate sarebbero invasive delle competenze 
regionali, in quanto disciplinerebbero oggetti estranei ed esorbitanti 
rispetto alle finalit� che l'art. 4 della legge n. 833 del 1978 affida 
all'atto legislativo ora esaminato, vale a dire rispetto allo scopo di assicurare 
condizioni e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. 
Infatti, pur a voler prescindere dai rilievi precedenti tendenti a dimostrare 
che le disposizioni impugnate si inquadrano perfettamente nelle 
anzidette finalit�, non si pu� negare che il legislatore nazionale possa, 
in linea di principio, correggere o rivedere una ripartizione di competenze 
fra Stato e regioni precedentemente definita da una legge ordinaria 

(v. sent. n. 85 del 1990). Nel caso, comunque, non pu� essere taciuto 
che, nel riservare al Ministro della sanit� la determinazione degli schemitipo 
delle convenzioni regionali, la legge impugnata prevede che nell'esercizio 
del relativo potere il Ministro deve essere assistito dal parere 
della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale (art. 12, primo 
comma), nella quale siedono quattro rappresentanti delle regioni e delle 
province autonome, che potranno far presente in quella sede le particolari 
esigenze locali. Inoltre, non va neppure trascurato che la competenza 
statale � circoscritta alla determinazione degli schemi-tipo, i quali, 
per propria natura, dovranno fissare i profili pi� generali della relativa 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

disciplina, lasciando alle regioni e alle province autonome la possibilit� 
di regolare, sulla base di proprie scelte, gli aspetti pi� particolari e peculiari 
alle singole realt� locali (v. sent. n. 191 del 1976). (omissis) 

Tutte le ricorrenti contestano la legittimit� costituzionale dell'art. 11, 
primo comma, il quale stabilisce che � il Ministro della sanit�, sentita 
la Commissione di cui all'art. 12, emana le norme di indirizzo e coordinamento 
alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano per l'attuazione della presente legge�. A loro 
avviso, infatti, la disposizione impugnata, lungi dal porre indirizzi e 
obiettivi alle potest� regionali, istituirebbe una anomala competenza 
ministeriale ad adottare norme regolamentari per l'attuazione dell'intera 
legge, che, come tale, contrasterebbe con l'art. 17 della legge n. 400 
del 1988, l� dove preclude regolamenti d'attuazione delle leggi nelle materie 
spettanti alle potest� regionali (art. 17, primo comma, lett. b) e 
vincola i regolamenti ministeriali agli ambiti di competenza del Ministro 
e alle regole formali e procedurali per essi previsti (art. 17, terzo e quarto 
comma). In ogni caso, sempre secondo le ricorrenti, ove la disposizione 
impugnata fosse interpretata come istitutiva di un potere governativo 
di indirizzo e coordinamento, questo dovrebbe essere considerato costituzionalmente 
illegittimo per vizi di forma e di sostanza, nonch�, limitatamente 
al ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano, p�r il fatto 
di estendere quel potere alla suddetta Provincia, in violazione dello Statuto 
e della legge n. 833 del 1978 che vieterebbero quell'estensione. 

La questione � fondata. Questa Corte ha gi� affermato che la funzione 
governativa di indirizzo e coordinamento �costituisce l'esercizio 
di una competenza particolare che si distingue da altri poteri governativi 
di direzione o di direttiva -e, a maggior ragione, di normazione -per 
avere contenuto e caratteri formali del tutto peculiari� (v. sentt. nn. 389 
del 1989 e 345 del 1990). Pi� in particolare, questa Corte, limitatamente 
ai profili rilevanti rispetto alla questione esaminata, ha sottolineato, che 
la funzione di indirizzo e coordinamento � svolta attraverso atti caratterizzati 
da un contenuto tipizzato, consistente in indirizzi e criteri di 
coordinamento che sono riv�lti a vincolare teleologicamente l'esercizio 
di potest�, legislative e amministratice, di soggetti dotati di autonomia 
costituzionalmente garantita, quali le regioni e le province autonome, e 
che, in ragione di questa loro particolare destinazione, sono tenuti a 
rispettare peculiari limiti di svolgimento e ad essere adottati in determinate 
forme e secondo certe procedure. 

Dall'analisi del contenuto degli atti e della natura della funzione 
cui si riferisce l'art. 11, primo comma, della legge n. 107 del 1990, si 
deduce chiaramente che quella configurata nell'anzidetta disposizione 
non pu� essere qualificata, sulla base dei principi posti da questa Corte, 
come funzione di indirizzo e coordinamento. In primo luogo, infatti, essa 
� definita come una potest� normativa, cio� come una fonte, e non 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

24 

gi� come un potere v�lto alla posizione cli fini o cli direttive cli coordinamento, 
che, proprio per questo suo carattere strutturale, esige una 
conformazione, da parte delle regioni e delle province autonome, che si 
considera soddisfatta anche mediante il perseguimento di un risultato 
equivalente (v. sentt. nn. 560 e 744 del 1988). Inoltre, la potest� normativa 
prevista dall'art. 11, primo comma, essendo ricondotta a una competenza 
oggettivamente circoscritta alla generale � attuazione della presente 
legge�, si caratterizza come diretta a costituire una fonte normativa 
secondaria o, pi� precisamente, si qualifica come potest� regolamentare 
v�lta all'attuazione della legge, la quale, ai sensi dell'art. 17, primo comma, 
lettera b), non pu� concernere �materie riservate alla competenza regionale
�. 

Se, dunque, deve escludersi che l'art. 11, primo comma, configuri 
una potest� propriamente riconducibile alla funzione di indirizzo e 
coordinamento, il cui servizio porta all'emanazione cli atti che non possono 
avere valore meramente dispositivo, non resta che dichiarare l'illegittimit� 
costituzionale della relativa statuizione limitatamente all'inciso 
� d� indirizzo e coordinamento, alle quali devono conformarsi le �regioni 
e le province autonome cli Trento e di Bolzano�. A seguito cli tale pronunzia, 
l'art. 11, primo comma, rimane circoscritto alla previsione che 
il Ministro della sanit� � emana le norme per !~attuazione della presente 
legge�, nel senso che questi � autorizzato a porre tali norme nell'ambito 
della competenza sua propria e delle autorit� a lui sottordinate, nel 
rispetto del procedimento indicato dall'art. 17, quarto comma, della legge 

n. 400 del 1988. Rimane fermo, naturalmente, che nelle materie riservate 
alle competenze regionali (e provinciali) � possibile che, in mancanza 
cli leggi regionali (o provinciali) disciplinanti gli stessi oggetti, continuino 
a sussistere regolamenti statali con efficacia dispositiva o suppletiva 
(v. sentt. nn. 226 del 1986 e 165 del 1989); ma deve trattarsi, in ogni caso, 
di regolamenti deliberati dal Consiglio dei ministri nelle forme e nei 
limiti stabiliti dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988. 
Resta assorbito ogni altro profilo sollevato dalle ricorrenti in relazione 
alla medesima questione. (omissis) 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1991, n. 135 -Pres. Gallo -Red. 
Borzellino -Regione Toscana (avv. Clarizia). 

Regioni � Rapporti di diritto privato � Responsabilit� civile � Competenza 
esclusiva dello Stato. 
(Cost., art. 117; I. reg. Toscana 3 febbraio 1975 n. 10, art. 9). 

Spetta alla legge statale e ad essa soltanto disciplinare la responsabilit� 
civile (nella specie, di terzi nella produzione di una infermit� 



PARm I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

25 

comportante ricovero ospedaliero); e sarebbe indebita ingerenza della 
regione anche il riprodurre in propria legge normative statali (1). 

La legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie 
per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e per l'iscrizione nei 
ruoli dei soggetti assistibili da enti o casse mutue) all'art. 9 stabilisce 
che, ove ricorra responsabilit� di terzi nella produzione dell'infermit�, 
l'esborso della spesa, conseguente al ricovero e relativa degenza, va 
notificato dall'ente �ricoverante� al responsabile e al suo eventuale assicuratore, 
con invito ad effettuarne il pagamento a.Jla Regione, alla cui 
Giunta va, per tal fine, comunicata la notifica stessa. Il Collegio remittente 
ravvisa una illegittimit� costituzionale della norma per contrasto 
con l'art. 117 della Costituzione: essa si porrebbe, infatti, come �creatrice 
del diritto al recupero�, venendo ad esorbitare, in tal modo, dalle 
competenze regionali. 

La questione non � fondata. 

Ove l'assunto dei giudici a quibus fosse conferente si sarebbe verificata 
una illegittima novazione della fonte, chiaramente spettando alla 
legge statale e ad essa soltanto di regolare sostantivamente la materia 
di cui trattasi: ne � conferma positiva il disposto dell'art. 69, lett. e) 
della legge cardine di riforma sanitaria (23 dicembre 1978, n. 833) ove 
� concretamente riconosciuto il diritto di rivalsa di cui trattasi. 

Si sarebbe dunque -in tal caso -verificata una indebita ingerenza 
da parte della Regione restando ad essa preclusa, infatti, ogni possibilit� 
di riproduzione nelle proprie leggi di norme legislative statali (cfr. 
sentenza n. 203 del 1987). 

Ma in effetti non � cos�. Giova ricordare, in proposito, che con le 

norme d'avvio della riforma sanitaria (decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, 

convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, con modificazioni) ebbe ad 

operarsi, con significativo trapasso, il trasferimento alle regioni dell'assi


stenza ospedaliera, gi� fornita dagli enti mutualistici; questi ultimi, tut


tavia, restavano -al tempo -titolari ancora delle altre prestazioni 

sanitarie, diverse cio� dal ricovero ospedaliero. 

In tale obiettivo contesto, nell'avvio, cio�, istituzionale cui si dava 

inizio con la creazione di strutturazioni di base a livello regionale, che 

venivano all'uopo ex novo delineate, le procedure di rivalsa a carico di 

terzi presunti responsabili si presentavano disarticolate, a seconda della 

differente origine dell'intervento pubblico e delle competenze di nuove 

strutture, traducendosi sovente, per il fenomeno anzidescritto, in incer


(1) Conferma che la disciplina dei rapporti di diritto privato spetta in via 
esclusiva allo Stato. Cos�, in tema d� contratti, le leggi regionali possono disciplinare 
soltanto qualche aspetto rimesso dalla normativa civilistica alla autonomia 
privata. 

26 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tezze applicative: da qui eventuali negativi riflessi sulla possibilit� stessa 
di acquisire i recuperi. 

Fu pertanto nei tempi immediatamente successivi (1975) che molte 
regioni a statuto ordinario o speciale, nonch� le province autonome del 
Trentino-Alto Adige, ebbero a promuovere proprie iniziative a carattere 
legislativo -dalla dottrina del tempo indicate come provvide ed opportune 
-atte a dirimere i possibili inconvenienti, circoscritti strettamente 
all'area procedurale (notifica ai presunti responsabili degli importi 
addebitabili, individuazione degli organi interessati). 

Questi e non altri i limitati univoci scopi della norma in esame, 
riconducibili al mero potere organizzativo della regione e di cui restava, 
come resta, essenziale antecedente la disciplina sostanziale spettante allo 
Stato; ci� risulta anche dalla successiva legge regionale 19 agosto 1983, 

n. 62 (Procedimento per il recupero a titolo di rivalsa delle spese di 
assistenza sanitaria) che contiene espressi riferimenti proprio alla normativa 
statale. 
Nessuna violazione risulta apportata, pertanto, all'art. 117 della Costituzione 
e la questione � cos� priva di fondatezza. 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


I 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 1a sez., 3 otto� 
bre 1990, nelle cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89 � Pres. Slynn � 
Avv. Gen. Darrnon . Domande di pronuncia pregiudiziale proposte 
dalle Preture di Conegliano, di Prato e di Pisa nei procedimenti penali 

c. E. Nino, R. Prandini e G. Boti, P. C. Pierini -Interv.: Governi belga 
(ag. Dercq) e italiano (avv. Stato Fiumara) e Commissione C. E. (ag. 
Berardis). 
Comunit� europee -Ubert� di stabilimento -Esercizio di professioni pa� 

ramediche -Bioterapia e pranoterapia. 

(Trattato CEE, artt. 5, 52 e 57; direttive del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE 

e n. 75/363/CEE; art. 348 cod. pen.). 

Le disposizioni del Trattato CEE relative alla libert� di stabilimento 
non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro, 
come quelle dei cittadini di uno Stato membro che esercitano, nel territorio 
di questo, un'attivit� professionale autonoma per la quale non possono 
avvalersi di alcuna formazione o pratica precedenti in un altro 
Stato membro (1). 

(1-2) L'esercizio di attivit� paramediche in Italia. 

Nei casi italiani della prima sentenza annotata non v'era alcun elemento che 
esorbitasse da un ambito puramente nazionale, essendo coinvolti cittadini italiani 
residenti in Italia in relamone ad un'attivit� svolta esclusivamente in Italia. La 
Corte, confermando la sua precedente giurisprudenza (sentenza 20 aprile 1988, nella 
causa 204/87, BEKAERT, in Racc,, 1988, 2029), ha dichiarato che il diritto comunitario 
in materia di stabilimento non riguarda situazioni puramente interne ad uno 
Stato membro. 

Nella causa francese, invece, v'era un elemento che esorbitava dall'ambito 
puramente nazionale, costituito dal fatto che l'operatore svolgeva l'attivit� paramedica 
in forza di un diploma per tale professione acquisito in altro Stato membro. 
Qm la Corte ha osservato che il diploma acquisito nell'altro Stato membro 
non benefici� attualmente di alcun riconoscimento a livello comunitario, sicch� 
il diploma non potrebbe essere considerato come una qualificazione professionale 
riconosciuta dal diritto comunitario. Non si pu� obbligare uno Stato membro a 
permettere �l possessore del diploma l'esercizio di un'attivit� che esso considera 
riservata, in modo non arbitrario, ai possessori di una qualificazione superiore 
che beneficia del riconoscimento reciproco a livello comunitario. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

28 

II 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 1a sez., 3 ottobre 
1990, nella causa C-61/89 -Pres. Slynn -Avv. Gen. Darm.on Domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello 
di Aix-en-Provence nel procedimento penale c. M. G. Bouchoucha. 
Interv.: Governi francese (ag. Belliard e Grassi) e italiano (avv. Stato 
Fiumara) e Commissione C. E. {ag. Lasnet). 

Comunit� europee -Libert� di stabilimento -Esercizio di professioni pa


ramediche -Osteopatia. 

(Trattato CEE, art. 52; direttive del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/ 

363/CEE). 

In assenza di armonizzazione a livello comunitario delle attivit� che 
rientrano esclusivamente nell'esercizio delle funzioni mediche, l'art. 52 
del Trattato CEE non osta a che uno Stato membro riservi un'attivit� 
paramedica quale in particolare l'osteopatia alle sole persone in possesso 
di un diploma di laurea in medicina (2). 

I 

(omissis) 1. -Con ordinanze 8 febbraio 1988 (causa C-54/88, Nino), 
9 marzo 1988 (causa C-91/88, Prandini e Goti) e 6 dicembre 1988 (causa 
C-14/89, Pierini), pervenute in cancelleria rispettivamente il 19 febbraio 
1988, il 16 marzo 1988 ed il 19 gennaio 1989, i Pretori di Conegliano, di 

Tali conclusioni valgono ovviamente, allo stato attuale del diritto comunita


rio, anche per l'esercizio di attivit� paramediche in Italia da parte di operatori 

muniti di diplomi acquisiti in altro Stato membro. 

L'art. 52 del Trattato CEE, in relazione al successivo art. 57 -si era detto 

nelle osservazioni scritte presentate dal Governo italiano -non obbliga uno Stato 

membro a regolamentare l'esercizio di ogni attiv,it� di carattere professionale (in 

particolare quelle di bioterapeuta, pr�anoterapeuta ed osteopata). Uno Stato mem


bro che non abbia regolamentato specificamente e separatamente l'esercizio di 

una determinata attivit� (nella specie l'attivit� paramedica) dnglobandola in altra 

per la quale � necessaria l'abilitazione (attivit� medica) pu� applicare sanzioni 

penali indiscrimdnatamente a carico di chiunque esercita la prima senza essere 

abilitato a svolgere la seconda, malgrado che un'abilitazione specifica per la prima 

sia prevista in altri Stati membri. Allo stato attuale del diritto comunitardo un'azio


ne del Consiglio per il coordinamento delle condizioni di esercizio delle pro


fessioni paramediche pu� svolgersi solo nel quadro previsto dall'art. 57 del Trat


tato CEE. 

In effetti, a norma dell'art. 52 del Trattato CEE, la libert� di stabilimento 

importa l'accesso alle attivit� non salariate e al loro esercizio alle condizioni 

definite dalla legislazione del paese di stabdlimento nei confronti dei propri cit


tadini, in applicazione della disposizione generale di cui al precedente art. 7, 


29

PARTE I, SEZ, II, GIURIS, CO.\\WNITARIA B INTERNAZIONALE 

Erl'.!-t() e di fisa hann() prop9sto ciascuno, ai sensi dell'art. 177 del Trattato 
CEE, tre questiol;li pregiucl,iziali relative all'interpretazione degli artt. 5, 
52 e 57 del Trattat() CEE, nonch� del prograxmna generale per la soppressione 
delle restrizioni l,'llla libert� di stabilimento, delJ8 dicembre 1961 

(G. U. 1962, pag. 36), al fine di valutare la compatibilit� con il diritto 
comunitario di una norma italiana che vieta l'esercizio abusivo della 
professic:me. medica. 
2. -Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di tre procedimenti 
penali a carico di Eleonora Nino.. Rinaldo . Prandini, Bruna Goti 
e Pi�r Ces�re . Pierini, tutti� Cittadini . italiani� .. e . membri dell'Associazione 
Italiana Flussoterapeuti.�� � Prat1ot�rap�uti, .� i �quali,. senza essere abilitati 
all'esercizio d�lJa professione m�dica, hanno svolto in Italia attivit� di 
bioterapeuti e di pranoterapeuti. 
3. ""'.'" L~art. 348 del Codice penale italiano punisce come reato l'esercizio 
l,'lbusivo di una professione senza l'abilitazione dello Stato quando 
tale abilitazione � richiesta. Dal fascicolo risulta che in Italia la bioterapia 
e la pranoterapia sono comprese. tra le attivit� che rientrano 
nell'esercizio della professione medica e presuppongono, in quanto tali, 
il rilascio di un'abilitazione speciale. 
4. -Il 24 giugno 1986 la Nino � stata denunciata per il reato punito 
dall'art. 348 del Codice penale italiano, in quanto aveva abusivamente 
esercitato la professione di medico eseguendo interventi di bioterapia 
e di pranoterapia .. U Prandini, la Goti ed il Pierini sono stati denunciati 
perlo stesso reato il 3 giugno 1986. 
che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalit�. Gli Stati 
membri sono obbligati ad eliminare ogni disposizione discriminatoria per assicurare 
la parit� di trattamento (salve le specifiche eccezioni indicate negli 
artt. 55 e � 56)� � � sono altres� tenuti �a rispettare ed attuare le� direttive che nell'ambito 
comunitario vengono adottate per garantire, attraverso� il coordinamento 
delle disposizioni nazionali che regolano le condizioni di esercizio di determinate 
attivit�, l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento. Non sussiste un 
obbligo di uno Stato membro, in assenza di direttive comunitarie, di regolamentare 
una certa attivit�, neanche se una specifica regolamentazione sussiste 
in altri Stati membri, n� quindi pu� configurarsi un divieto per tale 
Stato di prevedere sanzioni per chi quella attivit� svolge, p.rch� non siano 
effettuate discrimiPazioni sulla nazionalit�; 

Nel caso delle . attivit� di pranoterapeuta, bioterapeuta e osteopata, non esistono 
direttive comunitarie di coordinamento, ln Italia non vi sono specifiche 
norme che le regolano e le disdplinano e il loro esercizio, da parte di persone 
di qualsivoglia nazionalit�, � considerato esercizio di attivit� medica. Non v'� 
quindi alcun ostacolo all'applicazione, in Italda, di sanzioni a carico di chiunque, 
cittadino di qualsiasi Stato, eserciti nel. territorio nazionale l'attivit� suddetta 
senza essere abilitato all'esercizio di attivit� medica. 

OSCAR FIUMARA 



30 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

5. -Chiamati a comparire dinanzi ai Pretori, gli imputati hanno 
sostenuto che la norma penale la cui violazione era loro addebitata � 
.incompatibile con la libert� di stabilimento. Pertanto, i Pretori hanno 
sospeso i procedimenti ed hanno sottoposto alla Corte le seguenti que� 
stioni pregiudiziali: 
� 1) Se l'art. 52 del Trattato, interpretato in relazione all'art. 57 
e tenuto conto del fatto che esso ha effetto diretto negli ordinamenti 
degli Stati membri, comporta l'obbligo per gli Stati membri e quindi 
anche per il Governo italiano di adottare i provvedimenti normativi che 
sono il presupposto indispensabile dell'emanazione delle direttive in materia 
di libert� di stabilimento previste dal Trattato. E se, per il difetto 
di tali adempimenti, il Governo italiano abbia violato l'obbligo ad esso 
imposto dall'art. 5 del Trattato. 

2) Se uno Stato membro che non abbia, in modo alcuno, regolato 
le professioni paramediche quali la bioterapia possa applicare una san� 
zione penale a carico di un cittadino comunitario, potenzialmente ahi� 
litato all'esercizio della professione di bioterapeuta in altri Stati membri, 
per un fatto (cura con metodi bioterapeutici) previsto dalla legge come 
reato, quando tale attivit� non � consentita unicamente perch� lo 
Stato membro non l'ha disciplinata, n� prevista. 

3) Se, in difetto delle direttive la cui emanazione da parte del 
Consiglio � prevista dall'art. 57 del Trattato, il Consiglio, sulla base del 
titolo 5� del programma generale per la soppressione delle restrizioni 
alla libert� di stabilimento, possa emanare, per rimediare alla mancanza 
delle direttive, provvedimenti intesi a coordinare le condizioni di eser� 
cizio delle professioni paramediche oggetto della presente domanda d'interpretazione 
�. 

6. -Per una pi� ampia illustrazione degli antefatti, delle disposizioni 
comunitarie e nazionali di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento, 
nonch� delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa 
rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati 
solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento 
della Corte. 
7. -Va rilevato, in via preliminare, che sia la direttiva del Consi� 
glio 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE, concernente il reciproco riconosci� 
mento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante 
misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabi 
limento e di libera prestazione dei servizi (G. U. n. L 167, pag. 1), sia 
la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/363/CEE, concernente il 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
per le attivit� di medico (G. U. n. L 167, pag. 14), contengono 
solo disposizioni relative alla professione di medico. Non esiste alcuna 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

disposizione comunitaria che disciplini l'esercizio delle professioni paramediche 
su cui vertono le cause principali. 

8. -Gli imputati sostengono che la norma penale nazionale la cui 
violazione era loro addebitata � incompatibile con la 1ibert� di stabilimento~ 
A loro parere, l'effettivo esercizio di tale libert�; quale previsto 
dall'art. 52 del Trattato, non pu� essere negato ad una persona cui si 
applica il diritto comunitario per il solo fatto che, per una determinata 
professione, le direttive contemplate dall'art. 57 del Trattato non sono 
state aIJ,Cora adottate. Pertanto, e tenuto conto del fatto che sarebbe 
loro consentito tisercitare. la loro professione, senza essere abilitati �ll'esercizio 
della medicina, in taluni altri Stati membri, i procedimenti 
penali promossi nei loro confronti violerebbero il principio della libert� 
di stabilimento. 
9. -Il Governo italiano, sostenuto dalla Commissione, assume per 
contro che nei casi di specie non emerge alcun elemento di collegamento 
con il diritto comunitario e che,. di conseguenza, non si pone 
alcuna questione di diritto comunitario. In subordine, il Governo italiano, 
sostenuto su questo punto dal Governo belga, rileva che l'art. 52 
del Trattato, in relazione a11'art. 57 dello stesso, non obbliga affatto 
gli Stati membri a disciplinare l'esercizio di ogni attivit� professionale. 
10. -11.. da sottolineare che, come emerge dai fascicoli, tutti �gli imputati 
sono cittadini italiani che risiedono in Itali�, hanno ottenuto� le 
qualifiche di bioterapeuta e pranoterapeuta in Italia e son� stati perseguiti 
sulla base dell'art. 348 del Codice penale italiano a seguito di inter~
enti eseguiti solo nel territorio di tale Stato membro. Da . tutti questi 
elementi risulta che le fattispecie di cui alle cause principali riguardano 
situazioni puramente interne ad uno Stato membro. 
11. -Ora, come la Corte ha precisato nella sentenza 20 aprile 1988 
(causa 204/87; Bekaert, Racc. pag. 2029), l'insussistenza di qualsiasi elemento 
esulante dall'ambito puramente nazionale in una determinata f3;ttispecie 
ha l'effetto, in fatto di libert� di stabilimento, che le disposizioni 
di diritto comunitario non si applicano a siffatta situazione. 
12. -Le questioni sollevate dai Pretori di Conegliano, di Prato e di 
Pisa vanno quindi risolte nel senso che le disposizioni del Trattato 
CEE relative alla libert� di stabilimento non si applicano a situazioni 
puramente interne ad uno Stato membro, come quelle dei cittadini di 
uno Stato membro che esercitano, nel territorio di questo, un'attivit� 
professionale autonoma per la quale non possono avvalersi di alcuna formazione 
o pratica precedenti in un altro Stato membro, (omissis) 

32 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

(omissis) 1. -Con ordinanza 23 gennaio 1989, pervenuta alla Corte 
il 1� marzo successivo, la Cour d'appel di Aix-en-Provence ha sollevato 
una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 52 e 
segg. del l;rattato CEE, al fine di accertare la compatibilit� col diritto 
comunitario .di una legge francese che vieta l'esercizio abusivo della professione 
medica. 

2. -La questione � stata sollevata nell'ambito di un procedimento 
penale promosso contro il sig. Mare Gaston Bouchoucha. Questi, cittadino 
francese, � in possesso del diploma di massaggiatore-cinesi terapista 
rilasciatogli dallo Stato francese e del diploma di osteopata, rilasciatogli 
il 1� ottobre 1979 dalla Scuola europea di osteopatia di Maidstone in 
Gran Bretagna (in prosieguo: l'� EEO �). � pure in possesso del diploma 
e del titolo di � Doctor of Naturopathy � del College of Applied Science 
di� Londra. Non possiede tuttavia alcun diploma, certificato o altro titolo 
che gli consenta in base all'art. L 356-2 del code de la sant� publique 
francese di esercitare la professione di medico. 
3. -A seguito del rinvio a giudizio 24 novembre 1987 effettuato su 
richiesta del Publico ministero, il sig. Bouchoucha veniva processato dinanzi 
al Tribuna! correctionnel di Nizza per aver in Nizza, dall'aprile 1981, 
esercitato abusivamente la professione medica, praticando l'osteopatia 
senza essere in possesso del diploma di laurea in medicina. Ai sensi 
del decreto del ministro della Sanit� 6 gennaio 1962 (JORF del 1� febbraio 
1962, pag. 1111), sono ritenuti atti professionali per il cui esercizio 
� richiesta l'abilitazione alla professione di medico � ogni movimento 
forzato delle articolazioni e ogni riduzione di spostamento osseo, nonch� 
ogni manipolazione vertebrale e in generale tutti i trattamenti detti " di 
osteopatia"�. 
4. -Con sentenza 29 aprile 1988 il Tribuna! correctionnel dichiarava 
il sig. Bouchouoha colpevole del reato di esercizio abusivo della medicina, 
lo condannava al pagamento di un'ammenda con sospensione della pena 
nonch� al pagamento simbolico di un franco per risarcimento danni a 
ciascuna delle tre. parti civili: il Syndicat national des m�decins ost�oth�rapeutes 
fran�ais (in prosieguo: lo � SNMOF �),il Syndicat national des 
m�decins sp�cialis�es en r��ducation et r�adaptation fonctionnelle (in prosieguo: 
lo � SNMSRRF �) e il Conseil d�partemental de l'ordre des m�de.
cins del Alpes-Maritimes (in prosieguo: il � conseil de l'ordre �). Due 
delle parti civili, cio� lo SNMOF e lo SNMSRRF, nonch� il Pubblico ministero 
interponevano appello contro detta pronuncia dinnanzi alla Cour 
d'appel di Aix-en-Provence. 
5. -Le due parti civili appellanti ed il Pubblico ministero chiedevano 
la conferma della condanna dell'imputato. Le parti civili appellanti richie

PARTE I, SEZ. Ili GIURIS. COMUNITARtA E IN~NAZIONALE 

devano inoltre il pagamento�di somme come risarcimento del danno� subito 
nonch� la pubblicazione della sentenza su due giornali locali. Il sig. 
Bouchoucha sosteneva, per contro, che il diploma di osteopata :rilasciato 
dall'EEO lo autorizzava all'esercizio di tale attivit� in Gran Bretagna e 
che vietargli l'esercizio in Francia poich� non era dottore in medicina contrastava 
con gli artt. 52 e segg. del Trattato di Roma sulla libert� di 
stabilimento. 

6. -Stando. cos� le cose, la Cour d'appel di Aix-en-Provence ha sospeso 
il. procedimento sottoponendo alla Corte dLgiustizia la seguente 
question~ pregiudiziale: 
� Se. il. divieto,. posto. ad. un cittadino francese in possesso del diploma 
di Stato di massaggiatore-cinesiterapista e di un diploma di osteopata 
rilasciato il1� ottobre 1979 dalla Scuola europea di osteopatia di Maidstone 
(~}rl;Ul :tln~tagna),. di esercitare l'osteopatia. in Francia; in quanto. sprovyisto 
del diploma di laurea in medicina richiesto a tal fine a nonna del decreto 
ministeriale 6 gennaio 1962, sia compatibile con le norme del Trattato di 
Roma e.din particolare con gli artt. 52 e segg~ sulla libert� di stabilimento�. 

. � 7, -Per una pi� ampia illustrazione degli antefatti della controversia 
nella causa principale, delle disposizioni comunitarie e nazionali di .�cui 
trattasi, dello svolgimento del procedimento nonch� delle osservazioni presentate 
alla Corte, si . fa rinvi~ alla relazione d'udienza. Questi elementi 
del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria� alla compren� 
sione del ragionamento della Corte. 

8. -Occorre rilevare anzitutto che sia la direttiva del Consiglio 16 giugno 
1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, 
certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad 
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera circolazione 
(GU L 167, pag. l), sia la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 
75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, re� 
golamentari e amministrative per le attivit� di medico (GU L 167, pag. 14), 
contengono solamente disposizioni relative alla professione di � medico �. 
Non esiste peraltro nessuna disposizione comunitaria che disciplini l'esercizio 
delle professioni paramediche come, segnatamente, l'osteopatia. Occorre 
rilevare. inoltre che le summenzionate direttive non contengono neppure 
una definizione comunitaria delle attivit� da considerarsi come .attivit� 
di medico. 
9. -Il sig. Bouchoucha sostiene che l'applicabilit� del diritto comu� 
nitario deriva dal fatto che, sebbene il �diploma gli sia stato rilasciato in 
un altro Stato membro, gli viene impedito di esercitare nel suo Stato 
d'origine l'attivit� consentita da questo diploma. Fa valere, in primo luogo, 
che la sentenza 7 febbraio 1979, Knoors (causa 115/78, Rac�. pag. 399) � 
sufficiente per superare l'obiezione secondo cui la presente causa s'inse

RA!!SOONA DBLL'AWOCATURA DELLO STATO 

.riS;Ce in un anibito P1lI'aniente. interno allo. Stato niembro interessato,. e 
cJ:ie, in secondo luogo, le nornie del decreto francese 6 gennaio 1962 che 
classificanO: .i.trattamenti detti �di osteopatia� tra gli .atti professionali 
per i quali � ricJliesta l'abilitazione alla professione medica trasgrediscono 
il principio comunitarie> di proporzionalit�. 

10. -Il governo francese sostiene per contro che in materia medica 
l'attuazione del principio della libert� di stabilimento � fondato sul riconoscimento 
reciproco dei diplomi, caso per caso, nell'ambito delle direttive 
previste� a questo scopo. Ritiene che in mancanza, tuttavia, di una 
precisa definizione comunitaria delle � attivit� di medico � lo Stato membro 
rimane libero di riservare ai medici l'osteopatia e le manipolazioni 
vertebrali. La sentenza 7 febbraio 1979 (causa 115/78, gi� citata) dev'essere 
presa in considerazione solo se la formazione professionale acquisita dall'interessato
� iri un altro Stato membro sia stata � riconosciuta dal diritto 
oomumtario �. 
11. ....., Occorre ricordare in primo luogo che, a differenza della situazione 
di cui al procedimento penale contro Eleonora Nino e a. (sentenza 
odierna nelle cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89, Racc. 1990, pagg. I-3537, 
I-3543), il sig. Bouchoucha, cittadino francese che esercita in Francia, � 
in possesso di un diploma professionale conseguito in un altro Stato membro. 
Ne deriva che la fattisecie di cui alla causa principale non � limitata 
puramente all'ambito nazionale e che occorre esaminare se si possano 
applicare le disposizioni del Trattato CEE in materia di libert� di stabilimento. 
12. -Occorre in secondo luogo rilevare che, non esistendo una definizione 
comunitaria delle attivit� mediche, la determinazione degli atti 
che sono riservati alla professione medica �, in via di principio, di competenza 
degli Stati membri. Ne consegue che, mancando una regolamentazione 
comunitaria della professione di osteopata, ogni Stato membro � 
libero di disciplinare l'esercizio . di questa attivit� sul proprio territorio, 
senza far sorgere discriminazioni tra i propri cittadini e quelli degli altri 
Stati membri. 
13. -Emerge dalla sentenza 7 febbraio 1979 (causa 115/78, gi� citata) 
che l'art. 52 del Tfattato CEE non pu� essere interpretato in modo 
da escludere dai vantaggi del diritto comunitario i cittadini di un determinato 
Stato membro qualora questi, per il fatto d'aver risieduto regolarmente 
nel territorio di un altro Stato membro e di avervi acquistato 
una. qualifica professionale riconosciuta dal diritto comunitario, si trovino, 
rispetto al loro Stato d'origine, in una situazione analoga a quella 
di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libert� garantite 
dal Trattato (punto 24 della motivazione). 

PARTB I, sm!:. Il, .GIURIS. COMUNITARIA B .INTERNAZIONALE 

14. .,.-Va tqtta'7ifl.>rilevato che, per un verso -come hanno giustamente. 
osservato il gove:rno francese, lo SNMOF e lo SNMSRRF -il 
diploma dell'EEO . di cui �� titolare. il sig. Bouchoucha non � attualmente 
oggetto di alcun. tipo di riconoscimento reciproco a livello comunitario. 
Questo diploma� non pu� pertanto essere considerato come una qualifica 
professionale. riconosciuta dalle disposizioni del diritto comunitario. Per 
l'altro, ai ~ensLdella citata sentenza 7 febbraio 1979, non si pu� non tener 
conto dell'interesse legittimo che uno Stato membro pu� avere ad impedire 
che; grazie. alle possibilit� offerte dal Trattato, taluni dei suoi 
cittadini te.ntino di sottrarsi all'impero delle leggi nazionali in materia. 
di preparazione professionale (punto 25 della motivazione). 
15. -Ci� si verificherebbe in particolare se il fatto, per un cittadino 
di uno Stato membro, di aver ottenuto in un altro Stato membro 
un diploma, la cui estensione e il cui valore non sono riconosciuti da 
al�una disposizione comunitaria,� potesse obbligare lo Stato membro d'origine 
a consentirgli �di svolgere sul suo territorio le attivit� connesse a 
tale diploma, allorch� lo svolgimento di siffatte attivit� � ivi riservato 
ai possessori di qualifica superiore reciprocamente riconosciuta a livello. 
comunitario e che tale riserva non appare arbitraria. 
�16. -La questione sollevata dalla Cour d'appel di Aix-en-Provence� 
va quindi risolta nel senso che, mancando un'armonizzazione a livello� 
comunitario delle attivit� inerenti esclusivamente l'esercizio della professione 
medica, l'art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro. 
riservi un'attivit� paramedica, come in particolare l'osteopatia, unicamente 
ai titolari del diploma di laurea in medicina. (omissis) 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, sed. plen., 17 gennaio 
1991, nella causa C-157/89 -Pres. Due -Avv. Gen. Van Gerven Commissione 
delle C.E. (ag. De March e Van Rijn) c. Repubblica1 
italiana (avv. Stato Braguglia). 

Comunit� europee -Ravvicinamento delle legislazioni -Inosservanza di. 
una direttiva � Conservazione degli uccelli selvatici. 
(DireWvl!. del Consiglio .2 aprile 1979, n. 79/409/CEE; legge 27 dicembre 1977, n. 968). 

La Repubblica italiana, autorizzando la caccia a diverse specie di 
uccelli selvatici durante il periOdo della nidificazione e durante le varie 
fasi della riproduzione e della dipendenza, nonch� a diverse specie migratrici 
durante il ritorno al luogo di nidificazione, � venuta meno agli 
obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 2 aprile 
1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
(1). 

(1) Con la sentenza, citata in motivazione, 8 luglio 1987, nella causa 262/85, 
COMMISSIONE c. RBP. ITALIANA, in questa Rassegna, 1987, I, 309, paragrafi 21-25, 
la Corte aveva respinto il ricorso della Commissione nella parte in cui essa. 

36 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(omissis) 1. -Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 
2 maggio 1989, la Commissione delle Comunit� Europee ha proposto, 
a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare 
che, autorizzando la caccia a diverse specie di uccelli selvatici durante 
il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione 
e della dipendenza nonch� a diverse specie migratrici durante 
il periodo del ritorno al luogo di nidificazione, la Repubblica italiana 
� venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 
del Consiglio, 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici (G. U. L 103, pag. 1). 

2. -La Commissione sostiene che la normativa italiana sulla caccia 
� incompatibile con l'art. 7, n. 4, seconda e terza frase della direttiva, 
in quanto autorizza, in primo luogo, a partire dal 18 agosto, la caccia 
a talune specie di uccelli, che in tale data si trovano ancora nello stadio 
della riproduzione e della dipendenza e, in secondo luogo, fino� al 28 febbraio 
o, a seconda dei casi, fino al 10 marzo, la caccia ad alcune specie 
di uccelli migratori che in tali date gi� sorvolano il territorio italiano 
per ritornare al luogo di nidificazione. 
3. -A sostegno di queste affermazioni la Commissione fa riferimento 
a talune pubblicazioni scientifiche, in particolare allo � Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle East and North Africa � pubblicato 
da Cramps & Simmons, come pure ad una relazione sulla migrazione 
primaverile degli uccelli, redatta dall'Istituto nazionale di biologia della 
selvaggina (Bologna). 
contestava la mancata diversificazione nella normativa italiana delle date di 
apertura e di chiusura della caccia per le diverse specie di uccelli e aveva 
dichiarato irricevibile l'ulteriore addebito, che non era stato formulato nella 
fase precontenziosa della procedura e nemmeno nel ricorso ma solo nella memoria 
dii replica, relativo alla scelta nella stessa normativa italiana delle date 
per l'apertura e la chiusura della caccia a talune specie di uccelli. La sentenza 
annotata si riferisce alla problematica esclusa dalla precedente lite, risollevata 
dalla Commissione a chiusura della medesima. 

Con coeva sentenza nella causa C-334/89, COMMISSIONE c. REP. ITALIANA, la 
Corte ha dichiarato che � la Repubblica italiana, non avendo adottato nel pel'iodo 
prescritto i provvedimenti necessari per dare attuazione nell'ordinamento 
giuridico interno alla direttiva della Commissione 25 luglio 1985, n. 85/411/CEE, 
che modifica la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, � venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato 
CEE�. La direttiva n. 85/411/CEE elenca in allegato 144 specie di uccelli per 
le quali debbono essere adottate misure speciali di conservazione. La Corte, 
sottolineando ancora una volta che l'esattezza della trasposizlione di una direttiva 
ha particolare importanza nei casi, come quello di specie, in cui la gestione 
del patrimonio comune � affidata, per il loro territorio, ai rispettivd Stati membri, 
ha rilevato come l'Italia non abbia identificato le specie di uccelli, comprese 
nell'elenco, che, per l'inerenza al suo territoni.o, debbono fare oggetto 
delle misure speciali di protezione e di conservazione, omettendo quindi le misure 
necessarie secondo la direttiva. ! 

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PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INmRNAZIONALE 

4. -Per una piit ampia illustrazione del contesto giuridico e degli 
antefatti della controversia, delle fasi del procedimento nonch� dei mezzi 
e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi 
elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla 
comprensione del ragionamento della Corte. 
Sulla ricevibilit�. 

5., -Il Governo italiano afferma che i motivi contenuti nel ricorso 
sono gi�. stati respinti dalla Corte :nella sentenza 8 luglio 1987, Commissione 
c. Italia (causa 262/85, Ra�c. pag. 3073) e che pertanto non sono 
riproponibili. 

6. -La Commissione; per contro, sostiene che, nella presente causa, 
il ricorso � inteso a. far constatare . dalla Corte. non gi� che la normativa 
italiana, nel fissare le date di apertura della . caccia, non abbia tenuto 
conto dei vari periodi di protezione indicati nell'.art. 7, n. 4, della direttiva, 
bens� che le date scelte dal Governo italiano per i vari periodi di 
caccia non sono conformi a quanto prescritto da detta disposizione. 
Nella causa 262/85 questo motivo era stato dedotto dalla Commissione 
nella memoria di replica. Esso � perci� stato disatteso dalla Corte per 
la sola ragione che non era stato formulato n� durante la fase precontenziosa 
n� nel Ii.corso. 
7. -L'eccezione sollevata dal Governo italiano non pu� essere accolta. 
Infatti dalla menzionata sentenza emerge che il motivo relativo alla 
necessit� di vietare la caccia durante taluni periodi � stato disatteso 
in quella causa per motivi di procedura. La Corte non si � pertanto 
pronunciata sulla sua fondatezza. 
Nel merito. 

8. -Il Governo italiano sostiene innanzitutto che la normativa nazionale 
rispetta le condizioni fissate dall'art; 7, n. 4, seconda e terza frase, 
della direttiva, poich�, da un lato, la maggior parte delle nidiate delle 
specie considerate sorio di norma gi� indipendenti a partire dal 18 agosto 
e, dall'altro, gli uccelli migratori di cui trattasi non sorvolano �di 
norma il territorio italiano in numero rilevante prima del 28 febbraio, 
a seconda dei casi, del 10 marzo. 
9. -Il Governo italiano ritiene altres� che le opere citate dalla Commissione 
abbiano carattere generale e non tengano conto della specifica 
della situazione italiana. A suo parere, la Commissione non ha dimostrato 
la pertinenza dei dati ornitologici in esse contenuti per quanto riguarda 
le specie contemplate nel ricorso. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

38 

10. -Il Governo italiano osserva infine che le regioni possono modificare 
le date di apertura e di chiusura della caccia fissate dalla normativa 
nazionale per tener conto di cicli di nidificazione o di particolari 
movi)llenti migratori. 
Sulle questioni di principio. 

11. -L'argomentazione del Governo italiano solleva cos� tre questioni 
di principio: la portata dell'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della 
direttiva, la natura degli elementi scientifici richiesti per soddisfare 
l'onere della prova nel campo dell'avifauna, e la questione di sapere in 
quale misura la trasposizione della citata disposizione possa essere assicurata 
dalle autorit� regionali di uno Stato membro. 
12. -Per quanto riguarda la prima questione, cio� l'interpretazione 
dell'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva, emerge dagli atti 
che i cicli della riproduzione e i movimenti migratori degli uccelli sono 
caratterizzati da una certa variabilit�, che, in ragione delle circostanze 
metereologiche, interessa, in particolare, i periodi durante i quali detti 
fenomeni si verificano. Cos�, talune nidiate di una determinata specie 
possono ancora trovarsi nel nido o in uno stato di dipendenza alimentare 
in una data posteriore al periodo medio di riproduzione. Parimenti, 
taluni uccelli di una determinata specie migratrice possono iniziare il 
loro ritorno verso il luogo di nidificazione in una data relativamente 
precoce rispetto alla media dei flussi migratori. 

13. -Si tratta pertanto di accertare se uno Stato membro possa 
autorizzare la caccia a partire dal momento in cui la maggioranza delle 
nidiate di una determinata specie ha raggiunto la sua indipendenza alimentare 
e per il tempo in cui la maggior parte degli uccelli di una specie 
migratrice non sorvoli ancora il territorio di questo Stato membro per 
ritornare al luogo di nidificazione, ovvero se il legislatore nazionale 
debba aggiungere al periodo abituale di riproduzione e di dipendenza, 
come pure al periodo di migrazione, un periodo supplementare onde 
tener conto delle variazioni di cui sopra. 
14. -A questo proposito si deve sottolineare che l'art. 7, n. 4, seconda 
e terza frase, della direttiva intende garantire un regime completo 
di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici 
� particolarmente minacciata. Di conseguenza, la protezione contro 
le attivit� venatorie non pu� essere limitata alla maggioranza degli 
uccelli di una data specie, determinata secondo la media dei cicli riproduttivi 
e dei movimenti migratori. Sarebbe incompatibile con gli obiettivi 
della direttiva che, in situazioni caratterizzate da una prolungata 
dipendenza delle nidiate e da una migrazione precoce, una parte della 
popolazione di una specie sfuggisse alla prevista protezione. 
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IPlllll�lllllMl#lll~~ 



P.utl'B l'., SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTBRNAZIONALB 

39 

15. �;.;,,. Per q'.anto riguarda la seconda questione, cio� la natura della 
prova da produrre in questa materia e la pertinenza delle pubblicazioni 
~�ientificlie .citat~dalla Commissione, � pacifico che le opere di cui trattasi 
fapji() testo nel campo dell'avifauna. A proposito della tesi del GoV~
f#Q ~t�ij@,~{-~~8~ndo _.la quale i dati forniti dalla Commissione non 
���:filli:i:i:E-:?f=:~~:ri~::~; 


--tologlche vett�n~ sii rin'area generale di distribuzione nella quale rien> 
t1'~d9 Stf.tt() ll'):emll.1'<1�i Il Governo italiano, d'altronde, non ha prodotto 
---�. ~i'!Jdi ~(:i~!'itifi.(;i 1.�t~roativi per contestare le indicazioni fornite dalla Com


mf$si�n~.< 


i< 16, ':P(e1' quanto riguarda la terza questione, concernente la possil?
ilit� �hei la direttiva sia attuata dalle regioni italiane mediante l'uso 
_<::l~lli;_t lof<?.~\;)lt~ di.derogare ai periodi di caccia fissati dalla normativa 
tl.lltZi(.)ntll�, �i cU vietare o di limitare la caccia, quando sussistono detertninate 
con<;lfafoni, si deve sottolineare che una normativa nazionale che 
dich!ara la caccia a talune specie aperta in linea di principio, salvo con6Af-
i:ie disposiii6rti>eri:i.�riate dalle autorit� regionali, non risponde alle 
esigetiie -di pfotezfone� risultanti dalla direttiva . 

.-H. rntam, C<)me. si ricava dalle sentenze della Corte 8 luglio 1987(cau$a 247185, Commissione c. Bclgio, Racc. pag. 3029 e causa 262/85, 
GPmmissi�,ne c. XtaJ.ia, Racc. pag. 3073), sarebbe incompatibile col prin�ipio 
.4~lla certezzi:t-<J.el diritto di permettere ad uno Stato membro di 
jp:y(:>qi;_\l'eJl p9t-ere n()rtnativo delle autorit� regionali per giustificare una 
.legislazione nazionale che non rispetti i divieti sanciti da una direttiva. 

sulmotivo .. conce_rriente _l'apertura .della caccia a quattro specie a partire 

dal 1s agosto ___ ------


18.--�� >�-_--u-_ Commllis�one .sostiene_ che le disposizioni nazionali che 
ati-tt:frfz~ancl fa cacda a.ua folaga; alla gallinella d'acqua, al germano reale 
e at���m�r1o�apartire d�J.18�-a.~osto sono incompatibili con l'art. 7, n. 4, 
seconda _frase, della direttiva, poich�.-il periodo della riproduzione e della 
�[ip~ri(t~n:fa di -q~~#te speei� ri�l:( st� ~coi'a conClus9 ___ in tale data. 

--> i9. /-<Sf --d~v~ c~~statar~<~h~, in bas�}. ~ie rileY~9ni scientifiche 
fornite dalla Commissione per le specie sopra menzionate, � possibile 
che il �18 agosto una parte cons�derevole delle riidi�t� al�tre-� delle specie 
menzionate, � precisamente le nidiate delle f6l�ghe, delle gallinelle d'acqua 
e dei germani reali, si trovi ancora nel nido o in stato di �dipendenza 
alime;ntare. Dai medesimi dati, invf!c~. emerge .che le nidiate dei merli 
ra~~ungono la loro indiJ?endenza prima. 4i tale data. �---� 

-20. _,. -Ne consegue che, fatta eccezfone per quanto -riguarda il merlo, 
iLprimo motivo della Commissione deve.� essere accolto. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sul motivo concernente l'apertura della caccia. a 19 specie fino al 28 febbraio 
o 10 marzo 

21. -La Commissione ritiene, in.secondo luogo, che le norme nazionali 
ai cui sensi possono essere cacciate fino al 28 febbraio dieci specie 
J,lligra~rici e. fino al 10 .m.ar~o altre nove specie che durante i mesi di 
l?jenna�o, febbraio e ma.rzo attraversano l'Italia per. raggiungere il loro 
lu()go di nidificazione nell'Europa centrale enell'Europa sett�ntrionale, 
non siano conformi all'art. 7, n. 4, terza frase, della direttiva. 
22. ._ Nei confronti di questo motivo, il Governo itaHano deduce che 
la norr:tiativa naziOnale��ha�� adattato i periodi di caceia alle prescrizioni 
della convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli del 18 ottobre 
1950 relative alla .protezione degli uccelli .migratori. Sottolinea che 
in mancanza di .con�rete indicazioni normative nella direttiva, le prescrizioni
� della convenzione sopra . considerata possono essere ammesse 
come criteri di una adeguata protezione degli uccelli �migratori nel contesto 
della direttiva. 
23. -� sufficiente rilevare che la convenzione considerata, la quale 
esige che gli uccelli migratori siano protetti in particolare nel mese di 
marzo, non pu� costituire un elemento fondamentale per l'interpretazione 
della � direttiva, le cui condizioni di protezione sono pi� severe. 
24. -Si deve constatare che, secondo le rilevazioni scientifiche fornite 
dalla Commissione sulle specie migratrici menzionate nel ricorso, in 
particolare il rapporto dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, 
� possibile che una parte rilevante di dette specie attraversi il territorio 
italiano gi� a partire dal mese di febbraio, cosicch� la normativa italiana 
non risulta conforme alla citata disposizione della direttiva. 
25. -A proposito delle varie specie, si deve 'tuttavia rilevare che 
l'inosservanza della direttiva non � stata dimostrata in modo sufficiente 
per quanto riguarda due di esse, cio� la pettegola e il chiurlo. Infatti nel 
rapporto sopra menzionato, viene indicato che la pettegola sorvola il 
territorio italia.J}o solo a partire dalla prima met� del mese di marzo e 
che il chiurlo sorvola il territorio italiano durante il periodo a cavallo 
tra i mesi di marzo e aprile. 
26. -Ne consegue che, fatta eccezione per quanto riguarda la pettegola 
e il chiurlo, il secondo motivo dedotto dalla Commissione deve 
essere accolto. 
27. -Si deve pertanto �onstatare che, autorizzando la caccia a 
diverse specie di uccelli selvatici durante il periodo della nidific�zione 
e� durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, nonch� 
a diverse specie migratrici durante il ritorno verso il luogo di nidifica

PARTE I, SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIAI B' INTBRNAZIONALB 

zione, la Repubblica italiana � venuta meno agli obblighi che le incombono 
in forza della direttiva del Consiglio, 2 aprile 1979, 79/409/CEE, 
concernente. la conservazione degli uccelli selvatici. (omissis) 

CORTE DI Gili'STlZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, sed. plen., 26 febbraio 
1991; nella causa C-180/89 � Pres. Due � Avv; Gen. Lenz ~ Com� 
missione delle C. E. (ag. Lasnet e Marenco) c. Repubblica italiana 
(avv..Stato ferri). 

Comunit� Europee � Libera prestazione dei servizi � Guide turistiche � 
.. (l.!-llific!l, .. llr<>fessi()nale presi;:ritta dalla normativa nazionale. 
{Trattato CEE; artt. 59 e 60; iegge 17 maggio 1983, p.. 2i7, ari. 11).. 
La Repubblica italiana � .venuta meno agli ~bblighi che le incombono 
ai sensi dell'art. 59 del Trattato CEE subordinando la prestazione dei 
servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente 
da .un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in 
luoghi diversi da musei o �monumenti storici che richiedono l'intervento 
di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo 
tacquisizione di una determinata� qualifica comprovata mediante il superamento 
di un esame. 

(omissis) 5. -In via .preliminare, occorre osservare che le attivit� 
di una guida turistica originaria di uno Stato membro diverso dall'Italia 
e che accompagna i partecipanti ad un . viaggio organizzato in Italia 
a partire dal detto Stato membro possono essere esercitate nel quadro 
di due distinti regimi giuridici ..Un'impresa di turismo con. sede in un 
altro Stato membro pu� avvalersi delle guide che lavorano alle sue 
dipendenze..In tale ipotesi � l'impresa di turismo che. presta il servizio 
ai turisti attraverso le proprie guide turistiche. Tuttavia, tale impresa 
pu� anche avvalersi di guide turistiche indipendenti, stabilite nell'altro 
Stato membro di cui s'� detto. In questa ipotesi il servizio. � prestato 
dalla guida turistica all'impresa di turismo. 

6. -Le due ipotesi sopra menzionate riguardano pertanto presta� 
zioni di servizi fornite rispettivamente dall'impresa di tqrismo ai turisti 
e dalla guida turistica indipendente all'impresa di turismo.. Tali . presta2)
ioni, lim.itate nel tempo. e non disciplinate dalle disposizioni relative 
alla libera circolaiione delle merci, dei capitali e delle persone, costituiscono 
attivit� retribuite ai sensi dell'art. 60 del Trattato. � 
7. -Occorre accertare se queste attivit� rientrino nell'ambito di 
applicazione dell'art; 59 del Trattato. 
8. -L'art. 59 del Trattato, anche se prevede esplicitamente la sola 
situazione di un prestatore stabilito in uno Stato membro diverso da 
quello del destinatario della prestazione, ha nondimeno lo scopo di eliminare 
le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone 
non stabilite nello Stato sul cui territorio deve essere fornita la presta

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione '(vedasi sentenza 10 febbraio 1982, causa 76/81, Transporoute, Racc. 
pag. 417, punto 14 della motivazione). Solo nel caso in cui tutti gli elementi 
rilevanti dell'attivit� in questione siano ristretti localmente all'interno 
di un solo Stato membro le disposizioni del Trattato relative 
alla libera prestazione di servizi non trovano applicazione (sentenza 
18 marzo 1980, causa 52/79, Debauve, Racc. pag. 833, punto 9 della motivazione). 


9. -Di conseguenza, le disposizioni dell'art. 59 debbono applicarsi in 
tutti i casi in cui un prestatore di servizi offre servizi nel territorio di 
uno Stato membro diverso da quello nel quale egli � stabilito, qualunque 
sia il luogo in cui sono stabiliti i destinatari dei servizi. 
10. -Trattandosi nella fattispecie, e nelle due ipotesi descritte nel 
punto 7 della presente sentenza, di prestazioni di servizi effettuate in 
uno Stato membro diverso da quello in cui � stabilito il prestatore, 
l'art. 59 del Trattato trova applicazione. 
11. -Si deve poi esaminare se la prestazione di cui trattasi sia gi� 
oggetto di una disciplina comunitaria. 
12. -Il Governo italiano sottolinea a tale proposito che occorre 
distinguere la professione di guida turistica da quella di accompagnatore 
turistico. Orbene, dal quattordicesimo considerando e. � dall'art. 2, n. 5, 
della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/368/CEE, concernente 
misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libert� di stabilimento 
e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie 
attivit� (ex 01 -classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure tran� 
sitorie per tali attivit� (G. U. L 167, pag. 22), risulta che solo la professione 
di guida accompagnatrice � stata oggetto di un'armonizzazione 
comunitaria. Di conseguenza, il fatto di essere abilitato all'esercizio dell'attivit� 
di guida accompagnatrice non implicherebbe assolutamente il 
diritto di esercitare l'attivit� di guida turistica. 
13. -'-Questo argomento non pu� essere accolto. :� infatti sufficiente 
osservare che la Commissione non �ha affatto sostenuto che le due professioni 
siano identiche e che l'accompagnatore turistico possa indifferentemente 
esercitare questa attivit� o quella di guida turistica. Essa fa 
riferimento, nel ricorso, unicamente alla funzione di guida turistica esercitata 
dalla persona che si sposta con un gruppo di turisti, senza porre 
il problema di stabilire se tale persona eserciti anche la funzione di 
guida accompagnatrice. 
14. -Occorre pertanto chiedersi se, in mancanza di armonizzazione 
comunitaria, l'applicazione della normativa italiana controversa alle guide 
turistiche che accompagnano un gruppo di turisti proveniente da un 
altro Stato membro sia compatibile con gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. Per 
quanto riguarda la tutela dei consumatori esso sottolinea che la nor� 
mativa mira a garantire la qualit� della prestazione per proteggere in 
tal modo il destinatario effettivo di quest'ultima, cio� . il turista. L'interesse 
alla conservazione del patrii;nonio storico ed artistico nazionale 
verrebbe garantito dalla guida turistica, che costituisce l'intermediario 
tra il visitatore ed il bene culturale. Orbene, nell'ipotesi specifica di un 
viaggio organizzato di un gruppo di turisti stranieri la tutela di questo 
interesse sarebbe importante in quanto, tenuto conto della loro diversa 
matrice culturale e dalla durata limitata delle visite, tali turisti serberebbero 
del bene culturale solo l'immagine e la conoscenza trasmessa loro 
dalla guida turistica. 

20. -Si deve osservare che l'interesse generale attinente alla tutela 
dei consumatori e la conservazione del patrimonio storico ed artistico 
nazionale possono costituire esigenze imperative che giustificano una 
restrizione della libera prestazione dei servizi. Ciononostante la condizione 
imposta dalla normativa italiana eccede quanto � necessario a 
garantire la tutela di questo interesse, in quanto subordina l'attivit� della 
guida turistica che accompagna gruppi di turisti provenienti da un altro 
Stato membro al possesso di una licenza. 
21. -In effetti, l'accompagnamento professionale di cui trattasi 
nella presente controversia si svolge in condizioni particolari. La guida 
turistica, indipendente o lavoratore subordinato, si sposta con i turisti 
che accompagna in circuito chiuso; essi si trasferiscono temporaneamente, 
in gruppo, dallo Stato membro in cui sono stabiliti nello Stato 
membro da visitare. 
22. -Stando cos� le cose, la condizione del possesso di una licenza 
imposta dallo Stato membro di destinazione ha l'effetto di ridurre il 
numero di guide turistiche idonee ad accompagnare i turisti in circuito 
chiuso, il che pu� indurre l'organizzatore di viaggi ad affidarsi a guide 
locali, occupate o stabilite nello Stato membro in cui � fornita la prestazione. 
Orbene, tale conseguenza potrebbe presentare per i turisti bene� 
ficiari delle prestazioni di servizi di cui trattasi l'inconveniente di non 
poter disporre di una guida che abbia familiarit� con la loro lingua, con 
loro interessi e con le loro aspettative specifiche. 

23. -Va inoltre osservato che una gestione redditizia di tali viaggi 
di gruppo dipende dalla reputazione professionale dell'organizzatore, 
che � sottoposto alla pressiorte concorrenziale di altre imprese di turismo, 
e che la conservazione di tale reputazione e la pressione della 
concorrenza � determinano gi� una certa selezione delle guide turistiche 
e un controllo della qualit� delle loro prestazioni. Tale circostanza pu� 
contribuire, in funzione delle aspettative specifiche dei gruppi di turisti 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

di cui trattasi, alla tutela dei consumatori ed alla conservazione del 
patrimonio nazionale storico ed artistico, qua.do si tratta di visite 
guidate in luoghi diversi~dai musei o dai :nihnufuent� storici che possono 
essere visitati s~~�..�on l.lXla gaj:da prpfessfo*1ista. 

24. -Ne consegue che, tenuto conto della gravit� delle restrizioni 
che essa comporta, la normativa di cui trattasi � sproporzionata rispetto 
allo scopo perseguito, cio� la conservazione del patrimonio storico ed 
artistico dello Stato membro in cui � effettuato il viaggio e la tutela 
dei cons�inatori, 
25. -II Governo italiano argomenta infine che � impossibile limitare 
l'applicazione della normativa controversa alle visite guidate in determinati
��� musei:; monumenti, �siti� culturali o storici particolari; aperti al 
pubblico. A. suO avviso, infatti, se tale normativa si riferisse ad un 
numero molto limitato di tali beni o luoghi, le esigenze di tutela del consumatore 
e del patrimonio culturale nazionale non sarebbero adeguatamente 
sodd�sfatte. Esso aggiunge che, se tale normativa si applicasse, 
viceversa; a< tutti i beni< o luoghi dotati di un significato culturale 
importante, essa si applicherebbe inevitabilmente ai beni e ai luoghi di 
regola visitati dai turisti che partecipano a viaggi organizzati. 
26. -S vero che � 1a Commissione ha escluso dal ricorso le visite 
guidate in determinati musei o monumenti che possono essere visitati 
solo con una guida specializzata. Ciononostante, come essa ha spiegato 
all'udienza, tale eccezione riguarda unicamente i casi in cui normative 
nazionali impongono, a causa delle caratteristiche particolari d� determinati 
luoghi, qualifiche specifiche e complementari a quelle richieste 
per il rilascio la licenza di guiaa turistica di� cui trattasi nel presente 
ricorso. 
� 27. -Contrariamente a quanto sostiene il Governo italiano, il fatto 
che tale eccezione abbia solo una po:rtata limitata non pu� compromet� 
tere la tutela del consumatore. e del patt:imqnio culturale.� Emerge infatti 
dalle considerazioni di cui sopra che, al� di fuori di . tali.. luoghi specifici, 
la detta protezione � comunque adeguatamente garantita quando si 
tratta di guide turistiche che forniscono le loro prestazioni nell'ambito 
di un gruppo chiuso di turisti che compie un viaggio turistico partendo 
da un altro Stato membro. 

28. -Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica italiana, 
subordinando la prestazione dei servizi di guida turistica che accompa� 
gna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando 
si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici 
che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso 
di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica 
comprovata mediante il superamento di un esame, � . venuta meno agli 
obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del Trattato CEE. (omissis) 

SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE, 
GIURISDIZIONE E APPALTI 


CORTE D'APPELLO DI ROMA, Sez. I, 26 marzo 1990, n. 1012 -Pres. Scor


zelli -Rel. Annunziata -Soc. Amalfi Frutta (avv. Aureli) c. Ente F. S. 

(avv. Stato Stipo). 

Ferrovie -Beni e pertinenze facenti parte del demanio ferroviario -Natura 
di beni patrimoniali indisponibili a seguito della legge 17 maggio 
1985 n. 210. 

I beni di pertinenza della stazione ferroviaria, che prima della legge 
17 maggio 1985 n. 210 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato seguivano 
il regime dei beni demaniali, sono ora da qualificarsi, ai sensi dell'art. 15 
della stessa legge, beni patrimoniali indisponibili, con la conseguenza 
.che rispetto ad essi le convenzioni con i privati non possono che strutturarsi 
in termini di concessione {1). 

I

~ 

~ 

L'appello � infondato e va rigettato con conseguente integrale con


I ~ 

ferma della sentenza impugnata. 

Il Tribunale di Roma con motivazione esauriente, che questa Corte 
condivide pienamente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice 
ordinario a conoscere della presente controversia ponendo in rilievo che, 
a seguito della convenzione del 7 ottobre 1981, tra la societ� Amalfi 

I

Frutta e l'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato era intervenuto un 
rapporto di concessione con conseguente giurisdizione esclusiva del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi dell'art. 5 della 
legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 

I 

(1) Negli stessi sensi TAR Lazio, sez. III, 3 novembre 1987 n. 1817, in questa 
Rassegna 1988, I, 123. 
La sentenza in rassegna ha affermato dl difetto di giurisdizione del giudice 
ordinario in ordine alla domanda relativa a beni, che, in quanto facenti parte 
del patrimonio indisponibile, possono formare oggetto di concessione amministrativa; 
il TAR LaZJio, con la decisione citata, ha ritenuto legittimo l'esercizio 
del potere di autotutela su detti beni. 

Anche la Cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario in 
una controversia avente ad oggetto il godimento di un appartamento compreso 
nel fabbricato della stazione ferrovdaria, in quanto riguardante un immobile 
del demanio o patrimonio indisponibile (Cass. SS.UU. 29 novembre 1989 n. 5229, 
in questa Rassegna 1990, I, 57). 



48 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dal momento che la domanda o;riginaria della societ� � del 19 dicembre 
1985, data successiva all'entrata in vigore della legge citata 17 maggio 
1985 n. 210. Ci� precisato, si osserva che neanche sotto questo profilo la 
sentenza di primo grado merita censura. Infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 
secondo della citata legge l'Ente Ferrovie � succeduto �in tutti i rapporti 
attivi e passivi� gi� di pertinenza dell'Azienda, di talch� -trattandosi 
di mutamento soggettivo in situazioni giuridiche identiche la 
convenzione del 1981 oggetto della presente controversia deve considerarsi 
sempre una concessione. Decisivo � poi il rilievo che ai sensi 
dell'art. 15 della stessa legge i beni dell'Ente sono da qualificarsi beni 
patrimoniali indisponibili, con la conseguenza che rispetto ad essi le convenzioni 
con i privati non possono che strutturarsi in termini di concessione 
(v. Cass. n. 1461 e n. 5265 del 1979). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 giugno 1990, n. 6311 -Pres. Granata 
-Rel. Taddeucci -P. G. Paolucci -Mogorovich Miranda (avv. 
Corsi e Felluga) e Tesoro (avv. Stato Stipo). 

Giurisdizione civile -Questione decisa con sentenza non definitiva � Preclusione 
di riesame con la sentenza non definitiva � Fattispecie in 
tema di indennizzo per beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia. 


Azione civile -Tutela di diritti soggettivi � Ricorso gerarchico � l�. sempre 
facoltativo. 

All'infuori delle ipotesi che danno luogo agli straordinari rimedi della 
revocazione e della opposizione di terzo, lo stesso giudice non pu� pronunciarsi 
nuovamente su di una questione di giurisdizione che abbia 
deciso con una sentenza non definitiva, poich� in ordine a tale questione 
ha gi� esaurito la propria � potestas decidendi �. Ne consegue che, quand'anche 
la sentenza non definitiva non sia ancora passata in giudicato, 
il giudice che l'abbia deliberata resta da essa vincolato agli effetti della 
prosecuzione del giudizio davanti a s�,� e ci� sia in ordine alle questioni 
definite sia in ordine a quelle da queste dipendenti che debbano essere 
esaminate e decise sulla base della intervenuta pronuncia (nella specie 
la sentenza non definitiva aveva affermato che la valutazione nel merito 
degli elementi di fatto influenti sulla determinazione del valore alla data 
del 1938 dei beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia � materia 
di cui pu� .conoscere in esclusiva soltanto l'autorit� amministrativa competente, 
mentre al giudice ordinario � consentito un sindacato generale 
sulla legittimit� di quella attivit� liquidatoria, volto a controllare se essa 
sia stata conforme ai criteri, ai precetti ed ai coefficienti estimativi stabiliti 
dalle varie leggi succedutesi nel tempo). 



so RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ne consegue che, pur trattandosi di meccanismi idonei al raggiungimento 
di risultati in pratica non sostanzialmente dissimili (v. Corte 
Costituzionale n. 408 del 7 aprile 1988), sussiste tra di essi una sostanziale 
diversit� per quanto concerne i principi giuridici che li giustificano. 

II) Il giudice del merito, nel caso in esame, ha espressamente qualificato 
moratori gli interessi richiesti e concessi ai lavoratori. 

La ricorrente non ha mosso alcuna specifica censura a tale qualificazione, 
dal momento che tutto il ricorso � volto a contestare l'esistenza 
della mora e non a criticare la qualificazione fornita dal Tribunale. Non 
pu�, invero, considerarsi puntuale censura l'ipotesi formulata dalla ricorrente 
secondo la quale, se gli interessi fossero stati ritenuti corrispettivi, 
il Tribunale avrebbe dovuto declinare la giurisdizione. 

III) Il diritto agli interessi moratori e quello al risarcimento del 
maggior danno, entrambi previsti dall'art. 1224 cod. civ., sono tra di 
loro omogenei, dimodoch� le controversie, che abbiano ad oggetto le 
domande relative a tali diritti, competono alla stessa giurisdizione. 

Nel caso in esame, sulla pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento 
del maggior danno si � formato il giudicato, non essendo essa 
stata oggetto di impugnazione sotto alcun profilo. E poich� il giudicato 
formatosi su di una pronuncia di merito comporta la formazione del 
giudicato sulla giurisdizione del giudice che l'ha emessa, nonch� su tutte 
le altre pretese scaturenti dallo stesso rapporto, ne consegue che 
sulla giurisdizione del giudice ordinario a pronunciare sulla domanda 
di pagamento degli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ., primo comma 
si � formato il giudicato, restando cos� preclusa a questa Corte ogni 
ulteriore statuizione sul punto. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 agosto 1990, n. 8867 -Pres. Zucconi 
Galli Fonseca -Rel. Nuovo -P. G. Paolucci (conf.) -Ferrari (avv. 
Speranza) c. Istituti di Previdenza (avv. Stato Stipo). 

Giurisdizione -Mancata computabilit� di assegni nella pensione annua Giurisdizione 
della Corte dei Conti. 

Appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti la domanda avente 
ad oggetto la mancata inclusione nella pensione annua di un assegno 
mensile percepito in attivit� di servizio (1). 

(1) Ancorch� non richiamate dalla decisione in rassegna, le Sezioni Unite 
ripetono le conclusioni di cui alla sentenza 10 gennaio 1984 n. 168 (in Foro Italiano 
1984, I, 1304), che per la prima volta era stata investita di analoga questione. 
Con le pronunzie 3 dicembre 1987 nn. 9012 e 9013 le stesse Sezioni Unite 
hanno tenuto a precisare che la Corte dei conti non esula dalle proprie attri




PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 5 l 

. . {omissis) Rileva il .Ferrari che nella specie si discute della mancata 
inclusione dell'assegno nel computo della retribuzione mensile complessiva 
da . tenere presente ai fini del suo collocamento a riposo quale 
ex comb.;;ittente: il che implica un sindacato sugli atti amministrativi 
c}l.e, .sebb.~r:ie rilevanti sull'an e sul quantum della pensione, attengono 
al... pregresi;.()... rappqrto di. impiego e quindi alla giurisdizione esclusiva 
d.el �git~di9e .Wiilllinistrativo.. 

Nesslll) :rilievo avrebbe invece la precedente pronuncia in proposito 
della Corte dei Conti,. poich� una decisione emanata �a non iudice �, 
non � icionea.a .prociurre.�effetto alcuno. 

Resistono .gli Istituti di Previdenza riproponendo l'eccezione di giudicato 
sulla giurisdizione derivante dalla precedente decisione della Corte 
dei Conti, non impugnata davanti a queste Sezioni Unite. 

Il ricorso:.� � �infondato . 

.La giurisprudenza di queste Sezioni Unite in tema di riparto della 
giurisdizione fra Consiglio:�� di Stato e Corte dei Conti � costantemente 
orientata nel senso ohe, per effetto degli artt. 13 e 62 T. U. 12 luglio 
1934 �Il� 1214, il giudizio della Corte dei Conti in materia di pensione 
attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono rifiutano o riducono 
la� pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'an 
e al quantum �di� essa; tale giudizio. ha quindi per oggetto ogni questione 
relativa agli elementi formativi� del diritto alla pensione e alle condizioni 
che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata 
dell'assegno pensionistico, ivicomprese le questioni in ordine agli emolumenti 
integrativi (come le indennit�) e agli assegni accessori (vedi da 
ultimo Cass. 25 novembre 1987 n. 8744; Cass. 15 luglio 1987 n. 6185, Cass. 
l7 gennaio 1986 n. 278). 

Di tale giurisprudenza si dimostr� ben conscio lo stesso Ferrari, 
che infatti propose la presente domanda alla Corte dei Conti e, quando 
se la vide respingere con decisione del 27 luglio 1977, lungi dall'impugnarla 
davanti a queste Sezioni Unite per difetto di giurisdizione pro 
pose in data 30 gennaio 1978 ricorso per revocazione davanti alla stessa 
Corte, producendo nuova documentazione, di cui era successivamente 
venuto a conoscenza . 

. Non risulta dagli atti quale esito abbia avuto il giudizio di revocazione,. 
ma il .Ferrari, vistosi .respingere la domanda .dal giudice esclusivo 
in materia di pensioni, ha tentato di ottenere un risultato pi� favorevole, 

buzioni giurisdiziPnali in materia pensionistica quando indaghi sul pregresso 
rapporto di pubblico impiego e sugli atti ad esso inerenti non per statuire 
in proposito, ma al limitato fine di valutarne la rilevanza sul trattamento di 
pensione. 

In senso conforme anche Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 1990 n. 315, in questa 

Rassegna 1990, I, 290. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riproponendo la stessa domanda prima al TAR del Lazio e poi al Consiglio 
di Stato. 

Nessun rilievo ha in proposito il fatto che il Ferrari sia andato in 
pensione, usufruendo dei benefici combattentistici, perch� nella specie 
non viene in contestazione n� l'importo delle retribuzioni percepite dal 
ricorrente durante il servizio, che pacificamente comprendevano l'assegno 
di cui � causa; n� il computo di esso nell'indennit� di fine servizio 
che ha formato gi� oggetto di separato giudizio, deciso con sentenza 
del Consiglio di Stato Sez. VI 26 novembre 1976 n. 420: n� infine la questione 
relativa al versamento dei contributi pensionistici in relazione ai 
riconosciuti benefici combattentistici, questione che non � stata mai 
proposta nel presente giudizio e che, se lo fosse stata, non avrebbe 
certo determinato una deroga alla giurisdizione della Corte dei Conti, 
ma avrebbe solo determinato una separazione delle due cause con l'attribuzione 
di quella relativa al versamento dei contributi al TAR e di 
quella relativa alla misura della pensione alla Corte dei Conti (vedi in 
proposito Cass. 29 marzo 1983 n. 2240). 

Ma in verit� nel presente giudizio non � mai venuta in discussione 
la qualifica di ex combattente del Ferrari, perch� la doglianza del ricorrente 
non ha riguardato la misura della pensione in relazione alla maggiore 
anzianit� spettante a norma della legge 24 maggio 1970 n. 336, ma 
la mancata inclusione nella pensione annua dell'assegno mensile di 

L. 434.000, percepito in attivit� di servizio. 
Vero � che per decid�re sulla pensionabilit� di detto assegno occorre 
indagare sul contenuto degli atti amministrativi, che tale assegno avevano 
attribuito al Ferrari mentre era in attivit� di servizio, ma tale 
indagine qualunque ne sia l'esito, non � destinata ad influire in alcun 
modo sul pregresso rapporto di pubblico impiego (in ordine al quale 
sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo) ma incide 
solamente sul trattamento pensionistico. 

Non vi � dubbio quindi che la giurisdizione in ordine alla presente 
controversia appartiene, come ha deciso il Consiglio di Stato, alla giurisdizione 
della Corte dei Conti. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 ottobre 1990, n. 9999 -Pres. Zucconi 
Galli Fonseca -Rel. Senese -P. G. Paolucci (conf.) -Romano ed 
altri {avv. Simi) c. A.N.M.I.G. (avv. Paone) e Presidente Consiglio 
(avv. Stato D'Amico). 

Enti pubblici -Trasformazione da ente pubblico in privato o viceversa Controversie 
con i dipendenti -Giurisdizione -Criteri. 

La giurisdizione si determina unicamente in funzione della natura, 
pubblica o privata, del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, con rife



PART& I, SEZ. Itlj:t;IURISPRUDI!NZA CIVIUl1 GIURISDlZIONB B APPALTI 

53 

rim;tn;td:al tn�mento della �sua�. cessazione, indipendentemente�.dalla� qualit� 
di ente pubblico: o soggetto privato che l'ente datore di �lavoro riveste 
al momento� della proposizione della dt:Jmanda(l) .. 


f.s?&%~[i);~�~~~l~:;!r$~!~e;i~]~Mi~:::~i:~z~!;~i:ft~ii~,~


17 mag�{io 1985 n. �to che h� privat�zZato il rapporto di. lavoro dei ferrovieri. 

.. . . . ... 

CORTE.�DldASSAZIO~E, Sez. ~~.��zi g;l}l'l~iQ 1991, n. 538 .� Pres. Zuc. 
co:Qi �Galli��� Fonseca� � �� �Rei. .... Rotunn0: -Cassa Previdenza Enti Locali 
(avv,.�Sta:to Stipo}� c. :a(mesi (aVY� Agost,lni)~ 

..��. �.�� .. ��.�. ��.�.�.���..�.� ....�.�.�. �-:�.�...��. :-��....�.� 

Gi~;dt,i�~e ~vll~::�.��~ dt. pensfob~��~ &tr~ per�. la .costituzione,� m 
mora ~SelQpUce dt:ar(lo. ,; G:iurl$~one4eUa. Corte <lei Conti. 

i�iil~':i~~:;,'!:9/j 'ft::[ii1i~~"ii~1 i:.af;,"':.:

d~mpimento.i~gi~stiti�~tQ, ~irtQ.ntoJa sertipllce qy�Jific~~one degli 'inte


lffi~;tfi~ii~tf~:lffi 


sioni Di'pe#4~nttE:f'lti f<>calf (1); � � . . . 

���������� c<:lt :Proposto ricorso �. si denunzia> '7iofazione degli .. artt. 13 e� 62 del 
r.d; ti luglio� 1934 n. 1214 (Testo Uillcc:f sull'ordirtamento della Corte dei 
C�riti), 66 defr'.d.1. � 3 marzo 1938 n. 680/ 270 del �. r.d. 23 magg�o 1924 n. 828 

(regot�hieilto .�per l'esecuzfone della legge sulla contabilit� . dello . Stato), 
:ri�nche d�gli artt. 2043 e2607 c;c;, inoltre &riessa, inst�ffi:tiente e contrad'dittofla 
1llot�vazfone in rif�rifueri.to all'art. 360 mi. 1, 3 e 5 c.p:c. 

La ricorrente riconosce innanzitutto l'esattezza della premessa fatta 
dai giuQi�i�di �ppello/ secondo cm le doti.taride relative�� al pagamento 
degli< �nteressi moratori su crediti pecuniari� derivanti�. da rapporto di pubblico 
impiego sono devolute al� giudice ordinario;� se gli interessi si� ri�onnettano 
a comportamenti . dilatori o comunque colposi dell'amministrazione, 
esorbitanti dal puro e semplice ritardo nella emissione. del titolo 
di spesa. 

(1) Cfr. in argomento le precedenti decisiond delle Sezioni Unite 1 febbraio 
1990 n. 646, in questa Rassegna 1990, I, 59; 17 ottobr� 1988 n. 5630; 6 ottobre 1988 
n. 5379; ivi 1988; I, 306, 3 dicembre 1987 n. 9019, ivi 1988; I, 79. 
5 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ma poi censura l'operato degli stessi giudici, avendo essi attribuito 
al Bonesi gli interessi moratori dalla data di costituzione in mora, senza 
aver prima accertato l'esistenza di un comportamento dilatorio o colposo 
dell'obbligata (diverso dal mero ritardo nell'emissione del titolo 
di spesa), anzi senza che un tale comportamento fosse stato dedotto e 
provato, inoltre senza considerare che il diritto agli interessi non pu� 
sorgere se non dopo il completo espletamento della procedura contabile, 
abbastanza complessa e di non breve durata. 

Assume conclusivamente che, se si fosse ravvisato il fondamento 
della disposta condanna agli interessi nel semplice ritardo relativamente 
all'omissione del titolo di spesa, si sarebbe dovuto dichiarare il difetto 
di giurisdizione del giudice ordinario, e che, se invece il fondamento 
fosse stato ravvisato in specifici comportamenti dell'amministrazione 
esorbitanti dal mero ritardo, si sarebbero dovute trarre le necessarie 
conseguenze dalla mancata allegazione di tali specifici comportamenti 
da parte dell'istante, oltre che dall'assenza di prove al riguardo. 

Occorre ora ricordare che queste Sezioni Unite, nelle controversie 
relative a crediti derivanti dal rapporto di pubblico impiego hanno avuto 
pi� volte occasione di affermare (v. sentenze 17 ottobre 1988 n. 5630, 
24 febbraio 1987 n. 1949, 2 giugno 1984 n. 3352) che la domanda, proposta 
dal pubblico dipendente per il riconoscimento della rivalutazione monetaria 
del proprio credito secondo i criteri di calcolo automatico fissati 
dall'art. 150 disp. att. proc. civ. ovvero degli interessi corrispettivi 
nella misura legale in correlazione al mero ritardo dell'amministrazione 
nel pagamento, rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo (art. 7 della legge 12 dicembre 1971 n. 1034), in quanto 
trova titolo immediato nel rapporto di pubblico impiego, mentre spettano 
alla cognizione del giudice ordinario la diversa pretesa rivolta alla 
corresponsione di un risarcimento superiore a quello consentito dalla 
predetta rivalutazione e la pretesa attinente agli interessi di mora, fondata 
sulla denuncia di comportamenti dilatori o comunque colposi dell'amministrazione, 
esorbitanti dal puro e semplice ritardo nell'emissione 
del titolo di spesa. 

In una pi� recente pronuncia (1 febbraio 1990 n. 646), queste stesse� 
Sezioni Unite hanno precisato, ferma lasciando l'appartenenza della controversia 
alla sfera giurisdizionale del giudice ordinario nel caso di pretesa 
di un risarcimento superiore a quello consentito dall'applicazione 
del criterio del calcolo automatico e degli interessi moratori in riferimento 
a comportamenti dilatori o comunque colposi dell'amministrazione 
esorbitanti dal puro e semplice ritardo, che, nel caso di domanda 
del pubblico dipendente collocato a riposo per il conseguimento della 
pura e semplice rivalutazione di assegni pensionistici corrisposti in ritardo 
e dei relativi interessi (corrispettivi) nella misura legale, la contro



PARTE I, SEZ. III:, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 

55 

versia � devoluta alla cognizione della Corte dei Conti ex artt. 13 e 62 

del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, trovando la pretesa titolo nel rapporto 

di pensione. 

Anche nel caso in esame deve individuarsi la giurisdizione della Cor


te <lei Conti, J?ur in man,canza di un'esplicita indi,cazione del1a ricorrente 

(li:tn.itatasi alla mera denunzia di. violazione d,elle predette .orme nella 

parte iniziale del J;>rospettato unico motivo di ricorso), es~ndo questa 

Suprema Corte legittimata alla definizione delle questioni giurisdizionali 

anche in via autonoma e diretta nelle cause sottoposte al suo esame, 

col solo limite invalicabile della precedente formazione del giudicato 

al riguardo. 

In proposito va tenuto presente che il Bonesi, dipendente di amministrazione 
locale collocato a riposo, ad� il Pretore del Lavoro, chiedendo, 
con la domanda introduttiva del giudizio, gli � interessi moratori � 
sulle quote di pensione corrispostegli dopo la costituzione in mora della 
Cassa di Previdenza per i dipendenti degli enti locali mediante l'atto 
11 febbraio 1984. 

In nesstti::t modo ricolleg� a un comportamento dilatorio o colposo 
dell'ente, �diverso dal semplice ritardo, la sua pretesa, che fond� invece 
esdusivamente sul predetto atto li febbra�o 1984. A questo, in realt�~ 
nel cors0 dell'espletamento delle complesse operazioni di liquidazione 
del trattamento pensionistico in favore del Bonesi e in assenza di addebiti 
specifici all'obbligato al di l� dell'addebito del semplice ritard�, 
non si sarebbero potuti riannodare� gli effetti propri della �mora, in� pri~ 
mo luogo quello di rendere l'obbligato responsabile del danno dipendente 
dal ritardo nell'adempimento, essendo all'uopo necessario il concorso 
di tre elementi: l'intimazione ad adempiere, la liquidit� ed esigibilit� del 
credito, l'inadempimento ingiustificato. 

Orbene, la semplice qualificazione degli interessi come moratori da 
parte dell'istante {imprecisa, poich� gli interessi moratori previsti dall'art. 
1224 primo comma e.e. presuppongono, oltre all'esistenza di un'obbligazione 
pecuniaria che � base comune anche �degli interessi corrispettivi, 
il ritardo colpevole nell'adempimento) fuorvi� dal retto giudizio i 
giudici di appello, i quali, ponendo l'accento proprio sull'asserita � natura 
moratoria � degli interessi, non considerarono affatto che, non essendo 
stato ascritto dall'istante un comportamento dilatorio o comunque 
colposo dell'ente debitore, si trattava in sostanza della pretesa di interessi 
corrispettivi (art. 1282, primo comma e.e.), dovuti in funzione equilibratrice 
del vantaggio ritratto dall'obbligato nel trattenere ingiustificatamente 
somme che avrebbe dovuto pagare, data la normale produttivit� 
del danaro. E, poich� la giurisdizione si determina in base al 
petitum sostanziale, � evidente l'errore, in cui i giudici di appello incorsero 
nell'attribuire la cognizione della controversia al giudice ordinario. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S'l'ATO

56 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 febbraio 1991, n. 1788 -Pres. Bile� 
Rel. Rocchi � P. M. Di Renzo (conci. conf.) -Foti (avv. Meloncelli e 
Di Francia) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Fiumara). 

Giurisdizione civile -Indennit� per i familiari delle vittime del dovere 


Domanda di adeguamento del relativo importo � Diritto soggettivo � 

Giurisdizione del giudice ordinario � Sussistenza. 

(legge 13 agosto 1980 n. 466; legge 4 dicembre 1981 n. 729). 

Una volta emesso il provvedimento di erogazione della indennit� prevista 
dalla legge in favore dei familiari delle vittime del dovere, in cui 
si accerta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, 
i beneficiari sono titolari di un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione 
e all'adeguamento dell'indennit� con conseguente devoluzione delle 
relative �controversie al giudice ordinario (1). 

(omissis) Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti -denunciando 
violazione di legge per erronea interpretazione della varia normativa 
in tema di c.d. � vittime del dovere � ed in particolare della legge 
13 agQsto 1980 n. 466 e della legge 4 dicembre 1981 n. 729 e conseguente 
violazione di legge per disapplicazione degli artt. 2 e 4 legge 20 marzo 
1865 n. 2248 all. E, degli artt. 7, secondo comma legge 6 dicembre 1971 

n. 1034 e degli artt. 29 e 30 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 -deducono che 
il diritto riconosciuto ai familiari delle vittime del dovere di ricevere 
l'elargizione di una somma di �denaro � diritto proprio dei familiari, non 
derivante dal trattamento economico spettante al pubblico dipendente 
caduto vittima del dovere, e quindi, assolutamente indipendente rispetto 
al rapporto di pubblico impiego, con le implicite conseguenze in punto 
di giurisdizione. 
Con il secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano 
contraddittoriet� della motivazione, su un punto decisivo della controversia. 


Deducono che la motivazione della sentenza della Corte di Appello 
oltre che errata in diritto � anche contraddittoria perch� fondata su 

(1) In senso conforme Cass., Sez. Un., 18 novembre 1989 n. 4942 in Foro it. 
1991, I, 571; contra TAR Puglia 4 dicembre 1980 n. 442 in Trib. Amm. Reg. 1981, 
I, 641. ' 
In argomento si segnala Cass. 30 gennaio 1990, n. 632, ivi, 1991, I, 571, che 
esclude la compensatio lucri cum danno tra detta indennit� e il risarcimento 
dovuto dall'Amministrazione riconosciuta corresponsabile dell'evento dannoso. 

In dottrina si veda FABRIS P., Legge 13 agosto 1980 n. 466, in Nuove leggi civ. 
1981, 266. 



����ᥥ�� Ogni altra questione �s�lpunto. rimane ass:Orb�t�;.� 

ques~~~::=~~s~t~u!n:~t::i\1~:::~: ::~::1::c!~!l~~~i/!*'1~


zione.. soggettiva .anteriore ali prowedimentQ ammillistrativo .ili l'�o.9~ci



58 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA .Dm.LO STATO 

mento della spettanza dell'elargizione, mentre, come avvertito, si � sicu� 
ramente in presenza di un diritto soggettivo perfetto nelle ipotesi di avvenuto 
rico11oscimento di quella spettanza, come �.nella.specie. 

In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo del ricorso 
pri11cipale per quanto di ragione; va rigettato il secondo motivo del ricorso 
principale e rigettato, altres�, il ricorso incidentale. (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1991, n. 1845 � Pres. Brancaceio;. 
Est. Rocchi � P. M; Caristo (concl. conf.) � Leone Antonio (avv. 
Portoghese) c. Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Zotta). 

Giurisdizione civile � Vice pretore onorario � Pagamento di emolumenti 
retributivi � Diritto soggettivo � Giurisdizione del giudice ordinario. 

L'attivit� di magistrato onorario -seppure abbia assunto, a causa 
del prolungato tapporto di servizio, i caratteri della continuit� e della 
professionalit� -non � riconducibile n� alla categoria del pubblico impiego, 
perch� l'art. 106 Cost. dispone che il rapporto avente ad oggetto 
l'esercizio di funzioni giudiziarie debba costituirsi per concorso con atto 
formale di nomina; n� a quella dell'impiego privato, per il principio che 
l'attivit� giurisdizionale non pu� costituire oggetto di un rapporto di servizio 
di diritto privato; pertanto non pu� ritenersi sussistente la gi.risdizione 
esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, 
dovendosi invece avere riguardo alla natura della situazione soggettiva 
dedotta in giudizio (nella fattispecie si afferma la giurisdizione del 
giudice ordinario sullq. domanda proposta da un vice pretore onorario 
per il pagamento di emolumenti retributivi) (1). 

Il ricorrente deduce che l'attivit� di magistrato onorario da lui svolta, 
pur. avendo assunto; a causa del prolungato e continuo periodo di 
servizio, i connotati dell'impiego (Cass. n. 22 febbraio 1978 n. 863; 8 gennaio 
1975 n. 27; 18 dice:mbre 1975 n. 4159) non rientra nella nozione di 
pubblico impiego, essendq a ci� di ostacolo la natura onoraria del servizio 
svolto, e, in particolare, che l'esame delle richieste fatte valere -a 

(1) Si va consolidando l'orientamento delle Sezioni Unite in �tal senso; la 
decisione � dichiaratamente in linea con Cass. Sez. Un. 22 febbraio 1978 n. 863, 
in questa Rassegna 1978; I, 542 ed in Giur. it. 1978, I, 1, 1938. Per qualche riferimento 
su questioni di giurisdizione in tema di servizio onorario si veda 
Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1975 n. 27 in Foro it. 1975, 7, 569 ed in Giur. it. 1975, 
I, 1856, Cass. Sez. Un. 6 ottobre 1975 n. 3165, in Foro it. mass. 1975, Cass. Sez. Un. 
18 dicembre 1975 n. 4159 in Giust. civ. 1976, I, 185. 

60 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO, STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 marzo 1991 n. 2425 -Pres. Falcone � 

�Rel. Baldassarre -P. M. Romagnoli (concl. conf.) -Giovanna Ludovica 
Barzini {avv. Irti, Anteri e Luzzatto) c. Ministero dell'Interno (avv. 
Stato Fiumara). 

Cittadinanza � Riacquisto � Perdita della cittadinanza italiana a seguito 
di acquisto della cittadinanza straniera � Successiva residenza in Italia 
per �n biennio � Riacquisto> della cittadinanza italiana ex art. 9, 
primo comma, n. 3 � legge 13 giugno 1912 n. 555 � Necessit� di una 
volont� espressa �' Esclusione � Deduzione di volont� contrarla � Onere 
della prova. 

Il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, primo 
comma n. 3 legge 13 giugno 1912 n. 555, non prescinde dalla volont� del 
soggetto (con la conseguente inconfigurabilit� di un contrasto con gli 
artt. 2, 3, 10 e 22 della Costituzione) perch� l'assunzione della residenza 
in Italia per un biennio esprime presuntivamente la volont� di riacquistare 
la cittadinanza italiana senza la necessit� di una espressa manifestazione 
in tal senso, salva la possibilit� di dimostrare con ogni mezzo di 
prova la manifestazione di una contraria volont� (1). 

{omissis) Secondo un remoto indirizzo giurisprudenziale di questa 
Corte (conf. sent. nn. 1974/63, 3250/55, 3656/35), il riacquisto della cittadinanza 
italiana, attribuito dall'art. 9 n. 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555 
a chi l'aveva perduta per l'acquisto della cittadinanza straniera, dopo due 
anni di residenza in Italia, � �utomatico, cio� avviene a prescindere da 
ogni manifestazione di volont� dell'interessato ed anche contro la sua 
volont�, essendo unico possibile ostacolo l'esercizio del diritto di inibizione 
spettante al governo ai sensi del secondo comma dello stesso art. 9. 

Una recente decisione di questa Sezione (sent. n. 688/86), dalla quale 
muove l'intera costruzione difensiva di parte ricorrente, ha messo in forse 
il rigido arresto delle lontane pronunce. 

(1) Appare ormai abbandonato il remoto orientamento secondo il quale il 
riacquisto della Cittadinanza italiana (ex art. 9, primo comma, n. 3 legge n. 555 
del 1912) dopo due anni di residenza in Italia avviene automaticamente, a prescindere 
dalla volont� dell'interessato, e con l'unico ostacolo dell'esercizio del 
diritto di inibizione spettante al governo ai sensi del secondo comma del citato 
art. 9 (Ca'ss. Sez. Un. 3 luglio 1963 n. 1794 in Foro it. 1963, I, 1347; Cass. 27 marzo 
1963 n. 754, ivi, 1963, I, 1160). 
La sentenza, infatti, � dichiaratamente in linea con Cass. 4 febbraio 1986 

n. 688, ii:n Foro it. 1986, I, 1886 che, modificando il suddetto orientamento, afferm� 
che la norma in questione � fu inserita, non per coartare le persone a divenire 
cittadini italiani, ma per avvantaggiare il concittadino che aveva dovuto 

RASSEGNA Dl,lU:/AVVOCATURAi.DELLO STATO 

��� A parte l'ingiustificatO' superamento .del�gi� rilevato .parallelismo tra 
perdita . e riacquistQ della �~ttadinama, non .essendo� necessaria.mente ri� 
!\ibie$ta . per. la prima;(. cQme� si �: visto, .. una .J:Xlanifest~io~< esplicita.. di 
y9lont~ '.':"'.'.' l'illlat're'Pbe 411 .. spiegar~ bt 9g11~ �cas9 .ill q.ali .. t.ennifli,��e��� con 
g.ali mC>d!:\lj,t~, p.9.. preyiste: � dallaJ~gge�Ja volont� dell'e;x: citag:i.o,,. con 
f$~~<i~w;~.WMal;?i~.p,aj~.ffi�Jt~d~~h�ct9YP%Pbe��essere... esp:t;(i)!!Sa�..lil�. se,... .na q.~k 
~yggl�~ :igffi�l#fo~~ a,�t. o~:t;a <:lell'~#ternrete 11011 si :ris,o�va. in .l:lttivitf! crea~

thrk del i.iiHH<f . . . . . ....��...�... �.� .....�. �..� .. �.�.... . . . . . . . . . . . .. 
. . D'ajp:a, parte '.'.'.'.'.'. att~s~ qhe ... la . resi<:lei1ia; J .. anch'e1113~ ta,ttispecie . com~ 

i@hila�ᥥ�I1:~~&ft~&ei�Ai~1ae~b:mt11~.�1u;re1f~f:UJ:nre~icif!tfen1~~av~~ 


�iii.�st�;�s�fiori��� e t'�tfa pfoprla ci�1l� �c&t� innanes�,d1� fa distendere 
dalla pt�tfatta residenza fa presUn.zi�ne. cff ftj:fa vol�nl:� . dirett� fufohe a 
riprendere; secondo il dettatcfdell'art. 9, c6m:rria primo, ll. 3; la perduta 
cittadin�riza �tali�ria. . 

Del resto HeU~ ~tessa legg� sulla Cittadinanza� non i:nancano ipotesi 
df�vali::idzzazi�rie <lel�omport�me:nto �cquiese�nte def soggetto interessato, 
.al fine d1 ptesu:trtetne la �volont����di consegUirela cittadinanza italiana, 
come nel caso dello straniero, nato. in Italia o� figlio� di genitori qui 
residenti da alm�ho diecLannial tempo della sua nascita, il quale, se 
risiede nel territ�rio� ..�nazionale �. da almeno �dieci�. a;nni, �.. diviene cittadino 
q.alota non mai:iifesti nel termine prescdtto <ii voler. conservare la cittadinanza 
straniera �(art,. 3, pdmo coi:nina, . n .. 3). 

6)In via: gradafa (terzo mezzo) .si assume dalla ricorrente che la 
volont� di riacquistare la cittadinanza italiana pu� essere :inanifestata in 
qualunque forina e � che nelfa spe�ie � � uria �espressione volitiva tesa al 
mantenimento della (sola)� cittadinanza: canadese sia stata manifestata dalla 
sua dante causa; 

La maggiore: premessa;. mdiritto; merita adesione, in quanto, non rinvenendosi 
nel dettato leg�sl�tivo .�alcuna prescrizione. circa �i modi e termini 
del dissenso, questo deve ritenersi esprimibile e dimostrabile con 
ogni mezzo secondo le regole generali. 

Nop PJJ:? dirsi alq~ttanto p~rJa premessa, minore, in fatto, in quanto 
-fermi gli irl~s.rabili accel't:arnenti. COJ:Xlpiuti dal Giudice del merito ....,. 
l'argomento. �ddotfa,<;ol ricorso;� si risolve neLnegare� in via.. generale (e 
non con riguardo alcaso concreto) ogni valore alla suddetta presunzione. 

Va irioltr� nofafo eh~ <;tuest'l1trlma opera L. nori gi� in un contesto 
prjyat�stico, Hfdove risalt~ la trolonta diporre ill .essere il negozio giurie.
ti.ca nella sua complessiva sti:uttura -ma con riguardo ad istitut9 di 
diritto pubblico, .. nel.�� quale�. rileva la volontariet� del comportamento del 
soggetto interessato. Per cui non si. pu� configurare una presunzione della 
volont� di riacquisto. della cittadinanza (desunta dal volontario perdurare 
della residenza nello Stato) che venga superata, non da prove, ma dalla 
mancata dimostrazione dello stesso presunto elemento volitivo. 


64 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ressato avverso il provvedimento del Commissario per la formazione del1'
Albo professionale degli psicologi presso il Tribunale di Firenze di rigetto 
della domanda di iscrizione a tale Albo e con il quale si dichiara il difetto 
di giurisdizione del giudice adito a conoscere del ricorso -ha natura 
di sentenza declinatoria della giurisdizione. 

In presenza di tale sentenza � da ritenere ammissibile, per costante 
giurisprudenza, il regolamento preventivo di giurisdizione -cos� dovendosi 
qualificare il ricorso proposto -qualora, come nella specie, non 
siano decorsi i termini per proporre avverso lo stesso appello o reclamo 
(il provvedimento del tribunale risulta comunicato, per estratto, all'attuale 
ricorrente, il 23 maggio 1990 ed il ricorso per cassazione � stato notificato 
il 31 maggio/1� giugno 1990). 

Proprio perch� si � in presenza di un giudizio per regolamento preventivo 
e non di impugnazione di sentenza, i poteri di questa Corte sono 
limitati alla decisione sulla giurisdizione, previo accertamento della regolarit� 
della instaurazione del giudizio incidentale di legittimit� nei confronti 
dei soggetti parti del giudizio di merito, senza alcuna possibilit� 
di sindacare la ritualit� del procedimento innanzi al predetto giudice. 

Trento e Bolzano) che, in attesa della costituzione dei Consigli dell'Ordine, 
provvede alla iscrizione all'Albo degli aventi diritto. 

Tale iscrizione avviene in due momenti successivi, che precedono il futuro 
funzionamento del sistema � a regime � consentendo un accesso alla professione 
con procedure semplificate. In una prima fase si ha una iscrizione a semplice 
domanda, a beneficio dei soggetti che godano deii particolari requisiti di 
cui all'art. 32, lettere da a) a d); nella seconda fase si giunge agli esami di 
Stato (che saranno poi la regola), ma in una sessione riservata agli aspiranti 
in possesso dei titolii di cui all'art. 33, lettere da a) a d). Si perverr�, cosl, alla 
nascita dell'Ordine (costituito dagli iscritti all'Albo: art. 5), con successiva istituzione 
dei Consigli secondo le formalit� di cui ag.hl. artt. 20 e segg., e con 
conseguente cessazione della applicabilit� del regime transitorio. 

1.2. Sembra indubbio che, nelle intenzioni del Legislatore, le procedure regolate 
dalle norme transitome sopra brevemente richiamate avrebbero 'dovuto 
essere assai rapide: � noto, peraltro, che tali fasi, pur con sensibili differenze 
da Regione a Regione, sia per il gran numero di istanti (� evidente che la possibilit� 
di ottenere la iscrizione all'Albo senza esame di abilitazione ha costituito 
motivo di grande richiamo per gli aspiranti psicologi), sia per alcune 
obiettive incertezze interpretative ed applicative, ha dato luogo a tempi lunghi 
e, soprattutto, ad un vivace e nutrito contenzioso. 
Il legislatore ha del tutto omesso di prevedere, nelle norme transitorie, la 
possibilit� di impugnare i provvedimenti del Commissario straordinario: da 
ci� � derivato, come si tenter� di illustrare in prosieguo, un vastissimo novero 
di ~ontroversie nelle quali, prima ancora del niemto, sono sorte (e sono state 
oggetto di svariate soluziom) complesse questioni di carattere pregiudiziale; prime 
fra tutte, quelle concernenti la legittimazione passiva, la giumsdizione ed 
il rito applicabile. 

2.L Sulla questione della individuazione del soggetto passivamente legittimato 
a contraddire nel giudizio proposto dall'aspirante all'iscrizione all'Albo, in 
non pochi casi la parte privata ha proposto la domanda umcamente nei con

66 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA Dm.LO STATO 

diante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale 
(art. 2). 

Sulla. iscrizione provvedono -su istanza dell'interessato (art. 8, com� 
ma 1) "'"""' il consiglio regionale . o il consiglio provinciale, limitatamente 
alle province autonome di Trento e Bolzano .(art. 5 e 9). 

�I� provvedimenti . ��di� tali� consigli, relativamente . all'iscrizione, sono 
impugnabili dall'interessato e dal.� procuratore della. Repubblica competente 
per territorio, innanzi al predetto tribtinale (art. 17), il quale provvede, 
in camera di consiglio, con sentenza (art. 19 comma 1). 
Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla 
��rte d'appe110 (art 19, co�llma 2)~ 

. Nella prima applicaz�one dell� legge il president� del tribunale dei 
dt't)oluoghi dFregione o di provincia autonoma nomina ul'.l commissario 
che provvede alla formazione dell'Albo professionale degli aventi diritto 
(art. 31, comma 1). 
.�. ���� ��.. Sempre in tema�� di prima applicazione,� l'isctiZione all'Albo -�ferme 
restando le disp�siZfom di cui alle lettere a), b) ed) dell'art. 7 -e quindi 

to quello ordinario. Ovviamente, il problema del riparto .� di non poco momento, 
poich� pone anche comprensibili, rilevanti questioni in ordine ai vizi 
deducibili nell'uno e nell'altro Procedimento, ai poteri del Giudice ed agli stessi 
tempi � del giudizio. 

Per quanto � stato possibile accertare, i ricorsi ex art. 700 c.p.c. dinanzi. al 
Pretore ;...,. si parla sempre dello stato della giurisprudenza precedente all'in� 
tervento.. regolatore delle Sezioni Unite -si erano per lo. pi� conclusi con la reiezione 
per dichiarato difetto di giurisdizione; i TAR, in linea di massima, riconoscevano 
espressamente la sussistenza della. propria potest� decisoria; discordanti 
decisioni venivano adottate dai Tribunali ciwli: sovente, peraltro, le Corti 
d'appello ..._ su gravame proposto dalla Amministrazione -concludevano per 
il difetto di giurisdizione dell'AGO (emblematica, in tal senso, anche per la 
puntuale motivazione; Corte d'Appello di Bari, 26 novembre 1990, in Foro Jt., 
1991, I, 616). 

3.2.. Sembra, pertanto, si possa affermare che, prima della statuizione qui 
pubblicata;�fosse in via di consolidamento un orientamento ..._ condiviso dalla 
difesa erariale -��nel �senso� della� sussistenza �della giurisdizione amministrativa 
sulle controversie in esame. Tale opinione; pur nella obiettiva incertezza della 
questione, si. fondava sul convincimento che, in� questa prima fase, disciplinata 
dalle norme transitorie, dovesse ritenersi sussistente in capo all'organo . preposto 
una potest� discrezionale; a fronte della quale, qW:indi, l'aspirante psicologo 
poteva. vantare �non� posizioni di diritto� soggettivo, bens� unicamente di interesse 
legittimo. 
Ci� appariva, d'altro canto conforme ad oramai consolidati orientamenti 
giurisprudenziali del Supremo Collegio, formatisi con riferimento ad altri Albi, 
professionali, nelle ipotesi di carenza di espressa previsione normativa; se, 
infatti, erano sempre state ritenute rientranti nella giurisdizione del giudice 
ordinario tutte le ipotesi nelle quali la Amministrazione svolge un'attivit� vincolata 
che presuppone un mero accertamento o, al massimo, l'esercizio di cd. 
discrezionalit� tecnica, era pure stato ritenuto possibile (� questo, ad es., il 
caso del rilascio della patente di spedizioniere doganale) che, in taluni casi, la 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 67 

coniesolusione della condizione di cui alla lettera e), relativa al possesso 
dell'abilitazione all'esercizio della professione -� consentita, su domanda 
da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario, ad una 
serie di soggetti che si� trovano in determinate. condizioni e precisamente: 

� a) ai� professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in 
quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle 
universit� italiane. o i.n strutture di particolare rilevanza scientifica anche 
sul piano �ite]'."Il.~zionale nonch� ai ricercatori . e assistenti universitari di 
ruolo indiscipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto 
un posto di ruofo presso una istitilzione pubblica in materia 
ps�cologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea 
in psicologia; 

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo 
presso istituzioni pubbliche con un'attivit� di servizo attinente alla psicologia, 
per il cui. accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano 
superato tt.n pubblico concorso ovvero �he abbiano fruito delle disposizioni 
in materia. di sanatoria; 

p.A. facesse eserc1z10 anche di potest� discrezionali, dovendo compiere una 
precisa valutazione comparativa tra l'interesse dell'istante e quello pubblico del 
quale � �attributarfa; in tali ultime ipotesi, la posizione del privato si configurerebbe 
certamente come interesse legittimo, e sussisterebbe la giurisdizione 
del giudice amministrativo (cfr. Cass., SS.UU., 8 ottobre 1974, n. 2658). 
E; invero, di fronte a disposdzioni quale, ad es., quella di cui alla lett. d) 
dell'art. 32 cit., in cui si �parla di operatori nelle discipline psicologiche che 
abbian� ottenuto �riconoscimenti nel �campo specifico a livello na2lionale o 
internazionale� pet� la stessa genericit� della �previsione normativa (la cui 
ratio � evidentemente qttella dd non precludere, con valutazioni restrittive, l'accesso 
a soggetti comunque meritevoli dell'iscrizione), il Commissario straordinario
�� appare disporre di potest� discrezionalii; in tali ipotesi verrebbe compiuta 
una ponderazione tra l'interesse dell'aspirante psicologo e l'interesse 
pubblico a ch� quella delicata attivit� professiOnale venga esercitata solamente 
da soggetti forniti della necessaria preparamone~ ponderazione che viene svolta 
anche attraverso una valutazione dei titoli allegati, 

Un'altra considerazione, di non poco �momento, sembrava poi deporre a 
favore della sussistenza �della giurisdizione amministrativa: nel periodo transitorio 
contemplato dalle norme in esame, la attivit� del Commissario tiene 
luogo degi� esami di Stato di abilitazione di cui �ll'art. 2 legge n. 56/89, ed � 
incontestabile che ogni impugnazione relativa �allo svolgimento di detti esami 
(come ��� pacifico per altri Ordini professionalii) dovr� essere proposta dinanzi 
al giudice degli interessi. 

3.3. Tali argomentazioni sono peraltro state superate � dalla Corte, che, a 
fronte della incertezza che obiettivamente discende dal disposto normativo, ha 
voluto privdlegiare (cos� ha espressamente suggerito, concludendo in sede di 
discussione orale, lo stesso Procuratore Generale), anche in costanza del regime 
transitorio -non sussiste ovviamente dubbio sulla sussistenza della giurisdizione 
ordinaria � a regime � -, esigenze di uniformit� con il sistema dominante 
in materia di iscrizione agli altri Albi professionali. Non pu� d'altro canto 
tacersi che, effettivamente, il vicorso al Giudice ordinario ed alla sua cognizione 

68 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in 
maniera continuativa attivit� di collaborazione o consulenza attinenti alla 
psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private; 

d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline 
psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello 
nazionale o internazionale � (art. 32). 

3. Come risulta dalla precedente espos1z1one, mentre sono espressamente 
indicati i rimedi proponibili avverso i provvedimenti dei consigli 
regionali (o provinciali), nulla � detto per quanto riguarda l'impugnazione 
dei provvedimenti relativi all'iscrizione, adottati dal Commissario nominato 
dal presidente del tribunale �in sede di disciplina transitoria. 
La questione circa l'individuazione del giudice avente giurisdizione 
in materia va risolta sulla base dei principi generali secondo i quali va 
affermata la giurisdizione dell'A.G.O. ogni qualvolta l'interessato faccia valere 
una posizione di diritto soggettivo -a meno che non sia legislativamente 
affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mentre 
va dichiarata la giurisdizione di legittimit� di quest'ultimo quando 
la posizione del privato sia di interesse legittimo. 

in materia di diritti potrebbe garantire, anche in considerazione del regime 
probatorio applicabile, una migliore tutela degli interessi dei privati. 

3.4. In punto di giurisdizione resta brevemente da accennare ad alcune 
singolari situazioni venutesi a creare a seguito della pronunzia delle Seziond 
Unite. Diverse decisioni di Tribunali Amministrativi, che avevano accolto i 
ricorsi previa espressa declaratoria della sussistenza della giurisdizione del Giudice 
amministrativo, sono infatti state impugnate dalla Amministrazione -prima 
della sentenza che si commenta -unicamente sul merito: nelle stesse, pertanto, 
in difetto di ricorso incidentale, deve ritenersi ormai formato il giudicato 
sulla giurisdizione, con la conseguenza che un ristretto numero di pronunzie 
rimarranno comunque rimesse alla cognizione del Giudice amministrativo. 
4.1. L'ultima questione che ha dato origine a controversia, la cui estrema 
attualit� discende dalla sentenza che si pubblica, � quella relativa al rito 
applicabile dinanzi al Giudice ordinario; come sopra si accennava, � infatti 
astrattamente ipotizzabile tanto l'esperibilit� del ricorso con il rito camerale 
di cui agli artt. 17-19 della legge n. 56 cit., quanto quella dell'atto di citazione 
secondo il rito ordinario. Anche qui, non si tratta di discussione puramente 
accademica: se, infatti, la prima strada trova un limite decadenziale che � 
estraneo alla seconda (deve ritenersi operante l'ordinario regime della prescrizione), 
essa potrebbe apparire preferibile per la celerit� del giudizio (s� da far 
superare il problema di una immediata tutela cautelare, che certamente pi� 
facilmente poteva ,ottenersi merc� il Giudice amministrativo), e pone rilevanti 
problemi in ordine al rito ed ai termini per la proposizione di appello nonch� 
per la successiva ricorribildt� per cassazione della pronuncia di secondo grado. 
La prima via, prescelta dalla grande maggioranza dei ricorrenti, non appare, 
ad avviso di chi scrive, quella corretta. E, invero, il particolare rito camerale 
� previsto, tra l'altro, per la impugnazione delle delibere del Consiglio dell'Ordine 
concernenti la iscrizione all'albo; tale Consiglio peraltro, come sopra 
si diceva, operandosi attualmente tuttora in regime transitorio, non � ancora 



6 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prima liberamente esercitabili, sembrino bisognose di una regolamentazione 
nell'interesse generale e vengano perci� consentite soltanto a chi dimostri 
di essere capace e degno di esercitarle. Ma qualunque diritto, appunto 
perch� tale e non puro arbitrio o irrilevante possibilit� di agire, richiede 
di essere ancorato a determinati presupposti e circoscritto entro certi 
limiti; l'importante � che ove ricorrano i presupposti e siano osservati 
i limiti esso possa pienamente esercitarsi. 

Nel caso di specie, mentre non pu� negarsi -anche in virt� del� 
l'esplicita previsione normativa -che per quanto riguarda le iscrizioni 
all'Albo professionale ad opera dei competenti consigli regionali (o provinciali) 
si � in presenza di un diritto soggettivo dell'aspirante, si deve 
ritenere che l'intento di tutelare in via immediata e diretta la posizione 
del cittadino italiano -o del cittadino di uno Stato membro della CEE 

o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocit� [art. 7, lett. a)] .
sussiste anche nell'ipotesi che l'iscrizione sia richiesta, in periodo transi� 
torio, al Commissario nominato dal Presidente del tribunale ai sensi 
dell'art. 31. 
Depongono in tale senso: 
-il confronto con l'iscrizione decisa dai consigli region�li (o provin� 
ciali), essendo logicamente incoerente negare l'esistenza di un diritto soggettivo 
all'iscrizione in periodo transitorio, dal momento che anche per 
tale periodo sono richieste le stesse condizioni necessarie per la iscrizione 
nel periodo ~� a regime �, ove si eccettui il requisito dell'abilitazione all'e� 
sercizio della profei;sione di cui all'art. 7, lettera e) (impossibile per la 
inesistenza, per il passato, dell'esame di Stato), sostituito dal possesso 
dei requisiti soggettivi elencati nelle lettere a), b), e) e d) dell'art. 32; 
-le condizioni tassativamente prescritte per far luogo all'iscrizione, 
il cui accertamento non implica valutazioni di carattere amministrativo, 
ossia scelte del comportamento pi� rispondenti all'interesse pubblico, ma 

solo l'individuazione di circostanze senza alcun margine di discrezionalit�. 

N� in senso contrario alle raggiunte conclusioni pu� trarsi argomento: 

a) dal fatto che l'art. 32 lett. d) prevede l'iscrizione a favore di sog


getti 
� che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicolo


giche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o 

internazionale � e cio� sulla base di una previsione per il cui accertamen� 

to 
il Commissario dispone di potest� discrezionale; 
b) dalla circostanza che l'attivit� del Commissario, per il periodo 
transitorio, tiene luogo degli esami di Stato, sicch� ogni impugnazione 
relativa allo svolgimento di detti esami deve essere proposta innanzi al 
giudice degli interessi; 
e) dall'inapplicabilit� al regime transitorio dell'art. 17; 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 

d) dalla possibilit�, anche in ipotesi di iscrizione operata dai competenti 
consig}.i regionali (o provinciali), di ricorrere al giudice amministrativo 
in ipotesi di impugnazioni per vizi di legittimit�. 

� infatti sufficiente osservare: 

-quanto ad a) che l'accertamento di riconoscimenti a livello nazionale 
o internazionale non � indice di discrezionalit� amministrativa, allo 
stesso modo come si � ritenuto che non sussiste tale discrezionalit� per 
il fatto che l'iscrizione in alcuni albi professionali � subordinata all'accertamento 
del requisito della buona condotta dell'aspirante (cfr. giurisprudenza 
in precedenza citata): si tratta di discrezionalit� tecnica che non incide 
sul diritto soggettivo deminteressato all'iscrizione; 

-quanto a b) che l'inesistenza del titolo abilitante all'iscrizione (superamento 
dell'esame di .Stato) per il periodo transitorio, non permette 
di considerare l'attivit� del Commissario come vicaria dell'esame di Stato, 
.con le conseguenze che se ne vogliono trarre in punto di giurisdizione: 
in realt� il legislatore ha sostituito al titolo abilitante -per tale periodo una 
serie di condizioni soggettive (quelle di cui al richiamato art. 32) per 
il cui accertamento non vi � alcun margine di discrezionalit�; 

-quanto a e) che l'affermazione della giurisdizione dell'A.G.O. non 
� ricavata in via analogica dall'art. 17, rria dalla accertata esistenza di 
un diritto soggettivo dell'aspirante all'iscrizione; 

-quanto a d) che l'astratta possibilit� del riconoscimento della giurisdizione 
del giudice amministrativo in determinate ipotesi non esclude 
in alcun modo la giurisdizione dell'A.G.O. avverso i provvedimenti del Commissario 
in tema di iscrizione all'albo. � 

Va pertanto ritenuto che la tutela giurisdizionale delle ragioni di colui 
che chiede, in periodo transitorio, l'iscrizione all'Albo degli psicologi al 
Commissario nominato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 31 
legge 18 febbraio 1989 n. 56, non pu� essere affidata ad altri che non sia 
il giudice ordinario, istituzionalmente competente in tutte le controversie 
su diritti soggettivi (art. 2907 e.e. e 1 c.p.c.). 

A lui spetta di provvedere con pienezza di poteri e quindi anche con 
pronunce di condanna ad eseguire l'iscrizione, in quanto non gli sono 
opponibili i noti limiti che la legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E ha posto 
a salvaguardia dell'attivit� discrezionale amministrativa. 

Va, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere 
della controversia. 
La novit� della questione giustifica la compensazione fra le parti delle 
spese di questa fase di giudizio. 


L'Adunanza Plenaria, con la decisione in esame, si occupa espressamente 
del problema del riparto di competenze tra T.A.R. e Consiglio di Stato per il 
ricorso per l'ottemperanza a giudicati diversi da quelli amministrativi; come 
� noto finora (si vedano le deaisioni sopra citate) il problema si era affrontato 
affermando la competenza del Consiglio di Stato in unico grado. 
L'Adunanza Plenaria, con la decisione in esame, si occupa espressamente 
del problema del riparto di competenze tra T.A.R. e Consiglio di Stato per il 
ricorso per l'ottemperanza a giudicati diversi da quelli amministrativi; come 
� noto finora (si vedano le deaisioni sopra citate) il problema si era affrontato 
affermando la competenza del Consiglio di Stato in unico grado. 
SEZIONE QUARTA 
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 
CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 22 dicembre 1990, n. 11 -Pres. Crisci Est. 
Baccarini -Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) (avv. Parlato e Menallo) 
c. Intendenza di finanza di Palermo (avv. Stato Pavone). 

Giustizia amministrativa -Esecuzione del giudicato -Ricorso per ottemperanza 
-Competenza TAR o C.D.S. -Decisioni giudici speciali -Criterio 
di ripartizione. 

Giustizia amministrativa -Esecuzione del giudicato -Ricorso per ottemperanza 
� Autorit� chiamata a conformarsi -Organo periferico dello 
Stato -Competenza T.A.R. 

Parallelamente a quanto disposto per il processo di cognizione dagli 
artt. 2 e 3 legge 1034/1971, nel processo di ottemperanza � la dimensione 
infraregionale dell'attivit� amministrativa chiamata a conformarsi che radica 
la competenza dei T.A.R. ad eseguire il giudicato dei giudici diversi 

I

da quelli amministrativi, mentre nei casi in cui l'autorit� chiamata a conformarsi 
abbia carattere ultraregionale tale competenza spett� al Consiglio 
di Stato (1). 

I 

Considerato che il termine �ente� di cui all'art. 37 legge 1034 del 
1971 va inteso come usato non in contrapposizione ad �organo�, ma 
promiscuamente ad esso, nell'accezione generica di �entit�� o �centro 

I 

di imputazione�, ne consegue che la competenza dei T.A.R. per il giudizio 
di ottemperanza sussiste anche quando l'autorit� chiamata a conformarsi 

I

al giudicato sia un organo periferica dello Stato o degli enti pubblici ultra0 
regionali (2). 

La questione del giudice amministrativo competente per il giudizio 
per l'esecuzione del giudicato dei giudici speciali, sottoposta dal Consiglio 

I

di giustizia amministrativa per la Regione siciliana a questa Adunanza 

(1-2) Sull'ammissibilit� del giudizio di ottemperanza riguardo le decisioni 
di giudici speciali (nel caso in esame sii trattava di un giudicato della Commissione 
Tributaria) cfr. Ad. Plen., 4 novembre 1980, n. 43, in Cons. Stato, 1980, 
I, 1481; si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 1990, n. 740, in Foro it, 1991, 
Ili, p. 113 con nota di richiami. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scenda cli per s� che la relativa competenza spetti al Consiglio cli Stato; 
ci� nel presupposto che qualsiasi fattispecie diversa dal giudicato dell'autorit� 
finanziaria ordinaria (disciplinato dall'art. 37 comma primo), rientri 
nella previsione cli chiusura del comma secondo, l� dove si stabilisce: 
� Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio cli Stato in 
sede giurisdizionale �. 

Al riguardo, va premesso che le norme sulla giurisdizione (art. 27 

n. 4 T.U. n. 1054/1924 richiamato dall'art. 7 comma primo legge n. 1034/ 
1971), che prevedono soltanto l'esecuzione del giudicato dell'A.G.O., si interpretano 
tuttora estensivamente con riferimento anche al giudicato dei 
giudici speciali, com'� riconosciuto pacificamente in dottrina e in giurisprudenza. 
Ci� posto, non par dubbio che, specularmente, vada interpretata in 
maniera egualmente estensiva la norma sulla competenza (art. 37 commi 
primo e secondo legge n. 1034/1971), che anch'essa prevede soltanto l'esecuzione 
del giudicato dell'A.G.O. (la competenza per l'esecuzione del giudicato 
amministrativo � regolata a parte: commi terzo e quarto dell'articolo 
27 cit.). 

Non vi sarebbe infatti alcuna ragione logica per attribuire al solo 
Consiglio di Stato il giudizio di esecuzione dei giudicati dei giudici speciali, 
quando quello relativo ai giudicati dei giudici ordinari � ripartito 
fra T.A.R. e Consiglio di Stato. 

Sotto tale profilo, la residualit� dell'attribuzione cli competenza al 
Consiglio di Stato di cui al secondo comma (�resta ferma, negli altri casi, 
la competenza del Consiglio cli Stato in sede giurisdizionale�) va intesa, 
allora, con riferimento non al parametro del giudizio cli ottemperanza 
costituito dal giudicato dell'A.G.O. (art. 37 comma primo) rispetto a qualsiasi 
altro giudicato (art. 37 comma secondo), bens� invece al tipo cli 
autorit� amministrativa chiamata a conformarsi al giudicato del giudice 
ordinario o speciale {autorit� ad attivit� infraregionale ai sensi del comma 
primo u.p. dell'art. 37, autorit� ad attivit� pluriregionale o nazionale, 
ai sensi dell'art. 37 comma secondo). 

Il criterio differenziale di competenza tra i T.A.R. ed il Consiglio di 
Stato, cio�, non riposa sulla natura dell'autorit� giurisdizionale dell'esecuzione 
dei cui giudicati si controverte, giacch� nel giudizio cli ottemperanza 
la potestas iudicandi cli ogni giudice amministrativo concerne l'esecuzione 
da parte della Pubblica Amministrazione del giudicato cli qual� 
siasi giudice indifferentemente. 

11. fondato, invece, per quanto riguarda l'esecuzione del giudicato dei 
giudici diversi dal giudice amministrativo, sull'estensione territoriale dei 
poteri dell'autorit� amministrativa chiamata a conformarsi: i T.A.R., quando 
quell'autorit� sia ad attivit� infraregionale, il Consiglio di Stato negli 
altri casi, quando cio� quell'autorit� sia ad attivit� ultraregionale (pluriregionale 
o nazionale). 

PARTE I,� SBZ. tV, GIURISPRUDENZA� AMMINISTRATIVA 

Per tal guisa, si colgono� nel sistema due diverse simmetrie, ispirate 
da criteri logici e coerenti. 

La prima � quella tra le due clausole, l'una attributiva di giurisdizione 
e l'altra distributiva della competenzai dalla quale simmetria, con 
l'applicazione alle norme del medesimo procedimento ermeneutico, si desume 
�he latipologi� di giudicati sussumibili nella competenza e dei T.A.R. 
e del Consiglio diStato � di latitudine pari a quella della sfera di giurisdizione 
spettante�an'iritero .�ordi'nedella giustizia .amministrativa. 

La seconda simmetria � quella tra criteri spaziali di collegamento 
nel processo di cognizione (artt. 2 e 3 legge 1034 del 1971) e nel processo 
di otte:rriperam:a (att 37 legge cit.). 

Come riel pfocesso di cognizione la diniensione infraregionale dell'autorit� 
emari�nte (art. 2) o dell'efficacia�.dell'atto o la rilevanza della sede 
di serv�zio del pubblico dipendente (art. 3) radicano la competenza dei 

T.A.R. periferiei; mentre negli altri casi -atti a dimensione ultraregionale 
di>org�hicentrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregiortale 
�.;,....; sovv�ene la competenza del T.A.R. con sede a Roma o di quelli 
nella cui eircoscrizi�ne ha sede l'ente, cos� nel processo di ottemperanza 
� la dimensione infraregi�nale dell'autorit� amministrativa chiamata a 
conformarsi che radica la competenza dei T.A.R. ad eseguire il giudicato 
dei giudi�i diversl da quello amministrativo, mentre nei casi in cui l'autorit� 
chiamata a conformarsi abbia carattere ultraregionale la competenza 
spetta.al�� Consiglio di Stato. . 
Quel che piuttosto � da risolvere � la questione se, ai fini che ne occupa, 
la dimensione infra o ultraregionale dell'autorit� chiamata a conformarsi 
al giudicato, determinante, come si � visto, per la competenza del 
TAR. o del Consiglio di Stato, vada accertata>a livello di ente munito 
di personalit� giuridica ovvero anche di organo. 

La qual cosa � rilevante per lo Stato e per gli enti pubblici a carat� 
tere ultraregionale, dovendosi stabilire se la competenza del Consiglio di 
Stato si configuri ogniqualvolta siano�essiin quanto tali le autorit� ammi� 
nistrative chiamate a conformarsi al giudicato ovvero basti trovarsi in 
presenza di loro organi centrali, istituzionalmente operanti in una dimensione 
ultraregionale. 

Non pu� tralasciarsi di osservare che il legislatore ha qui impiegato 
il termine: � ente �; a differenza di altre disposizioni in cui ha fatto ricorso 
al termine � organo �: 

E l'Adunanza plenaria non ignora che la prevalente giurisprudenza 
dei T.A.R. ha interpretato la norma in esame nel senso che la compe-' 
tenza dello Stato a conformarsi al giudicato esclude la competenza giurisdizionale 
dei T.A.R.: cfr. T.A.R. Puglia, 5 dicembre 1987 n. 801; T.A.R. 
Lazio � Sez. II, 25 ottobre 1978 n. 833; T.A.R. Campania, 8 giugno 1976 

n. 479; contra, T.A.R. Sicilia -Sez. Catania, 26 ottobre 1984 n. 1445. 

76 

RASSEGNA DEU..'AVVOCATURA DEU..O STATO 


Ma a questa interpretazione prevalente sembra ostare l'argomento 
logico-sistematico. 

Se, infatti, non sono in conflitto con la Costituzione singole ipotesi 
di competenza in unico grado del Consiglio di Stato (cfr. Corte Cost., 
ord. n. 395 del 1988), � altres� certo .che nell'attuazione dell'obbligo costituzionale 
di istituire nella Regione organi di giustizia amministrativa di 
primo grado (art. 125 cpv. Cost.) il legislatore della legge n. 1034 del 1971 
ha perseguito, nel disciplinare la competenza per il processo di cognizione, 
un disegno di massimo decentramento, prendendo in considerazione 
per quanto attiene allo Stato e agli enti pubblici a carattere ultraregionale 
non l'ente in s�, bens� gli organi e, quel che pi� conta, statuendo 
la competenza del T.A.R. periferico anche per gli atti degli organi centrali, 
se ad efficacia i:ofraregionale (art. 3 comma secondo legge cit.). 

Identiche ed anzi ancor pi� vive esigenze di decentramento giurisdizionale 
sembrano sussistere per il giudizio di ottemperanza che costituisc~ 
per il privato un secondo, quindi pi� gravoso, esperimento dell'onus 
agendi dopo il giudizio di cognizione e l'inesecuzione dell'autorit� amministrativa, 
e nel quale la competenza del giudice territorialmente pi� 
vicino pu� concorrere in maniera non marginale ad attuare l'effettivit�. 
della tutela giurisdizionale. 

In tale contesto il termine � ente � va inteso, dunque, come usato 
non in contrapposizione ad organo, ma promiscuamente ad esso, nell'accezione 
generica di entit�, centro di imputazione; locuzione di sintesi, 
cio�, della complessa fenomenologia organizzativa descritta agli artt. 2 e 3 
legge 1034 cit. 

Ne consegue che la competenza dei T.A.R. per il giudizio di ottemperanza 
sussiste anche quando l'autorit� chiamata a conformarsi al giudicato 
sia un organo periferico dello Stato e degli enti pubblici ultraregionali. 


Applicando i suesposti princ�pi di diritto al caso di specie, nel quale 
l'autorit� amministrativa chiamata a copformarsi al giudicato � l'Intendenza 
di Finanza di Palermo, deve concludersi che n� il fatto che il giudicato 
della cui esecuzione si controverte sia di un giudice speciale, n� 
il fatto che l'autorit� amministrativa chiamata a conformarsi al giudicato 
sia un'autorit� statale, radicano la competenza del Consiglio di Stato, 
o dell'adito Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. 


Atteso che, invece,. la provenienza soggettiva del giudicato da giudice 
ordinario o speciale � ininfluente ai fini della competenza e che l'auto-' 
rit� amministrativa chiamata a conformarvisi � un'autorit� statale ma 
periferica, � competente a conoscere del presente ricorso in ottemperanza 
il T.A.R. della Sicilia. 

Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

77 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 7 febbraio 1991 n. 1 -Pres. Crisci Est. 
Trotta -Ministero dei Beni culturali e ambientali (avv. Stato Palatiello) 
c. Coltorti ed altri (avv. Recchia e Sandulli). 

Impiego pubblico -Inquadramento -Personale assunto ex lege n. 285 del 
1977 e n. 33 del 1980 -Anzianit� anteriore all'immissione in ruolo Riconoscibilit� 
-Esclusione. 

Impiego pubblico -Personale assunto ex lege n. 285 del 1977 e n. 33 del 
1980 -Servizio pre-ruolo -Aumento periodico biennale del 2,50 % 
ex art. 30 legge 12 luglio 1980 n. 312 -Non spetta. 

Le previsioni legislative (legge 1� giugno 1977 n. 285 e 29 febbraio 1980 

n. 33) riguardanti i giovani assunti con contratto di formazione lavoro ai 
sensi dell'art. 7 della legge 1� giugno 1977 n. 285 ovvero i soci di cooperative 
con le quali la P. A. ha stipulato una apposita convenzione disciplinano 
tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei quali ha una specifica 
fonte normativa ed una autonoma disciplina. Il sistema positivo non 
prevede alcuna disposizione che tenga conto, nel rapporto successivo, della 
anzianit� maturata dal personale nel precedente o nei precedenti rapporti: 
di conseguenza l'anzianit� pregressa, maturata nel precedente o nei 
precedenti rapporti non � valutabile e non si tratta di una lacuna del 
sistema ma di una precisa volont� del legislatore (1). 
Al servizio pre-ruolo svolto dai giovani assunti a norma delle disposizioni 
sull'occupazione giovanile non � applicabile l'aumento periodico 
biennale del 2,50 % contemplato dall'art. 30 legge 12 luglio 1980 n. 312 (2). 

1. -L'Adunanza plenaria � investita delle questioni afferenti alla riconoscibilit�, 
ai fini giuridici ed economici, della anzianit� maturata, prima 
del superamento dell'esame di idoneit�, dal personale assunto con la legge 
1� giugno 1977 n. 285 e alla valutabilit� della medesima anzianit� ai 
fini del trattamento di quiescenza e degli aumenti periodici di stipendio. 
Tali questioni sono state prospettate in termini problematici dalla 
ordinanza di rimessione che, riunendo� numerosi ricorsi in appello di talune 
Amministrazioni dello Stato, ha ritenuto che le argomentazioni cri


(1-2) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione in esame, 
ha compiutamente esaminato e risolto il problema dell'inquadramento, nel 
settore dell'impiego pubblico, del personale assunto ex lege n. 285 del 1977. 

La questione era stata rimessa all'esame dell'Adunanza Plenaria dalla 
sesta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 3 settembre 1990, n. 790, 
in Cons; Stato 1990, p. 1107 e ss. 

In senso conforme alla sentenza dell'Adunanza Plenaria -in particolare 
per quanto riguarda gli aumenti periodici biennali del 2,50 % -si veda Cons. 
Stato, sez. IV, 14 settembre 1989, n. 584, in Cons. Stato 1989, 1034 e ss.; Cons. 
Stato, sez. IV, 22 novembre 1989, n. 826, in Cons. Stato 1989, 1359. 



78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tiche prospettate dalla Avvocatura potessero essere superate solo adottando 
una chiave di lettura non limitata alla normativa sulla occupazione 
giovanile e, comunque, alla stregua di una concezione razionalizzatrice 
delle diverse fattispecie in tema di personale non di ruolo. 

I

Con le impugnate sentenze, il giudice di primo grado aveva nella sof.: 
stanza accolto tutte le pretese dei dipendenti statuendo in particolare: 
1) che il periodo di servizio reso dai giovani assunti ex lege n. 285 del 
1977 deve essere considerato come interamente prestato da personale statale 
non di ruolo, dalla data di inizio del ptogetto sino alla immissione 
nei ruoli; 2) che tale periodo va valutato, ai fini degli inquadramenti nei 
ruoli, per met�; 3) che il medesimo periodo � valido ai fini del trattamento 
di quiescenza; 4) che, in ordine al periodo valutato sopra al punto 
2, vanno calcolati gli aumenti periodici previsti dall'art. 30, comma 
quarto, della legge 11 luglio 1980 n. 312. 

Ad avviso del Collegio, queste conclusioni non possono essere condi


I 

vise, innanzitutto perch�. vi ostano particolari precetti normativi che disciplinano 
espressamente ed esaustivamente la materia; in secondo luogo 
perch� i profili di teoria generale prospettati dalla ordinanza di rimessione, 
per quanto suggestivi,-non sembrano adeguati ad assolvere una funzione 
unificante delle diverse categorie di personale non di ruolo oggi 
previste dall'ordinamento. 

2. -Va preliminarmente rilevato che � stata riproposta dalla Avvocatura 
Generale dello Stato una eccezione di inammissibilit� basata sul 
rilievo che le pretese dei ricorrenti, volte a contestare la decorrenza degli 
inquadramenti e la valutazione ai fini giuridici dei servizi preruolo, avrebbero 
dovuto essere rivolte nei confronti dei provvedimenti costitutivi di 
status adottati a norma dell'art. 26 quater della legge n. 33/80, provvedimenti 
non contestati dagli interessati nel termine di decadenza e, quindi, 
divenuti inoppugnabili. 
Il Collegio ritiene che la decisione su tale eccezione pregiudiziale 
possa, nelle vicende in esame, essere tralasciata, essendo opportuno definire 
nel merito le questioni sollevate con l'ordinanza di rimessione, la_, 
cui soluzione induce, come si vedr�, all'accoglimento dell'appello dell'Amministrazione. 


3. -Muovendo dai dati normativi, giova ricordare che con la legge 
recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, l'amministrazione centrale 
dello Stato, le regioni, nonch� altre amministrazioni pubbliche furono 
autorizzate a predisporre programmi di servizi ed opere intesi a 
sperimentare lo svolgimento di attivit� alle quali, oltre al personale istituzionalmente 
addetto, potevano essere destinati giovani in et� compresa 
tra i 18 e i 29 anni (art. 26, comma primo). Tali programmi, articolati in 
progetti specifici di durata predeterminata e riferiti a ben individuati 
settori di servizi socialmente utili, potevano essere realizzati dalle pub

BO RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

artt. 26 e seguenti si applicano anche>ai giovani soci di cooperative con 
le qualile amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, hanno 
stipulato convenzioni, ai sensi dell'art. 27 � della� legge sulla occupazione 
giovanile gi� richiamato; e l'art. 26septies il quale stabilisce che �le 
disposizioni di .. cui agli artt. 26 ter e seguentL hanno valore di norme di 
principio e di�. indirizzo.per .le .regioni che.provvederanno a disciplinare, 
con propria legge,� l'istituzione di> graduatorie.� anche regionali . e l'ammis� 
sione dei giovani anche . in enti diversi .da quelli . presso;� i quali� hanno 
prestato attivit�� li!llChe nelle. forme previste dall'art. 27 della legge 1., giu� 
gno 19771 n. 285. 

'."'."" I.,ktf~ma normatiVa, sopra richiamata nelle s.e lfuee essenziali, 
cC>.~eh~e ~� i:;o.ocare .nella prospettiva pi� idonea tanto le pretese a suo 
tempo ay~ate g~i dipenc}enti dinanzi al T .A.R.. per l'accertamento del 
loro titolo al riconoscimento giuridico ed econ�mico dell'anzianit� maturata: 
riel p�riod� ~terfor� alrim�nissiorte nei ruoli, . q.anto le statuizioni 
adottat� da1 g�tldfoe . di krirho gradb . e gi� sopra siriteti~amerite descritte. 
� � � �. �Ad Un primi:> approccio �interpretativo �, come riconos~e la stessa 
ordinanzadLrimessione, dev~ escludersi la. ri~onducibilit� dell'attivit� pres~
atadai <<giovani �,prima deHalscrizione nelle graduat~rie istituite presso 
das�una ahuninistrazione, alia nozione paradigmatica di servizio non di 
ruolo, posto. che. n. legislatore, nel . pr�cedimentalizzare l'imniissfone nei 
ruoli del.le pubbliche.� amn1inistrazioni, dei giovani assunti. ai . sensi della 
legge n. 285 del 1917, ha individuato, una serie di fasi alle quali ha at.tribuito 
specifici connotati giuridici � dai quali non sembra possibile prescindere 
nella ricostruzione della�� i:rlfora vicenda. �� � 

Ed ifrvero, nel ��trascrivere . in termini discorsivi�. le prescrizioni Iegi~ 

IIslative sopra'. riportate, � agev�le distinguere tre separati momenti: 1) quello 
anteriore al s.peramelito. dell'esame e alla conseguente iscrizione �nelle 
apposite graduatorie istituitepresso le pubbliche �mmirtistrazioni; 2) quello 
successivo a tale iscrizione e fU:to alla immissione nei ruoli; 3) quello della 
immissfonenei�fuoB con la pr�visione della contestuale riserva� ai giovani 

I 
�Scritti��nell� gtad:uatorie ... fino all'esaurimento delle stesse e comunque 
fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse. amministrazioni;,, 
del 50 % dei posti ch� si renderanno disponibili (art. 26 quinques, 
legge ri. 33/80) dopo l'entratain vigore della legge n. 33/80. 

Neldisegno del legislatore, a Ciascuno di questi momenti corrisponde, 
dunque; uno stauts noJ:� equl:voeabile: n primo, quello del giovane assunto 
con contratto di foi:ma:zion� lavoro ai sensi dell'art. 7 della legge 1� giugno 
1977, n. 285, ovvero quello di sodo di cooperativa con la quale la p.a~ 
ha stipulato una apposita convenzione, continua ad essere regolato sotto 
tutti i profili oltre che dalla legge medesima dall'atto contrattuale (a 
termine) che ha generato il rapporto a norma della legge n. 385. Il secondo 
momento procedimen.tale, che segue con continuit� cronologica il primo, 
nasce con la iscrizione in apposita graduatoria dei giovani che hanno supe




PARTE J;.�.St!Z. IV, GIURISPRUDENZA �AMMINISTRATIVA 

rato l'esame di idol}eit� �per fimrnissione nei ruoli nelle amministrazioni 
pubbliche; a seguito di tale iscrizione, i giovani � continuano a svolgere 
la propria attivit� presso la stes:sa amministrazione con rapporti di lavoro 
(d'ora, in poi). � a> t(;}:mpo indeterminato. �fino alla ..�immissione nei ruoli � 
.{art. 26 qu�ter; comma 2)l} con. �il. trattamento giuridico dei dipendenti 
eir1tili non 4fruola 4ello Stato; n()nch� il.rel.ativo> trattamento assistenziale 
e ;pr(;}videi:lz:iale >Le con un ttatt.amento .e.C()'flO:rniCo. che consiste nel � trattamento 
retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti 
.alle . stesse o ad anaj.oghe mai1si-0ni � (art. 26 quater, comma 4�). 

�>�>IL terz<:ked ultim9 momentQ coincUle; infine; con la immissione nei 
ruoli, quan49 si realizzt:n:�anno le vacanze previste grazie alla riserva di posti. 
Come � agevole rilevare dalla esposizione che precede, nella vicenda 
in esame sono individuabili tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei 
q:uali ha una specifiea fonte normativa ed una autonoma disciplina: 
a).. quello di impiego. pubblico. a termine, disciplinato dalla legge 285/1977 
e da un contratto di formazione lav�ro; .ex legevprorogato e mai modificato, 
fino alFespletamento. dell'esame di idoneit� (cui � assimilato il 
rapporto. tra .sodo �e. cooperativa cQnvenz�o:t:tata con la� pubblica amministrazione);..�
si tratta di un rapporto preliminare , e precario che non � 
neppure� assimilato� al trattamento giuridico;: assistenziale e . previdenziale 
dei �dipendenti il.on di. ruolo dello st~so; b) . quello di pubblico impiego 
non di . ruol() a tempo indeterminato fino all'immissiop,e nei ruoli, costituito. 
ai sens.i clella leggtl n. 33/8() con la i$�rizione nelle apposite gra.
Qllatode <a seguito del super.amento dell'esame di idoneit�;�� q:ui il rapporto; 
a differenza . del precedti�nte. stadio e a ca:usa deil~accertamento 
di idoneit�; � .li\$simllato allo $tatu.s: ciei dipendenti non di r.olo; c) quello 
di p�bblico impiego di ruolo nelle diverse amministrl,\Zioni, disciplinato 
dalle �relative disposizioni.attu;;llmente vigenti. 

Il� sistema positivo i. nonostante la . successione cronologica. dei tre rapporti, 
non prevede alcuna disposizione che tenga conto, nf;\l rapporto 
suceessivo1 della �.anzianit� .. maturata. dal personale nel. precedente. o nei 
precedenti rapporti; cosicch�, sia ai fini della iscrizione nelle graduatorie 
che ai fini della immissione nei ruoli �organici; �non� esiste nessuna norma 
ohe, per il personale assunto con la legge sulla occupazione giovanile, 
consenta la�� valutazione ��della anzianit� pregressca' 

5. -A questo punto, pu� porsi la questione se tale omissione costituisca 
una lacuna del sistema normativo di cuialle leggi nn. 285 del 1977 
e 33 del 198<l, e se sia possibile; in caso>di risposta affermativa a tale , 
quesito, colmare tale� .lacuna . con il ricorso �ad. una interpretazione sistematica 
delle figure di rapporto . di impiego non di ruolo nei sensi prospettati 
�dalla ordinanza di rimessione. 
Ad avviso del Collegio, la normativa in .esame non presenta lacuna 
di sorta, perch� dal complesso delle disposizioni che disciplinano, anche 


82 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DBLLO STATO 

neL particolari, il rapporto a tempo determinato e quello a tempo indeter:
ciiinato, emerge implicitamente, ma del tutto chiaramente, la vol<;mt� 
deLlegislatore di tenere completamente distinti e separati i tre rapporti 
dinanzi indicati e di escludere comunque, al momento' dell'inquadramento 
in ruolo non solo il riconoscimento della anzianit� maturata durante la 
operativit�. del contratt� (diretto o indiretto) di forma:zione-la:voro ma 
anche quella acquisita dai giovani durante il periodo di servizio come 
dipendenti ciVili non di . ruolo; 

A favore di tale conelusione milita, innanzi tutto, la disposizione 
dell'art. 26. quater, comma 3�, che; solo ai fini della iscrizione nella graduatoriai 
tiene conto della pregressa anzianit�, dando rilievo, secondo 
l'ordine cronologico, alla data di inizio del progetto specifico; la stessa 
norma stabilisce altres� che solo nell'ambito dello stesso progetto o di 
progetti che hanno avuto. inizio nella stessa data ha valore il punteggio 
riportato nell'esame il quale dunque ha solo la funzione di determinare 
l'ordine di precedenza in quell'ambito. 

E poich� l'ordine di.� iscrizione nella graduatoria determiner� a sua 
volta l'ordine di immissione nei ruoli a seconda delle vacanze che si 
renderanno disponibili, non � chi non veda come, l'anzianit� maturata 
con il rapporto instaurato dal contratto di formazione lavoro abbia un 
rioonoscimento �specifico; solo al �limitato fine della� immissione nei ruoli 
dell'Amministrazione �dei. giovani assunti ai sensi della legge. 285. 

Del resto, l'esclusione al momento dell'inquadramento del riconoscimento 
delle anzianit� maturate dai giovani nei precedenti rapporti ha 
una: sua oggettiva plausibilit� nel panorama generale della:� inserzione di 
nuovi elementi nei ruoli della:� �pubblica Amministrazione: la graduale 
immissione nei ruoli �di soggetti �assunti ai sensi della legge sulla occupazione 
giovanile contemporaneamente alla immissione dei vincitori dei 
concorsi ordinari gi� banditi o da bandire, e non ancora espletati, avrebbe 
posto nel tempo seri problemi di equilibrio tra le due fonti parallele di 
provvista del personale, quello assunto secondo i tradizionali meccanismi 
selettivi e quello assunto ai sensi della procedura semplificata della occupazione 
giovanile: con il risultato �di penalizzare i vincitori di concorso, 
che non potendo far valere n� i tempi di attesa n� quelli di preparazione 
alle prove concorsuali, sarebbero stati inesorabilmente scavalcati dai pi� 
fortunati colleghi che avrebbero potuto far valere anzianit� maturate in 
precedenti rapporti precari e temporanei. 

Da ultimo, non pu� essere sottovalutata la consapevolezza del legislatore, 
resa esplicita da una norma di indirizzo alle regioni (art. 26 septies,, 
cit), di dettare un sistema di disposizioni ad hoc, del tutto autonomo ed 
autosufficiente recante una disciplina unitaria dello stato giuridico dei 
giovani i quali altrimenti avrebbero corso il rischio, fortuitamente, di 
essere soggetti a stati giuridici diversi; disposizioni del resto recepite 
letteralmente dalle regioni con provvedimenti normativi ritenuti non a 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

caso del tutto conformi ai precetti costituzionali (cfr. Corte cost. 3 :novembre 
1988, n. 1012). 

Inoltre, il predetto sistema. normativo speciale .deve gi� nel. suo . complesso, 
� considerarsi � di particolare� .favore; in quanto deroga al generale 
indirizzo diretto al contenimento del corpo impiegatizio pubblico attraverso 
il divieto. delle assunzioni precarie e la normale applicazione della 
selezione �<ioncorsuale. Non sembra� quindi. consentita una interpretazione 
estensiva che vada oltre le specifiche finalit� delle disposizioni in esame. 

6. -Le considerazioni che pri;:cedono non escludono per� che la 
normat~ya g1merale 4el pubblico impieg0 .in tema di riconoscimento di 
anzianit� pregresse ai .fini giuri4ici e/o economici oltre che previdenziali 
possa eventualmente valere anche nei confronti dei. dipendenti assunti 
con il sistema, normativo. sopra esaminato. 
In questa prospettiva; vanno dunque va1uJate le censure proposte 
dalla Avvocatura dello Stato circa le statuizioni adottate dalle sentenze 
impugnate in merito alle concrete pretese avanzate in primo grado dagli 
interessati, 

. La prima censura . attiene al riconoscimento dell'anzianit� matur11ta 
nel periodo pre~ruolo pretesa in primo grado dai ricorrenti per intero 

o almeno per met�)� e riconosciuta dal T.A..R in quest'ultima misura: 
secondo la difesa dello Stato questo riconoscimento � privo di fondamento, 
. atteso cbe non esiste, anche nell'ambito della disciplina generale 
del pubblico impiego attualmente vigente, una norma che attribuisca, 
in sec,le di inquadramento nei ruoli del personale non di ruolo, ildiritto 
alla valutazione, .nella misura del. 50 % , del pregresso servizio pubblico 
comunque prestato, 
Tale tesi . � fondata: ed invero, una disposizione siffatta non risulta 
prevista nella legge quadro del pubblico impiego; la norma che forse 
potrebbe aver tratto in errore il giuc,lice di 1� grado � quella prevista 
dall'art. 30, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980, la quale, per�, 
con l'espressione �riducendosi a :met� l'anzianit� di servizio richiesta� 
per l'inquadramento in ruolo del� personale non di ruolo a norma c,lell'art. 
2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, si riferisce alla riduzione alla 
met� (agevolata) della. anzianit� necessaria ai fini c,leU'inquadramento 
previsto da quella norma non alla ric,luzione di anzianit� riconoscibile, 
come anzianit� pregressa in sede di inquadramento. Come giustamente 
ricorda la difesa dello Stato, una norma siffatta fu prevista dalla legge 

n. 775 del 1970 (art. 26), ma essa � stata notoriamente applicata .solo ai 
dipendenti di ruolo alla data di entrata in vigore dei decreti n. 1077 e 
1079/1970, e non anche a quelli inquadrati in epoca successiva (cfr. 
Sez. IV, 25 novembre 1980, n. 1084). 
7. -La seconda censura proposta dalle Amministrazioni appellanti 
riguarda il riconoscimento ai fini economici degli aumenti periodici del 

84 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DBLLO STATO 


2,50 % per il periodo di anzianit� gi� utilmente considerato della misura 
della met� ai fini giuridici. 

La constatata impossibilit� di tale ultima valutazione, non precluderebbe 
per� la questione della applicabilit� dell'aumento periodico 
biennale al servizio pre-ruolo svolto dai giovani assunti a norma della 
legge sulla occupazione giovanile, se detto aumento periodico �non fosse 
testualmente limitato dalla legge (art. 30, comma 3�, della legge 1� luglio 
1980, n. 312), al personale civile non di ruolo dello Stato classificato 
nella categoria prima, seconda, terza e quarta, prevista dalla tabella I 
allegata al r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100. 

� soprattutto con riferimento a tale questione che l'ordinanza di 
rimessione suggerisce di non tenere conto delle limitazioni desumibili 
dalla interpretazione letterale della norma sopra citata, prospettando, 
sia pure problematicamente la tesi che essa sarebbe espressione di un 
principio generale dell'ordinamento avente soprattutto una valenza equilibratrice 
del trattamento economico del personale correlata alla migliore 
qualit� del lavoro svolto grazie all'esperienza acquisita. 

Anche a questo riguardo, l'Adunanza plenaria ritiene di dover condividere 
le critiche espresse dalle Amministrazioni appellanti non potendo 
ipotizzarsi, allo stato della normativa, una nozione unitaria ed omogenea 
di impiegato civile non di ruolo alla quale possano fare capo tutte le 
diverse fattispecie previste dall'ordinamento: del resto, in questo senso 
dispone, in termini espliciti, l'art. 31 della legge n. 312 del 1980, il quale 
indica analiticamente un lungo e disparato elenco di � personale assunto 
ai sensi di disposizioni speciali � a cui � consentito di essere collocato 
a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previsto dalla citata 
tabella I: il che significa che, essendo necessario promuovere, con espressa 
domanda, un apposito procedimento, � esclusa, a priori, ogni pretesa assimilazione 
in un unico paradigma delle varie ed eterogenee figure di impiego 
pubblico non stabile. E si badi che, nel caso in esame, lo stato organico 
di impiegato non. di ruolo � stato attribuito dalla legge e solo nella seconda 
fase (dopo il superamento dell'esame di idoneit�) e non nella 
prima, in cui vi � solo un rapporto a termine, del tutto particolare. 

Ma non basta: per quanto attiene ai giovani gi� iscritti negli elenchi 
e, quindi, a quelli cui � riconosciuto il trattamento giuridico (assistenziale 
e previdenziale) dei dipendenti dello Stato, la legge ha contemplato 
un apposito trattamento economico che non � quello previsto in generale 
dalla richiamata tabella, ma � il trattamento retributivo base minimo 
previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse e ad analoghe 
mansioni�, che continua ad essere corrisposto fino alla immissione n�i 
ruoli, cosi come del resto ha gi� stabilito la IV Sezione con decisioni 
nn. 584 e 826 del 1989. 



SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2281 � Pres. Zucconi 
Galli Fonseca � Est. Tilocca � P. M. Paolucci (diff.). Soc. Heller Factor 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta). 
Tributi in genere � Contenzioso tributario � Imposta sul valore aggiunto � 
Credito �di rimborso � Cessione � Domande proposte dal cessionario 
sulla sussistenza del credito � Giurisdizione delle commissioni tribu� 
tarle. 

Appartengono alla giurisdizione delle commissioni le domande che il 
terzo cessionario del credito di rimborso di I.V.A. propone invece del 
contribuente ed attinenti alla definizione dell'obbligazione tributaria. 
Appartengono alla giurisdizione delle commissioni anche le domande 
attinenti al diritto di conseguire il rimborso che pur non involgendo il 
rapporto tributario sono con esso connesse. Il procedimento innanzi alle 
commissioni. comporta il litisconsorzio necessario del contribuente, del 
cessionario e .della Amministrazione (1). 

(1-2) Con le due sentenze ora intervenute si fa un ulteriore passo verso 
l'allargamento della giurisdizione tributaria. La prima sentenza riconduce nel 
processo tributario ci.ue ordini di questioni sollevate da un terzo che non � il 
soggetto passivo del rapporto tributario. Guardando il problema dal solo aspetto 
oggettivo, si dice che le questioni inerenti al rapporto di imposta che il terzo 
propone in vece del contribuente danno luogo ad una controversia di imposta; 
non si precisa (come gi� nella analoga situazione del terzo possessore di bene 
gravato di privilegio speciale: Cass, 18 agosto 1990, n. 8426 in questa Rassegna, 
1990, I, 533) se il terzo cessionario abbia legittimazione a proporre le domande 
che spettano al contribuente; se, come sembrerebbe ragionevole, la legittimazione 
si esclude, l'affermazione della giurisdizione delle commissioni resta un 
postulato teorico. 

La prima sentenza ricomprende nella giurisdimone delle commissioni anche 
la questione che il cessionario propone come tale (non subentrando al cedente), 
cio� la questione sulla efficacia della cessione, sulla legittimit� della compensazione 
opposta dal terzo, sulla responsabilit� dell'Amministrazione per aver , 
esegUtito il rimborso al contribuente dopo �la notifica della cessione. Queste 
sembrerebbero questioni che, anche oggettivamente, non hanno nulla di tributario 
e che non possono essere portate innanzi alle commissioni; non pu� 
giustificare lo spostamento della giurisdizione l'eventualit� che al fine di stabilire 
il momento della coesistenza del credito da compensare e l'apponibilit� 
della compensazione si debba discutere (il che pu� ben farsi incidenter tantum) 

7 



86 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DEIJ.O STATO 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 agosto 1990, n. 8979 -Pres. Bran


caccio -Est. Finocchiaro -P. M. Paolucci (diff.). Soc. Italiana cereali 

(avv. Mele) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta). 

Tributi in genere -Contenzioso tributario -Imposta sul valore ag~unto Credito 
di rimborso -Pignoramento o sequestro -Giudizio di accertamento 
dell'obbligo del terzo -Necessit� di accertare il diritto del 
contribuente al rimborso -Giurisdizione delle commissioni tributarie. 

Quando sia sottoposto a pignoramento o sequestro presso terzi il 
credito per rimborso I.V.A. e sia in corso giudizio per l'accertamento 
dell'obbligo del terzo, nel corso del quale intervenga la dichiarazione del 
terzo, spetta al giudice ordinario verificare se la dichiarazione sia idonea 
a soddisfare il diritto del creditore procedente verso il debitore; se invece 
si ravvisa la necessit� di accertare il diritto del debitore e quindi 
l'obbligo del terza, si profila una controversia di imposta devoluta alla 
giurisdizione delle commissioni (2). 

I 

{omissis) Premesso che rientrano nella necessaria cognizione delle 
commissioni tributarie le controversie relative alle imposte elencate nell'art. 
1 d.P.R. n. 636 del 1972, la soc. ricorrente sostiene che si qualificano 
controversie tributarie a tal fine quelle �promosse contro l'Amministrazione 
finanziaria dal contribuente, dal sostituto o dal responsabile d'imposta, 
aventi come thema disputandum l'accertamento circa il modo di 
essere dell'obbligazione (per quanto concerne sia l'an che il quantum 

della nascita del rapporto di imposta e della rilevanza costitutiva o dichiarativa 
dell'accertamento. 

La seconda sentenza :in presenza di un giudizio di accertamento dell'obbligo 
del terzo seguito ad iln pignoramento del credito per rimborso I.VA., afferma 
che se la dichiarazione del terzo pignorato non soddisfa il diritto del creditore 
procedente, per accertare il diritto del debitore (contribuente) e contemporaneamente 
l'obbligo del terzo (Amministrazione) � necessario investire il giudice 
tributario. Ancora una volta la giurisdizione � riguardata soltanto dal punto 
di vista oggettivo. Ma � consentito ad un terzo creditore del contribuente 
sottoporre a verifica il rapporto tributario scavalcando g1i effetti gi� detenni. 
natisi nei confronti del contribuente? In questo caso poi non si vede come 
un tale giudizio, incidentale rispetto a quello di accertamento dell'obbligo del 
terzo, possa essere incardinato: contro quale atto ed entro quale termine �potr� 
proporsi il ricorso alla commissione? Ma soprattutto questo giudizio � destinato 
�d accertare il rapporto di imposta verso il contribuente (non ricorrente) o � 
solo pregiudiziale ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo? 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA 1'RIBUTAIUA 

debeatur), oppure l'accertamento circa l'esistenza o meno del diritto dell'Amministrazione 
predetta di procedere alla realizzazione, se del caso 
coattiva, del credito correlato �. Invece la controversia, di cui nella specie 
si tratta, �nei termini proposti dall'attrice, non verte n� sul� regime 
(legale) del rapporto obbligatorio d'imposta, n� sulla realizzazione della 
pretesa tributaria da parte delle Finanze, bens� sull'individuazione del 
soggetto cui spetta il rimborso di un credito maturato dal contribuente 
e sull'effettuazione del rimborso medesimo�. Perci� si pongono �questioni 
di puro diritto civile, e non di diritto tributario �. D'altro canto, � la cessione 
del credito per imposta sul valore aggiunto rion equivale alla 
cessione del rapporto� tributario, poich�, quando si trasferisce il primo 
(il credito), non si trasferisce altres� il secondo (il rapporto obbligatorio) 
che � e resta incardinato, dal lato passivo, in capo a colui che cede il 
credito.�, Che, poi, l'Amministrazione possa, �in caso di cessione ad un 
terzo del credito c;l'imposta di cui � titolare il contribuente, opporre al 
cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, salva 
la deroga dell'art. 1248, e.e., non implica che la controversia abbia natura 
tributaria (come, invece, ha sostenuto il Tribunale di Firenze)� in ogni 
caso; una siffatta tesi pu� presentarsi �come frutto di una corretta impostazione 
del problema in esame se collega tale qualifica, oltre che alla 
presenza in causa della Finanza, alla natura tributaria delle eccezioni 
(in virt� del loro contenuto) che essa pu� opporre al cessionario cos� 
come avrebbe potuto opporre al cedente�. Ma nella specie l'Ufficio I.V.A. 
di Pisa non ha opposto al contribuente�cedente eccezioni in senso tecnico, 
tant'� che ha provveduto al pagamento, nei suoi confronti, del credito 
in conformit� alla richiesta avanzata dal medesimo nella dichiarazione 
annuale; n� ne ha opposto alla cessionaria nel giudizio davanti al Tribunale 
di Firenze. 

Rispetto alla cos� prospettata questione di giurisdizione, si pone, 
con precedenza logica-giuridica, l'eccezione di inammissibilit� del ricorso, 
dedotta dall'Amministrazione nel controricorso. 

Richiamando un .lontano precedente di queste Sezioni Unite (sent. 
;n. 1821 del 1967), l'Amministrazione sostiene che la decisione della 
.Commissione tributaria di 2� grado, per effetto della quale � ormai irretrattabilmente 
assodata l'inesistenza del credito del Soldaini nei confronti 
di essa, � debba riguardarsi come concretamente preclusiva dell'istanza 
ex art. 41, c.p.c. in quanto pronuncia di merito (oltre tutto 
passata in giudicato) sulla questione comune alle due cause (l'una all'altra 
pregiudiziale) e comportante la negazione almeno parziale della , 
fondatezza della pretesa fatta valere nel presente giudizio �. 

L'eccezione va rigettata. 

La controversia definita dalla Commissione tributaria di 2� grado � 
diversa, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo rispetto 
a quella promossa davanti il Tribunale di Firenze, in relazione alla 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quale � stato promosso il regolamento di giurisdizione. L'aver accertato 
nei confronti del Soldaini, con forza di giudicato, la predetta Commissione 
che il credito d'imposta del medesimo ammonta a L. 77.215.000 (e 
non a L. 172.269.000, qual � la somma dedotta nel contratto di cessione 
Soldaini-Heller Factor) e che, di contro, il Soldaini deve corrispondere 
all'Amministrazione, a titolo di pena pecuniaria, la somma di L. 179.974.000, 
potr� costituire oggetto di un'eccezione opponibile dall'Amministrazione 
alla soc. Heller Factor (fondatamente o meno in questa sede non interessa) 
nella causa. fra l'una e �'altra pendente, ma non pu� ritenersi che abbia 
ariche (irrevocabilmente) definito, sia pure in via conseguenziale, quest'Ultima 
causa, s� da poterne derivare l'inammissibilit� del regolamento 
proposto. Proprio la questione, dibattuta nel processo instaurato davanti 
il Tribunale di .Firenze, circa l'opponibilit� alla societ� cessionaria del 
giudicato suddetto, in quanto fondato su un accertamento tributario 
successivo alla notifica della cessione alla Amministrazione ed in quanto 
la �stessa Amministrazi�ne procedette, direttamente in favore del Soldaini, 
a1 rimborso del �credito vantato dal medesimo ed . oggetto della cessione, 
malgrado tale contratto le fosse stato gi� notificato, esclude che fra le 
due controversie ricorra� perfetta identit� o che, comunque, quella proposta 
dalla soc. Heller Factor (davanti il Tribunale di Firenze) possa 
considerarsi interamente e definitivamente decisa in virt� della pronuncia 
resa nell'altra controversia (instaurata dal Soldaini davanti le Commissioni 
tributarie). Si deve, inoltre1 considerare che in quest'Ultima con� 
troversia non � stata posta -e �non poteva essere posta -la questione 
particolare, prospettata invece davanti il Tribunale di Firenze, se possa 
essere eccepito in compensazione alla soc. Heller Factor, cessionaria del 
credito per restituzione di I.V.A,, il credito per le sanzioni pecuniarie 
irrogate a carico del Soldaini. 

Il ricorso, seppure ammissibile, � infondato. 
Si evince chiaramente ed inequivocabilmente dal contesto dell'art. 16 


d.P.R. n. 636 del 1972 in relazione all'art. 1, lett. d), dello stesso d.P.R. 
che le questioni riguardanti la sussistenza o meno della obbligazione 
dell'Amministrazione delle Finanze di rimborsare somme, che si assumono 
riscosse dalla medesima indebitamente a titolo di I.V.A. (come 
nella spede) � o di un'altra delle imposte parimenti indicate nell'art. 2, 
comma secondo, del predetto decreto (Cass., S. U., sent. n. 6418 del 1983, 
a proposito di I.R.PE.F.; selit. n. 1200 del 1988 quanto alla ritenuta fiscale 
d'acconto della stessa imposta dovendo la relativa controversia essere 
decisa nel contraddittorio coll'Amministrazione, pur se instaurata, fra 
sostituito e sostituto) ed anche di un tributo erariale diretto soppresso 
(Cass., S. U., sent. n. 1465 del 1987 con riguardo all'imposta di R. M.), 
costituiscono controversie tributarie, devolute, una volta che l'Amministrazione 
abbia esplicitamente od implicitamente rifiutato il rimborso 
(art. 16, commi primo e secondo, decreto cit.), alla giurisdizione delle 
u 


-... ... ... ' ~ 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Commissioni tributarie. Che la domanda non sia stata proposta personalmente 
dal contribuente, bens� dalla soc. Heller Factor alla quale il 
contribuente ha ceduto il preteso credito d'I.V.A., non esclude che la 
controversia abbia per oggetto una domanda di rimborso d'imposta, la 
quale costituisce esercizio di una particolare azione� di restituzione d'indebito, 
disciplinata dal diritto tributario e solo residuamente dal diritto 
comune. Come sottolinea la stessa societ� ricorrente, il cessionario subentra 
(se validamente o meno � problema che, gi� proposto nel giudizio 
di merito, non pu� essere esaminato in sede di regolamento preventivo 
di giurisdizione) nella posizione attiva del rapporto obbligatorio 
di rimborso, pur non assumendo la veste di contribuente la quale rimane 
in capo al cedente, e perci� egli esercita l'azione che spettava al 
contribuente cedente e la cui cognizione la legge riserva al giudice tributario. 
D'altra parte, non sarebbe esatto sostenere che per effetto del 
negozio di cessione, cui in ogni caso l'Amministrazione rimane estranea, 
si rinnovi la natura giuridica del diritto alla restituzione dell'imposta 
assolta e della stessa controversia che eventualmente insorge e soprattutto 
si determini il mutamento della normativa applicabile e si 
incida sulla giurisdizione. Anzi, il pi� delle volte nelle controversie per 
restituzione di imposta si pongono questioni attinenti alla .stessa esistenza 
dell'obbligazione tributaria o all'ammontare della medesima e 
che investano, dunque, la posizione di debitore nell'ambito del rapporto 
d'imposta. In tali ipotesi, qualora l'azione di restituzione venga esercitata 
dal terzo cui il contribuente abbia ceduto il dedotto credito nei 
confronti dell'Amministrazione, la decisione deve essere pronunciata. anche 
in contraddittorio con il contribuente, non potendo la predetta questione 
costituire oggetto di cognizione incidenter tantum e neppure di 
un giudizio separato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. atteso che la loro definizione 
si riflette sulla pretesa del cedente, che perci� ha interesse a 
partecipare. Il che ovviamene corrobora la tesi secondo la quale la domanda 
di rimborso d'imposta appartiene alla giurisdizione esclusiva 
delle commissioni tributarie anche nell'ipotesi in cui essa venga proposta 
dal terzo cessionario del relativo diritto. Peraltro occorre sottolineare 
che, contrariamente all'affermazione della ricorrente, le eccezioni ad 
essa opposte dall'Amministrazione nel giudizio di merito (incedibilit� 
del credito d'imposta, rilevanza dell'accertamento nei confronti del cessionario 
pur se esso sia stato effettuato dopo la cessione, possibilit� di 
compensazione con il debito I.V.A. dell'Amministrazione del credito della

�

medesima per le sanzioni pecuniarie non penali imposte a carico del 
Soldaini) hanno natura essenzialmente tributaria in quanto vanno decise 
sulla base della natura del rapporto di imposta, dalle prestazioni pecuniarie 
costituenti il contenuto delle sanzioni amministrative, della rilevanza, 
costitutiva o dichiaratoria, dell'accertamento d'imposta e della 
stessa irrogazione delle sanzioni amministrative, ancorch� debba far ri� 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

corso sussidiariamente all'applicazione di princ�pi e norme del diritto 
civile. 

In conclusione va dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie 
a decidere la controversia intimata dalla soc. Heller Factor nei 
confronti dell'Amministrazione finanziaria davanti il Tribunale di Firenze. 
(omissis) 

II 

(omissis) Con il proposto regolamento si chiede che queste S. U. 
dichiarino che l'A.G.O. e, quindi, il Tribunale di Livorno, non ha giurisdizione 
a giudicare nella causa promossa dalla soc. Cereagricola Internazionale 
r.l. contro la Soc. Italiana Cereali e contro il Ministero delle 
Finanze (Ufficio I.V.A. di Torino) tendente ad accertare la sussistenza o 
meno del credito d'imposta indicato in dichiarazione, sussistendo, in ipotesi, 
la giurisdizione delle commissioni tributarie. 

Secondo la ricorrente dall'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, coordinato 
con le norme contenute negli artt. 30, 38 bis, 54 dello stesso d.P.R., emerge 
chiaramente che il potere di accertare la sussistenza o meno di credito 
d'imposta indicato in dichiarazione spetta esclusivamente ed inderogabilmente 
all'Ufficio I.V.A. competente e che per i tributi indicati nell'art. 1 

d.P.R. 636/72 l'azione di accertamento non pu� proporsi davanti all'A.G.O., 
in quanto lo stabilire se una determinata imposta sia dovuta o meno 
(ovvero che un credito d'imposta sussiste o meno) d� luogo ad una 
controversia tributaria. 
Pertanto, atteso il carattere esclusivo della giurisdizione delle commissioni 
tributarie a decidere le controversie relative ai tributi indicati 
nel richiamato art. 1, l'azione di accertamento in ordine a tale imposta, 
pure ammettendo che fosse possibile, non potrebbe che spettare alle 
Commissioni stesse. 

Secondo la controricorrente soc. Agricola Internazionale il ricorso va 
invece dichiarato inammissibile per la carenza dei presupposti in quanto: 

-la domanda si identifica esclusivamente nella pronuncia di declaratoria 
che il Ministero delle Finanze -Ufficio I.V.A. di Torino -� debitore, 
a titolo di rimborso accelerato di I.V.A., nei confronti della Soc. Ita� 
liana Cereali di L. 400.000.000 circa; 

-esula dalla domanda la finalit� di decampare dai limiti d~lla 
�sussistenza del debito dell'amministrazione finanziaria o, comunque, di 
ingerirsi nel procedimento di verifica e di accertamento della pratica 
di rimborso d'imposta, risultando l'istanza solo finalizzata a conoscere 
all'esito di tali accertamenti da parte dell'Ufficio I.V.A. la reale consistenza 
del debito tributario e la sua esigibilit��; 


PARTE I, SBZ,, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

-difetta nella. specie lo�. st!!sso presupposto� del regolamento,. poich� 
11A.G.O. non si sostituisce nelle attribuzioni dell'Ufficio n� interferisce 
in. tali compiti; 

�. e-:. l'accertamento dell'obbligo '1.el terzo, nel procedimento di espropriazione 
presso terzi;. <ove q�sti vadano identificati nella P. A. � non dif� 
ferisce sostanzialmente dalla mera sollecitazione dell'A.G.O. alla stessa 
P. A., perch��� vengano . fornite . notizie. su�. di. una circostanza materiale e 
di fatto, ovverosia sulla .. esistenza e . consistenza del credito vantato dal 
debitore esecutato, utile ai fini '1.ecisionali�; 
�....,,,. difetta il pres\lpprn~to. per la configurazione di una vertenza. tri� 
butaria, riservata alla cognizione del� giudice specia~e, in. quanto il d.P.R. 

n. ~36 dei 1972, reg01ando �on riguardo alle imposte.<elencate nell'art. 1 
la tutela giurisdizionale. dei diritti del contribuente, riconosce a questi 
la possibilit� di ricorrere alle Commissioni tributarie solo avverso atti 
specifici dell'ammb!ist:razjone .. finanziaria;. atti..� quindi .. tipici quali. quelli 
di a�c;ertamen,.to, d'itnl)osizione, ovvero di rifiuto di restituzione di somme 
riscosse; 
"'"""' la causa di merito, tra l'altro, verte tra privati e ad essa va 
considera,ta estranea l'amministrazione � finanziaria, onde, anche per tale 
motivo � operante la giurisgizione dell'A.G.O.; 

� -la causa di merito e di. �onvalida, cui � riunito il procedimento 
ex art. 548 c.p.c. pu� essere decisa sulla base della sola dichiarazione 
dell'Ufficio I.V.A. gi� agli atti,>dicl�arazione che impone comunque il 
pagamento. 

Anche l'Amministrazione delle Finanze deduce l'inammissibilit� del 
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione perch�: 

-la dichiarazione di terzo � stata resa nel corso del giudizio, come 
� consentito dall'art. 548 c.p.c., n� consta che la stessa, nella formulazione 
definitiva,. accompagnata da riserva dell'esito dell'accertamento 
fiscale, abbia dato luogo a contestazione di sorta la cui risoluzione rendesse 
necessario un accertamento giudiziale; 

-la sentenza che pronuncia sull'obbligo del terzo, ove Io stesso 
abbia fatto la dichiarazione, si risolve non gi� nell'accertamento dell'esisten:
Z:a e del modo d'essere del rapporto �reditorio bens� nell'accertamen.
to del fatto storico dell'avvenuta dichiarazione positiva da parte 
del terzo. 

Pertanto, non profilandosi l'esigenza della definizione giudiziale di 
una lite, la istanza di regolamento � svuotat� di contenuto giacch�, come 
non v'� materia d'.un accertamento giurisdizionale, cos� non � configurabile 
l'opportunit� di una previa individuazione del giudice competente 
a conoscerne. 

Ove, invece, si dovesse opinare diversamente, la pacifica inerenza 
della posizione creditoria oggetto del sequestro (e del giudizio di accan� 


92 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tonamento) ad un rapporto giuridico d'imposta non potrebbe non implicare 
la sottrazione della controversia all'A.G.O. 

Rileva il Collegio che, al fine di individuare il giudice fornito di 
giurisdizione, � necessario tenere presente, sulla base della normativa 
vigente, il particolare susseguirsi delle attivit� delle parti nel giudizio 
in corso. 

Come � not�, il sequestro conservativo sui crediti si esegue secondo 
le norme stabilite per il pignoramento presso terzi ed il sequestrante 
deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al 
pretore del luogo di residenza del terzo per rendere la dichiarazione 
di cui all'art. 547 c.p.c. {art. 678, comma primo, prima parte, c.p.c.). 

In caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il creditore 
sequestrante pu� chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo, il quale, 
peraltro, pu� rendere la sua dichiarazione anche nel corso del giudizio 
di primo grado {arg. ex art. 548, comma secondo, c.p.c.). 

Tale dichiarazione, ove costituisca riconoscimento del diritto del 
sequestrato nei confronti del terzo, determina la cessazione della materia 
del contendere in ordine al giudizio promosso dal sequestrante, 
mentre siffatto giudizio deve proseguire qualora la dichiarazione non 
abbia questo contenuto, senza necessit� di alcuna specifica istanza di 
parte, in quanto gi� contenuta nella domanda di accertamento dell'ob


bligo del terzo. 

Nel caso di specie, il terzo (Amministrazione finanziaria) non ha 

reso innanzi al pretore la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. ed il 

sequestrante ha citato il terzo, innanzi al giudice della convalida del 

sequestro e del merito, per sentire dichiarare che detto terzo era debi


tore, nei confronti del sequestrato, di una determinata somma a titolo 

di rimborso accelerato di I.V.A. 

Nel corso del giudizio il terzo � intervenuto ed ha dichiarato che la 
ditta sequestrata aveva presentato una dichiarazione I.V A. che, se confermata 
in sede di accertamento, le avrebbe dato diritto ad un rimborso 
di L. 483.233.000. 

In presenza di tale dichiarazione e tenuto conto della domanda 

formulata dal creditore sequestrante, sussiste la giurisdizione �del giudi


ce ordinario a decidere sul valore della stessa e sulla sua idoneit� o 

meno ad integrare quel riconoscimento del diritto del debitore che de


termina la cessazione della materia del contendere in ordine alla do


manda giudiziale di accertamento dell'obbligo del terzo, trattandosi di 

controversia relativa al sequestro e che non incide sul rapporto tribu


tario inerente al diritto al rimborso vantato dal sequestrato nei con


fronti dell'amministrazione finanziaria. 

I I

Qualora, invece, il giudice adito dovesse ritenere, ad esito della delibazione 
sul valore della dichiarazione, la necessit� dell'accertamento del 
diritto del sequestrato e, quindi, dell'obbligo del terzo, sussiste il difetto 

l 

II 

I

�I 

i 

~~~~ 



93

PARTB I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

di giurisdizione del giudice ordinario su tale accertamento, attesa l'inerenza 
dell'accertamento stesso ad un rapporto giuridico d'imposta, devoluto 
alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie ai sensi del 
combinato disposto� degli artt. 1 e 16 d.P.R. n. 636 del 1972, trattandosi 
di accertare il diritto al rimborso dell'I.V.A.; salva comunque la giurisdizione 
del giudice ordinario .:..... una volta esaurita la controversia tributaria 
-a decidere la controversia sul sequestro conservativo di crediti 
presso terzi. 

Nei sensi in precedenza esposti va, pertanto, dichiarata la giurisdizione 
del giudice ordinario. (omissis) 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 dicembre 1990, n. 12001 -Pres. 
Bile -Est. Sgroi -p, M. Di Renzo {conf.) Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Fiumara) c. Berner Versicherungsgesellschaft (avv. Pesce). 

Tributi erariali indir"tti � Imposte doganali � Competenza degli uffici � 
Inderogabill.t� � Atto emanato da ufficio incompetente -Nullit�. 

La incompetenza dell'Ufficio tributario ha rilevanza esterna, e d� 
luogo a nullit� dell'atto emanato, deducibile con opposizione innanzi 
all'A.G.O. La competenza amministrativa degli uffici non � derogabile (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 gennaio 1991, n. 9 -Pres. Scanzano Est. 
Angarano -P. M. Scala (conf.). Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Zotta) c. Soc. Conna. 

Tributi erariali diretti � Contenzioso tributario -Comunicazione ad uffi. 
cio incompetente � Inefficacia � Attribuzioni del primo e del secondo 
Ufficio distrettuale delle imposte di Milano � Rilevanza esterna. 

La comunicazione della decisione della Commissione eseguita ad ufficio 
tributario incompetente � inefficace; l'incompetenza si verifica anche 
nella separazione di attribuzioni a rilevanza esterna, tra primo e 
secondo ufficio tributario della stessa sede (2). 

(1-2) Pronunzia nuova, a quanto consta, in materia doganale, ma conforme 
a precedenti nelle imposte dirette (Cass. 5 luglio 1980, n. 4277 e 9 dicembre 1983, 

n. 7301, in questa Rassegna, 1981, I, 378 e 1984, I, 334). Lineare conseguenza la 
separazione a rilevanza esterna tra i diversi uffici delle grandi sedi. 

94 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

(omissis) Col primo motivo, l'Amministrazione Finanziaria deduce 
il difetto di giurisdizione (art. 360 n. 1 c.p.c.), sotto il profilo del difetto 
assoluto di giurisdizione, perch� unica � la personalit� dell'Amministra


zione delle Finanze creditrice, della quale fanno parte sia il ricevitore 
della Dogana di Bologna che quello della Dogana di Chiasso o chiunque 
altro. L'Amministrazione, nella sua unitariet�, agisce attraverso i suoi 
organi e non pu� ammettersi che la tutela giurisdizionale del privato 
vada oltre il diritto sostanziale a contestare obbligazioni indebite e si 
estenda a disquisizioni di forma circa la competenza interna dell'organo 
che ha posto in essere l'atto in cui si concreta la pretesa fiscale (ove 
non sia espressamente prevista la nullit� dell'atto). Le norme sulla competenza 
territoriale sono norme d'azione, inidonee a violare l'interesse 
del contribuente. 

Col secondo motivo, l'Amministrazione denuncia la violazione e falsa 
applicazione degli artt. 36 e 145 T.U. n. 43 del 1973, in relazione alla 
legge 16 agosto 1962 n. 1517, che approva la convenzione sui TIR (art. 360 

n. 3 c.p.c.), osservando che, di regola, in regime TIR la riscossione dei 
diritti dovuti debba esser fatta dalla dogana di entrata, ma ci� non 
esclude una competenza concorrente della Dogana presso la quale � 
stata constatata l'evasione, con conseguente svolgimento del processo 
penale (arg. ex art. 36 T.U.). 
Il ricorso � infondato. 

Esso �, infatti, basato su due errori d'impostazione: che quella di 
cui si discute sia una competenza meramente � interna � e che la violazione 
delle norme sulla competenza amministrativa dia luogo ad inva� 
lidit� dell'atto emanato da organo incompetente soltanto se prevista 
espressamente. 

In ordine al primo punto, premesso che il centro di riferimento 
della competenza amministrativa � costituito dall'ufficio e cio� dal cen� 
tro di quei particolari interessi della P. A. che costituiscono la sfera 
dei compiti demandatigli, si osserva che la competenza assurr;ie rilevanza 
giuridica per gli uffici esterni, perch� tra gli uffici interni i compiti 
sono distribuiti con norme amministrative che, di regola (salva diversa 
disposizione di legge: si veda il caso degli Uffici-cassa del Registro, 
ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 270), attenendo alla ripartizione 
degli affari fra i diversi comparti dello ste_sso ufficio, non hanno rilievo 
nei rapporti fra la P. A. ed il privato. 

Per quanto attiene alla competenza esterna degli Uffici, l'art. 97 della 
Cost. dispone che nell'ordinamento degli uffici (�secondo disposizioni 
di legge�) sono determinate le sfere di competenza, per cui ogni 
ufficio si distingue dagli altri per la sua competenza, in forza di una 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA 'l'RIBUTARIA 95. 

norma di legge posta principalmente nell'interesse pubblico e, pertanto, 
inderogabile. 

Nell'ambito di tale distribuzione di competenza esterna rientra 
-senza dubbio -la suddivisione delle attribuzioni tra le diverse Do� 
gane della Repubblica, in forza della disciplina contenuta negli articoli 
da 3 a 9 del T.U. del 1973 e nel d.P.R. 12 giugno 1972 n. 424, che ha 
dato attuazione ai criteri stabiliti in dette norme, gi� contenuto negli 
articoli da 7 a 13 del d.P.R. 18 febbraio 1971 n. 18, in virt� della delega 
legislativa contenute nella legge 23 gennaio 1968 n. 29. Si tratta di una 
competenza per materia e per territorio la seconda delle quali (che nella 
presente causa viene in rilievo) � determinata dalla circoscrizione di 
ciascun ufficio. 

Per quanto riguarda il secondo punto, a prescindere da normative 
che esprimono il principio generale dell'inefficienza dell'atto compiuto 
da organo -od Ufficio -incompetente (si veda, per es., l'art. 4 del 

T.U. della legge comunale e provinciale n. 383 del 1934), che la sistema� 
tica dell'ordinamento sia basata sul rilievo esterno della competenza 
quale requisito di validit� dell'atto (e, correlativamente, dell'incompetenza 
quale causa di invalidit� dell'atto, invocabile dal soggetto inciso 
dall'atto stesso) risulta dall'art. 26 del T.U. n. 1054 del 1924 e dall'art. 2 
della legge n. 1034 del 1971, che configurano l'incompetenza nell'emanazione 
degli atti quale ragione di ricorso giurisdizionale e di conseguente 
annullamento dell'atto impugnato. 
L'assunto di base del ricorso (preteso difetto assoluto di giurisdi� 
zione, perch� si tratterebbe di materia non incidente sulla posizione soggettiva 
del debitore d'imposta) � quindi facilmente contestabile, sulla 
base di una sistematica dottrinaria e giurisprudenziale che � pacifica 
da molti decenni: l'incompetenza � un vizio esterno dell'atto, deducibile 
dall'interessato, e soltanto si discute se l'incompetenza porti alla 
nullit�-inesistenza dell'atto, oppure alla sua invalidit� (v., per es., Cons. 
Stato, sez V, 12 marzo 1988 n. 151). Si tratta di una distinzione che la 
giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha utilizzato in tema di riparto 
di giurisdizione, distinguendo l'incompetenza assoluta da quella relativa, 
e cio� l'atto emesso in carenza assoluta di potere dall'atto emanato con 
violazione delle norme attributive di potere (v., per es., Sez. Un. 3 ottobre 
1985 n. 4784). 

Nella materia doganale, di cui si tratta, la questione di giurisdizione 
(in relazione al vizio di incompetenza dell'atto) va impostata alla stregua 
dell'incisione dell'atto sulla posizione soggettiva del contribuente. 
Quando le modalit� di riscossione delle somme dovute non siano rigidamente 
prestabilite, ma possano essere variamente determinate dall'autorit� 
amministrativa (per esempio in tema di ammissione al paga� 
mento periodico o differito delle somme dovute: Cass., Sez. Un., n. 4147 


96 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del 1976), la posizione del contribuente � da qualificare di interesse legittimo, 
e pertanto anche il vizio di incompetenza dell'atto pu� essere de



~ 

dotto in sede di giustizia amministrativa. 

ili

Quando, invece, la legge predetermina in modo tassativo i presup


~ 

posti e le modalit� del debito tributario, essendo sorto in concreto il 
rapporto d'imposta fra la P.A. ed il contribuente, la posizione di quest'ultimo 
� di diritto soggettivo (vedi, ampiamente, Sez. Un., n. 2157 del 
1988) e, nell'ambito della tutela dinanzi all'A.G.O. il contribuente potr� 
far valere il vizio di incompetenza dell'atto (di accertamento e/o di riscossione) 
impugnato. 

In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che l'Amministrazione 
non contesta che la legge, in materia espressa (ultimo comma 
dell'art. 145 del T.U. leggi doganali del 1973), attribuisca la competenza 
alla � dogana di partenza � (mentre, nella specie, l'ingiunzione � stata 
emessa da una Dogana diversa), ma sostiene che si tratta di competenza 
'�derogabile� e, quindi, sostituibile con quella dell'altra Dogana. 

L'assunto non pu� seguirsi. Il principio dell'inderogabilit� della competenza 
amministrativa � pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, perch� 
n� il privato n� la P. A. agente possono violare le norme di legge 
(o quelle emanate in conformit� alla previsione di legge) riguardanti le 
varie competenze. 

Nella materia fiscale, il principio dell'inderogabilit�, con conseguente 
nullit� dell'atto viziato da incompetenza, � stato molte volte affermato, 
con riguardo agli accertamenti delle imposte dirette (da ultimo, 
fra le altre, Cass. n. 6258 e n. 2998 del 1987) e alle ingiunzioni fiscali 
concernenti le imposte indirette (Sez. Un., n. 1008 del 1977). 

Nella materia doganale non solo deve valere il medesimo principio 
dell'inderogabilit�, ma esso risulta testualmente dall'art. 9 bis del T. U., 
introdotto con d.P.R. 16 dicembre 1977 n. 960, che prevede il potere 
del Ministro di stabilire, con decreto da pubblicarsi nella G. U., quali 
Uffici abbiano particolari competenze territoriali, per determinate merci 
o per merci trasportate con determinati veicoli, ovvero per merci 
viaggianti sotto determinati regimi � in deroga alla competenza per materia 
delle dogane di qualsiasi categoria� (si veda, ad es., il D.M. 5 gennaio 
1978, mod. con D.M. 21 gennaio 1978, sulle Dogane presso le quali 
sono accentrate le operazioni di importazione di alcuni prodotti dell'industria 
siderurgica e tessile). Dalla previsione della possibilit� di deroga, 
da esercitarsi con particolari formalit~ e pubblicit�, risulta che in 
ogni altro caso la competenza non pu� essere derogata. 

Nella specie, all'epoca alla quale risaliva l'ingiunzione, dalla narrativa 
della sentenza impugnata non risulta che la �scelta� della Dogana 
di Bologna sia stata effettuata con le forme e con la pubblicit� 
proprie del decreto ministeriale pubblicato nella G. U., ai sensi di legge, 



PARTB I, SBZ. V, GIURISPRUDBNZA TRIBUTARIA 

e pertanto la competenza apparteneva alla Dogana di partenza (Chiasso), 
non essendo la merce arrivata ad alcuna altra Dogana. La violazione 
della norma sulla competenza comporta la nullit� dell'ingiunzione, come 
ha ritenuto esattamente la Corte d'appello. (omissis) 

II 

(omissis) Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria 
dello Stato, denunziando ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. viola� 
zione e falsa applicazione degli artt. 22 e 38 comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 
1972 n. 636. dell'art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 6 d.P.R. 
26 ottobre 1972 n. 202 (rectius: n. 644), e dell'art. 2 del d.P.R. n. 748 del 
1972, nonch� motivazione incongrua e contraddittoria, censura la impugnata 
decisione per non avere la Commissione Tributaria Centrale tenuto 
conto che, con le norme di cui inn�nzi, erano stati creati due uffici 
-organi dell'amministrazione finanziaria con proprie autonome attribuzioni 
di competenza, a ciascuno dei quali era stato preposto un dirigente 
che completava anche sotto il profilo soggettivo l'autonomia dell'Ufficio, 
con la conseguenza che la comunicazione data, nel caso di 
specie, dalla segreteria della Commissione Tributaria di primo grado 
di Milano al 2� Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Milano in 
data 8 luglio 1977, della decisione adottata a seguito del ricorso della 
Societ� Canna, doveva ritenersi priva di effetto ai fini del termine per 
la impugnazione della decisione medesima, essendo stata fatta ad ufficio 
incompetente per materia e comunque ad ufficio diverso da quello 
che aveva proceduto all'accertamento e partecipato al giudizio di primo 
grado. 

La censura � fondata. 

Risulta dagli atti di causa, e peraltro � incontestato, che la decisione 
della Commissione Tributaria di primo grado, con la quale era 
stato annullato l'accertamento del reddito netto della Societ� � Immobiliare 
Canna�, venne comunicata al 2� Ufficio delle Imposte Dirette 
di Milano, estraneo all'accertamento ed al giudizio di opposizione, e 
che la predetta comunicazione fu trattenuta presso il 2� Ufficio sino 
al 14 dicembre 1977, data in cui la comunicazione in questione fu trasmessa 
al 1� Ufficio, che a sua volta restitu� la comunicazione al 2� Uffi. 
cio in data 14 gennaio 1978 perch� fosse consegnata alla Commissione 
Tributaria di primo grado onde potesse ritualmente notificarla a chi di 
competenza. 

Risulta altres� dagli atti che la nuova notifica venne effettuata 1'11 

febbraio 1978 e che il 1� Ufficio delle Imposte propose appello avverso 

la decisione di primo grado il 31 marzo 1978, e quindi nei 60 giorni dalla 

notifica dell'11 febbraio 1978, ma oltre il predetto termine sia dalla pri



98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ma notifica dell'8 luglio 1977, sia dalla data di trasmissione della prima 
comunicazione dal 2� al 1� Ufficio. 

Ci� posto, va chiarito che� la questione sulla quale vi � controversia 
riguarda appunto la validit� ed efficacia o meno, ai fini della decorrenza 
del termine di sessanta giorni previsto per la impugnazione della 
decisione di 1� grado, della comunicazione dell'8 luglio 1977 al 2� Ufficio, 
ossia ad ufficio diverso da quello che aveva effettuato l'accertamento 
e sostenuto il giudizio di primo grado. 

Come esposto in narr�tiva, la Commissione Tributaria Centrale ha 
risolto negativamente il quesito, partendo dal presupposto della esclusione 
di autonomia tra le due direzioni in cui risulta diviso l'ufficio 
distrettuale delle Imposte Dirette di Milano e quindi dalla considerazione 
che non poteva darsi rilevanza al fatto che la comunicazione 
della decisione di primo grado fosse pervenuta per errore alla direzione 
che non aveva effettuato l'accertamento fiscale e non aveva partecipato 
al giudizio di primo grado, essendo, quella tra i due uffici delle 
Imposte di Milano, una ripartizione meramente interna. 

Ritiene per contro questa Corte che sia invece corretta la conclusione 
opposta,. atteso che la legge ha attribuito a ciascuno degli Uffici 
distrettuali delle Imposte Dirette di Milano non solo una distinta direzione, 
ma anche una autonoma sfera di competenza amministrativa. 

L'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 644, nel prevedere la costitu


I 
zione di due separate sedi di direzione dell'Ufficio distrettuale delle 
Imposte Dirette di Milano, attribuisce infatti al primo ufficio la compe


I tenza sui servizi connessi alla applicazione delle imposte sul reddito 
delle persone fisiche ed all'accertamento dei redditi conseguiti da so


I 

ciet� semplici, in nome collettivo, e in accomandita semplice costituite I ili 
nel territorio dello Stato, ed al secondo ufficio la competenza su tutti 
i servizi connessi con l'applicazione delle imposte sul reddito delle persone 
�giuridiche costituite nel territorio dello Stato e di quelle costi@ 


I m 

tuite all'estero ed aventi la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale 
della impresa nel territorio dello Stato, nonch� di quelle associazioni 
ed organizzazioni assimilabili alle persone giuridiche. 

Deve pertanto convenirsi che con la disposizione di legge innanzi 
menzionata sono stati creati effettivamente due uffici -organi della 
amministrazione finanziaria con proprie autonome attribuzioni di competenza, 
ai quali � preposto un dirigente che completa anche sotto 
il profilo soggettivo l'autonomia di ciascun Ufficio. 

�Ne consegue che quando l'art. 38 del d.P.R. 636/72 al terzo comma 
prescrive tra l'altro doversi dare nel termine di dieci giorni comunicazione 
all'Ufficio della decisione adottata, tale ufficio non pu� che 
essere individuato in quello, tra i due operanti in materia di Imposte 
Dirette stt Milano, �che, per essere competente in materia di tassazione 
dei redditi facenti capo alle persone fisiche ed alle societ� di persone, 


PARTB I; SEZ. V, GlURl'.SPR'CJDENZA TRIBUTARIA '99 

aveva proceduto all'accertamento della imposta di ricchezza mobile nei 
confronti�� della.�Societ� Conha ed aveva �quindi sostenuto �il giudizio introdotto 
dalla predetta societ��c�ntribuente1 ossia al l'L Ufficio distrettuale 
�delle.� Imposte Dirette. di .�Milano; 

La comunicazione data ad altro ufficio conseguentemente non pOteva 
e non dov~va essere considerata efficace ai fini della decorrenza 
del termine per>proporre impugnazione essendo tamquam non esset; 
in proposito� �� il caso �d� �ricordare che �questa stessa Corte ha ritenuto 
inderogabile la competenza degli uffici delle imposte dirette affermando, 
ad�'.ese~pio~ la nullit� dell'accertamento effettuato da ufficio territ�rialmente 
in�ornpetente (cfr. Cass. 9 dicembre 1983 n; 7301). 

Allor�h� la segreteria della Commissione Tributaria, edotta dell'errore 
commesso in occasione della prima comunicazione, rinnov� la comunicazione 
della decisione inviandola, in data 11 febbraio 1979, al 1� Ufficio 
delle Imposte Dirette di Milano, da tale data quindi doveva farsi 
decorrere il termine di 60 �gg. utile per la impugnazione della .comunicata 
decisione. (omissis) 

CORTE DI CASSA.ZIONE, Sez. I, 79 dicembre 1990, n. 12216 -Pres. Bologlla 
-Est. l�t1PO -P. M. �Romagnoli (conf.) .. Consorzio Caseggiato Via 
XX Settembre, 36 inGenova (Avv. Costa) c: Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Laporta). 

Tributi in genere � Contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado Istruttoria 
� Esclusione . � Nuova valutazione dei fatti gi� accertati � 
Ammissibilit�. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 26). 
La Commissione cen.trale non pu� compiere indagini su elementi 
tecnici o di esperienza locale, ma pu� pervenire ad un diverso apprezzamento 
delle circostanze di fatto gi� acquisite agli atti nei precedenti 
gradi delgiudizio (1). 

� (1) Istruttoria ei pronuncia di merito nel giudliio di terzo gra:do. 

La sentenza affr�nta; pur senza avvertirne la grande rilevanza, il problema 
dell'iStruttoria nel giud�'liio �di terzo grado. Seguendo la linea tracciata con le 
sentenze 11 agosto 1982, n. 4519 e 31 luglio 1986, n. 4899 (in Dir. Prat. Trib., 
1986, II, 937 e 1988, II, 528, ambedue con nota di C. BAFILE) la pronunzia ora 
intervenuta, che � conforme ad altra 5 gennaio' 1991, n. 47, riafferma che il 
giudice� di terzo grado� �pur potendo �pervenire ad un diverso apprezzamento 
delle circostanze di �fatto� gi� acq�isite nei precedenti gradi non pu� compiere 
nuove indagini. 

In ci� si caratterizza il giudizio di terzo grado che, al di fuori della 
valutazione estimativa, � bens� di merito ma non � sul fatto; il giudizio di 
terzo grado, cos� come si � definito nella sua lunga evoluzione, � bens� rivolto 



100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(omissis) 1. -Con il primo motivo si deduce il vizio di omessa, 
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 
controversia prospettato dalle parti. Il ricorrente lamenta che la decisione 
impugnata non abbia preso in esame la eccezione da lui sollevata 
di inammissibilit� del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria 
davanti alla Commissione tributaria centrale, per il fatto che tale ricorso 
prospettava una questione di fatto relativa a valutazione estimativa non 
sottoponibile a detta Commissione, a norma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 636. 

Il motivo di ricorso � infondato. Il vizio lamentato dal ricorrente 
(prima davanti alla Commissione centrale e poi davanti a questa Corte) 
consiste nella violazione di una norma processuale (il citato art. 26 del 

d.P.R. n. 636/72), di cui assume rilievo la effettiva sussistenza o meno, 
a prescindere dalla presenza e dal contenuto della: motivazione della 
decisione impugnata. Poich�, cio�, si lamenta un errore in procedendo 
da parte della Commissione centrale, questa Corte pu� direttamente 
verificarne la sussistenza o meno, indipendentemente dall'esame della 
motivazione della pronunzia di detta Commissione. 
I

Nel caso di specie, la Commissione centrale non ha violato l'art. 26 
del d.P.R. n. 636/72, secondo cui il ricorso a detta Commissione pu� essere 
proposto � per violazioni di legge e per questioni di fattq, escluse quelle 
relative a valutazione estimativa �, Nell'interpretare la trascritta formula 

I 

I 
I 
f;

all'apprezzamento del fatto per trarne direttamente gli effetti, ma non all'accertamento 
della verit� storica del fatto. 

Questo costrutto si basa sul presupposto che il giudizio di terzo grado � 
ad istruttoria chiusa, il che non esclude che sia un giudizio di merito (come 
� diventato in certi limiti attualmente anche il giudizio di cassazione in base 
al testo novellato dell'art. 384, c.p.c.). 

La premessa che il giudice di terzo grado non possiede poteri istruttori, ~ 
pacifica secondo il testo originario dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972 (�le 
Commissioni di primo e secondo grado... �) � stata messa in dubbio dopo la 
novella del 1981 (�la Commissione... �). Da vari autori si sostiene che oggi il 
regime istruttorio sia identico per i tre gradi (RUSSO, Processo tributario in 
Enciclopedia del diritto, XXXVI, 818; ID, Appello (diritto tributario) in Enciclopedia 
Giuridica Treccani, III; GLENDI, Commentario delle leggi del Contenzioso 
tributario, Milano 1990, 628 e 771). Non pare che la modifica testuale 
possa dar sostegno ad una riforma di tanta consistenza e eccezionale rispetto 
ai princ�pi; ma soprattuto l'istruttoria di tipo inquisitorio con i mezzi di cui 
all'art. 35 (quelli stessi conferiti agli uffici dalle singole leggi di imposta) � 
poco conciliabile con un processo che si celebra in Roma, sulla base delle difese 
scritte e lontano dalle partL Su quest'ultimo aspetto non pu� assegnarsi eccessivo 
rilievo alla norma della legge 22 maggio 1989, n. 198 che adeguandosi alla 
pronunzia della Corte Costituzionale, ha istituito l'udienza pubblica; l'ammissione 
della discussione orale non � sufficiente a dare concretezza ad una istruttoria 
di tipo inquisitorio. 

Non vale argomentare che il giudizio di terzo grado innanzi alla Commissione 
centrale si differenzierebbe troppo da quello innanzi alla Corte di appello. 



PARm .I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 101 

normativa, questa Corte � pervenuta alla conclusione che essa non preclude 
alla Commissione centrale di esaminare e valutare i fatti gi�. accertati 
dalla Commissione di secondo grado (v. in tal senso, con ampia 
motivazione, proprio la sentenza 31 luglio 1986, n. 4899, alla quale si fa 
richiamo nel ricorso). In altri termini, la Commissione centrale non pu� 
compiere indagini su elementi tecnici o di esperienza locale, ma pu� 
pervenire ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto gi� 
acquisite agli atti nei precedenti gradi del giudizio. 

Nella presente fattispecie, la Commissione centrale non ha compiuto 
alcuna attivit� istruttoria, ma si � limitata ad affermare la ininfluenza 
del certificato di abitabilit� (posto a fondamento della decisione di secondo 
grado), in quanto contrastante con gli altri elementi di fatto gi� 
esistenti negli atti processuali (in particolare: le denunzie rese in precedenza 
dagli interessati e l'accatastamento conforme al contenuto di 
dette denunzie). 

In tal modo la Commissione centrale ha verificato la valutazione 
delle prove effettuata nel precedente grado del giudizio, ritenendola 
inesatta, onde � pervenuta ad una diversa valutazione, esercitando un 
potere che erroneamente i ricorrenti ritengono escluso dal citato art. 26. 

2. -Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa 
applicazione dell'art. 19, in relazione agli artt. 13 e 14 della legge 2 lu-
� vero al contrario che l'impugnazione innanzi alla Corte di appello � soggetta 
alla stessa disciplina della istruttoria (RUSSO, Processo tributario, cit.) 
e ci� bene a ragione perch� sarebbe veramente problematico affrontare in 
terzo grado una istruttoria soggetta alle regole della disponibilit� della prova 
dopo che per due gradi, quelli veramente rilevanti ai fini probatori, si � segu�to 
il principio inquisitorio. 

In verit� nella sentenza delle Sez. Unite 23 ottobre 1989 n. 4318 (Foro lt., 
1989, I, 1247) si afferma che anche la Commissione Cenerale, come le Commissioni 
di primo e secondo grado, ha il potere-dovere di integrare l'istruttoria. 
Questa sentenza, tuttavia, che si riferisce solo alla produzione di documenti 
(art. 36 e non anche all'art. 35 del d.P.R. n. 636), sembra piuttosto rivolta al 
diverso problema della natura inquisitoria del processo tributario in genere. 

Si deve in conclusione ritenere che nel giudizio di terzo grado, pariteticamente 
nelle due sedi, non sia ammessa istruttoria. Importante � pertanto la 
decisione che riconferma questo indinizzo con riferimento ad una decisione 
della Commissione centrale intervenuta dopo la novella del 1981. 

La sentenza che si commenta non ha per� applicato in tutta la sua estensione 
la regola enunciata. Se il giudice di terzo grado non pu� esercitare poteri 
istruttori, non pu� nemmeno apprezzare la prova assunta nei precedenti gradi 
per stabilire la verit� dei fatti; solo il giudice che pu� integrare o rinnovare 
l'istruttoria che ritenga insufficiente, pu� emettere una pronunzia sul fatto. 
Questo principio generale, di evidente validit�, deve trovare applicazione nel 
senso che il giudice di terzo grado conosce il fatto, come accertato nei precedenti 
gradi o pacificamente ammesso, per trarne gli effetti, ma non pu� 
modificare il giudizio gi� dato sulla verit� dei fatti. Pertanto, come si � detto, 

e 



1Q2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

glio 1949, n. 408 e successive modifiche,. nonch� vizi di motivazione. Nel 
ricorso si sostiene� .che la ��Commissione centrale ha omesso di �prendere 
in considerazione l'elemento oggettivo della destinazione dell'immobile 
..-... della� cui esenzione si discute ..-... all'atto della sua ultimazione; mentre 

ha erroneamente attribuito rilevanza determi.ante alle denunce di acca


~ 

tastamento ed .�alla classificazione catastale. 

IL motivo � .infondato. La giurisprudenza di �questa Corte � pacifica 
nel ritenere che, al fine dell'esenzione venticinquennale dall'imposta 
sui fabbricati prevista dalla legge 2 luglio 19491 n. 408 (e successive modificaziQni), 
il requisito della. prevalente destinazione dell'immobile �ad 
uso abitativc>(almeno il�50.per cento pi� uno della� superficie �totale dei 
piano sopra terra deve� essere destinata ad abitazioni: legge 2 dicembre 
>1967, n. 1212) va riscontrato con riferimento alla sua normale ed 
originaria attitudine ad ospitare nuclei familiari per intrinseca. ed oggettiva 
struttura, considerata al momento della sua ultimazione (in tal senso 
v., tra l~ altre, le sentenze 31 luglio 1986; n. 4899; 17 aprile 1982, n. 2338; 
2Huglio 1979; n. 4375; 10 marzo 1978, n. 1210). 

La decisione impugnata� si� attenuata a. tale. principio giuridico, desumendo 
la prova dell'oggettiva ed originaria struttura e funzione dell'immobile 
dal contenuto delle � denunzie effettuate dai diretti interessati 
controllate dall'UTE �: �e �sfociate� poi nelle risultanze dell'accatastamento. 
Tale prova � stata dalla Commissione centrale ritenuta prevalente sui 

quello di terzo grado � un giudizio di merito ma non sul fatto. A chiarire il 
concetto pu�. giovare un esempio.: per stabilire agli effetti dell'art. 29 del t.u. 
sulle �imposte sui redditi se una determinata attivit� sia ricompresa nel reddito 
agrario ovvero sfa da ricondurre nel reddito di impresa � necessario 
prima accertare vari fatti (numero e specie degli animali allevati, quantit� 
di mangimi prodotti o acquistati, mezzi impiegati, mano d'opera ecc.) e quindi 
stabilire in base ad essi la categoria del� reddito. Le Commissioni di primo 
e di secondo grado� compiono l'uno e l'altro giudizio, risolvendo il conflitto 
fra le parti. sia sulla verit� dei fatti sia sulla loro qualificazione. Al giudice di 
terzo grado � consentito soltanto il secondo ordine di ~udizio; non solo non 
pu� eseguire nuove indagini, ma non ptt� neni.meno apprezzare i mezzi di 
prova per dare un diverso giudizio sulla verit� dei fatti; non pu�, cio�, rimettere 
in discussione le conclusioni gi� raggiunte sul numero e sulla specie degli 
animali, sulla quantit� dei mangimi ecc. Potr� invece sulla base di questi 
stessi fatti decidere nel m�rito; e quindi eventualmente, sostituendo la sua 
decisione a quella impugnata, qualifkare il reddito come agrario o di 
impresa. 

Nel caso deciso la Commissione centrale, per stabilire se una casa di abitazione 
non di lusso potesse beneficiare dell'esenzione venticinquennale dell'art. 13 
della legge 2 luglio 1949 n. 408 e specifdcamente se la costruzione fosse destinata 
alla abitazione o ad altra utilizzazione, aveva -in dissenso dalla decisione 
impugnata -ritenuto ininfluente il certificato di abitabildt� e dato importanza 
prevalente alla denuncia .del contribuente ed all'accatastamento; in tal 
modo, osserva la S.C., � la Commissione Centrale ha verificato la valutazione 
delle prove effettuate nel precedente grado del giudizio, ritenendola inesatta, 

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-, --..... �........ " 


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103 

dive;rsldatimdicati nelize;rtificato di; abitabilit�;; $ia per lana.tura di tale 
certificato, sia perch� esso � stato rilas�iato succes$ivamente. au:epoca in cui sono S~te .eff'e~tuatele de.l,l.IlZie, pi� l"�Wicinate pertanto alla data 
di ultimaz:lo:tle 'd�II'ifumahiier�����������. � �� �� 

..��������<� l'l'Ait~$i���iji: 1'.�����s~~l't~~ht���� i:u:Y� fatt� � della...C6mmissione centrale, 

tfrf~l~lit':~11~11e;tr=~~~a~~;r;e liv"~te~~= ~:1~::~io~~o~~;~ 


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chfa.lriila d~f ~1a,�+�hte). � s~i iS�iatanierit~ �<)J1si(leJ:'afu (�) insufficiente 
���~~X:Jri~a;nf~~fi\~1};T~~ght~;~;;i:~~c~1r::r:ili;:~~a~!1~a0~~:~!:: 
��m~fl~~~l~l~~~&~:~~j~J~~~��:~~~,i~~~~!~~om;:e:~~t!~~~ ~=~~ 

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t>N~r:tiente ~u1 solo ele@elitq ~fontrarfo costitu�to �dal certificato di abi



onde��� e pet0eti�fa acf. i.iDi .div�fsa. valutaz!�ile esercitando un potere che 
erroneamei:1.te: .� i��� l'j�9J!t�nti dt~gono escluso��. dall~arib/26 �. 
> >s~mbrete\;>'bl:l, invece� <;be proprjQ tale veriffoa;; di valutazione delle prove 

iff;~i ~~~f~~1~i~if�if:Ba~' pr~clusa al giufli~ che non potrebbe int~ 

In verit~ 11�11 s~Itiptcf � a!Jlevole la indivictuazfone . della linea di separazfohe 
tt� giUclizfo sul fatto.� e. giudizio . di riierlto �� e talvolta pu� essere possibile 
J?;;tr apparjre. Qna q!Jest�Qlle sul fatto. come \ma questione di merito; ma in 
linea 4.i Pfirl�it>t9 .y~ mM~e!;l;uta .ft:;i;maJ;;t esc:lusi<:me dal giudizio dd terzo grado 

�te.~J~J?WW~i<:>ni\ ~Wla vet#~ cteffittti. �.��..�.��..������ �.�...�.. �. �.. 

. . .��...�C�O. cofupo#rci .: Ul .ri~qessit~ di ammettere una . ipotesi di ninvio non pr~ 
vista nell'art. 2~ defd.Pll/ii; 636; ove iigludiee dFterzo grado giudichi inadegilata 
l'istruttoria d>c.ontraddittor�a: 1a motivazione sulla valutaZlione della prova, 
non potendo intervenire direttamente dovr� emettere una decisione (di legittiwit�) 
4LM11PMli!.ffiei��*.> ��.>pirprj,9; !l<:!.. c:i9 ..nw::t.si.. a11Wl:ett1;:sse non si potrebbe 
ri.ejSare nelle'. stes~� iitiofosi � l'amtriissibilit� del ricorso per Cassazione ex art. 111 
Ctist: Ma r.art; 29' disciplina �soltanto l'ipotesi tutt~f partfootate�� del rinvio successivo 
ad una d�cis.ione di merito elle con essa si completa;. vanno ricercate 
nel sistema altre � $.potesi di rirtvio des11mibild dai princ�pi quali il rinvio vero 
e �. proprio . che . segile all'annuli�mento de�fa decisione.�. di. viiiut�zione estimativa 
e quello, j)ei: l'appunto~ reso necessario dalla esigenza di: una ulteriore istruttoria. 

Su fatti questi problemi. v, p�� .. ampiarii�nte BAFILB1��Gittdizio di merito 
e giudizio �.sul fatto nell'impugnazione di terzo grado, .in Dir. prat. trib., 1983, 
II, 937; ID., Rinvio e rimessione nel processo tributario, ivi, 1984, Il, 880; ID. 
Sull'accertamento del fatto nel giudizio di terzo grado, ivi, 1988, II, 528. 

C. '.BAFILE 
-



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

104 

tabilit�, dal quale la Commissione di secondo grado aveva desunto una 
diversa destinazione dell'immobile. 

3. -Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione 
dell'art. 13 del r.d. 8 settembre 1932, n. 1390, che ha approvato 
il piano regolatore di alcune zone del centro della citt� di Genova. Il 
detto art. 13 ha previsto una esenzione venticinquennale dalla imposta sui 
fabbricati. Il ricorrente ritiene applicabile tale esenzione per il fatto che 
l'immobile in questione �� stato costruito nell'osservanza delle disposizioni 
di detto piano regolatore, e censura perci� la decisione impugnata 
la quale ha escluso tale applicabilit�. 
Il motivo � infondato. L'art. 13 del regio decreto legge 8 settembre 
1932, n. 1390 disponeva che � � concessa l'esenzione dalla imposta 
sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per 
il pericolo di 25 anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese 
le societ� cooperative, che in conformit� del piano regolatore imprendano 
nel termine di anni cinque dall'inizio dei lavori di esecuzione del relativo 
piano particolareggiato la costruzione di case per abitazioni civili, uffici 

o negozi, garages, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per 
adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, sempre che le opere 
abbiano termine nel periodo di tre anni dall'inizio �. La trascritta disposizione 
di esenzione fiscale, in quanto contenuta in un decreto-legge di 
approvazione di un piano regolatore, aveva una efficacia limitata nel 
tempo, per il disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, 
n. 1150, che ha posto un limite temporale di � validit� � ai piani regolatori 
approvati antecedentemente alla stessa legge del 1942 (il termine di dieci 
anni � stato pi� volte prorogato sino al 31 dicembre 1960). Comunque 
l'approvazione del nuovo piano regolatore del comune di Genova, effettuata 
con d.P.R. 14 ottobre 1959 (di cui � notizia nella G. U. 20 gennaio 
1960, n. 15, pag. 169), ha determinato, in concreto, la cessazione di 
efficacia del r.d.l. n. 1390 del 1932, e quindi anche dell'art. 13, non potendo 
il nuovo piano regolatore (emanato in conformit� della normativa dettata 
dalla legge n. 1150/42) contenere una disposizione di esenzione da 
imposte statali. 
N�, infine, pu� essere condivisa la tesi del ricorrente, secondo cui 
il beneficio fiscale era stato da lui gi� acquisito per effetto della approvazione 
del progetto in conformit� del vecchio piano regolatore, onde esso 
non � venuto meno a seguito dell'approvazione del nuovo piano regolatore. 
Al riguardo va osservato che, come risulta dal testo letterale del 
trascritto art. 13 del r.d.l. n. 1390/32, l'esenzione fiscale va ricollegata al 
fatto della costruzione, che doveva iniziare entro un dato termine ed 
essere terminata entro altro termine. La Commissione centrale ha stabilito, 
con accertamento non censurato, che i lavori dell'immobile in discorso 
iniziarono nell'agosto 1968 ed ebbero termine nel luglio 1971, in 


PARTE I, SEZ. �V,: GIURISPRUDENZA�� TRIBUTARIA 

un periodo quindi in cui era da tempo efficace il nu�vo piano .regolatore, 
che fatto venire meno la norma che prevedeva l'esenzione fiscale inV07 
cata dai ricorrenti. 

4. -Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa 
applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante concessione di 
contributi ed indennizzi per i d�nn� �di guerra. Di questa legge il ricorrente 
ritiene applicabile l'art. 69,. che prevede la esenzione dall'imposta 
fabbricati e dalle relative so:vrimposte; erroneamente la.. Colllillissione centrale 
avrebbe escluso tale applicabilit�, non �onsiderando che la .condizione 
della sorveglianza del genio civile sulla riedificazione � prevista 
cia.'aft, ~.o di eietta legge soltanto per Ja C()J1Cessione dei COl1tributi statali:. 
xp.a non anche P,all'art. 69 per. la menzionata... esenzione .� fis�ale. 
ll��m<>tivo �di ricorso � infondato; Come� ha esattamente� osservato la 
decisione impugnata, l'esenzione fiscale .prevista d�l citato art, 69, presuppone, 
per l'espresso disposto del primo comma, che i fabbricati siano 
stati ricostruiti, in sostituzione. di� quelli distrutti, � secondo le disposizioni 
della presente legge �1 e quindi anche secondo l'art..30 della stessa 
legge1 che disciplina � modi e termini del ripristino �. Le disposizioni 
dell'art. 30, pertanto, vanno osservate anche per ottenere i benefici fiscali 
previsti dall'art. 69. 

Qualunque possibilit� di dubbio sulla esattezza di siffatta conclusione 
� espressamente esclusa dal successivo art. 72, secondo cui � l'interessato 
decade dai benefici tributari previsti nella presente legge qualora 
le opere non siano� compiute con le. modalit� e nei termini previsti 
dall'art. � 30 �. Se la inosservanza delle condizioni imposte dall'art. 30 com 
porta, :per espresso disposto di lege, la decadenz� d�lla esenzione fiscale 
invocata dal ricorrente, il rispetto delle stesse condizioni non pu� che 
costituire un presupposto necessario per la concessione della stessa esenzione. 
(omissis) 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 febbraio 1991, n. 1507 -Pres. Montanari 
Visco ~ Est. Rocchi � P. M. Amatucci (conf.). Ministero delle 
Finane (avv. Stato Guicciardi) c. Salvador. 

Tributi erariali indiretti � Imposta sul . valore aggiunto � Saitzioni � Irrogazione 
in pendenza del tennine per il pagamento del sesto del massimo 
� Legittiinit�. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 50}. 
Il potere dell'Amministrazione di irrogare la sanzione non � sospeso 
in pendenza del termine concesso al trasgressore dall'art. 58 del d.P.R. 


106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n. 633/1972 per definire la violazione con il pagamento di somma pari 
ad un sesto del massimo; se sopravviene il pagamento il provvedimento 
che irroga la sanzione � caducato. 
I 

Il 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1991, n. 1558 -Pres. Bolo


I

gna -Est. Morelli -P. M. Romagnoli (conf.). Ministero delle Finanze 

(avv. Stato Laporta) c. Benvenuti. 

Tributi erariali indiretti -Imposta sul valore aggiunto -Sanzioni -Conte� 
stazione � Definizione con il pagamento di un sesto del massimo 
ex art. 58 d.P .R. 26 ottobre 1972 n. 633. Non preclude l'impugnazione 
dell'accertamento dell'imposta. 

Il pagamento di una somma pari ad un sesto del massimo che esclude 
il potere di irrogare la pena pecuniaria per le violazioni constatate 
a norma dell'art. 58 del d.P.R. n. 633/1972, non preclude l'impugnazione 
dell'accertamento relativamente al tributo (2). 

I 

(omissis) La Corte del merito ha sostanzialmente ritenuto che alla 
rettifica notificata contemporaneamente al verbale, consegua non gi� il 
fatto che il contribuente possa caducare la sanzione irrogata, provvedendo 
al pagamento del sesto del massimo, ma che la sanzione rimanga travolta 
nella sua interezza, del tutto indipendentemente dal comportamento tenuto 
dal contribuente nei successivi trenta giorni. 

Orbene tale considerazione appare erronea alla luce della semplice 
osservazione che nulla vieta che la sanzione sia irrogata durante la pendenza 
dei trenta giorni per effettuare la definizione in via breve, decorrenti 
dalla notifica del verbale, con la conseguenza che, ove il contribuente 
si avvalga del proprio diritto di definizione, la sanzione � automaticamente 
caducata ed assorbita nella minor somma pagata a tale 

(1-2) La prima massima � di evidente esattezza. La seconda massima � meno 
persuasiva sia sul punto della diversit� di struttura e di funzione dell'obla� 
zione dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929 n-. 4 rispetto a quella dell'art. 58 
del d.P.R. n. 633/1972 (ed a quella dell'art. 55 del d.P.R. n. 600/1973) sia sul 
punto della totale separazione tra sanzione e tributo. 

L'unicit� del procedimento per l'accertamento dei fatti che sono (preva� 

lentemente) U presupposto sia della sanzione che del tributo, sembrerebbe esclu


dere che il riconoscimento del fatto operato ai fini della sanzion� sia totalmente f 

I 
~

irrilevante ai fini del tributo. 

! ~ 

..-a,,z...Jfl7/&,...@i. .. ~IJIJ..,~,....,......,a..m,....,,.,,~,.,~.~-ArM@l7&1&.,

-��;:&~IJ!l'-::�:���~1,��...~...J 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

titolo, mentre ove il contribuente non se ne avvalga, la sanzione rimane 
irrogata nella misura determinata con il relativo avviso tempestivamente 
notificato rispetto al termine di decadenza. 

� appena .il caso di aggiungere che una diversa soluzione comporterebbe 
o una ingiustificata soppressione della facolt� di definire in via 
breve del contribuente ovvero una arbitraria riduzione del termine di 
decadenza assegnato alla amministrazione finanziaria per la rettifica e 
la irrogazione delle sanzioni. (omissis) 

II 

(omissis) -Ritenuto che, con ricorso del 21 maggio 1988, l'Amministrazione 
delle Finanze dello Stato ha impugnato per cassazione la 
decisione, in data 30 aprile 1987, della Commissione Tributaria centrale, 
che ha confermato Ja sentenza della Commissione di secondo grado, con 
cu.i sono stati dichiarati illegittimi (in quanto basati su accertamenti 
induttivi effettuati fuor! dai casi previsti dall'art. 55 d.P.R. 633/72), gli 
avvisi di rettifica per rncupero tributi IVA, notificati per gli anni 1974/ 
1977, a Sergio Benvenuti, commerciante al minuto di accessori auto; 

-che, con l'unico comolesso mezzo dell'odierno ricorso, lamenta 
l'Amministrazione che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di 
accertati errori.di contabilizzazione compiuti dal Benvenuti, i quali integravano 
le condiZfoni di legge per la rettifica, ex art. 54 d.P.R. cit., (errato, 
essendo il rlchiamC> al successivoart. 55): e che comunque non abbia 
rilevato l'inammissibilit� de1l'azfone del contribuente, una volta che il 
medesimo aveva e~fe~tp.atoll pag~ento d~l sesto ex art. 58 d.P.R. 633/72, 
� integrante se .non qIJ.a c;onf~.ssione quanto meno una prova in fa,:vore 
delle tesi sostenute <iall'.fficio �; 

-che, innnazi a questa Corte si � costituito l'intimato, eccependo 
l'infondatezza dell'impugnazione ... � 
Considerato che il ricorso�� effettivamente �, sotto ogni profilo, infondato;
� 

-che, invero, in ordine alla questione, logicamente preliminare, dei 
pretesi effetti preclusivi ex art. 58 d.P.R. n. 633, rettamente ha statuito 
la Commissione a quo, escludendone la ricorrenza. 

Atteso che il pagamento. del sesto delle pene pecuniarie irrogabili, 
per constatate violazioni di obblii?;hi IV A, ai sensi della norma indicata 
(strutturalmertte e funzionalmente diverso dall'oblazione o dal pagamento 
in via breve di cui all'art. 15 della I. 1929, n. 4), non integra una 


RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO

108 

condizione negativa di ammissibilit� dell'impugnativa giurisdizionale del 
successivo verbale di accertamento, n� una confessione od ogni altra 
sorta di prova od argomento, in quanto appunto concerne soltanto la pena 
pecuniaria e non anche il tributo: la cui sorte resta impregiudicata, come 
dimostra il fatto che ne segue normalmente l'accertamento. (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 febbraio 1991, n. 2140 � Pres. Vela � 
Est. Sgroi -P. M. Romagnoli (conf.). Soc. Lisital c. Ministero delle 
Finanze (Avv. Stato Laporta). 

Tributi erariali indiretti -Imposta sul valore aggiunto � Prove � Presunzioni 
-Impiego di due distinte presunzioni � Legittimit�. 

(d.P.R. 26 ottobre 1!>72 n. 633, art. 54). 
La prova dell'accertamento pu� essere legittimamente data facendo 
ricorso a due distinte ed autonome presunzioni che non poggiano l'una 
sull'altra (nella specie si presumeva che un corrispettivo fosse maggiore 
di quello registrato e che per tale maggior somma fosse avvenuto il 
pagamento). (1) 

(Omissis) Il secondo motivo non tiene conto del fatto che la Corte 
d'Appello ha ritenuto di Utilizzare due ordini di presunzioni, completamente 
indipendenti l'una dall'altra, con ci� non violando il principio per 
cui non possono essere tratte presunzioni da prove presuntive, ma osservando 
il disposto dell'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, sull'l.V.A., secondo cui 
le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere desunte indirettamente 
dalle resultanze di altre scritture contabili o anche sulla base 
di presunzioni semplici, purch� queste siano gravi, precise e concordanti 
(cfr. Cass. n. 801, 1989). 

Invero, una prima presunzione � stata tratta dalla comparazione fra 
il tasso di interesse passivo, pagato alla Banca finanziatrice dalla Societ�:, 
ed il tasso di interesse attivo riscosso dalla Lisital sui prestiti ai propri 

(1) Ritorna la questione della pluralit� di presunzioni e del divieto della 
praesumptio de praesumpto. Con la recente sentenza 13 giugno 1990 n. 5770, 
in questa Rassegna, 1990, I, 507, con nota di richiami, la S. C. aveva seguito 
un indirizzo rigoroso giudicando inammissibile la dupliice presunzione. Ora, 
in modo pi� persuasivo, si ammette che non vi � alcun divieto a che si basi 
su presunzioni (due, ma autonome) l'affermaZii.one che un corrispettivo sia 
determinabile in misura superiore a quella risultante dalla scrittura del contribuente 
e che tale maggiore corrispettivo sia stato versato. 

PARTB I, SBZ. V, GltJRl:SPR�DBNZA TRIBUTARIA 

109 

clienti. La Corte, dopo aver riferito quanto gi� trascritto supra in narrativa, 
ha concluso osservando: 

�La Pales~. fu.attendib~Ht�, che. la Lisital s.p.a .. abbia voluto operare 
in perdita �porta a� conditjde.I"e .. il :Processo presuntivo seguito daH'Ufficio 
IV A nel ritenere che vi frisse, quanto meno, coincidenza fra gli interessi 
paga~i daUa societ� per ,rifornirsi di denaro ed i tassi che ana stessa 
veriivari.o fealmente �orfisposti . dal�. proprLc:lienti per l'utilizzo .. di quel 
medesimo denaro. Opinione .che merita piena conferma, in quant~ basata 
sulle presunzioni gravi, precise e concordanti che si possono ragionevolmente 
desumere dai dati� della contabilit� della stessa societ�t >>. 

~.i fratta .di una decisione conformea legge (art. 54, cit.) e perfettamente 
logica, contro)a quale del rest() la ricorrente si � limitata a d~ 
durre . che la. presunzione � err().ea .. ed inattendibile, e cio� una censura 
manifestamente inammissibile, perch� puramente assertiva e non motivata. 

La suddetta parte della motivazione �, quindi, un dato indiscusso. 

La seconda presunzione � poggiata sull'avvenuto pagamento dei ratei 
di interesse, fatturati al minor tasso inattendibile; da tali pagamenti, e 
cio� da un fatto certo diverso da qu~Uo (pagamento ~Ua Banca di tassi 
superiori�.a quelli fatturati. ai propri clienti) �che ba legittimato. la prima 

presunzione, basata �.�.sull'illogicit���. del f�tto che la Societ� operasse in 
perdita, la Corte d'Appello ha tratto la presunzione deU'avvenuto pagamento 
della . differenza fra l'interesse . contabilizzato . e quello effettivamente 
dovutb dai �clienti. Anchefale presunzione � grave, precisa e concordante, 
perch� basata {come nota opportunamente la resistente) sulla 
mancanza, nella contabilit� della Societ�, della registrazione di tali ult~ 
riori corris}'.lettiVi, in date� diverse, pur� trattandosi �di operazioni di prestito 
tutte concluse entro l'anno 1974, a cui si riferiva l'accertamento 

fiscaltt�� 

E, pertanto, l'effetfaaziOne dei servizi nel predetto anno faceva sorgere 
l'obbligo della fatturazione per l'intero corrispettivo dovuto e pagato 
(perch� la Socie~ non aveva. dimostrato che i corrispettivi non fossero 

stati .pagati, in parte; ovvero che fossero stati pagati in altre date e 
fatturati). Altrimenti opinando, sarebbe facile escogitazione per permettere 
l'evasione all'IVA, quella di indicare come pagato un corrispettivo 
inferiore a quello effettivamente percepito; mentre l'Ufficio, una volta 
che abbia dato dimostrazione (con altri mezzi, come nella specie) che il 
corrispettivo � maggiore di quello contabilizzato, pu� legittimamente presumere 
l'avvenuto pagamento del totale, in occasione e concomitanza 
del pagamento dei minori introiti contabilizzati, in mancanza di prova 
contraria da darsi dal contribuente (per esempio, dimostrando che i maggiori 
corrispettivi attengono ad un altro periodo d'imposta o sono stati 
pagati in date diverse, ovvero sono rimasti non pagati per inadempimento 
del debitore. (omissis) 

-



110 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 febbraio 1991, n. 2144 -Pres. Scanzano 
-Est. Caturani -P. M. Lo Cascio (conf.). Civiello (avv. Rossi) c. 
Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello). 

Tributi erariali diretti -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Accertamento 
-Motivazione -Requisiti. 

(d.P.R. 29 settembre 1973 n.. 600, artt. 38 e 39). 
Legittimamente l'ufficio procede analiticamente alla rettifica della 
dichiarazione corredata di scrittu1�e contabili formalmente regolari modificando 
una o pi� poste e valendosi di presunzioni gravi, precise e concordanti. 
Tale accertamento che pu� avvalersi di elementi induttivi, resta 
fondamentalmente analitico a norma dell'art. 39 lett. d) del d.P.R. numero 
600/1973 (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 febbraio 1991, n. 1025 -Pres. Vela Est. 
Vignale -P. M. Romagnoli (conf.). Ministero delle Finanze (Avv. 
Stato Favara) c. Bruzzone (avv. Jannone). 

Tributi erariali diretti -Imposte sul reddito delle persone fisiche -Accertamento 
-Motivazione -Requisiti. 

(d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42). 
Tributi erariali diretti -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Accertamento 
-Prove -Elementi indicati nell'art. 32 e nell'art. 33 del 

d.P.R. n. 600/1973 -Studio dell'ispettorato compartimentale sui costi 
medi di acquisto e di vendita -Non � utilizzabile. 
(d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, artt. 32, 33 e 42). 
Nell'accertare un maggior reddito, l'obbligo della motivazione � soddisfatto 
quando il relativo atio contenga, sia pure in sintesi, l'indicazione 
degli specifici fatti sui quali l'accertamento � basato; non si richiede che 
l'accertamento indichi con precisione gli articoli di legge applicati (2). 

(1-3) La prima massima riconferma un principio pacifico. (Cass. 24 febbraio 
1989 n. 1022 in questa Rassegna, 1990, I, 126). 

La prova per presunzioni � una prova piena che ben pu� essere valida 
per dimostrare l'incompletezza, la falsit� o l'inesattezza di taluni dati indicati 
nella dichiarazione, senza con ci� demolire l'impostazione analitica della dichiarazione. 


Importante � anche la seconda massima che, sulla premessa della distinzione 
tra motivazione dell'accertamento e relativa prova (Cass. 26 marzo 1984 

n. 1594, in questa Rassegna 1984, I, 533) ritiene sufficiente la motivazione 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 111 

Per dimostrare l'incompletezza, la falsit� o l'inesattezza della dichiarazione 
che non risultano in modo certo e diretto, l'uffico pu� valersi 
di dati e notizie solo se raccolti a norma dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/ 
1973. Non pu� di conseguenza essere utilizzato uno studio dell'ispettorato 
compartimentale (che non � uno dei soggetti considerati nell'art. 33) 
diretto a verificare i costi medi di acquisto e di rivendita �per stabilire 

la percentuale di ricarico (3). 

I 

{omissis) Con i due motivi denunziando violazione e falsa applicazione 
degli artt. 38 e 39 del d.P.R. settembre 1973, n. 600 e successive 
modifiche e integrazioni, si assume che erroneamente la Corte d'Appello 
non ha considerato che l'ufficio ha operato un accertamento induttivo 
quando era possibile ricostruire il reddito del contribuente sulla base 
dei registri e dei documenti contabili regolarmente tenuti, rettificabili 
ai sensi del cit. art. 38 in base agli ordinari criteri di accertamento. 

Si sostiene inoltre che il ricorso ad indizi p�r natura equivoci, come 
l'assunzione di parametri di redditivit� basato sulle percentuali di rica


che indichi semplicemente �i fatti � sui quali l'accertamento si basa; oi� � 
infatti sufficiente a delimitare il thema decidendum dell'eventuale giudizio ed 
a consentire al soggetto destinatario un'efficace contestazione (sono questi i 
requisiti dell'accertamento ripetutamente affermati in giurisprudenza recente: 
Cass. 26 ottobre 1988 n. 5783 e 5782, ivi 1989, I, 304). 

Non � invece convincente la terza massima. Innanzi tutto essa � in contrasto 
con la massima precedente: dopo aver ritenuto che uno studio dell'ispettorato 
compartimentale non era vaLido come mezzo di prova, � stato dichiarato 
illegittimo l'accertamento, anzich� andare a verificare (mediante rinvio), se 
esclusa quella prova, l'accertamento poteva ancora essere valido, eventualmente 
per un minore imponibile, Quando cade una delle prove, l'accertamento che 
si � riconosciuto adeguatamente motivato, non � travolto nella sua interezza. 
Il processo tributario non � diretto alla verifica della validit� formale dell'atto 
bens� all'accertamento sostanziale del rapporto e quindi il riconoscimento 
della invalidit� di una parte dell'istruttoria deve essere seguito dalla pronunzia 
sul merito che potr� stabilire se l'accertamento possa in tutto o in parte 
sopravvivere. (Cass. 7 settembre 1990 n. 9242, ivi, 1990, I, 541). 

Sul punto specifico non sembra esatto che una � seria indagine � di rilevamento 
statistico di mercato non possa considerarsi � atto o documento in 
possesso dell'ufficio � (art. 39 lett. c) utile, assieme ad altri elementi, per fondare 
un accertamento. Non � necessario che tali atti e documenti abbiano 
valore di presunzioni gravi, precise e concordanti, perch� possono essere utili 
come dati di conoscenza o di sussidio alla comune esperienza o anche come 
prova diretta. Nemmeno pu� condividersi l'affermazione che fra i soggetti 
indicati nell'art. 32 dai quaJ,i possono attingersi dati e notizie non possono 



112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA Dau.G STATO 

rico di anni precedenti, non poteva costituire il rapporto di un corretto 

accertamento. induttivo. 

Il ricorso non �. fondato. 

Occorre premettere che non � esatto quanto deduce la difesa del ricorrente 
circa il tipo :di accertamento che l'ufficio ha compiuto ai fini dell'IRPEF 
ed Il.OR per l'anno 1975. 

Come risulta dalla impugnata sentenza, l'ufficio ha fatto ricorso nella 
specie all'accertamento analitico ed in conformit� a quanto previsto dal 
1� comma dell'art. 39 d.P.R. 600/73, ha proceduto a rettifica dei redditi 
di impresa conseguiti dal contribuente nel suddetto periodo. 

Al riguardo, come gi� precisato da questa Corte con sent. n. 1022 
del 1989, in tema di rettifica della dichiarazione del contribuente per 
redditi di impresa (ovvero per redditi derivanti dall'esercizio di arti e 
professioni che debbono parimenti risultare da scritture contabili), occorre 
distinguere le irregolarit� della contabilit� meno gravi contemplate 
dal primo comma dell'art. 39 del d.P.R. 600/73, a fronte delle quali 
l'amministrazione pu� procedere a rettifica analitica utilizzando gli stessi 
dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando anche per presunzioni, 
purch� munite dei requisiti di cui all'art. 2729 e.e., l'inesattezza od. incompletezza 
di .una o pi� parti,. dai casi di maggiore gravit� previsti dal secondo 
comma della medesima norma che evidenziano una inattendibilit� 
globale delle scritture ed autorizzano l'Amministrazione a prescindere 


ricomprendersi organi della stessa Amministrazione finanziaria. Ma soprattutto 

I

sembra ingiustificata la rigorosa tassativit� delle elencazioIJJi dell'art. 32 e delle 
relative forme, intese nel senso di escludere che indagini di mercato possono 
essere eseguite in via indiretta. Sembrerebbe che nel pensiero della Corte 
l'iistruttoria sarebbe stata legittima se quelle indagini sui prezzi all'ingrosso 
e al minuto, sulle quantit� dei capi di bestiame macellati con interpello anche 

Idel Consorzio Macellai Liguri, l'associazione dii categoria, il Comune, il Comitato ~ 
Provinciale Prez2li., il .mattatoio civico, fossero state condotte individualmente 
nel rispetto dell'art. 32, mentre invece � irregolare perch� condotta in modo 
collettivo dall'ispettorato. Ma l'art. 32 n. 5 stabilisce che dati e notizie possono 
essere richieste per soggetti indicati singolarmente o per categorie, Le indagini 
su settori di attivit� sono pi� complete. o pi� affidabili se eseguite collettivamente, 
e nulla vieta che i dati oggettivamente rilevati da un servizio dell'Amministrazione 
finanziaria possono essere utilizzati, non come presunzioni, ma 
come dati informativi. In particolare per la determinazione delle medie di 
ricarico lo studio sistematico d� risultati pi� affidabili di una istruttorua condotta 
con troppo formale osservanza dell'art. 32. 

Ma bisogna ancora aggiungere che l'art. 32 definisce i poteri di autorit� 
dii. cui l'ufficio pu� avvalersi per l'istruttoria, ma non enumera, meno che mai 
tassativamente, i mezzi di prova ammissibili. La prova dell'accertamento pu� 
ben risultare, secondo i princ�pi generali, da elementi raccolti dall'ufficio senza 
avvalersi dei poteri dell'art. 32. Ed mfatti il possesso da parte dell'ufficio di 
� atti e documenti � (ultima parte dell'art. 39 lett. c) non � messo in relazione 
all'art. 32: l'ufficio pu� cio� acquisire atti e documenti anche al di fuori dei 
meccanismi dell'art. 32 e senza far uso dei relativi poteri. 


RASSEGNA �DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

114 

ulteriormente dedotto dal ricorrente .circa il riferimento a periodi di 
imposta precedenti per la elevazione del reddito imponibile, si spunta 
contro una motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto con 
la quale la Corte d'Appello ha posto in risalto la logicit� e congruit� della 
rettifica fondata sulla valutazione di dati presuntivi che in quanto tali 
non sono suscettibili di sindacato in questa sede attenendo alla estimazione 
e� quantificazione del reddito. (omissis) 

II 

.(omissis) Col secondo motivo d'impugnazione, la ricorrente Amministrazione 
si duole che il giudice del merito abbia erroneamente dichiarato 
la nullit� dell'accertamento, sostenendo che la legge non richiede la 
precisa. indicazione delle disposizioni applicate e che, nel caso di specie, 
l'indicazione delle-circostanze e degli elementi previsti dall'art. 42 d.P.R. 

n. 600 del 1973 era cospicua, ragion per cui la loto eventuale incongruenza 
avrebbe potuto al pi� imporre una diversa estimazione del reddito; ma 
mai una dichiarazione di nullit� dell'accertamento;� In particolare, sostiene 
�he l'indicazione di fatti poco significativi e inidonei a sorreggere una 
ricostruzione del reddito su base indiziaria non pu� essere ritenuta 
-come affermato nella sentenza impugnata -causa di nullit� dell'accertamento, 
non essendo considerata tale dalla legge; Rileva, inoltre, che, 
nella specie, l'accertamento conteneva elementi personalizzati per la determinazione 
del reddito e conclude che l'avviso di accertamento non 
deve riportare pedissequamente tutti i passaggi dell'istruttoria espletata 
dall'Ufficio, essendo sufficiente che fornisca le indicazioni idonee a individuare 
il credito tributario vantato. 
Col terzo motivo, la ricorrente rileva che, per il terzo comma dell'art. 
39 d.P.R. n. 600 del 1973 la normativa di cui ai primi due commi 
si applica alle imprese minori, prive di contabilit� ordinaria, solo in 
quanto compatibile. Per cui, nei confronti di imprese esercenti il commercio 
al pubblico (nel quale il volume dei ricavi � dato da numerose 
piccole vendite a non commercianti, come tali non documentabili), un'indagine 
sull'entit� dei ricavi non pu� limitarsi all'esame formale delle 
scritture, ma deve far ricorso ad altre fonti e ad altri metodi di rilevamento, 
i cui risultati possono solo essere verificati in termini di valutazione 
estimativa, ma non di validit� dell'accertamento. 

Sembra opportuno procedere all'esame contestuale e complessivo di 
queste altre due censure, perch� la motivazione della decisione impugnata 
sembra basata su una duplice argomentazione. Invero, la sentenza, 
dopo l'esposizione degli argomenti per i quali l'acertamento doveva ritenersi 
carente di motivazione, si � anche soffermata ad esaminare se i 
dati utilizzati dall'ufficio potevano essere legittimamente assunti a fon



PARTE Ii ssz; V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

damento dell'accertamento induttivo e, conclusa in senso negativo anche 
questa indagine, ha pronunciato la nullit� dell'accertamento. Si � trattato, 
insomma, di � uli1� .� motivazi�ne che �� espone due ragioni� (difetto di 
motivazione, inadeguatezza degli� elementi posti a fond�niento della ret. 
tifica} ciascun.a delle quali ha aUtonom�lliente determinato la dichiara-
zi'.6.rl.e arnullit�� deiraccertamehtol �� � � 

�Va:6s$e:firat�; all�fa, ch� le ragioni addotte in sentenza per sostenere 
la tesf ���del difetti'.> di l'llot�vaziOl'.le dell'accertamento non sono fondate. 
Occorre ricotdar� � fal fine che questa Corte, gi� riguardo all'accertaritento 
D:fi:�lat�ria. cll inip6$fo dirette riel vigore del T. U. d� cui al d;P .R. 
29 gehru�o 1958; n. 645; tha anche pi� recentemente �n relazione all'accer� 
tainento dell'imposta di registro e dell'Iiivitn, {cfr., tra le altre, Cass. n; 485.3 clel 1987 � n . .5787 del 1988), ha pi�. volte affermato il principio 
seeot1do :il quale; nell'ab::ertamento di un reddito pi� elevato rispetto a 
quello dichiarat6 dai cohtti'6..el1te, l'obbligo di motivazione � soddisfatto 
quando �il �.relativo.. atto col1tenga, � sia . Pttre � in sitltesi, l'itldica.Ziorie degli 
speciffoi e concreti �fatti� (indid di l1I1 reddito superiore) sui quali 
l'accertain�l'.lto stesso � sfato basato; ossia, quando il contribuente sia 
stato posto ili grado d� conoscere le ragionFdella pretesa fiscale, ai fini 
cli tiri'ev�rittfale efficace �dntestatfone dell'an e clel quantum. La motivazione 
clell'accerta.Illento svolge, infatti, la duplice funzione di garantire al 
contribuente la possibilit� di apprestare un'adeguata difesa per il procedimento 
innruiZi alle commissioni tributarie e, nel contempo, cli delimitarne 
in via definitiva il thema decidendurn, contenendolo nell'ambito 
dei fatti indicati nell'avviso notificato al contribuente. 

La legge �non richiede, invece, che l'accertamento indichi �con preci� 
sione gli articoli di legge (e tanto meno i singoli commi) applicati in concreto 
dall'Uffi�:iO, essendo sufficiente che l'accertamento risponda ai requisiti 
di. contenuto inrianzi indicati. 

Alla foce di tale J?remessa, bisogna ritenere, quindi, sufficientemente 
motivato, ai sensi dell'art. .42 d.P.R. n. 600 del Hl73 un avviso di accei:'~ 
tamento lrp�f relativo al titolare di una macelleria, che contenga l'indicazione 
delle norme di legge applicate (ma non anche i commi) e che, 
come viene affermato dall'Ammin.istrazione ricorrente.senza puntuale contestazione 
del contribuente, enunci di aver basato la rettifica della dichiarazione 
del contribuente, .oltre che su uno studio elaborato dall'Ispettorato 
compartimentale delle Imposte dirette di Genova, sui dati derivanti 
dalla risposta al questionario compilato dal contribuente stesso a 
seguito di invito dell'Ufficio, sui prezzi praticati al pubblico in base al 
listino stabilito dall'assocazione di categoria e dal Comitato provinciale 
prezzi, sui costi d'acquisto del venduto, sulle quantit� di prodotti acquistati, 
nonch� sui ricavi rilevati ai fini dell'IVA. Invero, attraverso tali 
indicazioni il contribuente � posto in condizione di conoscere i dati (quantit� 
di prodotti acquistati e venduti; costo originario e prezzo di rivendita) 


116 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

assunti dall'Ufficio ed eventualmente contestarne l'esattezza in sede con� 
tenziosa. 

Altro. discorso �, invece, quello della congruit� di quei dati a dar 
fondamento alla rettifica della dichiarazione del contribuente. 

Per il primo ed il secondo comma dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 

n. 600, in materia di accertamento delle imposte su~ redditi, quando l'in� 
ce>mpletezza, la. falsit� o l'inesattezza dei dati contenuti nella dichiarazione 
non risulta in modo certo e diretto n� dai verbali e questionari 
di cui ai .nn. 2) e 4) dell'art. 32, n� dagli atti, documenti e registri esibiti 
o trasmessiai sensi del n. 3)� della stessa norma, n� dalle dichiarazioni 
dei s9ggetti di cui agli artt. 6 e 7 (soci, associati,sostituti diimposta), 
n� dai verbali delle ispezioni �seguite nei confronti di altri contribuenti, 
la rettifica della dichiarazione del contribuente titolare di impresa mi� 
nore ..autorizzato alla tenuta di una contabilit�. semplificata, � consentita 
a condizione. che l'incongruit�. della dichiaraiione emerga da ((altri atti 
e do~umepti in. possesso dell'ufficio� (art..32. lett. e,. ultima� .parte) oppure 
dagli acces.si, ispezioni e verifiche di cui all'art. 33, dal controllo delle 
registrazioni contabili, .nonch�.� dei dati e delle notizie raccolti dall'uf� 
ficio nei modi� previsti dall'art. 32 � (art. ~9 lett. d). �L'esistenza di atti� 
vit� non dichiarate �, completa il secondo corri.ma, � ... � desumibile anche 
sulla base di presunzioni semplici, .purch� queste siano gravi, precise 
e concordanti�. 
Come la stessa ricorrente r~ferisce nell'atto di impugnazione, nella 
specie, trattandosi di impresa minore e non emergendo l'esistenza di 
attivit� non dichiarate dalle scritture contabili o da ispezioni, il maggior 
reddito � stato desunto dall'ufficio, attraverso l'utilizzazione di uno 
studio dell'Ispettorato compartimentale delle Imposte Dirette, che, dopo 
aver acquisito dati presso i commercianti all'ingrosso e presso il Con� 
sorzio :Macellai Liguri (per il rilevamento della quantit� di capi venduti 
ai singoli dettaglianti), presso i dettaglianti stessi (per il rilevamento 
dei prezzi medi di acquisto), nonch� presso l'Associazione di categoria, 
il Comune, H Comitato Provinciale prezzi e il mattatoio civico (per rilevare 
i prezzi medi di vendita e altri dati utili), ha determinato i costi 
medi di acquisto della materia prima e quelli medi di vendita, cos� desumendo 
la � percentuale di . ricarico lordo � logicamente presumibile per 
il settore. 

Pur riconoscendosi la seriet� dell'indagine, deve, per�, rilevarsi che 
uno � studio � curato dall'Ispettorato compartimentale delle Imposte Di� 
rette (consistente appunto nell'elaborazioD:e di dati raccolti., al fine di 
desumerne presunzioni di occultamento di attivit�), non pu� (contra� 
riamente a quanto mostra di ritenere l'Amministrazione delle Finanze 
che ne teorizza l'idoneit� ad assurgere a fonte di dati utilizzabili dall'Ufficio 
delle imposte) essere legittimamente assunto a fondamento della 
rettifica della dichiarazione dei redditi. Esso, infatti, non � annovera� 


PARTB I, SEZ. V, GitlRISl'RUDENZA TRIBUTARIA 117 

bile n� tra � gli atti e documenti in possesso dell'ufficio � (nei quali 
non possono essere ricompresi degli elaborati), n� tra le altre fonti cui, 
secondo l'elencazione tassativa dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, all'ufficio 
stesso � consentito attingere dati per la verifica delle dichiarazioni. 
lnvero, gli Ispettorati compartimentali delle imposte non rientrano 
tra gli organi della pubblica amministrazione (nella specie necessariamente 
distinti da quelli della stessa Amministrazione finanZiaria), n� 
tra gli .enti pubblici ed privati, le aziende e gli istituti di credito indicati 
ai nn. 5, 6, 7 .e 8 di tale Ultima norma, ai quali, per l'adempimento 
dei loro compiti, gli uffici delle imposte possono chiedere la comunicazione 
di dati. e . notizie �da� porre a base della rettifica. Conseguentemepte, 
neppure i risultati ..di tale �studio�, inteso nella sua globalit�, 
possono .dar luogo a presunzioni ex art. 2729 cod. civ. (per desumerne 
l'esistenza di attivit� non dichiarate), giacch� i fatti noti che sorreggono 
queste presunzioni;. per determinare una rettifica della dichiarazione 
del contribuente,. debb�no essere stati acquisiti nei modi stabiliti 
dall'art. 32. 

Si deve concludere, pertanto, che l'accertamento notificato al Fabbiani 
� illegittiII��; in qu�nto .}'Ufficio delle imposte di Genova esercit� 
il potere di rettifica della sua dichiarazione dei redditj, sulla scorta di 
dati e notizie raccolti non nei modi previs.ti dall'art. 32. (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 febbraio 1991, n. 2149 -Pres. Vercellone 
-Est. Sensale -P. M. Donnarumma (conf.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Laporta) c. Cassa di Risparmio di Ravenna (avv. 
Testa). 

Tributi erariali indiretti � Imposta di registro e Imposta sul valore aggiunto 
-Permuta -Cessione soggetta all'una e all'altra imposta � Disci� 
plina del d.P .R. 26 ottobre 1972 n. 634. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, artt. 38 e 41; d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40). 
Nel regime anteriore al nuovo T. U. sulla imposta di registro (il cui 
art. 40 ha previsto una disciplina specifica) nella permuta nella quale 
i due trasferimenti sono soggetti all'imposta di registro e all'imposta 
sul valore aggiunto, l'impasta di registro � dovuta in misura proporzicr 
nale solo se il trasferimento soggetto a questa imposta � di valore eccedente 
rispetto all'altro e solo nei limiti di tale eccedenza (1). 

(1) Si consolida l'orientamento assunt� c�n la sent. 20 luglio 1988 � n. 4714, 
(in questa Rassegna, 1989, I, 284) e confermato con la sent. 28 novembre 1990, 
n. 11.451 (ivi, 1990, I, 564). 
Viene tuttavia precisato, correggendo la precedente sentenza n. 11.451, 
che nel vigore del T.U. attuale, in ogni caso i due trasferimenti sono soggetti 
autonomamente alla propria dmposia. 

9 



118 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

(omissis) La ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione 
degli artt. l, 2, 38 e 48 e 1 Tar., All. A, parte prima, del d.P.R. 
26 ottobre 1972 n. 634, nonch� degli artt. 11 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 
1972 n. 633~ e sostiene che il principio della prevalenza dell'IVA � applicabile 
nel caso in cui l'atto da assoggettare ad imposta sia unico e, 
quindi, vi sia un unico trasferimento, mentre nella permuta i trasferimenti 
sono due. Conseguentemente, secondo la ricorrente, nella ipotesi 
di permuta con reciproco trasferimento di beni tra due soggetti, di cui 
uno assoggettato ad IVA, il pagamento di tale imposta, per il principio 
di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 634/72, impedisce che sulla cessione del 
bene che vi � assoggettato possa applicarsi anche l'imposta proporzionale 
di registro, mentre il trasferimento dell'altro bene, non essendo 
soggetto ad IVA, deve scontare l'imposta proporzionale di registro, non 
trovando ostacolo -la separata considerazione dei due atti di trasferimento 
-negli artt. 20 (che riguarda la diversa ipotesi di pi� negozi 
collegati, contenuti in un unico atto) e 41 (che riguarda solo il momento 
della liquidazione) del d.P.R. n. 634/72. 

D�.I canto suo, la ricorrente incidentale denunzia la violazione e falsa 
applicazione dell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e degli artt. l, 
2, 38 e 48 del d.P~R. 26 ottobre 1972 n. 634, nonch� dell'art. 1/b della Tar., 

IIAll. A, sostenendo che, alla stregua �delle norme citate, il principio di 
alternativit� in esse sancito impone la conclusione che sia sufficiente 
il concorso dell'IVA e dell'imposta di registro in relazione allo stesso 
atto di permuta per escludere che il bene, la cui cessione non � soggetta 
ad IVA, possa formare oggetto d'imposta proporzionale di registro, anche 

I 

se il valore di tale bene ecceda quello del bene permutato, soggetto 
ad IVA. 
Entrambi i ricorsi, che vanno esaminati congiuntamente per connessi�ne, 
sono infondati. 

Le questioni, con essi prospettate, sono gi� state esaminate da questa 
Corte con sentenza n. 4714 del 20 luglio 1988, nella quale si � osservato 
che la tesi dell'Amministrazione corrisponde alla regola sancita dal 
nuovo T. U: sull'imposta di registro (d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), il quale, 
per la prima volta, ha affrontato in modo espresso il problema della 
tassazione degli atti ch� contengono permute di beni� sottoposti a regimi 
tributari diversi, perch� soggetti, rispettivamente, all'IVA e �ll'imposta 
di registro; �d ha inteso risolvere tale problema (art. 40, secondo comma, 
in relazione all'art. 11 del d.P.R. n~ 633/72) riconoscendo l'autonomia 
della tassazione delle singole prestazioni, _sebbene esse derivino da un 
contratto, come quello di permuta, da considerare unitariamente sotto 
il profilo civilistico (in tal senso, la circolare min. 37/220391 del 10 giugno 
1986, Dir. gen. tasse). 

Ma tale disposizione, avendo carattere sicuramente innovativo, non 
� stata ritenuta applicabile ai contratti stipulati anteriormente all'en



PARTE t, SEZ�. V, .GIURIS!?RUDENZA TRIBUTARIA 

trata in vigore del nuovo T. U;, ossia sotto un regime nel quale la permuta 
eta considerata in modo unitario sotto il profilo anche tributario; 
pefoh� nel negozio di pern:rut� una cosa tiene luogo di prezzo e di 
corrispettivo dell'altra, s� ch� l'ifuposta ...... come nella vendita �~. non 
cotpisce se� rion il trasferimento di.� una: sola.� 

� Questa Corte ha~ per ci�, f�tto prO)'�:io l'indirizzo seguito dalla Cofu~ 
riiissioile �. tributaria central� � �tfohe nena�. deeisione. oggetto . del presente 
ricorso. 

>Tale indiriZzo va tenuto fermo. 

:Deve, iilnanzi tutto, ribadirsi d:ie n T; u. 26 aprile 1986 n. 131, emanato 
in base all'art. 17 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e della legge 
24 dicembre 1985 n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per 
la emanazione dei testi unici previsti dal citato art. 17, ha, nella parte 
che quf�i:lteressa, carattere inriov�tivo. Infatti, esso detta una disciplina 
che, �. coD:l.�� si �dir�; � non riproduce i:tf te:rinini � � Cimofoghi � la precedente ��e 
ch�, nel stio ri::tU:tatO cont�rttito; n�ti rl.Srilta n� per espress� disposizione 
n� p�r �ri::tplitito meramente interpretativa di quella disciplina. Trattasi 
di uri test() . ilii.ic() , che, in> virt� del secondo c6:tfun:a dell'art. 17 della 
legge ��di delega;�. ben �� poteva�.� contenere, pur nel� rispetto dei � princ�pi e 
criteri direttiVi .. fu � essa . indicati, disposizioni integrative e correttive, 
tru:ito che� 11art, 79 del� m.1.0:vo T; U;, fra le disposiiioni trarisitorie e finali, 
espress�meiiie ��prevede ch��� talune� diSposizioni sorto�� modificative, correttive 
6 integrative di quelle precedentemente in vigore e ne fissa la 
decorreIIZa, appunto perch� inri�vative, dalla data di entrata in vigore 
della stesso T. U. 

P�ttanto, ia controversia esattafuen1:� � stata decisa alla stregua delta. 
precedente normativa, dovendosi stabilire il regime tributario di contratti 
stiptilati anterionrtent� �all'entrata in vigore d�l nuovo test� unico. 

Secondo tale norfuativa, per fa cessione di beni e la prestazione di 
ser\riii soggette all'IVA/l'�niposta di registro siapplica in misura fissa 
(art. 38 deld.P.R. 634/72); ci� in base aI principio di alternativit�, in tale 
norma espresso, se�ondo cuflo stesso atto, assoggettabile a due diverse 
imposte :una delle quali prevalente� (com'� l'IVA J:'ispetto all'Imposta di 
Registro), non sconta anche la seconda, se non in misura fissa. 

Sefupr� ai fini dell'applica:ifone � dell'Imposta di Registro, l'art. 41 
dello stesso decreto stabilisce �che;�� p�r� �te permute�di ogni genere, la 
base imponibile � costituita dal maggiore dei. valori dei beni permutati. 

Posto cI1e, qtiindi, la permuta, ai fini dell'imposta di registro, � consid�rata 
come contratto unitario, da assoggettarsi all'imposta come tale 
e non �nei singoli reciproci trasferimenti (in quanto l'uno tiene luogo del 
prezzo o corrispettivo dell'altro, s� che, come nella vendita, l'imposta 
non colpisce se non un solo trasferimento), dal necessario coordinamento 
dell'art. 38 con quest'ultima norma .(che disciplina �specificamente 
l'ipotesi di concorso della stessa imposta sul reciproco trasferimento di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

beni che vi sono esclusivamente assoggettati e che, per ci�, non vale 
ad escludere l'applicazione del principio dell'altemativit� nella ipotesi di 
concorso d'imposte diverse) deriva che, quando la permuta abbia per 
oggetto beni uno solo dei quali sottoposto ad IVA, non solo l'imposta 
di registro non pu� essere applicata sulla somma dei valori dei beni 
permutati (percli� ci� � escluso dall'art. 41), ma che sulla parte di valore 
equivalente di tali beni, operando il principio dell'altemativit� e trat7 
tandosi di un unico atto per il quale l'imposta di registro � dovuta sul 
valore di uno solo dei beni permutati, l'imposta di registro � dovuta 
in misura fissa, fin dove, essendo stata corrisposta l'IVA, il principio 
di alternativit� ha motivo di operare, ed in misura proporzionale sul 
valore eventualmente eccedente. 

N� pu� ritenersi che, quando il valore del bene non soggetto ad 
IV A sia maggiore, l'imposta di registro dovrebbe applicarsi sull'intero 
valore, e non solo sulla parte eccedente perch� in tal senso si esprime 
l'art. 41. Tale norma, come si � detto, postula il concorso della stessa 
imposta sui beni oggetto della permuta, mentre, per la diversa ipotesi 
di concorso di distinte. imposte, non pu� operare che i. correlazione 
con l'art. 38, per il quale, appunto, l'applicazione dell'IVA esclude quella 
dell'imposta di registro in misura proporzionale. E, come l'a.rt. 38, coordinato 
con l'art. 41, non consente di ritenere che basti il concorso delle 
due imposte, indipendentemente dal confronto tra i valori dei beni permutati, 
per escludere l'applicazione dell'imposta di registro anche per 
la parte di valore eccedente quello del bene soggetto ad IVA, cos�, all'inverso, 
l'art. 41, opportunamente coordinato con l'art. 38, non consente 
di ritenere che l'imposta di registro sia dovuta sull'intero valore, se 
maggiore. In entrambi i casi, infatti, non si comprenderebbe la ragione 
per la quale l'una norma debba operare da sola e prevalere sull'altra. 

Tali conclusioni si giustificano indipendentemente dal secondo comma 
dell'art. 20 del d.P.R. 634/72 (a norma del quale, se le disposizioni 
contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, 
le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse 
la sola disposizione che d� luogo alla imposizione pi� onerosa), per la 
ragione assorbente della considerata unitariet� e inscindibilit� della permuta, 
nella quale non � dato individuare ed isolare pi� disposizioni; 
e reggono alle censure dell'Amministrazione delle finanze, fondate sul 
richiamo degli artt. 11 (che assoggetta ad IVA, separatamente, le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre 
cessioni di beni o prestazioni di servizi) e 13 (per il quale la base imponibile 
per le operazioni permutative di cui all'art. 11 � costituita dal 
valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna 
di esse). 

Innanzi tutto, tali norme sono dettate in materia di IVA, mentre 
nella controversia in esame � in discussione l'applicazione dell'imposta 


PARTB i, SBZ. V, GIUIUSPRUDBNZA TRIBUi'ARIA 121 

di registro e per una ipotesi cli concorso d'imposte diverse regolato, nell'ambito 
della disciplina dell'imposta di registro, dall'art. 38. 

In seeondo luogo, gli articoli invocati dalla ricorrente riguardano il 
diverso casd cli permuta tra cessioni o prestaziorii entrambe soggette 
ad IVA e rispondono ad una ragionevole (nell'ambito della disciplina 
dell'IVA) e insindacabile scelta legislativa, come, sia pure in termirii 
dN�rs�~ ed<anzi opi)Osti; l'art. 41 del decreto 634/72.>Tali norme, quindi, 
noriooll�ddno ooti. il principio deU'alternativit�, che. presuppone invece 
il concorso tra imposte diverse. 

In altri termini, fermo tale principio, che trova la �sua espressione 
11ell'art. ,38 c1el .decreto 634/72, gli artt. 11 e 13, per l'IVA, e 40, per l'impqsta 
Ai� registJ:"o 11on. l'ru:lno .. altro� che determinare la base .. impo:riibile 
):iell'aml:>i~<:> circoscritto� a ciascuna imposta o nel concorso della stessa 
jn:iposta.; .� ma ;non .assumono ', autonomo rilievo indipendentemente dal 
citatO .� e_ft. 38, .�on �U.� quale � vatino. necessariamente�. coordinati, quando, 
per lo siessO atto, concorre �l'applicazione d'imposte diverse. � 

Tale interpretazione � in linea con l'art. 7, secondo comma n. 1, 
della legge cli delega, il quale, avendo riguardo al concorso sullo stesso 
valore dell'imposta cli registro e dell'IVA, prevede l'applicazione della 
prima in misura fissa (appunto, per il principio dell'alternativit�}, ma 
non implica che l'imposta cli registro sia fissa anche per l'eccedenza, 
proprio perch� su cli essa il concorso fra imposta di registro sia fissa 
arich�f per l'eccedenza:, proprfo perch� su di essa il concorso fra imposta 
di registro ed IVA (che giustifica quel principio) non si verifica. (omissiS) 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 aprile 1991, n. 3718 -Pres. Vela � 
Est. :Rugiero -P. M. Lanrii ,(conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Zotta) c. Marchino. 

Tributi erariali diretti -Riscossione -Reddito di cui sia stata esclusa 
l'esenzione�� Iscrizione a ruolo definitiva � Art. 15 d.P.R. 29 settembre 
1973 n. 602 � -Inapplicabilit�. I 

(d.P.R. 29 settembre 1973 rt. 602, artt; 14 e 15). 
L'iscriz�one a ruoto�� provvisoria �disciplinata dall'art. 15 del d.P.R. 
29 settembre 1973 n. 602 � riferita ai redditi accettati in aumento riSpetto 
alla dichiarazione il .cui ammontare sia ancora in contestazione ed � 
qttindi inapplicabile ai redditi dichiarati .O comunque certi nell' aumentare, 
�per i quali pu� procedersi a iscrizione a ruolo definitiva anche 
se � in discussione la spettanza delle agevolazioni (1). 

(1-2) Due decisioni non coincidenti ma nemmeno del tutto incompatibili. 
La prim� sentenza � di una evidente logicit�: l'iscrizione a ruolo provvisoria 



122 RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DEU.O STATO 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1� marzo 1991, n. 2174 � Pres.. Falcone 
Est. Lipari � P. M. Romagnoli (diff.). Ministero delle Finanze (avv. 
Stato De Stefano) c. Piazza. 

Tributi erariali diretti � Riscossione � Art. 36 bis d.P.R.. 29 settembre 1973 

n. 600 � Diniego di esenzione sui redditi dichiarati � Illegittimit� � 
Accertamento ordinario � Necessit�. 
(d.P.R. 23 settembre 1973 n. 600, art. 36 bis). 
Fra le correzioni della dichiarazione consentite dall'art. 36 bis del 

d.P.R. n. 600/1973, non si pu� ricomprendere una interpretazione della 
norma tale da escludere la spettanza di una esenzione domandata con 
la dichiarazione. Per recuperare a tassazione i redditi che il dichiarante 
ha considerato esenti, � necessario ricorrere all'accertamento ordinario (2). 
I 

(omissis) Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione deduce 
che erroneamente la c.t.c'. avrebbe considerato il provvedimento di di� 
niego dell'esenzione un atto di accertamento non definitivo soggetto alla 
disciplina della gradualit� dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 15 del 

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, questa riguardando, invece, unicamente 
le iscrizioni per imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, 
ment.re nella specie si trattava del disconoscimento di un'esenzione per 
per fra2lioni di imposta non ha ragion d'essere quando non � in discussione 
il quantum. 

La seconda sentenza tuttavia esclude che quando si nega la spettanza dell'esenzione 
domandata con la dichiarazione si possa applicare l'art. 36 bis che 
� la via necessaria per l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Anche questa 
seconda sentenza (che ha un precedente in Cass., 20 novembre 1989 n. 4958, Boll. 
Trib., 1990, 458) appare corretta in via di principio. Resterebbe a vedere se 
a seguito dell'accertamento che esclude l'esenzione su un reddito non contest.
ato nel quantum, sia possibile l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo o se 
in ogni caso di ricorso contro l'accertamento debba trovare applicazione l'art. 15 
del d.P.R. n. 602/1973. 

Nel caso particolare dell'esenzione ILOR sul reddito delle case di abita� 
zione, non calza l'argomentazione, sulla quale la seconda sentenza molto insiste, 
che il ruolo non� pu� essere il mezzo con il quale si rettifica la dichiarazione, 
al di l� di piccole correzioni rilevabili ictu oculi, in quanto non � motivato. 
L'esenzione deve essere domandata con apposita istanza sulla quale interviene 
il provvedimento che ha ovviamente una efficacia pluriennale; ed � questo 
provvedimento che deve contenere la motivazione sulle spettanze dell'esenzione. 
Quando la domanda per l'esenzione non � stata affatto proposta o � stata 



PARTJ3 -I, SEZ. v, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

123 

un reddito che nol1 aveva: sub�to alcuna v1:1Xiazio,ne quantitativa, n� poteva 
subirla attesa. �a . sua natura cii red4jto fondiario risultante catastal:
tnente. _ 

J1 .ric�rso ~.�-f<>ndatp. 

>L'art. 15del dJ:>,R, 29 settepbre.1973 n. 602 stabilisce che �le imposte 
_--c:ofrispC>ncientt�-agli --b:gponibill --accertati --dall'ufficio ma non anc()ra 
defini�vi sono -iscdtte-a titolo -provvisorio nel ruoli... per un.. terzo -dell'imposta 
co.rrisp9ndente __ all'imponibile_-_o al maggior impon�blle accerta~() 
dall'ufficio �, tale-quot~ poi aWnentando -gradualmente in -relazione 
a!l'impo:.ibile determinatoin sed� di giudiziotributatfo a seguito di 
rl~orso del contribuente, ed __-ki vari gradi in cui tale determinazione

� aweriuta: ----------.� ------------


1.a norma chiarame~t� ~i riferiSce all'ipotesi -di reddito o di maggior 
reddito imponibile accertato rispetto a quello dichiarato dal contdbuente, 
e non ancora definitivo in quanto contestato o suscettibile di contestazione 
nella sua esistenza e nel suo ammontare da parte del contribuente; 
e la disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo e la gradualit� 
di questa si spiega appunto con la possibilit� di una diversa determiiiazfone 
del reddito; �stilla base delle contestazioni del contribuente, nel 
giudiZiO -�davanti �alle commissiom� fributarie, -e-della maggiore o minore 
probabilit� di una -tale diversa� detel'lrimatione quantitativa �a� seconda 
della fase in coi si--trova il-giudizio --stesso. 
Con l'indicata --� dis�iplina non� -si-� presenta compatibile� �la fattispecie 
qui in esame, in cui non vi � stato l'accertamento di un reddito o di 
uri maggior reddito --non dichiarato, n� si � f�-� questione circa la sussistenza 
e l'importo del reddito stesso; ma si discute so.lo se ricorrano o meno 
i presupposti e le -condizioni perch�-esso possa-godere di una partico


rigettata, se iLcontribuente nel predisporre la dichiarazione considera i redditi 
comt: esenti; ~l1llca. total~ente�il presupposto per vantare tale esenzione.. In 
questo caso l'ufficio liq.uid;;l � l'imposta sul _reddito dichiarato e_ non contest.ato 
ilei quiintitm, ri�n gi� perch� adotta una)nterpretazione della norma o stabilisce 
un presupposto di fatto in dissenso con quanto dichiarato, ma semplicemente 
-perch� non esiste dl necessario .provvedimento che concede l'esenzit>rie. 
Pe;t,' .un tale rilievo il ricorso_. all'art. 36 bis dovrebbe_ ritenersi legittimo . 

.__ Il punto determinante � _se nel_ caso che l'esen~ione sia _stata rifiutata con 
prowedimento impugnate>~ �sia intanto dovuta l'imposta in pendenza di. giudizio 
�d dn quale misura; >S�, come sembra, si rit�erie che l'imposta sia dovuta nella 
misura intera noD: essendovi ragione per il frazionamento ex art. 15, deve essere 
coerentemente ricercato il mezzo procedimentale che � assicuri -questo risultato, 
diversamente con la necessi~� dell'accertamento e la sua impugnazione. il contribuente 
realizza un risultato vantaggioso, con l'anomalo_ espediente del dichiarare 
il reddito e contemporaneamente escluderlo dalla imposizione. 

Egualmente nel caso, che comincia a diventare frequente, in cui il contribuente 
continua a dichiarare come esente un reddito per il quale l'esenzione 
venticinquennale � ormai scaduta, ben potrebbe l'ufficio rilevare il dato oggettivo 
della scadenza ex art. 36 biS. 



124 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

late esenzione prevista dalla legge. In tale fattispecie, cio�, il reddito, 
proprio per�h� non � oggett� di contestazione nella sua materialit�, � 
� definitivo � e non gi� provvisorio, e la controversia non riguard� affatto 
la sua determinazione quantitativa, ma unicamente la possibilit�, negata 
dall'uffteio �. sosfon'll.ta: dal contribuente, di applicare una specifica 
nonna di esenzione che valga a. sl'.lttrarre il r�ddito stesso alla normale 
imposizione; . . . . 

Nel�~ detta .~ituazione, finch� non yenga J:iconoseiuta la ricorrenza 
dell'ipotesi derogatoria, non vi. � materia per un'iscrizione provvisoria a 
ruolo, mal'imposta, corrispondendo a:d lln reddito certo e definitivo pu� 
essere . normalmente riscossa per intero ed iscritta quindi definitivamente 
a ruolo, salvo sgravio o rimborso a favore del contribuente ove venga 
accertato �il suo diritto all'invocata agevolazione. (omissis) 

II 

(omissis) Il problema di cui il Cgllegio � investito non riguarda, 
quindi, il regime . di impugnazione� dell!l comunicazione al co:ntribuente 
e <lei connotati della mo.tj.vaziqne. da rendere al riguardo (su cui cfr. comunque 
Cass. S. U. 5782/88; 5()46/87; 2246 e 1322/86; 2085/85 e 2650/84) 
dovendosi stabilire in linea di principio se l'iscrizione a ruolo ai sensi 
dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, disposta dall'ufficio assume:
nc1o .che n fabbricato<clegli attuali intimati non poteva fruire dell'eseJJZione 
venticinquennale dall'ILOR invocata in dichiarazione in quanto 
si sarebbe verificata al. riguardo la decadenza prevista dall'art. 15 della 
legge del 1967, sia legittima. 

Sembra a:llora evidente che il centro dell'indagine attiene a:na individuazione 
della portata della suddetta norma la cui esegesi nella sua 
esaustivit� consente di stabilire se residualmente siano ravvisabili spazi 
applicativi per siti.iazioni del genere di quella ipotizzata nel secondo 
mezzo con rigtiardo al richi�ll1ato i.-t. 15 della legge n. 765 del 1967 
introduttivo dell'art. 41 ter nella legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150. 

N� rileva la mancata menzione di tale norma nel corso della vicenda:, 
giacch� l'individuazione �� dei parametri nonria:t�vi di corretto inquadra:
menfo della fattispecie .� rientra �. nei .. poteri offic�os� del giudice, alle 
stregue del noto brocardo narra mihi factum, dabo tibi ius che ovviamente, 
nelle fasi di impugnazione. incontra il solo limite della riferibilit� 
della norma� alla materia del contendere rimasta: � aperta � in relazione 
all'ambito dei motivi� �dedotti. 

3. Alla stregua di questa impostazione la peculiarit� del richiamo 
al suddetto art. 15 non riveste rilievo determinante, dovendosi stabilire 
se sia consentita, ai sensi dell'art. 36 bis cit., la iscrizione a ruolo in tutti 

PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

i casi in cui occorra recuperare a tassazione elementi reddituali direttamente 
desumibili dalle dichiarazioni e dai relativi allegati. 

Ma in questi termini puntuali il problema � gi� stato portato all'esame 
di questa stessa sezione che l'ha risolto con recente sentenza del 
20 novembre 1989 n. 4958 le cui conclusioni il collegio intende ribadire. 

L'art. 36 bis ccimma secomfo, lettera a) del d.P.R. n. 600 del 1973 
in sede di liquidazione. delle imposte dovute in base alle dichiarazioni 
attribuisce agli uffici, fra l'altro, ii potere di � correggere gli errori 
materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione 
degli imponibili e delle imposte � e conseguenzialmente di procedere 
direttamente all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 14 

d.P.R. n. 602 del 1973, della maggiore imposta dovuta delle soprattasse 
per ritardato pagamento e degli interessi. � Secondo l'amministrazione 
finanziaria ricorrente tale procedimento sarebbe applicabile anche per 
escludere la spettanza�� di�. un;agevolaz�one di cui il contribuente si sia 
avvalso nella dichiarazione (e specificamente di quelle rispetto alle quali 
sia stata disposta l� decadenza ex art. 15 fogge n. 765 del 1967 per inosservanza 
della legislazione urbanistica), ess~ndo consentito all'Ufficio liquidare 
il maggior tributo e provvedere alla sua iscrizione a ruolo senza 
ricorrere all'ordinaria procedura di rettifica e notificare preventivamente 
il relativo avviso di accertamento. 
La risposta negativa al quesito si impone considerando il carattere 
eccezionale del procedimento ex art. 36 bis, che fu introdotto con l'art. 2 
del d,P.R. 24 dicembre 1976, n, 920, allo scopo di consentire agli uffici, 
nell'ambito della fase destinata all'attivit� di liquidazione del tributo 
(che venne cos� normativamente distinta da quella di accertamento), la 
rapida correzione di errori materiali individuabili nella dichiarazione 
alla stregua di un mero controllo formale ed altres� una pi� sollecita 
riscossione delle relative imposte; e ci� in deroga al principio secondo 
cui il potere-dovere di rettificare la dichiarazione va esercitato attraverso 
atti di accertamento rigorosamente motivati. 

Con il .procedimento in esame, infatti, .Ja liquidazione della maggiore 
imposta � portata a conoscenza del contributo direttamente con la notifica 
dell'iscrizone a ruolo, vale a dire co;n un atto che non richiede alcuna 
motivazione (in quanto di regola trova fondamento in un precedente 
avviso di accertamento) e che, essendo tipicamente destinato alla riscossione, 
ha efficacia di titolo esecutivo ed � perci� immediatamente lesivo 
della sfera patrimoniale del debitore. 

In verit�, il fatto che la cartella esattoriale emessa� ai sensi dell'art. 
36 bis cumuli anche la funzione di atto di accertamento, ne renderebbe 
necessaria la motivazione, secondo i principi; e questa esigenza 
il legislatore ha in effetti avvertito nell'analoga fattispecie di cui all'art. 
36 ter (concernente la riliquidazione dell'imposta per il possesso di 
pi� redditi di lavoro dipendente), prevedendo espressamente che nella 


126 

qartella .occorre indicare.i xnotivi. che hanno .dato luogo alla liquidazione. 
Nella precedente decisi0,ne di questa �orte di Cassazione si � ritenuto 
di poter pn~sc;indere dalla compatibilit� del procedimento delineato con 
principi .di cu.~ dovrebbe essere ve.rificato il fondamento costituzionale 
(hnp()stl:Uldo wi djsc;orsQ non fac;ile e nqn breve), apparendo sufficiente 
ro firii deLdedciere rilevare che il ricorso al meccanismo dell'art. 36 bis 
at1~11e ad ~m~tt~r~1a rituallt�.� intrigseca . sotto qtt~sto. profilo, presenta 
spiC;catamerite �ia�. ci'.nmotazi6rie ci�ll� ~(eccezionalit��,. donde la .necessit� 
cii �considerare� tassative,.� �. <l~incH�in~uscettibili di applicazione l:Ulalogica,
leipotesi ivi Pl"eviste, che -in conformit�, del resto, al dato. testuale ~
anno rig�rosam~nte. circoscd�e agli errori materiali. o di calcolo, . cio� 
afattispecie cJ.ie, a.i, par� de1l� altre indicate nelle restanti previsioni dello 
stesso art. 36 bis (letL b -e), sono rilevabili ictu oculi dal controllo formale 
delle dichiarazioni. 

/�. Esulano, q~~P.d�, da.i,l'ambito �.�. ciella. dispqsizioi:J.e .le ipotesi che impli� 
fano ~d es�111piq: l'~ppil�aifo!l� di nwme ii.on considerate dal cop.tri� 
buent�, un'interpret�Zione �. dat�i .. legge diversa. da . quella seguita nella 
dichiarazic:ine, va.i,u.t~iqni o apprezzamenti di f.atto difformi, etc, In tali 
situaiioni il ricorso �.ll'art, 3qbis � �legittimo, dovendo l'Utficio procedere. 
alfa rettjfie~ attraverso l'orctinaria prqcedura di accertamento. 

4. Ad integrazione, sotto il profilo costituzionale, delle considerazioni 
svolte d�lla richiamata sentenza, pare oJ>portitno sottolineare che l'interpretazione 
dell'art; 36 bis verso crii il collegio si orienta risulta pienamente 
cc>erente. con il canone della.adeguatezza �alla Costituzione ove si� consideri 
che �n relazfone ai poteri di rettifica automatica dell'ufficio la Corte 
costituzionale ha awto occasione di pronuneiarsi con ordinanza di manifesa 
:ilifondatezza della questione esaminata per la prima volta (ritenuta 
all'evidenza da disattender� anche senza. necessit� di approfondita 
indagine); ri. 430 del 1988, ribadita da successiva ordinanza n. 174 del 1989, 
respingendo i dubbi di c6stittizionalit� che erano stati sollevati in riferimento 
agli artt. 3, 24 53 e HS Cast. proprio lamentando che con il 
censurato :tileccanistno procedurale si consentirebbe la determinazione 
di maggiori redditi imponibili e la riscossione delle relative imposte, 
senza fornire �alcuna .esplicitamotivazioe in ordine all'operato dell'ufficio. 
Per 4isattendere if li�li~vat6 dubbio i giudici della Consulta hanno 
infatti osserlrilto . che ra �. liquidazione ex art. 36 bis � operata sulla base 
delle dichi~razioni presentate dai contribuenti mediante � un mero riscontro 
cartolare nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, 
vertendosi su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili 
(senza. necessit� dunque .. di alcuna istruttoria) che l'amministrazione fi. 
nanziaria ha il potere dovere di correggere, anche a vantaggio del con� 
tribuente stesso)�. Ha sostenuto la Corte che � proprio la mancanza di 
ogrii valutazione giuridica (che, ove viceversa sussistesse non consenti� 



PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

rebbe per diritto vivente di percorrere tale iter procedimentale privo di 
contraddittorie> imponendo di far ricorso ad un vero e proprio atto 
di accertamento), a dare certezza della razionalit� della disposizione im� 
pugnata ed al tempo stesso della insussistenza di identit� fra questa 
eccezionale ipotesi e q:uella ordinaria che. necessita di un atto di accer� 
tarnento contenente esplicita motivazione. 

Ne risulta a contrario che l'opposta linea interpretativa sulla quale 
si muove l'Avvocatura dello Stato non solo si pone contro il diritto vi� 
vente, ma se fosse corretta e l'unica possibile, concreterebbe un manifesto 
vizio di legittimit� della norma che in tanto ha cittadinanza nel nostro 
ordinamento costituzionale in quanto si limita ad operare al livello aritmetico 
contabile e non a quello valutativo giuridico, essendo fuori di ogni 
dubbio che la decadenza dal concesso beneficio fiscale � l'effetto di un 
procedimento interpretativo di norme attraverso la rilevazione di fatti 
che devono essere rappresentati al contribuente interessato, essendo in� 
congruo obiettare che il reddito rispetto al quale viene negata l'esenzione 
� un reddito certo come tale dichiar�to dal contribuente, giacch� la disputa 
che si innesta sul diritto all'esenzione non attiene alla esistenza 
del reddito ma al suo trattamento tributario, trattandosi di verificare i 
presupposti della fattispecie complessa di esenzione che sottende i presupposti 
del tributo ma tende a neutralizzarli, opponendo i fatti costitutivi 
appunto del diritto all'esenzione e del suo eventuale condizionamento 
risolutivo. � 

In sintesi all'interprete si impone l'alternativa di ritenere che procedimenti
� del genere di quello in esame circa la verifica degli estremi 
della decadenza dal tributo esulino dalla fattispecie dell'art. 36 bis, ovvero 
di investire nuovamente la Corte del problema di costituzionalit� da essa, 
a ben vedere, risolto mediante una pronuncia interpretativa di rigetto 
che questa Corte di Cassazione, nell'esercizio dei poteri di nomofilachia 
che le competono, intende pienamente avallare, ratificando la lettura 
della norma che � stata significatamente ricondotta al diritto vivente e 
che nei suddetti limiti ben pu� continuare a vivere in armonia con la 
costituzione. 

5. Non sembra possano sussistere dubbi circa la necessit� per l'amministrazione 
finanziaria di avvalersi del pr�cedimento di accertamento 
nel caso in esame in cui il contribuente, ritenendo di trovarsi nelle situazioni 
previste da leggi agevolative, provveda a calcolare il tributo alla 
stregua delle stesse. 
In questa ipotesi, sia che voglia contestare l'interpretazione della 
norma agevolativa, sia che intenda negare l'esistenza dei presupposti di 
fatto indicati nella dichiarazione, l'Ufficio deve a ci� provvedere attraverso 
avviso di accertamento, in modo da consentire al contribuente di 
svolgere le sue difese in un ordinario giudizio di merito. (omissis) 


128 

RASSEGNA DEIL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 aprile 1991, n. 4519 -Pres. Corda 


Est. Olla -P. M. Golia (conf.). Norditalia Assicurazioni (avv. Giam


maria) c. Ministero delle Finanze {avv. Stato Laporta). 

Tributi erariali indiretti � Imposta sul valore aggiunto � Rimborsi � Ga� 
ranzia per la restituzione � Polizza fideiussoria � Clausola di rimborso 
a richiesta � senza eccezione alcuna � � Contratto autonomo di garan� 
zia � Inammissibilit� di eccezioni da parte del garante. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 30 e 38 bis). 
La polizza fideiussoria stipulata per garantire la restituzione di somme 
indebitamente rimborsate (art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972), recante 
ordinariamente la clausola di obbligo di rimborso a richiesta � senza eccezione 
alcuna �, d� luogo ad un contratto autonomo di garanzia, non collegato 
al negozio base di cui non risente la vicenda,� tale contratto autonomo, 
pienamente compatibile con l'ordinamento, preclude al garante 
di opporre al creditore le eccezioni che pu� far valere il garantito ad 
eccezione soltanto dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione di restituzione, 
salve le successive azioni di rivalsa o di indebito (1). 

(omissis) 1. -Secondo quanto dispone l'art. 30, comma 2<> d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633 sull'Imposta sul Valore Aggiunto, il contribuente 
-quando dalla sua dichiarazione annuale ai fini di quel tributo risulti 
che, nell'anno, ha versato a titolo di adempimento del proprio debito per 
il medesimo tributo somme in eccedenza rispetto a quella dovuta -pu� 
chiedere il rimborso dell'eccedenza da lui prospettata, all'atto della presentazione 
della anzidetta dichiarazione. 

Il successivo art. 38 bis, nel disciplinare le modalit� del rimborso 
dispone, nel secondo comma e per quel .che rileva nella specie, che pur 
non essendo accertato che il contribuente abbia diritto al rimborso preteso, 
questo deve essere effettuato entre tre mesi dalla richiesta. Tanto, 
per�, a condizione che esso contribuente presti idonea garanzia per la 

(1) Sostanzialmente conforme � la sentenza 10 aprile 1991 n. 3739. Viene 
applicata ad rimborsi IVA, sulla base della polizza solitamente in uso, la giurisprudenza 
che si � formata sui negozi autonomi di garanzia (Cass. 1� ottobre 
1987 n. 7341 Giur. lt., 1988, I, 1, 1204; 6 ottobre 1989 n. 4006, in Giust. Civ., 1990, 
I, 731). 
La pattuizione espressa dell'obbligo di rimborso � senza eccezione alcuna� 

o � a prima richiesta � d� luogo ad un negozio atipico, che non ha pi� i caratteri 
della fideiussione, la cui sorte � separata dalle vicende dell'obbligazione 
garantita. 
Il garante, pertanto, non pu� opporre alcuna eccezione inerente al negozio 
base, nemmeno quella di estinzione della obbligazione per prescrizione o (come 
nel caso deciso) per condono, essendo ammessa soltanto l'eccezione di avvenuto 
adempimento dell'obbligazione di restituzione. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

restituzione della somma ove l'Amministrazione ne assuma l'indebito rimborso 
tramite la notifica di un avviso di accertamento o di rettifica 
(arg. dal successivo sesto comma): tal garanzia pu� essere costituita o 
da una cauzione in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o mediante 
altri negozi, tra i quali le polizze fideiussorie rilasciate da un istituto 

o da una impresa di assicurazione. 
Dispone ancora, nell'ultimo comma, che quando avvenga la richiesta, 
il contribuente deve provvedere alla restituzione entro sessanta giorni, 
salvo che non presti ulteriore garanzia fino a quando l'accertamento sia 
divenuto definitivo. 

Secondo quanto risulta accertato in fatto, al fine di garantire il rimborso 
sulla base delle anzidette modalit� (c.d. rimborso accelerato), alla 
societ� Euroallevamenti, delle somme che aveva dichiarato di aver versato 
nell'anno 1979 a titolo di IV A ma in eccedenza al tributo dovuto, 
la s.p.a. Norditalia rilasci� una polizza fideiussoria. 

Con questa, garanti all'Amministrazione finanziaria la restituzione della 
somma rimborsata alla contribuente e, specificamente, nell'art. 4 delle 
Condizioni Generali di assicurazione, si obblig� � a versare, ove nel frattempo 
non abbia provveduto il contraente, senza eccezione alcuna anche 
nell'ipotesi di ricorso proposto avverso la notifica dell'avviso di rettifica 
ed entro quindici giorni da apposito invito, la somma richiesta dall'Ufficio 
IVA�. 

Ricevuta tal garanzia, l'Ufficio procedette al rimborso. 

Successivamente l'Amministrazione fiscale notific� alla contribuente 
un avviso di accertamento dal quale risultava che il rimborso era stato 
effettuato indebitamente e ne chiese la restituzione sia alla stessa contribuente 
che alla garante. 

La societ� Euroallevamenti propose impugnazione davanti al giudice 
tributario. In quella sede, dedusse anche -una volta entrata in vigore la 
disciplina sul c.d. condono tributario 1982 di cui al d.l. 10 luglio 1982, 

n. 429 convertito in 1. 7 agosto 1982, n. 516 modificata dal d.l. 15 dicembre 
1982, n. 916 convertito in 1. 12 febbraio 1983, n. 27 -che la propria 
obbligazione tributaria si era estinta in virt� di detto beneficio fiscale 
in quanto essa aveva presentato la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 
26 del d.l. n. 429/1982 ed aveva versato la somma dovuta, secondo 
l'ammontare fissato nelle prescrizioni normative. 
La pretesa fu contestata dall'Amministrazione finanziaria secondo la 
quale, stante le particolarit� dell~ fattispecie, la societ� contribuente non 
poteva fruire del beneficio. 

Non risulta che sul punto il giudice tributario sia pervenuto ad una 
decisione definitiva. 
Dal canto suo, la societ� Norditalia propose opposizione all'ingiunzione 
fiscale con cui l'Amministrazione le aveva richiesto l'adempimento 


130 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'obbligazione assunta c�n la polizza fideiussoria, dando cosi inizio 
al giudizio che ne occupa. 
L'opposizione � stata respinta dalla Corte d'Appello di Milano con la 
sentenza impugnata in sede di legittimit�. 

Secondo la Corte, la societ� Norditalia non poteva proporre l'estinzione 
del rapporto principale in quanto dalla dizione letterale della clausola 
n. 4 della polizza si evinceva con assoluta sicurezza che detta societ� 
si era impegnata a versare in favore dell'Ufficio IVA le somme richieste 
al debitore principale, senza eccezione alcuna salvo l'eventuale pagamento 
del debito di imposta da parte del contraente; con ci� si era voluto 
evitare che l'Amministrazione dovesse esperire una lunga procedura per 
recuperare somme corrisposte indebitamente in tutto o in parte, sicch�, 
in sostanza, si era introdotta una sorta di clausola di solve et repete in 
ordine alla restituzione delle somme rimborsate. 

La Corte ha poi osservato che, comunque, l'eccezione di estinzione 
era anche infondata: vuoi perch�, sul piano giuridico l'avvenuta estinzione 
per condono dell'obbligazione tributaria non pu� essere considerata equipollente 
al suo adempimento mediante la prestazione pecuniaria, di modo 
che non poteva essere ricondotta nell'ambito dell'unica eccezione opponibile 
dall'assicuratore garante con riferimento al rapporto di base; vuoi 
perch�, l'estinzione per condono pu� essere dichiarata solo dal giudice 
tributario e non anche da quello ordinario, neanche in via incidentale; e 
vuoi, perch�, comunque, non vi era la prova dell'avvenuta estinzione 
per condono. 

Inoltre la Corte ha affermato di non poter accogliere neanche la 
domanda subordinata di declaratoria di estinzione parziale fino alla concorrenza 
della somma versata dal contribuente ai fini del conseguimento 
del condono, perch� l'accertamento di tale estinzione non era opponibile 
al contribuente medesimo; e neppure la richiesta di declaratoria della 
inesegibilit� temporanea per l'avvenuta prestazione della garanzia alternativa, 
trattandosi di domanda inammissibile perch� proposta per la 
prima volta in appello. 

2. -Le censure mosse dalla ricorrente avverso la sentenza della 
Corte milanese sono articolate in quindici punti nei quali, sostanzialmente, 
vengono proposti sei motivi di annullamento. 
3. -Il primo (secondo l'ordine logico) lamenta che il giudice del 
merito ha violato le norme sull'interpretazione dei contratti ed ha applicato 
falsamente altre disposizioni normative, allorquando ha affermato 
che il contenuto della polizza fideiussoria preclude all'assicuratoregarante 
di opporre qualsiasi eccezione diversa da quella dell'avvenuto 
adempimento della obbligazione di restituzione mediante la prestazione 
pecuniaria; ed ha respinto, cosi, l'assunto della Norditalia che la polizza 
consente all'assicuratore di opporre, quanto meno, l'eccezione di estin

PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

zione dell'obbligazione principale di restituzione :Per l'avvenuta estinzione 
per condono dell'obbligazione tributaria della Etiroallevamenti. 

Difatti, viene spiegato, la Corte territoriale non ha esaminato la polizza 
nel suo complesso (dal che la denunciata violazione degli artt. 1362 
e 1363 cod; civ.) posto che non ha valutato che alla stregua dell'art; 3 
delle sue Condizioni generali, l'obbligazione del garante � strettamente 
collegata al processo impositivo IVA, sicch�. quella obbligazione vien meno 
quando rimane caducato il debito tributario. Nel contempo, la conclusione 
raggiunta �comporta la disapplicazione radicale delle regole giuridiche per 
le quali il garante pu� opporre tutte le eccezioni opponibili dal debitore 
principale (art. 1939 cod. civ.); la sua obbligazione non pu� essere pi� 
onerosa rispetto0 a quella. che garantisce (art; .1941 cod; civ.); l'obbligato 
solidale -quale � la Norditalia. per aver rinunciato alla preventiva esclusione 
dell'obbligato principale -pu� anche essa opporre tutte le eccezioni 
sollevabili dal condebitore�(artt. 1292, 1300 e�1304 cod� civ.); il garante 
che ha adempiuto; ha il diritte) di agire in surroga nei confronti del 
debitore principale (art. 1949 cod. civ.) il che non � possibile nella specie 
perch� nulla l'Amministrazione potrebbe pretendere>dal debitore principale 
stante l'estinzione del credito tributario. La stessa conclusione, infine, 
comporta� la sostanziale. disapplicazione della normativa sul . con,dono fiscale 
del 1'982, alla cui stregua, non pu�. che essere valutata la clausola 
che ne occupa. 

Senonch�, come ha sostanzialmente affermato il giudice di appello, 
la clausola � senza� eccezione alcuna � contenuta � nella . polizza. che ne 
occupa; costituisce una pattuizione riconducibile alla figura dei cc.dd. 
contratti autonomi di garanzia, definiti an,che come garanzie: personali 
atipiche.� Ossia a quelle figure negoziali --:-pienamente compatibili con . il 
nostro ordinamento . giui;idico -con le quali, secondo. la prassi commerciale, 
il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto delle garanzie 
senza poter opporre eccezioni attinenti alla validit�, alla efficacia e, 
in genere, alle vicende del negozio dLbase, m>nostante le eventuali opposizioni 
al pagamento formulate dal �.debitore � principale o l'esistenza di 
contestazioni. 

Piuttosto l'armonizzabilit�. di un siffatto patto nell'ambito del nostro 
ordinamento giuridico porta a circoscrivere, mpi� direzioni, la portata 
dell'inopponibilit� da parte del garante delle eccezioni relative al rapporto 
di base. � 

Come � stato chianto nella sentenza delle Sezioni Unite di questa 
Corte 10 ottobre 1987,� n. 7341, la riconosciuta validit� consente al creditore 
-ccintrariam�nte ai princlpi che disciplinano la fideiussione di 
esigere dal garante � il pagamento immediato senza che in quella fase 
possano essere opposte le eccezioni sollevabili dal debitore garantito �, 
ma non preclude che � una volta effettuato il pagamento eventualmente 
ingiusto�, ad esempio per essere gi� esattamente adempiuta l'obbligazione 


RAjlSEGNA DELL'AVVOCATVRA. DELLO STATO 

principale garantita, il riequilibrio della situazione giuridica tra le parti 

con il sistema delle rivalse. 

In altri termini, tra il rapporto pi;:incipale ed il rapporto di garanzia 

atipica vi � si::mpre un collegamento. Solo che questo collegamento acqui


sta. rilevanza. dopo l'adempimento della prestazione da parte del . garante 

e viene attuato attraverso le azioni di rivalsa e di indebito; sempre che, 

tuttavia; non risulti prima facie� l'esercizio doloso, fraudolento od abusivo 

della garanzia, nel qual caso il garante pu� contrastare la pretesa del 

creditore principale con l'ex.ceptio doli o direttamente in base ai principi 

di corri::ttezza e. b.ona fede, gi� al m9mento della richiesta di adempi


mento ,(cos�, Cass. 6 ottobrel989) n. 4006). 

Ora, non vi � ragione alcuna perch� un siffatto patto non preveda l'inop


ponibilit� cli qualsiasi eccezione relativa al rapporto di base, quand'anche 

riguardante� l!estinzione della obbligazione principale (cos�, con l'espressa 

specificazione della inopponibilit�, nei sensi e nei� limiti esposti, delle ecce


zioni �di prescrizione � compensazione, la gi� citata sentenza di questa 

Corte n. 4006 d�l 19:89). 

N� vale� obbiettare che cos� facendo il garante riceve un trattamento 
incompatibile con quello che l'ordinamento positivo riconosce al fideiussore 
o al debitore solidale, posto che l'inapplicabilit� di questo regime 
deriva 'necessariamente dal consenso su una clausola avente i connotati 
descritti e dalla sua validit� nell'ambito del nostro ordinamento. 

Ed � evidente., poi; che la indicata conclusione deve valere anche 
per l'ipotesi che l'obbligazione principale abbia natura tributaria (in effetti, 
nella specie, consiste nella restituzione di una somma rimborsata 
per uri tributo che il contribuente assumeva non dovuto) e questa obbligazione 
si sia estinta per il c.d. condono fiscale; difatti, non � dato individuare 
alCuri fondamento razionale o giuridico di una diversit� di trattamento 
d�lla disdplina della inopponibilit� dell'eccezione a seconda della 
fonte che ha determinato l'estinzione del debito garantito. 

Questo rilievo,. tral'altt�, com.porta l'infondatezza anche dell'assunto 
della ricorrente. secondo cui, ove dovesse convenirsi che l'art. 38 bis d.P.R. 

n. 633/1972 esige che 'la polizza fideiussoria debba contenere una clausola 
che preclude .all'a::;sicuratore fa proponibilit� anche dell'eccezione di estin� 
zione . della. obbligazione del debitore principale, si deve anche convenire 
che una siffatta disciplina� normativa � incompatibile con quella introdotta 
dalla legislazione sul condono fiscale del 1982, non essendo ammissibile 
la sopravvivenza di �n regime che consenta all'Amministrazione 
fiscale di pretendere dal garante l'adempimento dell'obbligazione di restituzione, 
nonostante la estinzione dell'obbligazione tributaria; e secondo 
cui, pertanto, l'introduzione della normativa sul condono ha caducato, per 
incompatibilit�, l'anzidetto art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972, nella parte ove 
preclude al garante l'eccezione di estinzione per condono. 

PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Ne deriva, allora, che l'affermazione del giudice del merito circa la 
portata omnicomprensiva � (salvo, peraltro, l'ipotesi dell'avvenuto adempimento 
dell'obbligo di restituzione) della clausola �senza eccezione alcuna� 
contenuta� nella polizza fideiussoria della quale si tratta (conforme, del 
resto; alla prassi interpretativa di tal locuzione), non d� vita ad alcuna 
vfolazic>ne di legge proprio perch� ha per oggetto mediato l'accordo, pienamente 
valido, sulla non applicabilit� delle norme di diritto che la 
ricorrente assume disattese. 

Il motivo, pertanto, � infondato. 

4. -Parimenti, non si pu� accedere alla tesi alternativa ...;.... proposta 
nel secondo motivo, che denuncia che la sentenza impugnata, nel disattenderla, 
� incorsa nella violazione delle medesime violazioni di legge richiamate 
nel motivo precedente, si.a �pure sotto una diversa prospettiva secondo 
cili . la proponibilit�� dell'eccezfone, nella specie, � legittimata da 
un;mterpretazione �estensiva della clausola, nella parte ove ammette la 
proponibilit� dell'eccezione di pagamento; ci� perch�, l'estinzione del rapporto 
tributario a seguito di dichiarazione integrativa e pagamento della 
relativa imposta � del tutto equivalente, in termini giuridici, all'avvenuto 
pagamento del debito di imposta derivante dall'avviso di rettifica o di 
accertamento. 
Per vero, il dato testuale, nonch� la natura e la ratio della clausola 
di garanzia, rendono immediatamente palese che, nell'intenzione delle 
parti, l'unica eccezione opponibile dall'assicuratore � quella dell'avvenuto 
adempimento della prestazione principale mediante il pagamento della 
somma richiesta, perch� sol questo evento consente al creditore di 
appagare quell'esigenza per il cui soddisfacimento ha preteso la clausola. 
(omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, 26 aprile 1991, Ii. 4615 -Pres. Corda -Est. 
Carbone -P. M. Romagnoli (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Palatiello) c. Caviglio. 

Tributi in genere -Accertamento tributario -Motivazione -Provvedimen� 
to sulla spettanza di esenzioni � Agevolazioni per le case di abita� 
zione non di lusso � Difformit� dalla normativa urbanistica -Richia� 
mo alla norma violata � Insufficienza � Menzione specifica delle vio� 
lazioni � Necessit�. 

(L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 15). 
Per giustificare il diniego delle agevolazioni per le case di abitazione 
non di lusso non � sufficiente il richiamo all'art. 15 della legge 6 ago� 


134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sta 1967 n. 765, ma � necessaria l'indicazione specifica delle violazioni, 
affinch� se ne passa contestare in giudizio la sussistenza (1). 

{omissis) Con l'unico motivo del proposto ricorso l'Amministrazione 

finanziaria�. censura l'i:rnpugnata decisione della Commissione tributaria 
centrale per violazione dell'art. 15 della legge 765/1967, in quanto la motivazione 
del provvedimento di din,iego dell'esenzione yenticinquennale 
dall'llor-fabbricati deve ritenersi soddisfatta anche con il solo richiamo 
alla citata norma. Ed infatti secondo l'amministrazione ricorrente il diniego 
del beneficio fiscale � dichiarativo e non costitutivo in quanto 
discende dall'indicazione dell'amministrazione comunale che, proprio in 
base alla norma, � tenuta a segnalare all'intendenza le violazioni delle 
.norme urbanistiche gi� contestate al privato per cui quest'ultimo � a 

perfetta conoscenza delle infrazioni commesse. 

L'assunto non � fondato. Secondo il pi� recente indirizzo giurisprudenziale, 
che il collegio ritiene di condividere, ai fini della legittimit� 
del diniego dell'esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati, ai sensi 
dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, per costruzione in difformit� 
delle prescrizioni urbanistiche, l'obbligo della motivazione se pu� 
ritenersi soddisfatto, per relationem, con il richiamo dell'accertamento 
di detta violazione, effettuato dagli organi municipali e. notificato al 
contribuente, non pu� ritenersi adempiuto con il mero riferimento alla 
citata norma, del tutto inidoneo di per s� solo a porre il contribuente 
in grado di conoscere l'addebito mossogli (cfr. Cass. 11 aprile 1989 

n. 1728; 6 luglio 1988 n. 4434; 28 giugno 1988 n. 4371). 
Ritiene infatti il collegio che la legittimit� del diniego di esenzione 
temporale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, richiede che il provvedimento 
amministrativo dev'essere adeguatamente motivato senza che 
sia sufficiente al riguardo la mera reiezione della domanda di esenzione, 
con l'indicazione della norma derivandone in tal caso impedimento per 
il contribuente di esercitare il diritto di difesa e per il giudice di con


(1) La decisione � in netto contrasto, bench� si tenti di darne una giusti~ 
ficazione, con Cass. 26 ottobre 1988 n. 5782 e 22 maggio 1990 n. 4624 in questa 
Rassegna, 1989, I, 304 e 1990, I, 385. In verit� poco si comprende tanto rigore 
formale proprio con riferimento ad un provvedimento su istanza del contribuente 
il cui annullamento non produce effetto sostanziale. 
La sentenza non esclude che esista un att� del Comune che accerta specificamente 
le violazioni urbanistiche dell'art. 15 della legge n. 765; ora il grande 
peccato � che tale provvedimento noto al contribuente non � stato richiamato 
Eppure pi� volte la S. C. ha affermato che l'accertamento pu� essere motivato 
per relazione ad un atto non allegato n� in possesso del contribuente ma consultabile 
presso l'ufficio (13 luglio 1987 n. 6096 ivi, 1988, I, 133) e ancora recentemente 
ha attenuato i requisiti minimi delll:J. motivazione (30 maggio 1990 

n. 5116, ivi 1990, 1, 375). 

PARTE Ii SEz; V, GIURISPRUDENZA .TRmUTARIA 

trollare se la pretesa tributaria sia fondata. Ed infatti la norma non si 
limita a prevedere la revoca o la decadenza delle agevolazioni fiscali 
e dei contributi per qualsiasi violazione edilizia o urbanistica. Al contrario, 
invece, prevede e specifica ipotesi � tipiche � di violazioni, sia 
urbanistiche sia edilizie richiedend� per alcune di queste ultime anche 
un profilo quantitativo nel senso che non basta che ricorra la violazione 
edilizia espressamente indicata, ma occorre inoltre che per ogni singola 
unit� immobiliare vi sia un'eccedenza di oltre il due per cento 
delle misure prescritte. Oltre alle ipotesf di costruzioni senza licenza 
edilizia (id est: concessione edificatoria) o con licenza annullata, la norma 
specifica quali sono le possibili difformit� che comportano la revoca 
o la decadenza dell'agevolazione fiscale: deve trattarsi di violazioni 
di altezza, di distacchi, di cubatura o di superficie coperta che 
per il singolo edificio eccedano il due per cento delle misure prescritte. 
Ovvero deve trattarsi del mancato rispetto delle destinazioni o degli 
allineamenti previsti negli strumenti urbanistici di vario livello. 

Non � chi non veda dal contesto stesso della norma che la revoca 
o la decadenza � subordinata non a qualsiasi violazione urbanistica o 
edilizia ma ad una delle singole ipotesi tipiche espressamente previste, 
alcune delle quali connotate anche da un elemento quantitativo (eccedenza 
del 2 %). Non � possibile quindi pretendere che la motivazione sia 
soddisfatta con il mero richiamo della norma, perch� il contribuente 
in tanto non ha diritto all'agevolazione fiscale in quanto si tratta non 
di una qualsiasi violazione, ma proprio di una di quelle espressamente 
previste cui l'ordinamento fa discendere la revoca o la decadenza dai 
benefici. 

Deve ritenersi pertanto non sufficientemente motivato il provvedimento 
ohe rifiuti il trattamento agevolato previsto dalla legge 2 luglio 
1949 n. 408 ed in particolare l'esecuzione venticinquennale dall'imposta 
sui redditi dei fabbricati, in dichiarata applicazione dell'art. 15 della legge 
765/1967, senza specificare, neppure con il richiamo all'atto dell'accertamento 
comunale di violazione, che ne contenga in concreto l'indicazione, 
sotto quale aspetto, qualitativo e quantitativo, la costruzione sia in 
contrasto con le prescrizioni urbanistiche o edilizie. 

Ritiene infine il collegio che con questo indirizzo giurisprudenziale 
non contrasta un'altra decisione a sezioni unite di questa Corte (26 ottobre 
1988 n. 5782), in quanto, come emerge chiaramente dalla motivazione, 
in quel caso trattavasi di'� mancato rispetto della destinazione� 
urbanistica rientrante in una delle ipotesi tipiche dell'art. 15. Nella fattispecie 
invece la Commissione tributaria centrale sottolinea come la 
richiesta esenzione venticinquennale sia stata respinta con le seguenti 
parole: � il predetto immobile � stato costruito in violazione delle norme 
edilizie di cui all'art. 15 legge 6 agosto 1967 n. 765 �. Motivazione asso



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lutamente generica e del tutto insufficiente perch� non contiene neppure 
il richiamo alla segnalazione che l'Amministrazione comunale deve 
inviare ai sensi del capoverso della richiamata norma all'Intendenza di 
Finanza contenente l'indicazione specifica della violazione accertata, il 
che avrebbe consentito di controllare se la contestata violazione integrasse 
o meno gli estremi di una delle tipiche violazioni espressamente 
previste dall'ordinamento come causa di perdita dei benefici fiscali. 

(omissis) 

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PARTE SECONDA 



RASSEGNA Dl LEGISLAZIONE 


QUESTIONI Dl LE.GITTlMITA COSTIT�ZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

codice di procedura civile, art. 395, n. 4, nella parte in cui non prevede la 
revocazione di sentenze della Corte di Cassazfone per errore di fatto nella let� 
tura di atti interni al suo stesso giudizio. 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 36, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

codice di procedura penale, combinato disposto artt. 438, 439, 440 e 442, 
nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, 
sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede 9he il giudice, 
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del 
pubblico ministero; possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata 
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. 

Sentenza 15 febbraio 1991, n. 81, G. U. �40 febbraio 1991, .n. 8. 

codice di procedura penale, art. 458, primo e secondo comma, nella parte 
in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto 
ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede. che il giudice, quando, 
a dibattimento concluso, . ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico mi� 
nistero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dal� 
l'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. 

Sentenza 15 febbraio 1991, n. 81, G. U. 20 febbraio 1991, n. 8. 

codice di procedura penale, art. 464, primo com111a, nella parte in cui non 
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne 
le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a �dibatti� 
mento concluso, ritiene ingiustificato �il dissenso del� pubblico ministero, possa 
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo 
comma, dello stesso codice. 

Sentenza 15 febbraio 1991, n. 81, G. U. 20 febbraio 1991, n. 8. 

codice di procedura penale, art. 566, nono comma, nella parte in cui esclude 
l'applicabilit� dell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice. 

Sentenza 11 marz� 1991, n. 102, G. U. 13 marzo 1991, n. 11. 

codice penale militare di pace, art. 199, limitatamente alle parole � o in 
luoghi militari �. 

Sentenza 24 gennaio 1991, n. 22, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 

codice penale militare di pace, art. 233, primo comma, n. 1, nella parte in 
cui� non estende 111 disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a 
caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. 

Sentenza 10 gennaio 1991, n. 2, G. l!. 16 gennaio 1991, n. 3. 



2 , llASSl!GNA DELL'AVVOCATURA DJl4.0.� STATQ 

r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, primo comma, lett. a) e b), limitatamente 
alle parole � definitivi�. 
Sentenza 31 gennaio 1991, n. 42, G. U. 6 febbraio 19?1, n. 6. 

r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, secondo comma, nella parte in cui 
non prevede che� il. rieorso . giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento 
amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine 
di .sessanta giorni dalla scadenza di� quello di novanta giorni decorrente 
dalla proposizio;ne del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine 
la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione 
all'interessato. 
Sentenza 31 gennaio 1991, n. 42, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 194, primo comma, limitatamente alla 
pl;lrola � definitivo �. 
Sentenza 31 gennaio 1991, n. 42, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

codice della navigazione, art. 345 (r.d. 30 �marzo 1942, n. 327). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 41, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

I

codice della navigazione, art. 916 (r.d. 30 marzo 1942, n. 327). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 41, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

I 

legge 31 luglio 1954 n. 599, combinato disposto artt. 20, 64, 65, 72 e 74, nella 
parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di 

I 

sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale 
di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi 
dalle formule � perch�. il fatto non sussiste � o � perch� l'imputato non lo ha 
commesso�, trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo com


I

~ 

ma, prima parte, 111, ultimo corrima, e 120, primo comma, del d.P.R. 10 gen


~ 

naio 1957, n. 3. 

Sentenza 11 marzo 1991, n. 104, G. U. 13 .�marzo 1991, n. 11. 

legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 66, prlmo comma, secondo inciso, nella parte 
in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte 
dell'Autorit� militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in 
base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere 
la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 legge citata, anzich� farne proposta' 
al Ministro. 


Sentenza 18 gennaio 1991, n. 11, G. U. 23 gennaio 1991, n. 4. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10, nella parte in cui non prevede l'applicabilit� 
della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione 
(aerea). 


Sentenza 31 gennaio 1991, n. 41, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, terzo comma, nella parte in cui non 
prevede la diretta applicabilit� al personale navigante delle imprese di naviga� 
zione (aerea) anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 
della legge 11 maggio 1990, n. 108. 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 41, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, nella parte in cui prevede la temporanea 
inefficacia anzich� la nullit� del licenziamento intimato alla donna lavoratrice 
nel periodo di gestazione e di puerperio indicato nel predetto articolo. 

Sentenza 8 febbraio 1991, n. 61, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 53, colllllli 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, 
e 54, comma 2, ultimo periodo, nella parte in cui non prevedono che la sospen� 
sione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione 
della libert� provvisoria. 
Sentenza 28 dicembre 1990, n. 595, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 20, nella parte in cui non prevede l'esperibilit� 
dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in 
via amministrativa. 
Sentenza 18 gennaio 1991, n. 15, G. U. 23 gennaio 1991, n. 4. 

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, ultim� comma. 
Sentenza 2 marzo 1991, n. 96, G. U. 6 marzo 1991, n. 10. 

legge reg. Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36, secondo comma. 

Sentenza 6 febbraio 1991, n. 50, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

d.l. 26 novembre 1980, n. 776, art. 3, quinto comma, [quale risultante dalla 
legge 22 dicembre 1980, n. 874], nella parte in cui stabilisce che le indennit� di 
occupazione vanno determinate secondo le norme previste dalla legge 29 lu� 
glio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto del� 
l'indennit� che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge n. 385 
del 1980, per l'espropriazio,ne delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese 
o frazione di mese, un dodicesimo dell'indennit� annua. 
Sentenza 8 febbraio 1991, n. 62, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge 3 gennaio 1981, n. 1, art. 12, quarto comma [pi� esattamente art. 59, 
nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, 
quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. l], nella parte in cui non estende 

termini ivi fissati al procedimento di rinvio. 

Sentenza 28 dicembre 1990, n. 579, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 

legge reg. Campania 21 febbraio 1981, n. 8, art. 5, secondo comma, nella parte 
in cui, per la determinazione dell'indennit� di occupazione delle aree, fa riferimento 
all'art. 3, quinto comma, del d.l. 26 novembre 1980, n. 776, quale risultante 
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. 

Sentenza 8 febbraio 1991, n. 62, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.1. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7 [convertito in legge 7 agosto 
1982, n. 516, con modificazioni], nella parte in cui non prevede che la dissimulazione 
di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del 
reddito debba concretarsi in forme artificiose. 
Sentenza 28 gennaio 1991, n. 35, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 

legge reg. Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, art. 46, settimo comma, nella parte 
in cui prevede che, a tutti gli atti dei Comuni che pronunciano l'annullamento o 
la decadenza dell'assegnazione, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 11 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, come 
modificato ai sensi della presente legge. 

Sentenza 28 dicembre 1990, n. 594, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 

legge reg. Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, art. 26, primo comma, lett. a). 

Sentenza 18 gennaio 1991, n. 16, G. U. 23 gennaio 1991, n. 4. 

legge prov. Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, art. 9, quarto comma, nella, 
parte in cui prevede la sanzione amministrativa anche nei casi di assunzione 
diretta dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in violazione 
del diritto di precedenza previsto dall'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 
31 agosto 1972, n. 670 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali 
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 6 febbraio 1991, n. 48, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge reg. Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 76, primo comma, punto 2 
[crune modificato dall'art. 15 della legge reg. Veneto 11 marzo 1986, n. 9]. 

Sentenza 11 febbraio 1991, n. 73, G. U. 20 febbraio 1991, n. 8. 

dJ. 5 giugno 1986, n. 233, art. 3, primo comma [convertito in legge 1� agosto 
1986, n. 430], nella parte in cui -per le societ� indicate nell'art. 2 primo 
cOlillna, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di 
liquidazione coatta amministrativa della societ� fiduciaria o della societ� fiduciaria 
e di revisione con la quale sono collegate -non prevede la conversione 
del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge. 

Sentenza 18 gennaio 1991, n. 19, G. U. 23 gennaio 1991, n. 4. 

legge reg. Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, artt. 3 e 16, nelle parti in cui 
consentono ai Comuni lucani di installare e gestire le discariche di rifiuti 
solidi urbani senza munirsi dell'autorizzazione regionale. 

Sentenza 18 gennaio 1991, n. 14, G. U. 23 gennaio 1991, n. 4. 

legge prov. Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 4, secondo comma, nella parte 
in cui ammette la caccia a specie animali -martora, tasso, faina e marmotta non 
comprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 11 della legge 
27 dicembre 1977, n. 968. 

Sentenza 28 dicembre 1990, n. 577, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

d.I. 16 settembre 1987, n. 379, art. 3, primo comma [convertito in legge 14 novembre 
1987, n. 468], nella parte in cui non dispone a favore dei dirigenti collocati 
a riposo anteriormente al 1� gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle 
amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti 
dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, 
in legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; 
del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 
8 marzo 1985, n. 72; del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni, 
in legge 11 luglio 1986, n. 341, a decorrere dal 1� marzo 1990. 
Sentenza 9 gennaio 1991, n. l, G. U. 16 gennaio 1991, n. 3. 

legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3, primo comma, nella parte in cui non 
esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, 
entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano 
successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle 
per le quali eran� stati dichiarati inidonei. 

Sentenza 8 febbraio 1991, n. 60, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

� dJ. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1 [convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144], 
nella parte in cui -relativamente alla applicazione per l'anno 1989 dell'imposta 
comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di 
imprese -non consente ai soggetti d'imposta� di fornire alcuna prova contraria 
in ordine alla propria effettiva redditivit�. 

Sentenza 11 marzo 1991, n. 103, G. U. 13 marzo 1991, n. 11. 

legge reg. Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 10, nono comma. 

Sentenza 18 gennaio 1991, n. 18, G. U. 23 gennaio 1991, n. 4. 

d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233, secondo comma. 

Sentenza 8 febbraio 1991, n. 68, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 6, secondo comma. 

Sentenza 15 marzo 1991, n. 117, G. U. 20 marzo 1991, n. 12. 

legge 9 aprile 1990, n. 87, art. 4, primo e terzo comma; art. 3, secondo comma, 
nella parte in cui prevede che il Comitato � attua i suoi interventi sia direttamente 
che per il tramite della societ� per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 �; 
art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che la societ� per azioni svolge 
a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge � i compiti affidatile 
dal Comitato di cui all'art. 1 �; art. 8, primo comma, lett. a), nella parte in cui 
riduce di 140 miliardi la somma di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, 

n. 752. ' 
Sentenza 15 marzo 1991, n. 116, G. U. 20 marzo 1991, n. 12. 

legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 1, nono comma, nella parte in cui non prevede 
un congruo preavviso alla regione o alla provincia autonoma inadempiente 
in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. 

Sentenza 6 febbraio 1991, n. 49, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 


6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 11, primo comma, limitatamente all'inciso 
� di indirizzo e coordinamento, alle quali devono conformarsi le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano � e art. 12, quarto comma, secondo 
periodo e art. 24, secondo periodo, limitatamente all'inciso � di indirizzo e coordinamento
�, 

Sentenza 6 febbraio 1991, n.. 49, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 2, secondo comma, nella parte in cui non 
prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente 
sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 3, quarto comma, nella parte in cui non 
prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente 
sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 9, primo comma, nella parte in cui affida 
a commissari nominati dal Ministro della Sanit� l'adozione degli atti sostitutivi 
ivi previsti, e nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome 
siano in proposito preventivamente sentite. 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

II

legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 3, quattordicesimo comma, nella parte in cui ru 
non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province 
autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli 

I 

impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3. 

II

Sentenza 24 gennaio 1991, n. 21, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 

legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 3, diciannovesimo comma, nella parte in cui 
non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province 
di Bolzan.o e di Trento in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi 
previsti. 

Sentenza 24 gennaio 1991, n. 21, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 

I 

I b -AMMISSIBILIT� DELLA RICHIESTA 
DI REFERENDUM ABROGATIVO 

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 4, 58, 59, 60, 61, 68 e 76. 
Sentenza 2 febbraio 1991, n. ,47, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE 

codice civile, artt. 2652 n. 5 e 2654 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Sentenza 28 dicembre 1990, n. 583, G. U. 9 gennaio 1991, n. 2. 



PARTB II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

codice �di procedura �penale, combinato disposto artt. 309, �ottavo comma, e 
127, terzo connna (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 45, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

codice di procedura penale, art. 401 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 28 dicembre 1990, n. 559, G, U. 9 gennaio 1991, n. 2. 


codice di procedura penale, art. 401, quinto comma (art. 24 della Costi� 
tuzione). 

Sentenza 11 febbraio � 1991, n. 74, G. U. 20 febbraio 1991, n. 8. 

codice di procedura penale, art. 422 (art; � 24 della Costituzione). 
Sentenza 8 febbraio 1991, n. 64, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 


c�dice di procedura penale, art. 459, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). 


Sentenza 28 dicembre 1990, n. 580, G.U. 9 gennaio 1991, n. 2. 

codice di procedura penale, artt. 560, primo comma, e 517 (art. 24 della Costituzione). 


Sentenza 28 dicembre 1990, n. 593, G. U. 9 gennaio 1991, n. 2. 

r.d. 14 di�:Eimbre 193'.i, n. 1669, art. �64 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 28 dicembre 1990, n. 587, G. U. 9 gennaio 1991, n. 2. 
r.d 30 gennaio 1941, n. 12, art. 188, nella parte in cui si riferisce alla nomina 
all'ufficio di �procuratore generale della Corte d'appello (artt. 107, terzo 
e quarto comma, 112 e 108, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 8 febbraio 1991, n. 72, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 6 febbraio 1991, n. 72, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 
legge 24 maggio 1951, n. 392, art. 6, nella parte in cui si riferisce alla nomina 
all'ufficio di procuratore generale della Corte d'appelo. (artt. 107, terzo 
e quarto comma, 112 e 108, primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 8 febbraio 1991, n. 72, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge 31 luglio 1954, n. 599, artt. 67 e 74, primo comma (art. 3 della Costituzione). 


Sentenza 18 gennaio 1991, n. 17, G. U. 23 gennaio 1991, n. 4. 

legge 31 luglio 1956, n. 1002, art. 2 (art. 3, 41 e 97 della Costituzione). 
Sentenza 8 febbraio 1991, n. 63, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 


-



8 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

. �legge 20 febbraio 1958, � n. 93, art. 5 (artt. 24, 38 e 53 della Costituzione). 
Sentenza 2 marzo 1991, n. 100, G. U. 6 marzo 1991, n. 10. 

legge 3 febbraio 1963, n. 69, combinato disposto artt. 1, 26 e seguenti, 60, 
62, 63 e 64 (artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 8 febbraio 1991, n. 71, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma, e 135, secondo comma. 
(artt. 3 e 38 della Costituzion�). 
Sentenza 24 gennaio 1991, n. 31, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 6 febbraio 1991, n. 55, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis (artt. 3 e 38 della Costituzione). 
Sentenza 24 gennaio 1991, n. 23, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 

legge reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, art. 37, lett. n) (art. 117 della Costituzione). 


Sentenza 28 dicembre 1990, n. 578, G. U. 9 gennaio 1991, n. 2. 

legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16 [come modificato dall'art. 14 d.l. 30 di� 
cembre 1979, n. 663, convertito in legge. 29 febbraio 1980, n. 33] (art. 3 della Costituzione). 


Sentenza 18 gennaio 1991, n. 20, G. U. 23 gennaio 1991, n. 4. 

legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5 (artt. 3 e 97 della Costituzione). 
Sentenza 16 febbraio 1991, n. 93, G. U. 21 febbraio 1991, n. 9. 


legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma (artt. 3 e 97 della Costi� 
tuzione). 

Sentenza 19 dicembre 1990, n. 551, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 

legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3 (art. 3 della Costitu� 
zione). 

Sentenza 19 dicembre 1990, n. 549, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 

legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 154, quarto comma (artt. 3, 32 e 38 della Costituzione). 


Sentenza 24 gennaio 1991, n. '30, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. SO (artt. 3 e 97 della Costituzione) 
Sentenza 19 dicembre 1990, n. 551, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 
Sentenza 16 febbraio 1991, n. 93, G. U. 21 febbraio 1991, n. 9. 



PARTE II, RASSEGNA DI. LEGISLl\ZIONE { 9 

d.P.R.� U luglio �1980, n. 382, ut. 50, n. 3 (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 19 dicembre 1990, n. 549, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 

legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma, nella parte in cui defini.
sc.~ come <1 non I?ensionabile � l'indennit� di funzione ivi istituita (artt. 36 e 
38 della Costituzione)._ 

Sentenza 15 marzo 1991, n. 119, G. U. 20 marzo 1991, n. 12. 

legge 23 aprile 1981, n. 154, ut. 2, primo comma, n. 12 (artt. 3 e 51, primo 
comma, della Costituzione). � 

Sentenza 2 marzo 1991,, n. 97, G. U. 6 marzo 1991, n. 10. 

legge reg. Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, art. 46, quarto comma (art. 117 della 
Costituzione). � � 

Sentenza 28 dicembre 1990, n. 594, G. U. 2 gennaio 1991, n. 1. 

legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, primo comma, lett. b) (art. 29, secondo 
comma, della Costituzione). 

Sentenza 24 gennaio 1991, n. 27, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 

dJ. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, .nono comt�la [convertito ht legge 11 novembre 
1983, n. 638] (artt. 3 e 38 della .Costituzione). 

Sentenza 28 dicembre 1990, n. 573, G. U. 9 gennaio 1991, n. 2. 

legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 9, n. 2 .e relativo protocollo addizionale punto 
5, lett. b), n. 2 (artt. 2, 3, 19 e_.97 della Costituzion,e). 

Sentenza 14 gennaio 1991, n. 13, G. U. 16 gennaio 1991, n. 3. 

d.I. 6 febbraio 1987, n. 16, art. 4, primo e secondo comma (art. 41, secondo e 
terzo comma, della Costituzione). 
Sentenza 19 dice~bre 1990, n. 548, G. U. '2 gennaio 1991, n. 1. 

dJ. 's febbraio 1988, n. 25, art. 1, primo comma [convertito ht legge 21 mano 
1988, n. 93] (artt. 3, 24, 38, primo-comma e 113 della Costituzione). 

Sentenza 11 febbrai� 1991, n. 75, G. U. 20 febbraio 1991, n. 8. 

d.I. 2 marzo 1989, n. 66, art. 2 [convertito ht �tegge 24 aprile 1989, n. 144], 
per la parte in cui � attribuito ai Coriium, nei confronti dell'imposta comunale 
per l'esercizio di arti e professioni e di iinprese, il potere di determinarne la 
misura. 
Sentenza 11 marzo 1991, n. 103, G. U. 13 marzo 1991, n. 11. 

d.I. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125 (art. 76 della Costituzione). 
Sentenza 15 .febbraio 1991, n. 88, G. U. 27 febbraio 1991, n. 9. 


f.0 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, sedicesimo connna [convertito in legge 7 di� 
cembre 1989, n. 389] (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 28 dicembre 1990, n. 586, G. U. 9 gennaio 1991, n. 2. 

legge 9 aprile 1990, n. 87, artt. 1, 2, 3 5 (artt. 8, n. 21, 9, n. 3 e n. 8, 16, 69 e ss. 
e 104, primo comma, dello statuto spec. Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 15 marzo 1991, n. 116, G. U. 20 marzo 1991, n. 12. 

legge 9 aprile 1990, n. 87, artt. 1, primo e secondo connna, 3, 5, 6 e 8 (artt. 117, 
118 e 119 della Costituzione). 

Sentenza 15 marzo 1991, n. 116, G. U. 20 marzo 1991, n. 12. 

legge 11 aprile 1990, n. 73, art. 5 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Sentenza 28 dicembre 1990, n. 580, G. U. 9 gennaio 1991, n. 2. 

d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 5 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 28 dicembre 1990, n. 580, G. U. 9 gennaio 1991, n. 2. 
dJ. 26 aprile 1990, n. 105, artt. 12, primo comma, 23, 24, secondo comma, 
27 e 34 (artt. 89, 100 e 107 dello statuto spec. Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 10 gennaio 1991, n. 3, G. U. 16 gennaio 1991, n; 3. 

legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 1, settimo comma (artt. 9, n. 10, 16 e 100 
dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 6 febbraio 1991, n. 49, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge 4 maggio 1990, n. 107, artt. 1, ottavo comma, 2, terzo comma e 11, quarto 
comma. 

Sentenza 6 febbraio 1991, n. 49, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge 4 maggio 1990, n. 107, artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 11, quinto comma (artt. 9, 

n. 
10, 16 e 100 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). 
Sentenza 6 febbraio 1991, n. 49, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 
legge 4 maggio 1990, n. 107, artt. 5, primo comma; 6, primo comma; 8, secondo 
comma, lett. c) e quarto comma; 19, primo comma (artt. 9, n. 10, 16 e 
100 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 6 febbraio 1991, n. 49, G. U. 13 febbraio 1991, n. 7. 

legge 5 giugno 1990, n. 135 (art. 52, ultimo comma, dello statuto TrentinoAlto 
Adige). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6). 

I


I" 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 11 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 1, primo comma, lett. b), c), d), e) e f) (artt. 
8, nn. 17) e 29), 9, n. 10) dello statuto spec. Trentino-Alto Adige e artt. 117 e 118 
della Costituzione). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 1, secondo comma (artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 
16, 89, 99, 100 e 101 dello statuto spec. Trentino-Alto Adige e artt. 117 e 118 della 
Costituzione). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 1, terzo comma (artt. 9, n. 10), 16 dello statuto 
spec. Trentino-Alto Adige e artt. 117 e 118 della Costituzione). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, artt. 1, quarto e quinto comma, 2, terzo, quarto, 
quinto, sesto e settimo comma (artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17), 22), 9, n. 10, 16, 78, 
79, 83, 84, 104 e titolo VI dello statuto spec. Trentino-Alto Adige e artt. 117 e 118 
della Costituzione). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 3, primo, secondo, terzo e quinto comma, 
(artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17), 22), 16 dello statuto spec. Trentino-Alto Adige e artt. 117 
e 118 della Costituzione). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 4, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e 
sesto comma (artt. 8, n. 29), 9, n. 10), 16, 89, 99, 100 e 101 dello statuto spec. Tren� 
tino-Alto Adige e artt. 117 e 118 della Costituzione). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 9, secondo comma (artt. 9, n. 10) e 16 dello 
statuto spec. Trentino-Alto Adige e artt. 117 e 118 della Costituzione). 

Sentenza 31 gennaio 1991, n. 37, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 4, primo e quarto comma; 8, primo, secondo 
e quinto comma; 12, primo, secondo e quarto comma; 13, primo comma; 
14, primo comma (artt. 8, primo comma, nn. l, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10; 16, primo 
comma; 20; 52, secondo comma; e _87 dello statuto spec. Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 17 gennaio 1991, n. 32, G. U. 6 febbraio 1991, n. 6. 

legge reg. Sicilia approvata il 19 luglio 1990, artt. 7, terzo comma, e 36 (artt. 
14 e 17 dello statuto reg. sic. e 81, quarto comma, e 97 della Costituzione). 

Sentenza 24 gennaio 1991, n. 26, G. U. 30 gennaio 1991, n. 5. 


14 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPIEGO PUBBLICO -Assistenti dei licei scientifici e degli istituti tecnici _ 
Se siano dipendenti dello Stato o della Provincia. 

Se gli assistenti dei licei scientifici e degli istituti tecnici siano dipendenti 
dello Stato, ovvero delle Province (Cs. 10802/89). 

Stipendi, assegni e indennit� -Equo indennizzo -Concessione -Sottosegretario 
di Stato -Se spetti. 

Se spetti o meno l'equo indennizzo a membro del Governo (nella 
specie: Sottosegretario di Stato) per una menomazione conseguente a 
causa di servizio (Cs. 1291/89). 

IMPRESA -Marchio -Prodotti da fumo -Pubblicit� indiretta mediante 
attribuzione di marchio di altro prodotto -Se sia lecita. 

Se possa trovare accoglimento, ovvero configuri violazione del divietcdi 
pubblicit�, la richiesta di iscrizione di prodotti da fumo con la attribuzione 
di marchio di grande notoriet�, gi� affermatosi in altro settore 
merceologico (Cs. 1945/88). 

ISTRUZIONE E SCUOLE -Insegnanti universitari -Presidenza del Consiglio 
di Amministrazione dell'ERSU -Se sia compatibile. 

Se sia o meno compatibile con lo status di insegnante universitario 
a tempo pieno o a tempo definito la carica di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ente per l'assistenza agli studenti universitari _ 
ERSU (L. Reg. Sardegna 14 settembre 1987, n. 37) (Cs. 4729/90). 

Universit� -Consorzio per l'Universit� a distanza -Contributi -Se possano 
essere versati dalle Universit�. 

Se le Universit� aderenti al progetto del cd. � Consorzio per l'Universit� 
a distanza� -CUD, possano versare allo stesso contributi in denaro 
(Cs. 7244/90). 

PENSIONI -Pensioni di guerra -Vittime di violenze carnali consumate 
in occasione di fatti bellici -Risarcimento del danno non patrimoniale 
-Sentenza della Corte Costituzionale n. 561/87 -Trattamento 
pensionistico spettante. 

Quale sia il tr;;ittamento pensionistico spettante alle vittime di violenze 
carnali consumate in occasione di fatti bellici, con particolare 
riferimento all'indennizzo del danno non patrimoniale, alla luce della 
sentenza n. 561/87 della Corte Costituzionale (Cs. 1563/90). 

PREVIDENZA -Contributi INPS -Personale volontario VVFF -Compensi _ 
Se debbano essere assoggettati alla contribuzione. 

Se debbano essere assoggettati alla contribuzione INPS i compensi 
corrisposti al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco che non svolga attivit� lavorativa privata (Cs. 4035/84). 


PARTE Il, CONSULTAZIONI 1J 

SANZIONI AMMINISTRATIVE (in generale) -Natanti da diporto -Circolazione 
senza assicurazione -Competenza alla irrogazione della sanzione. 

Se spetti alla Prefettura ovvero alla Capitaneria di Porto la competenza 
ad irrogare le sanzioni amministrative previste in caso di circolazione 
di natanti da diporto sprovvisti di assicurazione (Cs. 9681/89). 

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE -Recupero -Esecuzione -Ufficio competente. 


Se spetti all'Ufficio di cancelleria che ha in carico il credito ovvero 
�ad altro agente delle finanze� di procedere all'esecuzione immobiliare 
volta al recupero delle spese di giustizia relative a procedimento penale 

(Cs. 10936/89). 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -IV A -Appalti per la costruzione di opere di 
urbanizzazione primaria -Parcheggi ad uso promiscuo -Aliquota agevolata 
-Se spetti. 

Se si possa applicare, in tutto o in parte, l'aliquota IVA agevolata 
sui corrispettivi per gli appalti per la costruzione di parcheggi destinati 
in parte ad uso pubblico ed in parte ad uso privato (Cs. 3755/90). 

IVA -Credito di imposta -Societ� fallita o cancellata dal registro delle 
societ� -Modalit� di pagamento. 

Con quali modalit� l'Amministrazione finanziaria debba procedere 
al pagamento dei crediti d'imposta a favore di societ� fallite ovvero 
cancellate dal registro delle societ� della sezione commerciale della cancelleria 
del tribunale (Cs. 5377/90). 


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