GENNAIO-FEBBRAIO 1979 ANNO XXXI N. 1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1979 ABBONAMENTI ANNO 1979 ANNO � � � . � � � � � � . � . . . . . . . . . . � � . � � . . L. 20.000 UN NUMERO SEPARATO � . � � � . . . . . . � . . . � 3.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DEi,LO STATO Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 1 O -Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (9219253) Roma, 1979 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: -GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco Favara) � pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . � Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura del/'avv. Carlo Carbone) . � Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura de/l'avvocato Adriano Rossi) . � 7 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'avv. Raffaele Tamiozzo) . � 34 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Baf�le) � 48 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria) � 76 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte) . � 107 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. I LEGISLAZIONE � 12 CONSULTAZIONI � 34 NOTIZIARIO � 46 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NORI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna,: Giovanni CoNTu, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAJFILE C., Solidariet� e condono: un tentativo non riuscito di razionalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 48 CAMERINI V., Rilevanza di particolari mezzi di prova ai fini del riconoscimento della qualifica di reduce civile dalla deportazione . . . . I, 41 LA REDAZIONE, Il controllo di giurisdizione nei giudizi amministrativi II, ROSSI A., Diritto comune ed obbligazioni pecuniarie della p.a. . . . . I, 13 VITTORIA P., Dichiarazione di pubblica utilit�, connessi criteri di determinazione dell'indennit� di espropriazione e � ius superveniens �: l'applicazione della legge 27 giugno 1974, n. 247 nel giudizio di opposizione alla stima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 77 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBILICHE ED EiLETTRICITA -Competenza e giurisdizione -Tribunali regionali delle acque e tribunali ordinari -.Espropriazione iPer ipubblica utilit� -Controversie sulla determill! azione defil'indennit� -Coin!Petenza -Tribunale regionale delle aicque -Leg;ge sulla casa -Competenza della corte d'appello -Aipiplicabilit� in materia di acque pubbliche Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 81. COMIBATT1E:NTI E REDUCI -Riconoscimento della qualifica di aeportato civile -Dichiarazioni di parte -Valore probatorio -Limiti Condizioni, con nota di V. CAMERINI, 41. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Annu11amento d'ufficio di un atto amministrativo illegittimo -Natura discrezionale -Effetti sulla giurisdizione generale di legittimit�, 35. -Bsipropriazione per pubblica utilit� Termine per il compimento dell'esproprio -Superamento -Deduzione di inesistenza dell'atto -Giurisdizione ordinaria, con nota �di P. VITTORIA, 76. -Giudicato sulla giurisdizione -Pro. nuncia di merito del rapporto controverso -Sentenza non definitiva Contestazione del potere giurisdizionale nel giudizio diretto all'emissione della sentenza definitiva -Inammissibilit�, l. - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Enti pubblici locali di beneficienza -Giurisdizione del Giudice 1amministrativo, 3. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Rapporti di lavoro con i cosiddetti impiegati locali all'estero Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 2. OOMUNiE E PIROVItNCIA -Controlli st11gli atti di Enti sub-regionali -Consorzi comunali e provindali ex legge 634/1957 -Art. 61 legge 62/1953 -Applicabilit� -Estensione, 34. OONTiABILITA. DI STATO -Ritar.dato pagamento dei debiti da parte deHa p.a. -Conseguenze, con nota di A. ROSSI, 14. -Ritardato pagamento di canoni di Jocazione da iParte della p.a. -Risoluzione del contratto -Ammissibilit�, con nota di A. RossI, B. CONTRABBANDO -Confisca di autoveicolo -Persona estranea al reato -Definizione, '122. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio marittimo -Udo e spiag. gia -Nozione, 32. -Demanio marittimo -Promontori della costa -Appartenenza al demanio -Limiti, 32. EDILIZIA -Edilizia e urbanistica -Centri storici -Licenza di ricostruzione -Vincoli a zona di rispetto ex art. 21 legge 1089/'1939 -Motivazione -Necessit� -Effetti, 39. -Edilizia e urbanistica -Costruzione abusiva -Responsabilit� penale -Licenza in sanatoria -Irrilevanza, U4. -Edilizia e urbanistica -Costruzione abusiva -Responsabilit� penale -Licenza in sanatoria -Irrilevanza INDICE DELLA GIURISPRUDENZA vn Questione manifestamente infondata di costituzionalit�, 114. -Edilizia e urbanistica -OI1dinanza di sosipensione ex 'art. 7 legge 6 agosto 1%7, n. 765 -Natura -lBfifk:acia Limiti -!Raipporto con l'annullamento della licenza edilizia -Effetti, 39. -Edilizia_ e urbanistioa -Programma di fabbricazione -Ambito della !disciplina -Attivit� edilizia 1n genere Estensione -iEffetti, 39. -Edilizia e urbani<Stioa -Programma di fabbricazione -Contenuto -Limiti -Destinazione specifica per singole aree private -Preclusione -Eccezioni, 39. FJSAAO~LAZIONE PEIR PUBBLLOA UTLLITA -Decreto di esproprio -Effetti Emissione del decreto -Sufficienza Notificazione -Irrilevanza, con nota di P. VITTORIA, 76. -L~ge sulla casa -Cessione volontaria -Mancata comunicazione dell'indennit� provvisoria -Maiggiorazioni attribuite nel giudizio di opposizione a stima -Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 82. -Legge 1sulla casa -Estensione alle espropriazioni rpreordinate ad opere o interventi di enti pubblici -Indennit� di occupazione -:E!: ricompresa, con nota di P. VITTORIA, 82. -Legge sulla casa -Fittavolo -Diritto alla indennit� aggiuntiva -Onere di opiposizione alla stima -Non sussiste -Intervento nel .giudizio ipromosso dall'espropriato ~. Ammissibilit�, con nota di P. VITTORIA, 82. -Indennit� -Legge sulla casa -Aree esterne ai centri edificati -Concreta destinazione agricola -Rilevanza Destinazioni potenziali o non pi� in atto -Irrilevanza, con� nota di P. VITTORIA, 76. -Indennit� -Legge s.lla casa -Espropriazione parziale -Art. 40 legge 25 giugno 11865, n. 2559 -Applicabilit�, con nota di P. VITTORIA, 77. - Stima -Opposizione -Aipiplicazione di criterio indennitario diverso da quello ,seguito nel ,procedimento amministrativo -Richiesta in corso di giudizio -Domanda nuova -l'Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 76. -Stima -Opposizione -Criterio indennitario -Legge suhla casa -Applicazione -Comrpetenza della corte d'appello -Necessit� -Non sussiste, con nota di P. VITTORIA, 81. -'Stima -Oi>posizione -Criterio indennitario -Legge sulla casa -Coinpetenza della corte d'appello -iNe �cessit� -Non sussiste, con� nota di P. VITTORIA, 76. -Stima -Opiposizione -Espropriazioni preoridinate ad opere o interventi da realizzarsi da parte di enti pubblici Decreto successivo alla legge 27 giugno 11974, n. 247 � Criterio indennitario -Legge sulla casa -AippUcazione nel giudizio -Diverso criterio applicato nel rprocedimento amministrativo -Irrilevanza, con nota di P. VITTORIA, 81. - Stima -()pposizione -Espropriazioni preoridinate ad opere � interventi da realizzarsi da parte di enti pubblici Decreto successivo alla legge 27 i.giugno 11974, n. 247 -Criterio indennitario -!Legge sulla caisa -Apiplicazione �nel giudizio -Diverso criterio previsto da leggi speciali applicato nel procedimento amministrativo Irrilevanza, con nota di P. VITTORIA, 76. - Stima -Opposizwne -Legge sulla casa -Aree esterne ai centri edificati -Indennit� -Jliferimento ai valori aigricoli medi -Anno in corso Valori dell'anno rprecedente -Rilevanza -� Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 77. IMPIEGO PUBBLICO -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legittimit� e .giurisdizione della Corte dei Conti " !Pensione e quiescenza -Delimitazione -Assegni accessori -Indennit� integrativa speciale -Giurisdizione della Corte dei Conti Non sussiste, 35. -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legittimit� e ,giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione e .quiescenza -[}elimitazione �-Assegni accessori -Tredicesima mensilit� -Giurisdizione della Corte dei Conti -Non sussiste, 35. -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legitti Vlll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione e quiescenza -Delimitazione -Effetti, 35. -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Somme indebitamente corrisposte -Ripetizione -Giurisdizione della Corte dei Conti -Esclusione, 35. -Pensione e quiescenza -Assegni accessori -Tredicesima mensilit� e indennit� integrativa speciale -Pensionato riassunto rpresso un'amministrazione pubblica anche se diversa da1lo 1Stato -Legittimit� della sospensione e del recupero degli assergni accessori indebitamente corrisposti -Sussiste, 36. -Pensione e quiescenza -Assegni accessori -Tredicesima mensilit� e indennit� integrativa speciale -Sospensione di pagamenti e recupero somme indebitamente corrisposte -Motivazione -Fattispecie, 36. -Pensione e quiescenza -CoIIl!Petenza al pagamento e al recupero -iDkezioni provinciali del tesoro -Sussiste, 36. -Ripetizione di emolumenti non dovuti -Implicito annullamento del provvedimento di attribuzione -Necessit� della valutazione comparativa dell'interesse alla restituzione e del rpregiudizio del soggetto tenuto alla restituzione -Sussiste -Effetti, 36. IMPOSTtA DI REGISTRO -Aigevolazione per la costruzione di autostrade -Arppalto affidato da concessionario -Subarppalto -Autorizzazione dell'amministrazione concedente -� necessaria, 72. -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Legislazione della Regione Siciliana -Vendita di aree Limitazione alla superficie minima occorrente, 63. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Plusvalenza -Permuta -Beni di diverso valore -Si realizza, 58. -Plusvalenza -Permuta -Successiva vendita del bene permutato -Sussiste, 59. IrM~OSTrE E T1ASSE IN GENERE. -Imposte indirette -Condono -Istanza di una sola parte -Estenzione deg1i effetti ai condebitori -Si produce, con nota <li C. BAFILE, 48. -Nuovo contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado -Questione di estimazione complessa --Pronuncia sul rapporto per la prima volta Necessit� del rinvio -Esclusione, 70. -Regione Siciliana -Potest� legislativa concorrente -Concetto -Limiti, 63. IMPUGNAZIONE -IIIl!Pugnazioni penali in genere -Sentenza assolutoria non preclusiva dell'azione civile -Impugnazione della parte civile -A:mmissibilit�, 116. -Impugnazioni penali in genere -Sentenza assolutoria non preclusiva dell'azione civile -Impugnazione della parte civile -Inammissibilit� �per difetto d'interesse -Fattispecie, 116. OBBLIGAZIONI � CONTRATTI -Regolamento di confini -Prove utilizzabili -Vendita -Azione di evizione -Condizioni, .10. OCCUPAZIONE -Occupazione temporanea e d'urgenza -Indennit� -Criteri di liquidazione -Interesse legale sull'indennit� di esproprio -Limiti -. rPregiudizio effettivo -Rilevanza, con nota di P. VITTORIA, 77. -Occupazione temporanea e d'urgenza -Protrazione illecita -Risarci, mento dei danni -Svalutazione monetaria -Applicabilit� -Necessit� di domanda -Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 77. PIANO REGOLATORE -Clausole contrarie a precedente convenzione �rbanistica -Motivazione Esigenza di motivazione puntuale, 40. -Piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale -Le19ge Reg. Lazio n. 8;'.19712 -Consultazioni -Interpretazione -Effetti, 34. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA :PROCEDIMENTO :PENALE -Istruzione penale -Procedimento pretorile -Rinvio a giudizio -Interrogatorio dell'imputato eseguito dalla polizia giudiziaria -Sufficienza Esclusione, 107. -Nullit� in materia penale -Atti igi� dichiarati nulli -Ius superveniens Inapplicabilit�, 107. REGIONI -Competenza di organi regionali -Assessore all'urbanistica -Potere di controllo ex art. 22 n. 112 1Statuto Regione Lazione -Delegabilit� -Preclusione, 34. RICORJSO GIURISDIZIONALE -Impugnabilit� immediata del ipiano regolatore -Sussiste -Rapporto con i piani particolareg;giati, 3'4. -Proponibilit� -Impugnativa di un atto soggetto a controllo -Condi� zioni -Approvazione e comunicazione agli interessati -Necessit�, 34. TR1AISPORTO -Condiziorti e tariffe ferroviarie per trasporto di cose -Tariffa eccezio� nale 251 -Condizioni di applicabilit�, 7. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA GIURISDIZIONI CIVILI CORT�E DI CASSAZIONE Sez. I, 2 febb.raio 1978, n. 467 . . Sez. I, 23 febbraio 1978, n. 895 . Sez. I, 25 mawo 1978 n. 2622 . Sez. III, 29 maggio 1978, n. 2708 . Sez. I, 2 giugno ;197'8, n. 2756 . . Sez. I, 2 giugno 1978, n. 2762 . . Sez. I, 26 luglio .1978, n. 3749 . . Sez. I, 27 luglio 1978, n. 3774 . . . Sez. I, 25 settembre 1978,"'n. 4282 . Sez. I, 26 settembre 1978, n. 4321 . Sez. I, 4 ottobre tl978, n. 4393 . Sez. Un., 4 gennaio 1979, n. 3 . . Sez. Un., lO gennaio 1979, n. 151 . Sez. Un., 10 gennaio 1979, n. 153' . TRLBUNALE ROMA Sez. I, 10 luglio 1978, n. 6821 . TRIBUNALE REGIONALE ACQUE ,PUBBLICHE 7 ottobre 1978, n. 26 . . . . . . . . . . . . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 197,8, n. 758 . Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 762 . Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 809 . Sez. IV, 14 novembre 1978, rn. 992 . Sez. IV, 28 novembre 1978, n. 1091 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 9 novembre 1977 . . Sez. VI, 26 aprile 1978, n. 1215 . Sez. III, 24 maggio 1978, n. 876 . Sez. VI. 20 giugno 1978, n. 1258 . . Sez. III, 14 novembre 1978, n. 3148 pag. 7 � 48 )) 10 � 13 j� 3!2 )) 14 )) 58 � 63 )) 59 � 70 � 72 � 1 � 2 � 3 pag. 76 pag. 811 pag. 34 )) 35 � 39 )) 39 )) 41 pag. 1.07 )) '116 )) 1114 )) 1.16 )) 122 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE -Acquedotti -Piano rt'lgolatore igenerale -Comuni, Concorsi e Enti di gestione -Mutui -Garanzia Statale Procedimento ed effetti -Limitazioni, 34. AFFJJSSIONI -.Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione Depenalizzazione, 34. AGRJICOLTURA -Bacini montani -1Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere Competenza provinciale o statale, 34. AMMINIS11RAZIONE PUBBLICA -Sindaco -Requisizione di azienda Finalit� meramente sociali -Qualit� di uff1ciale di governo -Esclusione, 34. ASSICURAZIONE -Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -$pese per ricovero e cura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Assenza di responsabi1it� civile dell'amministrazione ,per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese anzidette -Esclusione, 35. -Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento delfincidente -Responsabilit� civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle sp�se predette, 35. AVVOOAU E RROCURATORI -Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit� della ritenuta, 35. � BENEFIOENZA E A:SSISTENZA -Orfani di iguerra -1Benef�ci -Figlio di invalido permanente -Equiparazione -Limiti, 36. -Orfani di guerra -Figlio di invalido Equiparazione -�Aggravamento dell'invalidit� durante la maggiore et� Effetti, 36. 'crnCOLAZIONE ST.RADALE -Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e oura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'inci:dente -Assenza di responsabilit� civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese anzidette -Esclusione, 36. - Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Responsabilit� civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese predette, 36. -Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo statuto dei quartieri generali NATO -Responsabilit� dello !Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti, 37. .RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO XII -Sindaco -Requisizione di azienda Finalit� meramente sociali -Qualit� di ufficiale di .governo -Esclusione, 37. - Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, Consorzi e enti di gestione -Mutui -Garanzia statale Procedimento ed effetti -Limitazioni, 37. DEMANIO -Concessioni di uso -Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vincolistica -Applicabilit� o meno, 37. FORESTE -Bacini montani -Sistemazione -Ca. duta valanghe -.Prevenzione -Opere Competenza provinciale o �statale, 38. GUERRA -Orfani di guerra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione -Limiti, 38. -Orfani di guerra -Figlio di invalido Equiparazione -tAggravamento dell'invalidit� durante la maggiore et� Effetti, 38. IMPOSTL/\ VALORE AGGIUNTO -Contratti stipulati sotto iJ regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit�, 38. -Contratti stipulati sotto il reigime IGE -E�sclusione della rivalsa -!Riduzione dei corrispettivi -Compensi revisionali -Applicabilit�, 39. -Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa Riduzione dei corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata Momento di riferimento, 39. IMPOSTE DIRETTE -Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit� della ritenuta, 39. INCOLUMIT� PUBBLICA -Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Qpere -Competenza provinciale o statale, 39. LOCAZIONE DI COSE -Concessioni di uso -Immobili del .patrimonio indisponibile -Legislazione vincolistica Aipplicabilit� o meno, 40. MEZZOGIORNO -Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, concorsi e enti di gestione -Mutui -Garanzia statale Procedimento ed effetti -Limitazioni, 40. OPBRE PUBBLICHE -Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit�, 40, -Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Compensi revisionali -Applicabilit�, 40. -Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata -Momento ,di riferimento, 41. PATRIMONIO -Concessioni di uso -Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vincolistica -Applicabilit� o meno, 41. PENA -.Affissione di �stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione Depenalizzazione, 41. PENSIONI -Orfani di guerra -Figlio di invalido -Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit� durante la maggiore et� -Effetti, 41. INDICE DELLE CONSULTAZIONI Xlll -Orfani di 1guerra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione -Limiti, 42. MEZZI -Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Atti aggiunti vi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit�, 42. -Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione de1la rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Compensi revisionali -Applicabilit�, 42. -Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata -Momento di riferimento, 42. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE -Bacini Montani -Sistemazione -Caduta valanghe -:Prevenzione -Opere -Competenza provinciale o statale, 43. REQUiiSIZIONE -Sindaco -Requisizione di azienda Finalit� meramente sociali -Qualit� di ufficiale di :governo -Esclusione, 43. RESPONSABILITA CIVILE -Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'aimministrazione -Spese per ricovero e cura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Assenza di responsabilit� civile del- l'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle �spese anzidette -.Esclusione, 43. -Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri diipendenti in servizio al momento dell'incidente -Responsabilit� civile dell'amministrazione per la causazione dell'inddente -Copertura assicurativa delle �spese predette, 44. -Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo Statuto dei quartieri 1generali NATO -Responsabilit� dello .Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti, 44. SANZIONI AMMINISTRATIVE -Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione Depenalizzazione, 44. SBESE GIUDIZIALI -Imposte sul reddito delle persone fisiche ~ Ritenuta d'acconto sui compensi di Iavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit� della ritenuta, 44. 11RATTATI E CONVENZIONI -Convenzione di Londra ,19 igiugno 1951 sullo Statuto dei quartieri generali NATO -Responsabilit� dello Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti, 45. XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE Hl -Questioni proposte pag. 12 NOTIZIARIO . pag. 46 .� PARTE PRIMA ra11111111111r1t1111:11111111111111111r111r1111111111r111111111111r11� GIURISPRUDENZA SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 gennaio 1979, n. 3 -Pres. Rossi Est.. Vela -P. M. (concl. diff.) -Sardella Amleto (avv.ti Puci1lo, Ferrara) c. Istituto PoHgrafico dello Stato (avv. Stato Cerocchi). Competenza e giurisdizione -Giudicato sulla giurisdizione � Pronuncia di merito del rapporto controverso � Sentenza non definitiva � Conte� stazione del potere giurisdizionale nel giudizio diretto all'emissione della sentenza definitiva � Inammissibilit�. (cod. civ., art. 2909; cod. proc. civ, artt. 37, 41, 27�l, 279, 324), Il giudicato formatosi con la sentenza non definitiva che abbia pronunciato sul merito del rapporto in �ontestazione, si riferisce anche alla esistenza del potere giurisdizionale del giudice che l'ha resa: pertanto la giurisdizione del suddetto giudice non pu� essere rimessa in, discussone nel giudizio diretto alla emanazione della sentenza definitiva (1). (Omissis). -Del merito di entra'mbi, la Corte deve occuparsi, poich� il dubbio sulla giurisdizione del giudice ordinario non � pi� proponibile, ora che l'unica questione rimasta fra le parti con�erne la determinazione degli effetti della responsabilit� accertata a carico dell'Istituto dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza del 20 febbraio 1973, passata in giudicat-0 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione contro di essa proposto (art. 324 cod. .proc. civ.). Infatti deve qui, farsi applicazione del principio che se nel corso del giudizio interviene e passa in giudicato una statuizione non definitiva sul rapporto controverso, la forza di tale giudicato non pu� non (1) Nel caso di specie, la senten:za non definitiva aveva pronunciato sul.la iHeaittimit� del licenziamento di un dipendente dell'Istituto Poligrafico dello Sta~o e sulla responsabilit� per danni del datore di lavoro; la fase ulteriore del �giudizio riguardava la liquidazione del danno. n principio enunciato in massima costituisce appJ.icazione del consolidato orientamento :giurisprudenziale secondo cui la cosa giudicata sulla giurisdizione si forma .non soltanto a seguito della .statuizione emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero per ef,fetto del passaggio 2 2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO assistere anche il primo presupposto di quella statuizione, ossia l'esistenza del potere giurisdizionale dell'organo che l'ha emessa, con la conseguenza che lo stesso :potere � ormai posto al riparo da ulteriori contestazioni ed � esercitabile fino all'emanazione della sentenza definitiva (SS.UU., 6 febbraio 1978, n. 526; 21 aprile 1975, n. 1517). -(Omissis). in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, deMa giurisdizione del giudice adito, ma anche nel caso in cui fa precedente sentenza del girudice del merito, non impugnata dalle rparti, si sia limitata a pronunziare esplicitamente in modo positivo o negativo sul:!Ja giurisdizione di tale giudice (cfr. per tutte Cass., SIS.UU., 21 aprile 1975, n. 1517, in Giust. civ. Mass., 1975, 696 e 6 febbraio 1978, n. 526). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 gennaio 1979, n. 151 -Pres. Ferrati -Rel. Franceschelli -P. M. Bersi (concl. comp.) -Lauda Luciano (avv. Ludovisi) c. Ministero degli Esteri (avv. Stato Cerocchi). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Rapporti di lavoro con i cosiddetti impiegati locali all'estero -Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29; I. 30 giugno 1956, n. 775, art. 15; I. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7). I rapporti di lavoro con i cosiddetti impiegati locali all'estero assunti dall'amministrazione degli Affdri esteri; anche se costituiti con contratto a termine ed assoggettati a 1eggi ed usi stranieri, hanno natura di rapporti di pubblico impiego come tali ricompresi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (1). (Omissis). -Con unico motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione della legge 30 giugno 1956, n. 775. Si sostiene che il rapporto in questione ha natura privata perch� esso � 'stato instaurato in base all'art. 15 della legge sul personale con contratto di diritto privato secondo le leggi e gli usi locali. Il ricorso � infondato. La questione in esso prospettata � stata gi� oggetto di specifico esame da parte di questa Suprema Corte la quale -proprio con riferimento alla norma denunziata dal ricorrente -con sentenza n. 1616 del 1976 ha osservato che i rapporti di lavoro dei cosiddetti impiegati locali all'estero, assunti dall'amministrazione degli Affari esteri a norma (1) Per il precedente citato in motivazione, v. Cass., SS. UU., 8 maggio 1976 n. 1616, in Giust. civ., 1966, I. 990, con ampia nota di richiami anche dottrinali. � IPIPIP.lllllllllllllllllllllllllllllllllllBllllfllllllllll-lr� PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 3 dell'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, hanno natura pubblicistica e sono, pertanto, soggetti al1a giurisdizione del giudice amministrativo, ancorch� l'assunzione sfa avvvenuta a termine ed i rapporti stessi siano assoggettati, secondo quanto stabi!lita dalla cennata disposizione, alle leggi ed agli usi stranieri. Queste Sezioni Unite non hanno motivo per discostarsi da questo preciso orientamento, n� rinvengono nel ricorso alcun argomento logico o giuridico in precedenza non considerato, che possa indurre ad un riesame della posizione gi� espressa. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 gennaio 1979, n. 153 -Pres. Rossi Est. Pieri -P. M. Saja (conci. conf.) -Arciconfraternita di S. Anna � S. Carlo Borromeo dei Lombardi (avv. Fragola) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Cevaro). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa . Enti pubblici locali di beneficienza � Giurisdizione del Giudice amministrativo. (r.d.I. 3 marzo 1938, n. 680, artt. 28, 60, 61; I. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7). La controversia fra Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali ed un'arciconfraternita ed i suoi dipendenti relativa all'eventuale diritto di questi ultimi ad essere iscritti presso la suddetta Cassa, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazfone alla qualificazione dell'arciconfraternita come ente pubblico locale di beneficienza (1). (Omissis). -Secondo fa difesa della C.P.D.E.L., il problema della giurisdizione in relazione alla controversia di cui ci si occuipa pu� e:,sere affrontato sotto vari punti di vista. Innanzi tutto, pu� rilevarsi che lo art. 28 del r.d.I. n. 680 del 1938 prevede che contro l'iscrizione alla Cassa pu� essere esperito da parte del dipendente o dall'ente locale un ricorso amministrativo alla dir�ezione generale della stessa C.P.D.E.L. e successivamente un ricorso amministrativo al Ministero dell'Interno; dopo di che, contro i.il decreto ministeriale che decide �sul secondo ricorso, pu� essere esperito il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato (in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato). La norma in questione, peraltro -secondo la difesa dell'amministrazione -non pu� essere invocata in questo caso, perch� qui non si impugna l'iscrizione alla Cassa, ma si chiede un accertamento sulla debenza dei contributi. (1) Non dsultano precedenti in termini. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E questa materia non pu� rientrare nella summenzionata 1potesi di giurisdizione del Consiglio di Stato, che � esclusiva, e come tale di stretta interpretazione. Inoltre, in ogni caso, tale ipotesi di giurisdizione esclusiva non rientrerebbe tra quelle decentrate ai T.A.R., a norma della legge n. 1034 del 1971; talch�, semmai, il presente rkorso apparterrebbe alla competenza inderogabile del Consiglio di Stato in unico grado. In secondo luogo -prosegue ancora la difesa dell'amministrazione deve tenersi presente che il ricorso proposto al T.A.R. del Lazio mira a proporre una questione strettamente collegata col diritto dei quattro impiegati dell'Arciconfraternita alla pensione. In realt�, quindi, la questione della pensione costituisce il vero oggetto, la vera finalit� del giudizio. Ma, se ci� � vero, torna applicabile la di1sposizione dell'art. 60 del r.d.l. n. 680 del 1938, che fissa per le controversie in tema di pensioni la giurisdizione della Corte dei conti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha del resto affermato, ancor di recente, che le questioni attinenti alla mancata iscrizione dei dipendenti di enti locali a!lla C.P.D.E.L., avendo influenza diretta sulla sussistenza del diritto alla pensione, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti. In terzo luogo -sempre secondo la difesa della C.P.D.E.L. -poich� la controversia di cui ci si occuipa ha indubbiamente per oggetto posizioni di diritto soggettivo, pu� ipotizzarsi -ove si escluda la giurisdizione della Corte dei conti -la giurisdizione dell'A.G.O. Infine, un ulteriore titolo di giurisdizione potrebbe esser ravvisato nell'art. 4 del t.u. 26 giugno �1924, n. 1058, richiqmato dall'art. 7 della legge istitutiva dei T.A.R., che prevede la giurisdizione esclusiva della giunta provinciale am1.l}Jnistrativa (oggi, dei T.A.R.) per tutte le question~ �derivanti dal rapporto di impiego � con le � istituzioni pubbliche di beneficenza � o con �qualsiasi altro ente od ist1tuto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale �. Ma -osserva la difesa della C.P.D.E.L. -l'Arciconfraternita non � certo un ente pubblico locale, n� � pi� sottoposto a tutela o vigilanza da parte della p.a., essendo ormai dipendente unicamente dall'autorit� ecclesiastica. Talch� la norma in questione non sarebbe invocabile. In definitiva, quindi, la difesa dell'amministrazione prospetta alternativamente la giurisdizione dell'A.G.O., della Corte dei conti o del Consiglio di Stato in unico grado; mentre a suo avviso dovrebbe sicuramente ed in ogni caso escludersi che la cog!J.izione della controversia de qua possa spettare al T.A.R. del Lazio. Questa tesi non pu� essere condivisa. Pu� innanzi tutto escludersi, con sicurezza, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. � ben vero che l'art. 60 e l'art. 71� del r.d.l. n. 680 del 1938 stabiliscono rispettivamente che contro il decreto di concessione o di diniego deila pensione, ovvero contro le deliberazioni ' PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 5 del consiglio di amministrazione della C.P.D.E.L. in tema di riscatto di periodi di servizid ai fini pensionistici � dato ricorso alla Corte dei conti. Ma il problema che si dibatte nella presente causa non ha nulla a che fare con la concessione od il diniego di una pensione o col riscatto a fini pensionistici di periodi di servizio. � vero che l'iscrizione alla Cassa � un presupposto necessario per l'ottenimento di una pensione; ma non � anche� il presupposto unico e sufficiente, perch� l'iscrizione non determina di per s�, automaticamente, il diritto alla pensione stessa: occorre infatti che sussista una certa anzianit� di servizio e contributiva; talch� ben pu� avvenire che un soggetto, pur iscritto regolarmente alla Cassa, non giunga a maturare il diritto alla pensione. E cos� pure, l'entit� della pensione eventualmente spettante � condizionata dall'entit� de~l'anzianit� di� is~rizione e dei contributi versati. Ora, � proprio in tema di spettanza o meno della� pensione, ed in tema di entit� della pensione stessa in relazione ai contributi versati che la cognizione spetta alla Corte dei conti; non certo su ogni altra questione che di ci� possa costituire un necessario presupposto; altrimenti si dovrebbe forzatamente concludere che anche una controversia sulla sussistenza o meno del rapporto di impiego tra un privato ed un ente pubblico locale sarebbe attratta nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, costituendo indubbiamente un presupposto necessario per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., e quindi per l'ottenimento della pensione. L'insussistenza della giurisdizione della Corte dei cont.i � poi tanto pi� manifesta ove si consideri che nel caso di �specie, come meglio si dir� pi� oltre, esiste una norma specifica che ris?lve �testualmente il problema della giurisdizione, attribuendola al giudice amministrativo. Devesi altres� escludere la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.0. � ben vero che nella specie si controverte in tema di diritti soggettivi, giacch� l'iscrizione dei dipendenti alla C.P.D.E.L. � nel contempo per gli enti pubblici locali e per i dipendenti stessi un dovere ed un diritto. Ma i principi generali in tema di ripartizione delle giurisdizioni tra giudice ordinario ed amministrativo devono necessariamente cedere di fronte all'esistenza di norme speciali, che attribuiscono ad un giudice una giurisdizione esclusiva, comprensiva quindi deMa tutela sia degli interessi legittimi che dei diritti soggettvi; cos� come accade, ad es., in tema di pubblico impiego, ed in parti�olare in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti degli enti pubblici locali. E per l'appunto, l'art. 28 del r.d.l. n. 680 del 1938 (che, la difesa della C.P.D.E.L., nelle sue difese, ha citato in modo monco ed incompleto) attribuisce al Consiglio di Stato la giurisdizione p'er i ricorsi giurisdizionali (proponibili solo dopo l'esaurimento di quelli gerarchici) �concernenti l'iscrizione alla Cassa di Previdenza e l'imposizione dei contributi �. Ora, nella specie, il problema di cui si discute � proprio quello 11r11111111rrr11111111111111111111r1.r1rr1111rrr111111111111111141r11111111r1111 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO deM'iscrizione a11a cassa di previdenza: come si � visto nella narrativa di fatto, da una parte si vuol negare il diritto dell'Arciconfraternita ad iscrivere i suoi dipendenti; dall'altra parte lo si vuole affermare, in quanto .rispettivamente si nega o si afferma che l'Arciconfraternita abbia natura di ente pubblico locale di beneficenza. N� pu� parlarsi semplicemente di cognizione su problemi costituenti il presupposto di quello fondamentale: nella specie, il problema principale, centrale, quello posto dalle domande reciproche delle parti in causa, � proprio e soltanto quello dell'ammissibiHt� od inammissibilit� dell'iscrizione alla Cassa dei dipendenti cfell'Arciconfraternita, ed il provvedimento impugnato � quello della direzione della C.P.D.E.L. che nega tale �mmissibilit�. Il problema, quindi, � stato inutilmente complicato, giacch� esso � risolto in maniera testuale dalla legge. Del tutto superfluo, di fronte a 'ci�, � il richiamo all'art. 4 del �t.u. n. 1058 del 1924 (anche a prescindere dal fatto che sarebbe discutibile, nel caso di specie, la sussistenza di una questione � derivante dal rapporto di impiego � con un Ente Pubblico locale. Resta da chiarire l'ultimo problema posto dalla difesa dell'Amministrazione, e do� se ricorra in questo caso la giurisdizione in unico grado del Consiglio di Stato ovvero se la controversia debba esser conosciuta in primo grado dal T.A.R. del Lazio. In realt�, la questione cos� posta � di competenza, e non di giurisdizione, talch� sembra esulare dai compiti di questa Corte, adita per il regolamento della sola giurisdizione. Ad ogni modo, non sembra inopportuno rilevare che, prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 istitutiva dei T.A.R., la regola generale del giudizio amministrativo prevedeva un doppio grado di giurisdizione per le impugnazioni di atti delle autorit� centrali. Ci� posto, non pu� certo negarsi che la C.P.D.E.L. sia �n organo centrale, che opera in relazione all'intero territorio nazionale, e che ha sede in Roma; in questo senso, il fatto che il d.P.R. n. 680 del 1938 prevedesse, all'art. 28, il ricorso a;l Consiglio di Stato, si poneva perfettamente in Hnea con la regola generale summenzionata. Una volta che la regola generale � stata modificata, nel senso che deve ora ritenersi normale anche nel giudizio amministrativo il doppio grado di giurisdizione, par logico concludere che anche nel caso di cui ci si occupa debba sussistere il doppio grado, e che quindi, in prima istanza, la questione debba essere sottoposta a_l giudizio del T.A.R., senza che a ci� sia di ostacolo il fatto che si tratti, nella specie, di giurisdizione esclusiva. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 febbraio 1978, n. 467 -Pres. Jannuzzi Est. Battimelli -P. M. Serio (conf.) -Ministero dei Trasporti (avv. Stato Sernicola) c. Societ� Italiana di Trasporti Gottardo Ruffoni (avv. P. Stella Richter). Trasporto -Condizioni e tariffe ferrovial'ie per trasporto di cose � Tariffa eccezionale 251 -Condizioni di applicabilit�. La speciale tariffa 251 (regolante i trasporti delle merci a carro fra l'Italia e la Svizzera) non � applicabile allorch� sia accertato che (indipendentemente dalla effettuazione del trasporto di merci in una stazione svizzera) la destinazione effettiva della merce sia in un paese aderente alla CEE (1). (Omissis). -Il ricorso � fondato. La Corte di appello, infatti, ha dato per accertato~ in punto di fatto, che la merce oggetto dei trasporti aveva come. sua destinazione definitiva la localit� di Duisburgo, nella Repubblica federale tedesca, paese aderente .alla CEE. Tale accertamento di fatto, divenuto definitivo in quanto non contestato dalla resistente, che non ha presentato alcun ricorso incidentale, costituisce il presupposto della fondatezza delle doglianze sollevate dall'azienda delle FF.SS., che giustamente lamenta come, nonostante ci�, la Corte abbia ritenuto l:\P'l)licabile, al caso di specie, la tariffa eccezionale 251 (o la cosidetta tariffa per i trasporti delle merci a carro fra l'Italia e la Svizzera, che, nella parte II, contiene la stessa tariffa eccezionale 251, poi recepita nelle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle FF.SS., sia pure con qualche modifica meramente formale). Una volta effettuato l'accertamento di cui sopra, infatti, la Corte di merito avrebbe dovuto, prima ancora di esam1nare in concreto se sussistessero o meno le condizioni per l'applicazione della suddetta tariffa eccezionale, accertare se, data l'accertata destinazione finale della merce, la tariffa eccezionale, prevista per i soli trasporti di merci destinate a paesi non aderenti alla CEE, fosse applicabile al caso di specie; e ci� in base �alle condizioni generali di applicazione delle tariffe eccezionali, pre-. (1) Trattasi, per quanto consta, di questione nuova e la soluzione accolta appare senz'altro corretta. 8 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO messe al capo VI delle condizioni e tariffe per i trasporti sulle FF.SS., nonch� in base alle disposizioni preliminari della tariffa diretta italo� svizzera. In forza delle suddette condizioni generali di applicazione delle tariffe eccezionali, contenute nelle condizioni e tariffe delle ferrovie . italiane (da cui fu effettuato i�I trasporto, con partenza da una stazione sita in Italia), infatti, giusta quanto stabilito al punto 1� deHe stesse condizioni generali, le condizioni di provenienza, d'itinerario o di destinazione, stabilite per .fruire delle tariffe eccezionali, sono inderogabili, e quindi le tariffe medesime non possono applicarsi quando la provenienza originaria delle merci spedite o la lorq �definitiva destinazione� siano diverse da quelle specificate nelle tariffe stesse, o quando sia intervenuta rispedizione delle cose da o per 1localit� che non trovansi specificate nelle tariffe stesse. Detta disposizione, inoltre, � applicabile ai trasporti regolamentati dalla tariffa diretta italo-svizzera: e ci� sia in base alle disposizioni preliminari contenute nella parte I della tariffa medesima, in forza delle quali le amministrazioni ferroviarie italiana e svizzera accettano al trasporto le merci provenienti dai due paesi in base, fra l'altro, alle condizioni delle tariffe interne delle amministrazioni partecipanti, per tutto ci� che non � previsto dalle disposizioni della tariffa diretta, oltrech� da'lla convenzione internazionale per il trasp9rto delle merci per ferrovia (qM), sia perch� essa � testualmente riprodotta al n. 1) delle condizioni generali di applicazione delle tariffe eccezionali, contenute nella rparte IIb della tariffa diretta. Oltre a tali norme di carattere generale, giusta quanto previsto nella tariffa eccezionale n. 251 contenuta nella tariffa diretta italo-svizzera, (al carpo I, Limiti di applicazione, lettera e), la tariffa eccezionale � applicabile ai trasporti di qualsiasi merce destinata ad una stazione svizzera o di altro Stato non aderente alla CEE; inoltre, in base al punto 4� delle condizioni particolari della tariffa 251 contenuta nelle condizioni e tariffe italiane (applicabili al caso di specie per il richiamo contenuto nelle Disposizioni preliminari della tariffa diretta italo-svizzera, di cui si � gi� detto innanzi), qualora venga accertato che la definitiva desti� nazione della merce formante oggetto della spedizione che ha fruito della tariffa eccezionale 251 � diversa da que1la ammessa a sensi del titolo I (ossia stazioni di paesi non aderenti a.Ha CEE), la spedizione viene regolarizzata con l'applicazione della normale tariffa competente. In base a ques-to complesso di norme, pertanto, la Corte di aippello, una volta accertato, come innanzi detto, che la destinazione definitiva deI.la merce era in un paese aderente alla CEE, avrebbe dovuto senz'altro accogliere l'appello proposto dall'amministrazione ferroviaria, riconoscendo non applicabile la tariffa 251, in forza del principio generale PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE desumibile dall'insieme della normativa innanzi riportata, e in base al quale, indipendentemente dalla effettuazione del trasporto di merci in una stazione svizzera, non � applicabile la tariffa eccezionale 251 allorch� sia accertato che la destinazione definitiva della merce sia in un paese aderente all� CEE, essendo in tal caso fa applicazione della suddetta tariffa eccezionale esclusa, in ottemperanza delle convenzioni comunitarie intese ad evitare particolari facilitazioni, nelle spedizioni di merci, agli speditori di uno dei paesi aderenti alla comunit�. Conseguentemente, la Corte non avrebbe dovuto scendere all'es<l!me dell'inclusione o meno della stazione di destinazione del trasporto nell'elenco di cui al capo b) del titolo I della tariffa eccezionale, per accertare se, all'epoca delle spedizioni, vi fosse compresa la stazione di Basel Badischer B.B., in quanto avrebbe comunque dovuto afferm�re l'inapplicabilit�, in toto, della tariffa eccezionale, indipendentemente dall'esistenza di particolari condizioni di applicazione (che, oltretutto, non erano quelle che a".rebbero dovuto regolamentare il caso di specie, rientrante nella previsione della gi� richiamata lettera e) del titolo I della tariffa eccezionale, e non della lettera b), che riguarda la spedizione delle stesse merci contemplate nella lettera a) -frutta fresca, legumi, ecc. -tassativamente elencate, e fra le quali non rientra la merce -granoturco che formava oggetto della spedizione contestata. N� ha importanza, e con ci� si passa all'esame anche del secondo motivo di impugnazione, tutto quanto considerato nella sentenza impugnata in merito alle possibilit� astratte di applicazione della pi� favorevole tariffa eccezionale 204 e alle conseguenze inique o assurde che sarebbero derivate, nel caso di specie, una volta non applicata la tariffa 204, dalla negazione dell'applicabilit� della tariffa 251; la tariffa 204, infatti, era stata in concreto applicata e l'ingiunzione di pagamento a carico della societ� Gottardo Ruffoni era stata basata proprio sull'affermazione della� inapplicabilit� di detta tariffa eccezionale, n� la intimata, proponendo opposizione, aveva sostenuto l'applicabilit� della suddetta tariffa 204, sostenendo al contrario l'applicabilit� della tariffa 251. Di conseguenza, unico oggetto della lite, ed unica questione formante oggetto del thema decidendum era l'applicabilit� o nieno della tariffa 251, e tale indagine, conseguentemente, andava effettuata solo in relazione alla normativa della tariffa 251, senza alcun riferimento alla supposta applicabilit� di una .diversa tariffa, che la stessa societ� Badini Ruffoni aveva implicitamente riconosciuto non applicabile. Cos� pure, non ha alcuna importanza la distinzione fra destinazione del trasporto e destinazione della merce, diffusamente illustrata dalla resistente nella memoria a sostegno del controricorso, nella quale si evidenzia la contradittoriet� delle tesi nella difesa dell'amministrazione, che avrebbero sostenuto, per negare l'applicazione della tariffa 204, la 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rilevanza della destinazione del trasporto, e, per negare la applicazione della tariffa 251, la rilevanza della destinazione della merce. A parte, infatti., che l'eventilale erroneit� di una tesi difensiva di una delle parti non pu� inficiare l'esattezza della decisione del giudice, quando non sia fatta propria nella decisione impugnata, sta di fatto che non hanno alcuna importanza il modo come sia regolamentata la tariffa 204 e l'accertamento delle condizioni richieste per la sua applicazione, dal momento che l'applicazione di detta tariffa esula dal thema decidendum; ha importanza, invece, solo la normativa applicabile per l'ipotesi della tariffa 251, normativa dalla quale evince in modo chiaro, sia per le condizioni generali che per quelle particolari, e tanto nelle condizioni generali italiane come nella tariffa diretta italo-svizzera, che essenziale per l'applicazione della tariffa � la destinazione non gi� del trasporto, I bens� della merce, come risulta inequivocabilmente dall'insieme delle norme innanzi riportate e che non � il caso di ripetere. -(Omissis). j CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1978, n. 2622 -Pres. Mira~ belli -Est. Cochetti -P. M. Caristo (conf.) -Comitato liquidazione Gescal (avv. Stato Bafile) c. Zavarella e Corsi (avv. Marcone). j Regolamento di confini -Prove utilizzabili � Vendita � Azione di evizione � Condizioni. Nell'azione di regolamento di confini la prima indagine che il giu I dice � tenuto a compi�re � quella volta ad accertare se sussista nei titoli l'equivocit� relativa al confine dedotta dall'attore e se essi forniscano I elementi, anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunziata j situazione di incertezza. Solo la mancanza e insufficienza di indicazioni ! sul confine rilevabili da essi giustifica l'utilizzabilit� di ogni altro mezzo I di prova e, come extrema ratio, delle mappe catastali, salvo restando I il limite della loro conciliabilit� con le risultanze, sia pure incomplete, I dei titoli stessi (1). Non pu� essere proposta domanda di evizione da parte dell'acquirente I1 verso il venditore quando, come nel caso di proposizione contro di lui di un'azione confinaria, non sorge discussione sulla propriet� del bene I � ! vendutogli (o di parte di esso) (2). t 1! (1-2) H ,principio enunciato neJ!a prima massima, indubbiamente esatto I � conforme all'insegnamento costante del S.C. (v. oltre Je pronuncie richiamate f in motivazione sent. 19 luglio 1968, n. 2604; 17 ottobre 1966, n. 2484) e della dottrina (v. DE MARTINO, Della propriet�, 'in Commentario del cod. civ. a cura di SciaJoja e Branca, iBologna-lR.oma, 1976, ove ulteriori riferimenti). I Esatto anche, in astratto, il principio affermato nena seconda massima. Posto che l'azione confinaria tende esclusivamente a stabilire il confine in I I J '"''''"'''''"''''''''1111/f:Wllllllllllllfl:lllllfll�fllllllllll PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILF 11 (Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 950, 1537 e 2644 e.e., 112 c.p.c., dei principi generali in materia di prove, nonch� insufficienza e contraddittoriet� di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere stabilito i confini tra i fondi esclusivamente sulla base dei dati catastali, ai quali soltanto si era riferito il consulente tecnico, omettendo l'esame dei rispettivi titoli di acquisto dei fondi limitrofi, che ipure erano stati esibiti dalle parti, mentre, stante l'incertezza soggettiva dei confini, caratterizzata dalla pretesa di una delle parti che il confine reale dei due fondi non corrispondesse a quello apparente, la questione doveva essere decisa sulla base delle prove acquisite ed in particolare dei titoli di acquisto dei fondi contermini, essendo possibile solo in via sussidiaria ricorrere ai dati catastali. II ricorrente lamenta, inoltre, che i giudici d'appello non abbiano esaminato la specifica deduzione della Gescal di avere acquistato a misura una quantit� di terreno non inferiore a quella posseduta, talch� il successivo acquisto a corpo dello Zavarella, dalla stessa dante causa della restante parte del fondo originariamente indiviso, non' poteva pregiudicare il diritto� del primo acquirente. L'esposta censura merita accoglimento. L'art. 950 e.e. concede l'azione di regolamento di confini per eliminare l'incertezza che pu� essere non solo oggettiva, quale effetto della promiscuit� del possesso in una zona confinaria, ma anche soggettiva, quando l'attore ritiene che il confine apparente non costituisca il vero limite fra i due fondi, onde ne chiede al giudice fa determinazione in base ai rispettivi titoli di acquisto derivativi, quali fonti del diritto di propriet� sui fondi contigui, che non vengono, pertanto, in discussione. La rilevata estraneit� dei titoli di acquisto dall'ambito delle insorte contestazioni e la consentita utilizzabilit� di ogni mezzo di prova (art. 950 e.e.) postulano che i titoli costituiscano la base primaria dell'indagine, in quanto l'invocata delimitazione della linea confinaria non pu� ampliare, restringere o comunque modificare la quantitativa consistenza delle propriet� rispettivamente appartenenti a due proprietari confinanti. Lo stesso� carattere dichiarativo dell'azione e della pronuncia di rego precedenza incerto (o ritenuto tale da uno dei confinanti) � chiaro. che nessuna modifica si ha del bene acquistato da uno dei contendenti e, quindi, nessuna azione a questi compete nei confronti del suo dante causa, anche se a seguito deUa decisione il confine verr� spostato a suo danno. Ma il dkscovso cambia so.stanzialmente quando, come nel caso deciso, in realt� l'attore, invocando una linea di �onfine risultante esclusivamente dai dati catastali, ed in contrasto con i tito1i pretenda lo spostamento del confine a danno del convenuto. In tal caso l'azione non pu� rpi� essere qualificata di r~golamento di confini, ma di ri:vendka e di qui la legittimit� dell'azione di evizione da parte del convenuto nei confronti del suo dante causa. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 12 lamento di confini impone che la decisione presenti una assoluta aderenza al contenuto dei titoli di acquisto, senza di che essa risulterebbe snaturata. La prima indagine che, pertanto, il giudiCe � tenuto a compiere � quella volta ad accertare se sussista nei titoli l'equivocit� relativa al confine dedotta dall'attore e se essi forniscano elementi, anche indiretti, atti a consentire l'eliminazione della denunciata situazione di incertezza. Solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile da essi giustifica l'utilizzabilit� di ogni altro mezzo di prova e, come extrema ratio, delle mappe catastali, salvo restando il limite della loro conciliabilit� con le risultanze, sia pure incomplete, dei titoli stessi (cfr. Cass., sent. n. 1409 del 1976; n. 1333 del 1975; n. 1136 e 195 del 1971). Tali principi � non sono stati osservati nella specie, perch� il tribunale ha desunto la linea di demarcazione� delle due propriet� esclusivamente dalle mappe �atastali, alle quali soltanto si era riferito il consulente. tecnico, prescindendo totalmente dai rispettivi titoli di acqui� sto, e cio� il rogito Pettinelhl del 1954 ed il rogito Carugno del 1955, che pure erano stati acquisiti al processo e sui quali le parti avevano fondato le loro istanze e ci� sull'erroneo presupposto che i titoli d'acquisto costituirebbero nell'azione reale confinaria elementi probatori non primari e nella considerazione che non poteva escludersi che l'atto. di acquisto della Gescal contenesse l'indicazione di una estensione superiore o inferiore a quella cui avevano avuto riguardo i contraenti. In tal modo il. tribunale non solo ha violato l'art. 950 e.e., capovolgendo l'ordine di rilevanza degli elementi probatori, ma �, altres�, incorso in evidente vizio logico di motivazione, ponendo a base del proprio convincimento, in assenza di qualsiasi contestazione sul punto delle parti, una mera supposizione, non suffragata da alcuna risultanza obiettiva. Diversa, ovviamente, sarebbe stata la situazione, se l'impugnata sentenza avesse ritenuto di ricorrere al criterio sussidiario di prova delle risultanze catastali dopo avere fornito la dimostrazione della mancanza o insufficienza degli elementi ricavabili dai titoli d'acquisto per l'individuazione della linea confinaria. Con il secondo mezzo H ricorrente, denunciando v:iolazione degli arti coli 950, 1484 e.e., 106 c.p.c., sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione delle norme di diritto su richiamate, mandando assolta la venditrice dall'obbligo di garantirlo dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza, deducendo, in proposito, che per effetto della rettifica della linea di confine la Gescal aveva subito un'evizione parziale, alle cui conseguenze la venditrice non poteva sottrarsi. La censura deve essere re.spinta. Il tribunale avendo ritenuta proposta dallo Zavarella nei confronti della Gescal un'azione di regolamento di confini, a buon diritto ha riget- I / PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 13 tato la domanda di garanzia per evizione avanzata dalla Gescal nei confronti della venditrice. L'azione di regolamento di confuH mira esdusivamente all'adegua . mento giudiziale della situazione di fatto a quella di diritto, n� l'azione muta natura se una delle parti, a seguito della delimitazione invocata, chieda il rilascio della zona risultante in possesso del confinante, quale effetto conseguenziale dell'eliminazione della situazione di incertezza (cfr. � Ca.ss., n. 1089. del 1977; �n. 1333 del 1975). Per converso, la garanzia per l'evizione � concessa contro l'evento che l'acquirente non riesca a conservare la propriet� del bene vendutogli (o di parte di esso) o ne veda diminuito il libero godimento a seguito dell'azione di un terzo che faccia valere un diritto o altro vincolo, la cui esistenza non era stata dichiarata dall'alienante e che l'acquirente ignorava . . Ne consegue che �noi) pu� esservi evizione quando, come nell'azione confinaria, non sorga discussione sul diritto di propriet� dell'acquirente, perch� l'azione del terzo tende alla determinazione di un dato che attiene all'oggetto -non alla titolarit� -del diritto di propriet�, talch� a seguito dell'esatta determinazione del confine il compratore non viene privato dal terzo di alcuna parte del bene acquistato, n� vede limitato il suo diritto (cfr. Cass., n. 268 del 1971). -(Omissis). I CORTE Dl CASSAZIONE, Sez. III, 29 maggio 1978, n. 2708 -Pres. Giannattasio -Est. .Ferrero -P. M. La Valva (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Mazzella) c. Tordente Achille. Contabilit� di Stato -Ritardato pagamento di canoni d� locazione da parte della p.a. -Risoluzione del contratto -Ammissibilit�. Ai pagamenti da effettuarsi da una p.a., in esecuzione di contratti stipulati iure privatorum, sana applicabili i principi generali e le norme stabilite dalla legge comune con particolare riguardo a quelle relative alla costituzione in mora e all'accertamento dell'inadempimento ai fini ddla risoluzione del contratto non potendosi desumere una diversa disciplina delle norme contenute nel regolamento di contabilit� generale dello Stato che si limitano a stabilire le modalit� formali di tale adempimento (1). (1-4) Diritto comune ed obbligazioni pecuniarie della p.a. La lettura delle due decisioni, quasi coeve, che qui si segnalano non pu� non lasciare perplesso anche il lettore pi� benevolo. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 14 II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 giugno 1978, n. 2762 -Pres. Caporaso Est. Lipari -P. M. Ferraiuolo (diff.) -Soc. Italsider (avv. Roghi e Uckmar) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Cevaro). Contabilit� di Stato -Ritardato pagamento dei debiti da parte della p.a. Conseguenze. La necessit� di osservare le norme che disciplinano le modalit� di pagamento dei propri debiti pecuniari, se pu� esonerare la p.a. da responsabilit� per il ritardo nell'adempimento da ritenersi incolpevole, non preclude al giudice di condannare la p.a. stessa al pagamento di un debito liquido ed esigibile di cui si � accertata l'esistenza (2). Il decreto dell'intendente di finanza che l�lquida l'indennizzo per danni di guerra relativo a diversi cespiti patrimoniali di propriet� di un medesimo soggetto costituisce un atto amministrativo plurimo che si articola in pi� parti autonome, sicch� la modifica o l'annullamento parziale di esso non impedisce di provvedere al pagamento della parte di indennizzo liquidata non modificata (3). Il principio della inesigibilit� dei debiti della p.a._fino all'espletamento di tutti gli accertamenti e i controlli previsti dalle leggi sulla contabilit� dello Stato opera soltanto per gli interessi corrispettivi, mentre non trova applicazione sia rispetto agli interessi che si riconnettono ad una obbligazione risarcitoria da fatto illecito, sia rispetto agli interessi moratori che si ricollegano ad una obbligazione pecuniaria di cui sia stato colpevolmente ritardato il pagamento l4). Potrebbe rilevarsi, infatti, che la confutazione pi� appropriata della pro� nuncia adottata dalla hl sezione � contenuta in quella della I sezione, come se quest'ultima avesse voluto .correggere subito una affermazione non convincente. Ci� che tuttavia lascia maggiormente ,perplessi � che una affermazione, come que!La contenuta nella prima 1sentenza, che invoLge rproblemi che hanno travagliato per oltre cinquanta anni la 1giurisprudenza in ordine a11e obbliigazioni contrattuali deHa p.a., sia stata adottata quasi ignorandosi tale travaglio, che ha portato alle conclusioni riaffermate nella seconda pronunzia. Non � qui il ,caso di riirpercorrere i vari passaggi che haIIJilo portato La giurisp �vuidenza alla affermazione che la disciplina contenuta nella normativa di contabilit� generale deroga profondamente a quella di diritto comOCte, anche perch� questa Rassegna ne ha seguito l'evoluzione segnalando di volta in volta le osciHazioni (v. nota red. a Cass. 26 aprile 1977, n. 1561. in questa Rassegna 1977, I, 376; nota a Cass., 11 novembre 1974, n. 3523, ivi, 1975, I, 1209; nota a sent. 27 settembre 1974, n. 2527, ivi, 1975, I, 528 ove uHeriori richiami).. Pi� utile appare portare l'attenzione su alcuni passaggi percorsi dalla sentenza della Ia Sezione per giungere aHa soluzione adottata, per accertare se questa si'a effettivamente COilllgrua con le premesse. 15 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE I (Omissis). -Con unico motivo, l'amministrazione ricorrente -denunziando violazione e falsa applicazione degl~ artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 1282 e.e. nonch� dell'art. 49 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 di contabilit� generale dello Stato e degli artt. 417 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.� -deduce che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto inadempimento imputabile il ritardo nel pagamento dei canoni d� locazione; ritardo dovuto: a) alla mancanza dei fondi necessari nell'apposito capitolo di bilancio per esaurimento dei medesimi ed alla necessit� da parte della pubblica amministrazione di attendere l'approvazione da parte del potere legislativo della legge di variazione al bilancio stesso; b) e dovuto anche alla richiesta dei locatori -intervenuta quando la competente direzione generale aveva gi� provveduto aHa liquidazione dei canoni dovuti -di procedere al pagamento delle somme in ragione delle singole quote di spettanza di ciascuno dei locatori, con conseguente necessit� di provvedere alla emissione di un ruolo di variazione ed ai relativi incombenti amministrativi. Il motivo non � fondato. Invero, il punto di censura sub a) trova esauriente confutazione nella denunziata senten~, la quale, al riguardo, consider� che: 1) come la appellante non contestava, anche nel caso di pagamenti da effettuarsi dalla pubblica amministrazione in esecuzione di contratti stipulati jure privatorum, sono applicabili i principi generali e le norme stabilite dalla legge comune, con particolare riguardo a quelle relative � bene, peraltro, subito chiarire, che, ai limitati fini di questa nota non setmbra assumere ri<Levanza l'individuazione della linea ricostruttiva attraverso cui giungere ad ammettere la .legittimit� della condanna deHa p.a. al pagamento di una somma di denaro, conclusiva su cui non sembra possano ormai esistel'e dubbi stante l'art. 26, comma 3� della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha espressamente consentito anche al giudice amministrativo di emettere sentenza 0di .condanna al pagamento di somme in relazione a diritti ;;oggetti, articolo che ben pu� ritener.si .espressione di un 1principio generale in materia. Ritenuta fa ammissibilit� de1la condanna della p.a. al pagamento di un debito pecuniario, il' problema che si pone, come esattamente puntualizza la sentenza n. 2762/78, � que1lo di 1stabiJire quali conseguenze derivino dal fatto che la p.a., sebbene tenuta a corrispondere una determinata somma, non vi abbia provveduto o vi abbia provveduto con ritardo. Al fine di evitare possibili equivoci e di puntualizzare meglio i.I tema con troverso, sembra opportuno diJstinguere nettamente in ordine alle obbligazioni della p.a. a seconda che le stesse derivino da ilJecito o da contratto (v. sul punto tA. Rossr, Brevi osservazi.oni sulla distinzione tra responsabilit� aquiliana e contrattuale, in questa Rassegna, 1973, I, 517). Riguardo alle prime v'� da osservare che esse sorgono al verificarsi di un fatto (riconosciuto dal legislatore illecito) a cui -l'ordinamento ricollega im�ne RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 16 alla costituzion~ in mora ed all'accertamento dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa disciplina dalle norme contenute nel regolamento per la contabilit� generale dello Stato, che si limitano a stabilire (artt. 312 e 313) le modalit� del pagamento cui lo Stato deve attenersi, in base alle quali il pagamento stesso deve farsi presso l'amministrazione debitriee, a mezzo di mandato e tramite il tesoriere; 2) in tema di inadempienza contrattuale, l'onere della prova del fatto costitutivo, indicato nell'art. 2697 e.e. consiste sdstanzialmente, nella dimostrazione dell'esistenza dell'obbligQ che si assume inadempiuto sulla base di un contratto validamente concluso fra le parti, mentre incombe al convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'adempimento od un eventuale fatto impeditico della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Di fronte al fatto dell'inadempimento, non � quindi il creditore che deve dare .la prova del dolo o della colpa del debitore, spettando, invece, a quest'ultimo, onde evitare gli effetti dell'inadempimento, provare che esso � dovuto a causa a lui non imputabile; a) nella fattispecie -mentre dalla documentazione prodotta dall'attore in primo grado risultava accert~to tcome la stessa amministrazJone non contestava, anzi espressamente riconosceva) che essa locataria non corrispose tempestivamente nessuna delle quattro rate di pigione maturate nell'anno 1963-64 (e ci� neppure dopo la scadenza del termine comminatole con la diffida ad adempiere, rivoltale a mezzo di ufficiale giudiziario in data 20 aprile 1964, n� dopo l'intimazione di sfratto per morosit� in data 15 luglio 1964), provvedendo al pagamento dei canoni arretrati solo nel dicembre 1964, dopo circa due mesi dal rilascid dei diatamente un obbligo ;risardtorio senza necessit� che, quando l'illecito � imputabile alla p.a., questa assuma alcun preventivo impegno di spesa. Lo stesso ordinamento ricollega poi all'obbligo risarcitorio anche que1lo di cor,rispondere gli interessi, salva la dimostrazione di un maggiore danno (art. 11249 n. 1 e 1224 cod. civ.). In relazione a tale situazione ,giuridica non av;rebbe alcuna giustificazione invocare, n� infatti per quanto consta � stata mai richiamata, ~a normativa contabile per esc1udere .sia il potere dell'A.G.O. di liquidare al danneggiato a carico della p.a. l'importo corrispondente al danno sofferto, sia quella di liquidare gli interessi morato;ri. La circostanza che nel btlancio de1lo Stato manchi un capitolo che autorizzi la spesa, e, ci� che � pi� probabile, manchi uno stanziamento sufficiente per ;poter far fronte al pagamento della 1somma liquidata a titolo risarcitorio, non ipu� iml]Jedire che l'obbligo del pagamento sussista e che in difetto di pagamento .siano dovuti gli interessi moratod o, se dimostrato, il maggior danno. Ben diversa � la condizione dell'obbligazione contrattuale. In tal caso fin dal suo sorgere -anzi gi� prima del suo sorgere -l'obbligazione � doppiata da un .procedimento pubblicistico che ne condiziona la sua efficacia (V. sul punto M,S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano 1970, vol. I, p. 677 e ss.). 17 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE locali -l'amministrazione appellante non aveva fornito -alcun concreto elemento di prova di un eventuale fatto impeditivo dell'adempimento, a lei non imputabile, non potendosi ovviamente considerare tale la semplice deduzione, peraltro del tutto sfornita di prova, che il pagamento non pot� avere luogo per mancanza di fondi, essendo appena il caso di rilevare che la mancata iscrizione in bilancio delle somme da pagare, lungi dal liberare l'amministrazione dalla responsabilit� per inadempimento costituisce invece un non equivoco elemento di colpa nel comportamento dell'Amministrazione stessa, per aver assunto un'obbliga:zione senza che fossero stati predisposti i mezzi finanziari per fare fronte all'adempimento dell'obbligazione medesima; � 4) in tale prolungato ritardo nella corresponsione di una notevole somma di denaro -determinato, come riconosceva la stessa amministrazione, dalla mancata iscrizione della somma stessa in bilancio -non poteva non ravvisarsi, come esattamente ritenuto dal primo giudice, l'estremo dell'importanza dell'inadempimento che costituisce un requisito essenziale per la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 e.e., non potendovi dubitare, dal punto di vista obiettivo, dell'attitudine di tale inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto, tenuto conto altres�, dal punto di vista subiettivo del concreto interesse dell'altra parte -che aveva tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione di mettere a disposizione dell'amministrazione i locali dedotti nel contratto -all'esatta e tempestiva corresponsione dei canoni di locazione pattuiti. Le surriferite considerazioni svolte dalla Corte romana -per la loro motivazione -aderente alle risultanze processuali, di ampia congruit�, Ben si comprende allora come tale procedimento con la sua speciale regolamentazione deroghi e sostituisca la normativa di diritto comune. Con fa conseguenza che, mentre l'obbligazione dovrebbe ritenersi Jiquida ed esigibile per il dkitto comune, tale non pu� considerarsi in base alla normativa 'speciale che regola l'attivit� della p.a. O pi� esattamente 1sembra doversi ritenere che l'obblig,azione che secondo il diritto comune sarebbe liquida ed esigibile, non lo sia :per la normativa speciale che regola l'attivit� della p.a. Secondo quest'ultima disciplina, infatti, solo tTarnite l'espletamento della [pI"ocedura disciplinata dal combinato diisposto degli artt. 55 legge n. 2440 del 1923 e 277 e segg. L. d. n. 823 del 1924 la p.a. pu� eseguire i suoi pagamenti sicch� finch� tale procedura non sia completata con ~'emissione del titolo di spesa, 1'obbligazione non pu� ritenersi esigibile. Ma se � cos�, appare in primo �luogo, del tutto priva dl una qua1siaisi giustificazione l'affermazione contenuta nella sentenza n. 2708, ,secondo cui non potrebbe costituire un fatto impeditivo dell'adempimento non imputabile alla p.a., la circostanza che il titolo di spesa non ha potuto essere emesso per mancanza di fondi, perch� � la mancata iscrizione in bi.lancio �deUa somma da :pagare, lungi dal Hberarn l'Amm.ne dalla responsabilit� per inadempimento, costituisce, invece, un non equivoco elemento di colpa nel comportamento della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 18 logicamente conseguenziale ed informata alla retta interpretazione della normativa sostanziale e processuale di diritto civile ed amministrativo, applicabile in subiecta materia -non danno adito ad alcuna fondata censura. -(Omissis). II (Omissis). -La societ� Italsider si duole che le rate del risarcimento danni liquidato a suo favore rispetto a 674 cespiti, a seguito della contestazione .limitata a 34 di tali cespiti, non che siano state corrisposte in tota per tutto il periodo di pendenza del relativo procedimento amministrativo (e non gi� con riguardo ai soli cespiti contestati) essendosi determinato lo scorrimento di due anni rispetto all'originario piano di rateizzazione, e chiede la condanna dell'amministrazione al pagamento delle rate relative al suddetto biennio nonch� degli interessi per il ritardo con cui era avvenuta la solutio delle rate differite. La Corte d'appello ha riconosciuto che la sospensione avrebbe dovuto essere limitata ai soli cespiti contestati, ma ha negato la fondatezza delle domande, senza occuparsi espressamente di quella relativa al capitale, escludendo ch� fossero dovuti interessi (vuoi corrispettivi, vuoi moratori) poich� la esigibilit� del debito pecuniario dello Stato e la mora della p.a. non sono config.rabili anteriormente alla emanazione del titolo di spesa. Con il primo mezzo del ricorso principale si denuncia l'omesso esame del capo di domande diretto a conseguire la condanna dell'ammini- Amministrazione stessa, per aver assunto una obbligazione senza che fossero stati rpredisposti i mezzi finanziari per far fronte all'adempimento dell'obbligazione medesima�. ~ chiaro, infatti, che tale argomentazione mentre pu� certamente vailere per affermare Ja colpevolezza del ritardo neli'adempiniento da parte di un soggetto .privato non � applicabile ad un .soggetto pubblico, la cui azione � regolata integralmente da norme ;pubblicistiche, addirittura a livello costituzionale, quali quelle sul bilancio che fissa i limiti di spesa del1'1A!mministrazione, aventi rilevanza per tutti coloro che vengono in rapporto con essa, .norme che stabiliscono. non solo le forme, ma anche il contenuto de11'attivit� della :p,a. specie per quanto riflette l'impegno e l'erogazione della spesa e la predisposizione dei mezzi necessari per farvi fronte. Ci� ben riconosce la �sentenza n. 2762 per la quale l'osservanza delle n�rme che regolano le modalit� dei pagamenti da parte della p.a. esonera da responsabilit� per iI ritardo ne1' pagamento, che per tale !ragione diventa incolpevole, tuttavia cade anch'essa in errore dove, dichiarando es..ressamente di aderire al pi� recente orientamento della giurisprudenza del S.C., senza peraltro vagliarne la congruenza con i ;principi da essa stessa riconosciuti, ne afferma J'applicabilit� esclusivamente agli interessi corrispettivi e non a que!H moratori. Sembra il caso subito di precisare che anche i precedenti a cui la sen tenza si richiama (sent. 4 agosto 1977, n. 3461, in Foro it., 1977, I, 2145; 24 feb braio 1976, n. 599 e 6 ottobre 1971, n. 2737) non offrono una giustificazione della PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 19 strazione al pagamento del capitale consistente nei ratei relativi ai due anni di sospensione. L'amministrazione del tesoro obietta che il vizio di omessa pronuncia non sussiste essendo la soluzione reiettiva implicita nella costruzione logico giuridica della sentenza. In difetto di un titolo di spesa i ratei capitali dovuti dall'amministrazione non erano esigibili e quindi non se ne poteva ordinare il pagamento. Il rigetto implicito, ma inequivocabile, del capo di domanda relativo a quei ratei conseguirebbe, in ogni caso, ad avviso della difesa dello Stato, dall'adozione della tesi sostenuta in giudizio dall'amministrazione accolta dal tribunale ed erroneamente disattesa (sia pure senza riflessi sul dispositivo) dalla Corte d'appello secondo cui la contestazione, anche se limitata a taluno dei cespiti, si rifletteva sull'intero rateo. Al riguardo si prospetta l'eventualit� della correzione del vizio di motivazione in punto di diritto (ex art. 384 comma 2 c.p.c.) e si deduce la tesi in via di ricorso incidentale condizionato. Il secondo motivo investe il rigetto della domanda di interessi che, ad avviso della Corte, potrebbero decorrere nei confronti della p.a. soltanto a seguito dell'emissione del titolo di spesa da parte della medesima. La societ� ricorrente lamenta anzitutto che la Corte del merito non abbia esaminato la natura corrispettiva o moratoria degli interessi ri chiesti all'amministrazione del tesoro, qualificandoli apoditticamente come � corrispettivj � e sostiene che a suo avviso, data la illegittimit� della so spensione dei pagamenti relativi a cespiti certi, si verte in ipotesi di soluzione accolta :Limitandosi a distinguere tra interessi corrispettivi ed inte ressi moratori e ritenendo dovuti solo questi ultimi da.I~a p.a. Ed indubbia mente appare estremamente difficile, se si vuole es�sere coerenti, offrire una giustificazione logica della dist1nta soluzione adottata nei due casi. � 1stato acutamente notato da un commentatore di questa stessa decisione 'che �lasciare i;m!Pregiudicata la questione della debenza degli interessi corrispettivi da parte della p.a. nel contesto in cui la Corte si trovav� nel caso di specie a prOilluru:iare, non ci sembra un buon avvio, dato che fa suddetta questione pregiudicava e pregiudica, in linea logica tutto il resto. 11 doloroso nodo da sciogliere era infatti questo: l'esigibilit� civilistica del credito pecu niario ai sensi dehl'aTt. 1282 cod. civ., autorizza il creditore ad agire contro la p.a. debitrice cos� come lo autorizzerebbe nei confronti di ogni a.Itro debitore di diritto comune; o, pur essendo tutti i debitori di crediti esigibili eguali davanti alla legge civile, ne esistono alcuni che sono pi� eguali degli altri, per supposte esigenze e finalit� di interesse generale?� (cos� G. DE FINA, Crediti privati e debenze pubbliche: interessi corrispettivi e moratori a carico dello Stato, in Giust. civ., 1978, I, 1614). Le colorite espressioni che si sono trascritte colgono, come meglio non si potrebbe fare, Ia esisenza del problema che qui ci urge. Ed, infatti, se si ammette, come fa il S.C. e come sembra indispensabile alla .luce della normativa pubblkistica vigente, che la p.a. non pu� adempiere alle proprie obbligazioni, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 20 ritardo colpevole che determina interessi moratori rispetto ai quali non operano le deroghe alla disciplina civilistica degli interessi (Cass., n. 2737 del 1971). Ma anche se tali interessi si dovessero qualificare come corrispettivi la conclusione cui la Corte � pervenuta non sembra esatta al ricorrente il quale sottopone a critica l'indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo cui i debiti pecuniari dello Stato in deroga all'art. 1282 diventano liquidi ed esigibili, e generano come tali l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto a carico dell'amministrazione, solo quando la spesa della competente ammimstrazione sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo. Ritiene il collegio che il primo motivo sia giuridicamente fondato e che le considerazioni svolte nel ricorso incidentale condizionato, come tale inammissibile, non valgono a sostenere l'assunto della legittimit� del comportamento dell'amministrazione in ordine alla sospensione totale dei ratei in pendenza del reclamo amministrativo; nemmeno pu� essere condivisa la tesi della inesigibilit� dei ratei di capitale quale presupposto logico della pretesa reiezione implicita della domanda. Sussiste, cio�, una omessa pronuncia su una domanda giuridicamente fondata alla stregua delle stesse premesse poste dalla prima parte della motivazione sul punto, e non portata dalla Corte, polarizzata dal tema della inesigibilit� degli interessi, alle sue coerenti implicazioni. Ed � pure fondata la tesi della prima censura del secondo mezzo, trattandosi di interessi moratori i quali giusta il pi� recente orientamento della giurisprudenza di questa S.C., cui il collegio aderisce, sono dovuti indipendentemente dall'emissione del titolo di spesa. se non con il meccanismo previsto dalla legge di contabj.Lit�, appare evidente come non possa ritenersi inadempimento coLpevole e quindi fonte deH'obbligo del pagamento degli interessi la drcostanza che la P.A. abbia posto in essere quella procedura. Anzi H ritenere inatP1plicabile fa normativa sugli interessi corrispettivi alla P.A. conferma, per altra via, come :sopra si � notato, la inapplicabilit� della normativa comune aHe obb1i:gazioni pubbliche. N� con ci�, ,si finisce con il �mitizzare�, come si � scritto, la legge di contabilit�, perch� se i problemi pratici di gestione dello Stato sono simili a quelli di una grande azienda privata, non di meno non pare neppure dubitabile che diversi 1siano gH 1nter,essi coinvolti. Lo Stato non ass.Ume debiti per soddisfare interessi privati, ma per finalit� che si 1iin[Jutano all'intera coUettivit� e che, pertanto, assumono una connotazione diversa da quelli privati. Che se, poi, questa diV'ersit� non dov:esse riconoscersi in omaggio a quel :ritorno a1 pruvato caratteristica, a quanto pare, dei tempi in cui travagliatamente viviamo, lo si dica apertamente, :sopportandone per� tutte le conseguenze, anche in :sede di costituzione del rapporto contrattuale. A. ROSSI PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Di conseguenza il collegio deve astenersi dall'affrontare la complessa problematica della revisione dell'indirizzo di fondo in tema di interessi corrispettivi, suggestivamente impostato nelle difese della Italsider sulla scia di autorevoli voci della dottrina. Delle soluzioni di massima enunciate occorre ora dare giustificazione. Il primo motivo del ricorso principale, va, dunque, accolto, mentre il ricorso condizionato della p.a. deve essere considerato inammissibile, non avendo per presupposto una situazione sfavorevole aI ricorrente, cio� la soccombenza, e non potendo perci� essere proposto dall'amministrazione che � risultata interamente vittoriosa nel giudizio di appello (Cass., 30 maggio 1975, n. 2191). In effetti con tale ricorso non si chiede la cassazione, sia pure parziale della sentenza impugnata, ma soltanto il mutamento della motivazione; ed una impugnazione siffatta non trova ingresso, per evidente difetto di interesse, potendosi conseguire la sostituzione delle argomentazioni giuridicamente scorrette con altre idonee a sorreggere il dispositivo conforme al diritto, mediante la riproposizione, con il controricorso, delle tesi giuridiche prospettate nel giudizio di merito al fine di sollecitare l'esercizio da parte di questa Corte del potere di correzione della motivazione attribuitole dall'ordinamento nel concorso delle condizioni previste dall'art. 384 c.p.c. tCass., 6 ottobre 1976, n. 3289). La tesi della sospensione globale dei pagamenti -a ben vedere viene dedotta da �parte dell'Avvocatura dello Stato non gi� per operare la sostituzione di una motivazione erronea, ma quale supporto integrativo di una motivazione mancante per l'eventualit� in cui dovesse venire disattesa la tesi della reiezione implicita del capo di domanda; Ci� non comporta per� che il problema debba essere accantonato in quanto le ragi()[li giuridiche dedotte, valendo ad escludere radicalmente -!in tesi la configurabilit� di ritardi nell'adempimento, elidendo la fondatezza della pretesa che si basa sulla illegittimit� della sospensione totale, potrebbero essere astrattamente idonee a sorreggere il dispositivo in via correttiva. Denunciando contraddittoria motivazione ed omessa pronuncia sul punto della controversia attinente alla pretesa di ottenere il pagamento dei ratei di indennizzo corrispondenti al biennio di sospensione per consentire il pagamento dei ratei successivi secondo il piano originario di scadenze, la societ� ricorrente si preoccupa di evidenziare. la proposizione e la persistenza, anche in grado di appello, della relativa domanda. Al riguardo non possono sussistere dubbi. � accaduto, in effetti, che la Corte d'appello, rpur avendo diffusamente e correttamente esaminato il problema della intrinseca natura dell'atto della intendenza di finanza, ha omesso di condannare il Tesoro a versare in unica soluzione tutti gli RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 22 arretrati, fuorviata dalla impostazione in termini di interessi che traspare dal punto della motivazione in cui ha correlato la conclusione circa la fondatezza della tesi Italsider, -sui limiti della sospensione, con il principio della inesigibilit� degli interessi sui crediti pecuniari, ragionando esclusivamente in termini di corrisponsione degli ilJ,teressi, erroneamente assunti ad esclusivo oggetto della domanda. Si afferma, in vero, nell'essenziale passaggio costituente la cerniera fra due parti della motivazione, che � anche, ammessa la fondatezza dell'assunto della societ�, non per questo la doglianza potrebbe trovare accoglimento... (poich� questa) in definitiva richiede la corresponsione degli interessi per il ritardo con cui sono avvenuti i pagamenti delle varie rate semestrali la cui scadenza, a seguito della sospensione � stata spostata di due anni �. Segue il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali in tema di inesigibilit� degli interessi vuoi corrispettivi, vuoi moratori su crediti pecuniari verso lo Stato anteriormente all'emissione del titolo di spesa. L'omessa pronuncia � evidente; il discorso � circoscritto in termini di �interessi� identificandosi nella pretesa dei medesimi l'oggetto esclusivo della domanda; ed i richiami di giurisprudenza sono coerenti con l'assunto, toccando il tema dell'inesigibilit� sotto il profilo della pretesa agli interessi e non gi� della impossibilit� di pronunciare condanna nei confronti della p.a. medesima. La difesa dell'A'VVocatura tenta di superare l'impasse con l'argomento della motivazione implicita, e sostiene che la soluzione negativa scaturiva dalla costruzione logico-giuridica della sentenza. La Corte fiorentina, si dice, ha escluso la spettanza degli interessi pretesi dall'Italsider perch� in difetto di un titolo di spesa i ratei capitali dovuti dall'amministrazion~ non erano esigibili, ma attesa tale inesigibilit� non si vede come si potesse pronunciare condanna al relativo pagamento. Viene cos� in evidenza il tema della condanna pecuniaria contro la pubblica amministrazione sul quale le affermazioni tralaticie giurispru denziali sono nel senso che le azioni di condanna al pagamento di una somma di denaro sono ammissibili, senza limite alcuno, mentre all'op posto delle risarcitorie non hanno ingresso quelle reintegratorie impor tanti la condanna ad un facere specifico od alla consegna di un bene determinato allorch� l'esecuzione della cond�nna comporti l'emanazione di un provvedimento amministrativo discrezionale. Le azioni di condanna risarcitoria sono esperibili d'altra parte, sia che il danno derivi dall'ina dempimento di obbligazioni contrattuali, sia che si riconnetta ad un fatto illecito extra contrattuale. Trattasi di ius receptum, riscontrabile nella molteplicit� di sentenze che vengono emesse a carico della pubblica amministrazione dai giudici di merito e confermate da questa Suprema Corte, ma la cui giustifica zione in sede dottrinale incontra non poche difficolt�. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Alla stregua dell'art. 4 della legge del 1865 sul contenzioso amministrativo si sosti(;':ne generalmente che il giudice non pu� pronunciare contro la p.a. sentenze che costituiscano, modifichino, o estinguano rapporti sostanziali, o che diano ingresso all'esecu~:ione forzata specifica, mentre pu� condannare la stessa amministrazione a pagare somme di denaro e ci�: a) perch� tale legge tende a tutelare l'interesse dell'amministrazione nel �senso di evitare pronuncie la cui attuazione, alterando lo stato di diritto o di fatto voluto anche illegittimamente, possa essere dannoso alla cosa pubblica; b) perch� il pagam�nto di una somma di denaro non � pernicioso in modo grave per il pubblico interesse, date le ampie risorse finanziarie della p.a.; e) perch� se si escludesse la condanna ai danni la giurisdizione nella pi� parte dei casi si esplicherebbe nei confronti della p.a. senza pratico effetto o sanzione; d) perch� sussiste in proposito consuetudine costante. A questa originaria giustificazione della prassi giurisprudenziale se ne contrappone un'altra che si fonda sulla distinzione fra norme d'azione e norme di relazione segnante la contrapposizione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi riflettenti, in caso di lesione, nell'adito alla giurisdizione amministrativa ovvero a quella civile e dimostra che per la p.a. il dovere di pagare i debiti pecuniari � un effetto prodotto da norme di relazione e perci� conoscibile o dichiarabile in via principale dal giudice civile, dato che il compimento di una prestazione pecuniaria non pu� tecnicamente configurarsi come atto amministrativo, trattandosi di comportamento diretto esclusivamente alla soddisfazione dell'interesse individuale del cittadino destinatario. -Pi� radicalmente, nel tentativo di superare le strettoie dell'art. 4, si � negato che nel giudizio civile di cognizione le azioni del privato e il potere del giudice subiscano deroga alcuna rispetto al diritto processuale comune, in quanto i c.d. �limiti� discendono non gi� da norme processuali speciali ma dalla sostanza dei rapporti che si caratterizzano per la inesistenza, compressione, o degradazione che dir si voglia dei diritti �colpiti da atti amministrativi imperativi ancorch� illegittimi. Si � proposta perci� una giustificazione critica di diritto positivo alle condanne pecuniarie della p.a. che la dottrina dominante ammette pi� con argomenti di opportunit� che in base alla logica del sistema seguito (la quale imporrebbe di non interferire nella discrezionalit� amministrativa circa i modi e i tempi dell'uso d�lle proprie risorse patrimoniali pecuniarie da parte della p.a.) attraverso una interpretazione della legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo la quale anzich� fondarsi sulla divisione dei poteri e correlativa limitazioI).e della giurisdizione civile nei confronti della p.a. fa leva sulla degradazione sostanziale dei diritti ad opera degli atti amministrativi ancorch� illegitHmi, sicch� pure la fattispecie che questa S.C. inquadra nello schema concettuale della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 24 � carenza di potere � vengono giudicate nop. gi� in difformit� delle regole processuali comuni, ma applicando le normali conseguenze processuali degli effetti sostanziali generati dagli atti carenti di potere e che non possono essere rimossi perch� correlativi a situazioni che non sono diritti soggettivi. Ne consegue che la condanna a pagare somme di denaro e la espropriazione nei confronti della p.a. dovranno ammettersi ogni qualvolta sussista l'inadempimento di un obbligo pecuniario da parte della p.a. senza incontrare ostacoli nelle decisioni, negli atti e nei comportamenti della p.a. medesima in ordine all'uso dei beni e delle entrate in denaro dei quali essa abbia il potere di disporre, ma che siano comunque compresi fra quelli assoggettati alla responsabilit� patrimoniale secondo norme generali sulla tutela dei diritti. Alla stregua di una siffatta ricostruzione del sistema nessun ostacolo alla condanna pecilnaria possono costituire le facolt� discrezionali della amministrazione circa i pagamenti in denaro, ovvero il fatto che questi vengano disposti con tipici provv�dimenti ed atti amministrativi, :per le stesse ragoni per cui le forme ed i modi imposti dalle leggi civili sostanziali agli adempimenti degli obblighi di pagare somme di danaro, o l'autonomia dei soggetti da quelle leggi garantite, nell'alienare od usare le risorse pecuniarie di loro patrimoni non li sottraggono alla responsabilit� prevista dell'art. 2740 e.e. Secondo la tesi tradizionale, posta la correlazione fra condanna pecuniaria ed espropriazione forzata per crediti di denaro il principio fondamentale secondo cui tutti i beni appartenenti al debitore sono destinati all'adempimento delle obbligazioni (art. 2740 e.e.) trova applicazione anche quando il debitore sia la p.a.; ma la soddisfazione del creditore pecuniario dello Stato incontra il duplice limite della inesistenza di un diritto soggettivo alla emissione del mandato di pagamento e dell'indisponibilit� dei beni pubblici, con la conseguenza che non gi� la condanna, ma la esigibilit�-esecuzione del credito pecuniario nei confronti dello Stato rimane inoperante fino a che non siano stati effettuati lo stanziamento in bilancio e l'emissione dei titoli di spesa. Soltanto una corrente dottrinale nega che si possa in via di processo civile ottenere coattivamente lo stesso risultato pratico dell'esborso di denaro da parte della pubblica amministrazione che questa pu� compiere solo attraverso formali e vincolanti procedure riconducibili a tipici atti amministrativi. A proposito della posizione dei creditori pecuniari dello Stato si � posta in luce la distinzione fra il momento di maturazione del credito, giusta i principi civilistici, e quello del pagamento, osservando che l'obbligazione dello Stato resta disciplinata nel suo aspetto genetico esclusivamente dal diritto civile, mentre la legge di contabilit� generale dello PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Stato viene in considerazione solo per quanto attiene ai profili della solutio che lo Stato � tenuto a compiere in conformit� a specifiche disposizioni. Il credito pecuniario verso lo Stato -si osserva -diventa liquido ed esigibile, al pari di ogni altro diritto di credito, alla stregua delle norme del codice civile, quando ne risulti determinato .l'ammontare e se ne possa chiedere immediatamente l'adempimento. Ed il relativo diritto soggettivo � azionabile in giudizio davanti al giudice ordinario. In forza della liquidit� ed esigibilit� del credito il creditore acquista anche il diritto di pagamento, ma questo diritto, fino a ohe mancano lo stanziamento in bilancio, ed i successivi adempimenti contabili dell'amministrazione, sfocianti nel titolo di spesa, rimane in stato di pendenza, esiste ma � inoperante, l'osservanza delle regole di procedura disposte dalla legislazione sulla contabilit� dello Stato per le spese dell'erario si presenta, cio�, come condizione della legittimit� del pagamento. Tale legislazione non esplica una operativit� meramente interna; i singoli atti del procedimento amministrativo preordinati al pagamento condizionano la operativit� del diritto alla solutio, l'osservanza delle regole di procedura disposte dalla legislazione sulla contabilit� dello Stato per le spese dell'erario � condizione della legittimit� di pagamento. Ne consegue: a) la inammissibilit� di condanna ad un pagamento immediato, essendo consentito emettere soltanto condanne in futuro dell'erario insuscettibili di essere attuate se non a seguito della emissione della p.a. del titolo di spesa; b) la inammissibilit� di azione risarcitoria di chi vanti nei confronti dell'erario un credito liquido ed esigibile, per il quale, a causa del ritardo o della omissione della procedura contabile, non veda emettere il titolo di spesa (con difetto di diritto soggettivo al sollecito esito della procedura contabile); e) l'impossibilit� di procedere in executivis prima dell'ammissione del titolo di spesa. Non ritiene il collegio che alla effettuata ricognizione delle posizioni della dottrina sulla problematica della sentenza di condanna pecuniaria nei confronti della p.a. debba far seguito una presa di posizione critica bastando constatare che alla prassi dei giudici, a parte le innegabili ragioni di opportunit� che la sostanziano, corrisponde una molteplicit� di possibilit� ricostruttive che, pur non risultando tutte egualmente persuasive, offrono la rassicurante giustificazione dell'orientamento interpretativo, specialmente alla luce dell'inquadramento del sistema dei rapporti fra giudice ordinario e pubblica amministrazione emergente dalla vigente Costituzione. Ad ogni diritto verso la p.a. spetta la tutela che gli � propria come diritto. Riconosciuto il diritto ad una prestazione pecuniaria deve ammettersene quindi la tutelabilit� attraverso la condanna al pagamento della corrispondente somma di danaro. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 26 I �limiti dei poteri del giudice ordinario sono da rinvenire nel sistema da cui risulta che questi non pu� eliminare totalmente o parzialmente un atto amministrativo (art. 113, ultimo comma, Cost., correlato con la constatazione che :rion esistono attualmente nell'ordinamento norme che conferiscano al giudice ordinario tale potere in generale stante la riserva all'amministrazione delle sue tipiche potest�); ohe il medesimo non pu� usurpare l'esercizio di una potest� pubblica, trattandosi di comportamento specificamente infungibile, riservato all'autorit� amministrativa titolare della potest� medesiri:ra; che il giudice non pu� ordinare all'amministrazione di emanare un atto, salvo i casi, rarissimi, ma pur esistenti, in cui il privato abbia un diritto soggettivo perfetto alla� sua emanazione. Tale diritto -come si � osservato -non sussiste rispetto all'emanazione del titolo di spesa, ma la pratica insostituibilit� con i mezzi del processo civile delle attivit� e decisioni amministrative in tema di esborsi di denaro non pare ragione sufficiente per affermare che Ia condanna pecuniaria per un debito della p.a. presuppone che questa ne abbia gi� ordinato il pagamento. L'opinione in tal senso sostenuta muove infatti da una interpretazione dell'art. 4 superabile e superata. La volont� dell'amministrazione circa la destinazione dei fondi non vale a paralizzare le norme legislative che sanzionano l'inadempimento dei debiti, ed a sottrarre il danaro alla responsabilit� patrimoniale. E non sono di ostacolo neppure i bilanci che vincolano gli organi dell'amministrazione circa l'erogazione del denaro -per determinati scopi senza paralizzare tale responsabilit� patrimoniale ex art. 2740 e.e. che opera in ben diverse sfere. Ed anche alla stregua dell'esegesi tradizionale � pur sempre possibile obiettare che l'emissione del titolo di spesa (ordiJ1azione del pagamento) costituisce un atto dovuto e non discrezionale interno al funzionamento organizzativo dell'amministrazione e non imperativo. Se dunque deve ammettersi la possibilit� della condanna al pagamento di un debito pecuniario della p.a. indipendentemente dalla emanazione del titolo di spesa il ragionamento della difesa dello Stato, secondo cui tale titolo ponendosi r.:ome requisito di esigibilit�, escluderebbe la pronuncia di tale condanna non pu� essere seguito restando nettamente distinti i due problemi della decorrenza degli interessi rispetto al ritardo pagamento per non tempestivo esaurimento del procedimento di contabilit� dello Stato, e della condanna della p.a. a corrispondere la prestazione pecuniaria alla quale era tenuta con riguardo �ad una data scadenza e che non ha corrisposto per non avere attivato il procedimento liquidatorio avendo illegittimamente, e quindi colposamente, ritenuto, che quer pagamento potesse essere sospeso. La necessit� per lo Stato di osservare le norme che disciplinano le modalit� di pagamento dei propri debiti pecuniari pu� valere a tutto concedere lalmeno alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE questa S.C. relativo agli interessi corrispettivi) ad esonerarlo da responsabilit� per il ritardo incolpevole nell'adempimento, ma non preplude al giudice di condannare la p.a. al pagamento !ii un debito di cui sia stata accertata l'esistenza, gi� liquido (cio� determinato nel suo ammontare) ed esigibile in senso civilistico (cio� scaduto). Del resto, sia pure ad altro fine, nel confutare l'eccezione di non manifesta infondatezza dell'art. 270 del reg. 23 maggio 1924, n. 827 (che comunque, quale norma regolamentare non potrebbe mai essere sottoposto a vaglio di costituzionalit�) la stessa difesa dell'Avvocatura dello Stato nega che sia corretta" l'equivalenza esigibilit�-impossibilit� di con�lanna al pagamento di un debito non esigibile, richiamandosi alla giurisprudenza di questo S.C. la quale ha tenuto ben distinti il problema dello esonero dal pagamento degli interessi (corrispettivi, o moratori) da quello della condanna al pagamento di un debito di cui sia stata accertata la esistenza. Ne consegue che se inesigibilit� in senso amministrativo contabile e azione di condanna restano nozioni distinte, che non si implicano a vicenda, non pu�. desumersi dalla qualificazione di un credito come inesigibile valorizzata per negare la corresponsione degli interessi (specificamente indicata come oggetto della domanda esaminata) la volont� implicita di escludere la possibilit� di emettere condanna per il credito a prescindere dai frutti civili che avrebbe potuto produrre. In conclusione la tesi della motivazione implicita non regge. una volta ammessa la esperibilit� dell'azione di condanna nonostante la inesigibilit� del credito liquidato e scaduto, sotto il profilo amministrativo contabile, non essendovi omogeneit� fra i concetti rispetto ai quali si vorrebbe ipotizzare la interferenza. A questo punto diventa essenziale stabilire se la sentenza impugnata sia sostanzialmente conforme al diritto perch� correttamente secondo l'assunto dell'amministrazione, non ha condannato al pagamento di ratei che non erano dovuti sino alla pronuncia del Ministero del Tesoro sul ricorso. Ma le argomentazioni volte a dimostrare che l'obbligazione non sarebbe scindibile, ma unica, quantomeno in sede di soiutio non persuadono. Si sostiene al riguardo che si tratta di obbligazione complessa, �avente ad oggetto pi� prestazioni collegate da un nesso che Je riduce ad unit� inscindibile, e non di obbligazione con prestazione cumulativa o semplicemente congiunta, che in realt� si dissolve in una pluralit� di obbligazioni rispondenti agli oggetti, sicch� la solutio si viene a frantumare in altrettante solutiones, ognuna delle quali ha sorte indipendente da quella delle altre. E, si soggiunge, che l'eseguibilit� in totum e non gi� separatim dell'unica prestazione deriva dal titolo legale del rapporto obbligatorio, 28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e specificamente dal rapporto fra la legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di � guerra e quella 11 febbraio 1958, n. 69, che modifica il sistema dei pagamenti rateali. Viene riproposto, cio�, l'argomento letterale gi� esaminato e disatteso dalla sentenza impugnata (da un lato si parlava di �indennizzi o contributi corrisposti �, mentre ora si parla � di importo � delle liquidazioni eseguite per ogni singolo cespite) e si afferma che l'amministrazione apprezza il danno cespite per cespite, ma liquida unitariamente il risarcimento. Il supporto teorico della introdotta distinzione � assai discutibile; e tale distinzione comunque non si attaglia alla situazione di specie di obbligazione pecuniaria risultante dalla giustapposizione della liquidazione da una molteplicit� di cespiti. L'obbligazione complessa in contrapposizione a obbligazione semplice si caratterizza perch� il risultato perseguite si realizza attraverso l'adempimento di una pluralit� di prestazioni diverse cospiranti ad unit� (si � fatto l'esempio del mandato ad amministrare). Ma nel caso di specie le prestazioni omogenee lriguardanti le somme liquidate per ciascun cespite) si pongono le une accanto alle altre, venendo ad esser giustapposte solo per la comodit� contabile di addivenire .ad una solutio unica. L'unitariet� del nesso fra obbligazioni siffatte che si presentano con carattere di parallelismo e di tipica scindibilit�, risolvendosi nella prestazione di somme di denaro, � priva di riscontro logico e giuridico. Anche ad ammettere che legislatore abbia postulato una unitariet� sem plificativa del procedimento di liquidazione (espressa dalla formula let terale su cui fa leva l'amministrazione) trattasi pur sempre di unitariet� mer�mente estrinseca, la quale non �comporta la paralisi di tutte le prestazioni conglobate nel titolo di pagamento solo parzialmente conte stato, contro il fondamentale principio di diritto utile per inutile non vitiatur. Proprio perch� l'accertamento, come riconosce la stessa difesa dello Stato, � compiuto specificamente per ciascun cespite, l'obbligazione riassuntiva, che risplta dalla giustapposizione di tutte le liquidazioni relative ai singoli cespiti del danneggiato, si presenta come obbligazione cumulativa o congiunta per riprendere la terminologia descrittiva su cui si � voluto insistere. Certo l'inscindibilit� anche rispetto ad una pluralit� di obbligazioni pecuniarie potrebbe essere imposta in via eccezionale e derogatoria dalla legge; ma all'uopo si richiede che la legge manifesti inequivocabilmente tale volont� sorretta da una ratio adeguata. La frazionalit� della obbligazione risarcitoria risultante dalla somma della liquidazione dei singoli cespiti, unificati solo sotto il profilo con tabile, depone quindi radica}mente contro la tesi dell'amministrazione. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE La contestazione di taluno dei cespiti contemplati nel decreto si riflette non gi� sull'intero decreto, ma sui singoli cespiti contestati, e resta salvo il diritto del danneggiato di conseguire alle pattuite scadenze le rate indennitarie detratto solo l'ammontare corrispondente all'area della contestazione. La Corte d'appello, nel rilevare che il decreto che liquida diversi cespiti patrimoniali danneggiati dalla guerra di propriet� di un medesimo soggetto costituisce un atto amministrativo plurimo che si articola in pi� parti autonome, ha tenuto correttamente conto della forma dell'obbligazione affidata ad un atto amministrativo suscettibile come tale di annullamento o revoca parziale, e quindi di porsi come fonte delle obbligazioni pecuniarie anche a seguito di un provvedimento siffatto. N� per la sua forma, n� per la sua fonte il decreto intendentizio precludeva la possibilit� di liquidare il rateo in misura ridotta, limitando la sospensione del pagamento ai cespiti contestati. Non � esatto che la societ� ricorrente abbia confuso tra scadenza dei ratei semestrali e importo di tali ratei. La tesi dell'Italsider � che la contestazione incide sull'importo e non sulla scadenza, nel senso che resta impregiudicato l'ammontare dei cespiti non contestati, mentre nella misura della contestazione va ridotto l'importo del rateo da corrispondere puntualmente alla scadenza, donde la fondatezza della domanda di condanna su cui la Corte ha omesso di pronunziare. L'accolta interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 89 del 1958 favorevole all'Italsider rende priva di rilevanza l'eccezione di incostituzionalit� sollevata nel corso della discussione orale dalla difesa della societ� stessa, per l'eventualit� che il collegio, si fosse orientato per l'esegesi auspicata dalla amministrazione, in quanto della ipotetica norma tratta dal testo legislativo considerato il collegio non fa applicazione, ricostruendo la norma nel senso risultante delle considerazioni che precedono. Nel passare all'esame del secondo mezzo, che presenta una duplice articolazione, osserva il Collegio che a proposito della decorrenza degli interessi su debiti pecuniari nei confronti della p.a. si tratta anzitutto di verificare l'orientamento giurisprudeni:iale invocato dalla societ� (la quale sostiene), in linea principale, che la condiziione dell'emissione del titolo definitivo di pagamento non opererebbe rispetto agli interessi moratori, tali dovendosi qualificare quelli dovuti nel caso di specie a seguito di un ritardo ricollegato ad un comportamento iHegittimo. Solo in linea subordinata per la denegata eventualit� che gli interessi richiesti siano considerati corrispettivi richiede il riesame dell'indirizzo giurispruden� ziale che nega l'esigibilit� e quindi il decorso degli interessi corrispettivi, prima della emanazione del mandato di pagamento in conformit� delle disposizioni sulla contabilit� di Stato. 30 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Ma poich� effettivamente sussiste un orientamento restrittivo secondo cui la regola della esigibilit� non vale rispetto agli interessi moratori lCass., 2737/71, 599/76, 3461/77 S.U.) che ha ridimensionato in tal senso la regola originariamente dettata rispetto agli interessi cor.rispettivi, ed affermata successivamente anche rispetto agli interessi moratori (Cfr. Cass., 1325/72, 442/74), mentre le pi� recenti espressioni della giurisprudenza tocca1IJ.o solo il tema degli interessi cor.rispettiv.i (cfr. S.U., 1561/77), ritiene il collegio che nell'economia della presente decisione, 0 dovendosi riconoscere la natura moratoria degli interessi richiesti, sia sufficiente il richiamo al predetto orientamento per accogliere .la prima censura del motivo senza che occorre affrontare la delicata problematica in tema di interessi corrispettivi nel quadro di un riesame globale della questione. La conclusione cui si � pervenuti, disattendendo l� argomentazioni della Avvocatura dello Stato, e negando che il ricorso della Italsider contro il decreto del 13 ottobre 1965, :pur concernendo solo 34 cespiti -sia venuto a paralizzare l'efficacia dell'intero provvedimento ministeriale, ha evidenziato l'illegittimit� del comportamento della amministrazione medesima in violazione dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1958 n. 69, configurando la mora, cio� il ritardo colpevole della p.a. per non avere rispettato la scadenza semes_trale dei ratei, il termine di adempimento che restava fermo rispetto all'ammontare dei cespiti non contestati. A ragione la ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia approfondito il problema della natura degli interessi richiesti. Al riguardo la motivazione della sentenza impugnata contiene richiami alla giurisprudenza di questa S.C. sia in tema di interessi moratori, sia in tema di interessi corrispettivi, ricordando che i debiti pecuniari dello Stato diventano liquidi ed esigibili in deroga all'art. 1282, e.e., generando come tali .J'obbJigo degli interessi corrispettivi, soltianto quando sia stata ord�� nata la spesa dalla competente amministrazione (Cass., 1389/73, 1428/68, 172/65) e che non � configurabile prima della emissione del mandato di pagamento una mora della P.A. e quindi la decorrenza di interessi moratori (Cass., 1352/71). La motivazione dei giudici fiorentini, a tutto concedere, potrebbe quindi essere intesa nel senso della irrilevanza del problem� qualificatorio data la dipendenza in entrambi i casi degli interessi dall'emis~ione del mandato di pagamento. Come � noto si distinguono gli interessi moratori {ex art. 1224 e.e.) dovuto a titolo di risarcimento del danno provocato nel patrimonio del creditore dal ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, dagli interessi corrispettivi spettanti sulla base della naturale fecondit� del danaro (ex art. 1282 e.e.) anche se non vi sia mora (cio� ritardo colpevole nel pagamento di un credito liquido ed esigibile). Nella specie � stata la stessa sentenza impugnata, ,con considerazioni che hanno trovato l'avallo di questo S.C., a qualificare come illegittima PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE la sospensione dei pagamenti relativi ai cespiti � �erti �, ne consegue che deve considerarsi come danno da comportamento illegittimo� quello derivante dalla sospensione ingiustificata dei pagamenti e dal ritardo con cui furono ripresi.. Il debitore che non esegue la prestazione dovuta � tenuto al risarcimento d_el danno commisurato dall'interesse legale sull'ammontare della prestazione; ed il ritardo � colpevole quando si riconnette ad un comportamento illegittimo che viola la legge la quale, rispetto ad una contestazione parziale, imponeva alla p.a. di procedere con una diligente ricognizione dei cespiti per i quali era necessario provvedere ugualmente alla liquidazione alle scadenze di legge, perch� non contestati. Ed � da ritenere che cos� come i titoli di spesa sarebbero stati tempestivamente predisposti ove le contestazioni non vi fossero state, la riduzione relativa non rappresentava in concreto un aggravio insormontabile per gli adempimenti burocratici. Certo � comunque che non la impossibilit� di provvedere tempestivamente, ma la convinzione illegittima che i pagamenti dovessero essere sospesi in toto determin� l'inadempimento la cui colpo sit� va ricondotta alla inosservanza delle norme di legge. In uno Stato di diritto non � ammissibile che lo Stato medesimo al pari di ogni altra persona g�uridica si esima dal rispondere dei danni che, l'inadempimento volontario, o gravemente colposo di una sua obbligazione determini ai privati (Cass., S.U., 1384/71; 3083/73). Esclusa ogni discrezionalit� della amministrazione sono ammissibili davanti alla giurisdizione ordinaria, dopo l'espletamento dell'iter amministrativo previsto dalla legge, tanto l'azione di accertamento dei fatti generativi dell'obbligazione, quanto l'azione di condanna al pagamento di quanto dovuto e dei relativi interessi (Cass., S.U., 929/76). Quando � la legge a rendere esigibile il credito a determinate scadenze (nel caso di specie le scadenze semestrali di ratizzazione a vantaggio dell'amministrazione) ancorch� alla prevista data non sia ancora giunto a compimento il procedimento previsto dalle leggi sulla contabilit� generale dello Stato con l'emanazione del relativo titolo di spesa, il mancato tempestivo pagamento d� luogo ad inadempimento colposo da parte dello Stato, cui consegue ove ricorrano tutti i requisiti previsti dall'art. 1224 e.e. l'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori dalla scadenza del termine suddetto al giorno dell'effettivo pagamento (Cass., S.U., 3461/77). Pertanto � sufficiente rilevare che il principio della inesigibilit� dei debiti della p.a. sino all'espletamento di tutti gli accertamenti e controlli previsti dalle leggi sulla contabilit� dello Stato non opera non soltanto rispetto agli interessi che si riconnettano ad una obbligazione risarcitoria da fatto illecito (cfr. Cass., 12 marzo 1974, n. 652), ma anche rispetto agli interessi moratori che si ricollegano ad una obbligazione pecuniaria di cui sia stato colpevolmente ritardato il pagamento lCass., 32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 8 ottobre 1971, n. 2737), per ritenere fondata la doglianza della societ� ricorrente. Non vale discriminare f!'."a le due ipotesi poich� non vi � ratio sufficiente a giustificare l'eventuale limitazione. La p.a. � tenuta a corrispondere gli interessi di mora sui debiti pecuniari qualora, dopo l'espletamento di tutti i controlli e gli accertamenti previsti :per il pagamento dei debiti stessi, ingiustificatamente ritardi il versamento al creditore delle somme ad esso spettante (Cass., S.U., 24 febbraio 1976, n. 599). Nella specie, quindi, il Ministero del Tesoro, non avendo adempiuto l'obbligazione che si era imposta alla scadenza stabilita, perch� attraverso una errata interpretazione della fogge aveva ritenuto che i pagamenti dovessero restare sospesi, e non aveva perci� attivato i meccanismi liquidatori, stante la acclarata illegittimit� del suo comportamento versa in stato di co1pa, ed � tenuto alla corresponsione degli interessi moratori. In conclusione il ricorso, deve essere accolto nei limiti risultanti dalle considerazioni che precedono. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 giugno 1978, n. 2756 -Pres. Caporaso Est. Martinelli -P. M. Ferraiuolo (conf.) -Medina Maria Gaetana ed altri (avv. Sorrentino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto). Demanio e patrimonio Demanio marittimo -Promontori della costa � Appartenenza al demanio � Limiti. Demanio e patrimonio -Demanio marittimo � Lido e spiaggia � Nozione. Non appartengono al demanio marittimo i promontori e le punte estreme della costa che non delimitano porti e rade, salvo che per quella striscia di terreno che, essendo ad immediato contatto con il mare, costituisce il lido e la spiaggia (1). (1-2) Le affeDIDazioni contenute nella sentenza risultano, per quanto consta, nuove. La SiC. ha interpretato in modo �restrittivo una normativa che, dettata in relazione ad esigenze economiche dive11se, non poteva ovviamente tener conto che. anche le scogUere, cio� que11e rocce che si protendono verso il mare e che fino a poco tempo fa 1si ritenevano insusoettibili di qualsiasi utilizzazione economica, se non iper gli usi del mare, formano oggi oggetto di rilevanti interessi economici per la loro sfruttabilit� a fini ediHzi e turistici. Riducendo la nozione di Hdo e di spiaggia a quelle aree bagnate dal mare e alla breve zona ci!'costante utilizzabHe per l'uso. pubblico del mare, la giuri �PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 33 Lido del mare � qualunque porzione della ~osta (anche non sabbi�sa) compresa nello spostamento delle acque (tenendo conto anche delle zone bagnate dalle maree invernali), mentre spiaggia � quella fascia di terreno degradante compresa fra il lido e l'entroterra, variabile con riferimento alle esigenze concrete per il pubblico uso del mare (2). sprudenza consente cos� l'aggressione praticamente illimitata delle nostre coste, non solo pi� quehle sabbiose, ma anche di quelle �rocciose. Una diverna concezione dei lido del mare e della &piaggia in relazione alle coste rocciose avrebbe potuto, invece, ben .giustificarni tenendo conto ddla particolare struttura di taH coste e della loro naturale destinazione a i�ini marittimi, 4 SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 758 -Pres. Uccellatore Est. Melito -Regione Lazio (avv. Noti) c. Soc. Roma Sud (avv.ti Guarino e Coronas) e Consiglio area sviluppo industriale di Frosi, none (n.c.). (Arpp. T.A.R. Lazio, I Sez., 8 gennaio 1975, n. 3). Comune e Provincia -Controlli sugli atti di Enti sub-regionali -Consorzi comunali e provinciali ex legge 634/1957 -Art. 61 legge 62/1953 -Applicabilit� -Estensione. Regioni � Competenza di organi regionali � Assessore all'urbanistica -Potere di controllo ex art. 22 n. 12 Statuto Regione Lazio � Delegabilit� Preclusione. Ricorso giurisdizionale' � Impugnabilit� immediata del piano regolatore � Sussiste -Rapporto con i piani particolareggiati. Ricorso giurisdizionale -Proponibilit� -Impugnativa di un atto soggetto a controllo � Condizioni � Approvazione e comunicazione agli interessati � Necessit�. Piano regolatore -Piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale � Legge Reg. Lazio n. 8/1972 -Consultazioni -Interpretazione -Effetti. Considerato che nell'art. 61 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il legi- slatore ha inteso utilizzare la nozione tecnica comprensiva in senso lato di consorzi costituiti non solo da enti territoriali, quali sono previsti dalla legge comunale e provinciale (comuni e provincie), ma anche da enti pubblici di diversa natura quali i consorzi di sviluppo industriale, detto art. 61 dovr� applicarsi, in materia di controlli sugli atti degli enti sub-regionali, anche alla categoria dei Consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (1). In difetto di una espressa previsione normativa che autorizzi la variazione neU'ordine legislativo delle competenze per la legittimit� della delega amministrativa con rilevanza esterna, deve ritenersi preclusa la possibilit� di delegare all'assessore all'urbanistica il potere di controllo spettante alla giunta della regione Lazio in virt� della competenza residua prevista dall'art. 22 n. 12 dello statuto regionale l2). Indipendentemente dalle ulteriori specificazioni che possono essere contenute nei piani particolareggiati, sussiste la possibilit� di immediata (.1-5) Decisione esatta e da condividere. Cfr., su1la esigenza della conoscenza dell'atto da 'parte degli intemssati ai fini della decorrenza del tel'.'mine per l'dm� PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRj\TIVA 35 impugnativa del piano regolatore generale in considerazione della idoneit� delle destinazioni in esso contenute a ledere immediatamente e in concreto gli interessi dei proprietari dei terreni compresi nel piano (3). Oltre alla approvazione da parte del competente organo di controllo � anche necessario che l'atto, cos� divenuto esecutivo, sia comunicato o comunque portato a conoscenza degli interessati nelle forme per legge prescritte al fine della decorrenza del termine per la sua impugnativa in sede giurisdizionale (4). In sede di elaborazione dei piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, di cui agli artt. 2 e 3, lett. b, della legge reg. Lazio 5 settembre 1972, n. 8, il relativo procedimento viene inficiato da illegittimit� qualora non intervengano le previste consultazioni con le provincie, i comuni interessati, le organizzazioni sindacali rappresentative della Regione ed eventualmente. altre formazioni sociali e culturali (5). pu~azione di atti sottoposti a controHo. Ad ..PI. 28 ottobre 1968, n. 29, in Il Consiglio di Stato 1968, I, 1427. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 762 -Pres. Mezzanotte Est. Trotta -Potrich (avv. Frataocia) c. Ufficio provinciale tesoro di Trento (avv. Stato Carbone). Impiego pubblico -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione e quiescenza -Delimitazione -Effetti. Impiego pubblico -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amnnrunistrativa di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione e quiescenza -Delimitazione -Assegni accessori -Indennit� integrativa speciale -Giurisdizione della Corte dei Conti -Non sussiste. Impiego pubblico -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ammininistrativa di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione e quiescenza -Delimitazione -Assegni accessori -Tredicesima mensilit� -Giurisdizione della Corte dei Conti -Non sussiste. Impiego pubblico -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Somme indebitamente corrisposte -Ripetizione -Giurisdizione della Corte dei Conti -Esclusione. Competenza e .gimisdizione -Annullamento d'ufficio di un atto amministrativo illegittimo -Natura discrezionale -Effetti sulla giurisdizione generale di legittimit�. 36 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Impiego pubblico � Pensione e quiescenza � Competenza al pagamento e al recupero � DireziQni provh1ciali del tesoro � Sussiste. Impiego pubblico � Pensione e quiescenza � Assegni accessori � Tredice sima mensilit� e indennit� integrativa speciale � Sospensione di pa� gamenti �e recupero somme indebitamente corrisposte � Motivazio ne � Fattispecie. Impiego pubblico � Pensione e quiescenza � Assegni accessori � Tredicesima mensilit� e indennit� integrativa speciale � Pensionato riassunto presso una amministrazione pubblica anche se diversa dallo Stato Legittimit� della sospensione e del recupero degli assegni accessori indebitamente corrisposti � Sussiste. Impiego pubblico ~ Ripetizione di emolumenti non dovuti � Implicito an� nullamento del provvedimento di attribuzione � Necessit� della va� lutazione comparativa dell'interesse alla restituzione e del pregiudizio del soggetto tenuto alla restituzione � Sussiste � Effetti. Poich� la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni di pubblici impiegati non si estende a tutti gli aspetti concernenti il trattamento economico connesso alla cessazione del rapporto di impiego, ma si riferisce solo agli aspetti specificamente e immediatamente connessi al sorgere, al modificarsi e all'estinguersi (totale o parziale) del diritto alla pensione come tale in senso stretto, ne resta escluso il rapporto che non si identifica �lirettamente col diritto stesso, pur trovando in esso il suo presupposto, come ad esempio la materia concernente i cosiddetti assegni accessori (tredicesima mensilit� e indennit� di liquidazione), i quali sono estranei al provvedimento di liquidazione della pensione tpur presupponendolo necessariamente) anche perch� essi vengono attribuiti al soggetto beneficiario con atti distinti di competenza diversa e talora (cfr. ad es. Tit. VI e art. 195 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092) promanano da organi diversi da quello cui spetta l'emanazione del provvedimento che liquida la pensione (1). Ai sensi dell'art. 99 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, rientra negli assegni accessori del trattamento di quiescenza anche l'indennit� integratim speciale istituita dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, per i trattamenti economici degli impiegati statali in servizio o in quiescenza, avendo essa la funzione sussidiaria di adeguare dall'esterno la misura della pensione alle variazioni del costo della vita sulla base di una quota fissa e predeterminata dalla legge in misura eguale per �tutti i soggetti titolari di pensione, indipendentemente dal diverso ammontare concreto del tratta (1-9) Cfr. Ad. 1Pl. 30 marzo 1976 n. 1, in Il Consiglio di Stato 1976, I, 273; Sez. IV, 11 Jugilio 1978, n. 703, ivi, 1978, I, 1048; Sez. IV, 4 luglio 1978, n. 645, ivi, 1978, I, 1023. Sul divieto di cumulo della indennit� integrativa speciale nei confronti 37 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA rnento di quiescenza; ne consegue che 'rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di legittimit�, non gi� della Corte dei conti, le controversie relative alla impugnativa del provvedimento di sospensione del pagamento della indennit� integrativa speciale nei confronti di un pensionato statale riassunto in servizio attivo (2). , , L'art. 94 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, comprende negli assegni accessori anche la tredicesima mensilit�, istituita quale completamento del trattamento economico di attivit� di servizio dal d.l.vo 25 ottobre_ 1946, n. 263, ed estesa poi anche al trattamento di quiescenza dalla successiva legge 26 novembre 1953, n. 876; la natura di assegno accessorio va collegata, in particolare, alla funzione sussidiaria specifica della tredicesima mensilit�, volta a sovvenire l'impiegato in attivit� e il pensionato in un determinato momento dell'anno in cui pi� intense si manifestano determinate esigenze economiche da soddisfare; in forza di detta natur� (di assegno accessorio) la controversia concernente i provvedimenti di sospen~ sione della tredicesima mensilit� al pensionato che risulti essere stato riassunto in attivit� di servizio spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice di legittimit�, non gi� a quella della Corte dei conti (3). Ferma la natura di diritto soggettivo propria della posizione della p.a. che pretenda la ripetizione di somme indebitamente corrisposte al pubblico impiegato in ser'l!izio o collocato in quiescenza, a quest'ultimo � attribuita una specifica posizione di interesse legittimo a trattenere quanto ricevuto in relazione agli atti amministrativi formali emessi dalla p.a. a fini della ripetizione; pi� in particolare, si tratta di un interesse legittimo che riceve tutela occasionale in relazione alla verifica della legittimit� degli atti stessi, e pertanto sussiste giurisdizione del giudice amministrativo di legittimit� t'n ordine alle controversie concernenti la eventuale, addotta lesione di siffatto interesse (4). Poich� riveste natura di atto discrezionale anche il provvedimento con il quale viene disposta la ripetizione di somme indebitamente corrisposte al pubblico impiegato in servizi� o in quiescenza (atto che implicitamente o esplicitamente contiene il provvedimento di annullamento degli atti amministrativi illegittimi che hanno causato l'indebita erogazione), ogni controversia ad esso relativa rientra nella giurisdizione generale di legittimit� del giudice amministrativo, non potendosi seriamente contestare la natura discrezionale del provvedimento di annullamento d'ufficio di un atto amministrativo illegittimo, quale per l'appunto si rivela il pagamento indebito (5). di titolari di pensioni statali assunti da Enti pubblici econom1c1, e in ispecie, da una Cassa di risparmio, cfr. Sez. IV, n. 645/1978 cit.; cfr. anche Ad. PI. 19 giugno .1968, n. 14, ivi, 1968, I, 764. SuHa irripetibiliit� .di somme cor�risposte ad un .pubblico dipendente e percepite in buona fede cf.r. fra le tante Sez. V, 3 girugno 11976, n. 860, ivi, 1976, I, 767. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .Le direzioni provinciali del Tesoro hanno competenza generale ex d.P.R. 1544/1955 nell'ambito della rispettiva provincia in ordine alla emanazione di tutti i provvedimenti relativi sia alla indennit� integrativa speciale sia alla tredicesima mensilit� dei dipendenti e pensionati dello Stato amministrati da tali uffici, ivi compresi i provvedimenti che dispongono la sospensione del pagamento delle indennit� in parola e il recupero di somme che risultino indebitamente corrisposte per tale titolo a pensionati statali riassunti e che godano pertanto di un concorrente trattamento di attivit� di servizio (6). L'indicazione della circ9stanza che il pensionato statale presta opera retribuita contemporaneamente alle dipendenze di altro ente pubblico costituisce idonea e sufficiente motivazione di un provvedimento della competente direzione provinciale del Tesoro che sospenda il pagamento di somme a titolo di tredicesima mensilit� e indennit� integrativa speciale e che disponga contestualmente il recupero delle somme corrisposte indebitamente, con ci� implicitamente annullando i provvedimenti con i quali detti e.molumenti erano stati in precedenza corrisposti e indebitamente percepiti dallo stesso pensionato riassunto (7). Legittimamente la competente direzione provinciale del. Tesoro dispone la sospensione del pagamento degli assegni accessori (tredicesima mensilit� e indennit� integrativa speciale) nei confronti dei pensionati statali che risultino riassunti in servizio presso un'amministrazione pubblica (anche se diversa dallo Stato), la quale in dipendenza dell'opera prestata corrisponda i medesimi assegni (8). Poich� � implicito l'annullamento degli atti amministrativi -in base ai quali venne disposto il pagamento di emolumenti non dovuti -nel provvedimento che ne dispone la ripetizione, tale provvedimento deve essere .motivato con riferimento alla valutazione comparativa dell'interesse pubblico alla restituzione delle somme e del pregiudizio del soggetto privato tenuto alla restituzione; in tale valutazione comparativa dovr� tenersi conto della quantit� delle somme erogate, della loro destinazione, del concorso eventuale in tale destinazione di altri redditi del percipiente, dell'incidenza della restituzione per quest'ultimo in rapporto alle possibilit� di soddisfacimento dei bilsogni essenziali della vita; il difetto della valutazione comparativa degli elementi indicati o l'inadeguatezza delle conclusioni tratte dall'amministrazione in relazione a detta valutazione comportano l'illegittimit� del provvedimento di ripetizione in quanto viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta (9). Sulla competenza del Direttore del Compartimento F.S. e del Direttore delfUfficio Ragioneria dello stesso Compartimento ex art. 2 d.P.R. 748/1972 per l'emanazione dei provvedimenti di ripetizione di emolumenti non dovuti al :pe11sonale dipendente deHe Fe11rovie deNo Stato cfr. Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 811, ivi, 1978, I, 1079. 39 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 809 -Pres. Mezzanotte Est. Carbone -Teodorani ed altro (avv. Lessona) c..Provveditorato opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna e C9mune di Bellaria-Igea Marina tavv.ti Lopane e Carbone). Edilizia e urbanistica -Programma �di fabbricazione -Ambito della disciplina -Attivit� edilizia in genere -Estensione -Effetti. Edilizia e urbanistica -Programma di fabbricazione � Contenuto -Limiti Destinazione specifica per singole aree private -Preclusione -Eccezioni. Rientrano nell'ambito di applicazione del programma di fabbricazione non solo l'attivit� edilizia privata, ma anche tutta l'attivit� edilizia in genere, alla quale andr� pertanto riferita la .zonizzazione in senso proprio, intesa come delimitazione delle zone edificabili; su tutta l'attivit� edilizia in genere troveranno, altres�, applicazione le norme relative alle caratteristiche delle costruzioni nelle singole zone e pi� propriamente alla tipologia edilizia, intesa come differenziazione di caratteristiche fra zona e zona (1). Il programma di fabbricazione non pu� contenere specificazioni relative alla destinazione di singole aree private (ad es. imposizioni per spazi di uso pubblico o per pubblici impianti), fatta eccezione per le ipotesi speciali relative a piani specifici e interventi particolari contemplati da espresse previsioni di legge o aventi valore di relativa variante (2). (1-2) Cfr. in termini A:d. Pl. 9 aprile 1974, n. 3, in Il Consiglio di Stato, 1974, I, 505. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 novembr� 1978, n. 992 -Pres. Mezzanotte -Est. Caianiello -Soc. Grande Unione Magaz2lini (avv.ti Conti e Piras) c. Ministero lavori pubblici ed altro (n.c.), Comune di Rieti (avv. Nigro), Regione Lazio (avv.ti Zaccagnini, Amato e Lagonegro), Padronetti ed altro tn.c.). Edilizia e urbanistica -Ordinanza di sospensione ex art. 7 legge 6 agosto 1967, n. 765 -Natura -Efficacia -Limiti -Rapporto con l'annullamento della licenza edilizia -Effetti. Edilizia e urbanistica -Centri storici -Licenza di ricostruzione -Vincoli a zona di rispetto ex art. 21 legge 1089/1939 -Motivazione -Necessit� -Effetti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 40 Piano regolatore . Clausole contrarie a precedente convenzione urbani� ' stica . Motivazione � Esigenza di motivazione puntuale. L'ordinanza con la quale la Regione sospende l'esecuzione di lavori edilizi ai sensi dell'art. 7 legge 6 agosto 1967, n. 765, costituisce provvedimento a natura cautelare, correlato all'inizio della procedura di annullamento della licenza di costruzione, che diventa inefficace qualora entro 6 mesi della sua notificazione non intervenga il decreto di annullamento della l.icenza stessa,� conseguentemente i_n sede di impugnativa dell'ordine di 'sospensione (il quale trova il suo presupposto nel solo fatto dell'inizio del procedimento per l'annullamento della licenza) sono inammissibili censure attinenti alla legittimit� dell'emanando provvedimento di annullamento della licenza edilizia (1). Qualora, in relazione ad esigenze di sistemp.zione urbanistica di una zona e in presenza di una convenzione intercorsa tra pr�vato e Comune, volta a realizzare finalit� di miglioramento del sistema viario di un centro storico, il Comune abbia rilascia,to una lic�nza edilizia per la demolizione di un edificio e la costruzione di urt nuovo edificio, va pronunciata la illegittimit� di un provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali (che risulti intervenuto dopo la esecuzione della demolizione� autorizzata dal comune), pronunciato ai sensi dell'art. 21 legge 1� giugno 1939, n. 1089 (zona di rispetto e vincolo indiretto), con il quale si imponga la ricostruzione sull'area di risulta secondo lo stesso sviluppo planimetrico, l'altezza e la spartitura architettonica della costruzione demolita, e ci� senza motivare congruamente sul punto della indispensabilit� del mantenimento del preesistente assetto urbanistico (2). Il nuovo piano regolatore generale comunale pu� contenere clausole che si discostino da una convenzione urbanistica stipulata in prece (1-3) Su1Ia esigenza di motivazione dei provvedimenti dei Soprintendenti in materia di tutela del paesaggi.io �fr. Sez. VI, 18 marzo 1977, n. 264; 1� aprile 1977, n.� 366; 1� aprile 1977, n. 367; 22 aprile �1977, n. 387, in questa Rassegna 1977, I, .rispettivamente 664, 665, 666, 667, con nota di commento. Sulla partico1'are natura dei vincoli indiretti ex art. 21 L. 1089/1939 cfr. fusius in dottrina ALIBRANDI�FERRI, I Beni Culturali e Ambientali, Milano, 1978, 345 e sgg. Su1la tutela dei centri storici cfr. T.A.R. Piemonte 24 maggio 1977, n. 246, in questa Rassegna 1978, I, 211 e sgg. con nota di commento. Ferma l'esigenza della � congrua � motivazione dei provvedimenti relativi aHe zone di rispetto, giover� ricordare che anche qualora intervenga l'annullamento del provvedimento che imponeva i.l mantenimento del preesistente assetto urbanistico (annullamento in sede giurisdizionale per difetto di congrua motivazione), non per questo deve ritenersi irrimeddabi1mente pregiudicata la possibHit� di intervento neLla zona di rispetto, posto che, annu:Mato il provve, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 41 denza purch� venga offerta idonea motivazione in ordine alle ragioni per le quali lo strumento urbanistico deve ritenersi incompatibile con i criteri di assetto del territorio recepiti nella convenzione (3). dimento, il .progetto dovr� essere nuovamente sottoposto agli organi di tutela e .potr� cos� essere modii�icato (con idonea motivazione) per armonizzarlo con le esigenze di tutela e di ['ispetto del centro storico nel! quale esso si inserisce. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 novembre 1978, n. 1091 -Pres. (f.f.) Scarcella -Est. Delfino -Ministero Interno ed altro (avv. Stato Camerini) c. Longo (avv. Cervati). Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica di deportato civile -Dichiarazioni di parte -Valore probatorio -Limiti -Condizioni. Per ottenere il riconoscimento della qualifica di deportato civile ai fini della applicazione dei benefici di cui alla legge 8 luglio )971, n. 541, possono essere addotte con funzione probatoria dichiarazioni di parte anche se formulate in epoca recente, beninteso qualora dette dichiarazioni si collochino in .un contesto '<ii attendibili riferimenti originari, e ci� particolarmente nei casi in cui la domanda si fondi prevalentemente su prove indirette e presuntive e risulti prodotta con ritardo di decenni (1). (1) Il ricorso � stato proposto in appello 9all'Amministrazione avverso la sentenza del �1'.A.R. del Lazio I Sez., 13 luglio 1977, :n. 744 (in I Tribunali Amministrativi Regionali 1977, I, 2541), con la quale era stato annullato il .provvedimento di diniego di riconoscimento de11a qua1ifica di reduce civile dalla deportazione, emanato il 18 dicembre 1975 dal 1Ministero dell'Interno nei confronti delJa ricorrente Siig.a Giulria Longo. Sulla qualifica di reduce civile dalla deportazione cifr. par. Comm. Sa;>ec. 11 novembre 1974, 111. 1817 (in Il Consiglio di Stato 1975, I, 1217). Si trascrivono, CJ.Ui di seguito, i 11rincipali motivi di diritto svolti ne11a memoria depositata innanzi al C�nsigHo di Stato in rappresentanza del Ministero dell'Interno. Rilevanza di particolari mezzi di prova ai fini del riconoscimento della qualifica di reduce civile dalla deportazione. Nel ricorso giurisdizionale al T A.R. la Longo aveva dedotto che le dichiarazioni testimoniali contenute nell'atto di notoriet� costituivano mezzo di ;prova sufficiente ai fini deMa attribuzione defila qualdfica di ciwle reduce dalla deportazione, non .potendosi pretendere la produzione di .prove documentali che costituissero elementi di <riscontro di tali dichiarazioni; la difesa del1 'Amministrazione aveva controdedotto che il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico appariva del tutto .legittimo, non sembrando dubbio, da un canto, che per il riconoscimento della quaiLifica di civile reduce daHia deporta RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 42 (Omissis). -I giudici del primo grado, accogliendo il terzo motivo del ricorso, hanno ritenuto illegittimo il giudizio di inadeguatezza della prova, formulato dal ministro dell'Interno per respingere l'istanza della signora Longo, tendente al riconoscimento della qualifica di reduce civile dalla deportazione. Tale prova, in fatto, � rappresentata da un atto di notoriet�, nel quale viene attestato che la Longo nel novembre 1943 fu prelevata in Pignataro Interamna da truppe tedesche e deportata a Ferentino; nonch� da due rapporti dei carabinieri: uno dei quali, dal comando di stazione di S. Giorgio a Liri, conferma, sulla scorta dei riferimenti di un testimone del .predetto atto notorio, l'episodio del prelevamento e del trasferimento coattivo in un campo, per altro imprecisato, fra Roma e Frosinone; mentre il secondo, della tenenza di Anagni, riferisce genericamente di episodi, verificatisi in varie localit� del Lazio fra il 1943 ed il 1944, di rastrellamento di civili, poi deportati nel Nord Italia ovvero a lavori coatti. zione, comportante il particolare beneficio di una pos1Z1one di vantaggio ri� spetto alfa .generalit� dei cittadini, occorresse la rigorosa dimostrazione di tutti i presupposti di fatto integranti la deportazione, e dovendosi, d'altro canto, ri� tenere che siffatta dimostrazione p.otesse darsi soltanto attraverso mezzi di pro� va trovan1Ji 'riscontro in documenti o in altri dati obiettivi risalenti all'epoca dei fatti. Sicch�, per ritenersi che la qualifica ri:chiesta competesse aLla Longo, non so1o sarebbe stato necessario che costei avesse comprovato di essere rimasta priva della libert� personale nelila localit� in cui fu trasferita dopo il rastrel lamento, ma sarebbe stato altres� necessario che la prova fosse data in modo da trovare riscontro in circostanze obiettive risalenti all'epoca dei fatti. Ed invece �ne1la .specie la prova deLla asserita deportazione consisteva in dichiarazioni di tes1Ji, .rese soLo nel '74, non trovanti riscontro in dati obiettivi, e peraltro r1guardanti escLusivamente le circostanze del rastrellamento della Longo e del successivo trasferimento �a Ferentino, ma non anche la circostanza della restrizione 1n un campo di concentramento con privazione della libert� personale (tra l'altro n� dall'distanza della Longo n� dalle dichiarazioni testimoniali riswtando in alcun modo in quale campo di concentra1nento la Longo sarebbe stata rinchiusa). Con la sentenza che si impugna il T.A.R., pur avendo �riconosciuto che l'atto di notoriet� prodotto a sostegno dell'istanza � indica le circostanze del rastrellamento e del trasferimento coattivo � (non, quindi, la terza circostanza, costituente presupposto deHa deportazione, rappresentata dar.La privazione della libert� personale nel luogq ove la Longo venne trasferita dopo il rastrellamento) ha affermato che tale terza circostanza sarebbe tuttavia �individuata� dalle informazioni raccolte dai Carabinieri dd S. Giorgio a Liri e confermata dalle informazioni fornite dai Carabinieri di Anagni, sicch� l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di attribuire valore pienamente probatorio alle dichiarazioni dei testLmoni ed alle 1nformazioni raccolte dagli organi di polizia. SuUa �decisione adottata dal T.AiR. non pu� assolutamente convenirsi. .Sembra, .invero, che con i1 provvedimento impugnato sia stato for}datamente .ritenuto che daJ.l'istruttoria compiuta non �risultava concretata la for .�l'.�r.�.�.�.�.�.-.�.�.�.�.�.��.�.-.�.�.��.-�.�.�.-.-.--.-.�.� �����������r.�.�r.�.�rr.�r.� ���r.-.-.-.�.�r.-.-.-.�rr.�rrrr.�.�rrcr.�.�,�rr.�.�.-r.�r.�r.�.�rc.-.---,�.�.-.�.-.-.-.-.�.-.-..-,.-.-.�.,-.-..�.-.-.-.�.-.�.-. .-. ���..-.. � ..��.�.-��. , .���.-,�����������������-�ᥥ����������r���r�rr;1;r , - ... PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 43 Secondo il tribunale amministrativo, la idoneit� probatoria delle suddette risultanze, giudicate sostanzialmente concordi fra loro e quindi sicuramente attendibili, non sarebbe -contrariamente all'avviso espresso dal ministro -pregiudicata �l.alla carenza di documenti e dati obiettivi di riscontro risalenti all'epoca dei fatti: il cui reperimento, d'altra parte, sarebbe ormai estremamente problematico a causa del lungo tempo trascorso c:fagli accadimenti� in questione e della loro eccezionalit�. La sezione condivide per� le riserve formulate a siffatte conclusioni dall'amministrazione nel primo motivo dell'appello. Giova innanzi tutto rilevare in via di principio che il fattore essenziale e determinante del convincimento dell'amministrazione in materia deve essere costituito proprio dalle risultanze di documenti e dati obiettivi di riscontro risalenti all'epoca dei fatti: elementi questi della cui carenza nel caso in esame non si discute. Anche se innegabilmente ne ma de1la deportazione � e che dichiarazioni testimoniali, assunte a grande distanza di tempo dagli aventi oggetto di accertamento, non valgano da sole a costituire mezzo di prova di tutti i presupposti della deportazione, ma assumano rilievo solo se suffragate da dati obiettivi di Q'iscontro. La necessit� di un accerta.mento pieno e r1goroso di tutti tali presupposti � incontestabile, atteso, tra l'altro, che l'attribuzione ai singoli de1la particolare posizione di vantaggio derivante dal riconoscimento della qualifica di �civile reduce da11a deportazione� comporta correlativa posizione di svantagigio di tutti i cittadini che tale qualifica non possono vantare, in tutti i casi in cui l'ordinamento giuridico fa derivare conseguenze favorevoli dal possesso della qualifica. Sicch� ben a ragione deve escludersi che tale accertamento possa intervenire attraverso mere dichiarazioni testimoniali che, rese a distanza di o1tre 30 anni dag.li eventi, non solo giustificano perpleSISli.t� in ordine all'esattezza dei >ricordi dei dichiaranti, ma neppure consentono l'imprenscindibile controllo che, a salvaguardia deH'interesse pubblico alfa attribuZlione della qualifica solo a chi � stato vittima di deportazione, l'Amministrazione deve compiere circa il contenuto di tald dichiarazioni. In altri termini, non sembra possibile, in via generale, che dichiarazioni di persone che attestino la sussistenza dei presupposti di fatto neces�sari perch� �possa configurarsi Ia deportazione vadano senz'altro attesi, anche se non correlate da elementi obiettivi che valgano a riscontrarne fattendibi.1it�. Peraltro, se potesse ritenerisi, confomnemente a quanto afferimato dal TAR, che in 1subiecta materia vada attr~buito v:alore pienamente probatorio a dichiarazioni testimoniali rese a grande ilistanza di tempo dagli eventi ed il cui contenuto non � concretamente controlLabtle, non pare dubbio comunque che ai fini del necessario accertamento pieno e rigoroso deHe circostanze integranti la deportazione possono valere solo dichiarazioni rese da persone che ebbero ad assistere ai fatti, o almeno da persone che ;risultino venute a conoscenza dei fatti �allorch� si verificarono, sicch� tali dichiarazioni possano considerarsi esse stesse rese a diretto riscontro dei fatti oggetto di accertamento. Nella fattispede, invece, l'avvenuta restrizione della Longo in campo di concentramento con conseguente perdita deUa .Ubert� successivamente al suo trasporto in Ferentino, e cio� la circostanza di cui i dichiaranti avrebbero dovuto fornire attestazione di diretta conoscenza perch� potessero ritenersi RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 44 viene .cos� a risultare un criterio di estremo rigore, perch� non � dubbio che il repertorio di .prove siffatte � sensibilmente ostacolato dal lungo tempo ormai trascorso, non pu� essere tuttavia trascurata la necessit�, obiettivamente imposta proprio da questa ultima circostanza, di un apprezzamento il pi� prudente possibile delle istanze in questione. Infatti � soltanto in un ben precisato quadro di attendibili riferimenti originari che diventa possibile dare un prineipio di credito a dichiarazioni di parte formulate in epoca recente, ed avviare� quindi, se necessario, ulteriori indagini specifiche (Cons. Stato, comm. spec. par., 11 novembre 1974, n. 1817/77). D'altra parte, forse, non � fuor di luogo considerare che, se � recente il riconoscimento di benefici operato dalla legge 8 luglio 1971, n. 541, in favore dei reduci civili dalla deportazione, non si pu� certo dire per� che tale qualifica sia stata prima .di allora del tutto irrilevante e priva di effetti favorevoli, e che quindi l'interesse concreto a conseguirla sia sussistenti tutti i requisiti integrnnti la deportazione, non r1sulta in a:lcun modo dall'atto di notoriet� (con il quale, tra l'altro, vennero raccolte soltanto dichiarazioni rese da persone che all'epoca dei fatti s:i trovavano nella frazione Termini di Pignataro Interamnia e potevano necessariamente avere scienza diretta delLe circosta.nze inerenti a1 prelievo della Longo ma non anche di quanto avvenne successivamente). N� la prova che la Longo fu ristretta in un campo di concentramento venendo privata della libert� personale dopo essere stata condotta a Ferentino; non data attraverso la dichiarnzione contenuta nell'atto di notoriet�, (perch�, ripetesi i dichiaranti non .affermarono espressamente di essere venuti all'epoca dei fatti a conoscenza della circostanza, e quanto meno .perch� Ja specifica circostanza non risulta, comunque, <lane dichiarazioni !rese) pu� ritenersi raggiunta, contrariamente a quanto ritenuto da~ TAR, attraverso le informazioni acquisite dai .Carabinieri di S. Giorgio a Liri e di Anagni, che a\nrebbero � individuato l'ulteriore elemento della privazione _della libert� nel campo di concentramento ne1 quale Ja iLongo venne rinchiusa�. Le affermazioni che leggonsi nella �sentenza del TAR circa il fatto che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di attribuire valore pienamente probatorio a tali informazioni non appaiono giustificate. In primo Luogo, il TAR non ha considerato che le inform�zioni dei Carabinieri erano dirette a fornire precisazioni .su fatti accaduti un trentennio innanzi, 'e dei quali gli organi di polizia non ,potevano avere conoscenza diretta. Tali informazioni, quindi, non potevano costituire mezzo di prova del -l'avvenuta perdita della libert� della Longo, ma solo mezzo di controllo della prova gi� raccolta, e inoltre potevano valere a fornire all'Amministrazione indicazioni circa l'esistenza di fatti e circostanze costituenti prova del.l'avvenuta perdita de11a libert� de11a Longo. Consegue che all'affermazione delfimpugnata sentenza che le informazioni dei carabinieri � hanno potuto individuare l'ulteriore elemento della ;privazione del1a .Jibert� della Longo � non pu� logicamente attribuirsi altro valore, se non qudlo che neMe info�mazioni .sarebbe contenuto riferimento a circostanze costituenti prova dell'avvenuta privazione della J.ibert� della. Longo. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 45 insorto soltanto adesso per la prima volta. Precisato c10, appare subito chiaro come non possa dolersi di quel maggior. rigore probatorio chi volontariamente abbia contribuito a crearne le premesse col rita11dare di decenni la presentazione della domanda: n� possa quindi pretendere di avvalersi solo di prove ormai prevalentemente indirette e presuntive, e trarre cos� � occasione di sostanziale privilegio rispetto a chi sia stato invece pi� accorto e sollecito nel richiedere la qualifica. Va per� soggiunto, con pi� specifico riferimento al caso in esame, che, anche a voler pre�dndere dalla necessit� di quei riscontri, nem meno pu� essere condiviso il convincimento dei primi giudici . in ordine alla idoneit� in s� del mateniale probatorio acquisito. Esso, infatti, si riduce sostanzialmente ai �riferimenti fatti ai Carabinieri da un solo testii;none, peraltro gi� sentito anche in sede di redazione dell'atto di In effetti, per�, dalle informazioni dei Carabinieri non risulta alcun riferimento ad elementi costituenti .prova al riguaroo, salvo il riferimento, da parte dei Carabinieri di S. Gioogio a Liri, al fatto che alcune peI1Sone ebbero a riferire che la Longo � fu condotta contro la sua volont� 111ei vari campi di raccolta esistenti verso !Roma e Ferentino�. Ma tale circostanza, gi� :asseverata nelil'atto di notoriet� (come si� � detto i Carabinieri di S. Giwgiio a Liri ebbero a verbalizzare 1e informazioni fornite dal De 1Santis, che era in precedenza intervenuto alla formazione del.Fatto di notoriet�) non va1e asso1utamente a far ritenere che la 'Longo dopo il trasporto a Ferentino venne rinchiusa in un campo di concentramen'to o comun que altrimenti privata della libert� personale. In ogni caso, quindi, il TAR w1a volta ritenuto che dalle dichiarazioni testimoniaH de1l'atto di .notoriet� non risultava comprovato che la Longo rimase privata della libert� personale in .un campo di concentramento, avrebbe dovuto escludere che '.l!a prova della circostanza, necessaria ai fini de1l'attribu zione de1la qualifica di � civile reduce dalla deportazione�; fosse stata fornita, non essendo ri1sultata la sussistenza di prova al riguardo n� dalle informazioni dei Carnbinieri di S. Gior;gio a Liri (aILe quali, ingiustamente peral'bro, ctalil'im� pugnata 1sentenza � .stata attribuita valore di prova diretta) n� dal�le infor mazioni raccolte dal Comando di Tenenza di Anagni, che contengono addi� rittura specifiche attestazioni che non era stato possibile accertare se la Longo successivamente a1 rastrellamento ed al trasferimento a Ferentino fosse stata, o meno, rinchiusa in un campo di concentramento con privazione della libert� peDsonale. Sicch�, in definitiva, sembra inconfutabile la conclu~ione che legittimamente l'istanza della Longo intesa ad ottenere qualifica di civile reduce da1la deportazione � stata rigettata� da:Ll'Amministrazione, non avendo l'interes�sata (che tra l'altro si � ben guardata daH'indicare in quale campo di concentramento venne rinchiusa) dimostrato la sussistenza di tutti i .requ~siti necessari per ritenersi verificata � deportazione�, n� .essendo altrimenti riosultata fa sussistenza di tali requisiti; e che per conveDso ingiustamente il TAR �ha ['itenuto di poter affermare che gli atti dell'istruttoria compiuta da11'Amm1nistrazione � non consentivano di nuti;ire dubbi su1 fatto che la �Longo fosse stata deportata. Nell'appellata sentenza � stato espressamente riconosciuto che ai fini del giudizio 1sulla .legittimit� del provvedimento impugnato erano inconferenti i mezzi di prova -costituiti da dichiarazioni prodotte dalla ricorrente in RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 46 notoriet�: riferimenti che, se a parte l'attendibilit�, appaiono relativamente precisi quanto all'estremo del prelevamento, lo sono gi� assai meno per quel che concerne invece il trasferimento, o tacciono del tutto -come � ovvio, �in ordine alle circostanze relative all'internamento, alla sua durata, alle condizioni in cui_ si svolse, e cos� sia. A proposito delle quali circostanze n� pu� condividersi la tesi dell'appeJ.. lata, che intenderebbe darle per p:iovate in via meramente presuntiva n� pu� accogliersi la censura incentrata sulla carenza di ulteriori indagini di 'uff.icio, non avendo a queste ultime le prime risultanze offerto nemmeno un sia pur approssimativo punto di riferimento. Il motivo di appello esaminato fin qui si rivela quindi fondato. giudizio -diver:si da quelli raccolti nehla istruttoria amministrativa compiuta in relazione all'istanza della Longo. In effetti, trattandosi di valutare la :legittimit� deH'impugnato DM. di reiezione del ricorso gerarchico, il ricorso giurisdizionale della Longo poteva accogliersi, solo -se l'istanza intesa ad ottenere la qualifica di �.reduce civile dalla deportazione� fosse stata iHegittimamente rigettata nonostante che in sede amministrativa fossero state fornite prove idonee a far ritenere che 1a deportazione si era verificata. . .Mtre prove, non acquisite in sede amministrativa, dell'avvenuta deportazione non potevano, invero, comportare accoglimento del ricorso giuri-sdizionale inteso ad ottenere lo'annu11amento per motivi di legittimit� del .provvedimento ammi nistrativo di diniego della richiesta qualifica. Dopo aver opportuna.mente e correttamente puntualizzato che le dichia razioni esibite in sede giwrisdizionaile erano inconferenti ai fini deHa dedsione sulla legittimit� del provvedimento impugnato, il TA!R ha peraltro ritenuto di accogliere il ricorso, affermando che la mancata attribuzione di valore probatorio aMe dichiarazioni contenute nell'atto di notoriet� ed alle 1nforma zioni di polizia sarebbe �in assoluto contrasto con le ;risultanze i�struttorie e con il quadro complessivo degli avvenimenti riferibili alla Longo, desumibili dagli atti il cui valore probatorio, anche in considerazione della concordanza e della diversit� dei testi, non pu� essere messo in dubbio �, e concludendo che � valore di prova piena e rigorosa va dunque riconosciuto al complesso dei mezzi offerti dall'interessata e raccolti d'ufficio, riconoscendosi conseguentem�nte la sussistenza nella specie degli elementi che realizzano la figura della deportazione e dell'internamento ai sensi del D.L.L. 14 febbraio 1947 n. 27 �. La motivazione della sentenza non �sembra consentire dubbi sul punto eh.e il TAR ha ritenuto che i mezzi di prova offerti dalfa ricorrente in sede giurisdizionale, bench� inconferenti ai fini del .giudizio .sulla legittimit� del: provvedimento impugnato, fossero, invece, ll"ilevanti al fine di ritenere sussi-stenti tutti gli elementi che> realizzano la figura de1la deportazione, e siano stati come ta1i presi in considerazione ai fini dell'accoglimento del ricorso. Si impone, conseguentemente, l'annullamento deHa sentenza del TAR che invece di limitaDsi a decidere sulla legittin:tit� del D.M. impugnato in base aLle prove raccolte nella .fase ist1-uttoria del procedimento ammini.strativo ha accert[ 1to, compiendo sostanzialmente un giudizio di merito che gli era precluso, la sussistenza degli elementi della deportazione anche in base� alle prove raccolte nella fase 1giurisdizionaloe, ed ha annullato il decreto impugnato in conseguenza dell'accertamento di merito comp1uto in violazione di legge. VINCENZO CAMERINI 1; PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA , 2. -Il conseguente rigetto del terzo ed ultimo motivo del ricorso di primo grado coinvolge anche il secondo degli altri motivi, sui quali il Tribunale amministrativo si � pronunciato nel senso dell'assorbimento.. anticipando esso sostanzialmente, sotto la specie della insufficienza della istruttoria e della motivazione, le principali censure di cui a quello gi� esaminato. Assorbito anche in questo grado deve rimanere altres� il primo motivo, col quale la ricorrente si era doluta della omessa pronuncia da parte del Ministero sulla specifica censura formulata contro il provvedimento prefettizio. � ev1dente, infatti, �che la questione se, nell'episodio, di cui la Longo assume di essere stata protagonista, ricorressero gli estremi della deportazione ovvero soltanto quelli dello sfollamento, 'rimane superata dal momento che � la sussistenza stessa dell'episodio a risultare non provata. 3. -Per le considerazioni che precedono l'appello va quindi accolto. -(Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1978, n. 895 -Pres. La Torre Est. Virgilio -P. M. Leo (conf.). -Banca Nazionale del Lavoro tavv. Micheli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). Imposte e tasse in genere � Imposte indirette -Condono -Istanza di una sola parte � Estenzione degli effetti ai condebitori -Si produce. (d.!. 5 novembre 1973, n. 660). Il condono domandato da uno soltanto dei debitori del tributo indiretto estingue l'obbligazione con effetto per tutti gli altri debitori, si che i processi pendenti in riferimento alla stessa obbligazione vanno dichiarati estinti anche se ne sono parti condebitori che non hanno presentato istanza di condono (1). (Omissis). -Il ricorso della Banca Nazionale del Lavoro e quello della S.p.A. Agricola Industriale Emiliana (A.I.E.) devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro Ja stessa sentenza. Per la� parte della controversia che riguarda il rapporto tra la soc. A.I.E. ,e l'amministrazione delle finanze va dichiarata la estinzione del (1) Solidariet� e condono: un tentativo non riuscito di razionaliz� zazione. I -Con questa sentenza viene espressamente ripudiata la precedente 16 gennaio 1976 n.. 147 (in questa Rassegna 1976, I, 115) che aveva invece ritenuto non estensibiole n condono ai condebitori, considerandolo un atto di riconoscimento del debito ai fini .dell'art. 1309 e.e. La statuizione or.a intervenuta interessa non 1soJo per le controv.ersie influenzate dal condono, ormai vicine all'esaurimento, ma anche per d1 ge;nerale .problema della solidariet� che riaffiora sempre con nuovi aspetti problematici. Rigua11do al condono, la pronuncia non ~ascia soddisfatti e comunque non esaurisce fa discussione. Essa si basa 1su una ipremessa, che .ricorreva neMa s1Pecie, ma che � stata errnneamente oggettivata: e cio� che condizione per l'applicazione de11e norme sul condono sia nel}le �imposte indirette oltre alla condonabi11t� dell'obbligazione, '1a presentazione dehl!a domanda e il ;pagamento del tributo !ridotto; tutta la motivazione si basa quindi sul [presupposto che l'obbligazione �sia estinta .con l'adempimento dell'obb11gato che ha presentato Ja domanda (fattispecie estintiva a formazione progiressiva), adempimento che libera non soltanto il solvens ma tutti i debitori soUda1i; ne consegue che l'Amministrazione non � pi� creditrice e che non esiste pi� materia contrnvertibile intorno al rapporto � ormai esaurito�, con conseguente necessit� di dichiara:i:e l'estinzione di -PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 49 giu'!izio ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge ~9 dicembre 1973, n. 823), in quanto la sooiet� ricorrente ha prodotto in questa sede la bolletta rilasciata il 10 novembre 1976 dall'ufficio del registro di Bologna, comprovante l'avvenuto pagamento della somma di L. 13.012.890, a titolo d'imposta dovuta in conseguenza della istanza di definizione della controversia secondo le disposizioni �del citato d.P.R. n. 660 del 1973. In ordine alla vertenza (relativa allo stesso tributo) tra la B�ilca Nazionale del Lavoro e l'amministrazione finanziaria dello Stato va premesso che la ricorrente, con la memoria del 1� fe�braio 1977, ha dedotto in linea assolutamente preliminare che il pagamento dell'imposta, nella misura prevista dalla ~egge ai fini della definizione della controversia in sede amministrativa, comporta la estinzione del giudizio non solo nei riguardi de1l:a coobbligata solidale soc. A.I.E. (che ha effettuato il detto pagamento), ma anche nei rapporti tra la banca e la finanza. La resistente amministrazione sostiene, invece, che gli effetti della estinzione del giudizio nei confronti del coobbligato solidale che ha proposto istanza di definizione della controversia secondo la speciale procedura prevista dal d.P.R. n. 660 del 1973 non si estendono alla vertenza pendente con altro debitore solidale (che non abbia presentato domanda di applicazione del cosiddetto condono fiscale), per cui l'amministrazione stessa conserva il diritto di esigere dal detto condebitore solidale tutti i processi inerenti al tributo adempiuto, abbiano o no tutti i singoli debitori rpresentato domanda di condono. � noto per� che questa non � una premessa necessaria, perch� gli effetti del condono (con fa relativa est1nzione del pcrocesso) si producono con fa presentazione della domanda e la liquidazione delili'imposta ridotta; 'se IL pagamento non viene eseguito, restano fermi g1i effetti del condono prodotto dalla domanda irrevocabile e, mentre il giudizio si estingue non essendovi pi� materia del contendere, l'Amministrazione potr� procedere alla r1scossione, �11che coattiva, della somma risuaante dall'applicazione del condono. Situazione questa che non � da considerare anomala o eoceziona1e perch� � '�lel tutto normale che il soggetto obbHgato verso .J'Ammiini:strazione ma che non ha nel Tapporto l'interesse principale (il rappcresentant,e, il notaio, il venditore) voglia liberarsi de1la controversia senza sopportare l'onere dell'imposta. La massima, che pure non considera tale situazione, dovrebbe ad essa essere riferibile. Ma � di tutta evidenza che di fronte ad umi-domanda di condono non seguita dall'adempimento deve trovare applicazione la precedente sentenza n. 147 del 1976; la domanda irrevocabile di condono � sicuramente (fa si voglia o no definire come riconoscimento di debito in senso proprio) un atto pregiudizievole al condebitore che non pu� produrre effetto contro di esso se non intende aderirvi; se cos� non fosse si cricreerebbe una supernoHdariet� inconciliabile con l'ormai irreversibile definizione della solidariet� tributaria. Non si pu� sicucramente ammettere che un obbligato possa essere tenuto, non consenziente, a pagare l'imposta, sia pure ridotta, per effetto della domanda presentata da altro debitore. D'altra parte aHe norme de1 condono occorre dare una interpretazione valida per' tutte le ipotesi ed anche' per quella che il coobbligato intenda } 5 r111ta1��11,-1r11&1r111111:1i1111:r1111111111ar1t1111��111111J1 ~ RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 50 la differenza ancora dovuta per riscuotere il tributo nella sua originaria interezza. Su tale problema la Corte deve pronunciarsi m via preliminare, giacch� si tratta di risolvere una questione (processuale)� che, ove fosse ritenuta fondata la deduzione della ricorrente, avrebbe carattere assorbente rispetto ad ogni altro profilo della controversia. La Banca Na.zionale del Lavoro -che ha veste di parte impugnante contro la sentenza della Corte di appello di Bologna e che � ritualmente costituita in questa sede in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria -ha invocato un fatto sopravvenuto (ossia il pagamento dell'imposta, da parte della soc. A.I.E., secondo le modalit� previste dal d.P.R. n. 660 del 1973) che avrebbe, secondo la tesi prospettata, diretta incidenza sulla stessa sopravvivenza del processo tuttora formalmente pendente tra la Banca e la finanza, in quanto ne avrebbe determinato automaticamente la estinzione. La questione proposta dalla ricorrente comporta la soluzione del quesito riguardante la estensibilit� agli altri coobbligati solidali degli effetti derivanti dalla intervenuta definizione della controversia in sede amministrativa su domanda presentata soltanto da uno (o da alcuni) dei coobbligati. espressamente dissociarsi e rifiuti iJ condono per proseguire il giudizio; non sembra che un tale diritto ;possa essergli disconosciuto. Si ripresenta cos� il probLema della definizione separata del rapporto tributario nei con.fronti dei diversi obbHgati con diversi effetti e correlativamente quello della possibilit� del coobbligato di dichiarare di voler profittare dell'atto (domanda) compfoto da altro, problemi che la sentenza �ha ritenuto illusoriamente di poter scavalcare. Quanto a:l primo problema non possono esservi pi� dubbi ~mLla divisione del rapporto per ciascun obbligato, anche in sede e in modi diversi (per irretrattabilH� dell'accertamento, per. concordato o per giudicati anche diversi, a seconda de11a libera iniziativa da ciascuno adottata, e quindi anche per condono da alcuno desiderato e da altro rifiutato); su di ci� esiste ormai una fermis,sfo:na giur~sprudenza, si che non :pu� apparire anomala l'eventualit� che l'obbligazione �Sia ridotta per condono per taLuno e non per tutti (cf.r. C. BAFILE, Sui nuovi problemi della solidariet� tributaria, in questa Rassegna 1972, I, 663 e le successive sentenze 12 maggio 1973 n. 1312, ivi, 1973, I, 747, 13 ottobre 1973, n. 2580, ivi, 1974, I, 1212 con nota di A. MASCIA, 23 novembre 1973 n. 3169, ivi, 1974, I, 461, 19 ottobre 1977 n. 4469, ivi, 1977, I, 869; v. anche Relazione Avv. Stato 1970-75 II, paig. 555 e segg.). Ma soprattutto pu� accadere che per uno soltanto dei contribuenti esista lite pendente meHtre vi sono altri coobbl1gati per i qua1i la ~ite non � mai sorta o si � gi� esaurita con il giudicato; non � dubbio che in tale ipotesi il condono :non opera egualmente per tuttf i coobbLigati. Resta dunque sempre aperta iLa possibilit� o necessit� che i�~ condono modifichi l'obbligazione non oggettivamente ma solo Hmitatamente a taluni soggetti. Se ci� avviene, anche solo in quaLche caso, se non � raggiungibile lo sperato �ri.sultato di eliminare diversificazioni, non � pi� giu1stificato lo sforzo di estendere (ma fino a un certo punto) gli effetti del condono. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 51 Per un esauriente esame del suddetto quesito � indispensabile premettere alcune considerazioni d'ordine generale sulla natura e sulla portata del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660. Questo reca nel titopo (� Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria�) la chiara indicazione delle sue peculiari finalit�, miranti a facilitare la eliminazione delle pendenze e delle controversie tributarie ed a consentire all'erario l'immediata riscossione dei. tributi, sia pure in misura ridotta. Nell'intento di conseguire la :indicata duplice finalit� .il legislatore ha predisposto un rigido sistema che, in funzione sostitutiva rispetto al normal� iter di determinazione dei tributi, in sede amministrativa ovvero in sede contenziosa, costituisce un rapido ed eccezionale � strumento � di definizione (questo termine, pi� volte ripetuto nel provvedimento in esame, esprime appunto la ferma voiont� della, legge di porre termine a rapporti ancora controversi) delle pendenze tributarie, sicch� � del tutto spiegabile che le disposizioni contenute nel provvedimento stesso siano nettamente improntate al criterio della semplicit� e della automaticit�. Per rendere operativo il sistema predisposto dal legislatore occorre esclusivamente la domanda del contribuente, con la quale l'interessato ~appena necessario osservare che non potrebbe conciliarsi l'estensione del condono con la Ubert� del coobbligato di non essere pregiudicato dalla domanda presentata da altro, ipotizzando che il coobbligato possa proseguire la Mte senza essere vincolato dalla domanda irrevocabile e tuttavia invocare il condono in caso di soccombenza. Si creerebbe una 1situazione di ldte senza aiea con una parte (il contribuente) immancabilmente vittoriosa e J'altra (l'Amministrazione) senza alcun interesse aiJ. .giudizio al quale si trova a partecipare; si farebbe poi applicazione del beneficio del condono dopo la conclusione del giudizio la cui prosecuzione � invece con esso incompatibile. Una tale assurda ipotesi non escluderebbe la sente.nza in esame ove afferma che il soddisfacimento dell'obbligazione da parte di uno dei coobbJigati impedisce che possa residuare alcuna pretesa "erso gli altri; come se l'obbligazione tributaria sia oggettivamente ridotta e non possa sopravvivere in nessun caso nella sua entit� originaria. La sentenza tuttavia sembra escludere la ;pos.sibilit� di prosecuzione del processo perch� in ogni caso, anche contro U volere dell'interessato, il condono si estende producendo verso tutti gli obbligati gld effetti 1sostanzi:ali e processuald. Ma se, come fra breve si vedt'�, questa proposizione si rivela insostenibile, riaffiorerebbe la soluzione assurda sopra delineata. II -Escluso che la soluzione proposta da11a S;C. possa funzionare per tutte le �situazioni, passi-amo a verificare 1se. essa sia esatta (ammesso che una tale solu zione parziale meriti di essere tentata) ne1la pi� limitata ipotesi, aderente al caso di ispecie, che l'obbligazione tributaria .ridotta 1sia stata anche adempiuta dal contribuente che ha presentato l'istanza. La questione � di molto interesse per ch� Je considerazioni che �S� leggono nella motivazione hanno rilievo assai pi� genemLe e toccano l'essenza della solidariet�. 1:1 punto centrale deHa p.ronuncia � nella considerazione che l'adempimento da parte di uno dei coobbligati � totallIIlente satisfatorio (tale � 11 paigamento 52 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -attraverso una mera manifestazione di volont� di cui nella legge sono delimitati il contenuto e gli effetti -presta il necessario consenso \dichiarato irrevocabile dall'art. 10, 1� comma) per l'applicazione delle suddette disposizioni speciali. Sempre in vista delle menzionate finalit� il legislatore ha fissato parametri obbiettivi per la determinazione in concreto dell'imposta dovuta dal contribuente, ed ha formulato perci� tutte le possibili ipotesi, stabilendo -rispetto ad ognuna di esse -la misura in cui doveva ritenersi contenuta la pretesa fiscale. U peculiare carattere del provvedimento trova conferma nella disposizione (art. 11, 2� comma) secondo cui � le definizioni intervenute non possono, essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto�. Anche da tale disposizione traspare, infatti, limpidamente la volont� del legislatore di rendere definitiva e inattaccabile, salvo i casi eccezionali indicati nella disposizione stessa, la risoluzione della pendenza o della controversia, avvenuta secondo il menzionato sistema speciale. dell'imposta ridotta per condono) e �libera gii altri� secondo fa regola generale dell'art. 1292; di conseguenza non pu� sopravvivere l'obbligazione per gli altri coobb1igati non solo perch� questi sono libemti ma anche perch� essendo l'obbligazione estinta per adeIIJJ;>imento non esiste pi� un possibile credito e non esiste pi� nemmeno 1a solidariet�; ne derh~a che non pu� pi� esi,stere materia deL contendere intorno ad run rapporto esaurito per tutte Je parti, si che si impone la dichiarazione di estinzione di tutti i proces,si. Questo costrutto non ha akun partico1are riferirrnento al condono e dowebbe essere pienamente vaHdo anche nell'ordinaria obbligazione solidale; ma, sol che si faccia questa genei;alizzazione, .si vede �subito che l'argomentazione � troppo assoluta e r�dica}e per es.sere accettabile. In ogni obbligazione tributaria, anzi in ogni obbligazione ,soHdaLe, J'adempimento satisfatorio di uno dei debitori che libera gli altri dovrebbe far cessare per tutti la materia del contendere. Ma ci� non avviene sempre e innmanoabilmente: l'adempimento di uno rpu� non essere accettato dagli aJtri che non intendono subire il regr�esso e il giudizio pu� p.roseguire nei confronti dei coobbligati anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza nei confronti di altro. La pi;oposizione della sentenza pu� essere esatta solo quanto l'adempimento sia pienamente satisfatorio per iJ creditore e non pi� contestabile dai debitori, quando esiste cio� una definizione irretrattabile de:l!l'obbHgazione per tutti i soggetti. Ma ci� raramente si vedfica e non 1si verifica mai quando un giudizio � pendente; in questa fase .l'adempimento di un ,soggetto non � oggettivamente satisfatorio per il creditore e oggettivamente vincolato per il debitore; pu� esserlo (o pu� diventarlo) nel rapporto tra la parte che adempie e quella che riceve ma questa situazione non si estende alle altre parti (a1trimenti non avrebbero senso le tormentate regole degli art. 1302 e segg. e.e.). Nel ra1pporto che si definisce per condono .si pu� parlare di adempimento sat1sfatorio e vincolato solo perch� fiIIl\POSta pretesa originariamente dall'Ufficio ridotta della met�, � per l'Amministrazione creditrice l'ammontare determinato PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 53 Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che il �sistema� medesimo configura una fattispecie estintiva a formazione progressiva, del rapporto tributario, i cui elementi essenziali consistono -oltre che nella sussistenza dei presupposti per l'applicabilit� del provvedimento -nella domanda del contribuente, nella liquidazione del tributo secondo i parametri predeterminati, e nel pagamento (ovvero nella iscrizione a ruolo) del detto tributo. Nel concorso di tali elementi la fattispecie si realizza nella sua interezza e produce, sul piano sostanziale, l'effetto estintivo dell'obbligazione tributaria, Ia quale � considerata adempiuta in modo completamente � satisfatorio �, giacch� il pagamento del debito nella misura risultante dai parametri fissati dal legislatore � equiparato all'adempimento integrale della prestazione. Di fronte a questa incontestabile situazione (deve, al riguardo, considerarsi che per sovrana volont� del legislatore la pretesa tributaria � incondizionatamente fissata nella suindicata misura), non pu� dubitarsi che l'adempimento da parte di uno dei coobbligati � libera gli altri �, secondo la regola generale di cui all'art. 1292, prima parte, e.e., applicabile anche in tema di obbligazione tributaria, la quale realizza appunto, in caso di pluralit� di soggetti obbligati, un'ipotesi di obbligazione solidale. con Ja legge e per il contribuente debitore l'ammontare riconosciuto con fa domanda irrevocabile. Ma ci� noh pu� dirsi per gli altri condebitori che hanno 1a facolt� di scegliere tra il vantaggio della riduzione delJ'obbligazione e l'alea dei giudizio; per costoro, che non hanno scelto in favore del condono, l'adempimento dell'altro non � ne satisfatorio n� vincolato essendo ancora pienamente aperta l'alea deLLa lite con ogni possibHe esito. Non si pu� allora parlare di solutio che, J.iberando tutti, fa cessare per tutti la materia del contendere, a meno che illOn si affermi (e �os� si torna al punto do1ente) che l'iniziativa di uno dei condebitori che compie un atto (del tutto extra ordinem, previsto solo nella legge di condono, che assomma in s� i ca ratteri svantaggiosi del riconoscimento di debito e vantaggiosi deB'adempimen to) 1sia vincolante per i coobbligati. La risposta affermativa � problematica, per ch� tutti devono liberamente compiere J'atto dal quale consegue una obbliga zione, anche 1so1tanto di rival:sa e 1sia pure ridotta. Quanto sopra considerato vale anche, al di fuori de1 condono, per l'obbld gazione tributaria adempiuta da uno degli obbligati nell'intera mi1sura pretesa. Questo adempimento, bench� satisfatorio per il creditore, non esaurisce il rap porto con i coobligati che ben possono proseguire le azioni giuri1sdizionald intra prese volte a negare la sussistenza dell'obbJigazione. III -Altro aspetto dello stesso problema emerge ne11'altra parte della sen tenza che tratta del rapporto di :regresso. Il condebitore che ha �subito� pas sivamente il condono per iniziativa di aUri, potr�, quando 1sar� chiamato in via di regresso, opporre ogni eccezione su11a validit� ed efficacia del pagamento effettuato, riproducendo eventuaJ:mente tutte intere le :ragioni che aveva op.porto alla Finanza nel giudizio estinto. In questa rposs]bilit�, ritiene la S.C., � va rav visato il corirettivo di tutela del coobbligato soMdaJe >>. 54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pertanto, l'integrale soddisfacimento della pretesa tributaria, me� diante il pagamento effettuato da uno dei coobbligati, si ripercuote necessariamente sulla posizione degli altri condebitori solidali, non solo perch� costoro sono ~berati, ma anche perch� viene a cadere lo stesso presupposto che possa legittimare, in favore del soggetto �attivo (creditore) dell'obbligazione, la sopravv~venza del vincolo di solidariet�, essendo inconoep. ibile che, rispetto ad una pre~tazione interamente adempiuta, residui alcuna pretesa verso altri soggetti per la medesima prestazione, o che possa perdurare lo scopo rafforzativo della obbligazione, cui � in definitiva preordinata la sold!dariet�. Questi rilieV'i sugli aspetti e sulle vicende del :mpporto sostanziale, come delineati nel provvedimento legislativo in esame e nel quadro dei rkhiamati principi generali, sono illuminanti ai fini della soluzione del problema processuale che nella specie interessa. � indubitabile che, nei confronti del contribuente che abbia presentato la domanda di condono, le conseguenze processuali sono costituite dalla sospensione del giudizio e, dop.o 1J'iiscrizione a ruolo, la l!iquidazione o il pagamento del tributo, dal1a estinzione del giudizio stesso con compensazione delle spese, secondo il testuale disposto dell'art. 11. Le argomentazioni avanti esposte sulle Vlicende del rappor.to sostanziale in .caso di soddisfacimento del tributo nei modi previsti dal d.P.R. n: 660 del 1973, inducono inoltre alla certa conclusione che gli effetti estintivi del giudizio si verificano anche per le controversie pendenti tra la finan- Anche in questo caso la �Soluzione ofrerta sembra troppo radicale ed assoluta. Ammes�so che in sede di regresso sia data � la stessa difesa� sperimentata e sperimentabile verso l'Ammirnstrazione neL giudizio estinto, non si vede perch� questa debba esser l'unica difesa consentita. Perch� il condebitore deve � subite � �l'estinzione di un giudizio che � rgi� stato laborioso (nel caso di specie era !Pendente innanzi a1la Corte Suprema) per poi riJprenderlo dal principio? Questa ;potr� essere tuttalpi� una .facolt�, ma non si .giustifica come necessit�. Se rsi ammette, come in definitiva rsi riconosce, che d�ve assicurarsi una � tutela � al .coobbHgato, non si vede .perch� questa tuteli). non debba essere quella prindpale e diretta (il giudizio gi� pendente contro il creditore) e debba essere necessariaimente sostit-.ita, con ben poca economia, da llliila tutela surrogatoria. Ma � _.seriamente dubq.ia la .possibilit� del completo trasferimento de11a � di fesa� del coobbligato dall'una ahllaltra :sede. L'estinzione del processo (e trat tasi di una particolare estinzione, regolata da norma speciaLe) presuppone, come la sentenza in rassegna sottolinea, Fesaurimento del rapporto per tutte le parti anche diverse dal solvens e la mancanza di materia -controvertibile sempre per tutte le parti. Se cos� �, il condebitore non rsolvente ha profittato deH'ini2fativa dehl'altro debitore essendosi liberato da un debito e dall'onere del relativo giu dizio di contestazione. Ed � evidente -che .se non vi fosse un profitto, non si porrebbe ~en�meno la questione che esaminiamo deHa estensione del condono aigli altri obbligati. Una volta estesi g;li effetti de~ condono, con il che il coob bligato ha profittato (o non si � opposto) delJ'adempimento altrui, non sar� pos sibHe in sede di regresso contestarie 1a vaHdit� del pagamento. � i j PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 55 za ed altri condebitori solidali che non abbiano presentato istanza di condono. Poich�, infatti, la finanza, titolare del rapporto obbligatorio dal lato attivo, perde -per effetto della solutio (come questa � configurata nella legge.) -la qualit� di creditrice nei confronti del solvens, la qualit� stessa cessa anche verso gli altri soggetti precedentemente coobbligati in vi� solidale, a causa del carattere integralmente � satisfatorio � che la legge assegna all'adempimento della prestazione secondo i previsti parametri vincolanti. Da ci� consegue che la finanza non pu� avanzare alcun'altra pretesa, per lo stesso tributo, nei confronti di altri condebitori, n� questi ultimi possono, dal canto loro, seguitare a discutere, con l'amministrazione, di un rapporto ormai esaurito sotto il profilo (esterno) della contrapposizione di interessi tra creditore e debitore. Resta, ovviamente, il diverso problema -che nella fattispecie in esame non costituisce oggetto di decisione -della regolamentazione dei rapporti � interni � fra condebitori, ai fini della eventuale azione di regresso. Si pu� tuttavia osservare che il condebitore non solvente (che non �abbia do� presentato istanza di condono), ove sia chiamato a rispondere, totalmente o parzialmente, dell'obbligazione adempiuta, pu� sempre proporre, a chi esercita il diritto di regresso, eccezioni circa la esistenza e l'entit� del debito soddisfatt9, in quanto nell'ipotesi ora considerata il suo obbligo si sposta dal creditore esterno, nei cui confronti l'obbligazione � estinta, al codebitore che ha adempiuto la prestazione e che subentra perci�, mediante il fenomeno della surrogazione, nella stessa posizione del primo tv. al riguardo Cass., 20 ottobre 1959, n. 2996, e Cass., 8 gennaio 1970, n. 48, per quanto concerne l'esigenza, ai fini della azione di regresso, che sia stato effettuato un pagamento �valido ed efficace). Ancora una volta La situazione non � diversa da queLla dell'obbligazione ordinaria: dopo l'adempimento di uno, o il gi:Udizio prosegue nei confronti dell'altro ovvero, 1se ci� non avviene, vuol dire che �l'altro ha preferito profittare del pagamento fatto, accettando con ci� di st�:b:ke i1 regresso. S.i ritorna quindi al punto fondaimentale: .il coobbligato che �subisce� il condono � costretto a profittare dell'adempimento altrui e quindi a subire H regresso; ma non pare che ci� si possa affermare in termini assolJUti, non potendosi privare H condebitore del:la libert� di scegliere il comportamento pi� conveniente senza subire l'iniziativa altrui. IV -La conclusione che da questo detto emerge � che nemmeno per il condono pu� farsi eccezione a1l'applicazione pi� coerente del principio della solidar, iet� di diritto comune; e quindi, abbandonata ogni veHeit� di vedere oggettivamente modificata l'obbligazione tributaria, sar� sempre necessario separare 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In questa possibilit� va ravvisato il correttivo di tutela del coobbligato in. via solidale per il debito tributario estinto nei modi indicati dal d.P.R. n. 660 del 1973, essendo in tal modo assicurata al coobbligato medesimo la stessa difesa che aveva sperimentato nel giudizio (che era pendente) nei confronti della creditrice amministrazione finanziaria. Dall'applicazione dei richiamati principi generali deriva che l'effetto estintivo previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 660 del 1973 non pu� non ripercuotersi, ove concorrano tutti i requisiti prescritti dalla norma, anche sul giudizio, avente per oggetto lo .stesso tributo, vertente tra la finanza ed altri coobbligati solidali, ancorch� questi ultimi non abbiano presentato istanza di condono. ~ una .conseguenza necessaria che discende dal modo di atteggiarsi e di esaurirsi, nella speciale fattispecie prevista dal legislatore, del rapporto (tributario) sostanziale, sicch� le vicende di tale rapporto -esaminate in via strumentale al fine di trarne elementi utili per la soluzione del pr?blema processuale che qui interessa -non possono indurre a ritenere che sopravviva il giudizio tra la finanza ed altri coobbligati solidali, anche perch�, ove ci� si affermass�e, verrebbe in definitiva a riconoscersi (come � stato giustamente osservato ~n dottrina) il diritto della finanza ad un credito maggiore rispetto a quello Jegi:;;lativamente stabilito, con possibilit� di pretendere dagli altri coobbligati la differenza occorrente per ricondurre all'originaria� misura il credito in contestazione. Una tale conseguenza, oltre a11e ragioni gi� esposte, sembra incompatibile con lo spirito informator~ del provvedimento legislativo del 1973, che ha mirato -� opportuno ripeterlo ancora una volta -a troncare le .pendenze tributarie, anche in vista della intervenuta riforma del contenzioso in questo settore. Per sostenere la tesi contraria (e, cio�, della non estensibilit� degli effetti da'R�mt. 11 ai giudizi vertenti tra finanza ed altri coobbligati in le situazioni che si possono determinare, dive11se che siano, in conseguenza della libera iniziativa di ciascuno degli obbligati, senza ahl0.rmarsi se, come in tante altre ipotesi, l'entit� dell'obbligazione 'si riduce 'solo per taluno dei coobbligati. La sola linea sulla� quale potrebbe tentar;si una attenuazione delle conseguenze ora dette � quelLa della esplicita dichiarazione degli altri obb11gati, per i quali sia pendente controve!1Sia, di voler profittare del condono a cui ha dato causa altro soggetto. Con questa dichiarazione, che ciascuno � libero di non fare, si accetta ovviamente il regresso e si accetta di pagare il tributo ridotto alla Amministrazione 'se a ci� non ha provveduto il presentatore della domanda. Ma chi avr� voluto proseguire j,l giudizio affrontandone l'aleaJ risponder� verso 1a Finanza dell'obbligazione non mtaccata dal condono e non pi� riducibili dopo che il condono � stato rifiutato. Resta a vedere tuttavia �se dopo aver fatto scadere il termine perentorio per presentare la domanda si po~sa dichiarare di voler profittare della domanda altrui. Si dovrebbe rispondere di no perch� ciascuno deve tutelare autonomamente il proprio diritto e se fa intervenire una decadenza non !PU� pi� giovarsi 57 PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA solido) l'amministrazione resistente ha richiamato la sentenza 16 gen� naio 1976, n. 147, di questa Corte Suprema, nella quale si afferma che gli effetti del condono fiscale non si estendono ai condebitori, in quanto la domanda di applicazione delle disposizioni del d.P.R. del 1973 com porta riconoscimento del debito, anche se ne consente l'estinzione con pagamento parziale, per cui il detto riconoscimento, a norma dell'art. 1309 e.e., non ha effetto nei riguardi degli altri condebitori solidali, tanto pi� dopo la ritenuta illegittimit� del principio di mutua rappresentanza tra i contribuenti, � dalla quale soltanto sarebbe eventualmente potuta derivare, in deroga al citato art. 1309, la estensione a tutti i coobbligati delle conseguenze del riconoscimento del �debito operato da uno dei soggetti passivi del rapporto. La tesi accolta con la menzionata sentenza non pu� essere con fermata. Il presupposto sul quale essa � fondata non ricorre; infatti, pun tualmente nella particolare fattispecie in esame, giacch� alla domanda di condono, come risulta delineata e disciplinata nel contesto delle dispo sizioni speciali del �provvedimento legislativo del 1973, non pu� essere attribuito carattere di riconoscimento del debito verso la finanza. Nella struttura del procedimento di definizione delle pendenze tributarie, l'istanza del contribuente ha una finalit� precisa e circoscritta, ossia quella di prestazione del consenso per l'applicazione del previsto meccanismo di determinazione del tributo, sicch� non � possibile ricondurre l'atto, sic et simpliciter, nello schema civilistico dell'art. 1309 sul riconoscimento del debito, il quale si configura come negozio a carattere semplicemente dichiarativo 11ispetto ad una situazione giuridica .preesi. stente, con conseguente dispensa -in favore del destinatario del riconoscimento -dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e con la ulteriore conseguenza del sorgere di una presunzione di esistenza in ordjne al rapporto stesso (Cass., 13 aprile 1972, n. 1146; 17 febbraio 1961, n. 346). Questo rilievo � gi� sufficiente per escludere che l'istanza di condono possa inquadrarsi nella fattispecie tipica di cui all'art. 1309; inquadramento sul quale � impostato tutto Io �schema logico-giuridico della menzionata sentenza di questa Corte. Non pu�, comunque, non aggiungersi che nella detta decisione non � stato considerato che, indipendentemente dal non pi� operante prin dell'atto compiuto da altro (chi ha lasciato passare tin g1udicato 1a sentenza non pu� profittare dell'impugnazione del condebitore); l'estensione al condebitore degli atti (vantag;giosi o accettati) secondo le regole degli artt. 1306 e segg. � un effetto sostanziale che si produce solo per i 1soggetti non partedpi del processo e per i quali non operano preclusioni processuali o procedimentaH (Cass. 26 marzo 1973 n. 832, in questa Rassegno., 1973, I, 723). 1Ed in concreto non � fadle am� 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cipio della mutu� rappresentanza tra contribuenti, per il realizzarsi della Il fattispecie estintiva (sia dal lato sostanziale che processuale) del rapporto tributario � richiesto non solo l'istanza del contribuente, ma anche il pagamento dell'imposta o il verificarsi di fatti ad esso equiparati, I come la iscrizione a ruolo o l'avvenuta liquidazione del tributo, per �cui l'effetto estintivo del processo � ricollegato ad eventi che importano innanzitutto la estinzione del rapporto controverso (come si � gi� detto), e solo � di conseguenza � la estinzione del giudizio. I Il realizzarsi, in senso completo, della suindicata fattispecie per uno solo dei contributi implica, dunque, adempimento della intera presta I zione, sicch� -anche se si potesse ravvisare nell'istanza di condono una sorta di riconoscimento di debito, ovvero un atto assimilabile a tale I figura giuridica -all'atto stesso si sovrapporrebbe in ogni caso, con la sua efficacia elidente del rapporto, l'avvenuto adempimento della prestazione, con le conseguenze avanti precisate. Alla stregua di tutte le ragioni esposte, questa Corte deve limitarsi alla declaratoria di avvenuta estinzione del giudizio anche in relazione alla controversia tra la Banca Nazionale del Lavoro e l'amministrazione delle finanze, con assorbimento di ogni altra questione e con compen sazione delle spese nei rapporti fra tutte le parti. -tOmissis). mettere che, come neL caso di 'Specie, possa ancora parlarsi di condono, volto a troncare 'le controve11sie, quando questo � richiesto per la prima volta nel 1977, in sede di discussione irnlanzi alla Corte di Cassazione. _ La 1particolarit� deLla norma, il suo contenuto non ricorrente e il propo sito legiislativo di eliminare le pendenze potrebbero giustificare una interpre tazione lata, che resti per� circoscritta alla speciaHt� della situazione provo cata dal condono. Ogni altro tentativo di impostare H problema su tma base pi� larga che vada a toccare g�1i aspetti pi� generali della solidariet�, urta contro difficolt� insuperabili. C. BAFILE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1978, n. 3749 -Pres. Iannuzzi Est. La Torre -P. M. Del Grosso (conf.) -Soc. San Rocchino (avv. Russo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mercatali). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenza -Permuta -Beni di diverso � valore -Si realizza. (T.V. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 e 106). Il termine �prezzo� � usato nell'art. 100 del t.u. delle imposte dirette non nel significato ristretto di corrispettivo in danaro, ma quale sinonimo� di � valore � suscettibile di valutazione monetaria, onde la plusva PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 59 lenza si realizza anche quando, pur senza percezione di danaro, si riceve in permuta un bene di valore superiore a quello dato (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. (2s settembre 1978, n. 4282 -Pres. Mirabelli -Est. Zappulli -P. M. Morozzo della Rocca '(conf). -Soc. Galletti (avv. Passarell�) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Avanzo). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenza -Permuta -Successiva vendita del bene permutato -Sussiste. (T.U. 29 gennaio 1958, ii. 645, artt. 100 e 106). Pur escludendosi che la permuta in se considerata dia luogo a plusvalenza, deve affermarsi che la successiva vendita, anche dopo un intervallo, del bene ottenuto in cambio di quello permutato � monetizza il corrispettivo percepito � e determina il � realizzo � del maggior valore tassabile come plusvalenza (2). I (Omissis). -Con l'altro motivo la societ� ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 81, 100, 106 t.u. cit., censura l'impugnata decisione per avere ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione . che attraverso il negozio di permuta -la cui struttura � unitaria e non � scomponibile in �due distinte compravendite -potesse realizzare una plusvalenza tassabile, non considerando che il concetto di � realizzo � significa soltanto la conversione di un bene in danaro, come del resto ri (1-2) Due interessanti puntuailizzazioni sUJ11la tassabillit� deMa plusvailenza reailizzata attraverso la permuta. La seconda sentenza pa11tendo dailila premessa che 1a permuta non realizzi di per s� plusvailenza, ancora la tassabi<liit� alla successiva.vendiita e � monetizzaziione � del bene ricevuto in permuta. Pi� radicailmente la prima sentenza riconosce la permuta dii per s� idonea a realizzare fa plusvailenza quando Jo scambio avviene tra valori eterogenei. Ancor pi� precisa era stata l'aJ1tra recente sentenza 2 febbraio 1978, n. 462 (in questa Rassegna, 1978, I, 476) che individua la plusvalenza non nella differenza di valore fra i beni permutati, bens� nella differenza tra il valore iscritto in bilancio o ultimo valore fiscalmente riconosciuto del bene dato e il valore del bene ricevuto che, presumendosi eguale a quello del bene dato, rappresenta il valore di realizzo. Oggii questo uiltimo concetto � chiaramente definito nel terzo comma dell'art. 54 del d.P .R. n. 597/1973. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 60 sulta chiaramente dalla correlazione che l'art. 100 t.u. pone fra realizzo e �prezzo�. Anche questo motivo � privo di fondamento. Giova anzitutto chiarire, che a parte l'isolato precedente richiamato nel ricorso (e relativo peraltro a una permuta di titoli azionari: Cass., 29 ottobre 1970, n. 2231), la giurisprudenza di questa Corte non � affatto in contrasto con l'impugnata pronuncia. Gi� con la sentenza 3 settembre 1966, n. 2312, su duplice rilievo che il reddito pu� anche essere � in natura � (art. 81 t.u.) _e che l'approssimativa equivalenza tra i valori delle cose scambiate non � elemento essenziale del contratto di permuta, potendo questa avere per oggetto cose di non uguale valore economico, � stato deciso che, ove ci� si verifichi, la differenza di valore d� luogo a un utile tassabile (nella specie si trattava di uno scambio di macchine e manufatti contro rottami e materiali ferrosi). Con pi� specifico riferimento al citato art. 100 t.u.; si � poi precisato che il termine � prezzo � � stato usato dal legislatore non gi� nel significato ristretto di corrispettivo in danaro, bens� quale sinonimo di � valore � economico suscettibile cio� di valutazione pecuniaria; onde la plusvalenza deve ritenersi realizzata, e come tale tassabile ai fini della r.m. ogni qualvolta l'incremento di valore costituisca una entit� staccata e autonoma rispetto al cespite produttore e acquisita in modo definitivo al patrimonio del soggetto, senza cio�, che sia necessaria anche la percezione da parte di quest'ultimo, di un corrispettivo monetario (Cass., 7 giugno 1974, n. 1686). Questa interpretazione dell'arti .colo 100 t.u. (corrispondente all'art. 20, legge 15 gennaio 1956, n. 1, che parlava di maggiori �valori�) ha trovato conferma in una pi� recente sentenza, che ne ha fatto puntuale applicazione ad una fattispecie analoga a quella ora in esame, considerando che un bene, fino a un determinato momento valutato in bilancio in base all'originario prezzo di costo, se permutato alla pari con altro bene, dimostra di possedere un valore di mercato che presuntivamente equivale a quello del bene ricevuto in .cambio, per cui, se tale valore � superiore, si ha l'eccedenza la manifestazione di una� plusvalenza tassabile ex art. 100 t.u., venendo in concreto a realizzarsi, attraverso l'utilizzazione del bene come mezzo di acquisto di un altro bene una ricchezza fino a quel momento latente (Cass., 2 febbraio 1978, n. 462; conf. Cass., n. 725 del 1978). Contrariamente dunque a quanto afferma la soc. San Rocchino, se condo cui la permuta non potrebbe mai dar luogo ad una plusvalenza tassabile, la giurisprudenza di questa Corte, in accordo del resto con la prevalente _e pi� autorevole dottrina, non reca alcun appoggio alla sua� tesi. In realt�, dal punto di vista logico e giuridico non esiste alcuna va lida ragione per affermare che la plusvalenza suppone necessariamente PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA lo scambio di una cosa contro un prezzo, la maggior ricchezza potendo provenire anche dallo scambio, di una cosa contro cosa, quando quella ricevuta vale pi� di quella data. Obiettare che la permuta, attesa la sua struttura unitaria, non pu� configurarsi come la sintesi di due atti di compravendita, in cui l'entrata e l'uscita del denaro si elidono, pu� essere un'affermazione pi� o meno esatta sul piano dogmatico, ma agli effetti fiscali, � irrilevante, perch� essendo reddito non soltanto il provento �in danaro� ma anche 9.uello �in natura� (art. 81 t.u.), non c'� nessun bisogno di fingere l'esistenza di due compravendite incrociate per colpire il plusvalore conseguito con la permuta. Ancora: obiettare che questa postula l'equivalenta dei beni scambiati � un rilievo che, oltre a essere in s� inesatto -come si � gi� notato -� inconferente se riferito ai � beni relativi all'impresa�, ex art. l�O t.u., poich� per essi la plusvalenza scaturisce dal confronto fra il (maggior) valore attuale del bene ricevuto in permuta e il (minor) valore del bene ceduto quale risulta dal costo iscritto in bilancio: bene quest'ultimo, che proprio perch� ceduto (a mezzo della permuta) quindi uscito dal patrimonio in cambio di una nuova. ricchezza, d� luogo appunto a quel � realizzo � che � il fatto determinante per la tassabilit� della plusvalenza cos� conseguita. N�, per negarla, varrebbe infine obiettare che il bene ricevuto ha preso il posto di quello ceduto senza ancora tradursi in numerario; � facile invero replicare che, rispetto al bene ceduto, � la permuta il momento conclusivo dell'operazione di re.alizzo. Null'altro occorrendo perch� sia definitivamente acquisito il patrimonio dell'impresa, col bene ricevuto in corrispettivo, il maggior valore di mercato che questo rappresenta; � allora che la plusvalenza si evidenzia e si rende tassabile, mentre l'eventuale alienazione del bene ricevuto in permuta � un fatto che, se e quando avverr�, former� oggetto di una nuova, diversa e autonoma valutazione fiscale. -(Omissis). II (Omissis). -La societ� ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, lamentando la violazione dell'art. 318 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, e l'omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi, per avere la corte di merito considerato plusvalenza il provento di una permuta, la quale non poteva dare origine alla stessa, e ci� sulla base della vendita delle azioni avvenuta non contestualmente ma dopo tre mesi: secondo la ricorrente la plusvalenza tassabile deve consistere� nella differenza fra realizzo e costo di uno stesso bene mentre nella specie tra l'acquisto e la vendita vi era stata l'operazione intermedia della permuta con trasferimento di un bene diverso. In secondo luogo la societ� ricorrente ha lamentato, nello stesso motivo, che il fine speculativo era stato 62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO / accertato sulla base del preteso realizzo di L. 50.000.000 attraverso una mera petizione di principio senza accertare e provare se esso vi fosse stato dall'iniziale acquisto del bene considerato. Il motivo � infondato sotto entrambi gli aspetti prospettati dalla ricorrente, pur traendo, origine da un'esatta affermazione di diritto. Infatti, � pur vero che la plusvalenza, quale aumento del valore di scambio che. assume nel tempo uno stesso cespite patrimoniale, e cio� la differenza positiva fra ricavo e costo del medesimo, non pu� venire in considerazione ai fini tributari fin quando rimanga in uno stato potenziale, onde la permuta dei beni sociali contro azioni non_ d� luogo a plusvalenza (Cass., 20 ottobre 1970, n. 2231): Peraltro, come precisato in sentenza, q~est'ultima, anche in .tale caso, non pu� essere tassata fin quando rimanga in uno �stato meramente potenziale�, mentre il successivo eventuale �realizzo�, _attraverso la conversione del bene in denaro liquido, si attua mediante il negozio tipico della vendita e d� luogo alla plusvalenza tassabile. Ne consegue che, pur escludendosi che la permuta in s� considerata dia luogo . alla stessa secondo qu~l principio, non pu� negarsi che la successiva vendita delle azioni ottenute in cambio dei beni sociali permutati � monetizzi il corrispettivo percepito � e . determina quel � realizzo � del maggior valore degli stessi beni, come tale tassabile. Non ha importanza che nella specie l'alienazione delle azioni, con la loro monetizzazione, sia avvenuta contestualmente alla permuta o con l'intervallo di alcuni mesi, n� che quell'atto notarile si sia interposto tra l'acquisto dei beni. e la realizzazione del maggior utile attraverso la vendita delle aziom, perch� l'imposta di ricchezza mobile applicata aveva per oggetto i redditi realizzati attraverso le plusvalenze, e .ci� indipendentemente dai singoli atti che vi avessero dato luogo, i quali dovevano essere considerati solo nel loro carattere str�mentale. L'imposta suddetta, a differenza di qm;lla di registro, non � imposta d'atto, e come tale non � vincolata al medesimo e al suo contenuto, riferendosi al reddito effettivamente conseguito nell'esercizio indicato. Circa la pane del medesimo motivo relativa alla dedotta mancanza di motivazione e di prove sulla sussistenza dell'intento speculativo gi� all'atto dell'acquisizione dei beni successivamente permutati, � superflua ogni indagine o valutazione al riguardo perch�, trattandosi di lucri ine renti all'avviamento dell'azienda., come specificato nella sentenza impu~ gnata e nelle decisioni in atti delle commissioni amministrative, quel fine era inerente all'attivit� commerciale della societ� e al carattere s.trumen tale dei beni destinati alla stessa. Pertanto, non erano necessarie un'altra indagine e una particolare motivazione sul fine speculativo dell'acquisto iniziale diretto ad un ovvio incremento patrimoniale. -(Omissis). 63 PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 luglio 1978, n. 3774 -Pres. Mirabelli Est. Lipari -P. M. Caristo (conf.). Palano (avv. Rotunno) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). \ Imposte e tasse in gen�re � Regione Siciliana � Potest� legislativa concorrente � Concetto -Limiti. Imposta di registro � Agevolazione per le case di abitazione non di lusso � Legislazione della Regione Siciliana � Vendita di aree -Limitazione alla superficie minima occorrente. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; I. reg. Sicilia 28 aprile 1954, n. 11 e 18 ottobre 1954, n. 37). La potest� legislativa della Regione Siciliana in materia di tributi, sta con la legislazione statale non in rapporto di alternativit� o cumulativit�, ma in rapporto di prevalenza, nei limiti in cui detta -potest� � legittimamente esercitata, a meno che la norma regionale (anteriore) non possa considerarsi abrogata da quella statale per incompatibilit� (1). In base alla legislazione regiOnale siciliana, l'agevolazione sull'acquisto di aree per la costruzione di case ,di abitazione non di luss0 � limitata all'area minima occorrente per la costruzione dell'edificio secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti in ciascun comune; ove non sia sfrut- tata c�n la costruzione l'intero potenziale edificatorio si riduce propor zionalmente l'agevolazione (2). (Omissis). -1. -Rispetto ad un acquisto di area edificabile, avvenuto nel maggio 1958 in Sicilia, si discute del regime tributario agevolativo applicabile e dei suoi limiti, non accettando il contribuente le conclusioni cui � pervenuta la Corte d'appello di Messina, nell'interpretare l'articolo 2 della legge Reg. Sic. 28 aprile 1954, n. 11 nel senso che tale disposizione richiede, per l'attribuzione dei benefici, il massimo sfruttamento dell'area in rapporto alle norme edilizie in vigore in ciascun Comune, sicch� sulla parte edificabile non utilizzata, vanno corrisposti i normali tributi, non essendo invocabili in senso correttivo, le disposizioni del re (1-2) La sentenza riassume e cooridina lia vasrta probJematka dehla !potest� legis�ativa de�ila Regione Siciliana in materia di tmbuti. Oon l!'ultima pronunzia intervenuta (Cass., 26 ottobre 1977, n. 4648, in questa Rassegna, 1978, I, 223), era gi� stato affermato che la 1egge regionale, nei limiti costltuzionaM deWadatta mento de�i1a norma statale al!le eslger�ze teriritoriali, ben pu� modificare la norma di agevolazione sia ne�J senso de1l'amp1iamento che in quelilo del!l1a restrizione de1 beneficio; la '5tes'5a sentenza aveva ritenuto legittimo il proposito del legi slatore regionale di stabi:lire uno stretto collegamento tra incentivazione ailfa costruzione di case e rispetto del1le prescJ1izioni urbaniJStiche. La seconda massima fa applicazione puntuaile deJle norme regionali relaitli vamente ahla vendita di aree edificabHi. 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ,STATO I I Igolamento esecutivo della legge regionale previgente, n� direttamente venendo in considerazione l'art. 14 della legge dello Stato 2 luglio 1949, n. 408. Da ci� l'articolazione del ricorso in due mezzi; con il primo, denunciando la violazione della legge reg. n. 11 del 1954 e successive proroghe I (il cui art. 2 con il riferimento al prescritto rapporto di edificabilit�, detterebbe il criterio generico, da_vagliaire caso per caso) si sostiene da un lato che sarebbe stata sfruttata nella sua massima potenzialit� l'area compravenduta, e si afferma dall'altro che il criterio per l'interpreta-, zione della legge va ricavato dall'art. 2 del regolamento regionale n. 10 del 1949, adombrando il dubbio della incostituzionalit�, rispetto agli articoli 3 e 32 Cost. della norma legislativa regionale se interpretata cos� come la Corte d'appello di Messina la intende. Che il secondo motivo, poi, sia pure in via subordinata, deducendo la violazione della legge statale n. 408 del 1949, si sostiene l'applicabilit� alla specie della legge medesima. 2. -Il ricorso � giuridicamente infondato. Nonostante la subordinazione del secondo motivo l'esame del medesimo deve essere effettuato in via prioritaria, dovendosi in primo luogo stabilire se la fattispecie agevolativa resta disciplinata dalla legge regionale, ovvero da quella statale. La puntualizzazione dei caratteri e dei limiti della potest� legislativa regionale siciliana ha formato oggetto di cospicua elaborazione da parte della Corte costituzionale. A partire dalla sentenza n. 9 del 1957 questa ha costantemente affermato che la potest� normativa regionale in materia tributaria ha carattere non esclusivo, ma concorrente (o sussidiario), specificando che le relative leggi debbono non soltanto uniformarsi ai principi ed interessi generali che caratterizzano le leggi dello Stato (art. 17 Statuto), ma all'indirizzo ed ai principi fondamentali dettati daHa legislazione statale per ogni singolo tributo (cfr. 19/57, 42/57, 116/57, 124/57, 25/58, 24/61, 23/66). In coerenza con tale orientamento si � stabilito che, stante l'ammissibilit� di esenzioni fiscali nel sistema tributario generale, e nella legge sulla finanza locale in particolare deve riconoscerni alla Regione il potere di emanare leggi.che le contemplino subordinatamente all'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale in rispondenza al sistema agevolativo riguardante il singolo tributo, cosicch� la Regione medesima pu� disporre � nuove � (e diverse) esenzioni che trovino riscontro in un �tipo� accolto nelle leggi statali e riguardino un interesse regionale (58/57, 113/57, 117/57, 25/58, 60/58, 76/58, 65/65). Sono state pertanto ritenute costituzionalmente legittime in linea di massima esenzioni in materia edilizia, poich� la legislazione statale ammette agevolazioni per le nuove costruzioni (116/57); mentre, con par PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ticolare riferimento alle leggi n. 11 e 37 del 1954, possono ricordarsi le sentenze nn. 4 e 155 del 1967, 158 del 1973 e 97 del 1974. La potest� legislativa concorrente, che l'art. 36 dello statuto attribuisce alla Regione Siciliana in materia tributaria, la obbliga, in conformit� all'art. 17 del medesimo statuto, a rispettare i principi e di interesse generale cui si uniforma la legislazione'dello Stato in materia, ma non anche a ripeterne pedissequamente le norme, alle quali, la Regione pu� e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi regionali alle speciali necessit� del suo territorio, 'nel -che � la ragione, la portata ed il limit� della stessa legislazione concorrente �(Corte cost., n. 97/74). Deve perci� escludersi che, di fronte ad una puntuale ed esaustiva disciplina agevolatrice regionale, che rispetti i criteri ricordati, possa invocarsi la disciplina statuale. Come esattamente pos~o in luce dalla sentenza dei giudici messinesi la identica materia agevolativa resta disciplinata sia da normativa regionale che da normativa statale, non si pone nemmeno un problema di compatibilit� o� preva:lenza, essendo indiscussa l'applicabilit� della norma regionale, attesa la sua specialit�; e si tratta solo di ac~ertare se la legge regionale sia di certa ed evidente legittimit� costituzionale per avere rispettato i limiti della competenza medesima che si sono pi� sopra enunclati. Ma il ricorrente non addebita alla Corte del merito una inesatta rilevazione dei limiti della potest� legislativa� siciliana in materia di esenzioni tributarie sulle nuove costruzioni edilizie per evidenziare vizi sotto tale prospettiva delle leggi nn. 11 e 37 del 1954. La legge n. 11 fu dichiarata incostituzionale daH' Alta Corte per la Regione perch� le agevolazioni erano state previste indiscriminatamente, e si estendevano perci� anche alle case con carattere di lusso; a tale eccesso ha posto rimedio la legge n. 37 del 1954 il cui art. 1 richiama le agevolazioni previste dagli artt. 2 e ss. della legge n. 11 solo per le costruzioni � di edifici destinati ad abitazione civile che non abbiano il carattere di abitazione di lusso � correggendo la originaria dizione � edifici destinati ad abitazione civile �. Ritiene per� il contribuente che l'art. 14 legge statale n. 408 detti un principio discostandosi. dal quale si verrebbe ad incrinare l'unit� del sistema giuridico; la tesi � manifestamente eccessiva anche con riferimento ai principi in materia di nuove costruzioni abitative non di lusso, postulando che il legislatore regionale non possa derogare alle disposizioni agevolative statali, in senso riduttivo. Soggiunge il ricorrente che sarebbe ipotizzabile un concorso di norme statali e regionali sulla materia (e si richiamano al riguardo le sentenze nn. 2625 e 2053 del 1971 di questa Suprema Corte), sicch�, venendo a mancare i presupposti per l'applicazione della legge regionale, dovrebbero adottarsi i criteri agevolativi dettati dalla legge statale. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 66 La concezione di legislazione concorrente, sottesa dal motivo di ricorso non pu� essere accolta. La concorrenza riguarda non la disciplina applicabile dall'interprete attingendo sia alla legislazione statale che a quella regionale, ma il limite fondamentale della potest� sfociante in una disciplina che rappresenta l'unico parametro la cui intrinseca legittimit� dipende dai contenuti adeguati al sistema di esenzione statale operante per il singolo tributo. Si pu� parlare, cio�, di concorso vincolato tra � fonti � ad ognuna delle quali spetta dettare certe �norme�, ma non di concorso di �norme � per regolare una certa fattispecie. E la modificazione sopravvenuta di principi generali della legislazione statale si ripercuote sulle norme regionali attraverso il modus operandi della � abrogazione � tacita delle norme medesime, che non possono pi� essere applicate ove ne risulti la inconciliabilit� con la nuova disciplina di massima dettata dal legislatore statale. In materia di agevolazioni ed esenzione tributarie nell'ambito della Regione Siciliana � applicabile soltanto la legge regionale che sia stata emanata esercitando la relativa potest� nei limiti che la circoscrivono. Rispetto alla legge regionale di esenzione pu� farsi quindi, questione di legittimit� costituzionale o di abrogazione per incompatibilit�, ma non certo di applicazione alternativa o cumulativa con la legge statale. Le sentenze nn. 2625 e 2053 del 1971 sono malamente invocate: esse, infatti, a tutto concedere nel loro ricollegal'Si alle sentenze nn. 2811 e 2789 del 1955 e 287 del 1969, sanciscono la prevalenza della legge statale � successiva � rispetto a quella � regionale precedente �, per una sorta di abrogazione da incompatibilit�. Ed � soluzione questa alla quale si pu� accedere ove sia ben chiara la distinzione concettuale di concorso fra fonti e concorso tra norme. Ma quando, come nella specie, la legge regionale interviene poste riormente alla emanazione della legge statale che concorre a fornire i principi del tipo di esenzione correlato al tributo, l'unico discorso pos sibile � quello del confronto fra la legge regionale e quei principi. Una volta verificata tale compatibilit�, la sola. norma regolatrice della fatti specie resta quella di fonte regionale. In questa prospettiva acquistano rilievo le considerazioni svolte nel controricorso per mettere in ~uce la �compatibilit�� del sistema di esen zione statale e regionale nella individuazione del requisito di una certa misura di edificabilit� dell'area quale presupposto della concessione dei benefici fiscali. Non si tratta, quindi, di raffrontare il sistema agevolativo risultante dalle leggi regionali nn. 11 e 37 del 1954 con quello fissato dalla prece dente legge statale n. 408 del 1948, per stabilire quale, nel suo complesso, sia pi� favorevole per il contribuente, ma di acclarare se la � diversi PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA t� � ravvisabile nella previsione normativa regionale sia rispettosa dei limiti che la regione incontra nel disporre esenzioni nella materia edilizia; e poich� non � dubbio che l'armonizzazione della legislazione tributaria con quella urbanistica � aderente alla linea di tendenza nazionale il conseguente riconoscimento che il legislatore regionale � rimasto nei limiti della potest� costituzionalmente attribuitagli comporta che si debba avere riguardo esclusivamente alle disposizioni agevolative della legge regionale anche se, sott� il profilo specificamente considerato, si viene ad imporre, nel rapporto suolo-edificio realizzato, una condizione meno favorevole per il contribuente. Anche di recente, del resto, la Sezione ha avuto modo di ribadire che una ulteriore condizione alla esenzione tdbutaria pu� essere legittimamente posta dal legislatore regionale, proprio nel raffronto fra la legge statale n. 408 del 1949 e quella siciliana n. 11 del 1954 (cfr. Cass., n. 4648/77). 3. -Ribadito che la disciplina applicabile al caso di specie � solo quella risultante dall'art. 2 della legge n. 11 regionale (richiamato dall'art. 1 della legge n. 37 del 1954) si tratta di interpretarne l'ultimo comma il quale dopo avere specificato il contenuto delle agevolazioni per la compravendita di aree destinate alla costruzione di case di abitazioni non di lusso, stabilisce, che l'imposta di registro e di trascrizione � dovuta in misura fissa, precisando che le agevolazioni sono limitate alla superficie che costituisce l'unit� edificabile o la superficie minima occorrente per la costruzione dell'edificio per effetto dei piani regolatori o di ricostruzione e dei piani di lottizzazione. Al rigua:rido questo Supremo collegio ha gi� avuto modo di pronun ciarsi con la sentenza 27 marzo 1970, n. 843, alla quale si � uniformata la Corte di appello messinese pervenendo a risultati che la Sezione ritiene di dover confermare. La disposizione in esame chiaramente segna l'ambito della agevola zfone facendola coincidere con la massima utHizzazione pos,sibile dell'area ai fini. edificatori secondo indici planovolumetrici, con riferimento alle norme edilizie in vigore in ciascun comune. . Essa non determina n� il massimo della superficie che pu� rimanere non costruita, n� il minimo di superficie da costruire sulla totale area acquistata. � indicativo il raffronto con il secondo comma dell'art. 14 della legge statale n. 408 del 1949 H quale stabilisce �sulla parte del suolo attigua al fabbricato la quale ecceda il doppio dell'area coperta � dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro�. Il legislatore statale fissa ai fini della concessione del beneficio, un rapporto ben precisato, di uno a due, fra l'area coperta e quella rimasta inedificata, operando a priori secondo tina proporzione determ~nata di densit� edilizia. La legge presup 68 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO pone, quindi, che le concrete disposizioni locali in materia di edilizia non impongono indici di concreta edificabilit� ancora pi� restrittivi e non d� rilievo a eventuali vincoli di piano regolatore, o, pi� in generale, di piani ficazione edilizia. Al livello di legislazione statale la coordinazione con la legislazione urbanistica si � avuta solo molti anni dopo con l'art. 6 ter del d.l. 11 dicem bre 1967, n. 1150 (introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 7 feb braio 1968) secondo il quale nei comuni dotati di piano regolatore, o di programmi di fabbricazione, i benefici di cui all'art. 14 della legge 2 lu glio 1949, n. 408 -e successive modificazioni -si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabi:li stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali �. Al rapporto rigido fra superficie coperta e scoperta si sostituisce un rapporto elastico fra volumetria e superficie �del singolo appezzamento. Nel sistema dell'art. 6 ter l'agevolazione opera limitatamente a quella parte dell'area (che deve essere totalmente �edificabile� cos� come gi� era previsto a sensi dell'art. 14 della legge n. 408) oocor:rente per realizzare i volumi previsti, con la conseguenza che se tali volumi non veng()[lo integralmente edificati, l'esenzione interessa solo quella parte dell'area corrispondente parametricamente aH'utilizzazione della potenzialit� edificatoria. La norma della legge Regionale Siciliana in esame, con lungimiranza, ha anticipato il �oordinamento con le norme urbanistiche, commisurando anch'essa -come l'art. 6 ter appena esaminato -l'area che viene a godere del b�neficio al'l'occorrenza in termini di rapporto planovolumetrico. Ogni ~rea ha un suo potenziale edificatorio; all'integrale utilizzazione del medesimo corrisponde la operativit� dell'esenzione per l'intera area; la parziale valorizzazione di tale potenziale edificativo si riflette proporzionalmente sulla misura dell'agevolazione. L'unit� edificabile sta a significare puramente e semplicemente quell'area circoscritta ed individuata rispetto alla quale deve essere calcolata la misura di concreta edificabilit�, alla cui utilizzazione totale o parziale, corrisponder� totalit� o parzialit� proporzionale dell'esonero. Il discorso su cui si insiste nella memoria circa l'eccessivit� della pretesa di integrale utilizzazione dell'aTea, non attiene al, profilo tributario ma riguarda quello urbanistico. � la legislaZJione urbanistica a dettare la misura di edificabilit� per la singola unit� considerata; mentre la norma agevolatrice si limita a stabilire la correlazione fra beneficio ed integrale utilizzazione edificatoria in coerenza con la finalit� perseguita di incentivare la costruZJione di case di abitazioni non di lusso. Solo chi acquista per costruire case siffatte ed utilizza pienamente l'area medesima ha diritto all'agevolazione per l'intera area; a non PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA integrale utilizzazione corrisponde proporzionalmente la riduzione agevolativa. La massima potenzialit� edificatoria del suolo in aderenza alle finalit� della norma agevolatrice deve quindi essere attuata perch� tutto il suolo goda dell'esenzione. Nei casi in cui l'area acquistata non sia destinata nella sua interezza alla costruzione dell'edificio per cui l'atto di compravendita � stato posto in essere, sia in senso superficiario che in senso voiumetrico, non potr� godere dell'agevolazione tributaria 11ispetto alla totalit� deHa sua superficie. Individuata, nel rapporto di necessit� dell'area alla realizzazione dell'edificio la ratio dell'agevolazione, ne consegue che neHa parte sovrabbondante rispetto all'opera edilizia realizzata l'agevolazione stessa appare del tutto ingiustificata. Contro questi risultati esegetici si spuntano le argomentazioni del ricorrente. Non esistono per ogni singola situazione limiti minimi �di realizzazione per essere ammessi alla agevolazione, ma � individuabile per ogni costruzione, re;ilizzata in �na certa situazione di regime edificatorio, una superficie di riferimento, in difetto della quale la costruzione sarebbe contra legem, esorbitando daHa quale il suolo eccedente cess�a di essere necessario supporto della costruzione medesima venendo meno gli estremi di applicabiliit� del beneficio. La tesi adombrata in punto di fatto, che concretamente vi sarebbe stato l'integrale sfruttamento dell'area, chiaramente contrasta con l'accertamento dei giudici di merito i quali hanno negato l'esistenza di vincoli legat'i di inedificabilit� rispetto ai 250 met:rii non utilizzati, hanno cio� escluso che si fosse realizzato il completo sfruttamento delle potenzialit� dell'unit� edificabile in questione. H ricorrente non pu� essere seguito nella proposta di interpretare la legge tenendo conto del regolamento di esecuzione di una precedente legge regionale in materia che discipHnava l'esenzione in modo del tutto diverso, con riguardo cio� al rapporto rigido fra superficie scoperta e coperta anzich� �a quello della propor:llionalit� planovolumetrica. La diversit� di disciplina � sufficiente per escludere che la norma regolamentare possa preva-� lere alla norma cui pretende di dare esecuzione. Ed in tal senso appare esatto il richiamo all'art. 4 delle preleggi. In verit� la persistente efficacia di un regolamento esecutivo si pu� ipotizzare, nonostante la novazione della fonte normativa primaria (o subprimaria), solo quando si tratti di novazione formale che, lasciando identica nei suoi elementi contenutistici la disciplina, consente di integrarla con le specificazioni regolamentari suscettibili di spiegare ulteriori effetti. Del tutto inconsistenti, infine, appaiono i sollevati dubbi di co~tituzionalit� che muovono dall'indimostrato presupposto che la interpreta 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione accolta dalla Corte comporterebbe una densit� abitativa tale da determnare la costruzione di dormitori permanenti, con compressione della personalit� dei cittadini che la Costituzione vuole promuovere (articolo 3, secondo comma) e della loro salute (art. 32). � evidente l'equivoco da .cui si muove giacch� le critiche andrebbero rivolte non gi� alla norma tributaria agevolatr:ice, ma alla norma urbanistica, che, in ipotesi, consentirebbe costruzioni intensive suscettibili dei lamentati inconvenienti. Fa qui totalmente difetto 'H requisito della rilevanza giacch� si sarebbero dovute investire, volta a volta, le norme che fissano gli indici di dentit� costruttiva. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 settembre 1978, n. 4321 -Pres. La Torre -Est. Scanzano -P.M. Gentile (conf.). ENEL (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano). Imposte e tasse in genere -Nuovo contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado -Questione di estimazione complessa -Pronuncia sul rapporto per la pri~a volta -Necessit� del rinvio -Esclusione. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 29). La Commissione centrale deve rinviare alla commissione di secondo grado soltanto quando in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si renda necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa o sulla misura delle pene pecuniarie; in ogni altro caso la Commissione centrale pronuncia direttamente sul rapporto, anche se una tale pronunzia non � mai stata emessa dalla commissione di secondo grado che ha risolto la controversia su un punto preliminare (D. (1) Decisione esattissima. Con fa sentenza deHe Sezioll!i Unite 22 novembre 1977, n. 5086 (in questa Rassegna, 1977, I, 874 con nota di C. BAFILE) � stato chiarito che fil. giudizio in terzo grado (sia� innanzi aJHa Comm~ssione centrale che alJa corte d'appello) non � una impugnazione di .legittimit� in senso stretto, o di annu]1amento, ma un gravame dii merito in tutti i casi ricoilJJducibili a1l concetto tradiZJionaJle di esitima:z;ione complessa; pertanto il giudice di terzo grado non annuili1a con rinvio, ma pronuncia direttamente su!1 rapporto (come hl giudice dii ap:peMo) e .ci� fa ovviamente anche quando nei grndri inferiori non si sia pervenuti ad una pronuncia sul rapporto per es1sersi derfinit1a la controversia su un punto preliminare di �dto o di merito. Tuttavtla la staturi2lione sUJl rapporto non pu� varcare H limite deLl'estimazione .complessa, s� che divenrta necessario �ll rinvio se occorire rinnovare, o compiere per la prima voHa, iJ giudizio suL1a valutazione estimativa (o es�timazione semp11oe); anche in questo caso, tutta PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 71 (Omissis). -Col secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 29 d.p. 26 ottobre 1972, n. 636. P.remesso che i motivi attinenti al merito prospettati alla commissione provinciale non erano stati esaminati da questa perch� assorbiti dalla dichiarata carenza di legittimazione di esso ricorrente, l'ENEL sostiene che la commissione tributaria centrale, una volta affermata la detta legittimazione, avrebbe dovuto rinviare il giudizio alla commissione di secondo grado, stante la sua incompetenza a decidere il merito, sia riguardo alla dedotta intassabilit� di taluni cespiti, sia riguardo alla determinazione deHa base imponibile. La censura non � fondata. Essa muove da una premessa che non trova riscontro negli atti, risultando dal'la decisione della Commissione provinciale che questa non si � affatto limitata a giudicare della sola legittima-', zione dell'ENEL, ma ha invece esaminato anche il merito, avendo concluso, sia pure sulla base di motivazione sommaria, con il rigetto dell'assunto del contribuente per mancanza di prova, ed in tal senso avendo confermato la statuizione adottata in primo grado. Detto questo, deve rilevarsi che secondo l'art. 26 della nuova disciplina del contenzioso tributario (approvata con d.p. 26 ottobre 1972, n. 636, ed applicabile al caso per l'art. 43 dello stesso testo) la Commissione centrale era ben competente ad esaminare le questioni di fatto attinenti alla posizione soggettiva dell'ENEL rispetto ai beni oggetto dell'accertamento ed alla natura dei beni stessi ai fini dell'app�icazione dell'art. 72 del t.u. 1958, n. 645. Non era invece competente ad esaminare questioni di valutazione estimativa. Ma nessuna di tali questioni ha esaminato non avendone, del resto, prospettate l'ENEL, evidentemente consapevole del disposto del citato art. 26. � chiaro dunque che non doveva farsi luogo ad alcun rinvio; questo essendo previsto dall'art. 29 del d.p. 1972, n. 636 in caso di accoglimento del ricorso, che renda necessario il rinnovo del giudizio su questioni di valutazione estimativa o sulla misura delle pene pecuniarie. -(Omissis). via, non si presenta un giudizio di mera legittimit� o di annuHamento (rescin dente), :ma pur sempre un giudizio di merito di ampiezza limitata da completare in sede di rinvio. La decisione di an[]JuMamento (di 1egittimit� in senso stretto) o soltanto rescindente � invece pronunciata dal giumce di terzo grado quando venga impugnata, esclusivamente per vizi dei1 procedimento, ila decisione che ha pronunciato soLtanto S'Lllhla valutazl�One estimativa, nonch� quando il giudizio nei precedenti gradi debba essere rinnovato per L'esistenza di un vizio radicane (art. 24 secondo comma in reliazione a!11l'art. 29 secondo comma) ovvero perch� viene affermata la giuriisdi2lione negata nei precedenti gradi (art. 353 c.p.c.). Sulil'dntero problema de~ giudizio di terzo grndo cfr. C. ];3AFILE, Introduzione al diritto tributario, Padova 1978, 323 e seg.g. � RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 72 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 ottobre 1978, n. 4393 -Pres. Rossi Est. Cantillo -P. M. Gentile (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Mondel1i (avv. Morvillo). Imposta di registro � AgevolaziOne per la costruzione di autostrade -Appalto affidato da concessionario -Subappalto -Autorizzazione della amministrazione concedente -� necessaria. (!. 24 luglio 1961, n. 729, artt. 2 e 8; L 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 339). L'agevolazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729 per la costruzione di autostrade non si estende ai subappalti non approvati dalla amministrazione a norma dell'art. 339 della legge sui LL.PP., nemmeno quando l'appalto sia stato stipulato da un ente concessionario, privato o publ; Jlico, il quale abbia consentito il subappalto senza essere a ci� abilitato dall'atto di concessione (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento, denunziando la violazione dell'art. 8 della legge 27 luglio 1961, n. 729 e dell'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F., nonch� motivazione illogica, l'amministrazione ricorrente sostiene che anche i contratti di subappalto di opere autostradali affidate a societ� concessionarie debbono essere approvati dallo ANAS e che pertanto ad essi non competa in beneficio in questione quando manchi l'approvazione, a nulla rilevando l'eventuale esenzione dalla stessa contenuta nel capitolato del contratto di appalto, che non pu� validamente derogare alle norme generali sugli appalti pubblici. La� censura � fondata. � Occorre chiarire che nella presente controversia non � in disc_ussione il consolidato orientamento di questa Corte suprema (cfr., da ultimo, 5 agosto 1977, n. 3531) per cui il regime fiscale di favore previsto dall'art. 8 de1la legge n. 729 del 1961 non si estende ai contratti di subappalto di opere stradali che non siano stati approvati dall'autorit� competente, per i quali non si riscontra il rapporto di occorrenza con le finalit� della legge -che � elemento costitutivo dell'agevolazione e deve sussistere non solo dal profilo tecnico-economico, ma anche da quello giuridico -in quanto stipulati in violazione dell'art. 339 della legge n. 2248 all. F., che fa divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'opera assunta, tranne che a ci� non sia stato autorizzato dall'amministrazione. (1) P.roffio nuovo de!ila questione dell'agevolazione dei subappalti per la costruzione di autostrade. M diviieto dei subappalti stabi!ldto ne!lJl'art. 339, atteso H suo fine di garantire nel pubblico interesse la mig;liore esecuzione deilil'o:pera, sussiste anche quando l'esecumone sia affidata 1n concessione;� resta sempre riservato a�J'amministrazione il potere di autorizzare H subappaiLto, a meno che i'l disciplinare de!Ja concessione non ahi!ldti preventivamente i~ concessionario in modo espresso a derogare al diviieto per specifiche catego:riie di lavori. Sulla questione generail.e, ormaii pacificamente riso1ta, v. la sentenza deltle SS.UU., richiamata nel testo, 5 agosto 1975, n. 2978 (in questa Rassegna, 1975, J, 90~). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La questione riguarda, invece, la specifica ipotesi in cui, ai sensi del, l'art. 2 della stessa legge, la costruzione e la gestione di un'autostrada ldi iniziativa statale) siano state affidate in concessione ad altro soggetto, pubblico o privato, il quale stipula, quindi, i contratti. di appalto oocorrenti per la realizzazione dell'opera; ed il quesito da risolvere � se in que-� ste fattispecie la stipulazione di subappalti da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori debba essere autorizzata anche dall'ANAS, ex art. 339 cit., ovvero sia sufficiente il consenso della committente societ� concessionaria. Questa seconda alternativa -seguita in sentenza sull'unica considerazione che, in concreto, l'autorizzazione al subappalto era stata data in via preventiva con apposita clausola del contratto di appalto -viene ora pi� correttamente argomentata dalla resistente societ� appaltatrice in base al principio che la concessione per la costruzione di tutti i poteri e facolt� inerenti all'attuazione della concessione, compreso iJ potere di autorizzare il subappalto. La tesi non pu� essere condivisa, in quanto non tiene conto, da un lato, della natura giuridica di questo tipo �di concessione, dall'altro della funzione cui adempie l'approvaziooe prevista dall'art. 339 cit. Sotto il primo profilo, � stato esattamente osservato in dottrina che la concessione prevista dall'art. 2 della legge n. 729 del 1961 (e, in precedente, dalle leggi n. 547 del 1948 e n. 463 del 1955) � caratterizzata dalla combinazione di due distinte funzioni, cio� la gestione del pubblico servizio autostradale, che viene esercitato dal concessionario nel proprio interesse, e la costruzione dell'autostrada, che viene sostanzialmente realizzata per conto dello Stato, nel suo diretto e preminente interesse, trattandosi di un bene destinato a far parte del demanio statale (da ci� si � inferito, anzi, ma l'opinione � discutibile, che l'autostrada diyiene di propriet� dello Stato gi� dalla sua costruzione e, non al termine della concessione o per effetto di riscatto). Le due componenti del contenuto della concessione -ancorch� economicamente connesse e giuridicamente interdipendenti (la gestione � in sinallagma con la costruzione, costituendone in tutto o in parte il corrispettivo: cfr. art. 5 della legge n. 729 del 1961) -restano tuttavia individuabili sia nella loro finalit� che nel loro regolamento giuridico, giacch� concorrono a disciplinare il rapporto regole�proprie della concessione di pubblico servizio, p�r quanto concerne la gestione dell'autostrada, e regole proprie dell'appalto, per quanto attiene alla realizzazione dell'opera (la concessione di sola costruzione di un'opera pubblica d� luogo; com'� noto, ad una figura giuridica sostanzialmente affine all'appalto). In particolare, in relazione a quest'ultimo aspetto del rapporto (che, contrariamente a quanto accade per altre concessioni, non � un mero accessorio della gestione, ma costituisce la finalit� principale della concessione, come risulta dalla legislazione suddetta), va rilevato che le stesse RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 74 leggi prevedono una penetrante ingerenza dell'ANAS, cui compete la continua vigilanza sulla realizzazione dell'opera (cfr. artt. l, 4 e 17 della legge del 1948), l'approvazione dei progetti esecutivi, delle variazioni in corso d'esecuzione d'opera (art. 21 della legge del 1961). E l'ingerenza non � circoscritta alle modalit� di esecuzione, ma si esplica anche al momento della scelta, da parte del concessionario, delle imprese cui vengono affidati i lavori, all'uopo prevenendosi, nelle convenzioni disciplinanti le concessioni, la partecipazione di funzionari dell'ANAS alle gare di appalto indette dal concessionario medesimo. Sicch� va riconosciuto che l'ANAS, sebbene non assuma la qualit� di parte nel contratto tra il cincessionario e l'appaltatore, si inserisce nella formazione e nell'esecuzione del rapporto di appalto in virt� dei poteri di controllo e di intervento connessi a~.la sua posizione di concedente destinataria dell'opera pubblica. Ci� posto, si deve escludere che la concessione comporti l'automatica attribuzione al concessionario della facolt� di autorizzare il subappalto in deroga al divieto. di cui all'art. 339 cit., che opera, com'� pacifico, anche negli appalti per la costruzione di autostrade in concessione. La contraria opinione della resistente muove da una sostanziale identificazione di detta facolt� con quella prevista negli appalti privati dall'art. 1656 cod. civ., da ci� desumendo l'inerenza de1la stessa alla posizione di committente e, per conve!'so, l'impossibilit� che continui a spettare alla p.a., estranea al contratto di appalto. Ma la premessa � inaccettabile, in quanto oblitera le ragioni di pubblico interesse che sono alla base della normativa di cui all'art. 339, che � funzionale alla duplice esigenza di assicurare la buona esecuzione dell'opera -attraverso la valutazione, da parte dei competenti organi della p.a., dell'apportunit� del subappalto e dei requisiti di idoneit� della impresa cui viene affidato -e di rendere possibile la doverosa attivit� di controllo di quegli organi, che non potrebbe essere esplicata tempestivamente ed efficacemente nei confronti di imprese ai cui rapporti con l'appaltatore la pubblica amministrazione fosse rimasta del tutto estranea (cfr. S.U. 5 agosto 1975, n. 2978). La facolt� di rimuovere il divieto del subappalto configura, quindi, un potere proprio della pubblica amministrazione che, sebbene normal~ mente connesso alla sua posizione di committente, attinge a finalit� ditutela, nei confronti dell'esecutore dell'opera pubblica, che si riscontrano anche quando la costruzione di questa, anzich� mediante appalto, avvenga con il sistema della concessione. Pertanto tale negozio non implica affatto il trasferimento di quella facolt� al concessionario, sia perch� non necessaria all'attuazione dell'opera (ove il subappalto sia consigliato da esigenze tecniche o da particolare convenienza il concessionario -al pari dell'appaltatore -pu� farsi PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA autorizzare dalla concedente a consentire la stipulazione) e sia perch� si inserisce nel complesso dei poteri di intervento nello svolgimento del rapporto relativo alla costituzione dell'opera, di cui l'amministrazioneconcedente dispone a tutela dell'interesse pubblico. A quest'ultimo riguardo, � appena_ il caso di sottolineare che, aderendo all'opinione che qui si respinge, risulterebbe inutile anche l'ingerenza dell'ANAS nel momento genetico dell'appalto, posto che il concessionario potrebbe successivamente consentire all'appaltatore, a mero fine di speculazione, il sistematico affidamento a terzi dell'opera assunta, in modo da assorbire !'.intero contenuto del contratto, o addirittura aderire ad un subappalto totale ovvero alla cessione dell'appalto (come consente l'art. 339). Ovviamente, l'esclusione dell'automatico trasferimento della facolt� di autorizzare il subappalto non impedisce che la p.a. possa nondimeno con� ferire "in via generale, in tutto o in parte (ad es., per categorie di opere), l'esercizio di tale potere al concessionario, demandando allo stesso, quin� di, la valutazione sulla concreta rispondenza del subcontratto alle finalit� di interesse pubblico. Ma � necessario che il conferimento della facolt� formi oggetto del negozio di concessione e risulti, quindi, dal disciplina� re che la regola. Le conseguenze che da questa conclusione scaturiscono in ordine al trattamento fiscale dei subappalti relativi alla costruzione di autostrade in concessione, risultano chiare alla stregua dell'orientamento di questa Corte Suprema sopra richiamato: il beneficio di cui aH'art. 8 della legge n. 729 � dovuto se il subappalto sia stato autorizzato od approvato, ai sensi dell'art. 339 cit., anche dall'Amministrazione concedente ovvero dalla sola societ� concessionaria quando questa sia stata a ci� abilitata dalla mede� sima Amministrazione, in via preventiva, con la convenzione di concessione; in mancanza, l'agevolazione deve essere negata, non riscontrandosi il rapporto di occorrenza con la finalit� della legge. Nella specie, la Corte di merito avrebbe dovuto portate anzitutto il suo esame sul contenuto dei rapporti intercorsi tra l'ANAS e la societ� concessionaria e solo nel caso che fosse risultata l'esistenza di un'autorizzazione a consentire la stipulazione di. contratti di subappalto da parte delle ditte appaltatrici, avrebbe potuto attribuire rilievo al capitolato di appalto, intervenuto tra la societ� concessionaria e l'impresa appaltatrice Mondelli, che contemplava, all'art. 7, il subappalto per i lavori oggetto del contratto in questione. Un tale esame non � stato compiuto dalla Corte, la quale, incorrendo nelle denunciate violazioni di legge, ha fondato la propria decisione soltanto sulla clausola contrattuale suddetta ed ha omesso di considerare che la societ� concessionaria, cui incombeva la prova dei presupposti dell'agevolazione, non aveva mai dedotto di essere stata autorizzata a consentire al subappalto. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI I TRIBUNALE ROMA, Sez. I, 10 luglio 1978, n. 6821 � Pres. Mazzacane . Rel. DeHi Priscoli � Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Corti) c. S.p.A. La Nuova Portuense (avv. Petrucci). Competenza� e giurisdizione � Espropriazione per pubblica utilit� � Termine per il compimento dell'esproprio � Superamento . Deduzione di inesistenza dell'atto � Giurisdizione ordinaria. (!. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13). Espropriazione per pubblica utilit� � Decreto di esproprio � Effetti . Emissione del decreto � Sufficienza � Notificazione -Irrilevanza. (!. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 50). Espropriazione per pubblica utilit� � Stima -Opposizione � Applicazione di criterio indennitario diverso da quello seguito nel procedimento amministrativo -Richiesta in coi:so di giudizio � Domanda nuova . Esclusione� . (I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51). Espropriazione per pubblica utilit� � Stima � Opposizione � Espropriazio� ni preordinate ad opere o interventi da realizzarsi da parte di enti pubblici� Decreto successivo alla legge 27 giugno 1974 n. 247 � Criterio indennitario � Legge sulla casa � Appliq1zione nel giudizio � Diverso criterio previsto da leggi speciali applicato nel procedimento ammi� nistrativo � Irrilevanza. (!. 27 giugno 1974, n. 247; I. 22 ottobre 1971, n. 865). Espropriazione per pubblica utilit� � Stima � Opposizione � Criterio inden� nitario � Legge sulla casa � Competenza della corte d'appello � Neces� sit� � Non sussiste. (!. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13). Espropriazione per pubblica� utilit� � Indennit� � Legge sulla casa � Aree esterne ai centri edificati � Concreta destinazione agricola � Rilevan� za . Destinazioni potenziali o non pi� in atto � Irrilevanza. (I. 22 ottobre �1971, n. 865, art. 16, comma 3; I. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 77 Espropriazione per pubblica utilit� � Stima . Opposizione . Legge sulla casa � Aree esterne ai centri edificati � Indennit� � Riferim�nto ai valori agricoli medi �Anno in corso �Valori dell'anno precedente � Ri� levanza � Esclusione. (!. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, 15 e 16; !. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). Espropriazione per pubblica utilit� � Indennit� � Legge sulla casa --Espropriazione parziale � Art. 40 legge 25 giugno 1865 n. 2359 . Applicabilit�. (!. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40; 1. 22 ottobre 1971, n. 865). Occupazione � Occupazione temporanea e d'urgenza � Indennit� � Criteri di liquidazione � Interess-a legale sull'indennit� di esproprio � Limiti � Pregiudizio effettivo � Rilevanza. Occupazione � Occupazione temporanea e d'urgenza � Protrazione illecita � Risarcimento dei danni � Svalutazione monetaria � Applicabi� lit� � Necessit� di domanda � Esclusione. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, adito in sede di opp_osizione alla stima proposta dall'espropriante, conoscere della questio -ne relativa alla giuridica esistenza del decreto, prospettata dall'espropriato in relazione alla scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilit� ed in base all'assunto che il decreto debba essere non solo emesso, ma anche ._notificato entro il termine stabilito per la pronunzia delle espropriazioni (1). L'effetto traslativo della propriet� che la legge ricollega al decreto di esproprio si produce con la sua emissione, mentre la notificazione non � necessaria per la giuridica esistenza del provvedimento n� per la sua validit� ed efficacia (2). (3-4-13) Dichiarazione di pubblica utilit�, connessi criteri di determinazione dell'indennit� di espropriazione e � ius superveniens �: l'applicazione della legge 27 giugno 1974, n. 247 nel giudizio di opposizione alla stima. 1. -Nei d"uie casi decisi dalile sentenze in rassegna, l'espropriazione, richiesta da un so~getto pubbHoo (dai! Ministero dei Lavori pubblici, neli primo; dai11'Enel, nel secondo), e preordinata a~La reailizzazione di un'opera pubbHca (completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinent�le �Leonardo da Vinoi � di Fium~cino; opere 1c1rauilikhe), era stata :pronunziata con decreto emesso dopo iJ 16 .!ug.Uo 1974, cio� dopo l'entriata in vigore deH'art. 4, comma l, d.l. 2 maggio 1974, n. 115 sub 1. 27 giugno 1974, n. 247, norma la qua1e, com'� r.oto, ha previ'Sto che �ile disposizioni contenute nel titolo II defila legge 22 ottobre 1971, n. 865, reliative alfa determinazione delil'indennit� di espropriazione si applicano a tutte 1e espropriazioni comunque preoridinate ailla r~izzazione di opere o di inforventi da parte defilo Stato, delle regioni, del~e province, dei comuni o di altri enti pubblici o di dkitto pubblico anche non territoriall~ �. 78 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Proposta dall'espropriante azione di opposizione alla stima per chiedere che l'indennit� di espropriazione sia determinata in misura minore, la deduzione che l'indennit� va determinata in base ad un criterio diverso da quello applicato nel corso del procedimento amministrativo n� costituisce una domanda nuova n� d� luogo a modificazione della causa petendi, rientrando nei poteri del giudice individuare, anche di ufficio, la legge effettivamente applicabile alla fattispecie (3). Per effetto della legge 27 giugno 1974, n. 247 i criteri per la determinazione dell'indennit� di esproprio introdotti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 debbono trovare immediata applicazione a tutte le espropriazioni cui la norma fa riferimento, senza che possa distinguersi tra espropriazioni disposte sulla base di leggi speciali anteriori e espropriazioni disposte sulla base della legge generale n. 2359 del 1865, onde quei criteri vanno applicati dal giudice nella causa di opposizione a stima in sostituzione d'ogni diverso criterio seguito nel procedimento amministrativo (4). L'applicazione dei criteri di determinazione dell'indennit� di esproprio introdotti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 non trae con s� neces- Poich� in ambedue i casi il procedimento di espropriazione era iniziato prima de1l'entrata in: vigore de11a l. 27 ,giugno 1974, n. 247, n� a seguito di tale fogge gihl. atti erano stati rinnovati per far luogo ad at1tra determinazione delila indennit� secondo lo schema procedimentak e sulfa base del criterio indennitario previsti dagli artt. 12 e ss. l. 22 ottob!'e 19711, n. 865 (poi modificati dagli artt. 6 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 conv. ifu:l I. 27 giugno 1974, n. 247 e 14 J. .28 gennaio 1977, n. 10) (1), l'inc:lennit� depositata e della cui congruit� si discuteva in giudizio era stata determinata con diverso criterio (nel primo caso, ex art. 7 d.l. 31 ottobre 1967, n. 969 conv. in l. 23 dicembre 1967, n. 1246, in base alla l. 15 gennaio 1885, n. 2892 su!l risanamento defila citt� di Napoilri; nel secondo, in bas.e al criterio del giusto prezzo di cui all'art. 39 della l. 25 giugno 1865, n. 2359). L'ente pubblico espropriante aveva nei due casi sostenuto che, propostasi l'opposiziOIIle alla stima, L'indennit� dovuta andava stabiHta applicando il criterio indennitario .introdotto dal1a l. 22 ottobre 1971, n. 865 e non i1 criterio seguito ne1' prooediimento amministrativo. La domanda � stata aJCcollf:a, ma, prima di pervenire a taile decisione, i giudici hanno dovuto darni cariico del contrasto in cui la 'pretesa pareva porsi con l'indikizzo giurisprudenziale costantemente seguito dailila oassaZlione e che ritiene precluso aJ1 giudice ordinario i.l potere di sostituire con altro criterio indenni (1) Sulla applicazione della I. 27 giugno 1974, n. 247 ai procedimenti non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore, cfr. Cons. St., Comm. spec., 20 gennaio 1975 n. 25/74 in Cons. Stato 1975, I, 570. Sulla !. 27 giugno 1974, n. 247, cfr. CERULLI lRELLI, Espropriazioni per pubblico interesse: nuovi problemi della disciplina vigente, Riv. trim. dir. pubbl. 1975, 1452, Predieri, La legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilit� dei suoli, Giuffr�, Milano, 1977, pag. 383 ss. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 79 sariamente la competenza della corte d'appello prevista dall'art. 19, giacch� questa competenza riguarda solo le espropriazioni disposte a norma della stessa legge n. 865 del 1971 (5). In base all'art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865 quale modificato dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai fini della determinazione dell'indennit� di esproprio per immobili ubicati in aree esterne ai centri edificati, deve tenersi conto della effettiva destinazione agricola e dello stato del fondo al momento in cui viene disposta l'espropriazione o � attuata l'occupazione di urgenza, essendo per contro irrilevanti altre destinazioni attuabili o gi� attuate in passato (6). Nel giudizio di opposizione a stima, la d�terminazione dell'indennit� di esproprio per le aree esterne ai centri edificati da operare in base all'art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865 va fatta con riferimento ai valori agricoli medi determinati per l'anno in cui � emanato il decreto di espro tarlo quello seguito dailll'autorit� amministrativa nel procedere al1la espirop:riazione (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 431, Giust. civ. 11967, I, 909; Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1962, n. 245, Foro amm. 1968, I, 1, 294 e Giust. civ., 1968, I, 621; Cass., Sez. I, 5 giugno 1974, n. 1651, in questa Rassegna 1974, I, 1405; Cass., Sez. I, 12 ~ug�io 1974, n. 2088, Giust. civ. Mass. 1974, 947; Cass. 8 ap;rHe 1975, n. 1271, Giust. civ. Mass. 1975, 569; Cass. 6 ottobre 1976, n. 3i290, Giust. civ. Mass. 1976, 1395; Cass. 2 maggio 1977, n. 1671 e 15 novembre 1977, n. 4973, Giust. civ. 1977, I, 1096 e 1978, I, 1893; Cass. 30 maggio 1978, n. 2735, Giust. civ. Mass. 1978, 1114) .(2). 2. -Rripercorrendo l'itinerario logico seguito dalle due sentenze conviene soffermarsi suJile ragioni che sono a!ll'origine di tale indirizzo giurisprudenziale, perch� esse ne consentono U!Ila lettura, in cui l'iniziale contrasto tra questa giurisprudenza e la decisione dei gJiudici resta elri1so. Anche se -deve essere avvertita -la interpretazione che di questa gill['isprudenza viene prospettata non coincide con quehla datane da!Ha stessa cassazione. Questa lettura � nel senso che la giuirisprudenza delila corte individui i Limiti entro i quali pu� essere esercitato, ma non escluda che ail giudice ordinario spetti il potere di accertare se iil criterio indenndtario ap:pldcato nel procedi (2) Cass. 15 novembre 1977, n. 4973, in Giust. civ. 1978, I, 1893, ha esaminato un caso di espropriazione pronunziata in base alla 1. 25 giugno 1865, n. 2359 ed in cui l'espropriante sosteneva dovesse applicarsi il criterio indennitario previsto dalla 1. 22 ottobre 1971, n. 865. Cass. 2 maggio 1977, n. 1671, in Giust. civ. 1977, I, 1096, in un caso riguardante la realizzazione della casa dello studente per l'Universit� di Palermo, avendo la Corte di merito affermato che il procedimento espropriativo era stato condotto in base alla 1. Reg. Sic. 18 aprile 1958, n. 12 che aveva allo scopo concesso finanziamenti, ha ritenuto che al criterio del valore venale (richiamato dall'art. 22, comma 2, della legge) non potesse sostituirsi quello c.d. della legge su Napoli (richiamato dall'art. 40 della I. 28 luglio 1967, n. 641), la cui applicazione veniva sostenuta dall'universit� sul presupp�sto che il concorrente finanziamento statale dell'opera sarebbe valso ad attrarla nell'ambito della I. 641 del 1967. Cass. 6 ottobre 1976, n. 3290, in Giust. civ. Mass. 1976, 395, relativa alla espropriazione di aree destinate alla costruzione di alloggi da parte dell'ente siciliano per le case dei lavoratori, ha affermato che, avendo i giudici di merito ritenuto che l'espropriazione era stata disposta in base alla I. Reg. Sic. 12 aprile 1952, n. 12 sulla costruzione di alloggi per le categorie pi� disagiate, il crit~io della legge su Napoli da essa previsto non poteva essere 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prio e non con riferimento ai valori medi dell'anno precedente, criterio, , quest'ultimo, operante in sede di determi11:azione provvisoria dell'indennit� a norma dell'art. 11 della legge (7). Il criterio di determinazione dell'indennit� previsto per i casi di esproriazione parziale dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 � applicabile anche nei casi in cui, ai fini della individuazione dell'indennit�, il valore del fondo va stabilito secondo le regole introdotte dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (8). L'indennit� di occupazione legittima ed il risarcimento del danno da illecita protrazione dell'o~cupazione oltre il biennio, nei casi in cu~ l'indennit� di espropriazione non sia commisurata al valore venale, vanno ragguagliati non all'indennit� di espropriazione, m� all'effettivo valore del fondo e peraltro ben !JOSsono consistere .in una somma inferiore agli interessi legali sul valore venale, se l'occupazione si sia rivelata produt mento amministrativo doveva ess,erlo e perici� non escLuda che possa sostitui1' 1o. Nellle decisioni 25 febbraio 1967, n. 431 e 26 gennaio 1968 n. 245 dehle Sezioni Unite, che contengono la pi� approfonc:lii:ta disamina dell'argomento, la cassazione osservava che i!l giudioe, al fine di stabilire la giusta misura deM'indennit�, �deve prendere in considerazione e fare riferimento ai criteri d!i. legge in base a curi la espropl1iazione � stata d1sposta �. Le ragioni di questo principio erano cos� enUDJciate: -�Le norme sui criteri di indennizzo sono, infatti, strettamente connesse a quelle concernenti }e cause che determinano le varie e d!i.verse espropriazioni, e le une e 1e aU11e costituiscono poi un,insieme cmganiico e inscindibHe che non soffre possibiiliit� di sostituzione o commistione �. A�g;gfongevano le SeZJioni Un!i.te: -�A meglio chiari�re il concetto, va osservato sostituito da quello del valore venale, previsto nella I. Reg. Sic. 18 gennaio 1949, n. 1 sulla istituzione dell'ente, cui si pretendeva ricondurre la fattispecie. Cass. 8 aprile 1975, n. 1271, in Giust. civ. Mass. 1975, 569, ha riguardato un caso in cui, mentre l'espropriazione era stata pronunciata sulla base della legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, si deduceva che l'opera da realizzare rientrava tra quelle previste dalla legge sul risanamento della citt� di Napoli e si chiedeva l'applicazione del diverso criterio indennitario da questa previsto. Cass. 5 giugno 1974, n. 1659, in questa Rassegna 1974, I, 1405 con osserv. di A. Rossi, ha deciso un caso in cui si sosteneva che lopera da realizzare non era una generica opera di pubblica utilit�, ma una di quelle contemplate dalla I. 11 dicembre 1952, n. 2521 (alloggio di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste), onde si sarebbe dovuto applicare il criterio indennitario previsto da tale legge (quello della legge su Napoli) e non quello del valore venale. Cass. 26 gennaio 1968, n. 245 e 25 febbraio 1967, n. 431, in Giust. civ. 1968, I, 621 e 1967, I, 909 con nota di G. RuoPPoLO, Sindacato del giudice ordinario sull'esercizio del potere da parte dell'amministrazione, per quanto � dato comprendere dalle motivazioni, hanno esaminato casi di espropriazioni pronunziate in base a varianti del piano regolatore della citt� di Torino, alle quali era stato applicato il criterio indennitario previsto dall'art. 5 della I. 5 aprile 1908, n. 141, pi� favorevole all'espropriante rispetto a quello del valore venale, criterio cbe si sosteneva applicabile solo alle varianti nelle modalit� di esecuzione del piano origi� nario e non anche alle varianti in estensione. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 81 trice di un danno minore, dovendo essi per regola generale andare commisurati al pregiudizio _effettivamente subito (9). Il risarcimento del da,nno da illecita protrazione dell'occupazione oltre il biennio costituisce debito di valore, suscettibile di rivalutazione, dovendosi tenere conto, anche di ufficio, della svalutazione monetaria, trattandosi di elemento compreso nella domanda risarcitoria (!{)). II TRIBUNALE REGIONALE A:CQUE PUBBLICHE DI NAPOLI, 7 ottobre 1978, n. 26 -Pres. Miele -Rel. Fusco -E.N.E.L. (avv. Patern�) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Tonello) e Fiumarella (avv. D'Auria). Acque pubbliche ed elettricit� � Competenza e giurisdizione � Tribunali regionali delle acque e tribunali ordinari � Espropriazione per pub� blica utilit� � Controversie sulla determinazione dell'indennit� -Com� petenza � Tribunale regionale delle acque � Legge sulla casa � Com� petenza della corte d'appello � Applicabilit� in materia di acque pubbliche � Esclusione. (T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 lett. d; I. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19). Espropriazione per pubblica utilit� � Stima � Opposizione � Criterio in� dennitario � Legge sulla casa � Applicazione � Competenza della corte d'appello � Necessit� � Non sussiste. (1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 19; I. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). Espropriazione per pubblica utilit� ~ Stima -Opposizione . Espropriazioni preordinate ad opere o interventi da realizzarsi da parte di enti pub� blici -Decreto successivo alla legge 27 giugno 1974, n. 247 � Criterio indennitario � Legge sulla casa � Applicazione nel giudizio � Diverso criterio applicato nel procedimento amministrativo � Irrilevanza. (I. 27 giugno 1974, n. 247; I. 22 ottobre 1971, n. 865). che se pure la potest� es:propriativa � sempre� unica e presuppone, per estrinsecarsi, sempr� un fine dd pubbJdco interesse, diversi e mortep1ici possono esser.e in particolare gli scopi che a mezzo di essa si intendono perseguire: a tale diversit� di scopi _cordsponde appunto una diversa discipQina dei criteri di indennizzo, i quali ultimi ineriscono saldamente al sistema espropriativo e non possono, pertanto, assolutrumente sostituirsi con ailtri... �. L'accento posto su1Me �cause, che determinano le varie e diveI1Se espropriazioni, e sugili scopi, riconducibili ad un fine di pubblico interesse, che a mezzo dell'espropriazione si 1.ntendono rperseguire �, dimostra come il momento rprocedimentaile cui deve aversi riguardo, quello cio� in cui si fissa il motivo di generai1e interesse (art. 42, comma 3, Cost.) per cui l'espropriazione potr� essere pronunoiata e, correlativamente, i!l criterio indennitario che andr� applicato, � 7 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Espropriazione per pubblica utilit� -Legge sulla casa -Fittavolo -Diritto alla indennit� aggiuntiva -Onere di opposizione alla stima -Non sussiste � Intervento nel giudizio promosso dall'espropriato -Ammissibilit�. (I. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17). Espropriazione per p�bblica utilit� -Legge sulla casa -Estensione alle espropriazioni preordinate ad opere o interventi di enti pubblici -Indennit� di occupazione -:� ricompresa. (I. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20; I. 27 giugno 1974, n. 247). Espropriazione per pubblica utilit� -Legge sulla casa -Cessione volonta. ria -Mancata comunicazione dell'indennit� provvisoria -Maggiorazioni attribuite nel giudizio di opposizione a stima -Esclusione. (I. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12). La disposizione contenuta nell'art. 140 lett. d) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 e la competenza per materia attribuita al tribunale regionale delle acque relativamente alle controversie riguardanti la determinazione dell'indennit� di espropriazione non hanno _subito .modifiche per effetto dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che ha attribuito alla corte d'appello la .competenza sulle opposizioni alla stima dell'ufficio tecnico erariale (ed ora della commissione di cui all'art. 16 della legge 865 sub art. 14 legge� 28 gennaio 1977, n. 10), quest'ultima� dovendo essere considerata norma generale inidonea ad abrogare un'anteriore norma speciale (11). individuato da:ll'atto che dichiara fa pubblica utiiiit� delJl'opera, non dail decreto di espropriazione. ' n fulcro deJila il'ego1a giurisprudenziale diviene allora il divieto che al giudice 011dinario riviene dall'art. 4, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, aiL1. E sul contenzioso amministrativo, divieto di immutare nelil!a disci:piina del rapp~to attuato con la dichiarazione di pubbcriica utiil:it�. Non � dato cio� al giudice conoscere deMa legittimit� del provvedimento amministil'ativo che, dichiarando la pubblica utmt� deWopera, lo ha fatto sussumendo l'opera con 'c11eta ad un'individuata fattispecie di motivo di interesse genera1e o �causa� ablativa, per ci� stesso assoggettando il di11itto alila indennit� ahla applicazione del criterio legale, connesso a quel! motivo di interesse generale. E' nehla dichiarazione di pubblica utilit�, iinvero, come ha correttamente ri�Jievato i!l tdpunaile regliona:le dehle acque dd Napoli, che� va individuato il momento provvedimenta~e e diispositivo in rapporto all'atteggiarsi del diritto all'indennit�; non invece nella fase procedimentale della determinazione della indennit� e delJ'emissione del decreto di esproprio. In effetti, la sce1ta tra diversi concorrent,j criteri indannitarri in astratto a:pplicabi:li trova� la sua sede nelila dichiarazione di pubblica utilit� e si configura pi� propriiamente come scelta tra diversi motivi di interesse generale in ipotesi ricorrenti nel oaso concreto. Una volta fatta questa scelta, non resta, nel subprocedimento dd d�terminazione dellllindennit�, se non compiere l'operazione d'ordine tecnico, consistente nel ricercare in concreto in quale ammootare pecuniario si traduce i<l criterio ine PARTE I, SEZ. VII, GIURIS; IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 83 La competenza per materia della corte d'appello prevista dall'art, 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 mod. dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, � n. 10, presuppone non la liquidazione dell'indennit� di espropriazione sulla base dei criteri indicati nelle stesse leggi, ma l'opposizione alla stima compiuta dall'ufficio tecnico erariale (ed ora dalla commissione prevista dall'art. 16 della legge 865/1971 sub art. 14 legge 14/1977), onde dalla competenza di giudici diversi dalla corte d'appello non es�la la controversia intesa a che l'indennit� di espropriazione, non risultante da stima degli organi anzidetti, sia determinata in base ai criteri previsti dalle leggi 865 del 1971 e 10 del 1977 (12). � Nel giudizio di opposizione alla stima, relativo a deereto emesso dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, � n. 247 in procedimento svoltosi secondo le norme della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e per espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o� di interventi da parte di enti pubblici o di diritto pubblico, la determinazione dell'indennit� da parte del gudice deve avvenire non in base agli artt. 39 e ss. della legge 2359 �del 1865, ma applicando i criteri introdotti dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, ~ ci� perch� questi criteri hanno sostituito quelli della legge 2359 del 1865 onde non si pongono in alternativa con gU stessi (13). Il diritto dell'affittuario al pagamento della indennit� aggiuntiva prevista dall'art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865, � del tutto autonomo rispetto a quello del proprietario espropriato e non � soggetto al sottopro rente ali! motivo di interesse generale, dn base al qua!le la prubbLica. utiJit� dell'opera � stata dichiarata. Ci� comporta, d'alltro canto, che il giudice ordinario, cui spetta la. competenza giurisdiziona!le a realizzare Ia tutela del diritto delJJ!espropriato all'indOOruit� e peI'Ci� il potere di conoscere in base a qual.e criterio debba essere determinata, non gi� � tenuto ad applicare lo stesso criterio a:pipliioato nel procedimento amministrativo, quanto non pu� sostituire con uno diverso li! criterio inerente a:l motivo di interesse generale, che � a;1l.a base delJa dichiarazio~ di pubblica utilit�. Ne deriva che, se l'autorit� amministrativa, nel compiere l'operazione di liquidazlione dell'indennit�, ha utiliizzatq un criterio indennitario diverso da quehlo inerente !li1 ridetto motivo di interesse generale, i[ g:iudic� non incontra aLoun ostacolo nel sostituire questo secondo criterio aJl. primo. Ci� che ambedue le sentenze in rassegna hanno dunque esattamente affermato, Se� ora oi si chiede in cosa ila propost� lettura delfindennizzo giurisprudendenzia�e si discosta daltla . interpretazione datane dallila stessa corte di. cassazione, la risposta � che con essa si esclude assumano rilevanza dispositiva la indicazione del criterio indennitard.o contenuta nel decreto di espropriazione e, prima, la sua applicazione nelfa~ determinazione deltl'!liIIlmontare deltl'indennit�, cos� come si esclude che sia necessario impugnare il decreto di esprOlpriaziione davanti al giudice amministrativo per lamentare l'applkazione di un criterio non corrispondente al motivo di interesse generale, in base a1l quale � stata dichiarata .la pubblica utilit� dell'opera (3). (3) In tal senso, invece, Cass., 15 novembre 1977, n: 4973, cit. 84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cedimento amministrativo di accertamento previsto per l'indennit� di espropriazione, onde a carico dell'affittuario non esiste onere di opposizione ed egli pu� far valere il proprio diritto mediante intervento nel giudizio di opposizione alla stima proposto dall'espropriato (14). La legge 27 giugno 1974, n. 247, deve interpretarsi nel senso che il richiamo alle disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, operi anche per quanto ha riguardo al criterio di liquidazione dell'indennit� di occupazione previsto dall'art. 20 della legge 865 del 1971 (15). Se il procedimento espropriativo si sia svolto secondo lo schema della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anzich� della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed i proprietari non siano stati posti in grado di convenire la cessione volontaria, la maggiorazione dell'indennit� prevista dall'art. 12 della legge sulla casa non pu� essere accordata n� a titolo di indennit� di � espropriazione n� a titolo di risarcimento dei danni, restando all'espropriato solo la possibilit� di tutelarsi davanti al giudice amministrativo per far annullare il decreto di esproprio (16). 3. -Venendo al caso esaminato dal!Le sentenze che si commentano � agevol: e osservare che la legge 27 giugno 1974, n. 247 ha iintrodotto un criterio di determinazione dell'indennit� di portata genera�e, appliicabrule in, relaZione ad ogni espropriazione per pubbl~a utilit� pronunziata in favore di figure soggettive pubblkhe, perci� svmcolato da qualsiasi connessiione con una � causa� ablatiya determinata, giacch� ogni � causa� � suscettibfile di dar luogo ailila sua appl!ica:oione. Ci� significa che, nella legge generale suhle es:propr.iaziond per pubbll!ica utilit� come in ogni ailtra legge conf�igurante partico1ari � cause� ablative, � stata introdotta una nuova disposizione swla determinazio�e dehl'iIJJdenDJit� che,� per ~e espropriazioni pronunziate in favore di figure soggettive pubbliche, detta un criterio proprfo, diverso da queMo previsto anteriormente, rimasto a disciplinare, dove possibi!le, le espropriazioni pronunziate per fa stessa � causa � a favore di privati. . Dunque, sopravvenuta nel corso' del procedimento di esprO:priiazione la legge 27 giugno 1974, n, 247 e non applicato nel:Lo stesso procedimento H criterio indennitario previsto dailila legge 22 ottobre 1971, n. 865, la pretesa al!~a sua appJicaz. ione non postulava una modil�icazione .da ll"ar.te del .giudice deg.U effetti del provvedimento dichiarativo delil!a pubbldoa utiLit�, bens� l'accertamento di quale fosse, secondo la legge vigente a1la data di emissione del decreto di espropriazione, fil: criterio indennitario inerente al motivo di pubblico interesse posto a fondamento dehla mchia:razione di pubblica ut11it�. 4, -Le sentenze in rassegna -con le cui conclusion!i deve dunque convenirsi -sono !Pervenute ad applicare dll criterio indennitario �deMa legge sulla casa facendo �leva sul dato che, in forza dehla legge 27 giugno 1974, n, 247 sopravvenuta nel corso del procedimento, questo era lil criterio indennitario applicabile, ancorch� non applicato in sede amministrativa, giacch� le norme che prevedono criteri diversi sono rimaste abrogate per quanto ha riguardo alle espropriazioni promos.se �da figrure soggettive pubbJiche. Non si profilava, perci�; cos� hanno osservato le due decisioni, una situazfone di possibiLe concm PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 85 I (Omissis). -La societ� convenuta sostiene, anzitutto, che pur essendo stato emanato il decreto di espropriazione nel termine (9 ottobre 1974) stabilito dal decreto ministeriale n. 2023 del 9 ottobre 1972, dichiarativo della pubblica utilit� dell'opera, la notificazione del detto decreto prefettizio � avvenuta successivamente a tale termine (nel novembre 1974) per cui �la espropriazione � illegittima�; e che, comunque, � intervenuto dopo il 9 ottobre 1974 un decreto prefettizio di rettifica del precedente decreto di espropriazione onde -costituendo la rettifica di un atto amministrativo una forma di revoca -deve ritenersi che l'espropriazione � stata sostanzialmente pronunciata dopo detto termine. Sul punto il Ministero ha eccepito, in corso di causa, il difetto di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria Ordinaria. Osserva il Tribunale che l'affievolimento del diritto soggettivo del privato ed interesse legittimo, pone l'esistenza astratta del potere sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, non soltanto per quanto attiene alla sua appartenenza, ma anche nei presupposti ed elementi che la delimitano, pur essi contemplati in una norma di relazione. Si prescinde, invece, renza tra diversi criteri di stima e di errore neHa scelta del ori.terio applicabHe, considerato come iJ tratto comune a�11e fatHspecie che hanno dato luogo a:I formarsi defil'indiiizzo giurisprudenzia!le '.prima richiamato. La corte di cassazione, nelila sentenza 15 novembre 1977, n. 4973', ultima nota tra queill1e che hanno afl�rontato l'argomento, ha anch!essa posto in rilievo 'la possibile illlCidenza del profiJo de!JLa successione delle leggii regolrulti la materia. Poich� si trattava per� di un'espropriazione pronunziata anteriormente al 15 ruglio 1974, la corte non ha avuto modo di esaminare la questione, avendo ritenuto che il'applicazione del criterio indennitario pil'evisto dahla <Legge suHa casa sia stata estesa a tutte �1e espropriazioni promosse da soggetti pubblici so:Lo con rentrata in wgore de11a legge 247 del 1974. Indipendentemente dal.lila P!l'evisione contenuta neill/art. 19 legge 28 gennaio 1977, n. 10, le considerazioni p:rtlma svolte escludono anche hl dubbio circa fa riJevanza dello ius superveniens. Anche nelila non corretta pros:pettiva delil:a giurisprudenza della cor.te di cassazione la sosti'1:u2)ione del C!l'iterio indennitario � possibiile, giacch� la quaili siasi causa esp�roP!l'iativa presupposta dalil'aver determinato l'indennit� secondo un certo criterio resta compatibile con H nuovo orit�rio sopravvenuto nel1 corso del procedimento e tuttavia non applicato. Anche se 1a estensione, potenzialmente genemle, del cr.iterio previsto da1la legge suhla casa potrebbe fa!!' considerare ormai superati i problemi posti dell1a g-iurisprudenza della corte di cassazione, ile considerazioni svolte sembrano con sentire una pi� generale irn!postazione della questione e quindd fa sua risolu zione, nel senso indicato, anche l� dove essa non possa essere configurata nei termini di un problema d� successione di legigi nel tempo. PAOLO VITTORIA r1a11111r1111cr1111111111111111111=111111r11111�111r1111�111r1111 86 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO dalle condizioni che attengano solo alle modalit�, sia formali che sostanziali, relative al concreto esercizio del potere stesso (cfr: Cass. Sez. Un. 13 marzo 1972, n. 723). Pi� in particolare, secondo' l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, appartiene all'A.G.O. la cognizione della rispondenza a legge del provvedimento amministrativo solo se si deduce: 1) l'inesistenza o la nullit� insanabile del provvedimento; � 2) la non conformit� dell'atto a legge, sempre che ta:Ie mancanza di conformit� non attenga al modo dell'azione amministrativa, o alla forma o al contenuto del provvedimento; 3) il difetto in radice del potere della P.A. s.ia per mancanza di una norma che autorizzi l'esercizio di tale potere, sia perch� essa abbia perduto efficacia, sia perch� nella norma non � � dato comprendere la fattispecie in esame. Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilit� sussiste, pertanto, la giurisdizione ordinaria ove si contesti l'esistenza del potere espropriativo; ipentre se, ammessa l'esistenza del potere, sia in discussione la legittimit� della sua concreta estrinsecazione, la cognizione della controversia appartiene al giudice amministrativo (Cass., Sez. Un. 24 giugno 1972, n. 2132). E l'esistenza della legale dichiarazione di pubbHca utilit� indubbiamente costituisce un presupposto dell'esercizio del potere previsto dall'art. 834 e.e. a tutela del diritto di propriet� (cfr. Cass. Sez. Un. 13 marzo 1972, n. 723). (1-2) :Suill11a prima parte dellla massima, che fa apl)lica:llione di una costante giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. Un., 3 giugno 1978, n. 2774, Foro it., 1978, I, 1900 e Giust. civ. 1978, I, 905; Cass. 19 lugi1io 1977, n. 3216, Giust. civ. Mass. 1977, 1270; Cass. 15 11iuglio 1974, n. 2115; Giust. civ. Mass. 1974, 963; Cass. 21 febbraio 1974, n. 4S2, Giust. civ.; 1974, I, 192. 111 potere di siooacato dehl'autorit� giudiziaria comporta il controHo de1la esistenza giuridica del provvedimento cui � rico!Jlegato l'effetto di dichiarazione di pubbI.ica utill~t� di un'opera e della scadenza dei termini con 11 cui inutile decorso l'effetto � cons&derato esaurHo, non il coritrollo sul!la esistenza di vizi che diano 1uogo ai1la il1legittimit� del provvedimento (dr., con riferiimento ad un'ipotesi di vizio di incompetenza, Cass. 19 lu~do 1977, n. 3216, cit,) � di queHo con cui siano ,prorogati i termini (Cass., Sez. Un., 31 marzo 1978, n. 1480, Giust. civ. 1978, 11 1267 con osserv. di C. CARBONE, Problemi di giurisdizione in caso di proroga del termine per l'espropriazione per pubblica utilit�). La questione de~la esistenza giuridka del decreto di espropriazione era stata solilevata dall'espropriato con riguard�� ailil'affermato avvenuto decorso del termine per il compimento dehle espropriazioni, non del termine di compi mento dell'opera. Su tale punto Je Sezioni Unite sono di recente tornate a pronunziarsi con la sentenza 3 giugno 1978, n. 2774, cit., riaffermando hl pirindpio che fesaurimento dell'effetto di dichiarazione di pubblica utilit� deJI'opera si ha solo con l'inutile decorso del termine di compimento deH'opera stessa, mentre in rapporto alla persistenza del potere di espropria2'lione � irrilevante l'avvenuto decorso del t�r PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 87 Pertanto il tribunale ritiene che debba condividersi l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (infondatamente contrastato dal Consiglio di Stato: cfr. Sez. IV, n. 626 del 27 settembre 1974; Adun. plen. � n. 2 del 25 febbraio 1975) secondo oui il provvedimento ablatorio adottato in base ad una dichiarazione di pubblica utilit� divenuta inefficace per la scadenza dei termini entro cui devono essere ultimate le espropriazioni � . un provvedimento emanato in carenza di potere e pertanto la controversia diretta alfaccertamento dell'iHegittimit� del decreto di espropriazione per la scadenza sopravvenuta dei termini finali� indicati nel decreto dichiarativo della pubblica utilit�� appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo diretta aHa tutela di una posizione di diritto soggettivo (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. 19 luglio 1977, n. 3216). Orbene, l'assunto secondo cui l'espropriazione � stata compiuta fuori termine in quantp la notificazione del decreto prefettizio � avvenuta solo nel novembre 1974 e la stessa � � necessaria perch� l'atto produca i suoi effetti�, appare inconsistente (oltre che per quanto si dir� pi� innanzi) per il fatto che, come � ormai giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. Un. 12 giugno 1972, n. 1839; Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1974, n. 319), l'espropriazione' si c;.ompie con l'emanazione del relativo decreto prefettizio che ha immediato effetto traslativo della propriet�. mine fissato per far luogo ail!la pronull7lia dei provvedimenti di esproprio. Nelfo stesso senso si erano in precedenza pronunziate, Cass. 22 lugLio 1966, n. 1986, Giust. civ. 1966, I, 1295, e Cass. 27 giugno 1957, n. 2481, Giust. civ. 1957, I, 1682. Sulla seconda massima, cf.r., nello 1stes$0 senso, Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1975, n. 617, Giust. civ. Mass. 11975, 284; Cass., Sez. Un., 12 giugno 1972, n. 1839, in questa Rassegna 1972, I, 772; Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1037, 27 settembre 1!174, n. 627 e 23 aprile 1974, n. 319, Cons. Stato 1974, I, 1605, 1035 e 557. (5-12) Il principio, che il criterio di collegamento �per la individuazione della competenza suL giudizio di opposizione aMa stima � rappresentato dal procedimento espropriativo seguito in concreto, onde fa competenza dehla corte d'appelk' ex art. 19 legge 22 ottobre 1971, n. 865 dipende dail!l'essersi seguito il procedimento di stima prevd'Sto dai11:'art. 16 deMa legge, � costantemente affermato �in giurisprudenza a partire da Cass. 26 ottobre 1974, n. 3160, Foro amm. 1975, I, 1, 178; 26 ottobre 1974, n. 31162, Dir. giur. 1975, 593 e Riv. giur. edil. 1976, I, 241; Cass. 26 ottobre 1974, n. 3163, Foro it. 1975, I, 1428. Neililo stesso senso, Cass. 21 aprile 1978 n. 1908, Giust. civ. Mass. 1978, 776; Cass. 15 lugldo 1977 n. 3185, Giust. civ. Mass. 1977, 1258; Cass. 12 agosto 1976 n. 3022, Giust. civ. 1977, I, 327; Cass. 10 ottobre 1975 n. 3228, Giust. civ. Mass. 1975, 1511; Cass. 4 ottobre 1975 n. 3140 e 3141, Giust. civ. Mass. 1975, 1473 e 1474; Cass. 6 maggio 1975 n. 1754, Giust. civ. Mass. 1975, 798; Cass. 21 febbraio 1975 n. 763, Giust. civ. Mass. 1975, 348; Cass. 13 gennaio 1975 n. 109, Riv. giur. edil. 1976, I, 781 con nota di G. 1ScALA. Per un'affermazione dehlo stesso prindpio con riguarido aL!a giunta speciale per .Je espropriazi�ni istituita presso .la Corte d'appelJo di Napoli, nel senso che la competenza non possa sussistere se la liquidazione de1l'indennit� sia RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Invero tale decreto non � un atto ricettizio, onde la sua notificazione non � necessaria n� per la sua giuridica esistenza n� per la sua validit� t!d efficacia: la notificazione al proprietario del bene espropriato non ha altro effetto che quello di far decorrere nei suoi confronti il termine per proporre opposizione giudiziale alla stima dell'indennit�. Circa il secondo ass,unto della societ�, osserva il Tribunale, in via generale, che intanto pu� parlarsi di rettifica e di revoca valide in quanto vi sia un potere dell'Amministrazione di rettificare o di revocare. Pertanto se si sostiene che alla data del decreto di rettifica il prefetto non avesse pi� il potere di disporre l'espropriazione e cio� il trasferimento coattivo del terreno, occorre a fortiori, ammettere che non avesse neppure il potere di operare la riferita revoca, che comportava il trasferimento della propriet� del terreno dell'Amministrazio~e alla originaria proprietaria. Del resto, la stessa Societ� riconosce che � la revoca pu� essere legittimamente espletata solo a condizione che non sia esaurito il potere di provvedere �. Inoltre non bisogna dimenticare che il potere di revoca viene meno quando l'atto, sia esso ad efficacia istantanea o ad efficacia prolungata, ha esaurito i suoi effetti (Cons. di Stato Sez. IV, 28 marzo l972, n. 140). avvenuta secondo la clitsciplina dettata da!lila legge generaie su1l'esprop. per p. u. anzich� secondo queL1a deL1a legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento deliia citt� di Napdli, cfr. Cass. 8 apdle 1975 n. 2171, Giust. civ. Mass. 1975, 569. (6-7) Non constano .precedenti in temmni. Va segnalato che .in ambedue le decisioni -fa seconda non fa per� menzione de1la legge 28 gennaio 1977 p. 10, entrata in vigore nel co:i'so del girudizio l'indennit� di espropriazione � stata determinata in base ai va!Lori agdcoli medi fissati daM'U.T.E. Le modifiche apportate da:Wart. 14 legge 28. gennaio 1977 n. 10 agli arti~ cold 15 e 16. de1la legge 22 ottobre 1971 n. 865 pongono aiI riguardo 11 problema interpretativo -che si fa particolarmente acuto :per le aree comprese nei centri edificati -se il disposto dei commi 6, 7 ed 8 dehl'art. 16 e ila dlevanza che in essi assume 1a determinazione dei valori agricoli medi esauriscano la loro portata precettiva nel procedimento di determinazione provvisoria delil'indennit�, come potrebbe desum�rsi dalil'art. 15, o se, aiI contrario, non discipilindno anche il criterio in base al qua1e indiv~duare l'indennit� da parte dehla commissione ex art. 15 e poi da parte del giudice nel giudizio di opposizione. Pu� ancora osservarsi che la soLuzione della questione indde suil diverso problema de1Ia base di commisurazione dehl'indennit� di occupazione, giacch� l'art. 20 comma 3 dclla legge 865/1971 fa riferimento aJil'iindennit� di espropriazione cailicoLata a norma. del11'art. 16. (8) La compatibiilit� deMa .regola sull'espro:priazione parziale (art. 40 legge 25 giugno 1865, n. 2359) con l'applicazione dei criteri indennitari diversi dal valore venale si trova affermata dalila giurisprudenza con riguardo alJ:a legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma (Cass., 14 gennaio 1977, n. 177, Giust. civ. 1977, I, 609; Cass., 12 febbraio 1973, n. 433, Giust. civ. 1973, I, 136) e, iIIJJJ)Mcitamente, alla legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento della citt� di Napoli (Cass., 31 maggio 1961, n. 1184, Giust. civ. 1%2, I, 371). ! PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 89 D'altro conto ci si trova effettivamente di fronte alla revoca di un atto solo quando la modificazione ulteriore consiste nella eliminazione degli effetti prodotti dall'atto. Pertanto nella specie non pu� parlarsi di revoca o di rettifica (la quale ultima postula pur sempre che all'atto siano apportate correzioni di errori materiali od ostativi, sostituendone, se del caso, la parte cos� eliminata: Cass. 3 maggio 1969, n. 1463) ma piuttosto di integrazione, in quanto con il decreto del 19 ottobre 1974 il Prefetto di Roma non ha in nulla modificato il precedente decreto di espropriazione, ma si � limitato a dare atto che la superficie del terreno espropriato alla Societ� ~< La Nuova Portuense � � di mq. 11.780 anzich� di mq. 11.720, onde, tutto al pm, si potrebbe parlare di un nuovo decreto di espropriazione, integrativo di quello precedente, relativo a diverso appezzamento di terreno di mq. 60 non oggetto della precedente espropriazione. Ma neppure entro tali modesti limiti l'assunto pu� ritenersi fondato. Infatti con il decreto del ministro dei L�vori Pubblici n. 277 del 7 luglio 1971, il termine per il compimento delle espropriazioni necessarie per la realizzazione della terza pista dell'aeroporto Leonardo da Vinci � stato fissato in 40 mesi e cio� al 7 novembre 1974. N� pu� fondamentalmente sostenersi che tale decreto sia stato revocato e posto nel nulla dal successivo decreto dello stesso ministro Con riguru:ido ai11a leg.ge 22 ottobre 1971, n. 865, cfr., nelilo stesso senso, Trib. Napoli 23 aprile 1975, Giur. it. 1977, I, 2, 100. In argomento, cfr. altres� la consuJtazione 351 in questa Rassegna 1976, II, 147. Sul punto, in dottrina, O. PATERN�, L'espropriazione per pubblica utilit�, Napo1i, Morano, 1972, 78 e, con riferimento al metodo di valutazione delil'indennizzo per le aree agricoJ.e a seguito dehl'entrata in vigore dehla legge 28 gennaio 1977, n. 10, PREDIERI, La legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilit� dei suoli, Milano, Giuffr� 1977, 410. (9 -10-15) Sulla prima parte della prima massima -ragguaglio dell'indennit� di occupaZJione all'interesse legale sul valore venale, anzich� all'indennit� di espropriazione se deteriminata con criteri legail.i -cfr., nehlo stesso senso, Cass. 26 marzo 1977, n. 1127, Giust. civ. Mass. 1977, 507; Ca.ss. 9 lug~io 1975, n. 2673, Giust. civ. Mass. 1975, 1249. Su1la seconda parte de~la massima -costituire l'interesse legale sultl'equiva1ente del va!lore venale del bene solo uno dei possibili criteri di Jiquid�zione dell'indennit�, spettando ahl'espmpriato il ristoro del pregiudizio effettivo cfr., Cass. 25 ottobre 1977, n. 4570, Giust. civ. Mass. 1977, 1826; Cass. 21 ottobre 1977, n. 4522, Giust. civ. Mass., 1977, 1805; Cass. 10 agosto 1977, n. 3687, Giust. civ. Mass., 1977, 1490; Cass. 16 maggio 1977, n. 1976, in questa Rassegna 1977, I, 647; Cass. 26 marzo 1977, n. 1187; Giust. civ. Mass. 1977, 507. Ne11a g1urispruden:i:a precedente, per casi di indennit� liquidata in misura inferiore aM'interesse legale sull'equivalente del va1ore del bene alil:a pronunzia dehla scadenza, cfr. Cass. 29 gennaio 1976, n. 280, Giust. civ. Mass. 1976, 140; Cass. 27 giugno 1975, n. 2521; Giur. it. 1976, I, l, 951; Cass. 30 novembre 1967, n. 2857, Giust. civ. 1968, I, 423 e 425. 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO II n. 2023 del 9. ottobre 1972, (che fissa in 24 mesi -e cio� al 9 ottobre � 1974 -il termine per il compimento delle espropriazioni) iil quanto esso !i ;: t riguarda unicamente l'approvazione di una perizia di variante; perizia che I ~ non interessa i terreni espropriati alla Societ� convenuta, come dalla r: stessa ammesso (vedesi pag. 9 del ricorso in data 9 aprile 1975 presen tato dalla Societ� al T.A.R. del Lazio). La domanda di risarcimento del danno proposta dalla Societ� con venuta deve, pertanto, essere respinta. In corso di causa il Ministero, rilevato che alla data del decreto di espropriazione (20 luglio 1974) era gi� entrata in vigore (dal 16 luglio 1974) la legge 27 giugno 1974, n. 247, la quale, nel convertire il d.I. 2 mag gio 1974, n. 115, ha esteso a tutte le espropriazioni preordinate alla rea lizzazione di opere da parte dello Stato i criteri di determinazione della indennit� di espropriazione previsti dagli artt. 16 e 17 della legge 22 ot tobre 1971, n. 865, ha sostenuto che l'indennit� di espropriazione debba essere determinata in base a detto art. 16. La Societ� convenuta sostiene che trattasi . di domanda nuova, come tale inammissibile. Tale assunto � inconsistente. Gi� in via generale la giurisprudenza (cfr. da ultimo: Cass. 2 marzo 1976, n. 691) ha costantemente affermato . SUJ!Jla seconda massima, nelilo stesso senso, da ultimo, Cass. 12 gennaio 1977, n. 123, Giust. civ. Mass. 1977, 50; Cass. 10 novembre 1976, n. 4118, Giu:St. �civ. Mass. 1976, 1690; Oass. 6 ottobre 1976, n. 3290, Giust. civ. Mass. 1976, 1395. Come eme11ge dal confronto ddle prime due massime con La terza, le due sentenze hanno deciso in modo diverso due casi che si presentavano con iden tiche caratteristiche. Le senj:enze riguardano <infatti occupazioni temporanee iniziate prima e protrattesi oltre J'entrata in vigore del1a legge 27 giugno 1974, n. 247. A diffe renza del tribunatlie di Roma, 11 tribunale delle acque di Napoli ha ap.'pilicato al caso ii! 011iterio previsto dahl'art. 20, comma 3, legge 22 ottobre 1971, n. 865, com misurando J'indenni>t� di occupallione ad 1/20 dcll'-indennit� di espropiriazione determinata a norma dehl'art. 16, nel presupposto che l'art. 4, comma 1�, d.il. 2 maggio 1974, n. 115 sub legge 247/1974 abbia realizzato la estensione dei criteri indennitari previsti daMa Iegge 865/1971 anche aLle occupazioni e non solo alrle espropriaziond attuate d~ soggetti pubblici. (11) La decisione del T.ribunaile regionale deUe acque -che sul punto non consta abbia precedenti -appare corretta. La competenza per mate.ria dei tribunali de1le acque, stabHita daM'art. 140 lett. d) t.u. 11 dicembre 1933, n. i775, � in ra:prporto di eccezione a regoLa rispetto ad un'altra competenza, queHa prevista dall'art. 51 legge 25 giugno 1865, n. �2359, anch'essa configurantesi come competenza .per materia. Meritre la prima si fonda su un criterio di collegamento che attiene alla fattispecie espropriativa �(natura dell'opera per la cui realizzazione o!'espropriazione � pronuilziata), la seconda si basa su un criterio attinente ai! modo di determinazione delfindennit� (1a stima dei beni da parte del perito' nominato dal T0ribunale del luogo dove si trovano i beni: � artt. 31, 32 e 51 Iegge 2359 del 1865. Sul punto cfr., Cass. 28 marzo 1953, n. 814, Giust. civ. 1953, I, 1113 e Giur. compi. cass. civ. 1953, 3� bim., n. 1055 con nota di ARDIZZONE; CrAccro, La� competenza per territorio a cono PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN l\1ATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI . 91 che, ove il �mutamento riguardi solo la causa petendi, non si eccede dall'ambito della mera � emendatio � consentita quando la modificazione consiste nella prospettazione di una diversa e nuova interpretazione e qualificazione giuridica degli elementi di fatto costituenti la ragione giu ridica della pretesa. Ma nella specie non pu� neppure parlarsi di modi ficazione Gonsentita dalla causa petendi. La domanda proposta dal Ministero con l'atto di citazione � infatti �diretta a:d ottenere la determinazione della giusta indennit� di esprcr priazione (in misura ridotta rispetto a quella determinata dal perito no minato dal tribunale). E il giudizio di opposizione alla stima non � configurato dalla legge alla stregua di una impugnazione di, un atto, la quale postula l'artico lazione di specifici motivi di doglianza. � evidente, pertanto, che allorch� una parte si dolga della non con gruit� deU'indennit�, il giudice, nel determinare l'indennit� stessa. deve, anche di ufficio, tener conto della legge effettivamente applicabile alla fattispecie. Coerentemente la Suprema Corte ha affermato .che in tema di indennit� di espropriazione per pubblica utilit�, l'opposizione giudi ziale alla stima effettuata in sede amministrativa non configura un'im pugnazione della stima medesima in ordine alla quale il giu.ice sia� sog scere delle opposizion� alla stima dei beni ~spropriati fatta da organi dell'amministrazione statale, nota a Cass. 12 ottobre 1970, n. 1951 in Giust. civ. 1970, I, 1777). La norma contenuta nell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 configura una competenza, anch'essa per materia, che, valorizzando come criterio di col legamento hl: modo deliLa determinazione delil'indennit�, viene a coprire parte dell'area coperta daiLI'art. 51 de1la 1legge 25 giugno �1865, n. 2359, derogandovi. La sfera di competenm delineata da1l'art. 140 lett. d) t.u. 1775 del 1933, gi� sottratta aLI'ambi.to di applicazione dell'art. 51 legge 2359 de1 1865, non � stata quindi. interessata dal�'art. 19 legge 865 deL 1971. (14) Non constano precedenti in termini. L'art. 19 del��a legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato da1l:l'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, dispone che �entro trenta giorni dalla inserzione dell'avvi-so del� deposito deliLa relazione delila commissione di cui all'art. 16 nel foglio degilii annunzi legali dehla pirovincia, i;l proprietario e gli altri interessati al pagamento dell'indennit� pos�sono proporre opposizione ahla stima... davanti aliLa corte d'a'.P pelilo competente per territorio �. La locuzione gli altri interessati al pagamento della indennit� � diversa da quella, coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennit�, .gi� usata dall'art. 54 legge 25 giugno 1865, n. 2359, per indivtduare gili altri .soggetti dotati di legit timazione all'opposizione, e potrebbe esser ritenuta riferirsi (anche) agli aventi diri.tto a1la indennit� agg.iuntiva, la quale va direttamente corrisposta (art. 17, comma 4 Legge 865/1971) (in tal�senso cfr. PREDIERI, iBRUNETTI, MoRBIDELLI e BARTOLI, La riforma della casa, Mifano, Giuffr�, 1971, pag. 168). Se cos� fosse (salvo a stabi<Hre se l'onere dell'opposizione scatti anche quando la relazione non contenga l'offerta delila indennit� aggiuntiva e sailvi i problemi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 92 getto al princ1p10 tantum devolutum tantum appellatum e non possa, quindi, riesaminare questioni non specificamente proposte, ma d� luogo ad un autonomo giudizio per la determinazione del valore del bene espropriato e della relativa indennit�, sia pur nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. 4 ottobre 1975, n. 3144). Nel merito, deve osservarsi che in base alla legge n. 247 del 1974 � le disposizioni contenute del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere e di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali �. Orbene, � evidente che, per effetto di tale .norma, i criteri per la determinazione dell'indennit� di cui alla legge n. 865 del 1971 devono trovare immediata applicazione a tutte le espropriazioni cui la norma stessa fa riferimerito, senza poter, conseguentemente, distinguere, attesa la chiara lettera della legge (... �tutte le espropriazioni, comunque preordinate... �) tra espropriazioni disposte, come � nel caso in esame, sulla hase di leggi speciali anteriori e espropriazioni disposte sulla base della legge generale n. 2359 del 1865). � poi l.ncontestatq che l'espropriazione di cui trattasi � cui darebbe luogo '1a mancata prev1s1one dehla comunicazione di cui a11'art. 15, comma 2, 1egge 865/1971 sub art. 14 fogge 10/1977 in ra:pporto alfa comminazione di un termine di decadenza in cui esercitare l'azione), per la tutela giurisdizionale dell'indennit� aggiuntiva varrebbe la disciplina dettata per findenn1t� di espropriazione. Una diversa interPretazione dehl'art. 19 legge 865/1971, che escludesse da:l suo ambito di applicazione ~'indennit� aggiuntiva, imporrebbe di far capo alfa 'legge 2359/1865 e in mancanza a11e rego1e generali su11a tute1a giurisdiziona:le dei di!l1�.tti. In questi termini poi la questione si pone quando, come nel caso deciso dal tribunale, H procedimento espropriativo si sia svolto senza che fa legge 865/1971, invece applicabile, vi abbia trovato concreta appJkazione. Ora, l'indennit� aggiuntiva spettante al fittavoJo, mezzadro, colono o compartecipante costretti ad abbandonare ii1 terreno da loto coltivato (art. 17, comma 2�, legge 865/1971) non costituisce parte dell'indennit� di espropriazione, com'� dimostrato, sul piano sostanziale, dal fatto .di essere rivo1ta al ristoro del pregiudizio rappresentato dalla �perdita di una faco~t� di uso elevata dal leg1slatore a,11a consistenza di bene autonomo, e sul piano procedimentale, dal non costituire oggetto di deposito. Ne deriva che ad essa non pu� considerarsi app[kabi:le iii gi� richiamato disposto dehl'art.. 54 legge 2359/1865. Ed aillora, da un lato, mancando la espressa previsione di termini di decadenza ;per l'esercizio del diritto, esso div,iene esercitabile negH ordinari termini di prescrizione, dall'altro esso pu� farsi valere o nel giudizio di O:pposizione, attraverso intervento litisconsortile o adesivo autonomo, o in autonomo �giudizio per cui varranno le ordinarie regole di competenza. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 93 preordinata alla realizzazione di opere da parte dello Stato (prolungamento della seconda pista e realizzazione della terza pista deU'aereoporto �Leonardo da Vinci� di Fiumicino). Ci� posto, non pu� dubitarsi che nel sistema delle norme su cui � costruito l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilit� della sua legge organica, il momento in cui viene ad essere fissata la misura dei diritti stessi � quello in cui viene emesso il decreto prefettizio di espropriazione, onde � nella legge vigente in quel momento che si determinano i diritti dell'espropriato all'indennit� e, conseguentemente, si devono ricercare i criteri di liquidazione dell'indennit� (Cass., 20 settembre 1954, n. 3975). Tale principio � stato ribadito da Cass., Sez. Un., 2 febbraio 1976, n. 328, con riferimento proprio alla legge n. 247 del 1974, essendosi ritenuto che la norma di detta legge, che qui interessa, ha natura innovativa e opera dalla data della sua entrata in vigore. (16 luglio 1974). E ancora va ricordato che la sentenza n. 1900 del 29 maggio 1969 con la quale la Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato che �ai fini del calcolo dell'indennit� trova applicazione la nuova legge � (nella specie legge 12 febbraio 1953, n. 126) � se il decreto di esproprio � intervenuto dopo la data di entrata in vigore di detta legge� (nella specie la procedura di .esproprio era iniziata anteriormente). Discende che, poich� alla data della emissione del decreto di espropriazione la legge applicabile ai fini della determinazione della indennit� di espropriazione era unicamente, in virt� del disposto della legge n. 247 del 1974, l� legge n. 865 del 1971 (e precisamente gli artt. 16 e 17 della stessa) � secondo i criteri fissati da tale legge che deve essere determinata l'indennit� di espropriazione. (16) Sul punto, cfr. PREDIERI, op. cit,, 421 ss. e 425, ad avviso deir quale la pendenza del giudizio di opposizione a:1'1a stima realizza hl presupposto perch�, a norma dell'art. 19 legge 28 gennaio 1977, n. 10, trovino app11icazione le dLsposizioni dettate dai!Jl'art. 14 della legge e perci� que1le su11a ces,sione volontaria previste dOO.l'art. 12, sia pure limitatamente al profilo deilila determinazione del corrispettivo o indennizzo, con la conseiguenza che L'accordo sul prezzo fa venir meno l'interesse a proseguire il giudizio di opposizione. La questione � affrontata dal PREDIERI in rapporto a procedimenti espropriativi svoltisi nelle forme p!I'eviste daLLa 1egge 22 ottobre 1971, n. 865, ma, dacch�� l'impostazione che vi � data� conduce a postUJlare ~a necessit� del rinnovo del procedimento di determia:iazione deWindennit� provvisoria, fa soluzione � applicabi! le anche a procedimenti svoltisi in forme diverse da quelle delilia legge 865/1971. Seguendo questa impostazione, hl cooridinamento tra �p['ocedimento cti determinazione de1l'indennit� provvisoria e giudizio di opposizione a:11a stima potrebbe essere assicurato attraverso h sospensione 0cti quest'ultimo a norma dell'art. 295, cod. civ. In argomento, cfr., da ultimo, App. Venezia 16 giugno 1978 e 17 apriile 1978, in Giust. civ. 1979, J, 162 con nota di CACCIAVILLANI, Controversie sulla determinazione dell'indennit� di espropriazione e certezza del diritto. RASSEGNA DELL'AVvOCATURA DELLO STATO N� tale affermazione pu� ritenersi in contrast� con quella giurisprui\\ denza della Suprema Corte secondo cui � nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennit� espropriativa, l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'indennit� medesima va compiuta con riferimento alla legge in base alla quale l'espropriazione � stata disposta, non essendo consentito al giudice di sostituire, al criterio previsto dalla legge regolatrice del procedimento prescelto dall'Amministrazione, un criterio stabilito da altre leggi, delle� quali l'Amministrazione stess� avrebbe potuto e dovuto avvalersi (cfr. Cass., 2 maggio 1977, n. 1671; 20 dicembre 1976, n. 4692; 6 ottobre 1976, n. 3290; 12 luglio 1974, n. 2088; 5 giugno 1974, n. 1651). Invero nelle fattispecie in cui � stato affermato tale principio si deduceva � sostanzialmente un errore dell'Amministrazione nella scelta del procedimento espropriativo e, quindi, del relativo criterio per la deter~ minazione dell'indennit�: si 'discuteva cio� di due leggi entrambe vigenti e a.strattamente applicabili al rapporto. Nel caso in �same, invece, non vi � stato errore da parte del Ministero I I nella scelta del pro�edimento espropriativo, n� � stato dedotto dalle parti che errore vi sia stato. � infatti in discussione una questione di diritto transitorio. Rettamente, invero, il Ministero si � 'valso della legge n. 1246 del 1967 per procedere all'espropriazione. Solo che, per quanto sopra detto, alla data dell'espropriazione l'art. 7 di detta fogge, che stabilisce i criteri per la determinazione dell'indennit� di espropriazione, era gi� stato implicitamente abrogato dalla legge n. 247 del� 1974 e sostituito, in virt� del rinvio contenuto in tale legge, dalle norme degli artt. 16 e 17 della legge n. 865 del 1971. Pertanto, esula da:l caso in esame, un qualsiasi sindacato circa la scelta da parte della pubblica amministrazione del prnced.imento espropriativo e dei relativi criteri per la determinazione dell'indennit� di espropriazione. Va poi precisato che non pu� nel caso in esame trovare applicazione la norma (art. 19) della legge n. 865 del 1971 attributiva. della competenza a conoscere della opposizione alla stima fatta dall'Ufficio Tecnico Era riale alla Corte d'Appello, perch� la competenza spetta a quest'ultima soltanto riguardo alle espropriazioni disposte a norma della stessa legge; e ci� in applicazione de� principio che non consente che in un procedi mento complesso, quasi tutto secondo un determinato sistema, possa inne st�rsi, nella fase finale, una procedura prevista per un procedimento di verso (cfr. Cass., 12 agosto 1976, n. 3022; 4 ottobre 1975, n. 314�; 6 mag gio 1975, n. 1754; 13 gennaio 1975, n. 109; 26 ottobre 1974, n. 3160). Passando alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, va ricordato che l'art. 16 cit. stabiliva nella originaria formulazione al com PARTE I, SEZ. VII, GI~IS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 95 ma primo che � l'Ufficio tecnico erariale det�rmina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati �; e al comma secondo che � l'indennit� di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo art. 18 � commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare�. Con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i primi quattro commi dell'art. 16 cit. sono stati sostituititi da otto commi. Nei primi �ue �. prevista la costituzione di una speciale commissione avente sede presso l'Ufficio tecnico erariale. Il terzo comma � del tutto identico al primo comma abrogato, tranne che per le parole �l'Ufficio tecnico erariale�, sostituito con le parole � la commissione �. Del pari, il comma quarto � del tutto identico al comma secondo abrogato, tranne per le parole � di cui al primo comma �, sostituite con le parole � di cui al comma precedente �. Appare quindi evidente, che l'art. 14 cit., nella parte che qui interessa, pur dichiarato dal successivo art. 19 applicabile ai procedimenti in corso pve l'indennit� non sia divenuta definitiva, non pu� avere nella specie alcuna rilevanza dal momento che il criterio per la determina~ione dell'indennit� di espropriazione dei terreni agricoli -sulla base del quale il C.T.U. ha calcolato l'indennit� di espropriazione -� rimasto immutato; e che deve farsi riferimento ai valori agri~oli medi determinati dall'U.T.E. fino all'insediamento della predetta commissione (art. 19, comma secondo, della legge n. 10 del 1977). Il consulente tecnico di ufficio, prof. Giovanni Ohiumento, ha accer tato che la�� vocazione � dei terreni espropriati � � indubbiamente quella ortiva, sia per le condizioni climatologiche . di cui gode 1a zona, che sono le pi� ottimali per la coltivazione degli ortaggi, sia per la natura huma tica del� terreno, sia per l'attrezzatissimo impianto di irrigazione a scor rimento esistente nel fondo�; ma che �all'atto di occupazione del fondo e all'atto dell'accertamento dello stato di consistenza del fondo sono state accertate colture cerearicole in genere e per una piccola parte colture .orti cole (pomodori) � onde il tipo di coltura e~ettivamente praticato � da qualificare come � seminativo irriguo �. Orbene, appare evidente, in base alla chiara ed inequivoca lettera dell'art. 16 cit., che impone di far riferiII).ento � al tipo d.i coltura in atto nell'area da espropriare�, che ai fini della determinazione dell'indennit� di espropriazione deve tenersi conto di quella che � la effettiva destina zione agricola e di� quello che � lo stato del fondo al momento in cui RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 96 viene disposta l'espropriazione o, comunque, viene attuata l'occupazione di uvgenza, senza perci� che. possano assumere rilevanza altre destinazioni attuabili o gi� attuate in passato. Nella specie, poi, appare significativo il fatto che la destinazione pressoch� totale del fondo espropriato a coltura seminativo-irrigua sia stata accertata oltre -che all'epoca dell'occupazione (giugno 1970) anche all'epoca della redazione dello stato di consistenza (aprile 1968). Conferma della suddetta intevpretazione si trae anche dal disposto del precedente art. 15 (come_ modificato dall'art. 14 della ilegge n. 10 del 1977) secondo cui, ove l'indennit� di espropriazione determinata in via provvisoria ai sensi dei precedenti artt. 11 e 12 non sia accettata, la stessa � determinata dalla Commissione di cui si � detto �sulla base del v�lore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola �. Pertanto, poich� risulta (vedasi, tra l'altro, la relazione del C.T.U.) che il terreno espropriato ha una superfide di mq. 888.216, di cui, all'epoca dell'occupazione (giugno 1970) solo mq. 5.000 destinati a colture orticole (pomodori), l'indennit� di espropriazione deve essere determinata tenendo conto, quanto a mq. 883.216 del valore agri�olo medio relativo al tipo di coltura seminativa-irriguo e quanto a mq. 5.000 del valore agricolo medio relativo al tipo di coltura orto irriguo. Il Ministero sostiene, poi, che erroneamente il -consulente tecnico di ufficio ha temito conto, ai fini della determinazione dell'indennit� di espropriazione, dei valori determinati dall'U.T.E. per il 1974, in quanto �i valori tabellari da applicarsi sono quelli -compilati in relazione all'anno solare precedente a quello in cui avviene l'esproprio�. Osserva il Collegio che il testo dell'art. 16 cit. non autorizza in alcun modo una tale conclusione che, oltre tutto, porterebbe a risultati �iniqui 1 e -contrastanti ~on quello che � un principio indiscusso in materia di espropriazione: che cio� l'indennit� deve essere determinata con riferimento alla data (Jel decreto di espropriazione, -che � quella in cui avviene il trasferimento della propriet�. E non va dimenticato che non � l'intero titolo II della legge n. 865 del 1971 che si applica all'espropriazione de qua, ma solo le norme degli artt. 16 e 17. Che, comunque, anche in base a �detta legge debba tenersi conto dei valori determinati per l'anno in cui � emanato il decreto di espropria zione appare evidente, sol che si consideri il testo dell'art. 15 secondo cui, come si � gi� detto, ove l'indennit� provvisoria di cui agli artt. 11 e 12 non sia stata accettata, la commissione determina l'indennit� di espro priazione sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effet tivamente praticate sul fondo espropriato. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 97 Non contenendo la 1norma, come il successivo art. 16 al comma quarto, il riferimento al valore agricolo medio, appare evidente che tale indenilit� non pu� che essere determinata tenendo conto di quello che � il valore agricolo del fondo alla data dell'espropriazione, gi� pronunciata a seguito del deposito dell'indennit� provvisoria. Sarebbe pertanto assurdo ritenere che, nella fase successiva di opposizione alla stima, l'indennit� debba essere determinata con riferimento ai valori medi dell'anno precedente a quello in cui � avvenuta la espropriazione. E il mancato riferimento dell'art. 15 ai valori medi di cui all'art. 16 (oltre che il riferimento all'esercizio dell'azienda agricola) si pu� solo spiegare con il fatto che dato il breve tempo che dovrebbe intercorrere tr:;i la pronuncia di espropriazione e la determinazione dell'indennit� (30 giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale) la Commissione sarebbe nella maggior parte dei casi impossibilitata ad effettuare tale determinazione sulla base dei valori medi dell'anno in cui � avvenuta l'espropriazione, mentre nel caso di opposizione alla stima la determinazione dell'indennit� non pu� certo avvenire prima di un anno dalla emanazione del decreto di espropriazione. A sua volta la Societ� sostiene che, trattandosi nella specie di espropriazione parziale, deve tenersi conto, ai fini della determinazione dell'indennit� di espropriazione, anche del pregiudizio subito dalle zone non espropriate. Osserva il Collegio che in effetti le norme della legge n. 865 del 1971 e succ. mod. non regolano l'intera materia delle espropriazioni per pubblica utilit� e, tra l'altro, non regolano l'ipotesi di espropriazione parziale. Pertanto, in tal caso, non fissando dette norme alcun diverso prindpi�, � applicabile il criterio di determinazione dell'indennit� di cui all'art. 40 della legge generale sulle espropriazioni (25 giugno 1865, n. 2359), consistente nel computo della differenza tra il valore dell'intero fondo prima dell~espropriazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione (cfr. Cass., 14 gennaio 1977, n. 177). Oltre tutto, diversamente opinando, si avrebbe un diverso e pi� deteriore trattamento di coloro che subiscono l'espropriazione parziale rispetto a coloro che subiscono l'espropriazione totale, . e, quindi, sorgerebbero seri dubbi sulla costituzionalit� della legge. � ovvio, pertanto, che tali valori vanno determinati secoJ;ldo i criteri fissati dagli artt. 16 e 17 cit. Il consulente tecnico di uf�ficio ha accertato che, a seguito dell'espropriazione, l'azienda agricola di propriet� della Societ� convenuta, originariamente della superficie di mq. 2.196.000, �ha subito un considerevole deprezzamento, in quanto si � vista ridurre le caratteristiche ed infra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO strutture originali di grande azienda, bene organizzata ed avviata �. Pi� in particolare, il prof. Chiumento ha rilevato che �il terreno espropriato ha privato l'azienda della disponibilit� di tutti i fabbricati e manufatti agricoli asserviti esistenti sul terreno espropriato, riducendo o addirittura i.ipedendo il godimento di quelle parti residue. di fabbricati e opere murarie in genere, non espropriate che, anche se non demolite, sono collocate in zone troppo prossimali all'aereoporto �; e che mq. 84.523 di terreno restano completamente interclusi perch� la pista, passando in mezzo al fondo lo ha letteralmente spezzato in due tronchi, distanti l'uno dall'altro per tutta la larghezza della pista �. Ci� premesso, il consulente ha indicato in �non meno del 10 % ,, la diminuzione del valore subita dal terreno non espropriato; percentuale che appare congrua, anche tenendo conto dell'accertata destinazione seminativo- irrigua (e non ortiva) dell'intero fondo di propriet� della convenuta e del grave smembramento del fondo. D'altro canto il Ministero non ha mosso rilievi validi e tecnicamente motivati alle conclusioni cui � giunto il prof. Chiumento, le quali trovano invece pieno conforto in quelle del perito a suo tempo nominato dal Tribunale (cfr. in part. pagg. 140 e 141 della perizia). Il consulente tecnico di ufficio ha poi incluso nell'indennit� di espropriazione la somma complessiva di L. 59.463.852 corrispondente al valore: 1) dei frutti pendenti all'atto dell'occupazione del terreno espropriato (L. 13.051.000); 2) delle imposte, tasse e contributi relativi a t~le terreno versati per il quadriennio 1970-74 (L. 8.119.472); 3) dei manufatti ,di irrigazione (L., 6.530.000); 4) del fabbricato colonico principale a due piani (L. 18.300.000); 5) degli altri fabbricati colonici (L. 10.345.280); 6) dei soprassuoli agrari (L. 2 mi lioni 618.100). L'operato del consulente non pu� essere condiviso per quanto concerne le prime tre voci, essendo evfdente ohe dei frutti e delle imposte pu� tenersi conto solo al fine della determinazione dell'indennit� dovuta per l'occupazione del fondo; e che il valore dei manufatti di irrigazione � da ritenersi compreso nel valore del terreno che, non si dimentichi, � stato classificato come seminativo-irriguo. Posl>ono essere, invece, riconosciute le voci sub 4), 5) e 6) non contestate dal Ministero anche nella loro congruit�, non potendo il valore dei fabbricati e dei soprassuali ritenersi �compreso nella valutazione dell'UTE (vedasi anche il terz'ultimo comma dell'art. 16 cit.). � Poich� non vi � contestazione sul fatto che il fondo residuo aveva interamente una destinazione seminativo-irrigua all'epoca dell'occupazione e poich� i valori nudi per ettaro per la regione agraria di cui fanno parte i terreni in questione sono stati determinati dall'UTE, con riferimento al 1974, in L. 4.500.000 per ettaro (L. 450 al metro quadrato) per il tipo seminativo irriguo e in L. 10.000.000 per ettaro {L. 1.000 al metro PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI quadrato) per il tipo orto irriguo, consegue che l'indennit� di espropriazione deve essere determinata in complessive L. 493.064.460. Infatti: mq. 2.196.080 (intero fondo) -mq. 5.000 (parte destinata ad orto irriguo) = mq. 2.191.080; mq. 2.191.080 X L. 450 = L. 985.986.000; mq. 5.000 X L. 1.000 = L. 5.000.000; L. 985.986.000 + L. 5.000.000 + + L. 18.300.000 + L. 10.845.280 + L. 2.618.100 = L. 1.022.749.380 (valore dell'intero fondo); mq. 2.196.080 -mq. 888.216 (terreno espropriato) = = mq. 1.307.864 (fondo residuo); L. 450 -45 = L. 405 (valore a, metro quadrato del fondo residuo); mq. 1.307.864 x L. 405 = L. 523.684.920; L. 1.022.749.380 -L. 529.684.920 = L. 493.064.460. �Alla societ� convenuta competono, poi, una indennit� di occupazione legittima per il biennio dal 5 giugno 1970 (data dell'effettiva occupazione del fondo) al 4 giugno 1972 e il risarcimento dei danni per la successiva occupazione illegittima protrattasi dal 5 giugno 1972 al 19 luglio 1974. La Societ� convenuta si richiama alla �costante giur~sprudenza della Suprema Corte secondo cui dette indennit� di espropriazione e risarcimento coincidono normalmente con gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennit� di espropriazione '(cfr. da ultimo: Cass. 9 luglio 1975 n. 2671; 8 febbraio 1974 n. 349; 26 luglio 1971 n. 2504) e ove, come � indubbiamente nella specie, l'indennit� sia stata liquidata con criteri riduttivi, ben pu� sostituirsi, quale base per il calcolo, il valore venale del bene espropriato (cfr. da ultimo: Cass. 9 luglio 1975 n. 2673). E poich� il consulente tecnico d'ufficio ha determinato in L. 2 miliardi 128.038.274 il valore venale del terreno espropriato, chiede che indennit� e danni siano liquidati in complessive L. 472.010.809, corrispondenti agli interessi legali sulla prima somma per il periodo dal 5 giugno 1970 al 12 novembre 1974. Osserva il Tribunale che gli elementi acquisiti al giudizio non consentono che tale richiesta poss~ trovare accoglimento. Da un lato, infatti, appare evidente che la valutazione del terreno espropriato effett�ata dal consulente � eccessiva, sia in quanto si discosta enormemente, oltre che dalla originaria valutazione dell'UTE, anche da quella (L. 1.003.684.080) del perito nominato dal Tribunale (e ci� anche tenendo conto del fatto che tra la data di riferimento della seconda e terza valutazione intercorrano oltre due anni e mezzo), sia in quanto non � pensabile che ove il divario tra valore reale e valore accertato fosse stato cos� enorme, la Societ� non avrebbe reagito in via autonoma alla determinazione dell'indennit�. Si deve infatti notare che la Societ� convenuta (come, del resto, gli altri proprietari espropriati della zona) non ha contestato, se non a seguito del giudizio di opposizione proposto dal Ministero, le indennit� determinate da detto perito (e del resto, la stessa Societ� ha affermato che sarebbe stata disposta ad accet tare l'indennit� nella misura �determinata: cfr. pag. 2 della comparsa di risposta). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 100 Comunque, occorre ricordare che sia l'indennit� che il risarcimento ben possono consistere in una somm~ inferiore agli interessi legali sul valore venale del bene se l'occupazione si sia ri.velata in definitiva produttrice di un danno_ minore (cfr. Cass~ 9 luglio 1975 n. 2673), dovendo essi, per regola generale (cfr. Cass. 16 maggio 1977 n. 1976; 19 giugno 1971 n.' 1890; 24 settembre� 1970 n. 1702) essere commisurati al pregiudizio effettivamente subito. ' D'altro canto, con riferimento alla fattispecie in esame, va conside rato che, di norma, il reddito dei terreni agrari � di molto inferiore al 5 % del valore dei terreni stessi, e che dalla documentazione in atti risulta che la societ� concesse in affitto nel luglio 1964 tutto il terreno di sua propriet� per un �anone annuo di L. 7.500.000. Ci� posto, deve osservarsi che gli elementi acquisiti al giudizio con sentono di liquidare indennit� e danni in relazione al pregiudizio effetti vamente subito dalla Societ�. Poich� il terreno espropriato era coltivato ad orzo, avena, mais, grano, pomodoro e prato, prodotti tutti che alla data dell'occupazione erano gi� in avanzato stato di coltivazione, detta indennit� dal giorno dell'occupazione fino al termine dell'annata agraria in corso (che si pu� fissare al 31 agosto 1970, data la qualit� delle colture) va determinata tenendo conto del pregiudizio effettivamente subito dalla convenuta e cio� del valore dei frutti pendenti, ridotto delle spese neces sarie per condurli a maturazione, raccoglierli, immagazzinarli e traspor tarli ai punti di vendita (cfr. Cass. 21 novembre 1969 n. 3749; 30 no vembre 1967 n. 2857; 11 marzo 1966 n. 688). Come si � gi� accennato, il valore di tali frutti, al netto delle men zionate spese, � stato determinato dal prof. Chiumento in L. 13.051.000. Per il periodo successivo al 31 agbsto 1970, per quanto si � detto, non essendovi prove di maggior pregiudizio, ben pu� tenersi a base tale valore per il calcolo dell'indennit� e del risarciment6. Orbene, va considerato che la somma menzionata non costituisce certo un utile netto in quanto (oltre ad essere al lordo di imposte e contributi, peraltro corrisposti dalla Societ� per tutto il periodo dell'occupazione della me1nionata misura di L. 8.119.742) essa � al lordo di tutte le spese di coltivazione sostenute fino alla data dell'occupazione (aratura, semina, etc.). Per tale ragione, devesi anzitutto ridurre del 20 %1 l'utile netto, sino quindi alla somma di L. 10.440.800, che rappresenta, pertanto (salva la determinazione di imposte e contributi, dei quali, per altro, C((mpete il rimborso: cfr.: Cass. 23 giugno 1977 n. 2657, l'utile netto dell'annata � agraria 1969-70 {infatti: L. 13.051.000 : 5 = L. 2.610.200; L. 13.051.000 -lire 2.610.200 = L. 10.440.800). Detta: somma deve poi essere aumentata, ai fini del calcolo del mancato reddito delle quattro annualit�. successive, del 10 % per ciascuna PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI annualit�, tenendo conto del progressivo aumento dei prezzi e della possibil~ t� di rotazione delle colture anche nel tipo ortivo. Si hanno pe:rtanto: L. 11.484.880 (L. 10.440.800 + L. 1.044.080) per l'annualit� 1970-71; L. 12.528.960 (L. 11.484.880 + L. 1:044.080) per l'annualit� 1971-72; L. 13.573.040 (L. 12.528.960 + L. 1.044.080) per l'annualit� 1972-73; e L. 14.617.120 (1.... 13.573.040 + L. 1.044.080) per l'annualit� 1973-74. Di tali somme la prima rappresenta interamente indennit� per occu-� pazic:ine legittima; la seconda per tre quarti (fino al 4 giugno 1972) indennit� per occupazione legittima e per un quarto risarcimento danni per occupazione illegittima; le altre due risarcimento danni. La quarta somma deve, peraltro, essere ridotta a L. 12.895.103, tenendo conto del fatto che l'occupazione illegittima � cessata il 20 luglio 1974 e cio� 13 giorni prima del termine dell'annata agraria, che si � fissata, come si � visto al 31 agosto (infatti: L. 14.617.120 : 365 = L. 40.046,904; L. 40.046,904 X 322 = Lire 12.395.103). Invero, contrariamente a quanto sostiene la Societ� convenuta, il risarcimento danni per occupazione illegittima non � dovuto fino al giorno della notificazione del decreto di espropriazione, ma solo fino alla data del decreto stesso, poich� a tale data avviene il trasferimento della propriet� e cessa, conseguentemente, l'illegittimit� dell'occupazione. Mentre l'indennit� per occupazione legittima � debito di valuta (cfr. da ultimo: Cass. 6 ottobre 1976 n. 3290), il risarcimento del danno � debito di valore, onde . deve tenersi conto, anche di ufficio, della svalutazione monetaria, trattandosi di elemento compreso nella domanda risarcitoria (cfr. da ultimo: Cass. 12 gennaio 1977 n. 123; 6 ottobre 1976 n. 3290). -(Omissis). II (Omissis). -Deve essere innanzitutto verificata la competenza dell'adito Tribunale, sulla quale l'Avvocatura dello Stato ha formulato qualche perplessit� per l'ipotesi che venisse ritenuta applicabile alla fattispecie la legge 865 del 1971. Tali perplessit� non hanno ragion d'essere per due motivi. Innanzitutto la specialit� della disciplina dettata per le controversie in materia di indennit� dovute per le espropriazioni o le occupazioni rese necessarie dall'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica ne esclude la modificabilit� con una norma di portata generale quale � certamente la legge del 1971. In secondo luogo la competenza della Corte d'Appello a conoscere dell'opposizione alla stima si inserisce nella procedura prevista dalla legge n. 865 e nell'adozione della stessa trova, quindi, il suo necessario presupposto: tale competenza non si radica, pertanto, allorch� la espropriazione si sia svolta, come nella specie, secondo il procedimento previsto dalla legge n. 2359 del 1865 (Cass. 13 gennaio 1975 n. 109). A questo argomento non contraddice sul piano logico l'applicazione alle 102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I ~ ~: espropriazioni stesse dei criteri di valutazione dettati dalla legge n. 865 {o del 1971: come pi� oltre sar� meglio detto il fatto che per l'espropria ~ r zione sia stato adottato il procedimento previsto dalla legge 2359 del 1865 1 non esclude l'applicabilit� dei criteri di valutazione introdotti dalla legge f n. 865 del 1971, perch� tali criteri hanno sostituito quelli della legge del 1865 e non si pongono, quindi, in alternativa con gli stessi, ond'� che la liquidazione dell'indennit� sulla base dei nuovi parametri non vulnera il principio per cui la scelta del procedimento espropriativo da parte della lipubblica amministrazione � insindacabile dal giudice ordinario ed � vincolante anche per quanto concerne l'attribuzione della competenza a conoscere delle cii.use di opposizione alla stima. I Per ci� che riguarda l'intervento spiegato dall'affittuario Fiumarella I Andrea, l'applicabilit� della legge del 1971 attiene al merito della pretesa I fatta valere con l'intervento stesso e non, come sostiene l'Avvocatura delI i lo Stato, all'ammissibilit� dello stesso,. la quale deve essere verificata sulla base dei presupposti, do� dell'inerenza del diritto all'oggetto o della sua I dipendenza dal titolo dedotto in giudizio. Nella specie la causa petendi si I identifica nel ,provvedimento ablativo, dal quale trae fondamento anche il diritto all'indennit� reclamata dal Fiumarella, ond'� che incontestabile apl pare l'ammissibilit� dell'intervento spiegato da quest'ultimo. ! I L'eccezione di tardivit� dell'intervento per decorso dei termini per prof ~ porre opposizione � priva di consistenza logica, dal momento che a carico ~ dell'affittuario, il cui diritto � del tutto autonomo rispetto a quello del t f proprietario espropriato e non � soggetto al sottoprocedimento ammini~ strativo di accertamento previsto per l'indennit� di espropriazione, non !1 f esiste alcun onere di opposizione. i if L'Avvocatura dello Stato ha rilevato che l'Enel sta in giudizio in persona del Capo Compartimento di Napoli, mentre la procura risulta rilasciata dagli ingg. Formicola e Mastrogiovanni, dei quali sarebbero ignoti i poteri e le qualit�. Osserva in proposito il Collegio che l'ammissibilit� I del rilascio della procura ad litem da parte di organo diverso da quello che rappresenta in giudizio la persona giuridica dipende esclusivamente dalla ripartizione delle competenze secondo l'organizzazione interna del I l'ente e non trova certamente ostacolo nei principi vigenti in materia di conferimento dello jus postulandi. Quanto al difetto nei funzionari sopra nominati del potere di rilasciare la procura, l'Avvocatura dello Stato si � I limitata ad .ipotizzarlo, mentre era tenuta a documentarlo rigorosamente, non foss'altro che per la presunzione di legittimit� che assiste gli atti I amministrativi e, quindi, il negozio di conferimento della rappresentanza I e difesa in giudizio di un ente pubblico. � La legittimazione sostanziale dell'Enel a proporre oppos1z1one alla stima deriva, infine, dal fatto che lo stesso � indicato nel decreto del Prefetto di Salerno come soggetto passivo del rapporto espropriativo. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI Superate le eccezioni pregiudizialmente sollevate dall'amministrazione convenuta, osserva il Collegio per ci� che riguarda i criteri di liquidazione dell'indem1it�, che la potest� ablativa dello Stato si esplica con modalit� diverse e con diverse procedure in relazione alla con~reta finalit� pubblicistica perseguita, onde il procedimento espropriativo non � unico, ma assume contenuto diverso a seconda della legge che, con riferimento alla specifica finalit� perseguita, lo regola. Peraltro, qualunque sia il procedimento espropriativo adottato dalla pubblica amministrazione, in esso si individuano varie fasi, rispetto alle quali la posizione soggettiva dell'espropriato resta diversamente qualificata. Invero, come � stato rilevato (Cass. 4 maggio 1966 n. 1133) in talune di queste fasi la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale che incide direttamente sul diritto del cittadino, diritto che viene di conseguenza affievolito, prendendo consistenza di interesse legittimo e come� tale � tutelato solo nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Tale situazione si verifica nelle fasi della dichiarazione di pubblica utilit�, nella determinazione dell'opera da eseguire, nella determinazione dei beni da espropriare, nella scelta dei mezzi giuridici idonei al conseguimento della finalit� pubblicistica e, infine, nella fase della prpnunzia dell'espropriazione. Invece nessun potere c;liscrezionale compete alla pubblica amministrazione nella fase della determinazione dell'indennit� dovuta in relazione al procedimento espropriativo prescelto, dovendo la liquidazione dell'indennit� seguire secondo le precise disposizioni di legge regolatrici della materia nell'ambito del procedimento medesimo. Consegue che in tale fase il cittadino � titolare di una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Peraltro, avanti all'A.G.O. in sede di opposizione alla stima non possono proporsi questioni relative alla legittimit� del procedimento espropriativo prescelto, allegandosi che avrebbe dovuto trovare applicazione altra legge o altro tipo di procedimento espropriativo, in quanto ci� attiene alla sfera esclusiva e riservata della pubblica amministrazione, rispetto alla quale l'A.G.O. � carente di potere. Possono, per�, proporsi le questioni relative alla conformit� dei criteri di stima adottati per la liquidazione dell'indennit� a quelli che in quella fattispecie indicano le norme di legge regolanti la procedura espropriativa prescelta dalla pubblica amministrazione. Consegue che il giudice ordinario non potrebbe in nessun caso sostituire il criterio di stima dettato dalla legge per quel procedimento espropriativo prescelto dalla ,pubblica amministrazione con altro che ritenesse rispondere alla fattispecie, giacch�, come si � osservato, la eventuale illegittimit� dell'atto amministrativo quanto alla scelta del procedimento espropriativo, riguardando una posizione di interesse e non di diritto soggettivo, deve essere fatta valere innanzi al giudice amministrativo. Lo stesso va ripetuto per le questioni attinenti alla legittimit� e regolarit� del procedimento amministrativo. 104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si � obbiettato che il giudice ordinario, sostituendo apa legge applicata dalla pubblica amministrazione per la determinazione dell'indennit� altra legge che ritenesse applicabile alla specie, procederebbe solo alla disapplicazione nel caso concreto dell'atto amministrativo,. in questa parte illegittimo, conformandosi cos� agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E sul contenzioso amministrativo. Va per� in contrario o.sservato � che cos� operando il giudice inciderebbe direttamente sull'atto amministrativo, giacch� sostituirebbe ai criteri di stima derivanti dal tipo espropriativo prescelto discrezionalmente dalla pubblica amministrazione criteri di stima riguardanti altr,o procedimento espropriativo, il che comporta la modificazione, non la mera disapplicazione, della determinazione insindacabile e vincolante adottata in sede amministrativa. Alla stregua di queste osservazioni va concluso che il giudice �ordinario deve limitarsi, in sede di giudizio di opposizione alla stima, ad indi-' viduare le norme di legge applicabili alla fattispecie, quali si evincono dal procedimento espropriativo adottato dalla pubblica amministrazione. Tali criteri di stima devono per� essere q.elli derivanti da norma di legge in vigore al momento della pronunzia dell'espropriazione, a tale momento dovendosi fare risalire gli effetti ablativi del provvedimento e, correlativamente, la nascita nel cittadino del diritto all'indennit� sos.titutiva. Nel caso in cui tra l'inizio della procedura di espropriazione e la pronunzia d~ll'espropriazione sia stata modificata la legge che regola i criteri per la determinazione dell'indennit�; � dello jus superveniens che il giudice deve tenere conto e fare applicazione. In questa ipotesi il giudice non eccede i limiti della sua competenza giurisdizionale, in quanto non modifica l'atto amministrativo che ha determinato la procedura espropriativa, n� incide su di esso, ma si limita ad applicare quelle norme di legge, concernenti la liquidazione dell'indennit�, che, vigenti al momento dell'esproprio, derivano pur sempre dalla procedura espropriativa prescelta dalla pubblica amministrazione. Se per� le nuove norme regolanti la liquidazione dell'indennit� sono successive al decreto dl espropriazione, esse, salvo diversa disposizione di legge, non trovano applicazione. � Fatte queste premesse e tornando alla questione da risolvere va precisato che l'espropriazione de qua � stata effettuata in data 2 novembre 1974 e per essa � stata seguita la procedura della legge fondamentale numero 2359 �del 1865. La legge 22 ottobre 1971 n. 865 ha innovato in relazione a determinate materie indicate nell'art. 9 sia alla procedura espropriativa sia ai criteri, per la liquidazione dell'indennit�. Ogni dubbio circa l'ambito pi� o meno limitato del predetto articolo 9 � stato risolto dalla legge 27 giugno 1974 n. 247, la quale stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo secondo. della legge 22 ottobre 1971 n. 865, relative alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 105 comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, e di altri enti � pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali. Da tale norma si ricava chh~ramente che, limitatamente alle disposizioni che regolano i criteri di stima dell'indennit� di espropriazione, trova applicazione la legge del 1971 (Cass. 2 febbraio 1976 n. 328). Pertanto a partire dall'entrata in vigore della legge. n. 247 del' 1974, che ha carattere innovativo, trov.a applicazione per le opere pubbliche ivi specificate il criterio di stima dell'art. 16 della legge del 1971. Tanto premesso sullo stato della legislazione in materia, va rilevato che il provvedimento espropriativo in esame, emanato, come si � detto, il 2 novembre 1974, cio� nel vigore della legge n. 247 del 1974, � certamente soggetto alle disposizioni innovative introdotte da quest'ultima e poich� la stima dell'indennit� � stata effettuata con i criteri della legge del 1865, ormai non pi� in vigore, ne deriva che legittimamente l'Enel chiede che l'indennit� venga liquidata alla stregua della legge del 1971. Il valore del terreno va, dunque, determinato sulla base delle tabelle compilate dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto della coltura effettivamente praticata sul posto e non, come pretenderebbe l'avvocatura, della qualifica-' z�one del terreno stesso risultante dal catasto. Nel caso di s'.pecie, nel contrasto tra i dati catastali e le risultanze dello stato di consistenza, va riconosciuta prevalenza. a queste ultime, che attestano la effettiva destinazione del terreno a colture tipicamente ortive, quali me1ainzane, peperoni, fagioli, basilico, prezzemolo, cavoli, cipolle, etc. F� eccezione una superficie di complessivi mq. 3250, di cui mq. 1650 per la particella 410 e mq. 1600 per la particella 40, che risultano coltivati a canneto e per i quali, pertanto, la liquidazione dell'indennit� va rapportata. alla qualifica di terreno seminativo irriguo. Premesso che per la 16� regione agraria, quale � appunto quella di Sarno, la tabella compilata dall'Ufficio Tecnico Erariale prevede per gli orti irrigui e per i seminativi irrigui il valore rispettivamente di L. 1870 e di L. '1450 il mq., l'indennit� relativa alla superficie espropriata in danno dell'Enel va determinata in lire 10.116.800 (2890 x 1870 + 3250 x 1450). Anche l'indennit� per la occupazione temporanea, pacific�mente iniziatasi il 25 settembre 1970 e protrattasi, pertanto, per quattro anni, un mese ed otto giorni, va determinata con i criteri dettati dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, anch'esso richiamato dalla legge n. 247 del 27 giugno 1974: conseguentemente per il titolo predetto deve essere liquidato l'importo di L. 2.107.500 (4/20 di L. 10.116.800 + 2/12 di L. 505.800, cio� dell'indennit� annua). I frutti pendenti risultano, infine, adeguatamente valutati in Lire 798.200. Non pu� essere, invece, accolta l'istanza di maggiorazione dell'inden-� nit� a norma dell'art. 12 della legge del 1971 ovvero di risarcimento del danno per la perdita di tale maggiorazione in conseguenza della mancata RASSEGNA\ DELL'AVVOCATURA DEU.0 STATO 106 notifica dell'avviso con l'offerta della indennit� provvisoria e, quindi, dell'impossibilit� per l'espropriato di esercitare il diritto potestativo dalla norma predetta accordato. La differenza richiesta non pu� certamente essere riconosciuta a titolo di indennit� di espropriazione, giacch� condicio sine qua non della maggiorazione dell'indennit� stessa prevista dall'art. 12 della legge 865, diretta a scoraggiare le speculazioni degli espropriati ed a limitare il contenzioso sulla misura dell'indennit�, � l'accettazione della somma offerta in via preliminare dall'espropriante. Ci� significa che la condizione predetta non ammette equipollenti n� pu� considerarsi fittiziamente realizzata per il fatto che ne sia stata resa in concreto impossibile la verificazione attraverso l'omissione dell'offerta. Ma la differenza richiesta non pu� essere attribuita neppure sotto forma di risarcimento del danno, giacch�' la posizione del privato di fronte alla scelta dell'uno piuttosto che dell'altro procedimento espropriativo � di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e trova tutela esclusivamente innanzi al giudice amministrativ�: non essendo nella specie contestabile)a derivazione della lesione patrimoniale in ipotesi subita dall'Enel dall'adozione della procedura prevista dalla legge fondamentale del 1865. in luogo di quella prescritta dalla legge del 1971, il ricorso all'uno piuttosto che all'altro procedimento potrebbe tutt'al pi� provocare l'annullamento dell'atto finale dell'espropriazione, ma giammai costituire titolo per il risarcimento del danno equivalente alla maggiorazione dell'indennit� per l'accettazione dell'offerta. L'amministrazione convenuta ha contestato che il Fiumarella fosse affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato, ma tale contestazione � del tutto infondata, giacch� la predetta qualit� emerge dallo stato di consistenza, redatto in epoca non sospetta, quando, cio�, per non essere stata ancora emanata la legge del 1971, non era concepibile un interesse a figurare come affittuario senza esserlo. E poich� � pacifico che il predetto Fiumarella, � stato costretto a cagione dell'espropriazione ad abbandonare il terreno, gli compete, a norma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, una indennit� pari a quella liquidata in favore del proprietario e, cio�, la somma di L. 10.116.800. L'eventuale diritto del Fiumarella ai frutti pendenti non pu� essere fatto valere direttamente nei confronti dell'espropriante, ma, avendo la pubblica amministrazione prescelto il procedimento regolato dalla legge fondamentale del 1865, deve essere fatto valere nei modi previsti dall'art. 27 della legge predetta. (Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977 -Pres. Vigorita �_ Est. Bertoni -P. M. (concl. conf.); Baldesi. Procedimento penale -Istruzione penale -Procedimento pretorile -Rinvio a giudizio -In.terrogatorio dell'imputato eseguito dalla polizia giudiziaria � Sufficienza -Esclusione. (c.p.p., artt. 225, 231, 376, 398). Procedimento penale -Nullit� in materia penale -Atti gi� dichiarati nulli � Ius superveniens � -Inapplicabilit�. (c.p.p., art. 185; I. 8 agosto 1977, n. 534, modificazioni al codice di procedura penale, art. 6). L'interrogatorio dell'imputato eseguito, anche se su delega del magistrato, dalla polizia giudiziaria non vale ad integrare la condizioni della previa contestazione del fatto al fine del rinvio� a giudizio, neppure nel procedimento pretorile (1). In applicazione del principio tempus regit actum, la nuova disciplina delle nullit� disposta con legge 8 agosto 1977, n. 534, non pu� spiegare alcun effetto rispetto agli atti gi� dichiarati nulli sotto il vigore della precedente normativa (2). (Omissis). -Con sentenza del 22 marzo 1976, il pretore di Pistoia assolse Ba1dino Baldesi dal delitto di lesioni colpose per insufficienza di prove. Su appello del procuratore della Repubblica, il tribunale di Pistoia ha annullato la sentenza impugnata e ordinato la trasmissione degli atti al pretore per il nuovo giudizio. Nella loro decisione, i giudici di appello hanno rilevato che il pretore, pur avendo compiuto atti istruttori con l'espletamento di una perizia medi�o-degale suLla persona offesa, si era Jimitato a delegare alla polizia giudiziaria l'interrogatorio del Baldesi, senza procedervi direttamente e (1) V. nello stesso senso, Cass. 28 febbraio 1975, n. 314, n. 129668, 19669. (2) La massima, in ordine alla diversa disciplina de1Le nuhlit� ex art. 185 c.p.p. introdotta con la .I. 8 agosto 1977, n. 534, che prevede una sanatoria, come afferma fa Corte, progressiva, appare conforme all'invocato iprinci�Jio �di carattere generale, secondo le indicazioni desurni:biLi dagli art. 110 e 11 delle disp. suUa leg;ge in generale, tenuto conto dell'avvenuto esaurimento degli effetti dell'atto attraveriso J:a dichiarazione di nu11it�. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO senza nemmeno provvedere ad enunciare in un mandato il fatto addebitato all'imputato; con la conseguenza 1pe:rd� che l'istruzione e gli atti successivi dovevano ritenersi nulli, in quanto l'interrogatorio. eseguito dalla polizia giudiziaria non varrebbe ad integrare la condizione prescritta dall'art. 398 c.p.p. (nel testo risult�nte dalla sentenza della Corte cost. 28 aprile 1966, n. 33, Foro it., 1966, I, 785), per il rinvio a giudizio dell'imputato nel procedimento pretorile. � Contro la sent.enza del tribunale, il pretore di Pistoia ha proposto conflitto di competenza con ordinanza del 22 giugno 1977. Il pretore non contesta che nella specie, essendosi proceduto al c�mpimento di atti di istruzione, dovesse farsi applicazione dell'art.. 398, ultimo comma, c.p.p., cos� come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 33 del 1966, e che l'imputato perci� non potesse essere tratto a giudizio senza essere stato previamente interrogato o senza che il fatto gli fosse stato contestato in un mandato rimasto. senza effetto. Sostiene tuttavia il pretore che la condizione suddetta dovrebbe considerarsi realizzata nel ca:so in esame dall'interrogatorio del Baldesi compiuto dalla polizia giudiziaria con l'osservanza delle garanzie difensive; ci� in quanto l'art. 231 c.p.p. attribuisce al pretore il potere non solo di compiere direttamente, ma anche di ordinare qualsiasi atto di polizia giudiziaria o di istruzione sommaria prima di emettere il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, e perci� nulla vieterebbe che anche l'interrogatorio dell'imputato possa essere delegato, ai fini dell'art. 398, alla polizia giudiziaria, che � la naturale destinataria degli ordini del pretore. Tanto premesso, osserva che il conflitto,. ammissibile in rito, deve essere risolto in conformit� di quanto ha ritenuto il tribunale,_ essendo errata la tesi sostenuta dal pretore. � certamente esatto, come ricorda il pretore nel suo provvedimento, che per il rinvio a giudizio dell'imputato non � necessario che il fatto sia stato enunciato in un mandato o in un ordine, essendo in ogni caso sufficiente che rimputato �sia stato interrogato sul fatto che costituisce oggetto dell'imputazione; ma � altrettanto certo, contrariamente a quanto ritiene il pretore, che l'interrogatorio idoneo a legittimare il rinvio a giudizio dell'imputato � soltanto quello che sia compiuto dall'autorit� giudiziaria 'procedente. ! � ormai opinione comune che l'interrogatorio dell'imputato (o della persona indiziata), oltre ad essere un mezzo di prova, � anche un mezzo di difesa, come si evince chiaramente dalle norme del codice di procedura penale tartt. da 365 a 368), che, in un apposito capo inserito nel I titolo dell'istruzione formale, ne disciplinano specificamente i preli;niinari, i ( le modalit� di esecuzione e lo svolgimento. Tali norme, infatti, dopo ' 1 aver sancito l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio nel ter' ' I mine stabilito dalla legge e comunque senza ritardo, prescrivono ~n I I I I ! I I PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE particolare che il giudice, da un Iato, � tenuto a invitare l'imputato a � discolparsi e a indicare le prove in suo favore� (art. 36'7, 2� comma) e, dall'altro, � obbligato a �investigare su tutti i fatti e su tutte le circo stanze che l'imputato ha es.posto� (art. 368). In questo modo, l'interro gatorio viene costruito come un atto complesso, nel quale sono di grande momento non soltanto le dichiarazioni dell'imputato (che anzi possono essere solo eventuali), ma anche le numerose e delicate attivit� che deve svolgere proprio il magistrato istruttore. L'interrogatorio, cio�, � uno strumento processuale, che, mentre consente al magistrato inqui rente di avere a disposizione gli elementi necessari di giudizio per l'eser cizio dei suoi poteri, ai fini dell'accertamento della verit�, offre � nello stesso tempo all'imputato il modo di prospettare, tempestivamente e util mente, al giudice le proprie deduzioni difensive. Deriva da tutto ci� che la funzione essenziale dell'interrogatorio � quella di realdzzare il principio del contra:ddittor.io nella fase dell'istru zione, e che tale funzione perci� pu� ritenersi adempiuta solo in quanto . tra giudice e imputato si stabilisca, per cos� dire, un dialogo, o, pi� semplicemente, in quanto alla formazione dell'atto partecipino diretta' mente non soltanto l'imputato, ma anche l'organo dell'istruzione. Appunto in vista di questa sua finalit�, �l'art. 376 c.p.p. considera l'interrogatorio come una delle condizioni alternativamente necessarie (l'altra � l'enunciazione del fatto in un mandafo o ordine rimasto senza effetto), per il rinvio a giudizio dell'imputato o per il suo proscioglimento con determinate formule. Ma proprio perch� Io scopo della norma � quello di garantire all.'im putato l'esercizio in istruzione del diritto inviolabile alla difesa e di assicurare quindi il rispetto del principio del contraddittorio, l'interro gatorio a cui fa riferimento l'art. 376 non pu� essere che quello disci plinato dalle norme prima citate come un atto di esclusiva, indeclinabile competenza del giudice. Questa 'conclusione trova peraltro conferma in due argomenti di carattere testuale: in primo luogo nell'equiparazione operata dalla legge (art. 376) tra interrogatorio dell'imputato e un atto indiscutibilmente proprio del magistrato qual � l'emissione di un man dato; e poi nella circostanza che, secondo il sistema, nell'istruzione la presenza dell'imputato per l'interrogatorio pu� essere ottenuta o a seguito di un mandato e quindi di un'iniziativa dell'organo giudiziario o per effetto della sua presentazione spontanea, e cio� per il fatto che l'impu tato (come stabilisce l'art. 250 c.p,p.) si presenti� �al magistrato compe tente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni �. Come si vede, ai fini dell'adempimento della conduzione prevista dal l'art. 376, l'interrogatorio dell'imputato � in ogni caso collegato� all'inter vento o alla presenza del magistrato istruttore e perci� � lo stesso testo della norma (e non soltanto la natura e la funzione dell'istituto) a dimo 110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO strare, cos� come questa corte ha gi� ritenuto in altra occasione (Cass., 16 luglio 1963, Colombo e altri, id., 1964, II, 68) che l'interrogatorio a cui � condizionato il suo rinvio a giudizio e in certi casi anche il proscioglimento dell'imputato deve essere sempre compiuto dal giudice e non pu� essere mai delegato alla polizia giudiziaria. Per la verit�, nella sua Oiidinanza, il pretore sembra. fare al riguardo una distinzione, nel senso di ritenere che, mentre nell'istruzione formale la legge obbliga il giudice a ;procedere direttamente all'interrogatorio, non potrebbe invece 1diir1si altre1ltarn:to per l'istruzione sommaria del pretore, dato il minore formalismo che fa caratterizza e dati i .poteri di delega che, come prima si � detto, l'art. 231 c.p.p. attribuisce al pretore. Ma, anche con questa limitazione, la tesi del pretore non � fondata. Infatti la regola dettata dall'art. 376 per l'istruzione formale � ripetuta, in termini sostanzialmente analoghi, negli articoli 395 e 396, per l'istruzione sommaria del pubblico ministero e ora, dopo Ja �sentenza della Corte costituzionale, anche nell'ultimo comma dell'art. 398 per il procedimento istruttorio del pretore; n� vi sono motivi per interpretare in modo diverso, secondo la collocazione delle disposizioni che fa enunciano, una norma sostanzialmente identica e che si esprima in un testo letterale, che, come :prima si � visto, ha .un significato univoco e non suscettibile di fraintendimenti per ci� che riguarda l'obbligo del magistrato istruttore di .procedere direttamente all'interrogatorio dell'imputato. Questa regola, d'altra parte, trovando il suo fondamento nelle ragioni prima accennate ed essendo espressione, come pure si � detto, del principio del contraddittorio, non pu� non avere una portaita generale, tale da essere applicabile in relazione �alla fase di chiusura di tutti i tipi di istruzione, da quella formale a quella sommaria del pubblico ministero e del pretore. La stessa Corte costituzionale, nell'estendere, con la sentenza pi� volte citata, l'obbligo della �Contestazione del fatto o dell'interrogatorio dell'imputato al caso di atti istruttori compiuti dal :pretore, ha giustificato la sua decisione con la necessit� di equiparare; per quanto attiene alle .garanzie difensive, il procedimento istruttorio pretorile al 1 rnstruzione sommaria del pubblico ministero te quindi, suo tramite, all'istruzione formale); con la conseguenza che non possono intendersi diversamente, con riguardo soltanto al pretore, le condizioni a cui l'ordinamento processuale subordina, .per ogni tipo ,di istruzione, il rinvio a giudizio dell'~mputato e in certi casi il suo proscioglimento. La diversa opinione del pretore -come giustamente osserva il procuratore generale -trae origine dalla confusione tra l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato durante la fase delle indagini di polizia o negli atti preliminari all'istruzione, per completare la denunzia, e l'interrogatorio nell'istruzione, come condizione per il rinvio a giudizio (o il prosciogilmento) dell'imputato. Al riguardo, � fuori discussione che PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE la polizia giudiziaria pu� procedere di sua iniziativa, nelle forme e nei modi previsti dall'ant. 225 c.ip.p., all'interrogatorio dell'indiziato, e deve anche ammettersi, come questa corte ha pi� volte ritenuto (Cass., 24 gennaio 1973, Di SonU1I10, id., Rep. 1973, voce Istruzione pen., n. 85;' 28 maggio 1969, Zuccati, id., Reip. 1970, voce cit., n. 114), che, negli atti preliminari di istruzione, il pretore (anche il pubblico ministero) pu� delegare alla polizia giudiziaria l'interrogatorio dell'indiziato (o dell'imputato), al fine idi� ottenere i chiarimenti necessari per il promovimento dell'azione penale; m�t ci� non toglie che questo interrogatorio 111on abbia nessun . valore per il rinvio a giudizio dell'imputato e che a questo scopo invece l'interrogatorio debba essere sempre compiuto dall'autorit� giudiziaria proceQente, e quindi dal pretore nei procedimenti di sua competenza, e non possa essere mai delegato alla polizia giudiziaria. Nella specie, di tonseguenza, era come se il pretore avesse omesso l'interrogatorio dell'imputato prima di trarlo a giudizio, perci� il tribu nale 111on poteva che annullare il giudizio pretorile, in quanto, secondo la comune interpretazione, l'omissione dell'interrogatorio dell'imputato era causa, a norma dell'art. 18�5, n. 3, c.p.p. nel testo vigente all'epoca della pronuncia, di una nullit� assoluta, come tale insanabile e quindi rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Nel frattempo per�, la legge 8 agosto 1977, n. 534, ha. �sostituito, con l'art. 6, l'art. 185 del codice di procedura, nel senso che, pur lasciando invariati i casi di nullit� di 011dine generale ivi previsti, ne ha radical mente modificato la disciplina, cos� ponendo, in relazione al caso in esame, un problema di diriUo intertemporale. Pi� precisamente, la norma citata ha modificato l'art. 185 nella parte in cui stabiliva che le nullit� elencate dallo 1stesso a11ticolo erano insa nabili e dovevano essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In sostituzione di questa regola, la nuova norma dispone che continuano ad essere rilevabili fino al giudicato soltanto le nullit� che riguardano la capacit� e la costituzione del giudice o l'iniziativa del ;pubblico ministero nell'esercizio de:.'azione penale ovvero che deri vano dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento. Invece, tutte le altre nullit� tra quelle enumerate dal l'art. 185, pur continuando ad essere rilevabili di ufficio, non sono pi� insanabili per tutta la durata del procedimento, ma sono soggette a una sanatoria, per cos� dire, progressiva, nel senso che possono essere rile vate dal giudice o dedotte dal�e parti non oltre il compimento delle formalit� di apertura del diba1:timento se si sono verificate nell'istru zione, e non oltre la definizi�ne del grado successivo del giudizio, quando si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio. 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Risulta, come si vede, dalla nuova norma che tra le nullit� previste dall'art. 185, n. 3, e concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (che � la categoria in cui rientra la nullit� dichiarata nel caso che qui interessa dal tribunale) sono rimaste insanabili soltanto quelle che derivano dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento e che perci� tutte indistintamente le nullit� della suddetta categoria, conseguenti alla violazione del diritto di ~ifesa, quando si verificano in istruzione (cos� come � avvenuto nella specie), si intendono sanate, se non sono rilevate o dedotte subito dopo il com pimento delle formalit� di apertura del dibattimento. Questa innovazione, che appare �di particolare rilievo e di grande portata pratica {essendo le nullit� istruttorie per .violazione del diritto di difesa statisticamente le pi� frequenti) avrebbe impedito, nella fattispecie in esame, la declaratoria della nullit� conseguente all'omesso interrogatorio del Baldesi, in quanto risulta dagli atti che la nullit� non fu n� rilevata n� dedotta nel corso del dibattimento di primo grado, ma fu eccepita per la prima vo1ta soltanto nei motivi del pubblico ministero e che il tribunale ha potuto dichiararla, appunto pevch�, secondo il testo previgente dell'art. 185, si trattava di una nullit� inasanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. La nulliit� verificatasi nella specie trova, dUIIlque, nella legge n. 534 del 1977, una disciplina 1diversa, per ci� .che Tiguarda le condizioni e i limiti di rilevapilit�, da quella vigente nel tempo in cui ebbe a verificarsi; con la conseguenza pertanto che, nella perourante pendenza del processo, occorre stabilire quale delle due norme, tra le vecchia e la nuova, debba ora avere applicazione; e ci� occorre fare, sulla base dei principi generali, dato che il legislatore non ha provveduto a regolare con disposizioni transitorie il problema relativo alla nuova disciplina delle nullit� previste nell'art. 185 del codice di procedura, cos� come invece ha fatto, per le innovazioni introdotte, .con la stessa legge, riguardo alla competenza territoriale, alla connessione di rprocedimenti e alle notificazioni. Ai fini dell'indagine, bisogna muovere dalla premessa che l'affermazione, spesso ricorrente .anche nella giurisprudenza, secondo cui le leggi processuali sono di immediata applicazione, non significa affatto che esse, una volta entrate in vigore, si �applichino in ogni caso e senza altre condizioni ai processi in corso. In realt�, come un'approfondita elaborazione intel1pretativa ha ormai chiaramente dimostrato, le norme processuali, come ogni altra _norma (con l'eccezione di quelle previste dall'art. 2 c.p.), sono soggette non soltanto all'art. 10 disp. sulla legge in generale, che aprpunto sancisce il principio dell'applicazione immediata della legge, anche al successivo art. 11, secondo cui � la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo�. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 113 La lettura unitaria delle due regole ora ricordate mostra chiaramente che, almeno in linea di massima, di fronte ai processi pendenti, la legge processuale nuova si applica immediatamente agli atti ancora da compiere, ma rispetta e lascia salvi gli atti e i fatti compiuti sotto la legge antica. La chiarezza del principio pu� per� attenuarsi sia per effetto della struttura della norma, sia con riguardo alla specie pratica contestata e cio� a seconda che gli atti processuali, che vengono in considerazione, siano istantanei o costituiti da elementi che si succedano nel tempo ovvero, pur essendo istantanei, non abbiano ancora prodotto i loro effetti, ma li producano quando gi� sia entrata in vigore la nuova norma. Mentre nella prima ipotesi, infatti, � fuori discussione che continua ad applicarsi la legge abrogata, nelle altre due, invece, e quindi rispetto alle fattispecie processuali non ancora completate o che non abbiano esaurito tutti i loro effetti, il problema di determinare se certe conseguenze dell'atto vadano regolate dalla legge vecchia op.pure dalla nuova, pres(mta aspetti di particolare difficolt�; anche se deve sempre tenersi per fermo che 1a legge processuale sopravvenuta deve essere in ogni caso applicata in modo che -salvo le eccezioni esplicitamente o implicitamente emergenti dal suo contenuto -non abbia efficacia retroattiva, solo cos� potendo dirsi rispettato il principio secondo cui il regime dell'atto processuale � quello della legge del tempo in cui fu compiuto, un principio felicemente e sinteticamente espresso dalla formuletta del tempus regit actum. Nella specie, comunque, non occorre approfondire l'indagine nella direzione accennata, come sarebbe stato invece necessario se la nuova normativa fosse sopravvenuta prima che la nullit� verificatasi sotto il precedente regime fosse stata rilevata e dichiarata, secondo le regole allora vigenti. Risulta al contrario da quanto si � detto che il tribunale, sulla base del testo precedente dell'art. 185, n. 3, c.p.p., ha dichiarato la nullit� assoluta del giudizio pretorile prima che entrasse in vigore la legge n. 534 del 1977. In quel momento, la fattispeeie che forma oggetto delle due leggi succedutesi nel �tempo aveva consumato tutti i suoi effetti, e perci�, alla stregua del principio per cui la legge processuale normalmente non � r,etroattiva, non v'� bisogno di ,aggiungere altro per dedurne che la modifica dell'art. 185 c.p.p., pur dettando una disciplina che avrebbe impedito nella specie la declaratoria di nullit�, non pu� tuttavia avere nessuna efficacia nella vicenda processuale in corso, per la sola, assorbente � mgione che la situazione considerata si � ormai stabilizzata in un fatto compiuto, come tale insuscettibile di mutamenti. Si deve, perci�, affermare, limitatamente all'ipotesi che qui interessa, che, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova disciplina delle nullit� di ordine generale, risultante dal testo dell'art. 185 c.p:p., modificato dall'art. 6 legge 8 agosto 1977 n. 534, essendo, come tutte le norme 9 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO processuali, di immediata applicazione, ma priva di efficacia retroattiva, non pu� spiegare nessun effetto rispetto ad atti che siano stati dichia rati nulli sotto il precedente regime, secondo le condizioni allora vigenti. 11 conflitto perci� deve essere risolto, per le ragioni prima esposte, con la dichiarazione di competenza del pretore di Pistoia. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 maggio 1978, n. 876 -Pres. Clemente di San Luca -Est. Mele -P. M. Macrl (conci. conf.) -Rie. Pelegatti. EdiJizia � Edilizia e urbanistica � Costruzione abusiva � Responsabilit� penale � Licenza in sanatoria � Irrilevanza. Edilizia � Edilizia e urbanistica � Costruzione abusiva � Responsabilit� penale � Licenza in sanatoria � Irrilevanza � Questione manifesta~ ente infondata di costituzionalit�. (!. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 31, 41). Costituisce violazione dell'art. 41, lett. b, della legge urbanistica l'aver iniziato la costruzione di opere edilizie senza essere in possesso della prescritta licenza, a nulla rilevando agli effetti penali che, successivamente all'inizio dei lavori, sia stata rilasciata la licenza in sanatoria (1). � manifestamente infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 41 legge 17 agosto 1942�n. 1150, nella parte in cui sottopone ad identica sanzione penale sia chi abbia eseguito opere di edificazione senza la licenza, sia chi, iniziati i lavori, l'abbi'a poi ottenuta in sanatoria, in riferimento 0;ll'art. 3 Cast. (2). (Omissis). -Questa Corte suprema ha pi� volte ricordato che � del tutto irrilevante penalmente la sanatoria ottenuta per un'attiv1t� d~ costruzione per la quale non sia stata ottenuta la relativa licenza l Cass., 24 set� tembre 1976, Del Franco, Foro it., Rep. 1977, voce Edilizia e urbanistica, n. 797). Del tutto improduttivo � quindi il discorso sulla violazione sostanziale degli interessi protetti. Obbedisce infatti al principio della certezza del diritto la negazione dell'esistenza di un'antigiuridicit� sostanziale, distinta dall'unica antigiuridicit� che meriti di essere segnalata, quella che si ricava dal testo della legge. Il contrario assunto finisce col demandare all'autorit� amministrativa il giudizio sulla legittimit� dell'operato del cittadino che abbia co (1-2) La giuri$prudenza del1a Cassazione � costante in questa affermazione: v. sent. citate in nota a questa sentenza pubblicata in Foro It., 1979, e, 41. � da segnala. re la sentenza del Pretore di T�revigilio 2 marzo 1977, ivi richiamata, che si � espressa in senso contrario, argomentando sul diverso tenore dell'art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 H quale fa riferimento alla esecuzione dei lavori in assenza della concessione edi1izia anzich� all'inizio dei lavori, come stabilito dall'art. 41 lettera b) della 1}. 17 agosto 1942, .n. 1150. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE struito in maniera illegittima, laddove, essendo la costruzione stata realizzata, deve il giudice penale e solo lui accertare se il fatto addebitato all'imputato costituisca illecito penale. Sulla base di questa premessa, appare inspiegabile il discorso che ta il ricorrente, il quale, pur nella ammissione della irrilevanza penale della� concessione della licenza in sanatoria, ritiene c;tie non sussista la materialit� dell'illecito penale. La tesi della distinzione tra le due ipotesi di reato -di natura formale quello di cui alla lettera a) e di natura sostanziale quello di cui alla lettera b) � -si risolve in una mera petizione di principio, che non trova alcun riscontro nella legge, la quale distingue le due ipotesi sulla base della materialit� del comportamento, e pi� precisamente con riferimento al risultato conseguito, di totale o solo di parziale difformit�, non favorendo alcuna diversa interpretazione. E che tale discorso vada riferito anche al momento dell'inizio dei lavori non vi � d~bbio, atteso che � nel momento di aggressione al bene giuridico protetto che comincia la consumazione del reato, momento che va identificato con l'inizio dell'attivit� non autorizzata e non con ipotetici riferimenti ad aNcoraggi di diverso genere. D'altra parte che questa sia l'interpretazione corretta � dimostrato anche dalla struttura dell'atto che consente la costruzione, un atto autorizzativo (licenza una vo1ta, ora concessione) con il quale si rimuove un ostacolo all'esplicazione di un'attivit�, la cui realizzazione l'ordinamento giuridico vuole sia svolta previo apprezzamento della opportunit�, della conformit�� ai piani genevali dell'amministrazione, alla convenienza del risultato che si intende conseguire ai fini del pubblico interesse. Di qui innanzitutto la impossibilit� che il privato sostituisca alla volont� dell'amministrazione il proprio personale parere di conformit�, anche se questo per avventura dovesse dimostrarsi corretto e rispondente ai fini sopraddetti. ' . Ma di qui anche l'irrilevanza e l'infondatezza del discorso che si fa per quanto attiene alla pretesa incostituzionalit� della norma in esame, in quanto manca nell'uno come nell'altro comportamento la previa valu-� tazione della pubblica amministrazione, che � poi l'oggetto precipuo della norma in questione. Manca perai� quella pretesa differenza di trattamento, che il ricorrente intravede .proprio perch� opina una differenza di comportamenti sul piano sostanziale, che dal punto di vista penale non esiste e che dal punto di vista strutturale riflette un accadimento ulteriore che non scalfisce la norma penale. Si tratta in sostanza di due comportamenti solo apparentemente diversi, in quanto �tale diversit� emerge soltanto in un momento successivo, quando cio� sia possibile -al lume di una successiva valutazione della pubblica amministrazione, -considerare se l'attivit� comunque illegittimamente posta in essere avrebbe potuto essere autorizzata dalla amministrazione. Ma, a 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte che tale valuvazione potrebbe anche mancare, essa � solo successiva e lascia del tutto intatta la materialit� del comportamento illecito costituito dall'inizio del lavoro di edificazione privo della licenza edilizia. Tant'� che la norma precettiva dell'art. 31, di cui qui si contesta la violazione, suona nel senso che essa opera per coloro che intendano eseguire nuove costruzioni, con riferimento dunque addirittura al momento in cui si estrinsechi il proposito di. costruire. Di fronte a un precetto cos� articolato non � consentito spostare temporalmente la vigenza di un siffatto momento operativo fino ad escludere dalla previsione. legislativa il momento di inizio della costruzione medesima. Sulla base di queste considerazioni pertanto appare ~anifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalit� proposta; il ricorso va perci� rigettato con le conseguenze di legge -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 20 giugno 1978, n. 1258 -Pres. Perretti -Est. Maltese -P. M. Marucci (concl. conf.). Rie. Forgiane. Impugnazione -Impugnazioni penali in genere -Sentenza assolutoria non preclusiva dell'azione civile -Impugnazione della parte civile Ammissibilit�. ' (c.p.p., artt. 25, 195). � ammissibile il ricorso per cassazione che la parte civile propone, avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perch� il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere il sindacato di legittimit� limitatamente alle disposizioni concernenti gli interessi civili (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 26 aprile 1978 n. 1215 -Pres. Perretti � Est. Cersosimo -P. M. Martinelli R. (concl. diff.). -Rie. Lo Russo). Impugnazione -Impugnazioni penali� in genere -Sentenza assolutoria non preclusiva dell'azione civile -Impugnazione della parte civile � . Inammissibilit� per difetto d'interesse -Fattispecie. (c.p.p., artt. 25'. 195). Va dichiarata inammi'ssibile per difetto d'interesse il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (1-2) II contrasto fra le due sentenze, pubblicate con nota critica di G. LA GRE� CA su Il Foro It., 1979, Il, 10 � tanto pi� macroscopico in quanto le decisioni sono state emesse daHa �stessa Sezione, a distanza di appena due mesi l'una PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 117 dell'imputato perch� il fatto non costituisce reato, dato che detta formula non preclude l'esercizio dell'azione civile (nella specie, � stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai genitori di un pastorello suicida avverso l'assoluzione del datore di lavoro dall'accusa di maltrattamenti) l2). I (Omissis). -La parte civile, premesso di essere legittimata a chiedere l'annullamento della sentenza di assoluzione (perch� il fatto non costituisce reato) per ottenere una modifica della formula assolutoria, tale da assicurarle un'adeguata tutela dei propri interessi civili, ha sostenuto nel merito che il tribunale di Bolzano avrebbe omesso ogni indagine diretta a stabilire l'esistenza di indizi di colpevolezza, al fine di una pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove sul dolo. Secondo la parte civile, anche a voler prescindere da generiche considerazioni sulla corrente prassi giudiziaria, consistente nel pubblicare gli annunci di vendita senza i nomi delle parti, nel caso concreto l'imputato non avrebbe potuto ignorar� che nella pretura di Bolzano tale criterio procedurale �era stato addirittura prescritto dal giudice mediante appositi d�pliants. E da tale sicura conoscenza era appunto desumibile l'intenzione dell'avv. Mitolo di agire a danno esclusivo dell'avv. Fongione nel pubblicarne il nome contestualmente all'avviso d'asta. Si pone, pertanto, alla corte il problema della 1legittimaziooe de1la parte civile ad impugnare la sentenza del tribunale di Bolzano e, nel merito, dell'esistenza del motivo di nullit� denunciato dal ricorrente. Il primo problema, di qi.rattere preliminare, deve essere risolto in senso affermativo. Invero, secondo la pi� recente giurisprudenza, �a seguito delle sen tenze della Corte costituzionale n. 1 del 15 gennaio 1970 (Foro it., 1970, I, 376) e n. 29 del 17 febbraio 1972 (id., 1972, I, 564), la parte civile, pu� ai sensi dell'art. 111 Cost., ricorrere per cassazione contro la sentenza, si.a di primo che di secondo grado, che abbia prosciolto l'imputato, e ci� al fine di ottenere un sindacato di legittimit� nei confronti di tale pro nuncia limitatamente alle disposizioni concernenti i suoi interessi civili. daH'altrn. L'indirizzo prevalente tuttavia sembra essere quello affermato daLlia pi� recente deHe due sentenze: v. oltre la decisione delle Sezioni Unite citata nella motivazione deHa sentenza del 26 aprile 1978, Cass. 6 ottobre 1976, in questa Rassegna, 1977, I, 473. V. invece, in questa Rassegna, 1977, I, 471 per l'inammissibilit� -dell'impugnazione contro sentenze ~strutto1rie -di proscioglimento, Cass. 10 dicembre 1975, n. 1547; 4 marzo 1974, n. 575. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pertanto la parte civile, ferma restando la intangibilit� del giudicato penale nei confronti dell'imputato, pu� chiedere un diverso accer.tamento ed una diversa valutazione, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua qualificazione giuridica e all'imputabilit� materiale e psicologica, che consentano il pieno esercizio e il proseguimento dell'azione riparatoria dinanzi al competente giudice civile (Cass., Sez. III, 15 giugno 1976, imp. Ancis, id., Rep. 1977, voce Impugnazioni penali, n. 46; Sez. Un., 30 novembre 1974, rie. Sebenello in causa Buzzi, id., Rep. 1975, voce cit., n. 53). Rimane, dunque, fermo e intangibile il giudicato penale, ma, agli effetti civili, il soggetto danneggiato ha diritto ad un nuovo esame e a un diverso accertamento, in deroga al principio dell'unit� della giurisdizione, per l'esperimento dell'azione di danno in sede civile; anche al limitato fine �di stabilire che il fatto civilmente perseguibile costituisca reato, per ottenere il risarcimento non solo del danno patrimoniale ma altres� del danno morale. Questo orientamento giurisprudenziale supera il precedente, secondo il quale la parte civile avirebbe diritto a sostituire la formu1a rpreolusi.va con altra che consenta l'esercizio dell'azione civile (C�ss., Sez. VI, 26 giugno 1972, imp. Vicari, id., Rep. 1973, voce cit., n. 121). La statuizione penale -si ripete -� intangibile e non pu� essere � sostituita� da un'altra, se non violando il principio del giudicato. � ammissibile, invece, una sentenza di �amnullamento per qualunque motivo -attinente alla tipicit�, all'antigiuridicit� o alla colpevolezza unicamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile ai sensi del- l'art. 541 cod. proc. pen., per la celebrazione del giudicato sull'azione riparatoria. Con la possibile conseguenza di un conflitto virtuale di giudicati, in deroga -come si � accennato -al principio dell'unit� della giurisdizione. Tale principio, invero, non avendo carattere di assolutezza, trova un limite di diritto positivo proprio nella normativa vigente che, attra verso l'emendamento apportato all'art. 195 cod. proc. pen. dalle citate sentenze della Corte costituzionale, regola su nuove e pi� ampie basi la legittimazione ad agire della parte civile, in piena attuazione qel pre cetto dell'art. 111 Cost. Ne consegue, nel caso concreto, che la parte civile, pur avendo chiesto l'apnullamento della sentenza del Tribunale di Bolzano per ottenere una diversa formula assolutoria, � legittimata al ricorso per conseguire l'ef fetto minore di un annullamento della sentenza stessa ai soli fini civili, fermo restand� il giudicato penale di assoluzione, nella formula adottata dal giudice a quo. Essa, invero, ha com,_unque diritto ad una valutazione diversa della illiceit� penale del fatto, per ottenere dal giudice civile il risarcimento PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE del danno morale, che altrimenti le verrebbe negato. E tanto basta per riconoscerle la legitimatio ad causam nel presente giudizio di impugnazione. -(Omissis). II (Omissis). -:-Il ricorso delle parti civili � inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Invero gli imputati sono stati assolti dal reato di maltrattamenti perch� il fatto loro ascritto non costituisce reato in quanto, pur essendo accertati i fatti materiali addebitati, si � ritenuto di escludere la sussistenza dell'elemento psichico. Tale formula assolutiva non preclude, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., la riproposizione dell'azione civile davanti al giudice civile sicch� le parti lese possono ottenere in quella sede la soddisfazione dei loro interessi civili mediante il riconoscimento dei danni derivanti dalla morte del loro figlio, ove ritenuti sussistenti. � vero che, a seguito della parziale dichiarazione di illegittimit� costituzionale dell'art. 195 cod. proc. .pen., di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 15 gennaio 1979, n. 1 (Foro it., 1970, I, 376) la par.te civile pu� pro.porre ricorso per cassazione per la tutela dei suoi interessti' civili --contro la sentenza penale �di assoluzione dell'imputato -e che le sezioni uni1e di questa corte -con sentenza del 15 dicembre 1973, n. 1669 (id., 1974, II, 75) -hanno ritenuto che a seguito di tale sentenza fosse divenuto legittimo il ricorso per cassazione della parte civile contro la sentenza assolutoria perch� il fatto delle sezioni unite non pu� essere condivisa. La portata della sentenza costituzionale e la deduzione della ricorri bilit� per cassazione -qualunque sia la formula assolutoria -della sen tenza di assoluzione della parte civile, vanno riconsiderate alla stregua della sentenza n. 165 del 26 giugno 1975 (id., 1976, I, 36) del giudice di co stituzionalit�. L.a Corte costituzionale ha, infatti, statuito che la preclusione -sancita dai1la norma di cui all'al11:. 25 cod. proc. pen. -ad esercitare l'azione in sede civile; in dipendenza della formula assolutoria con cui siasi concluso il giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa garantito dallo art. 24 Cost. ove sia �riferita a soggetti che a detto giudizio sono rimasti esclusi in quanto, per qualsivoglia ragione, non legittimati a costituirsi parte civile e, conseguentemente, in detti limiti � costituzionalmente illegittima la preclusione. � di tutta evidenza che il riconoscimento di una illegittimit� costituzionale dell'art. 25 cod. proc. pen. solo nei limiti surriferiti implica, 120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a contrario, la legittimit� della preclusione nei confronti delle persone che si sono costituite parte civile nel processo penale. N� pu� dirsi che tale decisione (26 giugno 1975, n. 165) della Corte costituzionale sia in contrasto con il principio affermato in quella del 1970 n. 1 poich� con quest'ultima si afferm� il contrasto dell'art. 195 cod. proc. pen. con l'art. 111, 2� comma, che garantisce il ricorso per cassazione per violazione di legge contro ogni sentenza, ma non si stabiJ� affatto che esso potesse es.sere esperto qualunque fosse la formula assolutoria, esistesse o meno l'interesse a ricorrere, ossia fosse eperibile il diritto al ricorso anohe neM'ipotesi rin cui gli mteressi sostanziali potessero trovare tutela in sede civile. Furono le sezioni unite che attribuirono alla sentenza n. 1 del 1970 una funzione di immutazione dell'ordinamento processuale, per ci� che attiene all'esercizio dell'a21ione civile nel processo penale, molto pi� Tadicaile di quanto in effetti derh~asse da quella sentenza, ritenendo che a seguito della sentenza fosse stato Jeso il principio della unitariet� della giurisdizione per cui alla eventualit�, accessoriet�, subordinazione degli impulsi processuali civili a quelli penali si fossero sostituiti i1 parallelismo e la c011.1vivienza si che potessero aversi decisioni contrastanti nell'ambito dello stesso processo, concrete possibilit� di contraddizione tra la pretesa punitiva dello Stato e quella privata tendente al risarcimento dei danni. Le sezioni unite hanno ritenuto che, dal principio de1l'illegittimit� costituzionale della norma di cui all'art. 195 cod. proc. pen., preclusiva del diritto di ricorrere per cassazione ad opera delle parti civili nel caso di acquiescenza alla sentenza da parte dell'imputato o del rp.m., derivasse l'illegittimit� di tutte le norme che implicitamente o esplicitamente limitassero l'accertamento dei diritti della parte civile e, correlativamente, l'impugnabilit� di tutte le disposizioni che, decidendo nel merito, potessero pregiudicare l'accertamento della pretesa civile, al fine di ottenere -ove fosse stata annullata la sentenza -un accertamento ed una valutazione diversi da quelli espressi, nella sentenza impugnata, ai fini penali in ordine alla sussistenza del fatto, della sua imputabilit� materiale e psicologica, alla giustificazione giuridica del fatto stesso con l'unico limite della intangibilit� della re giudicata penale; si riscontrava, poi, l'interesse ad agire nella possibilit� di ottenere cos� in sede di rinvio il risarcimento del danno morale altrimenti precluso dall'assoluzione, senza che a tutto cio ostasse il principio della preclusione -desumibile dall'art. 27 c.p.p. del giudicato penale circa la sussistenza del fatto e della sua illiceit� per il mutato regime dei rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione penale. Non pare che tali deduzioni interpretative fatte dalle sezioni unite possano ancora ritenersi fondate posto che, come sopra precisato, la Corte costituzionale ha sostenuto la legittimit� costituzionale derivante dall'art. 25 c,p.p. in virt� della quale le sentenze penali, emanate in esito PARTE I, SRZ. VIII. GIURfSPRUDENZA PENALE 121 al dibattimento, fanno stato nel giudizio civile di risarcimento del danno nel senso che il giudicato penale di proscioglimento impedisce o estingue l'azione civile riparatoria basata sul medesimo fatto in quanto abbia escluso o ritenuto non sufficientemente provato il fondamento materiale comune alle due azioni -civile e penale -o ne abbia escluso l'antigiuridicit� penale per una delle cause di cui agli artt. 51-53 c.p. Ci� posto, sembra che la portata della sentenza n. 1 del 1970 abbia una dimensione minore e non di scardinamento del sistema dei rapporti tra la giurisdizione civile e penale, innovando la precedente disciplina normativa, quando la formula assolutoria adottata dal giudice penale � preclusiva, ai sensi dell'art. 25 c.p.p., dell'accertamento in sede civile della fondatezza della pretesa al risarcimento dei danni; l'interesse ad esercitare il diritto di impugnativa nasce, cio�, quando il giudicato penale si pone come sbarramento all'autonomo accertamento della sussistenza anche del torto civile perch� soltanto in questo caso il danneggiato riceve un pregiudizio irreparabile al diritto sostanziale che pretende leso ove non gli si garantisca il diritto potestativo di ricorso al fine di ottenere la verifica della legittimit� de�la pronunzia penale. In altri termini, ove si tenga presente che il diritto di azione -anche sub specie di diritto di impugnativa -� concesso dall'ordinamento giuridico al fine di consentire al titolare di un diritto sostanziale l'esercizio della tutela giur.isdizionale _del diritto stesso, si comprender� che la norma costituzionale di cui all'art. 111, 2� comma, intesa a garantire tale esercizio, rende illegittime le norme che limitano il controllo di legittimit� ogni qualvolta un tale esame non sarebbe diversamente conseguibile con ripercussioni definitive e irreparabili sul diritto sostanziale al cui soddisfacimento � correlato il diritto �di azione. N� pu� dirsi che tale portata restrittiva della norma costituzionale e della sentenza n. 1 del 1970 lasci insoddisfatto il danno morale perch� questa conseguenza derivante dalla norma di cui agli artt. 2059 e.e. -dichiarato costituzionalmente legittimo -e 185, 2� comma, c.p. non costituisce una limitazione al diritto di ricorso per cassazione tutelato dall'art. 111 Cost. ma un limite del diritto sostanziale protetto, posto dall'ordinamento giuridico per l'armonico e razionale coordinamento delle giurisdizioni penale e civile, s� che, esclusa dal giudice penale, con sentenza passata in giudicato, l'antigiuridicit� penale di un fatto, non pu� il giudice civile -sia pure ai soli fini del riconoscimento del danno affermare che il fatto dato rivesta i caratteri del reato salvo che, per mancanza di querela, estinzione del reato et similia, si sia avuta una delibazione in merito da parte del giudice penale lCass., 2 dicembre 1968, n. 3865, id., Rep. 1969, voce Responsabilit� civile, n. 297;� 7 aprile 1970, n. 961, id., Rep. 1970, voce Giudizio (rappor.to), n. 17; 4 giugno 1977, n. 2291, id., Rep. 1977, voce cit., n. 27). -(Omissis). r11111111i1111111111111r11111111111111111:411111111111111111Am11 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. �II, 14 novembre 1978, n. 3149 -Pres. Sciaraffia -Est. Iannaccone -P. M. Valeri -Rie. Nollijer ed altri. Contrabbando -Confisca di autoveicolo � Persona estranea al reato -Definizione. (art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973; art. 240 c.p.). Al fine di stabilire se sia obbligatoria, anche in caso di sentenza liberatoria, la confisca di un autoveicolo che serv� alla esecuzione del reato e di propriet� di un terzo, l'estraneit� di questi al reato deve intendersi non nel senso di persona che sia rimasta estranea,, al procedimento penale, ma nel senso di persona che risulti non aver avuto alcun collegamento, n� diretto, n� indiretto con la commissione del contrabbando (1). (Omissis). -I reati ascritti a tutti gli imputati sono estinti per prescrizione e tale causa di estinzione va dichiarata a norma dell'art. 152 c.p. col conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non emergendo dalla sentenza stessa una diversa pi� favorevole causa di impunibilit� dei ricorrenti, anche in relazione alle censure da loro prospettate che concernono meri vizi di attivit� in cui sarebbe incorso il giudice di appello. La causa di estinzione � operante anche per il ricorrente Bagal�, che non ha presentato motivo determinando la inammissibilit� sopravvenuta nel ricorso ma non l'irrevocabilit� della condanna. Alla decisione di cui trattasi la Corte perviene sul riflesso che per i reati attribuiti ai ricorrenti e punibili con la sola pena della multa il termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160 c.p. per la Joro prescrizione sarebbe decorso rispettivamente il 1� apri le 1975 (Rugolino e Bagal�) ed il 5 aprile 1975 (tutti gli altri), con inizio dalla data di accertamento dei reati stessi (1� ottobre e 5 ottobre 1967) ove per effetto delle ordinanze di sospensione del giudizio del 21 mar zo 1975 e del 20 dicembre 1976 pronunciate da questa Corte, il corso della prescrizione 111on fosse rimasto sos�peso. Orbene, anche a voler ritenere che il periodo di sospensione sia proseguito ininterrottamente, sul riflesso che l'ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dalla Corte costituzionale, non risolvendo la pregiudiziale costituzionale, non avesse determinato la ripresa del corso della prescrizione e la consumazione del breve termine residuo trispettivamente giorni dodici e giorni sedici) tale ripresa si � sicuramente verificata al pi� tardi il 20 settembre 1978 con la comunica {1) La sentenza che .si annota � conforme alla lettera delJa nonna di cui all'art. 301 della. legge doganale ed alla ratio della norma che prevede quella misura di sicurezza, parzia1mente in deroga all'istituto disciplinato dal codice penale. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE zione da parte dell'intendente di finanza di Palermo dell'esito negativo della procedura di -conciliazione amministrativa del contesto, che aveva dato causa alla necessaria ulteriore sospensione del giudizio di cassazione ed alla rprotrazione del termine di sospensione della prescrizione, la quafo deve pertanto ritenersi verificata non oltre il 6 ottobre 1978. Peraltro l'annullamento della sentenza impugnata non comporta la caducazione delle disposizioni relative alla confisca del tabaoco oggetto del contrabbando e dei mezzi di trasporto che servirono alla esecuzione del reato cd in particolare della nave, trattandosi di confisca obbligatoria, a norma dell'art. 301 del t.u. approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e cio� di misura di sicurezza patrimoniale applicabile anche in caso di sentenza liberatoria~ A tal riguardo deve osservarsi che il rinvio alle disposizioni dell'art. 240 c.p. effettuato nel capoverso della norma doganale sulla confisca (che, ai sensi dell'art. 342 del t.u. citato, si rpone come norma derogatoria della disciplina comune della misura di sicurezza) � eccezionalmenlc limitato, tra le cose che servirono alla commissione del reato, ai mezzi di trasporto �appartenenti a-persona estranea al reato�, espressione da intendersi non nel senso di persona che sia rimasta �stranea al procedimento penale (e che in 1potesi potrebbe essere anche perseguita .penalmente in altro procedimento) ma nel senso di persona che risulti non aver avuto alcuno .colle~amento, n� diretto, n� indiretto (ad esempio per omessa vigilanza o connivenza) con la commissione del contrabbando. Nella specie tale estraneit� dell'armatore -che, peraltro, a norma dell'art. 274 cod. navale � responsabile dei fatti dell'equipaggio e deve perci� ritenersi onerato per lo meno di un dovere di vigilanza -, all'impiego della nave come mezzo di contrabbando � tutt'altro che dimostr�ta, secondo quanto in proposito li.a osservato la Corte palermitana. � oppo,rtuno, a conforto della nozione di estraneit� al reato, sopra profilata, richiamare la pronuncia della Corte costituzionale n. 2Z9 del 1974, che nel dichiarare, con sentenza interpretativa di accoglimento, la illegittimit� c�stituzionale della prima pavte dell'art. 301 t.u. n. 43 nei limiti in cui la norma dispone la confisca obbligatoria �di cose non appartenenti all'imputato, ha precisato che la confisca di cose del terzo � legittima allovch� sia emerso nei confronti di esso � almeno un difetto di vigilanza � -(Omissis). r I' I II PARTE SECONDA QUESTIONI IL COiNTll.WLLO DI OIUiRJISDIZIOiNE NEI G[UDIZI AMM11NISTRATIVI: � 1. V. Caianiello ripropone il pmblema del sindacato di giurisdizione nei confronti del giudice amministrativo, e del 1suo contenuto e dei suoi ~imiti. (1.1 cosiddetto limite esterno della giurisdizione amministrativa ed i rpoteri della Cassazione, in Giur. /tal. 1977, IV, pag. 23), sostenendo ,1a tesi che quelfa suH'esistenza di un interesse legittimo tutelato � questione di merito e ill;on di giurisdizione. La tesi non � nuova e l'Avvocatura dello Stato ha avuto modo nelle sue Relazioni (1942-50, par. 35; 1956-60, rpar. 30; 1961-65, par. 29) di segnalare una tendenza affine, che talvolta aif)fiora neLla .giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche 1se rpoi se ne fa applicazione 1n modo aipodittico, e con una non indifferente confusione di concetti: in ta1uni casi si afferma genericamente che l'indagine suWesistenza dell'interesse legitt~rno costitui1sce L'oggetto del giudizio, in altri che l'interesse legittimo costituisce condizione per J!accoglimento del ricorso (legittimazione ad agire), in altr.i ancora si confonde fra 1nteresse legittimo e interesse a iI'icorrere. � Va subito aggiunto che l'orientamento della Corte di Cassazione � contrario a tale tendenza, c0me � iriq~rdato nella Relazione 11%1-65 e come per l'epoca successiva, � ammesso dallo stesso A. Il qua1e ha il merito di avere allar.gato e approfondito il dibattito sull'a base di unlampia analisi, che per� non � sufficiente -a nostro avviso -a modificare la s~uzione ormai tradiziona:le. A partiire dalla 1e.gge del 1877 sui conflitti di attribuzione sono stati sempre meglio definiti e precisaU i poteri e i limiti entro cui il giudice pu� sindacare l'azione amministrativa. Per il g&udice ordinario, la norma fondamentaile resta ancora l'art. 2 della legge del 1865 sull'abolizione del contenziOso amministrativo, che attribu1sce al giudice ordinario la giurisdizione in tutte ile materie ne.ble quali si faccia questione di un diritto civile e politico; e la formula � stata ripresa e consacrata nella Costituzione. Tale formula ha portato all'affermazione di un principio fondamenta1e e conso1idato del nostro ordinamento giuridico, che demanda alfa cognizione del giudice ordinario la materia dei dkitti. Nei conf.ronti del Consiglio di Stato fu usata una forrnuLa, che, se in parte differerite, ricalca un concetto e un sistema analoghi. L'art. 22 della Jegge d�l 1907, riportato poi nell'~t: 26 del testo unico del 1924, demanda al giudice amministrativo in sede giurisdiziona1e di Jegitt1mit� Ja cognizione riguardo �ad atti o provvedimenti amrnini1strativi �che abbiano per oggetto un interesse di individui o enti morali giuridici�. L'interesse .qui menzionato � quello, che forma oggetto deII'atto o provvedcrmento amministrativo (viene cio� investito daWatto o provvedimento amministrativo) e viene definito sostanziale per distinguerlo dall'altro, che pu� invece definirsi processuale, 1sia che si tratti di interesse ad processum sia che si tratt.i .di interesse ad causam. Indubbiamente fra interesse sostanziale e interesse proces�suale vi � una stretta correlazione, ma non una identificazione; ond'� che al primo viene data qualificazi~e di interesse legittimo, che invece non pu� esser data al secondo. Pu� quindi stabilirsi un paral1eJo �fra ~a giurisdizione ordinaria :per fa tutela dei diritti soggettivi e la giurisdizione amministr~tiva per la tutela deg1i interessi 2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legitt�lffii; 'e sulla base di questo parallelo bisogna dire che non vi � giur~sdizione amministrativa dove manca un interesse .legittimo, come non vi � giuri r. sdizione ordinaria dove non � ravvisabile un diritto soggettivo. . '�. La equiparazione diritti soggettivi -interessi legittimi � genera�lmente am~ messa, ma, quel che pi�1 conta, ha approdato a una consacrazione nehla Costi' tuzione: per virt� delil'art. 103, secondo i1 quale ~I Consiglio di Stato e gli altri ougani della giustizi,a amministrativa hanno g~uri,sdizione per la tutela illiei confronti della P.A. degli interessi legittimi, e anche -in particolari materie indicate dalla 1leigge -dei diritti soggettivi; e iper virt� de1Fart. 113, secondo n quale contro gli atti della P.A. � 1sempre ammessa 1a tutela giurisdizion:a:le dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dirnmzi agli organi di g.iurisdizione ordinaria e amirIDnistrativa. Come si vede, la giurisdizione ammifli.strativa ha per oggetto la tutela degli interessi Legittimi (art. 103), a11o stesso modo che la giurisdizione ordinaria ha per oggetto la tutela dei diritti soggettivi nei confronti deHa ;pubblica amministrazione ('art. 113). Sotto altro aspetto pu� r1levar&i che contro g1i atti de1la pubblica ammini,srazione � sempre ammesso il sindacato giurisdizionale, ma nei I limiti e per i fini della tutela giur,isdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi Jegittimi. E perci� giurisdizione or�dinaria e giurisdizione ammini:strativa I hanno valore e portata generale nei confronti della pubblica amministrazione, incontrando so1o il limite di essere rJvolte alfa tutela (giurisdizionale) dei diritti soggettivi e degli �interessi legittimi. ,J quali perci� vanno considerati sotto il dup1ice angolo visuale: di costituire m:iterio per delimitare le materie della I giurisdizione ordinaria o amministrath~a nei confronti della pubblica amminifil i i ~= strazione e di costituire l'oggetto dcl giudizio amministrativo o ordinario. Ond'� che 11'art. 386 c.p.c., .mutuando la formulazione contenuta nella legge del 1877 sui conflitti di attribuzione, ma alludendo in modo ,generale a ogni forma di giurisdizione, compresa quindi anche quella amministrativa, stahi.Usce che questa !: � dete11rninata dall'oggetto delLa domanda e, quando il giudizio prosegua, non pregiudica le questioni (di merito) sulla pertinenza del diirdtto e sulila proponi I biUt� de1La domanda. Sicch� in altri termini diritti soggettivi da una parte e ~ interessi Jegittimi dall'altra vengono all'esame del giudice, ordinario o ammif: nistrativo, sotto un duplrice profi1o_o -se si vuo1e -in un duplice momento: ~ sia che si tratti di ,stabilire la giurisdizione, sia poi -se si rkonosce Jia giuri~ sdizione -che si tratti di stabilire in merito la �pertinenza� e 1a Jesione, ponendosi cos� i:n essere un'operazione �logica, che nella !Relazione dcl 1926 fu con linguaggio figurato ma dndsivo paragonata a quella delle formulae pretorie in I diritto romano: si delinea in 1astratto (in ipotesi) la disciplina de11ia materia per ] individuare se � riconosciuto un diritto soggettivo o un interesse l~ittimo al fine di radicare fa giurisdizione ordinaria o amministmtiva; e poi il giudizio I prosegue (quando prosegue) per ~erificaire j,n concreto (in tesi) la pertinenza e la wesione del diritto soggettivo o dell'interes�se ~egittimo il'iconosciuto. 2 . .Di fronte a questa sistemazione ormai tradizionale, il tentativo deH'A. sta nel diversificare l'indagine sul diritto soggettivo, che nei confronti del giudice ordinario sd configura e ivi ,&i riconosce come indagine di giurisdizione, dehl'indagine sull'interesse 'legittimo, che nei oonf.ronti del giudice aIDi!Ilinistrativo dovrebbe essere configurata come ind~gine di merito. A questo proposito bisogna dire che non giova richiamal'.1si ad argomenti e rilievi di contorno, che rischiano di fuorviare da una esatta' analisi dei principi Jogici e giunidici pertinenti. Cos� non gfova invocare il brocardo �point de droit point de juridiction �, o l'altro �tu hai torto quindi ti nego il giudice>>, che hanno avuto un I1ilievo PARTE II, QUESTIONI J agli aLbori dell'applicazione deltla legge del 1877, quando si � t11attato di stabilire che ogni giudice ha cognizione deHa propria giurisdizione, innovandosi essi al sistema precedente, che sottraeva al giudice, e devolveva ahl'autorit� amministrativa (in una forma di giustizia ritenuta) OJ?ini tindag,ine 1sui conflitti di attribuzione. Non si nega infatti al giudice amministrativo di stabilire se ricorre un interesse legittimo, i:na si tratta di vedere se, essendo ammesso ricorso alle S.U. per questioni attinenti alfa giurisdizione, una ta:le questione non debba configu. rarsi come questione di giurisdizione. Cos� non giova rilevare che nella legge deli 1877 l'unica fol1ma di conflitto di attribuzione specificamente considerata � quelilia fra giudice ordinario e giudice amministrativo; poich� ci� non toglie che a11orquando con '1e leggi del 1889 e del 1907 venne istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato e prese :l"avvio ~a giustizia ammmistrativa, per il sindacato di quegli atti o provvedimenti amministrativi, che aibbdano per oggetto (e ;possano quindi aver omesso di considernre) 1'1nteresse legittimo altrui, venne in tale modo a deLinearsi un'altra forma di conflitto di attribuzione, aHorch� il giudice amministrativo travalica l'oggetto di un tale sindacato, volto alla tute1a degli interessi legittimi, per invadere fa sfera riservata alil'Amministrazione. E d~aJtro canto 1a 1egge del 1877 non esclude questa, come ogni altra eventuale forma di conflitto di attribuzione, dal momento che, con riguardo ad ogni altro giudice,.assoJ?igetta allo stesso sindacato delle SS.UU. H vizio dell'incompetenza (assoluta) o delfeccesso di potere (giurisdizionale). Si tratta pur 'sempre dello stesso fenomeno, per cui il giudice porta la sua cognizione oltre i limiti e foggetto del giudizio ad esso riservato, e che viene definito, ,e LI �odice di procedura civile configura in modo 1generale (art. 386). come difetto di giurisdizione. Come pure infine non giova richiamar,e H concetto 'astratto di giurisdizione, come estesa in generale all'interpretazione e applicaZJ.ione delLa legge, poich� ci� �'on toglie che, come :lo istesso A. iprecisa, La legge stabilisce materie e limiti in cui ogni giudice ha potere giur,isdizionale nei confronti di altri .giudici, ma anche nei confronti della P.A. e demanda alle S.U. il 1sindacato che tl,l giudizio si sia riferito a tali materie e sia 'Stato mantenuto entro tali limiti. In definitiva l'A. non nega tali ;principi e anzi formu1a una serie di ipotesi in cui � consentito il sindacato di giurisdizione anche nei confronti del giudice amministrativo; solo che lo esclude per quanto atti-ene alfindagine su1la esistenza dell'interesse legittimo. Se non 'si � in errore, tale tesi � ca1degigiata sostanzialmente su11a base di due argomenti: 11) che .il ,giudizio amministrativo ha per oggetto l'esercizio in genere del pubblico potere e si svolge su tutta fa 1sfera ammintlstrativa, che per le ,leggi del 1865 e del 1877 non sia riservata al sindacato de1 giudice ordinario; 2) che nel giudizio ammtlnistrativo, a differenza che nel giudizio ordinario, non � possibile individuare pnima (e in astratto) l'esistenza dell'interesse Legittimo per poi procedere all'esame qella pertinenza e deH:a proponibilit� (cio� del merito), ma l'�:nteresse legittimo pu� essere individuato e viene a deLinearsi attraverso l'esame dell'azione amministrativa, come concretamente � stata posta in essere, cio� ,del merito, e oltre tutto tale esame richiede una speciale conoscenza della materia, in v,i,sta deUa quale H giudizio amministrativo e il giudice amministrativo sono stati istituiti. In tale modo per� si altera fa visuale del problema e se ne spostano i t,ermini. A. Come si � detto, oggetto del giudizio amministrativo non sono gi� !',esercizio del pubblico potere e l'azione amminist,rativa i,n genere, ma pi� .precisamente (quegli) atti e provvemmenti, che abbiano per oggetto interessi altrui 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (che toccano cio� interessi �l~ittimi altrui), e perci� tale oggetto si sostanzia nella tutela degH interessi legittimi. Non si pu� dire che ml 'Smdacato del giudice amministrativo si espliichi su tutta la sfera dell'azione amministrativa, 1salvo quella parte che non sia riservata al sindacato del giudice Ol'dinamio. Ma bisogna dtre che l'uno e l'altro sindacato si muovono su piani para1leli, neii. Mmiti in cui hanno .per oggetto La tutela l'uno dei diritti soggettivi e l'altro degld interessi Jegittimi. Al' di fuori di tali Nmiti resta, una sfera amministrativa, �che, non incidendo suUa sfera dei diritti soggettivi e deg1i interessi legittimi altru.i, � .:ri<servata al potere esecutivo, cio� all'autonomia del potere esecutivo. �B. L'individuazione del1rnnteresse Jegittimo, a fronte di un interesse semplice da una parte come di un diritto soggettivo daH'altl'a, deve essere desunta daMa Legge (1); � la legge a dare [protezione e consistenza a1l'intemsse altrui rispetto all'azione amministrativa, elevandolo da interes�se d1ffuso a interesse legittimo, o anche a dkitto soggettivo, a 'seconda del rapporto in essa adombrato con l'interesse pubblico. L'altro aspetto de1 fenomeno � che �1a legge, disciplinando l'esercizio del pubbl!ico potere per la realizzazione di interessi pubhLici, stabilisce poi se di mero interesse diffuso o dii interesse legittimo o di ddnitto sog-. gettivo. Indubbiamente l'indagine ;su questo fenomeno pu� riuscire complessa e delicata, e si ,pu� anche ammettere che 1o sia anche di pi� per g1i interessi legittimi che per i diritti soggettivi, per la diversa consistenza che nel rapporto fra interesse rpubblioo e interesse privato fa legge offre .aii di�ritti soggettivi rispetto agli interessi legittimi: pi� rigorosa per quelM e pi� labile per questi E giustamente ~'tA., sulla �scorta de1 Liebman e de1l'Andreoli, osserva che una tale indagine coinvolge lil merito delJa causa, poich� va condotta, sia pure ffin astratto (in ipotesi), sulLa scorta de11a materia controversa. Ma queste osservazioni non portano a una diversificazione sostanziale suHa necessit� e sul modo di condurre J'indagine dli giurisddzione rispetto ai dliritti soggettivi e rispetto agli interessi legittimi, occor.rendo e bastando porre mente alle prescrizioni di legge con riferimento alfa materia controversa. In definitiva tali consideraziom non servono ad esc.Judere il sindacato di giul'isdizione al1orch� trattasi di decidere se ricorre l'ipotesi di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, nel1a quale anche viene in discussione la pi� o �meno rigorosa consi1stenza che la 'legge forndsce alla .salvaguardia dell'interesse pr.ivato rispetto aH'interesse pubblico ne1J.a materia controversa; ed � noto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale svolto (1) Merita di essere menzionata, per la precisione di analisi e di principi, la decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato 17 febbraio 1953, n. 445 (riportata nella Relazione 1951-55, n. 39): � :E. noto come non qualsiasi interesse personale o differenziato dia adito alla tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo: occorre che l'interesse sia particolarmente qualificato. E tale qualificazione non pu� consistere nella mera rilevanza o apprezzabilit� sociale dell'interes.se stesso; questa concezione appare troppo lata nella sua accezione, s� da rendere non individuabile la distinzione fra interesse legittimo e interesse semplice. Secondo la dottrina e la giurisprudenza ormai prevalenti, perch� un interesse soggetthio, per quanto apprezzabile in fatto, possa godere della tutela giurisdizionale amministmtiva, � necessaria una particolare e tipica relazione tra esso e una norma dell'ordinamento giuridico. La situazione del titolare dell'interesse deve cio� apparire rilevante agli effetti dell'emanazione del provvedimento lesivo. Solo cos� pu� ragionevolmente spiegarsi la reazione connessa al singolo contro il provvedimento viziato per ottenere l'annullamento: a porre in essere i presupposti per la rimozione dell'atto egli � legittimato non solo e non tanto perch� ne ritrarr� un vantaggio, quanto perch� il vizio che affetta il provvedimento si risolve in una menomazione dell'interesse collettivo e di quello specifico interesse individuale con esso coincidente, che la legge intendeva fossero, attraverso l'azione amministiatha, garantiti e attuati �. PARTE II, QUESTIONI sulla rilevanza che occorre dare in tale indagine al carattere vincolato o discrezional'e de1l'azione amministrativa. Non �si vede per quali motivi non si possa e si debba condurne l'indagine se ricorra un interesse legittimo o un interesse semplice su11a base anche in questo caso di una� deliberazione della disciplina legislativa con riferimento al thema decidendum. � poi un altro argomento puramente paragiuridico que1lo deHa particolare conoscenza che il 1gludice amministrativo abbia della materia controversa, specie in un'epoca in cui il dir,itto mnrrninistrativo ha assunto uno sviluppo tale da poter essere considerato ormai come jus comune. L'argomento non esclude che anche il giudice ordinario abbia l'idoneit� necessaria per sottopoue a esame la materia controversa allorch� si tratta di decidere se essa consenta di far valere diritti soggettivi. E d'altro camto l'A. ammette che vi sono casi di improponibilit� del giudizio amministrativo, soggetti al 'sindacato dehle S.U., in cui la deldberazione delJ'azione ammini,strativa, ai fini di un tale sindacato, si presenta ancor pi� .penetrante e delicata: !esempio pi� evidente � quello del sindacato sul giudizio, espresso dal giudice amministrativo, di eccesso di potere, nel quale occorre indagare a fondo sull'azione amministrativa iper decidere se tale giustizia si sia mantenuta nei lfaniti del vizio di Legittimit� o abbia codnvolto il merito de1l'azione amministratva. 3. Puttosto occorre porre mente che l'indagine suli1a @iurisdizione va condotta con estrema precisione metodologica, in modo che risponda ai f�ini di giustizia per cui � richiesta, che sono queHi di assicurare la ripartizione di poteri e di attl'ibuzioni fra i giudici e nei confronti dellia P. A., tanto pi� rigorosa con la Costituzione, per j.l particolare ulteriore rimedio introdotto con l'art. 134. Vesperienza giudizia1e e l'esame de1lo studio del Cajan:iiello forniscono i['occasione per formulare due osservazioni, su1le quali non si rfflette mai abbastanza. Una � che l'indagine su11a giurisdizione va condotta tin modo completo e approfondito, prendendo in esame e passando al vagJIDo, ai fini deJila giurisdizione, tutta la materia controversa, e cio� tutte le questioni dibattute nel caso controverso, come l'Avvocatura de1lo Stato non ha mancato di segnalare gi� nella Rela,.ione del 1926 e di� sostenere in ogni occasione. 'Su questa esigenza metodologi�a non ci �si sofferma mai abbastanza, poich�, riconosciuta e -bisogna dire -�rispettata in via generale, non manca talvolta (per� di riaffiorare. Dottrina e ,giur�i-sprudenza hanno ormai riconosciuto, e costituisce un principio consolidato, che l'indagine sulla giurisdizione non deve fermarsi a11a c.d. prospettazione, n� all'esame prima facie. Eppure questi metodi di ricel'Ca non mancano talvolta di essere Sf1guit,i, sia pure in modo larvato e con altre formule. Vale La pena di citare la sentenza delle S.U. 18 gennaio 1966, n. 207 (in Rass. Avvocatura dello Stato, 1966, pag. 56 e ss., con nota critica), poich�, anche se concerne un caso di improponibiLit� nei confronti del ,gdudice ordinario, fornisce un esempio ,significativo di tale tendenza. Era in Cliscussione un caso, in cui l'attore chiedeva il risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione per Inosservanza del contratto e l'Amministramone aveva eccepito l'improponibilit� de1la domanda sostenendo che i.l a:>reteso contratto non era consentito dalla legge sulla contabL!it� di Stato. S.U. ritennero la domanda proponibile osservando: � Qui 'si pone subito una precisazione che 'Sempre queste Sezioni Unite sono costrette a fare, allorch� �si discute in tema di proponibihl.t� della domanda e di carenza di giurisdizione. La precisazione � che non occorre in alcun modo confondere il problema della p�roponibi1it� astratta che � l'unico che interessa in tema di giudsdizione ed il problema del1a pro,ponibilit� e f�ndamento in concreto della domanda che � .problema di merito, da esaminarsi dal giudice competente. Il primo problema si Hmita a!Ja determinazione deHa sussistenza di una fatHspecie astratta entro la quale possa in astratto rientrare la fattispecie con 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO creta fatta valere sicch� sia, seID!Pre fa astratto, ipotizzabile un diritto o un interesse tutelato, nonch� ali~ qualificazione astratta di questo diritto od interesse, ~n relazione alla fattispecie astratta invocata ed a1la fattiSiPecie concreta fatta valere. Se Sri ritiene, suUa interpretazione dell<a domanda con il criterio innanzi indicato, che sussista una siffatta fattispecie astratta invocata, una previsione legislativa, in cui possa in astratto ricOIJ1Jprendersi La fattispecie concreta, la domanda sar� proponibile e si tratterr� allora di qualificare sempre in astratto l'interesse fatto valere, se do� si ,sia 1in presenza di un fateresse obbiettivamente ed effettivamente configurabile in astratto �in vkt� di una protezione diretta ed immediata (diritto subbiettivo azionabile innanzi al giudice ordinario) ovvero in presenza di un interes~ protetto solo occasionalmente in re1azione alla tutela di un interesse pubblico e deWuso di poteri discrezionali da parte della pubblica amministrazione (tinteresse legittimo tute1a:bi:le 1innanzi il giudice amministrativo). Tutto il resto, qu~ndo dalla proponibiJ.it� astratta si passa a quella concreta, quando dalla confiigurabi1it� astratta si passa aHia configurazione concreta, fuori�esce dal 'problema dti giurisdiziione e diventa problema dlmerito. � In base a siffatti principi � sufficiente stabiHre nel caoo in esame che � stata dedotta dalla societ� privata una convenzione, da essa stipulata con la pubblica ammintistrazione, e cio� un contratto regolabile nelle norme sulla contabilit� generale dello Stato, relativo all'acquisto dti tabacco estero e del quaLe si chiede dal ,privato la esecuzione. Sussiste la fattispecie astratta in cui si chiede che sia inquadrata queHa concreta e sussiste la configurnbiHt� astratta dell'interesse della societ� ad ottenere la protezione deLla sua posizione contrattua1e da parte dello ordinamento giuridico. Ci� basta perch� 1si debba concludere essersi in presenza di una domanda proponibile e di una domanda concernente un d:iJritto subbiettivo della �societ� in r.e1azione ad un rapporto contmttuale con la .pubblica amministrazione relativo ad acquisto di tabacco estero. Tutto il resto � merito. Cos� H �dire che il preteso contratto non poteva essere stipulato dalla amministrazione con una societ� italiana in Italia, perch� 1a legge ,prevede solo La possibiJit� di contratti all'estero cori soggetti stuanier.i significa porre il problema del fondamento concreto deHa domanda proposta, cio� dell'inquadramento concreto e preciso della fattispecie_ concreta nella fattispecie astratta tinvocata, il che spetta al giudice del merito stabilire. Vale a dire il giudice della giurisdizione deve limi tarsi alla affermazione della �sus�sistenza e configurabilit� in astratto di un diritto subbiettivo rdativo ad una fattispecie concreta inquadrabile in una determi nata fattispecie astratta, mentre spetta al .giudice deL merito interpretare fa norma e determinare i requisiti e gli elementi della fattispecie astratta, nonch� fissare gli elementi di quella concreta e decidere se la seconda sia inquadrabile neHa prima e se il diritto subbiettivo, astrattamente configurabile, esista effet tivamente. Se sar� accertato che effettivamente la norma non consente un valido contratto 1n Italia con soggetto privato italiano circa l'acquisto e '1a produzione di tabacco ester� con 1e condizioni nella specie :l�issate, si avr� invalidit�, nullit�, contrasto .con le norme di legge, della convenzione e quindi rigetto nel merito delle domande attrici. Ma ci� non concerne il problema di giurisdizione. Anzi un giudice vd ha pur da essere, .che decida sulla validit� di quel!1a convenzione e sulla applicabilit� alla stessa del1a norma invocata e tale non pu� essere che il giudice ordinario, dacch� � fatto valere un diritto subbiettivo astrattamente configurabile come discendente da un !l"apporto contrattuale posto in essere da1l'ammini1strazione con i1 prdvato �. Non pu� non rinvenirsi tin taLe ragionamento un metodo di ana1i1si, che por ta ad �ammettere fa c,d. prospettazione, nonostant� che in altra parte della sen tenza Ie S.U. si siano espressamente richiamate al c,d. petitum sostanziale; e PARTE II, QUESTIONI porta QOmtl.nque ad una deliberazfone approssimatdva (prima facie) della materia controversa, poich� la Corte suprema pose a fondamento della decisione il contratto dedotto daJ,l'attore, senza 'sottoporre una siffatta deduzione al vag1io critico per stabilire fa effettiva esistenza e vaHdit� de!J.a convenzione. Tuttavia queste, che sono irtcliscutibiH deviazioni giurisprudenziali, vengono nella sentenza riprodotte sotto altro profilo, che costituisce il punto centrale della sentenza e che richiama la nostra attenzione e la nostra critica: e cio� che l'indagine sulla giurisdizione va oondotta in astratto, mentre �le questioni sulla esistenza e validit� del contrasto attengono al merito del giudizio. In tale modo si fanno un'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 386 c.p.c. Non vi � dubbio che questa norma distingue fra l'indagine condotta in astratto sulla giurisdizione (in jure) e quella condotta in cOtllcreto sulla pertinenza e sulla ,proponibiJit� delJa domanda (in judicio). Ma questa distinzione non assegna alle :singole questioni dibattute ne1la materia controversa una configurazione obbiettiva tale che possano essere preliminarmente e in modo generale annoverate nell'una o nell'altra categoria: tutte le questiioni possono essere assoggettate ad esame quando servono a definire il problema e i limiti della giurisdizione, nessuna esclusa e quindi, avendo riguardo aI caso citato, nemmeno quelle sulla esistenza e va1idit� del contratto. L'art. 386 cJpiC. non lascia dubbi in proposito: rnndagine e la decisione su1la giurisdizione investono tutta la controversia, cio�, come ivi � detto, l'oggetto deHa domanda o, come suol dir.si nel Linguaggio usual.e, il petitum sostanziale, e quindi tutte le questioni .relative, se esse vengono e possono venire tn discussione per �stabilire la giurisdizione, e l'invia al merito solo le questioni residuali, que1le cio�, la cui delibazione non essendo utile o necessaria ai find delfa giurisdizione, pu� essere fatta successivamente, quando il ,giudizio prosegue come giudizio di merito. Non trattasi, come si vede. di un criterio obbiettivo e assoluto, ma bens� di un criterio finaMstico e utiHtario, che rinvia al giudizio di merito la de1ibazione deI!e questioni che non hanno ri lievo ai fini dell'indagine suHa giurisdizione. NeUa 1sentenza i1 problema viene svisato, aHorch� si osserva che � un giudi ce vi ha pur da essere, che decida suHa validit� di queHa .conversione e sulla applicabilit� alla stessa deRa norma invocata�. In .realt� non si poneva in dubbio che il giudice adito avesse cognizione su questa come su ogni altra questione, attinente all'oggetto del:la domanda; ma l'art. 386 c.p.c. �indica iI me todo e la sede per svolgere un taJle esame, pl'escrivendo che esso debba essere svolto preliminarmente, se ci� pu� ser\<1ire al fine di stabHire (i limiti de) la giurisdizione; e in definitiva la sentenza commette fo istesso errore di imposta zione metodologica, che ha potuto essere rrilevato ne11o studio del Cajaniello, a proposito del brocardo � point de droit point de jurisdiction >>, mentre nessuno nega che il giudice abbia cognizione per stabilire �l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma solo si afferma che, essendo un tale diritto oggetto ma nello stesso t~mpo condizione per la proponibilit� deMa domanda, l'esame �di es~o vada condotto in limite come esame della questione di giurisdizione. Lo stesso .problema rico!'re, e comporta la stessa precisazione, a proposito delfa interpretazione deUa legge o dell'atto amministrativo. Anche in ta:1e ipo tesi non vi � dubbio che spetti al giudice una tale interpretazione, ma bisogna convenire che essa �soUeva una questione di giurisdizione, ed � soggetta al rela tivo controllo, in tutti i casi in cui .interessa la sfera riservata all'Amministra zione ovvero la giurisdizione ,dj altro giudice. A proposito del:1a interpretazione dell'atto amministrativo, merita di essere ricordato un episodio particolarmente importante, in tema di riforma fondiaria, allorch� vennero in discussione i de creti <legislativi di scorporo, che il Consi,g1io di Stato .ritenne di qualificare come atti amministrativi, soggetti perci� al sindacato di Iegittimit�. Questa volta 8 RASSEGNA DEIL'AWOCATURA DEILO STATO invere le S.U. con la sentenza 15 luglio 1953, n. 107 ebbero a ritenere che si trattasse di atti av,enti forza di legge, soggetti a:l ,sindacato di legittimit� costituzionale de11a Corte costituzionale e non di atti amministrativ,i, soggetti al sindacato del giudice ammintstrativo, appunto ,gotto i1 profilo che l'interpretazione e ,fa dassificazione delle leggi o degli atti amministrativi, spettanti indubb~ amente al giudice, soHevaino una questione di giurisdizione, se attentano alle attribuzioni di altri organi (in questo caso de11a Corte costituzionale). Nei confronti del giudice ordinario, '1a riieV1ata esigenza di dgore metodolog,ico ha un. rilievo proceduraJ,e, poich� consente di anticipare H sindacato di giurisdizione mediant,e rego1amento preventivo e perch� investe comunque 1e S.U. anche dell'accertamento e deHa cognizione dei fatti. Non ha invece rilievo sostanziale, poich� l'indagine sutla esistenza del diritto 1soggettivo, anche se non affrontata preliminarmente in sede di contro11o de11a ,giurisdizione, resta tuttavia affidata al giudizio ulteriore 'sulla pertinenza del di.ritto e ,sru1la proponibilit� della domanda; e nel caso menzionato la questione de1la esistenza e validit� della convenzione, che le S.U. ritennero di non esaminare �in sede ,dj I'ego}amento preventivo di giurisdizione, veniV1a r1messa alla fase ulteriore del giudizio. Invece l'esperienza porta a rileva,re che Jo stesso non pu� dirsi, o almeno non pu� d1rsi in ogni caso, per gli interessi legittimi e il giudizio amministrativo. L'orientamento del Consiglio di Stato tende a considerare 1'interes�se legittimo, anche quando v,iene ammesso che 'l'esistenza debba esserne accertata in via preliminare, come 1a condizione (per cos� dire, la chiave d'fo:igresso) per dare l'avvio al Sindacato di legittimit�, che poi spazia fino ad investire tutta l'azione amministrativa; e un sintomo pu� rinveniI'si nello studio del CajanieUo che, pur senza escludere di considerare oggetto del giudiziio amministrativo la tutela degU interessi legittimi, in effetti finisce per assegnare aL sfo:idaoato di Jegittimit� unicamente l'esercizio del pubh1ico .potere in via generale e senza alcuno specifico riferimento alla tutela degli interessi Jegittimi, che � H fine ultimo del sindacato su1l'esercizio del pubblico potere e delimita quindi l'area su cui tale sindacato deve essere condotto. La conseguenza � -e l'esperienza 'sta a dimostrarlo -che l'indagine �suHa esistenza delfinteI'esse leghtimo, se non viene affrontata ed esaurita in via preliminare, r~schia quanto meno di non presentarsi pi� a11'esame del giudice, svo1gendosi il giudizio per H sindacato di ~egittimit� in tutt'altra direzione. Con ci� si perviene alla seconda osser"azione, innanzi preannunziata, anche essa di OI'dine metodo1ogico. Occorre invern domandarsi se risponda ad una rigorosa definizione dell'oggetto del giudizio ru:nministI'ativo e dei limiti in cui viene ammesso da1la :beg;ge questa completa separazione (,si pu� dire, questa completa divaricazione) che viene fatta fra tutela deH'interes,se legittimo, anche ammettendo che venga :svolta ed esaurita in via preliminare, e sindacato di legittimit� sull'esercizio del pubblico poterie. Non v'i � dubbio che � prnprio dell'interesse legittimo di essere protetto dalla ,legge in funzione di un .interesse pubblico e condizionatamente a:1l'esercizio di un pubblico potere. E non vi � dubbio nemmeno che questa protezione condizionata porti al sindacato suWesercizio del pubblico potere e quindi pu� comportare l'annuUamento dell'atto ammin,istrativo, 'sicch� chi � titolare di interesse ,J.egittimo miri ad. ottenern� fa rprotezione attraverso un ta1e sindacato e mediante un tal annu11amento. Ma non bisogna dimenticare che questo sindacato e annulfamento sono concepiti in fun:;.ione, cio� con riguardo alfa tutela giuri� sdizionale deH'interesse legittimo. Ci �Sembra perci� che ci sia uno svisamento di tale condizione e la si porti fino ad estreme conseguenze non consentite, se si ritiene che .possa esservi sindaoato e annul1aimento quali che siano, senza che venga v.erificato che vi sia una concordanza e quindi una rilevanza � reaJ.i e con PARTE II, QUESTIONI crete� del sindacato e dell'annullamento con 1a tute1a giurisdizionale de1l'inteI'esse legittimo dedotto in giudizio. In altri termini ~l sindacato di Legittimit� amministrativa e l'annullamento pongono un problema di rilevanza per la tutela giurisdizionale dell'ir;tteresse legittimo, che �si f.a vale!'e, e l'esame dei vizi dell'atto amministrativo va condotto sulfa base di una tale rilevanza, !'ichiedendosi che essa sfa verificata per portare aH'annulLamento. Sindacato di legittimit� e vizi � deH'atto amministrativo non �sono concepiti in modo g.enerale, purch� portino comunque all'annullamento dell'atto a1mministrativo, ma sono considerati dalla legge in modo pratico e concreto, purch� abbiano rilevanza per Ja tutela giurisdizionale deH'interesse leg.ittimo, che 'si fa valere. Non basta osservare e verificare che un determinato vizio giova al ricorrente, poich� comporta Fannullamento dell'atto amministrativo, che a lui non � gfovevole, poich� ta1e indagine pu� avere rilievo soJo al fine di stabiliTe se ha un interesse a ricorrere, ma resta da accertare e verifilcare anche se tale vizio ,sia .lesivo dell'interesse .Legittimo e quindi attinente e rilevante per la tutela dell'interesse legittimo: ci� che pu� essere giovevole o non giovevole per il riconente, l'atto amministrativo come il suo annu11amento, non sempre e non necessariamente radica la giurisdizione del giudice amministrativo, se non � Jesivo del suo interesse legittimo, � cio� attinente a tale interesse legittimo e rilevante per esso. Non � agevole fornire esempi pratici a corredo di tale esigenza metodologica, poich� per Ja verit� essa non � stata mai n� avvertita n� ,prospettata; e porterebbe troppo lontano, senza essere producente, uno sguardo ad altri ordinamenti giuridici, in cui il sindacato di legittimit� � pi� circoscritto per r,iguardo all'autonomia delila P.A. Volendo ;per� offrire un qualche elemento di meditazione si pu� dire che la <>uddetta esigenza metodologica non ;riiconre tanto allorch� vengono in discussione i'l vizio dell'incompetenza e l'altro della violazione di legge, quanto allorch� viene ih discus�sione il vizio dell'eccesso di potere, per l'ampiezza e l'elasticit� sempre maggfori che esso � venuto assumendo, al punto che � inval� sa la tendenza a configurare come tale qualunque vizio :logico dell'atto amministrativo; e per esempio si f.a rientriare nell'ecces,so di potere anche l'iUogicit� manifesta. Per la incompetenza o la violazione di Legge la rilevanza �, almeno normalmente, in re ipsa, poich�, con l'indicaziOllle dell'organo competente e della esatta interpretazione deHa Jegige, viene fornita all'Amministrazione una direttiva per l'ulteriore azione amministrativa, che, anche se pu� non portare necessariamente ad esaudire l'interesse legittimo, consentono di tenerne conto in modo pi� appropriato. Ma, per quanto concerne l'eccesso .clii potere, l'ampiezza che si vuole dare a tale vizio e l'astra;!'ione che se ne f.a da ogni irHevanza per 1a tutela degH interessi legittimi non fanno, o rischiano di non fare realizzare una protezione sia pure indiretta dell'iinteresse legittimo. Da un canto J'Amministrazione non ricev.e, o pu� non ricevere, alcuna direttiva per l'ulteriore azione a1rnministrativa, e dalJ'altro il ricorrente pu� vedersi riprodotto l'atto impugnato e annullato, sia ,pure con talune cor;rezioni soltanto formali. � invero una pretesa sohanto velileitaria quel.la che l'Amministrazione "li adegui dopo l'annullamento ad assecondare Ie aspettative del ricor,rente, .se, disposro l'annullamento per vizi che non fanno alcun riferimento concreto all'interesse legittimo del ricorrente, l'Amministrazione non riceva dal giudicato alcuna indicazione in tale senso e d'altro canto la legge le fa salvi gli ulteriori provvedimenti. Ognuno vede che in tale modo non si compie opera di giustizia; non a favore del riconente, che non riceve alcuna assicurazione per una ipi� appropriata considerazione dell'interesse legittimo fatto valere, ma soprattutto nemmeno per l'Amministrazione e per un corretto esercizio del pubblico potere, poich� non se ne ricava alcuna indicazione utile in tale senso. Un'attenta ana1isi di questa situazione e di questo fenomeno porta a ritenere che si vi�ene ad assegnare al ricorso del privato il ruolo di un 10 RASSEGNA DELt'AVVOCATURA DELLO STATO ricorso di jattanza (dir�tto cio� ad ottenere comunque un annuHamento, purch� vi sia) e ad instaumre un regime di conf.littuaMt� latente fra Consiglfo di Stato e Amministrazione, che si trova a� dover rinnovare a seguito deM'annuHamento il procedimento a:rruninistrativo, e a dovere in questo procedimento fare ammenda dei vizi rilevati, ma non gi� e non necessariamente ad avere una diversa considerazione dell'interesse legittimo del ricorrente, se tali vizi non hanno attinenza a tale interesse legittimo e rilev.anza per es�so. Come pure che in tale modo non si pu� dire che vengano soddisfatte n� l'esigenza di giustizia, che � propria de1la protezione dell'interesse� Iegittlmo, n� l'altra di un'azione amministrativa 1sicura e �spedita, cui dov�rebbe servire di guida il g.iudizio amministrativo. In realt� anche in questo campo non si 1pu� non a:Hevare una deformazione e uno 1svisamento dei principi, poich� non si considerano l'annulJamento come il risuJtato di una comp1essa >indagine, che, muovendo dalla tuteLa degli interessi legittimi, deve pua: sempre restare ancorata ad essa. Ed � anche questa una indagine di .giurisdizione, poich� attiene alla giurisdizione deL giudice amministrativo, essendo diretta a stabi.Hre i limiti del sindacato di �legittimit� e del potere di annuHamento. 4. Lo studio del CajanielJo si ocoupa anche del regolamento preventivo di giu risdizione, che, secondo l'A., non sarebbe ammesso nei confronti del Consiglio di Stato, posto che �l'art. 111 de1la Costituzione riconosce soltanto un sindacato successivo <li giurisdizione nei conf.ronti del Consjgiio di Stato (e della Corte dei conti). Com'� noto, cost�ituisce orientamento ormai consolidato deHe S.U. quello di attribuire al rego1amento preventivo di giurisdizione portata generale, rite. nendolo ammissibile per qualsia.si giudizio, e non soltanto per il giudizio davanti al giudice ordinar.io. Nei confronti del Consiglio di Stato il problema fu dibattuto in ogni suo profilo, con dovizia di argomenti, nello stesso episodio, innanzi ricordato, nel quale vennero in discussione i decreti legislativi di scorporo della riforma fondiaria e con fa sentenza deHe S.U. (gi� citata), che ebbe a ritenerLo ammissibile, piace �di segnalare la requisitoria del procuratore generale Eula (in Rass. Avvocatura dello Stato, 1952, pag. 206 ss.), che co!Hma con lo studio condotto dall'Avvocatura de1lo Stato sul problema (<in Rass. Avvocatura dello Stato, 1949, pag. 201 seguenti), a dimostrazione deL contributo dato dal nostro Istituto per la soluzione dello stesso. Dopo di allora non solo }a soluzione affermativa costituisce, come si � detto, ormai jus receptum, ma ha. ricevuto una conferma normativa con la legge, che istitui<sce i T.A.R. � vero che tal1e legge ammette i1 regolamento preventivo di giuri<sdizione nei confronti dei giudizi dei T.A.R., ma in effetti � questa l'ipotesi normale in cui si fa ~ruogo a regolamento p.reventivo di ,giurisdizione nei confronti dei giudici �:mministrativ.i, e d'altro canto tale previsione legislativa � fatta come logico corolfario dell'arnmdssibilit� del rimedio nei confronti di ogn�. giudice. Non. si pu� dire che taJe sistemazione giurisprudenzia1e contrasti con lo art. 111 della Costituzione. Il quale, come anche ora l'art. 36, de1la legge sui T.A.R., considera Fipotesi che vi sia decisione del Consiglio di Stato e da un canto ammette per tale ipotesi iJ .ricorso ordinario per cessazione, dall'altro si limita tale rimedio ordinario ai soli motivi attinenti a11a giurisdizione. Non tiene conto invece deH'ipotesi che ancora non vi sia sentenza del Consigiio di Stato, essendo H giudizio ancora pendente; e, non esc1ude che si possa fl).r ricorso al rimedio previsto dalla legge per far valere queglii stessi motivi di giurisdizione prima della decisione. PARTE II, QUESTIONI E non � esatto che un tale 1rimedio nuoccia al corso della giustizia, intralciando 1a speditezza dei giudizi e bloccando ~Id strumenti offerti dal legislatore per una giustizia spedita (primo frn tutti Ja immediata esecuzione deHe sentenze). � questo un rilievo di carattere non strettamente giuridico, sul quale per� � bene soffermarsi, poich� collima con UJIJ. movimento teso a sopprimere i1 regolamento preventivo �di giur1sdizione, per l'abuso che pu� farsene allo scopo di �ttene11e la sospension~ dei processi. Sulla base del diritto vigent.e non si 1pu� non rilevare che. proprio per i giudizi dei T.A.R., le cui decisioni �sono immediatamente esecut�ive, � stata prevista espressamente l'ammissibilit� del rimedio. E da un punto di vista di politica legisJativa, occorre domandarsi se, essendo deprecabile l'abusto che si faccia di un tale rimedio, tale inconveniente annulli l'utilit� che esso ha, ~ che il legislatore ebbe �presente nell'istituirlo, proprio per fini di giustizia, specie se .si tiene presente J'evoluzione che � venuto a subire nelle forme e nei modi il contenzioso di diritto pubblico in genere e della P .A. in particolare. Non si pu� ignorare un fenomeno, che si sta sviluppando sotto i nostri occhi: a causa dei benefici connessi a talune forme di procedimenti, � frequente il tentativo di � privilegiare � l'uno o J'altro 1giudice, l'uno o l'altro procedimento, travalicando i limiti stabiliti per la giurisdizione del giudice adito e l'ammi.ssibilit� del procedimento avviiato. Questo fenomeno crea tutta una serie di interferenze e di sconfinamenti, che nuove alla regolarit� dei rapporti processuali, per assicurare .Ja quale occorre pi� che mai rimettersi all'azione regolatrice e moderatrice deile S.U. Non si .dica che :l'intervento de11e S.U. pu� pur sempre essere .richiesto ed esercitato in una fase successiva, attraverso iJ ricorso ordinario, poich�, se � un fine di .giustizia quello di un :processo spedito, pu� considerar.Si come il regolamento preventivo di .giurisdizione giovi alfa speditezza del giudizio, :in tutti i casi in cui la defini~ione de1lo stesso dipende dalla questione di giurisdizione, sicch� r~sponde ad una esigenza logica e pratica poterne anticipare l1a ri�soluzione, �specie se -e l'esperienza sta a dimostrare che non � infrequente soprattutto nei casi .di procedimenti agevo1'ati -taJ.i procedimenti rischiano di produrre effetti irreversibHi. D'altro canto l'intervento pi� fifequente della P .A. in rapporti di vario genere e l'azione necessariamente programmata, che per essi � richiesta, hanno portato alla creazione di. controversie e di un contenzioso in serie e reso pi� che mai utile il regolamento preventivo di giurisdizione per rimuovere sul nascere questo contenzioso diffuso, .giovando oltre che a1la speditezza dei giudizi anche alla certezza del dfr.itto, poich� in definitiva l'es1genza logica e pratica fondamentale, che tale r.irnedio assicura, � quello de1l;t certezza del diritto, per J.a quale non � davvero conferente che la questione preJ.iminare di .giurisdizione non sia definita e non. :possa essere d�finita immediatamente �senza che nei processi resti ancora sospesa, come una :spada di Damocle, questa li;ndagine risolutiva. Non � senza un valore indicativo che con la leg.ge sui T.A.R. sia stato previsto per i relativi giudizi un regolamento preventivo di oompetenza (art. 31), del quale � investito il Consiglio �di �Stato, e pu� essere contraddittorfo, o quanto meno non essere suffragabile, che poi si neghi nei confronti del Consiglio di Stato la possibil.it� di portare in via preventiva alle S.U. I.a questione di giurisdizione ben altrimenti importante e rj.levante. LA REDAZIONE LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, artt. 892 e 8�94 (artt. 9, secondo comma, e 42, secondo comma, del<La Costituzione). TribunaLe di Genova, ordinanza 3 apriLe 1978, n. 658, G. V. 28 fobbraio 1979, n. 59. codice di procedura c-ivile, art. 32-8 (art. 24 delLa Costituzione). Tribuna!Je di Napoli, ordicnanza 14 giugno 1978, n. 606, G. V. 14 febbraio 1979, n. 45. codi.ce �di procedura civile, art. 404 (art. 24 del1a Costituzione). Pretore di Genova, 011dinanza 27 Luglio 1978, n. 676, G. V. 28 febbr.aio 1979, n. 59. codice di procedura civile, art. 409, n. 5 (artt. 3 e 102 del<La Costituzione). Pretore di� Mezzo1ombard�, ordinanza 22 marzo 1975, n. 600/1978, G. V. 14 febbraio 1979, n. 45. codce di procedura civile, art. 423 c.p.v. ed u.c. (artt. 3, 24 e 102 delfa Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 8 giugno 1978, n. 479, G. V. 10 gennaio 1979, n. 10. codoice di procedura civile, art. 429 u.c. (art. 3 deLla Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 8 giugno 1978, n. 479, G. V. 10 gennaio 1979, n. 10. codice di procedura civile, art. 444, secondo comma [mod. da legge 11 agosto 1973, n. 533., art. 1 l (artt. 3, 24 e 38, secondo comma, dehla Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 8 ottobre 1976, n. 494/1978, G. V. 10 gennaio 1979, n. 10. codice penale, art. 81 (art. 3 de1La Costituzione). Pretore di Mistretta, ordinanza 11 maggio 1978, n. 460, G. V. 3 gennaio 1979, n. 3. codice penale, artt. 163, 166 e 167 (art. 3 delilia Costituzione). Tribuna~e di Padova, ordinanza 18 ottobre 1978, n. 663, G. V. 28 febbraio 1979, n. 59. PARTE II, LEGISLAZIONE c:�odice penale, art. 2�22, primo e secondo comma (artt. 3, pr1mo comma, 32, primo e secondo comma, 111, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione). Proouratol'e della RepubbLica di Potenza, ordinanza 8 maggio 1978, n. 536, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. cod1ice penale, artt. 2.22 e 231 (artt. 4 e 32 deL1a Costituzione). Magistrato di sorveglianza presso 1L Tribunale di Roma, Olldinanza 20 maggio 1978, n. 480, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. codice penale, art. 376 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Grosseto, ordinanza 26 giugno 1978, n. 605, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. codice .penale, art. 512 (art. 39 �,de!J1a Costituzione). Tribunale di Rovereto, ordinanza 23 giugno 1978, n. 517, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. codice penale, art. 570 (artt. 2, 3, 29 e 31 del1a Costituzione). Pretore di Nard�, o!'dinanza 25 maggio 1978, n. 475, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. Pretore di Viadana, ordinanza 31 ottobre 1978, n. 669, G. U. 2~ febbraio '1979, n. 59. codice penale, art. 603 (artt. 25, secondo comma, e 21, primo comma, della Costituzione). Giudice istruttore deL TribunaLe di Roma, Ol'dinanm 2 �novembre 1978, n. 638, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. codice penale, artt. 624 e 626, n. 2 (art. 3 derna Costituzione). Pl'etore di Viadana, 011drnanza 31 ottobre 1978, n. 669, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. codice penale, art. 650 (art. 3, primo comma, de11a Costituzione). Pl'etore di FinaLe Ligure, ordinanza 6 IJugLio 1978, n. 485, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. codice di procedura penale, art. 57 (art. 3 deLLa Costituzione). Tribunale di Milano, Ol'dinanza 10 aprile 1978, n. 499, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. codice di procedura penale, artt. 146, 314 e 317 (art. 13, secondo e quarto comma, deLla Costituzione). Tribunale di Torino, giudice istruttore, ordinanza 10 ottobre 1978, G-:"U. 21 febbraio 1979, n. 52. codice di procedura penale, art. 169, primo e terzo comma (art. 24, secondo comma, dellla Costituzione). Pretore di MHano, ordinanza 5 giugno �1978, n. 493, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale, art. 500 (art. 24 deUa Costituzione). Pretore di Borgomanero, ordinanza 12 1ug1io 1978, n. 627, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. codice d1i procedura penale, art. 507 (art. 3, secondo comma, deli1a Costituzione). Pretore di Borgomanero, 01:1dinanza 12 Luglio 1978, n. 627, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. c�odice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, ddla Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanza 4 maggio 1978, n. 540, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. codice di procedura .penale, artt. 538 e 552 (art. 111, secondo comma, deHa Cost.ituzione) .. T�ribuna1e per i minorenni di Napoli, ordinanza 20 aprile 1978, .n. 647, G:U. 21 febbraio 1979, n. 52. codice militare di pace, art; 49 (art. 3, primo comma, deHa Costituzione). Tribunale mi1itare territorial<e di Padova, 01:1dinanza 26 ottobre 1978, n. 666, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. codice penale militare di pace, art. 264 (art. 3 della Costituzione). Tribunalie militare territoriale di Padova, ordinanza 8 giugno 1978, n. 509, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. codice penale militare di pace, art. 400 (art. 3 deHa Costituzione). Corte di cas�sazione, ordinanza 17 dicembre 1977, �1. 470/1978, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 21 (art. 53 del:la Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Firenze, ordinanza 27 maggio 1978, n. 609, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. r.d. �8 maggio 1924, n. 745, art. 99 (artt. 3 e 36 deUa Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 30 marzo 1978, n. 482, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. r.d. 17 novembre 19~4. n. 2367, art. 130 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consigliio nazionale dei geometri, ordinanza 20 giugno 1978, n. 633, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 27 maggio 1'929, n. 847, artt. �16 e 12 (art. 3 delda Costituzione). Tribunale di Chiavari, ordinanza 13 giugno 1-978, n. 465, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. r.d. 18 giugno 193'1, n. 773, art. 156 (artt. 3, 8 e 19 deLLa Costituzione). Pretore di Roma, 01:1dinanza 9 giugno 1978, n. 504, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 266, sec:ondo c:omma (art. 32 de11a Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 13 Iug1io 1978, n. 548, G. U. 31 gennaio� 1979, n. 31. I r.d. 17 agosto 1935, �n. 1765, art. 49, sec:ondo c:omn'la [modif. da d.l.C.p.S. 25 gennaio 19�47, n. 14, art. 6] (artt. 23 e 35 delta Costituzione). P11etore di PaLermo, ordinanza 22 giugno 1978, n. 521, G. U . .24 gennaio 1979, n. 24. r.d. 5 .giugno 1939, n. 1016, art. 32, primo c:omma (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Pontedera, ordinanza 1<> giugno 1978, n. 469, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, primo, secondo e sesto c:omma (art. 3 de1la Costituzione). Pretore di Pontedera, ordinanza 24 maggio 1978, n. 468, G~U. 3 gennaio 1979, n. 3. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 312, primo e quarto c:omma (art. 3 de1la Costituzione). Pretore di Portomaggiore, ordinanza 19 maggio 1978, n. 483, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, ultimo c:omma [modif. da legge 2 agosto 1967, n. 7'99, art. 10] (art. 3 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 22 settembre 1978, n. 594, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 24 aprile 1941, n. 392, artt. 2, terzo e quarto c:omma, e 3, terzo c:omma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 13 gennaio 1978, n. 579, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. r.d. 14 giugno 1941, n. 577, art. 112 (art. 3, primo comma, 31, secondo comma, 32, primo comma, de~ia Costituzione). � Pretore di Genqva, or.dinanza 8 g~ugno 1978, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, n. 43. d. legislativo �luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 [mod. da d.1.1. 26 aprile 1946, n. 597, da d'.l.C.p.S. 6 settembre 1946, n 89, da d.l.C.p.S. 27 dicembre 1947, n. 171 O, da legge 18 aprile 1950, n. 199, da legge 11 feb� braio 1971, n. 11, art. 27] (artt. 4, 41, 42 e 44 della Costituzione). Consig1io di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ordinanza 14 marzo 1978, n. 677, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d: legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, art. 1, ultimo c:omma (art. 3 deHa Costituzione).. Corte di cassazione, ordinanza 21 apri1e 1978, n. 565, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. legislativo 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 (artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, p.rimo comma, della Costituzione). Cons1g!tio superiore de11a magistratura, sezione disciplinare, ordinanze (due) 21 liug!tio 1978, nn. 655 e 656, G. U. 28 fobbraio 1979, n. 59. Consiglio superiore de!Jla magistratura, sezione di!Sciplinare, mdinanza 13 ottobre 1978, n. 672, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d.I. 13 settembre 1946, n. 261, art. 1 (artt. 24 e 3 de11a Costituzione). Corte d'app.ehlo di MHano, ordinanza 23 giugno 1978, n. 626, G. U. 21 feb� braio 1979, n. 52. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Mi'1ano, ordinanza 10 aprile 1978, n. 499, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. d. legislativo 11 febbrai�o 1948, n. 50, art. 2 (artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 14 giugno 1978, n. 539, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 2 marzo 1949, n. '143, art. 18 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, Ol'dinanza 26 giugno 1978, n. 566, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 2 lugUo 1949, n. 408, art. 17 (artt. 3 e 53 .dellia Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Enna, ordinanza 24 gennaio 1977, n. 651/1978, G. U. 28 febbraio 1979~ n. 59. d.P.R. 119 maggio 1950, n. 3'27, art. 4, cpv. (art. 27 delilio statuto sardo). Tribunale ammini:strativo regiona~e per 1a Sardegna, ordinanza 21 mar� zo 1978, n. 590, G. U. 7 febbraio 1979, n, 38. legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55, terzo comma (art. 3 del1la Costi� tuzione). Corte dei conti, sezione la giurisdizionale, ordinanza 19 gennaio 1978, n. 607, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 8 gennaio 1952, n. 6, art. 45 [sost. da legge 25 febbraio 1963, n. 289, art. 21 l (art. 38 della Costituzione). Pretore di Napoli, ordi:nanza 5 luglio 1978, n. 624, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. d.P.R. 14 agosto 1954, n. 676 (artt. 3, 53 e 11 de1la Costituzione). Tribunale di MiLano, ordinanze (due) 20 aprile 1978, nn. 541 e� 542, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 20 dicembre 1954, n. H81, art. 7 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consi:g1io nazionale dei geometri, ordinanza 20 giugno 1978, n. 633, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. PARTE II, LEGISLAZIONE legge reg. sarda 7 marzo 1956, n. 37, art. 2, n. 3 (art. 27 dello statuto sardo). Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ordinanza 21 marzo 1978, n. 590, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 27 dicembre 1956, n. 14125, art. 2 (artt. 16 e 25 della Costituzione). Pretore di Legnano, ordinanza 6 1ugldo 1978, n. 484, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge 2 <luglio 1957, n. 474, art. 15 (art. 3 de1lia Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 1� febbraio 1978, n. 637, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. T.ribunale di Lecce, ordinanza 22 apri1e 1977, n. 664/1978, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. legge .22 dicembre 1957, n. tz.93, art. 16 (artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 8 giugno 1978, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, Il. 45. d.P.R. 14 ottobre 1'95,8, n. �1074, art. 87 (artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 32, �primo comma, de1la Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 8 giugno 1979, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, Il. 45. d.P.R. 15 9iugno 1959, n. 393, artt. 80, tredicesimo e quindicesimo c�omma, e 94 (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Putignano, ordinanza 30 giugno 1977, n. 547/1978, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905 (artt. 3, 53 e 11 deHa Costituzione). Tribunale di Milano, OI'dinanze (d1Ue) 20 aprile 1978, nn. 541 e 542, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (artt. 3, cpv., e 24 dehla Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 17 ottobre 1978, n. 649, G. U. 28 �febbraio 1979, n. 59. legge 12 ago.sto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma (art. 3 de!Jia Costituzione). Pretore di Brindisi, ordinanza 29 giugno 1978, n. 634, G. U. 21 febbraio 1979, Il. 52. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, sec�ondo comma lettera aJ (art. 3 delila Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 23 settembre 1978, n. 595, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. -.. ~ 18 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 52, sec:ond:o e quinto c:omma (artt. 3 i e 36 del:la Costituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 15 febbraio 1978, n. 472, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. I I ~: d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145, art. 3 (art. 3 deHa Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 14 marzo 1978, n. 510, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1.124, artt. 3, tabell~ n. 4, e 21, tabella n. 5 I [mod. da d:.P.R. 9 giugno 1975, n. 482] (artt. 3 e 38 de!J:a Cos!ituzione). p,retore di Perugia, 01�diilJanza 15 giugno 1978, n. 498, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 (art. 24 de11a Costituzfone). Pretore di Savona; ordinanza 16 g~ugno 1978, n. 513, G. U. 17 gennaio .1979, n. 17. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11124, art. 145 (artt. 3 e 38 de1!a Costituzione). Tri:bunale de L'Aquila, oDdinanza 7 giugno 1978, n. 467, G. U. 3 gennaio 1979, I n. 3. Pretore di Beiluno, ordinanze (due) 9 giugno 1978, nn. 457 e 458, G. U. I 3 gennaio 1979, n. 3. Pretore di Savona, 011dinanza 12 liuglio 1978, n. 5'14, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. . ; I Pretore di Mondov�, ordinanza 6 ottobre 1978, n. 621, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. � li d.P.R. 30� giugno 1965, n. 1124, art. 145, primo c:om~a. lettera a I (artt. 3 e 38 dellla Costituzione). I Corte d'appe1lo di Messina, ord1nanza 25 maggio 1978, n. 538, G. U. 24 gen naio 1979, n. 24. Pretore di La Spezia, ordinanza 24 aprile 1978, n. 625, G. U. 14 febbraio 1979, I n. 45. Pretore di Saluzzo, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 675, G. U. 28 febbraio 1979, I n. 59. legge 26 luglio 1965, n. 966, artt. 2 e 4 (art. 3, primo comma, del.La Costituzione). I Pr~tore di Finale Ligure, ordinanza 6 liug1io 1978, n. 485, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. I legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, 4 e 37 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 9 maggio 1978, n. 478, G. U. 3 gennaio 1979, ~ fil n. 3. . ~~ legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 5 (artt. 3 e 42, terzo comma, della t: Costituzione). � TJ:"ibunale di Sa!lerno, ordinanza 2 giugno 1978, n. 681, G. U. 28 febbraio 1979 n. 59. PARTE II, LEGISLAZIONE 19 legge 3 marzo 1967, n. 317 (artt. 3, 23 e 25, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Bassano de1 Grappa, ordinanza 12 giugno 1978, n. 535, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 8 marzo 1968; n. 1521 artt. 2 e 3 (artt. 3 e 36 de1la Costituzione). , Pretore di Genova, ordinanza 12 luglio 1978, n. 534, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 18 man:o 1968, n. 313, artt. 12 e 42, secondo, terzo e quarto comma (art. 3 de11a Costituzione). Corte dei conti, sezione la giurisdizionale, ordinanza 19 gennaio 1978, n. 607, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 2 a�prile 1968, n. 482, art. 11, primo comma (artt. 3, 4 e 38 de1la Costituzione). Tribunale di Messina, ordinanza 8 giugno 1978, n. 471, G. U. 3 gennaio 1979, Il. 3. legge 30 apri�le 1969, n. 153, art. 24 (artt. 3 e 38 deILa Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 22 settembre 1978, n. 586, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 43, primo e secondo comma (artt. 38 e 3 de11a Costituzione). Corte d'appe1lo di Cagliari, ordinanza 23 maggio 1978, n. 533, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 7, secondo comma, e 32 (art. 41, terzo comma, deLLa Costituzione). Pretor.e di La Spezia, ordinanza 20 giugno 1978, n. 545, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 2, primo comma (artt. 3 e 97 de11a Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanza 30 maggio 1978, n. 577, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 9, quinto c�omma (artt. 3 e 97 dehla � �ostituzione). Tribunale amministrativo regiona1e per i1 Lazio, ordinanze (quattro) 21 feb" braio 1977, nn. 524, 525, 526 e 527/1978, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. d.P.R. 28 d1icembre 1970, n. 1077, artt. 16, primo e nono comma, e 150 (artt. 3 e 97 de11a Costituzione). Tribunale amministrativo regiona1e per il Lazio, ordinanze (quattro) 21 febbraio 1977, nn. 524, 525, 526 e 527/1978, G. U. 24 gennaio 1979; n. 24. 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fogge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 2,8 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, sezione agraria, ordinanza 30 marzo 1978, n. 610, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge reg. siciliana 23 marzo 19711, n. 7, tabella N, nota c:J (artt. 3, 5 e 36 della Costituzione e artt. 1 e 14 delk1 statuto della regione siciliana). Corte dei conti, sezione giurisdiziona1e per la regione siciliana, ordinanza 14 liug1io 1978, n. 657, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3, ultimo c:omma (artt. 3 e 97 deLLa Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanza 30 maggio 1978, n. 577, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Palermo, ordinanza 24 giugno 1977, n. 464/1978, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3 . . legge �9 ottobre 1971, n. 1824, art. 6 (artt. 3, 36, 53, 81, quarto comma, 117, 118 e 38 dehla Costituzione). Pf"etore di Brescia, ordinanza 30 giugno 1978, n. 510, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 3, 52, primo comma, 81, quarto comma, 53, primo comma, e 128 de1La Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 6 novembre 1978, n. 662, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 8, lettera gJ (art. 76 de11a Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 653, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. legge 22 ottobre 197'1, n. 865, art. 11 (artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, dehla Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 653, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 [mod. da legge 2,8 gennaio 1977, n. 10, art. 14] (art. 42, terzo comma, delL� Costituzione). Corte d'appehlo di Torino, ordinanza 30 giugno 1978, n. 619, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge� 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, terzo e quarto c:omma (artt. 3 e 42, terzo comma, delLa Costituzione). Tribuna1e amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 515/1978, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. . ' PARTE II, LEGISLAZIONE 21 d.I. 30 giugno 1972, n. 267, art. 6 [conv. in legge 11 agosto 1972, n. 4�65] (artt. 38 e 3 della Costituzione). Corte d"appeHo di CagLiari, ordinanza 23 maggio 1978, n. 533, G. V. 24 gennaio 1979, n. 24. d.P.R. 26 ottobre 19112, n. 633, artt. 27, 28 e 29 (art. 24 debla Costitu; zione). Commissione tributaria di 10 grado di Como, ordinanza 16 ottobre 1978, n. 639, G. V. 21 febbraio 1979, n. 52. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, primo comma (art. 3 deLla Costituzione). Commissione tributaria di lo grado, ordinanza 7 giugno 1978, n. 518, G. V. 24 gennaio 1979, n. 24. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 43, primo comma (artt. 3 e 53 deLla Costituzione). Comm1ssione trLbutaria di 2o grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre 1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, primo comma (art. 102 de11a Costituzione).. Commissione tributaria di 2<> grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre. 1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, secondo comma (art. 27 de~ba Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre 1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 deMa Costituzione). Comm1ssione tributaria di 20 grado di Cuneo, ordinanza 8 novembre 1977, n. 553/1978, G. V. 31 gennaio 1979, . 31. Commissione tributaria di 1<> grado di Rieti, ordinanza 17 maggio 1978, n. 592, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di lo grado di Bolzano, ordinanza 17 febbraio 1978, n. 519, G. V. 24 gennaio 1979, n. 24. Commissione tributaria di 2o grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre 1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 1� grado di Lucca, ordinanza 22 aprile 1978, n. 601, G. V. 14 febbraio 1979, n. 45. d.P.R. 26 �ottobre 1972, n. 636, art. 39 (art. 101, primo comma, de1La Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Orvieto, ordinanza 26 ottobre 1978, n. 645, G. V. 21 febbraio 1979, n. 52. 111~11�111111r11r111r1111111111r1111"11r1111111111111111111 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. ~6 ottobre 1972, n. U6, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 del~a Costituzione). Commissione tributaria di 1� grado di Cuneo, ordinanza 25 marzo 1977, n. 630, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. d.P.R. -26 ottobre 1972, 11. 643 [mod. da d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688] (art. 53, .primo comma, delJJa Costituzione). Commissione tributaria, di 1<> grado di Tortona, OI'dinanza 5 ottobre 1978, n. 673, G. U. 28 febbraio 1978, n. 59. d.P.R. 26 ottobre 197�2�, n. 643, artt. 2, 4, 6, 7, 14 e 15 (artt. 3 e 53 de1la Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Gorizia, ordinanze (due) 13 1ug1io 1978, nn. 585 e 586, _G._ U. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art, 53, priJ,no comma, defila Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Bassano del Grappa, ordinanze (due) 8 giugno 1978, nn. 571 e 572, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 2'6 ottobre 1972-. n. 643, art. 6 (art. 53 de!ila Costituzione). Comrriissione tributaria di lo grado �di Tolmezzo, o!'dinanze (due) 19 lugldo 1978, nn. 598 e 599, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. Commissione tributaria di l<> -grado di Cuneo, or;dinanze (due) 4 febbraio 1978, nn. 628 e 629, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. d.P.R. 26 ottobre 197~. n. 643, artt. 6, secondo comma, 14 e 15 (artt. 3 e 53 delilia Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Fiume, ordinanza 10 aprile 1978, n. 643, G. V. 21 febbriaio 1979, n. 52. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 Cmodif. da d.P.R. 23 dicem� bre 1974, n. 688l {artt. 3, 42 e 53 de1la Costituzione). Commissione tributaria di 2� grado di Milano, ordinanza 24 febbraio 1978, n. 567, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 [modif. da d.P.R. 23 dic:em� bre 1974, n. 688] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Pisa, ordinanza 10 aprile 1978, n. 503, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. Commissione tributaria di 1� grado di Verona, OI'dinanza 10 marzo 1978, n. 529, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. Commissione tributaria di lo grado di Verona, ordinanza 24 fobbraio 1978, n. 546, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. Commissione tributaria di 1� grado� di Imperia, oridinanza 17 febbraio 1978, n. 588, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 2<> grado di Ravenna, ordinanza 4 Luglio 1978, n. 589, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 2� grado di Avel'lino, ordinanza 21 aprile 1978, n._ 615, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. Commissione tributaria di lo grado di Ascoli Piceno, ordinanza 13 maggio 1978, n. 631, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. PARTE Il, LEGISLAZIONE 23 d'.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 [mod. da d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 6881 (artt. 47 e 53, 1primo comma, deMa Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Bie11a, ordinanza 5 apri1e 1978, n. 461, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. d.P.R. 26 ottobre ,197,2, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53, primo comma, de1I.a Costituzione). � Commissione tributaria di 2� grado di Rovigo, ordinanze (due) 28 giugno 1978, nn. 487 e 488, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. Commissione tributaria di 2<> grado di Udine, 011dinanza 11 maggio 1978, n. 500, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. Commissione tributaria di 1� �grado di Busto Arsizio, ordinanza 12 giugno 1978, n. 528, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. Commissione tributaria di 1<> arado di Tortona, ordinanza 5 ottobre 1978, n. 661, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14, 15 e 16 ('artt. 3 e 53 de11a Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Gorizia, ordinanza 13 luglio 1978, n. 587, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 15 (artt. 3, 53 e� 42 del:la Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Trento, ordinanza 1<> giugno 1978, n. 459, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. legge reg. siciliana 26 ottobre �1972�, n. 53, artt. 1 e 4 ('artt. 3, 5 e 36 de11a Costituzione e artt. 1 e 14 deL1o Statuto delila regione sicHiana). Corte dei conti, sezione giurisdizionale per La regione siciliana, ordinanza 14 luglio 1978, n. 657, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, artt. 17 e 11, dodicesimo comma (artt. 3 e 24, primo comma, delLa Costituzione). Pretore di Trivento, ordinanza 13 giugno 1978, n. 531, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 212 gennaio 1973, n. 43, art. 33:2 (artt. 2, 3, 10, 13 e 27 delfa Costituzione). Corte d'appe1lo di Catania, sezione istruttoria, ordinanza 13 luglio 1978, n. 516, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge reg. Campania 21 febbraio 1973, n. 7 (art. 133, secondo comma, della Costituzione e art. 60 defilo statuto de1la regione Campania). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 26 aprile 1978, n. 554, G. U. 24 gennio 1979, n. 24. legge reg. Emilia-Romagna 20 lugHo 1973, n. 25, art. 109 e tab. BJ [sost. da legge 20 luglio 1973, n. 26, art. 36] (art. 3 deila Costituzione). T'ribunaLe amministrativo regionale per 1'Emi!ia-Romagna, ordinanza 11 novembre 1976, n. 614, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 12 24 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 settembre 1973, n. 59�9, art. 1, lettera aJ (art. 53 della Costi� tuzione). Commissione _tributaria di lo grado di PaLermo, ordinanza 24 gennaio 1977, n. 464/1978, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, sesto comma, ultima ipotesi (art. 3 dehlia Costituzione). Commissione tributaria di 2o grado di Cremona, OI'dinanza 18 aprile 1978, n. 508, G. U. 17 g~nnaio 1979, n. 17. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore, ordinanza 15 gi,ugno 1978, n. 496, G. U. 17 gennaio 1979,. n. 17. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, arff. 52, lettera bJ (artt. 3 e 24 delia Costituzione). Pretore di Foggia, ordinanza 14 settembre 1978, n. 650, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. d.I. 5 novembre 1973, n. 600, art. 6 [c:onv. in legge 19 dicembre 1973, ~� 82�3] (artt. 3 e 53 deLLa Costituzione). Commissione tributaria di 2� grado di MiLano, ordinanza 9 novembre 1977, n. 560/1978, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, art. 50, undicesimo comma (artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 123 dehla Costituzione). Tribunale amministrativo regionaLe per il Veneto, ordinanza 19 aprile 1977, n. 544/1978, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 e 73 della Costituzione). Pretore di Arezzo, ordinanza 20 marzo 1978, n. 667, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. . Pretore di Pistoia, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 674, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. Pretore di Poppi, oI'dinanza 15 novembre 1978, n. 678, G. U. 28 febbraio 1979; n. 59. d.P.R. 29 dicembre' 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (art. 3 deLla Costituzfone). Pretore di Roma, ordinanza 11 maggio 1978, n. 477, G. U. 3 gennaio 1978, n. 3. Pretore di Roma, ordinanza 18 ottobre 1978, n. 654, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (artt. 3 e 36 deLla Costituzione). . Pretore di Bari, ordinanza 4 ottobre 1978, n. 648, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. PARTE Il, LEGISLAZIONE 2.f d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 21 (art. 3; primo comma, dell<a Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 18 settembre 1978, n. 652, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 2, quin'dicesimo comma (art. 3 deMa Costituzione). Pretore di Lecce, ordinanza 31 maggio 1978, n. 495, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 71, quarto comma (art. 76 deLla Costituzione). Tribunale amministrativo regionale dehle Marche, ordinanza 8 maggio 1978, n. 505, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 7 giugno 1974, n. 2'20 (art. 3 de~lia Costituzione). Pretore di Langhirano, ordinanza 28 aprile 1978, n. 497, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. d..p.R. 24 giugno 1974, n. 600, art. 12 (art. 24 della Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Como, oroinanza 6 rugLio 1978, n. 608, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legg.e reg. toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 46 (art. 97 delfa Costituzione). Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, ordinanza 7 febbraio 1978, n. 576, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. d.I. 8 luglio 1974, n. 261, art. 6 [mod. da legge 14 agosto 1974, n. 35S, art. 1l (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanze (due) 13 ottobre 1978, nn. 659 e 660, G. U. 28 feb. braio 1979, n. 59. legge r!!g. siciliana 1� agosto 19.74, n. 30, art. 8, nota el (artt. 3, 5 e 36 de11a Costituzione e artt. 1 e 14 de11o statuto de11a regione sicilliana). Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, ordinanza 14 luglio 1978, n. 657, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. ! legge .17 agosto 1974, n. 384, art. 4 (artt. 3, 29 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Palermo, ordinanza 13 giugno 1977, n. 463/1978, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. legge 17 agosto 1974, n. 384, art. 4, sesto comma (artt. 3, 29, 31 e 53 delrlia Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Arezzo, ordinanza 13 giugno 1978, n. 568, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. �legge reg. Veneto 8 settembre 1974, n. 48, art. 1 (artt. 23, 117 e 119 de11ia Costituzione). Pretore di Chioggia, ordinanza 9 marzo 1978, n. 640, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. . I 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S�ATO I legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 11 O e 14 (art. 3, primo comma, della If: Costituzione). Tribunale di Beliluno, ordinanza 3 apri1e 1978, n. 512, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, art. 74-bis, second� c�omma (artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione). Giudice de1egato de~ tribunaLe 1cii Cassino, ordinanza 24 ottobre 1975, n. 511/1978, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 14 aprile 1975, n. 103', art. 40 (art. 21 deLLa Costituzione). Pretore di Sassuolo, ordinanza 15 giugno 1978, n. 569, G. U. 7 febbraio 1979, Il. 38. legge reg. Veneto 17 aprile 1975, n. 36, art. 18 (artt. 117 e 42 de11a Co� stituzione). l I Tribunale amministrativo regionaLe per il Veneto, ordinanza 14 giugno 1977, n. 481/1978, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge 1'8 aprile 1975, n. 110, art. 'IO, sesto, ottavo e ultimo comma (art. 3 delilia Costituzione). i f Tribunale di Chiavari, ordinanza lo giugno 1978, n. 575, G. U. 7 febbraio 1979, n. 3~: legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, cpv. (art. 21, primo comma, de11a Costituzione). Pretore di S. Antioco, ordinanza 29 giugno 1978, n. 591, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 1, terzo comma (art. 3 de1Ia Costitu� zione). Pretore di Novara, ordinanza 22 settembre 1978, n. 593, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 2 (artt. 3 e 38 deLla Costituzione). Pretore di Cuneo, ordinanza lo agosto 1978, n. 616, G. U. 14 febbmio 1979, n. 45. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 15, primo comma (artt. 38 e 3 deHa Costituzione). Pretore di Piacenza, ordinanza 22 agosto 1978, n. 597, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 (artt. 3 e 27, terzo comma, deUa Costituzione). Corte :d'appelli di Pa1ermo, sezione di sorveglianza, ordinanza 1� giugno 1978, n. 570, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. PARTE II, LEGISLAZIONE 27 legge 26 lugHo 1975, n. 3154, art. 68, 1primo comma [mod. da legge 12 gen� nai�o 1977, �n. 1J (artt. 3, 24, .opv., e 25, prhno comma, deHa Costituzione). Magistrato di .sorveg1ian:zia presso i1 tribuna1e di Pescara, ordinanze (due) 15 settembre 1978, nn. 573 e 574, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 68, .primo comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma (art. 102, iprimo comma, de11a Costituzione). Magistrato di sorvegLianza presso il tribunale di Pescara, ordinanze (due) 15 settembre 1978, nn. 573 e 574, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma (�artt. 101, cpv., 102, primo e secondo .comma, e 104, primo comma, de1la Costituzione). Magistrato di sorvegLianza presso il tribuna~e di Pescara, ordinanze (due) 15 settembre 1978, nn. 573 e 574, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 126 luglio 1975, n. 354, art. 69, quinto com�ma (artt. 3 e 24, cpv., de1la Costituzione). Magistrato �tli sorvegLianza presso il tribunalie di Pescara, ordinanze (due) 15 settembre 1978, n~. 573 e 574, G. U. 7 febbrai.o 1979, n. 38. legge 29 luglio 1975, n. 426, a..t. 15 (artt. 3 e 24 deUa Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 25 maggio 1978, n. 474, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. legge 31 lugUo 1975, n. 363, art. 1 (art. 3. del~a Costituzione). ' Pretore di Legnano, ordinanza 9 giugno 1979, n. 530, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 2 dicembre '1975, n. 576, art. 19 (art. 3 deLfa Costituzione). Commissione trtbutaria di 2o grado di Pescara, ordinanza 29 aprile 1978, n. 578, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 2 dicembre 197�5, n. 576, art. 19, secondo comma (art. 3 deLla Costituzione). Commi:ssione tributaria di 2o grado di Udine, ordinanze (due) 12 maggio 1978, nn. 611 e 612, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 24 dicembre 1975, n. 706 (artt. 3, 23 e 25, secondo comma, dehla Costituzione). Pretore di: Bassano del Grappa, oridinanza 12 giugno 1978, n. 535, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 24 dicembl�e 1975, n. 706, artt. 1 e 14 (art. 32 della Costituzione). Pretore di :Sampierdarena, ordinanza 9 giugno 1978, n. 532, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. ) RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cittade!Jca, 011dinanze (due) 19 giugno 1978, nn. 558 e 559, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. Pretore di Cervignano, ordinanza 21 febbraio 1978, n. 688, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5, secondo comma (art. 3 deHa Costituzione). Pretore di Sorgono, ordinanza 20 aprile 1978, n. 490, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 1 O maggio 1976, n. 319, artt. 9, 12, 13, 15 e 21 (artt. 2, 3, 9 e 32 de!Ja Costituzione). � Pretore di Torino, ordinanza 29 maggio 1978, n. 476, G. U. 10 gennaio 1~79, n. 10. 'Pretore di Torino, ordinanza 29 maggio 1978, n. 557, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. l 0quater (artt. 2, 3, 9 e 32 del1a Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 29 maggio 1978, n. 476, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. Pretore di Torino, ordinanza 29 maggio 1978, n. 557, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. d.I. 11 ottobre 1976, n. 699, art+. 1, primo e terzo comma, 2 e 3 [conv. in legge 10 dicembre 1976, n. 7971 (artt. 3 e-53, primo -comma, deHa Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 31 maggio 1978, n. 462, G. U. 3 gennaio 1978, n. 3. legge 1r2 novembre 1976, n. 751, art. 1, secondo c�omma (artt. 3 e 53 dellla Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Pinerolo, ordinanza 20 marzo 1978, n. 466, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 1, ultimo comma, e~. ultimo comma (artt. 3, 29, 31 e 53 defila Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Arezzo, ordinanza 13 giugno 1978, n. 568, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge. lZ nov.embre 1-976, n. 751, artt. 1, ultimo comma, e 3, ultimo comma (artt. 2, 3, 29, 31 e 53 deli1a Costituzione). Commissfone tributaria di 2<> grado di Livorno,, ordinanza 6 luglio 1978, n. 564, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 4 (artt. 3, 31 e 53 deJ.La Costituzione). Commissione di 2<> grado di Padova, ordinanza 24 maggio 1978, n. 473, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. PARTE Il, LEGISLAZIONE legge 28 gen�naio 1977, n. 10, art. 14 (artt. 3 e 42, terzo comma, del.ila Costituzione). Corte d'appe11o di Trieste, ordinanze {due) 30 giugno 1978, nn. 555 e 556, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. ' Corte d'appeYo di Trieste, ordinanza 30 giugno 1978, n. 563, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. Corte d'aippehlo di Trieste, ordinanze (cinque) 30 giugno 1978, nn. da 580 a 584, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Corte d'appello di Torino, ordinanza 5 maggio 1978, n. 632, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. Corte d'appet1o di Trieste, ordinanza 13 ottobre 1978, n. 635, G. U. 21 febbraio 1979, n, 52. legge 2'8 gen�naio 1977, n. 10, art. 14, sesto comma (artt. 3 e 42, terzo comma, dehlia Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per 1'Emj1ia-:R.omagna, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 515/1978, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge Z8 gennaio 1977, n. 10, art. 14, da settimo a quattordicesimo comma (artt. 3 e 42, terzo comma, deHa Costituzione). Corte d'appehlo di Firenze, ordinanza 19 maggio '197.8, n. 489, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. Corte d'appehlo di Firenze, ordinanza 26 maggio 1978, n. 562, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 28 gennaio 1977; n. 1O, artt. 14 e 19 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costit;.zione). Corte d'appelio di Lecce, ordinanza 2 giugno 1978, ..n. 501, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, terzo co.mma (al,"tt. 42, terzo comma, e 27 dehla Costituzione). Tribuna!Je amministrativo regionale per 1a Campania, ordinanza 27 settembre 1978, n. 620, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 23 9ennaio 1977, n. 1O, artt. 15, terzo comma, e 17, lettera bi (art. 3 de11a Costituzione). � Pretore di Rtvarolo Canavese, ordinanze (due) 3 maggio 1978, nn. 522 e 523, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. d.I. 1� febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2, 4 e 6 [conv. in le99e 31 marzo 1977, n. 91 J (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 de11a Costituzione). Pretore di Cuneo, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 617, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. le9ge 7 9iu9no 1977, n. 323, art. 2 (art. 32 del11a Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 13 luglio 1978, n. 548, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 30 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 8 agosto 1977, n. 534, art. 4 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 29 maggio 1978, n. 492, G. U. 17 gennaio 1979, 1, n. 17. 1l legge 8 agosto 1977, n. 5,56, art. 20 (artt. 3, rprimo comma, 31, secondo ' comma, e 32, primo comma, del1a Costituzione). I Pretore di Genova, ordinanza 8 giugno 1978, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 8 agosto 1977, n. 556, art. 20 (art. 32 de1la Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanze (quattro) 7 giugno 1978, nn. 549, 550, 551 e 552, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. d.I. 28 ottobre 1977, n. 778, art. 1, secondo comma [conv. in legge 23 di� cembre 1977, n. 92,8] (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 5 maggio 1978, n. 486, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 64, primo comma (art. 3 delilia Costituzione}. Pretore di Rivaro1o Canavese, ordinanze (due) 3 maggio 1978, nn. 522 e 523, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3, 42 e 53 de~1a Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Mi1ano, ocdinanza 24 febbraio 1978, n. 567, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3 e 53 de1la Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Gorizia, ordinanza 13 luglio 1978, n. 587, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 1<> grado di Imperia, ordinanza 17 febbraio 1978, n. 588, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 1<> 1grado di Gorizia, ordinanze (due) 13 11.1gl�. o 1978, nn. 585 e 586, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 2<> grado di Avelilino, ordinanza 21 aprile 1978, n. 615, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. Commissione tributaria di 2o grado di Firenze, ordinanza 10 aprile 1978, n. 643, <;. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, primo e secondo comma (artt. 47 e 53, primo comma, de11a Costituzione). Commissione tributa:cia di 1<> grado di BieLla, ordinanza 5 aprile 1978, n. 461, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, secondo comma (artt. 3 e 53, primo comma, de11a Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Rovigo, ordinanze (due) 28 giugno 1978, nn. 487 e 488, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. .; - ' ' ' . PARTE II, LEGISLAZIONE legge 23 dicembre 1977, n. 918, art. 1 (art. 3 deHa Costituzione) . Pretore di Legnano, ordinanza 9 giugno 1978, n. 530, G. U. 24 gennaio 1979, n: 24. legge 27 gennaio 1978, n. 786, art. 4 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Be1lruno, ordinanze (due) 9 giugno 1978, nn. 457 e 458, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. d,�I. 30 marzo 1978, n. 77, art. 1, secondo comma (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 5 maggio 1978, n. 486, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge 10 maggio 1978, n. 176, art. 1, primo e secondo comma (artt. 3, 42 e 44 della .Costituzione). Tribunalie di Torino, ordinanza 26 maggio 1978, n. 507, G. U. 17 gennaio '1979, n. 17. l.egge 1 O maggio 1978, n. 176, art. 1, primo e secondo comma (artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, de11a. Costituzione). Tribuna1e di Vigevano, ordinanza 16 giugno 1978, n. 502, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 22 maggio 1978, n. 194 (art. 2 deLl:a Costituzione). Tribunale di Trento, ordinanza 16 agosto 1978, n. 5~3, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 4 (artt. 2,' 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, de11a Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, ordinanza n. giugno 1978, n. 537, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 22, terzo comma, 4, 5, terzo e quarto comma, e 8, ultln�o comma (artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, deHa Costituzione). � Corte d'appehlo di Fkenze, ordinanza 5 ottobre 1978, n. 613, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 22 (artt. 2, 3, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, primo e secondo comma, de1'la Costituzione). Tribunale di Pesaro, ordinanza 9 giugno 1978, n. 491, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge 22 maggi�o 1978, n. 194, artt. 4 e 22, terzo comma (artt. 2 e 31, secondo� comma, deMa Costituzione). Tribunale di Voghera, ordinanza 10 1uglio 1978, n. 561, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12 (artt. 3 e 30 delfo Costituzione). Pretore di Verona, ordinanza 21 ottobre 1978, n. 644, G. U. 21 febbraio 1979, Il. 52. legge 27 luglio 1978, n .. 392, art. 59 (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Sampierdarena, ordinanza 4 novembre 1978, n. 665, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65 (art. 3 delJa Costituzione). Giudice concilriatore di Roma, ordinanza 16 novembre 1978, n. 636, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. Giudice conciliatore di CasteHtammare di Stabia, ordinanza 3 novembre 1978, n. 641, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 3 agosto 1978, n. 405, art. '11 (artt. 3, 79 e 104 de1La Costituzione). Tribunale di Aosta, ordinanze (due) 4 settembre 1978, nn. 622 e 623, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (art. 3 de!Ja Costituzione). Pretore di Siracusa, ordinan:ro 27 ottobre 1978, n. 646, G. U. 21 febbraio 1979, Il. 52. d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, secondo comma, lettera cl (artt. 3, 25 e 111 deMa Costituzione). Pretore di Scidi, ordinanza 27 ottobre 1978, n. 671, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d. legge 13 novembre 1978, n. 703 (artt. 3, 5, 115, 117 e 118 deHa Costituzione). Presidente Giunta regionale del MoHse, ricorso 22 .dicembre 1978, n. 41, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. ~ legge reg. s�iciliana 15 dicembre 1978, artt. 4, secondo e terzo comma, ~ 11, terzo e quinto comma, 56, e titolo VII (artt. 3, 5, 42, terzo comma, e 128 deMa Costituzione e artt. 14, lettere f) e g), e 15 de1lo statuto speciale). Commissario delilo Stato per la regione sicilriana, ricorso 27 dicembre 1978, I n. 42, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. I legg� 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 (artt. 117, 118 e 119 deJ,la Costituzione). Presidente reg. Veneto, ricorso 2 febbraio 1979, n. 2, G. U. 14 febbraio 1979, I ' Il. 45. l legge 21 dic.embre 1978, n. 861, art. 3 (art. 43 dello statuto specia1e reg. \ siciliana) . ' I ~ Presidente della regione sicHiana, ricorso 16 febbraio 1979, n. :3, G. U. 21 feb l braio 1979, n. 52. II PARTE II, LEGISLAZIONE le99e 23 dicembre 1978, n. 833, art. 52 (artt. 4, lettere .i-h), 6, 7 e 13 dcHo statu.to speciale de11a regione sarda). Presidente Giunta reg. Sardegna, ricorso 2 febbraio 1979, n. 1, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. le99e re9. siciliana 1� febbraio 1-979, art. 1, secondo comma (artt. 14, lettera d), e 17 delilo statuto spedaLe della regione siciLiana). Commissario deJ.lo Stato per 1a regione sicilliana, ricorso 19 febbraio 1979, n. 4, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, Consorzi e Enti di gestione Mutui -Garanzia Statale -Procedimento ed effetti -Limitazioni -(1. 4 febbraio 1963, n. 129 -d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, 2� comma -1. 3 agosto 1949, n. 589, art. 13). Se il richiamo all'art. 13 delfa legge 3 agosto 1949, n. 589, fatto nehl'art. 18, � 2� comma, del d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, contenente le norme di attuazione della legge 4 febbraio 1963, n. 129, istitutiva del piano regolatore generale degli acquedotti. debba intendersi operante solo quanto al procedimento di concessione della garanziia statale �sui mutui concessi a favore dei Comuni, dei tl.oro Consorzi e degli Enti autorizzati g�stione degli acquedotti, e agild effetti della garanzia. stessa ovvero anche per quanto xi.guarda �le limitazioni della garanzia stess� previste !Ilei confronti di comuni con popolazione superiore a un certo amn'lontare (n. 128). AFFISSIONI Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenaliz. zazione -(1. 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 -cod. pen. art. 663 -1. 24 dicembre 1975, n. 706, artt. 1 e 14 -r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 113, 5� comma). Se 1a contl'avvenzione di cui �all'airt. 2 deLla Jeg;ge 23 gennado 1941, n. 166, per affissione di stampati in luogo pubbloico o esposto al pubblico fuori dag.ri spazi a ci� appositamente destinati sia stata depenalizzata per effetto delola legge 24 dicembre 1975, n 706 (n. 3). AGRICOLTURA Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza provinciale o statale -(d.P.R. 31 �agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -1. prov. Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19)� .Se spetti alla. provincia di Bolzano ovvrero allo Stato la .progettazione e l'esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a p.revenire la caduta di valanghe presso il passo del Brennero (n. 93). � AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Sindaco -Requisizione di azienda -Finalit� meramente sociali -Qualit� di ufficiale di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). Se possa ritenersi emesso dal sindaco nella qualit� di ufficiale di governo ai sensi dell'art. 7 .della legge 20 marzio 1865, n. 2248 alo!. E un provvedimento PARTE II, CONSULTAZIONI 35 di requ1simone di ,aziende ,industriali disposte in esecuzione di deliberati del Consiglio comunale e allo scopo di evitare il 1icenziamento di una parte degli operai (n. 441). ASSICURAZIONE ~ Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'Amministrazione -Spese per ricovero e. cura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in .servizio al m�mento dell'incidente -Assenza di responsabilit� civile dell'Amministrazione per la causazione dell'incidente -Coper~ tura assicurativa delle spese anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. -articolo 2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 l. 24 dicembre 1969, n. 990): Se l'Assitalia, in virt� de1la polizza assicurativa de11a responsabildt� civile per la drcola:ziione dei veicoli di propriet� dell'amministrazione sia tenuta a rispondere ahl'amminii!strazione le spese da questa sostenute in favore dei propri dipendenti (per ricovero e cura, ai sensi delle leggi 12 maggio 1961, n. 469 e 27 lugHo 1962, n. i116) non in quanto � responsabile civHe � de1l'incidente nel quale questi si siano infortunati ma in quanto l'infortunio dei dipendenti stessi si sia verifdcato in servizio (n. 101). Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Responsabilit� civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese predette -(artt. 1904-2054-2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se l'Assitalia, in virt� della polizza assicurativa de1la responsabilit� civile per la circolazione dei veicoli di propriet� dell'amministrazione, sia tenuta a rivalere l'ammiIIJistrazione delle spese di ricovero e cura da questa sostenuta (ai sensi delle leggi 13 magigio 1961, n. 469 e 27 luglio 1962, n. 1116) in favore dei propri dipendenti infortunati in servi:ltlo ove risulti accertata la ["esponsabi!Jit� civile de1l'amministrazione stessa per J'ineidente nel quale i dipendenti si infortunarono (n. 102). AVVOCATI E PROCURATORI Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit� della ritenuta -(art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). � � Se la �ritenuta d'acconto de1l'imposta s�l reddito delle !Persone fisiche, che i sQg.gettii �di cui all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre, n. 600, debbano operare sui compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato per prestazioni di lavoro autonomo, debba essere operata daliPamministrazione soccombente in giiudizio nel corrispondere ~e �Spese legafil, �Liquidate in sentenza, al difensore distrattario de11a parte vincitrice (n. 77). 36 R,ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO BENEFICENZA E A:SSISTENZA Orfani di gu_erra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione Limiti -(l. 24 maggio 1970, n. 336 -l. 13 marzo 1958, n. 365, artt. 1 e 7). Se, ai fini del>l'applicazione dei benefici di cui alla Iegge 24 m�ggio 1970, n. 336, iJ figlio di inabile permanentemente a pmfkuo Javoro per fatto dd guerra possa ,esser,e considerato orfano di guerra anche 'se l'inabilit� del genitocre si sia verificata quando il figlio era gi� mag;giorenne (n. 7). Orfani di guerra -Figlio di invalido -Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit� durante la maggiore et� -Effetti -(l. 10 agosto 1950, n. 648, articoli 51 e 53). Se Ia ,equiparazione aH'orfono di guerra del figlio delil'invaHdo di guerra di prima 'categoria possa essere ammessa nell'ipotesi in cui, vevifilcatosi l'evento invalidante durante 1a minore ,et� del figliio, ,solo in epoca successiva J'aggravamento del-l'invalidit� abbia comportato il riconoscimento deMa pensione di prima categoria (n. 8). CIRCOLAZIONE STRADALE Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Assenza di responsabilit� civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente Copertura assicurativa delle spese anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. art. 2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se J'Assitalia, in vkt� della polizza a:ssicur,atiV1a della responsabilit� civile per la circo~ai;ione dei veicoli dd propriet� del-l'amministrazione, sia tenuta a rispondere aWamministrazione ,le spese da questa sostenute in favore dei propri dipendenti {per ricovero e cura, ai sensi delle leggi 13 magg,io 1961, n. 469 e 27 iuglio 1962, n. 1116) non in quanto � responsabilie civile � dell'incidente nel quale questi si ,siano infortunati ma in quanto l'infortunio dei dipendenti stessi si sia verificato in servizio (n. 62). Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente Responsabilit� civile dell'amministrazione per la eausazione dell'incidente -copertura assi-' curativa delle spese predette (artt. 1904-2054-2043 e.e. l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se l'AssitaHa, in virt� della poHz:t.a assicurativa della responsabilit� civile per la circolazione dei veicoli di ipropriet� del-l'amministrazione, sia tenuta a rivalere l'amministrazione deHe spese di ricoV1ero e cura da questa sostenuta (ai sensi delle leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 27 lugUo 1962, n. 1116) in favore P1\RTE II, CONSULTAZIONI dei propri dipendenti infortunati in serv1z10 ove risulti accertata la responsabilit� civi1e dell'amministrazione stessa per l'incidente nel quaLe i dipendenti si infortunarono (n. 63). Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo statuto d�i quartieri generali NATO Responsabilit� dello stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. Convenzione Londra 19 giugno 1951). Se, a termini dell'art. VIII della Convenzione di Londra sullo statuto dei quartieri generali NATO 19 giugno 1951, lo stato di soggiorno debba intendersi sostituito a quelfo d'origine dell'autore deLl'Hlecito, nella responsabilit� per danni arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo N~TO, anche quando sussistano dubbi in ordine all'autorizzazione all'uso del veicolo ed in ragione della sola appartenenza del mezzo aLlo stato d'oriigine dello stesso autore dell'illecito (n. 60). Sidaco -Requisizione di azienda -Finalit� meramente sociali -Qualit� di ufficiale di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). Se possa ritenersi emes�so dal sindaco neHa qualit� di ufficiale di governo ai sensi deWart. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248� a11. E un provvedimento di requisizi.one di aziende industriali disposte tn esecuzione di deliberati del consiglio oomun<tle e aLlo 1scopo di evitare il Licenziamento di una parte degli operai (n. 173). Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, Consorzi e enti di gestione Mutui -Garanzia statale -Procedimento ed effetti -Limitazioni -(l. 4 febbraio 1963 n. 129 -d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, secondo comma l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 13). Se il richiamo all'art. 13 della legge 3 agosto 1949 !11. 589 fatto nell'art. 18, secondo comma del decrdo del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. l090, contenente le norme di attuazione della legge 4 febbraio 1963 n. 129 istitutiva del piano regolatore generale degli acquedotti, debba intendersi operante .solo quando al procedimento di concessione della garanzia �statale sui mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi, degli enti autoriz;_, ati gestione degli acquedotti, e agli effetti deUa garanizia stessa ovvero anche per quanto riguarda le limitazioni deHa �garanzia stessa previste nei confronti di comuni con popo1azione .superiore a un certo ammontare (n. 123). DEMANIO Concessioni di uso -Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vincolistica -Applicabilit� o meno -(Cod. civ. artt. 828, secondo comma, e 830, secondo comma -Legge 31 luglio 1975, n. 363). Se i rapporti nascenti da atti di concessione in uso di locali siti in immobili facenti parte del patr1monio indisponibile dello Stato o di al.tra ente pubblico siano soggetti alla speciale legislazione v1ncoHstka in materia di locazione di immobili urbani e se in particoLare rispetto a detti raipporti possa dal concessionar �io invocarsi la 1provoga legale e il blocco dei canoni (n. 287). I 38 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I FORESTE Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza provinciale o statale -(decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -legge prov. Bolzano 12 luglio 1975 n. 35 -decret� del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, art. 19). Se spetti alla rprovincia di Bolzano ovvero alJo Stato Ja progettazione e la esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a prevenire la caduta di valanghe presso di Passo del Brennero (n. 21). GUERRA Orfani di guerra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione -Limiti -(legge 24 maggio 1970, n. 336 -legge 13 marzo 1958 n. 365, artt. 1 e 7)\ Se, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alta legge 24 maggio 1970, n. 336, il figlio di inabile perma:nentemente a p~oficuo lavoro per fatto di guerra possa essere considerato orfano di guerra anche se J'inabmt� del genitore si sia verificata quando 11 figlJ.o era gi� maggiorenne (n. 144). Orfani di guerra -Figlio di invalido � Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit� durante la maggiore et� -Effetti -(legge 10 agosto 1950, n. 648, artt. 51 e 53). Se :la .equiparazione all'orfano di guerra del figlio dell'invalido di guerra di prima categoria possa essere ammessa nell'4>otesi dn cui, verificatosi l'evento invalidante durante la minore et� del figlio, solo in epoca successiva l'aggravamento delfinvaJ.idit� abbia comportato il riconoscimento della pensione di prima� categoria (n. 145). IMPOSTA VALORE AGGIUNTO Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit� ( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971. n. 825). Se l'art. 89 del decreto del Presidente deHa Repubbldca 26 ottobre 1972, n. 633, ove � stabilito che, a titolo di revisione, debba ess.ere apportata una riduzione pari a11'ammontare delta soppressa IGE sui corrispettivi delle cessioni di beni e prestazdoni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore-della Jegige 9 ottobre 1971 n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di riva1sa per .FI.G.E., sia applicabi.Je agli atti che, ancorch� sottoscritti dopo la rpredetta data, impegnino H fornitore o l'appaltatore al cos� detto quinto d'obbligo per i contratti stipulati precedentemente (n. 17). ~ ! I I l I f 1 l . I PARTE II, CONSULTAZIONI Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Compensi revisionali -Applicabilit� -(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Se l'art. 89 del decreto del Presidente deHa Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ove � stabilita una ddu1lione, !Pari all'importo de1La soppressa IGE, dei corrispettivi delle cessioni dti beni e deLle pl'estazioni di servizi dovuti in base a coritratti stipulati prima deHa legge 9 ottobre 1971, n. 825 per i quali fosse esclusa la crtvalsa dell'IGE, sia applicabile anche con riguardo ai compensi riconosciuti a titolo di revisione pcrezzi (n. 18). Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata -Momento di riferimento -(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Quale sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contratti stipulati a licitazione privata ai fini dell'app!Jicazione de1l'art. 89 del decreto del Presidente de1la Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ove � stabilito che, a titolo di revisione, debba essere apportata una riduzione pari a11'ammontare della soppressa IGE suii corris�pettivi delle cessi~i di beni e prestazioni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di rivalsa per l'IGE (n. 16). IMPOSTE DIRETTE Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit� della ritenuta -(art. 25 .decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 -art. 23 decreto del Presidente della Repub~ lica 29 settembre 1973, n. 600). Se la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i soggetti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblka 29 settembre 1973, n. 600 debbano operare sui compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello stato per prestazioni di lavoro autonomo, debba essere operata dall'amministrazione soccombente in giudizio n�l corrispondere le spese legali, liquidate in sentenza, al �difensore distrattario �della jparte vincitrice (n. 39). INCOLUMIT� PUBBLICA Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza provinciale o statale -(decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -~egge prov. Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 -decreto del Presidente della Repubblica 22 marza 1974, n. 381, art. 19). Se spetti alfa provincia di Bolzano ovvero allo Stato fa �progettazione e la esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a prevenire la caduta di valanghe presso il Passo del Brennero (n. 4). 40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LOCAZIONE DI COSE Concessioni di uso -Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vincolistica -Applicabilit� o meno -(cod. civ. artt. 828, secondo comma, e 830, secondo comma -legge 31 luglio 1975, n. 363). Se i rapporti nascenti da atti di concessione in uso di locali siti in immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello 1Stato o di altro Ente pubblico siano sog.getd aHa speciale legi,slazione vincolistica in materia di locaZlione di immobiH urbani e se in particolare dspetto a detti-rapporti possa dal concessionario invocarsi la proroga lega1e e il blocco dei canoni (n. 158). MEZZOGIORNO Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, consorzi e enti di gestione - Mutui -Garanzia statale -Procedimento ed effetti -Limitazioni -(legge 4 febbraio 1963 n. 129 -decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, secondo comma -legge 3 agosto 1949, n. 589, art. 13). Se il richiamo all'art. 13 de11a fogge 3 agosto 1949, n. 589 fatto nell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente de11a RepubbLica 11 marzo 1968 n. 1090, contenente le norime di attuazione della .~gge 4 febbraio 1963 n. 129 istitutiva del piano regolatore generale degli acquedotti, debba intendersi operante solo quanto al procedimento di concessione dehlia rgaranzia statale sui mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati delfa gestione degli acquedotti, e agli effetti della garanzia stessa ovvero anche per quanto riguarda Le hmitazioni della garanzia stessa previste nei confronti di comuni coh popolazione superfore a un certo ammontare (n. 74). OPERE PUBBLICHE Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit� -(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Se l'art. 89 del decreto deJ Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove � stabilito che, a titoLo dii revisione, debba essere apportata una riduzione pari aM'ammontare della soppriessa IGE sui corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi dovuti sin base a contratti conclusi anteriormente aHa data di entrata in vigore deHa lie.gge 9 ottobre 1971 n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di rivalsa per ,J'IGE., sia applicabile agli atti che, ancorch� sottoscritti dopo la predetta data, impegnino il fornitore o l'appaltatore al cos� detto quinto d'obblirgo per d contratti stipulati precedentemente (n. 176). Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Compensi regisionali -Applicabilit� -(decrt;to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1~72, n. 633, art. 89 -legge .f> ottobre 1971 n. 825). Se l'art. 89 del decreto del Presidente de1la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove � stabil1ita una riduzione, pari all'importo della ~oppressa IGE, dei ~j ~~ ~~~ \:: PARTE II, CONSULTAZIONI corrispettivi delle cessioni di beni e delLe prestazioni di 'servizi dovuti in base a contratt-i sHpulati prima della Legge �9 ottobre 1971, n. 825 per i quali fosse esclusa fa rivalsa dell'IGE, sia applicabile anche con �riguardo ai compensi riconosciuti a tito1o di l'evisione prezzi (n. 178). Contratti"stipulati sotto il regime IGE � Esclusione della rivalsa � Riduzione dei corrispettivi � Contratti conclusi a licitazione privata � Momento di riferi� mento . (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 � legge 9 ottobre 1971, n. 825). Qua1e sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contmtti stipulati a licitazione priv�ata ai fini dell'applicazione deH'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 oV'e � stabilito che, a titolo di revisione, debba essere apportata una riduzione pari all'ammontare de11a sopp.ressa IGE sui .cor.rispettivi delle cessioni di beni e prestazllioni di servfai dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della 'legge 9 otto� brc 1971, n. 825 c n:i qua.li fosse escluso U diritto di rivalsa ;per l'IGE (n. 175). PATRIMONIO Concessioni di uso � Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vinco� listica -Applicabilit� o meno -(cod.:Civ. artt. 828, secondo comma, e 830, secondo comma -legge 31 luglio 1975, n. 363). Se i rapporti nascenti da atti di concessione in uso di locali siti in i�mmobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato o di altro Ente pubblico siano soggetti alta speciale legislazione vincolistica in matevia di locazione di immobiLi urbani e se in ;particolare ris;petto a detti irap;porti possa dal concesso� nario iinvocarsi la proroga legale e H blocco dei canoni (n. 13). PENA Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenalizzazione (legge 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 -cod. pen. art. 633 -legge 24 dicembre 1975 n. 706, artt. 1 e 14 -R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 113, quinto comma). Se 1a contravv�enzione di cui all'art. 2 dehl:a legge 23 gennaio 1941 n. 166 per affissione di stampati in luogo pubblico o esposto al pubblico fuori dagli spazi a d� appositamente destinati sia stata depenalizzata per effetto della kgge 24 dicembre 1975, n. 706 (n. 35). PENSIONI Orfani di guerra -Figlio di invalido -Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit� durante la maggiore et� -Effetti -(legge 10 agosto 1950 n. 648, artt. 51 e 53). Se .Ja equiparazione aH'orfano di guerra del figiio dell'invalido di guerra di prima categoria possa essere ammessa nell'ipotesi in cui, verificatosi l'evento RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELl..0 STATO 42 invalidante durante la minore et� del f�iglio, solo in epoca successiva l'aggravamento dell'invalidit� abbia comportato il riconoscimento della pensione di prima categoria (n. 165). Orfani di guerra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione -Limiti -(legge 24 maggio 1979 n. 336 -leg~e 13 marzo 1958 n. 365, artt. 1 e 7). Se, ad fini dell'aipplicazione dei benefici di cui alla .!Jeg,ge 24 maggio 1970 n. 336, il fdglio di inabile permanentemente a proficuo Javoro per fotto di guerra possa essere considerato orfano di guerra anche se l'inabilit� del genitore si sia verificata quando il figlio era gi� maggiorenne (n. 164). PREZZI Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corr,ispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit� (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). � Se 'l'art. 89 del decreto del Presidente d�lla Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ove � stab1lito che, a titoLo di revisione, debba es,sere ap.portata una riduzione pari alil'ammontare della soppressa IGE sui corrispettivi de1le cessioni di beni e prestazioni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di rivalsa per l'IGE, sia applicabi:te agli atti che, ancorch� sottoscritti dopo la predetta data, impegnino il fornitore o l'appaltatore al cos� detto quinto d'obbligo per i contratti stipulati precedentemente (n. 80). � Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Compensi r�visionali -Applicabilit� -(decretiJ del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, art. 89 -leggte 9 ottobre 1971 n. 825). Se l'art. 89 del decreto del! Presidente della Repubbiica 26. ottobre 1972 n. 633, ove � stabilita una riduzione, ,pari all'importo della soppressa IGE, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di sewizi dovuti in base a contratti stipulati prima deLla legge 9 ottobre 1971, n. 825 per i quald. fosse esclusa la 1riva1sa dell'IGE, &ia applicabile anche con riguardo ai compensi riconosciuti a titolo di revisd.one prezzi (n. 82). Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata -Momento di riferimento -(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Quale sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contratti stipulati a licitazione privata ai fini dell'applicazione dell'art. 89 del decreto dcl Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove � stabHito che, a titolo di PARTE Il, CONSULTAZIONI rev1s10ne, debba essere apportata una dduzione pani all'ammontare della soppressa IGE sui corrispettivi del~e cessioni di bem e prestazioni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente aUa data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse esc1uso il diritto di .rivai.sa per l'IGE (n. 79). REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE Bacini Montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza provinciale o statale -(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -1. prov. Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19). Se spetti alla� provincia di Bolzano ovvero allo Stato la progettazione e l'esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a p.revenire la caduta di valanghe presso il .passo del Brennero (n. 5). REQUISIZIONE Sindaco -Requisizione di azienda -� Finalit� meramente sociali -Qualit� di ufficiale di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7). Se possa ritenersi emesso dal sindaco nella quruit� di ufficiale di governo ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1845 n. 2248 all. E un provvedimento di requisizione di aziende industriali disposte in esecuzione di deli!berati del Consiglio comunale e allo scopo di evitare il licenziamento di una parte degii operai (�l. 124). RESPONSABILIT� CIVILE Asoicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese �per ricovero e cura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Assenza di resp�nsabilit� civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese. anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. -articolo 2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se l'Assitalia, in virt� del1a polizza assicurativa della responsabilit� civile per J.a circolazione dei veicoli di propriet� dell'amministrazione, sia tenuta a rispondere .all'amminist�razione le spese da questa �sostenute in favore dei propri dipendenti (per ricovero e cura, ai sensi deltle leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 27 lugJ.io 1962, n. 1116) non in quanto �.responsabile civile � dell'incidente nel quale questi si siano .infortunati ma �in quanto l'infortunio dei dipendenti stessi si sia verificato in servizio (n. 292). � 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Responsabilit� civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese predette -(artt. 1904-2054-2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se l'Assitalia, iin virt� della poldzza assicurativa deL!a responsabilit� civHe per la circolazione dei veicoli di propriet� delL'ammini:strazione, sia tenuta a riva1ere .!'amministrazione del!Le spese di ricovero e cura da questa sostenuta (ai sensi delLe leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 27 luglio 1962, n. 1116) in favore dei propri dipendenti ,infortunati in servizio ove risulti accertata ,Ja respoil!sabilit� civile dell'amministrazione stessa per l'incidente nel quale li dipendenti si infortunarono (n. 293). Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo Statuto dei quartieri generali NATO Responsabilit� dello Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. convenzione Londra 19 giugno 1951). Se, a termini de1l'art. VIII de11a Convenzione di Londra sullo Statuto deli quartieri generali NATO 19 giugno 1951, lo Stato di soggiorno debba intendersi sostituito a quello d'origine ddl'autore d�ll'iLlecito, nelila responsabiilit� per danni arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo NATO, anche quando sussistano dubbi in ordine aLI'autorizzazione all'uso del veicolo ed in ragione della s~la appartenenza �del mezzo aHo stato d'o11igine dello stesso autore dell'illecito (n. 291). SANZIONI AMMINISTRATIVE Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenalizzazione -(1. 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 cod. pen., art. 663 -l. 24 dicemb.r.e 1975, n. 706, artt. 1 e 14 -r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 113, 5� comma). Se la contravvenzione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 per affissione dli stampati in tuogo pubblico o esposto al pubblico fuori dagli spaz.i a ci� appositamente destinati 'sia stata depenalizzata per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (n. 12). SPESE GIUDIZIALI Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di iavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit� della ritenuta -(art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Se 1a ritenuta d'acconto de1l'imposta sul reddito �delle ipersone fisiche, che i soggetti di cui all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, debbano operare sui compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello stato per prestazioni di lavoro autonomo, debba essere operata daH'amministrazione soccombente in .giudizio nel corrispondere le 1spese legali, liquidate in sentenza, al 1 difensore distratta.rio della parte vincitrice (n. 33). PARTE II, CONSULTAZIONI TRATTATI E CONVENZIONI Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo Statuto dei quartieri generali NATO Responsabilit�. dello Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. Convenzione Londra 19 giugno 1951). Se, a termini delJ'art. VIII della Conven7lione di Londra sullo Statuto dei quartieri generali NATO 19 giugno 1951, 1o Stato di sQggiorno debba intendersi sostituito a quello d'origine delil'autore dell'illecito, nella resiJ?Onsabilit� per danni arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo NATO, anche quando sussistano dubbi in ordine all'autorizzazione all'uso del veicoLo ed in ragione del.fa so1a apartenenza del mezzo a11o Stato d'oriig.1ne dello stesso autore dell'il1ecito (n 45). NOTIZIARIO Un gruppo di avvocati, nel quadro de1Le iniziative dirette a realizzare un migliiore funzionamento degli istituti della giusti:zfa, amministrativa, ha costi� tufto in Roma �ome libera associaL.ione la Societ� italiana degli '.Avvocati amministrativisti. A norma delJo statuto l'associazione promuove studi e ricerche di diritto amministrativo, diffonde la c�noscenza de11a !ProbLematica de1la pubblica ammWstrazione e dei suoi rapporti con i privati e .concorre a1la soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano �La �loro attivit� professionale nel settore del diritto amministrativo. A ta1e fine l'associaziOITT.e promuove ed organizza conferenze, � convegni e manifestazioni, assumendo o~i altra iniziativa :r;itenuta opportuna per la realizzazione delJo scopo sociale anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari. L'associazione, che ha sede in Roma, Lungotevere delle Navi 30, � presieduta dall'avv. Antonio Sorrentino ed � amministrata da un Comitato di delegati: il Comitato in carica per i1 biennio 1979-80 � composto dagli avvocati Ivo Braguglia, Piero D'Amelio, FiHppo Lubrano (H quale � stato eletto dal Comitato quale Segretario dell'associazione), Michele Pallottino, Alfredo Palopoli, Giovanni Sciacca e Marco Vitucci.