GENNAIO-FEBBRAIO 1979

ANNO XXXI N. 1 

RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

ROMA 1979 



ABBONAMENTI ANNO 1979 

ANNO � � � . � � � � � � . � . . . . . . . . . . � � . � � . . L. 20.000 
UN NUMERO SEPARATO � . � � � . . . . . . � . . . � 3.500 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DEi,LO STATO 
Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 1 O -Roma 
e/e postale n. 387001 

Stampato in Italia -Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(9219253) Roma, 1979 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. 



INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: -GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 
del/'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco 
Favara) � pag. 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . � 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
(a cura del/'avv. Carlo Carbone) . � 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura de/l'avvocato 
Adriano Rossi) . � 7 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura 
del/'avv. Raffaele Tamiozzo) . � 34 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato 
Carlo Baf�le) � 48 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 
APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria) 
� 76 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo 
Di Tarsia Di Be/monte) . � 107 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


QUESTIONI pag. I 
LEGISLAZIONE � 12 
CONSULTAZIONI � 34 
NOTIZIARIO � 46 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 

UGO GARGIULO 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NORI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna,: 
Giovanni CoNTu, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Raffaele TAMIOZZO, 
Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe 

Orazio Russo, Lecce; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; 
Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, 
Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


BAJFILE C., Solidariet� e condono: un tentativo non riuscito di razionalizzazione 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 48 
CAMERINI V., Rilevanza di particolari mezzi di prova ai fini del riconoscimento 
della qualifica di reduce civile dalla deportazione . . . . I, 41 
LA REDAZIONE, Il controllo di giurisdizione nei giudizi amministrativi II, 
ROSSI A., Diritto comune ed obbligazioni pecuniarie della p.a. . . . . I, 13 
VITTORIA P., Dichiarazione di pubblica utilit�, connessi criteri di determinazione 
dell'indennit� di espropriazione e � ius superveniens �: 
l'applicazione della legge 27 giugno 1974, n. 247 nel giudizio di opposizione 
alla stima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 77 


PARTE PRIMA 
INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
PARTE PRIMA 
INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
ACQUE PUBBILICHE ED EiLETTRICITA 


-Competenza e giurisdizione -Tribunali 
regionali delle acque e tribunali 
ordinari -.Espropriazione iPer ipubblica 
utilit� -Controversie sulla determill!
azione defil'indennit� -Coin!Petenza 
-Tribunale regionale delle aicque 
-Leg;ge sulla casa -Competenza 
della corte d'appello -Aipiplicabilit� 
in materia di acque pubbliche Esclusione, 
con nota di P. VITTORIA, 

81. 
COMIBATT1E:NTI E REDUCI 

-Riconoscimento della qualifica di aeportato 
civile -Dichiarazioni di 
parte -Valore probatorio -Limiti Condizioni, 
con nota di V. CAMERINI, 
41. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Annu11amento d'ufficio di un atto 
amministrativo illegittimo -Natura 
discrezionale -Effetti sulla giurisdizione 
generale di legittimit�, 35. 

-Bsipropriazione per pubblica utilit� Termine 
per il compimento dell'esproprio 
-Superamento -Deduzione 
di inesistenza dell'atto -Giurisdizione 
ordinaria, con nota �di 

P. VITTORIA, 76. 
-Giudicato sulla giurisdizione -Pro. 
nuncia di merito del rapporto controverso 
-Sentenza non definitiva Contestazione 
del potere giurisdizionale 
nel giudizio diretto all'emissione 
della sentenza definitiva -Inammissibilit�, 
l. 

- 
Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Enti pubblici locali di beneficienza 
-Giurisdizione del Giudice 
1amministrativo, 3. 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Rapporti di lavoro con i 

cosiddetti impiegati locali all'estero Giurisdizione 
esclusiva del giudice 
amministrativo, 2. 

OOMUNiE E PIROVItNCIA 

-Controlli st11gli atti di Enti sub-regionali 
-Consorzi comunali e provindali 
ex legge 634/1957 -Art. 61 legge 
62/1953 -Applicabilit� -Estensione, 

34. 
OONTiABILITA. DI STATO 

-Ritar.dato pagamento dei debiti da 
parte deHa p.a. -Conseguenze, con 
nota di A. ROSSI, 14. 

-Ritardato pagamento di canoni di 
Jocazione da iParte della p.a. -Risoluzione 
del contratto -Ammissibilit�, 
con nota di A. RossI, B. 

CONTRABBANDO 

-Confisca di autoveicolo -Persona 
estranea al reato -Definizione, '122. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

-Demanio marittimo -Udo e spiag.
gia -Nozione, 32. 

-Demanio marittimo -Promontori 
della costa -Appartenenza al demanio 
-Limiti, 32. 

EDILIZIA 

-Edilizia e urbanistica -Centri storici 
-Licenza di ricostruzione -Vincoli 
a zona di rispetto ex art. 21 
legge 1089/'1939 -Motivazione -Necessit� 
-Effetti, 39. 

-Edilizia e urbanistica -Costruzione 
abusiva -Responsabilit� penale -Licenza 
in sanatoria -Irrilevanza, U4. 

-Edilizia e urbanistica -Costruzione 
abusiva -Responsabilit� penale -Licenza 
in sanatoria -Irrilevanza 




INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 
vn 

Questione manifestamente infondata 
di costituzionalit�, 114. 

-Edilizia e urbanistica -OI1dinanza 
di sosipensione ex 'art. 7 legge 6 agosto 
1%7, n. 765 -Natura -lBfifk:acia Limiti 
-!Raipporto con l'annullamento 
della licenza edilizia -Effetti, 39. 

-Edilizia_ e urbanistioa -Programma 
di fabbricazione -Ambito della !disciplina 
-Attivit� edilizia 1n genere Estensione 
-iEffetti, 39. 

-Edilizia e urbani<Stioa -Programma 
di fabbricazione -Contenuto -Limiti 
-Destinazione specifica per singole 
aree private -Preclusione -Eccezioni, 
39. 

FJSAAO~LAZIONE PEIR PUBBLLOA 
UTLLITA 

-Decreto di esproprio -Effetti Emissione 
del decreto -Sufficienza Notificazione 
-Irrilevanza, con nota 
di P. VITTORIA, 76. 

-L~ge sulla casa -Cessione volontaria 
-Mancata comunicazione dell'indennit� 
provvisoria -Maiggiorazioni 
attribuite nel giudizio di opposizione 
a stima -Esclusione, con 
nota di P. VITTORIA, 82. 

-Legge 1sulla casa -Estensione alle 
espropriazioni rpreordinate ad opere 

o interventi di enti pubblici -Indennit� 
di occupazione -:E!: ricompresa, 
con nota di P. VITTORIA, 82. 
-Legge sulla casa -Fittavolo -Diritto 
alla indennit� aggiuntiva -Onere di 
opiposizione alla stima -Non sussiste 
-Intervento nel .giudizio ipromosso 
dall'espropriato ~. Ammissibilit�, 
con nota di P. VITTORIA, 82. 

-Indennit� -Legge sulla casa -Aree 
esterne ai centri edificati -Concreta 
destinazione agricola -Rilevanza Destinazioni 
potenziali o non pi� in 
atto -Irrilevanza, con� nota di P. VITTORIA, 
76. 

-Indennit� -Legge s.lla casa -Espropriazione 
parziale -Art. 40 legge 25 
giugno 11865, n. 2559 -Applicabilit�, 
con nota di P. VITTORIA, 77. 

- 
Stima -Opposizione -Aipiplicazione 
di criterio indennitario diverso da 
quello ,seguito nel ,procedimento amministrativo 
-Richiesta in corso di 
giudizio -Domanda nuova -l'Esclusione, 
con nota di P. VITTORIA, 76. 

-Stima -Opposizione -Criterio indennitario 
-Legge suhla casa -Applicazione 
-Comrpetenza della corte d'appello 
-Necessit� -Non sussiste, con 
nota di P. VITTORIA, 81. 

-'Stima -Oi>posizione -Criterio indennitario 
-Legge sulla casa -Coinpetenza 
della corte d'appello -iNe
�cessit� -Non sussiste, con� nota di 

P. 
VITTORIA, 76. 
-Stima -Opiposizione -Espropriazioni 
preoridinate ad opere o interventi da 
realizzarsi da parte di enti pubblici Decreto 
successivo alla legge 27 giugno 
11974, n. 247 � Criterio indennitario 
-Legge sulla casa -AippUcazione 
nel giudizio -Diverso criterio applicato 
nel rprocedimento amministrativo 
-Irrilevanza, con nota di P. VITTORIA, 
81. 

- 
Stima -()pposizione -Espropriazioni 
preoridinate ad opere � interventi da 
realizzarsi da parte di enti pubblici Decreto 
successivo alla legge 27 i.giugno 
11974, n. 247 -Criterio indennitario 
-!Legge sulla caisa -Apiplicazione 
�nel giudizio -Diverso criterio 
previsto da leggi speciali applicato 
nel procedimento amministrativo Irrilevanza, 
con nota di P. VITTORIA, 

76. 
- 
Stima -Opposizwne -Legge sulla 
casa -Aree esterne ai centri edificati 
-Indennit� -Jliferimento ai valori 
aigricoli medi -Anno in corso Valori 
dell'anno rprecedente -Rilevanza 
-� Esclusione, con nota di 

P. VITTORIA, 77. 
IMPIEGO PUBBLICO 

-Competenza e giurisdizione -Giurisdizione 
amministrativa di legittimit� 
e .giurisdizione della Corte dei 
Conti " !Pensione e quiescenza -Delimitazione 
-Assegni accessori -Indennit� 
integrativa speciale -Giurisdizione 
della Corte dei Conti Non 
sussiste, 35. 

-Competenza e giurisdizione -Giurisdizione 
amministrativa di legittimit� 
e ,giurisdizione della Corte dei 
Conti -Pensione e .quiescenza -[}elimitazione 
�-Assegni accessori -Tredicesima 
mensilit� -Giurisdizione 
della Corte dei Conti -Non sussiste, 
35. 

-Competenza e giurisdizione -Giurisdizione 
amministrativa di legitti



Vlll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mit� e giurisdizione della Corte dei 
Conti -Pensione e quiescenza -Delimitazione 
-Effetti, 35. 

-Competenza e giurisdizione -Giurisdizione 
amministrativa di legittimit� 
e giurisdizione della Corte dei 
Conti -Somme indebitamente corrisposte 
-Ripetizione -Giurisdizione 
della Corte dei Conti -Esclusione, 35. 

-Pensione e quiescenza -Assegni accessori 
-Tredicesima mensilit� e indennit� 
integrativa speciale -Pensionato 
riassunto rpresso un'amministrazione 
pubblica anche se diversa 
da1lo 1Stato -Legittimit� della sospensione 
e del recupero degli assergni 
accessori indebitamente corrisposti 
-Sussiste, 36. 

-Pensione e quiescenza -Assegni accessori 
-Tredicesima mensilit� e indennit� 
integrativa speciale -Sospensione 
di pagamenti e recupero somme 
indebitamente corrisposte -Motivazione 
-Fattispecie, 36. 

-Pensione e quiescenza -CoIIl!Petenza 
al pagamento e al recupero -iDkezioni 
provinciali del tesoro -Sussiste, 
36. 

-Ripetizione di emolumenti non dovuti 
-Implicito annullamento del 
provvedimento di attribuzione -Necessit� 
della valutazione comparativa 
dell'interesse alla restituzione e 
del rpregiudizio del soggetto tenuto 
alla restituzione -Sussiste -Effetti, 

36. 
IMPOSTtA DI REGISTRO 

-Aigevolazione per la costruzione di 
autostrade -Arppalto affidato da concessionario 
-Subarppalto -Autorizzazione 
dell'amministrazione concedente 
-� necessaria, 72. 

-Agevolazione per le case di abitazione 
non di lusso -Legislazione della 
Regione Siciliana -Vendita di aree Limitazione 
alla superficie minima 
occorrente, 63. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

-Plusvalenza -Permuta -Beni di diverso 
valore -Si realizza, 58. 

-Plusvalenza -Permuta -Successiva 
vendita del bene permutato -Sussiste, 
59. 

IrM~OSTrE E T1ASSE IN GENERE. 

-Imposte indirette -Condono -Istanza 
di una sola parte -Estenzione 
deg1i effetti ai condebitori -Si produce, 
con nota <li C. BAFILE, 48. 

-Nuovo contenzioso tributario -Giudizio 
di terzo grado -Questione di 
estimazione complessa --Pronuncia 
sul rapporto per la prima volta Necessit� 
del rinvio -Esclusione, 70. 

-Regione Siciliana -Potest� legislativa 
concorrente -Concetto -Limiti, 
63. 

IMPUGNAZIONE 

-IIIl!Pugnazioni penali in genere -Sentenza 
assolutoria non preclusiva dell'azione 
civile -Impugnazione della 
parte civile -A:mmissibilit�, 116. 

-Impugnazioni penali in genere -Sentenza 
assolutoria non preclusiva dell'azione 
civile -Impugnazione della 
parte civile -Inammissibilit� �per difetto 
d'interesse -Fattispecie, 116. 

OBBLIGAZIONI � CONTRATTI 

-Regolamento di confini -Prove utilizzabili 
-Vendita -Azione di evizione 
-Condizioni, .10. 

OCCUPAZIONE 

-Occupazione temporanea e d'urgenza 
-Indennit� -Criteri di liquidazione 
-Interesse legale sull'indennit� 
di esproprio -Limiti -. rPregiudizio 
effettivo -Rilevanza, con nota di 

P. VITTORIA, 77. 
-Occupazione temporanea e d'urgenza 
-Protrazione illecita -Risarci, 
mento dei danni -Svalutazione monetaria 
-Applicabilit� -Necessit� di 
domanda -Esclusione, con nota di 

P. VITTORIA, 77. 
PIANO REGOLATORE 

-Clausole contrarie a precedente convenzione 
�rbanistica -Motivazione Esigenza 
di motivazione puntuale, 40. 

-Piani delle aree e dei nuclei di sviluppo 
industriale -Le19ge Reg. Lazio 

n. 8;'.19712 -Consultazioni -Interpretazione 
-Effetti, 34. 

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

:PROCEDIMENTO :PENALE 

-Istruzione penale -Procedimento 
pretorile -Rinvio a giudizio -Interrogatorio 
dell'imputato eseguito dalla 
polizia giudiziaria -Sufficienza Esclusione, 
107. 

-Nullit� in materia penale -Atti igi� 
dichiarati nulli -Ius superveniens Inapplicabilit�, 
107. 

REGIONI 

-Competenza di organi regionali -Assessore 
all'urbanistica -Potere di 
controllo ex art. 22 n. 112 1Statuto 
Regione Lazione -Delegabilit� -Preclusione, 
34. 

RICORJSO GIURISDIZIONALE 

-Impugnabilit� immediata del ipiano 
regolatore -Sussiste -Rapporto con 
i piani particolareg;giati, 3'4. 

-Proponibilit� -Impugnativa di un 
atto soggetto a controllo -Condi� 
zioni -Approvazione e comunicazione 
agli interessati -Necessit�, 34. 

TR1AISPORTO 

-Condiziorti e tariffe ferroviarie per 
trasporto di cose -Tariffa eccezio� 
nale 251 -Condizioni di applicabilit�, 
7. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORT�E DI CASSAZIONE 

Sez. I, 2 febb.raio 1978, n. 467 . . 
Sez. I, 23 febbraio 1978, n. 895 . 
Sez. I, 25 mawo 1978 n. 2622 . 
Sez. III, 29 maggio 1978, n. 2708 . 
Sez. I, 2 giugno ;197'8, n. 2756 . . 
Sez. I, 2 giugno 1978, n. 2762 . . 
Sez. I, 26 luglio .1978, n. 3749 . . 
Sez. I, 27 luglio 1978, n. 3774 . . . 
Sez. I, 25 settembre 1978,"'n. 4282 . 
Sez. I, 26 settembre 1978, n. 4321 . 
Sez. I, 4 ottobre tl978, n. 4393 . 
Sez. Un., 4 gennaio 1979, n. 3 . . 
Sez. Un., lO gennaio 1979, n. 151 . 
Sez. Un., 10 gennaio 1979, n. 153' . 

TRLBUNALE ROMA 

Sez. I, 10 luglio 1978, n. 6821 . 

TRIBUNALE REGIONALE ACQUE ,PUBBLICHE 

7 ottobre 1978, n. 26 . . . . . . . . . . . . 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 26 luglio 197,8, n. 758 . 

Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 762 . 

Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 809 . 

Sez. IV, 14 novembre 1978, rn. 992 . 

Sez. IV, 28 novembre 1978, n. 1091 . 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 9 novembre 1977 . . 

Sez. VI, 26 aprile 1978, n. 1215 . 

Sez. III, 24 maggio 1978, n. 876 . 

Sez. VI. 20 giugno 1978, n. 1258 . . 

Sez. III, 14 novembre 1978, n. 3148 

pag. 7 
� 48 
)) 10 
� 13 j� 3!2 
)) 14 
)) 

58 
� 63 
)) 59 
� 70 
� 72 
� 1 
� 2 
� 3 


pag. 76 

pag. 811 

pag. 34 
)) 35 
� 39 
)) 39 
)) 41 

pag. 1.07 

)) '116 

)) 1114 
)) 1.16 
)) 122 




PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

-Acquedotti -Piano rt'lgolatore igenerale 
-Comuni, Concorsi e Enti di 
gestione -Mutui -Garanzia Statale Procedimento 
ed effetti -Limitazioni, 
34. 

AFFJJSSIONI 

-.Affissione di stampati fuori dagli 
spazi destinati -Contravvenzione Depenalizzazione, 
34. 

AGRJICOLTURA 

-Bacini montani -1Sistemazione -Caduta 
valanghe -Prevenzione -Opere Competenza 
provinciale o statale, 34. 

AMMINIS11RAZIONE PUBBLICA 

-Sindaco -Requisizione di azienda 
Finalit� meramente sociali -Qualit� 
di uff1ciale di governo -Esclusione, 

34. 
ASSICURAZIONE 

-Assicurazione per responsabilit� civile 
da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-$pese per ricovero 
e cura da questa sostenute in 
favore dei propri dipendenti in servizio 
al momento dell'incidente -Assenza 
di responsabi1it� civile dell'amministrazione 
,per la causazione dell'incidente 
-Copertura assicurativa 
delle spese anzidette -Esclusione, 35. 

-Assicurazione per responsabilit� civile 
da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-Spese per ricovero 
e cura da queste sostenute in 
favore dei propri dipendenti in servizio 
al momento delfincidente -Responsabilit� 
civile dell'amministrazione 
per la causazione dell'incidente 
-Copertura assicurativa delle sp�se 
predette, 35. 

AVVOOAU E RROCURATORI 

-Imposte sul reddito delle persone fisiche 
-Ritenuta d'acconto sui compensi 
di lavoro autonomo -Spese 
giudiziali liquidate a favore di avvocato 
distrattario -Applicabilit� della 
ritenuta, 35. � 

BENEFIOENZA E A:SSISTENZA 

-Orfani di iguerra -1Benef�ci -Figlio di 
invalido permanente -Equiparazione 
-Limiti, 36. 

-Orfani di guerra -Figlio di invalido Equiparazione 
-�Aggravamento dell'invalidit� 
durante la maggiore et� Effetti, 
36. 

'crnCOLAZIONE ST.RADALE 

-Assicurazione per responsabilit� civile 
da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-Spese per ricovero 
e oura da questa sostenute in 
favore dei propri dipendenti in servizio 
al momento dell'inci:dente -Assenza 
di responsabilit� civile dell'amministrazione 
per la causazione dell'incidente 
-Copertura assicurativa 
delle spese anzidette -Esclusione, 

36. 
- 
Assicurazione per responsabilit� civile 
da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-Spese per ricovero 
e cura da queste sostenute in 
favore dei propri dipendenti in servizio 
al momento dell'incidente -Responsabilit� 
civile dell'amministrazione 
per la causazione dell'incidente 
-Copertura assicurativa delle spese 
predette, 36. 

-Convenzione di Londra 19 giugno 
1951 sullo statuto dei quartieri generali 
NATO -Responsabilit� dello 
!Stato di soggiorno per danni arrecati 
a terzi dall'uso del veicolo 
NATO -Presupposti, 37. 


.RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

XII 

-Sindaco -Requisizione di azienda Finalit� 
meramente sociali -Qualit� 
di ufficiale di .governo -Esclusione, 

37. 
- 
Acquedotti -Piano regolatore generale 
-Comuni, Consorzi e enti di 
gestione -Mutui -Garanzia statale Procedimento 
ed effetti -Limitazioni, 
37. 

DEMANIO 

-Concessioni di uso -Immobili del 
patrimonio indisponibile -Legislazione 
vincolistica -Applicabilit� o 
meno, 37. 

FORESTE 

-Bacini montani -Sistemazione -Ca. 
duta valanghe -.Prevenzione -Opere Competenza 
provinciale o �statale, 38. 

GUERRA 

-Orfani di guerra -Benefici -Figlio di 
invalido permanente -Equiparazione 
-Limiti, 38. 

-Orfani di guerra -Figlio di invalido Equiparazione 
-tAggravamento dell'invalidit� 
durante la maggiore et� Effetti, 
38. 

IMPOSTL/\ VALORE AGGIUNTO 

-Contratti stipulati sotto iJ regime 
IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione 
dei corrispettivi -Atti aggiuntivi 
concernenti il quinto d'obbligo 
-Applicabilit�, 38. 

-Contratti stipulati sotto il reigime 
IGE -E�sclusione della rivalsa -!Riduzione 
dei corrispettivi -Compensi 
revisionali -Applicabilit�, 39. 

-Contratti stipulati sotto il regime 
IGE -Esclusione della rivalsa Riduzione 
dei corrispettivi -Contratti 
conclusi a licitazione privata 
Momento di riferimento, 39. 

IMPOSTE DIRETTE 

-Imposte sul reddito delle persone fisiche 
-Ritenuta d'acconto sui compensi 
di lavoro autonomo -Spese 
giudiziali liquidate a favore di avvocato 
distrattario -Applicabilit� della 
ritenuta, 39. 

INCOLUMIT� PUBBLICA 

-Bacini montani -Sistemazione -Caduta 
valanghe -Prevenzione -Qpere 
-Competenza provinciale o statale, 
39. 

LOCAZIONE DI COSE 

-Concessioni di uso -Immobili del 
.patrimonio indisponibile -Legislazione 
vincolistica Aipplicabilit� o 
meno, 40. 

MEZZOGIORNO 

-Acquedotti -Piano regolatore generale 
-Comuni, concorsi e enti di gestione 
-Mutui -Garanzia statale Procedimento 
ed effetti -Limitazioni, 
40. 

OPBRE PUBBLICHE 

-Contratti stipulati sotto il regime 
IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione 
dei corrispettivi -Atti aggiuntivi 
concernenti il quinto d'obbligo 
-Applicabilit�, 40, 

-Contratti stipulati sotto il regime 
IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione 
dei corrispettivi -Compensi 
revisionali -Applicabilit�, 40. 

-Contratti stipulati sotto il regime 
IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione 
dei corrispettivi -Contratti 
conclusi a licitazione privata -Momento 
,di riferimento, 41. 

PATRIMONIO 

-Concessioni di uso -Immobili del 
patrimonio indisponibile -Legislazione 
vincolistica -Applicabilit� o 
meno, 41. 

PENA 

-.Affissione di �stampati fuori dagli 
spazi destinati -Contravvenzione Depenalizzazione, 
41. 

PENSIONI 

-Orfani di guerra -Figlio di invalido 
-Equiparazione -Aggravamento 
dell'invalidit� durante la maggiore 
et� -Effetti, 41. 



INDICE DELLE CONSULTAZIONI Xlll 

-Orfani di 1guerra -Benefici -Figlio 
di invalido permanente -Equiparazione 
-Limiti, 42. 

MEZZI 

-Contratti stipulati sotto il regime 
IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione 
dei corrispettivi -Atti aggiunti 
vi concernenti il quinto d'obbligo 
-Applicabilit�, 42. 

-Contratti stipulati sotto il regime 
IGE -Esclusione de1la rivalsa -Riduzione 
dei corrispettivi -Compensi 
revisionali -Applicabilit�, 42. 

-Contratti stipulati sotto il regime 
IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione 
dei corrispettivi -Contratti 
conclusi a licitazione privata -Momento 
di riferimento, 42. 

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

-Bacini Montani -Sistemazione -Caduta 
valanghe -:Prevenzione -Opere 
-Competenza provinciale o statale, 
43. 

REQUiiSIZIONE 

-Sindaco -Requisizione di azienda Finalit� 
meramente sociali -Qualit� 
di ufficiale di :governo -Esclusione, 

43. 
RESPONSABILITA CIVILE 

-Assicurazione per responsabilit� civile 
da circolazione dei veicoli dell'aimministrazione 
-Spese per ricovero 
e cura da questa sostenute in 
favore dei propri dipendenti in servizio 
al momento dell'incidente -Assenza 
di responsabilit� civile del-

l'amministrazione per la causazione 
dell'incidente -Copertura assicurativa 
delle �spese anzidette -.Esclusione, 
43. 

-Assicurazione per responsabilit� civile 
da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-Spese per ricovero 
e cura da queste sostenute in 
favore dei propri diipendenti in servizio 
al momento dell'incidente -Responsabilit� 
civile dell'amministrazione 
per la causazione dell'inddente 
-Copertura assicurativa delle �spese 
predette, 44. 

-Convenzione di Londra 19 giugno 
1951 sullo Statuto dei quartieri 1generali 
NATO -Responsabilit� dello 
.Stato di soggiorno per danni arrecati 
a terzi dall'uso del veicolo 
NATO -Presupposti, 44. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

-Affissione di stampati fuori dagli 
spazi destinati -Contravvenzione Depenalizzazione, 
44. 

SBESE GIUDIZIALI 

-Imposte sul reddito delle persone fisiche 
~ Ritenuta d'acconto sui compensi 
di Iavoro autonomo -Spese 
giudiziali liquidate a favore di avvocato 
distrattario -Applicabilit� della 
ritenuta, 44. 

11RATTATI E CONVENZIONI 

-Convenzione di Londra ,19 igiugno 
1951 sullo Statuto dei quartieri generali 
NATO -Responsabilit� dello 
Stato di soggiorno per danni arrecati 
a terzi dall'uso del veicolo 
NATO -Presupposti, 45. 


XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
LEGISLAZIONE 
XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
LEGISLAZIONE 
QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
Hl -Questioni proposte pag. 12 
NOTIZIARIO . pag. 46 

.� 



PARTE PRIMA 



ra11111111111r1t1111:11111111111111111r111r1111111111r111111111111r11� 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 gennaio 1979, n. 3 -Pres. Rossi Est.. 
Vela -P. M. (concl. diff.) -Sardella Amleto (avv.ti Puci1lo, Ferrara) 
c. Istituto PoHgrafico dello Stato (avv. Stato Cerocchi). 

Competenza e giurisdizione -Giudicato sulla giurisdizione � Pronuncia di 
merito del rapporto controverso � Sentenza non definitiva � Conte� 
stazione del potere giurisdizionale nel giudizio diretto all'emissione 
della sentenza definitiva � Inammissibilit�. 

(cod. civ., art. 2909; cod. proc. civ, artt. 37, 41, 27�l, 279, 324), 

Il giudicato formatosi con la sentenza non definitiva che abbia pronunciato 
sul merito del rapporto in �ontestazione, si riferisce anche alla 
esistenza del potere giurisdizionale del giudice che l'ha resa: pertanto 
la giurisdizione del suddetto giudice non pu� essere rimessa in, discussone 
nel giudizio diretto alla emanazione della sentenza definitiva (1). 

(Omissis). -Del merito di entra'mbi, la Corte deve occuparsi, poich� 
il dubbio sulla giurisdizione del giudice ordinario non � pi� proponibile, 
ora che l'unica questione rimasta fra le parti con�erne la determinazione 
degli effetti della responsabilit� accertata a carico dell'Istituto 
dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza del 20 febbraio 1973, passata 
in giudicat-0 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione contro 
di essa proposto (art. 324 cod. .proc. civ.). 

Infatti deve qui, farsi applicazione del principio che se nel corso 
del giudizio interviene e passa in giudicato una statuizione non definitiva 
sul rapporto controverso, la forza di tale giudicato non pu� non 

(1) Nel caso di specie, la senten:za non definitiva aveva pronunciato sul.la 
iHeaittimit� del licenziamento di un dipendente dell'Istituto Poligrafico dello 
Sta~o e sulla responsabilit� per danni del datore di lavoro; la fase ulteriore 
del �giudizio riguardava la liquidazione del danno. 
n principio enunciato in massima costituisce appJ.icazione del consolidato 
orientamento :giurisprudenziale secondo cui la cosa giudicata sulla giurisdizione 
si forma .non soltanto a seguito della .statuizione emessa dalle sezioni unite 
della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario 
per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero per ef,fetto del passaggio 

2 



2 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

assistere anche il primo presupposto di quella statuizione, ossia l'esistenza 
del potere giurisdizionale dell'organo che l'ha emessa, con la conseguenza 
che lo stesso :potere � ormai posto al riparo da ulteriori 
contestazioni ed � esercitabile fino all'emanazione della sentenza definitiva 
(SS.UU., 6 febbraio 1978, n. 526; 21 aprile 1975, n. 1517). -(Omissis). 

in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure 
implicito, deMa giurisdizione del giudice adito, ma anche nel caso in cui fa precedente 
sentenza del girudice del merito, non impugnata dalle rparti, si sia limitata 
a pronunziare esplicitamente in modo positivo o negativo sul:!Ja giurisdizione 
di tale giudice (cfr. per tutte Cass., SIS.UU., 21 aprile 1975, n. 1517, in Giust. 

civ. Mass., 1975, 696 e 6 febbraio 1978, n. 526). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 gennaio 1979, n. 151 -Pres. Ferrati 
-Rel. Franceschelli -P. M. Bersi (concl. comp.) -Lauda Luciano 
(avv. Ludovisi) c. Ministero degli Esteri (avv. Stato Cerocchi). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Rapporti 
di lavoro con i cosiddetti impiegati locali all'estero -Giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

(r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29; I. 30 giugno 1956, n. 775, art. 15; I. 6 dicembre 
1971, n. 1034, art. 7). 
I rapporti di lavoro con i cosiddetti impiegati locali all'estero assunti 
dall'amministrazione degli Affdri esteri; anche se costituiti con contratto 
a termine ed assoggettati a 1eggi ed usi stranieri, hanno natura di rapporti 
di pubblico impiego come tali ricompresi nella giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo (1). 

(Omissis). -Con unico motivo il ricorrente deduce violazione ed 
erronea applicazione della legge 30 giugno 1956, n. 775. 

Si sostiene che il rapporto in questione ha natura privata perch� 
esso � 'stato instaurato in base all'art. 15 della legge sul personale con 
contratto di diritto privato secondo le leggi e gli usi locali. 

Il ricorso � infondato. 

La questione in esso prospettata � stata gi� oggetto di specifico 
esame da parte di questa Suprema Corte la quale -proprio con riferimento 
alla norma denunziata dal ricorrente -con sentenza n. 1616 
del 1976 ha osservato che i rapporti di lavoro dei cosiddetti impiegati 
locali all'estero, assunti dall'amministrazione degli Affari esteri a norma 

(1) Per il precedente citato in motivazione, v. Cass., SS. UU., 8 maggio 1976 
n. 1616, in Giust. civ., 1966, I. 990, con ampia nota di richiami anche dottrinali. 
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PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

3 

dell'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, hanno natura pubblicistica 
e sono, pertanto, soggetti al1a giurisdizione del giudice amministrativo, 
ancorch� l'assunzione sfa avvvenuta a termine ed i rapporti stessi 
siano assoggettati, secondo quanto stabi!lita dalla cennata disposizione, 
alle leggi ed agli usi stranieri. 

Queste Sezioni Unite non hanno motivo per discostarsi da questo 
preciso orientamento, n� rinvengono nel ricorso alcun argomento logico 

o giuridico in precedenza non considerato, che possa indurre ad un 
riesame della posizione gi� espressa. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 gennaio 1979, n. 153 -Pres. Rossi Est. 
Pieri -P. M. Saja (conci. conf.) -Arciconfraternita di S. Anna 
� S. Carlo Borromeo dei Lombardi (avv. Fragola) c. Ministero del 
Tesoro (avv. Stato Cevaro). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa . 
Enti pubblici locali di beneficienza � Giurisdizione del Giudice amministrativo. 


(r.d.I. 3 marzo 1938, n. 680, artt. 28, 60, 61; I. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7). 
La controversia fra Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti 
locali ed un'arciconfraternita ed i suoi dipendenti relativa all'eventuale 
diritto di questi ultimi ad essere iscritti presso la suddetta Cassa, spetta 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazfone alla 
qualificazione dell'arciconfraternita come ente pubblico locale di beneficienza 
(1). 

(Omissis). -Secondo fa difesa della C.P.D.E.L., il problema della 
giurisdizione in relazione alla controversia di cui ci si occuipa pu� e:,sere 
affrontato sotto vari punti di vista. Innanzi tutto, pu� rilevarsi che lo 
art. 28 del r.d.I. n. 680 del 1938 prevede che contro l'iscrizione alla Cassa 
pu� essere esperito da parte del dipendente o dall'ente locale un ricorso 
amministrativo alla dir�ezione generale della stessa C.P.D.E.L. e successivamente 
un ricorso amministrativo al Ministero dell'Interno; dopo di 
che, contro i.il decreto ministeriale che decide �sul secondo ricorso, pu� 
essere esperito il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato (in alternativa 
al ricorso straordinario al Capo dello Stato). La norma in questione, 
peraltro -secondo la difesa dell'amministrazione -non pu� 
essere invocata in questo caso, perch� qui non si impugna l'iscrizione 
alla Cassa, ma si chiede un accertamento sulla debenza dei contributi. 

(1) Non dsultano precedenti in termini. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E questa materia non pu� rientrare nella summenzionata 1potesi di giurisdizione 
del Consiglio di Stato, che � esclusiva, e come tale di stretta 
interpretazione. Inoltre, in ogni caso, tale ipotesi di giurisdizione esclusiva 
non rientrerebbe tra quelle decentrate ai T.A.R., a norma della legge 
n. 1034 del 1971; talch�, semmai, il presente rkorso apparterrebbe 
alla competenza inderogabile del Consiglio di Stato in unico grado. 

In secondo luogo -prosegue ancora la difesa dell'amministrazione deve 
tenersi presente che il ricorso proposto al T.A.R. del Lazio mira a 
proporre una questione strettamente collegata col diritto dei quattro impiegati 
dell'Arciconfraternita alla pensione. In realt�, quindi, la questione 
della pensione costituisce il vero oggetto, la vera finalit� del giudizio. 
Ma, se ci� � vero, torna applicabile la di1sposizione dell'art. 60 del r.d.l. 

n. 680 del 1938, che fissa per le controversie in tema di pensioni la giurisdizione 
della Corte dei conti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato 
ha del resto affermato, ancor di recente, che le questioni attinenti alla 
mancata iscrizione dei dipendenti di enti locali a!lla C.P.D.E.L., avendo 
influenza diretta sulla sussistenza del diritto alla pensione, appartengono 
alla giurisdizione della Corte dei conti. 
In terzo luogo -sempre secondo la difesa della C.P.D.E.L. -poich� 
la controversia di cui ci si occuipa ha indubbiamente per oggetto posizioni 
di diritto soggettivo, pu� ipotizzarsi -ove si escluda la giurisdizione 
della Corte dei conti -la giurisdizione dell'A.G.O. 

Infine, un ulteriore titolo di giurisdizione potrebbe esser ravvisato 
nell'art. 4 del t.u. 26 giugno �1924, n. 1058, richiqmato dall'art. 7 della legge 
istitutiva dei T.A.R., che prevede la giurisdizione esclusiva della giunta 
provinciale am1.l}Jnistrativa (oggi, dei T.A.R.) per tutte le question~ �derivanti 
dal rapporto di impiego � con le � istituzioni pubbliche di beneficenza
� o con �qualsiasi altro ente od ist1tuto pubblico sottoposto alla 
tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale �. 
Ma -osserva la difesa della C.P.D.E.L. -l'Arciconfraternita non � certo 
un ente pubblico locale, n� � pi� sottoposto a tutela o vigilanza da parte 
della p.a., essendo ormai dipendente unicamente dall'autorit� ecclesiastica. 
Talch� la norma in questione non sarebbe invocabile. 

In definitiva, quindi, la difesa dell'amministrazione prospetta alternativamente 
la giurisdizione dell'A.G.O., della Corte dei conti o del Consiglio 
di Stato in unico grado; mentre a suo avviso dovrebbe sicuramente 
ed in ogni caso escludersi che la cog!J.izione della controversia de qua 
possa spettare al T.A.R. del Lazio. 

Questa tesi non pu� essere condivisa. 
Pu� innanzi tutto escludersi, con sicurezza, la sussistenza della giurisdizione 
della Corte dei conti. � ben vero che l'art. 60 e l'art. 71� del 

r.d.l. n. 680 del 1938 stabiliscono rispettivamente che contro il decreto 
di concessione o di diniego deila pensione, ovvero contro le deliberazioni 
' 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

5 

del consiglio di amministrazione della C.P.D.E.L. in tema di riscatto di 
periodi di servizid ai fini pensionistici � dato ricorso alla Corte dei conti. 
Ma il problema che si dibatte nella presente causa non ha nulla a che 
fare con la concessione od il diniego di una pensione o col riscatto a 
fini pensionistici di periodi di servizio. � vero che l'iscrizione alla Cassa 
� un presupposto necessario per l'ottenimento di una pensione; ma non 
� anche� il presupposto unico e sufficiente, perch� l'iscrizione non determina 
di per s�, automaticamente, il diritto alla pensione stessa: occorre 
infatti che sussista una certa anzianit� di servizio e contributiva; talch� 
ben pu� avvenire che un soggetto, pur iscritto regolarmente alla Cassa, 
non giunga a maturare il diritto alla pensione. E cos� pure, l'entit� della 
pensione eventualmente spettante � condizionata dall'entit� de~l'anzianit� 
di� is~rizione e dei contributi versati. Ora, � proprio in tema di spettanza 
o meno della� pensione, ed in tema di entit� della pensione stessa 
in relazione ai contributi versati che la cognizione spetta alla Corte dei 
conti; non certo su ogni altra questione che di ci� possa costituire un 
necessario presupposto; altrimenti si dovrebbe forzatamente concludere 
che anche una controversia sulla sussistenza o meno del rapporto di 
impiego tra un privato ed un ente pubblico locale sarebbe attratta nell'ambito 
della giurisdizione della Corte dei conti, costituendo indubbiamente 
un presupposto necessario per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., e quindi 
per l'ottenimento della pensione. L'insussistenza della giurisdizione della 
Corte dei cont.i � poi tanto pi� manifesta ove si consideri che nel caso 
di �specie, come meglio si dir� pi� oltre, esiste una norma specifica che 
ris?lve �testualmente il problema della giurisdizione, attribuendola al 
giudice amministrativo. 

Devesi altres� escludere la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.0. 
� ben vero che nella specie si controverte in tema di diritti soggettivi, 
giacch� l'iscrizione dei dipendenti alla C.P.D.E.L. � nel contempo per gli 
enti pubblici locali e per i dipendenti stessi un dovere ed un diritto. 
Ma i principi generali in tema di ripartizione delle giurisdizioni tra 
giudice ordinario ed amministrativo devono necessariamente cedere di 
fronte all'esistenza di norme speciali, che attribuiscono ad un giudice 
una giurisdizione esclusiva, comprensiva quindi deMa tutela sia degli interessi 
legittimi che dei diritti soggettvi; cos� come accade, ad es., in tema 
di pubblico impiego, ed in parti�olare in relazione ai rapporti di impiego 
dei dipendenti degli enti pubblici locali. 

E per l'appunto, l'art. 28 del r.d.l. n. 680 del 1938 (che, la difesa 
della C.P.D.E.L., nelle sue difese, ha citato in modo monco ed incompleto) 
attribuisce al Consiglio di Stato la giurisdizione p'er i ricorsi giurisdizionali 
(proponibili solo dopo l'esaurimento di quelli gerarchici) �concernenti 
l'iscrizione alla Cassa di Previdenza e l'imposizione dei contributi 
�. Ora, nella specie, il problema di cui si discute � proprio quello 

11r11111111rrr11111111111111111111r1.r1rr1111rrr111111111111111141r11111111r1111 



6 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

deM'iscrizione a11a cassa di previdenza: come si � visto nella narrativa 
di fatto, da una parte si vuol negare il diritto dell'Arciconfraternita ad 
iscrivere i suoi dipendenti; dall'altra parte lo si vuole affermare, in 
quanto .rispettivamente si nega o si afferma che l'Arciconfraternita abbia 
natura di ente pubblico locale di beneficenza. N� pu� parlarsi semplicemente 
di cognizione su problemi costituenti il presupposto di quello 
fondamentale: nella specie, il problema principale, centrale, quello posto 
dalle domande reciproche delle parti in causa, � proprio e soltanto quello 
dell'ammissibiHt� od inammissibilit� dell'iscrizione alla Cassa dei dipendenti 
cfell'Arciconfraternita, ed il provvedimento impugnato � quello della 
direzione della C.P.D.E.L. che nega tale �mmissibilit�. Il problema, quindi, 
� stato inutilmente complicato, giacch� esso � risolto in maniera testuale 
dalla legge. Del tutto superfluo, di fronte a 'ci�, � il richiamo all'art. 4 
del �t.u. n. 1058 del 1924 (anche a prescindere dal fatto che sarebbe discutibile, 
nel caso di specie, la sussistenza di una questione � derivante 
dal rapporto di impiego � con un Ente Pubblico locale. 

Resta da chiarire l'ultimo problema posto dalla difesa dell'Amministrazione, 
e do� se ricorra in questo caso la giurisdizione in unico grado 
del Consiglio di Stato ovvero se la controversia debba esser conosciuta 
in primo grado dal T.A.R. del Lazio. In realt�, la questione cos� posta 
� di competenza, e non di giurisdizione, talch� sembra esulare dai compiti 
di questa Corte, adita per il regolamento della sola giurisdizione. 
Ad ogni modo, non sembra inopportuno rilevare che, prima dell'entrata 
in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 istitutiva dei T.A.R., la 
regola generale del giudizio amministrativo prevedeva un doppio grado 
di giurisdizione per le impugnazioni di atti delle autorit� centrali. Ci� 
posto, non pu� certo negarsi che la C.P.D.E.L. sia �n organo centrale, 
che opera in relazione all'intero territorio nazionale, e che ha sede in 
Roma; in questo senso, il fatto che il d.P.R. n. 680 del 1938 prevedesse, 
all'art. 28, il ricorso a;l Consiglio di Stato, si poneva perfettamente in 
Hnea con la regola generale summenzionata. Una volta che la regola 
generale � stata modificata, nel senso che deve ora ritenersi normale 
anche nel giudizio amministrativo il doppio grado di giurisdizione, par 
logico concludere che anche nel caso di cui ci si occupa debba sussistere 
il doppio grado, e che quindi, in prima istanza, la questione debba essere 
sottoposta a_l giudizio del T.A.R., senza che a ci� sia di ostacolo il fatto 
che si tratti, nella specie, di giurisdizione esclusiva. -(Omissis). 



SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 febbraio 1978, n. 467 -Pres. Jannuzzi 


Est. Battimelli -P. M. Serio (conf.) -Ministero dei Trasporti (avv. 

Stato Sernicola) c. Societ� Italiana di Trasporti Gottardo Ruffoni (avv. 

P. Stella Richter). 
Trasporto -Condizioni e tariffe ferrovial'ie per trasporto di cose � Tariffa 
eccezionale 251 -Condizioni di applicabilit�. 

La speciale tariffa 251 (regolante i trasporti delle merci a carro fra 
l'Italia e la Svizzera) non � applicabile allorch� sia accertato che (indipendentemente 
dalla effettuazione del trasporto di merci in una stazione 
svizzera) la destinazione effettiva della merce sia in un paese aderente 
alla CEE (1). 

(Omissis). -Il ricorso � fondato. 

La Corte di appello, infatti, ha dato per accertato~ in punto di fatto, 
che la merce oggetto dei trasporti aveva come. sua destinazione definitiva 
la localit� di Duisburgo, nella Repubblica federale tedesca, paese 
aderente .alla CEE. Tale accertamento di fatto, divenuto definitivo in 
quanto non contestato dalla resistente, che non ha presentato alcun 
ricorso incidentale, costituisce il presupposto della fondatezza delle 
doglianze sollevate dall'azienda delle FF.SS., che giustamente lamenta 
come, nonostante ci�, la Corte abbia ritenuto l:\P'l)licabile, al caso di 
specie, la tariffa eccezionale 251 (o la cosidetta tariffa per i trasporti 
delle merci a carro fra l'Italia e la Svizzera, che, nella parte II, contiene 
la stessa tariffa eccezionale 251, poi recepita nelle condizioni e tariffe 
per i trasporti delle cose sulle FF.SS., sia pure con qualche modifica 
meramente formale). 

Una volta effettuato l'accertamento di cui sopra, infatti, la Corte 
di merito avrebbe dovuto, prima ancora di esam1nare in concreto se 
sussistessero o meno le condizioni per l'applicazione della suddetta tariffa 
eccezionale, accertare se, data l'accertata destinazione finale della merce, 
la tariffa eccezionale, prevista per i soli trasporti di merci destinate a 
paesi non aderenti alla CEE, fosse applicabile al caso di specie; e ci� in 
base �alle condizioni generali di applicazione delle tariffe eccezionali, pre-. 

(1) Trattasi, per quanto consta, di questione nuova e la soluzione accolta 
appare senz'altro corretta. 

8 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

messe al capo VI delle condizioni e tariffe per i trasporti sulle FF.SS., 
nonch� in base alle disposizioni preliminari della tariffa diretta italo� 
svizzera. 

In forza delle suddette condizioni generali di applicazione delle tariffe 
eccezionali, contenute nelle condizioni e tariffe delle ferrovie . italiane 
(da cui fu effettuato i�I trasporto, con partenza da una stazione sita in 
Italia), infatti, giusta quanto stabilito al punto 1� deHe stesse condizioni 
generali, le condizioni di provenienza, d'itinerario o di destinazione, stabilite 
per .fruire delle tariffe eccezionali, sono inderogabili, e quindi le 
tariffe medesime non possono applicarsi quando la provenienza originaria 
delle merci spedite o la lorq �definitiva destinazione� siano diverse 
da quelle specificate nelle tariffe stesse, o quando sia intervenuta rispedizione 
delle cose da o per 1localit� che non trovansi specificate nelle 
tariffe stesse. 

Detta disposizione, inoltre, � applicabile ai trasporti regolamentati 
dalla tariffa diretta italo-svizzera: e ci� sia in base alle disposizioni 
preliminari contenute nella parte I della tariffa medesima, in forza delle 
quali le amministrazioni ferroviarie italiana e svizzera accettano al 
trasporto le merci provenienti dai due paesi in base, fra l'altro, alle 
condizioni delle tariffe interne delle amministrazioni partecipanti, per 
tutto ci� che non � previsto dalle disposizioni della tariffa diretta, oltrech� 
da'lla convenzione internazionale per il trasp9rto delle merci per 
ferrovia (qM), sia perch� essa � testualmente riprodotta al n. 1) delle 
condizioni generali di applicazione delle tariffe eccezionali, contenute 
nella rparte IIb della tariffa diretta. 

Oltre a tali norme di carattere generale, giusta quanto previsto nella 
tariffa eccezionale n. 251 contenuta nella tariffa diretta italo-svizzera, 
(al carpo I, Limiti di applicazione, lettera e), la tariffa eccezionale � applicabile 
ai trasporti di qualsiasi merce destinata ad una stazione svizzera 
o di altro Stato non aderente alla CEE; inoltre, in base al punto 4� 
delle condizioni particolari della tariffa 251 contenuta nelle condizioni 
e tariffe italiane (applicabili al caso di specie per il richiamo contenuto 
nelle Disposizioni preliminari della tariffa diretta italo-svizzera, di cui 
si � gi� detto innanzi), qualora venga accertato che la definitiva desti� 
nazione della merce formante oggetto della spedizione che ha fruito 
della tariffa eccezionale 251 � diversa da que1la ammessa a sensi del 
titolo I (ossia stazioni di paesi non aderenti a.Ha CEE), la spedizione 
viene regolarizzata con l'applicazione della normale tariffa competente. 

In base a ques-to complesso di norme, pertanto, la Corte di aippello, 
una volta accertato, come innanzi detto, che la destinazione definitiva 
deI.la merce era in un paese aderente alla CEE, avrebbe dovuto senz'altro 
accogliere l'appello proposto dall'amministrazione ferroviaria, riconoscendo 
non applicabile la tariffa 251, in forza del principio generale 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

desumibile dall'insieme della normativa innanzi riportata, e in base al 
quale, indipendentemente dalla effettuazione del trasporto di merci in 
una stazione svizzera, non � applicabile la tariffa eccezionale 251 allorch� 
sia accertato che la destinazione definitiva della merce sia in un paese 
aderente all� CEE, essendo in tal caso fa applicazione della suddetta 
tariffa eccezionale esclusa, in ottemperanza delle convenzioni comunitarie 
intese ad evitare particolari facilitazioni, nelle spedizioni di merci, agli 
speditori di uno dei paesi aderenti alla comunit�. 

Conseguentemente, la Corte non avrebbe dovuto scendere all'es<l!me 
dell'inclusione o meno della stazione di destinazione del trasporto nell'elenco 
di cui al capo b) del titolo I della tariffa eccezionale, per accertare 
se, all'epoca delle spedizioni, vi fosse compresa la stazione di Basel 
Badischer B.B., in quanto avrebbe comunque dovuto afferm�re l'inapplicabilit�, 
in toto, della tariffa eccezionale, indipendentemente dall'esistenza 
di particolari condizioni di applicazione (che, oltretutto, non erano quelle 
che a".rebbero dovuto regolamentare il caso di specie, rientrante nella 
previsione della gi� richiamata lettera e) del titolo I della tariffa eccezionale, 
e non della lettera b), che riguarda la spedizione delle stesse 
merci contemplate nella lettera a) -frutta fresca, legumi, ecc. -tassativamente 
elencate, e fra le quali non rientra la merce -granoturco che 
formava oggetto della spedizione contestata. 

N� ha importanza, e con ci� si passa all'esame anche del secondo 
motivo di impugnazione, tutto quanto considerato nella sentenza impugnata 
in merito alle possibilit� astratte di applicazione della pi� favorevole 
tariffa eccezionale 204 e alle conseguenze inique o assurde che 
sarebbero derivate, nel caso di specie, una volta non applicata la tariffa 
204, dalla negazione dell'applicabilit� della tariffa 251; la tariffa 204, infatti, 
era stata in concreto applicata e l'ingiunzione di pagamento a carico 
della societ� Gottardo Ruffoni era stata basata proprio sull'affermazione 
della� inapplicabilit� di detta tariffa eccezionale, n� la intimata, proponendo 
opposizione, aveva sostenuto l'applicabilit� della suddetta tariffa 
204, sostenendo al contrario l'applicabilit� della tariffa 251. Di conseguenza, 
unico oggetto della lite, ed unica questione formante oggetto 
del thema decidendum era l'applicabilit� o nieno della tariffa 251, e tale 
indagine, conseguentemente, andava effettuata solo in relazione alla normativa 
della tariffa 251, senza alcun riferimento alla supposta applicabilit� 
di una .diversa tariffa, che la stessa societ� Badini Ruffoni aveva 
implicitamente riconosciuto non applicabile. 

Cos� pure, non ha alcuna importanza la distinzione fra destinazione 
del trasporto e destinazione della merce, diffusamente illustrata dalla 
resistente nella memoria a sostegno del controricorso, nella quale si 
evidenzia la contradittoriet� delle tesi nella difesa dell'amministrazione, 
che avrebbero sostenuto, per negare l'applicazione della tariffa 204, la 


10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rilevanza della destinazione del trasporto, e, per negare la applicazione 
della tariffa 251, la rilevanza della destinazione della merce. A parte, 
infatti., che l'eventilale erroneit� di una tesi difensiva di una delle parti 
non pu� inficiare l'esattezza della decisione del giudice, quando non 
sia fatta propria nella decisione impugnata, sta di fatto che non hanno 
alcuna importanza il modo come sia regolamentata la tariffa 204 e l'accertamento 
delle condizioni richieste per la sua applicazione, dal momento 
che l'applicazione di detta tariffa esula dal thema decidendum; 
ha importanza, invece, solo la normativa applicabile per l'ipotesi della 
tariffa 251, normativa dalla quale evince in modo chiaro, sia per le 
condizioni generali che per quelle particolari, e tanto nelle condizioni 
generali italiane come nella tariffa diretta italo-svizzera, che essenziale 
per l'applicazione della tariffa � la destinazione non gi� del trasporto, 

I

bens� della merce, come risulta inequivocabilmente dall'insieme delle 
norme innanzi riportate e che non � il caso di ripetere. -(Omissis). 

j 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1978, n. 2622 -Pres. Mira~ 
belli -Est. Cochetti -P. M. Caristo (conf.) -Comitato liquidazione 
Gescal (avv. Stato Bafile) c. Zavarella e Corsi (avv. Marcone). 

j 

Regolamento di confini -Prove utilizzabili � Vendita � Azione di evizione � 
Condizioni. 

Nell'azione di regolamento di confini la prima indagine che il giu


I 

dice � tenuto a compi�re � quella volta ad accertare se sussista nei titoli 

l'equivocit� relativa al confine dedotta dall'attore e se essi forniscano 

I 

elementi, anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunziata j 
situazione di incertezza. Solo la mancanza e insufficienza di indicazioni ! 
sul confine rilevabili da essi giustifica l'utilizzabilit� di ogni altro mezzo I 
di prova e, come extrema ratio, delle mappe catastali, salvo restando I 
il limite della loro conciliabilit� con le risultanze, sia pure incomplete, 

I

dei titoli stessi (1). 
Non pu� essere proposta domanda di evizione da parte dell'acquirente 

I1

verso il venditore quando, come nel caso di proposizione contro di lui 
di un'azione confinaria, non sorge discussione sulla propriet� del bene I

�

!

vendutogli (o di parte di esso) (2). 

t

1! 

(1-2) H ,principio enunciato neJ!a prima massima, indubbiamente esatto 

I 

� conforme all'insegnamento costante del S.C. (v. oltre Je pronuncie richiamate f 
in motivazione sent. 19 luglio 1968, n. 2604; 17 ottobre 1966, n. 2484) e della dottrina 
(v. DE MARTINO, Della propriet�, 'in Commentario del cod. civ. a cura di 
SciaJoja e Branca, iBologna-lR.oma, 1976, ove ulteriori riferimenti). 


I 

Esatto anche, in astratto, il principio affermato nena seconda massima. 
Posto che l'azione confinaria tende esclusivamente a stabilire il confine in 


I

I 

J 

'"''''"'''''"''''''''1111/f:Wllllllllllllfl:lllllfll�fllllllllll 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILF 

11 

(Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente, denunciando violazione 
degli artt. 950, 1537 e 2644 e.e., 112 c.p.c., dei principi generali 
in materia di prove, nonch� insufficienza e contraddittoriet� di motivazione, 
censura la sentenza impugnata per avere stabilito i confini tra i 
fondi esclusivamente sulla base dei dati catastali, ai quali soltanto si 
era riferito il consulente tecnico, omettendo l'esame dei rispettivi titoli 
di acquisto dei fondi limitrofi, che ipure erano stati esibiti dalle parti, 
mentre, stante l'incertezza soggettiva dei confini, caratterizzata dalla 
pretesa di una delle parti che il confine reale dei due fondi non corrispondesse 
a quello apparente, la questione doveva essere decisa sulla 
base delle prove acquisite ed in particolare dei titoli di acquisto dei 
fondi contermini, essendo possibile solo in via sussidiaria ricorrere ai 
dati catastali. II ricorrente lamenta, inoltre, che i giudici d'appello non 
abbiano esaminato la specifica deduzione della Gescal di avere acquistato 
a misura una quantit� di terreno non inferiore a quella posseduta, 
talch� il successivo acquisto a corpo dello Zavarella, dalla stessa 
dante causa della restante parte del fondo originariamente indiviso, non' 
poteva pregiudicare il diritto� del primo acquirente. 

L'esposta censura merita accoglimento. 

L'art. 950 e.e. concede l'azione di regolamento di confini per eliminare 
l'incertezza che pu� essere non solo oggettiva, quale effetto della 
promiscuit� del possesso in una zona confinaria, ma anche soggettiva, 
quando l'attore ritiene che il confine apparente non costituisca il vero 
limite fra i due fondi, onde ne chiede al giudice fa determinazione in 
base ai rispettivi titoli di acquisto derivativi, quali fonti del diritto di 
propriet� sui fondi contigui, che non vengono, pertanto, in discussione. 

La rilevata estraneit� dei titoli di acquisto dall'ambito delle insorte 
contestazioni e la consentita utilizzabilit� di ogni mezzo di prova (art. 
950 e.e.) postulano che i titoli costituiscano la base primaria dell'indagine, 
in quanto l'invocata delimitazione della linea confinaria non pu� 
ampliare, restringere o comunque modificare la quantitativa consistenza 
delle propriet� rispettivamente appartenenti a due proprietari confinanti. 
Lo stesso� carattere dichiarativo dell'azione e della pronuncia di rego


precedenza incerto (o ritenuto tale da uno dei confinanti) � chiaro. che nessuna 
modifica si ha del bene acquistato da uno dei contendenti e, quindi, nessuna 
azione a questi compete nei confronti del suo dante causa, anche se a seguito 
deUa decisione il confine verr� spostato a suo danno. 

Ma il dkscovso cambia so.stanzialmente quando, come nel caso deciso, in 
realt� l'attore, invocando una linea di �onfine risultante esclusivamente dai 
dati catastali, ed in contrasto con i tito1i pretenda lo spostamento del confine 
a danno del convenuto. In tal caso l'azione non pu� rpi� essere qualificata di 
r~golamento di confini, ma di ri:vendka e di qui la legittimit� dell'azione di 
evizione da parte del convenuto nei confronti del suo dante causa. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

12 

lamento di confini impone che la decisione presenti una assoluta aderenza 
al contenuto dei titoli di acquisto, senza di che essa risulterebbe 
snaturata. La prima indagine che, pertanto, il giudiCe � tenuto a compiere 
� quella volta ad accertare se sussista nei titoli l'equivocit� relativa 
al confine dedotta dall'attore e se essi forniscano elementi, anche indiretti, 
atti a consentire l'eliminazione della denunciata situazione di 
incertezza. Solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine 
rilevabile da essi giustifica l'utilizzabilit� di ogni altro mezzo di prova 
e, come extrema ratio, delle mappe catastali, salvo restando il limite 
della loro conciliabilit� con le risultanze, sia pure incomplete, dei titoli 
stessi (cfr. Cass., sent. n. 1409 del 1976; n. 1333 del 1975; n. 1136 e 195 
del 1971). 

Tali principi � non sono stati osservati nella specie, perch� il tribunale 
ha desunto la linea di demarcazione� delle due propriet� esclusivamente 
dalle mappe �atastali, alle quali soltanto si era riferito il 
consulente. tecnico, prescindendo totalmente dai rispettivi titoli di acqui� 
sto, e cio� il rogito Pettinelhl del 1954 ed il rogito Carugno del 1955, che 
pure erano stati acquisiti al processo e sui quali le parti avevano fondato 
le loro istanze e ci� sull'erroneo presupposto che i titoli d'acquisto 
costituirebbero nell'azione reale confinaria elementi probatori non primari 
e nella considerazione che non poteva escludersi che l'atto. di 
acquisto della Gescal contenesse l'indicazione di una estensione superiore 
o inferiore a quella cui avevano avuto riguardo i contraenti. In tal 
modo il. tribunale non solo ha violato l'art. 950 e.e., capovolgendo l'ordine 
di rilevanza degli elementi probatori, ma �, altres�, incorso in evidente 
vizio logico di motivazione, ponendo a base del proprio convincimento, 
in assenza di qualsiasi contestazione sul punto delle parti, una mera 
supposizione, non suffragata da alcuna risultanza obiettiva. Diversa, ovviamente, 
sarebbe stata la situazione, se l'impugnata sentenza avesse ritenuto 
di ricorrere al criterio sussidiario di prova delle risultanze catastali 
dopo avere fornito la dimostrazione della mancanza o insufficienza degli 
elementi ricavabili dai titoli d'acquisto per l'individuazione della linea 
confinaria. 

Con il secondo mezzo H ricorrente, denunciando v:iolazione degli arti


coli 950, 1484 e.e., 106 c.p.c., sostiene che il Tribunale avrebbe errato 

nell'applicazione delle norme di diritto su richiamate, mandando assolta 

la venditrice dall'obbligo di garantirlo dalle conseguenze pregiudizievoli 

della sentenza, deducendo, in proposito, che per effetto della rettifica 

della linea di confine la Gescal aveva subito un'evizione parziale, alle 

cui conseguenze la venditrice non poteva sottrarsi. 

La censura deve essere re.spinta. 

Il tribunale avendo ritenuta proposta dallo Zavarella nei confronti 

della Gescal un'azione di regolamento di confini, a buon diritto ha riget-

I 

/ 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

13 

tato la domanda di garanzia per evizione avanzata dalla Gescal nei confronti 
della venditrice. 
L'azione di regolamento di confuH mira esdusivamente all'adegua


. mento giudiziale della situazione di fatto a quella di diritto, n� l'azione 
muta natura se una delle parti, a seguito della delimitazione invocata, 
chieda il rilascio della zona risultante in possesso del confinante, quale 
effetto conseguenziale dell'eliminazione della situazione di incertezza (cfr. � 
Ca.ss., n. 1089. del 1977; �n. 1333 del 1975). Per converso, la garanzia per 
l'evizione � concessa contro l'evento che l'acquirente non riesca a conservare 
la propriet� del bene vendutogli (o di parte di esso) o ne veda 
diminuito il libero godimento a seguito dell'azione di un terzo che faccia 
valere un diritto o altro vincolo, la cui esistenza non era stata dichiarata 
dall'alienante e che l'acquirente ignorava . 

. Ne consegue che �noi) pu� esservi evizione quando, come nell'azione 
confinaria, non sorga discussione sul diritto di propriet� dell'acquirente, 
perch� l'azione del terzo tende alla determinazione di un dato che attiene 
all'oggetto -non alla titolarit� -del diritto di propriet�, talch� a seguito 
dell'esatta determinazione del confine il compratore non viene privato 
dal terzo di alcuna parte del bene acquistato, n� vede limitato il suo 
diritto (cfr. Cass., n. 268 del 1971). -(Omissis). 

I 

CORTE Dl CASSAZIONE, Sez. III, 29 maggio 1978, n. 2708 -Pres. Giannattasio 
-Est. .Ferrero -P. M. La Valva (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Mazzella) c. Tordente Achille. 

Contabilit� di Stato -Ritardato pagamento di canoni d� locazione da 
parte della p.a. -Risoluzione del contratto -Ammissibilit�. 

Ai pagamenti da effettuarsi da una p.a., in esecuzione di contratti 
stipulati iure privatorum, sana applicabili i principi generali e le norme 
stabilite dalla legge comune con particolare riguardo a quelle relative 
alla costituzione in mora e all'accertamento dell'inadempimento ai fini 
ddla risoluzione del contratto non potendosi desumere una diversa disciplina 
delle norme contenute nel regolamento di contabilit� generale dello 
Stato che si limitano a stabilire le modalit� formali di tale adempimento 
(1). 

(1-4) Diritto comune ed obbligazioni pecuniarie della p.a. 

La lettura delle due decisioni, quasi coeve, che qui si segnalano non pu� 
non lasciare perplesso anche il lettore pi� benevolo. 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

14 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 giugno 1978, n. 2762 -Pres. Caporaso Est. 
Lipari -P. M. Ferraiuolo (diff.) -Soc. Italsider (avv. Roghi e 
Uckmar) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Cevaro). 

Contabilit� di Stato -Ritardato pagamento dei debiti da parte della p.a. Conseguenze. 


La necessit� di osservare le norme che disciplinano le modalit� di 
pagamento dei propri debiti pecuniari, se pu� esonerare la p.a. da responsabilit� 
per il ritardo nell'adempimento da ritenersi incolpevole, non preclude 
al giudice di condannare la p.a. stessa al pagamento di un debito 
liquido ed esigibile di cui si � accertata l'esistenza (2). 

Il decreto dell'intendente di finanza che l�lquida l'indennizzo per danni 
di guerra relativo a diversi cespiti patrimoniali di propriet� di un medesimo 
soggetto costituisce un atto amministrativo plurimo che si articola 
in pi� parti autonome, sicch� la modifica o l'annullamento parziale 
di esso non impedisce di provvedere al pagamento della parte di indennizzo 
liquidata non modificata (3). 

Il principio della inesigibilit� dei debiti della p.a._fino all'espletamento 
di tutti gli accertamenti e i controlli previsti dalle leggi sulla contabilit� 
dello Stato opera soltanto per gli interessi corrispettivi, mentre non trova 
applicazione sia rispetto agli interessi che si riconnettono ad una obbligazione 
risarcitoria da fatto illecito, sia rispetto agli interessi moratori 
che si ricollegano ad una obbligazione pecuniaria di cui sia stato colpevolmente 
ritardato il pagamento l4). 

Potrebbe rilevarsi, infatti, che la confutazione pi� appropriata della pro� 

nuncia adottata dalla hl sezione � contenuta in quella della I sezione, come se 

quest'ultima avesse voluto .correggere subito una affermazione non convincente. 

Ci� che tuttavia lascia maggiormente ,perplessi � che una affermazione, 
come que!La contenuta nella prima 1sentenza, che invoLge rproblemi che hanno 
travagliato per oltre cinquanta anni la 1giurisprudenza in ordine a11e obbliigazioni 
contrattuali deHa p.a., sia stata adottata quasi ignorandosi tale travaglio, 
che ha portato alle conclusioni riaffermate nella seconda pronunzia. 

Non � qui il ,caso di riirpercorrere i vari passaggi che haIIJilo portato La giurisp
�vuidenza alla affermazione che la disciplina contenuta nella normativa di 
contabilit� generale deroga profondamente a quella di diritto comOCte, anche 
perch� questa Rassegna ne ha seguito l'evoluzione segnalando di volta in volta 
le osciHazioni (v. nota red. a Cass. 26 aprile 1977, n. 1561. in questa Rassegna 
1977, I, 376; nota a Cass., 11 novembre 1974, n. 3523, ivi, 1975, I, 1209; nota a sent. 
27 settembre 1974, n. 2527, ivi, 1975, I, 528 ove uHeriori richiami).. 

Pi� utile appare portare l'attenzione su alcuni passaggi percorsi dalla 

sentenza della Ia Sezione per giungere aHa soluzione adottata, per accertare 

se questa si'a effettivamente COilllgrua con le premesse. 



15

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

I 

(Omissis). -Con unico motivo, l'amministrazione ricorrente -denunziando 
violazione e falsa applicazione degl~ artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 
1282 e.e. nonch� dell'art. 49 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 di contabilit� 
generale dello Stato e degli artt. 417 del regolamento 23 maggio 
1924, n. 827, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.� -deduce che la Corte 
d'appello ha erroneamente ritenuto inadempimento imputabile il ritardo 
nel pagamento dei canoni d� locazione; ritardo dovuto: a) alla mancanza 
dei fondi necessari nell'apposito capitolo di bilancio per esaurimento 
dei medesimi ed alla necessit� da parte della pubblica amministrazione 
di attendere l'approvazione da parte del potere legislativo della 
legge di variazione al bilancio stesso; b) e dovuto anche alla richiesta 
dei locatori -intervenuta quando la competente direzione generale aveva 
gi� provveduto aHa liquidazione dei canoni dovuti -di procedere al 
pagamento delle somme in ragione delle singole quote di spettanza di 
ciascuno dei locatori, con conseguente necessit� di provvedere alla emissione 
di un ruolo di variazione ed ai relativi incombenti amministrativi. 

Il motivo non � fondato. 

Invero, il punto di censura sub a) trova esauriente confutazione nella 

denunziata senten~, la quale, al riguardo, consider� che: 

1) come la appellante non contestava, anche nel caso di pagamenti 
da effettuarsi dalla pubblica amministrazione in esecuzione di contratti 
stipulati jure privatorum, sono applicabili i principi generali e le norme 
stabilite dalla legge comune, con particolare riguardo a quelle relative 

� bene, peraltro, subito chiarire, che, ai limitati fini di questa nota non 
setmbra assumere ri<Levanza l'individuazione della linea ricostruttiva attraverso 
cui giungere ad ammettere la .legittimit� della condanna deHa p.a. al pagamento 
di una somma di denaro, conclusiva su cui non sembra possano ormai 
esistel'e dubbi stante l'art. 26, comma 3� della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
che ha espressamente consentito anche al giudice amministrativo di emettere 
sentenza 0di .condanna al pagamento di somme in relazione a diritti ;;oggetti, articolo 
che ben pu� ritener.si .espressione di un 1principio generale in materia. 

Ritenuta fa ammissibilit� de1la condanna della p.a. al pagamento di un 
debito pecuniario, il' problema che si pone, come esattamente puntualizza la 
sentenza n. 2762/78, � que1lo di 1stabiJire quali conseguenze derivino dal fatto 
che la p.a., sebbene tenuta a corrispondere una determinata somma, non vi 
abbia provveduto o vi abbia provveduto con ritardo. 

Al fine di evitare possibili equivoci e di puntualizzare meglio i.I tema con


troverso, sembra opportuno diJstinguere nettamente in ordine alle obbligazioni 

della p.a. a seconda che le stesse derivino da ilJecito o da contratto (v. sul 

punto tA. Rossr, Brevi osservazi.oni sulla distinzione tra responsabilit� aquiliana 

e contrattuale, in questa Rassegna, 1973, I, 517). 

Riguardo alle prime v'� da osservare che esse sorgono al verificarsi di un 
fatto (riconosciuto dal legislatore illecito) a cui -l'ordinamento ricollega im�ne




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

16 

alla costituzion~ in mora ed all'accertamento dell'inadempimento, ai fini 
della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa disciplina 
dalle norme contenute nel regolamento per la contabilit� generale 
dello Stato, che si limitano a stabilire (artt. 312 e 313) le modalit� del 
pagamento cui lo Stato deve attenersi, in base alle quali il pagamento 
stesso deve farsi presso l'amministrazione debitriee, a mezzo di mandato 
e tramite il tesoriere; 

2) in tema di inadempienza contrattuale, l'onere della prova del 
fatto costitutivo, indicato nell'art. 2697 e.e. consiste sdstanzialmente, nella 
dimostrazione dell'esistenza dell'obbligQ che si assume inadempiuto sulla 
base di un contratto validamente concluso fra le parti, mentre incombe 
al convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'adempimento 
od un eventuale fatto impeditico della pretesa dedotta in giudizio 
dall'attore. Di fronte al fatto dell'inadempimento, non � quindi il 
creditore che deve dare .la prova del dolo o della colpa del debitore, 
spettando, invece, a quest'ultimo, onde evitare gli effetti dell'inadempimento, 
provare che esso � dovuto a causa a lui non imputabile; 

a) nella fattispecie -mentre dalla documentazione prodotta dall'attore 
in primo grado risultava accert~to tcome la stessa amministrazJone 
non contestava, anzi espressamente riconosceva) che essa locataria 
non corrispose tempestivamente nessuna delle quattro rate di pigione 
maturate nell'anno 1963-64 (e ci� neppure dopo la scadenza del termine 
comminatole con la diffida ad adempiere, rivoltale a mezzo di ufficiale 
giudiziario in data 20 aprile 1964, n� dopo l'intimazione di sfratto per 
morosit� in data 15 luglio 1964), provvedendo al pagamento dei canoni 
arretrati solo nel dicembre 1964, dopo circa due mesi dal rilascid dei 

diatamente un obbligo ;risardtorio senza necessit� che, quando l'illecito � imputabile 
alla p.a., questa assuma alcun preventivo impegno di spesa. 

Lo stesso ordinamento ricollega poi all'obbligo risarcitorio anche que1lo di 
cor,rispondere gli interessi, salva la dimostrazione di un maggiore danno 
(art. 11249 n. 1 e 1224 cod. civ.). 

In relazione a tale situazione ,giuridica non av;rebbe alcuna giustificazione 
invocare, n� infatti per quanto consta � stata mai richiamata, ~a normativa contabile 
per esc1udere .sia il potere dell'A.G.O. di liquidare al danneggiato a carico 
della p.a. l'importo corrispondente al danno sofferto, sia quella di liquidare 
gli interessi morato;ri. 

La circostanza che nel btlancio de1lo Stato manchi un capitolo che autorizzi 
la spesa, e, ci� che � pi� probabile, manchi uno stanziamento sufficiente per 
;poter far fronte al pagamento della 1somma liquidata a titolo risarcitorio, non 
ipu� iml]Jedire che l'obbligo del pagamento sussista e che in difetto di pagamento 
.siano dovuti gli interessi moratod o, se dimostrato, il maggior danno. 

Ben diversa � la condizione dell'obbligazione contrattuale. 

In tal caso fin dal suo sorgere -anzi gi� prima del suo sorgere -l'obbligazione 
� doppiata da un .procedimento pubblicistico che ne condiziona la sua 
efficacia (V. sul punto M,S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano 1970, vol. I, 

p. 677 e ss.). 

17

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

locali -l'amministrazione appellante non aveva fornito -alcun concreto 
elemento di prova di un eventuale fatto impeditivo dell'adempimento, a 
lei non imputabile, non potendosi ovviamente considerare tale la semplice 
deduzione, peraltro del tutto sfornita di prova, che il pagamento 
non pot� avere luogo per mancanza di fondi, essendo appena il caso 
di rilevare che la mancata iscrizione in bilancio delle somme da pagare, 
lungi dal liberare l'amministrazione dalla responsabilit� per inadempimento 
costituisce invece un non equivoco elemento di colpa nel comportamento 
dell'Amministrazione stessa, per aver assunto un'obbliga:zione 
senza che fossero stati predisposti i mezzi finanziari per fare fronte all'adempimento 
dell'obbligazione medesima; � 

4) in tale prolungato ritardo nella corresponsione di una notevole 
somma di denaro -determinato, come riconosceva la stessa amministrazione, 
dalla mancata iscrizione della somma stessa in bilancio -non 
poteva non ravvisarsi, come esattamente ritenuto dal primo giudice, 
l'estremo dell'importanza dell'inadempimento che costituisce un requisito 
essenziale per la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 
e.e., non potendovi dubitare, dal punto di vista obiettivo, dell'attitudine 
di tale inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire 
sulla causa del contratto, tenuto conto altres�, dal punto di vista subiettivo 
del concreto interesse dell'altra parte -che aveva tempestivamente 
adempiuto alla propria obbligazione di mettere a disposizione dell'amministrazione 
i locali dedotti nel contratto -all'esatta e tempestiva corresponsione 
dei canoni di locazione pattuiti. 

Le surriferite considerazioni svolte dalla Corte romana -per la loro 
motivazione -aderente alle risultanze processuali, di ampia congruit�, 

Ben si comprende allora come tale procedimento con la sua speciale regolamentazione 
deroghi e sostituisca la normativa di diritto comune. 

Con fa conseguenza che, mentre l'obbligazione dovrebbe ritenersi Jiquida 
ed esigibile per il dkitto comune, tale non pu� considerarsi in base alla normativa 
'speciale che regola l'attivit� della p.a. 

O pi� esattamente 1sembra doversi ritenere che l'obblig,azione che secondo 
il diritto comune sarebbe liquida ed esigibile, non lo sia :per la normativa 
speciale che regola l'attivit� della p.a. 

Secondo quest'ultima disciplina, infatti, solo tTarnite l'espletamento della 
[pI"ocedura disciplinata dal combinato diisposto degli artt. 55 legge n. 2440 del 
1923 e 277 e segg. L. d. n. 823 del 1924 la p.a. pu� eseguire i suoi pagamenti 
sicch� finch� tale procedura non sia completata con ~'emissione del titolo di 
spesa, 1'obbligazione non pu� ritenersi esigibile. 

Ma se � cos�, appare in primo �luogo, del tutto priva dl una qua1siaisi giustificazione 
l'affermazione contenuta nella sentenza n. 2708, ,secondo cui non 
potrebbe costituire un fatto impeditivo dell'adempimento non imputabile alla 
p.a., la circostanza che il titolo di spesa non ha potuto essere emesso per 
mancanza di fondi, perch� � la mancata iscrizione in bi.lancio �deUa somma da 
:pagare, lungi dal Hberarn l'Amm.ne dalla responsabilit� per inadempimento, 
costituisce, invece, un non equivoco elemento di colpa nel comportamento della 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

18 

logicamente conseguenziale ed informata alla retta interpretazione della 
normativa sostanziale e processuale di diritto civile ed amministrativo, 
applicabile in subiecta materia -non danno adito ad alcuna fondata 
censura. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -La societ� Italsider si duole che le rate del risarcimento 
danni liquidato a suo favore rispetto a 674 cespiti, a seguito della contestazione 
.limitata a 34 di tali cespiti, non che siano state corrisposte 
in tota per tutto il periodo di pendenza del relativo procedimento amministrativo 
(e non gi� con riguardo ai soli cespiti contestati) essendosi 
determinato lo scorrimento di due anni rispetto all'originario piano di 
rateizzazione, e chiede la condanna dell'amministrazione al pagamento 
delle rate relative al suddetto biennio nonch� degli interessi per il ritardo 
con cui era avvenuta la solutio delle rate differite. 

La Corte d'appello ha riconosciuto che la sospensione avrebbe dovuto 
essere limitata ai soli cespiti contestati, ma ha negato la fondatezza delle 
domande, senza occuparsi espressamente di quella relativa al capitale, 
escludendo ch� fossero dovuti interessi (vuoi corrispettivi, vuoi moratori) 
poich� la esigibilit� del debito pecuniario dello Stato e la mora della p.a. 
non sono config.rabili anteriormente alla emanazione del titolo di spesa. 

Con il primo mezzo del ricorso principale si denuncia l'omesso esame 
del capo di domande diretto a conseguire la condanna dell'ammini-

Amministrazione stessa, per aver assunto una obbligazione senza che fossero 
stati rpredisposti i mezzi finanziari per far fronte all'adempimento dell'obbligazione 
medesima�. 

~ chiaro, infatti, che tale argomentazione mentre pu� certamente vailere 
per affermare Ja colpevolezza del ritardo neli'adempiniento da parte di un 
soggetto .privato non � applicabile ad un .soggetto pubblico, la cui azione � regolata 
integralmente da norme ;pubblicistiche, addirittura a livello costituzionale, 
quali quelle sul bilancio che fissa i limiti di spesa del1'1A!mministrazione, aventi 
rilevanza per tutti coloro che vengono in rapporto con essa, .norme che stabiliscono. 
non solo le forme, ma anche il contenuto de11'attivit� della :p,a. specie per 
quanto riflette l'impegno e l'erogazione della spesa e la predisposizione dei mezzi 
necessari per farvi fronte. 

Ci� ben riconosce la �sentenza n. 2762 per la quale l'osservanza delle n�rme 
che regolano le modalit� dei pagamenti da parte della p.a. esonera da responsabilit� 
per iI ritardo ne1' pagamento, che per tale !ragione diventa incolpevole, 
tuttavia cade anch'essa in errore dove, dichiarando es..ressamente di aderire 
al pi� recente orientamento della giurisprudenza del S.C., senza peraltro vagliarne 
la congruenza con i ;principi da essa stessa riconosciuti, ne afferma J'applicabilit� 
esclusivamente agli interessi corrispettivi e non a que!H moratori. 

Sembra il caso subito di precisare che anche i precedenti a cui la sen


tenza si richiama (sent. 4 agosto 1977, n. 3461, in Foro it., 1977, I, 2145; 24 feb


braio 1976, n. 599 e 6 ottobre 1971, n. 2737) non offrono una giustificazione della 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

19 

strazione al pagamento del capitale consistente nei ratei relativi ai due 
anni di sospensione. 

L'amministrazione del tesoro obietta che il vizio di omessa pronuncia 
non sussiste essendo la soluzione reiettiva implicita nella costruzione 
logico giuridica della sentenza. In difetto di un titolo di spesa i ratei 
capitali dovuti dall'amministrazione non erano esigibili e quindi non se 
ne poteva ordinare il pagamento. 

Il rigetto implicito, ma inequivocabile, del capo di domanda relativo 
a quei ratei conseguirebbe, in ogni caso, ad avviso della difesa dello 
Stato, dall'adozione della tesi sostenuta in giudizio dall'amministrazione 
accolta dal tribunale ed erroneamente disattesa (sia pure senza riflessi 
sul dispositivo) dalla Corte d'appello secondo cui la contestazione, anche 
se limitata a taluno dei cespiti, si rifletteva sull'intero rateo. 

Al riguardo si prospetta l'eventualit� della correzione del vizio di motivazione 
in punto di diritto (ex art. 384 comma 2 c.p.c.) e si deduce la 
tesi in via di ricorso incidentale condizionato. 

Il secondo motivo investe il rigetto della domanda di interessi che, 
ad avviso della Corte, potrebbero decorrere nei confronti della p.a. soltanto 
a seguito dell'emissione del titolo di spesa da parte della medesima. 


La societ� ricorrente lamenta anzitutto che la Corte del merito non 

abbia esaminato la natura corrispettiva o moratoria degli interessi ri


chiesti all'amministrazione del tesoro, qualificandoli apoditticamente come 

� corrispettivj � e sostiene che a suo avviso, data la illegittimit� della so


spensione dei pagamenti relativi a cespiti certi, si verte in ipotesi di 

soluzione accolta :Limitandosi a distinguere tra interessi corrispettivi ed inte


ressi moratori e ritenendo dovuti solo questi ultimi da.I~a p.a. Ed indubbia


mente appare estremamente difficile, se si vuole es�sere coerenti, offrire una 

giustificazione logica della dist1nta soluzione adottata nei due casi. 

� 1stato acutamente notato da un commentatore di questa stessa decisione 
'che �lasciare i;m!Pregiudicata la questione della debenza degli interessi corrispettivi 
da parte della p.a. nel contesto in cui la Corte si trovav� nel caso 

di specie a prOilluru:iare, non ci sembra un buon avvio, dato che fa suddetta 

questione pregiudicava e pregiudica, in linea logica tutto il resto. 11 doloroso 

nodo da sciogliere era infatti questo: l'esigibilit� civilistica del credito pecu


niario ai sensi dehl'aTt. 1282 cod. civ., autorizza il creditore ad agire contro la 

p.a. debitrice cos� come lo autorizzerebbe nei confronti di ogni a.Itro debitore 
di diritto comune; o, pur essendo tutti i debitori di crediti esigibili eguali 
davanti alla legge civile, ne esistono alcuni che sono pi� eguali degli altri, per 
supposte esigenze e finalit� di interesse generale?� (cos� G. DE FINA, Crediti 
privati e debenze pubbliche: interessi corrispettivi e moratori a carico dello 
Stato, in Giust. civ., 1978, I, 1614). 
Le colorite espressioni che si sono trascritte colgono, come meglio non si 
potrebbe fare, Ia esisenza del problema che qui ci urge. Ed, infatti, se si ammette, 
come fa il S.C. e come sembra indispensabile alla .luce della normativa 
pubblkistica vigente, che la p.a. non pu� adempiere alle proprie obbligazioni, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

20 

ritardo colpevole che determina interessi moratori rispetto ai quali non 
operano le deroghe alla disciplina civilistica degli interessi (Cass., n. 2737 
del 1971). 

Ma anche se tali interessi si dovessero qualificare come corrispettivi 
la conclusione cui la Corte � pervenuta non sembra esatta al ricorrente 
il quale sottopone a critica l'indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema 
Corte secondo cui i debiti pecuniari dello Stato in deroga all'art. 1282 
diventano liquidi ed esigibili, e generano come tali l'obbligo del pagamento 
degli interessi di diritto a carico dell'amministrazione, solo quando 
la spesa della competente ammimstrazione sia stata ordinata con 
l'emissione del relativo titolo. 

Ritiene il collegio che il primo motivo sia giuridicamente fondato e 
che le considerazioni svolte nel ricorso incidentale condizionato, come 
tale inammissibile, non valgono a sostenere l'assunto della legittimit� 
del comportamento dell'amministrazione in ordine alla sospensione totale 
dei ratei in pendenza del reclamo amministrativo; nemmeno pu� essere 
condivisa la tesi della inesigibilit� dei ratei di capitale quale presupposto 
logico della pretesa reiezione implicita della domanda. 

Sussiste, cio�, una omessa pronuncia su una domanda giuridicamente 
fondata alla stregua delle stesse premesse poste dalla prima parte 
della motivazione sul punto, e non portata dalla Corte, polarizzata dal 
tema della inesigibilit� degli interessi, alle sue coerenti implicazioni. 

Ed � pure fondata la tesi della prima censura del secondo mezzo, 
trattandosi di interessi moratori i quali giusta il pi� recente orientamento 
della giurisprudenza di questa S.C., cui il collegio aderisce, sono 
dovuti indipendentemente dall'emissione del titolo di spesa. 

se non con il meccanismo previsto dalla legge di contabj.Lit�, appare evidente 
come non possa ritenersi inadempimento coLpevole e quindi fonte deH'obbligo 
del pagamento degli interessi la drcostanza che la P.A. abbia posto in essere 
quella procedura. 

Anzi H ritenere inatP1plicabile fa normativa sugli interessi corrispettivi alla 

P.A. conferma, per altra via, come :sopra si � notato, la inapplicabilit� della normativa 
comune aHe obb1i:gazioni pubbliche. 
N� con ci�, ,si finisce con il �mitizzare�, come si � scritto, la legge di 
contabilit�, perch� se i problemi pratici di gestione dello Stato sono simili a 
quelli di una grande azienda privata, non di meno non pare neppure dubitabile 
che diversi 1siano gH 1nter,essi coinvolti. Lo Stato non ass.Ume debiti per soddisfare 
interessi privati, ma per finalit� che si 1iin[Jutano all'intera coUettivit� e 
che, pertanto, assumono una connotazione diversa da quelli privati. 

Che se, poi, questa diV'ersit� non dov:esse riconoscersi in omaggio a quel 
:ritorno a1 pruvato caratteristica, a quanto pare, dei tempi in cui travagliatamente 
viviamo, lo si dica apertamente, :sopportandone per� tutte le conseguenze, 
anche in :sede di costituzione del rapporto contrattuale. 


A. ROSSI 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Di conseguenza il collegio deve astenersi dall'affrontare la complessa 
problematica della revisione dell'indirizzo di fondo in tema di interessi 
corrispettivi, suggestivamente impostato nelle difese della Italsider sulla 
scia di autorevoli voci della dottrina. 

Delle soluzioni di massima enunciate occorre ora dare giustificazione. 


Il primo motivo del ricorso principale, va, dunque, accolto, mentre 
il ricorso condizionato della p.a. deve essere considerato inammissibile, 
non avendo per presupposto una situazione sfavorevole aI ricorrente, 
cio� la soccombenza, e non potendo perci� essere proposto dall'amministrazione 
che � risultata interamente vittoriosa nel giudizio di appello 
(Cass., 30 maggio 1975, n. 2191). In effetti con tale ricorso non si chiede 
la cassazione, sia pure parziale della sentenza impugnata, ma soltanto il 
mutamento della motivazione; ed una impugnazione siffatta non trova 
ingresso, per evidente difetto di interesse, potendosi conseguire la sostituzione 
delle argomentazioni giuridicamente scorrette con altre idonee 
a sorreggere il dispositivo conforme al diritto, mediante la riproposizione, 
con il controricorso, delle tesi giuridiche prospettate nel giudizio 
di merito al fine di sollecitare l'esercizio da parte di questa Corte del 
potere di correzione della motivazione attribuitole dall'ordinamento nel 
concorso delle condizioni previste dall'art. 384 c.p.c. tCass., 6 ottobre 1976, 

n. 3289). 
La tesi della sospensione globale dei pagamenti -a ben vedere viene 
dedotta da �parte dell'Avvocatura dello Stato non gi� per operare 
la sostituzione di una motivazione erronea, ma quale supporto integrativo 
di una motivazione mancante per l'eventualit� in cui dovesse venire 
disattesa la tesi della reiezione implicita del capo di domanda; Ci� non 
comporta per� che il problema debba essere accantonato in quanto le 
ragi()[li giuridiche dedotte, valendo ad escludere radicalmente -!in tesi la 
configurabilit� di ritardi nell'adempimento, elidendo la fondatezza 
della pretesa che si basa sulla illegittimit� della sospensione totale, potrebbero 
essere astrattamente idonee a sorreggere il dispositivo in via 
correttiva. 

Denunciando contraddittoria motivazione ed omessa pronuncia sul 
punto della controversia attinente alla pretesa di ottenere il pagamento 
dei ratei di indennizzo corrispondenti al biennio di sospensione per consentire 
il pagamento dei ratei successivi secondo il piano originario di 
scadenze, la societ� ricorrente si preoccupa di evidenziare. la proposizione 
e la persistenza, anche in grado di appello, della relativa domanda. Al riguardo 
non possono sussistere dubbi. � accaduto, in effetti, che la Corte 
d'appello, rpur avendo diffusamente e correttamente esaminato il problema 
della intrinseca natura dell'atto della intendenza di finanza, ha 
omesso di condannare il Tesoro a versare in unica soluzione tutti gli 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

22 

arretrati, fuorviata dalla impostazione in termini di interessi che traspare 
dal punto della motivazione in cui ha correlato la conclusione 
circa la fondatezza della tesi Italsider, -sui limiti della sospensione, con 
il principio della inesigibilit� degli interessi sui crediti pecuniari, ragionando 
esclusivamente in termini di corrisponsione degli ilJ,teressi, erroneamente 
assunti ad esclusivo oggetto della domanda. Si afferma, in 
vero, nell'essenziale passaggio costituente la cerniera fra due parti della 
motivazione, che � anche, ammessa la fondatezza dell'assunto della societ�, 
non per questo la doglianza potrebbe trovare accoglimento... (poich� 
questa) in definitiva richiede la corresponsione degli interessi per il 
ritardo con cui sono avvenuti i pagamenti delle varie rate semestrali la 
cui scadenza, a seguito della sospensione � stata spostata di due anni �. 
Segue il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali in tema di inesigibilit� 
degli interessi vuoi corrispettivi, vuoi moratori su crediti pecuniari 
verso lo Stato anteriormente all'emissione del titolo di spesa. 

L'omessa pronuncia � evidente; il discorso � circoscritto in termini 
di �interessi� identificandosi nella pretesa dei medesimi l'oggetto esclusivo 
della domanda; ed i richiami di giurisprudenza sono coerenti con 
l'assunto, toccando il tema dell'inesigibilit� sotto il profilo della pretesa 
agli interessi e non gi� della impossibilit� di pronunciare condanna nei 
confronti della p.a. medesima. La difesa dell'A'VVocatura tenta di superare 
l'impasse con l'argomento della motivazione implicita, e sostiene che 
la soluzione negativa scaturiva dalla costruzione logico-giuridica della 
sentenza. La Corte fiorentina, si dice, ha escluso la spettanza degli interessi 
pretesi dall'Italsider perch� in difetto di un titolo di spesa i ratei 
capitali dovuti dall'amministrazion~ non erano esigibili, ma attesa tale 
inesigibilit� non si vede come si potesse pronunciare condanna al relativo 
pagamento. 

Viene cos� in evidenza il tema della condanna pecuniaria contro la 

pubblica amministrazione sul quale le affermazioni tralaticie giurispru


denziali sono nel senso che le azioni di condanna al pagamento di una 

somma di denaro sono ammissibili, senza limite alcuno, mentre all'op


posto delle risarcitorie non hanno ingresso quelle reintegratorie impor


tanti la condanna ad un facere specifico od alla consegna di un bene 

determinato allorch� l'esecuzione della cond�nna comporti l'emanazione 

di un provvedimento amministrativo discrezionale. Le azioni di condanna 

risarcitoria sono esperibili d'altra parte, sia che il danno derivi dall'ina


dempimento di obbligazioni contrattuali, sia che si riconnetta ad un fatto 

illecito extra contrattuale. 

Trattasi di ius receptum, riscontrabile nella molteplicit� di sentenze 

che vengono emesse a carico della pubblica amministrazione dai giudici 

di merito e confermate da questa Suprema Corte, ma la cui giustifica


zione in sede dottrinale incontra non poche difficolt�. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Alla stregua dell'art. 4 della legge del 1865 sul contenzioso amministrativo 
si sosti(;':ne generalmente che il giudice non pu� pronunciare 
contro la p.a. sentenze che costituiscano, modifichino, o estinguano rapporti 
sostanziali, o che diano ingresso all'esecu~:ione forzata specifica, 
mentre pu� condannare la stessa amministrazione a pagare somme di denaro 
e ci�: a) perch� tale legge tende a tutelare l'interesse dell'amministrazione 
nel �senso di evitare pronuncie la cui attuazione, alterando lo 
stato di diritto o di fatto voluto anche illegittimamente, possa essere 
dannoso alla cosa pubblica; b) perch� il pagam�nto di una somma di 
denaro non � pernicioso in modo grave per il pubblico interesse, date le 
ampie risorse finanziarie della p.a.; e) perch� se si escludesse la condanna 
ai danni la giurisdizione nella pi� parte dei casi si esplicherebbe nei 
confronti della p.a. senza pratico effetto o sanzione; d) perch� sussiste 
in proposito consuetudine costante. 

A questa originaria giustificazione della prassi giurisprudenziale se 
ne contrappone un'altra che si fonda sulla distinzione fra norme d'azione 
e norme di relazione segnante la contrapposizione fra diritti soggettivi 
ed interessi legittimi riflettenti, in caso di lesione, nell'adito alla giurisdizione 
amministrativa ovvero a quella civile e dimostra che per la p.a. 
il dovere di pagare i debiti pecuniari � un effetto prodotto da norme di 
relazione e perci� conoscibile o dichiarabile in via principale dal giudice 
civile, dato che il compimento di una prestazione pecuniaria non pu� 
tecnicamente configurarsi come atto amministrativo, trattandosi di comportamento 
diretto esclusivamente alla soddisfazione dell'interesse individuale 
del cittadino destinatario. 

-Pi� radicalmente, nel tentativo di superare le strettoie dell'art. 4, si 
� negato che nel giudizio civile di cognizione le azioni del privato e il 
potere del giudice subiscano deroga alcuna rispetto al diritto processuale 
comune, in quanto i c.d. �limiti� discendono non gi� da norme 
processuali speciali ma dalla sostanza dei rapporti che si caratterizzano 
per la inesistenza, compressione, o degradazione che dir si voglia dei 
diritti �colpiti da atti amministrativi imperativi ancorch� illegittimi. 

Si � proposta perci� una giustificazione critica di diritto positivo alle 
condanne pecuniarie della p.a. che la dottrina dominante ammette pi� 
con argomenti di opportunit� che in base alla logica del sistema seguito 
(la quale imporrebbe di non interferire nella discrezionalit� amministrativa 
circa i modi e i tempi dell'uso d�lle proprie risorse patrimoniali 
pecuniarie da parte della p.a.) attraverso una interpretazione della legge 
sulla abolizione del contenzioso amministrativo la quale anzich� fondarsi 
sulla divisione dei poteri e correlativa limitazioI).e della giurisdizione civile 
nei confronti della p.a. fa leva sulla degradazione sostanziale dei 
diritti ad opera degli atti amministrativi ancorch� illegitHmi, sicch� pure 
la fattispecie che questa S.C. inquadra nello schema concettuale della 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

24 

� carenza di potere � vengono giudicate nop. gi� in difformit� delle regole 
processuali comuni, ma applicando le normali conseguenze processuali 
degli effetti sostanziali generati dagli atti carenti di potere e che non 
possono essere rimossi perch� correlativi a situazioni che non sono diritti 
soggettivi. 

Ne consegue che la condanna a pagare somme di denaro e la espropriazione 
nei confronti della p.a. dovranno ammettersi ogni qualvolta 
sussista l'inadempimento di un obbligo pecuniario da parte della p.a. 
senza incontrare ostacoli nelle decisioni, negli atti e nei comportamenti 
della p.a. medesima in ordine all'uso dei beni e delle entrate in denaro 
dei quali essa abbia il potere di disporre, ma che siano comunque compresi 
fra quelli assoggettati alla responsabilit� patrimoniale secondo norme 
generali sulla tutela dei diritti. 

Alla stregua di una siffatta ricostruzione del sistema nessun ostacolo 
alla condanna pecilnaria possono costituire le facolt� discrezionali della 
amministrazione circa i pagamenti in denaro, ovvero il fatto che questi 
vengano disposti con tipici provv�dimenti ed atti amministrativi, :per le 
stesse ragoni per cui le forme ed i modi imposti dalle leggi civili sostanziali 
agli adempimenti degli obblighi di pagare somme di danaro, o l'autonomia 
dei soggetti da quelle leggi garantite, nell'alienare od usare le 
risorse pecuniarie di loro patrimoni non li sottraggono alla responsabilit� 
prevista dell'art. 2740 e.e. 

Secondo la tesi tradizionale, posta la correlazione fra condanna pecuniaria 
ed espropriazione forzata per crediti di denaro il principio fondamentale 
secondo cui tutti i beni appartenenti al debitore sono destinati 
all'adempimento delle obbligazioni (art. 2740 e.e.) trova applicazione anche 
quando il debitore sia la p.a.; ma la soddisfazione del creditore pecuniario 
dello Stato incontra il duplice limite della inesistenza di un diritto 
soggettivo alla emissione del mandato di pagamento e dell'indisponibilit� 
dei beni pubblici, con la conseguenza che non gi� la condanna, 
ma la esigibilit�-esecuzione del credito pecuniario nei confronti dello Stato 
rimane inoperante fino a che non siano stati effettuati lo stanziamento 
in bilancio e l'emissione dei titoli di spesa. 

Soltanto una corrente dottrinale nega che si possa in via di processo 
civile ottenere coattivamente lo stesso risultato pratico dell'esborso 
di denaro da parte della pubblica amministrazione che questa pu� compiere 
solo attraverso formali e vincolanti procedure riconducibili a tipici 
atti amministrativi. 

A proposito della posizione dei creditori pecuniari dello Stato si � 
posta in luce la distinzione fra il momento di maturazione del credito, 
giusta i principi civilistici, e quello del pagamento, osservando che l'obbligazione 
dello Stato resta disciplinata nel suo aspetto genetico esclusivamente 
dal diritto civile, mentre la legge di contabilit� generale dello 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Stato viene in considerazione solo per quanto attiene ai profili della solutio 
che lo Stato � tenuto a compiere in conformit� a specifiche disposizioni. 
Il credito pecuniario verso lo Stato -si osserva -diventa liquido ed 
esigibile, al pari di ogni altro diritto di credito, alla stregua delle norme 
del codice civile, quando ne risulti determinato .l'ammontare e se ne 
possa chiedere immediatamente l'adempimento. Ed il relativo diritto soggettivo 
� azionabile in giudizio davanti al giudice ordinario. 

In forza della liquidit� ed esigibilit� del credito il creditore acquista 
anche il diritto di pagamento, ma questo diritto, fino a ohe mancano 
lo stanziamento in bilancio, ed i successivi adempimenti contabili dell'amministrazione, 
sfocianti nel titolo di spesa, rimane in stato di pendenza, 
esiste ma � inoperante, l'osservanza delle regole di procedura disposte 
dalla legislazione sulla contabilit� dello Stato per le spese dell'erario 
si presenta, cio�, come condizione della legittimit� del pagamento. 
Tale legislazione non esplica una operativit� meramente interna; i singoli 
atti del procedimento amministrativo preordinati al pagamento condizionano 
la operativit� del diritto alla solutio, l'osservanza delle regole 
di procedura disposte dalla legislazione sulla contabilit� dello Stato per 
le spese dell'erario � condizione della legittimit� di pagamento. Ne consegue: 
a) la inammissibilit� di condanna ad un pagamento immediato, 
essendo consentito emettere soltanto condanne in futuro dell'erario insuscettibili 
di essere attuate se non a seguito della emissione della p.a. del 
titolo di spesa; b) la inammissibilit� di azione risarcitoria di chi vanti 
nei confronti dell'erario un credito liquido ed esigibile, per il quale, a 
causa del ritardo o della omissione della procedura contabile, non veda 
emettere il titolo di spesa (con difetto di diritto soggettivo al sollecito 
esito della procedura contabile); e) l'impossibilit� di procedere in executivis 
prima dell'ammissione del titolo di spesa. 

Non ritiene il collegio che alla effettuata ricognizione delle posizioni 
della dottrina sulla problematica della sentenza di condanna pecuniaria 
nei confronti della p.a. debba far seguito una presa di posizione critica 
bastando constatare che alla prassi dei giudici, a parte le innegabili ragioni 
di opportunit� che la sostanziano, corrisponde una molteplicit� di 
possibilit� ricostruttive che, pur non risultando tutte egualmente persuasive, 
offrono la rassicurante giustificazione dell'orientamento interpretativo, 
specialmente alla luce dell'inquadramento del sistema dei rapporti 
fra giudice ordinario e pubblica amministrazione emergente dalla vigente 
Costituzione. 

Ad ogni diritto verso la p.a. spetta la tutela che gli � propria come 
diritto. Riconosciuto il diritto ad una prestazione pecuniaria deve ammettersene 
quindi la tutelabilit� attraverso la condanna al pagamento 
della corrispondente somma di danaro. 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

26 

I �limiti dei poteri del giudice ordinario sono da rinvenire nel sistema 
da cui risulta che questi non pu� eliminare totalmente o parzialmente 
un atto amministrativo (art. 113, ultimo comma, Cost., correlato con la 
constatazione che :rion esistono attualmente nell'ordinamento norme che 
conferiscano al giudice ordinario tale potere in generale stante la riserva 
all'amministrazione delle sue tipiche potest�); ohe il medesimo non pu� 
usurpare l'esercizio di una potest� pubblica, trattandosi di comportamento 
specificamente infungibile, riservato all'autorit� amministrativa titolare 
della potest� medesiri:ra; che il giudice non pu� ordinare all'amministrazione 
di emanare un atto, salvo i casi, rarissimi, ma pur esistenti, in cui 
il privato abbia un diritto soggettivo perfetto alla� sua emanazione. Tale 
diritto -come si � osservato -non sussiste rispetto all'emanazione del 
titolo di spesa, ma la pratica insostituibilit� con i mezzi del processo civile 
delle attivit� e decisioni amministrative in tema di esborsi di denaro 
non pare ragione sufficiente per affermare che Ia condanna pecuniaria 
per un debito della p.a. presuppone che questa ne abbia gi� ordinato il 
pagamento. L'opinione in tal senso sostenuta muove infatti da una interpretazione 
dell'art. 4 superabile e superata. La volont� dell'amministrazione 
circa la destinazione dei fondi non vale a paralizzare le norme legislative 
che sanzionano l'inadempimento dei debiti, ed a sottrarre il danaro 
alla responsabilit� patrimoniale. E non sono di ostacolo neppure i 
bilanci che vincolano gli organi dell'amministrazione circa l'erogazione del 
denaro -per determinati scopi senza paralizzare tale responsabilit� patrimoniale 
ex art. 2740 e.e. che opera in ben diverse sfere. Ed anche alla 
stregua dell'esegesi tradizionale � pur sempre possibile obiettare che 
l'emissione del titolo di spesa (ordiJ1azione del pagamento) costituisce un 
atto dovuto e non discrezionale interno al funzionamento organizzativo 
dell'amministrazione e non imperativo. 

Se dunque deve ammettersi la possibilit� della condanna al pagamento 
di un debito pecuniario della p.a. indipendentemente dalla emanazione 
del titolo di spesa il ragionamento della difesa dello Stato, secondo 
cui tale titolo ponendosi r.:ome requisito di esigibilit�, escluderebbe la 
pronuncia di tale condanna non pu� essere seguito restando nettamente 
distinti i due problemi della decorrenza degli interessi rispetto al ritardo 
pagamento per non tempestivo esaurimento del procedimento di contabilit� 
dello Stato, e della condanna della p.a. a corrispondere la prestazione 
pecuniaria alla quale era tenuta con riguardo �ad una data 
scadenza e che non ha corrisposto per non avere attivato il procedimento 
liquidatorio avendo illegittimamente, e quindi colposamente, ritenuto, 
che quer pagamento potesse essere sospeso. 

La necessit� per lo Stato di osservare le norme che disciplinano le 
modalit� di pagamento dei propri debiti pecuniari pu� valere a tutto 
concedere lalmeno alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

questa S.C. relativo agli interessi corrispettivi) ad esonerarlo da responsabilit� 
per il ritardo incolpevole nell'adempimento, ma non preplude 
al giudice di condannare la p.a. al pagamento !ii un debito di cui sia 
stata accertata l'esistenza, gi� liquido (cio� determinato nel suo ammontare) 
ed esigibile in senso civilistico (cio� scaduto). 

Del resto, sia pure ad altro fine, nel confutare l'eccezione di non 
manifesta infondatezza dell'art. 270 del reg. 23 maggio 1924, n. 827 (che 
comunque, quale norma regolamentare non potrebbe mai essere sottoposto 
a vaglio di costituzionalit�) la stessa difesa dell'Avvocatura dello 
Stato nega che sia corretta" l'equivalenza esigibilit�-impossibilit� di con�lanna 
al pagamento di un debito non esigibile, richiamandosi alla giurisprudenza 
di questo S.C. la quale ha tenuto ben distinti il problema dello 
esonero dal pagamento degli interessi (corrispettivi, o moratori) da quello 
della condanna al pagamento di un debito di cui sia stata accertata la 
esistenza. 

Ne consegue che se inesigibilit� in senso amministrativo contabile 
e azione di condanna restano nozioni distinte, che non si implicano a 
vicenda, non pu�. desumersi dalla qualificazione di un credito come inesigibile 
valorizzata per negare la corresponsione degli interessi (specificamente 
indicata come oggetto della domanda esaminata) la volont� implicita 
di escludere la possibilit� di emettere condanna per il credito a 
prescindere dai frutti civili che avrebbe potuto produrre. 

In conclusione la tesi della motivazione implicita non regge. una volta 
ammessa la esperibilit� dell'azione di condanna nonostante la inesigibilit� 
del credito liquidato e scaduto, sotto il profilo amministrativo contabile, 
non essendovi omogeneit� fra i concetti rispetto ai quali si vorrebbe 
ipotizzare la interferenza. 

A questo punto diventa essenziale stabilire se la sentenza impugnata 
sia sostanzialmente conforme al diritto perch� correttamente secondo 
l'assunto dell'amministrazione, non ha condannato al pagamento di ratei 
che non erano dovuti sino alla pronuncia del Ministero del Tesoro sul 
ricorso. 

Ma le argomentazioni volte a dimostrare che l'obbligazione non 
sarebbe scindibile, ma unica, quantomeno in sede di soiutio non persuadono. 


Si sostiene al riguardo che si tratta di obbligazione complessa, �avente 
ad oggetto pi� prestazioni collegate da un nesso che Je riduce ad unit� 
inscindibile, e non di obbligazione con prestazione cumulativa o semplicemente 
congiunta, che in realt� si dissolve in una pluralit� di obbligazioni 
rispondenti agli oggetti, sicch� la solutio si viene a frantumare in 
altrettante solutiones, ognuna delle quali ha sorte indipendente da quella 
delle altre. E, si soggiunge, che l'eseguibilit� in totum e non gi� separatim 
dell'unica prestazione deriva dal titolo legale del rapporto obbligatorio, 


28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e specificamente dal rapporto fra la legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla 
concessione di indennizzi e contributi per danni di � guerra e quella 
11 febbraio 1958, n. 69, che modifica il sistema dei pagamenti rateali. 
Viene riproposto, cio�, l'argomento letterale gi� esaminato e disatteso 
dalla sentenza impugnata (da un lato si parlava di �indennizzi o contributi 
corrisposti �, mentre ora si parla � di importo � delle liquidazioni 
eseguite per ogni singolo cespite) e si afferma che l'amministrazione 
apprezza il danno cespite per cespite, ma liquida unitariamente il risarcimento. 


Il supporto teorico della introdotta distinzione � assai discutibile; 
e tale distinzione comunque non si attaglia alla situazione di specie di 
obbligazione pecuniaria risultante dalla giustapposizione della liquidazione 
da una molteplicit� di cespiti. 

L'obbligazione complessa in contrapposizione a obbligazione semplice 
si caratterizza perch� il risultato perseguite si realizza attraverso l'adempimento 
di una pluralit� di prestazioni diverse cospiranti ad unit� (si 
� fatto l'esempio del mandato ad amministrare). Ma nel caso di specie 
le prestazioni omogenee lriguardanti le somme liquidate per ciascun 
cespite) si pongono le une accanto alle altre, venendo ad esser giustapposte 
solo per la comodit� contabile di addivenire .ad una solutio unica. 

L'unitariet� del nesso fra obbligazioni siffatte che si presentano 

con carattere di parallelismo e di tipica scindibilit�, risolvendosi nella 

prestazione di somme di denaro, � priva di riscontro logico e giuridico. 

Anche ad ammettere che legislatore abbia postulato una unitariet� sem


plificativa del procedimento di liquidazione (espressa dalla formula let


terale su cui fa leva l'amministrazione) trattasi pur sempre di unitariet� 

mer�mente estrinseca, la quale non �comporta la paralisi di tutte le 

prestazioni conglobate nel titolo di pagamento solo parzialmente conte


stato, contro il fondamentale principio di diritto utile per inutile non


vitiatur. Proprio perch� l'accertamento, come riconosce la stessa difesa 

dello Stato, � compiuto specificamente per ciascun cespite, l'obbligazione 

riassuntiva, che risplta dalla giustapposizione di tutte le liquidazioni 

relative ai singoli cespiti del danneggiato, si presenta come obbligazione 

cumulativa o congiunta per riprendere la terminologia descrittiva su cui 

si � voluto insistere. 

Certo l'inscindibilit� anche rispetto ad una pluralit� di obbligazioni 

pecuniarie potrebbe essere imposta in via eccezionale e derogatoria dalla 

legge; ma all'uopo si richiede che la legge manifesti inequivocabilmente 

tale volont� sorretta da una ratio adeguata. 

La frazionalit� della obbligazione risarcitoria risultante dalla somma 

della liquidazione dei singoli cespiti, unificati solo sotto il profilo con


tabile, depone quindi radica}mente contro la tesi dell'amministrazione. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

La contestazione di taluno dei cespiti contemplati nel decreto si 
riflette non gi� sull'intero decreto, ma sui singoli cespiti contestati, e 
resta salvo il diritto del danneggiato di conseguire alle pattuite scadenze 
le rate indennitarie detratto solo l'ammontare corrispondente all'area 
della contestazione. 

La Corte d'appello, nel rilevare che il decreto che liquida diversi 
cespiti patrimoniali danneggiati dalla guerra di propriet� di un medesimo 
soggetto costituisce un atto amministrativo plurimo che si articola 
in pi� parti autonome, ha tenuto correttamente conto della forma dell'obbligazione 
affidata ad un atto amministrativo suscettibile come tale 
di annullamento o revoca parziale, e quindi di porsi come fonte delle 
obbligazioni pecuniarie anche a seguito di un provvedimento siffatto. 
N� per la sua forma, n� per la sua fonte il decreto intendentizio precludeva 
la possibilit� di liquidare il rateo in misura ridotta, limitando la 
sospensione del pagamento ai cespiti contestati. 

Non � esatto che la societ� ricorrente abbia confuso tra scadenza 
dei ratei semestrali e importo di tali ratei. La tesi dell'Italsider � che 
la contestazione incide sull'importo e non sulla scadenza, nel senso che 
resta impregiudicato l'ammontare dei cespiti non contestati, mentre nella 
misura della contestazione va ridotto l'importo del rateo da corrispondere 
puntualmente alla scadenza, donde la fondatezza della domanda di 
condanna su cui la Corte ha omesso di pronunziare. 

L'accolta interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 89 del 1958 
favorevole all'Italsider rende priva di rilevanza l'eccezione di incostituzionalit� 
sollevata nel corso della discussione orale dalla difesa della 
societ� stessa, per l'eventualit� che il collegio, si fosse orientato per 
l'esegesi auspicata dalla amministrazione, in quanto della ipotetica norma 
tratta dal testo legislativo considerato il collegio non fa applicazione, 
ricostruendo la norma nel senso risultante delle considerazioni che 
precedono. 

Nel passare all'esame del secondo mezzo, che presenta una duplice 
articolazione, osserva il Collegio che a proposito della decorrenza degli 
interessi su debiti pecuniari nei confronti della p.a. si tratta anzitutto 
di verificare l'orientamento giurisprudeni:iale invocato dalla societ� (la 
quale sostiene), in linea principale, che la condiziione dell'emissione del 
titolo definitivo di pagamento non opererebbe rispetto agli interessi moratori, 
tali dovendosi qualificare quelli dovuti nel caso di specie a seguito 
di un ritardo ricollegato ad un comportamento iHegittimo. Solo in linea 
subordinata per la denegata eventualit� che gli interessi richiesti siano 
considerati corrispettivi richiede il riesame dell'indirizzo giurispruden� 
ziale che nega l'esigibilit� e quindi il decorso degli interessi corrispettivi, 
prima della emanazione del mandato di pagamento in conformit� delle 
disposizioni sulla contabilit� di Stato. 


30 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Ma poich� effettivamente sussiste un orientamento restrittivo secondo 
cui la regola della esigibilit� non vale rispetto agli interessi moratori 
lCass., 2737/71, 599/76, 3461/77 S.U.) che ha ridimensionato in tal senso 
la regola originariamente dettata rispetto agli interessi cor.rispettivi, ed 
affermata successivamente anche rispetto agli interessi moratori (Cfr. 
Cass., 1325/72, 442/74), mentre le pi� recenti espressioni della giurisprudenza 
tocca1IJ.o solo il tema degli interessi cor.rispettiv.i (cfr. S.U., 1561/77), 
ritiene il collegio che nell'economia della presente decisione, 0 dovendosi 
riconoscere la natura moratoria degli interessi richiesti, sia sufficiente il 
richiamo al predetto orientamento per accogliere .la prima censura del 
motivo senza che occorre affrontare la delicata problematica in tema di 
interessi corrispettivi nel quadro di un riesame globale della questione. 

La conclusione cui si � pervenuti, disattendendo l� argomentazioni 
della Avvocatura dello Stato, e negando che il ricorso della Italsider 
contro il decreto del 13 ottobre 1965, :pur concernendo solo 34 cespiti 

-sia venuto a paralizzare l'efficacia dell'intero provvedimento ministeriale, 
ha evidenziato l'illegittimit� del comportamento della amministrazione 
medesima in violazione dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1958 n. 69, configurando 
la mora, cio� il ritardo colpevole della p.a. per non avere 
rispettato la scadenza semes_trale dei ratei, il termine di adempimento 
che restava fermo rispetto all'ammontare dei cespiti non contestati. 

A ragione la ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia 
approfondito il problema della natura degli interessi richiesti. Al riguardo 
la motivazione della sentenza impugnata contiene richiami alla giurisprudenza 
di questa S.C. sia in tema di interessi moratori, sia in tema 
di interessi corrispettivi, ricordando che i debiti pecuniari dello Stato 
diventano liquidi ed esigibili in deroga all'art. 1282, e.e., generando come 
tali .J'obbJigo degli interessi corrispettivi, soltianto quando sia stata ord�� 
nata la spesa dalla competente amministrazione (Cass., 1389/73, 1428/68, 
172/65) e che non � configurabile prima della emissione del mandato di 
pagamento una mora della P.A. e quindi la decorrenza di interessi moratori 
(Cass., 1352/71). La motivazione dei giudici fiorentini, a tutto concedere, 
potrebbe quindi essere intesa nel senso della irrilevanza del problem� 
qualificatorio data la dipendenza in entrambi i casi degli interessi 
dall'emis~ione del mandato di pagamento. 

Come � noto si distinguono gli interessi moratori {ex art. 1224 e.e.) 
dovuto a titolo di risarcimento del danno provocato nel patrimonio del 
creditore dal ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, 
dagli interessi corrispettivi spettanti sulla base della naturale fecondit� 
del danaro (ex art. 1282 e.e.) anche se non vi sia mora (cio� ritardo colpevole 
nel pagamento di un credito liquido ed esigibile). 

Nella specie � stata la stessa sentenza impugnata, ,con considerazioni 
che hanno trovato l'avallo di questo S.C., a qualificare come illegittima 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

la sospensione dei pagamenti relativi ai cespiti � �erti �, ne consegue che 
deve considerarsi come danno da comportamento illegittimo� quello derivante 
dalla sospensione ingiustificata dei pagamenti e dal ritardo con cui 
furono ripresi.. Il debitore che non esegue la prestazione dovuta � tenuto 
al risarcimento d_el danno commisurato dall'interesse legale sull'ammontare 
della prestazione; ed il ritardo � colpevole quando si riconnette ad 
un comportamento illegittimo che viola la legge la quale, rispetto ad una 
contestazione parziale, imponeva alla p.a. di procedere con una diligente 
ricognizione dei cespiti per i quali era necessario provvedere ugualmente 
alla liquidazione alle scadenze di legge, perch� non contestati. Ed � da 
ritenere che cos� come i titoli di spesa sarebbero stati tempestivamente 
predisposti ove le contestazioni non vi fossero state, la riduzione relativa 
non rappresentava in concreto un aggravio insormontabile per gli adempimenti 
burocratici. Certo � comunque che non la impossibilit� di provvedere 
tempestivamente, ma la convinzione illegittima che i pagamenti 
dovessero essere sospesi in toto determin� l'inadempimento la cui colpo


sit� va ricondotta alla inosservanza delle norme di legge. 

In uno Stato di diritto non � ammissibile che lo Stato medesimo al 
pari di ogni altra persona g�uridica si esima dal rispondere dei danni 
che, l'inadempimento volontario, o gravemente colposo di una sua obbligazione 
determini ai privati (Cass., S.U., 1384/71; 3083/73). Esclusa ogni 
discrezionalit� della amministrazione sono ammissibili davanti alla giurisdizione 
ordinaria, dopo l'espletamento dell'iter amministrativo previsto 
dalla legge, tanto l'azione di accertamento dei fatti generativi dell'obbligazione, 
quanto l'azione di condanna al pagamento di quanto dovuto e dei 
relativi interessi (Cass., S.U., 929/76). 

Quando � la legge a rendere esigibile il credito a determinate scadenze 
(nel caso di specie le scadenze semestrali di ratizzazione a vantaggio 
dell'amministrazione) ancorch� alla prevista data non sia ancora giunto 
a compimento il procedimento previsto dalle leggi sulla contabilit� generale 
dello Stato con l'emanazione del relativo titolo di spesa, il mancato 
tempestivo pagamento d� luogo ad inadempimento colposo da parte dello 
Stato, cui consegue ove ricorrano tutti i requisiti previsti dall'art. 1224 

e.e. l'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori dalla scadenza del 
termine suddetto al giorno dell'effettivo pagamento (Cass., S.U., 3461/77). 
Pertanto � sufficiente rilevare che il principio della inesigibilit� dei 
debiti della p.a. sino all'espletamento di tutti gli accertamenti e controlli 
previsti dalle leggi sulla contabilit� dello Stato non opera non 
soltanto rispetto agli interessi che si riconnettano ad una obbligazione 
risarcitoria da fatto illecito (cfr. Cass., 12 marzo 1974, n. 652), ma anche 
rispetto agli interessi moratori che si ricollegano ad una obbligazione 
pecuniaria di cui sia stato colpevolmente ritardato il pagamento lCass., 


32 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

8 ottobre 1971, n. 2737), per ritenere fondata la doglianza della societ� 
ricorrente. Non vale discriminare f!'."a le due ipotesi poich� non vi � 
ratio sufficiente a giustificare l'eventuale limitazione. 

La p.a. � tenuta a corrispondere gli interessi di mora sui debiti pecuniari 
qualora, dopo l'espletamento di tutti i controlli e gli accertamenti 
previsti :per il pagamento dei debiti stessi, ingiustificatamente ritardi il 
versamento al creditore delle somme ad esso spettante (Cass., S.U., 24 febbraio 
1976, n. 599). 

Nella specie, quindi, il Ministero del Tesoro, non avendo adempiuto 
l'obbligazione che si era imposta alla scadenza stabilita, perch� attraverso 
una errata interpretazione della fogge aveva ritenuto che i pagamenti 
dovessero restare sospesi, e non aveva perci� attivato i meccanismi liquidatori, 
stante la acclarata illegittimit� del suo comportamento versa in 
stato di co1pa, ed � tenuto alla corresponsione degli interessi moratori. 

In conclusione il ricorso, deve essere accolto nei limiti risultanti 
dalle considerazioni che precedono. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 giugno 1978, n. 2756 -Pres. Caporaso Est. 
Martinelli -P. M. Ferraiuolo (conf.) -Medina Maria Gaetana ed 
altri (avv. Sorrentino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto). 


Demanio e patrimonio Demanio marittimo -Promontori della costa � 
Appartenenza al demanio � Limiti. 

Demanio e patrimonio -Demanio marittimo � Lido e spiaggia � Nozione. 

Non appartengono al demanio marittimo i promontori e le punte 
estreme della costa che non delimitano porti e rade, salvo che per quella 
striscia di terreno che, essendo ad immediato contatto con il mare, costituisce 
il lido e la spiaggia (1). 

(1-2) Le affeDIDazioni contenute nella sentenza risultano, per quanto consta, 
nuove. La SiC. ha interpretato in modo �restrittivo una normativa che, dettata 
in relazione ad esigenze economiche dive11se, non poteva ovviamente tener conto 
che. anche le scogUere, cio� que11e rocce che si protendono verso il mare 
e che fino a poco tempo fa 1si ritenevano insusoettibili di qualsiasi utilizzazione 
economica, se non iper gli usi del mare, formano oggi oggetto di rilevanti 
interessi economici per la loro sfruttabilit� a fini ediHzi e turistici. 

Riducendo la nozione di Hdo e di spiaggia a quelle aree bagnate dal mare 
e alla breve zona ci!'costante utilizzabHe per l'uso. pubblico del mare, la giuri




�PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

33 

Lido del mare � qualunque porzione della ~osta (anche non sabbi�sa) 
compresa nello spostamento delle acque (tenendo conto anche delle zone 
bagnate dalle maree invernali), mentre spiaggia � quella fascia di terreno 
degradante compresa fra il lido e l'entroterra, variabile con riferimento 
alle esigenze concrete per il pubblico uso del mare (2). 

sprudenza consente cos� l'aggressione praticamente illimitata delle nostre coste, 
non solo pi� quehle sabbiose, ma anche di quelle �rocciose. 

Una diverna concezione dei lido del mare e della &piaggia in relazione alle 
coste rocciose avrebbe potuto, invece, ben .giustificarni tenendo conto ddla particolare 
struttura di taH coste e della loro naturale destinazione a i�ini marittimi, 


4 



SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 758 -Pres. Uccellatore Est. 
Melito -Regione Lazio (avv. Noti) c. Soc. Roma Sud (avv.ti Guarino 
e Coronas) e Consiglio area sviluppo industriale di Frosi, 
none (n.c.). (Arpp. T.A.R. Lazio, I Sez., 8 gennaio 1975, n. 3). 

Comune e Provincia -Controlli sugli atti di Enti sub-regionali -Consorzi 
comunali e provinciali ex legge 634/1957 -Art. 61 legge 62/1953 -Applicabilit� 
-Estensione. 

Regioni � Competenza di organi regionali � Assessore all'urbanistica -Potere 
di controllo ex art. 22 n. 12 Statuto Regione Lazio � Delegabilit� Preclusione. 


Ricorso giurisdizionale' � Impugnabilit� immediata del piano regolatore � 
Sussiste -Rapporto con i piani particolareggiati. 

Ricorso giurisdizionale -Proponibilit� -Impugnativa di un atto soggetto 
a controllo � Condizioni � Approvazione e comunicazione agli interessati 
� Necessit�. 

Piano regolatore -Piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale � 
Legge Reg. Lazio n. 8/1972 -Consultazioni -Interpretazione -Effetti. 

Considerato che nell'art. 61 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il legi-
slatore ha inteso utilizzare la nozione tecnica comprensiva in senso lato 
di consorzi costituiti non solo da enti territoriali, quali sono previsti 
dalla legge comunale e provinciale (comuni e provincie), ma anche da 
enti pubblici di diversa natura quali i consorzi di sviluppo industriale, 
detto art. 61 dovr� applicarsi, in materia di controlli sugli atti degli enti 
sub-regionali, anche alla categoria dei Consorzi costituiti ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (1). 

In difetto di una espressa previsione normativa che autorizzi la variazione 
neU'ordine legislativo delle competenze per la legittimit� della delega 
amministrativa con rilevanza esterna, deve ritenersi preclusa la possibilit� 
di delegare all'assessore all'urbanistica il potere di controllo spettante alla 
giunta della regione Lazio in virt� della competenza residua prevista dall'art. 
22 n. 12 dello statuto regionale l2). 

Indipendentemente dalle ulteriori specificazioni che possono essere 
contenute nei piani particolareggiati, sussiste la possibilit� di immediata 

(.1-5) Decisione esatta e da condividere. Cfr., su1la esigenza della conoscenza 
dell'atto da 'parte degli intemssati ai fini della decorrenza del tel'.'mine per l'dm� 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRj\TIVA 35 

impugnativa del piano regolatore generale in considerazione della idoneit� 
delle destinazioni in esso contenute a ledere immediatamente e in concreto 
gli interessi dei proprietari dei terreni compresi nel piano (3). 

Oltre alla approvazione da parte del competente organo di controllo 
� anche necessario che l'atto, cos� divenuto esecutivo, sia comunicato o 
comunque portato a conoscenza degli interessati nelle forme per legge 
prescritte al fine della decorrenza del termine per la sua impugnativa in 
sede giurisdizionale (4). 

In sede di elaborazione dei piani delle aree e dei nuclei di sviluppo 
industriale, di cui agli artt. 2 e 3, lett. b, della legge reg. Lazio 5 settembre 
1972, n. 8, il relativo procedimento viene inficiato da illegittimit� qualora 
non intervengano le previste consultazioni con le provincie, i comuni 
interessati, le organizzazioni sindacali rappresentative della Regione ed 
eventualmente. altre formazioni sociali e culturali (5). 

pu~azione di atti sottoposti a controHo. Ad ..PI. 28 ottobre 1968, n. 29, in Il Consiglio 
di Stato 1968, I, 1427. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 762 -Pres. Mezzanotte Est. 
Trotta -Potrich (avv. Frataocia) c. Ufficio provinciale tesoro di 
Trento (avv. Stato Carbone). 

Impiego pubblico -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa 
di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione 
e quiescenza -Delimitazione -Effetti. 

Impiego pubblico -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amnnrunistrativa 
di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione 
e quiescenza -Delimitazione -Assegni accessori -Indennit� 
integrativa speciale -Giurisdizione della Corte dei Conti -Non sussiste. 


Impiego pubblico -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ammininistrativa 
di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione 
e quiescenza -Delimitazione -Assegni accessori -Tredicesima 
mensilit� -Giurisdizione della Corte dei Conti -Non sussiste. 

Impiego pubblico -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa 
di legittimit� e giurisdizione della Corte dei Conti -Somme 
indebitamente corrisposte -Ripetizione -Giurisdizione della Corte 
dei Conti -Esclusione. 

Competenza e .gimisdizione -Annullamento d'ufficio di un atto amministrativo 
illegittimo -Natura discrezionale -Effetti sulla giurisdizione 
generale di legittimit�. 



36 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Impiego pubblico � Pensione e quiescenza � Competenza al pagamento 
e al recupero � DireziQni provh1ciali del tesoro � Sussiste. 

Impiego pubblico � Pensione e quiescenza � Assegni accessori � Tredice


sima mensilit� e indennit� integrativa speciale � Sospensione di pa� 

gamenti �e recupero somme indebitamente corrisposte � Motivazio


ne � Fattispecie. 

Impiego pubblico � Pensione e quiescenza � Assegni accessori � Tredicesima 
mensilit� e indennit� integrativa speciale � Pensionato riassunto 
presso una amministrazione pubblica anche se diversa dallo Stato Legittimit� 
della sospensione e del recupero degli assegni accessori 
indebitamente corrisposti � Sussiste. 

Impiego pubblico ~ Ripetizione di emolumenti non dovuti � Implicito an� 
nullamento del provvedimento di attribuzione � Necessit� della va� 
lutazione comparativa dell'interesse alla restituzione e del pregiudizio 
del soggetto tenuto alla restituzione � Sussiste � Effetti. 

Poich� la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni 
di pubblici impiegati non si estende a tutti gli aspetti concernenti il trattamento 
economico connesso alla cessazione del rapporto di impiego, ma 
si riferisce solo agli aspetti specificamente e immediatamente connessi 
al sorgere, al modificarsi e all'estinguersi (totale o parziale) del diritto 
alla pensione come tale in senso stretto, ne resta escluso il rapporto che 
non si identifica �lirettamente col diritto stesso, pur trovando in esso il 
suo presupposto, come ad esempio la materia concernente i cosiddetti 
assegni accessori (tredicesima mensilit� e indennit� di liquidazione), i quali 
sono estranei al provvedimento di liquidazione della pensione tpur presupponendolo 
necessariamente) anche perch� essi vengono attribuiti al soggetto 
beneficiario con atti distinti di competenza diversa e talora (cfr. ad 
es. Tit. VI e art. 195 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092) promanano da organi 
diversi da quello cui spetta l'emanazione del provvedimento che liquida 
la pensione (1). 

Ai sensi dell'art. 99 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, rientra negli 
assegni accessori del trattamento di quiescenza anche l'indennit� integratim 
speciale istituita dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, per i trattamenti 
economici degli impiegati statali in servizio o in quiescenza, avendo essa 
la funzione sussidiaria di adeguare dall'esterno la misura della pensione 
alle variazioni del costo della vita sulla base di una quota fissa e predeterminata 
dalla legge in misura eguale per �tutti i soggetti titolari di 
pensione, indipendentemente dal diverso ammontare concreto del tratta


(1-9) Cfr. Ad. 1Pl. 30 marzo 1976 n. 1, in Il Consiglio di Stato 1976, I, 273; Sez. IV, 
11 Jugilio 1978, n. 703, ivi, 1978, I, 1048; Sez. IV, 4 luglio 1978, n. 645, ivi, 1978, 
I, 1023. Sul divieto di cumulo della indennit� integrativa speciale nei confronti 



37

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

rnento di quiescenza; ne consegue che 'rientrano nella giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo di legittimit�, non gi� della Corte dei conti, 
le controversie relative alla impugnativa del provvedimento di sospensione 
del pagamento della indennit� integrativa speciale nei confronti di un pensionato 
statale riassunto in servizio attivo (2). , , 

L'art. 94 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, comprende negli assegni 
accessori anche la tredicesima mensilit�, istituita quale completamento 
del trattamento economico di attivit� di servizio dal d.l.vo 25 ottobre_ 1946, 

n. 263, ed estesa poi anche al trattamento di quiescenza dalla successiva 
legge 26 novembre 1953, n. 876; la natura di assegno accessorio va collegata, 
in particolare, alla funzione sussidiaria specifica della tredicesima 
mensilit�, volta a sovvenire l'impiegato in attivit� e il pensionato in un 
determinato momento dell'anno in cui pi� intense si manifestano determinate 
esigenze economiche da soddisfare; in forza di detta natur� (di 
assegno accessorio) la controversia concernente i provvedimenti di sospen~ 
sione della tredicesima mensilit� al pensionato che risulti essere stato 
riassunto in attivit� di servizio spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice 
di legittimit�, non gi� a quella della Corte dei conti (3). 
Ferma la natura di diritto soggettivo propria della posizione della 

p.a. che pretenda la ripetizione di somme indebitamente corrisposte al 
pubblico impiegato in ser'l!izio o collocato in quiescenza, a quest'ultimo 
� attribuita una specifica posizione di interesse legittimo a trattenere 
quanto ricevuto in relazione agli atti amministrativi formali emessi dalla 
p.a. a fini della ripetizione; pi� in particolare, si tratta di un interesse 
legittimo che riceve tutela occasionale in relazione alla verifica della 
legittimit� degli atti stessi, e pertanto sussiste giurisdizione del giudice 
amministrativo di legittimit� t'n ordine alle controversie concernenti la 
eventuale, addotta lesione di siffatto interesse (4). 
Poich� riveste natura di atto discrezionale anche il provvedimento 
con il quale viene disposta la ripetizione di somme indebitamente corrisposte 
al pubblico impiegato in servizi� o in quiescenza (atto che implicitamente 
o esplicitamente contiene il provvedimento di annullamento degli 
atti amministrativi illegittimi che hanno causato l'indebita erogazione), 
ogni controversia ad esso relativa rientra nella giurisdizione generale di 
legittimit� del giudice amministrativo, non potendosi seriamente contestare 
la natura discrezionale del provvedimento di annullamento d'ufficio 
di un atto amministrativo illegittimo, quale per l'appunto si rivela 
il pagamento indebito (5). 

di titolari di pensioni statali assunti da Enti pubblici econom1c1, e in ispecie, 
da una Cassa di risparmio, cfr. Sez. IV, n. 645/1978 cit.; cfr. anche Ad. PI. 19 giugno 
.1968, n. 14, ivi, 1968, I, 764. 

SuHa irripetibiliit� .di somme cor�risposte ad un .pubblico dipendente e percepite 
in buona fede cf.r. fra le tante Sez. V, 3 girugno 11976, n. 860, ivi, 1976, I, 767. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

.Le direzioni provinciali del Tesoro hanno competenza generale ex 

d.P.R. 1544/1955 nell'ambito della rispettiva provincia in ordine alla emanazione 
di tutti i provvedimenti relativi sia alla indennit� integrativa 
speciale sia alla tredicesima mensilit� dei dipendenti e pensionati dello 
Stato amministrati da tali uffici, ivi compresi i provvedimenti che dispongono 
la sospensione del pagamento delle indennit� in parola e il recupero 
di somme che risultino indebitamente corrisposte per tale titolo a pensionati 
statali riassunti e che godano pertanto di un concorrente trattamento 
di attivit� di servizio (6). 
L'indicazione della circ9stanza che il pensionato statale presta opera 
retribuita contemporaneamente alle dipendenze di altro ente pubblico 
costituisce idonea e sufficiente motivazione di un provvedimento della 
competente direzione provinciale del Tesoro che sospenda il pagamento 
di somme a titolo di tredicesima mensilit� e indennit� integrativa speciale 
e che disponga contestualmente il recupero delle somme corrisposte 
indebitamente, con ci� implicitamente annullando i provvedimenti con 
i quali detti e.molumenti erano stati in precedenza corrisposti e indebitamente 
percepiti dallo stesso pensionato riassunto (7). 

Legittimamente la competente direzione provinciale del. Tesoro dispone 
la sospensione del pagamento degli assegni accessori (tredicesima 
mensilit� e indennit� integrativa speciale) nei confronti dei pensionati 
statali che risultino riassunti in servizio presso un'amministrazione pubblica 
(anche se diversa dallo Stato), la quale in dipendenza dell'opera 
prestata corrisponda i medesimi assegni (8). 

Poich� � implicito l'annullamento degli atti amministrativi -in base 
ai quali venne disposto il pagamento di emolumenti non dovuti -nel 
provvedimento che ne dispone la ripetizione, tale provvedimento deve 
essere .motivato con riferimento alla valutazione comparativa dell'interesse 
pubblico alla restituzione delle somme e del pregiudizio del soggetto 
privato tenuto alla restituzione; in tale valutazione comparativa dovr� 
tenersi conto della quantit� delle somme erogate, della loro destinazione, 
del concorso eventuale in tale destinazione di altri redditi del percipiente, 
dell'incidenza della restituzione per quest'ultimo in rapporto alle possibilit� 
di soddisfacimento dei bilsogni essenziali della vita; il difetto della 
valutazione comparativa degli elementi indicati o l'inadeguatezza delle 
conclusioni tratte dall'amministrazione in relazione a detta valutazione 
comportano l'illegittimit� del provvedimento di ripetizione in quanto 
viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta (9). 

Sulla competenza del Direttore del Compartimento F.S. e del Direttore delfUfficio 
Ragioneria dello stesso Compartimento ex art. 2 d.P.R. 748/1972 per 
l'emanazione dei provvedimenti di ripetizione di emolumenti non dovuti al 
:pe11sonale dipendente deHe Fe11rovie deNo Stato cfr. Sez. IV, 26 luglio 1978, 

n. 811, ivi, 1978, I, 1079. 

39

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 luglio 1978, n. 809 -Pres. Mezzanotte Est. 
Carbone -Teodorani ed altro (avv. Lessona) c..Provveditorato 
opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna e 
C9mune di Bellaria-Igea Marina tavv.ti Lopane e Carbone). 

Edilizia e urbanistica -Programma �di fabbricazione -Ambito della disciplina 
-Attivit� edilizia in genere -Estensione -Effetti. 

Edilizia e urbanistica -Programma di fabbricazione � Contenuto -Limiti Destinazione 
specifica per singole aree private -Preclusione -Eccezioni. 


Rientrano nell'ambito di applicazione del programma di fabbricazione 
non solo l'attivit� edilizia privata, ma anche tutta l'attivit� edilizia in 
genere, alla quale andr� pertanto riferita la .zonizzazione in senso proprio, 
intesa come delimitazione delle zone edificabili; su tutta l'attivit� edilizia 
in genere troveranno, altres�, applicazione le norme relative alle caratteristiche 
delle costruzioni nelle singole zone e pi� propriamente alla tipologia 
edilizia, intesa come differenziazione di caratteristiche fra zona e 
zona (1). 

Il programma di fabbricazione non pu� contenere specificazioni relative 
alla destinazione di singole aree private (ad es. imposizioni per spazi 
di uso pubblico o per pubblici impianti), fatta eccezione per le ipotesi 
speciali relative a piani specifici e interventi particolari contemplati 
da espresse previsioni di legge o aventi valore di relativa variante (2). 

(1-2) Cfr. in termini A:d. Pl. 9 aprile 1974, n. 3, in Il Consiglio di Stato, 1974, 
I, 505. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 novembr� 1978, n. 992 -Pres. Mezzanotte 
-Est. Caianiello -Soc. Grande Unione Magaz2lini (avv.ti Conti 
e Piras) c. Ministero lavori pubblici ed altro (n.c.), Comune di Rieti 
(avv. Nigro), Regione Lazio (avv.ti Zaccagnini, Amato e Lagonegro), 
Padronetti ed altro tn.c.). 

Edilizia e urbanistica -Ordinanza di sospensione ex art. 7 legge 6 agosto 
1967, n. 765 -Natura -Efficacia -Limiti -Rapporto con l'annullamento 
della licenza edilizia -Effetti. 

Edilizia e urbanistica -Centri storici -Licenza di ricostruzione -Vincoli 
a zona di rispetto ex art. 21 legge 1089/1939 -Motivazione -Necessit� 
-Effetti. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

40 

Piano regolatore . Clausole contrarie a precedente convenzione urbani� 
' stica . Motivazione � Esigenza di motivazione puntuale. 

L'ordinanza con la quale la Regione sospende l'esecuzione di lavori 
edilizi ai sensi dell'art. 7 legge 6 agosto 1967, n. 765, costituisce provvedimento 
a natura cautelare, correlato all'inizio della procedura di annullamento 
della licenza di costruzione, che diventa inefficace qualora entro 
6 mesi della sua notificazione non intervenga il decreto di annullamento 
della l.icenza stessa,� conseguentemente i_n sede di impugnativa dell'ordine 
di 'sospensione (il quale trova il suo presupposto nel solo fatto dell'inizio 
del procedimento per l'annullamento della licenza) sono inammissibili 
censure attinenti alla legittimit� dell'emanando provvedimento di annullamento 
della licenza edilizia (1). 

Qualora, in relazione ad esigenze di sistemp.zione urbanistica di una 
zona e in presenza di una convenzione intercorsa tra pr�vato e Comune, 
volta a realizzare finalit� di miglioramento del sistema viario di un centro 
storico, il Comune abbia rilascia,to una lic�nza edilizia per la demolizione 
di un edificio e la costruzione di urt nuovo edificio, va pronunciata la 
illegittimit� di un provvedimento del Ministero per i beni culturali e 
ambientali (che risulti intervenuto dopo la esecuzione della demolizione� 
autorizzata dal comune), pronunciato ai sensi dell'art. 21 legge 1� giugno 
1939, n. 1089 (zona di rispetto e vincolo indiretto), con il quale si 
imponga la ricostruzione sull'area di risulta secondo lo stesso sviluppo 
planimetrico, l'altezza e la spartitura architettonica della costruzione demolita, 
e ci� senza motivare congruamente sul punto della indispensabilit� 
del mantenimento del preesistente assetto urbanistico (2). 

Il nuovo piano regolatore generale comunale pu� contenere clausole 
che si discostino da una convenzione urbanistica stipulata in prece


(1-3) Su1Ia esigenza di motivazione dei provvedimenti dei Soprintendenti 
in materia di tutela del paesaggi.io �fr. Sez. VI, 18 marzo 1977, n. 264; 1� aprile 
1977, n.� 366; 1� aprile 1977, n. 367; 22 aprile �1977, n. 387, in questa Rassegna 1977, 
I, .rispettivamente 664, 665, 666, 667, con nota di commento. 

Sulla partico1'are natura dei vincoli indiretti ex art. 21 L. 1089/1939 cfr. 
fusius in dottrina ALIBRANDI�FERRI, I Beni Culturali e Ambientali, Milano, 1978, 
345 e sgg. 

Su1la tutela dei centri storici cfr. T.A.R. Piemonte 24 maggio 1977, n. 246, 
in questa Rassegna 1978, I, 211 e sgg. con nota di commento. 

Ferma l'esigenza della � congrua � motivazione dei provvedimenti relativi 
aHe zone di rispetto, giover� ricordare che anche qualora intervenga l'annullamento 
del provvedimento che imponeva i.l mantenimento del preesistente assetto 
urbanistico (annullamento in sede giurisdizionale per difetto di congrua 
motivazione), non per questo deve ritenersi irrimeddabi1mente pregiudicata la 
possibHit� di intervento neLla zona di rispetto, posto che, annu:Mato il provve, 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

41 

denza purch� venga offerta idonea motivazione in ordine alle ragioni 
per le quali lo strumento urbanistico deve ritenersi incompatibile con 
i criteri di assetto del territorio recepiti nella convenzione (3). 

dimento, il .progetto dovr� essere nuovamente sottoposto agli organi di tutela 
e .potr� cos� essere modii�icato (con idonea motivazione) per armonizzarlo con 
le esigenze di tutela e di ['ispetto del centro storico nel! quale esso si inserisce. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 novembre 1978, n. 1091 -Pres. (f.f.) 
Scarcella -Est. Delfino -Ministero Interno ed altro (avv. Stato Camerini) 
c. Longo (avv. Cervati). 

Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica di deportato civile 
-Dichiarazioni di parte -Valore probatorio -Limiti -Condizioni. 

Per ottenere il riconoscimento della qualifica di deportato civile ai 
fini della applicazione dei benefici di cui alla legge 8 luglio )971, n. 541, 
possono essere addotte con funzione probatoria dichiarazioni di parte 
anche se formulate in epoca recente, beninteso qualora dette dichiarazioni 
si collochino in .un contesto '<ii attendibili riferimenti originari, e 
ci� particolarmente nei casi in cui la domanda si fondi prevalentemente 
su prove indirette e presuntive e risulti prodotta con ritardo di decenni 
(1). 

(1) Il ricorso � stato proposto in appello 9all'Amministrazione avverso la 
sentenza del �1'.A.R. del Lazio I Sez., 13 luglio 1977, :n. 744 (in I Tribunali Amministrativi 
Regionali 1977, I, 2541), con la quale era stato annullato il .provvedimento 
di diniego di riconoscimento de11a qua1ifica di reduce civile dalla deportazione, 
emanato il 18 dicembre 1975 dal 1Ministero dell'Interno nei confronti 
delJa ricorrente Siig.a Giulria Longo. Sulla qualifica di reduce civile dalla deportazione 
cifr. par. Comm. Sa;>ec. 11 novembre 1974, 111. 1817 (in Il Consiglio di 
Stato 1975, I, 1217). 
Si trascrivono, CJ.Ui di seguito, i 11rincipali motivi di diritto svolti ne11a 
memoria depositata innanzi al C�nsigHo di Stato in rappresentanza del Ministero 
dell'Interno. 

Rilevanza di particolari mezzi di prova ai fini del riconoscimento della 
qualifica di reduce civile dalla deportazione. 

Nel ricorso giurisdizionale al T A.R. la Longo aveva dedotto che le dichiarazioni 
testimoniali contenute nell'atto di notoriet� costituivano mezzo 
di ;prova sufficiente ai fini deMa attribuzione defila qualdfica di ciwle reduce 

dalla deportazione, non .potendosi pretendere la produzione di .prove documentali 
che costituissero elementi di <riscontro di tali dichiarazioni; la difesa del1 
'Amministrazione aveva controdedotto che il provvedimento di reiezione del 
ricorso gerarchico appariva del tutto .legittimo, non sembrando dubbio, da un 
canto, che per il riconoscimento della quaiLifica di civile reduce daHia deporta




RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

42 

(Omissis). -I giudici del primo grado, accogliendo il terzo motivo 
del ricorso, hanno ritenuto illegittimo il giudizio di inadeguatezza della 
prova, formulato dal ministro dell'Interno per respingere l'istanza della 
signora Longo, tendente al riconoscimento della qualifica di reduce civile 
dalla deportazione. 

Tale prova, in fatto, � rappresentata da un atto di notoriet�, nel 
quale viene attestato che la Longo nel novembre 1943 fu prelevata in 
Pignataro Interamna da truppe tedesche e deportata a Ferentino; nonch� 
da due rapporti dei carabinieri: uno dei quali, dal comando di stazione 
di S. Giorgio a Liri, conferma, sulla scorta dei riferimenti di un testimone 
del .predetto atto notorio, l'episodio del prelevamento e del trasferimento 
coattivo in un campo, per altro imprecisato, fra Roma e 
Frosinone; mentre il secondo, della tenenza di Anagni, riferisce genericamente 
di episodi, verificatisi in varie localit� del Lazio fra il 1943 ed 
il 1944, di rastrellamento di civili, poi deportati nel Nord Italia ovvero 
a lavori coatti. 

zione, comportante il particolare beneficio di una pos1Z1one di vantaggio ri� 
spetto alfa .generalit� dei cittadini, occorresse la rigorosa dimostrazione di tutti 
i presupposti di fatto integranti la deportazione, e dovendosi, d'altro canto, ri� 
tenere che siffatta dimostrazione p.otesse darsi soltanto attraverso mezzi di pro� 
va trovan1Ji 'riscontro in documenti o in altri dati obiettivi risalenti all'epoca 
dei fatti. 

Sicch�, per ritenersi che la qualifica ri:chiesta competesse aLla Longo, non 
so1o sarebbe stato necessario che costei avesse comprovato di essere rimasta 
priva della libert� personale nelila localit� in cui fu trasferita dopo il rastrel


lamento, ma sarebbe stato altres� necessario che la prova fosse data in modo 
da trovare riscontro in circostanze obiettive risalenti all'epoca dei fatti. 

Ed invece �ne1la .specie la prova deLla asserita deportazione consisteva in 
dichiarazioni di tes1Ji, .rese soLo nel '74, non trovanti riscontro in dati obiettivi, 
e peraltro r1guardanti escLusivamente le circostanze del rastrellamento della 
Longo e del successivo trasferimento �a Ferentino, ma non anche la circostanza 
della restrizione 1n un campo di concentramento con privazione della libert� 
personale (tra l'altro n� dall'distanza della Longo n� dalle dichiarazioni testimoniali 
riswtando in alcun modo in quale campo di concentra1nento la Longo 
sarebbe stata rinchiusa). 

Con la sentenza che si impugna il T.A.R., pur avendo �riconosciuto che 
l'atto di notoriet� prodotto a sostegno dell'istanza � indica le circostanze del 
rastrellamento e del trasferimento coattivo � (non, quindi, la terza circostanza, 
costituente presupposto deHa deportazione, rappresentata dar.La privazione della 
libert� personale nel luogq ove la Longo venne trasferita dopo il rastrellamento) 
ha affermato che tale terza circostanza sarebbe tuttavia �individuata� 
dalle informazioni raccolte dai Carabinieri dd S. Giorgio a Liri e confermata 
dalle informazioni fornite dai Carabinieri di Anagni, sicch� l'Amministrazione 
avrebbe illegittimamente omesso di attribuire valore pienamente probatorio alle 
dichiarazioni dei testLmoni ed alle 1nformazioni raccolte dagli organi di polizia. 

SuUa �decisione adottata dal T.AiR. non pu� assolutamente convenirsi. 

.Sembra, .invero, che con i1 provvedimento impugnato sia stato for}datamente 
.ritenuto che daJ.l'istruttoria compiuta non �risultava concretata la for


.�l'.�r.�.�.�.�.�.-.�.�.�.�.�.��.�.-.�.�.��.-�.�.�.-.-.--.-.�.� �����������r.�.�r.�.�rr.�r.� ���r.-.-.-.�.�r.-.-.-.�rr.�rrrr.�.�rrcr.�.�,�rr.�.�.-r.�r.�r.�.�rc.-.---,�.�.-.�.-.-.-.-.�.-.-..-,.-.-.�.,-.-..�.-.-.-.�.-.�.-. .-. ���..-.. � ..��.�.-��. , .���.-,�����������������-�ᥥ����������r���r�rr;1;r , 


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... 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 43 

Secondo il tribunale amministrativo, la idoneit� probatoria delle 
suddette risultanze, giudicate sostanzialmente concordi fra loro e quindi 
sicuramente attendibili, non sarebbe -contrariamente all'avviso espresso 
dal ministro -pregiudicata �l.alla carenza di documenti e dati obiettivi 
di riscontro risalenti all'epoca dei fatti: il cui reperimento, d'altra parte, 
sarebbe ormai estremamente problematico a causa del lungo tempo trascorso 
c:fagli accadimenti� in questione e della loro eccezionalit�. 

La sezione condivide per� le riserve formulate a siffatte conclusioni 
dall'amministrazione nel primo motivo dell'appello. 

Giova innanzi tutto rilevare in via di principio che il fattore essenziale 
e determinante del convincimento dell'amministrazione in materia 
deve essere costituito proprio dalle risultanze di documenti e dati obiettivi 
di riscontro risalenti all'epoca dei fatti: elementi questi della cui 
carenza nel caso in esame non si discute. Anche se innegabilmente ne 

ma de1la deportazione � e che dichiarazioni testimoniali, assunte a grande distanza 
di tempo dagli aventi oggetto di accertamento, non valgano da sole a 
costituire mezzo di prova di tutti i presupposti della deportazione, ma assumano 
rilievo solo se suffragate da dati obiettivi di Q'iscontro. 

La necessit� di un accerta.mento pieno e r1goroso di tutti tali presupposti 
� incontestabile, atteso, tra l'altro, che l'attribuzione ai singoli de1la particolare 
posizione di vantaggio derivante dal riconoscimento della qualifica di �civile 
reduce da11a deportazione� comporta correlativa posizione di svantagigio di 
tutti i cittadini che tale qualifica non possono vantare, in tutti i casi in cui 
l'ordinamento giuridico fa derivare conseguenze favorevoli dal possesso della 
qualifica. 

Sicch� ben a ragione deve escludersi che tale accertamento possa intervenire 
attraverso mere dichiarazioni testimoniali che, rese a distanza di o1tre 
30 anni dag.li eventi, non solo giustificano perpleSISli.t� in ordine all'esattezza dei 
>ricordi dei dichiaranti, ma neppure consentono l'imprenscindibile controllo che, 
a salvaguardia deH'interesse pubblico alfa attribuZlione della qualifica solo a 
chi � stato vittima di deportazione, l'Amministrazione deve compiere circa il 
contenuto di tald dichiarazioni. 

In altri termini, non sembra possibile, in via generale, che dichiarazioni 
di persone che attestino la sussistenza dei presupposti di fatto neces�sari perch� 
�possa configurarsi Ia deportazione vadano senz'altro attesi, anche se non 
correlate da elementi obiettivi che valgano a riscontrarne fattendibi.1it�. 

Peraltro, se potesse ritenerisi, confomnemente a quanto afferimato dal TAR, 
che in 1subiecta materia vada attr~buito v:alore pienamente probatorio a dichiarazioni 
testimoniali rese a grande ilistanza di tempo dagli eventi ed il cui 
contenuto non � concretamente controlLabtle, non pare dubbio comunque che 
ai fini del necessario accertamento pieno e rigoroso deHe circostanze integranti 
la deportazione possono valere solo dichiarazioni rese da persone che 
ebbero ad assistere ai fatti, o almeno da persone che ;risultino venute a conoscenza 
dei fatti �allorch� si verificarono, sicch� tali dichiarazioni possano 
considerarsi esse stesse rese a diretto riscontro dei fatti oggetto di accertamento. 

Nella fattispede, invece, l'avvenuta restrizione della Longo in campo 

di concentramento con conseguente perdita deUa .Ubert� successivamente al 

suo trasporto in Ferentino, e cio� la circostanza di cui i dichiaranti avrebbero 

dovuto fornire attestazione di diretta conoscenza perch� potessero ritenersi 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

44 

viene .cos� a risultare un criterio di estremo rigore, perch� non � dubbio 
che il repertorio di .prove siffatte � sensibilmente ostacolato dal lungo 
tempo ormai trascorso, non pu� essere tuttavia trascurata la necessit�, 
obiettivamente imposta proprio da questa ultima circostanza, di un 
apprezzamento il pi� prudente possibile delle istanze in questione. Infatti 
� soltanto in un ben precisato quadro di attendibili riferimenti originari 
che diventa possibile dare un prineipio di credito a dichiarazioni di parte 
formulate in epoca recente, ed avviare� quindi, se necessario, ulteriori 
indagini specifiche (Cons. Stato, comm. spec. par., 11 novembre 1974, 

n. 1817/77). 
D'altra parte, forse, non � fuor di luogo considerare che, se � recente 
il riconoscimento di benefici operato dalla legge 8 luglio 1971, n. 541, 
in favore dei reduci civili dalla deportazione, non si pu� certo dire per� 
che tale qualifica sia stata prima .di allora del tutto irrilevante e priva 
di effetti favorevoli, e che quindi l'interesse concreto a conseguirla sia 

sussistenti tutti i requisiti integrnnti la deportazione, non r1sulta in a:lcun 
modo dall'atto di notoriet� (con il quale, tra l'altro, vennero raccolte soltanto 
dichiarazioni rese da persone che all'epoca dei fatti s:i trovavano nella frazione 
Termini di Pignataro Interamnia e potevano necessariamente avere scienza 
diretta delLe circosta.nze inerenti a1 prelievo della Longo ma non anche di 
quanto avvenne successivamente). 

N� la prova che la Longo fu ristretta in un campo di concentramento 
venendo privata della libert� personale dopo essere stata condotta a Ferentino; 
non data attraverso la dichiarnzione contenuta nell'atto di notoriet�, (perch�, 
ripetesi i dichiaranti non .affermarono espressamente di essere venuti all'epoca 
dei fatti a conoscenza della circostanza, e quanto meno .perch� Ja specifica 
circostanza non risulta, comunque, <lane dichiarazioni !rese) pu� ritenersi raggiunta, 
contrariamente a quanto ritenuto da~ TAR, attraverso le informazioni 
acquisite dai .Carabinieri di S. Giorgio a Liri e di Anagni, che a\nrebbero � individuato 
l'ulteriore elemento della privazione _della libert� nel campo di concentramento 
ne1 quale Ja iLongo venne rinchiusa�. 

Le affermazioni che leggonsi nella �sentenza del TAR circa il fatto che 
l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di attribuire valore pienamente 
probatorio a tali informazioni non appaiono giustificate. 

In primo Luogo, il TAR non ha considerato che le inform�zioni dei Carabinieri 
erano dirette a fornire precisazioni .su fatti accaduti un trentennio 
innanzi, 'e dei quali gli organi di polizia non ,potevano avere conoscenza 
diretta. 

Tali informazioni, quindi, non potevano costituire mezzo di prova del


-l'avvenuta perdita della libert� della Longo, ma solo mezzo di controllo della 
prova gi� raccolta, e inoltre potevano valere a fornire all'Amministrazione 
indicazioni circa l'esistenza di fatti e circostanze costituenti prova del.l'avvenuta 
perdita de11a libert� de11a Longo. 

Consegue che all'affermazione delfimpugnata sentenza che le informazioni 
dei carabinieri � hanno potuto individuare l'ulteriore elemento della ;privazione 
del1a .Jibert� della Longo � non pu� logicamente attribuirsi altro valore, 
se non qudlo che neMe info�mazioni .sarebbe contenuto riferimento a circostanze 
costituenti prova dell'avvenuta privazione della J.ibert� della. Longo. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

45 

insorto soltanto adesso per la prima volta. Precisato c10, appare subito 

chiaro come non possa dolersi di quel maggior. rigore probatorio chi 

volontariamente abbia contribuito a crearne le premesse col rita11dare 

di decenni la presentazione della domanda: n� possa quindi pretendere 

di avvalersi solo di prove ormai prevalentemente indirette e presuntive, 

e trarre cos� � occasione di sostanziale privilegio rispetto a chi sia stato 

invece pi� accorto e sollecito nel richiedere la qualifica. 

Va per� soggiunto, con pi� specifico riferimento al caso in esame, 

che, anche a voler pre�dndere dalla necessit� di quei riscontri, nem


meno pu� essere condiviso il convincimento dei primi giudici . in ordine 

alla idoneit� in s� del mateniale probatorio acquisito. Esso, infatti, si 

riduce sostanzialmente ai �riferimenti fatti ai Carabinieri da un solo 

testii;none, peraltro gi� sentito anche in sede di redazione dell'atto di 

In effetti, per�, dalle informazioni dei Carabinieri non risulta alcun 

riferimento ad elementi costituenti .prova al riguaroo, salvo il riferimento, 

da parte dei Carabinieri di S. Gioogio a Liri, al fatto che alcune peI1Sone ebbero 

a riferire che la Longo � fu condotta contro la sua volont� 111ei vari campi 

di raccolta esistenti verso !Roma e Ferentino�. 

Ma tale circostanza, gi� :asseverata nelil'atto di notoriet� (come si� � detto 

i Carabinieri di S. Giwgiio a Liri ebbero a verbalizzare 1e informazioni fornite 

dal De 1Santis, che era in precedenza intervenuto alla formazione del.Fatto 

di notoriet�) non va1e asso1utamente a far ritenere che la 'Longo dopo il 

trasporto a Ferentino venne rinchiusa in un campo di concentramen'to o comun


que altrimenti privata della libert� personale. 

In ogni caso, quindi, il TAR w1a volta ritenuto che dalle dichiarazioni 

testimoniaH de1l'atto di .notoriet� non risultava comprovato che la Longo 

rimase privata della libert� personale in .un campo di concentramento, avrebbe 

dovuto escludere che '.l!a prova della circostanza, necessaria ai fini de1l'attribu


zione de1la qualifica di � civile reduce dalla deportazione�; fosse stata fornita, 

non essendo ri1sultata la sussistenza di prova al riguardo n� dalle informazioni 

dei Carnbinieri di S. Gior;gio a Liri (aILe quali, ingiustamente peral'bro, ctalil'im� 

pugnata 1sentenza � .stata attribuita valore di prova diretta) n� dal�le infor


mazioni raccolte dal Comando di Tenenza di Anagni, che contengono addi� 

rittura specifiche attestazioni che non era stato possibile accertare se la 

Longo successivamente a1 rastrellamento ed al trasferimento a Ferentino 

fosse stata, o meno, rinchiusa in un campo di concentramento con privazione 

della libert� peDsonale. 

Sicch�, in definitiva, sembra inconfutabile la conclu~ione che legittimamente 
l'istanza della Longo intesa ad ottenere qualifica di civile reduce da1la deportazione 
� stata rigettata� da:Ll'Amministrazione, non avendo l'interes�sata (che 
tra l'altro si � ben guardata daH'indicare in quale campo di concentramento 
venne rinchiusa) dimostrato la sussistenza di tutti i .requ~siti necessari per 
ritenersi verificata � deportazione�, n� .essendo altrimenti riosultata fa sussistenza 
di tali requisiti; e che per conveDso ingiustamente il TAR �ha ['itenuto 
di poter affermare che gli atti dell'istruttoria compiuta da11'Amm1nistrazione 
� non consentivano di nuti;ire dubbi su1 fatto che la �Longo fosse stata deportata. 

Nell'appellata sentenza � stato espressamente riconosciuto che ai fini del 

giudizio 1sulla .legittimit� del provvedimento impugnato erano inconferenti i 

mezzi di prova -costituiti da dichiarazioni prodotte dalla ricorrente in 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

46 

notoriet�: riferimenti che, se a parte l'attendibilit�, appaiono relativamente 
precisi quanto all'estremo del prelevamento, lo sono gi� assai 
meno per quel che concerne invece il trasferimento, o tacciono del 
tutto -come � ovvio, �in ordine alle circostanze relative all'internamento, 
alla sua durata, alle condizioni in cui_ si svolse, e cos� sia. A 
proposito delle quali circostanze n� pu� condividersi la tesi dell'appeJ.. 
lata, che intenderebbe darle per p:iovate in via meramente presuntiva 
n� pu� accogliersi la censura incentrata sulla carenza di ulteriori indagini 
di 'uff.icio, non avendo a queste ultime le prime risultanze offerto 

nemmeno un sia pur approssimativo punto di riferimento. 

Il motivo di appello esaminato fin qui si rivela quindi fondato. 

giudizio -diver:si da quelli raccolti nehla istruttoria amministrativa compiuta 
in relazione all'istanza della Longo. 

In effetti, trattandosi di valutare la :legittimit� deH'impugnato DM. di 

reiezione del ricorso gerarchico, il ricorso giurisdizionale della Longo poteva 

accogliersi, solo -se l'istanza intesa ad ottenere la qualifica di �.reduce civile 

dalla deportazione� fosse stata iHegittimamente rigettata nonostante che in 

sede amministrativa fossero state fornite prove idonee a far ritenere che 1a 

deportazione si era verificata. . 

.Mtre prove, non acquisite in sede amministrativa, dell'avvenuta deportazione 

non potevano, invero, comportare accoglimento del ricorso giuri-sdizionale inteso 

ad ottenere lo'annu11amento per motivi di legittimit� del .provvedimento ammi


nistrativo di diniego della richiesta qualifica. 

Dopo aver opportuna.mente e correttamente puntualizzato che le dichia


razioni esibite in sede giwrisdizionaile erano inconferenti ai fini deHa dedsione 

sulla legittimit� del provvedimento impugnato, il TA!R ha peraltro ritenuto 

di accogliere il ricorso, affermando che la mancata attribuzione di valore 

probatorio aMe dichiarazioni contenute nell'atto di notoriet� ed alle 1nforma


zioni di polizia sarebbe �in assoluto contrasto con le ;risultanze i�struttorie 

e con il quadro complessivo degli avvenimenti riferibili alla Longo, desumibili 
dagli atti il cui valore probatorio, anche in considerazione della concordanza 
e della diversit� dei testi, non pu� essere messo in dubbio �, e concludendo 
che � valore di prova piena e rigorosa va dunque riconosciuto al complesso 
dei mezzi offerti dall'interessata e raccolti d'ufficio, riconoscendosi conseguentem�nte 
la sussistenza nella specie degli elementi che realizzano la figura della 
deportazione e dell'internamento ai sensi del D.L.L. 14 febbraio 1947 n. 27 �. 

La motivazione della sentenza non �sembra consentire dubbi sul punto eh.e 
il TAR ha ritenuto che i mezzi di prova offerti dalfa ricorrente in sede giurisdizionale, 
bench� inconferenti ai fini del .giudizio .sulla legittimit� del: provvedimento 
impugnato, fossero, invece, ll"ilevanti al fine di ritenere sussi-stenti tutti 
gli elementi che> realizzano la figura de1la deportazione, e siano stati come ta1i 

presi in considerazione ai fini dell'accoglimento del ricorso. 

Si impone, conseguentemente, l'annullamento deHa sentenza del TAR che 
invece di limitaDsi a decidere sulla legittin:tit� del D.M. impugnato in base aLle 
prove raccolte nella .fase ist1-uttoria del procedimento ammini.strativo ha accert[
1to, compiendo sostanzialmente un giudizio di merito che gli era precluso, la 
sussistenza degli elementi della deportazione anche in base� alle prove raccolte 


nella fase 1giurisdizionaloe, ed ha annullato il decreto impugnato in conseguenza 
dell'accertamento di merito comp1uto in violazione di legge. 

VINCENZO CAMERINI 

1; 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

, 

2. -Il conseguente rigetto del terzo ed ultimo motivo del ricorso di 
primo grado coinvolge anche il secondo degli altri motivi, sui quali il 
Tribunale amministrativo si � pronunciato nel senso dell'assorbimento.. 
anticipando esso sostanzialmente, sotto la specie della insufficienza della 
istruttoria e della motivazione, le principali censure di cui a quello 
gi� esaminato. 
Assorbito anche in questo grado deve rimanere altres� il primo 
motivo, col quale la ricorrente si era doluta della omessa pronuncia 
da parte del Ministero sulla specifica censura formulata contro il provvedimento 
prefettizio. � ev1dente, infatti, �che la questione se, nell'episodio, 
di cui la Longo assume di essere stata protagonista, ricorressero 
gli estremi della deportazione ovvero soltanto quelli dello sfollamento, 
'rimane superata dal momento che � la sussistenza stessa dell'episodio 
a risultare non provata. 

3. -Per le considerazioni che precedono l'appello va quindi accolto. 
-(Omissis). 

SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1978, n. 895 -Pres. La Torre Est. 
Virgilio -P. M. Leo (conf.). -Banca Nazionale del Lavoro tavv. 
Micheli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). 

Imposte e tasse in genere � Imposte indirette -Condono -Istanza di una 
sola parte � Estenzione degli effetti ai condebitori -Si produce. 
(d.!. 5 novembre 1973, n. 660). 

Il condono domandato da uno soltanto dei debitori del tributo indiretto 
estingue l'obbligazione con effetto per tutti gli altri debitori, si 
che i processi pendenti in riferimento alla stessa obbligazione vanno dichiarati 
estinti anche se ne sono parti condebitori che non hanno presentato 
istanza di condono (1). 

(Omissis). -Il ricorso della Banca Nazionale del Lavoro e quello 
della S.p.A. Agricola Industriale Emiliana (A.I.E.) devono essere riuniti 
a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro 
Ja stessa sentenza. 

Per la� parte della controversia che riguarda il rapporto tra la soc. 

A.I.E. ,e l'amministrazione delle finanze va dichiarata la estinzione del 
(1) Solidariet� e condono: un tentativo non riuscito di razionaliz� 
zazione. 
I -Con questa sentenza viene espressamente ripudiata la precedente 16 gennaio 
1976 n.. 147 (in questa Rassegna 1976, I, 115) che aveva invece ritenuto non 
estensibiole n condono ai condebitori, considerandolo un atto di riconoscimento 
del debito ai fini .dell'art. 1309 e.e. 

La statuizione or.a intervenuta interessa non 1soJo per le controv.ersie influenzate 
dal condono, ormai vicine all'esaurimento, ma anche per d1 ge;nerale .problema 
della solidariet� che riaffiora sempre con nuovi aspetti problematici. 

Rigua11do al condono, la pronuncia non ~ascia soddisfatti e comunque non 
esaurisce fa discussione. Essa si basa 1su una ipremessa, che .ricorreva neMa s1Pecie, 
ma che � stata errnneamente oggettivata: e cio� che condizione per l'applicazione 
de11e norme sul condono sia nel}le �imposte indirette oltre alla condonabi11t� 
dell'obbligazione, '1a presentazione dehl!a domanda e il ;pagamento del tributo 
!ridotto; tutta la motivazione si basa quindi sul [presupposto che l'obbligazione 
�sia estinta .con l'adempimento dell'obb11gato che ha presentato Ja domanda 
(fattispecie estintiva a formazione progiressiva), adempimento che libera non soltanto 
il solvens ma tutti i debitori soUda1i; ne consegue che l'Amministrazione 
non � pi� creditrice e che non esiste pi� materia contrnvertibile intorno al rapporto 
� ormai esaurito�, con conseguente necessit� di dichiara:i:e l'estinzione di 



-PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 49 

giu'!izio ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito 
in legge ~9 dicembre 1973, n. 823), in quanto la sooiet� ricorrente ha 
prodotto in questa sede la bolletta rilasciata il 10 novembre 1976 dall'ufficio 
del registro di Bologna, comprovante l'avvenuto pagamento della 
somma di L. 13.012.890, a titolo d'imposta dovuta in conseguenza della 
istanza di definizione della controversia secondo le disposizioni �del citato 

d.P.R. n. 660 del 1973. 
In ordine alla vertenza (relativa allo stesso tributo) tra la B�ilca 
Nazionale del Lavoro e l'amministrazione finanziaria dello Stato va 
premesso che la ricorrente, con la memoria del 1� fe�braio 1977, ha dedotto 
in linea assolutamente preliminare che il pagamento dell'imposta, 
nella misura prevista dalla ~egge ai fini della definizione della controversia 
in sede amministrativa, comporta la estinzione del giudizio non solo nei 
riguardi de1l:a coobbligata solidale soc. A.I.E. (che ha effettuato il detto 
pagamento), ma anche nei rapporti tra la banca e la finanza. 

La resistente amministrazione sostiene, invece, che gli effetti della 
estinzione del giudizio nei confronti del coobbligato solidale che ha proposto 
istanza di definizione della controversia secondo la speciale procedura 
prevista dal d.P.R. n. 660 del 1973 non si estendono alla vertenza 
pendente con altro debitore solidale (che non abbia presentato domanda 
di applicazione del cosiddetto condono fiscale), per cui l'amministrazione 
stessa conserva il diritto di esigere dal detto condebitore solidale 

tutti i processi inerenti al tributo adempiuto, abbiano o no tutti i singoli debitori 
rpresentato domanda di condono. 

� noto per� che questa non � una premessa necessaria, perch� gli effetti 
del condono (con fa relativa est1nzione del pcrocesso) si producono con fa presentazione 
della domanda e la liquidazione delili'imposta ridotta; 'se IL pagamento 
non viene eseguito, restano fermi g1i effetti del condono prodotto dalla domanda 
irrevocabile e, mentre il giudizio si estingue non essendovi pi� materia del contendere, 
l'Amministrazione potr� procedere alla r1scossione, �11che coattiva, della 
somma risuaante dall'applicazione del condono. Situazione questa che non � da 
considerare anomala o eoceziona1e perch� � '�lel tutto normale che il soggetto 
obbHgato verso .J'Ammiini:strazione ma che non ha nel Tapporto l'interesse principale 
(il rappcresentant,e, il notaio, il venditore) voglia liberarsi de1la controversia 
senza sopportare l'onere dell'imposta. 

La massima, che pure non considera tale situazione, dovrebbe ad essa essere 
riferibile. Ma � di tutta evidenza che di fronte ad umi-domanda di condono non 
seguita dall'adempimento deve trovare applicazione la precedente sentenza n. 147 
del 1976; la domanda irrevocabile di condono � sicuramente (fa si voglia o no 
definire come riconoscimento di debito in senso proprio) un atto pregiudizievole 
al condebitore che non pu� produrre effetto contro di esso se non intende 
aderirvi; se cos� non fosse si cricreerebbe una supernoHdariet� inconciliabile con 
l'ormai irreversibile definizione della solidariet� tributaria. Non si pu� sicucramente 
ammettere che un obbligato possa essere tenuto, non consenziente, a pagare 
l'imposta, sia pure ridotta, per effetto della domanda presentata da altro 
debitore. D'altra parte aHe norme de1 condono occorre dare una interpretazione 
valida per' tutte le ipotesi ed anche' per quella che il coobbligato intenda 

} 

5 

r111ta1��11,-1r11&1r111111:1i1111:r1111111111ar1t1111��111111J1 ~ 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

50 

la differenza ancora dovuta per riscuotere il tributo nella sua originaria 
interezza. 

Su tale problema la Corte deve pronunciarsi m via preliminare, 
giacch� si tratta di risolvere una questione (processuale)� che, ove fosse 
ritenuta fondata la deduzione della ricorrente, avrebbe carattere assorbente 
rispetto ad ogni altro profilo della controversia. 

La Banca Na.zionale del Lavoro -che ha veste di parte impugnante 
contro la sentenza della Corte di appello di Bologna e che � ritualmente 
costituita in questa sede in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria 
-ha invocato un fatto sopravvenuto (ossia il pagamento dell'imposta, 
da parte della soc. A.I.E., secondo le modalit� previste dal d.P.R. 

n. 660 del 1973) che avrebbe, secondo la tesi prospettata, diretta incidenza 
sulla stessa sopravvivenza del processo tuttora formalmente pendente 
tra la Banca e la finanza, in quanto ne avrebbe determinato automaticamente 
la estinzione. 
La questione proposta dalla ricorrente comporta la soluzione del 
quesito riguardante la estensibilit� agli altri coobbligati solidali degli 
effetti derivanti dalla intervenuta definizione della controversia in sede 
amministrativa su domanda presentata soltanto da uno (o da alcuni) dei 
coobbligati. 

espressamente dissociarsi e rifiuti iJ condono per proseguire il giudizio; non 
sembra che un tale diritto ;possa essergli disconosciuto. 

Si ripresenta cos� il probLema della definizione separata del rapporto tributario 
nei con.fronti dei diversi obbHgati con diversi effetti e correlativamente 
quello della possibilit� del coobbligato di dichiarare di voler profittare dell'atto 
(domanda) compfoto da altro, problemi che la sentenza �ha ritenuto illusoriamente 
di poter scavalcare. Quanto a:l primo problema non possono esservi pi� 
dubbi ~mLla divisione del rapporto per ciascun obbligato, anche in sede e in 
modi diversi (per irretrattabilH� dell'accertamento, per. concordato o per giudicati 
anche diversi, a seconda de11a libera iniziativa da ciascuno adottata, e 
quindi anche per condono da alcuno desiderato e da altro rifiutato); su di ci� 
esiste ormai una fermis,sfo:na giur~sprudenza, si che non :pu� apparire anomala 
l'eventualit� che l'obbligazione �Sia ridotta per condono per taLuno e non per 
tutti (cf.r. C. BAFILE, Sui nuovi problemi della solidariet� tributaria, in questa 
Rassegna 1972, I, 663 e le successive sentenze 12 maggio 1973 n. 1312, ivi, 1973, I, 
747, 13 ottobre 1973, n. 2580, ivi, 1974, I, 1212 con nota di A. MASCIA, 23 novembre 
1973 n. 3169, ivi, 1974, I, 461, 19 ottobre 1977 n. 4469, ivi, 1977, I, 869; v. anche Relazione 
Avv. Stato 1970-75 II, paig. 555 e segg.). 

Ma soprattutto pu� accadere che per uno soltanto dei contribuenti esista 

lite pendente meHtre vi sono altri coobbl1gati per i qua1i la ~ite non � mai sorta 

o si � gi� esaurita con il giudicato; non � dubbio che in tale ipotesi il condono 
:non opera egualmente per tuttf i coobbLigati. 
Resta dunque sempre aperta iLa possibilit� o necessit� che i�~ condono modifichi 
l'obbligazione non oggettivamente ma solo Hmitatamente a taluni soggetti. 
Se ci� avviene, anche solo in quaLche caso, se non � raggiungibile lo sperato 
�ri.sultato di eliminare diversificazioni, non � pi� giu1stificato lo sforzo di 
estendere (ma fino a un certo punto) gli effetti del condono. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 51 

Per un esauriente esame del suddetto quesito � indispensabile premettere 
alcune considerazioni d'ordine generale sulla natura e sulla 
portata del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660. 

Questo reca nel titopo (� Norme per agevolare la definizione delle 
pendenze in materia tributaria�) la chiara indicazione delle sue peculiari 
finalit�, miranti a facilitare la eliminazione delle pendenze e delle controversie 
tributarie ed a consentire all'erario l'immediata riscossione dei. 
tributi, sia pure in misura ridotta. 

Nell'intento di conseguire la :indicata duplice finalit� .il legislatore 
ha predisposto un rigido sistema che, in funzione sostitutiva rispetto 
al normal� iter di determinazione dei tributi, in sede amministrativa 
ovvero in sede contenziosa, costituisce un rapido ed eccezionale � strumento
� di definizione (questo termine, pi� volte ripetuto nel provvedimento 
in esame, esprime appunto la ferma voiont� della, legge di porre 
termine a rapporti ancora controversi) delle pendenze tributarie, sicch� � 
del tutto spiegabile che le disposizioni contenute nel provvedimento stesso 
siano nettamente improntate al criterio della semplicit� e della automaticit�. 


Per rendere operativo il sistema predisposto dal legislatore occorre 
esclusivamente la domanda del contribuente, con la quale l'interessato 

~appena necessario osservare che non potrebbe conciliarsi l'estensione del 
condono con la Ubert� del coobbligato di non essere pregiudicato dalla domanda 
presentata da altro, ipotizzando che il coobbligato possa proseguire la Mte senza 
essere vincolato dalla domanda irrevocabile e tuttavia invocare il condono in 
caso di soccombenza. Si creerebbe una 1situazione di ldte senza aiea con una 
parte (il contribuente) immancabilmente vittoriosa e J'altra (l'Amministrazione) 
senza alcun interesse aiJ. .giudizio al quale si trova a partecipare; si farebbe poi 
applicazione del beneficio del condono dopo la conclusione del giudizio la cui 
prosecuzione � invece con esso incompatibile. Una tale assurda ipotesi non escluderebbe 
la sente.nza in esame ove afferma che il soddisfacimento dell'obbligazione 
da parte di uno dei coobbJigati impedisce che possa residuare alcuna pretesa 
"erso gli altri; come se l'obbligazione tributaria sia oggettivamente ridotta 
e non possa sopravvivere in nessun caso nella sua entit� originaria. La sentenza 
tuttavia sembra escludere la ;pos.sibilit� di prosecuzione del processo perch� in 
ogni caso, anche contro U volere dell'interessato, il condono si estende producendo 
verso tutti gli obbligati gld effetti 1sostanzi:ali e processuald. Ma se, come 
fra breve si vedt'�, questa proposizione si rivela insostenibile, riaffiorerebbe la 
soluzione assurda sopra delineata. 

II -Escluso che la soluzione proposta da11a S;C. possa funzionare per tutte 

le �situazioni, passi-amo a verificare 1se. essa sia esatta (ammesso che una tale solu


zione parziale meriti di essere tentata) ne1la pi� limitata ipotesi, aderente al 

caso di ispecie, che l'obbligazione tributaria .ridotta 1sia stata anche adempiuta dal 

contribuente che ha presentato l'istanza. La questione � di molto interesse per


ch� Je considerazioni che �S� leggono nella motivazione hanno rilievo assai pi� 

genemLe e toccano l'essenza della solidariet�. 

1:1 punto centrale deHa p.ronuncia � nella considerazione che l'adempimento 
da parte di uno dei coobbligati � totallIIlente satisfatorio (tale � 11 paigamento 

52 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-attraverso una mera manifestazione di volont� di cui nella legge 
sono delimitati il contenuto e gli effetti -presta il necessario consenso 
\dichiarato irrevocabile dall'art. 10, 1� comma) per l'applicazione delle 
suddette disposizioni speciali. 

Sempre in vista delle menzionate finalit� il legislatore ha fissato parametri 
obbiettivi per la determinazione in concreto dell'imposta dovuta 
dal contribuente, ed ha formulato perci� tutte le possibili ipotesi, stabilendo 
-rispetto ad ognuna di esse -la misura in cui doveva ritenersi 
contenuta la pretesa fiscale. 

U peculiare carattere del provvedimento trova conferma nella disposizione 
(art. 11, 2� comma) secondo cui � le definizioni intervenute non 
possono, essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se 
non per errore materiale o per violazione delle norme del presente 
decreto�. 

Anche da tale disposizione traspare, infatti, limpidamente la volont� 
del legislatore di rendere definitiva e inattaccabile, salvo i casi eccezionali 
indicati nella disposizione stessa, la risoluzione della pendenza o 
della controversia, avvenuta secondo il menzionato sistema speciale. 

dell'imposta ridotta per condono) e �libera gii altri� secondo fa regola generale 
dell'art. 1292; di conseguenza non pu� sopravvivere l'obbligazione per gli 
altri coobb1igati non solo perch� questi sono libemti ma anche perch� essendo 
l'obbligazione estinta per adeIIJJ;>imento non esiste pi� un possibile credito e 
non esiste pi� nemmeno 1a solidariet�; ne derh~a che non pu� pi� esi,stere materia 
deL contendere intorno ad run rapporto esaurito per tutte Je parti, si che 
si impone la dichiarazione di estinzione di tutti i proces,si. 

Questo costrutto non ha akun partico1are riferirrnento al condono e dowebbe 
essere pienamente vaHdo anche nell'ordinaria obbligazione solidale; ma, sol 
che si faccia questa genei;alizzazione, .si vede �subito che l'argomentazione � troppo 
assoluta e r�dica}e per es.sere accettabile. In ogni obbligazione tributaria, 
anzi in ogni obbligazione ,soHdaLe, J'adempimento satisfatorio di uno dei debitori 
che libera gli altri dovrebbe far cessare per tutti la materia del contendere. 
Ma ci� non avviene sempre e innmanoabilmente: l'adempimento di uno rpu� 
non essere accettato dagli aJtri che non intendono subire il regr�esso e il giudizio 
pu� p.roseguire nei confronti dei coobbligati anche dopo il passaggio in 
giudicato di una sentenza nei confronti di altro. 

La pi;oposizione della sentenza pu� essere esatta solo quanto l'adempimento 
sia pienamente satisfatorio per iJ creditore e non pi� contestabile dai debitori, 
quando esiste cio� una definizione irretrattabile de:l!l'obbHgazione per tutti i soggetti. 
Ma ci� raramente si vedfica e non 1si verifica mai quando un giudizio � 
pendente; in questa fase .l'adempimento di un ,soggetto non � oggettivamente 
satisfatorio per il creditore e oggettivamente vincolato per il debitore; pu� esserlo 
(o pu� diventarlo) nel rapporto tra la parte che adempie e quella che riceve 
ma questa situazione non si estende alle altre parti (a1trimenti non avrebbero 
senso le tormentate regole degli art. 1302 e segg. e.e.). 

Nel ra1pporto che si definisce per condono .si pu� parlare di adempimento 
sat1sfatorio e vincolato solo perch� fiIIl\POSta pretesa originariamente dall'Ufficio 
ridotta della met�, � per l'Amministrazione creditrice l'ammontare determinato 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 53 

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che 
il �sistema� medesimo configura una fattispecie estintiva a formazione 
progressiva, del rapporto tributario, i cui elementi essenziali consistono 
-oltre che nella sussistenza dei presupposti per l'applicabilit� del provvedimento 
-nella domanda del contribuente, nella liquidazione del tributo 
secondo i parametri predeterminati, e nel pagamento (ovvero nella 
iscrizione a ruolo) del detto tributo. 

Nel concorso di tali elementi la fattispecie si realizza nella sua interezza 
e produce, sul piano sostanziale, l'effetto estintivo dell'obbligazione 
tributaria, Ia quale � considerata adempiuta in modo completamente 
� satisfatorio �, giacch� il pagamento del debito nella misura risultante 
dai parametri fissati dal legislatore � equiparato all'adempimento integrale 
della prestazione. 

Di fronte a questa incontestabile situazione (deve, al riguardo, considerarsi 
che per sovrana volont� del legislatore la pretesa tributaria � incondizionatamente 
fissata nella suindicata misura), non pu� dubitarsi 
che l'adempimento da parte di uno dei coobbligati � libera gli altri �, 
secondo la regola generale di cui all'art. 1292, prima parte, e.e., applicabile 
anche in tema di obbligazione tributaria, la quale realizza appunto, in 
caso di pluralit� di soggetti obbligati, un'ipotesi di obbligazione solidale. 

con Ja legge e per il contribuente debitore l'ammontare riconosciuto con fa domanda 
irrevocabile. Ma ci� noh pu� dirsi per gli altri condebitori che hanno 
1a facolt� di scegliere tra il vantaggio della riduzione delJ'obbligazione e l'alea dei 
giudizio; per costoro, che non hanno scelto in favore del condono, l'adempimento 
dell'altro non � ne satisfatorio n� vincolato essendo ancora pienamente aperta 
l'alea deLLa lite con ogni possibHe esito. 

Non si pu� allora parlare di solutio che, J.iberando tutti, fa cessare per tutti 

la materia del contendere, a meno che illOn si affermi (e �os� si torna al punto 

do1ente) che l'iniziativa di uno dei condebitori che compie un atto (del tutto 

extra ordinem, previsto solo nella legge di condono, che assomma in s� i ca


ratteri svantaggiosi del riconoscimento di debito e vantaggiosi deB'adempimen


to) 1sia vincolante per i coobbligati. La risposta affermativa � problematica, per


ch� tutti devono liberamente compiere J'atto dal quale consegue una obbliga


zione, anche 1so1tanto di rival:sa e 1sia pure ridotta. 

Quanto sopra considerato vale anche, al di fuori de1 condono, per l'obbld


gazione tributaria adempiuta da uno degli obbligati nell'intera mi1sura pretesa. 

Questo adempimento, bench� satisfatorio per il creditore, non esaurisce il rap


porto con i coobligati che ben possono proseguire le azioni giuri1sdizionald intra


prese volte a negare la sussistenza dell'obbJigazione. 

III -Altro aspetto dello stesso problema emerge ne11'altra parte della sen


tenza che tratta del rapporto di :regresso. Il condebitore che ha �subito� pas


sivamente il condono per iniziativa di aUri, potr�, quando 1sar� chiamato in via 

di regresso, opporre ogni eccezione su11a validit� ed efficacia del pagamento 

effettuato, riproducendo eventuaJ:mente tutte intere le :ragioni che aveva op.porto 

alla Finanza nel giudizio estinto. In questa rposs]bilit�, ritiene la S.C., � va rav


visato il corirettivo di tutela del coobbligato soMdaJe >>. 



54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pertanto, l'integrale soddisfacimento della pretesa tributaria, me� 
diante il pagamento effettuato da uno dei coobbligati, si ripercuote necessariamente 
sulla posizione degli altri condebitori solidali, non solo 
perch� costoro sono ~berati, ma anche perch� viene a cadere lo stesso 
presupposto che possa legittimare, in favore del soggetto �attivo (creditore) 
dell'obbligazione, la sopravv~venza del vincolo di solidariet�, essendo inconoep.
ibile che, rispetto ad una pre~tazione interamente adempiuta, residui 
alcuna pretesa verso altri soggetti per la medesima prestazione, o 
che possa perdurare lo scopo rafforzativo della obbligazione, cui � in 
definitiva preordinata la sold!dariet�. 

Questi rilieV'i sugli aspetti e sulle vicende del :mpporto sostanziale, come 
delineati nel provvedimento legislativo in esame e nel quadro dei rkhiamati 
principi generali, sono illuminanti ai fini della soluzione del problema 
processuale che nella specie interessa. 

� indubitabile che, nei confronti del contribuente che abbia presentato 
la domanda di condono, le conseguenze processuali sono costituite 
dalla sospensione del giudizio e, dop.o 1J'iiscrizione a ruolo, la l!iquidazione 

o il pagamento del tributo, dal1a estinzione del giudizio stesso con compensazione 
delle spese, secondo il testuale disposto dell'art. 11. 
Le argomentazioni avanti esposte sulle Vlicende del rappor.to sostanziale 
in .caso di soddisfacimento del tributo nei modi previsti dal d.P.R. n: 660 
del 1973, inducono inoltre alla certa conclusione che gli effetti estintivi 
del giudizio si verificano anche per le controversie pendenti tra la finan-

Anche in questo caso la �Soluzione ofrerta sembra troppo radicale ed assoluta. 
Ammes�so che in sede di regresso sia data � la stessa difesa� sperimentata 
e sperimentabile verso l'Ammirnstrazione neL giudizio estinto, non si vede perch� 
questa debba esser l'unica difesa consentita. Perch� il condebitore deve 
� subite � �l'estinzione di un giudizio che � rgi� stato laborioso (nel caso di specie 
era !Pendente innanzi a1la Corte Suprema) per poi riJprenderlo dal principio? 
Questa ;potr� essere tuttalpi� una .facolt�, ma non si .giustifica come necessit�. 
Se rsi ammette, come in definitiva rsi riconosce, che d�ve assicurarsi una � tutela 
� al .coobbHgato, non si vede .perch� questa tuteli). non debba essere quella 
prindpale e diretta (il giudizio gi� pendente contro il creditore) e debba essere 
necessariaimente sostit-.ita, con ben poca economia, da llliila tutela surrogatoria. 

Ma � _.seriamente dubq.ia la .possibilit� del completo trasferimento de11a � di


fesa� del coobbligato dall'una ahllaltra :sede. L'estinzione del processo (e trat


tasi di una particolare estinzione, regolata da norma speciaLe) presuppone, come 

la sentenza in rassegna sottolinea, Fesaurimento del rapporto per tutte le parti 

anche diverse dal solvens e la mancanza di materia -controvertibile sempre per 

tutte le parti. Se cos� �, il condebitore non rsolvente ha profittato deH'ini2fativa 

dehl'altro debitore essendosi liberato da un debito e dall'onere del relativo giu


dizio di contestazione. Ed � evidente -che .se non vi fosse un profitto, non si 

porrebbe ~en�meno la questione che esaminiamo deHa estensione del condono 

aigli altri obbligati. Una volta estesi g;li effetti de~ condono, con il che il coob


bligato ha profittato (o non si � opposto) delJ'adempimento altrui, non sar� pos


sibHe in sede di regresso contestarie 1a vaHdit� del pagamento. � 

i j 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 55 

za ed altri condebitori solidali che non abbiano presentato istanza di 
condono. 

Poich�, infatti, la finanza, titolare del rapporto obbligatorio dal lato 
attivo, perde -per effetto della solutio (come questa � configurata nella 
legge.) -la qualit� di creditrice nei confronti del solvens, la qualit� stessa 
cessa anche verso gli altri soggetti precedentemente coobbligati in 
vi� solidale, a causa del carattere integralmente � satisfatorio � che la 
legge assegna all'adempimento della prestazione secondo i previsti parametri 
vincolanti. 

Da ci� consegue che la finanza non pu� avanzare alcun'altra pretesa, 
per lo stesso tributo, nei confronti di altri condebitori, n� questi ultimi 
possono, dal canto loro, seguitare a discutere, con l'amministrazione, di 
un rapporto ormai esaurito sotto il profilo (esterno) della contrapposizione 
di interessi tra creditore e debitore. 

Resta, ovviamente, il diverso problema -che nella fattispecie in 
esame non costituisce oggetto di decisione -della regolamentazione dei 
rapporti � interni � fra condebitori, ai fini della eventuale azione di 
regresso. 

Si pu� tuttavia osservare che il condebitore non solvente (che non 
�abbia do� presentato istanza di condono), ove sia chiamato a rispondere, 
totalmente o parzialmente, dell'obbligazione adempiuta, pu� sempre proporre, 
a chi esercita il diritto di regresso, eccezioni circa la esistenza 
e l'entit� del debito soddisfatt9, in quanto nell'ipotesi ora considerata 
il suo obbligo si sposta dal creditore esterno, nei cui confronti l'obbligazione 
� estinta, al codebitore che ha adempiuto la prestazione e che 
subentra perci�, mediante il fenomeno della surrogazione, nella stessa 
posizione del primo tv. al riguardo Cass., 20 ottobre 1959, n. 2996, e 
Cass., 8 gennaio 1970, n. 48, per quanto concerne l'esigenza, ai fini della 
azione di regresso, che sia stato effettuato un pagamento �valido ed 
efficace). 

Ancora una volta La situazione non � diversa da queLla dell'obbligazione 
ordinaria: dopo l'adempimento di uno, o il gi:Udizio prosegue nei confronti 
dell'altro ovvero, 1se ci� non avviene, vuol dire che �l'altro ha preferito profittare 
del pagamento fatto, accettando con ci� di st�:b:ke i1 regresso. 

S.i ritorna quindi al punto fondaimentale: .il coobbligato che �subisce� il 
condono � costretto a profittare dell'adempimento altrui e quindi a subire H 
regresso; ma non pare che ci� si possa affermare in termini assolJUti, non potendosi 
privare H condebitore del:la libert� di scegliere il comportamento pi� conveniente 
senza subire l'iniziativa altrui. 
IV -La conclusione che da questo detto emerge � che nemmeno per il condono 
pu� farsi eccezione a1l'applicazione pi� coerente del principio della solidar,
iet� di diritto comune; e quindi, abbandonata ogni veHeit� di vedere oggettivamente 
modificata l'obbligazione tributaria, sar� sempre necessario separare 



56 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In questa possibilit� va ravvisato il correttivo di tutela del coobbligato 
in. via solidale per il debito tributario estinto nei modi indicati 
dal d.P.R. n. 660 del 1973, essendo in tal modo assicurata al coobbligato 
medesimo la stessa difesa che aveva sperimentato nel giudizio (che era 
pendente) nei confronti della creditrice amministrazione finanziaria. 

Dall'applicazione dei richiamati principi generali deriva che l'effetto 
estintivo previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 660 del 1973 non pu� non 
ripercuotersi, ove concorrano tutti i requisiti prescritti dalla norma, 
anche sul giudizio, avente per oggetto lo .stesso tributo, vertente tra la 
finanza ed altri coobbligati solidali, ancorch� questi ultimi non abbiano 
presentato istanza di condono. 

~ una .conseguenza necessaria che discende dal modo di atteggiarsi 
e di esaurirsi, nella speciale fattispecie prevista dal legislatore, del rapporto 
(tributario) sostanziale, sicch� le vicende di tale rapporto -esaminate 
in via strumentale al fine di trarne elementi utili per la soluzione 
del pr?blema processuale che qui interessa -non possono indurre a 
ritenere che sopravviva il giudizio tra la finanza ed altri coobbligati 
solidali, anche perch�, ove ci� si affermass�e, verrebbe in definitiva a 
riconoscersi (come � stato giustamente osservato ~n dottrina) il diritto 
della finanza ad un credito maggiore rispetto a quello Jegi:;;lativamente 
stabilito, con possibilit� di pretendere dagli altri coobbligati la differenza 
occorrente per ricondurre all'originaria� misura il credito in contestazione. 

Una tale conseguenza, oltre a11e ragioni gi� esposte, sembra incompatibile 
con lo spirito informator~ del provvedimento legislativo del 1973, 
che ha mirato -� opportuno ripeterlo ancora una volta -a troncare 
le .pendenze tributarie, anche in vista della intervenuta riforma del contenzioso 
in questo settore. 

Per sostenere la tesi contraria (e, cio�, della non estensibilit� degli 
effetti da'R�mt. 11 ai giudizi vertenti tra finanza ed altri coobbligati in 

le situazioni che si possono determinare, dive11se che siano, in conseguenza della 
libera iniziativa di ciascuno degli obbligati, senza ahl0.rmarsi se, come in tante 
altre ipotesi, l'entit� dell'obbligazione 'si riduce 'solo per taluno dei coobbligati. 

La sola linea sulla� quale potrebbe tentar;si una attenuazione delle conseguenze 
ora dette � quelLa della esplicita dichiarazione degli altri obb11gati, per 
i quali sia pendente controve!1Sia, di voler profittare del condono a cui ha dato 
causa altro soggetto. Con questa dichiarazione, che ciascuno � libero di non fare, 
si accetta ovviamente il regresso e si accetta di pagare il tributo ridotto alla 
Amministrazione 'se a ci� non ha provveduto il presentatore della domanda. 

Ma chi avr� voluto proseguire j,l giudizio affrontandone l'aleaJ risponder� 
verso 1a Finanza dell'obbligazione non mtaccata dal condono e non pi� riducibili 
dopo che il condono � stato rifiutato. 

Resta a vedere tuttavia �se dopo aver fatto scadere il termine perentorio 
per presentare la domanda si po~sa dichiarare di voler profittare della domanda 
altrui. Si dovrebbe rispondere di no perch� ciascuno deve tutelare autonomamente 
il proprio diritto e se fa intervenire una decadenza non !PU� pi� giovarsi 



57

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

solido) l'amministrazione resistente ha richiamato la sentenza 16 gen� 

naio 1976, n. 147, di questa Corte Suprema, nella quale si afferma che 

gli effetti del condono fiscale non si estendono ai condebitori, in quanto 

la domanda di applicazione delle disposizioni del d.P.R. del 1973 com


porta riconoscimento del debito, anche se ne consente l'estinzione con 

pagamento parziale, per cui il detto riconoscimento, a norma dell'art. 1309 

e.e., non ha effetto nei riguardi degli altri condebitori solidali, tanto 

pi� dopo la ritenuta illegittimit� del principio di mutua rappresentanza 

tra i contribuenti, � dalla quale soltanto sarebbe eventualmente potuta 

derivare, in deroga al citato art. 1309, la estensione a tutti i coobbligati 

delle conseguenze del riconoscimento del �debito operato da uno dei 

soggetti passivi del rapporto. 

La tesi accolta con la menzionata sentenza non pu� essere con


fermata. 

Il presupposto sul quale essa � fondata non ricorre; infatti, pun


tualmente nella particolare fattispecie in esame, giacch� alla domanda 

di condono, come risulta delineata e disciplinata nel contesto delle dispo


sizioni speciali del �provvedimento legislativo del 1973, non pu� essere 

attribuito carattere di riconoscimento del debito verso la finanza. 

Nella struttura del procedimento di definizione delle pendenze tributarie, 
l'istanza del contribuente ha una finalit� precisa e circoscritta, 
ossia quella di prestazione del consenso per l'applicazione del previsto 
meccanismo di determinazione del tributo, sicch� non � possibile ricondurre 
l'atto, sic et simpliciter, nello schema civilistico dell'art. 1309 sul 
riconoscimento del debito, il quale si configura come negozio a carattere 
semplicemente dichiarativo 11ispetto ad una situazione giuridica .preesi. 
stente, con conseguente dispensa -in favore del destinatario del riconoscimento 
-dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e con la 
ulteriore conseguenza del sorgere di una presunzione di esistenza in 
ordjne al rapporto stesso (Cass., 13 aprile 1972, n. 1146; 17 febbraio 1961, 

n. 346). 
Questo rilievo � gi� sufficiente per escludere che l'istanza di condono 
possa inquadrarsi nella fattispecie tipica di cui all'art. 1309; inquadramento 
sul quale � impostato tutto Io �schema logico-giuridico della menzionata 
sentenza di questa Corte. 

Non pu�, comunque, non aggiungersi che nella detta decisione non 
� stato considerato che, indipendentemente dal non pi� operante prin


dell'atto compiuto da altro (chi ha lasciato passare tin g1udicato 1a sentenza non 
pu� profittare dell'impugnazione del condebitore); l'estensione al condebitore degli 
atti (vantag;giosi o accettati) secondo le regole degli artt. 1306 e segg. � un effetto 
sostanziale che si produce solo per i 1soggetti non partedpi del processo e 
per i quali non operano preclusioni processuali o procedimentaH (Cass. 26 marzo 
1973 n. 832, in questa Rassegno., 1973, I, 723). 1Ed in concreto non � fadle am� 



58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cipio della mutu� rappresentanza tra contribuenti, per il realizzarsi della 

Il

fattispecie estintiva (sia dal lato sostanziale che processuale) del rapporto 
tributario � richiesto non solo l'istanza del contribuente, ma anche 
il pagamento dell'imposta o il verificarsi di fatti ad esso equiparati, 

I 

come la iscrizione a ruolo o l'avvenuta liquidazione del tributo, per 
�cui l'effetto estintivo del processo � ricollegato ad eventi che importano 
innanzitutto la estinzione del rapporto controverso (come si � gi� detto), 

e solo � di conseguenza � la estinzione del giudizio. 

I 

Il realizzarsi, in senso completo, della suindicata fattispecie per uno 
solo dei contributi implica, dunque, adempimento della intera presta


I zione, sicch� -anche se si potesse ravvisare nell'istanza di condono 
una sorta di riconoscimento di debito, ovvero un atto assimilabile a tale 

I 

figura giuridica -all'atto stesso si sovrapporrebbe in ogni caso, con 

la sua efficacia elidente del rapporto, l'avvenuto adempimento della 

prestazione, con le conseguenze avanti precisate. 

Alla stregua di tutte le ragioni esposte, questa Corte deve limitarsi 

alla declaratoria di avvenuta estinzione del giudizio anche in relazione 

alla controversia tra la Banca Nazionale del Lavoro e l'amministrazione 

delle finanze, con assorbimento di ogni altra questione e con compen


sazione delle spese nei rapporti fra tutte le parti. -tOmissis). 

mettere che, come neL caso di 'Specie, possa ancora parlarsi di condono, volto a 

troncare 'le controve11sie, quando questo � richiesto per la prima volta nel 1977, 

in sede di discussione irnlanzi alla Corte di Cassazione. _ 

La 1particolarit� deLla norma, il suo contenuto non ricorrente e il propo


sito legiislativo di eliminare le pendenze potrebbero giustificare una interpre


tazione lata, che resti per� circoscritta alla speciaHt� della situazione provo


cata dal condono. 

Ogni altro tentativo di impostare H problema su tma base pi� larga che 

vada a toccare g�1i aspetti pi� generali della solidariet�, urta contro difficolt� 

insuperabili. 

C. BAFILE 
I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1978, n. 3749 -Pres. Iannuzzi 
Est. La Torre -P. M. Del Grosso (conf.) -Soc. San Rocchino (avv. 
Russo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mercatali). 


Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenza -Permuta -Beni di diverso 
� valore -Si realizza. 


(T.V. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 e 106). 
Il termine �prezzo� � usato nell'art. 100 del t.u. delle imposte dirette 
non nel significato ristretto di corrispettivo in danaro, ma quale 
sinonimo� di � valore � suscettibile di valutazione monetaria, onde la plusva




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

59 

lenza si realizza anche quando, pur senza percezione di danaro, si riceve 
in permuta un bene di valore superiore a quello dato (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. (2s settembre 1978, n. 4282 -Pres. Mirabelli 
-Est. Zappulli -P. M. Morozzo della Rocca '(conf). -Soc. Galletti 
(avv. Passarell�) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Avanzo). 

Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenza -Permuta -Successiva vendita 
del bene permutato -Sussiste. 

(T.U. 29 gennaio 1958, ii. 645, artt. 100 e 106). 
Pur escludendosi che la permuta in se considerata dia luogo a plusvalenza, 
deve affermarsi che la successiva vendita, anche dopo un intervallo, 
del bene ottenuto in cambio di quello permutato � monetizza il corrispettivo 
percepito � e determina il � realizzo � del maggior valore tassabile 
come plusvalenza (2). 

I 

(Omissis). -Con l'altro motivo la societ� ricorrente, denunciando la 
violazione degli artt. 81, 100, 106 t.u. cit., censura l'impugnata decisione 
per avere ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione 

. che attraverso il negozio di permuta -la cui struttura � unitaria e non 
� scomponibile in �due distinte compravendite -potesse realizzare una 
plusvalenza tassabile, non considerando che il concetto di � realizzo � significa 
soltanto la conversione di un bene in danaro, come del resto ri


(1-2) Due interessanti puntuailizzazioni sUJ11la tassabillit� deMa plusvailenza 
reailizzata attraverso la permuta. La seconda sentenza pa11tendo dailila premessa 
che 1a permuta non realizzi di per s� plusvailenza, ancora la tassabi<liit� alla 
successiva.vendiita e � monetizzaziione � del bene ricevuto in permuta. Pi� radicailmente 
la prima sentenza riconosce la permuta dii per s� idonea a realizzare fa 
plusvailenza quando Jo scambio avviene tra valori eterogenei. 

Ancor pi� precisa era stata l'aJ1tra recente sentenza 2 febbraio 1978, n. 462 
(in questa Rassegna, 1978, I, 476) che individua la plusvalenza non nella differenza 
di valore fra i beni permutati, bens� nella differenza tra il valore iscritto in 
bilancio o ultimo valore fiscalmente riconosciuto del bene dato e il valore del 
bene ricevuto che, presumendosi eguale a quello del bene dato, rappresenta il 
valore di realizzo. 

Oggii questo uiltimo concetto � chiaramente definito nel terzo comma dell'art. 
54 del d.P .R. n. 597/1973. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

60 

sulta chiaramente dalla correlazione che l'art. 100 t.u. pone fra realizzo 
e �prezzo�. 

Anche questo motivo � privo di fondamento. 

Giova anzitutto chiarire, che a parte l'isolato precedente richiamato 

nel ricorso (e relativo peraltro a una permuta di titoli azionari: Cass., 
29 ottobre 1970, n. 2231), la giurisprudenza di questa Corte non � affatto 
in contrasto con l'impugnata pronuncia. 

Gi� con la sentenza 3 settembre 1966, n. 2312, su duplice rilievo che 
il reddito pu� anche essere � in natura � (art. 81 t.u.) _e che l'approssimativa 
equivalenza tra i valori delle cose scambiate non � elemento 
essenziale del contratto di permuta, potendo questa avere per oggetto 
cose di non uguale valore economico, � stato deciso che, ove ci� si verifichi, 
la differenza di valore d� luogo a un utile tassabile (nella specie 
si trattava di uno scambio di macchine e manufatti contro rottami e 
materiali ferrosi). Con pi� specifico riferimento al citato art. 100 t.u.; 
si � poi precisato che il termine � prezzo � � stato usato dal legislatore 
non gi� nel significato ristretto di corrispettivo in danaro, bens� quale 
sinonimo di � valore � economico suscettibile cio� di valutazione pecuniaria; 
onde la plusvalenza deve ritenersi realizzata, e come tale tassabile 
ai fini della r.m. ogni qualvolta l'incremento di valore costituisca 
una entit� staccata e autonoma rispetto al cespite produttore e acquisita 
in modo definitivo al patrimonio del soggetto, senza cio�, che sia necessaria 
anche la percezione da parte di quest'ultimo, di un corrispettivo 
monetario (Cass., 7 giugno 1974, n. 1686). Questa interpretazione dell'arti


.colo 100 t.u. (corrispondente all'art. 20, legge 15 gennaio 1956, n. 1, che 
parlava di maggiori �valori�) ha trovato conferma in una pi� recente 
sentenza, che ne ha fatto puntuale applicazione ad una fattispecie analoga 
a quella ora in esame, considerando che un bene, fino a un determinato 
momento valutato in bilancio in base all'originario prezzo di costo, se 
permutato alla pari con altro bene, dimostra di possedere un valore di 
mercato che presuntivamente equivale a quello del bene ricevuto in .cambio, 
per cui, se tale valore � superiore, si ha l'eccedenza la manifestazione 
di una� plusvalenza tassabile ex art. 100 t.u., venendo in concreto 
a realizzarsi, attraverso l'utilizzazione del bene come mezzo di acquisto 
di un altro bene una ricchezza fino a quel momento latente (Cass., 2 febbraio 
1978, n. 462; conf. Cass., n. 725 del 1978). 

Contrariamente dunque a quanto afferma la soc. San Rocchino, se


condo cui la permuta non potrebbe mai dar luogo ad una plusvalenza 

tassabile, la giurisprudenza di questa Corte, in accordo del resto con 

la prevalente _e pi� autorevole dottrina, non reca alcun appoggio alla 

sua� tesi. 

In realt�, dal punto di vista logico e giuridico non esiste alcuna va


lida ragione per affermare che la plusvalenza suppone necessariamente 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

lo scambio di una cosa contro un prezzo, la maggior ricchezza potendo 
provenire anche dallo scambio, di una cosa contro cosa, quando quella 
ricevuta vale pi� di quella data. Obiettare che la permuta, attesa la sua 
struttura unitaria, non pu� configurarsi come la sintesi di due atti di 
compravendita, in cui l'entrata e l'uscita del denaro si elidono, pu� essere 
un'affermazione pi� o meno esatta sul piano dogmatico, ma agli 
effetti fiscali, � irrilevante, perch� essendo reddito non soltanto il provento 
�in danaro� ma anche 9.uello �in natura� (art. 81 t.u.), non c'� 
nessun bisogno di fingere l'esistenza di due compravendite incrociate per 
colpire il plusvalore conseguito con la permuta. Ancora: obiettare che 
questa postula l'equivalenta dei beni scambiati � un rilievo che, oltre a 
essere in s� inesatto -come si � gi� notato -� inconferente se riferito 
ai � beni relativi all'impresa�, ex art. l�O t.u., poich� per essi la plusvalenza 
scaturisce dal confronto fra il (maggior) valore attuale del bene 
ricevuto in permuta e il (minor) valore del bene ceduto quale risulta dal 
costo iscritto in bilancio: bene quest'ultimo, che proprio perch� ceduto 
(a mezzo della permuta) quindi uscito dal patrimonio in cambio di una 
nuova. ricchezza, d� luogo appunto a quel � realizzo � che � il fatto determinante 
per la tassabilit� della plusvalenza cos� conseguita. N�, per 
negarla, varrebbe infine obiettare che il bene ricevuto ha preso il posto 
di quello ceduto senza ancora tradursi in numerario; � facile invero replicare 
che, rispetto al bene ceduto, � la permuta il momento conclusivo 
dell'operazione di re.alizzo. Null'altro occorrendo perch� sia definitivamente 
acquisito il patrimonio dell'impresa, col bene ricevuto in corrispettivo, 
il maggior valore di mercato che questo rappresenta; � allora 
che la plusvalenza si evidenzia e si rende tassabile, mentre l'eventuale 
alienazione del bene ricevuto in permuta � un fatto che, se e quando 
avverr�, former� oggetto di una nuova, diversa e autonoma valutazione 
fiscale. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -La societ� ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, 
lamentando la violazione dell'art. 318 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, 
e l'omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi, per avere 
la corte di merito considerato plusvalenza il provento di una permuta, 
la quale non poteva dare origine alla stessa, e ci� sulla base della vendita 
delle azioni avvenuta non contestualmente ma dopo tre mesi: secondo 
la ricorrente la plusvalenza tassabile deve consistere� nella differenza 
fra realizzo e costo di uno stesso bene mentre nella specie tra 
l'acquisto e la vendita vi era stata l'operazione intermedia della permuta 
con trasferimento di un bene diverso. In secondo luogo la societ� ricorrente 
ha lamentato, nello stesso motivo, che il fine speculativo era stato 


62 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

/ 

accertato sulla base del preteso realizzo di L. 50.000.000 attraverso una 
mera petizione di principio senza accertare e provare se esso vi fosse 
stato dall'iniziale acquisto del bene considerato. 

Il motivo � infondato sotto entrambi gli aspetti prospettati dalla 
ricorrente, pur traendo, origine da un'esatta affermazione di diritto. 

Infatti, � pur vero che la plusvalenza, quale aumento del valore di 
scambio che. assume nel tempo uno stesso cespite patrimoniale, e cio� la 
differenza positiva fra ricavo e costo del medesimo, non pu� venire in 
considerazione ai fini tributari fin quando rimanga in uno stato potenziale, 
onde la permuta dei beni sociali contro azioni non_ d� luogo a plusvalenza 
(Cass., 20 ottobre 1970, n. 2231): Peraltro, come precisato in sentenza, 
q~est'ultima, anche in .tale caso, non pu� essere tassata fin quando 
rimanga in uno �stato meramente potenziale�, mentre il successivo eventuale 
�realizzo�, _attraverso la conversione del bene in denaro liquido, 
si attua mediante il negozio tipico della vendita e d� luogo alla plusvalenza 
tassabile. 

Ne consegue che, pur escludendosi che la permuta in s� considerata 
dia luogo . alla stessa secondo qu~l principio, non pu� negarsi che la 
successiva vendita delle azioni ottenute in cambio dei beni sociali permutati 
� monetizzi il corrispettivo percepito � e . determina quel � realizzo 
� del maggior valore degli stessi beni, come tale tassabile. 

Non ha importanza che nella specie l'alienazione delle azioni, con la 
loro monetizzazione, sia avvenuta contestualmente alla permuta o con 
l'intervallo di alcuni mesi, n� che quell'atto notarile si sia interposto tra 
l'acquisto dei beni. e la realizzazione del maggior utile attraverso la vendita 
delle aziom, perch� l'imposta di ricchezza mobile applicata aveva 
per oggetto i redditi realizzati attraverso le plusvalenze, e .ci� indipendentemente 
dai singoli atti che vi avessero dato luogo, i quali dovevano 
essere considerati solo nel loro carattere str�mentale. L'imposta suddetta, 
a differenza di qm;lla di registro, non � imposta d'atto, e come tale non 
� vincolata al medesimo e al suo contenuto, riferendosi al reddito effettivamente 
conseguito nell'esercizio indicato. 

Circa la pane del medesimo motivo relativa alla dedotta mancanza 

di motivazione e di prove sulla sussistenza dell'intento speculativo gi� 

all'atto dell'acquisizione dei beni successivamente permutati, � superflua 

ogni indagine o valutazione al riguardo perch�, trattandosi di lucri ine


renti all'avviamento dell'azienda., come specificato nella sentenza impu~ 

gnata e nelle decisioni in atti delle commissioni amministrative, quel fine 

era inerente all'attivit� commerciale della societ� e al carattere s.trumen


tale dei beni destinati alla stessa. 

Pertanto, non erano necessarie un'altra indagine e una particolare 

motivazione sul fine speculativo dell'acquisto iniziale diretto ad un ovvio 

incremento patrimoniale. -(Omissis). 



63

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 luglio 1978, n. 3774 -Pres. Mirabelli Est. 
Lipari -P. M. Caristo (conf.). Palano (avv. Rotunno) c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Camerini). 

\ 

Imposte e tasse in gen�re � Regione Siciliana � Potest� legislativa concorrente 
� Concetto -Limiti. 

Imposta di registro � Agevolazione per le case di abitazione non di lusso � 
Legislazione della Regione Siciliana � Vendita di aree -Limitazione 
alla superficie minima occorrente. 

(I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; I. reg. Sicilia 28 aprile 1954, n. 11 e 18 ottobre 1954, 
n. 37). 
La potest� legislativa della Regione Siciliana in materia di tributi, sta 
con la legislazione statale non in rapporto di alternativit� o cumulativit�, 
ma in rapporto di prevalenza, nei limiti in cui detta -potest� � legittimamente 
esercitata, a meno che la norma regionale (anteriore) non possa 
considerarsi abrogata da quella statale per incompatibilit� (1). 

In base alla legislazione regiOnale siciliana, l'agevolazione sull'acquisto 
di aree per la costruzione di case ,di abitazione non di luss0 � limitata 
all'area minima occorrente per la costruzione dell'edificio secondo 
le prescrizioni urbanistiche vigenti in ciascun comune; ove non sia sfrut-
tata c�n la costruzione l'intero potenziale edificatorio si riduce propor


zionalmente l'agevolazione (2). 

(Omissis). -1. -Rispetto ad un acquisto di area edificabile, avvenuto 
nel maggio 1958 in Sicilia, si discute del regime tributario agevolativo 
applicabile e dei suoi limiti, non accettando il contribuente le conclusioni 
cui � pervenuta la Corte d'appello di Messina, nell'interpretare l'articolo 
2 della legge Reg. Sic. 28 aprile 1954, n. 11 nel senso che tale disposizione 
richiede, per l'attribuzione dei benefici, il massimo sfruttamento 
dell'area in rapporto alle norme edilizie in vigore in ciascun Comune, 
sicch� sulla parte edificabile non utilizzata, vanno corrisposti i normali 
tributi, non essendo invocabili in senso correttivo, le disposizioni del re


(1-2) La sentenza riassume e cooridina lia vasrta probJematka dehla !potest� 

legis�ativa de�ila Regione Siciliana in materia di tmbuti. Oon l!'ultima pronunzia 

intervenuta (Cass., 26 ottobre 1977, n. 4648, in questa Rassegna, 1978, I, 223), era 

gi� stato affermato che la 1egge regionale, nei limiti costltuzionaM deWadatta


mento de�i1a norma statale al!le eslger�ze teriritoriali, ben pu� modificare la norma 

di agevolazione sia ne�J senso de1l'amp1iamento che in quelilo del!l1a restrizione 

de1 beneficio; la '5tes'5a sentenza aveva ritenuto legittimo il proposito del legi


slatore regionale di stabi:lire uno stretto collegamento tra incentivazione ailfa 

costruzione di case e rispetto del1le prescJ1izioni urbaniJStiche. 

La seconda massima fa applicazione puntuaile deJle norme regionali relaitli


vamente ahla vendita di aree edificabHi. 



64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ,STATO 

I 

I Igolamento esecutivo della legge regionale previgente, n� direttamente 
venendo in considerazione l'art. 14 della legge dello Stato 2 luglio 1949, 

n. 408. 
Da ci� l'articolazione del ricorso in due mezzi; con il primo, denunciando 
la violazione della legge reg. n. 11 del 1954 e successive proroghe 

I

(il cui art. 2 con il riferimento al prescritto rapporto di edificabilit�, detterebbe 
il criterio generico, da_vagliaire caso per caso) si sostiene da un 
lato che sarebbe stata sfruttata nella sua massima potenzialit� l'area 
compravenduta, e si afferma dall'altro che il criterio per l'interpreta-, 
zione della legge va ricavato dall'art. 2 del regolamento regionale n. 10 
del 1949, adombrando il dubbio della incostituzionalit�, rispetto agli articoli 
3 e 32 Cost. della norma legislativa regionale se interpretata cos� 
come la Corte d'appello di Messina la intende. 

Che il secondo motivo, poi, sia pure in via subordinata, deducendo la 
violazione della legge statale n. 408 del 1949, si sostiene l'applicabilit� 
alla specie della legge medesima. 

2. -Il ricorso � giuridicamente infondato. 
Nonostante la subordinazione del secondo motivo l'esame del medesimo 
deve essere effettuato in via prioritaria, dovendosi in primo luogo 
stabilire se la fattispecie agevolativa resta disciplinata dalla legge regionale, 
ovvero da quella statale. 

La puntualizzazione dei caratteri e dei limiti della potest� legislativa 
regionale siciliana ha formato oggetto di cospicua elaborazione da parte 
della Corte costituzionale. 

A partire dalla sentenza n. 9 del 1957 questa ha costantemente affermato 
che la potest� normativa regionale in materia tributaria ha carattere 
non esclusivo, ma concorrente (o sussidiario), specificando che le 
relative leggi debbono non soltanto uniformarsi ai principi ed interessi 
generali che caratterizzano le leggi dello Stato (art. 17 Statuto), ma all'indirizzo 
ed ai principi fondamentali dettati daHa legislazione statale per 
ogni singolo tributo (cfr. 19/57, 42/57, 116/57, 124/57, 25/58, 24/61, 23/66). 

In coerenza con tale orientamento si � stabilito che, stante l'ammissibilit� 
di esenzioni fiscali nel sistema tributario generale, e nella legge 
sulla finanza locale in particolare deve riconoscerni alla Regione il potere 
di emanare leggi.che le contemplino subordinatamente all'osservanza 
dei principi fondamentali della legislazione statale in rispondenza al sistema 
agevolativo riguardante il singolo tributo, cosicch� la Regione medesima 
pu� disporre � nuove � (e diverse) esenzioni che trovino riscontro 
in un �tipo� accolto nelle leggi statali e riguardino un interesse regionale 
(58/57, 113/57, 117/57, 25/58, 60/58, 76/58, 65/65). 

Sono state pertanto ritenute costituzionalmente legittime in linea 
di massima esenzioni in materia edilizia, poich� la legislazione statale 
ammette agevolazioni per le nuove costruzioni (116/57); mentre, con par




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ticolare riferimento alle leggi n. 11 e 37 del 1954, possono ricordarsi le 
sentenze nn. 4 e 155 del 1967, 158 del 1973 e 97 del 1974. 

La potest� legislativa concorrente, che l'art. 36 dello statuto attribuisce 
alla Regione Siciliana in materia tributaria, la obbliga, in conformit� 
all'art. 17 del medesimo statuto, a rispettare i principi e di interesse 
generale cui si uniforma la legislazione'dello Stato in materia, ma non 
anche a ripeterne pedissequamente le norme, alle quali, la Regione pu� 
e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi regionali alle 
speciali necessit� del suo territorio, 'nel -che � la ragione, la portata ed il 
limit� della stessa legislazione concorrente �(Corte cost., n. 97/74). 

Deve perci� escludersi che, di fronte ad una puntuale ed esaustiva 
disciplina agevolatrice regionale, che rispetti i criteri ricordati, possa invocarsi 
la disciplina statuale. 

Come esattamente pos~o in luce dalla sentenza dei giudici messinesi 
la identica materia agevolativa resta disciplinata sia da normativa regionale 
che da normativa statale, non si pone nemmeno un problema di 
compatibilit� o� preva:lenza, essendo indiscussa l'applicabilit� della norma 
regionale, attesa la sua specialit�; e si tratta solo di ac~ertare se la legge 
regionale sia di certa ed evidente legittimit� costituzionale per avere 
rispettato i limiti della competenza medesima che si sono pi� sopra 
enunclati. 

Ma il ricorrente non addebita alla Corte del merito una inesatta 
rilevazione dei limiti della potest� legislativa� siciliana in materia di esenzioni 
tributarie sulle nuove costruzioni edilizie per evidenziare vizi sotto 
tale prospettiva delle leggi nn. 11 e 37 del 1954. La legge n. 11 fu dichiarata 
incostituzionale daH' Alta Corte per la Regione perch� le agevolazioni 
erano state previste indiscriminatamente, e si estendevano perci� 
anche alle case con carattere di lusso; a tale eccesso ha posto rimedio 
la legge n. 37 del 1954 il cui art. 1 richiama le agevolazioni previste dagli 
artt. 2 e ss. della legge n. 11 solo per le costruzioni � di edifici destinati 
ad abitazione civile che non abbiano il carattere di abitazione di lusso � 
correggendo la originaria dizione � edifici destinati ad abitazione civile �. 
Ritiene per� il contribuente che l'art. 14 legge statale n. 408 detti un principio 
discostandosi. dal quale si verrebbe ad incrinare l'unit� del sistema 
giuridico; la tesi � manifestamente eccessiva anche con riferimento ai 
principi in materia di nuove costruzioni abitative non di lusso, postulando 
che il legislatore regionale non possa derogare alle disposizioni 
agevolative statali, in senso riduttivo. Soggiunge il ricorrente che sarebbe 
ipotizzabile un concorso di norme statali e regionali sulla materia (e si 
richiamano al riguardo le sentenze nn. 2625 e 2053 del 1971 di questa 
Suprema Corte), sicch�, venendo a mancare i presupposti per l'applicazione 
della legge regionale, dovrebbero adottarsi i criteri agevolativi 
dettati dalla legge statale. 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

66 

La concezione di legislazione concorrente, sottesa dal motivo di ricorso 
non pu� essere accolta. La concorrenza riguarda non la disciplina 
applicabile dall'interprete attingendo sia alla legislazione statale che a 
quella regionale, ma il limite fondamentale della potest� sfociante in una 
disciplina che rappresenta l'unico parametro la cui intrinseca legittimit� 
dipende dai contenuti adeguati al sistema di esenzione statale operante 
per il singolo tributo. 

Si pu� parlare, cio�, di concorso vincolato tra � fonti � ad ognuna 
delle quali spetta dettare certe �norme�, ma non di concorso di �norme 
� per regolare una certa fattispecie. 

E la modificazione sopravvenuta di principi generali della legislazione 

statale si ripercuote sulle norme regionali attraverso il modus operandi 

della � abrogazione � tacita delle norme medesime, che non possono pi� 

essere applicate ove ne risulti la inconciliabilit� con la nuova disciplina 

di massima dettata dal legislatore statale. 

In materia di agevolazioni ed esenzione tributarie nell'ambito della 

Regione Siciliana � applicabile soltanto la legge regionale che sia stata 

emanata esercitando la relativa potest� nei limiti che la circoscrivono. 

Rispetto alla legge regionale di esenzione pu� farsi quindi, questione 

di legittimit� costituzionale o di abrogazione per incompatibilit�, ma non 

certo di applicazione alternativa o cumulativa con la legge statale. 

Le sentenze nn. 2625 e 2053 del 1971 sono malamente invocate: esse, 

infatti, a tutto concedere nel loro ricollegal'Si alle sentenze nn. 2811 e 

2789 del 1955 e 287 del 1969, sanciscono la prevalenza della legge statale 

� successiva � rispetto a quella � regionale precedente �, per una sorta 

di abrogazione da incompatibilit�. 

Ed � soluzione questa alla quale si pu� accedere ove sia ben chiara 

la distinzione concettuale di concorso fra fonti e concorso tra norme. 

Ma quando, come nella specie, la legge regionale interviene poste


riormente alla emanazione della legge statale che concorre a fornire i 

principi del tipo di esenzione correlato al tributo, l'unico discorso pos


sibile � quello del confronto fra la legge regionale e quei principi. Una 

volta verificata tale compatibilit�, la sola. norma regolatrice della fatti


specie resta quella di fonte regionale. 

In questa prospettiva acquistano rilievo le considerazioni svolte nel 

controricorso per mettere in ~uce la �compatibilit�� del sistema di esen


zione statale e regionale nella individuazione del requisito di una certa 

misura di edificabilit� dell'area quale presupposto della concessione dei 

benefici fiscali. 

Non si tratta, quindi, di raffrontare il sistema agevolativo risultante 

dalle leggi regionali nn. 11 e 37 del 1954 con quello fissato dalla prece


dente legge statale n. 408 del 1948, per stabilire quale, nel suo complesso, 

sia pi� favorevole per il contribuente, ma di acclarare se la � diversi




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

t� � ravvisabile nella previsione normativa regionale sia rispettosa dei 
limiti che la regione incontra nel disporre esenzioni nella materia edilizia; 
e poich� non � dubbio che l'armonizzazione della legislazione tributaria 
con quella urbanistica � aderente alla linea di tendenza nazionale 
il conseguente riconoscimento che il legislatore regionale � rimasto 
nei limiti della potest� costituzionalmente attribuitagli comporta che si 
debba avere riguardo esclusivamente alle disposizioni agevolative della 
legge regionale anche se, sott� il profilo specificamente considerato, si 
viene ad imporre, nel rapporto suolo-edificio realizzato, una condizione 
meno favorevole per il contribuente. 

Anche di recente, del resto, la Sezione ha avuto modo di ribadire 
che una ulteriore condizione alla esenzione tdbutaria pu� essere legittimamente 
posta dal legislatore regionale, proprio nel raffronto fra la 
legge statale n. 408 del 1949 e quella siciliana n. 11 del 1954 (cfr. Cass., 

n. 4648/77). 
3. -Ribadito che la disciplina applicabile al caso di specie � solo 
quella risultante dall'art. 2 della legge n. 11 regionale (richiamato dall'art. 
1 della legge n. 37 del 1954) si tratta di interpretarne l'ultimo comma 
il quale dopo avere specificato il contenuto delle agevolazioni per la 
compravendita di aree destinate alla costruzione di case di abitazioni 
non di lusso, stabilisce, che l'imposta di registro e di trascrizione � dovuta 
in misura fissa, precisando che le agevolazioni sono limitate alla 
superficie che costituisce l'unit� edificabile o la superficie minima occorrente 
per la costruzione dell'edificio per effetto dei piani regolatori o di 
ricostruzione e dei piani di lottizzazione. 
Al rigua:rido questo Supremo collegio ha gi� avuto modo di pronun


ciarsi con la sentenza 27 marzo 1970, n. 843, alla quale si � uniformata la 

Corte di appello messinese pervenendo a risultati che la Sezione ritiene 

di dover confermare. 

La disposizione in esame chiaramente segna l'ambito della agevola


zfone facendola coincidere con la massima utHizzazione pos,sibile dell'area 

ai fini. edificatori secondo indici planovolumetrici, con riferimento alle 

norme edilizie in vigore in ciascun comune. . 

Essa non determina n� il massimo della superficie che pu� rimanere 

non costruita, n� il minimo di superficie da costruire sulla totale area 

acquistata. 

� indicativo il raffronto con il secondo comma dell'art. 14 della legge 
statale n. 408 del 1949 H quale stabilisce �sulla parte del suolo attigua al 
fabbricato la quale ecceda il doppio dell'area coperta � dovuta, a costruzione 
ultimata, l'imposta ordinaria di registro�. Il legislatore statale fissa 
ai fini della concessione del beneficio, un rapporto ben precisato, di uno 
a due, fra l'area coperta e quella rimasta inedificata, operando a priori 
secondo tina proporzione determ~nata di densit� edilizia. La legge presup



68 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

pone, quindi, che le concrete disposizioni locali in materia di edilizia non 

impongono indici di concreta edificabilit� ancora pi� restrittivi e non d� 

rilievo a eventuali vincoli di piano regolatore, o, pi� in generale, di piani


ficazione edilizia. 

Al livello di legislazione statale la coordinazione con la legislazione 

urbanistica si � avuta solo molti anni dopo con l'art. 6 ter del d.l. 11 dicem


bre 
1967, n. 1150 (introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 7 feb


braio 1968) secondo il quale nei comuni dotati di piano regolatore, o di 

programmi di fabbricazione, i benefici di cui all'art. 14 della legge 2 lu


glio 1949, n. 408 -e successive modificazioni -si applicano all'intera 

area necessaria per realizzare i volumi fabbricabi:li stabiliti dalle norme 

o prescrizioni 
urbanistiche per le zone residenziali �. 
Al rapporto rigido fra superficie coperta e scoperta si sostituisce un 
rapporto elastico fra volumetria e superficie �del singolo appezzamento. 
Nel sistema dell'art. 6 ter l'agevolazione opera limitatamente a quella 
parte dell'area (che deve essere totalmente �edificabile� cos� come gi� 
era previsto a sensi dell'art. 14 della legge n. 408) oocor:rente per realizzare 
i volumi previsti, con la conseguenza che se tali volumi non veng()[lo 
integralmente edificati, l'esenzione interessa solo quella parte dell'area 
corrispondente parametricamente aH'utilizzazione della potenzialit� edificatoria. 


La norma della legge Regionale Siciliana in esame, con lungimiranza, 
ha anticipato il �oordinamento con le norme urbanistiche, commisurando 
anch'essa -come l'art. 6 ter appena esaminato -l'area che viene a 
godere del b�neficio al'l'occorrenza in termini di rapporto planovolumetrico. 


Ogni ~rea ha un suo potenziale edificatorio; all'integrale utilizzazione 
del medesimo corrisponde la operativit� dell'esenzione per l'intera area; 
la parziale valorizzazione di tale potenziale edificativo si riflette proporzionalmente 
sulla misura dell'agevolazione. L'unit� edificabile sta a significare 
puramente e semplicemente quell'area circoscritta ed individuata 
rispetto alla quale deve essere calcolata la misura di concreta edificabilit�, 
alla cui utilizzazione totale o parziale, corrisponder� totalit� o parzialit� 
proporzionale dell'esonero. Il discorso su cui si insiste nella memoria 
circa l'eccessivit� della pretesa di integrale utilizzazione dell'aTea, non 
attiene al, profilo tributario ma riguarda quello urbanistico. � la legislaZJione 
urbanistica a dettare la misura di edificabilit� per la singola unit� 
considerata; mentre la norma agevolatrice si limita a stabilire la correlazione 
fra beneficio ed integrale utilizzazione edificatoria in coerenza con 
la finalit� perseguita di incentivare la costruZJione di case di abitazioni 
non di lusso. Solo chi acquista per costruire case siffatte ed utilizza pienamente 
l'area medesima ha diritto all'agevolazione per l'intera area; a non 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

integrale utilizzazione corrisponde proporzionalmente la riduzione agevolativa. 


La massima potenzialit� edificatoria del suolo in aderenza alle finalit� 
della norma agevolatrice deve quindi essere attuata perch� tutto il suolo 
goda dell'esenzione. 

Nei casi in cui l'area acquistata non sia destinata nella sua interezza 
alla costruzione dell'edificio per cui l'atto di compravendita � stato posto 
in essere, sia in senso superficiario che in senso voiumetrico, non potr� 
godere dell'agevolazione tributaria 11ispetto alla totalit� deHa sua superficie. 

Individuata, nel rapporto di necessit� dell'area alla realizzazione dell'edificio 
la ratio dell'agevolazione, ne consegue che neHa parte sovrabbondante 
rispetto all'opera edilizia realizzata l'agevolazione stessa appare 
del tutto ingiustificata. 

Contro questi risultati esegetici si spuntano le argomentazioni del ricorrente. 
Non esistono per ogni singola situazione limiti minimi �di realizzazione 
per essere ammessi alla agevolazione, ma � individuabile per ogni 
costruzione, re;ilizzata in �na certa situazione di regime edificatorio, una 
superficie di riferimento, in difetto della quale la costruzione sarebbe 
contra legem, esorbitando daHa quale il suolo eccedente cess�a di essere 
necessario supporto della costruzione medesima venendo meno gli estremi 
di applicabiliit� del beneficio. 

La tesi adombrata in punto di fatto, che concretamente vi sarebbe 
stato l'integrale sfruttamento dell'area, chiaramente contrasta con l'accertamento 
dei giudici di merito i quali hanno negato l'esistenza di vincoli 
legat'i di inedificabilit� rispetto ai 250 met:rii non utilizzati, hanno cio� 
escluso che si fosse realizzato il completo sfruttamento delle potenzialit� 
dell'unit� edificabile in questione. 

H ricorrente non pu� essere seguito nella proposta di interpretare la 
legge tenendo conto del regolamento di esecuzione di una precedente legge 
regionale in materia che discipHnava l'esenzione in modo del tutto diverso, 
con riguardo cio� al rapporto rigido fra superficie scoperta e coperta anzich� 
�a quello della propor:llionalit� planovolumetrica. La diversit� di disciplina 
� sufficiente per escludere che la norma regolamentare possa preva-� 
lere alla norma cui pretende di dare esecuzione. Ed in tal senso appare 
esatto il richiamo all'art. 4 delle preleggi. In verit� la persistente efficacia 
di un regolamento esecutivo si pu� ipotizzare, nonostante la novazione 
della fonte normativa primaria (o subprimaria), solo quando si 
tratti di novazione formale che, lasciando identica nei suoi elementi 
contenutistici la disciplina, consente di integrarla con le specificazioni 
regolamentari suscettibili di spiegare ulteriori effetti. 

Del tutto inconsistenti, infine, appaiono i sollevati dubbi di co~tituzionalit� 
che muovono dall'indimostrato presupposto che la interpreta



70 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione accolta dalla Corte comporterebbe una densit� abitativa tale da 
determnare la costruzione di dormitori permanenti, con compressione 
della personalit� dei cittadini che la Costituzione vuole promuovere (articolo 
3, secondo comma) e della loro salute (art. 32). 

� evidente l'equivoco da .cui si muove giacch� le critiche andrebbero 
rivolte non gi� alla norma tributaria agevolatr:ice, ma alla norma urbanistica, 
che, in ipotesi, consentirebbe costruzioni intensive suscettibili dei 
lamentati inconvenienti. Fa qui totalmente difetto 'H requisito della rilevanza 
giacch� si sarebbero dovute investire, volta a volta, le norme che 
fissano gli indici di dentit� costruttiva. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 settembre 1978, n. 4321 -Pres. La Torre 
-Est. Scanzano -P.M. Gentile (conf.). ENEL (avv. Guidi) c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Pagano). 

Imposte e tasse in genere -Nuovo contenzioso tributario -Giudizio di 
terzo grado -Questione di estimazione complessa -Pronuncia sul 
rapporto per la pri~a volta -Necessit� del rinvio -Esclusione. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 29). 
La Commissione centrale deve rinviare alla commissione di secondo 
grado soltanto quando in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si 
renda necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa 
o sulla misura delle pene pecuniarie; in ogni altro caso la Commissione 
centrale pronuncia direttamente sul rapporto, anche se una tale 
pronunzia non � mai stata emessa dalla commissione di secondo grado 
che ha risolto la controversia su un punto preliminare (D. 

(1) Decisione esattissima. Con fa sentenza deHe Sezioll!i Unite 22 novembre 
1977, n. 5086 (in questa Rassegna, 1977, I, 874 con nota di C. BAFILE) � stato 
chiarito che fil. giudizio in terzo grado (sia� innanzi aJHa Comm~ssione centrale 
che alJa corte d'appello) non � una impugnazione di .legittimit� in senso stretto, 
o di annu]1amento, ma un gravame dii merito in tutti i casi ricoilJJducibili a1l concetto 
tradiZJionaJle di esitima:z;ione complessa; pertanto il giudice di terzo grado 
non annuili1a con rinvio, ma pronuncia direttamente su!1 rapporto (come hl giudice 
dii ap:peMo) e .ci� fa ovviamente anche quando nei grndri inferiori non si sia 
pervenuti ad una pronuncia sul rapporto per es1sersi derfinit1a la controversia su 
un punto preliminare di �dto o di merito. Tuttavtla la staturi2lione sUJl rapporto 
non pu� varcare H limite deLl'estimazione .complessa, s� che divenrta necessario 
�ll rinvio se occorire rinnovare, o compiere per la prima voHa, iJ giudizio suL1a 
valutazione estimativa (o es�timazione semp11oe); anche in questo caso, tutta

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

71 

(Omissis). -Col secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione 
degli artt. 26 e 29 d.p. 26 ottobre 1972, n. 636. P.remesso che i motivi 
attinenti al merito prospettati alla commissione provinciale non erano 
stati esaminati da questa perch� assorbiti dalla dichiarata carenza di legittimazione 
di esso ricorrente, l'ENEL sostiene che la commissione tributaria 
centrale, una volta affermata la detta legittimazione, avrebbe dovuto 
rinviare il giudizio alla commissione di secondo grado, stante la sua incompetenza 
a decidere il merito, sia riguardo alla dedotta intassabilit� di 
taluni cespiti, sia riguardo alla determinazione deHa base imponibile. 

La censura non � fondata. Essa muove da una premessa che non trova 
riscontro negli atti, risultando dal'la decisione della Commissione provinciale 
che questa non si � affatto limitata a giudicare della sola legittima-', 
zione dell'ENEL, ma ha invece esaminato anche il merito, avendo concluso, 
sia pure sulla base di motivazione sommaria, con il rigetto dell'assunto 
del contribuente per mancanza di prova, ed in tal senso avendo 
confermato la statuizione adottata in primo grado. 

Detto questo, deve rilevarsi che secondo l'art. 26 della nuova disciplina 
del contenzioso tributario (approvata con d.p. 26 ottobre 1972, n. 636, 
ed applicabile al caso per l'art. 43 dello stesso testo) la Commissione centrale 
era ben competente ad esaminare le questioni di fatto attinenti alla 
posizione soggettiva dell'ENEL rispetto ai beni oggetto dell'accertamento 
ed alla natura dei beni stessi ai fini dell'app�icazione dell'art. 72 del t.u. 
1958, n. 645. Non era invece competente ad esaminare questioni di valutazione 
estimativa. Ma nessuna di tali questioni ha esaminato non avendone, 
del resto, prospettate l'ENEL, evidentemente consapevole del disposto 
del citato art. 26. � chiaro dunque che non doveva farsi luogo ad alcun 
rinvio; questo essendo previsto dall'art. 29 del d.p. 1972, n. 636 in caso di 
accoglimento del ricorso, che renda necessario il rinnovo del giudizio 
su questioni di valutazione estimativa o sulla misura delle pene pecuniarie. 
-(Omissis). 

via, non si presenta un giudizio di mera legittimit� o di annuHamento (rescin


dente), :ma pur sempre un giudizio di merito di ampiezza limitata da completare 

in sede di rinvio. 

La decisione di an[]JuMamento (di 1egittimit� in senso stretto) o soltanto 
rescindente � invece pronunciata dal giumce di terzo grado quando venga impugnata, 
esclusivamente per vizi dei1 procedimento, ila decisione che ha pronunciato 
soLtanto S'Lllhla valutazl�One estimativa, nonch� quando il giudizio nei precedenti 
gradi debba essere rinnovato per L'esistenza di un vizio radicane (art. 24 secondo 
comma in reliazione a!11l'art. 29 secondo comma) ovvero perch� viene affermata 
la giuriisdi2lione negata nei precedenti gradi (art. 353 c.p.c.). Sulil'dntero problema 
de~ giudizio di terzo grndo cfr. C. ];3AFILE, Introduzione al diritto tributario, 
Padova 1978, 323 e seg.g. � 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

72 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 ottobre 1978, n. 4393 -Pres. Rossi 

Est. Cantillo -P. M. Gentile (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato 

Cavalli) c. Soc. Mondel1i (avv. Morvillo). 

Imposta di registro � AgevolaziOne per la costruzione di autostrade -Appalto 
affidato da concessionario -Subappalto -Autorizzazione della 
amministrazione concedente -� necessaria. 

(!. 24 luglio 1961, n. 729, artt. 2 e 8; L 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 339). 

L'agevolazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729 per la costruzione 
di autostrade non si estende ai subappalti non approvati dalla amministrazione 
a norma dell'art. 339 della legge sui LL.PP., nemmeno quando 
l'appalto sia stato stipulato da un ente concessionario, privato o publ;
Jlico, il quale abbia consentito il subappalto senza essere a ci� abilitato 
dall'atto di concessione (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento, denunziando la violazione 
dell'art. 8 della legge 27 luglio 1961, n. 729 e dell'art. 339 della legge 
20 marzo 1865, n. 2248 all. F., nonch� motivazione illogica, l'amministrazione 
ricorrente sostiene che anche i contratti di subappalto di opere autostradali 
affidate a societ� concessionarie debbono essere approvati dallo 
ANAS e che pertanto ad essi non competa in beneficio in questione quando 
manchi l'approvazione, a nulla rilevando l'eventuale esenzione dalla stessa 
contenuta nel capitolato del contratto di appalto, che non pu� validamente 
derogare alle norme generali sugli appalti pubblici. 

La� censura � fondata. � 

Occorre chiarire che nella presente controversia non � in disc_ussione 
il consolidato orientamento di questa Corte suprema (cfr., da ultimo, 
5 agosto 1977, n. 3531) per cui il regime fiscale di favore previsto dall'art. 8 
de1la legge n. 729 del 1961 non si estende ai contratti di subappalto di 
opere stradali che non siano stati approvati dall'autorit� competente, per 
i quali non si riscontra il rapporto di occorrenza con le finalit� della 
legge -che � elemento costitutivo dell'agevolazione e deve sussistere 
non solo dal profilo tecnico-economico, ma anche da quello giuridico -in 
quanto stipulati in violazione dell'art. 339 della legge n. 2248 all. F., che fa 
divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'opera 
assunta, tranne che a ci� non sia stato autorizzato dall'amministrazione. 

(1) P.roffio nuovo de!ila questione dell'agevolazione dei subappalti per la 
costruzione di autostrade. M diviieto dei subappalti stabi!ldto ne!lJl'art. 339, atteso 
H suo fine di garantire nel pubblico interesse la mig;liore esecuzione deilil'o:pera, 
sussiste anche quando l'esecumone sia affidata 1n concessione;� resta sempre 
riservato a�J'amministrazione il potere di autorizzare H subappaiLto, a meno che 
i'l disciplinare de!Ja concessione non ahi!ldti preventivamente i~ concessionario 
in modo espresso a derogare al diviieto per specifiche catego:riie di lavori. Sulla 
questione generail.e, ormaii pacificamente riso1ta, v. la sentenza deltle SS.UU., 
richiamata nel testo, 5 agosto 1975, n. 2978 (in questa Rassegna, 1975, J, 90~). 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

La questione riguarda, invece, la specifica ipotesi in cui, ai sensi del, 
l'art. 2 della stessa legge, la costruzione e la gestione di un'autostrada 
ldi iniziativa statale) siano state affidate in concessione ad altro soggetto, 
pubblico o privato, il quale stipula, quindi, i contratti. di appalto oocorrenti 
per la realizzazione dell'opera; ed il quesito da risolvere � se in que-� 
ste fattispecie la stipulazione di subappalti da parte dell'impresa appaltatrice 
dei lavori debba essere autorizzata anche dall'ANAS, ex art. 339 cit., 
ovvero sia sufficiente il consenso della committente societ� concessionaria. 

Questa seconda alternativa -seguita in sentenza sull'unica considerazione 
che, in concreto, l'autorizzazione al subappalto era stata data in via 
preventiva con apposita clausola del contratto di appalto -viene ora pi� 
correttamente argomentata dalla resistente societ� appaltatrice in base 
al principio che la concessione per la costruzione di tutti i poteri e facolt� 
inerenti all'attuazione della concessione, compreso iJ potere di autorizzare 
il subappalto. 

La tesi non pu� essere condivisa, in quanto non tiene conto, da un 
lato, della natura giuridica di questo tipo �di concessione, dall'altro della 
funzione cui adempie l'approvaziooe prevista dall'art. 339 cit. 

Sotto il primo profilo, � stato esattamente osservato in dottrina che la 
concessione prevista dall'art. 2 della legge n. 729 del 1961 (e, in precedente, 
dalle leggi n. 547 del 1948 e n. 463 del 1955) � caratterizzata dalla combinazione 
di due distinte funzioni, cio� la gestione del pubblico servizio autostradale, 
che viene esercitato dal concessionario nel proprio interesse, e 
la costruzione dell'autostrada, che viene sostanzialmente realizzata per 
conto dello Stato, nel suo diretto e preminente interesse, trattandosi di un 
bene destinato a far parte del demanio statale (da ci� si � inferito, anzi, 
ma l'opinione � discutibile, che l'autostrada diyiene di propriet� dello 
Stato gi� dalla sua costruzione e, non al termine della concessione o per 
effetto di riscatto). 

Le due componenti del contenuto della concessione -ancorch� economicamente 
connesse e giuridicamente interdipendenti (la gestione � in 
sinallagma con la costruzione, costituendone in tutto o in parte il corrispettivo: 
cfr. art. 5 della legge n. 729 del 1961) -restano tuttavia individuabili 
sia nella loro finalit� che nel loro regolamento giuridico, giacch� 
concorrono a disciplinare il rapporto regole�proprie della concessione di 
pubblico servizio, p�r quanto concerne la gestione dell'autostrada, e regole 
proprie dell'appalto, per quanto attiene alla realizzazione dell'opera (la 
concessione di sola costruzione di un'opera pubblica d� luogo; com'� noto, 
ad una figura giuridica sostanzialmente affine all'appalto). 

In particolare, in relazione a quest'ultimo aspetto del rapporto (che, 
contrariamente a quanto accade per altre concessioni, non � un mero 
accessorio della gestione, ma costituisce la finalit� principale della concessione, 
come risulta dalla legislazione suddetta), va rilevato che le stesse 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

74 

leggi prevedono una penetrante ingerenza dell'ANAS, cui compete la continua 
vigilanza sulla realizzazione dell'opera (cfr. artt. l, 4 e 17 della legge 
del 1948), l'approvazione dei progetti esecutivi, delle variazioni in corso 
d'esecuzione d'opera (art. 21 della legge del 1961). 

E l'ingerenza non � circoscritta alle modalit� di esecuzione, ma si 
esplica anche al momento della scelta, da parte del concessionario, delle 
imprese cui vengono affidati i lavori, all'uopo prevenendosi, nelle convenzioni 
disciplinanti le concessioni, la partecipazione di funzionari dell'ANAS 
alle gare di appalto indette dal concessionario medesimo. 

Sicch� va riconosciuto che l'ANAS, sebbene non assuma la qualit� 
di parte nel contratto tra il cincessionario e l'appaltatore, si inserisce 
nella formazione e nell'esecuzione del rapporto di appalto in virt� dei 
poteri di controllo e di intervento connessi a~.la sua posizione di concedente 
destinataria dell'opera pubblica. 

Ci� posto, si deve escludere che la concessione comporti l'automatica 
attribuzione al concessionario della facolt� di autorizzare il subappalto 
in deroga al divieto. di cui all'art. 339 cit., che opera, com'� pacifico, anche 
negli appalti per la costruzione di autostrade in concessione. 

La contraria opinione della resistente muove da una sostanziale identificazione 
di detta facolt� con quella prevista negli appalti privati dall'art. 
1656 cod. civ., da ci� desumendo l'inerenza de1la stessa alla posizione 
di committente e, per conve!'so, l'impossibilit� che continui a spettare 
alla p.a., estranea al contratto di appalto. 

Ma la premessa � inaccettabile, in quanto oblitera le ragioni di pubblico 
interesse che sono alla base della normativa di cui all'art. 339, che 
� funzionale alla duplice esigenza di assicurare la buona esecuzione dell'opera 
-attraverso la valutazione, da parte dei competenti organi 
della p.a., dell'apportunit� del subappalto e dei requisiti di idoneit� della 
impresa cui viene affidato -e di rendere possibile la doverosa attivit� 
di controllo di quegli organi, che non potrebbe essere esplicata tempestivamente 
ed efficacemente nei confronti di imprese ai cui rapporti con l'appaltatore 
la pubblica amministrazione fosse rimasta del tutto estranea 
(cfr. S.U. 5 agosto 1975, n. 2978). 

La facolt� di rimuovere il divieto del subappalto configura, quindi, 
un potere proprio della pubblica amministrazione che, sebbene normal~ 
mente connesso alla sua posizione di committente, attinge a finalit� ditutela, 
nei confronti dell'esecutore dell'opera pubblica, che si riscontrano 
anche quando la costruzione di questa, anzich� mediante appalto, avvenga 
con il sistema della concessione. 

Pertanto tale negozio non implica affatto il trasferimento di quella 
facolt� al concessionario, sia perch� non necessaria all'attuazione dell'opera 
(ove il subappalto sia consigliato da esigenze tecniche o da particolare 
convenienza il concessionario -al pari dell'appaltatore -pu� farsi 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

autorizzare dalla concedente a consentire la stipulazione) e sia perch� 
si inserisce nel complesso dei poteri di intervento nello svolgimento del 
rapporto relativo alla costituzione dell'opera, di cui l'amministrazioneconcedente 
dispone a tutela dell'interesse pubblico. 

A quest'ultimo riguardo, � appena_ il caso di sottolineare che, aderendo 
all'opinione che qui si respinge, risulterebbe inutile anche l'ingerenza dell'ANAS 
nel momento genetico dell'appalto, posto che il concessionario 
potrebbe successivamente consentire all'appaltatore, a mero fine di speculazione, 
il sistematico affidamento a terzi dell'opera assunta, in modo da 
assorbire !'.intero contenuto del contratto, o addirittura aderire ad un subappalto 
totale ovvero alla cessione dell'appalto (come consente l'art. 339). 

Ovviamente, l'esclusione dell'automatico trasferimento della facolt� di 
autorizzare il subappalto non impedisce che la p.a. possa nondimeno con� 
ferire "in via generale, in tutto o in parte (ad es., per categorie di opere), 
l'esercizio di tale potere al concessionario, demandando allo stesso, quin� 
di, la valutazione sulla concreta rispondenza del subcontratto alle finalit� 
di interesse pubblico. Ma � necessario che il conferimento della facolt� 
formi oggetto del negozio di concessione e risulti, quindi, dal disciplina� 
re che la regola. 

Le conseguenze che da questa conclusione scaturiscono in ordine al 
trattamento fiscale dei subappalti relativi alla costruzione di autostrade 
in concessione, risultano chiare alla stregua dell'orientamento di questa 
Corte Suprema sopra richiamato: il beneficio di cui aH'art. 8 della legge 

n. 729 � dovuto se il subappalto sia stato autorizzato od approvato, ai sensi 
dell'art. 339 cit., anche dall'Amministrazione concedente ovvero dalla sola 
societ� concessionaria quando questa sia stata a ci� abilitata dalla mede� 
sima Amministrazione, in via preventiva, con la convenzione di concessione; 
in mancanza, l'agevolazione deve essere negata, non riscontrandosi il 
rapporto di occorrenza con la finalit� della legge. 
Nella specie, la Corte di merito avrebbe dovuto portate anzitutto il 
suo esame sul contenuto dei rapporti intercorsi tra l'ANAS e la societ� 
concessionaria e solo nel caso che fosse risultata l'esistenza di un'autorizzazione 
a consentire la stipulazione di. contratti di subappalto da parte 
delle ditte appaltatrici, avrebbe potuto attribuire rilievo al capitolato 
di appalto, intervenuto tra la societ� concessionaria e l'impresa appaltatrice 
Mondelli, che contemplava, all'art. 7, il subappalto per i lavori oggetto 
del contratto in questione. 

Un tale esame non � stato compiuto dalla Corte, la quale, incorrendo 
nelle denunciate violazioni di legge, ha fondato la propria decisione soltanto 
sulla clausola contrattuale suddetta ed ha omesso di considerare 
che la societ� concessionaria, cui incombeva la prova dei presupposti 
dell'agevolazione, non aveva mai dedotto di essere stata autorizzata a 
consentire al subappalto. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

I 

TRIBUNALE ROMA, Sez. I, 10 luglio 1978, n. 6821 � Pres. Mazzacane . 
Rel. DeHi Priscoli � Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Corti) 

c. S.p.A. La Nuova Portuense (avv. Petrucci). 
Competenza� e giurisdizione � Espropriazione per pubblica utilit� � Termine 
per il compimento dell'esproprio � Superamento . Deduzione di 
inesistenza dell'atto � Giurisdizione ordinaria. 
(!. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13). 

Espropriazione per pubblica utilit� � Decreto di esproprio � Effetti . Emissione 
del decreto � Sufficienza � Notificazione -Irrilevanza. 
(!. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 50). 

Espropriazione per pubblica utilit� � Stima -Opposizione � Applicazione 
di criterio indennitario diverso da quello seguito nel procedimento 
amministrativo -Richiesta in coi:so di giudizio � Domanda nuova . 
Esclusione� 

. (I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51). 

Espropriazione per pubblica utilit� � Stima � Opposizione � Espropriazio� 
ni preordinate ad opere o interventi da realizzarsi da parte di enti 
pubblici� Decreto successivo alla legge 27 giugno 1974 n. 247 � Criterio 
indennitario � Legge sulla casa � Appliq1zione nel giudizio � Diverso 
criterio previsto da leggi speciali applicato nel procedimento ammi� 
nistrativo � Irrilevanza. 
(!. 27 giugno 1974, n. 247; I. 22 ottobre 1971, n. 865). 

Espropriazione per pubblica utilit� � Stima � Opposizione � Criterio inden� 
nitario � Legge sulla casa � Competenza della corte d'appello � Neces� 
sit� � Non sussiste. 
(!. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13). 

Espropriazione per pubblica� utilit� � Indennit� � Legge sulla casa � Aree 
esterne ai centri edificati � Concreta destinazione agricola � Rilevan� 
za . Destinazioni potenziali o non pi� in atto � Irrilevanza. 

(I. 22 ottobre �1971, n. 865, art. 16, comma 3; I. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

77 

Espropriazione per pubblica utilit� � Stima . Opposizione . Legge sulla 
casa � Aree esterne ai centri edificati � Indennit� � Riferim�nto ai 
valori agricoli medi �Anno in corso �Valori dell'anno precedente � Ri� 
levanza � Esclusione. 
(!. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, 15 e 16; !. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). 

Espropriazione per pubblica utilit� � Indennit� � Legge sulla casa --Espropriazione 
parziale � Art. 40 legge 25 giugno 1865 n. 2359 . Applicabilit�. 
(!. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40; 1. 22 ottobre 1971, n. 865). 

Occupazione � Occupazione temporanea e d'urgenza � Indennit� � Criteri 
di liquidazione � Interess-a legale sull'indennit� di esproprio � Limiti � 
Pregiudizio effettivo � Rilevanza. 


Occupazione � Occupazione temporanea e d'urgenza � Protrazione illecita 
� Risarcimento dei danni � Svalutazione monetaria � Applicabi� 
lit� � Necessit� di domanda � Esclusione. 

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, adito in sede di 
opp_osizione alla stima proposta dall'espropriante, conoscere della questio


-ne relativa alla giuridica esistenza del decreto, prospettata dall'espropriato 
in relazione alla scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione 
di pubblica utilit� ed in base all'assunto che il decreto debba essere non 
solo emesso, ma anche ._notificato entro il termine stabilito per la pronunzia 
delle espropriazioni (1). 

L'effetto traslativo della propriet� che la legge ricollega al decreto 
di esproprio si produce con la sua emissione, mentre la notificazione non 
� necessaria per la giuridica esistenza del provvedimento n� per la sua 
validit� ed efficacia (2). 

(3-4-13) Dichiarazione di pubblica utilit�, connessi criteri di determinazione 
dell'indennit� di espropriazione e � ius superveniens �: l'applicazione 
della legge 27 giugno 1974, n. 247 nel giudizio di opposizione alla 
stima. 

1. -Nei d"uie casi decisi dalile sentenze in rassegna, l'espropriazione, richiesta 
da un so~getto pubbHoo (dai! Ministero dei Lavori pubblici, neli primo; 
dai11'Enel, nel secondo), e preordinata a~La reailizzazione di un'opera pubbHca 
(completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinent�le �Leonardo 
da Vinoi � di Fium~cino; opere 1c1rauilikhe), era stata :pronunziata con decreto 
emesso dopo iJ 16 .!ug.Uo 1974, cio� dopo l'entriata in vigore deH'art. 4, comma l, 
d.l. 2 maggio 1974, n. 115 sub 1. 27 giugno 1974, n. 247, norma la qua1e, com'� 
r.oto, ha previ'Sto che �ile disposizioni contenute nel titolo II defila legge 22 ottobre 
1971, n. 865, reliative alfa determinazione delil'indennit� di espropriazione si 
applicano a tutte 1e espropriazioni comunque preoridinate ailla r~izzazione di 
opere o di inforventi da parte defilo Stato, delle regioni, del~e province, dei 
comuni o di altri enti pubblici o di dkitto pubblico anche non territoriall~ �. 

78 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Proposta dall'espropriante azione di opposizione alla stima per chiedere 
che l'indennit� di espropriazione sia determinata in misura minore, 
la deduzione che l'indennit� va determinata in base ad un criterio diverso 
da quello applicato nel corso del procedimento amministrativo n� 
costituisce una domanda nuova n� d� luogo a modificazione della causa 
petendi, rientrando nei poteri del giudice individuare, anche di ufficio, la 
legge effettivamente applicabile alla fattispecie (3). 

Per effetto della legge 27 giugno 1974, n. 247 i criteri per la determinazione 
dell'indennit� di esproprio introdotti dalla legge 22 ottobre 1971, 

n. 865 debbono trovare immediata applicazione a tutte le espropriazioni 
cui la norma fa riferimento, senza che possa distinguersi tra espropriazioni 
disposte sulla base di leggi speciali anteriori e espropriazioni disposte 
sulla base della legge generale n. 2359 del 1865, onde quei criteri 
vanno applicati dal giudice nella causa di opposizione a stima in sostituzione 
d'ogni diverso criterio seguito nel procedimento amministrativo 
(4). 
L'applicazione dei criteri di determinazione dell'indennit� di esproprio 
introdotti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 non trae con s� neces-

Poich� in ambedue i casi il procedimento di espropriazione era iniziato 
prima de1l'entrata in: vigore de11a l. 27 ,giugno 1974, n. 247, n� a seguito di tale 
fogge gihl. atti erano stati rinnovati per far luogo ad at1tra determinazione delila 
indennit� secondo lo schema procedimentak e sulfa base del criterio indennitario 
previsti dagli artt. 12 e ss. l. 22 ottob!'e 19711, n. 865 (poi modificati dagli artt. 6 

d.l. 2 maggio 1974, n. 115 conv. ifu:l I. 27 giugno 1974, n. 247 e 14 J. .28 gennaio 
1977, n. 10) (1), l'inc:lennit� depositata e della cui congruit� si discuteva in 
giudizio era stata determinata con diverso criterio (nel primo caso, ex art. 7 
d.l. 31 ottobre 1967, n. 969 conv. in l. 23 dicembre 1967, n. 1246, in base alla l. 15 gennaio 
1885, n. 2892 su!l risanamento defila citt� di Napoilri; nel secondo, in bas.e al 
criterio del giusto prezzo di cui all'art. 39 della l. 25 giugno 1865, n. 2359). 
L'ente pubblico espropriante aveva nei due casi sostenuto che, propostasi 
l'opposiziOIIle alla stima, L'indennit� dovuta andava stabiHta applicando il criterio 
indennitario .introdotto dal1a l. 22 ottobre 1971, n. 865 e non i1 criterio seguito 
ne1' prooediimento amministrativo. 

La domanda � stata aJCcollf:a, ma, prima di pervenire a taile decisione, i giudici 
hanno dovuto darni cariico del contrasto in cui la 'pretesa pareva porsi con l'indikizzo 
giurisprudenziale costantemente seguito dailila oassaZlione e che ritiene 
precluso aJ1 giudice ordinario i.l potere di sostituire con altro criterio indenni


(1) Sulla applicazione della I. 27 giugno 1974, n. 247 ai procedimenti non ancora conclusi 
alla data della sua entrata in vigore, cfr. Cons. St., Comm. spec., 20 gennaio 1975 n. 25/74 in 
Cons. Stato 1975, I, 570. 
Sulla !. 27 giugno 1974, n. 247, cfr. CERULLI lRELLI, Espropriazioni per pubblico interesse: 
nuovi problemi della disciplina vigente, Riv. trim. dir. pubbl. 1975, 1452, Predieri, 
La legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilit� dei suoli, Giuffr�, Milano, 1977, pag. 383 ss. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

79 

sariamente la competenza della corte d'appello prevista dall'art. 19, giacch� 
questa competenza riguarda solo le espropriazioni disposte a norma 
della stessa legge n. 865 del 1971 (5). 

In base all'art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865 quale modificato dall'art. 
14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai fini della determinazione dell'indennit� 
di esproprio per immobili ubicati in aree esterne ai centri edificati, 
deve tenersi conto della effettiva destinazione agricola e dello stato 
del fondo al momento in cui viene disposta l'espropriazione o � attuata 
l'occupazione di urgenza, essendo per contro irrilevanti altre destinazioni 
attuabili o gi� attuate in passato (6). 

Nel giudizio di opposizione a stima, la d�terminazione dell'indennit� 
di esproprio per le aree esterne ai centri edificati da operare in base 
all'art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865 va fatta con riferimento ai valori 
agricoli medi determinati per l'anno in cui � emanato il decreto di espro


tarlo quello seguito dailll'autorit� amministrativa nel procedere al1la espirop:riazione 
(Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 431, Giust. civ. 11967, I, 909; Cass., Sez. 
Un., 26 gennaio 1962, n. 245, Foro amm. 1968, I, 1, 294 e Giust. civ., 1968, I, 621; 
Cass., Sez. I, 5 giugno 1974, n. 1651, in questa Rassegna 1974, I, 1405; Cass., 
Sez. I, 12 ~ug�io 1974, n. 2088, Giust. civ. Mass. 1974, 947; Cass. 8 ap;rHe 1975, n. 1271, 
Giust. civ. Mass. 1975, 569; Cass. 6 ottobre 1976, n. 3i290, Giust. civ. Mass. 1976, 
1395; Cass. 2 maggio 1977, n. 1671 e 15 novembre 1977, n. 4973, Giust. civ. 1977, I, 
1096 e 1978, I, 1893; Cass. 30 maggio 1978, n. 2735, Giust. civ. Mass. 1978, 1114) .(2). 

2. -Rripercorrendo l'itinerario logico seguito dalle due sentenze conviene 
soffermarsi suJile ragioni che sono a!ll'origine di tale indirizzo giurisprudenziale, 
perch� esse ne consentono U!Ila lettura, in cui l'iniziale contrasto tra questa 
giurisprudenza e la decisione dei gJiudici resta elri1so. Anche se -deve essere 
avvertita -la interpretazione che di questa gill['isprudenza viene prospettata 
non coincide con quehla datane da!Ha stessa cassazione. 
Questa lettura � nel senso che la giuirisprudenza delila corte individui i Limiti 
entro i quali pu� essere esercitato, ma non escluda che ail giudice ordinario 
spetti il potere di accertare se iil criterio indenndtario ap:pldcato nel procedi


(2) Cass. 15 novembre 1977, n. 4973, in Giust. civ. 1978, I, 1893, ha esaminato un caso 
di espropriazione pronunziata in base alla 1. 25 giugno 1865, n. 2359 ed in cui l'espropriante 
sosteneva dovesse applicarsi il criterio indennitario previsto dalla 1. 22 ottobre 1971, n. 865. 
Cass. 2 maggio 1977, n. 1671, in Giust. civ. 1977, I, 1096, in un caso riguardante la realizzazione 
della casa dello studente per l'Universit� di Palermo, avendo la Corte di merito affermato 
che il procedimento espropriativo era stato condotto in base alla 1. Reg. Sic. 18 aprile 
1958, n. 12 che aveva allo scopo concesso finanziamenti, ha ritenuto che al criterio del 
valore venale (richiamato dall'art. 22, comma 2, della legge) non potesse sostituirsi quello 

c.d. della legge su Napoli (richiamato dall'art. 40 della I. 28 luglio 1967, n. 641), la cui 
applicazione veniva sostenuta dall'universit� sul presupp�sto che il concorrente finanziamento 
statale dell'opera sarebbe valso ad attrarla nell'ambito della I. 641 del 1967. 
Cass. 6 ottobre 1976, n. 3290, in Giust. civ. Mass. 1976, 395, relativa alla espropriazione 
di aree destinate alla costruzione di alloggi da parte dell'ente siciliano per le case dei lavoratori, 
ha affermato che, avendo i giudici di merito ritenuto che l'espropriazione era stata 
disposta in base alla I. Reg. Sic. 12 aprile 1952, n. 12 sulla costruzione di alloggi per le 
categorie pi� disagiate, il crit~io della legge su Napoli da essa previsto non poteva essere 



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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prio e non con riferimento ai valori medi dell'anno precedente, criterio, 

, quest'ultimo, operante in sede di determi11:azione provvisoria dell'indennit� 
a norma dell'art. 11 della legge (7). 
Il criterio di determinazione dell'indennit� previsto per i casi di esproriazione 
parziale dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 � applicabile 
anche nei casi in cui, ai fini della individuazione dell'indennit�, il valore 
del fondo va stabilito secondo le regole introdotte dalla legge 22 ottobre 
1971, n. 865 (8). 
L'indennit� di occupazione legittima ed il risarcimento del danno da 
illecita protrazione dell'o~cupazione oltre il biennio, nei casi in cu~ l'indennit� 
di espropriazione non sia commisurata al valore venale, vanno 
ragguagliati non all'indennit� di espropriazione, m� all'effettivo valore del 
fondo e peraltro ben !JOSsono consistere .in una somma inferiore agli 
interessi legali sul valore venale, se l'occupazione si sia rivelata produt


mento amministrativo doveva ess,erlo e perici� non escLuda che possa sostitui1'
1o. 

Nellle decisioni 25 febbraio 1967, n. 431 e 26 gennaio 1968 n. 245 dehle Sezioni 
Unite, che contengono la pi� approfonc:lii:ta disamina dell'argomento, la cassazione 
osservava che i!l giudioe, al fine di stabilire la giusta misura deM'indennit�, 
�deve prendere in considerazione e fare riferimento ai criteri d!i. legge 
in base a curi la espropl1iazione � stata d1sposta �. Le ragioni di questo principio 
erano cos� enUDJciate: -�Le norme sui criteri di indennizzo sono, infatti, 
strettamente connesse a quelle concernenti }e cause che determinano le varie 
e d!i.verse espropriazioni, e le une e 1e aU11e costituiscono poi un,insieme cmganiico 
e inscindibHe che non soffre possibiiliit� di sostituzione o commistione �. 
A�g;gfongevano le SeZJioni Un!i.te: -�A meglio chiari�re il concetto, va osservato 

sostituito da quello del valore venale, previsto nella I. Reg. Sic. 18 gennaio 1949, n. 1 sulla 
istituzione dell'ente, cui si pretendeva ricondurre la fattispecie. 
Cass. 8 aprile 1975, n. 1271, in Giust. civ. Mass. 1975, 569, ha riguardato un caso in cui, 
mentre l'espropriazione era stata pronunciata sulla base della legge generale 25 giugno 1865, 

n. 2359, si deduceva che l'opera da realizzare rientrava tra quelle previste dalla legge sul 
risanamento della citt� di Napoli e si chiedeva l'applicazione del diverso criterio indennitario 
da questa previsto. 
Cass. 5 giugno 1974, n. 1659, in questa Rassegna 1974, I, 1405 con osserv. di A. Rossi, 
ha deciso un caso in cui si sosteneva che lopera da realizzare non era una generica opera di 
pubblica utilit�, ma una di quelle contemplate dalla I. 11 dicembre 1952, n. 2521 (alloggio 
di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero 
delle poste), onde si sarebbe dovuto applicare il criterio indennitario previsto da tale legge 
(quello della legge su Napoli) e non quello del valore venale. 

Cass. 26 gennaio 1968, n. 245 e 25 febbraio 1967, n. 431, in Giust. civ. 1968, I, 621 e 1967, 
I, 909 con nota di G. RuoPPoLO, Sindacato del giudice ordinario sull'esercizio del potere da 
parte dell'amministrazione, per quanto � dato comprendere dalle motivazioni, hanno esaminato 
casi di espropriazioni pronunziate in base a varianti del piano regolatore della citt� 
di Torino, alle quali era stato applicato il criterio indennitario previsto dall'art. 5 della 

I. 5 aprile 1908, n. 141, pi� favorevole all'espropriante rispetto a quello del valore venale, criterio 
cbe si sosteneva applicabile solo alle varianti nelle modalit� di esecuzione del piano origi� 
nario e non anche alle varianti in estensione. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 81 

trice di un danno minore, dovendo essi per regola generale andare commisurati 
al pregiudizio _effettivamente subito (9). 

Il risarcimento del da,nno da illecita protrazione dell'occupazione oltre 
il biennio costituisce debito di valore, suscettibile di rivalutazione, dovendosi 
tenere conto, anche di ufficio, della svalutazione monetaria, trattandosi 
di elemento compreso nella domanda risarcitoria (!{)). 

II 

TRIBUNALE REGIONALE A:CQUE PUBBLICHE DI NAPOLI, 7 ottobre 
1978, n. 26 -Pres. Miele -Rel. Fusco -E.N.E.L. (avv. Patern�) c. Cassa 
per il Mezzogiorno (avv. Stato Tonello) e Fiumarella (avv. D'Auria). 

Acque pubbliche ed elettricit� � Competenza e giurisdizione � Tribunali 
regionali delle acque e tribunali ordinari � Espropriazione per pub� 
blica utilit� � Controversie sulla determinazione dell'indennit� -Com� 
petenza � Tribunale regionale delle acque � Legge sulla casa � Com� 
petenza della corte d'appello � Applicabilit� in materia di acque pubbliche 
� Esclusione. 

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 lett. d; I. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19). 
Espropriazione per pubblica utilit� � Stima � Opposizione � Criterio in� 
dennitario � Legge sulla casa � Applicazione � Competenza della corte 
d'appello � Necessit� � Non sussiste. 

(1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 19; I. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). 
Espropriazione per pubblica utilit� ~ Stima -Opposizione . Espropriazioni 
preordinate ad opere o interventi da realizzarsi da parte di enti pub� 
blici -Decreto successivo alla legge 27 giugno 1974, n. 247 � Criterio 
indennitario � Legge sulla casa � Applicazione nel giudizio � Diverso 
criterio applicato nel procedimento amministrativo � Irrilevanza. 

(I. 27 giugno 1974, n. 247; I. 22 ottobre 1971, n. 865). 
che se pure la potest� es:propriativa � sempre� unica e presuppone, per estrinsecarsi, 
sempr� un fine dd pubbJdco interesse, diversi e mortep1ici possono esser.e 
in particolare gli scopi che a mezzo di essa si intendono perseguire: a tale 
diversit� di scopi _cordsponde appunto una diversa discipQina dei criteri di indennizzo, 
i quali ultimi ineriscono saldamente al sistema espropriativo e non 
possono, pertanto, assolutrumente sostituirsi con ailtri... �. 

L'accento posto su1Me �cause, che determinano le varie e diveI1Se espropriazioni, 
e sugili scopi, riconducibili ad un fine di pubblico interesse, che a mezzo 
dell'espropriazione si 1.ntendono rperseguire �, dimostra come il momento rprocedimentaile 
cui deve aversi riguardo, quello cio� in cui si fissa il motivo di generai1e 
interesse (art. 42, comma 3, Cost.) per cui l'espropriazione potr� essere 
pronunoiata e, correlativamente, i!l criterio indennitario che andr� applicato, � 

7 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Espropriazione per pubblica utilit� -Legge sulla casa -Fittavolo -Diritto 
alla indennit� aggiuntiva -Onere di opposizione alla stima -Non sussiste 
� Intervento nel giudizio promosso dall'espropriato -Ammissibilit�. 


(I. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17). 
Espropriazione per p�bblica utilit� -Legge sulla casa -Estensione alle 
espropriazioni preordinate ad opere o interventi di enti pubblici -Indennit� 
di occupazione -:� ricompresa. 

(I. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20; I. 27 giugno 1974, n. 247). 
Espropriazione per pubblica utilit� -Legge sulla casa -Cessione volonta.
ria -Mancata comunicazione dell'indennit� provvisoria -Maggiorazioni 
attribuite nel giudizio di opposizione a stima -Esclusione. 

(I. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12). 
La disposizione contenuta nell'art. 140 lett. d) del t.u. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e la competenza per materia attribuita al tribunale regionale 
delle acque relativamente alle controversie riguardanti la determinazione 
dell'indennit� di espropriazione non hanno _subito .modifiche per effetto 
dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che ha attribuito alla corte 
d'appello la .competenza sulle opposizioni alla stima dell'ufficio tecnico 
erariale (ed ora della commissione di cui all'art. 16 della legge 865 sub 
art. 14 legge� 28 gennaio 1977, n. 10), quest'ultima� dovendo essere considerata 
norma generale inidonea ad abrogare un'anteriore norma speciale 
(11). 

individuato da:ll'atto che dichiara fa pubblica utiiiit� delJl'opera, non dail decreto 
di espropriazione. 

' n fulcro deJila il'ego1a giurisprudenziale diviene allora il divieto che al giudice 
011dinario riviene dall'art. 4, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
aiL1. E sul contenzioso amministrativo, divieto di immutare nelil!a disci:piina del 
rapp~to attuato con la dichiarazione di pubbcriica utiil:it�. Non � dato cio� al 
giudice conoscere deMa legittimit� del provvedimento amministil'ativo che, dichiarando 
la pubblica utmt� deWopera, lo ha fatto sussumendo l'opera con


'c11eta ad un'individuata fattispecie di motivo di interesse genera1e o �causa� 

ablativa, per ci� stesso assoggettando il di11itto alila indennit� ahla applicazione 

del criterio legale, connesso a quel! motivo di interesse generale. 

E' nehla dichiarazione di pubblica utilit�, iinvero, come ha correttamente 
ri�Jievato i!l tdpunaile regliona:le dehle acque dd Napoli, che� va individuato il 
momento provvedimenta~e e diispositivo in rapporto all'atteggiarsi del diritto 
all'indennit�; non invece nella fase procedimentale della determinazione della 
indennit� e delJ'emissione del decreto di esproprio. In effetti, la sce1ta tra diversi 
concorrent,j criteri indannitarri in astratto a:pplicabi:li trova� la sua sede nelila 
dichiarazione di pubblica utilit� e si configura pi� propriiamente come scelta 
tra diversi motivi di interesse generale in ipotesi ricorrenti nel oaso concreto. 
Una volta fatta questa scelta, non resta, nel subprocedimento dd d�terminazione 
dellllindennit�, se non compiere l'operazione d'ordine tecnico, consistente nel 
ricercare in concreto in quale ammootare pecuniario si traduce i<l criterio ine



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS; IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

83 

La competenza per materia della corte d'appello prevista dall'art, 19 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 mod. dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, � 

n. 10, presuppone non la liquidazione dell'indennit� di espropriazione sulla 
base dei criteri indicati nelle stesse leggi, ma l'opposizione alla stima 
compiuta dall'ufficio tecnico erariale (ed ora dalla commissione prevista 
dall'art. 16 della legge 865/1971 sub art. 14 legge 14/1977), onde dalla competenza 
di giudici diversi dalla corte d'appello non es�la la controversia 
intesa a che l'indennit� di espropriazione, non risultante da stima degli 
organi anzidetti, sia determinata in base ai criteri previsti dalle leggi 
865 del 1971 e 10 del 1977 (12). � 
Nel giudizio di opposizione alla stima, relativo a deereto emesso dopo 
l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, � n. 247 in procedimento 
svoltosi secondo le norme della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e per espropriazioni 
preordinate alla realizzazione di opere o� di interventi da parte 
di enti pubblici o di diritto pubblico, la determinazione dell'indennit� 
da parte del gudice deve avvenire non in base agli artt. 39 e ss. della 
legge 2359 �del 1865, ma applicando i criteri introdotti dalla legge 22 ottobre 
1971 n. 865, ~ ci� perch� questi criteri hanno sostituito quelli della 
legge 2359 del 1865 onde non si pongono in alternativa con gU stessi (13). 

Il diritto dell'affittuario al pagamento della indennit� aggiuntiva prevista 
dall'art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865, � del tutto autonomo rispetto 
a quello del proprietario espropriato e non � soggetto al sottopro


rente ali! motivo di interesse generale, dn base al qua!le la prubbLica. utiJit� dell'opera 
� stata dichiarata. 

Ci� comporta, d'alltro canto, che il giudice ordinario, cui spetta la. competenza 
giurisdiziona!le a realizzare Ia tutela del diritto delJJ!espropriato all'indOOruit� 
e peI'Ci� il potere di conoscere in base a qual.e criterio debba essere determinata, 
non gi� � tenuto ad applicare lo stesso criterio a:pipliioato nel procedimento 
amministrativo, quanto non pu� sostituire con uno diverso li! criterio 
inerente a:l motivo di interesse generale, che � a;1l.a base delJa dichiarazio~ di 
pubblica utilit�. 

Ne deriva che, se l'autorit� amministrativa, nel compiere l'operazione di 
liquidazlione dell'indennit�, ha utiliizzatq un criterio indennitario diverso da 
quehlo inerente !li1 ridetto motivo di interesse generale, i[ g:iudic� non incontra 
aLoun ostacolo nel sostituire questo secondo criterio aJl. primo. Ci� che ambedue 
le sentenze in rassegna hanno dunque esattamente affermato, 

Se� ora oi si chiede in cosa ila propost� lettura delfindennizzo giurisprudendenzia�e 
si discosta daltla . interpretazione datane dallila stessa corte di. cassazione, 
la risposta � che con essa si esclude assumano rilevanza dispositiva la 
indicazione del criterio indennitard.o contenuta nel decreto di espropriazione e, 
prima, la sua applicazione nelfa~ determinazione deltl'!liIIlmontare deltl'indennit�, 
cos� come si esclude che sia necessario impugnare il decreto di esprOlpriaziione 
davanti al giudice amministrativo per lamentare l'applkazione di un criterio 
non corrispondente al motivo di interesse generale, in base a1l quale � stata 
dichiarata .la pubblica utilit� dell'opera (3). 

(3) In tal senso, invece, Cass., 15 novembre 1977, n: 4973, cit. 

84 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cedimento amministrativo di accertamento previsto per l'indennit� di 
espropriazione, onde a carico dell'affittuario non esiste onere di opposizione 
ed egli pu� far valere il proprio diritto mediante intervento nel 
giudizio di opposizione alla stima proposto dall'espropriato (14). 

La legge 27 giugno 1974, n. 247, deve interpretarsi nel senso che il richiamo 
alle disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, 

n. 865, relative alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, operi 
anche per quanto ha riguardo al criterio di liquidazione dell'indennit� 
di occupazione previsto dall'art. 20 della legge 865 del 1971 (15). 
Se il procedimento espropriativo si sia svolto secondo lo schema 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anzich� della legge 22 ottobre 1971, 

n. 865, ed i proprietari non siano stati posti in grado di convenire la cessione 
volontaria, la maggiorazione dell'indennit� prevista dall'art. 12 della 
legge sulla casa non pu� essere accordata n� a titolo di indennit� di � 
espropriazione n� a titolo di risarcimento dei danni, restando all'espropriato 
solo la possibilit� di tutelarsi davanti al giudice amministrativo 
per far annullare il decreto di esproprio (16). 
3. -Venendo al caso esaminato dal!Le sentenze che si commentano � agevol:
e osservare che la legge 27 giugno 1974, n. 247 ha iintrodotto un criterio di 
determinazione dell'indennit� di portata genera�e, appliicabrule in, relaZione ad 
ogni espropriazione per pubbl~a utilit� pronunziata in favore di figure soggettive 
pubblkhe, perci� svmcolato da qualsiasi connessiione con una � causa� 
ablatiya determinata, giacch� ogni � causa� � suscettibfile di dar luogo ailila 
sua appl!ica:oione. 
Ci� significa che, nella legge generale suhle es:propr.iaziond per pubbll!ica utilit� 
come in ogni ailtra legge conf�igurante partico1ari � cause� ablative, � stata 
introdotta una nuova disposizione swla determinazio�e dehl'iIJJdenDJit� che,� per 
~e espropriazioni pronunziate in favore di figure soggettive pubbliche, detta un 
criterio proprfo, diverso da queMo previsto anteriormente, rimasto a disciplinare, 
dove possibi!le, le espropriazioni pronunziate per fa stessa � causa � a 
favore di privati. . 

Dunque, sopravvenuta nel corso' del procedimento di esprO:priiazione la legge 
27 giugno 1974, n, 247 e non applicato nel:Lo stesso procedimento H criterio indennitario 
previsto dailila legge 22 ottobre 1971, n. 865, la pretesa al!~a sua appJicaz.
ione non postulava una modil�icazione .da ll"ar.te del .giudice deg.U effetti del 
provvedimento dichiarativo delil!a pubbldoa utiLit�, bens� l'accertamento di quale 
fosse, secondo la legge vigente a1la data di emissione del decreto di espropriazione, 
fil: criterio indennitario inerente al motivo di pubblico interesse posto 
a fondamento dehla mchia:razione di pubblica ut11it�. 

4, -Le sentenze in rassegna -con le cui conclusion!i deve dunque convenirsi 
-sono !Pervenute ad applicare dll criterio indennitario �deMa legge sulla 
casa facendo �leva sul dato che, in forza dehla legge 27 giugno 1974, n, 247 sopravvenuta 
nel corso del procedimento, questo era lil criterio indennitario applicabile, 
ancorch� non applicato in sede amministrativa, giacch� le norme che 
prevedono criteri diversi sono rimaste abrogate per quanto ha riguardo alle 
espropriazioni promos.se �da figrure soggettive pubbJiche. Non si profilava, perci�; 
cos� hanno osservato le due decisioni, una situazfone di possibiLe concm




PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

85 

I 

(Omissis). -La societ� convenuta sostiene, anzitutto, che pur essendo 
stato emanato il decreto di espropriazione nel termine (9 ottobre 
1974) stabilito dal decreto ministeriale n. 2023 del 9 ottobre 1972, dichiarativo 
della pubblica utilit� dell'opera, la notificazione del detto decreto 
prefettizio � avvenuta successivamente a tale termine (nel novembre 1974) 
per cui �la espropriazione � illegittima�; e che, comunque, � intervenuto 
dopo il 9 ottobre 1974 un decreto prefettizio di rettifica del precedente 
decreto di espropriazione onde -costituendo la rettifica di un 
atto amministrativo una forma di revoca -deve ritenersi che l'espropriazione 
� stata sostanzialmente pronunciata dopo detto termine. 

Sul punto il Ministero ha eccepito, in corso di causa, il difetto di 
giurisdizione dell'autorit� giudiziaria Ordinaria. 

Osserva il Tribunale che l'affievolimento del diritto soggettivo del privato 
ed interesse legittimo, pone l'esistenza astratta del potere sotto il 
profilo soggettivo ed oggettivo, non soltanto per quanto attiene alla sua 
appartenenza, ma anche nei presupposti ed elementi che la delimitano, 
pur essi contemplati in una norma di relazione. Si prescinde, invece, 

renza tra diversi criteri di stima e di errore neHa scelta del ori.terio applicabHe, 
considerato come iJ tratto comune a�11e fatHspecie che hanno dato luogo a:I formarsi 
defil'indiiizzo giurisprudenzia!le '.prima richiamato. 

La corte di cassazione, nelila sentenza 15 novembre 1977, n. 4973', ultima nota 
tra queill1e che hanno afl�rontato l'argomento, ha anch!essa posto in rilievo 'la 
possibile illlCidenza del profiJo de!JLa successione delle leggii regolrulti la materia. 
Poich� si trattava per� di un'espropriazione pronunziata anteriormente al 15 ruglio 
1974, la corte non ha avuto modo di esaminare la questione, avendo ritenuto 
che il'applicazione del criterio indennitario pil'evisto dahla <Legge suHa casa 
sia stata estesa a tutte �1e espropriazioni promosse da soggetti pubblici so:Lo con 
rentrata in wgore de11a legge 247 del 1974. 

Indipendentemente dal.lila P!l'evisione contenuta neill/art. 19 legge 28 gennaio 
1977, n. 10, le considerazioni p:rtlma svolte escludono anche hl dubbio circa 
fa riJevanza dello ius superveniens. 

Anche nelila non corretta pros:pettiva delil:a giurisprudenza della cor.te di 

cassazione la sosti'1:u2)ione del C!l'iterio indennitario � possibiile, giacch� la quaili


siasi causa esp�roP!l'iativa presupposta dalil'aver determinato l'indennit� secondo 

un certo criterio resta compatibile con H nuovo orit�rio sopravvenuto nel1 corso 

del procedimento e tuttavia non applicato. 

Anche se 1a estensione, potenzialmente genemle, del cr.iterio previsto da1la 

legge suhla casa potrebbe fa!!' considerare ormai superati i problemi posti dell1a 

g-iurisprudenza della corte di cassazione, ile considerazioni svolte sembrano con


sentire una pi� generale irn!postazione della questione e quindd fa sua risolu


zione, nel senso indicato, anche l� dove essa non possa essere configurata nei 

termini di un problema d� successione di legigi nel tempo. 

PAOLO VITTORIA 

r1a11111r1111cr1111111111111111111=111111r11111�111r1111�111r1111 



86 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

dalle condizioni che attengano solo alle modalit�, sia formali che sostanziali, 
relative al concreto esercizio del potere stesso (cfr: Cass. Sez. Un. 
13 marzo 1972, n. 723). 

Pi� in particolare, secondo' l'ormai consolidata giurisprudenza della 
Suprema Corte, appartiene all'A.G.O. la cognizione della rispondenza a 
legge del provvedimento amministrativo solo se si deduce: 

1) l'inesistenza o la nullit� insanabile del provvedimento; � 

2) la non conformit� dell'atto a legge, sempre che ta:Ie mancanza 
di conformit� non attenga al modo dell'azione amministrativa, o alla 
forma o al contenuto del provvedimento; 

3) il difetto in radice del potere della P.A. s.ia per mancanza di una 
norma che autorizzi l'esercizio di tale potere, sia perch� essa abbia perduto 
efficacia, sia perch� nella norma non � � dato comprendere la fattispecie 
in esame. 

Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilit� sussiste, pertanto, 
la giurisdizione ordinaria ove si contesti l'esistenza del potere espropriativo; 
ipentre se, ammessa l'esistenza del potere, sia in discussione 
la legittimit� della sua concreta estrinsecazione, la cognizione della controversia 
appartiene al giudice amministrativo (Cass., Sez. Un. 24 giugno 
1972, n. 2132). E l'esistenza della legale dichiarazione di pubbHca utilit� 
indubbiamente costituisce un presupposto dell'esercizio del potere previsto 
dall'art. 834 e.e. a tutela del diritto di propriet� (cfr. Cass. Sez. Un. 
13 marzo 1972, n. 723). 

(1-2) :Suill11a prima parte dellla massima, che fa apl)lica:llione di una costante 
giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. Un., 3 giugno 1978, n. 2774, Foro it., 1978, I, 1900 
e Giust. civ. 1978, I, 905; Cass. 19 lugi1io 1977, n. 3216, Giust. civ. Mass. 1977, 1270; 
Cass. 15 11iuglio 1974, n. 2115; Giust. civ. Mass. 1974, 963; Cass. 21 febbraio 1974, 

n. 4S2, Giust. civ.; 1974, I, 192. 
111 potere di siooacato dehl'autorit� giudiziaria comporta il controHo de1la 
esistenza giuridica del provvedimento cui � rico!Jlegato l'effetto di dichiarazione 
di pubbI.ica utill~t� di un'opera e della scadenza dei termini con 11 cui inutile decorso 
l'effetto � cons&derato esaurHo, non il coritrollo sul!la esistenza di vizi che 
diano 1uogo ai1la il1legittimit� del provvedimento (dr., con riferiimento ad un'ipotesi 
di vizio di incompetenza, Cass. 19 lu~do 1977, n. 3216, cit,) � di queHo con 
cui siano ,prorogati i termini (Cass., Sez. Un., 31 marzo 1978, n. 1480, Giust. civ. 
1978, 11 1267 con osserv. di C. CARBONE, Problemi di giurisdizione in caso di proroga 
del termine per l'espropriazione per pubblica utilit�). 

La questione de~la esistenza giuridka del decreto di espropriazione era 

stata solilevata dall'espropriato con riguard�� ailil'affermato avvenuto decorso 

del termine per il compimento dehle espropriazioni, non del termine di compi


mento dell'opera. 

Su tale punto Je Sezioni Unite sono di recente tornate a pronunziarsi con la 

sentenza 3 giugno 1978, n. 2774, cit., riaffermando hl pirindpio che fesaurimento 

dell'effetto di dichiarazione di pubblica utilit� deJI'opera si ha solo con l'inutile 

decorso del termine di compimento deH'opera stessa, mentre in rapporto alla 

persistenza del potere di espropria2'lione � irrilevante l'avvenuto decorso del t�r




PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 87 

Pertanto il tribunale ritiene che debba condividersi l'orientamento 
ormai consolidato della Suprema Corte (infondatamente contrastato dal 
Consiglio di Stato: cfr. Sez. IV, n. 626 del 27 settembre 1974; Adun. plen. 

� n. 2 del 25 febbraio 1975) secondo oui il provvedimento ablatorio adottato 
in base ad una dichiarazione di pubblica utilit� divenuta inefficace 
per la scadenza dei termini entro cui devono essere ultimate le espropriazioni 
� . un provvedimento emanato in carenza di potere e pertanto 
la controversia diretta alfaccertamento dell'iHegittimit� del decreto di 
espropriazione per la scadenza sopravvenuta dei termini finali� indicati 
nel decreto dichiarativo della pubblica utilit�� appartiene alla giurisdizione 
del giudice ordinario, essendo diretta aHa tutela di una posizione 
di diritto soggettivo (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. 19 luglio 1977, n. 3216). 

Orbene, l'assunto secondo cui l'espropriazione � stata compiuta fuori 
termine in quantp la notificazione del decreto prefettizio � avvenuta 
solo nel novembre 1974 e la stessa � � necessaria perch� l'atto produca i 
suoi effetti�, appare inconsistente (oltre che per quanto si dir� pi� innanzi) 
per il fatto che, come � ormai giurisprudenza consolidata (cfr. 
Cass. Sez. Un. 12 giugno 1972, n. 1839; Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 
1974, n. 319), l'espropriazione' si c;.ompie con l'emanazione del relativo 
decreto prefettizio che ha immediato effetto traslativo della propriet�. 

mine fissato per far luogo ail!la pronull7lia dei provvedimenti di esproprio. Nelfo 
stesso senso si erano in precedenza pronunziate, Cass. 22 lugLio 1966, n. 1986, 
Giust. civ. 1966, I, 1295, e Cass. 27 giugno 1957, n. 2481, Giust. civ. 1957, I, 1682. 

Sulla seconda massima, cf.r., nello 1stes$0 senso, Cass., Sez. Un., 17 dicembre 
1975, n. 617, Giust. civ. Mass. 11975, 284; Cass., Sez. Un., 12 giugno 1972, n. 1839, 
in questa Rassegna 1972, I, 772; Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1037, 
27 settembre 1!174, n. 627 e 23 aprile 1974, n. 319, Cons. Stato 1974, I, 1605, 1035 
e 557. 

(5-12) Il principio, che il criterio di collegamento �per la individuazione della 
competenza suL giudizio di opposizione aMa stima � rappresentato dal procedimento 
espropriativo seguito in concreto, onde fa competenza dehla corte d'appelk' 
ex art. 19 legge 22 ottobre 1971, n. 865 dipende dail!l'essersi seguito il procedimento 
di stima prevd'Sto dai11:'art. 16 deMa legge, � costantemente affermato 

�in giurisprudenza a partire da Cass. 26 ottobre 1974, n. 3160, Foro amm. 1975, I, 
1, 178; 26 ottobre 1974, n. 31162, Dir. giur. 1975, 593 e Riv. giur. edil. 1976, I, 241; 
Cass. 26 ottobre 1974, n. 3163, Foro it. 1975, I, 1428. 

Neililo stesso senso, Cass. 21 aprile 1978 n. 1908, Giust. civ. Mass. 1978, 776; 
Cass. 15 lugldo 1977 n. 3185, Giust. civ. Mass. 1977, 1258; Cass. 12 agosto 1976 

n. 3022, Giust. civ. 1977, I, 327; Cass. 10 ottobre 1975 n. 3228, Giust. civ. Mass. 
1975, 1511; Cass. 4 ottobre 1975 n. 3140 e 3141, Giust. civ. Mass. 1975, 1473 e 1474; 
Cass. 6 maggio 1975 n. 1754, Giust. civ. Mass. 1975, 798; Cass. 21 febbraio 1975 
n. 763, Giust. civ. Mass. 1975, 348; Cass. 13 gennaio 1975 n. 109, Riv. giur. edil. 
1976, I, 781 con nota di G. 1ScALA. 
Per un'affermazione dehlo stesso prindpio con riguarido aL!a giunta speciale 
per .Je espropriazi�ni istituita presso .la Corte d'appelJo di Napoli, nel senso 
che la competenza non possa sussistere se la liquidazione de1l'indennit� sia 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Invero tale decreto non � un atto ricettizio, onde la sua notificazione 
non � necessaria n� per la sua giuridica esistenza n� per la sua validit� 
t!d efficacia: la notificazione al proprietario del bene espropriato non ha 
altro effetto che quello di far decorrere nei suoi confronti il termine per 
proporre opposizione giudiziale alla stima dell'indennit�. 

Circa il secondo ass,unto della societ�, osserva il Tribunale, in via generale, 
che intanto pu� parlarsi di rettifica e di revoca valide in quanto 
vi sia un potere dell'Amministrazione di rettificare o di revocare. 

Pertanto se si sostiene che alla data del decreto di rettifica il prefetto 
non avesse pi� il potere di disporre l'espropriazione e cio� il trasferimento 
coattivo del terreno, occorre a fortiori, ammettere che non 
avesse neppure il potere di operare la riferita revoca, che comportava 
il trasferimento della propriet� del terreno dell'Amministrazio~e alla 
originaria proprietaria. Del resto, la stessa Societ� riconosce che � la 
revoca pu� essere legittimamente espletata solo a condizione che non 
sia esaurito il potere di provvedere �. 

Inoltre non bisogna dimenticare che il potere di revoca viene meno 
quando l'atto, sia esso ad efficacia istantanea o ad efficacia prolungata, 
ha esaurito i suoi effetti (Cons. di Stato Sez. IV, 28 marzo l972, n. 140). 

avvenuta secondo la clitsciplina dettata da!lila legge generaie su1l'esprop. per p. u. 
anzich� secondo queL1a deL1a legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento deliia 
citt� di Napdli, cfr. Cass. 8 apdle 1975 n. 2171, Giust. civ. Mass. 1975, 569. 

(6-7) Non constano .precedenti in temmni. 

Va segnalato che .in ambedue le decisioni -fa seconda non fa per� menzione 
de1la legge 28 gennaio 1977 p. 10, entrata in vigore nel co:i'so del girudizio l'indennit� 
di espropriazione � stata determinata in base ai va!Lori agdcoli medi 
fissati daM'U.T.E. 

Le modifiche apportate da:Wart. 14 legge 28. gennaio 1977 n. 10 agli arti~ 
cold 15 e 16. de1la legge 22 ottobre 1971 n. 865 pongono aiI riguardo 11 problema 
interpretativo -che si fa particolarmente acuto :per le aree comprese nei centri 
edificati -se il disposto dei commi 6, 7 ed 8 dehl'art. 16 e ila dlevanza che in 
essi assume 1a determinazione dei valori agricoli medi esauriscano la loro portata 
precettiva nel procedimento di determinazione provvisoria delil'indennit�, 
come potrebbe desum�rsi dalil'art. 15, o se, aiI contrario, non discipilindno anche 
il criterio in base al qua1e indiv~duare l'indennit� da parte dehla commissione 
ex art. 15 e poi da parte del giudice nel giudizio di opposizione. 

Pu� ancora osservarsi che la soLuzione della questione indde suil diverso 
problema de1Ia base di commisurazione dehl'indennit� di occupazione, giacch� 
l'art. 20 comma 3 dclla legge 865/1971 fa riferimento aJil'iindennit� di espropriazione 
cailicoLata a norma. del11'art. 16. 

(8) La compatibiilit� deMa .regola sull'espro:priazione parziale (art. 40 legge 
25 giugno 1865, n. 2359) con l'applicazione dei criteri indennitari diversi dal valore 
venale si trova affermata dalila giurisprudenza con riguardo alJ:a legge 24 
marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma (Cass., 14 gennaio 1977, n. 177, 
Giust. civ. 1977, I, 609; Cass., 12 febbraio 1973, n. 433, Giust. civ. 1973, I, 136) e, 
iIIJJJ)Mcitamente, alla legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento della citt� di 
Napoli (Cass., 31 maggio 1961, n. 1184, Giust. civ. 1%2, I, 371). 
! 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

89 

D'altro conto ci si trova effettivamente di fronte alla revoca di un 
atto solo quando la modificazione ulteriore consiste nella eliminazione 
degli effetti prodotti dall'atto. 

Pertanto nella specie non pu� parlarsi di revoca o di rettifica (la 
quale ultima postula pur sempre che all'atto siano apportate correzioni 
di errori materiali od ostativi, sostituendone, se del caso, la parte cos� 
eliminata: Cass. 3 maggio 1969, n. 1463) ma piuttosto di integrazione, in 
quanto con il decreto del 19 ottobre 1974 il Prefetto di Roma non ha in 
nulla modificato il precedente decreto di espropriazione, ma si � limitato 
a dare atto che la superficie del terreno espropriato alla Societ� ~< La 
Nuova Portuense � � di mq. 11.780 anzich� di mq. 11.720, onde, tutto al 
pm, si potrebbe parlare di un nuovo decreto di espropriazione, integrativo 
di quello precedente, relativo a diverso appezzamento di terreno di 
mq. 60 non oggetto della precedente espropriazione. Ma neppure entro 
tali modesti limiti l'assunto pu� ritenersi fondato. 

Infatti con il decreto del ministro dei L�vori Pubblici n. 277 del 7 luglio 
1971, il termine per il compimento delle espropriazioni necessarie 
per la realizzazione della terza pista dell'aeroporto Leonardo da Vinci � 
stato fissato in 40 mesi e cio� al 7 novembre 1974. 

N� pu� fondamentalmente sostenersi che tale decreto sia stato revocato 
e posto nel nulla dal successivo decreto dello stesso ministro 

Con riguru:ido ai11a leg.ge 22 ottobre 1971, n. 865, cfr., nelilo stesso senso, 
Trib. Napoli 23 aprile 1975, Giur. it. 1977, I, 2, 100. 
In argomento, cfr. altres� la consuJtazione 351 in questa Rassegna 1976, 
II, 147. 

Sul punto, in dottrina, O. PATERN�, L'espropriazione per pubblica utilit�, 
Napo1i, Morano, 1972, 78 e, con riferimento al metodo di valutazione delil'indennizzo 
per le aree agricoJ.e a seguito dehl'entrata in vigore dehla legge 28 gennaio 
1977, n. 10, PREDIERI, La legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilit� dei 
suoli, Milano, Giuffr� 1977, 410. 

(9 -10-15) Sulla prima parte della prima massima -ragguaglio dell'indennit� 
di occupaZJione all'interesse legale sul valore venale, anzich� all'indennit� di 
espropriazione se deteriminata con criteri legail.i -cfr., nehlo stesso senso, Cass. 
26 marzo 1977, n. 1127, Giust. civ. Mass. 1977, 507; Ca.ss. 9 lug~io 1975, n. 2673, 
Giust. civ. Mass. 1975, 1249. 

Su1la seconda parte de~la massima -costituire l'interesse legale sultl'equiva1ente 
del va!lore venale del bene solo uno dei possibili criteri di Jiquid�zione 
dell'indennit�, spettando ahl'espmpriato il ristoro del pregiudizio effettivo cfr., 
Cass. 25 ottobre 1977, n. 4570, Giust. civ. Mass. 1977, 1826; Cass. 21 ottobre 
1977, n. 4522, Giust. civ. Mass., 1977, 1805; Cass. 10 agosto 1977, n. 3687, Giust. civ. 
Mass., 1977, 1490; Cass. 16 maggio 1977, n. 1976, in questa Rassegna 1977, I, 647; 
Cass. 26 marzo 1977, n. 1187; Giust. civ. Mass. 1977, 507. 

Ne11a g1urispruden:i:a precedente, per casi di indennit� liquidata in misura 
inferiore aM'interesse legale sull'equivalente del va1ore del bene alil:a pronunzia 
dehla scadenza, cfr. Cass. 29 gennaio 1976, n. 280, Giust. civ. Mass. 1976, 140; 
Cass. 27 giugno 1975, n. 2521; Giur. it. 1976, I, l, 951; Cass. 30 novembre 1967, 

n. 2857, Giust. civ. 1968, I, 423 e 425. 

90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO 

II 

n. 2023 del 9. ottobre 1972, (che fissa in 24 mesi -e cio� al 9 ottobre 
� 1974 -il termine per il compimento delle espropriazioni) iil quanto esso !i ;: 
t

riguarda unicamente l'approvazione di una perizia di variante; perizia che 

I ~ non interessa i terreni espropriati alla Societ� convenuta, come dalla r: 

stessa ammesso (vedesi pag. 9 del ricorso in data 9 aprile 1975 presen


tato dalla Societ� al T.A.R. del Lazio). 

La domanda di risarcimento del danno proposta dalla Societ� con


venuta deve, pertanto, essere respinta. 

In corso di causa il Ministero, rilevato che alla data del decreto di 

espropriazione (20 luglio 1974) era gi� entrata in vigore (dal 16 luglio 

1974) la legge 27 giugno 1974, n. 247, la quale, nel convertire il d.I. 2 mag


gio 1974, n. 115, ha esteso a tutte le espropriazioni preordinate alla rea


lizzazione di opere da parte dello Stato i criteri di determinazione della 

indennit� di espropriazione previsti dagli artt. 16 e 17 della legge 22 ot


tobre 1971, n. 865, ha sostenuto che l'indennit� di espropriazione debba 

essere determinata in base a detto art. 16. La Societ� convenuta sostiene 

che trattasi . di domanda nuova, come tale inammissibile. 

Tale assunto � inconsistente. Gi� in via generale la giurisprudenza 

(cfr. da ultimo: Cass. 2 marzo 1976, n. 691) ha costantemente affermato . 

SUJ!Jla seconda massima, nelilo stesso senso, da ultimo, Cass. 12 gennaio 
1977, n. 123, Giust. civ. Mass. 1977, 50; Cass. 10 novembre 1976, n. 4118, Giu:St. 
�civ. Mass. 1976, 1690; Oass. 6 ottobre 1976, n. 3290, Giust. civ. Mass. 1976, 1395. 
Come eme11ge dal confronto ddle prime due massime con La terza, le due 
sentenze hanno deciso in modo diverso due casi che si presentavano con iden


tiche caratteristiche. 

Le senj:enze riguardano <infatti occupazioni temporanee iniziate prima e 

protrattesi oltre J'entrata in vigore del1a legge 27 giugno 1974, n. 247. A diffe


renza del tribunatlie di Roma, 11 tribunale delle acque di Napoli ha ap.'pilicato al 

caso ii! 011iterio previsto dahl'art. 20, comma 3, legge 22 ottobre 1971, n. 865, com


misurando J'indenni>t� di occupallione ad 1/20 dcll'-indennit� di espropiriazione 

determinata a norma dehl'art. 16, nel presupposto che l'art. 4, comma 1�, d.il. 2 

maggio 1974, n. 115 sub legge 247/1974 abbia realizzato la estensione dei criteri 

indennitari previsti daMa Iegge 865/1971 anche aLle occupazioni e non solo 

alrle espropriaziond attuate d~ soggetti pubblici. 

(11) La decisione del T.ribunaile regionale deUe acque -che sul punto non 
consta abbia precedenti -appare corretta. 
La competenza per mate.ria dei tribunali de1le acque, stabHita daM'art. 140 
lett. d) t.u. 11 dicembre 1933, n. i775, � in ra:prporto di eccezione a regoLa rispetto 
ad un'altra competenza, queHa prevista dall'art. 51 legge 25 giugno 1865, 


n. �2359, anch'essa configurantesi come competenza .per materia. Meritre la prima 
si fonda su un criterio di collegamento che attiene alla fattispecie espropriativa 
�(natura dell'opera per la cui realizzazione o!'espropriazione � pronuilziata), la 
seconda si basa su un criterio attinente ai! modo di determinazione delfindennit� 
(1a stima dei beni da parte del perito' nominato dal T0ribunale del luogo 
dove si trovano i beni: � artt. 31, 32 e 51 Iegge 2359 del 1865. Sul punto cfr., Cass. 
28 marzo 1953, n. 814, Giust. civ. 1953, I, 1113 e Giur. compi. cass. civ. 1953, 3� bim., 
n. 1055 con nota di ARDIZZONE; CrAccro, La� competenza per territorio a cono

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN l\1ATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI . 91 

che, ove il �mutamento riguardi solo la causa petendi, non si eccede 

dall'ambito della mera � emendatio � consentita quando la modificazione 

consiste nella prospettazione di una diversa e nuova interpretazione e 

qualificazione giuridica degli elementi di fatto costituenti la ragione giu


ridica della pretesa. Ma nella specie non pu� neppure parlarsi di modi


ficazione Gonsentita dalla causa petendi. 

La domanda proposta dal Ministero con l'atto di citazione � infatti 
�diretta a:d ottenere la determinazione della giusta indennit� di esprcr 

priazione (in misura ridotta rispetto a quella determinata dal perito no


minato dal tribunale). 

E il giudizio di opposizione alla stima non � configurato dalla legge 

alla stregua di una impugnazione di, un atto, la quale postula l'artico


lazione di specifici motivi di doglianza. 

� evidente, pertanto, che allorch� una parte si dolga della non con


gruit� deU'indennit�, il giudice, nel determinare l'indennit� stessa. deve, 

anche di ufficio, tener conto della legge effettivamente applicabile alla 

fattispecie. Coerentemente la Suprema Corte ha affermato .che in tema 

di indennit� di espropriazione per pubblica utilit�, l'opposizione giudi


ziale alla stima effettuata in sede amministrativa non configura un'im


pugnazione della stima medesima in ordine alla quale il giu.ice sia� sog


scere delle opposizion� alla stima dei beni ~spropriati fatta da organi dell'amministrazione 
statale, nota a Cass. 12 ottobre 1970, n. 1951 in Giust. civ. 1970, 
I, 1777). 

La norma contenuta nell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 configura 

una competenza, anch'essa per materia, che, valorizzando come criterio di col


legamento hl: modo deliLa determinazione delil'indennit�, viene a coprire parte 

dell'area coperta daiLI'art. 51 de1la 1legge 25 giugno �1865, n. 2359, derogandovi. 

La sfera di competenm delineata da1l'art. 140 lett. d) t.u. 1775 del 1933, gi� 

sottratta aLI'ambi.to di applicazione dell'art. 51 legge 2359 de1 1865, non � stata 

quindi. interessata dal�'art. 19 legge 865 deL 1971. 

(14) Non constano precedenti in termini. 
L'art. 19 del��a legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato da1l:l'art. 14 legge 28 

gennaio 1977, n. 10, dispone che �entro trenta giorni dalla inserzione dell'avvi-so 

del� deposito deliLa relazione delila commissione di cui all'art. 16 nel foglio degilii 

annunzi legali dehla pirovincia, i;l proprietario e gli altri interessati al pagamento 

dell'indennit� pos�sono proporre opposizione ahla stima... davanti aliLa corte d'a'.P


pelilo competente per territorio �. 

La locuzione gli altri interessati al pagamento della indennit� � diversa da 

quella, coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennit�, .gi� usata dall'art. 54 

legge 25 giugno 1865, n. 2359, per indivtduare gili altri .soggetti dotati di legit


timazione all'opposizione, e potrebbe esser ritenuta riferirsi (anche) agli aventi 

diri.tto a1la indennit� agg.iuntiva, la quale va direttamente corrisposta (art. 17, 

comma 4 Legge 865/1971) (in tal�senso cfr. PREDIERI, iBRUNETTI, MoRBIDELLI e BARTOLI, 

La riforma della casa, Mifano, Giuffr�, 1971, pag. 168). 

Se cos� fosse (salvo a stabi<Hre se l'onere dell'opposizione scatti anche quando 
la relazione non contenga l'offerta delila indennit� aggiuntiva e sailvi i problemi 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

92 

getto al princ1p10 tantum devolutum tantum appellatum e non possa, 
quindi, riesaminare questioni non specificamente proposte, ma d� luogo 
ad un autonomo giudizio per la determinazione del valore del bene espropriato 
e della relativa indennit�, sia pur nel rispetto del principio della 
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. 4 ottobre 1975, 

n. 
3144). 
Nel merito, deve osservarsi che in base alla legge n. 247 del 1974 � le 
disposizioni contenute del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative 
alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, si applicano a 
tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere 
e di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei 
comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali
�. 
Orbene, � evidente che, per effetto di tale .norma, i criteri per la 
determinazione dell'indennit� di cui alla legge n. 865 del 1971 devono trovare 
immediata applicazione a tutte le espropriazioni cui la norma stessa 
fa riferimerito, senza poter, conseguentemente, distinguere, attesa la chiara 
lettera della legge (... �tutte le espropriazioni, comunque preordinate... �) 
tra espropriazioni disposte, come � nel caso in esame, sulla hase di leggi 
speciali anteriori e espropriazioni disposte sulla base della legge generale 

n. 2359 del 1865). � poi l.ncontestatq che l'espropriazione di cui trattasi � 
cui darebbe luogo '1a mancata prev1s1one dehla comunicazione di cui a11'art. 15, 
comma 2, 1egge 865/1971 sub art. 14 fogge 10/1977 in ra:pporto alfa comminazione 
di un termine di decadenza in cui esercitare l'azione), per la tutela giurisdizionale 
dell'indennit� aggiuntiva varrebbe la disciplina dettata per findenn1t� 
di espropriazione. 

Una diversa interPretazione dehl'art. 19 legge 865/1971, che escludesse da:l suo 
ambito di applicazione ~'indennit� aggiuntiva, imporrebbe di far capo alfa 'legge 
2359/1865 e in mancanza a11e rego1e generali su11a tute1a giurisdiziona:le dei 
di!l1�.tti. In questi termini poi la questione si pone quando, come nel caso deciso 
dal tribunale, H procedimento espropriativo si sia svolto senza che fa legge 
865/1971, invece applicabile, vi abbia trovato concreta appJkazione. 

Ora, l'indennit� aggiuntiva spettante al fittavoJo, mezzadro, colono o compartecipante 
costretti ad abbandonare ii1 terreno da loto coltivato (art. 17, comma 
2�, legge 865/1971) non costituisce parte dell'indennit� di espropriazione, 
com'� dimostrato, sul piano sostanziale, dal fatto .di essere rivo1ta al ristoro 
del pregiudizio rappresentato dalla �perdita di una faco~t� di uso elevata dal 
leg1slatore a,11a consistenza di bene autonomo, e sul piano procedimentale, dal 
non costituire oggetto di deposito. 

Ne deriva che ad essa non pu� considerarsi app[kabi:le iii gi� richiamato 
disposto dehl'art.. 54 legge 2359/1865. 

Ed aillora, da un lato, mancando la espressa previsione di termini di decadenza 
;per l'esercizio del diritto, esso div,iene esercitabile negH ordinari termini 
di prescrizione, dall'altro esso pu� farsi valere o nel giudizio di O:pposizione, 
attraverso intervento litisconsortile o adesivo autonomo, o in autonomo �giudizio 
per cui varranno le ordinarie regole di competenza. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

93 

preordinata alla realizzazione di opere da parte dello Stato (prolungamento 
della seconda pista e realizzazione della terza pista deU'aereoporto 
�Leonardo da Vinci� di Fiumicino). 

Ci� posto, non pu� dubitarsi che nel sistema delle norme su cui � 
costruito l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilit� della sua legge 
organica, il momento in cui viene ad essere fissata la misura dei diritti 
stessi � quello in cui viene emesso il decreto prefettizio di espropriazione, 
onde � nella legge vigente in quel momento che si determinano i diritti 
dell'espropriato all'indennit� e, conseguentemente, si devono ricercare i 
criteri di liquidazione dell'indennit� (Cass., 20 settembre 1954, n. 3975). 
Tale principio � stato ribadito da Cass., Sez. Un., 2 febbraio 1976, n. 328, 
con riferimento proprio alla legge n. 247 del 1974, essendosi ritenuto che 
la norma di detta legge, che qui interessa, ha natura innovativa e opera 
dalla data della sua entrata in vigore. (16 luglio 1974). 

E ancora va ricordato che la sentenza n. 1900 del 29 maggio 1969 con 
la quale la Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha 
affermato che �ai fini del calcolo dell'indennit� trova applicazione la nuova 
legge � (nella specie legge 12 febbraio 1953, n. 126) � se il decreto di esproprio 
� intervenuto dopo la data di entrata in vigore di detta legge� (nella 
specie la procedura di .esproprio era iniziata anteriormente). 

Discende che, poich� alla data della emissione del decreto di espropriazione 
la legge applicabile ai fini della determinazione della indennit� 
di espropriazione era unicamente, in virt� del disposto della legge n. 247 
del 1974, l� legge n. 865 del 1971 (e precisamente gli artt. 16 e 17 della 
stessa) � secondo i criteri fissati da tale legge che deve essere determinata 
l'indennit� di espropriazione. 

(16) Sul punto, cfr. PREDIERI, op. cit,, 421 ss. e 425, ad avviso deir quale la 
pendenza del giudizio di opposizione a:1'1a stima realizza hl presupposto perch�, a 
norma dell'art. 19 legge 28 gennaio 1977, n. 10, trovino app11icazione le dLsposizioni 
dettate dai!Jl'art. 14 della legge e perci� que1le su11a ces,sione volontaria 
previste dOO.l'art. 12, sia pure limitatamente al profilo deilila determinazione del 
corrispettivo o indennizzo, con la conseiguenza che L'accordo sul prezzo fa venir 
meno l'interesse a proseguire il giudizio di opposizione. 
La questione � affrontata dal PREDIERI in rapporto a procedimenti espropriativi 
svoltisi nelle forme p!I'eviste daLLa 1egge 22 ottobre 1971, n. 865, ma, dacch�� 
l'impostazione che vi � data� conduce a postUJlare ~a necessit� del rinnovo del 
procedimento di determia:iazione deWindennit� provvisoria, fa soluzione � applicabi!
le anche a procedimenti svoltisi in forme diverse da quelle delilia legge 
865/1971. 

Seguendo questa impostazione, hl cooridinamento tra �p['ocedimento cti determinazione 
de1l'indennit� provvisoria e giudizio di opposizione a:11a stima potrebbe 
essere assicurato attraverso h sospensione 0cti quest'ultimo a norma dell'art. 
295, cod. civ. 

In argomento, cfr., da ultimo, App. Venezia 16 giugno 1978 e 17 apriile 1978, 
in Giust. civ. 1979, J, 162 con nota di CACCIAVILLANI, Controversie sulla determinazione 
dell'indennit� di espropriazione e certezza del diritto. 



RASSEGNA DELL'AVvOCATURA DELLO STATO 

N� tale affermazione pu� ritenersi in contrast� con quella giurisprui\\ 
denza della Suprema Corte secondo cui � nel giudizio di opposizione alla 

stima dell'indennit� espropriativa, l'individuazione dei criteri per la determinazione 
dell'indennit� medesima va compiuta con riferimento alla 
legge in base alla quale l'espropriazione � stata disposta, non essendo 
consentito al giudice di sostituire, al criterio previsto dalla legge regolatrice 
del procedimento prescelto dall'Amministrazione, un criterio stabilito 
da altre leggi, delle� quali l'Amministrazione stess� avrebbe potuto e dovuto 
avvalersi (cfr. Cass., 2 maggio 1977, n. 1671; 20 dicembre 1976, n. 4692; 
6 ottobre 1976, n. 3290; 12 luglio 1974, n. 2088; 5 giugno 1974, n. 1651). 

Invero nelle fattispecie in cui � stato affermato tale principio si deduceva
� sostanzialmente un errore dell'Amministrazione nella scelta del 
procedimento espropriativo e, quindi, del relativo criterio per la deter~ 
minazione dell'indennit�: si 'discuteva cio� di due leggi entrambe vigenti 
e a.strattamente applicabili al rapporto. 

Nel caso in �same, invece, non vi � stato errore da parte del Ministero 

I


I 


nella scelta del pro�edimento espropriativo, n� � stato dedotto dalle parti 
che errore vi sia stato. 

� infatti in discussione una questione di diritto transitorio. 

Rettamente, invero, il Ministero si � 'valso della legge n. 1246 del 1967 
per procedere all'espropriazione. Solo che, per quanto sopra detto, alla 
data dell'espropriazione l'art. 7 di detta fogge, che stabilisce i criteri per 
la determinazione dell'indennit� di espropriazione, era gi� stato implicitamente 
abrogato dalla legge n. 247 del� 1974 e sostituito, in virt� del 
rinvio contenuto in tale legge, dalle norme degli artt. 16 e 17 della legge 

n. 865 del 1971. 
Pertanto, esula da:l caso in esame, un qualsiasi sindacato circa la 
scelta da parte della pubblica amministrazione del prnced.imento espropriativo 
e dei relativi criteri per la determinazione dell'indennit� di espropriazione. 


Va poi precisato che non pu� nel caso in esame trovare applicazione 

la norma (art. 19) della legge n. 865 del 1971 attributiva. della competenza 

a conoscere della opposizione alla stima fatta dall'Ufficio Tecnico Era


riale alla Corte d'Appello, perch� la competenza spetta a quest'ultima 

soltanto riguardo alle espropriazioni disposte a norma della stessa legge; 

e ci� in applicazione de� principio che non consente che in un procedi


mento complesso, quasi tutto secondo un determinato sistema, possa inne


st�rsi, nella fase finale, una procedura prevista per un procedimento di


verso (cfr. Cass., 12 agosto 1976, n. 3022; 4 ottobre 1975, n. 314�; 6 mag


gio 1975, n. 1754; 13 gennaio 1975, n. 109; 26 ottobre 1974, n. 3160). 

Passando alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, va ricordato 
che l'art. 16 cit. stabiliva nella originaria formulazione al com



PARTE I, SEZ. VII, GI~IS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 95 

ma primo che � l'Ufficio tecnico erariale det�rmina ogni anno entro il 
31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo 
l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, il valore 
agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi 
da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente 
praticati �; e al comma secondo che � l'indennit� di espropriazione per 
le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo art. 18 � commisurata 
al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente 
al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare�. 

Con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i primi quattro commi 
dell'art. 16 cit. sono stati sostituititi da otto commi. Nei primi �ue �. 
prevista la costituzione di una speciale commissione avente sede presso 
l'Ufficio tecnico erariale. Il terzo comma � del tutto identico al primo 
comma abrogato, tranne che per le parole �l'Ufficio tecnico erariale�, 
sostituito con le parole � la commissione �. Del pari, il comma quarto � 
del tutto identico al comma secondo abrogato, tranne per le parole � di 
cui al primo comma �, sostituite con le parole � di cui al comma precedente
�. 

Appare quindi evidente, che l'art. 14 cit., nella parte che qui interessa, 
pur dichiarato dal successivo art. 19 applicabile ai procedimenti in corso 
pve l'indennit� non sia divenuta definitiva, non pu� avere nella specie 
alcuna rilevanza dal momento che il criterio per la determina~ione dell'indennit� 
di espropriazione dei terreni agricoli -sulla base del quale 
il C.T.U. ha calcolato l'indennit� di espropriazione -� rimasto immutato; 
e che deve farsi riferimento ai valori agri~oli medi determinati 
dall'U.T.E. fino all'insediamento della predetta commissione (art. 19, comma 
secondo, della legge n. 10 del 1977). 

Il consulente tecnico di ufficio, prof. Giovanni Ohiumento, ha accer


tato che la�� vocazione � dei terreni espropriati � � indubbiamente quella 

ortiva, sia per le condizioni climatologiche . di cui gode 1a zona, che sono 

le pi� ottimali per la coltivazione degli ortaggi, sia per la natura huma


tica del� terreno, sia per l'attrezzatissimo impianto di irrigazione a scor


rimento esistente nel fondo�; ma che �all'atto di occupazione del fondo 

e all'atto dell'accertamento dello stato di consistenza del fondo sono state 

accertate colture cerearicole in genere e per una piccola parte colture .orti


cole (pomodori) � onde il tipo di coltura e~ettivamente praticato � da 

qualificare come � seminativo irriguo �. 

Orbene, appare evidente, in base alla chiara ed inequivoca lettera 

dell'art. 16 cit., che impone di far riferiII).ento � al tipo d.i coltura in atto 

nell'area da espropriare�, che ai fini della determinazione dell'indennit� 

di espropriazione deve tenersi conto di quella che � la effettiva destina


zione agricola e di� quello che � lo stato del fondo al momento in cui 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

96 

viene disposta l'espropriazione o, comunque, viene attuata l'occupazione 
di uvgenza, senza perci� che. possano assumere rilevanza altre destinazioni 
attuabili o gi� attuate in passato. 

Nella specie, poi, appare significativo il fatto che la destinazione pressoch� 
totale del fondo espropriato a coltura seminativo-irrigua sia stata 
accertata oltre -che all'epoca dell'occupazione (giugno 1970) anche all'epoca 
della redazione dello stato di consistenza (aprile 1968). 

Conferma della suddetta intevpretazione si trae anche dal disposto 
del precedente art. 15 (come_ modificato dall'art. 14 della ilegge n. 10 
del 1977) secondo cui, ove l'indennit� di espropriazione determinata in 
via provvisoria ai sensi dei precedenti artt. 11 e 12 non sia accettata, la 
stessa � determinata dalla Commissione di cui si � detto �sulla base 
del v�lore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate 
sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola
�. 

Pertanto, poich� risulta (vedasi, tra l'altro, la relazione del C.T.U.) 
che il terreno espropriato ha una superfide di mq. 888.216, di cui, all'epoca 
dell'occupazione (giugno 1970) solo mq. 5.000 destinati a colture orticole 
(pomodori), l'indennit� di espropriazione deve essere determinata tenendo 
conto, quanto a mq. 883.216 del valore agri�olo medio relativo al tipo di 
coltura seminativa-irriguo e quanto a mq. 5.000 del valore agricolo medio 
relativo al tipo di coltura orto irriguo. 

Il Ministero sostiene, poi, che erroneamente il -consulente tecnico di 
ufficio ha temito conto, ai fini della determinazione dell'indennit� di espropriazione, 
dei valori determinati dall'U.T.E. per il 1974, in quanto �i valori 
tabellari da applicarsi sono quelli -compilati in relazione all'anno 
solare precedente a quello in cui avviene l'esproprio�. 

Osserva il Collegio che il testo dell'art. 16 cit. non autorizza in alcun 
modo una tale conclusione che, oltre tutto, porterebbe a risultati �iniqui 

1 

e -contrastanti ~on quello che � un principio indiscusso in materia di 
espropriazione: che cio� l'indennit� deve essere determinata con riferimento 
alla data (Jel decreto di espropriazione, -che � quella in cui avviene 
il trasferimento della propriet�. 

E non va dimenticato che non � l'intero titolo II della legge n. 865 
del 1971 che si applica all'espropriazione de qua, ma solo le norme degli 
artt. 16 e 17. 

Che, comunque, anche in base a �detta legge debba tenersi conto dei 

valori determinati per l'anno in cui � emanato il decreto di espropria


zione appare evidente, sol che si consideri il testo dell'art. 15 secondo cui, 

come si � gi� detto, ove l'indennit� provvisoria di cui agli artt. 11 e 12 

non sia stata accettata, la commissione determina l'indennit� di espro


priazione sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effet


tivamente praticate sul fondo espropriato. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 97 

Non contenendo la 1norma, come il successivo art. 16 al comma quarto, 

il riferimento al valore agricolo medio, appare evidente che tale indenilit� 

non pu� che essere determinata tenendo conto di quello che � il valore 

agricolo del fondo alla data dell'espropriazione, gi� pronunciata a seguito 

del deposito dell'indennit� provvisoria. 

Sarebbe pertanto assurdo ritenere che, nella fase successiva di opposizione 
alla stima, l'indennit� debba essere determinata con riferimento 
ai valori medi dell'anno precedente a quello in cui � avvenuta la espropriazione. 


E il mancato riferimento dell'art. 15 ai valori medi di cui all'art. 16 
(oltre che il riferimento all'esercizio dell'azienda agricola) si pu� solo 
spiegare con il fatto che dato il breve tempo che dovrebbe intercorrere 
tr:;i la pronuncia di espropriazione e la determinazione dell'indennit� 
(30 giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale) la Commissione 
sarebbe nella maggior parte dei casi impossibilitata ad effettuare 
tale determinazione sulla base dei valori medi dell'anno in cui � 
avvenuta l'espropriazione, mentre nel caso di opposizione alla stima la 
determinazione dell'indennit� non pu� certo avvenire prima di un anno 
dalla emanazione del decreto di espropriazione. 

A sua volta la Societ� sostiene che, trattandosi nella specie di espropriazione 
parziale, deve tenersi conto, ai fini della determinazione dell'indennit� 
di espropriazione, anche del pregiudizio subito dalle zone non 
espropriate. 

Osserva il Collegio che in effetti le norme della legge n. 865 del 1971 
e succ. mod. non regolano l'intera materia delle espropriazioni per pubblica 
utilit� e, tra l'altro, non regolano l'ipotesi di espropriazione parziale. 
Pertanto, in tal caso, non fissando dette norme alcun diverso prindpi�, 
� applicabile il criterio di determinazione dell'indennit� di cui 
all'art. 40 della legge generale sulle espropriazioni (25 giugno 1865, n. 2359), 
consistente nel computo della differenza tra il valore dell'intero fondo 
prima dell~espropriazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione 
(cfr. Cass., 14 gennaio 1977, n. 177). 

Oltre tutto, diversamente opinando, si avrebbe un diverso e pi� deteriore 
trattamento di coloro che subiscono l'espropriazione parziale rispetto 
a coloro che subiscono l'espropriazione totale, . e, quindi, sorgerebbero 
seri dubbi sulla costituzionalit� della legge. � ovvio, pertanto, 
che tali valori vanno determinati secoJ;ldo i criteri fissati dagli artt. 16 
e 17 cit. 

Il consulente tecnico di uf�ficio ha accertato che, a seguito dell'espropriazione, 
l'azienda agricola di propriet� della Societ� convenuta, originariamente 
della superficie di mq. 2.196.000, �ha subito un considerevole 
deprezzamento, in quanto si � vista ridurre le caratteristiche ed infra



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

strutture originali di grande azienda, bene organizzata ed avviata �. Pi� 
in particolare, il prof. Chiumento ha rilevato che �il terreno espropriato 
ha privato l'azienda della disponibilit� di tutti i fabbricati e manufatti 
agricoli asserviti esistenti sul terreno espropriato, riducendo o addirittura 
i.ipedendo il godimento di quelle parti residue. di fabbricati e opere 
murarie in genere, non espropriate che, anche se non demolite, sono collocate 
in zone troppo prossimali all'aereoporto �; e che mq. 84.523 di terreno 
restano completamente interclusi perch� la pista, passando in mezzo 
al fondo lo ha letteralmente spezzato in due tronchi, distanti l'uno dall'altro 
per tutta la larghezza della pista �. 

Ci� premesso, il consulente ha indicato in �non meno del 10 % ,, la 
diminuzione del valore subita dal terreno non espropriato; percentuale 
che appare congrua, anche tenendo conto dell'accertata destinazione seminativo-
irrigua (e non ortiva) dell'intero fondo di propriet� della convenuta 
e del grave smembramento del fondo. 

D'altro canto il Ministero non ha mosso rilievi validi e tecnicamente 
motivati alle conclusioni cui � giunto il prof. Chiumento, le quali trovano 
invece pieno conforto in quelle del perito a suo tempo nominato dal 
Tribunale (cfr. in part. pagg. 140 e 141 della perizia). Il consulente tecnico 
di ufficio ha poi incluso nell'indennit� di espropriazione la somma complessiva 
di L. 59.463.852 corrispondente al valore: 1) dei frutti pendenti 
all'atto dell'occupazione del terreno espropriato (L. 13.051.000); 2) delle 
imposte, tasse e contributi relativi a t~le terreno versati per il quadriennio 
1970-74 (L. 8.119.472); 3) dei manufatti ,di irrigazione (L., 6.530.000); 
4) del fabbricato colonico principale a due piani (L. 18.300.000); 5) degli 
altri fabbricati colonici (L. 10.345.280); 6) dei soprassuoli agrari (L. 2 mi


lioni 618.100). 
L'operato del consulente non pu� essere condiviso per quanto concerne 
le prime tre voci, essendo evfdente ohe dei frutti e delle imposte 
pu� tenersi conto solo al fine della determinazione dell'indennit� dovuta 
per l'occupazione del fondo; e che il valore dei manufatti di irrigazione 
� da ritenersi compreso nel valore del terreno che, non si dimentichi, � 
stato classificato come seminativo-irriguo. Posl>ono essere, invece, riconosciute 
le voci sub 4), 5) e 6) non contestate dal Ministero anche nella 
loro congruit�, non potendo il valore dei fabbricati e dei soprassuali ritenersi 
�compreso nella valutazione dell'UTE (vedasi anche il terz'ultimo 
comma dell'art. 16 cit.). � 
Poich� non vi � contestazione sul fatto che il fondo residuo aveva 
interamente una destinazione seminativo-irrigua all'epoca dell'occupazione 
e poich� i valori nudi per ettaro per la regione agraria di cui fanno 
parte i terreni in questione sono stati determinati dall'UTE, con riferimento 
al 1974, in L. 4.500.000 per ettaro (L. 450 al metro quadrato) per 
il tipo seminativo irriguo e in L. 10.000.000 per ettaro {L. 1.000 al metro 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

quadrato) per il tipo orto irriguo, consegue che l'indennit� di espropriazione 
deve essere determinata in complessive L. 493.064.460. 

Infatti: mq. 2.196.080 (intero fondo) -mq. 5.000 (parte destinata ad 
orto irriguo) = mq. 2.191.080; mq. 2.191.080 X L. 450 = L. 985.986.000; 
mq. 5.000 X L. 1.000 = L. 5.000.000; L. 985.986.000 + L. 5.000.000 + 

+ L. 18.300.000 + L. 10.845.280 + L. 2.618.100 = L. 1.022.749.380 (valore 
dell'intero fondo); mq. 2.196.080 -mq. 888.216 (terreno espropriato) = 
= mq. 1.307.864 (fondo residuo); L. 450 -45 = L. 405 (valore a, metro 
quadrato del fondo residuo); mq. 1.307.864 x L. 405 = L. 523.684.920; 
L. 1.022.749.380 -L. 529.684.920 = L. 493.064.460. 
�Alla societ� convenuta competono, poi, una indennit� di occupazione 
legittima per il biennio dal 5 giugno 1970 (data dell'effettiva occupazione 
del fondo) al 4 giugno 1972 e il risarcimento dei danni per la successiva 
occupazione illegittima protrattasi dal 5 giugno 1972 al 19 luglio 1974. 

La Societ� convenuta si richiama alla �costante giur~sprudenza della 
Suprema Corte secondo cui dette indennit� di espropriazione e risarcimento 
coincidono normalmente con gli interessi legali sulla somma liquidata 
a titolo di indennit� di espropriazione '(cfr. da ultimo: Cass. 9 luglio 
1975 n. 2671; 8 febbraio 1974 n. 349; 26 luglio 1971 n. 2504) e ove, 
come � indubbiamente nella specie, l'indennit� sia stata liquidata con 
criteri riduttivi, ben pu� sostituirsi, quale base per il calcolo, il valore 
venale del bene espropriato (cfr. da ultimo: Cass. 9 luglio 1975 n. 2673). 

E poich� il consulente tecnico d'ufficio ha determinato in L. 2 miliardi 
128.038.274 il valore venale del terreno espropriato, chiede che 
indennit� e danni siano liquidati in complessive L. 472.010.809, corrispondenti 
agli interessi legali sulla prima somma per il periodo dal 5 giugno 
1970 al 12 novembre 1974. Osserva il Tribunale che gli elementi 
acquisiti al giudizio non consentono che tale richiesta poss~ trovare 
accoglimento. Da un lato, infatti, appare evidente che la valutazione del 
terreno espropriato effett�ata dal consulente � eccessiva, sia in quanto 
si discosta enormemente, oltre che dalla originaria valutazione dell'UTE, 
anche da quella (L. 1.003.684.080) del perito nominato dal Tribunale (e 
ci� anche tenendo conto del fatto che tra la data di riferimento della 
seconda e terza valutazione intercorrano oltre due anni e mezzo), sia in 
quanto non � pensabile che ove il divario tra valore reale e valore accertato 
fosse stato cos� enorme, la Societ� non avrebbe reagito in via autonoma 
alla determinazione dell'indennit�. Si deve infatti notare che la 
Societ� convenuta (come, del resto, gli altri proprietari espropriati della 
zona) non ha contestato, se non a seguito del giudizio di opposizione 
proposto dal Ministero, le indennit� determinate da detto perito (e del 
resto, la stessa Societ� ha affermato che sarebbe stata disposta ad accet


tare l'indennit� nella misura �determinata: cfr. pag. 2 della comparsa di 
risposta). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

100 

Comunque, occorre ricordare che sia l'indennit� che il risarcimento 
ben possono consistere in una somm~ inferiore agli interessi legali sul 
valore venale del bene se l'occupazione si sia ri.velata in definitiva produttrice 
di un danno_ minore (cfr. Cass~ 9 luglio 1975 n. 2673), dovendo 
essi, per regola generale (cfr. Cass. 16 maggio 1977 n. 1976; 19 giugno 1971 
n.' 1890; 24 settembre� 1970 n. 1702) essere commisurati al pregiudizio effettivamente 
subito. 

' 

D'altro canto, con riferimento alla fattispecie in esame, va conside


rato che, di norma, il reddito dei terreni agrari � di molto inferiore al 5 % 

del valore dei terreni stessi, e che dalla documentazione in atti risulta 

che la societ� concesse in affitto nel luglio 1964 tutto il terreno di sua 

propriet� per un �anone annuo di L. 7.500.000. 

Ci� posto, deve osservarsi che gli elementi acquisiti al giudizio con


sentono di liquidare indennit� e danni in relazione al pregiudizio effetti


vamente subito dalla Societ�. Poich� il terreno espropriato era coltivato 

ad orzo, avena, mais, grano, pomodoro e prato, prodotti tutti che alla 


data dell'occupazione erano gi� in avanzato stato di coltivazione, detta 

indennit� dal giorno dell'occupazione fino al termine dell'annata agraria 

in corso (che si pu� fissare al 31 agosto 1970, data la qualit� delle colture) 

va determinata tenendo conto del pregiudizio effettivamente subito dalla 

convenuta e cio� del valore dei frutti pendenti, ridotto delle spese neces


sarie per condurli a maturazione, raccoglierli, immagazzinarli e traspor


tarli ai punti di vendita (cfr. Cass. 21 novembre 1969 n. 3749; 30 no


vembre 1967 n. 2857; 11 marzo 1966 n. 688). 

Come si � gi� accennato, il valore di tali frutti, al netto delle men


zionate spese, � stato determinato dal prof. Chiumento in L. 13.051.000. 

Per il periodo successivo al 31 agbsto 1970, per quanto si � detto, 

non essendovi prove di maggior pregiudizio, ben pu� tenersi a base tale 

valore per il calcolo dell'indennit� e del risarciment6. 

Orbene, va considerato che la somma menzionata non costituisce 
certo un utile netto in quanto (oltre ad essere al lordo di imposte e 
contributi, peraltro corrisposti dalla Societ� per tutto il periodo dell'occupazione 
della me1nionata misura di L. 8.119.742) essa � al lordo di tutte 
le spese di coltivazione sostenute fino alla data dell'occupazione (aratura, 
semina, etc.). Per tale ragione, devesi anzitutto ridurre del 20 %1 l'utile 
netto, sino quindi alla somma di L. 10.440.800, che rappresenta, pertanto 
(salva la determinazione di imposte e contributi, dei quali, per altro, C((mpete 
il rimborso: cfr.: Cass. 23 giugno 1977 n. 2657, l'utile netto dell'annata 
� agraria 1969-70 {infatti: L. 13.051.000 : 5 = L. 2.610.200; L. 13.051.000 -lire 

2.610.200 = L. 10.440.800). 
Detta: somma deve poi essere aumentata, ai fini del calcolo del mancato 
reddito delle quattro annualit�. successive, del 10 % per ciascuna 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

annualit�, tenendo conto del progressivo aumento dei prezzi e della possibil~
t� di rotazione delle colture anche nel tipo ortivo. 

Si hanno pe:rtanto: L. 11.484.880 (L. 10.440.800 + L. 1.044.080) per l'annualit� 
1970-71; L. 12.528.960 (L. 11.484.880 + L. 1:044.080) per l'annualit� 
1971-72; L. 13.573.040 (L. 12.528.960 + L. 1.044.080) per l'annualit� 1972-73; 
e L. 14.617.120 (1.... 13.573.040 + L. 1.044.080) per l'annualit� 1973-74. 

Di tali somme la prima rappresenta interamente indennit� per occu-� 
pazic:ine legittima; la seconda per tre quarti (fino al 4 giugno 1972) indennit� 
per occupazione legittima e per un quarto risarcimento danni per 
occupazione illegittima; le altre due risarcimento danni. La quarta somma 
deve, peraltro, essere ridotta a L. 12.895.103, tenendo conto del fatto che 
l'occupazione illegittima � cessata il 20 luglio 1974 e cio� 13 giorni prima 
del termine dell'annata agraria, che si � fissata, come si � visto al 31 agosto 
(infatti: L. 14.617.120 : 365 = L. 40.046,904; L. 40.046,904 X 322 = Lire 
12.395.103). 

Invero, contrariamente a quanto sostiene la Societ� convenuta, il risarcimento 
danni per occupazione illegittima non � dovuto fino al giorno 
della notificazione del decreto di espropriazione, ma solo fino alla data 
del decreto stesso, poich� a tale data avviene il trasferimento della propriet� 
e cessa, conseguentemente, l'illegittimit� dell'occupazione. Mentre 
l'indennit� per occupazione legittima � debito di valuta (cfr. da ultimo: 
Cass. 6 ottobre 1976 n. 3290), il risarcimento del danno � debito di valore, 
onde . deve tenersi conto, anche di ufficio, della svalutazione monetaria, 
trattandosi di elemento compreso nella domanda risarcitoria (cfr. da ultimo: 
Cass. 12 gennaio 1977 n. 123; 6 ottobre 1976 n. 3290). -(Omissis). 

II 

(Omissis). -Deve essere innanzitutto verificata la competenza dell'adito 
Tribunale, sulla quale l'Avvocatura dello Stato ha formulato qualche 
perplessit� per l'ipotesi che venisse ritenuta applicabile alla fattispecie 
la legge 865 del 1971. Tali perplessit� non hanno ragion d'essere per due 
motivi. 

Innanzitutto la specialit� della disciplina dettata per le controversie 
in materia di indennit� dovute per le espropriazioni o le occupazioni rese 
necessarie dall'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica ne esclude la 
modificabilit� con una norma di portata generale quale � certamente la 
legge del 1971. In secondo luogo la competenza della Corte d'Appello a 
conoscere dell'opposizione alla stima si inserisce nella procedura prevista 
dalla legge n. 865 e nell'adozione della stessa trova, quindi, il suo necessario 
presupposto: tale competenza non si radica, pertanto, allorch� la 
espropriazione si sia svolta, come nella specie, secondo il procedimento 
previsto dalla legge n. 2359 del 1865 (Cass. 13 gennaio 1975 n. 109). A 
questo argomento non contraddice sul piano logico l'applicazione alle 


102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

~ 

~:

espropriazioni stesse dei criteri di valutazione dettati dalla legge n. 865 {o 
del 1971: come pi� oltre sar� meglio detto il fatto che per l'espropria


~ 

r 
zione sia stato adottato il procedimento previsto dalla legge 2359 del 1865 

1 

non esclude l'applicabilit� dei criteri di valutazione introdotti dalla legge f 

n. 865 del 1971, perch� tali criteri hanno sostituito quelli della legge del 
1865 e non si pongono, quindi, in alternativa con gli stessi, ond'� che la 
liquidazione dell'indennit� sulla base dei nuovi parametri non vulnera il 
principio per cui la scelta del procedimento espropriativo da parte della 
lipubblica amministrazione � insindacabile dal giudice ordinario ed � vincolante 
anche per quanto concerne l'attribuzione della competenza a conoscere 
delle cii.use di opposizione alla stima. 

I 

Per ci� che riguarda l'intervento spiegato dall'affittuario Fiumarella I 
Andrea, l'applicabilit� della legge del 1971 attiene al merito della pretesa 

I 

fatta valere con l'intervento stesso e non, come sostiene l'Avvocatura delI 


i

lo Stato, all'ammissibilit� dello stesso,. la quale deve essere verificata sulla 
base dei presupposti, do� dell'inerenza del diritto all'oggetto o della sua I 
dipendenza dal titolo dedotto in giudizio. Nella specie la causa petendi si 

I

identifica nel ,provvedimento ablativo, dal quale trae fondamento anche il 
diritto all'indennit� reclamata dal Fiumarella, ond'� che incontestabile apl 
pare l'ammissibilit� dell'intervento spiegato da quest'ultimo. !

I

L'eccezione di tardivit� dell'intervento per decorso dei termini per prof 


~ 

porre opposizione � priva di consistenza logica, dal momento che a carico 

~ 

dell'affittuario, il cui diritto � del tutto autonomo rispetto a quello del t 

f 

proprietario espropriato e non � soggetto al sottoprocedimento ammini~ 
strativo di accertamento previsto per l'indennit� di espropriazione, non !1 

f 

esiste alcun onere di opposizione. i 

if 

L'Avvocatura dello Stato ha rilevato che l'Enel sta in giudizio in persona 
del Capo Compartimento di Napoli, mentre la procura risulta rilasciata 
dagli ingg. Formicola e Mastrogiovanni, dei quali sarebbero ignoti 
i poteri e le qualit�. Osserva in proposito il Collegio che l'ammissibilit� 


I 

del rilascio della procura ad litem da parte di organo diverso da quello 

che rappresenta in giudizio la persona giuridica dipende esclusivamente 

dalla ripartizione delle competenze secondo l'organizzazione interna del


I 

l'ente e non trova certamente ostacolo nei principi vigenti in materia di 

conferimento dello jus postulandi. Quanto al difetto nei funzionari sopra 

nominati del potere di rilasciare la procura, l'Avvocatura dello Stato si � 

I 

limitata ad .ipotizzarlo, mentre era tenuta a documentarlo rigorosamente, 

non foss'altro che per la presunzione di legittimit� che assiste gli atti 

I 

amministrativi e, quindi, il negozio di conferimento della rappresentanza 

I

e difesa in giudizio di un ente pubblico. � 

La legittimazione sostanziale dell'Enel a proporre oppos1z1one alla 

stima deriva, infine, dal fatto che lo stesso � indicato nel decreto del 

Prefetto di Salerno come soggetto passivo del rapporto espropriativo. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

Superate le eccezioni pregiudizialmente sollevate dall'amministrazione 
convenuta, osserva il Collegio per ci� che riguarda i criteri di liquidazione 
dell'indem1it�, che la potest� ablativa dello Stato si esplica con modalit� 
diverse e con diverse procedure in relazione alla con~reta finalit� 
pubblicistica perseguita, onde il procedimento espropriativo non � unico, 
ma assume contenuto diverso a seconda della legge che, con riferimento 
alla specifica finalit� perseguita, lo regola. Peraltro, qualunque sia il procedimento 
espropriativo adottato dalla pubblica amministrazione, in esso 
si individuano varie fasi, rispetto alle quali la posizione soggettiva dell'espropriato 
resta diversamente qualificata. Invero, come � stato rilevato 
(Cass. 4 maggio 1966 n. 1133) in talune di queste fasi la pubblica amministrazione 
esercita un potere discrezionale che incide direttamente sul diritto 
del cittadino, diritto che viene di conseguenza affievolito, prendendo 
consistenza di interesse legittimo e come� tale � tutelato solo nell'ambito 
della giurisdizione amministrativa. Tale situazione si verifica nelle fasi 
della dichiarazione di pubblica utilit�, nella determinazione dell'opera da 
eseguire, nella determinazione dei beni da espropriare, nella scelta dei 
mezzi giuridici idonei al conseguimento della finalit� pubblicistica e, infine, 
nella fase della prpnunzia dell'espropriazione. Invece nessun potere 
c;liscrezionale compete alla pubblica amministrazione nella fase della determinazione 
dell'indennit� dovuta in relazione al procedimento espropriativo 
prescelto, dovendo la liquidazione dell'indennit� seguire secondo 
le precise disposizioni di legge regolatrici della materia nell'ambito del 
procedimento medesimo. Consegue che in tale fase il cittadino � titolare 
di una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. 
Peraltro, avanti all'A.G.O. in sede di opposizione alla stima non possono 
proporsi questioni relative alla legittimit� del procedimento espropriativo 
prescelto, allegandosi che avrebbe dovuto trovare applicazione altra 
legge o altro tipo di procedimento espropriativo, in quanto ci� attiene 
alla sfera esclusiva e riservata della pubblica amministrazione, rispetto 
alla quale l'A.G.O. � carente di potere. Possono, per�, proporsi le questioni 
relative alla conformit� dei criteri di stima adottati per la liquidazione 
dell'indennit� a quelli che in quella fattispecie indicano le norme di legge 
regolanti la procedura espropriativa prescelta dalla pubblica amministrazione. 
Consegue che il giudice ordinario non potrebbe in nessun caso sostituire 
il criterio di stima dettato dalla legge per quel procedimento 
espropriativo prescelto dalla ,pubblica amministrazione con altro che ritenesse 
rispondere alla fattispecie, giacch�, come si � osservato, la eventuale 
illegittimit� dell'atto amministrativo quanto alla scelta del procedimento 
espropriativo, riguardando una posizione di interesse e non di 
diritto soggettivo, deve essere fatta valere innanzi al giudice amministrativo. 
Lo stesso va ripetuto per le questioni attinenti alla legittimit� e regolarit� 
del procedimento amministrativo. 


104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Si � obbiettato che il giudice ordinario, sostituendo apa legge applicata 
dalla pubblica amministrazione per la determinazione dell'indennit� 
altra legge che ritenesse applicabile alla specie, procederebbe solo alla 
disapplicazione nel caso concreto dell'atto amministrativo,. in questa parte 
illegittimo, conformandosi cos� agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 

n. 2248 All. E sul contenzioso amministrativo. Va per� in contrario o.sservato
� che cos� operando il giudice inciderebbe direttamente sull'atto amministrativo, 
giacch� sostituirebbe ai criteri di stima derivanti dal tipo 
espropriativo prescelto discrezionalmente dalla pubblica amministrazione 
criteri di stima riguardanti altr,o procedimento espropriativo, il che comporta 
la modificazione, non la mera disapplicazione, della determinazione 
insindacabile e vincolante adottata in sede amministrativa. 
Alla stregua di queste osservazioni va concluso che il giudice �ordinario 
deve limitarsi, in sede di giudizio di opposizione alla stima, ad indi-' 
viduare le norme di legge applicabili alla fattispecie, quali si evincono dal 
procedimento espropriativo adottato dalla pubblica amministrazione. Tali 
criteri di stima devono per� essere q.elli derivanti da norma di legge in 
vigore al momento della pronunzia dell'espropriazione, a tale momento 
dovendosi fare risalire gli effetti ablativi del provvedimento e, correlativamente, 
la nascita nel cittadino del diritto all'indennit� sos.titutiva. Nel 
caso in cui tra l'inizio della procedura di espropriazione e la pronunzia 
d~ll'espropriazione sia stata modificata la legge che regola i criteri per 
la determinazione dell'indennit�; � dello jus superveniens che il giudice 
deve tenere conto e fare applicazione. In questa ipotesi il giudice non 
eccede i limiti della sua competenza giurisdizionale, in quanto non modifica 
l'atto amministrativo che ha determinato la procedura espropriativa, 
n� incide su di esso, ma si limita ad applicare quelle norme di legge, 
concernenti la liquidazione dell'indennit�, che, vigenti al momento dell'esproprio, 
derivano pur sempre dalla procedura espropriativa prescelta 
dalla pubblica amministrazione. Se per� le nuove norme regolanti la liquidazione 
dell'indennit� sono successive al decreto dl espropriazione, 
esse, salvo diversa disposizione di legge, non trovano applicazione. 

� Fatte queste premesse e tornando alla questione da risolvere va precisato 
che l'espropriazione de qua � stata effettuata in data 2 novembre 
1974 e per essa � stata seguita la procedura della legge fondamentale numero 
2359 �del 1865. 
La legge 22 ottobre 1971 n. 865 ha innovato in relazione a determinate 
materie indicate nell'art. 9 sia alla procedura espropriativa sia ai 
criteri, per la liquidazione dell'indennit�. Ogni dubbio circa l'ambito pi� 

o meno limitato del predetto articolo 9 � stato risolto dalla legge 27 giugno 
1974 n. 247, la quale stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo 
secondo. della legge 22 ottobre 1971 n. 865, relative alla determinazione 
dell'indennit� di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 105 

comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte 
dello Stato, delle regioni, delle province, e di altri enti � pubblici o di 
diritto pubblico anche non territoriali. Da tale norma si ricava chh~ramente 
che, limitatamente alle disposizioni che regolano i criteri di stima 
dell'indennit� di espropriazione, trova applicazione la legge del 1971 (Cass. 
2 febbraio 1976 n. 328). Pertanto a partire dall'entrata in vigore della legge. 

n. 247 del' 1974, che ha carattere innovativo, trov.a applicazione per le opere 
pubbliche ivi specificate il criterio di stima dell'art. 16 della legge del 1971. 
Tanto premesso sullo stato della legislazione in materia, va rilevato 
che il provvedimento espropriativo in esame, emanato, come si � detto, 
il 2 novembre 1974, cio� nel vigore della legge n. 247 del 1974, � certamente 
soggetto alle disposizioni innovative introdotte da quest'ultima e poich� la 
stima dell'indennit� � stata effettuata con i criteri della legge del 1865, 
ormai non pi� in vigore, ne deriva che legittimamente l'Enel chiede che 
l'indennit� venga liquidata alla stregua della legge del 1971. Il valore del 
terreno va, dunque, determinato sulla base delle tabelle compilate dall'Ufficio 
Tecnico Erariale, tenendo conto della coltura effettivamente praticata 
sul posto e non, come pretenderebbe l'avvocatura, della qualifica-' 
z�one del terreno stesso risultante dal catasto. Nel caso di s'.pecie, nel contrasto 
tra i dati catastali e le risultanze dello stato di consistenza, va riconosciuta 
prevalenza. a queste ultime, che attestano la effettiva destinazione 
del terreno a colture tipicamente ortive, quali me1ainzane, peperoni, fagioli, 
basilico, prezzemolo, cavoli, cipolle, etc. 

F� eccezione una superficie di complessivi mq. 3250, di cui mq. 1650 
per la particella 410 e mq. 1600 per la particella 40, che risultano coltivati 
a canneto e per i quali, pertanto, la liquidazione dell'indennit� va rapportata. 
alla qualifica di terreno seminativo irriguo. Premesso che per la 
16� regione agraria, quale � appunto quella di Sarno, la tabella compilata 
dall'Ufficio Tecnico Erariale prevede per gli orti irrigui e per i seminativi 
irrigui il valore rispettivamente di L. 1870 e di L. '1450 il mq., l'indennit� 
relativa alla superficie espropriata in danno dell'Enel va determinata 
in lire 10.116.800 (2890 x 1870 + 3250 x 1450). Anche l'indennit� 
per la occupazione temporanea, pacific�mente iniziatasi il 25 settembre 
1970 e protrattasi, pertanto, per quattro anni, un mese ed otto giorni, va 
determinata con i criteri dettati dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, 
anch'esso richiamato dalla legge n. 247 del 27 giugno 1974: conseguentemente 
per il titolo predetto deve essere liquidato l'importo di L. 2.107.500 
(4/20 di L. 10.116.800 + 2/12 di L. 505.800, cio� dell'indennit� annua). 

I frutti pendenti risultano, infine, adeguatamente valutati in Lire 

798.200. 
Non pu� essere, invece, accolta l'istanza di maggiorazione dell'inden-� 
nit� a norma dell'art. 12 della legge del 1971 ovvero di risarcimento del 
danno per la perdita di tale maggiorazione in conseguenza della mancata 


RASSEGNA\ DELL'AVVOCATURA DEU.0 STATO

106 

notifica dell'avviso con l'offerta della indennit� provvisoria e, quindi, dell'impossibilit� 
per l'espropriato di esercitare il diritto potestativo dalla 
norma predetta accordato. La differenza richiesta non pu� certamente 
essere riconosciuta a titolo di indennit� di espropriazione, giacch� condicio 
sine qua non della maggiorazione dell'indennit� stessa prevista dall'art. 
12 della legge 865, diretta a scoraggiare le speculazioni degli espropriati 
ed a limitare il contenzioso sulla misura dell'indennit�, � l'accettazione 
della somma offerta in via preliminare dall'espropriante. Ci� significa 
che la condizione predetta non ammette equipollenti n� pu� considerarsi 
fittiziamente realizzata per il fatto che ne sia stata resa in concreto 
impossibile la verificazione attraverso l'omissione dell'offerta. Ma la 
differenza richiesta non pu� essere attribuita neppure sotto forma di risarcimento 
del danno, giacch�' la posizione del privato di fronte alla scelta 
dell'uno piuttosto che dell'altro procedimento espropriativo � di interesse 
legittimo e non di diritto soggettivo e trova tutela esclusivamente innanzi 
al giudice amministrativ�: non essendo nella specie contestabile)a derivazione 
della lesione patrimoniale in ipotesi subita dall'Enel dall'adozione 
della procedura prevista dalla legge fondamentale del 1865. in luogo 
di quella prescritta dalla legge del 1971, il ricorso all'uno piuttosto che 
all'altro procedimento potrebbe tutt'al pi� provocare l'annullamento dell'atto 
finale dell'espropriazione, ma giammai costituire titolo per il risarcimento 
del danno equivalente alla maggiorazione dell'indennit� per l'accettazione 
dell'offerta. 

L'amministrazione convenuta ha contestato che il Fiumarella fosse 
affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato, ma tale contestazione 
� del tutto infondata, giacch� la predetta qualit� emerge dallo stato 
di consistenza, redatto in epoca non sospetta, quando, cio�, per non 
essere stata ancora emanata la legge del 1971, non era concepibile un 
interesse a figurare come affittuario senza esserlo. E poich� � pacifico 
che il predetto Fiumarella, � stato costretto a cagione dell'espropriazione 
ad abbandonare il terreno, gli compete, a norma dell'art. 17 della legge 
22 ottobre 1971 n. 865, una indennit� pari a quella liquidata in favore 
del proprietario e, cio�, la somma di L. 10.116.800. L'eventuale diritto del 
Fiumarella ai frutti pendenti non pu� essere fatto valere direttamente 
nei confronti dell'espropriante, ma, avendo la pubblica amministrazione 
prescelto il procedimento regolato dalla legge fondamentale del 1865, deve 
essere fatto valere nei modi previsti dall'art. 27 della legge predetta. 


(Omissis). 


SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977 -Pres. Vigorita �_ Est. 
Bertoni -P. M. (concl. conf.); Baldesi. 

Procedimento penale -Istruzione penale -Procedimento pretorile -Rinvio 
a giudizio -In.terrogatorio dell'imputato eseguito dalla polizia giudiziaria 
� Sufficienza -Esclusione. 
(c.p.p., artt. 225, 231, 376, 398). 

Procedimento penale -Nullit� in materia penale -Atti gi� dichiarati nulli 


� Ius superveniens � -Inapplicabilit�. 

(c.p.p., art. 185; I. 8 agosto 1977, n. 534, modificazioni al codice di procedura penale, 

art. 6). 

L'interrogatorio dell'imputato eseguito, anche se su delega del magistrato, 
dalla polizia giudiziaria non vale ad integrare la condizioni della 
previa contestazione del fatto al fine del rinvio� a giudizio, neppure nel 
procedimento pretorile (1). 

In applicazione del principio tempus regit actum, la nuova disciplina 
delle nullit� disposta con legge 8 agosto 1977, n. 534, non pu� spiegare 
alcun effetto rispetto agli atti gi� dichiarati nulli sotto il vigore della 
precedente normativa (2). 

(Omissis). -Con sentenza del 22 marzo 1976, il pretore di Pistoia 
assolse Ba1dino Baldesi dal delitto di lesioni colpose per insufficienza 
di prove. 

Su appello del procuratore della Repubblica, il tribunale di Pistoia 
ha annullato la sentenza impugnata e ordinato la trasmissione degli atti 
al pretore per il nuovo giudizio. 

Nella loro decisione, i giudici di appello hanno rilevato che il pretore, 
pur avendo compiuto atti istruttori con l'espletamento di una perizia 
medi�o-degale suLla persona offesa, si era Jimitato a delegare alla polizia 
giudiziaria l'interrogatorio del Baldesi, senza procedervi direttamente e 

(1) V. nello stesso senso, Cass. 28 febbraio 1975, n. 314, n. 129668, 19669. 
(2) La massima, in ordine alla diversa disciplina de1Le nuhlit� ex art. 185 c.p.p. 
introdotta con la .I. 8 agosto 1977, n. 534, che prevede una sanatoria, come afferma 
fa Corte, progressiva, appare conforme all'invocato iprinci�Jio �di carattere generale, 
secondo le indicazioni desurni:biLi dagli art. 110 e 11 delle disp. suUa leg;ge 
in generale, tenuto conto dell'avvenuto esaurimento degli effetti dell'atto attraveriso 
J:a dichiarazione di nu11it�. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

senza nemmeno provvedere ad enunciare in un mandato il fatto addebitato 
all'imputato; con la conseguenza 1pe:rd� che l'istruzione e gli atti 
successivi dovevano ritenersi nulli, in quanto l'interrogatorio. eseguito 
dalla polizia giudiziaria non varrebbe ad integrare la condizione prescritta 
dall'art. 398 c.p.p. (nel testo risult�nte dalla sentenza della Corte 
cost. 28 aprile 1966, n. 33, Foro it., 1966, I, 785), per il rinvio a giudizio 
dell'imputato nel procedimento pretorile. � 

Contro la sent.enza del tribunale, il pretore di Pistoia ha proposto 
conflitto di competenza con ordinanza del 22 giugno 1977. Il pretore non 
contesta che nella specie, essendosi proceduto al c�mpimento di atti di 
istruzione, dovesse farsi applicazione dell'art.. 398, ultimo comma, c.p.p., 
cos� come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 33 del 1966, e 
che l'imputato perci� non potesse essere tratto a giudizio senza essere 
stato previamente interrogato o senza che il fatto gli fosse stato contestato 
in un mandato rimasto. senza effetto. Sostiene tuttavia il pretore 
che la condizione suddetta dovrebbe considerarsi realizzata nel ca:so in 
esame dall'interrogatorio del Baldesi compiuto dalla polizia giudiziaria 
con l'osservanza delle garanzie difensive; ci� in quanto l'art. 231 c.p.p. 
attribuisce al pretore il potere non solo di compiere direttamente, ma 
anche di ordinare qualsiasi atto di polizia giudiziaria o di istruzione 
sommaria prima di emettere il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, 
e perci� nulla vieterebbe che anche l'interrogatorio dell'imputato 
possa essere delegato, ai fini dell'art. 398, alla polizia giudiziaria, che 
� la naturale destinataria degli ordini del pretore. 

Tanto premesso, osserva che il conflitto,. ammissibile in rito, deve 

essere risolto in conformit� di quanto ha ritenuto il tribunale,_ essendo 

errata la tesi sostenuta dal pretore. 

� certamente esatto, come ricorda il pretore nel suo provvedimento, 

che per il rinvio a giudizio dell'imputato non � necessario che il fatto 

sia stato enunciato in un mandato o in un ordine, essendo in ogni caso 

sufficiente che rimputato �sia stato interrogato sul fatto che costituisce 

oggetto dell'imputazione; ma � altrettanto certo, contrariamente a quanto 

ritiene il pretore, che l'interrogatorio idoneo a legittimare il rinvio a 

giudizio dell'imputato � soltanto quello che sia compiuto dall'autorit� 

giudiziaria 'procedente. 

! 

� ormai opinione comune che l'interrogatorio dell'imputato (o della 
persona indiziata), oltre ad essere un mezzo di prova, � anche un mezzo 
di difesa, come si evince chiaramente dalle norme del codice di procedura 
penale tartt. da 365 a 368), che, in un apposito capo inserito nel 


I 

titolo dell'istruzione formale, ne disciplinano specificamente i preli;niinari, i ( 
le modalit� di esecuzione e lo svolgimento. Tali norme, infatti, dopo ' 

1 

aver sancito l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio nel ter' 


' 

I 

mine stabilito dalla legge e comunque senza ritardo, prescrivono ~n I 

I 

I

I 

! 

I

I 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

particolare che il giudice, da un Iato, � tenuto a invitare l'imputato a 

� discolparsi e a indicare le prove in suo favore� (art. 36'7, 2� comma) 

e, dall'altro, � obbligato a �investigare su tutti i fatti e su tutte le circo


stanze che l'imputato ha es.posto� (art. 368). In questo modo, l'interro


gatorio viene costruito come un atto complesso, nel quale sono di grande 

momento non soltanto le dichiarazioni dell'imputato (che anzi possono 

essere solo eventuali), ma anche le numerose e delicate attivit� che 

deve svolgere proprio il magistrato istruttore. L'interrogatorio, cio�, � 

uno strumento processuale, che, mentre consente al magistrato inqui


rente di avere a disposizione gli elementi necessari di giudizio per l'eser


cizio dei suoi poteri, ai fini dell'accertamento della verit�, offre � nello 

stesso tempo all'imputato il modo di prospettare, tempestivamente e util


mente, al giudice le proprie deduzioni difensive. 

Deriva da tutto ci� che la funzione essenziale dell'interrogatorio � 

quella di realdzzare il principio del contra:ddittor.io nella fase dell'istru


zione, e che tale funzione perci� pu� ritenersi adempiuta solo in quanto . 

tra giudice e imputato si stabilisca, per cos� dire, un dialogo, o, pi� 

semplicemente, in quanto alla formazione dell'atto partecipino diretta' 
mente non soltanto l'imputato, ma anche l'organo dell'istruzione. 

Appunto in vista di questa sua finalit�, �l'art. 376 c.p.p. considera 

l'interrogatorio come una delle condizioni alternativamente necessarie 

(l'altra � l'enunciazione del fatto in un mandafo o ordine rimasto senza 

effetto), per il rinvio a giudizio dell'imputato o per il suo proscioglimento 

con determinate formule. 

Ma proprio perch� Io scopo della norma � quello di garantire all.'im


putato l'esercizio in istruzione del diritto inviolabile alla difesa e di 

assicurare quindi il rispetto del principio del contraddittorio, l'interro


gatorio a cui fa riferimento l'art. 376 non pu� essere che quello disci


plinato dalle norme prima citate come un atto di esclusiva, indeclinabile 

competenza del giudice. Questa 'conclusione trova peraltro conferma in 

due argomenti di carattere testuale: in primo luogo nell'equiparazione 

operata dalla legge (art. 376) tra interrogatorio dell'imputato e un atto 

indiscutibilmente proprio del magistrato qual � l'emissione di un man


dato; e poi nella circostanza che, secondo il sistema, nell'istruzione la 

presenza dell'imputato per l'interrogatorio pu� essere ottenuta o a seguito 

di un mandato e quindi di un'iniziativa dell'organo giudiziario o per 

effetto della sua presentazione spontanea, e cio� per il fatto che l'impu


tato (come stabilisce l'art. 250 c.p,p.) si presenti� �al magistrato compe


tente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni �. 

Come si vede, ai fini dell'adempimento della conduzione prevista dal


l'art. 376, l'interrogatorio dell'imputato � in ogni caso collegato� all'inter


vento o alla presenza del magistrato istruttore e perci� � lo stesso testo 

della norma (e non soltanto la natura e la funzione dell'istituto) a dimo



110 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

strare, cos� come questa corte ha gi� ritenuto in altra occasione (Cass., 
16 luglio 1963, Colombo e altri, id., 1964, II, 68) che l'interrogatorio a 
cui � condizionato il suo rinvio a giudizio e in certi casi anche il proscioglimento 
dell'imputato deve essere sempre compiuto dal giudice e 
non pu� essere mai delegato alla polizia giudiziaria. 
Per la verit�, nella sua Oiidinanza, il pretore sembra. fare al riguardo 
una distinzione, nel senso di ritenere che, mentre nell'istruzione formale 
la legge obbliga il giudice a ;procedere direttamente all'interrogatorio, 
non potrebbe invece 1diir1si altre1ltarn:to per l'istruzione sommaria del pretore, 
dato il minore formalismo che fa caratterizza e dati i .poteri di 
delega che, come prima si � detto, l'art. 231 c.p.p. attribuisce al pretore. 
Ma, anche con questa limitazione, la tesi del pretore non � fondata. Infatti 
la regola dettata dall'art. 376 per l'istruzione formale � ripetuta, in 
termini sostanzialmente analoghi, negli articoli 395 e 396, per l'istruzione 
sommaria del pubblico ministero e ora, dopo Ja �sentenza della Corte 
costituzionale, anche nell'ultimo comma dell'art. 398 per il procedimento 
istruttorio del pretore; n� vi sono motivi per interpretare in modo 
diverso, secondo la collocazione delle disposizioni che fa enunciano, una 
norma sostanzialmente identica e che si esprima in un testo letterale, 
che, come :prima si � visto, ha .un significato univoco e non suscettibile 
di fraintendimenti per ci� che riguarda l'obbligo del magistrato istruttore 
di .procedere direttamente all'interrogatorio dell'imputato. Questa 
regola, d'altra parte, trovando il suo fondamento nelle ragioni prima 
accennate ed essendo espressione, come pure si � detto, del principio 
del contraddittorio, non pu� non avere una portaita generale, tale da 
essere applicabile in relazione �alla fase di chiusura di tutti i tipi di 
istruzione, da quella formale a quella sommaria del pubblico ministero 
e del pretore. La stessa Corte costituzionale, nell'estendere, con la sentenza 
pi� volte citata, l'obbligo della �Contestazione del fatto o dell'interrogatorio 
dell'imputato al caso di atti istruttori compiuti dal :pretore, 
ha giustificato la sua decisione con la necessit� di equiparare; per quanto 
attiene alle .garanzie difensive, il procedimento istruttorio pretorile al


1 

rnstruzione sommaria del pubblico ministero te quindi, suo tramite, 
all'istruzione formale); con la conseguenza che non possono intendersi 
diversamente, con riguardo soltanto al pretore, le condizioni a cui l'ordinamento 
processuale subordina, .per ogni tipo ,di istruzione, il rinvio a 
giudizio dell'~mputato e in certi casi il suo proscioglimento. 

La diversa opinione del pretore -come giustamente osserva il procuratore 
generale -trae origine dalla confusione tra l'interrogatorio 
dell'indiziato o dell'imputato durante la fase delle indagini di polizia 

o negli atti preliminari all'istruzione, per completare la denunzia, e 
l'interrogatorio nell'istruzione, come condizione per il rinvio a giudizio 
(o il prosciogilmento) dell'imputato. Al riguardo, � fuori discussione che 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

la polizia giudiziaria pu� procedere di sua iniziativa, nelle forme e nei 
modi previsti dall'ant. 225 c.ip.p., all'interrogatorio dell'indiziato, e deve 
anche ammettersi, come questa corte ha pi� volte ritenuto (Cass., 24 gennaio 
1973, Di SonU1I10, id., Rep. 1973, voce Istruzione pen., n. 85;' 28 maggio 
1969, Zuccati, id., Reip. 1970, voce cit., n. 114), che, negli atti preliminari 
di istruzione, il pretore (anche il pubblico ministero) pu� delegare 
alla polizia giudiziaria l'interrogatorio dell'indiziato (o dell'imputato), 
al fine idi� ottenere i chiarimenti necessari per il promovimento dell'azione 
penale; m�t ci� non toglie che questo interrogatorio 111on abbia nessun 
. valore per il rinvio a giudizio dell'imputato e che a questo scopo invece 


l'interrogatorio debba essere sempre compiuto dall'autorit� giudiziaria 

proceQente, e quindi dal pretore nei procedimenti di sua competenza, e 

non possa essere mai delegato alla polizia giudiziaria. 

Nella specie, di tonseguenza, era come se il pretore avesse omesso 

l'interrogatorio dell'imputato prima di trarlo a giudizio, perci� il tribu


nale 111on poteva che annullare il giudizio pretorile, in quanto, secondo 

la comune interpretazione, l'omissione dell'interrogatorio dell'imputato 

era causa, a norma dell'art. 18�5, n. 3, c.p.p. nel testo vigente all'epoca 

della pronuncia, di una nullit� assoluta, come tale insanabile e quindi 

rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 

Nel frattempo per�, la legge 8 agosto 1977, n. 534, ha. �sostituito, con 

l'art. 6, l'art. 185 del codice di procedura, nel senso che, pur lasciando 

invariati i casi di nullit� di 011dine generale ivi previsti, ne ha radical


mente modificato la disciplina, cos� ponendo, in relazione al caso in 

esame, un problema di diriUo intertemporale. 

Pi� precisamente, la norma citata ha modificato l'art. 185 nella parte 

in cui stabiliva che le nullit� elencate dallo 1stesso a11ticolo erano insa


nabili e dovevano essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del 

procedimento. In sostituzione di questa regola, la nuova norma dispone 

che continuano ad essere rilevabili fino al giudicato soltanto le nullit� 

che riguardano la capacit� e la costituzione del giudice o l'iniziativa 

del ;pubblico ministero nell'esercizio de:.'azione penale ovvero che deri


vano dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel 

dibattimento. Invece, tutte le altre nullit� tra quelle enumerate dal


l'art. 185, pur continuando ad essere rilevabili di ufficio, non sono pi� 

insanabili per tutta la durata del procedimento, ma sono soggette a una 

sanatoria, per cos� dire, progressiva, nel senso che possono essere rile


vate dal giudice o dedotte dal�e parti non oltre il compimento delle 

formalit� di apertura del diba1:timento se si sono verificate nell'istru


zione, e non oltre la definizi�ne del grado successivo del giudizio, quando 

si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello 

di rinvio. 


112 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Risulta, come si vede, dalla nuova norma che tra le nullit� previste 
dall'art. 185, n. 3, e concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza 
dell'imputato (che � la categoria in cui rientra la nullit� dichiarata 

nel caso che qui interessa dal tribunale) sono rimaste insanabili soltanto 

quelle che derivano dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del 

difensore nel dibattimento e che perci� tutte indistintamente le nullit� 

della suddetta categoria, conseguenti alla violazione del diritto di ~ifesa, 

quando si verificano in istruzione (cos� come � avvenuto nella specie), 

si intendono sanate, se non sono rilevate o dedotte subito dopo il com


pimento delle formalit� di apertura del dibattimento. 

Questa innovazione, che appare �di particolare rilievo e di grande 
portata pratica {essendo le nullit� istruttorie per .violazione del diritto 
di difesa statisticamente le pi� frequenti) avrebbe impedito, nella fattispecie 
in esame, la declaratoria della nullit� conseguente all'omesso 
interrogatorio del Baldesi, in quanto risulta dagli atti che la nullit� 
non fu n� rilevata n� dedotta nel corso del dibattimento di primo grado, 
ma fu eccepita per la prima vo1ta soltanto nei motivi del pubblico ministero 
e che il tribunale ha potuto dichiararla, appunto pevch�, secondo il 
testo previgente dell'art. 185, si trattava di una nullit� inasanabile, rilevabile 
in ogni stato e grado del giudizio. 

La nulliit� verificatasi nella specie trova, dUIIlque, nella legge n. 534 
del 1977, una disciplina 1diversa, per ci� .che Tiguarda le condizioni e i 
limiti di rilevapilit�, da quella vigente nel tempo in cui ebbe a verificarsi; 
con la conseguenza pertanto che, nella perourante pendenza del processo, 
occorre stabilire quale delle due norme, tra le vecchia e la nuova, 
debba ora avere applicazione; e ci� occorre fare, sulla base dei principi 
generali, dato che il legislatore non ha provveduto a regolare con disposizioni 
transitorie il problema relativo alla nuova disciplina delle nullit� 
previste nell'art. 185 del codice di procedura, cos� come invece ha fatto, 
per le innovazioni introdotte, .con la stessa legge, riguardo alla competenza 
territoriale, alla connessione di rprocedimenti e alle notificazioni. 

Ai fini dell'indagine, bisogna muovere dalla premessa che l'affermazione, 
spesso ricorrente .anche nella giurisprudenza, secondo cui le 
leggi processuali sono di immediata applicazione, non significa affatto 
che esse, una volta entrate in vigore, si �applichino in ogni caso e senza 
altre condizioni ai processi in corso. In realt�, come un'approfondita 
elaborazione intel1pretativa ha ormai chiaramente dimostrato, le norme 
processuali, come ogni altra _norma (con l'eccezione di quelle previste 
dall'art. 2 c.p.), sono soggette non soltanto all'art. 10 disp. sulla legge in 
generale, che aprpunto sancisce il principio dell'applicazione immediata 


della legge, anche al successivo art. 11, secondo cui � la legge non dispone 


che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo�. 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 113 

La lettura unitaria delle due regole ora ricordate mostra chiaramente 
che, almeno in linea di massima, di fronte ai processi pendenti, 
la legge processuale nuova si applica immediatamente agli atti ancora 
da compiere, ma rispetta e lascia salvi gli atti e i fatti compiuti sotto 
la legge antica. La chiarezza del principio pu� per� attenuarsi sia per 
effetto della struttura della norma, sia con riguardo alla specie pratica 
contestata e cio� a seconda che gli atti processuali, che vengono in 
considerazione, siano istantanei o costituiti da elementi che si succedano 
nel tempo ovvero, pur essendo istantanei, non abbiano ancora prodotto 
i loro effetti, ma li producano quando gi� sia entrata in vigore la nuova 
norma. Mentre nella prima ipotesi, infatti, � fuori discussione che continua 
ad applicarsi la legge abrogata, nelle altre due, invece, e quindi 
rispetto alle fattispecie processuali non ancora completate o che non 
abbiano esaurito tutti i loro effetti, il problema di determinare se certe 
conseguenze dell'atto vadano regolate dalla legge vecchia op.pure dalla 
nuova, pres(mta aspetti di particolare difficolt�; anche se deve sempre 
tenersi per fermo che 1a legge processuale sopravvenuta deve essere in 
ogni caso applicata in modo che -salvo le eccezioni esplicitamente o 
implicitamente emergenti dal suo contenuto -non abbia efficacia 
retroattiva, solo cos� potendo dirsi rispettato il principio secondo cui 
il regime dell'atto processuale � quello della legge del tempo in cui 
fu compiuto, un principio felicemente e sinteticamente espresso dalla 
formuletta del tempus regit actum. 

Nella specie, comunque, non occorre approfondire l'indagine nella 
direzione accennata, come sarebbe stato invece necessario se la nuova 
normativa fosse sopravvenuta prima che la nullit� verificatasi sotto il 
precedente regime fosse stata rilevata e dichiarata, secondo le regole 
allora vigenti. Risulta al contrario da quanto si � detto che il tribunale, 
sulla base del testo precedente dell'art. 185, n. 3, c.p.p., ha dichiarato 
la nullit� assoluta del giudizio pretorile prima che entrasse in vigore la 
legge n. 534 del 1977. In quel momento, la fattispeeie che forma oggetto 
delle due leggi succedutesi nel �tempo aveva consumato tutti i suoi effetti, 
e perci�, alla stregua del principio per cui la legge processuale normalmente 
non � r,etroattiva, non v'� bisogno di ,aggiungere altro per dedurne 
che la modifica dell'art. 185 c.p.p., pur dettando una disciplina che avrebbe 
impedito nella specie la declaratoria di nullit�, non pu� tuttavia avere 
nessuna efficacia nella vicenda processuale in corso, per la sola, assorbente
� mgione che la situazione considerata si � ormai stabilizzata in 
un fatto compiuto, come tale insuscettibile di mutamenti. 

Si deve, perci�, affermare, limitatamente all'ipotesi che qui interessa, 
che, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova disciplina delle 
nullit� di ordine generale, risultante dal testo dell'art. 185 c.p:p., modificato 
dall'art. 6 legge 8 agosto 1977 n. 534, essendo, come tutte le norme 

9 



114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

processuali, di immediata applicazione, ma priva di efficacia retroattiva, 

non pu� spiegare nessun effetto rispetto ad atti che siano stati dichia


rati nulli sotto il precedente regime, secondo le condizioni allora vigenti. 

11 conflitto perci� deve essere risolto, per le ragioni prima esposte, 

con la dichiarazione di competenza del pretore di Pistoia. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 maggio 1978, n. 876 -Pres. Clemente 
di San Luca -Est. Mele -P. M. Macrl (conci. conf.) -Rie. Pelegatti. 


EdiJizia � Edilizia e urbanistica � Costruzione abusiva � Responsabilit� 
penale � Licenza in sanatoria � Irrilevanza. 

Edilizia � Edilizia e urbanistica � Costruzione abusiva � Responsabilit� 
penale � Licenza in sanatoria � Irrilevanza � Questione manifesta~
ente infondata di costituzionalit�. 
(!. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 31, 41). 

Costituisce violazione dell'art. 41, lett. b, della legge urbanistica l'aver 
iniziato la costruzione di opere edilizie senza essere in possesso della 
prescritta licenza, a nulla rilevando agli effetti penali che, successivamente 
all'inizio dei lavori, sia stata rilasciata la licenza in sanatoria (1). 

� manifestamente infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 41 
legge 17 agosto 1942�n. 1150, nella parte in cui sottopone ad identica sanzione 
penale sia chi abbia eseguito opere di edificazione senza la licenza, 
sia chi, iniziati i lavori, l'abbi'a poi ottenuta in sanatoria, in riferimento 
0;ll'art. 3 Cast. (2). 

(Omissis). -Questa Corte suprema ha pi� volte ricordato che � del 
tutto irrilevante penalmente la sanatoria ottenuta per un'attiv1t� d~ costruzione 
per la quale non sia stata ottenuta la relativa licenza l Cass., 24 set� 
tembre 1976, Del Franco, Foro it., Rep. 1977, voce Edilizia e urbanistica, 

n. 797). Del tutto improduttivo � quindi il discorso sulla violazione sostanziale 
degli interessi protetti. Obbedisce infatti al principio della certezza 
del diritto la negazione dell'esistenza di un'antigiuridicit� sostanziale, 
distinta dall'unica antigiuridicit� che meriti di essere segnalata, quella 
che si ricava dal testo della legge. 
Il contrario assunto finisce col demandare all'autorit� amministrativa 
il giudizio sulla legittimit� dell'operato del cittadino che abbia co


(1-2) La giuri$prudenza del1a Cassazione � costante in questa affermazione: 

v. sent. citate in nota a questa sentenza pubblicata in Foro It., 1979, e, 41. � da segnala.
re la sentenza del Pretore di T�revigilio 2 marzo 1977, ivi richiamata, che si 
� espressa in senso contrario, argomentando sul diverso tenore dell'art. 17 della 
l. 28 gennaio 1977 n. 10 H quale fa riferimento alla esecuzione dei lavori in assenza 
della concessione edi1izia anzich� all'inizio dei lavori, come stabilito dall'art. 
41 lettera b) della 1}. 17 agosto 1942, .n. 1150. 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

struito in maniera illegittima, laddove, essendo la costruzione stata 
realizzata, deve il giudice penale e solo lui accertare se il fatto addebitato 
all'imputato costituisca illecito penale. 

Sulla base di questa premessa, appare inspiegabile il discorso che 
ta il ricorrente, il quale, pur nella ammissione della irrilevanza penale 
della� concessione della licenza in sanatoria, ritiene c;tie non sussista la 
materialit� dell'illecito penale. La tesi della distinzione tra le due ipotesi 
di reato -di natura formale quello di cui alla lettera a) e di natura 
sostanziale quello di cui alla lettera b) � -si risolve in una mera petizione 
di principio, che non trova alcun riscontro nella legge, la quale distingue 
le due ipotesi sulla base della materialit� del comportamento, e pi� 
precisamente con riferimento al risultato conseguito, di totale o solo di 
parziale difformit�, non favorendo alcuna diversa interpretazione. E che 
tale discorso vada riferito anche al momento dell'inizio dei lavori non 
vi � d~bbio, atteso che � nel momento di aggressione al bene giuridico 
protetto che comincia la consumazione del reato, momento che va identificato 
con l'inizio dell'attivit� non autorizzata e non con ipotetici riferimenti 
ad aNcoraggi di diverso genere. 

D'altra parte che questa sia l'interpretazione corretta � dimostrato 
anche dalla struttura dell'atto che consente la costruzione, un atto autorizzativo 
(licenza una vo1ta, ora concessione) con il quale si rimuove 
un ostacolo all'esplicazione di un'attivit�, la cui realizzazione l'ordinamento 
giuridico vuole sia svolta previo apprezzamento della opportunit�, 
della conformit�� ai piani genevali dell'amministrazione, alla convenienza 
del risultato che si intende conseguire ai fini del pubblico interesse. 

Di qui innanzitutto la impossibilit� che il privato sostituisca alla 
volont� dell'amministrazione il proprio personale parere di conformit�, 
anche se questo per avventura dovesse dimostrarsi corretto e rispondente 
ai fini sopraddetti. ' . 

Ma di qui anche l'irrilevanza e l'infondatezza del discorso che si fa 
per quanto attiene alla pretesa incostituzionalit� della norma in esame, 
in quanto manca nell'uno come nell'altro comportamento la previa valu-� 
tazione della pubblica amministrazione, che � poi l'oggetto precipuo 
della norma in questione. Manca perai� quella pretesa differenza di trattamento, 
che il ricorrente intravede .proprio perch� opina una differenza 
di comportamenti sul piano sostanziale, che dal punto di vista penale 
non esiste e che dal punto di vista strutturale riflette un accadimento 
ulteriore che non scalfisce la norma penale. Si tratta in sostanza di 
due comportamenti solo apparentemente diversi, in quanto �tale diversit� 
emerge soltanto in un momento successivo, quando cio� sia possibile 
-al lume di una successiva valutazione della pubblica amministrazione, 
-considerare se l'attivit� comunque illegittimamente posta in 
essere avrebbe potuto essere autorizzata dalla amministrazione. Ma, a 


116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

parte che tale valuvazione potrebbe anche mancare, essa � solo successiva 
e lascia del tutto intatta la materialit� del comportamento illecito 
costituito dall'inizio del lavoro di edificazione privo della licenza edilizia. 
Tant'� che la norma precettiva dell'art. 31, di cui qui si contesta la violazione, 
suona nel senso che essa opera per coloro che intendano eseguire 
nuove costruzioni, con riferimento dunque addirittura al momento 
in cui si estrinsechi il proposito di. costruire. Di fronte a un precetto cos� 
articolato non � consentito spostare temporalmente la vigenza di un siffatto 
momento operativo fino ad escludere dalla previsione. legislativa 
il momento di inizio della costruzione medesima. 

Sulla base di queste considerazioni pertanto appare ~anifestamente 
infondata l'eccezione di incostituzionalit� proposta; il ricorso va perci� 
rigettato con le conseguenze di legge -(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 20 giugno 1978, n. 1258 -Pres. Perretti 
-Est. Maltese -P. M. Marucci (concl. conf.). Rie. Forgiane. 

Impugnazione -Impugnazioni penali in genere -Sentenza assolutoria 
non preclusiva dell'azione civile -Impugnazione della parte civile Ammissibilit�. 


' 

(c.p.p., artt. 25, 195). 

� ammissibile il ricorso per cassazione che la parte civile propone, 
avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perch� il fatto non costituisce 
reato, al fine di ottenere il sindacato di legittimit� limitatamente 
alle disposizioni concernenti gli interessi civili (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 26 aprile 1978 n. 1215 -Pres. Perretti � 
Est. Cersosimo -P. M. Martinelli R. (concl. diff.). -Rie. Lo Russo). 

Impugnazione -Impugnazioni penali� in genere -Sentenza assolutoria 
non preclusiva dell'azione civile -Impugnazione della parte civile � . 
Inammissibilit� per difetto d'interesse -Fattispecie. 
(c.p.p., artt. 25'. 195). 

Va dichiarata inammi'ssibile per difetto d'interesse il ricorso per cassazione 
proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione 

(1-2) II contrasto fra le due sentenze, pubblicate con nota critica di G. LA GRE� 
CA su Il Foro It., 1979, Il, 10 � tanto pi� macroscopico in quanto le decisioni 
sono state emesse daHa �stessa Sezione, a distanza di appena due mesi l'una 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 117 

dell'imputato perch� il fatto non costituisce reato, dato che detta formula 
non preclude l'esercizio dell'azione civile (nella specie, � stato dichiarato 
inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai genitori di un pastorello 
suicida avverso l'assoluzione del datore di lavoro dall'accusa di 
maltrattamenti) l2). 

I 

(Omissis). -La parte civile, premesso di essere legittimata a chiedere 
l'annullamento della sentenza di assoluzione (perch� il fatto non costituisce 
reato) per ottenere una modifica della formula assolutoria, tale 
da assicurarle un'adeguata tutela dei propri interessi civili, ha sostenuto 
nel merito che il tribunale di Bolzano avrebbe omesso ogni indagine diretta 
a stabilire l'esistenza di indizi di colpevolezza, al fine di una pronuncia 
di assoluzione per insufficienza di prove sul dolo. 

Secondo la parte civile, anche a voler prescindere da generiche considerazioni 
sulla corrente prassi giudiziaria, consistente nel pubblicare 
gli annunci di vendita senza i nomi delle parti, nel caso concreto l'imputato 
non avrebbe potuto ignorar� che nella pretura di Bolzano tale criterio 
procedurale �era stato addirittura prescritto dal giudice mediante 
appositi d�pliants. E da tale sicura conoscenza era appunto desumibile 
l'intenzione dell'avv. Mitolo di agire a danno esclusivo dell'avv. Fongione 
nel pubblicarne il nome contestualmente all'avviso d'asta. 

Si pone, pertanto, alla corte il problema della 1legittimaziooe de1la 

parte civile ad impugnare la sentenza del tribunale di Bolzano e, nel 

merito, dell'esistenza del motivo di nullit� denunciato dal ricorrente. 

Il primo problema, di qi.rattere preliminare, deve essere risolto in 

senso affermativo. 

Invero, secondo la pi� recente giurisprudenza, �a seguito delle sen


tenze della Corte costituzionale n. 1 del 15 gennaio 1970 (Foro it., 1970, 

I, 376) e n. 29 del 17 febbraio 1972 (id., 1972, I, 564), la parte civile, pu� 

ai sensi dell'art. 111 Cost., ricorrere per cassazione contro la sentenza, 

si.a di primo che di secondo grado, che abbia prosciolto l'imputato, e ci� 

al fine di ottenere un sindacato di legittimit� nei confronti di tale pro


nuncia limitatamente alle disposizioni concernenti i suoi interessi civili. 

daH'altrn. L'indirizzo prevalente tuttavia sembra essere quello affermato daLlia 
pi� recente deHe due sentenze: v. oltre la decisione delle Sezioni Unite citata nella 
motivazione deHa sentenza del 26 aprile 1978, Cass. 6 ottobre 1976, in questa 
Rassegna, 1977, I, 473. V. invece, in questa Rassegna, 1977, I, 471 per l'inammissibilit� 
-dell'impugnazione contro sentenze ~strutto1rie -di proscioglimento, Cass. 
10 dicembre 1975, n. 1547; 4 marzo 1974, n. 575. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pertanto la parte civile, ferma restando la intangibilit� del giudicato 
penale nei confronti dell'imputato, pu� chiedere un diverso accer.tamento 
ed una diversa valutazione, in ordine alla sussistenza del fatto, alla 
sua qualificazione giuridica e all'imputabilit� materiale e psicologica, che 
consentano il pieno esercizio e il proseguimento dell'azione riparatoria dinanzi 
al competente giudice civile (Cass., Sez. III, 15 giugno 1976, imp. 
Ancis, id., Rep. 1977, voce Impugnazioni penali, n. 46; Sez. Un., 30 novembre 
1974, rie. Sebenello in causa Buzzi, id., Rep. 1975, voce cit., n. 53). 

Rimane, dunque, fermo e intangibile il giudicato penale, ma, agli 
effetti civili, il soggetto danneggiato ha diritto ad un nuovo esame e a 
un diverso accertamento, in deroga al principio dell'unit� della giurisdizione, 
per l'esperimento dell'azione di danno in sede civile; anche al limitato 
fine �di stabilire che il fatto civilmente perseguibile costituisca reato, 
per ottenere il risarcimento non solo del danno patrimoniale ma altres� 
del danno morale. 

Questo orientamento giurisprudenziale supera il precedente, secondo 
il quale la parte civile avirebbe diritto a sostituire la formu1a rpreolusi.va 
con altra che consenta l'esercizio dell'azione civile (C�ss., Sez. VI, 26 giugno 
1972, imp. Vicari, id., Rep. 1973, voce cit., n. 121). 

La statuizione penale -si ripete -� intangibile e non pu� essere 
� sostituita� da un'altra, se non violando il principio del giudicato. 

� ammissibile, invece, una sentenza di �amnullamento per qualunque 
motivo -attinente alla tipicit�, all'antigiuridicit� o alla colpevolezza unicamente 
agli effetti civili, con rinvio al giudice civile ai sensi del-
l'art. 541 cod. proc. pen., per la celebrazione del giudicato sull'azione 
riparatoria. 

Con la possibile conseguenza di un conflitto virtuale di giudicati, in 

deroga -come si � accennato -al principio dell'unit� della giurisdizione. 

Tale principio, invero, non avendo carattere di assolutezza, trova un 

limite di diritto positivo proprio nella normativa vigente che, attra


verso l'emendamento apportato all'art. 195 cod. proc. pen. dalle citate 

sentenze della Corte costituzionale, regola su nuove e pi� ampie basi la 

legittimazione ad agire della parte civile, in piena attuazione qel pre


cetto dell'art. 111 Cost. 

Ne consegue, nel caso concreto, che la parte civile, pur avendo chiesto 

l'apnullamento della sentenza del Tribunale di Bolzano per ottenere una 

diversa formula assolutoria, � legittimata al ricorso per conseguire l'ef


fetto minore di un annullamento della sentenza stessa ai soli fini civili, 

fermo restand� il giudicato penale di assoluzione, nella formula adottata 

dal giudice a quo. 

Essa, invero, ha com,_unque diritto ad una valutazione diversa della 

illiceit� penale del fatto, per ottenere dal giudice civile il risarcimento 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

del danno morale, che altrimenti le verrebbe negato. E tanto basta per 
riconoscerle la legitimatio ad causam nel presente giudizio di impugnazione. 
-(Omissis). 

II 

(Omissis). -:-Il ricorso delle parti civili � inammissibile per carenza 
di interesse a ricorrere. 

Invero gli imputati sono stati assolti dal reato di maltrattamenti perch� 
il fatto loro ascritto non costituisce reato in quanto, pur essendo accertati 
i fatti materiali addebitati, si � ritenuto di escludere la sussistenza 
dell'elemento psichico. 

Tale formula assolutiva non preclude, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. 
pen., la riproposizione dell'azione civile davanti al giudice civile sicch� 
le parti lese possono ottenere in quella sede la soddisfazione dei loro interessi 
civili mediante il riconoscimento dei danni derivanti dalla morte 
del loro figlio, ove ritenuti sussistenti. 

� vero che, a seguito della parziale dichiarazione di illegittimit� costituzionale 
dell'art. 195 cod. proc. .pen., di cui alla sentenza della Corte 
costituzionale del 15 gennaio 1979, n. 1 (Foro it., 1970, I, 376) la par.te civile 
pu� pro.porre ricorso per cassazione per la tutela dei suoi interessti' civili 
--contro la sentenza penale �di assoluzione dell'imputato -e che le sezioni 
uni1e di questa corte -con sentenza del 15 dicembre 1973, n. 1669 (id., 
1974, II, 75) -hanno ritenuto che a seguito di tale sentenza fosse divenuto 
legittimo il ricorso per cassazione della parte civile contro la sentenza 
assolutoria perch� il fatto delle sezioni unite non pu� essere 
condivisa. 

La portata della sentenza costituzionale e la deduzione della ricorri


bilit� per cassazione -qualunque sia la formula assolutoria -della sen


tenza di assoluzione della parte civile, vanno riconsiderate alla stregua 

della sentenza n. 165 del 26 giugno 1975 (id., 1976, I, 36) del giudice di co


stituzionalit�. 

L.a Corte costituzionale ha, infatti, statuito che la preclusione -sancita 
dai1la norma di cui all'al11:. 25 cod. proc. pen. -ad esercitare l'azione 
in sede civile; in dipendenza della formula assolutoria con cui siasi concluso 
il giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa garantito dallo 
art. 24 Cost. ove sia �riferita a soggetti che a detto giudizio sono rimasti 
esclusi in quanto, per qualsivoglia ragione, non legittimati a costituirsi 
parte civile e, conseguentemente, in detti limiti � costituzionalmente illegittima 
la preclusione. 
� di tutta evidenza che il riconoscimento di una illegittimit� costituzionale 
dell'art. 25 cod. proc. pen. solo nei limiti surriferiti implica, 


120 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

a contrario, la legittimit� della preclusione nei confronti delle persone 
che si sono costituite parte civile nel processo penale. 

N� pu� dirsi che tale decisione (26 giugno 1975, n. 165) della Corte 
costituzionale sia in contrasto con il principio affermato in quella del 
1970 n. 1 poich� con quest'ultima si afferm� il contrasto dell'art. 195 cod. 
proc. pen. con l'art. 111, 2� comma, che garantisce il ricorso per cassazione 
per violazione di legge contro ogni sentenza, ma non si stabiJ� affatto che 
esso potesse es.sere esperto qualunque fosse la formula assolutoria, esistesse 
o meno l'interesse a ricorrere, ossia fosse eperibile il diritto al ricorso 
anohe neM'ipotesi rin cui gli mteressi sostanziali potessero trovare 
tutela in sede civile. Furono le sezioni unite che attribuirono alla sentenza 
n. 1 del 1970 una funzione di immutazione dell'ordinamento processuale, 
per ci� che attiene all'esercizio dell'a21ione civile nel processo 

penale, molto pi� Tadicaile di quanto in effetti derh~asse da quella sentenza, 
ritenendo che a seguito della sentenza fosse stato Jeso il principio 
della unitariet� della giurisdizione per cui alla eventualit�, accessoriet�, 
subordinazione degli impulsi processuali civili a quelli penali si fossero 
sostituiti i1 parallelismo e la c011.1vivienza si che potessero aversi decisioni 
contrastanti nell'ambito dello stesso processo, concrete possibilit� 
di contraddizione tra la pretesa punitiva dello Stato e quella privata tendente 
al risarcimento dei danni. 

Le sezioni unite hanno ritenuto che, dal principio de1l'illegittimit� costituzionale 
della norma di cui all'art. 195 cod. proc. pen., preclusiva del 
diritto di ricorrere per cassazione ad opera delle parti civili nel caso di 
acquiescenza alla sentenza da parte dell'imputato o del rp.m., derivasse 
l'illegittimit� di tutte le norme che implicitamente o esplicitamente limitassero 
l'accertamento dei diritti della parte civile e, correlativamente, 
l'impugnabilit� di tutte le disposizioni che, decidendo nel merito, potessero 
pregiudicare l'accertamento della pretesa civile, al fine di ottenere 
-ove fosse stata annullata la sentenza -un accertamento ed una valutazione 
diversi da quelli espressi, nella sentenza impugnata, ai fini penali 
in ordine alla sussistenza del fatto, della sua imputabilit� materiale e psicologica, 
alla giustificazione giuridica del fatto stesso con l'unico limite 
della intangibilit� della re giudicata penale; si riscontrava, poi, l'interesse 
ad agire nella possibilit� di ottenere cos� in sede di rinvio il risarcimento 
del danno morale altrimenti precluso dall'assoluzione, senza che a tutto 
cio ostasse il principio della preclusione -desumibile dall'art. 27 c.p.p. del 
giudicato penale circa la sussistenza del fatto e della sua illiceit� per il 
mutato regime dei rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione penale. 

Non pare che tali deduzioni interpretative fatte dalle sezioni unite 
possano ancora ritenersi fondate posto che, come sopra precisato, la 
Corte costituzionale ha sostenuto la legittimit� costituzionale derivante 
dall'art. 25 c,p.p. in virt� della quale le sentenze penali, emanate in esito 


PARTE I, SRZ. VIII. GIURfSPRUDENZA PENALE 

121 

al dibattimento, fanno stato nel giudizio civile di risarcimento del danno 
nel senso che il giudicato penale di proscioglimento impedisce o estingue 
l'azione civile riparatoria basata sul medesimo fatto in quanto abbia escluso 
o ritenuto non sufficientemente provato il fondamento materiale comune 
alle due azioni -civile e penale -o ne abbia escluso l'antigiuridicit� 
penale per una delle cause di cui agli artt. 51-53 c.p. 

Ci� posto, sembra che la portata della sentenza n. 1 del 1970 abbia 
una dimensione minore e non di scardinamento del sistema dei rapporti 
tra la giurisdizione civile e penale, innovando la precedente disciplina 
normativa, quando la formula assolutoria adottata dal giudice penale 
� preclusiva, ai sensi dell'art. 25 c.p.p., dell'accertamento in sede civile 
della fondatezza della pretesa al risarcimento dei danni; l'interesse ad 
esercitare il diritto di impugnativa nasce, cio�, quando il giudicato penale 
si pone come sbarramento all'autonomo accertamento della sussistenza 
anche del torto civile perch� soltanto in questo caso il danneggiato riceve 
un pregiudizio irreparabile al diritto sostanziale che pretende leso ove 
non gli si garantisca il diritto potestativo di ricorso al fine di ottenere 
la verifica della legittimit� de�la pronunzia penale. 

In altri termini, ove si tenga presente che il diritto di azione -anche 
sub specie di diritto di impugnativa -� concesso dall'ordinamento giuridico 
al fine di consentire al titolare di un diritto sostanziale l'esercizio 
della tutela giur.isdizionale _del diritto stesso, si comprender� che la norma 
costituzionale di cui all'art. 111, 2� comma, intesa a garantire tale esercizio, 
rende illegittime le norme che limitano il controllo di legittimit� 
ogni qualvolta un tale esame non sarebbe diversamente conseguibile 
con ripercussioni definitive e irreparabili sul diritto sostanziale al cui 
soddisfacimento � correlato il diritto �di azione. 

N� pu� dirsi che tale portata restrittiva della norma costituzionale 
e della sentenza n. 1 del 1970 lasci insoddisfatto il danno morale perch� 
questa conseguenza derivante dalla norma di cui agli artt. 2059 e.e. 
-dichiarato costituzionalmente legittimo -e 185, 2� comma, c.p. non 
costituisce una limitazione al diritto di ricorso per cassazione tutelato 
dall'art. 111 Cost. ma un limite del diritto sostanziale protetto, posto 
dall'ordinamento giuridico per l'armonico e razionale coordinamento 
delle giurisdizioni penale e civile, s� che, esclusa dal giudice penale, con 
sentenza passata in giudicato, l'antigiuridicit� penale di un fatto, non 
pu� il giudice civile -sia pure ai soli fini del riconoscimento del danno affermare 
che il fatto dato rivesta i caratteri del reato salvo che, per 
mancanza di querela, estinzione del reato et similia, si sia avuta una delibazione 
in merito da parte del giudice penale lCass., 2 dicembre 1968, 

n. 3865, id., Rep. 1969, voce Responsabilit� civile, n. 297;� 7 aprile 1970, n. 961, 
id., Rep. 1970, voce Giudizio (rappor.to), n. 17; 4 giugno 1977, n. 2291, id., 
Rep. 1977, voce cit., n. 27). -(Omissis). 
r11111111i1111111111111r11111111111111111:411111111111111111Am11 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. �II, 14 novembre 1978, n. 3149 -Pres. Sciaraffia 
-Est. Iannaccone -P. M. Valeri -Rie. Nollijer ed altri. 

Contrabbando -Confisca di autoveicolo � Persona estranea al reato -Definizione. 
(art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973; art. 240 c.p.). 

Al fine di stabilire se sia obbligatoria, anche in caso di sentenza 
liberatoria, la confisca di un autoveicolo che serv� alla esecuzione del reato 
e di propriet� di un terzo, l'estraneit� di questi al reato deve intendersi 
non nel senso di persona che sia rimasta estranea,, al procedimento penale, 
ma nel senso di persona che risulti non aver avuto alcun collegamento, 
n� diretto, n� indiretto con la commissione del contrabbando (1). 

(Omissis). -I reati ascritti a tutti gli imputati sono estinti per prescrizione 
e tale causa di estinzione va dichiarata a norma dell'art. 152 c.p. 
col conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, 
non emergendo dalla sentenza stessa una diversa pi� favorevole causa di 
impunibilit� dei ricorrenti, anche in relazione alle censure da loro prospettate 
che concernono meri vizi di attivit� in cui sarebbe incorso il 
giudice di appello. La causa di estinzione � operante anche per il ricorrente 
Bagal�, che non ha presentato motivo determinando la inammissibilit� 
sopravvenuta nel ricorso ma non l'irrevocabilit� della condanna. 

Alla decisione di cui trattasi la Corte perviene sul riflesso che per 

i reati attribuiti ai ricorrenti e punibili con la sola pena della multa il 

termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 n. 4 e 

160 c.p. per la Joro prescrizione sarebbe decorso rispettivamente il 1� apri


le 1975 (Rugolino e Bagal�) ed il 5 aprile 1975 (tutti gli altri), con inizio 

dalla data di accertamento dei reati stessi (1� ottobre e 5 ottobre 1967) 

ove per effetto delle ordinanze di sospensione del giudizio del 21 mar


zo 1975 e del 20 dicembre 1976 pronunciate da questa Corte, il corso della 

prescrizione 111on fosse rimasto sos�peso. Orbene, anche a voler ritenere 

che il periodo di sospensione sia proseguito ininterrottamente, sul riflesso 

che l'ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dalla Corte costituzionale, 

non risolvendo la pregiudiziale costituzionale, non avesse determinato la 

ripresa del corso della prescrizione e la consumazione del breve termine 

residuo trispettivamente giorni dodici e giorni sedici) tale ripresa si � 

sicuramente verificata al pi� tardi il 20 settembre 1978 con la comunica


{1) La sentenza che .si annota � conforme alla lettera delJa nonna di cui 
all'art. 301 della. legge doganale ed alla ratio della norma che prevede quella misura 
di sicurezza, parzia1mente in deroga all'istituto disciplinato dal codice 
penale. 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

zione da parte dell'intendente di finanza di Palermo dell'esito negativo 
della procedura di -conciliazione amministrativa del contesto, che aveva 
dato causa alla necessaria ulteriore sospensione del giudizio di cassazione 
ed alla rprotrazione del termine di sospensione della prescrizione, 
la quafo deve pertanto ritenersi verificata non oltre il 6 ottobre 1978. 

Peraltro l'annullamento della sentenza impugnata non comporta la 
caducazione delle disposizioni relative alla confisca del tabaoco oggetto 
del contrabbando e dei mezzi di trasporto che servirono alla esecuzione 
del reato cd in particolare della nave, trattandosi di confisca obbligatoria, 
a norma dell'art. 301 del t.u. approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 
e cio� di misura di sicurezza patrimoniale applicabile anche in caso di 
sentenza liberatoria~ A tal riguardo deve osservarsi che il rinvio alle 
disposizioni dell'art. 240 c.p. effettuato nel capoverso della norma doganale 
sulla confisca (che, ai sensi dell'art. 342 del t.u. citato, si rpone come 
norma derogatoria della disciplina comune della misura di sicurezza) � 
eccezionalmenlc limitato, tra le cose che servirono alla commissione del 
reato, ai mezzi di trasporto �appartenenti a-persona estranea al reato�, 
espressione da intendersi non nel senso di persona che sia rimasta �stranea 
al procedimento penale (e che in 1potesi potrebbe essere anche perseguita 
.penalmente in altro procedimento) ma nel senso di persona che 
risulti non aver avuto alcuno .colle~amento, n� diretto, n� indiretto (ad 
esempio per omessa vigilanza o connivenza) con la commissione del contrabbando. 


Nella specie tale estraneit� dell'armatore -che, peraltro, a norma 
dell'art. 274 cod. navale � responsabile dei fatti dell'equipaggio e deve 
perci� ritenersi onerato per lo meno di un dovere di vigilanza -, all'impiego 
della nave come mezzo di contrabbando � tutt'altro che dimostr�ta, 
secondo quanto in proposito li.a osservato la Corte palermitana. 

� oppo,rtuno, a conforto della nozione di estraneit� al reato, sopra 
profilata, richiamare la pronuncia della Corte costituzionale n. 2Z9 del 
1974, che nel dichiarare, con sentenza interpretativa di accoglimento, la 
illegittimit� c�stituzionale della prima pavte dell'art. 301 t.u. n. 43 nei 
limiti in cui la norma dispone la confisca obbligatoria �di cose non appartenenti 
all'imputato, ha precisato che la confisca di cose del terzo � legittima 
allovch� sia emerso nei confronti di esso � almeno un difetto di vigilanza
� -(Omissis). 


r 

I' 


I 


II 




PARTE SECONDA 



QUESTIONI 


IL COiNTll.WLLO DI OIUiRJISDIZIOiNE NEI G[UDIZI AMM11NISTRATIVI: 

� 1. V. Caianiello ripropone il pmblema del sindacato di giurisdizione nei confronti 
del giudice amministrativo, e del 1suo contenuto e dei suoi ~imiti. (1.1 cosiddetto 
limite esterno della giurisdizione amministrativa ed i rpoteri della Cassazione, 
in Giur. /tal. 1977, IV, pag. 23), sostenendo ,1a tesi che quelfa suH'esistenza 
di un interesse legittimo tutelato � questione di merito e ill;on di giurisdizione. 

La tesi non � nuova e l'Avvocatura dello Stato ha avuto modo nelle sue 
Relazioni (1942-50, par. 35; 1956-60, rpar. 30; 1961-65, par. 29) di segnalare una tendenza 
affine, che talvolta aif)fiora neLla .giurisprudenza del Consiglio di Stato, 
anche 1se rpoi se ne fa applicazione 1n modo aipodittico, e con una non indifferente 
confusione di concetti: in ta1uni casi si afferma genericamente che l'indagine 
suWesistenza dell'interesse legitt~rno costitui1sce L'oggetto del giudizio, in 
altri che l'interesse legittimo costituisce condizione per J!accoglimento del ricorso 
(legittimazione ad agire), in altr.i ancora si confonde fra 1nteresse legittimo e 
interesse a iI'icorrere. � 

Va subito aggiunto che l'orientamento della Corte di Cassazione � contrario 
a tale tendenza, c0me � iriq~rdato nella Relazione 11%1-65 e come per l'epoca successiva, 
� ammesso dallo stesso A. Il qua1e ha il merito di avere allar.gato e 
approfondito il dibattito sull'a base di unlampia analisi, che per� non � sufficiente 
-a nostro avviso -a modificare la s~uzione ormai tradiziona:le. 

A partiire dalla 1e.gge del 1877 sui conflitti di attribuzione sono stati sempre 
meglio definiti e precisaU i poteri e i limiti entro cui il giudice pu� sindacare 
l'azione amministrativa. 

Per il g&udice ordinario, la norma fondamentaile resta ancora l'art. 2 della 
legge del 1865 sull'abolizione del contenziOso amministrativo, che attribu1sce al 
giudice ordinario la giurisdizione in tutte ile materie ne.ble quali si faccia questione 
di un diritto civile e politico; e la formula � stata ripresa e consacrata 
nella Costituzione. Tale formula ha portato all'affermazione di un principio fondamenta1e 
e conso1idato del nostro ordinamento giuridico, che demanda alfa 
cognizione del giudice ordinario la materia dei dkitti. 

Nei conf.ronti del Consiglio di Stato fu usata una forrnuLa, che, se in parte 
differerite, ricalca un concetto e un sistema analoghi. L'art. 22 della Jegge d�l 1907, 
riportato poi nell'~t: 26 del testo unico del 1924, demanda al giudice amministrativo 
in sede giurisdiziona1e di Jegitt1mit� Ja cognizione riguardo �ad atti o 
provvedimenti amrnini1strativi �che abbiano per oggetto un interesse di individui 
o enti morali giuridici�. L'interesse .qui menzionato � quello, che forma oggetto 
deII'atto o provvedcrmento amministrativo (viene cio� investito daWatto o 
provvedimento amministrativo) e viene definito sostanziale per distinguerlo dall'altro, 
che pu� invece definirsi processuale, 1sia che si tratti di interesse ad processum 
sia che si tratt.i .di interesse ad causam. Indubbiamente fra interesse sostanziale 
e interesse proces�suale vi � una stretta correlazione, ma non una identificazione; 
ond'� che al primo viene data qualificazi~e di interesse legittimo, 
che invece non pu� esser data al secondo. 

Pu� quindi stabilirsi un paral1eJo �fra ~a giurisdizione ordinaria :per fa tutela 
dei diritti soggettivi e la giurisdizione amministr~tiva per la tutela deg1i interessi 



2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legitt�lffii; 'e sulla base di questo parallelo bisogna dire che non vi � giur~sdizione 
amministrativa dove manca un interesse .legittimo, come non vi � giuri


r. 
sdizione ordinaria dove non � ravvisabile un diritto soggettivo. 

. '�.

La equiparazione diritti soggettivi -interessi legittimi � genera�lmente am~
messa, ma, quel che pi�1 conta, ha approdato a una consacrazione nehla Costi' 
tuzione: per virt� delil'art. 103, secondo i1 quale ~I Consiglio di Stato e gli altri 
ougani della giustizi,a amministrativa hanno g~uri,sdizione per la tutela illiei confronti 
della P.A. degli interessi legittimi, e anche -in particolari materie indicate 
dalla 1leigge -dei diritti soggettivi; e iper virt� de1Fart. 113, secondo n quale 
contro gli atti della P.A. � 1sempre ammessa 1a tutela giurisdizion:a:le dei diritti 
soggettivi e degli interessi legittimi dirnmzi agli organi di g.iurisdizione ordinaria 
e amirIDnistrativa. 

Come si vede, la giurisdizione ammifli.strativa ha per oggetto la tutela degli 
interessi Legittimi (art. 103), a11o stesso modo che la giurisdizione ordinaria ha 
per oggetto la tutela dei diritti soggettivi nei confronti deHa ;pubblica amministrazione 
('art. 113). Sotto altro aspetto pu� r1levar&i che contro g1i atti de1la 
pubblica ammini,srazione � sempre ammesso il sindacato giurisdizionale, ma nei 

I

limiti e per i fini della tutela giur,isdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi 
Jegittimi. E perci� giurisdizione or�dinaria e giurisdizione ammini:strativa 

I

hanno valore e portata generale nei confronti della pubblica amministrazione, 
incontrando so1o il limite di essere rJvolte alfa tutela (giurisdizionale) dei diritti 
soggettivi e degli �interessi legittimi. ,J quali perci� vanno considerati sotto 
il dup1ice angolo visuale: di costituire m:iterio per delimitare le materie della 

I 

giurisdizione ordinaria o amministrath~a nei confronti della pubblica amminifil 


i 
i 
~= 

strazione e di costituire l'oggetto dcl giudizio amministrativo o ordinario. Ond'� 
che 11'art. 386 c.p.c., .mutuando la formulazione contenuta nella legge del 1877 sui 
conflitti di attribuzione, ma alludendo in modo ,generale a ogni forma di giurisdizione, 
compresa quindi anche quella amministrativa, stahi.Usce che questa !: 
� dete11rninata dall'oggetto delLa domanda e, quando il giudizio prosegua, non 
pregiudica le questioni (di merito) sulla pertinenza del diirdtto e sulila proponi


I 

biUt� de1La domanda. Sicch� in altri termini diritti soggettivi da una parte e 

~ 

interessi Jegittimi dall'altra vengono all'esame del giudice, ordinario o ammif: 
nistrativo, sotto un duplrice profi1o_o -se si vuo1e -in un duplice momento: ~ 
sia che si tratti di ,stabilire la giurisdizione, sia poi -se si rkonosce Jia giuri~ 
sdizione -che si tratti di stabilire in merito la �pertinenza� e 1a Jesione, ponendosi 
cos� i:n essere un'operazione �logica, che nella !Relazione dcl 1926 fu con 
linguaggio figurato ma dndsivo paragonata a quella delle formulae pretorie in 


I 

diritto romano: si delinea in 1astratto (in ipotesi) la disciplina de11ia materia per ]
individuare se � riconosciuto un diritto soggettivo o un interesse l~ittimo al 
fine di radicare fa giurisdizione ordinaria o amministmtiva; e poi il giudizio I 
prosegue (quando prosegue) per ~erificaire j,n concreto (in tesi) la pertinenza e 
la wesione del diritto soggettivo o dell'interes�se ~egittimo il'iconosciuto. 

2 . .Di fronte a questa sistemazione ormai tradizionale, il tentativo deH'A. sta 
nel diversificare l'indagine sul diritto soggettivo, che nei confronti del giudice 
ordinario sd configura e ivi ,&i riconosce come indagine di giurisdizione, dehl'indagine 
sull'interesse 'legittimo, che nei oonf.ronti del giudice aIDi!Ilinistrativo dovrebbe 
essere configurata come ind~gine di merito. 
A questo proposito bisogna dire che non giova richiamal'.1si ad argomenti e 
rilievi di contorno, che rischiano di fuorviare da una esatta' analisi dei principi 
Jogici e giunidici pertinenti. 

Cos� non gfova invocare il brocardo �point de droit point de juridiction �, 

o l'altro �tu hai torto quindi ti nego il giudice>>, che hanno avuto un I1ilievo 

PARTE II, QUESTIONI J 

agli aLbori dell'applicazione deltla legge del 1877, quando si � t11attato di stabilire 
che ogni giudice ha cognizione deHa propria giurisdizione, innovandosi essi al 
sistema precedente, che sottraeva al giudice, e devolveva ahl'autorit� amministrativa 
(in una forma di giustizia ritenuta) OJ?ini tindag,ine 1sui conflitti di attribuzione. 
Non si nega infatti al giudice amministrativo di stabilire se ricorre un 
interesse legittimo, i:na si tratta di vedere se, essendo ammesso ricorso alle S.U. 
per questioni attinenti alfa giurisdizione, una ta:le questione non debba configu. 
rarsi come questione di giurisdizione. 

Cos� non giova rilevare che nella legge deli 1877 l'unica fol1ma di conflitto di 
attribuzione specificamente considerata � quelilia fra giudice ordinario e giudice 
amministrativo; poich� ci� non toglie che a11orquando con '1e leggi del 1889 e 
del 1907 venne istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato e prese :l"avvio ~a 
giustizia ammmistrativa, per il sindacato di quegli atti o provvedimenti amministrativi, 
che aibbdano per oggetto (e ;possano quindi aver omesso di considernre) 
1'1nteresse legittimo altrui, venne in tale modo a deLinearsi un'altra forma 
di conflitto di attribuzione, aHorch� il giudice amministrativo travalica l'oggetto 
di un tale sindacato, volto alla tute1a degli interessi legittimi, per invadere fa 
sfera riservata alil'Amministrazione. E d~aJtro canto 1a 1egge del 1877 non esclude 
questa, come ogni altra eventuale forma di conflitto di attribuzione, dal momento 
che, con riguardo ad ogni altro giudice,.assoJ?igetta allo stesso sindacato 
delle SS.UU. H vizio dell'incompetenza (assoluta) o delfeccesso di potere (giurisdizionale). 
Si tratta pur 'sempre dello stesso fenomeno, per cui il giudice porta 
la sua cognizione oltre i limiti e foggetto del giudizio ad esso riservato, e che 
viene definito, ,e LI �odice di procedura civile configura in modo 1generale (art. 386). 
come difetto di giurisdizione. 

Come pure infine non giova richiamar,e H concetto 'astratto di giurisdizione, 
come estesa in generale all'interpretazione e applicaZJ.ione delLa legge, poich� ci� 
�'on toglie che, come :lo istesso A. iprecisa, La legge stabilisce materie e limiti in 
cui ogni giudice ha potere giur,isdizionale nei confronti di altri .giudici, ma anche 
nei confronti della P.A. e demanda alle S.U. il 1sindacato che tl,l giudizio si sia 
riferito a tali materie e sia 'Stato mantenuto entro tali limiti. 

In definitiva l'A. non nega tali ;principi e anzi formu1a una serie di ipotesi 
in cui � consentito il sindacato di giurisdizione anche nei confronti del giudice 
amministrativo; solo che lo esclude per quanto atti-ene alfindagine su1la esistenza 
dell'interesse legittimo. 

Se non 'si � in errore, tale tesi � ca1degigiata sostanzialmente su11a base di 
due argomenti: 

11) che .il ,giudizio amministrativo ha per oggetto l'esercizio in genere del 
pubblico potere e si svolge su tutta fa 1sfera ammintlstrativa, che per le ,leggi del 
1865 e del 1877 non sia riservata al sindacato de1 giudice ordinario; 

2) che nel giudizio ammtlnistrativo, a differenza che nel giudizio ordinario, 
non � possibile individuare pnima (e in astratto) l'esistenza dell'interesse Legittimo 
per poi procedere all'esame qella pertinenza e deH:a proponibilit� (cio� del 
merito), ma l'�:nteresse legittimo pu� essere individuato e viene a deLinearsi attraverso 
l'esame dell'azione amministrativa, come concretamente � stata posta 
in essere, cio� ,del merito, e oltre tutto tale esame richiede una speciale conoscenza 
della materia, in v,i,sta deUa quale H giudizio amministrativo e il giudice 
amministrativo sono stati istituiti. 

In tale modo per� si altera fa visuale del problema e se ne spostano i 
t,ermini. 

A. Come si � detto, oggetto del giudizio amministrativo non sono gi� 
!',esercizio del pubblico potere e l'azione amminist,rativa i,n genere, ma pi� .precisamente 
(quegli) atti e provvemmenti, che abbiano per oggetto interessi altrui 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(che toccano cio� interessi �l~ittimi altrui), e perci� tale oggetto si sostanzia 
nella tutela degH interessi legittimi. 

Non si pu� dire che ml 'Smdacato del giudice amministrativo si espliichi su 
tutta la sfera dell'azione amministrativa, 1salvo quella parte che non sia riservata 
al sindacato del giudice Ol'dinamio. Ma bisogna dtre che l'uno e l'altro sindacato 
si muovono su piani para1leli, neii. Mmiti in cui hanno .per oggetto La tutela l'uno 
dei diritti soggettivi e l'altro degld interessi Jegittimi. Al' di fuori di tali Nmiti 
resta, una sfera amministrativa, �che, non incidendo suUa sfera dei diritti soggettivi 
e deg1i interessi legittimi altru.i, � .:ri<servata al potere esecutivo, cio� all'autonomia 
del potere esecutivo. 

�B. L'individuazione del1rnnteresse Jegittimo, a fronte di un interesse semplice 
da una parte come di un diritto soggettivo daH'altl'a, deve essere desunta 
daMa Legge (1); � la legge a dare [protezione e consistenza a1l'intemsse altrui 
rispetto all'azione amministrativa, elevandolo da interes�se d1ffuso a interesse 
legittimo, o anche a dkitto soggettivo, a 'seconda del rapporto in essa adombrato 
con l'interesse pubblico. L'altro aspetto de1 fenomeno � che �1a legge, disciplinando 
l'esercizio del pubbl!ico potere per la realizzazione di interessi pubhLici, stabilisce 
poi se di mero interesse diffuso o dii interesse legittimo o di ddnitto sog-. 
gettivo. 

Indubbiamente l'indagine ;su questo fenomeno pu� riuscire complessa e delicata, 
e si ,pu� anche ammettere che 1o sia anche di pi� per g1i interessi legittimi 
che per i diritti soggettivi, per la diversa consistenza che nel rapporto fra interesse 
rpubblioo e interesse privato fa legge offre .aii di�ritti soggettivi rispetto 
agli interessi legittimi: pi� rigorosa per quelM e pi� labile per questi E giustamente 
~'tA., sulla �scorta de1 Liebman e de1l'Andreoli, osserva che una tale indagine 
coinvolge lil merito delJa causa, poich� va condotta, sia pure ffin astratto (in ipotesi), 
sulLa scorta de11a materia controversa. Ma queste osservazioni non portano 
a una diversificazione sostanziale suHa necessit� e sul modo di condurre J'indagine 
dli giurisddzione rispetto ai dliritti soggettivi e rispetto agli interessi legittimi, 
occor.rendo e bastando porre mente alle prescrizioni di legge con riferimento 
alfa materia controversa. In definitiva tali consideraziom non servono ad 
esc.Judere il sindacato di giul'isdizione al1orch� trattasi di decidere se ricorre 
l'ipotesi di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, nel1a quale anche 
viene in discussione la pi� o �meno rigorosa consi1stenza che la 'legge forndsce 
alla .salvaguardia dell'interesse pr.ivato rispetto aH'interesse pubblico ne1J.a materia 
controversa; ed � noto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale svolto 

(1) Merita di essere menzionata, per la precisione di analisi e di principi, la decisione 
della VI Sezione del Consiglio di Stato 17 febbraio 1953, n. 445 (riportata nella Relazione 
1951-55, n. 39): � :E. noto come non qualsiasi interesse personale o differenziato dia adito 
alla tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo: occorre che l'interesse sia particolarmente 
qualificato. E tale qualificazione non pu� consistere nella mera rilevanza o 
apprezzabilit� sociale dell'interes.se stesso; questa concezione appare troppo lata nella sua 
accezione, s� da rendere non individuabile la distinzione fra interesse legittimo e interesse 
semplice. Secondo la dottrina e la giurisprudenza ormai prevalenti, perch� un interesse 
soggetthio, per quanto apprezzabile in fatto, possa godere della tutela giurisdizionale amministmtiva, 
� necessaria una particolare e tipica relazione tra esso e una norma dell'ordinamento 
giuridico. La situazione del titolare dell'interesse deve cio� apparire rilevante agli 
effetti dell'emanazione del provvedimento lesivo. Solo cos� pu� ragionevolmente spiegarsi la 
reazione connessa al singolo contro il provvedimento viziato per ottenere l'annullamento: a 
porre in essere i presupposti per la rimozione dell'atto egli � legittimato non solo e non 
tanto perch� ne ritrarr� un vantaggio, quanto perch� il vizio che affetta il provvedimento 
si risolve in una menomazione dell'interesse collettivo e di quello specifico interesse individuale 
con esso coincidente, che la legge intendeva fossero, attraverso l'azione amministiatha, 
garantiti e attuati �. 

PARTE II, QUESTIONI 

sulla rilevanza che occorre dare in tale indagine al carattere vincolato o discrezional'e 
de1l'azione amministrativa. Non �si vede per quali motivi non si possa e si 
debba condurne l'indagine se ricorra un interesse legittimo o un interesse semplice 
su11a base anche in questo caso di una� deliberazione della disciplina legislativa 
con riferimento al thema decidendum. 

� poi un altro argomento puramente paragiuridico que1lo deHa particolare 
conoscenza che il 1gludice amministrativo abbia della materia controversa, specie 
in un'epoca in cui il dir,itto mnrrninistrativo ha assunto uno sviluppo tale 
da poter essere considerato ormai come jus comune. L'argomento non esclude 
che anche il giudice ordinario abbia l'idoneit� necessaria per sottopoue a esame 
la materia controversa allorch� si tratta di decidere se essa consenta di far 
valere diritti soggettivi. E d'altro camto l'A. ammette che vi sono casi di improponibilit� 
del giudizio amministrativo, soggetti al 'sindacato dehle S.U., in cui 
la deldberazione delJ'azione ammini,strativa, ai fini di un tale sindacato, si presenta 
ancor pi� .penetrante e delicata: !esempio pi� evidente � quello del sindacato 
sul giudizio, espresso dal giudice amministrativo, di eccesso di potere, nel 
quale occorre indagare a fondo sull'azione amministrativa iper decidere se tale 
giustizia si sia mantenuta nei lfaniti del vizio di Legittimit� o abbia codnvolto 
il merito de1l'azione amministratva. 

3. Puttosto occorre porre mente che l'indagine suli1a @iurisdizione va condotta 
con estrema precisione metodologica, in modo che risponda ai f�ini di 
giustizia per cui � richiesta, che sono queHi di assicurare la ripartizione di poteri 
e di attl'ibuzioni fra i giudici e nei confronti dellia P. A., tanto pi� rigorosa con 
la Costituzione, per j.l particolare ulteriore rimedio introdotto con l'art. 134. 
Vesperienza giudizia1e e l'esame de1lo studio del Cajan:iiello forniscono i['occasione 
per formulare due osservazioni, su1le quali non si rfflette mai abbastanza. 

Una � che l'indagine su11a giurisdizione va condotta tin modo completo e approfondito, 
prendendo in esame e passando al vagJIDo, ai fini deJila giurisdizione, 
tutta la materia controversa, e cio� tutte le questioni dibattute nel caso controverso, 
come l'Avvocatura de1lo Stato non ha mancato di segnalare gi� nella 
Rela,.ione del 1926 e di� sostenere in ogni occasione. 'Su questa esigenza metodologi�a 
non ci �si sofferma mai abbastanza, poich�, riconosciuta e -bisogna 
dire -�rispettata in via generale, non manca talvolta (per� di riaffiorare. 

Dottrina e ,giur�i-sprudenza hanno ormai riconosciuto, e costituisce un principio 
consolidato, che l'indagine sulla giurisdizione non deve fermarsi a11a c.d. 
prospettazione, n� all'esame prima facie. Eppure questi metodi di ricel'Ca non 
mancano talvolta di essere Sf1guit,i, sia pure in modo larvato e con altre formule. 

Vale La pena di citare la sentenza delle S.U. 18 gennaio 1966, n. 207 (in Rass. 
Avvocatura dello Stato, 1966, pag. 56 e ss., con nota critica), poich�, anche se concerne 
un caso di improponibiLit� nei confronti del ,gdudice ordinario, fornisce un 
esempio ,significativo di tale tendenza. Era in Cliscussione un caso, in cui l'attore 
chiedeva il risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione per Inosservanza 
del contratto e l'Amministramone aveva eccepito l'improponibilit� de1la 
domanda sostenendo che i.l a:>reteso contratto non era consentito dalla legge sulla 
contabL!it� di Stato. S.U. ritennero la domanda proponibile osservando: 

� Qui 'si pone subito una precisazione che 'Sempre queste Sezioni Unite 
sono costrette a fare, allorch� �si discute in tema di proponibihl.t� della domanda 
e di carenza di giurisdizione. La precisazione � che non occorre in alcun modo 
confondere il problema della p�roponibi1it� astratta che � l'unico che interessa in 
tema di giudsdizione ed il problema del1a pro,ponibilit� e f�ndamento in concreto 
della domanda che � .problema di merito, da esaminarsi dal giudice competente. 
Il primo problema si Hmita a!Ja determinazione deHa sussistenza di una 
fatHspecie astratta entro la quale possa in astratto rientrare la fattispecie con



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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

creta fatta valere sicch� sia, seID!Pre fa astratto, ipotizzabile un diritto o un 
interesse tutelato, nonch� ali~ qualificazione astratta di questo diritto od interesse, 
~n relazione alla fattispecie astratta invocata ed a1la fattiSiPecie concreta 
fatta valere. Se Sri ritiene, suUa interpretazione dell<a domanda con il criterio innanzi 
indicato, che sussista una siffatta fattispecie astratta invocata, una previsione 
legislativa, in cui possa in astratto ricOIJ1Jprendersi La fattispecie concreta, 
la domanda sar� proponibile e si tratterr� allora di qualificare sempre in 
astratto l'interesse fatto valere, se do� si ,sia 1in presenza di un fateresse obbiettivamente 
ed effettivamente configurabile in astratto �in vkt� di una protezione 
diretta ed immediata (diritto subbiettivo azionabile innanzi al giudice ordinario) 
ovvero in presenza di un interes~ protetto solo occasionalmente in re1azione 
alla tutela di un interesse pubblico e deWuso di poteri discrezionali da 
parte della pubblica amministrazione (tinteresse legittimo tute1a:bi:le 1innanzi il 
giudice amministrativo). Tutto il resto, qu~ndo dalla proponibiJ.it� astratta si 
passa a quella concreta, quando dalla confiigurabi1it� astratta si passa aHia configurazione 
concreta, fuori�esce dal 'problema dti giurisdiziione e diventa problema 
dlmerito. � 

In base a siffatti principi � sufficiente stabiHre nel caoo in esame che � stata 
dedotta dalla societ� privata una convenzione, da essa stipulata con la pubblica 
ammintistrazione, e cio� un contratto regolabile nelle norme sulla contabilit� 
generale dello Stato, relativo all'acquisto dti tabacco estero e del quaLe si chiede 
dal ,privato la esecuzione. Sussiste la fattispecie astratta in cui si chiede che sia 
inquadrata queHa concreta e sussiste la configurnbiHt� astratta dell'interesse della 
societ� ad ottenere la protezione deLla sua posizione contrattua1e da parte dello 
ordinamento giuridico. Ci� basta perch� 1si debba concludere essersi in presenza 
di una domanda proponibile e di una domanda concernente un d:iJritto subbiettivo 
della �societ� in r.e1azione ad un rapporto contmttuale con la .pubblica amministrazione 
relativo ad acquisto di tabacco estero. Tutto il resto � merito. Cos� H 
�dire che il preteso contratto non poteva essere stipulato dalla amministrazione 
con una societ� italiana in Italia, perch� 1a legge ,prevede solo La possibiJit� di contratti 
all'estero cori soggetti stuanier.i significa porre il problema del fondamento 
concreto deHa domanda proposta, cio� dell'inquadramento concreto e preciso 
della fattispecie_ concreta nella fattispecie astratta tinvocata, il che spetta al 

giudice del merito stabilire. Vale a dire il giudice della giurisdizione deve limi


tarsi alla affermazione della �sus�sistenza e configurabilit� in astratto di un diritto 

subbiettivo rdativo ad una fattispecie concreta inquadrabile in una determi


nata fattispecie astratta, mentre spetta al .giudice deL merito interpretare fa 

norma e determinare i requisiti e gli elementi della fattispecie astratta, nonch� 

fissare gli elementi di quella concreta e decidere se la seconda sia inquadrabile 

neHa prima e se il diritto subbiettivo, astrattamente configurabile, esista effet


tivamente. Se sar� accertato che effettivamente la norma non consente un valido 

contratto 1n Italia con soggetto privato italiano circa l'acquisto e '1a produzione 

di tabacco ester� con 1e condizioni nella specie :l�issate, si avr� invalidit�, nullit�, 

contrasto .con le norme di legge, della convenzione e quindi rigetto nel merito 

delle domande attrici. Ma ci� non concerne il problema di giurisdizione. Anzi un 

giudice vd ha pur da essere, .che decida sulla validit� di quel!1a convenzione e 

sulla applicabilit� alla stessa del1a norma invocata e tale non pu� essere che il 

giudice ordinario, dacch� � fatto valere un diritto subbiettivo astrattamente 

configurabile come discendente da un !l"apporto contrattuale posto in essere 

da1l'ammini1strazione con i1 prdvato �. 

Non pu� non rinvenirsi tin taLe ragionamento un metodo di ana1i1si, che por


ta ad �ammettere fa c,d. prospettazione, nonostant� che in altra parte della sen


tenza Ie S.U. si siano espressamente richiamate al c,d. petitum sostanziale; e 


PARTE II, QUESTIONI 

porta QOmtl.nque ad una deliberazfone approssimatdva (prima facie) della materia 
controversa, poich� la Corte suprema pose a fondamento della decisione il contratto 
dedotto daJ,l'attore, senza 'sottoporre una siffatta deduzione al vag1io critico 
per stabilire fa effettiva esistenza e vaHdit� de!J.a convenzione. Tuttavia 
queste, che sono irtcliscutibiH deviazioni giurisprudenziali, vengono nella sentenza 
riprodotte sotto altro profilo, che costituisce il punto centrale della sentenza 
e che richiama la nostra attenzione e la nostra critica: e cio� che l'indagine 
sulla giurisdizione va oondotta in astratto, mentre �le questioni sulla esistenza 
e validit� del contrasto attengono al merito del giudizio. In tale modo si 
fanno un'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 386 c.p.c. 

Non vi � dubbio che questa norma distingue fra l'indagine condotta in astratto 
sulla giurisdizione (in jure) e quella condotta in cOtllcreto sulla pertinenza e 
sulla ,proponibiJit� delJa domanda (in judicio). Ma questa distinzione non assegna 
alle :singole questioni dibattute ne1la materia controversa una configurazione 
obbiettiva tale che possano essere preliminarmente e in modo generale annoverate 
nell'una o nell'altra categoria: tutte le questiioni possono essere assoggettate 
ad esame quando servono a definire il problema e i limiti della giurisdizione, 
nessuna esclusa e quindi, avendo riguardo aI caso citato, nemmeno quelle sulla 
esistenza e va1idit� del contratto. L'art. 386 cJpiC. non lascia dubbi in proposito: 
rnndagine e la decisione su1la giurisdizione investono tutta la controversia, 
cio�, come ivi � detto, l'oggetto deHa domanda o, come suol dir.si nel Linguaggio 
usual.e, il petitum sostanziale, e quindi tutte le questioni .relative, se esse vengono 
e possono venire tn discussione per �stabilire la giurisdizione, e l'invia al 

merito solo le questioni residuali, que1le cio�, la cui delibazione non essendo 

utile o necessaria ai find delfa giurisdizione, pu� essere fatta successivamente, 

quando il ,giudizio prosegue come giudizio di merito. Non trattasi, come si vede. 

di un criterio obbiettivo e assoluto, ma bens� di un criterio finaMstico e utiHtario, 

che rinvia al giudizio di merito la de1ibazione deI!e questioni che non hanno ri


lievo ai fini dell'indagine suHa giurisdizione. 

NeUa 1sentenza i1 problema viene svisato, aHorch� si osserva che � un giudi


ce vi ha pur da essere, che decida suHa validit� di queHa .conversione e sulla 

applicabilit� alla stessa deRa norma invocata�. In .realt� non si poneva in 

dubbio che il giudice adito avesse cognizione su questa come su ogni altra 

questione, attinente all'oggetto del:la domanda; ma l'art. 386 c.p.c. �indica iI me


todo e la sede per svolgere un taJle esame, pl'escrivendo che esso debba essere 

svolto preliminarmente, se ci� pu� ser\<1ire al fine di stabHire (i limiti de) la 

giurisdizione; e in definitiva la sentenza commette fo istesso errore di imposta


zione metodologica, che ha potuto essere rrilevato ne11o studio del Cajaniello, a 

proposito del brocardo � point de droit point de jurisdiction >>, mentre nessuno 

nega che il giudice abbia cognizione per stabilire �l'esistenza del diritto fatto 

valere in giudizio, ma solo si afferma che, essendo un tale diritto oggetto ma 

nello stesso t~mpo condizione per la proponibilit� deMa domanda, l'esame �di 

es~o vada condotto in limite come esame della questione di giurisdizione. 

Lo stesso .problema rico!'re, e comporta la stessa precisazione, a proposito 

delfa interpretazione deUa legge o dell'atto amministrativo. Anche in ta:1e ipo


tesi non vi � dubbio che spetti al giudice una tale interpretazione, ma bisogna 

convenire che essa �soUeva una questione di giurisdizione, ed � soggetta al rela


tivo controllo, in tutti i casi in cui .interessa la sfera riservata all'Amministra


zione ovvero la giurisdizione ,dj altro giudice. A proposito del:1a interpretazione 

dell'atto amministrativo, merita di essere ricordato un episodio particolarmente 

importante, in tema di riforma fondiaria, allorch� vennero in discussione i de


creti <legislativi di scorporo, che il Consi,g1io di Stato .ritenne di qualificare come 

atti amministrativi, soggetti perci� al sindacato di Iegittimit�. Questa volta 


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RASSEGNA DEIL'AWOCATURA DEILO STATO 

invere le S.U. con la sentenza 15 luglio 1953, n. 107 ebbero a ritenere che si 
trattasse di atti av,enti forza di legge, soggetti a:l ,sindacato di legittimit� costituzionale 
de11a Corte costituzionale e non di atti amministrativ,i, soggetti al sindacato 
del giudice ammintstrativo, appunto ,gotto i1 profilo che l'interpretazione 
e ,fa dassificazione delle leggi o degli atti amministrativi, spettanti indubb~
amente al giudice, soHevaino una questione di giurisdizione, se attentano alle 
attribuzioni di altri organi (in questo caso de11a Corte costituzionale). 

Nei confronti del giudice ordinario, '1a riieV1ata esigenza di dgore metodolog,ico 
ha un. rilievo proceduraJ,e, poich� consente di anticipare H sindacato di giurisdizione 
mediant,e rego1amento preventivo e perch� investe comunque 1e S.U. 
anche dell'accertamento e deHa cognizione dei fatti. Non ha invece rilievo sostanziale, 
poich� l'indagine sutla esistenza del diritto 1soggettivo, anche se non affrontata 
preliminarmente in sede di contro11o de11a ,giurisdizione, resta tuttavia 
affidata al giudizio ulteriore 'sulla pertinenza del di.ritto e ,sru1la proponibilit� della 
domanda; e nel caso menzionato la questione de1la esistenza e validit� della 
convenzione, che le S.U. ritennero di non esaminare �in sede ,dj I'ego}amento preventivo 
di giurisdizione, veniV1a r1messa alla fase ulteriore del giudizio. Invece 
l'esperienza porta a rileva,re che Jo stesso non pu� dirsi, o almeno non pu� d1rsi 
in ogni caso, per gli interessi legittimi e il giudizio amministrativo. L'orientamento 
del Consiglio di Stato tende a considerare 1'interes�se legittimo, anche 
quando v,iene ammesso che 'l'esistenza debba esserne accertata in via preliminare, 
come 1a condizione (per cos� dire, la chiave d'fo:igresso) per dare l'avvio 
al Sindacato di legittimit�, che poi spazia fino ad investire tutta l'azione amministrativa; 
e un sintomo pu� rinveniI'si nello studio del CajanieUo che, pur senza 
escludere di considerare oggetto del giudiziio amministrativo la tutela degU interessi 
legittimi, in effetti finisce per assegnare aL sfo:idaoato di Jegittimit� unicamente 
l'esercizio del pubh1ico .potere in via generale e senza alcuno specifico 
riferimento alla tutela degli interessi Jegittimi, che � H fine ultimo del sindacato 
su1l'esercizio del pubblico potere e delimita quindi l'area su cui tale sindacato 
deve essere condotto. La conseguenza � -e l'esperienza 'sta a dimostrarlo 
-che l'indagine �suHa esistenza delfinteI'esse leghtimo, se non viene affrontata 
ed esaurita in via preliminare, r~schia quanto meno di non presentarsi pi� 
a11'esame del giudice, svo1gendosi il giudizio per H sindacato di ~egittimit� in 
tutt'altra direzione. 

Con ci� si perviene alla seconda osser"azione, innanzi preannunziata, anche 
essa di OI'dine metodo1ogico. Occorre invern domandarsi se risponda ad una rigorosa 
definizione dell'oggetto del giudizio ru:nministI'ativo e dei limiti in cui 
viene ammesso da1la :beg;ge questa completa separazione (,si pu� dire, questa 
completa divaricazione) che viene fatta fra tutela deH'interes,se legittimo, anche 
ammettendo che venga :svolta ed esaurita in via preliminare, e sindacato di legittimit� 
sull'esercizio del pubblico poterie. 

Non v'i � dubbio che � prnprio dell'interesse legittimo di essere protetto 
dalla ,legge in funzione di un .interesse pubblico e condizionatamente a:1l'esercizio 
di un pubblico potere. E non vi � dubbio nemmeno che questa protezione 
condizionata porti al sindacato suWesercizio del pubblico potere e quindi pu� 
comportare l'annuUamento dell'atto ammin,istrativo, 'sicch� chi � titolare di interesse 
,J.egittimo miri ad. ottenern� fa rprotezione attraverso un ta1e sindacato e 
mediante un tal annu11amento. Ma non bisogna dimenticare che questo sindacato 
e annulfamento sono concepiti in fun:;.ione, cio� con riguardo alfa tutela giuri� 
sdizionale deH'interesse legittimo. Ci �Sembra perci� che ci sia uno svisamento 
di tale condizione e la si porti fino ad estreme conseguenze non consentite, se si 
ritiene che .possa esservi sindaoato e annul1aimento quali che siano, senza che 
venga v.erificato che vi sia una concordanza e quindi una rilevanza � reaJ.i e con



PARTE II, QUESTIONI 

crete� del sindacato e dell'annullamento con 1a tute1a giurisdizionale de1l'inteI'esse 
legittimo dedotto in giudizio. In altri termini ~l sindacato di Legittimit� 
amministrativa e l'annullamento pongono un problema di rilevanza per la tutela 
giurisdizionale dell'ir;tteresse legittimo, che �si f.a vale!'e, e l'esame dei vizi dell'atto 
amministrativo va condotto sulfa base di una tale rilevanza, !'ichiedendosi che 
essa sfa verificata per portare aH'annulLamento. Sindacato di legittimit� e vizi 

� deH'atto amministrativo non �sono concepiti in modo g.enerale, purch� portino 
comunque all'annullamento dell'atto a1mministrativo, ma sono considerati dalla 
legge in modo pratico e concreto, purch� abbiano rilevanza per Ja tutela giurisdizionale 
deH'interesse leg.ittimo, che 'si fa valere. Non basta osservare e verificare 
che un determinato vizio giova al ricorrente, poich� comporta Fannullamento 
dell'atto amministrativo, che a lui non � gfovevole, poich� ta1e indagine 
pu� avere rilievo soJo al fine di stabiliTe se ha un interesse a ricorrere, ma resta 
da accertare e verifilcare anche se tale vizio ,sia .lesivo dell'interesse .Legittimo e 
quindi attinente e rilevante per la tutela dell'interesse legittimo: ci� che pu� 
essere giovevole o non giovevole per il riconente, l'atto amministrativo come il 
suo annu11amento, non sempre e non necessariamente radica la giurisdizione del 
giudice amministrativo, se non � Jesivo del suo interesse legittimo, � cio� attinente 
a tale interesse legittimo e rilevante per esso. 

Non � agevole fornire esempi pratici a corredo di tale esigenza metodologica, 
poich� per Ja verit� essa non � stata mai n� avvertita n� ,prospettata; e porterebbe 
troppo lontano, senza essere producente, uno sguardo ad altri ordinamenti 
giuridici, in cui il sindacato di legittimit� � pi� circoscritto per r,iguardo all'autonomia 
delila P.A. Volendo ;per� offrire un qualche elemento di meditazione si 
pu� dire che la <>uddetta esigenza metodologica non ;riiconre tanto allorch� vengono 
in discussione i'l vizio dell'incompetenza e l'altro della violazione di legge, 
quanto allorch� viene ih discus�sione il vizio dell'eccesso di potere, per l'ampiezza 
e l'elasticit� sempre maggfori che esso � venuto assumendo, al punto che � inval� 
sa la tendenza a configurare come tale qualunque vizio :logico dell'atto amministrativo; 
e per esempio si f.a rientriare nell'ecces,so di potere anche l'iUogicit� 
manifesta. Per la incompetenza o la violazione di Legge la rilevanza �, almeno 
normalmente, in re ipsa, poich�, con l'indicaziOllle dell'organo competente e della 
esatta interpretazione deHa Jegige, viene fornita all'Amministrazione una direttiva 
per l'ulteriore azione amministrativa, che, anche se pu� non portare necessariamente 
ad esaudire l'interesse legittimo, consentono di tenerne conto in modo 
pi� appropriato. Ma, per quanto concerne l'eccesso .clii potere, l'ampiezza che si 
vuole dare a tale vizio e l'astra;!'ione che se ne f.a da ogni irHevanza per 1a tutela 
degH interessi legittimi non fanno, o rischiano di non fare realizzare una protezione 
sia pure indiretta dell'iinteresse legittimo. Da un canto J'Amministrazione 
non ricev.e, o pu� non ricevere, alcuna direttiva per l'ulteriore azione a1rnministrativa, 
e dalJ'altro il ricorrente pu� vedersi riprodotto l'atto impugnato e annullato, 
sia ,pure con talune cor;rezioni soltanto formali. � invero una pretesa 
sohanto velileitaria quel.la che l'Amministrazione "li adegui dopo l'annullamento ad 
assecondare Ie aspettative del ricor,rente, .se, disposro l'annullamento per vizi che 
non fanno alcun riferimento concreto all'interesse legittimo del ricorrente, l'Amministrazione 
non riceva dal giudicato alcuna indicazione in tale senso e d'altro 
canto la legge le fa salvi gli ulteriori provvedimenti. Ognuno vede che in tale modo 

non si compie opera di giustizia; non a favore del riconente, che non riceve 
alcuna assicurazione per una ipi� appropriata considerazione dell'interesse legittimo 
fatto valere, ma soprattutto nemmeno per l'Amministrazione e per un 
corretto esercizio del pubblico potere, poich� non se ne ricava alcuna indicazione 
utile in tale senso. Un'attenta ana1isi di questa situazione e di questo fenomeno 
porta a ritenere che si vi�ene ad assegnare al ricorso del privato il ruolo di un 


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RASSEGNA DELt'AVVOCATURA DELLO STATO 

ricorso di jattanza (dir�tto cio� ad ottenere comunque un annuHamento, purch� 
vi sia) e ad instaumre un regime di conf.littuaMt� latente fra Consiglfo di Stato 
e Amministrazione, che si trova a� dover rinnovare a seguito deM'annuHamento 
il procedimento a:rruninistrativo, e a dovere in questo procedimento fare ammenda 
dei vizi rilevati, ma non gi� e non necessariamente ad avere una diversa 
considerazione dell'interesse legittimo del ricorrente, se tali vizi non hanno 
attinenza a tale interesse legittimo e rilev.anza per es�so. Come pure che in tale 
modo non si pu� dire che vengano soddisfatte n� l'esigenza di giustizia, che � 
propria de1la protezione dell'interesse� Iegittlmo, n� l'altra di un'azione amministrativa 
1sicura e �spedita, cui dov�rebbe servire di guida il g.iudizio amministrativo. 
In realt� anche in questo campo non si 1pu� non a:Hevare una deformazione e 
uno 1svisamento dei principi, poich� non si considerano l'annulJamento come il 
risuJtato di una comp1essa >indagine, che, muovendo dalla tuteLa degli interessi 
legittimi, deve pua: sempre restare ancorata ad essa. 

Ed � anche questa una indagine di .giurisdizione, poich� attiene alla giurisdizione 
deL giudice amministrativo, essendo diretta a stabi.Hre i limiti del sindacato 
di �legittimit� e del potere di annuHamento. 

4. Lo studio del CajanielJo si ocoupa anche del regolamento preventivo di giu 
risdizione, che, secondo l'A., non sarebbe ammesso nei confronti del Consiglio 
di Stato, posto che �l'art. 111 de1la Costituzione riconosce soltanto un sindacato 
successivo <li giurisdizione nei conf.ronti del Consjgiio di Stato (e della Corte 
dei conti). 
Com'� noto, cost�ituisce orientamento ormai consolidato deHe S.U. quello 
di attribuire al rego1amento preventivo di giurisdizione portata generale, rite. 
nendolo ammissibile per qualsia.si giudizio, e non soltanto per il giudizio davanti 
al giudice ordinar.io. 

Nei confronti del Consiglio di Stato il problema fu dibattuto in ogni suo 
profilo, con dovizia di argomenti, nello stesso episodio, innanzi ricordato, nel 
quale vennero in discussione i decreti legislativi di scorporo della riforma fondiaria 
e con fa sentenza deHe S.U. (gi� citata), che ebbe a ritenerLo ammissibile, 
piace �di segnalare la requisitoria del procuratore generale Eula (in Rass. Avvocatura 
dello Stato, 1952, pag. 206 ss.), che co!Hma con lo studio condotto dall'Avvocatura 
de1lo Stato sul problema (<in Rass. Avvocatura dello Stato, 1949, pag. 201 
seguenti), a dimostrazione deL contributo dato dal nostro Istituto per la soluzione 
dello stesso. 

Dopo di allora non solo }a soluzione affermativa costituisce, come si � detto, 
ormai jus receptum, ma ha. ricevuto una conferma normativa con la legge, che 
istitui<sce i T.A.R. 

� vero che tal1e legge ammette i1 regolamento preventivo di giuri<sdizione 
nei confronti dei giudizi dei T.A.R., ma in effetti � questa l'ipotesi normale in 
cui si fa ~ruogo a regolamento p.reventivo di ,giurisdizione nei confronti dei giudici 
�:mministrativ.i, e d'altro canto tale previsione legislativa � fatta come logico 
corolfario dell'arnmdssibilit� del rimedio nei confronti di ogn�. giudice. 

Non. si pu� dire che taJe sistemazione giurisprudenzia1e contrasti con lo 
art. 111 della Costituzione. Il quale, come anche ora l'art. 36, de1la legge sui 
T.A.R., considera Fipotesi che vi sia decisione del Consiglio di Stato e da un 
canto ammette per tale ipotesi iJ .ricorso ordinario per cessazione, dall'altro si 
limita tale rimedio ordinario ai soli motivi attinenti a11a giurisdizione. Non tiene 
conto invece deH'ipotesi che ancora non vi sia sentenza del Consigiio di Stato, 
essendo H giudizio ancora pendente; e, non esc1ude che si possa fl).r ricorso al 
rimedio previsto dalla legge per far valere queglii stessi motivi di giurisdizione 
prima della decisione. 


PARTE II, QUESTIONI 

E non � esatto che un tale 1rimedio nuoccia al corso della giustizia, intralciando 
1a speditezza dei giudizi e bloccando ~Id strumenti offerti dal legislatore 
per una giustizia spedita (primo frn tutti Ja immediata esecuzione deHe sentenze). 
� questo un rilievo di carattere non strettamente giuridico, sul quale 
per� � bene soffermarsi, poich� collima con UJIJ. movimento teso a sopprimere i1 
regolamento preventivo �di giur1sdizione, per l'abuso che pu� farsene allo scopo 
di �ttene11e la sospension~ dei processi. 

Sulla base del diritto vigent.e non si 1pu� non rilevare che. proprio per i giudizi 
dei T.A.R., le cui decisioni �sono immediatamente esecut�ive, � stata prevista 
espressamente l'ammissibilit� del rimedio. 

E da un punto di vista di politica legisJativa, occorre domandarsi se, essendo 
deprecabile l'abusto che si faccia di un tale rimedio, tale inconveniente 
annulli l'utilit� che esso ha, ~ che il legislatore ebbe �presente nell'istituirlo, proprio 
per fini di giustizia, specie se .si tiene presente J'evoluzione che � venuto 
a subire nelle forme e nei modi il contenzioso di diritto pubblico in genere e 
della P .A. in particolare. 

Non si pu� ignorare un fenomeno, che si sta sviluppando sotto i nostri occhi: 
a causa dei benefici connessi a talune forme di procedimenti, � frequente 
il tentativo di � privilegiare � l'uno o J'altro 1giudice, l'uno o l'altro procedimento, 
travalicando i limiti stabiliti per la giurisdizione del giudice adito e l'ammi.ssibilit� 
del procedimento avviiato. Questo fenomeno crea tutta una serie di 
interferenze e di sconfinamenti, che nuove alla regolarit� dei rapporti processuali, 
per assicurare .Ja quale occorre pi� che mai rimettersi all'azione regolatrice 
e moderatrice deile S.U. Non si .dica che :l'intervento de11e S.U. pu� pur 
sempre essere .richiesto ed esercitato in una fase successiva, attraverso iJ ricorso 
ordinario, poich�, se � un fine di .giustizia quello di un :processo spedito, pu� 
considerar.Si come il regolamento preventivo di .giurisdizione giovi alfa speditezza 
del giudizio, :in tutti i casi in cui la defini~ione de1lo stesso dipende dalla 
questione di giurisdizione, sicch� r~sponde ad una esigenza logica e pratica 
poterne anticipare l1a ri�soluzione, �specie se -e l'esperienza sta a dimostrare 
che non � infrequente soprattutto nei casi .di procedimenti agevo1'ati -taJ.i procedimenti 
rischiano di produrre effetti irreversibHi. 

D'altro canto l'intervento pi� fifequente della P .A. in rapporti di vario genere 
e l'azione necessariamente programmata, che per essi � richiesta, hanno portato 
alla creazione di. controversie e di un contenzioso in serie e reso pi� che mai utile 
il regolamento preventivo di giurisdizione per rimuovere sul nascere questo contenzioso 
diffuso, .giovando oltre che a1la speditezza dei giudizi anche alla certezza 
del dfr.itto, poich� in definitiva l'es1genza logica e pratica fondamentale, che 
tale r.irnedio assicura, � quello de1l;t certezza del diritto, per J.a quale non � davvero 
conferente che la questione preJ.iminare di .giurisdizione non sia definita e 
non. :possa essere d�finita immediatamente �senza che nei processi resti ancora 
sospesa, come una :spada di Damocle, questa li;ndagine risolutiva. 

Non � senza un valore indicativo che con la leg.ge sui T.A.R. sia stato previsto 
per i relativi giudizi un regolamento preventivo di oompetenza (art. 31), del 
quale � investito il Consiglio �di �Stato, e pu� essere contraddittorfo, o quanto 
meno non essere suffragabile, che poi si neghi nei confronti del Consiglio di 
Stato la possibil.it� di portare in via preventiva alle S.U. I.a questione di giurisdizione 
ben altrimenti importante e rj.levante. 

LA REDAZIONE 


LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civile, artt. 892 e 8�94 (artt. 9, secondo comma, e 42, secondo 
comma, del<La Costituzione). 

TribunaLe di Genova, ordinanza 3 apriLe 1978, n. 658, G. V. 28 fobbraio 1979, 

n. 59. 
codice di procedura c-ivile, art. 32-8 (art. 24 delLa Costituzione). 

Tribuna!Je di Napoli, ordicnanza 14 giugno 1978, n. 606, G. V. 14 febbraio 1979, 

n. 45. 
codi.ce �di procedura civile, art. 404 (art. 24 del1a Costituzione). 

Pretore di Genova, 011dinanza 27 Luglio 1978, n. 676, G. V. 28 febbr.aio 1979, 

n. 59. 
codice di procedura civile, art. 409, n. 5 (artt. 3 e 102 del<La Costituzione). 

Pretore di� Mezzo1ombard�, ordinanza 22 marzo 1975, n. 600/1978, G. V. 
14 febbraio 1979, n. 45. 

codce di procedura civile, art. 423 c.p.v. ed u.c. (artt. 3, 24 e 102 delfa 
Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 8 giugno 1978, n. 479, G. V. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
codoice di procedura civile, art. 429 u.c. (art. 3 deLla Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 8 giugno 1978, n. 479, G. V. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
codice di procedura civile, art. 444, secondo comma [mod. da legge 
11 agosto 1973, n. 533., art. 1 l (artt. 3, 24 e 38, secondo comma, dehla Costituzione). 


Pretore di Bari, ordinanza 8 ottobre 1976, n. 494/1978, G. V. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
codice penale, art. 81 (art. 3 de1La Costituzione). 

Pretore di Mistretta, ordinanza 11 maggio 1978, n. 460, G. V. 3 gennaio 1979, 

n. 3. 
codice penale, artt. 163, 166 e 167 (art. 3 delilia Costituzione). 

Tribuna~e di Padova, ordinanza 18 ottobre 1978, n. 663, G. V. 28 febbraio 1979, 

n. 59. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 

c:�odice penale, art. 2�22, primo e secondo comma (artt. 3, pr1mo comma, 
32, primo e secondo comma, 111, primo comma e 24, secondo comma, della 
Costituzione). 

Proouratol'e della RepubbLica di Potenza, ordinanza 8 maggio 1978, n. 536, 

G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 
cod1ice penale, artt. 2.22 e 231 (artt. 4 e 32 deL1a Costituzione). 

Magistrato di sorveglianza presso 1L Tribunale di Roma, Olldinanza 20 maggio 
1978, n. 480, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. 

codice penale, art. 376 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Grosseto, ordinanza 26 giugno 1978, n. 605, G. U. 17 gennaio 
1979, n. 17. 

codice .penale, art. 512 (art. 39 �,de!J1a Costituzione). 

Tribunale di Rovereto, ordinanza 23 giugno 1978, n. 517, G. U. 24 gennaio 1979, 

n. 24. 
codice penale, art. 570 (artt. 2, 3, 29 e 31 del1a Costituzione). 

Pretore di Nard�, o!'dinanza 25 maggio 1978, n. 475, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 
10. 
Pretore di Viadana, ordinanza 31 ottobre 1978, n. 669, G. U. 2~ febbraio '1979, 
n. 59. 
codice penale, art. 603 (artt. 25, secondo comma, e 21, primo comma, della 
Costituzione). 

Giudice istruttore deL TribunaLe di Roma, Ol'dinanm 2 �novembre 1978, 

n. 638, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. 
codice penale, artt. 624 e 626, n. 2 (art. 3 derna Costituzione). 

Pl'etore di Viadana, 011drnanza 31 ottobre 1978, n. 669, G. U. 28 febbraio 1979, 

n. 59. 
codice penale, art. 650 (art. 3, primo comma, de11a Costituzione). 

Pl'etore di FinaLe Ligure, ordinanza 6 IJugLio 1978, n. 485, G. U. 3 gennaio 1979, 

n. 3. 
codice di procedura penale, art. 57 (art. 3 deLLa Costituzione). 

Tribunale di Milano, Ol'dinanza 10 aprile 1978, n. 499, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
codice di procedura penale, artt. 146, 314 e 317 (art. 13, secondo e 
quarto comma, deLla Costituzione). 

Tribunale di Torino, giudice istruttore, ordinanza 10 ottobre 1978, G-:"U. 
21 febbraio 1979, n. 52. 

codice di procedura penale, art. 169, primo e terzo comma (art. 24, secondo 
comma, dellla Costituzione). 

Pretore di MHano, ordinanza 5 giugno �1978, n. 493, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale, art. 500 (art. 24 deUa Costituzione). 
Pretore di Borgomanero, ordinanza 12 1ug1io 1978, n. 627, G. U. 21 febbraio 
1979, n. 52. 
codice d1i procedura penale, art. 507 (art. 3, secondo comma, deli1a Costituzione). 
Pretore di Borgomanero, 01:1dinanza 12 Luglio 1978, n. 627, G. U. 21 febbraio 
1979, n. 52. 
c�odice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3, primo comma, e 24, 
secondo comma, ddla Costituzione). 
Corte di Cassazione, ordinanza 4 maggio 1978, n. 540, G. U. 24 gennaio 1979, 

n. 24. 
codice di procedura .penale, artt. 538 e 552 (art. 111, secondo comma, 
deHa Cost.ituzione) .. 

T�ribuna1e per i minorenni di Napoli, ordinanza 20 aprile 1978, .n. 647, 

G:U. 21 febbraio 1979, n. 52. 
codice militare di pace, art; 49 (art. 3, primo comma, deHa Costituzione). 
Tribunale mi1itare territorial<e di Padova, 01:1dinanza 26 ottobre 1978, n. 666, 

G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. 
codice penale militare di pace, art. 264 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunalie militare territoriale di Padova, ordinanza 8 giugno 1978, n. 509, 

G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. 
codice penale militare di pace, art. 400 (art. 3 deHa Costituzione). 
Corte di cas�sazione, ordinanza 17 dicembre 1977, �1. 470/1978, G. U. 3 gennaio 
1979, n. 3. 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 21 (art. 53 del:la Costituzione). 
Commissione tributaria di 2<> grado di Firenze, ordinanza 27 maggio 1978, 
n. 609, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 
r.d. �8 maggio 1924, n. 745, art. 99 (artt. 3 e 36 deUa Costituzione). 
Tribunale di Milano, ordinanza 30 marzo 1978, n. 482, G. U. 10 gennaio 1979, 
n. 10. 
r.d. 17 novembre 19~4. n. 2367, art. 130 (artt. 3 e 97 della Costituzione). 
Consigliio nazionale dei geometri, ordinanza 20 giugno 1978, n. 633, G. U. 
21 febbraio 1979, n. 52. 

legge 27 maggio 1'929, n. 847, artt. �16 e 12 (art. 3 delda Costituzione). 
Tribunale di Chiavari, ordinanza 13 giugno 1-978, n. 465, G. U. 3 gennaio 1979, 

n. 3. 
r.d. 18 giugno 193'1, n. 773, art. 156 (artt. 3, 8 e 19 deLLa Costituzione). 
Pretore di Roma, 01:1dinanza 9 giugno 1978, n. 504, G. U. 17 gennaio 1979, 
n. 17. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 266, sec:ondo c:omma (art. 32 de11a Costituzione). 
Pretore di Orvieto, ordinanza 13 Iug1io 1978, n. 548, G. U. 31 gennaio� 1979, 

n. 31. 
I 

r.d. 17 agosto 1935, �n. 1765, art. 49, sec:ondo c:omn'la [modif. da d.l.C.p.S. 
25 gennaio 19�47, n. 14, art. 6] (artt. 23 e 35 delta Costituzione). 
P11etore di PaLermo, ordinanza 22 giugno 1978, n. 521, G. U . .24 gennaio 1979, 

n. 24. 
r.d. 5 .giugno 1939, n. 1016, art. 32, primo c:omma (art. 3 de11a Costituzione). 
Pretore di Pontedera, ordinanza 1<> giugno 1978, n. 469, G. U. 3 gennaio 1979, 

n. 3. 
r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, primo, secondo e sesto c:omma (art. 3 
de1la Costituzione). 
Pretore di Pontedera, ordinanza 24 maggio 1978, n. 468, G~U. 3 gennaio 1979, 

n. 3. 
r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 312, primo e quarto c:omma (art. 3 de1la 
Costituzione). 
Pretore di Portomaggiore, ordinanza 19 maggio 1978, n. 483, G. U. 10 gennaio 
1979, n. 10. 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, ultimo c:omma [modif. da legge 
2 agosto 1967, n. 7'99, art. 10] (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di La Spezia, ordinanza 22 settembre 1978, n. 594, G. U. 7 febbraio 
1979, n. 38. 

legge 24 aprile 1941, n. 392, artt. 2, terzo e quarto c:omma, e 3, terzo 
c:omma (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 13 gennaio 1978, n. 579, G. U. 7 febbraio 1979, 

n. 38. 
r.d. 14 giugno 1941, n. 577, art. 112 (art. 3, primo comma, 31, secondo 
comma, 32, primo comma, de~ia Costituzione). � 
Pretore di Genqva, or.dinanza 8 g~ugno 1978, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, 

n. 43. 
d. legislativo �luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 [mod. da d.1.1. 
26 aprile 1946, n. 597, da d'.l.C.p.S. 6 settembre 1946, n 89, da d.l.C.p.S. 
27 dicembre 1947, n. 171 O, da legge 18 aprile 1950, n. 199, da legge 11 feb� 
braio 1971, n. 11, art. 27] (artt. 4, 41, 42 e 44 della Costituzione). 
Consig1io di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ordinanza 14 marzo 1978, 

n. 677, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. 
d: legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, art. 1, ultimo c:omma 
(art. 3 deHa Costituzione).. 

Corte di cassazione, ordinanza 21 apri1e 1978, n. 565, G. U. 31 gennaio 1979, 

n. 31. 

16 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. legislativo 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 (artt. 21, primo comma, 
25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, p.rimo comma, della Costituzione). 
Cons1g!tio superiore de11a magistratura, sezione disciplinare, ordinanze (due) 
21 liug!tio 1978, nn. 655 e 656, G. U. 28 fobbraio 1979, n. 59. 
Consiglio superiore de!Jla magistratura, sezione di!Sciplinare, mdinanza 13 ottobre 
1978, n. 672, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. 

d.I. 13 settembre 1946, n. 261, art. 1 (artt. 24 e 3 de11a Costituzione). 
Corte d'app.ehlo di MHano, ordinanza 23 giugno 1978, n. 626, G. U. 21 feb� 
braio 1979, n. 52. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Mi'1ano, ordinanza 10 aprile 1978, n. 499, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
d. legislativo 11 febbrai�o 1948, n. 50, art. 2 (artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della 
Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 14 giugno 1978, n. 539, G. U. 24 gennaio 1979, 

n. 24. 
legge 2 marzo 1949, n. '143, art. 18 (art. 3 della Costituzione). 

Corte di cassazione, Ol'dinanza 26 giugno 1978, n. 566, G. U. 31 gennaio 1979, 

n. 31. 
legge 2 lugUo 1949, n. 408, art. 17 (artt. 3 e 53 .dellia Costituzione). 

Commissione tributaria di lo grado di Enna, ordinanza 24 gennaio 1977, 

n. 651/1978, G. U. 28 febbraio 1979~ n. 59. 
d.P.R. 119 maggio 1950, n. 3'27, art. 4, cpv. (art. 27 delilio statuto sardo). 
Tribunale ammini:strativo regiona~e per 1a Sardegna, ordinanza 21 mar� 
zo 1978, n. 590, G. U. 7 febbraio 1979, n, 38. 

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55, terzo comma (art. 3 del1la Costi� 
tuzione). 
Corte dei conti, sezione la giurisdizionale, ordinanza 19 gennaio 1978, n. 607, 

G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 
legge 8 gennaio 1952, n. 6, art. 45 [sost. da legge 25 febbraio 1963, 

n. 289, art. 21 l (art. 38 della Costituzione). 
Pretore di Napoli, ordi:nanza 5 luglio 1978, n. 624, G. U. 14 febbraio 1979, 

n. 45. 
d.P.R. 14 agosto 1954, n. 676 (artt. 3, 53 e 11 de1la Costituzione). 
Tribunale di MiLano, ordinanze (due) 20 aprile 1978, nn. 541 e� 542, G. U. 
24 gennaio 1979, n. 24. 

legge 20 dicembre 1954, n. H81, art. 7 (artt. 3 e 97 della Costituzione). 

Consi:g1io nazionale dei geometri, ordinanza 20 giugno 1978, n. 633, G. U. 
21 febbraio 1979, n. 52. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge reg. sarda 7 marzo 1956, n. 37, art. 2, n. 3 (art. 27 dello statuto 
sardo). 

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ordinanza 21 marzo 
1978, n. 590, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 

legge 27 dicembre 1956, n. 14125, art. 2 (artt. 16 e 25 della Costituzione). 

Pretore di Legnano, ordinanza 6 1ugldo 1978, n. 484, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
legge 2 <luglio 1957, n. 474, art. 15 (art. 3 de1lia Costituzione). 

Corte di cassazione, ordinanza 1� febbraio 1978, n. 637, G. U. 21 febbraio 1979, 

n. 52. 
T.ribunale di Lecce, ordinanza 22 apri1e 1977, n. 664/1978, G. U. 28 febbraio 
1979, n. 59. 

legge .22 dicembre 1957, n. tz.93, art. 16 (artt. 3, primo comma, 31, secondo 
comma, e 32, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 8 giugno 1978, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, 
Il. 45. 

d.P.R. 14 ottobre 1'95,8, n. �1074, art. 87 (artt. 3, primo comma, 31, secondo 
comma, e 32, �primo comma, de1la Costituzione). 
Pretore di Genova, ordinanza 8 giugno 1979, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, 
Il. 45. 

d.P.R. 15 9iugno 1959, n. 393, artt. 80, tredicesimo e quindicesimo c�omma, 
e 94 (art. 3 de11a Costituzione). 
Pretore di Putignano, ordinanza 30 giugno 1977, n. 547/1978, G. U. 31 gennaio 
1979, n. 31. 

d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905 (artt. 3, 53 e 11 deHa Costituzione). 
Tribunale di Milano, OI'dinanze (d1Ue) 20 aprile 1978, nn. 541 e 542, G. U. 
24 gennaio 1979, n. 24. 

legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (artt. 3, cpv., e 24 dehla Costituzione). 


Pretore di Torino, ordinanza 17 ottobre 1978, n. 649, G. U. 28 �febbraio 1979, 

n. 59. 
legge 12 ago.sto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma (art. 3 de!Jia Costituzione). 


Pretore di Brindisi, ordinanza 29 giugno 1978, n. 634, G. U. 21 febbraio 1979, 
Il. 52. 

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, sec�ondo comma lettera aJ (art. 3 

delila Costituzione). 

Pretore di Pistoia, ordinanza 23 settembre 1978, n. 595, G. U. 7 febbraio 1979, 

n. 38. 

-.. 

~ 

18 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 52, sec:ond:o e quinto c:omma (artt. 3 
i 

e 36 del:la Costituzione). 

Corte di appello di Napoli, ordinanza 15 febbraio 1978, n. 472, G. U. 3 gennaio 
1979, n. 3. 

I 

I ~:

d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145, art. 3 (art. 3 deHa Costituzione). 
Tribunale di Catania, ordinanza 14 marzo 1978, n. 510, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1.124, artt. 3, tabell~ n. 4, e 21, tabella n. 5 
I

[mod. da d:.P.R. 9 giugno 1975, n. 482] (artt. 3 e 38 de!J:a Cos!ituzione). 

p,retore di Perugia, 01�diilJanza 15 giugno 1978, n. 498, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 (art. 24 de11a Costituzfone). 
Pretore di Savona; ordinanza 16 g~ugno 1978, n. 513, G. U. 17 gennaio .1979, 

n. 17. 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11124, art. 145 (artt. 3 e 38 de1!a Costituzione). 
Tri:bunale de L'Aquila, oDdinanza 7 giugno 1978, n. 467, G. U. 3 gennaio 1979, 

I 

n. 
3. 
Pretore di Beiluno, ordinanze (due) 9 giugno 1978, nn. 457 e 458, G. U. 
I

3 gennaio 1979, n. 3. 
Pretore di Savona, 011dinanza 12 liuglio 1978, n. 5'14, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
. ; 
I

Pretore di Mondov�, ordinanza 6 ottobre 1978, n. 621, G. U. 14 febbraio 1979, 

n. 45. 
� 
li 

d.P.R. 30� giugno 1965, n. 1124, art. 145, primo c:om~a. lettera a I (artt. 3 
e 38 dellla Costituzione). 
I

Corte d'appe1lo di Messina, ord1nanza 25 maggio 1978, n. 538, G. U. 24 gen


naio 1979, n. 24. 
Pretore di La Spezia, ordinanza 24 aprile 1978, n. 625, G. U. 14 febbraio 1979, 

I 

n. 
45. 
Pretore di Saluzzo, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 675, G. U. 28 febbraio 1979, 
I

n. 59. 
legge 26 luglio 1965, n. 966, artt. 2 e 4 (art. 3, primo comma, del.La Costituzione). 


I

Pr~tore di Finale Ligure, ordinanza 6 liug1io 1978, n. 485, G. U. 3 gennaio 1979, 

n. 3. 
I

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, 4 e 37 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 9 maggio 1978, n. 478, G. U. 3 gennaio 1979, ~ 

fil

n. 3. 
. ~~ 

legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1 e 5 (artt. 3 e 42, terzo comma, della t: 
Costituzione). � 

TJ:"ibunale di Sa!lerno, ordinanza 2 giugno 1978, n. 681, G. U. 28 febbraio 1979 

n. 59. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 19 

legge 3 marzo 1967, n. 317 (artt. 3, 23 e 25, secondo comma, della Costituzione). 


Pretore di Bassano de1 Grappa, ordinanza 12 giugno 1978, n. 535, G. U. 
17 gennaio 1979, n. 17. 

legge 8 marzo 1968; n. 1521 artt. 2 e 3 (artt. 3 e 36 de1la Costituzione). 

, 

Pretore di Genova, ordinanza 12 luglio 1978, n. 534, G. U. 24 gennaio 1979, 

n. 24. 
legge 18 man:o 1968, n. 313, artt. 12 e 42, secondo, terzo e quarto comma 

(art. 3 de11a Costituzione). 

Corte dei conti, sezione la giurisdizionale, ordinanza 19 gennaio 1978, n. 607, 

G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 
legge 2 a�prile 1968, n. 482, art. 11, primo comma (artt. 3, 4 e 38 de1la 
Costituzione). 

Tribunale di Messina, ordinanza 8 giugno 1978, n. 471, G. U. 3 gennaio 1979, 
Il. 3. 

legge 30 apri�le 1969, n. 153, art. 24 (artt. 3 e 38 deILa Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 22 settembre 1978, n. 586, G. U. 14 febbraio 1979, 

n. 45. 
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 43, primo e secondo comma (artt. 38 
e 3 de11a Costituzione). 

Corte d'appe1lo di Cagliari, ordinanza 23 maggio 1978, n. 533, G. U. 24 gennaio 
1979, n. 24. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 7, secondo comma, e 32 (art. 41, 
terzo comma, deLLa Costituzione). 

Pretor.e di La Spezia, ordinanza 20 giugno 1978, n. 545, G. U. 24 gennaio 1979, 

n. 24. 
legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 2, primo comma (artt. 3 e 97 de11a 
Costituzione). 

Pretore di Napoli, ordinanza 30 maggio 1978, n. 577, G. U. 7 febbraio 1979, 

n. 38. 
legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 9, quinto c�omma (artt. 3 e 97 dehla � 
�ostituzione). 

Tribunale amministrativo regiona1e per i1 Lazio, ordinanze (quattro) 21 feb" 
braio 1977, nn. 524, 525, 526 e 527/1978, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 

d.P.R. 28 d1icembre 1970, n. 1077, artt. 16, primo e nono comma, e 150 
(artt. 3 e 97 de11a Costituzione). 

Tribunale amministrativo regiona1e per il Lazio, ordinanze (quattro) 21 febbraio 
1977, nn. 524, 525, 526 e 527/1978, G. U. 24 gennaio 1979; n. 24. 


20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

fogge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 2,8 (art. 3, primo comma, della Costituzione). 


Tribunale di Torino, sezione agraria, ordinanza 30 marzo 1978, n. 610, 

G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 
legge reg. siciliana 23 marzo 19711, n. 7, tabella N, nota c:J (artt. 3, 5 e 
36 della Costituzione e artt. 1 e 14 delk1 statuto della regione siciliana). 

Corte dei conti, sezione giurisdiziona1e per la regione siciliana, ordinanza 
14 liug1io 1978, n. 657, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. 

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3, ultimo c:omma (artt. 3 e 97 deLLa 
Costituzione). 

Pretore di Napoli, ordinanza 30 maggio 1978, n. 577, G. U. 7 febbraio 1979, 

n. 38. 
d.P.R. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1 (art. 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Palermo, ordinanza 24 giugno 
1977, n. 464/1978, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3 . 

. legge �9 ottobre 1971, n. 1824, art. 6 (artt. 3, 36, 53, 81, quarto comma, 117, 
118 e 38 dehla Costituzione). 

Pf"etore di Brescia, ordinanza 30 giugno 1978, n. 510, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 3, 52, primo comma, 81, quarto 
comma, 53, primo comma, e 128 de1La Costituzione). 

Pretore di Torino, ordinanza 6 novembre 1978, n. 662, G. U. 28 febbraio 1979, 

n. 59. 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 8, lettera gJ (art. 76 de11a Costituzione). 


Pretore di Brescia, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 653, G. U. 28 febbraio 1979, 

n. 59. 
legge 22 ottobre 197'1, n. 865, art. 11 (artt. 3, 24, primo comma, 25, primo 
comma, e 102, primo comma, dehla Costituzione). 

Pretore di Brescia, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 653, G. U. 28 febbraio 1979, 

n. 59. 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 [mod. da legge 2,8 gennaio 1977, 

n. 10, art. 14] (art. 42, terzo comma, delL� Costituzione). 
Corte d'appehlo di Torino, ordinanza 30 giugno 1978, n. 619, G. U. 14 febbraio 
1979, n. 45. 

legge� 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, terzo e quarto c:omma (artt. 3 e 42, 
terzo comma, delLa Costituzione). 

Tribuna1e amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 20 dicembre 
1977, n. 515/1978, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. 

. ' 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

21 

d.I. 30 giugno 1972, n. 267, art. 6 [conv. in legge 11 agosto 1972, n. 4�65] 
(artt. 38 e 3 della Costituzione). 

Corte d"appeHo di CagLiari, ordinanza 23 maggio 1978, n. 533, G. V. 24 gennaio 
1979, n. 24. 

d.P.R. 26 ottobre 19112, n. 633, artt. 27, 28 e 29 (art. 24 debla Costitu;
zione). 
Commissione tributaria di 10 grado di Como, ordinanza 16 ottobre 1978, 

n. 639, G. V. 21 febbraio 1979, n. 52. 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, primo comma (art. 3 deLla Costituzione). 
Commissione tributaria di lo grado, ordinanza 7 giugno 1978, n. 518, G. V. 
24 gennaio 1979, n. 24. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 43, primo comma (artt. 3 e 53 deLla 
Costituzione). 
Comm1ssione trLbutaria di 2o grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre 
1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, primo comma (art. 102 de11a Costituzione).. 
Commissione tributaria di 2<> grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre. 
1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, secondo comma (art. 27 de~ba Costituzione). 
Commissione tributaria di 2<> grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre 
1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 deMa Costituzione). 
Comm1ssione tributaria di 20 grado di Cuneo, ordinanza 8 novembre 1977, 

n. 
553/1978, G. V. 31 gennaio 1979, . 31. 
Commissione tributaria di 1<> grado di Rieti, ordinanza 17 maggio 1978, 
n. 
592, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. 
Commissione tributaria di lo grado di Bolzano, ordinanza 17 febbraio 1978, 
n. 
519, G. V. 24 gennaio 1979, n. 24. 
Commissione tributaria di 2o grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre 
1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. 
Commissione tributaria di 1� grado di Lucca, ordinanza 22 aprile 1978, 

n. 601, G. V. 14 febbraio 1979, n. 45. 
d.P.R. 26 �ottobre 1972, n. 636, art. 39 (art. 101, primo comma, de1La Costituzione). 
Commissione tributaria di lo grado di Orvieto, ordinanza 26 ottobre 1978, 

n. 645, G. V. 21 febbraio 1979, n. 52. 
111~11�111111r11r111r1111111111r1111"11r1111111111111111111 



22 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. ~6 ottobre 1972, n. U6, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 del~a Costituzione). 
Commissione tributaria di 1� grado di Cuneo, ordinanza 25 marzo 1977, 

n. 630, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. 
d.P.R. -26 ottobre 1972, 11. 643 [mod. da d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688] 
(art. 53, .primo comma, delJJa Costituzione). 

Commissione tributaria, di 1<> grado di Tortona, OI'dinanza 5 ottobre 1978, 

n. 673, G. U. 28 febbraio 1978, n. 59. 
d.P.R. 26 ottobre 197�2�, n. 643, artt. 2, 4, 6, 7, 14 e 15 (artt. 3 e 53 de1la 
Costituzione). 
Commissione tributaria di lo grado di Gorizia, ordinanze (due) 13 1ug1io 
1978, nn. 585 e 586, _G._ U. 7 febbraio 1979, n. 38. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art, 53, priJ,no comma, defila Costituzione). 
Commissione tributaria di 1<> grado di Bassano del Grappa, ordinanze (due) 
8 giugno 1978, nn. 571 e 572, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 

d.P.R. 2'6 ottobre 1972-. n. 643, art. 6 (art. 53 de!ila Costituzione). 
Comrriissione tributaria di lo grado �di Tolmezzo, o!'dinanze (due) 19 lugldo 
1978, nn. 598 e 599, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 
Commissione tributaria di l<> -grado di Cuneo, or;dinanze (due) 4 febbraio 
1978, nn. 628 e 629, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. 

d.P.R. 26 ottobre 197~. n. 643, artt. 6, secondo comma, 14 e 15 (artt. 3 
e 53 delilia Costituzione). 
Commissione tributaria di 2<> grado di Fiume, ordinanza 10 aprile 1978, 

n. 643, G. V. 21 febbriaio 1979, n. 52. 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 Cmodif. da d.P.R. 23 dicem� 
bre 
1974, n. 688l {artt. 3, 42 e 53 de1la Costituzione). 
Commissione tributaria di 2� grado di Milano, ordinanza 24 febbraio 1978, 

n. 567, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 [modif. da d.P.R. 23 dic:em� 
bre 
1974, n. 688] (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di 1<> grado di Pisa, ordinanza 10 aprile 1978, 

n. 
503, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. 
Commissione tributaria di 1� grado di Verona, OI'dinanza 10 marzo 1978, 
n. 
529, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 
Commissione tributaria di lo grado di Verona, ordinanza 24 fobbraio 1978, 
n. 
546, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 
Commissione tributaria di 1� grado� di Imperia, oridinanza 17 febbraio 1978, 
n. 
588, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
Commissione tributaria di 2<> grado di Ravenna, ordinanza 4 Luglio 1978, 
n. 
589, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
Commissione tributaria di 2� grado di Avel'lino, ordinanza 21 aprile 1978, 
n._ 615, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 
Commissione tributaria di lo grado di Ascoli Piceno, ordinanza 13 maggio 
1978, n. 631, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. 



PARTE Il, LEGISLAZIONE 
23 

d'.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 [mod. da d.P.R. 23 dicembre 
1974, n. 6881 (artt. 47 e 53, 1primo comma, deMa Costituzione). 

Commissione tributaria di lo grado di Bie11a, ordinanza 5 apri1e 1978, 

n. 461, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. 
d.P.R. 26 ottobre ,197,2, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53, primo comma, de1I.a 
Costituzione). � 
Commissione tributaria di 2� grado di Rovigo, ordinanze (due) 28 giugno 
1978, nn. 487 e 488, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. 
Commissione tributaria di 2<> grado di Udine, 011dinanza 11 maggio 1978, 

n. 
500, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. 
Commissione tributaria di 1� �grado di Busto Arsizio, ordinanza 12 giugno 
1978, n. 528, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 
Commissione tributaria di 1<> arado di Tortona, ordinanza 5 ottobre 1978, 

n. 661, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14, 15 e 16 ('artt. 3 e 53 de11a 
Costituzione). 
Commissione tributaria di 1<> grado di Gorizia, ordinanza 13 luglio 1978, 

n. 587, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 15 (artt. 3, 53 e� 42 del:la Costituzione). 
Commissione tributaria di lo grado di Trento, ordinanza 1<> giugno 1978, 

n. 459, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. 
legge reg. siciliana 26 ottobre �1972�, n. 53, artt. 1 e 4 ('artt. 3, 5 e 36 
de11a Costituzione e artt. 1 e 14 deL1o Statuto delila regione sicHiana). 

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per La regione siciliana, ordinanza 
14 luglio 1978, n. 657, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. 

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, artt. 17 e 11, dodicesimo comma (artt. 3 
e 24, primo comma, delLa Costituzione). 
Pretore di Trivento, ordinanza 13 giugno 1978, n. 531, G. U. 24 gennaio 1979, 

n. 24. 
legge 212 gennaio 1973, n. 43, art. 33:2 (artt. 2, 3, 10, 13 e 27 delfa Costituzione). 


Corte d'appe1lo di Catania, sezione istruttoria, ordinanza 13 luglio 1978, 

n. 516, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. 
legge reg. Campania 21 febbraio 1973, n. 7 (art. 133, secondo comma, 
della Costituzione e art. 60 defilo statuto de1la regione Campania). 

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 26 aprile 
1978, n. 554, G. U. 24 gennio 1979, n. 24. 

legge reg. Emilia-Romagna 20 lugHo 1973, n. 25, art. 109 e tab. BJ [sost. 
da legge 20 luglio 1973, n. 26, art. 36] (art. 3 deila Costituzione). 

T'ribunaLe amministrativo regionale per 1'Emi!ia-Romagna, ordinanza 11 novembre 
1976, n. 614, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 

12 


24 
RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 59�9, art. 1, lettera aJ (art. 53 della Costi� 
tuzione). 
Commissione _tributaria di lo grado di PaLermo, ordinanza 24 gennaio 1977, 

n. 464/1978, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, sesto comma, ultima ipotesi (art. 3 
dehlia Costituzione). Commissione 
tributaria di 2o grado di Cremona, OI'dinanza 18 aprile 1978, 

n. 508, G. U. 17 g~nnaio 1979, n. 17. 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). 
Giudice istruttore, ordinanza 15 gi,ugno 1978, n. 496, G. U. 17 gennaio 1979,. 
n. 17. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, arff. 52, lettera bJ (artt. 3 e 24 delia 
Costituzione). 
Pretore di Foggia, ordinanza 14 settembre 1978, n. 650, G. U. 21 febbraio 1979, 

n. 52. 
d.I. 5 novembre 1973, n. 600, art. 6 [c:onv. in legge 19 dicembre 1973, 
~� 82�3] (artt. 3 e 53 deLLa Costituzione). 
Commissione tributaria di 2� grado di MiLano, ordinanza 9 novembre 1977, 

n. 560/1978, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 
legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, art. 50, undicesimo comma 

(artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 123 dehla Costituzione). 

Tribunale amministrativo regionaLe per il Veneto, ordinanza 19 aprile 1977, 

n. 544/1978, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 
legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 e 73 della Costituzione). 

Pretore di Arezzo, ordinanza 20 marzo 1978, n. 667, G. U. 28 febbraio 1979, 

n. 
59. . 
Pretore di Pistoia, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 674, G. U. 28 febbraio 1979, 
n. 
59. 
Pretore di Poppi, oI'dinanza 15 novembre 1978, n. 678, G. U. 28 febbraio 1979; 
n. 59. 
d.P.R. 29 dicembre' 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (art. 3 deLla Costituzfone). 
Pretore di Roma, ordinanza 11 maggio 1978, n. 477, G. U. 3 gennaio 1978, 

n. 
3. 
Pretore di Roma, ordinanza 18 ottobre 1978, n. 654, G. U. 28 febbraio 1979, 
n. 59. 
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (artt. 3 e 36 deLla Costituzione). 
. Pretore di Bari, ordinanza 4 ottobre 1978, n. 648, G. U. 21 febbraio 1979, 

n. 52. 

PARTE Il, LEGISLAZIONE 2.f 

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 21 (art. 3; primo comma, dell<a Costituzione). 
Pretore di Brescia, ordinanza 18 settembre 1978, n. 652, G. U. 21 febbraio 1979, 

n. 52. 
legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 2, quin'dicesimo comma (art. 3 deMa 
Costituzione). 

Pretore di Lecce, ordinanza 31 maggio 1978, n. 495, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 71, quarto comma (art. 76 deLla Costituzione). 
Tribunale amministrativo regionale dehle Marche, ordinanza 8 maggio 1978, 

n. 505, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. 
legge 7 giugno 1974, n. 2'20 (art. 3 de~lia Costituzione). 

Pretore di Langhirano, ordinanza 28 aprile 1978, n. 497, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
d..p.R. 24 giugno 1974, n. 600, art. 12 (art. 24 della Costituzione). 

Commissione tributaria di lo grado di Como, oroinanza 6 rugLio 1978, n. 608, 

G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 
legg.e reg. toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 46 (art. 97 delfa Costituzione). 

Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, ordinanza 7 febbraio 1978, 

n. 576, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
d.I. 8 luglio 1974, n. 261, art. 6 [mod. da legge 14 agosto 1974, n. 35S, 
art. 1l (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Pisa, ordinanze (due) 13 ottobre 1978, nn. 659 e 660, G. U. 28 feb.
braio 1979, n. 59. 

legge r!!g. siciliana 1� agosto 19.74, n. 30, art. 8, nota el (artt. 3, 5 e 36 
de11a Costituzione e artt. 1 e 14 de11o statuto de11a regione sicilliana). 

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, ordinanza 
14 luglio 1978, n. 657, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. 

! 

legge .17 agosto 1974, n. 384, art. 4 (artt. 3, 29 e 53 della Costituzione). 

Commissione tributaria di lo grado di Palermo, ordinanza 13 giugno 1977, 

n. 463/1978, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. 
legge 17 agosto 1974, n. 384, art. 4, sesto comma (artt. 3, 29, 31 e 53 
delrlia Costituzione). 

Commissione tributaria di lo grado di Arezzo, ordinanza 13 giugno 1978, 

n. 568, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
�legge reg. Veneto 8 settembre 1974, n. 48, art. 1 (artt. 23, 117 e 119 de11ia 
Costituzione). 

Pretore di Chioggia, ordinanza 9 marzo 1978, n. 640, G. U. 21 febbraio 1979, 

n. 52. 

. I 

26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S�ATO 

I

legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 11 O e 14 (art. 3, primo comma, della 

If:

Costituzione). 

Tribunale di Beliluno, ordinanza 3 apri1e 1978, n. 512, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, art. 74-bis, second� c�omma (artt. 76, 77, 
primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione). 
Giudice de1egato de~ tribunaLe 1cii Cassino, ordinanza 24 ottobre 1975, 

n. 511/1978, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. 
legge 14 aprile 1975, n. 103', art. 40 (art. 21 deLLa Costituzione). 

Pretore di Sassuolo, ordinanza 15 giugno 1978, n. 569, G. U. 7 febbraio 1979, 
Il. 38. 

legge reg. Veneto 17 aprile 1975, n. 36, art. 18 (artt. 117 e 42 de11a Co� 
stituzione). 

l I 

Tribunale amministrativo regionaLe per il Veneto, ordinanza 14 giugno 1977, 

n. 481/1978, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. 
legge 1'8 aprile 1975, n. 110, art. 'IO, sesto, ottavo e ultimo comma (art. 3 
delilia Costituzione). 

i

f 

Tribunale di Chiavari, ordinanza lo giugno 1978, n. 575, G. U. 7 febbraio 1979, 

n. 3~: 
legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, cpv. (art. 21, primo comma, de11a 
Costituzione). 

Pretore di S. Antioco, ordinanza 29 giugno 1978, n. 591, G. U. 7 febbraio 1979, 

n. 38. 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 1, terzo comma (art. 3 de1Ia Costitu� 
zione). 


Pretore di Novara, ordinanza 22 settembre 1978, n. 593, G. U. 7 febbraio 1979, 

n. 38. 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 2 (artt. 3 e 38 deLla Costituzione). 

Pretore di Cuneo, ordinanza lo agosto 1978, n. 616, G. U. 14 febbmio 1979, 

n. 45. 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 15, primo comma (artt. 38 e 3 deHa 
Costituzione). 


Pretore di Piacenza, ordinanza 22 agosto 1978, n. 597, G. U. 14 febbraio 1979, 

n. 45. 
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 (artt. 3 e 27, terzo comma, deUa 
Costituzione). 


Corte :d'appelli di Pa1ermo, sezione di sorveglianza, ordinanza 1� giugno 
1978, n. 570, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 




PARTE II, LEGISLAZIONE 27 

legge 26 lugHo 1975, n. 3154, art. 68, 1primo comma [mod. da legge 12 gen� 
nai�o 1977, �n. 1J (artt. 3, 24, .opv., e 25, prhno comma, deHa Costituzione). 

Magistrato di .sorveg1ian:zia presso i1 tribuna1e di Pescara, ordinanze (due) 
15 settembre 1978, nn. 573 e 574, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 

legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 68, .primo comma, 70, primo e secondo 
comma, e 74, primo comma (art. 102, iprimo comma, de11a Costituzione). 

Magistrato di sorvegLianza presso il tribunale di Pescara, ordinanze (due) 
15 settembre 1978, nn. 573 e 574, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, primo, secondo, quarto e quinto 
comma (�artt. 101, cpv., 102, primo e secondo .comma, e 104, primo comma, de1la 
Costituzione). 

Magistrato di sorvegLianza presso il tribuna~e di Pescara, ordinanze (due) 
15 settembre 1978, nn. 573 e 574, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 

legge 126 luglio 1975, n. 354, art. 69, quinto com�ma (artt. 3 e 24, cpv., de1la 
Costituzione). 

Magistrato �tli sorvegLianza presso il tribunalie di Pescara, ordinanze (due) 
15 settembre 1978, n~. 573 e 574, G. U. 7 febbrai.o 1979, n. 38. 

legge 29 luglio 1975, n. 426, a..t. 15 (artt. 3 e 24 deUa Costituzione). 

Tribunale di Torino, ordinanza 25 maggio 1978, n. 474, G. U. 3 gennaio 1979, 

n. 3. 
legge 31 lugUo 1975, n. 363, art. 1 (art. 3. del~a Costituzione). 
' 


Pretore di Legnano, ordinanza 9 giugno 1979, n. 530, G. U. 24 gennaio 1979, 

n. 24. 
legge 2 dicembre '1975, n. 576, art. 19 (art. 3 deLfa Costituzione). 

Commissione trtbutaria di 2o grado di Pescara, ordinanza 29 aprile 1978, 

n. 578, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
legge 2 dicembre 197�5, n. 576, art. 19, secondo comma (art. 3 deLla Costituzione). 


Commi:ssione tributaria di 2o grado di Udine, ordinanze (due) 12 maggio 
1978, nn. 611 e 612, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 

legge 24 dicembre 1975, n. 706 (artt. 3, 23 e 25, secondo comma, dehla 
Costituzione). 

Pretore di: Bassano del Grappa, oridinanza 12 giugno 1978, n. 535, G. U. 
17 gennaio 1979, n. 17. 

legge 24 dicembl�e 1975, n. 706, artt. 1 e 14 (art. 32 della Costituzione). 

Pretore di :Sampierdarena, ordinanza 9 giugno 1978, n. 532, G. U. 24 gennaio 
1979, n. 24. ) 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Cittade!Jca, 011dinanze (due) 19 giugno 1978, nn. 558 e 559, G. U. 
31 gennaio 1979, n. 31. 
Pretore di Cervignano, ordinanza 21 febbraio 1978, n. 688, G. U. 28 febbraio 
1979, n. 59. 

legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5, secondo comma (art. 3 deHa Costituzione). 


Pretore di Sorgono, ordinanza 20 aprile 1978, n. 490, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
legge 1 O maggio 1976, n. 319, artt. 9, 12, 13, 15 e 21 (artt. 2, 3, 9 e 32 
de!Ja Costituzione). � 

Pretore di Torino, ordinanza 29 maggio 1978, n. 476, G. U. 10 gennaio 1~79, 

n. 
10. 
'Pretore di Torino, ordinanza 29 maggio 1978, n. 557, G. U. 31 gennaio 1979, 
n. 31. 
legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. l 0quater (artt. 2, 3, 9 e 32 del1a Costituzione). 


Pretore di Torino, ordinanza 29 maggio 1978, n. 476, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 
10. 
Pretore di Torino, ordinanza 29 maggio 1978, n. 557, G. U. 31 gennaio 1979, 
n. 31. 
d.I. 11 ottobre 1976, n. 699, art+. 1, primo e terzo comma, 2 e 3 [conv. 
in legge 10 dicembre 1976, n. 7971 (artt. 3 e-53, primo -comma, deHa Costituzione). 
Pretore di Torino, ordinanza 31 maggio 1978, n. 462, G. U. 3 gennaio 1978, 

n. 3. 
legge 1r2 novembre 1976, n. 751, art. 1, secondo c�omma (artt. 3 e 53 
dellla Costituzione). 

Commissione tributaria di 1<> grado di Pinerolo, ordinanza 20 marzo 1978, 

n. 466, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. 
legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 1, ultimo comma, e~. ultimo comma 

(artt. 3, 29, 31 e 53 defila Costituzione). 

Commissione tributaria di 1<> grado di Arezzo, ordinanza 13 giugno 1978, 

n. 568, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
legge. lZ nov.embre 1-976, n. 751, artt. 1, ultimo comma, e 3, ultimo comma 
(artt. 2, 3, 29, 31 e 53 deli1a Costituzione). 

Commissfone tributaria di 2<> grado di Livorno,, ordinanza 6 luglio 1978, 

n. 564, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 
legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 4 (artt. 3, 31 e 53 deJ.La Costituzione). 

Commissione di 2<> grado di Padova, ordinanza 24 maggio 1978, n. 473, G. U. 
10 gennaio 1979, n. 10. 


PARTE Il, LEGISLAZIONE 

legge 28 gen�naio 1977, n. 10, art. 14 (artt. 3 e 42, terzo comma, del.ila 
Costituzione). 

Corte d'appe11o di Trieste, ordinanze {due) 30 giugno 1978, nn. 555 e 556, 

G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. ' 
Corte d'appeYo di Trieste, ordinanza 30 giugno 1978, n. 563, G. U. 31 gennaio 
1979, n. 31. 
Corte d'aippehlo di Trieste, ordinanze (cinque) 30 giugno 1978, nn. da 580 
a 584, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
Corte d'appello di Torino, ordinanza 5 maggio 1978, n. 632, G. U. 21 febbraio 
1979, n. 52. 
Corte d'appet1o di Trieste, ordinanza 13 ottobre 1978, n. 635, G. U. 21 febbraio 
1979, n, 52. 

legge 2'8 gen�naio 1977, n. 10, art. 14, sesto comma (artt. 3 e 42, terzo 
comma, dehlia Costituzione). 

Tribunale amministrativo regionale per 1'Emj1ia-:R.omagna, ordinanza 20 dicembre 
1977, n. 515/1978, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. 

legge Z8 gennaio 1977, n. 10, art. 14, da settimo a quattordicesimo comma 

(artt. 3 e 42, terzo comma, deHa Costituzione). 

Corte d'appehlo di Firenze, ordinanza 19 maggio '197.8, n. 489, G. U. 10 gennaio 
1979, n. 10. Corte 
d'appehlo di Firenze, ordinanza 26 maggio 1978, n. 562, G. U. 31 gennaio 
1979, n. 31. 

legge 28 gennaio 1977; n. 1O, artt. 14 e 19 (artt. 3 e 42, terzo comma, 
della Costit;.zione). 

Corte d'appelio di Lecce, ordinanza 2 giugno 1978, ..n. 501, G. U. 17 gennaio 
1979, n. 17. 

legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, terzo co.mma (al,"tt. 42, terzo comma, 
e 27 dehla Costituzione). 

Tribuna!Je amministrativo regionale per 1a Campania, ordinanza 27 settembre 
1978, n. 620, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. 

legge 23 9ennaio 1977, n. 1O, artt. 15, terzo comma, e 17, lettera bi 

(art. 3 de11a Costituzione). � 

Pretore di Rtvarolo Canavese, ordinanze (due) 3 maggio 1978, nn. 522 e 523, 

G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 
d.I. 1� febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2, 4 e 6 [conv. in le99e 31 marzo 1977, 
n. 91 J (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 de11a Costituzione). 
Pretore di Cuneo, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 617, G. U. 14 febbraio 1979, 

n. 45. 
le9ge 7 9iu9no 1977, n. 323, art. 2 (art. 32 del11a Costituzione). 

Pretore di Orvieto, ordinanza 13 luglio 1978, n. 548, G. U. 31 gennaio 1979, 

n. 31. 

30 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

legge 8 agosto 1977, n. 534, art. 4 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 


Pretore di Milano, ordinanza 29 maggio 1978, n. 492, G. U. 17 gennaio 1979, 1, 

n. 17. 
1l 

legge 8 agosto 1977, n. 5,56, art. 20 (artt. 3, rprimo comma, 31, secondo ' 
comma, e 32, primo comma, del1a Costituzione). 

I

Pretore di Genova, ordinanza 8 giugno 1978, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, 

n. 45. 
legge 8 agosto 1977, n. 556, art. 20 (art. 32 de1la Costituzione). 

Pretore di Orvieto, ordinanze (quattro) 7 giugno 1978, nn. 549, 550, 551 e 552, 

G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 
d.I. 28 ottobre 1977, n. 778, art. 1, secondo comma [conv. in legge 23 di� 
cembre 1977, n. 92,8] (art. 3 de11a Costituzione). 
Pretore di Modena, ordinanza 5 maggio 1978, n. 486, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 64, primo comma (art. 3 
delilia Costituzione}. 

Pretore di Rivaro1o Canavese, ordinanze (due) 3 maggio 1978, nn. 522 e 523, 

G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 
legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3, 42 e 53 de~1a Costituzione). 

Commissione tributaria di 2<> grado di Mi1ano, ocdinanza 24 febbraio 1978, 

n. 567, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 
legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3 e 53 de1la Costituzione). 

Commissione tributaria di 1<> grado di Gorizia, ordinanza 13 luglio 1978, 

n. 
587, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
Commissione tributaria di 1<> grado di Imperia, ordinanza 17 febbraio 1978, 
n. 
588, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
Commissione tributaria di 1<> 1grado di Gorizia, ordinanze (due) 13 11.1gl�.
o 
1978, nn. 585 e 586, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. 
Commissione tributaria di 2<> grado di Avelilino, ordinanza 21 aprile 1978, 

n. 
615, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 
Commissione tributaria di 2o grado di Firenze, ordinanza 10 aprile 1978, 
n. 643, <;. U. 21 febbraio 1979, n. 52. 
legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, primo e secondo comma (artt. 47 
e 53, primo comma, de11a Costituzione). 

Commissione tributa:cia di 1<> grado di BieLla, ordinanza 5 aprile 1978, n. 461, 

G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. 
legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, secondo comma (artt. 3 e 53, 
primo comma, de11a Costituzione). 

Commissione tributaria di 2<> grado di Rovigo, ordinanze (due) 28 giugno 
1978, nn. 487 e 488, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. 

.; 

- 
' 

' 
' . 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 23 dicembre 1977, n. 918, art. 1 (art. 3 deHa Costituzione) . 

Pretore di Legnano, ordinanza 9 giugno 1978, n. 530, G. U. 24 gennaio 1979, 

n: 24. 
legge 27 gennaio 1978, n. 786, art. 4 (artt. 3 e 38 della Costituzione). 

Pretore di Be1lruno, ordinanze (due) 9 giugno 1978, nn. 457 e 458, G. U. 3 gennaio 
1979, n. 3. 

d,�I. 30 marzo 1978, n. 77, art. 1, secondo comma (art. 3 de11a Costituzione). 


Pretore di Modena, ordinanza 5 maggio 1978, n. 486, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
legge 10 maggio 1978, n. 176, art. 1, primo e secondo comma (artt. 3, 42 
e 44 della .Costituzione). 

Tribunalie di Torino, ordinanza 26 maggio 1978, n. 507, G. U. 17 gennaio '1979, 

n. 17. 
l.egge 1 O maggio 1978, n. 176, art. 1, primo e secondo comma (artt. 42, 
secondo comma, e 44, primo comma, de11a. Costituzione). 

Tribuna1e di Vigevano, ordinanza 16 giugno 1978, n. 502, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 
legge 22 maggio 1978, n. 194 (art. 2 deLl:a Costituzione). 

Tribunale di Trento, ordinanza 16 agosto 1978, n. 5~3, G. U. 31 gennaio 1979, 

n. 31. 
legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 4 (artt. 2,' 3, primo e secondo comma, 
e 31, secondo comma, de11a Costituzione). 

Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, ordinanza n. giugno 1978, 

n. 537, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. 
legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 22, terzo comma, 4, 5, terzo e quarto 
comma, e 8, ultln�o comma (artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, 
primo comma, deHa Costituzione). � 

Corte d'appehlo di Fkenze, ordinanza 5 ottobre 1978, n. 613, G. U. 14 febbraio 
1979, n. 45. 

legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 22 (artt. 2, 3, secondo comma, 
29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, primo e secondo comma, de1'la 
Costituzione). 

Tribunale di Pesaro, ordinanza 9 giugno 1978, n. 491, G. U. 10 gennaio 1979, 

n. 10. 
legge 22 maggi�o 1978, n. 194, artt. 4 e 22, terzo comma (artt. 2 e 31, 
secondo� comma, deMa Costituzione). 

Tribunale di Voghera, ordinanza 10 1uglio 1978, n. 561, G. U. 17 gennaio 1979, 

n. 17. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12 (artt. 3 e 30 delfo Costituzione). 

Pretore di Verona, ordinanza 21 ottobre 1978, n. 644, G. U. 21 febbraio 1979, 
Il. 52. 

legge 27 luglio 1978, n .. 392, art. 59 (art. 3 de11a Costituzione). 
Pretore di Sampierdarena, ordinanza 4 novembre 1978, n. 665, G. U. 28 febbraio 
1979, n. 59. 

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65 (art. 3 delJa Costituzione). 

Giudice concilriatore di Roma, ordinanza 16 novembre 1978, n. 636, G. U. 
21 febbraio 1979, n. 52. 
Giudice conciliatore di CasteHtammare di Stabia, ordinanza 3 novembre 1978, 

n. 641, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. 
legge 3 agosto 1978, n. 405, art. '11 (artt. 3, 79 e 104 de1La Costituzione). 

Tribunale di Aosta, ordinanze (due) 4 settembre 1978, nn. 622 e 623, G. U. 
21 febbraio 1979, n. 52. 

d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (art. 3 de!Ja Costituzione). 
Pretore di Siracusa, ordinan:ro 27 ottobre 1978, n. 646, G. U. 21 febbraio 1979, 
Il. 52. 

d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, secondo comma, lettera cl (artt. 3, 
25 e 111 deMa Costituzione). 
Pretore di Scidi, ordinanza 27 ottobre 1978, n. 671, G. U. 28 febbraio 1979, 

n. 59. 
d. legge 13 novembre 1978, n. 703 (artt. 3, 5, 115, 117 e 118 deHa Costituzione). 
Presidente Giunta regionale del MoHse, ricorso 22 .dicembre 1978, n. 41, 

G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. 
~ 
legge reg. s�iciliana 15 dicembre 1978, artt. 4, secondo e terzo comma, ~ 
11, terzo e quinto comma, 56, e titolo VII (artt. 3, 5, 42, terzo comma, e 128 
deMa Costituzione e artt. 14, lettere f) e g), e 15 de1lo statuto speciale). 

Commissario delilo Stato per la regione sicilriana, ricorso 27 dicembre 1978, 

I

n. 42, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. 
I

legg� 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 

(artt. 117, 118 e 119 deJ,la Costituzione). 

Presidente reg. Veneto, ricorso 2 febbraio 1979, n. 2, G. U. 14 febbraio 1979, 

I '

Il. 45. 

l 

legge 21 dic.embre 1978, n. 861, art. 3 (art. 43 dello statuto specia1e reg. 

\ 

siciliana) . ' 

I 
~ 

Presidente della regione sicHiana, ricorso 16 febbraio 1979, n. :3, G. U. 21 feb


l 

braio 1979, n. 52. 

II 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

le99e 23 dicembre 1978, n. 833, art. 52 (artt. 4, lettere .i-h), 6, 7 e 13 dcHo 
statu.to speciale de11a regione sarda). 

Presidente Giunta reg. Sardegna, ricorso 2 febbraio 1979, n. 1, G. U. 14 febbraio 
1979, n. 45. 

le99e re9. siciliana 1� febbraio 1-979, art. 1, secondo comma (artt. 14, 
lettera d), e 17 delilo statuto spedaLe della regione siciLiana). 

Commissario deJ.lo Stato per 1a regione sicilliana, ricorso 19 febbraio 1979, 

n. 4, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. 

CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, Consorzi e Enti di gestione Mutui 
-Garanzia Statale -Procedimento ed effetti -Limitazioni -(1. 4 febbraio 
1963, n. 129 -d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, 2� comma -1. 3 agosto 
1949, n. 589, art. 13). 

Se il richiamo all'art. 13 delfa legge 3 agosto 1949, n. 589, fatto nehl'art. 18, � 
2� comma, del d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, contenente le norme di attuazione 
della legge 4 febbraio 1963, n. 129, istitutiva del piano regolatore generale degli 
acquedotti. debba intendersi operante solo quanto al procedimento di concessione 
della garanziia statale �sui mutui concessi a favore dei Comuni, dei tl.oro 
Consorzi e degli Enti autorizzati g�stione degli acquedotti, e agild effetti della 
garanzia. stessa ovvero anche per quanto xi.guarda �le limitazioni della garanzia 
stess� previste !Ilei confronti di comuni con popolazione superiore a un certo 
amn'lontare (n. 128). 

AFFISSIONI 

Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenaliz.
zazione -(1. 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 -cod. pen. art. 663 -1. 24 dicembre 
1975, n. 706, artt. 1 e 14 -r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 113, 5� comma). 

Se 1a contl'avvenzione di cui �all'airt. 2 deLla Jeg;ge 23 gennado 1941, n. 166, per 
affissione di stampati in luogo pubbloico o esposto al pubblico fuori dag.ri spazi 
a ci� appositamente destinati sia stata depenalizzata per effetto delola legge 
24 dicembre 1975, n 706 (n. 3). 

AGRICOLTURA 

Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza 
provinciale o statale -(d.P.R. 31 �agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 
e 21 -1. prov. Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, 
art. 19)� 

.Se spetti alla. provincia di Bolzano ovvrero allo Stato la .progettazione e 
l'esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a p.revenire la caduta 
di valanghe presso il passo del Brennero (n. 93). � 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Sindaco -Requisizione di azienda -Finalit� meramente sociali -Qualit� di ufficiale 
di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). 

Se possa ritenersi emesso dal sindaco nella qualit� di ufficiale di governo 
ai sensi dell'art. 7 .della legge 20 marzio 1865, n. 2248 alo!. E un provvedimento 


PARTE II, CONSULTAZIONI 35 

di requ1simone di ,aziende ,industriali disposte in esecuzione di deliberati del 
Consiglio comunale e allo scopo di evitare il 1icenziamento di una parte degli 
operai (n. 441). 

ASSICURAZIONE 

~ 

Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'Amministrazione 
-Spese per ricovero e. cura da questa sostenute in favore dei 
propri dipendenti in .servizio al m�mento dell'incidente -Assenza di responsabilit� 
civile dell'Amministrazione per la causazione dell'incidente -Coper~ 
tura assicurativa delle spese anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. -articolo 
2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 


l. 24 dicembre 1969, n. 990): 
Se l'Assitalia, in virt� de1la polizza assicurativa de11a responsabildt� civile 
per la drcola:ziione dei veicoli di propriet� dell'amministrazione sia tenuta a 
rispondere ahl'amminii!strazione le spese da questa sostenute in favore dei propri 
dipendenti (per ricovero e cura, ai sensi delle leggi 12 maggio 1961, n. 469 e 
27 lugHo 1962, n. i116) non in quanto � responsabile civHe � de1l'incidente nel 
quale questi si siano infortunati ma in quanto l'infortunio dei dipendenti stessi 
si sia verifdcato in servizio (n. 101). 

Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei 
propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Responsabilit� civile 
dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa 
delle spese predette -(artt. 1904-2054-2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, 

n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). 
Se l'Assitalia, in virt� della polizza assicurativa de1la responsabilit� civile 
per la circolazione dei veicoli di propriet� dell'amministrazione, sia tenuta a 
rivalere l'ammiIIJistrazione delle spese di ricovero e cura da questa sostenuta 
(ai sensi delle leggi 13 magigio 1961, n. 469 e 27 luglio 1962, n. 1116) in favore dei 
propri dipendenti infortunati in servi:ltlo ove risulti accertata la ["esponsabi!Jit� 
civile de1l'amministrazione stessa per J'ineidente nel quale i dipendenti si infortunarono 
(n. 102). 

AVVOCATI E PROCURATORI 

Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di 
lavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario 
-Applicabilit� della ritenuta -(art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 
23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). � � 

Se la �ritenuta d'acconto de1l'imposta s�l reddito delle !Persone fisiche, che 
i sQg.gettii �di cui all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre, n. 600, debbano operare sui 
compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato per prestazioni 
di lavoro autonomo, debba essere operata daliPamministrazione soccombente 
in giiudizio nel corrispondere ~e �Spese legafil, �Liquidate in sentenza, al 
difensore distrattario de11a parte vincitrice (n. 77). 


36 

R,ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

BENEFICENZA E A:SSISTENZA 

Orfani di gu_erra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione Limiti 
-(l. 24 maggio 1970, n. 336 -l. 13 marzo 1958, n. 365, artt. 1 e 7). 
Se, ai fini del>l'applicazione dei benefici di cui alla Iegge 24 m�ggio 1970, 

n. 336, iJ figlio di inabile permanentemente a pmfkuo Javoro per fatto dd guerra 
possa ,esser,e considerato orfano di guerra anche 'se l'inabilit� del genitocre si 
sia verificata quando il figlio era gi� mag;giorenne (n. 7). 
Orfani di guerra -Figlio di invalido -Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit� 
durante la maggiore et� -Effetti -(l. 10 agosto 1950, n. 648, articoli 
51 e 53). 

Se Ia ,equiparazione aH'orfono di guerra del figlio delil'invaHdo di guerra 
di prima 'categoria possa essere ammessa nell'ipotesi in cui, vevifilcatosi l'evento 
invalidante durante 1a minore ,et� del figliio, ,solo in epoca successiva J'aggravamento 
del-l'invalidit� abbia comportato il riconoscimento deMa pensione di 
prima categoria (n. 8). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-Spese per ricovero e cura da questa sostenute in favore dei 
propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Assenza di responsabilit� 
civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente Copertura 
assicurativa delle spese anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. art. 
2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 


l. 24 dicembre 1969, n. 990). 
Se J'Assitalia, in vkt� della polizza a:ssicur,atiV1a della responsabilit� civile 
per la circo~ai;ione dei veicoli dd propriet� del-l'amministrazione, sia tenuta a 
rispondere aWamministrazione ,le spese da questa sostenute in favore dei propri 
dipendenti {per ricovero e cura, ai sensi delle leggi 13 magg,io 1961, n. 469 
e 27 iuglio 1962, n. 1116) non in quanto � responsabilie civile � dell'incidente 
nel quale questi si ,siano infortunati ma in quanto l'infortunio dei dipendenti 
stessi si sia verificato in servizio (n. 62). 

Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei 
propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente Responsabilit� 
civile dell'amministrazione per la eausazione dell'incidente -copertura assi-' 
curativa delle spese predette (artt. 1904-2054-2043 e.e. l. 13 maggio 1961, n. 469 
-l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). 

Se l'AssitaHa, in virt� della poHz:t.a assicurativa della responsabilit� civile 
per la circolazione dei veicoli di ipropriet� del-l'amministrazione, sia tenuta a 
rivalere l'amministrazione deHe spese di ricoV1ero e cura da questa sostenuta 
(ai sensi delle leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 27 lugUo 1962, n. 1116) in favore 



P1\RTE II, CONSULTAZIONI 

dei propri dipendenti infortunati in serv1z10 ove risulti accertata la responsabilit� 
civi1e dell'amministrazione stessa per l'incidente nel quaLe i dipendenti 
si infortunarono (n. 63). 

Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo statuto d�i quartieri generali NATO Responsabilit� 
dello stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso 
del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. Convenzione 
Londra 19 giugno 1951). 

Se, a termini dell'art. VIII della Convenzione di Londra sullo statuto dei 
quartieri generali NATO 19 giugno 1951, lo stato di soggiorno debba intendersi 
sostituito a quelfo d'origine dell'autore deLl'Hlecito, nella responsabilit� per danni 
arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo N~TO, anche quando sussistano 
dubbi in ordine all'autorizzazione all'uso del veicolo ed in ragione della sola 
appartenenza del mezzo aLlo stato d'oriigine dello stesso autore dell'illecito (n. 60). 

Sidaco -Requisizione di azienda -Finalit� meramente sociali -Qualit� di 
ufficiale di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). 

Se possa ritenersi emes�so dal sindaco neHa qualit� di ufficiale di governo 
ai sensi deWart. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248� a11. E un provvedimento 
di requisizi.one di aziende industriali disposte tn esecuzione di deliberati del 
consiglio oomun<tle e aLlo 1scopo di evitare il Licenziamento di una parte degli 
operai (n. 173). 

Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, Consorzi e enti di gestione 
Mutui -Garanzia statale -Procedimento ed effetti -Limitazioni -(l. 4 febbraio 
1963 n. 129 -d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, secondo comma 


l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 13). 
Se il richiamo all'art. 13 della legge 3 agosto 1949 !11. 589 fatto nell'art. 18, 
secondo comma del decrdo del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, 

n. l090, contenente le norme di attuazione della legge 4 febbraio 1963 n. 129 
istitutiva del piano regolatore generale degli acquedotti, debba intendersi 
operante .solo quando al procedimento di concessione della garanzia �statale 
sui mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi, degli enti autoriz;_,
ati gestione degli acquedotti, e agli effetti deUa garanizia stessa ovvero anche 
per quanto riguarda le limitazioni deHa �garanzia stessa previste nei confronti di 
comuni con popo1azione .superiore a un certo ammontare (n. 123). 
DEMANIO 

Concessioni di uso -Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vincolistica 
-Applicabilit� o meno -(Cod. civ. artt. 828, secondo comma, e 830, 
secondo comma -Legge 31 luglio 1975, n. 363). 

Se i rapporti nascenti da atti di concessione in uso di locali siti in immobili 
facenti parte del patr1monio indisponibile dello Stato o di al.tra ente pubblico 
siano soggetti alla speciale legislazione v1ncoHstka in materia di locazione di immobili 
urbani e se in particoLare rispetto a detti raipporti possa dal concessionar
�io invocarsi la 1provoga legale e il blocco dei canoni (n. 287). 


I 

38 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

FORESTE 

Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza 
provinciale o statale -(decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -legge prov. Bolzano 12 luglio 1975 

n. 35 -decret� del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, art. 19). 
Se spetti alla rprovincia di Bolzano ovvero alJo Stato Ja progettazione e la 
esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a prevenire la caduta di 
valanghe presso di Passo del Brennero (n. 21). 

GUERRA 

Orfani di guerra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione -Limiti 
-(legge 24 maggio 1970, n. 336 -legge 13 marzo 1958 n. 365, artt. 1 e 7)\ 

Se, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alta legge 24 maggio 1970, n. 336, 
il figlio di inabile perma:nentemente a p~oficuo lavoro per fatto di guerra possa 
essere considerato orfano di guerra anche se J'inabmt� del genitore si sia verificata 
quando 11 figlJ.o era gi� maggiorenne (n. 144). 

Orfani di guerra -Figlio di invalido � Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit� 
durante la maggiore et� -Effetti -(legge 10 agosto 1950, n. 648, 
artt. 51 e 53). 

Se :la .equiparazione all'orfano di guerra del figlio dell'invalido di guerra di 
prima categoria possa essere ammessa nell'4>otesi dn cui, verificatosi l'evento 
invalidante durante la minore et� del figlio, solo in epoca successiva l'aggravamento 
delfinvaJ.idit� abbia comportato il riconoscimento della pensione di 
prima� categoria (n. 145). 

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 

Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei 
corrispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit� (
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 
9 ottobre 1971. n. 825). 

Se l'art. 89 del decreto del Presidente deHa Repubbldca 26 ottobre 1972, 

n. 633, ove � stabilito che, a titolo di revisione, debba ess.ere apportata una 
riduzione pari a11'ammontare delta soppressa IGE sui corrispettivi delle cessioni 
di beni e prestazdoni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente 
alla data di entrata in vigore-della Jegige 9 ottobre 1971 n. 825 e nei 
quali fosse escluso il diritto di riva1sa per .FI.G.E., sia applicabi.Je agli atti che, ancorch� 
sottoscritti dopo la rpredetta data, impegnino H fornitore o l'appaltatore 
al cos� detto quinto d'obbligo per i contratti stipulati precedentemente (n. 17). 
~ 

! 

I 


I 


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I 

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1 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 

Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei 
corrispettivi -Compensi revisionali -Applicabilit� -(decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). 

Se l'art. 89 del decreto del Presidente deHa Repubblica 26 ottobre 1972 

n. 633, ove � stabilita una ddu1lione, !Pari all'importo de1La soppressa IGE, dei 
corrispettivi delle cessioni dti beni e deLle pl'estazioni di servizi dovuti in base 
a coritratti stipulati prima deHa legge 9 ottobre 1971, n. 825 per i quali fosse 
esclusa la crtvalsa dell'IGE, sia applicabile anche con riguardo ai compensi riconosciuti 
a titolo di revisione pcrezzi (n. 18). 
Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei 
corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata -Momento di riferimento 
-(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). 

Quale sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contratti stipulati 
a licitazione privata ai fini dell'app!Jicazione de1l'art. 89 del decreto del 
Presidente de1la Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ove � stabilito che, a titolo 
di revisione, debba essere apportata una riduzione pari a11'ammontare della soppressa 
IGE suii corris�pettivi delle cessi~i di beni e prestazioni di servizi dovuti 
in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 
9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di rivalsa per l'IGE (n. 16). 

IMPOSTE DIRETTE 

Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di 
lavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario 
-Applicabilit� della ritenuta -(art. 25 .decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600 -art. 23 decreto del Presidente della Repub~
lica 29 settembre 1973, n. 600). 

Se la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che 
i soggetti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblka 29 settembre 
1973, n. 600 debbano operare sui compensi corrisposti a soggetti residenti 
nel territorio dello stato per prestazioni di lavoro autonomo, debba essere 
operata dall'amministrazione soccombente in giudizio n�l corrispondere le spese 
legali, liquidate in sentenza, al �difensore distrattario �della jparte vincitrice (n. 39). 

INCOLUMIT� PUBBLICA 

Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza 
provinciale o statale -(decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -~egge prov. Bolzano 12 luglio 1975, 

n. 35 -decreto del Presidente della Repubblica 22 marza 1974, n. 381, art. 19). 
Se spetti alfa provincia di Bolzano ovvero allo Stato fa �progettazione e la 
esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a prevenire la caduta 
di valanghe presso il Passo del Brennero (n. 4). 


40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
LOCAZIONE DI COSE 
Concessioni di uso -Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vincolistica 
-Applicabilit� o meno -(cod. civ. artt. 828, secondo comma, e 830, 
secondo comma -legge 31 luglio 1975, n. 363). 
Se i rapporti nascenti da atti di concessione in uso di locali siti in immobili 
facenti parte del patrimonio indisponibile dello 1Stato o di altro Ente pubblico 
siano sog.getd aHa speciale legi,slazione vincolistica in materia di locaZlione 
di immobiH urbani e se in particolare dspetto a detti-rapporti possa dal 
concessionario invocarsi la proroga lega1e e il blocco dei canoni (n. 158). 
MEZZOGIORNO 
Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, consorzi e enti di gestione -
Mutui -Garanzia statale -Procedimento ed effetti -Limitazioni -(legge 
4 febbraio 1963 n. 129 -decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 
1968, n. 1090, art. 18, secondo comma -legge 3 agosto 1949, n. 589, art. 13). 
Se il richiamo all'art. 13 de11a fogge 3 agosto 1949, n. 589 fatto nell'art. 18, 
secondo comma, del decreto del Presidente de11a RepubbLica 11 marzo 1968 
n. 1090, contenente le norime di attuazione della .~gge 4 febbraio 1963 n. 129 
istitutiva del piano regolatore generale degli acquedotti, debba intendersi operante 
solo quanto al procedimento di concessione dehlia rgaranzia statale sui 
mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati 
delfa gestione degli acquedotti, e agli effetti della garanzia stessa ovvero anche per 
quanto riguarda Le hmitazioni della garanzia stessa previste nei confronti di 
comuni coh popolazione superfore a un certo ammontare (n. 74). 
OPERE PUBBLICHE 
Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione 
dei corrispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit� 
-(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). 
Se l'art. 89 del decreto deJ Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
ove � stabilito che, a titoLo dii revisione, debba essere apportata una riduzione 
pari aM'ammontare della soppriessa IGE sui corrispettivi delle cessioni di beni 
e prestazioni di servizi dovuti sin base a contratti conclusi anteriormente aHa 
data di entrata in vigore deHa lie.gge 9 ottobre 1971 n. 825 e nei quali fosse escluso 
il diritto di rivalsa per ,J'IGE., sia applicabile agli atti che, ancorch� sottoscritti 
dopo la predetta data, impegnino il fornitore o l'appaltatore al cos� detto 
quinto d'obblirgo per d contratti stipulati precedentemente (n. 176). 
Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei 
corrispettivi -Compensi regisionali -Applicabilit� -(decrt;to del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1~72, n. 633, art. 89 -legge .f> ottobre 1971 n. 825). 
Se l'art. 89 del decreto del Presidente de1la Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, ove � stabil1ita una riduzione, pari all'importo della ~oppressa IGE, dei 
~j 
~~ 
~~~ 
\:: 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

corrispettivi delle cessioni di beni e delLe prestazioni di 'servizi dovuti in base 
a contratt-i sHpulati prima della Legge �9 ottobre 1971, n. 825 per i quali fosse 
esclusa fa rivalsa dell'IGE, sia applicabile anche con �riguardo ai compensi riconosciuti 
a tito1o di l'evisione prezzi (n. 178). 

Contratti"stipulati sotto il regime IGE � Esclusione della rivalsa � Riduzione dei 
corrispettivi � Contratti conclusi a licitazione privata � Momento di riferi� 
mento . (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
art. 89 � legge 9 ottobre 1971, n. 825). 

Qua1e sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contmtti stipulati a 
licitazione priv�ata ai fini dell'applicazione deH'art. 89 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 oV'e � stabilito che, a titolo di revisione, 
debba essere apportata una riduzione pari all'ammontare de11a sopp.ressa IGE 
sui .cor.rispettivi delle cessioni di beni e prestazllioni di servfai dovuti in base 
a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della 'legge 9 otto� 
brc 1971, n. 825 c n:i qua.li fosse escluso U diritto di rivalsa ;per l'IGE (n. 175). 

PATRIMONIO 

Concessioni di uso � Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vinco� 
listica -Applicabilit� o meno -(cod.:Civ. artt. 828, secondo comma, e 830, secondo 
comma -legge 31 luglio 1975, n. 363). 

Se i rapporti nascenti da atti di concessione in uso di locali siti in i�mmobili 
facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato o di altro Ente pubblico 
siano soggetti alta speciale legislazione vincolistica in matevia di locazione di immobiLi 
urbani e se in ;particolare ris;petto a detti irap;porti possa dal concesso� 
nario iinvocarsi la proroga legale e H blocco dei canoni (n. 13). 

PENA 

Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenalizzazione 
(legge 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 -cod. pen. art. 633 -legge 
24 dicembre 1975 n. 706, artt. 1 e 14 -R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 113, 
quinto comma). 

Se 1a contravv�enzione di cui all'art. 2 dehl:a legge 23 gennaio 1941 n. 166 
per affissione di stampati in luogo pubblico o esposto al pubblico fuori dagli 
spazi a d� appositamente destinati sia stata depenalizzata per effetto della 
kgge 24 dicembre 1975, n. 706 (n. 35). 

PENSIONI 

Orfani di guerra -Figlio di invalido -Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit� 
durante la maggiore et� -Effetti -(legge 10 agosto 1950 n. 648, artt. 51 e 53). 

Se .Ja equiparazione aH'orfano di guerra del figiio dell'invalido di guerra di 
prima categoria possa essere ammessa nell'ipotesi in cui, verificatosi l'evento 


RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELl..0 STATO 

42 

invalidante durante la minore et� del f�iglio, solo in epoca successiva l'aggravamento 
dell'invalidit� abbia comportato il riconoscimento della pensione di 
prima categoria (n. 165). 

Orfani di guerra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione -Limiti 
-(legge 24 maggio 1979 n. 336 -leg~e 13 marzo 1958 n. 365, artt. 1 e 7). 

Se, ad fini dell'aipplicazione dei benefici di cui alla .!Jeg,ge 24 maggio 1970 

n. 336, il fdglio di inabile permanentemente a proficuo Javoro per fotto di guerra 
possa essere considerato orfano di guerra anche se l'inabilit� del genitore 
si sia verificata quando il figlio era gi� maggiorenne (n. 164). 
PREZZI 

Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei 
corr,ispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit� 
(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 
9 ottobre 1971, n. 825). � 

Se 'l'art. 89 del decreto del Presidente d�lla Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, 
ove � stab1lito che, a titoLo di revisione, debba es,sere ap.portata una riduzione 
pari alil'ammontare della soppressa IGE sui corrispettivi de1le cessioni di beni 
e prestazioni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla 
data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse 
escluso il diritto di rivalsa per l'IGE, sia applicabi:te agli atti che, ancorch� sottoscritti 
dopo la predetta data, impegnino il fornitore o l'appaltatore al cos� detto 
quinto d'obbligo per i contratti stipulati precedentemente (n. 80). � 

Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei 
corrispettivi -Compensi r�visionali -Applicabilit� -(decretiJ del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, art. 89 -leggte 9 ottobre 1971 n. 825). 

Se l'art. 89 del decreto del! Presidente della Repubbiica 26. ottobre 1972 

n. 633, ove � stabilita una riduzione, ,pari all'importo della soppressa IGE, dei 
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di sewizi dovuti in base 
a contratti stipulati prima deLla legge 9 ottobre 1971, n. 825 per i quald. fosse 
esclusa la 1riva1sa dell'IGE, &ia applicabile anche con riguardo ai compensi 
riconosciuti a titolo di revisd.one prezzi (n. 82). 
Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei 
corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata -Momento di riferimento 
-(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). 

Quale sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contratti stipulati 
a licitazione privata ai fini dell'applicazione dell'art. 89 del decreto dcl Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove � stabHito che, a titolo di 


PARTE Il, CONSULTAZIONI 

rev1s10ne, debba essere apportata una dduzione pani all'ammontare della soppressa 
IGE sui corrispettivi del~e cessioni di bem e prestazioni di servizi dovuti 
in base a contratti conclusi anteriormente aUa data di entrata in vigore della legge 
9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse esc1uso il diritto di .rivai.sa per l'IGE (n. 79). 

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

Bacini Montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza 
provinciale o statale -(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 
e 21 -1. prov. Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, 
art. 19). 

Se spetti alla� provincia di Bolzano ovvero allo Stato la progettazione e l'esecuzione, 
col relativo onere finanziario, di opere atte a p.revenire la caduta di 
valanghe presso il .passo del Brennero (n. 5). 

REQUISIZIONE 

Sindaco -Requisizione di azienda -� Finalit� meramente sociali -Qualit� di ufficiale 
di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7). 

Se possa ritenersi emesso dal sindaco nella quruit� di ufficiale di governo 
ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1845 n. 2248 all. E un provvedimento 
di requisizione di aziende industriali disposte in esecuzione di deli!berati del 
Consiglio comunale e allo scopo di evitare il licenziamento di una parte degii 
operai (�l. 124). 

RESPONSABILIT� CIVILE 

Asoicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-Spese �per ricovero e cura da questa sostenute in favore dei propri 
dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Assenza di resp�nsabilit� 
civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura 
assicurativa delle spese. anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. -articolo 
2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, 

n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). 
Se l'Assitalia, in virt� del1a polizza assicurativa della responsabilit� civile 
per J.a circolazione dei veicoli di propriet� dell'amministrazione, sia tenuta a 
rispondere .all'amminist�razione le spese da questa �sostenute in favore dei propri 
dipendenti (per ricovero e cura, ai sensi deltle leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 
27 lugJ.io 1962, n. 1116) non in quanto �.responsabile civile � dell'incidente nel 
quale questi si siano .infortunati ma �in quanto l'infortunio dei dipendenti stessi 
si sia verificato in servizio (n. 292). � 


44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Assicurazione per responsabilit� civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione 
-Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri 
dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Responsabilit� civile 
dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa 
delle spese predette -(artt. 1904-2054-2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 


l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). 
Se l'Assitalia, iin virt� della poldzza assicurativa deL!a responsabilit� civHe 
per la circolazione dei veicoli di propriet� delL'ammini:strazione, sia tenuta a 
riva1ere .!'amministrazione del!Le spese di ricovero e cura da questa sostenuta 
(ai sensi delLe leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 27 luglio 1962, n. 1116) in favore dei 
propri dipendenti ,infortunati in servizio ove risulti accertata ,Ja respoil!sabilit� 
civile dell'amministrazione stessa per l'incidente nel quale li dipendenti si infortunarono 
(n. 293). 

Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo Statuto dei quartieri generali NATO Responsabilit� 
dello Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso 
del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. convenzione 
Londra 19 giugno 1951). 

Se, a termini de1l'art. VIII de11a Convenzione di Londra sullo Statuto deli 
quartieri generali NATO 19 giugno 1951, lo Stato di soggiorno debba intendersi 
sostituito a quello d'origine ddl'autore d�ll'iLlecito, nelila responsabiilit� per danni 
arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo NATO, anche quando sussistano 
dubbi in ordine aLI'autorizzazione all'uso del veicolo ed in ragione della s~la 
appartenenza �del mezzo aHo stato d'o11igine dello stesso autore dell'illecito 

(n. 291). 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenalizzazione 
-(1. 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 cod. pen., art. 663 -l. 24 dicemb.r.e 
1975, n. 706, artt. 1 e 14 -r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 113, 5� comma). 

Se la contravvenzione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 per 
affissione dli stampati in tuogo pubblico o esposto al pubblico fuori dagli spaz.i 
a ci� appositamente destinati 'sia stata depenalizzata per effetto della legge 
24 dicembre 1975, n. 706 (n. 12). 

SPESE GIUDIZIALI 

Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di 
iavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario 
-Applicabilit� della ritenuta -(art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 
23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). 

Se 1a ritenuta d'acconto de1l'imposta sul reddito �delle ipersone fisiche, che 
i soggetti di cui all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, debbano operare 
sui compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello stato per prestazioni 
di lavoro autonomo, debba essere operata daH'amministrazione soccombente 
in .giudizio nel corrispondere le 1spese legali, liquidate in sentenza, al

1

difensore distratta.rio della parte vincitrice (n. 33). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

TRATTATI E CONVENZIONI 

Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo Statuto dei quartieri generali NATO Responsabilit�. 
dello Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso 
del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. Convenzione 
Londra 19 giugno 1951). 

Se, a termini delJ'art. VIII della Conven7lione di Londra sullo Statuto dei 
quartieri generali NATO 19 giugno 1951, 1o Stato di sQggiorno debba intendersi 
sostituito a quello d'origine delil'autore dell'illecito, nella resiJ?Onsabilit� per 
danni arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo NATO, anche quando 
sussistano dubbi in ordine all'autorizzazione all'uso del veicoLo ed in ragione 
del.fa so1a apartenenza del mezzo a11o Stato d'oriig.1ne dello stesso autore dell'il1ecito 
(n 45). 


NOTIZIARIO 



Un gruppo di avvocati, nel quadro de1Le iniziative dirette a realizzare un 
migliiore funzionamento degli istituti della giusti:zfa, amministrativa, ha costi� 
tufto in Roma �ome libera associaL.ione la Societ� italiana degli '.Avvocati amministrativisti. 


A norma delJo statuto l'associazione promuove studi e ricerche di diritto 
amministrativo, diffonde la c�noscenza de11a !ProbLematica de1la pubblica ammWstrazione 
e dei suoi rapporti con i privati e .concorre a1la soluzione dei 
problemi degli avvocati che esercitano �La �loro attivit� professionale nel settore 
del diritto amministrativo. A ta1e fine l'associaziOITT.e promuove ed organizza 
conferenze, � convegni e manifestazioni, assumendo o~i altra iniziativa 
:r;itenuta opportuna per la realizzazione delJo scopo sociale anche dinanzi alle 
pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari. 

L'associazione, che ha sede in Roma, Lungotevere delle Navi 30, � presieduta 
dall'avv. Antonio Sorrentino ed � amministrata da un Comitato di delegati: 
il Comitato in carica per i1 biennio 1979-80 � composto dagli avvocati 
Ivo Braguglia, Piero D'Amelio, FiHppo Lubrano (H quale � stato eletto dal Comitato 
quale Segretario dell'associazione), Michele Pallottino, Alfredo Palopoli, 
Giovanni Sciacca e Marco Vitucci.