ANNO XXX N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1978 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di serv1z10 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1978 




ABBONAMENTI 

ANNO . � � � � � � � . . � � . . . � � � . . . . � � � � . � � . L. 12.750 
UN NUMERO SEPARATO . . . . � � � . . . . . . . . . � 2.250 


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LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia -Printed in ltaly 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(8219105) Roma, 1978 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 



INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 

del/'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco 
Favara) . . pag. I 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA 
ZIONALE (a cura 
COMUNITARIA E INTERNAdel/'
avv. Oscar Fiumara) . � 58 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU QUESTIONI DI GIURIdel/'
avv. Carlo Carbone) . � 75 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA 
cato Adriano Rossi) 
CIVILE 
. 
{a cura de/l'avvo
� 78 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 
del/'avv. Raffaele Tamiozzo) . 
{a cura 
� 97 
Sezione sesto: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
vocato Carlo Baf�le) . 
(a cura de/l'av
� 112 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA 
APPALTI PUBBLICI 
toria) . 
IN MATERIA DI ACQUE ED 
(a cura del/'avv. Paolo Vit
� 130 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo 
Di Tarsia di Be/monte) . � 138 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

QUESTIONI . pag. 
LEGISLAZIONE � 15 
CONSULTAZIONI � 22 
INDICE BIBLIOGRAFICO . � 7 t 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato:. 
UGO GARGIULO 



CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AWOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari, Michele DIPACE, Bologna,� 
Giovanni CoNTU, Cagliari Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECB 
MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; RAFFAELE TAMIOZZO, Firenze; Francesco 
GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, 
Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, 
Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio 
DE FRANcHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. 


ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


BRAGUGLIA I. M., 
per animali 
Additivi e sostanze indesiderabili negli alimenti 
I, 58 
FIUMARA o., Corte di Giustizia 
circolazione delle merci 
delle Comunit� �uropee e libera 
Il, 1 
MARZANO A., Sulla possibile irrilevanza delle � definizioni� comunitarie 
nelle materie di esclusiva competenza degli Stati membri 
delle Comunit� europee . . . . . . . . . . . . . . I, 69 
TAMIOZZO R., Sfera di applicazione delle 
competenza del Questore . . . . . . . 
misure di sicurezza di 
. . . . . . . I, 100 
TAMIOZZO R., Su alcuni effetti collegati al cumulo di impieghi pubblici I, 97 


PARTE PRIMA 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA 


~ 
Competenza e giurisdizione -Tribunali 
ordinari e tribunali delle acque 
-Alveo -Delimitazione controversa 
-Competenza dei tribunali delle 
acque, 130. 

APPALTO 

-Appalto di opere pubbliche -Cauzione 
-Estensione e durata della garanzia, 
132. 

-Appalto di opere pubbliche -Riserva 
-Onere -Fatti continuativi -Sussiste 
-Tempo della riserva, 134. 

-Appalto di opere pubbliche -Trattamento 
dei lavoratori -Pagamento 
di ufficio delle retribuzioni arretrate 
-Facolt� dell'amministrazione Limiti, 
132. 

CASSAZIONE 

-Motivi di ricorso -Difetto di motivazione 
-Punto decisivo -Fattispecie, 
135. 

-Motivi di ricorso -Presupponenti 
nuovi accertamenti di fatto -Inammissibilit�, 
134. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Impiego pubblico: ordinanza 
di reintegra nel posto di lavoro 
-Successiva sentenza declinatoria 
della giurisdizione dell'A.G.O. Protrazione 
del rapporto di lavoro Sussistenza 
dell'originario rapporto, 

75. 
- 
Giurisdizioni speciali -Ricorso per . 
cassazione -Motivi attinenti alla giurisdizione 
-Cessazione della materia 
del contendere -Deducibilit� -Esclusione, 
75. 

COMUNE 

- 
Autonomia comunale -Limiti, 24. 

COMUNIT� EUROPEE 

- 
Direttive C.E.E .. -Efficacia, 52. 

-Diritti di visita sanitaria -Settore 
del latte e dei prodotti lattierocaseari 
-Incompatibilit� con regolamenti 
comunitari, 52. 

~ 
Normativa comunitaria -Definizione 
di azienda agr.icola rilevante ad ogni 
effetto -Insussistenza, con nota di 

A. 
MARZANO, 69. 
-Ravvicinamento delle legislazioni in 
materia agricola -Alimenti per animali 
-Direttiva sostanze indesiderabi1i 
-Clausola di salvaguardia -Validit�, 
con nota di I.M. BRAGUGLIA, 58. 

- 
Ravvicinamento delle legislazioni in 
materia agricola -Alimenti per animali 
-Potere degli Stati membri di 
considerare provvisoriamente indesiderabile 
una sostanza o di fissarne 
la quantit� massima, con nota di 

l.M. BRAGUGLIA, 58. 
-Ravvicinamento delle legislazioni in 
materia agricola -Alimenti per animali 
-Sostanze e prodotti indesiderabili 
-Potere degli Stati membri di 
vietare lo smercio e l'importazione, 
con nota di I.M. BRAGUGLIA, 58. 

- 
Ravvicinamento delle legislazioni in 
materia agricola -Alimenti per animali 
-Sostanze e prodotti indesiderabili 
-Poteri residui degli Stati 
membri, con nota di I.M. BRAGUGLIA, 
58. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Conflitto di attribuzione -Invito statale 
a provvedere -Non comporta 
menomazione della competenza regionale, 
42. 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 
vn 

-Processo penale costituzionale -Efficacia 
della connessione -Giurisdizione 
della Corte costituzionale nei 
confronti degli imputati c.d. � laici >>, 

26. 
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Art. 33 1. 865/1971 in relazione all'art. 
3 1. 167/1962 -Rapporto fra 
piano di zona, piano regolatore generale 
e programma di fabbricazione, 
110. 

-Natura del piano di ricostruzione Effetti 
sulla approvazione del piano 
di zona, 109. 

-Natura del termine ex art. 2 1. 167/ 
1962 -Effetti, 108. 

-Piano di zona -Forma dell'opposizione 
dei privati -Esposto inoltrato 
direttamente al Ministero -Irritualit� 
-Effetti, 109. 

-Piano di zona -Motivazione -Rilevanza 
delle deduzioni comunali Sussiste, 
109. 

-Piano di zona e piano finanziario '
Rapporto, 109. 

-Presupposti di legittimit� del piano 
di zona -Approvazione sopravvenuta 
del piano regolatore generale -Irrilevanza 
ai fini della sanatoria del 
piano di zona, 110. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILIT� 

-Determinazione dell'indennit� di espropriazione 
-Sopravvenienza della 
legge Bucalossi -Restituzione degli 
atti ai giudici a quibus, 57. 

-Edilizia economica e popolare -Criter~ 
previsti dalla I. 167/1962 per la 
determinazione dell'indennizzo -Manifesta 
infondatezza della questione 
di costituzionalit�, 109. 

-Occupazione d'urgenza -Occupazione 
di immobili ex 1. 167/1962 -Motivazione 
per relationem -Legittimit�, 
109. 

-Occupazione d'urgenza a favore del-
1'1.A.C.P. ex art. 9 1. 167/1962 -Legittimit�, 
109. 

-Occupazione d'urgenza ex 1. 167/1962 
-Criteri per la determinazione della 
indennit� -Modalit�, 109. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Appello -Interesse -Fattispecie in 
tema di requisizione -Interesse all'impugnativa 
da parte del Sindaco Estensione, 
108. 

-Appello -Omesso deposito della sentenza 
appellata -Improcedibilit� Sussiste, 
106. 

-Deposito del ricorso -Onere -Effetti 
-Dichiarazione di decadenza -Necessit� 
di apposito ricorso -Sussiste, 
102. 

-Esecuzione di giudicato -Ammissione 
del ricorso per ottemperanza relativamente 
a decisioni dell'A.G.O. Sussiste 
-Fattispecie di giudizio di 
opposizione ad ingiunzione fiscale, 

104. 
-Giudizio di appello -Dies a quo Necessit� 
di notifica della sentenza 
di primo grado al procuratore costituito 
-Sussiste -Fattispecie in 
tema di mancata notificazione. della 
sentenza alla Avvocatura dello Stato 
domiciliataria ex lege del Sindaco 
quale Ufficiale di Governo, 103. 

- 
Giudizio di appello -Poteri del Con


, 
siglio di Stato in tema di anullamento 
della sentenza impugnata per 
difetto di procedura -Effetti -Contrasto 
di opinioni giurisprudenziali 
-Rimessione all'Adunanza Plenaria 
-Opportunit� -Sussiste, 107. 

-Impugnabilit� di un atto non definitivo 
-Sussiste, 103. 

-Intervento ad adiuvandum -Presupposti 
-Limiti -Proprietari di terreni 
destinati ad edilizia popolare ed economica, 
110. 

-Misure di prevenzione -Sicurezza 
pubblica -Atti del Questore -Natura 
-Impugnabilit� immediata, nota 
di R. TAMIOZZO, 99. 

-Pensionati statali -Atti definitivi Provvedimenti 
della Direzione provinciale 
del Tesoro per recupero 
somme -Definitivit� -Sussiste, nota 
di R. TAMIOZZO, 97. 

- 
Revoca ex nunc dell'atto impugnato Effetti 
in ordine alla cessazione della 
materia del contendere -Limiti, 

104. 
- 
Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� 
di motivi dedotti in memoria 
non notificata a controparte -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 105. 


VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
-Spese del giudizio -Omesso deposito -Imposte dirette -Rappor�ti tra iil 
VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
-Spese del giudizio -Omesso deposito -Imposte dirette -Rappor�ti tra iil 
del ricorso -Condanna alle spese Necessit� 
di apposito ricorso -Sussiste, 
102. 

-Spese giudiziali -Presupposto -Effetti 
-Limiti, 102. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Concorsi -Nomina vincitori -Accertamento 
dei requisiti di buona condotta 
al momento della nomina -Espressa 
previsione nel bando -Legittimit� 
dell'esclusione -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 105. 

-Concorsi -Requisiti -Esclusione per 
valutazione del requisito di buona 
condotta -Pendenza di procedimento 
penale -Valutazione del fatto Legittimit� 
dell'esclusione -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 105. 

-Pensionati statali -Pensionato dello 
Stato riassunto presso un ente pubblico 
-Sospensione pagamento indennit� 
integrativa speciale -Controversia 
-Giurisdizione esclu5iva . 
Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 

97. 
- 
Pensionati statali -Riassunzione -
Cumulabilit� di assegni e pensioni 
-Indennit� integrativa speciale -Illegittimit� 
della sospensione -Fattispecie 
-Limiti, con nota di R. 
TAMIOZZO, 97. 

IMPOSTA DI REGISTRO. 

-Agevolazione per le case di abitazione 
non di lusso -Decadenza -Fallimento 
del compratore -Forza maggiore 
-Esclusione, 112. 

-Agevolazione per le case di abitazione 
non di lusso -Decadenza -Solidariet� 
del venditore -Sussiste

112. 
� 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. 

-Reddito di capitale -Presunzione di 
interessi -Fattispecie varie, 116. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. 

-Imposte dirette -Prescrizione -Prescrizione 
quinquennale dell'art. 2948 

e.e. -Esclusione -Prescrizione ordinaria 
-Si applica, 126. 
procedimento innanzi alle Commissioni 
e l'azione in sede ordinaria 


Decisione definitiva -Decisione non i: 
notificata nel termine di cui all'art. 
35 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 Successiva 
impugnazione -Inammissibilit� 
-Azione in sede ordinaria 


I 

Proponibilit�, 118. 
-Rapporto tra il giudizio innanzi al


I

le 
Commissioni e azione ordinaria 


Vizi del procedimento -Indeducibi


I

lit� -Eccezioni -Dichiarazione di 

@

inammissibilit� del ricorso alla 
Commissione centrale -Incensurabilit� 
innanzi all'A.G.O., 122. 


ISTRUZIONE PUBBLICA. 

-Professori universitari -Divieto di 
attivit� professionale presso case di 
cura private -Legittimit� costituzionale, 
7. 

LAVORO. 

-Rivalutazione dei crediti del lavoratore 
-Decorrenza, 44. 

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI. 

-Legislazione del Regno di Napoli Provvedimento 
sovrano concessivo 
ad enti locali di beni appartenenti 
a ordini religiosi soppressi -Trasferimento 
della propriet� -Sussiste, 
78. 

LOCAZIONE. 

-Affitto di fondo rustico -Comissioni 
tecniche provinciali -Composizione 
non paritetica -Illegittimit� costituzionale, 
29. 

-Affitto di fondo rustico -Determinazione 
dell'equo canone -Illegittimit� 
costituzionale -Coefficienti di 
maggiorazione -Legittimit� costituzionale, 
29. 

-Affitto di fondo rustico -Miglioramenti 
-Poteri del proprietario concedente 
e dello affittu~rio, 29. 


PENA. 

-Perdono giudiziale -Imputato maggiorenne 
seminfermo di mente -non 
estensibilit�, 25. 




INDICE DEI.LA GIURISPRUDENZA 

POSSESSO. 

-Ad usucapionem -Interversione Condizioni, 
78 

PREVIDENZA E ASSISTENZA. 

-Assicurazione sociale per invalidit� 
e vecchiaia -Religiosi e religione dipendenti 
da enti concordatari -Soggezione 
ed assicurazione -Limiti, 20. 

-Crediti per prestazioni previdenziali 
-Rivalutazione -Esclusione. 

-Ospedali clinicizzati -Personale sanitario 
dipendente dal Ministero della 
Pubblica Istruzione -Applicabilit� 
di normativa dettata per i sanitari 
ospedalieri, 7. 

-Personale sanitario -Divieto di attivit� 
professionale presso case di cura 
private -Termine perentorio del 
1� gennaio 1976 -Non eccede della 
delega legislativa, 7. 

-Retribuzioni dei medici condotti Fissazione 
di un minimo -Legittimit� 
costituzionale, 25. 

PROCEDIMENTO CIVILE .. 

-Impugnazione incidentale tardiva Ammissibilit� 
-Limiti, 78. 
-Istanza di delibazione sentenza -Prescrittibilit�, 
90. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Imputato ignoto -Diritto di difesa Non 
sussiste, 18. 

-Revisione -Assoluzione con formula 
pi� favorevole -Errore giudiziario Riparazione 
pecuniaria -Ammissibilit�, 
con nota di O. FIUMARA, 138. 

-Revisione -Errore giudiziario -Riparazione 
pecuniaria -Criteri di valutazione, 
con nota di O. FIUMARA, 

138. 
-Revisione -Errore giudiziario -Riparazione 
pecuniaria -Concetto, con 
nota di o. FIUMARA, 138. 

- 
Revisione -Errore giudiziario -Riparazione 
pecuniaria -Limiti -Effetti 
dannosi della sentenza irrevocabile 
errata ed effetti dannosi del procedimento 
penale, con nota di O. 
FIUMARA, 138. 

-Revisione -Errore giudiziario -Riparazione 
pecuniaria -Procedimento Spese, 
con nota di O. FIUMARA, 138. 

-Segreto politico o militare -Interesse 
alla difesa della patria e alla sicurezza 
nazionale -Limiti alla giurisdizione 
e al diritto di difesa, 1. 

PROFESSIONI. 

-Notaio -Assegno di integrazione -Totale 
impignorabilit� -Illegittimit� costituzionale, 
18. 

REGIONE -Finanza regionale -Servizi 
di Tesoreria -Possono essere autonomi, 
42. 

REQUISIZIONE. 

-Esigenza di provvedere a case per 
terremotati -Inesistenza della immediatezza 
rispetto all'evento calamitoso 
-Effetti, 103. 

-Limiti del potere del Sindaco -Funzione 
sostitutiva -Intervento solo in 
caso di impossibilit� di provvedere 
da parte del Prefetto -Conseguenze, 
108. 

-Provvedimento di derequisizione Competenza 
della Giunta -Non sussiste, 
103. 

SARDEGNA. 

-Competenza in materia di motorizzazione 
civile -Rimangono allo Stato, 
22. 

SICUREZZA PUBBLICA. 

-Misure di prevenzione -Diffida del 
Questore -Natura -Presupposti -Limiti, 
con nota di R. TAMIOZZO, 99. 

-Misure di prevenzione -Diffida del 
Questore -Rapporto con precedente 
rilascio di porto d'arma -Irrilevanza, 
con nota di R. TAMIOZZO, 99. 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI. 


-Convenzione dell'Aja del 15 aprile 
1958 -Applicabilit� -Condizioni, 90. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

CORTE COSTITUZIONALE 

24 maggiq 1977, n. 86 
2 giugno 1977, n. 103 . 
2 giugno 1977, n. 104 . 
2 giugno 1977, n. 105 . 
9 giugno 1977, n. 108 . 
9 giugno 1977, n. 110 . 


20 giugno 1977, n. 118 . 
20 giugno 1977, n. 120 . 


4 luglio 1977, n. 125 
22 dicembre 1977, n. 153 
22 dicembre 1977, n. 155 
29 dicembre 1977, n. 161 
29 dicembre 1977, n. 162 
29 dicembre 1977, n. 163 


1.9 dicembre 1977, n. 165 (ordinanza) 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE 

5 ottobre 1977, nella causa 5/77 . 
28 febbraio 1978, nella causa 85/77 


GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

� Sez. Un., 9 luglio 1976, n. 2591 
Sez. I, 4 aprile 1977, n. 1279 . 
Sez. I, 9 maggio 1977, n. 1777 
Sez. I, 28 luglio 1977,. n. 3369 . 
Sez. I, 4 agosto 1977, n. 3472 
Sez. I, 4 agosto 1977, n. 3474 
Sez. Un., 5 agosto 1977, n. 3516 . 
Sez. Un., 3 ottobre 1977, n. 4178 
Sez. Un., 3 ottobre 1977, n. 4185 . 
Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4251 
Sez. I, 4 gennaio 1978, n. 13 . 
Sez. I, 26 gennaio 1978, n. 360 
Sez. I, 16 febbraio 1978, n. 726 

pag. 1 
� 7 
� 18 
18

" 

� 20 
� 22 
� 24 
� 25 
� 26 
� 29 
� 42 
� 44 

� 44 . 
� 52 
� 57 

pag. 58 
� 69 

pag. 
� 
� 


)) 

� 

)) 

)) 

� 
� 
� 
� 
� 
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78 
90 
90 
112 
116 
118 
122 
75 
75 
126 
130 
132 
134 


Xl

I:XDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 548 
pag. 97 

)) 99

Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 569 
Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 574 

)) 102 

)) 103

Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 577 
Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 582 

)) 104 
Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 618 

� 105 
Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 626 

� 106 
Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 634 (ordinanza) )) 

107 
108

Sez. IV, 10 luglio 1977, n. 645 
)) 
� 108

Sez. IV, 5 luglio 1977, n. 660 . 

� 110

Sez. IV, 28 luglio 1977, n. 704 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 22 febbraio 1978, n. 432 . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 138 


PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE. 

- 
Concessioni di acque per grandi deri


. vazioni -Concessionari privati -Realizzazione 
di opere -Procedure di esproprio 
-Normativa applicabile, 22. 

-Concessioni di acque per piccole derivazioni 
-Concessionari privati Realizzazione 
di opere -Procedure di 
esproprio Normativa applliicabiilte, 
22. 

-Coil1Cessi:oni di acqrue per piccole deriva:
ziioni -Concessionari privati � 
Reatl�zzazionre di opere -Plrocec:Lure di 
esproprio -Determinazione dell'indennit� 
-Normativa applicabile, 22. 

-Concessioni di acque per grandi derivazioni 
-Concessionari pubblici Realizzazione 
di opere -Procedure di 
esproprio -Determinazione dell'indennit� 
-Normativa applicabile, 22. 

AGRICOLTURA. 

-Beni dello Stato -Alienazione -Fondi 
rustici -Diritto di prelazione del 
coltivatore -Leggi speciali -Applicabilit�, 
23 . 

-Comitato provinciale per l'assegnazione 
dei prodotti petroliferi agevolati 
per l'agricoltura -Designazione 
dei rappresentanti delle categorie agricole 
-Competenza, 23. 

-Enti di sviluppo -Personale -Normativa 
sul riordino del par�stato Dipendenti 
trasferiti -Conservazione 
della qualifica e della posizione -Promozoini 
-Divieto, 23. 

-Enti di sviluppo � Normativa sul riordino 
del parastato -Applicabilit�, 

23. 
- 
Impiego pubblico -Servizio repressione 
frodi in agricoltura -Laboratorio 
chimico dogane e imposte dirette 
-Personale estraneo all'aministrazione 
finanze -Inquadramento -Divieto 
di assunzione di nuovo perso


nale -Facolt� di avvalersi di analizzatori 
esterni, 23. 

-Produttori olio d'oliva -Integrazione 
prezzo -Crediti vari dello Stato Compensazione 
-Limiti, 24. 

-Collegi consultivi compartimentali 
dei periti doganali -Espletamento di 
funzioni in regime di prorogatio 
spettanze delle indennit� � 25. 

-Collegi consultivi compartimentali 
dei periti doganali -Scadenza del 
quadriennio dalla costituzione -Legittimit� 
dell'espletamento delle funzioni 
sino all'insediamento del nuovo 
collegio, 25. 

-Enti lirici -Contratto di scrittura 
teatrale -Natura -Difetto di giurisdizione 
dell'A.G.O. -Limiti, 24. 

-Enti lir.ici -Direttore artistico requisiti 
per la nomina -Significato da 
attribuire al termine musicista usato 
nell'art. 12 della I. 800/1967, 25. 

-Enti pubblici -Associazione nazionale 
combattenti e, reduci � Natura, 

25. 
-Enti pubblici -Enti pubblici non 
economici -Riordinamento degli enti 
e del rapporto di lavoro del personale 
dipendente -I. 20 marzo 1975, 

n. 70, applicabilit� agli enti edilizi 
soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, 
n. 1036, ed alla giovent� italiana Esclusione, 
25.. 
-Enti pubblici -Organi -Organo collegiale 
-Incompletezza -Organo 
scaduto -Prorogatio, 24. 

-Enti pubblici istituzionali -Riordinamento 
degli enti -Disposizioni sui 
membri del consiglio di amministrazione 
-Temporaneit� della carica Rinnovabilit� 
limiti, 26. 

-Enti pubblici istituzionali -Riordinamento 
degli enti -Disposizioni sui 
membri dei consigli di amministrazione 
-Rinnovabilit� della carica Limiti 
-Situazioni pregresse, 26. 

- 
Entrate patrimoniali -Riscossione 
coattiva mediante ingiunzione 



Xlll

INDICE DELLE CONSULTAZIONI 

Emissione -Competenza -Dirrigenti 
superiori e primi dirigenti -Natura 
e limiti della competenza, 26. 

-Soppressione di enti -Giovent� italiana 
-Soppressione ex 1. 18 novembre 
1975, n. 764 -Trasferimento del 
compensio immobiliare agli enti considerati 
nella stessa legge -Effetto 
dalla data di entrata in vigore di 
questa, 24. 

-Ufficiale giudiziario -Pignoramento 
-Versamento della somma da parte 
del debitore esecutato -Mancata 
consegna al creditore pignorante Responsabilit� 
della P.A., 24. 

-Universit� -Collaudi di appalti di 
opere effettuati da tecnici �ipendenti 
da amministrazioni statali -Pagamento 
dei compensi, 25. 

ANTICHITA' E BELLE ARTI. 

-Comuni delle Marche colpiti dal terremoto 
-Provvidenze -Interventi nei 
centri storici -Parere della commissione 
tecnica speciale -Estensione 
-Limiti, 26. 

APPALTO. 

-Contratto di fornitura di paletti di 
ferro -Ritardo imputabile ad inadempienza 
di imprese siderurgiche 
(per agitazioni sindacali) nei con� 
fronti dell'appaltatore � Eccezionale 
rilevanza nei confronti della P A. appaltante 
ed esclusione della penale 
per ritardo, 27. 

-Imposta valore aggiunto -Anticipazioni 
concesse dallo Stato ad appaltatori 
o fornitori di beni o servizi 
-Assoggettabilit� alla imposta, 28. 

-L. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude 
patti contrari o in deroga al regime 
della revisione prezzi � Carattere 
non retroattivo, 27. 

-Opera pubblica � Mancata consegna 
dei lavori nei termini contrattuali 
per fatto dell'amministrazione � Recesso 
�dell'appaltatore � Conseguenze 
economiche, 27. 

-Opere pubbliche -Appalto � Esecuzione 
in danno dell'appaltatore -
Riaggiudicazione a condizioni pi� 
onerose � Maggiori spese � Imposta 
valore aggiunto sul maggior corrispettivo 
contrattuale, 28. 

-Revisione prezzi -Esclusione del 
patto contrario o in deroga sancita 
dall'art. 2 1. 22 febbraio 1973, n. 
37 -Rinunzia a maggiori compensi 
per revisione per la maggior durata 
dei lavori corrispondente alla proroga 
del termine di ultimazione con� 
cessa della P A. committente � Non 
costituisca patto di deroga al regime 
delle revisioni, 27. 

-Revisione prezi -Mano d'opera � 
Variazione costi � Elementi computabili 
� Indennit� e rimborso spese 
per lavoro prestato in luogo diverso 
da quello di provenienza, 27. 

ASSICURAZIONE. 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla 
circolazione degli autoveicoli � Nozione 
di � assicurato � � Conducente 
non contraente -� tale, 28. 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla 
circolazione degli autoveicoli � Procedimento 
penale a carico dell'assicurato 
� Posizione di responsabile 
civile dell'assicuratore, 28. 

-Assicurazione obbligatoria della responsabile 
derivante dalla circola� 
zione degli autoveicoli � Processo penale 
a carico di conducente della 

P.A. -Obbligo di intervento della 
compagnia assicuratrice a norma di 
polizza � Sussistenza, 29. 
- 
Edilizia economica e popolare . Cessione 
con patto di riservato dominio 
di alloggi costruiti dall'ONIG � E 
finanziati con contratto di mutuo 
garantito da ipoteca e cessione di 
contributo statale � Momento di trasferimento 
in capo ai cessionari degli 
alloggi del rapporto assicurati� 
vo relativo a polizza contro i rischi 
dell'incendio stipulata in adempimento 
del contratto di mutuo e vincolata 
in favore dell'istituto mutuan� 
te, 28. 

ATTI AMMINISTRATIVI. 

-Apparecchiature radiologiche e sorgenti 
radioattive � Assicurazione ob� 
bligatoria -Premi � Determinazione 
ministeriale � Efficacia retroattiva, 

29. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Delegazione amministrativa -Atti 
compiuti dall'organo delegante inerenti 
alle attribuzioni delegate -Imputabilit� 
al medesimo -Edilizia scolastica 
-Affidamento in concessione 
delle opere -Approvazione dei 
progetti da parte del provveditorato 
regionale 00.PP. -Impugnabilit� 
nei confronti di questo dell'atto di 
approvazione viziato, 29. 

-Provvedimento -Prezzo del CIP Impugnativa 
giurisdizionale -Competenza 
-funzionale del TAR del 
Lazio, 29. 

-Tribunali amministrativi regionali Impugnativa 
di atto dell'amministrazione 
centrale che dispone il pagamento 
di una somma di denaro Competenza 
territoriale del TAR 
nella cui circoscrizione � ricompreso 
l'ufficio di tesoreria che deve 
procedere al pagamento, 29. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE. 

-Enti lirici -Contratto di scrittura 
teatrale -Natura -Difetto di giurisdizione 
dell'A.G.0. -Limiti, 30. 

-Ricorso giurisdizionale -Istanza di 
sospensione -Accog1imento -Rimedi 
esperibili averso l'ordinanza, 30. 

-T.A.R. -Rapporti di pubblico impiego 
-Competenza -Ricorsi di magistrati 
-Estensione, 30. 

COMUNI E PROVINCE. 

-Elezioni comunali -Convalida -Annullamento 
da parte della C.P.C. Giurisdizione 
-Spettanza, 30. 

-Enti locali -Autorizzazione ad assumere 
mutui con contributo statale 
per ripianamento del bilancio Competenza 
del ministro dell'Interno 
-Art. 130 Costituzione, 30. 

-Enti locali -Trasferimento alle regioni 
ordinarie dei poteri di controllo 
sugli atti -Conservazione da 
parte dello Stato di altre forme di 
controllo generale, 31. 

COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA. 

-Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi 
-Disciplina comunitaria nel settore 
agricolo -Compatibilit�, 31. 

-Prodotti agricoli -Esportazione in 
paesi extra C.E.E. -Domanda di restituzione 
-Termine di presentazione 
-Natura, 31. 

-Prodotti agricoli -Esportazione nei 
paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica 
di restituzione -Decorrenza del 
termine, 31. 

-Prodotti agricoli -Esportazione in 
paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica 
di restituzione -Onere di produzione, 
31. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. 

-Concessioni di beni demaniali -Costruzioni 
a confine con propriet� 
private -Distanze legali -Rispetto 

, -Limiti, 32. 

-Tassa di plateatico -Strada comunale 
-Concessione di attraversamen" 
to -Imposizione di canone ricognitorio 
-Compatibilit�, 32. 

CONSIGLIO DI STATO. 

-Perizie ed indagini demandate dal 
giudice amministrativo ad una amministrazione 
che non � parte in 
giudizio -Modalit� di esecuzione delfincombente 
istruttorio -Compensi, 
32. 

CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO. 

-Beni dello Stato -Alienazione -Fondi 
rustici -Diritto di prelazione del 
coltivatore -Leggi speciali Applicabilit�, 
32. 

-Contratto di pubblica fornitura Prezzo 
-Clausola di revisione -Mancanza 
-Effetti -Svalutazione monetaria 
-Eccessiva onerosit� sopraggiunta 
-Applicabilit�, 32. 

-Fermo amministrativo -Debiti di 
imposta -Produttori d'olio d'oliva Notificazione 
prima del d.P.R. n. 727 
del 1974 -Efficacia, 33. 

-Imposta valore aggiunto -Anticipazioni 
concesse dallo Stato ad appaltatori 
o fornitori di beni o servizi 
-Assoggettabilit� all'imposta, 33. 

-Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione 
in danno dell'appaltatore -
Riaggiudicazione a condizioni pi� 

' 


INDICE DELLE CONSULTAZIONI 

onerose -Maggiori spese -Imposta 
valore aggiunto sul maggior corrispettivo 
contrattuale, 33. 

-Produttori olio d'oliva -Integrazione 
prezzo -Crediti vari dello Stato 
-Compensazione limiti, 33. 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO. 

-Definizione agevolata delle pendenze 
tributarie ex dl. 660-1973 -Decisione 
della commissione emanata dopo 
l'entrata in vigore del detto dl. Subordinazione 
degli effetti alla 
non operativit� della definizione agevolata, 
33. 

-Definizione agevolata delle pendenze 
tributarie ex d.l. 660/1973 -Pendenza 
di r .m. decisione di annullamento 
della commissione centrale posteriore 
all'entrata in vigore del dl. Successiva 
istanza di definizione -
Riperibilit� per la liquidazione dei 
tributi alla decisione annullata, 34. 

-Procedimento innanzi alle commissioni 
-Fascicolo d'ufficio -Rimessione 
-Ufficio cui va rimesso -Identificazione, 
34. 

CONTRABBANDO. 

-Importazione temporanea di autoveicolo 
� Omessa riesportazione nei 
termini -Natura della infrazione doganale 
-Reato a. condotta libera, 34. 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. 

-Contributi in conto capitale -Concessione 
a favore dei Comuni ed enti 
pubblici -Revoca -Ingiunzione di 
pagamento a carico degli enti -Ammissibilit�, 
35. 

-I.N.F.I.R. -Concessione di mutui per 
la ricostruzione -Quote di ammortamento 
-Insolvenza dei mutuatari 
-Riscossione coattiva -Facolt� di 
avvalersi della procedura esattoriale 
-Estensione della procedura alla 
espropriazione immobiliare, 34. 

-Opere di miglioramento fondiario Contributi 
in conto capitale � Inadempienza 
dei concessionari -Revoca 
-Recupero contributi -Riscossione 
coattiva per entrate patrimoniali 
-Legittimit�, 34. 

-Opere di miglioramento fondiario Contributi 
in conto capitale -Inadempienza 
dei concessionari � Re-� 
voca -Recupero contributi -Termine 
prescrizionale -Decorrenza, 35. 

CORTE DEI CONTI. 

-Invalido civile -Controversia circa 
la concessione di pensione o assegno 
di invalidit� � Giurisdizione della 
Corte dei conti � Insussistenza, 35. 

DANNI DI GUERRA. 

-Tribunali amministrativi regionali Impugnativa 
di atto dell' amministrazione 
centrale che dispone il pagamento 
di una somma di denaro -
Competenrza territoriale del TAR 
nella cui circoscrizione � ricompreso 
l'ufficio di tesoreria che deve 
procedere al pagamento, 35. 

ENTI PUBBLICI. 

-Enti di sviluppo -Normativa del 
parastato -Applicabilit�, 36. 

-Enti di sviluppo .-Personale -Normativa 
sul riordino del parastato Dipendenti 
trasferiti � Conservazione 
della qualifiica e della posizione 
-Promozioni -Divieto, 35. 

ESECUZIONE FISCALE. 

-Esecuzione esattoriale � Eredit� giacente 
-Divieto di esecuzioni indi'lidualii 
-Operativit� nei confronti dell'esattore, 
36. 

ESECUZIONE FORZATA. 

-Assegnazione o distribuzione del ricavato 
-Mancata opposizione del 
debitore all'esecuzione -Possibilit� 
di ripetizione ~ella somma, 36. 

-Esecuzione esattoriale -Eredit� giacente 
-Divieto di esecuzioni individuali 
-Operativit� nei confronti 
dell'esattore, 36. 

-Esecuzione individuale � Dich!�a'razione 
di fallimentto o ammissione 
ad amministrazione controllata Effetti 
-Declaratoria di inefficacia 
del ricavato della assegnazione Possibilit�, 
36. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Ufficiale giudiziario -Pignoramento 
-Versamento della somma da parte 
del debitore esecutato -Mancata 
consegna del creditore pignorante 
-Responsabilit� della P.A., 37. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILITA. 

-Alloggi per fermvieri -Aree Espropriazione 
-Indennit� liquidazione Normativa 
applicabile, 38. 

-Concessioni di acque per grandi derivazioni 
-Condessionari privati Realizzazione 
di opere -Procedure 
di esproprio -Normativa applicabile, 
37. 

-Concessioni di acque per grandi derivazioni 
-Concessionari pubblici Realizzazione 
di opere -Procedure 
di esproprio -Determinazione della 
dndennit� -Normativa applicabile, 

37. 
-Concessioni di acque per piccole derivazioni 
-Concessionari pubblici Realizzazione 
di opere -Procedure 
di esproprio -Determinazione della 
indennit� -Normativa applicabile, 

38. 
-Concessioni di acque per piccole derivazioni 
-Concessionari privati -
ReaHzzamone di opere -Procedure 
di esproprio -Normativa applicabile, 
37. 
-Enti pubblici locali -Espropriazioni 
-Competenza delle regioni, 44. 
-Indennit� aggiuntiva -Proprietario 
diretto coltivatore -Natura, 42. 

-Indennit� aggiuntiva -Terreni dati 
in coltivazione a fittavoli -Mezzadri 
-Coloni e compartecipi -Natura, 42. 

-Legge sulla casa -Ambito di applicazione 
-Opere pubbliche statali Applicabilit� 
della nuova disciplina Limiti, 
43. 

-Legge sulla casa -Ambito di applicazione 
-Opere pubbliche statali Tangenziale 
di Napoli -Applicabilit�, 
43. 

- 
Legge sulla casa -Ambito di applicazione 
-Regioni a statuto speciale 
-Competenza normativa esclusiva 
in materia urbanistica ed edilizia 
-Applicabilit� della nuova disciplina 
-L�miti, 43. 

-Legge sulla casa -Cessione volontaria 
Proposta dell'espropriato -Na


tura ed effetti -Maggiorazione dell'indennit� 
-Limite massimo, 42. 

-Legge sulla casa -Cessione volontaria 
-Proprietario coltivatore diretto 
-Maggiorazione -Base di commisurazione 
-Indennit� raddoppiata 

o 
indennit� provvisoria, 43. 
- 
Legge sulla casa -Determinazione 
dell'indennit� -Criteri -Cessione volontaria 
dell'area -Maggiorazione 
del 30 % -Estensione alle espropriazioni 
per le singole opere pubbliche, 

40. 
-Legge sulla casa -Determinazione 
della indennit� -Criteri -Estensione 
a tutte le singole opere pubbliche 
-Efficacia dichiarativa o innovativa, 
40. 

- 
Legge sulla casa -Determinazione 
dell'indennit� -Indicazione della indennit� 
provvisoria -Competenza, 

40. 
-Legge sulla casa -Entrata in vigore 
-Procedimenti espropriativi pendenti 
-Determinazione della indennit� 
-Nuova disciplina -Applicabilit�, 
44. 

-Legge sulla casa -Entrata in vigore 
-Procedimenti espropriativi pendenti 
-Determinazione della indennit� 
-Opposizione -Competenza giudiziaria, 
44. 

-Legge sulla casa -Indennit� aggiuntiva 
-Coltivatore diretto -Prova della 
qualit� -Principio della libert� di 
prova -Atto notorio -Inidoneit�, 42. 

- 
Legge sulla casa -Indennit� di 
espropriazione -Criteri di determinazione 
-Estensione alle espropriazioni 
per la realizzazione di opere 
statali -Indennit� aggiuntiva -Estensione, 
42. 

-Legge sulla casa -Indennit� di esproprio 
-Criteri di determinazione 
-Ambito di applicabilit� -Limiti 

37. 
� 
-Legge sulla casa -Opere regionali Trasferimento 
delle competenze alle 
regioni a statuto ordinario -Estensione 
-Effetti, 43. 

-Legge sulla casa -Opere statali Dichiarazione 
di espropriazione e 
di occupazione d'urgenza -Competenza, 
41. 

-Legge sulla casa -Procedimento Competenza 
-Attribuzioni delegate 


INDICE DELLE CONSULTAZIONI 
XVll 

al presidente della giunta regionale 
-Scadenza della delega -Effetti, 

43. 
-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Costruzioni ferroviarie 
-Dichiarazione di indifferibilit� 
e urgenza requisiti, 39. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Costruzioni 
ferroviarie -Indennit� -Criteri di 
determinazione pi� favorevoli -Applicabilit�, 
38. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Espropriazioni in 
corso -Ius superveniens, 39. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Indennit� -Accordi 
amichevoli gi� intervenuti lus 
superveniens -Effetti, 39. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensioni -Indennit� -Criteri 
di determinazione -Asservimento 
-Applicabilit�, 40. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Indennit� gi� 
liquidate -Ordine di pagamento o 
di deposito -Modificabilit� per ius 
superveniens, 39. 

- 
Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Indennit� provvisoria 
gi� liquidata -Modificabilit� 

o integrabilit� per ius superveniens, 
39. 
-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Limiti, 38. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Occupazione di 
urgenza -Esclusione, 38. 

- 
Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Opere statali di 
edilizia residenziale -Applicabilit�, 

38. 
-Procedimento -Proposta di cessione 
volontaria -Termine -Natura Inosservanza 
-Effetti, 41. 

-Province autonome di Bolzano e di 
Trento -Competenza -Opere da realizzare 
con onere a carico dello Stato, 
41. 

- 
Province autonome di Bolzano e di 
Trento -Opere di competenza statale 
-Procedure in corso alla entrata 
in vigore delle norme di attuazione 
dell'autonomia provinciale -Competenza 
e normativa, 41. 

-Province autonome di Bolzano e di 
Trento -Opere statali -Realizzazione 
mediante delega alla provincia Normativa 
provinciale -Applicabilit�, 
41. 

-Province autonome di Bolzano e di 
Trento -Riparto di competenze con 
lo Stato e la Regione -Norme di 
attuazione dello statuto di autonomia 
-Effetti, 41. 

-Servit� di elettrodotto -Applicabilit� 
delle disposizioni della 1. 22 ottobre 
1971, n. 865 (ex legge sulla casa) 
per la determinazione delle indennit� 
di asservimento, 40. 

-Trasferimento delle funzioni alle regioni 
-Ripartizione di competenza 
tra Stato e regione -Criteri, 44. 

FALLIMENTO 

-Ammissione al passivo -Credito di 
imposta -Contestazione -Ammissione 
con riserva -Opposizione a stato 
passivo -Necessit� -Limiti, 45. 

-Ammissione al passivo -Credito di 
imposta -Contestazione avanti le 
commissioni -Ammissione con riserva 
-Estensione della riserva, 44. 

-Concordato preventivo -Imposte dirette 
riferite ad esercizi precedenti 
-Iscrizione a ruolo successiva Anteriorit� 
o meno del credito tributario 
agli effetti del concorso, 45. 

-Crediti tributari contestati avanti 
alle . commissioni -Ammissione con 
riserva al passivo fallimentare -Onere 
dell'opposizione allo stato passivo 
-Esclusione, 45. 

-Esecuzione individuale -Dichiarazione 
di fallimento o ammissione ad 
amministrazione controllata -Effetti 
-Declaratoria di inefficacia del 
ricavato della assegnazione -Possibilit�, 
45. 

-Riscossione esattoriale -Domanda 
di ammissione al passivo -Contestazione 
del privilegio -Chiamata in 
causa o intervento volontario della 
amministrazione -Ammissibilit�, 44. 

FALSO CIVILE 

-Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione 
di esistenza in vita di 
cointestatario -Falsit� -Illecito am



XVlll 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ministrativo previsto dalla legge tributaria 
sulle successioni -Falso in 
scrittura privata -Concorso, 45. 

FERROVIE 

-Alloggi per ferrovieri -Aree -Indennit� 
liquidazione -Normativa applicabile, 
46. 

-Case economiche per ferrovieri Sfratto 
amministrativo -Graduazione 
pretorile -Sottoposizione -Necessit�, 
47. 

:__ 
Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Costruzioni ferroviarie 
-Dichiarazione di indifferibilit� 
e urgenza -Requisiti, 46. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Costruzioni 
ferroviarie -Indennit� -Criteri di 
determinazione pi� favorevoli -Applicabilit�, 
46. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Espropriazioni Espropriazione 
in corso -Ius superveniens, 
46. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Indennit� Accordi 
amichevoli gi� intervenuti lus 
superveniens -Effetti, 47. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Indennit� Criteri 
di determinazione -Asservimento 
-Applicabilit�, 47. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Indennit� gi� 
liquidate -O!'dine di pagamento o 
di deposito -Modificabilit� per ius 
superveniens, 47. 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Indennit� provvisoria 
gi� liquidata -Modificabilit� 

o integrabilit� per ius superveniens, 
46. 
GIURISDIZIONI SPECIALI 

-Elezioni comunali -Convalida -Annullamento 
da parte della C.P.C. Giurisdizione 
-Spettanza, 48. 

-Ricorso giurisdizionale -Istanza di 
sospensione -Accoglimento -Rimedi 
esperibili avverso l'ordinanza 47. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Competenza dei T .A.R. -Atti con efficacia 
territorialmente limitata -Diniego 
riconoscimento qualifica redu


ce dalla deportazione -Ricorso gerarchico 
-Provvedimento ministeriale 
di rigetto -Natura -Effetti 
sulla competenza per territorio, 49. 

-Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza 
per territorio -Pubb1ico impiego 
-Sede di servizio -Liquidazione 
buonuscita -Applicabilit� del criterio, 
48. 

-Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza 
sugli atti degli organi centrali 
dello Stato e degli enti pubblici 
ultraregionali Competenza del 

T.A.R. del Lazio cori sede in Roma Natura, 
48. 
- 
Giudizio amministrativo -Impugnativa 
di pi� atti oggettivamente connessi 
-Spostamento di competenza, 

49. 
-Giudizio amministrativo -Riporto di 
competenze funzionali inderogabili 
in senso verticale ed in senso oriz� 
zontale � Eccepibilit� della relativa 
eccezione di incompetenza al di fuori 
dello specifico procedimento di 
regolamento di competenza, 49. 
-Giudizio amministrativo -Sentenza 
di primo grado del T.A.R. -Esecuti


vit� � Concetto limiti, 49. 

-Perizie ed indagine demandate dal 
giudice amministrativo ad una am� 
ministrazione che non � parte in 
giudizio -Modalit� d'esecuzione dell'incombente 
istruttorio � Compensi, 
49. 

-Ricorso giurisdizionale � Avverso 
provvedimento a contenuto negativo 
� Istanza di sospens~one � Accoglimento 
-Obbligo di conformarsi 
dell'amministrazione � Consistenza e 
limiti, 48. 

-Ricorso giurisdizionale . Istanza di . 
sospensione � Accoglimento -Rimedi 
esperibili avverso l'ordinanza, 49. 

- 
T.A.R. -Rapporti di pubblico impiego 
-Competenza -Ricorsi di magistrati 
-Estensione, 48. 

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 

-Decreto-legge recante maggiorazioni 
di aliquote -Conversione in legge 
con modificazioni -Decorrenza della 
maggiorazione, 50. 

-Imposta valore aggiunto -Anticipazioni 
concesse dallo Stato ad appaltatori 
o fornitori �li beni o servizi -
Assoggettabilit� all'imposta, 50. 


INDICE DELLE CONSULTAZIONI 

-Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione 
in danno dell'appaltatore -
Riaggiudicazione a condizioni pi� 
onerose -Maggiori spese -Imposta 
valore aggiunto sul maggior corrispettivo 
contrattuale, 50. 

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

-Imposte di fabbricazione -Esercenti 
depositi liberi per usi commerciali 
di oli minerali carburanti combustibili 
e lubrificanti autorizzati 
all'emissione dei certificati di provenienza 
per i prodotti estratti dai 
loro depositi -Obbligo di trasmettere 
agli UTIF i riscontrini dei certificati 
emessi non oltre il giorno successivo 
non festivo a quello di emissione, 
51. 

-Pagamento differito -Saggio di interesse 
-Nuova misura introdotta 
con legge di conversione di decreto-
legge regolante la materia -�Decorrenza 
della maggiorazione, 50. 

IMPOSTE DIRETTE 

-Ammissione al passivo -Credito di 
imposta -Contestazione -Amissione 
con riserva -Opposizione a stato 
passivo � Necessit� -Limiti, 52. 

-Ammissione al passivo -Credito di 
.imposta -Contestazione avanti le 
commissioni -Ammissione con riserva 
-Estensione della riserva, 51. 

-Appalti -Stipulati all'estero -Esecuzione 
in Italia -Tassabilit�, 52. 

-Atti delle pubbliche amministrazioni 
-Decreti di espropriazione a favore 
dell'A.NA.S. -Assoggettabilit� 
al tributo, 52. 

-Collegi consultivi compartimentali 
dei periti doganali -Espletamento 
di funzioni in regime di prorogatio 
spettante delle indennit�, 53. 

-Collegi consultivi compartimentali 
dei periti doganali -Scadenza del 
quadriennio dalla costituzione -Legittimit� 
dell'espletamento delle 
funzioni sino all'insediamento del 
nuovo collegio, 53. 

-Concordato preventivo -Imposte dirette 
riferite ad esercizi precedenti 
iscrizione a ruolo successiva -Anteriorit� 
o meno del credito tributario 
agli effetti del concorso, 51. 

-Crediti tributari contestati avanti alle 
Commissioni -Ammissione con 
riserva al passivo fallimentare -Onere 
dell'opposizione allo stato passivo 
-Esclusione, 52. 

-Esenzioni e agevolazioni -Aree depresse 
del centro-nord � Nuove imprese 
artigiane e industriali -Impianti 
fissi -Limiti di investimento Locazione 
o fusione delle aziende Spettanza 
dei benefici, 51. 

-Industrializzazione del Mezzogior~ 
no -Agevolazioni fiscali -Case di 
cura -Non spettanza delle agevolazioni, 
53. ' 

-Reddito tassabile -Presupposto Proventi 
ospedalieri -Riassorbibilit� 
negli esercizi successivi -Tassabilit�, 
51. 

-Uffici catastali -Diritti vari -Agevolazioni 
per il mezzogiorno -Atti 
e servizi diretti al raggiungimento 
dei fini della cassa -Estensione, 52. 

IMPOSTE VARIE 

-Esenzioni e agevolazioni -Zona del 
Vaiont -Nuove imprese -Esenzione 
da imposta di r.m. � Imposte comunali 
varie, Ilor e lrpeg -Nuova disciplina 
delle agevolazioni tributarie 
-Sopravvenienza dei benefici, 53. 

-Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Agevolazioni fiscali -Case di 
cura � Non spettanza delle agevolazioni, 
54. 

-Imposta di negoziazione -Esenzioni 
e agevolazioni -Quote sociali di cooperative 
edilizie -Applicabilit� del 
beneficio previsto per azioni e obbligazioni, 
53. 

-Uffici catastali -Diritti vari -Agevolazioni 
per il Mezzogiorno -Atti 
e servizi diretti al raggiungimento 
dei fini della cassa -Estensione, 54_ 

INCOLUMIT� PUBBLICA 

-Catastrofe del Vaiont -Provvidenze 
-Pensioni di invalidit� e di riversibilit� 
-Prescrizione triennale Rinuncia 
della P.A. -Ammissibilit�. 

54. 
INFORTUNI SUL LAVORO 

-Apparecchiature radiologiche e sorgenti 
radioattive -Assicurazione ob



xx RASSEGNA DBLL'AVVOCATURA DELLO STATO 
bligatoria -Canoni -Azione giudi-
LEGGI E DECRETI 
xx RASSEGNA DBLL'AVVOCATURA DELLO STATO 
bligatoria -Canoni -Azione giudi-
LEGGI E DECRETI 
ziaria Previo ricorso in via amministrativa, 
55. 

-Apparecchiature radiologiche e sorgenti 
radioattive -Assicurazione obbligatoria 
-Premi -Determinazione 
ministeriale -Efficacia retroattiva, 

55. 
-Catastrofe del Vaiont -Provvidenze Pensioni 
di invalidit� e di riversibilit� 
-Prescrizione triennale -Rinuncia 
della P .A. -Ammissibilit�, 54. 
-Infortunio sul lavoro -Terzo responsabile 
-Azione di rivalsa dell'assicuratore 
-Liquidazione della rendi


-Decreto-legge recante maggiorazioni 
di aliquote -Conversione in legge 
con modificazioni � Decorrenza della 
maggiorazione, 57. 

-Pagamento differito � Saggio di interesse 
-Nuova misura introdotta 
con legge di conversione di decreto-
legge regolante la materia -Decorrenza 
della maggiorazione, 56. 

-Stato giuridico del personale direttivo 
ispettivo docente e non docente 
della scuola materna -Elementare 
secondaria e artistica dello Sta-� 

ta -Condanna al pagamento -Passaggio 
in giudicato -Effetti -Riliquidazione 
successiva -Possibilit� 
di rivalsa, 55. 
ISTRUZIONE 
-Delegazione amministrativa -Atti 
compiuti dall'organo delegante inerenti 
alle attribuzioni delegate -Imputabilit� 
al medesimo -Edilizia scolastica 
-Affidamento in concessione 
delle opere -Approvazione dei 
progetti da parte del provvedimento 
regionale oo.pp. -Impugnabilit� 
nei confronti di questo dell'atto di 
approvazione viziato, 55. 
-Professori universitari -Indennit� 
speciale -Equiparazione ai primari 
ospedalieri -Transito dalla posizione 
di incaricato a quella di ruolo -
Effetti, 55. 
-Stato giuridico del personale direttivo 
ispettivo docente e non docente 
della scuola materna -Elementare 
secondaria e artistica dello Stato 
-Legge di delegazione 30 luglio 
1973, n. 477 -Norme non sviluppate 
n� �ripetute di sede delegata -Efficacia, 
56. 
-Universit� -Collaudi di appalti di 
opere effettuati da tecnici dipendenti 
da amministrazioni statali � 
Pagamento dei compensi, 56. 
LAVORO 
-Contratto di lavoro -Scrittura teatrale 
-Spettacolo lirico -Preparazione 
collettiva adeguata -Mancanza � 
Rifiuto di prestazione dell'interprete 
� Legittimit�, 56. 
-Istruttori o allenatori sportivi -Centri 
sportivi marina militare -Rapporto 
di lavoro -Natura, 56. 
to -Legge di delegazione 30 luglio 
1973, n. 477 -Norme non sviluppate 
n� ripetute in sede delegata -Efficacia, 
57. 
LOCAZIONI DI COSE 
-Case economiche per ferrovieri -
Sfratto amministrativo -Graduazione 
pretorile -Sottoposizione � Necessit�, 
57. 
-Contratti passivi di locazione della 
P.A. -Legislazione vincolistica -Applicabilit� 
-Contratto in corso -Nozione 
-Continuazione della detenzione 
dopo la scadenza -Effetti, 57. 
LOTTO E LOTTERIE 
-Lotterie -Vincita -Pagamento del 
premio -Requisiti di integrit� del 
biglietto, 57. 
MATRIMONIO 
-Impiegato statale -Cessazione degli 
effetti civili del matrimonio -Ordine 
del giudice all'Amministrazione 
del tesoro di pagare direttamente 
alla ex coniuge del dipendente una 
quota dello stipendio -Limiti, 58. 
MEZZOGIORNO 
-Cassa per il Mezzogiorno -Sovvenzioni 
finanziarie in favore di iniziative 
industriali -Cessazione dell'attivit� 
di impresa -Conseguenze, 58. 
-Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Agevolazioni fiscali -Case di 
cura -Non spettanza delle agevolazioni, 
59. 

INDICE DELLE CONSULTAZIONI 

-Legge sulla casa -Indennit� cli esproprio 
-Criteri di determinazione 
-Ambito di applicabilit� -Limiti, 

58. 
- 
Uffici catastali -Diritti vari -Agevolazioni 
per il Mezzogiorno -Atti e 
servizi diretti al raggiungimento dei 
fini della Cassa -Estensione, 58. 

MILITARI 

-Servizio militare -Figli maschi di 
vedove di guerra -Esonero -Discrezionalit� 
dell'Amministrazione -Non 
sussiste, 59. 

-Servizio. militare -Figli maschi di 
vedova di guerra e non anche del 
militare deceduto -Esonero, 59. 

NOTAIO 

-Cooperative edilizie -Finanziamento 
cassa pensioni dipendenti enti locali 
-Contratti di assegnazione alloggio 
e mutuo edilizio individuale � 
Stipula notarile � Onorari � Riduzione, 
59. 

OCCUPAZIONE 

-Opere pubbliche statali -Legge sulla 
casa -Estensione -Occupazione 
d'urgenza -Esclusione, 59. 

POLIZIA 

-Autoveicoli -Dispositivi luminosi e 
acustici -Istituti di vigilanza privata 
-Autorizzazione alla istallazione 
-Possibilit�, 40. 

PRESCRIZIONE 

-Catastrofe del Vaiont -Provvidenze Pensioni 
di invalidit� e di riversibilit� 
� Prescrizione triennale � Rinuncia 
della P.A. -Ammissibilit�, 60. 

-Opere di miglioramento fondiario Contributo 
in conto capitale -Inadempienza 
dei concessionari � Revoca 
-Recupero contributi -Termine 
prescrizionale -Decorrenza, 60. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Avvocati e Procuratori -Regime previdenziale 
-Esenzione da contributi 

sugli atti e provvedimenti relativi a 
controversie individuali di lavoro o 
a rapporti di pubblico impiego, 61. 

-Camere di Commercio � Segretari 
generali -Trattamento previdenziale 
e assistenziale, 62. 

- 
Dipendenti O.N.I.G. -Iscrizione alla 

C.P.D.EL. -Iscrizione al fondo di 
previdenza del personale -Compatibilit�, 
61. 
-Dipendenti O.N.I.G. -Riscatto servizio 
pre-ruolo � Prima richiesta al 
fondo di previdenza del personale � 
Successiva iscrizione e richiesta alla 
C.P.D.EL. -Effetti sulla procedibili� 
t� delle domande, 61. 

- 
Infortunio sul lavoro � Terzo responsabile 
-Azione di rivalsa dell'assicuratore 
-Liquidazione della rendita � 
Condanna al pagamento -Passaggio 
in giudicato -Effetti -Riliquidazione 
successiva -Possibilit� di rivalsa, 

61. 
-Istruttori o allenatori sportivi -Centri 
sportivi Marina Militare -Rapporto 
di lavoro -Natura, 62. 

-Legge sui combattenti -Applicabilit� 
dei benefici agli invalidi per causa 
di lavoro -Azione promossa dal 
lavoratore -Questione sulla legittimazione 
passiva della cassa pensioni 
dipendenti �enti locali, 60. 

-Medici incaricati del servizio sanitario 
a favore di reparti della G.d.F. � 
Natura del rapporto � Posizione assicurativa 
-Costituzione, 62. 

- 
Mutilati e d'invalidi civili � Pensione 
sociale -Somme anticipate dagli 

E.C.A. -Rimborso da parte dello 
I.N.P.S. -Somme corrisposte prima 
dell'entrata in vigore della 1. 13 ottobre 
1969, n. 743, 61. 
- 
Scuole e corsi di addestramento 

G.d.F. -Incarico di insegnamento � 
Soggetti estranei alla P.A. � Posizione 
assicurativa -Costituzione, 62. 
PREZZI 

-Generi di largo consumo -Blocco dei 
prezzi -Prezzi praticati alla data del 
16 luglio 1973 -Interpretazione, 62. 

-Generi di largo consumo -Blocco 
dei prezzi -Violazioni -Sanzioni � 
Proventi -Riscossione coattiva -Organo 
preposto, 63. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Provvedimento -Prezzo del C.I.P. Impugnativa 
giurisdizionale -Competenza 
funzionale del T .A.R. del Lazio, 
62. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla 
circolazione ' degli autoveicoli . Procedimento 
penale a carico dell'assicurato 
-Posizione di responsabile ci~ 
vile dell'assicuratore, 63. 

-,-, Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla 
circolazione degli autoveicoli � Processo 
penale a carico di conducente 
della P A. -Obbligo d'intervento della 
c�mpagnia assicuratrice a norma 
di polizza -Sussistenza, 63. 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla 
circolazione di veicoli � Nozione di 
� assicurato � -Conducente non contraente 
-� tale, 63. 

PROFESSIONI 

-Agente di cambio -Albo professionale 
-Iscrizione -Decreto presidenziale 
di nomina � Sufficienza, 63. 

PROPRIET� 

-Concessioni di beni demaniali -Costruzioni 
a confine con propriet� 
private � Distanze legali -Rispetto Limiti, 
64. 

PUBBLICO UFFICIALE 

-Opere in conglomerato cementizio 
armato � Denuncia dei lavori � Certificato 
di deposito -Rifiuto per incompletezza 
degli atti -Reato del 
pubblico ufficiale -Esclusione, 64. 

REGIONE SICILIA 

-Esenzioni e agevolazioni -Societ� 
avente sede in Sicilia -Obbligazioni 
-Interessi -Successiva incorporazione 
in altra societ� avente sede non 
in Sicilia Effetti, 64. 

-Esenzioni e agevolazioni -Stabilimenti 
industriali -Alberghi -Sicilia 
-Legislazione nazionale -Legislazione 
regionale -Rapporti, 64. 

REGIONE TRENTINO ,-ALTO ADIGE 

-Province autonome di Bolzano e di 
Trento -Competenza -Opere da realizzare 
con onere a carico dello Stato, 
65. 

-Province autonome di Bolzan� e di 
Trento -Opere di competenza statale 
-Procedure in corso alla entrata 
in vigore delle norme di attuazione 
dell'autonomia provinciale � 
Competenza e normativa, 65. 

-Province autonome di Bolzano e di 
Trento -Opere statali -Realizzazione 
mediante. delega alla provincia Normativa 
provinciale -Applicabilit�, 
65. 

-Province autonome di Bolzano e di 
Trento -Riparto di competente con 
lo Stato e la Regione � Norme di 
attuazione dello statuto di autonomia 
-Effetti, 65. 

REGIONI 

-Edilizia residenziale pubblica -Competenza 
primaria ed esclusiva delle 
province autonome di Trento e Bolzano 
-Alloggi ex INCIS destinati a 
particolari categorie di dipendenti 
statali -Competenza provinciale o 
statale, 65. 

-Enti locali -Autorizzazione ad assumere 
mutui con contributo statale 
per ripianamento del bilancio -Competenza 
del ministero dell'Interno, 

66. 
-Enti locali -Trasferimento� ,alle Regioni 
ordinarie dei poteri di �ontrollo 
sugli atti -Conservazione da 
parte dello Stato di altre forme di 
controllo generale, 66. 

-Enti pubblici locali � Espropriazioni 
-Competenza delle Regioni, 67. 

-Legge sulla casa -Ambito di applicazione 
-Regioni a statuto speciale 
-Competenza normativa esclusiva 
in materia urbanistica ed edilizia 
-Applicabilit� della nuova disciplina 
-Limiti, 67. 

-Legge sulla casa -Opere regionali � 
Trasferimento delle competenze alle 
Regioni a statuto ordinario -Estensione 
-Effetti, 66. 

-Pesca marittima e lagunare -Dirit


ti esclusivi di pesca -Trasferimento 
delle funzioni alle Regioni -De


.. . ~: 


XXlll

INDICE DEUE CONSULTAZIONI 

limitazione della competenza tra 

Stato e Regione, 66. 

-Trasferimento di funzioni alle Regioni
� -Ripartizione di competenza 
tra Stato e Regione -Criteri, 67. 

RESPONSABILIT� CIVILE. 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla 
circolazione degli autoveicoli -Procedimento 
penale a carico dell'assicurato 
-Posizione di responsabile 
civile dell'assicuratore, 67. 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
derivante dalla circolazione 
degli autoveicoli -Processo 
penale a carico di conducente della 
PA. -Obbligo di intervento della 
compagnia assicuratrice a norma di 
polizza -Sussistenza, 68. 

-Assicurazione obbligatoria della responsabilit� 
civile derivante dalla 
circolazione di veicoli -Nozioni di 
�assicurato � -Conducente non contraente 
-1'. tale, 68. 

-Ufficiale giudiziario -Pignoramento 
-Versamento della somma da parte 
del debitore esecutato -Mancata 
consegna al creditore pignorante Responsabilit� 
della P.A., 67. 

RICOSTRUZIONE. 

-I.N.F.I.R. -Concessione di mutui per 
la ricostruzione -Quote di ammortamento 
-Insolvenza dei mutuatari 
-Riscossione coattiva -Facolt� 

di avvalersi della procedura esattoriale 
-Estensione della procedura 
all'espropriazione immobiliare, 68. 

RISCOSSIONE 

-Concordato preventivo -Imposte dirette 
riferite ad esercizi precedenti Iscrizione 
a ruolo successiva -Anteriorit� 
o meno del credito tributario 
agli effetti del concorso, 69. 

-Contributi in conto capitale -Concessione 
a favore di comuni ed enti 
pubblici -Revoca -Ingiunzione 
di pagamento a carico degli enti Ammissibilit�, 
69. 

-Entrate patrimoniali -Riscossione 
coattiva mediante ingiunzione -Emissione 
-Competenza -Dirigenti . 
superiori e primi dirigenti -Natura 
e limiti della competenza, 70. 

-I.N.F.I.R. -Concessione di mutui per 
la ricostruzione -Quote di ammortamento 
-Insolvenza dei mutuatari 
-Riscossione coattiva -Facolt� 
di avvalersi della procedura esat� 
toriale -Estensione della procedura 
dell'espropriazione immobiliare, 69. 

-Opere di miglioramento fondiario Contributi 
in conto capitale -Inadempienza 
dei concessionari -Revoca 
-Recupero contributi -Riscossione 
coattiva per entrate patrimoniali 
-Legittimit�, 69. 

-Riscossione esattoriale -Domanda 
di ammissione al passivo -Contestazione 
del privilegio -Chiamata in 
causa o intervento volontario dell'amministrazione 
-Ammissibilit�, 

68. 

XXIV 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LEGISLAZIONE 
QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
I -Norme dichiarate incostituzionali 
II -Questioni dichiarate non to'ndate 
III -Questioni proposte . . . . . . 
pag. 
� 
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15 
15 
16 

INDICE BIBLIOGRAFICO . . . . . . � . . . .....�. pag. 71 

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PARTE PRIMA 



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GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIJ.\IA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1977, n. 86 -Pres. Rossi -Rel. 
Roehrssen -Sogno Rata del Vallino (avv. Pinto). 

Procedimento penale -Segreto politico o militare -Interesse alla difesa 

della patria e alla sicurezza nazionale -Limiti alla giurisdizione e al 

diritto di difesa. 

(cast., artt. 101, 102 e 112; cod. proc. pen., artt. 342 e 352). 

' 

L'interesse alla difesa della Patria e alla� sicurezza nazionale (e non 
anche il desiderio di governanti di impedire l'accertamento di fatti eversivi 
dell'ordine costituzionale) condiziona la giurisdizione e limita il diritto 
di difesa. Gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen. sono costituzionalmente 
illegittimi � nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso 
la Corte di Appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e non 
il Presidente del Consiglio dei Ministri, e nella parte in cui non prevedono 
che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire, entro un 

termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale 
conferma del segreto� (1). 
(Omissis). -Osserva la Corte che il giudice a quo contesta non 

la legittimit� costituzionale del segreto politico-militare in s� e per s� 
considerato o nella sua estensione, bens� la legittimit� costituzionale 
della disciplina che in concreto ad esso hanno dato gli artt. 342 e 352 
c.p.p., ponendo in essere una normativa di sbarramento per effetto della 
quale il giudice non ha alcuna possibilit� di intervenire ed il potere 
esecutivo rimane pienamente arbitro di decidere. 

(1) La sentenza 6 aprile 1976, n. 82, richiamata nella motivazione, � pubblicata 
in questa Rassegna, 1976, 464. Una differenza di � prospettiva � tra detta 
sentenza e quella ora in esame � ravvisata da PISA, Il segreto di stato di fronte 
alla Corte Costituzionale, in Giur. cost., 1977, I, 1206. Cfr. anche RooRIGUEZ, Sicurezza 
dello Stato e pubblici segreti nella prospettiva dei rapporti tra poteri, 
in Riv. dir. proc., 11977, 57, e PISA, Il segreto di Stato, .1977. 
Com'� noto, 1a l~ge 24 ottobre 1977, n. 801, ha ora disdplilinato la materia 
in coerenza con i principi enunciati nella sentenza in rassegna. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pur essendo questi i limiti della denuncia proposta dal giudice a quo, 
fa Corte ritiene che la questione di legitt�mit� costituzionale delle citate 
norme della parte in cui si riferiscono al � segreto politico o militare � 
(art. 342) ovvero (art. 352) a � segreti politici o militari dello Stato o 
altre notizie che possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse 
politico, interno o internazionale, dello Stato�, non possa essere convenientemente 
risolta senza delimitare con la maggiore esattezza possibile, 
sotto il profilo obbiettivo, il contenuto delle cennate espressioni in modo 
da dare ad esse una interpretazione che sia conforme ai principi della 
Costituzione. 

Quando si parla di segreto politico-militare o di segreto di Stato si 
pone necessariamente un problema di raffronto o di interferenza con 
altri principi costituzionali (come appunto quello del rapporto con i principi 
che reggono la funzione giurisdizionale), sicch� occorre dare una interpretazione 
la quale deve essere armonizzata ed inquadrata nel nostro 
assetto costituzionale. Un principio di segretezza che possa resistere 
anche dinanzi ad altri valori costituzionali, quali quelli tutelati dal potere 
giurisdizionale, deve, cio�, trovare, a sua volta, fondamento e giustificazione 
in esigenze anch'esse fatte proprie e garantite dalla Costituzione 
e che possano essere poste su un piano superiore. 

Questa Corte, con la sentenza n. 82 del 1976, premesso che il segreto 
militare (art. 86 c.p.m.p.) assiste le notizie concernenti � la forza, la preparazione 
e la difesa militare dello Stato�, ha rilevato che esso involge 
il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalit� 
internazionale, cio� l'interesse dello Stato-comunit� alla propria integrit� 
territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza. 
Tale interesse -si � aggiunto -� presente e preminente su 
ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, 
e trova !!Spressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne 
dell'art. 52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della 
Patria. 

Richiamando e sviluppando tale concetto, che trova fondamento nella 
individuazione di un interesse costituzionale superiore, rileva la Corte 
che occorre fare riferimento proprio al concetto di difesa della Patria 
ed a quello di sicurezza nazionale (del qu~le ultimo � cenno nell'art. 126 
della Costituzione ed in numerose altre disposizioni degli Statuti delle 
Regioni ad autonomia speciale). 

II primo concetto, quello di difesa della Patria, pu� avere una accezione 
molto larga ed abbracciare anche aspetti che vanno al di l� di 
quel che in effetti merita di trovare una protezione che valga a superare 
(come si vedr� in prosieguo) altri principi che pur sono ritenuti essenziali 
nel nostro ordinamento costituzionale. Ma si pu� osservare che in 
altre disposizioni, il concetto di difesa assume un significato pi� specifico, 
come nell'art. 87 Cost. che prevede un organo ad hoc denominato Con



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUD1!NZA COSTITUZIONALE 

siglio supremo di difesa e che certamente, anche nel silenzio della norma, 
ha compiti attinenti in maniera rigorosa ai probi.emi concernenti la difesa 
militare e, pertanto, la sicurezza dello Stato. 

E proprio a questo concetto occorre fare riferimento per dare concreto 
contenuto alla nozione del segreto politico-militare, ponendo il 
concetto stesso in relazione con a,ltre norme della stessa Costituzione 
che fissano elementi e momenti imprescindibili del nostro Stato: in 
particolare vanno tenuti presenti la indipendenza nazionale, i principi 
della unit� e della indivisibilit� dello Stato (art. 5) e la norma che 
riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di � Repubblica 
democratica� (art. 1). 

Con riguardo a queste norme si pu�, allora, parlare della sicurezza 
esterna ed interna dello Stato, della necessit� di protezione da ogni 
azione violenta o comunque non conforme allo 'spirito democratico che 
i$pira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono 
per qualsiasi collettivit� organizzata a Stato e che, come si � detto, possono 
coinvolgere la esistenza stessa dello Stato. 

In tal modo si caratterizza sicuramente la natura di questi interess'i 
istituzionali, i quali devono attenere allo Stato-comunit� e, di conseguenza, 
rimangono nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti 
che lo sorreggono. 

� solo nei casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia di 
questi supremi, imprescindibili interessi dello Stato che pu� trovare 
legittimazione il segreto in quanto mezzo o strumento necessario per 
raggiungere il fine della sicurezza. Mai il segreto potrebbe essere allegato 
per impedire I'acertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. 

Perci� al criterio oggettivo della materia -che andrebbe meglio 
qualificata e precisata in sede legislativa -si deve aggiungere, in ogni 
singolo caso concreto, un ragionevol� rapporto di mezzo a fine. 

Questo rapporto pu� essere dichiarato all'inizio di una determinata 
operazione o di una determinata serie di atti o di fatti fra loro collegati; 
ma questa predeterminazione non pu� costituire caratteristica costante 

o essenziale, non essendo da escludere casi nei quali una predeterminazione 
non sia possibile. 
Comunque anche in caso di predeterminazione del segreto permangono 
i problemi che si vanno ad esaminare. 
La individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono 
compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segrete, 
costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorit� 
preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non pu� non 
consistere in una attivit� ampiamente discrezionale e, pi� precisamente, 
di una discrezionalit� che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalit� 
puramente aministrativa, in quanto tooca la salus reipublicae ed �, 
quindi, intimamente legata all'aocertamento di questi interessi ed alla 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

valutazione dei mezzi che ne evitano la �compromissione o ne assicurano 
la salvaguardia. 

A giudizio della Corte questo � un compito che pu� essere definito 
istituzionale per i supremi organi dello Stato, per quelli, appunto, ai 
quali spetta il compito di salvaguardare -come si � detto -la esistenza, 
la integrit�, la essenza democratica dello Stato. 

A questo punto di pongono, allora, due problemi fondamentali allo 
scopo di operare quel bilanciamento di interessi e di poteri di cui � 
cenno nella ordinanza di rimessione, come anche in dottrina: l'uno riguarda 
la 'Competenza a stabilire in via definitiva quando il segreto sia 
necessario; l'altro attiene alle possibilit� di controlli sulle determinazioni 
di autorit� competenti. 

Quanto al primo problema la soluzione non sembra dubbia: quando 
si pongono problemi che attengono alla sicurezza nazionale come sopra 
intesa si � al vertice delle attivit� di carattere pubblico e perci� dinanzi 
ad attivit� che tutte le altre sovrastano e condizionano. 

Consegue da ci� che, anche se la iniziativa di operazioni rientranti 
in quel concetto pu� partire da organi diversi e minori, nel momento 
nel quale si tratta di adottare le decisioni definitive e vincolanti non 
pu� non intervenire chi � posto al vertice della organizzazione governativa, 
deputata a ci� in via istituzionale. 

Torna qui applicabile senz'altro. il disposto dell'art. 95, primo comma, 
della Costituzione, in virt� del quale il Presidente del Consiglio dei 
ministri � dirige la politica generale del Governo e ne � responsabile �. 
In questa sintetica espressione non pu� non essere compresa la suprema 
attivit� politica, quella attinente alla difesa esterna ed interna dello 
Stato. 

Se si aggiunge che, come continua la norma citata, il Presidente del 
Consiglio dei ministri deve anche coordinare l'attivit� dei Ministri -e 
possono essere pi� i Ministri direttamente competenti in argomento 
anche in singoli casi -la predetta affermazione rimane corroborata, 
sicch� � al Presidente di quel Consiglio che deve essere riportata la direzione, 
nel pi� ampio senso del vocabolo, della gestione di tutto quanto 
attiene ai supremi interessi dello Stato. 

Ed allora si profila un primo motivo di illegittimit� costituzionale 
degli artt. 342 e 352 c.p.p. i quali, in definitiva, riportano ogni decisione 
in ordine al segreto al Ministro di grazia e giustizia, al quale si deve 
ri~olge're il procuratore generale della Corte di appello investito dell'affare 
dalla autorit� procedente nel singolo caso. 

Pur non disconoscendo che possono esservi validi motivi, almeno 
in talune fattispecie, perch� il Ministro di grazia e giustizia esprima 
il suo avviso (in quanto si tratta di rapporti fra la autorit� politica e 
quella giurisdizionale), � peraltro da osservare che, mentre la posizione 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE s 

del Ministro stesso nell'ordinamento repubblicano � notevolmente diversa 
da quella che aveva nell'ordinamento precedente, egli ha competenza per 
un singolo settore e pu� non essere a conoscenza di altri e forse anche 
pi� rilevanti aspetti della sicurezza nazionale. 

Ritiene, pertanto, la Corte che, alla stregua delle vigenti norme costituzionali, 
gli artt. 342 e 352 siano da ritenere costituzionalmente illegittimi 
nella parte in cui conferiscono il potere di decidere definitivamente sulla 
conferma o meno del segreto di Stato al Ministro di grazia e giustizia 
e non al Presidente del Consiglio dei ministri. 

L'altro aspetto della questione, come sopra indicata, � quello' che 
tocca pi� da vicino il problema sollevato dalla ordinanza di rimessione, 
poich� si tratta di stabilire se il c.d. sbarramento all'esercizio del potere 
giurisdizionale si possa o meno considerare conforme al nostro sistema 
costituzionale e quindi, in definitiva, di stabilire come la Costituzione 
risolva il bilanciamento fra l'interesse alla sicurezza e quello della giustizia 
nei casi nei quali vengano a conflitto. 

Considera al riguardo la Corte che Ia sicurezza dello Stato costituisce 
interesse essenziale, insopprimibile della collettivit�, con palese carattere 
di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca, come si � ripetuto, 
la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale � la giurisdizione. 

E questa Corte ha gi� riconosciuto che non mancano, appunto, alcuni 
interessi rilevanti che condizionano la stessa giurisdizione o rendono 
legittime norme che limitano in qualche modo il diritto di difesa, come 
l'art. 349, ultimo comma, c.p.p., sul segreto,di polizia, la cui legittimit� 
costituzionale � stata affermata con sentenze n. 114 del 1968 e n. 175 
del 1970. 

D'altronde il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la 
sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre 
� connaturale agli organi ed alle autorit� politiche preposte alla sua 
tutela, certamente non � consono alla attivit� del giudice. Nel nostro 
ordinamento, del resto, � di regola inibito al potere giurisdizionale di 
sostituirsi al potere esecutivo ed alla P.A. e, quindi, di operare il sindacato 
di merito sui loro atti, e ci� vale anche per il giudice amministrativo, 
al quale il controllo di merito � consentito solo nei casi tassativamente 
determinati dalla legge. 

Contraddire a questo principio significherebbe capovolgere taluni 
criteri essenziali del nostro ordinamento e, in fatto, eliminare praticamente 
il segreto ancor prima di una qualsiasi pronuncia del giudice e 
-pu� ben dirsi -nel momento stesso del quale la questione della 
ammissibilit� o meno del segreto fosse sottoposta ad un giudice. 

Tutto ci�, peraltro, non significa che la autorit� competente sia da 
ritenere sciolta da qualsiasi vincolo, dotata di un potere assolutamente 
incontrollato ed incontrollabile e, di conseguenza, del tutto irresponsabile 
per gli eventuali abusi: a parte che l'autorit� competente deve for



6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nire risposta entro un termine ragionevole e che il giudice deve sempre 
aocertare la competenza di chi ha� opposto il segreto, una esenzione 
da responsabilit� del Governo (peraltro solo temporanea, per quel che 
si dir� poco pi� innanzi) pu� aversi soltanto nei riguardi del potere giurisdizionale 
per le considerazioni gi� svolte. 

Rimane sempre, invero, la responsabilit� generale ed istituzionale di 
ogni Governo, ribadita esplicitamente negli articoli 94 e 95 della Costituzione, 
responsabilit� che pu� essere fatta valere dal Parlamento in 
tutti i modi consentiti dalla stessa Costituzione. 

� quella la sede normale di controllo nel merito delle pi� alte e 
pi�� gravi decisioni dell'Esecutivo ed �, quindi, quella la sede naturale 
nella quale l'Esecutivo deve dare conto del suo operato rivestente carattere 
politico: � dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene 
quella sovranit� che potrebbe essere intaccata (art. 1, secondo comma, 
della Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento 
ed � la rappresentanza popolare che pu� adottare le misure pi� idonee 
per garantire la sicurezza di cui trattasi. 

In quella sede il Governo, come � noto, pu� vedersi revocata la 
fiducia o, se del caso, pu� anche essere incriminato qualche suo componente 
(art. 96); pu�, comunque, essere costretto a rivelare atti, fatti o 
notizie che il Parlamento valuti in maniera diversa. 

Ed allora la potest� dell'Esecutivo non � illimitata. 
Essa � circoscritta, innanzi tutto, per qt1:el che si � detto al n. 5, 
sotto un profilo oggettivo. 

Ma a questo primo limite non pu� non aggiungersene un secondo, 
imposto non soltanto dalla estrema delicatezza della materia e dalla 
necessit� di ridurre al minimo sia gli abusi sia la possibilit� di contrasti 
con il potere giurisdizionale, ma soprattutto dalla necessit� che 
siano note le ragioni fondamentali della eventuale determinazione del 
segreto: ritiene la Corte che a tal fine sussiste la necessit� che l'Esecutivo 
indichi le ragioni essenziali che stanno a fondamento del segreto. 

A tali motivazioni d� norma si atterr� il giudice. Esse, tuttavia, possono, 
come di consueto, �gevolare il sindacato politico del Parlamento 
e contribuire in tal modo ad assicurare, con i mezzi che sono propri 
del Parlamento stesso, l'equilibrio fra i vari poteri, evitando situazioni 
che potrebbero sfociare in un conflitto di attribuzioni (vedi anche ord. 

n. 49 del 1977). 
Conseguentemente la Corte ritiene che an�he sotto questo ulteriore 
profilo si debba constatare una illegittimit� costituzionale dei citati 
artt. 342 e 352 cipip., nella parte in cui non prevedono l'obbligo di motivare 
il provvedimento che definitivamente decide sul mantenimento del 
segreto di Stato, con che rimane caducato il procedimentcr previsto dal 
2� periodo del terzo comma dell'art. 352. 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 103 -Pres. Rossi -Rel. De 
Stefano -Melchionda ed altri (avv. Roversi Monaco), Tira ed altri 
(avv. Guarino), Savignoni (avv. Sorrentino, Sandulli e Guarino), Ente 
ospedali di Bologna (avv. Lessona e Predieri), Istituti ospedalieri di 
Cremona (avv. Giorgianni), Ospedale S. Sebastiano di Frascati (avv. 
Cervati), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Giorgio 
Azzariti). 

Previdenza e assistenza . Ospedali chinicizzati � Personale sanitario dipendente 
dal Ministero della Pubblica Istruzione -Applicabilit� di 
normativa dettata per i sanitari ospedalieri. 
(cast., art. 3; legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 43; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, art. 3). 

Istruzione pubblica -Professori universitari � Divieto di attivit� profes� 
stonale presso case di cura private � Legittimit� costituzionale. 
(cast., art. 3; legge 12 febbraio, 1968 n. 132, art. 43; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, art. 3, 

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, artt. 24 e 133). 
Previdenza e assistenza -Personale sanitario � Divieto di attivit� professionale 
presso case di cura private � Termine perentorio del 1� gennaio 
1976 -Non eccede della delega legislativa. 
(cast., art. 76; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 133). 

Premesso che l'espressione "personale sanitario dipendente dagli 
ospedali clinicizzati � deve essere interpretata come equivalente alla 
espressione " personale sanitario in servizio presso gli ospedali clinicizzati 
o convenzionati, anche se dipendente dalla amministrazione della 
pubblica istruzione >>, e che le funzioni didattico-scientifica e di assistenza 
ospedaliera (diagnosi e cura) sono tra loro compatibili e suscettibili di 
ottimale collegamento, deve escludersi che contrastino con l'art. 3 Cost. 
l'art. 43, lett. d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nella parte in cui 
afferma, tra l'altro, che le norme concernenti i rapporti di lavoro a tempo 
pieno ed a tempo definito, propri dello stato giuridico dei sanitari 
ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, valgono anche per il personale 
sanitario degli ospedali clinicizzati o convenzionati, e l'art. 3 del 

d.P.R. 27 marza 1969, n. 129, per la parte in cui fa applicazione di tale 
principio. 
Premesso che, pur in mancanza di specifica norma autorizzativa, i 
prof es sori universitari di materie mediche o chirurgiche possono iscriversi 
all'albo professionale ed esercitare la libera professione, e che il 
divieto all'esercizio di tale professione nelle case di cura private ha fatto 
venir meno soltanto uno dei possibili modi di attivit� professionale, deve 
escludersi che contrastino con l'art. 3 Cost. l'art. 43, lett. d), della legge 

n. 132 del 1968, nella parte in cui afferma che la norma relativa all'incompatibilit� 
dell'attivit� libero-professionale in case di cura private, pro

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pria dello stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi 
e cura, vale anche per il personale sanitario a tempo pieno degli ospedali 
clinicizzati o convenzionati, e, per estensione, l'art. 3 del citato d.P.R. 

n. 129 del 1969, e gli artt. 24 e 133 del d.P.R. 27 marza 1969, n. 130. 
Premesso che da tempo la legge ordinaria vieta al personale ospedaliero 
sanitario ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza 
con l'attivit� dell'ospedale, si esclude che la previsione, ad opera 
dell'art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, del termine -che deve confermarsi 
perentorio -del 1� gennaio 1976 per la piena operativit� del 
divieto, per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, 
di esercizio libero-professionale in case di cura private, sia in contrasto 
con l'art. 43, lett. d), della legge di delega n. 132 del 1968, e quindi con 
l'art. 76 Cost.; e ci� vale anche per il personale sanitario gi� in servizio 
all'atto dell'emanazione del citato d.P.R. n. 130 del 1969. D'altro canto, 
la sussistenza o meno -in punto di fatto -degli ambienti idonei 
all'esercizio dell'attivit� professionale �intramurale� � fatto acciden,tale 
che inerisce all'attuazione della normativa in esame e che � irrilevante 
in sede di valutazione della compatibilit� della normativa medesima con 
l'art. 3 Cost.; del pari a questo effetto irrilevante, in quanto di mero 
fatto, � la disparit� tra sanitari che, in ragione della loro specializzazione, 
possono esercitare la libera professione al di fuori dell'ospedale, nel loro 
studio privato, e sanitari, come ad esempio chirurghi o anestesisti, che 
possono esercitare solo nell'ambito di strutture complesse, quali, al di 
fuori dell'ospedale, possono offrire solo le cliniche private. 

(Omissis). -Le questioni sollevate dal TAR per l'Emilia-Romagna, 
e puntualizzate alle lettera A) e B) del precedente n. l, non sono fondate. 

Va preliminarmente precisato che esse muovono dall'assunto, fatto 
proprio dal giudice a quo, che il legislatore, con l'espressione �personale 
sanitario medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati�, 
adoperata nel denunciato art. 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968, abbia 
inteso riferirsi ai sanitari universitari che operano in tali ospedali. Pur 
tacciando di scarsa propriet� la locuzione (che qualifica come � dipendente 
�, personale legato agli ospedali in argomento, non da rapporto 
d'impiego ma da rapporto di servizio), questa interpretazione, dalle ordinanze 
di rimessione, � stata ritenuta logicamente preferibile ad altra, 
che individui il personale medesimo in quello dipendente da enti ospe 
dalieri, da questi ultimi, per effetto delle convenzioni stipulate con le 
universit�, messo a disposizione, a fianco del personale universitario, per 
il funzionamento dei complessi convenzionati. Invero, in questa seconda 
ipotesi -obietta il TAR per l'Emilia-Romagna -non vi sarebbe stato 
motivo di estendere una disciplina ed una incompatibilit�, che gi� direttamente 
trovavano collocazione nello stato giuridico proprio del personale 
sanitario medico dipend�nte dagli enti ospedalieri, secondo quanto 


�.., 
PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

esplicitamente prescritto dalla prima parte dello stesso art. 43, lett. d). A 
sostegno della tesi accolta dal TAR merita di essere ricordato che, nel 
corso dell'iter parlamentare della legge n. 132 del 1968, l'espressione originaria 
(�personale sanitario dipendente dagli ospedali clinicizzati �) era 
stata, innanzi alla Camera, sostituita, con emendamento governativo, da 
altra inequivocabile ( � personale sanitario medico in servizio presso gli 
ospedali convenzionati o clinicizzati, da qualunque amministrazione dipenda
�). A sua volta quest'ultima fu successivamente modificata nei termini 
attuali, ma, come risulta dalla relazione della Commissione di igiene 
e sanit� del Senato, �sono stati cos� riprodotti i termini esatti di accordi 
a suo tempo intervenuti su questa materia comune tra clinici universitari 
e medici ospedalieri, per cui la modifica, nel pensiero del Ministro e 
della Commissione, � di carattere formale e lascia inalterato il significato 
della norma quale � stata approvata dalla Camera �. Non va da ultimo 
taciuto che l'interpretazione fornita dal TAR � accolta anche dal decreto 
24 giugno 1971 (in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 20 luglio 1971), con il, 
quale i Ministri per la sanit� e per la pubblica istruzione, di concerto 
con quello per il tesoro, hanno approvato lo schema tipo di convenzione 
previsto dal:l'art. 4 del citato d.P.R. n. 129 del 1969, per la disciplina dei 
rapporti tra gli enti ospedalieri ed istituti pubblici di ricovero e cura, 
di cui all'art. 1 della citata legge n. 132 del 1968, e le universit�. Ivi, 
infatti, si ribadisce, al quarto comma dell'art. 7 dello schema, che i sanitari 
universitari addetti all'assistenza nei complessi convenzionati, sono 
soggetti alle disposizioni di Iegge sull'assistenza ospedaliera e devono 
osservare la disciplina e le norme dei regolamenti dell'ente ospedaliero 
che stipula la convenzione, in particolare per quanto attiene ai rapporti 
con la sovraintendenza o la direzione sanitaria, all'osservanza degli orari 
di lavoro, alle limitazioni dell'esercizio dell'attivit� libero.professionale 
presso case di cura private, analogamente a quanto previsto per i medici 
ospedalieri. 

La prima delle due ordinanze del TAR per l'Emilia-Romagna, una 
volta interpretato nei sensi sopra esposti l'art. 43, lett. d), della legge di 
delega n. 132 del 1968, ne fa conseguire l'applicabilit� ai sanitari universitari 
dei complessi clinicizzati o convenzionati, dell'obbligo dell'orario 
di servizio, dettato per i sanitari ospedalieri dall'art. 24 del citato d.P.R. 

n. 130 del 1969, nei termini ivi previsti per il servizio a tempo pieno 
(40 ore settimanali) e per quello a tempo definito (non inferiore alle 
30 ore settimanali e non superiore alle 36 ore). Applicabilit� che trova 
conferma nell'art. 3 del decreto delegato n. 129 del 1969, a tenore del 
quale i professori universitari di ruolo ed incaricati, in quanto responsabili 
di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, assumono, 
a tali effetti, la qualifica di primari ospedalieri e, conseguentemente, 
nei confronti dell'ente ospedaliero, i diritti e i doveri dei primari, 
in quanto applicabili (comma primo); e gli aiuti e gli assistenti di ruolo 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

10 

delle stesse divisioni e sezioni, agli effetti ed in relazione alle attivit� 
assistenziali svolte, sono considerati rispettivamente aiuti ed assistenti 
ospedalieri (secondo comma). Ora, la estensione di tale normativa, dettata 
per i sanitari ospedalieri, ai sanitari universitari, aventi stato giuddico 
fondato su altri presupposti, evidenzierebbe un principio di parificazione 
di due diverse categorie di dipendenti pubblici, che al giudice 
a quo � apparso �del tutto irragionevole�, inducendolo a sollevare la 
questione di legittimit� costituzionale tanto dell'art. 43, lett. d), della 
legge di delega n. 132 del 1968, quanto dell'art. 3 del decreto delegato 

n. 129 del 1969, in relazione al principio di eguaglianza affermato dall'art. 
3 della Costituzione. 
La Corte, per�, non ravvisa nella denunciata normativa l'asserita 
violazione del richiamato principio, violazione che si concreterebbe nell'avere 
il legislatore disciplinato in maniera eguale situazioni diverse. 

In proposito giova ricordare che i rapporti tra le facolt� mediche e 
gli enti di assistenza ospedaliera sono di antica data, pressoch� coevi 
all'instaurarsi e al diffondersi del moderno sistema di insegnamento 
della medicina, basato sull'osservazione clinica. In Italia, alla libera iniziativa 
delle istituzioni universitarie ed ospedaliere, realizzata per lo pi� 
secondo tradizionali schemi privatistici, segu� una prima disciplina in 
materia con la legge 17 luglio 1980, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di 
assistenza e di beneficenza, che, all'art. 98, faceva obbligo agli ospedali 
(in essi compresi i manicomi ed ogni altro istituto pubblico di beneficenza 
diretto alla cura di qualsiasi malattia: art. 124 del regolamento 
amministrativo approvato con r.d. 5 febbraio 1891, n. 99), nelle citt� sedi 
di facolt� medico-chirurgiche, di � fornire il locale e lasciare a disposizione 
i malati e i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti �. Si 
veniva cos� a sancire, al fine di conseguire il necessario coordinamento 
fra l'esigenza dell'assistenza ospedaliera e l'esigenza didattico-scientifica, 
una collaborazione, le cui forme e modalit�, peraltro, erano lasciate al 
sistema contrattualistico. 

Nuova disciplina viene successivamente dettata dal r.d.l. 10 febbraio 
1924, n. 549 (di poi trasfuso negli artt. 27-35 del testo unico delle leggi 
sulla istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592), e 
dal regolamento per la sua esecuzione, approvato con r.d. 24 maggio 1925, 

n. 1144. Gli ospedali delle citt� sedi di facolt� medico-chirurgiche, ricor� 
rendo determinati presupposti ed a seconda dei bisogni dell'insegnamento, 
vengono trasformati in �ospedali clinici�: essi funzionano a totale 
carico delle istituzioni cui appartengono, ma le universit� provvedono 
al personale sanitario direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, 
mettendo a disposizione i propri mezzi diagnostici e terapeutici. Il personale 
sanitario universitario, cui � affidata ex lege la direzione tecnica 
dei singoli reparti, viene cos� ad essere incardinato nell'organizzazione 
ospedaliera, continuando, peraltro, a dipendere dalla amministrazione 
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PARIB I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

universitaria. La collaborazione non � pi�, dunque, circoscritta all'apprestamento 
dei locali ed alla messa a disposizione degl'infermi e dei cadaveri 
ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento, ma investe gli aspetti 
pi� salienti dell'organizzazione e dell'attivit� degli ospedali clinicizzati, 
sui quali viene ad esplicarsi una spiccata ingerenza univernitaria. In 
altri termini, nelle sedi di facolt� medico-chirurgiche il fine didatticoscientifico 
dell'universit� attrae il fine assistenziale dell'ente ospedaliero: 
l'ospedale clincizzato si trasforma in strumento dell'attivit� universitaria, 
la quale, dal suo canto, si estende all'ambito assistenziale, per la stretta 
connessione tecnica fra insegnamento clinico e cura degli ammalati. Del 
che � conferma ~a fattispecie, correlativamente disciplinata, della c.d. 
�clinica ospedalizzata�, e cio� della clinica universitaria, dotata di propri 
locali, chiamata a funzionare come reparto ospedaliero, alle condizioni 
convenute tra amministrazione universitaria e pubblica istituzione di 
assistenza ospedaliera. Conclusivamente, ai fini che qui interessano, va 
sottolineato che gi� vigendo tale normativa i sanitari universitari, obbligatoriamente 
investiti della direzione e della responsabilit� dei reparti 
clinico-ospedalieri, sono tenuti a prestare in essi servizio per la realizzazione 
dei congiunti fini didattico-scientifici ed assistenziali. 

Su gl'indicati rapporti hanno ora sensibilmente inciso la legge n. 132 
del 1968, avente ad oggetto gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, 
e i decreti emanati in attuazione della delega con essa conferita al Governo. 
Cardine della riforma, che con la richiamata normativa si � inteso 
attuare, appare la posizione profondamente diversa dal passato, riconosciuta 
all'infermo, cittadino o straniero, che abbisogni di ricovero e cure. 
L'ammalato, invero, non � pi� accolto nel nosocomio sotto il segno di 
un'assistenza filantropico-caritativa, che ha pure le sue storiche benemerenze,
� ma nella cui prospettiva trova collocazione, quasi come doverosa 
contropartita delle elargite cure, anche la sua eventuale utilizzazione, da 
vivo o da .morto, ad oggetto di osservazione scientifica e didattica. In 
attuazione del principio del supremo interesse della collettivit� alla tutela 
della salute, consacrata come fondamentale diritto dell'individuo dall'art. 
32 della Costituzione (sentenze n. 21 del 1964 e n. 149 del 1969), 
l'infermo assurge, nella novella concezione dell'assistenza os.edaliera, 
alla dignit� di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e 
incondizionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un 'inderogabile 
dovere di solidariet� umana e sociale, da apparati di personale e 
di attrezzature a ci� strumentalmente preordinati, e che in ci� trovano 
la loro stessa ragion d'essere. All'assolvimento del servizio, in cui si concreta 
l'assistenza ospedaliera pubblica, il legislatore ha inteso mobilitare 
non soltanto tutti gli enti ospedalieri, ma anche gl'istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico, le cliniche e gl'istituti universitari, dichiarandoli 
soggetti, per la parte, appunto, assistenziale, alla disciplina unitaria 
della stessa legge di riforma (art. l, comma secondo e terzo, legge 


12 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELl..O STATO 

n. 132 del 1968); e prevedendo l'emanazione di norme delegate per la 
disciplina dell'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche 
e degl'istituti universitari di ricovero e cura (art. 40, n. 2, della legge 
n. 132 del 1968). L'universit�, dunque, in ragione dell'alto livello di preparazione. 
scientifica e tecnica dei suoi docenti, � stata chiamata ad 
assicurare, con le sue cliniche, con i suoi istituti, con il suo personale 
sanitario addetto agli ospedali totalmente o parzialmente clinicizzati, un 
prezioso apporto al pi� efficace perseguimento di quella finalit� assistenziale-
curativa, additata dal ricordato precetto costituzionale, ed alla 
quale va riconosciuto rilievo non inferiore a quello emergente dall'art. 33 
della stessa carta costituzionale per la finalit� didattico-scientifica, che 
l'universit� � istituzionalmente tenuta a perseguire. Correlativamente, 
agli enti ospedalieri regionali, sia generali che specializzati, sono stati 
assegnati come compiti istituzionali, oltre quello precipuo dell'assistenza 
ospedaliera, quello di contribuire alla preparazione professionale ed 
all'aggiornamento del personale medico, nonch� quello di collaborare 
nella ricerca scientifica' (combinato disposto degli artt. 2, comma secondo; 
23, comma terzo, e 24, comma secondo, della citata legge n. 132 del 
1968). Il tutto si compendia in una positiva evoluzione ed intensificazione 
della pregressa cooperazioni:!, esplicitamente sottolineata in sede parlamentare 
con l'indicare tra gli obiettivi essenziali della riforma ospedaliera 
� la promozione della massima integrazione e collaborazione, nel 
rispetto reciproco, dell'ospedale con l'universit�, nell'interesse supremo 
del malato, per l'esigenza della salute pubblica e per il progresso della 
medicina�. Ed appunto in tale prospettiva enti ospedalieri ed universit� 
vengono chiamati dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1971 a 
stipulare nuove convenzioni, secondo uno schema tipo dallo stesso decreto 
approvato, per disciplinare in modo uniforme i relativi rapporti, onde 
rendere �operativo un complesso funzionale universitario ospedaliero, 
rispondente in modo unitario ai fini istituzionali cos� dell'ente ospedaliero 
come delle universit� contraenti� (art. 3). 
Nel delineato contesto, approdo di una scelta politica che ha inteso 
adeguarsi al precetto costituzionale, non appare certo irrazionale che al 
personale sanitario universitario (docenti, aiuti ed assistenti), chiamato 
a compiti di assistenza ospedaliera e, a tali effetti, assimilato nelle qualifiche 
al personale sanitario degli enti ospedalieri con funzioni di diagnosi 
e cura (primari, aiuti, assistenti), siano state estese con le denunciate 
norme le modalit� di prestazione del servizio dettate per questi 
ultimi, offrendo anche ai primi la opzione tra il servizio � a tempo pieno 
� e quello � a tempo definito �. Non si nega che il personale universitario 
anzidetto debba nel contempo assolvere compiti, di non minor 
rilievo, ad esso istituzionalmente assegnati per il perseguimento della 
concomitante finalit� didattico-scientifica, e che a ci� debba in conseguenza 
dedicare parte della sua attivit�. Ma in proposito va innanzi tutto 

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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

osservato trattarsi di funzioni fra loro nient'affatto incompatibili, sib� 
bene, al contrario, suscettibili di ottimale collegamento o addirittura 
compenetrazione, come reso palese dalla stessa strutturazione della clinica 
universitaria, e come pu� del resto desumersi anche dalla normativa 
sullo stato giuridico dei professori e degli assistenti universitari. Ed 
infatti, la legge 18 marzo 1958, n. 311, prevede, all'art. 6, per i professori 
l'esercizio dell'insegnamento, in relazione alla sua natura ed alla sua 
estensione, anche sotto forma di esercitazioni cliniche, nonch� l'obbligo 
aggiuntivo di attendere alla direzione, o alla esplicazione della propria 
attivit� di collaborazione, negl'istituti, cliniche e simili; correlativamente 
la coeva legge n. 349, per gli assistenti, all'art. 3, prevede anch'essa l'obbligo 
di coadiuvare il professore con particolare riguardo alle esercitazioni, 
e, ove rivestano la qualifica di aiuto, di collaborare anche nella 
d.irezione dell'istituto, venendo preposti, di regola, alla direzione dei reparti 
o servizi nei quali l'istituto sia suddiviso. Ma ci� che va soprattutto 
sottolineato, onde escludere che il legislatore abbia inteso disciplinare 
in modo eguale situazioni almeno parzialmente diverse, � che l'osservanza 
dei doveri, dettati per i sanitari ospedalieri, da parte dei corrispondenti 
sanitari universitari, non � sancita per questi ultimi in forma 
assoluta, ma �, dalla denunciata normativa, subordinata alla loro � applicabilit�
� (art. 3, comma primo, del citato d.P.R. n. 129 del 1969): s� che, 
in un ipotetico conflitto tra doveri assistenziali e doveri didattici o accademici, 
dovr� pervenirsi in concreto ad un ragionevole contemperamento 
degli uni e degli altri, da ricercarsi con appropriate forme e nelle competenti 
sedi. Siffatta esigenza, del resto, � stata tenuta presente anche 
dal ricordato schema-tipo di convenzione, prevedendosi ivi, all'art. 7, 
quinto comma, che �dell'osservanza degli orari di lavoro nello svolgi


mento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali -globalmente 
considerate -i medici universitari dovranno rispondere alla 
direzione dell'unit� di appartenenza�; ed al successivo comma sesto, che 
� per quanto riguarda, in particolare, le mansioni assistenziali prestate 
in unit� a direzione universitaria, il personale medico universitario -globalmente 
considerato -deve garantire all'amministrazione ospedaliera 
un numero di ore 'lavorative pari a quello che sarebbe fornito da una 
dotazione organica minima ospedaliera di unit� corrispondente �. 

Per quanto in particolare concerne il servizio assistenziale � a tempo 
pieno �, la sua compatibilit� con il servizio universitario � confermata 
dall'art. 54 della legge 18 aprile 1975, n. 148, a mente del quale anche i 
medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento 
universitario. In concreto, va poi rilevato che, secondo l'art. 24 
del citato d.P.R. n. 130 del 1969, la prestazione di tale servizio ha. carattere 
volontario, presupponendo una esplicita richiesta da parte dell'interessato, 
che a siffatta scelta, rispetto al servizio �a tempo definito'" 
siasi ovviamente determinato avendo liberamente valutato la propria 


14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

disponibilit�; mentre, d'altro canto, il necessario imprescindibile rispetto 
dei concomitanti doveri inerenti all'insegnamento ed alla ricerca scientifica, 
comporta che il sanitario universitario possa sempre, per tali 
comprovati motivi, recedere dall'effettuata opzione; e che, a fortiori, la 
prestazione del servizio a tempo pieno non possa essergli imposta in 
carenza di una specifica richiesta, secondo quanto previsto, invece, dal 
menzionato art: 54 della legge n. 148 del 1975 per il personale sanitario 
ospedaliero. 

Ad eguale conclusione di infondatezza delle mosse censure deve pervenirsi 
in ordine all'altra questione, sollevata con la seconda delle due 
ordinanze del TAR per l'Emilia-Romagna, e relativa -nei termini di 
cui alla lett. B) del precedente n. 1, e nella interpretazione della denunciata 
normativa, esposta al successivo n. 3 -alla estensione ai sanitari 
universitari addetti all'assistenza nei complessi clinicizzati o convenzionati, 
della incompatibilit� dell'esercizio professionale in case di cura 
private, sancita per i medici ospedalieri. 

Rinviando al .prosieguo della motivazione la trattazione delle questioni, 
sollevate dalle ordinanze dei TAR per la Lombardia e per il Lazio 
in ordiI1;e a tale incompatibilit� e puntualizzate alle lettere C), D) ed E) 
del precedente I).. l, va qui preliminarmente precisato che il TAR per 
l'Emilia-Romagna accusa di violazione dell'art. 3 della Costituzione, non 
la norma che stabilisce la incompatibilit�, ma soltanto la norma che la 
estende al personale universitario sopra indicato. L'art. 43, lett. d), della 
citata legge n. 132 del 1968, infatti, avrebbe sotto tale profilo, a detta del 
giudice a quo, leso il principio di eguaglianza per aver stabilito una 
parificazione � irragionevole � in relazione a condizioni diseguali. 

La questione evidentemente pu� essere prospettata soltanto nei confronti 
dei sanitari universitari che prestino servizio assistenziale � a tempo 
definito�, perch� coloro che abbiano chiesto ed ottenuto di prestare 
servizio �a tempo pieno�, hanno con ci� stesso rinunciato a qualsiasi 
attivit� libero-professionale extra-ospedaliera, a mente dell'art. 24, terzo 
comma, lett. A), del citato d.P.R. n. 130 del 1969. I sanitari universitari 
�a tempo definito�, invece, secondo la successiva lett. B) del richiamato 
art. 24, hanno, alla stessa stregua dei sanitari ospedalieri, per effetto 
del citato art. 3 del d.P.R. n. 129 del 1969, la facolt� del libero esercizio 
professionale entro e fuori dell'ospedale, ma non presso le case di cura 
private. 

La Corte nella estensione di tale divieto non ravvisa segni di irrazio� 
nalit�. Trattasi di scelte discrezionali riservate al legislatore, e valgono 
al riguardo le considerazioni esposte nei precedenti numeri 4 e 5; soggiungendo, 
peraltro, che sotto il profilo in esame non si pone nemmeno 
il problema, dianzi toccato, della compatibilit� temporale tra le due funzioni 
(didattico-scientifica ed assistenziale), al cui congiunto esercizio i l


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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

sanitari universitari sono chiamati, in quanto il divieto in parola certamente 
non ostacola, ma anzi agevola l'esercizio medesimo. 

N� maggior pregio pu� riconoscersi all'assunto che in tal guisa, legiferando 
sullo stato giuridico dei medici ospedalieri con funzioni di diagnosi 
e cura, si sarebbe inciso surrettiziamente anche sullo stato giuridico 
dei docenti universitari. Premesso che, come gi� ricordato, fin dal 
1924 nello stato giuridico del personale sanitario universitario era compresa 
la possibilit� di esser tenuto a prestare servizio negli ospedali 
clinicizzati o nelle cliniche ospedalizzate, non pu� non riconoscersi al 
legislatore, in sede di riforma dell'assistenza ospedaliera pubblica, la 
potest� di ampliare e potenziare l'apporto, in tale ambito, delle universit�, 
e di disciplinare all'uopo in modo unitario l'omogeneo rapporto di 
servizio assistenziale del personale sanitario ospedaliero ed universitario, 
fatto salvo per quest'ultimo l'adempimento dei compiti didattici e di 
ricerca scientifica. 

Vero, altres�, che, pur in mancanza di specifica norma autorizzativa, 
i professori universitari di materie mediche o chirurgiche possono, ai 
sensi dell'art. 10 del d.lg.vo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, iscriversi 
all'albo professionale ed esercitare la libera professione. Ma questa loro 
facolt� non � stata certamente soppressa dalla denunciata normativa, 
la quale ha, con il divieto dell'esercizio nelle case di cura private, fatto 
venir meno soltanto uno dei possibili modi di attivit� professionale, disponendo 
in sua vece, con l'art. 133 del citato d.P.R. n. 130 del 1969, che 
all'interno dell'ospedale siano apprestati appositi ambienti qualitativamente 
idonei per l'esercizio di una attivit� professionale che pu� appunto 
considerarsi equivalente a quella non pi� esperibile presso le case di 
cura private. N� pu� in questa sede essere apprezzato l'asserito danno 
economico che gl'interessati risentirebbero per il minor guadagno professionale 
derivante dall'anzidetto divieto; anche se non va taciuto che 
al personale medico universitario svolgente attivit� assistenziale, spetta, 
ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, in aggiunta allo stipendio, 
una indennit� non superiore a quella necessaria per equiparare 
il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di 
pari funzioni ed anzianit�; e che, per l'attivit� libero-professionale esplicata 
nell'ambito ospedaliero, gl'interessati percepiscono i compensi stabiliti 
nel tariffario previsto dall'art. 47 del citato d.P.R. n. 130 del 1969. 


(Omissis). 

Si assume dal giudice a quo che l'art. 43 della citata legge n. 
132 del 1968, nel dettare i principi e criteri direttivi per lo stato 
giuridico ed il trattamento economico del personale sanitario medico 
dipendente dagli enti ospedalieri, cui dovevano ispirarsi le norme delegate 
previste dal precedente art. 40, n. 3, avrebbe, alla lett. d), subordinato 
l'operativit� delle norme limitative dell'esercizio dell'attivit� professionale 
nelle case di cura private, all'apprestamento, da parte dell'amministra



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione ospedaliera, di appositi ambienti qualitativamente idonei per il 
libero esercizio dell'attivit� professionale all'interno dell'ospedale. La 
norma delegata all'uopo emanata (art. 133 del d.P.R. n. 130 del 1968) ha, 
invece, posto un termine perentorio (31 dicembre 1975), oltrepassato il 
quale il divieto opera anche nella ipotesi che non siano stati apprestati 
gli ambienti in parola: il che, secondo il giudice a quo, concreterebbe 
un eccesso dai limiti della delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione. 


La questione non � fondata, in quanto muove da una interpretazione 
della norma delegante, che non pu� condividersi. L'art. 43, lett. d), nella. 
parte che ne occupa, ha inteso configurare una situazione di incompatibilit� 
tra il rapporto di servizio � a tempo definito � del medico ospedaliero, 
e l'esercizio professionale in case di cura private. Giova ricordare 
c_he gi� la preesistente normativa (art. 19 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631; 
art. 13 bis d.lg.vo 3 maggio 1948, n. 949, ratificato con modificazioni ed 
aggiunte dalla legge 4 novembre 1951, n. 1188; art. 3 legge 10 maggio 1964, 

n. 336) vietava al personale sanitario ospedaliero ogni forma di esercizio 
professionale esterno in concorrenza con gl'interessi dell'ospedale; ma 
essa veniva �non di rado elusa�, come fu riconosciuto in sede parlamentare, 
nella quale fu appunto dichiarato il � chiaro intendimento del legislatore 
� di apprestare all'uopo � nuove disposizioni tassative �. Ecco 
perch�, pur facendo nello stesso art. 43, lett. d), �salva l'applicazione per 
tutti i sanitari delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 
1964, n. 336 >>, si volle, nel contempo, trasformare, per quanto concerne 
specificamente le case di cura private, quello che era un divieto 
generico, attualizzabile solo mediante accertamento caso per caso, in un 
divieto puntuale e predeterminato. Tale incompatibilit� trova poi la sua 
fondamentale ratio, pi� che nella difesa-di interessi concorrenziali dell'ospedale, 
soprattutto nella tutela degli stessi principi posti a base della 
riforma ospedaliera, che ha inteso potenziare su nuove strutture l'organizzazione 
del servizio pubblico di assistenza ospedaliera; sulla cui efficienza, 
secondo la discrezionale valutazione del legislatore, avrebbe spiegato 
effetti negativi ed impeditivi, il consentire alla collaterale organizzazione 
dell'assistenza sanitaria privata, di assorbire, con impegni quasi 
sempre non accidentali, il personale sanitario ospedaliero, lasciando 
oltretutto gravare sugli enti pubb�ici da cui esso dipende, i non indifferenti 
oneri derivanti dal relativo stato giuridico e trattamento economico, 
ed attuando cos�, in termini economici, un sostanziale trasferimento di 
costi. 
Questa consapevole rilevante svolta rispetto al passato � stata dal 
legislatore volutamente improntata ad opportuna gradualit�, essendo gi� 
scontata la resistenza che avrebbe incontrato l'attuazione del divieto, in 
ragione dei precostituiti interessi sui quali avrebbe sensibilmente inciso. 
Fu, pertanto, la stessa norma di delega a predisporre un ampio inter



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

vallo temporale (oltre sette anni), indicando un termine (31 dicembre 
1975), decorso il quale la incompatibilit� avrebbe spiegato la sua generale 
operativit�; e prevedendo nel contempo che il divieto potesse anticipare 
i suoi effetti solo ove si fosse riscontrata la disponibilit� dei cennati 
ambienti. Protrarre sine die la possibilit� della inosservanza avrebbe 
significato non soltanto vanificare il termine stesso, ma soprattutto subordinare 
la precettivit� della norma alla discrezionalit� delle singole 
amministrazioni, che pi� difficilmente in tal caso avrebbero potuto superare 
le previste resistenze. 

Il termine, adunque, � perentorio tanto nella norma di delega quanto 
nella norma delegata, e va perci� disattesa la mossa censura. -(Omissis). 

I pi� volte citati articoli, 43, lett. d),, della legge n. 132 del 1968 
e 133 del d.P.R. n. 130 del 1969, vengono, infine, denunciati dalle 
due ordinanze del TAR per la Lombardia e del TAR per il Lazio, per 
violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, nei termini gi� indicati 
alla lett. E) del precedente n. 1. 

Un primo profilo dell'asserita disparit� di trattamento -una� volta 
riconosciuta la perentoriet� del termine iniziale per la generale operativit� 
del divieto di esercizio dell'attivit� professionale nelle case di cura 
private -si concreterebbe, nell'ambito dei medici ospedalieri, fra coloro 
per i quali sussista la disponibilit� degli ambienti idonei all'esercizio 
dell'attivit� professionale intramurale, e gli altri, per i quali gli enti da 
cui dipendono non abbiano potuto o voluto attrezzare tali ambienti. 

A questo proposito, richiamando quanto gi� osservato al precedente 

n. 8, in merito alla perentoriet� del termine, va, peraltro, osservato che 
aver riconosciuto non subordinata alla disponibilit� degli ambienti la 
operativit� del divieto, non sta certo a significare che per le amministrazioni 
ospedaliere non sussistesse, puntuale e cogente, l'obbligo di apprestare 
gli ambienti medesimi entro lo stesso termine. Il diritto all'esercizio 
professionale nell'ambito dell'ospedale, gi� enunciato dall'art. 43, 
lett. d), della legge n. 132 del 1968, � stato, infatti, esplicitamente sancito 
dalla norma delegata (art. 47 del d.P.R. n. 130 del 1969), che, al comma 
terzo, fa obbligo � a tutti gli enti ospedalieri � di predisporre, entro lo 
stesso termine del 31 dicembre 1975, �sale separate qualitativamente idonee 
per il ricovero di malati paganti in proprio con un numero di letti 
variabile dal quattro al dieci per cento del totale, dove i medici, nel 
rispetto della competenza nosologica attribuita alla divisione o al servizio, 
e delle attribuzioni inerenti alla qualifica rivestita da ciascun sanitario, 
possono esercitare la loro attivit� professionale�. 
Un obbligo cos� esplicito e tassativo, posto a carico :di tutte le amministrazioni 
ospedaliere, presuppone da parte del legislatore la valutazione 
politica della sua generale concreta realizzabilit�: sul piano razionale, 
dunque, non sussiste la lamentata discriminazione, in quanto, nella previsione 
normativa, tutti i medici ospedalieri, a far tempo dal 1� gen



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

naio 1976, dovevano essere messi in grado di esercitare, volendo, la professione 
all'interno dei rispettivi ospedali. Che ci� non si sia ancora 
verificato�. in quanto non tutti gli enti ospedalieri avrebbero ottemperato 
all'obbligo (che la scadenza del termine non ha certo fatto venir meno, 
ma anzi ha reso ancor pi� cogente), � un fatto accidentale, che inerisce 
all'attuazione della legge, ed � cagione di una disparit� di mero fatto. 
Ad essa pu� e deve porsi riparo nelle competenti sedi, con il necessario 
intervento degli organi di vigilanza sugl'inadempienti enti ospedalieri, e 
con i possi'!Jili rimecU giurisdizionali. Che se poi il legislatore avesse a 
constatare di aver errato neHa previsione oiI1ca la concreta realizzabilit� 
dell'obbligo posto a carico di tutte le amministrazioni ospedaliere, ad 
esso spetterebbe di intervenire nei pi� opportuni modi. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 104 -Pres. Rossi -Rel. 
Rochrssen -Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti). 

Procedimento penale -Imputato ignoto -Diritto di difesa -Non sussiste. 
(cast. artt. 3 e 24; cod. proc. pen., artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305). 

L'ambito di operativit� del diritto di difesa non pu� eccedere il 
limite costituito dal momento in cui un indizio di reit� si soggettivizza 
nei confronti di una determinata persona, perch� altrimenti verrebbe 
snaturata la stessa figura del difensore, il quale, in mancanza di un 
soggetto da difendere concretamente individuato diventerebbe una sorta 
di garante della legalit� nella ricerca del reo (l). 

(1) La sentenza � pubblicata in Foro it., 1977, I, 1605. 
CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 105 -Pres. Rossi -Rel. 
Rochrssen -Santangelo (n.p.). 

Professioni -Notaio -Assegno di integrazione -Totale impignorabilit� Illegittimit� 
costituzionale. 
(cast., art. 3, r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12). 

Contrasta con l'art. 3 Cast. l'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, 
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede 

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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

19 

la pignorabilit� per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti 
ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti 
dall'art. 2, n. 1, del d.P;R. 5 gennaio 1950, n. 180 (1). 

(Omissis). -L'art .4 del r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, ha istituito un 
assegno di integrazione per notai in esercizio che non raggiungano nel corso 
di u nanno di attivit� un limite massimo di onorari (ora fissato in lire 
4 milioni), considerato come necessario per il mantenimento di un livello 
di vita consono alla professione esercitata. L'art. 12 del successivo r.d.l. 
27 maggio 1923, n. 1324, ha stabilito la totale impignorabilit� di detto 
assegno integrativo: questa norma viene ora denunciata sotto il profilo 
del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che in via generale 
vige il principio che i crediti per causa di alimenti possono essere, 
in una certa misura, soddisfatti anche con i crediti alimentari del debitore 
e non vi sarebbe una valida ragione per derogare a tale principio 
quando il debitore sia un notaio. -(Omissis). 

Data la funzione pubblica svolta dai notai, ritiene la Corte che per 
essi dovrebbero valere le ragioni che giustificano la disciplina vigente 
in tema di pignorabilit� degli assegni dei pubblici dipendenti, tenuto 
anche conto che l'art. 12 del r.d. n. 1324 del 1923 ha sostanzalmente la 
stessa finalit� degli artt. 1 e 2 del d.P.R..n. 180 del 1950, mirando a 
garantire la correttezza, il decoro e la continuit� dell'esercizio delle 
funzioni notarili, cos� come il d.P.R. n. 180 mira ad assicurare il buon 
andamento e la continuit� degli uffici della P.A. 

Ne deriva che, se possono ritenersi sussistenti ragioni idonee a 
giustificare, in tema di pignorabilit� dell'assegno integrativo in questione, 
norme diverse e pi� favorevoli di quelle vigenti in tema di pignorabilt� 
di stipendi dei dipendenti privati, � da escludere la possibilit� di ravvisare 
un ragionevole fondamento alla disciplina totalmente diversa del 
pi� volte citato art. 12 rispetto a quella vigente per i pubblici dipendenti. 
-(Omissis). 

La Corte Costituzionale dichiara la illegittimit� costituzionale dell'art. 
12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 
1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilit� per crediti 
alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa 
nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del 

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. 
(1) Merita segnalare che la Corte Costituzionale non si � limitata a demolire 
la disposizione sub judice, ma ha anche ricostruito il tessuto normativo 
optando per una estensione della portata dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, 
n. 180. Su questo articolo, cf.r. Corte Cost. 16 marzo 1976, n. 49 (in questa 
Rassegna, 1976, 318). La motivazione integrale della sentenza � in Foro it., 
1977, I, 1604. 

20 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1977, n. 108 -Pres. Rossi -Rel. Elia 
-Amerio (n.p.), I.N.P.S. (avv. Romoli) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (sost. avv. gen. Bafile). 

Previdenza e assistenza � Assicurazione sociale per invalidit� e vecchiaia 
Religiosi 1e religiose dipendenti da enti concordatari . Soggezione ed 
assicurazione -Limiti. 
(cost., art. 3 e 38; legge 3 maggio 1956, n. 392). 

A fronte del carattere generale della disposizione dell'art. 38, s,econdo 
comma, Cast. viene unicamente in considerazione lo status di lavoratore; 
pertanto contrasta con gli artt. 3 e 38 Cast. l'articolo unico, primo comma 
della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui esclude dalla soggezione 
alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidit�, vecchiaia e 
per tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive 
modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano 
attivit� di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni 
e case religiose di cui all'art. 28, lettere a e b del Concordato tra 
la Santa Sede e l'Italia, diversi dall'ordine o dalla congregazione religiosa 
d'appartenenza (1). 

(Omissis). -� dunque in distinto riferimento al disposto dell'art. 38, 
secondo comma, e dell'art. 3, primo comma, della Costituzione che si 
manifesta la illegittimit� costituzionale della limitazione contenuta nell'articolo 
unico, primo comma, della legge n. 392 del 1956. Invero, a 
fronte del carattere generale della disposizione dell'art. 38, secondo 
comma, Cost. perde di rilievo lo status di religioso o di sacerdote e viene 
unicamente in considerazione lo status di lavoratore. 

La differenza di trattamento esistente in atto non pu� essere giustificata 
n� dalle diversit� che caratterizzano lo status di sacerdote secolare 
rispetto a quello di appartenente al clero regolare n�, pi� in generale, 
della peculiarit� dello status di religioso rispetto a quello di tutti 
gli altri lavoratori. 

Va infatti tenuto nettamente distinto il complesso rapporto, che 
lega il religioso al suo ordine e alla sua congregazione, dal rapporto di 
lavoro retribuito che qui unicamente viene in rilievo: e comunque, � 
sufficiente riscontrare in una prestazione di attivit� i requisiti necessari 
ad integrare i presupposti previsti nella legge, per stabilire la sussistenza 
del rapporto previdenziale. 

In particolare non pu� essere motivo di diverso trattamento il vincolo 
di obbedienza che a seguito della professione dei voti astringe il 


(1) 1.a 111101ivazione intgeraie della <sentenza � in Foro it., 1977, I, 1597, con 
nota di precedenti. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

religioso ai suoi superiori: �a parte il generalissimo principio proprio 
.dello Stato moderno, secondo il quale da simili vincoli non derivano limitazioni 
alla comune capacit� dei soggetti, proprio in tema di previdenza 
sociale pu� constatarsi l'irrilevanza dell'obbligo di obbedienza. Infatti, 
anche l'attivit� di lavoro retribuita, prestata alle dipendenze di terzi 
diversi dagli enti �concordatari�, potrebbe essere fornita per comando, 
e non semplicemente col consenso, del superiore all'ordine o della congregazione: 
senza che ci� privi il religioso o la religiosa della tutela 
assicurativa. E ci� conferma che, anche a voler ammettere una presunzione 
di legge a favore del vincolo d'obbedienza, come titolo in base 
al quale sarebbe prestata l'attivit� a favore degli enti � concordatari �, 
tale presunzione sarebbe del tutto inidonea a superare la censura di violazione 
dell'art. 3, primo comma, della Costituzione. 

N� ha rilievo il fatto che il religioso vive in comunit�, in quanto 
ai bisogni della comunit� �stessa ciascun membro � tenuto a contribuire, 
ed il religioso anziano di solito non � in grado di fornire un 
apprezzabile apporto; anzi necessita di particolari cure ed assistenza 
cui talvolta l'ordine o la congregazione non pu� sopperire. N� gli obblighi 
assistenziali che gravano sq tali associazioni religiose potrebbero di 
norma essere fatti valere dinnanzi al giudice civile. Comunque, il motivo 
della vita in comunit� come limite alla tutela previdenziale � gi� 
charamente superato dalla legge n. 392 del 1956. N� si riesce a scorgere 
la ragione del secondo la quale il legislatore dovrebbe darsi carico del 
sacerdote secolare ridotto allo stato laicale, mentre non dovrebbe preoccuparsi 
minimamente di quei religiosi che lasciano l'abito dopo �molti 
anni trascorsi in attivit� sociali; situazioni tutte che toccano, sia pure 
indirettameente, il delicatissimo tema del pieno esercizio della libert� 
religiosa. A questo fine non vale certo richiamarsi, come fa l'Avvocatura 
dello Stato, al recente decreto in data 25 gennaio 1974 della Sacra Congregazione 
per i religiosi e gli istituti secolari � De auxilio iis qui Institutum 
deserunt praebendo �, pel'ch� i discrezionali interventi in esso previsti 
concernono esclusivamente l'ordinamento canonico. 

Infine, � assolutamente ultroneo dubitare che una coerente e. generale 
app1icazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. anche ai religiosi 
e alle religiose, possa avere incidenza sulla .normativa concordataria 
specie per ci� che riguarda l'esercizio da parte dei primi di un ufficio del 
ministero ecclesiastico: infatti, secondo la chiarissima giurisprudenza 
della Corte di cassazione, bisogna distinguere tra l'attivit� di lavoro 
retribuita, quale mero dato oggettivo rilevante per la legge civile ai semplici 
fini della tutela previdenziale, e lo stesso rapporto nella sua genesi, 
contenuto e modalit� di svolgimento, regolato, come tale, dalla legge 
ecclesiastica e per cui funziona il limite della garanzia di indipendenza 
e di libert� della Chiesa. 


22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Infine appare ovvio che -il limite alla tutela previdenziale previsto 
dalla legge n. 392 del 1956 risulta costituzionalmente illegittimo soltanto 
se l'attivit� di religioso o della religiosa � prestata alle dipendenze di 
�terzi�, categoria nella quale non potrebbero mai farsi rientrare l'ordine 

o la congregazione religiosa d'appartenenza. 
CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1977 n. 110 -Pres. Rossi -Rel. Elia Regione 
Sardegna (avv. Coronas) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. Azzariti). 

Sardegna -Competenza in materia di motorizzazione civile -Riman2ono 
allo Stato. 

(d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, artt. 7 e 8). 
Spetta allo Stato la competenza organizzativa relativamente agli uffici 
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in 
Sardegna, esercitata dal Ministro dei Trasporti e dell'aviazione civile con 
decreti ministeriali n. 854 ed 855 del 21 ottobre 1975 (1). 

(Omissis). -Secondo la Regione gli uffici provinciali della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione sarebbero unit� peritale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Pertanto il 
trasferimento alla Regione della direzione compartimentale per la Sardegna, 
disposto con l'art. 8, comma primo, del d.P.R. 22 maggio 1975, 

n. 480, comporterebbe necessariamente anche il trasferimento degli 
uffici. 
A sostegno della propria tesi la Regione richiama i precedenti legislativi 
in tema di organizzazione degli ispettorati compartimentali della 
motorizzazione civile, che assunsero, a seguito dell'art. 1 della legge 
31 ottobre 1967, n. 1085, la denominazione di direzioni compartimentali: 
proprio nel terz'ultimo comma del citato art. 1 si stabilisce: � Alle dipendenze 
e nell'ambito delle direzioni compartimentali operano gli uffici 
provinciali gi� istituiti in via temporanea, ai sensi del citato art. 8 � (del 
d.lg.vo 7 maggio 1948, n. 557). 

Ma anche a voler ammettere -e ci� non � affatto pacifico -che 
tale rapporto di dipendenza configurasse in ogni loro attivit� gli uffici 
provinciali come mere articolazioni di un unico complesso organizzativo 
(e cio� della direzione compartimentale), non sarebbe ancora provato 
che essi siano stati trasferiti alla Regione come entit� ricomprese nell'ufficio 
alle cui dipendenze operavano. In effetti gli uffici provinciali 
hanno comunque ricevuto separata considerazione ed autonoma confi


(1) Cfr. anche il d.P.R. 25 novembre 11975, n. 902, per la Regione FriuliVenezia 
Giulia, e il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 86, commi terzo e quarto. 
.-.�.�..�..�.-..-...�.-.-..-.-.-..-...-............................................................................................... .................................,.........................................................................,..,.,.,,..... 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

gurazione proprio nel citato art. 8 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, in 
relazione all'esercizio delle funzioni residuate alla competenza statale, 
ivi comprese quelle in materia di motorizzazione �ivile, gi� spettanti alle 
direzioni compartimentali. In realt� con gli artt, 7 e 8 del d.P.R. n. 480 
del 1975 si � voluto operare un trasferimento di funzioni e di uffici del 
tutto coincidente con quello realizzato nella stessa materia a favore delle 
Regioni a statuto ordinario dagli artt. 14 e 15 del d.P.R. 14 gennaio 1972, 

n. 5. Ed � pacifico, che nelle Regioni a statuto ordinario, gli uffici provinciali 
della motorizzazione civile sono rimasti, come uffici statali, 
articolazioni della organizzazione periferica del Ministero dei trasporti. 
La difesa della Regione fa leva su talune differenze nel testo delle 
disposizioni contenute nei due decreti, per sostenere che nelle nuove 
norme di attuazione dello Statuto sardo le formule usate dal legislatore 
non possono che rifersi anche agli uffici provinciali. In particolare nel 
primo comma dell'art. 8 le espressioni impiegate per definire le funzioni 
amministrative delegate alla Regione precisano che si tratta di funzioni 
�gi� esercitate all'atto del loro trasferimento... dagli uffici trasferiti di 
cui al precedente art. 7 � (e cio� dalla direzione compartiI,nentale). Secondo 
la difesa della Regione l'uso del plurale costituirebbe un forte 
argomento letterale per confermare il trasferimento degli uffici provinciali 
insieme con quello della direzione compartimentale: ma � chiaro, 
al contrario, che il legislatore si � riferito ai numerosi uffici i quali, a 
norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 aprile 1968, n. 428, componevano 
la direzione compartimentale. Questa interpretazione � del resto 
confortata dalla formula impiegata nel secondo comma dello stesso art. 8, 
formula che, per le attribuzioni inerenti alla motorizzazione e alla circolazione 
su strada e ad altre attivit�, si riferisce espressamente alla 
data del trasferimento � da appositi uffici della direzione compartimentale 
della motorizzazione civile�; uffici, dunque, nettamente distinti 
(e si dovrebbe dire contrapposti) rispetto agli uffici provinciali della 
motorizzazione civile richiamati nello stesso periodo che esaurisce il 
secondo comma del citato art. 8. Dunque il legislatore, come gi� per gli 
uffici del genio civile (art. 12 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), ha preso in 
considerazione la direzione compartimentale non come unitaria struttura 
amministrativa ma come pluralit� di uffici addetti a compiti che passavano 
alla Regione o restavano allo Stato. 

L'altro argomento che la difesa della Regione trae dal testo dell'art. 8, 
secondo comma, delle nuove norme di attuazione dello Statuto si riferisce 
alla formula della � assegnazione � dello svolgimento di funzioni 
gi� esercitate dagli appositi uffici nella direzione compartimentale agli 
esistenti uffici provinciali: nella assegnazione dovrebbe ravvisarsi una 
sorta di delega minore alla Regione, nel senso che essa sarebbe di natura 
temporanea e varrebbe fino a quando non sar� riordinata l'organizzazione 
periferica del Ministero dei trasporti, comportando allora il tra



24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sferimento automatico ai nuovi uffici statali, senza necessit� di modificare, 
con lo speciale procedimento rafforzato, le norme di attuazione. 
Ma tale argomento (oltre ad essere viziato da peHzione di principio, 
perch� presupporrebbe la gi� avvenuta dimostrazione del trasferimento 
degli uffici provinciali alle Regioni) non appare persuasivo perch� la 
delega, sia pure temporanea, andrebbe comunque conferita all'ente regione 
e non rivolta a suoi singoli uffici; ma, soprattutto, non sembra 
che la figura della �assegnazione� sia suscettibile di essere ricostruita 
nei termini prospettati dalla difesa della Regione. Se mai essa potrebbe 
alludere ad una utilizzazione diretta di uffici regionali da parte dello 
Stato, del tipo previsto nei rapporti tra Regioni da una parte e Province, 
Comuni od altri enti locali dall'altra parte (art. 118 Cost., ultimo comma: 
�valendosi dei loro uffici�). Questa formula organizzativa � stata ammessa 
da questa Corte anche nei rapporti tra Stato e Regioni con la 
sentenza n. 35 del 1972: ma per �funzioni minori, specie esecutive� quali 
sicuramente non sono le delicate attribuzioni in tema di sicurezza degli 
impianti, dei veicoli e dei natanti, per quanto attiene ai servizr pubblici 
di trasporto, riservate agli organi statali dall'art. 31 del citato d.P.R. 

n. 480 del 1975. � proprio l'esame con criterio sistematico della intera 
normativa contenuta negli artt. 8 e 31 del d.P.R. n. 480 del 1975, che fa 
ritenere del tutto rispondente ai canoni dell'art. 17 legge 16 maggio 1970, 
n. 281, l'uso della delega alla Regione delle funzioni statali residue, gi� 
appartenenti alla direzione compartimentale (n� importa che prima del 
trasferimento talune di esse potessero essere esercitate in modo potenzialmente 
alterantivo dagli uffici della direzione e dagli uffici provinciali 
mentre appare sicuramente plausibile riunire negli uffici periferici 
del Ministero dei trasporti lo svolgimento delle attribuzioni statali residuate 
allo Stato nel settore della motorizzazione, in quanto connesse 
alle altre competenze negli uffici provinciali. Infine � pi� rispondente 
al tipo di rapporto instaurato tra Stato ed enti dotati di autonomia 
costituzionale come le Regioni che la fine di un rapporto di delega non 
sia collegata ad un atto di mera riorganizzazione interna dell'apparato 
statale qual'� quello previsto nel terzo ed ultimo comma dell'art. 8 del 
d.P.R. n. 480 del 1975 per l'organizzazione periferica del Ministero dei 
trasporti. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 20 giugno 1977, n. 118 -Pres. Rossi -Rel. 
Reale -Gallo (avv. Dal Piaz e Guarino), Comune di Racconigi (avv. 
Levi) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Angelini 
Rota). 

Comune � Autonomia comunale � Limiti. 
(cost., artt. 5 e 128; legge 13 febbraio 1963, n. 151). 

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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 25 

Previdenza e assistenza � Retribuzioni dei medici condotti . Fissazione 
di un minimo � Legittimit� costituzionale. 

(co~t., art. 3; legge 13 febbrfaio 1963, n. 151). 

Il principio dell'autonomia comunale non pu� comportare una autonoma 
ed ingiustificata eliminazione di ogni potest� di intervento statale, 
sul piano legislativo, nell'ambito dei principi generali e nel perseguimento 
di quei fini che lo Stato riconosce come propri anche nella articolazione 
ch� si esprime a livello delle amministrazioni locali. Peraltro, 
il legislatore statale� (e regionale) � tenuto ad osservare limiti: si dovr�, 
quindi, di volta in volta accertare se le disposizioni legislative si siano 
mantenute nell'ambito strettamente necessario a soddisfare esigenze di 
carattere generale ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di 
poteri, richiesto da quella autonomia di cui essi devono godere (1). 

In considerazione delle particolari funzioni che ad essi sono demandate, 
il trattamento economico dei medici condotti � stato sempre diverso 
da quello degli altri dipendenti comunali e soggetto a particolare valutazione 
da parte dello Stato; la fissazione in unica misura del minimo 
di stipendio per tutti i sanitari condotti non comporta violazione del 
principio di uguaglianza (2). 

(1-2) La motivazione della sentenza � pubblicata in Foro it., 1977, I, 2094, 
con nota. La Corte Costitumonale ha osservato, in. chi.usura della motivazione, 
che � nel quadro della riforma sanitaria, da tempo in programma, la quale 
ha trovato la sua ultima formulazione nel disegno di legge n. 1252 del 16 marzo 
1977 attualmente all'esame del Parlamento, � compresa anche la disciplina 
in sede locale dell'assistenza sanitaria �. 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 giugno 1977, n. 120 -Pres. Rossi � Rel. 
Reale -Benvenuto (n,p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice 
avv. gen. Chiarotti). 

Pena -Perdono giudiziale -Imputato maggiorenne seminfermo di mente . 
Non estensibilit�. 

(cost., artt. 2 e 27; cod. pen., artt. 89 e 169). 

Il perdono giudiziale trova il suo fondamento non in una minore 
capacit� di intendere e di volere al momento del fatto bens� in una previsione 
del giudice che il minore si asterr� dal commettere ulteriori 
reati. Non contrasta pertanto con gli artt. 3 e 27 Cast. il coordinato disposto 
degli artt. 89 e 169 cod. pen. in confronto con gli artt. 98 e 169 
stesso codice (1). 

(l) La sentenza � pubblicata in Foro it., <1977, I, 2093. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

26 

CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1977, n. 125 -Pres. Rossi -Rel. Amadei 

-Antonelli (avv. Gatti), Fava (avv. Barraco), Lefebre d'Ovidio A. 

(avv. Vassalli), Fanali (avv. Taddei), Crociani (avv. G. Cassandro e 

P. Nuvolone), Olivi (avv. Angelucci) Collegio dei commissari di accusa 
(avv. Gallo), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. 
Azzariti). 
Corte Costituzionale -Processo penale costituzionale -Efficacia ~Ila 

connessione -Giurisdizione della Corte costituzionale nei confronti 

degli imputati c.d. � laici �. 

(cost., artt. 90, 96, 134, 3, 25 e 102; legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 16 e 27). 

Il processo penale costituzionale non � strumento .di garanzia personale 
dei ministri, ma di pi� ampia e oggettiva garanzia dell'ordinamento 
costituzionale. La attribuzione alla Corte Costituzionale -che 
non � giudice speciale -di una competenza per connessione � razionale, 
in quanto consente un giudizio unitario, e non contrasta con la 
Costituzione. Pertanto, gli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1%2, n. 20, 
non contrastano con gli artt. 90, 96, 134, in relazione anche agli artt. 3, 
primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, della 
Costituzione. 

(Omissis). -Una seconda osservazione che riguarda l'art. 96 � che, 
contrariamente a quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, in esso 
prevale l'elemento oggettivo su quello soggettivo: il quale ultimo � pur 
esso necessario ma non da solo sufficiente ad integrare le ipotesi in 
considerazione (sent. n. 13/1975) ed infatti la messa in stato di accusa 
da parte del Parlamento avviene � per reati commessi nell'esercizio 
delle funzioni� proprie di un ministro o del Presidente del Consiglio, 
mentre l'art. 47 dello Statuto stabiliva: � la Camera 'dei Deputati ha il 
diritto di accusare i ministri del Re�. 

L'art. 96 esige cio�, per la sussistenza e la perseguibilit� del reato, 
non solo una determinata posizione giuridica dell'agente e in particolare 
che esso sia Ministro o Presidente del Consiglio, ma che abbia commesso 
nell'esercizio delle funzioni ministeriali un fatto previsto e punito 
dalla legge penale. Dal che discende che il processo penale costituzionale 
non � strumento di garanzia personale dei ministri ma, di pi� ampia 
ed oggettiva garanzia dell'ordinamento costituzionale. 

Se � vero che la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto 
della connessione, ha comunque provveduto a mutuarne la efficacia per 
quanto riguarda quella che poteva legare reati comuni e i reati militari 
che, secondo l'art. 49 c.p.p., erano sempre sottoposti a giudizio del Tribunale 
militare. Con la norma dell'ultimo comma dell'art. 103 non 



� 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 27 

23 marzo 1956, n. 167 si � sostanzialmente modificato l'art. 264 del 

c.p.m.p. Non modificando invece, neppure indirettamente, lo st�sso articolo 
49 c.p.p. circa la connessione fra reati di competenza dell'autorit� 
giudiziaria ordinaria e quelli di competenza dell'Alta Corte di Giustizia,, 
ha mantenuto ferma la attrazione da parte di quest'ultima e la sua 
competenza a giudicare se pure con le pr�cisazioni che verranno appresso 
indicate. 
Del resto se un giudizio di accusa fosse stato promosso prima delle 
leggi, costituzionale n. 1 del 1953 e ordinarie n. 87 del 1953 sulla Corte 
costituzionale, e n. 20 del 1962 sui giudizi di accusa, avrebbe la eventuale 
connessione di reati trovata la sua regola processuale nell'art. 49 

c.p.p. Le leggi menzionate hanno adeguato alla Costituzione le norme 
sulla connessione e, seppure con espressioni diverse, sostanzialmente 
esprimono lo stesso concetto. 
Posto quindi che la Costituzione consente una attribuzione di competenza 
per connessione, il legislatore ol'.'dinario si � orientato, nella 
sua discrezionalit�, a conferire agli organi della giurisdizione penale 
costituzionale la competenza per connessione, sia per la rilevanza costituzionale 
del bene tutelato attraverso la repressione dei reati in esame, 
sia a causa delle difficolt�, a volte irrisolubili, che comporterebbe un 
separato giudizio a carico dei soli Ministri (per i quali la competenza 
del Parlamento e della Corte �, ovviamente indeclinabile). 

Da quanto sopra, consegue la razionalit� di un meccanismo che consenta 
un giudizio unitario nel caso in cui ci� sia richiesto dalla fattispecie. 
Ed � ragionevole che il funzionamento di tale meccanismo si 
ricolleghi non alla applicazione di una formula astratta, ma ad una concreta 
scelta del giudice che valuti, caso per caso, la rispondenza o 
meno della riunione ad esigenze processuali con riguardo anche a 
quella della sollecita definizione del giudizio. Il che non si risolve in 
un arbitrio ma rappresenta il connotato essenziale di un potere ritenuto 
idoneo, se non indispensabile, alla realizzazione delle esigenze predette. 

D'altro canto � altrettanto ragionevole che, nel caso di fattispecie 
plurisoggettiva, o allorch� si renda altrimenti indispensabile per l'accertamento 
dei reati o della responsabilit� degli imputati, la valutazione dei 
comportamenti con la loro verifica processuale non sia scissa in due 

o pi� procedimenti. 
Non vi � dubbio quindi che la Commissione inquirente, il Parlamento 
in seduta comune e la Corte costituzionale possano disporre la 
riunione di procedimenti connessi e c10 a norma dell'art. 45 c.p.p. la 
cui operativit� esplicitamente affermata dagli artt. 16 e 27 della legge 

n. 20 del 1962 � implicitamente presupposta, come gi� innanzi detto, dallo 
stesso art. 96 della Costituzione. 
Non via � dubbio quindi che la Commissione inquirente, il Parlamento 
in seduta comune e la Corte costituzionale possano disporre la 


28 

RASSEGNA DBIJ..'AVVOCATURA DELLO STATO 

riunione di procedimenti connessi e ci� a norma dell'art. 45 c.p.p. la cui 
operativit� esplicitamente affermata dagli artt. 16 e 27 della legge n. 20 
del 1962 � implicitamente presupposta, come gi� innanzi detto, dallo 
stesso art. 96 della Costituzione. 

In via generale sono da ricordare due affermazioni di questa Corte 
in materia di connessione. Con la prima (sent. n. 130/1963) fu affermato 
il principio che l'art. 45 c.p.p. non � da considerarsi incostituzionale per


I

ch� � la connessione � un criterio fondamentale di attribuzione della 
competenza poich� provvede alla esigenza di evitare che la cognizione 
distinta di pi� processi produca incoerenze di decisioni o incompletezze 
di esame�. Con la seconda (sent. n. 10/1966) si afferma che, nel 

Icaso della connessione �l'unicit� del procedimento �... giustificata dalla I 
esigenza di uniformit� nel giudizio sull'accertamento del fatto e sulla 
sua valutazione; che � una regola razionale di scelta legislativa, a preferenza 
dell'altra implicante la separazione dei procedimenti la quale 
crea rischio di incoerenze e di contrasto di decisioni, oppure soltanto 
di incompletezza nell'esame dei fatti�. 

Osservato che l'istituto della connessione non contrasta con l'art. 96 
Cost. e seguendo l'ordine di esposizione della ordinanza di rimessione, 
conviene ora esaminare se la attribuzione di giudizi alla giurisdizione 
penale costituzionale per effetto di connessione violi il precetto dell'articolo 
25, primo comma, Cost. e successivamente se il simultaneus processus 
sia tale da pregiudicare esigenze che l'ordinamento considera preminenti. 

La Corte, nell'esaminare il denunciato contrasto con l'art. 25, primo 
comma, Cost. rileva anzitutto che gli artt. 134, 135 e 137 Cost. non prevedono 
una giurisdizione speciale, bens� una giurisdizione penale costituzionale 
esclusiva. 

La Corte costituzionale integrata �, dunque, il giudice naturale del 
reato di cui all'art. 96 e questo giudice precostituito per legge ben pu� 
giudicare tutti coloro che, per il rapporto di connessione innanzi precisato, 
sono legati ai soggetti indicati nel pi� volte citato art. 96. 

Questa Corte ha in numerose pronuncie stabilito che il principio della 
naturalit� coincide con quello della precostituzione del giudice che � deve 
ritenersi rispettato allorch� l'organo giudicante sia stato istituito dalla 
legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gi� in vista 
di singole controversie, ed altres� che esso non risulta violato neppure 
nei casi per i quali la legge preveda la possibilit� di spostamenti di 
competenza da un giudice ad un altro, purch� anche esso precostituito, 
allorch� siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi 
costituzionali, come quello della indipendenza ed imparzialit� o l'altro 
dell'ordine e coerenza nella decisione di cause tra loro connesse� (sent. 

n. 21/1965). 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Cos� essendo, quando sia necessaria la riunione dei procedimenti 
(artt. 16 e 27) � da escludersi ogni contrasto delle citate norme con il 
primo comma dell'art. 25 della Costituzione. -(Omissis). 

Per quanto concerne la indipendenza (art. 108, secondo comma, Cost.) 
occorre distinguere gli organi parlamentari dalla Corte costituzionale 
integrata. Per i rprimi � da ricordare che anche per la Commissione inquirente 
valgono le norme che garantiscono l'assoluta indipendenza dei 
membri del Parlamento: l'esercizio della funzione senza vincolo di 
mandato (art. 67 Cost.) e il divieto di perseguire deputati e senatori 
�per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni� 
(art. 68 Cost.). In particolare, poi, la legge n. 20 del 1962, mentre garantisce 
la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari in 
seno alla Commissione (art. 2), stabilisce che gli eletti possono rifiutare 
la nomina (art. 3) e indica le cause di incompatibilit� e di astensione 
(art. 4). -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1977, n. 153 -Pres. Rossi -Rel. 
Astuti -Ordine della Casa Matha (avv. Orlando Cascio), Siciliani 
(avv. Selvaggi), Pavesi ed altri (avv. Sandulli), Poppi (avv. Mori), 
Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna (avv. Romagnoli 
e Di Stefano), Fancella (avv. Cervati), e Presidente Consiglio 
dei Ministri (sost. avv. gen. Carafa). 

Locazione -Affitto di fondo rustico -Determinazione dell'equo canone Illegittimit� 
costituzionale -Coefficienti di maggiorazione -Legittimit� 
costituzionale. 
(cost., artt. 3, 42 e 44; legge 10 dicembre 1973 n. 814, art. 3). 

Locazione -Affitto di fondo rustico -Commissioni tecniche provinciali � 
Composizione non paritetica � Illegittimit� costituzionale. 
(cost., artt. 3 e 97; legge 10 dicembre 1973 n. 814, art. 2). 

Locazione -Affitto di fondo rustico � Miglioramenti � Poteri del proprietario 
concedente e dello affittuario. 
(cost., artt. 3, 41 e 42; legge 11 febbraio 1971 n. 11, artt. 10, 11, 12, 14 e 15). 

La legge riconosce e garantisce la propriet� privata, e in particolare 
aiuta la piccola e media propriet� terriera, alla quale pu� bens� imporre 
obblighi e vincoli, ma per il duplice fine di razionale sfruttamento del 
suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali, senza incidere eccessivamente 
sulla sostanza del diritto di propriet�, a beneficio di altri soggetti 
privati, pur meritevoli di speciale tutela. La misura dei coefficienti 
di moltiplicazione dei redditi dominicali stabilita tra un minimo di 24 volte 
ad un massimo di 55 volte, � inidonea a consentire alle commissioni 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

tecniche provinciali la formazi.:me di tabelle che conducano alla determinazione 
di canoni equi, tali �a assicurare, accanto alla giusta remunerazione 
del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario 
e degli investimenti effettuati dai proprietari. Contrasta con gli articoli 
3, 42 e 44 Cost. l'art. 3, commi secondo e sesto, della legge 10 dicembre 
1973, n. 814; sono invece costituzionalmente legittimi i commi 
terzo e quarto del predetto art. 3, i quali prevedono � coefficienti di 
maggiorazione� (1). 

La pariteticit� delle rappresentanze dei contrapposti interessi nelle 

commissioni tecniche provinciali (per l'equo canone) costituisce presup


posto essenziale per un imparziale e giusto regolamento dei predetti 

interessi. Pertanto, l'art. 2 primo comma della legge 10 dicembre 1973, 

n. 814, contrasta con l'art. 3 (e inoltre con l'art. 97) Cost. (2). 
Ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri in conduzione, 
devono essere riconosciuti effettivi poteri in materia di miglioramenti. 
Pertanto, l'art. 14 comma secondo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, contrasta 
con gli artt. 3, 41 e 42 Cost. per l'irrazionale disparit� di trattamento 
che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito 
domino, sacrifica oltre giusta misura i diritti del proprietario concecedente; 
e l'art. 12 della stessa legge contrasta con gli artt. 3 e 42 Cost. 
nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario 
che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione 
alle sole opere di miglioramento che determinan~ un sostanziale e permanente 
aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento 
della sua produttivit� (3). 

(Omissis). -Il nuovo sistema di determinazione e aggiornamento 
dei canoni, quale risulta fondamentalmente dalle disposizioni degli artt. 3, 
secondo comma, e l, quarto e quinto comma, della legge n. 814 del 1973, 
� denunciato dalle ordinanze dei tribuanali di Mantova (n. 252/1974), 
Santa Maria Capua Vetere (n. 495/1974), Agrigento (n. 237/1975)', Sassari 

(1-3) La sentenza in rassegna � 'pubblicata integralmente in Giur. agr. it., 
1977, 723. Se Ja si confronta con la sentenza Corte Cost. 27 luglio 1972, n. 155 
(in questa Rassegna, 1972, 1045; cfr. anche TORTOLINI, La legittimit� costituzionale 
dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in Giur. it., 1973, I, '1, 337, e 
ZAPPAL�, La determinazione dei canoni dei fondi rustici, in Giur. agr. it., J.972, 
663) appare in qualche misura pi� ampia la garanzia costituzionale della propriet� 
fondiaria, mentre minore � la fiducia nella utilizzabilit� dei dati catastali 
al fine della determinazione di un canone � equo �. A determinare questa 
diversa � intonazione � ha contribuito una certa rivalutazione della utilit� 
sociale dello istituto dell'affitto, in conformit� -ed � esplicitamente dichiarato 
-con le direttive C.E.E. sulle strutture agricole (cfr. legge 9 maggio 1975, 

n. '153). 
Di notevole interesse la seconda massima, la quale enuncia un principio 
utilizzabile anche in settori diversi da quello agricolo. 

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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

(n. 402/1975), e Modena (n. 117/1975: quest'ultima, limitatamente all'art. 3, 
secondo comma). Si osserva nelle ordinanze, con motivazioni sostanzialmente 
conformi, che i coefficienti di moltiplicazione dei canoni. risultando 
non solo nettamente inferiori a quem indicati da questa Corte 
con riguardo al 1971, ma altres� incongrui per effetto dell'ulteriore svalutazione 
della moneta; che d'altra parte anche le disposizioni dell'art. 1 sui 
coefficienti di adeguamento dei valori monetari dei canoni in denaro 
sono inidonee allo scopo, p�r la complessit� del procediment� di determinazione 
e per il costante ritardo nella applicazione. 
La questione, per quanto concerne i coefficienti di moltiplicazione 
dei redditi catastali, � fondata. Occorre ricordare, al riguardo, che i 
redditi imponibili dominicali risultanti dal catasto terreni in seguito 
alla revisione generale degli estimi disposta dal r,d.l. 4 aprile 1939, n. 589, 
convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, furono stabiliti sulla base 
della media dei prezzi correnti dei prodotti e dei mezzi di produzione nel 
triennio 1937-1939; e che, d'altra parte, il nuovo catasto, formato a norma 
del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1572, � oggi in larga misura inidoneo a rispecchiare 
l'effettiva realt� dei fondi rustici sia per quanto concerne le 
qualit� di coltura e le classi di produttivit�, sia per la consistenza dei 
fabbricati, impianti ed investimenti fissi, non valutati in catasto, anche 
a causa della notoria lentezza e difficolt� delle operazioni di revisione 
del classamento dei terreni migliorati di qualit� tli coltura o di classe, 
e di variazione, in aumento o in diminuzione, dell'estimo catastale. Di 
questa situazione obiettiva il legislatore � ben consapevole, e nella stessa 
legge n. 814 ha dettato speciali disposizioni perch�, nelle zone e nei casi 
in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio, 
gli uffici tecnici erariali, secondo le indicazioni della commissione tecnica 
centrale, pongano in essere con precedenza assoluta le procedure di 
legge per la revisione di ufficio dei dati catastali, autorizzando la commissione 
stessa a. determinare, in via provvisoria e salvo conguaglio, 
coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'art. 3, secondo, 
terzo e quart? comma. Ma queste disposizioni di �carattere eccezionale, 
per la cui attuazione � stato emanato il d.m. 19 gennaio 1974 
(che tra l'altro impegna le commissioni tecniche provinciali a riferire 
prontamente sulle denunciate situazioni di grave sperequazione dei canoni 
ed a promuovere i relativi accertamenti), non hanno potuto avere 
finora apprezzabile applicazione, secondo quanto risulta dagli atti prodotti 
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche per il rilievo 
fatto dalla commissione tecnica centrale che �soltanto la legge pu� 
stabilire i limiti minimi e. massimi dei canoni�. 

Anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei 
canoni, si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione 
dei redditi dominicali, stabilita tra un minimo di 24 volte ed un 
massimo di 55 volte, � assolutamente inidonea a consentire alle com



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32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

missioni tecniche provinciali !a formazione di tabelle che conducano alla 
determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta 
remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale 
fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. La nuova misura 
dei canoni, rispetto a quelli praticati come equi in base alla disciplina 
vigente prima della legge 11 febbraio 1971, n. 11, risulta generalmente 
ridotta ad un livello tanto basso da rendere, in taluni casi, addirittura 
onerosa la propriet� della terra, o da ridurre il relativo reddito, considerati 
anche gli oneri fiscali, a valori privi di corrispondenza con 
l'effettiva produttivit� dei fondi. 

Alle considerazioni gi� svolte a questo riguardo dalla precedente 
decisione di quest,a Corte, di cui l'ulteriore svalutazione della moneta 
ha notevolmente accresciuto la gravit�, deve aggiungersi la constatazione 
che il nuovo regime dei canoni, lungi dal promuovere l'auspicata valorizzazione 
del contratto di affitto, ritenuto oggi lo strumento pi� idoneo 
per lo sviluppo, in Italia come negli altri paesi della Comunit� economica 
europea, di moderne imprese agricole, capaci di alta produttivit� 
per dimensioni economiche, organiche strutture aziendali ed efficienza 
tecnica, ha determinato una seria crisi dei rapporti contrattuali tra 
propriet� ed impresa, con una accresciuta conflittualit� ed una stabilizzazione 
di situazioni spesso antieconomica e non soddisfacente n� per 
i concedenti n� per gli affittuari o aspiranti ad ottenere terre in affitto. 
La conferma di questa crisi � offerta dagli accordi sindacali prodotti 
in giudizio, stipulati negli anni 1976 e 1977 tra le federazioni nazionali 
della propriet� fondiaria e degli affittuari conduttori (con l'adesione, 
da ultimo, anche della federazione provinciale dei coltivatori diretti di 
Milano), nel dichiarato fine di pervenire, di l� dalle stesse disposizioni 
di legge, ad una congrua disciplina del contratto di affitto, � come strumento 
insostituibile ed in ogni caso pi� idoneo e flessibile per la 
necessaria ristrutturazione agricola�, con una giusta correlazione tra 
lunga durata del rapporto e aggiornamento del valore del canone. 

La illegittimit� dell'art. 3, secondo comma; � denunciata dalle ordinanze 
in riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, 44 Cost., 
nonch� agli artt. 41 e 47. Il terzo comma dell'art. 42 non pu� costituire 
parametro idoneo, perch� la inadeguatezza dei canoni di affitto, pur rappresentando 
una menomazione dei poteri attuali di godimento, non integra 
una fattispecie espropriativa in senso proprio; non pertinente, e 
comunque non determinante, appare anche il richiamo ai principi enunciati 
dagli artt. 41 e 47 della Costituzione sulla libert� dell'iniziativa 
economica e sulla tutela del risparmio. Deve invece riconoscersi il contrasto 
sia con l'art. 3 Cost., per le gravi disparit� di trattamento determinate 
dall'applicazione delle tabelle, anche tra i proprietari di terreni 
appartenenti a zone agrarie omogenee d'una stessa provincia, secondo 

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quanto risulta dagli atti e documenti prodotti in giudizio, sia con le {: 

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PARTE I; SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

fondamentali disposizioni dell'art. 42, secondo comma, e dell'art. 44, primo 
comma. La legge riconosce e garantisce la propriet� privata, e in 
particolare aiuta la piccola e media propriet� terriera, alla quale pu� 
bens� imporre obblighi e vincoli, ma per il duplice fine del razionale 
sfruttamento del suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali, 
senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto di propriet�, 
a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di speciale tutela. 

Questa Corte non intende fornire nuove indicazioni, oltre quelle gi� 
date in via esemplificativa nella precedente sentenza, circa la congruit� 
dei coefficienti di moltiplicazioni minimo e massimo, che spetta al 
legislatore di stabilire nella sua ampia discrezionalit� di valutazione 
politica; ma ritiene di dover esprimere l'esigenza che, volendosi tener 
fermo il sistema di determinazione dei canoni sulla base dei redditi 
dominicali, nel periodo che sar� necesssario per l'attuazione della nuova 
revisione generale degli estimi e del classamento del catasto terreni 
disposta dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, i coefficienti di moltiplicazione 
dei redditi riferiti al triennio 1937-1939 vengano fissati in misure 
pi� congrue, e con pi� ampio divario tra il coeffficiente minimo ritenuto 
idoneo a garantire ad ambo le parti l'equit� del canone di affitto, e 
quello massimo consentito dalla produttivit� dei migliori terreni, s� da 
permettere alle commissioni tecniche provinciali di procedere alla formazione 
delle tabelle, in conformit� alle direttive della commissione 
tecnica centrale, con una maggiore elasticit� di apprezzamento, aderente 
alla multiforme variet� delle situazioni caratteristiche delle diverse zone 
agrarie. 

In correlazione con l'accertata illegittimit� dell'art. 3, secondo comma, 
nella parte in cui stabilisce tra un minimo di 24 e un massimo 
di 55 volte i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, occorre 
considerare le disposizioni dell'art. 1 della stessa legge, dirette a consentire 
l'applicazione, sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base 
delle tabelle formate ogni quattro anni dalle commissioni tecniche provinciali, 
di coefficienti (percentuali) di adeguamento in aumento o in 
diminuzione. Anche queste disposizioni sono state denunciate dalle stesse 
ordinanze dei tribunali di Mantova, Santa Maria Capua Vetere, Agrigento 
e Sassari, rilevando che sarebbero inidonee ad assicurare una 
forma di rivalutazione periodica dei canoni in denaro, corrispondente 
alle variazioni di valore della moneta, secondo il principio enunciato 
da questa Corte nella sentenza n. 155 del 1972. -(Omissis). 

Tutti questi inconvenienti dovranno essere eliminati con un migliore 

coordinamento delle disposizioni sotto il profilo tecnico-normativo, e 

con l'avvio d'un regolare ciclo di adempimento delle diverse operazioni 

amministrative. Essi non sono tuttavia tali, a giudizio di questa Corte, 

da comportare allo stato una declaratoria di illegittimit� dell'art. 1, le 

cui disposizioni non confliggono con alcune dei parametri costituzionaE 


34 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

indicati, ed appaiono, nel complesso, idonee, se puntualmente e tempestivamente 
applicate in conformit� alla ratio che ne ha dettato l'introduzione, 
ad assicurare i� periodico adeguamento del valore monetario 
dei canoni, in rapporto alle variazioni del valore della lira. -(Omissis). 

L'ordinanza del tribunale di San Remo (n. 362/1975), solleva questione 
di legittimit� della disposizione dell'art. 3, terzo comma, lett. b, 
della legge n. 814 del 1973, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., denunciando 
la insufficienza del coefficiente aggiuntivo � fino a sette punti 
in pi��, previsto per la determinazione dei canoni di fondi rustici dotati 
di efficienti. investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni 
di produttivit�. La questione concerne una fattispecie paradigmatica: 
il proprietario d'un fondo destinato alla redditizia coltivazione 
floreale, che aveva eseguito investimenti fissi prima dell'entrata in 
vigore delle nuove leggi del 1971-1973 nella legittima previsione di adeguata 
remunerazione, e aveva pattutito un canone di lire 800.000 annue, 
riceve ora un canone di sole lire 120.360, di fronte ad oneri accertati da 
consulenza tecnica di ufficio, di circa lire 400.000 annue, mentre il conduttore 
ricava un reddito netto, depurato anche dell'importo del canone 
legale, di lire 5.394.760. La sperequazione, in questo, caso particolare, � 
aggravata dal fatto che gli investimenti effettuati non hanno ancora 
dato luogo a revisione del classamento del fondo migliorato ed alla conseguente 
variazione dell'estimo catastale (la quale consentir� peraltro solo 
una parziale' remunerazione del capitale investito nei miglioramenti); ma 
si tratta precisamente d'un caso tipico di grave sperequazione del canone 
rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia di Imperia, 
che dovrebbe essere regolato a norma dell'art. 3, ottavo comma, e del 

d.m. 19 gennaio 1974. Nonostante la peculiarit� della fattispecie, questa 
Corte ritiene che la questione di legittimit� dell'art. 3, terzo comma, 
lett. b, non possa dichiararsi fondata, perch�, in linea generale, i coefficienti 
aggiuntivi previsti dalle lett. a e b di detto comma non possono 
essere ritenuti assolutamente incongrui .o irrisori, se applicati ad integrazione 
di canoni-base stabiliti in misura rispondente ad equit�. (
Omissis). 

L'ordinanza del Tribuna~e di Santa Maria Capua Vetere (n. 495/1974), 
solleva la questione di legittimit� della disposizione dell'art. 3, quarto 
comma, per cui nella determinazione del �canone dovuto dall'affittuario 
che non sia coltivatore diretto � previsto un coefficiente di maggiorazione 
da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti. La disposizione 
confliggerebbe con gli artt. 3, 41 e 42 Cost., per la insufficiente 
misura della maggiorazione consentita nei confronti dell'affittuario imprenditore, 
che non gode dell� speciale tutel� garantita dagli artt. 35 
e 36 Cost. all'affittuario coltivatore, e non potrebbe ricevere un trattamento 
privilegiato rispetto al proprietario, assistito da pari garanzia '~ 
costituzionale. 

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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

La questione, proposta da quest'unica ordinanza in connessione a 
quella delle disposizioni degli artt. 1 e 3, secondo comma, non � fondata. 
Il coefficiente di maggiorazione, eliminata la inadeguatezza del canonebase, 
non pu� ritenersi assolutamente inidoneo a differenziare la posizione 
dell'affittuario imprenditore rispetto a quella del coltivatore diretto. 
La distinzione tra le due categorie � oggi assai meno rilevante che nel 
passato, sia perch� la qualifica di coltivatore diretto (proprietario o 
conduttore) non comprende solo i pi� modesti lavoratori manuali che 
coltivano un piccolo fondo con il lavoro proprio e dei familiari, ma, 
secondo la vigente legislazione�, � riconosciuta anche ad imprenditori che 
conducono aziende meccanizzate di notevole estensione e produttivit�, 
ricorrendo a salariati per i due terzi della mano d'opera corrente; sia 
perch�, d'altronde, accanto ai grossi affittuari conduttori di imprese 
capitalistiche v'� un cospicuo numero di medi e piccoli imprenditori 
agricoli che, pur senza essere lavoratori manuali della terra, vi svolgono 
una quotidiana attivit� di lavoro. La misura della maggiorazione discrezionalmente 
stabilita dal legislatore per gli affittuari non coltivatori 
sfugge pertanto alla proposta censura di incostituzionalit�. 

Le ordinanze dei tribunali di Mantova (n. 252/1974) e Sassari (numero 
402/1975) sollevano la questione di legittimit� della disposizione 
dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui non prevede per la composizione 
delle commissioni tecniche provinciali, una rappresentanza paritetica 
dei proprietari che affittano fondi rustici a coltivatori diretti, 
rispetto a quella di questi ultimi. Secondo l'ordinanza del tribunale di 
Mantova, la norma confligge con gli artt. 3 e 44 Cost., per difetto di 
secondo l'ordinanza del tribunale di Sassari essa contrasta con l'art. 3 
ragionevolezza, lesivo del principio della equit� dei rapporti sociali; 
Cost., perch� disconosce il principio della rappresentanza paritetica delle 
categorie controinteressate, a cui gi� si ispirava l'art. 2 della legge 
12 giugno 1962, n. 567 e nel quale anche la relazione di maggioranza della 
commissione agricoltura del Senato sulla legge n. 814 aveva ravvisato 
� la pi� solida garanzia di una obbiettiva applicazione delle norme "� 

La questione � fondata. Gi� nella legge 18 agosto 1948, n. 1140 la 
composizione delle commissioni tecniche provinciali incaricate della valutazione 
dell'equit� dei canoni era stata disposta su base paritetica, e 
la pariteticit� delle rappresentanze dei contrapposti interessi era stata 
confermata ancora dalla legge 12 giugno 1962, n. 567. Essa era starn 
alterata, dopo oltre vent'anni, solo con l'art. 2 della legge 11 febbraio 
1971, n. 11; ma il disegno governativo di legge presentato dopo la sentenza 
n. 155 del 1972 di questa Corte l'aveva ripristinata, e la relazione 
ministeriale dichiara al riguardo che � si rende necessario modificare 
la composizione della commissione tecnica provinciale, assicurando la 
rappresentanza paritetica di tutte le categorie �. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

A difesa della non pariteticit� della commissione � stato osservato 
che essa costituisce un collegio le cui deliberazioni possono essere validamente 
adottate con l'intervento della met� pi� uno dei componenti 
ed a maggioranza assoluta dei presentii ma l'obiezione non appare pertinente, 
proprio perch� trattasi di una commissione tecnica amministrativa, 
tipicamente caratterizzata dalla :r:appresentanza degli interessi delle 
diverse categorie di proprietari e di affittuari, per cui nulla pu� giustificare, 
nella sua composizione, una disparit� di trattamento tra le categorie 
stesse. 

Questa Corte, chiamata a giudicare della legittimit� della legge 
12 giugno 1962, n. 567, sotto il profilo della denunziata violazione del 
principio della riserva di legge attraverso il deferimento alle commissioni 
tecniche provinciali del potere di stabilire i limiti minimi e massimi 
della misura dei canoni di affitto rustico, nelle sentenze n. 40 e 80 del 
1964 aveva gi� avuto occasione di osservare che le commissioni, non senza 
ragione definite dalla legge come � tecniche � in quanto chiamate alla 
redazione delle tabelle attenendosi essenzialmente alle regole tecniche 
dell'economia agraria, offrivano garanzia di imparzialit� grazie alla rappresentanza 
paritetica delle categorie interessate. Per vero, non si comprende 
perch� con la disposizione denunciata si sia voluto disattendere, 
proprio in ordine alla determinazione delle tabelle di �equo canone�, 
questo requisito che costituisce presupposto essenziale per un imparziale 
e giusto regolamento dei contrapposti interessi; e ci� anche in 
relazione all'esigenza enunciata dall'art. 97 Cost., che dalle leggi siano 
assicurati il buon andamento e l'imparzialit� dell'amministrazione. Appare 
pertanto palese la violazione del principio di eguaglianza. 

Quattro ordinanze, del tribunale di Ravenna (n. 189/1973), del tribunale 
di Brescia (nn. 15/1974 e 51/1975), e del Consiglio di Stato (numero 
123/1974), propongono questioni di legittimit� delle disposizioni 
circa l'esecuzione dei miglioramenti e la loro incidenza sulle obbligazioni 
contrattuali e sulla misura dei canoni, introdotte dalla legge 11 febbraio 
1971, n. 11. -(Omissis). 

Le questioni sono solo in parte fondate. Con le norme del tit. II, 
�sui poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti�, la 
legge n. 11 del 1971 ha chiaramente inteso attribuire anche agli affittuari 
di fondi rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti, assumendo 
l'iniziativa nel caso di inerzia o impossibilit� dei proprietari. Questo 
fine della riforma legislativa � pienamente legittimo: La Corte ha gi� avuto 
occasione di affermare al riguardo che � l'istanza del miglioramento � 
oggi intrinseca a tutte le forme di gestione dell'impresa agricola, e giustamente 
la nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici introdotta con 
la legge 11 febbraio 1971, n. 11, in considerazione dell'interesse pubblico 
allo sviluppo quantitativo e qualitativo della produzione agraria, ha 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 37 

attribuito anche all'affittuario le pi� ampie iniziative di organizzazione 
e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dall'allevamento 
di animali, o dall'esercizio delle attivit� connesse, indipendentemente 
dall'esistenza di clausola migliorataria, anzi comminando la nullit� 
di ogni clausola convenzionale limitatrice dei poteri riconosciuti 
all'affittuario per l'esecuzione dei miglioramenti� (sentenza n. 53 del 1974). 

�, d'altra parte, fuori discussione la pienezza dei poteri che, in 
materia di miglioramenti, competono ai proprietari, anche per i terreni 
concessi ad altri in condizione, salvo il rispetto delle iniziative e responsabilit� 
di gestione dell'impresa agricola: l'art. 41 Cost. tutela l'iniziativa 
economica di tutti gli operatori privati; l'art. 42 consente limiti alla 
propriet� privata proprio per assicurarne la funzione sociale; l'art. 44 
pone in risalto il duplice fine di. conseguire il razionale sfruttamento del 
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, comune alla propriet� e all'impresa. 
Con sentenza n. 107 del 1974, questa Corte, dichiarando l'illegittimit� 
dell'art. 32 della legge n. 11 del 1971, ha riconosciuto il diritto del 
proprietario concedente di riacquistare la disponibilit� del fondo locato, 
per compiervi opere di radicale trasformazione agraria la cui esecuzione 
sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto, previo controllo 
dell'Ispettorato agrario sulla loro utilit�. 

Ci� premesso, occorre accertare se, e in quale misura, le disposizioni 
denunciate dalle ordinanze di rimessione abbiano determinato ingiusta 
disparit� di trattamento tra affittuari e proprietari, o lesione dei 
diritti garantiti a questi ultimi dagli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione. 


(Omissis). 

La questione non � fondata nemmeno per quanto concerne le disposizioni 
dell'art. 11, le quali espressamente riconoscono a ciascuna delle 
parti il potere di eseguire miglioramenti dei fondi e dei fabbricati rurali, 
�purch� corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, 
alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono�, nonch� addizioni 
relative alla utilizzazione agricola, ossia migliorative, che non alterino 
la destinazione economica dei fondi. Anche il procedimento assicura 
alle parti una effettiva parit� di condizioni, con eguali garanzie di controllo 
del progetto tecnico di massima e di contraddittorio davanti all'Ispettorato 
agrario. Dopo il parere tecnico favorevole dell'Ispettorato 
l'affittuario proponente � tenuto ad invitare il proprietario a far conoscere 
se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti, e soltanto in caso di 
risposta negativa o di silenzio o di inosservanza del termine indicato dal� 
l'Ispettorato per l'esecuzione dei lavori, l'affittuario � autorizzato a pro 
cedervi direttamente. Appare dunque del tutto ingiustificata l'affermazione 
che l'art. 11 attribuisca alle parti solo in apparenza un eguale potere in 
ordine all'esecuzione dei miglioramenti. Al contrario, la parit� � sostanziale 
quanto alle iniziative, e il procedimento conserva al proprietario 
la priorit� per l'esecuzione, attribuendo giustamente all'affittuario il 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

potere di provvedervi solo dopo avere accertato il rifiuto o l'inerzia del 
proprietario: talch� queste disposizioni non possono considerarsi lesive 
n� del principio di eguaglianza, n� delle garanzie costituzionali della 
propriet�. 

L'ordinanza del tribunale di Ravenna lamenta la imposizione al proprietario 
dei miglioramenti prop~sti dall'affittuario �per effetto di un 
provvedimento amministrativo assunto discrezionalmente dall'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura�; e quella del Consiglio di Stato fa richiamo 
ai contributi, agevolazioni e garanzie che l'art. 13 accorda, per l'esecuzione 
dei miglioramenti, agli affittuari, singoli o associati, con esclusione 
dei proprietari. Ma entrambe le osservazioni sono carenti di fondamento: 
il parere vincolante dell'Ispettorato agrario provinciale sui progetti 
tecnici di massima delle opere di miglioramento � atto di controllo 
tecnico, soggetto al normale sindacato di legittimit� degli atti amministrativi, 
in regime di contraddittorio tra 1e parti interessate; e d'altra parte 
l'art. 13 non riserva ai soli affittuari, bens� estende ad essi le provvidenze 
accordate dalle leggi statali o regionali ai proprietari, ammettendone 
la concessione direttamente agli affittuari che eseguano i miglioramenti. 


Le -ordinanze del tribunale di Brescia e del Consiglio di Stato denunziano 
le disposizioni del primo comma dell'art. 14, nel presupposto che 
esse precludano ai proprietari di fondi concessi in affitto a coltivatori 
diretti l'iniziativa e l'esecuzione di miglioramenti, e rilevando la diversit� 
della procedura. di controllo preventivo all'esecuzione delle relative 
opere, che integrerebbe, una ingiustificata disparit� di trattamento. Ma 
il presupposto appare erroneo, perch� la facolt� di eseguire miglioramenti 
� riconosciuta ai proprietari dall'art. 11 in termini generali, senza alcuna 
limitazione all'ipotesi di affitto a conduttori non coltivatori, sicch� la 
prima disparit� di trattamento denunciata dalle ordinanze non sussiste. 
L'art. 14 non consente all'affittuario coltivatore diretto altro beneficio 
che quello di una semplificazione del procedimento per i miglioramenti 
di cui assuma l'iniziativa, e sotto questo unico profilo deve essere 
valutata la legittimit� delle sue disposizioni. 

Indubbiamente il primo comma dell'~rt. 14, a differenza da quanto 
disposto dall'art. 11, non richiede la preventiva presentazione d'un progetto 
tecnico di massima, ma una semplice comunicazione al locatore; 
l'Ispettorato agrario provinciale pu� essere chiamato ad esercitare il 
proprio controllo sulle iniziative dell'affittuario solo sull'eventuale ricorso 
del proprietario; il silenzio dell'Ispettorato nel termine di legge equivale 
a rigetto del ricorso, e rende senz'altro possibile l'esecuzione dei miglioramenti. 
L'opportunit� di questa diversa disciplina pu� essere opinabile, 
anche per le considerazioni gi� sopra svolte circa una troppo netta distinzione 
tra affittuari coltivatori ed affittuari non coltivatori; ma questa 
Corte ritiene peraltro che le disposizioni del primo comma dell'art. 14 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

non integrino una disparit� di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, 
data la posizione di privilegio, differenziata rispetto a quella 
degli altri imprenditori agricoli, che la legislazione vigente accorda, sotto 
molteplici aspetti, ai coltivatori diretti, posizione che pu� giustificare un 
diverso regime quanto all'esecuzione dei miglioramenti, nel fine di esonerare 
questa categora di lavoratori-imprenditori da pi� complessi e 
costosi adempimenti amministrativi, salva sempre la facolt� dei proprietari 
concedenti di ricorrere all'Ispettorato contro eventuali iniziative 
non rispondenti alle esigenze tecnico-economiche della conduzione aziendale. 
Anche il codice civile, del resto, dettava per i miglioramenti norme 
speciali nel caso di affitto a coltivatore diretto (cfr. artt. 1632, 1651). 

Fondata � invece la questione di costituzionalit� rispetto al secondo 
comma dell'art. 14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la 
facolt� di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere 
col lavoro proprio e della famiglia, � senza dover seguire le procedure 
previste dal precedente comma e dall'art. 11 �, ossia senza nemmeno 
darne comunicazione al proprietario del fondo. Ora, � vero che l'art. 1651 
del codice civile prevede l'eventualit� che l'affittuario abbia eseguito 
miglioramenti senza essere autorizzato dal locatore, ma in tale ipotesi 
il giudice pu� attribuirgli una equa indennit� solo quando trattasi di 
miglioramenti di durevole utilit� per il fondo, che non siano il risultato 
dell'ordinata e razionale coltivazione; l'art. 14, invece, non pone alcun 
limite o requisito, salvo quello della capacit� di esecuzione diretta, escludendo 
qualsiasi possibilit� di divieto o di controllo, mentre altre norme 
della stessa legge accordano all'affittuario, anche per tali modesti lavori 
di miglioramento, una serie di diritti di grande importanza. Si impone 
pertanto la dichiarazione di illegittimit� dell'art. 14, secondo comma, per 
contrasto con l'art. 3 in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., per l'irrazionale 
disparit� di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie 
anche inscio o invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura 
i diritti del proprietario concedente. 

L'art. 12 della legge n. 11 del 1971 dispone che qualora l'affittuario 
abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli 
artt. 11 e 14, il contratto di affitto � prorogato, alla scadenza, per un periodo 
non inferiore ad anni dodici, e pu� altresl essere ceduto dall'affittuario 
ad uno pi� componenti della propria famiglia, anche senza il consenso 
del locatore; e d'altra parte preclude al proprietario sia la possibilit� di 
vendere il fondo, con effetto risolutivo del rapporto, anche per la formazione 
della propriet� coltivatrice, sia di riacquistare la disponibilit� del 
fondo per condurlo personalmente, quando abbia la qualifica di coltivatore 
diretto. L'ordinanza del tribunale di Ravenna denunzia la violazione 
degli artt. 3 e 42 Cost., ravvisando nelle disposizioni dell'art. 12 
�il tentativo di attribuire all'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti 
un diritto reale sul fondo stesso, che mal si concilia con la speci



40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEI.LO STATO 

fica natura del rapporto di affitto�, ed osservando che �tanto pi� grave 
appare l'incidenza sul diritto del proprietario di disporre del proprio 
fondo, quando nello stesso art. 12 si prevede proprio contro il proprietario 
coltivatore diretto il divieto di condurre direttamente il suo fondo�, 
ostacolando la formazione della propriet� diretto-coltivatrice a favore 
esclusivamente degli affittuari. 

Le illazioni del giudice a quo circa gli scopi perseguiti dal legislatore 
sono ingiustificate, perch� le disposizioni dell'art. 12 ricollegano all'esecuzione 
dei miglioramenti da parte degli affittuari conseguenze giuridiche 
di notevole importanza, ma non comportano tuttavia l'attribuzione, formale 
o sostanziale, d'un diritto reale sui terreni migliorati. Nella ricordata 
sentenza n. 53 del 1974, la Corte ha gi� avuto occasione di constatare 
che � negli sviluppi anche recenti del nostro ordinamento positivo, 
l'iniziativa e l'esecuzione di opere_ di trasformazione fondiaria come di 
miglioramento agrario, da parte dei concessionari di fondi rustici altrui 
in base a contratti di tipo associativo o commutativo, non hanno mai 
costituito titolo per l'acquisto della propriet�, ma unicamente per la riduzione 
dei canoni, per la proroga dei rapporti, per la corresponsione di 
una giusta indennit��; e in applicazione di questi principi � stata dichiarata 
la illegittimit� costituziona!e dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, 

n. 1138, che modificava la disciplina dei contratti di colonia e di affitto 
con clausola migliorataria quando il colono o l'affittuario avessero eseguito 
� opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale 
e permanente di qualunque tipo �. 
La questione � peraltro fondata, per irrazionale uniformit� di disciplina 
di situazioni anche profondamente diverse; e per aperta violazione 
della garanzia offerta dall'art. 12 fa discendere limitazioni tanto rilevanti 
ai poteri di godimento e di disposizione dei proprietari concedenti 
dalla esecuzione di miglioramenti a spese dell'affittuario, senza alcuna , 
specificazione circa la loro importanza qualitativa e quantitativa, in rapporto 
alla estensione del fondo, agli ordinamenti colturali, alle esigenze 
d'una razionale coltivazione, all'effettivo incremento della produttivit� 
dei terreni. Solo l'indennit� spettante all'affittuario � dall'art. 15 commisurata 
{( all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla 
fine dell'affitto�; ma nulla � stabilito invece dall'art; 12, e la lacuna 
appare tanto pi� grave in quanto l'art. 11 non contiene indicazioni. circa 
l'entit� dei miglioramenti, e dichiara altres� che �sono considerati miglioramenti 
anche le addizioni �, senza nemmeno far salvo il caso della loro 
separabilit� (cfr. artt. 975, 986, 1593 codice civile). La norma deve quindi 
essere dichiarata '�illegittima nella parte in cui non limita gli effetti giuridici 
ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese 
miglioramenti, in relazione alle sole opere di migliora,n;_ento che determinano 
un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un I_ 
apprezzabile incremento della sua produttivit�. 

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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Gli artt. 15 e 4 della legge del 1971 disciplinano le conseguenze dell'esecuzione 
dei miglioramenti con disposizione che fanno alle due parti 
un trattamento nettamente differenziato. Il locatore che abbia eseguito 

miglioramenti pu� richiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente 
alla nuova classificazione del fondo (art. 15, primo comma) e 
qualora le migliorie non giustifichino una modifica della qualit� e della 
classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire 
criteri e misure di un aumento del canone, purch� questo non venga a 
superare il livello corrispondente al coefficiente massimo st~bilito dalla 
legge (art. 4, terzo comma). L'affittuario che abbia eseguito� i miglioramenti 
ha invece diritto ad una indennit� corrispondente all'aumento 
di valore conseguito dal fondo, sussistente alla fine dell'affitto o alla 
data di anticipata risoluzione del rapporto (art. 15, secondo comma), e 
le migliorie da lui apportate non d�nno luogo a revisione del canone fin 
quando non sia stata corrisposta l'indennit� (art. 4, quarto comma). 
Le disposizioni dell'art. 15 si applicano, a norma del sesto comma, � anche 
per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti, o 
comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente 
legge�. 

~ palese il vizio di illegittimit� delle disposizioni dell'art. 4, terzo 
comma, e dell'art. 15, primo comma, che quando, il canone gi� corrisponda 
o sia prossimo al limite massimo di legge fissato dall'art. 3, 
secondo comma, con le maggiorazioni per coefficienti aggiuntivi previste 
dallo stesso art. 3, terzo e quarto comma, non consentono una adeguata 
revisione del canone a favore del proprietario miglioratore. Sono queste 
disposizioni che, specie a fronte di quelle dettate a favore dell'affittuario 
miglioratore, introducono una profonda e immotivata sperequazione tra 
le parti, lesiva non solo del principio di eguaglianza, ma anche, come ha 
notato il tribunale di Ravenna, dei poteri di iniziativa, di godimento, di 
disposizione dei proprietari, e, sotto questo profilo, rendono solo apparente 
la pari facolt� di eseguire miglioramenti, togliendo ai proprietari 
ogni interesse a nuovi investimenti nelle loro terre, disincentivando e 
mortificando la propriet� proprio nella sua funzione sociale e produttiva, 
sancita dagli artt. 42 e 44 della Costituzione. Deve pertanto dichiararsi la 
i,llegittimit� dell'art. 4, terzo comma, e dell'art. 15, primo comma, in 
quanto non prevedono un'adeguata revisione del canone nel caso di migliorie 
eseguite dal proprietario. -(Omissis). 

CORTE_ COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1977, n. 155 -Pres. Rossi � Ret. 
Paladin -Regione Veneto (avv. Berti) e Presidente Consiglio dei 
�Ministri (sost. avv. gen. Giorgio Azzariti). 

Corte costituzionale � Confitto di attribuzione -.Invito statale a provvedere 
� Non comporta menomazione della competenza regionale. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Regioni � Finanza regionale � Servizi di tesoreria � Possono essere autonomi. 
(cost., artt. 119; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 33). 

. L'atto con il quale una autorit� statale esprime ad una Regione un 
invito non imperativo a provvedere nel senso richiesto. non comporta una 
menomazione concreta ed attuale della competenza regionale; � pertanto 
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto avverso 
tale atto. 

La legislazione ordinaria facoltizza le , Regioni ad istituire propri 
servizi di tesoreria oppure ad avvalersi delle tesorerie dello Stato,� lo 
affluire di fondi statali destinati alle Regioni in conti correnti fruttiferi 
presso la tesoreria centrale non pu� legittimamente trasformarsi in uno 
strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale (1). 

La Regione Veneto ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, 
con atto notificato il 10 giugno 1975, avverso i telegrammi che le sono 
pervenuti il 14 aprile ed il 12 maggio 1975, mediante i quali -rispetti� 
vamente -il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio . e la 
programmazione econimica invitavano la Regione a ricihedere l'apertura 
di un conto corrente fruttifero presso la tesoreria centrale, in cui far 
affluire i versamenti effettuati dallo Stato a favore della Regione stessa. 


(Omissis). 

In altre parole, il ricorso regionale nou � inammissibile in quanto 
tardivo, bens� per il prevalente motivo che il tenore degli atti impugnati, 
da cui la decisione della Corte non potrebbe prescindere, � tale da esprimere 
-di per se stesso -un invito piuttosto che un'imposizione. Imper� 
niati come sono sulle formule di stile � pregasi voler provvedere � o 
� pregasi voler richiedere �, i telegrammi in questione non fanno che 
rivolgere -sia pure con molta insistenza -una domanda di collaborazione: 
rappresentando il frutto della funzione governativa di coordinamento, 
esercitata in una forma non autoritaria, con il dichiarato intento 
di concordare un controllo sull'andamento generale dei flussi finanziari 
e monetari. E la circostanza che, nel corso della serie delle istanze miranti 
all'apertura di un conto corrente presso la tesoreria centrale dello 
Stato, si siano registrati -a quanto rileva la difesa della Regione vistosi 
ritardi nei versamenti dovuti all'amministrazione regionale, non 

(1) Nel d,d.J:. n. 1095 ireoontemente aipprovato da~ Senato per fa iriforma del!La 
contabi[it� dello Stato, � previsto che tutti ~ri enti pubblici �sono t~uti alFattua� 
zione dehle prescrizioni di cui aiLlia ~egige 6 ag.osto 1966, n. 629 �. 

j, 


PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

sta a significare che gli atti impugnati possano considerarsi come la causa 
dei ritardi stessi, cos� da concretare un'effettiva lesione dell'autonomia 
finanziaria garantita dall'art. 119 della Costituzione. 

Del resto, il fatto stesso che da parte statale si sia ritenuto necessario 
influire sui comportamenti regionali per mezzo di direttive non vincolanti, 
anzich� disporre in via diretta ed imperativa l'istituzione di un 
conto corrente per ciascuna Regione, fornisce la riprova che lo Stato 
non ha inteso esercitare alcun potere puntualmente determinato dall'ordinamento 
giuridico, di cui questa Corte sia competente ad accertare la 
spettanza nella sede di un conflitto di attribuzione. 

In realt�, sono rimaste per ora isolate le disposizioni sul tipo di 
quelle contenute nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493 (di conversione 
dei decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377), in cui si prevede 
che le somme destinate alle singole Regioni per il rilancio dell'economia 
� saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti 
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale �. N�, d'altra parte, potrebbero 
venire riferite alle amministrazioni regionali le � Norme circa la 
tenuta dei conti correnti con il Tesoro�, dettate dalla legge 6 agosto 1966, 

n. 629: sia perch� i relativi lavori preparatori concordano nel senso che 
le istituzioni autonome territoriali non rientrino fra �gli enti che sotto 
qualsiasi forma beneficiano di contributi... assunti a carico del bilancio 
dello Stato�, considerati dall'art. 2 primo comma della legge medesima; 
sia perch� la finanza delle Regioni ordinarie -sebbene essenzialmente 
derivata da quella dello Stato -non � basata di norma sull'assegnazione 
di veri e propri contributi statali, bens� sul riparo di fondi alimentati attraverso 
la soppressione a lariduzione di un complesso di stanziamenti 
gi� iscritti negli stati di previsione della spesa dei vari ministeri interessati; 
sia soprattutto -perch� le Regioni non �hanno l'obbligo di tenere le 
disponibilit� liquide in conti correnti con il Tesoro� (come invece dispone 
l'art. 1 della legge n. 629), in quanto una secie di norme regionali e statali 
che si riassumono nella previsione dell'art. 33 della legge 19 maggio 1976, 
n. 335, la facoltizza ad istituire propri servizi di tesoreria. 
Anche per queste ragioni, per�, non � pensabile che i conti correnti 
fruttiferi presso la ~esoreria centrale nei quali attualmente affluiscono 
i fondi statali destinati alla Regione Veneto come pure ad altre Regioni 
ordinarie, possano legittimamente trasformarsi in un anomalo strumento 
di controllo sulla gestione finanziaria regionale, che si presti a venire 
manovrato in modo da precludere ed ostacolare la disponibilit� delle 
somme occorrenti alle Regioni stesse per l'adempimento dei loro compiti 
istituzionali, nelle forme, nelle misure e nei tempi variamente indicati 
dalla legislazione statale sulla finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 
Cost. E se, viceversa, si verificasse in tal senso una reale menomazione 
dell'autonomia finanziaria regionale, alle Regioni non mancherebbero 
mezzi per invocarne ed ottenerne la tutela. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I. 
CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1977, n. 161 -Pres. Rossi -Rel. 
Reale -Mancini e altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. Azzariti). 

Lavoro -Rivalutazione dei crediti del lavoratore � Decorrenza. 
(cost., art. 3, cod. proc. civ., art. 429 novellato). 

L'interpretazione data dalla Corte di Cassazione al nuovo testo dell'art. 
49 comma terzo c.p.c., nel senso della rivalutazione dei crediti di 
lavoro controversi anche per il tempo anteriore all'entrata in vigore della 
legge 11 agosto 1973, n. 533, deve essere considerata come � norma vivente 
�, della cui avvenuta formazione anche la Corte costituzionale deve 
prendere atto. Non sussiste peraltro contrasto tra l'art. 429 comma terza 

c.p.c. cos� interpretato e l'art. 3 Cost. (1). 
Il. 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1977, n. 162 -Pres. Rossi -Rel. 
Reale -Zaia (n.p.), I.N.P.S. (avv. Maresca) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (sost. avv. gen. Azzariti). 

Previdenza e assistenza � Crediti per prestazioni previdenziali � Rivalutazione 
-Esclusione. 
(cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 429 novellato). 

� giustificata la diversit� di trattamento, quanto alla �rivalutazione, 
tra crediti del lavoratore verso il datore di lavoro privato e crediti per 
prestazioni previdenziali; pertanto, l'art. 429 comma terzo c.p.c., il quale 
non prevede la rivalutazione anche di questi ultimi crediti, non contrasta 
con l'art. 3 Costituzione. 

(1) La Corte costituzionale ha evitato di entrare nuovamente nel merito 
delle questioni trattate nella ordinanza di rimessione 14 aprile 1977 delle Sezioni 
unite della Corte di cassazione (sulle quali cfr. la sentenza Corte cost., 
1977, n. 113, in questa Rassegna, 1977, 212, ed ha riconosciuto l'autonoma competenza 
delle magistrature per quanto attiene alla interpretazione del diritto 
scritto. Data la rilevante importanza della ordinanza di rimessione, se ne pubblicano 
i brani pi� significativi: 
� Invero, riesaminando a fondo il problema gi� risolto in modo non uniforme 
dalla Sezione Lavoro dell� Corte di cassazione, queste Sezioni Unite 
ritengono di dover affermare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 429 c.p.c., 
modificato dall'art. 1 I. n. 533 del 1973, il giudice di merito ha sempre il poteredovere 
di determinare anche d'ufficio, in ogni grado del giudizio, la rivaluta



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

45 

I 

Con due distinte ordinanze -aventi medesimo contenuto -emesse 
in data 14 aprile 1977, ed iscritte rispettivamente ai nn. 345 e 395 del 
registro ordinanze 1977, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno 
prospettato il dupbio che l'art. 429, terzo comma, c.p.c., come modificato 
dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 �violi l'art. 3 della Costituzione, 
per il trattamento ingiustificatamente pi� favorevole riservato ai 
crediti di lavoro, rispetto agli altri crediti pecuniari, quanto alla possibilit� 
di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da dai:a anteriore 
a quella di entrata in vigore della indicata legge�. -(Omissis). � 

zione dei crediti di lavoro, sa:l'Vo nel caso che risulti una inequivocabile volont� 
espressa o implicita del lavoratore di non volerla: onde la mancata determinazione 
in appello pu� formare oggetto di ricorso per Cassazione, pur in mancanza 
di una precedente domanda o di una qualsiasi sollecitazione della parte interessata. 
N� al riguardo potrebbe ipotizzarsi una questione di costituzionalit� 
in considerazione del fatto che� nella sentenza n. 13 del 1977 la Corte costituzionale, 
dopo aver elencato fra le questioni sottopostele (che, poi, respinse 
tutte) anche quella della "liquidabilii:� ex 'officio del danno da svalutazione", 
nulla disse in proposito nella motivazione. Ci�, infatti, non pu� essere inteso 
se non come una dichiarazione implicita di manifesta infondatezza di tale 
questione, concernendo essa anche il tempo successivo all'entrata in vigore 
della 1. n. 533 del 1973 e non essendo, peraltro, assorbita dal rigetto n� della 
questione connessa con la retroattivit� n�, tanto meno, delle altre risolte nella 
medesima sentenza. 

Con le sentenze 29 aprile 11974 n. 1225, e 2 agosto 1975 n. 2961, la Sezione 
Lavoro di questa Corte afferm� che la rivalutazione de qua pu� essere disposta 
anche d'ufficio, in base alla mera affermazione che il comma 3 del nuovo 
art. 429 c.p.c. costituisce un'applicazione dell'art. 1224 e.e. Invece con le sucsive 
sentenze 29 aprile '1976 n. 1557, 20 maggio 1976 n. 11818, 22 ottobre 1976 

n. 3785, e 3 novembre 1976 n. 4014, ritenne che tale valutazione pu� essere 
disposta esclusivamente a seguito di una specifica domanda del lavoratore, 
come tale prnponibi�e soltanto �in primo ~rado e� non <invocabile qUJindi, nemmeno 
sotto l'aspetto dello ius supen>eniens, nei giudizi pendenti in grado di 
appello alla data di entrata in vigore della 1. n. 533 del 1973. A ci� la Sezione 
Lavoro pervenne configurando la rivalutazione come un'ulteriore prestazione 
di natura autenticamente risarcitori.o di un danno, alla quale il datore di lavoro 
� tenuto in forza di un'obbligazione autonoma, derivante da un titolo distinto 
rispetto al rapporto da cui trae origine il credito di lavoro. 
Una diversa configurazione era stata per� elaborata dalla precedente sentenza 
8 febbraio 1975 n. 495, secondo la quale jl legislatore del 1973, nell'attribuire 
alla svalutazione in s� considerata diretta rilevanza causale di un 
danno presunto per i crediti di lavoro, avrebbe separato tale ipotesi dalle altre 
tutelabili mediante ricorso all'art. 1224 e.e., attraendo i momenti della maturazione 
del credito, una svalutazione e liquidazione in una fattispecie complessa 
entro la quale non v'� pi� posto per la mora, risultando l'inadempimento 
equiparato al fatto illecito, in adozione del regime risarcitorio (di valore) delle 
obbligazioni. Questa sentenza non si era occupata della rilevabilit� d'ufficio 
della svalutazione, avendo accertato che nella specie esisteva "uno specifico 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

46 

La Corte non pu� non prendere atto che la giurisprudenza dei giudici 
ordinari, dopo esitazioni e divergenze, si � venuta affermando nel senso 
di attribuire efficacia retroattiva alla norma della quale si tratta. A questa 
.interpretazione con le due identiche ordinanze di rimessione le Sezioni 
Unite della Cassazione (pur rilevando la diversit� delle motivazioni 
sulle quali essa era stata fondata, in particolare nelle sentenze della 
Sezione del Lavoro della stessa Cassazione) hanno impresso il suggello� 
della loro adesione e della loro autorit�. Il che impone (come fu gi� 
fatto in situazioni analoghe: sentenze n. 52 del 1965 e n. 198 del 1972) di 
considerare ormai -per usare una espressione altre volte usata dalla 
Corte -come � norma vivente � quella definita �dalla detta interpretazione 
e di affrontare, partendo da essa, la questione di costituzionalit� 
proposta. -(Omissis). 

capo di domanda, alimentato da un espresso motivo di ricorso". Ma, in base 
alla detta configurazione, le sentenze 2 ottobre '1976 n. 3215, e 22 ottobre J.976 

n. 3788, si convinsero di poter risolvere tale questione in senso affermativo, 
considerando sempre contenuta nella domanda di pagamento di un credito di 
lavoro, proposta prima o dopo l'entrata in vigore della 1. n. 533 del 1973, un'implicita 
domanda di rivalutazione, per l'intima connessione di questa con runitaria 
situazione di fatto prospettata, cio� l'esistenza del credi~o di lavoro fatto 
valere in giudizio. 
Senonch� la sentenza 16 novembre 1976 n. 4258, chiarendo e integrando 
l'elaborazione effettuata dalla suddetta sentenza n. 495 del 1975, ne dedusse 
invece che l'accessoriet� dehla domanda 1r1sarcitoria non comporta alcun automatismo, 
che � rimasto integro l'onere dell'allegazione del fatto costitutivo e 
della domanda di riconoscimento del diritto e che, pertanto, tale domanda risarcitoria 
non � proponibile :Per la prima volta in grado d'appello se non nei limiti 
di cui al comma 1 dell'art. 34S c.p.c., senza possibilit� tuttavia di estensione 
al danno precedente per effetto dello ius superveniens, non pendendo controversia 
sul rapporto accessorio. 

Infine con la sentenza 11 gennaio 1977 n. 96, la Sezione Lavoro dichiar� 
be.s� di voler aderire all'indirizzo seguito dalle suddette sentenze n. 3215 del 
1976 e n. 3788 del 1976, ma in sostanza poi giustific� la ritenuta possibilit� di 
un rilievo della svalutazione anche d'ufficio, non tanto insistendo nel considerarla 
una necessaria conseguenza dell'accoglimento della teoria della "fattispecie 
complessa", quanto piuttosto ravvisando nel comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c. 
un apposito precetto legislativo di natura '.Processuale, oltre e in aggiunta a 
quello di natura sostanziale. Ora, queste Sezioni Unite ritengono che soltanto 
per quest'ultima via si possa giungere a una soluzione indiscutibile del problema: 
il che, peraltro, consente di prescindere dal prendere posizione sull'altro 
problema della configurazione della fattispecie sostanziale prevista in quel 
comma 3. 

Tale comma dispone testualmente che " Il giudice, quando pronuncia sentenza 
di condanna al pagamento di somme di denaro p�r credito di lavoro, 
deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno 
eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, 
condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal 
giorno della maturazione del diritto". Quindi, stando alla lettera della norma, 
l'univoco significato dell'es:Pressione "il giudice... deve determinare" non con



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

47 

In altri termini, per porre un dubbio di costituzionalit� ex art. 3 

della Costituzione bisognerebbe che i crediti di lavoro e non di lavoro, 

fossero entrambi rivalutabili in virt� dell'art. 429, comma terzo, del co


dice di procedura civile ma, sempre in virt� della detta norma, fossero 

gli uni (quelli di lavoro) rivalutabili dall'origine, gli altri (quelli non di 

lavoro) rivalutabili solo dall'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973. 

Ma poich� invece (sempre ragionando sul piano della legittimit� co


stituzionale), i crediti non di lavoro sono legittimamente esclusi dalla 

rivalutazione, ne consegue l'impossibilit� di ipotizzare una incostituzio


nalit� dipendente dal fatto che gli stessi crediti non godono di una riva


lutazione retroattiva. 

sente di supporre che il legislatore abbia esclusivamente inteso riconoscere un 

diritto di natura sostanziale del lavoratore, da farsi necessariamente valere 

in giudizio da lui con una domanda accessoria specificamente proposta, ma 

impone di ritenere che abbia voluto attribuire al tempo stesso direttamente e 

immediatamente al giudice un potere-dovere di provvedere comunque al ri


guardo, purch� accerti, da un lato, di dover pronunciare condanna al paga


mento di somme per crediti di lavoro e, dall'altro, che la moneta non si � sva


lutata fra il giorno della maturazione del diritto e quello della liquidazione. 

Inoltre, a conferma della non equivocit� dell'espressione, si deve considerare 

che non ci si � limitati a dire che il giudice "determina", il che sarebbe stato 

sufficiente per attribuirgli un potere-dovere da attuare anche d'ufficio (come, 

per esempio, nel caso dell'espressione ,, il giudice... condanna,, dell'art. 91 c.p.c.), 

ma si � ritenuto opportuno impi�gare altres� la voce del verbo "dovere", al 

fine evidente di dare maggior forza al discorso. -(Omissis). 

Dai punto di vista logico, ritenendo che il legislatore abbia inteso operare 
esclusivamente sul piano sostanziale nel disporre che "il giudice... deve determinare, 
oltre gli interessi... il maggior danno", gli si attribuirebbe senza alcuna 
giustificazione un linguaggio tecnicamente improprio (oltre che semanticamente 
inesatto), idonei soltanto a creare perplessit� sotto un duplice aspetto. Anzitutto, 
infatti, sarebbe stato facile servirsi di una formula che puramente e 
� semplicemente enunciasse in modo diretto e immediato, come avviene di sol�o 
in materia di obbligazioni, o il diritto di uno dei soggetti del rap�porto di 
pretendere la prestazione, o l'obbligo dell'altro di effettuarla. In secondo luogo, 
se non fosse destinato a esonerare la parte dall'onere della specifica domanda 
e dell'allegazione dei fatti relativi, il "deve" attribuito al giudice risulterebbe 
quanto meno pleonastico, posto che l'art. 1112 c.p.c. gli impone in via generale 
di pronunciare su tutte le domande specificamente proposte e non oltre i 

limiti di esse. 

Quanto alla ratio della norma, desumibile dall'oggettivo suo contenuto 

pratico, essa fornisce un'ulteriore conferma dell'esattezza della soluzione 

accolta. 

Invero, com'� stato posto in luce anche dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 13 del '1977, con il comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c., integrato dal


l'art. '150 disp. att. modificato dall'art. 9 I. n. 533 del 1973, si � stabilito un mec


canismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute 

al lavoratore, volto fra l'altro a preservare o, comunque, ripristinare quel "po


tere di acquisto di beni reali " che si connette alla retribuzione e alle indennit� 

di fine rapporto, ancorando queste alle variazioni in aumento degli indici dei 



48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I

I 
I
t=: 

~:::�. 

II 

(Omissis). -La Corte esaminando nella sentenza n. 13 del 1977 le 
ragioni' che stanno a fondamento dell'introduzione, operata con la legge � 

I 

n. 533 del 1973, del dovere del giudice, �quando pronuncia sentenza di 
condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro �, di 
� determinare oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno 
eventualmente sub�to dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo 
eredito� (art. 429, comma terzo, c.p.c.), ebbe a rilevare che esse �onsistono 
precipuamente nella necessit� di protezione del potere di acquisto 
del lavoratore, senza conseguente depauperamento del patrimonio del 
I ~ 

prezzi calcolati per la scala mobile per i lavoratori dell'industria. Si � inoltre 

I 
I
ili

svincolata sotto l'aspetto sostanziale l'operativit� di un siffatto meccanismo 

r

dal presupposto della costituzione in mora e dall'onere di provare il concreto 

j

verificarsi di un danno, oltre che dalla necessit� dell'imputabilit� dell'inadempi


@

mento al debitore, gi�.esclusa nell'ipotesi del comma 2 dell'art. 1224 e.e.. Infine 
la specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla rivalutazione risul!
f 
terebbe comunque superflua, in quanto il citato nuovo art. 150 fornisce alle 
parti e al giudice un criterio automatico per stabilire e l'esistenza della svalutazione 
e la misura in cui se ne deve t.en�r conto. Tutto ci� considerato, non 

I 

appare affatto strano, ma anzi coerente, che il legislatore abbia voluto introdurre 
altres� una presunzione di esistenza implicita di una domanda di rivalutazione 
in ogni domanda di pagamento di crediti di lavoro, essendosi proposto 
di tendere a far coincidere la somma globale di denaro giuridicamente attribuibile 
al lavoratore con quella che, dal punto di vista economica, costituirebbe 
il corrispettivo esatto, nel momento della liquidazione, delle sue prestazioni e 
che pertanto � presumibile che, se possibile, egli voglia in effetti conseguire nel 
rivolgersi al giudice. 

A questo punto, resta soltanto da aggiungere che il diritto-dovere vige 
anche per i processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della I. n. 533 @.
del 11973, giacch� esso ha per fonte la norma di natura processuale, che si � 
ravvisata (oltre ed accanto a quella di natura sostanziale) nel comma 3 del 
nuovo art. 429 c.p.c., e giacch� tutte le norme di natura processuale previste '


~ 

dalla detta legge " sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della ~~ 
sua entrata in vigore", ai sensi del comma 1 dell'art. 20 legge stessa. D'altronde, 
in mancanza di un'esplicita eccezione, non � lecito supporre che il legislatore 
possa avere inteso escludere dall'immediata applicazione proprio quella determinata 
norma. Infatti, in palese contrasto con lo spirito della I. n. 533 del 1973, :1! 
volta ad accellerare e semplificare i giudizi; ci� costringerebbe l'interessato a �-: 
proporre la domanda di rivalutazione in un distinto processo, che ovviamente ~� 
dovrebbe svolgersi col nuovo rito e che, di conseguenza, molto spesso richiederebbe 
l'essere sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c., non potendo formare oggetto 111 
di riunione a quello in corso per la domanda principale, sia se gi� definito in 
primo .grado, sia in caso contrario, se da proseguirsi davanti al Tribunale, come k 
disposto dal comma 2 del citato art. 20. )�:: 


Nell'affrontare la questione se, a norma del comma 3 del nuovo art. 429 
c.p.c., la determinazione dei maggior danno da svalutazione risulti o meno con-1:: 

~\: 

..-' f 

~: 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 49 

datore di lavoro, e nella necessit� di porre una remora alla resistenza 
ed agli ingiustificati ritardi dei datori di lavoro stessi nell'adempimento 
delle loro obbligazioni: ragioni che, sussistendo per i crediti di lavoro e 
non per gli altri crediti di pecunia, giustificavano il diverso trattamento 
di essi ed escludevano quindi una violazione dell'art. 3 della Costituzione. 

Del pari, con la sentenza n. 43 del 1977, la Corte escluse che fosse 
costituzionalmente ingiustificata la inapplicabilit� della rivalutazione stabilita 
nell'art. 429, terzo comma, c.p.c. ai crediti dei dipendenti degli enti 
pubblici non economici che, proprio ed anche per la specie dei debitori, 
legittimamente potevano essere sottratti alla generale disciplina di cui 
alla norma predetta. 

sentita anche per quella intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 533 
del 1973, non si pu� fare a meno di premettere che, pi� di ogni altro giudice, 
questa Corte di cassazione e in particolare le sue Sezioni Unite devono "procedere 
con somma cautela a eventuali mutamenti della propria giurisprudenza, 
avendo fra gli altri il compito istituzionale di assicurare l'uniforme interpretazione 
della legge, ai sensi del comma 1 dell'art. 65 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, 
del comma 2 dell'art. 374 c.p.c. Nella specie la soluzione affermativa � stata 
costantemente accolta, sia pure con motivazioni in parte diverse, in tutte le 
quattordici sentenze pronunciate in materia dalla Sezione lavoro di questa Corte 

~~~~n~~~n~~~n~~~n~ 
~~n~~~n~~~n~~~n~~~ 

n. 3788 del 1976, n. 4112 del 1976, n. 4258 del 1976, n. 96 del 1977, n. 300 del 
1977). N� queste Sezioni Unite ritengono di potersi discostare da una tale uniforme 
giurisprudenza (peraltro condivisa anche da numerosi giudici di merito 
e da una non scarsa parte della dottrina), nonostante l'autorevole opinione contraria 
della Corte costituzionale. 
�;'. indubbio che la soluzione accolta non pu� giustificarsi ipotizzando una 
immediata operativit� della nuova norma, che :possa prescindere da una previsione 
legislativa di retroattivit�; giacch� il danno da svalutazione e il relativo 
risarcimento, ad esso disciplinati per determinate obbligazioni pecuniarie in 
modo diverso rispetto alla �legge anteriore, costituiscono effetti non ancora 
esauriti di una fattispecie giuridica verificatasi in passato, tra i cui elementi 
costituivi rientra, oltre l'inadempimento del datore di lavoro, la necessit� della 
costituzione in mora e dell'esistenza di un danno non semplicemente presunta. 

Quanto alla retroattivit�, essa non pu� considerarsi dettata in modo espresso 
dalla gi� riferita disposizione del comma 11 dell'art. 20 I. n. 533 del 1973, 
come ritenne la prima sentenza in materia della Sezione lavoro di questa Corte 
(n. 1225 del �1974) giacch� nelle due sentenze immediatamente successive 

(n. 217 dl 1975 e n. 495 del .1975) si dimostr� in base a concordanti criteri 
ermeneutici (titolo, rubrica, lettera, ratio, lavori preparatori) che tale disposizione 
non pu� riferirsi alle norme di natura sostanziale previste dalla detta 
legge, ma solo a quella di natura 'processuale. N� pu� condividersi l'avviso 
(sentenze n. 495 del 1975 e n. 4258 del 1976) che individua un'affermazione espressa 
di retroattivit� nella menzione (ultima parte del comma 3 del nuovo art. 429 
c.p.c.) della decorrenza della rivalutazione dal giorno della maturazione del 
diritto: se non altro perch�, diversamente opinando, tale menzione non risulta 
affatto superflua, servendo invece a determinare (e non solo per la rivalutazione, 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

50 

Ora, le tre ordinanze sopra ricordate pongono l'accento sulla natura 
definita alimentare dei crediti di pensione, siccome derivanti, sia pure 
mediatamente, da attivit� di lavoro e negano, pertanto, che possa giustificarsi 
costituzionalmente il diverso trattamento fatto dal legislatore 
a tali crediti rispetto a quel1i del lavoratore verso il datore di lavoro. 

Ma se � pur vero che le pensioni, al pari dei crediti di lavoro, hanno 
funzione di sostentamento, e quindi il ritardo, a volte rilevante, nella 
loro liquidazione e corresponsione, costituisce un danno ed un disagio 
per il creditore e per la sua famiglia (danno e disagio peraltro limitato 
dalle disposizioni della legge 16 aprile 1974, n. 114 che autorizzano l'l.N.P.S. 
a corrispondere un trattamento pensionistico di prima liquidazione a 
titolo di anticipazione), ad escludere che sia incostituzionale non aver 
preveduto la rivalutazione dei crediti da pensione valgono tre considerazioni. 
In primo luogo, come osserva la difesa dell'I.N.P.S., il credito 
da pensione, anche se pu� avere il suo antecedente in un rapporto di 

ma anche per gli interessi) il dies a quo, posto che si � esclusa la necessit� 
della costituzione in mora e che, soprattutto, un unico credito di lavoro pu� 
comprendere pi� e varie componenti, maturate in tempi diversi. 

Tuttavia la circostanza che il diritto alla rivalutazione si � fatto decorrere 
proprio dalla maturazione del diritto principale di conseguire il corris'.Pettivo 
delle prestazioni di lavoro, anzich� da un qualsiasi momento posteriore, 
costituisce un valido elemento per rafforzare la convinzione che il legislatore 
non pu� non avere inteso scegliere, sia pure implicitamente, la via dell'efficacia 
retroattiva: convinzione, che costituisce il logico corollario della ratio della 
norma in esame, specie se considerata alla luce delle ragioni che la occasionarono. 


Invero, richiamando quanto si � esposto in ordine a tale ratio, appare evidente 
che solo mediante la decorrenza dal giorno della maturazione del diritto 
il legislatore poteva sperare di avvicinarsi il pi� possibile al conseguimento 
dello scopo '.Pratico al quale mirava. Ma in realt� questo scopo pratico non era 
altres� realizzabile in modo conforme appieno ai principi della giustizia sociale 
se non incidendo con uguale decorrenza anche sugli effetti non ancora esauriti 
delle situazioni pregresse, posto che il numero di queste e la loro gravit� doveva 
presumersi enorme, se la mole e l'annosit� di quelle gi� pervenute di 
fronte ai giudici resero necessarie le disposizioni transitorie sui giudizi pendenti 
di cui all'art. 22 I. n. 533 del Ll.973. Inoltre, entro certi limiti, l'integrale 
applicazione della norma del comma 3 del nuovo art. 429 c.p.c. non poteva non 
apparire al [egis�atore quasi pi� utile con riferimento al passato che ail'l:'avvenire, 
grazie alla funzione anche di futura '.Prevenzione insita in tale norma e 
stante l'evidente speranza di esso legislatore che col nuovo rito i lavoratori 
avrebbero conseguito i propri crediti con la massima speditezza. 

N� varrebbe obiettare che, volendo davvero attribuire efficacia retroattiva 
alla norma in esame, non si sarebbe mancato di affermarlo in modo esplicito, 
dato che tale efficacia pu� incidere gravemente in senso negativo sugli interessi 
dell'altro soggetto del rapporto di lavoro, il quale, sotto l'impero della legge del 
tempo in cui era maturato il suo obbligo, in caso d'inadempimento correva soltanto 
il rischio del verificarsi della ipotesi di cui ai due commi dell'art. 1224 

e.e. Invero non stupisce che la nuova legge possa non essersene preoccupata, 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 51 

lavoro dipendente, ha, rispetto all'Istituto erogante, caratteristica autonoma 
di natura pubblicistica. In secondo luogo, il fatto che le pensioni 
non vengano rapidamente liquidate (ci� che deve giudicarsi deplorevole 
e degno della massima attenzione del legislatore e dell'autorit� amministrativa), 
non pu� essere certamente ascritto al proposito degli Istituti 
debitori di lucrare sulla probabile svalutazione monetaria. In terzo luogo, 
poich� il ritardo nel pagamento in un certo senso non � volontario (ma 
sostanzialmente derivante dalla procedura di liquidazione e da complicazioni 
burocratiche), � da escludersi che la sanzione della rivalutazione 
avrebbe effetto di remora e per cos� dire funzione dissuasiva, come nel 
caso di crediti di lavoratori verso il datore di lavoro privato. 

Queste diversit� escludono che l'art. 3 della Costituzione imponesse 
al legislatore una parificazione, quanto al �diritto alla rivalutazione, tra 
i crediti di lavoro e i crediti da pensione dei quali si tratta. -(Omissis). 

trattandosi di interessi la cui tutela risultava ormai condannata dalla coscienza 
sociale, in quanto, stante l'endemico accumularsi della svalutazione monetaria, 
i datori di lavoro, che pur avevano tempestivamente ottenuto le prestazioni 
delle contro'parti, si avvantaggiavano ulteriormente ai danni di esse. Si aggiunga 
che, quando una legge mira a sanare situazioni divenute socialmente insostenibili, 
gli interessi individuali da essa presi in favorevole considerazione finiscono 
per trascendere i singoli soggetti, ai quali direttamente e immediatamente 
si riferiscono, e per riguardare l'intera collettivit�: onde si spiega che la loro 
tutela debba prevalere su quella degli interessi contrapposti. 

D'altra parte, ove rimanesse qualche dubbio, andrebbe posto in rilievo che 
in materia di lavoro, dove l'ordine delle cose e dei concetti si evolve e trasforma 
incessantemente e rapidamente sotto la spinta di nuove esigenze e di nuovi sentimenti 
e costumi, il legislatore ordinario sembra da tempo propenso (come 
del pari nella materia, sotto questo aspetto analoga, della previdenza sociale) 
a disapplicare il 'principio generale della irretroattivit� della legge, che pur 
costituisce, di regola, espressione di civilt� giuridica. Tale tendenza, infatti, si 
manifest� gi� in occasione dell'emanazione del vigente codice civile, sia perch� 
l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, subito dopo aver sancito quel 
principio, vi derog� per i contratti collettivi di lavoro (aventi allora carattere 
normativo), sia perch� il contrario principio della retroattivit� venne ampiamente 
accolto nelle disposizioni transitorie relative alle nuove norme sul lavoro 
subordinato ed autonomo e sui contratti agrari (artt. 195, 196, 197, 202, 203 

r.d. 30 marzo 1942 n. 318). N� una tendenza siffatta pu� dirsi oggi in contrasto 
con la Costituzione, la quale, mentre ha reso vincolante il principio della irretroattivit� 
soltanto per le leggi penali, ha mostrato con numerosi 'precetti di 
voler privilegiare il lavoro e i relativi crediti dei lavoratori. 
Dal che consegue, oltre un'ulteriore conferma della bont� dell'opinione 
accolta, anche la impossibilit� che l'interprete di una nuova legge in materia di 
lavoro faccia riferimento a soluzioni adottate, in sede legislativa o giurisprudenziale, 
nel caso di successione nel tempo di leggi concernenti le obbligazioni 
pecuniarie in genere, o determinate obbligazioni pecuniarie di natura diversa 
dai crediti di lavoro. 

Si osserva da ultimo che i lavori preparatori della 1. n. 533 del �1973 non 
offrono elementi di certezza n� in un senso n� nell'altro. -(Omissis) �. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1977, n. 163 -Pres. Rossi -/?-el. 
Astuti -Soc. Unilit (avv. Ferrati), Soc. Ariete (avv. Catalano), e Presidente. 
Consiglio dei Ministri� (sost. avy. gen. Zagari). 

Comullit� europee -Diritti di visita sanitaria � Settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari � Incompatibilit� con regolamenti comulli� 
tari. 

(cost., art. 11; legge 30 dicembre 1970, n. 1239). 

Comunit� europee -Direttive C.E.E. � Efficacia. 

Il potere dei singoli Stati membri della C.E.E. di emanare provvedi'
menti di controllo sanitario a tutela della pubblica salute deve essere 
esercitato in forme che non confliggano con i principi dell'unione doganale 
e non costituiscano �stacolo alla libera circolazione delle merci nel1'
ambito del mercato comune. � costituzionalmente illegittimo l'articolo 
unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e della annessa tabella dei diritti 
per la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni, 
dei prodotti e avanzi animali: a) nella parte in cui prevede l'applicazione 
dei diritti di. visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 
27 giugno 1968, n. 804, del Consiglio della Comunit� economica europea; 
b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti 
ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805. 

A norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le direttive, 
a differenza dei regolamenti comunitari, non hann�, 'di regola, efficacia 
normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, ai q~ali 
richiedono l'adozione,�. entro certi termini, di provvedimenti legislativi, 
regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obiettivi 
comuni. Esse non possono, pertanto, giustificare, n� sanare con effetto 
retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti, incompatibili 
con i regolamenti comunitari (1). 

(Omissis). -Richiamandosi alla interpretazione data dalla Corte di 
giustizia alle disposizioni del trattato di Roma e dei regolamenti comunitari 
n. 14/1964 e 805/1968, relativi al settore delle carni bovine, le ordi


(1) In ordine alla parti�olare forza cogente delle direttive la Corte costituzionale 
appare vicina all'opinione espressa in questa Rassegna, 1976, 875 (in 
[J()ta). La Corte di Giustima delile Comunit� europee tende invece a afferma.re che 
l'ap'plicazione delle norme contenute in direttive � integrative � di disposizioni 
del trattato o di regolamento comunitari pu� essere direttamente pretesa anche 
dagli individui. 

53

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

nanze di rimessione hanno constatato che non pu� sussistere dubbio 
sulla interpretazione delle identiche disposizioni dei regolamenti n. 13/1964 
e 804/1968, relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; e 
d'altra parte, interpretando autonomamente la normativa vigente in Italia 
circa la percezione dei diritti di visita sanitaria alla frontiera, in base 
alle tabelle allegate alle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, 

n. 1239, hanno con,cordemente ritenuto che tale normativa confligga in 
modo palese con le ricordate disposizioni comunitarie, em~ate in materi.
a di competenza degli organi della Comunit� con piena ed immediata 
efficacia obbligatoria, e dia quindi luogo a questione di legittimit� costituzionale 
delle leggi interne. 
In questa sede, l'Avvocatura dello Stato ha contestato la sussistenza 
del denunciato vizio di incostituzionalit�, sotto un duplice profilo. � stato 
anzitutto sostenuto che la Corte di giustizia delle Comunit� avrebbe recentemente 
modificato la propria giurisprudenza circa il divieto di riscossione 
dei diritti �di controllo sanitario, secondo quanto risulterebbe. da 
due sentenze del 25 gennaio 1977 (in causa n. 46/76) e del 12 luglio 1977 
(in causa n. $9/76), prodotte in udienza. Ma l'esame di queste decisioni 
non legittima� l'assunto dell'Avvocatura sulla asserita evoluzione giurisprudenziale. 
Infatti, con la prima sentenza la Corte ha deciso che soltanto 
� gli oneri pecuniari riscossi in ragione di controlli sanitari imposti 
da tilla norma comunitaria (direttiva del Consiglio C.E.E. 26 giugno 1964, 

n. 432):, aventi carattere uniforme e da effettuarsi obbligatoriamente, prima 
della spedizione, nello Stato membro esportatore, non costituiscono 
tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, purch� il 
loro importo non ecceda il costo effettivo del controllo�; mentre invece, 
� qualsiasi ulteriore controllo imposto unilateralmente da uno Stato membro 
sia di propria iniziativa, sia per soddisfare esigenze, ormai, ingiustificate, 
di un altro Stato membro, costituisce una misura di effetto equi� 
valente a una restrizione quantitativa, e qualsiasi onere pecuniario riscosso 
in ragione di siffatto controllo �, per tale motivo, incf!>tnpaitibile 
con il diritto comunitario �. Bwis" 
Con la seconda sentenza -emanata in giudizio promosso. -d~.CCom� 

. missione delle Comunit� 
contro il regno dei Paesi Bassi a ~a�dell'art. 
169 del trattato CEE per violazione degli obblighi comfil�ttari, dipendente 
dalla riscossione di diritti per ispezione fitosanitaria delle piante 
e di prodotti d'origine vegetale esportati in altri Stati membri -, la Corte 
ha ritenuto che detti diritti, connessi al rilascio dei certificati fitosanitari 
richiesti dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante 
firmata a Roma il 6 dicembre 1951, non costituiscono misura unilateralmente 
imposta dal regno dei Paesi Bassi, trattandosi di � controlli organizzati 
su basi identiche in tutti gli Stati membri, in quanto partecipanti 
alla convenzione �, talch� i diritti medesimi � non si possono considerare 
tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, se il loro importo non supera 

---:.:':'?�� 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il costo effettivo delle operazioni in occasione delle quali essi vengono 
percepiti �. Anche questa decisione non pu� dunque ritenersi indicativa 
di un nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia, in 
quanto si riferisce ad un particolare tipo di controllo sanitario uniforme, 
istituito in base ad una convenzione internazionale, la cui efficacia � 
fatta salva dall'espressa disposizione dell'art. 234 del trattato di Roma. 

L'Avvocatura dello Stato ha inoltre fatto richiamo ad una direttiva 
del Consiglio CEE 12 dicembre 1972, n. 462, sulla cui interpretazione 
pende davanti alla Corte di giustizia delle Comunit� un giudizio promosso 
dal pretore di Alessandria, a norma dell'art. 177 del trattato di Roma, 
nel fine di stabilire se in base a detta direttiva possa o non ritenersi legittima 
la riscossione da parte della nostra Amministrazione finanziaria 
� di somme corrispondenti al costo effettivo dei controlli sanitari ese� 
guiti su prodotti importati da paesi terzi�; ed ha pertanto osservato che 
in tale ipotesi il contrasto con le norme comunitarie � riguarderebbe solo 
le importazioni intracomunitarie e non quelle provenienti da paesi terzi �. 

L'obiezione non pu� essere accolta per i seguenti motivi: 

a) a norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le diret� 
tive, a differenza dai regolamenti comunitari, non hanno, di regola, efficacia 
normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, 
ai quali richiedono l'adozione, entro certi termini, di provvedimenti legislativi, 
regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati 
obiettivi comuni. Esse non possono, pertanto, giustificare, n� sanare 
con effetto retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti, 
incompatibili con i regolamenti comunitari. Nella specie, la direttiva 

n. 462 del 1972 stabilisce al riguardQ che gli Stati membri sono tenuti 
ad attuarne le diverse disposizioni in pi� tempi, per il 1� ottobre 1973, 
per il 1� gennaio 1976, e per il 1� gennaio 1977 (art. 32); 
b) La direttiva 12 dicembre 1972, n. 462, �relativa a problemi sanitari 
e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina 
e suiru.tqe'rid.i carni fresche in provenienza dai paesi terzi�, prevede una 
minuziosa disciplina di autorizzazioni e divieti di importazone da parte 
degli StaltiiLmembri, sulla base di certificati di sanit� rilasciati da veterinari 
uffiicia-li dei paesi terzi speditori (artt. 11 e 22), e di ulteriori controlli 
sanitari degli animali e delle carni al loro ingresso nel territorio 
della Comunit� (artt. 12 e 23-24). A parte l'ovvio rilievo che trattasi d'un 
regime speciale, comunque non applicabile alle importazioni di latte o 
prodotti lattiero-caseari, non occorre sottolineare la differenza tra il regime 
di controlli previsto da questa direttiva (e quello previsto, con disposizioni 
diverse, dalla parallela direttiva 12 dicembre 1972, n. 461, �relativa 
a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di 
carni fresche�), e il sistema dei diritti fissi di visita imposti dalla legge 
italiana in misura corrispondente al numero dei capi o al quantitativo 
dei prodotti, e non limitati soltanto al rimborso delle spese effettive di 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

controllo; diritti che sono inoltre richiesti, per una parte delle voci tariffarie 
-tra cui proprio il latte e i prodotti derivati -soltanto per l'iinportazione, 
e non invece per l'esportazione. 

Come gli altri Stati membri, anche l'Italia potr� ovviamente emanare 
provvedimenti di attuazione delle due direttive del 1972, uniformandosi 
a quanto dalle medesime prescritto. Del resto, gi� il regolamento 

n. 805/1968 prevedeva per le importazioni di carni l'eventualit� della 
applicazione di misure di carattere sanitario, da adottarsi per� mediante 
deliberazioni comunitarie, secondo la procedura di cui all'art. 43, n. 2 del 
trattato di Roma. 
L'inconsistenza delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato � 
dimostrata dalle disposizioni della recentissima legge 14 novembre 1977, 

n. 899 (Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1977, n. 337), con le quali i diritti 
fissi di visita sanitaria di cui alla tabella annessa alla legge n. 1239 del 
1970 sono stati soppressi e dichiarati � non dovuti sui prodotti soggetti 
ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonch� sugli altri prodotti 
indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti 
il territorio di uno degli Stati membri della Comunit� economica europea, 
ovvero dei Paesi associati� (art. 1); e sono state��al tempo stesso �abrogate 
tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento 
dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale � 
(art. 2). Giova qui ricordare che il legislator� nazionale ha non solo abrogato 
le norme contrastanti con il diritto comunitario, ma ha altres� istituito 
fonri per il �finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente 
applicabili nell'ordinamento interno (legge 3 ottobre 1877, n. 863); e d'altra 
parte ha impegnato anche le Regioni �all'applicazione dei regolamenti del� 
la CEE nonch� all'attuazione delle sue direttive �, sotto il controllo e po� 
tere d'intervento sostitutivo del Governo n~l caso di inadempiinento agli 
obblighi comunitari (legge 22 luglio 1975, n. 382 e d.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616). 
La pubblicazione della citata legge 14 novembre 1977, n. 889, le cui 
disposizioni valgono solo per l'avvenire, ovviamente non esonera questa 
Corte dal pronunciarsi sulla questione di costituzionalit� sollevata dalle 
ordinanze di rimessione, rilevante ai fini delle decisioni dei giudici di 
merito sui rapporti pregressi. 

Preso atto delle motivazioni che giustificano, in conformit� ai principi 
e fini fondamentali dell'ordinamento comunitario, la interpretazione 
data dalla Corte di giustizia delle Comunit�, nell'ambito della propria 
competenza esclusiva sancita dall'art. 177 del trattato di Roma, alle disposizioni 
dell'art. 12 del regolamento n. 14/1964 e degli artt. 20, n. 2 e 22 
del regolamento n. 805/1968 (interpretazione che deve riconoscersi sicuramente 
estensibile alle identiche disposizioni dell'art. 12 del regolamento 

n. 13/1964 e degli artt. 19, n. 2 e 22 del regolamento n. 804/1968), questa 
Corte ritiene di aderire, anche in base alle considerazioni gi� esposte, alla 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

interpretazione data dalle ordinanze di rimessione alle denunciate norme 
legislative italiane sulla imposizione dei diritti di visita sanitaria, le quali 
rivelano, con chiara evidenza, per il loro contenuto ob!ettivo e per le 
caratteristiche e modalit� di applicazione di quei diritti fissi, il palese ed 
incontestabile contrasto con il tassativo divieto di riscossione di qualsiasi 
tassa di effetto equivalente a dazio doganale, disposto dai regolamenti 
comunitari sopraindicati. 

� forse superfluo avvertire che non viene qui in discussione il potere 
dei singoli Stati di attuare provvedimenti di controllo sanitario per ragioni 
di tutela della pubblica salute; ma questo potere, per gli Stati membri 
della Comunit� economica europea, deve essere esercitato in forme 
che non confliggano con i principi dell'unione doganale e non costituiscano 
ostaco'lo alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato 
comune. 

Ci� posto, non occorre ricordare qui i principi gi� enunciati da questa 
Corte circa il regime dei rapporti tra ordinamento comunitario e 
ordinamento interno, e in specie circa la piena efficacia obbligatoria e 
diretta applicabilit� dei regolamenti comunitari, i quali prevalgono sulle 
norme incompatibili con essi, previgenti nei diversi Stati membri, e debbono 
-semprech� abbiano completezza di contenuto dispositivo -entrare 
contemporaneamente in vigore in tutti gli Stati, come fonte immediata 
di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in 
quanto soggetti delle Comunit�, ricevendo ovunque applicazione uguale 
ed uniforme nei confronti della generalit� dei destinatari (cfr. le sentenze 
n. 183/1973; n. 232/1975; n. 205/1976). 

In conformit� a questi principi, che la Corte conferma, si deve riconoscere 
che le citate disposizioni dei regolamenti del Consiglio CEE 
5 febbraio 1964, nn. 13 e 14, e 27 giugno 1968, nn. 804 e 805, hanno rispettivamente 
determinato l'implicita abrogazione delle anteriori disposizioni, 
con esse incompatibili e confliggenti, dell'art. 32, quarto comma, del t.u. 
delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e della 
annessa tabella, come modificata con d.l.gs.vo. del Capo provvisorio dello 
Stato 27 settembre 1947, n. 1099, nonch� della legge 23 gennaio 1968, n. 30, 
che saranno pertanto disapplicate dal giudice a quo, senza che qui occorra 
dichiararne l'illegittimit� costituzionale. Deve invece pronunciarsi, in base 
ai principi enunciati nella sentenza n. 232 del 1975, la incostituzionalit�, 
in riferimento all'art. 11 Cost., della successiva legge 30 dicembre 1970, 

n. 1239 , emanata in contrasto con le disposizioni degli artt. 19, nn. 2 e 22 
del regolamento n. 804/1968, nonch� con i principi sanciti dagli artt. 9, 
12, 13 e 94 del trattato di Roma, limitatamente alla parte in cui � prevista 
l'applicazione dei diritti di visita sanitaria per le importazioni o 
esportazioni disciplinate da detto regolamento del Consiglio C.E.E. (
Omissis). 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1977, n. 165 (ordinanza) -Pres. 
Rossi -Rel. Maccarone -Istituto agrario Bonafons (avv. Sandulli) e 
numerosi altri. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Determinazione dell'indennit� di 

espropriazione -Sopravvenienza della legge Bucalossi -Restituzione 

degli atti ai giudici � a quibus �. 

(cost., artt. 3 e 42; legge 22 ottobre 1971 n. 865, artt. 16, 17 e 20). 

In conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, 
si rende necessario restituire ai giudici a quibus gli atti dei giudizi relativi 
alla legittimit� costituzionale degli artt. 16 e segg. della legge 22 ot� 
tobre 1971, n. 865. 

(Omissis). -Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state 
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questioni di legittimit� 
costituzionale degli artt. 16, 17 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 
(recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), i quali dettano i criteri 
e le modalit� di determinazione dell'indennit� per le espropriazioni 
e le occupazioni d'urgenza autorizzate ai sensi della predetta legge n. 865 
del 1971; 

che tutte le ordinanze sono state emesse nel corso di giudizi aventi 
ad oggetto la determinazione dell'indennit� di occupazione o di esproprio; 

considerato che nel corso del presente giudizio di legittimit� costituzionale 
� entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante norme 
per l'edificabilit� dei suoli), il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo 
testo, quello delle disposizioni denunciate, introducendo nuovi criteri per 
la determinazione dell'indennit� di esproprio o di occupazione, applicabili 
ai giudizi in corso ove la misura della indennit� non sia stata definitivamente 
determinata (art. 19); 

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a 

quibus perch� accertino, alla stregua della nuova situazione normativa 

determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 gen


naio 1977, n. 10, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. 


SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 5 ottobre 1977, 
nella causa 5/77 -Pres. Kutscher -Rel. Mertens de Wilmars -Avv. Gen. 
Mayras -� Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore 
di Lodi nella causa tra Carlo Tedeschi c. s.r.l. Denkavit Commerciale 
(avv. Ubertazzi e Capelli). Interv.: Governo del Regno Unito (ag. 
Godwin), Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Braguglia), Commissione 
delle Comunit�_ europee (ag. Marenco), Consiglio delle Comunit� 
europee (ag. Sacchettini). 

Comunit� europee � Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola Alimenti 
per animali -Sostanze e prodotti indesiderabili � Poteri residui 
degli Stati membri. 

(direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63). 

Comunit� europee � Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola � 
Alimenti per animali � Potere degli Stati membri di considerare provvisoriamente 
indesiderabile una sostanza o di fissarne la quantit� 
massima. 
(direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63). 

Comunit� europee � Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola � 
Alb.enti per animali � Sostanze e prodotti indesiderabili � Potere 
degli Stati membri di vietare lo smercio e l'importazione. 
(trattato CEE, artt\ 30 e 36; direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63, art. 5)., 

Comunit� europee � Ravvicinamento delle legislazioni in materia agricola Alimenti 
per animali � Direttiva sostanze indesiderabili � Clausola di 
salvaguardia � Validit�. 
(direttiva del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63, art. 5). 

Anche dopo l'entrata in vigore della direttiva d'armonizzazione n. 74/63, 
gli Stati membri hanno, nell'ambito dell'art. 5 della suddetta direttiva e 
nel rispetto delle condizioni sostanziali e formali che essa precisa, il potere 
di considerare provvisoriamente come indesiderabili talune sostanze che, 
pur essendo note al momento dell'adozione della direttiva, non figurano 
nell'elenco ad essa allegato, purch� i provvedimenti adottati si applichino 
nello stesso modo ai prodotti indigeni ed a quelN importati dagli altri 
Stati membri (1). 

(1-4) Additivi e sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. 
Uno degli aspetti pi� importanti nella sentenza in rassegna, che non 
appare dal dispositivo, � quello della identificazione delle nozioni, nella materia 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

59 

Fatto salvo il divieto di trattare i prodotti importati in modo diverso 
dai prodotti indigeni, l'art. 5 della direttiva n. 74/63 autorizza uno Stato 
membro a fissare, a titolo di provvedimento provvisorio, la ,quantit� massima 
consentita d'una sostanza contenuta nei mangimi d'importazione a 
base di latte in polvere, anche se, in passato, nessuna quantit� massima 
era mai stata fissata n� nello Stato membro esportatore n� nello Stato 
meml!ro importatore (2). 

L'art. 5 della direttiva n. 74/63 consente ad uno Stato membro di 
vietare lo smercio dei prodotti che siano risultati violare il provvedimento 
nazionale provvisorio che lo Stato stesso � autorizzato ad adottare. Per 
i prodotti provenienti dagli altri Stati membri questo divieto di smercio 
pu� assumere l'aspetto di un divieto d'importazione (3). 

Dall'esame della quarta questione non sono emersi elementi atti a 
porre in dubbio la validit� dell'art. 5 della direttiva n. 74/63 (4). 

(Omissis). -Con ordinanza 17 dicembre 1976, pervenuta in cancelleria 
1'11 gennaio 1977, il Pretore di Lodi ha sottoposto alla Corte diverse questioni 
pregiudiziali concernenti, da un lato, l'interpretazione della direttiva 
del Consiglio 17 dicembre 1973, n. 74/63/CEE, relativa alla fissazione 
di quantit� massime per le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti 
per gli animali (G.U. 11 febbraio 1974, n. L 38), ed in particolare del 
suo art. 5, e, dall'altro, la validit� del suddetto art. 5. 

considerata, di �additivi� e di �sostanze e prodotti indesiderabili�. Quindi, 
delle rispettive sfere di applicazione della direttiva additivi (23 novembre 1970, 

n. 524, GUCE 14 dicembre ,1970, n. L 270) e di quella sostanze indesiderabili 
(17 dicembre 1973, n. 74/63, GUCE 11 febbraio .1974, n. L 38). 
Tale questione non era stata sottoposta alla Corte da parte del giudice 
a quo; tuttavia, nelle osservazioni scdtte, il Governo italiano aveva dedotto 
che il provvedimento contenente H divieto di importazione, per i prodotti e 
nei limiti indicati in sentenza, era stato adottato non in base alla clausola di 
salvaguardia contenuta nella direttiva sostanze indesiderabili, bens� in conformit� 
alla ddrettiva additivi la quale non prevedeva come additivo consentito 
(e quindi lo vietava) il nitrato di potassio. 

Malgrado la riluttanza della Corte, altre volte manifestata, a pronunciarsi 
su questioni non espressamente ad essa sottoposte, l'importanza del problema 
sollevato da parte del Governo italiano ha indotto la Corte medesima a prendere 
posi:zfone su tale problema; che tuttavda, sia nei suoi termini generali 
che con riferimento al caso di specie, � stato ris�lto in modo da non fugare 
del tutto dubbi e perplessit�. � 

Per tale ragione, pare opportuno riprodurre qui di seguito la parte �di 
difesa orale svolta, sul punto, nell'interesse del Governo italiano. 

(Omissis). -Sembra innegabile che la direttiva sostanze indesiderabili, 
alla quale si riferiscono i quesiti posti dal Pretore di Lodi, riguardi esclusivamente 
le sostanze ed i prodotti che si rinvengono naturalmente o inevitabilmente 
neglri aldmenti per animali. 

Questa affermazione � avvalorata in primo luogo dal considerando 3� e 4� 
della direttiva, dai quali si evince chiaramente che la sfera di applicazfone della 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

60 

Le questioni sono state sollevate nell'ambito d'una causa vertente sull'inadempimento 
d'un contratto di fornitura di mangimi a base di latte in 
polvere: la convenuta in tale causa sostiene, per giustificare la mancata 
consegna, che la merce fu illegalmente bloccata alla frontiera dalle autorit� 
sanitarie italiane a causa del suo tenore in nitrato di potassio, superiore 
a quello consentito dalle suddette autorit�. 

Il provvedimento di cui trattasi fu adottato sulla base d'un biglietto 
urgente del 7 settembre 1976 inviato dal Ministero italiano della Sanit� 
agli uffici veterinari di confine, dei porti, degli aeroporti, nonch� agli 
uffici veterinari provinciali, per vietare l'importazione di mangimi a base 
di latte in polvere quando il tenore in nitrati dei suddetti alimenti superasse 
30 parti per milione nei latti interi e magri in polvere ovvero SO parti 
per milione nel siero di latte in polvere. 

Secondo la convenuta e le intervenienti nella causa principale, i provvedimenti 
italiani sono incompatibili con la direttiva n. 74/63. 

Come risulta dal suo quarto �considerando�, tale direttiva, tenuto 
conto dell'impossibilit� di escludere totalmente la presenza di certe sostanze 
o prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, ha per oggetto 
di ridurne almeno la quantit� in modo da impedire che essi nuocciano 
alla salute animale, o per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute 
umana. 

direttiva sostanze indesiderabili � rivolta verso quelle sostanze che sono contenute 
negli alimenti per animali e che possono nuocere a questi od all'uomn. 

Nel 3� considerando, quindi, si parla di sostanze � contenute �: contenute 
naturalmente o per processo inevitabile, non gi� aggiiunte dall'uomo agli alimenti 
:per animali. 

Ma ci� non � tutto. Nel 4� considerando si prende atto che, ai livelli attuali 
della scienza, � impossibile escludere totalm�nte la presenza delle sostanze 
indesiderabild. A contrario, questa motivazione significa che, se la scienza e la 
tecnica lo consentissero, le sostanze indicate dalla direttiva dovrebbero essere 
completamente eliminate dagli alimenti. Ed infatti, la parte finale dello stesso 
4� considerando si arrende esclusivamente di fronte al suddetto Limite tecnico 
e scienti.fico. ~ � impossibile fissare detta quantit� al di sotto del limite di 
sensibilit� dei metodi di analisi � afferma la parte finale del 4� considerando: 
e cio�, se un giorno la sensibilit� dei metodi di analisi venisse migliorata, lo 
spiri.to della direttiva dovrebbe condurre alla eliminazione o alla riduzione 
della quantit� di quelle sostanze dndesiderabili che possano essere eliminate 

o ridotte e controllate con i migliorati metodi di analisi. 
Un'ulteriore conferma di questa tesi si ha esaminando l'elenco delle so: 
stanze e dei prodotti indesiderabdli, allegato alla direttiva. Sono tutte sostanze 

o prodotti contenuti naturalmente negli alimenti, tranne il piombo, che rappresenta 
una sostanza indesiderabile ineV'itabdle perch� deriva da � contaminazione 
ambientale, dai ,tubi di scarico. Ed � proprio la presenza del piombo 
nell'allegato alla di11ettiva che ha indotto gli autori di questa a non usare il 
termine � natura1i �, aggiunto all'espressione sostanze e prodotti indesiderabili. 
Ci� non intacca, tuttavia, la tesi del Governo italiano secondo il quale la 
direttiva 74/63 concerne soltanto sostanze o prodotti contenuti naturalmente 
od inevitabilmente negli alimenti per animali. 


61

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

A norma dell'art. 3 della direttiva, �gli Stati membri prescrivono che 
le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato sono tollerati negli alimenti 
per gli animali soltanto alle condizioni previste in tale allegato�, vale a 
dire al di sotto d'una certa quantit� massima. 

L'art. 7 recita: � Gli Stati membri provvedono affinch� gli alimenti 
per gli animali conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti 
ad altre restrizioni in materia di commercializzazione per quanto riguarda 
la presenza di sostanze e di prodotti indesiderabili �. 

Nell'art. 5, n. l, si legge tuttavia quanto segue: �Qualora uno Stato 
membro ritenga che una quantit� massima fissata nell'allegato o una sostanza 
o un prodotto non menzionato nell'allegato presenti un pericolo per 
la salute degli animali o per quella umana, tale Stato membro pu� provvisoriamente 
ridurre tale quantit�, fissare una quantit� massima o vietare 
la presenza della sostanza o del prodotto negli alimenti per gli animali. 
Lo Stato membro comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla 
Commissione le misure adottate accompagnate da debita motivazione �. 

Il n. 2 dello stesso art. 5 dispone che, in caso d'adozione del provvedimento 
provvisorio di cui al n. 1 da parte d'uno Stato membro, venga 

Ben diversa � dnvece la sfera di applicazione della direttiva 70/524. Essa 
abbraccia, in astratto, tutte le sostan:lle che possono venire artificialmente 
aggiunte agli alimenti per animali; considera pi� in partiicolare gli additivi 
che hanno un effetto favorevole sulle caratteriistiche degli alimenti, che non 
hanno effetti sfavorevoli sulla salute andmale ed umana, che non recano pregiudizio 
al consumatore deii prodotti animali; ed ammette infine che soltanto 
gli additivi aventi tali requisiti possono essere aggiunti agli alimenti per 
animali. 

Sembra di tutta evidenza che l'ammissione, da parte della direttiva 70/524, 
soltanto degli additivi aventi certe caratteristiche favorevoli o non nocive, 
comporti necessariamente l'esclusione, da parte della direttiva medesima, del� 
l'aggiunta di sostanze diverse che, ad esempio, pur avendo un effetto favorevole 
sulle caratteristiche degli alimenti, sono nocive, in s� o a certd liveUi, alla 
salute animale e umana. 

E sembra anche evidente che l'esclusione disposta dalla direttiva 70/524 
debba riferirsi anche all'aggiunta di quelle sostanze che sono nocive senza 
possedere alcun �effetto favorevole. Insomma, a tutte le sostanze che non sono 
egpressamente indicate nella direttiva stessa e nelle sue successive modificazioni. 

Da quanto esposto risulta anche la distinzione che intercorre tra sostanze 
e prodotti indesiderabili, da un lato, e additiw, dall'altro. L'elemento distintivo 
principale � il fatto che le sostanze indesiderabili sono contenute naturalmente 
od inevitabilmente negli alimenti e, se fosse tecnicamente possibile, bisognerebbe 
eliminarle totalmente o, ridurle al minimo. Gli additdvii sono sostanze 
aggiunte dalla mano dell'uomo: talvolta con effetti favorevoli e non nocivi, 
talaltra con effettii favorevoli ma nocivi. Queste ultime sostanze, cio� gli additivi, 
non rientrano nella disciplina della direttiva 74/63, ma o sono ammessi 

o sono esclusi dalla direttiva 70/524. 
Ma in base a quali criteri pu� esser fatta tale distinzione per ci� che 
concerne la sostanza in questione, cio� il nitrato di potassio? 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

immediatamente deciso, secondo la procedura prevista dall'art. 10, se l'allegato 
debba essere modificato. 

Il citato n. 2 aggiunge: � Fino a quando il Consiglio o la Commissione 
non adottino alcuna decisione, lo Stato membro pu� mantenere le misure 
da esso poste in applicazione >>. 

Risulta dal fascicolo processuale che, gi� il 27 luglio 1976, le autorit� 
italiane avevano attirato l'attenzione della Commissione sulla presenza 
� di nitrato di potassio in proporzioni varianti da 40 a 4000 parti per milione 
(milligrammi per chilogrammo), residui della preparazione di determinati 
tipi di formaggi, in talune partite di siero di latte provenienti dalla 
Francia, dai Paesi Bassi e dalla Germania federale � e chiesto � che fosse 
esaminato il problema dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali con 
riferimento alla presenza della suddetta. sostanza '" 

Dopo aver deciso, mediante comunicazione urgente del 5 agosto 1976, 
di intensificare le ana:lisi di laboratorio sulle partite importate di siero 
di latte e di mangimi miscelati contenenti siero di latte e dopo aver fissato, 
in un primo momento, il tenore massimo in nitrati ad una parte 
per milione, le autorit� italiane adottavano il 7 settembre 1976 il provvedimento 
controverso. 

Pare che la risposta non possa che venire dall'espenienza scientifica. Se si 
stabilisce, sul piano scientifiico, che nel latte in polvere o nel siero di latte 
in polvere, non importa se destinato all'alimenta2Jione animale od umana, la 
presenza naturale od inevitabile del mtrato di potassio non supera una certa 
quantit�, sar� conseguente concludere che il nitrato di ;potassio rinvenuto in 
quantit� superiori non pu� che essere stato aggiunto artificialmente; non pu� 
che essere un additivo. 

A questo proposito � opportuno sottolineare che -secondo l'esperienza 
scientifica italiana -il nitrato di potassio, pur essendo nocivo a determinati 
livelli sia per gli animali che per l'uomo, presenta un aspetto favorevole ~r i 
prodotti in cui � incorporato. Trattasi della sua funzione conservatrice, s'.Pecialmente 
per i prodotti dell'industria lattiero-casearia, funzione che deriva dal 
potere dei nitrati di impedire la proliferazione microbica nel latte e nei 
latticini. 

E S1� pu� cos� rispondere alla seconda domanda posta dalla Corte: da dove 
provengono i quantitativi di nitrato di potassio riscontrati nella polvere di 
latte e nel siero di latte in polvere? 

Nella polvere di latte, fino ad un determinato livello (gli esperti i.talii.ani 
Io hanno stabilito in 30 parti per milione), i nitrati di potassio ;possono ritenersi 
come contenuto naturale, tenuto anche conto delle dovute tolleranze. 
Se sii. riscontra un livello superiore, o � stato aggiunto siero di latte !in polvere 
alla polvere di latte -e saremmo in presenza di. una frode commerciale 
oppure sono stati aggiunti i nitrati di potassio, come agenti conservativi, al 
latte liquido prima dell'essic~one. 

Non sar� !inutile precisare al riguardo che la presenza naturale di nitrati 

nel latte fresco non supera mai le 2 parti per milione e che in tutti i paesi 

membri non � consentiita l'aggiunta di nitrati al latte fresco, che venga desti


nato al consumo alimentare sia umano che zootecnico. Soltanto alcuni paesi 

membni consentono l'aggiunta di nitrati al latte, ma solo ai fini della caseifi



63

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

In seguito ad uno scambio di nGte svoltosi nei mesi �d'agosto e di 
settembre fra le autorit� comunitarie e quelle italiane, queste ultime facevano 
pervenire alla Commissione, in data 7 ottobre 1976, una documentazione 
tossicologica intesa come motivazione ai sensi dell'art. 5, n. 1 della 
direttiva. 

Il Governo italiano contesta la rilevanza delle questioni in esame ai 
fini delle definizioni della causa principale, osservando che il provvedimento 
controverso non � stato adottato in base all'art. 5 della direttiva 

n. 74/63, bens� in conformit� alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 
n. 70/524, relativa agli additivi negli alimenti per gli animali (G.U. 14 dicembre 
1970, n. L 270, pag. 1). 
La distinzione fra le sfere d'applicazione delle due direttive � importante 
perch� ogni smercio di alimenti contenenti additivi non autorizzati 
� assolutamente vietato, mentre, in relazione alle sostanze indesiderabili, 
il divieto di smercio concerne, salvo applicazione dell'art. 5 e della procedura 
di cui all'art. 10, soltanto gli alimenti contenenti le sostanze indesiderabili 
espressamente elencate nell'allegato della direttiva. 

Ove il nitrato di potassio, di cui s'� constatata la presenza nei mangimi 
importati, dovesse essere considerato come un additivo non autorizzato, 
ne conseguirebbe che il divieto italiano sarebbe senz'altro giustificato ed 

cazione. I nitrati, in questo caso, �sono ag~iunti al momento della lavorazione 
casearia. Se alla polvere di latte si aggiunge, in frode, il siero di latte proveniente 
dalla caseificazione trattata con i nitrati, questi necessariamente si 
ritrovano, ed in rilevanti quantit�, nella polvere di latte. 

E non sembra che a questo proposito si possa introdurre una fondata 
distinzione tra 11 nitrato aggiunto iin fase di caseificazione ed il nitrato residuo 
nel siero di latte. Il nitrato continua ad essere un additivo e comunque non 
pu� essere considerato una sostanza presente naturalmente �o inevitabilmente 
nella polvere di latte alla quale � stato aggiunto il siero. 

Analogo diiscorso va fatto per stabilire la provenienza del nitrato di potassio 
nel siero di latte in polvere. In tale alimento, la presenza naturale del 
nitrato di potassio non supera, secondo le esperienze scientifiche italiane, le 
50 parti per milione, comprese le tolleranze. Se si riscontra una quantit� supeI1i.
ore o v'� stata un'aggiunta di nitrati, come agente conservativo, al latte 
fresco, o il siero di latte � residuo di caseificazione con aggiunta di nitrati. 

Anche se il nitrato di potassio continua ad avere un suo effetto come 
agente conservativo, non risulta un suo scopo specil�ico nell'aggdunta del nitrato 
stesso al latte in polvere od al siero di latte in polvere per alimentazione 
animale. L'aggiunta, fraudolenta o comunque dannosa, avviene ad uno stadio 
precedente. Come aggiunta di nitrati al latte fresco, ovvero come aggiunta, 
alla polvere di latte, di siero proveniente da una caseificazione trattata con 
nitrati di potassio. 

In ogni caso, � da escludere che il nitrato di potassio possa considerarsi 
naturalmente presente nei mangimi a base di latte, in quantit� superiori a 
quelle scientificamente stabilite. E ci�, � bene precisarlo, a prescindere dal 
fatto che H suddetto additivo sia dannoso o meno. -(Omissis). 

Sulla base delle trascritte osservazioni, la soluzione adottata dalla Corte, 

che :pur doveva trovare una linea netta di demarcazione tra le rispettive sfere 



64 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

inoltre che ad esso non avrebbe dovuto far seguito la procedura prevista 
dall'art. 10 della direttiva n. 74/63 per stabilire se si dovesse o meno completare 
l'elenco delle sostanze indesiderabili. 

L'art. 177, fondato sulla netta separazione tra le funzioni dei giudici 
nazionali e quelle della Corte, non consente a quest'ultima di pronunziarsi 
sui fatti di causa, n� di sindacare la motivazione della domanda d'interpretazione. 


Di conseguenza, quando un giudice nazionale chiede l'interpretazione 
di un testo di diritto comunitario, si deve ritenere che esso consideri l'interpretazione 
come necessaria per la risoluzione della controversia. 

La Corte non pu� dunque esigere d1e il giudice nazionale dichiari 
espressamente applicabile il testo la cui interpretazione gli pare necessaria. 


La Corte pu� tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione 
propri del diritto comunitario che potranno guidarlo nella 
valutazione degli effetti della norrria cui si riferiscono le questioni sottopostele. 


Nella direttiva n. 74/63 (sostanze indesiderabili) � precisato che �essa 
si applica � fatte salve � le disposizioni relative, in particolare, agli additivi 
nell'alimentazione degli animali. Occorre quindi, per interpretarla utilmente, 
definirne la sfera d'applicazione rispetto a quella della direttiva 

n. 70/524 (additivi). 
I 

di applicazione delle due direttive, non pu� non lasciare perplessi. Non si riesce 
invero a scorgeve la ragione di fondo per la quale una sostanza, intenzionalmente 
aggiunta in una certa fase di lavorazione di un prodotto (quindi un 
additivo), debba in prosieguo mutar natura e diventare un residuo necessariamente 
presente nell'alimento, � fuor di dubbio che l'additivo impiegato 
nella lavorazione si ritrovi poi come residuo, necessariamente presente, ad 
esempio, nel siero di latte. Ma pare altrettanto certo che chi impiega tale siero 
di latte come componente di altro prodotto (ad esempio, mangime per animali), 
non ignora la sua :Provenienza e quindi la presenza, in esso, dell'additivo 
non consentito. 

Si tratta dunque, pur sempre, di un'aggiunta intenzionale e non dovrebbe 
aver rilievo il fatto che invece di aggiungere l'additivo vietato (nella specie: 
il nitrato di potassio), venga aggiunto o meglio adoperato, come componente, 
un prodotto (nella specie: siero di latte) che tale additivo contiene. 

La questione, come la stessa Corte ha sottolineato, riveste un grande rilievo 
pratico giacch� mentre la direttiva additivi vieta il commercio di alimenti 
contenenti additivi non autovizzati, la direttiva sostanze indesiderabili (salva 
la clausola di salvaguardia) lo vieta soltanto per gli alimenti contenenti prodotti 
espressamente elencati nella direttiva medesima. Di conseguenza, una 
volta escluso il rigido criterio di deLimitazione dell'ambito delle due direttive 
proposto dal Governo italiano, pare necessario un maggior coordinamento tra 
le direttive stesse al fine di evitare che l'aggiunta di una sostanza, vietata 
.come additivo, risuHi invece ammessa quale �residuo� di precedenti ~avo


razioni. 
Ivo M. BRAGUGLIA 



PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

In base all'art. 2 della direttiva n. 70/524 sono considerate come �ad� 
ditivi � le sostanze che, incorporate negli alimenti per animali, possono 
influire sulle caratteristiche di questi o sulla produzione animale. 

Il quinto �considerando � della stessa direttiva precisa che � per additivi 
si intendono, in linea generale, le sostanze aventi effetto favorevole 
sugli alimenti nei quali sono incorporate, nonch� sulla produzion� ani� 
male�. 

Bench� la direttiva n. 74/63 non definisca la nozione di �sostanze e 
prodotti indesiderabili �, i suoi terzo e quarto � considerando � precisano 
tuttavia che si tratta di prodotti o sostanze indesiderabi1'i � che gli alimenti 
per gli animali contengono sovente � e di cui � � impossibile esclu� 
dere totalmente la presenza �. 

Risulta dal fascicolo processuale e dalle osservazioni svolte dalle parti 
in udienza che la presenza, nei.mangimi importati, di nitrato di potassio 
in misura superiore alle quantit� massime fissate dal Governo italiano 
deriva dalla mescolanza del latte scremato in polvere con una dose di 
siero di latte, sottoprodotto della preparazione del formaggio, durante la 
quale il nitrato � adoperato per garantire la conservazione del prodotto. 

Il Governo italiano ritiene che il nitrato aggiunto nel corso del processo 
�di caseificazione continui, nelle fasi ulteriori di impiego del siero 
di latte, ad essere un additivo e non possa venir considerato come una 
sostanza presente naturalmente o necessariamente negli alimenti per animali 
cui � stato aggiunto il siero di latte. 

Al contrario, la convenuta nella causa principale e la Commissione 
osservano che il nitrato, non essendo stato aggiunto intenzionalmente ai 
mangimi a base di latte in polvere, ma trovandovisi gi� come residuo 
d'una fase anteriore della produzione del latte in polvere e del formaggio, 
non pu� essere considerato un additivo. 

Dal confronto dei � considerando � sopra menzionati s'ev\nce che le 
direttiva n. 70/524 (additivi) e n. 74/63 (sostanze indesiderabili), pur concernendo 
entrambe la composizione dei mangimi, distinguono, per quanto 
riguarda la loro rispettiva sfera d'applicazione, tra certe sostanze intenzionalmente 
aggiunte ai predetti alimenti per influenzarne favorevolmente 
le caratteristiche e le sostanze indesiderabili inevitabilmente presenti in 
tali alimenti sia allo stato natural� sia come residui delle lavorazioni subite 
in precedenza dagli alimenti stessi o dalle loro componenti. 

Cos� stando le cose, non si pu� considerare come additivo una sostanza 
che, a causa di un'aggiunta anteriore, indipendente dall'impiego ai fini 
dell'alimentazione animale, si trovi necessariamente presente in una delle 
componenti dell'alimento quale residuo della precedente fabbricazione d'un 
altro prodotto. 

L'accertamento della presenza d'una simile sostanza rientra nella sfera 
d'applicazione della direttiva n. 74/63 (sostanze indesiderabili) e non gi� 
in quella della direttiva n. 70/524 (additivi). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO

66 

Sulla prima questione 

Con la prima questione si domanda in sostanza se; nell'ambito della 
direttiva n. 74/63 ed in vista dell'eventuale ('l.pplicazione del provvedimento 
provvisorio contemplato nel suo art. 5, gli Stati membri abbiano ancora 
il potere di considerare come sostanze indesiderabili determinate sostanze 
(nella fattispecie: nitrati) che, pur essendo gi� note e conosciute al momento 
dell'adozfone della direttiva n. 74/63 e della ricezione della medesima 
negli ordinamenti giuridici interni, sono state escluse dall'elenco delle 
sostanze indesiderabili allegato alla predetta direttiva. 

A norma dell'art. 1 g) del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, 

n. 804 (G.U. 28 giugno 1968, n. L 148), relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli alimenti 
per animali a base di prodotti lattiero-caseari rientrano nella suddetta 
organizzazione di mercato e devono, in forza dell'art. 22 dello stesso regolamento, 
poter circolare liberamente fra gli Stati membri. 
I provvedimenti nazionali che regolano la composizione dei mangimi 
possono in taluni casi costituire misure d'effetto equivalente a restrizioni 
quantitative, suscettibili nondimeno, quando appaiono giustificate della 
tutela della salute animale od umana, di rientrare nella sfera d'applicazione 
dell'art. 36 del Trattato. 

L'art. 36 non ha tuttavia lo scopo di riservare talune materie alla com-. 
petenza esclusiva degli Stati membri, ma ammette che le norme interne 
deroghino al principio della libera circolazione, nella misura in cui ci� 
sia e continui ad essere giustificato per il conseguimento degli obiettivi 
contemplati da questo articolo. 

Allorch�, in applicazione dell'art. 100 del Trattato, direttive comuni


�tarle dispongono l'armonizzazione dei provvedimenti necessari per garantire 
la tutela della salute animale ed umana e approntano procedure 
comunitarie di controllo della loro osservanza, il ricorso all'art. 36 perde 
la sua giustificazione e i controlli appropriati vanno allora effettuati ed i 
provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direitiva 
d'armonizzazione. 

Al fine d'armonizzare le disposizioni nazionali, � stata emanata la direttiva 
n. 74/63 ed � stata posta in essere una procedura comunitaria di 
controllo. 

Nell'ambito della realizzata armonizzazione, l'art. 5 consente tuttavia 

agli Stati membri di impedire, a titolo provvisorio, lo smercio nel loro 

territorio di mangimi contenenti sostanze che potrebbero risultare inde


siderabili per la salute degli animali e dell'uomo, pur non essendo men


zionate negli allegati della direttiva. 

Bench� gli artt. 6 e 9 della direttiva dispongano che l'elenco delle sostanze 
indesiderabili possa essere modificato, secondo una procedura comunitalia, 
in ragione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tee



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

niche, era tuttavia giustificato prevedere ugualmente un mezzo per rimediare 
ad una lacuna delle legislazioni armonizzate allorch� sorge un pericolo 
che esiga un intervento immediato. 

L'eventualit� presa in considerazione dall'art. 5 comprende l'ipotesi in 
cui sostanze anteriormente considerate innocue risultino non essere tali, 
specie quando essendo state considerate in precedenza innocue perch� 
presenti in quantit� trascurabili, esse appaiano invece presenti, in altri 
miscugli alimentari o in miscugli diversamente dosati, in una proporzione 
suscettibile di renderle indesiderabili. 

La prima questione va dunque risolta nel senso che, anche dopo l'entrata 
in vigore della direttiva d'armonizzazione n. 74/63, gli Stati membri 
hanno, nell'ambito dell'art. 5 della direttiva e nel rispetto delle condizioni 
sostanziali e formali che la direttiva precisa, il potere di considerare 
provvisoriamente come indesiderabili talune sostanze che, pur essendo 
note al momento dell'adozione della direttiva n. 74/63, non figurano nell'elenco 
ad essa allegato, purch� i provvedimenti adottati s'applichino nello 
stesso modo ai prodotti indigeni ed a quelli importati dagli altri Stati 
membri. 

Sulla seconda questione 

Con la seconda questione si domanda in sostanza se l'art. 5 della 
direttiva n. 74/63 autorizzi uno Stato membro a fissare unilateralmente la 
quantit� massima consentita d'una sostanza contenuta negli alimenti per 
gli animali a base di latte in polvere importati, anche se in passato .essuna 
quantit� massima era mai stata fissata n� nello Stato membro 
esportatore n� nello Stato membro importatore. 

Fatto salvo il divieto di trattare i prodotti importati in modo diverso 
dai prodotti indigeni, le ragioni addotte per la soluzione della prima questione 
obbligano a risolvere in senso affermativo anche la seconda. 

In effetti, se certe sostanze non sono state ritenute indesiderabili in 
quanto, in uno stadio anteriore, determinati alimenti per animali palesavano 
una composizione nella quale erano presenti soltanto quantit� trascurabili 
di tali sostanze, non si pu� escludere che in altri miscugli diversi 
dette sostanze compaiano in proporzioni tali da potere, a causa della loro 
quantit�, essere considerate indesiderabili. 

Sulla terza questione 

Con la terza questione si domanda in sostanza se l'art. 5 della diret


tiva consenta ad uno Stato membro, che ne applichi il n. l, di bloccare 

l'importazione del prodotto di cui trattasi proveniente da un altro Stato 

membro. 

Nella misura in c�i l'art. 5, n. 1, della direttiva n. 74/63 consente allo 

Stato membro interessato di fissare provvisoriamente, tanto per i prodotti 


68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

indigeni quanto per i prodotti importati, condizioni diverse da quelle 
contemplate nella stessa direttiva, deve essere altres� possibile a questo 
Stato di vietare lo smercio di prodotti che siano risultati tali da violare 
il provvedimento nazionale provvisorio. 

Un simile divieto di smercio sul mercato nazionale pu�, per quanto 
riguarda i prodotti provenienti dagli altri Stati membri, assumere l'aspetto 
d'un divieto d'importazione, dato che, ai fini dell'applicazione della direttiva, 
l'importazione pu� essere assimilata alla prima messa in commercio 
nel territorio dello Stato membro. 

Il suctdetto divieto non pu� tuttavia avere portata generale e deve 
riguardare unicamente le spedizioni di merci che, in seguito ad un controllo, 
anche solo per campione, risultino contenere sostanze considerate 
provvisoriamente come indesiderabili nell'ambito dell'art. 5 della direttiva. 

Sulla quarta questione 

Ove la Corte risolvesse in senso affermativo le prime tre questioni, 
si domanda ancora se l'art. 5 della direttiva n. 73/64 possa considerarsi 
valido in quanto amplia i poteri degli Stati membri oltre i limiti giustificati 
dall'art. 36 e consente loro, grazie all'ultimo comma dell'art. 10, di 
sottrarsi, senza limiti di tempo, alle disposizioni direttamente applicabili 
dell'art. 30 del Trattato, nonch� a quelle concernenti l'organizzazione comune 
dei mercati agricoli. 

La direttiva, pur obbligando gli Stati membri ad emanare norme comuni 
per quanto riguarda la presenza di sostanze nocive o indesiderabili 
nei mangimi, lascia, in base all'art. 5, agli Stati un p'otere discrezionale 
d'apprezzamento per porre in essere provvedimenti supplementari 
provvisori relativi ad altre sostanze o alla proporzione delle sostanze elencate 
nel suo allegato. 

A norma dell'art. 5, n. 2, quando uno Stato membro ha provvisoriamente 
adottato un provvedimento del tipo indicato al n. l, si decide immediatamente, 
secondo la procedura prevista dall'art. 10 della direttiva, se 
l'allegato vada modificato. 

La convenuta nella causa principale sostiene, in appoggio alla propria 
tesi, che l'art. 5 della direttiva � invalido e che la procedura contemplata 
dall'art. 10 potrebbe talvolta, in forza dell'ultimo comma del suddetto 
articolo, condurre ad una proroga senza limiti di tempo del provvedimento 
provvisorio. 

Il citato art. 10 dispone, al n. 4, che la decisione relativa alla modifica 
dell'allegato sia emanata vuoi dalla Commissione, su parere conforme 
del Comitato permanente degli alimenti per gli animali, vuoi dal Consiglio, 
su proposta della Commissione, qualora la Commissione non s'adegui al 
parere del Comitato o quest'ultimo non emetta alcun parere. 


69

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

Il n. 4 precisa successivamente che � se il Consiglio non procede alla 
adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della 
suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura 
l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia 
pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure �. 

� vero che l'ultimo comma dell'art. 10 impedisce alla Commissione 
di mettere in vigore la propria proposta non solo quando essa sia stata 
respinta dal Consiglio, ma addirittura quando, in tal caso, il Consiglio si 
astenga dal formulare una soluzione alternativa. 

La Commissione rimane tuttavia competente ad emanare, seguendo la 
procedura di cui al n. 4, 1� comma, ogni altro provvedimento che essa 
ritenga appropriato. 

L'ultimo comma dell'art. 10 non ha dunque per effetto di paralizzare 
la Commissione n� di permettere una proroga di durata indefinita del 
provvedimento nazionale adottato a titolo provvisorio. 

Si deve dunque concludere che dall'esame della quarta questione non 
sono emersi elementi atti a porre in dubbio la validit� dell'art. 5 della 
direttiva. -(Omissis). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 28 febbraio 1978, 
nella causa 85/77 � Pres. Kutscher � Avv. gen. Reischl (conf.) �Domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice istruttore del Tribunale 
di Roma nella causa soc. Sant'Anna Azienda Avicola (avv. Ubertazzi 
e Capelli) c. I.N.P.S. (avv. Giallombardo e Romoli) e S.C.A.U. -
Interv.: Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Marzano) e Commissione 
delle Comunit� europee (ag. Prozzillo). 

Comunit� europee � Normativa comunitaria � Definizione di azienda amcola 
rilevante ad ogni effetto � Insussistenza. 
(trattato CEE, artt. 38 e segg. e ali. II; regolamenti del Consiglio 16 giugno 1966, n. 70 

e 30 aprile 1976, n. 1035, regolamento della Commissione 29 giugno 1966, n. 91). 

Non � possibile ricavare dal trattato C.E.E. o dal diritto comunitario 
derivato una definizione comunitaria generale ed uniforme di � azienda 
agricola � universalmente valida per l'intero settore delle disposizioni legislative 
e regolamentari concernenti la produzione agricola (1). 

(1) A commento delle questioni trattate nella causa di interpretazione pregiudiziale 
(non tutte esaminate dalla Corte di giustizia) si trasc!'ivono le osservazioni 
presentate per il Governo italiano a norma dell'art. 20 dello Statuto 
della Corte di giustizia. 
Sulla possibile irrilevanza delle � definizioni � comunitarie nelle ma� 
terie di esclusiva competenza degli Stati membri delle Comunit� europee: 

1. -Le questioni proposte dal giudice nazionale sono dirette ad ottenere 
la competente interpretazione delle definizioni di azienda agricola contenute 
in talune norme del regolamento del Consiglio 14 giugno 1966, n. 70, e del 

70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con ordinanza 19 maggio 1977, pervenuta in cancelleria 
il 5 luglio 1977, il Tribunale civile di Roma ha chiesto alla Corte, a norma 
dell'art. 177 del Trattato e.E.E., l'interpretazione dell'art. 38, nn. l, 3 e 4, del 
Trattato C.E.E., con riferimento all'allegato II del Trattato stesso, nonch� 
di determinate disposizioni del regolamento (C.E.E.) del Consiglio 14 giugno 
1966, n. 70 (G.U. n. 112, pag. 2065) e del regolamento (C.E.E.) della 
Commissione 29 giugno 1966, n. 91 (G.U. n.: 121, pag. 2249), ed ha formulato 
un certo numero di questioni concernenti la nozione comunitaria 
di .azienda agricola e le sue eventuali ripercussioni sugli ordinamenti giuridici 
degli Stati membri. 

Risulta dall'ordinanza di rinvio che la societ� attrice nella causa principale, 
che pratica in Italia l'allevamento di pollame e di galline ovaiole, 
ha citato dinanzi al giudice nazionale l'Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale (l.N.P.S.) per fare accertare ch'essa ha diritto ad essere considerata, 
in relazione al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera 
alle sue dipendenze, come un'impresa agricola e non gi� come 
un'impresa industriale, ed a versare pertanto i summenzionati contributi 

regolamento della Commissione 29 giugno 1966, n. 91, e volte inoltre a conoscere, 
nella sostanza, e con vari quesiti proposti in via subordinata, se sia 
stata adottata una nozione comunitaria di azienda agricola e se tale nozione 
sia vincolante per gli Stati membri anche per quanto concerne, in . particolare, 
la normativa nazionale in tema di previdenza sociale .. 

I vari quesiti risultano proposti nell'ambito di una controversia nella quale 
si discute, per quanto pu� desumersi dal provvedimento di rinVlio e dalle stesse 
deduzioni delle '.Parti in causa, se la parte attrice sia tenuta al pagamento dei 
contributi agricoli unifdcati (dovuti aI Servizio Contributi Agricoli Unificati) o 
soggetta all'ordinario regime di previdenza sociale (con contributi da corrispondere 
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). 

2. -Com'� noto la Corte di giustizia, pur avendo in talune occasioni escluso 
di dover valutare� la rilevanza effettiva delle questioilli proposte dai giudici 
nazionali, ha tuttavia sostanzialmente ridimensionato la portata �di tale preclusione 
(consapevole delle pregiudfai.evoli conseguenze che ne possono derivare 
sul piano concreto) affermando la possibilit� di fornire al giudice del rinvio, 
indipendentemente dai formali ed astratti quesiti proposti, indicazioni utili ad 
una corretta impostazione delle questioni da risolvere ai fini della decisione; 
e tale affermazione di principio, sintomatica della sensibilit� della Corte di 
giustizia alla esigenza di agevolare una equa dei�inizione delle singole e specifiche 
controversie, risulta a'ppunto intervenuta in fattispecie nelle quali non 
gli estremi degli astratti quesiti proposti ma proprio i concreti termini della 
vertenza di merito (stricto jure estranei alla fase di interpretazione pregiudiziale) 
hanno consentito alla Corte di giu'stiziia di avvertire la erronea imposta� 
zione seguita dal giudice nazionale ai fini della decisione della causa di merito. 
Anche gli avvocati generali, del resto, hanno talora segnalato la opportunit� 
di una valutazione, sia pure sommaria, della Corte di giustizia sulla effettiva 
rilevanza delle questioni proposte, quantomeno al fine di non dare seguito 
a quesiti la cui irrilevanza per la decisione da rendere nella causa principale 
risulti ictu oculi manifesta; n� sono mancate occasioni, invero, in cui la stessa 
Corte di giustizia, come nella sentenza 3 febbraio ,1977, resa nella causa 52/76, 

I 

I 

I

I 

I 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

71 

unicamente al Servizio dei Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.) sulla 
base delle aliquote in vigore per le imprese agricole, aliquote che sono, 
a quanto pare, meno elevate di quelle che valgono per le aziende industriali 
e che l'l.N.P.S. esige dall'attrice stessa. 

Occorre anzituttO prendere in esame la questione 1 b), con cui il giudice 
nazionale domanda se esista nel diritto comunitario una nozione 
comune di impresa agricola, ai fini di identificare le imprese di questo 
tipo, e, in caso di risposta affermativa, se gli Stati membri siano pertanto 
obbligati a far ricorso alle nozioni offerte dal Trattato e dai regolamenti 
succitati per identificare le imprese agricole, cui vanno applicati poi i principi 
stabiliti in sede comunitaria e quelli accolti dai rispettivi diritti nazionali 
anche in materia previdenziale. 

La soluzione negativa del primo punto di tale questione renderebbe 
infatti prive d'oggetto le altre questioni proposte alla Corte. 
L'art. 38, n. l, del Trattato C.E.E. afferma che �il mercato comune 
comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli �. 

Benedetti, ha dubitato della� reale pertinenza delle questioni proposte dal giiudice 
nazionale, ed ha anzi espressamente escluso di "poter � uHimente � risolvere 
quesiti di interpretazione in mancanza di precisi dati di fatto relativi alla 
causa di merito pendente dinanzi al giudice del rinvio: dubbi e preclusioni 
che sarebbero in effetti incompatibili con un'astratta e teorica interpretazione 
della normativa comunitaria (se la Corte di giustizia, cio�, fosse tenuta a risolvere 
ogni e qualsiasi quesito le venisse comunque rivolto da un giudice nazionale, 
fosse o no pertinente al thema decidendum e fosse o no iin concreto 
rilevante ai fini della decisione), e che dimostrano quindi quanto la Corte di 
giustizia sia invece sensibile ai concreti termini della singola specie in discussione 
ed alla esigenza di evi.tare che il ricorso all'art. 177 del trattato CEE, 
com'� noto gJ� sufficientemente strumentailizmto, possa in conareto iriso1ven<;i, 

come ebbe gii� a suo tempo occasione di segnalare I'avv. gen. Gand, in decisioni 
sterilii. e prive di utili effetti nella causa pendente dinanzi al giudice 
nazionale. 

Gi� in via di principio, inoltre, ogni astratta questione di interpretazione, 
cos� come del resto qualsiasi questione giuridica, va riconosciuta mammissibile, 
per difetto di interesse, quando Ja sua soluzione risulti estranea o comunque 
non pertinente alla concreta pretesa dedotta in giudizio, essendo la funzione 
giurisdizionale strumentale rispetto al conseguimento di determinati risultati 
tutelatii dall'ordinamento, e non certo palestra per mere quanto astratte esercitazioni 
accademiche; e non potrebbe certo ammettersi che tale fondamentale 
principio, proprio e comune ad ogni gi�risdizione, possa ritenersi non rilevante 
proprio per la Corte di giustizia. 

3. -A tali riHevi 'e considerazioni si � ritenuto di dover accennare, in questa 
sede, per la particolare rilevanza che assumono nella fase di interpretazione 
pregiudiziale promossa con il provvedimento di rinvio sopra indicato. 
Non si comprende, invero, quale concreta 'portata possa riconoscersi, anzitutto, 
al quesito volto ad ottenere la � interpretazione � di talune norme del 
regolamento del Consiglio 14 giugno 1966, n. 70, e del regolamento della Commissione 
29 giugno 1%6, n. 91, n� quale � dubbio� sia ipotizzabile relativamente 
alle definizioni in tali norme contenute (con formulazioni che non consentono 
invero alcuna perplessit�); cos� come non si comprende come possa ipotizzarsi 

7 



72 
RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DEU.O STATO 

Sempre in base a tale articolo � per prodotti agricoli si intendono i 
prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti 
di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti
�, tutti elencati nell'allegato II del Trattato. 

L'art. 39, n. 2, del Trattato dispone che, nell'elaborazione della politica 
agricola comune e dei metodi speciali che questa pu� implicare, si 
considerino specialmente il carattere particolare dell'attivit� sociale dell'agricoltura 
e le disparit� strutturali e naturali fra le diverse regioni 
agricole. 

Viceversa, poich� il Trattato non contiene alcuna precisa definizione 

I 
dell'agricoltura, n� tanto meno dell'azienda agricola, spetta alle istituzioni 
comunitarie elaborare, se necessario, ai fini della disciplina derivante dal 
Trattato, detta definizione di azienda agricola. 

Bench� l'espressione �azienda agricola� ricorra pi� volte nella nor


~ 

mativa comunitaria emanata dal Consiglio o, dalla Commissione in materia 
agricola -nonch� nei regolamenti cui fa cenno l'ordinanza di rinI 


fil

vio -la definizione di detta espressione, lungi dall'essere uniforme nel


ffi 

Iffi 

la possibilit� di desumere una nozione generale ed assoluta dii azienda agricola 
da tali norme, che risultano contemplate in regolamenti emanati all'unico ed 
esclusivo scopo dii rilevamone statistica (con tutti i condi:llionamenti ed i limiti ~:: 
che tale specifica finalit� necessariamente comportano). e che contemplano 
definizioni predisposte, espressamente, e secondo criterio abitualmente adottato, 
del resto, nella normativa comunitaria, (soltanto) �per I'aP'Plicazione del 
presente regolamento �. 

4. -Deve escludersi, d'altra parte, che una no:llione � comunitaria� di azien~ 


da agricola possa ricavarsi, senza arbitraria attribuzione dei caratteriz~ti ~[
requisiti, dalle norme del Trattato o addirittura, come pure ipotizza il giudice 
del rinvio, dalla sola elencazione contenuta, quanto ai prodotti agricoli, nell'allegato 
II del Trattato; ed � evtidente, comunque, che se pur una nozione 


I

� comunitaria � dd azienda agricola volesse assumersi desumibile da tali indicazioni 
(con il rischio, peraltro, di dover qualificare � aziende agricole �, in 
ragione dei prodotti ottenuti, anche imponenti stabilimenti industriali), tale 
nozione non potrebbe riconoscersi rilevante, e vincolante, se non limitatamente 

I 

allo specifico tema disciplinato dalla normativa comunitaria (agricoltura): 
conclusione la cui validit� non pu� non essere avvertita, invero, quando si 

I

consideri che nell'ambito di uno stesso ordinamento giuridico (e quindi, come r�' 
nei singoli ordinamenti nazionali, anche in quello comunitario) istituti e nozioni 
possono assumere differente portata, ed essere diversamente considerati, 


I 

a seconda del ramo del diritto (civile, amministrativo, penale, tributario, ecc.) ~ w 
nell'ambito del quale vengono di volta in volta in rilievo. 

~� 

Non �pu� affermarsi, del resto, che il limitare la rilevanza dd una nozione 

~~ 

� comunitaria� di azienda agricola (ove tale nozione fosse ipotizzabile) al solo 

!!:

tema dell'agricoltura comporterebbe le pregiudizievoli discriminazioni alle quali :-:� 

~-: 

si accenna nell'ultimo dei quesiti proposti dal giudice del rinvio. 
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� infatti evidente, anzitutto, che dii una discriminazione rilevante nell'ambito 
del diritto comunitario potrebbe discutersi, e soltanto sotto il profilo 

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degli aiuti vietati dall'art. 92 del Trattato, nel solo caso in cui talune imprese 
o produzioni risultassero �favorite� dalla normativa nazionale e gli imprenditori 
interessati venissero qUJindi assoggettati ad oneri � minori � di quelli im


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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

73 

l'insieme di tale normativa, del resto assai eterogenea, varia a seconda 
degli specifici obiettivi perseguiti dalle norme comunitarie in questione. 

Anche nel limitato settore della statistica, in. cui rientrano i regolamenti 
menzionati nell'ordinanza di rinvio, le definizioni di azienda agricola 
conte~ute negli atti comunitari non sono identiche. 

Cos�, per esempio, il regolamento n. 70/66, relativo all'organizzazione 
di una indagine principale nel quadro di un programma di indagini sulla 
struttura delle aziende agricole, dichiara, all'art. 2, che � per l'applicazione 
del presente regolamento � s'intende per azienda agricola un'unit� tecnicoeconomica 
localmente delimitata, soggetta ad una gestione unitaria, che 
produce i prodotti elencati nell'allegato I dello stesso regolamento. 

Il regolamento n. 91/66, relativo alla scelta delle aziende contabili ai 
fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole, pur rinviando, 
per la propria applicazione, alla definizione test� menzionata, aggiunge una 
nuova categoria di aziende agricole, e precisamente � le aziende agricole 
interessate alla vendita�, a quelle gi� citate dal regolamento n. 70/66. 

Al contrario, l'art. 2 del regolamento (C.E.E.) del Consiglio 30 aprile 
1976, n. 1035, relativo all'organizzazione di un'indagine sulla retribuzione 
dei lavoratori agricoli fissi (G.U~ n. L 118, pag. 3) circoscrive l'ambito del-

posti a carico di analoghe categorie imprenditoriali; e non certo quando si 
discuta, come nella causa di merito, se una determinata categoria di cittadl�ni 
nazionali sia soggetta ai �maggiori� oneri propri dell'ordinario regime di 
previdenza sociale: questione la cui effettiva portata pu� essere pi� agevolmente 
avvertita, oltretutto, quando si consideri che nel pi� favorevole regime 
dei contributi agricoli unificati assumono 'preminente rilievo la qualifica di 
coltivatore diretto e di famiglia colonica. 

� agevole rilevare, inoltre, e comunque, che � discriminazioni � del ti(po al 
quale sembra riferirsi (oltretutto secondo viziata prospettiva) il giudice del 
rinvio, e quindi discriminazioni dipendenti dal maggior o minore carico fiscale 

o previdenziale gravante sui cittadini dei vari Stati membri, sono allo stato 
non solo inevitabili, ma ovviamente compatibili con la normativa comunitaria, 
per essere la normat~va in tema di tributi interni riservata alla esclusiva competenza 
di ciascuno degli Stati membri, e potendo di conseguenza la concreta 
incidenza degli oneri a carico dci cittadini comunitari legittimamente variare 
a seconda della loro narionalit�, e senza che se ne possa desumere un contrasto 
con la normativa comunitaria. 
5. -Nell'ambito delle considerazioni finora riassunte risulta evidente, in 
defimtiva, che dei numerosi quesiti proposti nel provvedimento di rinvio � di 
assorbente rilievo, in effetti, quello diretto a conoscere se una (eventuale) 
nozione � comunitaria� di azienda agricola sia \nincolante per gli Stati membri 
anche per quanto concerne la normativa nazionale in tema dii previdenza 
sociale; ed � tale questione che si ritiene debba essere oggetto di preliminare 
(ed esclusivo) esame (secondo criterio di selezione gi� del resto altre volte 
adottato dalla Corte di giusti2lia), apparendo la sua soluzione assorbente e 
:Preclusiva di ogni altra possibile questione. 
Non compete invero alla Corte di giustizia, n� pu� competere, specialmente 
in difetto di direttive volte in argomento al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative nazionali, di accertare e stabilire se e quali nozioni debbano essere 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

74 

l'indagine a tutte le aziende che esercitano attivit� delimitate e definite 
dalla classe 01 della nomenclatura generale delle attivit� economiche nelle 
Comunit� Europee ed esclude quindi le imprese di prima trasformazione, 
considerate ad altri fini come attivit� agricole. 

Il complesso delle considerazioni di cui sopra mostra che � impossibile 
ricavare dal Trattato o dal diritto comunitario derivato una definizione 
comunitaria generale ed uniforme di � azienda agricola � universalmente 
valida per tutto il settore delle disposizioni legislative e regolamentari 
concernenti la produzione agricola. 

Visto pertanto che, in mancanza di detta definizione, la questione presa 
in esame va risolta negativamente, le altre questioni proposte alla Corte 
dal giudice nazionale diventano prive d'oggetto. -(Omissis). 

adottate dalle singole autorit� nazionali nel disciplinare la materia della previdenza 
sociale, trattandosi di materia non trasferita con U T1:attato ailla competenza 
delle Istituzioni comunitarie ed in ordine alla quale gli Stati membri 
hanno esclusiva competenza. 

� noto, infatti, che la stessa specifica ed analitica discipLina contemplata 
nei regolamenti del Consiglio n. 3 e n. 1408/71 non costituisce espressione di 
un'autonoma normativa comunitaria (ostacolata proprio dalle divergenti impostazioni 
dci vari sistemi di sicurezza sociale a'.pplicati nei vari Stati membri), 
ma risponde alla esigenza di conseguire le specifiche finalit� previste dall'art. 51 
del trattato CEE, ed � volta quindi ad assicurare, nci limiti del possibile, �e 
nel diverso quadro della libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri 
(e non certo nel settore dell'agricoltura), dl coordinamento dei differenti sistemi 
cli previdenza sociale al fine di garantire il cumulo dei periodi di lavoro ed il 
pagamento delle prestaziond cui i lavoratori hanno diritto; e le stesse moltepLici 
definizioni in tali regolamenti contemplate risultano riferite e limitate, 
del resto, alle sole norme previste nei regolamenti, senza rifilessi sui vari e 
divergenti regimi di previdenza sociale adottati nei singoli Stati membri. 

A maggior ragdone, quindi, deve escludersi che nozioni (eventualmente) 
dettate nell'ambito della politica agricola comune possano condizionare le normative 
nazionali in tema di previdenza sociale, di competenza degli Stati 
membri; e la rilevanza di tale preclusione non pu� invero essere disconosciuta, 
ai fini in esame, quando si consideri che un differente criterio di princrpio 
comporterebbe, eV'identemente, interferenze anche in tema dii imposizioni di 
diritto interno, la cui normativa � pure riservata a11a esclusiva competenza 
degli Stati membri: parallelismo che non pu� non essere in argomento sottolineato, 
specialmente quando si tenga presente il generalizzato orientamento, 
in taluni Stari membri gi� in concreto attuato, ad una � lliscalizzazione � dei 
cc.dd. oneri sociali. 

6. -Sulla base delle sopra riassunte considerazioni, si propone quindi che 
la Corte di giustizia, ove non ritenga di dichiarare i quesiti proposti inammis� 
sibili per manifesta drrilevanza, e limitando comunque il suo esame all'assor 
bente e preclusivo quesito di cui all'ultima parte del n. 1-b del provvedimento 
di rinvio, escluda la sua competenza a :pronunciarsi (trattandosi di questione 
relativa a norme di diritto interno), o si limiti, in subordine, ad affermare 
in diritto che le nozioni da. considerare per l'applicazione dei regimi na2!ionali 
di previdenza sociale vanno determinate sulla base delle disposizioni di diritto 
interno. 
ARTURO MARZANO 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ottobre 1977, n. 4178 � Pres. Caporaso 
-Rei. Vela -P. M. Gambogi (concl. conf.) -Reibaldi (avv. Prosperetti) 
c. Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Siconolfi). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizioni speciali � Ricorso per cassazione 
-Motivi attinenti alla giurisdizione -Cessazione della materia 
del contendere -Deducibilit� � Esclusione. 
(cost., art. 111; cod. proc. ci:v., artt. 100 e 362; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48). 

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende tanto 
agli interessi quanto ai diritti ravvisabili nei rapporti dei quali pu� conoscere 
il predetto giudice; pertanto dal momento che soltanto a costui spetta 
stabilire i caratteri ed i .limiti di tali posizioni giuridiche soggettive, l'accertamento 
e la valutazione dei fatti che avrebbero provocato la cessazione 
della materia del contendere non pu� mai dar luogo al superamento 
dei limiti del potere giurisdizionale, ma costituire, al contrario, esercizio 
di tale potere nella suddetta materia (1). 

(1) La sentenza -d!i. cui si riporta soltanto la massima -conferma la 
recente decisione 3 marzo �1976, n. 799, Giust. civ. mass., 1976, 311. In quest'ultima 
le Sezioni Unite hanno anzitutto ribadito che in sede di regolamento preventivo 
di giurisdizione non � ammiss!i.bile una richiesta di risarcimento del d.anno 
-anche ex art. 96 c.p.c. -perch� sono estranee a tale fase incidentale le 
questioni diverse da quelle attinenti alla giurisdizione. Inoltre la Cassazione 
ha affermato, appunto, che � inammissibile in quanto preclusa, ogni indagine 
e decisione sull'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ottobre 1977, n. 4185 -Pres. Vinci 
Orlando -Rel. V:ela -P.M. Gambogi (concl. conf.) -Ente Autonomo Teatro 
Regio di Torino (avv. Stato Conti) c. Professione (avv. Giordano). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Impiego 
pubblico: ordinanza di reintegra nel posto di lavoro -Successiva 
sentenza declinatoria della giurisdizione dell'A.G.O. -Protrazione 
del rapporto di lavoro -Sussistenza dell'originario rapporto. 

Nell'ipotesi in cui .na controversia di lavoro, dopo l'ordinanza di reintegrazione 
del lavoratore nel posto di lavoro, si concluda in secondo grado 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con una sentenza declinatoria della giurisdizione dell'A.G.O., il rapporto di 
lavoro che si protragga dopo il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria 
della giurisdizione conserva la sua natura d'impiego pubblico (1). 

(Omissis). -Per risolvere la questione di giurisdizione proposta dal 
Teatro Regio, occorre accertare soltanto se il servizio prestato da Professione, 
durante il periodo compreso fra il passaggio in giudicato della 
sentenza di appello e la data in cui il predetto, a seguito della lettera del 
27 agosto 1974, smise le sue prestazioni, sia ascrivibile ad un atto di nomina 
del musicista a componente dell'orchestra. Incontestata ed incontestabile 
�, infatti la ricorrenza nella specie di tutti gli altri estremi del pubblico 
impiego: natura pubblica e non economic� dell'ente datore di lavoro, continuit� 
ed inerenza delle prestazioni rese dal dipendente ai fini istituzionali 
dell'ente stesso, subordinazione, costanza e predeterminazione della retribuzione. 


Alla tesi dell'attore -ribadita nel controricorso e nella memoria oppone 
l'Ente che, come l'ordine pretorile non ebbe altro effetto all'in-, 
fuori del ripristino del rapporto pubblico e della temporanea sospensione 
del licenziamento che ne aveva prodotto la risoluzione, cos� la sentenza 
della Corte torinese restitu� al predetto licenziamento la sua efficacia, che 
fu poi resa concretamente operante con la lettera del 27 agosto 1974. Ed 
aggiunge che comunque, anche se non si aderisse a questa prospettazione, 
non potrebbe mai negarsi che il preteso secondo rapporto provoc� il reinserimento 
del Professione nella organizzazione di esso Ente ed ebbe quindi 
carattere. pubblico. 

Osserva la Corte che anche se si respingesse la tesi dell'unicit� del 
rapporto, ugualmente si dovrebbe ammettere che il servizio prestato da 
Professione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di appello � 
riconducibile ad un atto di nomina, costituito dalla lettera di riassunzione 
del 19 dicembre 1972, la quale di tale provvedimento presenta tutti i 
requisiti formali, perch� esprime, nella dovuta forma scritta, l'intento ,dell'Amministrazione 
di reinserire il musicista nell'orchestra e di attribuirgli, 
cos�, l'identica posizione che egli aveva prima del licenziamento e che, esattamente 
la Corte di merito ebbe a qualificare di impiegato pubblico 
(ininfluenti sono, invece, l'affermato carattere provvisorio del provvedi


(1) In questa interessante fattispecie -prospettata in modo particolarmente 
originale dalla difesa di ~ontroparte -, il Supremo Collegio ha inteso 
troncare sul nascere una configurazione ghwidica suscettibile di ampie generalizzazioni 
a danno della P .A. 
Del tutto corretta � la soluzione adottata: difatti H venir meno dell'ordinoom 
di ireintegrozione net posto di liavoro provoca l'assoluta ed automatica 
caducazione del provvedimento formale con il quale la P A., ottemperando 
all'ordine del giudice, aveva disposto il reins~rimento del lavoratore nella 
propria organizzazione. 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

mento e l'espressa riserva di caducazione del medesimo qualora fosse 
sopravvenuto l'accoglimento dell'appello: ripetute volte questa Corte ha 
avvertito che non la stabilit� caratterizza il pubblico impiego, bens� l'inserimento 
del dipendente nell'organizzazione dell'amministrazione pubblica). 


Nel caso in esame sarebbe infatti arbitrario individuare, dopo la data 
di riammissione in servizio del Professione, due fasi distinte e diverse, 
l'una anteriore, l'altra successiva al passaggio in giudicato della sentenza 
di secondo grado. 

Non � neppure allegata una qualsiasi differenza fra tali fasi, n� si 
vede quale rilevanza abbia in proposito l'asserto -enunciato dall'attore 
-che col venir meno dell'ordine pretorile, venne meno il presupposto 
del provvedimento di reintegrazione. Ci� pu� esser vero. Ma vale solo 
ad introdurre una questione di merito -improponibile, quindi, in questa 
sede -, perch� mentre sposta l'indagine sulla tempestivit� dell'Ente convenuto 
nell'adeguarsi alla sentenza d'appello, non� pone in discussione l'esistenza 
di quel provvedimento, essendo. noto che il difetto di un presupposto 
non provoca mai l'automatica ed assoluta eliminazione dell'atto 
in base ad esso emanato. 

Pertanto, va senz'altro indugio dichiarata la giurisdizione esclusiva 
del giudice ammi~istrativo, a norma degli artt. 2 e 7 I. 6 dicembre 1971 

n. 1034... -(Omissis). 

SEZIONE QUARTA 
GIURISPRUDENZA CIVILE 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 luglio 1976, n. 2591 -Pres. Caporaso 
-Rei. Corsaniti -P. M. Berri (conf.). Ministero Finanze ed Interno 
(avv. Stato Zagari) c. Comune di Lecce (avv. Sorrentino) c. Provincia 
di Lecce (avv. Lecciso). 

Leggi, decreti e regolamenti � Legislazione del Regno di Napoli -Provvedimento 
sovrano concessivo ad enti locali di beni appartenenti a 
ordini religiosi soppressi -Trasferimento della propriet� -Sussiste. 
(decreti muratiani 15 febbraio 1807, 7 agosto 1809 e 28 novembre 1811; decreto borbo


nico 6 novembre 1816). 

Procedimento civile -Impugnazione incidentale tardiva -Ammissibilit� Limiti. 
(cod. proc. civ., art-334). 

Possesso -Ad usucapionem -Interversione -Condizioni. 
(cod. civ., artt. 1140 e 1141). 

Il decreto muratiano del 28 novembre 1811, convalidato dal Borbone 
(Ferdinando IV) con decreto 6 novembre 1816, ha trasferito al Comune 
di Lecce, con vincolo modale di destinazione a uffici pubblici, la piena 
propriet� dell'immobile gi� destinato a convento del soppresso ordine 
dei Celestini, sito in tale citt� (1). 

La parte chiamata ad integrare il contraddittorio pu� proporre appello 
incidentale tardivo anche contro una parte diversa da quella che ha 
proposto appello principale solo quando l'interesse ad impugnare sia 
determinato dalla proposizione dell'appello principale, mentre tale potere 
non sussiste quando l'interesse d'impugnare sorga direttamente dalla pronunzia 
della sentenza (2). 

Il compimento protrattosi per lungo tempo di opere di restauro, 
manutenzione, trasformazione o completamento di un edificio deve riconoscersi 
esteriorizzazione di un possesso corrispondente all'esercizio del 
diritto di propriet� e quindi idoneo all'acquisto per usucapione (3). 

(1-3) Con questa sentenza conforme ahle preoodenti a sezione sempldce (da 

ultimo sent. 5 giugno 1974, n. 11644, in questa Rassegna, 1974, I, 1404) le S.U. 
chiudono, sii pu� ben dire defilnitivamente, la questione relativa ai controversi 
effetti derivanti dai decreti mwatiiani, oon.fenmati dai Borboni, relativi Wlla 
destinazione dei beni gi� a:ppartenent!i ai soppressi ordini ecclesiastici. 

Non pu� peraltro sottacersi che le S.U., se hanno confermato il precedente 
indirizzo, ne hanno tuttavia sostanzialmente modificato la motivazione perch� 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

79 

(Omissis). -Va poi esaminato con precedenza rispetto alle altre 
censure, che rimarrebbero assorbite dall'eventuale accoglimento di esso, 
il primo motivo del ricorso incidentale delle Amministrazioni dello Stato, 
diretto contro la statuizione con cui fu definitivamente respinta dalla 
Corte del merito la domanda di accertamento a favore della Amministrazione 
finanziaria della (persistenza della) propriet� demaniale sull'ex 
convento dei Celestini. 

Sostengono con tale motivo le ricorrenti amministrazioni dello Stato 
che la Corte di merito err� nella individuazione, della portata del decreto 
reale di Gioacchino Murat 28 novembre 1811, con cui l'edificio olim 
Convento dell'Ordine dei Celestini in Lecce -� gi� riunito � e cio� 
acquisito al Demanio dello Stato, al pari delle .altre propriet� di quell'Ordine, 
con la legge eversiva 14 febbraio 1807, n. 36 di Giuseppe Napoleone 
(soppressiva dell'Ordine stesso) -fu �concesso� al Comune di 

�Lecce per installarvi l'Intendenza della Provincia ed al successivo decreto 
reale di Ferdinando IV di Borbone 6 novembre 1816, che tale destinazione 
conferm� definitivamente (in presedenza, col decreto borbonico 24 
agosto 1815, con cui erano stati rimossi in via generale gfr analoghi atti 
degli � invasori � relativi al demanio dello Stato, le destinazioni a favore 
dei comuni e di altri � stabilimenti pubblici � erano state provvisoriamente 
conservate). In particolare sostengono che la Corte del merito err� 
per avere riconosciuto ai detti decreti effetto attributivo di propriet� 
dell'edificio con l'onere (modus) di impiegarlo al fine suindicato anzich� 
effetto analogo a quello di una mera concessione amministrativa in uso 
di un bene demaniale. E l'errore � denunciato alternativamente come 
violazione di norma di diritto, per l'ipotesi che i decreti in parola siano 
ritenuti atti aventi natura legislativa e come vizio della motivazione, 
per l'ipotesi che essi siano ritenuti atti aventi natura amministrativa. 

essa non si fonda pi� esclusivamente sulla affermata non conoscenza in quel 
tempo della distinzione tra trasferimento e concessione in uso di bene pubbllico 
-cl&stim:lliOllle che recenti studi hanno !in effetti riCOlllosciuto pienamente 
nota gi� nei primi decenni del 1800, tanto da essere coclificata in un descriUo 
del vicer� di Napo1i del 1820 e recepita da circo1ari de11a Dke:llione deJ Demanio 
pubb!Jico dii quel Regno; ma su U!Ila iinteripretazione dellia � concessione " in una 
vi!sione complessiva del!l'fa1tera vicenda evensiva ne1 (["egno dii Napodi. 

Anche se tale nuova motivazione non pu� non destare qualche perplessit� 
da un '.punto di vista storico, la � ragionevolezza � di essa (per ripetere l'espressione 
di un commentatore) t(["ova La sua sostanziarne giustificazione dell'es1genza 
attuaJJe di sostegno dei l�ini di decentramento e di autonomia che isp1rano incliscutibiillmente 
Ja v1gente Costituzimle e.di cm ~a s,c. ha tenuto deciisamente conto 
nella vicenda. 

Il principio enunciato nella seconda massima � conforme all'dnsegnamento 
della stessa Corte (v. le sentenze citate in motivazione) e della dottrina (v. 
per tutti SATTA, Commento al codice di procedura civile, vol. II, 1966, !P� 83 ss.). 



80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Le Amministrazioni ricorrenti ammettono che l'impugnata decisione 
� conforme al pi� recente indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema 
Corte -affermatosi con la sentenza n. 1693 del 1971 e quindi con le sentenze 
n. 98 del 1972 e n. 1664 del 1974, tutte rese a Sezioni semplice -ma 
di tale indirizzo chiedono il riesame a queste Sezioni Unite, le quali non 
ritengono di potersene dispensare. 
Gli argomenti addotti nel ricorso e nella memoria possono cos� rias� 
sumersi e raggrupparsi: 
1) Erroneamente con le precedenti sentenze di questa Corte Suprema 
sarebbe stato tratto argomento dalla impossibilit� di attribuire, ai 
termini �concessione�, o �concedere� o �accordare�, adoperati nei 
decreti (e particolarmente in quello del Murat) un preciso significato 
tecnico-giuridico nel senso della concessione amministrativa su beni demaniali, 
nel presupposto che tale istituto sia stato introdotto in epoca 
pi� recente e che la regolamentazione dell'uso speciale dei beni demaniali, 
all'epoca, fosse affidata a negoziazioni privatistiche. Al contrario 
anche nell'ordinamento del tempo e del luogo erano previste concessioni 
pubblicistiche in uso di beni demaniali e comunque, una volta che i 
beni in parola, erano stati � riuniti � al demanio e quindi ne facevano 
parte, l'attribuzione della piena propriet� :;tl Comune con la sola imposizione 
di un modus avrebbe dovuto risultare espressamente dal testo 
della legge o essere dimostrata con certezza in relazione alla inaliena� 
bilit� propria dei beni demaniali. Del pari inconferente l'argomento tratto 
dall'uso nei decreti, ed in particolar modo in quello del 1816 del Borbone, 
di espressioni solenni, asseritamente evocatrici della pienezza della potest� 
sovrana e pertanto incompatibili con una mera concessione in uso: 
la ridondanza delle espressioni potrebbe giustificarsi invece col carattere 
confermativo (di concessioni fatte dall'usurpatore) e generale (riguardante 
pi� concessioni) del provvedimento e comunque col fatto che con 
esso si effettuava, dopo tutto, l'attribuzione al concessionario di un possesso 
pieno e non revocabile almeno fino a che non fosse mutata la 
destinazione del bene, e cos� si sanciva il perpetuo asservimento di questo. 

Perplessit� suscita, infine, la terza massima. Ed dnvero nella specie occor~ 
reva che l'ente provinciale dimostrasse, non tanto l'interversione del possesso 
nei confronti del Comune, ritenuto proprietario del bene, ma addirittura l'inizio 
del possesso a suo favore per le partd dell'edificio sempre destinate ad uffici 
stataJli e qrudndi certamenrte matemaJ1mente detenute dalilo Stato, posto che non 
potendosi ritenere a ci� sufficiente il semplice compimento di attivit� di manu
�tenzione, restauro e tirasform:azione, specie se si tiene presente che fin dalla 
prima legge comunale e provinciale unitaria del 11865, all'ente provincia era 
stato fatto carico di provvedere o a fornire i locali da destinare ad uffici 
periferici defilo Stato o alila manutenzione ed al restauro dei beni adibiti a tali 
lii!lli dd propriet� defilo Stato o da questo goduti a qualsiasi titolo. 

Sul punto, peraltro, la Corte dovr� pronunziarsi nuovamente su vicenda 
analoga che gi� � stata sottoposta al suo esame. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVIl.E 

Del resto che il decreto del Borbone 6 novembre 1816, n. 533, non importasse 
attribuzione di propriet� sarebbe positivamente dimostrato -sempre 
secondo le ricorrenti -dal confronto fra tale decreto, con cui si 
accenna, confermandosene alcune, a � destinazioni, assegnazioni e concessioni 
av~nti a scopo l'utilit� pubblica � ed il precedente decreto del 
14 agosto 1815, n. 65, con cui erano state revocate le �donazioni, dotazioni, 
assegnazioni (fatte dall'usurpatore) in libera propriet�: queste s� 
attributive di diritto dominicale. Vano sarebbe, infine argomentare, come 
pur .fatto dalle sentenze precedenti di questa Corte Suprema, della 
identit� delle espressioni adoperate nei coevi decreti n. 532 e 531, certamente 
attributivi della piena propriet� di fondi rustici censi e rendite ad 
istituti di beneficienza o di istruzione, attesa la differente natura, patrimoniale 
e non demaniale, dei beni attribuiti con tali ultimi decreti. 

2) Ma -sempre secondo le ricorrenti -l'indirizzo di cui si chiede 
il riesame sarebbe inficiato da ancor pi� gravi errori esegetici e storici. 
In particolare si sarebbe equivocato ravvisando nell'art. 31 del decreto 
murattiano 7 agosto 1809 -con cui il monarca si riservava di fissare 
su proposta dei suoi Ministri la destinazione definitiva dei beni oggetto 
di eversione � secondo i bisogni dei dipartimenti rispettivi � il riferimento 
ai bisogni delle popolazioni locali, laddove si sarebbe dovuto 
ravvisarvi il riferimento alle esigenze delle branche della amministrazione 
centrale, intendendosi l'espressione �dipartimenti nello stesso senso in 
cui sarebbe stata adoperata nella legge organica del Regno delle Due 
Sicilie 10 gennaio 1817, n. 596. Ci si sarebbe in tal modo rifiutati, in 
relazione ad un supposto disegno da parte del Sovrano di riorganizzazione 
amministrativa caratterizzata da un lato dal maggior riguardo per 
gli interessi e le autonomie locali e dall'altro dall'affrancamento delle 
terre dai vincoli feudali, di ravvisare del detto decreto un provvedimento 
accentratore dell'amministrazione e dei demani. Ma non si sarebbe tenuto 
conto che le tendenze seguite dai Napoleonidi, sia nella riorganizzazione 
amministrativa dello Stato, che nell'impostazione e nella soluzione del 
problema dell'eversione dei beni ecclesiastici, inspirandosi al modello 
francese non potevano essere che accentratrici ed assolutiste. E non lo 
erano meno le tendenze seguite dal Borbone dopo la restaurazione. 
Tanto pi� che, poi, qui si trattava in definitiva soltanto della tendenza 
propria dello Stato moderno, al potenziamento del demanio come mezzo 
necessario all'esercizio delle funzioni statuali. N� era possibile porre una 
netta distinzione tra l'orientamento seguito con la prima legge eversiva, 
suella di Giuseppe Napoleone del 14 febbraio 1807, che aveva proceduto, 
secondo il modello francese, all'incameramento immediato dei beni ecclesiastici 
a favore dello Stato e quella murattiana del 7 agosto 1809, che 
perseguiva lo stesso obiettivo, sia pure con articolazione di tempi e di 
scelte. D'altro canto, non era� neppure possibile, se non a prezzo di una 
visione gravemente antistorica del .fenomeno, anticipare al momento del



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'eversione napoletana esigenze di riconoscimento e di tutela degli interessi 
delle popolazioni ai beni' ecclesiastici, esigenze avvertite ed espresse 
univocamente soltanto con le leggi di eversione del Regno di Sardegna 
e dell'unificato Regno d'Italia (dal 1848 al 1866). 

Si � gi� cennato che la �riunione al demanio� dei beni dell'ordine 
monastico dei Celestini era stata in realt� operata con la legge 13 febbraio 
1807, n. 36, di Giuseppe Napoleone, soppressiva di quell'ordine 
(cfr. testo al n. 8 fase. ricorrenti davanti al Tribunale) e non col decreto 
reale di Gioacchino Murat del 7 agosto 1809 (con cui era stata operata 
-cfr. testo nel fascicolo ricorrente davanti alla Corte d'appello -la 
� riunione al demanio � dei beni di altri ordini contestualmente soppressi, 
come quelli dei Carmelitani, Domenicani ecc. cui si riferiscono le sentenze 
precedenti di questa Corte Suprema). E ci� anche se la precisazione 
non ha molta importanza, essendo pacifico che nel provvedere alla successiva 
e definitiva destinazione dei beni del soppresso Ordine dei 
Celestini si procedette non gi� in applicazione della legge del 1807, che 
prevedeva la vendita dei beni oggetto di eversione e la devoluzione del 
ricavo a profitto dei creditori dello Stato, bens� in applicazione del 
decreto del 1809, che prevedeva una diversa destinazione, peraltro da 
fissare in un momento successivo (art. 31). 

Ci� posto, agli specifici, ma frammentari rilievi raggruppati sub 1) � 
agevole opporre risposte puntuali. 

Intanto non sono erronei gli argomenti tratti, per respingere la qualifica.
zione dei decreti murattiano e borbonico come concessioni pubblicistiche 
in uso, dalla considerazione che in relazione alla concezione 
patrimoniale del Demanio consolidatasi con la Dieta di Roncaglia (con 
la riconduzione al concetto di jura regalia sia dei bona in uso pubblico 
sia dei bona in patrimonio fisci) qualsiasi bene demaniale potesse 
essere e di solito fosse oggetto di tati di disposizione patrimoniale e 
quindi anche di atti di attribuzione di propriet� (privata). Ma anche ad 
ammettere che all'epoca e in loco fossero divenute dominanti le opposte 
tendenze circa l'inalienabilit� del demanio affermatesi in Francia gi� fin 
dall'Editto di Moulins, occorre tener conto che i beni in argomento erano 
in s�, per la maggior parte, patrimoniali (edifici, fondi rustici) e che la 
loro � riunione al demanio � altro non era stata che lo strumento tecnico-
giuridico dell'eversione e che nulla quindi si opponeva in linea di principio 
alla loro alienazione. Questa, anzi, era addittura prevista come vendita, 
sia pure a beneficio dei creditori dello Stato, dalla legge eversiva 13 febbraio 
1807. E lo stesso decreto murattiano 7 agosto 1809 -da considerare 
come si dir� meglio appresso, in relazione al suo contenuto ed ai 
suoi effetti, una legge eversiva al pari della prima -non esclude ed 
anzi sembra ammettere, quanto al definitivo destino . degli edifici oggetto 
di eversione, una loro attribuzione in propriet� (o~viamente a soggetti 
diversi dallo Stato) anche se prescrive che sia tenuto conto, con valuta



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

zione ampia e generale, di esigenze di carattere pubblico ed anche se 
(o tanto pi� che) come pure si dir� meglio appresso, prescrive l'adozione 
di forma di legislazione singolare. 

Si trattava, del resto, come ammettono le ricorrenti, di sancire la 
sorte definitiva dei beni con attribuzione al destinatario dei benefici di 
un �possesso irrevocabile�: il che non si conf� alla concessione in uso, 
per sua natura avente carattere temporaneo. Gli argomenti testuali 
addotti in senso contrario sono reversibili. In particolare la netta distinzione 
che dalle ricorrenti si vuol porre fra le attribuzioni di propriet� 
libera revocate col decreto borbonico del 14 agosto 1815 e quelle in uso 
vincolato, con lo stesso decreto mantenute provvisoriamente in vita e 
quindi definitivamente confermate con il provvedimento del 1816, per 
sostenere che in questo caso la conferma si connetteva al carattere non 
attributivo di propriet�, non � persuasiva. Il fatto che soltanto per le 
prime disposizioni si parlasse di � propriet� libera � non importava necessariamente 
ch� le altre non fossero attributive di propriet�, ma_ solo 
che, nel secondo caso, alla attribuzione si accompagnava un vincolo sia 
pure obbligatorio, un modus. Ed infine, non � privo di valore il raffronto 
tra il decreto n. 533 del 1816 e quelli coevi n. 532 e 531 confermativi di 
altre attribuzioni in propriet�: anche se si trattava di beni diversi (fondi 
rustici, censi, rendite) la causa della conferma era nell'una e nelle altre 
ipotesi, il concorso di scopi di utilit� pubblica. 

Con riferimento, poi, alle osservazioni delle ricorrenti raggruppate 
sub 2) appare evidente che per la esatta individuazione della portata dei 
provvedimenti di cui si discute (decreto murattiano del 1811 e decreto di 
Ferdinando IV del 1816) occorre collocare i provvedimenti stessi nel quadro 
della vicenda dell'eversione dei beni ecclesiastici nel Regno di Napoli, 
considerando tale vicenda sia con riferimento agli strumenti tecnicogiuridici 
di cui si avvalse sia con riferimento ai contenuti obiettivi ed 
alle scelte che ne determinarono l'insorgenza e l'evoluzione. Quanto al 
primo ordine di considerazioni nessun dubbio pu� sorgere sul carattere 
legislativo dei provvedimenti di soppressione degli ordini monastici e di 
� riunione al demanio � dei relativi Beni. E ci� non soltanto per quel 
che concerne il provvedimento di Giuseppe Napoleone del 13 febbraio 1807, 
che anche formalmente si presenta come legge ma neppure per quel che 
riguarda il provvedimento murattiano del 7 agosto 1809, che come il primo 
innova profondamente l'ordinamento giuridico del tempo incidendo sull'esistenza 
di ordini religiosi e sulla sorte dei rispettivi patrimoni. Solo 
che mentre il primo regola contestualmente la sorte di tali patrimoni 
disponendo la conservazione a pro' dello stato delle biblioteche, dei libri, 
dei manoscritti e la vendita a beneficio dei creditori dello Stato di tutti 
gli altri beni immobili e mobili, il secondo, almeno per quel che con



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cerne gli edifici conventuali (non cos� per il denaro, gli arredi ed effetti 
destinati al culto, le biblioteche, i quadri ed altri �soggetti di scienze ed 
arti�), formula una riserva da sciogliersi in un secondo momento, ovviamente 
mediante l'esercizio della stessa potest� normativa esercitata con 
i primi atti dell'eversione. E si � gi� cennato al carattere ampio e generale 
della valutazione che avrebbe dovuto presiedere, secondo la previsione 
dell'art. 31 del decreto murattiano del 1809, alla relativa determinazione, 
da adottare �sul rapporto dei Ministri dell'interno e del culto 
e su proposta degli altri ministri�. Onge � che quando Gioacchino Murat 
provvede, col decreto 28 novembre 1811, a destinare l'edificio al Comune 
di Lecce perch� vi installi la casa dell'Intendente (all'epoca rappresentante 
del governo e capo dell'Amministrazione provinciale) -attuando 
in tal modo la legge eversiva propria del 1809 anzich� la legge eversiva 
del suo predecessore del 1807 -egli pone in essere un atto di legislazione 
singolare. Ed ancor pi� evidentemente � tale il provvedimento 6 novem


I 

bre 1816, con cui il Borbone conferma la conc~ssione, in una con altre 
analoghe, egualmente disposte durante I'� occupazione militare � a bene1 
f 
ficio di altri Comuni o Stabilimenti pubblici, facendo riferimento ai pro


i 

pri poteri sovrani. Anche se il riferimento poteva essere suggerito dal i 
carattere derogatorio del beneficio (rispetto alla regola generale della 


revoca degli atti posti in essere dall'invasore posta col precedente de.
creto 24 agosto 1815) e dall'intento di sanare in tal modo qualsiasi invati 


lidit� dell'atto confermato, nondimeno esso � rivelatore dell'esercizio del 


potere di incidere sull'ordinamento, sia pure st.atuendo sul regime di certi 


I

beni e quindi di legiferare. E tale esercizio, mentre sarebbe stato ecce


dente qualora si fosse trattato di un mero atto di gestione del bene, si 

conf� perfettamente ad un provvedimento che del bene segni la sorte 

I

definitiva chiudendo, a conferma del precedente provvedimento muratf 


tiano, il capitolo dell'eversione. ~ 

1 

Invero soprattutto questo va tenuto presente -e cos� si passa al !1 
secondo ordine di considerazioni -che cio�, l'eversione dei beni ecclef 
siastici nel napoletano fu vicenda complessa ed evolutiva. � innegabile ! 

f 
che da una prima fase, cui va riferita l'emanazione da parte di Giuseppe !; 
Napoleone della Legge 13 febbraio 1807, inspirata al criterio dell'inca


I 

meramento definitivo seguito da conversione in danaro per il pagamento 
dei debiti dello Stato -e quindi al concetto dell'eversione come opera! 


I

zione finanziaria ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione statale, se


I 

condo il modello offerto dalla eversione realizzata in Francia ad opera ! 

della .Rivoluzione -si pass� ad una fase attendista e possibilista, con


trassegnata dalla formulazione di una riserva circa il definitivo destino 

dei beni, fase cui va riferita l'emanazione, da parte di Gioacchino Murat, i 

I 

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! 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 85 

del decreto 7 agosto 1809. Nella previsione di quest'ultimo decreto, eh~ 
costitu� la base dell'eversione come realizzata da Murat -se � vero che 
egli provvide in applicazione ad esso anche alla definitiva destinazione di 
beni contemplati, come quelli dei Celestini, dalla precedente legge eversiva 
13 febbraio 1807 -era almeno possibile una destinazione definitiva a 
favore delle popolazioni dei luoghi in cui i beni erano siti e dei Comuni 
che di tali popolazioni erano gli enti esponenziali. Ci� si desume dal 
manifestato proposito del Monarca di fissare la detta destinazione secondo 
i bisogni dei rispettivi �dipartimenti�: espressione codesta che 
sembra da intendere nel senso di circoscrizione territoriale, sia perch� 
questo era il suo significato correp.te, in riferimento alle leggi sulla riorganizzazione 
amministrativa adottata in Francia durante la Rivoluzione e 
quindi ad opera di Napoleone, sia perch� tale significato non ripugnava 
all'intervento dei Ministri proponenti, i quali avrebbero potuto influire 
sul tipo di interesse pubblico cui dare la prevalenza in loco. Ma soprattutto 
ci� si desume dal rilievo, d'ordine storico, che l'eversione dei beni 
ecclesiastici come progettata e realizzata durante la Rivoluzione aveva 
dato luogo anche in Francia ad aspri dibattiti, in quanto mentre i fautori 
argomentavano che quei beni erano stati donati non al clero, ma 
alla Chiesa come corpo dei fedeli e quindi all'intera nazione ed inoltre 
che essendo stati quei beni destinati dai donatori a scopi di carit� o di 
utilit� generale, era giusto che fossero devoluti alla nazione la quale 
dagli stessi scopi si assumeva direttamente il perseguimento, si rispondeva 
dagli oppositori che i beni non erano stati donati n� al clero n� alla 
Chiesa, come corpo unico, ma a determinati istituti ecclesiastici per il 

perseguimento in loco degli scopi in parola. � lecito infatti supporre che 
il Murat tenne conto di tali critiche, tanto pi� incisive e preoccupanti 
nel Regno di Napoli in relazione alla provenienza straniera del sovrano 
e che con l'atteggiamento attendistico adottato col decreto del 1809 intese 
aprirsi la strada ad una soluzione che ne costituisse il pi� opportuno 
superamento. Sicch� l'attribuzione dei beni stessi ai Comuni, sia pure in 
considerazione degli scopi di utilit� generale da essi perseguiti (nella 
specie l'apprestamento di locali quale sede dell'Intendente, che era -ripetesi 
-autorit� governativa a competenza territoriale coincidente con 
la circoscrizione provinciale e capo delJ'Amministrazione provinciale) e 
quindi con l'imposizione di modus che assicurassero in via obbligatoria 
il perseguimento dei fini stessi, si configura come la risposta politica data 
dal Sovrano a quelle obbiezioni. E da tale soluzione il Borbone, che non 
rinneg� ed anzi implicitamente diede per scontati i risultati ablativi 
della eversione, non aveva motivo di discostarsi. 

Tutto ci� naturalmente non importa affatto attribuire al Murat o al 
Borbone una politica di decentramento dell'Amministrazione o dei demani 
che sarebbe certamente incompatibile con le tendenze accentratrici del 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tempo. Ma importa ravvisare nel sostrato ideologico-politico dell'eversione 
napoletana motivi ricorrenti nei dibattiti che accompagnarono o 
seguirono le eversioni di beni ecclesiastici a carattere generale a partire 
da quella francese, e quindi non dissimili da quelli che giustificarono 
nella successiva eversione del Regno di Sardegna e dell'Italia unita, soluzioni 
tecnico-giuridiche, secondo autorevole dottrina, analoghe. Con che 
rimane confutato l'addebito che tale ritenuta analogia sia frutto di antistorica 
anticipazione. 

Va ora esaminato il primo motivo del ricorso (principale) del Comune 
di Lecce motivo con cui si censura la� sentenza impugnata per 
avere ritenuto inammissibile l'appello .incidentale di esso Comune. 

Si tratta di appello incidentale tardivo (proposto con la comparsa 
di risposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza 
di primo grado al Comune) e diretto, come si � cennato in narrativa contro 
la statuizione -gi� presa di mira con uno dei motivi dell'appello principale 
delle Amministrazioni dello Stato -in causa -con la quale, in 
accoglimento di una domanda riconvenzionale della Provincia di Lecce, 
era stato dichiarato l'intervenuto acquisto da parte della medesima, per 
usucapione, dell'edificio olim Convento dei Celestini. 

La Corte del merito ritenne inammissibile l'appello incidentale considerando: 
a) che il Comune non era soccombente perch� in primo grado 
aveva dichiarato di non essersi mai ingerito nel possesso della cosa ed 
aveva chiesto di essere dichiarato estraneo al giudizio; b) che con l'appello 
incidentale si proponeva una domanda nuova. Il Comune contesta 
l'esattezza di tali considerazioni con obbiezioni, che sono sostanzialmente 
valide in quanto: a) l'interesse ad impugnare nasce da una pronuncia 
sfavorevole per la parte, purch� questa non avesse univocamente aderito 
alla domanda dell'altra parte cui la pronuncia giova, e nella specie 
vi era stata una pronuncia sfavorevole per il Comune, n� questo aveva 
univocamente aderito alla domanda della Provincia; b) perch� con l'appello 
incidentale il Comune non aveva proposto una propria domanda, 
ma si era opposto all'accoglimento della domanda riconvenzionale della 
Provincia. Ci�. nonostante, l'appello incidentale era ugualmente inammissibile. 
� giurisprudenza di questa Suprema Corte che, anche nelle ipotesi 
previste dall'art. 334 c.p.c. in cui � ammissibile un'impugnazione 
incidentale tardiva, se la parte chiamata ad integrare il contraddittorio 
in fase di impugnazione pu� proporre appello incidentale tardivo anche 
contro parte diversa da quella che ha proposto l'appello principale (nella 
specie l'appello incidentale del Comune era diretto contro la Provincia 
e non gi� contro le Amministrazioni dello Stato appellanti principali) 
tale potere � dato quando l'interesse ad impugnare sia determinato 
esclusivamente dalla proposizione dell'appello principale, mentre non � 

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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

dato (dovendo la parte in tal caso impugnare in termini) quando l'in� 
teresse ad impugnare nasca immediatamente e direttamente dalla pronuncia 
della sentenza (cfr. sent. n. 102/71, 41/71). Ora non vi � dubbio 
che nella specie ricorresse, l'ipotesi ora indicata, perch� l'interesse del 
Comune ad impugnare la sente.za -che dopo aver dato atto che esso 
aveva acquistato la propriet� del bene per effetto dei noti decreti, dichiarava, 
in accoglimento della domanda riconvenzionale della Provincia, che 
tale propriet� esso aveva perduto per acquisto fattone dalla Provincia 
stessa a titolo di usucapione -nasceva immediatamente dalla sentenza 
stessa. 

La Corte del merito, peraltro nell'implicito presupposto che si versasse 
in una ipotesi riconducibile all'art. 334 c.p.c. ritenne che il Comune 
potesse giovarsi dell'appello principale, diretto anche esso contro la 
stessa statuizione e quindi esamin� le difese e le eccezioni sollevate con 
entrambi gli appelli, difese ed eccezioni che peraltro disattese, confermando 
l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Vanno dunque esaminati, 
nell'ordine logico, i motivi che, rispettivamente il Comune di 
Lecce ricorrente principale e le Amministrazioni ricorrenti incidentali 
propongono contro la detta statuizione. 

Col secondo motivo il Comune deduce che la domanda riconvenzionale 
era stata proposta tavdivamente ed irritualmente, cio� solo al momento 
della precisazione delle conclusioni e con formulazione inserita a verbale. 
L'obbiezione della Provincia resistente, che essa aveva implicitamente 
formulato tale domanda chiedendo riconvenzionalmente la condanna 
del Ministero dell'Interno al pagamento dei canoni locatizi � inconsistente 
(la locazione non � necessariamente posta in essere dal proprietario, 
la domanda al pi� presupponeva l'affermazione che non fosse proprietario 
il conduttore e che quindi la locazione non fosse sine causa). 
La Corte del merito, peraltro, super� il rilievo, gi� sottoposto ad essa, 
osservando che il Comune aveva accettato implicitamente il contraddittorio 
sulla domanda riconvenzionale. Tanto in quanto, precisando le 
proprie conclusioni dopo che la Provincia aveva formulato la detta domanda, 
si era limitato a ripetere quelle a suo tempo precisate con la 
comparsa di risposta (in relazione alla domanda del Ministero) sicch�, 
tenuto conto sia di ci� sia del comportamento processuale complessivo 
da esso assunto, si doveva ritenere che l'espressione � quanto meno dichiarare 
inammissibile e comunque infondata e in ogni caso rigettare 
qualsiasi pretesa spiegata nei confronti del Comune di Lecce � non poteva 
interpretarsi come contestazione specifica ed univoca della ritualit� della 
domanda riconvenzionale. E tali osservazioni vanno approvate, tanto pi� 
ove si ponga mente che l'usucapione era gi� stata dedotta dalla Provincia 
in via di eccezione, cio� per chiedere il rigetto della domanda delle 
Amministrazioni dello Stato. Il motivo � dunque infondato. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Va quindi esaminata la prima delle tre censure in cui si articola il 
secondo motivo del ricorso delle Amministrazioni dello Stato con la quale 
si sostiene che la Corte del merito err� per avere ritenuto usucapibile un 
bene facente parte del demanio statale e mai trasferito al Comune di 
Lecce, violando in tal modo la regola sulla imprescrittibilit� delle cose 
fuori commercio, ricorrente sia nell'ordinamento del Regno delle Due 
Sicilie, che nel nostro ordinamento. La censura va disattesa per le ragioni, 
sopra diffusamente esposte, che impongono il rigetto del primo motivo 
del ricorso delle Amministrazioni dello Stato ed anzi, a ben vedere, resta 
assorbita da tale rigetto. 

Vanno poi esaminate la seconda delle censure in cui si articola il 
secondo motivo del ricorso incidentale delle Amministrazioni dello Stato 
ed il terzo motivo del ricorso principale del Comune di Lecce. 

Le dette Amministrazioni censurano la impugnata sentenza per avere 
ritenuto possesso valido ad usucapionem la mera detenzione del bene, detenzione 
conferita alla Provincia in esecuzione del modus -di destinare 
l'immobile a sede dell'Intendente (ora Prefetto) -con cui l'immobile 
era stato attribuito, in propriet� o in uso, al Comune di Lecce, e mai 
seguita da atti di intervenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale. 

Da canto suo il Comune sottolinea che una volta accertato che i noti 
decreti avevano attribuito ad esso la propriet� dell'edificio dei Celestini 
con l'obbligo di servirsene per provvedere alla sede dell'Intendenza e che 
proprio in osservanza del modus tale Amministrazione era stata immessa 
nella detenzione dell'immobile, non si sarebbe potuto parlare di usucapione 
se non sulla base della individuazione ben precisa di un atto di 
intervensione proveniente dalla stessa Amministrazione provinciale e tali 
non erano quelli indicati dalla sentenza, peraltro con perplessit� -per 
se stessa censurabile -nella scelta fra essi. 

Esaminando congiuntamente; per la sostanziale corrispondenza del 

contenuto, le censure (anche se quella delle Amministrazioni dello Stato, 

a rigore, � anche essa assorbita dal rigetto del primo motivo del ricorso 

delle Amministrazioni stesse) si perviene alla conclusione che esse sono 

infondate. 

L'impugnata sentenza accert� che dopo l'insediamento nell'edificio 

degli uffici dell'Intendenza, la Provincia intraprese e comp� nel corso del 

tempo, sostenendone da sola le spese, ingenti opere non solo di restauro 

e di manutenzione, ma addirittura di trasformazione e di completamento 

dell'edificio stesso. E mise in luce altres� come tale comportamento 

-protrattosi ovviamente per un lungo periodo in relazione all'entit� 

delle opere, certamente insuscettivo di essere ricondotto alla mera deten


zione di_ cui la Provincia era stata originariamente investita quale tito


lare di uffici annessi all'Intendenza e riferibile invece soltanto ad un 

possesso corrispondente all'esercizio del diritto di propriet� era stato 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

posto in essere pubblicamente, cio� con modalit� tali da consentirne al 
Comune, ente locale avente sede nella stessa citt� e sempre in stretti 
rapporti con la Provincia, la pronta e sicura conoscenza. 

N� pu� farsi carico al Comune di avere tenuto conto, nel valutare 
la ricorrenza degli estremi dell'interversione mediante opposizione al 
proprietario e nel ravvisare tale opposizione nelle modalit� di e~teriorizzazione 
del comportamento in un quadro di particolare intensit� e frequenza 
di rapporti col proprietario stesso, delle innegabili particolarit� 
del caso concreto. 

Vanno esaminati da ultimo il quarto motivo del ricorso principale 
del Comune ed il terzo motivo del ricorso incidentale delle Amministrazioni 
dello Stato. 

Col quarto motivo il Comune di Lecce si duole che la Corte di appello 
non abbia preso in esame, erroneamente ritenendola domanda nuova, 
la sua deduzione che la Provincia non aveva occupato tutti i locali dell'edificio 
e che pertanto l'accertamento di intervenuta usucapione non 
poteva estendersi ai locali dove avevano sede uffici non provinciali. Ora 
� vero che la corte del merito err� nel ritenere che la deduzione desse 
vita ad una domanda nuova, mentre in realt� costituiva una difesa diretta 
al rigetto parziale della domanda riconvenzionale della provincia. 
Ma il motivo non pu� essere accolto perch� la situazione possessoria fu 
in ogni suo aspetto esaminata dalla Corte del merito, la quale accert� 
il possesso pieno ed esclusivo, da parte della Provincia, dell'edificio nel 
suo complesso. Sicch� la circostanza che si sarebbe omesso di esaminare 
appare irrilevante, tanto pi� che n� con l'atto di appello n� col ricorso 
viene fatto riferimento a specifiche circostanze idonee a far ritenere la 
configurabilit�, nel caso di un possesso separato di singoli vani dell'edificio. 


Col terzo motivo del ricorso le Amministrazioni dello Stato censurano 
l'impugnata sentenza per avere ritenuto che l'Amministrazione provinciale, 
pur avendo esercitato sull'edificio un possesso conforme al modus 
(destinazione dei locali a sede della Prefettura) ed in esecuzione di esso, 
ne avesse usucapito la propriet� come libera e non invece, come gravata 
dal modus anzidetto; per non avere, cio� avvertito che l'usucapione non 
avrebbe comunque potuto compiersi se non � con i limiti con cui il possesso 
era stato esercitato �. Anche quest'ultimo motivo � infondato. La 
Corte del merito giustamente osserv� che l'acquisto per usucapione da 
parte della Provincia era avvenuto a titolo originario e quindi era svincolato 
dal modus, che era stato posto, con efficacia d'altronde obbligatoria, 
alla originaria concessione in propriet� a favore del Comune. N� ovviamente 
il modus, in quanto aveva per contenuto un fare positivo, poteva 
atteggiarsi come �limite� di esercizio del possesso corrispondente alla 
propriet�. -(Omissis). 


90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 aprile 1977, n. 1279 -Pres. Mirabelli -
Rel. Borruso -P. M. Pedace (conf.) -Vida (avv. Orni) c. Ministero 
dell'Interno (avv. dello Stato De Francisci). 

Trattati e convenzioni internazionali -Convenzione dell'Aja del 15 aprile 
1958 -Applicabilit� -Condizioni. 
(cod. proc. civ., art. 796; I. 4 agosto 1960, n. 918). 

La convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, concernente il riconosdimento 
e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli 
minori si applica alle sole pronunzie straniere emanate successivamente 
alla ratifica nello stato italiano, indipendentemente dalla circostanza che 
analogo riconoscimento sia avvenuto da parte dello Stato, della cui sentenza 
si chiede la delibazione, n� l'art. 796, fa alcun riferimento al principio 
della reciprocit� delle ratifiche, come condizione di ammissibilit� 
del giudizio di delibazione della sentenza straniera (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 maggio 1977, n. 1777 -Pres. Iannuzzi -
Rel. Borruso -P. M. Pedace (conf.) -Ministero dell'Interno (avv. dello 
Stato Bruno) c. Testa Gianfranco (avv. Paoletti). 


Procedimento civile Istanza di delibazione sentenza -Prescrittibilit�. 
(cod. civ., art. 2946; cod. proc. civ., 796 e 797). 

L'istanza di delibazione della sentenza straniera, che si configura come 
azione di accertamento costitutivo in senso stretto, � soggetta a prescrizione 
decennale (2). 

(1-5) Con le sentenze che si riportano, la Cassazione porta la sua attenzione 

ad alcuni problemi relat:ivi al procedimento di delibazione di sentenza straniera 

nel nostro ordinamento in relazione alla Convenzione dell'Aja del 15 ~prile 1958 

afferimiancLo ~a via.1ooLativit� un1liaterale dcl trattato e fa ipTescrittibiJl:it� de]; d:iiritto 

emergente dalla pronumtla straniera (che si traduce nella prescrizione del.
l'azione di delibazione in quanto costitutiva). 

A quailche perplessit� pu� dar luogo ~'iter logico segui�to in tema di trasori


zione: inutile appare infatti la questione dn merito alla costitutivit� della sen


tenza dd deliba:ifilone, ben potendosene desumere hl carauere dichiarativo; costitu


tiva rimane semmai la pronunzia straniera e non quella italiana; e del pari, 

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~ 

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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

91 

I 

(Omissis). -Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata 
per essere stato in essa ritenuto che la convenzione dell'Aja preveda un 
termine iniziale di efficacia valido per tutti gli Stati, anche per quelli che 
vi abbiano aderito dopo la stipulazione. Il ricorrente sostiene che, in 
assenza di contraria disposizione, il trattato internazionale di cui trattasi 
sarebbe diventato operante per ogni singolo Stato soltanto con la 
propria ratifica e spiegherebbe, quindi, efficacia solo per il tempo successivo, 
come disposto testualmente dall'art. 12. La convenzione rifletterebbe 
pertanto le sentenze pronunciate in uno Stato solo dopo l'entrata 
in vigore in quello Stato medesimo fissata alla scadenza del sessantesimo 
giorno dalla rispettiva ratifica (art. 16); con la conseguenza 
che la disciplina dettata dalla convenzion� sarebbe inapplicabile alla 
sentenza in esame, essendo stata essa pronunciata prima dell'adesione 
della Svezia al trattato. 

La censura, pur partendo da presupposti esatti, perviene a conclusioni 
errate e non pu� essere quindi accolta. 
Infatti, mentre � esatto che: 

a) la convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, concernente il riconoscimento 
e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso 
i figli minori, stabilisce all'art. 12 che essa non si applica in relazione 
alle sentenze emanate prima della sua entrata in vigore; 

b) tale momento va individuato solo in linea generale, nel deposito 
del quarto strumento di ratifica (art. 16, primo comma), e, invece, 
per ogni singolo Stato ratificante la convenzione in data posteriore, nel 
sessantesimo giorno dal deposito del proprio strumento, di ratifica (articolo 
16, secondo comma) non � affatto conseguenziale a tali premesse ritenere 
che -avendo la Svezia ratificato la convenzione sopra citata dopo 
l'emanazione della sentenza di cui si � poi chiesta la deliberazionein Italia 
-al relativo giudizio non potesse applicarsi la convenzione medesima. A 
consentire nella specie la sua applicabilit� �, infatti sufficiente constatare 
che, alloch� fu emanata la sentenza svedese, l'Italia aveva gi� ratificato la 
voncerizione in oggetto con la legge 4 agosto 1960, n. 918. Da quel momento, 
infatti, non v'� dubbio che in Italia si sia reso operante il contenuto della 
convenzione e, pertanto, fosse possibile richiedere al giudice italiano, ai 
sensi dell'art. 2 di essa, che la decisione -resa in materia di alimenti in 

non approfondito appare il punto relativo alla legge regolatrice della prescrizione: 
se cio� questa debba essere regolata dalla legge italiana o dello stato 
straniero. 

L'ultimo precedente in tema, 'm citata sen~a n. 1932 del 15 ~ugLio 1963, 
pu� consultarsli in Giust. Civ. Mass., 1963, 9l3. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

92 

Svezia, cio� in uno degli Stati partecipanti alla convenzione stessa riconosciuta 
e resa esecutiva in Italia. 

E ci� indipendentemente dalla successiva ratifica della convenzione 
stessa da parte dei competenti organi interni dello Stato svedese, non 
essendo subordinato, all'interno di ciascuno Stato che abbia gi� ratificato 
una convenzione internazionale multilaterale qual'� quella in oggetto, il 
rispetto di essa al controllo che analoga ratifica sia avvenuta anche da 
parte dello Stato di cui si debbono riconoscere determinati atti. 

Se, infatti, normalmente, un trattato internazionale entra in vigore 
dalla data dello scambio o del deposito delle rispettive ratifiche. da parte 
degli Stati contraenti, tale regola subisce eccezione per quei trattati multilaterali 
nei quali -come in quello de quo -sia stabilita, in linea 
generale, l'entrata in vigore per tutte le parti quando un determinato 
numero di contraenti abbiano depositate le loro ratifiche, salvo a differirla 
nei confronti di ogni singolo Stato che compia la ratifica posteriormente 
al momento del deposito di quest'ultima. 

Per effetto di tale disposizione � infatti evidente che -verificatosi 
il deposito del numero prestabilito di ratifiche -per ogni Stato contraente, 
che ratifichi successivamente il trattato multilaterale, entra, per 
ci� stesso, in vigore, senza che occorra il verificarsi di alcuna altra condizione 
di reciprocit� bilaterale. 

Il controllo di tale ulteriore condizione potrebbe diventare necessario 
solo se, nel trattato multilaterale di cui trattasi, fosse stato previsto 
un meccanismo c.d. di � bilateralizzazione �, in forza del quale, al fine 
di rendere esecutivi in uno Stato gli atti emanati da un altro Stato � 
necessario che i due Stati, oltre ad essere divenuti parti contraenti di 
una convenzione avente tale scopo, si siano accordati in tal senso � per 
accordo complementare �. 

Quanto sopra risulta, peraltro, in armonia con l'orientamento seguito 
da questa Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 1476 del 1969) secondo cui gli 
artt. 796 e segg. c.p.c., nell'ammettere le sentenze straniere a giudizio di 
delibazione, non fanno alcun riferimento al principio della reciprocit� 
come condizione all'ammissibilit� del giudizio stesso, cio� alla circostanza 
che anche lo Stato estero, dalla cui autorit� giudiziaria � stata 
emessa la sentenza delibanda, ammetta, a sua volta, le sentenze italiane 
alla delibazione per l'efficacia e l'esecuzione nel proprio territorio. 


(Omissis). 

II 

(Omissis). -Al quesito se l'azione di delibazione sia soggetta alla 
prescrizione prevista dal nostro ordinamento (che � quella ordinaria, 
decennale) � stato gi� risposto positivamente da questa Corte con sen


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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

tenza n. 1932 del 1963. Ma i rilievi ad essa mossi dalla dottrina inducono 
ad un riesame completo della questione stessa. 
Occorre innanzi tutto delineare la struttura del giudizio di delibazione 
secondo il codice di procedura civile del 1942. 

La sentenza italiana di delibazione non nazionalizza la sentenza straniera 
nel senso di farne proprio il contenuto (tesi della ricezione materiale), 
ma costituisce soltanto il presupposto (la condicio iuris) per la 
sua efficacia. Quindi � la sentenza straniera che continua a produrre 
gli effetti esecutivi, gli effetti del giudicato e tutti gli altri eventuali 
effetti che sono propri dell'atto giurisdizionale, come chiaramente emerge 
dal secondo comma dell'art. 797 c.p.c. in cui si stabilisce che ai fini 
dell'attuazione della sentenza straniera in Italia, �il titolo � costituito 
dalla stessa sentenza straniera e da quella della Corte d'Appello che ne 
dichiara la efficacia�. Da questa ricostruzione si deducono due conseguenze: 


a) la sentenza italiana di delibazione ha per oggetto non il rapporto 
sostanziale oggetto della sentenza straniera, ma esclusivamente la 
idoneit� della sentenza straniera a spiegare efficacia nell'ordinamento 
italiano; 

b) l'azione, derivante dalla esistenza di una sentenza straniera e 
tendente a farla dichiarare efficace nel nostro ordinamento, non soltanto 
non � la stessa azione eventualmente spettante all'attore in base 
al rapporto giuridico fondamentale (esperibile per le vie ordinarie avanti 
al giudice italiano, se la lite rientra nei limiti della giurisdizione italiana 
fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza straniera che la 
risolve, come previsto a'l n. 6 del citato art. 797), ma non va neppure 
confusa con l'actio iudicati nascente dalla predetta sentenza straniera, 
perch� non mira semplicemente all'esecuzione, ma ad effetto pi� ampio 
per la sua natura e pi� ristretto per il suo ambito territoriale: cio� alla 
dichiarazione di efficacia giuridica in Italia. Essa �, dunque, un'azione 
autonoma, tendente ad una pronuncia di effetti meramente processuali. 

Da questa conclusione due corollari: 

1) nel giudizio di delibazione non � ammissibile discutere se sia 
prescritto il diritto fatto valere avanti al giudice straniero (cfr. in tal 
senso sent. 5 febbraio 1926 e n. 2362 del 1936). 

Quindi, nessuna rilevanza pu� avere nella specie l'invocata imprescrittibilit� 
del diritto agli alimenti fatto valere avanti al giudice svedese; 

2) la questione della prescrizione dell'azione di delibazione � diversa 
e preliminare rispetto all'altra questione se, per delibare una sentenza 
straniera, occorra o meno verificare se essa, secondo l'ordinamento 
da cui � scaturita, sia ancora efficace o sia eventualmente gi� prescritta 
(come ritenuto da questa Corte con la sent. n. 2362 del 1936). 

Resta ora da esaminare se l'azione di delibazione, come sopra delineata 
e distinta, sia soggetta a prescrizione. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

A tal fine appaiono decisivi i seguenti tre punti: 
1) se la prescrizione, nel nostro ordinamento, possa avere ad oggetto 
oltrech� i diritti, anche le azioni; 

2) se -ammessa la soluzione positiva -il giudizio di delibazione 
di cui all'art. 796 c.p.c. sia un giudizio meramente dichiarativo (come 
tale imprescrittibile) ovvero costitutivo; 

3) se -ammesso il carattere costitutivo di un siffatto giudizio il 
nostro ordinamento non preveda. un'altro giudizio meramente dichiarativo 
finalizzato al riconoscimento della sentenza straniera in Italia. 

Primo .punto. 

:�: innegabile che l'istanza di delibazione si configura propriamente 
pi� come una azione (o diritto d'azione) che non come un diritto in 
senso stretto, in quanto con essa si vuol far valere non quel diritto ad 
una prestazione in una direzione personale determinata che equipara, 
sulla soglia del processo, i diritti assoluti e relativi, reali e personali e 
che il convenuto avrebbe potuto adempiere e non ha adempiuto, ma un 
diritto protestativo ad ottenere un risultato (la delibazione), che l'avver-. 
sario non pu� n� impedire n� soddisfare. Tuttavia, soggetti a prescrizione 
debbono ritenersi nel nostro ordinamento non solt�nto i diritti, ma anche 
le azioni (che non vanno confuse con i c.d. diritti facoltativi). Se � vero, 
infatti, che mentre l'art. 3135 vecchio e.e. riferiva la prescrizione alle 
azioni (... tutte le azioni si prescrivono... �), l'art. 2934 nuovo cod. civ. 
la riferisce ai diritti ( � ... ogni diritto si estingue per presc:r:izione... �), � 
pur vero che: 

1) come la dottrina non ha mancato di rilevare, la terminologia 
del nuovo cod. civ. non � costante. Negli artt. 249, 533, 606, 1422, 1442, 
1495 la prescrizione � riferita all'azione; nell'art. 480 si parla di prescrizione 
del diritto pur versandosi in tema di semplice facolt�. In particolare 
taluni articoli (tra cui ad es.: gli artt. 387 e 502) paiono sottoporre 
a prescrizione non solo i diritti in senso stretto, ma anche taluni diritti 
potestativi e lo stesso potere di impugnativa; 

2) la formulazione dell'art. 2934 e la preferenza in esso data al 
termine � diritto � si giustifica col proposito del legislatore di superare 
un'annosa disputa dottrinaria circa l'oggetto della prescrizione, privando 
di fondamento l'opinione che essa colpisse non il mancato esercizio del 
diritto, ma soltanto la mancata reazione giudiziaria del titolare aria 
sua violazione, s� da determinare, quindi, non l'estinzione del diritto in 
s�, ma semplicemente dell'azione.concessa dall'ordinamento a sua tutela. 

Pertanto, pare ragionevole che il termine �diritto� contenuto nel 
citato art. 2934 debba intendersi non in senso letterale e riduttivo, ma 
in senso ampio, comprensivo di tutte le situazioni giuridiche attive; 

3) la prescrizione ha per scopo di far cessare l'incertezza dei diritti, 
consolidando con il decorso del tempo uno stato di fatto contrario al 
diritto e rendendolo esso stesso giuridico oppure sanando uno stato 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

giuridico difettoso, sicch� ci� che si perde con la prescrizione � appunto 
quel potere di mutare lo stato di fatto o di diritto difettoso in cui si 
sostanzia l'azione. Del resto che la prescrizione sia legata all'azione risulta 
anche dalla regola contra non valentem agere non currit praescriptio 
di cui all'art. 2935 e.e. 

Secondo punto. 

� vero che le azioni di mero accertamento sono ritenute, in genere, 

imprescrittibili perch� esse non tendono a fare cessare uno stato di fatto 

contrario al diritto, ma semplicemente ad accertare qual'� lo stato di 

fatto conforme al diritto, facendo cessare solo lo stato di incertezza esi


stente al riguardo: con esse -ih altri termini non si accerta che qual


cosa deve avvenire ma solo che qualcosa � gi� avvenuto. 

Ma l'azione di delibazione -come tutta la dottrina pressoch� una.
nime riconosce -tende non ad un mero accertamento, bens� ad un 

accertamento costitutivo. Infatti, solo in alcune norme speciali (quali 

quelle previste ad es. in taluni trattati internazionali) il legislatore ita


liano considera sufficiente, per attribuire efficacia alle sentenze straniere 

o di organi giudiziari internazionali, che essere rispondano a determinati 
requisiti: nel sistema del vigente c.p.c. si pone, invece, un'ulteriore condizione 
e, cio�, l'accertamento giudiziale dei presupposti cui l'attribuzione 
di efficacia resta �subordinata. 
Si ha, cos�, una sentenza indubbiamente costitutiva, perch� con essa 

si attua s� una preesistente volont� di legge ma, in quanto la legge con


nette o condiziona un determinato mutamento giuridico all'accertamento 

giudiziario, questo diventa, per virt� di legge, la concausa necessaria di 

quello. 

E le azioni di accertamento costitutivo sono normalmente soggette 

a prescrizioni, che sanziona non soltanto l'omessa reazione ad una vio


lazione di un diritto, ma anche l'omesso esercizio del diritto a chiedere 

un mutamento di una situazione giuridica. 

Terzo punto. 

Si sostiene in dottrina che l'istituto della delibazione incidentale in 
corso di causa :_ consentita dall'art. 799 c.p.c. come pura e semplice 
incidentalis cognitio a qualsiasi giudice italiano (e non alla sola Corte 
d'Appello), senza eff~to di giudicato ma anche, senza limiti di. tempo 
-costringerebbe a ritenere anche la delibazion� in via principale nonostante 
la formulazione in termini generali degli artt. 796 e 797, necessaria 
soltanto agli effetti dell'esecuzione forzata, cos� come era nel 
vecchio cod. proc. civ. (artt. 559 e 941), e che, conseguentemente l'accertamento 
dei requisiti di cui all'art. 797 sia un � mero accertamento � 
(come tale imprescrittibile) -quando esso sia volto solo a riconoscere 
nella sentenza straniera gli effetti del giudicato ed, invece, un � accertamento 
costitutivo� quando miri ad attribuirgli anche efficacia esecutiva. 
Trattasi di una tesi certamente meritevole della massima considerazione, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non fosse altro perch� in linea con l'esigenza universalmente sentita di 
poter far valere quando occorra, e quindi senza limiti di tempo, avanti 
al giudice italiano lo status personale derivante da un giudicato straniero; 
ma, nel caso in esame, quand'anche si aderisse ad essa, il ricorrente 
non ne trarrebbe vantaggio concreto. Infatti, la distinzione tra i 
due possibili giudizi di delibazione sopra delineati potrebbe essere utile 
a ritenere non soggetta a prescrizione l'azione di delibazione di una 
sentenza dichiarativa o costitutiva ma non mai, come nella specie, di 
una sentenza di condanna. Quando, invero, si chiede la delibazione di 
una sentenza di condanna, per effetto della sua stessa natura, si chiede 
non soltanto il riconoscimento della regiudicata, ma anche l'attribuzione 
dell'efficacia esecutiva. Il giudizio di delibazione porta, cio�, ad attribuire 
al giudicato straniero lo stesso valore che ha un giudicato italiano nel 
medesimo contenuto e una sentenza italiana di condanna passata in giudicato 
ha efficacia esecutiva. L'esame dei suesposti tre punti sembra 
autorizzare la conclusione che l'azione di delibazione di una sentenza 
straniera di condanna � soggetta alla prescrizione ordinaria di 
dieci anni prevista nell'art. 2946 e.e. cos� come, ha ritenuto nella sentenza 
impugnata. Ci� posto, non ha pi� rilievo accertare se la sentenza straniera 
fosse ancora efficace in base allo stesso ordinamento straniero nel cui 
ambito � stata pronunciata ovvero se l'actio indicati da essa derivante 
fosse gi� per avvenuta prescritta e, quindi, sotto tale riflesso non pi� 
delibabile in Italia. -(Omissis). 



SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 548 -Pres. Roehrssen 


Est. Rizzo -Confuorto ed altri (avv. Lucisano) c. Direzione provin


ciale tesoro di Roma (avv. Stato Mataloni). 

Impiego pubblico -Pensionati statali -Pensionato dello Stato riassunto 

'presso un ente pubblico -Sospensione pagamento indennit� integra


tiva speciale � Controversia -Giurisdizione esclusiva � Sussiste. 

Giustizia amministrativa -Pensionati statali -Atti definitivi -Provvedi


menti della Direzione provinciale del Tesoro per recupero somme 


Definitivit� � Sussiste. 

Impiego pubblico � Pensionati statali -Riassunzione -Cumulabilit� di 
assegni e pensioni � Indennit� integrativa speciale -Illegittimit� della 
sospensione � Fattispecie -Limiti. 

Qualora l'Amministrazione disponga la sospensione del pagamento 
della indennit� integrativa speciale in precedenza corrisposta ad un pen'. 
sionato dello Stato riassunto in servizio presso un Ente pubblico che 
analoga indennit� corrisponda, la relativa controversia appartiene alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (1). 

(1-3) Su alcuni effetti collegati al cumulo di impieghi pubblici. 

Il principio che la controversia concernente la sospensione del lJagamento 
dell'indennit� integrativa speciale ad un pensionato statale riassunto in servizio 
presso altro ente sia riservata alla giurisdizione esclusiva trova ampio 
conforto giur.isprudenzia:le (cfr. in termini Ad. PI. 6 novembre 1964, n. 22, in 
Il Consiglio di Stato, 1964, I, 11885; Ad. PI. 28 novembre 1970 n. '12, ivi, 1970, 
I, 1840; Sez. IV .17 maggio ,1977 n. 480, ivi 1977, I, 739; Cass. SS.UU. 22 maggio 
1963 n. 1354, dn Foro It. Mass. 1963, 400; Cass. 29 aprile 1967 n. 798, in Giust. 
Civ. Mass. 1967, 398). Tulle giuris:prudenza 1puntua!Li.zza, �iil i'5ipede, il rapporto 
fra la com;>etenza del Giudice amministrativo e quella della Corte dei Conti, 
ristretta quest'ultima all'ambito delle contestazioni sul diritto stesso alla pensii.
one, sulla sua misura e decorrenza, con esclusione di quelle successive alla 
liquidazione del trattamento pensionistico, relative ad esempio agli effetti del 
nuovo rap'porto dd impiego pubblico collegato alla riassunzione in servizio del 
pensionato. 

Per quanto concerne lii cumulo di retribuzioni e indennit� integrative speciali 
a favore di un impiegato in servizio che risulti prestare la propria opera 
in due amministrazioni diverse, in linea generale va esclusa la possibilit� 
di detto cumulo; invero l'art. 65 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato 
ammette il cumulo dd dmpieghi solo come eccezione che deve essere prevista 
da una legge speciale; in ogni caso non sembra mai consentita la doppia percezione 
della indennit� integrativa speciale. 



ffi ffi 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

@ 

In forza dei decreti legislativi delegati emanati per l'attuazione del 
decentramento amministrativo � da ritenersi compreso fra gli atti devo~
i' 

luti ad organi perif eri~i e, come tale, definitivo anche il provvedimento 
emanato dalla Direzione provinciale del Tesoro ex art. 3 D.P.R. 30 giugno 
1955, n. 1344, con il quale viene disposto il recupero di somme indebitamente 
percepite da un pensionato statale (2). 

Poich� l'indennit� integrativa speciale che gli istituti previdenziali 

II

(INAIL, INPS, INAM) corrispondevano autonomamente ai propri dipen


! ~ 

Il citato articolo 65 fissa la norma di carattere generale che collega alla 
assunzione dii altro impiego l'effetto della cessazione di diritto dell'impiego 
'precedente; � interessante osservare che tale articolo, pur ponendo il divieto ~ 
di cumulo di impieghi pubblici, non contiene alcuna disposizione di carattere ~ 
sanzionatonio, n� previsioni di natura disciplinare. 

II

La giurisprudenza amministrativa (cfr. ad esempio Consiglio di Stato Sez. V, 
31 gennaio 1967 n. 39, in Il Consiglio di Stato 1967, I, 34; Sez. VI, ,14 marzo 1975 

n. 105, ivi, 1975, I, 344) ha ritenuto costantemente di dover !interpretare tale 
norma� nel senso che, nel caso in cui l'impiegato statale gi� vincolato da un 
precedente rapporto di impiego manifesti la volont� di accettare il secondo 
posto, sorger� senz'altro il nuovo rapporto, che sar� cos� giunidicamente effiI 
I cace, anche se l'impiegato, per non aver tempestivamente rinunciato al primo, 
abbia determinato una situazione di incompatibilit�, esponendosi alle conseguenti 
sailZlioni disciplinari (e, aggiungeremmo, anche a quelle penali in ipotesi 
sussistenti, specie �n relazione alle particolari modaltt� seguite per consegurire 
il�� doppio posto�: ad es. azioni ricadenti nella sfera punitiva degli artt. 495, 
496, 640, 2� comma, c.p.). 

Invero, il cumulo di ampieghi si realizza non gi� con il semplice conferi


'l:li 

~ 

mento di. altro impiego al dipendente, bens� se e quando iJl secondo ;impiego :: 
venga assunto senza rinunzia al primo; l'incompatibilit� fra due impiegrn pub;,[ 
blici, fissata dd norma in linea generale, non va oltre un certo limite riguardata [ 
quanto agli effetti: essa infatti importa solo che la persona nominata al secondo ?.~ 
impiego non pu� accettarlo senza far cessare il preesistente rapporto, non 
gi� che la seconda Amministvazione possa rifiutarsi dd assumere l'interessato 


i

con la motivazione che quest'ultimo � gi� legato da rapporti di impiego con 

t~

r-:

altra Amministrazione. 

ID

Cosicch� il cumulo di impieghi non dar� mai luogo alla illegittimit� del ~ 
conferimento del secondo impiego, ma sempre e solo alla decadenza dalm 
l'impiego precedente. Tale decadenza operer� automaticamente sull'unico, obiet


! ~~ 

tivo presupposto del cumulo, senza quindi che nel provvedimento relativo 
possa inseriirsi alcuna valutazione di tipo discrezionale. 
Confortano siffatte conclusioni ConSliglio di Stato Sez. VI 3 maggio 1961 

n. 415 (.in Il Consiglio di Stato 1961, I, 959); .Sez. V 27 febbraio -1965 n. 156; 
(ivi, 1965, I, 285); Sez. V 9 novembre 1957, n 896 (ivi, 1957. I, 1400); Sez. V ;-:
24 marzo 1970 n. 300 (ivi, 1970, I, 450). 
f~ 

Sotto il profilo della valutazione della gravit� dei reati [potizzabili in 

t 

subiecta materia, gravit� richiesta fra l'altro dall'art. 91 del Testo Unico .lQ gen1=: 
naio 1957 n. 3, ricordiamo che, ad esempio, per il personale docente della scuola 1:: 
media solo con il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 � stato normativamente ed esplicitamente 
sancito il divieto del cumulo, laddove Jn passato la ammissibilit� del );: 
cumulo, quale eccezione al generale divieto posto dal richiamato art. 65, era 'F.� 


i: 
~. 
u.crrr-:_-:_r.-rr..-..-,..,..,..-;,..,..,..,.���.-.......................................................I'"''�"''�""''""""�'""""""'""'"'""""'"""""''' �� , ���


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99

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

denti e che successivamente � stata conglobata nello stipendio riveste 
-per l'importo conglobato -natura giuridica diversa dalla indennit� 
integrativa speciale erogata ai dipendenti statali, ne consegue che, qualora 
tale indennit� (che sia stata erogata in uno con il trattamento di servizio) 
risulti -al netto della quota a suo tempo conglobata -inferiore 
a quella corrisposta unitamente al �trattamento di pensionato statale, la 
mancata corresponsione di quest'ultima nonch� la sospensione o il recupero 
della medesima sono illegittimi ex art. 7, comma 7�, della legge 
27 maggio 1959, n. 324 (3). 

espressamente prevista da norme S'peciali (cfr. ad esempio art. 3 R.D.L. 1 giugno 
11946, n. 539; art. 24 D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749), in ordine alle quali la 
stessa Corte CostitU2lionale, con sentenza 6 novembre 1970, n. 152 (in Foro It. 
1970, I, 2641), sul presupposto specifico della legittimit� del cumulo, si pronunci� 
per l'incostituzionalit� proprio di alcune norme che prevedevano una 
decurtazione del compenso spettante per incaricati e supplenti che rivestivano 
altro impiego pubblico di ruolo e non di ruolo. 

Attualmente, comunque, l'art. 91 del citato D.P.R. 417/1974 ha radicalmente 
innovato al riguardo; esso, infatti, nel contemplare es:Plicitamente il divieto 
di cumulo di impieghi, stabilisce che � ���l'ufficio di docente... non � cumulabile 
con a!Ltro xapporito di impiego pubblico. ![ predetto personale che assume a:lrtro 
illllP�ego pubblico � tenuto a darne �nmediata notizia a!Ll'Am:mirniistrazione. 
,L'assunzione del J11Uovo impiego importa la ,cessazione di dmtto dailil'imrpiego 

precedente... �. 

Il collegamento fra il terzo e il primo comma dell'articolo in esame induce 
a ritenere che ~'ipotesi cui intendeva rll:eria.isi il' legisi!Jatoce non era 
quella dell'impiegato di altra Amministrazione che assuma la qualifica di docente, 
ma solo il contrario, e cio� quella del docente che decida dii assumere 
altro impiego pubblico, circostanza che comporta la cessazione ipso iure della 
qualifica di docente. 

Tuttavia anche il caso inverso (impiegato di altra Amministrazione che 

assuma la qualifica di docente) sembra destinato a identica soluzione, la quale 

si armonizza perfettamente, del resto, con il principio di ordine generale con


tenuto nell'art. 65 gi� ricordato, che collega per l'appunto all'assunzione di 

altro impiego solo l'effetto della cessazione di diritto dall'impiego precedente. 

RAFFAELE TAMIOZZO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 569 -Pres. Roehrssen Est. 
Carbone -Cascio (avv. Magazz� e Tinaglia) c. Prefetto di Palermo 
(avv. Stato Ferri). 

Giustizia amministrativa -Misure. di prevenzione -Sicurezza pubblica Atti 
del Questore -Natura -Impugnabilit� immediata. 

Sicurezza pubblica -Misure di prevenzione -Diffida del Questore -Natura 
-Presupposti � Limiti. 



100 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Sicurezza pubblica -Misure di prevenzione � Diffida del Questore -Rapporto 
con precedente rilascio di porto d'arma -Irrilevanza. 

L'atto di diffida pronunciato dal Questore in applicazione dell'art. 1 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non � soltanto in posizione di pregiudizialit� 
e strumentalit� in ordine alle misure di prevenzione indicate 
agli artt. 2 e 3 del testo normativo citato, ma riveste altres� un contenuto 
autonomo, con riflessi negativi nei confronti del diffidato e con 
possibilit�, in particolare, di incidere direttamente su interessi giuridicamente 
tutelati, circostanza quest'ultima che ne giustifica la autonoma 
impugnativa da parte del soggetto inciso (1). 

(l-3) Sfera di applicazione delle misure di sicurezza di competenza 
del Questore. 

Sulla prima massima della decisione che si annota esiste giurisprudenza 
consolidata sia della Suprema Corte che del Consiglio di Stato (cfr. ad es. 
Sez. IV 9 novembre 1976 n. 1038, dn Il Consiglio di Stato 1976, I, 1175). In realt� 
appare problematico negare che col prowedimento di diffida venga ineluttabilmente 
coinvolto il deldcato settore degli interessi della moralit� e della 
onorabilit� personale. 

� intrinsecamente connesso alla diffida -come del resto motiva la stessa 
decisione all'esame -un certo comportamento di carattere generale che induca 
a presumere non tanto l'esistenza di reati consumati, quanto piuttosto una 
mera disponibilit� a consumarli, tendenza che non � esclusa dall'agire del 
soggetto nell'ambito del mercato delle aree e delle connesse attivit� edilizie 
che � ...costituiscono tipica zona di operazioni della nuova mafia �; n� detta 
tendenzialit� pu� essere esclusa solo con l'addurre � .�.una fortunata e prohmgata 
attivit� economica nel settore�, oppure �i buoni rapporti creditizi 
e amministrativi che costituiscono comunque la regola di ogni attivit� e collusione 
mafiosa"� 

In linea pi� generale, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, la diffida e il provvedimento di riimpatrio trovano applica21ione 
nei confronti delle seguenti categorie di soggetti: '1) gld oziosi e i vagabondi 
abituali, validi al lavoro; 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente 
dediti a traffici illeciti; 3) coloro che, per la condotta e il tenore di 
vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento 
di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano 
dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano rprocliivi a delinquere; 
4) coloro che per il loro comportamento sdano ritenuti dediti a favorire o 
sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corrurione dei minori, 
ad esercitare il contrabbando, owero ad esercitare il traffico illecito di sostanze 
tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso; 5) coloro che svolgono 
abitualmente altre attivit� contrarne alla morale pubblica e al buon 
costume. 

Il rimpatrio, in particolare, trova applicazione qualora le persone di cui 

alla predetta elencazione siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la 

pubblica moralit� e si trovino fuori dei luoghi di residenza (arg. ex art. 2, 

legge 1423/11956). 

Sia il provvedimento di diffida che quello di rimpatrio debbono essere 

motivati; entrambi, in buona sostanza, mirano ad impedire, a prevenire la 


~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 101 

La motivazione di un provvedimento di diffida adottato dal Questore 
ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, va necessariamente 
correlata alla natura dell'istituto -volto per l'appunto ad accertare 
situazioni e comportamenti non ancora coagulati in circostanze e fatti 
tali da concretizzare addebiti specifici, ma pur sempre sufficienti a giustificare 
un provvedimento preliminare e meramente contestativo in senso 
lato, prodromico alla comminazione delle vere e proprie misure di prevenzione 
-e quindi ben pu� riferirsi a generici indizi e circostanze di natura 
solo tendenziale ma comunque significative se complessivamente e univocamente 
considerate (2). 

possibilit� della comn11ss1one di fatti. illeciti, con 1a conseguenza, facilmente 
comprensibile per la natura stessa di detti provvedimenti, che entrambi non 
sono affatto condizionati dalla effettiva esistenza di condanne penali. 

Significativo al riguardo quanto affermato dalla Procura Generale presso 
la Corte d'Ap:pello di Torino: � Le misure di prevenzione (disciplinate dalla 
legge 27 dicembre 1956, n . .1423) non sono affatto legate n� all'accertamento 
di una pregressa attivit� criminosa, n� a quello della capacit� a delinquere; 
bens� all'accertamento che la persona sia da considerare pericolosa per la 
sicurezza pubblica o la pubblica mora1it�, a causa di comportamenti che, 
anche se non sufficienti a provare la violazione della legge penale, siano 
tuttavia indicativi di un modo di vivere tale da far 11itenere il soggetto 
proclive a delinquere� (cfr. impugnativa Proc. Gen. Repubqlica Torino, 26 marzo 
1974, c/ Paoli Vincenzo). 

Alla base di ogni provvedimento di diffida o di rimpatrio vi � dunque 
il motivo primario della considerazione e valutazione della sicurezza pubblica, 
considerazione e valutazione che vanno effettuate nel ;pieno e rigoroso rispetto 
degli schemi normativi all'uopo predisposti dalla citata legge 1423/1956. 

Costituisce puntuale applricazione di tale ordine di principi la sentenza del 
Pretore di Napoli 8 gennaio 1964 (in Arch. Pen. 1965, Il, 309), secondo la quale 
il provvedimento di rimpatrio (che costituisce misura di prevenzione applicata 
direttamente dall'Autorit� di p.s. al di fuori di un controllo immediato 
dell'A.G.) deve essere adeguatamente motivato; peraltro � sufficiente che tale 
motivazione consista nella indicazione di fatti (e quindi non necessariamente 
di. condanne penali), specifici e concreti, dai quali risulti che :hl rimpatriando 
appartenga ad una delle cinque categorie sopra indicate e sia altres� pericoloso 
per la sicurezza pubblica. 

Altrettanto decisiva appare la decisione 11 dicembre 1970 della Cassazione 

(Sez. I" Pen., in La Giustizia Penale 197�1, II, 843) che qualifica la pericolosit� 

considerata dalla legge 1423/1956 come perdcolosit� sociale in senso lato, com


prendente cio�, da un lato, la semplice immoralit� non costituente reato, e 

dall'altro, la accertata predisposizione al de1itto e la presunta vita delittuosa 

di un soggetto nei confronti del quale non si raggiunga una '.Prova sicura di 

reit� per un delitto; tale pericolosit� -soggiunge il Supremo Collegio 


non � necessariamente collegata ad una affermamone di colpevolezza per reato, 

ma si ricava dall'esame dell'intera personalit� del soggetto e da situazioni 

che giustificano sospetti e presunzioni, purch� gli uni e le altre appaiano 

fondati su elementi obietti.vi e su fatti specifici ed accertati, quali la compagnia 

di pregiudicati, l'omert�, la mancanza di stabile lavoro, il tenore di vita e le 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non sussiste alcuna contraddittoriet� ma semplice� successione storico-
conoscitiva fra il provvedimento di diffida pronunciato dal Questore 
ex art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e un precedent.e rilascio della 
licenza di porto d'armi, ben potendo emergere, successivamente all'espletamento 
dell'istruttoria per il rilascio del porto d'armi, elementi di valu-' 
'fazione della condotta e dell'affidabilit� del soggetto del tutto diversi e 
contrastanti .con il quadro di valutazione anteriormente acquisito (3). 
denunce per deltti anche colposi (cf.r. in termini anche Sez. I, 31 ottobre 1969, 
in Giust. Pen. 1970, II, 620, 1432; Sez. I, 29 marzo .1965, ivi, 1965, III, 467, 522). 
La natura discrezionale del .giudizio di pericolosit� .(attenendo esso ad un 
criterio di possibilit�, o meglio di probabilit�, comunque :proiettato nel 
futuro) comporta la impossibilit� per n Giudice, anche quello Amministrativo, 
di sosllituire t�na propria valutazione a quella del Questore, e ci� specificamente 
in relazione alla preclusione, posta dall'art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
All. E, cli compiere un sindacato di merito sull'atto amministrativo discrezionale 
(cl.�r. Cass. Sez. 1� Pen. 18 aip:rdle 1972, in Giust. Pen. 1973, III, 425). 
RAFFAELE TA~AIOZZO 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 574 -Pres. Roehrssen 
Est. Giovannini -Cipriano (avv. Ranieri) c. Annunziata (n.c.). 
-
Giurisdizione amministrativa 
Limiti. 
-Spese giudiziali � Presupposto -Effetti . 
Giurisdizione amministrativa � Deposito del ricorso -Onere � Effetti � 
Dichiarazione di decadenza � Necessit� di apposito ricorso � Sussiste. 
Giurisdizione amministrativa � Spese del giudizio -Omesso deposito del 
ricorso � Condanna alle spese � Necessit� di apposito ricorso � Sussiste. 
Poich� la condanna alle spese pu� scaturire solo come effetto della 
soccombenza pronunciata nei confronti della parte onerata in relazione 
alla decisione in rito o in merito sulla controversia, non sussiste alcuna 
possibilit� di una autonoma statuizione sulla domanda relativa alle spese 
del giudizio amministrativo (1). 
Posto che si vogliano considerare la notifica e il deposito del ricorso 
giurisdizionale amministrativo come componenti di una unica fattispecie 
(1-5) La decisione 574/Sez. IV chiarisce alcuni effetti del principio generale 
secondo cui la pronuncia di condanna alle spese segue sempre e necessariamente 
la soccombenza in relazione ad un giudizio effettivamente e formall 
I ! i 
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! ( 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 103 

complessa, l'introduzione del giudizio amministrativo si perfeziona all'atto 
del deposito presso la Segreteria dell'organo giurisdizionale amministrativo 
adito, deposito da eseguirsi, ex art. 36 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, 
con l'originale del ricorso e che non potrebbe essere sostituito con il 
deposito a cura di una delle parti intimate della copia del ricorso alla 
medesima notificata; pertanto le controparti, che abbiano interesse a 
chiedere la pronuncia di decadenza ai fini della condanna del ricorrente 
inadempiente al deposito del ricorso, non essendo sufficiente un semplice 
controricorso o memoria, strumenti idonei solo ove fosse gi� esistente 
un rapporto processuale che invece nella fattispecie ipotizzata non 
si � mai instaurato (2). 

Qualora in caso di mancato deposito dell'originale del ricorso presso 
la competente Segreteria del Giudice adito in grado di appello da parte 
del soccombente in primo grado, l'appellato non abbia introdotto un 
ricorso autonomo con richiesta di declaratoria di decadenza, dovr� essere 
pronunciata la inammissibilit� del ricorso con cui l'appellato stesso si 
limiti a chiedere la condanna dell'appellante al pagamento delle spese 
del giudizio di appello (3). 

mente instaurato, condizione che si realizza in sede giurisdi:llionale amministrativa 
con fa notifica e il deposito presso la Segreteria de:l'l'ol1ig1naJe notificato 
del ricorso a cura del ricorrente. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 577 -Pres. De Capua Est. 
Imperatrice -Comune di Ancona (avv. Galvani) c. Sindaco di 
Ancona (avv. Stato Gargiulo), Vignati ed altro (avv. Felici} e Montanari 
(.c.) -Appello T.A.R. Marche 9 maggio 1975, n. 39. 

Requisizione -Provvedimento di derequisizione -Competenza della Giunta 
-Non sussiste. 

Requisizione -Esigenza di provvedere a case per terremotati -Inesistenza 
della immediatezza rispetto all'evento calamitoso -Effetti. 

Giudizio amministrativo -Impugnabilit� di un atto non definitivo -Sussiste. 


Giudizio amministrativo -Giudizio di appello -� Dies a quo � -Necessit� 
di notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito . 
Sussiste -Fattispecie in tema di mancata notificazione della sentenza 
alla Avvocatur~ dello Stato domiciliataria �ex lege � del Sindaco 
quale Ufficiale di Governo. 

9 



104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Giudizio amministrativo � Revoca �ex nunc � dell'atto impugnato � Effetti 
in ordine alla cessazione della materia del contendere � Limiti. 
La Giunta municipale non � competente 
di derequisizione di immobili, spettando la 
esclusiva al Sindaco (1). 
in ordine ad una domanda 
relativa competenza in via 
Non pu� essere disposta la rinnovazione di una requisizione di 
immobili per necessit� di alloggi di terremotati ove l'autorit� competente 
motivi il rinnovo con il semplice perdurare della situazione dei senza 
tetto senza alcun riferimento alla impossibilit� di adottare soluzioni alternative 
di rimedio rispetto agli atti dispositvi della propriet� privata, ed 
altres� al di fuori della immediatezza dell'evento che ha determinato 
l'esigenza dell'intervento di urgenza (2). 
Ai sensi dell'art. 20 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, � irrilevante ai 
fini della ammissibilit� del ricorso giurisdizionale al T.A.R. la non definitivit� 
dell'ordinanza con cui il sindaco, quale Ufficiale di governo, dispone 
la rinnovazione di una requisizione di immobili (3). 
Qualora la sentenza di primo grado non sia stata notificata presso 
l'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege, � da considerarsi tempestivo 
ex artt. 28, comma 2�, legge 6 di�embre 1971, n. 1034 e 330 c.p.c. per 
mancato decorso del termine per l'impugnazione, l'appello proposto in 
materia di requisizione da un Sindaco quale Ufficiale di governo (4). 
Non vale a produrre l'effetto della cessazione della materia del contendere 
la revoca del provvedimento impugnato, ci� in considerazione 
della efficacia ex nunc della medesima (5). 
(1-5) Sulla competenza in materia di requisizione cfr. Sez. IV, 22 giugno 
1976, n. 486; Csi 29 ottobre 1976, li. 281, in questa Rassegna 11977, I, 136 e sgg. 
con nota di commento. 
Sulla proponibilit� del ricorso giurisdizionale amministrativo anche contro 
atti non definitivi cfr. fra le tante Sez. IV, 29 aprile 1977, n. 446 (in Il Consiglio 
di Stato .1977, I, 578); Sez. VI, 13 maggio 1977 n. 417 (ivi, 1977, I, 855); Sez. 
IV, 9 luglio 1974, n. 532 (ivi, J.974, I, 891). 
Sull'ultima massima, essa pure consolidata, in giurisprudenza, non solo 
con riferimento alla sopravvenuta revoca, ma altres� al sopravvenuto annullamento 
e al successivo provvedimento che sospenda senza altri effetti l'efficacia 
del provvedimento impugnato, cfr. Ad. PI. 30 novembre 1970 n. 91 '(in Foro 
Amm.vo 1970, I, 2, 1122); Sez. IV, 20 aprile 1971, n. 452 (ivi, '1971, I, 2, 419). 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 582 � Pres. De Capua � 
Est. Trotta � Pietrovito ed altri (avv. Lanciano) c. Amministrazione 
finanze Stato (n.c.). 
Giustizia amministrativa � Esecuzione di giudicato � Ammissione del ri� 
decisioni dell'A.G.O. � Suscorso 
per ottemperanza relativamente a 
siste � Fattispecie di giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale. 


Poich� la disciplina prevista dall'art. 27 del t.u. 26 giugno 1924, 

n. 1054, trova applicazione di carattere generale, � possibile proporre il 

105

PARTE i, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

ricorso per ottemperanza di giudicato anche per le decisioni dell'A.G.O. 
che comportino la condanna dell'Amministrazione al pagamento di spese 
processuali (ad esempio liquidate in una sentenza di accoglimento di una 
opposizione ad ingiunzione fiscale), qualora si sia configurato un comportamento 
inerte e passivo dell'Amministrazione stessa di fronte alle 
diffide ritualmente inoltrate dalla parte vittoriosa (1). 

(1) L'Adunanza Plenaria con decisione 9 marzo 1973, n. 1 (~ Il Consiglio 
di Stato 11973, I, 35'1), esclusa l'alternativit� fra i due strumenti dell'esecuzione 
forzata ordinaria e dell'esecuzione in sede amministrativa ex art. 27 (nel senso 
cio� che l'uno potesse escl�dere raitrn), stabiil� che l'dnteressato pu� scegliere 
fra entrambi i rimedi, che sono pertanto da ritenere fra loro concorrenti e 
quindi esperibili anche contestualmente. 
Cfr., in termini, anche Csi. ;16 marzo 1972, n. 296 (ivi 1972, I, 508); Csi. 24 
febbraio 1975, n. 19 (ivi 1975, I, 204); in dottrina, per una critica alla tesi 
della ammissibilit� del giudizio chi ottemperanza in subiecta materia cfr. FIGLIOLI, 
Doppia tutel�: azione esecutiva e giudizio di ottemperanza a favore 
del creditore della Pubblica Amministrazione, in Giurispr. It., 1974, III, 1, 51. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 618 -Pres. De Capua Est. 
Giovannini -� Boni (avv. Vacca) c. Presidenza Consiglio Ministri 
e Istituto centrale di Statistica (avv. Stato Viola) e Di Paola ed 
altri (n.c.). 

Impiego pubblico � Concorsi -Requisiti -Esclusione per valutazione del 
requisito di buona condotta � Pendenza. di procedimento penale � 
Valutazione del fatto � Legittimit� dell'esclusione � Sussiste. 

Giudizio amministrativo � Ricorso giurisdizionale � Inammissibilit� di 
motivi dedotti in memoria non �notificata a controparte . Sussiste. 

Impiego pubblico � Concorsi � Nomina vincitori � Accertamento dei requisiti. 
di buona condotta al momento della nomina � Espressa previsione 
nel bando � Legittimit� dell'esclusione � Sussiste. 

Legittimamente va pronunciata l'esclusione della nomina di un vincitore 
di un pubblico concorso con la motivazione della mancanza del 
requisito della buona condotta, accertata in relazione non alla semplice 
pendenza di un procedimento penale segnalato dal candidato fin dalla 
domanda di ammissione, ma altres� a dati diversi di cui l'Amministrazione 
sia venuta a conoscenza autonomamente e in un secondo tempo (1).. 

Sussiste inammissibilit� dei motivi dedotti con semplice memoria che 
non risulti notificata alla controparte (2). 
� legittimo il provvedimento di esclusione da un pubblico concorsa 
pronunciato -�al momento in cui si sarebbe dovuto procedere alla no


(1-3) Sul concetto d� precedente penale ai fini della esclusione da un pubblico 
concorso (che non coincide con la presenza di un procedimento penale� 
in corso, ma solo con un riconoscimento d� colpeovlezza a seguito di sentenza 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

106 

mina del vincitore -sulla base di accertamenti compiuti autonomamente 
dall'Amministrazione, ci� qualora il bando espressamente preveda la subordinazione 
della nomina al possesso dei prescritti requisiti, da valutarsi 
�anche al momento stesso della nomina ove gi� non sia intervenuto 

diniego di ammissione o esclusione dal concorso stesso (3). 

definitiva) cfr. T.A.R. Lazio, II Sez., 4 febbraio 1976, n. 63 (in I Tribunali 

Amministrativi Regionali, 1976, I, 778). 

La possibiLit� della valutazione di un fatto che ha dato luogo a condanna 

ai fini de1l'aocer.tarnento del requisito della buona condotta e ri!ndipendente


mente dalla successiva riabilitazione del condannato � stata riconosciuta dalla 

Sez. VI nella decisione 19 ottobre 1976, n. 329 (in Il Consiglio di Stato, 1976, 

I, J.084). 

Neppure l'assoluzione in sede penale per amnistia comporta preclusione 

per la Pubblica Amministrazione ad esercitare il potere di considerare i fatti 

che diedero luogo al procedimento penale pro�>rio al fine della valutazione 

del requisito della buona condotta di un partecipante ad un concorso per 

pubblico impiego (cfr. parere Sez. II Consiglio di Stato, n. 72 del 6 febbraio 

1973, in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1993). 

Il particolare rigore evidenziato nelle decisioni sopra richiamate non pu� 
che tr�varci pienamente consenzienti; giover�, inoltre, ricordare che la valutazione 
del possesso del requisito di buona condotta (come, del resto, di tutti 
gli altri requisiti di ammissione) atmene alla legittimit� e, salvo disposizioni 
contrarie, rientra nella competenza dell'Amministrazione (non gi� della commissione 
giudicatrice); cosicch� la stessa Amministrazione esercita il poteredovere 
di accertare ii requisiti per l'ammissione in qualsiasi momento; essa, 
in particolare, pu� anche rivedere, iin 1sede dii approvazione delle graduatorie, 
la determinazione adottata in sede di ammissione (cfr. T.A.R. Veneto 28 gennaio 
1975, n. 110, in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1975, I, 556; T.A.R. 
La2llo, Sez. Ili, 21 aprile .1975, n. 168, ivi, 11975, I, 1170). 

R. T. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 626 -Pres. De Capua Est. 
Carbone -Soc. Niuma (avv. Massaro) c. Ministero turismo e 
spettacolo -Appello T.A.R. Lazio I Sez. 28 luglio 1975, n. 554. 

Giudizio amministrativo -Appello -Omesso deposito della sentenza appellata 
-Improcedibilit� -Sussiste. 

V a pronunciata la improcedibilit� dell'appello per effetto del rinvio 
generale disposto dall'art. 29, comma 1�, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
qualora non risulti depositata nel termine stabilito dall'art. 36, ultimo 
comma r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, presso, la Segreteria della Sezione del 
Consiglio di Stato la impugnata decisione del T.A.R., posto che detto 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 107 

termine -riferito al deposito del provvedimento impugnato per il giudizio 
di primo grado e alla decisione del T.A.R. per il giudizio di secondo 
grado -condiziona la procedibilit� del ricorso in quanto perentorio, 
non gi� disponibile o dispositivo (1). 

(1) Decisione esatta e pienamente da condividere. 
L'appellante non aveva curato, nel termine posto dall'art. 36 ultimo comma, 
r.d. 26 giugno 1924, n. 11054 (30 giorni dalla notifica), il deposito presso la 
Segreteria della IV Sez. del Consiglio di Stato della deoisione appellata, n� vi 
aveva provveduto successivamente. 
Giustamente il termine in parola � stato ritenuto perentorfo e condizionante 
la procedibilit� del ricorso in appello, oi� in forza del rinvio generale 
disposto dall'art. 29, 1� comma, legge 6 dicembre 1971, n. 11034, alle norme 
che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato, per l'a'ppunto quelle 
del t.u. 1054 soprarichiamato. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 634 (ord.za) -Pres. 
(ff. Pezzana -Est. Imperatrice -Margheritelli ed altri (avv.ti Lessona 
e Guarino) c. Comune di Arezzo (avv. Lanzara) e Regione Toscana 
(avv. Narese). 

Giudizio amministrativo -Giudizio di appello � Poteri del Consiglio di 
Stato in tema di annullamento della sentenza impugnata per difetto 
di procedura -Effetti -Contrasto di opinioni giurisprudenziali -Rimessione 
all'Adunanza Plenaria -Opportunit� -Sussiste. 

Fermo che alla pronuncia di annullamento per difetto di proced�ra 
dovrebbe implicitamente e costantemente conseguire la preclusione per 
il giudice di secondo grado di un esame diretto del merito della controversia, 
va comunque rimessa all'esame della Adunanza Plenaria delle 
Sezioni Giurisdizionali la questione se e in quali ipotesi l'accoglimento 
dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata debbano comportare 
il rinvio della controversia al T.A.R. o direttamente la decisione in 
appello del merito della controversia stessa in applicazione rispettivamente 
dei commi 1� e 3� dell'art. 34, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 
ci� in quanto sussiste contrasto �giurisprudenziale circa l'individuazione 
specifica e la determinazione delle ipotesi di difetto di procedura quale 
presupposto per il rinvio della controversia al giudice di primo grado (1). 

~1) L'.attesa decisione dell'Adunanza Plenaria sar� senz'altro opportuna per 
uisolvere il prospettato quesito, anche se sembrerebbe, dn linea generale, effetto 
conseguenziale e naturale il rinvio al T.A.R. quantomeno nelle ipotesi cli annul� 
lamento per mero difetto di procedura. 



108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO, DI STATO, Sez. IV, 1� luglio 1977, n. 645 -Pres. Roehrssen Est. 
Trotta -Comune di Milano (avv.ti Masci, Lopopolo e Pirocchi) 

c. Re (avv. Riva Crugnola e di Pietro) e Russignaga (n.c.) -Appello 
avverso dee. T.A.R. Lombardia 16 luglio 1975 n. 191. 
Giudizio amministrativo -Appello -Interesse -Fattispecie in tema di 
requisizione -Interesse all'impugnativa da parte del Sindaco -Estensione. 


Requisizione -Limiti del potere del Sindaco -Funzione sostitutiva -Inter� 
vento solo in caso di impossibilit� di provvedere da parte del Pre� 
fetto -Conseguenze. 

Nonostante la natura temporanea del provvedimento di requisizione 
destinato a far fronte a situazioni eccezionali, gli effetti 'del medesimo, 
peraltro, non sono strettamente collegati alla data di cessazione della 
concreta operativit�, ma rilevano anche successivamente con ci� legittimando 
il Sindaco, sotto il profilo dell'interesse, a proporre impugnazione 
avverso la decisione del T.A.R. che abbia ritenuto illegittimo il suo ope� 
rato, essendo irrilevante a tale riguardo la circostanza della cassazione 
dello stato di necessit� in ba.se al quale era stato emanato il provvedimento 
impugnato (1). 

In considerazione del carattere del tutto� marginale dei poteri del 
Sindaco in materia di ordine pubblico, quale emerge fra l'altro dall'art. 54 
del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 1 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, 
nonch� della natura sostitutiva del suo intervento, � illegittima la requisizione 
disposta dal Sindaco ex art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 
qualora, pur in presenza di una situazione di grave necessit� pubblica, il 
Prefetto ne sia informato, possa valutarne gli estremi e sia posto in 
condizione di intervenire direttamente (2). 

(1-2) Massime esatte e da condividere entrambe. La seconda, in particolare, 
si allinea alla giUl1isprudenza consolidata in tema di requisizione; da ultimo 
cfr., in termini, Sez. IV, 22 giugno 11976, n. 486 e Csi 29 ottobre ;1976, n. 281; 
in questa Rassegna, 1977, I, 136 e sgg., con nota di richiami; cfr. anche 
Sez. V, 18 gennaio 1977, n. 21. ivi, 11977, I, 563. 

I 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 luglio 1977, n. 660 � Pres. Roeprssen Est. 
Pezzana � Cerafogli Iacoboni (avv.ti Guarino e Lubrano) c. Mini� 
stro lavori pubblici ed altri, I.A.C.P. di Rieti (avv. Paoletti), Comune 
di Rieti (avv. Nigro) e Regione Lazio (avv. Lagonegro). 

Edilizia popolare ed economica. Natura del termine ex art. 2 L. 167/1962 � 
Effetti. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 109 

Edilizia popolare ed economica -Natura del piano di ricostruzione -Ef� 
fetti sulla approvazione del piano di zona. 

Edilizia economica e popolare -Piano di zona e piano finanziario -Rap� 

porto. 
Edilizia popolare ed economica -Piano di zona -Motivazione -Rilevanza 

delle deduzioni comunali -Sussiste. 

Edilizia popolare ed economica � Piano di zona � Forma dell'opposizione 
dei privati -Esposto inoltrato direttamente al Ministero � Irritualit� � 
Effetti. 

Ei;propriazione per pubblica utilit� -Edilizia economica e popolare Criteri 
previsti dalla L. 167/1962 per la determinazione d,ell'indennizzo 
-Manifesta infondatezza della questione di costituzionalit�. 

Espropriazione e occupazione -Occupazione d'urgenza a favore del-
1'1.A.C.P. ex art. 9 L. 167/1962 -Legittimit�. 

Espropriazione ed occupazione � Occupazione d'urgenza ex L. 167/1962 � 
Criteri per la determinazione dell'indennit� -Modalit�. 

Espropriazione ed occupazione � Occupazi�ne d'urgenza � Occupazione di 
immobili ex L. 167/1962 -Motivazione per � relationem � -Legittimit�. 

Essendo ordinatorio il termine contemplato dall'art. 2 della legge 
18 aprile 1962, n. 167, sui piani delle zane da destinare alla edilizia economica 
e popolare, spetta al Comune il potere-dovere di provvedere anche 
successivamente alla sua scadenza (1). 

Stante la analogia fra il piano di ricostruzione e il piano regolatore 
generale sia quanto alla efficacia che alla competenza degli organi che lo 
approvano, legittimamente il Ministro dei lavori pubblici approva il piano 
delle zane da destinare ad edilizia economica e popolare in presenza 
del solo piano di ricostruzione (2). 

La semplice relazione sulla spesa prevedibile ben pu� sostituire il 

piano finanziario che non costituisce elemento integrativo necessario de.l 

piano di zana per l'edilizia economica e popolare (3). 

Ali fini della reiezione delle opposizioni dei privati interessati il rinvio 

alle deduzioni del Comune costituisce idonea motivazione del provvedi


mento di approvazione del piano delle zone da destinare ali' edilizia econo


mica e popolare (4). 

Poich� non costituisce opposizione ritualmente, proposta un esposto 

presentat� direttamente al Ministero in materia di approvazione del 

piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, il suo 

rigetto non comporta l'obbligo di una motivazione specifica (5): 

(.1-12) Cfr. Sez. IV, 15 giugno J976, n. 427 in Il Consiglio di Stato, il976, 
I, 698; 24 febbraio 1976, n. '102, ivi, 11976, I, 143; Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 553, 
in Il Foro lt., 11973, III, 275 con nota di richiami; Sez. IV, 115 marzo 1967, 

n. 78, in Il Consiglio di Stato, 1967, I, 127. 

110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In ordine ai criteri contemplati dalla legge 167/1962 per la determinazione 
dell'indennizzo va pronunciata la manifesta infondatezza della 
�questione. di costituzionalit� della norma in esame (6). 

L'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, a norma del quale sono da 
ritenersi urgenti e indifferibili i lavori previsti dai piani di zona per l'edilizia 
economica e popolare, conferisce legittimit� ai provvedimenti di occupazione 
temporanea in via di urgenza di immobili a favore degli 

I.A.C.P. (7). . 
La misura degli interessi legali sulla indennit� di espropriazione rappresenta 
l'indennit� di occupazione d'urgenza di immobili compresi nei 
piani di zona da destinare all'edilizia economica e popolare; detta indennit� 
pu� essere determinata anche con provvedimento successivo alla 
occupazione (8). 

Il richiamo alle richieste formulate dall'I.A.C.P. che abbia gi� occupato 
l'area destinata alla edilizia popolare ed economica e abbia iniziato 
la costruzione degli alloggi costituisce idonea motivazione per relationem 
del provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza di immobili compresi 
nei piani di zona previsti dalla legge 167/1962 (9). 

II 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 luglio 1977, n. 704 -Pres. De Capua Est. 
Giovannini -Stefanini ed altra (avv. Pallottino) c. Ministero 
lavori pubblici, Regione Toscana (n.c.), Comune di Pisa (avv. Decorti e 
Lorenzoni), Maccanti (avv. Bottai). 

Giudizio amministrativo � Intervento � ad adiuvandum � -Presupposti Limiti 
-Proprietari di terreni destinati ad edilizia popolare ed economica. 


Edilizia popolare ed economica � Art. 33 L. 865/1971 in relazione all'art. 3 

L. 167/1962 -Rapporto fra piano di zona, piano regolatore generale e 
programma di fabbricazione. 
Edilizia economica e popolare -Presupposti di legittimit� del piano di 
zona -Approvazione sopravvenuta del piano regolatore generale Irrilevanza 
ai fini della sanatoria del piano di zona. 

Va dichiarato inammissibilie l'intervento ad adiuvandum in giudizio 
del proprietario di un terreno assoggettato al piano di zona per l'edilizia 
economica e popolare analogamente �l ricorrente, posto che l'intervenuto 
� titolare di una autonoma situazione che ne legittimerebbe 
una impugnativa diretta del piano per la parte che lo interessa espressamente 
(10). 

(1-12) Suilil1a legHtimit� del piaino di zona per �l'edillriria economica e .popolare, 
che contenga solo una previsione di spese, senza un vero e :Proprio piano 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

111 

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 33 della legge 
22 ottobre 1971 n. 865, la mancanza di un preesistente piano regolatore 
generale e della contestuale formazione di un programma di fabbricazione 
rendeva illegittimo il piano di zana per l'edilizia economica e 
popolare (11). 

La sopravvenuta approvazione del piano regolatore generale non 
riveste alcuna efficacia sanante per la legittimit� di un piano di zana per 
l'edilizia. economica e popolare che risulti approvato in difetto di detto 

p.r.g. ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (12). 
\ 


finanziario cfr. Sez. IV, 14 novembre 1972, n. 1074, -in Foro It. Rep. 1972, voce 
Edilizia popolare ed economica, 36-39. 
In dottriina cf.r. DI CIOMMO, Il procedimento di espropriazione della legge 
sulla casa, in questa Rassegna 1973, Il, 137. 

Sui limiti dell'intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo cfr. 
Ad. PL '10 dicembre 1976, n. 6, in questa Rassegna, '1977, I, 434; Sez. V, 18 
ottobre 1974, n. 407, in Il Consiglio di Stato, 1974, I, 1207. 



SEZIONE SESTA 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 luglio 1977, n. 3369 -Pres. Iannuzzi � 
Est. Caturani � P. M. Gentile (conf.) Soc. Petrone (avv. Abbamonte) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota). 
Imposta di registro � Agevolazione per le case di abitazione non di lusso � 
Decadenza � Fallimento del compratore � Forza maggiore � Esclusione. 
(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20). 
Imposta di registro � Agevolazione per le case di abitazione non di lusso � 
Decadenza � Solidariet� del venditore � Sussiste. 
(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). 
La causa di forza maggiore che esclude la decadenza dalla agevolazione 
a norma dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, deve intendersi 
in senso assoluto e.d oggettivo, come esterna e non imputabile al venditore; 
non � tale la dichiarazione di fallimento (l); 
A seguito della decadenza dell'agevolazione prevista dalla legge 2 luglio 
1949, n. 408, anche il venditore risponde, in solido con il compratore, 
dell'imposta e dei relativi interessi (2). 
(Omissis). -Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione 
e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e dell'art. 
93 della legge di registro del 1923 e censura la sentenza impugnata 
nella parte in cui ha escluso che il fallimento dell'acquirente costituisca, 
causa di forza :piaggiore la quale giusti~chi l'inadempimento dell'obbligo 
di costruire, sostenendo che nei confronti dell'alienante � solidalmente 
(1-2) La prima massima fa applicazione ineccepibile cli un princ1p10 generale. 
La seconda massima riconferma un orientamento ormai ben fermo 
{Cass. 14 novemb11e 1973, n. 3029, in questa Rassegna, 1973, I, 1186). � da sottolineare 
la consideraziione che la normale solidariet� del venditore risponde 
alla regola generale della solidaniet� ordinaria in quanto la decadenza fa rivi� 
vere ex tunc la situazione che si' sarebbe presentata se al momento della registrazione 
non fosse spettata l'agevolazione, dal che consegue la manifesta 
infondatezza del dubbio di legittimit� costituzionale. Evidentemente innovativa 
� Ja norma dell'art. 55 del vigente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; � peraltro 
dubb�o che detta norma, riferentesi all'imposta complementare, sia applicabile 
alla pdotesi di decadenza da agevolazione e comunque che questa norma produca 
effetto per decadenze oggi avverantisi rispetto ad agevolazioni non pi� 
in vigore. 
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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

obbligato al pagamento dell'imposta, il fallimento dell'acquirente si pone 
come ostacolo obiettivo ed invincibile al raggiungimento del fine e che 
l'esistenza della causa ostativa deve essere apprezzata in relazione ad 
entrambi i soggetti dell'atto, altrimenti si determinerebbe una irrazionale 
disparit� di trattamento fra gli stessi, con conseguente illegittimit� costituzionale 
della norma sulla solidariet� per disparit� di trattamento 
(art. 3 Cost.). 

Anche questa censura � infondata. 

A parte il fatto che nella specie la Corte del merito ha accertato 
che la decadenza dal trattamento di favore non � derivata dalla sopravvenuta 
dichiarazione di fallimento della S.I.R., ma dalla rivendita della 
area operata da quest'ultima con l'atto Mazzarella 9 aprile 1965 e questo 
punto della motivazione non � stato censurato dalla ricorrente, l'impugnata 
sentenza ha rettamente osserva.to che il fallimento dell'acquirente 
non rientra nel concetto di � forza maggiore � che impedisce, af sensi 
dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la decadenza dai benefici 
previsti dall'art. 14. A tal fine, l'impossibilit� sopravvenuta dell'adempimento 
deve intendersi infatti in senso assoluto ed oggettivo, come causa 
esterna non imputabile al debitore, mentre lo stato di insolvenza che 
determina la dichiarazione di fallimento dipende da una condizione soggettiva 
in cui viene a trovarsi il debitore ed in quanto tale non � a lui 
estranea. 

N� pu� sostenersi che in tal modo si profila una questione di costituzionalit� 
dell'art. 93 d�ll'abrogata legge di registro, in quanto -come 
si vedr� pi� ampiamente nell'esame delle successive censure -l'obbligo 
del venditore di corrispondere l'imposta principale di registro deriva 
dalla sua qualit� di �contraente�, a titolo solidale con le altre parti, 
onde, verificandosi il fatto che determina la decadenza dal beneficio, 
tutte le parti contraenti, su di un piede di assoluta parit�, .sono tenute 
solidalmente al pagamento della imposta, qualunque sia la causa che 
determina la decadenza e salvo il caso della forza maggiore che nella 
specie si � esattamente esclusa. 

Il secondo motivo del ricorso deve essere pertanto, respinto. 

Con il terzo e quarto motivo che � opportuno trattare congiuntamente, 
la societ� Petrone deduce: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 
93 della legge di registro, in quanto questa norma non � applicabile 
all'obbligazione tributaria che deriva dalla decadenza di benefici fiscali 
la cui persistenza sia condizionata al raggiungimento di un certo risultato 
dipendente esclusivamente da una delle parti. In tal caso in sostanza 
il fatto costitutivo non � pi� l'atto di trasferimento ma il successivo 
comportamento della parte, in ordine al. quale � preclusa qualsiasi interferenza 
dell'altro contraente; tale comportamento che si risolve nel ritrasferimento 
del suolo � di per s� idoneo a spezzare ogni vincolo 
solidale con l'altra parte ad esso estraneo; b) avuto riguardo alla evolu



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione della giurisprudenza' in tema di solidariet� tributaria, deve riconoscersi 
natura interpretativa dalla precedente legislazione, e quindi efficacia 
retroattiva all'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, secondo cui 
l'importa complementare (nella lata accezione di cui all'art. 40) dovuta 
per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti � a carico 
esclusivamente di questi. In caso contrario, l'art. 94 sarebbe incostituzionale 
per contrasto �con l'art. 3 della Costituzione, stante la disparit� 
di trattamento che si riscontretrebbe tra soggetti versanti nella medesima 
situazione. 

Entrambi i motivi sono infondati. 

Gi� questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare che in tema 
di decadenza delle agevolazioni fiscali per gli acquisti di aree allo scopo 
di costruzione di case di abitazoine non di lusso, n� l'art. 20 della 
legge 2 luglio 1949, n. 408, n� la legge di proroga delle agevolazioni tributarie 
previste da tale legge n� il d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, contengono 
alcuna deroga al principio di solidariet� delle parti contraenti 
in materia di imposta di registro, stabilito dall'art. 93 del r.d. 30 dicembre 
1923 n. 3369 (sent. 14 novembre 1973, n. 3029; 30 maggio 1969, n. 1917). 
Tale principio � derogabile dal legislatore che pu�, con norma eccezionale 
di stretta interpretazione porre invece a carico di uno solo dei 
contraenti l'imposta come si � verificato in materia di norme in favore 
della piccola propriet� contadina (art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604). 

Ora la formulazione dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n .488 (si 
decade dai benefici previsti) non consente di affermare che vi sia stata 
una deroga alla solidariet� per l'ipotesi di decadenza ivi prevista. 

D'altronde se � vero che la solidariet� in materia tributaria � disciplinata 
dai medesimi principi vigenti per le obbligazioni di diritto comune, 
dovendo escludersi una mutua rappresentanza tra i coobbligati, tale principio 
affermato da questa Corte Suprema con le sentenze 10 gennaio 1973, 

n. 40, 3 aprile 1971, n. 943 e 17 aprile 1970, n. 1085, in seguito alla nota 
sentenza 16 marzo 1968, n. 48, della Corte Costituzionale, esplica effetti 
sul piano processuale nel senso che, in tema di imposta di registro, 
l'accertamento di maggior valore notificato ad una sola delle parti contraenti 
non diventa definitivo anche nei riguardi dell'altra, in caso di 
mancata opposizione da parte di quest'ultima. Il�che esprime una esigenza 
di giustizia tributaria, la quale fa perno sul principio che la solidariet� 
stabilita dall'art. 93 della legge di registro nei riguardi delle parti contraenti 
non si estende oltre l'ambito sostanziale del rapporto. 
Orbene, poich� l'obbligo del pagamento dell'imposta principale di 
registro ha fondamento nella qualit� di parte assunta dal contribuente 
nell'atto sottoposto a registrazione, ove il pagamento della imposta sia 
sospeso in virt� di un beneficio tributario di cui godono entrambe le 
parti contraenti ed il definitivo godimento di tale beneficio sia condizionato 
per legge ad un successivo comportamento di una delle parti 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

contraenti (nella specie la esecuzione della costruzione da parte dell'acquirente), 
il fatto che determina la decadenza dai benefici, qualora 
la nuova costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento non siano stati 
compiuti secondo le modalit� di legge (art. 20 della legge n. 408 del 1949), 
fa rivivere ex tunc (analogo a quello che si produce in seguito al verificarsi 
di una condizione risolutiva) la pretesa tributaria nei confronti di tutte 
le parti contraenti, con il contenuto originario che avrebbe presentato 
ove non fosse stato concesso il beneficio. 

Secondo tale ricostruzione del fenomeno, si comprende come non 
abbia alcuna rilevanza la imputabilit� o meno (tranne il caso della forza 
maggiore prevista dalla legge) del fatto che abbia prodotto la decadenza 
(Cass. 20 gennaio 1969, n. 138). 

N�, per sostenere la tesi della esclusione della solidariet� pu� richiamarsi 
l'art. 55 'del d.P.R. n. 634 del 1972, giacch� -come ha esattamente 
ritenutcl l'impugnata sentenza -trattasi di norma a contenuto chiaramente 
innovativo rispetto alla disciplina anteriore, pertanto non applicabile 
alla fattispecie in esame. 

Il che non fa sorgere un problema di costituzionalit� dell'art. 93 della 
legge di registro in riferimento all'art. 3 Cost., posto che � l'alienante 
che si giova di un beneficio accordato �n vista di un futuro comportamento 
dell'acquirente, onde, ove questo non si verifichi secondo le previsioni, 
l'altra parte � tenuta al pagamento dell'imposta normale di registro, 
a titolo solidale con l'acquirente in una situazione di perfetta 
parit� di trattamento. 

N� la disparit� di trattamento pu� essere esaminata sotto il profilo 
di un diversit� di disciplina fra la vecchia e la nuova legge di registro, 
posto che non � discutibile il potere del legislatore ordinario di innovare 
l'ordinamento e di modificare in tal modo la disciplina di determinati 
rapporti giuridici. La questione di legittimit� costituzionale � quindi manifestamente 
infondata. 

Il terzo ed il. quarto motivo del ricorso vanno, pertanto, anch'essi 

respinti. 

Con il quinto ed ultimo motivo la societ� Petrone denuncia viola


zione delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147 e censura 

l'impugnata sentenza per essere stata condannata al pagamento degli 

interessi moratori in solido con la societ� acquirente. 

Sostiene la ricorrente che non pu� ad essa imputarsi la decadenza 

dai benefici fiscali in cui � incorso la societ� acquirente per fatto proprio 

(rivendita a terzi), nei cui confronti la venditrice non aveva alcuna 

nossibilit� di intervenire. 

A parte il fatto che la censura risulta proposta per la prima volta 

in questa sede, avendo la societ� ricorrente in grado di appello limitato 

le sue doglianze alla decorrenza degli interessi, la stessa � priva di 

fondamento giuridico. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Come si � accennato nell'esame delle censure che precedono, la solidariet� 
tributaria risponde agli stessi principi della solidariet� di diritto 
comune, onde p creditore ha il potere di esigere la prestazione principale 
e quella accessoria degli interessi da uno qualsiasi dei condebitori 
solidali (art. 1292 e.e.). E se l'obbligo principale tq1e nella specie fondamento 
dalla qualit� di � parte contraente � assunta dalla societ� Petrone 
nell'atto sottoposto alla registrazione, la stessa � tenuta a corrispondere 
gli interessi per tale sua qualit� in seguito al ritardo verificatosi nell'adempimento 
dell'obbligo tributario, preventivamente collegato a fatto 
imputabile al contribuente. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 agosto 1977, n. 3472 -Pres. Novelli Est. 
Martinelli -P. M. Antoci (diff.). Soc. E.S.E.P. (avv. Lupoi) c. 
Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). 

Imposta di ricchezza mobile -Reddito di capitale -Presunzione di interessi 
-Fattispecie varie. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ai:tt. 85, 86 e 127; cod. civ., artt. 1499 e 1815). 
Nella vendita immobiliare isolata con termine per il pagamento del 
prezzo successivamente alla consegna del bene, l'intento creditizio del 
venditore deve essere specificamente dimostrato,� solo dopo la scadenza 
del termine nel caso di concessione di proroga pu� essere presunta la 
percezione di interessi a vantaggio del venditore; in ogni caso non sono 
tassabili gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 e.e. corrisposti 
quando sia stato consegnato un bene fruttifero. E invece presumibile 
la corresponsione di interessi nella vendita con pagamento differito a 
scopo di commercio (1). 

~1) Le statuizioni della massima sembrano improntate piuttosto a criteri 
di buon senso che di interpretazione della norma. La distinzione tra periodo 
del termine originario e periodo della proroga non sembra giustificabile nell'ambito 
dell'art. 86 del t.u. del 1958 e cos� pure quella tra vendita isolata e 
vendita a sco;po di commercio. Quanto all'art. 1499 e.e. va osservato che, se � 
vero che una particolare differenziazione ai fini del problema assumono gli 
interessi compensativi, non si pu� generalizzare l'affermazione della intassabilit� 
degli interessi collegati alla consegna di beni fruttiferi senza restringere 
la portata della norma tributaria all'ipotesi, ben rara, di vendita di cosa infrutmfera; 
se gli interessi hanno la loro ragion d'essere nel ritardato pagamento 
del prezzo, questi sono frutto del capitale anche se la cosa venduta � fruttifera. 


Non possono comunque essere condivisi i due argomenti esposti a sostegno 
della decisione. La menzione dell'art. 1127 del t.u. non � pertinente perch� l'obbligo 
della ritenuta di acconto (che presuppone particolari requisiti soggettivi 
del sostituto di imposta) ha un campo di applicazione certamente meno ampio 
della imponibilit�, che pu� sussistere senza che vi sia obbligo cli ritenuta. 
Ancora meno persuade la parificazione della presunzione dell'art. 85 del t.u. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 117 

(Omissis). -Con i due motivi, che stante la loro interdipendenza 
logica vanno esaminati congiuntamente, la ricorrente, lamentando la 
violazione degli artt. 85, 86 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. in relazione 
all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata: a) per aver 
erroneamente affermato che ogni credito soggetto a termine, non sor


, gente da mutuo o d'altra operazione di finanziamento deve considerarsi 
-ex se -fruttifero indipendentemente da ogni espressa . pattuizione; 
b) per essere incorsa in contraddittoriet� di motivazione, affermando la 
normale natura infruttifera -salva diversa volont� negoziale -del 
credito sorgente da vendita rateale a scopo di commercio, a diversit� di 
quello nascente da una isolata vendita con pagamento differito. 

Le censure sono meritevoli di, accoglimento. 

Invero, non � consentito ritenere l'esistenza di un credito fruttifero o 
di un sotteso rapporto di mutuo, ai fini dell'applicazione dell'imposta di 
ricchezza mobile cat. A, prevista negli artt. 85, 86 t.u. cit., ogni qualvolta 
in un contratto di compravendita sia stabilito un termine per il pagamento 
del prezzo, successivamente, alla consegna del bene, ove non sia 
fornita la dimostrazione dell'esistenza di un intento creditizio perseguito 
dalle parti. 

� del tutto evidente, infatti, che la determinazione di tale termine 
costituisca una mera modalit� dell'esecuzione dell'obbligazione sorgente 
da un contratto di compravendita. A diversa conclusione, invece, deve 
pervenirsi, secondo l'id quod plerumque accidit, nel caso in cui, scaduto 
il termine di adempimento dell'obbligazione (posto a carico del compratore) 
questi ottenga una proroga nell'adempimento della medesima. Neppure 
sono tassabili come reddito gli interessi previsti dall'art. 1499 e.e. 
(una volta accertata la produttivit� del ber�e consegnato dal venditore 
al compratore prima della scadenza del termine per il pagamento del 
prezzo), atteso che detti interessi hanno natura compensativa e non 
possono, quindi, rientrare nella categoria A, prevista nell'art. 85 t.u. cit. 
In proposito va rilevato che l'art. 127 t.u. del 1958, ai fini dell'applicazione 
della ritenuta dell'imposta sul pagamento degli interessi, fa riferimento 
ai soli redditi di capitale. Non possono ritenersi tali i corrispettivi di una 
compravendita isolata ove non sia dimostrata la finalit� speculativa, e 
l'incremento patrimoniale, e a maggior ragione non sono tali gli interessi 
di cui all'art. 1499, stante il loro carattere, indubbiamente, compensativo 

con la presunzione di onerosit� del mutuo di cui all'art. 1815, essendo evidentemente 
ben pi� rigorosa la presunzione tributaria-. 

Oggi sono tassabili tutti gli interessi, non aventi natura compensativa, 
compresi quelli moratori su somme spettanti a titolo di risardmento del 
danno (art. 41, lett. e e i, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) e la presunzione � 
generalizzata (art. 43). 

Per la tassabilit� degli interessi sull'indennit� di espropriazio?e v. Relazione 
Avv. Stato, 1970-75, II, 647. 



118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
ed indennitario diretto a rivalere il venditore per la mancata percezione 
di frutti e per l'ingiustificata locupletazione ottenuta dal compratore 
che, invece, gode di tale percezione prima del pagamento del prezzo. 
Per converso, la vendita effettuata a scopo di commercio determina 
l'assoggettamento di ogni incremento all'imposta di ricchezza mobile 
Cat. B. 
Alla luce dei suesposti principi, � del tutto evidente che in subiec,ta 
materia, alcuna dimostrazione � stata fornita in ordine all'esistenza di 
118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
ed indennitario diretto a rivalere il venditore per la mancata percezione 
di frutti e per l'ingiustificata locupletazione ottenuta dal compratore 
che, invece, gode di tale percezione prima del pagamento del prezzo. 
Per converso, la vendita effettuata a scopo di commercio determina 
l'assoggettamento di ogni incremento all'imposta di ricchezza mobile 
Cat. B. 
Alla luce dei suesposti principi, � del tutto evidente che in subiec,ta 
materia, alcuna dimostrazione � stata fornita in ordine all'esistenza di 
una volont� negoziale diretta a considerare il credito, rappresentato dal 
prezzo differito di una isolata vendita immobiliare, come fruttifero. N� 
� legittimo il ricorso operato dalla Commissione Centrale alla presunzione 
prevista nell'art. 86 t.u. cit., posto che la medesima postula la 
dimostrazione dell'esistenza di un mutuo o di altra operazione creditizia 
che, nella specie, difetta in modo assoluto. 

In proposito va considerato che l'art. 86 cit. rappresenta l'applicazione 
nella materia tributaria del principio civilistico circa il carattere 
oneroso che assumono il mutuo ed altro negozio creditizio (ex art. 1815 
e.e.), la cui presunzione in. materia fiscale, neanche, pu� essere vinta da 
una espressa volont� contraria; tale necessario collegamento esistente 
tra le due norme citate esclude ogni possibilit� di considerare l'art. 86 
come riconoscimento del carattere fruttifero in ogni credito differito 
nel termine di adempimento. 

Pertanto, stante l'erroneo riferimento, contenuto nella sentenza impugnata 
alla presunzione prevista dall'art. 86 fuori dell'ipotesi in essa 
espressamente contemplate, in mancanza di ogni motivazione circa l'esistenza 
in merito di una volont� negoziale diretta a riconoscere al 
credito de quo, carattere fruttifero, consegue l'accoglimento del ricorso 
con la restituzione del deposito di soccombenza in favore della ricorc 
rente. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, 4 agosto 1977, n. 3474 -Pres. Rossi Est. 
Gualtieri -P. M. Gambogi (conf.) Soc. Giannetti (avv. De Filippi) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). 

Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Rapporti tra il procedimento 
innanzi alle Commissioni e l'azione in sede ordinaria -Decisione 
definitiva -Decisione non notificata nel termine di cui all'art. 35 
del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 -Successiva impugnazione -Inammissibilit� 
-Azione in sede ordinaria -Proponibilit�. 

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 35 e 41). 
Quando la decisione della commissione provinciale non sia stata noti



ficata dall'ufficio nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento, il 
ricorso alla commissione centrale � precluso s� che dalla scadenza di 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 119 

detto termine comincia a decorrere il termine di sei mesi per la proposizione 
della azione in sede ordinaria che resta proponibile anche se 
contro la decisione ormai definitiva sia stato presentato ricorso alla 
Commissione centrale inammissibile sin dall'origine (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa 
applicazione degli artt. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 22 d.l. 7 agosto 
1936, n. 1639; 35 e 45 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione all'art. 360, 

n. 1 e 3 del codice di rito, la ricorrente deduce che erroneamente la Corte 
di merito ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria ha correttamente 
proposto l'azione giudiziaria poich�, essendo la controversia ancora pendente 
dinanzi alla Commissione Centrale delle imposte, la quale � la sola 
legittimata a conoscere dell'eccezione di inammissibilit� del ricorso alla 
Commissione stessa, tardivamente proposto, la decisione della Commissione 
provinciale non pu� essere considerata definitiva ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 22 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, con la conseguenza che 
l'azione giudiziaria � improponibile. 
Il motivo � infondato. 

Va premesso che questa Corte ha gi� avuto occasione di pronunciarsi 
in merito alla questione se, una volta che l'Ufficio distrettuale II. DD. 
sia decaduto dal diritto di ricorrere alla Commissione Centrale per non 
avere notificato la decisione della Commissione Provinciale entro il termine 
di 60 giorni dalla data del ricevimento, secondo quanto prescrive 
il combinato disposto dagli artt. 35 e 45 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la 
decisione stessa possa ritenersi definitiva ai sensi dell'art. 22, ultimo 
comma, r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, 

n. 1016, e se, pertanto, l'Ufficio, che abbia proposto ricorso tardivamente, 
possa esperire l'azione giudiziaria senza dovere attendere la pronuncia 
di inammissibilit� del ricorso da parte della Commissione centrale. 
(1) � pacifico che la proposizione di una impugnazione OJ:1iginariamente 
inammissibile non produce effetto sui termini prestabiliti per altra a:ltlone e 
non d� lruogo ad una pendenza che impedisca la decadenza, in quanto fa decisione 
che interverr� per dichiarare l'inammissibilit� ha valore meramente dichiarativo 
di una situazione gi� avveratasi. Ci� � stato affermato sia in relazione 
ad impugnaziorui non previste' nell'ordinamento, come il ricorso in terzo 
grado alla Commissione centrale contro le decisioni definitive di valutazione 
neLlie imposte dtndirette (CaSiS., 25 ma~gio 1971, n. 1537, li!n questa Rassegna, 1971, 
I, 1093; 12 marzo 1973, n. 678, Riv. leg. fisc., 1973, 2135) sia in relazione ad 
impugnazioni intempestive (8 gennaio .1975, n. 40, in questa Rassegna, J975, I, 
372). Di conseguenza dal momento in cui � maturata la decadenza dalla impugnazione 
della decisione nell'ambito del contenzioso speciale (decorsi cio� 
60 giorni dal ricevimento della decisione da parte dell'ufficio) comincia a 
decorrere il termine semestrale per la proposizione dell'azione ordinaria che 
quiindi deve es�sere proposta ,in questo momento a pena di decadenza. La pendenza 
di una impugnazione proposta dopo la scadenza del termine non toglie 
alla decisione il carattere di definitivit� ad f,ini della proponibilit� dell'azione 
10 



RASSEGNA DELL'AVVOCATtJRA DELLO STATO 

Con la sentenza 25 maggio 1959, n. 1602, questa Corte Suprema ha 
ritenuto che il giudizio davanti l'A.G.O. pu�, a norma del citato art. 22, 
essere proposto e svolgersi solo quando la decisione emessa dalla Com� 
missione Provinciale sia divenuta definitiva e non sia pi�, come tale, suscettibile 
di impugnazione o per l'inutile decorso dell'apposito termine 
ovvero quando la controversia sia stata definita dalla Commissione 
Centrale e che l'improponibilit� dell'azione giudiziaria si verifica anche 
nel caso in cui, proposto ricorso a detta Commissione contro la decisione 
della Commissione Provinciale, la successiva rinunzia del ricorrente non 
sia stata ancora portata alla cognizione della Commissione Centrale per 
la pronuncia conseguenziale ed il ricorso risulti, perci� tuttora pendente 
e non deciso al momento in cui viene proposta l'azione avanti al giudice 
ordinario. ''.'~ : 

Con sentenza 1 marzo 1971, n. 514, questa Corte ha ritenuto, con' 
riferimento all'art. 120 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'im~ 
posta sui redditi di r.m.), che il termine semestrale per adire l'A.G.O. 
sulle questioni non definitivamente risolte in via amministrativa prima 
della formazione del ruolo e su quelle contemplate nei precedenti articoli 
117 e 118, a norma dell'articolo surriferito, decorre dalla notificazione 
al contribuente dell'ultima decisione definitiva delle Commissioni. 

Peraltro, con la recente sentenza 8 gennaio 1975, n. 40, questa S.C. 
ha affermato, ancorch� con riferimento all'art. 146 legge di registro e 
all'art. 29 del citato c,l.l. n. 1639 del 1936, che una ulteriore impugnazione 
non consentita contro la decisione definitiva, al pari di una impugnazione 
non tempestiva, perch� proposta dopo la scadenza del termine per impugnare, 
non impedisce che decorra e si maturi il termine semestrale per 
proporre l'azione dinanzi al giudice ordinario. 

Infine, sempre in materia d� imposta di registro, le sentenze 22 marzo 
1969, n. 924 e 7 giugno 1966, n. 1484, hanno affermato il principio che 

ordinaria (art. 22, ultimo comma, d.l. 7 agosto '1936, n. �1639) n� sospende il 
termine semestrale per questa stabilito. Su queste premesse la sentenza in 
rassegna � da condividere. Il problema non � per� con ci� esaurito, perch� 
l'ammissibilit� dell'impugnazione 'Pu� essere controversa (ipotesi della notificazione 
nulla) ed in tal caso solo la commissione adita in grado di impugna-
2'lione pu� decidere sul punto; accadrebbe allora che se l'impugnazione � ritenuta 
ammissibile si avrebbe l'improponibilit� dell'azione ordinaria proposta, 
se � dichiarata inammissibile il termine semestrale non � rimasto sospeso e 
pu� essere maturato, se l'azione ordinaria non � gi� stata proposta m pendenza 
dell'impugnazione di dubbia ammissibilit�. Nel caso di specie la situazione 
era ancor pi� problematica perch� se l'im'Pugnazione innanzi alla Com� 
missione Centrale era preclusa per l'Amministrazione che quindi doveva adire 
il giudice ordinario, la decisione non notificata non era oggettivamente definitiva 
perch� poteva essere impugnata dall'altra P<rrte. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

la propos1z10ne dell'azione giudiziaria, in pendenza del ricorso alle Commissioni, 
importa la rinuncia al ricorso stesso. 

Quanto sopra premesso, questo S.C. ritiene che la questione in 
esame, come prospettata, debba essere risolta in senso affermativo, cio� 
nel senso che la proposizione del ricorso alla Commissione centrale, da 
parte dell'Ufficio, che sia decaduto dal diritto di ricorrere alla stessa per 
non aver provveduto a notificare al contribuente, entro 60 giorni dal 
ricevimento, la decisione della Commissione Provinciale, non impedisce 
che inizi a decorrere e si maturi, dalla scadenza di 'detto termine, quello 
semestrale previsto per la proposizione dell'azione avanti al giudice 
ordinario dell'art. 120 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'imposta 
sui redditi di r.m.). 

Non v'� dubbio che per_: decisione definitiva; cui � subordinata la 
proponibilit� di detta azione, con riferimento sia al citato art. 22, sia al 
citato art. 120, deve intendersi quella decisione che, chiudendo la fase 
del procedimento davanti al giudice speciale, � l'ultima pronuncia possibile 
dinanzi a detta giurisdizione o perch� non � stata impugnata dalla 
parte oppure perch� � stata impugnata intempestivamente, essendo scaduto 
il termine per l'impugnazione. 

� appunto in ordine alla soluzione da adottarsi in quest'ultima ipotesi 
che la giurisprudenza non � univoca, ritenendosi dai sostenitori della 
tesi pi� rigorosa che la decisione della Commissione provinciale non 
pu� acquistare il carattere di una decisione definitiva fino a quando la 
Commissione centrale non si sia pronunziata sul proposto ricorso, ancorch� 
trattasi di ricorso intempestivo e nonostante che sia gi� intervenuta 
la rinuncia al medesimo, dovendosi il processo tributario considerare 
ancora aperto e il ricorso pendente e in attesa di decisione, con il conseguente 
temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 

Il suesposto indirizzo fa evidentemente leva su un argomento di carattere 
esclusivamente formale, secondo cui l'atto di impugnazione impedisce, 
davanti a qualsiasi giurisdizione, l'esaurimento del rapporto processuale, 
che si consuma soltanto con la decisione, non pi� soggetta a 
gravame, del giudice dell'impugnazione. 

A giudizio di questo Collegio, tale opinione non pu� essere condivisa, 
essendo ispirata ad un formalismo eccessivo che, trascurando l'aspetto 
sostanziale del problema della tutela dei diritti delle parti, pu� condurre, 
sul piano concreto, a risultati inaccettabili. 

In un sistema articolato in sei gradi di giurisdizione, quale � quello 
del contenzioso tributario vigente prima della revisione della sua disciplina 
(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), che li ha ridotti a quattro, non pu� 
essere sottovalutata l'esigenza di evitare ingiustificate dilatazioni della 
funzione strumentale dei mezzi processuali, apprestati sia al fisco sia 
al contribuente, in relazione al raggiungimento degli scopi cui sono preor



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dinati, e ci� al fine di impedire un ulteriore prolungamento dei tempi del 
processo tributario ed un inutile dispendio di attivit� processuale. 

Va anche considerato che una soluzione eccessivamente formalistica 
della questione in esame finirebbe per incidere in modo negativo sulla 
possibilit� di una pi� rapida definizione delle liti tributarie contro la 
stessa volont� di una delle parti o, addirittura, di entrambe, con eventuale 
danno per i rispettivi interessi. 

Orbene, all'assunto che il processo deve ritenersi pendente fino a 
quando la Commissione centrale non si sia pronunciata sull'inammissibilit� 
del ricorso intempestivo, pu� validamente opporsi che la proposizione 
dell'azione giudiziaria, in pendenza del ricorso avanti la Commissione 
anzidetta, importa la rinuncia al ricorso stesso. 

Tale principio non contrasta con l'esigenza della salvaguardia del 
principio di autonomia dei due cicli processuali, rispettivamente davanti 
alle Commissioni Tributarie e davanti all'autorit� giudiziaria ordinaria. 

Ed infatti, la necessit� dell'esistenza di un giudicato formale, cio� del 
giudicato che esaurisce processualmente il giudizio sull'impugnazione, 
deve ritenersi superata, sul piano processuale, dalla rinuncia al ricorso 
alla Commissione Centrale, implicita nella proposizione dell'azione avanti 
al giudice ordinario. 

Pertanto, con riferimento alla specifica questione in esame, devesi 
ribadire il principio che il termine semestrale per la proposizione della 
azione giudiziaria incomincia a decorrere fin dalla scadenza del termine 
di 60 giorni dal ricevimento della decisione della Commissione Provinciale 
poich� � da tale momento che essa diventa definitiva e che risulta 
quindi proponibile la detta azione. 

Consegue che la sentenza impugnata � esente da censura, avendo la 

Corte di merito deciso la questione in tal senso, anche se la sua motiva


zione debba essere integrata alla stregua delle considerazioni sopra 

svolte. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 agosto 1977, n. 3516 -Pres. Vinci 
Orlando -Est. Falcone -P. M. Saja (conf.) Delfino (avv. Serra) c. 
Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). 

Imposte e tasse in genere -Rapporto tra il giudizio innanzi alle Commissioni 
e azione ordinaria -Vizi del procedimento -Indeducibilit� Eccezioni 
-Dichiarazione di inammissibilit� del ricorso alla Commissione 
centrale -Incensurabilit� innanzi all'A.G.O. 

Anteriormente alla riforma del contenzioso, nell'azione innanzi al� 
l'A.G.O., autonoma e non avente natura di impugnazione della decisione 
della commissione, non erano deducibili, nemmeno incidenter tantum 
i vizi del procedimento innanzi alle commissioni; a questa regola generale 
si poteva derogare quando l'irregolarit� del procedimento sia tale 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

123 

da renderlo giuridicamente inesistente e debba rispettarsi l'esigenza che 
la giurisdizione ordinaria sia preceduta da quella degli organi tributari, 
quando i vizi del procedimento abbiano comportato la lesione di diritti 
soggettivi di natura sostanziale insorti nella fase amministrativa dell'accertamento, 
infine quando le irregolarit� del procedimento abbiano 
compromesso l'esercizio del diritto soggettivo ad una regolare dichiarazione 
dell'obbligazione e la lesione non sia riparabile con l'azione in 
sede ordinaria trattandosi di semplice estimazione. Non rientra in nessuna 
di queste ipotesi la dichiarazione di inammissibilit� del ricorso per 
decorrenza del termine dichiarato dalla Commissione Centrale (per la 
quale pu� essere esperito ricorso per Cassazione) si che il giudice ordinario 
non pu� nemmeno incidenter tantum al fine della verifica della 
decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda, 
censurare la decisione della commisisone di contenuto meramente processuale 
(1). 

(Omissis). -Il ricorso non merita accoglimento. 

L'argomentazione formulata a sostegno della prima censura si sviluppa 
in una sequenza l�gico-giuridica cos� articolata: per giudicare 
della tempestivit� della domanda volta a contestare in sede di giurisdizione 
ordinaria la legittimit� della pretesa tributaria, il giudice deve 
stabilire il momento di decorrenza del termine semestrale di decadenza; 
il giudice ordinario, in linea di principio, non pu� conoscere degli errori 
in procedendo occorsi nel procedimento innanzi alle commissioni; 
questa regola soffre, tuttavia, un'eccezione quando il controllo della ritualit� 
del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie sia imposto 
dall'esigenza di garantire la tutela del diritto soggettivo di cui il contribuente 
lamenti la violazione; siffatta eccezione ricorre, in particolare, 
quando, ai fini dell'asserita tempestivit� della domanda giudiziale, sia 
contestata l'esattezza della dichiarazione d'inammissibilit� del ricorso per 
tardivit�, pronunciata dalla commissione tributaria in sede di impugnazione; 
l'ipotesi nella quale, al pari che nelle altre in cui l'indagine 

(<!) Conforme � la decisione 4 agosto 1977, n. 3466. 

Sul punto fondamentale che un ricorso inammissibile non pu� avere influenza 
sU!l. termine di una ima:ruignazione diversa la giurisprudenia � pacifica; 
ci� � stato affermato sia in relazione ad impugnazioni inammissibile per decorso 
del termine, sia per impugnazioni inammissibili perch� non previste nel 
sistema; in ogni caso il termine semestrale '.Per l'azione ordinaria decorre dalla 
decisione divenuta definitiva o tale per sua natura e su questa definitivit� non 
ha influenza l'inutile esperimento di una impugnazione inammissibile n� la 
:relativa decisione con effetto meramente dichiaramvo di una situazione gi� 
verificatasi anteriorme:rute alla proposizione dell'impugnazione (v. Relazione 
Avv. Stato, 1970, 75, II, 616, nonch� Cass. 8 gennaio 1975, n. 40, e relativa annotazione
� in questa Rassegna, 1975, I, 362). 

Lo stesso vale rispetto alla definitiivit� degli atti amministrativi, come nel 
caso dell'ordinanza dell'intendente di finanza non impugnabile per limiti di 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sugli errores in procedendo delle commissioni � consentita, essa � richiesta � 

non come oggetto principale del giudizio, ma soltanto incidenter tantum. 
La conclusione cos� raggiunta non pu� essere accolta, perch� alcuni 
di questi enunciati formulati assertivamente, quasi costituiscano espres


sioni di orientamenti costantemente ricevuti nella giurisprudenza di 
questa Corte, non meritano adesione. 

L'elaborazione giurisprudenziale dei rapporti tra giudizio dinanzi alle 
commissioni tributarie e quello dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria, 
e dei principi che ne discendono, nel sistema delle leggi anteriori alla 
riforma della disciplina del contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 636), ha raggiunto risultati ormai consolidati che possono essere 
espressi nei seguenti termini. 
Il giudizio dinanzi alle. commissioni tributarie e quello innanzi al 
giudice ordinario sono formalmente e sostanzialmente autonomi e, pertanto, 
nel giudizio iniziato ex novo dinanzi all'autorit� giudiziaria ordi� 
naria, dopo l'esaurimento di quello innanzi alle commissioni, non � consentito 
far valere la mancanza o il difetto di motivazione o, in genere, i 
vizi formali da cui siano eventualmente affette le decisioni di queste 
ultime. Il riesame della lite tributaria, che l'autorit� giudiziaria pu� compiere, 
riguarda, infatti, esclusivamente le questioni sostanziali relative 
all'imposizione tributaria (alla produttivit�, cio�, di effetti nella sfera 
patrimoniale del contribuente di un atto d'imposizione divenuto definitivo) 
e non quelle di legittimit� formale del pregresso procedimento 
innanzi alle commissioni tributarie, che � da considerare, salvo i casi 
eccezionali di cui si dir�, come un ciclo a s� stante, le cui fasi non hanno 
rilievo per le questioni sottoposte all'esame del giudice ordinario. 

Le questioni riguardanti la regolarit� del procedimento innanzi alle 
commissioni tributarie possono formare oggetto soltanto di ricorso immediato 
per cassazione, a norma dell'art. 111, comma secondo, della 
Costituzione, che consente tale impugnazione sia per violazione di legge 
in senso proprio, sia anche per ogni violazione di norme e principi giuridici, 
non esclusa l'inosservanza dell'obbligo della motivazione nei limiti 

valore o impugnata tardivamente con ricorso al Ministro delle finan:re ex 
art. 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Cass. 20 marzo 11972, n. 833, e 5 maggio 
11972, n. 1362, in questa Rassegna, 1972, I, 46 e 681). 

Questa regola � valida anche nel vigente sistema post-riforma per le imposte 
ancora devolute alla giurisdizione dell'A.G.O. per le qual!i � previsto un 
ricorso gerarchico solitamente in due gradi, mitigabile con meccanismi di 
silenzio-rigetto, ma sempre con l'esigenza che venga conservato in vita il ter� 
mine di decadenza (artt. 38 e 39 d.P.R. n. 640/11972; artt. 11 e 12 d.P.R. 641/11972; 
art. 33 d.P.R. 633/1972; art. 20 d.P.R. 638/1972; art. 24 d.P.R. 639/1972). 

Riguardo aHe eccezioni alla regola de11a indeduo1bil!it� dinnami a:lil'A.G.O. 
dei vizi in procedendo, la sentenza ripete semplicemente ~recedenti statuizioni, 
senza nascondere la dubbiezza di talune di esse. Sull'argomento vanno poste 
limitazioni e fatte riserve per dl che si rinvia alla menzionata annotazione a 
Cass. 8 gennaio 1975, n. 40. 

II 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

previsti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. per tutte, da ultimo, S.U. 
18 febbraio 1974, n. 451; 28 giugno 1976, n. 2424). 

All'esclusione della possibilit�, da parte del giudice ordinario, di 
conoscere del procedimento svoltosi dinanzi alle commissioni tributarie, 
la giurisprudenza ritiene che, in base ai principi del sistema, sia emessa 
deroga nelle ipotesi seguenti: quando la irregolarit� di tale procedimento 
sia tale da renderlo giuridicamente inesistente, e ci� perch� il procedimento 
stesso possa essere ritualmente rinnovato e possa essere rispettata, 
cos�, l'esigenza del sistema processuale in materia, che la giurisdizione 
del magistrato ordinario sia preceduta da quella degli organi tributari 
(tra le altre S.U. 20 marzo 1971, n. 806, 6 febbraio 1961, n. 242); 
quando i v�zi del procedimento dinanzi alle commissioni ledano diritti 
soggettivi del contribuente di natura sostanziale, insorti nella fase amministrativa 
di accertamento, come nel caso in cui sia stato modificat� 
l'accertamento nonostante l'acquisita definitivit� di esso, e ci� perch� il 
giudice ordinario possa disapplicare l'illegittima modificazione dell'accertamento 
(da ultimo S.U. 30 ottobre 1974, n. 3314); infine, quando le 
irregolarit� in cui siano incorsi gli organi del contenzioso tributario 
implichino una lesione del diritto soggettivo del contribuente a che 
l'accertamento del suo obbligo di imposta avvenga secondo le norme 
all'uopo dettate dalla legge e tale lesione non sia riparabile con l'esercizio 
dell'azione giudiziaria, trattandosi di questione di estimazione semplice, 
e ci� perch� il contribuente, non potendo ottenere l'esame del merito, 
deve ottenere che sia dichiarata la violazione di legge affinch� si 
proceda ad un nuovo e regolare accertamento (vedi da ultimo S.U. 8 gennaio 
1975, n. 40; 13 marzo 1970, n. 641). 

A queste eccezioni il ricorrente pretende -erroneamente -di correlare 
la fattispecie in discussione. 

Ma � , agevole -senza che sia necessario un pi� lungo discorso su 
queste ipotesi eccezionali, l'ultima delle quali non del tutto pacificamente 
accolta -rilevare l'estraneit� della fattispecie di cui si discute 
alle ipotesi ammesse: alla prima perch� il preteso errore in cui era incorsa 
la Commissione Centrale nella sua decisione, certamente esistente 
ed autonomamente impugnabile, non configurava un caso di inesistenza 
del procedimento; alla seconda, perch� nessun diritto soggettivo costituitosi 
a favore del contribuente durante H procedimento amministrativo 
di accertamento � stato mai fatto valere; alla terza, perch� innanzi alla 
commissione centrale, la cui decisione si assume viziata da errore in 
procedendo, non erano state (e non potevano essere) dedotte questioni 
di semplice estimazione dei redditi, ma soltanto questioni di legittimit� 
della pretesa tributaria, questioni poi portate alla cognizione del giudice 
ordinario. 

Queste considerazioni assorbono ogni altra in merito all'affermata 
possibilit� per il tribunale adito di conoscere incidenter tantum del 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

126 

preteso errore della commissione centrale nel dichiarare inammissibile 
il ricorso ad essa proposto per tardivit�. 

In realt� il giudice adito era tenuto a porsi, anche d'ufficio, il problema 
dell'eventuale dec�denza del contribuente dal diritto di proporre 
la questione di legittimit� dell'imposizione tributaria innanzi al giudice 
ordinario, ed a questo fine doveva -come ha fatto -rivolgere l'indagine 
all'individuazione della sentenza definitiva emessa nel procedimento innanzi 
alle commissioni tributarie, posto che il momento di decorrenza 
di detto termine si identifica con quello in cui tale definitivit� si sia 
verificata. Orbene in questa indagine . avrebbe potuto superare il dato 
risultante dalle decisioni adottate nel procedimento speciale, attraverso 
la rilevazione dell'asserito errore in cui la commissione centrale era caduta,,
soltanto ove di questo errore in procedendo avesse potuto conoscere 
quale giudice d'impugnazione di quella pronuncia. Il fatto che la commissione 
centrale avesse, . in ipotesi, erroneamente dichiarato inammissibile 
il ricorso ad essa proposto configurava, infatti, non gi� la violazione 
di un diritto soggettivo del contribuente costituitosi in fase di 
accertamento, ma un errore in procedendo scaturente dalla pretesa inosservanza 
delle regole dettate in tema di notificazione dei ricorsi alle 
commissioni tributarie, quanto al momento in cui il procedimento di 
notificazione pu� dirsi completato. E un tale vizio del procedimento 
era riparabile soltanto utilizzando l'apposito mezzo di impugnazione 
previsto dal sistema, vale a dire, trattandosi di decisione della Commissione 
Centrale, proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 
della Costituzione (col quale si fa valere con l'azione autonoma ammessa 
dalle leggi fiscali dinanzi al giudice ordinario, ma l'impugazione di legittimit� 
ammessa dalla Costituzione), non con l'azione dinanzi al giudice 
ordinario, quale giudice dei diritti soggettivi. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4251 -Pres. Novelli Est. 
Caturani -P. M. La Valva (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Cavalli) c. Soc. IRSECA (avv. Sorge). 

Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Prescrizione -Prescrizione 
quinquennale dell'art. 2948 e.e. -EscJusione -Prescrizione ordinaria Si 
applica. 
(cod. civ., artt. 2946 e 2948). 

Il credito di imposte dirette (dopo l'iscrizione a ruolo) � soggetto alla 
prescrizione ordinaria e non alla prescrizione breve per le prestazioni 
periodiche dell'art. 2948 e.e. (1). 

(1) L'inappl~cabilit� della prescrizione quinquennale ai crediti di imposte 
dirette gi� ascritti a ruolo � di tutta evidenza. Ma sembra sostenibile che non 
sfa applicabile nemmeno la prescrizione ordinaria. Le imposte dirette sono 

PARTE I, SBZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 127 

(Omissis). -Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 
2946 e 2948 n. 4 e.e. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e critica 
l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il debito di imposta straordinaria 
progressiva sul patrimonio si prescrive in cinque anni, ai sensi 
dell'art. 2948 n. 4 e.e. senza considerare che la norma prevede le prescrizione 
delle rendite degli interessi e di tutto ci� che deve pagarsi 
periodicamente e non pu� quindi applicarsi al debito d'imposta in esame, 
trattandosi di un tributo da corrispondere una tantum. Versandosi, nella 
specie, in un caso di eccepita prescrizione della riscossione del debito 
d'imposta, la Corte del merito avrebbe dovuto riconoscere che il debito 
d'imposta iscritto a ruolo e non riscosso si prescrive col decorso di 
dieci anni, come qualsiasi altro diritto di credito. 

Le censura � fondata. 

La Corte del merito, nel ritenere applicabile alla riscossione dell'imposta 
straordinaria sul patrimonio di cui al t.u. 9 maggio 1950, n. 203, 
la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 e.e., � partita 
dal presupposto che qualsiasi debito � soggetto alla prescrizione breve, 
allorch� esso sia congegnato in modo che la sua estinzione debba, per 
la disciplina propria del debito stesso, effettuarsi periodicamente a 
scadenze annuali e minori. 

Tale affermazione deve essere controllata, partendo dalla interpretazione 
del dato positivo. L'art. 2948 n. 4 e.e. stabilisce � si prescrivono in 
cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ci� che deve pagarsi periodicamente 
ad anno o in termini pi� brevi ''� 

Gi� questa Corte Suprema ha avuto occasione di statuire che, criterio 
informatore dell'art. 2948 n. 1-4 � quello di liberare il debitore dalle prestazioni 
scadute richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni 
siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa. 
Dalla previsione della norma resta, quindi, esclusa l'ipotesi di debito 
unico rateizzato in pi� versamenti periodici (sent. 3 luglio 1968, n. 2214; 
15 luglio 1965, n. 1546). 

L'indagine deve, pertanto, concentrarsi sulla genesi dell'art. 2948, n. 4, 
con particolare riferimento al significato della espressione � ci� che deve 
pagarsi periodicamente � contenuta nella norma. 

infatti soggette a decadenze per l'accertamento (art. 32 t.u. del 1958 ora art. 43 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e per l'iscrizione a ruolo (art. 180 del t.u. ora 
artt. 13 e 17 d.P.R. 29 settembre '1973, n. 602), che sostituiscono la prescrizione; 
una volta prodottosi l'effetto di impedimento della decadenza la prescrizione 
non corre finch� i crediti restano in carico all'esattore. La riscossione esattoriale, 
attuabile anche attraverso molti esperimenti ripetuti, � un procedimento 
sempre in atto, anche se in stato di pausa, sul quale la prescrizlione non 
opera. Ci� � desumdbile dall'art. 218 del t.u. del 1958 per il quale, solo dopo 
che � venuto meno il potere di riscossione a mezzo della procedura esattoriale 
i residui crediti, ormai riscuotibili nei modi ordinari, sono soggetti alla prescrizione 
decennale. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nella teoria generale delle obbligazioni � ormai accettata senza'riserva 
alcuna la nozione di obbligazione periodica o di durata la quale si tipicizza 
rispetto al concetto ordinario di obbligazione per il fatto che la 
prestazione � qualificata dal tempo � cio� suscettibile di adempimento 
solo col decorso del tempo e non pu� prescindere da questo. Solo attraverso 
il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del 
rapporto obbligatorio e si soddisfa l'interesse (durevole o periodico) del 
creditore ad ottenere l'esecuzione della prestazione. 

Come si � egregiamente osservato in dottrina l'interesse del creditore, 
cos� congegnato, postula altres� che la prestazione del debitore, adeguandosi 
a tale interesse, si articoli nel tempo, onde non sarebbe concepibile 
per un tale tipo di obbligazione un adempimento istantaneo, che 
si risolve cio� nella esecuzione completa della prestazione uno actu (es. 
contratto alimentare, locatio operarum, somministrazione, locazione, comodato 
ecc.). 

La caratteristica pi� saliente dell'obbligazione periodica risiede nel 
fatto che ogni singolo periodo di prestazione costituisce oggetto di una 
distinta obbligazione la quale � avvinta alle altre relative ai successivi 
periodici della unicit� della causa debendi, essendo unico il contratto da 
cui l'obbligazione periodica discende. 

Ora l'obbligazione periodica, cos� individuata per sommi capi, deve 
essere tenuta distinta dalla obbligazione ad esecuzione istantanea, anche 
se differita o ripartita (es. vendita con pagamento del prezzo a rate), 
in cui si assiste ad una pluralit� di termini successivi per l'adempimento 
di una prestazione, la quale peraltro potrebbe essere eseguita diversamente 
attraverso un adempimento che si esaurisce uno actu. In tal caso, 
diversamente dal primo, l'obbligazione non ha per oggetto un'attivit� 
necessariamente continuativa e periodica dell'obbligato, destinata in quanto 
tale a soddisfare un interesse durevole del creditore, ma riflette una 
prestazione unica, di cui � concepibile un adempimento istantaneo 
mentre la ripartizione in pi� tempi di quanto dovuto dal debitore costituisce 
soltanto una modalit� di esecuzione dell'obbligo e risponde ad 
un interesse istantaneo e non durevole del creditore. 

Applicando la distinzione accennata tra obbligazione periodica e obbligazione 
ad esecuzione istantanea (anche se differita e ripartita), alla 
fattispecie che si esamina, non par dubbio al collegio che l'obbligazione 
tributaria, costituita dal pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, 
presenti tutti i caratteri dianzi messi in evidenza, dell'obbligazione 
ad esecuzione istantanea, in quanto diretta a soddisfare un interesse 
patrimoniale dello Stato che � soddisfatto in maniera completa e definitiva 
attraverso l'adempimento. 

Che poi la legge preveda in materia da un lato la iscrizione a ruolo 
del tributo dall'altro, il suo rateizzo (artt. 50 e 51 del t.u.), non incide 
minimamente sulla struttura della prestazione che rimane unitaria o 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

sulla sua funzione rivolta a soddisfare un interesse del creditore di 
carattere istantaneo e non duraturo. Infatti, se il titolo in virt� del quale 
l'amministrazione finanziaria riscuote il tributo �, nella specie, il ruolo; 
ci� non determina alcuna modificazione oggettiva del rapporto, nel quale 
campeggia l'interesse dello Stato alla riscossione dell'imposta; mentre la 
ripartizione in pi� rate dell'unico debito tributario costituisce soltanto 
una modalit� dell'adempimento che anche se prevista dalla legge, nell'interesse 
del debitore non incide sulla fisionomia funzionale del rapporto, 
la quale � rivolta per� sempre a realizzare un interesse di carattere 
istantaneo e non duraturo del creditore. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi concludersi 
che, non versandosi nella fattispecie in una ipotesi di obbligazione periodica, 
ma ad esecuzione ripartita nel tempo, la durata della prescrizione 
applicabile non � gi� quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 e.e., 
ma la decennale (art. 2946 e.e.), che -quale prescrizione ordinaria trova 
applicazione, _in mancanza di una disciplina speciale del rapporto 
tributario in questione. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 gennaio 1978, n. 13 -Pres. D'Orsi Est. 
Borruso -P. M. Pedace (diff.) -Massaglia (avv. Geremia) c. 
Amministrazione delle finanze (avv. Stato Fiumara). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione -Tribunali 
ordinari e tribunali delle acque -Alveo -Delimitazione controversa � 
Competenza dei tribunali delle acque. 

(t.u. 
11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140fi lett b). 
Soltanto quando la controversia fra un privato e la P.A. non verta 

n� in via di azione, n� in via di .eccezione e neppure incidenter 
tantum -sulla delimitazione dell'alveo di un corso d'acqua, ma tenda 
a stabilire se alcuni terreni alluvionali, pacificamente e definitivamente 
non pi� appartenenti all'alveo, debbano considerarsi di pertinenza della 
propriet� privata confinante ovvero del patrimonio dello Stato, la com.; 
petenza spetta al tribunale ordinario e non al tribunale regionale delle acque 
pubbliche (1). 

(Omissis). -A motivazione della richiesta d'ufficio di regolamento 
di competenza, il tribunale delle acque pubbliche di Torino osserva che 
il terreno in contestazione ha cessato da tempo ,di appartenere all'alveo 
del torrente Rho; e che la questione dedotta in causa attiene non alla 
delimitazione dell'attuale alveo del detto torrente, ma all'attuale propriet� 
-in capo aHa Massaglia o alla P.A. -del terreno che prima 
apparteneva all'alveo, concludendo che su tale controversia deve pronunziarsi 
il tribunale ordinario. 

(1) I.n ,senso conforme, Cass. 25 ottobre 1975, n. 3561, richiamata i111 motivazione, 
in questa Rassegna, 1975, I, 1127. 
Le altre decisioni nichiam:ate 'Possono leggersi: Cass. 3 dicembre 1974, 

n. 3936, in Foro it., 1975, I, 312 e Giust. civ., 1975, I, 639; Cass. 8 ottobre 1974, 
n. 2670, in Giust. civ. Rep., 1974, Acque pubbl. e priv., 31; Cass. 5 settembre 1974, 
n. 2417, :iin questa Rassegna, 1974, I, 1477 e Foro amm., 1975, I, 1, 92; Cass. 
9 marzo 1973, n. 659, in Giust. civ. Rep., 1973, voce cit., 54; Cass. 10 dicembre 1970, 
n. 2627, in Giust. civ. Rep., 1970, voce cit., 13; Cass. '17 luglio 1969, n. 2640, in 
Foro it., 1970, I, 254; Cass. 15 luglio 1966, n. 1894, in Giw�. agr., 1967, 213; Cass. 
20 luglio 1965, n. 1652, in Foro amm., 1965, I, 1, 537; Cass. 19 gennaio 1965, n. 108, 
in Giur. agr., 1965, 595.. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 131 

Con memoria, la Massaglia aderisce alla richiesta d'ufficio, ponendo 
in rilievo che sicuramente, al momento attuale, il terreno conteso � 
estraneo all'alveo. 

Replica l'Amministrazione finanziaria, con propria memoria, che non 
pu� considerarsi del tutto pacifica in causa l'attuale estraneit� del terreno 
all'alveo e che in defintiva il giudice specializzato � giunto a negare 
la propria competenza alla stregua di u,na indagine che almeno in parte 
� sconfinata nel merito, doodo per dimostrata l'estraneit� del terreno 
dell'attuale alveo del torrente Rho. 

Il tribunale regionale delle acque, contrariamente a quanto ritenuto 
nella requisitoria del Procuratore Generale di questa Corte, ha errato 
nel ritenersi incompetente. 

Invero, soltanto quando la controversia fra un privato e la P.A. non 
verte -n� in via di azione n� ,in vfa di eccezione e neppure incidenter 
tantum sulla delimitazione dell'alveo di un corso d'acqua (ossia sulla 
determinazione della linea di confine fra demanio idrico, inteso come 
zona di terreno interessata al deflusso di acque pubbliche, e la propriet� 
privata confinante) ma tenda a stabilire se alcuni terreni alluvionali, 
pacificamente e definitivamente non pi� appartenenti all'alveo, debbano 
essere considerati di pertinenza della propriet� privata confinante in 
forza di accessione ovvero del patrimonio dello Stato, la competenza 
spetta al tribunale ordinario e non al tribunale regionale delle acque 
pubbliche. (In tal senso giurisprudenza costante; vedi, da ultimo Cass. 
sent. n. 3561 del 1975, 3936, 2670 e 2417 del 1974, 659 del 1973, 2627 del 1970, 
2640 del 1969, 1894 del 1966, 1652 e 108 del 1965, 2170 del 1964). 

Pertanto la competenza del Tribunale regionale pu� escludersi solo 
nel caso in cui risulti a priori e in modo certo che si tratta di zone poste 
al di fuori del perimetro del massimo invaso e la delimitazione di tale 
perimetro non abbia, conseguentemente, pi� alcuna rilevanza rispetto 
alla decisione della causa (cfr. particolarmente in tal senso Cass. sent. 

n. 
1652 del 1965). 
Poich� nella specie: 
a) l'Amministrazione finanziaria ha sempre insistito (vedi la com


parsa di costituzione e di risposta del 16 ot~obre 1975 avanti al Tribunale 

regionale delle acque di Torino, e la comparsa conclusionale del 9 no


vembre 1974 avanti al Tribunale ordinario) che i terreni rivendicati dalla 

Massaglia sono ancora compresi nell'alveo del torrente Rho; 

b) � certo che,. in ogni caso, la esatta delimitazione di tale alveo 

risulterebbe pregiudiziale alla precisa individuazione ed estensione dei 

terreni dei quali la Massaglia vanta la propriet�; 

e) nell'uno e nell'altro caso occorrerebbero accertamenti sul carattere 
permanente o transitorio del ritiro delle acque del torrente nonch� 
sulle cause di tale fenomeno, cio� proprio quegli accertamenti in considerazione 
della cui natura tecnica � parso opportuno al legislatore 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

costituire un giudice specializzato (vedi in tal senso da ultimo Cass. 
sent. n. 737 del 1975), non vi � dubbio che la causa di cui trattasi debba 
essere considerata di competenza del medesimo. 

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 gennaio 1978, n. 360 -Pres. Mirabelli 
-Est. Santosuosso -P. M. Minetti (conf.) -Banca Popolare di 
Bologna e Ferrara (avv. Mariani) c. Amministrazione dei lavori pubblici 
(avv. gen. Stato). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Cauzione -Estensione e durata 
della garanzia. 

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 5; 1. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F, art. 365). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Trattamento dei lavoratori -Pa. 
gamento di ufficio delle retribuzioni arretrate -Facolt� dell'ammini� 
strazione -Limiti. 

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 17; 1. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F, art. 365; d.m. 
28 maggio 1895, art. 22; cod. civ., art. 1676). 
La funzione della cauzione, quale garanzia delle obbligazioni del 
contratto negli appalti di opere di competenza del Ministero dei lavori 
pubblici, si esaurisce quando lo svolgimento del contratto si sia concluso 
e tale conclusione pu� ravvisarsi qualora l'appalto sia stato risolto 
�o,nsensualmente e si sia provveduto al collaudo ed alla liquidazione 
fiscale. Il pagamento dei salari arretrati ai dipendenti dell'appaltatore 
eseguito successivamente dall'amministrazione non pu� perci� trovare 
una garanzia nella cauzione (1). 

Il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dall'appaltatore 
pu� avvenire direttamente da parte dell'amministrazione committente 
sulle somme ancora dovute all'appaltatore, non invece utilizzando 
la cauzione dopo che questa abbia esaurito la sua funzione per l'avvenuto 
collaudo e l'aseguita liquidazione finale (2). 

(Omissis). -Sostiene anzitutto la Banca ricorrente che, essendo stato 
risolto consensualmente il contratto di appalto cui si riferiva la predetta 

(1) Suillla prima parte delJLa massima, ofir . .CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, 
Milano, 1974, pag. 596. 
(2) Nel senso che la facolt� di pagamento diretto pu� essere esercitata 
anche dopo la ultimazione dell'opera ed il collaudo, sempre che presso l'amministrazione 
vi siano somme di spettanza dell'appaltatore, cfr. CIANFLONE, op. 
cit., pag. 701; nello stesso senso, Cass. 22 giugno 1967, n. 1484, richiamata in 
motivazione, pubblicata in Giust. civ., 1967, I, 11632, e in questa Rassegna, 
1967, 603. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

cauzione, ed essendo stato effettuato il collaudo delle opere eseguite 
dalla societ� appaltatrice, la cauzione avrebbe dovuto essere restituita, 
avendo essa esaurita la sua funzione di garanzia. Erroneamente, pertanto, 
la Corte d'appello avrebbe ritenuto legittimo l'incameramento 
della cauzione a copertura del pagamento delle mercedi effettuato dal 
Provveditorato alle 00.PP. dopo la risoluziooe consensuale del contratto e 
dopo che il collaudo era stato eseguito senza alcuna riserva da parte 
della P.A. 

La censura � fondata. 

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato generale di appalto per le opere 
di competenza del Ministero dei lavori pubblici, � la cauzione sta a 
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonch� del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse 
eventualmente pagato in pi� durante l'appalto in confronto del credito 
dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale�. Per l'art. 365 della 
legge sui lavori pubblici (n. 2248 del 1865, all. F) �la restituzione della 
cauzione e lo svincolo della sicurt� nbn pu� aver luogo che in seguito 
al finale collaudo �. 

Da tali disposizioni si evince che la funzione della cauzione, quale 
garanzia delle obbligazioni del contratto, si esaurisce quando lo svolgimento 
dell'appalto si sia concluso, e tale conclusione pu� ravvisarsi quailora 
l'appalto sia stato risolto consensualmente e sia stato provveduto al collaudo 
ed alla liquidazione finale. 

Se, pertanto, nella specie, l'Amministrazione appaltante aveva risolto 

il contratto con decreto 31 ottobre 1956 senza fare alcuna riserva, aveva 

provveduto al collaudo delle opere eseguite, stabilendo anche la liquida


zione finale, giustamente la Banca ricorrente si duole che il Provvedi


torato alle 00.PP. abbia incamerato nel 1968 la cauzione a copertura di 

un pagamento effettuato dopo l'esaurimento degli effetti del contratto 

di appalto. 

Se questi rilievi non bastassero -incalza la Banca col secondo motivo 

di ricorso -va osservato che non sussistevano nel caso gli estremi per 

l'applicazione delle disposizioni circ;a il pagamento diretto delle mercedi 

degli operai da parte dell'Amministrazione appaltante, poich� tale paga


mento � consentito solo sulle somme che fossero ancora dovute all'ap


paltatore. 

Anche questa censura risulta fondata. 

Essa trova rispondenza sostanziale non soltanto nelle affermazioni di 

questa Corte nella precedente sentenza (n. 1484/67) nella causa tra la 

Banca di Credito generale e l'Amministrazione dei LL.PP. in ordine allo 

stesso pagamento delle mercedi agli operai della soc. Tinti, ma soprat


tutto nella portata delle disposizioni che disciplinano la materia. 


134 !!ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici (art. 22 del Capitolato del 1895, art. 17 di 
quello del 1962) � quanto mai chiaro al riguardo, stabilendo che I'� Amministrazione 
pu� pag"l-re d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme 
dovute all'appaltatore �. 

La sentenza impugnata in questa sede osserva che tale norma cede 
di fronte al diverso disposto dell'art. 357 legge n. 2248 del 1865 all. F 
considerata la prevalente forza formale' di questa seconda fonte normativa. 


Ma, senza bisogno di approfondire le questioni sull'ordine cronologico 
di queste fonti e della rispettiva loro forza formale, � sufficiente rilevare 
che il disposto dell'art. 357 citato non risulta di portata diversa da 
quanto chiaramente stabilita dalle norme del Capitolato generale. Ed 
invero, anche se in detto articolo si usa il tempo futuro per affermare 
che � le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione ritenute 
sul prezzo dei lavori � -e ci� in contemplazione dell'ipotesi in cui 
il pagamento delle retribuzioni avvenga prima della liquidazione di 
quanto dovuto all'appaltatore, � sempre il �prezzo dei lavori�, che viene 
indicato per stabilire l'incidenza del pagamento diretto delle mercedi 
degli operai. 

Pu� ravvisarsi, del resto, una sostanziale simmetria dello stesso 
istituto nell'ambito dell'appalto privato, laddove (art. 1676 cod. civ.) i 
diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente giustificano 
l'azione diretta sempre entro il limite quantitativo del debito che il committente 
ancora abbia nei confronti dell'appaltatore. 

Va quindi riaffermato il principio che anche in tema di lavori pubblici, 
il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore 
pu� avvenire direttamente da parte dell'amministrazione committente 
sulle somme dovute all'appaltatore e non utilizzando la cauzione 
dopo che questa abbia esaurito la sua funzione per l'avvenuto collaudo 
� l'eseguita liquidazione finale. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 febbraio 1978, n. 726 -Pres. Capo


raso -Est. Cochetti -P. M. Dettori (conf.) -Lozzi (avv. Irti) c. Mini


stero dell'agricoltura e foreste (avv. Stato Del Greco). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche � Riserva -Onere -Fatti continuativi 
-Sussiste -Tempo della riserva. 

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54 e 64). 
Cassazione � Motivi di ricorso -Presupponenti nuovi accertamenti di 

fatto -Inammissibilit�. 

(cod. proc. civ., art. 360). l 

� 

I 

. I 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 135 

Cassazione -Motivi di ricorso -Difetto di motivazione -Punto decisivo Fattispecie. 
(cod. proc. civ., art. 360, n. 5). 

Nei pubblici appalti il principio della generalit� dell'onere della 
riserva non subisce deroga per quanto attiene ai fatti continuativi, a 
riguardo dei quali l'onere diviene attuale nel momento in cui l'efficienza 
del fatto generatore della situazione dannosa � obiettivamente rilevabile, 
secondo una valutazione condotta con media diligenza e buona fede, 
salva la possibilit� di ulteriore integrazione dell'importo del compenso 
richiesto alla stregua dei sopravvenuti definitivi elementi di calcolo (1). 

� inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca la rinunzia 
dell'amministrazione a far valere la decadenza da intempestivit� 
delle riserve, se la doglianza non sia stata prospettata nelle pregresse 
fasi del giudizio e la rinunzia sia ricollegata a fatti non accertati dal 
giudice di merito (2). 

La mancata firma di uno degli stati di avanzamento � irrilevante in 
rapporto alla decadenza che deriva dalla sottoscrizione dei successivi 
senza riserve, anche l'omesso esame della relativa questione non d� luogo 
a vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia (3). 

(Omissis).~ Con il primo mezzo il ricorrente, denunciando violazione 
e falsa applicazione degli artt. 54 e 64 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 1375 e.e., 
lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che si era 
verificata la decadenza di esso ricorrente a causa dell'omessa formulazione 
di tempestive riserve nei documenti contabili. Deduce, al riguardo, 
che quelli allegati dall'impresa erano fatti continuativi, in ordine ai 
quali l'onere della riserva diviene operante soltanto quando l'appaltatore 
disponga di ogni elemento necessario per precisare, in modo completo 
e definitivo l'importo del compenso che ritiene essergli dovuto. 
Pertanto doveva considerarsi tempestiva la riserva formulata in sede di 

(1) Cass. 18 aprile 1975, n. '1458, dn questa Rassegna, 1975, I, 447; Cass. 
21 giugno 1974, n. 1830, ivi, 1974, I, '1021; Cass. 25 luglio 1973, n. 2168, ibidem, 
1973, I, 979; Cass. 25 maggio 1973, n. 1527, Giust. civ. Mass., 1973, 807; Cass. 
12 marzo 1973, n. 677, Foro it., 1973, I, 2107 e in questa Rassegna, 1973, I, 458; 
Cass. 20 giugno 1972, n. 1960, in questa Rassegna, 1972, I, 862. 
(2) Sulla rinunzia a far valere la decadenza, cfr. Trib. Roma 14 marzo 1977 
in 
questa Rassegna, 1977, I, 576 e ivi nota dii richiami. 
Sull'enunciazione di principio, cfr., tra le pi� recenti, Cass. 29 aprile il.976, 

n. ,1531, in Foro it., 1976, I, 2142. 
(3) Non consta dell'esistenza di precedenti in termini nella appldcazione 
del principio al caso di specie. 
Sulla rilevanza dei fatti ai fini della decisione come presupposto dell'obbligo 
del giudice di esaminami e della configurabiltlt� del vizio ,di omessa motivazione, 
cfr. Cass. 24 marzo 1976, n. 1044, in Giust. civ., 1976, I, 643. 

11 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

136 

firma dell'ultima partita di contabilit�, giacch� solo in tale momento 
il Lozzi era in grado di calcolare il pregiudizio sub�to per gli ordini 
dell'amministrazione, ossia di calcolare se quei fatti, astrattamente e potenzialmente 
generatori di danno, avessero alterato, l'economia del contratto. 


La doglianza non � fondata. 

Secondo il pi� recente e consolidato indirizzo giurisprudenziale di 
questa Corte, nei pubblici appalti l'onere della tempestiva formulazione 
e della successiva quantificazione nel registro di contabilit� delle richieste 
dell'appaltatore � generale, e nessuna ragione di compenso pretermessa 
nella contabilit� pu� ritenervisi sottratta. Tale principio non 
subisce deroga per quanto attiene ai fatti c.d. continuativi, per i quali 
l'onere della riserva diviene attuale nel momento in cui l'efficienza 
causale del fatto generatore della situazione dannosa � obiettivamente 
rilevabile, secondo una valutazione condotta con media diligenza e in 
buon fede, salva la possibilit� di ulteriore integrazione dell'importo del 
compenso richiesto alla stregua dei sopravvenuti definitivi elementi di 
calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 1960 del 1972 e n. 2168 del 1973; Cass. n. 677, 
717, 1527 del 1973; n. 1830 del 1974 e n. 1148 del 1975). 

Si � anche osservato in proposito che non varrebbe richiamarsi, 

come pure � stato talvolta affermato dalla giurisprudenza meno recente, 

alla accertabilit� del fatto continuativo in ogni tempo e alla impossi


bilit� di determinare il quantum debeatur prima della definizi,one del 

rapporto contrattuale, giacch� l'eventuale impossibilit� di determinare 

il quantum pu� costituire causa di esonero dall'osservanza dell'onere di 

precisare l'esatto ammontare del compenso, non gi� di quello di inse


rire le riserve nel registro di contabilit� (cfr. cass. n. 2486 del 1973; n. 1148 

del 1975). 

A tali principi la sentenza impugnata si � richiamata, osservando, 

quanto alla tempestivit� delle riserve in esame, come in epoca di gran 

lunga anteriore alla formulazione ed esplicazione delle medesime era 

possibile stabilire l'incidenza dei fatti allegati dall'appaltatore sull'aggra


vamento del costo complessivo dell'opera. L'invito a cm:rispondere la 

maggiorazione sui salari, lo spostamento della zona da rimboschire, 

l'esistenza di roccia da mina all'atto dell'apertura del costone erano fatti 

nei quali l'esistenza di un maggior onere era immediatamente perce


pibile, trattandosi di situazioni suscettibili di recare immediatamente un 

maggiore danno. 

Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha giudicato tardive le 

riserve iscritte dall'appaltatore in contabilit� soltanto in sede di chiusura 

della medesima. 

Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia omessa motivazione su 

un punto decisivo, lamentando che la Corte di merito non abbia con


siderato che l'amministrazione avrebbe rinunciato a far valere la deca


.. . 


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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

denza in ordine alla prima riserva avendo invitato l'appaltatore, con nota 
del 14 agosto 1961, a documentare la maggiore spesa sostenuta al fine 
di poter prendere in esame la riserva di cui trattasi. 

La doglianza, non essendo stata prospettata nelle pregresse fasi di 
merito, � inammissibile, non potendosi proporre nel giudizio di cassazione 
questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti, come nella specie, 
nuovi accertamenti di fatto, istituzionalmente riservati al giudice di 
merito. 

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 53 e 54 
del r.d. 350 del 1895, nonch� omesso esame di un punto decisivo, lamentando 
che la Corte di merito non abbia considerato che il Lozzi non 
aveva firmato uno degli stati di avanzamento dei lavori e che l'amministrazione 
non aveva rivolto al Lozzi l'invito previsto dall'art. 54, secondo 
comma, r.d. citato. 

Anche tale doglianza � insuscettibile di accoglimento. 

Il difetto di motivazione intanto pu� condurre l;llla cassazione della 
sentenza in quanto sia almeno in astratto ipotizzabile che l'esame del 
punto trascurato avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. 
Nella specie la mancata firma di uno degli stati di avanzamento doveva 
considerarsi irrilevante, avendo la Corte accertato che il registro di contabilit� 
era stato firmato successivamente pi� volte dall'appaltatore in 
modo puro e semplice, prima di firmare con riserva alla chiusura della 
contabilit�. Se quindi, l'appaltatore non era stato invitato a firmare il 
registro in occasione di uno degli stati di avanzamento, avrebbe dovuto 
formulare la riserva la prima volta che il registro gli venne presentato. 


(Omissis). 


SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 febbraio 1978, n; 432 -Pres. Scardia -
Rel. Fasani -P. M. Folino (conf.) -Micolitti (avv. Petrolillo) c. Ministero 
del Tesoro (avv. Stato Fiumara). 

Procedura penale � Revisione � Assoluzione con formula pi� favorevole � 
Errore giudiziario � Riparazione pecuniaria � Ammissibilit�. 
(cod. proc. pen., art. 571). 

Procedura penale � Revisione � Errore giudiziario � Riparazione pecuniaria 
� Limiti � Effetti dannosi della sentenza irrevocabile errata ed 
effetti dannosi del procedimento penale. 

(cod. proc. pen., art. 571). 

Procedura penale � Revisione � Errore giudiziario � Riparazione pecuniaria 
� Concetto. 
(cod. proc. pen., art. 571). 

Procedura penale � Revisione � Errore giudiziario � Riparazione pecuniaria 
� Criteri di valutazione. 
(cod. proc. pen., art. 571). 

Procedura penale � Revisione � Errore giudiziario � Riparazione pecuniaria 
� Procedimento � Spese. 
(cod. proc. pen., art. 571). 

� legittimato a chiedere la riparazione pecuniaria per errore giudiziario 
chi ha conseguito nel giudizio di revisione l'annullamento di una 
sentenza irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo 
l'assoluzione con formula pi� favorevole (1). 

(1) Il Micolitti fu assolto per insufficienza cli prove per concorso in alcuni 
reati, 'per d quali fu pronunciata condanna nei confronti dd altri imputati. Nel 
1964, in sede di revisione, gli imputati condannati furono assolti con la 
formula � perch� il fatto non sussiste �. La sentenza emessa in sede di 
revisione fu estesa al Micolitti solo nel 1977, dopo che la Corte Costituzionale, 
con sentenza 25 novembre 1976, n. 236 (in questa Rassegna, 1976, I, 43, solo 
massima), aveva dichiarato la illegittimit� costituzionale degli artt. 553 e 554 
c.p.p. nella parte in cui non .consentivano l'estensione di una sentenza di 
revisione in favore di chi, imputato di concorso nello stesso reato, fosse stato 
assolto per insufficienza cli prove. 
L'ammissibilit� dell'istanza per riparazione pecuniaria, proposta conseguentemente 
dal Micolitti, fu contestata dalla Avvocatura, la quale rilev� che non 
ricorrevano i presupposti dell'art. 571, cod. proc. pen., perch�, in base alla 

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legislazione vigente, il diritto alla riparazione pecuniaria non discendeva auto


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PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

139 

La riparazione pecuniaria va rapportata solo agli effetti dannosi della 
sentenza errata annullata in sede di revisione e non anche agli effetti 
dannosi del procedimento (2). 

Il concetto di riparazione pecuniaria costituisce un superamento in 
senso pi� ampio del risarcimento del danno, mirando non solo alla rifusione 
dei danni materiali ma anche alla corresponsione di utilit� che 
possano in qualche modo compensare la vittima per le sofferenze subite 
(3). 

Nella liquidazione della somma dovuta per riparazione pecuniaria, 
sia per la mancanza di un coefficiente certo e di concreti elementi probatori, 
sia per la opportunit� di una valutazione globale, la decisione 
deve essere informata ad un essenziale criterio di equit� (4). 

Sono rimborsabili alla vittima dell'errore giudiziario le spese del 
procedimento per riparazione pecuniaria (5). 

(Omissis). -La decisione della Corte Costituzionale ha rimosso 
l'ostacolo rappresentato dalla formulazione limitativa dell'art. 571 c.p.p. 
in ordine alla legittimazione attiva dell'avv. Micolitti e pu� quindi questa 
Corte procedere all'esame dell'istanza da lui proposta, che deve essere 
accolta nei limiti di seguito precisati. 

Come questa Corte ha gi� ripetutamente affermato, il concetto di 
riparazione pecuniaria costituisce un superamento in senso pi� ampio 
del risarcimento del danno; infatti il contenuto di essa non � solo la 
rifusione dei danni materiali, ma anche la corresponsione di utilit� che 
valgono in qualche modo a compensare la vittima della sofferenza morale 
prodotta dall'errore giudiziario con la fondamentale finalit� di consentirle, 
per quanto possibile, un reinserimento normale nella vita so


maticamente e semplicemente dall'esito positivo del giudizio dii rews10ne, c10e 
dall'assoluzione con formula piena, ma dal ven!�r meno di quell'errore giudiziario 
costituito specificamente dalla condanna, e ci� appunto perch� il legislatore 
aveva tenuto conto degli effetti pregiudi2lievoli di un provvedimento 
errato gravissimo, quale era la condanna, e non di provvedimenti sia pure 
errati, sia pure gravi, ma non certo in misura cos� vistosa, quali a:ppunto 
la assoluzione per insufficienza di prove. 

La Corte Costituzionale, nuovamente investita, con la sentenza 2 febbraio 
1978, n. 12 -che appare come un primo passo verso il riconoscimento della 
riparazione pecuniaria per qualsiasi mpo di errore g!iudiziario -, ha dichiarato 
l'illegittimit� costituzionale dell'art. 571, c.p.p., nella parte in cui non comprende 
fra i soggetti legittimati a chiedere l'equa mparazione in esso prevista anche 
cm abbia conseguito, nel giudizio di revisione, l'annullamento di una sentenza 
irrevocabile d!i assolmtlone per iinsuffidenza di prove, ottenendo l'assoluzione 
con formula :Pi� favorevole: e la prima massima della sentenza annotata � 
la diretta applicazione dii questa decisione. 

(2) Con la seconda statuizione la Corte ha accolto la tesi sostenuta dal� 
l'Avvocatura, la quale aveva rilevato che il diritto alla riiparazione pecuniaria 
va sempre collegato direttamente ed esclusivamente ad un errore, che, nel

RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO 

ciale in condizioni di tranquillit� e di sufficienza per s� e per la famiglia 
in rapporto alle condizioni sociali, morali ed ambientali proprie di essa. 

Quando manca la possibilit� di ricorso ad un coefficiente certo e di 
utilizzare concreti elementi probatori in relazione a ciascuna delle componenti 
della riparazione sulla cui valutazione deve basarsi, la decisione 
deve essere informata ad un essenziale criterio di equit�, prescindendo 
da un accertamento fondato su precise prove o su un criterio aritmetico 
di rivalsa ed affidata al prudente apprezzamento del giudice. Inoltre � 
da ritenere che sia pi� aderente alla logica procedere con un apprezzamento 
globale di tutti gli elementi di giudizio, perch� un esame analitico 
di essi in funzione riparatoria non consentirebbe di valutare anche la 
loro reciproca influenza. 

A questo punto, tuttavia, si innesta la considerazione che, essendo 
presupposto della riparazione pecuniaria la esistenza di una decisione 
definitiva riconosciuta errata in sede di revisione, in realt� � solo agli 
effetti dannosi di questa che la norma ha riguardo, .tra cui l'eventuale 
carcerazione sofferta in funzione della sentenza errata, in essa compresa 
la custodia preventiva, e non, perlomeno in via diretta, a quelli prodotti 
dalla sottoposizione al procedimento, tanto vero che non � concepibile, 
alla luce della attuale disciplina della materia anche dopo le sopra richiamate 
sentenze della Corte Costituzionale, la riparazione pecuniaria 
a favore di chi, dopo avere subito un processo, sia stato poi assolto 
con formula piena. 

l'attuale legislazione, � solo la sentenza irrevocabile (nella specie di assoluzione 
per insufficienza di prove) annullata in sede di rewsiione. 

Le �conseguenze personali e familiari� di cm al primo comma del:l'art. 571, 

c.p.p. devono essere pur sempre quelle che derivano dalla sentenza definitiva. 
� vero che l'art. 5n c.p.p. parla anche di � carcerazione o dii !internamento '" 
ma ci� solo in quanto conseguenza dell'errore rappresentato dal giudicato di 
condanna. In nessun caso :pu� tenersi conto della carcerazione preventiva in 
s� (salvo che non sia computata ai finri dell'espiazione della pena), come � 
palesemente provato dalla mancanza di qualsriasi diiriitto ad una riparazione 
pecuniaria da parte di chi ha sub�to una lunga caTcera2iione preventiva e 
poi venga assolto a conclusione del processo ordinario (oio� senza revisione): 
e ci� sempre perch� il legislatore ha mirato a riparare l'errore g.iudiziario 
costituito appunto dal giudicato. 
(3-4) Giurisprudenza costante: Cass. Sez. I", 19 dicembre 1962, DE MARIA, 
Cass. pen. Mass. Ann., 1963, 924; Cass. Sez. I", 11 ottobre 1963, BRIGANTI, ivi, 
1964, 1011; Cass. Sez. I", 311 marzo 11963, CALUORI, ivi, 1965, 322; Cass. Sez. I", 
19 maggio 1966, WEISSTEINER, Giust. pen., 1967, III, 74; Cass. Sez. JI�, 31 
ottobre 1967, tMoscoNE, ivi, 1968, III, 227; Cass. Sez. VI", 1� dioembre 1970, DI 
LASCIA, Cass. pen. Mass. Ann., �1971, 1787; Cass. Sez. I�, 29 ottobre 1971, SPANO, 
Arch. pen., .1972, II, 602. 

(5) Const. Cass. Sez. VI", ,1� dicembre 1970, SPANO, sopracitata. 
O. F. 
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1� 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

Ci� � di particolare rilievo quando il procedimento si sia concluso 
con sentenza di assoluzione per insufficienza di prove e l'erroneit� di 
tale decisione, riconosciuta in sede di revisione abbia riguardato unicamente 
la formula dell'assoluzione. 

Alla luce di tali principi deve osservarsi nel caso di specie che gli 
accertamenti di carattere fiscale compiuti in questa sede sono appena 
sufficienti a fornire un generico orientamento sulla situazione economica 
dell'interessato durante il periodo della vicenda giudiziaria, ma 
non su quello che sarebbe stato il possibile incremento professionale 
ove tale vicenda non si fosse prodotta, e comunque va considerato che 
essa si era conclusa, in sostanza, prima della revisione, con sentenza di 
assoluzione, sia pure per insufficienza di prove, e non di condanna; onde 
la valutazione del pregiudizio deve essere dedotta con criteri diversi e 
pi� rigidi, perch� esso, nella sua parte pi� gravosa, � derivato dal procedimento, 
durante il quale si � verificata la carcerazione e la sospensione 
dell'esercizio professionale, e non dalla sentenza. Perci� la decisione, che 
peraltro non pu� non essere positiva, deve essere svincolata da una 
rigida analisi economica dei singoli elementi indicati dall'art. 571 c.p.p. e 
fondata solo su un criterio equitativo che tenuto conto, nella sua realt� 
monetaria, dei concetti giuridici sopra esposti e della sopravvenuta svalutazione, 
appaia convenientemente riparatorio. 

Questa Corte, quindi, considerata la menomazione subita dall'avv. Micolitti 
nelle sue possibilit� di lavoro e di guadagno anche in rapporto 
ad una eventualit� di incremento professionale, causata dal dubbio sulla 
sua innocenza, e le conseguenze di ordine economico e morale per s� 
e per la famiglia, stimati in relazione all'ambiente sociale in cui era 
inserito, ritiene, tenuto conto anche dei non decisivi rilievi formulati dallo 
stesso avvocato Micolitti, che sia equo disporre a favore di questo ultimo 
il pagamento della somma di lire centoventimilioni oltre il rimborso 
delle spese processuali che devono essere limitate, come � ovvio, a quelle 
riguardanti questo procedimento. -(Omissis). 


PARTE SECONDA 



QUESTI,QNI 


Corte di GiustiZia delle Comunit� Europee e libera circolaZione delle 
merci (*) 

1. -L'art. 3 del trattato ~stitutivo della CEE colloca la Libera circolazione 
del1e merci al primo posto dell'elenco delle r~alizzazioni che l'azione comunitaria 
deve perseguire per il raggiungimento delle pi� vaste finalit� prefissesi. 
Ed in effetti la libera aiircolazione delle merci rappresenta una delle strutture 
portanti, il nucleo fondamentale defila compenetmzione economica europea, 
primo e decisivo 'passo di un pi� complesso e :ambizioso processo di integra.
tiene fra gli Stati. 
Sono stati ,aos� [pl'evisti -con effetto immediato o con un ritmo prog,ressivo, 
a seooinda dei casi -:in primo h1ogo faboldzione, negli scambi intrncomunitari, 
di dazi doganalri e di restrizioni quantitative all'entrata ed al!l'uscita 
delle merci, come pure di ogni altra misura di effetto equivalente, e il divieto 
di maggiori imposizioni interne per i prodotti degli ailt!'i. Stati membri rispetto 
a quelle applicate ad prodotti nazionaLi, nonch�, parallelamente, l'adozione di 
una tariffa doganale comune nei confronti dei Paesi terzi. 

Ora che gli obiettrivi sono, se certamente nori ancora raggriunti, almeno 
in parte realizzati, non pu� non mettersi lin rilievo il notevoJe contributo che 
ad essa ha dato e continua a dare la Corte di Giustizia, che, nell'arco di un 
ventennio, con interventi vria via pi� frequenti, decisi ed inoisivi, ha sottoposto 
la normativa comunitaria ad un esame severo ed analitico, dando al diritto 
comunitario una sua precisa dndiv.idualdt�. E quivi 1a Corte, chiarendo concetti, 
dipanando duboo, mediando ;posizioni, ha concretizzato e materializzato norme 
fredde ed astratte ed ha fornito all'interprete strumenti idonei a rrisolvere 
problemi ben pi� generalli al di l� delle fattispecie venute in contestazione, 
ci� che ha permesso indubbiamente una pi� rapida e sicura realizzazione degli 
obiettivi comunitari. 

Di fronte alle innegabili difficolt� di adattamento degLi dstitum comunitari 
alle economie nazionaLi preesistenti e alla COID[prensibile !!'esistenza degli Stati 
membri a Iiinunciare a certe loro prerogative e a circoscdvere la loro sfera 
di azione unilaterale, la Corte ha avuto sempre presente l'obiettivo della realizzazione 
effettiva della libera circolazione delle merci quale appare dal trattato 
nella sua accezione pi� larga e omnicomprensiva e ha posto come punto 
base ~per i1l raggiungimento del liine l'affermazione della prevalenza del diritto 
comunitarfo. 

(*) Relazione di settore presentata al Convegno internazionale di studio sul tema � Politiche 
comunitarie e giurisprudenza della Corte di Giustizia�, tenutosi a Siena nei giorni 
15-17 settembre 1977, organizzato dall'Associazione italiana dei giuristi europei e dall'Universit� 
degli studi di Siena in collaborazione con l'Ufficio per l'Italia della Commissione 
delle Comunit� Europee. Pubblicazione autorizzata dal Comitato organizzatore del Convegno. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

2 

Cos�, sotto il primo profilo: 

-ha dato al termine � merce� il significato pi� vasto, definendola come 
qualsiasi prodotto � pecuniariamente valutabile e come tale atto a costituire 
oggetto dri negozi commerciali � (1), a prescindere dalla natura, dalla specifica 
qua1it� o dalla destinazione; 

-ed ha interpretato nel modo pi� ampio e omnicomprensivo ii fluidi concetti 
di tasse e misure di effetto equivalente a dazi doganali e restrizioni 
quantitative e di dispos�moni :l�iscali indirettamente discriminatorie, dando 
specifico risalto alla vera sostanza ed ai concreti effetti, pi� che alle denominazioni, 
forme e strutture apparenti, evitando cos� che, per altro verso, persistesse 
o si ripristinasse indirettamente qualunque ostacolo, tariffario o no, 
aJ. libero scambio; 

e sotto il seooindo profilLo: 

-ha affermato il carattere precettivo e non meramente programmatico 
delle norme che vietano nuovi ostacoli alla l!ibera circolazione delle merci e 
di quelle che dispongono l'aboli:lli.one degli ostacoli esistenti, con effetto immediato 
per le prime e differito alle scadenze indicate nel trattato per le seconde, 
ritenendo tale efficacia non subordinata ad alcun provvedimento attuativo 
di diritto interno o persino dri diritto comunitario che non sia specificamente 
e rigorosamente previsto nello stesso trattato, ed ha riconosciuto parallelamente 
l'attribuzione ai singoli cittadini di dirutti che i giudici nazionali 
devono tutelare (2). 

� possibile che gli indirizzi seguiti e le concrete soluzioilli adottate possano 
aver ingenerato anche, talvolta, delle perplessit�; ma queste, laddove non siano 
state addirittura il frutto di remore nazionalistiche, avrebbero potuto molto 
spesso essere !imputate pi� che ad una certa inter'pretazione delle norme, al 
mancato parallelo svHuppo e all'incompleta attuazione delle strutture comunitarie. 
Cos� all'osservazione che un'interpretazione strettamente liberistica dell'economia 
comunitaria -peraltro nello spirito del trattato -avrebbe pur 
meritato talvolta di essere mitigata ~n considerazione dri particolari esigenze 
economiche e sociali, non potrebbe non contrapporsi che la Corte non ha 
mancato di sottolineare che il giusto equilibrio e la soluzione delle opposte 
esigenze debbono essere ricercati sempre nell'ambito comumtario o comunque 
con misure valevoli per tutta la Comunit� e non con interventi unilaterali dei 
singolli Stati, che, per la prospettiva partioolare, potrebbero tradUil1si in autentici 
protezionismi o comunque risuitare non compatibiilii con .gli obiettivi comunitari. 

(1) Sentenza 10 dicembre 1968, nella causa 7 /68, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 
1968, 561. Interessante in proposito la sentenza 30 aprile 1974, nella causa 155/73, Sacchi, 
Racc. 1974, 409, dove � stato precisato che se i materiali, riproduzioni sonore, films ed 
altri prodotti utilizzati per la diffusione dei messaggi televisivi sono delle merci, lo stesso 
non pu� dirsi per i messaggi televisivi stessi: si tratta in realt� di prestazioni di servizi, 
anche quando tali messaggi hanno carattere pubblicitario, e pertanto la loro trasmissione 
� sottoposta alle norme del trattato che riguardano la prestazione dei servizi e non alle 
disposizioni che riguardano la libera circolazione delle merci. 
(2) Proprio in relazione ad una questione concernente la libera circolazione delle merci 
e in particolare un ritenuto aumento di un dazio doganale, contro il divieto dell'art. 12 
del trattato, � intervenuta la ben nota sentenza 5 febbraio 1963, nella causa 26/62, Van 
Gend en Loos, Racc. 1963, 3, ritenuta come �una pietra miliare nell'affermazione del diritto 
europeo �; per la diretta applicabilit� delle' altre norme relative alla libera circolazione delle 
merci cfr. le sentenze 16 giugno 1966, nella causa 57/65, Ltitticke, Racc. 1966, 220, sull'art. 
95; 19 dicembre 1968, nella causa 13/68, Salgoil, Racc. 1968, 601, per gli artt. 31 e 
segg.; 17 dicembre 1970, nella causa 33/70, SACE, Racc. 1970, 1213, sull'art. 13, n. 2; 
26 ottobre 1971, nella causa 18/71, Eunomia, Racc. 1971, 811, sull'art. 16; seguite nello stesso 
senso da numerose altre. 
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3

PARTE II, QUESTIONI 

In questa ottica la Corte ha precisato: 

-che � maippliieabill.e :iJ1 principio inadimplenti non est adimplendum 
invocato per giustifiicare un nuovo onere all'importazione imposto da uno 
Stato membro con limziativa unilaterale per bilanciare la mancata � adozione 
da parte degli organi comunitari delle misure che si erano impegnati a prendere, 
osservando che l'ordinamento comun!�tario determina i poteri, i diritti 
e gli obbl!i.ghi< dei soggetti, come pure le procedure :per far constatare e 
reprimere le eventuali violazioni, per cui neppure in caso di inadempienza 
agli obblighi incombenti ad una istituzione della ComUil!�.t�, il trattato consente 
agli Stati -fuori dei casi espressamente previsti -di rendersi a loro 
volta inadempienti e dJi farsi giustizia da s� (3); 

-e che controlli fitosanitari all'esportazione, introdotti non unilateralmente 
da uno Stato, ma simultaneamente in tutti gli Stati della Comunri.t� in 
forza di convenzione dnternarionale, � si presentano non gi� come misure 
unilaterali che ostacolino gli scambi, bens� come operazioni destinate a favoirire 
da libera ciTco1arione deill1e ineroi:, g.razie aJJLa neuwalizzaz1one degilii ostacoli 
che possono dernvare, per tale libera circolazione, da controlli all'importazione 
che ricadano sotto l'art. 36 del trattato� (4). 

Comunque, al di l� di aspetti e soluzioni particolari, ap�pare indubitabile 
che la complessa opera interpretativa della Corte ha avuto un effetto determinante 
nello sviluppo delle strutture comull!�.tarie ed ha dato una spinta decisiva 
alle realiizzazioni cui si � finora giunti, permettendo anche, grazie alla 
forza chiarificatrice dei suoi interventi, di � bruciare qualche tappa �: certo, 
infatti, non estraneo appare il suo contributo all'auspicata anticipazione, rispetto 
al termline ultimo fissato dal trattato, pur fra tante difficolt�, della 
istituzione della tariffa doganale comune. 

Un rapido :panorama delle pronunzie pi� significative della Corte sulle 
singole questioni che interessano il libero scambio delle merci consente di 
verificare l'ampiezza dell'esame interpretativo compiuto in relazione alle norme 
fondamentali comunitarie e di delineare gli indirizzi generali seguiti, preciso 
strumento, nella lunga strada da percorrere ancora, per risolvere future questioni 
e realizzare obiettivd pi� vasti. 

2. -Dazi doganali e tasse di effetto equivalente. 
L'unione doganale importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali 
all'�mportazione e alla esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente 
(art. 9 del trattato). Gli Stati membri non possono introdurre nuovi dazi 

o tasse di effetto equivalente n� aumentare quelli esistenti (art. 12). I dazi e le 
ta.sse d!� effetto equivalente esistenti sono progressivamente aboliti durante il 
periodo transitorio, non oltre la fine di esso quelli all'importazione, non oltre 
la fine della prima tappa quelli all'esportazione (artt. 13-16). 
Sulla nozione di dazio doganale, :per la sua specifica qua1ificazione formale, 
naturalmente non potevano sorgere questioni di rilievo. 
Invece per le � tasse di effetto equivaltente �, presentandosi il concetto stesso 
gi� di per s� nebuloso (5), obiettive difficolt� sono subito sorte, all'atto della 

(3) Sentenza 13 novembre 1964, nelle cause riunite 90 e 91/63, Commissione c. Grand. 
Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1964, 1201. 
(4) Sentenza 12 luglio 1977, nella causa 89/76, Commissione c. Regno dei Paesi Bassi. 
(5) t:. stato notato che persino in alcuni accordi di associazione fra CEE e Paesi terzi 
si � ritenuto opportuno precisare che i prelievi non sono tasse di effetto equivalente; e la 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

loro concreta individuazi:ione. Invero, pur dovendosi provvedere aHa loro 
progressiva abolirione durante il periodo transitorio � ad opera � dei singoli 
Stati membri, secondo un ritmo determinato dalla Commissione con specifiche 
direttive, � stata proprio la Commissione a dover assumere l'iniziativa di indidividuarle, 
sottoponendo ad analitico esame una molteplicit� di fattispecie, solo 
in parte segnalate dagli Stati membri, cui pur era stato inviato uno specifko 
questionario. In questa fase i tempestivi e ripetuti interventi della Corte di 
Giustizia nella specifica materia hanno indubbiamente consentito, per la generalit� 
dei rprinoipi affermaiti e dei criteri d[ interipretazione adottati, una pi� 
rapida e uniforme soluzione di moltissime delle questioni sorte, anche se 
non sottoposte specificamente al suo esame. 

Ben presto la Corte ha chiarito, infatti, che � la nozione di tassa di effetto 
equivalente a quello di un dazio doganale, lungi dal costituire un'eccezione al 
generale divieto relativo ai dazi doganali, va al contrario considerata come il 
necessario completamento di questo, destinato a garantirJie l'efficacia; questa 
espressione, che appare invariabi!lmente accanto all'altra, dazi doganali, rende 
manifesto l'intento di proibire non soltanto i p11ovvedimenti che hanno anche 
formalmente carattere doganale, ma anche tutti quel1i che, pur diversamente 
denominati, ovvero posti in v:igore da altri organi, � fiiIJJirebbero per avere gli 
stessi ,effetti disoriJmiinatori o protettivi dei dazi doganaili �; aggiungendo che 
� non ha importanza s.tabilire se ricorrano tutti gli effetti che i dazi doganali 
producono oppure soltanto uno di essi, n� se, congiuntamente a tali effetti, 
siano stati perseguiti altri scopi, priincipali o acoessori, una volta accertato 
che la tassa pregiudica il raggiungimento deLle suddette finalit� del trattato 
e che essa � stata imposta, non gi� in esito ad un procedimento previsto dal 
trattato, bens� con dedsione unit1aterale �; e coIJJOludeindo con una precis.a 
definizione: � la tassa di effetto equivalente pu� essere considerata, indipendentemente 
dalla sua denominazione e dalla sua struttura, come un dfritto 
imposto unilateralmente, sia all'atto dell'importazione, sia dn un succesfilvo 
momento, e che, colpendo specialmente una merce importata da un Paese 
membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale, produce il 
risultato di alterarne il prezzo e di incidere cos� sulla libera circolazdone delle 
merci alla stess.a stregua di un dazio doganale� (6). 

Questa nozione � stata ritenuta valida, naturalmente, sia per le norme 
ad hoc del trattato, 'sia per diiSposizioni dei regolamenti comunitari (7). 

stessa Commissione, nella causa n. 37/73, ha posto in rilievo che nei pi� recenti regolamenti 
l'espressione potrebbe essere riferita ad eventuali tasse comunitarie di effetto equivalente 
ai dazi doganali. Comunque, l'ammontare delle varie tasse di effetto equivalente 
ai dazi doganali applicate dai singoli Stati membri non � stato considerato n� ai fini di cui 
all'art. 14 del trattato, n� nell'applicazione del criterio stabilito per la determinazione del 
prelievo dovuto. � 

(6) Cosi nella sentenza 14 dicembre 1962, nelle cause riunite 2 e 3/62, Commissione c. 
Grand. Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1962, 793, e quindi in numerose sentenze 
successive, in alcune delle quali si � sottolineato che non rileva lo scopo perseguito con 
la percezione della tassa: sentenze 10 dicembre 1968, nella causa 7/68, Commissione c. 
Rep. italiana, Racc. 1968, 561; e 14 dicembre 1972, nella causa 29/72, Marimex, Racc. 1972, 
1309; e che non ha rilievo se la tassa non sia stata riscossa a profitto dello Stato e non 
abb;a effetti discriminatori o protezionistici: sentenza 1� luglio 1969, nella causa 24/68, 
Commissione c. Rep. Italiana, Racc. 1969, 193, e nelle cause riunite 2 e 3/69, Diamantarbeiders, 
Racc. 1969, 211. 
(7) Sentenze 14 dicembre 1971, nella causa 43/71, Politi, Racc. 1971, 1039; 7 marzo 1972, 
nella causa 84/71, Marimex, Racc. 1972, 89; 10 ottobre 1973, nella causa 34/73, Variola, 
Racc. 1973, 981; 9 luglio 1975, nella causa 21/75, Schr�ider, Racc. 1975, 905. 

5

PARTE II, QUESTIONI 

La Corte ha, quindi, precisato che il divieto di dazi doganali e delle tasse 
di effetto equivalente � � uno dei presupposti indispensabili per la costituzione 
e di un mercato comune ai vari mercati nazionali, e di un'organizzazione comune 
alle SI�ngole organizzazioni nazionali >>, per cui tale divieto � � nonna fondamentale 
e qualsiasi eventuale eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente, 
deve essere espressamente prevista� (8). Con alcune pronunzie basilari, 
cui gi� s& � fatto cenno in linea generale in premessa, la Corte ha statuito 
che i�l divieto, riguardo all'introduzione di nuovi dazi o tasse di effetto equivalente 
(standstill), � chiaro e incondizionato, e si concreta ~n un obbligo non gi� 
di fare, bens� di non fare, cui non fa riscontro alcuna facolt� degli Stati di 
subordinarne !'.efficacia all'emanazione di un provvedimento di diritto interno, 
sicch� � per sua natura atto a ;produrre direttamente degH effetti sui rapporti 
giuridici intercorrenti fra gli Stam membri e i loro amministrati (9); e che 
pari efficacia hanno, ma a partire dalle date di scadenza indicate nel trattato, 
le norme che impongono l'abolizione di dazi e tasse di effetto equlivalente 
preesistenti, indipendentemente anche per esse da atti positivi di diritto interno 
degli Stati o da interventi delle istituzioni comunitare (10). 

In base a questi. rigorosi criteri la Corte ha ritenuto di poter indiv1duare 
tasse di effetto equivalente in numerose fattispecie sottoposte al suo esame. 

Si segnalano, peT la vasta portata dei princi{Pi affermati, le sentenze 
emesse ~n tema di tasse connesse al rilascio di licenze di importazione (11), 
peT i ,diritti per servizi amministrativi e 'di statistica (.12), per oneri !rclativi 
a controlli sanitari, fitosanitari e di qualit� ~13), dove la Corte ha precisato 
che non si potrebbe parlare di tasse di effetto equlivalente solo se la prestazione 
pecuruiaria richiesta fosse il corrispettivo di servi2l� effettivamente resi, 
limitando peraltro la concreta applicabilit� di tale eccezione con la precisazione 
che l'onere richiesto non deve essere per� superiore n� al costo effettivo 

(8) Sentenza 13 novembre 1964, nelle cause riunite 90-91/63, Commissione c. Grand. 
Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1964, 1201. Con la gi� citata sentenza 10 dicembre 
1968, nella causa 7/68, nella nota questione della tassa riscossa dall'Italia per il rilascio 
�di 
licenza d'esportazione d'opere d'arte, la Corte ha precisato che uno Stato non pu� 
giustificare l'inserimento di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione 
appellandosi al disposto dell'art. 36 del trattato, il quale invero consente di applicare 
misure ben diverse, quali le restrizioni quantitative all'esportazione delle opere d'arte 
costituenti il patrimonio artistico nazionale. 

(9) Sentenza 5 febbraio 1963, nella causa 26/62, citata nella nota 1. Qui la Corte ha 
precisato anche che � per stabilire se un dazio doganale o una tassa di effetto equivalente 
siano stati aumentati -in spregio al divieto sancito dall'art. 12, si deve aver riguardo al 
dazio o alla tassa effettivamente applicati dallo Stato membro all'atto dell'entrata in vigore 
del trattato: l'aumento pu� essere stato causato tanto da una rielaborazione della tariffa 
cui consegua la classificazione della merce sotto una voce colpita da dazio pi� elevato, 
quanto dalla maggiorazione del dazio doganale �. 
(10) Gi� citate sentenze 17 dicembre 1970, nella causa 33/70, SACE, Racc. 1970, 1213, 
riguardo al complesso delle tasse di effetto equivalente; 26 ottobre 1971, nella causa 18/71, 
Eunomia, Racc. 1971, 811, riguardo ai dazi e tasse di effetto equivalente all'esportazione. 
Cfr. anche sentenze 19 giugno 1973, nella causa 77/72, Capolongo, Racc. 1973, 611; e 5 febbraio 
1976, nella causa 87/75, Bresciani, Racc. 1976, 129. 
(11) Sentenza 16 giugno 1966, nelle cause riunite 52-55/65, Rep. fed. di Germania c. 
Commissione, Racc. 1966, 345. 
(12) Sentenze 1� luglio 1969, nelle cause 24/65, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 
1969, 193; 18 novembre 1970, nella causa 8/70, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1970, 961. 
(13) Sentenza 14 dicembre 1972, nella causa 29/72, Marimex, Racc. 1972, 1309; 11 otto 
bre 1973, nella causa 39/73, Rewe, Racc. 1973, 1039; 26 febbraio 1975, nella causa 63/74, 
Cadsky, Racc. 1975, 281; 5 febbraio 1976, nella causa 87/75, Bresciani, Racc. 1976, 129.

-



6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n� al valore reale del serv1z10, e, pi� recentemente, che il servizio che pu� 
rendere lecita la controprestazione deve consistere in un vantaggio reso individualmente 
ad un operatore e non genericamente ad una categoria di operatori 
(14) (15). 

Un'interessante manifestazione dell'ado:ziione di criteri interpretativi sempre 
tesi a cogliere la vera sostanza de1le cose, al di l� della forma �con cui si presentano, 
appare laddove 1a Corte ha ritenuto che anche � il contributo che 
rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti 
nazionaLi quanto sui prodotti importati, secondo g1i stessi criteri, pu� cionondimeno 
essere una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione, 
quando sia esclusivamente destinato a finanziare attivit� che giovano in modo 
specifico al prodotto nazionale tassato �, ~n quanto un siffatto congegno tributario 
sarebbe soltanto in apparenza un sistema di imposiziorui interne (16)_ 

3. -Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente. 
L'unione doganale importa il divtleto, fra gli Stati membri, oltre che dei 
dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente ad essi, anche di restriziorui 
quantitative all'esportazione e all'importazione e di qualsiasi misura di effetto 
equivalente (artt. 30 e 34 del trattato). Il trattato stabilisce il divieto di introdurre 
nuove restrizioni dirette o inoorette e l'abolizione progressiva di quelle 
esistenti al :_pi� tardi al termine della prima tappa del periodo transitorio per 
le esportaziorui e al termine del periodo transitorio per le drmportazioni (articoli 
31 e segg.). 

Se la nozione dd restrizione quantitativa non poteva non risultare abbastanza 
chiara, era bene evidente che la delimitazione del concetto di � mdsura 
di effetto equivalente� e la concreta individuazione di esse avrebbero formato 
oggetto di molteplici questioni. 

La Commissione aveva definito '1e misure di effetto equivalente alle restrizioni 
quantitative come � le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, 
nonch� ogni altro provvedimento posto in essere da un'Autorit� pubbldca 
o ad essa amputabile, che impediscono importazioni o espo11tazioni che 
altrimenti potrebbero aver luogo, nonch� le disposizioni, prassi e provvedimenti 
che rendono le importazioni 'pi� difficili o pi� onerose dello smercio dei 
prodotti nazionali� (17). La Corte, richiamata e recepita la definizione della 
Commissione, si � riferita, ancor pi� vastamente, ad � ogni normativa com



(14) Cfr., in particolare, la sentenza 26 febbraio 1975, nella causa 63/74, citata nella 
nota precedente. 
(15) Peraltro, nelle recenti sentenze 25 gennaio 1977, nella causa 46/76, Bauhuis, 
Racc. 1977, 1, e 12 luglio 1977, nella causa 89/76, Commissione c. Regno dei Paesi Bassi, 
Racc. 1977, 1355, la Corte, esaminando diritti percepiti dai Paesi Bassi nella prima causa 
per controlli sanitari all'esportazione imposti da una norma comunitaria e nella seconda 
causa per controlli fitosanitari all'esportazione contemplati da una convenzione internazionale, 
ha escluso che si possa parlare di tasse di effetto equivalente allorch� la misura non 
� imposta unilateralmente da uno Stato membro in considerazione di un interesse puramente 
nazionale, bens� di un controllo organizzato su basi identiche in tutti gli Stati 
membri, salva comunque la verifica -non richiesta nei casi di specie -della congruit� 
dell'onere con il costo effettivo delle operazioni: le pronunzie sembrano invero limitare 
per qualche verso la portata dei principi rigorosissimi finora affermati. 
(16) Sentenza 19 giugno 1973, nella causa 77/72, Capolongo, Racc. 1973, 611. 
(17) Direttiva 22 dicembre 1969, n. 70/50, in G.U. n. L 13 del 19 gennaio 1970, p. 29

PARTE II, QUESTIONI 

7 

merciaie che possa ostacolare direttam�nte o indiretJtamente, in atto o in 
potenza, gli scambi intracomunitari (18) (19). 

Nel solco di questa ampia ed elastica definizione la Corte si � mossa con 
il costante impegno di individuare ed enucleare gli aspetti sostanziali delle 
fattispecie esaminate, tenendo conto dei loro concreti effetti al di l� delle 
forme apparenti. 

Cos�, pur partendo dal presupposto che le disposizioni limitative riguardano 
lo stadio della commercialdzzazione dei prodotti e non quello della produzione, 
la Corte ha ritenuto che �un'organizzazione nazionale che tenda a 
Limitare la produzione altera, o comunque pu� alterare, il sistema comunitario 
degli scambi, e costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative� (20). 

La individuaiiione di misure !-li effetto equivalente in una molteplicit� di 
fattispecie della pi� diversa natura e struttura evidenzia aspetti molto interessati 
della progressiva realizzaziione di una effettiva unione doganale e sottolinea 
il determinante contributo dato in materia della Corte. 

Per l'incisivit� dei concetti enucleati appaiono molto significative le pronunzie 
emesse: 

-relativamente a dichiarazioni d'origine dei prodotti richieste all'importazione, 
la cui imposizione � stata ritenuta contraria al trattato allorch� 
l'onere risulti sproporzionato allo scopo effettivo di garanziia che la misura 
dovrebbe limitarsi a '.Perseguire, osservandosi che � finch� non sar� stato istituito 
un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticit� della 
denominazione d'origine di un prodotto, gli Stati che intendano adottare provvedimenti 
contro comportamenti sleali .in tale settore possono farlo soltanto 
a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e i mezzi di prova 
richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gLi Stati 

, membri, ma siano accessibili a tutti i cittadini comunitari� (21); 

(18) Sentenze 15 dicembre 197-1, nelle cause riunite 51 e 54/71, International Fruit 
Company, Racc. 1971, 1107; 30 aprile 1974, nella causa 155/73, Sacchi, Racc. 1974, 409; 
11 luglio 1974, nella causa 8/74, Dassonville, Racc. 1974, 837. 
(19) Per l'efficacia diretta degli artt. 31 e 32 del trattato, cfr. la nota 2 e in particolare 
la sentenza 19 dicembre 1968, nella causa 13/68, ivi citata. 
(20) Sentenza 30 ottobre 1974, nella causa 190/73, Van Haaster, Racc. 1974, 1123, relativamente 
ad un regolamento olandese che imponeva, per la coltivazione di bulbi di giacinto, 
una licenza rilasciata per superficie limitata. Peraltro, con la sentenza 14 luglio 1976, 
nelle cause riunite 3-4 e 6/76, Kramer, Racc. 1976, 1279, relativamente alla fissazione di 
quote di cattura della pesca, ha ritenuto di escludere la natura di misure di effetto equivalente, 
osservando che sebbene una limitazione quantitativa della pesca possa far diminuire 
a breve termine i quantitativi di prodotti ittici che gli Stati membri possono commerciare, 
si tratta per� di misure necessarie per garantire, a lungo andare, un rendimento 
ottimale e costante e, di conseguenza, l'approvvigionamento dei consumatori. 
(21) Sentenza 11 luglio 1974, nella causa 8/74, Dassonville, Racc. 1974, 837. Nella specie 
la legislazione belga richiedeva per l'importazione il certificato d'origine del whisky a garanzia 
della autenticit� della denominazione d'origine, favorendo cos� le importazioni dirette 
dai Paesi membri d'origine a danno delle importazioni da altri Paesi membri non produttori 
in cui il prodotto si trovava in libera pratica. Nello stesso ordine d'idee la sentenza 
~6 dicembre 1976, nella causa 41/76, Donckerwolke. 
Sempre in materia di denominazione d'origine, ma sotto altro profilo, la Corte (sentenza 
20 febbraio 1975, nella causa 12/74, W�ingesetz, Racc. 1975, 181) ha individuato una 
misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa nella legge vitivinicola tedesca 
che riservava ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituivano n� appellativo 
di origine, n� indicazione di provenienza (Sekt, Weinbrand, Pradikatsekt): �tali denominazioni 
-ha precisato -non assolvono alla loro funzione specifica se non nel caso in cui 

12 



8 

RASSFGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-relativamente a reg�imi di prezm massimi, dove si � avvertito che essri. 
non costituiscono di per s� misure di effetto equivalente quando sri. applicano 
senza alcuna differenza ai prodotti narionali come a quelli importati, ma che 
la conclusione � opposta se i prezzi massimi sono fissati. ad un liveJlo tale 
che ilo smercio dei prodotti importati venga reso impossibile o pi� difficile 
di quello dei prodotti. nazionali, tenuto conto della rispettiva situazione 
di queste due categorie di prodotti (22); 

-relativamente a regimi monopolistici, a proposito dei quali � stato 
osservato che, se la circostanza che in uno Stato membro un'impresa sia 
tri.tolare del diritto esclusivo di trasmettere messaggi pubblk�ltari telewsivi non 

� di per s� incompatibile con la libera circolazione dei prodotti di cui g1i 
stessi messaggi mri.rano ad incrementare H commercio, le conclusioni dovrebbero 
essere opposte qualora il diritto esclusivo venisse usato per favoriire, 
nell'ambito della Comunit�, determinate correnti di scambio o determinati 
operatori economici a scapito di altri, :Perch� tali effetti restrittivi sugLi 
scambi .non sarebbero infatti proporzionati allo scopo perseguito nell'organizzare 
la televisione come servii:zio di interesse pubblri.co, che � all'origine dell'esclusiva 
conferita dallo Stato (23); 

-relativamente ad aiuti ammessi dal trattato, dove � stato rilevato che 
pur implicando sovente gli ari.uti, per loro natura, una protezione e, quri.ndi, 
un certo frazionamento del mercato a scapito dei prodotti delle imprese che 
non ne fruiscono, ci� non giustifica, tuttavia, effetti restrittivd che vadano 
al di l� di quanto � necessario perch� l'aiuto possa raggiungere gli scopi 
ammessi dal trattato (24). 

Sri noti come la Corte abb~a sempre avuto presente l'esigenza di trovare 
un giusto equilibrio fra il principio fondamentale del libero scambio e quegli 
scopi sodali che il diritto comunitario indubbiamente intende garantire, ma 
che spesso sarebbero stati invocati dagli Stati oltre misura per giustificare 
autentiche restriZlioni unilaterali. 

Questa tendenza della Cotte risulta ancor pi� evidente allorch� � stato 
esplioitamente invocato l'art. 36, che appunto ammette divieti e restrizioni per 
specifici e superdori interessi. 

Quivi la Corte ha precisato che fapplicabH>it� dei provvedimenti consentiti 
dall'art. 36, in quanto trattasi di una deroga al pmncipio della ldbera circolazione 
delle merci, va intesa in senso restl'ittivo: gli Stati membri possono 
invocare l'art. 36 solo se ne rispettano rigorosamente i limri.ti per quanto 
riguarda sia lo scopo persegudto sia la natura dei mezzi, e la deroga deve 

il prodotto designato possegga effettivamente qualit� e caratteristiche inerenti alla localizzazione 
geografica della sua provenienza�, mentre �un'indicazione di provenienza definita 
in funzione della superficie del territorio nazionale o di un criterio linguistico non pu� 
bastare per costituire un ambito geografico, nel senso precitato, idoneo a giustificare 
un'indicazione di provenienza�: se occorre, infatti, tener conto dell'esigenza di proteggere 
il consumatore e non solo il produttore da frodi commerciali, occorre che i meccanismi 
predisposti siano necessari e congrui e non un mezzo per favorire spinte protezionistiche. 

(22) Sentenze 26 febbraio 1976, nella causa 65/75, Tasca, Racc. 1976, 291, e nelle cause 
riunite 88-90/75, Sadam, Racc. 1976, 323. 
(23) Sentenza 30 aprile 1974, nella causa 155/73, Sacchi, Racc. 1974, 409. 
(24) Sentenza 22 marzo 1977, nella causa 74/76, Iannelli e Volpi; si hanno simili effetti 
ha precisato la Corte -qualora l'aiuto venga concesso agli operatori economici che 
acquistano prodotti importati tramite un ente statale, ma venga negato in caso di importazione 
diretta, senza che, manifestamente, tale distinzione sia necessaria alla realizzazione 

dell'obiettivo dell'aiuto e al suo finanziamento. 

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9

PARTE II, QUESTIONI 

risultare indispensabile per 1a tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico 
della misura (25). 

Cos� � stato escluso che la tutela degli interessi superiori indicati nella 
norma possa essere perseguita con l'adozione di misure non previste specificamente 
nella norma stessa, quali l'introduzione di una tassa di effetto equivalente 
ad un dazio doganale, che sd ripercuote sulle condizioni economiche 
deJ!le operrunOlllfr commerciail!i senza, peraltro, intervenire in ffii.sura cogente 
nelle scelte degli operatori (26). 

In altra occasione � stato precisato che se � vero che divieti e restrizioni 
.all'importazione possono essere giustificati con l'esigenza di proteggere 
la propriet� industriale e commerciale, ta!e esigenza � appagata da norme nazionali 
che garantiscano il legittimo detentore di un marchio contro le contraffazioni 
da parte di persone prive di qualsiasi titolo, ma sarebbe estranea a 
norme che impedissero la commercializzazione in uno Stato membro di merci 
prodotte legalmente con un marchio identico, certamente non giustificabili con 
la ben diversa esigenza di informare i consumatori sull'origine dei prodotti di 
mai.rea (altrimenti penseguibile con strumenti che non pregiudichino la libera 
circolazione delle merci) (27). 

E in materiia di controlld sani.tari per l'importazione di prodotti farmaceutici 
� stato precisato che l'art. 36 � non pu� giustificare normative o prassi 
anche utiili, che tuttavia presentino aspettii restrittivii motivati essenzialmente 
dalla preoccupazione di ridurre l'impegno dell'amministrazione o le spese pubbliche, 
a meno che, in mancanza delle predette normative o prassi, tale !impegno 

o tali spese risultino eccessdvamente onerosi �. In particolare la Corte ha rilevato 
che � senz'altro eccessivo esigere dagli dmportator.i una documentazione 
tecnica sul valore terapeutico e sull'innocuit� dei medicinali importati, quando 
le automt� sanitarie dello Stato importatore gi� dispongano cli tale documentazione 
per essere stati gli stessi prodotti gi� importati in passato (28). Parallelamente, 
per i controlld sanitari alla frontiera degli anima1i e delle carni 
importatd, � stato precisato che -essendo stato <trasferito il controllo, secondo 
direttive comunitarie, allo Stato membro esportatore -lo Stato membro 
importatore non pu� invocare l'art. 36 per giustificare nuovi minuziosi controll!
i a pretesa garanzia della protezione della salute, ma, conservando indubbiamente 
tH potere di vigilare affinch� le garanzie offerte dalle direttive siano 
(25) La necessit� di un'interpretazione restrittiva � stata avvertita anche in tema di 
applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 226 del trattato (sentenza 18 febbraio 
1964, nelle cause riunite 73 e 74/63, Puttershoek, Racc. 1964, 14; principio, peraltro, 
che non sembra sia stato applicato rigorosamente nella precedente, ben nota questione 
dei frigoriferi italiani, conclusasi con sentenza 17 luglio 1963, nella causa 13/63, Rep. ita' 
liana c. Commissione, Racc. 1963, 335); e delle misure di protezione di cui all'art. 115 del 
trattato (sentenze 23 novembre 1971, nella causa 62/70, Bock, Racc. 1971, 897; 8 aprile 1976, 
nella causa 29/75, Kaufhof, Racc. 1976, 431), per gli effetti limitativi che esse portano alle 
disposizioni fondamentali del trattato relative alla libera circolazione delle merci all'interno 
della Comunit� e per l'ostacolo che esse costituiscono all'attuazione della politica comune 
nei confronti dei paesi terzi. 
(26) Sentenza 10 dicembre 1968, nella causa 7 /68, gi� citata, relativamente alla nota 
questione dell'esportazione delle opere d'arte italiane. 
(27) Sentenza 3 luglio 1974, nella causa 192/73, Van Zuylen, Racc. 1974, 731, e, nello 
stesso ordine di idee, le sentenze 31 ottobre 1974, nelle cause 15/74 e 16/74, De Peijper, 
Racc. 1974, 1147 e 1183; e 22 luglio 1976, nella causa 119/75, Terrapin, Racc. 1976, 1039. 
(28) Sentenza 20 maggio 1976, nella causa 104/75, De Peijper, Racc. 1976, 613. In effetti 
la prova potrebbe rilevarsi gravosissima vuoi per la difficile accessibilit� dei documenti, 
vuoi per le complesse modalit� di presentazione, si da privilegiare il fabbricante del prodotto 
o suoi rappresentanti autorizzati, rispetto agli importatori paralleli. 

10 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.0 STATO 

effettivamente realizzate, pu� solo effettuare esami sporadici, che, se fossero 
molrtipildicati aWL'eooesso, potrebbero ben cosllitiuire una restriziOl!le dissimu�ata 
negli scambi fra gli Stati membri (29). 

4. -Imposizioni interne discriminatorie. 
L'art. 95 del trattato sancisce il divieto per gli Stati membri di applicare 
direttamente o indirettamente., ai prodotti deglii altri Stati membri, imposirioni 
interne di qualsivoglia natura, superiori a queMe ap:plicate direttamente o indirettamente 
ai prodotti �lazional� similari o comunque ~ntese a proteggere 
indirettamente altre produzioni, e prevede l'eliminazione di quelle esistenti, 
al pi� tardi alla fine della pnima tappa del periodo transitorio. 

La disposizione, malgrado che sia inserita nel trattato fuori della sedes 
materiae, � norma complementare a quelle specificamente dettate per realizzare 
la libera circolazion~ delle merci e in particolare a quelle che prevedono 
il divieto di dazi doganali. e di misure di effetto equivalente: tali norme, 
infatti, verrebbero private di contenuto pratico se gli Stati, che ;pur conser~
o in linea generale piena competenza nel campo dei tributi interni, potessero 
agire sul sistema delle disposizioni interne creando discriminazioni a 
seconda dehl'origine dei prodotti, in modo tale da compensare indirettamente 
gli effettii dell'abolizione dei dazi doganalii (30). La norma, ha precisato la 
Corte (31), � dntesa a garantire il normale giuoco della concorrenza e ad 
evitare effetti protezionistici od ostacold di carattere fiscale alla Ubera ci["colazione 
delle merci all'interno del mercato comune (32). 

Pur nel ritenuto parallelismo di effetti fra disposi7Jioni interne discriminatorie 
e tasse di effetto equivalente a dazi doganali, la Corte non ha mancato 
di mettere in evidenza, ben presto, la distinzione fra le due fattispecie legalii, 
precisando che le prime colpiscono sia il prodotto importato che quello 
nazionale similare e le seconde solo i prodotti importati (33). 

Distinzione tutt'altro che priva di rilievo, sia -e soprattutto -in regime 
di periodo transitorio, per I�l differente ritmo delle abolizioni progressive 
dettate dal trattato, sia ancor oggi per il pi� limitato campo di applicazione 
dell'art. 95. 

(29) Sentenza 15 dicembre 1976, nella causa 35/76, Simmenthal. 
(30) Sentenza 14 dicembre 1962, nelle cause riunite 2-3/62, Commissione c. Grand. 
Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1962, 793t la norma � � intesa ad impedire le 
scappatoie che potrebbero essere offerte da un determinato trattamento fiscale �. 
(31) Sentenza 4 aprile 1968, nella causa 27/67, Fink-Frucht, Racc. 1%8, 297. 
(32) Per la sua diretta applicabilit�, cfr. la nota 2 e in particolare la sentenza 16 giugno 
1966, nella causa 57/65, Liitticke, ivi citata. Questa sentenza suscit� polemiche in Ger, 
mania e la stessa Bundesfinanzhof invit� esplicitamente la Corte, in una successiva occasione, 
ad un ripensamento, ma la Corte ribad� subito l'indirizzo seguito, non rawisando 
motivi per discostarsene, con la sentenza 3 aprile 1%8, nella causa 28/67, Molkerei, Racc. 
1968, 192. Qui la Corte ha affermato il principio, ribadito in successive sentenze (da ultimo 
sentenza 22 marzo 1977, nella causa 74/76, Iannelli e Volpi), che � l'art. 95 non limita la 
facolt� del giudice nazionale competente di valersi, fra i vari mezzi offertigli dall'ordinamento 
interno, di quelli che gli appaiono pi� appropriati onde salvaguardare i diritti 
soggettivi attribuiti dal diritto comunitario �, aggiungendo che � in particolare, se un tributo 
interno � incompatibile con l'art. 95, primo comma, solo per l'eccedenza di un determinato 
importo, spetta al giudice nazionale decidere, secondo le norme del diritto interno, 
se sia illegittima l'intera imposizione ovvero solo l'eccedenza �. 

(33) Sentenza 8 luglio 1965, nella causa 10/65, Waldemar, Racc. 1965, 540; s� che le due 
norme, che distintamente prevedono le due fattispecie, non i'Ossono applicarsi congiuntamente: 
sentenze 16 giugno 1966, nella causa 57/65, gi� citata; 22 ottobre 1974, nella causa i 
27/74, Demag, Racc. 1974, 1037; 18 giugno 1975, nella causa 94/74, IGAV, Racc. 1975, 699. t 
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PARTE II, QUESTIONI 

11 

Ed infatti la stessa Corte ha osservato da un lato che � le tasse di effetto 
equivalente vanno puramente e semplicemente abolite, mentre le imposte 
interne vanno a:pp1icate, ai sensi dell'art. 95, in modo tale da escludere qua],. 
siasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, fra i prodotti nazionali ed 
i prodotti originari deglii altri Stati membri� (34), e d'altro lato che il. divieto 
di ma.gigi.ori imposizioilli riguarida solo li prodotti importati e nOlll 
quelli esportati (a diffurenza del divieto di dazi doganali e di misure dd 
effetto equivalente), :facendo a(plpl�JCazione di questo principio a maggiori oneri 

� i:mposti da uno Stato membro aLle proprie esportazioni, quale misura di 
frenJO alilJe ~oniper fini di .politica monetaria, osservando che ivi n0111 
si trattava di tasse di effetto equivalente ma semplicemente di maggiori 
onemi :interni (35). Ed ha ailtres� osservato che dii! divieto drell'airt. 95 non 
potrebbe trovare app1ica:llione se non esistessero n� prodotti interni similari 
n� prodotti nazionalii corrispondenti da proteggere (36). � 
Peraltro la portata di questi limiti di applicazione dell'art. 95 � stata in 
parte mitigata dalla Corte vuoi facendo una pi� larga applicazione del concetto 
di tassa di effetto equivalente (37), vuoi ampliando il concetto di prodotti similari, 
facendovi rientrar� tutti quelli classlificabili, . a seconda dei casi, nella 
stessa categoria fiscale, doganale o statistica (38). 
Varia e multiforme � la casistica che la giul1isprudenza della Corte offre 
in materia. E qui, ancora una volta, si evidenzia lo sforzo costante della Corte 
di cogliere l'essenza dei fenomeni, con specifico riferimento agli effetti concreti 
ed al nisulmto globale delle imposizionl� sottop�iste al suo esame, senza lasciarsi 
fuorviare da diversit� ap:parenti dn forza delle quali si cercava di giustificare 
la difformit� di imposi:l'l�one. � 
Cos� la Corte ha avuto cura di precisare che. l'esame comparativo fra 
oneri fiscailli. che co1piscono il prodotto nazionaile e oneri fiisca�i che co1p:iscono 
ili. prodotto impartato va fatto oonendo conto dehl'ailiquota, deH'i.mponibil.e e 
delre modailiit� dcll'imposta, chlairendo in par1lioo1are: 
-che la parit� di aliquota non esclude la discriminazione se diversa � la 
base imponibile fra prodotto dmportato e prodotto nazionale (39); 
-che occorre tener conto dell'intera fase del processo produttivo o della 
distribuzione (40); 

(34) Sentenza 18 giugno 1975, nella causa 94/74, citata nella nota precedente. 
(35) Sentenza 22 ottobre 1974, citata nella nota 33: decisione che, invero, lascia pi� 
di una perplessit�. 
(36) Sentenza 4 aprile 1968, nella causa 27/67, Fink Frucht, Racc. 1968, 297. 
(37) Occupandosi del caso, per molti versi analogo a quello della causa 27/74, citata 
nella nota 34, di maggiori oneri imposti per l'importazione di bulbi olandesi, la Corte 
(sentenza 23 gennaio 1975, nella causa 51/74, Hulst, Racc. 1975, 79) ha ritenuto operante 
il divieto dell'art. 13, senza, per�, esaminare il caso al lume dell'art. 95. 
(38) Sentenze 4 aprile 1%8, nella causa 27/67, citata nella nota 32; e 15 aprile 1970, 
nella causa 28/69, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1970, 187. 
(39) Sentenze 5 maggio 1970, nella causa 77/69, Commissione c. Regno del Belgio, 
Racc. 1970, 237; 20 febbraio 1973, nella causa 54/72, F.O.R. c. V.K.S., Racc. 1973, 193; 
22 marzo 1977, nella causa 74/76, Iannelli e Volpi; in questo ordine di idee appare anche 
la sentenza 15 ottobre 1969, nella causa 16/69, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 1969, 
377, con la quale si precisa che il divieto concerne ogni sorta di provvedimento tecnico 
atto a colpire maggiormente i prodotti importati (nella specie relativamente alla tassazione 
di acquavite importata in base ad una gradazione alcoolica fittizia). 
(40) Sentenza 20 febbraio 1973, nella causa 54/72, citata nella nota precedente, dove � 
stata ritenuta un maggior onere una imposta di scambio che colpisce due volte il prodotto 
importato nella stessa fase del circuito commerciale. 

12 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-che, se � vero che i� termini "direttamente� e �indirettamente�, cui 
l'art. 95 fa riferimento, vanno intesi in senso molto ampio e le imposizioni 
interne ivi disci:plinate debbono riferirsi al complesso dei tributi gravanti 
effettivamente e specificamente sul prodotto nazionale, in ogni fase della 
produzione e della distribuzione anteriore o concomitante a quella dell'importazione 
del prodotto proveniente da altri Stati membri (41), � altres� vero che 
si deve tener conto solo delle imposiz;ioni che gravano sul prodotto finito 
(direttamente) e di quelle che colpiscono, nei vari stadi della produzione, 
le materie prime e i semilavorati impiegati nella fabbricazione del prodotto 
(indiirettamente), senza alcun possibile riferimento, ad esempiio, alla ben diversa 
nozione di imposte dirette ed indiirette rilevate nell'ordinamento giuridico 
italiano (42) e senza tener conto dell'incidenza di elementi extrafiscali sul 
costo cLi produzione (43); 

-che i:l maggior onere � non pu� essere sottratto alla sfera di ap:plicazione 
dell'art. 95 per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto pubblico 
diverso dallo Stato o a suo vantaggio, e di costituire una tassa speciale o 
avente una specifica destinazione� (44). 

5. -Tariffa doganale comune. 
�L'unione doganale -afferma la Corte (45) -implica in primo luogo 
l'eliminaziione dei dazi doganali fra Stati membri e di qualsiasi tassa dii effetto 
equivalente: detta eliminazione � intesa all'istituzione della libera circolazione 
dehle memci nehl'aimbiito delilia OomU1I1it�; ... ma l'UIIl.�one dog~e implica in 
secondo luogo anche l'istituzione di una tariffa doganale unica per la Comunit� 
nel suo complesso, come stabilito dagli artt. 118-29 del trattato: questa 
tariffa comune � intesa alla parificazione degli oneri dogana1i gravanti, alle 
frontiere della Comunit�, sulle merci ilimportate da paesi ,terzi, al fine di 
evitare sviamenti di traffico nei rapporti con detti paesi ed altres� distorsioni 
neHa .libera circolazione interna o nei rappor1Ji concorrenziali�. Per questo 
inscindibile nesso fra i due as:i>etti dell'unione doganale, ci sembra opportuno 
richiamaire qui brevemente, nelle linee generali, anche la giurisprudenza della 
Oo:rite m materia dii tariffa dogana!Je comune. 

Entrata in vigore tale tariffa, per i paesi membri originari, il 1� luglio 1968, 
con anticipo rispetto al termine ultimo filssato dal trattato, si � avver1Jita 
subito la necessit� di 'llil'interpretaZiilione e di un'aipphicazione urn;ifumne delq�e 
voci, per garantire una assoluta parit� di condiizionii nella circolazione dei 
prodotti. E questo compito non poteva essere assolto che a livello comunitario, 
con il contributo essenziale della Corte di giustizia. 

� Le voci doganali, ha ben presto precisato la Corte, devono avere la 

stessa portata in tutti gli Stati membri. Questa esigenza resterebbe insoddisfatta 

(41) Sentenza 3 aprile 1968, nella causa 28/67, citata nella nota 32, con la quale la 
Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale fare la comparazione, sulla base dei 
principi esposti, fra gli oneri gravanti il prodotto nazionale e quelli gravanti il prodotto 
importato. 
(42) Sentenza 1� dicembre 1965, nella causa 45/64, Commissione c. Rep. italiana, Racc. 
1965, 886. 
(43) Sentenza 15 aprile 1970, nella causa 28/69, citata nella nota 38, in una fattispecie 
in cui l'Italia voleva che si tenesse conto dei maggiori oneri di produzione della polvere 
di cacao ottenuta in Italia. 
(44) Sentenza 22 marzo 1977, nella causa 74/76, Iannelli e Volpi. 
(45) Sentenza 13 dicembre 1973, nelle cause riunite 37 e 38/73, Diamantarbeiders, 
Racc. 1973, 1609. 

13

PARTE II, QUESTIONI 

se, in caso di incertezza circa la classificazione doganale di una merce, 
ciascuno Stato membro potesse autonomamente determinare tale portata 
mec�iante ilnter,pretazione. � vero che, iln caso di .d�.ffioolit� :rre!Hia dassificazione 
di una merce, l'amministrazione nazionale pu� essere indotta ad emanare 
n011lile di attuazione ed a chiariTe in tale occasione !� dubb!i cui d� ~uogo la 
descrizione di un :prodotto; essa per� pu� farlo soltanto nel rispetto delle 
norme comunitarie e senila poter dettare norme di interpretazione aventi carattere 
obbligatorio� (46). 

Affermata anche qui, in via di principio, la PTevalenza del diritto comunitario, 
la Corte ha enunciato alcuni criteri generali di !interpretazione e di 
classificazione, precisando: 

-che t1ie note esplicative delJJa Commissione costlituiscono 11.liil importante 
mezzo d'interpreta2lione laddove le disposizioni tariffarie m:m sono chiare, ma 
non possono condurre ad una diversa interpTetazione di norme il cui significato 
e la cui portata sono gi� di per s� sufficientemente chiari, n� modificare 
il testo della tari,ffa, del quale fanno parte integrante anche le note introduttive 
ai singoli capitoli (47); 

-che, in mancanza di note esplicative o di aLtre precisazioni da parte 
delle autorit� comun!itarie, le note esplicative ed i pareri sulla classificazione 
redatti dal comitato della nomenclatura di cui alla Convenzione di Bruxelles 
del '1950 vanno considerati come strumenti idonei per l'interpretazione della 
tairiffa doganale comune (48); 

-che utiWi elementi di intepretazione sono anohe i rprincipi cui si informano 
gli acco11di stirpulati dahla Comunit� nell'ambito del G.A.T.T. (49). 

La Corte ha ancora chiarito, sempre in via generale, ad esempio, che una 
merce va classificata nella voce relativa alle merci che con essa hanno una 
maggior afi�init�, affinit� che va valutata in funzione non solo delle caratteristiche 
filsiche dehl'.e merci, ma anche del Joro valore commerciale; che iLa 
nozione di PTezzo normale ha lo scopo precipuo di stabilire il prezzo reale 
delle merci, cio� il prezzo effettivamente praticato dn una vendita effettuata 
in condizioni di libera concorrenza; che le � spese di trasporto incluse � sono 
le spese effettivamente sostenute dall'acquirente, anche se quelle inerenti al 
modo di trasporto impliegato abitualmente per la stessa merce sono meno 
onerose (50). Anche qui balza' evidente quella che abbiamo segnalato come 

(46) Sentenze 18 febbraio 1970, nella causa 40/69, Bollmann, Racc. 1970, 69:. 18 giugno 
1970, nella causa 74/69, Krohn, Racc. 1970, 451; 8 dicembre 1970, nella causa 14/70, 
Bakels, Racc. 1970, 1001. Nella sentenza 19 novembre 1975, nella causa 38/75, Spoorwegen, 
Racc. 1975, 1439, � stato precisato che ci� vale quale che sia stata la forza cogente nell'ordinamento 
giuridico nazionale di un'interpretazione, anteriormente all'entrata in vigore 
della tariffa. doganale comune, relativa ad una voce di una tariffa doganale nazionale o 
comune soltanto a determinati Stati membri. 
(47) Sentenze 12 dicembre 1973, nella causa 149/73, Witt, Racc. 1973, 1587; 8 maggio 1974, 
nella causa 183/73, Osram, Racc. 1974, 477. 
(48) Sent1nze 14 luglio 1971, nelle cause 12/71 e 14/71, Henck, Racc. 1971, 743 e 779; 
24 novembre 1971, nella causa 30/71, Siemers, Racc. 1971, 919; 29 maggio 1974, nella causa 
185/73, Konig, Racc. 1974, 607; nella sentenza 11 novembre 1975, nella causa 37/75, Bagusat, 
Racc. 1975, vengono sottolineati gli ampi poteri discrezionali della Commissione, operante 
in stretta collaborazione con il comitato della nomenclatura, per decidere, ove sussistano 
varie possibilit�, in quale voce della tariffa vada classificata la merce. Cfr. anche sentenza 
19 novembre 1975, nella causa 38/75, sul valore dei pareri di classificazione del Consiglio di 
cooperazione doganale. 
(49) Sentenza 26 aprile 1972, nella causa 92/71, Interfood, Racc. 1972, 231. 
(50) Sentenze 8 dicembre 1970, nella causa 14/70, Bakels, Racc. 1970, 1001; 10 dicembre 
1970, nella causa 27/70, Edding, Racc. 1970, 1035. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

una delle call"atteristiche della giurisprudenza della Corte: il rilievo dato alla 
sostanza della questione pi� che alle s'pesso fuorvianti forme esterne. 

Naturalmente non � questa la sede per richiamare le soluzioni date dalla 
Corte a singole fattispecie. Baster� solo ricordare che nel corso di pochi 
anni la Corte ha msolto numerosissime questioni relative alla portata di 
singole voci doganali, concretizzando, attraverso la sua attenta opera interpretativa, 
quella effettiva unione doganale che, anche con l'istituzione della 
tariffa doganale comune, si � inteso perseguire. 

6. -L'apporto della Corte di Giustizia alla reaLizzazione degli obiettivi comunitari 
� stato fondamentale e determinante in tutti i settori di interesse 
comune. L'esame della sua giurisprudenza sulla libera circolazione delle merci, 
pur nella sommariet� cLi un'esposizione che ha mirato soprattutto ad enucleare 
alcuni dei principi generailii enunciati in materia, .oonfierma JJa iiID!PCJII'tanza, la 
validit� e la vastit� della sua opera. 
Resistenze ed ostacoli, diffidenze e incomprensiorui sono stati con il tem'.Po 
in gran parte superati. Oggi non pu� non essere sottolineata anche la preziosa 
opera che ii giudizi nazionali dei vruri Paesi membra svolgono parallelamente. 
Essi, sempre pi� sensibili all'idea comunitaria, determinano, via via con maggiore 
frequenza, gran parte degli interventi della Corte, richiedendo -ai 
sensi dell'art. .i77 del ,trattato -la sua pronuncia sulle norme e sugli atti 
comunitari, e contribuiscono cos� direttamente, e in modo anch'esso essenzffiale, 
allo sviluppo dell'azione comunitaria attraverso l'interpretazione uniforme del 
diritto. 

OSCAR FIUMARA 


LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

codice di procedura civile, art. 143, ultimo com�ma. 
Sentenza 2 febbraio 1978, n. lO, G. U. 8 febbraio 1978, n. 39. 


codice di procedura penale, art. 427, secondo comma. 
Sentenza 2 febbraio �1978, n. 11, G. U. 8 febbraio 1978, n . .39. 


codice di procedura penale, art. 571. 
Sentenza 2 febbraio 1978, n. 12, G. U. 8 febbraio 1978, n. 39. 


�legge 30 dicembre 1970, n. 1239, art. unico, nella parte in cui prevede 
l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il Reg. 
Z7 giugno 1968, n. 804, della C.E.E. 

Sentenza 29 dicembre 1977, n. 163, G. U. 4 gennaio 1978, n. 4 . 

. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE 

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (art. 3 del:!a Costituzione). 

Sentenza 29 dicembre 1977, n. 161, G. U. 4 gennaio �1978, n. 4. 
Sentenza 29 dicembre 1977, n. 162, G. U. 4 gennaio 1978, n. 4. 


�legge 7 gennai�o 19129, n. 4, art. 8 e 20 (art. 3 j:lella Costituzione). 
Sentenza 16 gennaio 1978, n. 6, G. U. 25 gennaio 1978, n. 25. 
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 7 (art. 3 e 36 della Costituzione). 
Sentenza 16 gennaio 1978, n. 1, G. U. 25 gennaio 1978, n. 25. 
legge 27 febbraio 1958, n. 64 (art. 3 e 51 della Costituzione). 
Sentenz~ .16 gennaio 1978, n. 5, G. U. 25 gennaio 1978, n. 25. 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

legge 30 giugno 1965, n. 1124, art. 91 (artt. 38 e 32 della Costituzione). 

Sentenza 29 dicembre 1977, n. 160, G. U. 4 gennaio 1978, n. 4. 

legge 20 dicembre 1973, n. 831, art+. 116, 17 e 18 (artt. 3, 36, 100, 103 e 
108 della Costituzione). 

Sentenza 16 gennaio 1978, n. 1, G. U. 25 gennaio 1978, n. 25. 

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 16 gennaio 1978, n. 2, G. U. 25 gennaio 1978, n. 25. 

III -QUESTiIONI PROPOSTE 

codice C'Mle, art+. 2946 e 2948, n. 4 (art. 3 e 24 della Costituzione). 

Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, ordinanza 4 luglio 1977, n. 517, 

G. 
U. 11 gennaio 1978, n. 11. 
Pretore di Roma, ordinanza 10 ottobre 1977, n. 524, G. U. 25 gennaio 1978, 
n. 25. 
codice di procedura civile, art. 668, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). 


Pretore di Viareggio, ordinanza 18 luglio 1977, n. 486, G. U. 4 gennaio 1978, 

n. 
4. 
codice penale, art+. 158 e 81 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 22 Juglio 1977, n. 567, G. U. 22 febbraio 1978, 

n. 
53. 
cod,ice di ,procedura penale, art. 272 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Livorno, ordinanza 4 luglio 1977, n. 506, G. U. 4 gennaio 1978, 

n. 4. 
codice di procedura penale, art. 304 (art. 24 della Costituzione). 

Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli, ordinanza 9 novembre 1977, 

n. 579, G. U. 22 febbraio 1978, n. 53. 
codice d'i procedura penale, a'rt, 351 (artt. 3 e 21 della Costituzione). 

Pretore di Sondrio, ordinanza 15 settembre 1977, n. 569, G. U. 22 feb� 
braio 1978, n. 53. 

cod-ic:e di procedura ,penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Corte di Cassazione, ordinanza 5 novembre 1976, n. 533, G. U. 25 gennaio 
1978, n. 25. 


PARTE JI, LEGISLAZIONE 

codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Corte d'Appello di Roma, ordinanza 4 ottobre 1977, n. 531, G. U. 25 gennaio 
1978, n. 25. 

codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 de1la Costituzione). 

Corte d'Appello di Milano, ordinanza 14 dicembre 1976, n. 528, G. U. 1 febbraio 
1978, n. 32. 

codice di procedura penale, art. 545, primo com�ma (artt. 3 e 24 de11a 
Costituzione). 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Lanusei, Ol'dinanza 29 luglio 1977, 

n. 537, G. U. l febbraio 1978, n. 32. 
r.d. 16 lugli�o 1905, n. 646, art. 20 (artt. 3 e 24 deHa Costituzione). 
Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce, ordinanza 8 aprile 1976, 
n. 562, G. U. 15 febbraio 1978, n. 46. 
�r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 63, primo e terzo comma (art. 3 della 
Costituzione). 

Corte dei Conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 19 ottobre 1976, 

n. 507, G. U. 4 gennaio 1978, n. 4. 
legge 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale per 1 minorenni di Napoli, ordinanza 17 ottobre 1977, n. 576, 

G. U. 22 febbraio 1978, n. 53. 
legge 7 ma�rzo 1938, n. 141 (artt. 3 e 21 della cOstituzione). 

Tribunale di Macerata, ordinanza 24 ottobre 1977, n. 572, G. U. 22 febbraio 
1978, n. 53. 

r.d. 5 g�iugno 1939, n. 1016, art. 3�2� (art. 3 della Costituzione). 
Tdbunale di Lucera, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 570, G. U. 22 febbraio 
1978, n. 53. 
Tribunale di Mistretta, ordinanza 18 ottobre 1977, n. 577, G. U. 22 feb� 
braio 1978, n. 53. 

legge 3 giugno 1940, n. 1073 (artt. 3 e 35 della Costituzione). 
Tribunale di Aversano, ordinanza 9 settembre 1977, n. 512, G. U. 11 gen� 
naio 1978, n. 11. 

r.d. �16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Tribunale di Roma, ordinanza 27 gennaio 1977, n. 508, G. U. 4 gennaio 
1978, n. 4. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 49 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Tribunale di Grosseto, ordinanza 17 ottobre 1977, n. 571, G. U. 22 febbraio 
1978, n. 53. 

legge t23 maggio 1950, n. 53, art. 7 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Padova, ordinanza 30 giugno 1977, n. 553, G. U. 15 febbraio 
1978, n. 46. 

d.P.R~ 30 maggio 1955, n. 797, artt. 3 e 6 (artt. 3 e 29 della Costituzione). 

Pretore di Are,zzo, orclinanza .17 ottobre 1977, n. 564, G. U. 15 febbraio 
1978, lll. 46. 

legge 2'4 'luglio 1957, 'n. 63\3, art. 1 O (artt. 3, 24, 36 della Costituzione). 

Tribunale di Ravenna, ordinanza 20 ottobre 1977, n. 566, G. U. 22 febbraio 
1978, n. 53. 

'legge '16 maggio 1960, n. 570, art. H (artt. 3 e 51 della Costituzione). 

Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 22 a,PriJe 1977, n. 583, G. U. 22 febbraio 
1978, n. 53. 

legge 10 lugUo 1960, n. 735, ort. 1 (art. 3 della Costituzione). 

T.A.R. per l'Emi1ia-Romagna, ordinanza 10 marzo 1977, n. 505, G. U. 4 gennaio 
1978, n. 4. 
legge reg. Siciliana 15 marzo 1963, n. rl6 (artt. 3, 97, 103 e 108 della Costituzione). 


Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, ordinanza 
19 ottobre 1976, n. 527, G. U. 25 gennaio 1978, n. 25. 

legge 30 giugno 1964, n. 11Z5 (artt. 3 e 24 defila Costituzione). 

Pretore di Pisa, orclinanza 1� luglio 1977, n. 580, G. U. 22 febbraio 1978, 111. 53. 

legge 13 tuglio 1965, n. 836, art. 1 (artt. l, 2, 35, 36 della Costituzione). 

Pretore di Bologna, ordinanza 13 luglio 1977, n. 518, G. U. 18 gennaio 
1978, n. 18. 

legge 21 luglio 1965, n. 903 (artt. 3, 30, 31 della Costituzione). 

Pretore di Varese, ordinanza 11 ottobre 1977, n. 532, G. U. 1� febbraio 
1978, n. 32. 

legge 15 lugMo 1966, n. 604, art. 11, primo c:omma (art. 3 e 37 della 
Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 25 giugno 1977, n. 503, G. U. 4 gennaio 1978, n. 4. 
Pretore di Bologna, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 550, G. U. 8 febbraio 1978, n. 39. 


PARTE II, LEGISLAZIONB 

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Fasano, ordinanza 13 ottobre .1977, n. 525, G. U. 25 gennaio 
1978, n. 25. 

Pretore di Venafro, ordinanza l7 ottobre 1937, n. 535, G. U.' 1� febbraio 
1978, n. 32. 

legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Piacenza, ordinanza 12 ottobre 1977, n. 521, G. U. 25 gennaio 
1978, n. 25. 

l1t9ge 7 ottobre 1969, n. 7421 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Tribunale di Rovigo, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 544, G. U. 1� febbraio 
1978, n. 32. 

�legge Provfocia di BolzanQ, 23 giugno 1970, n. 20 (artt. 4 e 11 legge Costituzionale 
26 febbraio 1968, n. 5). 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 7 luglio 1977, n. 573, 

G. U. 22 febbraio 1978, n. 53. 
legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 10 (art. 76 della Costituzione). 

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 8 luglio 1977, n. 534, G. U. 
18 gennaio 1978, n. 18. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Matera, ordinanza 31 maggio 1977, 

n. 516, G. U. 18 gennaio 1978, n. 18. 
legge 26 ottobre '1972, n. 643, art. 18, quarto comma (art. 3 e �53 della 
Costituzione). 

Commissione tributaria di primo grado di Torinoi ordinanza 6 giugno 1977, 

n. 513, G. U. 4 gennaio 1978, n. 4. 
d.P.R. H ottobre 197:�~ n. 644 (artt. 76 e 25 della Costitll2iione). 
Commissione tributaria di primo grado di Lucera, ordinanza 26 aprile 1947, 
n. 540, G. U. 1� febbraio 1978, n. 32. 
d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art, 50 (art. 3 della Costituzione). 
T.A.R. dell'Umbria, ordinanza 14 luglio 1977, n. 511, G. U. 18 gennaio 1978, n. 18. 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Commisione tributaria di Pordenone, ordinanza 29 marzo 1977, n. 541, G. U. 
8 febbraio 1978, n. 39. 


20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 2,6 ottobre 1973, n. 643 (artt. 3, 53 e 42 della Costituzfone). 
Commissione tributaria di primo grado di Venezia, ordinanza 3 maggio 
1977, n. 536, G. U. 1�� febbraio 1978, n. 32. 

legge 22 dicembre 1973, n. 841, art. 1 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Padova, ordinanza 6 maggio 1977, n. 522, G. U. 25 gennaio 
1978, n. 25. 

'legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70 e 72 dellia Costituzione). 

Corte di Cassazione, ordinanza 14 luglio 1977, n. 551, G. U. 8 febbraio 
1978, n. 39. 

legge 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5 (art. 76 della Costituzione). 

Pretore di Napoli, ordinanza 12 settembre 1977, n. 515, G. U. l1 gennaio 
1978, n. 11. 

d.P.R. 29 dicembre 1973, .n. 1092, �art. 256 (art. 136 della Costituzione). 
Pretore di Lecce, ordinanza 30 maggio 1977, n. 519, G. U. 25 gennaio 1978, 

n. 25. 
d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 (art. 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Lanciano, ordinanza 14 luglio 
1977, n. 514, G. U. 11 gennaio 1978, n. 11. 

�legge 18 aprile 1975 (art. 25 e 70 della Costituzione). 

Tribunale di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 546, G. U. 1� febbraio 
1978, n. 32. 

legge 19 maggio 1975, n. 151 (artt. 3 � 24 deHa Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 21 ottobre 1977, n. 578, G. U. 22 febbraio 
1978, n. 53. 

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Sondrio, ordinanza 19 luglio 1977, n. 565, G. U. 22 febbraio 
1978, n. 53. 
Tribunale di Cremona, ordinanza 21 giugno 1977, n. 526, G. U. 25 gennaio 
1978, n. 25. 

legge 2 7cficembre 1975, n. 780, art. 4 (artt. 3 e 38 della Costituzione). 

Pretore di Udine, ordinanza 8 ottobre 1977, n. 529, G. U. 25 gennaio 1978, 

n. 25. 
�legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Cittadella, ordinanze (tre) 26 settembre 1977, nn. 501, 509 e 510, 
15 febbraio 1978, n. 46. 


PARm II, LBGISLAZIONB 

1legge 1 O maggio 1976, n. 319, arff. '15, 21, 25 e 26 (artt. 2, 3 e 9 della 
Costituzione). 

Corte di Cassazione, sesta sezione penate, ordinanze (due) 9 marzo 1977, 

n. 547, G. U. 15 febbraio 1978, n. 46. 
legge 10 dicembre 1976, n. 797 (artt. 3 e 23 della Costituzione). 
Pretore di 'Cuneo, ordinanza 7 ottobre 1977, n. 549, G. U. 8 febbraio 1978, 


n. 
39. 
Pretore di Torino, ordinanza 4 ottobre 1977, n. 543, G. U. 1� febbraio 1978, 
n. 32. 
legge t2i8 gennaio 1977, n. 10 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Gallarate, ordinanza 11 luglio 1977, n. 575, G. U. 22 febbraio 
1978, n. 53. 

d.I. 
17 giugno 1977, n. 326 (artt. 42 e 47 della Costituzione). 
Pretore di Padova, ordinanza 4 luglio 1977, n. 520, G. U. 18 gennaio 1978, n. 18 

legge 9 ottobre 19�77, n. 973 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 

Tribunale di Genova, ordim1:nze (tre) 23 maggio 1977, n. 558, 559 e 560, 

G. 
U. 15 febbraio 1978, n. 46. 
legge reg. Siciliana 21 dicembre 1977, interpretazione dell'art. 1, legge 
reg. 30 gennaio 1956, n. 8 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso depositato il 5 gennaio 
1978, n. 1, G. U. 18 gennaio 1978, n. 18. 

legge reg. Abruzzo 30 dicembre 1977, (art. 17 della Costituzione). 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 24 gennaio 1978, 

n. 2, G. U. 1� febbraio 1978, n. 32. 

CONSULTAZIONI CONSULTAZIONI 
ACQUE PUiBBiLICHE 

, Concessioni di acque per grandi derivazioni -Concessionari privati -Realizzazione 
di opere -Procedure di esproprio -Normativa applicabile (l. 25 giugno 
1865, n. 2359 -r.d. 11 �dicembre 1923, i:z. 1775, ar,t. 33 -l. 27 giugno 1974, 

n. 247, art. 4). 
Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di privati nelle 
concessioni di acque pubbliche per grandi derivazioni continuino ad applicarsi 
senza alcuna modificazione, pur dopo l'entrata in vigore della 1. 27 giugno 1974, 


n. 247 (art. 4), le disposizioni dettate dalla legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, 
richiamate dall'art. 33 del t.u. sulle acque e impianti elettrici approvato con 
r;d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (n. 124). 
Concessioni di acque per grandi derivazioni -Concessionari pubblici -Realizzazione 
di opere -Procedure di esproprio -Determinazione della indennit� Normativa 
applicabile (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, 
art. 4 -l. 25 giugno 1865, n. 2359). 


Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di soggetti 
pubblici 'nelle concessioni di acque pubbliche per grandi derivazioni si 
applichino, dopo la entrata in vigore della 1. 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni 
della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (titolo II) (per quanto concerne la determinazione 
della indennit� di espropriazione e resti ferma la competenza degli 
organi statali (n. 125). 


Concessioni di acque per piccole derivazioni -Concessionari privati -Realizzazione 
di opere -Procedure di esproprio -Normativa applicabile (l. 25 giugno 
1865, n. 2359 -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 -r.d. 11 dicembre 1933, 


n. 1775, artt. 33 e 34). 
Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di privati 
nelle conses,sioni di acque pubbliche per piccole derivazioni continuino ad 
applicarsi, pur dopo l'entrata in vigore della 1. 27 giugno 1974, n. 247 (art. 4), 
le disposizi01).i dettate dalla leigge generale 25 giugno 1865 n. 2359 e, nei casi 
di cui all'art. 34 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1175, continuino ad applicarsi le 
disposizioni di cui all'art. 33 dello stesso decreto (n. 126). 


Concessioni di acque per piccole derivazioni -Concessionari privati -Realizzazione 
dJi opere -Procedure di esproprio -Determinazione dell'indennit� Normativa 
applicabile (l. 25 giugno 1865, n. 2359 -l. 22 ottobre 1971, n. 865 


l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4). 
Se alle espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di soggetti 
pubblici nelle concessioni di acque pubbliche per piccole derivazioni trovino 
integrale applicazione, dopo l'entrata in viigore della 1. 27 giugno 1974, n. 247 


� (art. 4), le norme della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (titolo II) per quanto concerne 
la determinazione dell'indennit� di espropriazione (n. 127). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 

AGRICOLTURA 

Beni dello Stato -Alienazione -Fondi rustici -Diritto di prelazione del coltivatore 
-Leggi speciali -Applicabilit� (l. 26 maggio 1965, n. 590 -l. 14 agosto 
1971, n. 817 -r.d. 18 novembre 1823, n. 2440, art 21). 

Se alle alienazioni di fondi rustici dello Stato siano applicabili le disposizioni 
delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, che assicurano a 
soggetti coltivatori di fondi agrari di essere preferiti nell'acquisto di questi 
ed anche di quelli confinanti con gli stessi, ovvero esclusivamente le norme 
sulle alienazioni contenute nella legige e nel regolamento di contabilit� generale 
dello Stato (n. 87). 

Comitato provinciale per l'.assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per 
l'agricoltura -Designazione dei rappresentanti delle categorie agricole Competenza 
(l. 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 5). 

Se sia di competenza dell'ispettorato agrario la designazione dei rappresentanti 
delle categorie agricole in seno al comitato provinciale per la distribuzione 
dei carburanti agevolati per J'agricoltura... (n. 88). 

Impiego pubblico -Servizio repressione frodi in agricoltura -Laboratorio chimico 
dogane e imposte indirette -Personale estraneo all'amministrazione 
finanze -Inquadramento -Divieto di assunzione di nuovo personale -Facolt� 
di avvalersi di analizzatori esterni (l. 4 agosto 1975, n. 397, art. 14, 
commi 10 e 11 -r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 43, comma 2). 

Se l'avvenuto inquadramento -a norma dell'art. 14, 10� comma, I. 4 agosto 
1975, n. 397 -nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, del personale ad 
essa estraneo che abbia prestato servizio o presso il laboratorio chimico delle 
dogane ed imposte indirette, ed il correlativo divieto, disposto dall'l1� comma 
dell'art. 14 succitato, �di assumere nuovo ,personale sotto qualsiasi forma per 
hl servizio repressione frodii alimentari, abbia fatto venir meno la facolt� per iii 
direttore del predetto laboratorio di. avvalersi di analizzatori esterni di sua 
fiducia, da compensare in ragione delle analisi eseguite, secondo quanto previsto 
dall'art. 43, 2� comma, del ir.dl. 15 ottobre 1925, n. 2033 (n. 89). 

Enti di sviluppo -Personale -Normativa sul riordino del parastato -Dipendenti 
trasferiti -Conservazione della qualifica e della posizione -Promozioni 
-Divieto (l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2). 

Se la disposizione di oui all'art. 2, ultimo comma, della I. 20 marzo 1975, 

n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale 
dipendente, secondo la quale il personale trasferito � collocato nell'ente 
di destinazione con la qualifica (se di ruolo) e nella posizione (se non di 
ruolo) corrispondenti a quella rivestita e posseduta nell'ente di ,provenienza 
alla data (3 aprile i975) di entrata in vigore della Jegige, implichi per gli enti di 
sviluppo in agricoltura .divieto di dar corso a promozioni alla data predetta 
(n. 90). 
Enti di sviluppo -Normativa sul riordlino del parastato -Applicabilit� (l. 20 marzo 
1975, n. 70, art. 35 -d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2, 1� comma 


l. 30 aprile 1976, n. 386, artt. 6, 7 e 9 -l. 14 luglio 1965, n. 901, art. 9). 
Se la I. 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del 
rapporto di lavoro del personale dipendente si applichi agli enti di sviluppo 
in agricoltura (n. 91). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Produttori olio dl'oliva -Integrazione prezzo -Crediti vari dello Stato -Com� 
pensazione -Limiti ( d.P.R. 4 luglio 1973, n. 532, art. 1 -d.P.R. 24 dicembre 
1974, n. 727, artt. 1 e 2, 2� comma -cod. civ. art. 1246). 

Se sia possibile operare, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 24 dicembre 
1974, n. 727, la compensazione tra crediti del privato produttore di olio 
d'oliva nei confronti dell' AIMA sorti in base all'art.. 1 del d.P .R. 4 luglio 1973, 

n. 532, e dell'art. 1 del d.P.R. n. 727 citato e crediti dello Stato di qualunque 
genere, diversi da quelli AIIMA per recupero di pagamenti indebiti di somme 
concesse a titolo di integrazione (n. 92). 
AMMINISTRAZIONE PUBBiLICA 

Enti pubblici -Organi -Organo collegiale -Incompletezza -Organo scaduto, Prorogano 
(l. 14 agosto 1967, n. 800, art. 15). 

Se, non essendosi potuto provvedere alla nomina di un componente di � 
un organo collegiale (nella S!Pecie: collegio dei revisori di un ente autonomo 
lirico) per mancata designazione da parte di una delle amministrazioni rappresentate 
nel cohlegio stesso, ila leg.ittima~one spetti al precedende coHegio 
gi� scaduto, m applicazione del principio della prorogatio, ovvero al collegio 
di recente nomina anche se incompleto (n. 424). 

Soppressione di enti -Giovent� italiana -Soppressione ex l. 18 novembre 1975, 

n. 764 -Trasferimento del compendio immobiliare agli enti considerati nella 
stessa legge -Effetto dalla data di entrata in vigore di questa (l. 18 novembre 
1975, n. 764). � 
Se per effetto della soppressione e messa in liquidazione della giovent� 
italiana, disposta con la I. 18 novembre 1975, n. 764, il compendio immobiliare 
di questa 1s�asi trasferito ape legis alla stessa data di entrata in vi.gore della 
citata legge (17 gen!1llio 1976) iil1 favore degli enti corisiderati nell'art. 2 e sempre 
da tale data questi ultimi siano subentrati, correlativamente, in tutte le situazioni 
attive o passive e nel rapporti processuali inerenti al compendio immobiliare 
predetto (n. 425). 

Enti lirici -Contratto di scrittura teatrale -Natura -Difetto di giurisdizione 
dell'A.G.O. -Limiti (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1 -cod. proc. civ. 
art. 409 -l. 11 agosto 1973, n. 533, art 1). 

Se il rapporto nascente dal contratto di scrittura teatrale stipulato tra il 
cantante lirico e un ente lirico sia da qualificare come rapporto di lavoro 
subordinato con ente pubblico non economico, come tale rientrare nella giurisdizione 
esclusiva del giudice ammiruistrativo (n. 426). 

Ufficiale giudiziario -Pignoramento -Versamento della somma da parte del 
debitore esecutato -Mancata consegna al creditore pignorante -Responsabilit� 
della P.A. (cod. civ. art. 2043 -cod. proc. civ. art. 494 -'d.P.R. 15 &f. 
cembre 1959, n. 1229, art. 1 -disp. att. codJ. proc. civ. art. 157). 

Se l'amministra:rione di grazia e giustizia possa essere ritenuta responsabile 
per il fatto illecito dell'ufficiale giudizfario che si sia appropriato della 
somma che i.!l debitore esecutato aveva versato ai sensi detll'art. 494 cod. proc. 
civ., nelle sue mani con l'incarico di consegnarla al creditore pignorante (n. 427). 

il 

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PARTE II, CONStJiTAZIONI 25 

Enti pubblici -Associazione nazionale �combattenti e reduci -Natura (r.d. 
19 aprile 1923, n. 850, art. 1 -r.d. 24 giugno 1923, n. 1371 -r.d. 3 agosto 1943, 

n. 704, art. 5 -l. 21 marzo 1958, n. 259 -l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2). 
Se l'associazione nazionale combattenti e ;reduci abbia natura di ente pubblico 
ovvero di associazione privata (n. 428). 

Universit� -Collaudi cDi appalti di opere .e:ffettuati da tecnici dipendenti da 
amministrazioni statali -Pagamento dei compensi (l. 15 novembre 1973, 

n. 7J4, art. 21 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 art. 50 -d.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3,. art. 61). 
Se ed a quali condizioni, particolarmente rper quanto riguarda il compenso, 
l'universit� degli studi possano richiedere e ottenere da funzionari tecnici dello 
Stato prestazioni di natura tecnico-professionale (n. 429). 

Enti lirici -Direttare artistico requisiti per la nomina -Significato da attribuire 
al termine musicista usato� nell'art. 12 della l. 800/1967 (l. 14 settembre 
1967, n. 800, art. 12). 

Se la categoria dei � musicisti�, tra i quali deve essere scelto il direttore 
artistico degli enti lirici a norma dell'art. 12 della legge 14 settembre 1967, 

n. 800,�debba intendersi comprensiva oltre che dei � compositori �, esecutori e 
cantanti anche degli � eSiPerti di cose musicali, critici e studiosi di storia, 
teoria e tecnica della musica (musicologi)� (n. 430). 
Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Scadenza del quadriennio 
dalla costituzione -Legittimit� dell'espletamento delle funzioni 
sino all'insediamento del nuovo collegio (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, 
art. 109 -d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 66). 

Se i collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (di cui gi� agli 
art. 109 seg. del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attuaJ.mente agld artt. 66 seg. 

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) possano legittimamente svolgere le loro funzioni 
anche dopo la scadenza del quadriennio rper il quale sono stati costituiti e 
sino al perfezionamento delle nomine dei membri dei nuovi collegi (rectiussione 
all'insediamento dei nuovi collegi) (n. 431). 
Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Espletamento di funzioni 
in regime di prorogatio spettanze delle indennit� ( d.P.R. 18 febbraio 
1971, n. 18, art. 109 -d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 67). 

Se ai membri dei colleghi consulitvi compartimentali dei periti doganali 
(gi� !Prewsti dagld artt. 109 seg. d.P.R. 18 febbraio 1971, n .18, ed attualmente 
dagli artt. 66 seg. d.P .R. 23 gennaio 1973, n. 43) operanti in regime di prorogatio, 
doipo la scadenza del quadriennio della nomina, possono corrispondersi 
i trattamenti di missione ed i rimborsi spese previsti dalla legge per i membri 
dei collegi in carica (n. 432). ' 

Enti pubblici -Enti pubblici non economici -Riordinamento degli enti e del 
raporto di lavoro del personale dipendente -l. 20 marzo 1975, n. 70, applicabilit� 
agii enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, ed alla 
giovent� italiana -Esclusione (d.p. 26 maggio 1976, n. 411, art. 45 -l. 20 marzo 
1975, n. 70, <D.p. 30 dicembre 197~, n. 1036 -d.p. 18 novembre 1975, n. 764). 

Se la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile di L. 15.000 decorrente 
dal 1� ottobre 1973, previsto dall'art. 45 dell'ip�tesi di accordo ex art. 28 

1. 20 marzo 1975, n. 70, approvata con d.p. 26 maggio 1976, n. 411 (recante <lisci-' 

26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

plina dcl rappor.to di lavoro del personale degli enti pubbLici), competa ai 
dipendenti degli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, e 
della giovent� italiana, ente sOp[)resso con legge 18 novembre 1975, n. 764 (n. 433). 

Entrate patrimoniali -Riscossione coattiva mediante ingiunzione -Emissione Competenza 
-Dirigenti superiori e primi dirigenti -Natura e limiti della 
competenza (r.d. 14 aprile 1910, n. 639 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 648, artt. 4, 
5, 6, 7, 8 e 9). 

Se la competenza ad emettere ingiunzione amministrativa di rp~amento 

ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali 
dello Stato rientri nelle attribuzioni proprie, oltre che dei dirigenti generali 
con funzioni di direttori generali o di capi di uffici centrali o periferici 
equiparati, anche in quelle, sia pure nei rispettivi limiti di valore, dei dirigenti 
superiori e dei primi di B con funzoni direttive, ai sensi degli artt. da 4 a 9 
del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (:n. 4~4). 

Enti pubblici istituzionali -Riordinamento degli enti -Disposizioni sui membri 
del consiglio di amministrazione -Temporaneit� della carica -Rinnovabilit� 
limiti (art. 32 l. 20 marzo 1975, n. 70). 

Se la disposizione dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70 -secondo 

la quale i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti 
dalla stessa legige durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, 
nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta si 
appli�hi solo ai membri di estrazione autoritativa (nomina governativa) 
ovvero anche a quelli di estrazione elettiva (n. 435). 

Enti pubblici istituzionali -Riordinamento degli enti -Disposizioni sui membri 
dei consigli di amministrazione -Rinnovabilit� della car(ca -Limiti -Situazioni 
pregresse (art. 32 l. 20 marzo 1975, n. 70). 

Se ai fini dell'applicazione dell'art. 32 1. 20 marzo 1975, n. 70 -secondo 
la quale i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti 
dalla stessa legge possono essere confermati una sola volta -debba tenersi 
conto anche delle nomtne e delle conferme antecedenti all'entrata dn vigore della 
legge (n. 436). 

ANTICHIT� E BELLE ARTI 

Comuni delle Marche colpiti dal terremoto -Provvidenze -Interventi nei centri 
storici -Parere della commissione tecnica speciale -Estensione -Limiti 

(d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 -l. 2 dicembre 1972, n. 734 -l. 1 giugno 
1939, n. 1089 -l. 29 giugno 1939, n. 1497). 
Se il paTere vincolante della commissione tecnica speciale prevista dailil'art. 
14 del d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, recante provvidenze a favore delle popolazioni 
dei Comuni delle Marche colpiti dal terremoto, sostituisca o limiti in qualche 
modo i poteri di sorveglianza e di controllo spettanti allile soprintendenze ai 
monumenti e alle soprintendenze alle antichit� in base alle legigi 1 giugno 1939, 

n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino, vincolati ai sensi di 
dette leggi o che rientrino comunque nella loro competenza (n. 83). 
' . i f: 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

APPM..TO 

Contratto di fornitura di paletti di ferro -Ritardo imputabile ad inadempienza 
di imprese sUlerurgi.che (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore 
-Eccezionale rilevanza nei confronti della P.A. appaltante ed esclusione 
della penale per ritardo: 

Se (ancorch� in via generale non siano rilevanti i rapporti tra l'appaltatore 
ed il terzo nei� confronti dell'amministrazione appaltante) in relazione ad 
un contratto di fornitura di paletti di ferro la mancata diS(ponibilit� del ferro 
nei luoghi di produzione a causa delle agitazioni sindacali presso le industrie 
siderurigiche (tenuto conto che il ferro viene prodotto in condizioni sostanziali 
di monopolio o oHgopolio) determini una impossibilit� obiettiva che assuma 
rilevanza anche per l'amministrazione appaltante, idonea ad escludere l'imputabilit� 
all'impresa del ritardo ed il presupposto per J'applicazione della 
penale (n. 407). 

Revisione prezzi -�Mano d'opera -Variazione costi -Elementi computabili Indennit� 
e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso da quello 
di provenienza (c.c.nJ. edilizia 1 gennaio 1970, art. 26 -d.l.c.p.s. 6 dicembre 
1947, n. 1501, artt. 1, 4 e 5 -l. 9 maggio 1950, n. 329). 

Se, ai fini della determinazione del compenso revisionale per variazione 
di costi della mano d'opera, si debba tenere conto di particolari indennit� 
di cui vengono a fruire i lavoratori e in particolare di quelle corrisp0ste 
quando il lavoro viene prestato presso cantieri lontani dai centri abitati di 
provenienza dei lavoratori (n. 408). 

Appalto -Revisione prezzi -Esclusione del patto cont.rario o in deroga sancita 
dall'art. 2 legge 22 febbraio 1973, n. 37 -Rinunzia a maggiori compensi per 
revisione per la maggio~ durata dei lavori corrispondente alla proroga del 
termine di ultimazione concessa della P.A. committente -Non costituisca 
patto di deroga al .regime delle revisioni (art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37). 

Se la dichiazione con la quale l'impresa appaltatrice rinunzia a chiedere 
i maggiori compensi per revisione prezzi dipendenti dalla maggiore durata dei 
lavori, in relazione a!hla concessione da parte della P .A. committente di una 
proroga (pari a tale maggiore durata) del termine ultimo per la ultimazione, 
integri l'iotesi del � patto contrario o dn deroga � a'I. iregii.me della revisione 
prevvi vietato dal!J:'art. 2, L 2 febbraio 1973, n. 37. 

Appalto -l. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga al 
regime della revisione prezzi -Carattere non ret.roattivo (art. 2, l. 22 febbraio 
1973, n. 37). 

Se la norma di cui all'art. 2 l. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude per gli 
appalti il �patto contrario o in deroga � al regime e della revisione prezzi, 
abbia carattere retroattivo e .trovi applicazione per i contratti conclusi anteriormente 
alla sua entrata in vigore (n. 410). 

Appalto di opera pubblica -Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali 
per fatto dell'amministrazione -Recesso dell'appaltatore -Conseguenze 
economiche (l. 20 marzo 1865, n.. 2248, all. F, art. 345 -d.P.R. 16 luglio 
1972, n. 1063, art. 10). 

Se, nel caso di recesso dell'appaltatore .per .J.ancata consegna dei lavori per 
fatto dell'amministrazione, entro il termine stabilito, spetti al predetto, oltre 
al diritto alla restituzione della cauzione, delle spese contrattuali e delle altre 
spese previste dall'art. 10 comma ottavo del capitolato generale di appalto 


28 RASSEGNA DBIL'AVVOCATURA DELLO STATO 

00.PP. approvato con diP.R. 16 Luglio 1972, n. 1063, anche il diritto al corrispettivo 
pre'Wsto dall'art. 345 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F (n. 441). 

Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione in danno dell'appaltatore -Riaggiudicazione 
a condizioni pi� onerose -Maggiori spese -Imposta valore aggiunto 
sul maggior corrispettivo contrattuale. 

Se, nel caso .di esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente, l'amministrazione 
appaltante -che abbia riag;giudicato la prosecuzione dell'appalto 
a condizioni pi� onerose -possa ricomprendere tra le maggiori spese da 
addebitare all'originario appaltatore inadempiente quella derivante del maggior 
carico di imiPosta sul valore ag;giunto derivante dal maggiorato compenso 
contrattuale (n. 412). 

Imposta valore aggiunto -Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori 

o fornitori di beni o servizi -Assoggettabilit� alla imposta (d.P.R. 30 giugno 
2972, n. 627, art. 2 -r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 -d.m. 25 novembre 
1972 -d.P.R. 26 novembre 1972, n. 633, art. 6). 
Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltatori 
o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2 d.P .R. 30 .giugno 1972, n. 627, 
che modifica l'art. 12 della legge di contabilit� di Stato 18 novembre 1923, 

n. 2440, costituiscano operazioni imponibili relative all'imposta sul valore 
aggiunto (n. 413). 
ASSICURAZIONE 

Edilizia economica e popolare -Cessione con patto di riservato dominio di 
alloggi costruiti dall'ONIG -E finanziati con contratto di mutuo garantito 
da ipoteca e cessione di contributo statale -Momento di trasferimento 
in capo ai cessionari degli alloggi del 1'apporto assicurativo rel.ativo 
a polizza contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento a1el 
contratto di mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuante (l. 1959, 

n. 2, art. 6 -cod. civ. art. 1918). 
Se J'ente pubblico, che ha ;proceduto alla cessione con patto di riservato 
dominio degli a11oggi costruiti con finanziamento rappresentato da mutuo �lpotecario, 
possa � poITe a carico� dei cessionari degli allog;gi medesimi l'onere 
dei premi dell'assicurazione contro :gli . incendi stipulata in adempimento del 

contratto di mutuo con polizza vincolata in favore dell'istituto mutuante (n. 97). 

. ' 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla-circolazione 
degli autoveicoli -Procedimento penale a carico dell'assicurato Posizione 
di responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, 
art. 18 -c.p.p. art. 107 -c.p.p. art. 112 -c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). 

Se nel regime dell'assicurazione obbligatoria deHa responsabilit� civile derivante 
dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore assuma la veste di responsabile 
civile nei r~guardi del fatto di cui l'assicurato � chiamato a risipondere 
penalmente (n. 98). 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione 
di veicoli -Nozione dli �assicurato� -Conducente non contraente -E' tale 

(l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -cadl. civ. art. 2054 -cod. civ. art. 1917). 
Se, nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli, il conducente non proprietario delI'aJUto 
e non �Contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di 
� assicuarto � per tutto ci� che attiene al contenuto legale del rapporto � esterno 
ed interno� di assicurazione (n. 99). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 

Assicurazione obbligatoria della ,responsabilit� derivante dlalla circolazione degli 
autoveicoli -Processo penale a carico di conducente della P.A. -Obbligo 
di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza -Sussistenza 
(l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -c.p.p. -art. 107 -c.p.p. art. 112 


c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). 
Se, allorch� si :procede penalmente a carico del conducente di auto della 
Pubbliica Amministrazione e ci sia stata costituzione � di parte ciWle (e si 
discuta quindi della reS1Ponsabilt� � dell'assfourato �, benclJ.� :non contraente, 
tale essendo la posizione del detto conducente) la compagnia assicuratrice 
abbia l'obbligo di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 100). 

ATTI AMMINISTRATIVI 

Delegazione amministrativa -Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle 
attribuzioni delegate -Imputabilit� al medesimo -Edilizia scolastica Affidamento 
in concessione delle opere -Approvazione dei progetti da 
parte del provveditorato regionale 00.PP. -Impugnabilit� nei confronti di 
questo dell'atto di approvazione viziato (art. 1 d.l. 24 ottobre 1969, n. 701 art. 
18 l. 28 luglio 1967, n. 641 -art. 25 l. 28 luglio 1967, n. 641). 

Se, pur in presenza di un atto amministrativo di delegazione, l'organo 
delega111te ;possa porre :in essere alcuni atti inerenti alle atmbU2'Ji.oni delegate 
~della cui competenza � rimasto titolare) a 1ui direttamente imputabili e nei 
suoi confronti impugnabili in via igiurisdizionale (n. 37). 

Provvedimento -Prezza del CIP -Impugnativa giurisdizionale -Competenza 
funzionale del TAR del Lazio (art. 3 comma terzo l. 6 dicembre 1971, n. 1034). 

Se l'impugnativa del provvedimento @ositive> o negativo, espresso o tacito) 
del .CI,p sulla determinazione del prezzo di un medicinale, avente natura di 
atto amministrativo a contenuto 1generale e produttivo di effetti non territorialmente 
delimitati, sia devoluto alla competenza funzionale del TAR del 
Lazio (n. 38). 

Tribunali amministrativi regionali -Impugnativa di atto dell'amministrazione 
centrale che dispone il pagamento di una somma di denaro -Competenza 
territoriale del T AR nella cui circoscrizione � ricompreso l'ufficio di tesoreria 
che deve procea1ere al pagamento. 

Se, nel caso di impugnazione in via g1urisdizionale �del ;provvedimento che 
dispone il ;pagamento di una somma di denaro di cui lo Stato � debitore 
(nella specie decreto ministeriale che liquida un indennizzo per danni di guerra 
escludendo taluni cespiti dal beneficio), la competenza territoriale spetti al 
TAR nella cui circoscrizione � ric;ompreso l'ufficio di tesoreria che deve procedere 
al pagamento secondo le norme della contabilit� di Stato (n. 39). 

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria 
-Premi -Determinazione ministeriale -Efficacia retroattivo (l. 30 gennaio 
1968, n. 47, art. 1 -d.m. 13 ottobre 1973). 

Se al decreto del Ministro del lavoro e della previdenziale sociale 13 ottobre 
1973 emesso ai sensi dell'art. 1 .della legge 30 gennaio 1968, n. 47, con il 
quale � stato determinato l'ammontare dei premi della assicurazione obbligatoria 
per apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive, :possa riconoscersi 
efficacia retroattiva (n. 40). 


30 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

T.A.R. 
-Rapporti di pubblico impiego -Competenza -Ricorsi di magistrati Estensione 
(l. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 -r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 
art. 29, n. 1 -l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, 2� comma -Cast., artt. 24 
e 113). 
Se nel trasferimento ai tribunali amministrativi regionali della generale 
competenza del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego disposto 
con l'art. 7, 2� comma, della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, debba ritenersi compresa 
anche Ja competenza in materia di rapporto d'impiego dei magistrati 
gi� devoluta al Consiglio di Stato dall'art. 17 della 1. 24 marzo 1958, n. 195 

(n. 
40). 
Ricorso giurisdizionale -Istanza di sospensione -Accoglimento -Rimedi esperibili 
aversa l'ordinanza (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39, 2� comma 


l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 21, 7� comma, e 28, 2� comma -c.p.c., art. 362, 
12� comma). 
Se avverso fo ordinanze di sospensione dell'efficacia del provvedimento 
amministrativo impugnato siano ammissibili l'appello al Consiglio di Stato e 
il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione (n. 41). 

Enti lirici -Contratto di scrittura teatrale -Natura -Difetto di giurisdizione 
dell'A.G.0. -Limiti (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1 -cod. proc. civ., 
art. 409 -l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1). 

Se il rapporto nascente dal contratto di scrittura teatrale stipulato tra il 
cantante lirico e un ente lirico sia da qualificare come rapporto di lavoro 
subor�dinato con ente pubblico non economico, come tale rientrante nella giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo (n. 42). 

COMUNLI E PIROV:INCE 

Elezioni comunali -Convalida -Annullamento da parte della C.P.C. -GiurisWizione 
-Spettanza (l. 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 4 -d.P.R. 16 maggio 
1960, n. 570, art. 82). 

Se spetti all'autorit� giudiziaria ordinaria ovvero al giudice amministrativo 
fa giurisdizione sui ricorsi proposti avverso decisoni della Commissione 
;provinciale di controllo che abbiano annullato delibere comunali di convalida 
di elezioni per meri vizi di forma (n. 170). 

Enti locali -Autorizzazione ad assumere mutui �con contributo statale per 

ripianamento dJel bilancio -Competenza del ministro dell'Interno -Art. 130 

Costituzione (l. 12 novembre 1971, n. 952). 

Se la :potest� di autorizzare l'assunzione da parte di ente locale di mutuo 
destinato al ripianamento del bilancio, con il contributo dello Stato conferita 
dall'art. 2 della I. 12 novembre 1971, n. 952, al Ministero dell'interno, debba 
ritenersi automaticamente trasferita agli organi regionali proposti al controllo 
sui coimuni e sulle proV!ince ovvero l'autorizzazione p!redetta Sii configuri come 
una misura di controllo diversa ed ulteriore rispetto a quelle passate alla competenza 
regionale in attuazione dell'art. 130 della Costituzione (n. 171). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 31 

Enti locali -Trasferimento alle regioni OY'dinarie dlei poteri di controllo sugli 
atti -Conservazione da parte dello Stato di altre forme di controllo generale 
(art. 130 Costituzione). 

Se ile potest� di controllo sugli enti locali deferite dalla Costituzione alla 
regione a statuto oroinario siano limitate ai soli controlli, di legittimit� e di 
merito, � sugli atti � di quelle amministrazioni, restando allo Stato, che conserva 
quindi ila titolooit� dei poteri di SUiIJremazia suii comu ine le prov1nce 
senza la intermediazione regionale, tutte quelle altre forme di controllo istituite 
con leggi della Repubblica che non sono riconducibili, per funzioni ed 
effetti, alla categoria del controllo sugli atti, come quelle di carattere finanziario 
che investono necessariamente la globalit� della gestione delle amministrazioni 
locali (n. 172). 

COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA 

Prezzi -Disciplina -Blocco dei prezzi -Disciplina comunitaria nel settore agricolo 
-Compatibilit� (d.l. 24 luglio 1973, n, 425 -d.l. 24 luglio 1973, n. 427 reg. 
CEE 120/67). 

Se la normativa italiana istitutiva del CJd. blocco dei prezzi di cui ai 
dd.ll. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore 
delle importazioni agricole, con le disposizioni comunitarie disciplinanti le varie 
organizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 20). 

Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra e.E.E. -Domanci!a di restituzione 
-Termine di presentazione -Natura (reg. comm. C.E.E. 21 dicembre 
1967, n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. e.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, 
art. 7). 

Se il termine semestrale stabilito per il deposito della pratica di restituzione 
a fronte di esportazione di ip<rodotti agricoli sottoposti a regime di prezzo 
unico in paesi extra e.E.E. sia di decadenza (n. 21). 

Prodotti agricoli -Esportazione in paesi extra e.E.E. -Domanda e pratica di 
restituzione -Onere di produzione (reg. comm. e.E.E. 21 a1icembre 1967, 

n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. e.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). 
Se nel termine di sei mesi stabilito per la restituzione di prelievi agricoli 
conseguente all'esportazione di prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. sia sufficiente 
fa sola presentazione della domanda di restituzione ovvero vi sia .l'onere 
di produrre anche la prescritta documentazione (n. 22). 

Prodotti agricoli -Esportazioni nei paesi extra C.E.E. -Domanda e pratica di 
restituzione -Decorrenza del termine (reg. comm. e.E.E. 21 dicembre 1967, 

n. 1041, art. 10, n. 2 -reg. comm. e.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7). 
Se il termine semestrale stabilito per la restituzione di prelievi agricoli 
conseguente all'esportazione di prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. debba 
farsi decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale anche 
quando la merce sia assoggettata ad analisi (n. 23). 

\ 


J2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONCESSIONI � AMMJ;NiISTRATIVE 

Concessioni di beni demaniali -Costruzioni a confine con propriet� private Distanze 
.legali -Rispetto -Limiti (cod. civ., artt. 823, 2� comma, 828, 1� comma, 
873 e 879). 

Se, nell'assentire concessioni su beni demaniali, la pubblica amministrazione 
abbia l'obbUgo di pretendere dal concessionario che siano osservate le 
distanze leigali nel caso che nella concessione debbano essere costruite opere 
a confine con prQPriet� private (n. 142). 

Tassa di plateatico -Strada comunale -Concessione di attraversamento -Imposizione 
di canone ricognitorio -Compatibilit� (r.d. 14 settembre 1931, 

n. 1175, artt. 194 e 200, lett. g -l. 14 aprile 1962, n. 208 -l. 2 luglio 1952, 
n. 703, art. 39 -r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 2). 
Se rper la concessione di attraversamento di una strada comunale con un 
binario di raccordo assentita a favore di una amministrazione statale il comune, 
rpossa pretendere oltre alla tassa di occupazione suolo pubblico di cui 
agli artt. 194 e 'segg. del t.u. sulla finanza locale, come modificato dalla 1. 
14 aprile 1962, n. 208, anche un canone ricognitorio dei diritti dominicali 

(n. 143). 
CONSIGLIO DI STATO 

Perizie ed indagini demandate dal giudice amministrativo ad una amministrazione 
che non � parte in giudizio -Modalit� d'esecuzione dell'incombente 
istruttorio -Compensi (r.dl. 17 agosto 1907, n. 642, art. 31). 

.Con quali condizioni e con quali modalit� debbano essere eseguite verifi� 
cazioni o indagini tecniche (rperizie) richieste dal 1giudice amministrativo ad 
una amministrazione che non � parte in giudizio (n. 9). 

CONTA!BILIT� GBNERAILE DELLO STATO 

Beni dello Stato -Alienazione -Fondi rustki -Diritto di prelazione del colti� 
vatore � Leggi speciali -Applicabilit� (l. 26 maggio 1965, n. 590 -l. 14 agosto 
1971, n. 817 -r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 21). 

Se alle alienazioni di fondi rustici dello Stato siano applicabili le. disposizioni 
delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, che assicurano 
a soggetti coltivatori di fondi agrari di essere preferiti nell'acquisto di questi 
ed anche di quelli confinanti con gli stessi, ovvero esclusivamente le norme 
sulle alienazioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilit� generale 
dello Stato (n. 330). 

Contratto di pubblica fornitura � Prezzo -Clausola di revisione -Mancanza � 
Effetti -Svalutazione monetaria -Eccessiva onerosit� sopraggiunta -Ap� 
plicabilit� (cod. civ., art. 1467 -r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, art. 4 -i. 20 marza 
1865, n. 2248, all. F, art. 326). 

Se, a seguito della svalutazione subita dalla lira sul mercato internazionale 
nei confronti del dollaro nel periodo intercorrente tra la data del contratto e 
la data di importazione dei macchinari, possa invocarsi la risoluzione per 
ecessiva onerosit� sQPraggiunta di cui all'art. 1467 cod. civ. di un contratto di 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 

fornitura stip�lato dallo Stato che non sia munito della clausola di rev1s1one 
prezzi ai senSI� deLI'art. 4, ul.l. 13 giugno 1940, n. 901, e nel quale sia stata 
prevista espressamente l'assoluta invariabilit� del prezzo -(n. 331). 

Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione in danno dell'appaltatore -Riaggiudicazione 
a condizioni pi� onerose -Maggiori spese -Imposta valore aggiunto 
sul maggior corrispettivo contrattuale. 

Se, nel caso di esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente, l'amministrazione 
appaltante -che abbia. riaggiudicato la prosecuzione dell'appalto 
a condizioni �pi� onerose -possa ricomprendere tra le maggiori spese da 
addebitare all'originario appaltatore inadempiente quella derivante dal maggior 
carico di imposta sul valore aggiunto derivante dal maggiorato comipenso 
contrattuale (n. 332). 

Imposta valore aggiunto -Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o 
fornitori di beni o servizi -Assoggettabilit� all'imposta (d.P.R. 30 giugno 
1972, n. 627, art. 2. -r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art 12 -d.m. 25 novembre 
1972 -dJ.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6). 

Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltatori 
o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art 2 d.P.R. 30 giugno 1972, 

n. 627, che modifica l'art. 12 della legge di contabilit� di Stato 18 novembre 1923, 
n. 2440, costituiscalilo operazioni imponib�lli reLative aill'imposta sul valore ag~
unto (n. 333). 
Fermo amministrativo ~ Debiti di imposta -Produttori d'olio d'oliva -Notificazione 
prima del d.P.R. n. 727 del 1974 -Efficacia (d.P.R. 24 dicembre 1974, 

n. 727, art. 2, 3� comma -r.dJ. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). 
Se, ai sensi dell'art. 2, 3� comma, del d,P,R. 24 dicembre 1974, n. 727, i fermi 
amministrativi eseguiti nei confronti di produttori di olio d'oliva, debitori d'imposta, 
prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 727 medesimo siano da ritenere 
efficaci (n. 334). � � 

Produttori olio d'oliva -Integrazione prezzo -Crediti vari dJello Stato -Compensazione 
-Limiti (d.P.R. 4 luglio 1973, n. 532, art. 1 -d.P.R. 24 dicembre 
1974, n. 727, artt. 1 e 2, 2� comma -cod. civ., art. 1246). 

Se sia possibile operare, dopo l'entrata in: vigore del d.P.R. 24 �dicembre 
1974, n. 727, la compensazione tra erediti del privato conduttore di olio 
d'oliva nei confronti del1'AIMA sorti in base all'art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1973, 

n. 532, e dell'art. 1 del d,P.R. n. 727 citato e crediti dello Stato di qualunque 
genere, diversi da quelli AIIMA per recupero di pagamenti indebiti di somme 
concesse a titolo di integrazione pagamento (n. 335). 
CONTENZIOSO 11RIBUTARIO 

Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 -Decisione dlella 
commissione emanata dopo l'ent.rata in vigore del detto d.l. -Subordinazione 
degli effetti alla non operativit� della definizione agevolata (d.l. 5 novembre 
1973,. n. 660 -l. 19 dicembre 1973, n. 823). 

Se la decisione del .giudice tributario pronunziata in materia di imposte 
dirette dopo l'entrata in vigore del d.l. 660/1973 (sulla definizione agevolata 
delle pendenze tributarie) sia condizionata alla non operativit� del c.d. condono 
(cio� alla mancata presentazione o al mancato accoglimento della relativa 
istanza) (n. 18). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, per il recupero di fondi 
concessi, quali contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, 
a favore di enti pubblici e privati e successivamente revocati per inadempienza 
dei beneficiari alle condizioni previste (per la concessione (n. 119). 

Contributi in conto capitale -Concessione a favore d� comuni ed enti pubblici 
-Revoca -Ingiunzione di pagamento a carico degli enti -Ammissibilit� 
(r.d. 14 aprile 1910, n. 639). 

Se possa essere emessa dall'amministr�zione statale ingiunzione amministrativa 
di pagamento, in base al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione 
delle entrate patrimoniali dello Stato, a carico di comuni o di altri enti pubblici 
(n. 120). 

Opere &i miglioramento fondiario -Contributi in conto capitale -Inadempienza 
dei concessionari -Revoca -Recupero contributi -Termine prescrizionale Decorrenza 
(cod. civ., art. 2946). 

Se i contributi in conto capitale per la esecuzione di opere di miglioramento 
fondiario, per studi e per ricerche concessi dall'amministrazione della 
agricoltura ad enti pubblici e privati, societ� e singoli proprietari siano revocabili 
in caso di inadempienza dei beneficiari alle condizioni previste dalla 
concessione entro il tevmine decennale della prescrizione ordinaria decorrente 
dall'accertamento (caso per caso) della inadempienza medesima (n. 121). 

CORTE DEII CONTI 

Invalido civile -Controversia circa la concessione di pensione o assegno di 
invalidit� -Giurisdizione della Corte dei conti -Insussistenza (l. 30 marzo 
1971, n. 118 -d.l. 30 gennaio 1971, n. 5). 

Se le controversie concernenti la concessione di pensione o assegno di 
invalidit� di cui alla 1. 30 marzo 1971, n. 118 (che converte il dl. 30 gennaio 1971, 

n. 5, e dett;i nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) siano soggette 
alla giurisdizione della Corte dei conti (n. 16). 
DANNI DI GUERRA 

Tribunali amministrativi regionali -Impugnativa di atto dell'amministrazione 
centrale che dispone il pagamento di una somma di denaro -Competenza 
territoriale del T AR nella cui circoscrizione � ricompreso l'ufficio di tesoreria 
che dleve procedere al pagamento. 

Se, nel caso di ~mpugnazione in via giurisdizionale del provvedimento che 
dispone il pagamento di una somma di denaro di cui lo Stato � debitore 
(nella specie decreto ministeriale che liquida un indennizzo per danni di guerra 
escludendo taluni cespiti dal beneficio), la competenza territoriale spetti al 
TAR nella cui circoscrizione � ricompreso l'ufficio di tesoreria che deve procedere 
al pagamento secondo le norme della contabilit� di Stato (n. 155). 

ENTI PUBBLICI 

Enti di sviluppo -Personale -Normativa sul riordino del parastato -Dipendenti 
.trasferiti -Conservazione della qualifica e della posizione -Promozioni 
-Divieto (l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2). 

Se la disposizione di cui all'art. 2, ultimo comma, della 1. 20 marzo 1975, 

n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del per

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

sonale dipendente, secondo la quale il personale trasferito � collocato nell'ente 
di destinazione con la qualifica (se di ruolo) e nella posizione (se non 
di ruolo) corrisopndenti a quel.la rivestita e rposseduta nehl'ente dd provenienza 
alla data (3 arprile 1975) di entrata in vigore della Jegge, implichi per gli enti 
di sviluppo in agricoltura divieto di dar corso a rpromozioni alla data predetta 
(n. 1). � 

Enti di sviluppo -Normativa sul riordino del parastato -Applicabilit� (l. 20 marzo 
1975, n. 70, art. 35 -d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2, 1� comma 


l. 30 aprile 1976, n. 386, artt. 6, 7 e 9 -l. 14 luglio 1965, n. 901, art. 8). 
Se la 1. 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del 
rapporto di lavoro del personale dipendente si applichi agli enti di sviluppo 
in agricoltura (n. 2). 

ESECUZIONE FISCALE 

Esecuzione esattoriale -Eredit� giacente -Divieto di esecuzioni individuali �Operativit� 
nei confronti dell'esattore (cod. civ., art. 506 -cod. civ., art. 530). 

Se nel caso di Hquidazione con�corsuale di un'eredit� ,giacente, si applichi 
il divieto di azioni esecutive individuali (valido anche per le esattorie) stabilito 
dall'art. 506 cod. civ. per l'.ipotesi di eredit� beneficiata (n. 91). 

ESECUZIONE FORZATA 

Assegnazione o distribuzione del ricavato -Mancata opposizione del debitore 
alla esecuzione -Possibilit� di ripetizione della somma (cocD. civ. art. 2929 cod. 
proc. civ. artt. 485, 487, S12, 615). 

Se il debitore esecutato, il quale non abbia proposto alcuna opposizione 
nel processo esecutivo, possa poi, ad esecuzione avvenuta, ripetere qm.1to il 
creditore abbia conseguito in sede di assegnazione o di distribuzione del ricavato 
(n. 62). 

Esecuzione individuale -Dichiarazione di fallimento o ammissione ad amministrazione 
controllata -Effetti -Declaratoria di inefficacia del ricavato 
cDella assegnazione -Possibilit� (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 44, 51, 107, 
167 e 188). 

.Se, qualora in pendenza di procedura esecutiva individuale intervenga 
dichiarazione di fallimento del debitore o .provvedimento di ammissione a 
procedura di amministrazione controllata, il successivo provvedimento di assegnazione 
di somma debba, ar sensi deH'art. 44 della legge fal1imentare, ritenersi 
inefficace nei confronti della massa o del debitore sottoposto ad amministrazione 
controliata, con la conseguente possibilit� per il curatore o per lo 
stesso debitore di convenire in �giudizio il creditore che abbia riscosso la somma 
per la declaratoria di dnefficacia del pagamento II'�cevuto. 

Esecuzione esattoriale -Eredit� giacente -Divieto di esecuzioni individuali Operativit� 
nei confronti dell'esattore (cod. civ. art. 506 ) cod. civ. art. 530). 

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Se, nel caso di liquidazione concorsuale di un'eredit� giacente, si applichi 
il divieto �di azioni esecutive individuali (valido anche per le esattorie) stabilito 
dall'art. 506 cod. civ. per l'ipotesi di eredit� beneficiata (n. 64). ~; 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 

Ufficiale giudiziario -Pignoramento -Versamento della somma da parte del 
debitore esecutato -Mancata consegna al credlitore pignorante -Responsabilit� 
della P.A. (cod. civ. art. 2043 -cod. proc. civ. art. 494 -d.P.R. 15 dicembre 
1959, n. 1229, art. 1 -disp. att. cod. proc. civ. art. 157). 

Se l'amministrazione di grazia e giustizia possa essere ritenuta responsabile 
per il fatto Hlecito deH'ufficiale giudiziario che si sia appropriato della 
somma che il debitore esecutato aveva versato ai sensi dell'art. 494 cod. proc. 
civ., nelle sue mani con l'incarico di consegnarla al creditore pignorante. (n. 65). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 

Legge sulla casa -Indennit� di esproprio -Criteri di determinazione Ambito 
di applicabilit� -Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 -d.l. 2 maggio 
1974, n. 115, art. 4, 1� comma -l. 27 giugno 1974, n. 247 -d.P.R. 30 giugno 
1967, n. 1523, art. 147, 6� comma -l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 15, 3� comma). 

Se le disposizioni di cui al titolo II della l. 22 ottobre 1971, n. 865, relative 
alla determinazione della indennit� di espropriazione si~applichino a tutte le 
opere pubbliche ovvero in genere a tutte le opere di rpubblica utilit� (fattispecie 
in tema di espropriazione a favore di privato per la realizzazione di 
impianto industriale nel Mezzogiorno) (n. 399). 

Concessioni di acque per grandi derivazioni -Concessionari privati -Realizzazioni 
di opere -Procedure. di esproprio -Normativa applicabile (l. 25 giugn,
o 1865, n. 2359 -r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, �art. 33 -1. 27 giugno 1974, 

n. 247, art. 4). 
Se alle espropdazioni per la realizzazione di opere da parte di rprivati nelle 
concessioni di acque pubbliche per grandi derivazioni continuino ad arpplicarsi 
senza alcuna modificazione, rpur dopo �l'entrata in vigore della legge 27 giugno 
1974 n. 247 (art. 4), le disposizioni dettate dalla legge generale 25 giugno 
1865 n. 2339 richiamate dall'art. 33 del t.u. sulle acque e timpianti elettrici approvato 
con r,d. 11 dicembre 1933, n. 1175 (n. 400). 

Concessioni di acque per grandi derivazioni -Concessionari pubblici -realizzazione 
di opere -Procedure di esproprio -Determinazione dell indennit� Normativa 
applicabile -(l. 22 ottobre 1971, n. 865 -legge 27 giugno 1974, n. 247 
-legge 25 giugno 1865, n. 2359). 

Se ahle espropriazlioni per la realizzazione di opere da parte di soggetti pubblici 
nelle concessioni di acque pubbJJ.che per grandi derivazioni si applichino 
dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni dettate 
dalla legge generale 25 ~ugno 1974, n. 247, le disposizioni della :I:. 22 ottobre 1971, 

n. 865 (titolo Il) per quanto concerne la determinazione deilil'indennit� di eSptropriazione 
e resti ferma :la rompetenza deg;li organi statali ~n. 401). 
Concessioni di acque per piccole derivazioni -Concessionari privati -Realizzazione 
di opere -Procedure di esproprio -Normativa applicabile (l. 25 giugno 
1865, n. 2359 -1. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 -r.dl. � 11 dicembre 1933, 

n. 1775, artt. 33 e 34). 
Se aHe espropriazioni per la realizzazione di opere da parte di privati 
nelle concessioni di acque pubbliche per piccole derivazioni continuino ad 
applicarsi, pur dopo l'entrata �in vigore della l. 27 giugno 1974, n. 247 (art. 4), 
le disposizioni dettate dalla legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, e, nei cas'. 
di� cui all'art. 34 del r,d. 11 dicembre 1933, n. 1775, continuino ad applicarsi 
le disposizioni di cui all'art. 33 dello stesso decreto (n. 402). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

bre 1971, n. 865, a tutte le opere rpubbliche in genere, sia iPi� praticamente 
applicabile alle opere ferroviarie il criterio della liquidazione pi� favorevole 
previsto dall'art. 77 della I. 7 lug1io 1907, n. 429 (n. 408). 

Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Costruzioni ferroviarie 
-Dichiarazione di indifferibilit� e urgenza requisiti (l. 22 ottobre 1971, 

n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, artt. 3 e 4). 
Se in materia di opere ferroviarie per quanto concerne la dichiarazione di 
urgenza e i!�ldifferibilit� si debba provvedere esplicitamente e specificamente 
con decreto ministeriale ovvero detta dichiarazione possa considerarsi implicita 
nell'approvazione della proposta ai sensi dell'art. 3 della d. 27 giugno 1974, 

n. 247 (n. 409). 
Opere pubbliche statali -�Legge sulla casa -Estensione -Espropriazioni in 
corso -Ius superveniens (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, 
art. 4). 

Se alle procedure esproprdative in corso alla data di entrata in v.1gore della 

I. 27 giugno 1974, n. 247, siano immediatamente applicabili le disposizioni relative 
alla determinazione della indennit� di esprQiPriazione contenute nel titolo II 
della I. 22 ottobre 1971, n. 865, J.ichiam~te dall'art. 4 rper tutte le opere pubbliche 
in genere (n. 410). 
Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Indennit� provvisoria 
gi� liquidata -Modificabilit� o integrabilit� per ius superveniens (l. 22 ottobre 
1971, n. 865, art. 12, 1� comma -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 -d.l. 
2 maggio 1974, n. 115, art. 6). 

Se la �.sopravvivenza nelle procedure espropriative in corso della nuova 

I. 27 giugno 1974, n. 247, renda necessaria, eventualmente mediante int~a:
�lione o modificazione di precedenti atti, la ;indicazione di ima indennit� provvisoria 
Liquidata secondo i criteri della nuova [eg;ge a oura degli organi tecnici 
dell'amministrazione (n. 411). 
Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Indennit� gi� liquidate 
-Ordine di pagamento o di deposito -Modificabilit� per ius. superveniens 
(l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4). 

Se, a seguito della SQPravvenienza, nelle procedure espropriative in corso, 
della I. 27 g1ugno 1974, n. 247, l'amminiistrazione esprQiPrdante possa astenersi 
dal dare esecuzione a provvedimenti che dispongano il pagamento diretto 
ovvero il deposho di indennit� liquidate secondo i criteri preVlisti da foggi 
anteriori e possa poi chiederne la modificazione in base agli atti dii liquidazione 
delle indennit� ai sensi della legge (n. 412). 

Opere pubbliche statali -Legg� sulla casa -Estensione -Indennit� -Accordi 
amichevoli gi� intervenuti -lus superveniens -Effetti (l. 22 ottobre 1971, 

n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4). 
Se nelle procedure espi!:opriative in corso alla data di entrata in vigore 
della legge 27 giugno 1974, n. 247, qualora sia precedentemente intervenuto 
accordo circa la indenniit� di espropriazione con sottoscrizione da parte dell'espropriando 
del relatdvo verbale, sia possibile per l'amministrazione espropriante 
invocare l'applicabilit�'della nuova legge (n. 413). 


40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Opere pubbUche statali -Legge sulla casa -Estensioni -Indennit� -Criteri di 
determinazione -Asservimento -Applicabilit� (l. 22 ottobre 1971, n. 865 


l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 -l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 45). 
Se in materia di opere ferroviarie i criter�i di stima dell'indennit� cli 
espropriazione indicati nella 1. 22 ottobre 1971, n. 865, e .richiamati per tutte le 
opere pubbliche statali dall'art. 4 della leig;ge 27 giugno 1974, n. 247, possano 
essere adottati anche nel caso di dmposizione di servit� (n. 414). 

Servit� di elettrodotto -Applicabilit� delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, 

n. 865 (ex legge sulla casa) per la determinazione delle indennit� di asservimento 
(l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247 -d.P.R. 29 marzo 
1973, n. 156). 
Se per la costituzione di servit� di elettrodotto a base espropriativa e 
preordinata alla realizzazione di opere pubbliche da parte dello Stato, la 
liquidazione e la determinazione delle indennit� di asservimento debba effettuarsi 
in base alle pi� favorevoli disposizioni contenute nel titolo II delle 
aeg;gi 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. <legige sulla casa) e 27 giugno 1974, n. 247, anzich� 
in base a quelle meno favorevoli previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 1973, 

n. 156 (n. 415). 
Legge sulla casa -Determinazione della indennit� -Criteri -Estensione a tutte 
le singole opere pubbliche -Efficacia dichiarativa o innovativa (l. 22 ottobre 
1971, n. 865, art. 9 -d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 4 -l. 27 giugno 1974, 

n. 247, art. 4). 
Se le disposizioni dell'art. 4 della 1. 27 giugno 1974, n. 247, di conversione 
in legge con modificazioni del d.I. 2 mag;gio 1974, n. 115, nella parte in cui 
estendono i criteri di determinamone dell'indennit� di espropriazione stabiliti 
dalla 1. 22 ottobre 1971, n. 865, ad� ogni tipo di espropriazione relativa ad opere 
pubbliche, costituiscano interpretazione autentica dell'art. 9 della legge n. 865 
del 1971 e pertanto abbd.ano efficacia ex tunc ovvero abbiano carattere innovativo 
e quindi efficacia solo ex nunc (n. 416). 

Legge sulla casa -Determinazione dell'indennit� -Criteri -Cessione volontaria 
dell'area -Maggiorazione dJel 30 % -Estensione alle espropriazioni per 
le singole opere pubbliche (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, 1� comma 


l. 27 giugno 1974, n. 247). 
Se, a seguito della emanazione della 1. 27 giugno 1974, n. 247, di conversione 
in legge con modificazioni del d.I. 2 mag;gio 1974, n. 115, possa escludersi, con 
riguardo alle opere dello Stato, la facolt� per !'espropriando di addivenire alla 
cessione consensuale delle aree verso il corrispettivo determinato a norma 
dell'art. 12, 1� comma, .della 1. 22 ottobre 1971, n. 865, e magigiorato nella percentuale 
(30%) stabilita dalla leg;ge n. 247 del 1974 (n. 417). 

Legge sulla casa -Determinazione dell'indennit� -Indicazione della indennit� 
provvisoria -Competenza (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25). 

Se, una volta venuta meno la com;petenza transitoria del presidente della 
giunta regionale prevista dall'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per 
quanto concerne la determinazione dell'indennit� provvisoria, possa farsi ricorso, 
per le opere di competenza statale, ai poteri surrogatori del ministero dei 
lavori pubblici o se comunque la indicazione della indennit� provisoria, sulla 
base degld indici annualmente censiti dall'UTE, possa essere fatta dailila stessa 
autorit� cui compete la dichiarazione di pubblica utilit� (n. 418). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Legge sulla casa -Opere statali -Dichiarazione di espropriazione e di occupazione 
d'urgenza -Competenza (l. n. 247 del 1974 -Effetti -d.l. 2 maggio 
1974, n. 115, art. 4 -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4). 

Se, dopo la entrata in vigore della I. 27 giugno 1974, n. 247, di conversione 
in legge con modificazioni del d.l. 2 maggio 1974, n. 115, per quanto riguarda 
le opere pubbliche statali permanga fa competenza del prefetto per la pronuncia 
dell'espropriazione e della occupazione d'urgenza (n. 419). 

Province autonome di Bolzano e di Trento -Riparto di competenze con lo 
Stato e la Regione -Norme di attuazone dello statuto di autonomia Effetti 
(d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1 e 2 -d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 
artt. 4, n. 4 e 8, n. 22 -l. 22 ottobre 1971, n. 865). 

Se il d.P .R. 22 marzo 1974 n. 381, recante norme di attuazione della autonomia 
delle province di Bolzano e di Trento, abbia innovato quanto al riiparto 
di competenze tra fo Stato, Ia regione autonoma e le province autonome in 
materia di espropriazione per :pubblica utilit�, come stabilito dagli artt. 4, n. 4 
e 8, n. 22 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, 

n. 670 (n. 420). 
Province autonome di Bolzano e di Trento -Competenza -Opere da realizzare 
con onere a carico dello Stato (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1 e 2). 

Se per le opere pubbliche di competenza delle province autonome di 
Bolzano e di Trento rimangano ferme ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P .R. 
22 marzo 1974,. n. 381, le norme e la procedura previste daHe leggi provinciali 
in materia espropriativa, anche nella ipotesi che per la realizzazione di tali 
opere sia previsto che il relativo onere faccia carico in tutto o in parte allo 
Stato (n. 421). 

Province autonome di Bolzano e di Trento -� Opere di competenza statale Procedure 
in corso alla entrata in vigore delle norme di attuazione dell'autonomia 
provinciale -Competenza e normativa (d.P.R. 22 marzo 1974, 

n. 381, art. 25). i. 
Se, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di 
attuazione della autonomia provinciale di Trento e Bolzano, per le espropriazioni 
in corso gi� iniziate dagli organi statali rimanga ferma l'attribuzione 
di competenza degli stessi organi statali e l'applicabilit� della normativa 
statale (n. 422). 

Province autonome di Bolzano e di Trento -Opere statali -Realizzazione mediante 
delega alla provincia -Normativa provinciale -Applicabilit� (d.P.R. 
31 agosto 1972, n. 670, art. 16 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 2). 

Se la delega alle province autonome di Bolzano e di Trento per opere 
statali :prevista dall'art 16 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 
31 agosto 1972, n. 670, escluda l'applicabilit� della normativa provinciale in 
materia espropriativa (n. 423). 

Procedimento -Proposta d!i cessione volontaria � Termine -Natura -Inosservanza 
� Effetti (legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 -d.l. 2 maggio 1974, 

n. 115, art. 6). 
Se la :proposta di cessione volontaria dei beni soggetti ad esproprio avanzata 
dal proprietario dei medesimi possa essere presa in considerazione dall'espropriante 
bench� formulata oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 12 
della I. 22 ottobre 1971, n. 865 (come modificato con l'art. 6 del dJ. 2 maggio 
1974,� n. 115 (n. 424). 


42 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Indennit� aggiuntiva -Terreni dati in coltivazione a fittavoli -Mezzatfui Coloni 
e compartecipi -Natura -l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, 2� comma. 

Se la indennit� aggi�ntiva, che l'art. 17, secondo comma, della 1. 22 ottobre 
1971, n. 865, rprevede debba essere corrisposta a favore del fittavolo, mezzadro, 
colono o compartecipante, nei casi in cUJl l'espropriazione attenga a . terreni 
coltivati, per un importo uguale a quello da corrispondersi a favore del 
proprietario del fondo eS1Propriato, possa ritenersi costituire llllla parte della 
co~lessiva indennit� dii espropriazione (n. 426). 

Indennit� aggiuntiva -Proprietario diretto coltivatore -Natura (l. 22 ottobre 
1971, n. 865, art. 17, 1� comma -d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6 -l. 27 giugno 
1974, n. 247). � 

Se la indennit� aggiuntiva, detta anche raddoppiata, che l'art. 17, primo 
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prevede debba essere corrisposta 
al. proprietario diretto coltivatore del fondo espropriato possa ritenersi costituire 
una parte della complessiva iindennit� di espropriazione (n. 427). 

Legge sulla casa -Indennit� di espropriazione -Criteri di determinazione Estensione 
alle espropriazioni per la realizzazione .di opere statali -lndJennit� 
aggiuntiva -Estensione (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17 -d.l. 
2 maggio 1974, n. 115, art. 4 -l. 27 giugno 1974, n. 247). 

Se il disposto dell'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (convertito con modificazioni 
in 1. 27 igiugno 1974, n. 247) secondo cui le disposizioni della 1. 
22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione della indennit� di espropriazione 
si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla 
realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato debba intendersi 
esteso anche all'istitut� della indennit� aggiuntiva di cui all'art. 17 della 1. 

n. 865 citat~ (n. 428). 
Legge sulla casa -Indennit� aggiuntiva -Coltivatore diretto -Provq. della 
qualit� -Principio della libert� di prova -Atto notorio -Inidoneit� (l. 
22 ottobre 1971, n. 865, art. 17). 

Se in materia di prova della qualit� di coltivatore diretto, ai fini della 
liquidazione dell'indennit� aggiuntiva dovuto a norma dell'art. 17 della 1. 22 ottobre 
1971, n. 865, in caso di espropriazione per pubblica utilit� del fondo, vige 
il prindpio della libert� di prova, con la sola eccezione della . inidoneit� probatoria 
dell'atto notorio (n. 429). 

Legge sulla casa -Cessione volontaria -Proposta dell'espropriato -Natura ed 
effetti -Maggiorazione dell'indennit� -Limite massimo (l. 22 ottobre 1971, 

n. 865, art. 12 -d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6 -l. 27 giugno 1974, n. 247). 
Se l'art. 12 della 1. 22 ottobre 1971, n. 865, quale risulta dalle modifiche 
introdotte con l'art. 6 del d:l. i maggio 1974, n. 115 (convertito in 1. 27 giugno 
1974, n. 247), abbia inteso configurare dl capo all'espropriato un vero e 
proprio diritto soggettivo protestativo e correlativamente una posizione di 
soggezione in capo all'espropriante, per cui quest'ultimo debba ritenersi vdncolato 
ad accettare la proposta di cessione volontaria, ovvero abbia semplicemente 
fissato un limite massimo entro il quale il prezzo della cessione risulter� 
determinato dal liibero atteggiarsi delle parti contraenti (n. 430). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 43 

Legge sulla casa � Cessione volontaria � Proprietario coltivatore diretto � Mag


giorazione � Base di commisurazione � Indennit� raddoppiata o� indennit� 

provvisoria (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, 12, 16 e 17 � cD.l. 2 maggio 1974, 

n. 115, art. 6 � l. 27 giugno 1974, n. 247). 
Se, nella ipotesi di fondo direttamente coltivato dal proprietario che consenta 
ailila cessione volontaria, la maggiora:mone del 30% su!11a indennit� prov'
Vliisoria dii cui aH'arrt. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, quale�risulta dalle modifiche 
introdotte con .l'art. 6 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (convertito in 1. 27 giugno 
1974, n. 247), debba calcolarsi su una base rappresentata dall'�ndennit�� 
raddoP1Piata ai sensi del primo comma dell'art. 17 della I. n. 865/71 (n. 431). 

Legge sulla casa -Ambito di applicazione � Opere pubbUche statali � Tangenziale 
di Napoli � Applicabilit� (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9). 

Se fa nuova disciplina della espropria:mone per ;pubblica .utilit� di cui agli 
artt. 9 e seg;g. della 1. 22 ottobre 1971, n. 865, possa ritenersi applicabile agli 
espropri necessari per la costruzione della tangenziale di Naipoli (n. 432). 

Legge� sulla casa -Ambito di applicazione -Opere pubbliche statali � Applicabilit� 
della nuova disdplina � Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9). 

Se rper de esp.rorprla:moni attinenti ad opere pubbliche stataild che ricadono 
sotto la nuova �disciplina dell'espropriazione per ;pubblica utilit� di cttj. agli

1 

artt. 9 e segg. della 1. 22 ottobre 1971, n. 865, si applichino soltanto i criteri 

di tale legge che concernono la determinazione della indennit� di espropriazione 
ovvero anche il procedimento da essa previsto (n. 433). 

Legge sulla casa � Procedimento � Competenza � Attribuzioni delegate al presidente 
della giunta regionale � Scadenza della delega -Effetti (l. 22 ottobre 
1971, n. 865, artt. 11, 12 e 25). 

Se rper gli incombenti amministrativi del procedimento di esproipriazione 
per pubb1ica utilit� attinente ad opere rpubbiiche statali, una volta venuta 
meno fa delega al ;presidente della ~unta regionale di cui agli artt. 11 e 12 
della I. 22 ottobre 1971, n. 865, riprendano vigore le competenze previste dalle 
precedenti leggi (n. 434). 

Legge sulla casa -Opere regionali -Trasferimento delle competenze alle regioni 
a statuto ordinario -Estensione � Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 � 

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3 � d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 6). 
Se il trasferimento delle competenze in materia dli espropriazione per pubblica 
utilit� dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, operato con l'art. 3 
del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e con l'flrt. 6 del d..P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, 
compr�nda, per quanto attiene alle oipere regionali, proprie o delegate, oltre 
che la dichiarazione di pubbl!ica utilit�, l'indicazione dell'indennit� provvisoria 
e l'ordine di deposito o pagamento, anche il provvedimento di espropriazione 
e quello di occupazione d'urgenza, per i quaii viene a sostituirsi la competenza 
.prefetti:zfa (n. 435). 

Legge sulla casa -Ambito di applicazione -Regioni a statuto speciale -Competenza 
normativa esclusiva in materia urbanistica� ed edilizia � Applicabilit� 
della nuova disciplina -Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 70). 

Se la I. 22 ottobre 1971, n. 865, contenente fa nuova disciplina delle espro!
Priazioni per pubblica utilit� in materia urbanistica ed edilizia trovi applica2lione 
anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, anche se le stesse 
abbiano nelle suddette materie competenza legislativa esclusiva (n. 436). 


44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
--
44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
--
Enti pubblici locali Espropriazioni Competenza delle regioni (d.P.R. 15 gen� 
naio 1972, n. 8, artt. 3, 4 e 7). 

Se le espropriazioni promosse dagli enti pubblici locali, menzionati nell'art. 
7 del d.P .R. 15 gennaio 1972, n. 8, r.icadano nella competenza delle regioni 
a statuto ordinario (n. 437). 

Trasferimento delle funzioni alle regioni -Ripartizione di competenza tra Stato 

e regione -Criteri ( d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 3, 7 e 10 -d.P.R. 30. di


cembre 1972, n. 1036, art. 6). 

Se la ripartizione di competenza tra Stato e .reg.ioni a statuto ordinario 
in materia .di espropriazione per pubblica utilit� vada effettuata secondo un 
criterio puramente territoriale, in vdrt� del quale rientrerebbero nell'orbita 
regionale e sarebbero attratte nella COIIliPetenza regionale tutte le espropriazioni 
relative ad opere pubbliche eseguite nel territorio o che attengano al 
territorio di una regione, ovvero se a tale criterio debba affiiancarsi quello 
soggettivo, volto cio� a stabilire a chi spetti la realizzazione e a chi faccia 
carico la spesa dell� opere pubbliche (n. 438). 

Legge sulla casa -Entrata in vigore -Procedimenti espropriativi pendenti Determinazione 
della indennit� -Nuova disciplina -Applicabilit� (l. 22 ottobre 
1971, n. 865). 

Se per i procedimenti 'di espropriazione in corso alla data di entrata in 
vtgore della nuova disciplina di cui alla 1. 22 ottobre 1971, n. 865, l'indennit� 
di espropriazione vada determinata in base alla precedente ovvero dn base alla 
nuova disciplina (n. 439). 

Legge sulla casa -Entrata in vigore -Procedimenti espropriativi pendenti Determinazione 
della indennit� -Opposizione -Competenza giudiziaria (l. 
22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 19 -l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 50 e 51). 

Se, r.iguardo ai procedimenti espropriativi pendenti alla d�ta di entrata in 
vigore della nuova 'disciplina di cui alla t 22 ottobre 1971, n. 865, l'qpposizione 
giudiziaria all'indennit� di esproprio vada proposta innanzi al tribunale, secondo 
la vecchia disciplina, ovvero innanzi alla Corte d'appello, secondo la 
nuova disciplina (n. 440). 

FAIJJLIMENTO 

Riscossione esattoriale -Domanda di ammissione al passivo -Contestazione 
del privilegio -Chiamata in causa o intervento volontario dell'amministrazione 
-Ammissibilit� (d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 77 -l. fall., art. 98, 
4� comma -codl. proc. civ., artt. 105 e 106). 

Se la contestazione da parte del curatore del fallimento o di altri creditori 
in ordine alla estensione temporale del privile~o fatto valere dall'esattore che 
abbia proposto domanda di ammj.ssione al passivo possa configurarsi come 
opposizione che .giustifica l'intervento volontario nel giudi:itlo della amministrazione 
finanziaria a tutela delle proprie ragioni di ordine sostanziale relative 
alla qualit� del credito tributario (n. 150). 

Ammissione al passivo -Credlito di imposta -Contestazione avanti le commissioni 
-Ammissione con riserva -Estensione della riserva (l. fall., art. 95). 

Se, in caso di ammissione �di un credito di imposta al passivo fallimentare 
con riserva, fn quanto penda contestazione innanzi alle commissioni tributarie, 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

tale riserva debba intendersi �limitata soltanto all'esito del giudi2lio innanzi alle 
commissioni ovvero estesa sino alla def.ini.zione di . ogni contestazione in sede 
giudi:lliaria (n. 151). 

Ammissione al passivo -Credito di imposta -Contestazione -Ammissione con 
riserva -Opposizione a stato passivo -Necessit� -Limiti (l. fall., art. 98). 

Se il:'esattore, per lo sciogLimento della riserva con cui .il credito d'imposta 
in pendenza di contestazione sia stato ammesso al passivo del fallimento del 
contribuente, debba proporre tempestiva QPposizione alla ammissione ai sensi 
deH'art. 98 della legige fallimentare (n. 152). 

Crediti tributari contestati avanti alle commissioni -Ammissione con riserva 
al passivo fallimentare -Onere dell'opposizione allo stato passivo -Esclusione 
(art. 98, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 -art. 95, 2� comma, r.d. 16 marzo 
1942, n. 267 -art. 55, 3� comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). 

Se i crediti tributari contestati dinanzi alle commissioni possano essere 
ammessi con riserva al passivo fallimentare, con equiparazione, nel trattamento, 
ai crediti condizionali (e non a que:l:li non documentatli) e quindi con 
esclusione dell'onere dell'opposizione allo stato passivo ai fini dello scioglimento 
della riserva (n. 153). 

Esecuzione individuale -Dichiarazione di fallimento o ammissione ad amministrazione 
controllata -Effetti -Declaratoria di inefficacia del ricavato 
della assegnazione -Possibilit� (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 44, 51, 107, 
167 e 188). 

Se, qualora in ipendenza di procedura esecutiva individuale intervenga d�chiarazione 
di fallimento del debitore o provvedimento di ammissione a procedura 
di amrni:nistra:llione controllata, ii1 successivo pirovvecLimento di assegnazione 
di somma debba, ai sensi dell'art. 44 della legige fallimentare, ritenersi 
inefficace nei confronti della massa o del debitore sottoposto ad amministrazione 
controllata, con la conseguente possibilit� :per il curatore o per lo stesso 
debitore di convenire .in giudizio il creditore che abbia riscosso la somma per 
la declaratoria di inefficacia del pagamento mcevuto (n. 154). 

Concordato preventivo -Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti -Iscrizione 
a ruolo successiva -Anteriorit� o meno del credito tributario agli 
effetti del concorso (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 184 -d.P.R. 29 gennaio 
1958, n. 645, artt. 283 e 183 bis � l. 31 ottobre 1966, n. 958 -d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602, art. 11). 

Se agli effetti deH'art. 184 della legge fallimentare i crediti ,[per imposte 
dirette siano da ritenere sorti soltanto al momento della iscriZJione a ruolo e 
quindi non possano ritenersi anteriori all'apertura della procedura di concordato 
preventivo i crediti tributari che, sia pur rifeniti agli esercizi precedenti, 
siano stati iscritti a ruolo successivamente alla detta QPertura (n. 155). 

FAILSO CIVII:LE 

Cassetta di sicurezza -Apertura -Dichiarazione di esistenza in vita di cointestatario 
-Falsit� -Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria 
sulle successioni -Falso in scrittura privata -Concorso (d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 637, artt. 49, 4� comma, e 53, 4� comma -r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270, art. 49 e 82 -cod. pen., art. 485). 
Se la sa,nzione amministrativa (pena [pecuniaria) prevista dall'art. 53, ultimo 
comma, del d.P;R. 26 ottobre 1972, n. 637, rper la violazione delle disposi



46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zioni di cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d:P.R. (cointestatario di concessione 
di cassetta di sicurezza che, previa falsa dichiarazione circa la esistenza 

i.n vHa ,di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e 
d'asporto di somme e titold dn esso contenute assorba ed esclude fa configurazione 
di 1Pi� grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 
485 c.p. (falso in scrittura. 1Prli.vata) (n. 5). 
FERROVIE 

Alloggi per ferrovieri -Aree -Espropriazione -Indennit� liquidazione -Normativa 
applicabile (1. 15 luglio 1966, n. 605, art. 5 -�l. 15 gennaio 1885, n. 2892, 
art. 13 -l. 25 giugno 1865, n. 2359 -t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, art. 161 


l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 -l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. 1 ter). 
Se per la liquidazione delle dndennit� relative ad espropriazioni di aree 
occorrenti per la costruzione di alloggi per ferrovieri in Reggio Calabria, in 
attuazione del programma decennale di cui alla 1. 15 luglio 1966, n. 605, deb. 
bano applicarsi le norme della 1. 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamate dall'art. 5 
della 1. n. 605 del 1966, oppure quelle della 1. 25 giugno 1865, n. 2359, richiamate 
dal:l'arrt. 61 del t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, ovvero quclle della [. 22 ottobre 1971 

n. 865 (n. 456). 
Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Costruzioni ferrovia. 
rie -Indennit� -Criteri di determinazione pi� favorevoli -Applicabilit� 

(l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 -l. 7 luglio 1907, 
n. 429, art. 77). 
Se, dopo la estensione operata dalla i. 27 giugno 1974, n. 247, dei criteri per 
la determinazione dell'indennit� di espropriazione dettati dalla I. 22 ottobre 1971, 

n. 865, a tutte le opere pubbliche in ,genere, sia pi� praticamente applicabile 
alle opere ferroviarie il criterio deHa liqutdazione rpii� favorevole � previsto 
dall'art. 77 della 1. 7 luglio 1907, n. 429 (n. 457). 
Opere pubbliche statali -Legge sulla. casa -Estensione -Costruzioni ferroviarie 
-Dichiarazione di indifferibilit� e urgenza -Requisiti (1. 22 ottobre 1971, 

n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, artt. 3 e 4). 
Se in materia di opere ferroviarie per quanto concerne :la dichiarazione 
di m1genza e indifferibHit� sii debba provvedere esplicitamente e specificamente 
con decreto ministerialle ovvero detta dichiarrazione possa considerarsi :implicita 
nell'approvazione della proposta ai sensi dell'art. 3 della I. 27 giugno 1974, 

n. 247 (n. 458). 
Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Espropriazioni in 
corso -"Ius superveniens" (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, 

n. 247, art. 4). 
Se alle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vigore de11a 

J. 27 giugno 1974, n. 247, siano immediatamente applicabili le disposizioni relative 
alla determinaz�one della indennit� di espropriazione contenute nel titolo 
H della 1. 22 ottobre 1971, n. 865, richiamate dall'art. 4 per tutte le opere 
pubbliche in genere (n. 459). 
Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Indennit� provvisoria 
gi� liquidata -Modificabilit� o integrabilit� per " ius superveniens " (1. 
22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, 1� comma -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 


d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 6). 
Se la sopravvenienza nelle procedure espropriative in corso della nuova 

I. 27 gfugno 1974, n. 247, renda necessaria, eventualmente mediante integrazione 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

o modifilcazione di .precedenti atti, la indicazione di una :indennit� provvisoria 
liquidata secondo i criteri della nuova Jeg;ge e a cura degli organi tecnici dell'amministrazione 
(n. 460). 
Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Indennit� gi� liquidate 
-Ordine di pagamento o di deposito -Modificabilit� per � ius superveniens" 
(l. 22 ottobre 1971, n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4). 

Se, a seguito della sopravvenienza, nelle procedure esipropriative in c9rso, 
della I. 27 giugno 1974, n. 247, l'amministrazione espropriante possa astenersi 
dal dare esecuzione a provvedimenti che dispongano iI pagamento diretto 
ovvero il depoSlito di indennit� liquidate secondo i criteri prevJsti da leggi 
anteriori e possa poi chiederne la modificazione in base agli atti di l�iquidazione 
delle jndenndt� ai sensi della nuova 1eig;ge (n. 461), 

Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Indennit� -Accordi 
amichevoli gi� intervenuti -� Ius superveniens" -Effetti (l. 22 ottobre 1971, 

n. 865 -l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4). 
Se nelle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vi,gore 
della l. 27 giugno 1974, n. 247, qualora sia precedentemente :intervenuto accordo 
circa la indeilDlit� di espropriazione con sottoscrizione da parte dell'espropriando 
del relativo verbale, sia possibile per f'amministrazione espropriante invocare 
l'app1icab:ilit� della nuova legge (n. 462). 

Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Indennit� -Criteri 
di determinazione -Asservimento -Applicabilit� (l. 22 ottobre 1971, n. 865 

l. 27 giugno 1974, n. 247, art. 4 -l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e ,45). 
Se in materia di opere ferroviarie :i criteri di stima dell'indennit� di espropriazione 
indicati nella I. 22 ottobre 1971, n. 865, e richiamati per tutte le opere 
pubbliche statali dall'art. 4 della I. 27 giugno 1974, n. 247, possano essere adottati 
anche nel caso di imposizione d:i servit� (n. 463). 

Case economiche fer ferrovieri -Sfratto amministrativo -Graduazione pretorile 
-Sottoposizione -Necessit� (l. 23 maggio 1950, n. 253, art. 47 -l. 26 novembre 
1969, n. 833). 

Se debbano tuttora ritenersi soggette al procedimento pretorile d:i graduaZ!
ione di cui alila legge 23 maggio 1950, n. 253, [e procedure di rilascio i.111 via amministrativa 
attuate nei confronti ,di dipendenti o ex dipendenti concessionari 
di alloggi in case economiche per ferrovieri (n. 464). 

GIURISiDIZIONlI SPiECIAU 

Ricorso giurisdizionale -I stanza di sospensione -Accoglimento -Rimedi esperibili 
avverso .l'ordinanza (r.ta 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39, 2� comma . 

l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 21, 7� comma, e 28, 2� comma -c.p.c., art. 362, 
12� comma). 
Se avverso le ordinanze di sos.pensione della efficacia del provvedimento 
amminist-ramvo impuganato siano ammissibili l'appehlo a:l consiglio dii Stato e 
il ricorso per cassazione per motivi di giurisdi1iione (n. 5). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Elezioni comunali� -Convalida -Annullamento� da parte della C.P.C. -Giurisdizione 
-Spettanza (l. 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 4 -d.P.R. 16 maggio 
1960, n. 570, art. 82). 

Se sipetti all'autorit� giudiziaria ovdinaria ovvero al giudice amministrativo 
la giurisdizione sui ricorsi proposti avverso decisioni della commissione provinciale 
di controllo che abbiano annullato delibere comunali dri convalida cli 
elezioni per meri vizi di forma (n. 6). 

GliUSHZIA AIMIMINISTRA11IVA 

T.A.R. 
-Rapporti di pubblico impiego -Competenza -Ricorsi di magistrati Estensione 
(l. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 -r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 
art. 29, n. 1 -l. 6 dlcembre 1971, n. 1034, art. 7, 2� comma -Cost., artt. 24 
e 113). 
Se nel trasferimento ai Tl1ibunali amministrativi regionali della generale 
competenza del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego diS1.posto 
con l'art. 7, 2� comma, della. 1. 6 dicembre 1971,-n. 1034, debba ritenersi compresa 
anche la competenza in materia di rap.porto d'impiego dei magistrati 
gi� devoluta al Consiglio di Stato dall'art. 17 della 1. 24 marzo 1958, n. 195 

(n. 
16). 
Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza per territorio -Pubblico impiego -Sede 
di servizio -Liquidazione buonuscita -Applicabilit� del criterio (l. 6 dicembre 
1971, n. 1034, art. 3, 2� comma). 

Se, nella .:iipotesi di impugnativa giurisdizionale di atti, quale la liquidazione 
dell'indennit� di buonuscita, attinenti in senso lato ad un pregresso 
rapporto di impi~go pubblico, sia aipplicabiie, ai fiilli della determinazione del 

T.A.R. competente territorialmente, il criterio della sede di servmo di cui 
all'art. 3, 2� comma, seconda parte, della I. 6 dicembre 1971, n. 1034 (n. 17). 
Giudizi innanzi al T.A.R. -Competenza sugli atti degli organi centrali dello 
Stato e degli enti pubblici ultraregionali -Competenza del T A.R. del Lazio 
con sede in Roma -Natura (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 3, 2� e 3� comma, 
31, 34, 1� comma, e 35, 2� comma). 

Se 
il riparto della competenza tra TAJR. del Lazio con sede in Roma e 

T.A.R. peri!fedci relativamente ag1i atti emessi da orgailli centrali dello Stato 
o di enti pubblici a carattere ultraregionale, cos� come stabilito dai commi 
secondo e terzo deH'art. 3 della L 6 dicembre 1971, n. 1034, sia un riparto di 
competenza .puramente territol1iale ovvero di competenza per materia (o fun-� 
zionale) (n, 18). 
Ricorso giurisdizionale -Avverso provvedimento a contenuto negativo -Istanza 
di sospensione -Accoglimento -Obbligo di conformarsi dell'amministrazione 
-Consistenza e limiti (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39, 2� comma 


l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, 7� comma). 
Se, una volta che il giudice amministrativo abbia accolto in via cautelare 
l'istanza di soS1.pensione della efficacia di provvedimenti amministrativi a contenuto 
negativo, sussista l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a tali 
provvedimenti giurisdi2lionali provvisori, mediante la messa in essere di una 
attivit� positiva necessaria per garantire al ricorrente il conseguimento di 
qmigl effetti pratici per �cui � stato richiesto e concesso dl provvedimento cautelare 
di sospensione (n. 19). 

i.: 
m 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

Ricorso giurisdizionale -Istanza di sospensione -Accoglimento -Rimedi esperibili 
avverso l'ordinanza (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39, 2� comma 


l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 21, 7� comma, e 28, 2� comma -c.p.c., art. 362, 
12� comma). 
Se avverso le ordinanze di sospensione della efficacia del ![>rovvedimento 
amministrativo impugnato siano ammissibili l'appello al Consiglio di Stato e 
il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione (n. 20). 

Giudizio amministrativo -Impugnativa di pi� atti oggettivamente connessi Spostamento 
di competenza (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31). 

Se nel riporto di competenza fra i T .A.R. esistano spostamenti per ragioni 
di connessione (ipotesi di impugnativa di rpi� atti oggettivamente connesSI�, gl!� 
uni a carattere generale e 1pJ:esupposti gli altri �puntuali� e applicativi) (n. 21). 

Giudizio amministrativo -Riporto di competenze funzionali inderogabili in senso 
verticale ed in senso orizzontale -Eccepibilit� della relativa eccezione di 
incompetenza al di fuori .dello specifico procedimento dt regolamento di 
competenza (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31). 

Se nel giudil!lio amministrativo esista, accanto ad una competenza territoriale 
derogabile, che pu� essere fatta valere solo in termine perentorio mediante 
regolamento idi competenza, anche una competenza funzionale inderogabile 
ohe, pur ipotendo essere dedotta in regolamento di competenza, pu� 
tuttav!ia, anche in ddfetto :di questo, essere eccepita o rilevata d'ufficio [n ogni 
stato e grado del giudizio (n. 22). 

Giudizio amministrativo -Sentenza di primo grado del T.A.R. -Esecutivit� Concetto 
limiti (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 33). 

Se l'immediata esecutivit� della sentenza dei T.AJR. comporti, rper l'amministrazione, 
~'obbligo di ottemperanza (n. 23). 

Perizie ed indagini demandate dal giudice amministrativo adl una amministrazione 
che non � parte in giudizio -Modalit� d'esecuzione dell'incombente 
istruttorio -Compensi (r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 31). 

Con quali. cond!izioni e con quali modalit� debbano essere eseguite venificazioni 
o indagini tecniche (perizie) richieste dal giudice amministrativo ad 
una amministrazione che. non � parte in giudfaio (n. 24). 

Competenza dei T.A.R. -Atti con efficacia territorialmente limitata -Diniego 
riconoscimento qualifica reduce dalla deportazione -Ricorso gerarchico Provvedimento 
ministeriale di rigetto -Natura -Effetti sulla competenza 
per territorio (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3, 2� e 3� comma). 

Se li provvedimenti ministeriali con i quali veniga rigettato il ricorso gerarchico 
proposto avverso il diniego rprefettizio di riconoscimento della qualifica 
di reduce civile daJJlia deportazione o dall'internamento abbiano efficacia territorialmente 
Lim!itata ai sensi e rper 1gli effetti di cui all'art. 3, 2� comma, della 

1. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sia <pertanto competente a giudicare dei relativi 
ricorsi giurisdizionali il T.A.R. del luogo in cui risiede l'dnteressato ovvero 
abbiano efficacia territoriale generale ai sensi' e rper gli effetti di oui aH'art. 3, 
3� comma, della legige citata e pertanto competente a giudicare dei relativi 
ricorsi 1giurisdizionall� sia il T.A.R. del Lazio con sede in Roma (n. 25). 

fO RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 
JjMPOSTA VALORE AGGIUNTO 
Decreto-legge recante maggiorazioni di aliquote -Conversione in legge con 
modificazioni -Decorrenza della maggiorazione ( d.l. 6 luglio 1974, n. 254, 
art. 6 -1. 17 agosto 1974, n. 383 -Cost. art. 73, 3� comma -Disp. prel. cod. 
civ. art. 10). 
Se Ja maggiorazione di aliquota della 1mposta sul valore aggiunto a profO 
RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 
JjMPOSTA VALORE AGGIUNTO 
Decreto-legge recante maggiorazioni di aliquote -Conversione in legge con 
modificazioni -Decorrenza della maggiorazione ( d.l. 6 luglio 1974, n. 254, 
art. 6 -1. 17 agosto 1974, n. 383 -Cost. art. 73, 3� comma -Disp. prel. cod. 
civ. art. 10). 
Se Ja maggiorazione di aliquota della 1mposta sul valore aggiunto a prodotti 
che non erano originariamente considerati dell'art. 6 de) d.l. 6 luglio 1974, 

n. 254, dntrodotta con la legge di conversione 17 agosto 1974, :n. 383, sia app!Ji.cabile 
a partire dalla data di pubb!Ji.cazione della legge di conversione ovvero, 
tenendo conto del termdne di vacatio di cui all'art. 73 della Costituzione, dal 
quindicesimo giorno succesSJivo di detta .pubblicazione (n. 10). 
Opere pubbliche -Appalto -Esecuzione in danno dell'appaltatore -Riaggiudi�azione 
a condizioni pi� onerose -Maggiori spese -Imposta valore aggiunto 
sul maggior corrispettivo contrattuale. � 

.Se, nel caso dti esecuzione in danno dell'<llP!Pa1tatore inadempiente, l'amministra:
llione apipaltante -che abbia riaggiudicato la prosecuzione dell'appalto 
a condizioni pi� onerose -possa ricom'l)rendere tra le maggiori spese da 
addebitare all'oriiginario apiPaltatore inadempiente qruella derivante dal maggior 
cardco di imposta sul valore aggiunto derivante dal maUiorato compenso 
contrattuale (n. 11). 

Imposta valore aggiunto -Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o 
fornitori di beni o servizi -Assoggettabilit� all'imposta (d.P.R. 30 giugno 
1972, n.' 627, art. 2 -r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 -d.m. 25 novembre 
1972 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6). 

Se le antricilpazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltatori 
o fornitori di beni e servi:lli, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, 
che modifica l'art. 12 della legge di contabilit� di Stato 18 novembre 1923, n. 2440, 
costituiscono operazioni impombHi relative all'imposta sul valore aggiunto (n. 12). 

IMPOSTE DI FAIBBR.ICAZIONE 

Pagamento differito -Saggio di interesse -Nuova misura introdotta con legge 
di conversione di decreto-legge regolante la materia -Decorrenza della 
maggiorazione (d.l. 6 luglio 1974, n. 251, art. 3 quater -l. 14 agosto 1974, 

n. 346 -l. 28 marzo 1968, n. 393, art. 2 -Cost. art. 73, 3� comma -Disp. prel. 
cod. civ. art. 10). � 
Se il nuovo saggio di interesse dovuto per la dilazione del pagamento 
della imposta dti fabbricazione sui �prodotti ipetmJ.iferi, istituito con J'art. 3 quater 
del dJ. 6 luglio 1974, n. 251 (introdotto con la legge di converSJione 14 agosto 
1974, n. 346) in sostituzione cli quello stabilito da11'art. 2 della I. 28 marzo 1968, 

n. 393, debba applicarsi a tutti d versamenti effettuati dopo il giorno di pubblicazione 
della legge (avvenuta dn Gazzetta Ufficiale n. 215 del 17 agosto 1974) 
ovvero, tenendo conto del termine di vacatio di cui all'art. 73 della Costituzione, 
ai versamenti effettuati a partire dal quindicesimo giorno successivo 
(n. 32). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

Imposte di fabbricazione -Esercenti depositi liberi per usi commerciali di 
oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti autorizzati all'emissione 
dei certificati di provenienza per i �prodotti estratti dai loro depositi Obbligo 
di trasmettere agli UTIF i riscontrini dei certificati emessi non 
oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione (art. 6 d.l. 
5 maggio 1957, n. 271). 

Se l'espressione legislativa �giorno festivo � di . cllli all'art. 6 d.1. 5 mag� 
gio 1957 n. 271 (convertito con legge 2 luglio 1957, n. 474) debba essere intesa 
nel senso dii � giorno festivo � �legale � ovvero possa considerarsi corrispondente 
a quella di giorno non lavorativo (secondo l'organizzazione del lavoro nei 
settori interessati) (!Il. 33). 

IMPOSTE DliRiETTiE 

Esenzioni e agevolazioni � Aree depresse del centro-nord � Nuove imprese arti� 
giane e industriali -Impianti fissi -Limiti di investimento -Locazione o 
fusione delle aziende � Spettanza dei benefici (l. 22 luglo 1966, n. 614, art. 8 . 

l. 6 agosto 1967, n. 690 -l. 29 luglio 1957, n. 635). 
Se spetti l'esenzione decennale da tributi diretti nel reckldto di cui all'art. 8 
della 1. 22 luglfo 1966, n. 614, modificata dalla 1. 6 agosto 1967, n. 690, concernente 
la nuova disciplina degli .interventi straordinam in favore dei territori 
depressi dell'Italia settentrionale e centrale, anche nel caso in cui una delle 
nuove imprese industriali, il cui investimento in dmpianti fissi non superi 
i due miliardi di lire come prescritto per ,godere del beneficio tributario, 
prenda in locamone ovvero si fonda con altre imprese, ,generando una unicit� 
di ,gestione\ e producendo un reddito in virt� di un coacervo di impianti fissi 
che complessivamente eccede il predetto limite legale (n. 36). 

Concordato preventivo � Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti iscrizione 
a ruolo successiva � Anteriorit� o meno cDel credito tributario. agli effetti 
del concorso (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 184 -d.P.R. 29 gennaio 1958, 

n. 645, artt. 283 e 183 bis -l. 31 ottobre 1966, n. 958 -d.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 602, art. 11). 
Se agli effetti dell'art. 184 della le~e fallimentare d crediti per imposte 
ilirette siano da ritenere sorti soltanto al momento della iscrizione a ruolo 
e quindi non possano ritenersi anteriori ��l'apertura della procedura di con� 
cordato preventivo i crediti tmbutari che, sia pur rifer�iti agli esercizi prece� 
denti, siano stati iscritti a ruolo successivamente alla detta apertura (n. 37). 

Reddito tassabile -Presupposto -Proventi ospedalieri -Riassorbibilit� negli 
esercizi successivi -Tassabilit� (d.P.R. 29 dicembre 1958, n. 645, art. 81 � 

l. 12 febbraio 1968, n. 132 � d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 2, lett. B 
e c, e 19). 
Se i proventi dell'esercizio di un ospedale, in quanto destinati per legge 
ad esi;ere riassorbiti negli anni successivi per la r�iduzione delle rette dei 
poveri e dei ricoverati di urgenza, possano costituire reddito tassabile di 
ricchezza mobile (n. 629). 

Ammissione al passivo -Credito di imposta -Contestazione avanti le commissioni 
-Ammissione con riserva -Estensione della riserva (Legge falli� 
mentare, art. 95). 

Se, in caso dd ammis1sione di un credito di dmposta al passivo fahlimentaTe 
con riserva, in quanto penda contestazione innanzi alle commissioni tributarie, 


J2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tale riserva debba intendersi.i ldmitata soltanto all'esito del giudizio innanzi 
alle commissioni ovvero estesa sino alla definizione di ogni contestaizone in 
sede giudiziaria (n .. 630). 

Ammissione al passivo -Credito di imposta -Contestazione -Ammissione con 
riserva -Opposizione a stato passivo -Necessit� -Limiti (Legge fallimentare, 
art. 98). 

Se l'esattore, per lo scioglimento della riserva con cui il credito d'imposta 
in pendenza di contesta7J�.one sia stato ammesso al passivo del fallimento 
del contribuente, debba proporre tempestiva opposizione alla ammissione ai 
sensi dell'art. 98 della legge fallimentare (n. 631). 

Crediti tributari contestati avanti alle Commissioni -Ammissione con riserva 
al passivo fallimentare -Onere dell'opposizione allo stato passivo -Esclusione 
(art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 -art. 95, comma secondo, r.d. 16 
marzo 1942, n. 267 -art. 55; comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). ' 

Se i crediti tributari contestati dinanzi alle commissioni possano essere 
ammessi con riserva al passivo fal1imentare, con equiparazione, nel trattamento, 
ai crediti condizionali (e non a quelli non documentati) e quindi con 
esclusione dell'onere dell'opposizione allo stato passivo ad fini dello scioglimento 
della riserva (n. 632) 

Atti delle pubbliche amministrazioni -Decreti di espropriazione a favore dell'A.
N.A.S. -Assoggettabilit� al tributo (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, 
art. 42 -l. 7 febbraio 1961, n. 29, art. 34 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 
art. 55 e 1 T.A.R. all. A (1). 

Se i decreti di espropriazione per pubblica utilit� emessi a favore dell'A.
NA.S. e pi� in generale a favore delle Amministrazioni statali siano assoggettati, 
dopo l'abrogazione dell'art. 34, ultimo comma, della I. 7 febbraio 1961, 

n. 29, operata dall'art. 42 del d.P .R. 29 settembre 1973, n. 601, all'imposta fissa 
di lire 2000 ad sensi del combinato disposto dehl'art. 55, U!ltdmo comma, del 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e art. 1 della tariffa all. A, prima parte (n. 633). 
,,4.ppalti -Stipulati all'estero -Esecuzione in Italia -Tassabilit� (d.l. 15 novembre 
1937, n. 1924 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). 

Se la esecuzione dell'appalto in Italia costituisca presupposto della tassa2Ji.
one del rapporto indipendentemente dalla esistenza dell'atto scritto, che, per 
essere stato stipulato all'estero, � soggetto a tassazione solo in caso d'uso 

(n. 634). 
Uffici catastali -Diritti vari -Agevolazioni per il mezzogiorno -Atti e servizi 
diretti al raggiungimento dei fini della cassa -Estensione (d.P.R. 30 giugno 
1967, n. 1523, art. 18 -l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 26, 1� comma). 

Se l'agevolazione tributaria di cui all'art. 18 del t.u. delle ~eggi sul Mezzogiorno 
approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, riguardi soltanto le 
operazioni, gli atti e i contratti <posti dn essere dalla Cassa per il Mezzogiorno 
ovvero si estenda anche aghl atti e ai servizi resi dagli uffici catastali (diversi 
dai diritti di voltura specificamente menzionati) necessari per il raggiungimento 
dei fini della Cassa (n. 635). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni fiscali -Case di cura -Non 
spettanza delle agevolazioni ( d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 -d.l. 14 
dicembre 1947, n. 1598, art. 3 -l. 19 luglio 1961, n. 659 -cod. civ., art. 2195). 

Se siano applicabili le agevolazioni rper l'industrializzatlone del Mezzogiorno 
alle case dii cura (climi.che), in partlicolare ove siano costituite in forma 
di societ� per atloni (n. 636). 

Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Scadenza del quadriennio 
dalla costituzione -Legittimit� dell'espletamento delle funzioni sino 
all'insediamento <Del nuovo collegio (d.P ..R 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 


d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 66). 
Se i collegi consultivi compartimentali dei periti dogaanii (di cui gi� aglii 
art. 109 ssgg. del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente agli art. 66 
ssgg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) possano legittimamente svolgere le loro 
funzioni anche dopo la scadenza del quadrienniio per il quale sono stati 
costituiti e sino al rperfezii.onamento delle nomine dei membri dei nuovi collegi 
(rectiussione all'insediamento dei nuovi coHegi) (n. 637). 

Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali -Epletamento di funzioni 
in regime di prorogatio spettanze delle indennit� (d.P.R. 18 febbraio 
1971, n. 18, art. 109 -d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 67). 

Se ai membri dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganafil 
(gi� previsti dagli artt. 109 ssgg. d.P .R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente 
daig1i artt. 66 ssgg. d.P .R. 23 gennaio 1973, n. 43) operanti in regime di prorogatio, 
dopo la scadenza del quadriennio della nomina, possono corrispondersi 
i trattamenti di missione ed i rimborsi spese previsti dalla legge per i membri 
dei collegi in carka (n. 638). 

IMPOSTE V ARIE 

Imposta di negoziazione -Esenzioni e agevolazioni -Quote sociali di cooperative 
edilizie -Applicabilit� del beneficio previsto per azioni e obbligazioni 

(r.d.l. 15 febbraio 1938, n. 1975, art. 8, tar. all. B -~l. 5 settembre 1947, 
n. 1173, art. 8, tar. all. B -r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 147). 
Se le quote di societ� cooperative edilizie rper la costruzione e l'acquisto 
di case economiche e popolari possano godere della agevolazione fiscale prevista 
dall'art. 8 della tariffa speciale all. B al r.d.I. 15 dicembre 1938, n. 1975 (art. 8 
della tariffa speciale all. B al d.I. 5 settembre 1947, n. 1173), consristente nella 
riduzione ad un quarto della ordinaria imposta di negoziazione, malgrado il 
tenore letterale delle norme che ha riguardo soltanto alle azioni ed obb1igazioni 
(n. 108). 

Esenzioni e agevolazioni -Zona del Vaiont -Nuove imprese -Esenzione da 
imposta di r.m. -Imposte comunali varie, Ilor e lrpeg -Nuova disciplina 
delle agevolazioni tributarie -Sopravvenienza dei benefici (l. 4 novembre 
1963, n. 1457, artt. 12 e 13 -l. 31 maggio 1964, n. 357, artt. 10 e 31 -d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 601, art. 42 -l. 19 dicembre 1973, n. 837, artt. 19 e 20). 


Se debba ritenersi tuttora in vigore la norma di cui all'art. 31 della I. � 
31 magigio 1964, n. 357, dn relazione alla disposizione di cui all'art. 42 del d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie e 


J4 RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
quindi debba ciconoscersi efficacia alla norma di cui all'art. 20 della I. 19 diJ4 
RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
quindi debba ciconoscersi efficacia alla norma di cui all'art. 20 della I. 19 dicembre 
1973, n. 837, che ha disposto ulteriori interven1li a favore della zona del 
Vaiont (n. 109). 

Uffici catastali -Diritti vari -Agevolazioni per il Mezzogiorno -Atti e servizi 
diretti al raggiungimento dei fini d!ella cassa -Estensione ( d.P.R. 30 giugno 
1967, n. 1523, art. 18 -l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 26, 1� comma). 

Se l'agevol~one tributaria di cui all'art. 18 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, .riguardi soltanto le operazioni, 
gli atti e d: contratti postii in essere dalla Cassa per !il Mezzogiorno 
ovvero si estenda anche agli atti e ai sel'V'�.Zi resi dagli uffki catastali (diversi 
dai diritti di voltura specificamente menzionati) necessari per dl raggiungimento 
dei fini della Cassa (n. 110). 

Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni fiscali -Case dli cura -Non 
spettanza delle agevolazioni ( d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 -d.l. 
14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3 -l. 19 luglio 1961, n. 659 -cod. civ., art. 2195). 

Se siano applicabili le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno 
alle case di cura (cliniche), in particolare ove siano costituite in forma chi societ� 
per azioni (n. 111). 

INCOL�MITA PUBBLICA 

Catastrofe del Vaiont -Provvidenze -Pensioni di invalidit� e di riversibilit� Prescrizione 
triennale -Rinuncia della PA. -A-riimissibilit� (l. 31 maggio 
1964, n. 357, art. 22 -l. 19 gennaio 1963, n. 75, art. 16 -tD.P.R. 30 giugno 1965, 

n. 1124, art. 112, 1� comma). 
Se l'amministrazione possa rinunciare alla prescrizione triennale prevista 
dall'art. 16 della ..!. 19 gennaio 1963, n. 75 (ora art. 112, 1� comma, del t.u. approvato 
con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per le rendite di invalidit� e di riversibilit� 
concesse con l'art. 22 della I. 31 maggio 1964, n. 357, rispettivamente, agli 
invalidi per effetto della catastrofe del Vaiont e ai superstiti di coloro che sono 
deceduti o risultino 1cli51Persi per la medesima causa (n. '3). 

INFORTUNI SUL LAVORO 

Catastrofe del Vaiont -Provvid!enze -Pensioni di invalidit� e di riversibilit� Prescrizione 
triennale -Rinuncia della P.A. -Ammissibilit� (l. 31 maggio 
1964, n. 357, art. 22 -l. 19 gennaio 1963, n. 75, art. 16 -d.P.R. 30 giugno 1965, 

n. 1124, art. 112, 1� comma). 
Se l'amministrazione possa rinunciare alla prescrizione triennale prevista 
dall'art. 16 della I. 19 gennaio 1963, n. 75 (ora art. 112, 1� comma, del t.u. approvato 
con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per le rendite di invaHdit� e di riversi


bilit� concesse,con l'art. 22 della I. 31 maiggio 1964, n. 357, rispettivamente, ag1i 
invalidi per effetto della catastrofe del Vaiont e ai superstiti di coloro che 
sono deceduti o risultino dispersi per la medesima causa (n. 53). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive -Assicurazione obbligatoria 
-Canoni -Azione giudiziaria -Previo ricorso in via amministrativa 

(l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 -l. 20 febbraio 1958, n. 93, art. 14 -d.P.R. 
4 agosto 1960, n. 1055 -d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39, 3� comma, e 
45 -cod. proc. civ., art. 443). � 
Se l'azione '~iudiziaria, con cui il datore di lavoro contesti all'INAIL l'obbligo 
di cornispondere i canoni della assicurazione obbligatoria .per ap:parecchlature 
radiologiche e sorgenti radioattive ovvero la loro misura, debba essere 
necessariamente preceduta dal ricorso in viia amministrativa alla commissione 
prevista dall'art. 39, 3� comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (n. 54). 

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioatt�ve -Assicurazione obbligatoria 
-Premi -Determinazione ministeriale -Efficacia retroattiva (l. 30 gennaio 
1968, n. 47, art. 1 -d.m. 13 ottobre 1973). 

Se al decreto del ministro del lavoro e dehla prev~denza sociale 13 otbre 
1973, emesso ai sensi dell'art. 1 della 1. 30 gennaio 1968, n. 47, con dl quale 
� stato determinato l'ammontare dei pr�emi della assicurazione obblriigatoria 
per appal'ecchiature rndiologiiche e sorgenti radioattive, possa riconoscersi efficacia 
retroattiva (n. 55). 

Infortunio sul lavoro -Terzo responsabile -Azione di rivalsa dell'assicuratore 
Liquidazione della rendita -Condanna al pagamento -Passaggio in giudicato 
-Efifetti -Riliquidazione successiva -Possibilit� di rivalsa (cod. civ., 
art. 1916 -d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116). 

Se Slia possibile per l'ente assicuratore (ovvero per l'amministrazione che 
assume tale veste nei rigua11di dei propri dipendenti) agire iin rivalsa nei confronti 
del responsabile deH'infortunio sul lavoro mediante azione giudiziaria 
avente ad oggetto dl pagamento dd una somma capitale corni51Pondente al valore 
di ril<iquidazione della rendita, effettuata ai sensi dell'art. 116 del t.u. 
approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, doipo che sia :passata in giudicato 
una precedente condanna del terzo responsabile a pagare la somma capitale 
corrispondente alla rendita odginaruamente 'lii.quidata e gli interessi fino aH'effettivo 
pagamento (n. 56). ' 

ISTRUZIONE 

Delegazione amministrativa -Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle 
attribuzioni delegate -Imputabilit� al medesimo -Edilizia scolastica -Affidamento 
in concessione delle opere -Approvazione dei progetti da parte 
del provvedimento regionale oo.pp. -Imupugnabilit� nei confronti dli questo 
dell'atto di approvazione viziato (art. 1, d.l. 24 ottobre 1969, n. 701 -art. 18, 

l. 28 luglio 1967, n. 641 -art. 25, l. 28 luglio 1967, n. 641). 
Se, ipur in presenza di un atto amministrativo di delegazione, l'organo delegante 
possa porre in essere alcuni atti inerenti alle attribuzioni delegate ~della 
cui competenza � rimasto titolare) a lui direttamente imputabili e nei suoi confronti 
impugnabili in via giurisdizionale (n. 49). 

Professori universitari -Indennit� speciale -Equiparazione ai primari ospedalieri 
-Transito dalla posizione di incaricato a quella di ruolo -Effetti 

(l. 25 marzo 1971, n. 213). 
Se, ai filni della corre51Pons.ione della speciale indennit� stabilita dahla 1. 
25 marzo 1971, n. 213, un professore universii.tario incarkato che transiti nei 
ruoli 011dinari venga a pel'dere ,l'anziarnt� acquisita come incaricato (n. 50). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Stato giudirico crel personale direttivo ispettivo docente e non docente della 
scuola materna -Elementare secondaria e artistica dello Stato -Legge di 
delegazione 30 luglio 1973, n. 477 -Norme non sviluppate n� ripetute in sede 
delegata -Efficacia (I. 30 luglio 1973, n. 477, a!t. 15). 

Se le norme giuridiche contenute nelle leggi d� delegazione (nella spede 

I. 30 luglio 1973, n. 477, sullo. stato giuridico del personale della scuola materna, 
elementare secondaria e artistica dello Stato) abbiano valore esclusivamente 
strumentale nell'ambito di un rapporto interno fra delegante e delegato 
o se abbiano, D,nvece, valore e forza d� legige ovdinaria, come tale idonea 
di per s� sola a porre statuizioni efficaci per tutti i consociati (n. 51). 
Universit� -Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da 
amministrazioni statali -Pagamento dei compensi (I. 15 novembre 1973, 

n. 734, art. 21 -d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. SO -d.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3, art. 61). 
Se ed a quali condi:1'lioni, partJicolarmente per quanto riguarda il compenso, 
J'universit� degM studi possano richiedere e ottenere da funzionari tecnici 
dello Stato prestazioni di natura . tecnico-professionale (n. 52). 

LAVORO 

Contratto di lavoro -Scrittura teatrale -Spettacolo lirico -Preparazione collettiva 
adeguata -Mancanza -Rifiuto di prestazione dell'interprete -Legittimit� 
(cod. civ., art. 2087). 

Se nell'ambito di esecuzione del contratto di scrittura teatrale l'artistai.
ntel'(prete possa l~ttimamente :rii.fiutare la propria prestazione in mancanza 
di una conveniente preparazione anche collettiva deHo spettacolo lirico (n. 99). 

Istruttori o allenatori sportivi -Centri sportivi marina militare -Rapporto di 
lavoro -Natura (I. 15 dicembre 1969, n. 1023, art. 2 -d.m. 20 dicembre 1971 cod..
civ., art. 2222). 

Se dl rapporto di lavoro degli istruttori o allenatori sportivi che svolgono 
la loro opera presso i centri sportivi della marina militare sia da qualifilcare 
come rapporto ,di .lavoro suborddnato ovvero come prestazione d'opera non 
intellettuale (n. 100). 

LEGGI E DECRETI 

Pagamento differito -Saggio di interesse -Nuova misura introdotta con legge 
di conversione di decreto-legge regolante la materia -Decorrenza della maggiorazione 
(d.l. 6 luglio 974, n. 251, art. 3 quater -l. 14 agosto 1974, n. 346 


l. 28 marzo 1968, n. 393, art. 2 -Cast., art. 73, 3� comma -disp. prel. cod. civ., 
art. 10). 
Se il nuovo sallJgio di interesse dovuto per la dilazione del pagamento 
della �imposta �di fabbricazione sui prodotti petroliferi,� istJitudto con l'art. 3 quater 
del d:l. 6 1uglio.1974, n. 251 (introdotto con la legige di conversione 14 agosto 1974, 

n. 346) in sostituzione dd quello stabilito dall'art. 2 della I. 28 marzo 1968, n. 393, 
debba applicarsd a tutm i versamenti effettuati dopo il igiomo di pubblicazione 
della legge (avvenuta in G.U. n. 215 del 17 agosto 1974) ovvero, tenendo conto 
del termine di vacatio di cui all'art. 73 della Costituzione, ai versamenti effettuati 
a partire dal quindicesimo giorno sucessivo (n. 24). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 57 

Decreto-legge recante maggiorazioni di aliquote -Conversione in legge con modificazioni 
-Decorrenza della maggiorazione ( d.l. 6 luglio 1974, n. 254, art. 6 


l. 17 agosto 1974, n. 383 -Cast., art. 73, 3� comma -disp. prel. cod. civ., 
art. 10): 
Se la maggiorazione di aliquota della imposta sul valore aggiunto a prodotti 
che non erano origiinariamente considerati dall'art. 6 del d.l. 6 ~uglio 1974, 

n. 254, introdotta con la legge di conversione 17 agosto 1974, n. 383, sia applicabile 
a partire daHa data di pubblicazione della legge di conversione ovvero, 
tenendo conto del termine di vacatio di cui all'art. 73 della Costituzlione, dal 
quindicesimo giorno successivo a detta pubblicazione (n. 25). 
Stato giuridico del personale direttivo ispettivo docente e non docente della 
scuola materna � elementare secondaria e artistica dello Stato -Legge di 
delegazione 30 luglio 1973, n. 477 � Norme non sviluppate n� ripetute in 
sede delegata -Efficacia (1. 30 luglio 1973, n. 477, art. 15). 

Se le norme giur�idiche �ontenute nelle leg;gi di delegazione (nella specie 

I. 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico del personale della scuola materna, 
elementare secondaria e artistica dello Stato) abbiano valore esclusivamente 
strumentale nell'ambito di un rapporto interno fra delegante e delegato o se 
abbiano, invece, valore e forza di legge o:ridinal'ia, come tale idonea di per s� 
sola a. porre statuizioni efficaci ~er tutti consociati (n. 26). 
LOCAZIONI DI COSE 

Case economiche per ferrovieri � Sfratto amministrativo � Graduazione pretorile 
-Sottoposizione � Necessit� (1. 23 maggio 1950, n. 253, art. 47 � l. 26 novembre 
1969, n. 833). 

Se debbano tuttora ritenersi soggette al .procedimento pretorile di graduazione 
di cui alla I. 23 maggfo 1950, n. 253, fo procedure di rilascio in via ammiIJJistratxiva 
attuate nei confronti di di.pendenti o ex dipendenti concessionari 
di allog;gi in case economiche per ferrovieri (n. 155). 

Contratti passivi di locazione della P.A. � Legislazione vincolistica -Applicabilit� 
-Contratto in corso -Nozione -Continuazione dlella detenzione dopo 
la scadenza � Effetti (d.l. 24 luglio 1973, n. 426 � l. 4 agosto 1973, n. 495 � 

d.l. 13 maggio 1976, n. 228 � 1. 22 maggio 1976, n. 349 -cod. civ., art. 1597). 
Se nel caso di locazione passiva, qualora l'amministrazione conduttri�e continui 
dopo la scadenz� del contratto stesso neHa detenzione dell'immobile e 
nel pagamento di quanto pattuiito, sia pure non a titolo di canone, bens� di 
indennizzo di occupazione di volta in volta unilateralmente riconosciuto alla 
controparte, possa parlarsi di �contratto in corso �, ai sensi e per gli effetti 
(in particolare agli effetti de1l'ora 1egale) di cui alla legislazione vincoMstica 
rin materia di locazione di immobili urbani (d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito 
in I. 4 agosto 1973, n. 495; dl. 13 mag;gio 1976, n. 228, convertito in I. 22 maggio 
1976, n. 349) (n. 156). 

LOTTO E LOTTEIRIE 

Lotterie � Vincita � Pagamento del premio � Requisiti di integrit� del biglietto 

(d.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677, art. 18 -r.d. 19 marzo 1908, n. 152, art. 33 r.
d.l. 19 ottobre 1938, n. 1833, art. 28). 
Se, ai sensi dell'aa-t. 18 del d.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677, ril quale prescrive 
che ri biglietti vincenti devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi 
equipollente, sia dd ostacolo al pagamento della Vlincita il fatto che il bi



58 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

g1ietto presentato rper l'incasso risulti diviso in pi� parti, quando queste siano 
per� combaoianti tra loro e le lacerazioni non interessino la seriie e lii numero 

(n. 43). 
MATRIMONJ,Q 

Impiegato statale -Cessazione dJegli effetti civili del matrimonio -Ordine del 
giudice all'Amministrazione del tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge 
del dipendente una quota dello stipendio -Limiti (art. 33, 8� comma, 

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 8, l. 1� dicembre 1970, n. 898 -art. 5, l. 
1� dicembre 1970, n. 898). 
5e l'Amministrazione del tesoro debba dare integrale esecuzione all'ordine 
emesso dal giiudike ex art. 8, l. 1� dicembre 1970, n. 898, in relazione alla pro


nunzia di cessazione degltl effetti civi!li del matrimonio del dipendente statale 
di pagare .direttamente aH'ex coniuge di questi un asseigno mensile che supera 
il limite del quiinto dello stii.pendio stabilito dall'art. 33, 8� comma, d.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3, ovvero debba dare esecuzione all'anridetto ordine nel Hmite 
del quinto dello �St.irpendio del dipendente ancorch� questi abbia genericamente 
�autorizzato� l'Amministrazione a!l pagamento dell'intero assegno disposto daol 
giudice a norma dell'art. 5 1. 898/1970 (n. 37). 

MEZZOGIORNO 

Legge sulla casa -Indennit� di esproprio -Criteri di determinazione -Ambito 
di applicabilit� -Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 -d.l. 2 maggio 
1974, n. 115, art. 4, 1� comma -l. 27 giugno 1974, n. 247 -d.P.R. 30 giugno 
1967, n. 1523, art. 147, 6� comma. -l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 15, 
3� comma). 

Se .le disposizioill� di cuii al titolo II deLLa il. 22 ottobre 1971, n. 865, relative 
alla determina:llione della indennit� di e~rop:niazione si applichino a tutte le 
oipere pubbliche ovvero in .genere a tutte le opere di pubblica utilit� (fattispecie 
in tema di espropriazione a favore di privato per la realizzazione di 
[mpiarnto industriiale nel Mezzogiorno) (n. 69). 

Uffici catastali -Diritti vari -Agevolazioni per il Mezzogiorno -Atti e servizi 
diretti al raggiungimento dei fini della Cassa -Estensione ( d.P.R. 30 giugno 
1967, n. 1523, art. 18 -l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 26, 1� comma). 

Se l'agevolazione tributaria di cui all'art. 18 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno 
aipprovato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, rtguaridi soltanto le orperazioni, 
gli atti e ii contratti posti in essere dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero 
si estenda anche agli attii e ai servizi resi dagli uffici catastali (diversi dai diritti 
di voltura specificamente menzionati) necessari per il raggiungimento dei 
fini della Cassa (n. 70). 

Cassa per il Mezzogiorno -Sovvenzioni finanziarie in favore di iniziative industriali 
-Cessazione dell'attivit� di impresa -Conseguenze (t.u. 30 giugno 1967, 

n. 1523, art. 102). 
Se ila cessazione dell'atti\'it� d'impresa giustifichi dl recupero dei contributi 
finanziari accordati dalla Cassa rper il Mezzogiorno e .gii� erogati (n. 71). 

~:-:.::::;;.;.:.:.::::.;.;.;.:.'.:'.Z':�.�.�.�.-:.-:-:.�:�.�1.�.�.�.�,�,�.�.�.�.�,�,�,�.�,�,�,�.�,�.�.�.�r.�.�.�.�.�.�.�,�r.�.�.�r.�.�.�.�.�.�.�.-.�.�.�.�.�.�.�.�.-.�.�.�.�r.�.�.�.�.�.�r.�.�.-.�.-.-.�.�.�.-.�r.rr.�.�rr.�rrr.-.-r.�.�.-.rr. � .-.
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PARTE II, CONSULTAZIONI 

Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni fiscali -Case di cura -Non 
spettanza delle agevolazioni (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 -d.l. 14 dicembre 
1947, n. 1598, art. 3 -l. 19 luglio 1961, n. 659 -cod. civ., art. 2195). 

Se Sliano aipplicabili le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno 
alle case di cura (c1iniche), in particolare ove siano costituite in forma di societ� 
per aziioni (n. 72). 

MiiLITARI 

Servizio militare -Figli maschi di vedove di guerra -Esonero -Discrezionalit� 
dell'Amministrazione -Non sussiste (artt. 10-11, d.P.R. 14 febbraio 1964, 

n. 237 -art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585). 
Se le ipotes�i di esonero dal servizio militare preVliste � da:ll'art. 8 della I. 
28 luglio 1971, n. 585, concernente nuove provvidenze in materia di pensioni di 
guerra debbano inquadrarsi tra le �dispense � previste dall'art. 91 della legge 
sulla leva ed il reclutamento obb1igatomo d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, rimesse 
all'apprezzamento discrezionale deli'autorit� amministrativa ovvero costituiscano 
dei casi di esenzione disposte direttamente dalla l~ge in favore di chi 
si trovi nelle condizioni previste (n. 31). 

Servizio militare -Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare 
deceduto -Esonero (art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585). 

Se nell'esonero dal servizio militare previsto daH'art. 8, 1. 28 luglio 1971, 

n. 585, ~n favore dell'uilli.co figlio maschio o del primo figlio maschio della 
vedova di guerra debbano intendersi compresi i figli della . vedova ma non 
anche del militare caduto in guerra� (n. 32). 
NOTAIO 

Cooperative edilizie -Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali Contratti 
di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale -Stipula 
notarile -Onorari -Riduzione (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 151, 5� comma 
-l. 13 giugno 1962, n. 855, artt. 15 e 16 -l. 16 febbraio 1913, n. 89). 

Se agli atti di assegnazione di alloggio e di mutuo edilizio indiv1duale, 
allorch� trattasi di cooperative edilizie fiinanziate dalla Cassa per le pensioni 
ai dipendenti degli enti locali, si applichi, se tali atti vengano ricevuti da notaio, 
'la ridllZlione ad un quarto dell'onorario notarile come previsto dall'art. 151, 
5� comma, del t,u. edilizia popolare ed economica approvato con r.d. 28 aprile 
1938, n. 1165 (n. 12). 

OCCUPAZIONE 

Opere pubbliche statali -Legge sulla casa -Estensione -Occupazione d'urgenza 
-Esclusione (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20 -l. 27 giugno 1974, 

n. 247, art. 4 -l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71). 
Se la occupazione �di urgenza, pur essendo preordinata alla espropriazione, 
sia da ritenere estranea alla estenSlione operata dalla I. 27 giugno 1974, n. 247, 
alle sole disposizioni della 1. 22 ottobre 1971, n. 865, attinenti alla determinazione 
della indennit� di espropriazione (n. 14). 


60 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

POLIZIA 

Autoveicoli -Dispositivi luminosi e acustici -Istituti di vigilanza privata Autorizzazione 
alla istallazione -Possibilit� (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, 
artt. 45 e 46 -d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, art. 578 -r.d. 18 giugno 1931, 

n. 773, art. 134). 
Se, aglii istituti di wgilaI12ia <privata possa essere rilasciata Q'autorizzazione 
a dotare i propm autoveico!Ji dei dis:positivd 1urndnosi ed acustici previsti daglli 
artt. 45 e 46 �del codice della strada per .gli autoveicoli adibiti a servdzi di 
ipoldzia (n. 46). 

PRESCRIZIONE 

Catastrofe del Vaiont -Provvidenze -Pensioni di invalidit� e di riversibilit� Prescrizione 
triennale -Rinuncia della p.a. -Ammissibilit� (l. 31 maggio 
1964, n. 357, art. 22 -l. 19 .gennaio 1963, n. 75, art. 16 -d,p;r. 30 giiugno 1965, 

n. 1124, art. 112, 1� comma). 
Se l'amministrazfone possa rinunciare alla iprescrizione triennaile prevista 
dall'�art. 16 della l. 19 .gennaio 1963, n. 75 (ora art. 112, 1� comma, del t.u. 
aipprovato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per le rendite di invaLit� e di 
riversibHit� concesse con l'art. 22 della l. 31 mag;gio 1964, n. 357, rispettivamente, 
agli invalidi per effetto della catastrofe del Vaiont e ai superstiti di coloro che 
sono deceduti o r-isultino dispersi <per fa medesima causa (n. 96). 

Opere di miglioramento fondiario -Contributi in conto capitale -Inadempienza 
dlei concessionari -Revoca -Recupero contributi -Termine prescrizionale � 
Decorrenza (cod. civ. art. 2946). 

Se i contributi in conto capitale per la esecuzione di opere di m~glioramento 
fondiario, per studi e per ricerche concessi dall'amministrazione della 
agricoltura ad enti pubbldci e <privati, societ� e singoli propI'ietari siano revocabili 
in caso di inadempienza dei beneficiari alle condizioilli ;previste dalla 
concessione entro il termdne decennale della rprescrizione 011ddnaria decorrente 
dall'accertamento (caso per caso) della inadempienza medesima (n. 97). 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Legge sui combattenti -Applicabilit� dei benefici agli invalidi per causa di 
lavoro -Azione promossa dal lavoratore -Questione sulla legittimazione 
passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali (l. 24 maggio 1970, n. 336 


l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 12 -l. 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 15 -l. 26 luglio 
1965, n. 965, artt. 1-3). 
Se nel ,giudizio promosso nei confronti del datore di lavoro dal lavoratore 
iscritto alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e coinvolgente 
La questione dell'aJNJlicabilit� dei benef.iici combattentistici a favore di invalidi 
perr causa ,dJi lavoro, si possa 11itenere la cassa legittimata pass,ivamente in quanto 
titoliare di un interesse .gdumdicamente protetto esposto a lesione in dipendenza 
deHa pronuncia giurisdizionale che risolva tale questione a favore del 
Lavomtore (n. 118). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Dipendenti ON.I.G. -Iscrizione alla C.PDE.L. -Iscrizione al. fon& di previdenza 
del personale -Compatibilit� (1. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 -l. 22 dlicembre 
1973, n. 885 -d. interm. 2 aprile 1968, artt. 5 e 6). 

Se d dipendenti dcll'O.N.l.G. possano essere contemporaneamente iscritti 
alla cassa pensioni dipendenti enti locali e al fondo di previdenza (sostitutivo 
per i dipendenti di ruolo della assicurazfone generale obbligatoria presso 
l'I.N.P.S.) e possano godere, per lo stesso pe1.1iodo di servizio, sia delle prestazioni 
della cassa che dd quelle del fondo (n. 119). 

Dipendenti ON.I.G. -Riscatto servizio pre-ruolo -Prima richiesta al fondo di 
previdenza del personale -Successiva iscrizione e richiesta al.la C.PD.E.L. Effetti 
sulla procedibilit� delle domande (1. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 


l. 22 dicembre 1973, n. 885 -d. interm. 3 aprile 1968, art. 6). 
Se, :nella i.potesi in cui il riscatto del servizio pre-ruolo sia stato chiesto da 
dipendenti dell'O.N.LG. dapprima a!l fondo di previdenza e pOI�, 'P!'ima ancora 
che sulla prima richiesta venisse emanata il formale provvedimento, alla cassa 
pensiond dipendenti enti locald, alla quale nel frattempo i dipendenti stesSI� sri. 
erano iscritti, possano essere accolte entrau:nbe le domande di riscatto ovvero 
debba avere Ulteriore conferma soltanto 1a prima di esse (n. 120). 

Infortunio sul lavoro -Terzo responsabile -Azione di rivalsa dell'assicuratore Liquidazione 
della rendita -Condanna al pagamento -Passaggio in giudicato 
-Effetti -Riliquidazione successiva -Possibilit� dli rivalsa (cod. civ., 
art. 1916 -d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116). 

Se sia .possibdle per l'ente assicuratore (ovvero per l'amministrazione che 
assume tale veste nei riguardi dei propri. dipendenti) agire t�n rivalsa nei confronti 
del responsabdle dell'infortunio sul favoro mediante azione giudiziaria 
avente ad oggetto il pagamento di una somma capitale cor1.1ispondente al valore 
di riliquri.da2'.li.one della !rendita, effettuata ai sensi dell'art. 116 del t.u. approvato 
con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo che sia passata !in gdudicato 
una precedente condanna del terzo responsabile a pagare la somma capitale 
corrispondente alla rendita originariamente liquidata e gli interessi fino all'effettivo 
[pagamento (n. 121). 

Mutilati ed invai.idi civili -Pensione sociale -Somme anticipate dagli E.C.A. Rimborso 
da parte dell'I.N.P.S. -Somme corrisposte prima dell'entrata in 
vigore della l. 13 ottobre 1969, n. 743 (1. 13 ottobre 1969, n. 743 -l. 6 agosto 
1966. n. 625, art. 5 -l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26). 

Se l'obbligo dd �rimborso da parte del:l'I.N.P.S. delle somme anticipate dagli 
E.C.A., a titolo di pensione sociale, a mutdlati ed invalidi ci\'ili ultrasessantacinquenni, 
si estenda anche a somme corrfaposte prima dell'entrata in vigore 
della legge 13 ottobre 1969, n. 743, a mutilati ed invalidi civili gi� titolard 
dell'assegno assistenziale e gi� ultrasessantacinquenni (n. 122). 

Avvocati e Procuratori -Regime previdenziale -Esenzione da contributi sugli 
atti e provvedlimenti realtivi a controversie individuali di lavoro o a rapporti 
di pubblico impiego (l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17 -l. 11 agosto 
1973, n. 533, art. 10 -1. 22 luglio 1975, n. 319). 

Se la esenzione dai contributi a favore della cassa avvocati e [procuratori 
suigli atti e .provveddmenti relati\'i a controversie individuali di lavoro o a 
rapporti di pubblico impfogo, gi� prevista dalla fog;ge 24 dicembre 1969, n. 991, 
e dalla leg;ge 11 agosto 1973, n. 533, sia da considerare in wgore perch� non 
incompatibile con le previsioni della successiva legge 22 luglio 1975, n. 319, 
recante moddfica delle novme sulla previdenza ed asSI�stenza forense (n. 123). 


62 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Istruttori o allenatori sportivi -Centri sportivi Marina Militare ~ Rapporto di 
lavoro -Natura (l. 15 dicembre 1969, n. 1023, art. 2 -d.m. 20 dicembre 
1971 -cod. civ., art. 2222). 

Se ii! rapporto di lavoro degli istruttori o allenatori sportivi che svolgono 
la loro opera presso d centri sportivi della Mal1ina Militare sia da qualificare 
come rapporto di lavoro subordinato ovvero come prestazione d'opera non 
intellettuale (n. 124). 

Camere di Commercio -Segretari generali -Trattamento previdenziale e assistenziale 
(d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -1. 25 luglio 1971, n. 557 -1. 23 febbraio 
1968, n. 125). 

Se ai segretari generali delle Camere di Commercio competa, anche dopo 
l'entrata in v1gore del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ~recante� disciplina delle 
fun7lioni dirigenZJiali nelle ammini.strazioni dello Stato), il trattameento previden7liale 
e assistenziale dei diQ:>endenti del�e camere di Commercio di cui alla 

1. 25 luglio 1971, n. 557 (n. 125). 
Scuole e corsi cDi addestramento G.d.F. -Incarico di insegnamento -Soggetti 
estranei alla P.A. -Posizione assicurativa -Costituzione (l. 23 aprile 1959, 

n. 189, art. 8). 
Se nei confrnnti dei s~getti incaricati, ai sensi dell'art. 8 deHa 1. 23 aprile 
1959, n. 189, dell'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento della 
Guardia di Finanza, i quali non siano dipendenti di altre pubbliche amministrazioni 
n� percepiscano compensi per altri lavori subordinati, debba costituirsi 
posizione previdenziale ed assistenziale in relazione al rapporto di 
insegnamento (n. 126). 

Medici incaricati del servizio sanitario a favore di reparti tklla G.d.F. -Natura 
del rapporto -Posizione assicurativa -Costituzione (r.d.l. 28 gennaio 1928, 

n. 26, art. 7 -l. 15 febbraio 1963, n. 242, art. 12). 
Se nei confronti dei medici con i quali vengono stipulate convenzioni intese 
all'affidamento del servizio sanitario per gli appartenenti ai reparti deHa 
Guardi.a di Finanza di stanza in localit� in cui mancano medici militari, ar 
sensi di quanto consentito dall'art. 7 del r.d.l. 19 gennaio 1928, n. 26, debba 
costitudrsi posizione previdenziale ed assicurativa (n. 127). 

PREZZI 

Provvedimento -Prezzo del C.I.P. -Impugnativa giurisdizionale -Competenza 
funzionale del T.A.R. del Lazio (art. 3, comma 3�, l. 6 dicembre 1971, n. 1034). 

Se l'impugnativa del provvedimento ~positivo o negativo, espresso o tacito) 
del C.I.P. sulla determinazione del prezzo di Uii medicinale, avente natura 
di atto amministrativo a contenuto generale produttivo di effetti non territorialmente 
delimitati, sia devoluta alla competenza funzionale del T.A.R. del 
Lazio (n. 76). 

Generi di largo consumo -Blocco dei prezzi -Prezzi praticati alla data del 
16 luglio 1973 -Interpretazione (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 4 -d.m. 
3 agosto 1973, artt. 5 e 7). 

Se il blocco dei prezzi stabilito con �l'art. 1 del d.l. 24 Iuglio 1973, n. 427, 
debba intendersi riferito al prezzo in concreto praticato da ognii singolo operatore 
economico alla data stabilita del 16 luglio 1973, ovvero ad un prezzo 
unico medio (na:1Jionale o locale) (n. 77). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Generi Wi largo consumo -Blocco dei prezzi -Violazioni -Sanzioni -Proventi Riscossione 
coattiva -Organo preposto (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 8 
e 9 -d.m. 3 agosto 1973, art. 25 -l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13 r.
dJ. 14 aprile 1910, n. 639). 

Se alla procedura coattiva di Discossione dei (proventi delle sanzioni preminarie 
inflitte dal prefetto per le violazioni delle norme in materia di blocco 
dei prezZJi dei generi di largo consumo ai sensi degil artt. 8 e 9 del d.l. 24 
Ju,glio 1973, n. 427, debba provvedere lo stesso Prefetto ovvero l'amministrazione 
del Tesoro e in particolare le singole direzioni provincialii del Tesoro (n. 78). 

PROCEDIMENTO PENALE 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione 
degli autoveicoli -Procedimento penale a carico dell'assicurato -Posizione 
di responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, 
art. 18 -c.p.p. art. 107 -c.p.p. art. 112 -c.p.p. art. 27 -cod. civ., art. 2054). 

Se nel regime dell'assicurazione obbli1gatoria della responsabilit� civile derivante 
dalla circolazione 'di autoveicoli, l'assicuratore assuma 1a veste dii responsabi1le 
civile nei dgmwdi del fatto di cud fassicurato � chiamato a rispondere 
penalmente (n. 27). 

Assicurazione obbligatoria dJella responsabilit� civile derivante dalla circolazione 
di veicoli -Nozione di �assicurato� -Conducente non contraente E 
tale (l. 24 dicembre 1969 n. 900, art. 18 -cod. civ., art. 2054 -cod. civ., 
art. 1917). 

Se, nel regime dell'assicurazione obbl1gatoma della responsabilit� civile de!
l.1ivante dalla circolazione dei veicoli 1il conducente. !llOlll rproprietardo dell'auto 
e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di � assicurato 
� per tutto ci� che attiene ail contenuto legale del rapporto � esterno 
ed interno� di. assicurazione (n. 28). 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� derivante dalla circolazione degli 
autoveicoli -Processo penale a carico di conducente della P.A. -Obbligo 
d'intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza -Sussistenza 


(l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -c.p.p., art. 107 -c.p.p. art. 112 -c.p.p. 
art. 27 -cod. civ., art. 2054). 
Se, allorch� si procede penalmente a carico del conducente di auto della 
Pubblica Amministrazione e ci sia stata costituzione di (parte civdle (e si discuta 
quindi dell:a responsabdLit� � dell'assicurato�, bench� non contraente, tale essendo 
la posizione del detto conducente) Ja, compagnia ahsicuratrice abbia l'obbldgo 
di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 29). 

RROFESSIONJ 

Agente di cambio -Albo professionale -Iscrizione -Decreto presidJenziale di 
nomina -Sufficienza (1. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 -l. 23 maggio 1956, 

n. 515). 
Se la !iscrizione all'albo professionale degli agenti di cambio da parte del 
consli�glio dell'ordine debba ritenersi atto dovuto una volta che il sog;getto !interessato 
abbia conseguito la nomina ad agente di cambio con decreto Presidenziale 
(n. 13). 


64 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PROPRIET� 

Concessioni di beni demaniali -Costruzioni a confine con propriet� private Distanze 
legali -Rispetto -Limiti (cod. civ., artt. 823, 2� comma, 828, 1� 
comma, 873 e 879). 

Se, neM'assentire concessioni su beni demaniali, la pubb1ica Amministrazione 
abbia l'obbligo d:i pretendere dal concessionarfo che siano osservate le 
distanze legali nel caso che nella concessione debbano essere costruite opere 
a confine con propriet� private (n. 56). 

PUBBLLCO UFFICIALE 

Opere in conglomerato cementizio armato -Denuncia dei lavori -Certificato 
di deposito -Rifiuto per incompletezza degli atti -Reato del pubblico 
ufficiale -Esclusione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4 -cod. pen., 
art. 328). 

Se iil !I'ifiuto dell'ingegnere dirigente l'ufficio del Genio Civile di rilasciare 
l'attestazione deil deposito dii denun:llia dei favori, di cui all'art. 4 deHa legge 
5 novembre 1971, n. 1086, suLle opere in conglomerato cementizio armato, 
concreti il reato di rifiuto di atti di ufficio, qualora g1i atti ricevuti risultino 
inooilllPleti (n. 10). 

REGIONE SICILIA 

Esenzioni e agevolazioni -Societ� avente sede in Sicilia -Obbligazioni -Interessi 
-Successiva incorporazione in altra societ� avente sede non in Sicilia 
effetti (l. reg.ne 7 dicembre 1953, n. 61, art. 6 -l. reg.ne 20 marzo 1950, 

n. 29, art. 12 -l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 38, lett. B). 
Se, nel caso di incorporazione di una societ� avente sede nel territorio 
della Regione Sioi!1iana in un'altra avente sede fuori del territorio della regione, 
gli interessi sulle obbligazioni emesse dalla societ� avente sede in Sicilia 
prima della incorporazione possano continuare a 1godere dell'esenzione daHa 
imposta di ricchezza mobitle prevista daigli artt. 6 legige reg;ne 7 dicembre 
1953, n. 61, e 12 legge reg,ne 20 marzo 1950 n. 29 (n. 14). 

Esenzioni e agevolazioni -Stabilimenti industriali -Alberghi -Sicilia -Legislazione 
nazionale -Legislazione regionale -Rapporti ( d.l.c.p.s. 14 dicembre 
1947, n. 1598 -1. reg. Sic. 4 aprile 1969, n. 6 -l. reg. sic. 20 marzo 1950, 

n. 29 -l. reg. Sic. 7 dicembre 1953," n. 61, art. 7). 
Se sia applicabile al .reddito prodotto da un albergo di recente costruzione 
in Sicilia l'esenzione � decennale dall'iilllPosta di ricchezza mobile prevista 
dal d.l.cip:s. 14 dicembre 1947, n. 1598 per 1gli stabili.menti industriali 
tecnicamente ol'ganizzati nonostante la esistenza di una legislazione regionale 
sici:liana concernente regolante la stessa materia itn modo parziaLmente &fforme 
(n. 15). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 6J 

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 

Province autonome di Bolzano e di Trento -Riparto di competenze con lo 
Stato e la Regione -Norme di attuazione dello statuto di autonomia Effetti 
(d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1 e 2 -d.P.R. 31 agosto 1972, 

n. 670, artt. 4, n. 4 e 8, n. 22 -l. 22 ottobre 1971, n. 865). 
1Se ml d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante :norme di attuazione de:lla 
autonomia delle province di Bolzano e di Trento, abbia innovato quanto al 
mparto di com,peten2le tra lo Stato, la Regione autonoma e [e province a�tonome 
in materia di e51Propriazione per pubblica utilit�, come satbildto dagli 
artt. 4, n. 4, e 8 n. 22 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 
agosto 1972, n. 670 (n. 1). 

Province autonome di Bolzano e di Trento -Competenza -Opere dJa realizzare 
con onere a carico dello Stato (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1 e 2). 

Se per le opere pubbliche di competenza delle provdnce autonome di 
Bolzano e di Trento rimangano ferme ai sensi deglri artt. 1 e 2 del d.P .R. 22 
marzo 1974, n. 381, 1e norme e la :procedura previste dalle l~gri provinciali 
in materia esipropriiativa, anche neiHa ipotesi che per la realiz2lazione di ta1i 
opere sia ;previsto che iil relativo onere faccia carico in tutto o in ;parte 
allo stato (n. 2). 

Province autonome di Bolzano e di Trento -Opere di competenza statale Procedute 
in corso alla entrata in vigore delle norme di attuazione dell'autonomia 
provinciale -Competenza e irormativa (d.P.R. 22 marzo 1974, 

n. 381, art. 25). 
Se, ai sensi dell'art. 25 del d.PJR. 22 marzo 1974, n. 381, <recante norme 
di attuazione della autonomria provinciale di Trento e Bolzano, per le espropriazioni 
lin corso gi� iniziate dagli organi statali Timanga forma l'attribuzione 
di competenza degli stessi organi stataiJ..i e l'app1icabrilit� delila normativa 
statale (n. 3). 

Prqvince autonome di Bolzano e di Trento -Opere statali -Realizzazione 
mediante delega alla provincia -Normativa provinciale -Applicabilit� (d.P.R. 
31 agosto 1972, n. 670, art. 16 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 2). 

Se la delega alle province autonome di iBolzano e di Trento per opere 
statali prevista dall'art. 16 dello statuto di autonomia 31Pprovato con d.P.R. 
31 agosto 1972 n. 670, escluda l'applicabilit� della normativa :provinciale in 
materia espr.op11ia1liva (n. 4). 

RiBGIONI 

Edilizia residenziale pubblica -Competenza primaria ed esclusiva delle province 
autonome di Trento e Bolzano -Alloggi ex INCIS destinati a particolari 
categorie di dipendenti statali -Competenza provinciale o statale 

(d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1, 3� comma -d.P.R. 30 dicembre 
1972, n. 1036, art. 14 -l. cost. 10 novembre 1971, n. 1, art. 5, n. 10 -d.P.R. 
31 agosto 1972, n 760, art. 8, n. 10 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 1 e 24). 
Se la competenza normativa primariia ed esclusiva in materia di edilizia 
comunque sovvenzionata da pubblico J!inanziamento 11iconosciuta alle :province 
autonome di Trrento e di 1Bolzano ai sens'i del vigente statuto regionaile modi



66 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 
ficato (art. 5, n. 10 della ~~ge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e delle 
66 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 
ficato (art. 5, n. 10 della ~~ge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e delle 
relative norme delegate dd attuazione statutaria (art. 8, n. 10 del d.P.R. 31 
agosto 1972, n. 670; artt. 1 e 24 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) ricomprenda 
anche la regolamentazione dell'assegnazione a par1Jicola11i categorie di dipendenti 
statali (Mihitari -Pubblica Sicurezza -Guardia di F~nanza) di alloggi 
gti� facenti .parte del pa1Jrimonio del soppresso INCIS, ma riservati per 
l'u~dzzo da parte deile dette categorie rparticolam (n. 242). 

Pesca marittima e lagunare -Diritti esclusivi di pesca -Trasferimento delle 
� funzioni alle regioni -Delimitazione della competenza tra Stato e Regione 

(d.P.R. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 -d.P.R. 15 gennaio 1972, 
n. 11, art. 1, lett. P) -d.l.c.p.s. 31 marzo 1947, n. 396, art. 1 -1. 14 luglio 
1965, n. 963, art. 1). 
Quale sia, a seguito della emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
che ha attribuito alla regione le funzioni amministrative gi� esercitate dagli 
organf centrald e periferici deLlo Stato -e in par1Jicolare dall'amministrazione 
agricoltura e foreste -in materia di pesca nelle acque interne (art. 1, lett. P), 
la delimitazione della competenza tra Stato e Regione relativamente ai diritti 
esc1usivi di pesca neLl'aimbito del canaLi deila laguna veneta (n. 243). 

Enti locali -Autorizzazione ad assumere mutui con contributo statale per 
ripianamento del bilancio -Competenza del ministero dell'Interno (art. 130 
costituzione -l. 12 novembre 1971, n. 952). 

Se la potest� di autodzzare J.'assunzione da parte di Ente locale di mutuo 
desllinato al ripianamento del bilancio, con il contributo deHo stato conferita 
dall'art. 2 deli1a legge 12 novembre 1971, n. 952, al Min~tero dehl'Interno, debba 
ritenersi automaticamente trasferita agli or.gani regdonali proposti al controllo 
sui Comuni e su:Ile ProVlince ovvero l'autorizzazione ,predetta si con:Diguri come 
una misura dii controllo diversa ed ulte11iore rispetto a quelle passate alla 
competenza regionale in attuazione deH'art. 130 edlla Costitumone (n. 244). 

Enti locali -Trasferimento alle regioni ordinarie dei poteri di controllo sugli 
atti -Conservazione da� parte delfo Stato di altre forme di controllo 
generale (art. 130 �costituzione). 

Se le potest� di controhlo sugld enti focaLi deferite dalla Costituzione 
aHa rregione a statuto 011dinario siano limitate ai soli controlLi, di legittimit� 
e di merito, � sugili atti� di quelle amministra7J�.orui restando allo stato, che 
conserva quindi la titolarr'it� dei poteri di supremazia sui comuni e le province 
senza la intermediazione regionale, tutte quelle altre forme di controllo !istituite 
con leggi della Repubbiica che non sono riconducibHi, per funzioni 
ed effettii, alla categoria del controllo sugLi atti, come quelle di carattere 
finanriario che investono necessadamente la globalit� della gestione delle 
amministrazioni loca1i (n. 245). 

Legge sulla casa -Opere regionali -Trasferimento delle competenze alle Regioni 
a statuto ordinario -Estensione -Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865 -d.P.R. 
15 gennaio 1972, n. 8, art. 3 -d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 6). 

Se il trasferimento delle competenze in materna di espropriazione per 
pubblica utilit� dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, operato con 
l'art. 3 del d.P,R. 15 gennaio 1972, n. 8 e con l'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 
1972, n. 1036, comprenda, per quanto attiiene alle opere regionali .proprie o 
delegate, oltre che la dichiarazione di pubblica uti1it�, ['indicazione dell'inden




PARTE II, CONSULTAZIONI 

nit� provvisoria e l'ordine di deposito o pagamento, anche dl provvedimento 
dd espropriazione e quello di occupazione d'urigenza, per i quali viene a sostituirsi 
la competenza prefettizia (n. 246). 

Legge sulla casa -Ambito di applicazione -Regioni a statuto speciale -Competenza 
normativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia -Applicabilit� 
della nuova disciplina -Limiti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 70). 

Se la legge 22 ottobre 1971, n. 865, contenente la nuova disciplina delle 
espropriazioni per pubblica u1Ji.lit� in materi aurbanistica ed eddlizia trovi appLicazione 
anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, anche se le 
stesse abbiano nelle suddette materie competenza legis1ativa esclusiva (n. 247). 

Enti pubblici locali -Espropriazioni -Competenza delle Regioni (d.P.R. 15 
gennaio 1972, n. 8, artt. 3, 4 e 7). 

Se le espropriiazioni promosse dagli enti pubblici loca1i, menzionati� nell'art. 
7 del d.P,R. 15 gennaio 1972, n. 8, ricadano nella competenza delle 
Regioni, a statuto 011ddnar.io (n. 248). 

Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Ripartizione di competenza tra Stato 
e Regione -Criteri (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. �8, artt. 3, 7 e 10 -d.P.R. 30 
dicembre 1972, n. 1036, art. 6). 

Se la il'ipartizione di competenza tra Stato e Regioni a statuto ordinario 
in materia di espropriazione per pubblica utilit� vada effettuata secondo un 
criterio puramente territoriale, in virt� del quale rientrerebbero nell'orbita 
regionale e sarebbero attratte nella competenza regionale tutte le espropriaziond 
relative ad opere pubbliche eseguite nel territorio o che attengano al 
territorio di una regfone, ovvero se a tale criterio debba affiancarsi quello 
soggettivo, volto cio� a stabiliiTe a chi sa:>etti la realizzazione e a chi faccia 
carico la spesa delle opere pubbliche (n. 249). 

RESPONSABILIT� CIVILE 

Uifficiale giudiziario -Pignoramento -Versamento della somma da parte del 
debitore esecutato -Mancata consegna al creditore pignorante -Responsabilit� 
della P.A. (cod. civ., art. 2043 -cod. proc. civ., art. 494 -dl.P.R. 15 
dicembre 1959, n. 1229, art. 1 -disp. att. cod proc civ., art. 157). 

Se i'amministrazione di Grazia e Giustizia possa essere ritenuta respo111sabile 
per hl fatto liHecito dell'ufficiale giuddziario che si sia appropriato della 
somma che iil debitore esecutato aveva versato ad sensd dell'art. 494 cod. 
proc. civ., nelle sue mani con l'incarico di consegnarla al creddtore pignorante 
(n. 286). 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione 
dJegli autoveicoli -Procedimento penale a carico dell'assicurato Posizione 
di responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, 
art. 18 -c.p.p. art. 107 -c.p.p. art. 112 -c.p.p. art. 27 -cod. civ., art. 2054). 

Se nel regime dell'assicurazione obb!Lgatoria delta responsabilit� civile 
derivante dalla circolaz�ione di autoveicoLi, ['assicuratore assuma la veste di 
resiponsabile civile nei dguaridi del fatto di cui l'assicurato � chiamato a 
rispondere penailmente (n. 287). 


68 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione 
di veicoli -Nozione dli �assicurato� -Conducente non contraente � 
tale (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -cod. civ. art. 2054 -cod. civ. 
art. 1917). 

Se, nel Tegime dell'assicurazione obbliig.atoria della responsabilit� civUe 
derivante daHa circolazione dei veicoli, il conducente non proprietario dell'auto 
e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste 
di �assicurato � per tutto ci� che attiene al contenuto legale del rapporto 
�esterno ed interno� di assiicurazione (n. 288). 

Assicurazione obbligatoria della responsabilit� derivante dlalla circolazione degli 
autoveicoli -Processo penale a carico di conducente della P.A. -Obbligo 
di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza -Sussistenza 
(l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 -c.p.p. art. 107 -c.p.p. art. 112 


c.p.p. art. 27 -cod. civ. art. 2054). 
Se allorch� .si procede penalmente a carico del conducente dii auto della 
pubblica amministraZlione e ci sia stata costituzione di :parte civNe (e si 
discuta quindi de11a responsabilit� �dell'assicurato �, bench� non contraente, 
tale essendo la rposi:llione del detto conducente) la compagnia assicuratrice 
abbia l'obbligo di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 289). 

RICOSTRUZIONE 

l.N.F.l.R. 
-Concessione di mutui per la ricostruzione -Quote di ammortamento 
-Insolvenza dei mutuatari -Riscossione coattiva -Facolt� di awalersi 
della procedura esattoriale -Estensione della procedura all'espropriazione 
immobiliare (l. 29 dicembre 1948, n. 1515, artt. 2 e 4 -l. 9 
agosto 1954, n. 656, art. 3 -r.d. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 39 e 40 -&P.R. 
29 gennaio 1958, n. 645, art. 231, 1� comma -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
art. 78, 1�, comma). 
Se 11a prncedura di riscossione esattoriale, della quale, ai sensi degli 
artt. 2 e 4 della fogge 29 dicembre 1948, n. 1515, nonch� dell'art. 3 della legge 
9 agosto 1954, n. 656, .Ylistituto nazionale per il finan:lliamento della ricostruziJone 
(gi� seconda g,iunta del CASAS) � faco11:izzato ad avvaliersi per ffia riscossione 
coattiv�a degli interessi e delle quote di ammortamento rimaste insolute, 
debba intendersi :limitata alla sola esipropriiazione forzata mobiliiare, ai sensi 
deH'aTt. 40 del rid. 16 luglio 1905, n. 646, sul. credito fondiario ovvero si 
estenda altres�, dopo il risultato infruttuoso o insufficiente della p,rima, secondo 
l'onere :previsto dall'art. 231, 1� comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 
sulle imposte ,dirette (019gi: art. 78, 1� comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 602 sulla .rnscossione delle limposte sul reddito), anche alla espropriazione 
forzata immobiliare (n. 31). 
RISCOSSIONE 

Riscossione esattoriale -Domanda di ammissione al passivo -Contestazione 
del privilegio -Chiamata in causa o intervento volontario dell'amministrazione 
-Ammissibilit� (d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 77 -l. fall., art. 98, 
4� comma -cod. proc. civ., artt. 105 e 106). 

Se la contestazione da parte del curatore ,del fallimento o di altri oreditori 
in ordine a1lla estensione temporale de:l pri~ileg.io fatto valere dall'esattore che 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

abbia proposto domanda di ammissione al passivo possa configurarsi come 
opposizione che giustifica l'intervento volontario nel giudizio dell'Ammdnistrazione 
finanzJiaria a tutela delle proprie ragioni di ordine sostanziale relative 
alla qua1it� del credito tributario (n. 31). 

Concordato preventivo -Imposte dirette riferite ad esercizi precedenti -Iscrizione 
a ruolo successiva -Anteriorit� o meno del credito tributario agli 
effetti del concorso (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 184 -d.P.R. 29 gennaio 
1958, n. 645, artt. 283 e 183 bis -l. 31 ottobre 1966, n. 958 -d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602, art. 11). 

Se agli effetti dell'art. 184 della legge falldmentare i crediti per imposte 
dirette siano da ritenere sorti soltanto al momento della dscrizione a ruolo e 
quindi non possano ritenersi anteriori all'apertura della procedura di concordato 
preventivo i crediti tributcu1i che, sia pur riferiti agld esercizi precedenti, 
siano stati iscritti a ruolo successivamente alla detta apertura (n. 32). 

l.N.F.I.R. 
-Concessione di mutui per la ricostruzione -Quote di ammortamento 
-Insolvenza dei mutuatari -Riscossione coattiva -Facolt� di avvalersi 
della procedJura esattoriale -Estensione della procedura all'espropriazione 
immobiliare (l. 29 dicembre 1948, n. 1515, artt. 2 e 4 -l. 9 agosto 1954, 
n. 656, art. 3 -r.d. 16 luglio 1905, n. 646, artt. 39 e 40 -d.P.R. 29 gennaio 1958, 
n. 645, art. 231, 1� comma -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78, 
1� comma). 
Se la procedura di riscossione esattoria1e, della quale, ai sensi degld articoli 
2 e 4 della I. 29 dicembre 1948, n. 1515, nonch� dell'art. 3 della I. 9 agosto 
1954, n. 656, l'Istituto nazionale per il finanziamento de1la ricostruzione 
(.gi� seconda giunta del CASAS) � facoltizzato ad avvalersd per fa riscossione 
coatmva degli interessi e delle quote' di ammortamento rimaste insolute, debba 
intendersi limitata alla sola espropriazione forzata mobiliare, ai sensi del~
�art. 40 del r,d. 16 lrugildo 1905, n. 646, sul credito fondiariio ovvero si estenda 
altres�, dopo il risultato infruttuoso o insufficiente della IPI'ima, secondo l'onere 
previsto dall'art. 231, 1� comma, del d.P.R. 29 1gennaio 1958, n. 645, suMe imposte 
dirette (oggi: art. 78, 1� comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
sulla riscossione delle imposte sul reddito), anche alla espropriazione forzata 

immobiliare (n. 33). 
.. 

Opere di miglioramento fondiario -Contributi in conto capitale -Inadempienza 
dei concessionari -Revoca -Recupero contributi -Riscossione coattiva per 
entrate patrimoniali -Legittimit� (r.d. 14 aprile 1910, n. 639). 

Se l'Amministrazione possa ricorrere a riscossione coatmva mediante ingiunzione 
amministrativa di pagamento, ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, 
sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, per il recupero di fondi 
concessd, quali contributi in conto capita1e (per opere di miglioramento fondiario, 
a favore di enti pubblici e privati e successivamente revocati per inadempienza 
dei beneficiari alle condizioni previste per la concessione (n. 34). 

Contributi in conto capitale -Concessione a favore di comuni ed enti pubblici 
-Revoca -Ingiunzione di pagamento a carico degli enti -Ammissibilit� 
(r.d. 14 aprile 1910, n. 639). 

Se possa essere emessa dall'Amministra2lione statale ingiunzione amministrativa 
di pagamento, in base al t.u. 14 apri!le 1910, n. 639, suHa riscossione 
deMe entrate patrimoniali dello Stato, a carico di comuni o di aitri enti pubblici 
(n. 35). 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Entrate patrimoniali -Riscossione coattiva mediante ingiunzione -Emissione Competenza 
-Dirigenti superiori e primi dirigenti -Natura e limiti della 
competenza (r.d. 14 aprile 1910, n. 639 -dJ.P.R. 30 giugno 1972, n. 648, artt. 4, 
5, 6, 7, 8 e 9). 

Se la competenza ad emettere ingiunzione amminist.ratdva di pagamento ai 
senS!� del t.u. 14 aiprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patri.mondali 
dello Stato rientri nelle attribuzioni proprie, oltre che dei dirigenti generali 
con funzioni di direttori genera11i o di capi .di uffici centrali o peruerici equiparati, 
anche in quelle, sia pure nei rispettivtl. 1imiti di valore, dei dirigenti 
superiori e dei primi dirigenti con funzioni dfrettive, ai sensi degli artt. da 4 
a 9 del .d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (n. 36). 


INDICE BIBLIOGRAFICO 

delle upere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato 

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e leggi complementari. Giuffr�, Milano, .1977. 
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BONFANTE PIETRO, Diritto Romano. Giuffr�, Milano 1976. 
CAIANELLO VINCENZO, I Comuni. U.T.E.T., Torino 1977. 
CAJELLI ROMANO -FERRAR! ERMINIO -MoR GIANFRANCO -ZUCCHETTI ALBERTO, I Con� 
sigli Circoscrizionali. Milano, Giuffr�, 1976. 
CICALA MARIO, Ecologia e Reato. Il Pilastrello, s.l., 1973. 
CIPRIANI FRANCO, Il Regolamento di Giurisdizione. Jovene, Napoli, 1977. 
Corno GIOVANNI -MAUTINO FRANCO, La Pubblica I.struzione in Italia. Giuffr�, 
Milano, 1976. 
COLLIVA PAOLO, Il Cardinale Albornoz -Lo stato della Chiesa -Le � Constitutiones 
Aegidianae � Real Collegio de Espagiia, Bolonia, 1977. 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LoMBARDIA, Atti del Convegno ((Regioni, enti locali, 
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CRISAFULLI BUSCEMI SALVATORE, I contratti di utilizzazione della Nave. I. -I( 
contratto di Rimorchio. Rassegna dei Lavori Pubblici, Roma,. 1973. 

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D'ALEs&IO UGO, L'imposizione sulle successioni testamentarie. Jovene, Napoli, 
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DELLA CASA FRANCO, La comunicazione giudiziaria nei suoi aspetti essenziali. 
Giuffr�, Milano, .1976. 
DE RUBERTIS NICOLA, La nuova disciplina del commercio. Noccioli, Firenze, 1973. 
FERRARA FRANCESCO Jr., Scritti Minori in 3 voll. Giuffr�, Milano, 1977. 



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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

FERRI CORRADO, Struttura del Processo e modificazione della domanda. CEDAM, 
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GIZZI ELIO, Manuale di Diritto Regionale. Giuffr�, Milano, 1976. 
GRECO NICOLA -LAZZARO FORTUNATO, La tutela delle acque dall'inquinamento. 
ISGEA. Giuffr�, Milano, 1977. 
lsGEo, Codice dell'ambiente (2 voli). Giuffui�, Milano, 11977. 
PICARDI NICOLA, Codice di Procedura Civile. Morano, Napoli, '1976. 
RossJ ADRIANO, Profili giuridici della Societ� a Partecipazione Statale. Giuffr�, 
Milano, 1977.