ANNO XXVII -N. l GENNAIO-FEBBRAIO 1975 

RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1 (} 7 5 



ABBONAMENTI 

ANNo .....�...��.���...�........ ����� L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO ��.���� � � .... � � .. � � 1.500 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

I 

LIBRERIA DELLO STATO � PIAZZA G. VERDI, 10 � ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia � Printed in ltaly 
Autorl-�lone Tribunale dl Roma -Decreto n. i1089 del 13 luallo 1966 


(5219021) Roma, 1975 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 


INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 

del/'avv. Michele Savarese) � , � � . pag. 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(a cura dell'avv. Arturo Marzano) � 67 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
(a cura del/'avv. Benedetto Baccari) � I 45 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE 
cato Adriano Rossi) � 
(a cura dell'avvo� 
I 56 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 
del/'avv. Ugo Gargiulo) � , � � , � 
(a cura 
� , � , � � 167 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini-Rota e C::arlo Bafile} � I 83 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 
APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo 
Marzano) � , � � , . . � � . � � , � � . � � 238 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PE'NALE (a cura del/'avv. Paolo 
Di Tarsia di Be/monte} . , . � , � � 260 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

LEGISLAZIONE pag. 
CONSULTAZIONI � 18 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco N~RI, Ancona; Francesco Cocco. Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MARIUZZo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, 
Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL 
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1ccIARDI, Genova; 
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Maa:icel.ilo DELLA VALLE, Milano; SERGIO LAPORTA, Napoli; Nica:S'io 
MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; 
t:mberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, 
Trieste; Gianoa'.I"lo MAND�, Venezia. 


ARTIGOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

FANELLI M., Il diritto erariale sulle acquaviti . . . . . . . . I, 94 

MARZANO A., Clausole del G.A.T.T., normativa comunitaria e diritto 
interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 83 

TAMmzzo R., Impiego pubblico. Conferimento delle funzioni di. 
qualifica superiore e rel.ativo trattamento economico . . I, 170 . 

TAMIOzzo R., Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di 
opere pubbliche . . . . . . . . . . . . I, 179 

TAMIOZZO R., Sentenza e provvedimento amministrativo: rapporto 
effetti e limiti in relazione all'art. 3 l. 20 giugno 
1952, n. 645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 173 

TAMIOzzo R., Sulla Commissione prevista dall'art. 11, secondo 
comma della legge 18 aprile 1962, n. 167 . . . . I, 168 


PARTE PRIMA 

INDICE AN�LITICO -ALFABETICO 
DELLA G1URISPRUDENZA 


ABORTO AMNISTIA E INDULTO 

-Gravidanza pericolosa per la gestante 
-Mancata previsione della 
liceit� dell'aborto -Illegittimit� 
costituzionale, 46. 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Acque sotterranee -Autorizzazione 
alla ricerca mediante scavo 
di pozzi -Pericolo di interferenza 
con pozzi preesistenti -Rifiuto 
di autorizzazione -Legittimit�, 

257. 
-Acque sotterranee -Autorizzazione 
alla ricerca -Uso delle 
acque rinvenute anteriormente 
all'inserzione in elenchi suppletivi 
-Diritto alla concessione 
Non sussiste, 255. 

-Antica utenza e uso di fatto Diritto 
al riconoscimento o ' alla 
concessione -Decadenza -Effetti 
-Diritto all'uso in confronto 
di success1v1 concessionari 
Esclusione, 252. 

-Competenza e giurisdiizone -Tri� 
bunali regionali e Tribunale superiore 
delle acque pubbliche Conflitto 
fra diritti di utenza Giurisdizione 
ordinaria -Ricorrente 
attualmente privo di un diritto 
di utenza -Giurisdizione 
amministrativa, 250. 

Competenza e giurisdizione -Uso 
di fatto -Diritto alla concessione 
-Domanda di accertamento 
-Giurisdizione ordinaria Competenza 
del tribunale regionale 
delle acque pubbliche, 255. 

-Natura di acqua pubblica -Attitudine 
ad usi di pubblico generale 
interesse, 252. 

-Proscioglimento nel merito -Formula 
piena -Esclusione dell'ipotesi 
della carenza assoluta di prova 
-Illegittimit� costituzionale, 

19. 
APPALTO 

-Appalto di opere pubbliche -Capitolato 
generale d'appalto -Efficacia 
normativa, 238. 

-Appalto di opere pubbliche -Capitolato 
generale d'appalto -Efficacia 
normativa, 239. 

-Appalto di opere pubbliche -Capitolato 
generale del 1962 -Norme 
di carattere processuale -Immediata 
applicabilit�, 238. 

-Appalto di opere pubbliche -Capitolato 
generale del 1962 -Norme 
di carattere processuale -Immediata 
applicabilit�, 239. 

-Appalto di opere pubbliche Controversie 
-Competenza arbitrale 
-Derogabilit� -Capitolato 
del 1895 e capitolato del 1962 Differenze, 
238. 

-Appalto di opere pubbliche -Edifici 
costruiti per I'Amministrazione 
postale -Normativa applicabile, 
238. 

-Appalto di opere pubbliche Opere 
eseguite per l'Amministrazione 
postale -Capitolato generale 
d'appalto per le opere dipendenti 
dal Ministero dei lavori 
pubblici -Applicabilit�, 239. 

-Appalto di opere pubbliche Subappalto 
-Approvazione dell'amministrazione 
committente Mancanza 
-Effetti -Facolt� di 
rescissione del contratto di appalto, 
246. 



INDICE VII 

Cessione di appalto e subappalto 
-Differenza, 246. 

-Subappalto -Autorizzazione del 
committente -Mancanza -Effetti 
-Annullabilit� relativa, 246. 

ASSOCIAZIONE 

-Associazione nazionale per il controllo 
della combustione -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
38. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-Parere -Necessit� della menzione 
nel testo dell'avvenuta osservanza 
delle norme del procedi-� 
mento -Non sussiste, con nota di 

R. TAMIOZZO, 179. 
AUTOVEICOLI E AUTOLINEE 

-Assicurazione obbligatoria -Azione 
contro il responsabile -Obbligo 
di previa richiesta nell'assicuratore 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 37. 

-Assicurazione obbligatoria 
Mancato pagamento del premio Sospensione 
dell'assicurazione� Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 34. 

CACCIA E PESCA 

-Esercizio senza licenza -Equiparazione 
per omesso pagamento 
della tassa -Illegittimit� costituzionale 
:. Esclusione, 3. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Esercitazione alla guida -Esclusione 
per i veicoli di cat. A Punibilit� 
per guida senza patente 
-Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
14. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Giudizio possessorio: provvedimenti 
definitivi -Regolamento 
preventivo di giurisdizione: 
inammissibilit�, 145. 

Scioglimento di associazione politica 
ex 1. n. 645/1952 -Rapporto 
tra la XII disp. trans. Cost. e l'articolo 
18 della Costituzione -Giurisdizione 
del Consiglio di Stato 
-Sussiste, con nota di R. TAMIOzzo, 
172. 

-Servizi portuali: tariffe -Obblighi 
tariffari e di assunzione : posizione 
di interesse legittimo Addizionali 
-Lesione di un diritto: 
giurisdizione dell'A.G.O., 

150. 
-Pubblico impiego: dipendenti da 
enti pubblici -Carattere privatistico 
del rapporto : condizioni, 

147. 
COMUNIONE E CONDOMINIO 

-Nomina di amministratore -Notifica 
di ricorso e altri condomini 
-Omessa previsione -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
2. 

COMUNIT� EUROPEE 

-Lavoratori migranti -Previdenza 
sociale -Domande, dichiarazioni 
e ricorsi -Presentazione presso 
un'autorit�, un'istituzione o un 
altro organismo corrispondente di 
altro Stato membro� -Organismo 
di collegamento -Pu� essere considerato 
organismo corrispondente 
anche in ipotesi di presentazione 
di domanda giudiziale Limiti 
di applicazione della norma, 
73. 

-Libera circolazione delle persone 
e dei servizi -Discriminazioni 
fondate sulla cittadinanza -Divieto 
-Rapporti giuridici ai quali 
� applicabile, 77. 

-Libera circolazione dei lavoratori 
-Attivit� sportiva -Applicabilit� 
della normativa comunitaria 
-Limiti, 77. 

-Libera circolazione dei lavoratori, 
delle persone e dei servizi -Discriminazioni 
fondate sulla cittadinanza 
-Divieto -Ambito di 
operativit�, 77. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Libera circolazione dei lavoratori 
e dei servizi -Discriminazioni 
fondate sulla cittadinanza -Divieto 
-Applicabilit� alla composizione 
di squadre sportive Esclusione, 
77. 

-Libera prestazione dei servizi -
Artt. 59, primo comma, e 60, terzo 
comma, del trattato CEE -Efficacia 
diretta, 67. 

-Libera prestazione dei servizi Discriminazioni 
fondate sulla cittadinanza 
-Divieto -Efficacia diretta 
-Decorrenza, 77. 

-Libera prestazione dei servizi Divieto 
di restrizioni -Attivit� 
svincolate da particolari qualificazioni 
o disciplina professionale 
-Obbligo di residenza -Incompatibilit� 
con il divieto di 
restrizioni, 67. 

-Libera prestazione dei servizi Divieto 
di restrizioni -Professione 
forense -Obbligo di residenza 
nella circoscrizione di determinati 
organi giudiziari -Compatibilit� 
con il divieto di restrizioni, 
67. 

-Principio della parit� di trattamento 
tributario -Riferimento 
al carico tributario complessivo, 
con note di A. MARZANO e di M. 
FANELLI, 82. 

-Trattato C.E.E. -Artt. 95, primo 
e secondo comma, 82. 

-Trattato istitutivo della Comunit� 
economica europea -Effetti Limitazione 
della sovranit� normativa 
degli Stati membri -Prevalenza 
delle norme comunitarie 
sulle preesistenti e contrastanti 
disposizioni di diritto interno, con 
note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 
82. 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI 

-Impugnativa in via diretta -Nozione 
e limiti -Fattispecie in tema 
di disciplina dell'aggio a carico 
degli enti destinatari del gettito 
dei tributi -Esattoria -Aggi 
-Incorporazione nelle aliqute a 
danno dell'imposta -Violazione 
dell'art. 3 della Cost. -Sperequazione 
a danno della Regione Siciliana 
ove gli aggi sono pi� ele


vati rispetto al restante territorio 

dello Stato -Infondatezza, 30. 

CONTRATTI PUBBLICI 

-Revisione prezzi .:. Legittimit� 
della revisione per variazione intervenuta 
successivamente alla 
aggiudicazione -Irrilevanza della 
stipulazione del contratto collettivo 
di determinazione dei nuovi 
prezzi in epoca anteriore alla aggiudicazione, 
con nota di R. TAM10zzo, 
179. 

-Revisione prezzi -Parere della 
Commissione ministeriale -Prova 
del rispetto delle norme procedimentali 
-Sottoscrizione del 
Presidente e del Segretario -� 
insufficiente, con nota di R. TAMIOZZo, 
179. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Conflitti di attribuzio11e tra Regioni 
e Stato -Atti giurisdizio-� 
nali dello Stato -Denuncia di 

�errores in judicando � -Inammissibilit� 
del conflitto, 12. 
- 
Ricorsi per conflitto di attribuzione 
-Decorrenza del termine 
-Data dell'atto con cui si manifesti 
una volont� confliggente, 40. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


Questione di costituzionalit� -Ri


costituzione del partito fascista 


.Art. 3; primo comma, 1. 645/1952 
-Contrasto con gli artt. 3, 18 e 
49 Cost. -Manifesta infondatezza, 
con nota di R. TAMIOZZO, 173. 

-Questione di costituzionalit� -Ricostituzione 
del partito fascista Art. 
3 1. 645/1952 -Contrasto con 
l'art. 27 Cost. -Manifesta infondatezza, 
con nota di R. TAMIOzzo, 

173. 
- 
V., anche Aborto, Amnistia, Associazione 
Caccia e pesca, Circolazione 
stradale, Comunione e 
condominio, Conflitto di attribuzioni, 
Corte costituzionale, Dogana, 
Edilizia, Energia nucleare, 
Estradizione, Fallimento, Giudizio 
di accusa, Impiego privato, 
Imposte e tasse in genere, La



INDICE 
IX 

� voro, Leggi e decreti, Locazione; 
Obbligazioni e contratti, Pensfoni, 
Previdenza ed assistenza, Procedimento 
penale, Reati militari, 
Reato, Ricorso straordinario, 
Sciopero, Servit�, Sicilia,. Vilipendio 
al governo. 

DOGANA 

-Disciplina transitoria per i procuratori 
doganali -Eccesso di delega 
-Insussistenza, 60. 

EDILIZIA 

-Dichiarazione di pubblica utilit� 
-Sospensione dell'esecuzione Limitazione 
ai soli casi di errore 
sugli immobili o sui proprietari Illegittimit� 
costituzionale, 4. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Commissione 
ex art. 11 -Legittimit� 
della delega del sindaco ad un 
assessore, con nota di R. TAMIOZzo, 
167. 

-Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Domanda 
di edificazione diretta Commissione 
ex art. 11 -Parere Impugnativa 
diretta della deliberazione 
-Inammissibilit�, con nota 
di R. TAMIOZZO, 167. 

-Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Impugnazione 
del decreto di esproprio 
-Ammissibilit� di censure 
contro il parere della Commissione, 
con nota di R. TAMIOzzo, 167. � 

Piani ex 1. n.. 167 del 1962 -Pro


cedimento derogatorio ex art. 1, 

1. n. 217 del 1965 -Rapporti con 
la I. 167 -Effetti, con nota di 
R. 
TAMIOZZO, 167. 
ENERGIA NUCLEARE 

-Determinazione di materie radioattive 
-�messa denuncia -Difformit� 
rispetto alla legge di delega 
-Illegittimit� costituzionale, 
1. 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

-Indennizzo -Criteri fissati nella 
legge richiamata nel decreto di 
esproprio -Applicabilit� esclusiva, 
�157. 

-Sostituzione del Ministero dei 
LL.PP. al Comune di Reggio Calabria 
nell'espropriazione -Responsabilit� 
del Ministero per le 
indennit� per l'occupazione d'urgenza 
realizzata dal Comune Esclusione, 
156. 

ESTRADIZIONE 

Competenza della Corte d'appello 
-Luogo di presenza dell'estradato 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 20. 

FALLIMENTO 

Chiusura del concordato preventivo 
-Riassunzione dei procedimenti 
interrotti -Giudice fallimentare 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 3. 

-Decreto di chiusura in pendenza 
di termine per ricorrere contro il 
piano di riparto -Legittimit�, 165. 

Revoca della dichiarazione -Spese 
di procedura a carico del fallito 
-Illegittimit� costituzionale, 

64. 
GIUDIZIO DI ACCUSA 

--Poteri della Commissione parlamentare 
inquirente -Poteri del1'
Autorit� Giudiziaria ordinaria, 
30. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Provvedimento impugnabile 
Scioglimento di associazione politica 
e confisca di beni -Art. 3 

l. n. 645 del 20 giugno 1952 Natura 
-Impugnabilit� -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZo, 172 
- 
Responsabilit� civile di associazione 
politica -Difetto di partecipazione 
al procedimento penale 
-Irrilevanza, con nota di R. 
TAMIOZZO, 173. 


mento -Vendita agli incanti successiva 
-Irrilevanza, 204. 
con note di A. MARZANO e di M. 
FANELLI, 88. 
mento -Vendita agli incanti successiva 
-Irrilevanza, 204. 
con note di A. MARZANO e di M. 
FANELLI, 88. 
X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
-Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� 
di motivi concernenti 
atto diverso, con nota di R. TAMxozzo, 
167. 
-Termine per ricorrere in materia 
di pretese patrimoniali -Termine 
di prescrizione, con nota di 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 
--Accertamento -Soggetti tassabili 
in base a bilancio -Bilancio incompleto 
o inesatto -Integrazione 
e correzione -Ricorso al metodo 
induttivo -Legittimit�, 196. 
R. 
TAMIOZZO, 170. 
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE 

-Oli minerali -Olio greggio -Soggezione, 
260. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazioni per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso 
-Decadenza -Percezione dell'imposta 
ordinaria -Prescrizione Normativa 
di cui alla legge 2 febbraio 
1960, n. 35, 199. 

-Agevolazioni per l'industrializzazione 
del Mezzogiorno -Primo 
acquisto di terreni e fabbricati Trasferimento 
di stabilimento industriale 
gi� attivato e in dissesto 
-Esclusione dell'agevolazione, 
210. 

-Atti stipulati dallo Stato -Registrazione 
gratuita -� limitata 
agli atti nei quali interviene lo 
Stato come parte -Atti stipulati 
da altri enti delegati . nell'interesse 
dello Stato -Sono soggetti 
al regime normale, 203. 

-Costruzione di edificio su suolo 
comune -Precostituzione di condominio 
-Costituzione reciproca 
di diritto di superficie -Divisione 
di cosa futura -Natura -Effetti 
tributari -Applicazione dei benefici 
della legge 2 luglio 1949, 

n. 408 -Esclusione, 221. 
-Mutuo fondiario in cartelle -Acconto 
in contanti -Connessione 
con il mutuo ammesso al regime 
di abbonamento dell'art. 27 del 

r.d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione 
autonoma -Esclusione, 
191. 
- 
Valutazione dei beni trasferiti Riferimento 
al valore in comune 
commercio alla data del trasferi


-Reddito soggetto all'imposta -Gestione 
di Musei e Monumenti sGggetti 
al regime del demanio pubblico 
-Entrata di diritto pubblico 
-Non imponibilit�, 209. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Competenza e giurisdizione -Pagamento 
con dilazione -Quote 
di partecipazione in societ� di 
persone -Sono considerate beni 
mobili o immobili secondo la natura 
dei beni costituenti il patrimonio 
sociale -Discrezionalit� 
dell'Amministrazione nel concedere 
la dilazione -Esclusione, 

183. 
-Presupposto -Accettazione dell'eredit� 
-Non � necessaria Chiamato 
all'eredit� -� obbligato 
a presentare la denuncia ed a 
pagare l'imposta, 218. 

-Rinuncia all'eredit� -Soggetto 
che ne profitta -Obbligo di pagare 
l'imposta dovuta dal rinunziante 
. -Sussiste anche nel caso 
che il soggetto che ne profitta sia 
esente da imposta, 206. 

IMPOSTA DOGANALE 

-Ingiunzione -Opposizione -Termine 
-Ingiunzione intimata dall'Ufficio 
del Registro -Si applica 
-Indicazione nella ingiunzione 
del termine di trenta giorni -Irrilevanza, 
198. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-Cotoni di produzione nazionale Aliquota 
applicabile -Legge 21 
marzo 1958, n. 267 e d.1. 2 luglio 
1969, n. 319 -Rapporto -Effetti, 


INDICE 
XI 

-I.G.E. all'importazione -Cotoni 
importati da Paesi aderenti al 

G.A.T.T. -Applicabilit� dell'ali' 
quota ridotta stabilita per i cotoni 
di produzione nazionale Esclusione, 
con note di A. MARZANO 
e di M. FANELLI, 88. 

IMPOST� E TASSE IN GENERE 

-Accertamento -Avviso di accertamento 
-Natura, 214. 

~Accertamento -IntestaZlione a 
persona defunta -Notifica all'erede 
-Nullit� -Limiti -Sanatoria, 
214. 

-Commissioni tributarie -A.G.O. Esclusione 
per le controversie di 
semplice estimazione -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 

7. 
-Competenza e giurisdizione 
Norme sul procedimento, la forma 
dell'atto e la competenza dell'organo 
-Sono norme di relazione 
-Giurisdizione del giudice 
ordinario, 183. 

Competenza e giurisdizione 
Rapporti tra giudizio dinanzi alle 
Commissioni e giudizio dinanzi 
all'A.G.O. -�Vizio del procedimento 
che lede un diritto soggettivo 
-Quando ricorre -Difetto di 
giurisdizione del giudice ordinario, 
187. 

-Competenza e giurisdizione -Tribunale 
fallimentare -Assorbe la 
competenza del faro erariale Azione 
proposta dalla curatela 
nelle forme ordinarie -Segue la 
competenza fallimentare, 202. 

Diritto erariale sulle acquaviti Acquaviti 
di vino nazionali e 
acquaviti di vino importate -Disparit� 
di trattamento -Compatibilit� 
con le clausole del 

G.A.T.T. -Limiti -Criterio di 
computo della discriminazione 
consentita, con note di A. MARZANO 
e di M. FANELLI, 82: 
-Diritto erariale sulle acquaviti Acquaviti 
di vino nazionali e 

acquaviti di vino importate Trattamento 
tributario -Disparit� 
-Sussistenza, con note di A. 
MARZANO e di M. FANELLI, 82. 

-Diritto erariale sulle acquaviti Cognac 
importato e acquavite nazionale 
-Rapporto di similarit� Sussistenza, 
con note di A. MARZANO 
e di M. FANELLI, 82. 

-Imposte indirette -Commissioni 
delle imposte -Cassazione di decisione 
della Commissione Centrale 
pronunciata in grado di appello 
,.; Nuovo ordinamento del 
contenzioso tributario -Rinvio 
alla commissione di secondo grado 
competente per territorio, 202. 

-Imposte indirette -Commissioni 
tril:mtarie -Cassazione di decisione 
di commissione provinciale Nuovo 
ordinamento del contenzioso 
tributario -Rinvio alla 
commissione di secondo grado, 

204. 
- 
Imposte indirette -Ingiunzione Ingiunzione 
sottoscritta dal cassiere 
e controfirmata dal dirigente 
-Nullit� -Esclusione, 183. 

-Imposte indirette -Procedimento 
dinanzi alle Commissioni -Commissione 
Centrale -Pronunzia in 
grado di appello -Riforma della 
decisione di prima istanza -Esame 
di domande e questioni precedentemente 
ritenute assorbite Necessit� 
-Impugnazione incidentale 
-Non � necessaria, 201. 

-Indisponibilit� del credito di imposta 
-Acquiescenza della Amministrazione 
-Impossibilit�, 214. 

-Ingiunzione -Rilevanza come solo 
atto di accertamento -Intimazione 
contro curatela� di eredit� 
giacente -Legittimit�, 197. 

'--Ricchezza mobile -Tassabilit� 
delle plusvalenze e sopravvenienze 
-Enti non esercenti attivit� 
commerciale -Illegittimit� costituzionale, 
59. 

-Stato soggetto passivo di imposta 
-Esclusione -Enti equiparati 
allo Stato -Imposta sulle societ� 
-Non vi sono soggetti, 199. 

-Violazione di norme finanziarie e 
valutarie -Pena pecuniaria Iscrizione 
di ipoteca -Condebitori 
solidali del trasgressore -Socio 
accomandatario -Inammissibilit�, 
206. 


XII 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. 

IMPIEGO PRIVATO 

-Dipendenti ospedalieri -Controllo 
fiscale sull'infermit� -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
42. 

LAVORO 

-Visita fiscale dei lavoratori dipendenti 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 43. 

LEGGI E DECRETI 

-Decreti delegati -Esercizio della 
delega -Pluralit� di distinti decreti 
-Attuazione parziale 
Amnistibilit�, 60. 

-Interpretazione -Lavori preparatori 
-Rilevanza con note di A. 
MARZANO e di M. FANELLI, 88. 

-Precetto normativo -Efficacia 
vincolante -Coincidenza del risultato 
dell'applicazione con le 
finalit� perseguite dal legislatore 
-Irrilevanza, con note di A. 
MARZANO e di M. FANELLI, 88. 

-Presupposti e idoneit� rispetto 
allo scopo perseguito -Verifica in 
sede giurisdizionale -Inammissibilit� 
-Verifica, rettifica o disapplicazione 
della norma ad opera 
del giudice -Inammissibilit�, con 
note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 
88. 

LOCAZIONE 

-Alberghi ed esercizi commerciali 
-Proroga del vincolo -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
50. 

-Proroga delle locazioni -Esclusione 
dei contratti successivi al 
1� dicembre 1969 -Esclusione per 
gli acquirenti per un triennio Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 48. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-Solidariet� passiva -Interruzione 
della prescrizione contro un 
condebitore -Estensione agli altri 
-Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
23. 

PARTITI POLITICI 

-Associazione politica -Ricostituzione 
del partito fascista -Presupposti 
per lo scioglimento ex 

1. 645/1952 -Necessit� del deposito 
della motivazione della sentenza 
penale di condanna -Non 
sussiste, con nota di R. TAMiozzo, 
173. 
-Associazione politica -Ricostituzione 
del partito fascista -Presupposti 
per lo scioglimento ex 

1. 645/1952 -Pendenza di appello 
avverso la sentenza penale di accertamento 
della natura del Movimento 
-Irrilevanza, con nota di 
R. TAMIOZZO, 173. 
PENSIONI 

-Pensioni civili di riversibilit� Requisiti 
prescritti per il coniuge 
pensionato -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 15. 

-Pensione indiretta di guerra Condizioni 
per la sussistenza dell'inabilit� 
-Illegittimit� costituzionale, 
59. 

Pensioni indirette di guerra Condizioni 
per la sussistenza dell'inabilit� 
-Illegittimit� costituzionale, 
60. 

-Perdita del diritto -Pensione ai 
familiari -Riduzione di un quarto 
-Illegittimit� costituzionale, 

46. 
PRESCRIZIONE 

-Norma incostituzionale che impedisce 
l'esercizio del diritto -Decorrenza 
della prescrizione dalla 
data del fatto generatore, 162. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Consiglio di amministrazione dell'I.
N.P.S. -Rappresentanza dei 
lavoratori -:Qesignazioni delle 
confederazioni sindacali rappresentate 
nel C.N.E.L. -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 

33. ' 

INDICE Xlll 

PROCEDIMENTO CIVILE 

Notifica a mezzo posta -Attestazione 
dell'avvenuta consegna con 
sottoscrizione della ricevuta di 
ritorno -Necessit�, 156. 

Richiesta di informazioni alla 
pubblica amministrazione -Potere 
discrezionale del giudice di 
merito -Mancato esercizio del 
potere -Sindacato in sede di legittimit� 
-. Esclusione -Richiesta 
della parte. Efficacia sostitutiva 
dell'osservanza dell'onere della 
prova -Esclusione, 246. 

PROCEDIMENTO PENALE 

Correlazione fra accusa e sentenza 
-Mancanza di correlazione Nullit� 
relativa, 266. 

Indagini disposte sulla base di 
scritti anonimi -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 14. 

-Pregiudiziale civile -Facolt� e 
non obbligo di rimessione -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
3. 

PUBBLICO IMPIEGO 

-Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni 
-Funzioni superiori 
-Istanza per il conferimento 
-Silenzio della. P.A. -Illegittimit�, 
con nota di R. TAMrozzo, 
170. 

Stipendi e assegni -Dipendenti 
Ministero Poste e Telecomunicazioni 
-Funzioni di qualifica superiore 
-Conferimento -Provvedimento 
formale -Necessit�, con 
nota di R. TAMIOZZO, 170. 

REATI MILITARI 

-Lesioni personali -Richiesta del 
comandante del corpo -Mancata 
previsione della querela -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
64. 

REATO 

-Reati e pene -Ergastolo -Con


trasto con la funzione di emenda Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 1. 

-Reati e pene -Introduzione di 
animali nel fondo altrui -Pena 
maggiore per il danneggiamento 
del fondo -Omessa discriminazione 
circa l'elemento internazionale 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 2. 

-Reati e pene -Naufragio e incendio 
-Pericolo per la pubblica 
incolumit� -Presunzione solo per 
il non proprietario -Illegittimit� 
c9stituzionale -Esclusione, 7. 

Reato colposo -Concorso di colpa 
del coimputato assolto con 
sentenza passata in giudicato Impugnazione 
dell'altro imputato 
condannato al minimo della pena 
-Mancanza di interesse. 

RICORSO STRAORDINARIO 

-Atti delle Regioni -Competenza 
per l'istruttoria -Spettanza allo 
Stato, 54. 

RIFORMA FONDIARIA 

Dichiarazione di illegittimit� costituzionale 
di provvedimento legislativo 
di espropriazione -Diritto 
del proprietario alla restituzione 
del bene o al pagamento del 
suo valore -Natura -Prescrizione 
decennale, 162. 

SCIOPERO 

Sciopero politico -Sanzione indiscriminata 
-Illegittimit� costituzionale, 
12. 

SERVITU' 

Fondo provvisto di accesso insufficiente 
-Passaggio coattivo -Subordinazione 
ad esigenze della 
agricoltura e dell'industria -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
28. 

SICILIA 

Imposte sui redditi -Riscossione 
per versamento diretto -Lezione 
della competenza regionale 
Esclusione, 13. 


:XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Imposta sui redditi -Sostituti di 
imposta -Versamenti nel domicilio 
fiscale -Competenza ad impartire 
istruzioni -Spetta allo 
Stato, 13. 

TRASPORTO 

( 

-�Trasporto di persone sulle F.S. Responsabilit�
� per danni -Anormalit� 
del servizio -Onere della 
prova, 158. 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 


-G.A.T.T. -Contrastanti disposizioni 
di diritto interno -Ammissibilit� 
-Ricorrenza -Ipotesi, con 
note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 
82. 

-G.A.T.T. -Contrastanti disposizioni 
di diritto interno -Ammissibilit� 
-Ricorrenza -Ipotesi, con 
note di A. MARZANO e di M. FA-
NELLI, 88. 

-G.A.T.T. -Efficacia nell'ordina. 
mento interno -Accertamento 
della reciprocit� -Irrilevanza, 
con note di A. MARZANO e di M. 
FANELLI, 88. 

-G.A.T.T. -Principio della parit� 
di trattamento tributario -Immediata 
applicabilit�, con note di A. 
MARZANO e di M. FANELLI, 82. 

-G.A.T.T. -Principio della parit� 
di trattamento tributario -Rece


zione nell'ordinamento interno 
italiano -Immediata applicabilit�, 
con note di A. MARZANO e di 

M. FANELLI, 88. 
-G.A.T.T. -Principio della parit� 
di trattamento tributario -riferimento 
al carico tributario complessivo 
ed alle sole imposizioni 
interne, con n�te di A. MARZANO 
e di M. FANELLI, 82. 

-G.A.T.T. -Principio della parit� 
di trattamento tributario -Riferimento 
al carico tributario complessivo 
ed alle sole imposizioni 
interne, con note di A. MARZANO 
e di M. FANELLI, 88. 

-G.A.T.T. -Sudan -Applicabilit� 
-Periodo successivo all'acquisto 
della indipendenza -Esclusione, 
con note di A. MARZANO e 
di M. FANELLI, 88. 

TRUFFA 

-Momento consumativo -Esistenza 
di un danno concreto ed effettivo 
-Assunzione dell'obbligazione 
-Costituisce tentativo, 269. 

VILIPENDIO AL GOVERNO 

-Autorizzazione del Guardasigilli 
e non del Governo nella sua totalit� 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 22. 



INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

22 novembre 1974, n. 264 pag. 1 
27 novembre 1974, n. 265 1 
27 novembre 1974, n. 267 . 2 
11 dicembre 1974, n. 271 2 
11 dicembre 1974, n. 272 3 
11 dicembre 1974, n. 274 3 
11 dicembre 1974, n. 276 3 
11 dicembre 1974, n. 284 4 
27 dicembre 1974, n. 286 7 
27 dicembre 1974, n. 287 7 
27 dicembre 1974, n. 289 12 
27 dicembre 197 4, n. 290 12 
27 dicembre 1974, n. 298 13 
27 dicembre 1974, n. 299 13 
27 dicembre 1974, n. 300 14 
16 gennaio 1975, n. 1 . 14 
16 gennaio 1975, n. 3 . 15 
16 gennaio 1975, n. 5 . 19 
16 gennaio 1975, n. 6 . 20 
16 gennaio 1975, n. 7 . 22 
16 gennaio 1975, n. 8 . 23 
16 gennaio 1975, n. 9 . 28 
21 gennaio 1975, n. 13 30 
5 febbl'aio 1975, n. 14 30 
5 febbraio 1975, n. 15 30 
5 febbraio 1975, n. 15 33 
5 febbraio 1975, n. 18 34 
5 febbraio 1975, n. 19 37 
5 febbraio 1975, n. 20 38 
5 febbraio 1975, n. 21 40 
5 febbraio 1975, n. 22 42 
5 febbraio 1975, n. 23 43 
5 febbraio 1975, n. 24 46 
18 febbraio 1975, n. 27 46 
25 febbraio 1975, n: 29 48 
25 febbraio 1975, n. 30 50 
25 febbraio 1975, n. 31 54 
25 febbraio 1975, n. 32 59 
25 febbraio 1975, n. 36 59 
25 febbraio 1975, n. 37 60 
6 marzo 1975, n. 41 60 
6 marzo 1975, n. 42 64 
6 marzo 1975, n. 46 64 


XVI 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 

3 dicembre 1974, nella causa 33/74 pag. 67 
3 dicembre 1974, nella causa 40/74 73 
12 dicembre 1974, nella causa 36/74 74 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 334 pag. 238 
Sez. Un., 7 febbraio 1974, n. 346 . 145 
Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 488 147 
Sez. Un., 27 giugno 1974, n. 1912 150 
Sez. Un., 5 luglio 1974, n. 1944 156 
Sez. I, 11 luglio 1974, n. 2060 156 
Sez. I, 12 Juglio 1974, n. 2088 157 
Sez. II, 13 luglio 1974, n. 2117 158 
Sez. I, 17 luglio 1974, n. 2141 162 
Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2285 . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3142 246 
Sez. Un., 28 ottobre 1974, n. 3208 183 
Sez. Un., 29 ottobre 1974, n. 3254 183 
Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3306 250 
Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3314 187 
Sez. I, 30 ottobre 1974, n. 3324 . 191 
Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3384 196 
Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3389 197 
Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3561 198 
Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3567 . 199 
Sez. I, 13 novembre 1974, n. 3594 199 
Sez. I, 18 novembre 1974, n. 3673 201 
Sez. I, 19 novembre 1974, n. 3719 202 
Sez. I, 20 novembre 1974, n. 3738 203 
Sez. I, 22 novembre 1974, n. 3761 . 204 
Sez. 1; 27 novembre 1974, n. 3876 . 206 
Sez. I, 27 novembre 1974, 11. 3880 206 
Sez. I, 3 dicembre 1974, n. 3944 209 
Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4032 210 
Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4041 214 
Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4227 218 
Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4231 221 

GIURISDIZIONI CIVILI 

Sez. Un., 4 gemmJaio 1975, 11. 2 pag. 82 
Sez. Un., 7 gennaio 1975, n. 10 88 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 
5 giugno 1974, n. 11 
5 giugno 1974, n. 12 
5 giugno 1974, n. 13 
pag. 252 
255 
257 

INDICE XVII 

LODO ARBITRALE (Roma) 

5 novembre 1974, n. 67 .. 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 4 giugno 1974, n. 426 
Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 431 
Sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452 
Sez. IV, 12 luglio 1974, n. 548 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. III, 29 �dicembre 1973, n. 1346 
Sez. IV, 4 febbraio 1974, n. 261 
Sez. Un., 30 novembre 1974, n. 3 . 

pag. 239 
pag. 167 
170 
172 
179 
pag. 260 
266 
269 


PARTE SECONDA PARTE SECONDA 
INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

-Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio 
di amministrazione 
Composizione quorum, 18. 

Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio 
di amministrazione Operazioni 
di inquadramento nelne 
qualifiche dirigenziali -Quorum, 
18. 

-Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio 
di amministrazione Inquadramento 
nelle qualifiche 
dirigenziali -Obbligo di astensione 
dei membri che rivestono 
date qualifiche, 18. 

-Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio 
di amministrazione Inquadramento 
nelle qualifiche 
, dirigenziali -Segretario avente 
qualifica di direttore di divisione 
-Partecipazione, 18. 

BONIFICA 

-Consorzi di bonifica -Mutui garantiti 
con cessione dei contributi 
statali e con delegazione di pagamento 
sui contributi a carico 
dei proprietari -Concessione necessaria 
-Tassabilit� autonoma,

19. . 
COMMERCIO 

-Commercio -Blopco dei prezzi al 
consumo -Maggiori costi d'acquisto 
-Vendita a prezzi maggiorati, 
19. 

CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Fermo amministrativo -Compensazione 
tra credito comunale di 

natura pubblicistica e debito tributario 
dello stesso Comune, 19. 

DEMANIO 

-Demanio marittimo -Pesca -Tutela 
patrimonio ittico e ambiente 
marino -Scarico di materiali Sostanze 
inquinanti -Eliminazione 
e neutralizzazione, 19. 

-Demanio marittimo -Pesca -Tutela 
patrimonio ittico e ambiente 
marino -Scarico di materiali Sostanze 
non inquinanti, 20. 

-Demanio marittimo -Pesca -Tutela 
patrimonio ittico e ambiente 
marino -Scarico di materiali Sostanze 
inquinanti, 20. 

-Demanio marittimo -Pesca -Tutela 
patrimonio ittico e ambiente 
marino -Scarico di materiali Sostanze 
inquinanti -Mare extraterritoriale, 
20. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILIT� 

-Espropriazione per p.u. -Edifici 
scolastici -Disciplina applicabile, 
20. 

-Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Occupazione d'urgenza Stato 
di. consistenza -Nomina del 
tecnico, 20. 

-Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Decreto di occupazione 

o di espropriazione -Soggetti a 
cui favore verranno devoluti gli 
immobili -Menzione, 20. 
-Sicilia -Abitati distrutti dal terremoto 
-Programmi di ricostruzione 
-Aree espropriate -Assegnazione 
-Cooperative edilizie, 

21. 

INDICE XIX 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

-Imposta R.M. -Enti Comunali di 
Consumo -Avanzi di gestione Eccedenze 
attive di bilancio Tassabilit�, 
21. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Attivo ereditario -Presunzione 
di appartenenza di gi,0ielli,�denaro 
e mobilia -Inventario di eredit� 
beneficiata -Effetti, 21. 

-Attivo ereditario -Presunzione di 
appartenenza di gioielli, denaro e 
mobilia -Inventario di eredit� 
beneficiata -Omissioni o incompletezza 
-Effetti, 21. 

-Attivo ereditario -Presunzione di 
appartenenza di gioielli, denaro e 
mobilia -Inventario di ered~t� 
benefidata -Natura -Eredit� 
giacente -Rilevanza, 21. 

IMPOSTE E TASSE 

-Imposta di registro -Condono Pagamento 
dell'imposta come liquidata 
-Errore di liquidazione Supplemento, 
22. 

IMPOSTE VARIE 

-Imposta di pubblicit� -Targhe 
delle assicurazioni incendi -Denunzia 
(ex art. 7 d.P.R. n. 342/54) 
Natura ed effetti, 22. 

-Imposta spettacoli -Parchi scuola 
traffico, 22. 

-Tributi erariali indiretti -Dazi 
doganali -Diritti per servizi amministrativi 
-Importazioni di 
navi armate, 22. 

-Tributi erariali indiretti -Dazi 
doganali -Diritti per servizi amministrativi 
-Importazioni di 
navi armate -Importazioni da 
paesi aderenti al G.A.T.T., 22. 

ISTRUZIONE 

-Espropriazione per p.u. -Edifici 
scolastici -Disciplina applicabile, 
22. 

I.V.A. 
-Imposta valore aggiunto -Vendita 
fallimentare -Assoggettabilit� 
Giudice delegato -Direttive -
Ricorribilit� in Cassazione, 23, 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

-Poste e Telecomunicazioni -Raccomandate 
-Accettazione con sistema 
meccanizzato -Ricevuta Forma, 
23. 

STRADE 

-Comuni e Provincie -Atti in materia 
tributaria -Controllo, 23. 

-Comuni -Strade comunali -Diritto 
di pedaggio -Natura, 23. 

-Comuni -Strade comunali -Diritto 
di pedaggio -Legittimit�, 23. 

-Strade statali -Costruzioni Distanze, 
23. 


xx 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I -Norme dichiarate incostituzionali 
II -Questioni dichiarate non fondate 
III -Questioni proposte 



PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 1974, in. 264 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Rossi -V�ersind (n.�c.). 

Reato � Reati e pene ,. Ergastolo � Contrasto con la funzione di emenda � 
Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 

(Cost. a~. 27; c.p. art. 22). 

Non � fondata, con riferimento aUa funzione di emenda della pena, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 22 Codice penale, sulla 
pena dell'ergastolo (1). 

(1) Con rii:lierimento� all'istituto della liberazion.e disciplinato da:lil.'art. 
176 -c,p., dr. Corte Cost. 4 .1u~o 1974, n. 204, Foro H. 1974, I, 2576. Per la 
manifesta infondatezza della questione si era espressa la Cassazione (Cass. 
16 g~u~no 1�956, Fooo it. 1956, II, 145, .con nota di JOVANE, e CALAMANDREI, in 
Riv. dir. proc. 1956, Il, 154. 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 novembre 1974, llll. 265 -Pres. Bonifaoio 
-Rel. Oggioni -Besagni (n.�c.) e Pres:td:erute Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. dello Stato Azza:riti). 

Energia nucleare � Determinazione di materie radioattive � Omessa denuncia 
� Difformit� rispetto alla legge di delega � Illegittimit� costituzionale. 


(Cost. art. 76; 1. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 28). 

E' fondata con riferimento alla legge di delega, la questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1962, 

n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, punitiva della detenzione, 
senza denuncia, di sostanze radioattive (1). 
(1) Cfr. da ultimo su1l'art. 76, Oorte Cost. 20 marzo 1974, n. 73, Foro it. 
1974, I, 1296. 

2 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 novembre 1974, in. 2;67 -Pres. Bondfado 
-Rel. V?literra -S�acichretti (n..c.) e P:rieside:nte Consig!lio dlei 
Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Gi011gio Azzariti). 

Comunione e condominio � Nomina di amministratore � Notifica di ricorso 
agli altri condomini � Omessa previsione � Illegittimit� costituzionale � 
Esclusione. 

(Cost. art. 3, 24; e.e. art. 1105, 1129, c.p. art. 7.37). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
la questione di legittimit� costituziol/1,ale degli articoli 1105, comma; 
quarto, 1129, comma primo e.e., e 737 e segg. c.p.c., neUa parte in cui 
non prevedono, nel procedimento in camera di consiglio per la nomina 
di amministratore condom;iniale, che il condomino ricorrente debba 
notificare il ricorso agii altri condomini (1). 

(1) In dottrina dr. BRANCA, Comunione, in Commentario, a cura di 
SCIALOIA ,e' BRANCA, 1972, 194; Cass. 8 febbraio 1972, n. 455, Foro it., 1972, 
3493, rcon nota. 
CORTE COSTITUZIONALE, -11 dlicembre 1974, n. 271 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rocchietti -Maiorano (n.c.) e Presidente Cons;iglio dei Ministri 
(1sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzarilti). 

Reato � Reati e pene � Introduzione di animali nel fondo altrui . Pena 
maggiore per il danneggiamento del fondo � Omessa discriminazione 
circa l'elemento internazionale � Illegittimit� costituzionale . Esclusione. 


(Cost. art. 3; c.p. art. 636; terzo comma). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale deU'art. 636, t�rzo comma, c.p., che 
punisce con pena pi� grave l'int1�oduzione di animali su fondo altrui, 
allorch� il fondo venga dawneggiato, senza discriminare suU'elemento intenzionale 
circa lo scopo di far pascolare gli animali sul fo'llidO altrui (1). 

(1) Swhl'arr-t. 636 c.ip. ,cfu'. CoNso, iin Giuris. it. 1947, II, 29, e p&-La giuo:<isprudernza 
cfr. Oass. H .dicembve lr968, Foro it. Rep. 1069�, Voce Pascolo, n. 1. 

3

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 11 .d!icembre 1974, n. 272 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rosisi -De Gaetan� (n.'c.) e Presideillte Conisiiglio dei Miinliistri 
(sost. avv. gen. rdeirlo Stato Azzariti). 

Caccia e pesca � Esercizio senza licenza � Equiparazione per omesso 
pagamento della tassa � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 
(Cost. art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, artt. 7, 8). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza la qiiestione 
di legittimit� costituzionale degli artt. 7 e 8 del testo unico sulla 
caccia (r.d. 5 giugno 1939, n. 1016), nella parte in cui equiparano alla 
caccia senza licenza la caccia esercitata da chi non abbia provveduto al 
pagamento della tassa annuale (1). 

(1) Sullia stessa materia, dr. Corte Cosit. 9 ~uglio rn74, n. 217, Foro it., 
1974, I, 3275. 
CORTE COSTITUZIONALE, 11 dkembrre 1974, n. 274 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Gioltllfrida -Giovine (n..c.). 

Procedimento penale � Pregiudiziale civile � Facolt� e non obbligo di ri� 
messione � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 
(Cost. art. 25, 3; c.p.p. art. 20). 

Non � fondata, con riferimento ai principi del giudice naturale e 
di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 20 
c.p.p., nella parte in cui prevede la sola facolt�, e non l'obbligo, per il 
giudice penale di rimettere al giudice civile la soluzione di controversia 
pregiudiziale (1). 

(1) Sull'art. 20, cfr. FoscHINI, La pregiudizialit� nel processo penale, 
1942, 257. 
CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 276 -Pres. Bon1ifacio 
-Rel. Astuti -Castiellano (n.p.) e Pll'esridente Consiwlio dei 
Ministri (sost. .avv. geni. dello Srtato Carafa). 

Fallimento . Chiusura del concordato preventivo � Riassunzione dei pro� 
cedimenti interrotti � Giudice fallimentare � Illegittimit� costituzio� 
nale � Esclusione. 

(Cost. art. 24, 3, 25, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, 101 e segg.). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di 
difesa, la, questione di legittimit� costituzionale degli artt. 24, 98, 101 e 



4 

RASeZGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

segwendli della legge faUimentare (r.d. 16 mwrzo 1942, n. 267) rnetla, 
parte in cui consentono la riassunzione davanti al giudice failimen,tar~ 
dei procedimenti di opposizione allo stato passivo, di insinuazione tardiva 
di crediti, e di rivendica, restituzione e separazione di cose mobiU, 
interrotti a seguire deli'omologazione del concordato, e regolano il 
successivo svolgimento dei giudizi cosi riassunti (1). 

(1) CfT. 1Sli11a que1stione Cass. 18 febbtraio 19712 n. 430, Giust. Civ. 1972, 
I, 1433, con nota. 
CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 284 -Pres. Boni:liacio 
-Rel. Gionfriida -Comune ,di Pa1lermo (avv. SOOJsone), Presidente 
Consiglio dei Ministri e Presidente Regione� Sicilia (sost. avv. 
gen. dehlo Stato Azzariti). 

Edilizia � Dichiarazione di pubblica utilit� � Sospensione dell'esecuzione � 

Limitazione ai soli casi di errore sugli immobili o sui proprietari � 

Illegittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 3, 24; 1. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, ultimo comma, 1. reg. Sicilia 
31 marzo 1973, n. 19, art. 9, nono comma). 

Sono costituzionalmente Hlegittimi, con riferimento ai principi di 
eguaglianza e di difesa, gli articoli 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 
1971 n. 865 suU'edilizia residenziale pubblica e dell'art. 9, nono 
comma, dell'analoga legge regionale della Sicilia 31 marzo 1972, n. 70, 
che limitano la possibilit� di sospensione dei provvedimenti di dichiarazione 
di pubblica utilit� nei soli e.asi di errore grave ed evidente nell'individuazione 
degli immobili ovvero delle persone dei proprietari (1). 

(Omissis). -1. -DiJS1pone l'arit. 13 della legge 22 ottobre 1971, n1. 865, 
che, neil!la materia dell'edilizia rresidenzial1e pubblliJca, �l'esecuzione dei 
prrovvedimenti di dkhiarazione di rpubb[ica 1utiilit�, dii oocurpaziorue tem


'poo:iainea e di urgenza e di espropriazione {tIIljpiugnarti itllilan21i all'organo 
giurisdiziona:le amministrativo) �pu� �esse11e sospesa nei 1s:oli casi di errore 
grave ed evtdente nell'indlividuazione degli immobili ovvero delile 
persone dei proprietari �. 

(1) Sulla sospensione del provvedimento dinanzi ai giudici amministrativi, 
cfr. ANDRIOLI, in Riv. dir. proc. civ. 1942, II, 29; GARGIULO, La sospensione 
dell'atto amministrativo da parte del Consiglio di Stato, Napoli, 1948; 
PALEOLOGo, Il giudizio cautelare amministrativo, 1971. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Tarnto il Consiglio di Stato -1in relazione alla':rit. 113, comma secondo, 
delfa Cositituzione -�che itl Consiglio dli .giustizia amministrativa 
per Ja Regione skiliana -in rifermento anche agJi aritt. 24 e 103 dleilla 
Costituzione -hanno promosso 1come sorprra detto, !La questione di le.giittimit� 
costituzionale di tale disposizione, dubitando che la limitazione, da 
questa aipportata, al potere cautelare di �sospensione� delJl'o!I'lgarno di giustizia 
amminist1'iaitiva, confliigiga con il .prrincipio de1Jla tutela giurisdizionale 
del 'Cittadino avvel'lso atti della pubblica amministrazione, dl:i. c1Ui 
la misura �cautelare rappr�esenterebbe, aipP'UJ111tO, una icioirnipornen:te es1senziale 
ed insopprtmibile. 

Nella :prospettaz;ione de1Le ordinanze rdi rinvio, � rimplicirta, rper altro, 
la denunzia di 'Violazione anche del principio di uguaglianza, in quanto 
si esclude che sussisrtano ragioni giustificative� dlella restrizione ap1portata 
darll'art. 13 �citato :al potere cautelare di .sospensione, che m via generaJe 
ha -ex art. 39 t.u. l.eggi s:UJl Consiglio di Srtato ,__ il 00110 presruJPposto 
della esiistenza di �gravi ragioni� (ed!, ora -:iin barse all'art. 21 
della rleggie 1971, n. 1034, istitutiv adei T.A.R.� -1Ji'a1legazione di � darnni 
giravi ed 1irrreparabili derivanti dall'esecuzione deli''atto �). 

2. -Nel contestare la fondatezza de!l.la sollevarta qiuesrtione, obietta 
l'Avvocatura di Stato che, in realt�, la discipllina della rsospensio.ne irn 
sede :giurisdizionale non attiene al comma secondo dlel riichiamatoairt. 113 
della Costttuzione 1che, neH'esdudere la limitazione delila tutela a rpartiicolari 
mezzi di impugnazione, non si riferirebbe al petitum delle varie 
domande proponibili 1conrtro la P.A., ma alla caus�a .Petend.i, oio� ai vizi 
denunciabili, con il ricorso), sibbene al comma terzo della stessa norma, 
ohe contempla i poteri del giudice nei .cornfronti dlegli atti ao:nim.i:niistrativi. 
Epper� -poich� tale ultimo precetto imJPlkitamernte consentirebbe 
che la legge limiti, se non addirittura anche escluda, l'annullamento 
del provvedimento amminisitrativo --a fortiori riisu1terebbe ammis:sibiile 
la limitazione del pote11e di s.o:spensione 1che, l'lisiPetto a1J1.'anlilJUill.amento, 
rapprresenta un minus. 

3. -Osserva la Corte che !l'affermazione deU'Avvocatura -�Che, ex 
art. 113, 1comma terzo, della Costituzione, �resita demain:d!ata alil.a legg.e 
ordinaria la determnazione dei caisi in �cui poS1Sono armul!furai gli atti 
della P.A. e deLle autorU� a ci� deputare -�, :indubbiamenite, esatta. 
Errata �, rper�, la conclusione che da tale ,premessa si intende traTre, 
che, cio�, la ,concilus.ione �che da tale premessa si 1intende t11arre, �Chre, cio�, 
res1Ji a fortiori, i:n ogni ;caso, nella libe�ra diSJPQnibi.J.irt� rdel legiiSllatore di 
limitare (od eliminare) rii [potere struirnemtale dli sospensione degli atti 
impugnati. 

Infatti, una volta 'che il legislatore ha operato le sue iscel:te in ordine 
aU'attribu2lione del potere finale di arnn,ullamento dell'atto �e ha sitruttu



6 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rato un sistema di giiusrtizia amministrativa, il quale ha il 1suo cardine, 
appunto, nella giurisdizione g�nerale di annullamento degli atti illegiittimi, 
� 1I1a1:Juraile e conseguenziale li'attirtbuziollle, all'organo medesimo 
deputato all'aninuJilamento, del conc�or:rente a:iotere di 1so1s1pensione caurteil.
are dell'atto impugnarto. 

L'esercizio di tale :potere consente, infatti, di anUcipare, sia pure 
a titolo provvisorio, l'effetto tipico d!el provvedimento fim1ale della giurisdlizione, 
permettendo che quesito intervenga re adhuc integra. 

4. -Posto �che il potere di sosipensione della e1s�ecuzione de.11."atto am-, 
ministraitivo � un elemento connaturraile .di un sistema di �tutela giiuris1dizionale 
ohe si realizzi in definitiva con !l'aifilllulllamenito degli atti della 
pubblka amministr1azione e �che l'anzidetto iPOtere � stato coerentemente 
discip1iinarto daHe �su citate ileg;gi .sugli or,gani di gii1Uistizia amminist!I'ativa, 
in via generale e in conformit� di una lunga tradizione storica, consentendo 
di valutare �caso per caso la ricorrenz1a del1le gravi ragioni o del 
pericolo dii i�rreparabiilit� degli effetti della es;ecuzionie), una es'Cilus:ione 
del rpote:re mede�simo o una fimi:tazione .dell'area di �e1sercizio di es:so 
con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo del 
vizio denunciato c01I1trasta col principio di uguaglianza consacrato 111ell'a11t. 
3 della Costituzione, qualora non il'icorra una ragionevole giustificazi
�one del diV1erso trattamento. 
Talle giustificazione non :si l'liinviene ne1la 1sipecie. 

Essa non pu� in particolare individuarsi nella urgenza delle finalit� 
cui adempiono gli atti contemplati dalla legge 1971, n. 865, citata: inquantoc:
h� tale connotato dell'ur:genza (unitamente a quello dell'indifferibiUt�) 
aS1Si1srte una serie indefinita di provvedimenti di espropriazione od occupazione 
-cosiddetti, appunto, necessirtati �mr. i casi prevtsrbi d'al['arrt. 71 
legge swle esproprazioni del 1865, come modificato dal1a legge 1879, 

n. 5188, e integrato dall'a:rt. 39 r.ct 1923, n. 422; ed, m genere, twtti i 
casi di opere iJn �Cui IJ1a diicihiarazione di urgenza � considerata im1Pilicita 
�nel provvedimento di aipprovazion�e del progetto: art. 6 leg.ge 1959, 
n. 125, art. 12 legge 1960, n. 1676, art. 107 leg;ge 1961, n. 469, ecc.) -e 
carartterizza, comunque, anche fuori della materia 1d!elle ablazioni, una 
altrerttiarnto vasta .gamma 'di p.rovvedimeniti deH'aurtorit�. 
Per tali svolte cons:ide:r:azionii -cihte si riiassumono nel.Jla rilevazione 
di un vizio di violazione del :princiipio di IU'gua~lianza su'I! tex.reno d!ella 
difesa avverso atti ammindis1tirativ1i -va, quindi, dtcihiarata la illegittimit� 
cosUtuziornaJe dell'art. 13, ultimo comma, deiHa 1legge 1971, n. 865. 

Le medesime ragioni -di corntra.sto �con .gl'i artt. 3, 24 e 113 dtelaa 
Costituzione (as:sorhito rimane1I1Jdo, quindi, l'ulteriore profiJ.o di violazione 
degli art.t. 14 e 17 del1Io Sta1tuto speciale per la Regione siciliana) s011reg.
gono, infine, la declaratoria di i1'Legittimirt� costiituzionail.e dell'art. 9, 



7

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

comma nono, delJa legge regioniale 31 marzo 1972, n. 19 �denunziato nelie 
ordinanze del Consiglio di giustizia ammin[s1trativa), :per li.a parte, ap~ 
pUJI!Jto, 1in cui rende applicabile, nel te11ritoriio deM.a Regione 1siciliana, 
l'art. 13, ultima parte, deilal legge 1s:tata1e 1971, n. 865, inniall'l'zi citata. (
Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 286 -Pres. Bonifacio -
Rel. Capalozza Coianiz (n.c.) e Presidente Conistgiio dei Mtndstri 
(sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

Reato -Reati e pene -Naufragio e incendio -Pericolo per la pubblica 
incolumit� -Presunzione solo per il non proprietario -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; c.p. art. 428, 423). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale degli artt. 428, primo comma, e 423, 
primo comma, Codice penale, in relazione all'art. 449, primo comma, 

, dello stesso Codice, nella parte in cui, nei detitti di naufragio o di incendio, 
presume il pericolo per la pubblica incolumit� solo qualora 
il fatto sia posto in essere dal non proprietario (1). 

(1) Sulla queistione., dr. LAZZARO, Riv. dir. nov., 1967, 260, e Cass. 13 
apvi,le 1971, Foro it. Rep. 1972, voce Incolumit� pubblica. 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 287 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Rocchett1i -R!ozera (avv. Cervati) e Amminiistrazione deHe 
finanze dello Stato (sost. avv. 1gen. del!1o Stato Fanelili). 

Imposte e tasse in genere -Commissioni tributarie -A.G.O. -Esclusione 
per le controversie di semplice estimazione -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione. 

(Cast. art. 113, 3,' 24; I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6; r.d.l. 7 agosto 
19.36, n. 1639, art. 22, terzo comma e 29 terzo comma). 

Non � fondata,, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza 
e di difesa contro gli atti della Pubblica Amministrazione, la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 6 legge 20 marzo 1865 



8 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n. 2248 all. E, ed analoghe norme successive che escludono dalla competenza 
dell'autorit� giudiziarfia ordinaria le, questioni di semplice estimazione 
dei redditi (1). 
(Omissis). -1. -Poich� le quattordici ordinanze elencate in epigrafe 
propongono la stessa questione di legittimit� costituzionale, i giudizi 
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. 

Viene infatti ,con ,esse posto il id:wbbio 1se, in :ridierimento all'art. 113 
della Coshltuzione _:,__ in forza del quale � 'contiro gH atti della pubblica 
amministrazione � sempre ammessa la tutela 1~iwrisdizionale dei diritti 
e ,degli inrteressi legittimi diTIJainZJi non debbansi ritenere ,costituzionallmente 
illegittime le disposizioni, che nema materia tributaria, escludono 
(avtrt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, a1Jl. E, 53 delJ t.u. 24 agosto 
1877, n. 4021, 285 del t.u. 14 settemJbre 1931, n. 1175, e 22 defi: d.l. 7 agosto 
1936, n. 1639) o limitano ad 1urn profilo di ilegittimit� (art. 29 dlelllo 
stesso d.l. 1639) la ,cognizione idel!l'autorit� giudrzia:ria or:dina11ia nelle 
corutroversie di ,cosi det1Ja �semplice estimazione�, vertenti 1sul diriitto 
sogg:e,ttivo dleL cittadmo a una giusta ,i!mposizione. 

Ci�, osservano Jie ordinanze di rimes1stone, diov11ebbe aiw>arir'e evidente, 
dopo che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 6 e 10 dell'anno 
1969, al fine di pervenire alila conclusione 1diella inaimmissibi1it� 
di varie questioni di costituzionalit� foo:mulate da ,commis1sioni tributarie, 
ha nitenuto ,che queste non :siano ammeSJSe a ,proporli.e, pertch� non sono 
organi ,giUJrisdizionali -1cui �, dall'art. 23 della 11Jeg,ge 11 marzo 1953, 

n. 87, 'Conferito il potere di proporre ailla Cor1te tali questioni ~ ma 
sono benisi organi contenziosi ammi'11Jistrativi. 
2. -Prima di procedere all'esame del merito della questione di 
costituzionailit�, ,cocor:re ricordare che le ordinanze di Timessione ;provengono 
da una Corte di aippel'lo e 1dia vari ,tribunaJii: organi che, com'� 
noto, hanno competenza ad esaminare le controversie tributarie -meno 
che ,suil punto deLla estimazione, del redd'ito 1i!ma>oni:bile -dopo che esse 
,sono state gi� decise dalle commissioni, 1secondlo un sfaitema che � stato 
recentemente sottoposto ad una totale revisione dal decreto legislativo 
delegato 26 ottobre 1972, n. 636, 1cilie si inserisce nella generale 
,riforma dei tributi, e ,che � entrato in vigore il 1� ,gennaio 1973, e quindi 
in data successiva a quelle deN:e anzidette ordinanze. 
(1) :Pu� I'liitenel'SI�, cos�, composto :il 'con1IDaisto tl'a la Corte co,stituziona1le 
(sentenze n. 6 e 10 del 1969 in questa Rassegna 1969, I, 7, e 8) e la 
Corte di Cassazfone (sentenze n. 2175, 217>7, 2201 ivi, 1,969, I, 538). 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

A tal proposi,to l'Avvocatura generale chiede eh.e la OOI"te collisideri 
preUmiinarmente 1se non sia hl ;caso di rimettere le questioni ai giiudki 
che le' hanno proposte perch� le riesaminino sotto il profilo della rilevanza, 
in ordine a1La mutata dJ~scipUna normativa del' settOll'e. 

Ma .il .suggerimento in itale �senso fomnulato iI!IOil pu� es1sere accoLto, 
in quanto la nuova disciplina non si applica alle controversie che, come 
quelle in esame, risultino gi� decise dalle commissioni tmibutarie istituite 
secondo la dliscipilina \Precedente. Diispone iinfaitti l'art 43, comma quarto, 
del d.P.R. n. 636 del 1972 che, ,contro le loro deciisioni, �le '.Parti possono 
esperire l'azione ,giudiziaria dinanzi ai tribunali, :secondo le d~posizioni 
,dli flegge anteriormente vigenti �. 

3. -Passando all"esame ,del merito, 1sembra uti!l!e mettere in !rilievo 
che una decisa volont� del legislatore, volrtia a 1sottrarire alia co�gnizioine 
della magistratm-a ordiinaria le questioni attinenti alJ.la dle,terminazione 
quarnittfativa del reddito iirnponiibile, :rappresernta iuna costante del nost110 
sistema tributario. Al riguardo .si � detto che �ess1a non sarrebbe idonea, 
per mentalit� e insufficienza di cognizioni tecniche, a penetrare i fenomeni 
economici, a vO'lte complessi, che. 1presiedono alla formazione dJe1 
reddito, e si � aggiunto che non potrebbe comunque far fronte ad un altro 
lavoro, di enorme mole, qual � que11lo cui danno luogo [e controve!rsie 
suill'ac1c.ertamenrto dei tributi. 
Se queste od altre siano le ragioni che hiann.o dleterminato la sicelta 
considerare come, in materia, una limitazione al'l'a giurtsdizione ordinaria 
sia stata introdotta nelle nostre leggi fin dai primordi dello Stato 
unitario, giacch�, nello istesso momento in cui, nel 1865, si p:rocedev1a, con 
la legge del 20 marzo di quell'anno, n. 2248, ali. E, arrt. 1, all'abolizione 
dei tdbunalli del �contenzioso, devolvendo (art. 2) alfa giuriisdizione ordinaria 
tutte le mat&ie nelle quaili .si faccia questione di un diritto ciyile o 
:politico, comunque, vi ipossa essere interessaita la pubblica amminiistrazione, 
si stabiliva, altreSI� arit. 6) ,c:he Tiimanevano :per� escfluse dalla 
competenza delle autorit� giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale 
e al'. riparto di quota �e tuitte le a~tre :sulle Imposte 1sino a reihe n:on 
avesse avuto luogo la 1pubblicazfone <dei ruQl}i. La terminologia Vffilliva 
poi meglio '.P'recis1ata nel t.u. sulla riccih.ezza mobile 24 agosrto 1877, 

n. 1402, in oui, aJlli'art. 53, ,s,i stabiiliVla non '!)oters1i deferire aU'autoriit� 
giudiziaria JleSlsUllla decisione delle Commissioni concernenite 11a semplice 
estimazione dei redditi. l'l principio e la formula, ipas1sarti, -con qualche 
non :significativa variante, nelle leggi 1suoces:sive, anClhe relative ad altre 
imposrte, 1sono stati poi ripretuti in occasione de'L1.a recentissiima riiforirna, 
contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in cui, aH'art. 40, is1i stabiil.
isce apjp1un.to che, contro la d.ecisione delal reommi:SSlione d!i 1secondo grado, 
si pu� ricorrere alla Corte di appelllo 1per violazione di legge e per que

IO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stioni di fatto, esie'l.use quelle relative a valutazione estimativa ed alla 
mtsU!ra deLle pene pe1cuniarie. 
Questa continuit� di indirizzo legislativo, ~i'badito ora nella riforma 

e volfa ad 'esia1udere dallia cognizione del giudice ordinario le questioni di 
valutazione, cio� di determinazione Quant~tativa dei redidti imponibili, 
r1leva una convinzione profonda del nrn:1tro legiislatore dr�ca una necessit�, 
r.itenuta impresdndibile per un'efficiente organizzazione del'l'a pubblica 
finanza e il conseguimento dei suioi risultati, di limitare il controllo 
di merito dell'accertamento quantttativo, escludendo dal partecd1parvi 
Fautorit� giudiziaria. 

4. -Questa lunga tradizione normativa, se costringe a riflettere sulla 
ser1et� deLle ragioni che hainno dovuto iis.pirar1'a in un quadro di tutela 
di fondamentali interessi pubbUci, non pu� cel1tamente dis1pensare dal 
pol're in raf:llronto quella stes1sa no=ativa �con i princ�/Pi della nostra 
Carta �costituzionale. Al che sollecitano appunto ,le ordinanze di II'�messione, 
1e quali concentrano per� le censure 1su un isolo aspetto: quello 
cio� che il:e vaiuzioni estimative �contenute negli atiti di a1cc1e11tamento 
dell'Amministrazione finanziar1ia, in conformit� del dtsposto dell'art. 113 
della Costituzione, devono avere in ogni caso un giudice, per ila itut,ela 
dei .diritti e degli interessi che vi sono �conne1S1si. Mootre accade che 
essi un giudice non hanno, o non lo hanno pi�, da quanto almeno la 
Corite costibuzionaile, ha ritenuto, nelle note sentenze, 1che le commission1i 
tributarie, aL cui 1esiclus1ivo contrdlto le questioni di semplic1e estima� 
zione 1sono 1commesse, non�1sono organi giurisdlizionali, ima bens� am,ministrativi, 
anche 1se attuano procedure �contenziose. 
In 1sostainza dunque il prnblema di costituzionalit� � !legato a quello 
della natura giu:ridlica dellie �commissioni tributar1ie, e cio� a una questione 
lungamernte e costantemente 1contrQIVersa, 1Che ha rivelato i termini 
delila ,sua opinabilit� anche recentemente nel con1tra1s1to inte1rpretativo i.!I1 
cui son10 V1enute a trova:11si la Corte 1cositiH:1uzionaile da una parte e la 
Corte �di cassazione dall'altra; 1quest'ultima iiima:S1ta ferma ailla ritenuta 
giurisdiz~onalit� di quel1l1e 1commis1sioni. 

5. -E fa questione resterebbe ,probabi1mente a questo :i;>iunto di 
irriiisolto contrasto se, .dopo le note sentenze di questa Co:rte, non fos1se['o 
iI11tervenuti fatta nuovi, in sede legislativa, che debbono ritenel'si abbiano 
autori.tathnamente risoluto quel contrasto, decid!endolo nel seillso deUa 
giurisdizionalit�. Si intende qui OV'viamente fare riferimento al com! 


plesso delle nuove leggi sulla riforma tributaT1ie ed in par:ticola,r1e ahle 
disposizioni della legge di delega 'legge 9 ottobre 1971, n. 825) e a quelle 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

della Jegge delegata in materia di contenzioso rt.J:libutario (d.P.R. 26 otto


bre 1972, n. 636). 

Si llegge nell'art. 10, n. 14, del aJ.Legge di dlcle1ga 1che al Governo era 
commesso il �com,pito di procedere �alla 1revisione deillla CO!ll(posizion:e, 
del .:l�unzionamento e de.lile competenze ruiliZI�onali de1el 1commiisisioru tributarie, 
anclh.e a1l fine di assicurarne l'aiutonomia e l'indipendenza, e dn 
modo da garantire l'imparziale applicazione della legge�. Il che � quanto 
dire che �si intendeva assicurare a1'le commissioni steslSle la stirurttu;ra, la 
funzJioni e le :lltnalit� �che sono .connaturali ai veri e propri organi 1giulI'isdizionali. 


In relazione a .siffatte .direttive del legislatore de�leganite, si pu� constatare 
che nella legge -delegata �sono 'stati acicurataimente eliminati gli 
aspetti dai qruali traeva fondamento la tesi della natura amillli�ll�JSitratiiva 
e accentuati i �caratteri in base ai quali il.�e �commiissrioni venivano considerate 
come organi giurisd�iziona1i. Dal che pu� tra!I'1si la 1sicura convinzione 
che le commissioni tributarie, cos� revisionate e strutturate, 
debbono ora considera11si origani speciali di giuri:sdlizione. 

6. -Quanto fin qui si � detto riguarda la nat'Ulra �e la qualificazione 
giuridica delle nuove comm~ssioni tribuita;riie, �cos[ come sono Sltate 
� revisionate � dalla legge di rifo=a. Ma � evidlenrt;e �che que.st'ulrtima 
muove ineqruivocabi!lmente dal pll'esupiposto che ,giurisdizionali abbiano 
a considerarsi anche 1e pireesiistenti commissioni: non � dubbio, infatti, 
ohe d1l ilegisflatore con la recente normativa abbia 1inteso eswcitare il 
potere d!i revisione che la IV disp. trans. Cost. ipreviede propdo per gli 
gli organi speciali di giurisdizione .gi� esd:stenti nell'ordinamento al 
momento dell'entrata in vigore della Costituzione. In defiinitiva la ruuova 
legislazione -imponendo all'inter.prete dii considleran:ie gilllri:sdizionale iii 
procedimento che si 1svolge davanti alle nuove commi:ssrioni -esclude 
che, nell'interpretare la legislaZJione precede:nte, ISli ipossa attribiu:rie alle 
vecchie commissioni natura semp1icemenrt;e a:mmi:niistrativa. 
Non si rpu� disconoscere che, di fronte al ricrn:idlato contll'asto giurisprudenziale 
in oirdine a quel problema, il lle�giis!latore aveisse il potere di 
rimuovere ogni iincertez~a: e per le cose dette � iim1dUlbb~o che fa ll.egge, 
indirettarmente ma skuramente abbia imposto una soluzione nel JS.enso 
della giurisdizionalit� delle commissioni tributarie. Di ci� la Corte costituzionale 
non .pu� non p["endere atto e concludere in consegueniza per 
la non fondatezza delle proposte questioni di costituzionalit�. 

Ed infatti, se le �commissioni .tribwtarie anteriiOII'i erano 011giam.i di giurisdizione, 
1e ,Je questioni di "Semplfoe e1stimazione avevano in ess:e il 
proprio giudlke, non ;posisono ritenersi �contrarie all'art. 113 dehla Costituzione 
le norme delle va11ie disiposizioni di legge cthe ne 1sottraeva1110 


12 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
l'esame all'autorit� giudiziaria_ ordinaria. E per gli 1stessi motivi, come 
appare ovv:io, deve dtenersi infondata anche 'la questione di cosrtirtuziona1irt� 
proposta in riferimenrto agli articoli 3 e 24 de:Ila Costituzio111Je. -
(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 289 -Pres. Boni;facio -
Rel. Crisafuilli -Presidente Regione Friu�i Veneziia Giulia avv. Pacia) 
c. Presidente Consiglio dei M.initstri (sost. avv. gen. dello Srtato 
Savarese). 
Corte Costituzionale � Conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato � Atti 
giurisdizionali dello Stato � Denuncia di � errores in judicando � � 
Inammissibilit� dd conflitto. 
(Cost. art. 134). 
� inammissibile il confiitto di attribuzione sol.levata da una Regione 
contro un atto giurisdizionale deHo. Stato, allorch� si denunci non un'invasione 
della sfera di competenza delLa Regione ricorrente, bens� il modo 
con cui la giurisdizione si � concretamente esercitata, cio� errores in 
judicando. 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 290 -Pres. BCYillifacio -
Rel. Amadei -Antonaci (n.c.). 
Sciopero -Sciopero politico � Sanzione indiscriminata 
stituzionale. 
(Cost. art. 3, 40; c.p. art. 503). 
� Illegittimit� co-. 
� costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi di eguaglianza 
e al diritto di sciopero, l'art. 503 del Codice penale nella parte 
in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire 
l'ordinamento costituzionale ovvero. ad impedire od ostacolare il 
libero esercizib dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranit� popolare 
(1). 
(1) Sull'argomento, cfr. ONIDA, Lo sciopero politico � un diritto, in 
Relazioni sociali 1970, n. 4; PERA, Lo sciopero e la serrata, Trattato dir. Lav., 
1971, 608. 
,. 
" I 
~��: 
!' 

~Al~ 



13

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTI'rUZIONALE 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 298 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Benedetti -Presidente Regione SicHia (avv. Chia't'elli, 
Sorrentino) c. Presidente Consiglio d�ii Miniisrbri (sost. avv. gen. 
dello Stato Savarese). 

Sicilia -Imposte sui redditi -Riscossione per versamento diretto -Lesione 
della competenza regionale -Esclusione. 

(Statuto Reg. Sicilia art. 37, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 7; d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602, art. 5). 

Non � fnodata, con riferimento alle norme finanziarie di attuazione 
dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimit� eostituzionale 
dell'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che prevede il versamento 
diretto delle imposte sui redditi presso l'Esattoria nella cui 
ci1�coscrizione il contribuente ha il domicilio (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 299 -Pres. BonJ.facio 
-Rel. Benedetti -Presidente Regione Sicillia (avv. Chiarelli, 
Sorrentino) c. Presidente Consiglio de1i Mini1Slt['i (sost. avv. gen. 
dello Stato Savarese). 

Sicilia -Imposta sui redditi -Sostituti di imposta -Versamenti nel domicilio 
fiscale -C�mpetenza ad impartire istruzioni -Spett~ allo Stato. 
(Statuto Reg Sicilia art. 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 71). 

Spetta allo Stato impartire istruzioni circa il versamento diretto 
all'esattoria da parte dei sostituti di imposta che hanno il domicilio fiscale 
fuori del territorio della Sicilia delle ritenute alla fonte sui redditi 
di lavoro dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti industriali e 
commerciali in Sicilia (2). 

(1-2) Cfr. dalla materia Corte Cost. 1971 n. 207 in questa Rassegna, 
1P71, I, 1336, 1972, n. 184, ivi, I. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

14 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 300 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Benedetti -Gamberoni (.n.1c.) 

Procedimento penale -Indagini disposte sulla base di scritti anonimi 


Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3, 24, c.p.p. art. 141, 231). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 141 e 231 Codice 
di procedura penale, suila possibilit�, per il P.M. o per il Pretore, di 
promuovere indagini in base ad una delazione anonima (1). 

(1) Sull'argomento, cfr. SANTORo, in Giust. pen. 1933, IV, 262; FoscHINI, 
Riv. it. dir. pen., 1951, 174. 
CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 1 -Pres. Bonifaciio -
Rel. Reale -Camiciotti (n.c.) e PTesidente Consiglio dei Ministri 

( 

1sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Circolazione stradale -Esercitazione alla guida -Esclusione per i veicoli 

di cat. A -Punibilit� per guida senza patente -Illegittimit� costitu


zionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 83, 
sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della Strada), 
nella parte in cui autorizza l'esercitazione alla guida di tutti i veicoli 
a motore, fatta eccezione per quelli di categoria A (1). 

(Omissis). -3. -La questione non � fondata. 

Questa Corte, con giurisiprudenza ,costante, ha deciso che l1ientra 
nella discrezionalit� del legislatOTe statuiire quali com~ortamenti debbano 
essere .puniti e quali debbano essere la qualit� e la misura della 
pena e che, finch� siffatto potere sia contenuto nei limiti della ra21ionalit�, 
non vi � violazione dell'art. 3 della Costituzione (.confr. per tutte 
la sentenza n. 160 del 1973). 

Nel caso in esame non pu� dL1�s1i che la divel1sit� di trattamento, 
messa in evidenza dal p,reto�re di Firenze e da quello di Axena, 1sia priva 
di giustificazione e che, di conseguenza, illegittima, in quanto ispirata 
da discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzfone, rLsulti 

(1) Cfr. sulla discrezionalit� deil legisLartOTe di puniIDe i �comportamenti., 
determinando la qualit� e La misura della pena, ;iin ril�erimento all'art. 3 
Cost., rCor.te Cost. 21 no'Vlembiie 1973, n. 160, Giuris. cast., 1973, II,� 1762. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

la disciplina dettata dall'articolo 83, comma sesto, del 1codice della 
strada. 

Proprio in relazione al dive11so contenuto 1su1periormente riier<ito 
delle prrove di esame, l'art. 83, comma primo, [pifeV1ed!e il rilascio di runa 
autorizzazione per esercitru-:si alla guida isolo !Per i tipi di veicoli diver1sd 
da quelli di 1cat. A ad uso pirivato. 

Si .comipll'ende, in conseguenza, 1perch� sia pil'evii.sta una pena pi� 
lieve rtspetto a quella irrogata per il ll'eato di .guidJa senza patente a 
chi -pur non esisendovi autoriz;zato ma avendo a fianco l'istruttoil'e 1si 
ese11citi alla guida di uno dei veicoli per i quali sono previste in sede 
di esame, oltre �conos1cenze teoriche, anche una rp.rorva pratica di abilit� 
alla guida: in tal caso, infatti, l'ese11citazione alla guida � valutata �come 
neces:saria per il conseguimento della iP'atente, tanto �cihe :si dispone che 
l'esame d'i idoneit� non possa esisere so1stenuto prima che sia trasicomo 
un mese dal rilascio dell'autorizzazione (airt. 85, comma quarto). 

Nel caso, invece, di motoveicoli di �cat. A l'esercitazione alla guida 
non � -nel sistema della legge in vigO'.I'e -in akun modo collegata 
con iJl superamento dd una prova pratica, vertendo l'es1ame, come si � 
gi� detto, esclusivamenrtie sruilla conisocenza delJa 1segnalertica e delle 
norme di circolazione strad!ale. 

4. -Ci� �premesso, e a parte la considerazione cihe la suddetta limitazione 
della prova di esame non esonera il titolare della patente dall'acquisire 
la necessaria pratka nella guida prima di aflirontare le difficolt� 
e i pericoli della normale circolazione, � evidente 1che la di:sdplina 
legislativa avrebbe potuto essere diversa. 
Non sono 1mancate, p& vero, ciritiche rper essersti. esclusa la necessit� 
della pa:-ova pratica pell' l'abilitazione alla .guida di motorvekoli di 
cat. A ad uso privato e sono state sollecitate, anche in sede comunitaria, 
innovazioni legislative. 

Ma allo stato, e rimanendo nell'ambito della normativa oggetto 
dell'impugnazione, � indubbio che le ipotesi esaminate nelle ordlinanze 
sono obbiettivamente divers1e e che per esse ri:sulta ammissibile e non 
iI1razionale un trattamento differenziato. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 3 -Pres. Bonifacio -
Rel. Ogigioni -Di Lonardo (n.c.). 

Pensioni � Pensioni civili di riversibilit� � Requisiti prescritti per il coniuge 

pensionato � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 

(Cost. artt. 3, 29, 31, 36, 38; 1. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6; I. 15 feb


braio 1958, n. 46, artt. 11 e 19). 

Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, di 
tutela della famiglia e della retribuzione, le questioni di legittimit� costi



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tuzionale dell'a1�t. 6, l. 22 novembre 1962, n. 1646, sulle pensioni ai 
dipendenti degli Enti Locali e-degli artt. 11 e 19 della legge 15 febbraio 
1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato, nella parte in cui condizionano 
la concessione della pensione di riversibilit� al coniuge superstite 
al duplice requisito dell'et� infrasettantaduenne del coniuge pensionato 
all'atto del matrimonio e della differenza di et� fra i coniugi non 

superiore a venti anni (1). 
(Omissis). -2. -Con la prima ordinanza del 22 febbraio 1972, 
riguardante la pensione di riverstbilit� chiesta dalla vedova di 1pen


sionato, gi� dipendente di ente locale, la Corte dei conti ,sottopone la 
questione 1se i requisiti ,condizionanti il di�ritto a pensione, costituiti dalla 
et� del 1coniuge pensionato non superiore a settantadue anni all'atto del 
matrtmonio e dalla differenza di et� fra i coniugi, non ,superiore a venti 
anni (requisiti richiesti dall'art. 6, comma secondo, legge n. 1646 del 
1962), contrastino con gli artt.> 3, 29, primo comma, 31, primo �comma, 
36, primo comma, e 38 della Costituzione. 

3. -Esamtnando, in parti1ciolare e nell'ordine di loro prqpos1z10ne, 
le dedotte violazioni, s,i rileva che la proSJPettata contraddizione con 
l'art. 3 Cost. viene fatta ,consi:stere nella irrazionale diversit� di trattamento 
tra le pensioni di riversibilit� dovute qualora il matrimonio 
avvenga prima della 'Cessazione dal servizio del dante ,causa e le pensioni 
dovute qualora il matrimonio avvenga' d~po tale cessazione. Le condizioni 
stabilite in questo secondo caso riguarderebbero ,situazioni meramente 
soggettive, estranee all'~ssenza ed alla finalit� del matrimonio, 
e, quindi, prive di una loro plausibile ragion d'essere. 
La questione non � fondata. 

L'apposizione delle due 'condizioni, indicate al numero precedente 
(insieme alla terza, qui non emergente, della durata biennale del matrimonio) 
ha, come premessa, il 1riconoscimento, in via di prindpio, che il 
diritto alla pensione di riversibilit� 1spetti non solo in 1caso di matrimonio 
contratto in costanza di servizio, ma anche nel 'caso di matrimonio 
contratto in data successiva alla sua ces1s1azione. Tlrattasi di un ;prindpio 
d'ordine generale, introdotto nella legislazione, qui in esame, sugli 
ordinamenti della Cassa pensioni ;pe1r i dipendenti di enti locali, dopo 
che lo stesso ,principio aveva informato ed infomna la legislazione sulle 
pensioni a ca1rico dello Stato (legge n. 46 del 1958 e ,success1ive). 

Tuttavia, una volta ci� ammesso, non ne deriva necessariamente 
l'esigenza di un pari trattamento, per entrambe le iJpotesi suaccennate. 

(1) Cfr. Corme Co,st. 13 g,en<rnaio 1966 n. 3, in questa Rassegna 1966 I 12� 
9 marzo 1967, n. 22, ivi, 1967, I, 198. V. ~nche C. Conti (oird.) 12 '1ugli~ l972'. 
n. 32115, Foro. amm. 1973, I, 3, 161, con nota. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

L'art. 3 Cost. non � informato ad una mec,canica uniformit� di 
trattamento riguardo a situazioni che, pUT ,ricollegandosi ad unica matrice, 
assumano, tuttavia, a1s:petti da considerare particolairi. 

� l'esame della razionalit� o meno della 1conve11g,enza o della divergenza 
di trattamento, che giustifica il ri.chiamo alla garanzia dettata 
diall'airt. 3 della Costituzione. 

Nel caso, la dedotta illegittimit� per la non coincidenza di trattamento 
pensionistico, non sussiste. 

Dai lavori prep,aratori delle leggi sulle pensioni a carko dello Stato, 
si evince (e ci� vale, essendone identici i presupposti, anche per le 1pensioni 
relative a dipendenti di enti locali) che i c:riteri limitativi [pe,r le 
pensioni di riversibilit� derivanti d'a matrimoni conclusi da gi� 1pensionati, 
,sono stati dettati in via geneTale, dal legJslatore, come remoll'a 
all'ipotesi, non infrequente, di matrimoni contratti non per naturale 
affetto, e, quindi, in tal sens� sospettabili, sic1ch� le condizioni restrittive, 
volte a garantire, in qualche modo, la genuinit� e la seriet� del tardivo 
coniugio, 1si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro 
maliziose e fraudolenti iniziatirve. 

Cos� riconosciuta, di conseguenza, la ragionevole giustrncazione 
della norma, va esclusa la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione. 


4. -Si assume in secondo luogo, che il restrittivo sistema di legge 
sopll'a delineato ostacolerebbe i diritti della famiglia, garantiti dall'articolo 
29, pl"imo cOIIIlma, Cost. 1e, invece di agevoliare, contrasterebbe 
la formazione della famiglia e l'adempimento dei ,relativ,i compiti, violando 
il dettato del seguente articolo 31, primo comma. 
La questione non � fondata. 

Invero, la normativa in esame, non riguarda il campo dei diritti e 
doveri redp1roci tra i membri della famiglia, ,cui � informato l'art. 29 
Cost. Nemmeno detta normativa pu� riconoscersii 'come elemento negativo 
influente sulla possibilit� di contrarre matrimonio. La libert� di 
formare una famiglia non pu� ritenersi 1corncreatmente Umi.tata dal ridiimelllsionamento 
di una fnell'a aspiettativa, futura ed i!nicelt"ta, come que1la di 
conseguire una pensione di riversibilit�. L'istituto della famiglia, costituzionalmente 
tutelato, ha contenuti e ri,sponde a scopi etico-sodali pi� 
pregnanti di quello che sarebbe dato I'iriveniJre in un rappOTto tstituito 
con finalit� cosi limitate e ristrette. 

5. -Altro motivo di Hlegittimit� viene sollevato 1in relazione all'art. 
36 Cost. in quanto, dloven:d101si ritenere che il trailtamenito di quiescenza 
rivesta per l'impiegato carattere Tetributivo e costituisica parte 
del compenso dovutogli per il lavoro prestato e differito alla cessazione 
dell'attivit� lavorativa, in nessun caso la vedova potrebbe essere privata 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

18 

dell'esel'cizio del diritto d!i subentrare al marito, come esercizio di un 
suo diritto autonomo. 

Anche questo motivo non � fondato. 

Va osseTVato, .con richiamo a quanto questa CQrte ebbe a siJgnj:fitcare 
nella 1sentell1Za n. 3 del 196�6, 1che la $)Teminenza della tutela della retribuzione 
differita non costituisce un principio invaltcabile, tale da non 
consenti<re in via assoluta alcuna deroga od eventuali adattamenti a 
pairticolal"i situazioni. 

Infatti, appunto pel'c:h�, nel caso in esame, il �d!iritto della vedova 
alla [pensione dii riversibilit�, � da COrlS�JderaTISI�. Un diritto 1Spettante come 
diritto autonomo, sono ammissihili le condizioni poste dal legislatore, 
dettate dall'intento cautelativo di ovviare alle frodi presunte, a difesa 
del .pubbli:co erario, come si � detto al numero precedente. 

Tale valutazione di contrapposti interessi e del loro contemperamento 
o ;prevalenza appartiene alla �CO~etenza discxezionale del legislatore 
e non pu� �costituire motivo di illegittimit� ove, come nel caso, 
siano da escludere motivi arbitrari. 

6. -Infine, parimenti infondata deve ritene11si la �censura relativa 
alla presunta violazione del princiipio generale diell'ais.sistenza e previdenza 
sociale, posto dall'art. 38 della Costituzdone. Questo principdo non 
esclude che la legge disciplini variamente gli OO'dinarrnenti che meglio 
si adeguino in concreto alle particolarit� dlelle 1singole situazioni (sent. 
n. 22 del 1967) ed in ispecie che, sia pure in via eccezionale, possano 
adottarsi misure cautelari, ispirate alla tutela di intere.s1si generali, adeguatamente 
valutati dal legist!.atore. Invero, la garanzia posta dall'art. 38, 
secondo �comma, della Costituzione, ispirata ad un fondamentale prindpio 
di solida:riiet� sociale, costituisce una direttwa dii ordine generale, 
vincolante per il legislatore o:ridinario, cui �, peraltro, demandato il �compito 
di attuarla. L�e cautele in esame, sostanziandosi nella p1redisa;>osizione 
di alcune modalit� irestrittive del diritto alla rive:ris�bilit�, non 
incidono 1sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori, che 
si sono voluti garantire con la norma �costituzionale invocata, ambito 
nel quale non possono farsi rientrare i .casi che il legislatore ha ritenuto 
motivatamente di escludere. 
7. -Con l'altra ordinanza, datata 13 ottobre 1972, la Corte dei conti 
ha sollevato la stessa questione dli costituzionalit� di che 1sopTa per 
quanto riguarda gli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 
1958, n. 46, sulle pensioni ol'dlinarie a carico dello Stato, modificati 
11tspettivarrnente con legge 1.4 maggio 1969, n. 21512, e �con legge 29 
aprile 1967, n. 264. La censura, in relazione al �caso .specifico, � -rapipoirtata 
a quel ,punto della normativa che � esclude il diritto pensione di 
riversibilit� delle ved01Ve di pensionati istatali con durata minima (due 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 19 

anni) del matrimonio contratto in data posteriore a quella di 1cessazione 
dal 'Serviziio del dante causa �. 

Questa condtziione (mantenuta nel recente testo unico 219 dkembre 
1973, n. 1092) non rpu� essere ritenuta illegittima, [per .gli identk:i 
motivi dianzi esaminati a proposito della nor.mativa <concernente le Cassie 
pensioni sugli Istituti di previdenza. Trattasi di una condizione specif�.rca, 
che si adegua al ststema generale e 1costituisce remora [per i 1casi di 
matrimoni contratti al isolo �SJcopo di far 1conseguire la pensione alla 
vedova ed �, insieme, indiretta conferma che deve trattarSJi di 1coniiugio 
ispirato a non contingenti motivi utilitarri. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 5 -Pres. Bonifacio -
Rel. Oggioni -CapUJrri (n.c.). 

Amnistia � Proscioglimento nel merito � Formula piena � Esclusione del� 
l'ipotesi della carenza assoluta di prova � Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 3; c.p.p. art. 152). 

� costituzionalmente iHeg1.ttimo, con riferimento al principio di 
eguaglianza, l'art. 152 del Codice di pr'�cedura penale, nella parte in 
cui non comprende tra le ipotesi in cui il Giudice, ad istruttoiia ultimata, 
.deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anzich� 
declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui 
manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato 
stesso (1). 

(Omissis). -2. -La questione � fondata. 

Va dato atto 1che, 1COme risulta dall'ordinanza di rinvio, una volta 
ritenuta � COOTI[l)leta � l'isrtxuttoiria formale, venivano a p1rofilarsi p& il 
giudke due ~potesi di soluz.ione alternativa : quella d:i dichiaTare la 
estinzione 1d'el reato di furto aggravato, [per effetto di concessione della 
amnistia, di cui agli artt. 5, lettera b, ed 11 del decreto ip!reslidenziale 
22 maggio 1970, n. 283, o quella di emettere pironunda di pro.scfoglrimento 
nel merito, con formula piena, posta la constatata, assoluta carenza, 
allo :stato, di p:rova che l'imputato avesse collliffiesso il ireato 
addebitatogli. 

La seconda soluzione, di c�erto pi� radicale ed a!Ppagante l'inte:re1sse 
morale dell'imputato, sarebbe �stata, in quella fase, da riicondurSJi conseguenzialmente, 
nell'amibito dell'art. 1'5�2 rc,p.p. onde dar luogo all'immediata 
declal'."atoria di proscioglimento. 

(1) Cfr. perr rrifeirdmeniti Ciorrte Cast. 14 luglifo 1971, n. 175, Corte Costit. 
1971, 2117, con nota. 

20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tuttavia, l'applicabilit� dli de~to articolo, deve, nel caso, esicludemi, 
come � stata esclusa, iperch�, cos� come formuilato, detto aocrticolo il."iguavda 
soltanto l'i,poteSli. di 1sussistenza di ipil."OVe, che rendano � evidente � che 
l'imputato non aibbia commesso il fatto e non l'irpotesi in cui manchi del 
tutto la prova 1che l'imputato lo abbia commesso. 

Ci� .posto, e tenuto presente che la no!1Il1a im,pugnata contraddice 
altresi il 1s:Lstema, che equi(para, agli effetti della fomnula di proscioglimento, 
le due ipotesii, ,come s:i evince dagli artt. 387 c�.p.p. (sentenza 
istruttorfa) e 479 stesso codice (sentenza in fase dibattimenta~e) deve 
riconoscer$i esatto il rilievo contenuto nell'ordinanza di rinvio, che qui 
ne consegue una disparit� di trattamento nel regolare situazioni sostanzialmente 
omogenee, con effetto sulla formula termilnativa, per equivalenza 
di r:Lsultati negativi tra prova evidente ed assoluta mancanza di 
prova. In entrambi i 1casi, susststono i preSUIP!POsti ipa-l'assoluzione con 
formula piena: e ci� senza bisogno d'i ricOl!'lrere, come fa l'ordinaooa, 
ad un collegamento �Con l'art. 27, secondo comma, Coist. (principio di 
non �colpevolezza sino alla sentenza definitiva) dettato ad altri fini. 

Siffatta esigenza logica d'.i equiparazione ,conduce a ravvisare la 
illegittimit� dell'art. 152 c.p.p. nella .parte in cui fa prevalere l'estinzione 
di un reato per amnistia �sul dovuto proscioglimento nel merito, 
nel caso in cui, ad istruttoria completata, manchi dlel tutto la '.P!"OVa che 
l'imputato abbia commesso il reato. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 6 -Pres. Bonilfaieio -
Rel. Trimarchi -Sterr (n.1c.). 

Estradizione -Competenza della Corte d'appello -Luogo di presenza dell'estradato 
-Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 25, comma primo; c.p.p. art. 666, comma primo). 

Non � fondata, con riferimento al principio della p1�e�ostituzione 
del Giudice, la questione di legittimit� costituzionale ,delL'art. 666, comma 
primo, Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuis�e la 
�ompetenza per il procedimento di estradizione alla Sezione istruttoria 
della Corte. d'appello nel� cui distretto si trova l'imputato o condannato 
(1). 

(Omissis). -1. -Secondo la sezione tstruttoria della Corte d'appello 
di Milano, l'art. 666, comma pT:Lmo, del codice d:i ipil."ocedwa [penale, 
nella parte in cui attribuisce la competenza ,per il procedimento di 

(1) Cfr. COII'te Cost., 7 liuglio 1962, n. 88, Foro it. 1962, I, 1217 re Riv. 
gen. 1962, II, 662 con [JJ()1Ja di p ALLADINO. 

PARTE I) SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

estradizione alla Corte d'appello nel cui distretto. si trova l'eistradando 
al momento in cui perviene la relativa richiesta, sarebbe in �Contrasto 
con l'art. 25, comma primo, della Costituzione per1ch� non ricorre al 
criterio del luogo dell'avvenuto aa:-resto e perch� consente che sul rapporto 
dell'estradando con il luogo possano incidere in modo dis1clt'ezionale, 
con i 10110 provv~dime!liti, l'autorit� giudiziaria o qiuella dell'istituto 
di plt"evenzfone e di pena tn �cui l'esrtradan.do � stato provvisoriamente 
recluso. 

2. -Relativamente a quella fase del p1rocedimento di estradizione 
che � assistita dalla garanzia giUJrisdizionale, la competenza spetta ad 
organi (Procuratore generale e seziione istruttoria) della Cocte d'ap1Pello 
� nel cui distretto si trova l'imputato �O H condalillilato � (art. 666, comma 
pTimo, dt.). 
Secondo la giurisprudenza (ricorr-data anche nell'ordinanza di rimessione) 
il criterio indicato dalla legge peT determinare, la coill[letenza � 
quello del raip,porito materiale e temporaineo tll'a 1l'estrada'11ido �eid un 
determinato luo1go ove questi�si trova nel momento in cui p�erviene la 
formale rtchiesta di estradizione. 

Pur dovendosi rilevare che almeno quando l'arresto provvisorio 
sia effettuato dall'autoll'it� di rpubblica �s:kurezza senza ordine di cattura 
del Procuratore gene,rale o del Procuratore della Repubblica (art. 663, 
comma secondo, del codice di procedura penale), � pensabile che ancora 
non sia pecrvenuta una formale domanda di estradizione e che in 
quel �caso, sia pure in modo non definitivo, potrebbe rilevare al fine 
della determinazione della competenza il luogo dell'eseguito ariresto 
(art. 664, �comma secondo, dello stesso codice), la validit� del criterio 
sopra indicato non appare contestabile. C'� solo da pcrecisare un punto 
che nell'interpretazione giurisprudenziale della norma denunciata non 
� indicato in maniera es1Plicita, e cio� che tra i possibili luoghi in cui 
l'imputato o il condannato � si trova�, � decisdvo quello del momento 
in cui al Ministro della giustizia pe!rviene la domanda di estradizione. 

�, infatti, il detto Ministro ad e,s�sere investito dei poteri d'iniziativa 
e dectsori (mediante atti discrezionali o vincolati) in ordine a tale 
domanda; e specificamente al momento in cui allo stesso Ministro pervengono 
i documenti a CO!rredo della domanda, si fa ,riferimento in 
materia dii perenzione dell'arresto (artt. 661 e 665 del ripetuto �Codice). 

3. -Cos� intesa, la norma denunciata non a1ppare in contrasto con 
l'art. 25 della Costituzione, pe1rch� il � giudice � in es1sa prev~sto risulta 
precostituito per legge. 
Il criterio di determinazione della competenza, infatti, � posto in 
astratto pTiima che la sped.fica e concreta regiudicanda insorga, ed � 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

22 


oggettivo; e la .sua aippHcazione � automatica e costante. A idguarido dii 
esso � agevole rilevave che manca qualsiaSli disc!reziionalit� del Ministro, 
non potendo.Sii non riconoscere che nel .giorno di arrivo al Ministro della 
domanda di estradizione, la pe11sona alla quale questa 1si rirfeTisce, viene 
colta in un dato rapporto 1con il luogo (sede delle car:ceri a cui � associata 
o assegnata o 1sede dli essa persona), e non ha importanza se il 
Ministro preventivamente o contestualmente sia a �conoscenza (o non lo 
sia, cos� come � avvenuto nella �sipecie) del � luogo � in quel � tempo �. 

Gli spostamenti della persona di cui � a:-ichiesta l'estradizione, da 
date �Careeri ad altre (in differente dist~etto di Corte d'ap[p�ello), a ;p�arte 
il fatto �che i relativi provvedimenti d!ebbono ritenemi .dettati da ra11?iioni 
dii giustizia e ;per il migliore andamento del .se.rvizio, sono irrilevanti: se 
aivvengono pl'lima della ripetuta data, perch� solo il ira'P!porto della persona 
�Con il luogo a quella data serve ai fini della determinazione della 

�competenza, e se avv�engono dopo, perch� o~mai la �competenza � definitivamente 
radicata in dati organi giurisdizionali. 
4. -La questione, pertanto, deve es1se1re dichiarata non-fondata. 
(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 7 -Pres. Bonifacio -
Rel. Cl'isafulli -Palatrasio (n..c.). 

Vilipendio al Governo � Autorizzazione del Guardasigilli e non del Governo 
nella sua totalit� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 25, comma primo; c.p.p.; art. 666, comma primo). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di unit� 
del Governo, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 313, comma 
terzo, Codice penale che prescrive, per il reato di vilipendio del 
Governo, l'autorizzazione del Ministro Guardasigilli, anzich� quella del 
Governo nel suo insieme (1). 

(Omissis). -3. -Nuova, invecie, � la questione di legittimit� costituzionale 
.dlello stesso art. 313, :prospettata in Tiferimenito all'art. 3 Cost., 
per la diversit� dii tutela aocordata al Gove.rno rispetto a quella iris1ervata 
alle Assemblee legislative e alla Corte costituzionale (ordinanza 
del gtudice istruttore dli Marrsala) �e a:l!rarrt. 915 Cost., per J.'attribuzione 

(1) Cfr. Co:rite Cost. 18 1ug1io 1'973, n. 142, Foro it. 1973, I, 26.50, con 
nota. FLORA G., Suiia costituzionalit� deU'autorizziaziorne a procedere..., 
Temi, 1972, 39'8. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

al Ministro ];ler la giustizia, anzich� al Governo � nella sua globalit� � 

o al Presidente del Consiglio dei millistri, del potere autorizzativo per 
il reato di vilipendio del Governo (ordinanza del giudice istruttore di 
Taranto). 
Ma entrambi i profili sono da diisattendeire e la questione, 1Perd�, 
anche nei termini ora esposti, non � fondata. 

Non � !Pertinente, infatti, il rkhiamo all'art. 3, :per le peculiari 
caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello 
Stato, consentendone diiscitpline non semp1re tra loro uniformi. In rparticolare, 
per quanto o�ra interessa, � da rammentaxe che, a differenza 
dalle Assemblee legislative e dalla Corte costituzionale, il Governo non 
si esaurisce nell'organo collegiale �consiglio dei ministri ., ma � organo 
complesso, nell'ambito del quale -come fu afferimato da questa Corte 
nella sentenza n. 142 del 1973, al .punto 7 della motivazione -il Ministro 
per la giustizia � �tecnicamente qualificato e politicamente id!oneo � 
a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'.Aimmin1strazione 
della giustizia, espUcando, tra l'altro, il ;poteire di �cui soJ:'ge questione. 

N� suss1ste violazione dell'art. 95, primo comma, Cost., che non si 
riferisce affatto alle attribuzioni del Cons1iglio dei ministri, enunciando 
in termini riassuntivi i poteri -di direzione della politica generale 
del Governo, di impulso e cool'dinamento dell'01Pera dei ministri spettanti 
al Presidente del Consiglio, con le �connesse responsabilit�; ed 
� noto che quei poteri si eseJ:'citano anche fuori del consd.glio, nei confronti 
dei min1stri singolarmente considerati. Nulla vieta rp�ertanto, ed 
� anzi �conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento 
del Governo che il Ministro per la giustizia tenga informato 
il Presidente del Consiglio delle ri�chieste di autorizzazione a procedere 
per il vilipendio del Governo e che, ove lo si r:itenga di volta in volta 
politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga [portata 
in 1sede di Consd.glio dei Min~stri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 
novembre 1901, n. 466. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 8 -Pres. Bonifacio -
Rel. Trimairchi -Palma (avv. Festa), Valente (avv. Carbone). 

Obbligazioni � Solidariet� passiva � Interruzione della prescrizione contro 

un condebitore � Estensione agli altri � Illegittimit� costituzionale . 

Esclusione. 

(Cost. artt. 3, 95; c.p.; art. 313, comma terzo). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1310, comma primo, 
Codice civite nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali it 


24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

creditore interrompe la presc_rizione contro uno dei debito1�i in solido 
hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non , 
siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti inte1�ruttivi (1). 

(Omissis). -3. -La proposizione della questione � fondata, sia 
dalla Corte dei ,conti che dalla Corte d'appello di Firenze, sulla circostanza 
che, in materia di solidariet� passiva, l'atto con il quale il ,creditore 
interrompe la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto rigu�rdo 
agli altri debitori ancorch� questi, e senza loro colpa, non ,siano 
a conoscenza della pretesa e dell'atto interruttivo. Ci� ,comporterebbe 
conseguenze imm.ediate e mediate: in rplriimo luogo, 1si avirelbbe un 
(identico) effetto giuridico (interruzione della :prescTizione) nonostante 
la differente ed o;pposta posizione dei destinatari di esso in ordine alla 
conoscenza della pretesa e dell'atto inter:ruttivo; in 1secondo luogo, il 
condebitore solidale, a cui non fosse notifkato l'atto interruttivo, 1si troverebbe, 
in raiprporto alla p�rescirizione, in posizione di dise,guaglianza e 
di sfavore r1spetto al debitore uni�o o al ,condebitore ,solidale al quale, 
invece, l'atto interruttivo sia stato notificato, ed in particolare, a differenza 
di codesti soggetti, sarebbe prdvato della posisibilit� che' l'estinzione 
del diritto del ereditoTe nei suoi 1confronti si verifichi a 1seguito del 
decorso del peTiodo di tempo astrattamente previsto pe,r il singolo tipo 
di obbligazione (e per es. del decennio o del biennio), e della conseguente 
:pos1s1'bilit� di eccepire la pirescrizione, scaduto che sia il termine 
finale di quel periodo; ed in terzo luogo, il detto condebito,re solidale, 
che sia convenuto in .giiudizio a distanza di 1tempo dal verifica11si dell'evento 
dannoso, potrebbe trovarsi nella situazione di dover predisporre 
la propria difesa con notevole ritardo Tisp,etto al condebitoire, che sia 
stato in precedenza convenuto in giudizio, e con il pericolo di non essere 
pi� in grado di acquisire gli elementi. di prova o comunque ogni altro 
mezzo di difesa. 

La norma denunciata sarebbe, pertanto, in contrasto ,con gli artt. 3, 
comma pTimo, e 24, comma secondo, della Costituzione, distintamente 

o congiuntamente considerati. 
4. -Data la stretta conne1ssione esistente tra i pro.fili sotto i quali 
la questione � prospettata, in rapporto 1sia al princirpio dell'ugua,glianza 
di tutti i dttadini di fronte alla Je,gge che a quello del diritto inviolabile 
alla difesa in ogni stato e gTado del rp1rocedimento, � ,conveniente, 
procedendo all'esame della questione, mettere a raffronto la no~a 
(1) Cfr. Corte Conti, sez. dun. 20 marzo 1972, n. 18, Foro amm. 1972, 
I, 3, 101, con nota, V. a[]Jche, sull'airt. 141 ~,egge registro che Tiproduce 
l'art. 1310 e.e., Corte Cosit. 8 luglio 1969, n. 118, Giuris. Cost. 1969, 1665, 
con nota. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

denunciata con il dettato costituzionale risultante dalle citate due disposizioni. 


La regola gjiuridica enunciata nel pdmo ,comma dell'art. 1310 del 
codice civile, nella disciplina dettata in generale P'er le obbligazioni 
solidali, sta a significare che se il creditore CO'.ITl\P>ie un atto di esel'cizio 
del proprio dliritto nei confronti di un condebitore solidale ed in paxticolare 
intima o richiede per iscritto allo stesso di eseguire la prestazione 
dovuta ovvero [plI"opone la medesima domanda 1con l'atto introduttivo 
di un giudizio o nel corso di esso ~per es. con la costituz:ione di parte 
civile nel ,processo penale), si producono gli effetti tiipici essenziali di 
.ciascun atto; ed inoltre ex lege cessa di essere utile ai fini della iprescrizione 
del dLritto il periodo di tempo, gi� decoriso, durante il quale s:i 
era avuta l'inerzia del creditore e �comincia un nuovo J)eriodo di p,rescrizione 
a decorrere dalla data dell'atto interruttivo o, nelle ipotesi di 
cui ai primi due �cormmi dell'art. ~,943 del codice civile e per effetto 
del dtsposto� del secondo comma dell'art. 2Q45 dello stesso codlice, dalla 
data in cui passa in giudicato la sentenza ,che defin1sce il giudizio. Si 
verifica acicanto agli effetti giUTidici essenziali pro1p'l'li di ciascun tipo 
di atti interruttivi, il detto effetto, avente portata conservativa, che 
incide direttamente sulla posiizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione 
solidale, sul diritto cio� del creditore ad una data prestazione 
nei confronti di tutti i coilldebitori 1solidali, e �che Sii riflette automaticamente 
ed inevitabilmente (;per necessit� logica e in mancanza di una 
regola in .senso contrario) sulla iposizione di tutti i condebitori solidali 
e di daiscuno di essi; e tale effetto, data la sua natl11ra, ,6oiillVo1ge l'intero 
raipporto obbligatorio. 

Perch� si produca codesto effetto �conservativo non � richiesto, a 
differenza di quel �che � dato di ,constatare a pro,posito deg1i altri effetti, 
che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario. � significativo, 
a tal riguardo, ricordare che a proposito dell'intimazione o 
richiesta di cui all'art. 1219 del codlice <Civile, giusta quanto previsto 
dall'art. 1308 in Telazione all'art. 1310 dello stesso codice, si deteTmina 
la costituzi,one irn mora di tutti i condebttori 1solidali solo se a questi 
l'atto venga notificato o comuillicato, ed il ripetuto effetto, invece, si 
produce nei ,confronti di tutti solo ,che l'atto 1sia portato a conoscenza di 
uno di essi; ed analoga �constatazione potTebbe farsi per gli altri atti 
inte11ruttivi. E tutto ci� ha una Ioigica giustificaZJione per il :fatto che 
gli effetti tipici essenziali, a differenza di quello conservativo, toccano 
di:rettamente ,ed immediatamente la sfera giuri:dica del (1singolo) condebitore 
solidale. 

Ne1la ipotesi in �cui rientrano i 1casi alJl',esame dei g,i:udici del merito, 
il condebitore solidale che non ,sia a �conoscenza dell'atto interruttivo, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

26 

in di,pendenza dell'estensione nei .suoi �Confronti del <relativo effetto (conservativo) 
immediatamente non viene a perdere alcun diritto e 1comunque 
non V'iene ad essere inciso in una qualsiasi situazione 1giuridiJca soggettiva 
di �cui sia titolaire. E n.epJP1Ure dalilla data della i.nJterruZI�lone della 
prescrizione comincia a decoorere un tel1Illine 1che il detto .soggetto debba 
osservare a pena di decadenza da un diritto o entro il quale del suo 
diritto debba �compiere un atto di eserdzio, e quindi non .dcm:ire la 
condizione che in altre occasioni questa Corte ha considerato sufficiente 
perch�, in materia dd solidariet� tributaria, potesse riis1contrar.si 
un contrasto �con le disposizioni ed i ,p<rinc�pli costituzionali di raffironto 

(sentenze nn. 48 e 139 del 19.68). 

Non �, pertanto, ravvisabiLe la denunciata di:sipar.it� in1giruistificata 
di trattamento tra il condebitore solidale a cui non 1sia x:ivolto l'atto 
interruttivo ed il debitore unico o altro �condebitore .solidale ehe rkeva 
l'atto. La situazione del debitore unko � diver.sa, in modo evidente, e 
quindi � del tutto co11retto �che la discilpJ.ina nei 1suoi confronti sia differenziat�. 
Il ipirinciipio di eguaglianza, poi, non r~sulta violato ove si mettano 
a raffronto i detti condebitori 1solidali, per.ch� l'essiere o meno a 
conoscenza dell'atto interruttivo, ai fini della (produzione del ripetuto 
effetto �Conservativo, �, ;per le ragforni. 1SOpra det1Je, m~raliuente. 

D'altra .parte, la norma denunciata, sotto il profilo in esame, non 

va contro l'art. 24, �comma secondo, '.Pe11ch� l'effetto �conservativo di cui 

si tratta � operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindli ,si muove 

su� un terreno non coperto dalla detta gaTanzia costituzionale. 

5. -Dall'art. 1310, comma primo, del 1codi:ce civile, potrebbe tutt'al 
pi� derivare che il condebitore solidale, che non sia a conoscenza dell'atto 
interruttivo della pTes1crizione validamente posto in essere nei 
confronti di altro condebitoll."e solidale, e stpec.ie in casi Hmite (e cio� 
quando �sia convenuto in giudizio a notevole distanza d:i tempo dal verif1call."
1si dell'evento dannooo e dalla stesis1a chiamata in giudi:mo di altro 
condebitore 1solidale, e �sempre nella incolpevole ignoranza oltre che 
degli atti interruttivi nel frattempo eventuaLmente iposti in essere, 
anche della ipretesa), non ,si trovi in g;raldo di R�PQJO:-eistare la d!.ifesa cosd 
come avrebbe potuto fare se fosse stato OOiamato in ,giudizio ins1ieme 
con l'altr.o c�ndebitore solidale. 
Ad integra.re l'asserita (nelle ordinanze) ed (ora) rilevata di,seguaglianza 
delle 1situaziorni di codesti condebitori solidali, � da escludersli 
che rposisa vaiJ:ere il fatto che, decorso che 1Slia in con1C're�to il :termine 
prescrizionale, il condebitore solidale iche non abbia avuto conosicenza 
dell'atto �interruttivo, non pos1s1a eccepir1e la pirescirizione e quindi paralizzare 
la ipretesa del Cl!'editoil'e, perch� a tale 1Siog;getto non � negata la 
detta ec1cezione e nonos:tante �che �sia .scaduto il temndne utile alla o;iire




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

sc:nz10ne, e iperch� invece a :proposito di quell'effetto giuridiico non � 
venuto ad esistenza il relativo fatto .costitutivo (a 1causa dell'estensione 
al .condebitO're solidale che non ha rtcevuto l'atto, dell'effetto interruttivo, 
e stante la non contrariet� della norma, sotto questo profilo, 
alle disposizioni costituzionali di raffronto). 

Rimarrebbero quindi �Come indici e modi di dliseguaglianza e di 
sfavore 1;)er il �condebitore so1idale d'i �cui si triatta, il periko1o pex questo 
di non :potere pi� acquis�lre -o l'accll'escimento !Per lo stesso delle difficolt� 
a procU1rarsi -gli elementi di prova e ogni mezzo di difesa. 

Ma in ordine a tale dtsparit� di trattamento � agevole rilevare che 
la garanz~ia �Costituz:ionale della difesa in' giudizio assd.curata dall'art. 2.4, 
comma secondo, della Costituzione si estrinseca nella possibilit� data 
a tutti ,coloro che agiscano in giudizio peir la tutela dei loro diritti ed 
interessi leg:itti.oni, di difendersi e d'essere difesi in ogni 1stato e grado 
del procedimento; e che essa ovviamente ~come si � gi� rprecisato si 
1riferisc�e alle situazioni giuridkihe :soggetti'Ve quali riiS1Ultano dalle 
no11me dli dil1itto sosfanz:iale. 

Per ci� non pu� dtirsi che vada contro il secondo comma dell'a,rt. 24 
la nomna denunciata in quanto da essa si fac'Ciano diisicenidere le rilevate 
situaziohi di di�seguaglianza e di sfavore: la difesa in_ giudtizio non r!imane 
annullata o limitata. 

E nep!Pure tale norma viola l'aLrt. 3, coo:n:ma [Wimo, [p&ch�, non 
derivando� l'imiposisibilit� o una mag:g!ioire difficolt� a procurarsLi. adeguate 
.prove necessariamente dall'es1sere il condebitore solidale, al quale 
venga esteso .l'effetto inte!'il1uttivo della prescrizione, convenuto in giudizio 
a diistanza di molto tempo dalla Clitazione dli altro �condebitore, 
qualora ci� si verifichi si � in pres.enza di mere rsituazioni di fatto, del 
tutto episodiche ed accidentali. E queste, ;per ci�, non 1si prestano ad 
es1sere assunte come punto di riferime!llto [per arigomentare a proposito 
della nomna da cui del tutto indirettamente possono discendere, una 
qualsiasi violazione del 1;)irindipio di eguaglianza. Anche rse non � esicluso 
che, nei �casi ipi� gravi, possa ipotizzalisl� un p:regiudiizio non altrimenti 
evitabile che attraverso iI comportamento del creditore (e per quanto 
di ragione, anche del �condebitore interessato al regresso nei concfironti 
degli altri �condebitOTi) che dovrebbe svolgeI'.si nel cis'.Petto delle regole 
della corirettezza o secondo buona fede e, q_ualora il .c:reditoire sia un 
pubblico ufficio, in modo dia asisicurare il buon anda1mento dell'amministrazione. 


6. -Le ragioni addotte nelle OI'.dinanze a .sostegno della sollevata 
questione, non risultano fondate ove oi :si r1tferisrca, come fin qui sLi. � 
fatto, alla soL~dariet� parss1iva intesa nella .sua ;pi� aimp1ia e generale acieeZJione 
di vincolo in forza del quale, (pii� essendo i debitori, il c:reditore 

28 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pu� chiedere a ciascuno di es<Sli. l'intera prestazione e qualora questi 
adempia esattamente, gli altri �condebitori 1sono liberati. 

E non lo sono del pari anche nelle due ipoteisi J:'li.chiamate rispettivamente 
dalla Corte dei conti e dalla Corte d''aipipello di Firenz.e, e <Cio� 
quando � un soggetto venga chiamato in giudizio, dopo il decoil'iso del 
normale termine dii .prescrizione, per accertare sia la suss:Lstenza di un 
rappo.rto d'i obbligazione rispetto al soggetto creditore, sia un coruseguente 
rapporto di obbligaZlione coli altro 1soggetto, convenuto in giudizio 
anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione � o quando 
la solkl;ariet� deriva �da un fatto illecito la. cui esistenza ben pu� 
essere incolp~volmente ignorata dal responsabile indiretto divenuto 

obbligato 1sulla base di una 1presunzione legale di colipa �. 

In codeste due :Lpotesi non ricorrono dati o elementi che �consentano 
una peculiare configurazione del' fenomeno, sempre che si faccia 
riferimento agli speC'i1fici e sopra ricordati profili di pretesa il:legittimit� 
costituzionale della norma denunciata. 

E ci� pel'ch� a proposito della prima di dette ipotesi l'atto interruttivo 
incide con il suo effetto direttamente 1sulla ,sfera giuridica del 
credlitore ed immediatamente -e per logika necessariet� -�SU quella 
dei �condebitori solidali, e quindi il maturarnsi i:n fatto del termine prescrizionale 
non ha giuridica rileV'anza; e perch� dal giudizio (tardivamente 
instaurato e) rivolto ad: una pronuncia sulla pretesa e sul vincolo 
non derivano effetti costitutivi, ma dichiarativi o tpreclusivi. Nella .seconda 
ipotesi, d'altro canto, potrebbe ravvisarsi in grado magigiore che 
in ogni altra, la possibilit� che il �condebitore soltdale (ex art. 2.049 del 
codice civile) ignori incolpevolmente l'es:Lstenza del fatto illecito, ma la 
m1sura e le modalit� di tale mancata conos1cerrza non hanno i.mportanza 
ai fini della decisione, qualora .si voglia -siccome si deve -tenere 
ben presente .che l'insorigenza dell'obbligazione, a parte .debitoris, non 
� condizionata dallo .stato di conoscenza in cui questi si trovi relativamente 
al fatto costitutivo. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 9 -Pres. Bonifacio -
Rel. Volterra -Fraquelli (n.c.). 

Servit� � Fondo provvisto di accesso insufficiente � Passaggio coattivo . 

Subordinazione ad esigenze dell'agricoltura e dell'industria � Illegitti


mit� costituzionale � Esclusione. 

(Cost. artt. 3, 44; e.e., art. 1052). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di disciplina 
della pT'opriet� terriera, la questione di legittimit� costituzionale 


29

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

dell'art. 10.52 codice civile, nella parte in ciii subordina l'apertura. di 
un nuovo passaggio a favore di fondo sprovvisto di accesso sufficiente 
a riconosciute esigenze dell'agricoltura e dell'industria (1). 

(Omissis). -2. -La questione � infondata. 

Dinanzi a due diversti. modi di 1co:rniporre un contrasto di intere1s1si 
tra titolari di situaz:ioni giuridiche soggettive della stessa natura e 
dello ,stesso riUevo, modi iche 1singolarmente considerlalti non cornfliggono 
con il dettato costituzionale n� appaiono sforniti di intrinseca ,ragionevolez.
za, non ,spetta alla Corte 1propendere per l'uno o rper l'altro, es1sendo 
in tal 1caso la SJCelta tra le due soluzioni adottate di natura s1quisdtamente 
~otitica e pertanto rimessa alla ,piena diJScrezionalit� del legislatore. 


Ora, se pure � esatto, come il pretoll:'e rileva e come � rkono1sciuto 
dalla dottrina e dalla giurisrprudenza, che l'ampliamento di :passa�ggio 
su fondo altrui � concesso rkorrendo soltanto l'esdgenza della coltivazione 
e del conveniientie uso del fondo, mentre �l'arpeI"�lllira di un nuovo 
passaggio -dchiesta perch� quello pa-eesistente, anche su fondo altrui, 
non � arnrpliabile -� condizionata alle ben pi� gravi esdgenze dell'ag;
ricoltura e dell'indust:ria, i diversi requi�siti previsti dal legtslatore 
per subordinaa-e la posizione del titolaire dd. un fondo a quella 
di un altro -i quali entiro certi limiti riflettono il maggior aggriavio 
generalmente determinato dall'apertura dii un nuovo rpassa,gg;io irts,petto 
all'ampliamento del ,preesistente -non apa;>aiono dd ipell:' 1s� in contrasto 
con la Costituzione e corrispondono entrambi ad� interessi ragionevolmente 
connessi con la 1)rop1riet� fondiaria. Ogni ulteriore 1cons�LderazJ.one, 
come quella relativa alla 'I)['eisenza di altre esigenze -per es. turistiche, 
commerciali -che potrebbero far propendere ;per unif�:c1are in un modo 

o i:n un alko le diverse disc,tpline, non rientra pe,r 1sua natura nel giudizio 
di legittimit� affidato a questa Corte. 
3. -G1i stessi motivi valgono anche a diimostra,re l'infondatezza 
della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione. La disiciplina 
introdotta dal legtslatore con l'art. 1052 del codi,ce civile per rego,
lare J.a 1sipecie prevista, diversa, come 1si � detto, da quella og,gerbto del-, 
l'art. 1051 1steS1SO .codice, non �contrasta col fine idi consegui:re il razionale 
,sfruttamento del suolo e di stabilire equi Tarpporti sociali. 


(Omissis). 

(1) Cfr. anche Oass. 19 ottobre 1972, n. 3151, Giiist. civ., 1973, I, 659, 
con nofa di ALVINO. 

30 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 .gennaio 1975 n. 13 -Pres. Bonifacio -
Rel. Crisafulli -Commissione parlamentare inquil'ente (d�p. Codaicci 
Pisanelli) �c. Giudice Istruttore rpresso il T.ribuna~e di Roma 

(G.I. Squillante). 
\ 

Giudizi di accusa -Poteri della Commissione parlamentare inquirente Poteri 
dell'Autorit� Giudiziaria ordinaria. 
(Cost. art. 96; I. 25 gennaio 1962, n. 20). 

Spetta alla Commissione parlamentare inquirente compiere indagini 
dirette ad accertare se ricorrano ipotesi di responsabilit� per fatti 
previsti nell'art. 96 della Costituzione; spetta, altres�, alla Commissione 
predetta, �ai fini di tali indagini, il potere di prendere visione degli atti 
del procedimento, anche ottenendone copia e senza che ci� comporti 
sospensione dell'istruttoria in corso davanti all'autorit� giudiziaria sugli 
stessi fatti, nell'ambito .della sua competenza; va annullata, in conseguenza, 
l'ordinanza 18 luglio 1974 (1,ella Commissione medesima, limitatamente 
alla parte in cui richiede l'acquisizione in originale di atti 
del procedimento sopra menzionato. 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 14 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti -Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino) 

c. Presidente ColllSiglio dei Ministri (sosrt. avv. gen. dello Stato 
Savarese). 
Conflitto di attribuzioni -Impugnativa in via diretta -Nozione e limiti Fattispecie 
in tema di disciplina dell'aggio a carico degli enti destinatari 
del gettito dei tributi -Esattoria -Aggi -Incorporazione nelle 
aliquote dell'imposta -Violazione dell'art. 3 della Cost. -Sperequazione 
a danno della Regione Siciliana ove gli aggi sono pi� elevati 
rispetto al restante territorio dello Stato -Infondatezza. 

Le Regioni, come soggetti di autonomia titolari ,di specifiche attribuzioni 
e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie 
o da altre norme costituzionali, sono legittimate a impugnare in 
via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano tali leggi lesive della 
sfera ben definita dei loro poteri. Non sono pertanto ammissibili i motivi 
dell'impugnativa che riguardino la questione di legittimit� costituzionale 
.dell'art. 3, comma primo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, 
col quale � stato disposto che per le riscossioni effettuate mediante 
versamenti diretti o mediante ruoli l'esattore � retribuito con un aggio 
a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi, non spettando in 



31

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

tale specifica materia, sul costo del servizio di ris�cossione deHe imposte, 
alcuna competenza aHa Regione Siciliana (1). 

Non � fondata, con riferimento agli artt. 36 e 43 ,deHo statuto della 
Regione SiciHana e aH'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (contenente 
norme di attuazione deHo statuto in materia finanziaria), la questione 
di legittimit� costituzionale deU'art. 3, comma primo, del d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 603, H quale, in applicazione del nuovo criterio 
deU'incorporazione degli aggi neUe aliquote deHe imposte, ha inteso 
realizzare con effetto dal 1� gennaio 197 4 una identit� di trattamento 
tra i contribu'enti per quanto concerne il costo del servizio di esazione 
dei tributi (2). 


(Omissis). -Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, del quale fa piarte 
la norma denunciata, � uno dei numerosli decreti delegati emanati dal 
legislatore nazionale per l'attuazione della 1'i.:foT1Ina tributaria di cui 
alia legige delega 9 ottobll."e 1971, n. 825. � 

Con esso sono state dettate nuove di>1Postizioni 1sui servizi di r1sicossione 
delle imposte in 1Partkolall."e, per quanto concerne gli aggi di 
riscossione, in ottemperanza ai �criteri direttivi iis1sati dall'art. 10 punto 
10 delilia legige di delega, che enUJncia!Ilo il nuovio pll."iinoiipio della � i<n


. COTIPOrazione degli aggi nelle aliquote stabilite IP�er i singoli tributi�, � 
stato diS1Posto 1che � per le riscos1sioni effettuate 1sii.a mediante v<erisamenti 
dilretti, sia mediante ruoli l'esattore � ir'etrLbuito con un aggio a carico 
degli enti destinatari del gettito dei �tributi � (airit. 3,, comma primo). 

Nei riguardi di questa norma la ricorT1enite Regione Sidldana ha 
prosipettato vari motivi di !incostituzionalit� tra i qua1i � necessario anzitutto 
esaminare quelli relativi al pll."ete.so 1contra:sto con gli artt. 76 e 3 
della Costituzione, in oirdine ai quali la difeS!a d!e11o. Stato ha sollevato 
e1ccezione di inammi:ss1bilit� in quanto si trattereibibe di motivi non attinenti 
ad una invasione della .sfera dii competenza della Regione. 

'I1rattasi di 1eccezione in linea di 1pll."incirpio fondiata 1s:ul1la qua,le la Corte, 
in diverse occasioni, ha aviuto modo dJi pir101I1uncia11si. E' perrta<nto sufficiente 
riochiamare 1e ribadir1e le !pll"'ecedenti 1s~atuizio<ni 0s1eciondo cui le Regioni, 
in quanto soggetti �di ,autonomia titolarli .di iEJpecifkihe attribuzioni e " 
competenze �SU materie ta>1sativamente indicate da norime :statutarie o da 
altre nol1me 1costituzionali, sono legittimate a impugnare in via diretta 
leggi dello Starto solo q'lllall1Jdo ritengano ta11i leggi 1e:s:ive de:llla sifera ben 
definita dei loiro poteri. Gli unici motivi amm1S!s~bi1i di rtcoriso delle 

(1-2) Sulla prima massima cfir. Co1I1te Cost. 18 febbr1alio 1970, n. 18, in 
questa Rassegna, 1970, I, 178 e l!n Foro it. 1970, I, 694, con n(Jl1Ja. 



32 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Regioni sono perci� quelli 1che lSI� risolvono ne]JJ.a menomazio!IlJe di poteri 
e facolt� ad esse costituziona:Lmente garantiti. 

Ora � di tutta evidenza che queste ipotesi non ricur1rono nel caiso 
in esame dal momento che nella specifica mateTia disciplinata dalla 
nOTma impugnata non spetta alcuna competenza al!la Re1gione Siciliana, 
n� lesione di sue attribuzioni �discende direttamente o � dato comunque 
collegare alla lamentata violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione. 

2. -Infondati ,sono, invece, i motivi di incostituzionalit� in relazione 
agli artt. 36 e 43 dello Statuto e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, 
n. 1074, fol'IIllulati dalla difesa della Regione ,sul trilievo che la modifica 
a.pportaita dalla norma denunciata, �che pone l'ag;gio a caTico degli enti 
destinatari dei tributi, non poteva essere effettuata uillilateralmente 
dallo Stato, ma occom"evano no�rme da stabili11sii 1con l'intervento della 
Commissione paritetica. 
� opportuno al riguardo osservall'e che col �nuovo criterio della 
incor;porazione degli aggi nelle aliquote delle im1poste, il legiislatore 
ha 1inteso rea�lizzare 1cun effetto dal 1� gennaio 1974 iuna idenitit� di 
trattamento tra i contribuenti per quanto concerne il �costo del servizio 
di esazione dei tributi. Occorreva a tal fine eliJminare la <$perequazione 
territoriale dell'aggio, che, esisendo determinato in misura considerevolmente 
diversa c�a luogo a luogo come cons1eguenza della diversit� delle 
condizioni alle quali veniva conce�sso l'a.p1Palto della riscossione delle 
imposte dirette, dava luogo ad una ingiusta discTiminazione tra i contnibuenti 
a seconda del luogo in cui l'imposta veniva J)agata. Strumento 
utile al perseguimento di questo obiettivo � aiprpairso quello di fis1s1are 
un aggio medio da appHcausi unifo['lmemente in tutto il tecritorio nazionale 
e da conglobare nelle 'aliquote delel imposte in modo da porl"e 
sullo stesiso piano i contribuenti chi:amandoli �a soppoTfare in egual 
misura, a pa<rit� di imposte da pagare, il 1costo del pubblko sell'vizio 
di riiscos1sdone. 

I.I disposto dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 603 del 1973, 
che pone l'aggio a carico degli enti destinatwi dei tributi, costituisce 
la diretta conseguenza del nuovo iPrincipfo di perequazione dell'aggio 
sancito in sede di riforma tributairia, principio che ha appunto trasformato 
l'aggio da vo:ce a se stante ed add!izionale dell'imposta in 
componente delle aliquote dei tributi. 
Il fatto che in Sicilia vi sia un magigior costo di es1azione dei tributi, 
nascente dall'obbligo per la Regione di corrispondere agli esattori 
la diffe.renza tra ag,gio medio incol'1Po1rato nel tributo e l'aggio calcolato 
nel contrntto di appalto, non incide in alcun modo, n� impo�rta 
violazione akuna della discipHna che regola i ra:pporti tributari tra lo 
Stato e la Regione poich� a questa continuano ad affiuiTe le imposte 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

33 

che lo Statuto e le norme di attuazione le riservano secondo le nuove 
aliquote nelle. quali � ora conglobato l'aggio. 

D'altro canto se per realizzare la parit� di trattaimento dei contribum;
ernti in mdine al costo di .dscossione delle ilmposte 1si imponeva '1a 
dete11minazione di un aggio medio uniforme in tutto il temitorio dello 
Stato � evidente che ci� non poteva non comcr;iortaire la �conseguenza ' 
che, nelle zone in cui il costo di riscossione �era pi� onetroso, dovesse 
rimanere a carko degli enti destinatari dei tributi la differenza fra 
l'aggio medio conglobato e quello pi� elevato fissato nei contratti di 
appalto. 

Ma quel che pi� conta ribadire in questa sede � che la norma impugnata. 
non comporta alcuna lesione o menomazione di attribuzioni e 
com,petenze �ettanti alla Regione, nella 1specMka materia. La norma 
dispone unicamente in tema di �Costo del servizio di riscossione delle 
imposte ma non modifica il regirrne di appartenenza dei tributi erariali 
statuta:riamente riconosciuti alla Sicilia sicch� non ricorre nel presente 
caso l'esigenza di norme da emanarsi con la :speciale procedura di cui 
all'invocato art. 43 dello Statuto. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 15 -Pres. Bonifacio -
Rel. Amadei -Federazione autonoma banca11i ita:liiani (avv. Capaccioli) 
e Presidente Consiglio dei Ministri (vice .avv. gen. dello 
Staito Vitucci). 

Previdenza e assistenza -Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. -Rap� 
presentanza dei lavoratori � Designazioni delle confederazioni sindacali 
rappresentate nel C.N.E.L. � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 

(Cost: artt. 2, 3, 18, 39~ 97, 99; 1. 30 aprile 1969, n. 153, art. 27, lett. a; d.P.R. 
30 aprile 1970, n. 639, art. 3). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 27 
lett. a della legge di delega .30 aprile 1969, n. 153, per la riforma della 
previdenza sociale e dell'art. 3 del decreto delegato approvato con 

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui preved;ono la partecipazione 
al Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. dei rappresentanti 
dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali rappresentate nel 
C.N.E.L. (1). 
(1) La questione � stata soll!evata �Con l'orc;linainza del Consiglio di 
Stato, Sez. IV, ZO. settembl'e 1972, n. 484, che � pubblicafa in Il Consiglio 
di Stato, 1972, I, 1550. 

34 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 :febbraio 1975, n. 18 -Pres. Bonifacio -
Rel. Voltea:;ra -R.A.S. (avv. Fanem) e Prestdente Consi.gJ.io dei 
Minist11i (.sost. avv. gen. dlei1lo Stato Gargiulo). 

Circolazione stradale -Assicurazione obbligatoria -Mancato pagamento 

del premio -Sospensione dell'assicurazione -Illegittimit� costituzio


nale -Esclusione. 

Cost. artt. 41, 3; e.e. art. 1901; I. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di iniziativa economica 
e di eguaglia-nza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1901 

e.e. e dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevedmw la 
sospensione dell'assicurazione obbligatoria sugli autoveicoli in caso di 
mancato pagamento del premio (1). 
(Omissis). -2. -Le questioni di legittimit� 1costituzionale sollevate 
dalle quindici ordinanze possono di:stingueiisl�. in tre grupp1i: 

a) iHegittiirnit� costituzionale, in xelazione all'�lll't. 3 della Costituzione, 
dell'art. 1901 del e.e., in quanto questo con le disposizioni p:redette 
fisserebbe una � macroscopica � dispaxiit� di trattamernto dei due 
contraenti� (pretore di Milano) e �comunque una siituazione non giustificata 
di dis1Pa:rit� di trattamento in irelazione alle pirestazioni co�rrispettive 
(.piretori di Codogno, di Ivrea, di Gubbio, di Calitri, di Bologna, 
tribunale di Roma e di Sant'Angelo dei Loirnlbar1d~), diiSiPfilit� desumibile 
anohe dagli artt. 1896, 1898, quarto comma, 1909, 1926, teirzo 
comma (pretore d'i Boloigna) ed in 1contirasto con il pirinc~pio di ordine 
generale .stabilito nell'art. 1453 (tribunale di Roma); 

b) .ille!!Jittlimit� co151tituzionale in 1riferimento all'aJrt. 4.1 della 
_Costituzione del medesimo articolo 1901 .del e.e. in quanto detto articolo, 
sta:bilendo la sospensione dell'aSisicurazione per mancato [pagamento 
del premio da �pa.rte dell'asis~curato e concedendlo all'asrs:icuratoire 
la facolt� di pretendere la riscoissione del ipiremio anche per il periodo 
di tempo durante il quale l'ass.icurazio~e � stata .soS1P�esa, non ris[pond.
erebbe ad alcun fine .sociale, ma limiterebbe l'autonomia negoziale e 
proteggerebbe il contraente .pi� forte in con:lironto deil. ipJ� debole (,pretori 
di Bojano, di Milano, di Codogno, di Calitri, di Gubbio, di Foggia 
e tribunale di Lecce) .sopa:-attutto a seguito della legge 24 dicembre 1969, 

n. 990 (piretori di Bojano, di Milano e tribunale dli Lecce); 
(1) Sru.ll'assu!l:ZJ�OilJe del rischio J.ia paJrte dell'assicuratoire cfir., di :rece:rute, 
Caiss. 16 ottobre 1972, n. 30916, in Giust. civ. 1973, I, 464, con I1J01Ja di Dr 
AMATO. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

e) illegittimit� costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, 
dell'all"t. 32 della l�gge 24 dicemhre 1969, n. 990, in quanto 
detto articolo non fa distinzione fra �chi pone in >Circolazione una autovettura 
isfol1Ilita di contratto di asstcmraziorre e chi pone ,iJil ci11colazione 
un'autovettura c101I1 oontrattJo di ass~ourazione �sospeso (pll"etori �di Bojano, 
di Gubbio �e rtribunal�e di Lecce). 

3. -Infondata � la rprtma quesrtione dli. legittimit� costituzionale dell'art. 
1901 del e.e. in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La noom.a 
impugnata non .statuisce nes1suna disipall'it� fra 'Cittadini che si trovino 
in uguali condizioni, e il .suo disposto, ll"egolante gli obblighi dell'as1sdcuraitore 
e delJ.'as1sicurato in caso di violazione unilaterale del c001tratto 
.per mancato .pagamento del pa:�emio da rpa!I'lte delil'assiicurarto, 
� del tuotto razionale ed � �conr.fonme alla rp�al'lt~colare natura e allla 
struttul'la del contratto �di asskurazione, nel quale la 1S01P\p0ll"tazione del 
rischio da .parte dell'asskuratore � condizionata all'aderr11P!imento della 
prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto. 
'l'equilibrio 11Jecnico �ed ecrnnomico non 1si :realizza !Ilell'ambito di ogJni 
singolo .rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'asskuratore 
nell'esercizio della sua atthrit� e l'insieme dei rpremi 
dov:uti daiglli ass1icurati. Caratteristica del 1conttra1Jto � fa cosidlde'bta comunione 
dei rischi, alla quale partecijp1a l'assieua:ato col �pagamento del 
premio tecnicamente calcolato quale valoTe della frazione della comunione 
dei rischi .posti a �carico del 1singolo asskUTato. L'assd�curatO!I'e, 
assumendo l'alea del pagamento della somma c0trrislpondente al danno 
causato dall'evento :previsto, deve poter �contare sul iPUntuale ve11sarnento 
dei premi alle scadenz� ;pattuite da !Parte degli assicumti in guisa 
da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente 
calcolato lPer eseguire i suoi o<bblighi e per costituire le garanzie II'eali 
imiposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi 
che necessariamente pll"esuprpongono il puntuale vensamento dell'ammontare 
dei iPII'emi. da parte degli assicurati. L'asskurato, non pagando 
il premio, si sottrae all'ob~go di partecipa�re per la sua parte alla 
comunione dei rischi, turbando l'equiltbrio e l'economia del ra:P1Porto 
contrattuale. 

Di qui l'esigenza cli dare alfinadempimento unil!aterale dell'a�sskurato 
una discd.plina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente 
alle partkolari conseguenze dell'inadeinlP~mento. La regolamentazione 
data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato ~1agamento 
del premio asisicurativo � del tutto razionale e �COll"ll"iisponde alla diversa 
situazione dell'assicuratore e dell'assicurato risp,etto al rapporto contrattuale. 
Non costitufsce pertanto in a1cun modo violazione del principio 
di uguaglianza pll'oclamato dall'a~t. 3 della Costituzione. N� la 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Corte pu� sindacare la valutazione tecnka effettuata dal legislatore in 
ordine alla �congruit�.statisttca del sistema adottato (sent. n. 44 del 1965). 

4. -Anche la seconda questione, concernente l'incostituzionalit� 
dell'art. 1901 del e.e. in riferimento all'art. 41 della Costituzione, � 
.infondata. 
Le disposizioni dell'a,rt. 1901 non sono infatti pcredis1poste al fine 

di assicuracre alle 'parti, nel quadro della libert� d'iniziativa, il peirse


guiimento dei .propa:-i interessi, ma per tregolare le conseguenze dell'ina


dempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale 

inademplenti non est adimplendum, adeguandolo 'al tipo parttcolare del 

contratto dli assicurazione, nel quale tra le p['estazioni dell'asstcu:rato 

e quelle dell'a:ssiCJUratore esisrte un rapporto di �c01rrisipettiv;irt� e di inter


diipendenza. Gli effetti del mancato pagamento del p:remio da ,parte 

dell'assicurato s-Ono detexminati dal legislatore, il quale nell'articolo 

impugnato determina a carico dell'assicuratore l'obbligo rd'i adempieire 

all'assicurazione ,pe�r il periodo di 15 gioTni dopo la �,s1cadenza del paga


mento del premio e, a cariJco dell'assicurato, l'obbUgo di pagare J.'am


montare dei pil'.'emi dell'aiss.icurazione in corso, oltre al .:rimborso delle 

spese, anche !Pffi' il periodo in cui il !Ptremio resta sosp�eso. 

Ove l'assicuratore non agisca ,per la riscossione entro 1sei mesi dal 

gimmo in oui fil. premio o la :rata .son scadU1ti, il co1111tratto � ir!Lsoluto di 

diritto. Comunque, le tariffe relative all'ammontare dei p!l'emi sono 

soggette a controllo della rpuibblica amministrazione. 

La norma impugnata, regolatriice delle conseguenze della violazione 
unilateTale del .contratto di assicurazione, violazione verifi.catas.i 
per il mancato pagamento del premio, ha il fine di attuare la osiservanza 
del Tappocto dli asslicurazione �contrattualmente costituito fra. le 
parti ed � convenzionalmente derogabile solo in .senso pti.� favorevole 
all'interessato (airt. 1932 e.e.). La norma rientra nella sfern di disc.rezionalit� 
del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della 
Costituzione: pertanto non su:srstste lesione del princiiPio della libera 
iniziativa economica, n� contrasta �con l'utilit� 1sociale, n� danno alla 
sicurezza, alla libert� e alla dignit� umana. 

5. -Anche la terza questione tdd legittimit� costituzionale dell'articolo 
32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in !l'li:fe!l'dmento al rprinciJpio 
di uguaglianza risulta infondata in quanto la drcolazione di un 
veicolo o di un natante non asskurato equivale nei suoi effetti a quella 
di un autoveicolo o di un natante .di �cui .sia sos;peso il contratto di assiicurazione, 
inon essendo �copeTto nell'uno e niell'ailitro ca.so il rischio de[l'evento 
d'annoso. La equiv~lenza degli effetti giustifica pienamente 
l'applicazione in entTambi i casi della 1srte�ssa 1sanzione ;penale. (
Omissis). 

37

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 19 -Pref. Bonifacio Rei. 
Gion:fldda -Corino (n.c.). 

Circolazione stradale -Assicurazione obbligatoria � Azione contro il re


sponsabile -Obbligo di previa richiesta all'assicuratore -Illegittimit� 

costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; 1. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 
1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, c�he 
condiziona ala previa escussione dell'assicuratore l'azibne contro il responsabile 
civile (1). 

(Omissis). -1. -� devoluta a questa Corte la que:Stione se l'articolo 
22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella pairte in cui assoggetta 
all'adempimento dell'onere delfinrvio di cr:-khiesta per lettera raccomandata 
all'assicuratore ed all'osservanza del termine di 1sie1ssanta 
giorni la ~oponibilit� dell'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit., e 
non anche della concorrente azione contro il civilmente responsaJbile 
ex artt. 2043 e 2054 e.e., contrasti con l'art. 3 della Costituzione: sembrando 
incongruo che il responsabile dell'incidente stradale, che � soggetto 
economicamente pi� debole rispetto all'impresa asiskuratrice non 
debba fruire della dilazione accordata a quest'ultima, una volta che 
� la condizione oggettiva cui la nomna si 'rifetris1ce � eguale per entrambi 
i soggetti, mentre le condizioni 1soggettive, sia dal [punto di vista rpatrimoniale 
sia organizzativo, sono pi� favorevoli per la compagnia di 
assicurazioni �. 

2. -La questione non � fondata. 
LI giudice a quo, nel prospettare il dubbio di legittimit� costi


tuzionale della norma denunziata, muorve -come 1si � detto -dal 

presupposto della sua applicabilit� soltanto all'azione :diretta disici.1Pli


nata dall'art. 18 della legge 1969, n. 990, e non anche all'azione contro 

il civJ1mente responsabile. 

Tale presupposto �, tuttavia, erroneo. 

Questa Corte, con 1sentenza n. 24 del 1973 -nel dichiarare non 
fondata, �con rife11imento all'art. 24 della Costituzione, la questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 22 SO'.J.)raindica.to, alloxa sollevata sulla 
base dell'interptretazione dell'aprplicabilit� di tale d~SIPOSI�zione anche 
all'azione risarcitoria contro il civilmente responsabile -ha rpoSto in 
rilievo che �lo scopo perS'eguito dalla norma, di rendere possibile, 

(1) Cfr. Corte Cost. 1� matrzo 1973, n. 24, i.in questa Rassegna 1973, I, 486. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

38 

mediante ,gli aicicertamenti da paTte dell'~es:a ass:iicmatric,e, la composizione 
,stragiudiziale sulla pretesa del danneggiato; evitandosi 1ch.e il 
,costo di gestione del servizio assicw-ativo sub~ca l'agg;ravio di s1pese 
giudiziali ISUiPerflue, sarebbe :frustrato se il danneggiato pote1Slse liberamente 
,convenire-in giudizio il res[ponsalbile, posto eh.e questi potreibbe 
chiamare senz'altro in ,causa l'asskmiatoce ex art. 1917, ultimo comma, 
del ,codice civile �. 

Alla stregua di siffatta ratio l'intel'IPretazione corretta della nonna 
deve riteneMi -in conformit�, 1Per altro, del rp1ensiero espresso nei 
lavori ipreparatori e del ;prevalente indirizzo dottrinale e_ giurtsrprudenziale 
-nel selliSO della 1s:ua applicabilit� all'azione per ri:sa111cimento di 
danni derivanti dalla cilricolazione di autoveicoli o natanti per i quali 
sussista �'obbUgo dell'assicurazione ancihe S'e proposta contro il ,civilmente 
responsabile secondo le norme di diritto comune. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 20 -Pres. Bonifacio -
Rel. Oggioni -Ciabattoni (n.c.) e Prestdente Consi,glio dei Ministri 
(sost. avv. 1gen. d'elio Stato Gargiulo). 

Associazioni � AssoCiazione nazionale per il controllo della combustione illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 
(Cost. �rtt. 18, 13; r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, conv. in l. 16 giugno 1927, 

n. 1132, art. 1). 
Non � fon.data, con riferimento ai principi della Libert� di associazione 
e della libert� personale, la questione ,di legittimit� costituzionale 
dell'art. 1 r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, costitutiva dell'associazione 
nazionale per il controllo della combustione (1). 

(Omissis). -1. -Il tribunale di Ascoli Pkeno sottopone a questa 
Corte la questione C01:lJCernente la pretesa illegittimit� della norma istitutiva 
del Consorzio obib1igatocio, denominato � A:ssoctiazione 1per il controllo 
della 'combustione � (a\li. 1 id.I. 9 luglio 1926, n. 1331), ;rilevando 
che l'ohbligatoriet� sarebbe incomjpatibile' 1con l'art. 18 Cost., in forza 
del quale al cittadino verrebbe gairantita, in yia assoluta, non isolo la 
libert� positiva di ass'ocdazione, ma, altresi, quella, negativa, di non 
pall1tecia>are, se non volontariamente, ad associazioni di quaLsiasi natura. 

,In proposito, l'Avvocatura non contesrta l'esi!S'tenza dell'invocata

1

garanzia di libert�, ma afferma che l'attivit� della ,combustione esercitata 
con apipareochi a preSIS!ione di vapore o a gas � di indubbia rile


(1) Cfr., sul iprmcirpdo dte11a libert� di assocdazii<me, Ome Cost. 10 luglio 
1973, n. 120, in questa Rassegna 1974, I, 24, con nota. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 39 

vanza per l'interesse geneirale ed � srtata conseguentemente regolata 
da ;provvedimenti normativi tendenti a dettare una disciplina organica 
e �completa della materia, in rapporto ai due asip�etti salienti, in cui 1sri 
articola l'interesse generale suddetto, do� la tutela dell'economia pubblica, 
attrave11so il controllo dell'uso dei combustibili, e la gail'anzia 
della incolumit� pe11sonale dei lavoratori addetti al settore. 

Tali finalit� rend'erebboco operanti nella .spede le limitazioni che 
la giurisprudenza di questa Corte awebbe ritenuto insite nella !PUr 
11iconosciuta Ubert� negativa di associazione, e collegate, appunto, all'e1sistenza 
di determinati fini pubblici, il cui periseguimento autorizzexeibbe 
l'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria. 

2. -Deve oSIServal'lsi, al riguardo, che questa Co'l'te ha in effetti 
gi� .avuto occasione di riJleva11e che il precetto costituziO!llale d1el q1Uale 
si d:iJscute, si risolve anche nella libert� del 1singolo di non partedpaire 
ad associazioni se non di .sua libera e volontaria sicelta, prectsando, 
peralrt'l'o, che d� non esclude per lo Srtato ila facolt� di as1sicural'le il 
raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l'istituzione di 
enti del ti,po suddetto, s;empirech� l'as1sociazione 1coattiva non violi un 
diritto, una libert� o un principio �costituzionalmente garantito, ed il 
fine pubblico che si dichiara di 1Pet11Seguire non sia pales1emente arbitrario, 
pretestuoso o artificioso (ved'i sentenze nn. 69 del 1962 e 120 
del 1973). 
Alla 1stregua dei criteri 1sopira enunciati, l'istituzione dell'Associazione 
obbligatoria per il con.trolilo della combustione rientra illldubbiamente 
tra le facolt� del legislatore ordinarJ.o, 1com[>�atibili con la garanzia 
della libert� di associazione awires:tata dall'art. 18 della Costituzione. 
Al Lriguardo, appare, inveiro, decisivo il rilievo 'Cil1e, �come si desu-� 
me anche dai lavotri ptreparatori, l'.A:ssociazione in [parola persegue finalit� 
s;ulJ;a �cui natura non � lecito aLcun dubbio. Ed infatti � evidente, 
come esattamente sostiene l'Avvocatura, la pubblicit� dell'inteires1se 
all'efficace sorveglianza sugli apparecichi ed impianti in discorso, sia ai 
fini della !Pll'evenzione degli incidenti, trattandosi di� a!PParecchi pericolosi 
per le conseguenze �che si 1pos1sono produrre, sia ai fini del controllo 
sul1a loro utilizzazione, peir otteneire la maggiore economia di combustibile 
ed il massimo rendimento [possibile in un Paese �come l'Italia, 
che � tributario dell'estero per i combustibili di pi� laa-go conS1UIDo. 
Ed �, altresl, indubitabdle �Che tali fini, peli." la loro generalit� ed: :iJmportanza, 
,possono essere assunti �come prop;ri dallo Stato. La norrnaUva 
istitutiva della Associazione, d'altra parte, pruntualmente ,pemegue detti 
scopi, come � reso evidente dall'esame della .stessa, e segnatamente dal 

r.d.l. 9 luglio 1926, n. 133.i, convertito nella legge 16 giugno 1927, 
n. 1132, e del regolamento a!P!Prnvato con r.d. 12 maggio 1927, n. 824. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

40 

Dette norime investono tutte le fasi della fabbricazione, dell'impianto, 
del funzionamento e della manutenzione degli a1ppairecchi ed impianti 
-in esame, prevedendo una serie di obblighi, accorgimenti ed adempimenti, 
tutti intesi ai fini sia della prevenzione degli incidenti (v. sipecialmente 
art. 1 d.l. n. l331 del 1926 e tit. I del Reg. n. 824 del 1927), 
sia del miglior xendimento degli appareochi col minOl:r �consumo di combustibile 
(art. 1 cit d.l. n. 1331 e tit. II del citato regolamento n. 824 
del 1927). 

Deve, pertanto, affermail'isi �che l'istituzione del1a Associazione obbligatoria 
per il contro1lo della combustione dispos1ta con l'art. 1 cirt:ato 

d.l. n. 1331 del 1926 non contrasta con il prindpio della libert� di 
associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione. 
3. -Egualmente deve escludersi il .preteso contrasto della norma 
impugnata con l'art. 13 della Costituzione, questione eh~ il giudice 
a quo ha pure ritenuto di 1sottoporire a questa Corte. Secondo ci� che 
� dato desumere dall'ordinanza di rinvio, la norma impugnata contrasterebbe 
con l'invocato precetto costituzionale .per gli stessi motivi 
dedotti in relazione all'art. 18 Cost., e cio� in quanto, rendendo obbligatoria 
l'Associazione in disco11so, inoiderebbe sulla libert� rpe11sonale 
del cittadino, �che l'art. 13 Cost., appunto, .garantisce: Ma � di tutta evidenza 
1che,'nella specie, 1si � fuori del �campo di arp1pUcazione della invocata 
garanzia costituzionale, la quale riguarda la tutela della libert� 
personale contro ogni forma di costrizione o limitazione .fisica compiuta 
senza l'inte:r:vento dell'autorit� giudiziaria, e �concerne quindi le gua'.
l'entigie �supreme dell'habeas corpus, mentre la noi'ffia impugnata, imponendo, 
per i descritti scopi di pubbUco interesse, la partecipazione 
all'Associazione in esame, non vincola la Ubert� della persona n� rpi� 
n� meno di quanto avvenga per effetto d'i qualsiasi altra no'.l'ffia rpercettiva. 
-(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 21 -Pres. Bonifacio -
Rel. Roc:chetti -Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino, Troccoli) 
c. Presidente del Consiglio dei M.ini�sitri (sos:t. avv. gen. del:lo 
Stato Savarese). 

Corte Costituzionale -Ricorsi per conflitto di attribuzione -Decorr~nza 
del termine -Data dell'atto con cui si manifesti una volont� confliggente. 


(Cost. art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39). 

� inammissibile per tardivit� il ricorso ,�ella Regione Puglia avverso 
una delibera di annullamento della Commissione regionale di 


, . 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

controllo, di cui si contesti in radice il potere, allorch� non sia stata 
impugnata la richiesta degli atti da parte della Commissione stessa, 
espressione di propositi e volont� confiiggenti con la tesi della Regione. 

(Omissis). -La Regione Puglia solleva conflitto di attribuzione 
nei �corllironti dello Stato perch� xitiene lesiva della sua competenza 
costituzionalimente ga,rantita la deliberazione con la quale la Commissione 
di controllo annullava una deliberazione della Giunta regionale 
autorizzante il Presidente a ,sciogliere il Consiglio di ammintstrazione 
dell'O:spedale di Camrpi Salentina e il dec1reto dello stesso Presidente 
�che provvedeva in conformit�. 

Secondo la Regione, la deliberazione della Giunta, .come atto pcr:--erparatorio, 
non era di per s� soggetta ad alcun controllo, mentre il decreto 
ipiresidenziale non doveva eS1Servi 'Sottoposto, sia perch� atto 
monocratico e ,sfa perch�, e�ssendo esso stesso un atto di controllo (repressivo 
sugli organi) non poteva essere susicettivo di altro controllo 
(o controllo di secondo grado) da parte dello Stato. 

Il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale, ha 
eccepito la tairdivit� del rico11so, notificato il 27 maggio 1974, percih� 
la invasione della competenza regionale, in rapporto agli atti da essa 
assunti e rpoi annullati, si sarebbe verificata da .parte dello Stato con 
altri atti di data anterio�re a quella della deliberazione di annullamento 
adottata il 12 marzo 1974 dalla Commi1s.sione di controllo, e pervenuta 
alla Regione il 4 aprile stesso. 

In particolare, quanto alla pretesa dello Stato di sottotPorre a controllo 
anche gli atti monoc:ratici, si .sostiene che di essa la Regione 
avesse avuto piena conoscenza fin dal 22 diieembre 1972, giacch� :sotto 
tale data, accusandone ricevuta, essa ebbe a contestare la cir1cola1re del 
Ministro per l'attuazione delle Regioni eSli>rimente l'avviso che anche 
su quegli atti doves1se esercitarsi il controllo della �Competente Commissione. 


Quanto poi all'altra piretesa dello Stato di .sottoporre a controllo 
la deliberazione di Giunta autorizzante il Pl'esidente ire1gionale a sciogliere 
l'Amministrazione os1pitaliera di Campi Salentina e l'atto iprevidlernziale 
che aveva provveduto :in cOIDlformit�, di tale rp'retesa fl'a r.egione 
aveva avuta conoscenza fin dal 21 febbcr:-aio 1974, giacch� sotto tale 
data il Commts1saxio del Governo aveva fatto ad essa richiesta di quegli 
atti ai fini dell'esame da rparte :della detta Commiistsone, cui la Regione, 
in aderenza al suo punto di vista, aveva omesso di effettuarne l'invio. 

La pirima eccezione dell'Avvocatura, concernente la intem1pestivit� 
del ricorso in merito alla contestata questione Cl.ella sottoponibilit� a 
controllo degli atti monocratici, non rpu� ritenersi fondata. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

42 

La circolare ministeriale, che si eS!P!l."imeva in favo11e del controllo 
di tali atti, non {POteva avere, di per 1s�, altro �Contenuto �che quello 
di �UJilJ parere, per quanto autorevole, in materia di i!l:lltertPretazione di 
ci� �che .si !POSJSa o si debba ritenere le n()lrme di legge dtS!Pongano al 
rigua1do. E poich� il ;parere d!el Mini!stro non ha aLcuna efficacia vincolante 
n� nei confu'onti della Regione n� deUa Comm:Lssione di controllo, 
la quale avrebbe anche rpotuto deci:dere nel 1senso della non assoiggettabilit� 
al �controllo dell'atto ,de quo, non ipu� faT1si riferimento alla 
data rd:i comunicazione della ci!rcolare per dedurtne la violazfone della 
competenza :regionale in materia. 

La 1seconda eccezione dell'Avvocatura, drca l'atto che avirebbe consumato 
l'assunta lesione d:i comjpetenza e la data sotto la quale essa si 
sarebbe verificata, � invece fondata. 

Non pu� infatti apparLr dubbio �Che, di fronte all'atteggiamento 
passivo della Regione -la quale ometteva l'invio rdieg1i atti in base al 
suo manifestato .convincilrn.ento �che essi non dovessero subirre l'esame 
di .controllo -e la richiesta degli stessi atti da parte del Commissarr-io 
del Governo, Presidente della ComrnLssione di controllo, organo dello 
Stato, diretta a sottoporli a tale esame, vi era un contrasto e una 
�stridente incompatibilit�, espressione d'i propositi e volont� 1confliggenti, 
idonei a determinare di per .s� un'invasione della sfeLra di competenza 
alla quale la Regione afferma si estenda l'ambito dei propri 
diritti costituzionalmente .protetti. 

E poich� la richiesta degli atti da parte del Commissario avvenne 
sotto la data d'el 21 febbraio 1974, non pu� parimenti es1ser dubbio cche 
il ricOLrso della Regione, notificato il 27 magigio stesso, fu proposto oltre 
il termine di 1sessanta giorni stabi.Hito, a pena di decadenza, dall'aTt. 39, 
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. -(Omissis). 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 22 -Pres. Bonifacio Rei. 
Volterra -Pres. Ospedale Pescara (n.1c.) e Piresidente Con1sigilio 
dei MiniSJtri (sost. avv. gen. dello Stato Ca1rafa). 

Impiego privato � Dipendenti ospedalieri � Controllo fiscale sull'infermit� . 
Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. artt. 38, 3; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 25). 

Non � fondata, con riferimento alla tutela ,del lavoratore ed al principio 
di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'urti




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

43 

colo 25, quarto comma, d.P.R. _27 marzo 1969, n. 130, che consente il 
controllo sanitario fiscale pe1� i dipendenti ospedalieri, su richiesta del 
direttore sanitario e del direttore amministrativo (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 23 -Pres. Bonifacio -
Rel. Volterra -Le Rose (n.,c.) Soc. Barberiis (avv. Prosiperetti) e 
Pvesidente ConisiigUo dei Miniisiri (so.t avv. gen. dello Starto Carafa). 


Lavoro � Statuto dei lavoratori � Visita fiscale dei lavoratori dipendenti . 
Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 
(Cost. art. 13; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5). 

Non � fondata, con riferimento alla libert� personale, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, che 
consente visite fiscali a carico dei lavoratori infermi da parte dell'I.
N.A.M. (2). 

I 

(Omissis). -3. -La questione di legittimit� 1costituzionale non � 
fondata. L'ovdinanza �del giudice a quo 1si basa 1sull'er1roneo p['esu;piposto 
che il comma quarto dell'art. 25 del d.P.R. 27 mair:tJo 1969, n. 130, consentirebbe 
il ��controllo .sanitario da parte del datoTe di lavoro sui 
dipendenti os1predaJ.ieri �. La noir:ma impugnata dispione invece che � il 
direttore �sanitario o il direttore amministrativo, 1se1c:ondo la risipettiva 
competenza, pu� far verificare in quals-iaisii momento a mezzo di un 
medko fiscale l'entit� dell'infermit� e la sua ,presum~bile durata�. 

Data questa precisa normativa, nessun riUevo hanno le argomentazioni 
del giudiice a quo per denunZiiare una violazione dell'art. 38, 
primo comma, della Costituzione da parte della norma iITiiPUgnata. Questa 
ne1la .sua testuale form1Ulazione cos1tituisce �Ja 1regolamentazione di un'attivit� 
.che attiene alla procedura stabilita :per la giustificazione dei ritardi 
e delle assenze dal lavoro e precisamente della verifica dell'entit� e 
della presumibile durata dell'infermit� del dip1endente assente, da questo 
dichiarata attraveTso invio di certificato medico, verifica che non 
limita in a1cun modo i diritti attrtbuiti ai lavoratori dal .!Jlrimo rcomma 
dell'art. 38 della Costituzione da cui � ogigettivamente estranea. 

(1-2) SuH'�acoertameinto delle condizioni, dli salute del dipendente, cfr. 
Cass. 17 maggio 1972, n. 1497, Foro 17, 1972, I, 2436, con nota; V. ainche 
GRECHI, Accertamento della malattia del lavoratore, in ass. giuris. Lav. 
1972, 341. 

3 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

44 

4. -La norma impugnata non � lesiva del principio di uguaglianza 
rispetto alla 'regolamentazione del controllo delle assenz,e ,per infeir:mit�, 
dtsposta dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 .del 1970 ,p�r i 
lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in eiSlsa 1prevtsta 
� attuabile solo attraverso un medko fiscale, il quale, in quanto 
tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteresisata 
delle condizioni di salute del d1pendente ospedaliero. 

L'arl. 3 dell� Costituzione non imrpediJS1ce al legislatore di emanare 
norme differenziia,te per situazioni oggettivameme diver:se quando, come 
� nella specie, la disparit� di trattamento � fondata su presup1posti logici 
che la giustificano razionalmente. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -1. -Il pretore di Torino .solleva questione di legittimit� 
costituzionale dell'art. 5, ,comma secondo, della legge n. 300 del 
1970 in T'iiferimento all'art. 13, comma primo e ,secondo, della Costituzione 
sotto il (presupposto: a) che i controlli d~pooti in ottemperanza 
della nol'lffia impugnata � costituiscano vere e rproprie tsip.ezioni peI'ISonali 
del lavoratore cui si riferiscono, eseguite unicamente nell'interesse 
del privato datore di lavoro, .senza che si persegua alcun interesse pubblico 
�; b) che nell'ipotesi di cui alla medesima norma � 1si ve11sa in 
un'oggettiva situazione di conflitto fra due intereS1Si privati, omogenei 
e contrari, a tutela di uno dei quali -quello del datore di lavoro si 
pone l'attivit� dovuta di un ente pubblico, nella ispecie l'INAM �; 
e) che le ispezioni in parola �sono effettuate senza intervento alcuno 
dell'autorit� giudiziaria, unica deputata a diisir>orre con provvedimenti 
motivati e sindacabili -a differenza di quanto accade nella tpotesi considerata 
-limitazione di qual:siasi sorta alla personale libert� del 
cittadino�. 

2. -La questione come ,sopra sollevata non � fondata, :sia perch� 
parte da presUtPPosti oggettivamente inesistenti, 1sia peTch� :si basa su 
erronee interpretazioni della norma impugnata e della norma costituzionale 
di raffronto. 
Il comma secondo dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970 non dispone 
ispezi�ni IP�ersonali del lavoratore da eseguirsi nell'interesse esicluJSivo 
del datore di lavoro. L'articolo in pail'ola, oggetto di ampio e meditato 
esame :da ,parte del legislatore, come mostra il suo lungo iter parlamentare, 
dopo ave�re al com,ma primo vietato accertaimenti da parte del 
datore di lavoro sulla idoneit� e 1sulla infermit� !P'er malattie o infortunio 
del lavoratore dipendente, determina nell'im;pugnato comma se




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

condo i soli organici tecnici dipendenti da enti ;pubbUci che ,posisono 
effettuare i controlli delle assenze per infermit�. La norma ha lo 1scopo 
di disciplinare e sanzionare il controllo della situazione di infermit� 
dichiarata dal lavoratore e nello stesso tempo di escludere nell'interesse 
di questo che il controllo poSJsa esisere compiuto iwbitrariamente attrave11so 
1sanitari o personale dipendenti o pa:escelti dal datore di lavoro. 
Essa fo.misce sia al datore di lavoro che a:l lavoratore la gaa;anzia che 
il controllo sia effettuato da oa:gani 1che per la loro natura ed apJPairtenenza 
ad enti pubblici siano indi.pendenti dagli uni e dagli altri e atti a 
compiere una valutazione tecnka obbiettiva e disinteressata. 

La norma impugnata pertanto non sott�one il lavoratore ad una 
i:s,pezione personale coattiva, ma regola il 1cornpimento di una attivit� 
attinente alla procedura stabilita dalla legge 1Per l'assenza del lavoratore 
dovuta ad infeirmit�, procedura cui lo stesso lavoratoTe di.pendente 
ha volontariamente da.to causa con la dlenunzila del :SJUo 1srtato di 
infermit� e che egli pu� in qualunque momento interTom1pere rinunziando 
alla sua denunzia e non sotto:ponendosi al controllo della situazione 
,sanitaria personale da lui dichiaTata con conseguenze esclusivamente 
inerenti al rapporto d:i lavoro. La norma non prevede infatti 
alcun mezzo coattivo per sottoporre il lavoratore a tale 1con1Jrollo e 
tanto meno la facolt� del datore di lavO'ro di costrri.ngerlo contro la 
sua volont�. 

Non sussistono pertanto i [l'l'esupposti affermati dal giudice a quo 
in quanto la no:rma impugnata obbiettivamente tutela gli interesisi e le 
esigenze sia del lavocatore di.pendente sia del datore di lavoro. 

Non disponendo alcuna resrtizione dehla libert� personaile del lavoratore 
� conseguenziale che la nomna medesima non .preveda l'intervento 
del['autorit� giudiziaria nel regolare 1e modalit� del cont;rollo. 

3. -La questione sollevata dall'ordinanza in ep.1girafe iri:sulta 
anche non fondata in quanto si basa su di un'evronea interpretazione 
dell'art. 13, comma primo e 1secondo, della Costituzione. 
Come � stato affermato ripetutamente dalla Corte, l'ambito precettivo 
della nO'rma costituzionale, diretta a difendeTe l'individuo di 
:tirante alla potest� coattiva dello Stato, non cOm,pll'ende ogni violazione 
o limitazione della Ubert� ,peros:nale, cui .pu� essere s1ottoposto in 
vario modo il -cittadino �nello svolgimento della sua attivit�, ma soltanto 
gli atti lesivi di quel diritto 1che trae la 1sua denominazione tradizionale 
dall'habeas corpiis inteso come autonomia e dis;pon~bilit� della 
propria persona. 

L'art. 5, comma secondo, della leg.ge n. 300 del 1970 no:n comporta, 
come vi � viisito, alcuna coercizione fisica 1sulla persona, nessuna degradazione 
giuridica del lavoratore, nessuna menomazione della libert� 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

morale impUcanrte un assog~ettamento totale d!ella pe11sona al :potere 
altrui, ma � diretto 1soltanto a regolare le modalit� con cui deve sivolgersi 
l'a�ccertamento chiesto dal datore di lavoro dell'infeTmit� affermata 
dal laivoratore nell'ambito della procedura p:reivista pecr-il .controllo 
delle assenze. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 24 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rocichetti -Fiorano (n.c.). 

Pensioni -Perdita del diritto -Pensione ai familiari -Riduzione di un 
quarto -Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 36; t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo comma). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio della 
giusta retribuzione, l'art. 186, prirno comma t.u. sulle pensioni civili e 
militari 21 febbraio 1895; n. 70, modificato dalil'art. 11 del d.l.C.P.S. 
13 agosto 1947; n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione 
da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che 
hanno perduto il diritto a percepi1�la direttamente (1). 

(1) Si tratta di un prine~pao ormai pacifico. Sugli effetti della legge 
6 giugno 1966, n. 424, che ha 1abrog:ato glii ,a;r1Jt. 186 �e segg. d\el t.u. n. 70, 
cfr. C. Stato, Se�z. VI, 21 ap1Ttle 1972, n. 153, Cons. Stato, 1972, I, 700, �con 
nota. 
CORTE COSTITUZIONALE, 18 febbraio 1975, n. 27 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Rosisi -Minella (n..c.) e PTe1sidente Consiglio dei Ministri 
(�sost. avv. gen..delJ.o Stato Azzariti). 

Aborto -Gravidanza pericolosa per la gestante -Mancata previsione della 
liceit� dell'aborto -Illegiftimit� costituzionale. 
(Cost. artt. 31, 32; c.p., art. 546). 

� costituzionalmente illegittimo l'art. 546 Codice penale nella parte 
in cui non preve;de che la gravidanza possa essere interrotta quando 
l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente 
accertat() e non altrimenti evitabile per la salute della madre (1). 


(1) Sulla va;r',a bibliog!'afiia sull'1ab0Tto, cfir. GOVERNATORI RENZONI, Rassegna 
bibliografica sul problema dell'aborto, in Iustizia, 1972, 268. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 47' 

(Omissis). -L'ordinanza 'del giudice iJStruttor1e p!l'esso il tribunale 
di Milano solleva un poroblema grave, a1rgomento di ;polemtche e di 
attivit� legislativa in diver�se nazioni. 

Non � il crum di rifare la istoria del delitto di pTocurato aborto, 
legata allo s1viluppo del sentimento religioso, all'evolve~si della filosofia 
morale, ,delle dottrine sociali, giuriidicihe, politiche e demografi(
Jhe. Non punito Ln talune epoche, punito in altre con pene quando lievi 
quando 1severiissiime, il l];lrr'ocurato aborto sii consider� !estivo di inteTessi 
disparaiti, quali la vtta, lt'ordilne delle famigLie, i1l buon �co.s1tmne, l'accrescilmento 
della popolazione. 

Nel vigente codiice 1Penale l'aborto volontario � rubricato come �delitto 
contro l'inrtegrit� delfa 1stil:r:pe � (libro II titolo X c.p.). Seccmdo i 
lavo~i ;pll'epa:ratori e la Relazione al Re cihe accom(!liagna il codice, il 
bene protetto � � l'inter-esse demografico dello Stato �. lil. codiic1e precedente, 
invece, considerava l'aborto fr:a i � delitti �CQIIlitro ila persona ., e 
questa sembra essere pi� giusta collocazione. 

Il prodotto del concepimento :fu alternativamente :ritenuto semplice 
parie dei visceri della dorma, speranza d'uomo, 1soggetto animato fin 
dall'inizio, o dopo un periodo pii� o meno lungo di gestazione. 

Ritiene la Corte che la tutela ,d�el concepiito. -1cihe gi� viene in 
rilievo nel .d�ritto civile (artt. 320, 339, 687 c.1c.) -abbia fondamento 
1costituzionale. L'art. 31, 1secondo com.ma, della Costituzione im1Pone 
espressamente la � protezione della maternit� � e, pi� in generale, l'art. 
2 Cost. riconos,ce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, :fra i quali 
non pu� non collocarsi, s:ia puire con le particolari caratteristiic:he S1Ue 
(proprie, la situazione giuridii1ca del concepito. 

E, tuttavia, questa premessa -c:he dti per s� giustifica l'intervento 
del legtslatore volto a prevedere sanzioni penali -va accorn,pagnata 
dall'ulteriore considerazione �Che l'interesos�e coistituzionalmente protetto 
!l'elativo al concepito pu� ventre in coUtsione con altri beni che godano 
pu:r es1si di tutela coistituzionale e. c:he, di consoeguenza, la legge 
non pu� dare al primo una .�prevalenza totale ed assoluta, negando 
ai secondi adeguata pirotezione. Ed � pro;pirio in questo il vizio di legittimit� 
costituzionale, �che, ad avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina 
penale dell'aborto. 

L'ordinanza in esame denuncia specificamente l'art. 546 del codiice 
penale, in riier1imento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, nella siola 
pairte in cui puni1s,ce chi cagiona l'aborto di donna consenziente, e la 
donna .stessa, �anche quando sia accertata la p�ericolois1it� della gravi� 
dainza per hl benessere fisko �e (per l'equililbrio ps1ichico della gestante, 
ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necess:it� pire� 
visto nell'art. 54 del codice penale�. 


48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In tali limiti la qustione � fondata. La 'condizione della donna gestante 
� d:el tutto particolaire e non trova adeguata tutela in una norma 
di carattere generale come l'art. 54 'C.p. ,che es,ige non isoltanto la gravit� 
e l'assoluta inevitabilit� del danno o 'del pericolo, ma anche la sua 
attualit�, ~en1Jre il danno o (Pericolo conseguente al [pTotrar1si di una 
gravidanza pu� essere pTevtsto, ma non � sem1P1re immediato. 

Di pi�. La scriminante dell'art. 54 'C.1p. si fonda 1sul 1Presup,posto 
d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro 
bene che col fatto stesso si vuole 1salvare. Ora non esliiste equivalenza 
fra il �di:ritto non solo alla vita ma anche alla 1salute p�roprio di chi 
� gi� persona, come la madre, e la 1salvaguardia dell'emb11ione che persona 
deve ancora diventare. 

Opportunamente il legislatore ha p1revisto, 1per altri casi, oltre la 
causa comune di escllllSione della ;pena stabHita nell'art. 54 c.(p., alcuni 
pa:rticolari stati di necessit� giustificatrice (art. 384 c,rp.). Di non diver-. 
sa considerazione � 1certamente�degno il peculiare stato �di necessit� della 
donna incinta in pericolo di girave compromissione nella salute. 

La dichiarazione di parziale illegittimit� costituzionale dell'a:rt. 546 

c.p. si presenta perci� inevitabile. 
Va ,'peraltro p:recisato che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo 
i predetti :presupposti, abbia pTOCUJrato l'aborto e della donna 
che vi abbia consentito non esclude affatto, gi� de jure condito, che 
l'intervento debba essere operato in modo che sia 1salv,ata, quando ci� 
sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche la Corte eh~ sia obbligo 
del legislatore .predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto 
venga procurato senza serii accert�l!ffienti sulla realt� e gravit� del 
dlanno o [)&icolo che potrebbe derivare alla madire dal proseguire della 
gestazione: e perci� la liceit� dell'aborto deve essere ancorata ad una 
;previa valutazione della sus,sistenza delle condizioni atte a giustificarla. 
-(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 29 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rossano -Ialongo (n.c.) e Pre1sidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. dello Stato Albisinnii). 

Locazioni -Proroga delle locazioni � Esclusione dei contratti successivi al 

1� dicembre 1969 � Esclusione per gli acquirenti per un triennio � 

Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 

(Cast. art. 3; l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 1; 1. 23 maggio 1950, n. 253, 
art. 7). 


Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, le 
questioni di leqittimit� costituzionale dell'articolo 1 della legge 26 no� 

~ 

I ~ 
i 

~AJlr~,.J 



49

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

vembre 1969, n. 833, nella parte in cui esclude dalla proroga delle 
locazioni i contratti stipulati successivamente al 1� ,dicembre 1969, e 
deH'art. 7 della legge 23 maggio 1950; n. 253, nella parte in cui esclude 
dalla proroga per un triennio l'acquirente dell'immobile per atto tra 
vivi (1). 

(Omissis). -La questione non � fondata. 

Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dial ,pretoiI"e 
di -Latina, ha ritenuto che non sus1siste la violazfone del principfo di 
eguagHanza ,prospettata sotto il profilo che dall'art. 1, 1secondo comma, 
della legge n. 833 del 1969 non sono stati pirorogati anche i contratti 
stiipulati successivamente al 1� dicembre 1969. Ha rrilevato, in iIJOCOiP'Osito, 
'che la situazione dei conduttorti, che ,stipularono il contrratto anteriormente 
al 1� dicem:btre 1969, � obbiettivamente dive~sa ed: � stata 
divevsamente valutata dal legtslatore; e che per i contratti stipulati in 
epoca �succeissiva la situazione economica e .di mevcato, dive:risa da quella 
esiistente al momeruto di rifer1i:men1Jo del:l'a piroroga dei contrartti [preceden.
ti, giustificava una valutazione per ,sop[perire ad altre esigenze, valutazione 
che implicava una .sc�elta di esclusiva coffiiPetenza del legislatore. 


Tali considerazioni valgono con rifocimento alla categoria dei conduttori 
ed a quella dei l,ocatori e non pu� a-itenersi, quindi, nella fatti.
specie in esame, violato l'a,rt. 3 della Costituzione. 

Il rpretoire di Latina ha, iPOi, ritenuto non manifestamente infondata 
la questione di legittimit� costituzionale d!ell'art. 7 della legge 

n. 253 ,del 1950, secondo cui la facolt� del lociatore di� far cessare la 
proroga del contratto di locazione o sublocazione, nei casi pireviisti dal 
n. 1 dell'art. 4 della stessa legge, non !PU� ess.ere eserieitata da chi ha 
acquiis1tato l'immobile .per atto tra vivi finch� non sfano decorsi almeno 
trre anni dall'acquisto, salvo �che si tratti di isfrattati, di 1sinistrati, ili 
profughi di guerra, di pensionati, nel qual �caso il termine � ridotto 
a 18 mesi. Secondo il pretore tale norma: a) viola l'art. 3, ;primo e 
secondo comma, della Costituzione, �,per.ch� im~pedis1ce l'esercizio della 
facolt� ,previista dal citato art. 4, nei tre anni dall'acquisto senza pea:-mettere 
una comparazione fra le condizioni economiche del locatore e 
del conduttore�, e �pertanto consente che le medesi:me es:igenze abitative 
siano trattate in modo differenziato solo pe11ch� una delle parti 
(1) Cfr. 12 lugliio 1972, n. 132, in questa Rassegna, 1972, I, 985, con no1ta. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

50 

� prroprietaria e in ragione della darta di acqruisito � ; b) � scoragigia, poi, 
l'a:c,cesso d:el risipamnio IPQPOlare alla prop1riiet� della cas1a [per abitazione 
propri.a e dei propri familiari e viola, quindi, l'axticolo 47 della 
Costituzione in quanto non favods1ce il rispair:mio come tale norma 
pl'escrive �. 

Neppure questa seconda questione � fondata. 

Come questa Corte ha a'VUto occasione pi� volte di a:flfermare, nell'osservanza 
dei limiti del sindacato dii legittimit�, il trattamento diifferenziato 
� ammissibile sie il contenuto no=ativo della di~osizione, 
della cui legittimit� sii discute, riveli razionale giustiifkazione. Nella 
specie il termine di tire anni (o quello di 18 mesi) -1che rnpediis1ce 
l'esericizio della facolt� prevista dall'art. 4 -ha razionale giustificazione, 
quale si desume dalla_1stessa norma, nell'intento idi evitare le 
conseguenze, dannose per il conduttocre, di un acquisto dell'imirnobHe 
eventualmente p:reordinato allo 1sco1Po di estromettere lo stesso. 

�Quanto poi agli argomenti conciernenti le asseri.te violazioni dell'art. 
47 :della Costituzione, � sufficiente con:siderarr-e 1ahe il �contraisto non 
sussiste in quanto la norma ,costituzionale di raffronto segna un indirizzo 
:politico risipetto al quale non pu� dir1s1i che la disposizione im,pugnata 
costituisca puntuale ostacolo. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 30 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rossaino -Fiore (n.1c.) c. Prestdente 001IJ;sti.gilio dei Ministri (1sost. 
avv. gen. dello Sfato Albisinni). 

Locazioni � Alberghi ed esercizi commerciali � Proroga del vincolo . Ille� 
gittimit� costituzionale � Esclusione. 
(Cost. art. 42; I. 11 dic�embre 1971, n. 1115, art. unico). 

Non � fondata, con riferimento alla tutela della propriet�, l'articolo 
unico della legge 11 dicembre 1971; n. 1115, che prescrive la proroga delle 
locazioni degli immobili adibiti ad attivit� alberghiera o di natura commerciale 
ed artigianale (1). 

(Omissis). -Il tribunale �di Wlano, con l'or:dinanza �di' rimes1sione dopo 
aver esposto consiideirazioni di 1carattere economico, IPOlitico e 

(1) Cfr. Corte Cost. 14 :liebb!raio 1962, n. 5 ,e 26 febb!r1ati.o 1959, n. 8. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

sociale sul regime vincolistico delle locazioni -irileva, in generale, 
che tale regime, di cui fa iparte la legge 11 dicembre 1971, n. 1115, costituLsce 
un sistema di norme giuridiche non conforme alle direttive imposte 
dalla Costituzione. , 

Afferma, in partkolare, che le leggi di piroroga delle locazioni 
sostituiscono il termJne di durata �negoziale�, ipirev~sto dal contratto, 
con altro termine, con la conseguenza che non sopravvive il contratto, 
perch� sono diver!s!i. gli e:ff�tti giurid~ci; e la posizione giuil'idka del conduttore 
deriva dalla leg1ge e non dal contratto. S-01stiene, quindi, ,che il 
regime di ,proiroga legale attua un trasferimento coattivo dei poteri 
costituenti il contenuto del diritto di jpropriet� a favore di altro piriivato 
ed in base ad una valutazione asrtratta dell'interesse generale, laddove 
un trasferimento del gene11e non pu� O[perarsi .se non a favOTe di enti 
pubblici e in bas1e ad una valutazione in concil'eto dell'interesse generale, 
.giusta quanto dispone l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, 
da interpr.etarsi tenendo presente l'art. � 45 � (rectius: 43) della 
stessa Costituzione, nel quale � cont1rapposta l'esipropriaz:ione ad una 
forma di acquisto analoga a quella del demanio necesisairio ed � cosi 
riaffermata la legittimit� d�. strumenti ili spos1sessamento dive~si dalla 
espropdazione e dalle figure che in senso lato vi 'corr:is[pondono. 

Aggiunge che il regime vincoIJstko non :PU� essere giustificato invocando 
la funzione sociale assegnata alla QJLropiriet� :pirivata dell'art. 42, 
secondo �comma, della Costituzione, dato che tale norma Y1a inteit1Piretata 
in coordinamento con quelle dell'inciso iniziale dello stes1so comma e 
del capoverso 'succes1sivo, e, quindi, J. vincoli Lmposti alla piropriet� 
pirivata non posiSono impUcarne il di,sconosici1mento, n� risolversi in una 
forma di espLrop:riazione a vantaggio di altri privati e senza indennizzo. 
Osserva, poi, che il regime vincolistico non trova alcuna giustificazione 
nella necessit� di privare il piroprietario della � rendita di iPOS!i.zione � 
�che costituisce il :pirodotto di investim.enti 19ubblici in quanto cons1eguenza 
diretta dell'urbanizzazione -dato che 1'8.!P1Pairtenenza tpUJbbl:Lca della 
irendita di iPOSizione potrebbe portare isolo all'acqui1sizione �di tale rendita 
alla �collettivit� e non alla sua elargizione ad altri [privati �con cri


teri casuali. 

Sostiene, Lnoltre, �che � evidente la rilewmza della questione di legittimit� 
�costituzionale dell'artkolo unico della 1egige n. 1115 del 1971, 
in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, 
posto che la controversia verte sull'apipUcazione della ,stessa legige n. 1115 

del 1971. 
L'Avvocatura generale dello Stato 1sostiene che la rilevanza della 
questione non � 1stata adeguatamente motivata dal trtbunale di Milano; 
e che, comunque, la stes�sa questione non � in conctreto i'ilevante, in 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

52 

quanto il contratto di locazione, eisisendo stato stipulato dopo il 1" marzo 
1947 e avendo per oggetto un i:mmobile non adibito ad uso di abitazione, 
non � 1soggetto alla proroga legale; deduce, poi, la mancanza di 
fondamento :della questione medesima. 

Questa Corte ritiene che la rilevanza della questione 1sia stata suffidentemente 
motivata, come si desume dal contenuto dell'ordinanza, 
e sussista. 

In vero, la questione, oggetto del giudizio, concerne l'applicabilit� 
della legge di pa:oroga 11 dicembre 1971, n. 1115, invocata dal conduttore, 
e la tesi, sostenuta con 1'011dinanza di rimessione, della incompatibilit� 
del a:egime vincolistico con l'art. 42, secondo e terzo comma, 
della Costituzione, se fos1se fondata, escluderebbe la legitUmit� �costituzionale 
della citata legge n. 1115 del 1971 e delle altre leggi di proroga 
apiplicabili. 

Ma la questione, sebbene ammissibile, � infondata. 

In vero l'e1sprop1riazione per pubblica utilit� .si 1realizza (come questa 
Corte ebbe a precisare con sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5), mediante 
un atto di autorit� che im:porta immediatamente il trasferimento 
della 'Propriet� per motivi di interesse generale da valutai11sJ. con riguardo 
al singolo atto. E l'atto di auto:rit�, in quanto atto di esercizio di un 
potea:e, deve es1se:re giuridicamente disc1plimato nei ,suoi elementi asitratti, 
concreti e per quanto �concerne la disictplina della sua attuazione. Non 
� qutndi ammissibile un potere generale di e,sipropriazione fuori di una 
1stpecifica rusci,plina legislativa e della previsione di un atto tipico al 
quale sia connesso il verifi�carsi dell'effetto giuridico. 

Con la suindicata :sentenza questa Corte escluse pertanto che il 
divieto della libera vendita del risone con l'obbligo di conferimento 
all'ammasso costituisse espropriazione per pubblica u:tilit�, come parte 
della dottrina e alcune sentenze della Corte di cassazione (18 maggio 
1955, n. 1462; 19 settembre 1960, n. 2451) avevano ritenuto, e non 
invece, secondo la qualificazione della leg,ge, una cesrsione coatta, con 
l'effetto di applicare alcune norme �concernenti tale tipo di contratto. 

In .coerenza con detti principi questa Corte (sentenza 22 dicem


bre 1959, n. 68) escluse che attuaisse una espropriazione la legge 9 no


vembre 1955, n. 1070, avente per oggetto il mutamento della destina


zione originaria di un ,singolo bene dell'ente pubblico ex Giovent� Ita


liana di Littorio e l'attribuzione di tale bene all'ente beneficiario della 

nuova destinazione (Patronato Scolastico di Padova); ci� in quanto tale 

legge era di organizzazione amministrativa nel campo della rustribu


zione dei beni tra i vari organi:SIITli della pubbUca Amministrazione, nel 

quale non ,poteva disconoscersi al legislatore ampia fa�colt�. 

Ed infine, sempre con riferiimento all'es;propriazione, considerata 

quale atto di esercizio di un potere che postula la giuridica disdplina 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

di elementi astratti e concreti_e della ,sua attuazione, cfu da questa stessa 

Corte affermato ,che l'espropTiazione per motivi di ,interesse generale 

si riferisce a beni oggettivamente idonei a conseguiire un intere,sse pub


blico 'specificamente determinato (sentenza 26 febbraio 1959, n. 8) e 

non ad interessi 1sociali, econrnrnioi e giuridici, attinie111Jti alla 1SJtrutrtJura 

sociale. Questi ultimi inte'l.�essi furono oggetto di valutazione e di sipe


cifica disciplina legislativa con le leggi di riforma fondiaria che ebbero 

di mira non a trasferire da un' soggetto ad altro un determinato bene, 

ma a sottrarre parte d'el :patrimonio ad un soggetto che 1si trova,s1se nelle 

condizioni preyiste dalle leggi di riforma e fosse proprietario, come nel 

caso della legge 12 maggio 1950, n, 230, cli. oltre1trecento ettari di ter


reno (sentenza 18 novembre 19~9, n. 57; 21 dicembre 1961, n. 77). 

Da tali prem,es'S'e consegue: erroneamente il tribunale ritiene che 

l'interprete possa sindacare il mancato eseircizio del potere di e1sip1ro


priazione sulla base di generiche valutazioni economiche e sociali; non 

giustifica l'effe=azione cihe in realt� 1sia 1stato esercitato il :potere di 

espropriazione in tutto o in parte un asserito contra!Slto tra 1prrindpi della 

Costituzione attinenti alla disciplina di es,el'cizio di t�le potere e la disci


plina legislativa adottata dal legislatore in un campo (quale il regime 

vincolistico delle locazioni), nel quale � consentita una libert� nei limiti 

dell'autonomia' segnata dalla Costituzione. Se anche, quindi, fos1se esatta 

la opinione del tribunale, secondo cui la volont� aistratta di fogge con


cernente la proiroga si sostituisce alla volont� delle parti (orPinione non 

pacifica, contra Cass. 26 gennaio 1963, n. 118), la 1sostituzione 1sarebbe 

amm�so:ibile (arg. art. 1339 e.e.) e comunque non giustificherebibe pro


nunce d'illegittimit� di norme del regime vincolistico delle locazioni. 

Tale regime non esclude affatto l'attitudine del di:ritto di propTiet� a 

riacquistaire il suo pieno contenuto e tanto meno ,contrasta con la disd


plina tipica delle locazioni, come � dimoistrato dai 1succes1sivi provvedi


menti di pa:oToga e dal loro contenuto normativo. 

Escluso pertanto che i commi dell'art. 42 della Costituzione, interpretati 
in conne1s1sione tra di loro, stabiliscono principi direttivi in contrasto 
con il regime vincolistico delle locazioni in generale e con la 
�legge 11 dicembre 1971, n. 1115, in partkolare, il fondamento costituzionale 
di tale regime � dato dal secondo comma dell'art. 42 della CostituzionE., 
il quale riconosce e garanttsiee la propriet�, ma riserva alla 
legge dl. determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo 
scopo di as1sicurarne la funzione sociale e di ;renderla acceis1sibile a tutti. 
E la vdutp.zione dell'entit� consentita di tali limiti si desume dal contenuto 
tipico della disieiplina legislativa del contratto di locazione, che 
esclude il trasferimento coattivo del diritto e comunq_ue la perrdita dello 
stesso, ma consente limiti al godimento del bene per as1skurare lo scopo 

della funzione sociale della propa:-iet�. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

54 

CORTE COSTITUZIONALE, 25 :febbrraio 1975, n. 31 -Pres. Bonifacio -

Rel. Astuti -Presidente Regione Lazio (arvv. Guarino) c. P.vesidente 

Consiglio dei Mi:nisrtri (:sost. avv. gen. dello Srtato Sav3!l"ese). 

Ricorso straordinario -Atti delle Regioni -Competenza per l'istruttoria � 
Spettanza allo Stato. 
(Cost. art. 134). 

Spetta allo Stato la competenza a provvedere alla istruttoria del 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti delle 
Regioni (1). 

(Omissis). -1. -Con il rico11so introduttivo del presente giudizio' 
la Regione Lazio solleva �conflitto di attribuzione nei confronti dello 
Stato, rivendicando la prro.pria com!P1eterw::a per l'istruttoria di un ricorso 
straor,dinario al Presidente della Repubblica, proposto contro un provvedimento 
della :sezione del �comitato regionale di controllo oogli atti 
del Comune di Roma. Il Commissario del Governo, con nota 15 noivembre 
1973, aveva richiesto a detta sezione di trasmettergli corpia del pirovvedimento 
iJ:Il!Pugnato e della relativa delibera consdliaire, � unitamente 
alle .deduzioni che codesto organo ritenesse di formulare in orddne al 
~avame nonch� ad ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del 
giudizio SIUhla ricevibilit� ed ammissibirnt� del dcorso �, e di :llar CO!Jll()scere 
se d:ossero state piresentate controdeduzioni di eventuali controintevessati, 
e in 1caso affermativo di trasmetterne copia; d� al fine di 
poter tempestivamente riferire al Mintsteiro dell'interno, che doveva 
predi:siporre l'invio della ,prescrritta relazione al Consiglio di Stato entro 
il ter1rnine indicato dall'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
Con questa richiesta, secondo l'assunto della Regione, .sairebbe stata 
invasa la sua competenza ad istrutre il ricol'ISo in oggetto, che di fatto 
essa gi� a�veva trasmesso al p�roprrio Asses:sorato enti locali per l'istruttoria, 
i:nviitandto la isezione di controllo ad inviare a11'Asses1sore le ,proprie 
controdeduzioni e i docum~nti. 

La Regione denunzia violazione dell'art. 125 della Costituzion,e, in 
relazione agli artt. 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 
9 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sotto un dll(Plic1e 
profilo. 

In primo luogo, nel complesso prncedirnento cui d� inizio la ,piroposizione 
del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la fase istruttoria 
dovrebbe considerarsi logicamente e pos1itivamente scind~bile da quella 

(1) Cfr. in dottrina, sulla nuova normativa in tema al ricorso straord~
IJJarrto, DE MARCO E., nota tn Fooo amrn. 1973, II, 3. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

decisionale: mentre l'attivit� di rilievo ,costituzionale, consistente nella 
richiesta di !Parere al Consiglio di Stato e nella p['oposta e controfirma 
del decreto del Presidente della Reipubblica, � d1 esclusiva ed incontestata 
COIIIlJPetenza dello Stato, si dovrebbe invece riconosc&e che la 
istruttoria del ricorso, ai 1~ensi dell'ai-t. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, 
appartiene, riisipettivamente, allo Stato o alle Regioni, se,condo che al 
primo o alle seconde spetti la COffi\P'etenza sostanziale in ordine alle 
funzioni ammintstrative nella materia di 1cui si controverta. 

In secondo luogo, pe:r i ricol'ls1i �straordinari in materie di competenza 
iistttuzional1e delle Regioni, gli adem[pimenrti :succ1e1s1Slivi all'istruttoria 
da queste �compiuta dovrebbero ['itenemsi 1semp:re ,di competenza 
del Presidente del Consiglio (o del Mintstro 1per le Regioni da esso 
delegato), quale unico organo costituzionalmente 1COffi\Petente ad esiercita:
re i ,poteri dello Stato nei confronti delle Regioni; non mai dei singoli 
Mints:tri, e tanto meno del Commis1sario del Governo, come rap!P['esentante 
delle amministrazioni centrali dello Stato, a ci� ostando il 
disposto dell'art. 124 della Costituzfone, 1per cui egli unicamente �so1Praintend� 
alle funzioni amininistrative esercitate dallo Stato e le coordina 
con quelle esercitate dalla Regione�. 

2. -L'aissunto della Regione contrasta aipe�rtamente con la disdplina 
positiva del :ricorso 1strao!I'dina:rio al Capo dello Stato e del relativo porocedimento. 
Senza dubbto si tratta di un ricorso amministrativo: ma 
di un rimedio singolare, anomalo, alternativo al oricorso giurisdizionale, 
e -indipendentemente dalla sua genesi storica e d:all'o:riginaria natura 
della decisione 1sovrrana cui in altri tempi dava luogo -1caratteriz.zato 
da uno 1S1P'eciale procediimento contenzioso sui generis, con limitato 
contraddittorio, che si svolge interamente a livello governativo, e s,i 
conclude con un decreto del Caipo dello Sfato, -atto ministeriale, non 
di prerogativa -, di cui il Minist:ro (proponente, o il Presidente del 
Consiglio, a1s1sume con la :controfi1rma la resiponsabilit� politica e 
giuridica. 
Come gi� nel preesistente ordinamento (clr. artt. 14 e 16, n. 4, 

r.d. 26 giugnQ 1924, n. 1054, e a['tt. 36, 54 e seguenti, 60-61 del regolamento 
a'P(t)rovato con r.d. 21 ap!rile 1942, n. 444), ancihe nelle diEJPosizioni, 
1sotto altri aS1P.etti innovative, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
(Caip. III, artt. 8-15), l'intero procedimento, i.,sitruttorio e decisionale � 
riimasto affi:dato alla COffiiPetenza esiclusiva dei Miniistri e del Governo. 
L'organo che ha emanato il pxovvedimento definitivo tmpugnato col 
ricorso, quando questo sia ad e1sso presentato, � tenuto a traso:n.etterlo 
immediatamente al Miniistro competente, �al quale riferisce � (art. 9, 
comma teT:zo); ma l'istruttoria del rkomso e la trasmissione al Cons;iiglio 
di Stato per il .parere, sono attribuite al Ministero coiffi�?etente (art. 11, 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

56 

iPrimo comma), ovvero alla Presidenza del Consiglio, quando il dcorso 
abbia ad oggetto � atti di enti pubblici in materie per le quali manchi 
uno 1specif�co 1collegamento con le competenze di un determinato Ministero 
� (art. 11, terzo comma). Il C�nsiglio di Stato, orve ritenga incompleta 
nstruttoria o insufficiente la documentazione, pu� richiedere al 
Ministero com1Petente nuovi chiarimenti o documenti, ovvero ordinare 
al Ministero medesimo d'i disporre nuove verificazioni, nonch� oc�correndo, 
mandare allo �stesso Mini�stero di ordinare l'integrazione del contradittorio 
(art. 13, primo comma). Infine, la decisione del i.ricorso straordinario 
� adottata con decreto del Pres.idente della Repubblica su proposta 
del Ministro competente, o del Presidente d'el Consiglio, che, ove 
intendano 1proporre una decisione difforme dal parei.re del Consiglio di 
Stato, debbono 1sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei 
Ministri (art. 14, iprimo �comma). 

Questa normativa non contrasta con il di�siposto dell'art. 125 della 
Costituzione, che sicuiramente non esielude l'ammissibilit� del ricorso 
straordinario contro gli atti amministrativi definitivi degli organi regionali, 
n� con gli artt. 55 e seguenti della legge n. 62 del 1953, cui del 
pari ha fatto immotivato richiamo la di.fesa della Regione Lazio. Ancor 
meno pertinente a;pipare il r~ferimento agli artt. 9 e seguenti del d.P.R. 

n. 1199 del 1971, nei quali non trova akuna giilusrtirficaziom.e l'asserita 
distinzione ed autonomia della fase istruttoria rispetto alla fase decisoria, 
n� la pretesa spettanza al1e Regioni della competenza a curare la 
istruttoria quando l'oggetto del ricorso concerna materie attribuite alla 
loro competenza tstituzionale dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, 
e ad esse trasferite con i decreti legislativi emanati a norma dell'art. 17 
della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
'L'attribuzione alle Regioni delle funzioni di amministrazione attiva 
nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione � qui ovviamente 
fuori discussione, e con esisa non confiigge la .competenza goveirnativa 
ad istruire i ricorsli straordinari al Capo dello Stato. D'altra parte anche 
le disposizioni del .primo e del terzo comma dell'art. 11 del d.P.R. numero 
1199 del 1971 concernono soltanto una 1ripartizione interna di 
materie di competenza statale, che non tocca i ra.pporti costituzionali 
tra Stato e Regioni. 

3. -La difeisa del!la Regione, per connesitare il 1proprlio assu:rnto circa 
la scindilbilit� della fase istruttoria e la 1sua spettanza all'A1s:sessorato 
regionale competente peir materia, ravvisa una netta dtstinzione, sul 
piano formale e terminologico, tra l'art. 14 del testo unico del 1924_ che 
contempla il poteve di interrogare il Consiglio di Stato, potere di rango 
costituzionale attribuito ai Minisrtri, e .l'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 
1971, che fa generico riferimento ai Ministeri, come uffici investiti di 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

funzioni amministrative; e ne deduce che la �competenza a curare l'iistruttoria, 
�conferita ai Ministeri da�l citato al't. 11 unikamente 1siW:la base 
della competenza ammintstrativa attiva nella materia cui il ricorso si 
riferisce, dovrebbe invece �per lo stesso motivo essere riconosciuta alle 
Regioni, e .per esse ai corr:q:>etenti as1sesso;ri, in correlazione con le loro 
funzioni amministrative. 

La..prospettata diistinzione non ha fondamento testuale: il ricordato 
art. 14 del r.d. n. 1054 dfel 1924 parla berns� di Miln:is1lri, ma nelle disposizioni 
integrative del r.d. n. 444 del 1942 sono usate promiscuamente 
le voci Ministro e Ministero, per indicare l'ol'gano governativo o .gli 
uffici diipendlenti, secondo l'oc.correnza, senza intento di dive11swcazionie 
(cfr. artt. 36-37, 48-49, 53 e seguenti), e in [particolare nell'art. 61, 
proprio per i ricorsi straordinari, ricorrono le .stesse forunule � Ministero 
competente �, � Miniistero a .cui .spetta p�rovvedere alla istruz~one 
del rico11so �, ohe troviamo ripetute negli artt. 9 e :seguenti del d.P.R. 

n. 1199 del 1971 (ove peraltro l'art. 14, .secondo �comma, reca: �il Ministro 
competente per fistruttoria �). Dal complesso di questa normativa, 
nei testi anteriori come in quello vigente, risulta con �chiara evidenza 
che l'intera fase i:struttoria si svolge a livello mini:steriale, e che il 
Ministro competente, ovvero il Presidente del Consiglio, richiede il 
parere del Consiglio di Stato, organo di consulenza del Governo, e propone 
quindi la dectsione con decreto del Presidente della Repubblica. 
Certamente non � sostenibile la pretesa autonomia del procedimento 
istruttorio, che dovrebbe essere attribuito alla Regione nelle materie di 
sua competenza, e �che -secondo quanto prospettato nella memoria 
difensiva della Regione Lazio -doV1rebbe estenderisi anche alla diretta 
trasmi:ssione al Consiglio di Stato, da .parte della Regione, degli atti 
del ricorso 1straordinario. � invece ovvio che, ferma la competenza ministeriale 
per la �cura dell'intero procedimento iistruttorio, . s.petti alla 
Regione, come l'Avvocatura dello Stato ha apertamente r�conosduto, 
piena facolt� di collaibora�re alla raccolta degli atti e documenti necessari 
per la definizione del ricor1so, nonch� di rpresentare deduzioni o elementi 
utili ai fini della definizione stessa, quali precisamente eran� stati 
richiesti dal Commissario diel Governo �con la nota 15 novembre 1973, 
nella quale la Regione Lazio ha ravvisato una lesione de:Lla :propria 
competenza costituzionale. 
4. -La denunciata lesione non sussiste nemmeno sotto il profilo 
della inammissibilit� dell'intervento del Commi,ssario del Governo nella 
istruttoria del ricorso straordinario_. sia rpure come organo di collegamento 
con lo Stato, n� sotto quello della subordinata .pretesa che, .per 
i ricorsi straordinari vertenti su materie di competenza sostanziale delle 
Regioni, la farse istruttoria, e in ogni caso quella decisionale, dovrebbe 

58 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sempre ritenerisd attribuita al Presidente del Consiglio, quale unico 
organo costituzionalmente legittimato, e non mai ai singoli Ministri. 

Come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato, oggetto 
del conflitto sottoposto alla decisione di questa Corte non� � la di:scTiminazione 
delle rispettive competenze �del Commis1sario del Governo, 
del Presidente del Cons~glio, o dei singoli Mintstri, bensl unicamente la 
dli.s.criminazione tra la 'CO!lllpetenza �costituzionale d!ello Stato e quella 
della Regione. Pertanto, gli ev,entuali vizi �ili.e nel 1caso di tS1Pecie potessero 
ravviSlal1Si iper la pa:lltecipaziooe di uno o alrtro organo istaitailie al 
proc~dimento di istruzione del ricoriso straor'Cl'inario, avendo rilevanza 
solo all'1ntexno del ststema statale, 'Sarebbero inielonei ad integraire un 

' 

' . 

vizio dli incom\petenza assoluta diello Stato, e non potrebbero ,comunque 
ritenensi lesivi d'ella competenza costituzionale della Regione. 

D'altro canto, per quanto �Concerne l'asserita 'C01In1Petenza esclusiva 
del Pr;e,sidente ,diel Cons:iglio ad esercitare i tPOteri dello Stato nei ieon.
fil'ont� 1d�lle Regioni, d�:ve anzitutto rilevarsi che n� l'art. 126 n� altra 
n�r;i:na della Costituzione 'contengono alcuna formale enunciativa in tal 
senso; e 1che anche altre cli<s,pofilzioni, di leggi Oi'dlinarie, 1come l'art. 39, 
ierzo comm�, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ricordato dal1a difesa 
della Regione o l'art. 6, :primo e terzo comma, della legge 10 febbraio 
1953, n. 62, non 1consentono di desumere al rr.iiguarcj.o l'esistenza di !Pirincilpio 
,generale, incompat~bile con la disdplina del procedimento per i 
ricorsi straoTdinari al Capo dello Stato, quale � stata dettata dagli 
artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 119 del 1971. Clhe aoo, anche i decreti 
legislativi ,con i quali � stato attuato il trasferimento alle Regioni a 
statuto onditnaOC'io delle funzioni ammtnistrative nelle ma11Jerie elencate 
dall'art. 117 della Costituzione, oltre a prevedlerie l'ese1ricizio delle funzioni 
,statali di indirizzo e coordinamento delle attivit� aimmintstrative 
delle Regioni attinenti ad esigenze di carattere unitario �mediante 
deliberazioni <del C.onsiglio dei ministri :su p!l'oposta d:el Presidente del 
Cons�iglio d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti�, <lispongono 
altres� costantemente che �gli organi statali e le amministrazioni 
iregionali 1sono tenuti a f~rnirsi rec�lpirocamente ed a richiesta, per il 
tramite del Cornmi&srurio del Governo nella Regione, ogni notizia utile 
allo svoLg�imento delle pirop!l"ie funzioni nelle materie di �cui al (presente 
�decreto� (<cd�r. d.P,R. 14 gennaio 1972, n. 1, art. 5; d.P.R. n. 2, art. 8; 
dl.P.R. n. 3, art. 12; d.P.R. n. 4, axt. 8; d.P.R. n. 5, axt. 11; d.P.R. n. 6, 
art. 6; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 8; d.P.R. n. 8, art. 9; d.P.R. n. 9, 
airt. 6; d.P.R. n. 10, art. 10; d.P.R. n. 11, art. 8). 

Anche 1sotto quest'ultimo profilo il 1ricorso della Regione non merita 
accoglimento, dovendosi riconosceTe che i IPOteri di �cui si tratta, relativi 
al procedimento d'i istruzione e decisione dei iri!cors!i straorid1naxi al Presidente 
della Repubbljca, sono di escluisiva sipettanza dello Stato. Il 


59

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

quale non maacher�, nel faTne uso, di aver .:riguardo agli interessi delle 
Regioni, a cui le dis'9osizfoni deg1i artt. 9 e ,seguenti del d.P.R. n. 1199 
c';el 1971 non impediscono di collaborare attivamente con gli organi 
statali ai quali la legge attribuhice la cura e responsabilit� del piI'ocedimento 
istruttorio. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 32 -Pres. Bonifacio -
Rel. De Marco -Os1pizi Santa Maria 1in Aquirio (avv. J1emolo), 
Presidente Cons1glio dei Min~stri e Ammintstrazione Finanze dello 
Stato (sost. avv. gen. dello Stato Carafa). 

Imposte e tasse -Ricchezza mobile -Tassabilit� delle plusvalenze e sopravvenienze 
-Enti non esercenti attivit� commerciale -Illegittimit� costituzionale. 


(Cost. art. 76; I. 5 gennai.o 1956, n. 1; d.P.R. 29 g.ennaio 1958, n. 645, art. 106, 
primo comma). 

� costituzionalmente illegitt'imo, con riferimento all'art. 76 Cost. 
dell'art. 106, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella 
parte in cui prevede la tassabilit� delle plusvalenze e sopravvenienze 
attive di enti tassabili in base a bilancio, ma non esercenti attivit� 
commerciali (1). 

(1) Cfr. sul concetto di plusval1enza, Cass. 18 giugno 1973, n. 1768, 
Foro it. 1973, I, 3033 con nota. 
I 

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 36 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti -Catanuto (avv. Gaeta). 

Pensioni -Pensione indiretta di guerra � Condizioni per la sussistenza dell'inabilit� 
-Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 3; I. 10 agosto 1950, n. 648, I. 18 marzo 1968, n. 313, art. 75). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 
10 agosto 1950; n. 648 e del corrispondent eart. 75 della successiva legge 
8 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il 
diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni 
comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che 
l'inabilit� sussista alla data d.el decesso del militare o del civile o 
che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere 
la maggiore et� o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in 
loro favore la pensione gi� liquidata al padre o alla madre. 



60 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


II 

.CORTE COSTITUZIONALE, 2:5 febbraio 1975, n. 37 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti -Rizzi (n..c.). 

Pensioni -Pensioni indirette di guerra -Condizioni per la sussistenza dell'inabilit� 
-Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 3;� 1. 10 agosto 1950, n. 648, art. 63; 1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 63; 

1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 51). 
E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 
eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 63, comma 
primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul �Riordinamento delle disposizioni 
sulle pensioni di guerra�, e del corrispondente art. 51, comma 
primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente 
alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra 
dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo 
lavoro alla condizione che siano divenuti tali p1�ima di aver raggiunto 
la maggiore et� oppure prima della data di cessazione del diritto del 
genitore. 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, in. 41 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Bondi ,n.cc.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sos,t. 
avv. gen. dello Stato Carafa). 

Leggi e decreti -Decreti delegati -Esercizio della delega -Pluralit� di 
distinti decreti -Attuazione parziale -Ammissibilit�. 
(Cost. art. 76). 

Dogana -Disciplina transitoria per i procuratori doganali -Eccesso di de-. 

lega -Insussistenza. 

(Cost. art. 76; 1. 23 gennaio 1968, n. 29; d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 e d.P.R.. 

18 febbraio 1971, n. 18, art. 126). 

Il Governo pu� da1�e attuazione anche parziale, alla delega legislativa 
conferitagli dal Pa1�lamento, con distinti decreti legislativi (1). 

Non � fondata, con riferimento ai principi della delega tegislat'iva, la 
questione di legittimit� costituzionale del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 e 
del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, contenenti disposizioni transitorie a 
favore dei procuratori doganali (2). 

(1-2) Dallia prima questio�ne cfr., da un punto di vista gene�rale, Corte 
Cost., 16 ge�nnafo 1957, n. 3. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

(Omissis). -2. -La prima questione � evidentemente infondata, 
ben potendo il Governo dare attuazione alla delega conferitagli attraverso 
una pluralit� di distinti decreti legislativi purch� esaminati, come 
nella specie � avvenuto, entro i limHi d'i tempo stabiliti. 

Nemmeno sono fondate le ,censure per l'attuazione soltanto pa1rziale 
della delega, da tale ciricostanza potendo 1semmai derivare una 
responsabilit� ,politica del Governo verso il Padamento, quando la delega 
abbia carattere imperartivo, ma non anche 'la illegirtitimi1t� costituzionale 
delle norme frattanto emanate, sempre che, per il loro contenuto, 
non siano tali da porsi in contrasto con i prr'inc�pci ed i fini della 
legge dii delegazione. 

Ma non � questo il caso di 1s1pecie. Inviero, qruanto a1Jl'omes1sa attuazione, 
nel decreto n. 18 del 1971, dei punti 13 e 25 seconda parte (concermienrti_, 
ris1pe:ttiv;amente, age'Vlolazioni a� favore deU['attivd:t� [)eschtereccia 
nazionale e l'emissione di documenti doganali e relativi dutPlkati 
in caso di :smaririmento e di distruzione), pu� oss.ervarsi che trattasi di 
oggetti che (come si dconosce nell'ordinanza di riimess.ione) rigua,rdano 
la disciplina di settori specifici e secondari, non incidenti sulla organicit� 
del sistema risultante dai 1Princ�pi e dai criteri d'irettivi della legge 
di delegazfone. 

Pertanto la mancata attuazione della delega, in ordine ad essi, non 
potrebbe ma kom:portare 1'1inva1idazione di tu:tta la l�egge de1legaita. 

E ci� a presieind'ere da:l rilievo, non privo di valore, ehe le materie 

cui essi. si riferiscono sono state oggetto recentemente di apposita disci


plina, per quanto riguarda l'attivit� pesichereccia, con n regolamento 

CEE n. 8,02 del 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE 

n. 148 del 1968) e, p.e�r quanto attiene alla emissione di' documenti 
doganali e dei relativi duplicati, con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, il 
che hu indotto il legislatore delegato a non adottare altri provvedimenti 
in materia com'� chiarito nella relazione di cui si far� cenno 
nel numero seguente. 
3. -N� a diversa conclusione pu� giungersi per ci� che concerne 
la mancata attuazione del punto 26 che rprevede un or1ganko riordinamento 
della materiia relativa alle sanzioni doganali. Anche in tal caso 
la non attuazione della delega, 1pur avendo riferimento ad un settore 
certamente non secondario della legge d:i delegazione, non � tuttavia 
tale da compromettere la riforma dell'ordinamento doganale di cui la 
legge in parola ha inte,so a;�romuovere l'attuazione e da determinare, 
conseguentemente, l'invalidazione deH'intera legge del1egata, sa1lvo eventuali 
disarmonie tra le leggi str~lcio e la superstite normativa sanzionatoria; 
disarmonie d:i carattere parziale e costituenti lacune al caso 
eliminabili nei modi previsti dall'ordinamento, senza sacrificio dell'intera 
normativa. 

62 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Invero la materia doganale � assai vasita e comples1sa (come pu� 

desumersi anche dall'esame, sia .pure sommario, dei ventotto punti in 

cui ,sono enunciati dall'art. 2 della legge i.in q~e,stli.one ,i prmcipi e 

criteri dd1rettivi cui avrebbe doVTUto attene1r1si il IegLsilatoo:-e dele


gato) ed abbraccia una 1serie di istituti, di iprevalente carat


tere ammi.Jnistrativo; dei quali :solo con evidente forzatura potrebbe 

sostenersi l'irnsiCiindibtlit� 1r1Ls[>etto al �settore concernente le violazioni do


ganali; basti pensare alle disposizioni 1sull'or1gani2Jzazione dei sel!"Vizi 

doganali, a quello sulla rappresentanza in dogana e, ipi� in generale, 

sulla obbligazione tributaria doganale. Ed in effetti tale complessa ma


teria � stata solo di recente riunita in un solo teisto normativo (e pire


cisamente nel d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che ha approvato il tes.to 

unico delle di..<:::posizioni legislative in materia doganale, tra1stferendo, fra 

l'altro, nel suo titolo VII � Delle violazioni doganali ., il titolo IX � Dei 

reati doganali�, �che faceva parte della legge doganale 24 settembre 

1940, n. 1424, integralmente abfogata dall'art. 352 del t.u.) mentre per 

il passato numerosi settori, e non certo secondari, quale ad esempio, 

qiue11o concernente Je cnntrove~sie doganali, trovavano la prop.ria di


sciplina in ap[Pos:iti testi normativi (r.d. 9 aip11ile 1911, n. 330, e suc


cessive modificazioni). 

Del resto la .stessa legge delega n. 29 del 1968 non esauriis�ce l'in
�tera materia doganale, com'� fatto palese dal secondo �comma dell'art. 1 

(che esclude dalla delega alcune materie) e dal '.Primo comma dell'art. 2 

(che fa salve le dil\po1sizioni relative al regime daziario stabilito .dalla 

tariffa dei dazi doganali di importazione) e com'� comp�rovato, altres�, 

dalla ci11costanza che la riforma abbia trovato svolgimento anche attra


verso altri provvedimenti normativi, quali ad es.. il d.P.R. 27 dkem


bre 1969, n. 1130, ed il d.P.R. 30 dkembre 1969, n. 1133, emanati in 

attuazione della legge delega 13 ottobre 1969, n. 740, ed il cui con


tenuto � stato poi in un secondo momento 1sostanzialmente trasi:fuso nel 

gi� citato t.u. n. 43 del 1973. 

Resta �cos� confernlata, anche �sotto tale ulteriore profilo, l'infon


datezza dell'assunto dell'ordinanza dd irimes1sione ,secondo cui la man


cata attuazionie del pU1I1to 26 avirebbe determinato lo 1sviamenito del.:1a 

legge delegata da:l 1suio :liiine istituzionale e ne avrebbe provocato, cornse


guentemente, la totale invalidazione. 

Non � inopp011tuno comunque osservare che l'omiis.sione � stata de


terminata, fra l'altro, secondo quanto si le1gge nella r~lazione uffidale 

illustrativa al d.P.R .n. 18 del 1971, dalla esigenza di coordina1re la 

futura disciplina con i 1prindpi della riforma tributaria in itinere e di 

attenedere l'esito degli 1studi e delle iniziative legisllative in COI1SO nel 

campo del diritto penale sostanziale e processuale. 

La questione � quindi infondata sotto ogni riflesso. 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

4. -Per �ragioni analoghe a quelle di cui ai nn. 2 e 3 vanno dichiarate 
infondate le censure, a detta del pretore subordii.nate, riguardanti 
il d.P.R. n. 62 del 1970. 
5. -E quanto gi� rilevato vale a negacre ogni fondamento anc:he a 
qu:e11e concernenti l'art. 123, formulate sotto il profilo cihe detta noit'tma 
-abrogando solo in parte la legge doganale n. 1424 1del 1940 -sii 
sarebbe posta in contrasto con la finalit�, �cui sii .iiS(poira la legge delega, 
di dare un'organica e �completa ri:strutturazione di tutta la dlisdp.Una 
della materia doganale, laddove tale finalit� � limitata alla sola mateTia 
delJle 1sanzioni per la quale il legislatore delegato 11'.lon ha provveduto. 
6. -Le censure riv�o�1te all'art. 122 in quaITTJto esso avrebbe ipireviisto, 
in mancanza dii una �Specifica autorizzazione dell'autorit� dlelegante, una 
vacatio legis ,pi� ampia di quella ordinaria sono rp�rive .di rilevanza [poich� 
hanno riferirrnento ad una dis1po.sizione la �cui aiwlii.cazione non viene 
in considerazione nel caso di ispecie. 
7. -In ordine, infine, al preteso vizio dell'art. 126 non pu� non 
essere ritenuta infondata la tesi del giudice a quo secondo cui il legisla'
1lore delegato, nel dettare una disciplina transitoria iper i procuratori 
doganali avrebbe ecceduto dai confini della legge delega che al punto 5 
dell'art. 2 sembrerebbe prevedere l'emanazi()[le �dii norme transdtorie solo 
a favore degli s1pedizioni:eri e non anche dei procuratori doganali. 
L'art. 126 non pu� infatti essere �consideTato isolatamente ma va 
ricollegato agli artt. 20 e seguenti del d.P.R. n. 18 del 1971 (il cui 
contenuto � stato ora riprodotto s�enza varianti negli artt. 40 e 1segg. del 

t.u. n. 43 del 1973) che, in attuazione dei ipunti 5 e 6 dell'art. 2 della 
legge delega, hanno profondamente innovato la d1sicip1ina della raiIJ1presentanza 
in dogana. 
Nell'ordinamento abrogato (al't. 17 legge n. 1424 de1l 1940) la raipp.
resentanza poteva essere conferita o a spedizionieri autorizzati ad 
agire in dogana o a persone munite di apposito mandato (.procuratori). 

Secondo le nuove diBpos.izioni, invec�e, la rappresentanza per il �compimento 
delle operazioni doganali pu� essere conferita esclusivamente 
ad uno spedizioniere doganale is�critto all'albo rpcraf�s1s.ionale e solo eccezionalmente 
pu� essere conferita ad uno spedizioniere doganale non 
iscritto nell'albo professionale, pU!rich� si tratti dd un dipendente diel 
proprietario della merce. 

La figura del procuratori.-e d;oiganale, quale 1soggetto diverso dal titolare 
dei diritti e delle obbligazioni doganali e a lui legato da un ra(pporto 
di mandato, � cos1 scomparsa nel nuovo ordinamento. Donde 
l'opportunit� di dettare norme tranis1itorie 19�er far salve ;posizioni acqui:
Site dai procuratori doganali che fos,sero a�c�creditati in dogana prima 
dell'entrata in vigore della nuova dLsci\I)Hna. 


64 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

D'altro canto rion va dimenticato che il limite dei pirinc�pi e dei 
criteri direttivi se serve a ci11co:Scrivere il campo della delegazione, s� 
da evitare che essa :possa esisere eserdtata in modo divergente dalle 
finalit� che la ispirano, non esclude �che il legislatore delegato ,possa 
valutare le particolari ,s1iituazioni giuridiche della legiislaziorne rprecedente 
che nella legge dele'gata devono trovare una nuova 1regolamentazione 
(Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 3). --(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 42 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Campagna (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. dello Stato Cairafa). 

Reati militari -Lesioni personali -Richiesta del comandante del corpo 


Mancata previsione della querela -Illegittimit� costituzionale -Esclu


sione. 

(Cost. artt. 3, 24; c.p.m. p., art. 260, secondo comma). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 260, comma secondo, 
codice penale mili.tare di pace, nella parte in cui subordina la 
procedibilit� dei reati ivi indicati alla richiesta del comandamento del 
corpo, e non anche alla querela dell'interessato (1). 

(1) SulJ.',argomento, cfr., VENDITTI R., Il diritto penale militare nel 
sistema penale italiano, 1973, 210. 
CORTE. COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 46 -Pres. Bonifacio -
Rel. De Mavco -La TorTa�ca (n.c.). 

Fallimento -Revoca della dichiarazione -Spese di procedura a carico del 
. fallito -Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 3; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 21, comma terzo). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 
eguaglianza, l'art. 21, secondo comma_. della vigente legge fallimentare 
(r..d. 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui pone a carico del fallito 
le spese di prncedura e l'onorario del curatore del fallimento la cui dichiarazione. 
sia stata revocata con sentenza passata in giudicato (1). 

(1) La ordinanza di rimessione (Tr1ib. Salerno 5 lug.lio 1973) � pubblicata 
in dir. fall. 1973, II, 754, con nota. 

PARTE ~' SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

(Omissis). -1. -L'art. 21 del r.d. 16 mairzo 1942, n. 267 (legge failli:
mentare), nel disdplinare gLi effetti della revoca della dichiarazione 
di fallimento, tra l'altro, al terzo comma, dis!Pone: �Le S[)ese di procedura 
e il compenso al curato.re sono a cairico del creditore istante, che 
� stato ,condannato ai danni per aver chiesta la dichiarazione di fallimento 
con colpa. In caso contrario il curatore ,pu� ottenere il pagamento, 
in 1tutto o in parte, :secondo 'le modalit� stabili�te dalle .speciali 
norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono 
conseguire adeguata retribuzione �. 

Le � 1speciali n:orme vigenti � richiamate ne11a seconda ,parte del 
rtportato comma erano queil1le :contenute nella legge 10 luglio 1930, n. 995, 
relative alla istituzione del ruolo degli amministratori giudiziari (art. 1) 
e del fondo speciale destinaito, tra l'altro, ad ailtTiibuire i detti compensi 
ai curatori nel caiso sopra ipotizzato (art. 5 u ..c.). 

Soppressi d.l ruolo ed il fondo speciale di cui si � detto con il 

d.l.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153, la giurisimudenza ,die11a Cassazio111e ha 
costantemente affermato il princ~pio che, nell'ipotesi gi� disdplinata 
nella detta seconda '.Parte del terzo comma dell'art. 21 del r.d. n. 267 
del 1942, s!)ese e ,compensi del curatore dovessero es1sere '.POSti a carico 
del fallito. 
Il tribunale, chiamato a decidere sull'istanza di compenso presentata 
dal curatore, 111ei confronti di un imprenrutore commericiale, la cui 
dichiarazione d'i fallimento era stata revocata in sede di opposizione, ha 
sollevato questione di legittimit� cosrtituzionale dell'art. 21 del r.d. 

n. 267 del 1942 sotto un duplice profilo: 
a) violazione dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, 
in quanto mentre tale nmma -ap!Plicabile, �secondo l'ordinanza di rinvio, 
anche nella materia civile -;prevede addlirittura la iriparazione 
degli errori giudiziari, di fronte ad pn evidente errore giudiziario, 
chi ne � stato vittima non solo non ha diritto ad alcuna r1ipa1razione, ma 
� addirittura tenuto a subirne un ulteriore onere; 

b) violazione dell'art. 3 d'ella Costituzione in quanto, senza razionale 
ra~ione, in deroga al principio che le 1s!!J�e1se :seguono la soccombenza, 
si :pongono a �car1i�co �d'i chi non solo non � soccombente ma non 
ha dato causa al procedimento, nel quale � risultato vincitore, gli oneri 
derivanti dal prneedimento stesso. 

2. -Cos� chiaritine i termini risulta che la questione � fondata, sotto 
l'assorbente profilo della violazione del prindpio di eguaglianza. 
Che anche nel procedimento fallimentare, quando ne ,ricor1rono gli 
estremi, si debba a:pplicare il principio che le S1pese seguono la socicombenza 
risulta confermato dalla stesisa norma impugnata che im:pUcitamente 
ne prevede addirittura una forma aggravata -qua,lie la con



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAtO 

danna al risal'c.imento dei danni -pe1r il .creditore che abbia richiesta 
la dichiarazione di fallimento con colipa. 

N� pu� obhletta:rsi �che :risolvendosi, in sostanza., quello falliLmentare 
in un procedimento esecutivo, debba ad esso aiprpHcarsi l'art. 95 del 
codice di procedura civile, in base al quale le 1sipese vanno poste a 
carico di ohi ha SUJbito l'esecuzione. 

Tale princ:ilpdo, irufatti, presuppone una esiecuziOIIle legittima ed in-' 
dubbiamente ben deve essere applicato nel p!l'ocedimento fa!Umentare 
quando abbia avuto il suo �corso normale, �con la liquidazione dell'attivo 
e la relativa ripartizione tra i creditori. 

Ma quando; �come nella specie, il .proceillmento .sia 1stato troncato 
sul nascere :per la �contestazione della mancanza degli estremi �che ne 
legittiimaslsero l'instaurazione e per giunta non pu� ravviisar:si nel comportamento 
di chi l'abbia 1subita un qualsiasi elemento di ~8J!Pporto di 
causa ad �ft'etto con tale instauraizone, evidentemente manca ogni fondamento 
giuridlico tper una pronunzia �che ha �come pres:upiposto neicessario 
Jiaffermazione di una responsabilit�. 

Infatti, a,ppunto alla resiponsabilit� delle parti :per le s,peis.e ed i 
danni $l!l"Ocessuali � intitolato il capo IV del titolo III del �codice di 
procedura �civile che diLs1cipUna la relativa materia e p<resuip1posto d!i 
qualsiasi forma .di responsabilit� � 1s:emiptre un comportamento, anche se 
lecito,. dal quale possa derivwe ad altri un onere o [Peggio un danno, 
con raJllporto diretto ed :immediato dli causalit�. 

Alla stessa guisa, p1ertanto, ohe il IC!l"editore istante che abbia provocato 
una .dJichiarazione di falilmento mmcesisivamente revocata, in 
tanto ipu� ess1ere chiamato a ris:pondere dei danni derivatine in quanto 
sia incol'lso in colpa, il debitore dichiarato illegittimamente fallito, in 
tanto [iu� essere ritenuto resiponsabile degli oneri che da tale dichlarazione 
1siano derivcati, in quanto se non ipr'Oiprio in 1colpa, sia incorso in 
cOillliportarrnenti �che abbiano indotto il giudice all'erra:to convincimento 
della esistenza degli estremi nece.ssari per la dichiarazione 1successivamente 
revocata. 

Quando questo �Comportamento nori vi sia, evidentemente non vi 
pu� essere affermazione dli quella iparlicolare forma dli responsabilit� 
che � il presupposto necessario di ogni >Condanna al pagamento di S{Pese 

o di �compensi inerenti al iprocedimento revocato. -(Omissis). 

SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3 dLcembre 
1974, nella causa 33/74 -Pres. Lecourt -Rel. Pescatore -Avv. gen. 
May:ras -Domanda di proinuncta ipregiudiziale iproiposita dail Centra!!: 
Raad van Beroie'.')� c:Jli Utrecht nelila causa Van B~nslbe11gen (avv. Kortmann) 
c. Bedrijfsvereniging voor der Metaalnijverheid -Interv.: 
Comm1ssione delle C'ooriun;tt� el.lll"qpee (ag. Bou11geoos:), Governo 
:iJrlandese (ag. Ly:saght), Governo inglese (a.g. Goid'win), e Governo 
tedesco (ag. Billow). 

Comunit� europee � Libera prestazione dei servizi � Divieto di restrizioni � 
Attivit� svincolate da partkolari qualificazioni o disciplina professionale 
� Obbligo di residenza � Incompatibilit� con il divieto di restrizioni. 

(Trattato CEE, artt. 59 e 60). 

Comunit� europee � Libera prestazione dei servizi � Divieto di restrizioni � 
Professione forense � Obbligo di residenza nella circoscrizione di determinati 
organi giudiziari � Compatibilit� con il divieto di restrizioni. 

(Trattato CEE, artt. 59 e 60). 

Comunit� europee� Libera prestazione dei servizi� Artt. 59, primo comma, 
e 60, terzo comma, del trattato CEE � Efficacia diretta. 

(Trattato CEE, artt. 59 e 60). 

Gli artt. 59, primo comma, e 60 terzo comma, del trattato CEE 
vanno interpretati nel senso che uno Stato non pu� rendere impossibile, 
esigendo la res~denza nel proprio territorio, la prestazione di servizi da 
parte di persone residenti in un altro Stato membro, qualora la sua legislazione 
relativa a determinati ser�vizi non sottoponga la prestazione dei 
medesimi ad alcuna particolare condizione (1). 

Non si pu� considerare incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato 
CEE la norma che impone a chi esercita la prrofessione di stabilirre 
la propria residenza nella circoscrizione di ,determinati organi giudiziari, 
quando detta norma appare obiettivamente necessaria per assicurare 
l'osservanza di disposizioni professionali collegate in particolare col funzionamento 
della giustizia e col rispetto della deontologia (2). 

(1-2.) Ancora una volta � venuta in rilievo, nell'1interpre.tazione deUa 
norma:tiva comunitaria, una questione di r�esidenza (da ultitmo dr.: Corte 
di giustizia, 12 ~ebbiradro 1974, neJ:La causa 152/73, SoTGIU, in questa Rassegna, 



68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Dalla fine del periodo transitorio gli artt. 59, p1�imo comma, e 60, 
terzo comma, del trattato e.E.E., hanno efficacia diretta e possono venir 
fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cu{ 
impongono la soppressione di tutte le d.iscriminazioni che colpiscono il 
prestatore d'un servizio a causa della sua nazionalit� o della sua residenza 
in uno Stato diverso da quello in cui il se1�vizio stesso viene 
fornito (3). 

(Omissis). -In diritto. Con ordinanza 18 a:prile 1974, pervenuta in 
cancelleria il 15 maggio 1974, il Centrale Raad van Beroep ha sottorposto 
a questa Corte, in forr-za del:l'art. 177 del Trattato CEE, atLcune qruestioni 
pregiudiziali �concementi l'inter;piretazione degli airtt. 59 e 60 del Trattato 
CEE !'elativi a~1a libera prestazione dei servizi nell'ambito del:lia 
Comunit�. 

Dette questioni sono state �sollevate in via incidentale, nella causa 
pendente dinanzi al giudice a quo, con rifeiriimento alla le.gittimazione 
della ,persona cui l'attwe aveva conferito la ipirocura ad litem. 

Dal fascicolo pro�es1suale risulta infatti che l'attOII'e aveva affidato 
la d!ifesa dei propri inter�essi ad un procuratore di nazionalit� olandese, 
ammesiso a patirocinmre nei giudizi per i quali non � neceissaria l'aE1sistenza 
d'un avvocato. 

Durante lo svolgimento della causa il citato ip1rocuratoire ha trasferito 
la propria residenza dai Paesi Bassi in Bel1gio. Pokh� la legge olan


1974, I, 1082, con nota di richiamo ai p!l'lecedenti). NeUa specie decisa con 
1a sentenza in rassegna, � .peraltro giustamente preval�sa, sulla inderogabiUt� 
del divieto dd ;restrizioni, la e.sdgenza di a�ssicurare quel particolare 
collegamento ter;ritoriale imposto dalla natura stessa di determinaite attivit� 
prorfessLonaili; .e 1si �spd�ega, qumdi, che i:Jaile pr�e'!aJenz�a v;enga invece 
meno quando il r1eq�is:ito della residenza sia prescritto, indipendentemente 
da una .specifica discip1ina deH'attivdt�, da svolge.re per la prestazione di 
servizi, con ,;riferimento �all'intero territorio nazdonalie. 

e 

Nel1a specie, si trattava dell'attivit� di consulente lega�1e, iil cui esercizio 
non � soggetto, iin Olanda, secondo quanto ricorda.to dall'avv. gen. 
Mayras .ne1He sue conclusiond, � �ad a1cuna discipldna e non � subordinato 
al possesiso di un quaLsi,asd. diploma, n� al�l'iscrizione iin un albo di una 
organizzazione o di un ordine prorfessional�e �. 

(3) Per analoga aff1ermazione di principdo, relativa all'alt't. 52 del Trattato 
CEE (e senza la pll'ecisazdone, �sostanzialmente 1imitativa, di cui alla 
second1a parte dehla masstirma), cfr.: Corte di giustizia, 21 giugno 1974 nella 
aausa 2/74, REYNERS, iin questa Rassegna, 1974, I, 881, con noita �di commento 
ed inili�cazione delle aJl�tre no;rme idei tra�ttafo �EE �gi� rko111osciute direttamente 
efficaci (cui adde l'art. 7; sent. 17 luglio 1963, nella causa 13/63, 
Repiibblica Italimia c. Commissione, Racc. 333, e lL'airit. 48, n. 2: sent. 4 aprile 
1974, nelfa causa 167/73, Commissione c. Repubblica Francese, Racc., 359 
e �in que�s�ta Rassegna, 19�74, I, 856). Al crtl:teirio in questa ooca1sione ado.ttato � 
' 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE-6\:1 

dese prevede che solo pe11sone residenti nei Paesi Bassi pos1sono assumere 
il patrocinio dinanzi .. al Centrale Raad van Beroep, gli � stata alloit'.a 
contestata la legittilffiazione a svolgere il suo mandato dinanzi al predetto 
tribunale. 

Avendo l'interessato invocato le nocrme del Trattato relative alla 
libera prestazione dei setrvizi nell'ambito della Comunit�, il Centrale 
Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte due queistioni concernenti 
l'interpretazione degli artt. 59 e 60 del 'l1rattato. 

Sulla portata effettiva degli artt. 59 e 60. 

Con la prima questi�ne si chiede alla Corte di interipiretare gli 
artt. 59 e 60 in relazione ad una norma inte1rna che rrtserva ai soli residenti 
nel territorio nazionale La facolt� di patrocinacre dinanzi a certi 
trtbunali. 

L'art. 59 stabiUsce nel primo comma -che � l'untco rilevante per 
la questione in esame -quanto segue: � Nel quaidiro delle dts1posizioni 
seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei ,servi:zi all'interno della 
Comunit� sono gradatamente soppresse durante il periodo traI11Siitoirio 
nei confronti dei cittadini degli Stati me_mbri staibiiliti in un paese della 
Comunit� che non siia quello del destinatario della prestazione �. 

L'art. 60, dopo aver precisato nel pirilffio e nel secondo comma che 
cosa s'intenda per �Servizi ai sen.s:i del Trattato, contiene nel terzo comma 
la seguente dtsposiz.ione: " Senza pregiudizio delle diiisiposizioni del capo 
relativo al diritto di stabilimento, il prestatore pu�, per l'e1secuzione della 
sua prestazione, eseiic-itare, a titolo temporaneo, la sua attivit� nel paese 

ispirata anche la dedsione in ,rassegna, -che riJsuliter� certamensbe deteirminante 
ne11a soluzione dei pirobiLemi co!I1cernenti 1a libera prestazione dei 
servizi. Per intendere quale (['�;soiLutivo 1contrj:buto abb~aJno apportato, nella 
concreta attuazione dei prtlnciipi del trattato della Comunsit� -economica 
europea, �1Le decisioni della Corte -di girustizi1a, basti consroer&"e che il 
30 ottobr-e 1974 ha Commiiss1ollle del1e ComUln:iJt� europee ha approvato 
uEa comunicazione a:l Consi-g��o (ail quailie � istato [P(['e1sentato, iil 4 novembre 
1974, speciilli-co elienco), ,aon la qua:Le ha formailmente irittrato, in 
ragione dei prindpi affermati dalla Corte di giustizda neUia rkordata causa 
2/74, tutte le proposte dd direttive intese a soppirimeiI'e le r-estrizioni in 
materiia di stabilimento e di libera 1[P(['estazfone dei serV!izi, ritenendole appunto 
divenute superflue per l'attuazione della no-rma del trattame1nto na


1

ziona11e. Con la stessa comuIJJi-cazicme, La CommtS:Sio[]Je dellie Comunit� europee, 
pur rilevando che ilia norma del trattamento economico nazio~rnle 
deve considerarsi orramai app1liaabile senza diserve, �e nonostante la mancata 
adozione delle direttive contemplate dalil'art. 57, n. 3, -deil Trattato, 
anche alile professioni me1diche, paramediche e farmaceutiche, ha ritenuto 
invece tuttora necessade Je dir1e-ttive previste dad nn. 1 e 2 dell'art. 57 per 



70 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ove la ,prestaZJione � fornita, alle ste1s1se condiziooi imposte dal paese 
steS!So ai prqpri 1citta<llini �. 

Si tratta perci� di stabilire se la nomna secondo cui il procmatoo-e 
ad litem deve riisdedere nello Stato in �cui ha da S1V0Lgere il iIJITO!pil'io manrdato 
,sia �compatibile �col dli.vieto di qual:siars:i. restrizione alla libera p.restazione 
di .servizi, divieto �contenuto negli artt. 519 e 60. 

Fl'a le'" restrizioni, di cui gli artt. 519 e 60 pres1C1I"wono la �SOPIPII'essione, 
rientrano tutte le 1condi:Zli.oni imposte al 1P1resrtatore in ragione della sua 
nazionalit� o della sua residenza in uno Stato diive.rs10 da quello in cui 
presta il servizio, quando non sono imposrt;e a collioro ie:he risiedono nel!. 
territorio nazionale oppure hanno per effetto d'impedii.ire o d'ostacoJa;re 
in altro modo l'attivit� del p!restatore. 

In particolare, il requisito della oosiidlen:za nello Stato in cui va 
fornito il servizio pu�, talivoUa, togliere ogni rilevanza 1P1ra1foa all'art. 59, 
che invece si /Pll"Opone :precisamente di eliminaire glii ostacoli alla Ubeira 
prestazione dli s~zi dia piairte di persi0ne non residenti nello Stato sul 
cui territorio viene effettuata la prestazione. 

Tenuto conto delLe speciali �Cal'latter~std.che dielle pre1sitaziioni di seirvizi, 
non 1si possono tuttavia considerare incompat~bili col Trattato i I"equ~s:i.ti 
~pecifici �che il ;prestatore deve poss�edeTe in for1za di norme sull'e1sercizd.o 
dlella sua ,prorfesisdone -norme in tema d'o11ganizzazione, di qualiifkazione 
di dleontologia, di con,trollo e di responsarbtlit� -giustificate dal 
pubblico inteTes1s1e ed obibligatorie nei corufronti idi .chiunque risieda nello 
Stato ove la prestazione � effettuata. Ci� vale nel 1carso in cui il /Pll'esitatore 
sfuggirebbe a tali norme grazie alla l'esidenza in un altlI'o Stato 
membro. 

il 11konosdmento redproco dei d1plomi e per il coordinamento delle normative 
nazionald sulle conddzfond di accesso e di esieil'dzio; e anche della necess1t� 
di taLe direttii!vie, prima facie ininegaibd.~1e, port;Tebbe oltrettutto :imve�ro 
dubitarsi, considerato che 1a superf.luit�, dopo l!a scac1enza del peTio:do transitorio, 
di dilrettive volte alla soppiressione del1e �r�eistriziond alla liber.t� di 
stabihlmento � stata affe.rmata :dalla Corte di giustizda, ne1la sentenza del 21 
giugno 19�74, rpit'oprio con riferimento all'art. 57, n. 1, de1l Trattato (che concerne 
le :dfa1ettive ii:ntese al re<Oipiroco rkonosdmento dei dipLomi, cecrtificatd 
e aLtl'.'li titoli). 

Pier i merdi1ci, �comunque, .sono ,state gfa di r1e1oente rpcredi:spoiste due di!!'eittvie, 
co!tl!te!IlJe[]Jti La rpil'ima l'e1~e!lllco dei tiito�ld recip!t'ocamenrte rkono�sdiuti e J,e 
disposizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di stabilimento e di 
ld1becra 1prerstazi�Olilie dled seirlVizi di medici, �e vo:lit1a fa seco[Jda a~ cooirdinamen.to 
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei vari Stati 
memb:rd (cfr. BoH. CE, 2/1975, pag. 10, imi. 1202-1204). 

La diretta ed'fkacia, dalla fine del pecriodo transdforio, dell'aiI't. 59, primo 
comma, de1l trattiate CEE � 1stata m1badiita anche con La senrt;ernza 12 dioem



gre 1974, reso nena causa 36/74 e pubblicata iin questo stesso numero della 

Rassegna. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

�, del paa-i, giUJSto riconosicer�e ad uno Stato membro il diritto di 
provvedere affinch� un po:iestatore dli seiI'Vizi, La cui attivit� si sivo:i.ga 1pell" 
intell"o o ,princl[)almente sul territorio d!i detto Stato, non possa utilizzare 
la lilbert� gaxantita dall'art. 519 allo scopo d!i sottracr:'ISI� allie norme sull'esell"
cizio della sua [professione la cui 01siserivanza gli sarebbe �lm\POIS!ta 
ove egli :si stabiliSISe nello Stato in questione. Una siID:nile 1situazione deve 
infatti venir regolata dalle nOll'IIlle sul diritto di 1sfabil1mento e non dalle 
norme ,sulla ,prestazione di ,se:vvizi. 

Sulla base dei 1Priniciipi test� emmciiati non si ;pru� .consd.diell"are 
incompatiibile.1con gli artt. 59 e 60 la norma cihe im!Pone a iehii ese11cita la 
rprofessione fOII"ense di s�tabilir,e la .propria ll'esiidenz;a nella 1circos1errizione 
dii determinati or:gani giudirziari, quando detta norima aip\Pal'e oibiettiva
�mente necessaria ;per asrs:icuirare l'osiservaniza d:i diJs1p.o.slizioni professrionali 
collegate in particolaa-e iCOl funzionamento della giustizia e rCOl rLS1Petto 
della deontologia. 

Diversa � tuttavia la situazione nel caso in cui lo Stato membiro 
non sottop:ooga la�!Pl'estazione di determinati 1servizi ad a:Lciin genere di 
qualiificazione o rdi disciplina professionale e fuss1i il ll'equisito della res:idenza 
con r<i:ferimento al proprio terTitorio in genell"ale. 

Se infatti, all'iinteirno d'uno Stato mellllbro, l'eswcizio d'una d1eterm:
inata attivit� � assolutamente libell"o, prrietendiere la residenza nello 
Stato rsigniftca impoo:ire una restll'izione incompatilbile reon �gli artt. .59 e 
60 del Trattato, dal momento che il buon funzioname;nto della giustia;ia 
;pu� venir garantito 1con obbUgihi meno pesanti, ad esern[)d.o prrescJ:'livendlo 
relezione d'un domicilio ove ;possano ess1ere indiirilz:zate le 1comunicazionJ 
giudiziarie. 

Gli artit. 59, prr1imo comma, e 60, terz.o rco.mma, del Tuarttato CEE 
vanno rpertanto interpretati nel senso rche uno Stato non rpu�, esiLgendo 
la residenza nel piroprio ter;ritorio, im{pedfure la !!Jiriestazione di serviizi da 
!Parte di ;persoine residenti in un altll'o Stato membro, quando la sua legislazione 
relativa a detell"lrrll�llati 1servizi non 1sottop:onga la prestazione dlei 
medesi!mi ad alcuna pairliJcolare rCOilldizione. 

SuH'efficacia diretta degli artt. 59 e 60. 

C()ll'l la seconda questione !Si chiede ,se gli a;rrtt. 59, :primo comma, 
e 60, terzo comma, del 'I1rattato CEE siano ddrettamente effi:ead rcosi� da 
creare in capo ai singoli diritti ,soggettivi �Che i giudic!i nazionali devono 
tutelail"e. 

La questione va risolta sulla base del silstema risultante dal carpdtolo 
1sui rservizi, tenendo inoltre conto delle norime 1S1Ul diritto d1' ,stabilimento 
rCU� rinvia l'art. 66. 


72 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
La graduale SOIPIPII"essione, dwrante :il periodo traI11Sitorio, delle restrizioni 
di cui all'art. 5,9 doveva essere effettuata, secondo l'airt. 63, !n 
base ad un � :programma generale > -1ohe fu rpoi fissato con. decisione 
del Consiglio 18 �lliicembre 196-1 (G.U. 1962., p1ag. 3.2) -da attuarsi mediante 
un insieme di direttive. 
Nel .sistema risultante dal capitolo sulle [Jl11eSftazioni di servizi, le dil'ettive 
adieill!I>ivano fulliZioni d!iJverse: la jpll"liona di tali funzioni consisteva, 
dm-ante il periodo transitorio, nell'elimdnal'e le restrizioni alla 
lilbera rpresta:zione diei servizi, la seconda nell'in'fll'cdurre nella legislazio:
ne degi1i Stati membri un COIIlJP�lesso d!i .niorm.e violltbe a factUbare l"es.ercizio 
effettivo della pcr-edetta Ubert�, in pairticolarre ,grazie al trecijptroco 
ll:':iconoscimento delle qualifiche pcr-ofessionali ed al coordlinamento delle 
dlfa~posizioni !!.'elative all'eserciZJi.o delle attivit� indi(pendenti. 
SpettaV'a ancora alle citate direttive trlisolrvere i iPI'Oblemi 1s1pre1cmci 
derivanti dal fatto che, mancando la resildenza, il prestatore avirebbe potuto 
in parte "Sfuggire all'app1icaz.ione delle norme IPII"Ofessionali vigenti 
nello Stato ove era prestato il serrvizio. 
Per quanto corwerne la �glraduale attuazione del cao;>itolo :relativo ai 
servizi, risulta dal �combinato disposto �dlella nomna generale contenuta 
nell'art. 8, n.� 7, e dell'art. 59 che la 1sop;p.ressione delle II"estrizioni alla 
liibera prresta2'iione dei serivizi andava real.iz:zata entro la fine del (prell"iodlo 
'fll'ansitorio, termine ultimo.[per l'entrata in vigore del 1COlmfP�leS1So di no['IITle 
contenute nel Trattato. 
L'aIJiplicazlione dell'art. 59, subordinata dmante il :peri.odo transdtorio 
all'emanaziorie dd direttive, non � pi� sottoposta, 1scaduto il 1predietto termine, 
ad a1cuna rcondizione. 
' L'art. 59 imprUca la :sQIPIPressione di qualsiasi 11.'estrizione ohe col,pi:sca 
il :prestato.re d'un servizio in ragiione della rSUa naz:ionalit� o della sJUa 
nesidenza in uno Stato c'Jlive:riso da quello in cui viene fornito il sell'Vizio 
stesso. 
Perlomeno in relazione al requi!sito della nazionalit� e della residenza, 
.gli artt. 59 e 60 contengono altresi�. una jprrecisa obbligazione di 
ri:sultato di �Cui .gli Stati membri non rp01SSono ritarr:dare o rifiutare l'ardempiimento 
invocando la mancata emanazione delle nO!l'l!Ile che avrebbero 
dovuto venir adottate in forza rdei poteri attribuiti dia.gli rurtt. 63 e 66. 
Si ideve quindi affea:mare che gli artt. 59, primo comma, e 60, terzo 
comma, hanno efficacia dliTetta e possono venilr fatti valere d:ina=i ai 
giudici naZJi.onali, almeno nella parte in rcui impongono la SCJiPJPlressione 
di tutte le dilscximinazioni che coLpi:scono il prestatore d'un servizio a 
causa della 1sua nazionalit� o della sua iresidenza in uno Stato diverso 
d!a quello in rcui il servizio stesso viene :fornito. -(Omissis). �1, 
i: II f 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

73 

CORTE-DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3 dicembre 
1974, nelil.a causa 40/74 -Pres. Lecuurt -Rel. Doirmer -Avv. gen. 
Resicihil -Domanda di pronunciia pregiudiziale p1r'Orposita dal Bu[lldessozia1gerkht 
nella 'causa Regno del Belgio, C01sters e Vounckx c. 
Beru,fsgenossenschaft -Interv.: Commissione delle Comunit� europee 
(ag. Karpenstein). 

Comuni.fa europee -Lavoratori migranti -Previdenza sociale � Domande, 
dichiarazioni e ricorsi � Presentazione presso un'autorit�, un'istituzione 

o un altro organismo corrispondente di. altro Stato membro -Organismo 
di collegamento -P�� essere considerato organismo corrispondente 
anche in ipotesi di presentazione di domanda giudiziale � Limiti 
di applicazione della norma. 
(Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 47). 

Ai fini dell'art. 47 del regolamento del Consiglio 25 settemhre 1958, 

n. 3 (secondo cui le domande, dichiarazioni o ricorsi da presentare entro 
un determinato termine presso un'autorit�, istituzione o un altro organismo 
di uno Stato membro sono ricevibili se sono presentati nello 
stesso termine presso un'autorit�, un'i$tituzione o un altro organismo corrispondente 
di un altro Stato membro), un organis'mo di collegamento, 
quale contemplato dall'a1�t. 3 del regolamento 3 dicembre 1958, n. 4, pu� 
essere considerato come un altro organismo corrispondente, anche nell'ipotesi 
di presentazione di una domanda giudiziale. Salvo deroga, l'articolo 
47 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 non pu� 
per� applicarsi nell'ipotesi in cui l'interessato sia domiciliato o, ai fimi 
della sua domanda., dichiarazione o ricorso, risulti essere rappresentato da 
un, procuratore, ad esempio un avvocato,� stabilito nello stesso Stato 
membro di cui deve applicarsi la normativa (1). 
(1) Il pr1ncip1io, per quanto rfalimensionato daLla limitazdone dd cui alla 
seconda parte del1a :massima, non convince;' e sia la Commiss1ione delle Comun1t� 
.europee sia lo stesso avv. g,en. REISCHL avevano invero motivamente 
contestato che un or1ganismo di colLegamento (nella sipecde iil Ministero 
belga della previdenza ,sociale) potesse qualifrkarsi come organismo " corrispondente 
� di un'autorit� ,giurisdizionale dd un altro Stato membro, che 
potesse riavvisarni, cl.o�, una " corri.1sponden2ia � tra autorit� amministrative 
ed autorit� giurisdizionali. Gi� 
.in via di principio, del resto, potrebbe dubitarsi della riferibi.Ut� 
della norma ane domande giudiziali; e se rtaile soilruzione pu� esser1e ora sositenuta 
,fo ragione della formu1a introdotta con l'art. 86 del regolamento del 
Consiglfo 14 1?1iugno 1971, n. 1408 (che fa espresso !rif1erimento agli organi 
g:urisdiziona11i), ci� non � di rper 1s� suf:l�ideme a far attr:Lbuire la stessa 
portata alla differente formula dell'art. 47 de,l regolamento n. 3; cos� come 
potrebbe ancora discutersi, anche 1ad ammette!l'e la rifor:Lbildt� della no,rma 
alle domande giudiziali, che il criterio ,fila applicabile alle impugnazioni, ad 



74 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omisis). -In diritto. -Con o:ridinananza 15 ma1g1gio 1974, ipe;rvenuta 
in cancelleria 1'11 giugno 1974, il Bunidesso!Z.lial:gericht ha sotto[posto 
a questa COO'te, a no~a dell'art. 177 del 'I1mttato CE.E, una questione 
pregiudlizia];e iche verte sull'inrber!P(['etazione dell'art. 47 del regolamento 
diel Constglio 26 settembrr'!e 19i58, n. 3, (['elativo ali.la !Pi'ev:idenza sociale 
dlei lavoratori migranti (G.U. 1958, pag. 561). 

La questio:ne, sollevata nell'ambito dli un ricOII'lso in ca1s1saizione avanti 
il Bu:nid!e1ssoziailgerkht, vevte sulla !I'iceviibi'l1t� di un aptpello interpo\Slto 
presso il Lanidesso~a];gericht della Renania del Nord Vesfalia dia uno 
dlegli attori nella causa .prin'Ci,pale avverso un.a sentenza del Sozialger1cht 
di Colonia. 

Nonostante che tale sentenza fosse notiifiicata aigli avvocati diegli 
attol'li nella �causa prindpale, con studio in Colonia, il 1� agosto 1972 
-come risulta dalla riceVTU.ta di riltonno --e ne11a 1senitenza fossie indicato 
�che questa poteva essere im{Pugnata in appello avanti il So.zi:algerLcht 
dii Colonia o a'V'.anti il Landess01Zialge!I"1chrt en�(['o un mesie dalla 
notifica, l'attore nella causa :prtncilpale, in dlata 30 aigosrto 1972, ha interposto 
31PPello, �con atto inviato al Min1stero della Plrevildienza Sodale a 
Bnwm11es, nella sua qua1lit� dli orgamsmo d:i .oollegamento beil1ga. 

Quest'ultimo, avendo (['1cevuto tale atto il 3.1 agosto 1972,, l'ha trasmesso 
alla � Be!rgibau-Berufsgenossenscihaft � d� Bocihum, Ol'lgani:.smo dli 
collegamento tedesco 1che ha iprovveduto ad inoltraire il iriJcoriso al Landes1sozia1gericiht 
dJella Renania del Nmd VeiSlfalia, icu:i l'atto tPeiTVen:iJva il 
7 1settembire 1972. 

Visito che l'appeNo � stato dicihiara<to irrk1evihille per iniosservanza 
del termine, gli attori nella causa princiipa1e hanno [pi'esentato ricorso 

atti che intervengono, cio�, ne1l'ambito dii un procedimeinto giiurisdizionale 
diisdplilnaito da norme p1rolPiri1e di oiaisoun oi!'dinamenrt:o nazionale. 

Che ila iimpugnazione di nna sentelll.Za ipossia essere utilmente pr1e1senta�1Ja 
non al gdudke competente (o sia pure al � corri.spondente � giiudice de1l'altro 
Stato membro), ma addiirLttur:a all'organismo dd collegamento appare, comUJnque, 
affeil'lmlaz1one di plrim1cipfo non autordzz:ata dall;a ratio e daJ1la l1e1tt1eria 
de11a norma comunitaria, 1spedalmente quando 1si conside!'li che la funzione 
de�gli oirganismi .dii collegamento, quale risulita dall'art. 3,, n. 2, del 
;r.egolamento n. 4 (.e dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 574/72), � quella 
di costituire un tramite tra 1e istituzioni, e quindi tra orgaJl111smi �nell'ambito 
dei quali non � ag�e�vo�le annove:r<aire .anche le autorit� g1unisidiizionali 

(cfr. art. I, leitt. e ed f, del regol1amento n. 3�; ali. 1-5 de.1 regolamento n. 4; 
art. 1, lett. n, o, e p, del regolamento n. 1408/71; e ali. 1-3 del regolamento 

n. 574/72); �ed � sintomatico che la stessa Corte dli giiustizia, interpir.etando 
disposizione relativa ad istituzioni ed auto!l"it� degli Sta1Ji membiri abbli:a 
incluso gli organi gh1cisd.izio1na;Ji .tra 1e autoritd (sent. 5 iluglio 19'67, neillia 
causa 6/67 GUERRA, Racc., 257). 
La debol1ezza dell'assunto in esame appare de�l re.sto imp11iciitamente 
confermata dalla limitazione contenuta nella seconda pax.te deHa massima, 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

75 

in cassazione al Bundessozia1gericht sostenendo prind11>aLmente che il 
Regno d1el Belgio e la Reprubbilica Federale di Gera:nania avevano istituito 
organismi di 1colleigamento p1er evitare ostacoli nell'esecuzione delle 
Convenzioni in materia di previdenza sociale.. 

Il Bundessozia1geri1cht, quindi, 1con la !Pl'esente domarida ha chiesto 
alla Corte di statuiire, in via pregiudiziale, sul se l'art. 47 del Tlegolam.ento 

n. 3 vada interpretato nel :senso che l' � ooiganismo corrlsipondente di 
un altro S.tato membro� possa essetre anche 0T1ganism9 di �collegamento 
di quest'altro Stato membro, nella fattispecie il Ministero belga della 
iprevidenza sociale, di Bruxelles, presiso il quaile rpu� essere p111eisentato 
�ai fini deliL'applicazJicme delia legistlazione di uno Stato membro� uin appello, 
ai 1sensi dei �� 143 e 151 idel � So21ialgeriichitsges1etz �, dill'leitto aid inr 
terirompere il termine d'iimpugnazione. 
L'art. 47 del regolamento n. 3 �COS� recita: 

� Le domande, dichiarazioni o dcort.s!� d1e, ad fini dell'awUcazdone 
della legiislazione .di uno Stato membro, awebbero dovuto essere pil.'esentati 
entil.'o un termine detwminato presso un'autoo:it�, i.istituzione o un 
altil.'o organilsmo di tale Stato, 1sono ll'icervilbdli 1se .sono presentati nello 
stesso tel'mine p1reisso un'autorit�, un'iistituzione o un altro 011ganiJsmo 
corri:�ondente di un altro Stato memlbro. In tal 1oaso l'autorit�, l'istituzione 
o l'ol'ganismo cosl investito traS1ITiette senza indugio tali dlomande, 
diichiarazioni o r1co1rsi all'autorit�, all'istituzione o all'or:ganismo comda 
una limitazione, oio�, idd cui la Corte ha avvertito la necessit�, e di 
cui, tuttavia, non .si ri.nvdiene traccia :nella no=ativa comuTIJitaria. N� pu� 
in �contrario soccoil.'rerr�e l:a ratio agevofativa de1la norma, l!a oppoil."tundt�, 
cio�, �di eliminiare possibili situazi.oTIJi d'1nceritezza (che possono del il.'�esto 
rilcorreT�e anche peir tl (LaV'oraitore �Stl'lainierro dorniciliaito �niello Si!Jato in cui 
� stata emessa la ,sentenza ,di primo ,g!l'ado), in quanto la individuazione 
del giudice competente in .sede di dmpugnazione, specialmente quando tale 
giudice ,sia e9PQ1e�ssamente indi.cato (come nella spec:iie alla quale si riferisce 
la sentenza in rassegna) ne11a decisione notificata all'interessato, pu� 
risu1tal'e certo pi� ag�evole che non fa individuazione deUe varie isti.tu:
ziioni comipetenti, quaH risuLtano dag1i allegati ai re,go1amenti n. 4 e 

n. 574/72. 
In definitiva, l'applicazione della norma in questione, intesa nei termini 
sopra indicati, viene a risolversi non fanto dn un'agevol:azione in 
favorre del lavoratorie migrante, qu!lJilJto piuttosto in un espediente per 
eludere il principio della tassativit� del �te=ine utile all'impugnazdone 
delle :sentenz.e (principio comune agli ordinamenti degld. Stati membri); 
e quanto tal!e I'tlievo ,sia valddo non pu� i.nV'e!l'o ne,ga11si quando si considerii 
che nella specie non si trattavia del singolo sprovveduto, ma dello 
stesso Stato beLga (Ministero della saTIJit� e della famiglia), che il.'ultim� 
giorno ut11e all'impugnaz1ione 1si era limitato a far peil.'Venir� l'atto di appe1lo 
(.esattamente indil'lizzato 1al ,giudic.e di appello, quale risultava indicato 
.neltl'atto di notifica de1la decisione di primo grado) al suo Ministero 
deUa rprievidenza socdale. 

4 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

11>etente del primo Stato o direttamente tramite le autorit� rcOllllPetenti 
degli Stati membri intereS1sati �. 

L'art. 83 del regolamento diel Consiglio 3 diiioomlblre 195�8, n. 4, che 
determina le modalit� di apipUcazione ed integira Le cliS1PO:Sli.ziond dlel regolamento 
n. 3 (G.U. 1958, pag. 597) precilsa che �La data in rcui sono 
state presentate le domandle, le dd.chiairazioni o i I"li;coirs1i it)resso un'autorit�, 
un'istituzione o un ~gan.iismo di un altro Stato memblt"o � conSiid!
erata come data di presientazione all'autorit�, alfistituzione o all'ooiganiismo 
competente �. 

L'art. 47 del regolamento n. 3 mira a ridurre le difficolt� di natwa 
giuridica e ammims:b:rtativa 1ch~ ipotirebbero inisorigere dall'applicazione dli 
tale regolamento, nella situazione d'incertezza in cui rpu� veni:re a trovarsi 
un lavoratore J.'lesidente in un altro Stato membro, quanto alle 
autorit�, istituzioni od altri onganiJsmi �cui egli deve rivolgerai per far 
valere i suoi diritti. 

Siffatte diStPosizioni dirette .a tutelare gli inter�es1siati contro le conseguenze 
dalla d~verisit� diei .ststemi nazionali dli iPII'evidenza social!e e d~ 
competenze all'interno di tali sistemi, vanno interip1retate ed arp[>1liLcate 
tenendo conto delle idifficolt� sj;lecifiche ll"is1contrate dai lavoratoiri ire1s1idlenti 
in un altro Stato membro e che P0tS1sono non es1sere infOII"IIIJJati cirtca 
le norme di tali competeooe. 

Tenuto conto della dr:i:versit� dei sistemi di '.!)crevidenza sociale e dei 
regimi di tutela giuriisldlizionale d'ei diritti 1soggettivi degli interes1sati in 
diversi Stati membri, non si pu� interpvetare la dlis1posiziooe dell'art. 47, 
la quale consente locro di rivo1geocisi ad una autorit�, istituzione od altro 
organismo � cocrrisrpondente di un altro Stato membiro ., nel senso che 
essa richiede 1che siiano OS1servate le distinzioni fra i.e rl~pettive competenze. 


In realt�, la distinzione tra autorit� amminiJSl1Jrativa ed autorit� ~u


d!iziaria �, in pi� Stati memba:-i, poco .chiara ed atta ad ingenerare con


fusione nei cittadini di un altro Stato memblt"o. 

Quindi si deve com(prendere �Che, usando l'aggettivo � coJ:'l'tsrpon


dente �, l'art. 47 richiede �che le domande, dkhiarazioni o ll"icocrsli, dn esso 

contemplati, sr:iano presentati ad un'autont�, ad un'istituzione o aid un 

altro organismo facente parte del 1sistema di prevtden:za sociale dello 

Stato membro di �cui trattasi. 

Non � quindi da esicludiensi 1che un oogan:Lsimo di .collegaimento, quale 

contemplato all'art. 3 del regolamento n. 4, possa essiere ,consiidecrato 

come un altro O[["lganismo corr:LsQ:>ondente, anche nell':Lpotesi in cui tcrattasli 

della presientazione di una domanda giudiziale. 

Cionondimeno, l'a,rt. 47 conterna;>1la soltanto il .caso in cui il lavora


tore abita in uno Stato membro divemo da quello la cui normativa � 

dev'essecre awlicata. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERN,AZIONALE 77 

Salvo deroga, esst0 non si pu� quindi �liPIP.Ucarre nelfipotesi in cui 
l'interessato ,sia domiciliato -o ai fini della domanda, dichiarazione o 
ricorso, i:rap1pcresentato da un prrocuratorre, ad eseII11Pio un avvocato, stabilito 
-nello Stato membro di cui deve aip[plica11si la normativa. 

Nel dubbio, S1Petta al giudice nazionale dii stabilire se le �condizioni 
richieste per l'ap1pUcazione della dilsiposizione ,siano soddisfatte. 


(Omissis). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12 dfucembre 
1974, .nella causa 36/74 -Pres. L,ecourt -Rei. MeriteniS de Wilmars 
-Avv. gen. Warner -Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Utrecht nella causa Walrave 
e Koch i(avrv. van Raay) c. Association Union Cycliste Internationale, 
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federacion 
Espanola Ciclismo -Interv.: Commissione delle Comunit� europee 
(ag. S�ch� e av;v. Bronkhorst) e Governo inglese. 

Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori -Attivit� sportiva Applicabilit� 
della normativa comunitaria -Limiti. 
(Trattato CEE, artt. 2, 48-51 e 59-66). 

Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi -Discriminazioni 
fondate sulla cittadinania -Divieto -Applicabilit� alla 
composizione di squadre sportive -Esclusione. 

(Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59). 

Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori delle persone e dei 
servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Ambito 
di operativit�. 

(Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59; regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, 

n. 1612�, art. 7, n. 4). 
Comunit� europee -Libera circolazione delle persone e dei servizi -Discriminazioni 
fondate sulla cittadinanza -Divieto -Rapporti giuridici al 
quali � applicabile. 

(Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59). 

Comunit� Europee -Libera prestazione dei servizi -Discriminazioni fondate 
sulla cittadinanza -Divieto -Efficacia diretta -Decorrenza. 
(Trattato CEE, art. 59, primo comma). 

Considerati gli obiettivi della Comunit� economica europea, l'attivit� 
sportiva � disciplinata d�il diritto comunitario solo in quanto configurabile 
come attivit� economica ai sensi dell'art. 2 del trattato CEE (1). 

(1-2) La Corte di giustizia ha precisato, i.n coerenza 'con gli obietta.vi 
del trattato OEE, i limiti entro cui le attivit� sportive possono considerarsi 
discipltnate dal diritto comuinitairio. La conseguenzdaUt� espr,essa tra le 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

78 

Il divieto di discriminazioni fondate sulla citta,dinanza, stabilito 
'dagli artt. 7, 48 e 59 del trattat_o CEE, non concerne la composizione 
di squadre sportive -ed in particolare delle rappresentative nazionali 
-operata esclusivamente in base a criteri tecmico-sportivi; e perci� 
impossibile configurn1�e tale attivit� sotto il profilo economico (2). 

Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non 
solo gli atti dell'autorit� pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette 
a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione 
di servizi (3). 

Il principio di non discriminazione costituisce un parametro inderogabile 
per qualsiasi rappo1�to giuridico purch� questo, in considerazione 
Ria del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, 
possa eRsere ricondotto al territorio della Comunit� economica europea 
(4). 

L'art. 59, primo comma, del trattato CEE, prescrivendo l'abolizione 
di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, 
a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio, diritti soggettivi 
che il giudice nazionale � tenuto a tutelare (5). 

(Omissis). -In dfrttto. -Con provvedfumento 15 maggio 1974, registrato 
in cancellaria il 24 dello 'stess.o mese, 1'.Axlrond!ilss.ementsD:�echtbank 
di Utrecht ha ;s1otto1posito a que.sta Cor<te, a ,npnma dell'art. 177 diel 
Trattato CEE, talune questioni relative all'inter:pretazlione degli artt. 7, 
prhno comma, 48 e 59, primo comma, del Tir:attato istesso, nonch� del 
regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612 (G.U. n. 2,57, pa.g. 2) 
concernente la libera drcolazione dei Lavoratori nell'ambito della Comunit�. 


Le suddette questioni tendono in sostanza a stabilire ise sfa comtPatibile 
con tali norme una disposdzione del 11e]olamento delll'Union Cydi


due p�roposizioni della seconda massima (rdprodo�tte dal dispositivo del.la 
decisione) .sembra pera1tro dover.si in1tendeTe nel 'senso inverso, apparendo 
pregiuddziai1e, secoIJJdo l'ord1ne logico, La �esclusione del1a specifica attivit� 
considerata dal nove�ro delle attivU� 'economiche, e �conseguente a tale 
esclusione, in base al principio di cui �alla prima massima, la in:app.LicabiLit� 
del dirvieto di discriminazJi.oni stabiLito dagli artt. 7, 46 e 59 del 
tr>attato CEE. 

Coane Vliene �ricordato nelle osservazioni della Commissione, !riassunte 
nella ,esposiziione in fatto della sentet!rna, nessuna ddrettiva � stata adottata 
dal ConsigLio, nel settme .spor.tivo, per }',attuazione del Programma generale 
de~ 18 ddeembre 19161, nessun seguito avendo finora arvuto un pTogetto 
di di!re�1J1Ji.va rper �1a liberalizzazfone di taLune attivit�, tra cui le sportive, 
presentato da!Jia Commi1ssdone il 23 dikembr.e 1969 (GucE, 19 fobbraio 1970, 

n. 
e 21). 
(3-4) RiLevantd aff\ermazdoni di prdncipi:o, coer.enti con ~'orie,ntamento 
adottato da�hla Coa:te di .grus1tizd,a 'i!Il meTito a�J.a imperativit� ed mde�rogabilit� 
del princtpdo dd non discr.iminaziione, ed uti1i, in particolare, ad 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giudice nazionale che spetta accertare la natura dell'attivit� ~getto 
della causa dinanzi a lui promossa, e, in pa:rticolare, di decidere se nello 
51Port in questione allenatore e ,corridore 1costituisicano una squadra. 

La Corte si pronuncia tenendlo 1presen1:Ji i limliti della ,sfera di a[lplicazione 
del diritto comunita:rfo delineati in IPI"ecedenza. 

L,e questioni vertono sull'intel'!Pretazione degli artt. 48 e 49 e, in 
subocdine, dell'art. 7 del Trattato. Sostanzialmente, talii questioni tendono 
a stabilire se dlette norme possano �l/P!P:licamsi a rapo;iorti giUJI"idki 
estranei al diritto pubbl'ico, a d1eterminarne JJa 1stfora di app�.icazione territoriale 
in relazione ad un Tegolamento .sportivo che vincola tutti gli 
affiliati ad una federazione mondiale, e ad acicerlaire l'efficacia immediata 

d:i alcune di esse. 
In primo !Luogo 1S1i chiede se le disposiziond. del regolameruto adottarto 
da una federazione srr;iortiva intemnazionale posisano considera:r1si incom1Pati'bili 
con il Trattato e, in i!)articolaire, 1con gli arttooli citati. 

Nel 1cor:so del procedimento, � ,stato afferimato che i divieti sanciti 
da tali articoli concernono untcarrnente le restrilzioni stabilite dia atti 
emessi da un'autorit� pubblica, non gi� da [pel'!sone o a:ssociazdoni estT:anee 
al diritto .pubbUco. 

Gli airtt. 7, 48 e 49 vietano, nei !Settori da essi rispettivamente dtsci1Plinati, 
qualiSliasi dli:scriminazione fo:i;idata 1sulla <Cittadinanza. Tale divieto 
riguarda non solo gli atti dell'autorit� JPUbblica, ma le noiime di qualsiasi 
natrnra dirette a d~sciiplinare 'collettivamente il lavoro 1suboridiinato e 
la prestazione dli 1servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri de>glii. 
ostacoli alla lilberra ci1"colazione de]le persone ed alla libera iprestazione 
di servizd -che costitutsce uno degli obiettivi fondarrnentali della Comunit�, 
'Corusaiorato nell'art. 3, lettera e), del Trattato -sarebbe com!
pil"orrle<Ssa se oltre alle limitazioni stabilite da norme '~tataEi non si eUmina,
Slsero anche quelle poste ,da associazioni o ol'ganismi non di diritto 
pUJbblico nell'esercizio diella loro autonomia giurtdiica. Inoltre, :pokh� nei 
vari Paesi membri la prestazione del lavoro � dli:sc�jplinata talvolta da 
norme emanate dallo Stato, talvolta 'da contrattJi o atti di natura !Pr�'Vati:
stica, 1se il divieto sancito dal diritto coa:nunitairfo avesse valoire unicamente 
,per gili atti diella publbliica autol'it�, potrebbe scaturirne una difformit� 
d'applicazione. 

Indubbiamente, g1i artt. 60, terzo 'Comma, 62 e 64 rigua1rdano esrr;iressamente, 
per quanto ,concerne la pr�esta,zione di 1servizi, l'abolizione di 
provvedimenti statali. Tale drcostanza, tuttavia, non 1SJminuisce la portata 
generale dell'art. 59, il quale non fa alcuna distinzione rigua!I'do 
all'origine delle restrizioni da eliminare. D'altria rparte, � rp1acifico che 
l'art. 48, 1ohe 1prescrive l'a:boUzione dli qualsiasi discriminazione fondata 
sulla cittadinanza nel settore del lavoro ,subordinato, s:i aprpliica anche 
ai �contratti ed ai regolamenti posti in es1seve da 1so,ggetti diversi dalla 
pubblica autorit�. Ne corusegue che l'art. 7, rn. 4, del regoliamenrto o:llU



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

79 

ste Internationale -regolamento �CJhe d:i:scdplina i caim;pfonati mondiali 
di mezzofondo -1secondo �cui �l'allenatore deve avere la istessa cittadinanza 
del cCJ111rid'ore �. Tali questioni soo:io 1state !Pil"esentate in occaiSlione 
di un'azione eS(peTita 1contro l'Union Cycliiste Irnternationale, nonch� contro 
le federazioni olandese e S[pagnola di 1cici!Ji:smo, da due <Cittadini olandesi 
-i quali partec:ipano abitua1Jmente alle .gM'e di me'2JZcxfondo in. qualit� 
di allen.atOlri -che �considerano �ddscriminatoria la 1sudidetta dis(posizione 
del regolamento dell'UCI. 

Considerati gli obbiettivi della Comunit�, l'attivit� sportiva � diisiciplinata 
dal diritto .comunitairio .solo in quanto conf1gwabile �come attiivlit� 
econom1ca ai sensi dell'art. 2 del 'Drattato. In 1Partiicolaire, quando una 
simile attivit� riveste il 1caratt&e di una !Pll'esrtazione di lavoro sllllboirdlinato 
o dli una jpirestazione di �servizio re1Jrilbuita, ess:a irientra nell'ambdto 
d'aiPrpHcazione degli aTtt. 48-51 o 59-66 del Trattato, a 1seconda deli ca1Sli. 
Tali norme, che rendono operante il rprinci(pio generale stabilito dall'art. 
7 diel Trattato, vietano qua1siais1 discriminazione, fonidata siulla cittadinanza, 
ohe IPOSisa ostacolare l'esercizio delle attli.vit� da esse dliis1ciplinate. 


Sotto questo rprofilo, il tii(po di ra(piporto giuridico id!a cui traggono 
or1gine. dette ptrestazioni � iTtrlilevante, IPOkh� il prin!C11pio della noo:i dlisCtrimiinazione 
vale indistintamente (per tutte le (pll"estaz.ioni di lavoiro o 
di .servii2Ji. Esula da tale divieto la composizione dd squaidlre SJPortiive 
-e in particolare delle rappresentatlive nazionali -01Perata es1cilus1hramente 
in base a criteri tecnico-.s:portivi; � iper:ci� iim:porSJsd1bile confiiguraire 
tale attivit� sotto il pcrofilo economi1co. Tale interipretazione d&ogatotria, 
comunque, va intesa molto rigorosamente e non rpu� estenderSli oltre i 
limiti ben pireici:si del .settore cui si :riferisice. A questo ptroiposito, � al 

intender,e l'1ambito �di operatdviit� del diritto comurtl.twio. Nella specie, si 
discuteiva dd una norma del T�egolamento 1emanato p.er d campionati mondiald 
daJ.l'Unione Ciclistica Iinte1mazdonale; e Le associazdoni sportive conv
�enute nella ca.usa princ1pale avevano 1appunto contes.tato, in via di pri111cipio, 
che �gild _a['tt. 7, 48 .e 59 del traittato CEE poteissero aviere efficacia 
di!l'etta non sofo. nei corufronti delle autorit� nazdonali, ma anche nelle 
rielazioni �tTa piriviati, e che la portata o la valddit� di un regolameinto 
internaziiona1e, comunque, po.tessero esser�e compirome�sse dalla normativa 
comundtaria. Ce!1tamente, ,1a questione di fondo �sulla :rilevanza del:la normativa 
,comuni�taria l'eiLativiamente a 1rapporti .giuridid costdtudti :fluo:ri de�l 
tel'lritorio delil..e Comundt�, e de,stinati tuttawa ad esp�ldcarie effetti nell'ambito 
del temrMorio comunitario, � questiOOJJe di non indiffeirente 'portata, 
e non mancher� dd ripropo:rsi all'attenzione della Corite di giustiztia, anche 
per iLa necessiJt� dd concilia.re iii. pr1ncipii.o idi cui a!lll1a quarta massima con 
1e norme �di diritto internazfonalie privato sulla .indiv:i.duaz.ione de�llla le�gge 
appliicabile ad rapporiti .in tema di obbli.gazioni. 

(5) Conf. Corte di giustizia, 3 dfoembre 19<74, nella causa 33/74, VAN 
BINSBERGEN, supll"a, con nota di commento. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, -sez. un., 4 gennaio 1975, n. 2 -Pres. Pece -
Rel. La Torre -P.M. Pedace -Ministero delle finanze (avv. Stato 
Fanelli) c. soc. r.l. Ferraretto (avv. Scarpa e Scalzo). 

Trattati e convenzioni internazionali -G.A.T.T. -Principio della parit� di 
trattament� tributario -Immediata applicabilit�. 
(G.A.T.T., art. IV; Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Protocolli di 
emendamento di Ginevra del 10 marzo 1955; legge 5 aprile 1950, n. 295; legge 
7 novembre 1957, n. 1307). 

Trattati e convenzioni internazionali -G.A.T.T. -Principio della parit� di 
trattamento tributario � Riferimento al carico tributario complessivo 
ed alle sole imposizioni interne. 
(G.A.T.T., art. IV). 

Imposte e tasse in genere -Diritto erariale sulle acquaviti -Cognac importato 
e acquavite nazionale -Rapporto di similarit� -Sussistenza. 

(O.I. 1 marzo 1937, n. 226, art. 1; tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 
1965, n. 723, voce n. 2209, lett. C; legge 7 dicembre 1951, n. 1559, artt. 4 
e 12; d.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019, art. 9). 
Imposte e tasse in genere -Diritto erariale sulle acquaviti -Acquaviti di 
vino nazionale e acquaviti di vino importate � Trattamento tributario � 
Disparit� � Sussistenza. 

(R.d.l. 27 aprile 1936, n. 635, art. 2; d.l. 22 aprile 1937, n. 625, art. 2; 
d.l. 3 maggio 1948, n. 691, tab. A, XXII; d.l. 16 settembre 1955, n. 836, 
artt. 2 e 3). 
Imposte e tasse in genere -Diritto erariale sulle acquaviti -Acquaviti di 
vino nazionali e acquaviti di vino importate -Disparit� di trattamento Compatibilit� 
con le clausole del G.A.T.T. -Limiti -Criterio di computo 
della discriminazione consentita. 

(G.A.T.T., art. IV; Protocollo di Annecy del 10 ottobrEl 1949; d.l. 2 febbraio 
1933, n. 23, art. 6; d.l. 18 g,ennaio 1937, n. 22, art. 2; d.l. 22 aprile 1937, n. 625; 

d.l. 3 maggio 1948, n. 691, tab. A, XXII). 
Trattati e convenzioni internazionali -G.A.T.T. -Contrastanti disposizioni 
di diritto interno'� Ammissibilit� � Ricorrenza� -Ipotesi. 
(G.A.T.T., art. IV). 

Comunit� europee � Trattato istitutivo della Comunit� economica europea Effetti 
� Limitazione della sovranit� normativa degli Stati membri Prevalenza 
delle norme comunitarie sulle preesistenti e contrastanti 
disposizioni di diritto interno. 

(Trattato e.E.E.; legge 14 ottobre 1957, n. 1203). 

Comunit� europee -Trattato e.E.E. -Artt. 95, primo e secondo comma Efficacia 
diretta � Decorrenza. 
(Trattato e.E.E., art. 95, primo e secondo comma). 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

mero 1612/68 estende il divieto d:i dtscrimdnazione ai �contratti � ed 
e alle altre regolamentazioni �collettive � in matertia di lavoro. 

Le attivit� di cui all'art. 59 differiscono da quelle considerate dall'art. 
48 non gi� per la loro natura, ma solo per il fatto di non essere 
diseiiplinate da un contratto di lavoro. Quest'uniica differenza non pu� 
giu:stificaire un'inte'I"!Pll'letazione 1che limiti la sfera di aipjpUcaizione del 
IPI'incipio di Ubert� in questione.. Ne consegue che le ddt$posdzdoni degli 
artt. 7, 48 e 59 del Trattato possono essere prese in 1CoillSideTazione dJal 
giudliice nazionale al fine di valutaJ"e la valk!Jit� o l'efficacia di una norma 
contenuta nel regolamento di un'organiz:zazione 1S1Portiva. 

Il giudice d'i rinvio chiede poi in che misu:ra il rpirincdpio della non 
discriminazione posrsa indlluire s;ui raippol"lti giiruriddci sita.bi.liti nell'ambito 
delle attivit� di una fede:mzione sportiva mondiale. La Corte � inoltre 
invitata a �stabilire 1se a tal fine stia rilevante la cdrcostanza �Che la 
competizione srportiva si 1svolga sul te1iriitOII'io della Comunit� ~pme in 
un Paese terzo. 

Il principdo di non dlis:cn:iminazione, in ra,gione del suo cavattere 
imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualstiasd raprpoltiJo 
giuridico pu11cih� quesito, in cons~deirazione 1sda diel luogo in cui 001r1ge, 
sia del luogo in cui dispiega i 1suoi effetti, possa essere riicondotto al 
territorio della Comunit�. Spetta al giudice na:zionale accertare, caso 
per caso, l'esiistenza di tale nesso sp1aziale, e, /Pef!" quanto riguarda l'efficacia 
giuridica del rappoirito ,i!nJ question1e, ravvisare li.e everubuali violazioni 
del !Pfl"incipio di non discriminazione. 
. Infine ,fil chiede a questa Corte se l'airt. 59, primo comma, ed eventualmente 
l'art. 7, primo comma, del Trattato aibibiano efficacia imrnediata 
nell'ordinamento giuridfoo degli Stati membri. 

�Come :si � visto, l'art. 5�9 ,prescrive :lira l'altro; rper quanto attiene alla 
prestazione dd servizi, l'abolizione di qual:siias:i diiscrimina!Zione fondata 
sulla cittadinanza del prestatore. Tale norma, nel settore tSpecifi.co della 
pil'.'"estazione 'di servizi, concretizza il princdrpio programmatico di non 
d~sar1minazione sancito dall'art. 7 riguair'do al comrplesso d!elle materie 
disciplinate dal Trattato e dall'art. 48 iPer quanto conceirne il settore 
del lavoro subordinato. Come questa Corte ha gi� affermato rpeir diTitto 
('sentenza 3 dicembre 1974 nella causa 33/74, Van Binislbe11gen), l'art. 59 
vieta in maniera categorica 1che, alla :scadenza del rperiodo dd transizione, 
gli ordinamenti giuridiici interni degli Stati membri rpOISISano in:
firapporre alla prestazione di :servizi -almeno nei :coruiron1Ji dei cittadini 
dei paesi della Comunit� --qualsiasi ostacolo o limitazione fondata 
,sulla cittadinanza del rpirestatore. Se ne deve conclu:dere che l'art. 59, 
primo comma, fP!rescrivendo l'abolizione dli qualsiasi dliiscrimin~one fondata 
sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a ,decorrere dalla :scadenza 
del periodo di transizione, diritti sogigettivi che il gliudi:ce nazionale � 
tenuto a tutelare -(Omissis). 


84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n principio della parit� di trattamento tributario, previsto dall'articolo 
IV del G.A.T.T., va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola 
aliquota, ma con riguardo al carico fiscale complessivo gravante nell'insieme 
sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero; 
la comparazione va peraltro effettuata con riferimento alle sole tasse o 
altre imposizioni interne o a tali imposizioni corrispondenti (come ad 
es. l'i.g.e. all'importazione, la sovrimposta di confine, e il diritto erariale), 
senza tener conto, quindi, n� dei tributi che il pro.dotto abbia 
gi� scontato nel Paese di provenienza, n� di quelli che si riscuotono per 
il fatto e all'atto dell'importazione (2). 

Poich� la legislazione interna annovera il cognac fra le acquaviti di 
vino e come tale lo qualifica anche agli effetti fiscali, e considerato che 
prodotto nazionale similare deve intendersi quello in concorrenza col 
prodotto importato o �qui pewt etre 1di1'1ectemeint substitu� �, deve ritenersi 
sussistente tra il cognac importato e l'acquavite nazionale il rapporto 
,di similarit� richiesto dall'art. IV del G.A.T.T. per l'applicazione 
del principio della parit� di trattamento tributario (3). 

2. -Le decisioni in esame hanno ii!noltr.e iriibad~to la necessit�, nel 
verificaxe la cordspO'Ildenza 1del c�arj,co fiscale .gravante sui prodotti nazionali 
con 1quello :giravante 1sui similari prodotti dmporlati dai Piaesi aderenti 
al G.A.T.T., di av�eir riguardo al �Carico fiscaLe .coonp�essivo; e 1a steissa portata 
� .stata !l'l1conosciuta anche �al rpritndpfo di pair&t� dii trattamento contem~
ato da1l'a:rt. 95 deL trattato CEE, secondo crdterfo gi� adottato, del 
resto, dailla Cor.te dii 1giustiziia de11.e �Comunit� europee (v., per .tutte, sent. 
3 1apriwe 1968, nel�!a rcaUJsa 28/67, MoLKEREI, Racc., 191, e Dir. scambi inter.n., 
1968, 406; 4 aipri:Le 1968, lll!ella causa 13/67, KunT, Racc., 249). 
3. -Quanto alla questione concernente il'applicabd:Liit� deil diritto eiraria1e 
sulLe acquarviiti, le solumoni adottate da11a Corte dd cassazione, aincihe 
a .pr.escindere dalla lt"ibadita assimii1abilit� del cognac alLe acquaviti di vino 
nazfi.cmali (coruf.: 6 g,iu:gno 1972, lll. 1773), non sembrano del itutto conviincenti, 
�sia nel1a 'Parte in �Cui la ruscrim:iinaziione oonsenti.ita .illl viirt� del1a 
clausola �deillo stand still viiene rif.erdta alla sola incidenza del tributo alla 
data del 10 ottob11e 19�49� (consirderrandosi .cio� ogni eventuale maggiore 
incidenza 1successiva .irncompatiibHe con il .poocipio della iparit� di trattamento), 
sia per il'affermaita dnicompatibiLiit� del diiritto &arli.ale con la 
normatwa �comunitaria. 
ln ordillle all:a prima quesitione, sembra infatti potersi osservare, secondo 
argomentazi:Ollli ampdamente svolte ne.J.lie dli.fese dell!'Almrninistrazione, 
.che ila disparit� di �trattamento coosentii.ta dalla clausoila di riserva 
Jiimttativa va considerata .con riferimento al ddfierente criterio impositivo 
applicalbile aLla daita deil 10 ottobre 19'49, alil'assoggettamento dei .prodotti 
nazionali, tanto 1pi� che le maggiorazioni d'imposta successi.Vlamente disposte, 
trattandosi di tributo .stabdliito dn misura deteirmiinata (e non secondo 
.aJiiquote perrcentuali), rispondono rad ovvde esigenze di adeguamento 
monetario, senza necessariamente rrisolver.si, quindi, m una pi� giravosa 
incideMa deJ. tributo; � 1evdidente, comunque, rche il .calcolo prroposto neil1a 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

Comunit� europee . Principio della parit� di trattamento tributario � Riferimento 
al carico tributario complessivo. 
(Trattato C.E.E.� art. 95). 

L'ordine di esecuzione emanato con le leggi 5 aprile 1950, n. 295 e 
7 novembre 1957, n. 1307, concernenti rispettivamente il General Agreement 
on Tarifs and Trade sottoscritto a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed i 
Protocolli di eme11idamento adottati a Ginevra il 10 marzo 1955, comporta 
che l'Italia ha recepito nel suo ordinamento, con la stessa efficacia 
di una legge interna, la normativa contenuta nella convenzione 
internazionale, con la clausola stand 1still prevista, per la parte II dell'Accordo, 
dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949. E pertanto, 
salva la prevalenza delle contrarie leggi eventualmente esistenti alla 
data del 10 ottobre 1949, ma ferma per quant'altro l'efficacia vincolante 
del recepito Accordo (anche per la normativa della parte Il), nulla � di 
ostacolo a che il principio della parit� tributaria di cui all'art. IV del 
G.A.T.T., che non si esaurisce in una mera e generica enunciazione programmatica, 
ma contiene un precetto sufficientemente specifico, completo 
nei suoi elementi essenziali e, come tale, capace di operare senza 
bisogno di una ulteriore integrazione legislativa, sia immed'iatamente 
applicabile, al pari di ogni altra norma precettiva dello Stato, nei con


fronti dei soggetti dell'ordinamento interno (1). 

(1-19) Clausole del G.A.T.T., normativa comunitaria e diritto interno. 

1. -Con le due import8Jnti decistioni in I'lll'sseign1a le sezioni umte della 
Co:rte di cassazione si sono nuovamente prormmciate su11e questdoru concerne1n1Ji 
d rapporti tra 1e clausolie del G.A.T.T. �e la normativa di d�ritto 
interno, con:l)ermando, innanzitutto, \l'o!dentamento gi� neUe note sentenz,e 
8Jdot1Jato dn ocdi!Ille a\lla n:8Jtua:-a di norme self executi.ng de'1i11e cilJaUS10ile del 
G.A.T.T., .aua loro d!doneit�, cio�, ad attribuire ai 1singo1i diritti sog1gettdvii 
suscettibili di tutela giuri.sdizdonale. A tal proposiiio, � sufficiente rkhia:.. 
m8Jre quanto gi� osseil'Vato a commento delile decisioni emesse sulla stessa 
questione, ma in senso opposto, da.Jila Cm:te di '~ustdztiJa delle Comuni,t� 
europee (in .q111esta Rassegna, 1974, 1, 3'14 1e segg., tin nota), non senza sotto1ineave 
nuo1\namente La necessit� �di risol\ne!l'e, in senso coe�rente con la 
normativa 1comunitaria, un 1C01S� radicale di1sse!l1SO di opdnioni; e rpokh� nei 
didtti e negli o:bb1i:ghi degli Stati membiri � subentrata, anche rper quanto 
concerne i crappor1td .con d �Singoli, la Comunit� e�COi!lJomica europea (che 
sarebbe vincolata a :d,spettare, per quanto co:ncierne il nostro ordinamento, 
l'efficacia ,dioretta ed immediata riconosciuta, daUa Corte di cassaz,ione, 
alle clausoie del G.A.T.T.) :non sembra da ,eseludeve, .iinV"ero, ila necessit� 
di investire della que1s1Jione l1a Corte d� 1gdius1Jizi1a, specialmente� quando 
si consideri che i potel'i irelativi 1alla poli.tica faTid'tfaria e comme!rcdaie sono 
stati trasferiti alle LstdtuzJ.oni comunitariie e ,che l'eserdzdo dd tali .poteri, 
e quindi anche l'adempimento degli eventuali obbiUghi non possono essere 
valutati se non nell'ambito dell'ordinamento .oomunLtario. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

85 

Per quanto concerne il diritto erariale sulle acquaviti sussiste disparit� 
di trattamento tra le acquaviti di vino nazionali e quelle importate, 
in quanto mentre l'acquavite di vino nazionale, siccome classificata fra 
gli spiriti di seconda categoria, � in quanto tale esente dal diritto erariale, 
questo tributo colpisce invece le acquaviti di vino importate (e 
,quindi il cognac), poich� il loro regime, che la legislazione dog�anale 
considera a parte e non consente pe1�ci� di assimilare a quello del corrispondente 
prodotto nazionale, si richiama al regime fiscale dell'alcool 
etilico in genere, che tale tributo appunto prevede, senza la possibilit� 
di distinzione per categorie (prima e seconda) che, per i prodotti importati, 
non risulta mai fatta, mentre, per le acquaviti nazionali, � il rifiesso 
del diverso e specifico trattamento riservato per� esse all'interno (4). ' 

La disparit� di trattamento tributario tra le acquaviti di vino importate 
e quelle nazionali esisteva gi� alla data del 10 ottobre 1949, ed 
� quindi compatibile, in virt� deUa clausola di riserva limitativa, con le 
clausole del G.A.T.T. Tale disparit� pu� quindi continuare a sussistere 
indefinitivamente, ma nei soli originari 'limiti, nel senso, cio�, che nel 
raffronto comparativo degli oneri fiscali complessivamente gravanti sul 
prodotto importato e sul similare prodotto nazionale l'ecce:denza di carico 
tributario consentita a danno del prodotto importato deve ,essere 
calcolata secondo la stessa incidenza e quindi secondo la stessa aliquota 
risultante alla data del 10 ottobre 1949, e facen:dosi invece rientrare 
nel computq del costo fiscale del prodotto importato la maggiore inci


decisione mesame dovrebbe �Condur.re ad esclude1re dailla vaJ.UJtazione comp;
wativa somme anche maggiori di queil'Le do'V'Ulte per il diritto era!riale 
(che potrebbe risultwe di valore percentuale miooire di quello aJpp'licabile 
alila data del 10 ottobve 1949) e comporte!reibibe, dtn ogni mso, que1lla verifica 
di rd:sulrtlaito, ad opel'a dcl giudice, l!a �cui ammissibiild.t� � stata mortiivatamente 
escilrusa [)!e1la secOIIlldia 1dieWLe deci1siond in rasrsegnia, e che dovrebbe �lllllChe n�ll'iipotesi 
in esame niegam, tanto ipi� ,che 1anche illl questo caso, come per 
l'i.g.e. ,sui 1cotoni, deve r.itenem che il liergisliatore abbia gi� direttamente 
provveduto, .con il d.l. 26. ottobre 1970, n. 645, �alle ipotizzate vailutazioni. 
Sulila questione si rinivi1a, COl!IlJlJnque, ahle dedruzrioni svolte nellle difese del-
1'.Aimmirnistirazione dcorrenrbe, di �seguito !ri�Jprodotte. 

4. -Analogo rinvio � 1suffilcieinte, ai fini di queste brevi note, anche 
in �merito all'afferma.ta incompatibilit� del diritto �e�rariale con la normativa 
comumtarria, tanto pi� �che 1e deduziom in argomento svolte daJ1a 
difesa deJ.l'Amminillstrazi!One sono a:imaste prive di qualsiasii confutazione 
nella decisfone in !l'assegna, anche rpeT quanto ,concea:ne il contra.rio orientamento 
de,11e comrpe,tenti Lstituzioni ,comurn:ttarie e la rilevarwa dell'art. 92 
del trattato CEE; e quanto fossero dnv,ece da considerare sia le decisioni 
i1n argomento adottate dalla Commissione CEE .sia l'art. 92 del trattato 
CEE, non pu� �[l[V1e!ro negall"sri. quando si conrsiidieri, ad erseIIl[)io, che in Franda 
il regime fisca,1e degli a1cooli � stato modificato, per quanto concerne 
i p!rodotti originairri ded �vecchi� Stati membrri, soltanto con decreti del 
6 febbraio 1974 e del 31 marzo 1974, che 1e acquaviti e le be�vande alcooli

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

86 

denza risultante da successivi inasprimenti del tributo, comunque e sotto 

qualsiasi forma siano stati essi introdotti (5). 

Se � vero che l'art. IV del G.A.T.T., come in genere ogni altra 
forma di diritto internazionale pattizio, non essendo in posizione sovraordinata 
ma pariordinata rispetto alle leggi dello Stato, non limita la 
sovranit� di quest'ultimo .e non gli impedisce di legiferare anche in 
contrasto con le regole del pur recepito Accordo (salva, naturalmente, 
la responsabilit� internazionale di una siffatta condotta), � altrettanto 
vero che, stante la generica presunzione di conformit� alle regole del 
trattato e l'avvenuta loro ricezione nell'ordinamento interno, dove il 
principio di parit� coesiste con le altre leggi dello Stato, occorre che 
tale contrasto risulti in modo certo e univoco dall'interpretazione della 
singola fattispecie normativa introdotta a modifica del preesistente regime 
tributario. n che pu� 1darsi in due ipotesi: quando consti che il legislatore 
ha inteso ,chiaramente derogare al principio del trattamento paritario, 
per finalit� protezionistiche dei prodotto nazionale e discriminatorie 
in danno di quello importato; o pi� semplicemente quando, al di 
fuori di un siffatto proposito ma nel preciso intento di eliminare una 
-reale o supposta -sperequazione esistente in danno del pro1dotto 
italiano, io stesso legislatore ha inasprito l'aliquota d'imposta sul prodotto 
estero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciar definitivamente 
a carico di quest'ultimo il disposto aggravio (6). 

n sistema della Comunit� economica europea, ben altrimenti dalla 
adesione al G.A.T.T., limita la sovranit� degli Stati membri anche sul 
piano legislativo, nel duplice senso di una notevole subordinazione degli 

che prov.enfonti dai tre � inuovi � Stati membri sono tuttora soggette ad 
una soplt"attassa coonp�ensativ;a (il cui onere � �SUP�eiriol'e agli oneri che giravano 
1sui ptl'odotti :flrance1si similari), e che la Oommissione C!EE ha � raccomandato 
� alla Francia, allo scopo idi f.ar .eliminare tal.e di1scriminazione, 
di modificaiie i'l regime aittu:aJJmente in vigore 1entro dJ. 31 dicembll'e W75 
(GucE L 278 deil 15 ottobre 19<74 e Bo:11erbtino CE 10/1974, pag. 26, n. 21131}. 

5. -Notevole affel'mazione di principio risulta �Contenuta, nella prima 
decisione tin trassegna, a ptropo�sifo deHe limitaziorui deiriv�a:nti dal sistema 
delLa Oomunit� economica �europea alla '.sovranit� normativa degli Stati 
mem'b!Ti, in �Coetrenza con i ptrincipi pi� volte 1enundati dalla Corte di giustizia 
delle Oomuntit� europee �e secondo impostazione com'� noto condiviisa, 
�Con la ,sentenza 27 dicemb'I'e 1973, n. 183, anche dalla Cm�te costituztionale. 
La �risetrVa imp�1tcita nell'accenno, tra pare�IJJtesi, a11e � norrne p1reesistenti 
� denuncia peraltro �La diffico1t� di Tlisoliver.e le queistioni conce!I'nentd 
i rapporti 1Jra no:ronativa �Comunitaria e 1dtiritto interno in base al 
criterio del!la c.d. prevalenza de1lia normativa �comunita!I'ia. 

Anche [l�er qua�IJJto .conceJ:'iI!Je le norme di diiritto inteiI'nrO anteriori a 
quelle ooitrl1Unifa1ri1e, del il'esto, non v'� a1cumia Dagio11JJe di rkoro:'�ere ad un 
c:tiitevio, qua1e quello deJ:La prevalenza, �Cui non .sapr�ebbe darsi uti1e collo




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

87 

ordinamenti nazionali alle norme comunitarie e deLla prevalenza di queste 
su quelle interne (quanto meno preesistenti) in caso di contrasto (7). 

Dalla fine della prima tappa del periodo transitorio previsto dal 
trattato CEE, e quindi dal 1� gennaio 1962, la norma contenuta nei primi 
due commi dell'art. 95 1del Trattato � entrata a far parte dell'ordinamento 
di ciascuno degli Stati membri, dove essa vige ed opera .senza 
bisogno di ulteriore intervento normativo, e con immediata efficacia 
precettiva, tale cio� da poter essere invocata come fonte di diritti soggettivi 
a favore dei singoli, cui le rispettive giurisdizioni nazionali non 
possono negare tutela (8). 

Il prncipio della parit� di trattamento tributario sancito dall'art. 95 
del trattato CEE va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola 
aliquota, ma con riguardo al carico fiscale complessivo gravante nell'insieme 
sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero 
(9). 

cazicme sistematica !llel nosrtro OI'tdtnamelll!to costituzionale, eissendo� invero 
su:ffidenti a risolvere una i.potizzabiJ.e iincomp�atibilit� i ipcr.-inc�pd. della successione 
del!Le Leggi nel tempo e de11a specia;lit�, ratione materiae, defila 
norma comUJilifaria. 

Quanto aHe norme di diritto interno posteriori ed 1ncompatibili con 
le !llorme comundtade, ila questione (a suo tempo ri1solta da11a Corte costituzionale, 
.con 1a 1sentenza 7 marzo 1964, n. 14, in base al criterio lex posterior 
derogat priori, e quindi �Se~a considerare la incompatibilit� di tale 
so1uz.iolllle con il tras1ie�rimento di poteri attuato �con il trattato e.E.E.) non 
� stata espl'tessamente esaminata nella successiva erecente sentenza 27 dicembil'e 
19�73, n. 183, essendosi tale decisiO!lle limitata ad escluder.e, in ader.
enza �ai p.r1tncipi pi� volte enunci�ati dai.La Cocr.-te dii giustizia delle Comuntt� 
europee, l'am:mitssiJbilit� .dii norme di 1diirditto illllteQ"Ilo de�re>gati.rve o aib!rogative 
delle norme comund.tarie, senza affrorutare il rproblema posto dalla 
ipotizzabile �esistenza, in concreto, di ta1e �contrasto: contrasto che va del 
re1sto cr.-tsolsto, come .J1a 1stessa Corte di giiiustizJia ha aVUJto pi� vollite occasione 
di affermare, assicurandosi l'applicazdotne del diritto comunita!rdo (ed escludendosi 
l'appl1i.cazione del1e norme nazionali 1ncompatib11i) secondo i mezzi 
offerti dall'ordinamento .i!nteTIIlo (Corte di girustizda, 4 aiprile 1968, nella 
caJUJsa 34/<67, LucK, Racc., 3�25, e Dir. scambi intern., 1968, 801; 15 dfoembre 
1971, ne1lile .cause 51-54/71, JNTERNATIONAL FRUIT, Rade., 1107, e Foro it., 
1972, IV, 158). 

Pofoh� deve nel nosrtro 011dinamento. escludeirsi a priori, come � stato 
ribadifo anche nella seconda de11e .sentenz�e in �esame, 1'1pote'si della disapplicazione 
della Legge ad opera del giuddce (.conf.: Cass., 22 settemb!r.-.e 19-70, 

n. 1680), alla so1uztone di un �ev;e:ntuale contriasto (che non fosse superabile 
in via di .inte1t'pl'etazione) doV["ebbe comunque .pervenivsi, �secondo impostazione 
1gi� adottata dall'Avvocatura dello Stato in sede consultiva, con 
la declaratoI'lia dii iUegdttimit� costi�tuziona1e della norma di diritto interno 
adottata in contrasto �con �La nOil'martiv;a .comwni1taria, in 11e1azione altl'airt. 11 
della Oosti.tuzione e per 1diifettv di ipot&e legislativo; e anche per �ta1e tpotesi, 
perci�, senz1a 1alcurua necessit� di ricorr.ere al .criterio delLa prevalenza 
(conf.; ma con lffifel'lirilento alla prevalenza de1la normativa comunitaria, 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

88 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 7 .gennaio 197'5, n. 10 -Pres. Pece -
Rel. La TOIU"e -P. M. Pedace -Amministrazione delle finanze (avv. 
Stato Fanelli) c. soc. a. s. Fratelli Turati & C, e'd altri (avv. Sca1'1P1a, 
Avallone e Stella Riichter). 

Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Principio della parit� di 
trattamento tributario � Recezione nell'ordinamento interno italiano � 
Immediata applicabilit�. 

(G.A.T.T., art. IV; Protooollo di A.nnecy del 10 ottobre 1949; Protocolli di 

emendamento di Ginevra del 10 marzo 1955; legge 5 aprile 1950, n. 295; legge 

7 novembre 1957, n. 1307). 

Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Principio della parit� di 
trattamento tributario � Riferimento al carico tributario complessivo 
ed alle sole imposizioni interne. 

(G.A.T.T., art. IV). 

Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Contrastanti disposizioni 
di diritto interno � Ammissibilit� � Ricorrenza � Ipotesi. 
(G.A.T.T., art. IV). 

Imposta generale sull'entrata � I.G.E. all'importazione � Cotoni importati 
da Paesi aderenti al G.A.T.T. � Applicabilit� dell'aliquota ridotta stabilita 
per i cotoni di produzione nazionale � Esclusione. 

(G.A.T.T., art. IV; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5). 

Leggi, decreti e regolamenti � Interpretazione � Lavori preparatori � Rilevanza. 
(Cod. civ., disp. prel., art. 12). 

Leggi, decreti e regolamenti � Presupposti ~ idoneit� rispetto allo scopo 
perseguito� Verifica in sede giurisdizionale�~ Inammissibilit�� Verifica, 
rettifica o disapplicazione della norma ad opera del giudice � Inammissibilit�. 


(Cod. civ., disp. prel., art. 12; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5). 

CHECCHINI, Il giudice e le norme deLla Comunit� Europea, Rass. magistrati, 
1974, 321). 

6. -Quanto alla di�t'etta ed immediata efficacia dell'art. 95 del trattafo 
e.E.E., a decorre,re da:ll'indzio deiLLa seconda tappa del pe!l'Jodo transitorio, 
dr., rispettivamente .per il prdrn-0 e per dl secondo comma, Co:rte dii 
giustizia, 16 giugno 19'66, nelilia caiusa 57/65, LtiTTllCHE, Racc., 2119, e Foro it., 
1966, IV, 185, �e 4 �aiprriJ;e 19i68, ltl!elila causa 27/67, FINK-FRUCHT, Racc., 297; U 
princdpdo � staito iri:baidito, qu~to ail primo coorurna, con :Iia Se[}Jtenza 3 aip!l'i1e 
1968, nel1a ca1Usa 28/67, MoLKEREI, cit. Va comunque tenuto prese1r1te, in 
argome1r1to, che iJ.'.aTlt. ,95 dei!. �trattato C.E.E. concerne i solli scambi imr1aicomunitari 
e �non 1sii. a[)rpilfoa 1aillie importazd.oni da Stati terrzi � (Corte di giu

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

89 

Leggi, decreti e regolamenti � Precetto normativo � Efficacia vinco


lante � Coincidenza del risultato dell'applicazione con le finalit� per


seguite dal legislatore � Irrilevanza. 

,Cod. civ., disp. prel., art. 12). 

Imposta generale sull'entrata � Cotoni di produzione nazionale . Aliquota 
applicabile � Legge 21 marzo 1958, n. 267 e d.I. 2 luglio 1969, n. 319 . 
Rapporto � Effetti. 
(Legge 21 mM"zo 1958, n. 267, art. 5, secondo comma; d.l..2 luglio 1969, n. 319, 
art. 9; legge 1� agosto 1969, n. 478). 

Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Efficacia nell'ordinamento 
interno � Accertamento della reciprocit� � Irrilevanza. 
(G.A.T.T.; legge 5 aprHe 1950, n. 295). 

Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Sudan � Applicabilit� � 
Periodo successivo all'acquisto della indipendenza � Esclusione. 
(G.A.T.T.; art. XXVI, n. 4). 

Il G.A.T.T. ed i Protocolii di emendamento sottoscritti a Ginevra 
it 10 marzo 1955 sono stati recepiti nell'ordinamento interno italiano 
(con la clausola di riserva limitativa o .stand �still per quanto concerne 
l'applicazione delle norme della seconda parte dell'Accordo), con le leggi 
5 aprile 1950, n. 295 e 7 novembre 1957, n. 1307. Salvo dunque la prevalenza 
delle contrarie leggi .gi� vigenti al 10 ottobre 1949 (se e in 
quanto esistano), ma salvo per quant'altro l'efficacia vincolante del recepito 
acco11do (anche in ordine alla normativa della parte seconda), 
nulla osta a che il principio della parit� tributaria sancito dall'art. IV 
del G.A.T.T., che non si esaurisce in una mera e generica enunciazione 

stizia, 4 aprii1e 1968, irllEfilia 1causa 20/67, TIVOLI, Racc. 265, e Dir. scambi intern., 
1968, 792. 

7. -La �seconda delLe decisioni in rassegna, 1r1elativa �al1a nota vicenda 
dei cotoni .importati, va segnalata per dl pairticolarre interesse dei principi 
enunciati in merito �11e pr�ec1usioni dedvanti, nell'ind:ag&ne ermeneutic1a, 
da1l'Jntenzi()[)Je del 1egislartoTe, quale ir.Lsulta dai lavori preparatori, dalla 
lett&a �e da11e filna1it� della legg;e (sulla Td.levanza dei Lavori parlamentari 
cfr., in pa11ticolare, Cass., 9 .giugrn.o i.971, n. 1707; 1sez. un., 1� maa:zo 1971, 
n. 507 �e n. 508; 26 giugno 1962, n. 1654). 
Sono aff&ma2foni decise, ineccepibdli sul pi�ano sistematico, con �le 
qualii .Le Sezdoni unite, accogUendo la tesi gii� m pvecedenti occasioni sostenuta 
dalla 1d:idlesa dell'.Ammini�strazione, e preci1san1do l'ocitentamento 
adottato ~n a1r1gomento con le note sentenze del 197'2., hanno espressamente 
escluso che possa p11oaede11si, da pa!t"te dell'interpr�ete, alla v:erifd.ca o l1ettifLca 
de1le norme legislative o che dl .g;dudice possa � disaippiLLcare o modificare 
una 1IJ:o1r1ma girnddi.ca affe11mando che essa � .sbagliata � �. 

Le ri1evanti aff.e=aziond di 1principdo trascendono, .evidentemente, la 
fattispecie e�saminata, e dova.-ebbero d.ndurr�e a civiede�11e, in particolaTe, anche 
la soluzione adottata �con la sentenza 2.1 maggio 1973, n. 1455, relativa




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

90 


programmatica, �ma contiene un precetto sufficientemente specifico, 

completo nei suoi elementi essenziali e, come tale, capace di operare 

senza bisogno di una ulteriore integrazione legislativa, sia immtfdia


tamente applicabile, al pari di ogni altra legge dello Stato, nei confronti 

dei soggetti interni dell'ordinamento (10). 

Il principio della parit� di trattamento tributario sancito dall'art. IV 

del 
G.A.T.T. va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola 

aliquota, ma con riguardo al carico fis�cale complessivo gravante sul 

prodottp nazionale e sul corrispondente prodotto straniero; la compara


zione va peraltro effettuata con riferimento alle sole tasse o altre impo


sizioni interne o a tali imposizioni corrispondenti (come ad es. l'i.g.e. 

all'importazione), senza tener conto, quindi, n� dei tributi che il prodotto 

abbia gi� scontato nel Paese di provenienza, n� di QUeUi .che si riscuo


tono per il fatto e all'atto dell'importazione (11). 

Il principio della parit� di trattamento tributario sancito dall'art. 

IV 
del G.A.T.T. va osservato sempre che, naturalmente, l'interpreta


zione della singola fattispecie -nel porre la quale lo Stato esercita 

la sua sovranit�, non compromessa all'interno dalla pur recepita ma non 

prioritaria norma pattizia internazionale -non indichi una diversa 

volont� legislativa, che sia con certezza orientata nel senso di escludere 

dal confronto ,dei due regimi fiscali sul prodotto nazionale e su quello 

importato una differenza volutamente introdotta sotto forma di alleg


gerimento del p!J'imo o di aggravio del secondo. Il che pu� verificarsi 

in due ipotesi: quando consti che il legislatore, cosi statuendo, ha espres


so il deliberato proposito di ,derogare al principio del trattamento pari


tario, o pi� semplicemente quando, al di fuori di un siffatto proposito 

ma 
nel preciso intento di eliminare una -reale o supposta -spere


quazione in danno della merce italiana, lo stesso legislatore ha diminuito 

mente ana nota questione ccxnceN1Jente la 'l'�estiituzione delle somme corrdsposte 
pe�r diriitti 1per i 1se!I'V'izi amministrativi su d!mportazioni di pirodotti 
proveni�en�ti da Pae1si ade;renti al G.A.T.T., .tanto pti� .che d1 rapporto iravvisato 
�tra le leggi 21 marzo 1958, lll. 26�7 ed il d.l. 2 Lugilii.o 1969., lll. 319, e Le 
conseguenze 1che la Coote di �Cassazdone ne ha fatto derivaa:-e non potrebbe:ro 
in ,effetti negarsi (specialmente con 'l"i�guaa:-do ad Lavori parlamentari) anche 
per quanto concerne le leggii l5 giugno 1950, n. 330 e 24 gdug.no 1971, 

n. 
447 . 
.Se infatti va .tenuto presente, nell'interpretazione di una norma, iil 
� p'l'incipio 
secondo cud deve presumerisd �che il legislato�re non abbia inteso 
venir meno agli impegni assunti in sede internazionale, � ovvio che il ricorso 
�a tarLe .cri1lerio non pCJIWebbe comunque '.flaa:-attrdbu:ire a!l.ilia noirma una 
poo:1Jata idive:risa da queiLLa che risuJlti ,inv;e1oe voluta dal ilie1gdJslato:re, �specialmente 
Ql\llaindo, coane neiLl:a specie, la norma :rdsul.iti adottata neil dichiarato 
intento dli ottemperare aigli i.mp~1gnd 1assunti in sede inte:rnazd.ona1e, e sia soltanto 
ipotizzaibiJ1e, 1peircd�, un proiblema di merito .suilla �effettiva ade!renza dieilla 
norma agli imp�e1gini mteiIIDazioTIJali, �sia soiltanto idi1soutlibiile, do�, iLa codin




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

91 

l'imposta sul prodotto nazionale o ha inasprito queHa sul prodotto stra


niero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente a 

carico ,di quest'ultimo il disposto aggravio (12). 

Poich� nel disporre,. con l'art. 5 deHa legge 21 marzo 1958, n. 267, 

la riduzione dal 6 al 4 per cento delt'aliquota deU'i.g.e. dovuta sui co


toni di produzione nazionale, l'intento del legislatore, quale risulta dalla 

interpretazione letterale, logica e teleologica della norma, fu proprio 

quello .di limitare la riduzione di aliquota alla sola i.g.e. dovuta sui co


toni di produzione nazionale, deve escludersi che la stessa riduzione sia 

automaticamente applicabile, in virt� del principio della parit� del trat


tamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T., all'i.g.e. sui cotoni 

importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. (13). 

Ai fini ermeneutici deve tenersi conto dei lavori preparatori, per 
illuminare il significato di singole disposizioni normative, quando essi 
non si sovrappongono ma si armonizzano con la volont� della legge, 
.quale risulta obiettivata nel testo legislativo e quale si desume dal significato 
proprio delle parole, dalla mens legis, dalla sua ratio e dal suo 
coordinamento con le altre norme del sistema nel quale viene a.d in


serirsi (14). 

Poich� con l'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, 

n. 267 � stato lo stesso legislatore, attesa l'esistenza di una sperequazione 
a danno del prodotto nazionale ed accertatane anche la misura, 
a stabilire lo specifico rimedio atto ad eliminarla, ogni indagine circa 
cidenza del rdsulta.to delJ.'applioazioriie della norma con le finalit� perse


gmte, �e qUJ�indi una .questione estranea a11a competenza d:ell'interptfe,te e 

non suscettibile, �comunque, .come espressamente riconosciuto nella deci


si�one iin raissegna, di comp!I"ometteirie lia efficacia vdincolante della norma. 

In argomento, nO!n pu� non essere considerato, ino1tre, che .il Legisla


tore del 1950 .nemmeno sospe�ttava che il diritto pelf i selt"Viz:i amministrativi 

potesse qualifi.ca!I"si �come tassa d:i �effetto equiv�a1e,nte ai dazi dog.anali; ed 

� ovvio, 1e 1propr.io in viir.t� d:ei iI�"inc�pd enruncdati ne1la sentenza in ;rasse


gna, �Che la effettiva volont� del legisla.tor�e non potrebbe essere indivi


duata, 1senza a1ter.arne JJa pOII"taita, in base ad UIIl!a qualiifi.cazione soipa:-avve


nuta circa venti anni dopo l'epoca di formazione della Legge. 

Anche a propo1siito dd tale questione, de�l resto, lia soluzione adottata 

daHe Sezioni unite .con iLa 1sentenza n. 1455 del 1'973 si pone in sostainz.iaile 

contrasto con la nO!rmatiiva comunitari.a: cotntrasto che risalta in tutta la 

sua evidenza, invetro, quando .si constdetfi che ned. l'apporti con gli altri 

Stati memb:rii deHa C.E.E. (a ip1arte l'ipotesi, differ�entemeill!te dlscipli'Illaita, 

dei prodotti agr.tcoli sogge�tti ad organizzazione comune d�ii mercati) l'ap


plicazione del diritto iper i .servizi amministrativi � stata rd.conosciuta con


sentirta, pur essendo .tutti gii Stati membri aderenti al G.A.T.T., fino al 

30 giugno 1968 '(.cfr.: dd!r�e1ttivia del1l1a Commissione C.E.E. 22 dicembre 1967, 

n. 31/68; Corte 'di giustizia, 18 novembre 1970<, .nel.la causa' 8/70, COMMISSIONE 
IC. REPUBBLICA ITALIANA, Racc., !961, 1e Foro it., 19�71, IV, 88; 17 dtcemb!I"e 
1970, nella causa 33/70, SAcE, Racc., 1213, e Foro j,t., 1971, IV, 97), e anche 
l'ipotesi, oltretutto alquanto inv�el'osimi:Le, imposta dalJia so1uzdone in argo

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO, STATO 

92 

l'esattezza o meno del presuppos~o idel provvedimento legislativo (pree


sistente disparit� a carico del prodotto italiano) e circa l'idoneit� o meno 

del 
disposto rimedio (aliquota ridotta) rispetto allo scopo perseguito 

(equiparazione fiscale col prodotto importato) deve ritenersi gi� com


piuta in sede normativa e non suscettibile di verifica �n se,de giurisdi


zionale, non potendo il giudice disapplicare o modificare una norma 

giuridica aff�rmando che essa � sbagliata, e non rientrando tra i suoi 

compiti quello di completare l'opera del legislatore mediante la verifica 

e, se del caso, la rettifica idelle norme che questi ha posto in essere (15). 
Un precetto normativo, quale risulta chiaramente dalla lettera e 
dalla ratio legis, � vincolante indipendentemente dalla effettiva e piena 
coincidenza ,del risultato della sua appHcazione con la finalit� che fu 
, perseguita dal legislatore sulla base di una certa situazione (di fatto 

o 
di ,diritto) ritenuta esistente e come tale apprezzata (16). 
Quand'anche potesse ammettersi che nell'art. 9 del d.l. 2 luglio 1969, 
n. 319, che ha abrogato l'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 
1958, n. 267, sia insito il riconoscimento della 'sperequazione in danno 
del cotone importato cui L'abrogata norma avrebbe in ipotesi dato luogo 
per tutto il tempo in cui rest� in vigore, non altra conseguenza verrebbe 
a trarsi dalla successione delle due leggi se non quella che il trattamento 
,differenziato, disposto e voluto dalla prima, venne a� cessare 
solo allorch� questa fu abrogata dalla seconda legge; la quale, invero, 
in tanto pu� dirsi che abbia eliminato l'asserita. sperequazione in quanto 
evidentemente si riconosca che questa gi� esisteva ed operava con pienezza 
di effetti che al giudice non era dato di rimuovere o correggere, 
poich� altrimenti non sarebbe stato necessario ricorrere all'intervento 
abrogativo del legislatore (17). 
mento 1adottaita daililJa Coirite di ioaissazione (queLla, cio�, secondo cui i!Ja ilegge 
24 girugino 1971, in. 447, ISi dOIVJ:'ebbe rid�erwe iaWlie sole importazd.oni di prodotti 
provendleniti da Paiesi non aidffiie:niti. ,aJ. G.A.T.T.) :rdisuJ.terebbe, evidentemente, 
prirva di senso [>er qual!lto 1coocmine .la ooettiva emessa dalllla ComrrriJSISio!l1e 
C.E.E., ai senisi dellil'airit. 13, n. 2, del tr:a1rtlaroo C.E.E., per l'aboldzioine del diritto 
per i Servizi 'amu:niniistraiti.vi :negi!Ji scambi 1�ln1ID8JCO:tnunirtari, S� che do


1

VJ:'ebbe i�lll defilinitivia coinol'llld;ersi, iin 1contr:arsto �con i principi affermati con ila 

decisiiOIJJe dJri ivaisseg'IlJa, .che 1sia 11a dwettiva delllia Commissione, si,a 11a JJegge 

24 giiuigno 1971, IIl. 447, siimo !State inutiliter datae e prirve, comUIIlque, di 

quailisiiasi effetto. 

Tali considerazdoni concorTono, deJ. !I'esto, ad escludere fa poss~bilit� di 

cons.tdeiva!I'e 1e dauso1e del G.A.T.T. come norme self-executing, non altra� 

val�utamone 1essendo inivero consentita quando '8i �Consideri che :neHo stesso 

trattato istitutivo della Comunit� 1econom:Lca europea JJe parti contraenti, 

gid 
tutte aderenti al G.A.T.T., hanno tuttavia avuto cura di programmare 

la progressiva .aboliziOIJJe, il:l!ed Tecip1roci scambi coorumerciali, detlle tasse di 

effetto 'equivalente ai dazi dog,a,nali; per cui anche J.e norme dello stesso 

trattato di Roma, ed anche ,quelle sul divi1eto delle tasse di effetto equi


valente ai dazi dog1anali contenute nei vari rego1amenti emanati per l'at



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

93 

La condizione di reciprocit� contemplata nel G.A.T.T. non � richiesta 
ai fini dell'applicazione del trattato in Italia, una volta che questa, 
con l'ordine di esecuzione, ha recepito e inserito la convenzione nel 
proprio sistema normativo, senza subordinarne l'efficacia a ulteriori 
adempimenti da parte di altri soggetti di diritto internazionale (18). 

Il Sudan, originariamente compreso nella sfera delG.A.T.T. in quanto 
rapp1�esentato dall'aderente Gran Bretagna, non lo � pi� ,da quando, 
acqp,istata la propria indipendenza nel 1956, non ha formalmente dichiarato, 
come presC1�itto dall'art. XXVI, n. 4, del G.A.T.T., di voler continuare 
a farne parte (19). 

I 

(Omissis). -1. -P.rima di esaminare i motivi del dcol'IS.o principale, 
.pro,posto dall'Am.miniistrazione finanziaria, .gii.ova [Jremettwe che la 
pretesa di rimborso della societ� Fel'lraretto, IP'ffi" la :parte accolta dalla 
:iimpugnata sentenza, trae titolo dalle seguenti fonti nol"Irl:ative: 

-Legge 5 aprile 1950, n. 295 (art. 2), 1che �ha dlato !Piena e iIJJte!l'a 
esecuzione all'A�ccord'O generale sulle tariffe doganali e 1sul comimel"cio 

tuazione del mer.cato comune agrkolo dovrebbero coniside!l'arsi, secondo la 
so1uzdone adottata dallla Corte di cassamone con 1a sente=a n. 1455 del 
1973, prive di �effe.ttivo contenuto: conclusione, evidentemente inaccettabile, 
la 1cui va1idit� n()!Il potrebbe oltl"etuitto 1essere contestata deducendood 
la (t'i:lleribilit� del <ldvieto G.A.T.T ..ad soli rp!l'odotti compre.si nelle 1iste di 
concessione, essendo .J,a rilev.anza di tale deduzione esclusa, in partkol1are, 
dal iSempLke raff.ronto dei� prodotti compresi nelle liste tdri concessione con 
quel1i considerati dai re�golamenti comunita!l'i. 

8. -App�are discutibile, infine, olt!l'e che ~nconciliabi.1e con l'indagine 
alt!'le volte �effettuata in mwito ai provvedimenti di recezione adottati dagli 
altri Stati ade�l'enti (cfu'. ad �es., per la TU!l'chi.a, la sentenza 17 aprile 1972, 
n. 1196), l'af:fell"mazione, imp1i1cita ne11a penultima massima, secondo cui 
il pl'indpio della pru;-it� di trattamento tributario aooll'ebbe ~spettato, in 
forza del pl'ovvedd.mento d~ recezione, anche relati.vamen<te ai prodotti importarti 
1da Paesi .che non av�essero ratificato l'AccoiI'do, n()!Il sembrando adeguaitamente 
considerato, in tale statuiziione, che l'Accol'do � srtato recepito 
in tutto il .suo contenuto, e quindi anche nella parte concernente la 
cond:izi001ie dehla iI'e1ciprocit�; n� !PU� inega(t'IS�, invero, che il.o spirito e La 
portata dell'Accordo verrebbero ad essere sostainzdailmente travisati e compromessi 
.se �1a possibili1it� di far valere le clausole del G.A.T.T. fosse rkonosciuta, 
in forza del provvedimento di ratifica, anche relativamente ad impo
�rrtaztiJoni di prodo1lti rproven�:enrti da Paesi .che non 01V'essero ancoiI'a ratificato 
1a ConV'enzione, o che addd;ri:1Jtur:a il.'�aive1ssero, doq;io li.a ratifica, denuncdaita. 
A.M. 
Di �seguito, si trascrive [pa!l'rte della �memori1a depositata dalla di:l�es1a del-
1'.AJmmnstrazione ne11a 1causa definiita con \La prima delilie due� sentenze 
tn rassegna. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(GATT, dail.Le iniziali delle ,parole �Jiljglesi: Genera! .Agreement on Tariffs 
and Trade), ai relativi annessi e protocolli, 'conrfo['J)Demente alle modalit� 
stabHite �dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, il quale 
(all'art. 1) impegnava ognuno degli Stati aderenti (:fra cui l'Italia) ad 
aipiplicaire incondizionatamente le parti I e III deU'AcicOII"dio Generale e la 
parte II � in tutta la misUTa COffitPatibile con la wa leg1slazione esistente 
alla data del pl!'e1sente Plrotocollo �. In tale parte, aa;iipunto, � contenuto 
l'art. III, n. 2, il 'cui testo letteralmente kadotto dal francese -� 
d!eil 'seguente teno.re : � I ipl!'odotti del territorio dli ogini Paese contraen1te, 
iillllPortati nel territoiI"io di ogni altro Paese �Conkaente, non sairanno 
colpiti, direttamente o indirettamente, dia tassie o'altre im1posizioni interne, 
di qualunque natura esse siano, superiori a quelle 1Cihe co1piiiscono, 
direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali 1sitm.ilari �. 


-Legge 7 novemb11e 1957, n. 1307, 1cihe, doipo aver indlkato, all'art. 1, 
i Protocolli di emendamento adottati a Ginerw-a il 10 marzo 19515 (a seguito 
dei quali il citarto �rt. III n. 2, fermo l!'es~1db iii. 'SIUIO conrtle111Uto 
testuale, � divenuto l'art. IV, n. 2), ha cosi d~siposto �con l"airt. 2,; � Piena 
ed intera esecuzione � data agli aecordi internazionali indicati nell'articolo 
preeedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclustione 

Il diritto erariale sulle acquaviti. 

(Omissis). 4. -Per esaminare la questiO'!lle (oggetto del rieorso dell'AmministraZJione) 
.eone.e.mente H diritto erariaLe sulLe acqueviti importate, 
sembra oprpor�tuno �constideraiI'e in .primo luogo il problema con 1rigua:rdo al 
l'egime e1sistente, in materia, alla 1ndtcata del 10 ottobre 1949, per.ch� � 
chiaro che, una volta ipervenuti a1la .conclusione dell'operativit�, 1IJJelfa 
specie, del.la ciausoia stand-stiH, deve anche dirsi �Che, fosse 1sussi.stdta oprpuT 
no La pretesa sperequazione in danno dei prodotti �importati, 1egitt1mamente, 
e 1senza nemmeno alcuna violaZJione dei principi del G.A.T.T., il 
dWitto iin que.sUone � istato lti�quidato in base a1le disposizioni re1go1anti, in 
via generale, le impo11tazioni dall'estero. 

Occorre esaminare, dunque, se il diritto erariaLe er�a gi� dovuto, alla 
data pi� volte detta, eid .in proposito, senza che si debba ;pi� ampiamente 
tl'arttwe deil prob!Lema (ip1er dl .qiuat1e si :l�a 1r1nrv1o ainche aMe ipi� ampie conside;
vazioni svolte �nel rJJcooso, co;n il cr.iichlarrno d�L1e 1r�elaitiJve fonti LegiJS1ativ,
e), pu� essere sufficfonte rico�rda:re che il prob1ema �stesso � stato gi� 
r.tso1to, �con la sentenza 8 gtiugno 1972, n. 1772, daHe Siezdoni Uiillilte, 1e 
quali hanno riconosciuto che il regime tributario deUe aoquervi�ti .impoTtate 
era gi� que11o propl'io deH'1a1cool etili.co di prima categoria, all'uopo osse'l:'
Vando: 

-�che ill ooritto �ex>artiatLe, di 1cui 1si d!Lsoote, �era �gi� previsto, pe!I:" gli 
spiriti .di produzione nazionale, da varie disipostizioni dli .1egg.e, a par�ti!re 
da .que11e contenute nel d.1. 8 gennaio 1937, n. 22 �; 

-��Che 0swebbero stati esclusi dall'impostiziooe del dd!ritto e!I'al!'fale, 
tn mancanza dli espreissa disposiz:ione, gli sp1ri.ti importati daJ.l'estero., sicch�, 
� a riprist~nare l'unifOl!'mit� di disciplina, tntervenne il d.L 22 apTile 
19'37, n. 627, che stabH� �essere dovuto, sull'acool etilico importato, oltre 
che il daz,io e la sow~posta di .confine, og;ni al!tl'O diritto che sia appli




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

95 

delle norone co:ntenute rue.J:la ~al'te II delll'Ac1cor1dlo geneiralie SIUW'Le rtari.ffe 
doganali e sul commercio. Tali norme potranno es1sere aipipillcat(;! soltanto 
in quanto compaUbili �con le legigi vigenti al 10 ottobre 1949, 
data di adesione dell'Italia all'Aiccordo generale 1siuddetto �. 

Orbene, avuto riguairdlo ai termini in 1cui il pl-inici[pio di [parit� tributaria 
l'lisulta enunciato nell'acco11do internazionale (art. III, ora IV, 
della parte II), ed al modo in cui quest'ultLmo � stato reso esecutivo 
in Italia, il problema che si pone, dirca il valore del 1sudidetto !Pll'mcii\pli.o, 
� dU1Pli:ce. E �consiste essenzialmente nell'accertare: in prilrno luogo, se 
esso prindpdo :sia 1stato effettivamente rec�pito nell'ortiinaanrento inteirno 
dello Stato ed wi sia applicabile �Come fonte immedliata di dlilritti ooggettivii 
in 1capo ai cittad:i1ni; in secondo luogo, e [}Jell'aflleronaitiva, se la 
portata del prindplio, cosi recepito, deblba intend:e11si o meno nel senso 
di un'assoluta e formale parificaziorne trLbutaria, cio� tale �eh.e se una 
norona giuriidfoa interna d:L<ipone un determinato trattamento fiscale nei 
confronti dei prodotti nazionali (come ad es. !'�esenzione di un'imposta 

o la riduzione di un'aliquota), lo �stesso regime de!bba estendersi automaticamente 
ai prodotti importati dall'area del GATT. 
A entrambi i ques:iti la Corte d'appello d!i Milano ha dato risiposta 
affermatwa (in ci� ;p['eceduta da Cas1s., I, s1ez., 6 luglio 1968, n. 2.293), 
e, 1con riferimento al �caso in questione, ne ha dedotto �che ISIUl cognac 
importato non pu� gravare il diritto erariale dli. 1cui � esente dl coil'll'!i


cabile all'interino all'a1cool etilico (1spiri,to) destinaro ad usi soggetti all'imposta 
di fabbricazione�; 

-che � 1le n<mme relarthr�e ahl'acool �et:ilioo di produ:llione nazi001ale 
11isu1tM"ono, cos�, diTettamente applicabili anche alle .aoquev1ti, dlie soiIJJo, 
appunto, 1aJ.cool .etilifoo, e che, pertanto, r�estarono assoggettate runche al 
diritto erariale, secondo le varie ipotesi previste dal citato d.l. n. 22 
dlel 1.937 � ; 

-che, ipe!l'altro, � .arnche a voiLer prescindere dalle sopra sivolLte conside!
l'azioni, �CI�!l1Ca Ji',equipairaizione delle acqueiviiti, in genere, all'1a1cool etilico, 
pll!re in g�enell'e, ~n base alla normativa anteriore al d.L 3 maggio 1948, 

n. 691, .aippairie 1ohdaro 1che, in tale decreto, l'assimilazione ai!J.'a[.coot etilico 
in .ge1nere, .per ile 1acqueviti di importazdcone, :fu ribadita, o, comunque disposta 
� ~con il citato d.l. Ven[)Je infatti, tra l'a1tro, modid'J..cata la nota della 
fa.l'if:fa dei dazd. ne1ativa alle acqueviti, �che risult� cosi fonnulata: �Sulle 
acquevit:i si �mscuote, oltre il dazio, La sow-imposta di confine, ed ogni altro 
di['itto che, 1all'interno, sia apiplicabi1e all'alcool �etilico (sp�irdto) destinato 
ad usi .soggetti all'imposta di :fabbricazione, da .commisuTiwe 1sopra una :forza 
alicolica non iruferiol'e a :settanta gradi � ); 
-che, iniveDo, daJ.l'�esame analitico di tutta .la 1Je.gislazrorne iin materia, 
ed in uairticolaire dal raffronto tra iLe stesse vairie .note LegisLativ�e della 
tariffa ~doganale, ��Sorge n rildevo che dl legi.sla~ore, nel richiamare la disc;
iJplina interna del1'a1cool etilko non soJ.tainto per �l'alcool 1e.tHko importato, 
ma 1anche per 1le acqueviti pa:-ovenienti dall'�estero, non pu� avere inteso 
una .cosa ddversa nel1e due previsioni norma1Jiv.e, ma dev�e proprio aver 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

96 

spandente [pJ."odotto nazionale (acquavite di vino) donde il diritto della 
societ� ~trice a ria;>etere il tributo inideibd.tamente pagato. 

Ed � ,contro questa soluzione -esatta, come s:i vedir�, per il rpll"�m.o 

quesito, ma non ;per il secondo -, ,che la Finanza :r:ivolge i quattro 
motivi di ricOll'ISo, del quale occorre ora oocupa11si. 

2. -Nel [pJ."imo motivo trqva ampio svolgimento la tesi 1secondo la 
quale l'ordine di esecuzione di cui alle dtate legigi n. W5 del 1950 e 
n. 1307 del 1957 non costituisce uno strumento ,giuridii1co idoneo ad ins1erilre 
nell'oi'dinamento statuale le nornle contenute nell'.Aiccorcilo GATT, 
e, in partiicolare, quella test� trascritta (art. 3, oira 4,. della parte H). 
Ci� per due Ol'dini di ragioni. Innanzi tutto. � per l'i!llliPoSISibilit� dli acc,ertare 
in sede meramente ermeneutica quali delle nOII'IIlle ipartizie siano 
compatibili con la legislazione vigente in Italia alla data innanzi riieordata 
del 10 ottobl'e 194,9 �; 1cri�, invero, [Jostulere'bbe un'indagine 1compaa:-
ativa intorno ai vari tributi g,ravanti a quell'epoca sul rpirodotto 
importato e su quello nazionale, al fine dli a-iJrnediaJl'e alla SUIPIPOSta disuguaglianza; 
ma la norma di adeguamento resterebbe �ovviamente riservata 
alla competeniza legislatdrva �, non IPOtendolSli. consentire al giudice 
� di disaipiplicare l'una o I'alltra norma per Cll'eaxnie UITTa ,terza ,che rirulti 
conforme alla ipotizzata esigenza di perequazione �. L'altra rr"agione � 
vo1uto, per le acquevHi, non gi� ,1Jei!JJell',e confa del trattamento specifico per 
esse fatto alJ.'i:nterno, benlSli., ,come � reso chiaro dalla .formula adoperata, di 
quello previsto, .arppunto, per J.'rucool ,etilico in genere �; 

-che, d:nolitre, per 'quanto riguairida il residuo probliema � suLl'ammissibilit� 
ed utildzzabtilit�, ai fini del tributo d� applicave dn sede di importazione, 
delile ev1eirv1Juali disticnzicmi ,e correl:ative esenzioni previsite per gli

1

alcoli 1eti1ici di pmduzione nazionale � deve i=acnzi tutto riconoscersi che 

� l'a1cool etilico o spirito de1vie .classificarsi, normalm.enite, illlella prima categorda 
� . . . � giacch� la distinzione fondamentale, posta dall'rurt. 2 del d.l. 
27 apriLe 1936, n. 635, filssa le categonie fondandosi esclusivamente sulla
1

provenfonza del distiUato da una o altra materia, 1e vale (ai fini dell'applicazione 
idell'iiln[>osta di :fiabhriicazione e, di conseguenza, 1anche ai fieni dell'aprplicazione 
del ddrritto ,erariale, o dell'esenzfone dia esso) nella misll["a 
in cui, per la vigilanza demandata ~igli organi deJ.l'.Aimmdnistrazione finanzi,
a:riia, l"indagine su quella provenienza possa, aippunto i:n fase di fabbri


1

cazione, essere direittamente e concretamente effettuata �; 

-che dunque, � posto il 1que.sito se per l'a1cool etilico, e, pe1r,tao:JJto, per 
le acqueviti dmporfa1te nello Stato, sia amrni,s,sibile -sempre in quanto 
sul ,sistema dellie norme dd O!rigine dnterna non interferisca una norma cli 
origine comunit!l[1La -una 1disUnzione in categorte in ragione delJ.a sua 
provenienza da una ,anzich� da altra materia p:rima, o se nion si debba, 
imnece, negare tale distinguibilit� e, 1quindi, considerave i detti prodotti 
soggetti ad nniforme trattamento tributario, e preci,samente a quel trattamento 
previsto all'dntercno come normale per gli alcoU dielLa prima categoria, 
la xisposta corretta a itale quesito � nel senso dell'applicabilit� del 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

97 

ohe la stessa norma internazionale non stabiliisice un'equiiparrazione in 
ondine alla :singola j,mposta, ma la � parit� comiplessiva � del trattamento 
tributario 'che ogni Stato rts:e!l"Va ai IPtl'OPri prodlotti e a quelli iJmrportati: 
la qual cosa, da un lato, esclude che l'esenzione o l'aliquota d'iJm1Posta 
prevista :per il prodotto nazionale si estenda automaticamente al iPlrOdotto 
estero, e, dall'altro, comporrta ohe le reigol_e dell'Aocorido vincolano 
solo gli Stati aderenti � ad uniformarvi le iPil"~e le,ggi, senza �lmJmediata 
rilevanza :per i dttadin~, i quali non IPOSSOno dunque vantare a1cun 
diritto soggettivo �. Da tutto ci� la rrioo:N'ente princ:iipale trae la conclusione 
�Che, allmeno per quanto ri:guarda la su 1ri:fer'ita nOJ:'ll'.Ila dell'art. 
IV del GATT, �l'adeguamento ad esso del nostro wdiinaimento potrebbe 
realizzarsi soltanto 'con il ~rocedimento ordlirnar~o, e 1c~o� con la jposli.zion�, 
ad opera del legislatore, di 1specifiche d!ii51Poslizioni relative alla 
considerata materia �. 

Questa tesi, avuto r1guardo alla .premeS1Sa da cui muove ed al ir1sultato 
cui mira (mancata ricezione della nOJ:'IIIla 1Pat1lizJ:a internazionale e 
sua ina:piplicabilit� nell'ocdinamento interno), dleve ritenemi infOilldata. 

Per la migliore intelligenza del (pll'oiblema e per la sua retta soluzione, 
conviene anzitutto puntualizzarre i (I)I"inci!Pi clte regolano la materia. 

L'adeguamento del diritto interno al diritto internazionale, salivo 
che non sia � automatico � (cOIIIle dispone l'art. 10 Cost., ma solo, per 
le � norme del diritto internaziionale generalmente riconosciute �), si 
pu� attuare in due modi. Il primo � il �procedimento ordinarrio �, me


dkitto ,eraria1e a qualsiasi ,specie di akolici, che, prov,enienti dall'estero, 
giungono :nello 1Stato come talii, cio� gi� distillati �. 

5. -Premesso quanto innanzi, ed appena osservandosi che dell'accenno 
fatto dalle Sezioni UillJite alLe eventuali interlerenze comunitarie non occorr,
e occupairsi in questa pa:r.te dell'indagdne (ccm.oernente i problemi 
G.A.T.T. e, peraltro, con Tiguardo 'alla� normativa gd� esi.stente alla data 
di aidesio!rlJe al detto ,accordo), � ag.evoJie trawe l:a 'conclusione ;per il problema 
.in esame, cosi osservandosi che se prima della ripetuta data le 
acqueviti :importate erano assoggettate al 1diritto erariale previsto, all'interno, 
per l'alcool etillico, senza distinzioni di sorta, il trattamento cosi 
fatto, per esse, si sar�ebbe potuto conservare inde:fDt:iivamente, stante la 
clausola stand-st~ll, pur se, in ipotesi, esso av�esse avuto una portata discrimfa1,
atoria. 
La stessa contropa,rte, del resto, nel suo controrioorso, ;conrv]ene neUa 
soluzione .indicata, e, soltanto, tenta dii introdllr['e un'altl'a distinzione, osservando 
che, poich� alla data in questione il diritto �erariale era dovuto 
nella misura di Ure 27.-000 '8id iettanidrro, questa roiisuJJa sarebbe dovurta restar,
e sempcl'e ferma, per i prodotti importaU da paesi del G.A.T.T., con 
conseguente i11egd.ttimi<t� ide1l�a riscossione per l'1eccedenza !risultante dai 
successivi ,aumenti, gi1acch� iLa .clausola ,di riserva avr�ebbe potuto consentir
�e di o:naintenere 1e sp1eQ'."equazioni esistenti, ma non di aggravarl,e. 

Senonch� (e .senza dire che ncm. vi era pre,cedente .spe!requazione, n� 
vi fu 1a.ggravamento: <e'Leil che non ici si OCCUJPa om, perch� qui si sta esami




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

98 

cMante il quale lo Stato, dopo essemsi� obbligato all'esiterno, ~ovvede a 
regolare all'interno, ma .con dii.stinte e autonome leggi, la materia che 
fomna oggetto d!eI trattato. Il secondo �cons1i1Ste nel 1c.d. � ord!i.ne di esecuzione 
� , che � un atto (leg]slatirvo) mediante il quale lo Stato, dando 
� !Piena e intera esecuzione � alla �convenzione d1e ha stiipulato o alla 
quale ha aderito (mwc� la consueta ifol'lm.ula 1contenente l'ordii.ne d:i 
pubbHca:zione nella � Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica 
., ,con l'esipreSISO precetto dell'olbibliigo a chiunque s1petti di osservarla 
e di fairla osservare come legge dello Stato �), rinvia dn blocco 
alle norme� irvi �contenute e, per tale v~a, le fa [lll'O(pifie inserendole nel 
suo ordinamento. La d!iverisit� delle due tecnkhe, 1che sul 1piano internazionaJJe 
pu� a1nche es1s1ere imJdJ:ffer1en:te, rnon lLo � mai iP'e;r il dilriitJto dm.,.. 
t&no: dato che, nel primo caso (proced!imento Oirldinario), la dts:ciiiPlina 
giuridica della materia ri:siede non gi� nel trattato, 1che il1imane estraneo 
al 1sistema interno, bens� nelle s1peciliche nol'lffie sostanziali che lo Stato, 
unifoo:nnandooi pi� o meno fedelmente all'obbliigo internazionale, ha 
ritenuto di d!ettare nell'esercizio diella i.sua potesrt� leigis11attiva; menrtr�e, 
nel secondo caso (ordine di �esecuzione), il rinvio puro e 1S1enl{plice al 
contenuto n0'1'\Il1ativo del trattato fa dli esso, e .d:i esiso soltanto, la fonte 
regolatrice della materia ivi coll!Sliderata. A differenza dunque del ip1rocedimento 
ortd!inario, l'oodJine di esecuzione realizza, di regola, l'adattamento 
del dli.ritto interno a quello interna.zionale in modo diretto e 
immediato, icio� senza la medlia:zione di un'ulteriore e ~pecifica attivit� 
legislativa, Clh.e 1si ll'ende necessaria �solo nella ipotesa e nella miiSUira in 
cui lo r.tchieda leventuale inco:ma:iletezza -1semipire �che non sia rime


nando il p11obLema della dausolia stand-still, che comp()['.ta l'assol'bimento 
di ogni altra questio(l]Je), sta di fatto �Che l'avveil:'lsa deduzione, che viene 
cUchiaratam~e �P1rOposta �Con dchiamo a1l'iillisegnamento delle Sezioni Urate, 
non trova dm. �esso a1cuna base. 

Vel'o �, dm.fatti, che '.La Ooil'te isup;rema, 1come innanzi si � Vlis:to, ha anche 
aff�eam:i.ato, in un inciso, che una disochniinazione ip;r,eesistente si s�!Jil'ebbe 
potuta �conservave :so1tanrto � nei limiti in cui sussisteva originariamente � , 
ma occoroe v�alutare l'�esatta portata di questa enuncii.azdone. 

All'uopo, non 1sembl'a :potersi prescinde!l'�e dal compLe.siso della motiva:
z;ione ,delle :ricm:idiate sentenze, dalle quali si evinoe, per quanto riguar-da 
rnnseTimento delle nO!l'Ille della paTte se1co1t1da del G.A.T.T., che questo si 
� �riiitenuto possiibiWe .anche rpe1r 1esse ma so1o relativamente a quelfo non 
coLpirte dalla rise.rva limitativa, la oui ipoirtata � stata dalle stesse Sezioni 
Unite, individuata tn 1ci� �Che � essa costituisce, alil'atto della sua apposizfone, 
una modalit� de1l'accettazione di un til'attato mu1tilaterrrue da par-.te 
dello Stato riserv�ante, cmil~ando a sal:vagu�!Jil'da11e la iLegisLazio1ne del rdservante 
neJ. senso di imp:edd["e l'applicazione del trattato al101rch� questo 
rucMeda azioni od omissioni contrame a leggi interne iltl Vligor1e �, per cui, 
in definitiva, �mediante La dserva ldmirtativa si accetta il �trattato, riserVlandosi 
di applicare una pa;rrte idi esso 1soloi se non rdisulti incompatiJbiil:e 
con la sua legislazione d�nterna; cosicch� il'oil'di�ne di ese1cuzd.one dd un trat




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

99 

diabile in 1sede el'IIIl:eneutka -di questa o quella nornna dell'o['llnai recepita 
convenzione; come accade, .del resto, 1Per i priinJcjpi e le noil'me del 
diritto interno �ohe, a .cagiOTIJe �del lacunos10 cCJIDrtJerr11Uto o del carattere 
programmatico, non 1SOno 1suscettiibili d1 ilmmed.'iata a,piplkazione. 

Pu� anche darsi, peraltro, 1che il trattato intemazionale, vuoi ;pell" 
quanto fu pattuito dalle 1stess.e parti contraenti vuoi 1per H modo con 
cui il singolo Stato lo rende esecutivo nel 1suo ordinamento (H che � lo 
stesso ai fini del diritto interno), venga accettato icon la 1c.d. cl:ausola 
stand stili o d:i � riserva limitativa �, 0S1Sia con la facolt� di aipplicairne 
una parte solo se non risulti incom:patibUe con la legiis1lazione gi� vigente 
p:I'lesiso lo Stato riservante, ohe, in tal modo, vie1t1Je 1sailvagual'\cfata 
dall'incidenza altrimenti abrogativa delle 1contirarie norme della SQpravvenuta 
e tl"ecepita �conv�enzione. Ma � certo che questa, entro i limiti 
e con le modalit� di cui soipra, viene a�ccettata iper intero e, con l'ordine 
di esecuzione, viene recepita anche !Per la rparle � ~iservata ., la �CUI� a;pplkazi�ne, 
per l'appunto, si � inteso es1cludere isolo in caso idi 'constatata 
incompatibilit� con la pireesiistente legislazione, venendo meno altrimenti 
il ptresU1Pposto della riserva. Cosic1ch�, IP& 1staibilire in concreto :se 
questa 1sia o meno operante, avuto riguardo alla materia controversa, 
non occorre ulteTiore attivit� di :prroduzione legis1at1va, trattandosi solo 
di �reperiil'e e crnurontare, in base ai .consuet1i ISltr'Ulmenti esegetid, fontd 
normative gi� esii:stenti. 

Alla stregua dei sue>:1Posti concetti e contro l'o:p1inione radica1mente 
negativ~ della Finanza (gi� respinta, del resto, da Cass.. n. 2293, del 
1968, cit. ed amplius da queste S.U. con le s1entenze n. 1771, 1773, e 

tato con dserva re.cepisce ne1l'ordinamento inte?:ino il trattato anche pe:r la 
parte �cui 1a �rise:rva �inerisce, ma so1o iIJJel .caso e nei limiti in cui l'incompatibilit� 
.con La legis1azione :interna �Si�a da escludere�. 

Ma �ci� significa, alJ.'�ev.idenza, che, per i 'casi dn ooi l'incompatibilit� si 
debba aff.errmare, il trattato non viene recepito, 1e pe:r g1i :steissi casi, dunque, 
una volta esclusasi �1a ri.cezione, !r�esta e'vi~nte 1che 1a disciplina non 
pu� 'essere che quella posta dalle sole �eggd nazionali, anche successive, le 
quaJii, opel'ando su materia alla .quale, stante la riserv.a, non si era riferifa 
la legge recante l'ordine di .esecuzdone, nessun <COO[�diin:amento possono con 
questa stessa JJeg.gie, dover attua:r,e o presupporiDe. 

E poich�, pe:r quanto ;dguarda J.e acqueviti, La vigenza della disciplli:l:a 

di assimi1azione all'alcool etiUco �ebbe, �appunto, ad impedi!l:e l'appl:1cazfone 

del trattato, al quale, dunque; .per questa parte, iIJJemmeno pu� !rdtenersd che 

si:asi riferito l'ordine di esecuzione, non il'esta .che constatall"e, come accen


nato in principio, la definitivia Lnapp1icabildt� de,1la disposizdone dell'art. IV 

del G.A.T.T. 

6. -D'altra pa!'te, e la .considerazione ha v.alove .autonomameinte de.c:isivo, 
deve rilevarsi 'che la disciiphlna vig�ente �alla data del 10 otto1bre 1949 
non prevedeva deterimtnate misure del .diritto erarilalie, per 1a .acqueviti di 
importazione, ma, pi� 1sempli.cemente, fi:ssava il criterio impositivo, stabi

10() RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1196 del 1972), deve riconoscersi pieno vigoce -salvo poi a precisairne 
Jia ;portata -al principio della parit� tributaria, sancita dal citato art. 
IV dlell'accoirdo GATT. 

Non pu� invero negarsi 'che, dal [punto di vista forma.le, l'oodine di 
esecuzione emanato con le 1citate leggi n. 21915 diel 1'950 e n. 1307 del 1957, 
l'igua:rdanti l'una l'aocwdo originario e l'altra i 1suoces!Sivi emendattnenti, 
comporta che l'Italia ha irecepito nel 'SUO ordinamento, con la stessa 
efficacia di una legge inteirna, la normativa contenuta nena ccmivenzione 
inteirnazionale. Ed � altrettanto innegabile, dal 1Punto �di vista so~tanziale, 
'che tale normativa, una volta in1Serdta nel silstema legislativo 
statuale, villlcola il giudice e le pal'ti per quelilo che � il suo contenuto 
precettivo; r1guairdo al quale pos1sono 1sorgere bensi !Pl'Oblemi di inteir.: 
pretazione, ma non d:ivel'!samente di quanto avviene per qua1s[as� altra 
nwma giuridica posta dal legislatoo::e e 1s,uscettiibile dli iimmedliata applicazione. 
Su,lla hase di questi rilievi, e ,con 51Pecmco rirferirrnento al ,citato 
art. IV, � da osservare �he esso ricadle nella paa:te dell'.Acco11do alla 
quale lllOili 1s'� imarncato di daire esecuzione, rp111r se con la � riserva 
lii.mitativa �. Questa, invero, � implicita nella J.eigge n. 2.95, del 1950 
(in quanto eseoutiva dell'originario PirotocoUo di Arnlecy del 10 ottobre 
1949, che gi� conteneva la clausola stand still) e ri:sulta eS[plidta


lendo, come ,ainalitkamente .si � vi,sto ne,l .precedente paragrafo 4, che a detti 
prodotti dov,eva ,aipp1icalt'si, oltre la sovrimposta di ,coilllfilne (cmrispon:dente 
al!l'fanposta di fabbricaizd()[]Je dowta per i pit"odotti nazfonaili) � ognd altro 
diritto applfolllbile nell'iinrterno all'alcool etilico �. 

;u diritto etl'arfale, dm altri temni,ni, e!I"a (ed �) ag;iplicabile, al1e acqueviti 
di impoil'tazdone, non gi� in virt� di una -disposizione specdficamente 
rife!rdta a detti prodotti in Ol'ldine al diritto medesimo, bens.� pe!I"ch� queisto 
� previsto, aH'inteiralo, p1er il'alcool etilico, al quale le acquevi.ti importate 
sono assimilate. 

E poich� � da fa1e equiparaziorne che potrebbe, nella considemta ipotesi, 
�ritenersi determinata la spwequa.zdone �rispetto alle acquev:iti nazionali, 
ed �elt'a il'assio:nil:azione, com~ prima .si � rilevato, gi� pl'evista quanto 
meno dalle disposizioni dd leg.ge del 1937 e del 1948 (che non hailJilo subito, 
poi, alcuna modi:l�tcazione), ag;ipail'e linealt'e fa 1co;nclusione secondo cuii proprio 
a .fali disposizioni dev'e !I"�rtie;nersi, per quanto ne concerne, rfferibdle 
la riserva limitativa, La quale, dunque, ebbe a consentiil"e di mantenere indefindtamente 
l'assimi.lazdone medesima. 

Del il"'esto, essendo la clausola stand-stm rife.rita non gi� alle aliquote, 
o, comunque, alile misul'e d'imposta vigenti alla data considerata, bens�, 
pi� in generale, ,a1,1a � Legislazione vi1gente � in O!I"dine alla maiterda oggetto 
del trattato, � di �tutta 1eviidenza che si intese consentke a ciascuno Stato 
il"iserviante dd continual'e �aid applical'e la 1discirplcLna, sotto qualsia.si a,sp,eUo 

(aliquote, detelt'minazione de1l'im([)onibdle, sistema di accertamenrto, etc.) in 
ipotesi non cornfO!I"me ai p!rdnc�pi dell'accordo. 

E poich�, come � pacifico, La mi.JSura del diritto e!I"ariale, per lie acqueviti 
imporitate, � risultata aume�ntata, successivamente, come chiaramente 
emerge dall'�ait"t. 2 del d,,1. 1'6 1settembl'.e 1955, n. 836, in virt� dell'aumento 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E 'INTERNAZIO~ALE 

101 

mente formulata nella successiva legge n. 1307 del rn57, il cui art. 2 
non fa ohe riprodurre e ribadire -�con:foirmemente al Protocollo di 
Annecy -l:a riserva di applicare le norme dlella !P�lll"te II �in quanto 
compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949 �. E tale ,giudizio di 
compatibilit�, ad onta del �contrario assunto della Finanza, non esoll"bita 
ma rientra ,pienamente nei 1Co!lllP�ti i:stituzionali de,gli origani amn�inistrativi 
(in sede aippldcativa) e delll.'autorit� 1giudliziaria (in sede contenziosa), 
ben potendo e dovietrudo l'inteljprete effettuall."lo, senza la necessit� di 
a]oun interveIJJtO legtsfativo. N� vale dbietttare, icome 1d!edluice la stesm llicoi;
remibe, ohe H r&sultato di una siffatta indagine c01I1Jdurrebbe 1aid IUIIla s�orta 
di �creazione ,giudiziale d!el diritto. Cos� non �, [pe['lch� il legislatore, volendo 
mantenere le norme (interne) !P!l'eesistenti e nel conteroipo :recepire 
le norme (este:rne), successive, purch� non 1ccmtraSltam.rti con le pll"i:me, 
ha in definitiva stabilito, come �regola, un regime dii tendenziale �coesistenza 
tra le une e le altre e, per il caso d!i cO!tli:flitto, la prevalenza 
delle une (interne preeSli:stenti) sulle altre (esternie \SUJcceSSlive). E in tal 
modo, preservando la legge anteriore dall'abrogazione ad opera della contraria 
legge posteri0;re, ha dettato un criterio dii ermeneutka inver1So a 
quello consueto (v. l'art. 15 preleggi), in �ci� p1raticamente consistendo il 

disposto p& lo stesso diritto dovuto allli:nterno per l'alcool �etilico, e non 
gi� autonomamente, � anche agev101e �rilevare, conclusivamente, che nessuna 
modificazione del regime pl'evisto 1alla data di adesione all'accoroo pu� 
diirsi attuata, �essendo rimasta f.erma l'assimilazione, da una pall"te, :e ferma, 
dii �Conseguenza, l'app.JicabiLit� del di.ritto .in misura uguale a quella pre


0

vista, alrnnterno, per il prodotto equipa;rarto. 

7. -Anche 1sotto altro profilo, iinfine, e sulla base di rHievi del pari 
autonomamente dedsivd, la contraria tesi si mvelia priva dli. qua1siasi fondamento. 
Deve considerarsi, Ln:v,ero, ,che il di.ritto &arial1e non �ell"a (e non �) 
previsto in misura pevcentuale. al vialoce del prodotto, ma in imiwra Jiissa 
rJ:ferita all'unit� di misura del prodotto stesso. 

Orbene, se nell'.i.potesi di imposta aipplicabile ,su11a base di aliquote 
percentuali (come, ad esempio, ipoc la I.G.E., �ed ora per l'I.V.A., e pex 
altri tvibuti), un aumento o una r&d!Uzione :di aliquote possoruo determinare 
un corrispondente dincl"emento od 'UIIlla cordspondente dli:minuzione del carico 
fiscale, la stessa .cosa non pu� dii'si nel caso di imposte determdnate 
in base �ad unit� di misur.a, e �specificamente di quelle a ,quantit� (come 
ne1la specie), che non �Consentono, tra l'altro, di adegua:re automaticamente 
l'imposiziione .alle viariazii�ini monetal"ie, come accade, 1Illvece, quando il tributo 
� dovuto con aliquote det&minate ad valol/"em. 

In a1tri termini, nel caso idi modifi.cazi.one idella mLSU!l"a dei. tributi dovuti 
in cifra pl'edetea:-minata, riferita alla quantit� �e non a:l valore, e tanto 
pi� allorch� 1a modH�icazione interv�engia quando, dspetto ailla precedente 
determinazione Leg1s1ativa, s.iano .sop1riavvenuti rilevcanti mutamenti nel potel'e 
di acquisto de1la moneta, si dovrebbe .in �rmimo luogo poter acoortare 
se in tutto, o per quanta' par.te, la nuova misura non 1sia destinata �soltanto a 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

102 


significato de1la � ciauisola di riserva �. L'iillteI;pirete, pertamrto, non ha 
ohe da attenel'!si a tale �criterio, osservato il quale il risultato ohe verr� 
a conseguirsi, in sedie aimministrativa, o 1giuriisdizionale, non decam1Pa 
dal �comando legislLativo ma ad! esso si ricpininette, per via �ermeneurtka 
e non gi� creativa, �come l.'egola ricavata dal sistema e gi� insita nello 
ius positum, clle in tal .guisa riceve COIDlPiuta attuazione. 

Per il resto, e sempre nel rispetto della rdserrva limitativa, mtratta 
in �sostanza di interpretare le norme del diritto vigente in armonia alla 
regola, pm ,essa ill!Serita nel 1si:stema e a questo immanente, che' !Prevede 
1a parit� dli trattamento fiscale fra i 1prodotti nazionali e similari iProdotti 
ilmport�ti dall'area del GATT. E pertanto, salva la :pirevalenza delle contrarie 
leggi eventualmente esistenti alla data diel 10 ottobre 1949, ma 
ferma jper quant'altro l'effkacia vincolante del rece1pito A1ocomdo (anche 
per la normativa della jparle Il), nulla � di ostacolo a �ohe il 1principio 
della parit� tributarta di cui all'art. IV del GATT sia iimmediatamente 
BJPiPlicabile, al pari di ogni altra norma precettiva dello Stato ned con:
l�ronti dJei soggetti dell'o[":dinamento interno: ;parti, amministrazione, 
giudice. Quel iP!l'incipio, infatti, non si esauris1ce in una mera e genertca 

ripristinare l'effettiva ctncddenl!'la originada e, quindi, a conseil'var1e inalterato 
a�nche il Taipporto .tra l'entit� dielil'imposizioine �ed :il valore dd me!rca1o 
del p!rodotto al qua1e l'imposizione stessa si il'iferisce. 

Cosi, ad esempfo, se 1e acqueviti impo['tate valevamo, nel 1949, Jdre 
centomiLa ed ettandd!ro, quando n p['eliJev;o per :il diidtto erail'iale eil'�a di liil'e 

27.000 iper �ettanidiro, e cio� �con una incidelll!'la effettiva del 27 % , � ben 
chi:aTo .ohe, quando nel l9i65 (.epoca alla quale si :rife!riiscono le boJ.1ette, di 
cui alla controve11sia), ed an~he soltanto per .effetto de11a �SV�alutazdone monetaria, 
1il valore 1era div;ellltato dd 1aLmeno l:We 300.000 ad etta:mdro, l'incidenza 
percentuale 1sa!I'ebbe 1dhnentafa pad ad un terzo, se non 'S� fosse p['OVv:
ediuto �ad adeguar.e anche la misura del diritto .era['iJale; �con l'ulterfore conseguenza 
che un aumento del diri�tto stesso ne:Ua misura del trdiplo (ma 
l'aumento � stato pd� .Lim[tato) non avrebbe fatto aLtro �che ripdstinare la 
inciderwa per.oentuale del '1mi,buto. 
E poich�, come pi� ampiamente si � detto nella memoria prodotta per 
la .causa TURATI, alla quale gi� si � fatto dchiamo all'dnizio della piresente 
tra_ttazione, ogni indagine pi� specifica in ordine alla funzione perequativa 

o diiscrimina.toria di una modifilcazione 1egisi1art.Lva non pu� che ritenersl 
riservata al legislatore, qui pu� concludersi rilevandosi che, in definitiva, 
gi� per il solo fatto che la modificazione stessa dovette necessariamente 
considerare anche, se non soltanto, la esigenza di adeguare le misure del 
trjbuto per cOIJJservaa:rJJe la reaJ.e consistenza imposd.tiva, non sarebbe comunque 
dato di ritenere inapplicabile l'aumento alle importazioni da Paesi 
del G.A.T.T. e nemrmeno �di procedere ,ad una ricerca inte.sa a stabi1Jixe per
0

quanta par.te J.a lllUOV:a misura :fosse 1effettivamente nec~saria a quel fine, 
e per quanta parte, inv�ece, si traducesse dn un agg:mvamento de11.'imposizione, 
'e.<\SeJ:JJdo .certo, come neJ.!1a ird1oordata memoria �si � detto, che n� al-
1'.Aimministral!'ldone n� al Giiudfoe �pu� �eisseil'e darto dd proceder.e aU'indiividuazione 
di aliquote, o di irnisure d'imposta, �in difformit� de1le e�spresse e 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

103 

enunciazione ~ogrammatica, ma �Contiene un IP!rec.etto slllfficientemente 
�ecifico, completo nei suoi elementi essenziali, e, come tale, capace 
di operare senza bisogno dli una ulteriore integrazione le,g�lslativa. 

Dimostrata, con le ragioni innanzi esi:poste, la vilgen:za e l'ap[piliicabilit� 
diella regola paritairia, viene a 1cadere la 1contraria e infondata 
conclusione cui la Finanza pecrwiene nel 1Prrirrr10 motivo di rico11so, che, in 
tali sensi, va rigettato. Ad altri fini, tuttavia, r�Jmane io:nipregli.udkata e 
resta da esaminare, :llra le arig.omentazioni ivi contenute, quella riguardante 
il conm�eto significato da attribuire alla suddetta regola: allo 
scopo, appunto, di individuarne il prec�lso 1contenuto p1recettivo e di 
diellmitarne cos� la reale portata. 

3. -E' chiaro, infatti, che solo 1se il principio cli !Parit� dovestSe 
intendersi in senso � atomi:srtko �, tC"io� �come 1foirmiale e automatLca parificazione 
(tributo per tributo, aliquota IP�er aliquota, beneficio iper ibenefiicio, 
is1ofliaitamente coinsidierati), potrebbe conidiVr�ldiell'lsli la tesi delil'ilmpugnata 
sentenza, secondo la quale, una volta accertato ohe le leggi italiane 
e.sentano l'acquavite di vino nazionale dal diritto erariale, l'idenspecifiche 
disposizioni di 1egg.e, -perch� d� �si triadur.r.ebbe lin una mammisibiLe 
creazione del ddriitto, del quale, e tanto pi� se do'V"esserro ricercarsi 
risultati rriferibil;i �a si1I1Jgole impor.tazioni ed a singolli periodli di tempo, 
saiiebbe irri.me�Liabi1menite .oompl'omessa quelll1a ceiitezza che, semprre� �essenzia1e, 
oeirtamente, ed a ma~gior ragione, deve �eissecre inde:l�ettibli.ilmente assi.
cw.ata per le leggi trdbutarie. 

8. -Se, pecra1tro, potesse prescinde!rsi dalle conS�lderaziond innanzi svolte, 
1n ordine alla crilevanz:a :risolutiva della .questione conaennente la clausola 
stand-stm, le ooino1usiond indicate, in oxddirJJe .alJ.'aippllicaibili.t� del diritto 
eradrue nella misum pcrevista per Le importazdoni del1e aoqueviti da qualsiasi 
Paese 1estero, non potrebbe1!'0 mutare. 
Nella predetta drpotesd, inrvero, si d<Wllebbe esaminar.e la questdone con 
riguardo al pl'incipdo della piari.t� comp�1essiva, secondo le enunciazioni della 
Supr>ema Oocrte, pi� 1ampiamente �esaminate nella pi� volte dchiamata 
memoria protdotta rp1er la 1caiusa TURATI, 1e ci�, pera�itro, sempre che si posisa, 
in primo luogo, ri1evarre a1l1meno un'apparenza dd spereqruazion1e, doiv�endosi 
a:litcrimenti escludere, gi� :in ipail'tenza, �che un fPcr'ObLema di ddsoriJrniinazlione 
possa pr>esentarsi. 

Orbene, 1a .corr�etta indagd.ne sul il\egime tributario del1e a�cqueviti interne 
e dd quelle di importaztlone, porta a concluder�e che, in ef:fie�tti., le norme 
in ma�teria vigenti non �consentono di ipotizzare [)Jemmeno un sosipetto di 
trattamento discriminatoTdo essendo cerrto che rutlJche le acqueviti il'.llazii:onali, 
se dassi.fi.cabili nella pl'lima categol'ra, sono .sogg.ette al dirltto eradale nella 
stessa misu:m di lfoe 60.00f ad 0ettanddlro ;prrevisto per le aaquevi.ti di impo11ta2lione. 


In proposito si �sono gi� pronunciate le Sezion.i Uniite, 1e quali, con la 
dco:rdata sentenza 8 �giugno 1972, n. 1772, ha=o ribadito 1che � ile acquevd1Ji 
sono, appunto, akool ,etilico ., e che la distinzione :in caiteigorie � soltanto 
in ragione della provenienza dei distillati, essendo certo, cos�, che 
anche 1e acqueviti naz:ionaJ:i, se �olassdfkaibild neUta prima oategord.a, sono 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

104 

tica esenzione dovrebbe iper rei� istesso e .senz'alJ!lro esitenldlerisi al similare 
prodotto iII11Portato (cognac). A tanto inrvece non !PU� aeciedeI"si, una tale 
decisione rivelandosi in senso � g1obale �, reio� �Come parit� del ca:dco 
f1scale cooniplessivo che, ind~pendentemente dal singolo tr1buto o dalla 
singola aliquota (che possono essere anche di.1ifeI"enti), ~ava nell'insdeme 
sul prodotto nazionale e sul co11rispondente !P1"6dotto straniero, sii 
da realizzare per entrambi, ma solo nel :riisultato finale, una uguaglianza 

� .sostanziale � di trattamento tributario. 
Quest'ultima tesi, che la Finanza (piro.spetta �~� nel [primo motivo 
d!el suo rtfooriso ma ip.er trarne l'esitrema ed inattendiibile conseguenza 
dell'inapplicabilit� del p.rinci;pio nell'o111dinamento interno (v. s~ra), 
viene rtpiresa e svilu;pipata nella �censura b) del quarto motivo -della 
quale va qui antkipato :L'esame -ad una pi� limitata e ISIUlbordinata 
fine. Quello, cio� di denunziare l'erronea !11P1Plicazione 1che, di tale pirinciipio, 
avrebbe fatto la Corte d'appello di Milano quando ha ritenuto 

soggette allo stesso ddiritto �eriadaLe 1al .qiua1e 1sono sogg.ette tutte le aicquevUi 
importate, rpe!t" le quaili llia 1dd.istiinzione in �categioria, come diahla stessa Cassazione 
rilevato, non � 1conocetaimenite attUJabiLe. 

In particolare, deV1e iri�cor.darsi che il d.l. 16 settembre 1955, n. 836, 
stabil�, �aU'a:rt. 2 la misuTla del diritto �erariale dovuta per gli alcoli di 
prima .categoil'ia �o �CQIIlJsdderati tali agli effetti :l�iscalii �, mentre dispose, 
nell'art. 3, per gli �a1co1i della seconda �categoria, per d quali distiIJJSe, sempre 
in ragione della proveniienza ded distillati, una ipotesd di esenzione da 
altre di appliicazdone del dir'iitto in ilIDsU<l'e diverse. 

Le acqueviti nazionali, quLndli, rimasero .esenti se classifioabit~i tra quei 
particolari spirriti di �seconda �oategorda, per d quaiLi era prevista l'esenzione 
dal tributo, mentve cisuJ.tarono assogigettate 'al ddir.ttto1 �di liil'e 60.000 per 
ettanidrro se catalogabili come spiniti di prrima categoria (ddversi da quelli, 
e la questione qui non interessa, pvovienientd dal melassa, dal sorgo o dalla 
canna gentile), ovvern al minore dirritto stabdlito per gli altri spiriti d:eHa 
seconda categoria. 

Per l'attribuzione ,aililJa seconda categoria n:on � per� sufficie[}Jte che si �� 
tratti di un ,distillato �che, comunque, proveng.a dal vino, perch� sono iLnvece 
richiesti partkolam il'equisiti, in �assenza dei quaiLi � espressamente prevhito 
che racqruavJite ottenuta Vliene COlll!S�idJerata, agli effetti fiscali, oome 
alcole di prima categoria. 

Cos�, l'.arrt. 2 del d.l. i.a ap:riiLe 1950, n. 142, .stabi11sce che � lo spii.rito 
ottenuto da materia pil'I�.ma pvese111tata come vino genuino e non rkonosoiuta 
ta.Ie d!aU'Ammtnistrazdone filnanzdaria ... � :soggetto all'imposta ed al 
diritto e.rarda1e stabiliti per l'a1cole dii seconda .categoria proV1endente da 
:frutta cLiV1EIDsa dai datteri 1e dall'uva passa�, e pod dispone: � Qualorra, poi, 
dall'anaHsi all'uoipo e:fd�ettuata dai Labor.atord chimici delle dogane e imposte 
indirette, I'isuLtasse1ro aggiunti al v.tno d'uva alil!alizzato :liea:-meilltati di 
materi�e prdme, con la distillaz1ione delle quald si prnduce spirito dii prima 
categoria, lo spkito ottenuto da taLe vino sar� classificato e tassato come 
spirito dii �prima categoria�. 

Ancora, l'acrt. 5 dello stesso d.l. n. 142/50 �Chiarisce .che !'�acquavite 
destinata all'invecchiamento � deve esse�r�e ottenuta o con la distillazione 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

105 

l'esistenza della piretesa siperequazione trlbutruria in danno del cognac 
estero rispetto all'acquarvite nazionale, limitando il confronto al diritto 
erariale e trascurando ogni indagine COIIllPairatirva in oodine al complesso 
degli oneri fiscali gravanti sull'un prodotto e 1SIUll'altro. 

E questa tesi � esatta, come fondata � la lt"elativa censura. 

Il rpiroblema � stato trattato a fondo nelle IP'l'ecedenti .sentenze di 
queste S.U. (n. 1771, 1773 e 1196 del 1972, modificative, sul [punto, 
de1la senit. a sez. sempl. 1n. 2293 del 1.968, retro 'cit.), cihe lo !hanno risolto 
interipretando l'art. IV del GATT come regola di parit� 1s0Sltanziale nei 
termini test� :sintetizzati. 

Nel �confermare ora tale giurisprrudenza, non 'contrastata da argomenti 
idonei a far mutare avviso, � qui opportuno rilbadire e precisare 
che essa trova fondamento oos� nella lettera cOIIIle nella ratio legis: 
l'una e l'altra decisamente inconciliabili con l'kliea di una /pa:rlit� di trattamento 
riferita ad ogni singolo atto impositivo, anzich� ,al complessivo 

:l�ra2lionata o con distillazioni ;ripetute in modo per� da 1non .superaa.-�e mai i 
70 gradi �, �ed aggiunl?ie: � Il prodotto finail.e, da sottoq;loNe ad invecchiamento, 
deve aver.e una �gradazfone compresa tra i quacranrba ed i settanta 
griadL Non � considerata acquavite di vino� (e quindi, se itl!e deduce linearmente, 
deve �Considerarsi di prdma .categoria) � :Ll prodotto ottenuto a tale 
gl"a<'!iazione mediante diluizdon'e di spirito di vino di gradazione SU1Perdore �. 

Iinolitl"e, w'art. 2 del d:l. 3 rdiicembre W53, 1n. 8719 (we cui disposizlioni 
furono poi m1a1ntenute :l�elt"me daJ. d.J.. 16 settembre 1.955, n. 83,6) conferma 
il prinoiipio gi� accennato, precisando clle � l'aJ.coile ottenuto da materia 
prti.ma dkhiarata 1per produzlione di �ispi<rito dii seconda cate�goriia ma non 
riconosciuta tale dal1' Ammiinistrazlione fiinanzi�aria � cJ.assificato dii I categoria, 
sal'Va ll'applicazlione delle <Sanzioni penali nel �caso che dl fatto costituisca 
reato �. 

Lnfine, l'all't. 2 del gli� .citato d.l. 836/55, distingueinJdo nell'ambito della 
stessa ipriima ,categoria, e cos� :f�issando misure minori del dirditto e�rariale 
per g1i spiriti di determinate provenienze (meJ.asso, soirgo e canna gentile), 
ribadisce, nel 1secondo comma, che tali rddotte misure �sii appli.cano soltanto 
se l'dmpiJego delle ma.tede prime da .cui agli alcoli vengono e1stratti 
sia stato preventivamente ac�certato dagU agenti dell'Ammi'Illiistrazione finanzd:
aria � . , 

Dal compiesso di queste disposlizioni risulta, dunque, come 1e Sezioni 

Uni�te gi� ha1nno l'liliervato, che l'aquavite, come alcool etilico, � normal


mente 1aissegnato, amiohe rse idi produ2lione 111:azionail.e, 1ail.J.a prima cate1go<ria e 

che soltairlJto se rd.coril'\ano determinate cond!izdoni, che devono essere accer


tate necessariamente nel:l<a fase de1la fabibdcazione, se ne pu� ipotizzare 

l'assegnazione 1alla ,seconda categoria, con �le pli� favorevo1ti. conseguei:ze 

~iscail.i che ta1e assegnazione comporta. 

Ma allora, posto .che 1e acqueviti nazfonaid, delle quali non sia dimo-, 

st!'lata La dassi.fkabilit� n:e11la seconda �caite�goria (medi:ante accel"tamenti 

espJ.1etabi1i solitanto nella fase della produzione: ed � noto che tutta la 

!J:e,gislaz:ione $ugli 'spiriti .� hntpeirniata su un sistema :dli controllli �sulle fab


briche, che .sono soggette a vigilanza dal momeil11to delJ.'introdUZlione delle 

materie prime fino a quello deWestrazi.one del prodotto fii.nito) sono assog-' 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

106 

carico fiscale. Ci�, invero, risulta dalla ,stessa formulazdone della norma 

che, nel poore a confronto i p'rodotti importati 1con i similall"i prodotti 

nazioillali, ;pairla, al pll.ura11e, dli �tas1se o altre imposizioni intel'l!1e �, per 

le quali usa gli avverbi �direttamente o indirettamente� e sipeci.fk:a, per 

quelle afferenti ai prodotti Lmportati, � di qualunque natUJra esse 1siano ., 

dando 1chiaramente a intendere 1che il dirvi.eto di ciolipill"e questi ultimi 

in misura isUJPel"�.ore ai prodotti nazionali va ll'agiguagl!iato all'intero carko 

tributario e noo alle singole componenti dli esso. Lo 1coo:llemna poi la ratio 

legis che, in aderenza al vero e .pTecipuo 1SCOfPO pe11Seguito dalle Parti 

contraenti con la norrrnativa pattizia internazionale, � dliJretta : per un 

verso, a imipedire �Che all'interno di ogni 1si.ngolo .Stato lo s1Jrumento 

fiscale venga applicato in maniera !I�'Otezion~stko 1per i prodotti. nazio


nali.i e dLscri.mtnatoria per quelli i.mpol'ltati; per alltro vel1S10, e di ccm1se


guenza, a far si che gli tmi. e ,gli altri siano IP'Osti, quanto a incidenza 
. :fLscale, � sul medesimo piano competitivo di mel'lc:ato. 

Il che non si realizza 'Cihe mediante una parit� di trattamento 

sostanziale, ossia quantitativamente uguale ancorch� qualitativamente 

dlisuguale. Infatti, quel ,che importa, al suindicato fine, non � gi� il Slin


golo atto impositivo, iPOich�, riguardo ad esso, una eventuale differenza 

gettate al re~e deg.!Ji alcoili. di prdma ,ca,tegoria, e, quindi, anche al diritto 

er,aria1e, deve 1tneaa:imente constatarsi che l'imposizione de,1 medesimo dd:riit


to, nelLa stessa p1reicisa misura, ipe�r le acqueviti d'impo:rtazione, non pu� 

nemmeno 1in .apparenza mg,enerare dl .sospetto ,dJi un trattamento discrdmina


tol'ILo: per.ch�, mV"ero, urna volta �Che 1si domandii, ai fini della piardt� della 

imposizione sui pll"odotti ,siJmilarrd, ,se le acqueviiti importate siano da aissimd


1ar.e a quelle ,dJi cui non .soUa;nto sia �accertata la proveniienza dia deitetrminate 

materie, ma �sia !Pure �controLLata La p:roduzd.one oon un determinato sistema 

(che, ad �esempio, giusta :Le norme innanzi icitaite, Jia di1stillazione sia stata 

frazionata �e che ,La giradaziionie non sfa stata ottenuta mediante aggiunta, 

ai fe�rmentati, 1dJi alwe materie dliveTse, ,e coSii Vli1a), o, invece, alle altre, pu:re 

nazionali, per 1e qua1i, ilil mancanza dei predetti acicertamenti, va tenuta 

ferma, ai fillli fiscali, l'asseginazione ahla prima categoria, non pu� esse['e 

dubbio che La dsp��sta corretta � ,goLtanito la seconda, per la decisiva :ragdone 

che, al momento deLl'importazione del prodotto gi� distillato, quei controllli, 

necessariameinte esperibili soltanto nella :l�ase della lavorazione, non sareb


bero comUIJJque possibili. 

9. -N� potrebbe OP!POil:'ISi che la similadt� del cognac al1e acqueviU di 
vino rtsulti, 'senza nece1ssit� ,di ,diverse indagini, dal Ce['tificato di conform1t� 
di cui all'iairit. 12 della iLegg,e dtel 7 diicembtre 19,lH, n. 1559 ed lrlil'art. 9 
del d.P.R. rn apnile 1956�, n. 10rn, ,come avrebbero l'litenuto l,e Sez:iond Ulllite 
con la senternza r.esa rnella �causa ISOLABELLA (n. 1773 del 1972, innanzi 
citata). 
Le Sezioni Unite, i1IJJVero, ritennero assorbita la .cenSU!ra sp.eci:fitca, di cui 
a1La trattazione test� svolita (prima parte del terzo motivo di quel 11ico:rso: fil 
V'eda a pag. 65 e seg:g, delila copiiJa della sentenza), mentre si occuparono 
soltanto di un '<lllJtro profilo della questione (formainte og1getto dell.~a ce,nsura 
r.iassunta sub b alla pagtna .citata), ,e .cio� dii quello merceologico, in re1a



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

107 

ben potrebbe essere compensata dal diveriso regi.qle di altre imposizioni 

sul medesimo prodotto: onde, a voler operare la [Parificazione in modo 

form!'lle e automati1co, per ciascun tvibuto (o aliquota) a 1s� stante, si 

riiisohierebbe il pi� delle volte di creare (in diamino dlel pll''odotto nazio


nale) piuttosto che di eliminare (a .sollievo del :prod'Otto esrtero) l'�llSISlelrita 

disiparit� di trattamento. Ci� �ohe invece iim[Porta, valendo insieme ad 

evitare questo riischio ed a realizzare quel fine1 non � altro che il � icosto 

fiscale � del prodotto, questo soltanto essendlo il :paxametro 1clhe 'CO!rlisente 

di 1E1titut1re, fra i due termtni di paJI"agone, u1n 1rea1Je e 1COffi\P~eto �oo!Il'Wonlto, 

giusta il quale � ;pOSJSibile alfine giudicare, in 1baise appunto al tratta


mento complesisivamente ri!Siervato ai prodotti nazionali ed ai prodotti 

importati, se davvero esiste e in che mi/Slura una sperequazione in dalliilo 

di questi ultimi. 

Giova peraltro avvextire, a scanso di equivoche intE!l1'p:l'etazioni, che 
la nol'ma in esame 1concepisce la parit� tr:ilbutaria solo 1con riferimento 
alle �tasse o altre imposizioni interne ., 'cui i [Pr'odlotti vengono assoggettati 
nel terll'itorio dello Sfato �che li iffi\Poll'ta. Ci� vuol dire che nel 
determinare il loTo 'car~co fiscale ai fini del giudizio com;parativ�> con 

zione a1 quale l'Amministrazione av�eva rdtenuto di doviell" rilevare che il 
cognac, quale prodotto tipico, non pote�sse comunque assimilarsi all'acquavite 
di vino. 

E pu� aggiungioosi, idel !I'1esto, che le stesse dispo.siziond ricordate nella 
sentenza, in ordi!Ille al1e �Certificazioni di conformLt�, sono all'evidenza riferite, 
appunto, a11a .conformit� del prodo,tto, sotto il profilo cornmer.ciale, e, 
non a quello fisca1e. 

In parti-cola11e, deve notarisi che l'art. 4 della 1eg:g,e 7 dicembre 1951, 

n. 1559, �di�sponendo, e gti.� .per i pTodotti nazionalJi, .che �ile denominazioni 
di 1acquavite, di aoquavi1te di VI�[JJ(), di disthllato ,di vmo o di arz1e.nte scmo riservate 
alla acquavite �ottenuta dalla distillazione del ~no dri qualsia.si 
gvadazione a1co1ica, sano .e genuino, in presenza o meno deHe .sue f.ecce 
naturalii �, .senza nulla speoifica�t'e sui .siistemi di �distiHiazio.ne .e suglJi altri 
aspetti presi mconsidwazione, dal1e leggi fiscali :innanzi .esaminate, ad :fi.ni 
de11'1no1usione nella �seconda �categ.oria, evrLc'Lentemente pone (.come del resto 
appave chiaTo anche dal complesso del1e ,al,tlle .~sposizdond) soltanto norme 
intese a vegolave !"aspetto mevoeologiico della considerata materia, per la 
tutela degJ;i dntevessi dei consumatori, lasciando funpire.giud!Lcato :iJ. regime 
tributam�, per n qUJa1e, idrel resto, deve anche tenersi conto �che .parecchie 
del1e noorne 1conoe11nenti i peculiari d1petuti �aspetti 1sono corutenute in Leggi 
successivie. 
Conseguentemente, dev�e dir:si che un distilLato nazionale potr� legittimamente 
'essere 1denominato acquavite di vino, 'se 'rispondente ai 'l1e�qudisiti 
previsti dall'avt. 4 della legge del 19�51, ma sar� considerato, agli effetti 
fiscali, acquaV!ite ,di vi1no soltanto se la sua produzione sia acciertata conforme 
alle 11eg:o1e inna�nzi esamilil!ate, 11esta[]Jdo, altrimenti, sogg,etto aille 
imposte pl'evciste per glii a1coH di .prima categoda. 

In altni te!I'1m1nd, il iprobl�ema fiscale :resta semprie distinto, anche per 
le acquevi.ti nazionali, da quelJLo me11ceolog1oo, 1e, quindi, un dtstiJ.liato di 

5 



RASS�GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

i c01"l'ispondenti prodotti nazionali, non 'Sii pu� e non sri deve tener conto 
dellle .tassie e altre imposizioni che non �siano � �lnrtenrue �. E quindi: a) n� 
dei tributi rche il prodotto abbia gi� 1scontato nel Paese di pirwenienza, 
trattandosi di un ;prelievo fiscale esterno e del tutto estraneo allo Stato 
importatore; b) n� dii queHi 'che qui si riJs1cuotono IP�ffi' il fatto, e all'atto 
dell'importazione, trattandosi di tributi doganali (non contemplati dia.Ila 
clausola di parit� in questione), 1che, per loro natuira, col[piiscono solo i 
~odotti importati e non :pure i prodotti nazionalii, nei cui conrfironti 
pertanto viene meno lo stesso presu1Pposto della com1parazione. Se, per�, 
un'i.mposta aip[pliicata sulla merce estera al momento dell'Lmportazione 
col'!l'isponde a quella che, se pur diversamente congeguata, co�'.piJSlce la 
stessa meree all'interno (�come per ,se.: l'ige all'hn1Portaz. riisipetto alla 
normale ige, o la sovrimposta dii confine r1sPetto all'imposta di :Dabbricazione, 
o anche il diritto erariale ,che la legge prevede per entrambe 
le .categorie di prodotti), in tale ipotesi essa im;Posta deve considerarsi, 
agli effetti della parit� voluta dall'art. IV del GATT (isecondo il testo 
della norma e l'allegata norma interipretativa) ,come una vexa e IP'ropda 

� imposizione interna �, �Che, in quanto tale, va tenuta a calcolo nel 
computo degli oneri tributari da 'contrapiporxe a quelli giravanti sul 
impor.tazJione, pea:-iil quale sia prodotto il 0cieritifkato di corformdt� (ma .irl. 

d.m. 19 aprile 1958 -G. U. 24 ap,11He 1958�, n. 99 -niemmeno pre�vede attestazioni 
dli .conformit� specifil�:he., ldmitandosd a �Lpotizzare la �rispondenza 
ai requisiti prescritti dal!La [egige 7 d�Lcembre 1951, lll. 1559, � e dal TegoLamento 
di 1esecuzdonie, 1e ck>� la rdspondenza ad uno qualsiarsd ded rtipd pr.evisti 
dall'art. 4 della leg.g.e stessa, e, quindd, pU!l"e al tipo e acquavite ., tout court), 
:pohiebbe, a:l massimo, ri.tenersi corrtispondente aH'acquavite di vino, di 1cui, 
ai fini merceologi.ci, � .consentita in I.falda la proiduzionre 'ed il oommercio, 
ma giammai potrebbe anche attestare, pd� o meno implkihmente, che si 
'..ratti di acquavdte che si possa �Oons1derare di �Seconda categoria agli effetti 
tributarL 
Oonseguentemen,te, restano p:i.�eniamente vafilde tutte 1e deduzioni innanzi 
svo1te, nel 'senso �Che per Le acquevd,ti di drmportaz.ione d.l conifTcmto pu� farsi 
soltanto con le acquevdti nazionali, pure mel'ceologkamente defilllldb.irld di 
V1ino, per le quali, per�, non sia acc1ertata (come pea:-quelle estere non � 
accertabile) la precisa rdcorrenza ded !l'�equti.siti (dd provendenza da date materde 
pr�ime e di fabbri.cazdonre) rche ne consentwebbero l'iincLUJsione nella 
seconda �categ.Ol'ia, e che, p1eTtanto, sono tassa'te come gfil alcoli di prima 
categor�a. 

Il -confronto, dunque, d� ;risuLtaiti :cli pedetta parit�, ,si,cch� pu� conclu


siV1amente dbadirsi che un rprob1ema �di [pr�etesa sperequazione non rpu� nem


meno �prospettal'Sd. 

E pu� ddr.si, del it'e.sto, che, .ov,e mai sii rdten.esse di poter dare diversa 
soluzdone al probliema, si deterrmiJnerebbe una situazione dli si.cura discrirninazionle 
in danno del prodotto nazionale, p,erch� le 1acquevdtd fabbricate in 
!talli.a, con le cara1tterdsttche o con ;i rsisterni produttivi che impediscono la 
classificazione in secoltlrd.a categorda, non rsfrug.gi;rebbero raltla tassazdone preVlista 
iper gld alcoli di prima �cartegoT!i.a, e quindi rester,ebbero soggette anche 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 109 

similare prodotto italiano. Il �cui costo fiscale, dal canto suo, rLsulta dal 
coacervo dlelile varie � tasse o aLtre imposizioni :inJterne > che si rscOlllltano 
lungo l'intero dclo economico: dlalla fase (iniziale) dlell'aoquisto e lavorazione 
della materia \Pfl"�<ma alla fase (finale) dJello scambio del prodotto 
finito, avuto riguardo alla normalit� del processo econom1co e al 
concetto di media, 1secondo l'id quod plerumque accidit (1sul punto v., 
amplius, le cit. sent. 1771 e 1773 del 1972). 

� questa, in sintesi, l'indagine �com,pa:rativa che -salvo diversa 
indicazione del legislatore -pu� e deve 1com!)iersi in ,sede amministirativa 
o giurisdizionale: al fine appunto di accertare, sul condironto diel 
carko tributario complessivo �che co]Jpi:sce rtspettivamente il prrodotto 
nazionale e il prodotto importato, l'an e il quantum della (pretesa disparit� 
di trattamento in danno d:i quest'ultimo. 

E l'impugnata sentenza, che a tale indagiine si � totalmente sottiratta, 
appare per d� �stesso censurabile. 

4. -Ma a parte questa r"!,gione di �Censura, che rrende gi� illegittima 
la decisione di restituire alla ditta Fe:rrretto l'importo del diritto 
erariale senza aver prima eseguito il �computo e il �confronto di tutti gli 
oneri fiscali, la ri1corrrente Amministrazione addebita alla Corte mila-
al ididtto �era�r1a1e, menwe �le stesse aoqueviti, provementi dall'estero, P�ei' le 
qua1i i rel:ati~i .controlld di fabbrri.cazione non SOiliO possibili, dovrebbero, 
per questo solo fatto, gioVlai'Si dri un pi� favorevole :trarttamento. 

10. -Pe�r �OOIX11Pletezzia, dnd�i.irJJe, deve osservarsi che, ove mai potessero 
ritenersi .superabhli �tutte le deduzdon:i chre pr'iecedono, il prioblemia non sarebbe 
esaurirt:o, dovendosi anoora procedeit1e aM'indagi:ne intesa ad acceTtare 
non atomisticamente, bensi con mguaa:-do al .cm,1Jerio dellia parit� complessiva 
del trattamento tributario, se La pvetesa spevequazione sussi�sta. 
Questa dindagine, natura1meill1Je, ,OOilJtrariiamenite a quanto ex adverso si 
vuole sostenere, deve restare sul terreno dell'interpretazione delle norme 
giiurilruche, idoV1endosi �comunque �escludere, 1come pi� ampiamente si � 
detto 111el;la gii� richlarrnaita mem.oria ,prodotta per LLa 1caiusa TURATI, che 1si debbano 
�Compiere caLcoli �OO!lJOOeti per 1p0l'Vlenire �ad 11.llilla ii!nammi1ssibile ,iJndi:viduazdone 
di misure idi tmposta valitde soLtainto per sdi1gO!Li oasi e diffOrrmi, 
qumdi, da queLLe normativam'0Illte, e con carattere ,di necessardia uniformit�, 
pcreviste. 

Nell'indagiiine stessa, peit1altro, deve anche teneit1si conto de11',eventuale 
intenzionie,del Legislatore dd :fian:ie un trattamento volutamente differenziato, 
sia pure 1so1tllilllto per l'~.entuale eccedenza p�er 1a quale, peraltro, non sarebbe 
mai possibiilie perrveruve 'a irilsuLtati di martematioa perequazione nel 
calcolo d!ei pveldevi, e tener.si conto, iiIJJoLtre, che, ai fiilli deLl'a'l't. IV del 
GATT, possono prendersd in consdclie1razdone soLtanto gli oneri per i tributi 
interni, cio� per i trdbuti che sono previsti �anche per le mercd nia2lionali, 
prodotte nel territordo dello Stato, dovendo ogni altro tri:buto, che sia 
riscosso solrtanto �sui pirodotti dmporta.ti, qualifkarsi di cwatte!'e doganale, 
e, quindi, ai :!lini de1 GATT, ritenersi �regolato da altre d:isiposizioni, ed in 
pao:ticoLaire daLl'art. II, che, peraLilro, non pone affatto una clausola di parit� 



110 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nese altri erirori, e �spinge la �sua ,critica sino a negare in :radice la 1Pll'etesa 
di rimborso della. contr1buente. 
Infatti,' con le ,censure �ontenut� nel s�condo e nel terzo motivo 
del :ricOl'ISo !Pl'inciipale, .si deduce: 

-premesso che la clausola di criserva limitativa, 'Con la quale � 
stato ;recepito l'Accordo .GATT, consente di mantenere il trattamento 
fiscale esistente alla data del 10 ottobre 1949, aincorch� di1sc:riminatorio 
perr i iprodotti straniell'i, tale dleve 1ritener1si il caiso del diritto erariale, 
la cui aip.pUcazione all'alcool etilico (quale � l'acquavite) .provenliente 
dall'estero era stato gi� diJS!Posto dall'art. 2 d.l. 22 aiprile 1937,, n. 625, 
e poi .confermata dalla tabella A allegata al d.l. 3 magigio 1948, n. 641 
(2� motivo); 

-il tributo, 'comunque, � stato legittimamente rLscosso, attesa la 
e insussistenza cli qualsiasi ipotizzabile sperequazione, essendo il diritto 
erariale lp!l'evisto anche rper gli a1coli nazionali di [lll'ima categoria (all't. 
2 d.l. 16 settembre 1955, n. 836), ed essendo anche le acquaviti, in 
genere, claissirficabili nella detta ,categoria � ; mentre il diverso regime 

ma, pi� .sempliicemente, :Ila richiamo alla dausol,a della nazione pi� favoirita, 
con effetti mu:ltil:ateoc-ali. 

Questa pr.e.ciJsaz1fo11JJe corrisponde ad una inte.rpll'etazd:one assolutamente 
pacd:lika, e baster� aggiungere che essa � �Confermata dalla nota i,nterpretativia 
all'art. IV del GATT (peoc-til chiarimento, ,che ivti si rinvtiene, del do:vell'si 
consideral'e itributo �int&no anche un itrdbuto !t1iscosso in isede dli iimprnrtiaz~
one, ma corrispondente �ad un trilbuto analogo che colipd1SC�e :Le stesse merci 
all'intell'no: �come � 1il caso, appunto, dell'I.G.E. e de1l'I1G.E. aH'imiprnrtaz1ione; 
dehl'imposta di faibbTiicazdoirl!e e della sovrimposta di �oonfilmie; del dirotto erariale, 
che � doVlUto anche .sughl a1coli prodotti dn Ita:Lia), ed � u:LteriOll'mente 
raffoll'zata, poi, da un rildevo pe[' assurdo, e cLo� dalla considet'a,zione che, 
altrimenti, poich� li prodorbti nazdionaJ.i non scontano tributi di dogana, que:.. 
sti tributi dov�rebbero ritooer:si oo:mai dnapplica!bili 1a:lie importazioni da Paeisi 
del GATT, il �Che, P& vero, non .sembra che la stessa controparte abbda osato 
di sostenere. 

E, allora, pu� in primo luogo rilevarsi., con riguairdo ai ca1cold ex adverso 
:te:ntaiti nel ,control'i.co11so, che ([]Je:Ll'dndivtiduazdone degli onero ri;m~v1sti per 
i (prodotti di impol'tazione, devie drnitan1lo escludeirsi lia voce relativa al dir:itto 
per i .servim ammi!lJistr,ativi (0,50% ), .per.ch� tale dli.ritto, dovuto soltanto per 
i .prodotti importaiti, ha natura dli tributo dog.aiIJJale. 

P& :Le al1ll'e voci del proposto rad:frolrllto, deve osser:vars!i. : 

a) ,che � assolutamienite in:esatto che le aicque:viti non scontino l'I.G.E., 
se prodotte tiJn Italia, ~ooch� la noo impond:bdlctt�, dli cui alla disposizfone 
ex adverso �invocaita, ri�guarda soJJtainto una faJse del ci!t1cuito di commercializzazdone 
(gli acqmsti �dli vino), imelrlltre restano sogg�etti al tributo gili acquisti 
de:L1a maiteria prima Olrlgin:aria (uva), i servizi idd trasfocmazioo:ie ed i trasporti, 
.con Le varie dincidenz,e che il sistema a cascata comporta, e, dnfine 
(ed 1anche qui con lle itllarburaJl!i. ci!ncd�denze del 1sistema oill11�fase), il pll'odotto 
fi,niito, .che � soggietto all'dmposta prevista per d 1i�quoird, e peir il quale (cfr., 
ad esempio, i1a :1egg1e 31 ottobT1e 19'63, n. 1459) � stata S�empre pr1e.vtista la 



PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

111 

delle aicqueviti di vino si intende limitato a quelle aventi le caratteristiche 
(dii cui al d.l. 18 aprile 1950, n. 142) d1e non sono invece 
accertabili nei cornlironti delle aicqueviti estere, [per le quali rperci� cimane 
ferma la ielassiificaziooe in prima categoria (3� motivo, censura 
sub a); 

-deve, in ogni �Caso, esclude~si che, tra il cognac imiportato e 
l'acquavite nazionale, sussilsta quel rapporto di similarit� cihe solo � 
idoneo a �rendere invocabdle la !regola 1paritaria di �cui all'a!rt. IV del 
GATT (3� motivo, eenSIUl"a sub b). 

Le su riassunte 1cens'Ul"e debbono essere esaminate nell'ordine esattamente 
inveiiso, a quello esposto dalla rkorirente :Prill'ci;pale, dato che, 
con la terza c�ensura, si contesta lo 1stes1so presu:p[posto della parit� fu'ibutaria, 
mentre, c�cn la siecond!a, si nega l'esilste1JJJZa 1diella ~1arirt�, �ilie, 
con la prima, invece, si ammette ma ISli giustifica. Si tratta, in ultima 
analisi, di ;rispondere gradatamente ai 1seguenti quesiiti: 

A) Se esiste un raworto di similarit� fra il prodotto importato 

(1cognac) e quello nazionale (acquavite di vlino); in caso affe:r:mativo; 

stessa aLiquota (del 10%, poi aumentata a1l 12% ), stabdJiita p.er l'importazione 
dall"estoco; 

b) �che l'imposta di :llaiblbricazdone, per i p!'odotti nazioinald, sd liquida 
in base ai quantifativii di prodotto sottoposto ad dnvecchiaimento, con aLcuni 
correttivi intesi a compensaire Le perdiite ed i cali di lavorazdone, meintre 
per il prodotto importato, la liquic1azdone a�vvie:ne con rigua;rdo al prodotto 
gi� diisti11ato, come VI�ene ipll'esentaito iin dogana, .sicch� resta sicuramente 
esclusa ogni possibi:Idit� dd applicazione inesatta dell. trdbuto ed �, quindi, 
giustificato �Che non �siano [previsti i c.d. � abbuoni � dd lire 2.000i e dli Idre 
8.000, cui ex adverso .pme Sii fa ri!lledrnento. 

Ed in de:fiind.tiv;a, dunque, �e pur �senza tener conto di altr1e incddenze 
relative aii solli prodoitti llllazionali, peraltrro non .trascu:r.abild (sd pe;nsd, tra 
l'altro, all!e tasse di licenza velative ,ane fabbriche sogg.ette a viglilianza, e, in 
pa:rticola11e, agJ.i onerd pe:r lil pa.gamento antidpato dell'imposta, sostd1tuibil1e 
soltanto con ~a pr.esentazione dd cauziond, natUI1almeirute comportanti, in ogni 
caso, un one1I1e, .che pe:r i P!I'Oc1o�tti dmiportati non pu� nem:mellJO ipotizzarsi: 
c:l�r. art. 10 .e 11 del t.u. 8 Lug.LW 1924), � certo che it10n pu� accogli�e:rsi l'impostazione 
ex adverso .p!'oposta del l'."a!f:flronto, �e che, peralit:ro, mentre � sicuro 
che vi sono oneri riireribd1i aii soli p:rodottd nazdonalli, ded quali deve teinersd 
conto 1per la v.aliui1JaZJ1one complessiva, � p1er� i:mpossdbile pervendre a !I':i.sultati 
matematicamente p!I'ecisi, ddoned 1a far ind:ivdduare Ufllla drpotetica misura, 
che debba riitenersi voluta daJ. Legislatore in �ddfformit� .dleLle misur�e da 
esso stabilite dn generale: .con la �Conseiguenza, si ripete, che, non potendosd 
fare un ;processo al LeglisLatore medesimo, per ac.cell'tare se aibb:ia correttamente 
usato deUa discr�ezdionailii.�t� che gli � proprd1a nel determinare, pe!I' i 
constdera�ti filni pie:requativii, le .apparen!fiemente ddverse misure� del tributo, 
non resta che stare .a;1la Leg0g.e. 

11. -Acceirtato, dunque, che lil .di:riitto �era:rdale deve ri.tene:rsi dovuto 
nelLa misura dii legge anche� per le aicqueviiti :i.mportarte da PaieSli aderenti al 
GATT, il diiscorso dovriebbe riitenersi conc1uso, non sembrando che, in pre

112 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

B) se per il diritto erariale -di �cui qui si discute -vi � 
sperequazione. di trattamento in danno del prodotto straniero: nell'af


fermativa: 

C) 1se tale sperequazione � o meno giustifilcata, ad. fini dli starbilire 
se essa vada esclusa o no dal 1computo degli oneri :fisicali da icontr~rre 
al carico tributario complessivo del prodotto ita]Jiano. 

Il primo quesito (sub A) va risolto in senso 1oomorme al motivato 
giudizio espresso dall'impugnata sentenza, la quale, attingendo sia a 
nozioni di �comune esperienza sia e ;p:rdncipalmente a fonti legislative 
(di origine intem.a e internazicmale) ha 11t1lerrruto ISIUSlSiistere, tra il cog111.ac 
importato e l'acquavite nazionale, quel rapporto di similarit� ohe � 
l'lichiesto dall'art. IV d:el GATT. In proposito queste S. U. non hanno 
che da riiportar,si alla propria precedente sentenza n. 17713 del 1972 (in 
caUJSa Isolabella-Finanze, decisa dalla stess1a Corte d.'aippello con motivazione 
pressoch� identica a quella ora denunziata), bastando qui iricor


senzia delLa.negativa pronuncia �delila Corte dii Appello in ordi[]Je al problema 

C.E.E. ed dm mancanza di idonea riproposizione della questione da parte 
de!l1e soc. FERRARETTo, possa JJa �questione medesima essere og.getto di uHerior.
e i�Illdagine. 
�E per �oomp1etezza, comunque, si vuole :rd1evaoc<e che, pure �con riguardo 
al .trattiaito dli Roma, istitutivo de1la Comunit� Ecoru>mica Europea, la questtone 
non pu� riioeve11e 1sol'UZ1ione diveo:-sa da quella i�1'JJilanzii md:icata. 

lin p!10posito, anzii, deve :in primo 1UJOgo :rdcordairsi che d�l l(l["ob1ema � 
stato �esaminato dai11'01'gano .competente 1a valutarlo ai fini degli stess1i rapporti 
1fu:1a gli 1Sta:ti ,della Comunit�, e �cdo� da!La Commissione C.E.E., la quale, 
con la Lettera deL1'�8 ma~glio 1968 (alLeg. 1), 1e poi con [l parere motivato del 
28 :fiebbraiio 1969, n. 141 (�al1eg. 2) ebbe testualmente ia riLevm-�e: 

a) lettera .8 maggio 1966: � ...dl Governo ItaiLiaino ha :fiatto conosceLre 
alla Commissione dl suo pa11ere. .Secondo il Gov�erno lta]Jiano, iLe imposiizioni 
dif:fierenziiate, in materia di a1lcool, 1awebbero lo scopo dii permetteLr.e la coesistenzia 
delLe dliver:se .sostanze ;per lia fabbrioaziione di alcool e, per -ci� stesso, 
di aissicU11!lll'le 1o 1smercio dli 1ta:lune mate!1ie prlime a:lcooligene agil'ILcowe. Di 
conseguenza, 1l'<aboldzione idi questo regime dif:OOrenziiato potrebbe essere 
prevd�sto soLo �quando 1gld dnteressi agricoli dita]Jiailli di questo settoce fossero 
p!1eSi dirt �cM'lico inel qua�h"o della politica agricola co.iune in materia di 
a:kool. D'.aiLtra parte, l!e auto11H� �:ttaldane fanno presente che discrdmdnaziioni, 
come minimo altl1ettanto m1evanti, esistono ne~ Staiti membri, quali quelle 
rasultanti dall'<esiistenza 1dei monopolii in Fa:iancda e ddin Germ�nia. La Commissione 
non mtendle affatto negaire l'�esistenzia, dci problemi ag,r:icoli ;posti 
dall\aoool dn Italdia. RJUJiene, per.tanto, che .Le impo~diifforell:Zliate, previste 
dalla 1egis1a2lionJe wtaldana e dovute all'applJi;ca"Ziione del dlilrd�tto erariale, 
possono sussistel.'le provvisoriamente, darto che il di:rdtto erail1iale costituisce, 
in un �certo 1senso, Lo istrumento delLa poLttica agricola iLtaLi:ana in materia di 
alcool, permettendo :aiglii aliooli di quail:siasii ol'liglirne dii trova;re smercio sul 
me!'cato qua:Le che si:a hl costo della materia prima �; 

b) tpar�ere moti.Jv,ato del 28 :flebb!'aio 1969: � ...quanto all'ar1gomento 
se.condo cui l'Italiia iattua la sua politica 1agraria dn materia di alcool ricorrendo 
1all'<imposta ,e potr� modid�icare �la sua posizione soltainto nel quadro 

!I 

I k 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE ll3 

dare, da un canto, che la legislazione interna annov&a il cognac fra 
le acquaviti dii vino e C'ome tale lio qualifica aI11Che agli effetti fiscali 
(cfr. artt. I, d.L 1 marzo 1937, n. 22,6; voce n. 21209, lett. C. della tariffa 
doganale apptrorvata con ,�i.P.R. 2,5 giugno 195,5, n. 723), dall'altro, che 
rper prodotto nazionale � similaTe � deve inte.ndel'ls:i, 1secondo la nota 
interpretativa al citato airt. IV, quello in concorrenza col ptrodotto importato 
o � qui .peut ~tre directement substitu� � : condizioni, codeste, 
che sono entrambe ricorrenti per l'acquavite di vino nazionale o � arz:ente 
� (v..art. 4 leg:ge 7 dicemb:re 19�51, n. 155,9), non potend!osi negare 
il rapporto di fungibilit� e di concoll'II'en:za col 1cognac francese (anche 
se questo, ;per la migliore qualit� dei vini da 1cui [pll"Oviene e !Per la ,pd� 
raffinata tecnica di prodluzione, � maggiormente oocreditato). E lo conferma, 
del resto, la tutela internazionale della denominazione � ,cognac �, 
riservata alle acquaviti di una determinata zona per distinguerle dalle 
altre che, �con il 1cognac, sono in ,concorrenza. 

Quanto al quesiito sub B), occorre anziitutto premettere -e il rilievo 
vale anche per completare l'argomento della similarit� -che � norma 

dell'attuazione di una po1itica comune in materia dd alcoli, la Com.missione 
ha .gi� affi\ffiesso, nel1a succlifata Lettera diell'8 maggdo 1968, ohe l'Italdia potevia 
efre11bi.viamente appllica['e !',imposta come ,sfu:umenito della sua politica ag'l'aria 
dn taJ.e .settarie e maintenere provvd,SJO!rd1amenite., lin tale quadro, 1e tassazioni 
d:if:lier�enzialii 1sino a .coincorrenza dell'dmporto di lire 60.000 per ettanidro 
d'a1coLe puro deTlivanrte dall'applicazione del diritto 1e!l1a!rdaLe. Il !l'ILcorso a 
sif:liatte difieirenziiaziond consente dd. smerciare gld �alcoli ad un p!I'ezzo pi� o 
meno unifOII'IIDe, qua1unque si1a il loro prezzo di costo �. 

La Commiss:ione !I'titenevia, inviece, non giustificato dl sistema dii ldquidazione 
1delil'd.mposta idi fabbricazione dn base ialil:a focza 1alcol:ica mJind.ma di 70 
gradii, rdtenendo .che l"apipli�cazd.ooe del dliritto eria!rdalie fosse gi� sufficiente 
peiI' ,salvagu!l!rdaTe 1gld illltei1essi diell'agrdco1tura lifaliana; e di questo aispe:tto 
del problema, pe!I'�, Si� diir� a suo luogo, qui p!I'emendo solitanto dli rporre 
in ri1iev�o, per il diritto erariale, che srurebbe daivvelt'o assurdo che, a.ttrav.
e:rso una forzata interpretazione, quale queilla ex adverso �proposta, sii perv,
eniiisse a'l msultaito 'dii ri�tellliell'e non dovuto, iper pr,etesa coerenz1a oon le disposizioni 
del waUato C.E.E., un trdbuto che l'oirgano ,comWJJ�fariio competente 
ad aVV1iare un pil.'01ceddn1Jeinto d'llldirazfonie, ai selllsli �delJ.'!l!rt. 169 del 
trattato stesso, ha rkonOSCI�.Uto taJ:e da lllOlll deteTminalt'e alcuna W01az:ione 
d:ei patti. 

12. -D"altra parte, pur se poitesse prescinderSI� dal !I'ticonoscimento di 
cui dnnanzi, sauebbe comunque da escludere che, in viTt� de1l'ar,t. 95 del 
trattato C.E,E., le dispo1sd.ziond. sul diill.'liltto eTatiale sd1ano rimaste inapplJioobUli 
a11e a,cquevdti dmpootate da Paesi della Comunit�. 
In primo luogo, iirweil:'o, � ben pacdfico che 1a norma comundtairia non 
vi,eta qualisiasi 1imposiz,ione, ma, so1ta:nto, fissa un prdnciplio �di parit� diii 
trattamento, .che preisuppone, e la diisposizdone lo IWecd.sa, espressamente, 
che J'imposiZJi,one r.iguardi prodo11bi. simi.L!l!rL 

O:tibene, come si � 1diimostraito rrJJell'iesame dell'aina1o1~ questione GATT 
(retro p. 20 ss.), non � vero che Le acqueviti naZJionaild. sliano serrnpre esenti._ 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

114 

dell'art. 12 legge 7 dicembre 1951, n. rn59, e le acquaviti impo!l'tate 
devono �corrispondere ai requisiti prescritti per quelle [prodotte in Italia 
� ; tali requisiti, in mancanza diei. quali non � rummessa l'importazione 
(art. 9 d.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019), 1sono attestati da documenti 
emessi all'estero (a;>�er il cognac :lirance.se: il 1certifkato della Regie 
Fran�aise des alcools e quello del Bureau national interprogressional du 
cognac) e riconosciuti idonei dai COn:llPetenti or:gani ministeriali italiani 
(d.;p. 19 aprile 19o58). Si tratta dei �c.d. � �certifkati di �conformit� ., che, 
a�ocO'lDIPagnano il �cognac Lmiportato in allegato alle bollette doganali, che 
ad essi fanno riferimento. E 1poiich�, ai �se!l!Si deUe dlilsiposdzioni oira riferite, 
i suddetti ce:ritificati sono destinati ad attestare fa piena conformit� 
alle .corrispondenti acquaviti italia111e, rnon 1si pu� 001IJJdivideJ:1e il'assunto 
della !l'icorrente Finanza, 1secondo 1cui essi dimostrerebbeiro soltanto 
�che il cognac importato rpossiede i :requisiti dell'aciquavite in genere, 
ma non dell'acquavite di vino. Si id�eve �iIJJVecie ritenere che la 
conformit� e, quindi, la similarit� �Con il 1cor:rispondente jpO:'oidotto nazionale 
risulta, fino a prova 1contraria, dalle 1certifiicazioni che a�c1compagnano 
il co.gnac importato e riconosciuto idoneo dalle autorit� italiane 
(oefr. S.U. n. 1773 del 1972., dt.). Tanto pi� cthe, nel 1sistema della legge, 

dal diritto �era�rdiale, perch� � cell'to, invece, che vi soino soggette, e nella 
stessa misura stabhldta per �le acqweviti dii domportaziione, quelle per le quali 
non �Siano accertate Le caratte['istiche, conoecr:nenti siia la :l�abbl'licazione che 
la proveillienza della materia priima, iin prieseooa de1Le quald � ammessa l'asseginaZJione 
alla seCOJJlda caitegoirda. 

Le dette carratteirdstiche, �ed ainche dii ci� �Si � diiscusso, non sono acce['tabili, 
come Le SeziOilli U([)Jite hanno ri.conosciuto (cit. sent. 8 giugno 1972, 

n. 1772), se non nel processo di fabbricazione, �e,� qwiindi, podoch� nemmeno 
esistono altri sistemi surrogatori, a Cli� non ipotendo �sopperi!l'e :i certificati 
di confOO'.'mit�, come pu!!' gi� .si � visto, non resta che constatare che i prodotti 
Importa.ti possono essere �eiquip&1ati, �oome 1o sono, esclusivamente alle 
acqueviti ,italdane dii prima .categoria; iil .che compoll'ta che, al pari dii queste 
ultime, esse devono �essecr:e .assog.gettate al d�.ritto erariaLe. 
D'altra parte, se si ammettesse il �contrario, si deterimine['ebbe l'assurda 
conseguenza �Che un cognac mancese dovrebbe and~ esente dal ddxditto 
eracr:iale, pur se fabbricato, .ad �esempio, medilante �diiiLU!izdone dii .spir1ti di 
maggiOO'.'e gvada:ziione 1e con il'.aggij,U!Ill1Ja di forme:ntati di rnatede prdme distillate 
da materie diiverse dal viino d'uva (e il'.lJOn .si Waitta dii ipotesi teo�rdche, 
per.ch� il bouquet di a1cuilli .cognac ,si ot1JieI11e, .come � noto, proprJ:o con l'adozione 
di talii procedimeinti), menwe un di-stil1afo ,i,taldano, ottenuto con !Lo 
stesso procedimento, ma sotto controlfo deg1i ocr:giamd di vd.giilanzia fiscale, 
doVlrebbe scontare il tributo previsto per 1g1d. alcoili di p1l'.'lima categorfa: il 
che, come � chiaro, si <Tlisolv�eiriebbe dn una gtiaVle speirequazfone in danno del 
prodotto nazionale, e tanto pli� g['aVle perch� .il produttore �I11az:1o1nale � costretto, 
essendo 'soggetto 1ai coilitOC'olld, .ad 1a0s1Jene:rsi dall'iadottare quei prooedimenti 
(che pur powebbero rende11e il p!!'�odotto pi� goc-.adiito al consumatore) 
o, altrimenti, a sobbaoc-caoc-si all'onerie del �dii:rd.tto 1ell'ariale, mentre il produttore 
francese potrebbe ,trnmettecr:.e sul nostro me['C1ato del1e acquevi>ti pcr:odotte 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 115 

� fatto esrprresisamente salva la facolt� d'ell'amiministrazione � 'di es.egui;re 
tutti i 1controlli e gli accertamenti necessari a .garantire che le acquaviti 
d!i :importazione soddisfino alle prescmioni della legge stessa e dlel 
presente regolamento � (art. 9, ultimo 1comma, d.P.R. n. 1019 del 19<56, 
cit.). 

Tutto ci�, ipea"altro, non basta a far lr'itenere che, dal !Punto di vista 
della legislazione interna (e solo da questo (punto di visita), il :regime 
cl!el diritto erariale Siia identico iper entram'bi ti ({>T'odotti; nazionale e importato. 
Cosi non �, pooch� da un attento esame dlelle fonti normative 
d'i origine intea:'na -in 1s� .considerate e indipendentemente dal rapporto 
con le norme di origine internazionale (o 1comunitar:ia) -risulta 
che, mentre l'acquavite di vino italiana, siccotme classiificata fra gli 
spirirtli di seo0111da categoria (ex art. 2 r.d.[. 27 a1P.rile 1936, n. 635), � 
in quanto tale esente dall. diritto eiiariale .(ex art. 3 d.l. J6 s:ettembre 
1955, n. S.36), questo tributo invece co1Jpis1ce le a�cquaviti di vino importate 
(e quindi il cognac), [poich� il loro !l'"egiime, 1che la legislazione doga-

con quei sistemi (e quinidd. .pi� gradite) senza <i:ncontrare alcun 01neTe addizionale. 


Un pl!'obLema del 1g�einere, deL resto �si � dd il'ecente presenitaJto alla Coirte 
di 1g1i:ustizda deLLa e.E.E., a prop0.81�ltO diell'imporitazdo!!lle dn Ge.rmarna del VeTmouth, 
�e 1a Owte (sentenza rn diioembl!'e 19170>, .causa 13170 ddtta CINZANO 

c. GoV1erno �tedesco: Racc. Giur. Coll"te 1970, p. 1089) ha rruconoscti.uto non 
contrastainte con 1l'airt. 37 dell trattaito (che :riiguarda i monopoli, ma pone 
norme 1anallogh!e a 1queliLe de1l"rurit. 95 per la piairte che q:uli. dnteriessa) un.'imposizi01I1e, 
sull'eccedenza di gr:adazlione delLe bevande a1ooLiche rispetto ad 
un imiindmo (10,5�, piell' Le be'V\ande; 14<> peir .i V1in:i), staibildita ahlo scopo dd colpi:
rie, .anche dn via pr.esuntiva, 1e bevia1JJJde prodotte rcon l'addizione dli dlistil1ati. 
La pronuncia � si1gindficativa, IP�&�ch� �ammette che dl �tmttato deve riite


net1si ri1spettaito, purch� l'dpotesi Jmpositiva sia pl'eV1ista anche rin l'e1azione 

al rprodotto naizd�ma:1e (oome accade, re lo sd � visto, peir Le acquevtiJt:i d!taldiane, 

che :Sono anche esse 1soggiette 1al ,dJiird1:Jto eriairiale, se non aventi Le oairattexi


stiche dii migdne metticeologllica e dii fabbrrfoazdone a suo ruogo dndioote). 

Ma :iJnteiresisanite, dnolitrre, � La requi1siJtor1a derLl'Aivvocato Genreral!e (Zoe. 

cit. p. 10r98), rperch� nOltl. soilitainto 1contioene UIIl excursus storico sul probiliema 

degJJi ,aJ1cold 1e sulJ,e definli.zioin'i .di spirito di vino, ainche oocn rigual!'do all'ipo


tesi degli alcoli ottenuti da distillaziane o da un procedimento diverso dalla 

fermentazione naturale, e :suli. v:airi sistemi, in. iuso !llJei diversi Siflati pea: la 

dieterminazi!one e :La itassazdoinie del tasso .a1cold1co, ma anche p1wch� met;te 

lin evidenza .ohe, per d prodotti impoTtati, non vi � 1al�CU!llJa .possliibildt� dii dli


st�IIlguerie .quelli ottenuti 1JJJa.tu:riallmente ad una deteirminata g:riadazione e 

queLl:i :fiabbrrucarlli, invece, �con l'addizione di aiLcoo[, sfoch� si � .r1iteo:ruto giusti


ficaito dl �sistema impos:iJtivo idi .considerare semprre iaddiizdonato il V11no o La 

bevamida .a1co~ica di gradlazdone superiore ad un certo ldmdte. 

Orbeltl!e, si watta di una ddfd�iicollt� analoga a quehlia che si .pre�senta peT 
Le acqueviti dii iimp:olt'ltazdone, rp1er Le quali, si riipete, non pu� .acceirtaTsi la rdCOll'II'enzia 
1diel1e oa:r:atteirli:stiche ;pi� V1ollte dette: e non Sii V1ede peTch�, se per 
la Gerrmainia deV1e rirtenemi corl'e11Jto un �sistema dmpositivo che dsolve fil 



116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D�LLO STATO 

nale ,considera a :parte e non consente pel'ci� di assiimilare a quello del 
corrispondente prodotto nazionale, si rfohiama al regime fiscale dell'alcool 
etilico in genere, che tale tributo appunto :prevede: senza la Il 
possibilit� di d:isUnzione per categwie (ipr�.ma e 1seconda), che, iper i_ 
prodotti importati, non risulta mai fatta, mentre, per le acquaviti nazionali, 
� il riflesso del diverso e s:pecmco tr�ttamento riservato peir 
esse all'interno (dir. arrt. 2 d.l. 22 aprile 1937, n. 6,25; tabella A, rpunto 
XXII, all. al cM.. 3 maggio 1948, !Il. 691; artt. 2 e 3 :d.l. 16 1settembre 1955, 


n. 836; sul ,punto vedi amplius la sent. n. 1772 del 1972 di queste S.U., 
in causa Salengo-Finanze, ove si apipro;fondisce l'esame della questione, 
ma con esclusivo riferimento � alle norme fiscali e �doganali dli. origine 
interna �). 
�, dunque, nel vero la Finanza quand'aifferma clJ.e l'acquavite di 
vino importata non iPU� mai :liruire del beneficio di 1cui invece gode, 
come alcool di seconda 1categoria, quella nazionale. Ma, prorpirio per questo, 
� in el'lrore quando nega �Che fra l'un prodotto e l'altro es.tste dilSipa-

I 

{>[ioblema .con l'arpplicaziOIJJe della �tassa prevista peir gli alcoM anche ad vini 
che siano naturaLmente dii pi� forte g:riada:m:one, e ci� peir !'.impossibilit� di 

I aicce:rtaire se vii ,siJa istata oppUJr ,no l'addi.ziooie diello spdrirtlo, dn Ltal:ia, invece, 1:: 
si doVTiebbe �consideir�are, all'opposto, sempre fabbricato [}Jelle condizioni, che f 
comporterebbero un p[� :l�avo11evole triaittamento, 'l.IJil prodotto che, mvece, 
ben pu� 1esseire stato :f�abbrd.cato senZJa Jia osservanza del1e conilizdonii mede111 
sime, 1e ci�, rper giiUIIlta, qUJCl[]Jdo in tal modo d!erivel'ebbe una sicura spere


I 
~~~~ 

quaziione in dianno della rproduzJicme nazronale. 
Si diiir� 'che, in �tal modo, almeno in .alcun.i casi, i prrincipd dii pall'it� powebbel'o 
rr.isulitair�e rnon osservati. 

Ma � 1ceIDto, s[ ripete, che � veria anche lia 11eciproca dn danno de1l pa.-odotto 
namonalie, e ,che, comunque, per ovviare iall'ev1e1I1Jtua1e inoonvemente 
(che non � taLe, pm, almeno filn qUJaindo non si dli.mostri che effettivamente 
1e ,a.cqiUJewti 11mrportarte 1siaino state fobbT!icate .oon l'osservanza dellle riegole 
imposte per queJJle itali~ idi seconda categoird.ai) ipotDebbe solJtCl[]Jto provviediersi 
con una d1Iscipl'ina comurutaria (come l'l1Jalda ha sempre aJlllSpicato, 
anche per eli1mi1nare o, aLmeno, II�:durre gli incon~en.J.,en1Ji a suo danno deiri


j

vanti dalla ,esisteooa de[ monopoli dell'1alooo,1 ilil Francia 'ed irn Ge["mama), 
ovvero con una modifica deUa discir>:1fam intwna, ohe, ad esemrprio, elimiini. 
le �Cond.izd.Olni il"estr1ttivie per llia dassiiiiaazione deglli ruooili 1I1Je1La seconda 
categoria e ,consenta 1ad prod'lll1ltorli. dtailiiiaini dli .seguWe, senza La pll'eoccu


I paZJi.OIJJe dli magig[rnr'i. ()IIlJeifli fiscali; i {>[iocedimenti di :f�abbirdcazdCllIJJe e J.'im~ 
piiegio di materUie prime, che ora La detta c1assif1camone impeddscoo.ro. 

Ed � ,chiaro, per�, 1che q'l.llesto � un p11obJ.ema de jure condendo, lia cui 
soluzJione, come � 1ovwo, non potr� 'comunque im1uirie su qU1esta, e suli1e 
molite 1a1tr,e :simili �ccmtroverSLe, nelle quaLi, se l!lon sii vog1ia deteirminare 
1a 1sperequaziione dm. idarnno del rprodotJto :nazionale, non potr� grudicarsi,

1

~ 

sotto qua1siJa1si 1pa.-o:Mo ,fil esamini Jia questione, 1che !Dled sensti innanzi detti. fJ-:


r

13. -La constataZJi.one, dell'iinsussistenza ili um;a qualsiasi, anche soltanto 
J-'.


apparell1Jte, dlisarirrnJLnamone, iaii 1sensi del:l'a:rt. 9'5 del foattato C.E.E., esimef


!::

rebbe dal pvendei:r1e d:n ,e,same un ultimo profilo deHa questii.01I1Je, quello 

r 

fo'

p

t:: 

�~i 

~.......,~ 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 117 

rit� di trattamento in ordine al diritto erariale, di cui [p�X vero � gravato 
:iJl primo mentre � esentato il secOlllldlo. ObietltiMe 'che aniche il 
prodotto nazionale pu� restarvi assoggettato, allwch� manchi dei irequisiti 
previsti dalla legge ipe;r eSrSere qualmcato acquavite di vino (e quindi 
alcool di :seconda categoria), val quanto diire che l'esenzione a questa 
la;rgita non � applicabile -cOine del resto � ovvio -a un prodotto 
che tale in effetti non �. Ma una siffatta ipotesi, a pairte il carattere 
ec:cezionale e taloira fraudolento .con cui essa 1si presenta nella previsione 
del legislatOI'e (v. l'M"t. 2 del cit. d.I. 142 del 1950, e rart. 2,, ultimo 
comma del d.l. 3 dicembre 1953, n. 879), non smentis1ce ma anzi conferma 
la il:"egola ,che l'acquavite di vino italiana, quando �. veramente 
tale, gode semiPre del trattamento di favore, mentre l'acquavite di vino 
estera non pu� mai .beneficiarne pur avendo i medesimi requisiti, quali.i. 

relativo al modo di via1Ulta1r1e 1a dliscrdminazdone medesima, che si voglia 
� inv;ece ipotdzziaire, ed aJ.il',ifndiVlidiuazdone dellle conseguenze� sul pdial!lo giu11idiico. 


In proposirto, comunque, pu� appena 1rlicordairsd. che le Sezli<mi Unilf:e, 
CO'Il ri:guardo aill'mdicata diisposizi(me, haruno m primo J.uogo �ChJiairito che, 
cos� coone per l'analoga clausola GATT, l'eventuale ditsiparit� devie aicceirtairSi. 
sulLa ba.se �del criterio del itriattamento complessivo. 

V.erio �, poi, che Le stesse Sezioni Umte hiainlno pur.e af:frell'mato che 
l'a!I'it. 95 contiJene norme idonee al diretto ir�ecepdmento nell'Ol"dinamenito, 
p& 1ef:lietto dlell'ordiiine di esecuzione. 

Ma questa afiermiazdOl!le, al:l.'ev,idenza resa m termmi geneTali, e d!i.chiairatamente 
merita, in rparti,colare, ali1e so1e norme c.d. self-execut.ing 
sul pialnio sostainZJiiailie, e cio� aJJ.e �IlJOirlillJe contenenili un tp!l"ecetto pll'lecli.so ed 
idoneo 1a 11egola.re diirettamelllte deteTmin1ate situaizionli, comp�rta una; opposta 
cOl!lc1usionle, :iJn 1COtnSegruenza,.nei �casi ii/Il cui la marterda !I100l sia ll'legolata 
soltanto .ed in mamiera 1compduta da1l'art. 9'5, ma postuli ilia consddierazioo.e 
congiiunta dieliLe disposiziond degi[Ji ia'Iltdico1i 96 e 97, ooane aooade, appunto, 
quando si 1IDaitti 'dii Vl�llllurtaire un trattamento globale, dn 1re~Ollle aiL quailie 
vi~ene :in ll1i1ievo il �COtIJJcietfJo dii a;lliquote medie, a;vienti fUIIlZlio:ni oompelllsiative 
o �dii COl!lguagl'i10, ovveiro richdleda il coorddnamen<to pure OOJn alitlre I10il"ffie, 
de11o istesso trattato o 1dii ilegigi mterne. 

L'.airgomento � stato diffusamente trattato neilila !Pii� voilite rkhiamaita 
memoria !Pll"odotta 1perr/ La .causa TURATiI, con ri~toi:mche alla consolidata 
girur~deltlZla deliLa Corte dii giustizia ~sent. 24 giiugno 19'69, neil:la 
catllsa 29/68, F<Yro it., 1869, IV, 133), �e qu�, dJUJnque, ci si pu� ilimttaire 
ad indicare J.e soll.uziio!nd ahe se ne rsonio tratte, secondo ooJi solLtainito 
a!l. Legisliatore � darto di aipprezzarve 1a 1congvuit� di m.11sure d'imposta 
sui prodotti 1irrnpootati c:he 1silam.o stabli.JJiJte Wn COI'!t'I�ISpOltldienm, e quindi in 
fUltlZione �CompensatiJva, [peir de:JiiJnJiziOllle, di amiailoghe �lmp01sizioni mterne, 
ment11e :ai �giucldcd 1nazdonaili n-Oltl � dato aiLcun sdOOacaito m merito : sindacato 
che, come la 0011te dii 'giustizia ha riconosciuto, non spetita nemmeno 
ad essa COO"te, a!La qualie, quindi, non si port:ivebbe nemmelllO rinwa1re peir 
una soluzione in vfa pll'leg,iudizdiale di una inammiissibilie questione. 

Ed 1iin �Conclusfoil'.10, dU1I1Jque, pod1ch� � cell'to che d.:1 pirodotto niaziionale 
subisce, Ilieil .corso deJLa faibbll1ioazdone, O[lell'I� fiscali v:axi, come si � messo in 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

118 

a:wunto risultano -fino a prova ,contraria -dai suddetti certificati 
d!i conformit� al pa"Odotto nazionale (v. sOiPira). E, sotto questo [P'l"ofilo, 
la .sperequazione � innegahile. 

Resta tuttavlia da vedere -e si ipaissa 1oos�. al quesito sub C) -se 
tale :sperequazione fosse gi� la clausola �dii riiserva limitativa (stand stm). 

Lo nega la Coirte milanese, sostenendo 1C!he � in quel momento era 
in vigore la tarid�fa doganale ~;rovata 1C1on il'.d. n. 806 del 1921 la quale, 
alla voce n. 110 -denominazione � acquavite �, dliJsponev:a 1ohe sulle 
acquaviti itn1Portate doveva essere riscosso, oltve il dazio, isolo la SOIPII'a" 
tassa d:i ,confine�, e che, dlal canto 1suo, �il d.l. 22 aprile 1937, n. 62:5 
si � limitato a estendere il diritto erariale ~clhe 1oolpisce all'interno 
l'alcool etiHco) agli alcoli etilico, metilico, '.Pll''OIPilico e LsCJiPiropmco provenienti 
dall'estero ma non a:n:che all'aciqiuavirtie idi viJI110 �. 

Di o,pposto avviso, per�, � la rico1'1l'ente Finanza che 1cTitka questa 
tesi in quanto non irisipondente all'esatta intel'\Pll'1etazione della disciplina 
legislativa della materia. 

E ben a ragione. 
La tariffa doganale del 1921 non poteva [p!l'evedlere il di!ritto erariale 
'Per il 'semplice motivo che questo rtrilbwt10 non esii1steV1a cmcora, 


ewden:zia quando si � tmttaito del simile problema GATT, dei quali deve 
tenersi conto, ,come le Sezioni Unirte hairmo 1aJVV1eiDtirto, per esaminaoce se, 
nel coonpliesso, l'eV1entwalie appa11erute maggdiooe drmposizione, ([)Jella soLa :J�ase 
dell'imiporta:ziione, ipreir i 1Prodo1tti ,e1steri, siia id3JVV1ero, e per q'lllainta iparite, 
ditsooiimdinart0111ia, e podioh� � rainche VeTO ohe ognd mdagtilne aJ. iJ.'lig,uairdo derve 
ritenoosi defi.rnitivamerute compiuta daililo stesso 1e~s1atore, senza possibil:
iit� rdJi un non consenttto siindacato giurdJSdiizdona�e, sd pu� senz'altro 
rdbadive che per Le acq'Ulevd!ti 1impoll'.'tate, di quaLsiasi p?"ovenienza, il dirlitto 
ell'airiial!e � ,dovuto (!}Jella lllll��SUII'a legislativamente PtVevLsta. 

E' signiifi,oarlltvo, del resto, si rdprete, che '-ta Commiissione C.E.E., abbiia 
rdoonosciuto rche l'Italia potevia Leg1i.ttdmame1r1te CIOIIl.SetrV1are dl diri,tto eraruail!
e � come iStrumento delta sua politica agricola �; 1e dii taLe rilievo qui 
pu� �tenemi .conto anche sotto ialtrn ptrofilo, e cio� preir rdLevra11e l'dmpossibiiliilt� 
di 1r1iten011e vego:Lata La materia soLtainto dall'iairt. 9,5 del trattato, 1a 
cud povtata idi notl1ffia self-executi.ng (da vialu1Ja:oo, come � ovvlio, con rife�rimenrto 
.ailLe singOille materie ,che da 1essa rpossaino rirbellJerlsi influenzate), 
devie anche iper questa 111agdone sicuramente eso1udetl.'si. 

Infatti, il riconoscimento della e.E.E. non fu affatto una benevolia 
.concessione, ma ,coI11Segul ailLa vailiurtazione di ai1tre dispoo:izi.oni con�� 
cernenti, 'dn 1piar1Jic0La:ve, ,gl� stvumem della proliltioa eoonomiica relativa ad 
singiold settorii, ohe :il trtattato specificamente 00I1Jside111a nell'art. 92, 0 
dedli.caito 
aglli aiuti che grlii Starti possomio �conoed&,e � sotto quaLsiasi forma �, e 
che, �come msulrta dal n. 3~ del detto acr:"ti.OOiLo, � possono considera?"si compatibili 
con il me?"cato comume �, se desmati, rtiDa l'altro, a � favori?"e lo 
sviluppo economico delte regioni ove il tenore di vita sia anormalmente 
basso � , ovvero, 'ed � ,oe!l'tamente dl caso che qui interieissa, �OOOille La Commissione 
e.E.E. ha ammesso, .se desti1r1artli � ad agevoiare lo sviluvpo di 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

119 

essendo stato introdotto -sostanzialmente come una maggiorazione dell'imposta 
di fabbricazione -�Col d.l. 18 gennaio 19137, n. 22 (art.. 2), 
cui segu� il d.l. 22 aa;>rile 1937 n. 625, �che, sull'a1cool etmco irn!Poll"tato, 
stabil� dove11si riscuotere, oltre il dazio e la 1sovraimposta di corufine �, 
ogni altro diritto �Che sia appl:iicabile all'alcool etilico (s1Pilrito) destinato 
ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione �. Ora, poich� l'acquavite dii. 
vino � alcool etilico e su questo gravava gi� il diritto erariale, �consegue 
l'applicabilit� di tale tributo alle acquavdti irn!Portate. L'aSISimilazione 
di queste all'alcool etilico in genere (tassabile) anzich� alle acquaviti 
di v:ino nazionali (.initassabiJli in base al dtato ,dJ.il. n. 6i2:5 del 1937, e poi 
diJchiarate esenti dall'art. 3 del d.l. 836 del 1955), fu ri!badita o .comunque 
disposta .col d.l. 3 maggio 1948, n. 691, contenente modificazioni 
e aggiunte alla precedente tariffa doganale (del 1921), :lira �Cui la sostituzione, 
al [punto XXII della Tab, A del testo originario della nota alla 

talune attivit� o di taluni ragioni economiche, semprech� non alterino le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse �. 

La C.E.E., in .aJ.rtmi teirimiind, ha rdiconosciuto .che una iLmposdzdone tr,ifbutao:
dia pu� iainche .ciostiituirie una di quellie qUJalsiasi foirme di intervento, cli 
cui all'art. 92 del triattaito, consentite per riealizzare scopi non fiscali, e 
l'i.ndagme, 1aWlora, iin orid:iJne �ad 1eventuali speriequazioni fi1sca!M, che SOO;o 
invece wetate dall'iarit. 915, OJ10in '.PU� �essere condotta esc1usdV1amente sulla 
base di quest'ul'1iima dd:sposdzdone, dOV"endo essa md:rarie, d:n prdmo liUogo, ad 
aocertarie se, ed in quale misura, Sii :sia :f�uoirli dei!Je :ipotesi .strettamente 
:iimposiLtive 1e �si .ricada, d:nV1ece, �nel 1sistema di i!Dlceintivazioni, attuabi!Le anche, 
come � pacifico, con U!Illa :rn:i.noire tassazione, delle (produzlioni peT le qua:lJi 
si ,sia riconosciuta 1a necessdlt� �di un aduto. 

Ma valutaz:iODJi dii questo tlipo, �come � 1eV1idein1le, non po�sSOOJiO esS&e 
compliute che dal Leg;is1aJtore, �e viano sairelJbe, quindli, pirocedere 1ad una 
qualsiasi ultetrlioire discussione .sui pli� �Conc:rieti aspetti del problema, iLa cui 
solUZJione non potriebbe mai �esseir�e data daJl'Ammdrastirazlio!Dle o dal Gdudice, 
L'una �e l'aLtrio, come gii� �si � d!e1lto, tenl�iti ad appli00l1e la. il!egge e non 
a.bilitatli ad ef:f�ettuare qUJel1e V1alutaz:iora, anche di po�rutica economica, che 
.sar.ebbeiro necessarie peir �evientuald dltstinziorui .e �che, comunqUJe, non potrebbwo 
mai giiustificare La creazione, ad 09e111a foiro, dd ddsposii:ztLoni div1e!
l1se, dii un teirzo tipo�, 1che dow.ebbero, '.PQli, ed anche questo � �giiUJridicama11te 
.impossi:biLe, a'Vle!l1e dJ. V1alore dli narme di diiritto oibtLettivo. 

14. -Il nostro Legtlislaitoir.e, del :riesto, sf � ireso COl!llto che :Le dlisposizliora 
in �esame del �trattato C.E.E. non awebbero potuto (se nion, forse, iin aJ,cUDJi 
paT1Jico1am �casi) 'l'icevieire automatica applicazione nell'iimtelr!llO, e, quindi, 
con La Legg,e 13 ottobre 1969 n. 740 ,dJeLeg� il Gov�erino ad 1ema.nare �con 
�deCll1eti ,8JV1enti forza idi Legg;e ie secondo� .i prlincipli �dliirettivd cO'Dltenuti nei 
triattati distitUJtivii della Comunit� economica emopea e della Comunit� europea 
dell'ieineir.glia .atCl!ffiica, 1e :noirme 1I1Jecessarte: a) pell" dai'e esecuzlione alle 
misooe 'P!'evdJste d:agild: articoli ... 37, 38 ... 92, 913, 94, 95, 916 97... del trattato 
:istitutivo del1a Comunit� ecoinomicia europea... �. 
In base .a taLe deJJega v�einnero emanate, ad .ese�mpdo, Le disiposiziioru sul 
triainsito comUJn!itairi:iio (d.P.R. 27 dfoembir1e 19'69, n. 1130), qUJeUe per l'applicazione 
de~ dliri.tto !)er il traffilco di perlezionamento (d.P.R. 30 dJi.cem




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

120 

voce 110 (acquaviti) con il seguente: � Sulle acqueviti si riscuote oltre 
il dazio, la sov:r:i:ma;>osta d.i ,confine e ogni �ltro dliritto �Che all'interlllO sia 
a(ppilicab:iile all'alcool etilico (1s(p�Jrito) destinato ad UJSd soigigetti alla imposta 
di fabbricazione, da commisurare sopra una forza al1co0Uca non inferioce 
a 70 gradi �. Dall'esame di tale tariffa risulta che essa prevede separatamente 
l'alcool etilico e le acquaviti; queste nella voce 110 e qucllo nella 
voce 109, la cui nota peraltro � s:imile al testo, ora tria1S1cxitto, della nota 
all'altra voce. � agevole perci� dedurne, confrontando le dille ncmme, clie 
il legislatore, nel richiamarsi alla disciplina interna dell'alicool etilico 
come unico .parametro p& le due voci d'importazione, non pu� aver inteso 
una cosa diversa .p& l'una e per l'altra; ma ha espreSJSo 1cihiaramente il 
concetto che, per le acquaviti importate, :si deve tener 1conto !!10ll gi� del 
trattamento specifico per esse fatte all'interno, bens� diel regime previsto 

b:rie 1969, n. 1132), qruelle per l'.integ,r,azd1one di pT1ezzo dell'olio di oliva 

(d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053) e numerose altre. � � 
Per glli 1spda:iiti, si �];la'o'VWde prima con [il d.I. 27 aigiosto 1970, n. '691 (non 
COOlV1ertito per 1decorso dei �termfilld), 1e, pOli, 1C01 d.Jl. 26 ottobre 11970, n. 745 
(conviertito ll!eLlia lleg~e 18 dicembre 1970, n. 1034) con dl quale sd dettarono 
n01rme t!l!Ilto per dl 1d;kd,tto ,erlll!'li1ale quanto per :La dmposta dii :l�abbri
�Cazdone e ila �comspomente sovrtimposta di icoo&e, e rutto ci� proprio per 
pewerure a.-ll'aidegrua:rn.eruto con ~a ll100martiva comuiniitaria. 

E' noto, di:n:flaittd, ohe, a isegUI�IOO tdiel parere motiviato C.E.E., a suo luogo 
esainUnato, lia Commissil{)[IlJe, che �avieva in un primo momenito contestato 
una pretesa dinadempiien.2la dleJ:l'Italia anche per li.1 dd!I'dtto eiriaria11e -che, 
invece, �OOil 1o .stesso PaTIEl11e 1e con iLa precedente lebteira diell'8 maggio 1968 
r.tconobbe, pOli, legiJttimamente iapp.Ucaito -ad� 1a Corlie di Giustizda ai seni.."li. 
dell'amt. 169 del traittato per Jia quiesibi01I1e delil'appilfoazdonie della sovil'imposta 
di confine dn base ad un ttto1o alcolico .non nerdore a 70 glI'ladi, e 
!La COII"te, �con Jia �sentenzia n. 13/619 II'lilteinne dii Poter riconoscere sussistente 
l':h:IWamcme. � 

Orbe!Ille, ,oorn il 1suddletto d.1. in. 745/70 l'Italia prcwvdde ad adeguarsi 

alilia pronuncia, dl�ISpOn:endo, COOl l~art. 3, uilitdmo icoanima, che H triibut:> si 

saaiebbe 1appJJiicato sull'efiliettiva 1giradazWne ialcoldca. . 

Ma con 1o stesso d.J. si ribad� (iart. 4) che sulle iacqueviti importate 

dall'�estero aindava riscosso liil dia:ittito erarli.tale di lire 60.000, e questa p1re


cisa.ZJi()([]JEi1) in un conltesto dii lOOINllJe dikhd.atratiameinte dir!.wso a p1rovvedere 

aill'1aideguamento alla idiscd[>ldrnia oomunditairda, sta a con:l�erma::re che, con


formemente del resto al irkorioscdmento fatto idaliba Commtssiooe C.E.E., 

il tdiiritto 11.'estava applicabile .anche alle importaziorui dali. Baesd della Co


munit�. , 

E poich�, come 1e Seziond Unite hanno avvertitto !llelle sen1lenze a sruo 

� luogo I'lichiamate, neltl'in.dag!�tllie sull'mtenzdone del Legi.s1atore deVie anche 
p:riesupporsi ohe l11()1!1 .si Sii.a voluto v1endr meno agli ilnpegmii mte1rnaz.iionalti, 
� chiaro �Che, quando si ha il:a certezza .che lie i!llOII"IDe sono state po1ste ];la'opriio 
.con i.I proposito dli rispetJtar�e ii patti medesimi, 111essuna ulteriore d.istin:
zii<Jl!lJe .pu� ritenersi consel!lJtilta, dovendosd ormai riconoscere che il Legis1atoil'e, 
se ha posto deJlie no:rme proprio tenendo presenti que�gli timp1eg<ni,
ha gi� effettuato anche tutte .Le per1litnenti va1utazioni, 1sdcch� non � dato 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

121 

per l'alcool etilico in genere. Altrimenti opinando, non si SiPiegherebbe 
il pel'ch� la legge, pur tenendo distinte le due categorie di prodotti, non 
abbia dis:posto �che sulle acqueviti estere si r.i�scuote � ogni altro diJritto 
che all'interno sia appliicabile alle �stesse acqueviti �, come sall'eblbe :stato 
logico ed anche pi� seffiiPliCe se effettivamente avesse voluto richiamare 
la �corrispondente re1golamen1azione. Se poi :si conSlidera che lo steS1So 

d.l. 691 del 1948 prevede, per i liquo:rii, una analoga assimilazione 
all'alcool etilico (punto XXIII della Tab. A, modificativa della nota alla 
voce doganale n. 111) e che, agli effetti fiscali, le acquaviti sono !Parificate 
ai liquori (art. 6 d.l. 2 febbraio 1933, n. 23), si trae da d� ultedore con:
ferma che alle acquaviti importate si deve aJPtPHcare il diritto erariale 
previsto per l'aLcool etilico e non l'esenzione di:sposta per le a.cquaviti 
nazionali (con:f. la citata sent. n. 1772 del 1972, �Con la quale queste S.U., 
sulla base delle suesposte ragioni, hanno dichiarato infondata la ptretesa 
di rimborso della ditta imiportatrice, ma -ripetesi -� in via meramente 
inter.pretativa della legislazione doganale ., a ~escindere quindi dal 
di procederie ad un qualsia:si .si!lld1acaito al II'!�iguiairdo per dru:lividUJaire una 
p11etesa iinltenziiollle dli!ffuTlme da quella che La chiatra �Le.tte1ra deLla norma 
evddenzia. 

15. -QUJanto ruLe distanze deillia �SOC. FEIRR.A:RETTO, dli cUJi il!a Cocte 
di Appello dJi ,Mila1110, .oon:flermando la decisione ded primi g!iudlici, ha pronU1I1Jmato 
il rii.getto, d~e d,n prdmo J.uogo tri1evarrisi che nessun ultetrio:re 
�esaime semb11a potersi II'!�itenier.e consentiito, essendo l'aivvetrso II'!�ieoriso iincidentaLe 
da irl�ltelllerie iniaimmissibdle pe:r La g1enerl.cit� deli. motWi. 
Detto tr.iicorso, iiinvero, �come �g!i� si � ri.1erviato OO!Il ifil. oonitrori.coc.so, non 
conrtrliene �specifiche .oenSUl'e iln ir.arpporto �alle diis1l�Jnite �statuizdo!lll� a.iese, sui 
vari. �Capi di domaindla, daLLa Ooll'te del metrdto, e nO!Il app1:we nemmeno 
chi!aro 1se �COOlJ esso si sia d.nteso impugnare la seniteru?:a della Corte milanese 
per a'V'ere ri�gettato iLe istante .cmJJcerneniti 1a 1sovrimpcsta di confine� (pe.r 
1a .oommiJsmiaziOille a 70 .gradii 1alll2l1ch� a que1La �eff.ettiva), ovvero, pJi� genie:
riioamenite, ma 1al1oria dd .cerito inaimmissibilmeinlte, per non ave!l'e osoorva1to 
i ipll'lincipi fissati nell'art. 95 del mattato C.E.E. 

Ber 1complietezzia, .comunquie, si dli.r� qui anche dell'accennaito p;robLema, 
osservandosi, wntanto, �che 1sicuramente La pronuncia, �concetrnente dil -tasso 
alcoliico di oommisU111azdone del .trd,buto, cilJOIIl � 1stata dmp1UJgnata CO!Il riguardo 
allLe noome GA.TT, iiin !l"eliaziione alLe quali �ci Sii. pu� liimiitare, quindli., a rUeV:
all'e �che, come La Coote dli Miiliano ha g!i� ossetrVato, li.1 cl'iterio die1la ta.ssa:
2l�!ollle wn base ,alLa gniaida:Zlione <pl'lesunrta minima dli 70 gniadli era fissato gi� 
da disposizi~onJi dJn vdgore iaJilia data dli adesiooe aiLl'acCOII"do (10 orttobre 1949<), 
dsu1ta111do :addiin:liittura daJ.La tallif:tia dlogainaLe (voce llQi} aipptrmra;ta colll r.d. 
9� �giugno 11921, rn. 806: skch� nessUlll dubbio pu� sussdstere circa l'opierativdt� 
deli1a .clJausola �di mserVia limitativa (stand-still), gi� esamiinata, li.n 
V'iil1t� della quale H cl'iterli!o poteva 1esse:re wncLefinitamenJte conservato, anche 
se, in ipoteisi, si fosse x~socr.to in una druscdm.i!llaz.i!one. 

16. -Quando 1al pirobLema e.E.E., din Oit'ddllle 1a1J.a ~ndicata questiomie 
del1a sovrimposta �dli confl.iine, �si pu�, in pll"imo luogo, ftar 11ichi�amo a tutto 
quanto detto mnanzd .circa 1'1iropossibi1it� di conside:ra:r1e self-executing, per 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

122 

problema della parit� tributaria, e � 1sempre in quanto nel Slistema delle 
norme di origine interna non interferisca una nOITID:a di ordine communitaria 
�, lasciando cos� al giudice di rinvio di � accertare se la plt'etesa 
dli. irimborso non trovaisse fondamento sotto il divel'so pirofilo della parit� 
dlel �cairtco fisrca1e, quale emerge dalla gi� citata itliO:rana comu1nitaria � ). 

Una volta aiccertato -1contro l'opposto avviiso della Corte d'Arppello 
-�che, quando al diritto eTariale, la disrparit� di tlt'attamento in 
danno �!Jel prodotto importato esisteva alla data del 10 ottobre 1949, si 
pone in essere il presupposto 1Pe11Ch� operi la �clausola di rilsrerva 1Jimitatiiva, 
in ba.se alla quale la nomna 1sul1a parit� tributaria di �cui all'art. IV 
del GATT -'come ogni altra contenuta nella parte lI -potr� es1sere 
aprpliicata solo nella :m1sura compatibile con la legislazione gi� vigente 
a quell'epoca (v. SQPlt'a). Con la 1consegueruza che, senza dar luogo a violazione 
dell'a,ocordo ma nel rispetto della ip1ree,Slistente e !Prevalente no!l'."mativa 
interna, quella disiparit� pu� continuail"e a SO[Jiravviv&e indefinitivamente. 
Ma ci� -� bene chiarirlo -� nei limiti in cui suslSlisteva 
orliginariamente � (rsent. n. 1773 del 1972, dt.). Il che si:gnifica ,che, nel 
raffronto 1compai1"'ativo de.gli oneri fisrcali complessivamente gravanti sul 
prodotto importato e 1sul sJ.rnilare prodotto nazionale, la sperequazione 

ci� che it"liiguairda il �tirartitamooto deg.1i alcoLi, iLa rnol'ma dell'art. 95 del trattato 
di Roma. 

La stessa oon1iro19arrtJe, 'd..el !l'esto, ha i!m9ostato l:a sua g�e!l1ielt"ka doglianza 
sulil.'�esigenza di conside!l'."are dn unit� tutto dol reigime tributairio fatJto ai 
Jl["odotti nazfona1i ed a q:uelili importartii, 1essenido chi1M'o che anche il :sistema 
di deteil"minazione della base im~rubile .pu� iinfludre 1sul, trattamenrto compLessirvo: 
e1d � certo�, 1al1ora, �che, .per 1e ragd:oni ,gi� ampiam�ente .esa:mdnate 
quando si � diJscusso del dir:irtJto elt'ariiaie, deve comunque escludeirsi che 
si possa 1petI"Venitr1e, in via di .iinteil"pil'eitazdone giul'isprndenzia1Le, ailil'indi,viduazione 
di un div�erso .si:stema irmpos:itivo, idorneo a 1re1alizzail"e, nel complesso, 
La voluta parirt� sostanziallie dd traittamento per !Le acquerviti niazio!111ao1i 
e rpe:r quelliLe impoil"fate, resta!111do vaildd1a, cos�, ['ialtra so!Luzdonre, del resto 
accolta da:11a Corte dd Giustizia de1liLa C.E.E. ine1l:Le sentenze rkoroaite neilla 
mernorria prodotta p& ila causa TURATI, ltlle[ senso che si deve Titenell'e risell'vata 
esclrusirvamente ad sirngold Le1g1slliartoil".i .nia:zionalli. la posizione delle nmme 
che si [presentino, in ipertesi, inecessari1e per ass1c1lirare -rnel irdS1petto dei 
coovdinati prmc�rpi fissarti negli articoli 95, 9�6 e 97 del rtil"attaito -che la 
derteil"Inlinazione di aliquote, o �di miJsure di imposta, dif:fie!l"'enti rpe!l" i pit'odotti 
naziornarli e peir quellili di dimportazi0!111e, assolivta ef:fetthnamente ad fimi di 
perriequazio!111e e non dietea:mind. discr.iiminazioni: iil che, poi, � taltllto pd� vero 
per gli arLcoolici, per d quali, .aome pure gi� si � visto, deve riiteneQ"si possibile 
anche La co�mbinata appLicazioille dehl'ail't. 92 del til"aittato (come rkonoscduto 
da:Lla Commissione e.E.E.), �con J.a conseguenzra che, per La .parte 
pe!l" la quale la discriminazione fiscarLe si irisOllrve in 'llllla fO!rma di aiuto ad 
una produzdone nazionacrie, deve 1e1scLudersli. il.'applioobirlirt� dell'art. 9'5, che 
conoe1vne soltanto d prelievd trdibutad avernifli :fiunziorne impositiva (Omissis). 


MARIO FANELLI 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

derivante dalle leggi vigienti al 10 ottobre 1949, va mantenuta quale era 
(stand still) : .sia nel senso che, nel �calcolo, non s.i deve tener conto 
dell'eccedenza di carico tr~buta:r.'i.o gi� esistente a quella data -e 
pe11ci� giustificata -in danno del .prodotto .straniero; sia a contrario, 
nel senso che si .deve tener conto dell'ulteriore aggravio introdotto successivamente 
-e per'Ci� non giustificato -a danno del mede1simo. Si 
tratta, in altri termini, di non aggravare la p1ree.sliLStente discriminazione, 
cihe entro questi limiti fu preservata e va perci� mantenuta, e dd. attuare 
per il Testo la pres1oritta parit� sostanziale, che oltre quei limiti fu voluta 
e va per'Ci� osservata. 

Pertanto, con riferimento all'onere del diritto erariale, quli in esame, 
� a d:iJr.si che tale voce non pu� farsi rientrarre nel :comiputo del costo 
fiscale del prodotto importato, che � tenuto quindli a 1SOiP!Po!rlarlo a 1Pa!rle 
e fuori :conto rispetto all'es�ente prodotto italiano, ma isolo in ['agione della 
incidenza risultante a quella d:ata (10 ottobre 1949), d.o� secondo l'aliquota 
allma fissata e da � commtsurare ad una forza alcoolica non iruferiore 
a 70 gradi "; deve, invece rientrarvi p�er il quid di maggiore incidienza 
risultante da suc1ces1sivi inasprimenti del tributo, coonunque e 
sotto qua1siasi fOTma essi siano stati introdotti: ivi compreso l'aUJmento 
dell'originaria aliquota (ancol'ch� stabilito in folrma fisisa invece che p�ercentuale), 
che bastando a determinare, in confronto con l'ammontare del 
diritto erariale .dovuto in precedenza, un aggravio d'ima:>osta a carico 
dell'impmtatore e, in questa misura, un peggioramento della situazione 
preesistente, ossia un quid pluris non �coperto dalla :clausola di r~serva 
limitativa. 

A diverso avviso non :pu� indurre l'infondato as1srunto �che la Finanza 
pro1srpetta con la ceilJsura a) del quarto moti~o (l'ulitlirna da esaminare), 
secondo cui l'art. IV del GATT sarebbe stato abrogato (rectius: derogato), 
in virt� delle ~srucces:sive leggi intervenute a regola:re la materia 
del diritto erarriale, da esse non tpotendos�. desumere �che il 1egisl:atoire 
avesse inteso disporre soltanto per i pTodotti non .pro~enienti dai Paesi 
aderenti all'Acicordo ,generale �. 

� vero che l'art. IV diel GATT, come in genere ogni altra forma di 
diritto internazionale iP�attizio, non essendo in posmone ,sowaordinata ma 
pariord!inata rispetto alle leggi d:ello Stato, non l~ta la sowanit� di 
quest'ultimo e non gli :impedisce perci� di legiferare anche in contrasto 
con le regole del .pur recepito Ac�cordo (salva, naturalmente, la l'esi.ponsabilit� 
internazionale di una siffatta condotta). Ma � altrettanto vero che, 
stante la geneOC"ica ,presunzione di confonrnit� alle regole del trattato e 
l'avvenuta loro ricezione nell'ordinamento interno, do�ve il [pll"incipio d!i 
parit� -come si � visto -�coes~s:te �con le altre leggi �dJello Stato, occorre 
�che tale contrasto risulti in modo certo e univoco d!ell'intel�Pretazione 
della singola fattiSJ.Pecie normativa introdotta a modifica del p:reeststente 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

124 

regime tributario. Il clie IJ?U� darsi in due ipotesi: quando 'consti ,che il 
legislatore ha inteso 'chiairaimente derogaire al \Pll'inciipio del trattamento 
paritario, rper finalit� protezionistiche del ,p1rodotto nazionale e dmcriminatorie 
in danno di quello importato; o pi� oompUcemente quando, al di 
fuori di un ISliJ.ffa.tto iproposito ma :nel pll"edso interuto di eliminare una 
-reale o supposta -sperequazione esistente in danno del prodotto 
italiano, lo stesso legislatore ha inasprito l'aliquota d'imposta sul prodotto 
estero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente 
a carico di quest'ultimo il disposto aggravio. � certo, viceversa, che nessuna 
delle due ipotesi si attaglia all'aumento di aliquota del diritto erariale, 
attesa la mancanza di qualsiasi indice interpretativo da cui possa 
desumersi una volont� legislati,va diretta ad escludere tale aumento dal 
computo degli oneri fiscali da confrontare, a norma dell'art. IV del 
GATT, e nei sensi innanzi precisati, con quelli graivanti sul similare 
prodotto nazionale. 

5. -Resta ora da es:aminaie l'unico motivo del ricordo incidentale 
con 'cui la 'Societ� Ferra.retto, qenunziaJjldo la violazione dell'art. 95 del 
Trattato istitutivo della Comunit� economica ewropea e ,dJella !relativa 
legge dli esecu:ziione (14 ottobr,e 1957, n. 1203), ,c,ensura l'impugnata sentenza 
!Per avere erroneamente ddsappUcato �n 1pdncipio di parit� tr~butairia 
enunciato in detto articolo e per avere, di <conseguenza, dtsatteso 
l'istanza della ditta tend�nte a far di!!hiamre illegdtttma, �anohe sotto tale 
profilo, fimposizione fiscale posta a .suo carko: 1SJPecie con l!"i:fedmento al 
diritto erawale (di cui � esente l'acquavite italiana) ed alla <sovrimposta 
dii colllf�ne ('che, sul similare pl'odotto imiPortato, � 'commisurata alla gradazione 
a1coolica fittizia di 70� e quindi .suipell"�ore a quella effettiva di 40�) 
Il motivo, sostanzialimente fondato, deve esse!re aocolto nei termini 
e con le pa-eciisazioni di cui appll"esso. 

n testo del <Citato art. 95 � il seguente: � NeS1suno Stato memmo 
applica direttamente o indirettamente ai pl'odotti degli altri Stati membri 
imposizioni interne, di qualsivoglia ,natura, 1superiori a quelle 
a!PfPl:icate dlirettamente o indirettamente ai iprodotti nazionali similall"�. 

Inoltll"e nessuno Stato membro aipiplica ai prodotti degli altri Stati 
membri imposizioni interne intese a iproteggere indirettamente altre 
produzioni. 

Gli Stati membri aboliscono o modii:fiicano, non oltre l'inizio della 
seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vLgore 
del ,presente trattato che siano contrarie alle nOl"lllle che [precedono �. 

Ora la Corte d'Appello, ravvisando ,in quesit'uJlit�lmo 1comma una so:rta 
dii <condizione siosipensiva dell'efficaciia del '.Pll"imo, ha diS1aJP1Plicato la noa:-ma 
ivi contenuta, con l'unko al'lgomento -a ruo aviviso ll"isolutivo ohe 
il trattato della e.E.E., � contrairiamente a quanto � avvenuto pe!r 
l'accordo GATT, ipresupipone, per la sua apiplkazione all'interno di ogni 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

Stato aderente alla Comunit� economka, una s1Peciif]ca attivdt� normativa 
dello Stato medesimo, diretta alla modifiicazione e abolizione delle 
molteplici dis[posizioni interne �contrarie alla poss~billit� di vita e di svi-� 

lUiPPO della C.E.E. �. 
Ma l'errore di una ,simile interlp'retazione a1PiP�l:re evidente sott� 
moltepHci :profili. 
Gi� in tale tesi � �sintomatico che, nel �cornt�ronto con un ,semplice 
trattato multilate,rale come il GATT, quello istitutivo di un origantsmo 
dalle struttwre sopranazionali come la Comunit� eUII'oipea venga posto, 

quanto ad efficacia vincolante, in un rango ipemiino deteriore, quando 
invece � certo -sliccome innegabile riflesso del trasferimento di competenze 
insito nell'istituzione comunitaria -che il sistema della e.E.E., 
ben altrimenti dall'adesione al GATT, limita la .sovranit� degli Stati 
membri anche sul piano legislativo: nel du:pUce �senso di una notevole 
subordlinazione degli ordinamenti nazionali allie norme comunitarie e 
della prevalenza di queste su quelle interne (quanto meno preesistenti) 
in caso di contrasto. A d� si aggiunga <eme se la concireta efficacia della 
normativa comunitar:ia, del cui diretto inserimento nell'ordinamento 
interno non pu� dubitarsi, dovesse resta:re s1ubordinata ad una specifica 
e disiorezionale attivit� normativa del 1singolo Stato memb:ro, la stessa 
esistenza della Comunit� xisulterebibe �com1Promes:sa, e verrebbe snaturato 
il trattato che la istitu�. Il vero � che questo, entrato in vLgore il 
primo gennaio 19�58 (arg. ex art. 247), p:revede che � il mea:-1cato comune 
� :prog:ressivamente instaurato nel covso d� un periodo transitorio di 
dodici anni.... diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna � (art. 8, n. 1), 
alla seconda delle quali, ,per l'appunto, sd :riichiama il citato art. 95 come 
termine mas1sii.mo oltre il quale, eliminate o no, le norme interne contrastanti 
con quelle �comunitarie non awiebbero ipotuto 1P.i� tmpedixe l'a!Pplicazione 
di queste ultime. E poich� la prima taipipa � scaduta il 31 dicembre 
1961 e dal giorno successivo ha avuto inizio la se�conda, �consegue 
che dal ,primo gennaio 1962 la norma contenuta nei primi d'ue commi 
dell'art. 95 � entrata a far varte dell'o11d:inamento di cia1Scuno degli Stati 
membri: dove essa vige ed opera senza bisrogno di ulteriore intervento 
noo:imativo, e �con immedJiata efficacia iprecettiva (self-executing), tale 
cio� da poter e.srere inrvocata come fonte dli diritti soggettivi a !favore deli 

singoli, cui le risipettive giurisdizioni nazionali non !POSSIOno neg&"e 
tutela. N�, al rigiual'do, occOd"Te indugiare in mia [pi.� aip1prO!fondilta motivazione, 
trattandosi d� un punto 1che, in 1P�ieno accordo 1con la giurisiprudenza 
communitaria, quesite S.U. haDJno gi� ampiarrnenite illustrato (nelle 
precedenti senit. n. 1771 e 1773 del 1972, retro cit.). 

� stato anche precisato, e va quindi ribadito, che il iP['lindpio della 
parit� triibutaria sancito dall'art. 95 del trattato e.E.E. va inteso nello 
stesso .significato di parit� tis1cale complessiva che si � dianzi chiardto a 


126 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

proposito della analoga norma contenuta nell'art. IV del GATT, ma, a 
differenza di questo, non � soggetto alla dausola di riserva limitativa 
(stand still), poich� l'art. 95, dal iprimo gennaio 1962, � direttamente e 
prioritariamente applica:bile, come diritto interno dello Stato italiano, 
senza alcuna liiimitazione n� condizione di 'compatibilit� con la legislazione 
preesistente. 

Ed � prectsamente questa differenza 'di disici9lina che fa sorgere 
nell'imtPortatore l'interes1se pratico ad invocare la norrma della C.E.E. a 
preferenza della coridsipondente norma del GATT, 11isp.etto alla quale la 
prima, a far tempo da quella data, ha efficacia a:ssiorbente ed esclusiva. 

Infatti, per quanto T'iguarda il d!Lritto erariale, il discorso innanzi 
svolto e sfociato nella conclusione che la diSJ.Parit� rpreesistente in danno 
del ,cognac irna;>ortato va mantenuta nei limiti in 'cui �su:sststa originariamente 
(10 ottoba"e 1949), vale per l'art. IV del GATI' ma non vale per 
l'art. 95 del trattato e.E.E., ,ciJ.e non ,consente, neanche in parte, la sopravvivenza 
della pregressa sperequazione, di cui, ;pur nel quadro della 1Pairit� 
complessiva e ,sostanziale, ,si vuole .che non resti traccia. 

Ugualimente � a dirsii per la sovrimpos.ta dli corufine commisurata ad 
una gradazione alcoolica !Presunta (e quindi fittizia) di almeno 70�; questa 
norma -1come si � visto -esisteva nella legi:Lslazione anteriore al 10 ottobre 
1949, e perci�, essendo coipe!l'ta dalla clausola di riserva limitativa, 
prevale ;sull'art. IV del GATT, ma cede invece d:i <fronte all'art. 95 del 

C.E.E. Al qual riguaiido ,giova riicord'are 'che la Corte d!i .giustizia della 
Comunit� Emopea, con ,sentenza del 15 ottobre 1969 (16/6�9) ha :statuito 
ohe �la Repubblica italiana, continuando a riscuotere, doipo il p!l'imo 
gennaio 19612, sulle aoquaviti importate dagli altri Stati membri, la 
sOVl'imposta dii confine e ogni altro diritto che all'interno va applkato 
all'alfeool, sopra una gradazione alcoolica non inferiore a 70�, � venuta 
meno agli obblighi impostili dall'art. 95 del trattato 1che istituisce la 
Comunit� Economica EUTo:p,ea �.E giova altres� ricordare cihe con wccessiva 
�rusiposi.2tlone legislativa, valevole iper tutte le acquaviti importate (e 
pertanto, anche (per il prodotto proveniente .da Paesi diversd da quelli 
aderenti al G.A.T.T. e alla C.E.E., per i quali, quanto al resto, torna 
sempre apjpltcabile il trattamento rpi� favorevole derivante dal principio 
dli IP'arit� "Sostanziale, nel siignifiicato e 'con le ,differenze innarnz.i precilsate) 
� stato stabilito ,che la sowimtPosta di corufine va rcaLcolata � 1sulla g;radazione 
effetttva ., (a:rt. 2, ultimo ,comma, d.l. 2,5 ottoibre 1970, n. 74,5, 
conv. nella legge 18 dicembre 1970, n. 103,4). 
Orbene, posto -come � :pacifko -che nella sipecie sii controverte 
intorno all'imposizione fiscale idi tre ipa:rtite di ,cogna,c, importate e tassate 
risipettivamente negli anni 1959, 1960 e 1967, � chiaro rche, [peir le prime 
due, la pretes1a di rimbo11so della ditta pu� trovare fondamento solo 
nell'art. IV del GATT (e vale per essa quanto sii � detto a p�roposito del 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 127 

ricorso principale), mentre per la terza, ma soltanto IPell' questa, il regime 
giuridico da prendersi in 'considerazione � quello :derivante <llall'art. 9,5 
del trattato C.E.E., operante dal pa:-imo gennado 196~ (e vale per essa 
quanto si � detto a piro!)Josito del ricorso incidentale). -(Omissis). 

II 

(Omissis). -1. -La materia del contendere -tutt'altro 1che cessata, 
come eccepisce preliminatrunente :ma inrfondatamente la dlifesa d!ei il"esistenti 
(traendo 1spunto dalla risposta a un'interrogamone parlamentare 
rivolta al Ministro delle finanze, la cui dichiarazione, a [parte il suo valoire 
di atto /POlitko, non ha avuto seguito n� rilpercusisioni 'SUl presente giudizio, 
al quale � rimasta ,del tutto estranea) -si incentra essenzialmente 
nel :seguente quesito : se � esatta o no la tesi di 1Parte �secondo cui l'ige 
all'importazione del cotone 1sod!o proV"eniente dai Paesi aderenti al 

G.A.T.T. dovrebbe scOinrbare la minore a:liquota (4%), che la llegge 21 
marzo 195�8, n. 267, prevede all'interno per il 1cotone d'i prodiuz!ione nazionale, 
in luogo di quella �che la legge 12 agosto 1957, n. 752, .sta,bilisce 
per il prodotto estero. 
E :poich� tale tesi, in accoglimento idiella quale la Cmte di Milano ha 
senz'altro disposto la restituzione della maggior aliquota pagata dagli 
importatori, conduce al ri:sultato di ap1plicarre a .un prodotto (estero) il 
tributo 'che � proprio di un altro !)Jlrodotto (nazionale), � chiaro cihe La 
.soluzione affermativa del quesito 'SO[P'l"a enunciato postula la ,~aduale 
verifica dei tre !Punti che, nell'imJ;>ugnata sentenza, costituiscono altret


tante tap[pe della ratio decidendi. E sono: 

A) la regola '<;!ella parit� tri:butaria, sancita dall'art. III, n. 2 

dell'Accordo G.A.T.T. (poi divenuto art. IV, n. 2, a 1seguito idei !PlrOtocolli 

di emendamento appcrovati a Ginevira nel 19>515), vige nell'oird�namento 

interno 1come legge dello Stato e sipiega imrm.ediata efficacia, istante il suo 

contenuto precettivo; 

B) tale regola va intesa come formale e assoluta !];larificazione tri


butaria fra il ;prodotto nazionale e il 1similare ~odlotto :iJ:rnpoirtato. dai 

Paesi del G.A.T.T., nel senso che, indipendentemente dal caniico ifi:s1cale 

comples1sivo, qualJsiasi beneficio venga d:isiposto dal legislatoo:e a favoire 

del !Primo vale anche :per il secondo; 

C) 1Per effetto di d�, la riduzione di aliquota dell'ige (al 4% ), 
disiposta 1dall'art. 5, 1secondo comma, della legge n. 2.67 del 195'8 al �cotone 
di :produzione nazionale, si estende automaticamente all'tge all'importazione 
del 1corrispondente pl"odotto proveniente da quei Paesii, mancando 
in detta legge � una qualsiasi espressione letterale cihe ipossa far pensare 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

128 


all'intento del legislato["e di limitare ai prodotti nazionali il trattamento 
mbutario 1con la stessa nornna dlispooto �. 

Sono queste le affermazioni della sentenza contro le quali si a(P(PUntano 
le �Censure contenute nei primi due moti'V� del ricorso delle Finanze. 
E sono questi i tre rpunti, ma specialmente l'ultimo, S1U cui le vigili difese 
dei contendenti hanno a!PIPl"ofond'i.to il dibattito nella JPiresente sede. 

2. -La !Pl'ima affermazione (sub A) deve riteneris.i esatta, non valendo 
a confuta;rla la �contraria tesi illustrata nel iprirno motivo di ricorlSIO, 
con cui si sostiene �che il .principio �della parit� tr~butaria non � stato 
l'ecepito nell'ordinamento �giuridico interno a �causa di un incompleto 
processo di adattamento al diritto .internazionale pa.tt~io e che, comunque, 
non � suscettibile di immediata a(P(P'licazione a causa del suo contenuto 
.generico e del suo �Carattere meramente rprogirammatico : sii da 
escludere, :per un verso o 1per l'altro, �che, oltr�e all'i:mpegno internazionale 
assunto dallo Stato italiano, d!i. ade.guaire alle regole .dell'.AJccorid!o la 
propria legi:slazione, questa ne sia stata modi.fkata con effetti 1rilevanti 
all'interno e gi� operanti sulle posizioni giuridkihe dlei dttaddni. 
Ma � una tesi, �codesta, che gi� altre volte, e con non minor iill(Pegno, 
la di:fesa erar.i.ale ha invano patrocinato d'avanti a questa Supirem.a Corte, 
dalla cui giurisprudenza, che l'ha sempre lre.spinta, non vi � qui fondata 
ragione per discostarsi. La questione, invero, � stata tirattata a fondo nelle 
pirecedlenti sentenze (dalla pri:ma, a sez. sempl., n. 2,2.93 del 1.9618, alle 
altre emesse dalle S.U., n. 867, 1771, 1773, e 119-6 del 1972, ri1cihiamate 
anche dalla n. 14515 del 1973, fino alla sentenza !PI'Onunziata d'a questo 
stesso �collegio, nell:a .causa Finanze Ferraretto, discussa insieme alla 
presente): di modo �che, per disattendere il rriproipooto ma non nuorvo 
aS1SUnto � :sufficiente qui 1coordina;re e illustrare gli ormai fermi risultati 
di tale elaborazione, �che :possono co!Ill(piutamente ricaipli.tola:rsd nei s.eguenti 
;punti: 

a) l'Italia ha aderito ali'.Ac0011d!o Geneirale S1Ulle tariffe dbganali 
e sul commercio � (G.A.T.T.: Generai Agreement on Tariffs and Trade) 
col Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cihe impegnava ognuno 
degli Stati aderenti ad appl!icail"e incondizionatamente le parrti I e III del 
trattato e la parte II �in tutta la misura compatibile con la sua legislazione 
esistente alla data del presente Protocollo �. In questa 1Parte rii.cade 
aippunto l'art. Ili, n. 2, .cos� 1conce1Pito: � I 1Prodlotti del territorio di ogni 
Paese corutraente, imi!)ortatli. nel teriritorio dli og:ni ailtm Pa:rite 'conttraente, 
non 1saranno colpiti d:irre'btamerute o ilndirettamenite, dia itais1se o altre imposizioni 
interne, di qualunque n'atura esse siano, superiori a quelle ohe 
colpiscono, diTettamente o indli:rettamente, i !Prodotti nazionali similari �. 

b) Tale accordo � stato recepito nell'ordinamento interno italiano 
mediante la legge �'\ :ratifica e di esecuzione 5 aprrile 1950, n. 295, mentre 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

la successiva legge 7 novembre 1957, n. 1307 ha reso esecutivi i Protocolli 
di emendamento adottati a Ginevra nel marzo 19'5�5, a seguito dei q�ali 
la su tra1siciritta norma, fermo restanidone ilcoo1benuto, ha assunto 11a 1I11Umerazione 
di art. IV, n. 2. Nessun contrasto e.stste fra le due foggi, l'una 
iriguardando l'a�ccordo originario e l'altra i �successi.vi emendamenti, ed 
ambedue �contengono il �relativo ordine dii esecuzione, pur re �con la 
niserva, implicita nella prima ed egplicita nella seconda, <ClJi aplPlicare le 
norme della iparte II � in quanto c~atirbi1e con le leggi vigenti al 
10 ottobre 1949 �. 

e) � questa la c.d. clausola d:i riserva limitativa o stand still, �che 
costituisce una modalit� di accettazione di un trattato multilaterale volta 
a preservare, ma solo nel �ca.ISO e nella misura� della �Constatata incompatibilit�, 
la rpreeststente legislazione dello Stato riservante, che per�, 1salvo 
qrue.sto limite, accetrt;a e recepis�ce il trattato ainche per la parrte � rtservata 
�. Cosicch�, per stabilire in concreto iSe la riserva sia o no oiperante, 
cio� se esiste e in quale mtsura l'eventuale inc01IT11Patibilit�, avuto 
riguardo alla materia controverisa, non occorre una ultel'liore attivit� 
di produzione le.gislativa trattandosi solo di reperire e condirontare, sulla 
base dei consueti strumenti esegetici, fonti normative gi� esistenti. 

d) Salvo dunque la prevalenza delle �contrarie leggi .gli� vigenti 
al 10 ottobre 1949 (se e in quanto esiiStano), ma salvo ;per quant'altro la 
efficacia vincolante del recepito ac�cordo (anche in ordiine alla normativa 
della parte Il), nulla osta a che il princiipio della !Parit� tributaria sancito 
nell'art. IV del G.A.T.T. sia immedtatamente awllicabile, al (Palri di ogni 
altra legge .dello Stato, nei confronti dei 1soggetti interni dell'ordinamento; 
parti, amministrazione, giudice. Quel princiip'io, infatti, non ei 
esaurisce in una mera e gener~ca enunciazione !P'l"Oglrammatka, ma �contiene 
un :precetto 1sufficientemente sipecifico, compJ.et� nei suoi elementi 
essenziali e, come tale, �capa�ce di operare .sen:2)a biiSogno di una ulteriore 
integirazione legislativa. 

e) E non esorbita, ma rientra 1P�ienamente nei compiti istituzionali 
<lell'amministrazione (in sede apipHcativa) e del .giudice (in 1sede contenziosa), 
interip.retare le norme del v.igente diritto tr~butaTio in armonia alla 
Tegola, pur essa illJSerita nel sistema e a questo immanente, che 1PTevede 
la parit� di trattamento fiscale fra i p1rodotti nazionali e i siimilaTi pirodotti 
�lffi\POTtati dall'area del G.A.T.T. 

Ci� poisto, si tratta per� �di intendere tale Tegola nel suo col'fl'etto 
significato, al fine di individuarne il pTeciso �contenuto precettivo e di 
delimitarne cos� la Teale portata. 

3. -� chiaro infatti -e si passa cos� all'affermazione sub B) -che 
solo �se il principio di ;parit� dovesse intender.si in 1S1enso � atomistico �, 
cio� come fomnale e automatica parificazione (trLbuto per trilbuto, ali

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

130 


quota per aliquota, beneficio p.er l:)eneficio: isolatamente consklierati), 
potrebbe condividensi la tesi dlell'impugnata sentenza, secondo la quale, 
una volta accertato che la legge prevede una aliquota ridotta per l'ige 
sul �cotone nazionale, l'identica rtduzione andrrebbe iPet" d� sitesiso e 1senza 
altro estesa al �cotone imrportato. 

A tanto invece non pu� accedersi, una tale decisione rivelandm;;,i 
errata e comunque affriettata, se quel prindpio -cihe oltre tutto, non 
essendo sovxao["ldinato ma pariordinato rrisipetto alle leggi d!ello Stato non 
limita la sOVTanit� di quest'ultimo e non 1gli imp�edisce perci� d.i introdurre 
norme abrogative o derogatorie, 1salvo le eventuali ri.Jiencussioni 
di tale condotta in sede internazionale -.si deve intendere in senso 

� globale �: do� come rparit� del �carico fiscale comu;i1ess[vo, ohe, indi!Pendentemente 
dalla 1singola imposta o dalla singola aliquoJa (cihe possono 
essere anche d'ifl'erenti), gnava nell'insieme sul prrodotto nazionale e sul 
corrispondente .pa:-odotto 1straniecro, in tal ,guisa da realizzare tper entrambi, 
ma solo nel risultato finale, un'uguaglianza � 1sostanziale � dii tmttamento 
tributario. 
Ed � proprio questa, in effetti, la tesi accolta dalle S.U. nelle su 
ricondate ,sentenze (�che, sul punto, hanno ripudiiato l'Olp!Posto avviso 
e1spresso dalla pa:-ima sentenza, a Sez. sempUce, n. 22,93 del 19�6�8, ancora 
seguita dalla Corte milanese) : �come non manca di avvertire la ricoo-rente 
Finanza con l'altra censura del priimo motivo. Censura che � fondata 
solo per la parte in 1cui 1si rrichiama al principio della parit� sostanziale, 
nei termini test� sintetizzati, mentre non lo � quando s.e ne vuol tratITe 
l'estrema e inattendibile conseguenza del mancato adattamento del dil'!itto 
interno alle regole dell'Accordo (v. retro). 

Nel �Coruferr:mane orra la ip![lecediente giuri:s[Plrlldenza, anche ,sul punto 
relativo all'interipretazione dell'art. IV del G.A.T.T., � qui opportuno 
ribadire e pcre.cisa�!'e che essa trova fondamento cos� nella lettera come 
nella ratio legis; l'una e l'altra decisamente inconciliabili con l'idea di 
una parit� di trattamento rilferlta ad ogni sdngolo atto ilm(pos:itivo, anzkh� 
al �complessivo carico fiscale. Ci� invero r.iJsulta dalla istessa for1rnulazione 
della norrma che, nel [porre a 1confronto i prodotti imu;iorrtati con i similari 
prrodotti nazionali, parla, al plurale, di � tasse o altre imposizioni interne 
� ' per le quali usa gli avverbi e direttamente o indirettamente � e S1Pecifica, 
perr quelle afferenti ai prodotti importati, � di qualunque natura 

esse siano �, dando chiaramente a intendeire che il divieto di colp.ire 
questi ultimi in misura iSIUJPetr.iorre ad prodotti nazionali va ragiguagliato 
all'intero �carico tributario e non alle singole comu;ionenti di esiso. Lo 
conferma poi la ratio legis, che, in a!derrenza al vero e prrecipuo sco[po 
perrseguito dalle Parti contraenti con la nO!l'lffiativa pattizia internazionale 
� .diretta: per un verso, ad imp.ed:ke .cihe all'interno d:i ogni singolo 
Stato lo strumento fis1cale venga applicato in maniera 1Prrotezionistica per 


136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

post� unica del 6 % gravante sul .cotone importato, non ha fatto altro 
ohe regolare definitivamente in sede normativa, e �con efficacia vincolante 
[per 1ehiunque, il giud~io comparativo in ordiine al trattamento dei due 
prodotti, stabilendo insiindacabilmente il .rimedio idoneo al conseguimento 
di tale risultato. Quello, cio�, di lasciar ferma l'iimposta del 6 % 
sui cotoni importati (di qualunque p1rovenienza), .considerandola �come 
aliquota medl.a, compll'ensiva degli oneri ~ravanti il prodotto nazionale 
nelle fasi p!l"ecedienti e, quindi, ,stabilire la minore aliquota del 4 % per 
i cotoni nazionali, con mero intento perequatiJvo �, che apipunto si � 
voluto realizzare S-Olo a mezzo di questo differenziato regime di aliquote. 
Dov:rebbe ,pertanto ritenersi priva di qualsiasi validit�, oltre che estranea 
all'�lllJSegnamento delle S.U., � l'ipotesi di una sipec:ifica verifica, ad opera 
del giudiice, nei :singoli casi, dell'onere .comple�ss:ivo dell'ige dovuta sui 
prodotti nazionali ., !Pell' una pretesa inapplkabilit�, '.J:)er La parte eventualmente 
eccedenite, di quelJlia differenza del 2% (6%-4% = 2%) alla 
quale invece il leg]slatoa:-e, nel suo 1sov.rano aipiprezzamento, volle attribuli!
re e attribui unia funzione �C:OIIlliPensativa e dli conguaglio �. Che poi, 
soggiunge la ric~rente, il legiJslatore, nel determinare in tal modo (2 % ) 
la differenza costituente il conguaglio tra le due imposizioni, possa, in 
iipotesi, aver commesso qualche errore di �calcolo (ma si tratterebbe 
semmai cli esigenze di arrotondamento, in ;pi� o in meno, secondlo il concet~
o di � media ., di cui � menzione nella sent. n. 1771 e 1773 delle 

S.U.), � problema che non ipu� certo riarp.ril'lsrj. in :sede giwisdi:W.onale per 
la ricerca e l'emenda del supiposrto errore, �comipito del giudice � e.ssendo 
quello cli giudicare secondo le leggi e quindi ancihe dd veri:ficare l'intenzione 
dlel legislatore, e non anche di fare a quest'ultimo un pirocesso, 
per �concludere, in ipotesi, iper l'illegittimit� pariziale delle norme dia 
esso poste�. 

Alla tesi test� riasislUlllta, amipiameIJ1te dibattuta dalle pavti anche nella 
dlisicussione orale, fa riiscontro l'opinione diaimetralmente O!PipOSta dei 
resistenti. Essi, innanzi tutto, ne.gano che la legge del 195�8 abbia ,perseguito 
su intento iperequativo, ci� -a loro avvi:so -non risultando 
dalla formulazione letterale dell'art. 5 (che rparla di aliquota � :r:idotta � 
e quindi agevolata), n� dalla sua ratio, r'iguall'do alla quale non sarebbero 
probanti i lavori pireparatoo:i (ancor:c:h� indtcativi dli quell'intento): ond!e, 
trattandosi di una misura agevolativa, la riduzione di aliquota (al 4 % ) 
d!isposta in favore del ieoton.e italiano, dovrebbe senz'altro estenderisi, peT 
la regola dellila '.J:)aTJJt� tiributaria, al similal'le .prodotto iJm:pol"tato dall'area 
del G.A.T.T. Ma d� che, ,soprattutto, sarebbe deci~ivo in tal :se!llso -sempre 
a .parel1e dei resistenti -� che, ammessa la lfi.nalit� .perequativa 
della legge 1958, questa di fa:tito, �si � .tradotta in un miisUJlitaito fis.caile discriminatorio 
(per l'ige sul cotone importato, in quanto la .preesdstente 1>1Perequazione, 
erroneamente ritenuta in danno del cotone italiano, in 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 135 

. esteri, di qualunque provenienza essi fossero, non v'� pi� lluogo a distinguere, 
poich� la ipotizzata estensione sortirebbe l'effetto, ugualmente 
contrario al comando legislativo, di mantenere l'ingiustificata e non ipi� 
voluta situazione di privilegio in favore dei (soli) rprodotti :provenienti 
dial G.A.T.T.: quasi che essi, in �contrasto e al di l� della :stessa regola di 
parit� tributaria, dovessero fruire di un trattamento addd:rittura preferenziale 
rispetto ai prodotti nazionali. 

5. -A questo rpunto, con l'a�ccoglimento del �secondo motivo di ricorso 
e la �conseguente .ces.sazione dell'impugnata pironUIIlZia, la questione 
potrebbe diTsi virtualmente risolta, se, con :ri'.ller:imento all'indagine 
clle va demandata al giudice di rinvio, il motivo in oggetto non 
proS!PE!ttasise un'ulterioTe e pi� penetrante indagine in ordine al :principio 
di diritto da enwnciare nel-la pTesente sede (ex art. 384 c.1p.c.) 1a precisazione 
e �completamento dei r.Uievi conclusivi contenuti nelle ,precedenti 
sentenze di queste S.U. n. 1771 e n. 1196 del 1972.. Al qual piroposito 
giova ricordare che la pdma di esse (n. 1171) 1cllimlilrua ne:il'affeTtmazione 
secondo cui, non risultando, che, oltre alla finalit� rperequativa, 
il legislatore del 1958 � abbia inteso altresJ. attuare un trattamento 
differenziato e protezionistko in contrasto con l'impegno internazionale, 
rimane maxgine... per il g;irudiice dli triniVio, di verd.fica!'le, ferma 
l'applicabilit� in s� dell'aliquota del 4 % soltanto al iprodotto nazio!
111ale, l'es1istenza delila parit� COrrl!Ple.ssiva f�ls1caiLe �. E, quanto ailla seconda 
sentenza (n. 1196), il 1dliscorso si �chiude �con la seguente IPII"OPOsizione: 
~ Dell'indicata finalit� (perequativa) dovr� teneir conto il giudice d� 
rinvio nell'assolvimento del 1comipito �che g1i viene affidato, in quanto 
potr� tral'lre importanti elementi peir la detemninazione dell'ammontare 
oomiplesivo discale 1sui �due :prodotti (nazionale ed estero) e iper la conseguente 
comparazione che ne dovr� faire allo scopo di accertare se � 
1stato osservato Q no il suindicato principi� di iparlit� tributaria sancito 
dalla convenzione G.A.T.T. �. 
Orbene, nell'intet1Pretare il .significato di codeste enuniciazioni, �e in 
ogni modo per sentire qui riconoscere l'esattezza della 1sua tesi, la ricOII"rente 
Finanza sostiene ooe � una volta l'itenuta la funzione sem'.t)lic�emente 
perequa1Jiva della le;gge in �esame, non sarebbe cOII11Unque possibile 
svolgere un ulteriore sindacato, per accertare se, peir avventma, la 
perequazione non sia stata realizzata in misura matematicamente 1prezione 
diiscrezionale de�l legislatore�. 
zion discirezionle del lewislatore �. 

Questi, invero, av�endo fissato la minor aliquota del 4 % iper il 
solo �cotone nazionale (legge n. 2.67 idlel 1958, airt. 5), in modo da compensa1re 
gli oneri fiscali a cui es1so :soggiace nelle fasi economiche anteriori 
ed all'unico 1scopo di pareggiarne cos� il carico tri!butarrio .rLs1petto all'im



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

b) logica, peTtCh� � soilo queSlto l'emendamenito 1sostainziale a.prportato aJll.a 
disciipliina or1ganica dell'ige contenuta nella legge 12 agosto 1957, n. 757, 
la quale, pm nell'identit� di aliquota, teneva distinti i � ~odotti nazionali 
� dai � [pO."odotti [pO."ovenienti dall'estero � (art. 2); onde la puntuale 
modifica normativa, intervenuta ad appena sette mesi d1 distanza con la 
legge n. 267 del� 1958 ed esrpTesisamente limitata all'ige sul � 1cotone di_ 
produzione nazionale � (art. 5), non avrebbe al.cuna plausibile sip.iegazione 
se, 1contro la 1chiara formula della norma modifi1catriice e contro la 
d'iJStinzione presente nella norma modificata, la disposta riduzione di aliquota 
(dial 6% al 4%) doveS1Se ritenersi dettata anche per il �cotone 
provenietllte dlall'esttero � e) telelogka, percih� l'uinfoa ragione per ridurre 
l'.ige sul cotone italiano, astrattamente e alternativamente ravvisabile o 
in un fine protezionistico di tale iprodotto o in un fine :perequativo risip�etto 
al pi� tenue regime fiscale del p(l"odotto estero, fu :senza dubbio questa 
ultlima, 1come risulta ri'.t)etutamente e univocamente ribadito durante i 
lavori ~arator,i della legge 1'958; unanimi, tanto del denunziare la 
posizione di svanta,ggio tributa.rio in 1cui la legge dlel 1957 aveva finito 
per por.re il cotone italiano 1con l'aliquota del 6% (v. so1pra), quanto sulla 
esigenza di eliminare questa � amul'da � situaz.ione d:i disparit� (v. in 
particolare, gli atti della Camexa dei Deputati, II legislatura, V. Commissione, 
vol. II, p. 2069 e :ss. nonch� i cocris[pondenti atti del Senato, 

p. 3028, e 1ss.). Ed � noto �che, dei lavoiri 1preip1aratoll:':i, deve tene~si conto 
ai fini ermeneutici, per illuiminare �il significato di singole disposizioni 
normative, quando -come nella �SLoecie -essi non 'S[ 1sowap:pongono ima 
si armon�zzano 1con la volont� della legge, quale risulta obiettivata nel 
testo legislativo e quale si desume dal sd,gmficato 1P1roprio delle parole, 
dalla mens legis, dalla sua ratio e cml suo coordinamento 1con le altre 
nor.me del sistema nel quale viene aid inserirsi. 
S.e tale, dunque, � la 1corretta interpretazione del discusso art. 5, che 
a modifica della legge del 1957 ha ridotto l'aliquota dell'ige (dal 6% 
al 4%) isolo per il 1cotone na:z!i.onale (e 1in tal s.enso, del resto, 1sono gi� i 
due puntuali precedenti <lii queste S.U..: n. 1771 e 1196 del 1972), ipar 
certo �che, pi� che inconciliabile, risult&ebbe contraistante e contradd!ittorio, 
1col comando legislativo, l'idea di estendere la stessa riduzione al 
similare prodotto importato. 'Oi� infatti, non faTebibe �Cihe riip(l"ilsitinare, e 
aid un ;pi� ibaisso livello di jpf!'elievo fiscale (certamente estraneo alla mens 
legis), proprio quella disparit� di trattamento, in danno del tp['odotto 
italiano, che il legislatore d1el 195,8 intendeva .per l'appunto eliminare. Ed 
� vano, allora, aippellaTsi alla dausola dli ;pairdt� tributaria per dire cihe, 
fJl1a i prodotti importati, dovrebbero distinguersi quelli provenienti dalla 
a�rea del G.A.T.T., al fine di estendere isolo ad essi la disposta riduzione 
di aliquota. Posto invero 1che questa fu introdotta non gJ� per agevolare 
ma per perequare il cotone italiano al minimo carico fiscale dei .cotoni 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 133 

limitare ai prodotti menzionati (nazionali) il trattamento tr�lbutario con 
la stessa norma disiposta � . 

In ,contrario si deve anzitutto rilevare <cl.re, ove anche fosse esatta la 
spiega~one test� riferita, non [per questo vmTeb:be meno� l'erirore della 
impugnata �pronunzia, la ,cui illegittimit�, determinata da una falsa interpretazione 
del !Principio di parit� (inteso iin ,senso forimale e atomi!Sltico, 
anzich� -�come � d'uopo -in senso sostanziale e globale), risiede in 
o~i caso nell'aver d�Sjposto il rimbOll'so della 1soonma pagata dagli i!mportatori, 
in eccedenza all'aliquota d'el 4%, ,senza aver !Prima effettuato il 
computo e il 1cornfronto dii tutti gli oneri fiscali (v. s()(t)lra). 

Ma l'addotta 1sipJ.egazione non � nea:Illche esat1Ja, p~ch� '001I1trariamente 
a quanto afferma la Corte di Milano (crkhiamandosi a Cass. 

n. 2293 del 1968, ,su questo punto SU1Perata dalla successiva giuris!Pll'udenza 
delle S.U.), l'intento del legislatore fu (pl,"oipo:�o quello dii limitare 
all'ige �sul prodotto italiaino la riduzione di aliquota (dal 6 % al 4% ), 
disposta con l'art. 5 della legge n. 2'67 del 19�58, 1che ha avuto 1come scopo 
di (fealizzare, per tale viia, una perequazione del 1car:iico fiscale nei confronti 
dei �cotoni .greggi impo;rtati, di qualunque provenienza essi fOISIS&o, 
e di eliminare cosi una sip�erequa:zione che si era venuta a determinare, 
a danno del :prodotto nazionale, pe(f effetto della legge 12 agosto 1957, 
n. 757 (recante la di.sici1ptliria dellia imposta gooemJJe 1S!Ull'enwaita una tantum 
sui .prodotti tessili �); Questa legge infatti, nel fissa're l"ige iper il 
cotone in massa, .sia all'interno che all'imiportazione, ,con la stessa aliquota 
una tantum del 6% , comprensiva dlegli scambi :successivi ma non 
di quelli relativi aUe faSJi. anteriori (cotone in 1seme), non aveva tenuto 
presente il maggior carico fiscale 1che, a paragone del pociodotto estero 
(tassato con un'aliquota � condensata � del 6% ), veniva in tal modo a 
sub�(fe il cotone italiano, 1che, ,q.ovendo invero sottOIStare ad altri due ,gravami 
durante il processo di trasformazione dlella mateTia prima (cotone 
in seme), per il ;passaggio dell'agdcoltura all'industria, era quindi soggetto 
al pagamento di un tributo di almeno 1'8% , in luogo dell'i!mposta 
uni<ca del 6% 'scontata dal cotone estero. E fu appunto iPer ovviare a tale 
inconveniente e togliere il vi:odotto nazionale dia una 1cosi 1Slfavorevole 
situazione (qualificata � assurda � in sedie !Paa"lamentare), ,che si [pTovvidie 
a mitigare il carico fisca~e. in misura ipaT'i alla ritenuta eccedenza (2.% ), 
mediante la successiva legge del 21 marzo 1958, n. 267, il cui art. 5 
(2� c.), fermo la,sciando il regime dell'ige all'importazione, \Sltatui cihe 
� per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota � 
ridotta al 4%. 
Che questo sia stato il p-reoiso intento del legislatore � un dato che 
emerge �con certezza dal risultato conveirgente dell'intertpretazione letterale, 
logtca e teologica: a) letterale, peDch� la noil"ffia � formulata con 
sipecifico ed esclusivo rifetrimento al � 1cotone dii ;piroduzione nazionale; 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dei tributi che il pirodotto abbia gi� scontato nel Paese di PTOvenienza, 
tirattandosi dJi. un prelievo fiscale esterno e del tutto estraneo allo Stato 
�lmJPortatme; b) n� di quelli che qui si ris1cuotono rper il fatto che all'atto 
dell'importazione, trattandosi di tributi doganali (non contenJjplati d~lla 
clausola di parit� in questione), 1che, peT loro natura, col:piscono solo i 
prodotti importati e non pure i pcr-odotti nazionali, nei cui condlronti, 
rpeirtanto, vien meno la stessa possibilit� di una 01I1ogenea COIIl!Paraz.ione. 
Se, .per�, un'imiPOISta applicata S1Ulla meirce estera al momento dell'im[p()irtazione 
'corrisponde a quella che, pur 1se dlivers:aa:nente congegnata, colpisce 
la stessa merce all'interno ~cO'Ille (per es. l'iige all'iim[p()xtazione 

1

rii1sp1etto alla normale ig.e: cfr. l'art. 17 d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, in rapporto 
al ;precedente art. 1), ed allora e.ssa imiposta deve considerars[, agli 
effetti della parit� voluta ldall'a;rt. IV del G.A.T.T. Gseconqo il testo della 
nor.ma e l'allegata nota intelipiretativa), come una vera e IPirO[pria � imposizione 
interna �, che, in quanto tale, va tenuta a �calcolo nel coID[puto 
degli oneri tributari da contrappoll1l'e a quelli g;ravanti sul similare iPJ:Od!
otto []Jazionale. Il 1cui 1co.sto fiscale, dal canto suo, risulta dal 1coaceirvo 
delle vairie � tasse o alwe im\posiZlioni interne � che si 1scontano lungo 
l'intero ciclo economi1co: dalla fase (iniziale) 1dell'acquisto e lavorazione 
della materia prima alla fase (finale) dello scambio del prodotto finito, 
avuto ri:guavdo alla noirmalit� delle 01Perazioni economiche e al concetto 
di �dii media � secondo l'ide quod ple1�umque accidit (sul punto v. amplius 

S.U. in. 1771 e 1773 del 1972, dt.). 
1

� questa, in sintesi, l'indagine compaxiativa cb.e -. salvo diversa 
inidkazione del legi:slatoire -iPU� e deve �COIIl!P�ersi in sede amminisrttativa 
o igiurisdlizionale: al rfine appWlto di accertare, sul conll-onto del 
carico tributario com1Plessivo che coLpisce r~spettivamente il pirodotto 
naZlionale e il prodotto importato, I'an e il quantum dell'asserita di.ISparit� 
in d'anno dii q:uest'ultwo. 

E l'illllrpugnata sentenza, che a tale indagine s[ � totalmente sottratta, 
gi� !Per' d� stesso appare censuralbile. 

4. -Di qui l'exironeit� denunziata col suoces1sivo motivo di 
ri:c011so -della terza e conclusd.va affenrnazione della corte milanesie 
(sub. C), secondo cui la riduZlione di aliquota dell'ige (al 4% ) stabHita 
dall'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 � IP& il 
cotQ[]Je dd. produzione nazionale �, senza nulla diS1P0trsi per i pirodotti imrportati 
in Italia dagli Stati p�artecipanti all'A1c1corido G.A.T.T., �si dovirebibe 
intendere de jure estesa al 1cotou,e proveniente da tali Stati: ci� per effetto 
della clausola di piaTit� tri:butaria, cui non s1arebbe di ostacolo una 
contraTia indiicazione le�gli:slativa, IPOich� nel cit. art. 5, � manca qualsiasi 
espressione letterale che rpossa faT pensa['e all'intento del legislatore di 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

i prodotti nazionali e discriminatoria per quelli iirn1Portati, 1Per altro verso, 
e di conseguenza, a far :s� che gli uni e gli altri (prodotti siano rposti, 
quanto _a incidenza fisc�le, 'sul medesimo jpci.ano cOIIIlip1etitivo di mell'lcato. 
Il ,che non rpu� realizzarsi se non attraverso una 1parit� di trattamento 
sostanziale, ossia quantitativamente uguale ancoocih� qualitativamente 
disuguale. Infatti quel che importa al suindtcato fine, non � gi� il sdngolo 
atto impositivo, poich�, ,riguardo ad es'So, una eventuale differenza fra 
la me!'ce ~nterna e quella esterna ben potrebbe es1sere compensata dal 
diver:so regime di altre imposizioni .sul medesdrrno (prodotto, onde, a voletr 
operare la parificazione, in modo formale e automaitiico, !Per oilascu[]J tributo 
(o aliquota) a s� .stante, sii iri:scihierebbe il jpci.� del1e volte a creare 

(in danno �del prodotto naz;ionale) piuttosto �Che di eliminar~ (a ,sollievo 
del prodotto estero) l'asserita disparit� di trattamento. Ci� che invece 
importa, valendo insieme ad evitare .questo riiscihio e a reaUzzare quel 
fine, non � altro che il � �costo fis�ale � del IP'rodotto, questo e soltanto 
essendo il 'parametro che consente di i:stituke, fra i due terimini di paragone, 
un reale e completo �confronto giusta il quale � .posisthile alfi.ne 
giudicare, in base aippunto al trattamento 1compless1iva:imente riservato ai 
prodotti nazionali ed ai prodotti 1mrportati, se davvero esilste e in che 
misura una sperequazione in danno �di questi ultimi. Sempre che, natw-almente, 
l'interp1retazione della 1s:ingola fattiS[>ecie noTIIIlativa -nel porre 
la quale lo Stato esel'cita la sua .sovranit�, non co!ITl[lll"omes1sa all',interno 
dalla pur recepita ma non p1rioritaria norma v�attizia in1t1e1rna:z.ionale non 
indichi una diverisa volont� legiis:lativa, rehe sda con �certiezza orientata 
nel senso di escludere dal con:llronto dlei due regiirni fiscali (sul prodotto 
nazionale e su quello importato) una differenza volutamente introootta 
sotto forma di alleggerimento del primo o dd agg,ravio del 1secondo. Il 
che pu� verificarsi in due ~potesi: quando 1consti ,che il legislatore, cosi 
statuendo, ha espresso il .dJeliberato '.tJ!l'."orposdto di .derogare al !PII'incipio 
del trattamento paritario: o pi� .semrpUcerrnente quando, al di fuori di un 
siffatto proposito ma nel preciso �!ntento di elirrnina.rie UIIlla -rea!Le o 
suipiposta -sperequazione in danno della merice italiana, lo stes,so legislatore 
ha diminuito l'imposta sul prodotto nazionale o ha inasipcitQ 
quella sul prodotto .straniero 'con l'intenzione, altrettanto certa, di la-� 
sciare d1efinitivamente a carico di questo ultimo H di!sposto aggr:avio. 

A parte questa precisazione -che sar� rd11><resa in ,seguito -e tornando 
alla regola g�nerale, giova peraltro :soggiungere, a scanso 'di equivoci, 
che la norma in esame �conceptsce la t:9'airit� trtbutaria solo .con riferimento 
alle � tasse o altre iimposizioni interne � cui i ,prodotti vengono. 
assoggettati nel terrirtor1io dello Stato �che li iimporta. Ci� vuol dire che 
nel determinare il loro 'carko .fiscale, ai fini del ,giudlizio ,cor:nrpa:rativo con 
i <elovrispondenti prodotti nazionali, non 1s:i pu� e non si deve tener conto 
delle tasse oaltre imposizioni che non ,siano � interne �. E quindi:� a) n� 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

Tealt� non sussi1steva. Due sono gli ,arg0IT1enti addotti a sostegno di tale 
assunto, entrambi dirretti a dimostrare l'erroneo iP~IPosto in forza 
del quale fu emanata la s.udrletta legge. Col rpa:1imo a;r"gomento, fondato 
sulla interipretazione della legge ;preced�nte (n. 757 del 1.957), e della 
voce n. 662 ,dell'allegata tabella A ( � cotone in maiSsia � ), si 1sostiene che 
tanto il cotone in seme quanto il cotone depUJrato dlai semi assolvevano 
l'ige una tantum nella misura wnica del 6 % , nel S<eillSIO che l'uno 'o l'altro 
tipo di cotone, italiano o straniero, una volta assolta l'ige al !pll"imo passaggio 
(se cotone nazionale) o all'atto dell'iIIl[poo:taZJione (:se ,cotone stTaniero), 
gli ulterioo-i scambi dei ;prodotti non erano .pi� soggetti a tassazione 
� : non � vero, dunque, ,che 'con tale Slistema -cos� affemnano i 
resistenti -� si sarebbe attuato un Tegime iIIl[positivo pi� gravoso a 
carfoo del .cotone nazionale �, que'sito essendo soggetto a]lo stesso :carico 
tr&butario del prodotto .straniero (i.m[posta unica del 6 %); vero � invece 
che, allorch�, rnella erTonea supposizione idei 1conitr:ario, l'art. 5 della successiva 
legge ,(1ni. 267 del 1958), rid'usse l'alliquota a favore del isolo :cotone 
italiano (d!al 6 % al 4 % ), ,si venne ad alterare, in danno del cotone straniero, 
un 'carico fiscale :che siperequato non m-a per il prodotto nazionale, 
stante la ;pregressa 1situa:Zlione di parit�. La quale infatti -ed � questo 
il secondo ar.gomento -fu ripristinata meTc� l'e~rressa abrogazione 
dlel 1sudd!etto art. 5 (comma 2), disposta con l'art. 9 deUa 1swcce.sisiva legge 
1� agosto 1969, n. 478 (che ha convertito, con modii:fiicazionii, il d.l. 2 lu.
glio 1969, n. 319), emanata a .seguito dei richiami ipervenuti dagli 011gani 
del G.A.T.T. E dalla ripristinata equiparazione delle aliquote, nella misura 
unica del 6 % , per entrambi i prodotti (nazionale e esiteTo), traggono 
i resistenti un dU1Pliice corollar[,co: a) il legislatore del 1969, come ll'isulta 
dlall'inteT1pretazione logica dell'emesso p1rovved'ionento e ieome confermano 
i lavori pirepa:ratOI'li, � ha dcono1sciuto d1e :con la legge del 1958 sl. 
era :attuata una discriminazione a danno del PtJ'.10ldlotto 'estero ", non altro 
siign1ficato potendo attribuirsi alla funzione riequililbratrice e quindi riparatoria 
della legge del 1969�; b) peTtanto, ai fini di stabilire, se la normativa 
del 195'8 fosse o no conforme alla regola delira parit� 1sostanziale 
(secondo le dill'ettive tracciate dalle S.U.), il [problema dleve OTmai ['litene11si 
legislativamente risolto in senso negativo, sia nell'an che nel quantum, 
senza ineces1s1it� di iPII"OCedere a quelil'uDberiore a1cicel'ltaimemito dli meTito, 
drca l'� iindi'\Tiduazione e la valutazione del 1cavico 'complessivo tributario, 
affidato al .giudtc.e di ll"invio �. E .ci� in quanto � ipll"Oprio quella 
valutazione a :compiersi dal giudice di :rinvfo � stata ,gi� operata, :perch� 
presU;pp01sta, dal le.gislatoo-e del 1969 ., il quale, tenendo conto dei var:i 
iPassa.ggi di me11ce e perci� del carico trihutario .complessivo, ha in definitiva 
statuito � che il trilbuto, per essere uguale, doveva II"iis!Ponde!re 
all'aliquota del 6 % per tutti e due i :prodotti �. Donde il diritto, omiai 
certo e inconteistabile, degli importatori -� questa la loro condu



138 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sione ~dli ottenere il rimborso della dlifferenza pagata im pi~ riisipetto 

al 4 % fissato nel 1958 per il cotone italiano. 

Poste a �corufronto le due op(poste tesi, quella della Finanza e quella 

dei contribuenti, osservano queste S.U..che la !Pdma deve essere acicolta 

per le 1stesse ragioni che rendono inaocettaibile la seconda. 

Con essa invero 1si tenta, per altra via, la conferma del p.rinciipio 

di ,cui all'isolata e non pi� 1seguita sentenza n. 2.2.93 del 1968, che aveva 

senz'altro esteso al 1cotone Lmportato dall'area del G.A.T.T. la riJdiuzione 

d'aliquota dii.sposta dalla le.gge n. 267 del 1958 .per il solo cotone ita


liano, muovendo i resistenti dalla premessa ohe tale legge avrebbe perse


guito un intento agevolativo e non perequativo. Ma � una pTemessa, 

codesta, ahe � .stata .gi� motivatamente disattesa con le ,sentenze a S.U. 

n. 1771 e 1196 del 1972, :secondo cui � La ricordata r:iiduzione dal 6 al 
4 % fu introdotta .certamente per fini perequativi nell'intento do� di 
eliminare la situazione di sfavore in .cui .si trovava il cotone italiano 
rispetto 'a quello importato �; n� occorre ripeter-e quanto si � qui aggiunto 
(v. sopra) per �Confermare l'esattezza dii questa giudsprrudenza e l'inesattezza 
di quella ipremessa. S�cairtata la quale, dunque, non .rimane che 
prendere atto nella nonma giuridica destinata ad �ttuarlo, vale a dire: 
secondo il suo >contenuto oggettivo, nel :senso di aip1pliicare l'aliquota 
ridotta al isolo cotone nazionale; 1secondo la gi� illustrata ratio legis, nel 
seniso di e:mludere i cotoni importaiti dalla di..."'!)osta ridiuzione, attesa Ja 
finalit� perequativa di quest'ultima. E si � viisto che non vale rkhiamarsd 
alla parit� tributaria per .giustificare un'ecc1ezione a favoire d:ei eotoni 
importati dal G.A.T.T., .poieh� questi, al pari dii tutti gli altri, vel'lsavaino 
in quella ,situazione di privilegio fiscale che la legge del 1951J mirava 
preciisoonente a rimuovere, e volle rimuovere, piroprio per ristabilire 
la pa,rit� 1Col pi� tas1sato :prodotto italiano. N� vale obiettaTe, negando 
la pireesistente sperequazione in danno di quest'ultimo, �che tale legge, 
ancol'lch� :perequativa nelle intenzioni, si rivel� discrr'irninatoria nei risultati. 
Anche se .ci� fosse v�ero si tratterebbe i!JUlr :s:emrorre dii effetti ineluttabili 
della volizione nonmativa, ed ai quali 1Pel'ci� non ;potrebbe negar\Sii 
ap:pHcazione, dial momento che il le1gislatore, .col ,pcreciso e unico �obiettivo 
di eLimma:re la accertata disparit� -non importa :se reale o erroneamente 
ritenuta, pevch� � su questo pxesuwosto e per quello scopo 
ohe fu emanata la norma -ha comunque voluto e imperativamente 
statuito di differenziato reg:fune di aliquote :llra i due IPlrOdotti come 
mi:sura .prequaUva e di 1conguaglio, avente carattere definitivo e non 
pi� .sus:cett:iibile 1di revisione, in sede applicativa, n� :per l'an n� pe1r il 
quantum. 

Tale essendo il contenuto e il fine dell'art. 5 diella legige del 195�8, 
che, attesa l'esistenza della .0:1perequazione ed a'ccertatane anche la mtsucra 
(2 % ) ha stabilito lo specifico rimedio atto ad eliminarla, � chiaro che 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 139 

ogni indagine d.:rca l'esattezza o meno del p;resuipp:osto del IPiI'Ovvedimento 
legislativo (preesistente dis(parit� a carico del !Pll"Odlotto italiano) 
e circa l'idoneit� o meno del diS[)osto rimedio (aliquota iI'idotta) riS[Jetto 
allo �scopo perseguito (equiparazione fiscale 1col rprodQtto importato) � 
stata ormai compiuta in 1sede normativa e non � ipi� [poss�hile riaipll"�lrla 
in sede giurisdizionale, non potendo il giudke diJsiappllicall"e o modificare 
una norlffia giuridica affermando che essa � sbagliata. A .pen:s:arla diversamente, 
.si dovrebbe accredita.re l'inammis1sJ.bile po1stulato che un precetto 
n011mativ� quale risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio 
legis, abbia forza vincolante solo se e nella misura in cui il multato 
della .sua a(plplicazione coincide effettivamente e pdenamente con la finalit� 
che fu pel'sieguita .dal legislatore sulla base dii una ceil'ta situazione 

(di fatto e di diritto) ritenuta esistente e come tale aipp!l'."ezzata: il che � 
quanto dire che .se tale situazione non esisteva o fu male a~2'lzata, la 
legge non sarebbe a;pipUcabile o lo 1sarebbe isolo IP'eiI' la !Pa!l"te �che eventualmente 
re.sidua dall'eS1Punto errore. Enunciato, codesto, che non richiede 
una particolare �dimostrazione, bastando qui II"licordare �che poteredovere 
del giudice � di interpretare ed aiprplicare fedelmente la le,g;ge, 
cui e~li � 1soggetto (arrt. 101 Cost.) IIlCJ1Il riellltrandlo fu-a i suoi �Compiti quello 
di completare l'ope!l"a del legislatore mediante la verifica, e 1se del caso, 
la retttfica delle noiI'l!Ile �che questi ha posto in essere. Ora il pirecetto in 
questione (art. 5, secondo comma, legge n. 267 del 19.58), giusto o errirato 
che fosse, � certo che esprimeva l'univoca volont� del legislatore di 
escludere tutti i �Cotoni importafil (comrpreSJi quelli ;p1rovenienti dJal 
G.A.T.T.), dalla minore altquota riservata al cotone nazionale (4 invece 
del 6 % ) e dii tener ferma questa differenza (2 % ) -lo si � .gi� notato come 
definitiva e inalterabile misura di conguaglio idonea a irealizzaa:-e, 
nella discrezionale e insindacabile valutazione normativa, il !Par'e1g,giamento 
dei riS[)ettivi carkhi fis1cali. Ed � altrettanto certo che se tale � 
la volont� legislativa, cos� inverata1sd nella norma, questa .a'eve ricevere 
integrale applicazione: senza possibilit�, do�, che il giudi�ce -in tutto 

o in parte, d!irettamente o indirettamente -riconsideri la riduzione di 
aliquota per farne in qualche modQ parteciip:e il [pirodotto importato, 
anche se, per un errato ma incensuwbile cakolo .del legislatore, la disposta 
e pur voluta misu;ra dovesse a[prpmriT'e eccedente a:<ispetto alla finalit� 
perequativa. 
Il discorso fin qui 1svolto � gi� tale d!a rendere iroilevante il ipll"imo 
argomento dei resistenti, che, peraltro, non � neanche fondato. Senza 
necessit� di addentraTsi in una minuziosa analisi volta a stabilire 'Se � 
vero -come as1siumono quesiti ultirmi -che ilil base alla legigie 1n. 757 
del 1957, tstitutiva dell'ige una tantum del 6 % !S/Ui rptrodotti te1ssili, 
quest'imposta co1piva una volta �sola il �cotone � in masisa ., volendo 
intendere per tale (come dicono i resi.stenti) sia quello in seme .sia quello 


140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

depurato dai ,semi, e che pertanto nesisun altro onere gravava a questo 
titolo sul [prodotto nazionale come su quello importato (sul che sia lecita 
ogni riiserva), sta di fatto che, accanto alla �riduzione di aliquota al 4 % , 
introdotta dall'art. 5, secondo comrrna, della succe1s1siva legge n. 267 del 
1958 � per il cotone di proc;luzione nazionale depurato dai �semi �, il 
primo comma dello stesso art. 5 stabil� esp1I"es1samente che � [per gli atti 
economtci aventi per oggetto il cotone gr~,ggio non ancm:a depurato 
dai semi (ciotorne in seme) l'iige � dovUJta nei modi e nei termini normali 
con l'aliquota dell'uno per cento �. Il che,. per un ver:so, rilev� 
l'incidenza di almeno due im[losizioni sulla media dei ,precedenti passaggi 
(,per il ,proceSiso di trasfoX!Illazione dall'agricoltura all'indusitria), 
quanto nella mens Legis, chiaramente intesa a raggiungere il livello 
del 6 % , e quindi la parit� com[llessiva col prodotto im1mrtato, mediante 
il cumulo del dupUce triibuto sul cotone italiano in seme (1+1 = 2 % ) 
con quello una tantum sullo stesso cotone depurato. dai .semi (4 %); 
per altro veriso, e conseguentemente, esdude .che tale innovazione legislativa 
(art. 5 dt.) sia :sitata introdotta senza 'aver riguardo al confronto 
con l'imposta unica del 6 % gravante sul cotone i.importato: confronto 
che, viceversa, fu presu;p[posto e calcolato �come para�metro al quale 
si :ritenne �Conforme, e in ,corrispondenza del quale fu appunto intro


dotta, la riduzione di aliquota (al 4 % ), sul � cotone nazionale �. 

Resta ancora l'altro argomento dei res1istenti, secondo cui lo stesso 

legislatore avrebbe riconosciuto che, con l'art. 5 della legge n. 2.67 del . 

1958, isi era attuata una discriminazione a danno del prodotto imrpor


tato (anzich� una perequazione del '.J)rodotto italiano) allorquando, con 

l'art. 9, del d.l. 2 lug1io 1969, n. 319, conve1rtito con modif. nella legge 

1 agosto 1969, n. 478, fu abrogato espressamente il suddetto art. 5, 

ripri�stinandosi cos�, per entrambi i prodotti, l'identit� di aliquota (del 

6 % ), d'i cui alla legge n. 757 del 1957 e riparandosi in tal modo al 

prrecedente errore. 

Al riguardo � doveroso anzitutto avvertire -a 1scanso di aff,rettate 

illazioni cir~a una presunta violazione de.gli, impegni internazionali in 

cui l'Italia sarebbe intenzionalmente incorna con la legge del 1958 -che 

nel corso dei lavod :preparatori della le1gge del 1969, citati dagli stessi 

resistenti, si tenne a chiarire e ribadire da :pi� [parti, non esdusd i rela


tori, che il ,pur abrogando art. 5 � non eira 1senza una sua spiegazione 

logica �, in quanto la aliquota ridotta ( 4 % ) accordata al cotone nazio


nale in massa � rifletteva la necessit� di com1t�ensare in qualche manielI'a 

gli altri oneri tributari gravanti sul cotone nazionale e �cio� l'ige sul 

cotone �in seme, da cui mediante sg1ranatu:ra si otUene il cotone in. maissa �; 

si aggiunge, peraltro, che dovendosd, a seguito del richiamo pervenuto 

dagli organi del G.A.T.T., eliminare la � dis1crriminazione -pi� aprpa


rente che reale -plI'ovocata dalla riduzione dell'aliquota dell'ige 1sul 


PARTE I, SEZ. I~, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

cotone in massa d!i. prroduzione naz�onale ., quest'ultiimo andava ria:ssoggettato 
all'aHquota in vigore per il pa-odotto estero similare (6 %); ma 
� con l'importante preciisazione, tuttavia, che l'ige assolta sul cotone in 
massa asswbe quella dovuta per il cotone in seme. Si raggiunge quindi 
secondo una tecnka impos:itiva pi� ap.propi!."iata e non contrastante con 
le regole del G.A.T.T., un equo as1setto 1Jriibutario ipea-il cotone nazionale, 
al quale vengono evitate le successive �il1liPOSizioni lungo l'arco del 
processo di trasformazione della materia prima � (cifr. relazione alla 
VI commissione della Camera dei deputati, pubblicazione n. 1659 -A, 
pag. 5; interventi alla Camera, seduta del 22 luglio 1969, Atti parlamentari, 
pag. 9628; relazione orale al Senaito, sedurta die1l 30 Uluglio 1969. 
Atti della V legislatura, n. 8805). In ogni modo, quale� 1che possa essere 
-avuto rtguardo al testo definitivo dell'art. 9 (che ha finito con l'abrogare 
solo i:l secondo �comma dell'art. 5 della legge n. 267 del 1958, statuendo 
altres� che � pe.r il cotone di produzione naziona.Je depurato dai 
semi, l'ige � dovuta �Con le modalit� e l'ap1pUcaziione dell'aliquota prevista 
dalil'art. 2 della 1legge 12 a.gosto 1957, :n. 752 e 1succe.ssive modi:t�ica~
ioni �) -l'importanza da at1Jri:buire ai �su rii:feiriti tpiassi dei lavori parlamentari, 
sui quali fanno pur assegnamento i resistenti, � certo �che la 
vkenda legislativa del 1969, comunque considerata, non torna a favore 
della loro tesi ('rdmborso del 2% di eccedenza), concfermamid!one semmai 
la gi� rilevata infondat�zza. Si dia infatti pea-ammesso che, nella ;ripristinata 
parrit� dii aliquote (6 % ), conseguente all'abrogazione dell'a1rt. 5 
della 1. 267 del 195�8, sia insito il rkonoscimento della �sperequazione in 
danno del cotone iimportato (anzich� della perequazione in favore del 
cotone nazionale), .cui l'abrogata norma av1rebbe dato luogo per tutto il 
tempo in cui rest� in vigore (marzo 1958-luglio 196�9). Eibbene, non 
altra �conseguenza veNebbe a trairsi dlalla .succe.sis:ione delle due leggi se 
non questa: che il trattamento fiscale differenziato, disposto e voluto 
dalla priima (n. 267 del 1958), venne a 1cesisare solo allol'ch� questa fu 
abrogata dalla seconda legge (n. 478 del 1969); la quale invero, in 
tainto 'I?u� dil'si che abbia eliminato l'asserita 1sperequazione in quanto 
evidentemente si r.konosca che questa gi� esisteva ed CJiPerava con rpienezza 
di effetti che al giudice non ea-a dato di .rimuovere o cora-eggere 

(v. � ,sopra), poich� ailkimenti non sal'ebbe ,stato nece.s:sariio ricora-e!'e all'intervento 
abl'ogativo del legislatore. Ma, 1se � cosi�., non si vede c1mne 
UJn'importazione avveillUta sotto ,l'impero dea.fa legge anterim-e (1958) e 
soggetta quindi al (pi� gravoso) �regime fiscale ivi stabilito, ![)ossa vantar 
titolo, ora .per allora, a vederselo ridurre dalla legge �successiva (1969) 
senza attribuire a quest'ultima una efficacia retroattiva che certamente 
essa non ha. Di ci� non tiene conto la ~ifesa dei resistenti quand'afferma 
che, secondo il legislatore del 1969, � il tributo pe1r es,s1ere uguale, do-veva 
r1spondere all'aliquota del 6 % per tutti e due i prodotti " (nazionale e 

142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

innportato), una tale enunciazione, arnmes1so 'che sia esatta ed abbia la 
sostanza d!i un precetto normativo, rpotendo valere solo [per l'avvenire 
(art. 11 ,preleggi) e non pu:re [per il [passato, cio� [J<er le situazioni regolate 
ed esauritesi sotto l'iffi[),ero della legge rprecedente (n. 267 del 1958). 

Riguardo alla quale, in definitiva, e 'consdiderando che con essa sii 
volle ila differenza di aliquote (6%-4%=2%) al preciso �scQPo di compensare 
i maggioo-i oneri �gravanti sul cotone nazionale rper i pcr-ecedenti 
pas1saggi, rion si ,sfugge alla 1seguente alternativa: o il �calcolo fatto dal 
legislatore, "Sia :per l'an che per il quantum di questa �differenza, fu esatto, 
s� da 1potersi riscontrare una !Perfetta armonia fra la dtsposizione no1rmativa 
e lo sco1Po pe.rseguito, e in tal caso nuHa quaestio; o vkeversa non 
fu esatto, � in tal caso il giudke, che un ,potere corl'ettivo non ha neanche 
sugli atti di autonomia rp!rivata e a fortiori 1sug1i atti dli sovranit� statuale 
come la leg,ge, non pu� di 'certo sovtl'a1prponre il 1suo .giudizio a quello del 
leg~slatore, al fine di �manda1'e il su,prposto e11rore e rendere pi� congruo 
il precetto, ma questo deve aipplicaxe secondo il comando ivi espr�esLso 
(nel senso innanzi ptl'ecisato). 

Si deve alloca, :pervenire alla conclus~one esattamente opa:iosta a 
quella ptl'ospettata dai resistenti. 

Costoro invffi:'o, richiamandosi alla regola 'della parit� tributaria 

complessiva fra il prodotto nazionale e quello importato dai Paesd del 

G.A.T.T., da valutare in baise al confronto de�i r1s1pettivi oneri fiscali, 

sostengono 'cl:J.e, nella ispecie, tale indagine comparativa, normalmente 

affidata al giudice di merito, non � pi� necessal'!ia, in quanto � 1stata gi� 

compiuta dal legislatore del 1969, che ha determinato tale parit� nel


l'eguale aliquota del 6 % : con la conseguenza che l'importo del 2 % 

pagato in pi� dagli importatori dovrebbe essere senz'altro e rper intero 

Testituito. Senonch�, una volta escluso che la legge n. 478 del 1969, non 

:retroattiva n� interpretativa, possa .sip�iegare una qualsiasi efficacia sul 

rapporto 1contirovel'so, che � il'egolato esclusivamente dalla legge n. 2,57 

del 1958, quesrta e non altra � la nOII'mativa a1Pplkabdle. Questa no=a


tiva, p&�, non 'solo esclude che, nella p['esente sede, possa� gi� ricono


scersi un diritto �al rimborriso nella vantata misura (del 2 % ), ma esclude 

altres� che un diritto di uguale o ancihe minor consistenza rpossa co


munque :risultare in sede dii rinvio. E d� (()!ro[pll'io ipel'ch� � lo stesso legi


slatore (ma con la legge del 1958, la isola che qui 1l'ilevi) che, nella sua 

assoluta discrezionalit�, ha piroceduto al �confronto degli oneri fiscali gra


vanti sui due pirodotU ('nazionale e importato) e irilievata l',esi!siternza di 

un diivairio di til'attamento, mediamente e insindacabilmente calcolata 

in cragione del 2 % , ha diiversificato dli altrettanto le ~ispettive aliquote, 

stabilendo 'cihe questa e non altra dovesise essere la misura com1pensativa 
idonea a stabili.re la parit�. Parit� quale fu vista e �concepita dal legislatore, 
che, con tale specifico strumento, ossia col differenziato regime 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E �NTERNAZIONALE 

dell'ige, intese attuada in via definitiva e non 1subo1rdinatamente all'esrito 
di un'ulteriore verifica da parte dell'intevprete. 

Ad un si ;preciso 1dlisegno nOI"Illativo 1sarebbe vano, nell'intento di 
c001I'eggerne i risultati in ,sede applicativa, O!P!P1001I'e la generica !Presunzione 
di conformit� della legge interna alle� regole dell'.AJc1coit'do internazionale 
(e quindi all'art. IV detG.A.T.T.). Sarebbe vano, non perch� 
il legtslatore del 1958 abbia inten.zionalmente legiferato in deroga al 
ptrinc.ipio del trattamento paritario, cll� anzi -,come 1si � visto -fu 
prr-opil'io per raggiungere la parit� 1che la legge fu emanata: ma per 
l'a:srsoribente ragione che il mezzo all'uopo rptrescelto, e voluto 1come II'imedio, 
fu quello ptredisrposto tasisativamente con l'art. 5, ossia la differenza 
di aliquota (.dal 6 al 4 % ), e perci� fu voluto anche a costo dd un 111isultato 
insufficiente o eccedente riS1petto alla funzione !P&equativa che comunque 
sii'. ritenne di assegnare, e per intero, a quella ddfferenza (del 
2 % ). La quale, pertanto, deve restar ferma e, vuoi !Per diletto vuoi per 
eccesso, non � pi� trivedibile o modif�cabHe dal ,giuidice, neanche sul 
piano della 'COlil\PaJrazione degli oneri :fiscali complessivi, poich� in !Punto 
di ige -il so<lo su cui si appunti l'accusa dii di1s1parit� -.il con.f!ronto

1

tra i d'.ue !Plrodotti (nazionale e �ffi!Portato) � 'stato gi� compiuto e rilsolto 
in 1sede legisfativa. 
Nei ,sensi ,sues!P'osti, relativamente alla vicenda, dei cotoni il!Djportati 
e limitatamente al :peri01do di vigenza dell'art. 5 ,legge 21 marzo 1958 

n. 267 (marzo 1958-luglio 1969), deve ritenel'IS� chiarito e completato 
-o, :per quant'oc�corra, riveduto -il p1ensiero 08\Pll"eSISO da queste S.U. 
nelle precedenti sentenze n. 1771 e 1196 del 1972 (v. i brani SOJPll"a trascritti), 
in accoglimento della testi 1sostenuta dalla difesa erariale col 
secondo motivo di ricol'so. 
5. -Reslta da :esaminare il ,terzo ed ul1timo motivo, icQll qJUale la 
Finanza, denunziando violazione di legge e difetto di motivazione, 
deduce: 
a) il marnicato o �[]Jsufficiente accertameruto, da paxite della Corte 
milanese, �dlei pireSUIP!POsti rper l'applicazione della dausola di :parit� tributaria, 
vale a dilre: la pirovenienza dei 1cotoni da Paesi dell'area del 

G.A.T.T. e la :sussistenza della 1condizio:ne di recirprodt� per ctiascuno 
di tali Paesi; 
b) l'inaij;)lpUcabilit� del trattamento ,pal'itarfo alle imiPortazioni dal 
Sudan, trattandOISli di Stato non aderente all'Aoco:rido; 
e) gli errori di calcolo in cui l'impugnata �sentenza 1sarebbe incol'sa 
nella detel'mina:zione delle somme di cui i 1s!inigoli importatoci hanno 
chiesto e ottenuto il rimborso. 

La censura sub a) � infondata, poich� la Corte d'a[>1pello non ha mancato 
di esaminare 1gli orLginali delle bolle doganali, da ,cui appunto 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

144 

crisulta inconfutabilmente il luogo di provenienza della merce, ed ha 
accertato, con congruo giudizio di fatto, � clie il cotone 5.n questione 
venne importato da Paesi aderenti all'accordo G.A:T.T. �. N� �doveva 
ancora indagarsi se questi avessero o no receptito l'Accordo nei riJspettivi 
ol'dinamenti i.interni, rpe11ch� l'asserita condizione di :reciprocit� non � 
riichiesta ai fini dell'apipliicazione def trattato in Italia, una volta che 
questa, con l'ordine di esecuzione, ha recepito e inserito la convenzione 
nel proprio sd.stema normativo, senza 1suboJ.'dinaJ.'ne l'efficacia a ultea:-iori 
adempimenti da parte ili altri soggetti di diritto internazionale (conf. 
S..U., sent. 1771 del 1972). 

Fondata invece � la censura sub b), potch� il Sudan, originariamente 
compreso nelil'a 1stllera dell'Accordo in quanto raippresentarto dall'aderente 
Gran Bretagna, non lo � [pi� da quando, acquliisliita la prropda 
1nclliipendienza nel 1956, nion ha formalmente d:i!chiarato, come prresicritto 
daJI'al1t. XXVI, n. 4, del G.A.T.T., di vo1er 1corrutilnuare a fame parte 
(col'.llf. S.U. sent. n. 1196 del 1972). 

Quanto poi alla �censura sub c), essa, in s:� �considerata, � inattendibile, 
1Po1ch� la Corte di aip,pello, dopo aver esaminato e r1solto con apprezzarrnento 
di fatto non censurabile (n� censurato) la questione contabile 
relativa al rimborso chiesto dalla Societ� Cantoni, ha giustamente 
osservato �che, a pa.irte quest'as1serito errore dli cakolo, nessun altro :riJsul-. 
tava specificatamente indicato dalla Finanza, che, ancor oggi, mantiene 
al riguardo una posi~ione dli aissoLuta e im1ooall1Jrol:1a;bile genericit�, da cui 
non � dato desumere a quale indagine 1si 1sarebbero sottratti i giudki 
del merito. 

�

Deve soggiungeTis1i, peraltro, eh~ a seguito della pronunzia rescindente 
emessa nella .presente sede e 0diel riesame della .causa demandato 
al giudice di rinvio che provveder� anche 'sulle 1spese, ex art. 385 
c.p.c.), la questione oggetto della censura in esame scade di importanza 
pratka. -(Omissis). 



SEZIONE TERZA � 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1974, n. 346 -Pres. 
Pece -Est. Milano -P. M. Di Majo (concf.) -Ministero PP.TT. (avv. 
dello Stato Zagari) c. Cianfriglia (Avv. Tirone). 

Competenza e giurisdizione -Giudizio possessorio: provvedimenti definitivi 
-Regolamento preventivo di giurisdizione: inammissibilit�. 
(artt. 41, 703 c.p.c.). 

Non � ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dopo 
i'or.dinanza con la quale il Pretore, senza emanare provvedimenti provvisori 
immediati, abbia deciso in via definitiva il merito della domanda 
possessoria (1). 

(Omissis). -Con la proposta istanza :per re1golamento preventivo, 
l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunkazioni afferma che 
l'ad�to Bretore di Roma � cairente di giuris1diizione riguardo all'azione 
promossa dalla Cianfriglia in quanto il .pirovvedimento di reintegrazione 
richiesto verrebbe ad inteirforire sull'attivit� della Pubbliica .Amministrazione 
diretta ad ottenere, nell'interes,se della geneoc-alit� dei cittadini, 
la dts1Pon~bilit� di locali destinati a sede di un :pubblico ufficio; il che 
non pu� ritenersi �consentito ai sensi dell'art. 4, 2� �Comma, della leg.ge 
sul contenzioso amministrativo 20 ma1rzo 1865, n. 22,43 all. E. 

Avendo il Procuratore Generale chiesto che l'istanza era dichiarata 
inammissibile per essere gi� intervenuta la deciis1i01ne di merito prr-eclusivra 
del regolamenito pireventirvo di giurisid'izionie, 1si rpone, in limite, il 
problema della qualificazione g.iuiridica del gi� emanato ,provvedimento 

(1) La decisione �1n !I'assegnia trova il suo specd:t�ico Pir'ecedente giurisprudenzd!
a1e in Ca.ss. 30 mrurzo 19154, n. 952. Anche d1r1 qwehl1a occasdone fu 
ritenuto iinaimmissib11e il l'ego1ameinto di gdurisidiizlione proposito successivamente 
all!a poc-onunz:ia p11ieto111iJJe che aveva J:ieirntegrarto una par.te ne.I possesso, 
con pronunzii.a defdm1i.tiva d:i merd,1Jo �emessa, a1r1che 'se in foQ'ma di 
011dinanza, a seguito dd istruttolI'd!a, dd accesso sul luogo, di contriaddiittoirio. 
Per 1a prrorpo111tbi1it�, dopo iJ.'.emdssione del plt'ovvediimei:ruto oautelmre immedia_
to nel giiudiiZlio dii 111uova opiern, cfr.,Cass. 19 g1elll'll'.1ado 1954, n. 98. 
La sentenz,a, co111 1amp1i ,11ich~ami dd pTecedenti giiurisp:rudenz:1ali relativi 
,ai viarri � tipi � �dii ipo1Je,si normaitive spe1c1i1ali, � annotata da L. FLORINO 
in Foro it. 1974, I, 3101. 

(*) AI,la redazlione delle ma:Ssime e delle note di questa sezione ha collaborato 
anche l'avv. Carlo CARBONE. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

146 

di reintegira in poS1Ses1so onde accertare 'se eon esso il Pretore di Roma 
si .sia [imitarto a dare, �i sen1si dell'art. 689, 5� ,coomna, codice di iprocedura 
civile, delle misure ,ptrovv.iisorie ed urgenti crelative alla situazione 
possesso<da, opipure, 1se il rprovveclimento stes1so, rpur emanato con la. 
forma dell'orcti.nanza, abbia intrinseca natura di sentenza ,per aver deciso 
con carrattere di definitivit� sulla contrO'Vemia relativa al 1POS1Sesso. 

� TIJoto .esisere stato affermato che fil. giudli.zio poissesisoil'io sii svolge 
semipre e sostanzia1mente in unica faise non essendo concepdibil� -in 
materia possessoria -all'infuori della ipotesi ecice2iiona1e dell'ari. 704 
c.p:c., altra comipetenza diversa da quella rpiretordle. 

Secondo la giurisprudenza d'i. questa Corte Gsentenza 43 del 1969; 
sent. 667 del 1967 ed altre) � possibile, invece, nell'ambito d!ell'unica 
procedlura innanzi al Pretore, la 1scissione in due fas1i, nella p�rima delle 
quali, il Pretore, assunte infocrmazioni e ;pcrove, emette, con deccreto o 
ordinanza, i ptrovvedimenti richiesti dall'urgenza del caso, mentre nella 
seconda fase, che si .svol.ge davanti. allo ste.sso fuetore, 1si ,provvede alla 
regola:re .iistruzdone e trattazione della causa .che si conclude mediante 
la decisione definitiva della conttro;vecrsia, d.iiretta ad att:uare nella sua 
pienezza e .stabHit�, J.1a pcretesa pos1s1essoria. 'I1utrtavia, anche la acoelll[lata 
distin2iione in due fa.si non ha carattere rigido, (potendo il Pretore unificarle 
quando ritenga che gli elementi acquisiti al (ptroceis1so siano sufficienti 
p�er una pcronuncia definitiva e r.iisulti rispettato il principio del 
con1Jrad!dlittorio. 

Nella specie � 1superfluo i111sistere sul problema rteocrk:o perch� lo 
svolgimento del 1processo, l'attivit� in esso esericitata dal Pretore e dalle 
parti, la sostanza e la pocrtata dell'adottato p['ovvedimento d'i reintegira 
forniscono la certezza eh.e con il rp.rovvedlimento ,stesso H PiretQ['e ha 
pil'onunciato, con piena cognizione, nel m&ito della controversia, attuando 
in modo definitiivo l'invocata tutela possessoria, 1senza lasciare, s:u di 
esisa, alcun margine per un'ulterioil'e deci:sione dd merti.to. 

Emerge innanzi tutto dalla semplice lettua:-a del provvedimento del 
10 dkembtre 1970 che il Pretore non si � limitato a dare misure cautelative 
assimilabili ai pirovveddmenti immediati previsti in materia di 
spoglio, ma ha ordinato una veira e pLropria crimessdone in pil'istino, d.iisrponendo 
la reintegrazione della CianfriJglia nella detenzfone dei locali 
annesisi all'ufficio posrtale, e r.iiservando al rpirosdeguo la pronuncia � sulle 
altre questioni � e, cio�, la pronuncia sulla richiesta dei danni e delle 
sP�ese. 

Il provvedimento, inoltre, � stato emesso dal Pcreto:re in re.gola1re 
contraddittorio, dopo aver udite le parti e doipo aver acquiJsito al processo 
i numerosi documenti �che erano stati esibiti dalle parti stesse. 

In esso, infine, il Pretore, dopo avere risolto la sollevata questione 
di giurisdizione, ha esposto, con ampia motivazione, le ragionii del suo 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

convincimento sulla rieoirT!enza degli estremi 1soggettivi ed oggettivd del 

lamentato spoglio, rilevando, tira l'altro: 1) che la Cian.Friglia, la quale 

laimentava di esse:r:e stata (privata del iposseisso dei locali costituenti la 

sala di 1sc1rittura dell'ufficio postale di Roma 4, esericitava sui locali 

stessi un potere di fatto, per averne avuto il godimento per UJSO com


me:r:ciale 1n forza di un negozio esclusivamente patrimoniale ('subloca


zione) conclUJSo dall'ammin~strazione nell'esea.icizio della :sua attivit� 

privatLstiica 2) che la 1denunciata alterazione dello ,stato di fatto si era 

effettivamente veri.f�cata, ma non a seguito, come affermato dall'Ammi


nistrazione, dell'intimazione di isf.ratto di in via ammintstrativa del 29 

marzo 1970, bens� eselusdvamente a 1seguito dell'adesione della ste1s1sa 

Cian:fidglia, ad una suecessiva rkhiesta dell'AmminIBtrazione di pirovvi


soria e temporanea rkons1egna dei locali per eseguirvi dei lavod dli 

riparazione; 3) che tale alterazione dello 1stato di fatto, imputabile alla 

Amminfstrazione integ.rava uno spoglio tutelabile ai 1sensi e per gli 

effetti dell'art. 1168 codice civile, per essere l'Ammintstrazione siteissa 

r1co11sa, al fine di estromettere la Cianfriglia dai locali, all'espediente 

della riconsegna provvisoria e teffi[Joranea. 

Nel provvedimento in questione sono, dunque, ravvisabili tutti gli 
elementi costitutivi sostanziali della sentenza non definitiva, suscettibile 
di pas1saire in giudieato, .se non teffi[Jiestivamente impugnata, avendo 
con esso pro'vvedimento il Pretore deciso con carattere di definitivit� sulla 
controversia relattva al possesso, mentre il disposto rinvio della causa 

. � per le altre questioni � non pu� che 1signrncare �che il [processo doveva 

p:r:oseguwe unkamente per la trattazione della questione irelativa ai dan


ni dchiesti dalla Cianfriglia. 

E poich�, come � ormai ius receptum, .per dec1isione di merito, pireclusiva 
del rregolamento di g�iuri:sdizione, si deve intendere quella che 
affe:r:mi o neghi, nel caso concrreto, l'es1istenza di una volont� di legge 
conforme alla ipretesa dedotta in giudizio, anche se concerna alcuni capi 
della domanda ed anche se risolva soltanto a1eune que,stioni preliminari 
di n_ierito, il piroposto. regolamento di giurisdizione deve es1s.ere dichiarato 
inammissibile. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 488 -Pres. 
Flore -Est. Delfini -P. M. Pedace (conf. -Ministero Tras1p0irti (avv. 
dello Sfato Cexocchi) 1e. Di Mola (avv. Giugni). 

Competenza e giurisdizione -Pubblico impiego: dipendenti da enti pubblici 
-Carattere privatistico del rapporto: condizioni. 

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29; art. 2093 e.e.). 
n carattere privatistico del rapporto di impiego di-,dipendenti d� 
enti pubblici -e, tra questi, dello Stato -pu� essere affermato sol



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

148 

tanto in base ad una specifica disposizione di legge, ovvero in base al 
fatto che il raworto stesso riguardi l'inse1�imento del dipendente in una 
organizz~zione particolare, la quale presenti i caratteri propri di una 

> 

impresa (applicazione in tema di servizi prestati, dopo il� riscatto deHa 
concessione, presso le ferrovie calabro-lucane con l'affermazione della 
giurisdizione del giudice amministrativo). (1). 

(Omissis). -Con il .primo motivo di dc.omso si denuncia il difetto 
di giurisdizione dell'autorit� giudizia�ria Ol'dinaria e la violazione dell'art. 
29 del testo unico 2�6 giugno 1924 n. 1054, nonch� l'errata �appUcazione 
dlell'art. 6 de]la legge 23 dicembre 1963; rn. 1855. L'ammirni.s1t:razione 
ricol'!rente sostiene che il ra:pporto di lavoro in regime commerciale dei 
dipendenti delle ferrovie calabro-lucane ha le caratteristkhe proprie 
del rapporto di pubblico impiego e, come tale, � C0111iP�reso nell'ambito 
della giurtsdizione esclusiva del CoI11Siglio, di Stato, onde il giudke ordinario 
non aveva il .poter�e di decidere sulle domande pr~oste dal Di Mola. 

Con gli altri due :motivi di annullamento il ricorrente denuncia la 
violazione dell'a�rt. 10 d~l r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e l'el'II'ata appHcazione 
degli artt. 1371 e 2121 del codice civile, affermando che la domanda 
giudiziale del Di Mola era improponibile, rpel'cih� non preceduta dal 
:reclamo in via gerarchica, e che, comunque, la decis,ione impugnata, la 
quale ha accolto tale doimanda, � viziata da una inteI'!.p[�etazione del contratto 
collettivo di lavoro com(9iuta con violazione dei pirincipi di ermeneutica 
e delle norme �Comuni in tema di indennit�.di anzianit�. 

La questione 1solilievarta,con il pr.imo .motivo di :ricorso � stata recentemente 
decisa da queste sezioni unite (v. 1sentenza n. 2�907 del 7 novembre 
1973) nel senso conforme a quello indicato dal rkovrente, e tale 
orientamento giurisprudenziale deve essere :seguito anche in questo ca.so, 
non essendo emersi argomenti validi a confutarlo. 

Invero il �caxattere privatistico d'el rapi.porto di �111!P�iego di dii.pendenti 
di enti pubblici (e, tra questi, dello Stato) ipu� essere a:ffiermato 
soltanto �im. base ad UJna 1s1pecifi:ca diisposizio1ne idi legge (art. 2093, terzo 
comma, cod. civ.), ovvero in base al fatto che il raP1P1orto ste1sso riguardi 
l'inserimento del dipendente in un'~ganizzazione pa:rttcolarre; la quale 
pr�esenti e caratter1i 1piropri di 1m?iimpresa (art. 2093, secO'Ildo comma, 
cod. civile). 

(1) Come � no.to per 1ed':l�et1Jo delJ�a Le�gg,e 23 dioembire 1963, n. 1885, con 
la qualie � �stato dtsposto il II"iseatto de11e ferrorviiJe Calabro-Luca.ine ed � 
stata autoriz2lata l:a gestioDJe diiretba de11e stesse da parte del Miirnd1stero ded 
T.rasporti, :il rappolr'to d'1impiego die1i dipendernti di tal!i :Derrorviiie ha assurnto 
ean:iattere pubbliiois1Jko, oon il 001nsegueinte a.ssoggettameinto deUe relative 
controve1t1si:e �al1a g1ooisdi2lione 0escl'!.1Jsiva ded giudi.ci ammi.ni.1stirativi. 
In tal sernso .sd � rpiro:nunzdarto dli. Supriemo Co11egio gi� con decisione 
Cass. SS.UU. 7 novembil'e 1973, n. 1�905. 



PARTE I, SEZ. UI, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 149 

N� l'una n� l'altra di ques:te ipotesi si (pos1sono !ravvisare nel caso 
in esame. 

La legge 23 dic1eimbre 1963, n. 1855 e, in 1Parrticolare, l'art. 6 che 
prevede la conservazione ai dipendenti delle Ferirov�ie calabro-lucane del 
trattamento goduto prima del !risicatto, non ha il signmcato ad esiso atta:"!i.buito 
dalla sentenza impugnata, la quale ha affeJ:'llllato �che il � trattamento 
� collJServato riguarda anche i rimedi giuridid po:evisti a garanzia 
del raP1Pocto. Al contrario, quella diis:posizione ed il rinvio al r.d. n. 148 
del 1931 vogliono soltanto determinare per relationem il trattamento 
economko e normativo dei d:tpendenti delle fell'll"ovie iris1cattate; la legge 
cio� ha voluto stabili!re il contenuto oggettivo dei iraipipo!rti d'impiego e 
di lavoro del peirsonale (i di;r,itti e i doveri dei di:pendenti), ma non ha 
inteso qualificare la natura di .questi raiP1POCti. Da es1sa non pu� trarsi 
argomento rpeir riteneire ehe, con il generico accenno ana 'conservazione 
del trattamento, si sia voluto introdurre una deroga singolare al sistema 
delle garanzie giurisdizionali del rapporto di pubblico iimip�iego, n� :pu� 
ricavar:si indicazione alcuna per negare che il irapporto d'imp�iego di cui 
trattasi abbia _ca!rattere pubbHco. 

La distinzione tra impiego p:rivato e impiego ,pubblico ai fini della 
giurisdizione � fondata infatti 1sopra criteri 1soggettiv'i (la natura del soggetto 
titolare dell'o['ganizzazione i;iella quale si inseris1ce il diip.endente, 
e la natura dell'organizzazione medesima) e non ha l!['ilievo a tale riguaTdo 
il fatto che il contenuto del !['app.oirto 1sia disciip.Unato dalle no1rrrne di 
diritto ,sostanz.iale dettate per i rappodi di :iimpiego iPrivato. La finalit� 
pel'seguita dal legislatrnre del 196�3 appa1re quella id'i attuare un !riscatto 
di ferrovie concesse all'industria pa'.'ivata, nel quadro della noil'mativa 
generale costituita da1ll'al't. 194 del t.u. 9 maggio 1912., n. 1447, e non iin 
contrasto con essa. Ed � noto che il riscatto costitui:s1ce lo .strumento giuridico 
normalmente pre0111dinato p& il trapasiso dal regime di conceisis:ione 
a quello di gestione di:retta da parte della pubblica amministrazior{e; 
esso ha ,pe[' oggetto i singoli beni e non l'azienda del concessionario, 
poich� il ['egime di gestione diretta � caratterizzato dal fatto che il 
riscattante provvede al servizio pubblico con un'organizzazione [plrou;><ria, 
e tale caratteristica essenziale non viene meno quando la geis.tione viene 
attuata per mezzo di un 1commfa1sario, anzich� di un organo dive:risamente 
denominato. 

N� pu� diinsi che, in seguito al riscatto, le fel'rovie .calabro-lucane 
costituiscano un'imipxesa e:s&citata dallo Stato. Invero a questo p�roposito 
non si .pu� identificaire l'impresa con qualunque attivit� piroduttiva 
di beni e di se:rvizi, ma occorire che tratti di un'attivit� �imiprontata a 
c!riteri di economicit�, e svolta mediante un'organizzazione distinta dalla 
organizzazione pubblidstica dell'ente pubblico; e queste carattertstiche 
essenziali fanno difetto quando l'ocganizzazione pa:"uduttiva non � dotata 


150 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della necessaria lib&t� di azione, ed � priva dii autonoma contaibile e 
finanziaria. In queste 'condizioni s.i trova la gestione d!elle ferrovie ,calabro-
lucane, [pevch� -secondo la legge di riscatto -ad essa il Miniistro 
dei TraS!Porti provvede direttamente, a is[pese proipil'I�e e mediante l'inserzione 
di apposite voci nel ip�r0[p1rio ibilancio; 1si deve {Perci� :rfoonoscere 
che la diistinzione or,ganizzativa delle calabl'o-lucane nell'ambito delle 
fer:rovie d�[pendenti d:al Miniistero dei Tra;sporti non vale ad attribuire 
alla loro gestione la natura di un'iirnpiresa 1Itel senso anzidetto. 

Devono quindi trovaire applicazione iri:guaJl'do ai d�[p�endenti di queste 
ferirovie le nomne (art. 2,9 t.u. n. 1054 d:el 19214 e art. 3 legge n. 1034 d!el 
1971) �che attriibuisicono al ,giudke amminl�lstrativo la giurisdizione esiclusiva 
1sui rapporti di dimpiego dei ;piuibbUci dipenderuti, ed il primo moti'7o 
di ricorso deve essere aocolto, res.tando assoirbiti gli altri motivd., con la 
conseguente cassazione della sentenza impugnata. .,--(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., ,27 giuglnlo 1974, n. 1912 -Pres. 
Rossano -Est. Peirsko -P. M. Pedace (conci. p1air.z. 1conf.) -Miimi.stero 
Marina Mericaint:�le (avv. delilo Stato Freni) c. Soc. Monrteddison (avv. 
SOI'II'entino). 

Competenza e giurisdizione � Servizi portuali: tariffe � Obblighi tariffari 

e di assunzione: posizione di interesse legittimo . Addizionali . Lesione 

di un diritto: giurisdizione dell'A.G.O. 

(decr. dir. mar. Cagliari 20 maggio 1969, n. 1001; circ. Min. Marina Mercantile 
n. 42 del 15 aprile 1969, integrata da circolare n. 48 del 27 giugno 1969),_ 

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione 
delle controver�sie relative ai provveidimenti tariffari e normativi in matieria 
di lav�oro e di servizi portuali; appartiene alla gim�isdizione del ' 
giudice ordinario la' cognizione delle controversie relative ai provvedimenti 
concernenti le addizionali tariffarie per le quali la legge prevede 
la rivalsa verso gli utenti (1). 

(1) AnaiLogia allia deaisio1t11e rnn 11asse1gna-(e ad aliil'e pubbldJcia�te quasi 
cointestualmente per f.arbtispecie pll'essoch� ug111alii) � dia .cionsiideiraire Cass. 
SS.UU. 20 aq:irill:e 19>74, n. 1094 in Foro It., 1974, I, 2355, oon nota di C.M. 
BARONE, nellia qua1e a pairite ogni altr.a consideriazfone, esattamente sd l'ile�va 
che il Supremo Co1llie1gdo, [))eJ.1'.Lnteinto dii voJ.eir p1t1ecisame 1a portata delrla 
preciedeR1Je 1sentenza 20 ,dfi,ciembll'e 1972, n. 36216, ciilartia liJn motivaz.ioine e rJchiamata 
da entriambe le ipair1Ji (do:. Foro it., 1973, I, 42 ,note di rdchiami), 
sostainZiia1mente, da queJ.11a sd alJ.1o[]J1Ja1t1Ja � iiill quanto Tes:!Jrjng,e l'air:ea della 
giUT1isdizione '~e.l Oonsdglllio 1dd Stato � prima riite1Il!uita sel!lZa a1cuna limitazione. 

-


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

(Omissis). -L'istanza di regolamento ,su rnerface al iric~so con cui 
l'attuale res.tsitente, quale utente dei serv,izi di un dato poirto marittimo, 
ha impugnato davanti al Consiglio di Stato (al pari del resto di altr,i 
numerosi industriali e axmato!l"i, !Ciascuno dei quali si affel'lma utente dei 
servizi ,portuali) alcuni provvedimenti in materia di :remunerazione del 
lavoro portuale e di tari:flfe dei iservizi portuali. 

La maggior :parte dei � motivi � inei quali si airticola fistanza � 
diretta a ponre in discussione, sotto vari pirofi1i, la configuraibilit� in capo 
agli utenti dei servizi pQ['tuali di un interesse legittimo suscettivo di 
essere leso dai p1rovved.imenti tariffari e di esse:re quindi tutelato davanti 
al giudice amministrativo. 

Le istanti premettono che i detti utenti non intrattengono ra.rpipoirti 
con le �COffi!Pagnie abilitate a fornire le rprrest�zioni lavorative neces1sarie 
pe:r il carico e lo scarico delle merci in porto, bensl con le i:rniPrese esercenti 
tali 1servizi '.POrluali in regime di conces1sicme o 1con ,gli enti rpQ['tuali 
se questi vi provvedono direttamente. E sostengono che rispetto agli 
aumenti di tariffa dei seirvizi portuali, tanto [li� se 1str:ettamente. dipendenti 
da aumenti delle remunerazioni del lavoro portuale, in capo agli 
utenti dei servizi non sia configurabile altro interesse che quello [p['Optrio 
di ogni utente o ,consumatore ris1oetto alle traslazioni o incidenze dei costi 
di rp1roduzione, vale a dire un interres1s'e diffuso (o 1semlPUce) la cui tutela 
giurisdizionale sarebbe r>ossibile 'solo a condizione di ammettere in tale 
materia un'azione popolare. 

La stessa 'Conclusione sairebbe imrposta dal ca:rattere � astratto e generale 
� dei pirovvedimenti tariffari, p['eoirdinati dalla l'egolamentazione 

o alla integrazione di futuri ed eventuali contratti di diritto pirivato, e 
pertanto non idonei ad incidere � su un interesse qualificato attuale � e 
comunque individuale e differenziato riferibile agli armatori e industriali 
anche se aventi sede in p:ros1simit� del porto (:_uremesise e �motivo� sub a). 
Viene cos� ripiroposta una questione gi� risolta in senso affermativo 
da queste Sezioni Unite con la ,s,entenza, resa in un caso analogo, n. 3626 
del 1972, cui le parti fanno riferimento nelle memorie difensdive. 

Il riesame del problema, peralt,ro, induce a ribadire la soluzione 
adottata, prectsando la portata del princ1ipio alloira esrpll"esso. 

� opportuno sottolineare che l'interes1Se legittimo, al quale il nostro 
diritto aipo;iresta tutela giudsdi.z.ionale contro i provvedimenti della pubblica 
.Amministrazione consiste in una posizione del 1sog1getto collegata 
con l'interesse pubblico in vista del quale � dato alla Amministrazione 
il potere di provveder'e. Ed il ,criterio di collegamento � costituito da SfP'ecia1i 
status, qualit�, situazioni del 'soggetto, 1che assumono rilevanza nel 
settO!re OlP'errativo (materia) in ieui si 1srp,iega il [potere o !Pi� 1so;iecificamente 
nel ra'pporto in cui si inscrive o cui d� luogo l'esi&cizio del ipotere seco:o.do 
le norme relative al potere stesso. Sono a\I)1punto tali status, qualit�, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

152 

situazioni rilevanti ad individuare i portatori degli intereSISi dei quali 
(oltre che, ovviamente, di quello pubblico �che is;i tratta di �sodcUsfare) deve 
tener �conto l'autorit� che provvede. Ogni J;lrovvedimento, in fondo, costituisce 
atto di gestione di un'area funzionale, individuata dalle finalit� di 
interesse pubblico -per:seguite -in cui rrientrano gli interessi legittimi, 
i quali sono �essi pure, insieme allo interesse pubblico, iregolati dall'atto, 
mentre al dd fuori dell'area stesisa non sono conceip~bili che interesis1i semplici 
o diritti soggettivi. Ci� � reso manifesto, ancor prima che dai precetti 
costituzionali in cui �si suol cravviisarre la conferma della nattN"a sostanziale 
dell'interesse legittimo (artt. 24, 103, 113, Cost.), dallo steS1so articolo 
26 T.U. delle leggi 1S1ul consiglio di Stato, �che indica nel detto interesse 
l' � oggetto � del :provvedimento amministrativo. Si spiega in tal 
modo come in relazione alla natura ed ampiezza del rsettore ed al tipo di 
intervento spiegato perr l'individuazione dell'interesse legittimo possa 
ess&e determinante la appartenenza del portatore ad una data categoTia 
e ciO� in definitiva come �sia <configurabile un interesse legittimo tutelabile 
anche in relazione a provvedimenti generali. E si 1spiega per conveirso 

�come sia possibile concepire meri interessi, non tutelati come interessi 
legittimi ed anzi 1Slforniti di apposita tutela gii.urisdizionale anche l� dove 
� dato iipotizzaa:e o ri.!Scontrare una interferenza degli effetti del prrovvedimento 
amministrativo in una utilit� sostanziale di un soggetto a meno 
che si intenda l'utilit� sostanziale sia per s� stessa garantita quale diritto 
soggettivo le norme che si risolvono nella fissazione di limiti esterni al 
potere ammiriistrativo. 
Orbene va esaminata alla 1stregua dei concetti suesiposrti la normativa 
in materia di lavoro e di servizi :DOrrtuali. L'attivit� di lavoro occorrente 
per il comp~mento delle � operazioni portuali. � e do� delle o~e1razioni di 
imbarco .sbal'co e movimento in genere delle merrici nel porto � rirservata 
(�salvo il �caso marginale della � autonomia funzionale �) alle apposite 
maestranze costituite in compagnie (o gil'UiP!P'i dei lavoiratori portuali 
(art. 110 u.p. c.d. nav.). Ferimo restando l'oblbUgo generaJ.e di impiega:rie 
le dette maestranze [Per ogni soggetto che compia operazioni portuali 
(art. 111 c.p. c.d. nav.), queste sono esegu~te, per .conto di terzi, da apposite 
� imprese portuali � o dalle stesse compagnie :portuali in vfa�t� di 
un provvedimento di concessione (art. lll 1comma [ 0 e 3� c.d. nav.) ovvero 

� per proprio .conto ., occasionalmente o abitualmente, (nel :primo caso su 
autorizzazione e nel secondo su lkenza 1recante le condizioni di e:~rrcizio) 
dagli �stessi operatoiri economici i quali aSSiUmono in tal caso ris1petto ai 
servizi portuali, la veste di e.se.ricenti, sia [Jure per l'impiego dei 1servizi 
stessi ai fini della propria ulterirnre attivit� economica exportuale (articolo 
201 reg. nav. mar.). � stabilito, infinre (artt. 112 c.d. nav., 203 reg. 
nav. mar.) crhe le tariffe della mano d'opera impie,gata iper i rservizi portuali 
e quelle dei servizi stessi siano fol'llTiate dalla autorit� rpreposta alla 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 153 

discip1ina del lavoro portuale (art. 140 rieg. nav. mar. in relazione all'art. 
109 c.d. nav.) e che 1sia sentito al riguardo il coooiglio del lavoro 
portuale (art. 203 nav. mar.); di cui fanno parte raipprresentanti dei datorri 
dli lavoro, designati dalla Camera di Commerdo tper le categorie d:ei 
comme:vciaI11ti, degli in��uisitrial:i e degli armartor1i (art. 143 r1eg. nav. mar.). 
Ad analoghi 1Cll'iteri si iIJJs1pira, almeno nelle sue linee .generali, la normativa 
conoernente gli enti ;portuali, ai quali di regola, l� dove 1sono 
istituiti. � affidato il potere di determinazione delle tariffe sia del lavo['Q 
che dei servizi pOII'tuali (.ccfr. art. 1 c.p.v. n. 6, art. 82 r.d. 16 gennaio 
1936, n. 8011sul consorzio del porto di Genova; 1. 12 aigosto 1957, n. 797 
sul provveditorato al porto di Venezia ecc.). 

Se la legge vuole che i detti 01p.e1ratori economici siano xap1presentati 
in seno ad organi aventi attribuzioni 1consultive in materia di determinazione 
di tariffe e 1se � previsto �che esisi ipossano frur1si gestori, 'sia [pure 
nel proprio interesse e per proprio .conto, dei ,servi:d [portuali, con l'obbligo 
anche in tal caso di impiegare le maestranze portuali e di corrisipondere 
a queste le rremunerazioni tariffarie, � chiaro che la categoria 
assume rilevanza secondo la disciplina regolatrice della materria e che 
gli appartenenti alla �categoiria :stesisa sono portatori di interesisi dei quali 
deve tener 1conto l'autorrit� 1che C!}Tovvede a determinare le tariffe sia del 
lavoro che dei servizi portuali. Gi� lo stesso collegamento stabilito, sia 
quanto alla coffi(petenza che quanto alle forme proce��imentali, fra tariffe 
del lavoro e tariffe dei servizi 1porrtuali impeclis1ce di 1per s�, anche a prescindere 
dalla i.potesi di assunzione diretta dei servizi di cui all'art. 201 
reg. nav. mar., di ritenere che dsipetto ad un 1aiumento de11e tariffe del 
lavoro portuale, e tanto meno rispetto ad un aumento delle tariffe dei serrvizi 
che dip�enda-dal primo, il cosidetto utente dei siervizi '.Portuali versi 
in posizione di estrraneit�, al pari di qualsia1si utente o consumatorre esposto 
a subire per traslazione l'incidenza d�lle tariffe del lavoro come costo 
di produzione Ma soprattutto si evince dalla �cennata no1'Illativa che 
l'intervento della puibblica amministrazione in questa materia non si 
esaurisce nella predisipos1izione di misure eventuali volte ad ais1s1cuirare, 
mediante strumenti Hmitativi dell'autonomia privata, l'equilibrio del 
me:vcato ed a garantire in tal senso utenti o consumatori che siano estranei 
alle attivit� dei cui risultati si avvalgano. La �determinazli.one autori~ 
tativa delle tariffe ,si inquadra al pari della riserva del lavoro portuale 
a maestrranze di lavoratori reclutate secondo un 1certo prrocedimento affidato 
al coI11s1i:g11io del lavoro 1por1tua1e art. 153 e segg. irie1g. nav. mar.) e 
costituite in compagnie assoggettate a vigilanza da :parte dell'autorit� 
preposta alla disdplina del lavoro :IJOirtuale (art. 110 c.d. nav.); al .pari 
della 1stessa istituzione di tale autorit� con l'attribuzione dei relativi 
compiti (artt. 140 e 193 reg. nav. mar.); al pari dell'assoggettamento 
dell'attivit� di esecuzione delle operazioni :portuali per conto terzi a 


154 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

regime di �concessione; al pari, infine, dell'assoggettamento della attivit� 
di esecuzione di tali operazioni !P�er 1conto 1pll'oprio a ll'egime di autorizzaZJione 
o di Ucenza -in un sisitema di �Controlli 1cosipiranti al fine 1S1p:ecifico 
di assicUll'are l'efficienza dei servizi !Portuali e la ;funz.ionalit� del poTto. 
� ovvio �che ci� si �spiega in considerazione della nec1esisit� di iffi(piego dei 
sewizi stessi in dati settori economi.cli; ma quel 1che im1Porta � il carattere 
di organicit� e di penetrazione dell'intervento pubblko, in II'elazione 
al quale l'ordinamento del porto finisce rper coffi(pll'endere nella prropll'ia 
dlisc1plina ,i detti settoirii �econom~ci, 1per la ip1a'l1te di attivit� che co111Jslisrte 
nell'uso del :�:>'orlo e dei :relativi smivizi. P�r tale rpairte i relativi orp�eratori, 
do� �coloro nei cui processi produttivi si inser1s1ce l'irrnpiego del !Porto 
e dei servizi portuali, non �sono considerati alla stregua di meri utenti, 
estranei al servizio di cui si avvalgono, ma �sono al cont:rairio,. cosi� come 

lo sono le maesrt:ranze portuali e le irrl(prese portuali, inclUJSi in una area 
funzionale della Pubblica Amministrazione. Ci� .pu.� assumere partkolare 
evidenza risip�etto a quegli orperatori che si avvalgono dei servizi portuali 
per esigenze attinenti alla produzione di un altro servizio rpubblko o di 
pubblko interesse, i quali anzi sono in usLi. addirittura in due aree funzionali 
-�com'.e nel caso degli aTmatori di traghetto eserricenti s�ervizi di 
linea -ma non � men vero per gli ope1ratwi �che se ne avvalgono per i 
fini della propria attivit� economica, anche se questa non :sia ;regolata 
nella 19Ua fase ulteriore. 

Disattese le osservazioni volte a negare la configurabilit� di una 
tutela gillll'isdizionale conce;rnente interessi le1gittimi degli op:eratoiri economici 
che 1si �avvaligono norma:lmenrte dei 1s:ervizi p1ort;ua1i, vaTIIIllO 1rapidamente 
esaminate quelle dirette a prosipettare l'inrvocata tutela .cmne un 
sindacato ;per altro verso inammissibile. 

Obiettano gli tstanti al riguardo che un sindacato giurtsdiz.ionale 
sulle � detemninazioni tariffarie � dipendenti delle a:-emunerazioni del lavoro 
portuale -.sempcre che non volesise estendersi inammiss:~bilmente 
add1rittura agli accordi ,sinda�cali concernenti tali aumenti 1salarriali e:! 
ai negozi arppUcativi tra impres1e e maeistranze 1portuali avirebbe neces1sariamente 
per oggetto la valutaz,ione discl!'ezionale della loro incddenza, 
per traslazione, sulle tariffe dei servizi portuali e cio� si r1solveirebbe 
in un sindacato di .m~ito, non consentito da a1cu:na no!rma e pertanto 
preol1uiso al giudice ammiin1is1trativo ( � motivo � sub b) e c). Ma la co:mfutazione 
di codesta prospettazione d1scende !Pd,enaimente dalle considerazioni 
1so.pra svolte a proposito della natura della pOisizione degli utenti 
rispetto alle tariffe 1sia del lavoro che dei 1servizi ~ortua1i e del irecipiroico 
collegamento [Jirocedimentale tra i idetti due tipi d!i tamiffe. � rpoi inconsistente 
l'osservazione del dcoT1rente, secondo la quale, dove sd t:ratti di 
censure fomnulate �contro rprovvedimenti tariffari di enti portuali [per 
essersi questi uniformati a direttive ministeTiali, 1s.i fall.'ebbe questione idi 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDI~IONE 

autonomia degli enti JP<Jrrtuaili e quiindi di d:i1ri>tti 1soggettivi (motivo sub d). 
Invero le censure in parola .sono di-rette a far valere la illegittimJt� dei 
provvedimenti in quanto avrebbero determinato le tairi:ffe non in aderenza 
alle esigenze lpiroprie del singolo rp<Jrrto, e quindi .senza la doverosa 
valutazione della situazione locale. E non c'� dubbio .che 1con siffatta 
censUJra viene denunciata la lesione di un interes1se degli operator'i economici 
e non la lesione della autonomia de.gli enti (portuali. 

In ha.se ad un � motivo � �che � diverso da quelJJi finora esaminati, e 
del quale non �:PU� non iriconosc�erisi la fondatezza, il MiniJSteil'o della 
Marina Me11cantile contesta la giurriJSdiziooe del .g:iudiice amministrativo 
relativamente a quella parte della �Controve11sia �c:he concer:ne l'aumento 
delle addizionali tariffarie destinate al Fondo per l'aissistenza ai lavoratori. 


In effetti, allorquando si lamenti, come nella specie, la imposizione 
di addizi.onaH ai fini di �copertura di oneTi iprevidenzia1i diversi da quelli 
[pll'evtsti dalle leggi in materia, (c:lir. I. n. 1124 del 1965 e 1. n. 161 del 1967 
si fa questione di lesione del diritto, di cui gli utenti 1sono titolari in virt� 
del principio, rnstituzionalmente gail'antito (Cost. arl. 23) di non subire 
l'imposizione d:i prestazioni da parte dell'autorit� amministrativa se non 
in base alla legge. 

Pertanto, relativamente al punto in discussione, la controveirsia 
rientra nella giurisdizione del giudke 011d1nario. -(Omissis). 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE .DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 luglio 1974, n. 1944 -Pres. Laporta 
-Est. Lazzaro -P. M. Peda:ce (conf.) Campari (avv. Marchi) 

c. Min. Finan:Qe (avv. Stato Del Greco). 
�Procedimento civile -Notifica a mezzo posta � Attestazione dell'avvenuta 
�onsegna con sottoscrizione della ricevuta di ritorno � Necessit�. 
(cod. proc. civ. art. 149; r.d. 18 aprile 1940, n. 689, artt. 174 e 175; r.d. 
21 ottobre 1973, n. 2393, art. 8). 

La notificazione :degli atti giudiziari per mezzo del servizio postale 
si perfeziona, non con la spedizione da parte dell'Ufficiale giudiziario del 
plico racc.to contenente l'atto da notificare, ma con la consegna al destinatario 
(o chi per lui) effettuata dall'agente postale e certificata dalLa 
sottoscrizione della ricevuta di ritorno (1). 

(1) GdurisprudenzJa costaJnte: Cfir. da Uil!flimo Cass. 17 agosto 1973, 
n. 2353; Cass. 9 apriJie 1973, n. 1011; Cass. 13 marzo 1972, n. 721, Giur. it., 
1973, I, 1, 721; Oass. 13 Luglio 1971, lll. 2253; Oa1ss. 13 febbraio 1970, n. 355, 
Giust. Civ., 1970, I, 8790. P1eir ulteriord �rd:fieirimeniti. v. PuNzr, in Commentario 
al cod. proc. civ. a cura di ALLORW, Trnrino 1973, p. 1525. 
E' ilnvieoe ogig:etto dd dedsiomd conitrastainti La questi..one .se la ma1ncarba 
esibizione 1in giiudizdio della Tioeivuta di ritorno deitermirui la sempl.J:Lce nullit� 
(e Q:tri!rlldi �sia sanab1Ue) oppure determini il.'inesistenza deJ.Jia notifica. 
Nel primo �Se!nso Oass. 10 ottobve 1'972, n. 2979, Foro it., 1973, I, 733 con 
nota di SALME. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 luglio 1974, n. 2060 -Pres. Maccarone 
-Est. Miele -P. M. Antoci (conf.) Rizzuti ed altri (avv.ti Pomarici, 
Pan1nuccio) 1c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Mataloitll�). 

Espropriazione per p.u. �Sostituzione del Ministero dei LL.PP. al Comune 
di Reggio Calabria nell'espropriazione � Responsabilit� del Ministero 
per le indennit� per l'occupazione d'urgenza realizzata dal Comune . 
Esclusione. 

(1. 4 aprile 1935, n. 454, art. 11). 
La sostituzione al Comune di Reggio Calabria, a mente dell'art. 11, 

l. 4 aprile 1935, n. 454 del Ministero dei LL.PP. per l'attuazio'1ie di opere 
previste dal piano regolatore di quella citt� non rende obbligata l'Ammi

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 157 

nistrazione statale per l'attivit� svolta dal Comune prima deila sostituzione 
(nella specie � stato escluso l'obbligo della p.a. di corrispondere 
ai proprietari dell'area espropriata oltre l'indennit� .di esproprio anche 
quella per l'occupazione eseguita in precedenza dal Comune) (1). 

(1) La dec1i.siioJ:JJe :iiappit'esenta l'esaitta applli!claziom.1e al caiso fil specde 
(sostituzione de]l'A:mmini:str.azione dei La:vOit'i PubbUci al Comune di Reggio 
Calaibl1ia per la ir.ealdzz1aziione dd operie pll'eivriste dal pd1ano regoliatoire di 
quell!a citt�) dei rpirdnd;pd gienerald �eliabol'a1li. dalla gduriospirudenza in tema 
di .coopea:iazdoni tra :enti pubbldd :per l'esecuzdOil'.le .dd opeire dd interesse 
colLettivio. 
Riisalie 1a1La de:oisio[}Je 31 �l�eniniado 1968, n. 313 (:in questa Rassegna, 1968, 
I, 419) lia pi� organica 1puntua�dzz1azdoine drel'l.e div�eir�sie situazio1111� che pu� 
assumere La coop1eriazdone firra enti pubbldocd e talli pcinc�pli sono ormad consolidati 
(v. da ulitimo Oa1ss. 21 giiugno 1974, n. 1834, in questa Rassegna 
1974, I, 1410; Ca:ss. 8 :f)ebbiiaio 1973, n. 382, ivi, 1973, I, 379 ove uJ.ooriori 
richiami). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2088 -Pres. leardi Est. 
Falletti -P. M. Albanese (diff.) -Minisrtero dei Lavori Pubblic1i 
(avv. Sta:to Tarin) c. Miceli. 

Espropriazione per p.u. -Indennizzo -Criteri fissati nella legge richiamata 
nt~l decreto di esproprio -Applicabilit� esclusiva. 

(1. 25 giugno 1865, n.� 2359, art. 51; 1. 28 aprile 1936, n. 1165, art. 46). 
Le norme che fissano i criteri di indennizzo sono connesse strettamente 
a quelle che giustificano le dive1�se espropriazioni e non consentono 
possibilit� di sostituzione o commistione; ne segue che, indicata nel 
decreto :di espropriazione la norma che la giustifica, esclusivamente a 
quest'ultima deve farsi riferimento per determinare l'indennit� (1). 

(1) Queista decti1sione confer�ma, con br:eve motivazdone, l'indennizzo 
giurisp:rudenziaile conte111uto nella quasi coeva dedsione 5 giugno 1974, 
n. 1651 in questa Rassiegina 1974, I, 1405. 
Si devono confermar:e 1e perplessit� suscirbaite dalila deci:sfone n. 1651/74. 
Ainzi nelLa sentenza dn r:assegn:a dl dchtamo <aITTJche alllia de1cisione delle SS.UU. 
26 genniaio 19-68, n. 245 (In Giust. Civ., 19:68, I, 621) che, confermando i principi 
contenuti nellia d!ecisdooinie n. 431/1967, ha rdoonosciuto la natura di dli-itto 
sog;gettivo perfetto az:ionabiiLe avanti a1l Gi1udi1ce ordi111ario alla domanda 
rivoLta 1ahl'1aipphlca�zdioITTJe dell'dnden~t� legale, r:e1nide pi1eITTJame1I1Jte giustifiLcata / 
una richiesta di 11tesi:1me da pairte deno ste:sso S.C. della !impoiritalOlte que


0

stione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

158 

CORTE DI CASS.AZIONE, Sez. II, 13 luglio 1974, n. 2117 -Pres. Ferrati 
-Est Pieri -P. M. Serio (diff.) Teruzzi (1avv. Marasco) c. F.S. 
(avv. De FranetLsici). 


Trasporto -Trasporto di persone sulle F.S. -Responsabilit� per danni Anormalit� 
del servizio -Onere della prova. 

(1. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13). 
Secondo l'art. 13, par. 4� cond. e tariffe spetta al viaggiatore, che ha 
subito un danno aila persona e ne pretende il risarcimento provare la 
anormalit� del servizio ferroviario al fine della dimostrazione del nesso 
di c�usalit� tra trasporto e danno, dalla quale deriva la presunzione di 
responsabilit� a carico dell'Azienda vettrice; mentre incombe all'Azienda 
che resiste alla pretesa l'onere di dimostrare che il sinistro � avvenuto 
per caso fortuito o per forza maggiore (nella specie � stato ritenuto che 
non costituisce anormalit� la presenza sul marciapiede di una stazione 
di una chiazza di bagnato sulla quale il viaggiatore � caduto) (1). 

(Omissis). -La cr-icorrente denunzia la violazione dell'art. 13, !Pair. 4� 
del r.d. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. nella I. 4 aprile 19,315, n. 911, in 
relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la Corte dli Milano erroneamente 
ha fatto ll"iferiimento agli all"tt. 2043 e 2.051 e.e., vertendosd nella 
specie in una i[)otesi di respoooabilit� contll"attuale :regolata d:a nomrne 
apeciali. Pi� precisamente, in base al decreto del 1934, l'Atmmin:Lstrazione 
delle Fffi'll"ov<ie deve ri51Pondere di ogni danno alle [peI'lsone conseguente 
all'anormalit� del servizio, 'Salvo 1che provi che l'evento dalllJ:looo � di1peso 
da caso fortuito o forza maggiore; >Ci� !POisto, is:econdo la iriJcorrente, l'anormalit� 
degli im;t>fanti della stazione eira cons1:Lst1ta nella scivolosit� della 

(1) La decisione merlirta se~aliaz:imJJe :non rpe;r il p1t1iincdplio 'dii diritto 
.affjoomato, �oamad �oonsofilcliato nieWla g,iur1i9P["udeinza clieJ. S.C. (v. Cass. 2.8 ma;rzo 
1972, 1005 iin questa Rassegna, 19'72, I, 246; Oasis. 15 orttobire 1971, n. 2912, 
ivi, 1971, I, 1053; Cass. 29 id:ioeimb11e 1:970, n. 2760, Foro it., 19'71, I, 628; Cass. 
6 ottobire 1970, n. 1700, iin �quesrta Rassegna, 19'70, I, 816 e pe:r ulteriori richiami 
FRENI, SulLa respOIYIA!abilit� dell'Amm.ne FF.SS. per i danni alla persona 
del viaggiatore, ivi, 1967, I, 67), quanto rpeir l'ieisartta aiIJrp1iJoazdo0C1e che nie ha 
fatto nel caso di spec~e, esclucliem.do, 'con� ainal!Ltiica motivazdo[]Je, che rd,co;rm 
anrnrmalit� del sffi"'Vli.ziio f,e;rrorviario, in�fil'iipotesli di caduta di un vi1aggiiatoce 
che nello scendere dal treno nella stazione, abbia poggiato i pi�di sul marcdiapteiclie 
che, pel" quaLsiiasi ragdo[[]!e, it1isulta bagnato a chdazz:e. 

PARTE, I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

banchina (ipcr.-ovata dal fatto 1sitesiso della caduta con conseguente frattura), 
e quindi nel mancato assolvimento da IP'airte delle Fel'll'orvie del com~)lito 
dli eliminare pozze di liquido dai ma~ciapiedi. N� poteva dirsi che l'anormalit� 
era esclusa dalle limitate dimensioni della pozza di liquido, ben 
potendo una chiama di bagnato di 80 cm di diametro (provocaire lo slittamento 
di un piede. Osserva ancoa:-a la rkorrente ,che a torto la 1sentenza 
impugnata ha 'affermato che l'appuntato Boilani della Poli& sii rec� sul 
luogo dell'incidente senza esser accompagnato da nes1su:no, giacch�, 
invece, era padfico che fosse 1stato 'condotto 'sul posto dalla SOII'ella della 
Teruzzi, che il Boilani, non aveva irinvenuto 1sul posto frammenti dli vetro 
pwch� essi erano .gi� stati rimossi da1gli addetti alla pulizia; d1e al momento 
dell'intervento della polizia l'entit� della chiazza di bagnato era 
diminuita ;per l'evaporazione ;provocata dal sole, e 'che il vestito della 
Teruzzi non era unto perch� aveva toccato terra in un punto dive1rso da 
quello in cui la donna era s1civolata. 

La ricoNente si duole, infine, delle airgomentazioni �della CoLrte di 
Milano in ovdine alla mancata indkazione di pa:-ove :sul quantum del 
danno, osservando trattairsi di argomentazioni inutili, istante il ri1getto 
della domanld!a, 1SU!ll'an ed erronee, dal momento dlie lJ'Amm.ind:sitrazione 
fe11rovia,ria non aveva mai �contestato l'entit� della rkhiesta, nep(p,ure in 
via di subo11dine. 

Rileva la Corte che � indubbiamente esatto il rilievo dell!a Teruzzi 
circa l'erroneit� del richiamo della 1sentenza impugnata agli artt. 204,3 e 
2051 e.e.; nella cSpecie, infatti, si veirte in una ipotesd di cr-esponsabilit� 
contrattuale, e �non aquiliana. 

Il che �Co:mporta, in linea di massima, l'inversfone dell'onere della 
prova, non dovendo il danneggiato dar1si carico d!i pcr-orvare ila �co1pa od il 
dolo della �controparte, ma dovendo invece la pairte che non ha COim(p!�.utamente 
od esattamente adempiuto alle p11opcr-ie obbligazicmi conrtrattruail.i 
dimostraire che tale ,fatto non � do�vuto a sua coLpa o dolo, ma a caso fortuito 
o fOirza ma:ggiore. Ma non va dimenticato 1cihe nel caso di s1pecie d 
si ti:ova di fronte ad una particolare iipotesi dd res'.!Jonsaibilitf,t contrattuale, 
regolata da norme 1speciali. Pi� pil'ecisamente, � appUcabile nella :fattispecie 
il par. 4� dell'art. 13 della 1. 4 aprile 193,5, n. 911, che te,stualimente 
di:spone che � se il viaggiatore sub~sce un danno alla rp,ersona in conseguenza 
di anormalit� nell'eswcizio ferroviario, l'Amministrazione ne 
riisponde, a meno <che non provi che l'anormalit� non � avvenuta iPer 
caso fortuito o forza maggiore �. Orbene, come questa Corte SU!Pll'ema 
ha gi� avuto modo !ripetutamente di affermal'e, (dir. sent. n. 408 del 1958 
e n. 2760 del 1970), in base a tale no~a 1spetta al viaggiatoire che ha 
subito il danno !Provare l'anoil'malit� del servizio, ai fini della diimostirazione 
del nesso di ,causalit� tra tras(porto e danno, dalla quale deriva la 
presunzione di Tesponsabilit� a ,cariico dell'azienda vettrke; mentre in



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

combe all'Azienda l'onere di dimostraJ:e ,che il sinistro � avvenuto peT 
caso forrtuito o forza maggiore, in conformit� del principio generale vigente 
in materia di res1ponsabilit� contrattuale. 

Ci� premesso, pu� rileva11si che la Corte di �l(Plpello di Milano ha, in 
virt� di un ac1ce1rtamento di fatto (non sindacabile in questa sede se 
so!'retto da cong\rua motivazione) ac,certato: a) che il mal'ciapiede della 
Stazione su cui la Teruzzi � scivolata era, in quel rpunto, bagnato, per 
una 1chiazza d'acqua avente un diametro di ci:l'ca 80 cm.; b) che la presenza 
della suddetta piccola pozza d'acqua non costituiva di pe!r s� anormalit� 
del servizio; e) che sul :posto non erano presenti cocci di vetro; 
d) che la pozzanghera non era costituita da liquido di natura oleosa, che 
potesse in qualche modo faci1itaire lo ,scivolamento del piede, costituendo 
un particolare pericolo peT i viagigiatori in transito. Da ci� deriva logicamenJte 
'che la Corte ha 1esduso la 1sussLsiten:zia del a;iiresllljpposto delila 11eS!
POn:sabilit� dell'Ammin~strazione Fe!'roviairia, onde diventa il'rilevante 
accertare ,se I'.Aimministrazione 1s:tessa abbia o no fornito la ,prova liberatoria 
circa il fatto che il sinis:tro sia stato addebitabile a caso fortuito o 
forza maggiore. 

Occorre, a questo punto, controllaire (avendo la ricorrente invocato 
anche il n. 5 dell'a1rt. 360 c.p.c.) se i suddetti accertamenti di fatto siano 

o meno ,sol'lretti da una motivazione immune da vizi logici. Ed a questo 
proposito 1si pu� rilevare: 
-in pTimo luogo, esattamente ha 1rilevato la Corte del merito ,che 
il isolo fatto 'che un marda:piede si~ bagnato non costituLsce semp1re e di 
per s� solo una causa di anormalit� del serviziio. Un marciapiede di una 
stazione feriroviaria pu� es1s,er bagnato 1per innumerevoli motivi, tutti 
ugualmente nol'mali ,e prevedibili; la pioggia;, esigenza di rpuliz1ia e lavatura; 
situazioni _connesse con la pulizia dei vagoni (in particolare, lavatura 
,cJiei vetri); vifo:rnimento d'acqua ai ,serbatoi delle riHrate dai vagoni; 
ca1si accidentali. Tutte queste situazioni ,sono nol'mali e a;irreveddbili, 
in Linea di massima, salvo che il'eccezionalit� s1ia coSltituHa daHa anormale 
quantit� di liquido che 1sia s1pa1rsa sul _marciapiede, o dalla presenza di 
avvallamenti o buche che p1rovochino poz:zan1ghere di pairticolaire profondit�. 
N� pu� dliirsi che sia noTmale e prrevedibile una bagnatura completa 
del marciapiede, e che invece sia anormale e impTevedibile una 
bagnatura a ,chiazza; in ogni caso, infatti, di bagnatura comrpleta, durante 
la fase dell'asciugatura si formano inevitalbil!rnente zone in cui l'asciugamento 
interviene rpd� rapidamente, e zone in cui il bagnato permane un 
po' pi� a lungo. Di conseguenza, l'affeiI'ltllazione dei giudici di merito, 
secondo ,cui la presenza di una chiazza di bagnato (oltre a tutto, di modeste 
dimensioni) non costitu� nel caso di specie una ragione di anol'ffiaHt� 
del servizio, appare sorretta da motivazione inecceptbile. Del tutto 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

iDrilevante ,poi ogni eventuale inesattezza della 1sentenza ima;mgnata oil'ca 
le effettive misure della ,pozzanghera, e cir:ca il fatto che il relativo aocertamento 
1sia stato compiuto da un agente della polizia ferroviaria, recatosi 
sul posto da solo ovvero ac:compag:nato da: altra persona che aveva 
as1sistito all'incidente; 

-in secondo luogo, la Corte del merito ha affermato ,che d~l verbale 
del.la polizia feriroviaria risulta �c:he non fU['ono l'eperiti sul posto frammenti 
d� vetro. Ed in effetti, nel rapa;iorto dell'appuntato Boilani ,si l!egge 
che lo stesso non trov� wacce idi 1pezz� di vetro. 

� vero che nello �stesso raprporto si ,P!recisa che il luogo dell'inciidente 
era stato spazzato �degli addetti alla pllllizia; ma da questa affe;r:mazione 
non !risulta affatto che in realt�, piriima della ripulitura, i :l�rammenti di 
vetro ci fossero, e che siano stati asportati in quella occasione. Circa la 
sussistenza dei lamentati frammenti di vetro, quindi, manca ogni prova 
in atti come esattamente ha affermato la Corte milanese. Del resto, se la 
detta Corte avesse mal interpretato o falsato il signH�cato del ra,piporto 
di poli:zia, d si trovereibbe di :l�ronte ad un travi1samento di fatti, non censurabile 
in questa sede; 

-del paa:i ineccepibile � la motivazione della sentenza iimrpugnata 
circa la mancanza di ogni prova in atti sulla prretesa natura oleosa del 
liquido �spa11s10 .sul marciaipiedJi. Sul a;iunto, le cr:iS1Ultanze del .ra,p:porto di 
polizia sono asso,lutamente �chiare. Non � affatto agevole ipotizzare come 
vo:t'lrebbe la rkorrente -che il vestito della Teruzzi potrebbe non 
essersi macchiato d'unto, perch� il corpo della donna sarebbe caduto in 
un sito diverso da quello ove era avvenuto lo 1scivolamento del !Piede, 
di nol"ma avviene ,proprio il contrario, n� va dimenticato che, prorprio 
secondo gli assunti della r1co11rente, al momento dell'incidente la chiazza 
di bagnato era in realt� p.i� ampia di quanto riscontrato dalla rpol!izia. 

Non si deve poi trascurare il fatto che un liquido oleoso awebbe 
lasciato sul marciapiede una traocia del tutto diversa da quella piropria 
dell'acqua; e l'appuntato Boilani non avirebbe certo mancato di irilevare 
quella differenza; 

-per finire, occorre ancora tener plresente che la Teruzzi non h<\ 
fornito la minima prQIVa 1s1u:l fatto che fa sua caduta 1sia 1sitata cagi()(tlata 
proiprio ed esclusivamente dalla p["esenza della chiazza di bagnato, e 
non da altre cause. Mentre non � certo difficile itpotizzare che una caduta 
possa esser dovuta, oltrech� a 1scivolamento, ad altre cause o concause 
(inciampamento; piede messo male; capogiro, ecc.). 

In definitiva, quindi, deve concluder1si 'che ci si trova di fronte ad 
una :sentenza el"!roneaanente motivata in diiritto, ma il cui dispositivo � 
invece con1oDme al diritto; in questo caso, a noa:ima dell'art. 384, 2� c., 
c;p.c, la Corte SupLrema deve limitarlSi a correggere la motivazione, come 
appunto, �SJi � fatto. Il rtcorso deve invece esiser r~gettato. -(Omissis). 


162 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 luglio 1974, n. 2141 -Pres. kard:i Est 
Mitlano -P. M. A'Lbanese (conrf.) -De Matthaeis red a'11tri (avv. 
Doria) c. Ente rdi svilupipo .in Puglia, Lucania e Molise (Avv. Stato 
Giwgio Azzariti). 

Riforma fondiaria -Dichiarazione di illegittimit� costituzionale di prov


vedimento legislativo di espropriazione -Diritto del proprietario alla 

restituzione del bene o al pagamento del suo valore -Natura -Pre


scrizione decennale. 

(Cost., art. 136; cod. civ., artt. 2037, 2038 e 2946). 

Prescrizione e decadenza -Norma incostituzionale che impedisce l'eserci


zio del diritto -Decorrenza della prescrizione dalla data del fatto 

generatore. 

(Cost., art. 136; cod. civ., artt. 2934 e 2935). 

L'azione promossa dal proprietario, dopo la dichiarazione di illegittimit� 
costituzionale del provvedimento legislativo di esproprio, con cui 
chiede la restituzione dei beni occupati o il pagamento de�l loro valore 
deve essere qualificata_ come indebito oggettivo e si prescrive nel termine 
ordinario ,decennale dalla data dell'esproprio (1). 

Il vizio di illegittimit� costituzionale non determina un impedimento 
legale all'esercizio del diritto dalla norma incostituzionale disconosciuto, 
ma pone in essere una mera difficolt� di fatto, che non incide sulla decorrenza 
della prescrizione il cui corso ha inizio rdal giorno in cui il diritto 
� sorto e non dalla data della declaratoria di illegittimit� costituzionale 
(2). 

(1~2) Oon l'affreirmazdon1e COl!ltenuta []Jelrla pirdma massdrna ,si consoLida 
l'indirizzo giurisp!rudenzdrale secondo c!Ui ha 10Jatuiria di azfone per ripetizione 
di indebito (ogge1ttdvo) quehlia piromossa dal piropirdiertiairdo dd un immobile 
corntro l'ente, a cui favo'l'e fimmorhi!le 1srte1sso � �stato esprorprdrato com pirovvedimento 
lJJegdsliaitdvo poli dfohLarato dlOJcostdtuziolOJalre (v. com. da ultimo Oass. 
l6 ap11.1iLe 1973, n. 1071; ciir. pUI1e Cass. 10' fobbirado 1973, n. 394 che peraltro 
rde:llilOJisae rgeneriiaamel!lte 1'1aziOrIJ1e come � p:elt'lllOIIlal:e a cOIOJtenuto res1Jitutoirdio 
�. Ber ulteirdiord irdfemimeniti otlstre 1e altre dectiJsdorn irdchJLarmate rJJrel testo 
delJlia 1sentenza v. Cass. 12 gennaiio 1967, n. 126, in queisita Rassegna, l,967, I, 
86 con ampia nota di irichiJami). 

Come � :noto, iinvieae, � �stata !ricOrJJroscduta natura 111sialt'cdfolt'da all'aziione 
promossa rdal Pl'O!Plt'i�e1Jardo il CrUJi teirve:no 1si!a stato ocrcupato con pTovvedimento 
d'U1I1genza, se dopo 1a soadenzra del bJJe10Jnl10 nioin vienga pronunziata 
l"espiropriaziOIJJe (dr. da ultimo Cass. 3 ottobre 1973, n. 2r4W, dn questa Rassegna, 
19'74, I, 16,6 ove iricihi:arrn.i). 

Il plt'i�II1cip1o colOJtenurtio ([]ellil:a sereonda massdma � dJe,1 tutto esa�tto ed � 
confoirme rall'insegnamemrtJo .costanroe dreJ. S.C.; V �.sient. 18 settembire 1970, 

n. rn.68, in Giust. civ., 1970, I, 1533; senit. 4 giugno 1969, n. 1959, iin questa 
Rassegna, 196,9�, I, 663 oon nota di CoLETTA, Incostituzionalit� e prescrizione. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

(Omissis). -Il cricomo � fondato anche se per ragioni diveme da 
quelle indkate dalle ricorrenti. 

Come � noto la questione in estSo rp1rospettata non � nuova, ma ha 
gi� formato oggetto di precedenti giudizli di questa Corte Suprema (Cass. 
Sez. Uin. 22 giugno 1963, n. 1706, 9 ottobre 1963, !Il. 2603, 12 geillllaio 
1967, n. 126, 27 maggio 1971, n. 1576, 23 novemibive 1971, n. 3,391 e 10 
febbraio 1973, n. 394), ed � 1stata costantemente rlisolta in senso 1contra1rio 
a quello indicato dalle ricorrenti, nel senso do� che l'azione !Pfl'OffiOtSsa 
nei confronti degli Enti di riforma al fine di ottenere, a 1seguito della 
diichiarrazione di illegittimit� ,costituzionale del decreto idielegato di �ISIPII'Oprio 
emanato in attuazione della ri.f0T1na fondiaria, la irestituzione del 
bene ha natura personale e non reale 1percih� la situazione attuale � collegata 
a quella precedente all'esproiprio da un raworto giu!I'idlicamente 
qualificato, il quale costituisce il titolo dello sposseS1Samento, titolo che 
V'iene posto nel nulla dalla declaratoria dli illegittimit� ed in base al 
quale debbono eStSere qualificati i soggetti, oriiginairi e !Permanenti, della 
["elativa controversia. 

Questi principi sono ,stati :sostanzialmente ribaditi ,con la recente 
sentenza delle Sezioni Unite n. 1071 del 16 aprile 197,3,.1a quale, modificando 
alcune contrastanti precedenti a:ffel'lffiazioni, ha qualificato la detta 
aziione personale come azione di ripetizione di inidlebtto og;gettivo, disciplinata 
dagli artt. 2037 e 1segg. c;c. pur rprrec1isando che tald no:rnne vanno 
coordinate con i principi che presiedono ai rapiporti [pubblici su cui incidono, 
cowdinamento che, da un lato, conduce ad escludere l'obbligo, 
previsto dall'art. 2037 d'i xestituire i terreni espropriati in eccesso che 
abbiano irtcevuto destinazione pubblicisti,ca e, dall'altro, diiversamente da 
quanto disposto dall'art. 2038, a mantenere il rapporto nei confu-onti 
esclusivi di una relazione tra esip,ropriato ed Ente dJi. :rliforma, senza alicun 
riflesso :sull'assegnatario. 

Non vi 1sono valide :ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale. 


Contrariamente, infatti, a quanto si afferma dalle cr:-tcO!'[l'enti, allorquando 
il trasferimento della propriet� sia avvenuto in esecuzione di un 
atto, non impo1rta se di natura convenzionale, amministrativo o no:rnnativo, 
e la domanda di restituzione slia fondata sull'ac,certamento della 
invalidit� o dello scioglimento del ,precedente vincolo in attuazione del 
quale la consegna ebbe luogo e non gi� sull'affe1rmazione del diJritto di 
propriet�, difettono gli elementi caratteristki :dell'azione reale in quanto 
in tale ipotesi l'azione � diretta ad attuare il ,dliritto dell'attore ad ottenere 
dal convenuto fa il'."estituzione della cosa oggetto della i)recedente 
consegna, come conseguenza della invalidit� o dello scioglimento del 
rapporto giuridico. D'altra [parte, come si � accennato, 1Se il bene di 1cui 
si chiede la restituzione � :stato permanentemente destinato a soddisifall'e 


164 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

un pubblico interesse, il diritto del privato non � suscettibile di reintegrazione 
in forma specifica, giacch�, peir il divieto sancito dall'art. 5 
della legge sull'abolizione diel contenzioso amministrativo, non � consentito 
al giudice di disrporre la restituzione del bene, importando una 
tale pronuncia la revoca dell'atto amo:nini:sitrativo di destinazione del 
bene stesso. 

Ma sie si deve escludere che p0tsisa quaUficarsi come azione reale la 
domanda dii restituzione dei terreni illegittimamente e1srpTbpriati, domanda 
del resto mai ,pirQ!posta dalla De Matthaeis, devesi del pari eStcludere 
che la responsabilit� degli Enti di riforma conseguente alla declaratoria 
di illegittimit� del de1creto delegato di eSifPiroprio trovi fondamento in un 
fatto ille1cito, come ritenuto dalla :sentenza ini.pugnata. Come, infatti, � 
stato rilevato nelle menzionat� sentenze n. 1705 e 2,6'83 del 1963, e n. 126 
del 1967, fonte della responsabilit� degli Enti di iriforma non pu� essere 
il comportamento col1p01so -0 dol0tso degli Enti 1stessi (I�er avere pireparato 
gli atti necessari all'emanazione del decreto presitdienziale di eSlfP!roprio, 
in quanto dovendo tale provvedlimento iricondull'si eStclusivaimente alla 
volont� dell'organo che lo eman� ed alla valutazione compiuta dallo 
stesso sulla suStsistenza dei Tequisiti di legittimit� dell'esrp1ro[p'riazione, 
quel COlffilPOrtamento non � in nesso di causalit� con la illegittimit� del 
provvedimento stesso e con il conseguente danno 1subito dall'eSJ91ropiriato, 
mentre gli atti emessi dagli Enti di riforma, in esecuzione del decreto di 
esproprio, prima della declaratoria di illegittimit�, non possono considerarsi 
illeciti perch� gli Enti, nel compierli, hanno adempiuto ad un 
obbligo :Lmposto da una norma al momento eftkace. DeveSti, pertanto, 
riconoStcere che inesattamente la :sentenza denunciata ha qualificato come 
azione di rtsardmento del danno, sog~etta al termine di prescrizione 
quinquennale quella promossa da chi, a ,seguito drellla decla:ratoria di 
illegittimit� del provvedlimento di espiroip:rio, chiede la restituzione dei 
beni illegittimamente esrplt'orpriati o il rpagamento del valore dei beni 
stessi, dovendo invece l'azione stesrs1a esseTe qualificata come azione di 
indebito oggettivo, peT la quale, trova appUcazfone il termine decennale 
ordltnairio 1pirevi1srto dall'art. 2946 c.ic. 

Che, poi, la De Matthaeis abbia in effetti ;piropos:ta quest'ultima 
azione ,costitu:LStce affermazione sulla cui es1attezza non � lecito dubitare, 
se 1si considera che, con l'atto introduttivo del giudizio, la De Matthaeis, 
non soltanto ha agito ,per il r:tsardmento dei danni a lei derivati dalla 
illegittima espiropriazione, ma anche ha 1chiesto la cond;mna dell'Ente dii 
Svilupipo al pagamento del � controvalore � dei terreni es1prorpiriati in 
eccesso e gi� asisegnati ai contadini, domanda quest'ultima che � ben 
posrsibile inte!'IPretare come domanda di ri1petizione di indebito og.gettivo 
perch�, come dianzi detto, avendo i ter>reni ricevuto la destinazione pub




165

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

blicistica, l'oggetto del dirritto dell'esproipiriata era costituito dal valore 
del bene perduto. 

Del pari non � conte:Stato che, al mOIIllento della proiposizione dii. tale 
domanda, il termine decennale di :prescrizione, al:meno ,per quanto riguarda 
la De Matthaeis, non era ancora deco:riso. 

� Vero � che la COII'te di a1p1pello ha iritenuto, se si � iben comprreso 
il suo rpensiero, la irrilevanza della pronunciia di illegd.ttimit� del 1Prrovvedimento 
di espr01Prrio .per es1sere ONllai la �situazione consolidia<ta, a 
seguito del1l'interrve:nuta pr,escrizione, ,ma anche a 1seguiito dell'assegnazione 
dei terreni aii contadini ed a.l pagamenrbo dell'inidennit� di esproprio, 
ma tale ulteriore argomentazione � certamente erronea in quanto, 
una volita esd.1usa l'estinzione del diritto dell'esprroprriata all'equivalente 
pecuniario dei benJ illegittimamente esprop!l'liati, i dedotti eventi non 
sono �certamente idonei al co:nsolidamento del craprporrto giu1ridico che 
quel diritto concerneva. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2285 -Pres. Giannattasio 
-Est. Pajardi -P.M. Valente (diff.) -Mintstero Finanze 
(avv. Stato De Franci:sci) c. Fallimento C.E.A.M. dii Mintol.:lli A. e G. 

Fallimento -Decreto cli chiuslira in pendenza di termine per ricorrere 
contro il piano di , riparto -Legittimit�. 

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 118 e 119). 
�Legittimamente � dichiarato chiuso il fallimento anche se � pendente 
il termine (annuale) per ricorrere ex art. 111 della Costituzione 
avverso il piano di riparto finale (1). 

(1) Se,condo l'art. 118, n. 3 L.F. i1l falilime,nto si chiude quando si'a stata 
comptuta lia :riiprurtizdone finalie dell'attivo. 
Pu� pertanto condividersi l'affermazione della sentenza, la quale dichiara 
che la pendenza d�l termine per proporre l'impugnativa contro il piano 
di. ripa.irto non esclude l:a leidttnmit� del decreto che dichlarra .La .chiusura del 
faUimento, sempcre che narturrialo:nente ,siJaino �esaurrd.te le opelt'lazioni re:Lattive 
allia ripartizione de1l'atrbivo (cfr. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, 
MHano, 1974, vol. Hl, p. 17�61; FERRARA, Il fallimento, Milano, 1974, p. 555). 

Un pmimo motivo di pe11pLess1it�, tuttavtiia, nasc1e dal priinc:ipdo, perralitro 
presupposto pi� <Che afJieTmafo; seco1Dido cui il teo:-.mtne peir prroporre il 
ricorso per oassaziton� ex art. 111 dellia: Costi<tuZJione aivveTso dl decreto 



166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

emesso �ex art. 26 L.F. da:l rtriJbum1aiLe :Ealllimel!l.twe a seg1uilito di riOO['�SO avverso 
il piiano dli rtlipairto 1appa:-oviaito dal g!i.udioe del!egiato, sa1I1ebbe aJ!ll!llUJale�. 

Lnvero, con sentenza 8 [lOVemb1t1e 1973, n. 2930 (in questa Rassegna, 19�74, 
I, 406) lo :stesso S.C. ha afformafo, che dertto tenni.ne � di sessanta giiocrni a 
decor:vere dal deposito dn �canoeliiell'li~ deil. de�creito. 

Altro motivo di perplessit� sorge leggendo la sentenza l� dove afferma 

che ~l'unico ipunrto di res:i1stenza dei1la situazione .giIUJr:i,di.ca processuale del1'
Am.miJniJs1IDa2lione del:Le Fiinanze pu� ~del!l.tdooarsii nieiI. fatito che al momento 
della .p1t1esentaziJone dleJJia dJstanzia dd msinua2li.one tairddva, cio� ail 19 settembre 
1970, H piano dd crip:a:vto nol!l. &a stato ancora 11edaroto, venendo, irufa.tti, 
diepostta:to 1il 19 ottob1t1e 1970 �.Ma, sii aggliungie subiito, .che �non � sotrto tale 
profilo difensivo che til rii.corso m esame � staroo p1rospettaito �. 

Con il rprimo motivo di ricorso, cos� come rlisul�ta rd1assunto nrula 
stessa decisd01I1Je, l!a p ..a. lamentav�a che � e:rroneamente (fosse) stato chiuso 
il jjalJI:imenfo dail. momel!l.1lo d11e �allia data de[ decreto impugna1lo non sd conrosceva 
1anc0111a quale esito 1avr1ebbe avuto urna rlichi1e1sita di ammdssdone al 
passlivo rituaimente dntl1odotta �. 

Oria semb11a che� con ta1e motivo 1a p.a. intendesse sottopowe all'esame 
del1a Coote pa:-opriio il �punto di resiistenza deHa situa:zOOne giiur1idica 
processuale �. 

I 


I 




SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 ghigno 1974, n. 426 -Pres. De Capua Est. 
Rizzo -Torxaca ed altri (avv. De Fertrari) 1c. Ptrefetto di La 
Spezia (avv. Stato Ferri), Comune di La S[lezia (avv.ti Nigro e 
Galeotti) e Coop. ed:il. � Trieste � (n.c.). 

Edilizia popolare ed economica -Piani ex I. n. 167 del 1962 -Domanda 
di edificazione diretta -Commissione ex art. 11 -Parere -Impugnativa 
diretta della deliberazione -Inammissibilit�. 

Edilizia popolare ed economica -Piani ex I. n. 167 del 1962 -Impugnazione 
c�el decreto di esproprio -Ammissibilit� di censure contro il 
parere della Commissione. 

Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Procedimento 
derogatorio ex art. 1, 1. n. 217 del 1965 -Rapporti con la I. 167 Effetti. 


Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Commissione 
ex art. 11 -Legittimit� della delega del sindaco ad un assessore. 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� di motivi 
concernenti atto diverso. 

Il parere della Commissione prevista dall'art. 11 della legge 18 aprile 
1962, n. 167, pronunciato ai sensi dell'art. 16, secondo comma, di detta 
legge, in ordine alla domanda di edificazione diretta presentata dai proprietari 
,dei terreni compresi nel piano delle zone da destinare all'edilizia 
popolare ed economica, si inserisce nel procedimento contemplato dall'art. 
16; detto procedimento inizia con le domande dei proprietari deile 
aree comprese nei piani approvati, da presentarsi entro il mese di novembre 
di ogni anno, e si conclude con il provve,dimento del Sindaco 
per la concessione (o il diniego) della licenza di costruzione, su parere 
conforme della Commissione, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle 
aree comprese nei piani e sempre che non sussistano prevalenti esigenze 
degli enti indicati dall'art. 10 della legge citata; tale procedimento 
si differenzia nettamente rispetto a quello di espropriazione -che inizia 
con la domanda degli enti indicati all'art. 10 e si conclude col decreto 

�del Prefetto -e pertanto la censura relativa alla asserita illegittimit� 

(*) .A;Iila redaz:ione de'li1e maissime e d~~lre note di questa sezi-One ha 
collaborato l'avv. RAFFAELE TAMIOZZO. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

168 

deLla deliberazione della Commissione non pu� essere proposta in sede 
di impugnativa del decreto di esproprio (1). 

In sede di ricorso avverso il decreto prefettizio di esproprio, proposto 
dagli enti previsti dall'art. 10, legge 16711962 � ammissibile la censura 
relativa alla illegittimit� della deliberazione della Commissione di 
cui all'art. 11, con la quale si esprime parere favorevole ad includere 
i terreni dei ricorrenti nell'elenco annuale delle aree da espropriare, considerata 
la s�ua natura di atto presupposto rispetto al provvedimento di 
esproprio e considerato inoltre che per essa non viene prevista ,dalla 
legge nessuna forma di pubblicazione o di notificazione (2). 

' 

Poich� l'art. 1 della l. 29 marzo 1965, n. 217 contempla, in via 
temporanea, un procedimento che deroga a quello �ordinario di c_ui alla 

l. 167 /1962, stabilendo che per tre anni dalla data della sua entrata in 
(1-5) Sulla Commissione prevista dall'art. 11, secondo comma della 
legge 18 aprile 1962, n. 167. 

Con deci1sione 16 fiebbraio 1971, n. 13.9 (i.in Il Consiglio di Stato, 1971, I, 
212 e R.A.S., 1971, I, 588) la Sez. IV quaiLifk� iLl provV1edimento di assegna:
ziione de111all'ea 1aii sensli delLa lLegge 18 apr,ii1e 1.962, n. 167, pex la sua configuraziione 
oggettiV1a e .sog,g,ettiva, nonch� peir i suo1i oiwatited foirma:li e sostainzi,
aLi, un �atto dotato di e1evata itntenslirt� gliurddlica � che si rifliette 
conseguelD!temenite sul piano delta tutela giuri1sdiziionaJle, pos:tul.ando l'immediata 
e 1autonoma proponibilit� de[[ ricoirso ditnan.zi al Giudke amministrativo 
a pena di deicadenza. . 

Ln quell'occiasdone la Sezione ebbe a sviluppave pairtko1air�mente la 

natum dei compiti aittrdbUliti 1a1La Commissione p!l'evista daWairt. 11 della 

legge 167, precisruJJdo che essa non �effeittua solo un aipprezzamento liimirtato 

a1re specifkhe �e1sigenre costruttiV1e di oiasCUJn sog�getto, ma viene i<nvesti.ta 

della valutazione di tutti i 'Pi!'ObJ.emi che conceirnono il.'utHizzazione delle 

aree, in rappovto al'.La globaife 1esrpansione dei1l'attivit� amministrativa, colle


ga�ta all'attuazione del piano di zona; 11e sue deliiberazioni, pertanto, sono 

determi1DJainti ed esplLicano um.a elevata forza di ptmetrazione nelJle attivit� 

voiJ.te al raggiungimento deg1i. scopi edilfai. 

Con successiva e pi� reoe1DJte dectiisiom.e 26 ottobre 1973, n. 885 la Sez. 

IV (in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1283) ha :fllissato hl .pll'lincipto che iii. pro


p11~et80'.'io di un'rur1e1a destinata alil1a costruzrLone da fabbr1icarti popolairi ed 

economici, che abbi,a fatto domanda per il.'1asse1gnazione in suo :f)avore 

dell'intera area ai fini de11a costruzfone dixertta ex oot. 16, Legge 167/1962, 

� interessato �a riicorireve avV'erso, dl provveddmento con dil qua1e wene di


sposta l'assegnazione nei suoi confronti solo di parte dell'area, sia sotto il 

profilo del mancato accoglimento integrale della sua istanza, sia perch� egli 

diventa soggetto ad espropriazione per la restante parte del terreno. 

Nehla stessa decdsiiJone 885/1973 vengono chiai:riti alcuni aispetti p:roce


duvali �ineventi 1a1l'oper.aito 'deJ.La Commiss1one �e pd� partico1airmente aille 

moda1it� di svo1g;imerno de1i lavoru i.in seno 1alLa medesima: 

a) .anzitutto, in Tie11azfone alJ.'art. 67 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, 

reoainte il l'egolamento per .l'�esecuzione de1la legge comuna1e e pa:-ovincia::e 

(secondo il quale il SiJJ:lJdaco o1tl'e ad urna deLe,gia g;ene1rialLe ad un Aisses


\ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 169 

vigore le aree fabbricabili necessade per attuare il programma .della 
Ges.Ca.L. e degli altri Enti indicati dall'art. 1 O della l. 167 sono acquisite, 
anche mediante esp1�oprio, nell'ambito delle zone destinate alla 
costruzione di alloggi a .carattere economico e popolare dai relativi 
piani, anche se questi siano stati adottati solo con delibera del Consiglio, 
Comunale, approvata dall'autorit� tutoria, va ritenuto legittimo 
l'operato della Commissione prevista dall'art. 11, l. 16711962, costituita 
in epoca anteriore alla approvazione ministeriale del piano di zona, con 
conseguenziale legittimit� anche del decreto prefettizio di esproprio (3). 

Anche se nulla dispone al riguardo l'art. 11, l. 17611962, deve considerarsi 
legittima la delega del Sindaco, in persona di un assessore, per 
la presidenza della Commissione prevista da detto articolo (4). 

Va pronunciata l.a inammissibilit� dei motivi di ricorso concernenti 
un atto diverso da quello impugnato (5). 

sove �effettivo 1a suppliido in oaso c:fil b1sogno, pu� fraire anche speotalii delegaZJiond 
1ai 1s1ngolii assessori), ben pu� dl SdrnJdaco ri1'asc:i1al:'e apposita del1egia 
a.U'Assessore a1l"eddJii.2Jda dl quale -tLn tal caso -J.1egittimaimente p1restede 
la CommissdoltlJe oomunaJ.e peir la scelta del.lie 1aff"1ee itl!ell'ambdito del 
pi,ano comunalie peir l'1ec:filldzda POIP01are ed ec01I1omd.ca (.prdncipdo che trova 
espliidta oonfeirma .anche nella decisione che si =orba); 

b). 1a:Ltl'ettanto 1egiittrima deve esseCl'e ritenuta -!in 1asse111Z!a dii norme 
in contriaai1o -Ja deiLeg1a da parte del Oapo diell'Uffildo T1ecndco comunale 
ned con&roll1ltri ,c:fil un funzionair1io c:fil detto Uf:fiicdo, che ne a:bbia la necessarla 
capactt� professiona'.Le, a partecipare ai lavori della Commi,ssione in 
paroLa; 

e) potch� le sedute deU1a Commissdoo1e non 1sono segireifle, lreg.Lttrimamente 
pu� 1ad 1esse assd'9tere, senzia voto, un funZlionario delila Ammd'DlistraZJione 
�oomunaLe lincarioartn deillia VieirballdzzJazdOIDie die1le delliiibeir1e. 

Non risultano 1altrd pirecedenti dn materia. 

E' da teneir .piresente, comunque, che ll.'1arrt;. 38 de1la 1Leg1g1e 2,2 ottobre 
1971, n. 865 ha modificarto �1:1adica1meiillte La dtscdpll.dna oo11illelllJUta !IJJell'art. 11 
dellia 1. 167/1962; in pwtic0Lair1e, per effotto di dette modifdiche, 1]Ja Commtssione 
a;>1J:1ewsta dall'oo1gtLnardo secondo comma delll'ar�trico�o medesimo � 
stata .soppiressa (cfr. illl dottrma .ANNUNZIATA, La legge sulla riforma della 
casa, Napolii J01vene 1972, pa.g. 161 e seg.). 

Su1la tnammiss1bHit� ded motivi concernenti attri diveirsi da queiLlo 
impug:narbo, pr1incipio da terrupo ccmso11dato, .seginalliiiamo 11e pii� veoenti decisioni: 
Sez. IV, 13 novembcr'e 1973, n. 1000, Il Consiglio di Stato, 1973, I, 
1569; Sez. IV, 30 novembre 1973, n. 1144, ivi, 1973, I, 163.3; Sez. V, 11 febbraio 
1974, n. 88, ivi, 1974, I, 235; Sez. IV, 1:2 f.ebbr1aiio 1974, n.-181, ivi, 
1974, I, 211; S1ez. V 1 marzo 1974, n. 211, ivi, 1974, I, 429; Sez. V 19 aip1I1iJe 
1974, ltl. 295, ivi, 1974, I, 51912; Sez. IV, 28 maiggio 1974, n. 386, ivi, 1974, I, 
728 (con :riifeirimeinto specifico :alla i:niammissdbd[lit� di mot:ivii aiggtlulllti concernenti 
atti nuovii ci ddversd da quelli impugnati con iJ. riico1J:1so pirincipale); 
Sez. IV, 27 settembve 1974, n. 626, ivi, 1974, I, 1034. 

R. TAMIO'.Z;ZO 

170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 431 -Pres. (ff.) 

Benvenuto -Est. !annotta -Picone ed .ailtri (avv. Sol'lrentino e 

Luipoli) c. Ministero Poste e Telecomunkazioni (avv. Stato Bruno). 

Pubblico impiego -Stipendi e assegni -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni 
-Funzioni di qualifica superiore -Conferimento -Provvedimento 
formale -Necessit�. 

Pubblico impiego -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni 
superiori -Istanza per il conferimento -Silenzio della P.A. -Illegittimit�. 


Giustizia amministrativa -Termine per ricorrere in materia di pretese 
patrimoniali -Termine di prescrizione. 

Ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, l. 27 febbraio 1958, n. 119 (con 
le modifiche apportate dall'art. 15. secondo comma, l. 31 ,dicembre 1961, 


n. 1406), nell'amministrazione delle poste per ottenere il conferimento 
dell'incarico di svolgimento di funzioni della qualifica superiore � previsto 
un procedimento al termine del quale viene emesso il provvedimento 
ministeriale di conferimento dell'incarico; pertanto non � sufficiente 
a tali fini il semplice fatto di reggere un ufficio (1). 
(1-3) Impiego pubblico. Conferimento delle funzioni di qualifica superiore 
e relativo trattamento economico. 


Questa de1cisd.0I1Je ha anz�iiturtto ribadiito ~a �impresC�Jndtlbi[�e neceissiit�, 

per dil �dtlpendente pubbWiico, rai filmi dtl poiter conseguicr:'�e iil imttamellJto eco


nom1co di servizio pit'evirsto per iLa qualillfil.ca superioil'e, deil formale provve


dimento rndsn~steriaiLe dli confetriimernito deLl'i'lllcrao:ico. 

Il caso di specie riJgruardava 28 riJOO!t'Sri. �dtl diilpende1nti dcliLe Poste, che 

fonda'V'i:i11.1Jo �1a lorro richiesta surl testo de'1l'au:-rt. 51 deJJLa 1. 27 :fiebbit'aio 1958, 

n. 119, modicfLcarto dalil'alflt. 15 dellr1a L 31 dicembre 1961, n. '140.6. 
Ln tai1e n<>Tmaitiva 1costainte � il rifierimrellJto ,aJrla quaiLif�ka dii � funzionario 
1mcairLcaito � 1e arl � confecnimellJto �dtl incarko � ; conseguellJtemenrte non 
basta �iJ1 1seimpiLi.ce affidamento termrpoit'aneo deUa r.eggen:m d!eiLil'ufficio, n� 
pu� esser:rie con:fiuso l'mcairtco con 1a semplice pil'epooiz:ione ailtl'ufficio, po!ich� 
pu� ,effe1Jtirvraimente prairilaxsi dri 1�l!1cairiico sol.o qruai1oo:ra ,sriJa stato pl'eventiV'aimente 
svdlito turtto :il procedimento per il suo conferimento, pirooediment� 
che ll!a citaita norimartiv;a disciipili:Lna irn modo punwale fino aiL provvedimento 
ministeriaLe finale, in �assenza dei!. quai1e ,e in dri:fietto deil procedtmento 
che lo p['1ecede non � possLbile identificare a1cun incamco rile�vante 
ai filni del ll'�JCono1scime'lllto dea. 1ll1attamento economico pli� :fiaivoo:evol1e. 


Una deroga 1ail rispetto 1scirupoloso 1dtl ta1e pl'ocedura compoit'rte['ebbe la 
vrio1azione non sol1o delle norme SO![Jll'a <Citate ma ainche degili airtt. 81 e 97 
de11a Costituzione, �sotrto il idupilfoe profilJO idcliLa �LersiOl!le del pil."irncipd.o di 
legalit� de11a �spesa prubbilioa e del mancato :rrirsip1etto delile 1eSILg�e1I1Zre di pondera:
zitone e iJmpairzi1arlit� dell'azione am.mimstrativa arl 'cui sodddisfaiciimen:to 
sono per l'appunto pl'eordinaiti i prQ1VVe1dimenti ammh�istrativi. 


~ 


Al �rig1U!a!'do di pa:rrtkoiLaire intetl"�sse ciil'oa il 1IDarttai.ITlffilJto economico 
di impi1egiaiti di un .ente pubbilico ,sono 11e due decd1sioni 6 :fiebbit'aio 1973, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 171 

� censurabile il silenzio tenuto dall'amministrazione sulle istanze 
presentate per ottenere un provvedimento autoritativo in tema di conferimento 
di incarico di funzioni superiori, e ci� in forza dell'art. 51, 
ultimo comma, l. 119/1958 nel testo modificato dall'art. 15, secondo comma, 
l. 1406/1961 (2). 

n. 77 ,e 16 nwembr'e 1973, n. 874 delELa Sez. V deJ. C<msdgldo di Stato, conoevnenti 
ai1cu1Illi rfom1sd (p'rorposrti da dipe1t1de�nti del Oomune dd. Roma, appartenenti 
a:l!la caitegoda �e1se1cutivia, per otteneil1e il trattamento economico 
deLLa �cairr1era di .conoe11Jto iin l'eliazione aJ.we mansdo!tlli e1serci~te (ill1 Il Consiglio 
di Stato, rn74, II, ;rispe1ttivamente 575 e 577 con mota di ToDARo); con 
esse vi1ene riconosciuto che J.'E[]Jte pubblllico che wtiil.izzd i propri rupendeniti 
in mal!lJsioni suiperiori a queJ.J.1e pl'evdste c�aiLlia caitego;rJa di aippartem.enza 
pone per ,l'apip:unto in es:sell'e un compoir>tamelllJto vii.z:iato da �eccesso dd pote11e 
re vfo1a i principi di una r�etta 01rgan�.zzaz:ionre de�g11ii uffici, .Tndipendenitemente 
daJ.J.e evien:tuaJ.i sdituaziom:i 'di �nrec,essl�Jt� ,tran.siito!rie ed e,ooezionraJ.i che 
abbirano detemninato detta utiJ.d.zzaz:ione. . 
Precisa �ancoca lia Sez.io[)le che wa giurisprudem:za del Consigldo di Sitaito 
-sec<mdo lia quaJlie, prer mdiV1tduwe lo stato g:iUJl'idiJco e fil tmttamenito 
eoonomko del pubblico d:iipendeme, orccol'ir�e :lla1re rif�erimento non gi� aihle 
fUJnziond. �ef:lie1Jti'V1ameme �eserdtate ma u1Illi�carmen1Je agli atti di nomina e 
promozione -�OOl!l!Se!rVa wa .sua vialid:iit� aJilche dorpo J.'enitrata lin vigor0e della 

l. 20 maggio rn70, n. 300 (staituto dei wavooaitori); ta1e principio vai rperailtro 
raoOirdinato ,con iJ. 'combd!llraito ,disposto� degli axitt. 13 e 37 di tale Sltatuto, 
nel 1senrso do� che, quaJ.ora J.'imp!i.1egaito di un ente pubblico venga eccezionrailimente 
adibito 1a mansioni di oategoria :su1pexdoir1e a queJ.Wa rdi aippairteIllenZJa, 
g1i .spetter� il tr:aittamento ,economico� propird.O della categorl�la ir:ueJ.J.a 
qwaJ.e espJ.eta 1e mal!lJsioni, quallo11a benriinteso l'Ente pubblico non abbia 
dihnerisameme d1scipliI11aito tale siJtUJazdone. 
A questo iplU!IlJto oocO!IIDe 'te(l]Je'r Pir'esente che proprio �COill ila dtata decisione 
n. 77/1973 anche il Cornsig1io di Stato' ha riconfermato che iLe noirme 
su11o statuto dei '1avocatoir'i non trovano arppJ.icazionre nei!. ra;pipmrto di imptego 
stata1e: mgd.Olll per .cui, mentre � possibile dJ. �!richiamo agli artt. 13 
e 37 de1lo statuto .ove si v:e!rta in tema di :riapipocto di dmp1ego. con eir:uti 
pubbltoi, analogo richiamo 1I1Jon � consentito quando �si tr:aitti di li.mpd.ego 
staitaile: hl Consiglio di Stato ha cio� condiviso pi�'ename1nte wa !i'nrteiripire�taZJione 
restriittiva deJ.J.a CC>ll'te rdi Cassazione (dr. Oass. SS.UU. 6 mag.gd.o 1972, 

n. 1380 in Giust. Civ. Mass.� 1972, 748). 
011bene, ,ge per i ,settori del'l'I�Jmpioegor �Statale, nei quaJ.d. -come peir 
l'Amministrazione delle Poste -esiste una espressa disciplina, ben pu� 
essere riconosciuto il trattamento pi� favol'evole, appare �evidente che, nei 
casi! in cui una tale disciplina non esista e a maggioT ragione in quelli in 
cui esistano espresse norme, anche regolamentari, che vietino l'affidamento 
di incarichi propri della qualifica superiore, non potr� mai trovare applicazione 
il detto trattamento di favore, in Telazione al particolare rigore 
che disciplina la materia, anche sotto il profilo della necessit� del rispetto 
di norme costituzionali. 

N� varrebbe il richiamo all'art. 36 della Costituzione, poich� proprio 
a tale proposito il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione 
Siciliana con decisione 18 maggio 1972, n. 3�62 (in Il Consiglio di Stato 
1972, I, 1248) ha chiaramente precisato che il precetto di cui alla citata 
norma costituzionale (secondo cui � il lavoratore ha diritto ad una retri


7 



172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
In materia di pretese patrimoniali di impiegati pubblici, il giudizio 
172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
In materia di pretese patrimoniali di impiegati pubblici, il giudizio 
amministrativo pu� essere instaurato nei termini di prescrizione anzich� 
nel termine di decadenza (3). 

buzione proporzionata alla quantit� e qualit� del suo lavoro... �) non � 
invocabile nell'ambito del pubblico impiego per fondare una pretesa alla 
retribuzione ineTente alla qualifica superiore, della quale si assumano 
svolte le funzioni relative. 

L'interpvetazi:one ruddetta, anch'essa evidentemente I'iestrUltiva, deil


� l'avt. 36 1irova ulterim:ie ,con:f�erma, �Con idgiuairdo a dirpeiilldenti di ernti pubb1ici 
(Opera Sila) nella decisione d�!Wa VI Sez., 20 settembre 1972, n. 481 
(in Il Consiglio di Stato 1972, I, 1543) che esclude la legittimit� della pretesa 
alla retribuzione della qualifica superioTe anche nel particolaTe caso 
di esercizio di fatto,del1e mansioni di detta qualifica da parte di un dipendente 
che agisca in situazione di carenza di potere e la cui investitura 
manchi del tutto o sia giuridicalmente inesistente. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in 
u.na deci1sioine de1l 1971 (22 ottobre, rn:. 410, Il Cons.iglio di Stato, 19'71, I, 
1996) escluse esplicitamente l'applicabilit� al rapporto di pubblico impiego 
anche dell'art. 2103 e.e., secondo il quale B. lavoratore adibito a mansioni 
diverse da que11e per cui � stato assunto ha diritto al trattamento economico 
corrispondente all'attivit� effettivamente svolta (in termini-cfr. anche 
Sez. V, 20 mairzo 1965, n. 254, ivi, li965, I, 474; Sez. V, 26 geiilJilaio 1963, 

n. 16, ivi, 1963, I, 35). 
Si seginaili�, infilne il:a decisione die:hlia Sez. VI, n. 275 del 14 apritle 1970 
(in Foro Amm.vo 1970, I, 2, 509), che si affianca�ailila decisi.eme che sd annota, 
della quale costituisce espTessa e rigorosa conferma. 

In merito al consolidato princilpio giurisprudenziale, secondo cui per 
le .pretese patrimoniali in materia di pubbUco impiego il .giudizio amministrativo 
si pU� instaurave nei termini di pr.escrizione e non di de.cadenza, 
ricocdiaimo Le seguenti de:Ci1siocni: Sez. VI; 3 :fleb'brai:o 1970, n. 79 in Il Consiglio 
di Stato, 1'970, I, 268; Sez. V, 30 marzo 1971, n. 328, ivi, 1971, I, 525; 
Sez. IV 2 luglio 1971, n. 646, ivi, 1971, I, 1314; Sez. IV 13 luglio 1971, n. 711, 
ivi, 1971, I, 1343; Sez. V, 7 marzo 1972, n. 162, ivi, 1972, I, 386; Siez. VI, 30 
maggio 1972, n. 279, ivi, 1972, I, 1148; Sez. IV, 16 novembre 1973, n. 1057, 
ivi, 1973, I, 1582; Sez. VI, 29 genn&o 1974, n. 617, ivi, 1974, I, 152; Sez. V, 
8 febbraio 1974, n. 109, ivi, 1974, I, 250. 

R. TAMIOZZO 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1974, in. 45~ -�Pres..Ucee1latore 
-Est. !annotta -Graziani (avv. Maritignetiti) �C. Ministero InJtemo 
(avv. Stato Cairafa). 

Giustizia amministrativa ~ Provvedimento impugnabile � Scioglimento di 
associazione politica e confisca di beni � Art. 3 L. n. 645 del 20 giugno 
1952 � Natura � Impugnabilit� � Sussiste~ 

Competenza e giurisdizione � Scioglimento cli associazione politica ex I. 

n. 645/1952 � Rapporto tra la XII disp. trans. Cost. e l'art. 18 della 
Costituzione � Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 173 

Partiti politici -Associazione politica -Ricostituzione del �partito fascista Presupposti 
per lo �scioglimento ex I. 645/1952 -Necessit� del deposito 
della motivazione della sentenza penale di condanna -Non sussiste. 


Partiti politici -Associazione politica -Ricostituzione del partito fascista . 
Presupposti per lo scioglimento ex l. 645/1952 -Pendenza di appello 
avverso la sentenza penale di accertamento della natura del Movimento 
-Irrilevanza. __. 

Costituzione della Repubblica -Questione di costituzionalit� � RicOstitu� 
zione del partito fascista -Art. 3 I. 645/1952 -Contrasto con l'art. 27 
Cost. -Manifesta infondatezza. 

Giustizia amministrativa -Responsabilit� civile di associazione politica Difetto 
di partecipazione al procedimento penale � Irrilevanza. 

Costituzione della Repubblica -Questione di costituzionalit� -Ricostituzione 
del partito fascista -Art. 3, primo comma, l. 645/1952. Contrasto 
con gli artt. 3, 18 e 49 Cost. -Manifesta infondatezza. 

Il provvedimento di scioglimento di una associazione politica e di 
confisca dei beni, previsto daU'art. 3, legge 20 giugno 1952, n. 645, � privo 
del contenuto tipico degli atti politici -i quali sono attinenti alla suprema 
direzione dello Stato nel suo complesso -e pertanto, data la sua 
natura vincolata di tipico provvedimento amministrativo, � ammissibile 
nei suoi confronti il ricorso giurisdizionale (1). 

(1-7) Sentenza e provvedimento amministrativo: rapporto effetti e limiti 
in relazione all'art. 3 1. 20 giugno 1952, n. 645. 

L'art. 3, primo comma, 1. 20 giugno 1952, n. 645 �recita testualmente: 

� Qualora con sentenza risulti accertata la riol'.'ganizzazione del disciolto 
partito fascista, il Ministro per l'Interno, sentito H Consiglio dei Ministri, 
ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento�. 
Il provvedimenito di 1sciogldJmenito -secondo la decisione che sd annota 
-� di naitll!ra vincolata attesa La 1ooimessione aisSOll'UJta �tra senmenza e 
adozione del provvedimento medesimo: �il Ministro ordina� va interpretata 
come formula impositiva del dover.e di scioglimento e confisca, ci� 
in relazione alla natura imperativa delle disposizioni giuridiche di cui alle 
norme della I. 645/1952, caratterizzate da una fonte di rango costituizionale 
rappresentata dalla XII disposizione transitoria della Costituzione. 

Presupposto indispensabile per �l'adozione del provvedimento amministrativo 
di scioglimento e confisca � la sentenza. 

Nel caso di specie alla data del giorno �di emanazione del provvedimento 
impugnato (23 novembre 1973) non era stata ancora depositata 
la motivazione della sentenza 21 novembre 1973 emessa dalla 8ez. I penale 
del Trib�nale di Roma; la motivazione venne infatti depositata in Cancelleria 
il 9 febbraio 1974. 

Peraltro la assenza di motivazione relativamente al periodo intercorrente 
fra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione 
non importa in alcun modo l'inesistenza giuridica o la nullit� della 



174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


Dato ii carattere speciale della disposizione XII transitoria della 
Costituzione rispetto aH'art. 1 R della ste.~sa Carta Costituzionaie, rientra 
nena giurisdizione del ConsigUo di Stato la controversia relativa al provvedimento 
di scioglimento di una associazione politica avente per fine la 
riorganizzazione del Partito fascista, di confisca dei beni del medesimo 
(2). 

Nel giudizio penale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 472 
e 151 c.p.p., l'intervallo di tempo fra la lettura del dispositivo in udienza 

sentenza penale; infatti nel giudizio penale l'emissione della sentenza non 
coiJIJ.cide sempre e comunque con il deposito della motivazione. 

Dalla decisione �Che si annota, la cui motivazione -ci sia consentito � 
di una particolar.e ed estremamente rigorosa chiar.ezza espositiva, possiamo 
~issare i seguenti punti: 

a) l'art. 472, secondo �Comma, c.p.p. dispone che '1a sentenza � deliberata 
subito dopo il dibattimento e che il dispositivo � letto nella stessa 
udienza; 

b) l'art. 1'51 primo comma c.p.p. dispone che gli originali delle sentenze 
pronunciate a seguito di dibattimento sono depositati in Cancelleria 
non oltre il dedmoquinto g.iorno da quello della pronuncia; 

e) la scissione temporale tra l'emanazione della sentenza e il deposito 
della motivazione � pr.evista testualmente dall'ordinamento processuale 
vigente, che, infatti, non prevede alcuna nullit� per tale scissione; 

d) l'art. 184 �.p.p. precisa che � l'inosservanza delle forme prescritte 
per gli atti processuali � causa di nullit� soltanto nei casi in cui questa � 
comminata espressamente dalla legge �; 

e) il dispositivo della sentenza priva di motivazione non � riconducibile 
a nessuna delle fattistpecie previste dall'art. 185 c.p.p. (nullit� 
generali); 

f) pod.ch� la scissiO!IJJe � pl'evdista diarl:l.'o�lldiiniamento processuale penale, 
� da escludere �comunque la inesistenza della sentenza penale; 
g) del resto, il dispositivo letto all'udienza penale ha inequivocabi1e 
rilevanza pel'ch� : 

x) l'art. 199, primo e terzo comma, c.p.p. dispone nel senso della 
decorrenza dei termini per impugnare dalla lettura del dispositivo in 
udienza; � 

y) la circostanza di cui alla lett. x) trova conferma anche nell'art. 
151, terzo comma c.p.p. nel testo modificato dalla legge 18 giugno 
1955, n. 517, nel quale � prevista l'ipotesi del di:f)ensoiI'e che abbia 
proposto impugnazione prima del deposito in Cancelleria della sentenza; 

h) l'impugnazione proponibile anteriormente al deposito della sentenza 
emessa dopo il dibattimento ha effetto sospensivo dell'efficacia della 
stessa sentenza (art. 205 c.p.p.); 

i) non ha rilievo l'art. 475, n. 3 c.p.p. (nullit� della sentenza penal1e 
qualora difeitti di motivazione) peTch� tale lDJUl11lit� � oomminaita in 
rapporto alla sentenza quale risulta posteriormente al deposito e non in 
relazione al dispositivo della sentenza letto in udienza; 

l) neppure la proposizione dell'appello importa la irrilevanza giuridica 
de1Lra sentenza penale; altrimenti riiuscire1bbe mcompiriensdb�iJ.e 
l'art. 205 c.p.p. in base al qua1e l'impugniazli.olllle mede1Slima ha efficaic:La 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 175. 

e il deposito della motivazione non comporta n� inesistenza n� nullit�. 
della sentenza penale; pertanto, qualora lo scioglimento di una associazione 
politica e la confisca dei beni risultino ,disposti prima del deposito 
della motivazione della sentenza penale di condanna, l'adozione di detto 
provvedimento non pu� essere ritenuta priva di presupposto (3). 

Poich� la sospensione della esecuzione della sentenza penale, peraltro 
non assoluta, attiene solo alla attuazione delle ,disposizioni emanate 
dal giudice penale, non rientrano fra dette disposizioni lo scioglimento 

sospensiva (in tanto � possibile disciplinare la esecuzione della sentenza 
in quanto questa abbia rilevanza giuridica); 

m) non � possibile dedurre dalla norma geneil"ale dell'ail"t. 205 c.p.p. 
la conseguenza della illegittimit� del pro�vvedimento� di scioglimento e 
confisca adottato in pendenza di impugnazione della sentenz�a penale. La 
sospensione della esecuzione, infatti, che f.ra l'altro non � assoluta, si 
dirige solo alla attuazione delle �disposizioni emanate dal giudice penale, 
secondo le norme vigenti in matei-ia di esecuzione (cfr. artt. 581 e seg.g. 
c.p.p.); 

n) lo scioglimento e la confisca previsti dall'art. 3, primo comma, 
legge 645/1952 non rientrano fra le ,disposizioni emanate dal gh.tdice penale, 
le cui sentenze non possono affatto statuk.e in merito, esulando taU 
materie dalla sua competenza; 

o) conseguenza del punto n) � che non si pu� porre per tali provvedimenti 
un problema di sospensione dell'efficacia di eventuali precetti 
posti dal giudice penale �con una sentenza impugnata; 

p) La semenza, ancooch� impuginiaita, lrl'On � priva di riilevanza e1sserndo 
un aitto giuridi1camernte e�sistente e qua:ldifkato; . 

q) quindi �essa legittimamente .costituisce presupposto per l'attuazione 
del potere P!r�evisto dall'art. 3, primo comma, legge 645/1952, la quale 
norma, secondo la sua formulazione letterale, non richiede, a differenza di 
aLtre, 1che La 1sentenza rpernailie �sia anche pass:arta in gi1udicato o sia comunque 
irrevocabile; 

r) l'art. 3, pr1mo comma, legge 645/1952 non postula necessariamente 
una sentenz,a penale di condanna, essendo sufficiente la presenza di 
una serntenza daHia qua.We il"j,suil.ti '1'aicce!l"tamen.rto deiliLa fattispeicie preiviista 
dallo stesso art. 3; tale accertamento pertanto potrebbe anche discendere 
da una sentenza di tipo diverso da quella di condanna; 

s) pi� precisamente, l'adozione del provv�edimento di scioglimento e 
confisca non � collegato sempr.e e comunque� alla dichiarazioil!e di� responsabilit� 
penale, ma all'accertamento della �esistenza di un particola.re tipo 
di organizzazione oggetto del divieto fissato con norma costituzionale (XII 
disp. trans.), indipendentemente dalla :effettiva applicazione di una sanzione 
penale. Pertanto l'art. 3 1. 645/1952 � estraneo all'ambito di applicazione 
dell'art. 27 della Costituzione; 

t) infine, non spetta all'autorit� amministrativa sindacare la legitti~ 
mit� del procedimento penale a conclusione del quale sia stata emessa una 
sentenza rilevante ai fini di permettere la competenza per la p.a. prevista 
dall'art. 3, primo comma, 1. 645/1952. 

Si � visto dunque che per la legge 645 del 1952 lo scioglimento della 
associazione o movimento non viene deciso dal magistrato, ma ha luogo 



176 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di associazioni politiche te!'-denti alla ricostituzione del Partito fascista 
e quello di confisca dei beni delle medesime; � pertanto legittimo il provvedimento 
di scioglimento e di confisca di una di dette associazioni (nella 
specie �Ordine Nuovo �) adottato in forza di sentenza penale, anche se 

.tale decisione risulti gravata di appello (4). 

� manifestamente infondata la questione di costituzio~alit� dell'articolo 
3 legge 645/1952 in relazione all'art. 27 della Costituzione, poich� 
il provvedimento di scioglimento di associazioni politiche tendenti alla 

per ordine -cio� con provvedimento -del Mintstro per l'Interno sentito 
il Consiglio dei Ministri; con tale pirovvedimento viene anche ordinata la 
confisca del patrimonio della associazione. 

� stato sollevato in dottrina il dubbio circa la natura del decreto e 
cio� se esso sia �aroto dovllllto oppure rdiiscrezinnalie: da un Lato, ind�atti, la formulazione 
dell'art. 3 potrebbe far .pensare ad una conseguenza inevitabile; 
dall'altro la necessit� della consultazione del Consiglio dei Ministri e la 
ciir.costanza �Che comunque la decisione resta sottratta �al magistrato inducono 
a ritenedo un atto discl'ezionale (sulla problematica relativa cfr. 
l'ampia �e analitica trattazione del PETTA, Le Associazioni anticostituzionali 
nell'o'l'dinamento italiano, Giurisprudenza Costituzionq,le � 1973, 667). 

La legge 1546 del 1947, abrogata dall'art. 10, se�condo comma, della 

l. 645/19�52, inv;ece dell'atto �governativo condizionato dalla sentenza, affidava 
lo scioglimento alla stessa sentenza di condannai (art. �10, 1. 1546/1947: 
� Nei casi previsti dall'art. 1 con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento 
della organizzazione � ). 
Nel disegno di 1egg.e governativo d'ella 645 era stato conservato il principio 
di demandare i compiti inerenti allo scioglimento e alla �Confisca alla 
magistit'atUit'a, che vi dov�eva provvedere nella stessa sentenza dalla quale 
risultasse accertata la riorganizzazione del partito fascista; prevalse poi 
l'avviso che non fosse consono alle funzioni tradizionali della magistratura 
affidare ad �essa l'atto �di sclo.glimento; peraltro fu deciso di mantenere la 
esigenza, quale presupposto del rp.rovvedimento amministrativo, della pronuncia 
giurisdizionale in quanto costituente una garanzia sicura contro 
eventuali al'bitri del potere esecutivo, data la indipendenza conferita dalla 
Costi!tutlone alla .Alutorit� GiiUJdiziar~a (.clfr. VINCIGUERRA, Sanzioni contro il 
fascismo, Enc. del Diritto, voce Fascismo, XVI, 924). 

Dall'analisi dell'art. 3 1. 645/1952.emerg;e che esso non considera affatto 

l'ipotesi dello scioglimento .come sanzione penale, ma unicamente come atto 

conseguenziale, la cui attuazione � affidata al potere esecutivo nella ipotesi 

che la sente:p.za abbia accertato la riorganizzazione. 

Sia il VINCIGUERRA (op. cit.) sia fil Tribunale di Roma (ordinanza 
16-6-1973, procedimento contro Graziani e altri, in Giurisprudenza Costituzionale 
1973, 2561) condizionano la emanazione del provvedimento di 
scioglimento alla sentenza di accertamento della riorganizz.azione che sia 
passata in giudicato (il Vinciguerra specifica: � ... sentenza divenuta irrevocabile 
dall'autorit� della cosa giudicata � ). 

'Da1e soluz;ione non .se�mhra da condividere p0rich�, rpre,sciindendo dal 
tenore letterale della norma, che non richiede affatto il passaggio in giudicato 
del1a sentenza, decisivo appare il rilievo clie la decisione di scioglimento 
e di confisca va vista in relazione non tanto aU.e sue finalit� programmatiche, 
quanto a valutazioni contingenti in cui assume particolare 



177

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

ricostituzione del Partito fascista e di confisca dei beni delle stesse non 
postula necessariamente una sentenza penale di condanna, essendo sufficiente 
la presenza di una sentenza dalla quale risulti comunque l'accertamento 
della fattispecie prevista .dall'art. 3 sopracitato (5). 

Non spetta all'autorit� amministrativa sindacare la legittimit� del 
prncedimento penale, a conclusione del quale sia stata emessa una decisione 
rilevante ex art. 3 legge 645/1952, e in particolare l'eventuale difetto 
di partecipazione al procedimento penale -quale responsabile ci-

rilievo la sj.tuazione di pericolo concreto determinata dalla attivit� della 
associazione, con la .conseguenza che quello che si pone sempr�e � soprattutto 
un problema di urgenz�a o �quantomeno di speditezza della procedura. 

� da tener inoltre presente che la sentenza, che costituisce il presupposto 
del provvcedimento amministrativo, rpu� essere emanata in un processo 
contro qualsiasi membro della associazione, con la conseguente possibilit�, 
o meglio probabilit�, della pendenza di pi� procedimenti presso 
organi girur-Isdizionali div.eirsi, perich� itlllstaruraiti nei ,cotnfronti di membri 
diversi della associazione: sussiste cio� in detta ipotesi la possibilit� di 
sentenz,e contrastanti, ad el1minare le �quali si dovrebbe evidentemente 
attendere l'esito degli inevitabili ricorsi alla Cassazione. 

Di fronte a senten:lle di condanna e a sentenze dl assoluzione pare evidente 
�Che il provvedimento di scioglimento debba essere emanato comunque 
e tempestivamente, proprio in relazione a quegli aspetti di necessit� 
e �di urgenza in relazione al pericolo, cui si � fatto cenno sopra; cos� come 
altrettanto .evidente deve essere la soluzione affermativa in ordine alla possibilit� 
della revoca del provvedimento medesimo ove intervenga, successivamente, 
una sentenza di assoluzione dalla quale risultino erronei i precedenti 
accertamenti in ordine alla supposta riorganizzazione, della quale 
per l'appunto venga invece accertata e comprovata la inesistenza. 

In relazione alle �esigenze sorpra segnalate, che normalmente stanno 
alla base del provvedimento, la Sez. IV del Consiglio di Stato con la decisione 
che si annota ha ritenuto infatti pienamente legittimo il provvedimento, 
anche se emanato nelle more fra la lettura del dispositivo e la 
motivazione della sentenza. 

N� sembrano fondati i dubbi circa la effettiva esistenza della sentenza 
in detto periodo che precede il deposito della motivazione. 

Al riguardo, ad integrazione della approfondita disamina fatta dalla 
Sezione, ci sembra sufficiente rilevare che la motivazione della sentenza 
penale -che costituisce il � momento del maggior impegno del magistrato 
penale� (cfr. LEONE, Manuale di Procedura Penale, Napoli Jovene 1962) ha 
come scopo esclusivo quello di esteriorizzare il procedimento logico 
seguito dal giudice nell'adozione della decisione e, in particolare, le ragioni 
giuridiche che ne costituiscono il fondamento al fine di rende�re ragione 
della logicit� e congrue�nza del dispositivo (cfr. Cass. Sez. III, 18 ottobre 
1965, MELI, Giust. Pen. 196�6, III, 317). 

La particolare rilevanza del solo dispositivo, gi� segnalata in relazione 
all'art. 199, primo e terzo comma c.p.p. e all'art. 151, terzo comma c.p.p. 
dalla Sez. IV, tr�va ulteriore, sia pure indiretta, conferma nell'art. 90 c.p.p., 
a norma del quale -per costante insegnamento giurisprudenziale -il 
giudicato si forma limitatamente al dispositivo della sentenza, il quale, in 
relazione alla statuizione del giudice, costituisce la sola parte che attui la 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

178 

vile dei danni attribuitili ai suoi componenti -dell'associazione politica 
disciolta ex art. 3 sopracitato si risolve in una censura inammissibile in 
sede di giudizio amministrativo (6). 

Poich� il divieto di riorganizzazione del Partito fascista deriva direttamente 
da una fonte di livello costituzionale quale � la XII disp. trans. 
della Costituzione, � manifestamente infondata la questione ,di legittimit� 
costituzionale dell'art. 3 legge 645/1952 per violazione degli m�tt. 3, 18, 
e 49 della Costituzione (7). 

volont� della legg.e nel caso concreto,.laddove la motivazione � volta solo 
a forruve Le il"agioni gJusti.ficartriici de[ rusposiitivo, siicch� og�ni punto deLla 
motivatlone steissa, :iin quaillunque. af:llermaziione si concreti, non � di pell" s� 
soltanto, ove non trovi la sua conclusione nel disposiUvo, suscettibile di 
conseguenze giuridiche (cfr. Cass. Sez. III 7 febbraio 1966, GASBARRE in 
Giust. Pen. 1'966, Ili, 41'9; Cass. Sez. I, 13 o1Jtobve1 1967, PANIZZA, Cass. Pe~:. 
Mass. Ann. 1968, 780). 

Ulteriore conferma di tale assunto si rinviene in sede di interIJTetaz.
ioDJe deill'a!.'t. 545 C.[J.p.: iinsegna waitti il!a Cassazione .C!he, pokih� dl giudicato 
si fo!'ma solo sulle statuizioni contenute nel �dispositivo, va esclusa 
la possibilit� di violazione del giudicato in !'elazione a considerazioni contenute 
nella motivazione (cf:r. Cass. Sez. I, 23 novembire 1959, ARENE, Giust. 
Pen., 1960, III, 354). 

� ancora il .Supremo Collegio (dr. Cass. Sez. I 4 maggio 1965, PASTORE, 
Cass. Pen. Mass. ann. 19�66, 32.9) 1a rchiiaJll".irre che, poLch� nel giud:iz.io � i.l 
dispositivo a fare stato, tutti i punti contenuti nella motivazione della 
sentenza, che non trovino rispondenza nel �dispositivo, non hanno alcuna 
influenza sul giudfoato; infatti, solo ill dispositivo �Costituisce la parte della 
sentenza che rper mezzo del comando del giudi�ce attua 1a volont� della 
legge, laddov;e la motivazione adempi�e ad una finalit� meramente strumentale 
e quindi non � suscettibile di consegue�nze giuridiche (cfr. anche 
Cass. Sez. I 20 marzo 19r67, BuRIANI, in Giust. Pen. 19<68, III, 391). 

Si segnala, infine, 1a decisione della Sez. I, 16 ottobre 1961 (p.m. in 

c. SERRITTU e altro, Cass. pen. Mass. ann. 19-62, 85; Giust. pen. 1962, 514), 
con la quale la Cassazione ha ritenuto che non sia viziata da nullit� di 
alcun genere la sentenza il cui originale risulti depositato dal suo estensoire 
dopo il collocamento a: riposo del medesimo, e ci� in quanto la dichiarazione 
di volont� del giudice � contenuta nel dispositivo della sentenza che 
viene letta in udienza; di tal che, per stabili!'e se la pronunzia, che aff.erma 
la volont� dello Stato in ordine alla pretesa punitiva fatta valere con 
l'azione penale, emana da persona legittimamente investita delle funzioni 
proprie dell'organo �di giurisdizione penale, occOll"l'e aver riguaxdo unicamente 
alla data in cui il dispositivo � stato scritto e pubblicato, mediante 
la lLettura rdi esso all"udiieinza a l!lJOrma dell'art. 472 c.rp.rp. La succeissiva 
estensione della motivazione e la sottoscrizione e il deposito del testo integrale 
della decisione sono attivit� complementari, in relazione alle quali 
non hanno rilevanza neppure le ev;entuali modificazioni verificatesi nell'wgano 
gturisdizfonale rispretto acr. momento nel quale la senrtenza venne
11

deliberata e pubblicata. 

R. TAMIOZZO 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 179 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 luglio 1974, n. 548 -Pres. Uccellatore 
-Est. Caianello -Comune dli Me(['ate (a'VV.ti Locati e Bonaiti) 
�c. Ministero lnrterno (avv. Stato Fe�nri) .e De Campo (avv. Sanbiagiio) . 

. Atto amministrativo � Parere� � Necessit� della menzione nel testo della 
avvenuta osservanza delle norme del procedimento � Non sussiste. 

Contratti della P.A. � Revisione prezzi � Parere della Commissione mini� 
steriale � Prova del rispetto delle no:�me procedimentali � Sottoscrizione 
del Presidente e del Segretario . ~ sufficiente. 

Contratti della P.A. � Revisione prezzi � Legittimit� della rev1s1one per 
variazione intervenuta successivamente alla aggiudicazione � Irrilevanza 
della stipulazione del contratto collettivo di determinazione dei 
nuovi prezzi in epoca anteriore alla aggiudicazione. 

Ai fini della legittimit� del parere della Commissione ministeriale 
per la revi.~ione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche non sussiste 
la necessit� di far menzione nel testo di esso della avvenuta osservanza 
delle formalit� procedimentali (1). 

(1-3) Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche, 

L'immediata applicabilit� della norma pi� favorevole all'appaltatore 

trova conferma nella decisione della Sez. IV, n. 174, del 6� marzo 1973 

(1n Il Consiglio di Stato, 1973, I, 361), secondo fa q'U!ale, quailoil"'a ;nel oorn


tratto di appalto la .clausola sulla revisione dei prezzi si richiami non ad 

una legge o ad un sistema revisionale nominativamente individuati, ma 

al .principio di .cruratte:ve generale e .cio� alla legislazione in vigore al ~o


mento in cui alla revisione si debba procedell\e, legittimamente l'Ammini


strazione applica 1a norma pi� :llavorevole all'appaltatore, essendo privo 

di ri1evanza il fatto che all'atto della st1pula del contratto fosse in vigor�e 

una diversa normativa meno favorevole, anche se in ipotesi richiamata nel 

contratto stesso. 

La decisione 174/1973 � importante perch� fissa altri due principi di 

carattere general�e: 

a) la disc1plina concernente la revisione degli app�alti pubblici non 

costituisce materia contrattualmente disponibile, come quella dei contratti 

privati, ma � Tistretta nei termini, nelle ipotesi e secondo i procedimentt 

tassativamente contemplati dalla legg.e, cosicch� in sede contrattuale non 

pu� non eissell\e presce111Ja la nOG'.'mJatW1a ooi assoiggietta:t'e 11a r,erv.i,sio!tlJe, ne 

comunque �modificata o derogata; 

b) in tema di revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblico 

l'Amministrazione non dispone di discrezionalit� di apprezzamento e di 

scelta fra diverse discipline revisionali, ci� in forz;a della a'ssoluta indero~ 

gabilit� della relativa Legislazione in materia. 

L'irrilevanza della data di stipulazione del contratto sussi:ste anche nel 

caso di atti aggiuntivi. 



180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La sottoscrizione del Presidente e .del Segreta1�io, che fa fede dell'avvenuto 
rispetto delle regole relative al procedimnto, � condizione 
sufficiente per la legittimit� del parere della Commissione ministeriale 
di revisione (2). 

Infatti, qualora interv.engano atti di tale natura, successivi al contratto 
di appalto e concernenti lavori di importo eccedente il cosiddetto � sesto 
quinto d'obbligo ., cio� l'aumento o d�lminuzioIJJe del quinto cui l'appaltatore 
� obbligato ad assoggettarsi qualora ne intervenga la necessit� in 
corso di esecuzione del contratto (.cfr. BENNATI, Manuale di Contabilit� 
dello Stato, Napoli Jovene 1973, 150), sussiste una autonomia vera e propTia 
tra il contratto principa~e ,e tali atti, in quanto l'apipaltator.e accetta di 
compiere lavori che non avrebbe l'obbligo di �compiere�: anche in tale 
ipotesi la revisione dei prezzi relativi agli atti aggiuntivi va riferita alla 
data in cui gli stessi sono stati convenuti, non gi� a quella di stipulazioIJJe 
dell'originario contratto di appalto (cfr. Sez. IV, 24 maggio 1967, n. 189, 
Foro amm., 1967, I, 2, 656). 

. Storicamente, la ,materia all'esame ha avuto una radicale sistemazione 
con il d. lgt. c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, che ha capovolto il precedente 
sistema contrattuale: infatti, mentre in epoca anterio�re a detto provvedim~
nto 1e,giislati'V'o occor:reva UJna arp1posita c1aiusola affinch� Jia p.a. potesise 
procedere alla ir�evisione dei prezzi, ora � invece richiesta una apposita 
clausola per escluderla; pertanto !'�eventuale patto di �esclusione della revisione, 
a seguito della entrata in vi.gore del citato decreto legislativo, dovr� 
sempre essere univoco, non potendosi considerar.e tale la clausola di stile 
che san�isce semplicemente la invariabilit� dei prezzi salvo i casi esplicitamente 
previsti da11e disposizioni legiSlati"'e illl vigor�e (cfr. Sez. IV, 
30 novembre 1973, n. 1140, Il Consglio di Stato, 1973, I, 1628). 

Attualmente si pu� considerare consolidato il principio secondo il 
quale la �posizione del privato contraente in il'elazione alla revisione dei 
prezzi dei contratti di appalto di opere pubbliche, preveduta e disciplinata 
dal citato d. lgt. 1501/1947, ha I.a consistenza di un inter,esse lJegittimo, non 
gi� di un diritto soggettivo (cfr. al riguardo oltre alla ricordata dee. 
1140/1�973, Oaiss. Sez. Un., 12 1ugi1i.o 1961, n. 1679 :in Giust. Civ. Mas81., 19i61, 
'736; Cass. Sez. Un., 26 marzo 1968, n. 933 ivi, 19i68, 469; Consiglio di Stato 
Sez. IV, 6 marzo 1973, n. 174 g~� cit.; Corte dei Conti -Sez. Contr. 17 novembre 
1965, rt. 335). 

Il particolare meccanismo di cui al citato Decreto tegislativo in ordine 
:alla revisione risponde ad un pubblico interesse in quanto evita -con la 
sua automaittea i.:ncliusiOIJJe IIllel contr,aJtto -che iLe gare di a'Ppalito vadano 
deserte ovvero -H che sarebbe ben pi� grave pr�egiudizio -che esse 
vengano seguite solo da imprese di scarso affidamento, con conseguente 
interruzione o sospensione dei lavori, effetti questi destinati a frustare 
inevitabilmente la realizzazione dei programmi. ,elaborati: con riferimento 
alla realizzazione di opere pubbliche. 

Sulla inaipplkabilit� del d. legrt. 1501/1947, r,tspetto ad conitratti di appalto 
P�er servizi e di pubblica fornitura si segnalano, rispettivamente ConsigUo 
di Stato, rpair,e!l'e 26 :llebbir1a:io 1:916'9 della Sez. III, n. 171 (m n Comiglio 
di Stato, 1969, I, 2443) e deciisiollle Sez. lV, 2 mairzo 1971, n. 190 (ivi, 1,971, I, 
"370): quest'ultima, in particolare, precisa che le controversie aventi ad og:
getto la revisione dei prezzi contrattuali rientrano nella giurisdizione del 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 181 

Qualora sia intervenuta una variazione dei prezzi contrattuali degli 
appalti delle opere pubbliche successivamente alla data di aggiudicazione, 
la revisione dei prezzi � comunque legittima, anche se il contratto 

Consiglio di Sfato nella sola ipotesi. in cui detta revisione sia prevista dalla 

~n~ 


Un caso di specie � dato rinvenire nella dee. n. 565, 18 maggio 1971 
della Sez. IV (in n Consiglio di Stato, 1971, I, 9519'), che dd:sciplina l'irpotesi 

.d� un contratto di appaUo risrpetto al quale il Ministero dei LL.PP. sia 
rimasto del tutto .estraneo, essendosi limitato in sede di concessione dei 
lavori ad erogare un contributo forf.ettario, cio� un contributo che � per 
sua 1stessa natua:-a fiss,o �e ifilrvari1abile; '�IIl tale ipotesi l1e�g1ttimame1r1te va irespinta 
la domanda di revisione dei prezzi presentata dal concessionario, 
non essendo il beneficiario del contributo una tantum legittimato a chiedere 
ed ottene11e un comrpenso reviisliolllale ex d. Lgt. 1501/1947 sul CJOIIltratto 
stipulato con l'impresa assuntrke dei lavori. 

La fattispecie in cui venga stabilito consensualmente fra l'appaltatore 
sia dovuta una determinata somma a titolo di revisione del prezzo ha un 
altro sostanziale effetto: dal negozio di accertamento �cosi concluso d�scende 
direttamente un diritto soggettivo perfetto dell'appail.tatore al pagamento 
da parte dell'Amministrazione della somma riconosciuta dovuta a 
til1ioiLo �di revLsi:one e la 11eliatilva .c001troversdia a.pparitem-� aliLa co1gndzdone dieill'A.
G.O., non �esseltlJdovi motirvo per.ch� debba ~:uver J.uoigo iJ. procedimento 
ammindstrativo rprieddsrposito 1con d. Jigit. 1501/1947 per 1e p11erte1se dii :rervi:sdon~ 
delil'�appa:Lto che non ;fosseiro 1aoc0Lte da:hl'.Amrndni1SJ1Jrazione 1committenrte (cfr. 
Caiss. SS.UU. 4 maggio 1963, n. 1103, ilil Giust. Civ. Mass., 1963, 518; Caiss. 
12 luglio 1961, n. 1679 ilil Foro Amministrativo, 19:61, II, 425). 

Chiarito dunque che solo la controversia avente .er oggetto la revisione 
dei prezzi contrattuali delle o:p�ere pubbliche afferisce a posizioni giuridiche 
di interesse 1'egi�trtLmo che rieltlJtrano neliLa gimsdiziioll'.1e d�e1I giudice amministrativo, 
va precisato altresi che, verificandosi i presupposti per la revisione 
dei pr.ezzi contrattuali e cio� variazioni �di prezzi tali da superare una 
certa alea connessa al contratto di appalto (alea che normalmente � calcolata 
nel 10 % dell'impoTito del contratto, ex d. Lgt. 1501/1947 ratif:icato con 

I. 9 maggio 19'50, n. 329; peraltro in casi particolari non si � mancato di 
modifi.care la misura stessa, .come ad �esempio nelle leggi 23 ottobre 1963, 
n. 1481 �e 19 febbraio 1970, n. 76) la legge non riconosce all'appaltatore un 
vero e prorprio diTitto all'aumento del prezzo, ma, salvo il caso di patti diversi, 
subor�dina la revisione alla facolt� dell'Amministrazione: a tutela 
dell'interesse dell'appaltatore � prevista una speciail.e procedu:ra di gravame, 
consistente in un rkorso al Ministro, il quale decide previo parare di una 
apposita Commissione. 
Il parer.e di detta Commissione ministeriale, anche se sia pervenuto a 
conosc.enza dell'interessato, costituisce pur sempr�e atto interno e come taJe 
esso non pu� concretarsi in �un atto lesivo della sfera dei diritti o interessi 
dell'interessato medesimo, tale da legittimare una impugnativa. 

Tale pdndpio, che rsi trova adillermato n:elila decisiorne n. 565/19-71, gi� 
citata, � stato confermato nella Dee. 29 maggio 1971, n. 583, della Sez. IV 
(in Il ConsigLio di Stato, 1971, I, 98.2,), che speicifica come il provveddmento 
con cui l'Ammniitsrtr�aziiOltlJe comundca il rpairere interlocutodo emeisso dalla 
Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

182 

coHettivo che ha d~terminato i nuovi prezzi risulta stipulato in epoca 
anteriore alla aggiudicazione; n� assume ritievo la circostanza che la 
stipulazione del contratto di appalto sia avvenuta successivamente alla 
effettiva entrata in vigore dei nuovi prezzi (3). 

pubbliche non � atto definitivo, ma interlocutorio anch'esso, con la conseguente 
inammissibilit� del ricorso giurisdizionale proposto direttamente 
eontro tale artto. 

In dottrina, per l'ampiezza della trattazione si segnala RoEHRSSEN � I 
Lavori Pubblici., UTET, 1971, 474 e sgg.; in particolare, sulJ.a natura della 
lt'evisione in materia di appal_to di opel'.'e pubbliche, qua1e rituazione giuridica 
attiva n,ella quale la p.a. espUca sempre una funzione amministrativa 

1:l pi� pcropriamente un poter,e-dovere, il cui eseTcizio � vincolato nell'an, 
nel quid e nel quomodo, cfr. CIANFLONE, L'Appalto di Opere Pubbliche, 
Giuffr� 1971,� 686 e sg-g. 
RAFFAELE TAMIOZZO 


-


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 ottobr�e 1974, n. 3208 -Pres. Pece 
-Est. Boselli -P. M. De Mal.'co conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Ca.scino) .c. Beltracchini. 

Imposta di successione -Competenza e giurisdizione -Pagamento con dilazione 
-Quote di partecipazione in societ� di persone -Sono considerate 
beni mobili o immobili secondo la natura dei beni costituenti il 
patrimonio sociale -Discrezionalit� della Amministrazione nel concedere 
la dilazione -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 29 e 65). 
Poich� la particolare definizione di beni mobili o immobili .data dall'art. 
29 della legge sull.e successioni ha valore a tutti i fini della legge 
e quindi anche ai fini del pagamento con dilazione, quando l'imposta 
riguarda quote di partecipazione in societ� di persone aventi nel patrimonio 
beni immobili, il contribuente ha, agli effetti del primo comma 
dell'art. 65, il diritto soggettivo, azionabile innanzi all'a.g.o., ad ottenere 
di eseguire il pagamento dell'imposta a rate (1). 

(1) Non �coinstano IJ(I'eceidel!lJti specifici. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 ottobre 1974, n. 3254 -Pres. 
Pece -Est. Montanari Visco -P. M. De Ma:rico (dliff. in parte) -Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Corsini) �C. Montagnini. 

Imposte e tasse in genere � Competenza e giurisdizione -Norme sul procedimento, 
la forma dell'atto e la competenza dell'organo -Sono 
norme di relazione -Giurisdizione del giudice ordinario. 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Ingiunzione 
sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente -Nullit� -Esclusione. 


(r.d. 30 dicembre 1923, n . .3269, art. 144; 1. 15 maggio 1954, n. 270, artt. 2 e 3). 
Le norme che disciplinano il rapporto tributario tutelano direttamente 
ed immediatamente l'interesse del singolo che assume consistenza 
di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario. Ci� vale sia 



-



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

184 

per le norme che regolano il contenuto dell'atto di tassazione sia per 
quelle che disciplinano il procedimento, la forma dell'atto e la competenza 
dell'organo (1). 

Organo esterno legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale � il 
Cassiere e non pi� il solo capo dell'Ufficio del registro, il quale deve solo 
controfirmare gli atti del procedimento esecutivo (2). 

(Omissis). -Col primo motivo l'Amministrazione rkortrente lamenta 
la violazione dell'art. 2 della l. 20 marzo 18615, n. 2248 all. E' (in 
relazione agli a,rtt. 44 r.d. 18 novembre 192'3, n. 21440, .144 r.d. 30 d!kembre 
1923, n. 32.69, 2 e 3 1. 15 maggio 1954, n. 2.70 e coms1pondente \regolamento 
di esecuzione ~rptrovato con d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1054), 
nonch� il difetto d!i giurisdizione dell'autorit� giudiziatria or-dinaa-ia. 

Essa assume che � a;mtSs:ibile deduTre davanti al giudice ordinado 
non ogni illegittimit� dell'atto amministrativo, ma solo 1quella che si 
concreti in un'indebita invasione della sd:era giurid:tca dlel pirivato o si 
identifichi in un sacrificio patrimoniale dello stesis.o. Le noI'IIIle che concernono 
l'organizzazione, il ptrocedimento di emanazione e la forma degli 
atti amministrativi presenterebbero caTatte11e mernm~nte strumentale, 
in quanto dirette unicamente a regolalre l'attivit� che l'A:ffifffiinistrazione 
pone in e1s1sere per l'attuazione e lo svolgfo:nento dei rapporti sostanUvi 
regolati dalle norme di relazione. La loro violazdone non potrebbe 
PTOduru-e lesioni di diritto subiettivo al1cuno e conseguentemente la Lriparazione 
dell'eventuale illegittimit� dell'atto aimministrativo ad esse non 
c()IIl[fornne non potrebbe 1e1s1s1ere attuata che dalila stes1;;;1a arutorit� ammdindstrativa 
o dagli 011gani di giustizia ammin:isitlrativa. 

La riicorxente deduce che, in partkolaxe, avirebbero natura di nmme 

d:i azione le disrposizioni di 1cui agli artt. 144 r.d. 30 dkernbre 1923, 
n. 3269 e 2 e 3 1. 15 maggio 1954, n. 270, nelle parti in cui sono intese 
a regolare la comp1etenza degli organi dell'Amministrazione del registro 
con riguardo alle ot_nerazioni di accertamento e di ris1cos1sione dei tributi. 
(1-2) Viene 1co1nf.e�t"mata la affeirffiazione di 1cu:i aJWa 1sent. 13 ottobire 1973, 

n. 2579 (in queista Rassegna, 1973, I, 1173). Sulla prima massima inon sd pu� 
consenfue pi,einamente (v. nota aliLa 1sent. �citata); i!lOrn tutte Ile nO\l'me soino 
intese a tuteiliaire l'intocesse de1l co~ibuente ie noin tuJtte lie ilrfl'e1gol1airit� fo['mali 
si r1solvono in Ui!lla viollazi'Olne del diritto a non subill."e imposizdol!lJi tributarte 
fuori ded limiti istahiiliiiti daHa Legge; appildcaindo ILI prinJC:irpfo trOIPPO 
geneiralizzato della massima 1s.i dovrebbe dire che sono demmci1abiWi. inl!l!ainzi 
al:l'A.G.O. gJd eirTod in procedendo, mentre � noto che d[ giudiztio oa:idinalt'io 
ha pea-oggetto La re1tta appl:iJca:ziiome della noirffia sonstanzila1e d:i imposi:>:
1o1The, eoime l1e Sez. Un. rdiconfiermano �con iLa dedisione 30 orttobiI'e 1974, 
1

n. 
3314, in questo fascicolo pag. 187. 
La seconda massima pu� ri.teneir1si ormai consolidata. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

In conseguenza di quanto sopra l'irregolarit� dedotta dagli oa;i.ponenti 
non avrebbe potuto es1s.ere denunciata all'autoa.,it� giudiziaria ed 
essere con0tsciuta da questa, alla cui �cognizione era demandato soltanto 
di indagaa-e se l'ingiunzione fis,cale fosse suscettiva di violare, nella 
specie, il dliritto sostantivo degli opiponenti a non subiire un'ingiusta 
imposizione. 

Le censure �sono infondate. 

Non susstste il denunciato difetto di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria 
ordinaria. Come gi� questo Supremo Collegio ha avuto occasione 
di affermare (cfr. sent. n. 891/72, 21579/73, 631/74), le no'ITlle che dLsciplinano 
il rapporto tributario non tutelano un interes1se puibblko in via 
principale e soltanto oc�casionalmente un interes1se del singolo, ma tutelano 
direttarrnente ed immediatamente an1che quesrt'u:Ltimo inrteres1se che 
assume .pertanto con:si:s:tenza �a.i diritto 1so,ggettivo (.dliritto, 1anche costituziiona1rnenrte 
garantito, di non subire i:rrljpo.s1izioni 1tri:butarie fuori dei 
limiti stabiliti dalla legge). N� � 1possibile d~stiinguere tra le :predette 
nomne, giacch� non sotlo quelle che regolano il cionitenuto dell'atto di 
tassazione, ~a altre.s� quelle disciplinanti il lp!l'ocediimento, la forma 
dell',ai1Jto e fa competenza 1dell'organo �sono dettate tutte 1per ila \P'I'Otezione 
srpecifica e dir�etta anche dell'interesse del �Contll'ibuente. 

Col tevzo mezzo -che per ragioni di pll'ioirit� logica deve esaminar.
si prima del secondo motivo -la ricorirente deduce la violazione e 
fal:sa aprpUcazione degli artt. 144 del r.d. 30 dkembire 1923, n. 32.69, 
44 del r.dl. 18 novembre 1923, n. 2440, 2 e 3 della 1. 15 maggio 1954, 

n. 270 e dei .principi che presiedono all'accertamento trtbutario, ncmch� 
la contraddittrnria motivazione su ;punti decistivi. 
E.s1sa afferma �che la Corte d'.Aiprpello ha omesso di considerare l'articolo 
144 del r.d. n. 32�69 del 192.3, il quale 1dli:s.po<ne che l'ingiunzione di 
pagamento � emeStSa dal competente ufficio del registro: l'attribuzione 
del:potere di emettere�l'atto :noni1sarebbe, cio�, effettuata sip1ecil�icatamente 
alla .persona fisica del titolare o del �reggente dell'uffiicio, ma genericamente 
all'ufficio iStes.so. N� rpo1Jl"ebbe duibitarsti dell'aprp,artenenza del cassiere 
titolare all'Ufficio del Registro e della ca[ladt� del medestmo cas�siere 
di agire all'esterno, in quanto abilitato a [pOll're in essere gli atti 
esecutivi per fa ris1cossione dei crediti di imposta. 

L'Amministrazione aiggiunge che l'art. 144 del r.d. n. 3269 del 1923 
definisce esrpressamente l'ingiunzione fiscale come il pll'imo atto del iprocedirrnento 
'.coattivo per la ri:sco1s1sione delle taSise dli vegiiis:tro e �che l'art. 44 
del r.d. n. 2,440 del 1923, nello stabilire cihe i d:irettOtri ,generali e .gli altri 
carpi degli uffic1i �centrali, com[pairtimentali e .pl!'ovincial:i, aventi gestioni 
di entrate, debbano �cura11e �che l'ac�certamento, la riiscoss1ione e il ver,samento 
delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente, non ha 


inteso riferir.si alla diretta esiplicazfone degli atti di a1cicertaanento ma ad 
una generale azione di .sorveglianza, pl1'01pria degli uffici .direttivi. 

La ricol:ll'ente dedu>Ce infine -quanto alla d1iiS1posizione dell'arrt. 3, 
terzo comma della 1. 270 del 1954, secondo �cui gli atti del ;pirocedimento 
esecutivo debbono escSere controfu:mati dal �CBlPO d'U:l�ffoio, il quale � 
$oJfualm�nte reS1porusabile �col Cas1siete della loro regolarit� e temp�esrtiel"!
l'oneamente negato ogni .rilevanza 
�dnfa:�~li'll'i.i:i: $~1Fl~ii!istl1Pi'P�os�to ;che essa assolverebbe soltanto a criAl 
contrario, sarebbe impoS1siiibile 
""""�"""''"""' �qp:l.E~.}:.~1~rrt.a un'attivit� �Che deve esitriinsecansi pe:r legge su 

':'r�n~�@~t�~':'in��li�cter�e nella s:fera giuridka del contribuente. 
J'.d1J:):<:J~t10, come gi� questa Sua;i:rema Corte ha affero:nato 
~c:t:E!n~1~� (ctr. .sent. nn. 2579/73 e 315'5/73). 

degli artt. 1 e 2 della 1. 15 magigtio 1954, n. 270 il Ministro 
Fi:nallZe � autorizzato ad affidlare, negli Uffici del Regis1Jro di magdeitrerrmilnati 
1s:ervizi ei::19iresiSamenite elencati aid a1P1P10.,
i,4.oz1vi.1c:u��1, denominati �CaS1sderi, e t;ra tali com'.!)dti affidati ai cas1sieri 
(art. 2 lettera F) tutti .gli atti del pirocedimento esiecutivo 
risicoSIS.ione �coattiva dei crediti, il il'ecupero dei quali � dalle noro:ne 

affidato agli Uffici del Registro. 

. pu� dubitarsi che nell'ambito di quest'ultimi atti debba rtcom
�.. p#�tldersi ancihe quello che dalla legge 'del Regisrtiro (8!P!Pll'Ovata con r.d. ao dtcefubre 1923 n. 3269) � definito e$p.ressamente (art. 144) come primo 

In virt� del1a nuova normativa, organo esterno legittimato all'emiissfone 
dell'ingiunzione � quindi anche il Cassiere e noo ;pi� il solo Capo 
dell'Ufficio d�l Registro, il quale dev:e soltanto controfirmare -come 
impone la di:sp01sizione di �Cui al terzo .comma dell'art. 3 della 1. n. 270 
del �1954: .e �t'l�nie: � avvenuto nella ispecie -.gli atti del procedim-ento 

l'i:tniPO'sta sooo infatrti aflt.i de1srtli.niati, per loro natura, ad ilillcidiere nell'altrui 
sfera giuridi�ca e �cio� in quella del �contri!buente e quindi la controfrrma 
ri�chiesta dalla leg1ge non pu� lllon assumere una l'lilevanza esterna. Nel 
caso dell'ingiunzione dii pagamento la 1controfir:ma medesiiima implica 
perci� il riconoscimento e l'attestazione della regolarit� diell'opeo:azione 
di accertamento condotta dall'Uffi>Cio del Regiistro. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR!IA 

187 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3314 -Pres. 
Pece -Est. Milano -P. M. Pedace ~conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Corsini) c. Bentivoglio. 

Imposte e tasse in. genere -Competenza e giurisdizione -Rapporti tra 
giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. � Vizio 
del procedimento che lede un diritto soggettivo -Quando ricorre Difetto 
di giurisdizione del giudice ordinario. 

Nonostante l'autonomia del giudizio dinanzi all'A.G.O. rispetto a 
quello dinanzi alle Commissioni, il giudice ordinario ha il potere di 
dichiarare �l'inesistenza giuridica del pregresso procedimento tributario 
affinch� esso possa essere rinnovato e sia rispettata l'esigenza che la 
giurisdizione del giudice ordinario sia preceduta da quella degli organi 
tributari, quando cio� si verifica una lesione del diritto soggettivo del 
contribuente. Tuttavia il diritto soggettivo tutelabile innanzi all'A.G.0. 
deve essere di natura sostanziale e deve essere sorto nella fase amministrativa 
anteriore al procedimento contenzioso; non .lede invece un.d'iritto 
soggettivo la violazione di una noi�ma processuale intesa a garantire il 
diritto di difesa e non pu� pertanto denunciarsi in sede ordinaria l'errore 
della Commissione provinciale di valutazione che abbia riformato in 
peius l'accertamento in mancanza di una valida impugnazione. Quando 
invece l'ac.certamento sia divenuto definitivo nella fase amministrativa 
pu� essere denunciata innanzi all'A.G.O. la decisione della commissione 
che lo abbia modificato (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo del r.tco[['ISO I'Amiminiistrazione delle 
Fin�llllze de1lo Stato denuncia la violazione deg1]i artit. 4 e 6 l. 20 marzo 
1865, n. 2248 all. E, 22 e 2.9 r.d.l. 7 agos.to 1936, n. 1639, 2.3, 37, 45 e 46 

(1) Decisione di mot!Jto h1itooesse. L'aziOIIlie prorpon1bdilie dnnainzi a:11.'A.G.O. 
� soltanto queWLa che atrt1ene .aihlia 0con.testazione de!!. porteiDe di Mniposdzlione, 
cio� alla violazione di una norma sostanziale; ne consegue l'incensurabilit� 
degli errori del procedimento contenzioso (anche di ecceziona1e gravit� 
come la riformatio in peuis senza impugnazione: Cass. 20 marzo 1971, n. 806, 
in questa Rassegna 1971, I, 679) a meno che non si traducano nella inesistE;
mza della decisione (Cass. 1� marzo 1971, n. 515, ivi 643). Sono invece 
denunciabHi ~ vizi del procedimento amministrativo �Che si risolvono in un 
difetto sostanziale del potere di imposizione quali i vizi dell'accertamento 
che costituisce il presupposto per l'attuazione della potest� impositiva, il 
cui esercizio � soggetto a termine di decadenza o quei vizi dai quali deriva 
l'inesistenza del procedimento amministrativo necessariamente preliminare 
a quello contenzioso. Quando l'accertamento � divenuto definitivo nella 
fase amministrativa e si � in tal modo irreversibiilmente deiterminato il 
concl'eto oggetto della obbligazione, violerebbe iii. diritto soggettivo sostanziale 
la decisione che modificasse l'accertamento si che potrebbe essere de

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

188 

r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, in relazione all'aTt. 360 n. 1 e 3 c.p.c. pe:r aver 
la Corte di appello affermato la giurisdizione del giudtce ord1inario, erroneamente 
ritenendo deducibili innanzi al detto giudlice i vizi del p.rooedimento 
contenzioso tributario. In partkolare deduce che, es1sendo 
distinte ed autonome la tutela giurisdizionale dinanzi alle Commissioni 
tributarie e quella dinanzi all'autoa:"it� giudiziaria ordiinaria, quest'ultima 
non pu� conoscere le questioni di legitUmit� formale del proces1so tributario, 
salvo che dall'inosservanza ,d\elle noI'me che regolano il p1roc,esisio 
tributario� slia derivata l'ineststenza del :proc,esso istesso o la lesione dli 
un diritto 1sog1gettivo. Di ,conseguenza, poich� nella specie non II"icorrreva 
n� l'una, n� l'a1tira di tali ip�oitesi, gli eventuallii vizi deLla decisione della 
Commissione pirovinciale delle imposte avrebbero dovuto essere fatti 
valere, nei limiti consentiti, con il rkorso per caissazione ai :siensi dell'art. 
111 della Costituzione, non ,con azione giUJdliziaria. 
La �Censura � fondata. 

Questa Corte Suprema h� chiaXlito da tempo, che, data l'autonomia 
funzionale tra la giurisdizione delle Commissdoni tributarie e quella 
successivamente esplicata ex novo dall'autolI"it� giudiziaria orddnaria, le 
decisioni delle Commissioni non 1s1ono im1Pugnabili ;presso il giudice 
ordinario. La cennata autonomia 'carattelI"izza non 1soltanto il ,contenzioso 
sulle im,poste dirette che esige una �concatenazione meramente 
c.ronologica tra i due giudizi, ma anche ed in modo .pi� manifest9 quello 
sulle imposte indirette sui trasferimenti dli rkchezza, r1guardo al quale 
il terzo ,comma dell'art. 29 del citato decreto 7 agosto 1936, n. 1639 
1sta:bilts1ce un tipo tutto particolare di controllo da rpairte del giudJk,e 
ordinario sulle decisioni della Commis1slione [plI"ovinciale che, in grado 
di appello, abbia risolto una questione di valutazione; controllo, cio� di 

nunciata innanzi all'A.G.O. (ovviamente anche su istanza della Finanza) 
1'1Hegittima nuova attivi1t� di accertamento. Bisogna pe;r� piredsare che quest'ultimo 
rilievo valeva 'Per 1e imposte indirette per Le quali vigeva il 
sistema deHa separazione delle competenze fra questioni di valutazione, da 
far vale:t1e entro un termine di decadenza, e questioni di diritto deducibili 
nei limiti del termine di prescrizione; la questione sostanz~ale II'elaitiya alla 
immutabilit� dell'accertamento definitivo �poteva cio� essere fatta valere 
innanzi alla Commissione di di;ritto o innanzi all'A.G.O., indipendentemente 
da una decisione pronunciata, al di fuori di ogni potere, dalla Commissione 
di valutazione. Ma ci� non va1eva per l,e imposte di!'ette (ed il problema 
non pu� nemmeno porsi nel nuovo sistema del contenzioso) soggette alla 
decisione dell'runi.1ea comrnissilone da aidiire nell. termiine: Lia pr<mlllrr1cda del.il.a 
commissione su un ricorso prQ1Posto contro un accertamento definitivo � 
pur sempre suscettibile di passa;re in giudic,ato e non pu� esserie rimossa 
con l'autonoma azione innMIBi .all'A.G.O. Nell'uno e nell'altro caso, poi, 
bisogna distinguere tra effettiva modifica di un accertamento definitivo da 
parte della Commissione e erronea pronunzia sulla ritualit� e tempe,stivit� 
del ricorso pr()IIJosto; quest'ultima atUene ad un e!I"rore in procedendo, an




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

189 

mera legittimit�, diretto ad a,ccertaire 1se la ComrruS1Sione medesima, 
nell'esplicazione delle attivit� ad eSrsa riservate, ,sda o meno incO\l'ISa in 
un vizio di valutazione sotto il profilo del girave ed evidente emore 
di apprezzamento o della mancanza od insufficienza di ca1colo; qualora, 
invece, si deduca un er:rore in 91r0:cedendo della 1sUJdidetta Commiisrsione 
o, comunque, un vizio diverso da quello es[p1resrsamente previsto dalla 
riichiamata di:siposizione, tale vizio non 1pu� formare oggetto di rkorrso 
al giudice ~rciinario d'i prima lis1tainza, ma, essendo la decisione della 
Commissione provincdale definitiva nell'aimbito del p1r0:ces:so tr:ibutario, 
� deducibile, direttamente in Cas1sazione ,con il ricorso di legittirmit� ipetr 
violazione di 1e,gge a,i 1sensi dell'art. 111 1d\ella Costirt:1uztone; e soiltan:to 
in tali ipotesi il giudizio p!I"esrso la Corte d:i Casrsazione � diretta jpirosecuzione 
di quello svoltosi innanzi alla comrrnis,sione [)rovmcia1e. 

Tuttavia questa Corte Suprema ha (['iipetutamente avuto occasione 
di afferimare che, nonostante la cennata autonomia :fiu!Ilizionale dellle due 
giurisdizioni, il giuddice ordinario ha il potere di rilevare l'inersiLsten1za 
giuridica del .p['legiresso iprocedimento tributario, affinch� qu<j!rsto possa 
essere ritualmente rinnovato e sia rispettata l'esigenza del 1ststema pirocessuale 
tributario che la giurisdlizione del giudiic�e ordinario sia rp['leceduta 
da quella degli organi tributari. E, come � stato rkordato dalla 
sentenza impugnata, tale potere del giudice ordina.rio � 1stato riconosciuto, 
oltre che nel �caso di ineststenza giurtdiica del pirocedlimento dinanzi 
alle Commissioni tributarie, aDJChe nelle ipote1sti che i vizi del detto 
�J)(['ocedimento imrportino lesione di un diritto soggettivo del contribuente. 
Ma, riguardo a quest'ultima ipotesi, � stato pcr.-ec:hsato da questa Corte 
Suprema (Cass. 15 luglio 1963, n. 1941, 25 novembil'e 1963, n. 3042, 

che se l'av,er deciso un ricorso che non poteva essere deciso comporta una 
modifica dell'accertamento definitivo. 

Bisogna ancora rilevare che se oggetto dell'azione in sede ordinaria 
pu� essere soltanto un vizio sostanziale dehl'esercizio del poter.e di imposizione 
rife.rito al procedimento amministrativo, ci� non significa che qualunque 
irreigoLariit� del ip:mcedimemito 1ammintstraitivo 11eda un diritto soggetUvo 
tutelabile in sede ordinaria; deve trattarsi di un vizio sostanziale 
quare quello che compromette la validit� dell'acciertaimento o comporta la 
inesistenza del procedimento, ossia della violazione di una norma che condiziona 
1'1esercizio del poter�e impositivo (Cass. 17 settembr,e 1970, n. 1573, 
ivi 19'70, I, 906); nOOl sono dntl�aitti cenSUJ.'iaibdild, oli.tre ai vizi di forma non 
essenziali, le norme interne ,di organizzazione che stabiliscono la ripartizione 
delle attribuzioni e i!Je competenzie dei funzio!tllairi (Caiss. 14 dicembil'.'e rn70, 

n. 2658, ivi 1971, I, 172). Sotto questo profilo non sembra potersi condividere 
l'affermazione (Cass. W ottobre 1974, n. 3254, m questo fascicolo, 
pag. 183) che tutte le norme del rapporto tributario, sia quelle che 
regolano itI contenuto dell'atto di tassazciJone sia queiUe che rusciplinano il 
procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo tutelano direttamente 
�e immediatamente il diritto dei singolo a non subire imposizioni 
fuori dei limit~ stabiliti daHa Iegge. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

190 

2 novembre 1969, n. 3130 e 20 marzo 1971, n. 806), che il diritto soggettivo 
per la cui tutela ipu� es1Stere adita la giurisdizione ordinaria deve � 
essere di natura sostanziale e deve esiseTe sorto nella fase amministrativa 
anteriore al proce:dlimento contenzioso, coane nel caiso in cui le Cormm�lssioni 
tributarie abbiano modificato un ac1c1ertaimento gii� divenuto def�inirtivo 
nelQa fase 1amm1niisitrativa per mancata i;mpugnazione, �e come 
nel �caso in cui si deduca innanzi al giud:iice ol'diinario l'inesii:stenza del 
dirHrto delJl' Amminiistrazione �di pevcepire il triburto (.pea:ich� il tribUJto 
non trova corriiE1pondenza :neUa prev]sione asrtratta della nrumia) o la 
mancanza d�el potere della istests~ Almministrazione di �lm!POl'll'e quel determinato 
tributo (per�ch� il fatto contrilbutivo dell'iITitPosta non es:iiste). 

Se cosi non fosse, ma, si ritenes1se 1che quaLsdaiSi no['\ffi_a 1Pll"oces1siuale, 
intesa a garanzia del diritto di dilfesa, salvaguavda un diritto soggettivo, 
biisognerebbe ammettere �che lin ogni caso sfa data azione innanzi al 
giudi1ce ordinario per qualunque violazione dd legge .proces1suale, anche 
nei procedimenti, come quelli aventi peT ogigetto la est�lmazione semplice 
del valore imponibile, inerenti a matevie 1sottratte alla giwrlisdtizione 
dell'autorit� giudiziaria ordinaria. 

Ci� non ha 1considerato la Corte del metrito l� dove, rilevato che la 
Oommisisdone provinciale aveva accolto l'appello dlell'U:l�fiieio pm essendo 
l'appello stesso inamrnisislibile, ha ritenuto d1e vi era stata lesione del 
dliritto soggettivo del contribuente, IP'er eissere stato modiificato in suo 
danno l'accertamento hirevocaibile della Commissione di prima istanza. 

Quando, infatti, l'accertamento trLbutamo 1sia portato, in s1ede di 
impugnazione, al giudizio dell'ap1posita Commi.ts1sfone [pertch� non ancora 
definitlivo, la ci'l'costanza che la Commissione adita :ritenga, sia pure 
errando, ritualmente propOJSto l'appello dell'Ufficio e proceda alla reformatio 
in pei�'s dell'accertamento, non pu� essere considerata fatto illecito, 
violatol'e del diritto d!el 1contribuente alla tasisazione in conforrmit� 
dei .criteri stabiliti dalla legge istitutiva del tributo, secondo l'acicertamento 
all'uopo comrpiuto. In tale caso sus1sdJste solo un error in procedendo, 
un vizio, cio�, di regolarit� formale del procedlimento, riparabile 
�con l'tmpiego dell'aipposito mez:zo dii �m(pugnaziione, ,cio�, quanto 
alle decisiorui dlella CommiSISione provinciale su questioni di estimazioTIJe 
1sem,p11ice, con ,iil rilcotrslO per Cassazione ai 1sensi dell'all'lt. 111 dlella 
Costituzione, non ,con l'azione d1nanizi al giudice oridinardo, quale giudice 
dei diritti soggettivi. Dive.I'lso � dl caiso dell'acicertamento, gi� divenuto 
definitivo nella fase amministrativa, che sia stato riformato dalle Commissioni 
tributarie: in tale 1caso la 1conseguita dleterrm:inazione del concreto 
oggetto della obbltgazione tributaria d� pl'leciso conitenuto ali);'oibbligo 
del contribuente e gli d� d�lritto a che la situazione gimidlica 
cos� detel'ffiinata non 1sia modificata con ulter:iove attivit� di accertamento 
delle Commissioni Tcributarrie. Ed dn relazione a tali �casi � stata 



191

PARTE I_, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

affwrnata, come dinanz.i si � detto, la pr0ipombilit� dell'azione diinanzi 
al giudice oodinario, diretta a far valere l'illegittdmit� della nuova 
attivit� di accertamento. 

Ma la cennata ragione di tutela non 1suissliste quando, come nella 
specie, la Commissione tributaria ha provveduto, nell'ese~cizio di un 
potere non �contestabile, in or�dine ad un accertamento non ancora 
d!efinitilvo, anche se nel decidere essa ha violato norme di diritto processuale 
�che era tenuta ad osservare. 

Consegue che, nella specie, non essendo ravvisabile la violazione 

d:i un dilritto soggettivo del Bentivoglio, non [poteva ;prQP011sii domanda 
al giudiice � ordinario .per far valere ipresrunte ill'lregolacit� del 1Plrocedlimento 
svoltosi dinanzi alle Commissioni tributar<ie in tema di dleterminazione 
del vialore im:ponib]l1e di beni oggetto idti <tramerlmein.to inter 
vivos, determinazione dalla legge dservata a:1la :giurisdizione dleile pTedette 
Commissioni. ~ (Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1974, n. 3,324 -Pres.. GianIJJattaisio 
-Est. Boselli -P. M. Sbrocca con:f.) -Ministero de'lile FinanZJe 
(Avv. Stato Salto) c. Giuffrida. 

Imposta di registro -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contanti 


Connessione con il mutuo ammesso al regime di abbonamento del-
l'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma -Esclusione. 


(r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27, r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, tabella B, 
art. 46). 
La pattuizione di un acconto in danaro contante al momento deila 
stipulazione del contratto condizionato di mutuo fondiario in cartelle, 
trovandosi in connessione strumentale con questo, � ricompresa nel regime 
di abbonamento dell'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 e non � 
soggetta a tassazione autonoma (1). 

(1) Ancora un .episodio del tormentato problema della connessione strumentale 
tra anticipazione in contanti e mutuo fondiario in caTtelle. Sull'argomento 
si possono confrontare �Le due sentenze in contrasto 10 maggio 
1974, n. 1345 e 29 maigg:iio 19'74, n. 153�6, 1im. ques1ta Rassegna, 1974, I, 997 
con nota �di 1richiaimi. Mentre si st� tentando di dare una definizione razionale 
della .connessione strumenta1~, la sentenza ora int,ervenuta in modo 
assai generico rito!rlla alla affermazione che un rappo:rto di strumentalit� 
non necessari!a giustifica la comprensione nella agievofozioil'.lle di negozi non 
p11evisti nella norma. 
Ma si dev�e ancora una volta rilevare che la connessione devie almeno 
risponder.e ad un criterio �di strumentalit� in senso giuri�lico, non potendosi 
allarga:rie la pre:visione di Le.g.ge a tutto ci� che .pu� indirettamente contribuire 
al fine p:ratico �ed economico della norma. E' peraltro una evidente 



{! 

!

i 

192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ! 

I

(Omissis). -Con contratto � 'condiizionato � del 24 aprile 196,2 a 
rogito Not. Polizzi, la Sezione di credlito fondiado del Banco di S~cilia 
concedeva a Carmelo e Francesco Giuffrida un mutuo in cartelle fondiarie 
per l'importo di lire 6'5.000.000 (nominali), sUJbordinandolo allo 
adempimento dii talune �condizioni e con riserva d!i. 1stipulaire il contratto 
definitivo dopo la d'imostrazione documentale d:ell'aidiempimento delle 

stesse. 
Sulla somma mutuata la medesima Sezione dava poi un a�crcooto 

�I 

in contanti di L. 48.100.000, che i Giuffrida depositavano, contestual


i 

mente al rcontratto, in un 'conto corirente intestato ad essi ,piresiso l'Istituto 
mutuante. 

L'atto veniva registrato con l'agevolazione 1Pirevista dalla legge pec:i 
.contratti �di mutuo fondiairio. Ma il 15 febbraio 1.9615 l'Ufficio dlel Registro 
dli Catania notificava ai Giuf:firida ingliunzione di ;pagamento dlella 
somma di lire 806.060 per im,posrta 1S1UJppil.etiva ed accessori, :rilevand0 
che l'atto conteneva due 'conv�enzioni autonome ed indipendenti, 
soggette 1come tali al rispettivo trattamento tributario: l'una riguardando 
il mutuo fondiario condizionato, SUJsciettiva della agevolazione tributaria 
.cli cui all'art. 46 della Tairiftfa all. B alla Legige di Re1gistro; 
e l'altra 'concernendo, invece, una anticipazione. di denaro contante ad 
un tasso dli interesse (il 7 % ) ma,gigiore di quello (il 5 % ) prrevisto ipeT i 
mutui fondiari e 1soggetta -si�~come estranea alla operazione dli mutuo 
fondlia:rio (ex art. 2,7, 6� 'comma del testo unko 16 ~uglio 1905, n. 646) alla 
aliquota normale dell'l,50% prevista dall'art. 28 lett. a) della Tariffa 
all, A alla Legge di Registro. 

Avveirso l'ingiunzione i Giuffrida, 'con atto 11 ma:rzo 196�5, proponevano 
opposdzione davanti al Tribunal,e di Catania deducendo: 1�) che 
l'antidipazione cositituiva una operazione preliminare risrpetto a que[la 
definitiva di mutuo fondiario e non rpoteva quindi 1cons1idJerairsd. autonoma 
ed indipendente dalla stessa ai :filni del suo trattamento tributario; 2�} 
che, peraltro, tanto il mutuo �che l'acconto erano stati 1conces1si rprer la 
costruzione di un edificio di civile abitazione non avente rcaratte:re di 
lusso, r:agion per cui l'atto avrebbe d01VUto :l�r'uilre, in ogilli_ �caso, della 
agevolazione della registrazione a tassa fi:s1sa (rdJi rCUi allo art. 7 della 
1Jegge reg. 28 aprile 19M, n. 11). 

Con altra ingiunzione notificata il 7 novembre 19616, il Consell"Vatore 
dei RegiJs,tri Iimmobliliari di Catania intimava agli 1stessi Giuflfrida 


contradddzioil!e pa!l'llat'e rdi co!lllIJJessione teJJeoforgi1ca fra due negozi e 1denitificarla 
poi nella � identica :f�inalit� �; se un negozio, qua1e l'antLctpazione 
in contanti, ipersegue lo stesso fine (facilitail1e con il finanziamento la realizzazione 
di una opera) del mutuo fondiario, ci� significa che i due negozi 
spno perfettamente autonomi', anche se ciascuno � rivolto allo stesso scopo, 
il che � una nettissima negazione della connessione di mezzo al fine fra ': 


11 

;: 

>o'

1:: 

m 

~~1 

~=:

i:: 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 193 

il pagamento della ulteriove somma di L. 3�67.450 per intereSISli. moratori 
liqutdati Gper ogni ,semestre compiuto) sulla imposta 1potecairia (dii lire 
1.527.965) per la quale aveva notificato ingJ.unzione 1setn1Pll'e in relazione 
'all'atto suddetto. 

Anche avveirso questa ingiunzione i (riuffrida iProponevano qpposizione 
per gli �stessi motivi 'dledotti a ,sostegno della ,precedente.. 
L'Amministrazione convenuta 1si .costituwa in entrambi i ,pirocedimenti 
e �chiedeva il rigetto delle opposizioni. 
Il 'Tiriibunale, riuniti i procedimenti, con sentenza 23 settembre 1969, 
respingeva� le due opposizioni. 

Su gravame p;rindpal-e dei Giuffrida ed incidentale della Amministrazione 
finanziaria (relativamente agli interessi maturati e imatu:randii 
sulle im,poste dovute), la Corte d'Appello 'dli Cataill�a, con sentenza d!el 
30 giugno 1972., a.ccoglieva le opposizioni dei Giuiliirida e res1pingeva 
l'aP1Pello incidentale della Finanza, osservando, :lira l'altro:. 

-'che la corresponsione dell'acconto in questione, quantunque non 
prevista dal �t.u. dlel 16 luglio 1905, n. 646 su1J 1Cll'edito fondiario, bene 
poteva fa:r:si rientrare nella struttura della operazione dli credlito fondiario, 
,considerando ,che e,ssa costituiva 1sostanzialnnente una antid,pata, 
parziale esecuzione del 1contratto defirutivo dli mutuo fondiario; 

-che, a pa:-escindere da d�, op1portunamente era stato invocato 

nella 1specie, a favore della non t.assabilit� dli quella pattuizione con il 

sistema ocdinario, il princi,pio della sua � �connessione � col contratto di 

mutuo, ,sancito dallo art. 27 del dtato t.u. e ribadito dallo art. 46 della 

Tariffa ali. B alla Legge di Registro; 

-che non poteva invocar,si, in contrario, la dis[posizione dii cui al 

secondo �comma dello art. 9 della Legge di Regtstro, in quanto la nc:mrna 

1:1peciale contenuta nella Tariffa doveva pll'evaL&e su quella di ,carat


tere generale della legge organi.ca di registro; 

-che, pertanto, le piretese fatte valere dlalla Arr:nminiistrazione Fi


nanziarfa erano illegittime e tale conclusione assorbiva non solo le altre 

censure mosse da.gli appellanti principali ma anche l'appello inciden


tale della Finanza. 

Avv~~so la 1sentenza ricorre per casisazione l'Amimintstrazione Finan


ziaria con atto not. il 28 giugno 1973 sulla base di un unko motivo. 

Resi!Stono icon �controricorso i Giuffrida. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con l'unko motivo del ricorso l'Amimintstra:zione finanziaria denunzia 
viola2lione e :llalsa a!p[plicazione degli artt. 27 del t.u. 16 luglio 
190.5, n. 6�46, 46 della Tariffa ali. B alla Legigie oo::gamca dli Regiisrbro, 
4 e 5 della legige 29 luglio 1949, n. 474 e dell'articolo unico della legge 


194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

3 febbraio 1961, n. 39, nonch� vizio di motiva:zllone su un punto de,ctisivo 
della controversia: il tutto a 1sens:i dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. 
proc. �civ. 

Lamenta la ricorrente che la Corte del merito, con la sentenza 
imipugnata, ,s[ � posta contro la �costante .gil,lr�:S\PlI'Udenza di questa S.C., 
la quale -relativamente alle anticipa:zlloni in denaro che gli Lstituti 
dli credito concedono talora al mutuatario all'atto della stipulazione di 
un mutuo fondiario in 1cartel1e -ha ritenuto .che, quand'anche �codeste 
antic:ipazion:i siano conc,esise con l'intesa che le stesse debbano poi es1sell'e 
conteggiate sul valore deUe cairtelle che saranno consegnate al mutuatario 
all'atto della stipulazione del contratto definitivo, ci� non � sufficiente 
perch�. una simile disposizione contrattuale fruisca della stessa 
agevolazione tributaria 'che le leggi sul ,credito fondliartio aic1oordano 
diirettamente alla operazione di mutuo: necesSl8Jrio essendio ;p.evchi� allra 
anticipa:zllone sia esteso lo stesso tll'attamento di favore che le due dlisposizioni 
contrattuali 1siano �collegate ad un nesoo dli memo a fine (Cas1s., 
15 aprile 1971, n. 10-50). 

Ora, della sussistenza in� 'concreto di un simile nes1so :lira antkiipazione 
e mutuo dli cui si tll'atta, la Corte del me:riito -a giudizio semipire 
della lI'kOTII'lente -non avrebbe forruto aicUIIla motivazione o me avrebbe 
fornito una, quanto meno, inadeguata: 

a) :sia perch� � da escluderai che, in casi deil. .genere, l'a,cconto 
(in denaro contante ed all'intere1stSe del 7% ) possa essere 'conce[piito come 
un P'arziale od anticipato adeIT11Pimento dlella olbbli:ga:zione, ais1sunta dalla 
Banca, di conseignare cartelle, in relazione ad un mutuo fruttante alla 
Banca medestima un interesse del 5 % ; 

b) sia rper.ch� il nesso in .parola ne1P1PUre ipotll'ebbe es1s1ere ravvisato 
nella �considerazione che 1con l'atto in questione :S:i tend!e in definitiva 
a 1soddisfare un bisogno di denaro d:a parte dei ~oprietari fondiari: 
dal momento c'he, per 1consentire il conseguimento dii una ,simile 
finalit�, le citate ditis;posizirillli di legge sul coodito fond'iairio [prevedono 
tutta una serie di op�erazioni (versamenti Tateali durante il cromo dei 
lavori in base agli stati di avanzamento e dOIPO la sti[pula.zione dell'atto 
condiizionato di mutuo; emissione delle cartelle anche {PiI'ima della stipulazione 
d!el contratto definitivo meric� vincolo del contratto cond:
iz:ionato e ,previa iscrizione i(potecaria), fuoll'lch� la conciessione dli acconti 
del genere di quello attribuito nella sipecie dal Banco di Sdieilia 
ai Giuffrida. 

Il motivo � irufondato. 

Questa Suprema Corte, inter[piretando '.fedelmente la diS[posizione del


l'art. 46 della Tariffa all. B alla legge origanl!ca idli Reg1stro del 1923 

-secondo cui lo speciale trattamento tl'libutario (compenso annuale 

nella rrHsuira di 15 cm. per ogni 100 lire, da pagar1Si in abbonamento) 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

gi� concesso ai �contratti di mutuo stipuliati 1con istituti dli credito fondiario 
dall'art. 27 del t.u. 16 luglio 190i5, n. "646, :si ap[pUca, oltre Clhe 
ai contratti condizionati e definitiv;i di mutuo sttpulati come innanzi 

(n. 1), anche, e in generale, a tutti gli atti connessi col 1contratto di 
mutuo o da esso necessariamente d!ia;J<endenti (n. 6) -ha ritenuto cihe, 
a giustificare la estensione del trattamento agevolato in !Parola a diistPosizioni 
divel1se da quelle del mutuo -ancoo:ich� 'contenute nello stesso 
atto -fosse sufficiente la mera connessione fra le d:i:S[posdzioni medesime, 
dovendo la norma .speciale contenuta nella (Pll"edetta dl~o1siz:ione 
della Tariffa consideransi pireva1ente riS[p�etto a quella, d:i caratte;re generale, 
dell'art. 9 della legge di R1egistro .che -com'� noto -in i[potesi 
del genere, consente l'awlicazione all'atto di una solia tas1sa (quella pd.� 
grave) alla ,pi� rigorosa condizione 'che le varie disposizfoni contenute 
nell'atto 1siano necessariamente �connesse e derivanti, per intrinseca loro 
natura, le une dalle altre. (Cass. 3 aprile 1971, n. 744). 
Ancor [pi� in particolare, poi, questa 1stessa S.C. ha stabilito che ai 
fini della estensione defila agevolazione in rp1airola, :lira gli atti connessi 
col contratto di mutuo rientrano tutti quelli che si [presentino obiettivamente 
(ossia,-indipendentemente dall'intento delle parti), come necessari 
e 1sufficienti per l'attuazione della operazione di mutuo fondiario 
(Cass., 20 marzo 1972,, n. '842). 

Ora, non rpare �che, nel ravvisaire la sussistenza della :piredletta connessione 
-fra le operazioni qui considerate (ant1ci'.Pazione in contanti 
e mutuo in cartelle) -la Corte del merito , si ,sia dlliscostata dalla accezione 
in 1Cl'Ui codesto nesso di connessione deve eis1se11e inteso, secondo 
la legge e secondo la interrp1retazione che ne ha dato -come dianzi 1s1 
� riferito -questa Suprema Corte: avendo 1 giuidli!Ci d'arprpe�lo avuto 
cura di precitsare --nel porre appunto in rilievo la differenza :lira il 
collegamento richiesto dall'art. 46 della Ta;riffa all. B e quello rLchie�lto 
in genere dall'iart. 9 della legge dii Regtstvo -come, nella prima normativa, 
la 1connessione, [pur conservando il carattere della obiettivit�, 
non richieda, al fine che interessa, anche quello della necessit�; avendo 
in detta nomna il legisfatore conside,rato 1separatamente il raa;J<porto di 
connessione e quello dli derivazione necessairia Gdell'una diS1Posiz1one dall'altra) 
dli 1cui nella normativa dell'art. 9 ha invece richiesto il concwso 
simultaneo. 

E potch� nel concetto della connessione (obiettiva) fra srti1Pulazioni 

o negozi, rientrano sicuramente, oltre alla ipotesi in cui fra i negozi 
sussista un rapporto idi continenza od �t:m ra1Pporto di acces1sOII'I�.et�, ainche 
quelli in 1cui, pi� in genere, pos1sa ravv1sars:i un rapporto di coordinaZJione 
o ,di strumentaUt� (!mezzo a fine) ancorch� non necessaria, IIlO([l 

196 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pare dubbio ,che la Corte del merito, anche ,se abbia errato nel quali-� 
ficare l'acconto in questione alla stregua di una esecuzione antkipata 

o parziale dell'atto (definitivo) di mutuo -non ha tuttavia erirato nello 
individuare la richiesta conne1s1sione fu-a i due negozi 1sotto_ il 'P['od'ilo 
appunto della loro intima coordinazione, e pi� (pl"ecisamente della strumentalit�, 
del pdmo rispetto al secondo, in ordine alla tdentka finalit� 
cui quest'ultimo era destinato ad assolvere. 
Ci� 'chiarito, e poich� l'app['ezzamento .del giudice di merito che 
raV'Visi l'esistenza dell'accennato rapporto dli. 1connesisiione fra conta:atto 
condizionato di mutuo in cartelle e ,conitratto di anrtJicipazio'.Ilie in c'orntanti 
(contestualmente conclusi dalle parti) � insindacabile in 1sede dd 
legitttmit� se 1sorretto -1come nella spede -da ,congrua e coTretta 
motivazione (Cass., 12 maggio 1973, n. 1286), tanto basta a giustificare 
il rigetto del riico1l'so in esame. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3384 -Pres. 
Rossi -Est. Leone -P. M. Se!rio (conf.). -Soc. Ari c. Mini1stero delle 
Finanze (Avv. Stato Galleani). 

Imposta di ricchezza mobile -Accertamento -Soggetti tassabili in base a 
bilancio -Bilancio incompleto o inesatto -Integrazione e correzione Ricorso 
al metodo induttivo -Legittimit�. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 119 e 120). 
Mentre l'accertamento induttivo a norma dell'art. 120 del t.u. 29 
gennaio 1958. n. 645. � un mezzo estremo �ed ecc"ezionale che presuppone 
irregolar'it� formali e sostanziali del bilancio presentato di tale entit� 
da far ritenere il documento totalmente inattendibile, meno drastica � 
la correzione o integrazione del bilancio (art. 119) consentita quando, 
anche induttivamente, pu� riscontrarsi che il bilancio non rispetta la 
situazione reale (1). 

(1) Decisione ,esattissima. Il potere di correzione e integrazione del 
bilancio anche con il ricorso a valutazioni induttive � espressamente ammesso 
dall'art. 119 del t.u.; � questa del resto una applicaziione del principio 
della �Correspondenza tra dichiarazione analitica e accertamento analitico 
in forza del quale l'Amministrazione non � tenuta a dare una mot��vazione 
analitica quando la dichiarazione non lo � (Cass. 3 maggio 1971, 
n. 1271, in ques.ta Rassegna, 1971, I, 1076); un bilancio che indica spese e 
perdite inesistenti, che omette entrate o altel:a i fatti � solo apparentemente 
una dichiarazione analitica. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR'IA 197 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3389 -Pres. 

Maccarone -Est. Giuliano -P. M. Pedace (conf.). -Curatela eredit� 

Asborm.o c. MiniJSltero delle Finanze (avv. Stato Soprano). 

Imposte e tasse in genere -Ingiunzione � Rilevanza come solo atto di 
accertamento -Intimazione contro curatela di eredit� giacente � 
Legittimit�. 

L'ingiunzione, che solitamente ha la duplice natura di atto di liquidazione 
del tributo e di atto iniziale del procedimento esecutivo, pu� 
anche avere contenuto di mero atto di accertamento del tributo e pu� 
quindi es.~ere intimata anche in situazione di divieto di azioni esecutive 
individuali (nella specie curatela di eredit� giacente) (1). 

. <Omissis). -Con l'unico mezzo, il rko1rrente, .denunciando violazione 
e falsa applicazione degli artt. 530 comma 2� e 498 e seguenti 
c.'c. e dell'art. 100 'c.p..c., si duole che la sentenza illll[lugnata gli ha 
negato, per difetto di interesse, J.a possibiLit� dli eccepllt:ie, contro il.'i:ngiunziton.
e fiscale, il divieto di azioni es,ecutive iinldividuali dUJrante la Liquidazione 
dell'eredit�. A suo avviso, l'ingiunzione, essendo stata !Preceduta 
da una generica dchiesta di collocazione del rciredito nello stato dli .graduazione, 
fatta 1'11 febbraio 1970, � non poteva avere altra filnalit� che 
quella di imporre effettivamente il pagamento entro i limiti .di tempo 
all'UOIPO stabiliti, 1secorudo il r.igore proprio d:el rprocedilmento momitorio 
�. 

La dloglianza � infondata. L'ingiunzione, invero, 1secondo la costante 
giurlsipirudenza� di questo Supremo Collegio, ha la dua:i.Uce natura di 
atto di liq1,1.idazione d!el tributo e dti. pirecetto che prelude� all'esecuzione 
foczata. 

Nella' specie, per altro, �come sanc� la Corte del merito, l'ingiunzione 
non aveva il carattere di precetto, perch� conteneva l'avvriso che, per 

(1) Decisione esatta ed importante. L'.ingiunzione � un atto di accertamento 
e come tale pu� .e devie essere notificata rpdma di procedere alfa 
riscossione coatfrva in qualunque forma. Ci� vrue evidentemente anche nei 
confronti del fallimento (contra Cass. 27 luglio 1972, n. 2573, in questa 
Rassegna, 1973, I, 905); la notifica dell'ingiunzione al �curatore non ha valoTe 
di atto iniziale di una evidentemente impossibHe esecuzione individuale, 
ma di 'llitto di accemmento e liqu:iidazione dehl'imposta in sede amministrativa 
che dev;e sempre pr,ecedere la domanda iminanzi! al giudice ordinar.
io e quindi anc;he la domanda di insinuazione. Sulla necessit� d1el preV
�entivo accertamento dell'imposta da parte della autorit� amministrativa 
v. Cass. 13 ottobr�e 1973, n. 2579 (ivi, 1973, I, 1173 con richiami); � stato 
anzi �recentemente af:fiermato che la mancanza die11'accertaimento in sede 
amministratLva costituisce una violazione del diritto soggettivo del contribuente 
che pu� �essere sempne dedotto innanzi all'A.G.O. (Cass. 30 ottobre 
1974, n. 3314 in questo fascicolo, pag. 187). Questa regola non soffre 
eccezioni, nemmeno in caso di fallimento. 

198 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il soddisfacimento diel �ciredito, I'Amminis:t:Jrazione avrebbe chiesto la 
collocazione nello :Slt:ato di graduazione, a norma dell'art. 498 e.e. L'ingiunzione 
aveva, iruvece, il ca,rattere di atto di liqulidlazione del t~iibuto 
complementare. N�, per tale as1petto, era su1perflua. 

Infatti, prima della decisione della Commiis1sione Pcr-ovinc�ale, la 
base im'.Ponibile era ancora incerta e il tributo comu;>lementaire era illiquido, 
tal�ch�, 1'11 feibhraio 1970 l'Uffido aveva .potuto s.oltanto fare una 
generica richiesta .(Li collocazione, mentre, doipo quella decisdone, avendo 
liquidato il tributo, ben poteva, da un lato, comuni1care, con un'ingiunzione 
di cui limitava esrpiressamente l'efficacia, la miisura del prorp;rio 
credito e, d'altro lato, fairlo valere nei modi di legge nel procedimento 
di liquidazione dell'eredit� giacente. 

Alfingiunzione di CUJi trattasi il �curatore avrebbe potuto fare oppo~ 
sizione o contestando, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuri.dico, 
l'a1ccertamento del valore o �contestando la liquidazione del tributo; ma 
l'oprposizione, 1come proposta, non aveva ragion d'e1s1seTe. -(Omissis). 

CORTE DI CASS.Az,IONE, Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3561. -Pres. 
Rossi -Est. Sipadaro -P. M. Valente (conf.). -Rigo c. Miniistero delle 
Finanze (avv. Stato Cavalli). 

Imposte doganali -Ingiunzione -Opposizione -Termine -Ingiunzione intimata 
dall'Ufficio del Registro -Si applica -Indicazione nella ingiunzione 
del termine di trenta giorni -Irrilevanza. 

(I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3). 
Il termine perentorio di quindici giorni per proporre l'opposizione 
alla ingiunzione stabilito nell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, 

n. 1424 trova applicazione tutte le volte che con l'ingiunzione venga 
richiesto il pagamento di diritti doganali e.d accessori, e quindi anche 
nel caso che il credito sia stato trasportato sul campione demaniale e 
la relativa ingiunzione sia emessa dallo Ufficio del registro anzich� dal 
contabile doganale. N� ha rilevanza il fatto che nel modulo impiegato 
per l'ingiunzione dall'Ufficio del registro sia indicato come termine per 
l'opposizione quello di trenta giomi di cui all'art. 3 del t.u. 14 aprile 
1910, n. 639 (1). 
(1) Decisione esattissima. Sulla perentoriet� del termine per l'opposizione 
in materia doganale la giurisprudenza � pacifica (Cass. 20 gennaio 
1972, n. 143, in questa Rassegna, 1972, I, 288); importante � 11a preci.sazio.ne 
che la per,entodet� del termtne va stabilita in relazione alla natura del 
tributo pr,eteso, indipendentemente dall'ufficio che ha in carico il credito; 
corolla!do di ci� � la ulteriore 1esatta precisazione che l'indicazion,e nel modulo 
di un termine diverso non influisce sulla per.entoriet� del termine 
stabilito ratione materiae. Si ritiene !invece necessarda a pena di nullit� 
l'�esatta indicaizione nell'avviso di accertamento del termine per l'impugnazione 
(Cass. 6 novembl'e 1968, n. 3�663, ivi, 1968, I, 1024). 

199

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novemblre 1974, n. 3567 -Pres. 
leardi -Est. Pascasio -P. M. Siloocihi (conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Saltini) c. Ente Comunale di corusiumo di Caripi 
(avv. Capaccioli). 

Imposte e tasse in genere � Stato soggetto passivo di imposta � Enti equiparati 
allo Stato -Imposta sulle societ� � Non vi sono soggetti. 

(d.I. 13 settembre 1946, n. 90, art. 8). 
Lo Stato non pu� essere soggetto passivo di imposte e le norme 
che .in particolari situazioni prevedono la soggezione dello Stato a determinati 
tributi o l'esenzione da essi non attengono ad una effettiva imposizione 
tributaria ma hanno carattere strumentale per raggiungere diverse 
finalit� pratiche. Conseguentemente anche gli enti equiparati allo 
Stato agli effetti tributari (nella specie Ente Comunale di Consumo) 
non possono essere soggetti passivi d'imposta (nel caso imposta sulle 
societ�) (1). 

(1) La decisione r.icon:fierma quella 9 giugno 1972, n. 1804 (in questa 
Rassegwa, 1972, I, 1141). Sulla questione generale dello Stato contribuente, 
la giudsprudenza � alquanto m.certa (v. nota alla sentenza citata nonch� 
Relazione Avv. Stato 19616�-70, II, 548). E' certo per� c�bie tutte l1e considerazioni 
fatte nella motivazione della decisione (unica personalit� �ed unit� 
patrilffionia1e dello iStato .anche quando si div.ersifica in rapporti interorganici, 
finzione contabile �diella imputazione di somme a titolo di .imposta 
nei bilanci del1e amministrazioni statali, impossibmt� della costituzione 
di un rapporto di: imposta .che si �estinguerebbe sul nascere per confusione) 
non possono trasportarsi agevolmente nel rapporto tra un ente publico e 
lo Stato; del 11esto dive;rso div;enta il rigor.e della .giurisprudenza quando lo 
Stato si trova ad essere soggietto ai tributi degli enti �loc�ali. H problema 
specifico dell'imposta sulle socie1t� per gli .enti: �equiparati allo Stato � indubbiamente 
delicato, ma non si possono fare 1eccessive g�eneralizzazioni. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 novembre 1974, n. 3594 -Pres. 
leardi -Est. Saya -P. M. Serio (coinf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Salto) c. Marucci. 

Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione 
non di lusso -Decadenza � Percezione della imposta ordinaria -Prescrizione 
-Normativa di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 35. 

(I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; I. 2 febbraio 1960, n. 35, art. 4; I. 6 ottobre 
1962, n. 1493, art. 2). 
L'imposta ordinaria dovuta a segiiito della decadenza dalle agevolazioni 
della legge 2 luglio 1949, n. 408 � soggetta, per il periodo successivo 
alla entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e ante




20J RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riore all'entrata in vigore del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, alla prescrizione 
quinquennale (legge 2 febbraio 1960, n. 35, art. 4) o settennale 
(legge 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 2) decorrente dalla registrazione 
dell'atto, ma ci� solo se la decadenza si sia in questo periodo 
verificata; ove la decadenza non RiaRi ancora verificata, la prescrizione 
sar� soggetta alla diversa disciplina stabilita nella norma sopravvenuta 
del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (prescrizione triennale decorrente 
dalla data della denunzia della decadenza) (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo id!eidotto l'.AunrninisiJrazione finanziaria 
dello Stato, denunciando omessa, insruffi.ciente e contraddittoria 
motivazione Siu un punto idlecisivo del1:a �caUJSa nonch� viol~one e falsa 
applicazione degli artt. 112 c.,p.c., 13 e 14 legge 2 luglio 1949, n. 408, 
4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 e 2 leigge 6 ottobr:e 1962, n. 1493, sostiene 
ohe erroneatmente l'impugnata sentenza ha ritenuto prescritto il suo 
diritto al recupero del1e imposte nella mtsura ordinaria S1Ul suindiicato 
atto id:i. vendita, il quale era stato registrato con l'agevolazione prevista 
dalla dt. legge n. 408 del 1949 (c.d. legge Tu;pini). 

Giova premette11e, per ben chiarire la situazione, �che la rkor11ente 
Amministrazione ha :rkonosduto .sin dal giudizio di a(Prpello che l'opposta 
ingiunzione � stata notidlicata per equirvoco, in quanto non sii era 
ancora verificata alcuna decadenza da parte dei contribuenti, i quali 
erano ancora in termi.�le, in bais�e alLe varie legigi d:i 1Proroga, rper inizial'e 
la �costruzione .sul terreno acquistato: conseguentemente, l'Amminiistirazione 
ha riconosciuto l'illegittimit� dell'ingiunzione, ammettendo dli non 
aver diritto essa allo �Stato di :PTetendere le orilinarie imposte di registro 
e di trascrizione sul IPII'edetto atto idi vendiita, in quanto ancora non si 
era verificato aku1t1 :l�atrto idoneo a fare venire meno ['agevolazione 
tributaria �goduta ali. momento della regiisitraZJione dell'atto ai .sensi cLeHa 
citata J:egge n. 408 del 1949. 

A ci� si riicollega arp1Punto la censru:ra dell'Amminiistll'azione, la quale, 
con il motivo sopra riportato, 1so1stiene che erroneamente la Corte 
di merito ha ritenuto la sussistenza della prescrizione relativamente a 
un diritto (quello concernente il recupero delle irmrpo1ste nella miisura 
ordinaria) ancora non sorto pevch� non �SI� era verifiicata a1cuna deca-� 
denza dalla agevolazione :flruita al momento della rregistrazione. 

La censura � fondata. 

Invero, la Corte 1dii merito � pervenuta alla sua decisione sul riliervo 
che il termine .settennale previsto dall'aTt. 4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 
modificato con l'art. 2 legge 6 ottorbre 1962., n. 1493 decome, secondo 

(1) Decisione da condividere pienamente, che chiarisce alcuni dubbi 
sul regime della pl'escrizione nel tempo intermedio tra 1960 e 1967. Per 
i periodi ante'l'io'Ti e po.sterfori v. Cass. 7 novembre 1970, n. 2271, in questa 
Rassegna, 1971, I, 358. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

il testuale disposto d'i tali noirme, dalla data della registriazione dell'atto: 
e, pokh� questa � avvenuta il 26 rsettembre 1960, la [p.rescrizione si � 
compiuta il 27 settembre 1967, anteriormente, cio�, alla notifica della 
ingiunzione, avvenuta il 9 ottoln'e 1967, e all'entrata in vigore del d.l. 
11 diicembre 1967, n. 1150, collJVertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, 
che ha regolato di'Vensamente il termine di rpll"es1cTiz:ione e la 1sua de1coxrenza, 
s:tcch� la notifica suddetta e la nuova normativa risultano irri


levanti. 

Co.s� dec:idendo, per�, la C01rte predetta non ha avvertito che il 
ricordato clilsrposto dell'airt. 4 fogge 2 febbraio 1960, n. 35 modificato 
dall'art. 2 leg.ge 6 ottobre 1962., n. 1493 1si riferisce esclusivamente al 
caso in cui si � verifka<ta la �decadenza da1l'1agevo1aziione e, invece, non 
rigua.rda -n� rpoteva logicamente riguardare -npotesi in cui la 
decadenza non si � vedficata. Ci� � fatto 1palese 1dal tenore letterale 
della noruna, la quale dispone che � l'azione dell'amministrazione finanziarria 
rp1er il recupero dei tributi dovuti nella mirsurra 011dlinaria ... per 

effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate... daiUa legge 2 luglio 
1949, n. 409... �si presciri'Ve con il deco:rso dii sette anni dalla d:ata di 
registrazione dei singoli atti e d!isicende non meno palesemente da inderogabili 
esigenze logkhe perch� la legge non poteva .prevedere il verificarsi 
della pa.-escrizione riis;petto a un dirttto, che, in assenza d!i qualsiasi 
1caus1a di decadenza dall'agevolazione, non ecra ancoca nato. 

Certo, il �congegno a�ccolto da tale norrunativa, p.er cui il te11mine 
della prescrizione decorreva dalla data di registrazdone dell'atto, era 
incongruo ed appunto per ci� venne modiifkato con l'art. 6 d.l. 11 dicembre 
1967, n.'1150, corwei;tito 1con modifkaz.ioni nella legge 7 feblbraio' 
1968, n. 26, il quale ridusse il termine a tre anni, facendolo 1per� 
decorrere dalla data d'ella denunzia che il contribuente � tenuto in ogni 
caso a presentare e do� anche in quello di inosiservanza degli oneit'i 
dalla quale scaturisce la decadenza dall'agevolazione; ma non � possibile 
esasperare la rilevata incongruit� e addirittura ritenere, come ha fatto 
la Corte di merito, che il legirsfatore ha voluto stabilirre che la prescrizione 
in esame avrebbe potuto compier1si indipendentemente dalla nascita 
dl diti.tto a cui 1Si riferiva. -(�missis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1974, n. 3673 -Pres. 
Maocaa.-one -Est. Longo -P. M. Mililotti �(conf.) -PasquiTolo c. 
Ministero delle Finanze (aV'V. Stato Tarin). 

Imposte e tasse in genere � Imposte indirette � Procedimento dinanzi alle 
Commissioni � Commissione Centrale � Pronunzia in grado di appello � 
Riforma della decisione di prima istanza � Esame di domande e questioni 
precedentemente ritenute assorbite � Impugnazione incidentale � 
Non � necessaria. 


mentare. 

(r.d. 16 marzo 1942, n. 367, art. 23). 
Sulla. domanda proposta dalla curatela del fatiimento contro il 
decreto ministeriale che accerta un c1�edito dell'Amministrazione per im



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 203 

posta sull'entrata, � competente il tribunale fallimentare, bench� la domanda 
debba essere p1�oposta nelle forme ordinarie dalla curatela in 
veste di attore (1). 

(1) Vi.ene ,confermato, in modo da ritenere ormai definitivo, l'orientamento 
gi� seguirto altre volte (Cass. 27 lugLio 1972, n. 2573, in questa 
Rassegna, 1973, I, 905); per tutt1e 1e controviersie inerenti all'acc�ertamento 
dei crediti tributari la competenza del Tribunale fallimentare pl'evale su 
quella del foro erariale sia quando diligente sia l'amministrazione cr1editrice, 
che devie sempr�e esperire il procedimento della domanda di insinua:
ziione anche quiandio vogllia iimpugn:ave la decisione di una commi1ssione 
(Cass. 22 ma!I'zo 1972, n. 879, Riv. leg. fis.c. 1972, 1762), sia quando la curatela, 
prima della insinuazdone, agisca nelle forme ordinarie per far dichiarare 
la illegittimit� di una pl'etesa fiscale. Restano peraltro formi i limiti 
della giurisdizione (1estimazione semplice) ed anche quelli della giurisdizione 
condizionata alla preventiva P'ronuncia di una commissione. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 novembre 1974, n. 3738 -Pres. 
Ma,ccarone -Est. Arienzo -P. M. S.ilocchi (conf.) -Regione Sardegna 
(avv. Cotti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei). 

Imposta di registro � Atti stipulati dallo Stato � Registrazione gratuita . 
E' limitata agli atti nei quali interviene lo Stato come parte � Atti 
stipulati da altri enti delegati nell'interesse dello Stato � Sono soggetti 
al regime normale. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 94 e tabella C art. 1). 
La registrazione gratuita degli atti stipulati dcillo Stato (e da altri 
enti ad esso equiparati) per la parte di imposta a suo carico, presuppone 
non solo che l'atto sia stipulato nell'interesse dello Stato, ma anche 
che lo Stato intervenga nell'atto come parte; si resta pertanto al di 
fuori idi questa p1�evisione nell'ipotesi che l'atto sia stipulato da un ente 
pubblico (nella specie Regione Sardegna) nell'interesse dello Stato e 
da esso delegato (1). 

(1) Decisione di evidente esattezz,a, v. Cass. 26 aprile 1968, n. 1271, 
Riv. leg. fisc., 1971, 1936. 
8 



204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 novembre 1974, n. 3761 -Pres. 

Leardi -Est. Alibrandi -P. M. Caicciopipoli (cornf.) -Ministero delle 

Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Fallimento La Provinciale. 

Imposta di registro� Valutazione dei beni trasferiti� Riferimento al valore 
in comune commercio alla data del trasferimento� Vendita agli incanti 
successiva� Irrilevanza. 

(r.d. 7 agosto 1926, n. 1639, art. 15; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 50). 
Imposte e tasse in genere � Imposte indirette -Commissioni tributarie Cassazione 
di decisione di commissione provinciale � Nuovo ordinamento 
del contensioso tributario � Rinvio alla commissione di secondo 
grado. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). 
La valutazione dei beni trasferiti va sempre eseguita, a norma dell'art. 
15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, con riferimento al valore venale 
in comune commercio al giorno del trasferimento, senza nessun riferimento 
al prezzo determinato in un trasferimento successivo, anche se 
questo si � attuato agli incanti, .dato che l'art. 50 della legge di registro 
� applicabile per l'atto cui l'incanto si rife1�isce non per i trasferimenti 
anteriori (1). 

A seguito dell'attuazione del nuovo ordinamento del contenzioso 

tributario (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636), dopo la cassazione della deci


sione della commissione provinciale di valutazione, il giudizio va rin


viato alla Commissione di secondo grado (2). 

(Omissis). -Con l'unico motivo del rkorso, l'Amrnini,strazione 

delle Finanz.e, nel denunciare la violazione rdegli art. 15 r.d.l. 7 agosto 

1936, n. 1639 e �62 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 32.619, nonch.� falsa appli


cazione del medesimo art. 62, �censura la dedsiione impugnata sotto due 

convergenti, ma distinti motivi. 

Dopo aver !Premesso �che l'atto da regtstrare � l'enunciazione della 

societ� di fatto, mentre oggetto del tritbuto 1sono i beni conf0['iti nella 

sodet�, la lricorrente d~duce, in primo luogo, che la Comm1ssdone !Pil'O


vinciale, accogliendo quale criterio di stima il prezzo dei beni reali~ato 

(1-2) La prima massima � di evidente esattezza. Con la seconda massima 
si 1esarnina una questione connessa all'attuazione del nuovo contenzioso 
tributario. Giudke di :rinvio non pu� essere che una commissione dell'ordinamento 
vig1ente; �e nel caso di specie la corrispondenza tra commissiotte 
provinciale (di a1ppello) di valutazione ie commissione di seicondo grado � 
di tutta evidenza; non sempre per� l'individuazione del giudice di rinvio 
� cos� semplice, specie in 11elazione all'abolita distinzione tra commissioni 
di vaiutazione� 1e dd di1ditto. ImipJddtameinte dail:la s:entenza ,sd ri1aava iH pri111cipio 
che, essendo totalmente cambiata la struttura delle commissioni, il 
rinvio pu� esserie commesso alla nuova commissione della stessa sede. Per 
un'altra simiie questione v. la sent. 18 novembre 1974, n. 3673, in questo 
fascicolo pag. 201. 



PART.E I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARilA 

dal fallimento con la vendita all'incanto, ha violato la disipostizione di 
legge secondo cui l'imponibile va commisrurato al valore venale dei beni 
all'atto del trasferimento, mentre, nella spede, � stato irWferito a momento 
posterior~ anche alla dichiarazione di fallimento. Lamenta, in 
secondo luogo, 1che la Commissione provinciale ha inesattamente ap:plicato 
l'art. 50 della legge di registro 1che opera solo nell'ambito del rapporto 
impositivo relativo all'a,pplka:Zione del tributo 1sulla vendita coatta, 
mentre, nella spede, l'imposta 1si riferiva al del tutto diverlSiO negozio 
di conferimento di beni in societ�. 

Il motirvo si ravvisa fondato in entrambe le �Censure nelle quali si 
articola. 

La Commisis:ione provinciale di Terrni, nel 1confermare la decisione 
resa in primo grado dalla Com.m1ssione distrettuale, ha ritenuto di [prendere 
a base de11l'a valutazione dei beni itl priezzo'realizzato dal :llallimento 
in sede di liquidazione dell'attivo (L. 156.743.548), in applicazione di 
quanto ,prevede l'art. 50, della legge di registro. Di tale !Procedimento 
estimativo a ragione 1s;i duole la ricorrente. Infatti, a nomna dell'art. 15 
del r.dt..l. 7 agosto 1936, n. 1639, l'imposta di regiiJsitro -al JPa!l'� d!elile 
altre imposte ,che co}(piscono i trasferimenti di ricchezza -deve essere 
commisurata al valore venale �che i beni hanno in 1comune commericio 
al giorno dell'avvenuto trasferl~ento. Tale disposizione non � stata 
osiservata dalla Com.missione provinciale che, prendendo a base della 
valutazione il prezzo realizzato a 1se1guito delle vendite fallimentaTi, si 
� riferita a momento la:rgamente posteriore a quello del trasferimento 
colpito con il tributo < de quo �. 

N� la mancata applicazione del dtato 1precetto di legge rp.u�, nella 

specie, ritenersi giusti1'.Lcata 1con il ,criterio 1che la CommilSsione pr-oivin


ciale ha ritenuto di trarre dall'art. 50 della legge �di reg~stro. Infatti, 

se � vero ,che le formalit� e le ga.ranzie proipri.e delle vendite ai pubblici 

incanti fanno presumere che :si sia realizzato il prezzo corriisipondente 

al valore di mercato dei beni che ne sono oggetto. � anche vero che 

il citato .aTt. 50 opera isolo nell'ambito del rap1Porto impositivo cihe 1con


cern� l'appUcazione del tributo sulla vend!ita coatta, mentre, nella 1sipe


cie, l'imposta si riferisce, come si � detto, a negozio diverso, do� al 

conferimento dei beni in societ�, verificatosi iperaltro in eipoca dl� gran 

lunga <precedente a quella della vendita dei rbeni disposta dagli origani 

del falliiim.ento della Societ� di fatto. 

Pertanto, la decisione iim.pugnata deve essere 1cassata 1con rinvio della 

controvertsia alla Commissione tr1butaria di ,secondo gira:do di Terni (isti


tuita -medio tempore -con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). La pire


detta Commissione, tenute presenti le 'considerazioni ,dJianzi 1svolte, piro


ced!er� alla valutazione dei beni dell'enunciata societ� dd fatto in Tela


zione all'epoca del loro conferimento. --(Omissis). 


206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 novembre 1974 n. 3876 -Pres. 
kardi -Est. Granata -P. M. Mililotti (coruf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Cavalli) c. Ospedali Civi1i di Genova (avv. Luci:
fredi e Romanelli). 

Imposta di successione -Rinuncia all'eredit� -Soggetto che pe profitta � 
Obbligo di pagare l'imposta dovuta dal rinunziante -Sussiste anche 
nel caso �he il soggetto che ne profitta sia esente da imposta. 

(r.d. 30 dicembre 192.3, n. 3270, art. 15; r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380. art. 1). 
La norma dell'art. 15 della legge sulle successioni � applicabile in 
ogni caso di rinunzia all'eredit� o al legato ed anche nel caso che il 
soggetto che ne profitta sia esente dell'imposta di successione; pertanto 
quando il soggetto che profitta deUa rinunzia sia un ospeda~e per il 
quale sono esenti da imposta gli atti di liberalit� a norma dell'art. 1 
del r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, � sempre dovuta l'imposta alla quale 
sarebbe stato obbligato il rinunciante (1). 

(1) Decisione da condivider�e pienamente. La norma dell'art. 15 della 
�legg,e sulle successioni non ammette �eccezioni; la improbabilit� in concreto 
di una frode non 'esclude l'operativit� di: un ;prdncipio che d'un canto � 
diretto a repr.imeil'e la mera astratta possibilit� di un<a azione fraudo�lenta, 
dall'altro � inteso ad dm:Pedire che, in conseguenza di un irllegozio operato 
da persona diversa dall'autore della successione, l'imposta risulti diminuita 
rispetto a quella che sar�ebbe stata dovuta in base alla disposizione t1estamentaria. 


C�RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 novembre 1974, n. 3880 -Pres. 
Ros1si -Est. Milano -P. M. Del Grosso (�conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Angelini Rota) c. Fallimento Ans1elmo (avv. 
Benzi). 

Imposte e tasse in genere � Violazione di norme finanziarie e valutarie Pena 
pecuniaria -Iscrizione di ipoteca -Condebitori solidali del trasgressore 
� Socio accomandatario � Inammissibilit�. 

(1. 7 gennaio 19'29, n. 4, art. 12 e 26; e.e. art. 2113, 2318, 2319). 
L'iscrizione della ipoteca prevista dall'art. 26 della legge 7 gennaio 
1929, n. 4 a carico del trasgressore e delle persone ed enti civilmente 
responsabili non pu� essere estesa ad altri condebitori solidali diversi 
da quelli nella norma previsti e quindi a carico del socio accomandatario 
di societ� non avente personalit� giuridica (1). 

(1) La prima parte della sentenz,a pu� dirsi esatta. Il potere di iscrivere 
ipoteca � limitato al trasgr.esso11e e ai soggetti civilmente responsabili 
a norma degli a<rtt. 9, 10 e 12; se vi sono altri soggetti obbligati so[idalmente 
contro di essi deve provvedersi ad ev�entual1e iscrizione di i,poteca � 
nei modJ ordinari. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 207 

(Omissis). -Con il pll'imo motivo del 1suo rkoll'so l'Ammintstrazione 
finanzia.Tia, denunciando la violazione dell'art. 2,7 della le,gge 7 
gennaio 19'29, n. 4 e de.gli artt. 2,313 e 2291 1c,1c., lamenta 'che la Corte 
di appello, ritenendo che l'Anselmo non tpoteva essere soggetto, come 
socio accomandatario, ahl'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 26 della 
citata 1e.gge perr una contravvenzione contestata so1o a[[a societ�, non 
abbia ,considerato 1�he la pena (pecuniaria iprevilsrta dalla 1suinrucata legge 
ha ,carattere civile ,ed ad e,sisa s<0no, quindi, aip1plk1a'bili i pll'incipi dviliisitlici 
sulle obbligazioni solidali e, in pairtkolare, quello iSIUlla trasmissibilit� 
delle gaTanzie dall'uno all'altro obbligato solidale. 

Il motivo � infondato. 

� .certamente eisatto, e, 1come tale, pi� volte � s1tait10 affermarto da 
queista Corte SUil;)lrema (Cass. sentenz�e nn. 241 1d!el 195,4, 13'99 del rn67, 
34 del 1968, 1962 e 1186 del 1969, 2'07 del 1971) il principio seicond!o cui 
l'obbligazione al pagamento d:i una somma a titolo di pena pecunia:ria, 
in applicazione della legge 7 .gennaio 19i2.9 n. 4 e del :r.d.l. 5 d:1cemibd'e 
1968, n. 1928, � di natUTa .schiettamente dvilistka ed �, quindi, ll'egolata 
dalle norme di diritto civile. La pena pecuniaria, invero, fPU!r essendo 
una vera e propria 1sanzione, non ha alcun 1cairattere penale, come, del 
resto, � espressamente detto dall'art. 3, �Caipov., idella citata legge n. 4 
del 1929 ( � l'obbligazione ha caratter�e civile �). 

�, di oon.seguenza, esatto che all'istituto debbono esserie appliearte 
le norme di diritto 'civile sulle obbligazioni solidali, come riJSulta chiaramente 
dall'art. 11 della steS1Sa legge, relativo alla 1solidairiet� passiva 
tra 1pi� responsabili dlella medesima violazione. 

Senonch� � certamente erronea l'ulterioil'e affermazione della ricorrente 
secondo cui, il tema d:i obbUga�zioni solidali, vige la regola che 

� I.a solidariet� 1si estende, non soltanto al debito dell'adempJmento, ma 
anche alla soggezione alla garanzia �. 
Secondo il vigente codke �civile la res!Ponsabilit� sol.Ldale, derivi 
essa da e81Pl'essa dtsposdz.ione di legge o da 1s1pedfico patto, tm[p,1Jtca l'obbligo 
dei coobbliga.t1i alla 1srtesisa piresentazione in modo 'che 1ciaisctll'10 di essi 
pu� essere ,costll'etto per la totalit� e l'adern1Pimento da pairte di uno degli 

Nella seconda pacrte ,per� si fa una inv,ersiorie di termind: non � pocsibUe 
che come trasgresso!l'1e sia stata indiv1duata la societ� priva di personaHt� 
giuridica e come responsabi:1e sussidiairio l'accomandatario, pecrch� 
la pena pecundaria, pur costitueltlJdo una: sanzione dvilie, � una sanzione 
persona1e che � inflitta, al pari della ammenda, di!t'ettamenrte a chi ha la 
rappr1esentanza delila sodet� o dell'ente, abbia o no personalit� giuridica 

(art. 10 'e 12), menwe iLa sociert� �e <l'ente 1ne il'iispondono in soJ1ido; qu:ilndi lo 
amministratore � il trasgressme, la sociiet� il coobligafo e veTso ambedue 
� possibUe ll.'iscrizilone ili ipoteca. Sie pro, in presenza di una sodet� di 
persone, vi sono altri soci, non amministratod, !illimitatamente r�esponsabili, 
vi sar� anche 11esponsabilit� sussidiaria d~ .costoro, ma senza possibilit� di 
iscrivere contro di .essi l'ipoteca speciale. 



208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

obbligati libera gl:i altri, ma non iimJPorta certo la comunLca1bilit� e la 
estensione dall'uno all'altro obbligato della garanzia che, in baise a titolo 
distinto da quello costitutivo del titolo di 1oredito, 1sia 1stata costituita sui 
beni del debitore iprinctpale o di uno dei coobligati. Ciascuno, inrfatti, 
dei debitori 1solidali risiponde 1con il pr�prio [patrimonio ed in Telazione 
alle ,cause di prelazione possibili nel [Patrimonio istesso, senza interfeil"
enze tra le une e le altre. 

Se non si pu� negaTe 1che il creditore abbia_ facolt� di avvale11si di 
tutti i mezzi consentitigli dalla legge, a ,gaTanzia del ip1ropcr:fo �credito, nei 
confronti dei vari obbligati solidali e rpu� quindi, 1sulla base dli titolo 
idoneo, iscrivere e mantenere accesa ipoteca 1s..i beni di uno qualunque 
di essi, devesi per� senz'altro escludere che, ,costituita una garanzda reale 
sul patrimonio di uno dei condebitori, questa possa essere attuata anche 
nei 1coruronti del patrimonio di qua1sia�si coobbligato e, in parti.colare, 
per quanto riguaTda il 1caso 1concreto, devesi escludere la iPOSISrbilit� che 
l'art. 26 della legge n. 4 del 19219, che 1COstituisce titolo iPer fiscrizione 
dell'ipoteca legale nei confronti dii �Certi 1sogigetti, tassativamente in1dli<Cati, 
responsabili diiretti e indiretti dell'illecito f�.scale, valga anche come titolo 
legale per l'Lscrizione ipotecairia contro altri coobbligati al a;ia1gamento 
del debito tributario. Non merita, pertanto, censura fimpugnata sentenza 
:per aver affermato che l'Anselmo, ipur dovendo ritenens:i, come 
socio accomaindatario, illimitatamente 1e 1solidaimente responsabile 1con 
la societ� per i debiti sociali ai .sensi dell'art. 23113 1c.ic. e, quindi, pur 
dovendo riisipondere 1solid'almente, anche se 1siusSlidia11iamente, della ;pena 
pecuniaria in:fLi!Uta alila .societ�, IJJIOn poteva essere sQggetto, 1come socio 
accomandatario, alla iscrizione .dell'i1poteca legale .di 1cui trattasi, ess,endo 
la misura cautelare prevista dalla legge 1speciale solo nei 1confronti dli 
dletecr:m.inati soggetti, tra i quali, non rientra 1senz'alh'o, 1crnne ora iID1Plicitaimente 
si riconosce dalla stessa ricorrente, il socio ac:comand!atario della 
societ�, d:iiahiaTata resiponsabile deU'illecito fiscale. 

Il !EJTWO motivo del ricorso deve essere, quindi, rigettato. 

Con il 1secondo motivo la T�ICOOTente Amministrazione denuncia la 
violazione dlegli artt. 12 e 2.6 della legig,e n. 4 del 192.9 e 21318 c.ic., e 
lamenta 1c:he la Corte di ap1P1ello non abibia 1c0Il1Siderato 1che l'Anselmo, 
in quanto sodo accomandatario, era, ai 1sensi dell'axt. 2318 �c.ic., amministratore 
della societ� e, c01I1e tale, non soltanto l'esponsabile indiretto 
de]fillecito fisicale ai 1senisi e per gli effetti 1dell'art. 12 della J!egge in. 4~ 
del 1929, quale incaricato della � di11ezione � 1dlella 1societ�, ma addiirittuTa, 
non essendo quest'ultima fornita di pevsonalit� giuridka, autore 
dell'illecito stesso. 

Il motivo � inammis!Sibile ipel'lch� la tesi con esso prosipettata, pur 
sostanziandosi in un nuovo profilo giuridico della controve11sia, ;pre1supipone 
tuttavia l'accertamento di fatto che all'Anselmo fosse stata affi




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 209 

data l'amministrazione della societ�, .cfil".costanza mai dedotta dall'Aimminiistrazione 
finanziaria nelle fasi di merito e non (ri.,sultante d!alla isentenza 
impugnata, la quale al contrario ha acic&tato in fatto 1che l'Amministrazione 
stessa, mentre individu� il � tra;s1gre1s1sore � iunkarmernte nelila societ� 
Pompe AnselJmo, p1rocedette, poi, all'iscrizione dell'iipoteca legale 
sui beni di (Pcr'opriet� dell'Anselmo, non per la sua qualit� di rappll'esentante 
legale della societ� e diretto res!1)onisabile dlell'illecito, ma isolo. ed 
in quanto socio acicomandataTio. 

Vero � �che, peir il disiposto del 1secondo comma dell'art. 2318 e.e., 
l'amministrazione della societ� in accomandita semp.Uce non fPU� essere 
affidata �che agli acicomandatari; ma, �Come 1si evinc1e dal srucessivo aocticolo 
2.319, essa non � necessariamente �connessa alla qualit� di accomandatairio, 
potendo la societ� esse1re amrnJ.nistirata ,da tutti .gli accomandatari 
o anche solo �da alcuni di essi. Ne segue che !Per la legale r�l\Ppiresentanza 
dell'acco;.iandita 1semplice � sem(plre necessario iriceiicare quali 
dei soci acicomandatari ne sono stati investiti in barse al contratto sociale 

o ad una success~va .deliberazione dei soci 1secondo le no:rime dettate per 
tutte le societ� di ,persone, e tale ac1certamento, non compiuto in sede 
di merito, non � pos1sibdle in questa sede di legittimit�. -(Omissis). 
C_ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 dicemme 1974, n. 3,944 -Pres. Maccarone 
-Est. Mazzaicane -P. M. De Marco (<conf.) -Comune di Verrona 
(avv. Rosati) c. Ministeiro delle Finanze (Avrv. Stato Onu:frio). 

Imposta di ricchezza mobile -Reddito soggetto all'imposta -Gestione di 
Musei e Monumenti soggetti al regime del demanio pubblico -Entrata 
di diritto pubblico -Non irp.ponibilit�. 

(t.u. 29 germaio 1958, n. 645, art. 81; e.e. art. 822 e 824). 
Il prezzo pagato per l'uso o il godimento di opere d'arte e monumenti 
soggetti al regime del demanio pubblico, pur non costituendo un tributo, 
� un'entrata di diritto pubblico come tale non soggetta all'imposta di 
ricchezza mobile; di conseguenza non pu� essere ammesso in detrazione 
dalla imposta medesima il passivo della gestione di musei e monumenti 
(1). 

(1) Decisione di ieV'.idente esattezza sul punto specifico. 
La inconciJiabi.!lii.t� tra entrata di diritto pubblico e r.eddito soggetto ad 
imposta dii ricchezza mobile � stata altr�e volte aff&mata (Cass. 11 giugno 
1971, n. 1745 e 28 luglio 1972, n. 2578, in questa Rassegna, 1971, I, 1157 e 
1972, I, 1175), ma J.'affermazi.o[]je non pu� esse11e gen1erai1izzaita. SJ arrnmertte 
infatti padfi.oamente che la perrc,ezione idi un redd1to patrimoniale produttivo 
di ~kichezzia I11UJocva possa dar 'IJJuogo alil'applicazirnne derl!l'imposta an1che se 
realizzato da enrti pr�b'bJ.ki non 1aventi scopo di J.ucro (Cass. 27 luglio 1972, 

n. 2566, ivi, 1972, I, 1166; 4 marzo 1974, n. 594, ivi, 1974, I, 986). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

210 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4032 -Pres. Giannattasiio 
-Est. Valore -P. M. Minetti (conf.) -Soc. Casearia Indu,
striale Sarda (avv. D'Audlino) c. Ministeiro delle Finanze (Avv. Stato 
Abi<gnente). 

Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno 
-Primo acquisto di terreni e fabbricati -Trasferimento di stabilimento 
industriale gi� attivato e in dissesto -Esclusione dell'agevo


lazione. 

(d.l. 14 dilCembre 1947, n. 1598, art. 2 e 5 e 11; 1. 29 dicembre 1948, n. 1482, 
art. 2 e 5; 1. 29 luglio 1957, n. 634, art. 29 e 37; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, 
art. 109), 

Il fine dell'agevolazione dell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 
(primo acquisto di terreni o fabbricati per L'impianto di stabilimenti 
industriali tecnicamente organizzati nell'Italia Me1�idionale) � quello di 
incrementare la formazione del patrimonio industriale e non solo quello 
di riattivare industrie gi� esistenti ferme o in dissesto; conseguentemente 
l'agevolazione non pu� essere applicata per l'acquisto di opifici industriali 
esistenti anche se inattivi e destinati a ampliamento, ricostruzione 

o riattivazione (1). 
(Omissis). -I rkoTtrenti -denunziando la violazione dell'art. 5 
del d.l.c.ip.s. 14 dkem~e 1947, n. 1598, degli artt. 2 e 5 della legge 
29 dicembre 1948, n. 1482 e degli artt. 29 e 37 della legge 29 luglio 1957, 

n. 634 -si dolgono che la Corte del merito abbia escluso l'applkabilit� 
del benefido trtbutario in questione alla �compravendita di 1cui trattasi 
sul presuP1Posto �Che le disposizioni di legge .so~a menzionate non contemplerebbero 
l'ipotesi del trasferimento di tPrqpriet� d:i uno stabilimento 
industriale a 1sc0ipo idli riattivazione, mentre dal complesso di dette 
disposizioni si evince �che il beneficio spetta anche nel caso di traiSTferi(
1) Con coirrettio,sima rriotivaz1one si ripudia tl'indkizzo 'l'e1ce[!]J1Jemente 
seguito (s.ent. �8 luglio 1971, n. 2144, in questa Rassegna, 1971, I, 1232; 17 
maggio 1973, n. 1410, ivi, 1973, I, 1161). Esattissimo � il rilievo che l'espressione 
� tras:fierimento di stabilimenti � contenuta nell'art. 5 lett. b) della 
leg~e in. 1482 <del 11948, va rposta dm re1aZli!orre 1aon l'art. 11 de1l d:l. n. 15:9'8 de1l 
1947 e pu� quindi ri�guardare soltanto lo spostamento di stabilimenti esistenti 
in altre provincie ne�l territtorio del M1ezzogiorno. Del pa:ri inecoepibile 
�l'affermazdone che l'limpianto di stabililmenti industriali, l'ealizzante 
un incr.emento del patrimonio industria:fo, � un elemento inscindibi1e della 
fattispede l�egia1e s� che d'un canto il tras:fierimento non seguito dall'attuazione 
del fine industriate � 1irrci.levan~e agli effetti della norma di agevolazione, 
d'altro canto � inverifkabHe il pTesupposto deUa ag:e.volazione me

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIIA 211 

mento di stabilimenti gi� esistenti, nei quali, come nella 1suiede, la :riattivazione 
venga realizzata mediante l',apporto di nu{)IVi. capi.tali dli esa-cizio. 
A .suffragio di siffatta inter;pretazione i ricorrenti indicano la sentenza 
di questa Suprema Corte n. 2144 ~dell'8 luglio 1971. 

La censura � [pr:iva dli fondamento. 

Per una migliore intelligenza d'ella questione appare 01P1Portuno 
riportare le disposizioni vigenti, all'epoca del con1tlra1Jto ,de quo, in ordine 
alla conceS1sione di aigevo1azioni fiscali c�.rica l'indusitlrdalizzazione dell'Italia 
meridionale e insulare. 

Il d.I.,c.[P.s,, n. 195'8 del 1947 di:�one ,come aPIPI'esso: 

Art. 2: � I materiali di costruzione, le macicihine e tutto quanto pu� 
occ~rere iper il primo impianto di stab:ihlmenti indiuSltriali tecnLcamente 
organizzati e delle 'costruzioni anneS1Se che... LS1011geranno... nei tertritolri 
di ,cui al pa:-ecedente artLcolo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali 
e del di.ritto di Ucenza �. 

� Parimenti sono esenti da tale pagamento le macicil:iine ed i materiali 
dli ogni specie che saranno destinati all'amjpil.iamenrto, alla trasformazione 
ed alla ricostruzione degli 1Sltabil1�nenti gi� esiistenti nei territori stessi �. 
Art. 5: �Il :pcrimo trasferimento di propriet� dli terreni e fabbricati 
occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di 1cui all'art. 2 � 
soggetto a imposita di r1egi1sitlro e di trasc:rdziorne nella misucra fis1Sa di 
L,, 200 �. 

Art. 11: � Le disposizioni del pcresente decreto sii apJPl:kano al trasferimento 
1dli stabilimenti industriali da altre tptr{llVi.ncie nei territotri 
indkati nell'art. 1 �. 

Condizioni per godere delle agevolazfoni erano: l'attuazione delle 
dette iniziative entro 10 anni dalla iPUbblicazione del tpcrovvedimento 
legislativo e suoces1sive tptI'oroghe e la dimostrazione (mediante dkihiarazione 
rilasciata dal Ministero :per l'Indiustr:ia ed il Commerdo) che il 
fine dell'acquisto era stato 1conseguito, dal a;irimo acquirente, entro il termine 
di tre anni dalla data dli ['egrstrazione dell'atto di trasferimento. 

dc::.ma, ,quando l'iniziativ;a industriale sia stata gi� realizzata. Infine con la 
pr.ecisazione che la norma istitutiva dell'agevolazione contenuta nel d.1. 
del 1947 � rimasta sostanzialmente immutata e che il benefictio della legge 
di l'egistro (art. 5) � del tutto drstinto dalile ag,eV'olazicmi per dazi doganali 
e diritti di lLoenz,a (art. 2), 'I)esta ben chiaro chie non pu� sottrarsi a:lla 
imposta ordinaria H trasferimento di uno stabilimento i'ndustriale gi� attivato, 
non ostante l'intento dii apportare ampliamenti, trasformazirnri, riattivazioni, 
ammodernamenti ecc. Questi int&venti di miglioramento possono 
dar luogo all'a,gevolazione p1er l'acquisto di ulteriori parti di terreni o fabbriicati 
da inse11ir1e nel complesso dell'opificio, ma non per il trasf:erimen;to 
deH'opifkio gi� 1e1sistenrte ed 'attivato. E ci� deve sigiDI�fiiicacre che il'agevo1lazione 
.in parola pu� esseT'e acco;rdata una volta soltanto sul �tr,as:fe:rimento 
di un bene determinato. 



212 RASS:lilGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482 il 1S1Udide1:Jto idlecreto venne 

ratificato �con le �seguenti modifiche: 

.Airt. 2: � Al sec.ondo comma, dopo le 1Parole : " alla rLcostruzione " 

aggiungere: "ed alla triattivaz:ione" �. 

Art. 5: � Le agevolazioni fiscali e tariffarie ~eviste dal decreto legi


slatwo 14 .dicembre 1947 m 15�98 si appUoono a d:ecol'lrere �dall'entrata in 

vigore della \I>resente'legge, �anche: 

a) a tutti i Comuni delle ;prdVin'Cie di ~rosinone e Latina; 

b) alla �costruzione e� attivazione di nuovi stabilimenti ed alla 1rLco


struzione, alla riattivaziione, alla tra.sr.fonnazione ed all'ampliamento ed 

al trasfer~mento di stabilimenti nei territori di rcm all'ari. 1 del deoceto 

legi:slativo 14 d�~cembre 1947, n. 15>98, ed alla lettera A del fPl'esente 

airtic.olo, ,posteriori al l � :gennaio 1944 �. 

Pertal)ifo, �come �orrettamente ha rilevato la rSentenza dmpugnata, la 

legge del 1948, nel iratificare, modificandolo, il drem:"eto rdel 1947, rSi � 

liimita<ta (oltre. ad in�ludere nell'aDt. 2 11.'Lpotes:i �della ��riaittiviaziorne �) 

ad estend~e le agevolazioni, jprecedentement" ptreviste, alllche ad altri 

territori non �contemplati nel primo iprovved!imento ed a tutti i �Contratti 

sulla materia, :ptWch� !P<JIStetriori al primo gennaio 194;4, ma nulla ha in


novato relatiivamente al contenuto dell'art. 5 del deoreto del 1947, e cio� 

all'oggetto dell'argevolazione tributarria �che, �per quanto attiene alle im


poste �di regpstro e traoorizione, !t'limaneva �cirrcosoritta al � rprimo trasfe


rimento dli ;propriet� di terreni e fabbricati ocicorirenti per l'attuazione 

delle iniziative indusitriali dtate (prrimo im(pianto di 1staibilimenti tecni


camente ooganizzati, trasformazione, aimpliamento, :dcostruzione, riatti


vazione di stabilimenti (pll'eesistenti). 

Dall'i;nter.ptetaZione delle nor.me �suddette isecondio il rSiJgnificato let


terale e logico delle espre5sioni adqperate, rconisegue la esclusione del 

beneficio per i trais:ferimenti dli >stabilimenti prees:iiStentii, >Cio� d'.i �comples


si industriali gi� dotati.di una individualit�, oltre rche :materiale, tecnica 

ed! organizzatiJva, ancoroh� bisognevoli dli tras:ferlrnento, ampliamento, 

riicostruzione e riattivazione. 

N� a1c1.irt &Ufffagio alla tesi dei riicoo.irenti pu� tral�s:i dalla locuzione 

� trli!JSferiimento rdi stabilimenti�, di eui alla lettera b) dell'art. 5 della 

legge .del 1948, in quanto � �evidente �Che, tenuto :presente l'airt. 11 del 

decireto del 1947, l'ipotesi ;prevista �Con tale Jocuzic;>ne 1conoorne lo SfPO


stamento dli .stabilimenti da altre provincie in quelle indicate nel decreto 

e nella legge citate. 

Peraltro, che tJ:'i111tera;>'l'etazione rcorretta .sia� quella accolta dalila 1sentenrza 
impugnata, 1si evince anche dalle diJS1POsizlioni legislative suc.cessive, 
e �cio� d�alla legge 219 lurglio 1957, n. 63�4 (emanata allor.cih� era 1Pros. 
siima la .scadenza d'el termine decennale ,previsto dal decreto del '47, pea:



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 213 

prorogare le agevolazioni), Sii.a dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523: con la 
prima si stabil� che � il beneficio della riduzd.one alla somma fissa dii 

L. 200 delle tasse di registro e ipotecarie previste dall'art. 5 ... si applica 
oltrech� agli atti di primo tra,sifea.-imento di jpll"opriet� dei fabbricati e 
terroo.i iper i finii ivi indi1cati, anche alle iipotoohe comesilualmenite convenute... 
�; col secondo si dispose 1che � il tra!StfieTimento in propriet� di 
terr�ni e di fabbdcati occorrenti per il .primo iJmipd.anto ,dJi stabilimenti 
tecnicamente organizzati... e IPE!l1" l'ampliamento, la trasiforimazd.one, la 
ricostruzione, la riattivazione e l'ammodeirnaimento dlegli i.stabilimenti 
gi� esistenti � ,sogigetto alle imposte di registro e di trasferimento nella 
misUII'a fissa di L. 2,.000 �. 
La questione che ne occ11$)a � stata peraltro gi� in precedenza sottoposta 
all'esame di questo Supremo Collegio 'cihe ha ri.petutaimente affermato 
(Cass. 7 maggio 1963, n. 1111; 15 luglio 196,5, n. 1'548; Sez. Un. 
26 giugno 1966, n. 1674) �che d:l fine dell'a.gevolazione � quello di incrementare 
la formazione del patrimonio industriale nel Mezzogiorno e 
non 1semipUcemente quello di riatti!V'are mdiustrde esistenti ferme o in 
dissesto; conseguentemente l'agevolazione non piu� essere 'concessa peil." 
l'acquisto di qpi:fici industriali .gi� es[stenti essendo la nomna limitata al 
primo acquisto di teTreni e fabbricati occorTenrti per il primo impdanto 
di .stabilimento tecnicamente OTganiZ2la1Jo O per gli alt11i fini 1sopra mdicati. 
Solo in questo modo, infatti, si ottiene il voluto inCJ:"emento :nell'attivit� 
industriale nel Mezzogiorno. 

Lo stesso Supremo Collegio, in occasione dell'esame dehla questione 
relativa alla identificazione dlel �primo acquisito � nel caso di ripetuti 
trasferimenti dello stesso bene, ha affermato (Cass. 6 novembre 1968, 

n. 366.2) 'che il trasferimento di beni e la :realizzazione delle iniziative 
industriali mediante la loro utilizzazione 1sono due elementi inscindiibdli 
della fattispecie legale !Per 'cui il trasferimento che non abbia dato luogo 
all'attuazione del fine indust:riale � iririlevante ai fini dell'appliicazione 
della norma di favore. Il 'che i1D1PHca, 1Per conrverso, l'esicluslione della 
agevolazione quando l'iniziativa industriale s�a 1stata rgi� irealizzata. 
L'intenpLretazione piropugnata dalla rkorn-:ente !Poggia 1su un &troneo 
collegamento tra le noocme dell'art. 5 e deU'aLrt. 2 del decLreto n. 15�98 
del 1947, trascuxando che l'art. 2 sancisce una agevolazione di .carattere 
generalizzato peT i dazi doganali e i diritti dli Hc,enza, mentre l'art. 5 
introduce una agevolazdone stPecifica e liimitata ;per l'iilm9osta d!i 11egLsta:-o. 
Relativamente a quest'ultima, come hanno (posto in evidenza le Sezioni 
Unite nella iriicondata ,sentenza n. 1664 del 1966, i tel'll'eni ed i fabhric�ati, 
oggetto del traistfedmento, sono stati ipiresi dn consklerazione dal le,gis:latore 
come base per la ,c;r,eazione di nuav;i i:m;p!ianti nel Mezzogiorno e nelle 
isole ed anche per l'alDIP'Liamento, la trasfolI'IIIl.azione, la r~cos:truzione e 
la riattivazione di impianti esistenti. 


214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Alla luce di tali :considerazioni non pu� essere ieondivisa, :pertanto, 
la isolata decisione di questa Su;pxema Corte deU'8 luglio 1971, n. 2144 ohe 
ha ritenuto che il beneficio in questione compete anche nel caso di 
vendita di un immobile gi� destinato a .stabilimento industriale, eseguita 

a:l fine di riattivare lo 1stabilimento stesso~ma, rimedlitata ed approfondita 
la questione, deve esser'e ribadito il (pil'ecedente orientamento giuriisiprudenziale. 
-(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 mcembre 1974, n. 4041 -Pres. Ros,.. 
,si -Est. Falletti -P. M. Pedace coruf.) -Chiara:molI1te (avv. Nicol� e 
Restivo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Graziano). 

Imposte e tasse in genere � Accertamento � Avviso di accertamento . 
Natura. 

Imposte e tasse in genere � Accertamento � Intestazione a persona defunta 
� Notifica all'erede --Nullit� � Limiti � Sanatoria. 

Imposte e tasse in genere � Indisponibilit� del credito di imposta � Acquiescenza 
della Amministrazione � Impossibilit�. � 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 1,3.; r.d. 23 maggio 1924, n. 824, art. 49; 
t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198; 1. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 35). 
L'accertamento tributario rappresenta nello schema tipico delle 
imposte dirette, un momento essenziale imprescindibile dello svolgimento 
del rapporto giuridico di imposta attuando esso l'esigenza che sia verificato 
in concreto il concorso dei presupposti di applicazione del tributo, 
che ne siano valutati gli elementi di fatto e sia determinata in somtma 
liquida ia prestazione dovuta dal contribuente. L'avviso di accertamento 
assume poi aspetti processuali in quanto con esso l'Amministrazione 
afferma la sua pretesa determinata in concreto pe~ch� il contribuente 
possa accettarla, anche tacitamente, o possa impugnarla se la ritenga 
illegittima (1). 

L'accertamento, nel suo contenuto sostanziale, non � condizionato, 
quanto alla sua legittimit�, dalla sussistenza in vita del soggetto passivo 

(1-3) Decisione esattissima e di molto interesse. La prima massima, 
rkonfermando la definizione p.i� corretta e ;pi� diffusa (Cass. 15 gennaio 
1972, n. 1888, in questa Rassegna, 1972, I, 1152.) dell'acceil'tamento t:tutario, 
pone in luce la duplfoe natura sostanziale (e pvevaleinte) dell'atto di .accertamento 
�e IJTOCessuatl�e del r,elativo avviso e riferisce solo a quest'ultimo 
la funzione di provocatio ad opponendum. La determinazione sostanziale 
del rapporto � do� oper�ata dall'atto amministrativo di accertamento (che � 
sicuramente impugnabile �come tutti gli atti ,amministrativi) ma non dalla 
volont� del contrLbuente (acquiescenza o concovdato) o in mancanza di 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 215 

per tutto il corso ,del procedimento; pertanto l'intestazione dell'avviso a 
persona defunta implica una nu~lit� formale, che riguarda solo la direzione 
di esso quale atto ricettizio, nullit� che � soggetta alle regole dell'atto 
processuale. Non pu� essere pertanto pronunciata la nullit� dell'avviso 
di accertamento intestato a persona defunta quando l'atto abbia 
raggiunto lo scopo (quando l'accertamento sia stato impugnato dall'erede) 
specie se il rapporto originariamente costituito sia stato fatto piroseguire 
dall'erede a nome della persona defunta (2). 

Il credito tributario � indisponibile ed irrinunciabile e non ammette 
quindi acquiescenza n� espressa n� tacita da parte deU'Amministrazione. 
Pertanto l'Amministrazione se dopo la pronuncia di una commissione 
favorevole al contribuente abbia disposto lo sgravio di una imposta, ben 
pu� entro i termini di decadenza, impugnare la decisione e procedere alla 
reiscrizione dell'imposta sgravata (3). 

(Omissis). -Con l'unico motivo del 1suo ricorso 1Prrirrldpale l'Ammintstrazione 
delle finanze, denunciando la violazione degli a:rtt. 156 e 
157 c.,p.c., lamenta che la ,corte d'ap[pello ha erroneamente ritenuto insanabile 
la nullit� dell'atto con cui l'accertamento in oggetto fu notificato 
post mortem a Gabriele Chiairamonte Bordonaro anZILch� ai suoi eredi, 
bench� confu"o l'atto medesimo il resistente avesse rpirQposto tempestivo 
ricorso alla commis1Sfone disrtrettuale senza contestare il vizio anzidetto 
e contestando invece nel merito l'entit� dlell'accertamento, e sostiene che, 

questa dalla decisione giurisdizionale, come talvolta ,� stato pure affermato 
(Cass. 5 febbraio 1971, n. 273, ivi, 1971, I, 429). 

Su q11esta premessa la seconda massima con molta precisione definisce 
il diverso effetto che 1produce la morte del contribuente sul rapporto sostanziale 
e su quello processuale e, modificando un precedente rigoristico 
orientamento (Cass. 3 ottob'.I'e 1968, n. 3068, 1e 12 marzo 1969, n. 781, ivi, 
1968, I, 1023 �e 19'69, I, 306) ritiene che la :qullit� meramente processua'.e 
dell'intestazione dell'avviso di accertam�e!llto a persona defunta � sanata, 
secondo 1e 1.'ego1e proprie degli atti processuali, dal mgg.iungimento dello 
scopo (:in seinso 1conforme1 Oass. 20 ottobr.e 1.973, n. 2665, ivi, 1974, I, 2331). Ma 
ancor pi� importante � a questo proposito il rilievo dato all'esistenza di un 
procedimento nel qualie I'atto notificato si inserisce: svHuppando questo 
concetto (v. in proposito per l'altro asp1etto del p!l'obJ.ema conceTnente i 
cambiamenti di residenza de1l contribuente Cass. 5 luglio 1973, n. 1889, ivi, 
1973, I, 948 con richiami) si doVl.'ebbe rra.tenere che quando un rapporto si 
� costituito, � a carico del contribuente l'onere di dienunciaa:e tutte le variazioni 
soggettive. ' 

L'u1mma massima, sviiliuppando un princtlipio pacifico (v. Relazione Avv. 
Stato, 1966-70, II, 453) specifica che non � consentito all'amministrazione 
p!'estare acquieocenzJa �ad una :decisione, si che � sempre modi:filiaabi1

1e il'atto 
(rinuncia, rimborso, sgravio) con il quale essa, manifestamiente o tacitamente, 
riconosce non fondata la sua pTetesa, salV'e beninteso 1e preclusioni 
processuali di decadenza e limiti della p'l."escrizionie. 



216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non essendo la legittimit� dell'accertamento condiizionata all'esistenza 
in vita dell'originario soggetto passivo, l'intestazione dell'avviso al defunto 
anzich� agli eredi comportava una nu]llit� ,soltanto formale e 
quindi non irilevabile, per:ch� l'atto, nonostante quel vizio, aveva tuttavia 
conseguito il piropirio rscopo. 

Il motirvo � fondato e il suo accoglimento ripete le ragioni da un 
princiipio gi� introdotto e confe.rmato nella ,giur�lsprudenza d'i questa 
Corte, pi� o meno recente. Nei termini, aiprpunto, della presente controvel1Sia 
le sentenze Cais1s. 11 e 12 aprile 193,8, nn. 12,29 e 1271, la 1s1entenza 
Caiss. 16 aipirile 1941, e la sentenza Cass. 3 ottobre 1968, n. 3068 stabilirono 
che l'avviso per rettifica di accertamento trLbutail�o intestato a 
persona defunta � nullo, ma la nullit� � sanabile se l'erede a cui l'avv~so 
sia pervenuto per notificazione fattane al :suo domkilio, reclama alla 
commissione .di prima istanza, as,sumendo la qualit� ereditaria e difendendosi 
nel merito; principfo ribard~to ipoi nella sentenza Cass. 16 aprile 
1941, n. 1474. Deve considerar<si invero 'che, quando la morte del soggetto 
passivo non faccia venir meno il fatto eoonomico che dell'imposizione 
� causa e limite, la funzione ammiruistrativa di accertamento non � 
condizionata, quanto alla sua legittimit�, dalla sussistenza in vita dello 
originario soggetto .passivo per tutto il corso del [pil'ocesso di accertamento. 
L'intestazione dell'avV'iso alla pe11sona defunta invece che allo 
erede implka una nullit� �cihe soltanto rlgual'da la direzione dell'avviso, 
quale atto ricettizio; ma nelila consideriazio11:1Je ~iuridica, contribuenite 
defunto ed erede del medesimo non :sono so~getti infun~bili, quali destinatari 
di atti recettizi, poicih� l'erede � il continuatoire della per,sonalit� 
del defunto nei rapporti patrimoniali a lui trasmessi jure haereditario : 
la detta nullit� assume quindi carattere fo:rrnale e, in apiplicazione del 
principio generale relativo a siffatte nullit�, non � ipronun1cia'bile se, 
nonostante il vizio, l'atto ha raggiunto lo scopo �'cui era destinato. � 
indubbio 'che l'aiccertamento tributrurio rappresenta, nelilo :schema tipico 
delle imposte �dliirette, un momento essenziale e irn.piresdndibtile delfo 
svolgimento del rapporto giuridico d'�:m\Posta, attuando esso l'esigenza 
che sia verificato in concreto il �concorso dei [llI'esupposti di aip[pltcazione 

del tributo, �che ne siano valutati gli elementi dli fatto, �che �Sia detecr.iminata 
in somma liquida la ipirestazione dovuta dal contmibuente. Ma tper la 
sua definitiivit�, o dovuta al mancato ese11cizio dei imeZZii di annullamento 

o seguita al rigetto dell'imtpugnazdone, l'avv:iiso di arc.certamento alSISllli!Ile 
aspetti processuali del pari evidenti: con esso <Cio� la [pubblica amministrazione 
afferma la sua ;pretesa tributairia come determinata in rconcreto 
ed es[pil'essa nell'avviso relativo, pe11ch� il contribuente [pos1sa accettao:-la 
(anche tacitamente) o pos1sa imi.Pugnarla se la iritenga illegittima. E i due 
a~petti, quello sostanziale e quello ipirocessuale, dell'avviso dd accertamento 
sono intel'ldi[pendenti, poich� la provocatio ad opponendum raip~ 
i 


I 
I ' 


f 

~ 
~ 


I 


PARTE I, SEZ, VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 217 

presenta il mezzo necessario, legislativamente iprediilsposto, 1pe11ch� l'accertamento, 
con la dlefinitivit�, acquisti l'efficacia .sostanziale .sua pro:prria. 
Conseguentemente, quanto attiene all'a:spetto p;rocesrsuale dell'avviso di 
accertamento, compresa la direzione dell'avv~o ad una pe11sona determ.inata, 
� .soggetto alla disciplina degli atti iprocessuaLi, quali forme della 
provocatio ad opponendum s1u:r tema della legittimit� de,JA.'atto, il quale, 
prop!rio per questa funzione, dleve� esS>ere notificato �con le fOll�me 1staibilite 
dal �codke di procedura civile, �Benza che sfano ammissibili equtpollenti 
della notificazione. 

Nella ,specie vengono in �Consideraztione !P'roprrio gli a1s1p.etti dell'avviso 
di accertamento riguardanti la funzioz:ie enunciativa della pretersa tribufaria 
ai fini della sua eventuale imp1,1:~azione, e quirndi tali aspetti 
vanno d!iS'CI�(plinati dalle norme processuali. 

E deve inoltre considerarsi, come la Corte di Aipipello ha pure dovuto 
rilevare elevando l'obbHgazione tributaria del resilstente dall'imponibile 
di L. 36.934.000 dichiarato dal suo dante �causa a quello dli L. 210.000.000 
da lui medesilmo dichiarato ad integrazione della denuncia originaria, 
che in tal modo, gi� [p:rima dell'avviso ancora intestato al nome del 
defunto, un rair1porto si era direttamente i:nsrtaurato .fra 1l'ufficio e Gabriele 
Chiaramonte Bordonaro, il quale, assumendo un'iniziativa non 
altrimenti conS>entitagli 1se non dalla p1ro!Pll'ia legitUmazione ereditaria, 
aveva non solo mantenuto fermo a rpro:pirio riguardo ma aveva anche 
fatto progrediire il medesimo procedimento ,gi� pendlente in capo al 
padre suo. 

Accolto il ricol'lso principale, oc�corrrre quindi esaminare il r1corso 
incidentale condizionato ex a�verso proposto, con 'cui il rresistente lamenta 
�che la Corte d'Appello non abbia ritenuto preclusa ex art. 329 c.p.c. 
l'azione giudiziaria della finanza, pur dopo 1che questa, dando acquiescente 
esecuzione alla :pronuncia di annullamento della 'commissione c�entrale, 
ebbe disiposrto lo ,s1gravio ed il rimbol'iso dell'impoS'ta :pretesa. 

Il motivo non ha fondamento. Come la Corte d'Alppello ha correttamente 
osservato, lil 'credito, tributairio, essendo indisponilbile, non � 
neppure rinu111ciabi1le, n� in forma espresisa n� iJn forima <tacita: IPerrci� 
� anche esclusa a rsuo :pregiudizio l'eftkacia negativa ed a�ssoluta della 
acquiescenza. L'Amministrazione finanziaria � bens� libera di valutare la 
fondatezza della s:ua piretesa e 'se la rkonosrca illegJittilma pu� (anzi deve) 
in qualunque momento, ed anche nel corso di un giudfzio, irinunciare alla 
medesima; ma la rinuncia non potr� im(p'edirle di 11ivedere la IPII"OfPao:ia 
valutazione e 1sar� essa 'P'Ure revocabile fin quando non 1sia1si altrrdanenti 
verificata una preclusione d'ordine ogigettivo, o rper :prescri:zione o !Per 
decadenza o per giudkato. 

Oltre che nei limiti, nei divieti e nei doveri iS'tituzional:mente imvosti 
a1l'attivit� dell'amministrazione finanz1i:aria daiJJle dils1Posizioni citate 


218 RASSEGN� DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nellia ,se1ntenza impugnata (art. 13 legge di regi.stiro; art. 49 cr'e1golamento 
di contabilit� dello Stato), il pirincipio dell'inddi.siPonibilit� anzidetta trova 
particolare conferma, in materia di im\Poste dirette e tP�roprio con riguardo 
al tema degH. sgravi relativi, nell'art. 198 del d.p.rr. 2.9 gennaio 
1958, n. 645, secondo cui � l'ufficio [PU� prrocedel!'e mediante refacrizione 
a ruolo al recupero delle somme erironeamente sgravate �. � 

N� vale l'obiezione 'ohe il res~stente ritiene di tPoter desumere 
dall'art. 35 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 ( � nel 1caiso di rkorso alla 
autorit� giudiziaria da parte dell'amministirazione finanziaria contro i 
deliberati della 'commis1sione �centrale per le iTI11Poste dirette, non si far� 
luogo a ,s,gravio o rimbor:so della imposta se non quando 1s1ia intervenuta 
una �sentenza passata in ,giudicato � ). L'obieZI�one 1si rivolge anzi in argomento 
prec1samente contrario: anche l'a.rt. 35 cit. con puntuale attinenza 
alla fattispecie, Tibad1is,ce il p.rincitPio dell'indisponibilit�, vietando asso1utamente 
lo sgravio e il rimborso dell'imposta ipur in presenza di una 
pronuncia :sfavorevole della commi.s1sdone centrale, finch� resti ap�erto 
il rico11so al giudice ovdinario e finch� non intervenga in tal sede l'autorit� 
del giudkato. N� evidentemente il divieto potrebbe essere eluso, 
con inve11sione logica di lettura, che nella sipeoie l'ufficio � conSlider� � 
pas1sata in giudicato la pronuncia della commissio:ne 'central.e ed espiresse 
cos� la piroprria il.'inuncia all'ulteriore :r'ko�11so. La legge esclude aip[Punto 
la disponibilit� soggettiva di codesti atteggiamenti ed esige vkeversa 
l'effetto � oggettivo � del provvedimento non rpi� rkorribile o del giudicato. 
Dunque, anche ammes1so che nella ,s1pecie l'amministrazione, disponendo 
lo g,gravio dell'imposta, intendes1se fare acquiesicenza alla pronuncia 
della commi.s�sione centrale, non le era tuttavia [llreclusa la pos1sibilit� 
di riesaminare il suo com19ortamento e di revocare la 1sua;:ipoota 
rinuncia, promuovendo l'azione giudiziarria p;rima �che 1scade1s1se il termine 
relativo. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4227 -Pres. 
Giannattasio -Est. Miele -P. M. Albanese (conf.) -Giotta c. Ministero 
delle Finanze (Avv. Stato Angelini Rota). 

Imposta di successione � Presupposto � Accettazione dell'eredit� � Non � 
necessaria � Chiamato all'eredit� � E' obbligato a presentare la de~ 
nuncia ed a pagare l'imposta. 

(r.d. 30 dicembTe 1923, n. 3270, art. 55, 66, 69). 
In difformit� darle norme del codice civile, il chiamato all'eredit� 
� considerato dalla legge tributaria erede, sia ai fini dell'obbligo della 
denuncia che del pagamento della imposta, indipendentemente dalla. 

., 

r111:1ra111&rrr&rr@111rrr;iirf!~1r@r11r1w111::11frirf1:1rrrtf:ii::=�i;:~:rmr~1r1:1t1::ir1rii:f:f:iliffilr!:1 
1f;=::rtrillf:tr�firillrrif:&fri~11~1~wilirr1&111rtt~ 


219

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

accettazione; non spetta quindi alla Finanza dimostrare che l'eredit� sia 
stata accettata, mentre il chiamato alla eredit� per sottrarsi agli obblighi 
tributari non pu� limita1�si ad affermare di non aver accettato, ma 1deve 
dimostrare di non essere erede, legittimo o testamentario, o di aver 
rinunciato alla eredit�. Prima che sia intervenuta la rinunzia il chiamato, 
pur non accettante, non pu� sottrarsi agli obblighi tributari, salvo il suo 
diritto di rivalersLnei confronti dell'effettivo erede (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo le .ricovrenti, denunziando viol1azi:
one degli articoli 457, 459, 475, 476 e.e., 66 del ir.d. 30 di,cembre 1923, 

n. 3270, affermano che la Corte ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente 
per il sorgere all'obbligo del pagamento dell'imposta di 1s1.mce1ssiione 
:la sola chiamata aM'eredit�, occorrendo, invece, a:nche per l'obbligaZJione 
tributaria, che l'e11ede abbia accettato l'e11edit�, sdlo cos� deteTminandosi 
il trasforimento dei beni peT successione, traisferi:mento che 
costitui1sc,e il presupposrto dell'imposrta stessa. 
La censura � infondata. Nell'ambito della leg�ge tributaTia delle 
succes1sioni non sono del tutto a,piplkabili i princiipi 1del codLce 1civile che 
regolano l'acquisto della qualit� di 'e!I'iede. A tal rilguaTdo il codice civile 
stabilisce che l'eredit� si acquista con l'a,cicettazione (airt. 459) ondle prima 
di questo momento (sia l'accettazione espressa o tadta O!l!PUTe si sia 
verificata la fatH�ede dell'art. 485) l'erede ha isolo i iPOteTi indicati 
nell'art. 460 e non sii � ancoTa verlificata la tra:sm.iissione dei diritti e 
correlatiivamente non sono ancora ,socti in Ca[)O al chiamato all'eiredit� 
gli obbUghi derivanti della successione. La leg1ge tributaria delle suc1ces1sioni 
non 1sii 'attie111<e a tale :sistema, ma considera il clhiama:to a1l'eredit� 
come erede in relazione al rapporto giuridico tributario naiscente dalla 
succesisione te1stamentaria o legale. Ci� 1s1i ricava chiaramente dall'art. 55 
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 il quale 1P1one a cairico, dell'evede e 
delle altre persone ivi indicate, l'obbligo idi produrre la denunzia di sue


(1) Decisione esattissima. Poich� la Legg,e tributaria, salvo il caso dell'accettazione 
con beneficio di inventario, non ammette sosp1ensione dei termini 
per la pr�esentazione della denuncia e il pagamento dell'dir:nposta, il 
chiamato alla eredit� che non abbia :gi� rinunciato, <lieve adempiere agli 
obblighi dell'erede nei termini improrogabili stabiliti. La le:gge tributaria 
non considera cio� Tile�vante 1a condizione dell'erede che non ha ancora 
acoettato 1l"eredi1t�, ma non vii ha nemmeno l'I�inlUlrl.Ziato, e non irichi:ede 
q�indi che per la nascdta dell'obbligazionie sia neciessaria l'accettazione. 
Solo la r1nunzia � rilevante per l'esclusione dell'obbligo tr.ihutaTio, ma se 
questa non � �ancora intervenuta prima della scadenza dei termini per la 
denuncia 1e il pagamento, il chiamato all'eredit� � considerato erede, indipendentemente 
dalla accettazione. 

.. �/ .' '-"� 'W::WX x4 ii@ m X

m . .� . � %.@!f.� �::: X � X , 
.. � .. ?$~... .

. :�:;:: 

..... 

. 

fil 

� w. �,,�, 
� 

I w 

220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

~ 

cessione, 1stabilendo per l'adempimento il te:mnine fisso nei mesi :Sei o t 

quattro a decOI'lrere, in ogni caso, dalla moirte del de cuius, presicindiendo 

~I

del tutto dalla esistenza cli accettazione dell'eredit�. Solo nel caso in cui 

I 1;, 

vi 'sia stata accettazione 'con benefi.cio d'inventario il termine per la f:'. 
denunzia decorre dalla �scadenza del termin'e 1Per il comp:iJmento dell'inventario 
(e non gi� daUa accettazione) a coridiizionie per� ,che, e!lltro il 
te11mine dli quattro mesd :stabilito dall'art. 515, 1sia stata effettuata l'aocettazione 
�con benefi.cio d'inventario. Ci� sembra volere :significare che anche 
in questa ipotesi non ha tanto rilievo l'accettazione quanto 1Ptiutto1:;:to 
che si sian� verificati gli adempimenti ivi ipresiciritti allo .scopo di ritardare 
la dlenunzia. Il �che conferma che, quando non vi 1sia accettazione 
con beneficio d'inventario, il terirnine decorire a carko del ,chiamato alla 

I

eredit� in ogni ,caso dalla morte del cuius, abbia o non abbia accettato. 
E non solo ai fini della denunzia tale legge {tn'escinde dalla accettazione, 
ma anche per l'obbligo del pagamento dell'imposta d!i 1siuccessione il quale 

I

� .posto a 'carico dell'erede, art. 66, senza aLcun riferiimento alla avvenuta 0 
accettazione dell'eredit�, c.i� i:n quanto l'art. 64 .stabiliisice l'obbligo di 

I

pagare imposta (sospesa o ,comiPlementaire) nel termine di due mes:i dalla 

~ 

lli

scadenza del termine per la denunzia. Non rriichiedendosi 1Pertanto, 

t~

nell'un ca1So e nell'altro, che si tratti di erede acicettante, il chiamato alla r 
ere~t� � considerato dalla legge tributaria in questione erede a tutti ili~ 
gli effetti. Solo cos� si spiega come lo Stato possa ipretendere da un 
erede, anco11ch� non accettante, il ;pagamento del tributo il quale � 
dovuto (art..1 e 64) solo in relazione ad un jlrasferimento di diritti per 
causa di morte, cio� tale presupposto deve essersi verificato per la 
legge tributaria delle �SJU1cceSJSioni per il solo fatto dlel!la apertura della 

I

~i

successi.one e della esistenza di un erede, legitt:iJmo o testamentar:io che 

~

l

sia. In tal :modo la legge tributa:ria delle ISU!ccessioni, 1Per le esigenze di 

I ~:\

tale tassazione, adotta il principio che la delia:zione determina !Per se 

. 

stessa l'acquisto dell'eredit�, principio proprio del diritto 'civile francese 

. 

e non accolto, alimeno ,secondo la mtgliore dottrina dell'eipoca, dal p1'ece


~ 

dente codke �civile del 1865, e esipre.ssamente negato dall'attuale codice 

llli 

all'art. 459. 

In tale 1sistema pertanto il chiamato all'eredit� il quale intenda . 
sottrarsi agli obbliighi 1sanciti dalla legige tributaria della 1successione non . 
deve limitarsi ad affer.ma:re o anche a ];)Q'ovare che non ha ac,cettata . 
l'eredit� di cui 1si tratta, ma dovr� .provare o di non aver titolo dli erede 

@

legittiimo o testamentario in quanto altri � tale o in quanto nessun bene F 
� a lui pervenuto oppUJre che ha rinunziato alfa eredit�. Quindi, mentre 1::: 

r� 
� legittimo l'accertamento o la richiesta ,dli pagamento dell'imposta f:: 

l;': 
rivolta a 'chi risulta crede testamentario o legiitt:iJmo in base alle men-

r 

zionate norme .seruza che occorra che l'ammi,DJisil:raZJione finanziaria si dia 

cariico di dimostra:re che si tratta di erede acicettante, il ,contribuente, a 

� 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

sua volta, non pu� limitacr'lsi ad affel'llllare di non avere ancora accettata 
la ~redit� ma deve �contestare la qualifica di erede legittimo o testamentaria 
attribuitagli dalla finanza oppure deve dirnostraire di avere a:-inunziato 
alla eredit�. Ci� � tanto ;pi� vero in quanto l'accertamento eGl};)licandosi 
quale atto amministrativo questo � assistito dalla [l['esunzione 
di legittimiit� onde il contribue111te ha l'one:ve di provare fi,lJLegititimit� 
dell'accertamento sulla base delle �conSliderazioni es1poste. 

Con ci� la legge non orea una situazione dannosa ed irreversibile 
per l'erede che non ha accettato, in quanto egli 1pu� sottrarsi <al pagamento 
provando i fatti sopra esposti o 1se cos.tretto a pagare ha diritto di 
rngresso nei confronti di chi sia l'effettivo erede alla 1stregua delle lt10ll'lffie 
del codice civile (airt. 69 r.d. n. 3270 del 1923). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dkembre 1974, n. 4231 -Pres. 
Rossi -Est. Borruso -P. M. De Marco (conif.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Soc. La Borsa ed altri. 

imposta di registro -Costruzione di edificio su suolo comune -Precostituzione 
di condominio -Costituzione reciproca di diritti di superficie 
-Divisione di cosa futura -Natura -Effetti tributari -Applicazione 
dei benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione. 

(e.e. art. 934 e 952; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 1 e 89; 
I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14). 
La prncostituzione di condominio di edificio futuro da costruire su 
suolo di compropriet�, pu� essere attuata attraverso la costituzione reciproca 
di diritti di superficie nella previsione che il fabbricato costruito 
sar� soggetto alle regole del condomimio, ovvero mediante la �:Livisione 
di cosa futura. Nel primo caso si neutralizzano gli effetti normali della 
accessione e le singole parti dell'edificio sorgono come propriet� divisa di' 
ciascun condomino; nel secondo caso l'edificio sorge per effetto di accessione 
come cosa comune ma viene automaticamente diviso non appena 
ultimato per effetto dell'atto di divisione che in questo momento produce 
effetto. Di c~nseguenza ai fini della imposta di registro, nell'ipotesi della 
costituzione del diritto di superficie, che deve risultare espressamente 
convenuta nell'atto, sar� dovuta l'imposta idi trasferimento (art. 1 tariffa 
A); nell'ipotesi di divisione di cosa futura, che pu� essere desunta 
ogni volta che l'intento delle parti sia quello di attribuire le distinte parti 
del fabbricato in propriet� singolare senza costituir.e diritti reali sul 
suolo, sar� dovuta l'imposta graduale dell'art. 89 tariffa A. In ogni caso 

L'una o l'altra imposta � autonoma e si aggiunge a quella .dovuta per 


222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO 's'T�TO 

l'acquisto del suolo in comune e non pu� fruire della agevolazione della 
legge 2 luglio 1949, n. 408 (1). 

(Omissis). -La Finanza -denunciando la violazione degli articoli 
4 e 8 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 1 della tariffa 
all. A alla predetta legge in relazione agli ail"tt. 934, 952, 1114 ic..c. e 
all'art. 360, n. 3 1c.p~�c., sostiene �che nel :rogitio Bronzdn d'i cui tra1Jtas1i va 
ravvisata non la divisione del futuro edificio in condominio, ma la �costituzione 
di recj:pro,ci diritti di .superficie, posta in essere dai comproprietari 
dell'area ediifiicatoria ai :s:ensi e per gli effetti dell'art. 952 �Cic. in 
quanto indispensabile rper far s� �che predeterminate porzioni dell'edificio, 
da� �ciascuno di eo-1s�. costruite, rtsultas1Sero automatreamente (e cio� 
senza necessit� di ulteriori atti) di ,prQlptl"iet� 1sinigola esclusiva, in conformit� 
del loro preciso intento palesato nell'atto sottoposto a :registrazione. 
Conseguentemente tale atto awebbe dovuto essere assoggettato 
non ad imposta graduale, bens� ad i!l:nposta 1Proporzionale. 

L'esame del ricoxso d,ella Finanza �Comporta pre}imina:rmente la 
esatta qualificazione �civilistica (pre1S1UJP1POSto �del trattamento tributario 
di registro) di quella parti-colare �convenzione atiipica, quantunque molto 
in uso da alcuni anni a questa rparte nella 'P1l"as1si notarile, .cui si d� comunemente 
il nome di �atto di precostituzione di 1condominio � (o pactum 
de ineundo condominio), �Con la quale i .comproprietari di un'area edificatoria, 
acquistata con il medesimo atto o con un atto mecedente � ip:roindiviso 
� da un terzo, 1stabiliscono,.di costruiriSii un edificio �condominale 
ai sensi e per gli effetti degli artt. � 1117 e segig. del c.ic., determinando 
dettagliatamente le porzioni 'concrete di tale ediifiieio (individuate, di 
solito, con riferimenti pirecisi e definitivi ad una rplanimetria rparticolaregigiata 
della futura �Costtruzi�ne allegata all'atto) destinate ad essere 
di propriet� esclusiva di ciasicun condominio, in modo che eSJSe rfaultino 
automaticamente tali non apJP1ena v.enute ad! eSlistenza, senza Msogno di 
ulteriori atti traslativi o d1chiairativi della rpro.piriet�, porzioni iehe, il iPi� 
delle volte, si obbligano a 1co.struire a iprorprie cme e s1pese. 

(1) La sentenza � una vera monog�rafia sul prob1ema della precostituzione 
.di �Condoilll�ndo. 
Per�i �precedenti si V<edaino ile sent. 23 ottobre 1.9-73, n. 2707 e 26 ottobve 
1973, n. 2767 (iin questa Rassegna, W73, I, 1.178) 1e 14 norv.embre 1.973, 

n. 3027 (ivi, 1974, I, 437), con ltlOfle idi richiami. La questione � pre1sumiibHmente 
cUrata a definitiV<a soluzione. Si devie per� pvecisar�e, sulla base di 
quanto ora statuito, che mentre l'Lmpo.sta di trasferimento sul1e concessioni 
ad aedificandum va �commisurata ail valo.re del suolo, l'imposta g.raduale di 
divisione va commisurata �al V'alo:re delil'iedificio che, come esattamente 
pvecisato, sorge comune e si divide dopo ultimato; agli .effetti tri,butari, 
cio�, la pl'ecostituzione di condominio mediante divisione di cosa futura 
non � diversa dal1a comune divisione di edificio gi� �costruito. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUT11.R[A 223 

Tale qualificazione, che pu� essere 'COIJ:niPiuta d'ufficio in .sede di 
legittimit� (Cass. sent. n. 2794/73 e 2.091/71) e risultare eventualmente 
anche diversa d:a quella ,prospettata dalle parti (Caiss. 1sent. n. 1632/69), 
si rende nella 51Pecie indispensabile per verificare se .sia (pi� attendibile 
la tesi dell'amministrazione ricorrente, secondX:l cui, in isostan:za, la precostituzione 
del condOlffiinio di edifkio .com[porta ineluttaibilirnente tra i 
condomini 1conceS'sioni rec:i!Proche ad aedificandum ai .sensi e 1per gli 
effetti degli artt. 952 e segig. e.e., da a1ssogigettare ad iimposta ,pro[porz.ionale 
dii registro, anche quando nella convenzione reptrata di tali concessioni 
non si faccia alcun cenno o, addiirittura, esse siano esipressamente 
escluse, ovvero .se non �sia da preferr-ire 1'01PJP01srta tesi secondo cui 
tale convenzione andrebbe a.s.soggettata ad imposta graduale (1prevista 
per le divisioni, come sostenuto nell'irrupugnata sentenza) o magari ad 
una sempUce tassa fisisa, non comportando akuno di tutti i �PI'edetti 
effetti. 

Tesi queste assolutamente inconciliabili rilSlpetto ad una istes,sa convenziOIIle, 
non soltanto per le 'conseguenze di caratterr-e fiscale, ma ancthe 
per l'incomipatibilit� dei 1'i51Pettiv!i. presupposti in fatto e in diritto: se �si 
ammette, infatti, l'esi,stenza di rec~rocthe concesi'S:ioni ad aedificandurn 
tra i �COJ:niProrprietari dell'area, si esclude con d� ,stesso la configurabilit� 
della divisione, in quanto l'area edificatoria, acquistata � comune pro 
indiviso e tale � destinata a rimanere (art. 1117 e.e.) anche dOIPO la 
costruzione dell'edificio, mentre, per effetto della �costituzione dei diritti 
di 1superficie, ogni piano nasce fin dall'origme .di propriet� esclusiva di 
ogni singolo 1superficiario, sicch� manca un qualsiasi oggetto p.as1sibile 
di divisione. 

La giurisprudenza d!i questa SupTema Corte al riguardo della suac


cennata qualificazione giuridica non :si presenta affatto uniforme; va 

osservato, peraltro, che molte delle affermazioni �contenute nelle .sue sen


tenz�e avevano lo scopo non di giustificare il ~o di iim1Posta di regiistro 

(,proporzionale, ,graduale o fissa) con .cui col!Pire la precostituzione del 

condominio, ma di porire in evidenza la distinzione tra questa e l'atto 

d'acquisto in compropriet� indliviisa del ter.reno edificatorio 1Per dedurne 

due principi che ormai devono ritenersi non pi� ,seriamente diiscutibili e 

oio� che: 

1) all'atto .di pirecostituz.ione del ,condominio non poS!sono spet


tare i benefici previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non 

rientrando nella categoria di acquisti neces1sari IP'err costruire come 

l'acqu1sto dell'area; 

2) qualora l'atto registrato contenga 'contestualmente e il ,piredetto 

acquisto dell'area e la .pirecostituzione del condominio, tale atto � sog


getto a due distinte iimposte dli re1gistro, t;rattandosi di negozi indi1Pen


denti e non dlerivanti necessariamente gli uni dagli altri. 


224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ci� ~emesso � utile ricordare che la Coxte Su1P:rema ha accolto le 

seguenti diverse tesi, ritenendo che la precostituzdo:ne del condominio: 

a) comporta la �Costituzione di di!l'itti di superificie sotto forma di 
reciproche 'concessioni � ad aed'ifiicandum � tra i 1compr01P1"ietari dell'a!l'ea 
(Casis. sent. n. 1203/74; 2767/73; 121/73; 844/7�2; 3643/71; 298-8/71; 
2503/71; 1978/71; 1674/71; 639/70; 60,8/70; 2,55/70; 3056/68; 2'501/68; 
2297/68; 1516/68; 2339/67; 2643/60; 399/60; 21515/156), con attmibuzione 
idi un diirii:bto :reail.e sul 1suolo comune a favore dti. ciascun 
COIIl!Pl'Oprietario di quest'ultimo (in partiicolare: C'ass. rsent. n. 2767/73; 
2:503/71; 1674/71; 22197/68); non comporta mai una diviiSlione (Cass. sent. 

n. 3244/72; 1674/71; 3056/68; 2501/68; 1516/68; 2133�9/67); d~e quindi 
essere aissogigettata all'iiffi\Pos.ta proporzionale di tregis.tro come atto costitutivo 
d:i di.ritti reali (Casrs. sent. n. 1203/74); 
b) � un atto assimilabile :per analogia (art. 8 della legige oll'ganica 
di Tegiistll'o) alla divisione ta.srsabile ai 1sensi dell'art. 89 della tariffa allegata 
alla legge medesima (Cass. sent. n. 2707/73), non essendovi aLcun 
trasferimento ma solo attribuzdoni di dl.Titti; 

e) pUtr <:omportando la 1concessione reciipToca di diritti �ad aediifkandurm 
�, poich� tale 1conceS1Sione avviene tra COlffilPl"QiPrletad e non a 
favore di tEll'IZi, si ha nei 1confronti dli ciascun condlomino no~ un trasferimento 
.di un di!l'itto reale che prima non a'V'esse, ma la se:mpUce trasfO!rmazione 
in un determinato o quantHkato diritto di rsuperficie del suo 
diritto di costruire <precedentemente e,stendentesi in manie!l'a [potenziale 
su tutta la cosa indivi'sa: in altri termini, 1sostituzione idi una quota 
ideale .con al.tra quota ideale, sebbene deltmitata da [pil'eciisli ifli;ferimenti 
quantitativi e 1s<paziali (Cass. sent. n. 121/73; 2988/71; 1978/71; 16'74/71; 
608/70; 255/70; 2297/68); 

d) qualora non contenga un atto in ba.se al quale IPOSsa :riimanere 
escluso i'l verHlka11si dell'accessione dei!. fabbrkato al suolo comune (Oass. 
sent. n. 601/74; 3274/73; queste ultime due con riferimento alla necesiSlit� 
dell'intavolazione nelle [ptrovince altoatesi:ne; 31215/73) ovve:ro venga 
espressamente esclusa dalle parti la �costituzione di singoli dirtitti dli super:
ficie (Ca:ss. sent. n. 996/74), il irelativo rap[poil'to viene a TU.vestire 
natura obbltgatoria e non reale, ieon la conseguente neeerssit� di un rsuccessivo 
atto di divisione. Tale necessit� s.i (presenta anche nel ,caso in cui, 
pur essendovi state tra i 'comptroprietari del suolo irec1rptroche 1concesrsioni i 

� ad aedtficandum.., 1sia mancata una concireta determinazione sufficientemente 
dettagliata '1:lielle 1singole porzioni attribuite in [plrO[pit'�et� esclusiva 
(Caisrs. sent. n. 1516/68; 4006/6.S); 
e) pur 1comportando la concessione rec.i(p:roica dii dli:ritti � ad aedificandum. 
� essa non serve a rendere !!;)ossibile lo � ius aedificandi � (c:he 
i �COffiiPtrO[pil'ietari del .suolo, in quanto tali, hanno igi�), ma a mod'mcare il 

�.�,�.�,�.�,-,�.�,�.�,-,�,�,�,�.�.�,�.�.�.�,�,�,�c...-.-cc,�,�,�,-,� ................... e~
..,..Jll!M . 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 225 

regime .giuridico della futura costruzione (Ca:s,s. s�ent. n. 844/72; 3643/71; 
63�9/70); 

f) non comporta n� un trasferimento di diiritti reali n� una divisione, 
[perch� i comproprietari nel iprecosititUJire il condominio, si limitano 
a d~ciplinare l'esercizio dii un dirij;_to che, rp.er quote ideali, gi� 
esisteva nel ipatrimonio d'i ciasicuno di esisi: .si ha, cio�, soltanto un 

� .regolamenfo " del modo in �cui ciascuno dei .comprorpri.etari del suolo 
godr� del :suo diritto di compropriet� .sul 1suolo e suiUa 1oolorma d'area 
sovrastante e tale �regolamento � � il titolo idoneo ad evitare l'a�oce1ssione 
dell'edifido al terreno come 1compropriet� � \Pll'O tndiviis10 � (Ca:ss. 
sent. n. 1845/70); 
g) pur co~ortando giurtdticamente la .costituzione di diritti di 
sup�erfide, ha, nell'intenzione dei contraenti, lo ,sco[po effettivo di fPOa"re 
in essere una diviisione dell'erigendo edificio (Caiss. 1sent. n. 21988/71; 
608/70; 255/70; 2297/6�8). 

La radicale divel'genza delle soluzioni di volta in volta adottate 
dalla giurii&prudtenza e le �critiche, invero rpel'.sua1sive, mosse dalla dottrina 
contro .ciascuna di esse, hanno indotto questo Collegio ad un ripensamento 
di tutta la piroblematka che la tas.sazione dell'atto d!i. pa-ecostituzione 
del condominio �solleva. 

Innanzitutto si � posto il :Pifoblema del ra;prporto intel'corrente tra 
l'istituto della superficie (nella sua duplice poosUbilit� d'es1sere �dii propriet� 
separata ovv1ero di �corncessione �ad aedificaooum �) e quello dell'
�edificio in �condominio di cui agli artt. 1117 e segg. �C.'C., essendo evidente 
che, se quest'u:lt,ima fattiispecie ricomprentdesse semrpre la prima e 
non ne fosse, quindi, che una figura rparltcolare, 1a [Pl'ecostituziione del 
condominio coffiliPorterebbe necessariamente tra i �Condomini concessioni 
reciproche � ad aedificandum �. 

Quesito collegio ha ritenuto, in conformit� idlella pi� T'ecentte dottriina, 
tratta11si d!i due istituti nettamente distinti rperch�: 

1) mentre l'istituto della sUi_nerficie � sorto �come eccezione al 
principio dell'ac�cessione, il cond01Ininio dell'edtik1io sii � .sviluppato con 
pi� vasta [portata: .si tratta di uno svi1u1ppo del diritto di comunione e del 
diritto di propriet� 1sotto la .spinta di esigenze economico-sociali del 
mondo moderno; 

2) il rapporto "Superficiario ha una -struttura bilaterale basata sulla 
contrapposizione di interess.i permanente fra il 1Pa"Ol!Jtl"ietario dell'area e 
il terzo; il 11a,piporto condominiale ha, invece, una :struttura plurilaterale 
nel senso tecnico della parola pericll� in eS1So -confluiscoho, fondendosi 
in un unico fa.scio, i diversi interess:i o �scopi partkolari dei singoli; 

3) mentre nel diritto di ,superficie il pa-oJ;Ja-ietario del 1suolo � 
gravato da un onere che lo COffi!iP�rime, nel raipporto dii �condJominio" la 


comprOlptriet� del suolo costitud!sce una integrazione delle :Singole unit� 
ilIIlmobiliari di plropriet� esclusiva; 

4) se �Ciascun 1condomino fosse, in ogni 1cas10 titolare di un dilritto 
di .superficie, egli potrebbe <Sem.pre vantarlo anche dCJ!PO il !Perimento 
della costruzione (art. 9�54 e.e.) e l'acquisto dell'area da [parte dti terzi; 
mentre la distruzione totale d!ell'edlifido (o \Peli:' una parte che ir�aprpiresenti 
i 3/4 del 1suo valore) non consente :pi� al singolo condomino la riicostruzione 
della sua parte di fabbr!icato, se altrd �Condomini abbiano chiesto 
e ottenuto la vendita all'a,sta del .suolo, giusta quanto consente l'a!rticolo 
1128 c.�c.; 

5) l';iipoteca iscritta 1contro un 1compil"OIPll."ietairio di un'area si estende 
alla porzione di fabbiricato in condominio da questi costruita sull'area 
stessa (art. 2811 e.e.); viceiver1sa, quando .si tratta di .superf�de l'ipoteca 
i.scritta contil"o il p!rqp1rietairio del suolo non 1si estende alla costruzione 
(art. 2816 �C.�c.); 

6) la �Cbncesisdone � ad aedi:ficandum �, come gli altri dilritti su cosa 
altrui, si estingue rper pr�escrizione (art. 954 e.e.); al 1contratrio il diritto 
del comprCJ!Prietario del suolo, che, �co:st!ruendo e.sericita una facolt� insita 
nel �SUO diritto dominicale, � -�come tale -�iimpiresc:rdttilbile; 

7) il diritto di superficie presuppone non solo ~oip<riet� dliistinta, 
ma propriet� autonoma, mentre nel condominio l'ed:ifiicio conserva una 
unit� strutturale e Oll'ganica. In forza di questa differenza � estranea 
all'istituto della superficie la propri-et� comune di tutte le [Parti del fabbricato 
rpa-eviste nell'art. 1117 e.e. (suolo, fondazioni, muri maeistri, tetti, 
scale, etc.); 

8) si pu� sup[pon.re un edificio in condominio in �cui le singole (propriet� 
esclusive non :Siano sowap[poste ma semiPlkemente affiancate, rpur 
essendo in �Comunione � pro indiviso � tra i condomini talune [partii e 
servizi dell'ed:iifkio .stesso; 

9) il superi�dario -se l'oggetto del .suo diritto � stato convenzionalmente 
limitato in altezza -non ha il diritto di .soplrael!evaxe 1che, 
invece, gli sipetta senza limitazioni se queste non gli 1sono state [poste e, 
in ogni caso, 1senza mai dover corriisipondel'e akuna indennit� al � dominus 
soli �; al contrario, al [pirop!l"ietamo diell'ultiimo [piano dell'ecld:fi.1cdo 
in condominio il d'ilritto di 1sopiraelevare sipetta normalo:nente, ma semipire 
a determinate condizioni e ,previa corres!];lonsione di una� indennit� agli 
altri condomini (art. 1127 �e.e.). 

Dalla totale di�versit� intercorrente tra l'Istituto della superficie e 
quello del condominio d\i ed.ifid.o consegue che nei raipiP-Orti tra condomini 
non 1sti deve rico'l'rere alla di'Sciiplina legal�e della .su,perfiJCie. La 
gimisiprudenza di questa Supirema Cocte ha, in !P�artkolare, esiplicitamente 
esduso l'app.Ucaziione delle norme �che cregolano l'aic:ces;stione (redproco, 
sia pure opposto, �della 1srupel'lficie), :lira i condomini ritenendo che, 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 227 

non essendo essi (terzi) fzia loro, i loro raG;Jiporti vadano regolati so1tanto 
dalle nonne dettate in tema dii comunione ~Caiss. sent. n. 109'2/66; 
413/66; 195,9/65; 181/61). Infine la r~prova della diversit� dei due 1srlli.tuti 
qui esaminati � data dailla constatazione che, quando -mediainite divisione 
-la tPropriet� d!i un .edifido ,si traiSlforima dia solitaria ,in condominiale, 
in tale mutamento non .si ravvisa mai, n� agli effetti civilistici 
n�, conseguentemente, a quelli fiscali, la 'costituzione dii distinto ira:piporto 
di .sUJperficie e, quindi, di un .diritto reale di igoddmento sul suolo altrui. 

Riconosciuta la distinZJione tra superfic1ie e 1condominio di eddiftdo, 
occorre [pll"ecisare i modi attraiverso i quali 'si costitu1sce il 'condominio 
predetto. 

Quando l'edifictio � gi� costruito, la ,costituz1ione del condomlinio non 
pr�e.senta problemi, in quanto e1s1sa avviene mediante atti coi quali: � 
a) il ;proprietario (o i compro1pTietari � 1pro indiviso �) dli tutto 

l'edificio trasferisce a terzi la pro1priet� esclusiva :di ipa:rte dello stabile, 
vimanendo in comunione talune parti di esso (precdisamente quelle previste 
nell'art. 1117 e.e.); 

b) i 'compToprietari � pro indiviso � di tutto l'edificio se ne attribuiscono, 
meddante divisione, sdngole pairti in propriet� esclusiva, rimanendo. 
1sempre in comunione quelle indkate nel citato art. 1117. 

Non 'cosi incontroverso �, invece, il miglior modo di (pll'Ocedere quando 
l'edi,ficio non � ancora costruito e si vuole raggiungere il risultato 
che, quando il fabbricato sar� eretto, esso sii trovi gi� automatkamente 
costituito da parti comuni � ipro inddviso � e da .parti og�getto di propriet� 
esclusiva e, quindi, assoggettato alla disci1Plina :prevista dalla legge 
per il condominio di edifici (pre,costituzione del ,condominio). L'ostacolo 
giuridico al conseguimento di tale sco1po ista nel diritto di accessione di 
cui all'art. 93�4 e.e., per effetto del quale quanto viene costruito soprra il 
suolo � del medesimo proprietario di questo, ,con la conseguenza che, 
se l'area edificatoria � in com.prop1riet� ( � rpro indiviso �) tra pd� ip.eil'sone, 
in compropriet� ( � pro indiviso �) iriSIUlter� anche i'edificio sorto 
su quell'area, sicch� � necessario aDcertail'e di quali strumenti giUJridki 
ci 1si posisa �Servire per�ch� dalla comunione � [)iro indiviso � dell'area naS1ca 
quella particolare -comunione im.proa::>il'ia previ.sta dalla legge iper gli edifici, 
nella quale coesistono parti c'omuni e parti in rp1ropriet� solitaria 
(comunione �pro indiviso �). 

Questo Collegio � dell'avviso che il condominio IPOSsa esseire !Plrecostituito 
in pi� modi. All'uo1po ,si ritiene utile distinguere d. .seguenti ,casi: 

a) il pirnprietario (o i comrpropirietari � !PlrO indiwso �) della erigenda 
�Cositiruzione ne vende a terni :porzioni dete:mninate in !Propriet� 
esclusiva e altre in comprorpriet� per quote milleisdanaH. come vendita 
di cose future, ai sens'i e per gli effetti dell'art. 1472 1c.c. stabilendo che 


228 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il futuro edificio sar� da �considerarsi in condominio 1come iP�reviisto negli 

artt. 1117 e 1segg. �e.e.; 

b) i 1com1PI"o.p;rietaxi del suolo convengono dii co.strui:re in comune 

le .strutture .portati dell'edQficio e quant'alt:ro pos,sa servire all'utilit� di 

tutti, .concedendosi �contempo:raneamente irecip:roci diritti di �superftde su 

ogni 1singolo piano del futuxo edifi.cio (piano che ogilli. su1perficiario siiste


mer� a p;rorp:rie cure e spese), .con l'inteisa che, a 1cos1Jruzione finita, la 

disciplina del fabhrkato .sia quella .dettata d'alla legge per il condominio 

degli ediifici; 

e) i compiroprietari del .suolo divi:dono anticiipatamente .l'edificio 
che su di esso .si impegnano di costrui1re ponendo, cos�, in essere una 
divisione di �cosa futura. 

Mentre la p:rima ipotesi non sembra nece1s1sitare di pa:rtko.Ja:ri giustifi.
cazioni (essa costituisce l:a via normale di 1p:recos1bituzione del condominio 
ogni qual volta il pir01prietario -costrutto.re vende � sulla pianta �, 
rispettivamente ad acquirenti diversi, aippartameniti, 1negozi o altre porzioni 
del fabb:r1cato da �costruire), ne occorrono, invece, rper la seconda 
e per la terza. 

L'ammissibilit� della costituzione di reciproci dliiritti di superficie 
tra comp:ropTietarti di un suolo non sembra dar luogo a insU[>e:rabili difficolt� 
logico-giuridiche, nonostante le vivaci critiche mossie contro di essa 
da1la dottrina. 

Invero, ~I fatto che l'art. 952. e.e. stabiliis�ce �che il �diritto di �superficie 
pu� essere �Costituito dal proplrietario del suolo in favore di � altri ., 
si desume soltanto che lo .stesso soggetto non pu� essere al �Contem[po 

� dominus soli � e �superficiario, ma non anche che al comprqprietariio 
del suolo non posisa essere �concesso il dlfritto di SU[perfiicie (Cass. sent. 
n. 399/60 e 25"16/56). Tale negoz.io, inve:ro, si �configura pertfettamente 
in tutti i 1suoi elementi essenziali, in qua!Ilto ha dUJe 1sog.getti d'.istiinti con 
interessi contra~posti (da un fato il singolo �comprCJiPLrietario e dahl'altro 
tutti gli altri) ed ha per og1getto l'acquisto a titolo 1deird.vativo -costitutivo 
di l.j.n diritto reale, che il ,singolo �comp1roprietario altrtimenti non 
aV1rebbe (quello cio� di costruire un piano determinato in prorp:riet� esclusiva 
suJ. .S1Uolo comune o sulla sua proiez.ion�e), in cambio del' consenso 
che egli d:�, quale 1compiropir<ietario, a che un consimile diritto reale 
(avente ovviamente per og�getto un [Jiano diverso) sia costituito a f;:i.vore 
di dascruno degli altrli. �COilljprop[1ietari. 
A questo prCJ!Posito .sono da !>Orre in :rilievo tre considerazioni: 

1) ai 1sensi dell'art. llQ.2, 1c.c. il .slingolo �comipiroplrietario di un.'a:rea 
edifi�cator:ia ha .s� il 1d:iritto di 1costrui�rvi anche :senza il .concorso e ne[ppure 
il con1senso degli altri comrp:rCJiP1rietari che non vogliano costruire : 
poich�, infatti, la destinazdone della cosa comune � la costruzione, il 1rea


!! 


-



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 229 

lizzarla non coIIlQJorta a1cun mutamento di destinazione, n� 1signHka impedire 
agli altri partecipanti -stante la loro volont� di non costruire 
di farne .parimenti uso secondo il lo�ro diritto. Ma a ci� non consegue 
affatto che la �costruzione eretta da un singolo comlptl"op.rietario a proprie 
�SI.Pese per il miglior goditmento della cosa muti di :pro1priet�: essa 
-per .eillfetto dell'acces1sione -rimane di prop:riet� ��omune � iprro iindiviso 
� tra tutti i �comproprietari alla �stes1sa 1stregua del suolo .sul quale 
� stata innalzata; 

2) tutto :ci� che il �siupex.ficiario costruisce dwenta timmediatamente 
di sua pr~iet� esclusiva; il suo diritto di 1cost:ruire � �c0mpletao:nente 
autonomo, cio� svincolato da ogni regime'comundtario e l'edi.ficdo riisultante 
dalla sovraa:i:posizione dei �sing�ili piani costruiti d:a �ciiaiscun is.uperficiario 
risulter� poi dis1ciplinato darle nrnrme 1sugld edifici in condominio 
(e non da quelle relative al diritto di suiperfide) solo ipereh� nel 1senso 
dii tale mutamento di regime della rp.ropdet� � la volont� delle 1Pairti e 
non vi � alcun ostacolo d:i carattere giurMico a �che tale diverso ll'e1golamento 
della propriet� si o:pe:ri, non dovendoisi fare akun trapasiso di 
propriet�, in quanto le parti comuni dell'edifido rpirev.iJste nell'art. 1117 

e.e. son9 gi� tali inzialmente ed estranee alla cO'IlJcessione � ad aedifkandum 
�; 
3) :se invece, non lo fossero, .se, do�, cias.cun 1sruiperfida:rio si fosse 
impegnato non .solo a costruiTe a prop1rie �cure e 1spese la 1parte dell'edificio 
afferente al suo piano ma a farlo nell'esercizio del 1suo d'il1'1itto di 
superfide, si avrebbero, a costruzione ultiimata, 1ptrqprdet� orizzontalmente 
separate anche per quanto rigua!l'da le .strutture !Portanti dell'edificio, 
cio� una configurazione diversa da quella prevista iper gli edificli. in 
condominio, �con la con's1e1guenza che, per pas1sare dlal regime della s1u:perfioie 
(e delle servit� resesi eventualmente nec1es1sairie) a quel'l\O del condominio 
di edificio, occorrerebbe un separato atto (�comportante t:ra1srferimento 
di diritti reali) di mes1sa in comune di determinate ,parti dell'edificio. 
Tale soluzione pu� essere preferita quando le :parti non intendano 
avere alcunch� in comunione, oltire il suolo ediifiicario, nel rpeiriodo 
intermedio tra l'acquisto di esso e l'ultimazione dell'ed:iificio. In tal �caso 
-nonostante ogni ei:1pressione contrania usata daille pariti -il coDJd!ominio 
dell'edificio si �cos.Utuis�ce soltanto al momento di tale messa in 
comuniC1ne, mentre, subito, noin si ha che una costituzione di di!l'itti dli. 
SUJperficie, e al pi�, un obbUgo di consentire in futuro la costituzione del 
condominio. 

Se, al fine d� .precostituire il �condominio di edific1io � aimmi1s:siibile 
l'atto di concessioni Tec1piroche � ad aedifi<candum ., esso, per�, non de�ve 
essere considerato il �solo mezzo ,possibile 1per il raggiung~mento di tale 
scopo: ammisisibile appare anche -1come alternativa �che si offre alla 


230 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

libert� 1contrattuale delle 'Parti -un atto di divisiione dell'edificio pa:-ima 
ancora 1che es1so sia sorto e, quindi, come divisione di cosa futura. 

La configurabi1Ut� di tal.e oontra1Jto pairrrebbe, a tutta prtma, 
essere ostaicolata dalla constatazione 1che un atto clii clii.visione non pos1sa 
avere per og1getto una comunione inesistente al momento in cui l'atto 
stesso � stiipulato (cio� diritti inesiistenti in modo assoluto pe:r l'inesistenza 
� in rerum na1t1ura � della �cosa oggetto di comunione; oggetto dellla 
diiv:isione �, infatti, non l'a:rea edificatoria destinata a rimanere in comune, 
ma il futuro edIBcli.o) e 1cihe non si pos:sa com1piere un negozio 
dichiarativo (quale � la divisiione) su ,situazione giuridica di l� da venire. 
Ma in 1contrartio tpu� op:poll'!SI� che la divisione dli cosa futuria � bene 
ammissibile !Perch� : 

1) la figura dJel negozio avente ad o~getto cosa futura � recepita 
nel nostro or:dinamento con carattecre di generalit� (art. 13�48 1c.c.), salvo 
partkolari .divieti legislativi (come nel ca,so di patti successori o anche 
di dona2lione di cosa futura) <Cihe qui non ricorTOno; 

2) se 1si ammette che si possa verificare un effetto trasilativo in 
virt� di atto :preesistente al diritto da costituire o da trasferire (1come 
nel senso di vendita di cosa futura di cui all'airt. 1472 1C.1c.), � a fortiori � 

s:i pu� ammettere un effetto minOII'e qual'� quello della dichiarativit�; 
3) neppure la retroattivit� della divi:sione, sancita dall'art. 757 e.e., 
pu� :ra~p:resentare un ulteriore ostacolo all'amr�issione della divisione 
su cosa futura; � ben vero, infatti, cihe i n,egozi 1su talie rti(po di cosa hainno 
effetto � ex nunc ., ima � anche vero che la divis1ione, nonostante la sua 
retroattivit�, non rpu� che :rii.salire al momento in 1cui nasce la cos1a e, cio�, 
il diritto di comunione; 

4) per ,sipiegare come una �comunione IPOssa sciogliersli. nel momento 
1stesso in 1cui nas�ce, pu� affermarsli. che � ben concepibile nel nostro 
ordinamento il mutare o il �cessare di una situazione nel momento stesso 
in cui 1Si cositit:uisce, bastando, a tal fine la p11:1iorr~t� logka e non occocrendo 
necessariamente quella 1cronologka. Invero la sufficienza dell'una 
e la mancanza della 1seconda trovano puntuale riscontro : a) nella vendita 
di cosa futura (art. 1472 e.e�.) in 1cui si ha l'effetto 1che -nato nel patrimonio 
dell'alienante il diritto di propriet� 1sull:a co1sa non appena es1sa 
viene ad es1s,tere (p,resupposto questo logi�camente ind:isipensabile peir 
trasferire ad altri la propriet�) -il venddtore lo perde nello stesso momento 
in favore dell'acquirente; b) nella vendita di cosa altrui in cui 
� il compratore diventa prop:rietario nel momento in cui il venditore 
acquista la propriet� dal titolare di essa �, come eslP'resisamente recita 

l'art. 
1478 e.e. 
A differenza della precostituzione del condominio ottenuta mediante 
concesisioni reciproche � ad aedifkandum �, nel caso in cui i com\]Jro




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

prietari del suolo rp-referiscano dividersi anticipatamente l'erigendo fabbricato, 
si hanno i .seguenti effetti: 

1) l'edificio, nel periodo di tem:Po intercorrente tra il suo inizio 
e la sua ultimazione � di compropriet� � iI�ro indiviso " tra tutti i eomprietari 
del suolo: la divisione di �cosa futUJra �, infatti, .s� retroattiva, ma 
-come � ,stato iPOC'anz<i precisato -non pu�, nonostante la sua retroattivit� 
che risalire al momento in cui viene ad es1istere la cosa o~getto 
del diritto di comunione, 1costituita nella fattis[pecie dell'edificio ultimato; 

2) hl: fatto che !Ciascun �condomiino assuma l'impe~o dii costruire 
una parte dell'edificio a rp1ropr<ie cure e �spese non a:-apipresenta che una 
modalit� della costruzione in comunione; 

3) le deliberazioni della maggioranza dei compropl'lietari del suolo 
di costruire e sul modo di costruire 1sono obbligatorie :per la minoranza 
dtsisenziente; 

4) non vi � alcuna tirasmis1sdone di diritti reali n� a titolo derivativo 
n� a titolo derivativo-costitutivo, ma soltanto dichiarazione e 
attribuzione di valori e di dliritti .con efficacia reale. 

La configurabilit� della vendita di cosa futura ap[plicata alla s1Pecie 
e l'analtsi di tutti i suoi effetti 1consentono di dare una veste giur1idtca 
perfettamente aderente allo s1copo -che si rivela serio e meritevole 
di tutela -perseguito dalle parti quando essie.. nella libera esplicazione 
della foro autonomia contrattuale, vogliono, precostituendo il coruiominio, 
non gi� imiPedi.re gli effetti dell'ac1cessione mediante la costituzione 
di diritti di .superficie e acquisia:'e, cos�, cias1cuno un diritto reale 
sul .suolo crnnun1e che pr1ma non aveva, lbensi�., pi� iseo:n1pUcemenrte, anticipare 
la divi.s:ione dell'edifido da costruire, in modo che esso sia realizzato 
isi in comune (almeno per quanto attiene alle 1strutture portanti e 
agli impianti dei servizi centralizzati), ma con la sLcurezza che, a costruzione 
ultimata, non sorga alcuna contestazione drca l'attribuzione delle 
porzioni dell'edifido destinate ad essere di iPrO(Priet� solitaria (delle 
quali, pertanto, cfascun assegnatario, precono1s1cendole, pu� realizzare 
all'int~no le proprie, come meglio preferisce) e civca fil regolamento 
condominiale. 

Ammessa la configurabilit� del �Contratto di divisione dii cosa futura, 
deve ritene11si dhe si tratti dd contratto definitivo e non di contratto 
preliminare (pure astrattamente �Concepibile) tutte le volte che risulti, 
dalla chiara intenzione delle rparti palesata nell'atto di [prrecostituzione 
del condominio, dovers,i I.a diV'i:sione attuare in forza �dell'atto stes1so, �senza 
bisogno di altra dichiarazione negozfale di volont�, 1SI� che gli effetti d[ 
esiso debbano 1prodursi automatkam.ente non aprpena la cosa viene ad 
esistenza. 

Nel caiso 1concreto la definitivit� dell'atto costituisce un fatto pacifico, 
sia perch� esisa -come � 1stato gi� detto -a1pp�re una cruratte



232 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ristica dello stesso atto di pirecostituzione :del 'condominio, sia perch� � 
stata 'ritenuta implicitamente nella sentenza della Corte d'Al:JiPello, che 
non � ,stata 'su tale pu1n.to impugnata. E �la det�nii'1Jiiva dell'atto -quando 
con esso non si siano costituiti diritti di superficde -rende pi� evidente 
il .suo carattere di divisione. Non pu�, infatti, ritenersi che si abbia 
� �semplice sostituzione di una quota tdeale �con altm quota ideale sebnon 
� �stata 1su tale punto impugnata. E la definitivi't� dell'atto -quando 
invece, le :parti tramutano la quota ideale in una porzione concireta (sia 
pure individuata su una planimetria allegata all'atto non esiiistendo ancora 
la cosa in natura) perfettamente delimitata senza necessit� di ulteriori 
specificazioni, essendo tale tramutamento 1a 1causa tipica del contratto 
di divisione. In tal 'caso ogni ulteriore atto dii 1P1reci:.sazione delle rispettive 
prCJ1Priet� -�come ad esempio quello 1c.d. di �identificazione catastale 
� non pu� che avere, un caratteve ri�petitivo di quanto .gi� .stabilito 
nell'atto di precostituzione del condominio e, quindi, finalit� diverse 
dall'attribuzione delle singole propriet�. 

Stabilito che vi sono modi diversi ;per precostituke un condominio 
di edii~do con diversit� .di effetti intermedi pur nel ria1ggiungimento del 
medesimo scO�po finale, :preme qui mettere in riliievo �che la compiropriet� 
pro indivim non pu� trasformar.si in frazforu di iIJiro,piriet� solita.
ria se non per effetto di un atto avente efficacia reale. Tale trasfor-. 
mazione non pu� mai, invece, essere e:l�fetto di un 1semplice regolamento 
convenzionale dell'uso dell'area comune da parte dei comproprietari di 
essa. � vero, in:liaitti, che nell'ambito della comunione 9u� essere diJsiciplinato 
con regolamento l'uso comune del!la 1cosa per il mi1gl.ior godimento 
di essa e �Cosi -in ipoteSli di airea faibbrka�bile -pu� essere 
disciplinata ed eventualmente ripartita fra i partec:iipanti la facolt� di 
edificazione (eS\l)lt'essione tipica �'el godimento di un'area :fabbricabile), 
ma ci�, tuttavia, non potr� mai cons1entill'e la tra,Slfoirmazione del dlirritto 
di propriet� � pro indiiviso � sul bene 'comune e su quanto ad eisso acceda 
per leg,ge in diritto di propriet� singola eisclusiiva, su parte di esso. In 
altri termini non :pu� costituire � disciiplina dell'uso 'comune � l'attri


buzione in propriet� esclusiva a �ciascuno dei p�airtedipoanti di una p1arte 
del bene, posto che la dliiscilplina dell'uso (e quindi il regolaimento della 
comunione) non pu� che riguardare il godimento e non .gi� la propriet� 
del bene medesimo. Se si considera �che: a) il regolamento per 
l'uso � deliberato a maggiora1I1za (artt. 1105 e 1106 1cod. dv.); b) � :nec�essario, 
invece, il consenso d'i tutti i comuni,sti per gli atti di alienazione 

o di costituztone di diritti reali isul fonJdo comune (art. 1108 ,cod. dv.); 
e) ciasoo1no dei partecipanti, d'altra parite, .pu� 1sempre domandare lo 
scioglimento della 'comunione, devesi dedurre che dlal diverso modo con 
cui la legige regola le tre .suddette ipotesi oltrech� dalla loro 1intriniseca 
diversit�, risulta l'im:i;>os.sibilit� di confondere l'una �con l'altra: quando 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 

i comproprietar.i a�tt.rdbuiscono a ciascuno di .esisi una <porzione del bene 

comune, essi pongono in essere una divisione (se il vialore delle singole 

porzioni c001l"isiponde a quello delle quote ideali) ovvero un pacrziale 

trasferimento (se vi � corresponsione di �conguagli a .saldo delle dlif:fe


renze. tra i predetti valori), ma non un regolamento della comunione. 

La situazione sos1tanzialmente :non muta se, rimanendo comune il siuolo, 

i �Comproprietari di esso si attribuiiscono in 'IJTOIPI'I�.et� e.sclusiva singole 

porzioni dlell'erigendo edH'.kio: anche in tal caso si aw� o �costituzione 

di reciproci diritti ad aedij�candum o divisione della cosa futura, ma 

non un regolamento dello � ius aedifkandi � .sipettante ai comproprietari 

sul suolo comune perch� con tale cregolamento si votr� stabilire un certo 

modo di costruire, ma non invertire il titolo della 1Pr0ipriet�: da com


prop1riet� � pro indiviso � (per effetto del1l'accesstiorne) in :prorp�riet� sin


gola parziaria. 

Per ottenere tale effetto non � neppure producente che i compil"o


prietari del .suoJ.o rinU'nzino agli effetti dell'a�coessione .previsti da!ll'art. 

934 cod. civ. pevch�, in tal �caso, verrebbe meno anche la possibdlit� 

del �costituil"sd a titolo originario della ;propriet� singola rpanziaria, ovvero 

che regolino in maniera .particolare gli effetti dell'aocessione stessa, es


send!o �chiaro che un regolamento di tal fatta (destinato a converti.Te la 

col'.Illpropriet� �pro iindiviiso � in �oompropriet� � pro diviiso �) masche


rerebbe, in sostanza, o una divisione o un atto traslativo. Lo stesso pu� 

dirsi per la tesi che considera oggetto della divisione lo � ius aedif�


candli � 1contenuto nel �Comune � ius :proprietatis � : la divisione del pri


mq, infatti, per produrre l'effetto diella convel'.sione della comprOIPlfiet� 

da � pero indiviso � a � pro diviso �, dowebbe rpur 1sel'.Iljpre il"'isolver;si nella 

costituzione di recirproci diritti � ad aedificandum �. 

L'alternativit� qui 1configurata ~ra divtsione di cosa futura e concessione 
� ad aedificandum � � basata .sul presuipposto che solo questa 
ultima sia efficace a imipedire l'aocessione, �Che, altrimenti, rende comune 
( � :pro indiviso �), anche l'edif�do costruito 1su .suolo comune e 
. quindli ne fa oggetto possibHe di divi1sione. E, infatti, l'art. 934 �cod. dv., 
stabilendo che qualunque costruzione esistente 1so~a il �suolo appartiene 
al prorpirietario di questo, fa salve si le disiposizioni contenute nella legge 

o nel titolo, ma con le prime ha inteso riferirsi in ~imo luogo alle disposizioni 
concernenti la su,perficie (art. 952 e .segg.), in secondo luogo 
alle norme relative alle addizioni dell'eruf'iteuta (a:rt. 975, ,c0tmma 3), 
dell'usufruttuario (art. 986 comma 2�), del rpo1s1se1sso:re (art. 1150 �comma 
5) e ciel locato:re (art. 1593), per le quali lo � ius tollendi � � qua1s1i 
semrpre la re�gola se non ne venga nocumento alla �cosa, (Cass. S'ent. 
n. 2946/66). 
Quanto poi alle eccezfoni contenute nel titolo, l'art. 9�34 ha inteso 
riferir1si alla cpstituz.ione di diritti �!leali, rp�erieh� soillo quesrbi hanno ]ia 


234 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

capacit� di mutar1e, 'ccrn effetti � �erga omnes �, ila ,cc:mdizione .giuridica 
di un bene. 

Se ci� � vero, l'eciceziione contenuta nel titolo deve risolversi neceissa:
riamente in un rapiporto SlJiPerficiario, pe11ch� i diritti :reali costituiscono 
un numero chiuso e la sruperiftcie, tra di es1si, � l'UJ:lJico �Che abbia 
l'effetto dd impedire l'acicessiooe. 

Al :riguardo va ag;giunto iehe la disciiPUna del condominio di edificio 
-pur p;revedendo una diver1sa ip[!"Opriet� jper il ,suolo su 'cui l'edificio 
sorge (comprO!p[!"iet� � p[!"o indiviiiso �) e per dete["[llinate porzioni 
del fabbricato sovrastante (iIJa:-opriet� esclwsiva dei 1sinrgoli condomini) non 
pu� integrar.re nella specie a1cuna d&oga, n� legale n� convenzionale 
al verificarsi dell'accessione, .pe.rch� tale dtsciQJ�Lina non pu� operare piri.ma 
che sia venuto ad esistenza il suo oggetto, cio� !Prima della costruzione 
dell'edlificio. La .constatazione che dell'eststenza dell'edificio in 
condominio la leg,ge tenga conto anche dopo il perimento totale della 
costruzione -dispone, infatti l'~t. 112.8 1cod. dv. che in tal. caso ciascuno 
dei condomini pu� richiedere la vendita all'asta del suolo -non 
� idonea a far ritenere che un diritto condominiale dii edi:tlicio possa 
preesistere all'edifi.cio istesso: e ci� perch� il ieitato art. 1128 costituisce 
una norma ec,cezionale, nan passibile �dii ~Ucazione olltre il caiso iper 
il quale � stata prevista. 

Per quanto conc�erne i criteri coi quali p[!"ocedere alla qualificazione 
giuridica dell'atto conocetamente posto in essere dalle parti nel precostituire 
il condominio, devesi p:rectsare �che, qualora esse abbiano escluso 
esp:ressamente in tale atto la costituzione di qualsiasi diritto di cui agli 
art. 952 e se~g. cod. civ., tale costituzione non potr� essere ritenuta 
sussistente dall'inteirrpirete: e ci� in omaggio al prrinciQJio dell'autonomia 
contrattuale che regola il nostiro diritto privato (art. 132.2 cod. dv.) e 
per il quale non pu� mai �consi:deral\si voluta dalle parti una dis1posizione 
che esse hanno � apertts verbis � escluso e ,che non costituds1ca 
un effetto legale ineliminabile di quanto hanno ,sd,auramerute fa'11teso volere. 
Qualora si scairti l'ipotesi della p:ropriet� superfici~ia p,e11ch� non 
voluta dalle parti �e non ricompresa necessariamenite 1nel rapporto di condominio, 
non pu� invece egualmente s1cartai!1sii anche l'altra ipotesi della 
alternativa (divtsiione di ,cosa futura) sol pe11ch� le parti aipipaiono 1chiaramente 
indirizzarsi alla diretta, se pur futura attribuzione di ,pa:-O(Piriet� 
senza passare per la comunione dell'edificio. Tale comunione, infatti, 
nasce per volont� di leg:ge per effetto dell'ac,cessione in quanto il suolo, 
su cui l'edificio � stato costruito, era ed � ll'imasto -in comunione. 
Tenuto conto che nella .sipecie il diritto di acice1s1sione non ipu� -come 
� stato in .precedenza spiegato -essere ogigetto di rinuncia e �che il 
titolo idoneo, ai sensi dell'art. 934 cod. drv. ad i1mpedire l'acicessiione 
pu� essere �costituito solo dal socgere di un raipipoTto 'superficiario, ne 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 235 

consegue �Che, qualora le parti lo abbiano esicluso, l'acce1s1sione rprodUl'r�, 
nei raprporti esterni, � QPe le1gi:s � tutti i .suoi e1ifetti, nonostante ogni 
dl1chiarazione contraria contenuta nell'atto, in quanto l'autonomia contrattuale 
cons1ente .s� la libe1ra determinazione del contenuto del contratto, 
ma non la libera determinazione degli effetti del contratto che si � 
posto in essere. 

Qualora sia accertato, dunque, �Che nell'atto di precostituzione del 
condominio non vi 1sia stato iricorso all'Lstituto della 18'UrperfLcie pur 
volendo le parti consegui.re automaticamente, rp�er �effetto dell'atto ste:s.so, 
la propiriet� esdusiva di determinate porzioni dell'edificio, non resta 
che configurare l'atto medes.imo. come diviSlione di �cosa futura. 

Le conseguenze, in ordine all'in1posta di registro, di tutto quanto 
sopra premesso si delineano ben �chiare: 

a) 1se le parti intruldono dar vita al condominio :pasisando attraverso 
la fase dei diritti di superficie da attribuh1sd a ciascun condomino, 
l'atto di 1precostituz.ione del �condominio 1sconter�, l'iimrposta proporzionai1e 
per l'acquisto a tJ.to1o de11ivativo -costitutivo de1i rispettivi 
diritti di superficie (art. 1 de1la tariffa al11. A ailla 'Jlegge 30 dtcembre 
192.3, n. 3269); 

b) 1se, invece, le pall'.'ti intendono dar vita al condominio medliante 
sempUce divisione, del futuro edificio, l'atto di precostituzione del condominio 
sconter�, l'imposta graduale di cui all'art. 8'9 della citata tariffa; 

e) qualora la iprecostituzdone del condominio sia �contestuale all'acquisto 
dell'area� in �ccmpirQpiriet�, non vi � modo di evitare una dupUce 
tmposizione, quale �che sia lo .strumento giuridico pireferito dalle 
parti e in concreto posto in essere; una prima per l'acquisto del suolo e 
una seconda o .sulla divisione dell'edifido o sulla costituzione del diritto 
di 1superficie. 

Quanto alla ta�ssazione della div~sfone di cosa futura � bens� vero 
che essa non � specifkatamente pirevista nella citata tariffa, m1 � 
anche vero �che in base all'art. 4 della legge organica di registro, un 
atto �che contenga semplice dichiarazione o attribuzdone di valori o 
diritti .senza 1che ne operi la trasmis1sione va assoggettato ad imposta 
graduale e �che, in base al successivo art. 8 della medesima legge, tale 
atto, ancorch� non si tirovi nominativamente indicato nella tariffa, � soggetto 
al tributo in essa stabilito per l'atto col quale, rper la sua natura 
e per i �suoi effetti, ha mag:giore analogia. Orbene, non :pu� negarsi n� 
che l'atto di precostituzione del condominio non contenga diichiarazfone 

o attribuzione di valori o diritti, n� che la divisione di cosa futura 
non presenti la mas1sima analogia possibile �con la ddviisione di coi.sa. esistente 
�cui fa riferimento il citato art. 89: entrambe, infatti, hanno 
natura dichiarativa, hanno lo scoipo di tramutaTe il .dJiritto di ,piropiriet� 
su una quota ideale di un bene in una ipoirzione concreta del bene stesso 
9 



236 

J;tASSEGNA DELL'AVVOCATUJ;tA DELLO STATO 

di pari Vlalore della quota ideale, producono effiertti reali (sia 1pure proposti 
nella divisione di cosa futma al momento in cui la cosa, stessa 
� venuta ad esistenza), sono definitive non necessitartdo di alcun successivo 
atto di volont� o di ac1certamento per produrre l'effetto loro .proprio. 
N� pu� accol�lierSli ia testi .siecc1nidlo 1cui la di'.niisione di ciosa :llutura c:ostituiirebbe, 
ai fini della legge di registro, una fattiso;lecie riconducibile sotto 
lo schema del negozio condizionato e, pel'ci�, regolato dall'art. 17 della 
legge .dJi re�gj!sitro. Quale c:he �sia, infatti, la qualificazione giuridica dell'atto 
di IPTecostituzione del eo~dominio, esso non 1pu� e�ssere in nessun 
ca.so 1subsunto nella categoria del negozio sottO(Po:sto a condizione di cui 
al �citato art. 17. Da tale contratto, infatti, sooge immediatamente l'obbligo 
dei �Conidlomi,ni di adoperar.si pereh� il futuro fabbricato venga ad 
esistenza e l'effetto reale di tail!e �ontratto si attua aiuitom.aiticamente non 
appena la .co1sa viene ad esistere. 

Nella S1Pecie, dunque, la 1costr�zione dell'iimmobile costituisce l'og~
etto �dell'atto e non la condizione che �, vicevel1sa, un elemento estrinseco 
e accidentale del negozio. Non �, pertanto, possiibile rli1condur1re nell'~
bito del negozio sottoposto a eondizione sospensiva la divisione di 
un immobile �cihe i medesimi condividendi si o.bbUghino di �costruire. 
Pu� �certamente avvenire 1che l'edllcio non 1sia 'costruito, do� che la cosa 
non venga ad esistenza; in tal caso la divisione di 1cosa futura � inoperante 
ma ci� non esonera i contil'aenti dlal pa:gainento della imposta 
d� registro (art. 11 della legge organica di registro). La soluzione qui 
adottata aippal"e 1conforme alla giurisprudenza di questa Corte SU(prema, 
la quale ha sempre ritenuto, per ragioni analoghe a quelle qui eslP'oste, 
che la 1comp1ravendita di cosa futura quale quella dii un edificio �che il 
venditore si obbliga di costruiTe, non sia un 1contratto �sottoposto a condizione, 
ma U1n atto ,puro e semp]Jke, 1sogge1t1to, i.in qruanto ta1Je, alil'i:Ill!P'osta 
proporzionale di registro (Cass. sent. � n. 2459/69; 459/67; 910/66; 
1524/62; 516/515; 2446/54). 

Conc1udenido, ipiu� aff�ermarsi che: 

1) a nonna d:ell'a:rt. 934 cod. dv. :se un suolo � in com1Pr01Ptriet�, 
in �compropriet� (�pro indiviso�) sar� an;che l'edificio 1SOV(l.'a di esso 
costruito, sicich� i COIDIPTO:prietari, .per ottenerne U fraizionarrnento in !PirOpriet� 
esclusive, debbono ptrocedere ad un atto di .divisione. Tale atto 
pu� essere siti:pulato antiieiipatamente, ieio� ptrdma ancoca cihe il fabbricato 
sia .sorto, mediante divisione di 1cosa futma, che avr� effetto ireale dal 
momento in .cui la 1cosa oggetto di divisione 'sar� venuta ad esistenza. 
Altrimenti, al fine di iprecostituixe, il �Condominio, occorre un atto costitutivo 
di diritti reali in base al quale possa rimanere esduso il verificwsi 
dell'acces1sione del fabbriieato .al suolo comune; tale atto non !PU� 
che essere una �concessione � ad aedificandurn � ai 1sensi e per g� effetti 
dell'art. 952 �cod. dv.; 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 237 

2) l'alternativa che, in ordine alla qualificazione 1oivilistica e al 
conseguente trattamento tributario, l'atto di 1precostituzione. del condominio 
in tal modo presenta non pu� es:s1ere risolta senza una completa 
ricostruzione della volont� _contrattuale delle pairti, da eseguiil1si caso 
per �caso, 1sulla base del peculiare contenuto dell'atto medesimo, ed intesa 
a stabilire se esse vollero .la costituzione di diritti di :superificie (da �assoggettare 
a imposta iPrQ1Porzionale di registro 1come 'Pll'eteso dall'Amministrazione 
ricorrente) ovvero conseguire egualmente il fine di ottenere in 
modo automatico la prQ!Priet� singola delle diverise rporzioni dell'erigendo 
fabbricato -senza far r1cOll'so all'istituto dlella 1surp1ertficie; nel qual 1caso 
l'atto non pu� non assumere la figura dd divisione di �Cosa futura e scontare 
l'imrposta giraduale di �cui all'art. 89 della tariiffa all. A della legge 
30 di1cembre 1923, n. 32.6.9. 

Ora nell'impugnata sentenza, la questione relativa alla qualificazione 
del negozio 'controverso � stata discussa e ll"iisolta in via meramente 
a,stratta, senza prospettarsi la giuridka possdibdlit� della !Predetta 
alternativa; e risulta quindi del tutto omessa la indagine di fatto poc'anzi 
indicata. E poich� l'accertamento della volont� .contrattuale � 
compito del giudice di merito, non resta �che ca1ssare fa decisione impugnata 
e rinviare la �causa ad altra Corte d'AP1Pello rperich� -espletata 
l'indagine sopramenzionata -ne tragga le debite conseguenze tirtbutarie. 
-(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (*) 


I 

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 7 f.ehbraio 1974, 1n. 334 -Pres. Giannattaisio 
-Rel. Falletti -P. M. Secco (conf.) -Soc. a. s. CO.G.E. (avv. 
Romita) c. Ministero delle Poste e delle Telecomundicazioni (avv. 
Stato Del Greco). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale d'appalto Efficacia 
normativa. 

(d.m. 28 maggio 1895; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Edifici costruiti per l'Amministrazione 
postale -Normativa applicabile. 
(legge 29 luglio 1949, n. 585; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Controversie � Competenza arbitrale 
-Derogabilit� -Capitolato del 1895 e capitolato del 1962 -Differenze. 


(d.m. 28 maggio 1895, art. 50; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46 e 47). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale del 1962 -Norme 
di carattere processuale -Immediata applicabilit�. 
fd.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46 e 47). 

Nei rapporti di appalto che interessano lo Stato il capitolato generale 
di appalto (sia quello vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, 

n. 1063, sia quello anteriore, approvato con d.m. 28 maggio 1895) ha 
natura normativa_. ed il privato contraente, di front~ all'imperativit� .della 
sua disciplina, deve sottostare alle disposizioni in esso contenute (1). 
La legge 29 luglio 1949, n. 585, disponendo che per la costruzione 
di edifici riguardanti l'Amministrazione postale devono osservarsi � le 
norme che regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato 
a .cura .del ministero dei lavori pubblici�, ha evidentemente compreso 

(1 e 5) Su�'la efficacia normaitivia dei carp1Jtoiliati gieneraili d'a:ppiaJ.rto cfr., 
da ultimo, Cass., 12 ottobre 1973, n. 2571, in questa Rassegna, 1'973, I, 1180, 
ed ivi richiamo in nota ai precedenti. Sulla natura contriattual,e, invece, 
dei capitolati s1pe�cdali di appalto, cfr., da ultimo, Cass., 12 luglio 1974, 

n. 2082, i:n questa Rassegna, 1974, I, con nota di richiamo ad preceCLenti. 
(*) Le dedsioni tin ma11leria di acque pubbliche sorno massimarte ed 
annotate dailil.'1av�v. PAOLO VITTORIA. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 239 

in tale richiamo le norme del Capitolato generale d'appalto per le opere 
dipendenti dal ministero dei lavo1�i pubblici (2). 

Mentre sotto il vigore del capitolato generale d'appalto del 1895 
l'obbligatoriet� della competenza arbitmle, disposta dall'art. 50, rendeva 
inapplicabile il patto con cui le parti avessero invece convenuto la co~ 
petenza .del giudice ordinario, tale deroga � stata consentita, salva l'osservanza 
del termine di decadenza sia per l'istanza di arbitrato sia per 
la domanda in sede ordinaria, dal capitolato generale di appalto approvato 
con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (3). 

Gli artt. 46 e 47 del Capitolato generale .d'appalto approvato con 

d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si applicano immediatamente, per il loro 
carattere processuale, anche ai rapporti costituiti sotto il vigore del 
precedente capitolato generale d'appalto (4). 
II 

LODO ARBITRALE (Roma), 5 novembre 1974, n. 67 -P1�es. Montarsolo 
-Est. Pagliei -Altorio (avv. Gavino Soddu) c. Ministero delle 
Poste e delle Telecomunicazioni (avv. Stato Albisinni). 

Appalto � Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale d'appalto � 
Efficacia normativa. 

(d.m. 28 maggio 1895; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 
Appalto � Appalto di opere pubbliche � Opere eseguite per l'Amministrazione 
postale � Capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti 
dal Ministero dei lavori pubblici -Applicabilit�. 

(1. 29 luglio 1949, n. 585, art. 2; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale del 1962 -Norme 
di carattere processuale -Immediata applicabilit�. 

(d.P.R. 16 luglto 1962, n. 1063, artt. 46 e 47). 
Il capitolato generale d'appalto app<rovato con d.m. 28 maggio 1895 
e quello, ora vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, hanno 
natura normativa (5). 

Alle opere dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
si applica, per qualsiasi tipo di lavoro, al di sopra e al di 

(2 e 6) R1Leva.nte 1ruffo=aziiione di prfundpio, di cui non c0'!1Jsitano precedenti. 
Il c1riterio al quale sono ispirate 1e varie disposizioni che rendono 
applicabili 1e norme sugli appalti di competenza del Ministero dei lavori 
pubblici .aue oper1e da �eseguire per conto o COIIl il contributo dello .3tato 
convalida del resto, anche indipendentemente da specifici richiami normativi, 
l'a1pplicabilit� del ca�pitolato generale del 1962 ai raipporti di appalto 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

240 

fuori di qualsiasi clausola contrattuale eventualmente concordata tra le 
parti, il capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 
1962, n. 1063 (6). 

Poich� gli artt. 46 e 47 del capitolato generale d'appalto approvato 
c�n d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, si applicano immediatamente, per il 
loro carattere processuale, anche ai rapporti costituiti sotto il vigore 
del precedente capitolato generale id'appalto, il collegio arbitrale competente 
a decidere su domanda di arbitrato proposta prima dell'entrata 
in vigore del vigente capitolato generale d'appalto, relativamente alla 
quale la nomina degli arbitri sia stata chiesta peraltro successivamente 

.alla data di entrata in vigore .di tale capitolato, deve essere costituito 
secondo le norme del vigente capitolato generale d'appalto; e deve quindi 
dichiararsi incompetente il collegio arbitrale costituito invece secondo 
le norme del capitolato generale d'appalto del 1895 (7). 

I 

(Omissis). -Nei tre motivi del iricorso, che per �Connessione d'og


getto possono esamina11Si insieme, la soc. Coge svolge le seguenti 

censure: 

1) La Corte d'appello ha erroneamente ritenuta la natura irego


laanentacre del capitolato generale ;p1er le opere pubbliche. 

2) La legge 2�9 lugldo 1949, n. 585, devolvendo all'aimminiistra


zione delle Poste la. realizzazione dei propri progriaimmi edillizi, ha II'li


conce.menti altre amministrazioni statali per le quali, come per l'Amministrazione 
postale, non siano dettati autonomi capitolati g.enerali. 

(3-4 e 7) n principio �sull'aipplicabi.1it� delle nocme di oaratterie processooil.
e 1c6n;l;e!llJUte rJJel .caipiOOlato ~enera!le d'aipipaWto aipproviato con d.P.R. 
16 -luglio 1962, n. 1063 anche ai rapporti oo-stituiti sotto il vigor-e del capitolato 
~enerale del 1895 costLtuisce jus receptum. Della singolare vicenda 
decisa �Con i�l lodo arbitrale, relativia a idomanida di airbi~ra�to proposta !!lici 
1956, con istanza per la nomina de.gli arbitri rpresentata eh-ca quindici anni 
dopo, non constano pvecedenti. Gli arbitri hanno per>altro esattamente ritenuta 
�pregiudiziale, rispetto ad ogni altra questione (e quindi anche a 
quella della �eccepita, e !J:lisolutiva, prescrizione), la questione di competenza 
dedotta in !ragione della irregolare nomi�na e costituzione del collegio; 
ed hanno con .ineccepibile motivazione �escluso che la composizione e la 
nomma del col1egio .arbitrale possano esser>e riego1ate, dopo l'entrata in 
vigo11e �del d.P.R. 16 �luglio W62, n. 1063, dal1e norme del capitolato g.enera1e 
d'appalto del 1895, dichiarando, di conseguenza, 1a propria incompetenza 
a dlecider>e sulla domanda di arbitrato. 

La sentenza 21 giugno 1974, n. 1845 della Corte di -cassazione, !richia


mata nell'ulitima pa11te del!la moti'V�apone del ~oro, � pubblicata anche 

in questa Rassegna, 1974, I, 1475. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 241 

chiamato le norme del �Capitolato generale per le 01pere pubibliiche solo 
per quanto riguard'a la compilazione dei rp�rogetiti e ili'esecuzione dei lavorit, 
non anche per quanto il'.'igua.11da la risoluzione delle controversie. 

3) Non essendo, dunque, aprpUcabUi nella S1Pecie gli artt. 46 e 47 
del capitolato, doveva ritenerisi che la .competenza a conoseere della 
controve!'sia spettava al .giudice ordina!l'io per effetto autonomo del c.ontratto 
d'appalto. 

Le censure non sono fondate. 

Secondo consolidata giurisprudenza, relativamente agli appalti che 
interessano lo Stato, il capd.tolato generale per le opere pubbUche (sia 
quello vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 19-62, n. lQ.6'3, sia quello 
anteriore, approvato con d.im. 2.8 maggio 1895) ha natura normativa, ed 
il privato contraente, di fronte all'imperativit� della Si\la disdplina, de'Ve 
sottostare alle dispostzioni in esso contenute (Carss. 1967, n. 1486; 1970, 

n. 814 e n. 8'36; 1972., n. 1813; Sez. Un. 1967, n. 2928). 
La le~ge 585/1949, dtsrponendo che per la costruzione cli ediifici 
riguardanti l'amministrazione delle poste (una competenza attribuita e;n-ima 
all'amministrazione delle forTovle) dlevono osservM1si � le nOll'IIIle che 

�regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura 
del ministero dei lavori �pubblici �, ha e�videntemente compreso in tale 
riehiamo, entro la radice stessa e la .generale impUcazione della diLsciplina 
richiamata, le norme del � capitolato generale d'aprpalto !Per .le 
opere diipendenti dal mini:stero dei lavoro rpubhlid � (d.m. 28 maggio 
1895, dt.). � invero facile rilevare, da un lato, che � la progettazione 
e l'esecuzione dei lavori � 1significano, dall'inizio alla fine, tutto il corso 
oggettivo e tutto l'ambito giuridico dei ra1P1poil'.'ti inerenti; e basta considerare, 
dall'altro, �che il capitolato generale d'appalto costituisce appunto 
il corrispondente 1sistema delle nOll'IIIle in 1cui tutti quei medesimi 
ra(pporti e quelle complesse attivit� trovano il iproprio regolao:nento. 

Ed � pertanto una disciplina uniforme e inderogabile, 1.J:niposta a 
tutti i rapporti riguardanti o:peire pubbliche dello Stato. 

Quindi, mentre sotto il vigore del :precedente capitolato l'oblbl'Lgatoriet� 
ex lege della competenza arbitrale (art. 50) rendeva inapplicabile 
il patto con cui le parti avevano invece �c�onvenuto la competenza 
del magistrato 00'.'ldinario, tale deroga diveniva benSI� poss.~bile�sotto il 
nuovo -regolamento, ma questo, sia pe1iI' l'istalllZa d:i anbitrato sia per 
la domanda in sede ordinaria, apponeva un terrrnine che nella spede 
non venne osservato. 

Le nuove norme (artt. 46 e 47 citt.), dato il loro cairatte1re JPlt'Oces:suale, 
:Sono immediatamente arppiUcabili anche al rapporto de quo, sia 
pure �Costituito sotto il vigo:re del precedente �Capitolato (Ca.ss. 1966, 
nn. 324 e 2176). -(Omissis). 


242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

(Omissis). -Che il nuovo Caipitolato Generale abbia valore normativo 
e debiba essere rposto come regolamento nelle contrattazioni di 
appalto nelle costruende opea-e pubbliche e deibba funzionare come sup~ 
porto dii queste essenzialmente a tutti i fini, lo si desume dal mezzo 
adottato nella sua emanazione, do� un Decireto Pres.iidenziale, dal suo 
contenuto, nonch� dalle ragioni 1storiche ed esigenz.e p�lurime rkorrenti 
nell'edilizia pubbUca e al fine di esauriJre le inso11genti controversie 
con celeirit� e giustezza. 

Una analoga chiara qualifkazione non risulta affatto per quanto 
11'."iguarda l'antecedente Capitolato Generale, anzi rper e,sso la valutazione 
� duplke, nel senso che due teorie si sono affero:nate entrambe 
con argomenti validi: l'una sostenente la natura �contrattuale; l'altra 
il �carattere nornnativo. 

E .propirio �Sulla natUJra contrattualisti.ca del Capitolato Generale del * 
18�95, su �cui l'aip;palto concluso dal loro dante causa �si ba1sa e a cui ~ 

m 

fa riferimento, in tutto e per tutto, ivi �COffi[pll'esa la clausola �coinptromis


soria stipulata, i predetti eredi incentrano la questione e ritengono che 

iII[
I 
l'entrata in vigore del nuovo capitolato per le opere pubbliche non li 
pu� .riguardare e non rpiroduce p�er essi nessun effetto, nerprpure per quanto 
1concerne la dlisc1plina rprocessuale dell'ar:bitrato, e in particolare sulla 
diversa COIIllPOSi:zione del Collegio arbitrale, costituito .con le formalit� 
del Caip~tolato Generale 1895, appunto peTch� 1si �tratta di una contratta2lione 
conclusa sotto la vigenza di questo ultimo .deoceto ministeriale 
e �che ha recepito la normativa pr-evista �Con valore meiramente negoziiale. . 

In buona 1sostanza, per essi istanti, una volta p'1'evista dalle parti 
l'osservanza delle norme del Ca!)itolato Geneirale 00.PP. del 1895, non '

I si dovrebbe, n� si potrebbe considerare irlregolarmente costituito il 
Collegio A.11bitrale, quale da loro determi:nato Sllllla ibase della rprescritta 

I

ncmmativa dii tale Capitolato anzich� di quella plt'evista dal Capitolato 
Generale del 1962, sorp�ra'V'Venuto, iperch� la loro istanza, sia pure tardiva, 
di comporre il Collegio Ar:bitrale, .si riconduce alla domanda 
pat&na di arbitrato ed � pur sem[pre atto d!i mera esecuzione della 
clausola compromissoria dli gi� 1stabilita e, quindli, il pirocedimento da 
seguire in tale operazione � quello che la stes1sa clausola prevede, non 
'potendosi sostituire un dive11so procedimento dli nomiina degli aribitri 
r:ispetto a quello previsto nel �contratto. 

Ma tale ragionamento postulerebbe ,Pu1r isempire la natura contrattuale 
del Capitolato Generale 1895 e, quindi, dell'annessa clausola compromiissoria. 
Solo su tale univoco presupposto 1Si 1sostanzierebbe la bont� 
del loro ragionamento, nel 1senso che il nuovo carp:itolato, emanato con 
la forma prevtsta del regolamento non iPOtrebbe avere l'attitudine� di 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 243 

modificaire i conilratti anteriori nella iparte in cui l'Amministrazione ap.. 

paltante e l'appaltatore abbiano concordato negoziaLmente di deferire 

le loro eventuali controversie a quel tipo di giuddice arbitrale e non 

altri; ma una ,siffatta qualificazione, in tali cont:riatti di appalto di 

oo,pp. 'cui � parte 'lo Stato, � so1taruto soggettiva, ripudiata dalla CaiSISa


zione, che ha statuito da tempo il valore di nor!ffia regolamentare anche 

del Capitolato Generale 1895. 

Il Supremo Collegio, specie nella sentenza del 7 febbraio 1974, 

n. 334, sop1rarichiamata, ha reiterato che negl� aippalti interesisati lo 
Stato, il Capitolato Generale per le oo.:pp'., sia quello di cui al d.m. 
28 maggio 1895, sic;i quello di ,cui al d.P.R. 25 luglio 19,62, n. 1063, 
hanno valore normativo, e il privato contraente di :lironte alla irmperativit� 
della loro disciplina deve ,sottostare al;te dispos:i.zioni in esse contenute; 
che 1e nuove norme !P'reviste dail reciem.ite decil'eto .presidenzdale 
(airtt. 46 e 47) dato il lor-o cairattecre prrocessuale sono iana:nediatamente 
applicabili anche ai rapipmti contrattuali costituiti ,sotto il vigore del 
precedente capitolato. 
La fattiSJpecie, regolata e definita dal Supremo Collegio con tale 
sentenza, mutatis rebus mutandis, � analoga al it>res,ente 1caS10, in quanto 
i contendenti sono un'impcresa edilizia e il Ministero Poste e Te1ecomuntcazioni, 
entrambi astretti in una contrattazione di ~palto ;pubblico 
di un edificio per conto .di queist'u:ltimo. 

In tale controver1sia il Supcremo Collegio ha, tra l'altro, istatuito che 
la legge 219 Luglio 1949, n. 585, con l'art. 2, dlisiponendo che :per la costruzione 
riguardante l'AmministTazione delle Poste debbono osservarisi le 
norme regolanti la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato 
a cura del Ministero dei LL.PP., ha evidentemente conl[}iI'eso in tale 
richiamo entro la radice stessa e la generale imp1kazione della disiciplina, 
la norma del Capitolato Generale c:l.'aip;p,alito per �le 01Pere dliipendenti 
dal Ministero dei Lavori Pubblki, di cui al d.im. 2,8 mai~io 189:5, 
e d� per una disciplina uniforme e inderogabile, imposta a tutti i ra1Pporti 
rtgiuardanti opere pubbliche dello Stato. 

Il che, in una inter:pll'etazione aderente, s1ignifica che il Capiitolato 
per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. � omnai aipplicabiile 
alle opere dirpendenti dal Ministero PP.TT. e per qua1sliasli tirpo di lavoro, 
per legge, al di sop;ra e al di fuori di qualsliasd. ielausola contrattuale 
eventualmente stiimlata. 

� evidente il riferimento al Capitolato Generale del 1895. 

Orbene, ci� posto, es1sendo 1sop;ravvenuto il nuovo Ca1plitolato Gene11ale 
per le 00.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 196,2,, a parte la fun~ 
zionalit� e applicazione ;p[['atka delle nol!'me 1sostanziali, che astrlingono 
le parti lin simili contra,ttazioni, le nm:ime di 'carattere ;proces1suale debu 
bono essere applicate sie et immediate. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

244 

Ne pu� ~potizzar1si che nella fatttsipecie il giudizio aTbitrale tSiia stato. 
instaurato ancora prima della emanazione .del nuovo Capitolato Gen.le 
delle 00.PP. e, quindi, incardinato e da risolve1rsi sulla base e alla stregua 
�deLla clausola 'COlllJPll:tOmissoria, della 1norrnativa �con1Jrat1Jual1e e del Capitolato 
Generale 00.PP. del 1895, per il solo fatto d1e la pr01posizione 
dell'arbitrato � del 1956, perch�, a prescindeire dalla dircostanza che la 
domanda non fu integrata, se non dO!PO un quindicennio, dalla pur 
necessaria istanza deLla scelta deglii airbUri, � jus receptum che iil raip!
POrto proces1S1Uale di arbttrato si 1perfeziona con l'accettazione 1sc:r�,tita �da 
parte degli aribitri nominati. 

Cosicch�, la fattispecie non pu� sfuggire alla nOil'llllativa del nuovo 
regolamento, almeno quanto a quella processiuale, cio� al modus procedenti 
'che l'isulta non essere stata osservata dargli Altoirio, neanche con la 
prqposizione della istanza della scelta degli arbitri; il 'che 'comporta che 
il Colle~o airbitrale, instaurato sulla base della no1rn1ativa del Caipitolato 
antecedente � irregolarmente costituito e quindi non abilitato a conoscere 
e decidere la controve11siia, dato che quello (previsto dal nuovo 
capitolato � ben diverso, ha altra configurazione numerica e qualificante, 
nonch� ben .�liversi poteri. 

Ma gli Altorio, nell'ultima memoria di 11ea;>Uca, 1contestano la bont� 

e giustezza della sentenza della Cas1sazione n. 33�4, e onde fare accettare 

il loro conclamato punto di vista nella vk,einda e do� la ooitod�ssia 1dJeJJla 

iIJJStaurazione del Collegio ar~bitrale de quo e la coma;>etenza di questo 

alla definizione dell'annosa controvel'siia, puntualizzano che tale sentenza 

� 1soltanto loro apparentemente 1contrairia, che essa riguairda ben altre 

ipotesi e �che, �comunque, l�a pre1sente .controversia riguarda ilt!J 1conc!reto 

una questione di esecuzione dei lavol'li e non affatito una compilazione 

o :redazione di pirogetti o applicazione di questi, dato 1che es1sa Impresa 
non vi ha �comunque parteo~pato e non vi � interessata. 
Gli istanti adducono che la de.ciisione della Corte Suprema, nel punto 
in cui ritiene che la legge 29 luglio 1949, n. 5�85 ha compreso � evidentemente 
� nel suo richiamo anche le norme del Carp1itolato Generale 1895, 
� aipodittica, non avendo consiJderato .che tale legge, parlando di p1rogettazione, 
avrebbe richiamato soltanto o alluso al d.m. 2.9 maggio 1895, 
limitatamente al~a :progettazione dlei 11.pp. e dal momento che tale Capitolato 
Generale non tratta affatto il Tamo piro1gettazione, e, per di pi�, 
!Parlando di esecuzione, :si � riferita alla legislazione dei 11.pip. in masstma 
,parte e, ove abbia �fatto un rlchiaimo ilmtplicd.to a tale ca1pitolato, 
quest'ultimo criguardereibbe la esecuzione dei lavori, disciplinato nel 
cap. II e 1partitamente negli artt. 14, 37, ma non la definizione delle 

controv~sie. 

Concludono che ogni qualsiasi richiamo, es1plicito o tacito, della 
predetta legge al pr,efato Capitolato non altera la natura contrattuale 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 245 

della clausola aI"bitrale che li riguarda ovvero che irn(pegnava il loro 

dante 1causa. 

Ma codeste �constatazioni e a!I"goimentazioni 1sono del tutto metagiu


ridiche, data la chiaira dizione dell'airtkolo 2 della stes1Sa legige, con rife


rimenti specifid anche all'attivit� di esecuzione deii lavori, perch� pro


gettazione ed esecuzione dei lavoil'i sono fenomeni riguardanti tutto il 

proc,esiso di ideazione e di conclusione, talvolta interd:�pendenti e talvolta 

autonomi nella realizzazione rpiratica dell'opera :pubblica. Il irkhiamo, 

quindi, della legge alla clausola ru-bi1Jrale di tali contrattazioni, in cui � 

da catalogarsi anche il contratto di appalto con il relativo Capitolato 

Generale e relativa clausola COOTiaJ�romissoria � normativa e 1sostitu:Lsce 

la clausola arbitrale, senza o contiro l:a volont� dergli dnteressati. 

In base a queste argomentazioni, poircih� � un fatto che l'instaurazfoine 

e, in specie, la scelta dei componenti, nonch� la costituzione del Colle�gio 

arbitrale sono state operate sulla ba.sie del Ca[Jitolato Generale del 1895, 

anzich� 1sulla base della normativa proces1suale del Oa:pitolato Gene;rale 

d'Appalto 1962, aprpliicabile anche al rcaiso in esame per jus superveniens; 

in �considerazione altre.s� della diver1sa comDosizione e configurazione del 

Collegio instaurato riS[letto a quello instaurando per legge, che incide 

e non poco sui diritti e doveri delle ipairti iin controversia; devesli. �condu


dere che l'adito Collegio Arbitil'alJe non ha il rpotere-dovere d� cognizione 

e di definizione della �comples1sa controversia ad es1so deferita, in quanto 

incompetente, a:p(punto perch� invalidamente c01Stituito. La qual d!ectsione 

comporta lar;prreclusione dell'esame delle altre eccezioni formali 1l'e1sidue 

nonch� del merito della controversia. 

Il �che, pera1tro, non Li.m:pedisce agli istanrti l'eser1cizio del di:rdrtto di 

riproporre la controversia nella gi!usta sede (Senrt. Cas1s., Sez. I, 21 ,giu


gno 1974, n. 1835, Sett. Giur., 22 ,settembrr-e 1974, n. 38). 

Riassumendo da questo diffuso discursus alquanto concorde-discor


de, si evidenzia il seguente quadro: 

a) le S[l�erSe pubbliche del Ministero Poste e Telegrafi ese1guite dallo 

stesiso Ministero fruiscono della stes,sa .sailvargua1rdia e tutela delle oo.1pJP. 

eseguite dal Ministero dei Lavori Pwbiblid, ,sia quanto alla progettazione, 

sia quanto all'esecuzione rpiiatica cli essi; l'una indijpendentemente dal


l'altra o viceversa; in modo autonomo; 

b) anche il Ca,pd.tolato Generale di Alprpralto del 189'5 1con l'annessa 
. clausola compromi!ssoria assume valol�'e Tegolamentare nell'aptplicazione 

pratirCa di esiso peT tutte le questioni, specie quanto alle :modalit� di 

procedura; 

e) il Capitolato Generale dli Aip(palto del 19612 con la annes1sa dau


sola �Comp.romis:so.r<ia � no;rmativo per legge, nella identica materia; 

d) i due Capitolati Generali in riJfer�mento differtscono, spede in 

punto della rpToces:sura instauranda nelle insorte controversie, in quanto 


246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

disctplinano difformemente le s1celte degli arbUri, la loro nomina, la co,
stituzione e funzionalit� del Collegio Arbitrale e i ximedi contro il lodo 
emesso; 

e) la �Controversia in esaime, anche 1sie insorta ,sotto la viigenza del 
Capitolato 1895 e, iPeraltro, sottoposta ad a1rbitrato n.el 1956, con la scelta 
tardiva degli arbitri, secondo le regole ,di tale rtchiamato decreto, soltanto 
nel 1972, va diisciplinata regolata e rtsolta in linea con l'ultima 
processura; 

f) norme processuali, in vi.gore al momento della ,scelta degli 
aJl"bitri, nella fattiEtPecie, erano e sono quelle del Capitolato Generale 
1962 e non le 'clausole del Capitolato Generale 1895, ora modificate e 
innovate anche per la su.bietta controversia, aippunto p,erch� trattaisd di 
norme regolamentari nella loro �succe.s1sione temporale e come tali solo 
le ultime debbono regolare le situazioni giuridiche non ancora esaUJrite 
e le nuove. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, 1sez. III, 25 ottobre 1974, 'Il. 3142 -Pres. Salerni 
-Rel. Caleca -P. M. Martinelli (conf.) -Carignani (avv. Ventrella 
e D'Alessandro) ,c. Adalgiso Anna e Di Natale (avv. Jevoli), 
Roselli (avv. Buccini) e Adalgiso Armando (n.c.). 

Appalto -Cessione di appalto e subappalto -Differenza. 
(cod. civ., art. 1656). 

Appalto -Subappalto -Autorizzazione del committente -Mancanza -Effetti Annullabilit� 
relativa. 
(cod. civ., art. 1656). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Subappalto -Approvazione dell'amministrazione 
committente -Mancanza -Effetti -Facolt� di rescissione 
del contratto di appalto. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 339). 
Procedimento civile -Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione 
-Potere discrezionale del giudice di merito -Mancato esercizio 
del potere -Sindacato in sede di legittimit� -Esclusione -Richiesta 
della parte -Efficacia sostitutiva dell'osservanza dell'onere della prova Esclusione. 


(cod. proc. civ., art. 213). 

Mentre la cessione di appalto trasferisce direttamente l'originario 
'rapporto contrattuale d'appalto, di guisa che il cessionario subentra nella 
�identica posizion� giuridica del cedente e, come nuovo appaltatore, viene 
in diretto rapporto r.on il committente, il subappalto � invece un contratto 
derivato, che crea solo un nuovo rapporto tra subappaltante e 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 247 

subappaltatore e, quindi, rimane estraneo al commUtente, il quale non 
acquista diritti e non assume obblighi verso il subappaltatore (1). 

L'art. 1656 del codice civile, nell'esigere, per il subappalto, l'assenso 
del committente, intende tutelare solo l'interesse di quest'ultimo, con 
riguardo, appunto, all'intuituis personae. Pertanto, se � vero che la 
mancanza di autorizzazione rende tale contratto invalido, trattasi tutt�via 
di una annullabilit� relativa, che pu� essere fatta vaLere �soltanto 
dal committente (2). 

L'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, nel vietare 
all'appaltatore di � cedere o subappaltare tutta o in parte l'opera assunta, 
senza l'approvazione dell'autorit� competente �, si limita a stabilire, per 
il caso di trasgressione, la � comminatoria della (immediata) rescissione 
del contratto e di una multa... �. L'indicata disposizione quindi, secondo 
il criterio adottato poi anche dal codice civile, non ha sanzionato, per i 
subappalti non autorizzati, la nullit� del contratto, ma ha solo ribCLdito 
la tutela dell'interesse dell'ente committente, riconoscendogli la facolt� 
di chiedere la rescissione (3). 

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, ai sen.~i 
dell'art. 213 del codice di procedura civile, costituisce non gi� iin'obbligo, 
ma una facolt� discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non � 
suscettibile di sindacato in cassazione. La sollecitazione dell'esercizio di 
tale potere non pu� quindi considerarsi come sostitutiva dell'onere che 
alla parte incombe di fornire quelle prove che essa stessa sia in grado 
di procurarsi direttamente, e che non pu� pretendere di ricercare attraverso 
l'attivit� del giudice (4). 

(Omissis). -Con il primo mezzo di ricorso la Carignani sostiene: 
1) che la Corte di merito, qualificando ,come suba1pipalto il raippoirto intercorso 
tra le parti, avrebbe violato la di1Eiposizione di cui all'art. 1656 'c.,c., 
in quanto l'ap!Paltatore non pu� dare in suba~1palto l'es.ecuzione della 
opera se non � autorizmto dal committente; 2) che, comunque, nel caso 
di 1speCie, trattandosi di ,subappalto di opere pubbliche, o non potendo:E1i 
l'assenso della pubbUca amministrazione presumere, il ,contratto sarebbe 

(1-3) La sentenza in rassegna discrimina 'esattamente La ipotesi del 
subappalto da quella, del tutto diversa, della cessione dell'appalto, ma non 
sembra aver individuato con altriettanta precisione gli .effetti della mancanza 
di ,aiutorizzazdone tdeil oommittenite. La .estraneit� de1l committeinte 
al rapporto di subappawto, pur ef:llicaceimenite e1videnziata nel principio di 
cui alla prima massima, induce, infatti ad escludere la possibilit� di discutere 
�in ,termini di 1annu:hlabhl.i:t� ir�e1ativa, o a1JJJche di nrull:it� i'ewati.va (secondo 
La dif:l�el'lente formula :aidorbtaita IJJeLla 1senrtenza 1.8 mag,gio 1955, n. 1566, pubbldcata, 
parz.Laimente, in Sett. Cass., 1955, 298), sembrando pi� pertinente, 
inv,ero, la nozione di inoppolJJJibi1it� (al committente), con l'ulteriore preci!
sazione, �quanto ai contratti di appalto di ope!'e pubbliche, che la man




248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

insanabilmente nullo, :per.ch� �contrario a norme imperative; 3) che non 
sussistendo, quindi, un �subapiPalto, n�n avrebbe potuto dtene11sd vedficata, 
tra le parti, l'asserita �Cessione di cil'edti.ti, dato icl1e l'Auriola, essendo 
stato, nell'appalto, un semplice p['estamome a favoTe dell'Ado1lgiiso e del 
ROISelli, non poteva vantare, neri. �confronti del Comune, tali crediti, dei 
quali, invece, diretta titolaEe saQ'ebbe stata soltanto la societ� Laimbo. 

Le ceI11Sure sono prive di fonda:rnento. 
La Corte d'appello ha, invero, rilevato 1che, � in base all'amrn1s1sione 
delle parti ed al contenuto diella scrittwra del 2.7 �giugno 1955 da entrambe 

I

invocata ., erano circostanze certe che l'Auriola aiveva concesso in subappalto 
a La:mbo, Ro1selH e Adalgiso i ilavori di manutenzione s1tiradale 
del �,secondo tratto d�lle vie inghiaiate ., nonch� la \l'imozione dei manifesti 
murali affissi in occasione delle elezioni; �che il predetto, inoltre, 
aveva ceduto ai subai!)paltatori le somme di denaro 1che il Comune g'li 

Idoveva a titolo di �corris1Pettivo per i lavmi a1ppaltati. � 1stato, dunque, 
incensurabilmente accertato che l'Am:iola si limit� a 1conferiJr.e alla so


I

ciet� di fatto � Lambo � l'incarko di .eseguire ii lavoro d:a lui as1sunti, e & 
che il medesimo, quindi, �I'ima,se direttamente obbligato, quale aipip'alta


I

tore, nei �confronti del Comune, Ne deriva che la qualmcazione c]ii suib


ili 

atP1Palto data al rai!)porto costituisce un'esatta �a:pplkazione della le�gge; 

I

e �che, p.ertanto, � inconsistente la tesi difensiva �con la quale, per la piri:ma 


I 
I 
{:. 
volta in questa .sede, sembxa voglia sostenel'ISi 1che, nella specie, il contratto 
posto in essere sarebbe stato, invece, quello di ��cessione di a1Ppalto 
., �con la conseguenza che la parte direttamente obbligata con il 
Comune siarebbe stata la soc. Lambo e non l'Awiola. 


I

Al riguando, � da tenere pres.ente cihe la difforenza tra i detti d!ue tipi 

~ 

~�

di 1con1Jratto � netta, dato che la cessione traisferisice direttamente tutto 
l'originario rapporto contrattuale d'a(pipalto, di guiisa �che il �cess1ionario ' 
subentra. nell'identica posizione .giUJridka del cedente e, co:me nuovo 

I ' 

ap1Paltatore, viene in d!iretto rappoil'to col co~mittente: Il S!Uibappalto, 

i 

invece, � un contratto derivato, �che crea solo un nuovo II'lapipnrto tra 

canza di autodzzazione costituisce motivo di riso1uzdone del rapporto di 
appalto. 

La ribadita 1estraneit� dell'Amministrazione al rapporto ,di subappalto, 
e la conseguenziale impossibilit� di .attribuir.e a tate raipporto una funzione 
strumentale rispetto al fine pubblico perseguito convalidano, evidentemente, 
il noto or.i.entamento sulla inapplicabilit�, ai contratti di subappalto, 
delle .agievo1azdoni tributarie pre,viste dall'art. 8 della le�gge 24 lugiHo 
1961, n. 729; cfir., da .uiJJti.o:no Cass., 5 settembre 1974, n. 2419, in quesita 
Rassegna, 1974, I, 12�64, con ossarvazfond in nota. 

(4) Conf., da ultime, Cass., 6 novembre 1974, n. 3381; 29 luglio 1974, 
n. 2289; 29 n10v:embr1e 1973, n. 3295; 22 ottoblJ'.'le 1973, n. 2695; 7 agosto 1973, 
n. 2264; 17 lugUo 1973, n. 2091; 25 maggfo 1973, n. 1542; 15 magg.io 1973, 
n. 1381. 

PARTE I, SEZ. VII, G~URIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 249 

subaippaltante e suibaJP!Paltatore e, quindi, rimane estraneo al commit


tente, il quale non a,cquista diritti e non assume oblblighi ver1so il suibap


paltatore. 

N� alcuna fondatezza pu� riconoscersi all'ec,cezione di � nullit� insa


nabile � del ,contratto in oggetto a causa della asserita mancata autoa:-iz


zazione, da ,parte del Comune, alla relativa stipulazione. � decLsdvo, in 

pro;p0isito, il rilievo clle J.'al't. 1656 cod. civ. nell'esigere, 1per il suibaa;l!Palto, 

l'assenso del committente intende tutelare solo l'interesise di quest'ultimo, 

con riguaa:-do, appunto, allo intuitus personae. p,ertanto, se � vea:-o rerhe la 

mancanza di autorizz,a:zione rende tale contratto invalido, tuttavia trat


tasi, reome questa Suprema Corte ha avuto gi� 0tcicasLi.one di precisa1re 

(sent. 18 magJgio 1955, n. 1466), di una annullabilit� relativa, rehe iPU� 

essere fatta valel'le soltanto dal committente. Con le rconseguenze rehe, ov� 

l'interessato non 1si avvalga tempestivamente della detta facolt�, il con


tratto spiega intera la SJUa efficacia. 

Ad uguali affermazioni deve (pervenirsi, per quel che, in rpartkolare, 

attiene alla i;potesi �l'icorrrente nella srpecie) del 1subaippalto ,di 01Pere pub


bliche. Infatti, l'art. 339 della legge 20 marzo rn6,5, n. 22,48 all. F, nel 

vietaire all'a'.PIPaltatoce dli � ,cedere o subappaltare tutta o in (parte l'Oipera 

assunta, 1senza l'approvazione dell'autorit� ,competente ., si limita a sta


bilire, perr il reaso di trasgres1sdone, la � ,comminatoria della resrciiStSione 

del 'contratto e di una multa... �. Dal che ,chiaramente rsi evince che la 

detta legge, cos� ,come poi ha fatto il codlice civile vigente, non ha ,san


zionato, per i ;subappalti non autorizzati, la nullit� del .c0r11tratto, ma ha 

solo ribadito la tutela dell'interesse dell'ente committente, riconoscen


dogli la facolt� di chiedere la rescissione. -(Omissis). 

(Omissis). -Risipetto alla censurra attinente alla richiesta di infor


mazioni alrla pubblica amministrazione, ai 1sen,sri dell'art. 213 cod. :pa:-oc. 

civ., � da tenere presente ,che questa rrirflette, n:on ,gi� un obbligo, ma una 

facolt� discrezionale del rgiudice di mel'ito, il cui esel'lcizio non � 1s1U1Scet


tibile di sindacato in Cassazione; e che, peraltro, la sollecitazione del


l'esercizio di farle potere. non pu� ,considerarsi come rsostitutiva dell'onere 

che alla pairte ,incombe di fornire qrueLle prove che essa 'ste,ssa 1sia in 

grado di procurarsi direttamente, e 'che non pu� pretendere di ricercave 

attravevso l'attivit� del giudice. 

Per quel che, iillfine, attiene alla mancata ammissione della reonsu. 
lenza tecnica, � noto 'che il potere del giudice dli merito di 1rico1r1rerre allo 

ausilio di un consulente � assolutamente discrezionale, in rapporto alle 

specifiche da:-costanze di <Causa. Il suo esercizio in rsenso positivo o nega


tivo :Si 'sottrae, quindi, a censura in rsede di legiittimit�, potendo la !l'elativa 

motivazione risultare, come nella ,sipecie, anohe per iID(plicito, dalle .con


siiderazioni svolte in oa:-dine alla suffidenza degli elementi 19robatod gi� 

acquisiti. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

250 

CORTE DI CASSAZIONE, �Sez. un., 30 ottobre 1974, n. 3306 -Pres. Laporta 
-Est. Vela -P. M. (coni.) -S.fP.A. Cartiere Antonio Sterzi (avv. 
Ghia, Todaro e Comba) �C. Ministero dei lavori !PUbb1id (a�vv. Stato 
Imponente) e S.p.A. Bresi Cartiera Ponte Strona (avv. Marucchi e 
Carones). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione -Tribunali 
regionali e Tribunale superiore delle acque pubbliche -Conflitto fra 
diri.tti di utenza -Giurisdizione ordinaria -Ricorrente attualmente 
privo di un diritto di utenza -Giurisdizione amministrativa. 

(T.u. 
11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 2, 3, 28 e 140). 
Il principio secondo cui spetta al Tribunale regionale .delle acque 
pubbliche la cognizione delle controversie promosse da antichi utenti, i 
quali si dolgono del pregiudizio arrecato ai loro diritti d� una concessione 
di nuova derivazione, presuppone un conflitto fra diritti di utenza. Un tale 
confiitto non � ipotizzabile, e la cognizione spetta al T?�ibunale superiore 
delle acque, quando il diritto riconosciuto all'antico utente sia scaduto 
e la rinnovazione della concessione sia stata negata; n�, ai fini ,della 
giurisdizione, rileva la pendenza del giudizio promosso per l'annullamento 
del diniego_, perch� la giurisdizione si determina con riferimento 
allo stato di fatto� esistente al momento della domanda (1). 

(Omissis). -Il dubbio sulla .s:ussii.stenza della .giuritsdizione C:Uel Tribunale 
Sui)eriore delle acque .pubbliche � sm-to, nel giudizio di me1rito, 
a seguito del rilievo della soc. Bresi, secondo cui l'impugnazione del 

d.m. 22 giugno 1968, n. 767.. rec�ante la conces1sfone a tale soc1iet�, involgeva 
� un tiipko caso di controver1sia circa il diritto dli derivazione della 
acqua pubbHca che ai sernsi deH'art. 140 il.ett. c, t.u. 21 di!Cembre 1933, 
n. 1775, � di competenza in primo grado del Tribunale Regiionale e in 
grado 
di appello del Tribunale superiore �. 
Questo dubbio non ha ragione d'essere. 

(1) Le senteimie :ri.chiamate in motivia:ziorne sono pubblicate: Cass. 
10 marzo 1971, n. 671, in Foro It. 1971, I, 1229 e Rass. giur. Enel 1971, 670; 
Cass. 19 luglio 1965, n. 1628, in Foro amm. 1965, I, 1, 526 ed in questa 
Rassegna 1965, I, 828; Tdb. sup. acque 9 giugno 1939, in Foro it. Rep. 1939, 
acque pubb. priv., 33, �. 145 e Dir. beni pubb. 1939, 614; Cass. 19 otfobr1e 
1954, n. 3863, in Giur. agr. 1955, II, 3915; Trib. sup. acque 20 luglio 1960, 
n. 28, in Acque bonif. costruz. 1960, 394. 
Sulla prima parte della massima, cfr., altr�es�, Trib. .sup. acquie 17 ap-rile 
1973, n. 18, Cons. Stato 1973, II, 485; Trib. .SU[>. acque 17 ottobre 1968, 

n. 27, Giust. civ. Rep. 19�69, acque pubb. priv., 42; Trib. sup. acque 1 giugno 
1966, n. 17, Rass. giur. Enel 19-66, 677; Cass. 13 maggio 1965, n. 918, 
Giust. civ. 1965, I, 192. 

PARTE I, SEZ. VII.� GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 251 

Esso presupipone che sia cl<a a'PIP'licare, nel caso di .specie, il rprincLpio 
secondo cui .Sjpetta al Tribunale Regionale �delle a1cque pubbliche la 
cognizione delle contJ:oversie promosse da antichi utenti i quali si dolgono 
del pregiudizio arrecato ai loro diritti da una 1conces1sdone di nuova 
deriv:izione (S.U. 10 marzo 1971, n. 671; 19 luglio 1965, n. 1628; Trib. 
SUIP. Acque 9 giugno 1939). E cos� non consddera che allo stato non � 
neppure ipotizzabile un conflitto fra diritti di utenza, peCT:1ch� la soc. Sterzi 
non risulta tito!are dd alcuna concessione. 

L'anttco diritto che le fu riconosciuto nel 1923 � scaduto; e la domanda 
di rinnovazione, 1pcr.-e1s.entata a norma dell'art. 30 del citato testo 
unico, � stata respinta �con il deicreto n. 1089 del 1967. 

Vero. � che tale provvedimento forma oggetto di altra im'.P'ugnazione 
presso il Tribunale Superiore delle acque, e pertanto non � definitivo. 
Ma ci� si~i:f�.ca soltanto che � tuttora in drtscussione la pa.-etesa della 
Societ� alla concessione, non gi� che essa esista. 

Ed � solo dalla conce1ssione che trae origine il dii.ritto dli utenza, ancorch� 
si 'tratti di rinnovo di antico diritto, a suo temtt>o ri�conosciuto 
(Trib. Sup. A�cque 14 ottobre 1965, n. 23). Nel periodo intermedio tra la 
scadenza ed il rinnovo della concessione, l'utente sii trova in una ,s;ituazione 
di fatto, che 1se talvolta � a.pipaa.-sa medtevo1e di tutela nei con:l�ronti 
di chi non abbia a1cuna pretesa sull'acqua (S.U. 19 ottobre 1954, n. 3863), 
non pu� comunque attribuirgli diritti n� v�erso l'amminiistrazione, n� 
verso chi abbia ottenuto a sua volta una concessdone. 

Dall'amminis1Jrazione non gli spetta senz'altro il provvedimento di 
rinnovo, perch� questo � condizionato alla duplice verifica che pel.'lsii:stano 
i fini della derivazione e che non ostino ra.gioni di pubblico interes1se, e 
comunque pu� contenere anche quelle modificazioni �che, per le variate 
condlizioni dei luoghi e del .cor1so d'acqua, si rende1s1s1ero necessarie (articolo 
28 testo unico n. 1775 del 193�3, nonch� Trib. Sup. Acque 2.0 luglio 
1960, n. 28). 

Dal concessionario di altra derivazione neip!Pure pu� esigere alcunch� 
posto che costui, almeno fino a quando la sua conces1sione non venga 
annullata, ripete appunto da essa il titolo neces:sario e sufficiente per 
usare dell'acqua. 

Se ne deduce 1che la soc. Sterzi non vensa in a1cuna situazione di 
diri<bto �sogigettivo, come del resto essa stessa finiiS1ce rper ammettere, quanido, 
pur affermaindo dii essere titolare dii uin diritto di aintica utelilza, 
rivela di iillsorgere contro itl p;rovvedimenito emes1so in favore della Carti&
a Sisiini [p.ercih� esso pil.'ovoca un ulterio11e iimpoverimenrt:o della portata 
di acqua � dell'emianand'a ieonceS1Sione �. 

N� ha rilevanza cihe 1s:e fosse a�colto il suo r'korso contro tale decreto, 
la detta societ� avrebbe un diritto di utenza da op[por!I'e a quello della 
soc. Bresi. La giudsdlizione si dete!I"J:Uina con riferimento allo stato di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

252 

fatto esistente al momento della domanda, ond!e non hain,tno rilevanza 
rispetto ad essa i succe.ss1ivi mutamenti dello 1stato medesimo (art. 5 c.p.c.). 

Va pertanto dichiarata la giur�JS1dizione del Tribunale Superioil'e delle 
acque pubbUche, a norma dell'art. 143 del testo untco !Pi� volte �citato. (
Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 11 -Pres. Gian


nattasio -Est. Leone -A:postoliti (aviv. Loonibardd Comite) c. Cassa 

per il Mezwgio�rno (avv. Stato ALbisinni). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Natura di acqua pubblica -Attitudine ad 
usi di pubblico generale interesse. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Antica utenza e uso di fatto -Diritto al 
riconoscimento o alla concessione -Decadenza -Effetti -Diritto all'uso 
in confronto di successivi concessionari -Esclusione. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 3, 4, 8 e 18). 
La circostanza che l'acqua di una sorgente concorre con altre a costituire 
una portata di acqua utilizzabile per uso potabile dimostra una 
attitudine ad uso di pubbUco generale interesse ed � sufficiente a stabilire 
la natura pubblica delracqua (1). 

L'utente di fatto, che si trovi nelle condizioni per poter ottenere il 
riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o la concessione del quantitativo 
effettivamente utilizzato con esclusione di qualunque concorrente, 
se non fa valere tale suo diritto verso l'Amministrazione demaniale, non 
pu� addurre una situazione di diritto soggettivo costituita in suo favore 
ed opponibile ad altro concessionario : anzi, contro di lui operano le decadenze 
stabilite per le opposizioni alla richiesta di concessione avanzate 
dai terzi e per i ricorsi aventi per oggetto i diritti che si pretendono lesi 
dall'avvenuta concessione (2). 

(Omissis). -L'appellante �critica l'affermazione del Tribunale regionale 
che esso .A;postoliti non avirebbe JPll'Ovato la .suss[stenza di un 
proprio diritto 1sogigettivo all'uso dell'a�cqua della sovgente Faggio Grande 
1con !'.esibizione della sentenza della Corte d'.A;wello dli Catanzaro 

(1) Sulla attitudine ad usi �di pubblico generaLe interesse come requisito 
.PeT stabiUre la demamalit� dell'acqua, cfr. T'!'ib. sup. acque 18 gennaio 
1973, n. 2, in questa Rassegna 1973, I, 466; Cass. 25 maggio 1971, n. 1534, 
ivi, 1971, I, 1252; T:rib. sup. acque 21 marzo 1969, n. 9, Cons. Stato 1969, II, 
342; TuLb..sup. acque 23 maiggio W67, n. 14, Cons. Stato 1967, II, 407; 
Trib. 1sup. acque 11 maggio 1965, n. 10, dn questa Rassegna 1965, I, 1335. 
(2) Sulla seconda parte della massima, V�edi, in senso conforme, Trib. 
sup. acque 18 aprile 1968, n. 9, in questa Rassegna 1968, I, 646; sul~a inter

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 253 

relativa alla reintegrazione nel possesso di una presa d'acqua sul fiume 
SpaTt�, darto che un evenrtuale diritto dell'Apostoliti di :prelevare acqua 
dal fiume, non comporterebbe il diritto all'uso dell'acqua della sorgente, 
che � uno dei �capri di ac1qua che si riversano nel fiume. Osserva il ricorrente 
.che la diminuzione della portata del fiU!Ille .SipaTt� a causa della 
captazione dell'acqua de11a so:rigente suindicata rpu� costituire fattore di 
danno per gli utenti delle acque del fiume. 

L'appellante contesta che egli sia decad111to dal chiedere il riconoscimento 
dell'antica utenza e che non si sii.a OP!Posto alla domanda di concessione 
proposta dalla Cassa per la acque della sorgente Fa:gigio GU'.'ande. 

Rilevata poi l'ins111fficienza della motivazione <Civca la natura pubbHca 
dell'acqua di detta sorgente e -circa l'e.s~steruza della stessa concessione 
di tale acqua, l'Apostoliti sostiene che la �concessione 1smrebbe illegiittima, 
1Pevch� J.e.siva dell diritto di esso ~p1ellante al.la concessione ex 
art. 4 de:� T.U. n. 1775 del 1933: comunque le 1concessioni sono disrposte 
sempre � salvo diritti dei terzi " . 

Dalla semplice elencazione dei motivi d!el:la impugnazione innanzi 
riassunti, a1ppare �Chiaro che l'ap:Pellante non a:ffironta e dli conseguenza 
non risolve l'interrogativo drca la iSIUiSsistenza di un suo diritto soggettivo 
all'uso dell'acqua della so!l'gente, che il TriJbuna1e :regionale ha qualificato 
,pubblica sia per l'attuale �suo im1P,iego a scop1i dd alimentazione 
idriica della popolazione, 1sia :perich� ,sgorga S1U terreno demaniale. 

E la natura pubblica della 1s0Tgente Faggio Grande dev'e1s:seTe ribadifa, 
nonostante la pe11si1stente contestazione dell'ap1pellante, illon tanto 
per H fatto che detta acqua � stata ogigetto idi concessione da parte della 
amministvazione �statale, quanto pier il fatto che dal decreto di �Concessione 
estbito dalla Cassa per il Mezzogiwno !I'lisllllta che la ,sorgente Faggio 
Grande concorTe con altve sorgenti della zona a 1costitu~e la portata 
di l;:s 37,50, utilizzabile ,per uiso potabile (e di fatto utilizzata per dletto 
uso �con le opere fatte dalla Cassa pier il Mezzogiorno); stcch� rtsrulta 
provata l'attitudine della cennata so['lgente, in �considerazione anche del 
sistema idrogira:fico di �appartenenza, ad usi di pubblico generale interesse, 
attitudine rivelataisi fin dal 19154, quando la Cassa per il Mezzogiomo, 
a fondamento della domanda di 'concessione, poi ac�colta, JPrrospett� 
all'Ammin~strazione 1com~�etente la possitbilit� di impiegar�e peT 

pretazione dell'iart. 18 t..u. 11 dicembre 1933, n. 1775, cfr., altres�, in questa 
Rassegna 1.9'68, I, 278, l'ossevazione di ALBISINNI a Trib. sup. acque 8 marzo 
1968, n. 5. 

Il Tribunale superiore, che nella decisione 8 maTzo 1968, n. 5 aveva 
ritenuto non soggetta al teTmiine dd. decadenza pr.evisto dall'aTt. 18 l'azionabilit� 
delJ1e pr.etese tvaenti fondamento da una sdtuazione di diritto soggettivo, 
con 1e succe1ssi:ve decisioni ha ritenuto operr-irunte 1a norma, ma dopo 
aver escluso che la si:tuazione soggettiiva azionata dad. ricorrenti avesse 
consistenza di diritto soggettivo. 



254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
uso potabile le varie !Sorgenti della zona, 'coma;>lt"eisa quella detta Fa~io 
254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
uso potabile le varie !Sorgenti della zona, 'coma;>lt"eisa quella detta Fa~io 
Grande. Quest'attitudine dell'acqua della sovgente ad uso di (pubblico 
generale interes1Se � sufficiente a ,stabilire la natura [Pubblica dell'acqua, 
che del resto, .secondo quanto ha comunicato l'Uffido del Genio Civile 
di Catanzaro, rkade nel bacino idirograifko del tol'l!"ente �Tre ceci ., che 
� tscritto nell'elenco delle acque pubblkihe della provincia dli Catanzaro: 
il che porta aritenere che, gi� con questa iscrizione, l'acqua della sorgente, 
in quanto �confluente nel torrente, era stata dichiarata acqua 
pubblica. 

Ci� posto, la dtsciplina della �concreta fattisjpecie per cui la causa � 
regolata direttamente dalla normativa lrelativa alle acque .pubbliche. 
Alla stregua della quale dtsciplina I'Apostoliti si presenta quale utente 
di fatto, sia pure (come ;pretende) di antica data. Ma l'utente di fatto di 
acqua pubbUca, anche se si trova nelle condizioni di ottenere il riconoscimento 
del diritto all'uso dell'acqua, 1se non ha ~roposto domanda per 
ottenere tale riconosdmento, non .si ;presenta come titolare di un diritto 
soggettivo (in fase di acicertaimento); e quale 1semplice 1P01S1Sessore dell'uso 
dell'acqua, egli deve cedere nel contrasto con il dirdtto dlel 'concessionario 
della medesLma acqua. 

Analogamente l'utente di fatto che si trovi nelle cond:i'zioni rper ottenere, 
�con esclusione di qualsiasi 1concorrente, la .�concessione d'a,cqua 
pubbUca per il quantitativo effettivamente utilizzato, se non cfa valere 
tale suo diiritto verso lAmministrazione demaniale non pu� addurre una 
situazione dli diritto :soggettivo costituita a ,suo favore ed o,pponiibile ad 
altro concessionario: anzi �contro di lui operano le decadenze stabilite per 
le opposizioni alla richiesta di 'conc�essione avanzate da terzd e (per i 
ricorsi aventi per oggetto i diritti cihe si :pretendlono lesi dall'avvenuta 
concessione (art. 8 e 18 T.U.). 

Nella 'S!Pecie I'ApOIStoliti non alle.ga di aver proposto domanda per 
il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua pubblica e di aver fatto 
valere il diritto alla concessione esclusiva dell'acqua utilizzata in via di 
fatto. Adduce solo dli aver presentato nel luglio del 1964 OiPPOsizdone alla 
concessione chiesta dalla Casisa per il Mezzogiorno. Ma di questa opjp()sizione 
nulla si �conosce, anzi nel decreto. di �conces1sione a farvore della 
Cassa � dato atto cihe nell'istruttoria esp�letata a nomna di legge non 1sono 
state presentate opposizioni o reclami. 

Consegue che effettivamente l'~ostoliti non � titolare di un dliritto 
soggettivo all'uso dell'acqua .pubbUca della sOT1gente Fagigiio Grandle 
sicch� non pu� fondatamente addurire d'i es1sere 1stato leso dall'uso concesso 
alla Cassa dell'acqua ora detta. 

L'appello, perd�, si presenta totalmente infondato e diev'essere 
rigettato, con la conseguenziale resiponsaibd.Lit� dell'a(p!pellante per le 
spese del giudizio di impugnazione. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 255 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 12 -Pres. Giannattasio 
-Rel. Leone -Societ� Acque Carcad del Fasano S.p.A. 
(avv. Conte) ic. Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze (avv. 
Stato Ricd) e Consorzio. delle acque di tr:rigazione dei fondi in 

S. Giovanni Galeruno e Gravina di Catania (avv. Selvaggi e Indelicato). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione � Uso di fatto � 
Diritto alla concessione � Domanda di accertamento � Giurisdizione 
ordinaria � Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche. 

(T.u. 11 dicembre 19,33, n. 1775, artt. 4 e 140). 
Acque pubbliche ed elettricit� � Acque sotterranee � Autorizzazione alla 
ricerca � Uso delle acque rinvenute anteriore all'inserzione in elenchi 
suppletivi � Diritto alla concessione -Non sussiste. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 4 e 103). 
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza 
del tribunale regionale delle acque pubbliche la domanda, proposta 
in confronto dell'Amministrazione e del concessionario, da chi chieda il 
riconoscimento del diritto alla conce3sione del quantitativo d'acqua, effettivamente 
utilizzato anteriormente alla inserzione dell'acqua in elenchi 
suppletivi (1). 

La ricerca di nuove acque sotterranee condotta in base ad autoriz


zazione amministrativa comporta che le acque, sin dal loro rinvenimento, 

siano soggette a veTi.fica della demanialit� e ad iscrizione nell'elenco 

delle acque pubbliche. Ne deriva che l'uso dell'acqua da parte dello sco


pritore non pu� essere equiparato all'uso di fatto di un'acqua che, non 

compresa in precedenti elenchi, sia poi inclusa in t!lenchi suppletivi; dal


l'uso non deriva perci� un diritto alla concessione del quantitativo effet


tivamente utilizzato dallo scopritore il quale, per effetto del rinveni


mento, acquista solo un titolo di preferenza alla concessione (2). 

(Omissis). -Risulta dalle deduzioni delle ip�lll'ti che questo Tribunale 
Superiore, provvedendo in ,sede di legittimit� su domanda della 
soc. acque Carcaci del Fasano, ha dichial'ato il difetto di giurisdizione 
quanto alla rpretesa della societ� dli essere riconosciuta esclusliva avente 
diritto alla conces:sione dell'acqua a norma dell'art. 4 del t.u., in quanto 
la pretesa stessa era basata sulla susisisten:za di un diJritto soggettivo. In 

(1-2) Sull;i prima massima. cfr., supra, Cass. 30 ottobre 1974, n. 3306 
e la gturisprudenza ivi richi>amaita: sulla seconda massima, Tr1b. sup. acque 
12 dioembr,e 1963, n. 33, Foro amm. 1964, I, 448, ohe ha escluso che l'autorizzazione 
allo soavo di un pozzo autorizzI altr,esi all'uso dell'acqua rinvenuta. 




256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

effetti, 1coone ,s'� detto, la 1societ� appellante insiste su questo fondamento 
giurridko della sua domanda e ,chiede l'afferm~ione del iP[['Oprio diritto 
soggettivo alla 1concesstione, con esclusione di qualunque concorrente: 
petitum e causa petendi che comportano la competenza a p[['ovvedere del 
Tribunale regionale in pTimo girado, dtel Tribunale Su1peri0Te in grndo di 
apiPello, mentre attiene al merito l'indagine se in 1conc[['eto sUJss:i:stono i 
presUJpposti specifki necessarii perch� possa ritenersi costituito il di<ritto 
soggettivo pel quale � chiesta tutela. 


Il Tribunale regionale ha staibilito che detti prr-esUippOSti nella s:pecie 
non sus1sistono ed il giudizio dev'ess&e cornfermato, anche se con qua1che 
precisazione dei concetti svolti dal primo giudice. La trfoerca di nuove 
acque sotterranee con.dotta in base ad autoriz2lazione dell'autorit� amministrativa 
comporta 1che il regfane delle acque rinvenute nasce con la 
impronta dell'assoggettamento alla verifica di demanialit� da IP'arte della 
competente autorit�.-Ove la verifica giunga a ~ilsultato aff,ermativo, � 
disposta l'iscrizione dell'acqua nell'elenco delle acque pU!bbUche e lo 
scopritore ha solo titolo di preferenza alla 1concessione, :per l'utilizzazione 
indicata nel piano di mas,siima allegato alla domanda di autorizzazione 
alla ricerca: ma tale rp(['efeTenza non costitwsce una 1situaztione 
gil.JJridi1ca direttamente ed assolutamente tutelata e :pu� accad!�lre che, 


per interessi poziori, lo scopriitore non ottenga la concessione. In tale 
caso, come in quello che l'acqua scoperta uon rivesta i caratteri 1per essere 
iscritta negli elenchi delle a,cque pubbliche, lo 1scopritme ha diritto al 
rimborso delle 1sp.ese sostenute ed eventualmente a 1compensi (artt. 103, 
104 t.u. dt.). E,gli quindi non � portatore di un diritto soggettivo alla 
concessione per l'utilizzazione dell'acqua. 

La ,societ� appellante cwca di riportare la fatUsrpecie nella diisciplina 
dell'art. 4 del t.u. n. 1775 del ig,33: ma rettamente il'I1rtbunale regionale 
ha respinto la tesi, pevch� quest'ultima norma regola la posfaione dell'utente 
di fatto di a,cque che, non com,p1rese in precedenti elenchi, Sii.ano 
inchtse in elenchi suppletivi di acque pubbliche: occoNe do� 1cihe il soggetto 
abbia utilizzato l'acqua prima dell'acicertamento dichiarativo della 
natura di acqua pubbli.ca, cio� dli bene demaniale e perd� extra commercium. 
Tale accertamento non pu� certo canic1elilaire cretroattivamen,te 
le 1situazioni ipre~esse di mero fatto, qual � quella dell'uteniza senza titolo: 
anzi la legge d� modo a quest'ultimo dj, ottenere un titolo di leg~ttimazione 
alla 1continua:zione dell'uso d:ell'a1cqua dichiarata ipubblica, 1semip'I"e 
per� che l'uso di fatto abbia pa:-eceduto l'accertamento dell'appUcaibilit� 
della disciplina normativa sui ibeni pru:bhl.ici; e d� pi� che :per l'estgenza 
di un requisito ,soggettivo di buona fede dell'utente, (per la a:-azionalit� 
del sistema giuridico, che non pu� affermare la .compatibilit� d!i una ,situal?
lione p\I"ivatistka di uso su .un bene che sia stato gi� rkonos!Ciuto 
pubbUco in virt� dello stesso ordinamento. 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 257 

Ora la siperata attitudine ad usi di pubblico generale interesse delle 
acque sotterranee oggetto dell'autorizzazione di ricevca, attitudine che � 
la ragione del regime amministrativo della ricel'ca medesima, e la disciiPlina 
�conseguente al rinvenimento, 'che comporta l'obbligo per lo scopritore 
di avv1sare l'ufficio del Genio Civile per 1gli accertamenti drca la 
demania;Lit� �della acqua, che, se pubbUca, dovr� essere ogigetto di concessione, 
se privata spetta al proprietario del suolo, 1sono fattOTi univoci 
per escludere ,che l'ovdinamento dia irilievo ,giuridico :pos1itivo all'uso che 
lio 1scopriitove faccia dell'iacqua 'Per sua privata 1speoolazione, 1sottraendola 
alla disposizione del legittimo titolare del diritto dominicale. 

L'inappUcabilit� alla fattiJspecie d'el d1sposto dell'art. 4 del t.u., affermata 
,dal '11ribunale regiionale, poggia, quindi, 1su un'indagine siistematica 
pi� ampia di quella svolta dal ip1r1mo gi.iudiic1e, che, peratlitro, i 
profili del sistema ha implidtamente presupposto. 

Consegue 0che 19erdono consdstenza le all'gomentazioni d'ell'ap[pellante 
volte a dimo1st1rarre .come le ragioni addotte dal 'Tu:i~buniale per negarre la 
buona fede della .societ� utente non siano concludenti. Giova tuttavia 
osservare, per i riflessi 'che presenta anche in or:dine alla motivazione 
svolta innanzi, che la societ� a;ppellante non pu� validamente 1sostenere 
di aver utilizzato la (nuova) portata di l/s 102 ,gi� prima che la societ� 
pxesentasse la domanda di rkel'ca. Dal decreto di c�oncess1ione 23 marzo 
1970 risulta che la societ� ,chiese la concessione dell'uso dell'ulteriore 
portata di l/s 108 sulla premessa �:ihe l'acqua era stata ri!llVenuta a seguito 
delle ricerche autorizzate dal Genio Civile il 2 gennaio 1951: e siu questa 
premessa che si trattasse di acqua di nuorvo repe:riimento � stata impostata 
e 1svolta nstruttoria per le conces1sioni ed � stato provveduto dall'autorit� 
ammini1strativa all'attribuzione delle utenze. Sfocih� i documenti che 
si .riifer1scono alle :forniture fatte, fin dal 1936, dalla 1socliet� al Consorzio, 
debbono essere riferiti all'utilizzazione dell'originaria :portata di l/1s 92 
di cui al decreto di concessione per il periodo 19214-47, non all'acqua di 
nuovo r@erimento. -(Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 13 -Pres. Giannattasio 
-Rel. Salvatore -Moncada (avv. Caribone) ,c. Aissessorato ai lavori 
:pubblici per la Regione siciliana (avv. Stato A1b~s;inni) e Magr� 
(avv. Conte). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Acque sotterranee . Autorizzazione alla 
ricerca mediante scavo di pozzi -Pericolo di interferenza con pozzi 
preesistenti -Rifiuto di autorizzazione -Legittimit�. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 95). 
� legittimo il provvedimento che rifiuta, l'aut01�izzazione a spingere 
ad ulteriore profondit� lo scavo di un pozzo per la ricerca di acque sot



258 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


terranee, ove l'Amministrazione inquadri l'opera nel contesto ambientale 
della zona interessata, traendone il convincimento che la realizzazione 
di una nuova derivazione dalla medesima falda darebbe luogo, con estrema 
probabilit� se non con certezza, a fenomeni di interferenza con un 
pozzo preesistente (1). 

(Omissis). -La ricorrente, con il ptrimo motivo di doglianza, as1sume 
che il provvedimento i.m,pugnato � viziato da violazione dell'art. 9,5 
del t.u. e da e��cesso cli ,potere (per errore nei pll'eSUJP(posti e dlifetto dli motivazione 
per aver posto a fondamento dell'orprposto diniego iPlt"esup:posti 
inelt"enti ad altra�situazione, oggetto di altro rprrovvedimento, senza, altresi, 
considerare il riSIUltato degli accertamenti eseguiti specificamente ;per la 
domanda della Signora Moncada. 

Tale �censura deve essere di:satteisa. 

Invero il Comitato tecnko amministrativo (Iltresso il Provveditorato 
a:Ile opere (plllbbliche di Palermo, nel parere pOSlto a fondamenroo e motivazione 
del deCll''eto imrpugnato, ha ritenuto di dover inquadlrare la :situazione 
,srpeci:fka della dlerivazione in atto e di quella da i:realizzare in quello 
che era il �contesto ambientale, nel (Iltrofilo rilevante, drella zona interes�sata 
dalla escavanda opera, quale ,emergeva dalle risultanze della relazione 
idrologica del 215 gennaio 196.8 del servii.zio iidrog'l1afico in OlI"dine 
all'andamento e l'ubicazione della falda sottem-anea, traendone il convincimento, 
immune da vizi logici e giuridici ,sindacabHi in questa se.de, 
che la realizzazione d'i una nuova derivazione della stessa falda aweibbe 
dato luogo, con estrema pi:robaibilit� se non con c�ertezza, a fenomeni di 
interferen2la tra i due pozzi. Convincimento questo, gi� manifestato in 
altre oocasioni e ,che aveva dato luogo ad analoi~i dinieghi, alla �Cui ba:se 
vi � in fondo l'es1igen:za, d1e propi:rio la norma dli cui viene lamentata la 
violazione � .pLreordinata a soddis1fare, cli inqua�fil'are � valutal'e le singole 
itlichieste in un contesto �che trascende la ,srp�ecie e che .si ricollega alla 
necessit� dii evitare, in una zona geologicamente delicata e 1comrplesisa, i 
pregiudizi all'interesse ;pubblico di un razionale sd�ruttamento delle acque 
sotterranee d'eHa zona de qua derivanti da una proliferazione disorganica 
degli emungimenti. 

L'esiguit�, .s:e non adidirdttura :I.a rilevanza, dlegli acicertameniti relativi 
al 1pozzo Monoada, richiamati nella relazione istruttoria n. 2~'98 del 30 
giugno L971, pi:roprio per la inidoneit� degli istessi anche ad adombrare 
le :possibili �lpotesli di interfei:renza tra i [pozzi in questione esclude di per 
s� stessa la �configurabilit� dei pi:resu:ppoisti di un obbligo dli �corusidierazione 
da parte del Comitato, prima, e dell'Ais1sessorato, poi, ai fini dli una 

~1). Sull'arrgomeillJto pu� utHmente corrlrOilltarrsi Trib. .sup. acque 15 ottob11e 
1973, n. 29, in questa Rassegna 1974, I, 494 con nota di richiami. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 259 

valutazione autonoma della rpos1sibilit� di influenza dell'autwizzanda ricel'ca 
sulle utilizzazioni in atto. 

N� migli�r ,pregio [presenta il secondo motivo di gravame, in OII'dine 
al quale, rp.er quei profili che non �costituiscono ripetizione delle cenSUl'e 
dedotte col primo mezzo gi� disiatteso, va !rilevato �che il pll"ovvediimento 
imipugnato contiene una adeguata esternazione delle ragioni che hanno 
indotto a negare l'autorizzazione per un'opera .cf1e awebbe .pTegiudkato 
proprio quell'organico e razionale svilwppo delle rtcel'lche delle acque 
sotterranee che il citato art. 85 tende, ;per l'aprpunto, a garantire. 

� appena poi il caso di soggiungere coone le deterlmina:zioni dell'A:mministrazione 
J>Tese con il provvedimento de quo, non [potevano essere 
influenzate, n� tanto meno vincolate, 1sotto un profilo logico-giuridiko, dalla 
precedente autorizzazione che riguardava un'opera di caratteriisttche 
diverse e, comunque, tali da non ingenerare quelle rp.reoccurpazioni di 
reperimento della stessa falda, gi� utilizzata clia altri concess:i.Ol'lari, ricollegabili 
all'opera de qua. 

Da quanto sopra consegue che il ric01riso deve essere r1espinito. 


(Omissis). 


SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 dicemb;re 1973, n. 1346 -Pres. 
Grieco -Rel. M;mfTa -P. M. De Sanctis (.conf.) ll'ic. Campanile ed 
'altri. 

Imposta di fabbricazione -Oli minerali -Olio greggio -Soggezione. 

(1. 28 febbraio 1939, n. 33~. art. 23 sostituito dall'art. 5, quarto comma D.L. 
3 dicembre 1953, n. 878 e dall'art. 9 D.L. 5 maggio 1957, n. 271). 
Gli oli minerali greggi sono soggetti ad imposta di fabbTicctzione (1). 

(Omissis). -Il 5 ottobre 1967, i mi1itari della G.F. di Ba;ri,. so11prendevano 
i ,prevenuti, intenti ad inettare acqua in una autociisterna con 
rimorchio. 

Veniva 'cos� ac1c&tato che da detta autocisterna, diretta allo stabilimento 
STANIC di Bari, erano.stati sottratti q.li 52..72 di :prodotto, travasato 
in una autobotte di pcropriet� del Campanile e .guidata dal Ba:l'lbara. 

I due venivano, successivamente, trovati in possesso di forti quantitativi 
di olio .combustibile e di benzina, in depos:iti non denunc:iati. 

Tutti gl'imputati venivano rinviati a giudizio del T;ribunale di Bari, 
per 1rispondere di sottrazione di prodotti (PetroliieTi, alle imposte cli faib-� 
brkazione, di furto pluriag,gll'avato di tali prodotti, di violazione di ,sigilli, 

,tentato traiS1Piorto di oli minerari senza cretificato di iProvenienza, ed il 
Cfilll!P0iniile ed il BaTibara, .tnolitre, di eswcizio di deposito dli ol minerari 
nuti alla mulita in L. 2.000.0-00 daiscuno, ;per i 11eati di tentata sot1Jra~ 
zione continuata �di q.li 120 di oli comboo:tibili e di q.li 3:0 di benz:ina. 

Con sentenza 16 dicembre 1970, il Tribunale condannava i pirevenuti 
alla multa di L. 2.000.000 ciais1cuno, per i treati dli. tentata sottrazione 
all'imposta di q.li 90 di olio greggio, ed a ,pene varie [peir il tentato 
trasporto di oli~>, senza certificati, per ese1rdzio non autorizzato di deposito 
di oli minerali e pe�r Irregolare tenuta dei Tegiistri di .cairico e scarico. 
Il Tribunale assolveva gl'i.miputati, per amnis1tia, dai :reati di furto, vio


(1) La vertenza ha correttamente risolto la questione alla luce delle 
norme che disciplinano la marteria. 
Le a1tre .affermazioni che 1si l!eggorno []Je11a sentenza (i~ossdb.iJi~t� di 
configurare l'1autod1s1Je['[]Ja �Come un de!P'osito, natura di ['1e1afo di ;peri.co1lo del 
reato di triasporto abusi'V'O di oli mineraH) corrispondono a ;pr1nc1pii g.iurisprude1nzia'li 
costantemente affeTmaiti. 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE. 

!azione di .sigilli e ricettazione, concedendo a tutti l'attenuante del danno 
di particolare tenuit�. 
Avve11so la ,sentenza, p1roponevano tempestivo a'P!p,ello il P.M. e tutti 
gl'imputati. 

Il P.M. 0isiservava 'che, per il :reato di tentata sottrazione al \Pagamento 
dell'imposta, l'art. 9 del d.l. 5 magigio 1957, n. 271, convertito 
nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che aveva modificato l�art. 23 del 

d.l. 21:\ febbraio 1939, n. 334, comminava, insieme alla pena rpecuniaria, 
anche quella detentiva, e chiedeva che in tali sensi fosse �modiifkata la 
sentenza. 
Il Camipanile ed il Barba:ra censuravano la .sentenza, 1S1ostenentdo la 
inapplicabilit� dell'imposta di fabbricazione al minerale greggio, l'insussistenza 
dei reati loro f!Scritti e l'inesatta qualificazione .delle tra1S1gressioni 
relative all'esercizio dei depositi ed alla tenuta dei registri, nonch� 
l'er�ronea apiplicazione delle norme ,sulla continuazione. 

Il Nenna sosteneva l'inesistenza dell'elemento 1soggettivo ed il Cappiello 
l'erronea valutazione delle risultanze iprocessuali. 

Tuntti instavano, in subordine, per la riduzione della pena. 

Con sentenza 15 marzo 1972, la Corte di Bari, in accoglimento del 
gravame del P.M., e concedendo le attenuanti generiohe, come richiesto 
dagrli imputati, cm1dannava 'costoro �come segiue: Camipanilie, ad anni 1 e 
mesi 6 di reclusione, L. 3.700.000 di multa e L. 315.000 di ammenda; 
Barbara, anni 1 e mes.i 4 di reclusione, L. 3.200.000 d!i multa; Nenna e 
Ca:ppiello a mesi 8 di reclusione e L. 1.400.000 di multa. 

Ricorrono, per Cassazione, tutti gl'imputati. 

Campanile Giuseppe dedu:oe l'erronea applircaz,ione defila J.eg.ge aTlt. 23, 
2� e 3� .comma d.l. 28 febbraio 1939, n. 3�34, poich� l'imposta col:pisce il 
prodotto finito, mentre il minerale e da esso trasportato, era greggio. 
L'imposta di fabbricazione andava versata solo sul prodotto raffinato, 
secondo l'art. 12 del �citato decreto e �secondo il n. 3, �capv. A dleNa 
tabella A, allegata al �citato decreto. 

Deduce ancora violazione dell'art. 56 della legge 2 luglio ig,57, 

n. 474, perch� l'olio greggio, dirottato, non era destinato al 'consurrno, n� 
era .sottoposto alla legge rkhiamata, in quanto l'autocisterna era utilizzata 
'come deposito, e non poteva ipotizzare il tentativo di tra:51Porto, n� 
poteva essere richiesto il cerUficato di provenienza, che riguarda il !PrOd�tto 
finito (art. 15 legge citata). 
Censurava, infine, la �sentenza, per violazione d!elll'art. 13, 1� e 4� 
comma della medesima legge, pe11ch� i depositi clandestini non potevano 
esser dotati di �registri di 1carico e scarico, rilasciati isolo dall'UTIF. 

Ba,rbara Cesare censura la sentenza per violazione degli art. 52.4 

n. 1 -475 n. 3 e 479 c.p.1p. e 23 Leg.ge 28 :febbraio 1939 n. 334 e a!l'.'t. 15 
legge 2 luglio 1957 n. 474, pe11ch� l'olio in que.stione era diretto alla 

262 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

raffineria per esser lavorato e non venduto, e la Corte non aveva spie


gato perch� avesse ritenuto che la mera poS1Stbilit� di uso immediato 

dell'olio, ,si fosse concJ:"etata in una vendita. N� si :poteva (parlare di 

tentato tras;porto, perch� l'olio sottratto era stato trasferito in una auto


cisterna, usata come deposito. Nel ,ca:so, non era richiesto il �certificato 

di provenienza (art. 15 legge 1957), ma solo una bolletta di cauzione, 

che non era protetta da S1anzione penale. 

Cappiello Giovanni lamenta che la Corte ha oanes1so di motivare 

su1le dogliainze d'appello tendenti ad escl1udere fa sua coirtreit� nell'at


tivtt� criminosa dei coiID([)utati. La Corte aveva riI11Venuto �~l dolo spe


dfico nella so11a p["esenza del Capipiello allla :spiombatuira della cisterna, 

e non aveva considerato la ipos1s.ibilit� deilla mera presenza passi.va, 

non punibile. 

N enna Donato deduce erronea a.piplica:zione della legge penale, 

perch�, come sem9Uce auttsta, non doveva e.s1s,er tenuto al pagamento 

dell'imposta. Imo1tre, dalfa sos1tituzione dell'olio, con altrettanta arcqua, 

non sacrebbe derivato danno rper la P. Amm.ne, in quanto la imposta 

sarebbe stata applicata alla quantit� di olio realmente pervenuta, quan


tit� che sarebbe risultata uguale a quella spedita. 

La sentenza aveva poi affermato che l'elemento ,soggettivo del reato 

era costituito dal sOilo dolo generico, e non aveva �~oTIJSdd,erato ,che p[['oprio 

tale elemento esulava dalla condotta del Nenna che, <eion l'immissione 

dell'acqua, al posto del greggio sottratto, 1s1i era preoccupato di far 

coirncidere il peso del carico 'con quello effettivamente s1pedito. 

Tutti i ricorrenti instavano per l'annullamento della .sentenza, con le 

conseguenze di leg.ge. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Osserva la Corte che il 1� motivo del ricorso CaID([)�anile � infondato. 

Per i p[['odotti che non hanno ancora assolto l'imposta all'o[['i.gine, 

vige tuttOTa la legge 28 febbraio 1939, n. 334, art. 23, .sostituito dall'ar


ticolo 5, comma 4�, del d.l. 3 dicemb[['e 195�3, n. 878, e dall'art. 9 del 

d.l. 5 maggio 19�57, n. 271, che ipunis1ce con la reclusione da 1sei mesi a 
tl'e anni, e con la multa non inferiocre, in ogni �caso a L. 2.000.000, 
chiunque sottrae, con qualunque mezzo, prodotti petroliferi all'acicerta. 
mento od al pagamento dell'imposta di fabbricazione, e d�, indipendentemente 
dal pagamento dell'imposta evasa. 

L'art. 1 della leg1ge 1939, n. 334, istituisice una imp�i.sta di fabbricazione 
sugli oli minerali e ,sui .prodotti della loro lavorazione; l'art. 8 
capov. aissoggeittata a trattamento fiscale i 1residlui greggi non lavorati; gli 
art. 22 e 23 �si riferiscono ai prodotti di cui all'art. 1, e cio� agli oli mine




PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

rali in genere ed ai prodotti di lavOLrazione; le tabelle A e B, allegate a 
detta Legge, pirevedono al1cune categorie di greggi i�Ja esentare da d.imiIJosta, 
ferma restando la tassazione per quegli oli gireggi non rientranti nelle 
categorie considerate. 

Ci� che la legge non ha voluto d~s1porre, � 'cosa ben diver:sa da 
quanto sostenuto dal ricorrente: la legge non ha voluto assoggettare ad 
imposta il grezzo all'atto dell'entrata nel temitorio nazionale, opipure 
all'atto dell'uscita dai pozzi petroliferi esistenti in territorio nazionale. 

Ma, allo stato della legislazione vigente, l'intero contesto della legge 
citata, disieiplinando il reigime delle materie pirime e quello dei prodotti 
finiti, e stabilleindo particola:r�i 1c1aisi d'abbuono, art. t6 e 17, dimostra l'intenzione 
del legislatore, di di1sciplinare il trattamento dei prodotti petrolid'eri, 
seguendoli dalla loro origine, sino all'usdta dalle raffineTie, ed 

all'immLssione al consumo. 

La legge 2 luglio 1957, n. 474, � poi informata alla chiara finalit� 
di coprire un setto.re 1pi� vasto, ris1petto a quello disciplinato dalla legg.e 
1939 e per tale motivo, essa non ha pi� distinto tra prodotti finiti e materie 
prime, o �prodotti semilavorati ed altre is.ottoclass.i: detta legge parla 
solo dei prodotti petrolid'eri, ossia di oli minerali, carburanti, combustibili 
o lubrificanti. Fermo resitando l'obbligo generico della tassazione, 
variano invece le aliquote dell'imposta, minorr-e .sugli oli grezzi, mag


giore sui prr-o-dotti lavorati. 

La -tesi del dcorrente, ,sulla non tassabilit� dell'olio greggio, condurrebbe 
all'assurdo di considerare questo, come un prodotto privo di 
oghi possibilit� d'impiego, come un prodotto di rifiuto, inutilizzabHe. Al 
contrario, le particolari norme per i prodotti finiti, richiamate dal rLcorrente, 
valgono solo nel caso in cui il prodotto ,sia 1stato effettivamente 
sottoposto a lavoLrazione, fermo restando il controllo fiscale permanente, 
sull'intero cido economico della rmerce. 

E quanto alle possibilit� d'impiego dell'olio minerale greggio sottratto, 
ogni dLsquisizione in merito appare ultronea alla Corte, perch�, 
se tale ,possibilit� non es.i.ste;,1se in concreto, non si vede perch� i prevenuti 
.si sarebbero esposti ai rischi del loro disonesto comportam�ento, e 
pel'ch� ancora, il solo fatto �che l'olio gre.ggio � stato dirottato dal suo 
naturale destino (che era quello della lavorazione in raffineria), d~ostra 
lo scopo d'immetterlo al consumo od utilizza1rlo altrimenti, in violazione 
dell'imposta. 

Parimenti infondata � la doglianza circa la violazione dell'art. 15 

della legge 1957, pokh� la Corte di merito ha esattamente affermato che 

l'autocisterna, in .cui veniva travasato l'olio oggetto del furto, non era 

un deposito, ma un mezzo di tras1porto, agibile e funzionante, come prova 

la presenza, sul iposto, del conducente l'autocisterna mede,sima, l'imu;m


tato Barbara. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non si attaglia, all'autocisterna usata dal prevenuto, la nozione� di 

deposito, >Clhe, in tema di legigi finanziarie, � 1Cihiaramente e ripetuta


mente definita, dalla ,giurisprudenza, come un 1curnulo, o !raccolta, o 

scorta di prodotti, e riferita alla iperrnanenza nell'azienda di po:-oduzione, 

od alla .giacenza nei magazzini. 

Ne deriva �Che esattamente � istato affermato l'obbligo del certificato 
di provenienza, e ci� � tanto pi� vero, in quanto l'art. 15 della legge 
1957 presocive il certificato, per il 1con1Jrollo del movimento di tutti i 
prodotti petrolifeTi di qualunque specie, senza alcuna di:stinzione, siano 
essi assoggettati ed assoggettabili, OIPIPUr no, all'iimJposta, in ogni momento 
della loro d~colazione, ed indirizza il precetto anche ai trasportatori 
e sipeditori, pur se non titolari di depositi. 

E poLch� trattava:si, nella fattispecie, di olio d!irottato dalla sua vera 
destinazione, inconferente appare il richiamo all'art. 8 della leg;ge, che 
prevede il rilascio della bolletta di cauzione, per 1gli oli 1~ezzi, legittimamente 
convogliati allo stabilimento di lav~azione, e destinati ad ess1er 
custoditi in particolari serbatoi. 

Questa Suprema Corte ha gi� avuto occasione di affermare, (Cass. 
VI, 14 mag;gio 1971, rie. Crema), �Che il reato di trasporto abusivo di oli 
minerali, art. 5 e 15, primo comma legge 1957, � reato di peT1colo, che 
si realizza per il .solo fatto del traspo!r~. senza valido documento, e con 

1a ricorrenza del dolo gen&ico, coscienza e volont� di eseguire il trasporto 
i.senza certificato. � del tutto irrilevante 1Cihe l'imposta di fabbricazione 
sia stata, o no, pagata, rpel'ch� l'art. 15 non distingue fra prodotto 
di �contr~1bbando e prodotto che abbia assolto l'imposta, e non rileva che 
l'olio fosse greggio o raffinato, peT1ch� la ratio legis .consiste nel :permettere, 
agli ol'lgani finanziari, il costante controllo di un prodotto.che, per 
la 1sua fungibilit�, non consente, fuori dal deposito di eskazione, la po:-ova 
della sua identit�. 

Non 1sussiste infine, la violazione dell'art. 13 della legge peo:-il capo. 
E della rubrica, :perch� il reato di omessa tenuta del registro di carico e 
scarico, in materia di oH minerali, non presup1POne che, da rparte dell'esercente 
.sia�stato osservato l'obbligo di denunciare il deposito, nei casi 
stabiliti dalla legge, e pertanto il l'.eato � ugualmente configurabile, anche 
se tale adempimento non sia stato eseguito, ma tuttavia esLsta, di !fatto, 
un quaLsiasi deposito. 

Infondati sono i motivi del Tkorao del Barbara. 

Per il secondo e per il terzo motivo, valgono le considerazioni gi� 
svolte per il ricotrso Campanile, mentre non sussiste difetto di motivazione 
della s1entenza, circa l'omes1sa sp�.egazione della possibilit� di vendita 
dell'io1io soitmratito. I:nvero, .la Co11te di meriito, ha dato ,conto dei 
motivi per cui ha ritenuto la coirresponsabilit� del Barbara, nel reato 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

commes1so dal Campanile, �fondandosi sulla 'collaboraziione dal primo 
prestata al secondo, conducendo, sul ;posto, l'.autobotte, in 'cui era stato, 
suc1ceS1sivamente, travasato l'olio oggetto del furto, e fpresenziando a tale 
operazione. 

N� vi era neceissit� d'ipotizzare una vendita di tale prodotto, es:sendo 
suffkiente la constatazione che il prodotto stesso, 1stava per esserre sottratto 
ai controlli fiscaH, inel che era inserita l'evaslione a.ll'ilm,posta, e che 
la :sottrazione stes1sa, lllOn avreblbe a'll'Uto SC:CJiPO, 1se il prodotto non avesse 
potuto, in qualche modo, essere utiilizzato od immerso al 'consumo. 

I motivi del Ca;p1Piel:10 sono ugualmente infondati, IP�Wch� la motiVlazione 
d!el[a 1sent�e1nza, 1sull'acicertamento della penale resiponsabillit�, si

1

basa sulla !Presenza di costui, al momento de1la 1sp1iiombatura defil'arutodsterna 
diretta alla STANIC, e della sottrazione dell'olio minerale, azioni 
queste, necess.itanti della mass1ima segiretezza, e che non sarebbero state 
eseguite, alla ,presenza di esso Oaprpiello, se costui fosise risultato veramente 
estraneo alla vkenda. 

Eisattamente, inoltre, la Corte non ha consi�dlerato la 1Possiibilit� che 
la presenza del ricorrente, foss�e stata �s1emplicemente passiva, poich� tale 
ipotesi � ,rimasta esiclusa dalle stesse dichiarazioni dell'interessato. Il 
Cappiello ha infatti affermato che le sue prestazioni furono richieste dal 
Campanile, per l'aprpre,stamento di otto :liusrti vuoti, della capacit� c�i 
litri 200 ciascuno, nei quali, come ha dkhiarato, il Nenna, doveva esser 
travasato parte del greggio prelevato dall'autodsterna. Lo stesso Campanile, 
del re.sto, non ha fornito convincenti giustificazioni della piresenza 
del Caprpiello sul posto. Il collegamento col rkordato antefatto, dimostra 
l'esattezza del ragionamento della Corte di merito, che ha ritenuto che 
la prestazione del Cappiello fosse sta~a richiesta dal Campanile, nella 
esecuzione dell'opera delittuosa e fornisce anche la p1rova del dolo specifico, 
che ha aniimato il Cap:piello, con l'intenzione di 1S10ttraT1re i prodotti 
petrolife,ri all'accertamento e conseguente pagamento dell'imposta. 

Inconsistenti, infine, si dimostrano le doglianze del Nenna, l'autista 
che �conduceva l'autocisterna diretta alla S.TAN[C, e che si � prestato 
alla rimozione dei ,stgillf, alla sottrazione del combustibile ed alla sostituzione 
di questo, con a.equa. 

Come autista, il Nenna non era tenuto a corrispondere l'imposta di 
fa.bbrtcazione, ma a quest'obbli,go � automaticamente andato incontTo, 
a motivo del concoil'so nella sottrazione del combustibile. 

La dis1posizione di cui all'art. 9 della legige 19.57 � diiretta a � 'chiunque 
� sottrae, con qualunque mezzo, prodotti petroliferi al pagamento 
dell'imposta; essa 1cooogu1ra, non un reato piroprfo, ma urn rrearto comune 
che pu� e.ss:er co\IllJillersso da qual1siasci. :persona, e per il quale ocrcorre la 
cosciente volont� di compi-ere atti fraudol<e.nti, dir�etti a sotitirarsi al pagamento 
del tributo. 


266 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

N� vale affermare che il pes.o dell'acqua, uguagliando il peso drell'olio 
.sottratto, non po:oduceva alterazione della quantit� d'imposta, da 
apipHcare, per la ragione, bene esipiressa dalla Corte, che !'a.equa, nel 
oi1Cilo di !l.avoraziollle, � ,soggetta 1a:d .evaporazione, onde la differeniza di 
peso, viene ugualmente sottratta all'imposta. 

L'assurdit� dell'argomento � poi dimostrata dal fatto che, a parit� 
di quantit�, es1sendo l'acqua pi� .pesante dell'olio minerale, le mallliipolazioni 
del Nenna avrebbero, in definitiva, al"recato un vantaggio, e non 
un danno, all'Amministrazione finanziairia, facendo apLPariire il pe:so del 
contenuto dell'autobotte, maggiore di quello effettivo. 

L'operazione di sostituzione dell'olio con acqua, �, infine, altamente 
dimostrativa, non solo della cosdenza e volont� di sottrarre una parte 
dell'olio al pagamento dell'imposta di faibbrkazione, ma � anche rivelatrke 
dell'intenzi~ne fraudolenta di realizzare la detta evasione del 
tributo. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 4 febbraio 1974, n. 261 -Pres. Toro -
Rel. De Jfigneiredo -P. M. Sangiorgio (<conf.) -Rie. -Aurellotti. 

Procedimento penale � Correlazione fra accusa e sentenza -Mancanza di 
correlazione � Nullit� relativa. 
(art. 477 e c.p.p.). 

Reat6 � Reato colposo -Concorso di colpa del coimputato assolto con sen


tenza passata in giudicato -Impugnazione .dt:ll'altro imputato condan


nato al nlin'lmo d�U�: pena . Manc�n~a ai Irtfer�sse. 

(art. 28 c.p.p., art. 110 c.p.). 

La nullitd della sentenza di condanna per immutazione del fatto 
contestato non ha carattere assoluto, e, pertanto, non pu� essere dedotta 
per. la prima volta in cassazio'ne quando l'inosservanza del principio di 
correlazione da parte del giudice di primo grado non sia stata fatta valere 
dall'imputato nel giudizio di appello (1). 

In ipotesi di concorso di colpe in reato colposo, quando uno dei due 
imputati sia stato assolto con sentenza passata in giudicato e l'altro condannato 
al minimo della pena, quest'ultimo non ha resse a chiedere 
l'accertamento del concorso di colpa, poich�, dopo la .~entenza della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimitd costituzionale 
dell'art. 28 c.1J.1J. l'accertamento di un eventuale concorso di colpa del 

(1) Affiermazioille costaillJte d:n giurisprudenza: v. in questa Rassegna, 
1970, I, p. 49,5 in nota a Cass. 9 dicembre 1969, n. 1143. 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

267 

coimputato non potrebbe avere efficacia vincolante nell'azione civile di 
regresso ex art. 2055, secondo comma e.e. (2). 

(Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione 
dell'art. 477 c.p.p. ,per avvenuta immutazione del fatto ,contestato. 
L'accusa originaria, egli deduce, si concretava esclusdvamente in un solo 
addebito, rivolto ai due condlucenti, ossia quello di non esse11si fermati 
in ,fase d'incrocio reso malagevole dalla a:'istrettezza della strada in rrelazione 
alla larghezza dei veicoli incTodantisi, mentre, invece, la Corte di 
APiPello ha incentrato l'affermazione di res1ponsabilit�, oltre che sull'elemento 
di colpa contestato, anche �su altri due elementi non contestati, 
e cio� rSU un preisunto eccesso di velocit� Telativa e rSU una pretesa 
inosservanza dell'obbligo della destra rtgorostsswa. 

A tale censUTa non pu� darsi ingresso. 

Nella specie, gi� la sentenza del Tribunale aveva fondato la pronuncia 
di ,condanna, oltre che sull'elemento di colpa contestato (mancato 
arresto in fase d'incrodo �con l'altro veicolo), anche su altre due 
componenti di colpa non indicate nel capo d'tmputazione, e [pl'edsamente 
dando altres� car~co al �coducente dell'autotreno d:i. avere tenuto una 
condotta di guida irregolare � viaggiando al cenwo strada ed anche a 
velocit� non moderata � (v. a pag. 9 sentenza di prrtmo grado). 

La sentenza di a1Ppello, nel confermare quella di 1prrimo grado, ha 
lasciato inalterata l'impostazione della pironuncia di �condanna, sia rpure 
attrtbuendo all'eccesso di velocit� ed alla irrregolare tenuta della mano 
particolare incidenza causale nella piroduzione dell'evento. 

Oilbene, non avendo I'Anzellotti dedotto rcon i motivi di '8:!PrPello la 
immutazione del fatto oll'iginariamente contestato, rcodesta ~mmutazione, 
risalente alla sentenza di pll'imo grado, non pu� ressere fatta valere per 
la prima volta in cas;sazione, ostandovi la :sanatorria di 'cui all'art. 188 
ultima parte c.p. 

Rispetto al secondo mezzo, con cui viene riproposta la tesi del rconcor;
so di colipa del Tiberi, va esaminato ,con IP'recedenza, per ovvie ragioni 
di ordine logico, il terzo motivo di ricor,so con il quale l'Anzellotti denuncia 
mancanza, contraddittoriet� e illogidt� di motivazione in ordine alla 
condotta colposa addebitatagli e al nesso ,causale. 

La censura � infondata. 
Sotto il 9rofilo di inesistenti vizi di motivazione il rricorrente censura 
in realt� la valutazione delle .risultanze prroces,suali compiuta dal giudice 

(2) Esatta affermazione, conseguente al nuovo rapporto fra giudizio 
civile e giudizio penale derivante dalle aff1ermazioni della Corte Costituzionale 
1n ordine all'al't. 28 c.p,p. (v. per quanto concerne il irapport::> fra 
giurisdizione civile e giurisdizione penale dopo J.e dichiarazioni di illegittimit� 
,cosUtuzrionale 1anche ,per l'all't. 23, 19<5 e 27 c.p.p., Cass. Se�z. Un. 
15 dicembre 1973, n. 6 in quersta Rassegna 19'74, I, p. 750). 
10 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

268 

di merito con motivazione aderente agli elementi probatori acquisiti, 
immune da errorii di logica giuTiditca, e perici�, non sindacabile in questa 
sede di legittimit�. 

Invero, all'affermazione che l'Anzellotti iprocedeva ,senza tenere la 
destra .rigorositss:ima, .come imposto dall'art. 104/3��cod:. strad. ai conducenti 
nel caso di incrocio con altri veicoli, la 1sentenza impugnata � rpervenuta 
sulla scoo:ta cli constatazioni obiettivamente rilevate ,sul luogo 
quali le tracce rettilinee di frenata evidenziate a tergo della motrice e 
la rposizione di guida della .stessa, arrestatasi, dorpo lo scontro, ad una dista~
a, dlal margine destro della �carreggiata, di �centimetri 58 e. 615 risrpettivamente 
in corrispondenza della parte pos.teriore e di quella anterriore. 

Per .quanto conceme la velocit�, legittimamente la Corte d� merito 
ha ritenuto �che, anche ad ammettere che l'Anzellotti procedesse a 
40-45 Km/h. 1secondo le sue �stesse dichiarazioni, tale andatura non era 
commisurata al tipo .pesante del veicolo, costituito da motrice e tri:morcMo, 
ed alla ristrettezza della strada con �carregigiarta la:r:ga m. 5,30 e ban~ 
chine laterali non transitabili perch� in pendenza rispetto al piano 
viabiie.. 

Ora, posti tali a�cce:rtam�enti, � manifesto che non sus1sistono i denunciati 
vizi di motivazione in ordine alla sussti.stenza degli elementi di �colpa 
posti a carico dell'Anzellotti. 

Circa il nesso causale fra l'accertata condotta colposa e l'ecenrto, 1a 
Corte di Arppello ha bene asisolto all'obbltgo della motivazione ponendo 
in evidenza che l'incidente non wrebbe avvenuto se al momento dell'incrocio, 
l'AnzeJ.ilotti non avesse piroceduto a vel:ocit� elevata e senza 
tenere regolarmente la destra, ed aggiungendo, peraltro, che � anche se 
il Tiberi avesse femnato il veicolo da lui �Condotto, l'incidente si sarebbe 
verificato ugual:mente a 1causa delal velocit� elevata ilil relazione al ti.po 
pesante dell'autotreno, per la forza d'urto imponente di detto veicolo�. 

A tal rigua:rdo non � superfluo ricol'ldare che i giudici di merito 
hanno anche accertato, sulla scorta dei rilievi obiettivi raccolti sul posto 
dalla Polizia Stradale, che l'Anzellotti viaggiava al centro della strada 
lasciando alla propria sinistra uno spazio ;di m. 2,2:5, inferiore do� alla 
lal'lghezza dell'autocarro militare (m. 2,3�5 oltre il �C.d. fuori tutto, di 
complessivi cm. 9, per la sporigenza dlei corp.rimozzi da ambo i lati). 

Passando ora all'esame del secondo motivo di rico11so, 0S1Serva il 
Collegio .che l'Anzellotti, denunciando erronea ap1pUcazione dell'art. 102/3 
Cod. istrad., lamenta che la sentenza impugnata, p.ur ri�conosicendo che 
nes1suno dei due conducenti arre�s.t� il p['orprio veicolo nell'imminenza 
d!ell'incrocio malagevole, abbia 1posto a carico soltanto di esso ricorrente 
la viola7lione della citata norma sulla d&siciplina della circolazione stradale, 
ritenendo, invece, irrilevante l'omesso arir,esrto da pairrt.e del veicolo 
condotto dal Ttberi. 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 269 

La ,censura, ri'Piroponendo in sostanza, la tesi del concorso di co]Jpa 
del Tiberi, non pu� avere ingre,sso in questa 1sedle. 

Invero, nel caso concl"eto la pena � stata inifJ..itta sulla base del minimo 
�edittale (anni 1) con la triduzione nel minimo (1/3) per le concesse 
attenuanti generiche � nel minimo (mesi f?) � stato detemninato anche 
la durata della sospensiione della patente di guida, 'con la conseguenza 
ohe, ai fini penali, l'im1PUtato non ha alcun interesse all'acicertamento di 
un eventuale concorao di colpa del tetrzo, mentre 'dli fronte alle parti ciViili 
egli riS'Ponde petr l'intero ai sensi deWart. 205,5/1 C.iP. 

Per altro, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 
del 22 marzo 1971 (F.I. 1971, I, 82,4), dichiarativa della ;parziale illegittimit� 
'costituzionale dell'art. 28 c,;p,,;p., essendo il Tiberi ormai fuoo:-i del 
giudizio penale (la sua esclusione � rpiassata in giudiicato per diifetto di 
impugnazione da :parte del P.M.), l'accertamento di un eventuale suo 
conccmso di 1colpa non :potrebbe avere efficacia vincolante ai fini civilistici 
dell'azione di regresso di cui all'art. 2055 'comma 1secondo e.e. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE~ Sez. Un. 30 novemibre 1974 -Pres. Pece -
Rel. Manna -P. M. Guadagno (conf.) -Rie. Fomeris. 

Truffa -Momento consumativo -Esistenza di un danno concreto ed effettivo 
-Assunzione dell'obbligazione -Costituisce tentativo. 
(art 640 c.p.). 

Il reato di truffa si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento 
del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione 
patrimoniale, con la .definitiva perdita di ei:so da parte del soggetto 
passivo (1). 

(1) Con questa decisione la Corte dJ. Cassazione e 1Sezioni Unite, 
annullando la contraria sentenza del giudice di merito, ribadisce quell'affetrmazione 
1sul momenroo oonsumiaitivo .delila 'truf:lia che il'Avvocatura aiveva 
sostenUJto ,con successo in pl'lecedenza dmnainzi aLle stesse Sezioni Und!te (v. 
Cass. E'<ez. Un. 22 mar:m 1969�, n. 2 in questa Rassegna 1969, I, pag. 369) 
con UJlteriori al'lgomeJ:lltazioru a confooto deLl'af:fiermazione, che pu� O['mai 
r~tene['si ius receptum, cOIIIle quel1a deSUJilrta da11.'essere ila truffa considerata 
nel nuovo codice 'l'eaito contro d:l: paitrimc::mito e non p.i� -come !tllel codice 
Z1anat11dellii -rearto ,contro (La ipl'lopdet�. 
Per l'affel'IIIIJazione che, nel deilitto di truffa 1a disposizionje patrimoniale 
pu� avettie anche oiwattere omissivo, v. in questa Rassegna 1972, I, p. 
1237, Cass. 10 agosto 1972, n. 368 e ivi, 1971, I, p. 1530 Cass. 20 g1e1nnaio 
1971, n. 140. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con denuncia 14 dicembre 1970, Bragazzi Walter, titolare 
di una impresa edile in Parma, esponeva: 'che il 24 giugno 1970, nel 
suo cantiere, a seguito deUe insistenza di IUIIl raip(p,res:en.tante di commerci�, 
aveva �commissdomuto 5 Kg. di polvere �di ma.rimo per pavimenitaziioni 

o rivestimenti esterni al prezzo di L. 300-400 al Kg.; che il �rap(presentante 
aveva redatto l'ordine usando la parola � Frigokraft ., locuz.ione 
da esso esponente ritenuta equivalente a polvere di mamno; �Che dopo 
20-30 giorni gli erano .stati recapitati nell'abitazione, e in sua assenza, 
a cura della ditta � Kraft Italiana ., dille fusti di 'cafo:'ame (prodotto 
denominato Frigokrnft nel bruono di consegna) per complessivi Kg. 440, 
e �con successiva lettera gli era stato �chiesto il pagamento del 1prezzo in 
L. 323.150; che con lettere raccomandate 13 e 2,9 luglio 1970, a mezzo 
del proprio legale, aveva fatto presente alla Kraft Italiana l'era-ore dell'invio 
di materiale non ordinato in luogo di quello commissionato, ed 
aveva chiesto la foto�copia della commissione; che, ricevuta una visita 
del direttore della ditta venditrice, e p1resa visione del :contratto d'ordine, 
aveva subito obiettato che l'atto era stato modificato dopo la sottoscir1zi0lrle, 
inserendo sul primo rigo :la commission edi Kg. 440 di Frigok1raft, 
e aggiungendo all'ordinativo dei 5 Kg. la parola � omaggio �; che il direttore 
aveva proposto di sostllituire la mercie con altro materiale edile, e, 
avutone un rifiuto, aveva emesiso, il 9 novembre 1970, una tratta non 
autorizzata per l'intero importo. Aggiungeva il Bragazzi che simili episodi 
si erano verificati a danno di altri operatori, anche a nome di ditte 
diverse dalla Kraft Italiana. 
Ldentifkato in Forneris Aldo il rapp�resentante di ,cui sopra, lo stesso 
veniva tratto a ,giudizio per ri1s1pondere del reato clii cui all'art. 640 c.p. 

� per essersi procurato un in:giusto profitto ai danni di W�alter Bragazzi, 
inducendolo in errore con gli artifizi e �ra~g~ri lamentati in denuncia e 
consistiti p1rincipalmente nel fargli sottoscrivere una copia commissione 
per 5 Kg. di polvere di marmo a L. 300-400 il Kg.; sulla quale successivamente 
aggiungeva, altro ordinativo ( 440 Kg. di �catrame corrts1pondenti 
a due barili per un impO'rto di L. 323.150). 
Con la recidiva specifica. In Parma il 24 giugno 1970. 

A dibattimento l'impu.tato negava l'addeibito, asrsiumendo di aver 
trascritto nel contratto d'ordine la volont� contrattuale del Bragazzi.. ma 
il Pretore di Parma, :con sentenza 14 ottobre 1971, affermava la colpevolezza 
del Forneris, e lo condannava, con la contestata recidiva, alla 
pena di mesi sette di o:-eclusione e L. 70.000 di multa (p.b. me:s:i sei e 

L. 60.000 pi� 1/6 per la recidiva). Egli riteneva provata l'a�cicusa dalla 
conferma della denuncia da parte di chi non aveva altro motivo per 
rivolgersi alla giustizia; dai documenti in atti, dai quali risultava che la 
merce non ordinata era stata .posta a disposoizione della ditta fornitdce 
subito dopo il ricevimento; dalla successione de�gli eventi, che confer

, PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

mavano come ,le paTrti foS1Sero venute in coit1ta:tto, ;per chiari:rie l'1equivoco, 
tra 1'8 luglio 1970, data di S!Pedizione della merce, e .il 9 novembre 1970, 
diata di emissione della tratta; ed anche dalJa de1Posizione del teisrt::e Musia:
ri, che era stato vittima di un eguale raggiro ad opera di un ra'Prp!resentante 
di altra ditta. 

Contro tale ,p1ronuncia 'P!roponeva a'Ppello l'imputato, deducendo tra 
l'altro: 1) �che doveva essere assolto per non aver commesiso il fatto, 
in quanto; la denuncia era solo un espediente del Bragaz.zi, per otteneil."e 
la risoluzione del contratto, tanto che la steisisa era di ,c�irica 5 mes1i successiva 
al ricevimento dei due fusti di Frigokraft, tale materiale era 
utile al detto impiresario edile, e l'ordine era stato iredatto in modo da 
rendere impossibHe quafaiasi 1i!nte1rpolazione; 2) che nel fatto poteva 
ravviisarsi, tutt'al pi�, un tentativo dli truffa, avendo il Bragazzi ritirato 
la merce, ma nulla co!r!risposto; 3) che andava 1diisposta la rinnovazione 
del dibattimento 'Per acquisire l'originale atto di commiissione. 

Disposta la parziale !rinnovazione del di.battimento e acquisito l'originale 
o'rdinativo, il Tribunale di Parma fissava per 1'8 giugno 1973 la 
nuova uruenza, nella quale l'imputato rimaneva 1�ontumace e il B!ragazzi 
precisava che la commisiSione, di cui prendeva visione, quando era iSltata 
da lui sottoscritta, pTesentava ,sulle ultime righe, dorpo uno � 1s1caTabocchio 
., di interlineatura, l'ordinativo di 5 Kg. di Friigokraft, 'senza l'aggiunta 
� gratis-omaggio �, e non conteneva, 1sul tprimo Tigo, a1cuna scrittura. 


Con sentenza 8 giugno 1973 detto 'Driibunale concedeva al Forneris 
le attenuanti generiche riduceva la pena a mesi quattro e giorni 5 di 
reclusione e L. 25.000 di multa (p.b mesi 6 e L. 30.000, rtdotta di 1/3 
per le attenuanti generiche e aumentata di giorni 5 e L. 5.000 ;pe!r la 
rec�idiva) e confermava nel �resto la decisione impugnata. 

Ha ricorso l'imputato. 

Con il primo mezzo il ricorrente deduce la nullit� della sentenza 
per violazione degli a�rtt. 524 nn. 1 e 3, 475 n. 3 e 479 c.p.p. in re1lazione 
all'art. 640 c.p. Egli assume che la sentenza difetta di motivazione, in 
quanto il Tribunale ha disatteso la tesi della conformit� della cormmissione 
alla volont� �Contrattuale d!el Bra~azzi.. is1enza tener conrbo: 1) che 
nella raccomandata del 13 luglio 1970 � segnalata unicamente l'erroneit� 
della fornitura, mentre in quella del 29 1succe:ssivo si rparla anche 
di due carrette per muratori, che l'affermazione del Bragazzi del1a inutilit� 
del materiale impeil"J:lleabilizzante nell'edilizia uTta contro il buon 
senso e la logica; e che i due ti;pi di scrittUII'a rilevati nel testo del contratto 
non sono tra loro 'Contrastanti, dato cihe �la iscritta pi� bas1sa � 
doveva evidenziare che solo 5 Kg. erano graits. 

La �censura non � fondata. ContraTiamente a quanto a1s1sume il ricorrente, 
il Tribunale ha preso specifkamente in esiame anche i punti .sopra 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

272 

elencati per confermare la 1co]pevolezza 1d!ell'a!P1Pellante; ha o:sservato, che 
la divergenza tra le due raccomandate iriguardava un particolare insi~
i:f�icarute, e 'precisamente l'o:r:dinaitivo di due cazzette per mwratori, 
mentre nelle due lettere si ribadiva che la meree ,S!lJedita non era stata 
mai ordinata, che la credibilit� idel Bragazzi non veniva meno per aver 
egli sostenuto che l'impermeabilizzazione non i.serve nell'ed!ilizia, avendo 
~on ci� soltanto inteso di!I'e che egli non era solito :farne uso; e che 
l'originale del �contratto era stato effettivamente modIBcato do1po la sottoscrizione, 
come si desumeva dal fatto che l'ord'ine � 2 fusti F1rigokcraft 
liquido e denso idi Kg. 200 ciascuno a L. 6�90 il Kg. � era stato vergato 
-a dlilfferemia delle altre parti -1con scrittura �legata e vicina, per 
la necessit� di contenedo nel ,solo !l'igo 1dbloi.samente lasciato Ubero �. 
Ha inoltre 1considerato: che l'accusa rivolta all'llnjprenditore di aver.fatto 
rric011so alla denuncia per ottenere la risoluzione d!el ,contratto era del 
tutto gratuita; ohe nessun :ritardo poteva ravvisaJ:tsi nella denuncia del 
Bragazzi, dato �che lo stesso aveva segnalato alla d!itta fornitri1ce, dopo 
soli 15 giorni d!al ricevimento della merce, con lettera raiccomandata a 
mezzo'''del prO!P!rio legale, di non aver ordinato i due fusti inviatigli, ed 
era rtcoTso al giudice penale solo quando, per l'em:iJSsiione della tratta, si 
era reso 1conto dell'inganno e della reiezione delle 1sue giuste proteste; 

-a differenza d'el1e aiLtre par:ti -con scrittura � 1egaita e vicina, per 
5 Kg. di merce e 1che un !P'rocacciatore a proivvigione si :fosse accontetato 
di un cos� esiguo ordinativo, in quanto il !P'I'imO aveva voluto Ub~rarsi 
dalle insistenti pressioni del rprocacciatore, e quest'ultimo era riuscito a 
procural'!si un ordinativo 1cihe �gli consentiva di alterarlo. 

Il Tribunale, pertanto, ha motivato adeguatamente e logicamente la 
propria decisione per quanto attiene alla 1colpevolezza dell'imputato; 
mentre costui, inamm1ssibilmente censura -e �con rilievi meramente 
marginali -l'apprezzamento delle ;prove. 

Con il .secondo mezzo il ricol'lrente denuncia la nullit� della sen


tenza per violazione dell'art. 524 nn. 1 e 3 C.iPi.ip. in relazione agili aT1tt. 56 

e 640 c.,p. Egi1i sostiene che ermneamenite il T11i:buna1le ha l'lespinto la tesi 

da lui ;prospettata in linea subol'ldinata con i motivi di arru>ello, secondo 

la qua'le nel fatito contestato, avendo il Bragazzi ll'itiraito la mEll'lce ma 

nulla c011risposto, andava ravvisata una truffa tentata e non una truffa 

consumata. 

Viene cos� ril?1roposto il tema del momento consumativo della truffa, 

e prec1samente il contraisto tra due tesi: quella secondo cui il delitto di 

truffa �si 1consuma nel momento in 1cui il 1soggetto 1P1assivo assume, per 

effetto di artifizi e rraggtri, l'obbJ.tgazione, 1e l'altra, 1che non rittene suffi-� 

ciente la isola circolazione giuridka dei beni, ma dc:hiede la loro cwcola


zione economica, e quindi 1l'esiis.tenza di un danno concreto ed effettivo 

del ipatrim.onio. 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

Tale questione ha gi� formato oggetto di esame da .parte di queste. 
Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, con la sentenzia 22 marzo 
1969, n. 2, �condividendo la seconda tesi, hanno ll'itenuto che � il reato 
di truffa si rperfeziona soltanto .con l'effettivo �Conseguimento del bene 
economico o di altro bene �che sia idoneo ad unia vaJiutazione patrdmoniale, 
con la definirtiva rpierdi.ta di esso da iparrte del 1sogigetrto rpas1sivo �. 
E non vi � motivo per andare in .dliverso avviso. 

La truffa � un reato contro il rpiatrimonio, e non rpi� -come era 
sotto il �Codice Zanardelli -un :reato �contro la IPII'Opriet�; e per patrimonio, 
mutuando il �concetto dal diritto civile, pu� ben intenderrsi, con 
linguaggio tecnico-giuridico, un comple�EISO idi diritti, valutabili in danaro, 
che va oltre la �Concezione materialistica, che identifica il patrimonio 
�con le .cose. Ma tale nozione amrpia e unita�ria, pll'oprio ipell' la 
pluralit� dei dill'iitt1i di cui si compone e in cui si scinde, non viene snaturata 
quando, nel diritto penale, il patrimonio � fatto oggetto di tutela 
in relazione alle sue componenti ~ sotto diversi iprofili. La tutela, come 
precisato nella Relazione Minisrteriale, �ricompll'enidle � la propriet� e ogni 
altro diritto reale, il .posisesso di fatto 1serparato dalla propriet�, ed anche 
in taluni casi, i diritti di obbligazione �; e il codice, nel titolo XNI, specifica 
dellia sua necessaria concretezza, l'oggetto della tutela nelle sin~ 
gole previsioni delittuose. Lo 1stes1so, per esempio, rfohiede, per la ;perfezione 
del reato �Consumato; nel furto e nella rapina, l'iimrpos1sessamento 
effettiV'O delal cosa mobilie altrui mediante :sortrtrazione al detentore; neHa 
circonvenzione di pers:one incapaci, la isola induzione a �comp~ere un 
atto che importi un quals:iasi effetto .giuridico dannoso rper il d11convenuto, 
prescindendo dalla concreta realizzazione dell'obbligazione da rparte 
del co1p1evole; e, cosi pure, nell'u1sura e nella frode in emigrazione, la 
me.ra promessa di danaro o di altra utilit�. 

Nella truffa con l'art. 640 il legi1slatore rtchiede il conseguimento dli 
un ingiusto pll'ofitto con altrui danno, e l'effettuato raffronto chiaT1sce 
il pensiero del legislatore stes1so -�Che il testo della norma non tradisce 
-secondo il quale nella triuffa.111 danno deve ave11e contenuto �economico 
e deve consisitere rper il soggetto passivo in una lesione dlel bene tutelato, 
concreta �e definitiva, e non soltanto .potenziale. La truffa � reato. di 
danno e non di pericolo, e si Tea.Uzza �con la oi111colazion1e economica e non 
soltanto giuridka dei beni. Del re�sto, 1se il Teo tende, mediante artifizi e 
raggiri, con una truffa contrattuale, a pirocurarsri indebitamente, con 
altrui danni, merci, danaro o altra utilit�, la �CaT~dta obbligazione, non 
rappresenta per lui che un m-omento dell'iter crilmints diretto� al conseguimento 
dell'evento. Quella carpita obbligazione �costituisce gi� un risultato 
dell'attiv�it� svolta, dimos:tratasi idonea e diretta in modo univoco 
alla realizzazione del fine pTopostosi, ma � ancora un tra1guaa:do intermedio, 
non la meta finale; l'obbligazione non � il danaro o l'altro bene 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� 

economico voliu:to. Il profitto, quello sperato, pu� an1coria non vernir realizzato 
dail isoggetto attivo, �cosi come il daillilo e:ll:fettivo pu� ancora venir 
evitato dal soggetto .passivo, ottenendo, rper esempio, l'annullamento del 
contratto rper vizio del consenso. Pertanto, ai sensi dell'art. 640 ,c.:p., in 
tutte quelle situazioni in ,cui il soggetto passivo assume, �per incidenza 
di artifizi o raggiri, il'obbligazione della dazione di uin bene econorrnico, 
ma questo non perviene, con �Correlativo di lui danno, nella materiale 
disponibilit� delil'agenite, �sii verte nella figura del �I'eato di truffa tentata 
e non in quelal di trurffa consumata. 

Il T,ribunale ha respinto la tesi 1subordinata dell'appellante, a.ccettando, 
senza alcuna approfondita disamina, la tesi 1contraria. 

Ha infatti, osservato: � N� rtcorre la figura del tentatiivo, pel'ch� non 
ha rilievo la �Circostanza �che il Bragazzi non abbia corrisposto il prez.zo, 
in �quanto il danno si � realizzato col rilascio di una ,scrittura avente 
effetti legali. Questa costituiva titolo rper la Kraft 1,)er ottenere il pagamento, 
e conseguentemente per il Fornaris per lucrare la :Provvigione �. 

Per quanto, invece, � .stato ,sopra dimostrato, avendo il Fotne�I'is, 
con le modalit� accertate dai giudici di merito -e che rimangono confermate 
con il rigetto del primo motivo -fraudolentemente car;pito 
all'imprenditore edile Bragazzi Walter una Ol'dinazione di merce, redatta 
su un �copia-commissioni in modio tale da ,consentirgliene la successiva 
alterazione, ma non avendo egli tratto dall'obbligazione lo sperato profitto, 
,consistente nel lucro della relativa provvigione, e avendo il Bragazzi 
evitato un effettivo danno economko, contestando il contenuto della 
esibitagli..scrittura, rifiutando ogni pagamento e invalidando praticamente, 
con la denuncia, la obbligazione, il reato in esame deve essere giuridicamente 
qualificato truffa tentata. -(Omissis). 


PARTE SECONDA 



.. 



LEGISLAZIONE 


., 


I -NORME DICHiIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codic:e penale, art. 503, neLla pwte in oui pultJ.�iSIC,e aillChe lo sciopero 
politico ohe non sia diretto a ,sovverUre l'ordinamento cost1tuzionale 
ovvero ad 1mpedire o ostacoLa,r.e iJ. 'libero esercizio dei poteri 
legittimi nei qualli si esprime la sovranit� po1polare. 

Sentenza 27 dkembre 1974, n. 290, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 

c:odic:e penale, art. 546, nella parte in cui non prevede che la gravidanza 
possa venir interrotta quando 'l'uJrteriore gestazion,e implichi 
danno, o pericolo �grave, medkaLmente accertato nei sensi di cui in 
motivazione e non altr1menti evitabile, per la salute rdelLa madre. 

Sentenza 18 febbraio 1�975, n. 27, G. U. 2,6 febbraio 197,5, n. 5'5. 

c:odic:e di procedura penale, art. 152, sec:ondo c:omma, nella parte in 
cui non comprende tra J,e ipotesi in cui M ghJdice, ad istruttoria ultimata, 
deve pronuncia>re 1sentenza di rprosciogl1mento nel merito anzich� 
declaratoria di estinzione del 1reato per amnistia, anche l'ipotesi 
in cui manchi del tutto fa prova che l'imputato abbia commesso il 
reato stesso. 

Sentenza l6 'gennaio 1'97�5, n. 5, G. U. 2.2 gennaio 197�5, n. 21. 

t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo c:omma, nelila 1parte in cui 
riduce di 1un quall'to lla pensione rda 'corrispondersi alla mogilie �e alla 
prnle dei dipendenti pubbHci che hanno pe1dtito ill diritto a percepirla 
direttamente. 
Sentenza 5 febbraio 1975, n. 24, G. U. 1,2 febbraio 1975, n. 41. 

legge 1 O agosto 1950, n. 648, art. 63, primo c:omma, limiitatamente 
aUa parte in cui 1suboll1dina il diritto alla p'ensione indiretta di guerra 
dei figli �e deJ.'le fi,glie ma1ggio(l".en:ni 'comunque inabili a qualsiasi proficuo 
llavoro alla 'condi~one 1che siano divenuti tali.i prima di aver ra1ggiunto 
lla ma1ggiore et� oppure rprima dena data di 1cessazione del diritto 
del genitoire. 

Sentenza 215 febbraio 19715, n. 37, G. U. ,z6 :liebbraio 1,97,5, n. 5,5. 

legge �10 agosto 1950, n. 648, art. 77, limitaitamente ail!la parte in cui 
subordi:na ii! diritto aUa pensione indiretta di 1guevra dei fratelli e 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sorelle maggiorenni comunque inabili a qua1siasi proficuo lavoro alla 
condizione ohe l'inabHit� isussrsta alla data deJ. decesso del militare 

o del dvile o �che divengano inabili anche dopo tale data ma prima 
di .r:aggiungere la maggiore et� o prima del ,giorno dail quale dovrebbe 
devolversi in loro favore la ipensione gi� liquidata: al padre o alla 
mad:re. 
Sentenza 25 febbraio 1975, n. 36, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. 

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, neilila parte in cui Hmita il 
diritto alla pensione di riversibilit� ai superstiti (vedova ed orfani) 
del capo della famiglia aziendale, .es1c1ludendolo per i superstiti degli 
altri eventuali componenti della famiglia 1stessa. 

Sentenza 25 febbraio� 1975, n. 33, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106, primo c:omma, neHa pa�rte in 
cui prevede la taissabtlit� delle plusvalenze e :sopravvenienze attive 
di enti ta:ssabili in base a bilancio ma non ese:t'lcenti attivit� commeDciaU. 
Sentenza 25 febbraio 1975, n. 312, G. U. 2�6 febbraio 1975, n. 55. 

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo c:omma, ilimitatamente alla 
parte in cui subordina il diritto alila pensione indiretta di .guerra dei 
figli �e deHe figlie maggiorenni o comunque inabiU a qualsiasi <proficuo 
lavoro �alla 1condizione �che siano divenuti taili pr~ma di aver raggiunto 
la maggiore et� oppure prima deilla data di cessazione del diritto del 
genitore. 

Sentenza 2�5 febbraio 1975, n. 37, G. U. 216 febbraio 1975, n. 55. 

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 75, limitatamente alla parte in 1cui 
subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle 
ma.ggiorenni �comunque inabHi a qua�l:siasi proficuo lavoro alla 
condizione �che l'inabilit� susststa alla data del decesso de1l militare o 
del dvile o �che divengano inabHi anche dopo tale data ma prima di 
raggiungere 1a maggiore et� o prima del giorno dal quale dovrebbe 
devolversi i!l1 foro fa'V'Ore la pensione 1gi� .Uqutdata al padre o aHa 
madre. 

Sentenza 2.5 febbraio 1975, n. 36, G. U. 2,5 febbraio 1975, n. 55. 

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, ultimo c:omma. 

Sentenza 27 dtcembre 1974, n. 2184, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 

legge reg. sic:. 31 marzo 197.2, n. 19, art. 9, nono c:omma. 

Sentenza 27 'dicembre 1974, n. 284, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

II -QUESTIONI DLCHIARATE NON FONDATE 

Codice civile, art. ~ 052 (artt. 3 e 44 delila Costituzione). 

Sentenza 16 gennaio 197,5, n. 9, G. U. 22 ,gennaio 197,5, :n. 21. 

codice civile, art. 131 O, primo comma, nella parte in cui dispone che 
gli atti con i quali il �creditore intel'lrompe la 1presc>rizione contro uno 
dei debitori in solido hanno effetto rigual'do a1gli .altri debitori anche 
se questi ultimi non ,siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei 
detti aitti interruttivi (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, 
deHa Costituzione). 

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 8, G. U. 2.2 gennaio 1975, n. 21. 

codice civile, art. 190'1 (a�rH. 41 e 3 della Costituzione). 
Sentenza 5 febbraio 1975, :n. 18, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. 


codice penale, art. 313, terzo comma (artt. 3 e 9�5 della Costituzione). 
Sentenza 16 gennaio 1975, n. 7, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. 

codice penale, artt. 42�8, primo comma, e 423, primo comma (artt. 3, 
primo comma, e 24, 1secondo comma, delila Costituzione). 

Sentenza 27 dicembre 1974, :n. 2'8�6, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 

codice di procedura penale, artt. 141 e 231 (artt. 3, 24 e 109 della 
Costituzione). 

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 300, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 

codice di procedura penale, art. 666, primo comma, ne1la parte in cui 
.attribuisce la competenza iper il procedimento di estradizione alla sezione 
istruttoria de1la corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato 
o H condannato (art. 25, prtmo comma, della Costituzione). 

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 6, G. U. 2.2 gennaio 1975, n. 21. 

legge. 20 marzo 1865, 11. 2248, allegato E, art. 6 (artt. 113, 3 e 24 deHa 
Costituzione). 

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 

t.u. 24 agosto 1877, n. 40.21, art. 53, primo comma (artt. 113, 3 e 24 
della Costituzione). 
Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 

d.I. 9 luglio 1926, n. 1331, art. 1 (artt. 13 e 18 deHa Costituzione). 
Sentenza 5 febbraio 1975, n. 20, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, primo comma (artt. 113, 3 
e 24 della Costituzione). 
Sentenza 27 dicembre 1,974, n. 2�87, G. U. 3 gennaio 197�5, n. 3. 

d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 22, terzo comma, e 29, terzo comma. 
Sentenza 27 dicembre 1'974, n. 2187, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, lett~ra a (art. 3 della Costituzione). 


�Sentenza 25 febbraio 1197�5, n. 3�5, G. U. 2.6 febbraio 1975, n. 55. 
legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 7 (adt. 3 e 47, secondo comma, 
della Costituzione)�. 

Sentenza 215 febbraio 1'975, n. 219, G. U. 2�6 febbraio 1975, n. 55. 

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, secondo comma (a�rt. 3 della 
Costituzione). 

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 313, G. U. 216 febbraio 1975, n. 5�5. 

legge 15 febbraio 1958; n. 46, artt. 11, secondo comma, e 19 (artt. 3, 
29, primo ccimma, 31, prtmo comma, e 3.S deHa Costituzione). 

Sentenza lo6 gennaio 1975, n. 3, G. U. 22 gennaio 197�5, n. 21. 

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83, sesto comma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 16 1gennaio 1975, n. 1, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. 

legge 13 giugno 1961, n. 528, artt. 2 e 3 (art. 42 della Costituzione). 
Sentenza 5 f.ebbraio 197�5, n. 17, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. 

legge 22 novembre 19�62, n. 1646, art. 6, secondo comma (artt. 3, 29, 
primo comma, 311, 1Primo �comma, 3�6, primo comma, e 3�8 de11.a Costituzione). 


Sentenza 1'6 gennaio 197�5, n. 3, G. U. 22 gennaio 11975, n. 21. 

legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 5 (a.rtt. 3 e 37 deHa Costituzione). 
Sentenza 25 febbraio 1H7�5, n . .3�5, G. U. 216 f.ebbraio 1975, n. 55. 

legge 23 febbrai�o 1967, n. 104, artt. 2, terzo comma, e 3 (art. 3 della 
Costituzione). 

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 17, G. U. 12 febbraio 197,5, n. 41. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 25, quarto comma (artt. 38, primo 
comma, e 3 della Costituzione). 
Sentenza 5 febbraio 197�5, n. 22, G. U. 12 febbraio 1,975, n. 41. 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della C01Stituzione). 
Sentenza 25 febbraio 197�5, n. 33, G. U. 2�6 febbraio 1'975, n. 55. 

legge 30 apri�le 1969, n. 153, art. 27, lettera a (artt. 2, 3, 18, 39, 97 
e 99 della Costituzione). 

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 15, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. 

legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1 (art. 3, primo comma, deHa 
Costituzione). 
Sentenza 25 febbraio 1975, n. 29, G. U. 2�6 febbraio 197�5, n. 55. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (art. 3 delola Costituzione). 
Sentenza 5 febbraio 19715, n. 19, G. U. 12 febbraio 1.975, n. 41. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (aTt.t. 41 e 3 della Cositituzione). 
Sentenza 5 febbraio 1975, n. 18, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. 

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 3, ultimo comma (artt. 2, 3, 18, 39, 
97 e 99 della Costituzione). 
\ 

Sentenza 5 :liebbraio 1975, n. 15, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. 

legge 20 maggio 1910, n. 300, art. 5, secondo comma (M't. 3, prLmo e 
secondo comma, defila Costituzione). 
:Sentenza 5 febbraio 1'9715, n. 23, G. U. 112 febbraio 1975, n. 41. 

legge 11 dicembre 19�7'1, n. 1115, art. unico (art. 42, secondo e terzo 
comma, della Costirtuzione). 

Sentenza 25 febbraio 197�5, n. 30, G. U. 216 febbraio 1975, n. 55. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 5. 
Sentenza 27 di!cembre 1974, n. 2�98, G. U. 3 gen~aio 1975, n. 3. 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 3, prim�o comma (artt. 316 e 43 
dello Statuto speciale per la Regione si!cmana). 
Sentenza 5 febbraio 1975, n. 14, G. U. 12 febbraio 19715, n. 41. 


. 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

HI -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civile, art. 45, primo comma (artt. 3, 29 c.pv. e 24 della Costituzione). 


Tribunale di Roma, ordinanza 8 ottobre 1974, G. U. 22 gennaio 
1975, n. 21. 

codice civile, artt. 2152, terzo comma, 281 e 284, n. 2 (artt. 3, primo 
comma, e 30, terzo comma, della Costituzione). 

T.dbunale di Sanremo, ordinanza � 16 novembre 1973, G. U. l9 
febbraio 1�9715, n. 48. 

codice civile, artt. 278 e 252 (artt. 2, .2�4, 29, secondo comma, 30, 
terzo ieomma, della Costituzione). 

Tribunale di Ortstano, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 2:6 febbraio 
1975, n. 5�5. 

codice civHe, art. 842, primo comma (artt. 41, 2, 3, 9 e 33 deHa Costituzione). 


Pretore di Civitanova Ma�rohe, ordinanza 6 novemb['e 1974, G. U. 
12 febbraio 1975, n. 41. 

� codice civile, art. 1886 (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). 


Corte di ieasisazione, sezione lavoro, ordinanza 19 giugno 1974, 

G. U. 3 gennaio 197�5, n. 3. 
codice civile, art. 1895 (art. 38 della Costituzione). 
P.r-etore di Asti, ordinanza 9 ottobre 1974, G. U. 2.6 febbraio 1975, 


n. 515. 
codice civile, art. 2113 '(artt. 3, 24, 35, primo comma, 3�8, secondo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Ciri!�, ordinanza 28 maggio 1974, G. U. 29 gennaio 1975, 

n. 28. 
codice civile, art. 2946 (artt. 3 e 3�6, dena Costituzione). 

Corte di appello di Naipoili, sezione diistaicrc.ata di Salerno, ordinanza 
19 febbraio 1974, G. U. l9 febbraio 1975, n. 48. 

codice civile, art. 2�946 (artt. 3, secondo comma, 3�5, primo comma, 
e 36, pcr:-imo comma, deHa Costituzione). 
P�retore di Orvieto, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 2:9 gennaio 
1975, n. 2�8. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

codice di pl'ocedura civHe, art. 409 (ar:t. 3, primo comma, della Costituzione). 


Tribunale di Naipoli, oroinanza 22 ottobre 1974, G. U. 216 febbraio 
1975, n. 515. 

codice di .procedura civile, artt. 414 e 416, secondo e terzo comma 
(artt. 3 e 24 deUa Costituzione). 

Pretore di Sanr.em.o, ordinanza i.a ottobr�e 1974, G. U. 22 gennaio 
1975, n. 21. 

codice di procedura civile, art. 416, terzo comma (artt. 3 e 24 del!la 
Costituzione). 

Tribunale di Udine, ordinanza 25 settembre 1'974, G. U. 115 gennaio 
197�5, n. 14. 

codice di procedura civHe, art. 420, primo comma, ultima parte e quinto 
comma (art. 24, secondo comma, del!la Costituzione). 

Pretore di Alba, ordinanza 215 lugJ.io 1974, G. U. 15 gennaio 1975, 

n. 14. 
codice di procedura civiile, art. 545, quarto c�omma (a(l"tt. 3, primo 
comma, e 3�6, primo comma, delila Costituzione). 

Pretore di Montegiol'lgio, ordinanza 1'8 ottobre 1974, G. U. 19 febbraio 
1975, n. 48. 

codice di procedura civile, art. 65.1 (artt. 24, primo comma, e 3, 
primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Latina, ovdinanza 27 novembre 1974, G. U. 26_ febbraio 
1975, n. 55. 

codice penale, art+. 57 e 595 (art. 3 della Costituzione). 

P1retore di Roma, ordinanza 24 sett<embre 1974, G. U. 8 gennaio 
1.975, n. 7. 

codice pena�le, art. 62, n. 6 (artt. 3 e 24 della Cos.tituz.ione). 

Pretore di Frosinone, 011dinanza 8 ottobre 1'974, G. U. 3 gennaio 
1975, n. 3. 

codice penale, art. 81, cpv. (ar:t. 3 crpv. della Costituzione). 

Pr�etor1e di Roma, 011dinanza 12 no;yembre 11974, G. U. 216 febbraio 
1975, n. 5�5. 

P.retor�e di Ottaviano, ordililanza 1'3 novembre 1974, G. U. 219 gennaio 
1975, n. 28. 


8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice pena,le, art. 169, quarto comma (a,rt. 3 della C~stituzione). (. 

j

Tuibunale iper i minorenni di Ancona, ordinanze 6 settemme 1974 
(tr.e), G. U. 29 gennaio 19715, n. 28 e 19 febbraio 1975, n. 48. 


I 

codice pena�le, art. 176 (artt. 3, secondo comma, e 27, te�rzo 1comma, 
detlla Costituzione). 

I 

Giudtc.e di sorvegiliama del tribunaile di Bolzano, ol'dinanza 14 

I

settembr.e 197,4, G. U. 19 febbraio 19715, n. 48. 

I

codice penale, art. 176, primo comma (alt't. 3, primo comma, deLla 
Costituzione). 

Giudice di sorveglianza del tribunale di Nuoro, ordinanza 27 no


I 

vembre 1974, G. U. 26 febbraio 1'975, n. 55. 

I

codice penale, art. 176, p.p. e cpv. (arlt. 3, p.ip. e 27, terzo comma, �~ 

I 
~

della Costituzione). i: 

Giudice di sorveglianza del tribunale di Ori!stano, oiidinanza 17 
ottobre 1974, G. U. rn .gennaio 1'975, n. 14. 

I 

codice penale, artt. 222 e 204, secondo comma (a11tt. 3, 13, 27 e 32, 
terzo comma, de11a Costituzione). 

I

Gi�udice istruttove del tribunale �di Forli, 011di:nanza 2 ottobre 1974, 

G. U. 3 .g,ernnaio 11975, r�. 3. 
Ili 

codice di procedura penale, art. 43, primo e secondo comma (art. 2�5 
delJ.a Costituzione). I' 

Cor.te di� cassazione,� ordinanza 17 maggio 1974, G. U. 8 geanaio 
1975, 11. 7. I! 

ili 
�

codice di procedura �penale, art. 70 (art. 2�5 della Costituzione). 

ili 

Tribunale di Catanzaro, ordinanza 11 novembre 1974, G. U. 19 @. 
febbraio 19715, n. 48. 

I 

codice di procedura penale, �art. 108, primo comma (art. 3 della Costituzione). 


I

p,retore di Sora, ordiin.anza 14 ottobre 1974, G. U. 12 febbraio 1975, 

n. 41. 
I 

f:~ 

codice di procedura penale, art. 170 � (art. 24, secondo comma, della i:: 
Costituzione). t,, 
f

Corte d'a[ppello di Roma, ol'dinanza 13 marz.o 1974, G. U: 216 febbraio 
1975, n. 5�5. 

I 

:il 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

codice di p.rocedura pena�le, art. 226-ter (art. 2.5, primo comma, della 
Costituzione). 

Prl'etore di Ferrara, ordinanza 1'8 giugno 1974, G. U. 3 gennaio 
1975, n. 3. 

c�odice d�i procedura penale, artt, 226�ter e quater (artt. 108 cpv., 109 
e 112 della Costituzione). 

Pretore di' Patern�, ordinanza 19 ottobre 1974, G. U. 19 febbraio 
1975, n. 48. 

codice di procedura penale, artt. 263�bis, 2'72�bis e 304-quater 'cartt. 24 
cpv. e 111 opv., della Coistituzione). 

Giudtce istruttore dei! tdbU1I1a1le di Torino, ordinanza 1� giuigno 
1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. 

codice di procedura penale, artt. 304, 304�bis, 304-ter, 304~quater (artt. 3 
e 24, secondo comma, delila Costituzione). 

Giudke istruttooce del tribunale di Montepulciano, 011.idinanza 8 gennaio 
1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 

codice di procedura penale, artt. 502 e 503 (art. 24, secondo comma, 
della Coistituzione). 

Tribunale di Milano, ordinanza 24 settembre 1�974, G. U. 15 gennaio 
1975, n. 14. 

codice di procedura penale, ort. 630, secondo comma (arit. 2�4, secondo 
comma, deHa Costituzione). 

T;ribunaile di Civitavecchia, ordinanza 11 dicembre 1974, G. U. 26 
febbraio 19715, n. 5�5. 

, cod�ice d'ella navigazione, art+. 591 �598 e 603 (all't. 3, primo comma, 
della Co1stiituzione). 

P.retor.e di AugUJsta, 011dinanze 18 maigigio 1974 (due), G. U. 3 gennaio 
1975, n. 3. 

codice penale militare di pace, art. 27, prim�o comma (artt. 2, 3, primo 
comma, e 214, primo comma, della Costituzione).. 

Tribuina11e militare te11ritoociale di Padova, 011dinanza 11 dicembre 
1974, G. U. l9 febbraio 1975, n. 48. 

legge 14 febbraio 1'904, n. 36, art. 2 (art. 24 deihla Costituzione). 

Tribunale di Livorno, ordinanza 31 Luglio 1974, G. U. 3 gennaio 
1975, n. 3. 


10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 1O, terzo comma (artt. 3 e 29 della 
Cost1tuzione). 

Tribunale di Fir.enze, ordinanza 17 ottobre 1974, G. U. 15 gennaio 
1975, n. 14. 

d.l.lgt. 23 ag�osto 1917, n. 1450, art. 17 (artt. 3, primo comma, e 24, 
secondo comma, della Costituzione). 

T�rihunale di Cremona, ordinanza 2�6 aprHe 1974, G. U. 19 febbraio 
1975, n. 48. 

d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, art. 12 (artt. 3 e 42 della Costituzione). 


Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 21 marzo 1974, 

G. U. 3 gennaio 19715, n. 3. 
r.d. 30 dicembre 19123, n. 3270, art. 45, quinto comma (artt. 3 e 24 
della Costituzione). 
Corte di aippe11lo di Bologna, oridinanz.a 1� febbraio 1974, G. U. 
8 gennaio 197�5, n. 14. 

t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29, primo comma, n. 1 (art. 3 de~la 
Costituzione). 
Consigli� di Stato, quarta sezione, oridin.anza 15 gtugno 1974, 

G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 
leg9e 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione). 

Corte di cas1sazione, oridtnanze 28 gennaio 1974, 15 febbraio 1974, 
8 marzo 1974 (G. U. 12 febbraio 1975, n. 41), i.a ma�rzo 1974, 21 ma�rzo 
1974 e 2�4 ma.gigio 1974 (G. U. 26 febbraio 1975, n. 515). 

Tribuna�l.e di Orema, ordinanza 10 maggio 1974, G. U. 12 febbraio 
1975, n. 41. 

Corte di a1ppello di Bari, oridinanza 11 novembre 1974, G. U. 19 
febbraio 1975, n. 48.

. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 1148, ali. A, artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, 
quarto comma (artt. 3, 3�5 e 36 della Costituzione). 
Corte di cassazione, sezione favoro, ordinanza 30 .aprile 1974, 

G. U. 8 .ge�nnaio 1975, n. 7. 
Giudice del �lavoro del trtbunale di Catania, oridinanz.a 11 ottobre 
1974, G. U. 8 g.ennaio 1975, n. 7. 

legge 8 gennaio 1931, n. 234, art. 4 (artt. 21 �e 43 de11a Costituzione). 

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 22 gennaio 
1975, n. 21. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

r.d. 1 B giugno 1931, n. 773, art. Hl, primo e terzo comma (artt. 17, 
terzo comma, e 21 deHa Costituzione). 
Tribunale di Pistoia, ordinanza 22 ottobre 1974, G. U. 8 gennaio 
1975, n. 7. 

t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 
(art. 3 della Costituzione). 
Constgilio di Stato, quarta sezione, ordinanza 15 giugno 1974, 

G. U. 3 g.ennaio 1975, n. 3 . 
. r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 21, primo e secondo comma (a,rtt. 13, 
secondo comma, 24, secol1ido comma, 27, terzo 1comrna, 102, primo 
comma, �e 111, primo e secondo comma, della Costituzione). 

GhJJdiice di so,rveglianza de'l tribunale per i minorenni di Ancona, 
ordinanza 16 1settembre 1974, G. U. 2.2 gennaio 197,5, n. 21. 

r.d. 5 giugno 193<9, n. 1016, art. 8, quinto comma (art. 3 de1Lla Costituzim1,
e). 
Pretore di Lsola della Scala, ovdinanza 11 orttobre 1974, G. U. 
19 febbraio 1975, n. 48. 

d.m. 3 luglio 1940, art. _16 (art. 24 delfa Costituzione). 
Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 
26 febbraio 19715, n. 55. 

legge 9 dicembre 1941, n. 1883, art. 3 (a,rt. 3 della Costituzione). 

Tribuna.le di Sondrio, ordinanza 15 novembre 1974, G. U. 29 gennaio 
1975, n. 28. 

legge 19 gennaio 1942, n. 23, art. 2 (artrt. 3, primo comma, .e 30, 
terzo comma, della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ovdinanza 24 settembre 1974, G. U. 22 gennaio 
1975, n. 21. 

leg9e 17 luglio 1942, n. 907 (avtt. 41 e 43 della Costituzione). 

Tribunale di Sondrio, ordinanza 15 novembre 1974, G. U. 29 gennaio 
1975, n. 28. 

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della 
Costituzione). 

Tribunale di Salemi, ordinanze 18 gennaio 1974 (tre), G. U. 12 
febbraio 1975, n. 41. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Corte di aippeHo di Catanzaro, ordinanza 13 febbraio 1974, G. U. 
3 gennaio 1974, n. 3. 

Corte di ,cassazione, ovdinanze 21 febbraio 1974 (G. U. 26 febbraio 
197�5, n. 55), 8 ma,rzo 1974 (G. U. 112 febbraio. 1975, rn. 41), 18 
marzo 1974, 21 marzo 1974 (G. U. 26 febbraio 19715, n. 55), 10 maggio 
1974 (G. U. 1'2 febbraio 1975, n. 41), e 214 ma1ggio 1974 (G. U. 
26 febbraio 1975, n. 55). 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9, l2, 13 e 21 (art. 3 della Costituzione). 


Pretore di Roma, ordinanza 24 'settembre 1974, G. U. 8 gennaio 
1975, n. 7. 

legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, lettera b (art. 3 de1la Costituzione). 


Giudke del ilavoro del tribunatle di Novara, ordirnanza 27 ma1ggio 
1974, G. U. 26 febbraio 1975, n. 5,5. 

legge 12 maggio 1949, n. 206, art. 11 (artt. 3, primo comma, e 30, 
terzo comma, deltla Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 24 settembre 1974, G. U. 212 gennaia 
1975, n. 21. 

legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 1 (artt. 21 e 43 della Costituzion.e). 

,Pretore di Poggtbonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 22 gennaio 
1975, n. 21. 

legge 3 maggio 1956, n. 392, art~ unico, primo comma (artt. 3 e 38 
de1la Costituzione). 

Preto!I'e di Asti, ordinanza 4 maggio 1974, G. U. 3 gennaio 19715, 

n. 3. 
d.P.R. 5 agosto 1956, n. 1214, art. 8 (artt. 21 e 43 della Costituzione). 
Pretore di Poggiboin~i, ordinanza 11 ottobre 1975, G. U. 2,2 �gennaio 
197�5, n. 21. 

legge 9 gennaio 1963, n. 9, art: 6 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Reg1gio Emilia, oiI'dinanza 22 giugno 1974, G. U. 8 gennaio 
1975, n. 7. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 3 e 3,3 della Costituzione). 
Pretore di Lec1co, 1o!I'dinanza 29 ottobre 1974, G. U. 212 gennaio 
1975, n. 21. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 1 (artt. 3~ primo 
comma, �e 38, secondo comma,� deHa Costituzione). 
Pretore di Geno,va, o;rdinanze 21 ottobre 1974 (G. U. 12 febbraio 
1975, n. 41) e 2 dkembre 1974 (G. U. 19 febbraio 1975, n. 48). 

ct.P.R. 30 giugno 1965, n. H 24, art. 74, secondo comma (al'ltt. 3H e 3, 
primo comma, della Costituzione). 

Preto�re di Pisa, or:dinanza 21 maggio 1974, G. U. 8 gennaio 1975, 

n. 7. 
t.u. 30 giugno 1965, n. 11.24, art. 205 (artt. 3, 4 e 3�8, secondo comma, 
della Costituzione). 
Pretore di Bolzano, ordinanza 13 novembre 1974, G. U. 19 feb.
braio 1975, n. 48. 

legge 21 luglio 1965, n. 904, art. 1 (art. 3 :de1la Costituzione). 

Tribunale di Salerno, ordinanze 30 gennaio 1973 (G. U. 19 febbraio 
1975, n. 48), 5 febbraio 1.974 (G. U. 3 1gennaio 1975, n. ,3) e 18 
giugno 1974 (G. U. 19 febbraio 1975, n. 48). 

legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. l2, quarto com111a (a�rtt. 41, 43 
e 33, primo comma, della Costituzione). 

Corte d'appello di Torino, ordinanza 16 novembre 1973, G. U. 
8 gennaio 1975, n. 7. 

legge 15 luglio 11966, n. 604, art. 6 (artt. 3, primo e secondo comma, 
4, primo comma, 24, primo comma, e 315, primo comma, della Costituzione). 


Pretore di Asti, ordinanza 20 maggio 1974, G. U. 3 gennaio 1975, 

n. 3. 
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (art. 3 della Cootituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 18 ottobr�e 1974, G. U. 8 gennaio 
1975, n. 7. 

legge 31 ottobre 1966, n. 941, articolo unico (artt. 23 e 5,3, della 
Costituzione). 

Corte d'appello di Todno, o�vdinanza 15 novembre 1974, G. U. 
12 febbraio 1975, n. 41. 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 (artt. 3, 29, 31, 36 e 3'8 della 
Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 8 ottobre 1974, G. U. 8 gennaio 
1975, n. 7. 


14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25, ultima disposizione del primo comma 
(artt. 3 e 38 'deUa Costituzione). ' 

Pretore di Naipoli, ordinanza 14 novembre 1974, G. U. 12 febbraio 
1975, n. 41. 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 49 (art. 3 deHa Costituzione). 

Giudice del larvoro del tribunale di Novara, ordinanza 15 febbraio 
1974, G. U. 112 febbraio 1975, n. 41. 

legge 26 nove111bre 1969, art. 1, primo comma (art. 3 de.Ma Coisitituzione). 

Tribunale di Ancona, ordinanza 30 ottobre 1974, G. U. 12 f�ebbraio 
11975, n. 41. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 2 e 24 (arit. 3, primo comma, 
della Costituzione). 

Giudice iistruttoire del tribunale di Napoli, ordinanza 29 ottobre 
1974, G. U. 29 gennaio 1975, n. 28. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, primo comma (art. 3 della 
Costituzione). 

Pretore di San Miniaito, ordinanze 17 ottobre e 26 settembre 1974, 

G. U. J.5 gennaio 1975, n. 14. 
d.P.R. 30 aprile �1970, n. 639, artt. 44, sesto e settimo c:omma, 46, sec�onda 
parte, terzo comma (artt. 70, 76 e 77, primo comma, delfa Co1Stituzione). 
P1refore di Urbino, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 15 gennaio 
1975, n. 14. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 (artt. 3, 4, 35, primo comma, 
e 41, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Latina, ordinanza 30 mag1gio 1974, G. U. 8 .gennaio 
1975, n. 7. 

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, art. 1 (arrt. 3 deUa Costituzione). 
Pretore di Re1ggio Emilia, ordinanza 2.2 ,giugno 1974, G. U. 8 gennaio 
1975, n. 7. 

legge 22 ottobre 197,1, n. 865, art. 13, quarto comma (artt. 24, secondo 
comma, e 113, secondo comma, della Costituzione). 

Tribunale amminiistrativo regiona1le ipe�r I'EmHia-Romagna, ordinanze 
20 febbraio 1'974 (G. U. 29 gennaio 1975, n. 2�8), 24 aprH.e 1974 

(G. U. 8 gennaio 1975, n. 7), e 2 ma~gio 1974 (G. U. 8 gennaio 1975, 
n. 7). 

PARTE II, LEGISLAZIONE 

Tribunale amministrativo regionale :per il Veneto, ordinanze 15 
luglio 1974 (due), G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. 

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42 delila Costituzione). 

Corte di appello di Bologna, 011dinanza 7 giugno 1974, G. U. 29 
gennaio 197,5, n. 28. 
Corte di appello di Torino, ordinanze 5 lugUo 1.974 (G. U. 26 febbraio 
197�5, n. 55), e 215 ottobre 1974 (G. U. 19 febbr�a.io 1975, n. 48). 

legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 (artt. 3 e 42 della Costituzione). 
Cmte d'a1ppeLlo di Torino, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 19 
febbraio 1975, n. 48. 

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 2, lettera a (al"ltt. 3, primo e secondo 
comma, 4, primo .comma, 24, prim�o coirnrna, e 35, primo comma, 
della Costituzione). 

Pretore di Asti, ordinanza 20 maggio 1974, G. U. 3 gennaio 1975, 

n. 3. 
legge 6 dicembre 1971, n. 1044, artt. 8 e 11 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Arezzo, ordinanza 18 ottobre 1974, G. U. 3 gennaio 
1975, n. 3. 

d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, art. 1 (a,rt. 3 della Costituzione). 
Giudice isfo:'uttore del tribunale di Pisa, ordinanza 26 luglio 1974, 
G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. 
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 34 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Arezzo, ordinanza 18 ottobre 1974, G. U. 3 gennaio 
1975, n. 3. 

d.P.R. 31 dicem~rc 1971, n. 1432, art. 5 (artt. 76 e 77 deHa Costituzione). 
, Pretore di Reggio Emilia, ordinanze 19 ottobre 1974 (rtre), G. U. 
26 febbraio 1975, n. 55. 
Pretore di Ferrara, ordinanza 28 ottobre 1974, �;. U. 26 febbraio 
1975, n. 55. 

legge reg. sic. 16 maggio 1972, n. 30, art. 7, secondo comma (art. 3 
della Costituzione). 

Pretore di Marsala, ordinanza 10 settembre 1974, G. U. 3 geuna~
o 1975, n. 3. 


16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 2 febbraio 1973, n. l2, art.� 39 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Sulmona, ordinanza 22 ottobre 1974, G. U. 15 gennaio 
1975, n. 14. 

legge reg. M�arche 22 febbraio 1973, n. 6 (art. 117 della Costituzione). 

Pretore di Cagli, ordinanza 13 'settembre 1974, G. U. 3 .gennaio 
1975, n. 3. 

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195, 315 e 333 (a�rtt. 21 e 43 
della Costituzione). 
Pretore di Poggibonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 2,2 1gennaio 
1975. n. 21. 

d.I. 2�4 luglio 1973, n. 426, art. 1, .primo e secondo comma (artt. 3 e 24 
della Costituzione). 
Pretore di Firenze, ordinanza 19 ottobre 1974, G. U. 2�6 febbraio 
i975, n. 55. 

legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 409, n. 5 (artt. 3 e lQ.2 de1lila Costituzione). 


Pretore di Pontremoli, ordinanza 30 ottobre 1974, G. U. 19 febbraio 
1975, n. 48. 

d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, art. 23 (art. 24 della Costituzione). 
Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 20 no�vembre 1974, G. U. 26 
febbraio 1975, n. 55. 

d.I. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 4, teno comma (artt. 3, 315 e 97 de1lila 
Costituzione). 
Consiglio di Staito, sezione sesta, o�rdinanza 12 luglio 1974, G. U. 
2�2 gennaio 1975, n. 21. 
Tribunale amministrativo regionale per �l'Em1lia-Roma.gna, ordinanza 
213 ottobre 1974, G. U. 2,2 gennaio 1975, n. 21. 

legge 1 O dicembre 1973, n. 814, artt. 1 e 3 (�.rtt. 3, 41" e 42 della Costituzione). 


Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ordinanza 4 luglio 1974, 

G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. 
d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 823, art. 1, secondo comma (art. 3 del�a 
Costituzione). 
Tribuna1le di Prato, ordinanze 10 dicembre 1974 (due), G. U. 2�6 
febbraio 1975, n. 55. 

:-� 

--I"" 

/ 

-~~f&~~fft!@tr:1w:wI:t1z:m;:;;;;;;=~m:t=::~r;;;:;;;r;fl'.:~::r,==~rrt!((f!::~;~r:t:tr:!tf:ft:~:~rt!t'.:t12!itr:;2tiM'isl'tfil~1 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

. d.I. 11 aprile 1974, n. 99, artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 (art. 77 della Costituzione). 


Pretore .di Napoli, ordinanza 9 ma.ggio 1974, G. U. 15 gennaio 
1975, n. 14. 

d.I. 20 aprile 1974, n. 104 (artt. 111, secondo 1comma, 102, primo 
comma, e 24, secondo comma, delJ.a Costituzione). 
Corte di cassazione, ordinanze 26 aprile 1974 (G. U. 2,6 febbraio 
1975, n. 55), 10 mag,gio 1974 (G. U. 12 febbraio 197,5, n. 41), e 214 maggio 
1974 (G. U. 216 febbraio 1'9715, n. 5�5). 

d.I. 2 maggio 1974, n. 115, art. 7 convert. in legge 27 giugno 19174, n. 247 
(artt. 24, primo comma, 103, primo ,comma, e 113 della Costituzione). 
Tiribuna,le amministrativo regiona:le per il Veneto, ordinanza 15 
luglto 1974, G. U. 8 ,gennaio 1975, n. 7. 

legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55, primo comma (artt. 3, 
5, 25, ,secondo 1comma, e 117 della Cosrtituzione). 
Pretore di Massa Marittima, ordinanza 21 novembre 1974, G. U. 
26 febbraio 1975, n. 55. 

legge 12 agosto 1974, n. 351, art. unico, primo comma (art. 3, primo 
comma, della Costituzione). 

,Pretore di Gallarate, ordinanza 19 :settembre 1974, G. U. 1'2 febbraio 
1975, n. 41. 

legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 1 (artt. 2,5, primo comma, e 24, 
secondo comma, della Costituzione). 

Corte di assise di Venezia, ordinanza 18 novembre 1974, G. U. 
19 febbraio 1975, n. 48. 

legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8 (art. 13 della Co1s1tituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 19 novembre 1974, G. U. 12 febbraio 
1975, n. 41. 

legge reg. Sicilia appr. 20 dicembre 1974. 

Commissa1rio dello Stato per la regione :sicHiana, ricorso depositato 
il 7 gennaio 197'5, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. 

legge reg. Sicilia appr. 21 dicembre 1974, art. 9, terzo comma. 

Commissario dello Stato per la ['egione siciliana, ['korso depositato 
il 7 gennaio 1975, n. 2, G. U. 22 gennaio 1975, n. 211. 


CONSULTAZIONI CONSULTAZIONI 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Ministero Turismo e Spettacolo -Consiglio di amministrazione Composizione 
quorum (d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, 2" comma; l. 18 marzo 
1968, n. 249, art. 7). 

Se la disposizione di cui al 20 comma dell'art. 147 del t.u. approvato 
con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legg1e 
18 marzo 1968, n. 249, secondo cui �'per la validit� delle deliberazioni del 
Consigldo di amministrazione � necessaria la pres�enza di almeno due terzi 
c�ei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre me,mbri �, debba esseTe 
intesa nel, senso che il quorum normal,e sia stabilito in 2/3 del plenum, 
ma che delibernzioni vaUde possono esser,e adottate purch� siano presenti 
non meno di tre membd (n. 380). 

Ministero Turismo e Spettacolo -Consiglio di amministrazione -Operaziodi 
di inquadramento nelle qualifiche dfrigenziali -Quorum (d.P.R. 
10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, 2" comma; l. 18 marzo 1968, n. 249, 
art. 7; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 59). 

8e il Consiglio di amministrazione del Ministero del Turismo e dello 
SpettaJcoJo, peT adempi:e;ve aUe operazioni ,commessegli dall'art. 59 del d.P.R. 
30 giugno 1972, n. 748, ll'elLaJtivo �a:lfinquadramento di impiegati del Ministero 
ne1:1e qUJailifilche diidg,enzi,aifil possa validamente dehlberare con il numeTo 
di tre membri di cui all'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 .come modilfkato ,con l'art. 7 de'1'11a ile1gge 18 marzo 1968, n. 249 

(n. 380). 
Ministero Turismo e Spettacolo -Consigliq di amministrazione -Inquadramento 
neUe qualifiche dirigenziali -Obbligo di astensione dei membri 
che rivestono date qualifiche (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, 
secondo comma; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; (d.P.R. 30 giugno 1972, 

n. 748, art. 59; Cast. art. 97. 
Se neJLe oper,azioni del Consiglio di amministrazione del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo relativo all'inquadramento degli ispettori 
general'i ,e dei direttori di divisimiie nel1e qualifiche dirigenziali ai siensi 
dell'art. 59 del d.P.'R. 3') giugno 1972, n. 748, i componenti del Consi1glio 
stesso che riv>estono tali qualifiche debbono obbligatoriamente astenersi 

(n. 380). 
Ministero Turismo e S9ettacolo -Consiglio di amministrazione -Inquadramento 
nelle quaUfiche dirigenziali -Segretario avente qualifica 
di direttore di divisione -Partecipazione (d.P.R. 10 gennaio 1957, 

n. 3, art. 147, secondo comma 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; d.P.R. 30 giugno 
1972, n. 748, art. 59. Cost. a,rt. 97). 
Se .il Segretario del Consiglio di amministrazione del Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo, che ha anch'.esso la qualifica di direttore di"' 
divisione possa prendere parte alle riun,ioni del Consiglio relativo all'in




PARTE II, CONSULTAZIONI 

quadramento neUe qualifiche dirig�enziald ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 
30 giugno 1972, n. 748 ovvero le relatiV"e funzioni debbono� esser�e assunte 
da altro componente del Consiglio (n. 380). 

BONIFICA 

Consorzi di bonifica -Mutui garantiti con lcessione dei contributi statali 

e con delegazione di pagamento sui contributi a carico dei proprietari 


Concessione necessaria -Tassabilit� autonoma (r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3269, art. 9; r.d: 1 febbraio 1933, n. 215, art. 74). 
Se in forza deU'art 74 t.u. 1 :liebbrraio 1933, lll. 215, che attribui1sce aHe 
Casse di Risparmio ed agl.i Istituti di cr�edito similari la facolt� di concedere 
�ai conoessionad �ed esie1cutori di spese di bonifica integ.rale mutui 
garantiti con �~a �Ceissione di annuaUt� di con~ributi statali o con il rilascio 
di delegazioni sui contributi a carico ded proprietari ., si debba ritenere la 
necessaria conlllessione di cui all'art. 9 L. di Reg. tra mutuo e a,~legaziorne 
e quindi la non tassabi:lit� delle delregazioni di pagamento sui mutui contratti 
dai consorzi stessi (n. 14). 

COMMERCIO 

Comme1�cio -Blocco dei prezzi al consumo -Maggiori costi di acquisto Vendita 
a prezzi maggiorati (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, art. 1). 

Se incorra neUe sanzioni previste dall'art. 1, 1� comma, d.l. 24 luglio 
1973, a proposito del blocco dei pr.ezzi al consumo, il commeirciant� che 
di;stribui,sca gene<ri alimentari ad un pr�ezzo superiore ai quewlo praticato il 
16 luglio 1973, qualora tale aumento sia giustificato daUa maggiorazione 
del prezzo di acquisto della me:roe alla produzione (n. 31). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

Fermo amministrativo -Compensazione tra credito comunale di natura 
pubblicistica e debito tributario dello stesso Comune (r.d. 18 novembre 
1923, n. 2440, art. 69, 6� comma; e.e. art. 1246, n. 3). 

Se possa operarsi a favore delilo Stato il formo amministrativo e la 
successiva compensazione fra un debito di un Comune (imposta erariale 
di consumo sull'energia elettrica) ed un credito del1o stesso av�ente natura 
pubblicistica (saldo integrazionie a carico dello Stato per eHetto dell'abolizione 
dell'imposta di consumo) superando l'impedimento di cui all'art. 1246 

e.e. n. 3 secondo cui la comp.ensazione � esclusa nel caso di cr.editi dichi<airati 
impignorabili (n. 304). 
DEMANIO 

Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino Scarico 
di materiali -Sostanze inquinanti -Eliminazione e neutralizzazione 
(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15; d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, 
art. 148). 

Se l'immissione ti.elle acque marine di rifiuti d1 '1avoirazione industriale 
possa esser1e autorizzata nel solo caso in cui Le sostanze inquinalllti siano 
state eliminate ovvero anche se si1ano sita.te so.itanto neutrailizzait�e (n. 266). 


20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -
20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -
Scarico di materiali -Sostanze non inquinanti (l. 14 luglio 1965, n. 963, 

d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 145). 
Se I'immissione neMe acque maa:-iine di rifiuti di laivorazione industriale 
non ,conrtenenti sostianz.e iinqutnainti sia soggetta ad aiurtorizziaziione (n. 266}. 

Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino Scarico 
di materiali -Sostanze inquinanti (l. 14 luglio 1965, n. 563; 
artt. 15 e 25) . 

.Se l'iaiutorizzazione ad immetter.e ;nelle acque mari!Ilie dfiuti di 1avoraziione 
indusfuiiaiLe contenenti 1sostanze inqu!ina<Illti escluda il veato di cui 
all'art. 25 d1ell1a legge 14 luglio 1965, n. 963, �Che punisce chi immette in mare 
sostanze inquinantil (n. 266). 

Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino Scarico 
di materiali -Sostanze inquinanti -Mare extra-territoriale 

(l. 14 luglio 1965, n. 963, artt. 1 e 25; d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, 
artt. 145 segg.). 
Se iil dirvieto, penalmente sanzionato, di immerttere nelle acque marine 
sostainze inquinanti si 1appUchi a'lllche limirtatamel11te ai cittadini italiani, 
per quanto riguarda ile acque extraiterni:rtoria1li (n. 266). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 

Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Discipiina applicabile (l. 28 luglio 
1967, n. 641, art. 14; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.). 

Se H procedimento per la <espropriazione delle aree occorrenti per la 
costruzione di .edifi.ci scolastici ed i critea:-i per l� determinazione del:La relativa 
indennit� :siano disciplinati dalliart. 14, 1. 28 luglio 1967, n. 641, ovvero 
dagU arrtt. 9 e segg., 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 345). 

Industrializzazione del MezzogiQrno -Occupazione d'urgenza -Stato di 
consistenza -Nomina del tecnico. 

Se sia 1e.gi�ttima ila nomina da parte del Pvefetto, ai fini dellia redazione 
deiLlo stato di consistenza di un immobile da so�ttoporre ad occupazione 
d'ur�genza, di un tecnico dipendente dall'Ente �Che ha Tichiiesto l'espTopriaziooe 
(n. 346). 

Industrializzazione del Mezzogiorno' -Decreto di occupazione o di espropriazione 
-Soggetti a cui favore verranno devoluti gli immobili Menzione 
(d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147). 

Se debba Titenersi necessaria, ne1 decreto di occupazione ed anche in 
quello d!i espropTLazione, !',esplicita menzione della ditta a cui favoT1e saran.
no devoiLuti gli immobili, 1quando l'occupazione � disposta in favoTe di 
Consorzdo, 1ai sensi dell'art. 147, u.c. 30 giugno 1967, n. 1523 (n. 346). 

. . 


PARTE II, �CONSULTAZIONI 

Sicilia -Abitati distrutti dal terremoto -Programmi di rico�struzione Aree 
espropriete -Assegnazione -Cooperative edilizie (dJ. 1 giugno 
1971, n. 281, art. 5; dJ. 27 febbraio 1968, n. 79, art. 8; l. 18 marzo 
1968, n .241; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35). 

Se 1e arree esproprd.ate per l'attuazione dei prograimmi di ricostruzione 
degli abitati distrutti dal tervemoto in Sicilia e da tras:l�erdrle totalmente o 
parz:ia1I:mente possano �essere 1assegna1te �gir1atuitamente a cooperative �edilizie 
(n. 347). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

Imposta R.M. -Enti Comunali di Consumo -Avanzi di gestione -Eccedenze 
attive .di bilancio -Tassabilit� (t.u. 29 gennaio� 1958, n. 645, 
artt. 3 e 4; t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, artt. 3 e 8). 

Ste siano tassabili �con imposta di ricchezza mobile gli avanzi di gestione 
o le eccedenze attive di bilancio di Enti Comunali di consumo 
(E.C.A.) o simili (n. 61). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Attivo ereditario -Presunziooe di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia 
-Inventario di eredit� beneficiata -Effetti (r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3270, art. 31/c.c. artt. 484, 485, 487). 

Se soltanto il compimento dell'inventario se.condo I.e modalit� pl'escritte 
dal codice civile per l'accettazione dell'eredit� benefidata sia idoneo, ai 
sensi dell'art. 31, 3� comma, della legge tributa!I'ia sulle successioni ad escludere 
l'applicabilit� del1a presunzione di esistenza neli'attivo eredita.rio di 
gio1elli, denari e mobiliia posta dal!. 1� comma dello stesso articolo (n. 89). 

Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gioielli, de.naro e mobilia 
-Inventario di eredit� beneficiata -Omissioni o incompletezza Effetti 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31, e.e. artt. 484, 485, 487). 

Se l'omissione dell.lle formalit� prescritte dal codice civiLe per la comp1etezza 
deU'invientario �e la inosservanza dei termini previsti dal codice 
civile e.sc1udono l'idoneit� dell.l'.1nv�eintario di �eredit� beneficiata a vincere 
la presunzione di cui al 1� comma dell'art. 31 della legge tributa!I'ia sullle 
successione (n. 89). 

Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia 
-Inventario di eredit� beneficiata -Natura -Eredit� giacente -
RHevanza (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31/c.c. artt. 484, 485, 487, 
528,531). 

Se, ai fini della app.licabilit� dell'art. 31, 3� comma, della Ileggie tributa:
rfa sulle successionii, aissuma rilevanza che l'inventario di er�edilt� beneficiata 
sia �procedimento (in tutto o in parte) de1l'ie:reidit� giiac�en;te ovvexo 
del chiamato a succede:re �e se 1a nomina deJ. curatore dell'eredit� giaceinte 
e l'attivit� da Inti svolta tn Oirdi1ne all'invientario dell'1e:redit� siano fatti: che 
incidono suUa iiegolarit� della.i procedura d'inventario agli �effetti deJ. citato 
art. 31, 3� comma, della Legge tributaria sullie successioni (in. 89). 


22 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPOSTE E TASSE 

Imposta di registro -Condono -Pagamento deli'imposta come liquidata Errore 
di liquidazione -Supplemento (l. 23 dicembre 1966, n. 1139). 

Se il contribuente che si sia avvalso del condono fiscale di cui alla 
leg.ge 23 dicembre 1966, n. 1139, ma abbia per� v�ersarto l'imposta in misura 
diveu::sa da quella successivamente rivelata esa>tta a seguiito di suppl�emento 
dell'Ufficio, o nella misuTa esatta ma senza corrisvondere gli interessi, 
sia �escluso dal beneficio del condono �e quindi sfa tenuto, col pagamento 
del supplemento �e degli inte!l'essi, anche al pagamento della sopratassa 
per tardiva i1:1egi1strazione dell'atto (n. 581). ' 

IMPOSTE VARIE 

Imposta di pubbHcit� -Targhe delle assicurazioni incendi -Denunzia (ex 

art. 7 d.P.R. n. 342/54) -Natura ed effetti (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, 

art. 7). 

Se la denuncia di cui all'art 7 del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, debba 
esseil1e �Consideraita, ad fini dell'applfoazdone dell'imposta sulle targhe delle 
assicurazioni iincendi, presupposto dell'imposta o atto di auto.accertamento 
tributario (n. 83). 

Imposta spettacoli -Parchi scuola traffico (l. 26 novembre 1955, n. 1109, 
Tab. A, n. 6). 

Se sui proveinti derivanti da:l1e attivU� organizzate nell'ambito dei parchi-
scuola: traffico, ov;e cio� si insegna 1'1educazione stradale, siano dovuti 
i diritti �erariali sui pubblfoi spettacolL (n. 84). 

Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi 

-Importazioni di navi armate (l. 15 gugno 1950, n. 330; l. 24 giugno 

1971, n. 447). 

Se siano dovuti ii diritti per servizi amministrativi sulle importazioni 
di navi armate aJVV1enute anteriormente al 1 agosto 1971, data di .entrata 
in vigorie della legge 24 !?)iugno 1971, n. 447 (n. 85). 

Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministra


tivi -Importazioni di navi armate -Importazioni da paesi aderenti al 

GATT (l. 15 giugno 1950, n. 330; l. 24 giugno 1971, n. 447). 

Se sia:no dovuti i diritti pier servizi amministrativi sulle importazioni 
di navi armate da pa:esi aderenti al GATT (general agre�ement on tariff 
and trade) avvenute anteTiionnente al 1 agosto 1971, daita di entrata in 
vigore della Jieg�ge 24 giugno 1971, n. 447 (n. 85). 

ISTRUZIONE 

Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Disciplina applicabile (l. 28 
luglio 1967, n. 641, art. 14; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.) .. 

Se il procedimento per la espropriazione de11e are1e occorrenti per la 
costruzion(e di edifici scolastici �ed i criteri p�er la determinazione della 
r�elativa indennit� si.ano disciplinati daLl'art. 14 legg�e 28 liuglio 1967, n. 641, 
ovvero dBJgli artt. 9 e seguenti 1egg.e 22 ottobr�e 1971, n. 865 (n. 38). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

I.V.A. 
Imposta val<Yl'e aggiunto -Vendita fallimentare -Assog.gettabilitd -Giudice 
delegato -Direttive -Ricorribilitd in Cassazione (r.d. 16 marzo 
1942, n. 267, art. 25, l� comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 
e segg.; Co�st., art. 111, 2� comma). 

1Se UIIlJa diltietti:va de1l giluclice deil;egato ail. fallime1I1Jto� (data ,sotto forma 
di rpa:t1elt'e e �selllJZa II'HierimelllJ:to a casi conClt':eti) dl'ca il;a 1assog.gettahili,t� 
all'I.V.A. delle1 viendite ;l�alilimentari �sia suscettiibiJJe di rico!t'so 'P'elt' Cassazione 
(n. 3). 

POSTE E T!ELECOMUNICAZIONI 

Poste e telecomunicazioni -Raccomandate -Accettazione con sistema meccanizzato 
-Ricevuta -Forma (r.d. 18 aprile 1940, n. 689, art. 111). 

Se sia rpl'evista una forma particolare per 1e ricevute rilasciate ag(l.i 
utelllJti l'ruativamenrte aiLLe iraccoma1I1Jda1le accettate 1a mezzo macchillle af:firan-catrki, 
OVV�elt'O se ta1e forma, purch� la ric~ta risulti lidonea a1il;a identificazion:
e della raccomandata, possa 1essere liberamente scelta dall'.AmmilllJlistrazionie 
(n. 150). 

STRADE 

Comuni e Provincie -Atti in materia tributaria -Controllo (r.d. 14 settembre 
1931, n. 1175, art. 273; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 102 e 151; 

l. 10 febbraio 1953, n. 62). 
Se, dopo l'e1I1Jtrata iin vi1g0Te dell'orddnamento vegio1I1Ja1e, spetti ai Comitati 
;r:eg<ionald di contro1lo ovviero al Ministero de11e FilllJan!Ze il pot&e 
di controllo sugli atti degli 1enti locald che attengono a matelt'�ia tributairia 

(n. 102). 
Comuni -Strade comunaii -Diritto di pedaggio -Natura (l. 30 agosto 1868, 

n. 4613; i. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 40). 
:Se abb:La natura tributaria il dii.ritto �di rpedaggio istituito da un ComU!
lle su .di-una str.ada comUIIlale (n. 102). 

Comuni -Strade comunali -Diritto di pedaggio -Legittim.itd (l. 30 agosto 
1868, n. 4613; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 40). 

Se sia legittima l'ist:ituziomie, da parte di Uill Comun1e, di un diritto di 
pedaggio su di una strada comuna1e (n. 102). 

Strade statali -Costruzioni -Distanze (l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19.: 

d.m. 1 aprile 1968). 
1Se ila distanza delle costlt'uzioni dalle strade statali, pl'evista dal d.m. 
1 iaJPII'lile 1968 in irelJazione ail.l'art. 19 1die1lai ili. 6 .ago1sto 1967, n. 765, qu:alO!l�a la 
proipriet� deihl'AN.A:S si este.nda ol<tre iil nas1tro srtradiaiLe debba e1sselt'e cailcolaita 
a rparti11e dall dglrl:o deihla 1stmada orvv�eiro dal conf~cne del.La propriiert� 
medesima (n. 104). 


�: 

. .

J

Bf:fillfiill::faii@fJWriff&rr�Xfif{f{ftf=lfiffi@illfitl'if~Wfil@frirtWlili1fl[ff[�l{ftfilIT@ftEllttfift:frmllififf1ffl1ttfrt