ANNO XXVII -N. l GENNAIO-FEBBRAIO 1975 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1 (} 7 5 ABBONAMENTI ANNo .....�...��.���...�........ ����� L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ��.���� � � .... � � .. � � 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: I LIBRERIA DELLO STATO � PIAZZA G. VERDI, 10 � ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia � Printed in ltaly Autorl-�lone Tribunale dl Roma -Decreto n. i1089 del 13 luallo 1966 (5219021) Roma, 1975 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) � , � � . pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Arturo Marzano) � 67 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura del/'avv. Benedetto Baccari) � I 45 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE cato Adriano Rossi) � (a cura dell'avvo� I 56 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Ugo Gargiulo) � , � � , � (a cura � , � , � � 167 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e C::arlo Bafile} � I 83 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo Marzano) � , � � , . . � � . � � , � � . � � 238 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PE'NALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte} . , . � , � � 260 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. CONSULTAZIONI � 18 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco N~RI, Ancona; Francesco Cocco. Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARIUZZo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1ccIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Maa:icel.ilo DELLA VALLE, Milano; SERGIO LAPORTA, Napoli; Nica:S'io MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; t:mberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Gianoa'.I"lo MAND�, Venezia. ARTIGOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI FANELLI M., Il diritto erariale sulle acquaviti . . . . . . . . I, 94 MARZANO A., Clausole del G.A.T.T., normativa comunitaria e diritto interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 83 TAMmzzo R., Impiego pubblico. Conferimento delle funzioni di. qualifica superiore e rel.ativo trattamento economico . . I, 170 . TAMIOzzo R., Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche . . . . . . . . . . . . I, 179 TAMIOZZO R., Sentenza e provvedimento amministrativo: rapporto effetti e limiti in relazione all'art. 3 l. 20 giugno 1952, n. 645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 173 TAMIOzzo R., Sulla Commissione prevista dall'art. 11, secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167 . . . . I, 168 PARTE PRIMA INDICE AN�LITICO -ALFABETICO DELLA G1URISPRUDENZA ABORTO AMNISTIA E INDULTO -Gravidanza pericolosa per la gestante -Mancata previsione della liceit� dell'aborto -Illegittimit� costituzionale, 46. ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� -Acque sotterranee -Autorizzazione alla ricerca mediante scavo di pozzi -Pericolo di interferenza con pozzi preesistenti -Rifiuto di autorizzazione -Legittimit�, 257. -Acque sotterranee -Autorizzazione alla ricerca -Uso delle acque rinvenute anteriormente all'inserzione in elenchi suppletivi -Diritto alla concessione Non sussiste, 255. -Antica utenza e uso di fatto Diritto al riconoscimento o ' alla concessione -Decadenza -Effetti -Diritto all'uso in confronto di success1v1 concessionari Esclusione, 252. -Competenza e giurisdiizone -Tri� bunali regionali e Tribunale superiore delle acque pubbliche Conflitto fra diritti di utenza Giurisdizione ordinaria -Ricorrente attualmente privo di un diritto di utenza -Giurisdizione amministrativa, 250. Competenza e giurisdizione -Uso di fatto -Diritto alla concessione -Domanda di accertamento -Giurisdizione ordinaria Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, 255. -Natura di acqua pubblica -Attitudine ad usi di pubblico generale interesse, 252. -Proscioglimento nel merito -Formula piena -Esclusione dell'ipotesi della carenza assoluta di prova -Illegittimit� costituzionale, 19. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale d'appalto -Efficacia normativa, 238. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale d'appalto -Efficacia normativa, 239. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale del 1962 -Norme di carattere processuale -Immediata applicabilit�, 238. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale del 1962 -Norme di carattere processuale -Immediata applicabilit�, 239. -Appalto di opere pubbliche Controversie -Competenza arbitrale -Derogabilit� -Capitolato del 1895 e capitolato del 1962 Differenze, 238. -Appalto di opere pubbliche -Edifici costruiti per I'Amministrazione postale -Normativa applicabile, 238. -Appalto di opere pubbliche Opere eseguite per l'Amministrazione postale -Capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici -Applicabilit�, 239. -Appalto di opere pubbliche Subappalto -Approvazione dell'amministrazione committente Mancanza -Effetti -Facolt� di rescissione del contratto di appalto, 246. INDICE VII Cessione di appalto e subappalto -Differenza, 246. -Subappalto -Autorizzazione del committente -Mancanza -Effetti -Annullabilit� relativa, 246. ASSOCIAZIONE -Associazione nazionale per il controllo della combustione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 38. ATTO AMMINISTRATIVO -Parere -Necessit� della menzione nel testo dell'avvenuta osservanza delle norme del procedi-� mento -Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 179. AUTOVEICOLI E AUTOLINEE -Assicurazione obbligatoria -Azione contro il responsabile -Obbligo di previa richiesta nell'assicuratore -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 37. -Assicurazione obbligatoria Mancato pagamento del premio Sospensione dell'assicurazione� Illegittimit� costituzionale Esclusione, 34. CACCIA E PESCA -Esercizio senza licenza -Equiparazione per omesso pagamento della tassa -Illegittimit� costituzionale :. Esclusione, 3. CIRCOLAZIONE STRADALE -Esercitazione alla guida -Esclusione per i veicoli di cat. A Punibilit� per guida senza patente -Illegittimit� costituzionale Esclusione, 14. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Giudizio possessorio: provvedimenti definitivi -Regolamento preventivo di giurisdizione: inammissibilit�, 145. Scioglimento di associazione politica ex 1. n. 645/1952 -Rapporto tra la XII disp. trans. Cost. e l'articolo 18 della Costituzione -Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste, con nota di R. TAMIOzzo, 172. -Servizi portuali: tariffe -Obblighi tariffari e di assunzione : posizione di interesse legittimo Addizionali -Lesione di un diritto: giurisdizione dell'A.G.O., 150. -Pubblico impiego: dipendenti da enti pubblici -Carattere privatistico del rapporto : condizioni, 147. COMUNIONE E CONDOMINIO -Nomina di amministratore -Notifica di ricorso e altri condomini -Omessa previsione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 2. COMUNIT� EUROPEE -Lavoratori migranti -Previdenza sociale -Domande, dichiarazioni e ricorsi -Presentazione presso un'autorit�, un'istituzione o un altro organismo corrispondente di altro Stato membro� -Organismo di collegamento -Pu� essere considerato organismo corrispondente anche in ipotesi di presentazione di domanda giudiziale Limiti di applicazione della norma, 73. -Libera circolazione delle persone e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Rapporti giuridici ai quali � applicabile, 77. -Libera circolazione dei lavoratori -Attivit� sportiva -Applicabilit� della normativa comunitaria -Limiti, 77. -Libera circolazione dei lavoratori, delle persone e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Ambito di operativit�, 77. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Applicabilit� alla composizione di squadre sportive Esclusione, 77. -Libera prestazione dei servizi - Artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del trattato CEE -Efficacia diretta, 67. -Libera prestazione dei servizi Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Efficacia diretta -Decorrenza, 77. -Libera prestazione dei servizi Divieto di restrizioni -Attivit� svincolate da particolari qualificazioni o disciplina professionale -Obbligo di residenza -Incompatibilit� con il divieto di restrizioni, 67. -Libera prestazione dei servizi Divieto di restrizioni -Professione forense -Obbligo di residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari -Compatibilit� con il divieto di restrizioni, 67. -Principio della parit� di trattamento tributario -Riferimento al carico tributario complessivo, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -Trattato C.E.E. -Artt. 95, primo e secondo comma, 82. -Trattato istitutivo della Comunit� economica europea -Effetti Limitazione della sovranit� normativa degli Stati membri -Prevalenza delle norme comunitarie sulle preesistenti e contrastanti disposizioni di diritto interno, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI -Impugnativa in via diretta -Nozione e limiti -Fattispecie in tema di disciplina dell'aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi -Esattoria -Aggi -Incorporazione nelle aliqute a danno dell'imposta -Violazione dell'art. 3 della Cost. -Sperequazione a danno della Regione Siciliana ove gli aggi sono pi� ele vati rispetto al restante territorio dello Stato -Infondatezza, 30. CONTRATTI PUBBLICI -Revisione prezzi .:. Legittimit� della revisione per variazione intervenuta successivamente alla aggiudicazione -Irrilevanza della stipulazione del contratto collettivo di determinazione dei nuovi prezzi in epoca anteriore alla aggiudicazione, con nota di R. TAM10zzo, 179. -Revisione prezzi -Parere della Commissione ministeriale -Prova del rispetto delle norme procedimentali -Sottoscrizione del Presidente e del Segretario -� insufficiente, con nota di R. TAMIOZZo, 179. CORTE COSTITUZIONALE -Conflitti di attribuzio11e tra Regioni e Stato -Atti giurisdizio-� nali dello Stato -Denuncia di �errores in judicando � -Inammissibilit� del conflitto, 12. - Ricorsi per conflitto di attribuzione -Decorrenza del termine -Data dell'atto con cui si manifesti una volont� confliggente, 40. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA Questione di costituzionalit� -Ri costituzione del partito fascista .Art. 3; primo comma, 1. 645/1952 -Contrasto con gli artt. 3, 18 e 49 Cost. -Manifesta infondatezza, con nota di R. TAMIOZZO, 173. -Questione di costituzionalit� -Ricostituzione del partito fascista Art. 3 1. 645/1952 -Contrasto con l'art. 27 Cost. -Manifesta infondatezza, con nota di R. TAMIOzzo, 173. - V., anche Aborto, Amnistia, Associazione Caccia e pesca, Circolazione stradale, Comunione e condominio, Conflitto di attribuzioni, Corte costituzionale, Dogana, Edilizia, Energia nucleare, Estradizione, Fallimento, Giudizio di accusa, Impiego privato, Imposte e tasse in genere, La INDICE IX � voro, Leggi e decreti, Locazione; Obbligazioni e contratti, Pensfoni, Previdenza ed assistenza, Procedimento penale, Reati militari, Reato, Ricorso straordinario, Sciopero, Servit�, Sicilia,. Vilipendio al governo. DOGANA -Disciplina transitoria per i procuratori doganali -Eccesso di delega -Insussistenza, 60. EDILIZIA -Dichiarazione di pubblica utilit� -Sospensione dell'esecuzione Limitazione ai soli casi di errore sugli immobili o sui proprietari Illegittimit� costituzionale, 4. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Commissione ex art. 11 -Legittimit� della delega del sindaco ad un assessore, con nota di R. TAMIOZzo, 167. -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Domanda di edificazione diretta Commissione ex art. 11 -Parere Impugnativa diretta della deliberazione -Inammissibilit�, con nota di R. TAMIOZZO, 167. -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Impugnazione del decreto di esproprio -Ammissibilit� di censure contro il parere della Commissione, con nota di R. TAMIOzzo, 167. � Piani ex 1. n.. 167 del 1962 -Pro cedimento derogatorio ex art. 1, 1. n. 217 del 1965 -Rapporti con la I. 167 -Effetti, con nota di R. TAMIOZZO, 167. ENERGIA NUCLEARE -Determinazione di materie radioattive -�messa denuncia -Difformit� rispetto alla legge di delega -Illegittimit� costituzionale, 1. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Indennizzo -Criteri fissati nella legge richiamata nel decreto di esproprio -Applicabilit� esclusiva, �157. -Sostituzione del Ministero dei LL.PP. al Comune di Reggio Calabria nell'espropriazione -Responsabilit� del Ministero per le indennit� per l'occupazione d'urgenza realizzata dal Comune Esclusione, 156. ESTRADIZIONE Competenza della Corte d'appello -Luogo di presenza dell'estradato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 20. FALLIMENTO Chiusura del concordato preventivo -Riassunzione dei procedimenti interrotti -Giudice fallimentare -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 3. -Decreto di chiusura in pendenza di termine per ricorrere contro il piano di riparto -Legittimit�, 165. Revoca della dichiarazione -Spese di procedura a carico del fallito -Illegittimit� costituzionale, 64. GIUDIZIO DI ACCUSA --Poteri della Commissione parlamentare inquirente -Poteri del1' Autorit� Giudiziaria ordinaria, 30. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Provvedimento impugnabile Scioglimento di associazione politica e confisca di beni -Art. 3 l. n. 645 del 20 giugno 1952 Natura -Impugnabilit� -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZo, 172 - Responsabilit� civile di associazione politica -Difetto di partecipazione al procedimento penale -Irrilevanza, con nota di R. TAMIOZZO, 173. mento -Vendita agli incanti successiva -Irrilevanza, 204. con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. mento -Vendita agli incanti successiva -Irrilevanza, 204. con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� di motivi concernenti atto diverso, con nota di R. TAMxozzo, 167. -Termine per ricorrere in materia di pretese patrimoniali -Termine di prescrizione, con nota di IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE --Accertamento -Soggetti tassabili in base a bilancio -Bilancio incompleto o inesatto -Integrazione e correzione -Ricorso al metodo induttivo -Legittimit�, 196. R. TAMIOZZO, 170. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE -Oli minerali -Olio greggio -Soggezione, 260. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Decadenza -Percezione dell'imposta ordinaria -Prescrizione Normativa di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 35, 199. -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Primo acquisto di terreni e fabbricati Trasferimento di stabilimento industriale gi� attivato e in dissesto -Esclusione dell'agevolazione, 210. -Atti stipulati dallo Stato -Registrazione gratuita -� limitata agli atti nei quali interviene lo Stato come parte -Atti stipulati da altri enti delegati . nell'interesse dello Stato -Sono soggetti al regime normale, 203. -Costruzione di edificio su suolo comune -Precostituzione di condominio -Costituzione reciproca di diritto di superficie -Divisione di cosa futura -Natura -Effetti tributari -Applicazione dei benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione, 221. -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contanti -Connessione con il mutuo ammesso al regime di abbonamento dell'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma -Esclusione, 191. - Valutazione dei beni trasferiti Riferimento al valore in comune commercio alla data del trasferi -Reddito soggetto all'imposta -Gestione di Musei e Monumenti sGggetti al regime del demanio pubblico -Entrata di diritto pubblico -Non imponibilit�, 209. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Competenza e giurisdizione -Pagamento con dilazione -Quote di partecipazione in societ� di persone -Sono considerate beni mobili o immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale -Discrezionalit� dell'Amministrazione nel concedere la dilazione -Esclusione, 183. -Presupposto -Accettazione dell'eredit� -Non � necessaria Chiamato all'eredit� -� obbligato a presentare la denuncia ed a pagare l'imposta, 218. -Rinuncia all'eredit� -Soggetto che ne profitta -Obbligo di pagare l'imposta dovuta dal rinunziante . -Sussiste anche nel caso che il soggetto che ne profitta sia esente da imposta, 206. IMPOSTA DOGANALE -Ingiunzione -Opposizione -Termine -Ingiunzione intimata dall'Ufficio del Registro -Si applica -Indicazione nella ingiunzione del termine di trenta giorni -Irrilevanza, 198. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Cotoni di produzione nazionale Aliquota applicabile -Legge 21 marzo 1958, n. 267 e d.1. 2 luglio 1969, n. 319 -Rapporto -Effetti, INDICE XI -I.G.E. all'importazione -Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. -Applicabilit� dell'ali' quota ridotta stabilita per i cotoni di produzione nazionale Esclusione, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. IMPOST� E TASSE IN GENERE -Accertamento -Avviso di accertamento -Natura, 214. ~Accertamento -IntestaZlione a persona defunta -Notifica all'erede -Nullit� -Limiti -Sanatoria, 214. -Commissioni tributarie -A.G.O. Esclusione per le controversie di semplice estimazione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 7. -Competenza e giurisdizione Norme sul procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo -Sono norme di relazione -Giurisdizione del giudice ordinario, 183. Competenza e giurisdizione Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. -�Vizio del procedimento che lede un diritto soggettivo -Quando ricorre -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario, 187. -Competenza e giurisdizione -Tribunale fallimentare -Assorbe la competenza del faro erariale Azione proposta dalla curatela nelle forme ordinarie -Segue la competenza fallimentare, 202. Diritto erariale sulle acquaviti Acquaviti di vino nazionali e acquaviti di vino importate -Disparit� di trattamento -Compatibilit� con le clausole del G.A.T.T. -Limiti -Criterio di computo della discriminazione consentita, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82: -Diritto erariale sulle acquaviti Acquaviti di vino nazionali e acquaviti di vino importate Trattamento tributario -Disparit� -Sussistenza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -Diritto erariale sulle acquaviti Cognac importato e acquavite nazionale -Rapporto di similarit� Sussistenza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -Imposte indirette -Commissioni delle imposte -Cassazione di decisione della Commissione Centrale pronunciata in grado di appello ,.; Nuovo ordinamento del contenzioso tributario -Rinvio alla commissione di secondo grado competente per territorio, 202. -Imposte indirette -Commissioni tril:mtarie -Cassazione di decisione di commissione provinciale Nuovo ordinamento del contenzioso tributario -Rinvio alla commissione di secondo grado, 204. - Imposte indirette -Ingiunzione Ingiunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente -Nullit� -Esclusione, 183. -Imposte indirette -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Commissione Centrale -Pronunzia in grado di appello -Riforma della decisione di prima istanza -Esame di domande e questioni precedentemente ritenute assorbite Necessit� -Impugnazione incidentale -Non � necessaria, 201. -Indisponibilit� del credito di imposta -Acquiescenza della Amministrazione -Impossibilit�, 214. -Ingiunzione -Rilevanza come solo atto di accertamento -Intimazione contro curatela� di eredit� giacente -Legittimit�, 197. '--Ricchezza mobile -Tassabilit� delle plusvalenze e sopravvenienze -Enti non esercenti attivit� commerciale -Illegittimit� costituzionale, 59. -Stato soggetto passivo di imposta -Esclusione -Enti equiparati allo Stato -Imposta sulle societ� -Non vi sono soggetti, 199. -Violazione di norme finanziarie e valutarie -Pena pecuniaria Iscrizione di ipoteca -Condebitori solidali del trasgressore -Socio accomandatario -Inammissibilit�, 206. XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. IMPIEGO PRIVATO -Dipendenti ospedalieri -Controllo fiscale sull'infermit� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 42. LAVORO -Visita fiscale dei lavoratori dipendenti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 43. LEGGI E DECRETI -Decreti delegati -Esercizio della delega -Pluralit� di distinti decreti -Attuazione parziale Amnistibilit�, 60. -Interpretazione -Lavori preparatori -Rilevanza con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -Precetto normativo -Efficacia vincolante -Coincidenza del risultato dell'applicazione con le finalit� perseguite dal legislatore -Irrilevanza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -Presupposti e idoneit� rispetto allo scopo perseguito -Verifica in sede giurisdizionale -Inammissibilit� -Verifica, rettifica o disapplicazione della norma ad opera del giudice -Inammissibilit�, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. LOCAZIONE -Alberghi ed esercizi commerciali -Proroga del vincolo -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 50. -Proroga delle locazioni -Esclusione dei contratti successivi al 1� dicembre 1969 -Esclusione per gli acquirenti per un triennio Illegittimit� costituzionale Esclusione, 48. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Solidariet� passiva -Interruzione della prescrizione contro un condebitore -Estensione agli altri -Illegittimit� costituzionale Esclusione, 23. PARTITI POLITICI -Associazione politica -Ricostituzione del partito fascista -Presupposti per lo scioglimento ex 1. 645/1952 -Necessit� del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna -Non sussiste, con nota di R. TAMiozzo, 173. -Associazione politica -Ricostituzione del partito fascista -Presupposti per lo scioglimento ex 1. 645/1952 -Pendenza di appello avverso la sentenza penale di accertamento della natura del Movimento -Irrilevanza, con nota di R. TAMIOZZO, 173. PENSIONI -Pensioni civili di riversibilit� Requisiti prescritti per il coniuge pensionato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 15. -Pensione indiretta di guerra Condizioni per la sussistenza dell'inabilit� -Illegittimit� costituzionale, 59. Pensioni indirette di guerra Condizioni per la sussistenza dell'inabilit� -Illegittimit� costituzionale, 60. -Perdita del diritto -Pensione ai familiari -Riduzione di un quarto -Illegittimit� costituzionale, 46. PRESCRIZIONE -Norma incostituzionale che impedisce l'esercizio del diritto -Decorrenza della prescrizione dalla data del fatto generatore, 162. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Consiglio di amministrazione dell'I. N.P.S. -Rappresentanza dei lavoratori -:Qesignazioni delle confederazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 33. ' INDICE Xlll PROCEDIMENTO CIVILE Notifica a mezzo posta -Attestazione dell'avvenuta consegna con sottoscrizione della ricevuta di ritorno -Necessit�, 156. Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione -Potere discrezionale del giudice di merito -Mancato esercizio del potere -Sindacato in sede di legittimit� -. Esclusione -Richiesta della parte. Efficacia sostitutiva dell'osservanza dell'onere della prova -Esclusione, 246. PROCEDIMENTO PENALE Correlazione fra accusa e sentenza -Mancanza di correlazione Nullit� relativa, 266. Indagini disposte sulla base di scritti anonimi -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 14. -Pregiudiziale civile -Facolt� e non obbligo di rimessione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 3. PUBBLICO IMPIEGO -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni superiori -Istanza per il conferimento -Silenzio della. P.A. -Illegittimit�, con nota di R. TAMrozzo, 170. Stipendi e assegni -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni di qualifica superiore -Conferimento -Provvedimento formale -Necessit�, con nota di R. TAMIOZZO, 170. REATI MILITARI -Lesioni personali -Richiesta del comandante del corpo -Mancata previsione della querela -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 64. REATO -Reati e pene -Ergastolo -Con trasto con la funzione di emenda Illegittimit� costituzionale Esclusione, 1. -Reati e pene -Introduzione di animali nel fondo altrui -Pena maggiore per il danneggiamento del fondo -Omessa discriminazione circa l'elemento internazionale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 2. -Reati e pene -Naufragio e incendio -Pericolo per la pubblica incolumit� -Presunzione solo per il non proprietario -Illegittimit� c9stituzionale -Esclusione, 7. Reato colposo -Concorso di colpa del coimputato assolto con sentenza passata in giudicato Impugnazione dell'altro imputato condannato al minimo della pena -Mancanza di interesse. RICORSO STRAORDINARIO -Atti delle Regioni -Competenza per l'istruttoria -Spettanza allo Stato, 54. RIFORMA FONDIARIA Dichiarazione di illegittimit� costituzionale di provvedimento legislativo di espropriazione -Diritto del proprietario alla restituzione del bene o al pagamento del suo valore -Natura -Prescrizione decennale, 162. SCIOPERO Sciopero politico -Sanzione indiscriminata -Illegittimit� costituzionale, 12. SERVITU' Fondo provvisto di accesso insufficiente -Passaggio coattivo -Subordinazione ad esigenze della agricoltura e dell'industria -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 28. SICILIA Imposte sui redditi -Riscossione per versamento diretto -Lezione della competenza regionale Esclusione, 13. :XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Imposta sui redditi -Sostituti di imposta -Versamenti nel domicilio fiscale -Competenza ad impartire istruzioni -Spetta allo Stato, 13. TRASPORTO ( -�Trasporto di persone sulle F.S. Responsabilit� � per danni -Anormalit� del servizio -Onere della prova, 158. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI -G.A.T.T. -Contrastanti disposizioni di diritto interno -Ammissibilit� -Ricorrenza -Ipotesi, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -G.A.T.T. -Contrastanti disposizioni di diritto interno -Ammissibilit� -Ricorrenza -Ipotesi, con note di A. MARZANO e di M. FA- NELLI, 88. -G.A.T.T. -Efficacia nell'ordina. mento interno -Accertamento della reciprocit� -Irrilevanza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -G.A.T.T. -Principio della parit� di trattamento tributario -Immediata applicabilit�, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -G.A.T.T. -Principio della parit� di trattamento tributario -Rece zione nell'ordinamento interno italiano -Immediata applicabilit�, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -G.A.T.T. -Principio della parit� di trattamento tributario -riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne, con n�te di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82. -G.A.T.T. -Principio della parit� di trattamento tributario -Riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. -G.A.T.T. -Sudan -Applicabilit� -Periodo successivo all'acquisto della indipendenza -Esclusione, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88. TRUFFA -Momento consumativo -Esistenza di un danno concreto ed effettivo -Assunzione dell'obbligazione -Costituisce tentativo, 269. VILIPENDIO AL GOVERNO -Autorizzazione del Guardasigilli e non del Governo nella sua totalit� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 22. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 22 novembre 1974, n. 264 pag. 1 27 novembre 1974, n. 265 1 27 novembre 1974, n. 267 . 2 11 dicembre 1974, n. 271 2 11 dicembre 1974, n. 272 3 11 dicembre 1974, n. 274 3 11 dicembre 1974, n. 276 3 11 dicembre 1974, n. 284 4 27 dicembre 1974, n. 286 7 27 dicembre 1974, n. 287 7 27 dicembre 1974, n. 289 12 27 dicembre 197 4, n. 290 12 27 dicembre 1974, n. 298 13 27 dicembre 1974, n. 299 13 27 dicembre 1974, n. 300 14 16 gennaio 1975, n. 1 . 14 16 gennaio 1975, n. 3 . 15 16 gennaio 1975, n. 5 . 19 16 gennaio 1975, n. 6 . 20 16 gennaio 1975, n. 7 . 22 16 gennaio 1975, n. 8 . 23 16 gennaio 1975, n. 9 . 28 21 gennaio 1975, n. 13 30 5 febbl'aio 1975, n. 14 30 5 febbraio 1975, n. 15 30 5 febbraio 1975, n. 15 33 5 febbraio 1975, n. 18 34 5 febbraio 1975, n. 19 37 5 febbraio 1975, n. 20 38 5 febbraio 1975, n. 21 40 5 febbraio 1975, n. 22 42 5 febbraio 1975, n. 23 43 5 febbraio 1975, n. 24 46 18 febbraio 1975, n. 27 46 25 febbraio 1975, n: 29 48 25 febbraio 1975, n. 30 50 25 febbraio 1975, n. 31 54 25 febbraio 1975, n. 32 59 25 febbraio 1975, n. 36 59 25 febbraio 1975, n. 37 60 6 marzo 1975, n. 41 60 6 marzo 1975, n. 42 64 6 marzo 1975, n. 46 64 XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 3 dicembre 1974, nella causa 33/74 pag. 67 3 dicembre 1974, nella causa 40/74 73 12 dicembre 1974, nella causa 36/74 74 CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 334 pag. 238 Sez. Un., 7 febbraio 1974, n. 346 . 145 Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 488 147 Sez. Un., 27 giugno 1974, n. 1912 150 Sez. Un., 5 luglio 1974, n. 1944 156 Sez. I, 11 luglio 1974, n. 2060 156 Sez. I, 12 Juglio 1974, n. 2088 157 Sez. II, 13 luglio 1974, n. 2117 158 Sez. I, 17 luglio 1974, n. 2141 162 Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2285 . . . . . . . . . . . . . . . 165 Sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3142 246 Sez. Un., 28 ottobre 1974, n. 3208 183 Sez. Un., 29 ottobre 1974, n. 3254 183 Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3306 250 Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3314 187 Sez. I, 30 ottobre 1974, n. 3324 . 191 Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3384 196 Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3389 197 Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3561 198 Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3567 . 199 Sez. I, 13 novembre 1974, n. 3594 199 Sez. I, 18 novembre 1974, n. 3673 201 Sez. I, 19 novembre 1974, n. 3719 202 Sez. I, 20 novembre 1974, n. 3738 203 Sez. I, 22 novembre 1974, n. 3761 . 204 Sez. 1; 27 novembre 1974, n. 3876 . 206 Sez. I, 27 novembre 1974, 11. 3880 206 Sez. I, 3 dicembre 1974, n. 3944 209 Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4032 210 Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4041 214 Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4227 218 Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4231 221 GIURISDIZIONI CIVILI Sez. Un., 4 gemmJaio 1975, 11. 2 pag. 82 Sez. Un., 7 gennaio 1975, n. 10 88 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 5 giugno 1974, n. 11 5 giugno 1974, n. 12 5 giugno 1974, n. 13 pag. 252 255 257 INDICE XVII LODO ARBITRALE (Roma) 5 novembre 1974, n. 67 .. GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 4 giugno 1974, n. 426 Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 431 Sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452 Sez. IV, 12 luglio 1974, n. 548 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 �dicembre 1973, n. 1346 Sez. IV, 4 febbraio 1974, n. 261 Sez. Un., 30 novembre 1974, n. 3 . pag. 239 pag. 167 170 172 179 pag. 260 266 269 PARTE SECONDA PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio di amministrazione Composizione quorum, 18. Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio di amministrazione Operazioni di inquadramento nelne qualifiche dirigenziali -Quorum, 18. -Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio di amministrazione Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali -Obbligo di astensione dei membri che rivestono date qualifiche, 18. -Ministero Turismo e Spettacolo Consiglio di amministrazione Inquadramento nelle qualifiche , dirigenziali -Segretario avente qualifica di direttore di divisione -Partecipazione, 18. BONIFICA -Consorzi di bonifica -Mutui garantiti con cessione dei contributi statali e con delegazione di pagamento sui contributi a carico dei proprietari -Concessione necessaria -Tassabilit� autonoma, 19. . COMMERCIO -Commercio -Blopco dei prezzi al consumo -Maggiori costi d'acquisto -Vendita a prezzi maggiorati, 19. CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO -Fermo amministrativo -Compensazione tra credito comunale di natura pubblicistica e debito tributario dello stesso Comune, 19. DEMANIO -Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -Scarico di materiali Sostanze inquinanti -Eliminazione e neutralizzazione, 19. -Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -Scarico di materiali Sostanze non inquinanti, 20. -Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -Scarico di materiali Sostanze inquinanti, 20. -Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino -Scarico di materiali Sostanze inquinanti -Mare extraterritoriale, 20. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Disciplina applicabile, 20. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Occupazione d'urgenza Stato di. consistenza -Nomina del tecnico, 20. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Decreto di occupazione o di espropriazione -Soggetti a cui favore verranno devoluti gli immobili -Menzione, 20. -Sicilia -Abitati distrutti dal terremoto -Programmi di ricostruzione -Aree espropriate -Assegnazione -Cooperative edilizie, 21. INDICE XIX IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Imposta R.M. -Enti Comunali di Consumo -Avanzi di gestione Eccedenze attive di bilancio Tassabilit�, 21. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gi,0ielli,�denaro e mobilia -Inventario di eredit� beneficiata -Effetti, 21. -Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia -Inventario di eredit� beneficiata -Omissioni o incompletezza -Effetti, 21. -Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia -Inventario di ered~t� benefidata -Natura -Eredit� giacente -Rilevanza, 21. IMPOSTE E TASSE -Imposta di registro -Condono Pagamento dell'imposta come liquidata -Errore di liquidazione Supplemento, 22. IMPOSTE VARIE -Imposta di pubblicit� -Targhe delle assicurazioni incendi -Denunzia (ex art. 7 d.P.R. n. 342/54) Natura ed effetti, 22. -Imposta spettacoli -Parchi scuola traffico, 22. -Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazioni di navi armate, 22. -Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazioni di navi armate -Importazioni da paesi aderenti al G.A.T.T., 22. ISTRUZIONE -Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Disciplina applicabile, 22. I.V.A. -Imposta valore aggiunto -Vendita fallimentare -Assoggettabilit� Giudice delegato -Direttive - Ricorribilit� in Cassazione, 23, POSTE E TELECOMUNICAZIONI -Poste e Telecomunicazioni -Raccomandate -Accettazione con sistema meccanizzato -Ricevuta Forma, 23. STRADE -Comuni e Provincie -Atti in materia tributaria -Controllo, 23. -Comuni -Strade comunali -Diritto di pedaggio -Natura, 23. -Comuni -Strade comunali -Diritto di pedaggio -Legittimit�, 23. -Strade statali -Costruzioni Distanze, 23. xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali II -Questioni dichiarate non fondate III -Questioni proposte PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 1974, in. 264 -Pres. Bonifacio -Rel. Rossi -V�ersind (n.�c.). Reato � Reati e pene ,. Ergastolo � Contrasto con la funzione di emenda � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost. a~. 27; c.p. art. 22). Non � fondata, con riferimento aUa funzione di emenda della pena, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 22 Codice penale, sulla pena dell'ergastolo (1). (1) Con rii:lierimento� all'istituto della liberazion.e disciplinato da:lil.'art. 176 -c,p., dr. Corte Cost. 4 .1u~o 1974, n. 204, Foro H. 1974, I, 2576. Per la manifesta infondatezza della questione si era espressa la Cassazione (Cass. 16 g~u~no 1�956, Fooo it. 1956, II, 145, .con nota di JOVANE, e CALAMANDREI, in Riv. dir. proc. 1956, Il, 154. CORTE COSTITUZIONALE, 27 novembre 1974, llll. 265 -Pres. Bonifaoio -Rel. Oggioni -Besagni (n.�c.) e Pres:td:erute Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azza:riti). Energia nucleare � Determinazione di materie radioattive � Omessa denuncia � Difformit� rispetto alla legge di delega � Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 76; 1. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 28). E' fondata con riferimento alla legge di delega, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, punitiva della detenzione, senza denuncia, di sostanze radioattive (1). (1) Cfr. da ultimo su1l'art. 76, Oorte Cost. 20 marzo 1974, n. 73, Foro it. 1974, I, 1296. 2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 27 novembre 1974, in. 2;67 -Pres. Bondfado -Rel. V?literra -S�acichretti (n..c.) e P:rieside:nte Consig!lio dlei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Gi011gio Azzariti). Comunione e condominio � Nomina di amministratore � Notifica di ricorso agli altri condomini � Omessa previsione � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost. art. 3, 24; e.e. art. 1105, 1129, c.p. art. 7.37). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit� costituziol/1,ale degli articoli 1105, comma; quarto, 1129, comma primo e.e., e 737 e segg. c.p.c., neUa parte in cui non prevedono, nel procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condom;iniale, che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agii altri condomini (1). (1) In dottrina dr. BRANCA, Comunione, in Commentario, a cura di SCIALOIA ,e' BRANCA, 1972, 194; Cass. 8 febbraio 1972, n. 455, Foro it., 1972, 3493, rcon nota. CORTE COSTITUZIONALE, -11 dlicembre 1974, n. 271 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchietti -Maiorano (n.c.) e Presidente Cons;iglio dei Ministri (1sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzarilti). Reato � Reati e pene � Introduzione di animali nel fondo altrui . Pena maggiore per il danneggiamento del fondo � Omessa discriminazione circa l'elemento internazionale � Illegittimit� costituzionale . Esclusione. (Cost. art. 3; c.p. art. 636; terzo comma). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale deU'art. 636, t�rzo comma, c.p., che punisce con pena pi� grave l'int1�oduzione di animali su fondo altrui, allorch� il fondo venga dawneggiato, senza discriminare suU'elemento intenzionale circa lo scopo di far pascolare gli animali sul fo'llidO altrui (1). (1) Swhl'arr-t. 636 c.ip. ,cfu'. CoNso, iin Giuris. it. 1947, II, 29, e p&-La giuo:<isprudernza cfr. Oass. H .dicembve lr968, Foro it. Rep. 1069�, Voce Pascolo, n. 1. 3 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 11 .d!icembre 1974, n. 272 -Pres. Bonifacio - Rel. Rosisi -De Gaetan� (n.'c.) e Presideillte Conisiiglio dei Miinliistri (sost. avv. gen. rdeirlo Stato Azzariti). Caccia e pesca � Esercizio senza licenza � Equiparazione per omesso pagamento della tassa � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost. art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, artt. 7, 8). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza la qiiestione di legittimit� costituzionale degli artt. 7 e 8 del testo unico sulla caccia (r.d. 5 giugno 1939, n. 1016), nella parte in cui equiparano alla caccia senza licenza la caccia esercitata da chi non abbia provveduto al pagamento della tassa annuale (1). (1) Sullia stessa materia, dr. Corte Cosit. 9 ~uglio rn74, n. 217, Foro it., 1974, I, 3275. CORTE COSTITUZIONALE, 11 dkembrre 1974, n. 274 -Pres. Bonifacio -Rel. Gioltllfrida -Giovine (n..c.). Procedimento penale � Pregiudiziale civile � Facolt� e non obbligo di ri� messione � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost. art. 25, 3; c.p.p. art. 20). Non � fondata, con riferimento ai principi del giudice naturale e di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 20 c.p.p., nella parte in cui prevede la sola facolt�, e non l'obbligo, per il giudice penale di rimettere al giudice civile la soluzione di controversia pregiudiziale (1). (1) Sull'art. 20, cfr. FoscHINI, La pregiudizialit� nel processo penale, 1942, 257. CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 276 -Pres. Bon1ifacio -Rel. Astuti -Castiellano (n.p.) e Pll'esridente Consiwlio dei Ministri (sost. .avv. geni. dello Srtato Carafa). Fallimento . Chiusura del concordato preventivo � Riassunzione dei pro� cedimenti interrotti � Giudice fallimentare � Illegittimit� costituzio� nale � Esclusione. (Cost. art. 24, 3, 25, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, 101 e segg.). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la, questione di legittimit� costituzionale degli artt. 24, 98, 101 e 4 RASeZGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO segwendli della legge faUimentare (r.d. 16 mwrzo 1942, n. 267) rnetla, parte in cui consentono la riassunzione davanti al giudice failimen,tar~ dei procedimenti di opposizione allo stato passivo, di insinuazione tardiva di crediti, e di rivendica, restituzione e separazione di cose mobiU, interrotti a seguire deli'omologazione del concordato, e regolano il successivo svolgimento dei giudizi cosi riassunti (1). (1) CfT. 1Sli11a que1stione Cass. 18 febbtraio 19712 n. 430, Giust. Civ. 1972, I, 1433, con nota. CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 284 -Pres. Boni:liacio -Rel. Gionfriida -Comune ,di Pa1lermo (avv. SOOJsone), Presidente Consiglio dei Ministri e Presidente Regione� Sicilia (sost. avv. gen. dehlo Stato Azzariti). Edilizia � Dichiarazione di pubblica utilit� � Sospensione dell'esecuzione � Limitazione ai soli casi di errore sugli immobili o sui proprietari � Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3, 24; 1. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, ultimo comma, 1. reg. Sicilia 31 marzo 1973, n. 19, art. 9, nono comma). Sono costituzionalmente Hlegittimi, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, gli articoli 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 suU'edilizia residenziale pubblica e dell'art. 9, nono comma, dell'analoga legge regionale della Sicilia 31 marzo 1972, n. 70, che limitano la possibilit� di sospensione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilit� nei soli e.asi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari (1). (Omissis). -1. -DiJS1pone l'arit. 13 della legge 22 ottobre 1971, n1. 865, che, neil!la materia dell'edilizia rresidenzial1e pubblliJca, �l'esecuzione dei prrovvedimenti di dkhiarazione di rpubb[ica 1utiilit�, dii oocurpaziorue tem 'poo:iainea e di urgenza e di espropriazione {tIIljpiugnarti itllilan21i all'organo giurisdiziona:le amministrativo) �pu� �esse11e sospesa nei 1s:oli casi di errore grave ed evtdente nell'indlividuazione degli immobili ovvero delile persone dei proprietari �. (1) Sulla sospensione del provvedimento dinanzi ai giudici amministrativi, cfr. ANDRIOLI, in Riv. dir. proc. civ. 1942, II, 29; GARGIULO, La sospensione dell'atto amministrativo da parte del Consiglio di Stato, Napoli, 1948; PALEOLOGo, Il giudizio cautelare amministrativo, 1971. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Tarnto il Consiglio di Stato -1in relazione alla':rit. 113, comma secondo, delfa Cositituzione -�che itl Consiglio dli .giustizia amministrativa per Ja Regione skiliana -in rifermento anche agJi aritt. 24 e 103 dleilla Costituzione -hanno promosso 1come sorprra detto, !La questione di le.giittimit� costituzionale di tale disposizione, dubitando che la limitazione, da questa aipportata, al potere cautelare di �sospensione� delJl'o!I'lgarno di giustizia amminist1'iaitiva, confliigiga con il .prrincipio de1Jla tutela giurisdizionale del 'Cittadino avvel'lso atti della pubblica amministrazione, dl:i. c1Ui la misura �cautelare rappr�esenterebbe, aipP'UJ111tO, una icioirnipornen:te es1senziale ed insopprtmibile. Nella :prospettaz;ione de1Le ordinanze rdi rinvio, � rimplicirta, rper altro, la denunzia di 'Violazione anche del principio di uguaglianza, in quanto si esclude che sussisrtano ragioni giustificative� dlella restrizione ap1portata darll'art. 13 �citato :al potere cautelare di .sospensione, che m via generaJe ha -ex art. 39 t.u. l.eggi s:UJl Consiglio di Srtato ,__ il 00110 presruJPposto della esiistenza di �gravi ragioni� (ed!, ora -:iin barse all'art. 21 della rleggie 1971, n. 1034, istitutiv adei T.A.R.� -1Ji'a1legazione di � darnni giravi ed 1irrreparabili derivanti dall'esecuzione deli''atto �). 2. -Nel contestare la fondatezza de!l.la sollevarta qiuesrtione, obietta l'Avvocatura di Stato che, in realt�, la discipllina della rsospensio.ne irn sede :giurisdizionale non attiene al comma secondo dlel riichiamatoairt. 113 della Costttuzione 1che, neH'esdudere la limitazione delila tutela a rpartiicolari mezzi di impugnazione, non si riferirebbe al petitum delle varie domande proponibili 1conrtro la P.A., ma alla caus�a .Petend.i, oio� ai vizi denunciabili, con il ricorso), sibbene al comma terzo della stessa norma, ohe contempla i poteri del giudice nei .cornfronti dlegli atti ao:nim.i:niistrativi. Epper� -poich� tale ultimo precetto imJPlkitamernte consentirebbe che la legge limiti, se non addirittura anche escluda, l'annullamento del provvedimento amminisitrativo --a fortiori riisu1terebbe ammis:sibiile la limitazione del pote11e di s.o:spensione 1che, l'lisiPetto a1J1.'anlilJUill.amento, rapprresenta un minus. 3. -Osserva la Corte che !l'affermazione deU'Avvocatura -�Che, ex art. 113, 1comma terzo, della Costituzione, �resita demain:d!ata alil.a legg.e ordinaria la determnazione dei caisi in �cui poS1Sono armul!furai gli atti della P.A. e deLle autorU� a ci� deputare -�, :indubbiamenite, esatta. Errata �, rper�, la conclusione che da tale ,premessa si intende traTre, che, cio�, la ,concilus.ione �che da tale premessa si 1intende t11arre, �Chre, cio�, res1Ji a fortiori, i:n ogni ;caso, nella libe�ra diSJPQnibi.J.irt� rdel legiiSllatore di limitare (od eliminare) rii [potere struirnemtale dli sospensione degli atti impugnati. Infatti, una volta 'che il legislatore ha operato le sue iscel:te in ordine aU'attribu2lione del potere finale di arnn,ullamento dell'atto �e ha sitruttu 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rato un sistema di giiusrtizia amministrativa, il quale ha il 1suo cardine, appunto, nella giurisdizione g�nerale di annullamento degli atti illegiittimi, � 1I1a1:Juraile e conseguenziale li'attirtbuziollle, all'organo medesimo deputato all'aninuJilamento, del conc�or:rente a:iotere di 1so1s1pensione caurteil. are dell'atto impugnarto. L'esercizio di tale :potere consente, infatti, di anUcipare, sia pure a titolo provvisorio, l'effetto tipico d!el provvedimento fim1ale della giurisdlizione, permettendo che quesito intervenga re adhuc integra. 4. -Posto �che il potere di sosipensione della e1s�ecuzione de.11."atto am-, ministraitivo � un elemento connaturraile .di un sistema di �tutela giiuris1dizionale ohe si realizzi in definitiva con !l'aifilllulllamenito degli atti della pubblka amministr1azione e �che l'anzidetto iPOtere � stato coerentemente discip1iinarto daHe �su citate ileg;gi .sugli or,gani di gii1Uistizia amminist!I'ativa, in via generale e in conformit� di una lunga tradizione storica, consentendo di valutare �caso per caso la ricorrenz1a del1le gravi ragioni o del pericolo dii i�rreparabiilit� degli effetti della es;ecuzionie), una es'Cilus:ione del rpote:re mede�simo o una fimi:tazione .dell'area di �e1sercizio di es:so con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo del vizio denunciato c01I1trasta col principio di uguaglianza consacrato 111ell'a11t. 3 della Costituzione, qualora non il'icorra una ragionevole giustificazi �one del diV1erso trattamento. Talle giustificazione non :si l'liinviene ne1la 1sipecie. Essa non pu� in particolare individuarsi nella urgenza delle finalit� cui adempiono gli atti contemplati dalla legge 1971, n. 865, citata: inquantoc: h� tale connotato dell'ur:genza (unitamente a quello dell'indifferibiUt�) aS1Si1srte una serie indefinita di provvedimenti di espropriazione od occupazione -cosiddetti, appunto, necessirtati �mr. i casi prevtsrbi d'al['arrt. 71 legge swle esproprazioni del 1865, come modificato dal1a legge 1879, n. 5188, e integrato dall'a:rt. 39 r.ct 1923, n. 422; ed, m genere, twtti i casi di opere iJn �Cui IJ1a diicihiarazione di urgenza � considerata im1Pilicita �nel provvedimento di aipprovazion�e del progetto: art. 6 leg.ge 1959, n. 125, art. 12 legge 1960, n. 1676, art. 107 leg;ge 1961, n. 469, ecc.) -e carartterizza, comunque, anche fuori della materia 1d!elle ablazioni, una altrerttiarnto vasta .gamma 'di p.rovvedimeniti deH'aurtorit�. Per tali svolte cons:ide:r:azionii -cihte si riiassumono nel.Jla rilevazione di un vizio di violazione del :princiipio di IU'gua~lianza su'I! tex.reno d!ella difesa avverso atti ammindis1tirativ1i -va, quindi, dtcihiarata la illegittimit� cosUtuziornaJe dell'art. 13, ultimo comma, deiHa 1legge 1971, n. 865. Le medesime ragioni -di corntra.sto �con .gl'i artt. 3, 24 e 113 dtelaa Costituzione (as:sorhito rimane1I1Jdo, quindi, l'ulteriore profiJ.o di violazione degli art.t. 14 e 17 del1Io Sta1tuto speciale per la Regione siciliana) s011reg. gono, infine, la declaratoria di i1'Legittimirt� costiituzionail.e dell'art. 9, 7 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE comma nono, delJa legge regioniale 31 marzo 1972, n. 19 �denunziato nelie ordinanze del Consiglio di giustizia ammin[s1trativa), :per li.a parte, ap~ pUJI!Jto, 1in cui rende applicabile, nel te11ritoriio deM.a Regione 1siciliana, l'art. 13, ultima parte, deilal legge 1s:tata1e 1971, n. 865, inniall'l'zi citata. ( Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 286 -Pres. Bonifacio - Rel. Capalozza Coianiz (n.c.) e Presidente Conistgiio dei Mtndstri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Reati e pene -Naufragio e incendio -Pericolo per la pubblica incolumit� -Presunzione solo per il non proprietario -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; c.p. art. 428, 423). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale degli artt. 428, primo comma, e 423, primo comma, Codice penale, in relazione all'art. 449, primo comma, , dello stesso Codice, nella parte in cui, nei detitti di naufragio o di incendio, presume il pericolo per la pubblica incolumit� solo qualora il fatto sia posto in essere dal non proprietario (1). (1) Sulla queistione., dr. LAZZARO, Riv. dir. nov., 1967, 260, e Cass. 13 apvi,le 1971, Foro it. Rep. 1972, voce Incolumit� pubblica. CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 287 -Pres. Bonifacio -Rel. Rocchett1i -R!ozera (avv. Cervati) e Amminiistrazione deHe finanze dello Stato (sost. avv. 1gen. del!1o Stato Fanelili). Imposte e tasse in genere -Commissioni tributarie -A.G.O. -Esclusione per le controversie di semplice estimazione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cast. art. 113, 3,' 24; I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6; r.d.l. 7 agosto 19.36, n. 1639, art. 22, terzo comma e 29 terzo comma). Non � fondata,, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di difesa contro gli atti della Pubblica Amministrazione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 6 legge 20 marzo 1865 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 2248 all. E, ed analoghe norme successive che escludono dalla competenza dell'autorit� giudiziarfia ordinaria le, questioni di semplice estimazione dei redditi (1). (Omissis). -1. -Poich� le quattordici ordinanze elencate in epigrafe propongono la stessa questione di legittimit� costituzionale, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. Viene infatti ,con ,esse posto il id:wbbio 1se, in :ridierimento all'art. 113 della Coshltuzione _:,__ in forza del quale � 'contiro gH atti della pubblica amministrazione � sempre ammessa la tutela 1~iwrisdizionale dei diritti e ,degli inrteressi legittimi diTIJainZJi non debbansi ritenere ,costituzionallmente illegittime le disposizioni, che nema materia tributaria, escludono (avtrt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, a1Jl. E, 53 delJ t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, 285 del t.u. 14 settemJbre 1931, n. 1175, e 22 defi: d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) o limitano ad 1urn profilo di ilegittimit� (art. 29 dlelllo stesso d.l. 1639) la ,cognizione idel!l'autorit� giudrzia:ria or:dina11ia nelle corutroversie di ,cosi det1Ja �semplice estimazione�, vertenti 1sul diriitto sogg:e,ttivo dleL cittadmo a una giusta ,i!mposizione. Ci�, osservano Jie ordinanze di rimes1stone, diov11ebbe aiw>arir'e evidente, dopo che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 6 e 10 dell'anno 1969, al fine di pervenire alila conclusione 1diella inaimmissibi1it� di varie questioni di costituzionalit� foo:mulate da ,commis1sioni tributarie, ha nitenuto ,che queste non :siano ammeSJSe a ,proporli.e, pertch� non sono organi ,giUJrisdizionali -1cui �, dall'art. 23 della 11Jeg,ge 11 marzo 1953, n. 87, 'Conferito il potere di proporre ailla Cor1te tali questioni ~ ma sono benisi organi contenziosi ammi'11Jistrativi. 2. -Prima di procedere all'esame del merito della questione di costituzionailit�, ,cocor:re ricordare che le ordinanze di Timessione ;provengono da una Corte di aippel'lo e 1dia vari ,tribunaJii: organi che, com'� noto, hanno competenza ad esaminare le controversie tributarie -meno che ,suil punto deLla estimazione, del redd'ito 1i!ma>oni:bile -dopo che esse ,sono state gi� decise dalle commissioni, 1secondlo un sfaitema che � stato recentemente sottoposto ad una totale revisione dal decreto legislativo delegato 26 ottobre 1972, n. 636, 1cilie si inserisce nella generale ,riforma dei tributi, e ,che � entrato in vigore il 1� ,gennaio 1973, e quindi in data successiva a quelle deN:e anzidette ordinanze. (1) :Pu� I'liitenel'SI�, cos�, composto :il 'con1IDaisto tl'a la Corte co,stituziona1le (sentenze n. 6 e 10 del 1969 in questa Rassegna 1969, I, 7, e 8) e la Corte di Cassazfone (sentenze n. 2175, 217>7, 2201 ivi, 1,969, I, 538). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE A tal proposi,to l'Avvocatura generale chiede eh.e la OOI"te collisideri preUmiinarmente 1se non sia hl ;caso di rimettere le questioni ai giiudki che le' hanno proposte perch� le riesaminino sotto il profilo della rilevanza, in ordine a1La mutata dJ~scipUna normativa del' settOll'e. Ma .il .suggerimento in itale �senso fomnulato iI!IOil pu� es1sere accoLto, in quanto la nuova disciplina non si applica alle controversie che, come quelle in esame, risultino gi� decise dalle commissioni tmibutarie istituite secondo la dliscipilina \Precedente. Diispone iinfaitti l'art 43, comma quarto, del d.P.R. n. 636 del 1972 che, ,contro le loro deciisioni, �le '.Parti possono esperire l'azione ,giudiziaria dinanzi ai tribunali, :secondo le d~posizioni ,dli flegge anteriormente vigenti �. 3. -Passando all"esame ,del merito, 1sembra uti!l!e mettere in !rilievo che una decisa volont� del legislatore, volrtia a 1sottrarire alia co�gnizioine della magistratm-a ordiinaria le questioni attinenti alJ.la dle,terminazione quarnittfativa del reddito iirnponiibile, :rappresernta iuna costante del nost110 sistema tributario. Al riguardo .si � detto che �ess1a non sarrebbe idonea, per mentalit� e insufficienza di cognizioni tecniche, a penetrare i fenomeni economici, a vO'lte complessi, che. 1presiedono alla formazione dJe1 reddito, e si � aggiunto che non potrebbe comunque far fronte ad un altro lavoro, di enorme mole, qual � que11lo cui danno luogo [e controve!rsie suill'ac1c.ertamenrto dei tributi. Se queste od altre siano le ragioni che hiann.o dleterminato la sicelta considerare come, in materia, una limitazione al'l'a giurtsdizione ordinaria sia stata introdotta nelle nostre leggi fin dai primordi dello Stato unitario, giacch�, nello istesso momento in cui, nel 1865, si p:rocedev1a, con la legge del 20 marzo di quell'anno, n. 2248, ali. E, arrt. 1, all'abolizione dei tdbunalli del �contenzioso, devolvendo (art. 2) alfa giuriisdizione ordinaria tutte le mat&ie nelle quaili .si faccia questione di un diritto ciyile o :politico, comunque, vi ipossa essere interessaita la pubblica amminiistrazione, si stabiliva, altreSI� arit. 6) ,c:he Tiimanevano :per� escfluse dalla competenza delle autorit� giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale e al'. riparto di quota �e tuitte le a~tre :sulle Imposte 1sino a reihe n:on avesse avuto luogo la 1pubblicazfone <dei ruQl}i. La terminologia Vffilliva poi meglio '.P'recis1ata nel t.u. sulla riccih.ezza mobile 24 agosrto 1877, n. 1402, in oui, aJlli'art. 53, ,s,i stabiiliVla non '!)oters1i deferire aU'autoriit� giudiziaria JleSlsUllla decisione delle Commissioni concernenite 11a semplice estimazione dei redditi. l'l principio e la formula, ipas1sarti, -con qualche non :significativa variante, nelle leggi 1suoces:sive, anClhe relative ad altre imposrte, 1sono stati poi ripretuti in occasione de'L1.a recentissiima riiforirna, contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in cui, aH'art. 40, is1i stabiil. isce apjp1un.to che, contro la d.ecisione delal reommi:SSlione d!i 1secondo grado, si pu� ricorrere alla Corte di appelllo 1per violazione di legge e per que IO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stioni di fatto, esie'l.use quelle relative a valutazione estimativa ed alla mtsU!ra deLle pene pe1cuniarie. Questa continuit� di indirizzo legislativo, ~i'badito ora nella riforma e volfa ad 'esia1udere dallia cognizione del giudice ordinario le questioni di valutazione, cio� di determinazione Quant~tativa dei redidti imponibili, r1leva una convinzione profonda del nrn:1tro legiislatore dr�ca una necessit�, r.itenuta impresdndibile per un'efficiente organizzazione del'l'a pubblica finanza e il conseguimento dei suioi risultati, di limitare il controllo di merito dell'accertamento quantttativo, escludendo dal partecd1parvi Fautorit� giudiziaria. 4. -Questa lunga tradizione normativa, se costringe a riflettere sulla ser1et� deLle ragioni che hainno dovuto iis.pirar1'a in un quadro di tutela di fondamentali interessi pubbUci, non pu� cel1tamente dis1pensare dal pol're in raf:llronto quella stes1sa no=ativa �con i princ�/Pi della nostra Carta �costituzionale. Al che sollecitano appunto ,le ordinanze di II'�messione, 1e quali concentrano per� le censure 1su un isolo aspetto: quello cio� che il:e vaiuzioni estimative �contenute negli atiti di a1cc1e11tamento dell'Amministrazione finanziar1ia, in conformit� del dtsposto dell'art. 113 della Costituzione, devono avere in ogni caso un giudice, per ila itut,ela dei .diritti e degli interessi che vi sono �conne1S1si. Mootre accade che essi un giudice non hanno, o non lo hanno pi�, da quanto almeno la Corite costibuzionaile, ha ritenuto, nelle note sentenze, 1che le commission1i tributarie, aL cui 1esiclus1ivo contrdlto le questioni di semplic1e estima� zione 1sono 1commesse, non�1sono organi giurisdlizionali, ima bens� am,ministrativi, anche 1se attuano procedure �contenziose. In 1sostainza dunque il prnblema di costituzionalit� � !legato a quello della natura giu:ridlica dellie �commissioni tributar1ie, e cio� a una questione lungamernte e costantemente 1contrQIVersa, 1Che ha rivelato i termini delila ,sua opinabilit� anche recentemente nel con1tra1s1to inte1rpretativo i.!I1 cui son10 V1enute a trova:11si la Corte 1cositiH:1uzionaile da una parte e la Corte �di cassazione dall'altra; 1quest'ultima iiima:S1ta ferma ailla ritenuta giurisdiz~onalit� di quel1l1e 1commis1sioni. 5. -E fa questione resterebbe ,probabi1mente a questo :i;>iunto di irriiisolto contrasto se, .dopo le note sentenze di questa Co:rte, non fos1se['o iI11tervenuti fatta nuovi, in sede legislativa, che debbono ritenel'si abbiano autori.tathnamente risoluto quel contrasto, decid!endolo nel seillso deUa giurisdizionalit�. Si intende qui OV'viamente fare riferimento al com! plesso delle nuove leggi sulla riforma tributaT1ie ed in par:ticola,r1e ahle disposizioni della legge di delega 'legge 9 ottobre 1971, n. 825) e a quelle PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE della Jegge delegata in materia di contenzioso rt.J:libutario (d.P.R. 26 otto bre 1972, n. 636). Si llegge nell'art. 10, n. 14, del aJ.Legge di dlcle1ga 1che al Governo era commesso il �com,pito di procedere �alla 1revisione deillla CO!ll(posizion:e, del .:l�unzionamento e de.lile competenze ruiliZI�onali de1el 1commiisisioru tributarie, anclh.e a1l fine di assicurarne l'aiutonomia e l'indipendenza, e dn modo da garantire l'imparziale applicazione della legge�. Il che � quanto dire che �si intendeva assicurare a1'le commissioni steslSle la stirurttu;ra, la funzJioni e le :lltnalit� �che sono .connaturali ai veri e propri organi 1giulI'isdizionali. In relazione a .siffatte .direttive del legislatore de�leganite, si pu� constatare che nella legge -delegata �sono 'stati acicurataimente eliminati gli aspetti dai qruali traeva fondamento la tesi della natura amillli�ll�JSitratiiva e accentuati i �caratteri in base ai quali il.�e �commiissrioni venivano considerate come organi giurisd�iziona1i. Dal che pu� tra!I'1si la 1sicura convinzione che le commissioni tributarie, cos� revisionate e strutturate, debbono ora considera11si origani speciali di giuri:sdlizione. 6. -Quanto fin qui si � detto riguarda la nat'Ulra �e la qualificazione giuridica delle nuove comm~ssioni tribuita;riie, �cos[ come sono Sltate � revisionate � dalla legge di rifo=a. Ma � evidlenrt;e �che que.st'ulrtima muove ineqruivocabi!lmente dal pll'esupiposto che ,giurisdizionali abbiano a considerarsi anche 1e pireesiistenti commissioni: non � dubbio, infatti, ohe d1l ilegisflatore con la recente normativa abbia 1inteso eswcitare il potere d!i revisione che la IV disp. trans. Cost. ipreviede propdo per gli gli organi speciali di giurisdizione .gi� esd:stenti nell'ordinamento al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. In defiinitiva la ruuova legislazione -imponendo all'inter.prete dii considleran:ie gilllri:sdizionale iii procedimento che si 1svolge davanti alle nuove commi:ssrioni -esclude che, nell'interpretare la legislaZJione precede:nte, ISli ipossa attribiu:rie alle vecchie commissioni natura semp1icemenrt;e a:mmi:niistrativa. Non si rpu� disconoscere che, di fronte al ricrn:idlato contll'asto giurisprudenziale in oirdine a quel problema, il lle�giis!latore aveisse il potere di rimuovere ogni iincertez~a: e per le cose dette � iim1dUlbb~o che fa ll.egge, indirettarmente ma skuramente abbia imposto una soluzione nel JS.enso della giurisdizionalit� delle commissioni tributarie. Di ci� la Corte costituzionale non .pu� non p["endere atto e concludere in consegueniza per la non fondatezza delle proposte questioni di costituzionalit�. Ed infatti, se le �commissioni .tribwtarie anteriiOII'i erano 011giam.i di giurisdizione, 1e ,Je questioni di "Semplfoe e1stimazione avevano in ess:e il proprio giudlke, non ;posisono ritenersi �contrarie all'art. 113 dehla Costituzione le norme delle va11ie disiposizioni di legge cthe ne 1sottraeva1110 12 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'esame all'autorit� giudiziaria_ ordinaria. E per gli 1stessi motivi, come appare ovv:io, deve dtenersi infondata anche 'la questione di cosrtirtuziona1irt� proposta in riferimenrto agli articoli 3 e 24 de:Ila Costituzio111Je. - (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 289 -Pres. Boni;facio - Rel. Crisafuilli -Presidente Regione Friu�i Veneziia Giulia avv. Pacia) c. Presidente Consiglio dei M.initstri (sost. avv. gen. dello Srtato Savarese). Corte Costituzionale � Conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato � Atti giurisdizionali dello Stato � Denuncia di � errores in judicando � � Inammissibilit� dd conflitto. (Cost. art. 134). � inammissibile il confiitto di attribuzione sol.levata da una Regione contro un atto giurisdizionale deHo. Stato, allorch� si denunci non un'invasione della sfera di competenza delLa Regione ricorrente, bens� il modo con cui la giurisdizione si � concretamente esercitata, cio� errores in judicando. CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 290 -Pres. BCYillifacio - Rel. Amadei -Antonaci (n.c.). Sciopero -Sciopero politico � Sanzione indiscriminata stituzionale. (Cost. art. 3, 40; c.p. art. 503). � Illegittimit� co-. � costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi di eguaglianza e al diritto di sciopero, l'art. 503 del Codice penale nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero. ad impedire od ostacolare il libero esercizib dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranit� popolare (1). (1) Sull'argomento, cfr. ONIDA, Lo sciopero politico � un diritto, in Relazioni sociali 1970, n. 4; PERA, Lo sciopero e la serrata, Trattato dir. Lav., 1971, 608. ,. " I ~��: !' ~Al~ 13 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTI'rUZIONALE I CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 298 -Pres. Bonifacio -Rel. Benedetti -Presidente Regione SicHia (avv. Chia't'elli, Sorrentino) c. Presidente Consiglio d�ii Miniisrbri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Imposte sui redditi -Riscossione per versamento diretto -Lesione della competenza regionale -Esclusione. (Statuto Reg. Sicilia art. 37, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 7; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 5). Non � fnodata, con riferimento alle norme finanziarie di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimit� eostituzionale dell'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che prevede il versamento diretto delle imposte sui redditi presso l'Esattoria nella cui ci1�coscrizione il contribuente ha il domicilio (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 299 -Pres. BonJ.facio -Rel. Benedetti -Presidente Regione Sicillia (avv. Chiarelli, Sorrentino) c. Presidente Consiglio de1i Mini1Slt['i (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Imposta sui redditi -Sostituti di imposta -Versamenti nel domicilio fiscale -C�mpetenza ad impartire istruzioni -Spett~ allo Stato. (Statuto Reg Sicilia art. 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 71). Spetta allo Stato impartire istruzioni circa il versamento diretto all'esattoria da parte dei sostituti di imposta che hanno il domicilio fiscale fuori del territorio della Sicilia delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti industriali e commerciali in Sicilia (2). (1-2) Cfr. dalla materia Corte Cost. 1971 n. 207 in questa Rassegna, 1P71, I, 1336, 1972, n. 184, ivi, I. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 14 CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 300 -Pres. Bonifacio -Rel. Benedetti -Gamberoni (.n.1c.) Procedimento penale -Indagini disposte sulla base di scritti anonimi Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3, 24, c.p.p. art. 141, 231). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 141 e 231 Codice di procedura penale, suila possibilit�, per il P.M. o per il Pretore, di promuovere indagini in base ad una delazione anonima (1). (1) Sull'argomento, cfr. SANTORo, in Giust. pen. 1933, IV, 262; FoscHINI, Riv. it. dir. pen., 1951, 174. CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 1 -Pres. Bonifaciio - Rel. Reale -Camiciotti (n.c.) e PTesidente Consiglio dei Ministri ( 1sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Circolazione stradale -Esercitazione alla guida -Esclusione per i veicoli di cat. A -Punibilit� per guida senza patente -Illegittimit� costitu zionale -Esclusione. (Cost. art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 83, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della Strada), nella parte in cui autorizza l'esercitazione alla guida di tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per quelli di categoria A (1). (Omissis). -3. -La questione non � fondata. Questa Corte, con giurisiprudenza ,costante, ha deciso che l1ientra nella discrezionalit� del legislatOTe statuiire quali com~ortamenti debbano essere .puniti e quali debbano essere la qualit� e la misura della pena e che, finch� siffatto potere sia contenuto nei limiti della ra21ionalit�, non vi � violazione dell'art. 3 della Costituzione (.confr. per tutte la sentenza n. 160 del 1973). Nel caso in esame non pu� dL1�s1i che la divel1sit� di trattamento, messa in evidenza dal p,reto�re di Firenze e da quello di Axena, 1sia priva di giustificazione e che, di conseguenza, illegittima, in quanto ispirata da discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzfone, rLsulti (1) Cfr. sulla discrezionalit� deil legisLartOTe di puniIDe i �comportamenti., determinando la qualit� e La misura della pena, ;iin ril�erimento all'art. 3 Cost., rCor.te Cost. 21 no'Vlembiie 1973, n. 160, Giuris. cast., 1973, II,� 1762. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE la disciplina dettata dall'articolo 83, comma sesto, del 1codice della strada. Proprio in relazione al dive11so contenuto 1su1periormente riier<ito delle prrove di esame, l'art. 83, comma primo, [pifeV1ed!e il rilascio di runa autorizzazione per esercitru-:si alla guida isolo !Per i tipi di veicoli diver1sd da quelli di 1cat. A ad uso pirivato. Si .comipll'ende, in conseguenza, 1perch� sia pil'evii.sta una pena pi� lieve rtspetto a quella irrogata per il ll'eato di .guidJa senza patente a chi -pur non esisendovi autoriz;zato ma avendo a fianco l'istruttoil'e 1si ese11citi alla guida di uno dei veicoli per i quali sono previste in sede di esame, oltre �conos1cenze teoriche, anche una rp.rorva pratica di abilit� alla guida: in tal caso, infatti, l'ese11citazione alla guida � valutata �come neces:saria per il conseguimento della iP'atente, tanto �cihe :si dispone che l'esame d'i idoneit� non possa esisere so1stenuto prima che sia trasicomo un mese dal rilascio dell'autorizzazione (airt. 85, comma quarto). Nel caso, invece, di motoveicoli di �cat. A l'esercitazione alla guida non � -nel sistema della legge in vigO'.I'e -in akun modo collegata con iJl superamento dd una prova pratica, vertendo l'es1ame, come si � gi� detto, esclusivamenrtie sruilla conisocenza delJa 1segnalertica e delle norme di circolazione strad!ale. 4. -Ci� �premesso, e a parte la considerazione cihe la suddetta limitazione della prova di esame non esonera il titolare della patente dall'acquisire la necessaria pratka nella guida prima di aflirontare le difficolt� e i pericoli della normale circolazione, � evidente 1che la di:sdplina legislativa avrebbe potuto essere diversa. Non sono 1mancate, p& vero, ciritiche rper essersti. esclusa la necessit� della pa:-ova pratica pell' l'abilitazione alla .guida di motorvekoli di cat. A ad uso privato e sono state sollecitate, anche in sede comunitaria, innovazioni legislative. Ma allo stato, e rimanendo nell'ambito della normativa oggetto dell'impugnazione, � indubbio che le ipotesi esaminate nelle ordlinanze sono obbiettivamente divers1e e che per esse ri:sulta ammissibile e non iI1razionale un trattamento differenziato. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 3 -Pres. Bonifacio - Rel. Ogigioni -Di Lonardo (n.c.). Pensioni � Pensioni civili di riversibilit� � Requisiti prescritti per il coniuge pensionato � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost. artt. 3, 29, 31, 36, 38; 1. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6; I. 15 feb braio 1958, n. 46, artt. 11 e 19). Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, di tutela della famiglia e della retribuzione, le questioni di legittimit� costi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tuzionale dell'a1�t. 6, l. 22 novembre 1962, n. 1646, sulle pensioni ai dipendenti degli Enti Locali e-degli artt. 11 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato, nella parte in cui condizionano la concessione della pensione di riversibilit� al coniuge superstite al duplice requisito dell'et� infrasettantaduenne del coniuge pensionato all'atto del matrimonio e della differenza di et� fra i coniugi non superiore a venti anni (1). (Omissis). -2. -Con la prima ordinanza del 22 febbraio 1972, riguardante la pensione di riverstbilit� chiesta dalla vedova di 1pen sionato, gi� dipendente di ente locale, la Corte dei conti ,sottopone la questione 1se i requisiti ,condizionanti il di�ritto a pensione, costituiti dalla et� del 1coniuge pensionato non superiore a settantadue anni all'atto del matrtmonio e dalla differenza di et� fra i coniugi, non ,superiore a venti anni (requisiti richiesti dall'art. 6, comma secondo, legge n. 1646 del 1962), contrastino con gli artt.> 3, 29, primo comma, 31, primo �comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione. 3. -Esamtnando, in parti1ciolare e nell'ordine di loro prqpos1z10ne, le dedotte violazioni, s,i rileva che la proSJPettata contraddizione con l'art. 3 Cost. viene fatta ,consi:stere nella irrazionale diversit� di trattamento tra le pensioni di riversibilit� dovute qualora il matrimonio avvenga prima della 'Cessazione dal servizio del dante ,causa e le pensioni dovute qualora il matrimonio avvenga' d~po tale cessazione. Le condizioni stabilite in questo secondo caso riguarderebbero ,situazioni meramente soggettive, estranee all'~ssenza ed alla finalit� del matrimonio, e, quindi, prive di una loro plausibile ragion d'essere. La questione non � fondata. L'apposizione delle due 'condizioni, indicate al numero precedente (insieme alla terza, qui non emergente, della durata biennale del matrimonio) ha, come premessa, il 1riconoscimento, in via di prindpio, che il diritto alla pensione di riversibilit� 1spetti non solo in 1caso di matrimonio contratto in costanza di servizio, ma anche nel 'caso di matrimonio contratto in data successiva alla sua ces1s1azione. Tlrattasi di un ;prindpio d'ordine generale, introdotto nella legislazione, qui in esame, sugli ordinamenti della Cassa pensioni ;pe1r i dipendenti di enti locali, dopo che lo stesso ,principio aveva informato ed infomna la legislazione sulle pensioni a ca1rico dello Stato (legge n. 46 del 1958 e ,success1ive). Tuttavia, una volta ci� ammesso, non ne deriva necessariamente l'esigenza di un pari trattamento, per entrambe le iJpotesi suaccennate. (1) Cfr. Corme Co,st. 13 g,en<rnaio 1966 n. 3, in questa Rassegna 1966 I 12� 9 marzo 1967, n. 22, ivi, 1967, I, 198. V. ~nche C. Conti (oird.) 12 '1ugli~ l972'. n. 32115, Foro. amm. 1973, I, 3, 161, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE L'art. 3 Cost. non � informato ad una mec,canica uniformit� di trattamento riguardo a situazioni che, pUT ,ricollegandosi ad unica matrice, assumano, tuttavia, a1s:petti da considerare particolairi. � l'esame della razionalit� o meno della 1conve11g,enza o della divergenza di trattamento, che giustifica il ri.chiamo alla garanzia dettata diall'airt. 3 della Costituzione. Nel caso, la dedotta illegittimit� per la non coincidenza di trattamento pensionistico, non sussiste. Dai lavori prep,aratori delle leggi sulle pensioni a carko dello Stato, si evince (e ci� vale, essendone identici i presupposti, anche per le 1pensioni relative a dipendenti di enti locali) che i c:riteri limitativi [pe,r le pensioni di riversibilit� derivanti d'a matrimoni conclusi da gi� 1pensionati, ,sono stati dettati in via geneTale, dal legJslatore, come remoll'a all'ipotesi, non infrequente, di matrimoni contratti non per naturale affetto, e, quindi, in tal sens� sospettabili, sic1ch� le condizioni restrittive, volte a garantire, in qualche modo, la genuinit� e la seriet� del tardivo coniugio, 1si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolenti iniziatirve. Cos� riconosciuta, di conseguenza, la ragionevole giustrncazione della norma, va esclusa la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione. 4. -Si assume in secondo luogo, che il restrittivo sistema di legge sopll'a delineato ostacolerebbe i diritti della famiglia, garantiti dall'articolo 29, pl"imo cOIIIlma, Cost. 1e, invece di agevoliare, contrasterebbe la formazione della famiglia e l'adempimento dei ,relativ,i compiti, violando il dettato del seguente articolo 31, primo comma. La questione non � fondata. Invero, la normativa in esame, non riguarda il campo dei diritti e doveri redp1roci tra i membri della famiglia, ,cui � informato l'art. 29 Cost. Nemmeno detta normativa pu� riconoscersii 'come elemento negativo influente sulla possibilit� di contrarre matrimonio. La libert� di formare una famiglia non pu� ritenersi 1corncreatmente Umi.tata dal ridiimelllsionamento di una fnell'a aspiettativa, futura ed i!nicelt"ta, come que1la di conseguire una pensione di riversibilit�. L'istituto della famiglia, costituzionalmente tutelato, ha contenuti e ri,sponde a scopi etico-sodali pi� pregnanti di quello che sarebbe dato I'iriveniJre in un rappOTto tstituito con finalit� cosi limitate e ristrette. 5. -Altro motivo di Hlegittimit� viene sollevato 1in relazione all'art. 36 Cost. in quanto, dloven:d101si ritenere che il trailtamenito di quiescenza rivesta per l'impiegato carattere Tetributivo e costituisica parte del compenso dovutogli per il lavoro prestato e differito alla cessazione dell'attivit� lavorativa, in nessun caso la vedova potrebbe essere privata RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 18 dell'esel'cizio del diritto d!i subentrare al marito, come esercizio di un suo diritto autonomo. Anche questo motivo non � fondato. Va osseTVato, .con richiamo a quanto questa CQrte ebbe a siJgnj:fitcare nella 1sentell1Za n. 3 del 196�6, 1che la $)Teminenza della tutela della retribuzione differita non costituisce un principio invaltcabile, tale da non consenti<re in via assoluta alcuna deroga od eventuali adattamenti a pairticolal"i situazioni. Infatti, appunto pel'c:h�, nel caso in esame, il �d!iritto della vedova alla [pensione dii riversibilit�, � da COrlS�JderaTISI�. Un diritto 1Spettante come diritto autonomo, sono ammissihili le condizioni poste dal legislatore, dettate dall'intento cautelativo di ovviare alle frodi presunte, a difesa del .pubbli:co erario, come si � detto al numero precedente. Tale valutazione di contrapposti interessi e del loro contemperamento o ;prevalenza appartiene alla �CO~etenza discxezionale del legislatore e non pu� �costituire motivo di illegittimit� ove, come nel caso, siano da escludere motivi arbitrari. 6. -Infine, parimenti infondata deve ritene11si la �censura relativa alla presunta violazione del princiipio generale diell'ais.sistenza e previdenza sociale, posto dall'art. 38 della Costituzdone. Questo principdo non esclude che la legge disciplini variamente gli OO'dinarrnenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarit� dlelle 1singole situazioni (sent. n. 22 del 1967) ed in ispecie che, sia pure in via eccezionale, possano adottarsi misure cautelari, ispirate alla tutela di intere.s1si generali, adeguatamente valutati dal legist!.atore. Invero, la garanzia posta dall'art. 38, secondo �comma, della Costituzione, ispirata ad un fondamentale prindpio di solida:riiet� sociale, costituisce una direttwa dii ordine generale, vincolante per il legislatore o:ridinario, cui �, peraltro, demandato il �compito di attuarla. L�e cautele in esame, sostanziandosi nella p1redisa;>osizione di alcune modalit� irestrittive del diritto alla rive:ris�bilit�, non incidono 1sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori, che si sono voluti garantire con la norma �costituzionale invocata, ambito nel quale non possono farsi rientrare i .casi che il legislatore ha ritenuto motivatamente di escludere. 7. -Con l'altra ordinanza, datata 13 ottobre 1972, la Corte dei conti ha sollevato la stessa questione dli costituzionalit� di che 1sopTa per quanto riguarda gli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ol'dlinarie a carico dello Stato, modificati 11tspettivarrnente con legge 1.4 maggio 1969, n. 21512, e �con legge 29 aprile 1967, n. 264. La censura, in relazione al �caso .specifico, � -rapipoirtata a quel ,punto della normativa che � esclude il diritto pensione di riversibilit� delle ved01Ve di pensionati istatali con durata minima (due PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 19 anni) del matrimonio contratto in data posteriore a quella di 1cessazione dal 'Serviziio del dante causa �. Questa condtziione (mantenuta nel recente testo unico 219 dkembre 1973, n. 1092) non rpu� essere ritenuta illegittima, [per .gli identk:i motivi dianzi esaminati a proposito della nor.mativa <concernente le Cassie pensioni sugli Istituti di previdenza. Trattasi di una condizione specif�.rca, che si adegua al ststema generale e 1costituisce remora [per i 1casi di matrimoni contratti al isolo �SJcopo di far 1conseguire la pensione alla vedova ed �, insieme, indiretta conferma che deve trattarSJi di 1coniiugio ispirato a non contingenti motivi utilitarri. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 5 -Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni -CapUJrri (n.c.). Amnistia � Proscioglimento nel merito � Formula piena � Esclusione del� l'ipotesi della carenza assoluta di prova � Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; c.p.p. art. 152). � costituzionalmente iHeg1.ttimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 152 del Codice di pr'�cedura penale, nella parte in cui non comprende tra le ipotesi in cui il Giudice, ad istruttoiia ultimata, .deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anzich� declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato stesso (1). (Omissis). -2. -La questione � fondata. Va dato atto 1che, 1COme risulta dall'ordinanza di rinvio, una volta ritenuta � COOTI[l)leta � l'isrtxuttoiria formale, venivano a p1rofilarsi p& il giudke due ~potesi di soluz.ione alternativa : quella d:i dichiaTare la estinzione 1d'el reato di furto aggravato, [per effetto di concessione della amnistia, di cui agli artt. 5, lettera b, ed 11 del decreto ip!reslidenziale 22 maggio 1970, n. 283, o quella di emettere pironunda di pro.scfoglrimento nel merito, con formula piena, posta la constatata, assoluta carenza, allo :stato, di p:rova che l'imputato avesse collliffiesso il ireato addebitatogli. La seconda soluzione, di c�erto pi� radicale ed a!Ppagante l'inte:re1sse morale dell'imputato, sarebbe �stata, in quella fase, da riicondurSJi conseguenzialmente, nell'amibito dell'art. 1'5�2 rc,p.p. onde dar luogo all'immediata declal'."atoria di proscioglimento. (1) Cfr. perr rrifeirdmeniti Ciorrte Cast. 14 luglifo 1971, n. 175, Corte Costit. 1971, 2117, con nota. 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tuttavia, l'applicabilit� dli de~to articolo, deve, nel caso, esicludemi, come � stata esclusa, iperch�, cos� come formuilato, detto aocrticolo il."iguavda soltanto l'i,poteSli. di 1sussistenza di ipil."OVe, che rendano � evidente � che l'imputato non aibbia commesso il fatto e non l'irpotesi in cui manchi del tutto la prova 1che l'imputato lo abbia commesso. Ci� .posto, e tenuto presente che la no!1Il1a im,pugnata contraddice altresi il 1s:Lstema, che equi(para, agli effetti della fomnula di proscioglimento, le due ipotesii, ,come s:i evince dagli artt. 387 c�.p.p. (sentenza istruttorfa) e 479 stesso codice (sentenza in fase dibattimenta~e) deve riconoscer$i esatto il rilievo contenuto nell'ordinanza di rinvio, che qui ne consegue una disparit� di trattamento nel regolare situazioni sostanzialmente omogenee, con effetto sulla formula termilnativa, per equivalenza di r:Lsultati negativi tra prova evidente ed assoluta mancanza di prova. In entrambi i 1casi, susststono i preSUIP!POsti ipa-l'assoluzione con formula piena: e ci� senza bisogno d'i ricOl!'lrere, come fa l'ordinaooa, ad un collegamento �Con l'art. 27, secondo comma, Coist. (principio di non �colpevolezza sino alla sentenza definitiva) dettato ad altri fini. Siffatta esigenza logica d'.i equiparazione ,conduce a ravvisare la illegittimit� dell'art. 152 c.p.p. nella .parte in cui fa prevalere l'estinzione di un reato per amnistia �sul dovuto proscioglimento nel merito, nel caso in cui, ad istruttoria completata, manchi dlel tutto la '.P!"OVa che l'imputato abbia commesso il reato. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 6 -Pres. Bonilfaieio - Rel. Trimarchi -Sterr (n.1c.). Estradizione -Competenza della Corte d'appello -Luogo di presenza dell'estradato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 25, comma primo; c.p.p. art. 666, comma primo). Non � fondata, con riferimento al principio della p1�e�ostituzione del Giudice, la questione di legittimit� costituzionale ,delL'art. 666, comma primo, Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuis�e la �ompetenza per il procedimento di estradizione alla Sezione istruttoria della Corte. d'appello nel� cui distretto si trova l'imputato o condannato (1). (Omissis). -1. -Secondo la sezione tstruttoria della Corte d'appello di Milano, l'art. 666, comma pT:Lmo, del codice d:i ipil."ocedwa [penale, nella parte in cui attribuisce la competenza ,per il procedimento di (1) Cfr. COII'te Cost., 7 liuglio 1962, n. 88, Foro it. 1962, I, 1217 re Riv. gen. 1962, II, 662 con [JJ()1Ja di p ALLADINO. PARTE I) SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE estradizione alla Corte d'appello nel cui distretto. si trova l'eistradando al momento in cui perviene la relativa richiesta, sarebbe in �Contrasto con l'art. 25, comma primo, della Costituzione per1ch� non ricorre al criterio del luogo dell'avvenuto aa:-resto e perch� consente che sul rapporto dell'estradando con il luogo possano incidere in modo dis1clt'ezionale, con i 10110 provv~dime!liti, l'autorit� giudiziaria o qiuella dell'istituto di plt"evenzfone e di pena tn �cui l'esrtradan.do � stato provvisoriamente recluso. 2. -Relativamente a quella fase del p1rocedimento di estradizione che � assistita dalla garanzia giUJrisdizionale, la competenza spetta ad organi (Procuratore generale e seziione istruttoria) della Cocte d'ap1Pello � nel cui distretto si trova l'imputato �O H condalillilato � (art. 666, comma pTimo, dt.). Secondo la giurisprudenza (ricorr-data anche nell'ordinanza di rimessione) il criterio indicato dalla legge peT determinare, la coill[letenza � quello del raip,porito materiale e temporaineo tll'a 1l'estrada'11ido �eid un determinato luo1go ove questi�si trova nel momento in cui p�erviene la formale rtchiesta di estradizione. Pur dovendosi rilevare che almeno quando l'arresto provvisorio sia effettuato dall'autoll'it� di rpubblica �s:kurezza senza ordine di cattura del Procuratore gene,rale o del Procuratore della Repubblica (art. 663, comma secondo, del codice di procedura penale), � pensabile che ancora non sia pecrvenuta una formale domanda di estradizione e che in quel �caso, sia pure in modo non definitivo, potrebbe rilevare al fine della determinazione della competenza il luogo dell'eseguito ariresto (art. 664, �comma secondo, dello stesso codice), la validit� del criterio sopra indicato non appare contestabile. C'� solo da pcrecisare un punto che nell'interpretazione giurisprudenziale della norma denunciata non � indicato in maniera es1Plicita, e cio� che tra i possibili luoghi in cui l'imputato o il condannato � si trova�, � decisdvo quello del momento in cui al Ministro della giustizia pe!rviene la domanda di estradizione. �, infatti, il detto Ministro ad e,s�sere investito dei poteri d'iniziativa e dectsori (mediante atti discrezionali o vincolati) in ordine a tale domanda; e specificamente al momento in cui allo stesso Ministro pervengono i documenti a CO!rredo della domanda, si fa ,riferimento in materia dii perenzione dell'arresto (artt. 661 e 665 del ripetuto �Codice). 3. -Cos� intesa, la norma denunciata non a1ppare in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, pe1rch� il � giudice � in es1sa prev~sto risulta precostituito per legge. Il criterio di determinazione della competenza, infatti, � posto in astratto pTiima che la sped.fica e concreta regiudicanda insorga, ed � RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 22 oggettivo; e la .sua aippHcazione � automatica e costante. A idguarido dii esso � agevole rilevave che manca qualsiaSli disc!reziionalit� del Ministro, non potendo.Sii non riconoscere che nel .giorno di arrivo al Ministro della domanda di estradizione, la pe11sona alla quale questa 1si rirfeTisce, viene colta in un dato rapporto 1con il luogo (sede delle car:ceri a cui � associata o assegnata o 1sede dli essa persona), e non ha importanza se il Ministro preventivamente o contestualmente sia a �conoscenza (o non lo sia, cos� come � avvenuto nella �sipecie) del � luogo � in quel � tempo �. Gli spostamenti della persona di cui � a:-ichiesta l'estradizione, da date �Careeri ad altre (in differente dist~etto di Corte d'ap[p�ello), a ;p�arte il fatto �che i relativi provvedimenti d!ebbono ritenemi .dettati da ra11?iioni dii giustizia e ;per il migliore andamento del .se.rvizio, sono irrilevanti: se aivvengono pl'lima della ripetuta data, perch� solo il ira'P!porto della persona �Con il luogo a quella data serve ai fini della determinazione della �competenza, e se avv�engono dopo, perch� o~mai la �competenza � definitivamente radicata in dati organi giurisdizionali. 4. -La questione, pertanto, deve es1se1re dichiarata non-fondata. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 7 -Pres. Bonifacio - Rel. Cl'isafulli -Palatrasio (n..c.). Vilipendio al Governo � Autorizzazione del Guardasigilli e non del Governo nella sua totalit� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 25, comma primo; c.p.p.; art. 666, comma primo). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di unit� del Governo, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 313, comma terzo, Codice penale che prescrive, per il reato di vilipendio del Governo, l'autorizzazione del Ministro Guardasigilli, anzich� quella del Governo nel suo insieme (1). (Omissis). -3. -Nuova, invecie, � la questione di legittimit� costituzionale .dlello stesso art. 313, :prospettata in Tiferimenito all'art. 3 Cost., per la diversit� dii tutela aocordata al Gove.rno rispetto a quella iris1ervata alle Assemblee legislative e alla Corte costituzionale (ordinanza del gtudice istruttore dli Marrsala) �e a:l!rarrt. 915 Cost., per J.'attribuzione (1) Cfr. Co:rite Cost. 18 1ug1io 1'973, n. 142, Foro it. 1973, I, 26.50, con nota. FLORA G., Suiia costituzionalit� deU'autorizziaziorne a procedere..., Temi, 1972, 39'8. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE al Ministro ];ler la giustizia, anzich� al Governo � nella sua globalit� � o al Presidente del Consiglio dei millistri, del potere autorizzativo per il reato di vilipendio del Governo (ordinanza del giudice istruttore di Taranto). Ma entrambi i profili sono da diisattendeire e la questione, 1Perd�, anche nei termini ora esposti, non � fondata. Non � !Pertinente, infatti, il rkhiamo all'art. 3, :per le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato, consentendone diiscitpline non semp1re tra loro uniformi. In rparticolare, per quanto o�ra interessa, � da rammentaxe che, a differenza dalle Assemblee legislative e dalla Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale �consiglio dei ministri ., ma � organo complesso, nell'ambito del quale -come fu afferimato da questa Corte nella sentenza n. 142 del 1973, al .punto 7 della motivazione -il Ministro per la giustizia � �tecnicamente qualificato e politicamente id!oneo � a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'.Aimmin1strazione della giustizia, espUcando, tra l'altro, il ;poteire di �cui soJ:'ge questione. N� suss1ste violazione dell'art. 95, primo comma, Cost., che non si riferisce affatto alle attribuzioni del Cons1iglio dei ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri -di direzione della politica generale del Governo, di impulso e cool'dinamento dell'01Pera dei ministri spettanti al Presidente del Consiglio, con le �connesse responsabilit�; ed � noto che quei poteri si eseJ:'citano anche fuori del consd.glio, nei confronti dei min1stri singolarmente considerati. Nulla vieta rp�ertanto, ed � anzi �conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle ri�chieste di autorizzazione a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si r:itenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga [portata in 1sede di Consd.glio dei Min~stri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 8 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimairchi -Palma (avv. Festa), Valente (avv. Carbone). Obbligazioni � Solidariet� passiva � Interruzione della prescrizione contro un condebitore � Estensione agli altri � Illegittimit� costituzionale . Esclusione. (Cost. artt. 3, 95; c.p.; art. 313, comma terzo). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1310, comma primo, Codice civite nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali it 24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO creditore interrompe la presc_rizione contro uno dei debito1�i in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non , siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti inte1�ruttivi (1). (Omissis). -3. -La proposizione della questione � fondata, sia dalla Corte dei ,conti che dalla Corte d'appello di Firenze, sulla circostanza che, in materia di solidariet� passiva, l'atto con il quale il ,creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto rigu�rdo agli altri debitori ancorch� questi, e senza loro colpa, non ,siano a conoscenza della pretesa e dell'atto interruttivo. Ci� ,comporterebbe conseguenze imm.ediate e mediate: in rplriimo luogo, 1si avirelbbe un (identico) effetto giuridico (interruzione della :prescTizione) nonostante la differente ed o;pposta posizione dei destinatari di esso in ordine alla conoscenza della pretesa e dell'atto inter:ruttivo; in 1secondo luogo, il condebitore solidale, a cui non fosse notifkato l'atto interruttivo, 1si troverebbe, in raiprporto alla p�rescirizione, in posizione di dise,guaglianza e di sfavore r1spetto al debitore uni�o o al ,condebitore ,solidale al quale, invece, l'atto interruttivo sia stato notificato, ed in particolare, a differenza di codesti soggetti, sarebbe prdvato della posisibilit� che' l'estinzione del diritto del ereditoTe nei suoi 1confronti si verifichi a 1seguito del decorso del peTiodo di tempo astrattamente previsto pe,r il singolo tipo di obbligazione (e per es. del decennio o del biennio), e della conseguente :pos1s1'bilit� di eccepire la pirescrizione, scaduto che sia il termine finale di quel periodo; ed in terzo luogo, il detto condebito,re solidale, che sia convenuto in .giiudizio a distanza di 1tempo dal verifica11si dell'evento dannoso, potrebbe trovarsi nella situazione di dover predisporre la propria difesa con notevole ritardo Tisp,etto al condebitoire, che sia stato in precedenza convenuto in giudizio, e con il pericolo di non essere pi� in grado di acquisire gli elementi. di prova o comunque ogni altro mezzo di difesa. La norma denunciata sarebbe, pertanto, in contrasto ,con gli artt. 3, comma pTimo, e 24, comma secondo, della Costituzione, distintamente o congiuntamente considerati. 4. -Data la stretta conne1ssione esistente tra i pro.fili sotto i quali la questione � prospettata, in rapporto 1sia al princirpio dell'ugua,glianza di tutti i dttadini di fronte alla Je,gge che a quello del diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e gTado del rp1rocedimento, � ,conveniente, procedendo all'esame della questione, mettere a raffronto la no~a (1) Cfr. Corte Conti, sez. dun. 20 marzo 1972, n. 18, Foro amm. 1972, I, 3, 101, con nota, V. a[]Jche, sull'airt. 141 ~,egge registro che Tiproduce l'art. 1310 e.e., Corte Cosit. 8 luglio 1969, n. 118, Giuris. Cost. 1969, 1665, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE denunciata con il dettato costituzionale risultante dalle citate due disposizioni. La regola gjiuridica enunciata nel pdmo ,comma dell'art. 1310 del codice civile, nella disciplina dettata in generale P'er le obbligazioni solidali, sta a significare che se il creditore CO'.ITl\P>ie un atto di esel'cizio del proprio dliritto nei confronti di un condebitore solidale ed in paxticolare intima o richiede per iscritto allo stesso di eseguire la prestazione dovuta ovvero [plI"opone la medesima domanda 1con l'atto introduttivo di un giudizio o nel corso di esso ~per es. con la costituz:ione di parte civile nel ,processo penale), si producono gli effetti tiipici essenziali di .ciascun atto; ed inoltre ex lege cessa di essere utile ai fini della iprescrizione del dLritto il periodo di tempo, gi� decoriso, durante il quale s:i era avuta l'inerzia del creditore e �comincia un nuovo J)eriodo di p,rescrizione a decorrere dalla data dell'atto interruttivo o, nelle ipotesi di cui ai primi due �cormmi dell'art. ~,943 del codice civile e per effetto del dtsposto� del secondo comma dell'art. 2Q45 dello stesso codlice, dalla data in cui passa in giudicato la sentenza ,che defin1sce il giudizio. Si verifica acicanto agli effetti giUTidici essenziali pro1p'l'li di ciascun tipo di atti interruttivi, il detto effetto, avente portata conservativa, che incide direttamente sulla posiizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, sul diritto cio� del creditore ad una data prestazione nei confronti di tutti i coilldebitori 1solidali, e �che Sii riflette automaticamente ed inevitabilmente (;per necessit� logica e in mancanza di una regola in .senso contrario) sulla iposizione di tutti i condebitori solidali e di daiscuno di essi; e tale effetto, data la sua natl11ra, ,6oiillVo1ge l'intero raipporto obbligatorio. Perch� si produca codesto effetto �conservativo non � richiesto, a differenza di quel �che � dato di ,constatare a pro,posito deg1i altri effetti, che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario. � significativo, a tal riguardo, ricordare che a proposito dell'intimazione o richiesta di cui all'art. 1219 del codlice <Civile, giusta quanto previsto dall'art. 1308 in Telazione all'art. 1310 dello stesso codice, si deteTmina la costituzi,one irn mora di tutti i condebttori 1solidali solo se a questi l'atto venga notificato o comuillicato, ed il ripetuto effetto, invece, si produce nei ,confronti di tutti solo ,che l'atto 1sia portato a conoscenza di uno di essi; ed analoga �constatazione potTebbe farsi per gli altri atti inte11ruttivi. E tutto ci� ha una Ioigica giustificaZJione per il :fatto che gli effetti tipici essenziali, a differenza di quello conservativo, toccano di:rettamente ,ed immediatamente la sfera giuri:dica del (1singolo) condebitore solidale. Ne1la ipotesi in �cui rientrano i 1casi alJl',esame dei g,i:udici del merito, il condebitore solidale che non ,sia a �conoscenza dell'atto interruttivo, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 26 in di,pendenza dell'estensione nei .suoi �Confronti del <relativo effetto (conservativo) immediatamente non viene a perdere alcun diritto e 1comunque non V'iene ad essere inciso in una qualsiasi situazione 1giuridiJca soggettiva di �cui sia titolaire. E n.epJP1Ure dalilla data della i.nJterruZI�lone della prescrizione comincia a decoorere un tel1Illine 1che il detto .soggetto debba osservare a pena di decadenza da un diritto o entro il quale del suo diritto debba �compiere un atto di eserdzio, e quindi non .dcm:ire la condizione che in altre occasioni questa Corte ha considerato sufficiente perch�, in materia dd solidariet� tributaria, potesse riis1contrar.si un contrasto �con le disposizioni ed i ,p<rinc�pli costituzionali di raffironto (sentenze nn. 48 e 139 del 19.68). Non �, pertanto, ravvisabiLe la denunciata di:sipar.it� in1giruistificata di trattamento tra il condebitore solidale a cui non 1sia x:ivolto l'atto interruttivo ed il debitore unico o altro �condebitore .solidale ehe rkeva l'atto. La situazione del debitore unko � diver.sa, in modo evidente, e quindi � del tutto co11retto �che la discilpJ.ina nei 1suoi confronti sia differenziat�. Il ipirinciipio di eguaglianza, poi, non r~sulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori 1solidali, per.ch� l'essiere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo, ai fini della (produzione del ripetuto effetto �Conservativo, �, ;per le ragforni. 1SOpra det1Je, m~raliuente. D'altra .parte, la norma denunciata, sotto il profilo in esame, non va contro l'art. 24, �comma secondo, '.Pe11ch� l'effetto �conservativo di cui si tratta � operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindli ,si muove su� un terreno non coperto dalla detta gaTanzia costituzionale. 5. -Dall'art. 1310, comma primo, del 1codi:ce civile, potrebbe tutt'al pi� derivare che il condebitore solidale, che non sia a conoscenza dell'atto interruttivo della pTes1crizione validamente posto in essere nei confronti di altro condebitoll."e solidale, e stpec.ie in casi Hmite (e cio� quando �sia convenuto in giudizio a notevole distanza d:i tempo dal verif1call." 1si dell'evento dannooo e dalla stesis1a chiamata in giudi:mo di altro condebitore 1solidale, e �sempre nella incolpevole ignoranza oltre che degli atti interruttivi nel frattempo eventuaLmente iposti in essere, anche della ipretesa), non ,si trovi in g;raldo di R�PQJO:-eistare la d!.ifesa cosd come avrebbe potuto fare se fosse stato OOiamato in ,giudizio ins1ieme con l'altr.o c�ndebitore solidale. Ad integra.re l'asserita (nelle ordinanze) ed (ora) rilevata di,seguaglianza delle 1situaziorni di codesti condebitori solidali, � da escludersli che rposisa vaiJ:ere il fatto che, decorso che 1Slia in con1C're�to il :termine prescrizionale, il condebitore solidale iche non abbia avuto conosicenza dell'atto �interruttivo, non pos1s1a eccepir1e la pirescirizione e quindi paralizzare la ipretesa del Cl!'editoil'e, perch� a tale 1Siog;getto non � negata la detta ec1cezione e nonos:tante �che �sia .scaduto il temndne utile alla o;iire PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sc:nz10ne, e iperch� invece a :proposito di quell'effetto giuridiico non � venuto ad esistenza il relativo fatto .costitutivo (a 1causa dell'estensione al .condebitO're solidale che non ha rtcevuto l'atto, dell'effetto interruttivo, e stante la non contrariet� della norma, sotto questo profilo, alle disposizioni costituzionali di raffronto). Rimarrebbero quindi �Come indici e modi di dliseguaglianza e di sfavore 1;)er il �condebitore so1idale d'i �cui si triatta, il periko1o pex questo di non :potere pi� acquis�lre -o l'accll'escimento !Per lo stesso delle difficolt� a procU1rarsi -gli elementi di prova e ogni mezzo di difesa. Ma in ordine a tale dtsparit� di trattamento � agevole rilevare che la garanz~ia �Costituz:ionale della difesa in' giudizio assd.curata dall'art. 2.4, comma secondo, della Costituzione si estrinseca nella possibilit� data a tutti ,coloro che agiscano in giudizio peir la tutela dei loro diritti ed interessi leg:itti.oni, di difendersi e d'essere difesi in ogni 1stato e grado del procedimento; e che essa ovviamente ~come si � gi� rprecisato si 1riferisc�e alle situazioni giuridkihe :soggetti'Ve quali riiS1Ultano dalle no11me dli dil1itto sosfanz:iale. Per ci� non pu� dtirsi che vada contro il secondo comma dell'a,rt. 24 la nomna denunciata in quanto da essa si fac'Ciano diisicenidere le rilevate situaziohi di di�seguaglianza e di sfavore: la difesa in_ giudtizio non r!imane annullata o limitata. E nep!Pure tale norma viola l'aLrt. 3, coo:n:ma [Wimo, [p&ch�, non derivando� l'imiposisibilit� o una mag:g!ioire difficolt� a procurarsLi. adeguate .prove necessariamente dall'es1sere il condebitore solidale, al quale venga esteso .l'effetto inte!'il1uttivo della prescrizione, convenuto in giudizio a diistanza di molto tempo dalla Clitazione dli altro �condebitore, qualora ci� si verifichi si � in pres.enza di mere rsituazioni di fatto, del tutto episodiche ed accidentali. E queste, ;per ci�, non 1si prestano ad es1sere assunte come punto di riferime!llto [per arigomentare a proposito della nomna da cui del tutto indirettamente possono discendere, una qualsiasi violazione del 1;)irindipio di eguaglianza. Anche rse non � esicluso che, nei �casi ipi� gravi, possa ipotizzalisl� un p:regiudiizio non altrimenti evitabile che attraverso iI comportamento del creditore (e per quanto di ragione, anche del �condebitore interessato al regresso nei concfironti degli altri �condebitOTi) che dovrebbe svolgeI'.si nel cis'.Petto delle regole della corirettezza o secondo buona fede e, q_ualora il .c:reditoire sia un pubblico ufficio, in modo dia asisicurare il buon anda1mento dell'amministrazione. 6. -Le ragioni addotte nelle OI'.dinanze a .sostegno della sollevata questione, non risultano fondate ove oi :si r1tferisrca, come fin qui sLi. � fatto, alla soL~dariet� parss1iva intesa nella .sua ;pi� aimp1ia e generale acieeZJione di vincolo in forza del quale, (pii� essendo i debitori, il c:reditore 28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pu� chiedere a ciascuno di es<Sli. l'intera prestazione e qualora questi adempia esattamente, gli altri �condebitori 1sono liberati. E non lo sono del pari anche nelle due ipoteisi J:'li.chiamate rispettivamente dalla Corte dei conti e dalla Corte d''aipipello di Firenz.e, e <Cio� quando � un soggetto venga chiamato in giudizio, dopo il decoil'iso del normale termine dii .prescrizione, per accertare sia la suss:Lstenza di un rappo.rto d'i obbligazione rispetto al soggetto creditore, sia un coruseguente rapporto di obbligaZlione coli altro 1soggetto, convenuto in giudizio anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione � o quando la solkl;ariet� deriva �da un fatto illecito la. cui esistenza ben pu� essere incolp~volmente ignorata dal responsabile indiretto divenuto obbligato 1sulla base di una 1presunzione legale di colipa �. In codeste due :Lpotesi non ricorrono dati o elementi che �consentano una peculiare configurazione del' fenomeno, sempre che si faccia riferimento agli speC'i1fici e sopra ricordati profili di pretesa il:legittimit� costituzionale della norma denunciata. E ci� pel'ch� a proposito della prima di dette ipotesi l'atto interruttivo incide con il suo effetto direttamente 1sulla ,sfera giuridica del credlitore ed immediatamente -e per logika necessariet� -�SU quella dei �condebitori solidali, e quindi il maturarnsi i:n fatto del termine prescrizionale non ha giuridica rileV'anza; e perch� dal giudizio (tardivamente instaurato e) rivolto ad: una pronuncia sulla pretesa e sul vincolo non derivano effetti costitutivi, ma dichiarativi o tpreclusivi. Nella .seconda ipotesi, d'altro canto, potrebbe ravvisarsi in grado magigiore che in ogni altra, la possibilit� che il �condebitore soltdale (ex art. 2.049 del codice civile) ignori incolpevolmente l'es:Lstenza del fatto illecito, ma la m1sura e le modalit� di tale mancata conos1cerrza non hanno i.mportanza ai fini della decisione, qualora .si voglia -siccome si deve -tenere ben presente .che l'insorigenza dell'obbligazione, a parte .debitoris, non � condizionata dallo .stato di conoscenza in cui questi si trovi relativamente al fatto costitutivo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 9 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -Fraquelli (n.c.). Servit� � Fondo provvisto di accesso insufficiente � Passaggio coattivo . Subordinazione ad esigenze dell'agricoltura e dell'industria � Illegitti mit� costituzionale � Esclusione. (Cost. artt. 3, 44; e.e., art. 1052). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di disciplina della pT'opriet� terriera, la questione di legittimit� costituzionale 29 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE dell'art. 10.52 codice civile, nella parte in ciii subordina l'apertura. di un nuovo passaggio a favore di fondo sprovvisto di accesso sufficiente a riconosciute esigenze dell'agricoltura e dell'industria (1). (Omissis). -2. -La questione � infondata. Dinanzi a due diversti. modi di 1co:rniporre un contrasto di intere1s1si tra titolari di situaz:ioni giuridiche soggettive della stessa natura e dello ,stesso riUevo, modi iche 1singolarmente considerlalti non cornfliggono con il dettato costituzionale n� appaiono sforniti di intrinseca ,ragionevolez. za, non ,spetta alla Corte 1propendere per l'uno o rper l'altro, es1sendo in tal 1caso la SJCelta tra le due soluzioni adottate di natura s1quisdtamente ~otitica e pertanto rimessa alla ,piena diJScrezionalit� del legislatore. Ora, se pure � esatto, come il pretoll:'e rileva e come � rkono1sciuto dalla dottrina e dalla giurisrprudenza, che l'ampliamento di :passa�ggio su fondo altrui � concesso rkorrendo soltanto l'esdgenza della coltivazione e del conveniientie uso del fondo, mentre �l'arpeI"�lllira di un nuovo passaggio -dchiesta perch� quello pa-eesistente, anche su fondo altrui, non � arnrpliabile -� condizionata alle ben pi� gravi esdgenze dell'ag; ricoltura e dell'indust:ria, i diversi requi�siti previsti dal legtslatore per subordinaa-e la posizione del titolaire dd. un fondo a quella di un altro -i quali entiro certi limiti riflettono il maggior aggriavio generalmente determinato dall'apertura dii un nuovo rpassa,gg;io irts,petto all'ampliamento del ,preesistente -non apa;>aiono dd ipell:' 1s� in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi ad� interessi ragionevolmente connessi con la 1)rop1riet� fondiaria. Ogni ulteriore 1cons�LderazJ.one, come quella relativa alla 'I)['eisenza di altre esigenze -per es. turistiche, commerciali -che potrebbero far propendere ;per unif�:c1are in un modo o i:n un alko le diverse disc,tpline, non rientra pe,r 1sua natura nel giudizio di legittimit� affidato a questa Corte. 3. -G1i stessi motivi valgono anche a diimostra,re l'infondatezza della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione. La disiciplina introdotta dal legtslatore con l'art. 1052 del codi,ce civile per rego, lare J.a 1sipecie prevista, diversa, come 1si � detto, da quella og,gerbto del-, l'art. 1051 1steS1SO .codice, non �contrasta col fine idi consegui:re il razionale ,sfruttamento del suolo e di stabilire equi Tarpporti sociali. (Omissis). (1) Cfr. anche Oass. 19 ottobre 1972, n. 3151, Giiist. civ., 1973, I, 659, con nofa di ALVINO. 30 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 21 .gennaio 1975 n. 13 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Commissione parlamentare inquil'ente (d�p. Codaicci Pisanelli) �c. Giudice Istruttore rpresso il T.ribuna~e di Roma (G.I. Squillante). \ Giudizi di accusa -Poteri della Commissione parlamentare inquirente Poteri dell'Autorit� Giudiziaria ordinaria. (Cost. art. 96; I. 25 gennaio 1962, n. 20). Spetta alla Commissione parlamentare inquirente compiere indagini dirette ad accertare se ricorrano ipotesi di responsabilit� per fatti previsti nell'art. 96 della Costituzione; spetta, altres�, alla Commissione predetta, �ai fini di tali indagini, il potere di prendere visione degli atti del procedimento, anche ottenendone copia e senza che ci� comporti sospensione dell'istruttoria in corso davanti all'autorit� giudiziaria sugli stessi fatti, nell'ambito .della sua competenza; va annullata, in conseguenza, l'ordinanza 18 luglio 1974 (1,ella Commissione medesima, limitatamente alla parte in cui richiede l'acquisizione in originale di atti del procedimento sopra menzionato. CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 14 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino) c. Presidente ColllSiglio dei Ministri (sosrt. avv. gen. dello Stato Savarese). Conflitto di attribuzioni -Impugnativa in via diretta -Nozione e limiti Fattispecie in tema di disciplina dell'aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi -Esattoria -Aggi -Incorporazione nelle aliquote dell'imposta -Violazione dell'art. 3 della Cost. -Sperequazione a danno della Regione Siciliana ove gli aggi sono pi� elevati rispetto al restante territorio dello Stato -Infondatezza. Le Regioni, come soggetti di autonomia titolari ,di specifiche attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate a impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano tali leggi lesive della sfera ben definita dei loro poteri. Non sono pertanto ammissibili i motivi dell'impugnativa che riguardino la questione di legittimit� costituzionale .dell'art. 3, comma primo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, col quale � stato disposto che per le riscossioni effettuate mediante versamenti diretti o mediante ruoli l'esattore � retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi, non spettando in 31 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE tale specifica materia, sul costo del servizio di ris�cossione deHe imposte, alcuna competenza aHa Regione Siciliana (1). Non � fondata, con riferimento agli artt. 36 e 43 ,deHo statuto della Regione SiciHana e aH'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (contenente norme di attuazione deHo statuto in materia finanziaria), la questione di legittimit� costituzionale deU'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, H quale, in applicazione del nuovo criterio deU'incorporazione degli aggi neUe aliquote deHe imposte, ha inteso realizzare con effetto dal 1� gennaio 197 4 una identit� di trattamento tra i contribu'enti per quanto concerne il costo del servizio di esazione dei tributi (2). (Omissis). -Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, del quale fa piarte la norma denunciata, � uno dei numerosli decreti delegati emanati dal legislatore nazionale per l'attuazione della 1'i.:foT1Ina tributaria di cui alia legige delega 9 ottobll."e 1971, n. 825. � Con esso sono state dettate nuove di>1Postizioni 1sui servizi di r1sicossione delle imposte in 1Partkolall."e, per quanto concerne gli aggi di riscossione, in ottemperanza ai �criteri direttivi iis1sati dall'art. 10 punto 10 delilia legige di delega, che enUJncia!Ilo il nuovio pll."iinoiipio della � i<n . COTIPOrazione degli aggi nelle aliquote stabilite IP�er i singoli tributi�, � stato diS1Posto 1che � per le riscos1sioni effettuate 1sii.a mediante v<erisamenti dilretti, sia mediante ruoli l'esattore � ir'etrLbuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei �tributi � (airit. 3,, comma primo). Nei riguardi di questa norma la ricorT1enite Regione Sidldana ha prosipettato vari motivi di !incostituzionalit� tra i qua1i � necessario anzitutto esaminare quelli relativi al pll."ete.so 1contra:sto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione, in oirdine ai quali la difeS!a d!e11o. Stato ha sollevato e1ccezione di inammi:ss1bilit� in quanto si trattereibibe di motivi non attinenti ad una invasione della .sfera dii competenza della Regione. 'I1rattasi di 1eccezione in linea di 1pll."incirpio fondiata 1s:ul1la qua,le la Corte, in diverse occasioni, ha aviuto modo dJi pir101I1uncia11si. E' perrta<nto sufficiente riochiamare 1e ribadir1e le !pll"'ecedenti 1s~atuizio<ni 0s1eciondo cui le Regioni, in quanto soggetti �di ,autonomia titolarli .di iEJpecifkihe attribuzioni e " competenze �SU materie ta>1sativamente indicate da norime :statutarie o da altre nol1me 1costituzionali, sono legittimate a impugnare in via diretta leggi dello Starto solo q'lllall1Jdo ritengano ta11i leggi 1e:s:ive de:llla sifera ben definita dei loiro poteri. Gli unici motivi amm1S!s~bi1i di rtcoriso delle (1-2) Sulla prima massima cfir. Co1I1te Cost. 18 febbr1alio 1970, n. 18, in questa Rassegna, 1970, I, 178 e l!n Foro it. 1970, I, 694, con n(Jl1Ja. 32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Regioni sono perci� quelli 1che lSI� risolvono ne]JJ.a menomazio!IlJe di poteri e facolt� ad esse costituziona:Lmente garantiti. Ora � di tutta evidenza che queste ipotesi non ricur1rono nel caiso in esame dal momento che nella specifica mateTia disciplinata dalla nOTma impugnata non spetta alcuna competenza al!la Re1gione Siciliana, n� lesione di sue attribuzioni �discende direttamente o � dato comunque collegare alla lamentata violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione. 2. -Infondati ,sono, invece, i motivi di incostituzionalit� in relazione agli artt. 36 e 43 dello Statuto e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, fol'IIllulati dalla difesa della Regione ,sul trilievo che la modifica a.pportaita dalla norma denunciata, �che pone l'ag;gio a caTico degli enti destinatari dei tributi, non poteva essere effettuata uillilateralmente dallo Stato, ma occom"evano no�rme da stabili11sii 1con l'intervento della Commissione paritetica. � opportuno al riguardo osservall'e che col �nuovo criterio della incor;porazione degli aggi nelle aliquote delle im1poste, il legiislatore ha 1inteso rea�lizzare 1cun effetto dal 1� gennaio 1974 iuna idenitit� di trattamento tra i contribuenti per quanto concerne il �costo del servizio di esazione dei tributi. Occorreva a tal fine eliJminare la <$perequazione territoriale dell'aggio, che, esisendo determinato in misura considerevolmente diversa c�a luogo a luogo come cons1eguenza della diversit� delle condizioni alle quali veniva conce�sso l'a.p1Palto della riscossione delle imposte dirette, dava luogo ad una ingiusta discTiminazione tra i contnibuenti a seconda del luogo in cui l'imposta veniva J)agata. Strumento utile al perseguimento di questo obiettivo � aiprpairso quello di fis1s1are un aggio medio da appHcausi unifo['lmemente in tutto il tecritorio nazionale e da conglobare nelle 'aliquote delel imposte in modo da porl"e sullo stesiso piano i contribuenti chi:amandoli �a soppoTfare in egual misura, a pa<rit� di imposte da pagare, il 1costo del pubblko sell'vizio di riiscos1sdone. I.I disposto dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 603 del 1973, che pone l'aggio a carico degli enti destinatwi dei tributi, costituisce la diretta conseguenza del nuovo iPrincipfo di perequazione dell'aggio sancito in sede di riforma tributairia, principio che ha appunto trasformato l'aggio da vo:ce a se stante ed add!izionale dell'imposta in componente delle aliquote dei tributi. Il fatto che in Sicilia vi sia un magigior costo di es1azione dei tributi, nascente dall'obbligo per la Regione di corrispondere agli esattori la diffe.renza tra ag,gio medio incol'1Po1rato nel tributo e l'aggio calcolato nel contrntto di appalto, non incide in alcun modo, n� impo�rta violazione akuna della discipHna che regola i ra:pporti tributari tra lo Stato e la Regione poich� a questa continuano ad affiuiTe le imposte PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 33 che lo Statuto e le norme di attuazione le riservano secondo le nuove aliquote nelle. quali � ora conglobato l'aggio. D'altro canto se per realizzare la parit� di trattaimento dei contribum; ernti in mdine al costo di .dscossione delle ilmposte 1si imponeva '1a dete11minazione di un aggio medio uniforme in tutto il temitorio dello Stato � evidente che ci� non poteva non comcr;iortaire la �conseguenza ' che, nelle zone in cui il costo di riscossione �era pi� onetroso, dovesse rimanere a carko degli enti destinatari dei tributi la differenza fra l'aggio medio conglobato e quello pi� elevato fissato nei contratti di appalto. Ma quel che pi� conta ribadire in questa sede � che la norma impugnata. non comporta alcuna lesione o menomazione di attribuzioni e com,petenze �ettanti alla Regione, nella 1specMka materia. La norma dispone unicamente in tema di �Costo del servizio di riscossione delle imposte ma non modifica il regirrne di appartenenza dei tributi erariali statuta:riamente riconosciuti alla Sicilia sicch� non ricorre nel presente caso l'esigenza di norme da emanarsi con la :speciale procedura di cui all'invocato art. 43 dello Statuto. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 15 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Federazione autonoma banca11i ita:liiani (avv. Capaccioli) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice .avv. gen. dello Staito Vitucci). Previdenza e assistenza -Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. -Rap� presentanza dei lavoratori � Designazioni delle confederazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost: artt. 2, 3, 18, 39~ 97, 99; 1. 30 aprile 1969, n. 153, art. 27, lett. a; d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 3). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 27 lett. a della legge di delega .30 aprile 1969, n. 153, per la riforma della previdenza sociale e dell'art. 3 del decreto delegato approvato con d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui preved;ono la partecipazione al Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. dei rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. (1). (1) La questione � stata soll!evata �Con l'orc;linainza del Consiglio di Stato, Sez. IV, ZO. settembl'e 1972, n. 484, che � pubblicafa in Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1550. 34 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 5 :febbraio 1975, n. 18 -Pres. Bonifacio - Rel. Voltea:;ra -R.A.S. (avv. Fanem) e Prestdente Consi.gJ.io dei Minist11i (.sost. avv. gen. dlei1lo Stato Gargiulo). Circolazione stradale -Assicurazione obbligatoria -Mancato pagamento del premio -Sospensione dell'assicurazione -Illegittimit� costituzio nale -Esclusione. Cost. artt. 41, 3; e.e. art. 1901; I. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32). Non � fondata, con riferimento ai principi di iniziativa economica e di eguaglia-nza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1901 e.e. e dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevedmw la sospensione dell'assicurazione obbligatoria sugli autoveicoli in caso di mancato pagamento del premio (1). (Omissis). -2. -Le questioni di legittimit� 1costituzionale sollevate dalle quindici ordinanze possono di:stingueiisl�. in tre grupp1i: a) iHegittiirnit� costituzionale, in xelazione all'�lll't. 3 della Costituzione, dell'art. 1901 del e.e., in quanto questo con le disposizioni p:redette fisserebbe una � macroscopica � dispaxiit� di trattamernto dei due contraenti� (pretore di Milano) e �comunque una siituazione non giustificata di dis1Pa:rit� di trattamento in irelazione alle pirestazioni co�rrispettive (.piretori di Codogno, di Ivrea, di Gubbio, di Calitri, di Bologna, tribunale di Roma e di Sant'Angelo dei Loirnlbar1d~), diiSiPfilit� desumibile anohe dagli artt. 1896, 1898, quarto comma, 1909, 1926, teirzo comma (pretore d'i Boloigna) ed in 1contirasto con il pirinc~pio di ordine generale .stabilito nell'art. 1453 (tribunale di Roma); b) .ille!!Jittlimit� co151tituzionale in 1riferimento all'aJrt. 4.1 della _Costituzione del medesimo articolo 1901 .del e.e. in quanto detto articolo, sta:bilendo la sospensione dell'aSisicurazione per mancato [pagamento del premio da �pa.rte dell'asis~curato e concedendlo all'asrs:icuratoire la facolt� di pretendere la riscoissione del ipiremio anche per il periodo di tempo durante il quale l'ass.icurazio~e � stata .soS1P�esa, non ris[pond. erebbe ad alcun fine .sociale, ma limiterebbe l'autonomia negoziale e proteggerebbe il contraente .pi� forte in con:lironto deil. ipJ� debole (,pretori di Bojano, di Milano, di Codogno, di Calitri, di Gubbio, di Foggia e tribunale di Lecce) .sopa:-attutto a seguito della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (piretori di Bojano, di Milano e tribunale dli Lecce); (1) Sru.ll'assu!l:ZJ�OilJe del rischio J.ia paJrte dell'assicuratoire cfir., di :rece:rute, Caiss. 16 ottobre 1972, n. 30916, in Giust. civ. 1973, I, 464, con I1J01Ja di Dr AMATO. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE e) illegittimit� costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'all"t. 32 della l�gge 24 dicemhre 1969, n. 990, in quanto detto articolo non fa distinzione fra �chi pone in >Circolazione una autovettura isfol1Ilita di contratto di asstcmraziorre e chi pone ,iJil ci11colazione un'autovettura c101I1 oontrattJo di ass~ourazione �sospeso (pll"etori �di Bojano, di Gubbio �e rtribunal�e di Lecce). 3. -Infondata � la rprtma quesrtione dli. legittimit� costituzionale dell'art. 1901 del e.e. in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La noom.a impugnata non .statuisce nes1suna disipall'it� fra 'Cittadini che si trovino in uguali condizioni, e il .suo disposto, ll"egolante gli obblighi dell'as1sdcuraitore e delJ.'as1sicurato in caso di violazione unilaterale del c001tratto .per mancato .pagamento del pa:�emio da rpa!I'lte delil'assiicurarto, � del tuotto razionale ed � �conr.fonme alla rp�al'lt~colare natura e allla struttul'la del contratto �di asskurazione, nel quale la 1S01P\p0ll"tazione del rischio da .parte dell'asskuratore � condizionata all'aderr11P!imento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto. 'l'equilibrio 11Jecnico �ed ecrnnomico non 1si :realizza !Ilell'ambito di ogJni singolo .rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'asskuratore nell'esercizio della sua atthrit� e l'insieme dei rpremi dov:uti daiglli ass1icurati. Caratteristica del 1conttra1Jto � fa cosidlde'bta comunione dei rischi, alla quale partecijp1a l'assieua:ato col �pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valoTe della frazione della comunione dei rischi .posti a �carico del 1singolo asskUTato. L'assd�curatO!I'e, assumendo l'alea del pagamento della somma c0trrislpondente al danno causato dall'evento :previsto, deve poter �contare sul iPUntuale ve11sarnento dei premi alle scadenz� ;pattuite da !Parte degli assicumti in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato lPer eseguire i suoi o<bblighi e per costituire le garanzie II'eali imiposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente pll"esuprpongono il puntuale vensamento dell'ammontare dei iPII'emi. da parte degli assicurati. L'asskurato, non pagando il premio, si sottrae all'ob~go di partecipa�re per la sua parte alla comunione dei rischi, turbando l'equiltbrio e l'economia del ra:P1Porto contrattuale. Di qui l'esigenza cli dare alfinadempimento unil!aterale dell'a�sskurato una discd.plina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle partkolari conseguenze dell'inadeinlP~mento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato ~1agamento del premio asisicurativo � del tutto razionale e �COll"ll"iisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato risp,etto al rapporto contrattuale. Non costitufsce pertanto in a1cun modo violazione del principio di uguaglianza pll'oclamato dall'a~t. 3 della Costituzione. N� la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Corte pu� sindacare la valutazione tecnka effettuata dal legislatore in ordine alla �congruit�.statisttca del sistema adottato (sent. n. 44 del 1965). 4. -Anche la seconda questione, concernente l'incostituzionalit� dell'art. 1901 del e.e. in riferimento all'art. 41 della Costituzione, � .infondata. Le disposizioni dell'a,rt. 1901 non sono infatti pcredis1poste al fine di assicuracre alle 'parti, nel quadro della libert� d'iniziativa, il peirse guiimento dei .propa:-i interessi, ma per tregolare le conseguenze dell'ina dempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inademplenti non est adimplendum, adeguandolo 'al tipo parttcolare del contratto dli assicurazione, nel quale tra le p['estazioni dell'asstcu:rato e quelle dell'a:ssiCJUratore esisrte un rapporto di �c01rrisipettiv;irt� e di inter diipendenza. Gli effetti del mancato pagamento del p:remio da ,parte dell'assicurato s-Ono detexminati dal legislatore, il quale nell'articolo impugnato determina a carico dell'assicuratore l'obbligo rd'i adempieire all'assicurazione ,pe�r il periodo di 15 gioTni dopo la �,s1cadenza del paga mento del premio e, a cariJco dell'assicurato, l'obbUgo di pagare J.'am montare dei pil'.'emi dell'aiss.icurazione in corso, oltre al .:rimborso delle spese, anche !Pffi' il periodo in cui il !Ptremio resta sosp�eso. Ove l'assicuratore non agisca ,per la riscossione entro 1sei mesi dal gimmo in oui fil. premio o la :rata .son scadU1ti, il co1111tratto � ir!Lsoluto di diritto. Comunque, le tariffe relative all'ammontare dei p!l'emi sono soggette a controllo della rpuibblica amministrazione. La norma impugnata, regolatriice delle conseguenze della violazione unilateTale del .contratto di assicurazione, violazione verifi.catas.i per il mancato pagamento del premio, ha il fine di attuare la osiservanza del Tappocto dli asslicurazione �contrattualmente costituito fra. le parti ed � convenzionalmente derogabile solo in .senso pti.� favorevole all'interessato (airt. 1932 e.e.). La norma rientra nella sfern di disc.rezionalit� del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non su:srstste lesione del princiiPio della libera iniziativa economica, n� contrasta �con l'utilit� 1sociale, n� danno alla sicurezza, alla libert� e alla dignit� umana. 5. -Anche la terza questione tdd legittimit� costituzionale dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in !l'li:fe!l'dmento al rprinciJpio di uguaglianza risulta infondata in quanto la drcolazione di un veicolo o di un natante non asskurato equivale nei suoi effetti a quella di un autoveicolo o di un natante .di �cui .sia sos;peso il contratto di assiicurazione, inon essendo �copeTto nell'uno e niell'ailitro ca.so il rischio de[l'evento d'annoso. La equiv~lenza degli effetti giustifica pienamente l'applicazione in entTambi i casi della 1srte�ssa 1sanzione ;penale. ( Omissis). 37 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 19 -Pref. Bonifacio Rei. Gion:fldda -Corino (n.c.). Circolazione stradale -Assicurazione obbligatoria � Azione contro il re sponsabile -Obbligo di previa richiesta all'assicuratore -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; 1. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, c�he condiziona ala previa escussione dell'assicuratore l'azibne contro il responsabile civile (1). (Omissis). -1. -� devoluta a questa Corte la que:Stione se l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella pairte in cui assoggetta all'adempimento dell'onere delfinrvio di cr:-khiesta per lettera raccomandata all'assicuratore ed all'osservanza del termine di 1sie1ssanta giorni la ~oponibilit� dell'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit., e non anche della concorrente azione contro il civilmente responsaJbile ex artt. 2043 e 2054 e.e., contrasti con l'art. 3 della Costituzione: sembrando incongruo che il responsabile dell'incidente stradale, che � soggetto economicamente pi� debole rispetto all'impresa asiskuratrice non debba fruire della dilazione accordata a quest'ultima, una volta che � la condizione oggettiva cui la nomna si 'rifetris1ce � eguale per entrambi i soggetti, mentre le condizioni 1soggettive, sia dal [punto di vista rpatrimoniale sia organizzativo, sono pi� favorevoli per la compagnia di assicurazioni �. 2. -La questione non � fondata. LI giudice a quo, nel prospettare il dubbio di legittimit� costi tuzionale della norma denunziata, muorve -come 1si � detto -dal presupposto della sua applicabilit� soltanto all'azione :diretta disici.1Pli nata dall'art. 18 della legge 1969, n. 990, e non anche all'azione contro il civJ1mente responsabile. Tale presupposto �, tuttavia, erroneo. Questa Corte, con 1sentenza n. 24 del 1973 -nel dichiarare non fondata, �con rife11imento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 22 SO'.J.)raindica.to, alloxa sollevata sulla base dell'interptretazione dell'aprplicabilit� di tale d~SIPOSI�zione anche all'azione risarcitoria contro il civilmente responsabile -ha rpoSto in rilievo che �lo scopo perS'eguito dalla norma, di rendere possibile, (1) Cfr. Corte Cost. 1� matrzo 1973, n. 24, i.in questa Rassegna 1973, I, 486. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 38 mediante ,gli aicicertamenti da paTte dell'~es:a ass:iicmatric,e, la composizione ,stragiudiziale sulla pretesa del danneggiato; evitandosi 1ch.e il ,costo di gestione del servizio assicw-ativo sub~ca l'agg;ravio di s1pese giudiziali ISUiPerflue, sarebbe :frustrato se il danneggiato pote1Slse liberamente ,convenire-in giudizio il res[ponsalbile, posto eh.e questi potreibbe chiamare senz'altro in ,causa l'asskmiatoce ex art. 1917, ultimo comma, del ,codice civile �. Alla stregua di siffatta ratio l'intel'IPretazione corretta della nonna deve riteneMi -in conformit�, 1Per altro, del rp1ensiero espresso nei lavori ipreparatori e del ;prevalente indirizzo dottrinale e_ giurtsrprudenziale -nel selliSO della 1s:ua applicabilit� all'azione per ri:sa111cimento di danni derivanti dalla cilricolazione di autoveicoli o natanti per i quali sussista �'obbUgo dell'assicurazione ancihe S'e proposta contro il ,civilmente responsabile secondo le norme di diritto comune. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 20 -Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni -Ciabattoni (n.c.) e Prestdente Consi,glio dei Ministri (sost. avv. 1gen. d'elio Stato Gargiulo). Associazioni � AssoCiazione nazionale per il controllo della combustione illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. �rtt. 18, 13; r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, conv. in l. 16 giugno 1927, n. 1132, art. 1). Non � fon.data, con riferimento ai principi della Libert� di associazione e della libert� personale, la questione ,di legittimit� costituzionale dell'art. 1 r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, costitutiva dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (1). (Omissis). -1. -Il tribunale di Ascoli Pkeno sottopone a questa Corte la questione C01:lJCernente la pretesa illegittimit� della norma istitutiva del Consorzio obib1igatocio, denominato � A:ssoctiazione 1per il controllo della 'combustione � (a\li. 1 id.I. 9 luglio 1926, n. 1331), ;rilevando che l'ohbligatoriet� sarebbe incomjpatibile' 1con l'art. 18 Cost., in forza del quale al cittadino verrebbe gairantita, in yia assoluta, non isolo la libert� positiva di ass'ocdazione, ma, altresi, quella, negativa, di non pall1tecia>are, se non volontariamente, ad associazioni di quaLsiasi natura. ,In proposito, l'Avvocatura non contesrta l'esi!S'tenza dell'invocata 1 garanzia di libert�, ma afferma che l'attivit� della ,combustione esercitata con apipareochi a preSIS!ione di vapore o a gas � di indubbia rile (1) Cfr., sul iprmcirpdo dte11a libert� di assocdazii<me, Ome Cost. 10 luglio 1973, n. 120, in questa Rassegna 1974, I, 24, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 39 vanza per l'interesse geneirale ed � srtata conseguentemente regolata da ;provvedimenti normativi tendenti a dettare una disciplina organica e �completa della materia, in rapporto ai due asip�etti salienti, in cui 1sri articola l'interesse generale suddetto, do� la tutela dell'economia pubblica, attrave11so il controllo dell'uso dei combustibili, e la gail'anzia della incolumit� pe11sonale dei lavoratori addetti al settore. Tali finalit� rend'erebboco operanti nella .spede le limitazioni che la giurisprudenza di questa Corte awebbe ritenuto insite nella !PUr 11iconosciuta Ubert� negativa di associazione, e collegate, appunto, all'e1sistenza di determinati fini pubblici, il cui periseguimento autorizzexeibbe l'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria. 2. -Deve oSIServal'lsi, al riguardo, che questa Co'l'te ha in effetti gi� .avuto occasione di riJleva11e che il precetto costituziO!llale d1el q1Uale si d:iJscute, si risolve anche nella libert� del 1singolo di non partedpaire ad associazioni se non di .sua libera e volontaria sicelta, prectsando, peralrt'l'o, che d� non esclude per lo Srtato ila facolt� di as1sicural'le il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l'istituzione di enti del ti,po suddetto, s;empirech� l'as1sociazione 1coattiva non violi un diritto, una libert� o un principio �costituzionalmente garantito, ed il fine pubblico che si dichiara di 1Pet11Seguire non sia pales1emente arbitrario, pretestuoso o artificioso (ved'i sentenze nn. 69 del 1962 e 120 del 1973). Alla 1stregua dei criteri 1sopira enunciati, l'istituzione dell'Associazione obbligatoria per il con.trolilo della combustione rientra illldubbiamente tra le facolt� del legislatore ordinarJ.o, 1com[>�atibili con la garanzia della libert� di associazione awires:tata dall'art. 18 della Costituzione. Al Lriguardo, appare, inveiro, decisivo il rilievo 'Cil1e, �come si desu-� me anche dai lavotri ptreparatori, l'.A:ssociazione in [parola persegue finalit� s;ulJ;a �cui natura non � lecito aLcun dubbio. Ed infatti � evidente, come esattamente sostiene l'Avvocatura, la pubblicit� dell'inteires1se all'efficace sorveglianza sugli apparecichi ed impianti in discorso, sia ai fini della !Pll'evenzione degli incidenti, trattandosi di� a!PParecchi pericolosi per le conseguenze �che si 1pos1sono produrre, sia ai fini del controllo sul1a loro utilizzazione, peir otteneire la maggiore economia di combustibile ed il massimo rendimento [possibile in un Paese �come l'Italia, che � tributario dell'estero per i combustibili di pi� laa-go conS1UIDo. Ed �, altresl, indubitabdle �Che tali fini, peli." la loro generalit� ed: :iJmportanza, ,possono essere assunti �come prop;ri dallo Stato. La norrnaUva istitutiva della Associazione, d'altra parte, pruntualmente ,pemegue detti scopi, come � reso evidente dall'esame della .stessa, e segnatamente dal r.d.l. 9 luglio 1926, n. 133.i, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, e del regolamento a!P!Prnvato con r.d. 12 maggio 1927, n. 824. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 40 Dette norime investono tutte le fasi della fabbricazione, dell'impianto, del funzionamento e della manutenzione degli a1ppairecchi ed impianti -in esame, prevedendo una serie di obblighi, accorgimenti ed adempimenti, tutti intesi ai fini sia della prevenzione degli incidenti (v. sipecialmente art. 1 d.l. n. l331 del 1926 e tit. I del Reg. n. 824 del 1927), sia del miglior xendimento degli appareochi col minOl:r �consumo di combustibile (art. 1 cit d.l. n. 1331 e tit. II del citato regolamento n. 824 del 1927). Deve, pertanto, affermail'isi �che l'istituzione del1a Associazione obbligatoria per il contro1lo della combustione dispos1ta con l'art. 1 cirt:ato d.l. n. 1331 del 1926 non contrasta con il prindpio della libert� di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione. 3. -Egualmente deve escludersi il .preteso contrasto della norma impugnata con l'art. 13 della Costituzione, questione eh~ il giudice a quo ha pure ritenuto di 1sottoporire a questa Corte. Secondo ci� che � dato desumere dall'ordinanza di rinvio, la norma impugnata contrasterebbe con l'invocato precetto costituzionale .per gli stessi motivi dedotti in relazione all'art. 18 Cost., e cio� in quanto, rendendo obbligatoria l'Associazione in disco11so, inoiderebbe sulla libert� rpe11sonale del cittadino, �che l'art. 13 Cost., appunto, .garantisce: Ma � di tutta evidenza 1che,'nella specie, 1si � fuori del �campo di arp1pUcazione della invocata garanzia costituzionale, la quale riguarda la tutela della libert� personale contro ogni forma di costrizione o limitazione .fisica compiuta senza l'inte:r:vento dell'autorit� giudiziaria, e �concerne quindi le gua'. l'entigie �supreme dell'habeas corpus, mentre la noi'ffia impugnata, imponendo, per i descritti scopi di pubbUco interesse, la partecipazione all'Associazione in esame, non vincola la Ubert� della persona n� rpi� n� meno di quanto avvenga per effetto d'i qualsiasi altra no'.l'ffia rpercettiva. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 21 -Pres. Bonifacio - Rel. Roc:chetti -Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino, Troccoli) c. Presidente del Consiglio dei M.ini�sitri (sos:t. avv. gen. del:lo Stato Savarese). Corte Costituzionale -Ricorsi per conflitto di attribuzione -Decorr~nza del termine -Data dell'atto con cui si manifesti una volont� confliggente. (Cost. art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39). � inammissibile per tardivit� il ricorso ,�ella Regione Puglia avverso una delibera di annullamento della Commissione regionale di , . PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE controllo, di cui si contesti in radice il potere, allorch� non sia stata impugnata la richiesta degli atti da parte della Commissione stessa, espressione di propositi e volont� confiiggenti con la tesi della Regione. (Omissis). -La Regione Puglia solleva conflitto di attribuzione nei �corllironti dello Stato perch� xitiene lesiva della sua competenza costituzionalimente ga,rantita la deliberazione con la quale la Commissione di controllo annullava una deliberazione della Giunta regionale autorizzante il Presidente a ,sciogliere il Consiglio di ammintstrazione dell'O:spedale di Camrpi Salentina e il dec1reto dello stesso Presidente �che provvedeva in conformit�. Secondo la Regione, la deliberazione della Giunta, .come atto pcr:--erparatorio, non era di per s� soggetta ad alcun controllo, mentre il decreto ipiresidenziale non doveva eS1Servi 'Sottoposto, sia perch� atto monocratico e ,sfa perch�, e�ssendo esso stesso un atto di controllo (repressivo sugli organi) non poteva essere susicettivo di altro controllo (o controllo di secondo grado) da parte dello Stato. Il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale, ha eccepito la tairdivit� del rico11so, notificato il 27 maggio 1974, percih� la invasione della competenza regionale, in rapporto agli atti da essa assunti e rpoi annullati, si sarebbe verificata da .parte dello Stato con altri atti di data anterio�re a quella della deliberazione di annullamento adottata il 12 marzo 1974 dalla Commi1s.sione di controllo, e pervenuta alla Regione il 4 aprile stesso. In particolare, quanto alla pretesa dello Stato di sottotPorre a controllo anche gli atti monoc:ratici, si .sostiene che di essa la Regione avesse avuto piena conoscenza fin dal 22 diieembre 1972, giacch� :sotto tale data, accusandone ricevuta, essa ebbe a contestare la cir1cola1re del Ministro per l'attuazione delle Regioni eSli>rimente l'avviso che anche su quegli atti doves1se esercitarsi il controllo della �Competente Commissione. Quanto poi all'altra piretesa dello Stato di .sottoporre a controllo la deliberazione di Giunta autorizzante il Pl'esidente ire1gionale a sciogliere l'Amministrazione os1pitaliera di Campi Salentina e l'atto iprevidlernziale che aveva provveduto :in cOIDlformit�, di tale rp'retesa fl'a r.egione aveva avuta conoscenza fin dal 21 febbcr:-aio 1974, giacch� sotto tale data il Commts1saxio del Governo aveva fatto ad essa richiesta di quegli atti ai fini dell'esame da rparte :della detta Commiistsone, cui la Regione, in aderenza al suo punto di vista, aveva omesso di effettuarne l'invio. La pirima eccezione dell'Avvocatura, concernente la intem1pestivit� del ricorso in merito alla contestata questione Cl.ella sottoponibilit� a controllo degli atti monocratici, non rpu� ritenersi fondata. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 42 La circolare ministeriale, che si eS!P!l."imeva in favo11e del controllo di tali atti, non {POteva avere, di per 1s�, altro �Contenuto �che quello di �UJilJ parere, per quanto autorevole, in materia di i!l:lltertPretazione di ci� �che .si !POSJSa o si debba ritenere le n()lrme di legge dtS!Pongano al rigua1do. E poich� il ;parere d!el Mini!stro non ha aLcuna efficacia vincolante n� nei confu'onti della Regione n� deUa Comm:Lssione di controllo, la quale avrebbe anche rpotuto deci:dere nel 1senso della non assoiggettabilit� al �controllo dell'atto ,de quo, non ipu� faT1si riferimento alla data rd:i comunicazione della ci!rcolare per dedurtne la violazfone della competenza :regionale in materia. La 1seconda eccezione dell'Avvocatura, drca l'atto che avirebbe consumato l'assunta lesione d:i comjpetenza e la data sotto la quale essa si sarebbe verificata, � invece fondata. Non pu� infatti apparLr dubbio �Che, di fronte all'atteggiamento passivo della Regione -la quale ometteva l'invio rdieg1i atti in base al suo manifestato .convincilrn.ento �che essi non dovessero subirre l'esame di .controllo -e la richiesta degli stessi atti da parte del Commissarr-io del Governo, Presidente della ComrnLssione di controllo, organo dello Stato, diretta a sottoporli a tale esame, vi era un contrasto e una �stridente incompatibilit�, espressione d'i propositi e volont� 1confliggenti, idonei a determinare di per .s� un'invasione della sfeLra di competenza alla quale la Regione afferma si estenda l'ambito dei propri diritti costituzionalmente .protetti. E poich� la richiesta degli atti da parte del Commissario avvenne sotto la data d'el 21 febbraio 1974, non pu� parimenti es1ser dubbio cche il ricOLrso della Regione, notificato il 27 magigio stesso, fu proposto oltre il termine di 1sessanta giorni stabi.Hito, a pena di decadenza, dall'aTt. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. -(Omissis). I CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 22 -Pres. Bonifacio Rei. Volterra -Pres. Ospedale Pescara (n.1c.) e Piresidente Con1sigilio dei MiniSJtri (sost. avv. gen. dello Stato Ca1rafa). Impiego privato � Dipendenti ospedalieri � Controllo fiscale sull'infermit� . Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 38, 3; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 25). Non � fondata, con riferimento alla tutela ,del lavoratore ed al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'urti PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 43 colo 25, quarto comma, d.P.R. _27 marzo 1969, n. 130, che consente il controllo sanitario fiscale pe1� i dipendenti ospedalieri, su richiesta del direttore sanitario e del direttore amministrativo (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 23 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -Le Rose (n.,c.) Soc. Barberiis (avv. Prosiperetti) e Pvesidente ConisiigUo dei Miniisiri (so.t avv. gen. dello Starto Carafa). Lavoro � Statuto dei lavoratori � Visita fiscale dei lavoratori dipendenti . Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost. art. 13; I. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5). Non � fondata, con riferimento alla libert� personale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, che consente visite fiscali a carico dei lavoratori infermi da parte dell'I. N.A.M. (2). I (Omissis). -3. -La questione di legittimit� 1costituzionale non � fondata. L'ovdinanza �del giudice a quo 1si basa 1sull'er1roneo p['esu;piposto che il comma quarto dell'art. 25 del d.P.R. 27 mair:tJo 1969, n. 130, consentirebbe il ��controllo .sanitario da parte del datoTe di lavoro sui dipendenti os1predaJ.ieri �. La noir:ma impugnata dispione invece che � il direttore �sanitario o il direttore amministrativo, 1se1c:ondo la risipettiva competenza, pu� far verificare in quals-iaisii momento a mezzo di un medko fiscale l'entit� dell'infermit� e la sua ,presum~bile durata�. Data questa precisa normativa, nessun riUevo hanno le argomentazioni del giudiice a quo per denunZiiare una violazione dell'art. 38, primo comma, della Costituzione da parte della norma iITiiPUgnata. Questa ne1la .sua testuale form1Ulazione cos1tituisce �Ja 1regolamentazione di un'attivit� .che attiene alla procedura stabilita :per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e precisamente della verifica dell'entit� e della presumibile durata dell'infermit� del dip1endente assente, da questo dichiarata attraveTso invio di certificato medico, verifica che non limita in a1cun modo i diritti attrtbuiti ai lavoratori dal .!Jlrimo rcomma dell'art. 38 della Costituzione da cui � ogigettivamente estranea. (1-2) SuH'�acoertameinto delle condizioni, dli salute del dipendente, cfr. Cass. 17 maggio 1972, n. 1497, Foro 17, 1972, I, 2436, con nota; V. ainche GRECHI, Accertamento della malattia del lavoratore, in ass. giuris. Lav. 1972, 341. 3 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 44 4. -La norma impugnata non � lesiva del principio di uguaglianza rispetto alla 'regolamentazione del controllo delle assenz,e ,per infeir:mit�, dtsposta dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 .del 1970 ,p�r i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in eiSlsa 1prevtsta � attuabile solo attraverso un medko fiscale, il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteresisata delle condizioni di salute del d1pendente ospedaliero. L'arl. 3 dell� Costituzione non imrpediJS1ce al legislatore di emanare norme differenziia,te per situazioni oggettivameme diver:se quando, come � nella specie, la disparit� di trattamento � fondata su presup1posti logici che la giustificano razionalmente. -(Omissis). II (Omissis). -1. -Il pretore di Torino .solleva questione di legittimit� costituzionale dell'art. 5, ,comma secondo, della legge n. 300 del 1970 in T'iiferimento all'art. 13, comma primo e ,secondo, della Costituzione sotto il (presupposto: a) che i controlli d~pooti in ottemperanza della nol'lffia impugnata � costituiscano vere e rproprie tsip.ezioni peI'ISonali del lavoratore cui si riferiscono, eseguite unicamente nell'interesse del privato datore di lavoro, .senza che si persegua alcun interesse pubblico �; b) che nell'ipotesi di cui alla medesima norma � 1si ve11sa in un'oggettiva situazione di conflitto fra due intereS1Si privati, omogenei e contrari, a tutela di uno dei quali -quello del datore di lavoro si pone l'attivit� dovuta di un ente pubblico, nella ispecie l'INAM �; e) che le ispezioni in parola �sono effettuate senza intervento alcuno dell'autorit� giudiziaria, unica deputata a diisir>orre con provvedimenti motivati e sindacabili -a differenza di quanto accade nella tpotesi considerata -limitazione di qual:siasi sorta alla personale libert� del cittadino�. 2. -La questione come ,sopra sollevata non � fondata, :sia perch� parte da presUtPPosti oggettivamente inesistenti, 1sia peTch� :si basa su erronee interpretazioni della norma impugnata e della norma costituzionale di raffronto. Il comma secondo dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970 non dispone ispezi�ni IP�ersonali del lavoratore da eseguirsi nell'interesse esicluJSivo del datore di lavoro. L'articolo in pail'ola, oggetto di ampio e meditato esame :da ,parte del legislatore, come mostra il suo lungo iter parlamentare, dopo ave�re al com,ma primo vietato accertaimenti da parte del datore di lavoro sulla idoneit� e 1sulla infermit� !P'er malattie o infortunio del lavoratore dipendente, determina nell'im;pugnato comma se PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE condo i soli organici tecnici dipendenti da enti ;pubbUci che ,posisono effettuare i controlli delle assenze per infermit�. La norma ha lo 1scopo di disciplinare e sanzionare il controllo della situazione di infermit� dichiarata dal lavoratore e nello stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il controllo poSJsa esisere compiuto iwbitrariamente attrave11so 1sanitari o personale dipendenti o pa:escelti dal datore di lavoro. Essa fo.misce sia al datore di lavoro che a:l lavoratore la gaa;anzia che il controllo sia effettuato da oa:gani 1che per la loro natura ed apJPairtenenza ad enti pubblici siano indi.pendenti dagli uni e dagli altri e atti a compiere una valutazione tecnka obbiettiva e disinteressata. La norma impugnata pertanto non sott�one il lavoratore ad una i:s,pezione personale coattiva, ma regola il 1cornpimento di una attivit� attinente alla procedura stabilita dalla legge 1Per l'assenza del lavoratore dovuta ad infeirmit�, procedura cui lo stesso lavoratoTe di.pendente ha volontariamente da.to causa con la dlenunzila del :SJUo 1srtato di infermit� e che egli pu� in qualunque momento interTom1pere rinunziando alla sua denunzia e non sotto:ponendosi al controllo della situazione ,sanitaria personale da lui dichiaTata con conseguenze esclusivamente inerenti al rapporto d:i lavoro. La norma non prevede infatti alcun mezzo coattivo per sottoporre il lavoratore a tale 1con1Jrollo e tanto meno la facolt� del datore di lavO'ro di costrri.ngerlo contro la sua volont�. Non sussistono pertanto i [l'l'esupposti affermati dal giudice a quo in quanto la no:rma impugnata obbiettivamente tutela gli interesisi e le esigenze sia del lavocatore di.pendente sia del datore di lavoro. Non disponendo alcuna resrtizione dehla libert� personaile del lavoratore � conseguenziale che la nomna medesima non .preveda l'intervento del['autorit� giudiziaria nel regolare 1e modalit� del cont;rollo. 3. -La questione sollevata dall'ordinanza in ep.1girafe iri:sulta anche non fondata in quanto si basa su di un'evronea interpretazione dell'art. 13, comma primo e 1secondo, della Costituzione. Come � stato affermato ripetutamente dalla Corte, l'ambito precettivo della nO'rma costituzionale, diretta a difendeTe l'individuo di :tirante alla potest� coattiva dello Stato, non cOm,pll'ende ogni violazione o limitazione della Ubert� ,peros:nale, cui .pu� essere s1ottoposto in vario modo il -cittadino �nello svolgimento della sua attivit�, ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto 1che trae la 1sua denominazione tradizionale dall'habeas corpiis inteso come autonomia e dis;pon~bilit� della propria persona. L'art. 5, comma secondo, della leg.ge n. 300 del 1970 no:n comporta, come vi � viisito, alcuna coercizione fisica 1sulla persona, nessuna degradazione giuridica del lavoratore, nessuna menomazione della libert� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO morale impUcanrte un assog~ettamento totale d!ella pe11sona al :potere altrui, ma � diretto 1soltanto a regolare le modalit� con cui deve sivolgersi l'a�ccertamento chiesto dal datore di lavoro dell'infeTmit� affermata dal laivoratore nell'ambito della procedura p:reivista pecr-il .controllo delle assenze. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 24 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocichetti -Fiorano (n.c.). Pensioni -Perdita del diritto -Pensione ai familiari -Riduzione di un quarto -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 36; t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo comma). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio della giusta retribuzione, l'art. 186, prirno comma t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895; n. 70, modificato dalil'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947; n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepi1�la direttamente (1). (1) Si tratta di un prine~pao ormai pacifico. Sugli effetti della legge 6 giugno 1966, n. 424, che ha 1abrog:ato glii ,a;r1Jt. 186 �e segg. d\el t.u. n. 70, cfr. C. Stato, Se�z. VI, 21 ap1Ttle 1972, n. 153, Cons. Stato, 1972, I, 700, �con nota. CORTE COSTITUZIONALE, 18 febbraio 1975, n. 27 -Pres. Bonifacio -Rel. Rosisi -Minella (n..c.) e PTe1sidente Consiglio dei Ministri (�sost. avv. gen..delJ.o Stato Azzariti). Aborto -Gravidanza pericolosa per la gestante -Mancata previsione della liceit� dell'aborto -Illegiftimit� costituzionale. (Cost. artt. 31, 32; c.p., art. 546). � costituzionalmente illegittimo l'art. 546 Codice penale nella parte in cui non preve;de che la gravidanza possa essere interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertat() e non altrimenti evitabile per la salute della madre (1). (1) Sulla va;r',a bibliog!'afiia sull'1ab0Tto, cfir. GOVERNATORI RENZONI, Rassegna bibliografica sul problema dell'aborto, in Iustizia, 1972, 268. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 47' (Omissis). -L'ordinanza 'del giudice iJStruttor1e p!l'esso il tribunale di Milano solleva un poroblema grave, a1rgomento di ;polemtche e di attivit� legislativa in diver�se nazioni. Non � il crum di rifare la istoria del delitto di pTocurato aborto, legata allo s1viluppo del sentimento religioso, all'evolve~si della filosofia morale, ,delle dottrine sociali, giuriidicihe, politiche e demografi( Jhe. Non punito Ln talune epoche, punito in altre con pene quando lievi quando 1severiissiime, il l];lrr'ocurato aborto sii consider� !estivo di inteTessi disparaiti, quali la vtta, lt'ordilne delle famigLie, i1l buon �co.s1tmne, l'accrescilmento della popolazione. Nel vigente codiice 1Penale l'aborto volontario � rubricato come �delitto contro l'inrtegrit� delfa 1stil:r:pe � (libro II titolo X c.p.). Seccmdo i lavo~i ;pll'epa:ratori e la Relazione al Re cihe accom(!liagna il codice, il bene protetto � � l'inter-esse demografico dello Stato �. lil. codiic1e precedente, invece, considerava l'aborto fr:a i � delitti �CQIIlitro ila persona ., e questa sembra essere pi� giusta collocazione. Il prodotto del concepimento :fu alternativamente :ritenuto semplice parie dei visceri della dorma, speranza d'uomo, 1soggetto animato fin dall'inizio, o dopo un periodo pii� o meno lungo di gestazione. Ritiene la Corte che la tutela ,d�el concepiito. -1cihe gi� viene in rilievo nel .d�ritto civile (artt. 320, 339, 687 c.1c.) -abbia fondamento 1costituzionale. L'art. 31, 1secondo com.ma, della Costituzione im1Pone espressamente la � protezione della maternit� � e, pi� in generale, l'art. 2 Cost. riconos,ce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, :fra i quali non pu� non collocarsi, s:ia puire con le particolari caratteristiic:he S1Ue (proprie, la situazione giuridii1ca del concepito. E, tuttavia, questa premessa -c:he dti per s� giustifica l'intervento del legtslatore volto a prevedere sanzioni penali -va accorn,pagnata dall'ulteriore considerazione �Che l'interesos�e coistituzionalmente protetto !l'elativo al concepito pu� ventre in coUtsione con altri beni che godano pu:r es1si di tutela coistituzionale e. c:he, di consoeguenza, la legge non pu� dare al primo una .�prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata pirotezione. Ed � pro;pirio in questo il vizio di legittimit� costituzionale, �che, ad avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto. L'ordinanza in esame denuncia specificamente l'art. 546 del codiice penale, in riier1imento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, nella siola pairte in cui puni1s,ce chi cagiona l'aborto di donna consenziente, e la donna .stessa, �anche quando sia accertata la p�ericolois1it� della gravi� dainza per hl benessere fisko �e (per l'equililbrio ps1ichico della gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necess:it� pire� visto nell'art. 54 del codice penale�. 48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In tali limiti la qustione � fondata. La 'condizione della donna gestante � d:el tutto particolaire e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come l'art. 54 'C.p. ,che es,ige non isoltanto la gravit� e l'assoluta inevitabilit� del danno o 'del pericolo, ma anche la sua attualit�, ~en1Jre il danno o (Pericolo conseguente al [pTotrar1si di una gravidanza pu� essere pTevtsto, ma non � sem1P1re immediato. Di pi�. La scriminante dell'art. 54 'C.1p. si fonda 1sul 1Presup,posto d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole 1salvare. Ora non esliiste equivalenza fra il �di:ritto non solo alla vita ma anche alla 1salute p�roprio di chi � gi� persona, come la madre, e la 1salvaguardia dell'emb11ione che persona deve ancora diventare. Opportunamente il legislatore ha p1revisto, 1per altri casi, oltre la causa comune di escllllSione della ;pena stabHita nell'art. 54 c.(p., alcuni pa:rticolari stati di necessit� giustificatrice (art. 384 c,rp.). Di non diver-. sa considerazione � 1certamente�degno il peculiare stato �di necessit� della donna incinta in pericolo di girave compromissione nella salute. La dichiarazione di parziale illegittimit� costituzionale dell'a:rt. 546 c.p. si presenta perci� inevitabile. Va ,'peraltro p:recisato che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo i predetti :presupposti, abbia pTOCUJrato l'aborto e della donna che vi abbia consentito non esclude affatto, gi� de jure condito, che l'intervento debba essere operato in modo che sia 1salv,ata, quando ci� sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche la Corte eh~ sia obbligo del legislatore .predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza serii accert�l!ffienti sulla realt� e gravit� del dlanno o [)&icolo che potrebbe derivare alla madire dal proseguire della gestazione: e perci� la liceit� dell'aborto deve essere ancorata ad una ;previa valutazione della sus,sistenza delle condizioni atte a giustificarla. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 29 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossano -Ialongo (n.c.) e Pre1sidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Albisinnii). Locazioni -Proroga delle locazioni � Esclusione dei contratti successivi al 1� dicembre 1969 � Esclusione per gli acquirenti per un triennio � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. (Cast. art. 3; l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 1; 1. 23 maggio 1950, n. 253, art. 7). Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, le questioni di leqittimit� costituzionale dell'articolo 1 della legge 26 no� ~ I ~ i ~AJlr~,.J 49 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE vembre 1969, n. 833, nella parte in cui esclude dalla proroga delle locazioni i contratti stipulati successivamente al 1� ,dicembre 1969, e deH'art. 7 della legge 23 maggio 1950; n. 253, nella parte in cui esclude dalla proroga per un triennio l'acquirente dell'immobile per atto tra vivi (1). (Omissis). -La questione non � fondata. Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dial ,pretoiI"e di -Latina, ha ritenuto che non sus1siste la violazfone del principfo di eguagHanza ,prospettata sotto il profilo che dall'art. 1, 1secondo comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati pirorogati anche i contratti stiipulati successivamente al 1� dicembre 1969. Ha rrilevato, in iIJOCOiP'Osito, 'che la situazione dei conduttorti, che ,stipularono il contrratto anteriormente al 1� dicem:btre 1969, � obbiettivamente dive~sa ed: � stata divevsamente valutata dal legtslatore; e che per i contratti stipulati in epoca �succeissiva la situazione economica e .di mevcato, dive:risa da quella esiistente al momeruto di rifer1i:men1Jo del:l'a piroroga dei contrartti [preceden. ti, giustificava una valutazione per ,sop[perire ad altre esigenze, valutazione che implicava una .sc�elta di esclusiva coffiiPetenza del legislatore. Tali considerazioni valgono con rifocimento alla categoria dei conduttori ed a quella dei l,ocatori e non pu� a-itenersi, quindi, nella fatti. specie in esame, violato l'a,rt. 3 della Costituzione. Il rpretoire di Latina ha, iPOi, ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale d!ell'art. 7 della legge n. 253 ,del 1950, secondo cui la facolt� del lociatore di� far cessare la proroga del contratto di locazione o sublocazione, nei casi pireviisti dal n. 1 dell'art. 4 della stessa legge, non !PU� ess.ere eserieitata da chi ha acquiis1tato l'immobile .per atto tra vivi finch� non sfano decorsi almeno trre anni dall'acquisto, salvo �che si tratti di isfrattati, di 1sinistrati, ili profughi di guerra, di pensionati, nel qual �caso il termine � ridotto a 18 mesi. Secondo il pretore tale norma: a) viola l'art. 3, ;primo e secondo comma, della Costituzione, �,per.ch� im~pedis1ce l'esercizio della facolt� ,previista dal citato art. 4, nei tre anni dall'acquisto senza pea:-mettere una comparazione fra le condizioni economiche del locatore e del conduttore�, e �pertanto consente che le medesi:me es:igenze abitative siano trattate in modo differenziato solo pe11ch� una delle parti (1) Cfr. 12 lugliio 1972, n. 132, in questa Rassegna, 1972, I, 985, con no1ta. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 50 � prroprietaria e in ragione della darta di acqruisito � ; b) � scoragigia, poi, l'a:c,cesso d:el risipamnio IPQPOlare alla prop1riiet� della cas1a [per abitazione propri.a e dei propri familiari e viola, quindi, l'axticolo 47 della Costituzione in quanto non favods1ce il rispair:mio come tale norma pl'escrive �. Neppure questa seconda questione � fondata. Come questa Corte ha a'VUto occasione pi� volte di a:flfermare, nell'osservanza dei limiti del sindacato dii legittimit�, il trattamento diifferenziato � ammissibile sie il contenuto no=ativo della di~osizione, della cui legittimit� sii discute, riveli razionale giustiifkazione. Nella specie il termine di tire anni (o quello di 18 mesi) -1che rnpediis1ce l'esericizio della facolt� prevista dall'art. 4 -ha razionale giustificazione, quale si desume dalla_1stessa norma, nell'intento idi evitare le conseguenze, dannose per il conduttocre, di un acquisto dell'imirnobHe eventualmente p:reordinato allo 1sco1Po di estromettere lo stesso. �Quanto poi agli argomenti conciernenti le asseri.te violazioni dell'art. 47 :della Costituzione, � sufficiente con:siderarr-e 1ahe il �contraisto non sussiste in quanto la norma ,costituzionale di raffronto segna un indirizzo :politico risipetto al quale non pu� dir1s1i che la disposizione im,pugnata costituisca puntuale ostacolo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 30 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossaino -Fiore (n.1c.) c. Prestdente 001IJ;sti.gilio dei Ministri (1sost. avv. gen. dello Sfato Albisinni). Locazioni � Alberghi ed esercizi commerciali � Proroga del vincolo . Ille� gittimit� costituzionale � Esclusione. (Cost. art. 42; I. 11 dic�embre 1971, n. 1115, art. unico). Non � fondata, con riferimento alla tutela della propriet�, l'articolo unico della legge 11 dicembre 1971; n. 1115, che prescrive la proroga delle locazioni degli immobili adibiti ad attivit� alberghiera o di natura commerciale ed artigianale (1). (Omissis). -Il tribunale �di Wlano, con l'or:dinanza �di' rimes1sione dopo aver esposto consiideirazioni di 1carattere economico, IPOlitico e (1) Cfr. Corte Cost. 14 :liebb!raio 1962, n. 5 ,e 26 febb!r1ati.o 1959, n. 8. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sociale sul regime vincolistico delle locazioni -irileva, in generale, che tale regime, di cui fa iparte la legge 11 dicembre 1971, n. 1115, costituLsce un sistema di norme giuridiche non conforme alle direttive imposte dalla Costituzione. , Afferma, in partkolare, che le leggi di piroroga delle locazioni sostituiscono il termJne di durata �negoziale�, ipirev~sto dal contratto, con altro termine, con la conseguenza che non sopravvive il contratto, perch� sono diver!s!i. gli e:ff�tti giurid~ci; e la posizione giuil'idka del conduttore deriva dalla leg1ge e non dal contratto. S-01stiene, quindi, ,che il regime di ,proiroga legale attua un trasferimento coattivo dei poteri costituenti il contenuto del diritto di jpropriet� a favore di altro piriivato ed in base ad una valutazione asrtratta dell'interesse generale, laddove un trasferimento del gene11e non pu� O[perarsi .se non a favOTe di enti pubblici e in bas1e ad una valutazione in concil'eto dell'interesse generale, .giusta quanto dispone l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, da interpr.etarsi tenendo presente l'art. � 45 � (rectius: 43) della stessa Costituzione, nel quale � cont1rapposta l'esipropriaz:ione ad una forma di acquisto analoga a quella del demanio necesisairio ed � cosi riaffermata la legittimit� d�. strumenti ili spos1sessamento dive~si dalla espropdazione e dalle figure che in senso lato vi 'corr:is[pondono. Aggiunge che il regime vincoIJstko non :PU� essere giustificato invocando la funzione sociale assegnata alla QJLropiriet� :pirivata dell'art. 42, secondo �comma, della Costituzione, dato che tale norma Y1a inteit1Piretata in coordinamento con quelle dell'inciso iniziale dello stes1so comma e del capoverso 'succes1sivo, e, quindi, J. vincoli Lmposti alla piropriet� pirivata non posiSono impUcarne il di,sconosici1mento, n� risolversi in una forma di espLrop:riazione a vantaggio di altri privati e senza indennizzo. Osserva, poi, che il regime vincolistico non trova alcuna giustificazione nella necessit� di privare il piroprietario della � rendita di iPOS!i.zione � �che costituisce il :pirodotto di investim.enti 19ubblici in quanto cons1eguenza diretta dell'urbanizzazione -dato che 1'8.!P1Pairtenenza tpUJbbl:Lca della irendita di iPOSizione potrebbe portare isolo all'acqui1sizione �di tale rendita alla �collettivit� e non alla sua elargizione ad altri [privati �con cri teri casuali. Sostiene, Lnoltre, �che � evidente la rilewmza della questione di legittimit� �costituzionale dell'artkolo unico della 1egige n. 1115 del 1971, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, posto che la controversia verte sull'apipUcazione della ,stessa legige n. 1115 del 1971. L'Avvocatura generale dello Stato 1sostiene che la rilevanza della questione non � 1stata adeguatamente motivata dal trtbunale di Milano; e che, comunque, la stes�sa questione non � in conctreto i'ilevante, in RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 52 quanto il contratto di locazione, eisisendo stato stipulato dopo il 1" marzo 1947 e avendo per oggetto un i:mmobile non adibito ad uso di abitazione, non � 1soggetto alla proroga legale; deduce, poi, la mancanza di fondamento :della questione medesima. Questa Corte ritiene che la rilevanza della questione 1sia stata suffidentemente motivata, come si desume dal contenuto dell'ordinanza, e sussista. In vero, la questione, oggetto del giudizio, concerne l'applicabilit� della legge di pa:oroga 11 dicembre 1971, n. 1115, invocata dal conduttore, e la tesi, sostenuta con 1'011dinanza di rimessione, della incompatibilit� del a:egime vincolistico con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, se fos1se fondata, escluderebbe la legitUmit� �costituzionale della citata legge n. 1115 del 1971 e delle altre leggi di proroga apiplicabili. Ma la questione, sebbene ammissibile, � infondata. In vero l'e1sprop1riazione per pubblica utilit� .si 1realizza (come questa Corte ebbe a precisare con sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5), mediante un atto di autorit� che im:porta immediatamente il trasferimento della 'Propriet� per motivi di interesse generale da valutai11sJ. con riguardo al singolo atto. E l'atto di auto:rit�, in quanto atto di esercizio di un potea:e, deve es1se:re giuridicamente disc1plimato nei ,suoi elementi asitratti, concreti e per quanto �concerne la disictplina della sua attuazione. Non � qutndi ammissibile un potere generale di e,sipropriazione fuori di una 1stpecifica rusci,plina legislativa e della previsione di un atto tipico al quale sia connesso il verifi�carsi dell'effetto giuridico. Con la suindicata :sentenza questa Corte escluse pertanto che il divieto della libera vendita del risone con l'obbligo di conferimento all'ammasso costituisse espropriazione per pubblica u:tilit�, come parte della dottrina e alcune sentenze della Corte di cassazione (18 maggio 1955, n. 1462; 19 settembre 1960, n. 2451) avevano ritenuto, e non invece, secondo la qualificazione della leg,ge, una cesrsione coatta, con l'effetto di applicare alcune norme �concernenti tale tipo di contratto. In .coerenza con detti principi questa Corte (sentenza 22 dicem bre 1959, n. 68) escluse che attuaisse una espropriazione la legge 9 no vembre 1955, n. 1070, avente per oggetto il mutamento della destina zione originaria di un ,singolo bene dell'ente pubblico ex Giovent� Ita liana di Littorio e l'attribuzione di tale bene all'ente beneficiario della nuova destinazione (Patronato Scolastico di Padova); ci� in quanto tale legge era di organizzazione amministrativa nel campo della rustribu zione dei beni tra i vari organi:SIITli della pubbUca Amministrazione, nel quale non ,poteva disconoscersi al legislatore ampia fa�colt�. Ed infine, sempre con riferiimento all'es;propriazione, considerata quale atto di esercizio di un potere che postula la giuridica disdplina PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE di elementi astratti e concreti_e della ,sua attuazione, cfu da questa stessa Corte affermato ,che l'espropTiazione per motivi di ,interesse generale si riferisce a beni oggettivamente idonei a conseguiire un intere,sse pub blico 'specificamente determinato (sentenza 26 febbraio 1959, n. 8) e non ad interessi 1sociali, econrnrnioi e giuridici, attinie111Jti alla 1SJtrutrtJura sociale. Questi ultimi inte'l.�essi furono oggetto di valutazione e di sipe cifica disciplina legislativa con le leggi di riforma fondiaria che ebbero di mira non a trasferire da un' soggetto ad altro un determinato bene, ma a sottrarre parte d'el :patrimonio ad un soggetto che 1si trova,s1se nelle condizioni preyiste dalle leggi di riforma e fosse proprietario, come nel caso della legge 12 maggio 1950, n, 230, cli. oltre1trecento ettari di ter reno (sentenza 18 novembre 19~9, n. 57; 21 dicembre 1961, n. 77). Da tali prem,es'S'e consegue: erroneamente il tribunale ritiene che l'interprete possa sindacare il mancato eseircizio del potere di e1sip1ro priazione sulla base di generiche valutazioni economiche e sociali; non giustifica l'effe=azione cihe in realt� 1sia 1stato esercitato il :potere di espropriazione in tutto o in parte un asserito contra!Slto tra 1prrindpi della Costituzione attinenti alla disciplina di es,el'cizio di t�le potere e la disci plina legislativa adottata dal legislatore in un campo (quale il regime vincolistico delle locazioni), nel quale � consentita una libert� nei limiti dell'autonomia' segnata dalla Costituzione. Se anche, quindi, fos1se esatta la opinione del tribunale, secondo cui la volont� aistratta di fogge con cernente la proiroga si sostituisce alla volont� delle parti (orPinione non pacifica, contra Cass. 26 gennaio 1963, n. 118), la 1sostituzione 1sarebbe amm�so:ibile (arg. art. 1339 e.e.) e comunque non giustificherebibe pro nunce d'illegittimit� di norme del regime vincolistico delle locazioni. Tale regime non esclude affatto l'attitudine del di:ritto di propTiet� a riacquistaire il suo pieno contenuto e tanto meno ,contrasta con la disd plina tipica delle locazioni, come � dimoistrato dai 1succes1sivi provvedi menti di pa:oToga e dal loro contenuto normativo. Escluso pertanto che i commi dell'art. 42 della Costituzione, interpretati in conne1s1sione tra di loro, stabiliscono principi direttivi in contrasto con il regime vincolistico delle locazioni in generale e con la �legge 11 dicembre 1971, n. 1115, in partkolare, il fondamento costituzionale di tale regime � dato dal secondo comma dell'art. 42 della CostituzionE., il quale riconosce e garanttsiee la propriet�, ma riserva alla legge dl. determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di as1sicurarne la funzione sociale e di ;renderla acceis1sibile a tutti. E la vdutp.zione dell'entit� consentita di tali limiti si desume dal contenuto tipico della disieiplina legislativa del contratto di locazione, che esclude il trasferimento coattivo del diritto e comunq_ue la perrdita dello stesso, ma consente limiti al godimento del bene per as1skurare lo scopo della funzione sociale della propa:-iet�. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 54 CORTE COSTITUZIONALE, 25 :febbrraio 1975, n. 31 -Pres. Bonifacio - Rel. Astuti -Presidente Regione Lazio (arvv. Guarino) c. P.vesidente Consiglio dei Mi:nisrtri (:sost. avv. gen. dello Srtato Sav3!l"ese). Ricorso straordinario -Atti delle Regioni -Competenza per l'istruttoria � Spettanza allo Stato. (Cost. art. 134). Spetta allo Stato la competenza a provvedere alla istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti delle Regioni (1). (Omissis). -1. -Con il rico11so introduttivo del presente giudizio' la Regione Lazio solleva �conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, rivendicando la prro.pria com!P1eterw::a per l'istruttoria di un ricorso straor,dinario al Presidente della Repubblica, proposto contro un provvedimento della :sezione del �comitato regionale di controllo oogli atti del Comune di Roma. Il Commissario del Governo, con nota 15 noivembre 1973, aveva richiesto a detta sezione di trasmettergli corpia del pirovvedimento iJ:Il!Pugnato e della relativa delibera consdliaire, � unitamente alle .deduzioni che codesto organo ritenesse di formulare in orddne al ~avame nonch� ad ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio SIUhla ricevibilit� ed ammissibirnt� del dcorso �, e di :llar CO!Jll()scere se d:ossero state piresentate controdeduzioni di eventuali controintevessati, e in 1caso affermativo di trasmetterne copia; d� al fine di poter tempestivamente riferire al Mintsteiro dell'interno, che doveva predi:siporre l'invio della ,prescrritta relazione al Consiglio di Stato entro il ter1rnine indicato dall'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Con questa richiesta, secondo l'assunto della Regione, .sairebbe stata invasa la sua competenza ad istrutre il ricol'ISo in oggetto, che di fatto essa gi� a�veva trasmesso al p�roprrio Asses:sorato enti locali per l'istruttoria, i:nviitandto la isezione di controllo ad inviare a11'Asses1sore le ,proprie controdeduzioni e i docum~nti. La Regione denunzia violazione dell'art. 125 della Costituzion,e, in relazione agli artt. 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 9 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sotto un dll(Plic1e profilo. In primo luogo, nel complesso prncedirnento cui d� inizio la ,piroposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la fase istruttoria dovrebbe considerarsi logicamente e pos1itivamente scind~bile da quella (1) Cfr. in dottrina, sulla nuova normativa in tema al ricorso straord~ IJJarrto, DE MARCO E., nota tn Fooo amrn. 1973, II, 3. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE decisionale: mentre l'attivit� di rilievo ,costituzionale, consistente nella richiesta di !Parere al Consiglio di Stato e nella p['oposta e controfirma del decreto del Presidente della Reipubblica, � d1 esclusiva ed incontestata COIIIlJPetenza dello Stato, si dovrebbe invece riconosc&e che la istruttoria del ricorso, ai 1~ensi dell'ai-t. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, appartiene, riisipettivamente, allo Stato o alle Regioni, se,condo che al primo o alle seconde spetti la COffi\P'etenza sostanziale in ordine alle funzioni ammintstrative nella materia di 1cui si controverta. In secondo luogo, pe:r i ricol'ls1i �straordinari in materie di competenza iistttuzional1e delle Regioni, gli adem[pimenrti :succ1e1s1Slivi all'istruttoria da queste �compiuta dovrebbero ['itenemsi 1semp:re ,di competenza del Presidente del Consiglio (o del Mintstro 1per le Regioni da esso delegato), quale unico organo costituzionalmente 1COffi\Petente ad esiercita: re i ,poteri dello Stato nei confronti delle Regioni; non mai dei singoli Mints:tri, e tanto meno del Commis1sario del Governo, come rap!P['esentante delle amministrazioni centrali dello Stato, a ci� ostando il disposto dell'art. 124 della Costituzfone, 1per cui egli unicamente �so1Praintend� alle funzioni amininistrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione�. 2. -L'aissunto della Regione contrasta aipe�rtamente con la disdplina positiva del :ricorso 1strao!I'dina:rio al Capo dello Stato e del relativo porocedimento. Senza dubbto si tratta di un ricorso amministrativo: ma di un rimedio singolare, anomalo, alternativo al oricorso giurisdizionale, e -indipendentemente dalla sua genesi storica e d:all'o:riginaria natura della decisione 1sovrrana cui in altri tempi dava luogo -1caratteriz.zato da uno 1S1P'eciale procediimento contenzioso sui generis, con limitato contraddittorio, che si svolge interamente a livello governativo, e s,i conclude con un decreto del Caipo dello Sfato, -atto ministeriale, non di prerogativa -, di cui il Minist:ro (proponente, o il Presidente del Consiglio, a1s1sume con la :controfi1rma la resiponsabilit� politica e giuridica. Come gi� nel preesistente ordinamento (clr. artt. 14 e 16, n. 4, r.d. 26 giugnQ 1924, n. 1054, e a['tt. 36, 54 e seguenti, 60-61 del regolamento a'P(t)rovato con r.d. 21 ap!rile 1942, n. 444), ancihe nelle diEJPosizioni, 1sotto altri aS1P.etti innovative, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Caip. III, artt. 8-15), l'intero procedimento, i.,sitruttorio e decisionale � riimasto affi:dato alla COffiiPetenza esiclusiva dei Miniistri e del Governo. L'organo che ha emanato il pxovvedimento definitivo tmpugnato col ricorso, quando questo sia ad e1sso presentato, � tenuto a traso:n.etterlo immediatamente al Miniistro competente, �al quale riferisce � (art. 9, comma teT:zo); ma l'istruttoria del rkomso e la trasmissione al Cons;iiglio di Stato per il .parere, sono attribuite al Ministero coiffi�?etente (art. 11, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 56 iPrimo comma), ovvero alla Presidenza del Consiglio, quando il dcorso abbia ad oggetto � atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno 1specif�co 1collegamento con le competenze di un determinato Ministero � (art. 11, terzo comma). Il C�nsiglio di Stato, orve ritenga incompleta nstruttoria o insufficiente la documentazione, pu� richiedere al Ministero com1Petente nuovi chiarimenti o documenti, ovvero ordinare al Ministero medesimo d'i disporre nuove verificazioni, nonch� oc�correndo, mandare allo �stesso Mini�stero di ordinare l'integrazione del contradittorio (art. 13, primo comma). Infine, la decisione del i.ricorso straordinario � adottata con decreto del Pres.idente della Repubblica su proposta del Ministro competente, o del Presidente d'el Consiglio, che, ove intendano 1proporre una decisione difforme dal parei.re del Consiglio di Stato, debbono 1sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 14, iprimo �comma). Questa normativa non contrasta con il di�siposto dell'art. 125 della Costituzione, che sicuiramente non esielude l'ammissibilit� del ricorso straordinario contro gli atti amministrativi definitivi degli organi regionali, n� con gli artt. 55 e seguenti della legge n. 62 del 1953, cui del pari ha fatto immotivato richiamo la di.fesa della Regione Lazio. Ancor meno pertinente a;pipare il r~ferimento agli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971, nei quali non trova akuna giilusrtirficaziom.e l'asserita distinzione ed autonomia della fase istruttoria rispetto alla fase decisoria, n� la pretesa spettanza al1e Regioni della competenza a curare la istruttoria quando l'oggetto del ricorso concerna materie attribuite alla loro competenza tstituzionale dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, e ad esse trasferite con i decreti legislativi emanati a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 'L'attribuzione alle Regioni delle funzioni di amministrazione attiva nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione � qui ovviamente fuori discussione, e con esisa non confiigge la .competenza goveirnativa ad istruire i ricorsli straordinari al Capo dello Stato. D'altra parte anche le disposizioni del .primo e del terzo comma dell'art. 11 del d.P.R. numero 1199 del 1971 concernono soltanto una 1ripartizione interna di materie di competenza statale, che non tocca i ra.pporti costituzionali tra Stato e Regioni. 3. -La difeisa del!la Regione, per connesitare il 1proprlio assu:rnto circa la scindilbilit� della fase istruttoria e la 1sua spettanza all'A1s:sessorato regionale competente peir materia, ravvisa una netta dtstinzione, sul piano formale e terminologico, tra l'art. 14 del testo unico del 1924_ che contempla il poteve di interrogare il Consiglio di Stato, potere di rango costituzionale attribuito ai Minisrtri, e .l'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, che fa generico riferimento ai Ministeri, come uffici investiti di PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE funzioni amministrative; e ne deduce che la �competenza a curare l'iistruttoria, �conferita ai Ministeri da�l citato al't. 11 unikamente 1siW:la base della competenza ammintstrativa attiva nella materia cui il ricorso si riferisce, dovrebbe invece �per lo stesso motivo essere riconosciuta alle Regioni, e .per esse ai corr:q:>etenti as1sesso;ri, in correlazione con le loro funzioni amministrative. La..prospettata diistinzione non ha fondamento testuale: il ricordato art. 14 del r.d. n. 1054 dfel 1924 parla berns� di Miln:is1lri, ma nelle disposizioni integrative del r.d. n. 444 del 1942 sono usate promiscuamente le voci Ministro e Ministero, per indicare l'ol'gano governativo o .gli uffici diipendlenti, secondo l'oc.correnza, senza intento di dive11swcazionie (cfr. artt. 36-37, 48-49, 53 e seguenti), e in [particolare nell'art. 61, proprio per i ricorsi straordinari, ricorrono le .stesse forunule � Ministero competente �, � Miniistero a .cui .spetta p�rovvedere alla istruz~one del rico11so �, ohe troviamo ripetute negli artt. 9 e :seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971 (ove peraltro l'art. 14, .secondo �comma, reca: �il Ministro competente per fistruttoria �). Dal complesso di questa normativa, nei testi anteriori come in quello vigente, risulta con �chiara evidenza che l'intera fase i:struttoria si svolge a livello mini:steriale, e che il Ministro competente, ovvero il Presidente del Consiglio, richiede il parere del Consiglio di Stato, organo di consulenza del Governo, e propone quindi la dectsione con decreto del Presidente della Repubblica. Certamente non � sostenibile la pretesa autonomia del procedimento istruttorio, che dovrebbe essere attribuito alla Regione nelle materie di sua competenza, e �che -secondo quanto prospettato nella memoria difensiva della Regione Lazio -doV1rebbe estenderisi anche alla diretta trasmi:ssione al Consiglio di Stato, da .parte della Regione, degli atti del ricorso 1straordinario. � invece ovvio che, ferma la competenza ministeriale per la �cura dell'intero procedimento iistruttorio, . s.petti alla Regione, come l'Avvocatura dello Stato ha apertamente r�conosduto, piena facolt� di collaibora�re alla raccolta degli atti e documenti necessari per la definizione del ricor1so, nonch� di rpresentare deduzioni o elementi utili ai fini della definizione stessa, quali precisamente eran� stati richiesti dal Commissario diel Governo �con la nota 15 novembre 1973, nella quale la Regione Lazio ha ravvisato una lesione de:Lla :propria competenza costituzionale. 4. -La denunciata lesione non sussiste nemmeno sotto il profilo della inammissibilit� dell'intervento del Commi,ssario del Governo nella istruttoria del ricorso straordinario_. sia rpure come organo di collegamento con lo Stato, n� sotto quello della subordinata .pretesa che, .per i ricorsi straordinari vertenti su materie di competenza sostanziale delle Regioni, la farse istruttoria, e in ogni caso quella decisionale, dovrebbe 58 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sempre ritenerisd attribuita al Presidente del Consiglio, quale unico organo costituzionalmente legittimato, e non mai ai singoli Ministri. Come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato, oggetto del conflitto sottoposto alla decisione di questa Corte non� � la di:scTiminazione delle rispettive competenze �del Commis1sario del Governo, del Presidente del Cons~glio, o dei singoli Mintstri, bensl unicamente la dli.s.criminazione tra la 'CO!lllpetenza �costituzionale d!ello Stato e quella della Regione. Pertanto, gli ev,entuali vizi �ili.e nel 1caso di tS1Pecie potessero ravviSlal1Si iper la pa:lltecipaziooe di uno o alrtro organo istaitailie al proc~dimento di istruzione del ricoriso straor'Cl'inario, avendo rilevanza solo all'1ntexno del ststema statale, 'Sarebbero inielonei ad integraire un ' ' . vizio dli incom\petenza assoluta diello Stato, e non potrebbero ,comunque ritenensi lesivi d'ella competenza costituzionale della Regione. D'altro canto, per quanto �Concerne l'asserita 'C01In1Petenza esclusiva del Pr;e,sidente ,diel Cons:iglio ad esercitare i tPOteri dello Stato nei ieon. fil'ont� 1d�lle Regioni, d�:ve anzitutto rilevarsi che n� l'art. 126 n� altra n�r;i:na della Costituzione 'contengono alcuna formale enunciativa in tal senso; e 1che anche altre cli<s,pofilzioni, di leggi Oi'dlinarie, 1come l'art. 39, ierzo comm�, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ricordato dal1a difesa della Regione o l'art. 6, :primo e terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non 1consentono di desumere al rr.iiguarcj.o l'esistenza di !Pirincilpio ,generale, incompat~bile con la disdplina del procedimento per i ricorsi straoTdinari al Capo dello Stato, quale � stata dettata dagli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 119 del 1971. Clhe aoo, anche i decreti legislativi ,con i quali � stato attuato il trasferimento alle Regioni a statuto onditnaOC'io delle funzioni ammtnistrative nelle ma11Jerie elencate dall'art. 117 della Costituzione, oltre a prevedlerie l'ese1ricizio delle funzioni ,statali di indirizzo e coordinamento delle attivit� aimmintstrative delle Regioni attinenti ad esigenze di carattere unitario �mediante deliberazioni <del C.onsiglio dei ministri :su p!l'oposta d:el Presidente del Cons�iglio d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti�, <lispongono altres� costantemente che �gli organi statali e le amministrazioni iregionali 1sono tenuti a f~rnirsi rec�lpirocamente ed a richiesta, per il tramite del Cornmi&srurio del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svoLg�imento delle pirop!l"ie funzioni nelle materie di �cui al (presente �decreto� (<cd�r. d.P,R. 14 gennaio 1972, n. 1, art. 5; d.P.R. n. 2, art. 8; dl.P.R. n. 3, art. 12; d.P.R. n. 4, axt. 8; d.P.R. n. 5, axt. 11; d.P.R. n. 6, art. 6; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 8; d.P.R. n. 8, art. 9; d.P.R. n. 9, airt. 6; d.P.R. n. 10, art. 10; d.P.R. n. 11, art. 8). Anche 1sotto quest'ultimo profilo il 1ricorso della Regione non merita accoglimento, dovendosi riconosceTe che i IPOteri di �cui si tratta, relativi al procedimento d'i istruzione e decisione dei iri!cors!i straorid1naxi al Presidente della Repubbljca, sono di escluisiva sipettanza dello Stato. Il 59 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE quale non maacher�, nel faTne uso, di aver .:riguardo agli interessi delle Regioni, a cui le dis'9osizfoni deg1i artt. 9 e ,seguenti del d.P.R. n. 1199 c';el 1971 non impediscono di collaborare attivamente con gli organi statali ai quali la legge attribuhice la cura e responsabilit� del piI'ocedimento istruttorio. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 32 -Pres. Bonifacio - Rel. De Marco -Os1pizi Santa Maria 1in Aquirio (avv. J1emolo), Presidente Cons1glio dei Min~stri e Ammintstrazione Finanze dello Stato (sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Imposte e tasse -Ricchezza mobile -Tassabilit� delle plusvalenze e sopravvenienze -Enti non esercenti attivit� commerciale -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 76; I. 5 gennai.o 1956, n. 1; d.P.R. 29 g.ennaio 1958, n. 645, art. 106, primo comma). � costituzionalmente illegitt'imo, con riferimento all'art. 76 Cost. dell'art. 106, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la tassabilit� delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio, ma non esercenti attivit� commerciali (1). (1) Cfr. sul concetto di plusval1enza, Cass. 18 giugno 1973, n. 1768, Foro it. 1973, I, 3033 con nota. I CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 36 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Catanuto (avv. Gaeta). Pensioni -Pensione indiretta di guerra � Condizioni per la sussistenza dell'inabilit� -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; I. 10 agosto 1950, n. 648, I. 18 marzo 1968, n. 313, art. 75). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 10 agosto 1950; n. 648 e del corrispondent eart. 75 della successiva legge 8 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilit� sussista alla data d.el decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore et� o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gi� liquidata al padre o alla madre. 60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II .CORTE COSTITUZIONALE, 2:5 febbraio 1975, n. 37 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Rizzi (n..c.). Pensioni -Pensioni indirette di guerra -Condizioni per la sussistenza dell'inabilit� -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3;� 1. 10 agosto 1950, n. 648, art. 63; 1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 63; 1. 18 marzo 1968, n. 313, art. 51). E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul �Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra�, e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali p1�ima di aver raggiunto la maggiore et� oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore. CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, in. 41 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Bondi ,n.cc.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sos,t. avv. gen. dello Stato Carafa). Leggi e decreti -Decreti delegati -Esercizio della delega -Pluralit� di distinti decreti -Attuazione parziale -Ammissibilit�. (Cost. art. 76). Dogana -Disciplina transitoria per i procuratori doganali -Eccesso di de-. lega -Insussistenza. (Cost. art. 76; 1. 23 gennaio 1968, n. 29; d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 e d.P.R.. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 126). Il Governo pu� da1�e attuazione anche parziale, alla delega legislativa conferitagli dal Pa1�lamento, con distinti decreti legislativi (1). Non � fondata, con riferimento ai principi della delega tegislat'iva, la questione di legittimit� costituzionale del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 e del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, contenenti disposizioni transitorie a favore dei procuratori doganali (2). (1-2) Dallia prima questio�ne cfr., da un punto di vista gene�rale, Corte Cost., 16 ge�nnafo 1957, n. 3. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (Omissis). -2. -La prima questione � evidentemente infondata, ben potendo il Governo dare attuazione alla delega conferitagli attraverso una pluralit� di distinti decreti legislativi purch� esaminati, come nella specie � avvenuto, entro i limHi d'i tempo stabiliti. Nemmeno sono fondate le ,censure per l'attuazione soltanto pa1rziale della delega, da tale ciricostanza potendo 1semmai derivare una responsabilit� ,politica del Governo verso il Padamento, quando la delega abbia carattere imperartivo, ma non anche 'la illegirtitimi1t� costituzionale delle norme frattanto emanate, sempre che, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i prr'inc�pci ed i fini della legge dii delegazione. Ma non � questo il caso di 1s1pecie. Inviero, qruanto a1Jl'omes1sa attuazione, nel decreto n. 18 del 1971, dei punti 13 e 25 seconda parte (concermienrti_, ris1pe:ttiv;amente, age'Vlolazioni a� favore deU['attivd:t� [)eschtereccia nazionale e l'emissione di documenti doganali e relativi dutPlkati in caso di :smaririmento e di distruzione), pu� oss.ervarsi che trattasi di oggetti che (come si dconosce nell'ordinanza di riimess.ione) rigua,rdano la disciplina di settori specifici e secondari, non incidenti sulla organicit� del sistema risultante dai 1Princ�pi e dai criteri d'irettivi della legge di delegazfone. Pertanto la mancata attuazione della delega, in ordine ad essi, non potrebbe ma kom:portare 1'1inva1idazione di tu:tta la l�egge de1legaita. E ci� a presieind'ere da:l rilievo, non privo di valore, ehe le materie cui essi. si riferiscono sono state oggetto recentemente di apposita disci plina, per quanto riguarda l'attivit� pesichereccia, con n regolamento CEE n. 8,02 del 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 148 del 1968) e, p.e�r quanto attiene alla emissione di' documenti doganali e dei relativi duplicati, con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, il che hu indotto il legislatore delegato a non adottare altri provvedimenti in materia com'� chiarito nella relazione di cui si far� cenno nel numero seguente. 3. -N� a diversa conclusione pu� giungersi per ci� che concerne la mancata attuazione del punto 26 che rprevede un or1ganko riordinamento della materiia relativa alle sanzioni doganali. Anche in tal caso la non attuazione della delega, 1pur avendo riferimento ad un settore certamente non secondario della legge d:i delegazione, non � tuttavia tale da compromettere la riforma dell'ordinamento doganale di cui la legge in parola ha inte,so a;�romuovere l'attuazione e da determinare, conseguentemente, l'invalidazione deH'intera legge del1egata, sa1lvo eventuali disarmonie tra le leggi str~lcio e la superstite normativa sanzionatoria; disarmonie d:i carattere parziale e costituenti lacune al caso eliminabili nei modi previsti dall'ordinamento, senza sacrificio dell'intera normativa. 62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Invero la materia doganale � assai vasita e comples1sa (come pu� desumersi anche dall'esame, sia .pure sommario, dei ventotto punti in cui ,sono enunciati dall'art. 2 della legge i.in q~e,stli.one ,i prmcipi e criteri dd1rettivi cui avrebbe doVTUto attene1r1si il IegLsilatoo:-e dele gato) ed abbraccia una 1serie di istituti, di iprevalente carat tere ammi.Jnistrativo; dei quali :solo con evidente forzatura potrebbe sostenersi l'irnsiCiindibtlit� 1r1Ls[>etto al �settore concernente le violazioni do ganali; basti pensare alle disposizioni 1sull'or1gani2Jzazione dei sel!"Vizi doganali, a quello sulla rappresentanza in dogana e, ipi� in generale, sulla obbligazione tributaria doganale. Ed in effetti tale complessa ma teria � stata solo di recente riunita in un solo teisto normativo (e pire cisamente nel d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che ha approvato il tes.to unico delle di..<:::posizioni legislative in materia doganale, tra1stferendo, fra l'altro, nel suo titolo VII � Delle violazioni doganali ., il titolo IX � Dei reati doganali�, �che faceva parte della legge doganale 24 settembre 1940, n. 1424, integralmente abfogata dall'art. 352 del t.u.) mentre per il passato numerosi settori, e non certo secondari, quale ad esempio, qiue11o concernente Je cnntrove~sie doganali, trovavano la prop.ria di sciplina in ap[Pos:iti testi normativi (r.d. 9 aip11ile 1911, n. 330, e suc cessive modificazioni). Del resto la .stessa legge delega n. 29 del 1968 non esauriis�ce l'in �tera materia doganale, com'� fatto palese dal secondo �comma dell'art. 1 (che esclude dalla delega alcune materie) e dal '.Primo comma dell'art. 2 (che fa salve le dil\po1sizioni relative al regime daziario stabilito .dalla tariffa dei dazi doganali di importazione) e com'� comp�rovato, altres�, dalla ci11costanza che la riforma abbia trovato svolgimento anche attra verso altri provvedimenti normativi, quali ad es.. il d.P.R. 27 dkem bre 1969, n. 1130, ed il d.P.R. 30 dkembre 1969, n. 1133, emanati in attuazione della legge delega 13 ottobre 1969, n. 740, ed il cui con tenuto � stato poi in un secondo momento 1sostanzialmente trasi:fuso nel gi� citato t.u. n. 43 del 1973. Resta �cos� confernlata, anche �sotto tale ulteriore profilo, l'infon datezza dell'assunto dell'ordinanza dd irimes1sione ,secondo cui la man cata attuazionie del pU1I1to 26 avirebbe determinato lo 1sviamenito del.:1a legge delegata da:l 1suio :liiine istituzionale e ne avrebbe provocato, cornse guentemente, la totale invalidazione. Non � inopp011tuno comunque osservare che l'omiis.sione � stata de terminata, fra l'altro, secondo quanto si le1gge nella r~lazione uffidale illustrativa al d.P.R .n. 18 del 1971, dalla esigenza di coordina1re la futura disciplina con i 1prindpi della riforma tributaria in itinere e di attenedere l'esito degli 1studi e delle iniziative legisllative in COI1SO nel campo del diritto penale sostanziale e processuale. La questione � quindi infondata sotto ogni riflesso. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 4. -Per �ragioni analoghe a quelle di cui ai nn. 2 e 3 vanno dichiarate infondate le censure, a detta del pretore subordii.nate, riguardanti il d.P.R. n. 62 del 1970. 5. -E quanto gi� rilevato vale a negacre ogni fondamento anc:he a qu:e11e concernenti l'art. 123, formulate sotto il profilo cihe detta noit'tma -abrogando solo in parte la legge doganale n. 1424 1del 1940 -sii sarebbe posta in contrasto con la finalit�, �cui sii .iiS(poira la legge delega, di dare un'organica e �completa ri:strutturazione di tutta la dlisdp.Una della materia doganale, laddove tale finalit� � limitata alla sola mateTia delJle 1sanzioni per la quale il legislatore delegato 11'.lon ha provveduto. 6. -Le censure riv�o�1te all'art. 122 in quaITTJto esso avrebbe ipireviisto, in mancanza dii una �Specifica autorizzazione dell'autorit� dlelegante, una vacatio legis ,pi� ampia di quella ordinaria sono rp�rive .di rilevanza [poich� hanno riferirrnento ad una dis1po.sizione la �cui aiwlii.cazione non viene in considerazione nel caso di ispecie. 7. -In ordine, infine, al preteso vizio dell'art. 126 non pu� non essere ritenuta infondata la tesi del giudice a quo secondo cui il legisla' 1lore delegato, nel dettare una disciplina transitoria iper i procuratori doganali avrebbe ecceduto dai confini della legge delega che al punto 5 dell'art. 2 sembrerebbe prevedere l'emanazi()[le �dii norme transdtorie solo a favore degli s1pedizioni:eri e non anche dei procuratori doganali. L'art. 126 non pu� infatti essere �consideTato isolatamente ma va ricollegato agli artt. 20 e seguenti del d.P.R. n. 18 del 1971 (il cui contenuto � stato ora riprodotto s�enza varianti negli artt. 40 e 1segg. del t.u. n. 43 del 1973) che, in attuazione dei ipunti 5 e 6 dell'art. 2 della legge delega, hanno profondamente innovato la d1sicip1ina della raiIJ1presentanza in dogana. Nell'ordinamento abrogato (al't. 17 legge n. 1424 de1l 1940) la raipp. resentanza poteva essere conferita o a spedizionieri autorizzati ad agire in dogana o a persone munite di apposito mandato (.procuratori). Secondo le nuove diBpos.izioni, invec�e, la rappresentanza per il �compimento delle operazioni doganali pu� essere conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganale is�critto all'albo rpcraf�s1s.ionale e solo eccezionalmente pu� essere conferita ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, pU!rich� si tratti dd un dipendente diel proprietario della merce. La figura del procuratori.-e d;oiganale, quale 1soggetto diverso dal titolare dei diritti e delle obbligazioni doganali e a lui legato da un ra(pporto di mandato, � cos1 scomparsa nel nuovo ordinamento. Donde l'opportunit� di dettare norme tranis1itorie 19�er far salve ;posizioni acqui: Site dai procuratori doganali che fos,sero a�c�creditati in dogana prima dell'entrata in vigore della nuova dLsci\I)Hna. 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO D'altro canto rion va dimenticato che il limite dei pirinc�pi e dei criteri direttivi se serve a ci11co:Scrivere il campo della delegazione, s� da evitare che essa :possa esisere eserdtata in modo divergente dalle finalit� che la ispirano, non esclude �che il legislatore delegato ,possa valutare le particolari ,s1iituazioni giuridiche della legiislaziorne rprecedente che nella legge dele'gata devono trovare una nuova 1regolamentazione (Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 3). --(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 42 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Campagna (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Cairafa). Reati militari -Lesioni personali -Richiesta del comandante del corpo Mancata previsione della querela -Illegittimit� costituzionale -Esclu sione. (Cost. artt. 3, 24; c.p.m. p., art. 260, secondo comma). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 260, comma secondo, codice penale mili.tare di pace, nella parte in cui subordina la procedibilit� dei reati ivi indicati alla richiesta del comandamento del corpo, e non anche alla querela dell'interessato (1). (1) SulJ.',argomento, cfr., VENDITTI R., Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, 1973, 210. CORTE. COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 46 -Pres. Bonifacio - Rel. De Mavco -La TorTa�ca (n.c.). Fallimento -Revoca della dichiarazione -Spese di procedura a carico del . fallito -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 21, comma terzo). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 21, secondo comma_. della vigente legge fallimentare (r..d. 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui pone a carico del fallito le spese di prncedura e l'onorario del curatore del fallimento la cui dichiarazione. sia stata revocata con sentenza passata in giudicato (1). (1) La ordinanza di rimessione (Tr1ib. Salerno 5 lug.lio 1973) � pubblicata in dir. fall. 1973, II, 754, con nota. PARTE ~' SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (Omissis). -1. -L'art. 21 del r.d. 16 mairzo 1942, n. 267 (legge failli: mentare), nel disdplinare gLi effetti della revoca della dichiarazione di fallimento, tra l'altro, al terzo comma, dis!Pone: �Le S[)ese di procedura e il compenso al curato.re sono a cairico del creditore istante, che � stato ,condannato ai danni per aver chiesta la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore ,pu� ottenere il pagamento, in 1tutto o in parte, :secondo 'le modalit� stabili�te dalle .speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguata retribuzione �. Le � 1speciali n:orme vigenti � richiamate ne11a seconda ,parte del rtportato comma erano queil1le :contenute nella legge 10 luglio 1930, n. 995, relative alla istituzione del ruolo degli amministratori giudiziari (art. 1) e del fondo speciale destinaito, tra l'altro, ad ailtTiibuire i detti compensi ai curatori nel caiso sopra ipotizzato (art. 5 u ..c.). Soppressi d.l ruolo ed il fondo speciale di cui si � detto con il d.l.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153, la giurisimudenza ,die11a Cassazio111e ha costantemente affermato il princ~pio che, nell'ipotesi gi� disdplinata nella detta seconda '.Parte del terzo comma dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942, s!)ese e ,compensi del curatore dovessero es1sere '.POSti a carico del fallito. Il tribunale, chiamato a decidere sull'istanza di compenso presentata dal curatore, 111ei confronti di un imprenrutore commericiale, la cui dichiarazione d'i fallimento era stata revocata in sede di opposizione, ha sollevato questione di legittimit� cosrtituzionale dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942 sotto un duplice profilo: a) violazione dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto mentre tale nmma -ap!Plicabile, �secondo l'ordinanza di rinvio, anche nella materia civile -;prevede addlirittura la iriparazione degli errori giudiziari, di fronte ad pn evidente errore giudiziario, chi ne � stato vittima non solo non ha diritto ad alcuna r1ipa1razione, ma � addirittura tenuto a subirne un ulteriore onere; b) violazione dell'art. 3 d'ella Costituzione in quanto, senza razionale ra~ione, in deroga al principio che le 1s!!J�e1se :seguono la soccombenza, si :pongono a �car1i�co �d'i chi non solo non � soccombente ma non ha dato causa al procedimento, nel quale � risultato vincitore, gli oneri derivanti dal prneedimento stesso. 2. -Cos� chiaritine i termini risulta che la questione � fondata, sotto l'assorbente profilo della violazione del prindpio di eguaglianza. Che anche nel procedimento fallimentare, quando ne ,ricor1rono gli estremi, si debba a:pplicare il principio che le S1pese seguono la socicombenza risulta confermato dalla stesisa norma impugnata che im:pUcitamente ne prevede addirittura una forma aggravata -qua,lie la con RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAtO danna al risal'c.imento dei danni -pe1r il .creditore che abbia richiesta la dichiarazione di fallimento con colipa. N� pu� obhletta:rsi �che :risolvendosi, in sostanza., quello falliLmentare in un procedimento esecutivo, debba ad esso aiprpHcarsi l'art. 95 del codice di procedura civile, in base al quale le 1sipese vanno poste a carico di ohi ha SUJbito l'esecuzione. Tale princ:ilpdo, irufatti, presuppone una esiecuziOIIle legittima ed in-' dubbiamente ben deve essere applicato nel p!l'ocedimento fa!Umentare quando abbia avuto il suo �corso normale, �con la liquidazione dell'attivo e la relativa ripartizione tra i creditori. Ma quando; �come nella specie, il .proceillmento .sia 1stato troncato sul nascere :per la �contestazione della mancanza degli estremi �che ne legittiimaslsero l'instaurazione e per giunta non pu� ravviisar:si nel comportamento di chi l'abbia 1subita un qualsiasi elemento di ~8J!Pporto di causa ad �ft'etto con tale instauraizone, evidentemente manca ogni fondamento giuridlico tper una pronunzia �che ha �come pres:upiposto neicessario Jiaffermazione di una responsabilit�. Infatti, a,ppunto alla resiponsabilit� delle parti :per le s,peis.e ed i danni $l!l"Ocessuali � intitolato il capo IV del titolo III del �codice di procedura �civile che diLs1cipUna la relativa materia e p<resuip1posto d!i qualsiasi forma .di responsabilit� � 1s:emiptre un comportamento, anche se lecito,. dal quale possa derivwe ad altri un onere o [Peggio un danno, con raJllporto diretto ed :immediato dli causalit�. Alla stessa guisa, p1ertanto, ohe il IC!l"editore istante che abbia provocato una .dJichiarazione di falilmento mmcesisivamente revocata, in tanto ipu� ess1ere chiamato a ris:pondere dei danni derivatine in quanto sia incol'lso in colpa, il debitore dichiarato illegittimamente fallito, in tanto [iu� essere ritenuto resiponsabile degli oneri che da tale dichlarazione 1siano derivcati, in quanto se non ipr'Oiprio in 1colpa, sia incorso in cOillliportarrnenti �che abbiano indotto il giudice all'erra:to convincimento della esistenza degli estremi nece.ssari per la dichiarazione 1successivamente revocata. Quando questo �Comportamento nori vi sia, evidentemente non vi pu� essere affermazione dli quella iparlicolare forma dli responsabilit� che � il presupposto necessario di ogni >Condanna al pagamento di S{Pese o di �compensi inerenti al iprocedimento revocato. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3 dLcembre 1974, nella causa 33/74 -Pres. Lecourt -Rel. Pescatore -Avv. gen. May:ras -Domanda di proinuncta ipregiudiziale iproiposita dail Centra!!: Raad van Beroie'.')� c:Jli Utrecht nelila causa Van B~nslbe11gen (avv. Kortmann) c. Bedrijfsvereniging voor der Metaalnijverheid -Interv.: Comm1ssione delle C'ooriun;tt� el.lll"qpee (ag. Bou11geoos:), Governo :iJrlandese (ag. Ly:saght), Governo inglese (a.g. Goid'win), e Governo tedesco (ag. Billow). Comunit� europee � Libera prestazione dei servizi � Divieto di restrizioni � Attivit� svincolate da partkolari qualificazioni o disciplina professionale � Obbligo di residenza � Incompatibilit� con il divieto di restrizioni. (Trattato CEE, artt. 59 e 60). Comunit� europee � Libera prestazione dei servizi � Divieto di restrizioni � Professione forense � Obbligo di residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari � Compatibilit� con il divieto di restrizioni. (Trattato CEE, artt. 59 e 60). Comunit� europee� Libera prestazione dei servizi� Artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del trattato CEE � Efficacia diretta. (Trattato CEE, artt. 59 e 60). Gli artt. 59, primo comma, e 60 terzo comma, del trattato CEE vanno interpretati nel senso che uno Stato non pu� rendere impossibile, esigendo la res~denza nel proprio territorio, la prestazione di servizi da parte di persone residenti in un altro Stato membro, qualora la sua legislazione relativa a determinati ser�vizi non sottoponga la prestazione dei medesimi ad alcuna particolare condizione (1). Non si pu� considerare incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato CEE la norma che impone a chi esercita la prrofessione di stabilirre la propria residenza nella circoscrizione di ,determinati organi giudiziari, quando detta norma appare obiettivamente necessaria per assicurare l'osservanza di disposizioni professionali collegate in particolare col funzionamento della giustizia e col rispetto della deontologia (2). (1-2.) Ancora una volta � venuta in rilievo, nell'1interpre.tazione deUa norma:tiva comunitaria, una questione di r�esidenza (da ultitmo dr.: Corte di giustizia, 12 ~ebbiradro 1974, neJ:La causa 152/73, SoTGIU, in questa Rassegna, 68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dalla fine del periodo transitorio gli artt. 59, p1�imo comma, e 60, terzo comma, del trattato e.E.E., hanno efficacia diretta e possono venir fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cu{ impongono la soppressione di tutte le d.iscriminazioni che colpiscono il prestatore d'un servizio a causa della sua nazionalit� o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il se1�vizio stesso viene fornito (3). (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 18 a:prile 1974, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 1974, il Centrale Raad van Beroep ha sottorposto a questa Corte, in forr-za del:l'art. 177 del Trattato CEE, atLcune qruestioni pregiudiziali �concementi l'inter;piretazione degli airtt. 59 e 60 del Trattato CEE !'elativi a~1a libera prestazione dei servizi nell'ambito del:lia Comunit�. Dette questioni sono state �sollevate in via incidentale, nella causa pendente dinanzi al giudice a quo, con rifeiriimento alla le.gittimazione della ,persona cui l'attwe aveva conferito la ipirocura ad litem. Dal fascicolo pro�es1suale risulta infatti che l'attOII'e aveva affidato la d!ifesa dei propri inter�essi ad un procuratore di nazionalit� olandese, ammesiso a patirocinmre nei giudizi per i quali non � neceissaria l'aE1sistenza d'un avvocato. Durante lo svolgimento della causa il citato ip1rocuratoire ha trasferito la propria residenza dai Paesi Bassi in Bel1gio. Pokh� la legge olan 1974, I, 1082, con nota di richiamo ai p!l'lecedenti). NeUa specie decisa con 1a sentenza in rassegna, � .peraltro giustamente preval�sa, sulla inderogabiUt� del divieto dd ;restrizioni, la e.sdgenza di a�ssicurare quel particolare collegamento ter;ritoriale imposto dalla natura stessa di determinaite attivit� prorfessLonaili; .e 1si �spd�ega, qumdi, che i:Jaile pr�e'!aJenz�a v;enga invece meno quando il r1eq�is:ito della residenza sia prescritto, indipendentemente da una .specifica discip1ina deH'attivdt�, da svolge.re per la prestazione di servizi, con ,;riferimento �all'intero territorio nazdonalie. e Nel1a specie, si trattava dell'attivit� di consulente lega�1e, iil cui esercizio non � soggetto, iin Olanda, secondo quanto ricorda.to dall'avv. gen. Mayras .ne1He sue conclusiond, � �ad a1cuna discipldna e non � subordinato al possesiso di un quaLsi,asd. diploma, n� al�l'iscrizione iin un albo di una organizzazione o di un ordine prorfessional�e �. (3) Per analoga aff1ermazione di principdo, relativa all'alt't. 52 del Trattato CEE (e senza la pll'ecisazdone, �sostanzialmente 1imitativa, di cui alla second1a parte dehla masstirma), cfr.: Corte di giustizia, 21 giugno 1974 nella aausa 2/74, REYNERS, iin questa Rassegna, 1974, I, 881, con noita �di commento ed inili�cazione delle aJl�tre no;rme idei tra�ttafo �EE �gi� rko111osciute direttamente efficaci (cui adde l'art. 7; sent. 17 luglio 1963, nella causa 13/63, Repiibblica Italimia c. Commissione, Racc. 333, e lL'airit. 48, n. 2: sent. 4 aprile 1974, nelfa causa 167/73, Commissione c. Repubblica Francese, Racc., 359 e �in que�s�ta Rassegna, 19�74, I, 856). Al crtl:teirio in questa ooca1sione ado.ttato � ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE-6\:1 dese prevede che solo pe11sone residenti nei Paesi Bassi pos1sono assumere il patrocinio dinanzi .. al Centrale Raad van Beroep, gli � stata alloit'.a contestata la legittilffiazione a svolgere il suo mandato dinanzi al predetto tribunale. Avendo l'interessato invocato le nocrme del Trattato relative alla libera prestazione dei setrvizi nell'ambito della Comunit�, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte due queistioni concernenti l'interpretazione degli artt. 59 e 60 del 'l1rattato. Sulla portata effettiva degli artt. 59 e 60. Con la prima questi�ne si chiede alla Corte di interipiretare gli artt. 59 e 60 in relazione ad una norma inte1rna che rrtserva ai soli residenti nel territorio nazionale La facolt� di patrocinacre dinanzi a certi trtbunali. L'art. 59 stabiUsce nel primo comma -che � l'untco rilevante per la questione in esame -quanto segue: � Nel quaidiro delle dts1posizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei ,servi:zi all'interno della Comunit� sono gradatamente soppresse durante il periodo traI11Siitoirio nei confronti dei cittadini degli Stati me_mbri staibiiliti in un paese della Comunit� che non siia quello del destinatario della prestazione �. L'art. 60, dopo aver precisato nel pirilffio e nel secondo comma che cosa s'intenda per �Servizi ai sen.s:i del Trattato, contiene nel terzo comma la seguente dtsposiz.ione: " Senza pregiudizio delle diiisiposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore pu�, per l'e1secuzione della sua prestazione, eseiic-itare, a titolo temporaneo, la sua attivit� nel paese ispirata anche la dedsione in ,rassegna, -che riJsuliter� certamensbe deteirminante ne11a soluzione dei pirobiLemi co!I1cernenti 1a libera prestazione dei servizi. Per intendere quale (['�;soiLutivo 1contrj:buto abb~aJno apportato, nella concreta attuazione dei prtlnciipi del trattato della Comunsit� -economica europea, �1Le decisioni della Corte -di girustizi1a, basti consroer&"e che il 30 ottobr-e 1974 ha Commiiss1ollle del1e ComUln:iJt� europee ha approvato uEa comunicazione a:l Consi-g��o (ail quailie � istato [P(['e1sentato, iil 4 novembre 1974, speciilli-co elienco), ,aon la qua:Le ha formailmente irittrato, in ragione dei prindpi affermati dalla Corte di giustizda neUia rkordata causa 2/74, tutte le proposte dd direttive intese a soppirimeiI'e le r-estrizioni in materiia di stabilimento e di libera 1[P(['estazfone dei serV!izi, ritenendole appunto divenute superflue per l'attuazione della no-rma del trattame1nto na 1 ziona11e. Con la stessa comuIJJi-cazicme, La CommtS:Sio[]Je dellie Comunit� europee, pur rilevando che ilia norma del trattamento economico nazio~rnle deve considerarsi orramai app1liaabile senza diserve, �e nonostante la mancata adozione delle direttive contemplate dalil'art. 57, n. 3, -deil Trattato, anche alile professioni me1diche, paramediche e farmaceutiche, ha ritenuto invece tuttora necessade Je dir1e-ttive previste dad nn. 1 e 2 dell'art. 57 per 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ove la ,prestaZJione � fornita, alle ste1s1se condiziooi imposte dal paese steS!So ai prqpri 1citta<llini �. Si tratta perci� di stabilire se la nomna secondo cui il procmatoo-e ad litem deve riisdedere nello Stato in �cui ha da S1V0Lgere il iIJITO!pil'io manrdato ,sia �compatibile �col dli.vieto di qual:siars:i. restrizione alla libera p.restazione di .servizi, divieto �contenuto negli artt. 519 e 60. Fl'a le'" restrizioni, di cui gli artt. 519 e 60 pres1C1I"wono la �SOPIPII'essione, rientrano tutte le 1condi:Zli.oni imposte al 1P1resrtatore in ragione della sua nazionalit� o della sua residenza in uno Stato diive.rs10 da quello in cui presta il servizio, quando non sono imposrt;e a collioro ie:he risiedono nel!. territorio nazionale oppure hanno per effetto d'impedii.ire o d'ostacoJa;re in altro modo l'attivit� del p!restatore. In particolare, il requisito della oosiidlen:za nello Stato in cui va fornito il servizio pu�, talivoUa, togliere ogni rilevanza 1P1ra1foa all'art. 59, che invece si /Pll"Opone :precisamente di eliminaire glii ostacoli alla Ubeira prestazione dli s~zi dia piairte di persi0ne non residenti nello Stato sul cui territorio viene effettuata la prestazione. Tenuto conto delLe speciali �Cal'latter~std.che dielle pre1sitaziioni di seirvizi, non 1si possono tuttavia considerare incompat~bili col Trattato i I"equ~s:i.ti ~pecifici �che il ;prestatore deve poss�edeTe in for1za di norme sull'e1sercizd.o dlella sua ,prorfesisdone -norme in tema d'o11ganizzazione, di qualiifkazione di dleontologia, di con,trollo e di responsarbtlit� -giustificate dal pubblico inteTes1s1e ed obibligatorie nei corufronti idi .chiunque risieda nello Stato ove la prestazione � effettuata. Ci� vale nel 1carso in cui il /Pll'esitatore sfuggirebbe a tali norme grazie alla l'esidenza in un altlI'o Stato membro. il 11konosdmento redproco dei d1plomi e per il coordinamento delle normative nazionald sulle conddzfond di accesso e di esieil'dzio; e anche della necess1t� di taLe direttii!vie, prima facie ininegaibd.~1e, port;Tebbe oltrettutto :imve�ro dubitarsi, considerato che 1a superf.luit�, dopo l!a scac1enza del peTio:do transitorio, di dilrettive volte alla soppiressione del1e �r�eistriziond alla liber.t� di stabihlmento � stata affe.rmata :dalla Corte di giustizda, ne1la sentenza del 21 giugno 19�74, rpit'oprio con riferimento all'art. 57, n. 1, de1l Trattato (che concerne le :dfa1ettive ii:ntese al re<Oipiroco rkonosdmento dei dipLomi, cecrtificatd e aLtl'.'li titoli). Pier i merdi1ci, �comunque, .sono ,state gfa di r1e1oente rpcredi:spoiste due di!!'eittvie, co!tl!te!IlJe[]Jti La rpil'ima l'e1~e!lllco dei tiito�ld recip!t'ocamenrte rkono�sdiuti e J,e disposizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di stabilimento e di ld1becra 1prerstazi�Olilie dled seirlVizi di medici, �e vo:lit1a fa seco[Jda a~ cooirdinamen.to delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei vari Stati memb:rd (cfr. BoH. CE, 2/1975, pag. 10, imi. 1202-1204). La diretta ed'fkacia, dalla fine del pecriodo transdforio, dell'aiI't. 59, primo comma, de1l trattiate CEE � 1stata m1badiita anche con La senrt;ernza 12 dioem gre 1974, reso nena causa 36/74 e pubblicata iin questo stesso numero della Rassegna. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE �, del paa-i, giUJSto riconosicer�e ad uno Stato membro il diritto di provvedere affinch� un po:iestatore dli seiI'Vizi, La cui attivit� si sivo:i.ga 1pell" intell"o o ,princl[)almente sul territorio d!i detto Stato, non possa utilizzare la lilbert� gaxantita dall'art. 519 allo scopo d!i sottracr:'ISI� allie norme sull'esell" cizio della sua [professione la cui 01siserivanza gli sarebbe �lm\POIS!ta ove egli :si stabiliSISe nello Stato in questione. Una siID:nile 1situazione deve infatti venir regolata dalle nOll'IIlle sul diritto di 1sfabil1mento e non dalle norme ,sulla ,prestazione di ,se:vvizi. Sulla base dei 1Priniciipi test� emmciiati non si ;pru� .consd.diell"are incompatiibile.1con gli artt. 59 e 60 la norma cihe im!Pone a iehii ese11cita la rprofessione fOII"ense di s�tabilir,e la .propria ll'esiidenz;a nella 1circos1errizione dii determinati or:gani giudirziari, quando detta norima aip\Pal'e oibiettiva �mente necessaria ;per asrs:icuirare l'osiservaniza d:i diJs1p.o.slizioni professrionali collegate in particolaa-e iCOl funzionamento della giustizia e rCOl rLS1Petto della deontologia. Diversa � tuttavia la situazione nel caso in cui lo Stato membiro non sottop:ooga la�!Pl'estazione di determinati 1servizi ad a:Lciin genere di qualiificazione o rdi disciplina professionale e fuss1i il ll'equisito della res:idenza con r<i:ferimento al proprio terTitorio in genell"ale. Se infatti, all'iinteirno d'uno Stato mellllbro, l'eswcizio d'una d1eterm: inata attivit� � assolutamente libell"o, prrietendiere la residenza nello Stato rsigniftca impoo:ire una restll'izione incompatilbile reon �gli artt. .59 e 60 del Trattato, dal momento che il buon funzioname;nto della giustia;ia ;pu� venir garantito 1con obbUgihi meno pesanti, ad esern[)d.o prrescJ:'livendlo relezione d'un domicilio ove ;possano ess1ere indiirilz:zate le 1comunicazionJ giudiziarie. Gli artit. 59, prr1imo comma, e 60, terz.o rco.mma, del Tuarttato CEE vanno rpertanto interpretati nel senso rche uno Stato non rpu�, esiLgendo la residenza nel piroprio ter;ritorio, im{pedfure la !!Jiriestazione di serviizi da !Parte di ;persoine residenti in un altll'o Stato membro, quando la sua legislazione relativa a detell"lrrll�llati 1servizi non 1sottop:onga la prestazione dlei medesi!mi ad alcuna pairliJcolare rCOilldizione. SuH'efficacia diretta degli artt. 59 e 60. C()ll'l la seconda questione !Si chiede ,se gli a;rrtt. 59, :primo comma, e 60, terzo comma, del 'I1rattato CEE siano ddrettamente effi:ead rcosi� da creare in capo ai singoli diritti ,soggettivi �Che i giudic!i nazionali devono tutelail"e. La questione va risolta sulla base del silstema risultante dal carpdtolo 1sui rservizi, tenendo inoltre conto delle norime 1S1Ul diritto d1' ,stabilimento rCU� rinvia l'art. 66. 72 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La graduale SOIPIPII"essione, dwrante :il periodo traI11Sitorio, delle restrizioni di cui all'art. 5,9 doveva essere effettuata, secondo l'airt. 63, !n base ad un � :programma generale > -1ohe fu rpoi fissato con. decisione del Consiglio 18 �lliicembre 196-1 (G.U. 1962., p1ag. 3.2) -da attuarsi mediante un insieme di direttive. Nel .sistema risultante dal capitolo sulle [Jl11eSftazioni di servizi, le dil'ettive adieill!I>ivano fulliZioni d!iJverse: la jpll"liona di tali funzioni consisteva, dm-ante il periodo transitorio, nell'elimdnal'e le restrizioni alla lilbera rpresta:zione diei servizi, la seconda nell'in'fll'cdurre nella legislazio: ne degi1i Stati membri un COIIlJP�lesso d!i .niorm.e violltbe a factUbare l"es.ercizio effettivo della pcr-edetta Ubert�, in pairticolarre ,grazie al trecijptroco ll:':iconoscimento delle qualifiche pcr-ofessionali ed al coordlinamento delle dlfa~posizioni !!.'elative all'eserciZJi.o delle attivit� indi(pendenti. SpettaV'a ancora alle citate direttive trlisolrvere i iPI'Oblemi 1s1pre1cmci derivanti dal fatto che, mancando la resildenza, il prestatore avirebbe potuto in parte "Sfuggire all'app1icaz.ione delle norme IPII"Ofessionali vigenti nello Stato ove era prestato il serrvizio. Per quanto corwerne la �glraduale attuazione del cao;>itolo :relativo ai servizi, risulta dal �combinato disposto �dlella nomna generale contenuta nell'art. 8, n.� 7, e dell'art. 59 che la 1sop;p.ressione delle II"estrizioni alla liibera prresta2'iione dei serivizi andava real.iz:zata entro la fine del (prell"iodlo 'fll'ansitorio, termine ultimo.[per l'entrata in vigore del 1COlmfP�leS1So di no['IITle contenute nel Trattato. L'aIJiplicazlione dell'art. 59, subordinata dmante il :peri.odo transdtorio all'emanaziorie dd direttive, non � pi� sottoposta, 1scaduto il 1predietto termine, ad a1cuna rcondizione. ' L'art. 59 imprUca la :sQIPIPressione di qualsiasi 11.'estrizione ohe col,pi:sca il :prestato.re d'un servizio in ragiione della rSUa naz:ionalit� o della sJUa nesidenza in uno Stato c'Jlive:riso da quello in cui viene fornito il sell'Vizio stesso. Perlomeno in relazione al requi!sito della nazionalit� e della residenza, .gli artt. 59 e 60 contengono altresi�. una jprrecisa obbligazione di ri:sultato di �Cui .gli Stati membri non rp01SSono ritarr:dare o rifiutare l'ardempiimento invocando la mancata emanazione delle nO!l'l!Ile che avrebbero dovuto venir adottate in forza rdei poteri attribuiti dia.gli rurtt. 63 e 66. Si ideve quindi affea:mare che gli artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, hanno efficacia dliTetta e possono venilr fatti valere d:ina=i ai giudici naZJi.onali, almeno nella parte in rcui impongono la SCJiPJPlressione di tutte le dilscximinazioni che coLpi:scono il prestatore d'un servizio a causa della 1sua nazionalit� o della sua iresidenza in uno Stato diverso d!a quello in rcui il servizio stesso viene :fornito. -(Omissis). �1, i: II f PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 73 CORTE-DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3 dicembre 1974, nelil.a causa 40/74 -Pres. Lecuurt -Rel. Doirmer -Avv. gen. Resicihil -Domanda di pronunciia pregiudiziale p1r'Orposita dal Bu[lldessozia1gerkht nella 'causa Regno del Belgio, C01sters e Vounckx c. Beru,fsgenossenschaft -Interv.: Commissione delle Comunit� europee (ag. Karpenstein). Comuni.fa europee -Lavoratori migranti -Previdenza sociale � Domande, dichiarazioni e ricorsi � Presentazione presso un'autorit�, un'istituzione o un altro organismo corrispondente di. altro Stato membro -Organismo di collegamento -P�� essere considerato organismo corrispondente anche in ipotesi di presentazione di domanda giudiziale � Limiti di applicazione della norma. (Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 47). Ai fini dell'art. 47 del regolamento del Consiglio 25 settemhre 1958, n. 3 (secondo cui le domande, dichiarazioni o ricorsi da presentare entro un determinato termine presso un'autorit�, istituzione o un altro organismo di uno Stato membro sono ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un'autorit�, un'i$tituzione o un altro organismo corrispondente di un altro Stato membro), un organis'mo di collegamento, quale contemplato dall'a1�t. 3 del regolamento 3 dicembre 1958, n. 4, pu� essere considerato come un altro organismo corrispondente, anche nell'ipotesi di presentazione di una domanda giudiziale. Salvo deroga, l'articolo 47 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 non pu� per� applicarsi nell'ipotesi in cui l'interessato sia domiciliato o, ai fimi della sua domanda., dichiarazione o ricorso, risulti essere rappresentato da un, procuratore, ad esempio un avvocato,� stabilito nello stesso Stato membro di cui deve applicarsi la normativa (1). (1) Il pr1ncip1io, per quanto rfalimensionato daLla limitazdone dd cui alla seconda parte del1a :massima, non convince;' e sia la Commiss1ione delle Comun1t� .europee sia lo stesso avv. g,en. REISCHL avevano invero motivamente contestato che un or1ganismo di colLegamento (nella sipecde iil Ministero belga della previdenza ,sociale) potesse qualifrkarsi come organismo " corrispondente � di un'autorit� ,giurisdizionale dd un altro Stato membro, che potesse riavvisarni, cl.o�, una " corri.1sponden2ia � tra autorit� amministrative ed autorit� giurisdizionali. Gi� .in via di principio, del resto, potrebbe dubitarsi della riferibi.Ut� della norma ane domande giudiziali; e se rtaile soilruzione pu� esser1e ora sositenuta ,fo ragione della formu1a introdotta con l'art. 86 del regolamento del Consiglfo 14 1?1iugno 1971, n. 1408 (che fa espresso !rif1erimento agli organi g:urisdiziona11i), ci� non � di rper 1s� suf:l�ideme a far attr:Lbuire la stessa portata alla differente formula dell'art. 47 de,l regolamento n. 3; cos� come potrebbe ancora discutersi, anche 1ad ammette!l'e la rifor:Lbildt� della no,rma alle domande giudiziali, che il criterio ,fila applicabile alle impugnazioni, ad 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omisis). -In diritto. -Con o:ridinananza 15 ma1g1gio 1974, ipe;rvenuta in cancelleria 1'11 giugno 1974, il Bunidesso!Z.lial:gericht ha sotto[posto a questa COO'te, a no~a dell'art. 177 del 'I1mttato CE.E, una questione pregiudlizia];e iche verte sull'inrber!P(['etazione dell'art. 47 del regolamento diel Constglio 26 settembrr'!e 19i58, n. 3, (['elativo ali.la !Pi'ev:idenza sociale dlei lavoratori migranti (G.U. 1958, pag. 561). La questio:ne, sollevata nell'ambito dli un ricOII'lso in ca1s1saizione avanti il Bu:nid!e1ssoziailgerkht, vevte sulla !I'iceviibi'l1t� di un aptpello interpo\Slto presso il Lanidesso~a];gericht della Renania del Nord Vesfalia dia uno dlegli attori nella causa .prin'Ci,pale avverso un.a sentenza del Sozialger1cht di Colonia. Nonostante che tale sentenza fosse notiifiicata aigli avvocati diegli attol'li nella �causa prindpale, con studio in Colonia, il 1� agosto 1972 -come risulta dalla riceVTU.ta di riltonno --e ne11a 1senitenza fossie indicato �che questa poteva essere im{Pugnata in appello avanti il So.zi:algerLcht dii Colonia o a'V'.anti il Landess01Zialge!I"1chrt en�(['o un mesie dalla notifica, l'attore nella causa :prtncilpale, in dlata 30 aigosrto 1972, ha interposto 31PPello, �con atto inviato al Min1stero della Plrevildienza Sodale a Bnwm11es, nella sua qua1lit� dli orgamsmo d:i .oollegamento beil1ga. Quest'ultimo, avendo (['1cevuto tale atto il 3.1 agosto 1972,, l'ha trasmesso alla � Be!rgibau-Berufsgenossenscihaft � d� Bocihum, Ol'lgani:.smo dli collegamento tedesco 1che ha iprovveduto ad inoltraire il iriJcoriso al Landes1sozia1gericiht dJella Renania del Nmd VeiSlfalia, icu:i l'atto tPeiTVen:iJva il 7 1settembire 1972. Visito che l'appeNo � stato dicihiara<to irrk1evihille per iniosservanza del termine, gli attori nella causa princiipa1e hanno [pi'esentato ricorso atti che intervengono, cio�, ne1l'ambito dii un procedimeinto giiurisdizionale diisdplilnaito da norme p1rolPiri1e di oiaisoun oi!'dinamenrt:o nazionale. Che ila iimpugnazione di nna sentelll.Za ipossia essere utilmente pr1e1senta�1Ja non al gdudke competente (o sia pure al � corri.spondente � giiudice de1l'altro Stato membro), ma addiirLttur:a all'organismo dd collegamento appare, comUJnque, affeil'lmlaz1one di plrim1cipfo non autordzz:ata dall;a ratio e daJ1la l1e1tt1eria de11a norma comunitaria, 1spedalmente quando 1si conside!'li che la funzione de�gli oirganismi .dii collegamento, quale risulita dall'art. 3,, n. 2, del ;r.egolamento n. 4 (.e dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 574/72), � quella di costituire un tramite tra 1e istituzioni, e quindi tra orgaJl111smi �nell'ambito dei quali non � ag�e�vo�le annove:r<aire .anche le autorit� g1unisidiizionali (cfr. art. I, leitt. e ed f, del regol1amento n. 3�; ali. 1-5 de.1 regolamento n. 4; art. 1, lett. n, o, e p, del regolamento n. 1408/71; e ali. 1-3 del regolamento n. 574/72); �ed � sintomatico che la stessa Corte dli giiustizia, interpir.etando disposizione relativa ad istituzioni ed auto!l"it� degli Sta1Ji membiri abbli:a incluso gli organi gh1cisd.izio1na;Ji .tra 1e autoritd (sent. 5 iluglio 19'67, neillia causa 6/67 GUERRA, Racc., 257). La debol1ezza dell'assunto in esame appare de�l re.sto imp11iciitamente confermata dalla limitazione contenuta nella seconda pax.te deHa massima, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 75 in cassazione al Bundessozia1gericht sostenendo prind11>aLmente che il Regno d1el Belgio e la Reprubbilica Federale di Gera:nania avevano istituito organismi di 1colleigamento p1er evitare ostacoli nell'esecuzione delle Convenzioni in materia di previdenza sociale.. Il Bundessozia1geri1cht, quindi, 1con la !Pl'esente domarida ha chiesto alla Corte di statuiire, in via pregiudiziale, sul se l'art. 47 del Tlegolam.ento n. 3 vada interpretato nel :senso che l' � ooiganismo corrlsipondente di un altro S.tato membro� possa essetre anche 0T1ganism9 di �collegamento di quest'altro Stato membro, nella fattispecie il Ministero belga della iprevidenza sociale, di Bruxelles, presiso il quaile rpu� essere p111eisentato �ai fini deliL'applicazJicme delia legistlazione di uno Stato membro� uin appello, ai 1sensi dei �� 143 e 151 idel � So21ialgeriichitsges1etz �, dill'leitto aid inr terirompere il termine d'iimpugnazione. L'art. 47 del regolamento n. 3 �COS� recita: � Le domande, dichiarazioni o dcort.s!� d1e, ad fini dell'awUcazdone della legiislazione .di uno Stato membro, awebbero dovuto essere pil.'esentati entil.'o un termine detwminato presso un'autoo:it�, i.istituzione o un altil.'o organilsmo di tale Stato, 1sono ll'icervilbdli 1se .sono presentati nello stesso tel'mine p1reisso un'autorit�, un'iistituzione o un altro 011ganiJsmo corri:�ondente di un altro Stato memlbro. In tal 1oaso l'autorit�, l'istituzione o l'ol'ganismo cosl investito traS1ITiette senza indugio tali dlomande, diichiarazioni o r1co1rsi all'autorit�, all'istituzione o all'or:ganismo comda una limitazione, oio�, idd cui la Corte ha avvertito la necessit�, e di cui, tuttavia, non .si ri.nvdiene traccia :nella no=ativa comuTIJitaria. N� pu� in �contrario soccoil.'rerr�e l:a ratio agevofativa de1la norma, l!a oppoil."tundt�, cio�, �di eliminiare possibili situazi.oTIJi d'1nceritezza (che possono del il.'�esto rilcorreT�e anche peir tl (LaV'oraitore �Stl'lainierro dorniciliaito �niello Si!Jato in cui � stata emessa la ,sentenza ,di primo ,g!l'ado), in quanto la individuazione del giudice competente in .sede di dmpugnazione, specialmente quando tale giudice ,sia e9PQ1e�ssamente indi.cato (come nella spec:iie alla quale si riferisce la sentenza in rassegna) ne11a decisione notificata all'interessato, pu� risu1tal'e certo pi� ag�evole che non fa individuazione deUe varie isti.tu: ziioni comipetenti, quaH risuLtano dag1i allegati ai re,go1amenti n. 4 e n. 574/72. In definitiva, l'applicazione della norma in questione, intesa nei termini sopra indicati, viene a risolversi non fanto dn un'agevol:azione in favorre del lavoratorie migrante, qu!lJilJto piuttosto in un espediente per eludere il principio della tassativit� del �te=ine utile all'impugnazdone delle :sentenz.e (principio comune agli ordinamenti degld. Stati membri); e quanto tal!e I'tlievo ,sia valddo non pu� i.nV'e!l'o ne,ga11si quando si considerii che nella specie non si trattavia del singolo sprovveduto, ma dello stesso Stato beLga (Ministero della saTIJit� e della famiglia), che il.'ultim� giorno ut11e all'impugnaz1ione 1si era limitato a far peil.'Venir� l'atto di appe1lo (.esattamente indil'lizzato 1al ,giudic.e di appello, quale risultava indicato .neltl'atto di notifica de1la decisione di primo grado) al suo Ministero deUa rprievidenza socdale. 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 11>etente del primo Stato o direttamente tramite le autorit� rcOllllPetenti degli Stati membri intereS1sati �. L'art. 83 del regolamento diel Consiglio 3 diiioomlblre 195�8, n. 4, che determina le modalit� di apipUcazione ed integira Le cliS1PO:Sli.ziond dlel regolamento n. 3 (G.U. 1958, pag. 597) precilsa che �La data in rcui sono state presentate le domandle, le dd.chiairazioni o i I"li;coirs1i it)resso un'autorit�, un'istituzione o un ~gan.iismo di un altro Stato memblt"o � conSiid! erata come data di presientazione all'autorit�, alfistituzione o all'ooiganiismo competente �. L'art. 47 del regolamento n. 3 mira a ridurre le difficolt� di natwa giuridica e ammims:b:rtativa 1ch~ ipotirebbero inisorigere dall'applicazione dli tale regolamento, nella situazione d'incertezza in cui rpu� veni:re a trovarsi un lavoratore J.'lesidente in un altro Stato membro, quanto alle autorit�, istituzioni od altri onganiJsmi �cui egli deve rivolgerai per far valere i suoi diritti. Siffatte diStPosizioni dirette .a tutelare gli inter�es1siati contro le conseguenze dalla d~verisit� diei .ststemi nazionali dli iPII'evidenza social!e e d~ competenze all'interno di tali sistemi, vanno interip1retate ed arp[>1liLcate tenendo conto delle idifficolt� sj;lecifiche ll"is1contrate dai lavoratoiri ire1s1idlenti in un altro Stato membro e che P0tS1sono non es1sere infOII"IIIJJati cirtca le norme di tali competeooe. Tenuto conto della dr:i:versit� dei sistemi di '.!)crevidenza sociale e dei regimi di tutela giuriisldlizionale d'ei diritti 1soggettivi degli interes1sati in diversi Stati membri, non si pu� interpvetare la dlis1posiziooe dell'art. 47, la quale consente locro di rivo1geocisi ad una autorit�, istituzione od altro organismo � cocrrisrpondente di un altro Stato membiro ., nel senso che essa richiede 1che siiano OS1servate le distinzioni fra i.e rl~pettive competenze. In realt�, la distinzione tra autorit� amminiJSl1Jrativa ed autorit� ~u d!iziaria �, in pi� Stati memba:-i, poco .chiara ed atta ad ingenerare con fusione nei cittadini di un altro Stato memblt"o. Quindi si deve com(prendere �Che, usando l'aggettivo � coJ:'l'tsrpon dente �, l'art. 47 richiede �che le domande, dkhiarazioni o ll"icocrsli, dn esso contemplati, sr:iano presentati ad un'autont�, ad un'istituzione o aid un altro organismo facente parte del 1sistema di prevtden:za sociale dello Stato membro di �cui trattasi. Non � quindi da esicludiensi 1che un oogan:Lsimo di .collegaimento, quale contemplato all'art. 3 del regolamento n. 4, possa essiere ,consiidecrato come un altro O[["lganismo corr:LsQ:>ondente, anche nell':Lpotesi in cui tcrattasli della presientazione di una domanda giudiziale. Cionondimeno, l'a,rt. 47 conterna;>1la soltanto il .caso in cui il lavora tore abita in uno Stato membro divemo da quello la cui normativa � dev'essecre awlicata. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERN,AZIONALE 77 Salvo deroga, esst0 non si pu� quindi �liPIP.Ucarre nelfipotesi in cui l'interessato ,sia domiciliato -o ai fini della domanda, dichiarazione o ricorso, i:rap1pcresentato da un prrocuratorre, ad eseII11Pio un avvocato, stabilito -nello Stato membro di cui deve aip[plica11si la normativa. Nel dubbio, S1Petta al giudice nazionale dii stabilire se le �condizioni richieste per l'ap1pUcazione della dilsiposizione ,siano soddisfatte. (Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12 dfucembre 1974, .nella causa 36/74 -Pres. L,ecourt -Rei. MeriteniS de Wilmars -Avv. gen. Warner -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Utrecht nella causa Walrave e Koch i(avrv. van Raay) c. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federacion Espanola Ciclismo -Interv.: Commissione delle Comunit� europee (ag. S�ch� e av;v. Bronkhorst) e Governo inglese. Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori -Attivit� sportiva Applicabilit� della normativa comunitaria -Limiti. (Trattato CEE, artt. 2, 48-51 e 59-66). Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinania -Divieto -Applicabilit� alla composizione di squadre sportive -Esclusione. (Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59). Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori delle persone e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Ambito di operativit�. (Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59; regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612�, art. 7, n. 4). Comunit� europee -Libera circolazione delle persone e dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Rapporti giuridici al quali � applicabile. (Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59). Comunit� Europee -Libera prestazione dei servizi -Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Divieto -Efficacia diretta -Decorrenza. (Trattato CEE, art. 59, primo comma). Considerati gli obiettivi della Comunit� economica europea, l'attivit� sportiva � disciplinata d�il diritto comunitario solo in quanto configurabile come attivit� economica ai sensi dell'art. 2 del trattato CEE (1). (1-2) La Corte di giustizia ha precisato, i.n coerenza 'con gli obietta.vi del trattato OEE, i limiti entro cui le attivit� sportive possono considerarsi discipltnate dal diritto comuinitairio. La conseguenzdaUt� espr,essa tra le RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 78 Il divieto di discriminazioni fondate sulla citta,dinanza, stabilito 'dagli artt. 7, 48 e 59 del trattat_o CEE, non concerne la composizione di squadre sportive -ed in particolare delle rappresentative nazionali -operata esclusivamente in base a criteri tecmico-sportivi; e perci� impossibile configurn1�e tale attivit� sotto il profilo economico (2). Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non solo gli atti dell'autorit� pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi (3). Il principio di non discriminazione costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rappo1�to giuridico purch� questo, in considerazione Ria del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, possa eRsere ricondotto al territorio della Comunit� economica europea (4). L'art. 59, primo comma, del trattato CEE, prescrivendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio, diritti soggettivi che il giudice nazionale � tenuto a tutelare (5). (Omissis). -In dfrttto. -Con provvedfumento 15 maggio 1974, registrato in cancellaria il 24 dello 'stess.o mese, 1'.Axlrond!ilss.ementsD:�echtbank di Utrecht ha ;s1otto1posito a que.sta Cor<te, a ,npnma dell'art. 177 diel Trattato CEE, talune questioni relative all'inter:pretazlione degli artt. 7, prhno comma, 48 e 59, primo comma, del Tir:attato istesso, nonch� del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612 (G.U. n. 2,57, pa.g. 2) concernente la libera drcolazione dei Lavoratori nell'ambito della Comunit�. Le suddette questioni tendono in sostanza a stabilire ise sfa comtPatibile con tali norme una disposdzione del 11e]olamento delll'Union Cydi due p�roposizioni della seconda massima (rdprodo�tte dal dispositivo del.la decisione) .sembra pera1tro dover.si in1tendeTe nel 'senso inverso, apparendo pregiuddziai1e, secoIJJdo l'ord1ne logico, La �esclusione del1a specifica attivit� considerata dal nove�ro delle attivU� 'economiche, e �conseguente a tale esclusione, in base al principio di cui �alla prima massima, la in:app.LicabiLit� del dirvieto di discriminazJi.oni stabiLito dagli artt. 7, 46 e 59 del tr>attato CEE. Coane Vliene �ricordato nelle osservazioni della Commissione, !riassunte nella ,esposiziione in fatto della sentet!rna, nessuna ddrettiva � stata adottata dal ConsigLio, nel settme .spor.tivo, per }',attuazione del Programma generale de~ 18 ddeembre 19161, nessun seguito avendo finora arvuto un pTogetto di di!re�1J1Ji.va rper �1a liberalizzazfone di taLune attivit�, tra cui le sportive, presentato da!Jia Commi1ssdone il 23 dikembr.e 1969 (GucE, 19 fobbraio 1970, n. e 21). (3-4) RiLevantd aff\ermazdoni di prdncipi:o, coer.enti con ~'orie,ntamento adottato da�hla Coa:te di .grus1tizd,a 'i!Il meTito a�J.a imperativit� ed mde�rogabilit� del princtpdo dd non discr.iminaziione, ed uti1i, in particolare, ad RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudice nazionale che spetta accertare la natura dell'attivit� ~getto della causa dinanzi a lui promossa, e, in pa:rticolare, di decidere se nello 51Port in questione allenatore e ,corridore 1costituisicano una squadra. La Corte si pronuncia tenendlo 1presen1:Ji i limliti della ,sfera di a[lplicazione del diritto comunita:rfo delineati in IPI"ecedenza. L,e questioni vertono sull'intel'!Pretazione degli artt. 48 e 49 e, in subocdine, dell'art. 7 del Trattato. Sostanzialmente, talii questioni tendono a stabilire se dlette norme possano �l/P!P:licamsi a rapo;iorti giUJI"idki estranei al diritto pubbl'ico, a d1eterminarne JJa 1stfora di app�.icazione territoriale in relazione ad un Tegolamento .sportivo che vincola tutti gli affiliati ad una federazione mondiale, e ad acicerlaire l'efficacia immediata d:i alcune di esse. In primo !Luogo 1S1i chiede se le disposiziond. del regolameruto adottarto da una federazione srr;iortiva intemnazionale posisano considera:r1si incom1Pati'bili con il Trattato e, in i!)articolaire, 1con gli arttooli citati. Nel 1cor:so del procedimento, � ,stato afferimato che i divieti sanciti da tali articoli concernono untcarrnente le restrilzioni stabilite dia atti emessi da un'autorit� pubblica, non gi� da [pel'!sone o a:ssociazdoni estT:anee al diritto .pubbUco. Gli airtt. 7, 48 e 49 vietano, nei !Settori da essi rispettivamente dtsci1Plinati, qualiSliasi dli:scriminazione fo:i;idata 1sulla <Cittadinanza. Tale divieto riguarda non solo gli atti dell'autorit� JPUbblica, ma le noiime di qualsiasi natrnra dirette a d~sciiplinare 'collettivamente il lavoro 1suboridiinato e la prestazione dli 1servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri de>glii. ostacoli alla lilberra ci1"colazione de]le persone ed alla libera iprestazione di servizd -che costitutsce uno degli obiettivi fondarrnentali della Comunit�, 'Corusaiorato nell'art. 3, lettera e), del Trattato -sarebbe com! pil"orrle<Ssa se oltre alle limitazioni stabilite da norme '~tataEi non si eUmina, Slsero anche quelle poste ,da associazioni o ol'ganismi non di diritto pUJbblico nell'esercizio diella loro autonomia giurtdiica. Inoltre, :pokh� nei vari Paesi membri la prestazione del lavoro � dli:sc�jplinata talvolta da norme emanate dallo Stato, talvolta 'da contrattJi o atti di natura !Pr�'Vati: stica, 1se il divieto sancito dal diritto coa:nunitairfo avesse valoire unicamente ,per gili atti diella publbliica autol'it�, potrebbe scaturirne una difformit� d'applicazione. Indubbiamente, g1i artt. 60, terzo 'Comma, 62 e 64 rigua1rdano esrr;iressamente, per quanto ,concerne la pr�esta,zione di 1servizi, l'abolizione di provvedimenti statali. Tale drcostanza, tuttavia, non 1SJminuisce la portata generale dell'art. 59, il quale non fa alcuna distinzione rigua!I'do all'origine delle restrizioni da eliminare. D'altria rparte, � rp1acifico che l'art. 48, 1ohe 1prescrive l'a:boUzione dli qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nel settore del lavoro ,subordinato, s:i aprpliica anche ai �contratti ed ai regolamenti posti in es1seve da 1so,ggetti diversi dalla pubblica autorit�. Ne corusegue che l'art. 7, rn. 4, del regoliamenrto o:llU PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 79 ste Internationale -regolamento �CJhe d:i:scdplina i caim;pfonati mondiali di mezzofondo -1secondo �cui �l'allenatore deve avere la istessa cittadinanza del cCJ111rid'ore �. Tali questioni soo:io 1state !Pil"esentate in occaiSlione di un'azione eS(peTita 1contro l'Union Cycliiste Irnternationale, nonch� contro le federazioni olandese e S[pagnola di 1cici!Ji:smo, da due <Cittadini olandesi -i quali partec:ipano abitua1Jmente alle .gM'e di me'2JZcxfondo in. qualit� di allen.atOlri -che �considerano �ddscriminatoria la 1sudidetta dis(posizione del regolamento dell'UCI. Considerati gli obbiettivi della Comunit�, l'attivit� sportiva � diisiciplinata dal diritto .comunitairio .solo in quanto conf1gwabile �come attiivlit� econom1ca ai sensi dell'art. 2 del 'Drattato. In 1Partiicolaire, quando una simile attivit� riveste il 1caratt&e di una !Pll'esrtazione di lavoro sllllboirdlinato o dli una jpirestazione di �servizio re1Jrilbuita, ess:a irientra nell'ambdto d'aiPrpHcazione degli aTtt. 48-51 o 59-66 del Trattato, a 1seconda deli ca1Sli. Tali norme, che rendono operante il rprinci(pio generale stabilito dall'art. 7 diel Trattato, vietano qua1siais1 discriminazione, fonidata siulla cittadinanza, ohe IPOSisa ostacolare l'esercizio delle attli.vit� da esse dliis1ciplinate. Sotto questo rprofilo, il tii(po di ra(piporto giuridico id!a cui traggono or1gine. dette ptrestazioni � iTtrlilevante, IPOkh� il prin!C11pio della noo:i dlisCtrimiinazione vale indistintamente (per tutte le (pll"estaz.ioni di lavoiro o di .servii2Ji. Esula da tale divieto la composizione dd squaidlre SJPortiive -e in particolare delle rappresentatlive nazionali -01Perata es1cilus1hramente in base a criteri tecnico-.s:portivi; � iper:ci� iim:porSJsd1bile confiiguraire tale attivit� sotto il pcrofilo economi1co. Tale interipretazione d&ogatotria, comunque, va intesa molto rigorosamente e non rpu� estenderSli oltre i limiti ben pireici:si del .settore cui si :riferisice. A questo ptroiposito, � al intender,e l'1ambito �di operatdviit� del diritto comurtl.twio. Nella specie, si discuteiva dd una norma del T�egolamento 1emanato p.er d campionati mondiald daJ.l'Unione Ciclistica Iinte1mazdonale; e Le associazdoni sportive conv �enute nella ca.usa princ1pale avevano 1appunto contes.tato, in via di pri111cipio, che �gild _a['tt. 7, 48 .e 59 del traittato CEE poteissero aviere efficacia di!l'etta non sofo. nei corufronti delle autorit� nazdonali, ma anche nelle rielazioni �tTa piriviati, e che la portata o la valddit� di un regolameinto internaziiona1e, comunque, po.tessero esser�e compirome�sse dalla normativa comundtaria. Ce!1tamente, ,1a questione di fondo �sulla :rilevanza del:la normativa ,comuni�taria l'eiLativiamente a 1rapporti .giuridid costdtudti :fluo:ri de�l tel'lritorio delil..e Comundt�, e de,stinati tuttawa ad esp�ldcarie effetti nell'ambito del temrMorio comunitario, � questiOOJJe di non indiffeirente 'portata, e non mancher� dd ripropo:rsi all'attenzione della Corite di giustiztia, anche per iLa necessiJt� dd concilia.re iii. pr1ncipii.o idi cui a!lll1a quarta massima con 1e norme �di diritto internazfonalie privato sulla .indiv:i.duaz.ione de�llla le�gge appliicabile ad rapporiti .in tema di obbli.gazioni. (5) Conf. Corte di giustizia, 3 dfoembre 19<74, nella causa 33/74, VAN BINSBERGEN, supll"a, con nota di commento. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I CORTE DI CASSAZIONE, -sez. un., 4 gennaio 1975, n. 2 -Pres. Pece - Rel. La Torre -P.M. Pedace -Ministero delle finanze (avv. Stato Fanelli) c. soc. r.l. Ferraretto (avv. Scarpa e Scalzo). Trattati e convenzioni internazionali -G.A.T.T. -Principio della parit� di trattament� tributario -Immediata applicabilit�. (G.A.T.T., art. IV; Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Protocolli di emendamento di Ginevra del 10 marzo 1955; legge 5 aprile 1950, n. 295; legge 7 novembre 1957, n. 1307). Trattati e convenzioni internazionali -G.A.T.T. -Principio della parit� di trattamento tributario � Riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne. (G.A.T.T., art. IV). Imposte e tasse in genere -Diritto erariale sulle acquaviti -Cognac importato e acquavite nazionale -Rapporto di similarit� -Sussistenza. (O.I. 1 marzo 1937, n. 226, art. 1; tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, voce n. 2209, lett. C; legge 7 dicembre 1951, n. 1559, artt. 4 e 12; d.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019, art. 9). Imposte e tasse in genere -Diritto erariale sulle acquaviti -Acquaviti di vino nazionale e acquaviti di vino importate � Trattamento tributario � Disparit� � Sussistenza. (R.d.l. 27 aprile 1936, n. 635, art. 2; d.l. 22 aprile 1937, n. 625, art. 2; d.l. 3 maggio 1948, n. 691, tab. A, XXII; d.l. 16 settembre 1955, n. 836, artt. 2 e 3). Imposte e tasse in genere -Diritto erariale sulle acquaviti -Acquaviti di vino nazionali e acquaviti di vino importate -Disparit� di trattamento Compatibilit� con le clausole del G.A.T.T. -Limiti -Criterio di computo della discriminazione consentita. (G.A.T.T., art. IV; Protocollo di Annecy del 10 ottobrEl 1949; d.l. 2 febbraio 1933, n. 23, art. 6; d.l. 18 g,ennaio 1937, n. 22, art. 2; d.l. 22 aprile 1937, n. 625; d.l. 3 maggio 1948, n. 691, tab. A, XXII). Trattati e convenzioni internazionali -G.A.T.T. -Contrastanti disposizioni di diritto interno'� Ammissibilit� � Ricorrenza� -Ipotesi. (G.A.T.T., art. IV). Comunit� europee � Trattato istitutivo della Comunit� economica europea Effetti � Limitazione della sovranit� normativa degli Stati membri Prevalenza delle norme comunitarie sulle preesistenti e contrastanti disposizioni di diritto interno. (Trattato e.E.E.; legge 14 ottobre 1957, n. 1203). Comunit� europee -Trattato e.E.E. -Artt. 95, primo e secondo comma Efficacia diretta � Decorrenza. (Trattato e.E.E., art. 95, primo e secondo comma). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE mero 1612/68 estende il divieto d:i dtscrimdnazione ai �contratti � ed e alle altre regolamentazioni �collettive � in matertia di lavoro. Le attivit� di cui all'art. 59 differiscono da quelle considerate dall'art. 48 non gi� per la loro natura, ma solo per il fatto di non essere diseiiplinate da un contratto di lavoro. Quest'uniica differenza non pu� giu:stificaire un'inte'I"!Pll'letazione 1che limiti la sfera di aipjpUcaizione del IPI'incipio di Ubert� in questione.. Ne consegue che le ddt$posdzdoni degli artt. 7, 48 e 59 del Trattato possono essere prese in 1CoillSideTazione dJal giudliice nazionale al fine di valutaJ"e la valk!Jit� o l'efficacia di una norma contenuta nel regolamento di un'organiz:zazione 1S1Portiva. Il giudice d'i rinvio chiede poi in che misu:ra il rpirincdpio della non discriminazione posrsa indlluire s;ui raippol"lti giiruriddci sita.bi.liti nell'ambito delle attivit� di una fede:mzione sportiva mondiale. La Corte � inoltre invitata a �stabilire 1se a tal fine stia rilevante la cdrcostanza �Che la competizione srportiva si 1svolga sul te1iriitOII'io della Comunit� ~pme in un Paese terzo. Il principdo di non dlis:cn:iminazione, in ra,gione del suo cavattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualstiasd raprpoltiJo giuridico pu11cih� quesito, in cons~deirazione 1sda diel luogo in cui 001r1ge, sia del luogo in cui dispiega i 1suoi effetti, possa essere riicondotto al territorio della Comunit�. Spetta al giudice na:zionale accertare, caso per caso, l'esiistenza di tale nesso sp1aziale, e, /Pef!" quanto riguarda l'efficacia giuridica del rappoirito ,i!nJ question1e, ravvisare li.e everubuali violazioni del !Pfl"incipio di non discriminazione. . Infine ,fil chiede a questa Corte se l'airt. 59, primo comma, ed eventualmente l'art. 7, primo comma, del Trattato aibibiano efficacia imrnediata nell'ordinamento giuridfoo degli Stati membri. �Come :si � visto, l'art. 5�9 ,prescrive :lira l'altro; rper quanto attiene alla prestazione dd servizi, l'abolizione di qual:siias:i diiscrimina!Zione fondata sulla cittadinanza del prestatore. Tale norma, nel settore tSpecifi.co della pil'.'"estazione 'di servizi, concretizza il princdrpio programmatico di non d~sar1minazione sancito dall'art. 7 riguair'do al comrplesso d!elle materie disciplinate dal Trattato e dall'art. 48 iPer quanto conceirne il settore del lavoro subordinato. Come questa Corte ha gi� affermato rpeir diTitto ('sentenza 3 dicembre 1974 nella causa 33/74, Van Binislbe11gen), l'art. 59 vieta in maniera categorica 1che, alla :scadenza del rperiodo dd transizione, gli ordinamenti giuridiici interni degli Stati membri rpOISISano in: firapporre alla prestazione di :servizi -almeno nei :coruiron1Ji dei cittadini dei paesi della Comunit� --qualsiasi ostacolo o limitazione fondata ,sulla cittadinanza del rpirestatore. Se ne deve conclu:dere che l'art. 59, primo comma, fP!rescrivendo l'abolizione dli qualsiasi dliiscrimin~one fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a ,decorrere dalla :scadenza del periodo di transizione, diritti sogigettivi che il gliudi:ce nazionale � tenuto a tutelare -(Omissis). 84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n principio della parit� di trattamento tributario, previsto dall'articolo IV del G.A.T.T., va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola aliquota, ma con riguardo al carico fiscale complessivo gravante nell'insieme sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero; la comparazione va peraltro effettuata con riferimento alle sole tasse o altre imposizioni interne o a tali imposizioni corrispondenti (come ad es. l'i.g.e. all'importazione, la sovrimposta di confine, e il diritto erariale), senza tener conto, quindi, n� dei tributi che il pro.dotto abbia gi� scontato nel Paese di provenienza, n� di quelli che si riscuotono per il fatto e all'atto dell'importazione (2). Poich� la legislazione interna annovera il cognac fra le acquaviti di vino e come tale lo qualifica anche agli effetti fiscali, e considerato che prodotto nazionale similare deve intendersi quello in concorrenza col prodotto importato o �qui pewt etre 1di1'1ectemeint substitu� �, deve ritenersi sussistente tra il cognac importato e l'acquavite nazionale il rapporto ,di similarit� richiesto dall'art. IV del G.A.T.T. per l'applicazione del principio della parit� di trattamento tributario (3). 2. -Le decisioni in esame hanno ii!noltr.e iriibad~to la necessit�, nel verificaxe la cordspO'Ildenza 1del c�arj,co fiscale .gravante sui prodotti nazionali con 1quello :giravante 1sui similari prodotti dmporlati dai Piaesi aderenti al G.A.T.T., di av�eir riguardo al �Carico fiscaLe .coonp�essivo; e 1a steissa portata � .stata !l'l1conosciuta anche �al rpritndpfo di pair&t� dii trattamento contem~ ato da1l'a:rt. 95 deL trattato CEE, secondo crdterfo gi� adottato, del resto, dailla Cor.te dii 1giustiziia de11.e �Comunit� europee (v., per .tutte, sent. 3 1apriwe 1968, nel�!a rcaUJsa 28/67, MoLKEREI, Racc., 191, e Dir. scambi inter.n., 1968, 406; 4 aipri:Le 1968, lll!ella causa 13/67, KunT, Racc., 249). 3. -Quanto alla questione concernente il'applicabd:Liit� deil diritto eiraria1e sulLe acquarviiti, le solumoni adottate da11a Corte dd cassazione, aincihe a .pr.escindere dalla lt"ibadita assimii1abilit� del cognac alLe acquaviti di vino nazfi.cmali (coruf.: 6 g,iu:gno 1972, lll. 1773), non sembrano del itutto conviincenti, �sia nel1a 'Parte in �Cui la ruscrim:iinaziione oonsenti.ita .illl viirt� del1a clausola �deillo stand still viiene rif.erdta alla sola incidenza del tributo alla data del 10 ottob11e 19�49� (consirderrandosi .cio� ogni eventuale maggiore incidenza 1successiva .irncompatiibHe con il .poocipio della iparit� di trattamento), sia per il'affermaita dnicompatibiLiit� del diiritto &arli.ale con la normatwa �comunitaria. ln ordillle all:a prima quesitione, sembra infatti potersi osservare, secondo argomentazi:Ollli ampdamente svolte ne.J.lie dli.fese dell!'Almrninistrazione, .che ila disparit� di �trattamento coosentii.ta dalla clausoila di riserva Jiimttativa va considerata .con riferimento al ddfierente criterio impositivo applicalbile aLla daita deil 10 ottobre 19'49, alil'assoggettamento dei .prodotti nazionali, tanto 1pi� che le maggiorazioni d'imposta successi.Vlamente disposte, trattandosi di tributo .stabdliito dn misura deteirmiinata (e non secondo .aJiiquote perrcentuali), rispondono rad ovvde esigenze di adeguamento monetario, senza necessariamente rrisolver.si, quindi, m una pi� giravosa incideMa deJ. tributo; � 1evdidente, comunque, rche il .calcolo prroposto neil1a PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Comunit� europee . Principio della parit� di trattamento tributario � Riferimento al carico tributario complessivo. (Trattato C.E.E.� art. 95). L'ordine di esecuzione emanato con le leggi 5 aprile 1950, n. 295 e 7 novembre 1957, n. 1307, concernenti rispettivamente il General Agreement on Tarifs and Trade sottoscritto a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed i Protocolli di eme11idamento adottati a Ginevra il 10 marzo 1955, comporta che l'Italia ha recepito nel suo ordinamento, con la stessa efficacia di una legge interna, la normativa contenuta nella convenzione internazionale, con la clausola stand 1still prevista, per la parte II dell'Accordo, dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949. E pertanto, salva la prevalenza delle contrarie leggi eventualmente esistenti alla data del 10 ottobre 1949, ma ferma per quant'altro l'efficacia vincolante del recepito Accordo (anche per la normativa della parte Il), nulla � di ostacolo a che il principio della parit� tributaria di cui all'art. IV del G.A.T.T., che non si esaurisce in una mera e generica enunciazione programmatica, ma contiene un precetto sufficientemente specifico, completo nei suoi elementi essenziali e, come tale, capace di operare senza bisogno di una ulteriore integrazione legislativa, sia immed'iatamente applicabile, al pari di ogni altra norma precettiva dello Stato, nei con fronti dei soggetti dell'ordinamento interno (1). (1-19) Clausole del G.A.T.T., normativa comunitaria e diritto interno. 1. -Con le due import8Jnti decistioni in I'lll'sseign1a le sezioni umte della Co:rte di cassazione si sono nuovamente prormmciate su11e questdoru concerne1n1Ji d rapporti tra 1e clausolie del G.A.T.T. �e la normativa di d�ritto interno, con:l)ermando, innanzitutto, \l'o!dentamento gi� neUe note sentenz,e 8Jdot1Jato dn ocdi!Ille a\lla n:8Jtua:-a di norme self executi.ng de'1i11e cilJaUS10ile del G.A.T.T., .aua loro d!doneit�, cio�, ad attribuire ai 1singo1i diritti sog1gettdvii suscettibili di tutela giuri.sdizdonale. A tal proposiiio, � sufficiente rkhia:.. m8Jre quanto gi� osseil'Vato a commento delile decisioni emesse sulla stessa questione, ma in senso opposto, da.Jila Cm:te di '~ustdztiJa delle Comuni,t� europee (in .q111esta Rassegna, 1974, 1, 3'14 1e segg., tin nota), non senza sotto1ineave nuo1\namente La necessit� �di risol\ne!l'e, in senso coe�rente con la normativa 1comunitaria, un 1C01S� radicale di1sse!l1SO di opdnioni; e rpokh� nei didtti e negli o:bb1i:ghi degli Stati membiri � subentrata, anche rper quanto concerne i crappor1td .con d �Singoli, la Comunit� e�COi!lJomica europea (che sarebbe vincolata a :d,spettare, per quanto co:ncierne il nostro ordinamento, l'efficacia ,dioretta ed immediata riconosciuta, daUa Corte di cassaz,ione, alle clausoie del G.A.T.T.) :non sembra da ,eseludeve, .iinV"ero, ila necessit� di investire della que1s1Jione l1a Corte d� 1gdius1Jizi1a, specialmente� quando si consideri che i potel'i irelativi 1alla poli.tica faTid'tfaria e comme!rcdaie sono stati trasferiti alle LstdtuzJ.oni comunitariie e ,che l'eserdzdo dd tali .poteri, e quindi anche l'adempimento degli eventuali obbiUghi non possono essere valutati se non nell'ambito dell'ordinamento .oomunLtario. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 85 Per quanto concerne il diritto erariale sulle acquaviti sussiste disparit� di trattamento tra le acquaviti di vino nazionali e quelle importate, in quanto mentre l'acquavite di vino nazionale, siccome classificata fra gli spiriti di seconda categoria, � in quanto tale esente dal diritto erariale, questo tributo colpisce invece le acquaviti di vino importate (e ,quindi il cognac), poich� il loro regime, che la legislazione dog�anale considera a parte e non consente pe1�ci� di assimilare a quello del corrispondente prodotto nazionale, si richiama al regime fiscale dell'alcool etilico in genere, che tale tributo appunto prevede, senza la possibilit� di distinzione per categorie (prima e seconda) che, per i prodotti importati, non risulta mai fatta, mentre, per le acquaviti nazionali, � il rifiesso del diverso e specifico trattamento riservato per� esse all'interno (4). ' La disparit� di trattamento tributario tra le acquaviti di vino importate e quelle nazionali esisteva gi� alla data del 10 ottobre 1949, ed � quindi compatibile, in virt� deUa clausola di riserva limitativa, con le clausole del G.A.T.T. Tale disparit� pu� quindi continuare a sussistere indefinitivamente, ma nei soli originari 'limiti, nel senso, cio�, che nel raffronto comparativo degli oneri fiscali complessivamente gravanti sul prodotto importato e sul similare prodotto nazionale l'ecce:denza di carico tributario consentita a danno del prodotto importato deve ,essere calcolata secondo la stessa incidenza e quindi secondo la stessa aliquota risultante alla data del 10 ottobre 1949, e facen:dosi invece rientrare nel computq del costo fiscale del prodotto importato la maggiore inci decisione mesame dovrebbe �Condur.re ad esclude1re dailla vaJ.UJtazione comp; wativa somme anche maggiori di queil'Le do'V'Ulte per il diritto era!riale (che potrebbe risultwe di valore percentuale miooire di quello aJpp'licabile alila data del 10 ottobve 1949) e comporte!reibibe, dtn ogni mso, que1lla verifica di rd:sulrtlaito, ad opel'a dcl giudice, l!a �cui ammissibiild.t� � stata mortiivatamente escilrusa [)!e1la secOIIlldia 1dieWLe deci1siond in rasrsegnia, e che dovrebbe �lllllChe n�ll'iipotesi in esame niegam, tanto ipi� ,che 1anche illl questo caso, come per l'i.g.e. ,sui 1cotoni, deve r.itenem che il liergisliatore abbia gi� direttamente provveduto, .con il d.l. 26. ottobre 1970, n. 645, �alle ipotizzate vailutazioni. Sulila questione si rinivi1a, COl!IlJlJnque, ahle dedruzrioni svolte nellle difese del- 1'.Aimmirnistirazione dcorrenrbe, di �seguito !ri�Jprodotte. 4. -Analogo rinvio � 1suffilcieinte, ai fini di queste brevi note, anche in �merito all'afferma.ta incompatibilit� del diritto �e�rariale con la normativa comumtarria, tanto pi� �che 1e deduziom in argomento svolte daJ1a difesa deJ.l'Amminillstrazi!One sono a:imaste prive di qualsiasii confutazione nella decisfone in !l'assegna, anche rpeT quanto ,concea:ne il contra.rio orientamento de,11e comrpe,tenti Lstituzioni ,comurn:ttarie e la rilevarwa dell'art. 92 del trattato CEE; e quanto fossero dnv,ece da considerare sia le decisioni i1n argomento adottate dalla Commissione CEE .sia l'art. 92 del trattato CEE, non pu� �[l[V1e!ro negall"sri. quando si conrsiidieri, ad erseIIl[)io, che in Franda il regime fisca,1e degli a1cooli � stato modificato, per quanto concerne i p!rodotti originairri ded �vecchi� Stati membrri, soltanto con decreti del 6 febbraio 1974 e del 31 marzo 1974, che 1e acquaviti e le be�vande alcooli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 86 denza risultante da successivi inasprimenti del tributo, comunque e sotto qualsiasi forma siano stati essi introdotti (5). Se � vero che l'art. IV del G.A.T.T., come in genere ogni altra forma di diritto internazionale pattizio, non essendo in posizione sovraordinata ma pariordinata rispetto alle leggi dello Stato, non limita la sovranit� di quest'ultimo .e non gli impedisce di legiferare anche in contrasto con le regole del pur recepito Accordo (salva, naturalmente, la responsabilit� internazionale di una siffatta condotta), � altrettanto vero che, stante la generica presunzione di conformit� alle regole del trattato e l'avvenuta loro ricezione nell'ordinamento interno, dove il principio di parit� coesiste con le altre leggi dello Stato, occorre che tale contrasto risulti in modo certo e univoco dall'interpretazione della singola fattispecie normativa introdotta a modifica del preesistente regime tributario. n che pu� 1darsi in due ipotesi: quando consti che il legislatore ha inteso ,chiaramente derogare al principio del trattamento paritario, per finalit� protezionistiche dei prodotto nazionale e discriminatorie in danno di quello importato; o pi� semplicemente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso intento di eliminare una -reale o supposta -sperequazione esistente in danno del pro1dotto italiano, io stesso legislatore ha inasprito l'aliquota d'imposta sul prodotto estero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciar definitivamente a carico di quest'ultimo il disposto aggravio (6). n sistema della Comunit� economica europea, ben altrimenti dalla adesione al G.A.T.T., limita la sovranit� degli Stati membri anche sul piano legislativo, nel duplice senso di una notevole subordinazione degli che prov.enfonti dai tre � inuovi � Stati membri sono tuttora soggette ad una soplt"attassa coonp�ensativ;a (il cui onere � �SUP�eiriol'e agli oneri che giravano 1sui ptl'odotti :flrance1si similari), e che la Oommissione C!EE ha � raccomandato � alla Francia, allo scopo idi f.ar .eliminare tal.e di1scriminazione, di modificaiie i'l regime aittu:aJJmente in vigore 1entro dJ. 31 dicembll'e W75 (GucE L 278 deil 15 ottobre 19<74 e Bo:11erbtino CE 10/1974, pag. 26, n. 21131}. 5. -Notevole affel'mazione di principio risulta �Contenuta, nella prima decisione tin trassegna, a ptropo�sifo deHe limitaziorui deiriv�a:nti dal sistema delLa Oomunit� economica �europea alla '.sovranit� normativa degli Stati mem'b!Ti, in �Coetrenza con i ptrincipi pi� volte 1enundati dalla Corte di giustizia delle Oomuntit� europee �e secondo impostazione com'� noto condiviisa, �Con la ,sentenza 27 dicemb'I'e 1973, n. 183, anche dalla Cm�te costituztionale. La �risetrVa imp�1tcita nell'accenno, tra pare�IJJtesi, a11e � norrne p1reesistenti � denuncia peraltro �La diffico1t� di Tlisoliver.e le queistioni conce!I'nentd i rapporti 1Jra no:ronativa �Comunitaria e 1dtiritto interno in base al criterio del!la c.d. prevalenza de1lia normativa �comunita!I'ia. Anche [l�er qua�IJJto .conceJ:'iI!Je le norme di diiritto inteiI'nrO anteriori a quelle ooitrl1Unifa1ri1e, del il'esto, non v'� a1cumia Dagio11JJe di rkoro:'�ere ad un c:tiitevio, qua1e quello deJ:La prevalenza, �Cui non .sapr�ebbe darsi uti1e collo PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 87 ordinamenti nazionali alle norme comunitarie e deLla prevalenza di queste su quelle interne (quanto meno preesistenti) in caso di contrasto (7). Dalla fine della prima tappa del periodo transitorio previsto dal trattato CEE, e quindi dal 1� gennaio 1962, la norma contenuta nei primi due commi dell'art. 95 1del Trattato � entrata a far parte dell'ordinamento di ciascuno degli Stati membri, dove essa vige ed opera .senza bisogno di ulteriore intervento normativo, e con immediata efficacia precettiva, tale cio� da poter essere invocata come fonte di diritti soggettivi a favore dei singoli, cui le rispettive giurisdizioni nazionali non possono negare tutela (8). Il prncipio della parit� di trattamento tributario sancito dall'art. 95 del trattato CEE va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola aliquota, ma con riguardo al carico fiscale complessivo gravante nell'insieme sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero (9). cazicme sistematica !llel nosrtro OI'tdtnamelll!to costituzionale, eissendo� invero su:ffidenti a risolvere una i.potizzabiJ.e iincomp�atibilit� i ipcr.-inc�pd. della successione del!Le Leggi nel tempo e de11a specia;lit�, ratione materiae, defila norma comUJilifaria. Quanto aHe norme di diritto interno posteriori ed 1ncompatibili con le !llorme comundtade, ila questione (a suo tempo ri1solta da11a Corte costituzionale, .con 1a 1sentenza 7 marzo 1964, n. 14, in base al criterio lex posterior derogat priori, e quindi �Se~a considerare la incompatibilit� di tale so1uz.iolllle con il tras1ie�rimento di poteri attuato �con il trattato e.E.E.) non � stata espl'tessamente esaminata nella successiva erecente sentenza 27 dicembil'e 19�73, n. 183, essendosi tale decisiO!lle limitata ad escluder.e, in ader. enza �ai p.r1tncipi pi� volte enunci�ati dai.La Cocr.-te dii giustizia delle Comuntt� europee, l'am:mitssiJbilit� .dii norme di 1diirditto illllteQ"Ilo de�re>gati.rve o aib!rogative delle norme comund.tarie, senza affrorutare il rproblema posto dalla ipotizzabile �esistenza, in concreto, di ta1e �contrasto: contrasto che va del re1sto cr.-tsolsto, come .J1a 1stessa Corte di giiiustizJia ha aVUJto pi� vollite occasione di affermare, assicurandosi l'applicazdotne del diritto comunita!rdo (ed escludendosi l'appl1i.cazione del1e norme nazionali 1ncompatib11i) secondo i mezzi offerti dall'ordinamento .i!nteTIIlo (Corte di girustizda, 4 aiprile 1968, nella caJUJsa 34/<67, LucK, Racc., 3�25, e Dir. scambi intern., 1968, 801; 15 dfoembre 1971, ne1lile .cause 51-54/71, JNTERNATIONAL FRUIT, Rade., 1107, e Foro it., 1972, IV, 158). Pofoh� deve nel nosrtro 011dinamento. escludeirsi a priori, come � stato ribadifo anche nella seconda de11e .sentenz�e in �esame, 1'1pote'si della disapplicazione della Legge ad opera del giuddce (.conf.: Cass., 22 settemb!r.-.e 19-70, n. 1680), alla so1uztone di un �ev;e:ntuale contriasto (che non fosse superabile in via di .inte1t'pl'etazione) doV["ebbe comunque .pervenivsi, �secondo impostazione 1gi� adottata dall'Avvocatura dello Stato in sede consultiva, con la declaratoI'lia dii iUegdttimit� costi�tuziona1e della norma di diritto interno adottata in contrasto �con �La nOil'martiv;a .comwni1taria, in 11e1azione altl'airt. 11 della Oosti.tuzione e per 1diifettv di ipot&e legislativo; e anche per �ta1e tpotesi, perci�, senz1a 1alcurua necessit� di ricorr.ere al .criterio delLa prevalenza (conf.; ma con lffifel'lirilento alla prevalenza de1la normativa comunitaria, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 88 II CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 7 .gennaio 197'5, n. 10 -Pres. Pece - Rel. La TOIU"e -P. M. Pedace -Amministrazione delle finanze (avv. Stato Fanelli) c. soc. a. s. Fratelli Turati & C, e'd altri (avv. Sca1'1P1a, Avallone e Stella Riichter). Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Principio della parit� di trattamento tributario � Recezione nell'ordinamento interno italiano � Immediata applicabilit�. (G.A.T.T., art. IV; Protooollo di A.nnecy del 10 ottobre 1949; Protocolli di emendamento di Ginevra del 10 marzo 1955; legge 5 aprile 1950, n. 295; legge 7 novembre 1957, n. 1307). Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Principio della parit� di trattamento tributario � Riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne. (G.A.T.T., art. IV). Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Contrastanti disposizioni di diritto interno � Ammissibilit� � Ricorrenza � Ipotesi. (G.A.T.T., art. IV). Imposta generale sull'entrata � I.G.E. all'importazione � Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. � Applicabilit� dell'aliquota ridotta stabilita per i cotoni di produzione nazionale � Esclusione. (G.A.T.T., art. IV; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5). Leggi, decreti e regolamenti � Interpretazione � Lavori preparatori � Rilevanza. (Cod. civ., disp. prel., art. 12). Leggi, decreti e regolamenti � Presupposti ~ idoneit� rispetto allo scopo perseguito� Verifica in sede giurisdizionale�~ Inammissibilit�� Verifica, rettifica o disapplicazione della norma ad opera del giudice � Inammissibilit�. (Cod. civ., disp. prel., art. 12; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5). CHECCHINI, Il giudice e le norme deLla Comunit� Europea, Rass. magistrati, 1974, 321). 6. -Quanto alla di�t'etta ed immediata efficacia dell'art. 95 del trattafo e.E.E., a decorre,re da:ll'indzio deiLLa seconda tappa del pe!l'Jodo transitorio, dr., rispettivamente .per il prdrn-0 e per dl secondo comma, Co:rte dii giustizia, 16 giugno 19'66, nelilia caiusa 57/65, LtiTTllCHE, Racc., 2119, e Foro it., 1966, IV, 185, �e 4 �aiprriJ;e 19i68, ltl!elila causa 27/67, FINK-FRUCHT, Racc., 297; U princdpdo � staito iri:baidito, qu~to ail primo coorurna, con :Iia Se[}Jtenza 3 aip!l'i1e 1968, nel1a ca1Usa 28/67, MoLKEREI, cit. Va comunque tenuto prese1r1te, in argome1r1to, che iJ.'.aTlt. ,95 dei!. �trattato C.E.E. concerne i solli scambi imr1aicomunitari e �non 1sii. a[)rpilfoa 1aillie importazd.oni da Stati terrzi � (Corte di giu PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 89 Leggi, decreti e regolamenti � Precetto normativo � Efficacia vinco lante � Coincidenza del risultato dell'applicazione con le finalit� per seguite dal legislatore � Irrilevanza. ,Cod. civ., disp. prel., art. 12). Imposta generale sull'entrata � Cotoni di produzione nazionale . Aliquota applicabile � Legge 21 marzo 1958, n. 267 e d.I. 2 luglio 1969, n. 319 . Rapporto � Effetti. (Legge 21 mM"zo 1958, n. 267, art. 5, secondo comma; d.l..2 luglio 1969, n. 319, art. 9; legge 1� agosto 1969, n. 478). Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Efficacia nell'ordinamento interno � Accertamento della reciprocit� � Irrilevanza. (G.A.T.T.; legge 5 aprHe 1950, n. 295). Trattati e convenzioni internazionali � G.A.T.T. � Sudan � Applicabilit� � Periodo successivo all'acquisto della indipendenza � Esclusione. (G.A.T.T.; art. XXVI, n. 4). Il G.A.T.T. ed i Protocolii di emendamento sottoscritti a Ginevra it 10 marzo 1955 sono stati recepiti nell'ordinamento interno italiano (con la clausola di riserva limitativa o .stand �still per quanto concerne l'applicazione delle norme della seconda parte dell'Accordo), con le leggi 5 aprile 1950, n. 295 e 7 novembre 1957, n. 1307. Salvo dunque la prevalenza delle contrarie leggi .gi� vigenti al 10 ottobre 1949 (se e in quanto esistano), ma salvo per quant'altro l'efficacia vincolante del recepito acco11do (anche in ordine alla normativa della parte seconda), nulla osta a che il principio della parit� tributaria sancito dall'art. IV del G.A.T.T., che non si esaurisce in una mera e generica enunciazione stizia, 4 aprii1e 1968, irllEfilia 1causa 20/67, TIVOLI, Racc. 265, e Dir. scambi intern., 1968, 792. 7. -La �seconda delLe decisioni in rassegna, 1r1elativa �al1a nota vicenda dei cotoni .importati, va segnalata per dl pairticolarre interesse dei principi enunciati in merito �11e pr�ec1usioni dedvanti, nell'ind:ag&ne ermeneutic1a, da1l'Jntenzi()[)Je del 1egislartoTe, quale ir.Lsulta dai lavori preparatori, dalla lett&a �e da11e filna1it� della legg;e (sulla Td.levanza dei Lavori parlamentari cfr., in pa11ticolare, Cass., 9 .giugrn.o i.971, n. 1707; 1sez. un., 1� maa:zo 1971, n. 507 �e n. 508; 26 giugno 1962, n. 1654). Sono aff&ma2foni decise, ineccepibdli sul pi�ano sistematico, con �le qualii .Le Sezdoni unite, accogUendo la tesi gii� m pvecedenti occasioni sostenuta dalla 1d:idlesa dell'.Ammini�strazione, e preci1san1do l'ocitentamento adottato ~n a1r1gomento con le note sentenze del 197'2., hanno espressamente escluso che possa p11oaede11si, da pa!t"te dell'interpr�ete, alla v:erifd.ca o l1ettifLca de1le norme legislative o che dl .g;dudice possa � disaippiLLcare o modificare una 1IJ:o1r1ma girnddi.ca affe11mando che essa � .sbagliata � �. Le ri1evanti aff.e=aziond di 1principdo trascendono, .evidentemente, la fattispecie e�saminata, e dova.-ebbero d.ndurr�e a civiede�11e, in particolaTe, anche la soluzione adottata �con la sentenza 2.1 maggio 1973, n. 1455, relativa RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 90 programmatica, �ma contiene un precetto sufficientemente specifico, completo nei suoi elementi essenziali e, come tale, capace di operare senza bisogno di una ulteriore integrazione legislativa, sia immtfdia tamente applicabile, al pari di ogni altra legge dello Stato, nei confronti dei soggetti interni dell'ordinamento (10). Il principio della parit� di trattamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T. va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola aliquota, ma con riguardo al carico fis�cale complessivo gravante sul prodottp nazionale e sul corrispondente prodotto straniero; la compara zione va peraltro effettuata con riferimento alle sole tasse o altre impo sizioni interne o a tali imposizioni corrispondenti (come ad es. l'i.g.e. all'importazione), senza tener conto, quindi, n� dei tributi che il prodotto abbia gi� scontato nel Paese di provenienza, n� di QUeUi .che si riscuo tono per il fatto e all'atto dell'importazione (11). Il principio della parit� di trattamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T. va osservato sempre che, naturalmente, l'interpreta zione della singola fattispecie -nel porre la quale lo Stato esercita la sua sovranit�, non compromessa all'interno dalla pur recepita ma non prioritaria norma pattizia internazionale -non indichi una diversa volont� legislativa, che sia con certezza orientata nel senso di escludere dal confronto ,dei due regimi fiscali sul prodotto nazionale e su quello importato una differenza volutamente introdotta sotto forma di alleg gerimento del p!J'imo o di aggravio del secondo. Il che pu� verificarsi in due ipotesi: quando consti che il legislatore, cosi statuendo, ha espres so il deliberato proposito di ,derogare al principio del trattamento pari tario, o pi� semplicemente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso intento di eliminare una -reale o supposta -spere quazione in danno della merce italiana, lo stesso legislatore ha diminuito mente ana nota questione ccxnceN1Jente la 'l'�estiituzione delle somme corrdsposte pe�r diriitti 1per i 1se!I'V'izi amministrativi su d!mportazioni di pirodotti proveni�en�ti da Pae1si ade;renti al G.A.T.T., .tanto pti� .che d1 rapporto iravvisato �tra le leggi 21 marzo 1958, lll. 26�7 ed il d.l. 2 Lugilii.o 1969., lll. 319, e Le conseguenze 1che la Coote di �Cassazdone ne ha fatto derivaa:-e non potrebbe:ro in ,effetti negarsi (specialmente con 'l"i�guaa:-do ad Lavori parlamentari) anche per quanto concerne le leggii l5 giugno 1950, n. 330 e 24 gdug.no 1971, n. 447 . .Se infatti va .tenuto presente, nell'interpretazione di una norma, iil � p'l'incipio secondo cud deve presumerisd �che il legislato�re non abbia inteso venir meno agli impegni assunti in sede internazionale, � ovvio che il ricorso �a tarLe .cri1lerio non pCJIWebbe comunque '.flaa:-attrdbu:ire a!l.ilia noirma una poo:1Jata idive:risa da queiLLa che risuJlti ,inv;e1oe voluta dal ilie1gdJslato:re, �specialmente Ql\llaindo, coane neiLl:a specie, la norma :rdsul.iti adottata neil dichiarato intento dli ottemperare aigli i.mp~1gnd 1assunti in sede inte:rnazd.ona1e, e sia soltanto ipotizzaibiJ1e, 1peircd�, un proiblema di merito .suilla �effettiva ade!renza dieilla norma agli imp�e1gini mteiIIDazioTIJali, �sia soiltanto idi1soutlibiile, do�, iLa codin PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 91 l'imposta sul prodotto nazionale o ha inasprito queHa sul prodotto stra niero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente a carico ,di quest'ultimo il disposto aggravio (12). Poich� nel disporre,. con l'art. 5 deHa legge 21 marzo 1958, n. 267, la riduzione dal 6 al 4 per cento delt'aliquota deU'i.g.e. dovuta sui co toni di produzione nazionale, l'intento del legislatore, quale risulta dalla interpretazione letterale, logica e teleologica della norma, fu proprio quello .di limitare la riduzione di aliquota alla sola i.g.e. dovuta sui co toni di produzione nazionale, deve escludersi che la stessa riduzione sia automaticamente applicabile, in virt� del principio della parit� del trat tamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T., all'i.g.e. sui cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. (13). Ai fini ermeneutici deve tenersi conto dei lavori preparatori, per illuminare il significato di singole disposizioni normative, quando essi non si sovrappongono ma si armonizzano con la volont� della legge, .quale risulta obiettivata nel testo legislativo e quale si desume dal significato proprio delle parole, dalla mens legis, dalla sua ratio e dal suo coordinamento con le altre norme del sistema nel quale viene a.d in serirsi (14). Poich� con l'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 � stato lo stesso legislatore, attesa l'esistenza di una sperequazione a danno del prodotto nazionale ed accertatane anche la misura, a stabilire lo specifico rimedio atto ad eliminarla, ogni indagine circa cidenza del rdsulta.to delJ.'applioazioriie della norma con le finalit� perse gmte, �e qUJ�indi una .questione estranea a11a competenza d:ell'interptfe,te e non suscettibile, �comunque, .come espressamente riconosciuto nella deci si�one iin raissegna, di comp!I"ometteirie lia efficacia vdincolante della norma. In argomento, nO!n pu� non essere considerato, ino1tre, che .il Legisla tore del 1950 .nemmeno sospe�ttava che il diritto pelf i selt"Viz:i amministrativi potesse qualifi.ca!I"si �come tassa d:i �effetto equiv�a1e,nte ai dazi dog.anali; ed � ovvio, 1e 1propr.io in viir.t� d:ei iI�"inc�pd enruncdati ne1la sentenza in ;rasse gna, �Che la effettiva volont� del legisla.tor�e non potrebbe essere indivi duata, 1senza a1ter.arne JJa pOII"taita, in base ad UIIl!a qualiifi.cazione soipa:-avve nuta circa venti anni dopo l'epoca di formazione della Legge. Anche a propo1siito dd tale questione, de�l resto, lia soluzione adottata daHe Sezioni unite .con iLa 1sentenza n. 1455 del 1'973 si pone in sostainz.iaile contrasto con la nO!rmatiiva comunitari.a: cotntrasto che risalta in tutta la sua evidenza, invetro, quando .si constdetfi che ned. l'apporti con gli altri Stati memb:rii deHa C.E.E. (a ip1arte l'ipotesi, differ�entemeill!te dlscipli'Illaita, dei prodotti agr.tcoli sogge�tti ad organizzazione comune d�ii mercati) l'ap plicazione del diritto iper i .servizi amministrativi � stata rd.conosciuta con sentirta, pur essendo .tutti gii Stati membri aderenti al G.A.T.T., fino al 30 giugno 1968 '(.cfr.: dd!r�e1ttivia del1l1a Commissione C.E.E. 22 dicembre 1967, n. 31/68; Corte 'di giustizia, 18 novembre 1970<, .nel.la causa' 8/70, COMMISSIONE IC. REPUBBLICA ITALIANA, Racc., !961, 1e Foro it., 19�71, IV, 88; 17 dtcemb!I"e 1970, nella causa 33/70, SAcE, Racc., 1213, e Foro j,t., 1971, IV, 97), e anche l'ipotesi, oltretutto alquanto inv�el'osimi:Le, imposta dalJia so1uzdone in argo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO, STATO 92 l'esattezza o meno del presuppos~o idel provvedimento legislativo (pree sistente disparit� a carico del prodotto italiano) e circa l'idoneit� o meno del disposto rimedio (aliquota ridotta) rispetto allo scopo perseguito (equiparazione fiscale col prodotto importato) deve ritenersi gi� com piuta in sede normativa e non suscettibile di verifica �n se,de giurisdi zionale, non potendo il giudice disapplicare o modificare una norma giuridica aff�rmando che essa � sbagliata, e non rientrando tra i suoi compiti quello di completare l'opera del legislatore mediante la verifica e, se del caso, la rettifica idelle norme che questi ha posto in essere (15). Un precetto normativo, quale risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio legis, � vincolante indipendentemente dalla effettiva e piena coincidenza ,del risultato della sua appHcazione con la finalit� che fu , perseguita dal legislatore sulla base di una certa situazione (di fatto o di ,diritto) ritenuta esistente e come tale apprezzata (16). Quand'anche potesse ammettersi che nell'art. 9 del d.l. 2 luglio 1969, n. 319, che ha abrogato l'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267, sia insito il riconoscimento della 'sperequazione in danno del cotone importato cui L'abrogata norma avrebbe in ipotesi dato luogo per tutto il tempo in cui rest� in vigore, non altra conseguenza verrebbe a trarsi dalla successione delle due leggi se non quella che il trattamento ,differenziato, disposto e voluto dalla prima, venne a� cessare solo allorch� questa fu abrogata dalla seconda legge; la quale, invero, in tanto pu� dirsi che abbia eliminato l'asserita. sperequazione in quanto evidentemente si riconosca che questa gi� esisteva ed operava con pienezza di effetti che al giudice non era dato di rimuovere o correggere, poich� altrimenti non sarebbe stato necessario ricorrere all'intervento abrogativo del legislatore (17). mento 1adottaita daililJa Coirite di ioaissazione (queLla, cio�, secondo cui i!Ja ilegge 24 girugino 1971, in. 447, ISi dOIVJ:'ebbe rid�erwe iaWlie sole importazd.oni di prodotti provendleniti da Paiesi non aidffiie:niti. ,aJ. G.A.T.T.) :rdisuJ.terebbe, evidentemente, prirva di senso [>er qual!lto 1coocmine .la ooettiva emessa dalllla ComrrriJSISio!l1e C.E.E., ai senisi dellil'airit. 13, n. 2, del tr:a1rtlaroo C.E.E., per l'aboldzioine del diritto per i Servizi 'amu:niniistraiti.vi :negi!Ji scambi 1�ln1ID8JCO:tnunirtari, S� che do 1 VJ:'ebbe i�lll defilinitivia coinol'llld;ersi, iin 1contr:arsto �con i principi affermati con ila decisiiOIJJe dJri ivaisseg'IlJa, .che 1sia 11a dwettiva delllia Commissione, si,a 11a JJegge 24 giiuigno 1971, IIl. 447, siimo !State inutiliter datae e prirve, comUIIlque, di quailisiiasi effetto. Tali considerazdoni concorTono, deJ. !I'esto, ad escludere fa poss~bilit� di cons.tdeiva!I'e 1e dauso1e del G.A.T.T. come norme self-executing, non altra� val�utamone 1essendo inivero consentita quando '8i �Consideri che :neHo stesso trattato istitutivo della Comunit� 1econom:Lca europea JJe parti contraenti, gid tutte aderenti al G.A.T.T., hanno tuttavia avuto cura di programmare la progressiva .aboliziOIJJe, il:l!ed Tecip1roci scambi coorumerciali, detlle tasse di effetto 'equivalente ai dazi dog,a,nali; per cui anche J.e norme dello stesso trattato di Roma, ed anche ,quelle sul divi1eto delle tasse di effetto equi valente ai dazi dog1anali contenute nei vari rego1amenti emanati per l'at PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 93 La condizione di reciprocit� contemplata nel G.A.T.T. non � richiesta ai fini dell'applicazione del trattato in Italia, una volta che questa, con l'ordine di esecuzione, ha recepito e inserito la convenzione nel proprio sistema normativo, senza subordinarne l'efficacia a ulteriori adempimenti da parte di altri soggetti di diritto internazionale (18). Il Sudan, originariamente compreso nella sfera delG.A.T.T. in quanto rapp1�esentato dall'aderente Gran Bretagna, non lo � pi� ,da quando, acqp,istata la propria indipendenza nel 1956, non ha formalmente dichiarato, come presC1�itto dall'art. XXVI, n. 4, del G.A.T.T., di voler continuare a farne parte (19). I (Omissis). -1. -P.rima di esaminare i motivi del dcol'IS.o principale, .pro,posto dall'Am.miniistrazione finanziaria, .gii.ova [Jremettwe che la pretesa di rimborso della societ� Fel'lraretto, IP'ffi" la :parte accolta dalla :iimpugnata sentenza, trae titolo dalle seguenti fonti nol"Irl:ative: -Legge 5 aprile 1950, n. 295 (art. 2), 1che �ha dlato !Piena e iIJJte!l'a esecuzione all'A�ccord'O generale sulle tariffe doganali e 1sul comimel"cio tuazione del mer.cato comune agrkolo dovrebbero coniside!l'arsi, secondo la so1uzdone adottata dallla Corte di cassamone con 1a sente=a n. 1455 del 1973, prive di �effe.ttivo contenuto: conclusione, evidentemente inaccettabile, la 1cui va1idit� n()!Il potrebbe oltl"etuitto 1essere contestata deducendood la (t'i:lleribilit� del <ldvieto G.A.T.T ..ad soli rp!l'odotti compre.si nelle 1iste di concessione, essendo .J,a rilev.anza di tale deduzione esclusa, in partkol1are, dal iSempLke raff.ronto dei� prodotti compresi nelle liste tdri concessione con quel1i considerati dai re�golamenti comunita!l'i. 8. -App�are discutibile, infine, olt!l'e che ~nconciliabi.1e con l'indagine alt!'le volte �effettuata in mwito ai provvedimenti di recezione adottati dagli altri Stati ade�l'enti (cfu'. ad �es., per la TU!l'chi.a, la sentenza 17 aprile 1972, n. 1196), l'af:fell"mazione, imp1i1cita ne11a penultima massima, secondo cui il pl'indpio della pru;-it� di trattamento tributario aooll'ebbe ~spettato, in forza del pl'ovvedd.mento d~ recezione, anche relati.vamen<te ai prodotti importarti 1da Paesi .che non av�essero ratificato l'AccoiI'do, n()!Il sembrando adeguaitamente considerato, in tale statuiziione, che l'Accol'do � srtato recepito in tutto il .suo contenuto, e quindi anche nella parte concernente la cond:izi001ie dehla iI'e1ciprocit�; n� !PU� inega(t'IS�, invero, che il.o spirito e La portata dell'Accordo verrebbero ad essere sostainzdailmente travisati e compromessi .se �1a possibili1it� di far valere le clausole del G.A.T.T. fosse rkonosciuta, in forza del provvedimento di ratifica, anche relativamente ad impo �rrtaztiJoni di prodo1lti rproven�:enrti da Paesi .che non 01V'essero ancoiI'a ratificato 1a ConV'enzione, o che addd;ri:1Jtur:a il.'�aive1ssero, doq;io li.a ratifica, denuncdaita. A.M. Di �seguito, si trascrive [pa!l'rte della �memori1a depositata dalla di:l�es1a del- 1'.AJmmnstrazione ne11a 1causa definiita con \La prima delilie due� sentenze tn rassegna. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (GATT, dail.Le iniziali delle ,parole �Jiljglesi: Genera! .Agreement on Tariffs and Trade), ai relativi annessi e protocolli, 'conrfo['J)Demente alle modalit� stabHite �dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, il quale (all'art. 1) impegnava ognuno degli Stati aderenti (:fra cui l'Italia) ad aipiplicaire incondizionatamente le parti I e III deU'AcicOII"dio Generale e la parte II � in tutta la misUTa COffitPatibile con la wa leg1slazione esistente alla data del pl!'e1sente Plrotocollo �. In tale parte, aa;iipunto, � contenuto l'art. III, n. 2, il 'cui testo letteralmente kadotto dal francese -� d!eil 'seguente teno.re : � I ipl!'odotti del territorio dli ogini Paese contraen1te, iillllPortati nel territoiI"io di ogni altro Paese �Conkaente, non sairanno colpiti, direttamente o indirettamente, dia tassie o'altre im1posizioni interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle 1Cihe co1piiiscono, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali 1sitm.ilari �. -Legge 7 novemb11e 1957, n. 1307, 1cihe, doipo aver indlkato, all'art. 1, i Protocolli di emendamento adottati a Ginerw-a il 10 marzo 19515 (a seguito dei quali il citarto �rt. III n. 2, fermo l!'es~1db iii. 'SIUIO conrtle111Uto testuale, � divenuto l'art. IV, n. 2), ha cosi d~siposto �con l"airt. 2,; � Piena ed intera esecuzione � data agli aecordi internazionali indicati nell'articolo preeedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclustione Il diritto erariale sulle acquaviti. (Omissis). 4. -Per esaminare la questiO'!lle (oggetto del rieorso dell'AmministraZJione) .eone.e.mente H diritto erariaLe sulLe acqueviti importate, sembra oprpor�tuno �constideraiI'e in .primo luogo il problema con 1rigua:rdo al l'egime e1sistente, in materia, alla 1ndtcata del 10 ottobre 1949, per.ch� � chiaro che, una volta ipervenuti a1la .conclusione dell'operativit�, 1IJJelfa specie, del.la ciausoia stand-stiH, deve anche dirsi �Che, fosse 1sussi.stdta oprpuT no La pretesa sperequazione in danno dei prodotti �importati, 1egitt1mamente, e 1senza nemmeno alcuna violaZJione dei principi del G.A.T.T., il dWitto iin que.sUone � istato lti�quidato in base a1le disposizioni re1go1anti, in via generale, le impo11tazioni dall'estero. Occorre esaminare, dunque, se il diritto erariaLe er�a gi� dovuto, alla data pi� volte detta, eid .in proposito, senza che si debba ;pi� ampiamente tl'arttwe deil prob!Lema (ip1er dl .qiuat1e si :l�a 1r1nrv1o ainche aMe ipi� ampie conside; vazioni svolte �nel rJJcooso, co;n il cr.iichlarrno d�L1e 1r�elaitiJve fonti LegiJS1ativ, e), pu� essere sufficfonte rico�rda:re che il prob1ema �stesso � stato gi� r.tso1to, �con la sentenza 8 gtiugno 1972, n. 1772, daHe Siezdoni Uiillilte, 1e quali hanno riconosciuto che il regime tributario deUe aoquervi�ti .impoTtate era gi� que11o propl'io deH'1a1cool etili.co di prima categoria, all'uopo osse'l:' Vando: -�che ill ooritto �ex>artiatLe, di 1cui 1si d!Lsoote, �era �gi� previsto, pe!I:" gli spiriti .di produzione nazionale, da varie disipostizioni dli .1egg.e, a par�ti!re da .que11e contenute nel d.1. 8 gennaio 1937, n. 22 �; -��Che 0swebbero stati esclusi dall'impostiziooe del dd!ritto e!I'al!'fale, tn mancanza dli espreissa disposiz:ione, gli sp1ri.ti importati daJ.l'estero., sicch�, � a riprist~nare l'unifOl!'mit� di disciplina, tntervenne il d.L 22 apTile 19'37, n. 627, che stabH� �essere dovuto, sull'acool etilico importato, oltre che il daz,io e la sow~posta di .confine, og;ni al!tl'O diritto che sia appli PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 95 delle norone co:ntenute rue.J:la ~al'te II delll'Ac1cor1dlo geneiralie SIUW'Le rtari.ffe doganali e sul commercio. Tali norme potranno es1sere aipipillcat(;! soltanto in quanto compaUbili �con le legigi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Aiccordo generale 1siuddetto �. Orbene, avuto riguairdlo ai termini in 1cui il pl-inici[pio di [parit� tributaria l'lisulta enunciato nell'acco11do internazionale (art. III, ora IV, della parte II), ed al modo in cui quest'ultLmo � stato reso esecutivo in Italia, il problema che si pone, dirca il valore del 1sudidetto !Pll'mcii\pli.o, � dU1Pli:ce. E �consiste essenzialmente nell'accertare: in prilrno luogo, se esso prindpdo :sia 1stato effettivamente rec�pito nell'ortiinaanrento inteirno dello Stato ed wi sia applicabile �Come fonte immedliata di dlilritti ooggettivii in 1capo ai cittad:i1ni; in secondo luogo, e [}Jell'aflleronaitiva, se la portata del prindplio, cosi recepito, deblba intend:e11si o meno nel senso di un'assoluta e formale parificaziorne trLbutaria, cio� tale �eh.e se una norona giuriidfoa interna d:L<ipone un determinato trattamento fiscale nei confronti dei prodotti nazionali (come ad es. !'�esenzione di un'imposta o la riduzione di un'aliquota), lo �stesso regime de!bba estendersi automaticamente ai prodotti importati dall'area del GATT. A entrambi i ques:iti la Corte d'appello d!i Milano ha dato risiposta affermatwa (in ci� ;p['eceduta da Cas1s., I, s1ez., 6 luglio 1968, n. 2.293), e, 1con riferimento al �caso in questione, ne ha dedotto �che ISIUl cognac importato non pu� gravare il diritto erariale dli. 1cui � esente dl coil'll'!i cabile all'interino all'a1cool etilico (1spiri,to) destinaro ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione�; -che � 1le n<mme relarthr�e ahl'acool �et:ilioo di produ:llione nazi001ale 11isu1tM"ono, cos�, diTettamente applicabili anche alle .aoquev1ti, dlie soiIJJo, appunto, 1aJ.cool .etilifoo, e che, pertanto, r�estarono assoggettate runche al diritto erariale, secondo le varie ipotesi previste dal citato d.l. n. 22 dlel 1.937 � ; -che, ipe!l'altro, � .arnche a voiLer prescindere dalle sopra sivolLte conside! l'azioni, �CI�!l1Ca Ji',equipairaizione delle acqueiviiti, in genere, all'1a1cool etilico, pll!re in g�enell'e, ~n base alla normativa anteriore al d.L 3 maggio 1948, n. 691, .aippairie 1ohdaro 1che, in tale decreto, l'assimilazione ai!J.'a[.coot etilico in .ge1nere, .per ile 1acqueviti di importazdcone, :fu ribadita, o, comunque disposta � ~con il citato d.l. Ven[)Je infatti, tra l'a1tro, modid'J..cata la nota della fa.l'if:fa dei dazd. ne1ativa alle acqueviti, �che risult� cosi fonnulata: �Sulle acquevit:i si �mscuote, oltre il dazio, La sow-imposta di confine, ed ogni altro di['itto che, 1all'interno, sia apiplicabi1e all'alcool �etilico (sp�irdto) destinato ad usi .soggetti all'imposta di :fabbricazione, da .commisuTiwe 1sopra una :forza alicolica non iruferiol'e a :settanta gradi � ); -che, iniveDo, daJ.l'�esame analitico di tutta .la 1Je.gislazrorne iin materia, ed in uairticolaire dal raffronto tra iLe stesse vairie .note LegisLativ�e della tariffa ~doganale, ��Sorge n rildevo che dl legi.sla~ore, nel richiamare la disc; iJplina interna del1'a1cool etilko non soJ.tainto per �l'alcool 1e.tHko importato, ma 1anche per 1le acqueviti pa:-ovenienti dall'�estero, non pu� avere inteso una .cosa ddversa nel1e due previsioni norma1Jiv.e, ma dev�e proprio aver RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 96 spandente [pJ."odotto nazionale (acquavite di vino) donde il diritto della societ� ~trice a ria;>etere il tributo inideibd.tamente pagato. Ed � ,contro questa soluzione -esatta, come s:i vedir�, per il rpll"�m.o quesito, ma non ;per il secondo -, ,che la Finanza :r:ivolge i quattro motivi di ricOll'ISo, del quale occorre ora oocupa11si. 2. -Nel [pJ."imo motivo trqva ampio svolgimento la tesi 1secondo la quale l'ordine di esecuzione di cui alle dtate legigi n. W5 del 1950 e n. 1307 del 1957 non costituisce uno strumento ,giuridii1co idoneo ad ins1erilre nell'oi'dinamento statuale le nornle contenute nell'.Aiccorcilo GATT, e, in partiicolare, quella test� trascritta (art. 3, oira 4,. della parte H). Ci� per due Ol'dini di ragioni. Innanzi tutto. � per l'i!llliPoSISibilit� dli acc,ertare in sede meramente ermeneutica quali delle nOII'IIlle ipartizie siano compatibili con la legislazione vigente in Italia alla data innanzi riieordata del 10 ottobl'e 194,9 �; 1cri�, invero, [Jostulere'bbe un'indagine 1compaa:- ativa intorno ai vari tributi g,ravanti a quell'epoca sul rpirodotto importato e su quello nazionale, al fine dli a-iJrnediaJl'e alla SUIPIPOSta disuguaglianza; ma la norma di adeguamento resterebbe �ovviamente riservata alla competeniza legislatdrva �, non IPOtendolSli. consentire al giudice � di disaipiplicare l'una o I'alltra norma per Cll'eaxnie UITTa ,terza ,che rirulti conforme alla ipotizzata esigenza di perequazione �. L'altra rr"agione � vo1uto, per le acquevHi, non gi� ,1Jei!JJell',e confa del trattamento specifico per esse fatto alJ.'i:nterno, benlSli., ,come � reso chiaro dalla .formula adoperata, di quello previsto, .arppunto, per J.'rucool ,etilico in genere �; -che, d:nolitre, per 'quanto riguairida il residuo probliema � suLl'ammissibilit� ed utildzzabtilit�, ai fini del tributo d� applicave dn sede di importazione, delile ev1eirv1Juali disticnzicmi ,e correl:ative esenzioni previsite per gli 1 alcoli 1eti1ici di pmduzione nazionale � deve i=acnzi tutto riconoscersi che � l'a1cool etilico o spirito de1vie .classificarsi, normalm.enite, illlella prima categorda � . . . � giacch� la distinzione fondamentale, posta dall'rurt. 2 del d.l. 27 apriLe 1936, n. 635, filssa le categonie fondandosi esclusivamente sulla 1 provenfonza del distiUato da una o altra materia, 1e vale (ai fini dell'applicazione idell'iiln[>osta di :fiabhriicazione e, di conseguenza, 1anche ai fieni dell'aprplicazione del ddrritto ,erariale, o dell'esenzfone dia esso) nella misll["a in cui, per la vigilanza demandata ~igli organi deJ.l'.Aimmdnistrazione finanzi, a:riia, l"indagine su quella provenienza possa, aippunto i:n fase di fabbri 1 cazione, essere direittamente e concretamente effettuata �; -che dunque, � posto il 1que.sito se per l'a1cool etilico, e, pe1r,tao:JJto, per le acqueviti dmporfa1te nello Stato, sia amrni,s,sibile -sempre in quanto sul ,sistema dellie norme dd O!rigine dnterna non interferisca una norma cli origine comunit!l[1La -una 1disUnzione in categorte in ragione delJ.a sua provenienza da una ,anzich� da altra materia p:rima, o se nion si debba, imnece, negare tale distinguibilit� e, 1quindi, considerave i detti prodotti soggetti ad nniforme trattamento tributario, e preci,samente a quel trattamento previsto all'dntercno come normale per gli alcoU dielLa prima categoria, la xisposta corretta a itale quesito � nel senso dell'applicabilit� del PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 97 ohe la stessa norma internazionale non stabiliisice un'equiiparrazione in ondine alla :singola j,mposta, ma la � parit� comiplessiva � del trattamento tributario 'che ogni Stato rts:e!l"Va ai IPtl'OPri prodlotti e a quelli iJmrportati: la qual cosa, da un lato, esclude che l'esenzione o l'aliquota d'iJm1Posta prevista :per il prodotto nazionale si estenda automaticamente al iPlrOdotto estero, e, dall'altro, comporrta ohe le reigol_e dell'Aocorido vincolano solo gli Stati aderenti � ad uniformarvi le iPil"~e le,ggi, senza �lmJmediata rilevanza :per i dttadin~, i quali non IPOSSOno dunque vantare a1cun diritto soggettivo �. Da tutto ci� la rrioo:N'ente princ:iipale trae la conclusione �Che, allmeno per quanto ri:guarda la su 1ri:fer'ita nOJ:'ll'.Ila dell'art. IV del GATT, �l'adeguamento ad esso del nostro wdiinaimento potrebbe realizzarsi soltanto 'con il ~rocedimento ordlirnar~o, e 1c~o� con la jposli.zion�, ad opera del legislatore, di 1specifiche d!ii51Poslizioni relative alla considerata materia �. Questa tesi, avuto r1guardo alla .premeS1Sa da cui muove ed al ir1sultato cui mira (mancata ricezione della nOJ:'IIIla 1Pat1lizJ:a internazionale e sua ina:piplicabilit� nell'ocdinamento interno), dleve ritenemi infOilldata. Per la migliore intelligenza del (pll'oiblema e per la sua retta soluzione, conviene anzitutto puntualizzarre i (I)I"inci!Pi clte regolano la materia. L'adeguamento del diritto interno al diritto internazionale, salivo che non sia � automatico � (cOIIIle dispone l'art. 10 Cost., ma solo, per le � norme del diritto internaziionale generalmente riconosciute �), si pu� attuare in due modi. Il primo � il �procedimento ordinarrio �, me dkitto ,eraria1e a qualsiasi ,specie di akolici, che, prov,enienti dall'estero, giungono :nello 1Stato come talii, cio� gi� distillati �. 5. -Premesso quanto innanzi, ed appena osservandosi che dell'accenno fatto dalle Sezioni UillJite alLe eventuali interlerenze comunitarie non occorr, e occupairsi in questa pa:r.te dell'indagdne (ccm.oernente i problemi G.A.T.T. e, peraltro, con Tiguardo 'alla� normativa gd� esi.stente alla data di aidesio!rlJe al detto ,accordo), � ag.evoJie trawe l:a 'conclusione ;per il problema .in esame, cosi osservandosi che se prima della ripetuta data le acqueviti :importate erano assoggettate al 1diritto erariale previsto, all'interno, per l'alcool etillico, senza distinzioni di sorta, il trattamento cosi fatto, per esse, si sar�ebbe potuto conservare inde:fDt:iivamente, stante la clausola stand-st~ll, pur se, in ipotesi, esso av�esse avuto una portata discrimfa1, atoria. La stessa contropa,rte, del resto, nel suo controrioorso, ;conrv]ene neUa soluzione .indicata, e, soltanto, tenta dii introdllr['e un'altl'a distinzione, osservando che, poich� alla data in questione il diritto �erariale era dovuto nella misura di Ure 27.-000 '8id iettanidrro, questa roiisuJJa sarebbe dovurta restar, e sempcl'e ferma, per i prodotti importaU da paesi del G.A.T.T., con conseguente i11egd.ttimi<t� ide1l�a riscossione per l'1eccedenza !risultante dai successivi ,aumenti, gi1acch� iLa .clausola ,di riserva avr�ebbe potuto consentir �e di o:naintenere 1e sp1eQ'."equazioni esistenti, ma non di aggravarl,e. Senonch� (e .senza dire che ncm. vi era pre,cedente .spe!requazione, n� vi fu 1a.ggravamento: <e'Leil che non ici si OCCUJPa om, perch� qui si sta esami RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 98 cMante il quale lo Stato, dopo essemsi� obbligato all'esiterno, ~ovvede a regolare all'interno, ma .con dii.stinte e autonome leggi, la materia che fomna oggetto d!eI trattato. Il secondo �cons1i1Ste nel 1c.d. � ord!i.ne di esecuzione � , che � un atto (leg]slatirvo) mediante il quale lo Stato, dando � !Piena e intera esecuzione � alla �convenzione d1e ha stiipulato o alla quale ha aderito (mwc� la consueta ifol'lm.ula 1contenente l'ordii.ne d:i pubbHca:zione nella � Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica ., ,con l'esipreSISO precetto dell'olbibliigo a chiunque s1petti di osservarla e di fairla osservare come legge dello Stato �), rinvia dn blocco alle norme� irvi �contenute e, per tale v~a, le fa [lll'O(pifie inserendole nel suo ordinamento. La d!iverisit� delle due tecnkhe, 1che sul 1piano internazionaJJe pu� a1nche es1s1ere imJdJ:ffer1en:te, rnon lLo � mai iP'e;r il dilriitJto dm.,.. t&no: dato che, nel primo caso (proced!imento Oirldinario), la dts:ciiiPlina giuridica della materia ri:siede non gi� nel trattato, 1che il1imane estraneo al 1sistema interno, bens� nelle s1peciliche nol'lffie sostanziali che lo Stato, unifoo:nnandooi pi� o meno fedelmente all'obbliigo internazionale, ha ritenuto di d!ettare nell'esercizio diella i.sua potesrt� leigis11attiva; menrtr�e, nel secondo caso (ordine di �esecuzione), il rinvio puro e 1S1enl{plice al contenuto n0'1'\Il1ativo del trattato fa dli esso, e .d:i esiso soltanto, la fonte regolatrice della materia ivi coll!Sliderata. A differenza dunque del ip1rocedimento ortd!inario, l'oodJine di esecuzione realizza, di regola, l'adattamento del dli.ritto interno a quello interna.zionale in modo diretto e immediato, icio� senza la medlia:zione di un'ulteriore e ~pecifica attivit� legislativa, Clh.e 1si ll'ende necessaria �solo nella ipotesa e nella miiSUira in cui lo r.tchieda leventuale inco:ma:iletezza -1semipire �che non sia rime nando il p11obLema della dausolia stand-still, che comp()['.ta l'assol'bimento di ogni altra questio(l]Je), sta di fatto �Che l'avveil:'lsa deduzione, che viene cUchiaratam~e �P1rOposta �Con dchiamo a1l'iillisegnamento delle Sezioni Urate, non trova dm. �esso a1cuna base. Vel'o �, dm.fatti, che '.La Ooil'te isup;rema, 1come innanzi si � Vlis:to, ha anche aff�eam:i.ato, in un inciso, che una disochniinazione ip;r,eesistente si s�!Jil'ebbe potuta �conservave :so1tanrto � nei limiti in cui sussisteva originariamente � , ma occoroe v�alutare l'�esatta portata di questa enuncii.azdone. All'uopo, non 1sembl'a :potersi prescinde!l'�e dal compLe.siso della motiva: z;ione ,delle :ricm:idiate sentenze, dalle quali si evinoe, per quanto riguar-da rnnseTimento delle nO!l'Ille della paTte se1co1t1da del G.A.T.T., che questo si � �riiitenuto possiibiWe .anche rpe1r 1esse ma so1o relativamente a quelfo non coLpirte dalla rise.rva limitativa, la oui ipoirtata � stata dalle stesse Sezioni Unite, individuata tn 1ci� �Che � essa costituisce, alil'atto della sua apposizfone, una modalit� de1l'accettazione di un til'attato mu1tilaterrrue da par-.te dello Stato riserv�ante, cmil~ando a sal:vagu�!Jil'da11e la iLegisLazio1ne del rdservante neJ. senso di imp:edd["e l'applicazione del trattato al101rch� questo rucMeda azioni od omissioni contrame a leggi interne iltl Vligor1e �, per cui, in definitiva, �mediante La dserva ldmirtativa si accetta il �trattato, riserVlandosi di applicare una pa;rrte idi esso 1soloi se non rdisulti incompatiJbiil:e con la sua legislazione d�nterna; cosicch� il'oil'di�ne di ese1cuzd.one dd un trat PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 99 diabile in 1sede el'IIIl:eneutka -di questa o quella nornna dell'o['llnai recepita convenzione; come accade, .del resto, 1Per i priinJcjpi e le noil'me del diritto interno �ohe, a .cagiOTIJe �del lacunos10 cCJIDrtJerr11Uto o del carattere programmatico, non 1SOno 1suscettiibili d1 ilmmed.'iata a,piplkazione. Pu� anche darsi, peraltro, 1che il trattato intemazionale, vuoi ;pell" quanto fu pattuito dalle 1stess.e parti contraenti vuoi 1per H modo con cui il singolo Stato lo rende esecutivo nel 1suo ordinamento (H che � lo stesso ai fini del diritto interno), venga accettato icon la 1c.d. cl:ausola stand stili o d:i � riserva limitativa �, 0S1Sia con la facolt� di aipplicairne una parte solo se non risulti incom:patibUe con la legiis1lazione gi� vigente p:I'lesiso lo Stato riservante, ohe, in tal modo, vie1t1Je 1sailvagual'\cfata dall'incidenza altrimenti abrogativa delle 1contirarie norme della SQpravvenuta e tl"ecepita �conv�enzione. Ma � certo che questa, entro i limiti e con le modalit� di cui soipra, viene a�ccettata iper intero e, con l'ordine di esecuzione, viene recepita anche !Per la rparle � ~iservata ., la �CUI� a;pplkazi�ne, per l'appunto, si � inteso es1cludere isolo in caso idi 'constatata incompatibilit� con la pireesiistente legislazione, venendo meno altrimenti il ptresU1Pposto della riserva. Cosic1ch�, IP& 1staibilire in concreto :se questa 1sia o meno operante, avuto riguardo alla materia controversa, non occorre ulteTiore attivit� di :prroduzione legis1at1va, trattandosi solo di �reperiil'e e crnurontare, in base ai .consuet1i ISltr'Ulmenti esegetid, fontd normative gi� esii:stenti. Alla stregua dei sue>:1Posti concetti e contro l'o:p1inione radica1mente negativ~ della Finanza (gi� respinta, del resto, da Cass.. n. 2293, del 1968, cit. ed amplius da queste S.U. con le s1entenze n. 1771, 1773, e tato con dserva re.cepisce ne1l'ordinamento inte?:ino il trattato anche pe:r la parte �cui 1a �rise:rva �inerisce, ma so1o iIJJel .caso e nei limiti in cui l'incompatibilit� .con La legis1azione :interna �Si�a da escludere�. Ma �ci� significa, alJ.'�ev.idenza, che, per i 'casi dn ooi l'incompatibilit� si debba aff.errmare, il trattato non viene recepito, 1e pe:r g1i :steissi casi, dunque, una volta esclusasi �1a ri.cezione, !r�esta e'vi~nte 1che 1a disciplina non pu� 'essere che quella posta dalle sole �eggd nazionali, anche successive, le quaJii, opel'ando su materia alla .quale, stante la riserv.a, non si era riferifa la legge recante l'ordine di .esecuzdone, nessun <COO[�diin:amento possono con questa stessa JJeg.gie, dover attua:r,e o presupporiDe. E poich�, pe:r quanto ;dguarda J.e acqueviti, La vigenza della disciplli:l:a di assimi1azione all'alcool etiUco �ebbe, �appunto, ad impedi!l:e l'appl:1cazfone del trattato, al quale, dunque; .per questa parte, iIJJemmeno pu� !rdtenersd che si:asi riferito l'ordine di esecuzione, non il'esta .che constatall"e, come accen nato in principio, la definitivia Lnapp1icabildt� de,1la disposizdone dell'art. IV del G.A.T.T. 6. -D'altra pa!'te, e la .considerazione ha v.alove .autonomameinte de.c:isivo, deve rilevarsi 'che la disciiphlna vig�ente �alla data del 10 otto1bre 1949 non prevedeva deterimtnate misure del .diritto erarilalie, per 1a .acqueviti di importazione, ma, pi� 1sempli.cemente, fi:ssava il criterio impositivo, stabi 10() RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1196 del 1972), deve riconoscersi pieno vigoce -salvo poi a precisairne Jia ;portata -al principio della parit� tributaria, sancita dal citato art. IV dlell'accoirdo GATT. Non pu� invero negarsi 'che, dal [punto di vista forma.le, l'oodine di esecuzione emanato con le 1citate leggi n. 21915 diel 1'950 e n. 1307 del 1957, l'igua:rdanti l'una l'aocwdo originario e l'altra i 1suoces!Sivi emendattnenti, comporta che l'Italia ha irecepito nel 'SUO ordinamento, con la stessa efficacia di una legge inteirna, la normativa contenuta nena ccmivenzione inteirnazionale. Ed � altrettanto innegabile, dal 1Punto �di vista so~tanziale, 'che tale normativa, una volta in1Serdta nel silstema legislativo statuale, villlcola il giudice e le pal'ti per quelilo che � il suo contenuto precettivo; r1guairdo al quale pos1sono 1sorgere bensi !Pl'Oblemi di inteir.: pretazione, ma non d:ivel'!samente di quanto avviene per qua1s[as� altra nwma giuridica posta dal legislatoo::e e 1s,uscettiibile dli iimmedliata applicazione. Su,lla hase di questi rilievi, e ,con 51Pecmco rirferirrnento al ,citato art. IV, � da osservare �he esso ricadle nella paa:te dell'.Acco11do alla quale lllOili 1s'� imarncato di daire esecuzione, rp111r se con la � riserva lii.mitativa �. Questa, invero, � implicita nella J.eigge n. 2.95, del 1950 (in quanto eseoutiva dell'originario PirotocoUo di Arnlecy del 10 ottobre 1949, che gi� conteneva la clausola stand still) e ri:sulta eS[plidta lendo, come ,ainalitkamente .si � vi,sto ne,l .precedente paragrafo 4, che a detti prodotti dov,eva ,aipp1icalt'si, oltre la sovrimposta di ,coilllfilne (cmrispon:dente al!l'fanposta di fabbricaizd()[]Je dowta per i pit"odotti nazfonaili) � ognd altro diritto applfolllbile nell'iinrterno all'alcool etilico �. ;u diritto etl'arfale, dm altri temni,ni, e!I"a (ed �) ag;iplicabile, al1e acqueviti di impoil'tazdone, non gi� in virt� di una -disposizione specdficamente rife!rdta a detti prodotti in Ol'ldine al diritto medesimo, bens.� pe!I"ch� queisto � previsto, aH'inteiralo, p1er il'alcool etilico, al quale le acquevi.ti importate sono assimilate. E poich� � da fa1e equiparaziorne che potrebbe, nella considemta ipotesi, �ritenersi determinata la spwequa.zdone �rispetto alle acquev:iti nazionali, ed �elt'a il'assio:nil:azione, com~ prima .si � rilevato, gi� pl'evista quanto meno dalle disposizioni dd leg.ge del 1937 e del 1948 (che non hailJilo subito, poi, alcuna modi:l�tcazione), ag;ipail'e linealt'e fa 1co;nclusione secondo cuii proprio a .fali disposizioni dev'e !I"�rtie;nersi, per quanto ne concerne, rfferibdle la riserva limitativa, La quale, dunque, ebbe a consentiil"e di mantenere indefindtamente l'assimi.lazdone medesima. Del il"'esto, essendo la clausola stand-stm rife.rita non gi� alle aliquote, o, comunque, alile misul'e d'imposta vigenti alla data considerata, bens�, pi� in generale, ,a1,1a � Legislazione vi1gente � in O!I"dine alla maiterda oggetto del trattato, � di �tutta 1eviidenza che si intese consentke a ciascuno Stato il"iserviante dd continual'e �aid applical'e la 1discirplcLna, sotto qualsia.si a,sp,eUo (aliquote, detelt'minazione de1l'im([)onibdle, sistema di accertamenrto, etc.) in ipotesi non cornfO!I"me ai p!rdnc�pi dell'accordo. E poich�, come � pacifico, La mi.JSura del diritto e!I"ariale, per lie acqueviti imporitate, � risultata aume�ntata, successivamente, come chiaramente emerge dall'�ait"t. 2 del d,,1. 1'6 1settembl'.e 1955, n. 836, in virt� dell'aumento PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E 'INTERNAZIO~ALE 101 mente formulata nella successiva legge n. 1307 del rn57, il cui art. 2 non fa ohe riprodurre e ribadire -�con:foirmemente al Protocollo di Annecy -l:a riserva di applicare le norme dlella !P�lll"te II �in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949 �. E tale ,giudizio di compatibilit�, ad onta del �contrario assunto della Finanza, non esoll"bita ma rientra ,pienamente nei 1Co!lllP�ti i:stituzionali de,gli origani amn�inistrativi (in sede aippldcativa) e delll.'autorit� 1giudliziaria (in sede contenziosa), ben potendo e dovietrudo l'inteljprete effettuall."lo, senza la necessit� di a]oun interveIJJtO legtsfativo. N� vale dbietttare, icome 1d!edluice la stesm llicoi; remibe, ohe H r&sultato di una siffatta indagine c01I1Jdurrebbe 1aid IUIIla s�orta di �creazione ,giudiziale d!el diritto. Cos� non �, [pe['lch� il legislatore, volendo mantenere le norme (interne) !P!l'eesistenti e nel conteroipo :recepire le norme (este:rne), successive, purch� non 1ccmtraSltam.rti con le pll"i:me, ha in definitiva stabilito, come �regola, un regime dii tendenziale �coesistenza tra le une e le altre e, per il caso d!i cO!tli:flitto, la prevalenza delle une (interne preeSli:stenti) sulle altre (esternie \SUJcceSSlive). E in tal modo, preservando la legge anteriore dall'abrogazione ad opera della contraria legge posteri0;re, ha dettato un criterio dii ermeneutka inver1So a quello consueto (v. l'art. 15 preleggi), in �ci� p1raticamente consistendo il disposto p& lo stesso diritto dovuto allli:nterno per l'alcool �etilico, e non gi� autonomamente, � anche agev101e �rilevare, conclusivamente, che nessuna modificazione del regime pl'evisto 1alla data di adesione all'accoroo pu� diirsi attuata, �essendo rimasta f.erma l'assimilazione, da una pall"te, :e ferma, dii �Conseguenza, l'app.JicabiLit� del di.ritto .in misura uguale a quella pre 0 vista, alrnnterno, per il prodotto equipa;rarto. 7. -Anche 1sotto altro profilo, iinfine, e sulla base di rHievi del pari autonomamente dedsivd, la contraria tesi si mvelia priva dli. qua1siasi fondamento. Deve considerarsi, Ln:v,ero, ,che il di.ritto &arial1e non �ell"a (e non �) previsto in misura pevcentuale. al vialoce del prodotto, ma in imiwra Jiissa rJ:ferita all'unit� di misura del prodotto stesso. Orbene, se nell'.i.potesi di imposta aipplicabile ,su11a base di aliquote percentuali (come, ad esempio, ipoc la I.G.E., �ed ora per l'I.V.A., e pex altri tvibuti), un aumento o una r&d!Uzione :di aliquote possoruo determinare un corrispondente dincl"emento od 'UIIlla cordspondente dli:minuzione del carico fiscale, la stessa .cosa non pu� dii'si nel caso di imposte determdnate in base �ad unit� di misur.a, e �specificamente di quelle a ,quantit� (come ne1la specie), che non �Consentono, tra l'altro, di adegua:re automaticamente l'imposiziione .alle viariazii�ini monetal"ie, come accade, 1Illvece, quando il tributo � dovuto con aliquote det&minate ad valol/"em. In a1tri termini, nel caso idi modifi.cazi.one idella mLSU!l"a dei. tributi dovuti in cifra pl'edetea:-minata, riferita alla quantit� �e non a:l valore, e tanto pi� allorch� 1a modH�icazione interv�engia quando, dspetto ailla precedente determinazione Leg1s1ativa, s.iano .sop1riavvenuti rilevcanti mutamenti nel potel'e di acquisto de1la moneta, si dovrebbe .in �rmimo luogo poter acoortare se in tutto, o per quanta' par.te, la nuova misura non 1sia destinata �soltanto a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 102 significato de1la � ciauisola di riserva �. L'iillteI;pirete, pertamrto, non ha ohe da attenel'!si a tale �criterio, osservato il quale il risultato ohe verr� a conseguirsi, in sedie aimministrativa, o 1giuriisdizionale, non decam1Pa dal �comando legislLativo ma ad! esso si ricpininette, per via �ermeneurtka e non gi� creativa, �come l.'egola ricavata dal sistema e gi� insita nello ius positum, clle in tal .guisa riceve COIDlPiuta attuazione. Per il resto, e sempre nel rispetto della rdserrva limitativa, mtratta in �sostanza di interpretare le norme del diritto vigente in armonia alla regola, pm ,essa ill!Serita nel 1si:stema e a questo immanente, che' !Prevede 1a parit� dli trattamento fiscale fra i 1prodotti nazionali e similari iProdotti ilmport�ti dall'area del GATT. E pertanto, salva la :pirevalenza delle contrarie leggi eventualmente esistenti alla data diel 10 ottobre 1949, ma ferma jper quant'altro l'effkacia vincolante del rece1pito A1ocomdo (anche per la normativa della jparle Il), nulla � di ostacolo a �ohe il 1principio della parit� tributarta di cui all'art. IV del GATT sia iimmediatamente BJPiPlicabile, al pari di ogni altra norma precettiva dello Stato ned con: l�ronti dJei soggetti dell'o[":dinamento interno: ;parti, amministrazione, giudice. Quel iP!l'incipio, infatti, non si esauris1ce in una mera e genertca ripristinare l'effettiva ctncddenl!'la originada e, quindi, a conseil'var1e inalterato a�nche il Taipporto .tra l'entit� dielil'imposizioine �ed :il valore dd me!rca1o del p!rodotto al qua1e l'imposizione stessa si il'iferisce. Cosi, ad esempfo, se 1e acqueviti impo['tate valevamo, nel 1949, Jdre centomiLa ed ettandd!ro, quando n p['eliJev;o per :il diidtto erail'iale eil'�a di liil'e 27.000 iper �ettanidiro, e cio� �con una incidelll!'la effettiva del 27 % , � ben chi:aTo .ohe, quando nel l9i65 (.epoca alla quale si :rife!riiscono le boJ.1ette, di cui alla controve11sia), ed an~he soltanto per .effetto de11a �SV�alutazdone monetaria, 1il valore 1era div;ellltato dd 1aLmeno l:We 300.000 ad etta:mdro, l'incidenza percentuale 1sa!I'ebbe 1dhnentafa pad ad un terzo, se non 'S� fosse p['OVv: ediuto �ad adeguar.e anche la misura del diritto .era['iJale; �con l'ulterfore conseguenza che un aumento del diri�tto stesso ne:Ua misura del trdiplo (ma l'aumento � stato pd� .Lim[tato) non avrebbe fatto aLtro �che ripdstinare la inciderwa per.oentuale del '1mi,buto. E poich�, come pi� ampiamente si � detto nella memoria prodotta per la .causa TURATI, alla quale gi� si � fatto dchiamo all'dnizio della piresente tra_ttazione, ogni indagine pi� specifica in ordine alla funzione perequativa o diiscrimina.toria di una modifilcazione 1egisi1art.Lva non pu� che ritenersl riservata al legislatore, qui pu� concludersi rilevandosi che, in definitiva, gi� per il solo fatto che la modificazione stessa dovette necessariamente considerare anche, se non soltanto, la esigenza di adeguare le misure del trjbuto per cOIJJservaa:rJJe la reaJ.e consistenza imposd.tiva, non sarebbe comunque dato di ritenere inapplicabile l'aumento alle importazioni da Paesi del G.A.T.T. e nemrmeno �di procedere ,ad una ricerca inte.sa a stabi1Jixe per 0 quanta par.te J.a lllUOV:a misura :fosse 1effettivamente nec~saria a quel fine, e per quanta parte, inv�ece, si traducesse dn un agg:mvamento de11.'imposizione, 'e.<\SeJ:JJdo .certo, come neJ.!1a ird1oordata memoria �si � detto, che n� al- 1'.Aimministral!'ldone n� al Giiudfoe �pu� �eisseil'e darto dd proceder.e aU'indiividuazione di aliquote, o di irnisure d'imposta, �in difformit� de1le e�spresse e PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 103 enunciazione ~ogrammatica, ma �Contiene un IP!rec.etto slllfficientemente �ecifico, completo nei suoi elementi essenziali, e, come tale, capace di operare senza bisogno dli una ulteriore integrazione le,g�lslativa. Dimostrata, con le ragioni innanzi esi:poste, la vilgen:za e l'ap[piliicabilit� diella regola paritairia, viene a 1cadere la 1contraria e infondata conclusione cui la Finanza pecrwiene nel 1Prrirrr10 motivo di rico11so, che, in tali sensi, va rigettato. Ad altri fini, tuttavia, r�Jmane io:nipregli.udkata e resta da esaminare, :llra le arig.omentazioni ivi contenute, quella riguardante il conm�eto significato da attribuire alla suddetta regola: allo scopo, appunto, di individuarne il prec�lso 1contenuto p1recettivo e di diellmitarne cos� la reale portata. 3. -E' chiaro, infatti, che solo 1se il principio cli !Parit� dovestSe intendersi in senso � atomi:srtko �, tC"io� �come 1foirmiale e automatLca parificazione (tributo per tributo, aliquota IP�er aliquota, beneficio iper ibenefiicio, is1ofliaitamente coinsidierati), potrebbe conidiVr�ldiell'lsli la tesi delil'ilmpugnata sentenza, secondo la quale, una volta accertato ohe le leggi italiane e.sentano l'acquavite di vino nazionale dal diritto erariale, l'idenspecifiche disposizioni di 1egg.e, -perch� d� �si triadur.r.ebbe lin una mammisibiLe creazione del ddriitto, del quale, e tanto pi� se do'V"esserro ricercarsi risultati rriferibil;i �a si1I1Jgole impor.tazioni ed a singolli periodli di tempo, saiiebbe irri.me�Liabi1menite .oompl'omessa quelll1a ceiitezza che, semprre� �essenzia1e, oeirtamente, ed a ma~gior ragione, deve �eissecre inde:l�ettibli.ilmente assi. cw.ata per le leggi trdbutarie. 8. -Se, pecra1tro, potesse prescinde!rsi dalle conS�lderaziond innanzi svolte, 1n ordine alla crilevanz:a :risolutiva della .questione conaennente la clausola stand-stm, le ooino1usiond indicate, in oxddirJJe .alJ.'aippllicaibili.t� del diritto eradrue nella misum pcrevista per Le importazdoni del1e aoqueviti da qualsiasi Paese 1estero, non potrebbe1!'0 mutare. Nella predetta drpotesd, inrvero, si d<Wllebbe esaminar.e la questdone con riguardo al pl'incipdo della piari.t� comp�1essiva, secondo le enunciazioni della Supr>ema Oocrte, pi� 1ampiamente �esaminate nella pi� volte dchiamata memoria protdotta rp1er la 1caiusa TURATI, 1e ci�, pera�itro, sempre che si posisa, in primo luogo, ri1evarre a1l1meno un'apparenza dd spereqruazion1e, doiv�endosi a:litcrimenti escludere, gi� :in ipail'tenza, �che un fPcr'ObLema di ddsoriJrniinazlione possa pr>esentarsi. Orbene, 1a .corr�etta indagd.ne sul il\egime tributario del1e a�cqueviti interne e dd quelle di importaztlone, porta a concluder�e che, in ef:fie�tti., le norme in ma�teria vigenti non �consentono di ipotizzare [)Jemmeno un sosipetto di trattamento discriminatoTdo essendo cerrto che rutlJche le acqueviti il'.llazii:onali, se dassi.fi.cabili nella pl'lima categol'ra, sono .sogg.ette al dirltto eradale nella stessa misu:m di lfoe 60.00f ad 0ettanddlro ;prrevisto per le aaquevi.ti di impo11ta2lione. In proposito si �sono gi� pronunciate le Sezion.i Uniite, 1e quali, con la dco:rdata sentenza 8 �giugno 1972, n. 1772, ha=o ribadito 1che � ile acquevd1Ji sono, appunto, akool ,etilico ., e che la distinzione :in caiteigorie � soltanto in ragione della provenienza dei distillati, essendo certo, cos�, che anche 1e acqueviti naz:ionaJ:i, se �olassdfkaibild neUta prima oategord.a, sono RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 104 tica esenzione dovrebbe iper rei� istesso e .senz'alJ!lro esitenldlerisi al similare prodotto iII11Portato (cognac). A tanto inrvece non !PU� aeciedeI"si, una tale decisione rivelandosi in senso � g1obale �, reio� �Come parit� del ca:dco f1scale cooniplessivo che, ind~pendentemente dal singolo tr1buto o dalla singola aliquota (che possono essere anche di.1ifeI"enti), ~ava nell'insdeme sul prodotto nazionale e sul co11rispondente !P1"6dotto straniero, sii da realizzare per entrambi, ma solo nel :riisultato finale, una uguaglianza � .sostanziale � di trattamento tributario. Quest'ultima tesi, che la Finanza (piro.spetta �~� nel [primo motivo d!el suo rtfooriso ma ip.er trarne l'esitrema ed inattendiibile conseguenza dell'inapplicabilit� del p.rinci;pio nell'o111dinamento interno (v. s~ra), viene rtpiresa e svilu;pipata nella �censura b) del quarto motivo -della quale va qui antkipato :L'esame -ad una pi� limitata e ISIUlbordinata fine. Quello, cio� di denunziare l'erronea !11P1Plicazione 1che, di tale pirinciipio, avrebbe fatto la Corte d'appello di Milano quando ha ritenuto soggette allo stesso ddiritto �eriadaLe 1al .qiua1e 1sono sogg.ette tutte le aicquevUi importate, rpe!t" le quaili llia 1dd.istiinzione in �categioria, come diahla stessa Cassazione rilevato, non � 1conocetaimenite attUJabiLe. In particolare, deV1e iri�cor.darsi che il d.l. 16 settembre 1955, n. 836, stabil�, �aU'a:rt. 2 la misuTla del diritto �erariale dovuta per gli alcoli di prima .categoil'ia �o �CQIIlJsdderati tali agli effetti :l�iscalii �, mentre dispose, nell'art. 3, per gli �a1co1i della seconda �categoria, per d quali distiIJJSe, sempre in ragione della proveniienza ded distillati, una ipotesd di esenzione da altre di appliicazdone del dir'iitto in ilIDsU<l'e diverse. Le acqueviti nazionali, quLndli, rimasero .esenti se classifioabit~i tra quei particolari spirriti di �seconda �oategorda, per d quaiLi era prevista l'esenzione dal tributo, mentve cisuJ.tarono assogigettate 'al ddir.ttto1 �di liil'e 60.000 per ettanidrro se catalogabili come spiniti di prrima categoria (ddversi da quelli, e la questione qui non interessa, pvovienientd dal melassa, dal sorgo o dalla canna gentile), ovvern al minore dirritto stabdlito per gli altri spiriti d:eHa seconda categoria. Per l'attribuzione ,aililJa seconda categoria n:on � per� sufficie[}Jte che si �� tratti di un ,distillato �che, comunque, proveng.a dal vino, perch� sono iLnvece richiesti partkolam il'equisiti, in �assenza dei quaiLi � espressamente prevhito che racqruavJite ottenuta Vliene COlll!S�idJerata, agli effetti fiscali, oome alcole di prima categoria. Cos�, l'.arrt. 2 del d.l. i.a ap:riiLe 1950, n. 142, .stabi11sce che � lo spii.rito ottenuto da materia pil'I�.ma pvese111tata come vino genuino e non rkonosoiuta ta.Ie d!aU'Ammtnistrazdone filnanzdaria ... � :soggetto all'imposta ed al diritto e.rarda1e stabiliti per l'a1cole dii seconda .categoria proV1endente da :frutta cLiV1EIDsa dai datteri 1e dall'uva passa�, e pod dispone: � Qualorra, poi, dall'anaHsi all'uoipo e:fd�ettuata dai Labor.atord chimici delle dogane e imposte indirette, I'isuLtasse1ro aggiunti al v.tno d'uva alil!alizzato :liea:-meilltati di materi�e prdme, con la distillaz1ione delle quald si prnduce spirito dii prima categoria, lo spkito ottenuto da taLe vino sar� classificato e tassato come spirito dii �prima categoria�. Ancora, l'acrt. 5 dello stesso d.l. n. 142/50 �Chiarisce .che !'�acquavite destinata all'invecchiamento � deve esse�r�e ottenuta o con la distillazione PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 105 l'esistenza della piretesa siperequazione trlbutruria in danno del cognac estero rispetto all'acquarvite nazionale, limitando il confronto al diritto erariale e trascurando ogni indagine COIIllPairatirva in oodine al complesso degli oneri fiscali gravanti sull'un prodotto e 1SIUll'altro. E questa tesi � esatta, come fondata � la lt"elativa censura. Il rpiroblema � stato trattato a fondo nelle IP'l'ecedenti .sentenze di queste S.U. (n. 1771, 1773 e 1196 del 1972, modificative, sul [punto, de1la senit. a sez. sempl. 1n. 2293 del 1.968, retro 'cit.), cihe lo !hanno risolto interipretando l'art. IV del GATT come regola di parit� 1s0Sltanziale nei termini test� :sintetizzati. Nel �confermare ora tale giurisprrudenza, non 'contrastata da argomenti idonei a far mutare avviso, � qui opportuno rilbadire e precisare che essa trova fondamento oos� nella lettera cOIIIle nella ratio legis: l'una e l'altra decisamente inconciliabili con l'kliea di una /pa:rlit� di trattamento riferita ad ogni singolo atto impositivo, anzich� ,al complessivo :l�ra2lionata o con distillazioni ;ripetute in modo per� da 1non .superaa.-�e mai i 70 gradi �, �ed aggiunl?ie: � Il prodotto finail.e, da sottoq;loNe ad invecchiamento, deve aver.e una �gradazfone compresa tra i quacranrba ed i settanta griadL Non � considerata acquavite di vino� (e quindi, se itl!e deduce linearmente, deve �Considerarsi di prdma .categoria) � :Ll prodotto ottenuto a tale gl"a<'!iazione mediante diluizdon'e di spirito di vino di gradazione SU1Perdore �. Iinolitl"e, w'art. 2 del d:l. 3 rdiicembre W53, 1n. 8719 (we cui disposizlioni furono poi m1a1ntenute :l�elt"me daJ. d.J.. 16 settembre 1.955, n. 83,6) conferma il prinoiipio gi� accennato, precisando clle � l'aJ.coile ottenuto da materia prti.ma dkhiarata 1per produzlione di �ispi<rito dii seconda cate�goriia ma non riconosciuta tale dal1' Ammiinistrazlione fiinanzi�aria � cJ.assificato dii I categoria, sal'Va ll'applicazlione delle <Sanzioni penali nel �caso che dl fatto costituisca reato �. Lnfine, l'all't. 2 del gli� .citato d.l. 836/55, distingueinJdo nell'ambito della stessa ipriima ,categoria, e cos� :f�issando misure minori del dirditto e�rariale per g1i spiriti di determinate provenienze (meJ.asso, soirgo e canna gentile), ribadisce, nel 1secondo comma, che tali rddotte misure �sii appli.cano soltanto se l'dmpiJego delle ma.tede prime da .cui agli alcoli vengono e1stratti sia stato preventivamente ac�certato dagU agenti dell'Ammi'Illiistrazione finanzd: aria � . , Dal compiesso di queste disposlizioni risulta, dunque, come 1e Sezioni Uni�te gi� ha1nno l'liliervato, che l'aquavite, come alcool etilico, � normal mente 1aissegnato, amiohe rse idi produ2lione 111:azionail.e, 1ail.J.a prima cate1go<ria e che soltairlJto se rd.coril'\ano determinate cond!izdoni, che devono essere accer tate necessariamente nel:l<a fase de1la fabibdcazione, se ne pu� ipotizzare l'assegnazione 1alla ,seconda categoria, con �le pli� favorevo1ti. conseguei:ze ~iscail.i che ta1e assegnazione comporta. Ma allora, posto .che 1e acqueviti nazfonaid, delle quali non sia dimo-, st!'lata La dassi.fkabilit� n:e11la seconda �caite�goria (medi:ante accel"tamenti espJ.1etabi1i solitanto nella fase della produzione: ed � noto che tutta la !J:e,gislaz:ione $ugli 'spiriti .� hntpeirniata su un sistema :dli controllli �sulle fab briche, che .sono soggette a vigilanza dal momeil11to delJ.'introdUZlione delle materie prime fino a quello deWestrazi.one del prodotto fii.nito) sono assog-' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 106 carico fiscale. Ci�, invero, risulta dalla ,stessa formulazdone della norma che, nel poore a confronto i p'rodotti importati 1con i similall"i prodotti nazioillali, ;pairla, al pll.ura11e, dli �tas1se o altre imposizioni intel'l!1e �, per le quali usa gli avverbi �direttamente o indirettamente� e sipeci.fk:a, per quelle afferenti ai prodotti Lmportati, � di qualunque natUJra esse 1siano ., dando 1chiaramente a intendere 1che il dirvi.eto di ciolipill"e questi ultimi in misura isUJPel"�.ore ai prodotti nazionali va ll'agiguagl!iato all'intero carko tributario e noo alle singole componenti dli esso. Lo 1coo:llemna poi la ratio legis che, in aderenza al vero e .pTecipuo 1SCOfPO pe11Seguito dalle Parti contraenti con la norrrnativa pattizia internazionale, � dliJretta : per un verso, a imipedire �Che all'interno di ogni 1si.ngolo .Stato lo s1Jrumento fiscale venga applicato in maniera !I�'Otezion~stko 1per i prodotti. nazio nali.i e dLscri.mtnatoria per quelli i.mpol'ltati; per alltro vel1S10, e di ccm1se guenza, a far si che gli tmi. e ,gli altri siano IP'Osti, quanto a incidenza . :fLscale, � sul medesimo piano competitivo di mel'lc:ato. Il che non si realizza 'Cihe mediante una parit� di trattamento sostanziale, ossia quantitativamente uguale ancorch� qualitativamente dlisuguale. Infatti, quel ,che importa, al suindicato fine, non � gi� il Slin golo atto impositivo, iPOich�, riguardo ad esso, una eventuale differenza gettate al re~e deg.!Ji alcoili. di prdma ,ca,tegoria, e, quindi, anche al diritto er,aria1e, deve 1tneaa:imente constatarsi che l'imposizione de,1 medesimo dd:riit to, nelLa stessa p1reicisa misura, ipe�r le acqueviti d'impo:rtazione, non pu� nemmeno 1in .apparenza mg,enerare dl .sospetto ,dJi un trattamento discrdmina tol'ILo: per.ch�, mV"ero, urna volta �Che 1si domandii, ai fini della piardt� della imposizione sui pll"odotti ,siJmilarrd, ,se le acqueviiti importate siano da aissimd 1ar.e a quelle ,dJi cui non .soUa;nto sia �accertata la proveniienza dia deitetrminate materie, ma �sia !Pure �controLLata La p:roduzd.one oon un determinato sistema (che, ad �esempio, giusta :Le norme innanzi icitaite, Jia di1stillazione sia stata frazionata �e che ,La giradaziionie non sfa stata ottenuta mediante aggiunta, ai fe�rmentati, 1dJi alwe materie dliveTse, ,e coSii Vli1a), o, invece, alle altre, pu:re nazionali, per 1e qua1i, ilil mancanza dei predetti acicertamenti, va tenuta ferma, ai fillli fiscali, l'asseginazione ahla prima categoria, non pu� esse['e dubbio che La dsp��sta corretta � ,goLtanito la seconda, per la decisiva :ragdone che, al momento deLl'importazione del prodotto gi� distillato, quei controllli, necessariameinte esperibili soltanto nella :l�ase della lavorazione, non sareb bero comUIJJque possibili. 9. -N� potrebbe OP!POil:'ISi che la similadt� del cognac al1e acqueviU di vino rtsulti, 'senza nece1ssit� ,di ,diverse indagini, dal Ce['tificato di conform1t� di cui all'iairit. 12 della iLegg,e dtel 7 diicembtre 19,lH, n. 1559 ed lrlil'art. 9 del d.P.R. rn apnile 1956�, n. 10rn, ,come avrebbero l'litenuto l,e Sez:iond Ulllite con la senternza r.esa rnella �causa ISOLABELLA (n. 1773 del 1972, innanzi citata). Le Sezioni Unite, i1IJJVero, ritennero assorbita la .cenSU!ra sp.eci:fitca, di cui a1La trattazione test� svolita (prima parte del terzo motivo di quel 11ico:rso: fil V'eda a pag. 65 e seg:g, delila copiiJa della sentenza), mentre si occuparono soltanto di un '<lllJtro profilo della questione (formainte og1getto dell.~a ce,nsura r.iassunta sub b alla pagtna .citata), ,e .cio� dii quello merceologico, in re1a PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 107 ben potrebbe essere compensata dal diveriso regi.qle di altre imposizioni sul medesimo prodotto: onde, a voler operare la [Parificazione in modo form!'lle e automati1co, per ciascun tvibuto (o aliquota) a 1s� stante, si riiisohierebbe il pi� delle volte di creare (in diamino dlel pll''odotto nazio nale) piuttosto che di eliminare (a .sollievo del :prod'Otto esrtero) l'�llSISlelrita disiparit� di trattamento. Ci� �ohe invece iim[Porta, valendo insieme ad evitare questo riischio ed a realizzare quel fine1 non � altro che il � icosto fiscale � del prodotto, questo soltanto essendlo il :paxametro 1clhe 'CO!rlisente di 1E1titut1re, fra i due termtni di paJI"agone, u1n 1rea1Je e 1COffi\P~eto �oo!Il'Wonlto, giusta il quale � ;pOSJSibile alfine giudicare, in 1baise appunto al tratta mento complesisivamente ri!Siervato ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, se davvero esiste e in che mi/Slura una sperequazione in dalliilo di questi ultimi. Giova peraltro avvextire, a scanso di equivoche intE!l1'p:l'etazioni, che la nol'ma in esame 1concepisce la parit� tr:ilbutaria solo 1con riferimento alle �tasse o altre imposizioni interne ., 'cui i [Pr'odlotti vengono assoggettati nel terll'itorio dello Sfato �che li iffi\Poll'ta. Ci� vuol dire che nel determinare il loTo 'car~co fiscale ai fini del giudizio com;parativ�> con zione a1 quale l'Amministrazione av�eva rdtenuto di doviell" rilevare che il cognac, quale prodotto tipico, non pote�sse comunque assimilarsi all'acquavite di vino. E pu� aggiungioosi, idel !I'1esto, che le stesse dispo.siziond ricordate nella sentenza, in ordi!Ille al1e �Certificazioni di conformLt�, sono all'evidenza riferite, appunto, a11a .conformit� del prodo,tto, sotto il profilo cornmer.ciale, e, non a quello fisca1e. In parti-cola11e, deve notarisi che l'art. 4 della 1eg:g,e 7 dicembre 1951, n. 1559, �di�sponendo, e gti.� .per i pTodotti nazionalJi, .che �ile denominazioni di 1acquavite, di aoquavi1te di VI�[JJ(), di disthllato ,di vmo o di arz1e.nte scmo riservate alla acquavite �ottenuta dalla distillazione del ~no dri qualsia.si gvadazione a1co1ica, sano .e genuino, in presenza o meno deHe .sue f.ecce naturalii �, .senza nulla speoifica�t'e sui .siistemi di �distiHiazio.ne .e suglJi altri aspetti presi mconsidwazione, dal1e leggi fiscali :innanzi .esaminate, ad :fi.ni de11'1no1usione nella �seconda �categ.oria, evrLc'Lentemente pone (.come del resto appave chiaTo anche dal complesso del1e ,al,tlle .~sposizdond) soltanto norme intese a vegolave !"aspetto mevoeologiico della considerata materia, per la tutela degJ;i dntevessi dei consumatori, lasciando funpire.giud!Lcato :iJ. regime tributam�, per n qUJa1e, idrel resto, deve anche tenersi conto �che .parecchie del1e noorne 1conoe11nenti i peculiari d1petuti �aspetti 1sono corutenute in Leggi successivie. Conseguentemente, dev�e dir:si che un distilLato nazionale potr� legittimamente 'essere 1denominato acquavite di vino, 'se 'rispondente ai 'l1e�qudisiti previsti dall'avt. 4 della legge del 19�51, ma sar� considerato, agli effetti fiscali, acquaV!ite ,di vi1no soltanto se la sua produzione sia acciertata conforme alle 11eg:o1e inna�nzi esamilil!ate, 11esta[]Jdo, altrimenti, sogg,etto aille imposte pl'evciste per glii a1coH di .prima categoda. In altni te!I'1m1nd, il iprobl�ema fiscale :resta semprie distinto, anche per le acquevi.ti nazionali, da quelJLo me11ceolog1oo, 1e, quindi, un dtstiJ.liato di 5 RASS�GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i c01"l'ispondenti prodotti nazionali, non 'Sii pu� e non sri deve tener conto dellle .tassie e altre imposizioni che non �siano � �lnrtenrue �. E quindi: a) n� dei tributi rche il prodotto abbia gi� 1scontato nel Paese di pirwenienza, trattandosi di un ;prelievo fiscale esterno e del tutto estraneo allo Stato importatore; b) n� dii queHi 'che qui si riJs1cuotono IP�ffi' il fatto, e all'atto dell'importazione, trattandosi di tributi doganali (non contemplati dia.Ila clausola di parit� in questione), 1che, per loro natuira, col[piiscono solo i ~odotti importati e non :pure i prodotti nazionalii, nei cui conrfironti pertanto viene meno lo stesso presu1Pposto della com1parazione. Se, per�, un'i.mposta aip[pliicata sulla merce estera al momento dell'Lmportazione col'!l'isponde a quella che, se pur diversamente congeguata, co�'.piJSlce la stessa meree all'interno (�come per ,se.: l'ige all'hn1Portaz. riisipetto alla normale ige, o la sovrimposta dii confine r1sPetto all'imposta di :Dabbricazione, o anche il diritto erariale ,che la legge prevede per entrambe le .categorie di prodotti), in tale ipotesi essa im;Posta deve considerarsi, agli effetti della parit� voluta dall'art. IV del GATT (isecondo il testo della norma e l'allegata norma interipretativa) ,come una vexa e IP'ropda � imposizione interna �, �Che, in quanto tale, va tenuta a calcolo nel computo degli oneri tributari da 'contrapiporxe a quelli giravanti sul impor.tazJione, pea:-iil quale sia prodotto il 0cieritifkato di corformdt� (ma .irl. d.m. 19 aprile 1958 -G. U. 24 ap,11He 1958�, n. 99 -niemmeno pre�vede attestazioni dli .conformit� specifil�:he., ldmitandosd a �Lpotizzare la �rispondenza ai requisiti prescritti dal!La [egige 7 d�Lcembre 1951, lll. 1559, � e dal TegoLamento di 1esecuzdonie, 1e ck>� la rdspondenza ad uno qualsiarsd ded rtipd pr.evisti dall'art. 4 della leg.g.e stessa, e, quindd, pU!l"e al tipo e acquavite ., tout court), :pohiebbe, a:l massimo, ri.tenersi corrtispondente aH'acquavite di vino, di 1cui, ai fini merceologi.ci, � .consentita in I.falda la proiduzionre 'ed il oommercio, ma giammai potrebbe anche attestare, pd� o meno implkihmente, che si '..ratti di acquavdte che si possa �Oons1derare di �Seconda categoria agli effetti tributarL Oonseguentemen,te, restano p:i.�eniamente vafilde tutte 1e deduzioni innanzi svo1te, nel 'senso �Che per Le acquevd,ti di drmportaz.ione d.l conifTcmto pu� farsi soltanto con le acquevdti nazionali, pure mel'ceologkamente defilllldb.irld di V1ino, per le quali, per�, non sia acc1ertata (come pea:-quelle estere non � accertabile) la precisa rdcorrenza ded !l'�equti.siti (dd provendenza da date materde pr�ime e di fabbri.cazdonre) rche ne consentwebbero l'iincLUJsione nella seconda �categ.Ol'ia, e che, p1eTtanto, sono tassa'te come gfil alcoli di prima categor�a. Il -confronto, dunque, d� ;risuLtaiti :cli pedetta parit�, ,si,cch� pu� conclu siV1amente dbadirsi che un rprob1ema �di [pr�etesa sperequazione non rpu� nem meno �prospettal'Sd. E pu� ddr.si, del it'e.sto, che, .ov,e mai sii rdten.esse di poter dare diversa soluzdone al probliema, si deterrmiJnerebbe una situazione dli si.cura discrirninazionle in danno del prodotto nazionale, p,erch� le 1acquevdtd fabbricate in !talli.a, con le cara1tterdsttche o con ;i rsisterni produttivi che impediscono la classificazione in secoltlrd.a categorda, non rsfrug.gi;rebbero raltla tassazdone preVlista iper gld alcoli di prima �cartegoT!i.a, e quindi rester,ebbero soggette anche PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 109 similare prodotto italiano. Il �cui costo fiscale, dal canto suo, rLsulta dal coacervo dlelile varie � tasse o aLtre imposizioni :inJterne > che si rscOlllltano lungo l'intero dclo economico: dlalla fase (iniziale) dlell'aoquisto e lavorazione della materia \Pfl"�<ma alla fase (finale) dJello scambio del prodotto finito, avuto riguardo alla normalit� del processo econom1co e al concetto di media, 1secondo l'id quod plerumque accidit (1sul punto v., amplius, le cit. sent. 1771 e 1773 del 1972). � questa, in sintesi, l'indagine �com,pa:rativa che -salvo diversa indicazione del legislatore -pu� e deve 1com!)iersi in ,sede amministirativa o giurisdizionale: al fine appunto di accertare, sul condironto diel carko tributario complessivo �che co]Jpi:sce rtspettivamente il prrodotto nazionale e il prodotto importato, l'an e il quantum della (pretesa disparit� di trattamento in danno d:i quest'ultimo. E l'impugnata sentenza, che a tale indagiine si � totalmente sottiratta, appare per d� �stesso censurabile. 4. -Ma a parte questa r"!,gione di �Censura, che rrende gi� illegittima la decisione di restituire alla ditta Fe:rrretto l'importo del diritto erariale senza aver prima eseguito il �computo e il �confronto di tutti gli oneri fiscali, la ri1corrrente Amministrazione addebita alla Corte mila- al ididtto �era�r1a1e, menwe �le stesse aoqueviti, provementi dall'estero, P�ei' le qua1i i rel:ati~i .controlld di fabbrri.cazione non SOiliO possibili, dovrebbero, per questo solo fatto, gioVlai'Si dri un pi� favorevole :trarttamento. 10. -Pe�r �OOIX11Pletezzia, dnd�i.irJJe, deve osservarsi che, ove mai potessero ritenersi .superabhli �tutte le deduzdon:i chre pr'iecedono, il prioblemia non sarebbe esaurirt:o, dovendosi anoora procedeit1e aM'indagi:ne intesa ad acceTtare non atomisticamente, bensi con mguaa:-do al .cm,1Jerio dellia parit� complessiva del trattamento tributario, se La pvetesa spevequazione sussi�sta. Questa dindagine, natura1meill1Je, ,OOilJtrariiamenite a quanto ex adverso si vuole sostenere, deve restare sul terreno dell'interpretazione delle norme giiurilruche, idoV1endosi �comunque �escludere, 1come pi� ampiamente si � detto 111el;la gii� richlarrnaita mem.oria ,prodotta per LLa 1caiusa TURATI, che 1si debbano �Compiere caLcoli �OO!lJOOeti per 1p0l'Vlenire �ad 11.llilla ii!nammi1ssibile ,iJndi:viduazdone di misure idi tmposta valitde soLtainto per sdi1gO!Li oasi e diffOrrmi, qumdi, da queLLe normativam'0Illte, e con carattere ,di necessardia uniformit�, pcreviste. Nell'indagiiine stessa, peit1altro, deve anche teneit1si conto de11',eventuale intenzionie,del Legislatore dd :fian:ie un trattamento volutamente differenziato, sia pure 1so1tllilllto per l'~.entuale eccedenza p�er 1a quale, peraltro, non sarebbe mai possibiilie perrveruve 'a irilsuLtati di martematioa perequazione nel calcolo d!ei pveldevi, e tener.si conto, iiIJJoLtre, che, ai fiilli deLl'a'l't. IV del GATT, possono prendersd in consdclie1razdone soLtanto gli oneri per i tributi interni, cio� per i trdbuti che sono previsti �anche per le mercd nia2lionali, prodotte nel territordo dello Stato, dovendo ogni altro tri:buto, che sia riscosso solrtanto �sui pirodotti dmporta.ti, qualifkarsi di cwatte!'e doganale, e, quindi, ai :!lini de1 GATT, ritenersi �regolato da altre d:isiposizioni, ed in pao:ticoLaire daLl'art. II, che, peraLilro, non pone affatto una clausola di parit� 110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nese altri erirori, e �spinge la �sua ,critica sino a negare in :radice la 1Pll'etesa di rimborso della. contr1buente. Infatti,' con le ,censure �ontenut� nel s�condo e nel terzo motivo del :ricOl'ISo !Pl'inciipale, .si deduce: -premesso che la clausola di criserva limitativa, 'Con la quale � stato ;recepito l'Accordo .GATT, consente di mantenere il trattamento fiscale esistente alla data del 10 ottobre 1949, aincorch� di1sc:riminatorio perr i iprodotti straniell'i, tale dleve 1ritener1si il caiso del diritto erariale, la cui aip.pUcazione all'alcool etilico (quale � l'acquavite) .provenliente dall'estero era stato gi� diJS!Posto dall'art. 2 d.l. 22 aiprile 1937,, n. 625, e poi .confermata dalla tabella A allegata al d.l. 3 magigio 1948, n. 641 (2� motivo); -il tributo, 'comunque, � stato legittimamente rLscosso, attesa la e insussistenza cli qualsiasi ipotizzabile sperequazione, essendo il diritto erariale lp!l'evisto anche rper gli a1coli nazionali di [lll'ima categoria (all't. 2 d.l. 16 settembre 1955, n. 836), ed essendo anche le acquaviti, in genere, claissirficabili nella detta ,categoria � ; mentre il diverso regime ma, pi� .sempliicemente, :Ila richiamo alla dausol,a della nazione pi� favoirita, con effetti mu:ltil:ateoc-ali. Questa pr.e.ciJsaz1fo11JJe corrisponde ad una inte.rpll'etazd:one assolutamente pacd:lika, e baster� aggiungere che essa � �Confermata dalla nota i,nterpretativia all'art. IV del GATT (peoc-til chiarimento, ,che ivti si rinvtiene, del do:vell'si consideral'e itributo �int&no anche un itrdbuto !t1iscosso in isede dli iimprnrtiaz~ one, ma corrispondente �ad un trilbuto analogo che colipd1SC�e :Le stesse merci all'intell'no: �come � 1il caso, appunto, dell'I.G.E. e de1l'I1G.E. aH'imiprnrtaz1ione; dehl'imposta di faibbTiicazdoirl!e e della sovrimposta di �oonfilmie; del dirotto erariale, che � doVlUto anche .sughl a1coli prodotti dn Ita:Lia), ed � u:LteriOll'mente raffoll'zata, poi, da un rildevo pe[' assurdo, e cLo� dalla considet'a,zione che, altrimenti, poich� li prodorbti nazdionaJ.i non scontano tributi di dogana, que:.. sti tributi dov�rebbero ritooer:si oo:mai dnapplica!bili 1a:lie importazioni da Paeisi del GATT, il �Che, P& vero, non .sembra che la stessa controparte abbda osato di sostenere. E, allora, pu� in primo luogo rilevarsi., con riguairdo ai ca1cold ex adverso :te:ntaiti nel ,control'i.co11so, che ([]Je:Ll'dndivtiduazdone degli onero ri;m~v1sti per i (prodotti di impol'tazione, devie drnitan1lo escludeirsi lia voce relativa al dir:itto per i .servim ammi!lJistr,ativi (0,50% ), .per.ch� tale dli.ritto, dovuto soltanto per i .prodotti importaiti, ha natura dli tributo dog.aiIJJale. P& :Le al1ll'e voci del proposto rad:frolrllto, deve osser:vars!i. : a) ,che � assolutamienite in:esatto che le aicque:viti non scontino l'I.G.E., se prodotte tiJn Italia, ~ooch� la noo impond:bdlctt�, dli cui alla disposizfone ex adverso �invocaita, ri�guarda soJJtainto una faJse del ci!t1cuito di commercializzazdone (gli acqmsti �dli vino), imelrlltre restano sogg�etti al tributo gili acquisti de:L1a maiteria prima Olrlgin:aria (uva), i servizi idd trasfocmazioo:ie ed i trasporti, .con Le varie dincidenz,e che il sistema a cascata comporta, e, dnfine (ed 1anche qui con lle itllarburaJl!i. ci!ncd�denze del 1sistema oill11�fase), il pll'odotto fi,niito, .che � soggietto all'dmposta prevista per d 1i�quoird, e peir il quale (cfr., ad esempio, i1a :1egg1e 31 ottobT1e 19'63, n. 1459) � stata S�empre pr1e.vtista la PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 111 delle aicqueviti di vino si intende limitato a quelle aventi le caratteristiche (dii cui al d.l. 18 aprile 1950, n. 142) d1e non sono invece accertabili nei cornlironti delle aicqueviti estere, [per le quali rperci� cimane ferma la ielassiificaziooe in prima categoria (3� motivo, censura sub a); -deve, in ogni �Caso, esclude~si che, tra il cognac imiportato e l'acquavite nazionale, sussilsta quel rapporto di similarit� cihe solo � idoneo a �rendere invocabdle la !regola 1paritaria di �cui all'a!rt. IV del GATT (3� motivo, eenSIUl"a sub b). Le su riassunte 1cens'Ul"e debbono essere esaminate nell'ordine esattamente inveiiso, a quello esposto dalla rkorirente :Prill'ci;pale, dato che, con la terza c�ensura, si contesta lo 1stes1so presu:p[posto della parit� fu'ibutaria, mentre, c�cn la siecond!a, si nega l'esilste1JJJZa 1diella ~1arirt�, �ilie, con la prima, invece, si ammette ma ISli giustifica. Si tratta, in ultima analisi, di ;rispondere gradatamente ai 1seguenti quesiiti: A) Se esiste un raworto di similarit� fra il prodotto importato (1cognac) e quello nazionale (acquavite di vlino); in caso affe:r:mativo; stessa aLiquota (del 10%, poi aumentata a1l 12% ), stabdJiita p.er l'importazione dall"estoco; b) �che l'imposta di :llaiblbricazdone, per i p!'odotti nazioinald, sd liquida in base ai quantifativii di prodotto sottoposto ad dnvecchiaimento, con aLcuni correttivi intesi a compensaire Le perdiite ed i cali di lavorazdone, meintre per il prodotto importato, la liquic1azdone a�vvie:ne con rigua;rdo al prodotto gi� diisti11ato, come VI�ene ipll'esentaito iin dogana, .sicch� resta sicuramente esclusa ogni possibi:Idit� dd applicazione inesatta dell. trdbuto ed �, quindi, giustificato �Che non �siano [previsti i c.d. � abbuoni � dd lire 2.000i e dli Idre 8.000, cui ex adverso .pme Sii fa ri!lledrnento. Ed in de:fiind.tiv;a, dunque, �e pur �senza tener conto di altr1e incddenze relative aii solli prodoitti llllazionali, peraltrro non .trascu:r.abild (sd pe;nsd, tra l'altro, all!e tasse di licenza velative ,ane fabbriche sogg.ette a viglilianza, e, in pa:rticola11e, agJ.i onerd pe:r lil pa.gamento antidpato dell'imposta, sostd1tuibil1e soltanto con ~a pr.esentazione dd cauziond, natUI1almeirute comportanti, in ogni caso, un one1I1e, .che pe:r i P!I'Oc1o�tti dmiportati non pu� nem:mellJO ipotizzarsi: c:l�r. art. 10 .e 11 del t.u. 8 Lug.LW 1924), � certo che it10n pu� accogli�e:rsi l'impostazione ex adverso .p!'oposta del l'."a!f:flronto, �e che, peralit:ro, mentre � sicuro che vi sono oneri riireribd1i aii soli p:rodottd nazdonalli, ded quali deve teinersd conto 1per la v.aliui1JaZJ1one complessiva, � p1er� i:mpossdbile pervendre a !I':i.sultati matematicamente p!I'ecisi, ddoned 1a far ind:ivdduare Ufllla drpotetica misura, che debba riitenersi voluta daJ. Legislatore in �ddfformit� .dleLle misur�e da esso stabilite dn generale: .con la �Conseiguenza, si ripete, che, non potendosd fare un ;processo al LeglisLatore medesimo, per ac.cell'tare se aibb:ia correttamente usato deUa discr�ezdionailii.�t� che gli � proprd1a nel determinare, pe!I' i constdera�ti filni pie:requativii, le .apparen!fiemente ddverse misure� del tributo, non resta che stare .a;1la Leg0g.e. 11. -Acceirtato, dunque, che lil .di:riitto �era:rdale deve ri.tene:rsi dovuto nelLa misura dii legge anche� per le aicqueviiti :i.mportarte da PaieSli aderenti al GATT, il diiscorso dovriebbe riitenersi conc1uso, non sembrando che, in pre 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO B) se per il diritto erariale -di �cui qui si discute -vi � sperequazione. di trattamento in danno del prodotto straniero: nell'af fermativa: C) 1se tale sperequazione � o meno giustifilcata, ad. fini dli starbilire se essa vada esclusa o no dal 1computo degli oneri :fisicali da icontr~rre al carico tributario complessivo del prodotto ita]Jiano. Il primo quesito (sub A) va risolto in senso 1oomorme al motivato giudizio espresso dall'impugnata sentenza, la quale, attingendo sia a nozioni di �comune esperienza sia e ;p:rdncipalmente a fonti legislative (di origine intem.a e internazicmale) ha 11t1lerrruto ISIUSlSiistere, tra il cog111.ac importato e l'acquavite nazionale, quel rapporto di similarit� ohe � l'lichiesto dall'art. IV d:el GATT. In proposito queste S. U. non hanno che da riiportar,si alla propria precedente sentenza n. 17713 del 1972 (in caUJSa Isolabella-Finanze, decisa dalla stess1a Corte d.'aippello con motivazione pressoch� identica a quella ora denunziata), bastando qui iricor senzia delLa.negativa pronuncia �delila Corte dii Appello in ordi[]Je al problema C.E.E. ed dm mancanza di idonea riproposizione della questione da parte de!l1e soc. FERRARETTo, possa JJa �questione medesima essere og.getto di uHerior. e i�Illdagine. �E per �oomp1etezza, comunque, si vuole :rd1evaoc<e che, pure �con riguardo al .trattiaito dli Roma, istitutivo de1la Comunit� Ecoru>mica Europea, la questtone non pu� riioeve11e 1sol'UZ1ione diveo:-sa da quella i�1'JJilanzii md:icata. lin p!10posito, anzii, deve :in primo 1UJOgo :rdcordairsi che d�l l(l["ob1ema � stato �esaminato dai11'01'gano .competente 1a valutarlo ai fini degli stess1i rapporti 1fu:1a gli 1Sta:ti ,della Comunit�, e �cdo� da!La Commissione C.E.E., la quale, con la Lettera deL1'�8 ma~glio 1968 (alLeg. 1), 1e poi con [l parere motivato del 28 :fiebbraiio 1969, n. 141 (�al1eg. 2) ebbe testualmente ia riLevm-�e: a) lettera .8 maggio 1966: � ...dl Governo ItaiLiaino ha :fiatto conosceLre alla Commissione dl suo pa11ere. .Secondo il Gov�erno lta]Jiano, iLe imposiizioni dif:fierenziiate, in materia di a1lcool, 1awebbero lo scopo dii permetteLr.e la coesistenzia delLe dliver:se .sostanze ;per lia fabbrioaziione di alcool e, per -ci� stesso, di aissicU11!lll'le 1o 1smercio dli 1ta:lune mate!1ie prlime a:lcooligene agil'ILcowe. Di conseguenza, 1l'<aboldzione idi questo regime dif:OOrenziiato potrebbe essere prevd�sto soLo �quando 1gld dnteressi agricoli dita]Jiailli di questo settoce fossero p!1eSi dirt �cM'lico inel qua�h"o della politica agricola co.iune in materia di a:kool. D'.aiLtra parte, l!e auto11H� �:ttaldane fanno presente che discrdmdnaziioni, come minimo altl1ettanto m1evanti, esistono ne~ Staiti membri, quali quelle rasultanti dall'<esiistenza 1dei monopolii in Fa:iancda e ddin Germ�nia. La Commissione non mtendle affatto negaire l'�esistenzia, dci problemi ag,r:icoli ;posti dall\aoool dn Italdia. RJUJiene, per.tanto, che .Le impo~diifforell:Zliate, previste dalla 1egis1a2lionJe wtaldana e dovute all'applJi;ca"Ziione del dlilrd�tto erariale, possono sussistel.'le provvisoriamente, darto che il di:rdtto erail1iale costituisce, in un �certo 1senso, Lo istrumento delLa poLttica agricola iLtaLi:ana in materia di alcool, permettendo :aiglii aliooli di quail:siasii ol'liglirne dii trova;re smercio sul me!'cato qua:Le che si:a hl costo della materia prima �; b) tpar�ere moti.Jv,ato del 28 :flebb!'aio 1969: � ...quanto all'ar1gomento se.condo cui l'Italiia iattua la sua politica 1agraria dn materia di alcool ricorrendo 1all'<imposta ,e potr� modid�icare �la sua posizione soltainto nel quadro !I I k PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE ll3 dare, da un canto, che la legislazione interna annov&a il cognac fra le acquaviti dii vino e C'ome tale lio qualifica aI11Che agli effetti fiscali (cfr. artt. I, d.L 1 marzo 1937, n. 22,6; voce n. 21209, lett. C. della tariffa doganale apptrorvata con ,�i.P.R. 2,5 giugno 195,5, n. 723), dall'altro, che rper prodotto nazionale � similaTe � deve inte.ndel'ls:i, 1secondo la nota interpretativa al citato airt. IV, quello in concorrenza col ptrodotto importato o � qui .peut ~tre directement substitu� � : condizioni, codeste, che sono entrambe ricorrenti per l'acquavite di vino nazionale o � arz:ente � (v..art. 4 leg:ge 7 dicemb:re 19�51, n. 155,9), non potend!osi negare il rapporto di fungibilit� e di concoll'II'en:za col 1cognac francese (anche se questo, ;per la migliore qualit� dei vini da 1cui [pll"Oviene e !Per la ,pd� raffinata tecnica di prodluzione, � maggiormente oocreditato). E lo conferma, del resto, la tutela internazionale della denominazione � ,cognac �, riservata alle acquaviti di una determinata zona per distinguerle dalle altre che, �con il 1cognac, sono in ,concorrenza. Quanto al quesiito sub B), occorre anziitutto premettere -e il rilievo vale anche per completare l'argomento della similarit� -che � norma dell'attuazione di una po1itica comune in materia dd alcoli, la Com.missione ha .gi� affi\ffiesso, nel1a succlifata Lettera diell'8 maggdo 1968, ohe l'Italdia potevia efre11bi.viamente appllica['e !',imposta come ,sfu:umenito della sua politica ag'l'aria dn taJ.e .settarie e maintenere provvd,SJO!rd1amenite., lin tale quadro, 1e tassazioni d:if:lier�enzialii 1sino a .coincorrenza dell'dmporto di lire 60.000 per ettanidro d'a1coLe puro deTlivanrte dall'applicazione del diritto 1e!l1a!rdaLe. Il !l'ILcorso a sif:liatte difieirenziiaziond consente dd. smerciare gld �alcoli ad un p!I'ezzo pi� o meno unifOII'IIDe, qua1unque si1a il loro prezzo di costo �. La Commiss:ione !I'titenevia, inviece, non giustificato dl sistema dii ldquidazione 1delil'd.mposta idi fabbricazione dn base ialil:a focza 1alcol:ica mJind.ma di 70 gradii, rdtenendo .che l"apipli�cazd.ooe del dliritto eria!rdalie fosse gi� sufficiente peiI' ,salvagu!l!rdaTe 1gld illltei1essi diell'agrdco1tura lifaliana; e di questo aispe:tto del problema, pe!I'�, Si� diir� a suo luogo, qui p!I'emendo solitanto dli rporre in ri1iev�o, per il diritto erariale, che srurebbe daivvelt'o assurdo che, a.ttrav. e:rso una forzata interpretazione, quale queilla ex adverso �proposta, sii perv, eniiisse a'l msultaito 'dii ri�tellliell'e non dovuto, iper pr,etesa coerenz1a oon le disposizioni del waUato C.E.E., un trdbuto che l'oirgano ,comWJJ�fariio competente ad aVV1iare un pil.'01ceddn1Jeinto d'llldirazfonie, ai selllsli �delJ.'!l!rt. 169 del trattato stesso, ha rkonOSCI�.Uto taJ:e da lllOlll deteTminalt'e alcuna W01az:ione d:ei patti. 12. -D"altra parte, pur se poitesse prescinderSI� dal !I'ticonoscimento di cui dnnanzi, sauebbe comunque da escludere che, in viTt� de1l'ar,t. 95 del trattato C.E,E., le dispo1sd.ziond. sul diill.'liltto eTatiale sd1ano rimaste inapplJioobUli a11e a,cquevdti dmpootate da Paesi della Comunit�. In primo luogo, iirweil:'o, � ben pacdfico che 1a norma comundtairia non vi,eta qualisiasi 1imposiz,ione, ma, so1ta:nto, fissa un prdnciplio �di parit� diii trattamento, .che preisuppone, e la diisposizdone lo IWecd.sa, espressamente, che J'imposiZJi,one r.iguardi prodo11bi. simi.L!l!rL O:tibene, come si � 1diimostraito rrJJell'iesame dell'aina1o1~ questione GATT (retro p. 20 ss.), non � vero che Le acqueviti naZJionaild. sliano serrnpre esenti._ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 114 dell'art. 12 legge 7 dicembre 1951, n. rn59, e le acquaviti impo!l'tate devono �corrispondere ai requisiti prescritti per quelle [prodotte in Italia � ; tali requisiti, in mancanza diei. quali non � rummessa l'importazione (art. 9 d.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019), 1sono attestati da documenti emessi all'estero (a;>�er il cognac :lirance.se: il 1certifkato della Regie Fran�aise des alcools e quello del Bureau national interprogressional du cognac) e riconosciuti idonei dai COn:llPetenti or:gani ministeriali italiani (d.;p. 19 aprile 19o58). Si tratta dei �c.d. � �certifkati di �conformit� ., che, a�ocO'lDIPagnano il �cognac Lmiportato in allegato alle bollette doganali, che ad essi fanno riferimento. E 1poiich�, ai �se!l!Si deUe dlilsiposdzioni oira riferite, i suddetti ce:ritificati sono destinati ad attestare fa piena conformit� alle .corrispondenti acquaviti italia111e, rnon 1si pu� 001IJJdivideJ:1e il'assunto della !l'icorrente Finanza, 1secondo 1cui essi dimostrerebbeiro soltanto �che il cognac importato rpossiede i :requisiti dell'aciquavite in genere, ma non dell'acquavite di vino. Si id�eve �iIJJVecie ritenere che la conformit� e, quindi, la similarit� �Con il 1cor:rispondente jpO:'oidotto nazionale risulta, fino a prova 1contraria, dalle 1certifiicazioni che a�c1compagnano il co.gnac importato e riconosciuto idoneo dalle autorit� italiane (oefr. S.U. n. 1773 del 1972., dt.). Tanto pi� cthe, nel 1sistema della legge, dal diritto �era�rdiale, perch� � cell'to, invece, che vi soino soggette, e nella stessa misura stabhldta per �le acqweviti dii domportaziione, quelle per le quali non �Siano accertate Le caratte['istiche, conoecr:nenti siia la :l�abbl'licazione che la proveillienza della materia priima, iin prieseooa de1Le quald � ammessa l'asseginaZJione alla seCOJJlda caitegoirda. Le dette carratteirdstiche, �ed ainche dii ci� �Si � diiscusso, non sono acce['tabili, come Le SeziOilli U([)Jite hanno ri.conosciuto (cit. sent. 8 giugno 1972, n. 1772), se non nel processo di fabbricazione, �e,� qwiindi, podoch� nemmeno esistono altri sistemi surrogatori, a Cli� non ipotendo �sopperi!l'e :i certificati di confOO'.'mit�, come pu!!' gi� .si � visto, non resta che constatare che i prodotti Importa.ti possono essere �eiquip&1ati, �oome 1o sono, esclusivamente alle acqueviti ,italdane dii prima .categoria; iil .che compoll'ta che, al pari dii queste ultime, esse devono �essecr:e .assog.gettate al d�.ritto erariaLe. D'altra parte, se si ammettesse il �contrario, si deterimine['ebbe l'assurda conseguenza �Che un cognac mancese dovrebbe and~ esente dal ddxditto eracr:iale, pur se fabbricato, .ad �esempio, medilante �diiiLU!izdone dii .spir1ti di maggiOO'.'e gvada:ziione 1e con il'.aggij,U!Ill1Ja di forme:ntati di rnatede prdme distillate da materie diiverse dal viino d'uva (e il'.lJOn .si Waitta dii ipotesi teo�rdche, per.ch� il bouquet di a1cuilli .cognac ,si ot1JieI11e, .come � noto, proprJ:o con l'adozione di talii procedimeinti), menwe un di-stil1afo ,i,taldano, ottenuto con !Lo stesso procedimento, ma sotto controlfo deg1i ocr:giamd di vd.giilanzia fiscale, doVlrebbe scontare il tributo previsto per 1g1d. alcoili di p1l'.'lima categorfa: il che, come � chiaro, si <Tlisolv�eiriebbe dn una gtiaVle speirequazfone in danno del prodotto nazionale, e tanto pli� g['aVle perch� .il produttore �I11az:1o1nale � costretto, essendo 'soggetto 1ai coilitOC'olld, .ad 1a0s1Jene:rsi dall'iadottare quei prooedimenti (che pur powebbero rende11e il p!!'�odotto pi� goc-.adiito al consumatore) o, altrimenti, a sobbaoc-caoc-si all'onerie del �dii:rd.tto 1ell'ariale, mentre il produttore francese potrebbe ,trnmettecr:.e sul nostro me['C1ato del1e acquevi>ti pcr:odotte PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 115 � fatto esrprresisamente salva la facolt� d'ell'amiministrazione � 'di es.egui;re tutti i 1controlli e gli accertamenti necessari a .garantire che le acquaviti d!i :importazione soddisfino alle prescmioni della legge stessa e dlel presente regolamento � (art. 9, ultimo 1comma, d.P.R. n. 1019 del 19<56, cit.). Tutto ci�, ipea"altro, non basta a far lr'itenere che, dal !Punto di vista della legislazione interna (e solo da questo (punto di visita), il :regime cl!el diritto erariale Siia identico iper entram'bi ti ({>T'odotti; nazionale e importato. Cosi non �, pooch� da un attento esame dlelle fonti normative d'i origine intea:'na -in 1s� .considerate e indipendentemente dal rapporto con le norme di origine internazionale (o 1comunitar:ia) -risulta che, mentre l'acquavite di vino italiana, siccotme classiificata fra gli spirirtli di seo0111da categoria (ex art. 2 r.d.[. 27 a1P.rile 1936, n. 635), � in quanto tale esente dall. diritto eiiariale .(ex art. 3 d.l. J6 s:ettembre 1955, n. S.36), questo tributo invece co1Jpis1ce le a�cquaviti di vino importate (e quindi il cognac), [poich� il loro !l'"egiime, 1che la legislazione doga- con quei sistemi (e quinidd. .pi� gradite) senza <i:ncontrare alcun 01neTe addizionale. Un pl!'obLema del 1g�einere, deL resto �si � dd il'ecente presenitaJto alla Coirte di 1g1i:ustizda deLLa e.E.E., a prop0.81�ltO diell'imporitazdo!!lle dn Ge.rmarna del VeTmouth, �e 1a Owte (sentenza rn diioembl!'e 19170>, .causa 13170 ddtta CINZANO c. GoV1erno �tedesco: Racc. Giur. Coll"te 1970, p. 1089) ha rruconoscti.uto non contrastainte con 1l'airt. 37 dell trattaito (che :riiguarda i monopoli, ma pone norme 1anallogh!e a 1queliLe de1l"rurit. 95 per la piairte che q:uli. dnteriessa) un.'imposizi01I1e, sull'eccedenza di gr:adazlione delLe bevande a1ooLiche rispetto ad un imiindmo (10,5�, piell' Le be'V\ande; 14<> peir .i V1in:i), staibildita ahlo scopo dd colpi: rie, .anche dn via pr.esuntiva, 1e bevia1JJJde prodotte rcon l'addizione dli dlistil1ati. La pronuncia � si1gindficativa, IP�&�ch� �ammette che dl �tmttato deve riite net1si ri1spettaito, purch� l'dpotesi Jmpositiva sia pl'eV1ista anche rin l'e1azione al rprodotto naizd�ma:1e (oome accade, re lo sd � visto, peir Le acquevtiJt:i d!taldiane, che :Sono anche esse 1soggiette 1al ,dJiird1:Jto eriairiale, se non aventi Le oairattexi stiche dii migdne metticeologllica e dii fabbrrfoazdone a suo ruogo dndioote). Ma :iJnteiresisanite, dnolitrre, � La requi1siJtor1a derLl'Aivvocato Genreral!e (Zoe. cit. p. 10r98), rperch� nOltl. soilitainto 1contioene UIIl excursus storico sul probiliema degJJi ,aJ1cold 1e sulJ,e definli.zioin'i .di spirito di vino, ainche oocn rigual!'do all'ipo tesi degli alcoli ottenuti da distillaziane o da un procedimento diverso dalla fermentazione naturale, e :suli. v:airi sistemi, in. iuso !llJei diversi Siflati pea: la dieterminazi!one e :La itassazdoinie del tasso .a1cold1co, ma anche p1wch� met;te lin evidenza .ohe, per d prodotti impoTtati, non vi � 1al�CU!llJa .possliibildt� dii dli st�IIlguerie .quelli ottenuti 1JJJa.tu:riallmente ad una deteirminata g:riadazione e queLl:i :fiabbrrucarlli, invece, �con l'addizione di aiLcoo[, sfoch� si � .r1iteo:ruto giusti ficaito dl �sistema impos:iJtivo idi .considerare semprre iaddiizdonato il V11no o La bevamida .a1co~ica di gradlazdone superiore ad un certo ldmdte. Orbeltl!e, si watta di una ddfd�iicollt� analoga a quehlia che si .pre�senta peT Le acqueviti dii iimp:olt'ltazdone, rp1er Le quali, si riipete, non pu� .acceirtaTsi la rdCOll'II'enzia 1diel1e oa:r:atteirli:stiche ;pi� V1ollte dette: e non Sii V1ede peTch�, se per la Gerrmainia deV1e rirtenemi corl'e11Jto un �sistema dmpositivo che dsolve fil 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D�LLO STATO nale ,considera a :parte e non consente pel'ci� di assiimilare a quello del corrispondente prodotto nazionale, si rfohiama al regime fiscale dell'alcool etilico in genere, che tale tributo appunto :prevede: senza la Il possibilit� di d:isUnzione per categwie (ipr�.ma e 1seconda), che, iper i_ prodotti importati, non risulta mai fatta, mentre, per le acquaviti nazionali, � il riflesso del diverso e s:pecmco tr�ttamento riservato peir esse all'interno (dir. arrt. 2 d.l. 22 aprile 1937, n. 6,25; tabella A, rpunto XXII, all. al cM.. 3 maggio 1948, !Il. 691; artt. 2 e 3 :d.l. 16 1settembre 1955, n. 836; sul ,punto vedi amplius la sent. n. 1772 del 1972 di queste S.U., in causa Salengo-Finanze, ove si apipro;fondisce l'esame della questione, ma con esclusivo riferimento � alle norme fiscali e �doganali dli. origine interna �). �, dunque, nel vero la Finanza quand'aifferma clJ.e l'acquavite di vino importata non iPU� mai :liruire del beneficio di 1cui invece gode, come alcool di seconda 1categoria, quella nazionale. Ma, prorpirio per questo, � in el'lrore quando nega �Che fra l'un prodotto e l'altro es.tste dilSipa- I {>[ioblema .con l'arpplicaziOIJJe della �tassa prevista peir gli alcoM anche ad vini che siano naturaLmente dii pi� forte g:riada:m:one, e ci� peir !'.impossibilit� di I aicce:rtaire se vii ,siJa istata oppUJr ,no l'addi.ziooie diello spdrirtlo, dn Ltal:ia, invece, 1:: si doVTiebbe �consideir�are, all'opposto, sempre fabbricato [}Jelle condizioni, che f comporterebbero un p[� :l�avo11evole triaittamento, 'l.IJil prodotto che, mvece, ben pu� 1esseire stato :f�abbrd.cato senZJa Jia osservanza del1e conilizdonii mede111 sime, 1e ci�, rper giiUIIlta, qUJCl[]Jdo in tal modo d!erivel'ebbe una sicura spere I ~~~~ quaziione in dianno della rproduzJicme nazronale. Si diiir� 'che, in �tal modo, almeno in .alcun.i casi, i prrincipd dii pall'it� powebbel'o rr.isulitair�e rnon osservati. Ma � 1ceIDto, s[ ripete, che � veria anche lia 11eciproca dn danno de1l pa.-odotto namonalie, e ,che, comunque, per ovviare iall'ev1e1I1Jtua1e inoonvemente (che non � taLe, pm, almeno filn qUJaindo non si dli.mostri che effettivamente 1e ,a.cqiUJewti 11mrportarte 1siaino state fobbT!icate .oon l'osservanza dellle riegole imposte per queJJle itali~ idi seconda categoird.ai) ipotDebbe solJtCl[]Jto provviediersi con una d1Iscipl'ina comurutaria (come l'l1Jalda ha sempre aJlllSpicato, anche per eli1mi1nare o, aLmeno, II�:durre gli incon~en.J.,en1Ji a suo danno deiri j vanti dalla ,esisteooa de[ monopoli dell'1alooo,1 ilil Francia 'ed irn Ge["mama), ovvero con una modifica deUa discir>:1fam intwna, ohe, ad esemrprio, elimiini. le �Cond.izd.Olni il"estr1ttivie per llia dassiiiiaazione deglli ruooili 1I1Je1La seconda categoria e ,consenta 1ad prod'lll1ltorli. dtailiiiaini dli .seguWe, senza La pll'eoccu I paZJi.OIJJe dli magig[rnr'i. ()IIlJeifli fiscali; i {>[iocedimenti di :f�abbirdcazdCllIJJe e J.'im~ piiegio di materUie prime, che ora La detta c1assif1camone impeddscoo.ro. Ed � ,chiaro, per�, 1che q'l.llesto � un p11obJ.ema de jure condendo, lia cui soluzJione, come � 1ovwo, non potr� 'comunque im1uirie su qU1esta, e suli1e molite 1a1tr,e :simili �ccmtroverSLe, nelle quaLi, se l!lon sii vog1ia deteirminare 1a 1sperequaziione dm. idarnno del rprodotJto :nazionale, non potr� grudicarsi, 1 ~ sotto qua1siJa1si 1pa.-o:Mo ,fil esamini Jia questione, 1che !Dled sensti innanzi detti. fJ-: r 13. -La constataZJi.one, dell'iinsussistenza ili um;a qualsiasi, anche soltanto J-'. apparell1Jte, dlisarirrnJLnamone, iaii 1sensi del:l'a:rt. 9'5 del foattato C.E.E., esimef !:: rebbe dal pvendei:r1e d:n ,e,same un ultimo profilo deHa questii.01I1Je, quello r fo' p t:: �~i ~.......,~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 117 rit� di trattamento in ordine al diritto erariale, di cui [p�X vero � gravato :iJl primo mentre � esentato il secOlllldlo. ObietltiMe 'che aniche il prodotto nazionale pu� restarvi assoggettato, allwch� manchi dei irequisiti previsti dalla legge ipe;r eSrSere qualmcato acquavite di vino (e quindi alcool di :seconda categoria), val quanto diire che l'esenzione a questa la;rgita non � applicabile -cOine del resto � ovvio -a un prodotto che tale in effetti non �. Ma una siffatta ipotesi, a pairte il carattere ec:cezionale e taloira fraudolento .con cui essa 1si presenta nella previsione del legislatOI'e (v. l'M"t. 2 del cit. d.I. 142 del 1950, e rart. 2,, ultimo comma del d.l. 3 dicembre 1953, n. 879), non smentis1ce ma anzi conferma la il:"egola ,che l'acquavite di vino italiana, quando �. veramente tale, gode semiPre del trattamento di favore, mentre l'acquavite di vino estera non pu� mai .beneficiarne pur avendo i medesimi requisiti, quali.i. relativo al modo di via1Ulta1r1e 1a dliscrdminazdone medesima, che si voglia � inv;ece ipotdzziaire, ed aJ.il',ifndiVlidiuazdone dellle conseguenze� sul pdial!lo giu11idiico. In proposirto, comunque, pu� appena 1rlicordairsd. che le Sezli<mi Unilf:e, CO'Il ri:guardo aill'mdicata diisposizi(me, haruno m primo J.uogo �ChJiairito che, cos� coone per l'analoga clausola GATT, l'eventuale ditsiparit� devie aicceirtairSi. sulLa ba.se �del criterio del itriattamento complessivo. V.erio �, poi, che Le stesse Sezioni Umte hiainlno pur.e af:frell'mato che l'a!I'it. 95 contiJene norme idonee al diretto ir�ecepdmento nell'Ol"dinamenito, p& 1ef:lietto dlell'ordiiine di esecuzione. Ma questa afiermiazdOl!le, al:l.'ev,idenza resa m termmi geneTali, e d!i.chiairatamente merita, in rparti,colare, ali1e so1e norme c.d. self-execut.ing sul pialnio sostainZJiiailie, e cio� aJJ.e �IlJOirlillJe contenenili un tp!l"ecetto pll'lecli.so ed idoneo 1a 11egola.re diirettamelllte deteTmin1ate situaizionli, comp�rta una; opposta cOl!lc1usionle, :iJn 1COtnSegruenza,.nei �casi ii/Il cui la marterda !I100l sia ll'legolata soltanto .ed in mamiera 1compduta da1l'art. 9'5, ma postuli ilia consddierazioo.e congiiunta dieliLe disposiziond degi[Ji ia'Iltdico1i 96 e 97, ooane aooade, appunto, quando si 1IDaitti 'dii Vl�llllurtaire un trattamento globale, dn 1re~Ollle aiL quailie vi~ene :in ll1i1ievo il �COtIJJcietfJo dii a;lliquote medie, a;vienti fUIIlZlio:ni oompelllsiative o �dii COl!lguagl'i10, ovveiro richdleda il coorddnamen<to pure OOJn alitlre I10il"ffie, de11o istesso trattato o 1dii ilegigi mterne. L'.airgomento � stato diffusamente trattato neilila !Pii� voilite rkhiamaita memoria !Pll"odotta 1perr/ La .causa TURATiI, con ri~toi:mche alla consolidata girur~deltlZla deliLa Corte dii giustizia ~sent. 24 giiugno 19'69, neil:la catllsa 29/68, F<Yro it., 1869, IV, 133), �e qu�, dJUJnque, ci si pu� ilimttaire ad indicare J.e soll.uziio!nd ahe se ne rsonio tratte, secondo ooJi solLtainito a!l. Legisliatore � darto di aipprezzarve 1a 1congvuit� di m.11sure d'imposta sui prodotti 1irrnpootati c:he 1silam.o stabli.JJiJte Wn COI'!t'I�ISpOltldienm, e quindi in fUltlZione �CompensatiJva, [peir de:JiiJnJiziOllle, di amiailoghe �lmp01sizioni mterne, ment11e :ai �giucldcd 1nazdonaili n-Oltl � dato aiLcun sdOOacaito m merito : sindacato che, come la 0011te dii 'giustizia ha riconosciuto, non spetita nemmeno ad essa COO"te, a!La qualie, quindi, non si port:ivebbe nemmelllO rinwa1re peir una soluzione in vfa pll'leg,iudizdiale di una inammiissibilie questione. Ed 1iin �Conclusfoil'.10, dU1I1Jque, pod1ch� � cell'to che d.:1 pirodotto niaziionale subisce, Ilieil .corso deJLa faibbll1ioazdone, O[lell'I� fiscali v:axi, come si � messo in RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 118 a:wunto risultano -fino a prova ,contraria -dai suddetti certificati d!i conformit� al pa"Odotto nazionale (v. sOiPira). E, sotto questo [P'l"ofilo, la .sperequazione � innegahile. Resta tuttavlia da vedere -e si ipaissa 1oos�. al quesito sub C) -se tale :sperequazione fosse gi� la clausola �dii riiserva limitativa (stand stm). Lo nega la Coirte milanese, sostenendo 1C!he � in quel momento era in vigore la tarid�fa doganale ~;rovata 1C1on il'.d. n. 806 del 1921 la quale, alla voce n. 110 -denominazione � acquavite �, dliJsponev:a 1ohe sulle acquaviti itn1Portate doveva essere riscosso, oltve il dazio, isolo la SOIPII'a" tassa d:i ,confine�, e che, dlal canto 1suo, �il d.l. 22 aprile 1937, n. 62:5 si � limitato a estendere il diritto erariale ~clhe 1oolpisce all'interno l'alcool etiHco) agli alcoli etilico, metilico, '.Pll''OIPilico e LsCJiPiropmco provenienti dall'estero ma non a:n:che all'aciqiuavirtie idi viJI110 �. Di o,pposto avviso, per�, � la rico1'1l'ente Finanza che 1cTitka questa tesi in quanto non irisipondente all'esatta intel'\Pll'1etazione della disciplina legislativa della materia. E ben a ragione. La tariffa doganale del 1921 non poteva [p!l'evedlere il di!ritto erariale 'Per il 'semplice motivo che questo rtrilbwt10 non esii1steV1a cmcora, ewden:zia quando si � tmttaito del simile problema GATT, dei quali deve tenersi conto, ,come le Sezioni Unirte hairmo 1aJVV1eiDtirto, per esaminaoce se, nel coonpliesso, l'eV1entwalie appa11erute maggdiooe drmposizione, ([)Jella soLa :J�ase dell'imiporta:ziione, ipreir i 1Prodo1tti ,e1steri, siia id3JVV1ero, e per q'lllainta iparite, ditsooiimdinart0111ia, e podioh� � rainche VeTO ohe ognd mdagtilne aJ. iJ.'lig,uairdo derve ritenoosi defi.rnitivamerute compiuta daililo stesso 1e~s1atore, senza possibil: iit� rdJi un non consenttto siindacato giurdJSdiizdona�e, sd pu� senz'altro rdbadive che per Le acq'Ulevd!ti 1impoll'.'tate, di quaLsiasi p?"ovenienza, il dirlitto ell'airiial!e � ,dovuto (!}Jella lllll��SUII'a legislativamente PtVevLsta. E' signiifi,oarlltvo, del resto, si rdprete, che '-ta Commiissione C.E.E., abbiia rdoonosciuto rche l'Italia potevia Leg1i.ttdmame1r1te CIOIIl.SetrV1are dl diri,tto eraruail! e � come iStrumento delta sua politica agricola �; 1e dii taLe rilievo qui pu� �tenemi .conto anche sotto ialtrn ptrofilo, e cio� preir rdLevra11e l'dmpossibiiliilt� di 1r1iten011e vego:Lata La materia soLtainto dall'iairt. 9,5 del trattato, 1a cud povtata idi notl1ffia self-executi.ng (da vialu1Ja:oo, come � ovvlio, con rife�rimenrto .ailLe singOille materie ,che da 1essa rpossaino rirbellJerlsi influenzate), devie anche iper questa 111agdone sicuramente eso1udetl.'si. Infatti, il riconoscimento della e.E.E. non fu affatto una benevolia .concessione, ma ,coI11Segul ailLa vailiurtazione di ai1tre dispoo:izi.oni con�� cernenti, 'dn 1piar1Jic0La:ve, ,gl� stvumem della proliltioa eoonomiica relativa ad singiold settorii, ohe :il trtattato specificamente 00I1Jside111a nell'art. 92, 0 dedli.caito aglli aiuti che grlii Starti possomio �conoed&,e � sotto quaLsiasi forma �, e che, �come msulrta dal n. 3~ del detto acr:"ti.OOiLo, � possono considera?"si compatibili con il me?"cato comume �, se desmati, rtiDa l'altro, a � favori?"e lo sviluppo economico delte regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso � , ovvero, 'ed � ,oe!l'tamente dl caso che qui interieissa, �OOOille La Commissione e.E.E. ha ammesso, .se desti1r1artli � ad agevoiare lo sviluvpo di PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 119 essendo stato introdotto -sostanzialmente come una maggiorazione dell'imposta di fabbricazione -�Col d.l. 18 gennaio 19137, n. 22 (art.. 2), cui segu� il d.l. 22 aa;>rile 1937 n. 625, �che, sull'a1cool etmco irn!Poll"tato, stabil� dove11si riscuotere, oltre il dazio e la 1sovraimposta di corufine �, ogni altro diritto �Che sia appl:iicabile all'alcool etilico (s1Pilrito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione �. Ora, poich� l'acquavite dii. vino � alcool etilico e su questo gravava gi� il diritto erariale, �consegue l'applicabilit� di tale tributo alle acquavdti irn!Portate. L'aSISimilazione di queste all'alcool etilico in genere (tassabile) anzich� alle acquaviti di v:ino nazionali (.initassabiJli in base al dtato ,dJ.il. n. 6i2:5 del 1937, e poi diJchiarate esenti dall'art. 3 del d.l. 836 del 1955), fu ri!badita o .comunque disposta .col d.l. 3 maggio 1948, n. 691, contenente modificazioni e aggiunte alla precedente tariffa doganale (del 1921), :lira �Cui la sostituzione, al [punto XXII della Tab, A del testo originario della nota alla talune attivit� o di taluni ragioni economiche, semprech� non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse �. La C.E.E., in .aJ.rtmi teirimiind, ha rdiconosciuto .che una iLmposdzdone tr,ifbutao: dia pu� iainche .ciostiituirie una di quellie qUJalsiasi foirme di intervento, cli cui all'art. 92 del triattaito, consentite per riealizzare scopi non fiscali, e l'i.ndagme, 1aWlora, iin orid:iJne �ad 1eventuali speriequazioni fi1sca!M, che SOO;o invece wetate dall'iarit. 915, OJ10in '.PU� �essere condotta esc1usdV1amente sulla base di quest'ul'1iima dd:sposdzdone, dOV"endo essa md:rarie, d:n prdmo liUogo, ad aocertarie se, ed in quale misura, Sii :sia :f�uoirli dei!Je :ipotesi .strettamente :iimposiLtive 1e �si .ricada, d:nV1ece, �nel 1sistema di i!Dlceintivazioni, attuabi!Le anche, come � pacifico, con U!Illa :rn:i.noire tassazione, delle (produzlioni peT le qua:lJi si ,sia riconosciuta 1a necessdlt� �di un aduto. Ma valutaz:iODJi dii questo tlipo, �come � 1eV1idein1le, non po�sSOOJiO esS&e compliute che dal Leg;is1aJtore, �e viano sairelJbe, quindli, pirocedere 1ad una qualsiasi ultetrlioire discussione .sui pli� �Conc:rieti aspetti del problema, iLa cui solUZJione non potriebbe mai �esseir�e data daJl'Ammdrastirazlio!Dle o dal Gdudice, L'una �e l'aLtrio, come gii� �si � d!e1lto, tenl�iti ad appli00l1e la. il!egge e non a.bilitatli ad ef:f�ettuare qUJel1e V1alutaz:iora, anche di po�rutica economica, che .sar.ebbeiro necessarie peir �evientuald dltstinziorui .e �che, comunqUJe, non potrebbwo mai giiustificare La creazione, ad 09e111a foiro, dd ddsposii:ztLoni div1e! l1se, dii un teirzo tipo�, 1che dow.ebbero, '.PQli, ed anche questo � �giiUJridicama11te .impossi:biLe, a'Vle!l1e dJ. V1alore dli narme di diiritto oibtLettivo. 14. -Il nostro Legtlislaitoir.e, del :riesto, sf � ireso COl!llto che :Le dlisposizliora in �esame del �trattato C.E.E. non awebbero potuto (se nion, forse, iin aJ,cUDJi paT1Jico1am �casi) 'l'icevieire automatica applicazione nell'iimtelr!llO, e, quindi, con La Legg,e 13 ottobre 1969 n. 740 ,dJeLeg� il Gov�erino ad 1ema.nare �con �deCll1eti ,8JV1enti forza idi Legg;e ie secondo� .i prlincipli �dliirettivd cO'Dltenuti nei triattati distitUJtivii della Comunit� economica emopea e della Comunit� europea dell'ieineir.glia .atCl!ffiica, 1e :noirme 1I1Jecessarte: a) pell" dai'e esecuzlione alle misooe 'P!'evdJste d:agild: articoli ... 37, 38 ... 92, 913, 94, 95, 916 97... del trattato :istitutivo del1a Comunit� ecoinomicia europea... �. In base .a taLe deJJega v�einnero emanate, ad .ese�mpdo, Le disiposiziioru sul triainsito comUJn!itairi:iio (d.P.R. 27 dfoembir1e 19'69, n. 1130), qUJeUe per l'applicazione de~ dliri.tto !)er il traffilco di perlezionamento (d.P.R. 30 dJi.cem RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 120 voce 110 (acquaviti) con il seguente: � Sulle acqueviti si riscuote oltre il dazio, la sov:r:i:ma;>osta d.i ,confine e ogni �ltro dliritto �Che all'interlllO sia a(ppilicab:iile all'alcool etilico (1s(p�Jrito) destinato ad UJSd soigigetti alla imposta di fabbricazione, da commisurare sopra una forza al1co0Uca non inferioce a 70 gradi �. Dall'esame di tale tariffa risulta che essa prevede separatamente l'alcool etilico e le acquaviti; queste nella voce 110 e qucllo nella voce 109, la cui nota peraltro � s:imile al testo, ora tria1S1cxitto, della nota all'altra voce. � agevole perci� dedurne, confrontando le dille ncmme, clie il legislatore, nel richiamarsi alla disciplina interna dell'alicool etilico come unico .parametro p& le due voci d'importazione, non pu� aver inteso una cosa diversa .p& l'una e per l'altra; ma ha espreSJSo 1cihiaramente il concetto che, per le acquaviti importate, :si deve tener 1conto !!10ll gi� del trattamento specifico per esse fatte all'interno, bens� diel regime previsto b:rie 1969, n. 1132), qruelle per l'.integ,r,azd1one di pT1ezzo dell'olio di oliva (d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053) e numerose altre. � � Per glli 1spda:iiti, si �];la'o'VWde prima con [il d.I. 27 aigiosto 1970, n. '691 (non COOlV1ertito per 1decorso dei �termfilld), 1e, pOli, 1C01 d.Jl. 26 ottobre 11970, n. 745 (conviertito ll!eLlia lleg~e 18 dicembre 1970, n. 1034) con dl quale sd dettarono n01rme t!l!Ilto per dl 1d;kd,tto ,erlll!'li1ale quanto per :La dmposta dii :l�abbri �Cazdone e ila �comspomente sovrtimposta di icoo&e, e rutto ci� proprio per pewerure a.-ll'aidegrua:rn.eruto con ~a ll100martiva comuiniitaria. E' noto, di:n:flaittd, ohe, a isegUI�IOO tdiel parere motiviato C.E.E., a suo luogo esainUnato, lia Commissil{)[IlJe, che �avieva in un primo momenito contestato una pretesa dinadempiien.2la dleJ:l'Italia anche per li.1 dd!I'dtto eiriaria11e -che, invece, �OOil 1o .stesso PaTIEl11e 1e con iLa precedente lebteira diell'8 maggio 1968 r.tconobbe, pOli, legiJttimamente iapp.Ucaito -ad� 1a Corlie di Giustizda ai seni.."li. dell'amt. 169 del traittato per Jia quiesibi01I1e delil'appilfoazdonie della sovil'imposta di confine dn base ad un ttto1o alcolico .non nerdore a 70 glI'ladi, e !La COII"te, �con Jia �sentenzia n. 13/619 II'lilteinne dii Poter riconoscere sussistente l':h:IWamcme. � Orbe!Ille, ,oorn il 1suddletto d.1. in. 745/70 l'Italia prcwvdde ad adeguarsi alilia pronuncia, dl�ISpOn:endo, COOl l~art. 3, uilitdmo icoanima, che H triibut:> si saaiebbe 1appJJiicato sull'efiliettiva 1giradazWne ialcoldca. . Ma con 1o stesso d.J. si ribad� (iart. 4) che sulle iacqueviti importate dall'�estero aindava riscosso liil dia:ittito erarli.tale di lire 60.000, e questa p1re cisa.ZJi()([]JEi1) in un conltesto dii lOOINllJe dikhd.atratiameinte dir!.wso a p1rovvedere aill'1aideguamento alla idiscd[>ldrnia oomunditairda, sta a con:l�erma::re che, con formemente del resto al irkorioscdmento fatto idaliba Commtssiooe C.E.E., il tdiiritto 11.'estava applicabile .anche alle importaziorui dali. Baesd della Co munit�. , E poich�, come 1e Seziond Unite hanno avvertitto !llelle sen1lenze a sruo � luogo I'lichiamate, neltl'in.dag!�tllie sull'mtenzdone del Legi.s1atore deVie anche p:riesupporsi ohe l11()1!1 .si Sii.a voluto v1endr meno agli ilnpegmii mte1rnaz.iionalti, � chiaro �Che, quando si ha il:a certezza .che lie i!llOII"IDe sono state po1ste ];la'opriio .con i.I proposito dli rispetJtar�e ii patti medesimi, 111essuna ulteriore d.istin: zii<Jl!lJe .pu� ritenersi consel!lJtilta, dovendosd ormai riconoscere che il Legis1atoil'e, se ha posto deJlie no:rme proprio tenendo presenti que�gli timp1eg<ni, ha gi� effettuato anche tutte .Le per1litnenti va1utazioni, 1sdcch� non � dato PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 121 per l'alcool etilico in genere. Altrimenti opinando, non si SiPiegherebbe il pel'ch� la legge, pur tenendo distinte le due categorie di prodotti, non abbia dis:posto �che sulle acqueviti estere si r.i�scuote � ogni altro diJritto che all'interno sia appliicabile alle �stesse acqueviti �, come sall'eblbe :stato logico ed anche pi� seffiiPliCe se effettivamente avesse voluto richiamare la �corrispondente re1golamen1azione. Se poi :si conSlidera che lo steS1So d.l. 691 del 1948 prevede, per i liquo:rii, una analoga assimilazione all'alcool etilico (punto XXIII della Tab. A, modificativa della nota alla voce doganale n. 111) e che, agli effetti fiscali, le acquaviti sono !Parificate ai liquori (art. 6 d.l. 2 febbraio 1933, n. 23), si trae da d� ultedore con: ferma che alle acquaviti importate si deve aJPtPHcare il diritto erariale previsto per l'aLcool etilico e non l'esenzione di:sposta per le a.cquaviti nazionali (con:f. la citata sent. n. 1772 del 1972, �Con la quale queste S.U., sulla base delle suesposte ragioni, hanno dichiarato infondata la ptretesa di rimborso della ditta imiportatrice, ma -ripetesi -� in via meramente inter.pretativa della legislazione doganale ., a ~escindere quindi dal di procederie ad un qualsia:si .si!lld1acaito al II'!�iguiairdo per dru:lividUJaire una p11etesa iinltenziiollle dli!ffuTlme da quella che La chiatra �Le.tte1ra deLla norma evddenzia. 15. -QUJanto ruLe distanze deillia �SOC. FEIRR.A:RETTO, dli cUJi il!a Cocte di Appello dJi ,Mila1110, .oon:flermando la decisione ded primi g!iudlici, ha pronU1I1Jmato il rii.getto, d~e d,n prdmo J.uogo tri1evarrisi che nessun ultetrio:re �esaime semb11a potersi II'!�itenier.e consentiito, essendo l'aivvetrso II'!�ieoriso iincidentaLe da irl�ltelllerie iniaimmissibdle pe:r La g1enerl.cit� deli. motWi. Detto tr.iicorso, iiinvero, �come �g!i� si � ri.1erviato OO!Il ifil. oonitrori.coc.so, non conrtrliene �specifiche .oenSUl'e iln ir.arpporto �alle diis1l�Jnite �statuizdo!lll� a.iese, sui vari. �Capi di domaindla, daLLa Ooll'te del metrdto, e nO!Il app1:we nemmeno chi!aro 1se �COOlJ esso si sia d.nteso impugnare la seniteru?:a della Corte milanese per a'V'ere ri�gettato iLe istante .cmJJcerneniti 1a 1sovrimpcsta di confine� (pe.r 1a .oommiJsmiaziOille a 70 .gradii 1alll2l1ch� a que1La �eff.ettiva), ovvero, pJi� genie: riioamenite, ma 1al1oria dd .cerito inaimmissibilmeinlte, per non ave!l'e osoorva1to i ipll'lincipi fissati nell'art. 95 del mattato C.E.E. Ber 1complietezzia, .comunquie, si dli.r� qui anche dell'accennaito p;robLema, osservandosi, wntanto, �che 1sicuramente La pronuncia, �concetrnente dil -tasso alcoliico di oommisU111azdone del .trd,buto, cilJOIIl � 1stata dmp1UJgnata CO!Il riguardo allLe noome GA.TT, iiin !l"eliaziione alLe quali �ci Sii. pu� liimiitare, quindli., a rUeV: all'e �che, come La Coote dli Miiliano ha g!i� ossetrVato, li.1 cl'iterio die1la ta.ssa: 2l�!ollle wn base ,alLa gniaida:Zlione <pl'lesunrta minima dli 70 gniadli era fissato gi� da disposizi~onJi dJn vdgore iaJilia data dli adesiooe aiLl'acCOII"do (10 orttobre 1949<), dsu1ta111do :addiin:liittura daJ.La tallif:tia dlogainaLe (voce llQi} aipptrmra;ta colll r.d. 9� �giugno 11921, rn. 806: skch� nessUlll dubbio pu� sussdstere circa l'opierativdt� deli1a .clJausola �di mserVia limitativa (stand-still), gi� esamiinata, li.n V'iil1t� della quale H cl'iterli!o poteva 1esse:re wncLefinitamenJte conservato, anche se, in ipoteisi, si fosse x~socr.to in una druscdm.i!llaz.i!one. 16. -Quando 1al pirobLema e.E.E., din Oit'ddllle 1a1J.a ~ndicata questiomie del1a sovrimposta �dli confl.iine, �si pu�, in pll"imo luogo, ftar 11ichi�amo a tutto quanto detto mnanzd .circa 1'1iropossibi1it� di conside:ra:r1e self-executing, per RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 122 problema della parit� tributaria, e � 1sempre in quanto nel Slistema delle norme di origine interna non interferisca una nOITID:a di ordine communitaria �, lasciando cos� al giudice di rinvio di � accertare se la plt'etesa dli. irimborso non trovaisse fondamento sotto il divel'so pirofilo della parit� dlel �cairtco fisrca1e, quale emerge dalla gi� citata itliO:rana comu1nitaria � ). Una volta aiccertato -1contro l'opposto avviiso della Corte d'Arppello -�che, quando al diritto eTariale, la disrparit� di tlt'attamento in danno �!Jel prodotto importato esisteva alla data del 10 ottobre 1949, si pone in essere il presupposto 1Pe11Ch� operi la �clausola di rilsrerva 1Jimitatiiva, in ba.se alla quale la nomna 1sul1a parit� tributaria di �cui all'art. IV del GATT -'come ogni altra contenuta nella parte lI -potr� es1sere aprpliicata solo nella :m1sura compatibile con la legislazione gi� vigente a quell'epoca (v. SQPlt'a). Con la 1consegueruza che, senza dar luogo a violazione dell'a,ocordo ma nel rispetto della ip1ree,Slistente e !Prevalente no!l'."mativa interna, quella disiparit� pu� continuail"e a SO[Jiravviv&e indefinitivamente. Ma ci� -� bene chiarirlo -� nei limiti in cui suslSlisteva orliginariamente � (rsent. n. 1773 del 1972, dt.). Il che si:gnifica ,che, nel raffronto 1compai1"'ativo de.gli oneri fisrcali complessivamente gravanti sul prodotto importato e 1sul sJ.rnilare prodotto nazionale, la sperequazione ci� che it"liiguairda il �tirartitamooto deg.1i alcoLi, iLa rnol'ma dell'art. 95 del trattato di Roma. La stessa oon1iro19arrtJe, 'd..el !l'esto, ha i!m9ostato l:a sua g�e!l1ielt"ka doglianza sulil.'�esigenza di conside!l'."are dn unit� tutto dol reigime tributairio fatJto ai Jl["odotti nazfona1i ed a q:uelili importartii, 1essenido chi1M'o che anche il :sistema di deteil"minazione della base im~rubile .pu� iinfludre 1sul, trattamenrto compLessirvo: e1d � certo�, 1al1ora, �che, .per 1e ragd:oni ,gi� ampiam�ente .esa:mdnate quando si � diJscusso del dir:irtJto elt'ariiaie, deve comunque escludeirsi che si possa 1petI"Venitr1e, in via di .iinteil"pil'eitazdone giul'isprndenzia1Le, ailil'indi,viduazione di un div�erso .si:stema irmpos:itivo, idorneo a 1re1alizzail"e, nel complesso, La voluta parirt� sostanziallie dd traittamento per !Le acquerviti niazio!111ao1i e rpe:r quelliLe impoil"fate, resta!111do vaildd1a, cos�, ['ialtra so!Luzdonre, del resto accolta da:11a Corte dd Giustizia de1liLa C.E.E. ine1l:Le sentenze rkoroaite neilla mernorria prodotta p& ila causa TURATI, ltlle[ senso che si deve Titenell'e risell'vata esclrusirvamente ad sirngold Le1g1slliartoil".i .nia:zionalli. la posizione delle nmme che si [presentino, in ipertesi, inecessari1e per ass1c1lirare -rnel irdS1petto dei coovdinati prmc�rpi fissarti negli articoli 95, 9�6 e 97 del rtil"attaito -che la derteil"Inlinazione di aliquote, o �di miJsure di imposta, dif:fie!l"'enti rpe!l" i pit'odotti naziornarli e peir quellili di dimportazi0!111e, assolivta ef:fetthnamente ad fimi di perriequazio!111e e non dietea:mind. discr.iiminazioni: iil che, poi, � taltllto pd� vero per gli arLcoolici, per d quali, .aome pure gi� si � visto, deve riiteneQ"si possibile anche La co�mbinata appLicazioille dehl'ail't. 92 del til"aittato (come rkonoscduto da:Lla Commissione e.E.E.), �con J.a conseguenzra che, per La .parte pe!l" la quale la discriminazione fiscarLe si irisOllrve in 'llllla fO!rma di aiuto ad una produzdone nazionacrie, deve 1e1scLudersli. il.'applioobirlirt� dell'art. 9'5, che conoe1vne soltanto d prelievd trdibutad avernifli :fiunziorne impositiva (Omissis). MARIO FANELLI PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE derivante dalle leggi vigienti al 10 ottobre 1949, va mantenuta quale era (stand still) : .sia nel senso che, nel �calcolo, non s.i deve tener conto dell'eccedenza di carico tr~buta:r.'i.o gi� esistente a quella data -e pe11ci� giustificata -in danno del .prodotto .straniero; sia a contrario, nel senso che si .deve tener conto dell'ulteriore aggravio introdotto successivamente -e per'Ci� non giustificato -a danno del mede1simo. Si tratta, in altri termini, di non aggravare la p1ree.sliLStente discriminazione, cihe entro questi limiti fu preservata e va perci� mantenuta, e dd. attuare per il Testo la pres1oritta parit� sostanziale, che oltre quei limiti fu voluta e va per'Ci� osservata. Pertanto, con riferimento all'onere del diritto erariale, quli in esame, � a d:iJr.si che tale voce non pu� farsi rientrarre nel :comiputo del costo fiscale del prodotto importato, che � tenuto quindli a 1SOiP!Po!rlarlo a 1Pa!rle e fuori :conto rispetto all'es�ente prodotto italiano, ma isolo in ['agione della incidenza risultante a quella d:ata (10 ottobre 1949), d.o� secondo l'aliquota allma fissata e da � commtsurare ad una forza alcoolica non iruferiore a 70 gradi "; deve, invece rientrarvi p�er il quid di maggiore incidienza risultante da suc1ces1sivi inasprimenti del tributo, coonunque e sotto qua1siasi fOTma essi siano stati introdotti: ivi compreso l'aUJmento dell'originaria aliquota (ancol'ch� stabilito in folrma fisisa invece che p�ercentuale), che bastando a determinare, in confronto con l'ammontare del diritto erariale .dovuto in precedenza, un aggravio d'ima:>osta a carico dell'impmtatore e, in questa misura, un peggioramento della situazione preesistente, ossia un quid pluris non �coperto dalla :clausola di r~serva limitativa. A diverso avviso non :pu� indurre l'infondato as1srunto �che la Finanza pro1srpetta con la ceilJsura a) del quarto moti~o (l'ulitlirna da esaminare), secondo cui l'art. IV del GATT sarebbe stato abrogato (rectius: derogato), in virt� delle ~srucces:sive leggi intervenute a regola:re la materia del diritto erarriale, da esse non tpotendos�. desumere �che il 1egisl:atoire avesse inteso disporre soltanto per i pTodotti non .pro~enienti dai Paesi aderenti all'Acicordo ,generale �. � vero che l'art. IV diel GATT, come in genere ogni altra forma di diritto internazionale iP�attizio, non essendo in posmone ,sowaordinata ma pariord!inata rispetto alle leggi d:ello Stato, non l~ta la sowanit� di quest'ultimo e non gli :impedisce perci� di legiferare anche in contrasto con le regole del .pur recepito Ac�cordo (salva, naturalmente, la l'esi.ponsabilit� internazionale di una siffatta condotta). Ma � altrettanto vero che, stante la geneOC"ica ,presunzione di confonrnit� alle regole del trattato e l'avvenuta loro ricezione nell'ordinamento interno, do�ve il [pll"incipio d!i parit� -come si � visto -�coes~s:te �con le altre leggi �dJello Stato, occorre �che tale contrasto risulti in modo certo e univoco d!ell'intel�Pretazione della singola fattiSJ.Pecie normativa introdotta a modifica del p:reeststente RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 124 regime tributario. Il clie IJ?U� darsi in due ipotesi: quando 'consti ,che il legislatore ha inteso 'chiairaimente derogaire al \Pll'inciipio del trattamento paritario, rper finalit� protezionistiche del ,p1rodotto nazionale e dmcriminatorie in danno di quello importato; o pi� oompUcemente quando, al di fuori di un ISliJ.ffa.tto iproposito ma :nel pll"edso interuto di eliminare una -reale o supposta -sperequazione esistente in danno del prodotto italiano, lo stesso legislatore ha inasprito l'aliquota d'imposta sul prodotto estero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente a carico di quest'ultimo il disposto aggravio. � certo, viceversa, che nessuna delle due ipotesi si attaglia all'aumento di aliquota del diritto erariale, attesa la mancanza di qualsiasi indice interpretativo da cui possa desumersi una volont� legislati,va diretta ad escludere tale aumento dal computo degli oneri fiscali da confrontare, a norma dell'art. IV del GATT, e nei sensi innanzi precisati, con quelli graivanti sul similare prodotto nazionale. 5. -Resta ora da es:aminaie l'unico motivo del ricordo incidentale con 'cui la 'Societ� Ferra.retto, qenunziaJjldo la violazione dell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunit� economica ewropea e ,dJella !relativa legge dli esecu:ziione (14 ottobr,e 1957, n. 1203), ,c,ensura l'impugnata sentenza !Per avere erroneamente ddsappUcato �n 1pdncipio di parit� tr~butairia enunciato in detto articolo e per avere, di <conseguenza, dtsatteso l'istanza della ditta tend�nte a far di!!hiamre illegdtttma, �anohe sotto tale profilo, fimposizione fiscale posta a .suo carko: 1SJPecie con l!"i:fedmento al diritto erawale (di cui � esente l'acquavite italiana) ed alla <sovrimposta dii colllf�ne ('che, sul similare pl'odotto imiPortato, � 'commisurata alla gradazione a1coolica fittizia di 70� e quindi .suipell"�ore a quella effettiva di 40�) Il motivo, sostanzialimente fondato, deve esse!re aocolto nei termini e con le pa-eciisazioni di cui appll"esso. n testo del <Citato art. 95 � il seguente: � NeS1suno Stato memmo applica direttamente o indirettamente ai pl'odotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia ,natura, 1superiori a quelle a!PfPl:icate dlirettamente o indirettamente ai iprodotti nazionali similall"�. Inoltll"e nessuno Stato membro aipiplica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a iproteggere indirettamente altre produzioni. Gli Stati membri aboliscono o modii:fiicano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vLgore del ,presente trattato che siano contrarie alle nOl"lllle che [precedono �. Ora la Corte d'Appello, ravvisando ,in quesit'uJlit�lmo 1comma una so:rta dii <condizione siosipensiva dell'efficaciia del '.Pll"imo, ha diS1aJP1Plicato la noa:-ma ivi contenuta, con l'unko al'lgomento -a ruo aviviso ll"isolutivo ohe il trattato della e.E.E., � contrairiamente a quanto � avvenuto pe!r l'accordo GATT, ipresupipone, per la sua apiplkazione all'interno di ogni PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Stato aderente alla Comunit� economka, una s1Peciif]ca attivdt� normativa dello Stato medesimo, diretta alla modifiicazione e abolizione delle molteplici dis[posizioni interne �contrarie alla poss~billit� di vita e di svi-� lUiPPO della C.E.E. �. Ma l'errore di una ,simile interlp'retazione a1PiP�l:re evidente sott� moltepHci :profili. Gi� in tale tesi � �sintomatico che, nel �cornt�ronto con un ,semplice trattato multilate,rale come il GATT, quello istitutivo di un origantsmo dalle struttwre sopranazionali come la Comunit� eUII'oipea venga posto, quanto ad efficacia vincolante, in un rango ipemiino deteriore, quando invece � certo -sliccome innegabile riflesso del trasferimento di competenze insito nell'istituzione comunitaria -che il sistema della e.E.E., ben altrimenti dall'adesione al GATT, limita la .sovranit� degli Stati membri anche sul piano legislativo: nel du:pUce �senso di una notevole subordlinazione degli ordinamenti nazionali allie norme comunitarie e della prevalenza di queste su quelle interne (quanto meno preesistenti) in caso di contrasto. A d� si aggiunga <eme se la concireta efficacia della normativa comunitar:ia, del cui diretto inserimento nell'ordinamento interno non pu� dubitarsi, dovesse resta:re s1ubordinata ad una specifica e disiorezionale attivit� normativa del 1singolo Stato memb:ro, la stessa esistenza della Comunit� xisulterebibe �com1Promes:sa, e verrebbe snaturato il trattato che la istitu�. Il vero � che questo, entrato in vLgore il primo gennaio 19�58 (arg. ex art. 247), p:revede che � il mea:-1cato comune � :prog:ressivamente instaurato nel covso d� un periodo transitorio di dodici anni.... diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna � (art. 8, n. 1), alla seconda delle quali, ,per l'appunto, sd :riichiama il citato art. 95 come termine mas1sii.mo oltre il quale, eliminate o no, le norme interne contrastanti con quelle �comunitarie non awiebbero ipotuto 1P.i� tmpedixe l'a!Pplicazione di queste ultime. E poich� la prima taipipa � scaduta il 31 dicembre 1961 e dal giorno successivo ha avuto inizio la se�conda, �consegue che dal ,primo gennaio 1962 la norma contenuta nei primi d'ue commi dell'art. 95 � entrata a far varte dell'o11d:inamento di cia1Scuno degli Stati membri: dove essa vige ed opera senza bisrogno di ulteriore intervento noo:imativo, e �con immedJiata efficacia iprecettiva (self-executing), tale cio� da poter e.srere inrvocata come fonte dli diritti soggettivi a !favore deli singoli, cui le risipettive giurisdizioni nazionali non !POSSIOno neg&"e tutela. N�, al rigiual'do, occOd"Te indugiare in mia [pi.� aip1prO!fondilta motivazione, trattandosi d� un punto 1che, in 1P�ieno accordo 1con la giurisiprudenza communitaria, quesite S.U. haDJno gi� ampiarrnenite illustrato (nelle precedenti senit. n. 1771 e 1773 del 1972, retro cit.). � stato anche precisato, e va quindi ribadito, che il iP['lindpio della parit� triibutaria sancito dall'art. 95 del trattato e.E.E. va inteso nello stesso .significato di parit� tis1cale complessiva che si � dianzi chiardto a 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO proposito della analoga norma contenuta nell'art. IV del GATT, ma, a differenza di questo, non � soggetto alla dausola di riserva limitativa (stand still), poich� l'art. 95, dal iprimo gennaio 1962, � direttamente e prioritariamente applica:bile, come diritto interno dello Stato italiano, senza alcuna liiimitazione n� condizione di 'compatibilit� con la legislazione preesistente. Ed � prectsamente questa differenza 'di disici9lina che fa sorgere nell'imtPortatore l'interes1se pratico ad invocare la norrma della C.E.E. a preferenza della coridsipondente norma del GATT, 11isp.etto alla quale la prima, a far tempo da quella data, ha efficacia a:ssiorbente ed esclusiva. Infatti, per quanto T'iguarda il d!Lritto erariale, il discorso innanzi svolto e sfociato nella conclusione che la diSJ.Parit� rpreesistente in danno del ,cognac irna;>ortato va mantenuta nei limiti in 'cui �su:sststa originariamente (10 ottoba"e 1949), vale per l'art. IV del GATI' ma non vale per l'art. 95 del trattato e.E.E., ,ciJ.e non ,consente, neanche in parte, la sopravvivenza della pregressa sperequazione, di cui, ;pur nel quadro della 1Pairit� complessiva e ,sostanziale, ,si vuole .che non resti traccia. Ugualimente � a dirsii per la sovrimpos.ta dli corufine commisurata ad una gradazione alcoolica !Presunta (e quindi fittizia) di almeno 70�; questa norma -1come si � visto -esisteva nella legi:Lslazione anteriore al 10 ottobre 1949, e perci�, essendo coipe!l'ta dalla clausola di riserva limitativa, prevale ;sull'art. IV del GATT, ma cede invece d:i <fronte all'art. 95 del C.E.E. Al qual riguaiido ,giova riicord'are 'che la Corte d!i .giustizia della Comunit� Emopea, con ,sentenza del 15 ottobre 1969 (16/6�9) ha :statuito ohe �la Repubblica italiana, continuando a riscuotere, doipo il p!l'imo gennaio 19612, sulle aoquaviti importate dagli altri Stati membri, la sOVl'imposta dii confine e ogni altro diritto che all'interno va applkato all'alfeool, sopra una gradazione alcoolica non inferiore a 70�, � venuta meno agli obblighi impostili dall'art. 95 del trattato 1che istituisce la Comunit� Economica EUTo:p,ea �.E giova altres� ricordare cihe con wccessiva �rusiposi.2tlone legislativa, valevole iper tutte le acquaviti importate (e pertanto, anche (per il prodotto proveniente .da Paesi diversd da quelli aderenti al G.A.T.T. e alla C.E.E., per i quali, quanto al resto, torna sempre apjpltcabile il trattamento rpi� favorevole derivante dal principio dli IP'arit� "Sostanziale, nel siignifiicato e 'con le ,differenze innarnz.i precilsate) � stato stabilito ,che la sowimtPosta di corufine va rcaLcolata � 1sulla g;radazione effetttva ., (a:rt. 2, ultimo ,comma, d.l. 2,5 ottoibre 1970, n. 74,5, conv. nella legge 18 dicembre 1970, n. 103,4). Orbene, posto -come � :pacifko -che nella sipecie sii controverte intorno all'imposizione fiscale idi tre ipa:rtite di ,cogna,c, importate e tassate risipettivamente negli anni 1959, 1960 e 1967, � chiaro rche, [peir le prime due, la pretes1a di rimbo11so della ditta pu� trovare fondamento solo nell'art. IV del GATT (e vale per essa quanto sii � detto a p�roposito del PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 127 ricorso principale), mentre per la terza, ma soltanto IPell' questa, il regime giuridico da prendersi in 'considerazione � quello :derivante <llall'art. 9,5 del trattato C.E.E., operante dal pa:-imo gennado 196~ (e vale per essa quanto si � detto a piro!)Josito del ricorso incidentale). -(Omissis). II (Omissis). -1. -La materia del contendere -tutt'altro 1che cessata, come eccepisce preliminatrunente :ma inrfondatamente la dlifesa d!ei il"esistenti (traendo 1spunto dalla risposta a un'interrogamone parlamentare rivolta al Ministro delle finanze, la cui dichiarazione, a [parte il suo valoire di atto /POlitko, non ha avuto seguito n� rilpercusisioni 'SUl presente giudizio, al quale � rimasta ,del tutto estranea) -si incentra essenzialmente nel :seguente quesito : se � esatta o no la tesi di 1Parte �secondo cui l'ige all'importazione del cotone 1sod!o proV"eniente dai Paesi aderenti al G.A.T.T. dovrebbe scOinrbare la minore a:liquota (4%), che la llegge 21 marzo 195�8, n. 267, prevede all'interno per il 1cotone d'i prodiuz!ione nazionale, in luogo di quella �che la legge 12 agosto 1957, n. 752, .sta,bilisce per il prodotto estero. E :poich� tale tesi, in accoglimento idiella quale la Cmte di Milano ha senz'altro disposto la restituzione della maggior aliquota pagata dagli importatori, conduce al ri:sultato di ap1plicarre a .un prodotto (estero) il tributo 'che � proprio di un altro !)Jlrodotto (nazionale), � chiaro cihe La .soluzione affermativa del quesito 'SO[P'l"a enunciato postula la ,~aduale verifica dei tre !Punti che, nell'imJ;>ugnata sentenza, costituiscono altret tante tap[pe della ratio decidendi. E sono: A) la regola '<;!ella parit� tri:butaria, sancita dall'art. III, n. 2 dell'Accordo G.A.T.T. (poi divenuto art. IV, n. 2, a 1seguito idei !PlrOtocolli di emendamento appcrovati a Ginevira nel 19>515), vige nell'oird�namento interno 1come legge dello Stato e sipiega imrm.ediata efficacia, istante il suo contenuto precettivo; B) tale regola va intesa come formale e assoluta !];larificazione tri butaria fra il ;prodotto nazionale e il 1similare ~odlotto :iJ:rnpoirtato. dai Paesi del G.A.T.T., nel senso che, indipendentemente dal caniico ifi:s1cale comples1sivo, qualJsiasi beneficio venga d:isiposto dal legislatoo:e a favoire del !Primo vale anche :per il secondo; C) 1Per effetto di d�, la riduzione di aliquota dell'ige (al 4% ), disiposta 1dall'art. 5, 1secondo comma, della legge n. 2.67 del 195'8 al �cotone di :produzione nazionale, si estende automaticamente all'tge all'importazione del 1corrispondente pl"odotto proveniente da quei Paesii, mancando in detta legge � una qualsiasi espressione letterale cihe ipossa far pensare RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 128 all'intento del legislato["e di limitare ai prodotti nazionali il trattamento mbutario 1con la stessa nornna dlispooto �. Sono queste le affermazioni della sentenza contro le quali si a(P(PUntano le �Censure contenute nei primi due moti'V� del ricorso delle Finanze. E sono questi i tre rpunti, ma specialmente l'ultimo, S1U cui le vigili difese dei contendenti hanno a!PIPl"ofond'i.to il dibattito nella JPiresente sede. 2. -La !Pl'ima affermazione (sub A) deve riteneris.i esatta, non valendo a confuta;rla la �contraria tesi illustrata nel iprirno motivo di ricorlSIO, con cui si sostiene �che il .principio �della parit� tr~butaria non � stato l'ecepito nell'ordinamento �giuridico interno a �causa di un incompleto processo di adattamento al diritto .internazionale pa.tt~io e che, comunque, non � suscettibile di immediata a(P(P'licazione a causa del suo contenuto .generico e del suo �Carattere meramente rprogirammatico : sii da escludere, :per un verso o 1per l'altro, �che, oltr�e all'i:mpegno internazionale assunto dallo Stato italiano, d!i. ade.guaire alle regole .dell'.AJccorid!o la propria legi:slazione, questa ne sia stata modi.fkata con effetti 1rilevanti all'interno e gi� operanti sulle posizioni giuridkihe dlei dttaddni. Ma � una tesi, �codesta, che gi� altre volte, e con non minor iill(Pegno, la di:fesa erar.i.ale ha invano patrocinato d'avanti a questa Supirem.a Corte, dalla cui giurisprudenza, che l'ha sempre lre.spinta, non vi � qui fondata ragione per discostarsi. La questione, invero, � stata tirattata a fondo nelle pirecedlenti sentenze (dalla pri:ma, a sez. sempl., n. 2,2.93 del 1.9618, alle altre emesse dalle S.U., n. 867, 1771, 1773, e 119-6 del 1972, ri1cihiamate anche dalla n. 14515 del 1973, fino alla sentenza !PI'Onunziata d'a questo stesso �collegio, nell:a .causa Finanze Ferraretto, discussa insieme alla presente): di modo �che, per disattendere il rriproipooto ma non nuorvo aS1SUnto � :sufficiente qui 1coordina;re e illustrare gli ormai fermi risultati di tale elaborazione, �che :possono co!Ill(piutamente ricaipli.tola:rsd nei s.eguenti ;punti: a) l'Italia ha aderito ali'.Ac0011d!o Geneirale S1Ulle tariffe dbganali e sul commercio � (G.A.T.T.: Generai Agreement on Tariffs and Trade) col Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cihe impegnava ognuno degli Stati aderenti ad appl!icail"e incondizionatamente le parrti I e III del trattato e la parte II �in tutta la misura compatibile con la sua legislazione esistente alla data del presente Protocollo �. In questa 1Parte rii.cade aippunto l'art. Ili, n. 2, .cos� 1conce1Pito: � I 1Prodlotti del territorio di ogni Paese corutraente, imi!)ortatli. nel teriritorio dli og:ni ailtm Pa:rite 'conttraente, non 1saranno colpiti d:irre'btamerute o ilndirettamenite, dia itais1se o altre imposizioni interne, di qualunque n'atura esse siano, superiori a quelle ohe colpiscono, diTettamente o indli:rettamente, i !Prodotti nazionali similari �. b) Tale accordo � stato recepito nell'ordinamento interno italiano mediante la legge �'\ :ratifica e di esecuzione 5 aprrile 1950, n. 295, mentre PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE la successiva legge 7 novembre 1957, n. 1307 ha reso esecutivi i Protocolli di emendamento adottati a Ginevra nel marzo 19'5�5, a seguito dei q�ali la su tra1siciritta norma, fermo restanidone ilcoo1benuto, ha assunto 11a 1I11Umerazione di art. IV, n. 2. Nessun contrasto e.stste fra le due foggi, l'una iriguardando l'a�ccordo originario e l'altra i �successi.vi emendamenti, ed ambedue �contengono il �relativo ordine dii esecuzione, pur re �con la niserva, implicita nella prima ed egplicita nella seconda, <ClJi aplPlicare le norme della iparte II � in quanto c~atirbi1e con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949 �. e) � questa la c.d. clausola d:i riserva limitativa o stand still, �che costituisce una modalit� di accettazione di un trattato multilaterale volta a preservare, ma solo nel �ca.ISO e nella misura� della �Constatata incompatibilit�, la rpreeststente legislazione dello Stato riservante, che per�, 1salvo qrue.sto limite, accetrt;a e recepis�ce il trattato ainche per la parrte � rtservata �. Cosicch�, per stabilire in concreto iSe la riserva sia o no oiperante, cio� se esiste e in quale mtsura l'eventuale inc01IT11Patibilit�, avuto riguardo alla materia controverisa, non occorre una ultel'liore attivit� di produzione le.gislativa trattandosi solo di reperire e condirontare, sulla base dei consueti strumenti esegetici, fonti normative gi� esistenti. d) Salvo dunque la prevalenza delle �contrarie leggi .gli� vigenti al 10 ottobre 1949 (se e in quanto esiiStano), ma salvo ;per quant'altro la efficacia vincolante del recepito ac�cordo (anche in ordiine alla normativa della parte Il), nulla osta a che il princiipio della !Parit� tributaria sancito nell'art. IV del G.A.T.T. sia immedtatamente awllicabile, al (Palri di ogni altra legge .dello Stato, nei confronti dei 1soggetti interni dell'ordinamento; parti, amministrazione, giudice. Quel princiip'io, infatti, non ei esaurisce in una mera e gener~ca enunciazione !P'l"Oglrammatka, ma �contiene un :precetto 1sufficientemente sipecifico, compJ.et� nei suoi elementi essenziali e, come tale, �capa�ce di operare .sen:2)a biiSogno di una ulteriore integirazione legislativa. e) E non esorbita, ma rientra 1P�ienamente nei compiti istituzionali <lell'amministrazione (in sede apipHcativa) e del .giudice (in 1sede contenziosa), interip.retare le norme del v.igente diritto tr~butaTio in armonia alla Tegola, pur essa illJSerita nel sistema e a questo immanente, che 1PTevede la parit� di trattamento fiscale fra i p1rodotti nazionali e i siimilaTi pirodotti �lffi\POTtati dall'area del G.A.T.T. Ci� poisto, si tratta per� �di intendere tale Tegola nel suo col'fl'etto significato, al fine di individuarne il pTeciso �contenuto precettivo e di delimitarne cos� la Teale portata. 3. -� chiaro infatti -e si passa cos� all'affermazione sub B) -che solo �se il principio di ;parit� dovesse intender.si in 1S1enso � atomistico �, cio� come fomnale e automatica parificazione (trLbuto per trilbuto, ali RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 130 quota per aliquota, beneficio p.er l:)eneficio: isolatamente consklierati), potrebbe condividensi la tesi dlell'impugnata sentenza, secondo la quale, una volta accertato che la legge prevede una aliquota ridotta per l'ige sul �cotone nazionale, l'identica rtduzione andrrebbe iPet" d� sitesiso e 1senza altro estesa al �cotone imrportato. A tanto invece non pu� accedersi, una tale decisione rivelandm;;,i errata e comunque affriettata, se quel prindpio -cihe oltre tutto, non essendo sovxao["ldinato ma pariordinato rrisipetto alle leggi d!ello Stato non limita la sOVTanit� di quest'ultimo e non 1gli imp�edisce perci� d.i introdurre norme abrogative o derogatorie, 1salvo le eventuali ri.Jiencussioni di tale condotta in sede internazionale -.si deve intendere in senso � globale �: do� come rparit� del �carico fiscale comu;i1ess[vo, ohe, indi!Pendentemente dalla 1singola imposta o dalla singola aliquoJa (cihe possono essere anche d'ifl'erenti), gnava nell'insieme sul prrodotto nazionale e sul corrispondente .pa:-odotto 1straniecro, in tal ,guisa da realizzare tper entrambi, ma solo nel risultato finale, un'uguaglianza � 1sostanziale � dii tmttamento tributario. Ed � proprio questa, in effetti, la tesi accolta dalle S.U. nelle su ricondate ,sentenze (�che, sul punto, hanno ripudiiato l'Olp!Posto avviso e1spresso dalla pa:-ima sentenza, a Sez. sempUce, n. 22,93 del 19�6�8, ancora seguita dalla Corte milanese) : �come non manca di avvertire la ricoo-rente Finanza con l'altra censura del priimo motivo. Censura che � fondata solo per la parte in 1cui 1si rrichiama al principio della parit� sostanziale, nei termini test� sintetizzati, mentre non lo � quando s.e ne vuol tratITe l'estrema e inattendibile conseguenza del mancato adattamento del dil'!itto interno alle regole dell'Accordo (v. retro). Nel �Coruferr:mane orra la ip![lecediente giuri:s[Plrlldenza, anche ,sul punto relativo all'interipretazione dell'art. IV del G.A.T.T., � qui opportuno ribadire e pcre.cisa�!'e che essa trova fondamento cos� nella lettera come nella ratio legis; l'una e l'altra decisamente inconciliabili con l'idea di una parit� di trattamento rilferlta ad ogni sdngolo atto ilm(pos:itivo, anzkh� al �complessivo carico fiscale. Ci� invero r.iJsulta dalla istessa for1rnulazione della norrma che, nel [porre a 1confronto i prodotti imu;iorrtati con i similari prrodotti nazionali, parla, al plurale, di � tasse o altre imposizioni interne � ' per le quali usa gli avverbi e direttamente o indirettamente � e S1Pecifica, perr quelle afferenti ai prodotti importati, � di qualunque natura esse siano �, dando chiaramente a intendeire che il divieto di colp.ire questi ultimi in misura iSIUJPetr.iorre ad prodotti nazionali va ragiguagliato all'intero �carico tributario e non alle singole comu;ionenti di esiso. Lo conferma poi la ratio legis, che, in a!derrenza al vero e prrecipuo sco[po perrseguito dalle Parti contraenti con la nO!l'lffiativa pattizia internazionale � .diretta: per un verso, ad imp.ed:ke .cihe all'interno d:i ogni singolo Stato lo strumento fis1cale venga applicato in maniera 1Prrotezionistica per 136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO post� unica del 6 % gravante sul .cotone importato, non ha fatto altro ohe regolare definitivamente in sede normativa, e �con efficacia vincolante [per 1ehiunque, il giud~io comparativo in ordiine al trattamento dei due prodotti, stabilendo insiindacabilmente il .rimedio idoneo al conseguimento di tale risultato. Quello, cio�, di lasciar ferma l'iimposta del 6 % sui cotoni importati (di qualunque p1rovenienza), .considerandola �come aliquota medl.a, compll'ensiva degli oneri ~ravanti il prodotto nazionale nelle fasi p!l"ecedienti e, quindi, ,stabilire la minore aliquota del 4 % per i cotoni nazionali, con mero intento perequatiJvo �, che apipunto si � voluto realizzare S-Olo a mezzo di questo differenziato regime di aliquote. Dov:rebbe ,pertanto ritenersi priva di qualsiasi validit�, oltre che estranea all'�lllJSegnamento delle S.U., � l'ipotesi di una sipec:ifica verifica, ad opera del giudiice, nei :singoli casi, dell'onere .comple�ss:ivo dell'ige dovuta sui prodotti nazionali ., !Pell' una pretesa inapplkabilit�, '.J:)er La parte eventualmente eccedenite, di quelJlia differenza del 2% (6%-4% = 2%) alla quale invece il leg]slatoa:-e, nel suo 1sov.rano aipiprezzamento, volle attribuli! re e attribui unia funzione �C:OIIlliPensativa e dli conguaglio �. Che poi, soggiunge la ric~rente, il legiJslatore, nel determinare in tal modo (2 % ) la differenza costituente il conguaglio tra le due imposizioni, possa, in iipotesi, aver commesso qualche errore di �calcolo (ma si tratterebbe semmai cli esigenze di arrotondamento, in ;pi� o in meno, secondlo il concet~ o di � media ., di cui � menzione nella sent. n. 1771 e 1773 delle S.U.), � problema che non ipu� certo riarp.ril'lsrj. in :sede giwisdi:W.onale per la ricerca e l'emenda del supiposrto errore, �comipito del giudice � e.ssendo quello cli giudicare secondo le leggi e quindi ancihe dd veri:ficare l'intenzione dlel legislatore, e non anche di fare a quest'ultimo un pirocesso, per �concludere, in ipotesi, iper l'illegittimit� pariziale delle norme dia esso poste�. Alla tesi test� riasislUlllta, amipiameIJ1te dibattuta dalle pavti anche nella dlisicussione orale, fa riiscontro l'opinione diaimetralmente O!PipOSta dei resistenti. Essi, innanzi tutto, ne.gano che la legge del 195�8 abbia ,perseguito su intento iperequativo, ci� -a loro avvi:so -non risultando dalla formulazione letterale dell'art. 5 (che rparla di aliquota � :r:idotta � e quindi agevolata), n� dalla sua ratio, r'iguall'do alla quale non sarebbero probanti i lavori pireparatoo:i (ancor:c:h� indtcativi dli quell'intento): ond!e, trattandosi di una misura agevolativa, la riduzione di aliquota (al 4 % ) d!isposta in favore del ieoton.e italiano, dovrebbe senz'altro estenderisi, peT la regola dellila '.J:)aTJJt� tiributaria, al similal'le .prodotto iJm:pol"tato dall'area del G.A.T.T. Ma d� che, ,soprattutto, sarebbe deci~ivo in tal :se!llso -sempre a .parel1e dei resistenti -� che, ammessa la lfi.nalit� .perequativa della legge 1958, questa di fa:tito, �si � .tradotta in un miisUJlitaito fis.caile discriminatorio (per l'ige sul cotone importato, in quanto la .preesdstente 1>1Perequazione, erroneamente ritenuta in danno del cotone italiano, in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 135 . esteri, di qualunque provenienza essi fossero, non v'� pi� lluogo a distinguere, poich� la ipotizzata estensione sortirebbe l'effetto, ugualmente contrario al comando legislativo, di mantenere l'ingiustificata e non ipi� voluta situazione di privilegio in favore dei (soli) rprodotti :provenienti dial G.A.T.T.: quasi che essi, in �contrasto e al di l� della :stessa regola di parit� tributaria, dovessero fruire di un trattamento addd:rittura preferenziale rispetto ai prodotti nazionali. 5. -A questo rpunto, con l'a�ccoglimento del �secondo motivo di ricorso e la �conseguente .ces.sazione dell'impugnata pironUIIlZia, la questione potrebbe diTsi virtualmente risolta, se, con :ri'.ller:imento all'indagine clle va demandata al giudice di rinvio, il motivo in oggetto non proS!PE!ttasise un'ulterioTe e pi� penetrante indagine in ordine al :principio di diritto da enwnciare nel-la pTesente sede (ex art. 384 c.1p.c.) 1a precisazione e �completamento dei r.Uievi conclusivi contenuti nelle ,precedenti sentenze di queste S.U. n. 1771 e n. 1196 del 1972.. Al qual piroposito giova ricordare che la pdma di esse (n. 1171) 1cllimlilrua ne:il'affeTtmazione secondo cui, non risultando, che, oltre alla finalit� rperequativa, il legislatore del 1958 � abbia inteso altresJ. attuare un trattamento differenziato e protezionistko in contrasto con l'impegno internazionale, rimane maxgine... per il g;irudiice dli triniVio, di verd.fica!'le, ferma l'applicabilit� in s� dell'aliquota del 4 % soltanto al iprodotto nazio! 111ale, l'es1istenza delila parit� COrrl!Ple.ssiva f�ls1caiLe �. E, quanto ailla seconda sentenza (n. 1196), il 1dliscorso si �chiude �con la seguente IPII"OPOsizione: ~ Dell'indicata finalit� (perequativa) dovr� teneir conto il giudice d� rinvio nell'assolvimento del 1comipito �che g1i viene affidato, in quanto potr� tral'lre importanti elementi peir la detemninazione dell'ammontare oomiplesivo discale 1sui �due :prodotti (nazionale ed estero) e iper la conseguente comparazione che ne dovr� faire allo scopo di accertare se � 1stato osservato Q no il suindicato principi� di iparlit� tributaria sancito dalla convenzione G.A.T.T. �. Orbene, nell'intet1Pretare il .significato di codeste enuniciazioni, �e in ogni modo per sentire qui riconoscere l'esattezza della 1sua tesi, la ricOII"rente Finanza sostiene ooe � una volta l'itenuta la funzione sem'.t)lic�emente perequa1Jiva della le;gge in �esame, non sarebbe cOII11Unque possibile svolgere un ulteriore sindacato, per accertare se, peir avventma, la perequazione non sia stata realizzata in misura matematicamente 1prezione diiscrezionale de�l legislatore�. zion discirezionle del lewislatore �. Questi, invero, av�endo fissato la minor aliquota del 4 % iper il solo �cotone nazionale (legge n. 2.67 idlel 1958, airt. 5), in modo da compensa1re gli oneri fiscali a cui es1so :soggiace nelle fasi economiche anteriori ed all'unico 1scopo di pareggiarne cos� il carico tri!butarrio .rLs1petto all'im RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO b) logica, peTtCh� � soilo queSlto l'emendamenito 1sostainziale a.prportato aJll.a disciipliina or1ganica dell'ige contenuta nella legge 12 agosto 1957, n. 757, la quale, pm nell'identit� di aliquota, teneva distinti i � ~odotti nazionali � dai � [pO."odotti [pO."ovenienti dall'estero � (art. 2); onde la puntuale modifica normativa, intervenuta ad appena sette mesi d1 distanza con la legge n. 267 del� 1958 ed esrpTesisamente limitata all'ige sul � 1cotone di_ produzione nazionale � (art. 5), non avrebbe al.cuna plausibile sip.iegazione se, 1contro la 1chiara formula della norma modifi1catriice e contro la d'iJStinzione presente nella norma modificata, la disposta riduzione di aliquota (dial 6% al 4%) doveS1Se ritenersi dettata anche per il �cotone provenietllte dlall'esttero � e) telelogka, percih� l'uinfoa ragione per ridurre l'.ige sul cotone italiano, astrattamente e alternativamente ravvisabile o in un fine protezionistico di tale iprodotto o in un fine :perequativo risip�etto al pi� tenue regime fiscale del p(l"odotto estero, fu :senza dubbio questa ultlima, 1come risulta ri'.t)etutamente e univocamente ribadito durante i lavori ~arator,i della legge 1'958; unanimi, tanto del denunziare la posizione di svanta,ggio tributa.rio in 1cui la legge dlel 1957 aveva finito per por.re il cotone italiano 1con l'aliquota del 6% (v. so1pra), quanto sulla esigenza di eliminare questa � amul'da � situaz.ione d:i disparit� (v. in particolare, gli atti della Camexa dei Deputati, II legislatura, V. Commissione, vol. II, p. 2069 e :ss. nonch� i cocris[pondenti atti del Senato, p. 3028, e 1ss.). Ed � noto �che, dei lavoiri 1preip1aratoll:':i, deve tene~si conto ai fini ermeneutici, per illuiminare �il significato di singole disposizioni normative, quando -come nella �SLoecie -essi non 'S[ 1sowap:pongono ima si armon�zzano 1con la volont� della legge, quale risulta obiettivata nel testo legislativo e quale si desume dal sd,gmficato 1P1roprio delle parole, dalla mens legis, dalla sua ratio e cml suo coordinamento 1con le altre nor.me del sistema nel quale viene aid inserirsi. S.e tale, dunque, � la 1corretta interpretazione del discusso art. 5, che a modifica della legge del 1957 ha ridotto l'aliquota dell'ige (dal 6% al 4%) isolo per il 1cotone na:z!i.onale (e 1in tal s.enso, del resto, 1sono gi� i due puntuali precedenti <lii queste S.U..: n. 1771 e 1196 del 1972), ipar certo �che, pi� che inconciliabile, risult&ebbe contraistante e contradd!ittorio, 1col comando legislativo, l'idea di estendere la stessa riduzione al similare prodotto importato. 'Oi� infatti, non faTebibe �Cihe riip(l"ilsitinare, e aid un ;pi� ibaisso livello di jpf!'elievo fiscale (certamente estraneo alla mens legis), proprio quella disparit� di trattamento, in danno del tp['odotto italiano, che il legislatore d1el 195,8 intendeva .per l'appunto eliminare. Ed � vano, allora, aippellaTsi alla dausola dli ;pairdt� tributaria per dire cihe, fJl1a i prodotti importati, dovrebbero distinguersi quelli provenienti dalla a�rea del G.A.T.T., al fine di estendere isolo ad essi la disposta riduzione di aliquota. Posto invero 1che questa fu introdotta non gJ� per agevolare ma per perequare il cotone italiano al minimo carico fiscale dei .cotoni PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 133 limitare ai prodotti menzionati (nazionali) il trattamento tr�lbutario con la stessa norma disiposta � . In ,contrario si deve anzitutto rilevare <cl.re, ove anche fosse esatta la spiega~one test� riferita, non [per questo vmTeb:be meno� l'erirore della impugnata �pronunzia, la ,cui illegittimit�, determinata da una falsa interpretazione del !Principio di parit� (inteso iin ,senso forimale e atomi!Sltico, anzich� -�come � d'uopo -in senso sostanziale e globale), risiede in o~i caso nell'aver d�Sjposto il rimbOll'so della 1soonma pagata dagli i!mportatori, in eccedenza all'aliquota d'el 4%, ,senza aver !Prima effettuato il computo e il 1cornfronto dii tutti gli oneri fiscali (v. s()(t)lra). Ma l'addotta 1sipJ.egazione non � nea:Illche esat1Ja, p~ch� '001I1trariamente a quanto afferma la Corte di Milano (crkhiamandosi a Cass. n. 2293 del 1968, ,su questo punto SU1Perata dalla successiva giuris!Pll'udenza delle S.U.), l'intento del legislatore fu (pl,"oipo:�o quello dii limitare all'ige �sul prodotto italiaino la riduzione di aliquota (dal 6 % al 4% ), disposta con l'art. 5 della legge n. 2'67 del 19�58, 1che ha avuto 1come scopo di (fealizzare, per tale viia, una perequazione del 1car:iico fiscale nei confronti dei �cotoni .greggi impo;rtati, di qualunque provenienza essi fOISIS&o, e di eliminare cosi una sip�erequa:zione che si era venuta a determinare, a danno del :prodotto nazionale, pe(f effetto della legge 12 agosto 1957, n. 757 (recante la di.sici1ptliria dellia imposta gooemJJe 1S!Ull'enwaita una tantum sui .prodotti tessili �); Questa legge infatti, nel fissa're l"ige iper il cotone in massa, .sia all'interno che all'imiportazione, ,con la stessa aliquota una tantum del 6% , comprensiva dlegli scambi :successivi ma non di quelli relativi aUe faSJi. anteriori (cotone in 1seme), non aveva tenuto presente il maggior carico fiscale 1che, a paragone del pociodotto estero (tassato con un'aliquota � condensata � del 6% ), veniva in tal modo a sub�(fe il cotone italiano, 1che, ,q.ovendo invero sottOIStare ad altri due ,gravami durante il processo di trasformazione dlella mateTia prima (cotone in seme), per il ;passaggio dell'agdcoltura all'industria, era quindi soggetto al pagamento di un tributo di almeno 1'8% , in luogo dell'i!mposta uni<ca del 6% 'scontata dal cotone estero. E fu appunto iPer ovviare a tale inconveniente e togliere il vi:odotto nazionale dia una 1cosi 1Slfavorevole situazione (qualificata � assurda � in sedie !Paa"lamentare), ,che si [pTovvidie a mitigare il carico fisca~e. in misura ipaT'i alla ritenuta eccedenza (2.% ), mediante la successiva legge del 21 marzo 1958, n. 267, il cui art. 5 (2� c.), fermo la,sciando il regime dell'ige all'importazione, \Sltatui cihe � per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota � ridotta al 4%. Che questo sia stato il p-reoiso intento del legislatore � un dato che emerge �con certezza dal risultato conveirgente dell'intertpretazione letterale, logtca e teologica: a) letterale, peDch� la noil"ffia � formulata con sipecifico ed esclusivo rifetrimento al � 1cotone dii ;piroduzione nazionale; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dei tributi che il pirodotto abbia gi� scontato nel Paese di PTOvenienza, tirattandosi dJi. un prelievo fiscale esterno e del tutto estraneo allo Stato �lmJPortatme; b) n� di quelli che qui si ris1cuotono rper il fatto che all'atto dell'importazione, trattandosi di tributi doganali (non contenJjplati d~lla clausola di parit� in questione), 1che, peT loro natura, col:piscono solo i prodotti importati e non pure i pcr-odotti nazionali, nei cui condlronti, rpeirtanto, vien meno la stessa possibilit� di una 01I1ogenea COIIl!Paraz.ione. Se, .per�, un'imiPOISta applicata S1Ulla meirce estera al momento dell'im[p()irtazione 'corrisponde a quella che, pur 1se dlivers:aa:nente congegnata, colpisce la stessa merce all'interno ~cO'Ille (per es. l'iige all'iim[p()xtazione 1 rii1sp1etto alla normale ig.e: cfr. l'art. 17 d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, in rapporto al ;precedente art. 1), ed allora e.ssa imiposta deve considerars[, agli effetti della parit� voluta ldall'a;rt. IV del G.A.T.T. Gseconqo il testo della nor.ma e l'allegata nota intelipiretativa), come una vera e IPirO[pria � imposizione interna �, che, in quanto tale, va tenuta a �calcolo nel coID[puto degli oneri tributari da contrappoll1l'e a quelli g;ravanti sul similare iPJ:Od! otto []Jazionale. Il 1cui 1co.sto fiscale, dal canto suo, risulta dal 1coaceirvo delle vairie � tasse o alwe im\posiZlioni interne � che si 1scontano lungo l'intero ciclo economi1co: dalla fase (iniziale) 1dell'acquisto e lavorazione della materia prima alla fase (finale) dello scambio del prodotto finito, avuto ri:guavdo alla noirmalit� delle 01Perazioni economiche e al concetto di �dii media � secondo l'ide quod ple1�umque accidit (sul punto v. amplius S.U. in. 1771 e 1773 del 1972, dt.). 1 � questa, in sintesi, l'indagine compaxiativa cb.e -. salvo diversa inidkazione del legi:slatoire -iPU� e deve �COIIl!P�ersi in sede amminisrttativa o igiurisdlizionale: al rfine appWlto di accertare, sul conll-onto del carico tributario com1Plessivo che coLpisce r~spettivamente il pirodotto naZlionale e il prodotto importato, I'an e il quantum dell'asserita di.ISparit� in d'anno dii q:uest'ultwo. E l'illllrpugnata sentenza, che a tale indagine s[ � totalmente sottratta, gi� !Per' d� stesso appare censuralbile. 4. -Di qui l'exironeit� denunziata col suoces1sivo motivo di ri:c011so -della terza e conclusd.va affenrnazione della corte milanesie (sub. C), secondo cui la riduZlione di aliquota dell'ige (al 4% ) stabHita dall'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 � IP& il cotQ[]Je dd. produzione nazionale �, senza nulla diS1P0trsi per i pirodotti imrportati in Italia dagli Stati p�artecipanti all'A1c1corido G.A.T.T., �si dovirebibe intendere de jure estesa al 1cotou,e proveniente da tali Stati: ci� per effetto della clausola di piaTit� tri:butaria, cui non s1arebbe di ostacolo una contraTia indiicazione le�gli:slativa, IPOich� nel cit. art. 5, � manca qualsiasi espressione letterale che rpossa faT pensa['e all'intento del legislatore di PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE i prodotti nazionali e discriminatoria per quelli iirn1Portati, 1Per altro verso, e di conseguenza, a far :s� che gli uni e gli altri (prodotti siano rposti, quanto _a incidenza fisc�le, 'sul medesimo jpci.ano cOIIIlip1etitivo di mell'lcato. Il ,che non rpu� realizzarsi se non attraverso una 1parit� di trattamento sostanziale, ossia quantitativamente uguale ancoocih� qualitativamente disuguale. Infatti quel che importa al suindtcato fine, non � gi� il sdngolo atto impositivo, poich�, ,riguardo ad es'So, una eventuale differenza fra la me!'ce ~nterna e quella esterna ben potrebbe es1sere compensata dal diver:so regime di altre imposizioni .sul medesdrrno (prodotto, onde, a voletr operare la parificazione, in modo formale e automaitiico, !Per oilascu[]J tributo (o aliquota) a s� .stante, sii iri:scihierebbe il jpci.� del1e volte a creare (in danno �del prodotto naz;ionale) piuttosto �Che di eliminar~ (a ,sollievo del prodotto estero) l'asserita disparit� di trattamento. Ci� che invece importa, valendo insieme ad evitare .questo riiscihio e a reaUzzare quel fine, non � altro che il � �costo fis�ale � del IP'rodotto, questo e soltanto essendo il 'parametro che consente di i:stituke, fra i due terimini di paragone, un reale e completo �confronto giusta il quale � .posisthile alfi.ne giudicare, in base aippunto al trattamento 1compless1iva:imente riservato ai prodotti nazionali ed ai prodotti 1mrportati, se davvero esilste e in che misura una sperequazione in danno �di questi ultimi. Sempre che, natw-almente, l'interp1retazione della 1s:ingola fattiS[>ecie noTIIIlativa -nel porre la quale lo Stato esel'cita la sua .sovranit�, non co!ITl[lll"omes1sa all',interno dalla pur recepita ma non p1rioritaria norma v�attizia in1t1e1rna:z.ionale non indichi una diverisa volont� legiis:lativa, rehe sda con �certiezza orientata nel senso di escludere dal con:llronto dlei due regiirni fiscali (sul prodotto nazionale e su quello importato) una differenza volutamente introootta sotto forma di alleggerimento del primo o dd agg,ravio del 1secondo. Il che pu� verificarsi in due ~potesi: quando 1consti ,che il legislatore, cosi statuendo, ha espresso il .dJeliberato '.tJ!l'."orposdto di .derogare al !PII'incipio del trattamento paritario: o pi� .semrpUcerrnente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso �!ntento di elirrnina.rie UIIlla -rea!Le o suipiposta -sperequazione in danno della merice italiana, lo stes,so legislatore ha diminuito l'imposta sul prodotto nazionale o ha inasipcitQ quella sul prodotto .straniero 'con l'intenzione, altrettanto certa, di la-� sciare d1efinitivamente a carico di questo ultimo H di!sposto aggr:avio. A parte questa precisazione -che sar� rd11><resa in ,seguito -e tornando alla regola g�nerale, giova peraltro :soggiungere, a scanso 'di equivoci, che la norma in esame �conceptsce la t:9'airit� trtbutaria solo .con riferimento alle � tasse o altre iimposizioni interne � cui i ,prodotti vengono. assoggettati nel terrirtor1io dello Stato �che li iimporta. Ci� vuol dire che nel determinare il loro 'carko .fiscale, ai fini del ,giudlizio ,cor:nrpa:rativo con i <elovrispondenti prodotti nazionali, non 1s:i pu� e non si deve tener conto delle tasse oaltre imposizioni che non ,siano � interne �. E quindi:� a) n� PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Tealt� non sussi1steva. Due sono gli ,arg0IT1enti addotti a sostegno di tale assunto, entrambi dirretti a dimostrare l'erroneo iP~IPosto in forza del quale fu emanata la s.udrletta legge. Col rpa:1imo a;r"gomento, fondato sulla interipretazione della legge ;preced�nte (n. 757 del 1.957), e della voce n. 662 ,dell'allegata tabella A ( � cotone in maiSsia � ), si 1sostiene che tanto il cotone in seme quanto il cotone depUJrato dlai semi assolvevano l'ige una tantum nella misura wnica del 6 % , nel S<eillSIO che l'uno 'o l'altro tipo di cotone, italiano o straniero, una volta assolta l'ige al !pll"imo passaggio (se cotone nazionale) o all'atto dell'iIIl[poo:taZJione (:se ,cotone stTaniero), gli ulterioo-i scambi dei ;prodotti non erano .pi� soggetti a tassazione � : non � vero, dunque, ,che 'con tale Slistema -cos� affemnano i resistenti -� si sarebbe attuato un Tegime iIIl[positivo pi� gravoso a carfoo del .cotone nazionale �, que'sito essendo soggetto a]lo stesso :carico tr&butario del prodotto .straniero (i.m[posta unica del 6 %); vero � invece che, allorch�, rnella erTonea supposizione idei 1conitr:ario, l'art. 5 della successiva legge ,(1ni. 267 del 1958), rid'usse l'alliquota a favore del isolo :cotone italiano (d!al 6 % al 4 % ), ,si venne ad alterare, in danno del cotone straniero, un 'carico fiscale :che siperequato non m-a per il prodotto nazionale, stante la ;pregressa 1situa:Zlione di parit�. La quale infatti -ed � questo il secondo ar.gomento -fu ripristinata meTc� l'e~rressa abrogazione dlel 1sudd!etto art. 5 (comma 2), disposta con l'art. 9 deUa 1swcce.sisiva legge 1� agosto 1969, n. 478 (che ha convertito, con modii:fiicazionii, il d.l. 2 lu. glio 1969, n. 319), emanata a .seguito dei richiami ipervenuti dagli 011gani del G.A.T.T. E dalla ripristinata equiparazione delle aliquote, nella misura unica del 6 % , per entrambi i prodotti (nazionale e esiteTo), traggono i resistenti un dU1Pliice corollar[,co: a) il legislatore del 1969, come ll'isulta dlall'inteT1pretazione logica dell'emesso p1rovved'ionento e ieome confermano i lavori pirepa:ratOI'li, � ha dcono1sciuto d1e :con la legge del 1958 sl. era :attuata una discriminazione a danno del PtJ'.10ldlotto 'estero ", non altro siign1ficato potendo attribuirsi alla funzione riequililbratrice e quindi riparatoria della legge del 1969�; b) peTtanto, ai fini di stabilire, se la normativa del 195'8 fosse o no conforme alla regola delira parit� 1sostanziale (secondo le dill'ettive tracciate dalle S.U.), il [problema dleve OTmai ['litene11si legislativamente risolto in senso negativo, sia nell'an che nel quantum, senza ineces1s1it� di iPII"OCedere a quelil'uDberiore a1cicel'ltaimemito dli meTito, drca l'� iindi'\Tiduazione e la valutazione del 1cavico 'complessivo tributario, affidato al .giudtc.e di ll"invio �. E .ci� in quanto � ipll"Oprio quella valutazione a :compiersi dal giudice di :rinvfo � stata ,gi� operata, :perch� presU;pp01sta, dal le.gislatoo-e del 1969 ., il quale, tenendo conto dei var:i iPassa.ggi di me11ce e perci� del carico trihutario .complessivo, ha in definitiva statuito � che il trilbuto, per essere uguale, doveva II"iis!Ponde!re all'aliquota del 6 % per tutti e due i :prodotti �. Donde il diritto, omiai certo e inconteistabile, degli importatori -� questa la loro condu 138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sione ~dli ottenere il rimborso della dlifferenza pagata im pi~ riisipetto al 4 % fissato nel 1958 per il cotone italiano. Poste a �corufronto le due op(poste tesi, quella della Finanza e quella dei contribuenti, osservano queste S.U..che la !Pdma deve essere acicolta per le 1stesse ragioni che rendono inaocettaibile la seconda. Con essa invero 1si tenta, per altra via, la conferma del p.rinciipio di ,cui all'isolata e non pi� 1seguita sentenza n. 2.2.93 del 1968, che aveva senz'altro esteso al 1cotone Lmportato dall'area del G.A.T.T. la riJdiuzione d'aliquota dii.sposta dalla le.gge n. 267 del 1958 .per il solo cotone ita liano, muovendo i resistenti dalla premessa ohe tale legge avrebbe perse guito un intento agevolativo e non perequativo. Ma � una pTemessa, codesta, ahe � .stata .gi� motivatamente disattesa con le ,sentenze a S.U. n. 1771 e 1196 del 1972, :secondo cui � La ricordata r:iiduzione dal 6 al 4 % fu introdotta .certamente per fini perequativi nell'intento do� di eliminare la situazione di sfavore in .cui .si trovava il cotone italiano rispetto 'a quello importato �; n� occorre ripeter-e quanto si � qui aggiunto (v. sopra) per �Confermare l'esattezza dii questa giudsprrudenza e l'inesattezza di quella ipremessa. S�cairtata la quale, dunque, non .rimane che prendere atto nella nonma giuridica destinata ad �ttuarlo, vale a dire: secondo il suo >contenuto oggettivo, nel :senso di aip1pliicare l'aliquota ridotta al isolo cotone nazionale; 1secondo la gi� illustrata ratio legis, nel seniso di e:mludere i cotoni importaiti dalla di..."'!)osta ridiuzione, attesa Ja finalit� perequativa di quest'ultima. E si � viisto che non vale rkhiamarsd alla parit� tributaria per .giustificare un'ecc1ezione a favoire d:ei eotoni importati dal G.A.T.T., .poieh� questi, al pari dii tutti gli altri, vel'lsavaino in quella ,situazione di privilegio fiscale che la legge del 1951J mirava preciisoonente a rimuovere, e volle rimuovere, piroprio per ristabilire la pa,rit� 1Col pi� tas1sato :prodotto italiano. N� vale obiettaTe, negando la pireesistente sperequazione in danno di quest'ultimo, �che tale legge, ancol'lch� :perequativa nelle intenzioni, si rivel� discrr'irninatoria nei risultati. Anche se .ci� fosse v�ero si tratterebbe i!JUlr :s:emrorre dii effetti ineluttabili della volizione nonmativa, ed ai quali 1Pel'ci� non ;potrebbe negar\Sii ap:pHcazione, dial momento che il le1gislatore, .col ,pcreciso e unico �obiettivo di eLimma:re la accertata disparit� -non importa :se reale o erroneamente ritenuta, pevch� � su questo pxesuwosto e per quello scopo ohe fu emanata la norma -ha comunque voluto e imperativamente statuito di differenziato reg:fune di aliquote :llra i due IPlrOdotti come mi:sura .prequaUva e di 1conguaglio, avente carattere definitivo e non pi� .sus:cett:iibile 1di revisione, in sede applicativa, n� :per l'an n� pe1r il quantum. Tale essendo il contenuto e il fine dell'art. 5 diella legige del 195�8, che, attesa l'esistenza della .0:1perequazione ed a'ccertatane anche la mtsucra (2 % ) ha stabilito lo specifico rimedio atto ad eliminarla, � chiaro che PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 139 ogni indagine d.:rca l'esattezza o meno del p;resuipp:osto del IPiI'Ovvedimento legislativo (preesistente dis(parit� a carico del !Pll"Odlotto italiano) e circa l'idoneit� o meno del diS[)osto rimedio (aliquota iI'idotta) riS[Jetto allo �scopo perseguito (equiparazione fiscale 1col rprodQtto importato) � stata ormai compiuta in 1sede normativa e non � ipi� [poss�hile riaipll"�lrla in sede giurisdizionale, non potendo il giudke diJsiappllicall"e o modificare una norlffia giuridica affermando che essa � sbagliata. A .pen:s:arla diversamente, .si dovrebbe accredita.re l'inammis1sJ.bile po1stulato che un precetto n011mativ� quale risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio legis, abbia forza vincolante solo se e nella misura in cui il multato della .sua a(plplicazione coincide effettivamente e pdenamente con la finalit� che fu pel'sieguita .dal legislatore sulla base dii una ceil'ta situazione (di fatto e di diritto) ritenuta esistente e come tale aipp!l'."ezzata: il che � quanto dire che .se tale situazione non esisteva o fu male a~2'lzata, la legge non sarebbe a;pipUcabile o lo 1sarebbe isolo IP'eiI' la !Pa!l"te �che eventualmente re.sidua dall'eS1Punto errore. Enunciato, codesto, che non richiede una particolare �dimostrazione, bastando qui II"licordare �che poteredovere del giudice � di interpretare ed aiprplicare fedelmente la le,g;ge, cui e~li � 1soggetto (arrt. 101 Cost.) IIlCJ1Il riellltrandlo fu-a i suoi �Compiti quello di completare l'ope!l"a del legislatore mediante la verifica, e 1se del caso, la retttfica delle noiI'l!Ile �che questi ha posto in essere. Ora il pirecetto in questione (art. 5, secondo comma, legge n. 267 del 19.58), giusto o errirato che fosse, � certo che esprimeva l'univoca volont� del legislatore di escludere tutti i �Cotoni importafil (comrpreSJi quelli ;p1rovenienti dJal G.A.T.T.), dalla minore altquota riservata al cotone nazionale (4 invece del 6 % ) e dii tener ferma questa differenza (2 % ) -lo si � .gi� notato come definitiva e inalterabile misura di conguaglio idonea a irealizzaa:-e, nella discrezionale e insindacabile valutazione normativa, il !Par'e1g,giamento dei riS[)ettivi carkhi fis1cali. Ed � altrettanto certo che se tale � la volont� legislativa, cos� inverata1sd nella norma, questa .a'eve ricevere integrale applicazione: senza possibilit�, do�, che il giudi�ce -in tutto o in parte, d!irettamente o indirettamente -riconsideri la riduzione di aliquota per farne in qualche modQ parteciip:e il [pirodotto importato, anche se, per un errato ma incensuwbile cakolo .del legislatore, la disposta e pur voluta misu;ra dovesse a[prpmriT'e eccedente a:<ispetto alla finalit� perequativa. Il discorso fin qui 1svolto � gi� tale d!a rendere iroilevante il ipll"imo argomento dei resistenti, che, peraltro, non � neanche fondato. Senza necessit� di addentraTsi in una minuziosa analisi volta a stabilire 'Se � vero -come as1siumono quesiti ultirmi -che ilil base alla legigie 1n. 757 del 1957, tstitutiva dell'ige una tantum del 6 % !S/Ui rptrodotti te1ssili, quest'imposta co1piva una volta �sola il �cotone � in masisa ., volendo intendere per tale (come dicono i resi.stenti) sia quello in seme .sia quello 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO depurato dai ,semi, e che pertanto nesisun altro onere gravava a questo titolo sul [prodotto nazionale come su quello importato (sul che sia lecita ogni riiserva), sta di fatto che, accanto alla �riduzione di aliquota al 4 % , introdotta dall'art. 5, secondo comrrna, della succe1s1siva legge n. 267 del 1958 � per il cotone di proc;luzione nazionale depurato dai �semi �, il primo comma dello stesso art. 5 stabil� esp1I"es1samente che � [per gli atti economtci aventi per oggetto il cotone gr~,ggio non ancm:a depurato dai semi (ciotorne in seme) l'iige � dovUJta nei modi e nei termini normali con l'aliquota dell'uno per cento �. Il che,. per un ver:so, rilev� l'incidenza di almeno due im[losizioni sulla media dei ,precedenti passaggi (,per il ,proceSiso di trasfoX!Illazione dall'agricoltura all'indusitria), quanto nella mens Legis, chiaramente intesa a raggiungere il livello del 6 % , e quindi la parit� com[llessiva col prodotto im1mrtato, mediante il cumulo del dupUce triibuto sul cotone italiano in seme (1+1 = 2 % ) con quello una tantum sullo stesso cotone depurato. dai .semi (4 %); per altro veriso, e conseguentemente, esdude .che tale innovazione legislativa (art. 5 dt.) sia :sitata introdotta senza 'aver riguardo al confronto con l'imposta unica del 6 % gravante sul cotone i.importato: confronto che, viceversa, fu presu;p[posto e calcolato �come para�metro al quale si :ritenne �Conforme, e in ,corrispondenza del quale fu appunto intro dotta, la riduzione di aliquota (al 4 % ), sul � cotone nazionale �. Resta ancora l'altro argomento dei res1istenti, secondo cui lo stesso legislatore avrebbe riconosciuto che, con l'art. 5 della legge n. 2.67 del . 1958, isi era attuata una discriminazione a danno del prodotto imrpor tato (anzich� una perequazione del '.J)rodotto italiano) allorquando, con l'art. 9, del d.l. 2 lug1io 1969, n. 319, conve1rtito con modif. nella legge 1 agosto 1969, n. 478, fu abrogato espressamente il suddetto art. 5, ripri�stinandosi cos�, per entrambi i prodotti, l'identit� di aliquota (del 6 % ), d'i cui alla legge n. 757 del 1957 e riparandosi in tal modo al prrecedente errore. Al riguardo � doveroso anzitutto avvertire -a 1scanso di aff,rettate illazioni cir~a una presunta violazione de.gli, impegni internazionali in cui l'Italia sarebbe intenzionalmente incorna con la legge del 1958 -che nel corso dei lavod :preparatori della le1gge del 1969, citati dagli stessi resistenti, si tenne a chiarire e ribadire da :pi� [parti, non esdusd i rela tori, che il ,pur abrogando art. 5 � non eira 1senza una sua spiegazione logica �, in quanto la aliquota ridotta ( 4 % ) accordata al cotone nazio nale in massa � rifletteva la necessit� di com1t�ensare in qualche manielI'a gli altri oneri tributari gravanti sul cotone nazionale e �cio� l'ige sul cotone �in seme, da cui mediante sg1ranatu:ra si otUene il cotone in. maissa �; si aggiunge, peraltro, che dovendosd, a seguito del richiamo pervenuto dagli organi del G.A.T.T., eliminare la � dis1crriminazione -pi� aprpa rente che reale -plI'ovocata dalla riduzione dell'aliquota dell'ige 1sul PARTE I, SEZ. I~, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE cotone in massa d!i. prroduzione naz�onale ., quest'ultiimo andava ria:ssoggettato all'aHquota in vigore per il pa-odotto estero similare (6 %); ma � con l'importante preciisazione, tuttavia, che l'ige assolta sul cotone in massa asswbe quella dovuta per il cotone in seme. Si raggiunge quindi secondo una tecnka impos:itiva pi� ap.propi!."iata e non contrastante con le regole del G.A.T.T., un equo as1setto 1Jriibutario ipea-il cotone nazionale, al quale vengono evitate le successive �il1liPOSizioni lungo l'arco del processo di trasformazione della materia prima � (cifr. relazione alla VI commissione della Camera dei deputati, pubblicazione n. 1659 -A, pag. 5; interventi alla Camera, seduta del 22 luglio 1969, Atti parlamentari, pag. 9628; relazione orale al Senaito, sedurta die1l 30 Uluglio 1969. Atti della V legislatura, n. 8805). In ogni modo, quale� 1che possa essere -avuto rtguardo al testo definitivo dell'art. 9 (che ha finito con l'abrogare solo i:l secondo �comma dell'art. 5 della legge n. 267 del 1958, statuendo altres� che � pe.r il cotone di produzione naziona.Je depurato dai semi, l'ige � dovuta �Con le modalit� e l'ap1pUcaziione dell'aliquota prevista dalil'art. 2 della 1legge 12 a.gosto 1957, :n. 752 e 1succe.ssive modi:t�ica~ ioni �) -l'importanza da at1Jri:buire ai �su rii:feiriti tpiassi dei lavori parlamentari, sui quali fanno pur assegnamento i resistenti, � certo �che la vkenda legislativa del 1969, comunque considerata, non torna a favore della loro tesi ('rdmborso del 2% di eccedenza), concfermamid!one semmai la gi� rilevata infondat�zza. Si dia infatti pea-ammesso che, nella ;ripristinata parrit� dii aliquote (6 % ), conseguente all'abrogazione dell'a1rt. 5 della 1. 267 del 195�8, sia insito il rkonoscimento della �sperequazione in danno del cotone iimportato (anzich� della perequazione in favore del cotone nazionale), .cui l'abrogata norma av1rebbe dato luogo per tutto il tempo in cui rest� in vigore (marzo 1958-luglio 196�9). Eibbene, non altra �conseguenza veNebbe a trairsi dlalla .succe.sis:ione delle due leggi se non questa: che il trattamento fiscale differenziato, disposto e voluto dalla priima (n. 267 del 1958), venne a 1cesisare solo allol'ch� questa fu abrogata dalla seconda legge (n. 478 del 1969); la quale invero, in tainto 'I?u� dil'si che abbia eliminato l'asserita 1sperequazione in quanto evidentemente si r.konosca che questa gi� esisteva ed CJiPerava con rpienezza di effetti che al giudice non ea-a dato di .rimuovere o cora-eggere (v. � ,sopra), poich� ailkimenti non sal'ebbe ,stato nece.s:sariio ricora-e!'e all'intervento abl'ogativo del legislatore. Ma, 1se � cosi�., non si vede c1mne UJn'importazione avveillUta sotto ,l'impero dea.fa legge anterim-e (1958) e soggetta quindi al (pi� gravoso) �regime fiscale ivi stabilito, ![)ossa vantar titolo, ora .per allora, a vederselo ridurre dalla legge �successiva (1969) senza attribuire a quest'ultima una efficacia retroattiva che certamente essa non ha. Di ci� non tiene conto la ~ifesa dei resistenti quand'afferma che, secondo il legislatore del 1969, � il tributo pe1r es,s1ere uguale, do-veva r1spondere all'aliquota del 6 % per tutti e due i prodotti " (nazionale e 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO innportato), una tale enunciazione, arnmes1so 'che sia esatta ed abbia la sostanza d!i un precetto normativo, rpotendo valere solo [per l'avvenire (art. 11 ,preleggi) e non pu:re [per il [passato, cio� [J<er le situazioni regolate ed esauritesi sotto l'iffi[),ero della legge rprecedente (n. 267 del 1958). Riguardo alla quale, in definitiva, e 'consdiderando che con essa sii volle ila differenza di aliquote (6%-4%=2%) al preciso �scQPo di compensare i maggioo-i oneri �gravanti sul cotone nazionale rper i pcr-ecedenti pas1saggi, rion si ,sfugge alla 1seguente alternativa: o il �calcolo fatto dal legislatore, "Sia :per l'an che per il quantum di questa �differenza, fu esatto, s� da 1potersi riscontrare una !Perfetta armonia fra la dtsposizione no1rmativa e lo sco1Po pe.rseguito, e in tal caso nuHa quaestio; o vkeversa non fu esatto, � in tal caso il giudke, che un ,potere corl'ettivo non ha neanche sugli atti di autonomia rp!rivata e a fortiori 1sug1i atti dli sovranit� statuale come la leg,ge, non pu� di 'certo sovtl'a1prponre il 1suo .giudizio a quello del leg~slatore, al fine di �manda1'e il su,prposto e11rore e rendere pi� congruo il precetto, ma questo deve aipplicaxe secondo il comando ivi espr�esLso (nel senso innanzi ptl'ecisato). Si deve alloca, :pervenire alla conclus~one esattamente opa:iosta a quella ptl'ospettata dai resistenti. Costoro invffi:'o, richiamandosi alla regola 'della parit� tributaria complessiva fra il prodotto nazionale e quello importato dai Paesd del G.A.T.T., da valutare in baise al confronto de�i r1s1pettivi oneri fiscali, sostengono 'cl:J.e, nella ispecie, tale indagine comparativa, normalmente affidata al giudice di merito, non � pi� necessal'!ia, in quanto � 1stata gi� compiuta dal legislatore del 1969, che ha determinato tale parit� nel l'eguale aliquota del 6 % : con la conseguenza che l'importo del 2 % pagato in pi� dagli importatori dovrebbe essere senz'altro e rper intero Testituito. Senonch�, una volta escluso che la legge n. 478 del 1969, non :retroattiva n� interpretativa, possa .sip�iegare una qualsiasi efficacia sul rapporto 1contirovel'so, che � il'egolato esclusivamente dalla legge n. 2,57 del 1958, quesrta e non altra � la nOII'mativa a1Pplkabdle. Questa no=a tiva, p&�, non 'solo esclude che, nella p['esente sede, possa� gi� ricono scersi un diritto �al rimborriso nella vantata misura (del 2 % ), ma esclude altres� che un diritto di uguale o ancihe minor consistenza rpossa co munque :risultare in sede dii rinvio. E d� (()!ro[pll'io ipel'ch� � lo stesso legi slatore (ma con la legge del 1958, la isola che qui 1l'ilevi) che, nella sua assoluta discrezionalit�, ha piroceduto al �confronto degli oneri fiscali gra vanti sui due pirodotU ('nazionale e importato) e irilievata l',esi!siternza di un diivairio di til'attamento, mediamente e insindacabilmente calcolata in cragione del 2 % , ha diiversificato dli altrettanto le ~ispettive aliquote, stabilendo 'cihe questa e non altra dovesise essere la misura com1pensativa idonea a stabili.re la parit�. Parit� quale fu vista e �concepita dal legislatore, che, con tale specifico strumento, ossia col differenziato regime PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E �NTERNAZIONALE dell'ige, intese attuada in via definitiva e non 1subo1rdinatamente all'esrito di un'ulteriore verifica da parte dell'intevprete. Ad un si ;preciso 1dlisegno nOI"Illativo 1sarebbe vano, nell'intento di c001I'eggerne i risultati in ,sede applicativa, O!P!P1001I'e la generica !Presunzione di conformit� della legge interna alle� regole dell'.AJc1coit'do internazionale (e quindi all'art. IV detG.A.T.T.). Sarebbe vano, non perch� il legtslatore del 1958 abbia inten.zionalmente legiferato in deroga al ptrinc.ipio del trattamento paritario, cll� anzi -,come 1si � visto -fu prr-opil'io per raggiungere la parit� 1che la legge fu emanata: ma per l'a:srsoribente ragione che il mezzo all'uopo rptrescelto, e voluto 1come II'imedio, fu quello ptredisrposto tasisativamente con l'art. 5, ossia la differenza di aliquota (.dal 6 al 4 % ), e perci� fu voluto anche a costo dd un 111isultato insufficiente o eccedente riS1petto alla funzione !P&equativa che comunque sii'. ritenne di assegnare, e per intero, a quella ddfferenza (del 2 % ). La quale, pertanto, deve restar ferma e, vuoi !Per diletto vuoi per eccesso, non � pi� trivedibile o modif�cabHe dal ,giuidice, neanche sul piano della 'COlil\PaJrazione degli oneri :fiscali complessivi, poich� in !Punto di ige -il so<lo su cui si appunti l'accusa dii di1s1parit� -.il con.f!ronto 1 tra i d'.ue !Plrodotti (nazionale e �ffi!Portato) � 'stato gi� compiuto e rilsolto in 1sede legisfativa. Nei ,sensi ,sues!P'osti, relativamente alla vicenda, dei cotoni il!Djportati e limitatamente al :peri01do di vigenza dell'art. 5 ,legge 21 marzo 1958 n. 267 (marzo 1958-luglio 1969), deve ritenel'IS� chiarito e completato -o, :per quant'oc�corra, riveduto -il p1ensiero 08\Pll"eSISO da queste S.U. nelle precedenti sentenze n. 1771 e 1196 del 1972 (v. i brani SOJPll"a trascritti), in accoglimento della testi 1sostenuta dalla difesa erariale col secondo motivo di ricol'so. 5. -Reslta da :esaminare il ,terzo ed ul1timo motivo, icQll qJUale la Finanza, denunziando violazione di legge e difetto di motivazione, deduce: a) il marnicato o �[]Jsufficiente accertameruto, da paxite della Corte milanese, �dlei pireSUIP!POsti rper l'applicazione della dausola di :parit� tributaria, vale a dilre: la pirovenienza dei 1cotoni da Paesi dell'area del G.A.T.T. e la :sussistenza della 1condizio:ne di recirprodt� per ctiascuno di tali Paesi; b) l'inaij;)lpUcabilit� del trattamento ,pal'itarfo alle imiPortazioni dal Sudan, trattandOISli di Stato non aderente all'Aoco:rido; e) gli errori di calcolo in cui l'impugnata �sentenza 1sarebbe incol'sa nella detel'mina:zione delle somme di cui i 1s!inigoli importatoci hanno chiesto e ottenuto il rimborso. La censura sub a) � infondata, poich� la Corte d'a[>1pello non ha mancato di esaminare 1gli orLginali delle bolle doganali, da ,cui appunto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 144 crisulta inconfutabilmente il luogo di provenienza della merce, ed ha accertato, con congruo giudizio di fatto, � clie il cotone 5.n questione venne importato da Paesi aderenti all'accordo G.A:T.T. �. N� �doveva ancora indagarsi se questi avessero o no receptito l'Accordo nei riJspettivi ol'dinamenti i.interni, rpe11ch� l'asserita condizione di :reciprocit� non � riichiesta ai fini dell'apipliicazione def trattato in Italia, una volta che questa, con l'ordine di esecuzione, ha recepito e inserito la convenzione nel proprio sd.stema normativo, senza 1suboJ.'dinaJ.'ne l'efficacia a ultea:-iori adempimenti da parte ili altri soggetti di diritto internazionale (conf. S..U., sent. 1771 del 1972). Fondata invece � la censura sub b), potch� il Sudan, originariamente compreso nelil'a 1stllera dell'Accordo in quanto raippresentarto dall'aderente Gran Bretagna, non lo � [pi� da quando, acquliisliita la prropda 1nclliipendienza nel 1956, nion ha formalmente d:i!chiarato, come prresicritto daJI'al1t. XXVI, n. 4, del G.A.T.T., di vo1er 1corrutilnuare a fame parte (col'.llf. S.U. sent. n. 1196 del 1972). Quanto poi alla �censura sub c), essa, in s:� �considerata, � inattendibile, 1Po1ch� la Corte di aip,pello, dopo aver esaminato e r1solto con apprezzarrnento di fatto non censurabile (n� censurato) la questione contabile relativa al rimborso chiesto dalla Societ� Cantoni, ha giustamente osservato �che, a pa.irte quest'as1serito errore dli cakolo, nessun altro :riJsul-. tava specificatamente indicato dalla Finanza, che, ancor oggi, mantiene al riguardo una posi~ione dli aissoLuta e im1ooall1Jrol:1a;bile genericit�, da cui non � dato desumere a quale indagine 1si 1sarebbero sottratti i giudki del merito. � Deve soggiungeTis1i, peraltro, eh~ a seguito della pronunzia rescindente emessa nella .presente sede e 0diel riesame della .causa demandato al giudice di rinvio che provveder� anche 'sulle 1spese, ex art. 385 c.p.c.), la questione oggetto della censura in esame scade di importanza pratka. -(Omissis). SEZIONE TERZA � GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1974, n. 346 -Pres. Pece -Est. Milano -P. M. Di Majo (concf.) -Ministero PP.TT. (avv. dello Stato Zagari) c. Cianfriglia (Avv. Tirone). Competenza e giurisdizione -Giudizio possessorio: provvedimenti definitivi -Regolamento preventivo di giurisdizione: inammissibilit�. (artt. 41, 703 c.p.c.). Non � ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dopo i'or.dinanza con la quale il Pretore, senza emanare provvedimenti provvisori immediati, abbia deciso in via definitiva il merito della domanda possessoria (1). (Omissis). -Con la proposta istanza :per re1golamento preventivo, l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunkazioni afferma che l'ad�to Bretore di Roma � cairente di giuris1diizione riguardo all'azione promossa dalla Cianfriglia in quanto il .pirovvedimento di reintegrazione richiesto verrebbe ad inteirforire sull'attivit� della Pubbliica .Amministrazione diretta ad ottenere, nell'interes,se della geneoc-alit� dei cittadini, la dts1Pon~bilit� di locali destinati a sede di un :pubblico ufficio; il che non pu� ritenersi �consentito ai sensi dell'art. 4, 2� �Comma, della leg.ge sul contenzioso amministrativo 20 ma1rzo 1865, n. 22,43 all. E. Avendo il Procuratore Generale chiesto che l'istanza era dichiarata inammissibile per essere gi� intervenuta la deciis1i01ne di merito prr-eclusivra del regolamenito pireventirvo di giurisid'izionie, 1si rpone, in limite, il problema della qualificazione g.iuiridica del gi� emanato ,provvedimento (1) La decisione �1n !I'assegnia trova il suo specd:t�ico Pir'ecedente giurisprudenzd! a1e in Ca.ss. 30 mrurzo 19154, n. 952. Anche d1r1 qwehl1a occasdone fu ritenuto iinaimmissib11e il l'ego1ameinto di gdurisidiizlione proposito successivamente all!a poc-onunz:ia p11ieto111iJJe che aveva J:ieirntegrarto una par.te ne.I possesso, con pronunzii.a defdm1i.tiva d:i merd,1Jo �emessa, a1r1che 'se in foQ'ma di 011dinanza, a seguito dd istruttolI'd!a, dd accesso sul luogo, di contriaddiittoirio. Per 1a prrorpo111tbi1it�, dopo iJ.'.emdssione del plt'ovvediimei:ruto oautelmre immedia_ to nel giiudiiZlio dii 111uova opiern, cfr.,Cass. 19 g1elll'll'.1ado 1954, n. 98. La sentenz,a, co111 1amp1i ,11ich~ami dd pTecedenti giiurisp:rudenz:1ali relativi ,ai viarri � tipi � �dii ipo1Je,si normaitive spe1c1i1ali, � annotata da L. FLORINO in Foro it. 1974, I, 3101. (*) AI,la redazlione delle ma:Ssime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo CARBONE. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 146 di reintegira in poS1Ses1so onde accertare 'se eon esso il Pretore di Roma si .sia [imitarto a dare, �i sen1si dell'art. 689, 5� ,coomna, codice di iprocedura civile, delle misure ,ptrovv.iisorie ed urgenti crelative alla situazione possesso<da, opipure, 1se il rprovveclimento stes1so, rpur emanato con la. forma dell'orcti.nanza, abbia intrinseca natura di sentenza ,per aver deciso con carrattere di definitivit� sulla contrO'Vemia relativa al 1POS1Sesso. � TIJoto .esisere stato affermato che fil. giudli.zio poissesisoil'io sii svolge semipre e sostanzia1mente in unica faise non essendo concepdibil� -in materia possessoria -all'infuori della ipotesi ecice2iiona1e dell'ari. 704 c.p:c., altra comipetenza diversa da quella rpiretordle. Secondo la giurisprudenza d'i. questa Corte Gsentenza 43 del 1969; sent. 667 del 1967 ed altre) � possibile, invece, nell'ambito d!ell'unica procedlura innanzi al Pretore, la 1scissione in due fas1i, nella p�rima delle quali, il Pretore, assunte infocrmazioni e ;pcrove, emette, con deccreto o ordinanza, i ptrovvedimenti richiesti dall'urgenza del caso, mentre nella seconda fase, che si .svol.ge davanti. allo ste.sso fuetore, 1si ,provvede alla regola:re .iistruzdone e trattazione della causa .che si conclude mediante la decisione definitiva della conttro;vecrsia, d.iiretta ad att:uare nella sua pienezza e .stabHit�, J.1a pcretesa pos1s1essoria. 'I1utrtavia, anche la acoelll[lata distin2iione in due fa.si non ha carattere rigido, (potendo il Pretore unificarle quando ritenga che gli elementi acquisiti al (ptroceis1so siano sufficienti p�er una pcronuncia definitiva e r.iisulti rispettato il principio del con1Jrad!dlittorio. Nella specie � 1superfluo i111sistere sul problema rteocrk:o perch� lo svolgimento del 1processo, l'attivit� in esso esericitata dal Pretore e dalle parti, la sostanza e la pocrtata dell'adottato p['ovvedimento d'i reintegira forniscono la certezza eh.e con il rp.rovvedlimento ,stesso H PiretQ['e ha pil'onunciato, con piena cognizione, nel m&ito della controversia, attuando in modo definitiivo l'invocata tutela possessoria, 1senza lasciare, s:u di esisa, alcun margine per un'ulterioil'e deci:sione dd merti.to. Emerge innanzi tutto dalla semplice lettua:-a del provvedimento del 10 dkembtre 1970 che il Pretore non si � limitato a dare misure cautelative assimilabili ai pirovveddmenti immediati previsti in materia di spoglio, ma ha ordinato una veira e pLropria crimessdone in pil'istino, d.iisrponendo la reintegrazione della CianfriJglia nella detenzfone dei locali annesisi all'ufficio posrtale, e r.iiservando al rpirosdeguo la pronuncia � sulle altre questioni � e, cio�, la pronuncia sulla richiesta dei danni e delle sP�ese. Il provvedimento, inoltre, � stato emesso dal Pcreto:re in re.gola1re contraddittorio, dopo aver udite le parti e doipo aver acquiJsito al processo i numerosi documenti �che erano stati esibiti dalle parti stesse. In esso, infine, il Pretore, dopo avere risolto la sollevata questione di giurisdizione, ha esposto, con ampia motivazione, le ragionii del suo PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE convincimento sulla rieoirT!enza degli estremi 1soggettivi ed oggettivd del lamentato spoglio, rilevando, tira l'altro: 1) che la Cian.Friglia, la quale laimentava di esse:r:e stata (privata del iposseisso dei locali costituenti la sala di 1sc1rittura dell'ufficio postale di Roma 4, esericitava sui locali stessi un potere di fatto, per averne avuto il godimento per UJSO com me:r:ciale 1n forza di un negozio esclusivamente patrimoniale ('subloca zione) conclUJSo dall'ammin~strazione nell'esea.icizio della :sua attivit� privatLstiica 2) che la 1denunciata alterazione dello ,stato di fatto si era effettivamente veri.f�cata, ma non a seguito, come affermato dall'Ammi nistrazione, dell'intimazione di isf.ratto di in via ammintstrativa del 29 marzo 1970, bens� eselusdvamente a 1seguito dell'adesione della ste1s1sa Cian:fidglia, ad una suecessiva rkhiesta dell'AmminIBtrazione di pirovvi soria e temporanea rkons1egna dei locali per eseguirvi dei lavod dli riparazione; 3) che tale alterazione dello 1stato di fatto, imputabile alla Amminfstrazione integ.rava uno spoglio tutelabile ai 1sensi e per gli effetti dell'art. 1168 codice civile, per essere l'Ammintstrazione siteissa r1co11sa, al fine di estromettere la Cianfriglia dai locali, all'espediente della riconsegna provvisoria e teffi[Joranea. Nel provvedimento in questione sono, dunque, ravvisabili tutti gli elementi costitutivi sostanziali della sentenza non definitiva, suscettibile di pas1saire in giudieato, .se non teffi[Jiestivamente impugnata, avendo con esso pro'vvedimento il Pretore deciso con carattere di definitivit� sulla controversia relattva al possesso, mentre il disposto rinvio della causa . � per le altre questioni � non pu� che 1signrncare �che il [processo doveva p:r:oseguwe unkamente per la trattazione della questione irelativa ai dan ni dchiesti dalla Cianfriglia. E poich�, come � ormai ius receptum, .per dec1isione di merito, pireclusiva del rregolamento di g�iuri:sdizione, si deve intendere quella che affe:r:mi o neghi, nel caso concrreto, l'es1istenza di una volont� di legge conforme alla ipretesa dedotta in giudizio, anche se concerna alcuni capi della domanda ed anche se risolva soltanto a1eune que,stioni preliminari di n_ierito, il piroposto. regolamento di giurisdizione deve es1s.ere dichiarato inammissibile. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 488 -Pres. Flore -Est. Delfini -P. M. Pedace (conf. -Ministero Tras1p0irti (avv. dello Sfato Cexocchi) 1e. Di Mola (avv. Giugni). Competenza e giurisdizione -Pubblico impiego: dipendenti da enti pubblici -Carattere privatistico del rapporto: condizioni. (t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29; art. 2093 e.e.). n carattere privatistico del rapporto di impiego di-,dipendenti d� enti pubblici -e, tra questi, dello Stato -pu� essere affermato sol RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 148 tanto in base ad una specifica disposizione di legge, ovvero in base al fatto che il raworto stesso riguardi l'inse1�imento del dipendente in una organizz~zione particolare, la quale presenti i caratteri propri di una > impresa (applicazione in tema di servizi prestati, dopo il� riscatto deHa concessione, presso le ferrovie calabro-lucane con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo). (1). (Omissis). -Con il .primo motivo di dc.omso si denuncia il difetto di giurisdizione dell'autorit� giudizia�ria Ol'dinaria e la violazione dell'art. 29 del testo unico 2�6 giugno 1924 n. 1054, nonch� l'errata �appUcazione dlell'art. 6 de]la legge 23 dicembre 1963; rn. 1855. L'ammirni.s1t:razione ricol'!rente sostiene che il ra:pporto di lavoro in regime commerciale dei dipendenti delle ferrovie calabro-lucane ha le caratteristkhe proprie del rapporto di pubblico impiego e, come tale, � C0111iP�reso nell'ambito della giurtsdizione esclusiva del CoI11Siglio, di Stato, onde il giudke ordinario non aveva il .poter�e di decidere sulle domande pr~oste dal Di Mola. Con gli altri due :motivi di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'a�rt. 10 d~l r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e l'el'II'ata appHcazione degli artt. 1371 e 2121 del codice civile, affermando che la domanda giudiziale del Di Mola era improponibile, rpel'cih� non preceduta dal :reclamo in via gerarchica, e che, comunque, la decis,ione impugnata, la quale ha accolto tale doimanda, � viziata da una inteI'!.p[�etazione del contratto collettivo di lavoro com(9iuta con violazione dei pirincipi di ermeneutica e delle norme �Comuni in tema di indennit�.di anzianit�. La questione 1solilievarta,con il pr.imo .motivo di :ricorso � stata recentemente decisa da queste sezioni unite (v. 1sentenza n. 2�907 del 7 novembre 1973) nel senso conforme a quello indicato dal rkovrente, e tale orientamento giurisprudenziale deve essere :seguito anche in questo ca.so, non essendo emersi argomenti validi a confutarlo. Invero il �caxattere privatistico d'el rapi.porto di �111!P�iego di dii.pendenti di enti pubblici (e, tra questi, dello Stato) ipu� essere a:ffiermato soltanto �im. base ad UJna 1s1pecifi:ca diisposizio1ne idi legge (art. 2093, terzo comma, cod. civ.), ovvero in base al fatto che il raP1P1orto ste1sso riguardi l'inserimento del dipendente in un'~ganizzazione pa:rttcolarre; la quale pr�esenti e caratter1i 1piropri di 1m?iimpresa (art. 2093, secO'Ildo comma, cod. civile). (1) Come � no.to per 1ed':l�et1Jo delJ�a Le�gg,e 23 dioembire 1963, n. 1885, con la qualie � �stato dtsposto il II"iseatto de11e ferrorviiJe Calabro-Luca.ine ed � stata autoriz2lata l:a gestioDJe diiretba de11e stesse da parte del Miirnd1stero ded T.rasporti, :il rappolr'to d'1impiego die1i dipendernti di tal!i :Derrorviiie ha assurnto ean:iattere pubbliiois1Jko, oon il 001nsegueinte a.ssoggettameinto deUe relative controve1t1si:e �al1a g1ooisdi2lione 0escl'!.1Jsiva ded giudi.ci ammi.ni.1stirativi. In tal sernso .sd � rpiro:nunzdarto dli. Supriemo Co11egio gi� con decisione Cass. SS.UU. 7 novembil'e 1973, n. 1�905. PARTE I, SEZ. UI, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 149 N� l'una n� l'altra di ques:te ipotesi si (pos1sono !ravvisare nel caso in esame. La legge 23 dic1eimbre 1963, n. 1855 e, in 1Parrticolare, l'art. 6 che prevede la conservazione ai dipendenti delle Ferirov�ie calabro-lucane del trattamento goduto prima del !risicatto, non ha il signmcato ad esiso atta:"!i.buito dalla sentenza impugnata, la quale ha affeJ:'llllato �che il � trattamento � collJServato riguarda anche i rimedi giuridid po:evisti a garanzia del raP1Pocto. Al contrario, quella diis:posizione ed il rinvio al r.d. n. 148 del 1931 vogliono soltanto determinare per relationem il trattamento economko e normativo dei d:tpendenti delle fell'll"ovie iris1cattate; la legge cio� ha voluto stabili!re il contenuto oggettivo dei iraipipo!rti d'impiego e di lavoro del peirsonale (i di;r,itti e i doveri dei di:pendenti), ma non ha inteso qualificare la natura di .questi raiP1POCti. Da es1sa non pu� trarsi argomento rpeir riteneire ehe, con il generico accenno ana 'conservazione del trattamento, si sia voluto introdurre una deroga singolare al sistema delle garanzie giurisdizionali del rapporto di pubblico iimip�iego, n� :pu� ricavar:si indicazione alcuna per negare che il irapporto d'imp�iego di cui trattasi abbia _ca!rattere pubbHco. La distinzione tra impiego p:rivato e impiego ,pubblico ai fini della giurisdizione � fondata infatti 1sopra criteri 1soggettiv'i (la natura del soggetto titolare dell'o['ganizzazione i;iella quale si inseris1ce il diip.endente, e la natura dell'organizzazione medesima) e non ha l!['ilievo a tale riguaTdo il fatto che il contenuto del !['app.oirto 1sia disciip.Unato dalle no1rrrne di diritto ,sostanz.iale dettate per i rappodi di :iimpiego iPrivato. La finalit� pel'seguita dal legislatrnre del 196�3 appa1re quella id'i attuare un !riscatto di ferrovie concesse all'industria pa'.'ivata, nel quadro della noil'mativa generale costituita da1ll'al't. 194 del t.u. 9 maggio 1912., n. 1447, e non iin contrasto con essa. Ed � noto che il riscatto costitui:s1ce lo .strumento giuridico normalmente pre0111dinato p& il trapasiso dal regime di conceisis:ione a quello di gestione di:retta da parte della pubblica amministrazior{e; esso ha ,pe[' oggetto i singoli beni e non l'azienda del concessionario, poich� il ['egime di gestione diretta � caratterizzato dal fatto che il riscattante provvede al servizio pubblico con un'organizzazione [plrou;><ria, e tale caratteristica essenziale non viene meno quando la geis.tione viene attuata per mezzo di un 1commfa1sario, anzich� di un organo dive:risamente denominato. N� pu� diinsi che, in seguito al riscatto, le fel'rovie .calabro-lucane costituiscano un'imipxesa e:s&citata dallo Stato. Invero a questo p�roposito non si .pu� identificaire l'impresa con qualunque attivit� piroduttiva di beni e di se:rvizi, ma occorire che tratti di un'attivit� �imiprontata a c!riteri di economicit�, e svolta mediante un'organizzazione distinta dalla organizzazione pubblidstica dell'ente pubblico; e queste carattertstiche essenziali fanno difetto quando l'ocganizzazione pa:"uduttiva non � dotata 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO della necessaria lib&t� di azione, ed � priva dii autonoma contaibile e finanziaria. In queste 'condizioni s.i trova la gestione d!elle ferrovie ,calabro- lucane, [pevch� -secondo la legge di riscatto -ad essa il Miniistro dei TraS!Porti provvede direttamente, a is[pese proipil'I�e e mediante l'inserzione di apposite voci nel ip�r0[p1rio ibilancio; 1si deve {Perci� :rfoonoscere che la diistinzione or,ganizzativa delle calabl'o-lucane nell'ambito delle fer:rovie d�[pendenti d:al Miniistero dei Tra;sporti non vale ad attribuire alla loro gestione la natura di un'iirnpiresa 1Itel senso anzidetto. Devono quindi trovaire applicazione iri:guaJl'do ai d�[p�endenti di queste ferirovie le nomne (art. 2,9 t.u. n. 1054 d:el 19214 e art. 3 legge n. 1034 d!el 1971) �che attriibuisicono al ,giudke amminl�lstrativo la giurisdizione esiclusiva 1sui rapporti di dimpiego dei ;piuibbUci dipenderuti, ed il primo moti'7o di ricorso deve essere aocolto, res.tando assoirbiti gli altri motivd., con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. .,--(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., ,27 giuglnlo 1974, n. 1912 -Pres. Rossano -Est. Peirsko -P. M. Pedace (conci. p1air.z. 1conf.) -Miimi.stero Marina Mericaint:�le (avv. delilo Stato Freni) c. Soc. Monrteddison (avv. SOI'II'entino). Competenza e giurisdizione � Servizi portuali: tariffe � Obblighi tariffari e di assunzione: posizione di interesse legittimo . Addizionali . Lesione di un diritto: giurisdizione dell'A.G.O. (decr. dir. mar. Cagliari 20 maggio 1969, n. 1001; circ. Min. Marina Mercantile n. 42 del 15 aprile 1969, integrata da circolare n. 48 del 27 giugno 1969),_ Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle controver�sie relative ai provveidimenti tariffari e normativi in matieria di lav�oro e di servizi portuali; appartiene alla gim�isdizione del ' giudice ordinario la' cognizione delle controversie relative ai provvedimenti concernenti le addizionali tariffarie per le quali la legge prevede la rivalsa verso gli utenti (1). (1) AnaiLogia allia deaisio1t11e rnn 11asse1gna-(e ad aliil'e pubbldJcia�te quasi cointestualmente per f.arbtispecie pll'essoch� ug111alii) � dia .cionsiideiraire Cass. SS.UU. 20 aq:irill:e 19>74, n. 1094 in Foro It., 1974, I, 2355, oon nota di C.M. BARONE, nellia qua1e a pairite ogni altr.a consideriazfone, esattamente sd l'ile�va che il Supremo Co1llie1gdo, [))eJ.1'.Lnteinto dii voJ.eir p1t1ecisame 1a portata delrla preciedeR1Je 1sentenza 20 ,dfi,ciembll'e 1972, n. 36216, ciilartia liJn motivaz.ioine e rJchiamata da entriambe le ipair1Ji (do:. Foro it., 1973, I, 42 ,note di rdchiami), sostainZiia1mente, da queJ.11a sd alJ.1o[]J1Ja1t1Ja � iiill quanto Tes:!Jrjng,e l'air:ea della giUT1isdizione '~e.l Oonsdglllio 1dd Stato � prima riite1Il!uita sel!lZa a1cuna limitazione. - PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (Omissis). -L'istanza di regolamento ,su rnerface al iric~so con cui l'attuale res.tsitente, quale utente dei serv,izi di un dato poirto marittimo, ha impugnato davanti al Consiglio di Stato (al pari del resto di altr,i numerosi industriali e axmato!l"i, !Ciascuno dei quali si affel'lma utente dei servizi ,portuali) alcuni provvedimenti in materia di :remunerazione del lavoro portuale e di tari:flfe dei iservizi portuali. La maggior :parte dei � motivi � inei quali si airticola fistanza � diretta a ponre in discussione, sotto vari pirofi1i, la configuraibilit� in capo agli utenti dei servizi pQ['tuali di un interesse legittimo suscettivo di essere leso dai p1rovved.imenti tariffari e di esse:re quindi tutelato davanti al giudice amministrativo. Le istanti premettono che i detti utenti non intrattengono ra.rpipoirti con le �COffi!Pagnie abilitate a fornire le rprrest�zioni lavorative neces1sarie pe:r il carico e lo scarico delle merci in porto, bensl con le i:rniPrese esercenti tali 1servizi '.POrluali in regime di conces1sicme o 1con ,gli enti rpQ['tuali se questi vi provvedono direttamente. E sostengono che rispetto agli aumenti di tariffa dei seirvizi portuali, tanto [li� se 1str:ettamente. dipendenti da aumenti delle remunerazioni del lavoro portuale, in capo agli utenti dei servizi non sia configurabile altro interesse che quello [p['Optrio di ogni utente o ,consumatore ris1oetto alle traslazioni o incidenze dei costi di rp1roduzione, vale a dire un interres1s'e diffuso (o 1semlPUce) la cui tutela giurisdizionale sarebbe r>ossibile 'solo a condizione di ammettere in tale materia un'azione popolare. La stessa 'Conclusione sairebbe imrposta dal ca:rattere � astratto e generale � dei pirovvedimenti tariffari, p['eoirdinati dalla l'egolamentazione o alla integrazione di futuri ed eventuali contratti di diritto pirivato, e pertanto non idonei ad incidere � su un interesse qualificato attuale � e comunque individuale e differenziato riferibile agli armatori e industriali anche se aventi sede in p:ros1simit� del porto (:_uremesise e �motivo� sub a). Viene cos� ripiroposta una questione gi� risolta in senso affermativo da queste Sezioni Unite con la ,s,entenza, resa in un caso analogo, n. 3626 del 1972, cui le parti fanno riferimento nelle memorie difensdive. Il riesame del problema, peralt,ro, induce a ribadire la soluzione adottata, prectsando la portata del princ1ipio alloira esrpll"esso. � opportuno sottolineare che l'interes1Se legittimo, al quale il nostro diritto aipo;iresta tutela giudsdi.z.ionale contro i provvedimenti della pubblica .Amministrazione consiste in una posizione del 1sog1getto collegata con l'interesse pubblico in vista del quale � dato alla Amministrazione il potere di provveder'e. Ed il ,criterio di collegamento � costituito da SfP'ecia1i status, qualit�, situazioni del 'soggetto, 1che assumono rilevanza nel settO!re OlP'errativo (materia) in ieui si 1srp,iega il [potere o !Pi� 1so;iecificamente nel ra'pporto in cui si inscrive o cui d� luogo l'esi&cizio del ipotere seco:o.do le norme relative al potere stesso. Sono a\I)1punto tali status, qualit�, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 152 situazioni rilevanti ad individuare i portatori degli intereSISi dei quali (oltre che, ovviamente, di quello pubblico �che is;i tratta di �sodcUsfare) deve tener �conto l'autorit� che provvede. Ogni J;lrovvedimento, in fondo, costituisce atto di gestione di un'area funzionale, individuata dalle finalit� di interesse pubblico -per:seguite -in cui rrientrano gli interessi legittimi, i quali sono �essi pure, insieme allo interesse pubblico, iregolati dall'atto, mentre al dd fuori dell'area stesisa non sono conceip~bili che interesis1i semplici o diritti soggettivi. Ci� � reso manifesto, ancor prima che dai precetti costituzionali in cui �si suol cravviisarre la conferma della nattN"a sostanziale dell'interesse legittimo (artt. 24, 103, 113, Cost.), dallo steS1so articolo 26 T.U. delle leggi 1S1ul consiglio di Stato, �che indica nel detto interesse l' � oggetto � del :provvedimento amministrativo. Si spiega in tal modo come in relazione alla natura ed ampiezza del rsettore ed al tipo di intervento spiegato perr l'individuazione dell'interesse legittimo possa ess&e determinante la appartenenza del portatore ad una data categoTia e ciO� in definitiva come �sia <configurabile un interesse legittimo tutelabile anche in relazione a provvedimenti generali. E si 1spiega per conveirso �come sia possibile concepire meri interessi, non tutelati come interessi legittimi ed anzi 1Slforniti di apposita tutela gii.urisdizionale anche l� dove � dato iipotizzaa:e o ri.!Scontrare una interferenza degli effetti del prrovvedimento amministrativo in una utilit� sostanziale di un soggetto a meno che si intenda l'utilit� sostanziale sia per s� stessa garantita quale diritto soggettivo le norme che si risolvono nella fissazione di limiti esterni al potere ammiriistrativo. Orbene va esaminata alla 1stregua dei concetti suesiposrti la normativa in materia di lavoro e di servizi :DOrrtuali. L'attivit� di lavoro occorrente per il comp~mento delle � operazioni portuali. � e do� delle o~e1razioni di imbarco .sbal'co e movimento in genere delle merrici nel porto � rirservata (�salvo il �caso marginale della � autonomia funzionale �) alle apposite maestranze costituite in compagnie (o gil'UiP!P'i dei lavoiratori portuali (art. 110 u.p. c.d. nav.). Ferimo restando l'oblbUgo generaJ.e di impiega:rie le dette maestranze [Per ogni soggetto che compia operazioni portuali (art. 111 c.p. c.d. nav.), queste sono esegu~te, per .conto di terzi, da apposite � imprese portuali � o dalle stesse compagnie :portuali in vfa�t� di un provvedimento di concessione (art. lll 1comma [ 0 e 3� c.d. nav.) ovvero � per proprio .conto ., occasionalmente o abitualmente, (nel :primo caso su autorizzazione e nel secondo su lkenza 1recante le condizioni di e:~rrcizio) dagli �stessi operatoiri economici i quali aSSiUmono in tal caso ris1petto ai servizi portuali, la veste di e.se.ricenti, sia [Jure per l'impiego dei 1servizi stessi ai fini della propria ulterirnre attivit� economica exportuale (articolo 201 reg. nav. mar.). � stabilito, infinre (artt. 112 c.d. nav., 203 reg. nav. mar.) crhe le tariffe della mano d'opera impie,gata iper i rservizi portuali e quelle dei servizi stessi siano fol'llTiate dalla autorit� rpreposta alla PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 153 discip1ina del lavoro portuale (art. 140 rieg. nav. mar. in relazione all'art. 109 c.d. nav.) e che 1sia sentito al riguardo il coooiglio del lavoro portuale (art. 203 nav. mar.); di cui fanno parte raipprresentanti dei datorri dli lavoro, designati dalla Camera di Commerdo tper le categorie d:ei comme:vciaI11ti, degli in��uisitrial:i e degli armartor1i (art. 143 r1eg. nav. mar.). Ad analoghi 1Cll'iteri si iIJJs1pira, almeno nelle sue linee .generali, la normativa conoernente gli enti ;portuali, ai quali di regola, l� dove 1sono istituiti. � affidato il potere di determinazione delle tariffe sia del lavo['Q che dei servizi pOII'tuali (.ccfr. art. 1 c.p.v. n. 6, art. 82 r.d. 16 gennaio 1936, n. 8011sul consorzio del porto di Genova; 1. 12 aigosto 1957, n. 797 sul provveditorato al porto di Venezia ecc.). Se la legge vuole che i detti 01p.e1ratori economici siano xap1presentati in seno ad organi aventi attribuzioni 1consultive in materia di determinazione di tariffe e 1se � previsto �che esisi ipossano frur1si gestori, 'sia [pure nel proprio interesse e per proprio .conto, dei ,servi:d [portuali, con l'obbligo anche in tal caso di impiegare le maestranze portuali e di corrisipondere a queste le rremunerazioni tariffarie, � chiaro che la categoria assume rilevanza secondo la disciplina regolatrice della materria e che gli appartenenti alla �categoiria :stesisa sono portatori di interesisi dei quali deve tener 1conto l'autorrit� 1che C!}Tovvede a determinare le tariffe sia del lavoro che dei servizi portuali. Gi� lo stesso collegamento stabilito, sia quanto alla coffi(petenza che quanto alle forme proce��imentali, fra tariffe del lavoro e tariffe dei servizi 1porrtuali impeclis1ce di 1per s�, anche a prescindere dalla i.potesi di assunzione diretta dei servizi di cui all'art. 201 reg. nav. mar., di ritenere che dsipetto ad un 1aiumento de11e tariffe del lavoro portuale, e tanto meno rispetto ad un aumento delle tariffe dei serrvizi che dip�enda-dal primo, il cosidetto utente dei siervizi '.Portuali versi in posizione di estrraneit�, al pari di qualsia1si utente o consumatorre esposto a subire per traslazione l'incidenza d�lle tariffe del lavoro come costo di produzione Ma soprattutto si evince dalla �cennata no1'Illativa che l'intervento della puibblica amministrazione in questa materia non si esaurisce nella predisipos1izione di misure eventuali volte ad ais1s1cuirare, mediante strumenti Hmitativi dell'autonomia privata, l'equilibrio del me:vcato ed a garantire in tal senso utenti o consumatori che siano estranei alle attivit� dei cui risultati si avvalgano. La �determinazli.one autori~ tativa delle tariffe ,si inquadra al pari della riserva del lavoro portuale a maestrranze di lavoratori reclutate secondo un 1certo prrocedimento affidato al coI11s1i:g11io del lavoro 1por1tua1e art. 153 e segg. irie1g. nav. mar.) e costituite in compagnie assoggettate a vigilanza da :parte dell'autorit� preposta alla disdplina del lavoro :IJOirtuale (art. 110 c.d. nav.); al .pari della 1stessa istituzione di tale autorit� con l'attribuzione dei relativi compiti (artt. 140 e 193 reg. nav. mar.); al pari dell'assoggettamento dell'attivit� di esecuzione delle operazioni :portuali per conto terzi a 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO regime di �concessione; al pari, infine, dell'assoggettamento della attivit� di esecuzione di tali operazioni !P�er 1conto 1pll'oprio a ll'egime di autorizzaZJione o di Ucenza -in un sisitema di �Controlli 1cosipiranti al fine 1S1p:ecifico di assicUll'are l'efficienza dei servizi !Portuali e la ;funz.ionalit� del poTto. � ovvio �che ci� si �spiega in considerazione della nec1esisit� di iffi(piego dei sewizi stessi in dati settori economi.cli; ma quel 1che im1Porta � il carattere di organicit� e di penetrazione dell'intervento pubblko, in II'elazione al quale l'ordinamento del porto finisce rper coffi(pll'endere nella prropll'ia dlisc1plina ,i detti settoirii �econom~ci, 1per la ip1a'l1te di attivit� che co111Jslisrte nell'uso del :�:>'orlo e dei :relativi smivizi. P�r tale rpairte i relativi orp�eratori, do� �coloro nei cui processi produttivi si inser1s1ce l'irrnpiego del !Porto e dei servizi portuali, non �sono considerati alla stregua di meri utenti, estranei al servizio di cui si avvalgono, ma �sono al cont:rairio,. cosi� come lo sono le maesrt:ranze portuali e le irrl(prese portuali, inclUJSi in una area funzionale della Pubblica Amministrazione. Ci� .pu.� assumere partkolare evidenza risip�etto a quegli orperatori che si avvalgono dei servizi portuali per esigenze attinenti alla produzione di un altro servizio rpubblko o di pubblko interesse, i quali anzi sono in usLi. addirittura in due aree funzionali -�com'.e nel caso degli aTmatori di traghetto eserricenti s�ervizi di linea -ma non � men vero per gli ope1ratwi �che se ne avvalgono per i fini della propria attivit� economica, anche se questa non :sia ;regolata nella 19Ua fase ulteriore. Disattese le osservazioni volte a negare la configurabilit� di una tutela gillll'isdizionale conce;rnente interessi le1gittimi degli op:eratoiri economici che 1si �avvaligono norma:lmenrte dei 1s:ervizi p1ort;ua1i, vaTIIIllO 1rapidamente esaminate quelle dirette a prosipettare l'inrvocata tutela .cmne un sindacato ;per altro verso inammissibile. Obiettano gli tstanti al riguardo che un sindacato giurtsdiz.ionale sulle � detemninazioni tariffarie � dipendenti delle a:-emunerazioni del lavoro portuale -.sempcre che non volesise estendersi inammiss:~bilmente add1rittura agli accordi ,sinda�cali concernenti tali aumenti 1salarriali e:! ai negozi arppUcativi tra impres1e e maeistranze 1portuali avirebbe neces1sariamente per oggetto la valutaz,ione discl!'ezionale della loro incddenza, per traslazione, sulle tariffe dei servizi portuali e cio� si r1solveirebbe in un sindacato di .m~ito, non consentito da a1cu:na no!rma e pertanto preol1uiso al giudice ammiin1is1trativo ( � motivo � sub b) e c). Ma la co:mfutazione di codesta prospettazione d1scende !Pd,enaimente dalle considerazioni 1so.pra svolte a proposito della natura della pOisizione degli utenti rispetto alle tariffe 1sia del lavoro che dei 1servizi ~ortua1i e del irecipiroico collegamento [Jirocedimentale tra i idetti due tipi d!i tamiffe. � rpoi inconsistente l'osservazione del dcoT1rente, secondo la quale, dove sd t:ratti di censure fomnulate �contro rprovvedimenti tariffari di enti portuali [per essersi questi uniformati a direttive ministeTiali, 1s.i fall.'ebbe questione idi PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDI~IONE autonomia degli enti JP<Jrrtuaili e quiindi di d:i1ri>tti 1soggettivi (motivo sub d). Invero le censure in parola .sono di-rette a far valere la illegittimJt� dei provvedimenti in quanto avrebbero determinato le tairi:ffe non in aderenza alle esigenze lpiroprie del singolo rp<Jrrto, e quindi .senza la doverosa valutazione della situazione locale. E non c'� dubbio .che 1con siffatta censUJra viene denunciata la lesione di un interes1se degli operator'i economici e non la lesione della autonomia de.gli enti (portuali. In ha.se ad un � motivo � �che � diverso da quelJJi finora esaminati, e del quale non �:PU� non iriconosc�erisi la fondatezza, il MiniJSteil'o della Marina Me11cantile contesta la giurriJSdiziooe del .g:iudiice amministrativo relativamente a quella parte della �Controve11sia �c:he concer:ne l'aumento delle addizionali tariffarie destinate al Fondo per l'aissistenza ai lavoratori. In effetti, allorquando si lamenti, come nella specie, la imposizione di addizi.onaH ai fini di �copertura di oneTi iprevidenzia1i diversi da quelli [pll'evtsti dalle leggi in materia, (c:lir. I. n. 1124 del 1965 e 1. n. 161 del 1967 si fa questione di lesione del diritto, di cui gli utenti 1sono titolari in virt� del principio, rnstituzionalmente gail'antito (Cost. arl. 23) di non subire l'imposizione d:i prestazioni da parte dell'autorit� amministrativa se non in base alla legge. Pertanto, relativamente al punto in discussione, la controveirsia rientra nella giurisdizione del giudke 011d1nario. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE .DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 luglio 1974, n. 1944 -Pres. Laporta -Est. Lazzaro -P. M. Peda:ce (conf.) Campari (avv. Marchi) c. Min. Finan:Qe (avv. Stato Del Greco). �Procedimento civile -Notifica a mezzo posta � Attestazione dell'avvenuta �onsegna con sottoscrizione della ricevuta di ritorno � Necessit�. (cod. proc. civ. art. 149; r.d. 18 aprile 1940, n. 689, artt. 174 e 175; r.d. 21 ottobre 1973, n. 2393, art. 8). La notificazione :degli atti giudiziari per mezzo del servizio postale si perfeziona, non con la spedizione da parte dell'Ufficiale giudiziario del plico racc.to contenente l'atto da notificare, ma con la consegna al destinatario (o chi per lui) effettuata dall'agente postale e certificata dalLa sottoscrizione della ricevuta di ritorno (1). (1) GdurisprudenzJa costaJnte: Cfir. da Uil!flimo Cass. 17 agosto 1973, n. 2353; Cass. 9 apriJie 1973, n. 1011; Cass. 13 marzo 1972, n. 721, Giur. it., 1973, I, 1, 721; Oass. 13 Luglio 1971, lll. 2253; Oa1ss. 13 febbraio 1970, n. 355, Giust. Civ., 1970, I, 8790. P1eir ulteriord �rd:fieirimeniti. v. PuNzr, in Commentario al cod. proc. civ. a cura di ALLORW, Trnrino 1973, p. 1525. E' ilnvieoe ogig:etto dd dedsiomd conitrastainti La questi..one .se la ma1ncarba esibizione 1in giiudizdio della Tioeivuta di ritorno deitermirui la sempl.J:Lce nullit� (e Q:tri!rlldi �sia sanab1Ue) oppure determini il.'inesistenza deJ.Jia notifica. Nel primo �Se!nso Oass. 10 ottobve 1'972, n. 2979, Foro it., 1973, I, 733 con nota di SALME. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 luglio 1974, n. 2060 -Pres. Maccarone -Est. Miele -P. M. Antoci (conf.) Rizzuti ed altri (avv.ti Pomarici, Pan1nuccio) 1c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Mataloitll�). Espropriazione per p.u. �Sostituzione del Ministero dei LL.PP. al Comune di Reggio Calabria nell'espropriazione � Responsabilit� del Ministero per le indennit� per l'occupazione d'urgenza realizzata dal Comune . Esclusione. (1. 4 aprile 1935, n. 454, art. 11). La sostituzione al Comune di Reggio Calabria, a mente dell'art. 11, l. 4 aprile 1935, n. 454 del Ministero dei LL.PP. per l'attuazio'1ie di opere previste dal piano regolatore di quella citt� non rende obbligata l'Ammi PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 157 nistrazione statale per l'attivit� svolta dal Comune prima deila sostituzione (nella specie � stato escluso l'obbligo della p.a. di corrispondere ai proprietari dell'area espropriata oltre l'indennit� .di esproprio anche quella per l'occupazione eseguita in precedenza dal Comune) (1). (1) La dec1i.siioJ:JJe :iiappit'esenta l'esaitta applli!claziom.1e al caiso fil specde (sostituzione de]l'A:mmini:str.azione dei La:vOit'i PubbUci al Comune di Reggio Calaibl1ia per la ir.ealdzz1aziione dd operie pll'eivriste dal pd1ano regoliatoire di quell!a citt�) dei rpirdnd;pd gienerald �eliabol'a1li. dalla gduriospirudenza in tema di .coopea:iazdoni tra :enti pubbldd :per l'esecuzdOil'.le .dd opeire dd interesse colLettivio. Riisalie 1a1La de:oisio[}Je 31 �l�eniniado 1968, n. 313 (:in questa Rassegna, 1968, I, 419) lia pi� organica 1puntua�dzz1azdoine drel'l.e div�eir�sie situazio1111� che pu� assumere La coop1eriazdone firra enti pubbldocd e talli pcinc�pli sono ormad consolidati (v. da ulitimo Oa1ss. 21 giiugno 1974, n. 1834, in questa Rassegna 1974, I, 1410; Ca:ss. 8 :f)ebbiiaio 1973, n. 382, ivi, 1973, I, 379 ove uJ.ooriori richiami). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2088 -Pres. leardi Est. Falletti -P. M. Albanese (diff.) -Minisrtero dei Lavori Pubblic1i (avv. Sta:to Tarin) c. Miceli. Espropriazione per p.u. -Indennizzo -Criteri fissati nella legge richiamata nt~l decreto di esproprio -Applicabilit� esclusiva. (1. 25 giugno 1865, n.� 2359, art. 51; 1. 28 aprile 1936, n. 1165, art. 46). Le norme che fissano i criteri di indennizzo sono connesse strettamente a quelle che giustificano le dive1�se espropriazioni e non consentono possibilit� di sostituzione o commistione; ne segue che, indicata nel decreto :di espropriazione la norma che la giustifica, esclusivamente a quest'ultima deve farsi riferimento per determinare l'indennit� (1). (1) Queista decti1sione confer�ma, con br:eve motivazdone, l'indennizzo giurisp:rudenziaile conte111uto nella quasi coeva dedsione 5 giugno 1974, n. 1651 in questa Rassiegina 1974, I, 1405. Si devono confermar:e 1e perplessit� suscirbaite dalila deci:sfone n. 1651/74. Ainzi nelLa sentenza dn r:assegn:a dl dchtamo <aITTJche alllia de1cisione delle SS.UU. 26 genniaio 19-68, n. 245 (In Giust. Civ., 19:68, I, 621) che, confermando i principi contenuti nellia d!ecisdooinie n. 431/1967, ha rdoonosciuto la natura di dli-itto sog;gettivo perfetto az:ionabiiLe avanti a1l Gi1udi1ce ordi111ario alla domanda rivoLta 1ahl'1aipphlca�zdioITTJe dell'dnden~t� legale, r:e1nide pi1eITTJame1I1Jte giustifiLcata / una richiesta di 11tesi:1me da pairte deno ste:sso S.C. della !impoiritalOlte que 0 stione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 158 CORTE DI CASS.AZIONE, Sez. II, 13 luglio 1974, n. 2117 -Pres. Ferrati -Est Pieri -P. M. Serio (diff.) Teruzzi (1avv. Marasco) c. F.S. (avv. De FranetLsici). Trasporto -Trasporto di persone sulle F.S. -Responsabilit� per danni Anormalit� del servizio -Onere della prova. (1. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13). Secondo l'art. 13, par. 4� cond. e tariffe spetta al viaggiatore, che ha subito un danno aila persona e ne pretende il risarcimento provare la anormalit� del servizio ferroviario al fine della dimostrazione del nesso di c�usalit� tra trasporto e danno, dalla quale deriva la presunzione di responsabilit� a carico dell'Azienda vettrice; mentre incombe all'Azienda che resiste alla pretesa l'onere di dimostrare che il sinistro � avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore (nella specie � stato ritenuto che non costituisce anormalit� la presenza sul marciapiede di una stazione di una chiazza di bagnato sulla quale il viaggiatore � caduto) (1). (Omissis). -La cr-icorrente denunzia la violazione dell'art. 13, !Pair. 4� del r.d. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. nella I. 4 aprile 19,315, n. 911, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la Corte dli Milano erroneamente ha fatto ll"iferiimento agli all"tt. 2043 e 2.051 e.e., vertendosd nella specie in una i[)otesi di respoooabilit� contll"attuale :regolata d:a nomrne apeciali. Pi� precisamente, in base al decreto del 1934, l'Atmmin:Lstrazione delle Fffi'll"ov<ie deve ri51Pondere di ogni danno alle [peI'lsone conseguente all'anormalit� del servizio, 'Salvo 1che provi che l'evento dalllJ:looo � di1peso da caso fortuito o forza maggiore; >Ci� !POisto, is:econdo la iriJcorrente, l'anormalit� degli im;t>fanti della stazione eira cons1:Lst1ta nella scivolosit� della (1) La decisione merlirta se~aliaz:imJJe :non rpe;r il p1t1iincdplio 'dii diritto .affjoomato, �oamad �oonsofilcliato nieWla g,iur1i9P["udeinza clieJ. S.C. (v. Cass. 2.8 ma;rzo 1972, 1005 iin questa Rassegna, 19'72, I, 246; Oasis. 15 orttobire 1971, n. 2912, ivi, 1971, I, 1053; Cass. 29 id:ioeimb11e 1:970, n. 2760, Foro it., 19'71, I, 628; Cass. 6 ottobire 1970, n. 1700, iin �quesrta Rassegna, 19'70, I, 816 e pe:r ulteriori richiami FRENI, SulLa respOIYIA!abilit� dell'Amm.ne FF.SS. per i danni alla persona del viaggiatore, ivi, 1967, I, 67), quanto rpeir l'ieisartta aiIJrp1iJoazdo0C1e che nie ha fatto nel caso di spec~e, esclucliem.do, 'con� ainal!Ltiica motivazdo[]Je, che rd,co;rm anrnrmalit� del sffi"'Vli.ziio f,e;rrorviario, in�fil'iipotesli di caduta di un vi1aggiiatoce che nello scendere dal treno nella stazione, abbia poggiato i pi�di sul marcdiapteiclie che, pel" quaLsiiasi ragdo[[]!e, it1isulta bagnato a chdazz:e. PARTE, I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE banchina (ipcr.-ovata dal fatto 1sitesiso della caduta con conseguente frattura), e quindi nel mancato assolvimento da IP'airte delle Fel'll'orvie del com~)lito dli eliminare pozze di liquido dai ma~ciapiedi. N� poteva dirsi che l'anormalit� era esclusa dalle limitate dimensioni della pozza di liquido, ben potendo una chiama di bagnato di 80 cm di diametro (provocaire lo slittamento di un piede. Osserva ancoa:-a la rkorrente ,che a torto la 1sentenza impugnata ha 'affermato che l'appuntato Boilani della Poli& sii rec� sul luogo dell'incidente senza esser accompagnato da nes1su:no, giacch�, invece, era padfico che fosse 1stato 'condotto 'sul posto dalla SOII'ella della Teruzzi, che il Boilani, non aveva irinvenuto 1sul posto frammenti dli vetro pwch� essi erano .gi� stati rimossi da1gli addetti alla pulizia; d1e al momento dell'intervento della polizia l'entit� della chiazza di bagnato era diminuita ;per l'evaporazione ;provocata dal sole, e 'che il vestito della Teruzzi non era unto perch� aveva toccato terra in un punto dive1rso da quello in cui la donna era s1civolata. La ricoNente si duole, infine, delle airgomentazioni �della CoLrte di Milano in ovdine alla mancata indkazione di pa:-ove :sul quantum del danno, osservando trattairsi di argomentazioni inutili, istante il ri1getto della domanld!a, 1SU!ll'an ed erronee, dal momento dlie lJ'Amm.ind:sitrazione fe11rovia,ria non aveva mai �contestato l'entit� della rkhiesta, nep(p,ure in via di subo11dine. Rileva la Corte che � indubbiamente esatto il rilievo dell!a Teruzzi circa l'erroneit� del richiamo della 1sentenza impugnata agli artt. 204,3 e 2051 e.e.; nella cSpecie, infatti, si veirte in una ipotesd di cr-esponsabilit� contrattuale, e �non aquiliana. Il che �Co:mporta, in linea di massima, l'inversfone dell'onere della prova, non dovendo il danneggiato dar1si carico d!i pcr-orvare ila �co1pa od il dolo della �controparte, ma dovendo invece la pairte che non ha COim(p!�.utamente od esattamente adempiuto alle p11opcr-ie obbligazicmi conrtrattruail.i dimostraire che tale ,fatto non � do�vuto a sua coLpa o dolo, ma a caso fortuito o fOirza ma:ggiore. Ma non va dimenticato 1cihe nel caso di s1pecie d si ti:ova di fronte ad una particolare iipotesi dd res'.!Jonsaibilitf,t contrattuale, regolata da norme 1speciali. Pi� pil'ecisamente, � appUcabile nella :fattispecie il par. 4� dell'art. 13 della 1. 4 aprile 193,5, n. 911, che te,stualimente di:spone che � se il viaggiatore sub~sce un danno alla rp,ersona in conseguenza di anormalit� nell'eswcizio ferroviario, l'Amministrazione ne riisponde, a meno <che non provi che l'anormalit� non � avvenuta iPer caso fortuito o forza maggiore �. Orbene, come questa Corte SU!Pll'ema ha gi� avuto modo !ripetutamente di affermal'e, (dir. sent. n. 408 del 1958 e n. 2760 del 1970), in base a tale no~a 1spetta al viaggiatoire che ha subito il danno !Provare l'anoil'malit� del servizio, ai fini della diimostirazione del nesso di ,causalit� tra tras(porto e danno, dalla quale deriva la presunzione di Tesponsabilit� a ,cariico dell'azienda vettrke; mentre in RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO combe all'Azienda l'onere di dimostraJ:e ,che il sinistro � avvenuto peT caso forrtuito o forza maggiore, in conformit� del principio generale vigente in materia di res1ponsabilit� contrattuale. Ci� premesso, pu� rileva11si che la Corte di �l(Plpello di Milano ha, in virt� di un ac1ce1rtamento di fatto (non sindacabile in questa sede se so!'retto da cong\rua motivazione) ac,certato: a) che il mal'ciapiede della Stazione su cui la Teruzzi � scivolata era, in quel rpunto, bagnato, per una 1chiazza d'acqua avente un diametro di ci:l'ca 80 cm.; b) che la presenza della suddetta piccola pozza d'acqua non costituiva di pe!r s� anormalit� del servizio; e) che sul :posto non erano presenti cocci di vetro; d) che la pozzanghera non era costituita da liquido di natura oleosa, che potesse in qualche modo faci1itaire lo ,scivolamento del piede, costituendo un particolare pericolo peT i viagigiatori in transito. Da ci� deriva logicamenJte 'che la Corte ha 1esduso la 1sussLsiten:zia del a;iiresllljpposto delila 11eS! POn:sabilit� dell'Ammin~strazione Fe!'roviairia, onde diventa il'rilevante accertare ,se I'.Aimministrazione 1s:tessa abbia o no fornito la ,prova liberatoria circa il fatto che il sinis:tro sia stato addebitabile a caso fortuito o forza maggiore. Occorre, a questo punto, controllaire (avendo la ricorrente invocato anche il n. 5 dell'a1rt. 360 c.p.c.) se i suddetti accertamenti di fatto siano o meno ,sol'lretti da una motivazione immune da vizi logici. Ed a questo proposito 1si pu� rilevare: -in pTimo luogo, esattamente ha 1rilevato la Corte del merito ,che il isolo fatto 'che un marda:piede si~ bagnato non costituLsce semp1re e di per s� solo una causa di anormalit� del serviziio. Un marciapiede di una stazione feriroviaria pu� es1s,er bagnato 1per innumerevoli motivi, tutti ugualmente nol'mali ,e prevedibili; la pioggia;, esigenza di rpuliz1ia e lavatura; situazioni _connesse con la pulizia dei vagoni (in particolare, lavatura ,cJiei vetri); vifo:rnimento d'acqua ai ,serbatoi delle riHrate dai vagoni; ca1si accidentali. Tutte queste situazioni ,sono nol'mali e a;irreveddbili, in Linea di massima, salvo che il'eccezionalit� s1ia coSltituHa daHa anormale quantit� di liquido che 1sia s1pa1rsa sul _marciapiede, o dalla presenza di avvallamenti o buche che p1rovochino poz:zan1ghere di pairticolaire profondit�. N� pu� dliirsi che sia noTmale e prrevedibile una bagnatura completa del marciapiede, e che invece sia anormale e impTevedibile una bagnatura a ,chiazza; in ogni caso, infatti, di bagnatura comrpleta, durante la fase dell'asciugatura si formano inevitalbil!rnente zone in cui l'asciugamento interviene rpd� rapidamente, e zone in cui il bagnato permane un po' pi� a lungo. Di conseguenza, l'affeiI'ltllazione dei giudici di merito, secondo ,cui la presenza di una chiazza di bagnato (oltre a tutto, di modeste dimensioni) non costitu� nel caso di specie una ragione di anol'ffiaHt� del servizio, appare sorretta da motivazione inecceptbile. Del tutto PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE iDrilevante ,poi ogni eventuale inesattezza della 1sentenza ima;mgnata oil'ca le effettive misure della ,pozzanghera, e cir:ca il fatto che il relativo aocertamento 1sia stato compiuto da un agente della polizia ferroviaria, recatosi sul posto da solo ovvero ac:compag:nato da: altra persona che aveva as1sistito all'incidente; -in secondo luogo, la Corte del merito ha affermato ,che d~l verbale del.la polizia feriroviaria risulta �c:he non fU['ono l'eperiti sul posto frammenti d� vetro. Ed in effetti, nel rapa;iorto dell'appuntato Boilani ,si l!egge che lo stesso non trov� wacce idi 1pezz� di vetro. � vero che nello �stesso raprporto si ,P!recisa che il luogo dell'inciidente era stato spazzato �degli addetti alla pllllizia; ma da questa affe;r:mazione non !risulta affatto che in realt�, piriima della ripulitura, i :l�rammenti di vetro ci fossero, e che siano stati asportati in quella occasione. Circa la sussistenza dei lamentati frammenti di vetro, quindi, manca ogni prova in atti come esattamente ha affermato la Corte milanese. Del resto, se la detta Corte avesse mal interpretato o falsato il signH�cato del ra,piporto di poli:zia, d si trovereibbe di :l�ronte ad un travi1samento di fatti, non censurabile in questa sede; -del paa:i ineccepibile � la motivazione della sentenza iimrpugnata circa la mancanza di ogni prova in atti sulla prretesa natura oleosa del liquido �spa11s10 .sul marciaipiedJi. Sul a;iunto, le cr:iS1Ultanze del .ra,p:porto di polizia sono asso,lutamente �chiare. Non � affatto agevole ipotizzare come vo:t'lrebbe la rkorrente -che il vestito della Teruzzi potrebbe non essersi macchiato d'unto, perch� il corpo della donna sarebbe caduto in un sito diverso da quello ove era avvenuto lo 1scivolamento del !Piede, di nol"ma avviene ,proprio il contrario, n� va dimenticato che, prorprio secondo gli assunti della r1co11rente, al momento dell'incidente la chiazza di bagnato era in realt� p.i� ampia di quanto riscontrato dalla rpol!izia. Non si deve poi trascurare il fatto che un liquido oleoso awebbe lasciato sul marciapiede una traocia del tutto diversa da quella piropria dell'acqua; e l'appuntato Boilani non avirebbe certo mancato di irilevare quella differenza; -per finire, occorre ancora tener plresente che la Teruzzi non h<\ fornito la minima prQIVa 1s1u:l fatto che fa sua caduta 1sia 1sitata cagi()(tlata proiprio ed esclusivamente dalla p["esenza della chiazza di bagnato, e non da altre cause. Mentre non � certo difficile itpotizzare che una caduta possa esser dovuta, oltrech� a 1scivolamento, ad altre cause o concause (inciampamento; piede messo male; capogiro, ecc.). In definitiva, quindi, deve concluder1si 'che ci si trova di fronte ad una :sentenza el"!roneaanente motivata in diiritto, ma il cui dispositivo � invece con1oDme al diritto; in questo caso, a noa:ima dell'art. 384, 2� c., c;p.c, la Corte SupLrema deve limitarlSi a correggere la motivazione, come appunto, �SJi � fatto. Il rtcorso deve invece esiser r~gettato. -(Omissis). 162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 luglio 1974, n. 2141 -Pres. kard:i Est Mitlano -P. M. A'Lbanese (conrf.) -De Matthaeis red a'11tri (avv. Doria) c. Ente rdi svilupipo .in Puglia, Lucania e Molise (Avv. Stato Giwgio Azzariti). Riforma fondiaria -Dichiarazione di illegittimit� costituzionale di prov vedimento legislativo di espropriazione -Diritto del proprietario alla restituzione del bene o al pagamento del suo valore -Natura -Pre scrizione decennale. (Cost., art. 136; cod. civ., artt. 2037, 2038 e 2946). Prescrizione e decadenza -Norma incostituzionale che impedisce l'eserci zio del diritto -Decorrenza della prescrizione dalla data del fatto generatore. (Cost., art. 136; cod. civ., artt. 2934 e 2935). L'azione promossa dal proprietario, dopo la dichiarazione di illegittimit� costituzionale del provvedimento legislativo di esproprio, con cui chiede la restituzione dei beni occupati o il pagamento de�l loro valore deve essere qualificata_ come indebito oggettivo e si prescrive nel termine ordinario ,decennale dalla data dell'esproprio (1). Il vizio di illegittimit� costituzionale non determina un impedimento legale all'esercizio del diritto dalla norma incostituzionale disconosciuto, ma pone in essere una mera difficolt� di fatto, che non incide sulla decorrenza della prescrizione il cui corso ha inizio rdal giorno in cui il diritto � sorto e non dalla data della declaratoria di illegittimit� costituzionale (2). (1~2) Oon l'affreirmazdon1e COl!ltenuta []Jelrla pirdma massdrna ,si consoLida l'indirizzo giurisp!rudenzdrale secondo c!Ui ha 10Jatuiria di azfone per ripetizione di indebito (ogge1ttdvo) quehlia piromossa dal piropirdiertiairdo dd un immobile corntro l'ente, a cui favo'l'e fimmorhi!le 1srte1sso � �stato esprorprdrato com pirovvedimento lJJegdsliaitdvo poli dfohLarato dlOJcostdtuziolOJalre (v. com. da ultimo Oass. l6 ap11.1iLe 1973, n. 1071; ciir. pUI1e Cass. 10' fobbirado 1973, n. 394 che peraltro rde:llilOJisae rgeneriiaamel!lte 1'1aziOrIJ1e come � p:elt'lllOIIlal:e a cOIOJtenuto res1Jitutoirdio �. Ber ulteirdiord irdfemimeniti otlstre 1e altre dectiJsdorn irdchJLarmate rJJrel testo delJlia 1sentenza v. Cass. 12 gennaiio 1967, n. 126, in queisita Rassegna, l,967, I, 86 con ampia nota di irichiJami). Come � :noto, iinvieae, � �stata !ricOrJJroscduta natura 111sialt'cdfolt'da all'aziione promossa rdal Pl'O!Plt'i�e1Jardo il CrUJi teirve:no 1si!a stato ocrcupato con pTovvedimento d'U1I1genza, se dopo 1a soadenzra del bJJe10Jnl10 nioin vienga pronunziata l"espiropriaziOIJJe (dr. da ultimo Cass. 3 ottobre 1973, n. 2r4W, dn questa Rassegna, 19'74, I, 16,6 ove iricihi:arrn.i). Il plt'i�II1cip1o colOJtenurtio ([]ellil:a sereonda massdma � dJe,1 tutto esa�tto ed � confoirme rall'insegnamemrtJo .costanroe dreJ. S.C.; V �.sient. 18 settembire 1970, n. rn.68, in Giust. civ., 1970, I, 1533; senit. 4 giugno 1969, n. 1959, iin questa Rassegna, 196,9�, I, 663 oon nota di CoLETTA, Incostituzionalit� e prescrizione. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE (Omissis). -Il cricomo � fondato anche se per ragioni diveme da quelle indkate dalle ricorrenti. Come � noto la questione in estSo rp1rospettata non � nuova, ma ha gi� formato oggetto di precedenti giudizli di questa Corte Suprema (Cass. Sez. Uin. 22 giugno 1963, n. 1706, 9 ottobre 1963, !Il. 2603, 12 geillllaio 1967, n. 126, 27 maggio 1971, n. 1576, 23 novemibive 1971, n. 3,391 e 10 febbraio 1973, n. 394), ed � 1stata costantemente rlisolta in senso 1contra1rio a quello indicato dalle ricorrenti, nel senso do� che l'azione !Pfl'OffiOtSsa nei confronti degli Enti di riforma al fine di ottenere, a 1seguito della diichiarrazione di illegittimit� ,costituzionale del decreto idielegato di �ISIPII'Oprio emanato in attuazione della ri.f0T1na fondiaria, la irestituzione del bene ha natura personale e non reale 1percih� la situazione attuale � collegata a quella precedente all'esproiprio da un raworto giu!I'idlicamente qualificato, il quale costituisce il titolo dello sposseS1Samento, titolo che V'iene posto nel nulla dalla declaratoria dli illegittimit� ed in base al quale debbono eStSere qualificati i soggetti, oriiginairi e !Permanenti, della ["elativa controversia. Questi principi sono ,stati :sostanzialmente ribaditi ,con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 1071 del 16 aprile 197,3,.1a quale, modificando alcune contrastanti precedenti a:ffel'lffiazioni, ha qualificato la detta aziione personale come azione di ripetizione di inidlebtto og;gettivo, disciplinata dagli artt. 2037 e 1segg. c;c. pur rprrec1isando che tald no:rnne vanno coordinate con i principi che presiedono ai rapiporti [pubblici su cui incidono, cowdinamento che, da un lato, conduce ad escludere l'obbligo, previsto dall'art. 2037 d'i xestituire i terreni espropriati in eccesso che abbiano irtcevuto destinazione pubblicisti,ca e, dall'altro, diiversamente da quanto disposto dall'art. 2038, a mantenere il rapporto nei confu-onti esclusivi di una relazione tra esip,ropriato ed Ente dJi. :rliforma, senza alicun riflesso :sull'assegnatario. Non vi 1sono valide :ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale. Contrariamente, infatti, a quanto si afferma dalle cr:-tcO!'[l'enti, allorquando il trasferimento della propriet� sia avvenuto in esecuzione di un atto, non impo1rta se di natura convenzionale, amministrativo o no:rnnativo, e la domanda di restituzione slia fondata sull'ac,certamento della invalidit� o dello scioglimento del ,precedente vincolo in attuazione del quale la consegna ebbe luogo e non gi� sull'affe1rmazione del diJritto di propriet�, difettono gli elementi caratteristki :dell'azione reale in quanto in tale ipotesi l'azione � diretta ad attuare il ,dliritto dell'attore ad ottenere dal convenuto fa il'."estituzione della cosa oggetto della i)recedente consegna, come conseguenza della invalidit� o dello scioglimento del rapporto giuridico. D'altra [parte, come si � accennato, 1Se il bene di 1cui si chiede la restituzione � :stato permanentemente destinato a soddisifall'e 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO un pubblico interesse, il diritto del privato non � suscettibile di reintegrazione in forma specifica, giacch�, peir il divieto sancito dall'art. 5 della legge sull'abolizione diel contenzioso amministrativo, non � consentito al giudice di disrporre la restituzione del bene, importando una tale pronuncia la revoca dell'atto amo:nini:sitrativo di destinazione del bene stesso. Ma sie si deve escludere che p0tsisa quaUficarsi come azione reale la domanda dii restituzione dei terreni illegittimamente e1srpTbpriati, domanda del resto mai ,pirQ!posta dalla De Matthaeis, devesi del pari eStcludere che la responsabilit� degli Enti di riforma conseguente alla declaratoria di illegittimit� del de1creto delegato di eSifPiroprio trovi fondamento in un fatto ille1cito, come ritenuto dalla :sentenza ini.pugnata. Come, infatti, � stato rilevato nelle menzionat� sentenze n. 1705 e 2,6'83 del 1963, e n. 126 del 1967, fonte della responsabilit� degli Enti di iriforma non pu� essere il comportamento col1p01so -0 dol0tso degli Enti 1stessi (I�er avere pireparato gli atti necessari all'emanazione del decreto presitdienziale di eSlfP!roprio, in quanto dovendo tale provvedlimento iricondull'si eStclusivaimente alla volont� dell'organo che lo eman� ed alla valutazione compiuta dallo stesso sulla suStsistenza dei Tequisiti di legittimit� dell'esrp1ro[p'riazione, quel COlffilPOrtamento non � in nesso di causalit� con la illegittimit� del provvedimento stesso e con il conseguente danno 1subito dall'eSJ91ropiriato, mentre gli atti emessi dagli Enti di riforma, in esecuzione del decreto di esproprio, prima della declaratoria di illegittimit�, non possono considerarsi illeciti perch� gli Enti, nel compierli, hanno adempiuto ad un obbligo :Lmposto da una norma al momento eftkace. DeveSti, pertanto, riconoStcere che inesattamente la :sentenza denunciata ha qualificato come azione di rtsardmento del danno, sog~etta al termine di prescrizione quinquennale quella promossa da chi, a ,seguito drellla decla:ratoria di illegittimit� del provvedlimento di espiroip:rio, chiede la restituzione dei beni illegittimamente esrplt'orpriati o il rpagamento del valore dei beni stessi, dovendo invece l'azione stesrs1a esseTe qualificata come azione di indebito oggettivo, peT la quale, trova appUcazfone il termine decennale ordltnairio 1pirevi1srto dall'art. 2946 c.ic. Che, poi, la De Matthaeis abbia in effetti ;piropos:ta quest'ultima azione ,costitu:LStce affermazione sulla cui es1attezza non � lecito dubitare, se 1si considera che, con l'atto introduttivo del giudizio, la De Matthaeis, non soltanto ha agito ,per il r:tsardmento dei danni a lei derivati dalla illegittima espiropriazione, ma anche ha 1chiesto la cond;mna dell'Ente dii Svilupipo al pagamento del � controvalore � dei terreni es1prorpiriati in eccesso e gi� asisegnati ai contadini, domanda quest'ultima che � ben posrsibile inte!'IPretare come domanda di ri1petizione di indebito og.gettivo perch�, come dianzi detto, avendo i ter>reni ricevuto la destinazione pub 165 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE blicistica, l'oggetto del dirritto dell'esproipiriata era costituito dal valore del bene perduto. Del pari non � conte:Stato che, al mOIIllento della proiposizione dii. tale domanda, il termine decennale di :prescrizione, al:meno ,per quanto riguarda la De Matthaeis, non era ancora deco:riso. � Vero � che la COII'te di a1p1pello ha iritenuto, se si � iben comprreso il suo rpensiero, la irrilevanza della pronunciia di illegd.ttimit� del 1Prrovvedimento di espr01Prrio .per es1sere ONllai la �situazione consolidia<ta, a seguito del1l'interrve:nuta pr,escrizione, ,ma anche a 1seguiito dell'assegnazione dei terreni aii contadini ed a.l pagamenrbo dell'inidennit� di esproprio, ma tale ulteriore argomentazione � certamente erronea in quanto, una volita esd.1usa l'estinzione del diritto dell'esprroprriata all'equivalente pecuniario dei benJ illegittimamente esprop!l'liati, i dedotti eventi non sono �certamente idonei al co:nsolidamento del craprporrto giu1ridico che quel diritto concerneva. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2285 -Pres. Giannattasio -Est. Pajardi -P.M. Valente (diff.) -Mintstero Finanze (avv. Stato De Franci:sci) c. Fallimento C.E.A.M. dii Mintol.:lli A. e G. Fallimento -Decreto cli chiuslira in pendenza di termine per ricorrere contro il piano di , riparto -Legittimit�. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 118 e 119). �Legittimamente � dichiarato chiuso il fallimento anche se � pendente il termine (annuale) per ricorrere ex art. 111 della Costituzione avverso il piano di riparto finale (1). (1) Se,condo l'art. 118, n. 3 L.F. i1l falilime,nto si chiude quando si'a stata comptuta lia :riiprurtizdone finalie dell'attivo. Pu� pertanto condividersi l'affermazione della sentenza, la quale dichiara che la pendenza d�l termine per proporre l'impugnativa contro il piano di. ripa.irto non esclude l:a leidttnmit� del decreto che dichlarra .La .chiusura del faUimento, sempcre che narturrialo:nente ,siJaino �esaurrd.te le opelt'lazioni re:Lattive allia ripartizione de1l'atrbivo (cfr. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, MHano, 1974, vol. Hl, p. 17�61; FERRARA, Il fallimento, Milano, 1974, p. 555). Un pmimo motivo di pe11pLess1it�, tuttavtiia, nasc1e dal priinc:ipdo, perralitro presupposto pi� <Che afJieTmafo; seco1Dido cui il teo:-.mtne peir prroporre il ricorso per oassaziton� ex art. 111 dellia: Costi<tuZJione aivveTso dl decreto 166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO emesso �ex art. 26 L.F. da:l rtriJbum1aiLe :Ealllimel!l.twe a seg1uilito di riOO['�SO avverso il piiano dli rtlipairto 1appa:-oviaito dal g!i.udioe del!egiato, sa1I1ebbe aJ!ll!llUJale�. Lnvero, con sentenza 8 [lOVemb1t1e 1973, n. 2930 (in questa Rassegna, 19�74, I, 406) lo :stesso S.C. ha afformafo, che dertto tenni.ne � di sessanta giiocrni a decor:vere dal deposito dn �canoeliiell'li~ deil. de�creito. Altro motivo di perplessit� sorge leggendo la sentenza l� dove afferma che ~l'unico ipunrto di res:i1stenza dei1la situazione .giIUJr:i,di.ca processuale del1' Am.miJniJs1IDa2lione del:Le Fiinanze pu� ~del!l.tdooarsii nieiI. fatito che al momento della .p1t1esentaziJone dleJJia dJstanzia dd msinua2li.one tairddva, cio� ail 19 settembre 1970, H piano dd crip:a:vto nol!l. &a stato ancora 11edaroto, venendo, irufa.tti, diepostta:to 1il 19 ottob1t1e 1970 �.Ma, sii aggliungie subiito, .che �non � sotrto tale profilo difensivo che til rii.corso m esame � staroo p1rospettaito �. Con il rprimo motivo di ricorso, cos� come rlisul�ta rd1assunto nrula stessa decisd01I1Je, l!a p ..a. lamentav�a che � e:rroneamente (fosse) stato chiuso il jjalJI:imenfo dail. momel!l.1lo d11e �allia data de[ decreto impugna1lo non sd conrosceva 1anc0111a quale esito 1avr1ebbe avuto urna rlichi1e1sita di ammdssdone al passlivo rituaimente dntl1odotta �. Oria semb11a che� con ta1e motivo 1a p.a. intendesse sottopowe all'esame del1a Coote pa:-opriio il �punto di resiistenza deHa situa:zOOne giiur1idica processuale �. I I SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 ghigno 1974, n. 426 -Pres. De Capua Est. Rizzo -Torxaca ed altri (avv. De Fertrari) 1c. Ptrefetto di La Spezia (avv. Stato Ferri), Comune di La S[lezia (avv.ti Nigro e Galeotti) e Coop. ed:il. � Trieste � (n.c.). Edilizia popolare ed economica -Piani ex I. n. 167 del 1962 -Domanda di edificazione diretta -Commissione ex art. 11 -Parere -Impugnativa diretta della deliberazione -Inammissibilit�. Edilizia popolare ed economica -Piani ex I. n. 167 del 1962 -Impugnazione c�el decreto di esproprio -Ammissibilit� di censure contro il parere della Commissione. Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Procedimento derogatorio ex art. 1, 1. n. 217 del 1965 -Rapporti con la I. 167 Effetti. Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Commissione ex art. 11 -Legittimit� della delega del sindaco ad un assessore. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit� di motivi concernenti atto diverso. Il parere della Commissione prevista dall'art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, pronunciato ai sensi dell'art. 16, secondo comma, di detta legge, in ordine alla domanda di edificazione diretta presentata dai proprietari ,dei terreni compresi nel piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ed economica, si inserisce nel procedimento contemplato dall'art. 16; detto procedimento inizia con le domande dei proprietari deile aree comprese nei piani approvati, da presentarsi entro il mese di novembre di ogni anno, e si conclude con il provve,dimento del Sindaco per la concessione (o il diniego) della licenza di costruzione, su parere conforme della Commissione, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati dall'art. 10 della legge citata; tale procedimento si differenzia nettamente rispetto a quello di espropriazione -che inizia con la domanda degli enti indicati all'art. 10 e si conclude col decreto �del Prefetto -e pertanto la censura relativa alla asserita illegittimit� (*) .A;Iila redaz:ione de'li1e maissime e d~~lre note di questa sezi-One ha collaborato l'avv. RAFFAELE TAMIOZZO. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 168 deLla deliberazione della Commissione non pu� essere proposta in sede di impugnativa del decreto di esproprio (1). In sede di ricorso avverso il decreto prefettizio di esproprio, proposto dagli enti previsti dall'art. 10, legge 16711962 � ammissibile la censura relativa alla illegittimit� della deliberazione della Commissione di cui all'art. 11, con la quale si esprime parere favorevole ad includere i terreni dei ricorrenti nell'elenco annuale delle aree da espropriare, considerata la s�ua natura di atto presupposto rispetto al provvedimento di esproprio e considerato inoltre che per essa non viene prevista ,dalla legge nessuna forma di pubblicazione o di notificazione (2). ' Poich� l'art. 1 della l. 29 marzo 1965, n. 217 contempla, in via temporanea, un procedimento che deroga a quello �ordinario di c_ui alla l. 167 /1962, stabilendo che per tre anni dalla data della sua entrata in (1-5) Sulla Commissione prevista dall'art. 11, secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167. Con deci1sione 16 fiebbraio 1971, n. 13.9 (i.in Il Consiglio di Stato, 1971, I, 212 e R.A.S., 1971, I, 588) la Sez. IV quaiLifk� iLl provV1edimento di assegna: ziione de111all'ea 1aii sensli delLa lLegge 18 apr,ii1e 1.962, n. 167, pex la sua configuraziione oggettiV1a e .sog,g,ettiva, nonch� peir i suo1i oiwatited foirma:li e sostainzi, aLi, un �atto dotato di e1evata itntenslirt� gliurddlica � che si rifliette conseguelD!temenite sul piano delta tutela giuri1sdiziionaJle, pos:tul.ando l'immediata e 1autonoma proponibilit� de[[ ricoirso ditnan.zi al Giudke amministrativo a pena di deicadenza. . Ln quell'occiasdone la Sezione ebbe a sviluppave pairtko1air�mente la natum dei compiti aittrdbUliti 1a1La Commissione p!l'evista daWairt. 11 della legge 167, precisruJJdo che essa non �effeittua solo un aipprezzamento liimirtato a1re specifkhe �e1sigenre costruttiV1e di oiasCUJn sog�getto, ma viene i<nvesti.ta della valutazione di tutti i 'Pi!'ObJ.emi che conceirnono il.'utHizzazione delle aree, in rappovto al'.La globaife 1esrpansione dei1l'attivit� amministrativa, colle ga�ta all'attuazione del piano di zona; 11e sue deliiberazioni, pertanto, sono determi1DJainti ed esplLicano um.a elevata forza di ptmetrazione nelJle attivit� voiJ.te al raggiungimento deg1i. scopi edilfai. Con successiva e pi� reoe1DJte dectiisiom.e 26 ottobre 1973, n. 885 la Sez. IV (in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1283) ha :fllissato hl .pll'lincipto che iii. pro p11~et80'.'io di un'rur1e1a destinata alil1a costruzrLone da fabbr1icarti popolairi ed economici, che abbi,a fatto domanda per il.'1asse1gnazione in suo :f)avore dell'intera area ai fini de11a costruzfone dixertta ex oot. 16, Legge 167/1962, � interessato �a riicorireve avV'erso, dl provveddmento con dil qua1e wene di sposta l'assegnazione nei suoi confronti solo di parte dell'area, sia sotto il profilo del mancato accoglimento integrale della sua istanza, sia perch� egli diventa soggetto ad espropriazione per la restante parte del terreno. Nehla stessa decdsiiJone 885/1973 vengono chiai:riti alcuni aispetti p:roce duvali �ineventi 1a1l'oper.aito 'deJ.La Commiss1one �e pd� partico1airmente aille moda1it� di svo1g;imerno de1i lavoru i.in seno 1alLa medesima: a) .anzitutto, in Tie11azfone alJ.'art. 67 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, reoainte il l'egolamento per .l'�esecuzione de1la legge comuna1e e pa:-ovincia::e (secondo il quale il SiJJ:lJdaco o1tl'e ad urna deLe,gia g;ene1rialLe ad un Aisses \ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 169 vigore le aree fabbricabili necessade per attuare il programma .della Ges.Ca.L. e degli altri Enti indicati dall'art. 1 O della l. 167 sono acquisite, anche mediante esp1�oprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a .carattere economico e popolare dai relativi piani, anche se questi siano stati adottati solo con delibera del Consiglio, Comunale, approvata dall'autorit� tutoria, va ritenuto legittimo l'operato della Commissione prevista dall'art. 11, l. 16711962, costituita in epoca anteriore alla approvazione ministeriale del piano di zona, con conseguenziale legittimit� anche del decreto prefettizio di esproprio (3). Anche se nulla dispone al riguardo l'art. 11, l. 17611962, deve considerarsi legittima la delega del Sindaco, in persona di un assessore, per la presidenza della Commissione prevista da detto articolo (4). Va pronunciata l.a inammissibilit� dei motivi di ricorso concernenti un atto diverso da quello impugnato (5). sove �effettivo 1a suppliido in oaso c:fil b1sogno, pu� fraire anche speotalii delegaZJiond 1ai 1s1ngolii assessori), ben pu� dl SdrnJdaco ri1'asc:i1al:'e apposita del1egia a.U'Assessore a1l"eddJii.2Jda dl quale -tLn tal caso -J.1egittimaimente p1restede la CommissdoltlJe oomunaJ.e peir la scelta del.lie 1aff"1ee itl!ell'ambdito del pi,ano comunalie peir l'1ec:filldzda POIP01are ed ec01I1omd.ca (.prdncipdo che trova espliidta oonfeirma .anche nella decisione che si =orba); b). 1a:Ltl'ettanto 1egiittrima deve esseCl'e ritenuta -!in 1asse111Z!a dii norme in contriaai1o -Ja deiLeg1a da parte del Oapo diell'Uffildo T1ecndco comunale ned con&roll1ltri ,c:fil un funzionair1io c:fil detto Uf:fiicdo, che ne a:bbia la necessarla capactt� professiona'.Le, a partecipare ai lavori della Commi,ssione in paroLa; e) potch� le sedute deU1a Commissdoo1e non 1sono segireifle, lreg.Lttrimamente pu� 1ad 1esse assd'9tere, senzia voto, un funZlionario delila Ammd'DlistraZJione �oomunaLe lincarioartn deillia VieirballdzzJazdOIDie die1le delliiibeir1e. Non risultano 1altrd pirecedenti dn materia. E' da teneir .piresente, comunque, che ll.'1arrt;. 38 de1la 1Leg1g1e 2,2 ottobre 1971, n. 865 ha modificarto �1:1adica1meiillte La dtscdpll.dna oo11illelllJUta !IJJell'art. 11 dellia 1. 167/1962; in pwtic0Lair1e, per effotto di dette modifdiche, 1]Ja Commtssione a;>1J:1ewsta dall'oo1gtLnardo secondo comma delll'ar�trico�o medesimo � stata .soppiressa (cfr. illl dottrma .ANNUNZIATA, La legge sulla riforma della casa, Napolii J01vene 1972, pa.g. 161 e seg.). Su1la tnammiss1bHit� ded motivi concernenti attri diveirsi da queiLlo impug:narbo, pr1incipio da terrupo ccmso11dato, .seginalliiiamo 11e pii� veoenti decisioni: Sez. IV, 13 novembcr'e 1973, n. 1000, Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1569; Sez. IV, 30 novembre 1973, n. 1144, ivi, 1973, I, 163.3; Sez. V, 11 febbraio 1974, n. 88, ivi, 1974, I, 235; Sez. IV, 1:2 f.ebbr1aiio 1974, n.-181, ivi, 1974, I, 211; S1ez. V 1 marzo 1974, n. 211, ivi, 1974, I, 429; Sez. V 19 aip1I1iJe 1974, ltl. 295, ivi, 1974, I, 51912; Sez. IV, 28 maiggio 1974, n. 386, ivi, 1974, I, 728 (con :riifeirimeinto specifico :alla i:niammissdbd[lit� di mot:ivii aiggtlulllti concernenti atti nuovii ci ddversd da quelli impugnati con iJ. riico1J:1so pirincipale); Sez. IV, 27 settembve 1974, n. 626, ivi, 1974, I, 1034. R. TAMIO'.Z;ZO 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 431 -Pres. (ff.) Benvenuto -Est. !annotta -Picone ed .ailtri (avv. Sol'lrentino e Luipoli) c. Ministero Poste e Telecomunkazioni (avv. Stato Bruno). Pubblico impiego -Stipendi e assegni -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni di qualifica superiore -Conferimento -Provvedimento formale -Necessit�. Pubblico impiego -Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni -Funzioni superiori -Istanza per il conferimento -Silenzio della P.A. -Illegittimit�. Giustizia amministrativa -Termine per ricorrere in materia di pretese patrimoniali -Termine di prescrizione. Ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, l. 27 febbraio 1958, n. 119 (con le modifiche apportate dall'art. 15. secondo comma, l. 31 ,dicembre 1961, n. 1406), nell'amministrazione delle poste per ottenere il conferimento dell'incarico di svolgimento di funzioni della qualifica superiore � previsto un procedimento al termine del quale viene emesso il provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico; pertanto non � sufficiente a tali fini il semplice fatto di reggere un ufficio (1). (1-3) Impiego pubblico. Conferimento delle funzioni di qualifica superiore e relativo trattamento economico. Questa de1cisd.0I1Je ha anz�iiturtto ribadiito ~a �impresC�Jndtlbi[�e neceissiit�, per dil �dtlpendente pubbWiico, rai filmi dtl poiter conseguicr:'�e iil imttamellJto eco nom1co di servizio pit'evirsto per iLa qualillfil.ca superioil'e, deil formale provve dimento rndsn~steriaiLe dli confetriimernito deLl'i'lllcrao:ico. Il caso di specie riJgruardava 28 riJOO!t'Sri. �dtl diilpende1nti dcliLe Poste, che fonda'V'i:i11.1Jo �1a lorro richiesta surl testo de'1l'au:-rt. 51 deJJLa 1. 27 :fiebbit'aio 1958, n. 119, modicfLcarto dalil'alflt. 15 dellr1a L 31 dicembre 1961, n. '140.6. Ln tai1e n<>Tmaitiva 1costainte � il rifierimrellJto ,aJrla quaiLif�ka dii � funzionario 1mcairLcaito � 1e arl � confecnimellJto �dtl incarko � ; conseguellJtemenrte non basta �iJ1 1seimpiLi.ce affidamento termrpoit'aneo deUa r.eggen:m d!eiLil'ufficio, n� pu� esser:rie con:fiuso l'mcairtco con 1a semplice pil'epooiz:ione ailtl'ufficio, po!ich� pu� ,effe1Jtirvraimente prairilaxsi dri 1�l!1cairiico sol.o qruai1oo:ra ,sriJa stato pl'eventiV'aimente svdlito turtto :il procedimento per il suo conferimento, pirooediment� che ll!a citaita norimartiv;a disciipili:Lna irn modo punwale fino aiL provvedimento ministeriaLe finale, in �assenza dei!. quai1e ,e in dri:fietto deil procedtmento che lo p['1ecede non � possLbile identificare a1cun incamco rile�vante ai filni del ll'�JCono1scime'lllto dea. 1ll1attamento economico pli� :fiaivoo:evol1e. Una deroga 1ail rispetto 1scirupoloso 1dtl ta1e pl'ocedura compoit'rte['ebbe la vrio1azione non sol1o delle norme SO![Jll'a <Citate ma ainche degili airtt. 81 e 97 de11a Costituzione, �sotrto il idupilfoe profilJO idcliLa �LersiOl!le del pil."irncipd.o di legalit� de11a �spesa prubbilioa e del mancato :rrirsip1etto delile 1eSILg�e1I1Zre di pondera: zitone e iJmpairzi1arlit� dell'azione am.mimstrativa arl 'cui sodddisfaiciimen:to sono per l'appunto pl'eordinaiti i prQ1VVe1dimenti ammh�istrativi. ~ Al �rig1U!a!'do di pa:rrtkoiLaire intetl"�sse ciil'oa il 1IDarttai.ITlffilJto economico di impi1egiaiti di un .ente pubbilico ,sono 11e due decd1sioni 6 :fiebbit'aio 1973, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 171 � censurabile il silenzio tenuto dall'amministrazione sulle istanze presentate per ottenere un provvedimento autoritativo in tema di conferimento di incarico di funzioni superiori, e ci� in forza dell'art. 51, ultimo comma, l. 119/1958 nel testo modificato dall'art. 15, secondo comma, l. 1406/1961 (2). n. 77 ,e 16 nwembr'e 1973, n. 874 delELa Sez. V deJ. C<msdgldo di Stato, conoevnenti ai1cu1Illi rfom1sd (p'rorposrti da dipe1t1de�nti del Oomune dd. Roma, appartenenti a:l!la caitegoda �e1se1cutivia, per otteneil1e il trattamento economico deLLa �cairr1era di .conoe11Jto iin l'eliazione aJ.we mansdo!tlli e1serci~te (ill1 Il Consiglio di Stato, rn74, II, ;rispe1ttivamente 575 e 577 con mota di ToDARo); con esse vi1ene riconosciuto che J.'E[]Jte pubblllico che wtiil.izzd i propri rupendeniti in mal!lJsioni suiperiori a queJ.J.1e pl'evdste c�aiLlia caitego;rJa di aippartem.enza pone per ,l'apip:unto in es:sell'e un compoir>tamelllJto vii.z:iato da �eccesso dd pote11e re vfo1a i principi di una r�etta 01rgan�.zzaz:ionre de�g11ii uffici, .Tndipendenitemente daJ.J.e evien:tuaJ.i sdituaziom:i 'di �nrec,essl�Jt� ,tran.siito!rie ed e,ooezionraJ.i che abbirano detemninato detta utiJ.d.zzaz:ione. . Precisa �ancoca lia Sez.io[)le che wa giurisprudem:za del Consigldo di Sitaito -sec<mdo lia quaJlie, prer mdiV1tduwe lo stato g:iUJl'idiJco e fil tmttamenito eoonomko del pubblico d:iipendeme, orccol'ir�e :lla1re rif�erimento non gi� aihle fUJnziond. �ef:lie1Jti'V1ameme �eserdtate ma u1Illi�carmen1Je agli atti di nomina e promozione -�OOl!l!Se!rVa wa .sua vialid:iit� aJilche dorpo J.'enitrata lin vigor0e della l. 20 maggio rn70, n. 300 (staituto dei wavooaitori); ta1e principio vai rperailtro raoOirdinato ,con iJ. 'combd!llraito ,disposto� degli axitt. 13 e 37 di tale Sltatuto, nel 1senrso do� che, quaJ.ora J.'imp!i.1egaito di un ente pubblico venga eccezionrailimente adibito 1a mansioni di oategoria :su1pexdoir1e a queJ.Wa rdi aippairteIllenZJa, g1i .spetter� il tr:aittamento ,economico� propird.O della categorl�la ir:ueJ.J.a qwaJ.e espJ.eta 1e mal!lJsioni, quallo11a benriinteso l'Ente pubblico non abbia dihnerisameme d1scipliI11aito tale siJtUJazdone. A questo iplU!IlJto oocO!IIDe 'te(l]Je'r Pir'esente che proprio �COill ila dtata decisione n. 77/1973 anche il Cornsig1io di Stato' ha riconfermato che iLe noirme su11o statuto dei '1avocatoir'i non trovano arppJ.icazionre nei!. ra;pipmrto di imptego stata1e: mgd.Olll per .cui, mentre � possibile dJ. �!richiamo agli artt. 13 e 37 de1lo statuto .ove si v:e!rta in tema di :riapipocto di dmp1ego. con eir:uti pubbltoi, analogo richiamo 1I1Jon � consentito quando �si tr:aitti di li.mpd.ego staitaile: hl Consiglio di Stato ha cio� condiviso pi�'ename1nte wa !i'nrteiripire�taZJione restriittiva deJ.J.a CC>ll'te rdi Cassazione (dr. Oass. SS.UU. 6 mag.gd.o 1972, n. 1380 in Giust. Civ. Mass.� 1972, 748). 011bene, ,ge per i ,settori del'l'I�Jmpioegor �Statale, nei quaJ.d. -come peir l'Amministrazione delle Poste -esiste una espressa disciplina, ben pu� essere riconosciuto il trattamento pi� favol'evole, appare �evidente che, nei casi! in cui una tale disciplina non esista e a maggioT ragione in quelli in cui esistano espresse norme, anche regolamentari, che vietino l'affidamento di incarichi propri della qualifica superiore, non potr� mai trovare applicazione il detto trattamento di favore, in Telazione al particolare rigore che disciplina la materia, anche sotto il profilo della necessit� del rispetto di norme costituzionali. N� varrebbe il richiamo all'art. 36 della Costituzione, poich� proprio a tale proposito il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con decisione 18 maggio 1972, n. 3�62 (in Il Consiglio di Stato 1972, I, 1248) ha chiaramente precisato che il precetto di cui alla citata norma costituzionale (secondo cui � il lavoratore ha diritto ad una retri 7 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In materia di pretese patrimoniali di impiegati pubblici, il giudizio 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In materia di pretese patrimoniali di impiegati pubblici, il giudizio amministrativo pu� essere instaurato nei termini di prescrizione anzich� nel termine di decadenza (3). buzione proporzionata alla quantit� e qualit� del suo lavoro... �) non � invocabile nell'ambito del pubblico impiego per fondare una pretesa alla retribuzione ineTente alla qualifica superiore, della quale si assumano svolte le funzioni relative. L'interpvetazi:one ruddetta, anch'essa evidentemente I'iestrUltiva, deil � l'avt. 36 1irova ulterim:ie ,con:f�erma, �Con idgiuairdo a dirpeiilldenti di ernti pubb1ici (Opera Sila) nella decisione d�!Wa VI Sez., 20 settembre 1972, n. 481 (in Il Consiglio di Stato 1972, I, 1543) che esclude la legittimit� della pretesa alla retribuzione della qualifica superioTe anche nel particolaTe caso di esercizio di fatto,del1e mansioni di detta qualifica da parte di un dipendente che agisca in situazione di carenza di potere e la cui investitura manchi del tutto o sia giuridicalmente inesistente. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in u.na deci1sioine de1l 1971 (22 ottobre, rn:. 410, Il Cons.iglio di Stato, 19'71, I, 1996) escluse esplicitamente l'applicabilit� al rapporto di pubblico impiego anche dell'art. 2103 e.e., secondo il quale B. lavoratore adibito a mansioni diverse da que11e per cui � stato assunto ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivit� effettivamente svolta (in termini-cfr. anche Sez. V, 20 mairzo 1965, n. 254, ivi, li965, I, 474; Sez. V, 26 geiilJilaio 1963, n. 16, ivi, 1963, I, 35). Si seginaili�, infilne il:a decisione die:hlia Sez. VI, n. 275 del 14 apritle 1970 (in Foro Amm.vo 1970, I, 2, 509), che si affianca�ailila decisi.eme che sd annota, della quale costituisce espTessa e rigorosa conferma. In merito al consolidato princilpio giurisprudenziale, secondo cui per le .pretese patrimoniali in materia di pubbUco impiego il .giudizio amministrativo si pU� instaurave nei termini di pr.escrizione e non di de.cadenza, ricocdiaimo Le seguenti de:Ci1siocni: Sez. VI; 3 :fleb'brai:o 1970, n. 79 in Il Consiglio di Stato, 1'970, I, 268; Sez. V, 30 marzo 1971, n. 328, ivi, 1971, I, 525; Sez. IV 2 luglio 1971, n. 646, ivi, 1971, I, 1314; Sez. IV 13 luglio 1971, n. 711, ivi, 1971, I, 1343; Sez. V, 7 marzo 1972, n. 162, ivi, 1972, I, 386; Siez. VI, 30 maggio 1972, n. 279, ivi, 1972, I, 1148; Sez. IV, 16 novembre 1973, n. 1057, ivi, 1973, I, 1582; Sez. VI, 29 genn&o 1974, n. 617, ivi, 1974, I, 152; Sez. V, 8 febbraio 1974, n. 109, ivi, 1974, I, 250. R. TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1974, in. 45~ -�Pres..Ucee1latore -Est. !annotta -Graziani (avv. Maritignetiti) �C. Ministero InJtemo (avv. Stato Cairafa). Giustizia amministrativa ~ Provvedimento impugnabile � Scioglimento di associazione politica e confisca di beni � Art. 3 L. n. 645 del 20 giugno 1952 � Natura � Impugnabilit� � Sussiste~ Competenza e giurisdizione � Scioglimento cli associazione politica ex I. n. 645/1952 � Rapporto tra la XII disp. trans. Cost. e l'art. 18 della Costituzione � Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 173 Partiti politici -Associazione politica -Ricostituzione del �partito fascista Presupposti per lo �scioglimento ex I. 645/1952 -Necessit� del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna -Non sussiste. Partiti politici -Associazione politica -Ricostituzione del partito fascista . Presupposti per lo scioglimento ex l. 645/1952 -Pendenza di appello avverso la sentenza penale di accertamento della natura del Movimento -Irrilevanza. __. Costituzione della Repubblica -Questione di costituzionalit� � RicOstitu� zione del partito fascista -Art. 3 I. 645/1952 -Contrasto con l'art. 27 Cost. -Manifesta infondatezza. Giustizia amministrativa -Responsabilit� civile di associazione politica Difetto di partecipazione al procedimento penale � Irrilevanza. Costituzione della Repubblica -Questione di costituzionalit� -Ricostituzione del partito fascista -Art. 3, primo comma, l. 645/1952. Contrasto con gli artt. 3, 18 e 49 Cost. -Manifesta infondatezza. Il provvedimento di scioglimento di una associazione politica e di confisca dei beni, previsto daU'art. 3, legge 20 giugno 1952, n. 645, � privo del contenuto tipico degli atti politici -i quali sono attinenti alla suprema direzione dello Stato nel suo complesso -e pertanto, data la sua natura vincolata di tipico provvedimento amministrativo, � ammissibile nei suoi confronti il ricorso giurisdizionale (1). (1-7) Sentenza e provvedimento amministrativo: rapporto effetti e limiti in relazione all'art. 3 1. 20 giugno 1952, n. 645. L'art. 3, primo comma, 1. 20 giugno 1952, n. 645 �recita testualmente: � Qualora con sentenza risulti accertata la riol'.'ganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'Interno, sentito H Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento�. Il provvedimenito di 1sciogldJmenito -secondo la decisione che sd annota -� di naitll!ra vincolata attesa La 1ooimessione aisSOll'UJta �tra senmenza e adozione del provvedimento medesimo: �il Ministro ordina� va interpretata come formula impositiva del dover.e di scioglimento e confisca, ci� in relazione alla natura imperativa delle disposizioni giuridiche di cui alle norme della I. 645/1952, caratterizzate da una fonte di rango costituizionale rappresentata dalla XII disposizione transitoria della Costituzione. Presupposto indispensabile per �l'adozione del provvedimento amministrativo di scioglimento e confisca � la sentenza. Nel caso di specie alla data del giorno �di emanazione del provvedimento impugnato (23 novembre 1973) non era stata ancora depositata la motivazione della sentenza 21 novembre 1973 emessa dalla 8ez. I penale del Trib�nale di Roma; la motivazione venne infatti depositata in Cancelleria il 9 febbraio 1974. Peraltro la assenza di motivazione relativamente al periodo intercorrente fra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione non importa in alcun modo l'inesistenza giuridica o la nullit� della 174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dato ii carattere speciale della disposizione XII transitoria della Costituzione rispetto aH'art. 1 R della ste.~sa Carta Costituzionaie, rientra nena giurisdizione del ConsigUo di Stato la controversia relativa al provvedimento di scioglimento di una associazione politica avente per fine la riorganizzazione del Partito fascista, di confisca dei beni del medesimo (2). Nel giudizio penale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 472 e 151 c.p.p., l'intervallo di tempo fra la lettura del dispositivo in udienza sentenza penale; infatti nel giudizio penale l'emissione della sentenza non coiJIJ.cide sempre e comunque con il deposito della motivazione. Dalla decisione �Che si annota, la cui motivazione -ci sia consentito � di una particolar.e ed estremamente rigorosa chiar.ezza espositiva, possiamo ~issare i seguenti punti: a) l'art. 472, secondo �Comma, c.p.p. dispone che '1a sentenza � deliberata subito dopo il dibattimento e che il dispositivo � letto nella stessa udienza; b) l'art. 1'51 primo comma c.p.p. dispone che gli originali delle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento sono depositati in Cancelleria non oltre il dedmoquinto g.iorno da quello della pronuncia; e) la scissione temporale tra l'emanazione della sentenza e il deposito della motivazione � pr.evista testualmente dall'ordinamento processuale vigente, che, infatti, non prevede alcuna nullit� per tale scissione; d) l'art. 184 �.p.p. precisa che � l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali � causa di nullit� soltanto nei casi in cui questa � comminata espressamente dalla legge �; e) il dispositivo della sentenza priva di motivazione non � riconducibile a nessuna delle fattistpecie previste dall'art. 185 c.p.p. (nullit� generali); f) pod.ch� la scissiO!IJJe � pl'evdista diarl:l.'o�lldiiniamento processuale penale, � da escludere �comunque la inesistenza della sentenza penale; g) del resto, il dispositivo letto all'udienza penale ha inequivocabi1e rilevanza pel'ch� : x) l'art. 199, primo e terzo comma, c.p.p. dispone nel senso della decorrenza dei termini per impugnare dalla lettura del dispositivo in udienza; � y) la circostanza di cui alla lett. x) trova conferma anche nell'art. 151, terzo comma c.p.p. nel testo modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, nel quale � prevista l'ipotesi del di:f)ensoiI'e che abbia proposto impugnazione prima del deposito in Cancelleria della sentenza; h) l'impugnazione proponibile anteriormente al deposito della sentenza emessa dopo il dibattimento ha effetto sospensivo dell'efficacia della stessa sentenza (art. 205 c.p.p.); i) non ha rilievo l'art. 475, n. 3 c.p.p. (nullit� della sentenza penal1e qualora difeitti di motivazione) peTch� tale lDJUl11lit� � oomminaita in rapporto alla sentenza quale risulta posteriormente al deposito e non in relazione al dispositivo della sentenza letto in udienza; l) neppure la proposizione dell'appello importa la irrilevanza giuridica de1Lra sentenza penale; altrimenti riiuscire1bbe mcompiriensdb�iJ.e l'art. 205 c.p.p. in base al qua1e l'impugniazli.olllle mede1Slima ha efficaic:La PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 175. e il deposito della motivazione non comporta n� inesistenza n� nullit�. della sentenza penale; pertanto, qualora lo scioglimento di una associazione politica e la confisca dei beni risultino ,disposti prima del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna, l'adozione di detto provvedimento non pu� essere ritenuta priva di presupposto (3). Poich� la sospensione della esecuzione della sentenza penale, peraltro non assoluta, attiene solo alla attuazione delle ,disposizioni emanate dal giudice penale, non rientrano fra dette disposizioni lo scioglimento sospensiva (in tanto � possibile disciplinare la esecuzione della sentenza in quanto questa abbia rilevanza giuridica); m) non � possibile dedurre dalla norma geneil"ale dell'ail"t. 205 c.p.p. la conseguenza della illegittimit� del pro�vvedimento� di scioglimento e confisca adottato in pendenza di impugnazione della sentenz�a penale. La sospensione della esecuzione, infatti, che f.ra l'altro non � assoluta, si dirige solo alla attuazione delle �disposizioni emanate dal giudice penale, secondo le norme vigenti in matei-ia di esecuzione (cfr. artt. 581 e seg.g. c.p.p.); n) lo scioglimento e la confisca previsti dall'art. 3, primo comma, legge 645/1952 non rientrano fra le ,disposizioni emanate dal gh.tdice penale, le cui sentenze non possono affatto statuk.e in merito, esulando taU materie dalla sua competenza; o) conseguenza del punto n) � che non si pu� porre per tali provvedimenti un problema di sospensione dell'efficacia di eventuali precetti posti dal giudice penale �con una sentenza impugnata; p) La semenza, ancooch� impuginiaita, lrl'On � priva di riilevanza e1sserndo un aitto giuridi1camernte e�sistente e qua:ldifkato; . q) quindi �essa legittimamente .costituisce presupposto per l'attuazione del potere P!r�evisto dall'art. 3, primo comma, legge 645/1952, la quale norma, secondo la sua formulazione letterale, non richiede, a differenza di aLtre, 1che La 1sentenza rpernailie �sia anche pass:arta in gi1udicato o sia comunque irrevocabile; r) l'art. 3, pr1mo comma, legge 645/1952 non postula necessariamente una sentenz,a penale di condanna, essendo sufficiente la presenza di una serntenza daHia qua.We il"j,suil.ti '1'aicce!l"tamen.rto deiliLa fattispeicie preiviista dallo stesso art. 3; tale accertamento pertanto potrebbe anche discendere da una sentenza di tipo diverso da quella di condanna; s) pi� precisamente, l'adozione del provv�edimento di scioglimento e confisca non � collegato sempr.e e comunque� alla dichiarazioil!e di� responsabilit� penale, ma all'accertamento della �esistenza di un particola.re tipo di organizzazione oggetto del divieto fissato con norma costituzionale (XII disp. trans.), indipendentemente dalla :effettiva applicazione di una sanzione penale. Pertanto l'art. 3 1. 645/1952 � estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 27 della Costituzione; t) infine, non spetta all'autorit� amministrativa sindacare la legitti~ mit� del procedimento penale a conclusione del quale sia stata emessa una sentenza rilevante ai fini di permettere la competenza per la p.a. prevista dall'art. 3, primo comma, 1. 645/1952. Si � visto dunque che per la legge 645 del 1952 lo scioglimento della associazione o movimento non viene deciso dal magistrato, ma ha luogo 176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di associazioni politiche te!'-denti alla ricostituzione del Partito fascista e quello di confisca dei beni delle medesime; � pertanto legittimo il provvedimento di scioglimento e di confisca di una di dette associazioni (nella specie �Ordine Nuovo �) adottato in forza di sentenza penale, anche se .tale decisione risulti gravata di appello (4). � manifestamente infondata la questione di costituzio~alit� dell'articolo 3 legge 645/1952 in relazione all'art. 27 della Costituzione, poich� il provvedimento di scioglimento di associazioni politiche tendenti alla per ordine -cio� con provvedimento -del Mintstro per l'Interno sentito il Consiglio dei Ministri; con tale pirovvedimento viene anche ordinata la confisca del patrimonio della associazione. � stato sollevato in dottrina il dubbio circa la natura del decreto e cio� se esso sia �aroto dovllllto oppure rdiiscrezinnalie: da un Lato, ind�atti, la formulazione dell'art. 3 potrebbe far .pensare ad una conseguenza inevitabile; dall'altro la necessit� della consultazione del Consiglio dei Ministri e la ciir.costanza �Che comunque la decisione resta sottratta �al magistrato inducono a ritenedo un atto discl'ezionale (sulla problematica relativa cfr. l'ampia �e analitica trattazione del PETTA, Le Associazioni anticostituzionali nell'o'l'dinamento italiano, Giurisprudenza Costituzionq,le � 1973, 667). La legge 1546 del 1947, abrogata dall'art. 10, se�condo comma, della l. 645/19�52, inv;ece dell'atto �governativo condizionato dalla sentenza, affidava lo scioglimento alla stessa sentenza di condannai (art. �10, 1. 1546/1947: � Nei casi previsti dall'art. 1 con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento della organizzazione � ). Nel disegno di 1egg.e governativo d'ella 645 era stato conservato il principio di demandare i compiti inerenti allo scioglimento e alla �Confisca alla magistit'atUit'a, che vi dov�eva provvedere nella stessa sentenza dalla quale risultasse accertata la riorganizzazione del partito fascista; prevalse poi l'avviso che non fosse consono alle funzioni tradizionali della magistratura affidare ad �essa l'atto �di sclo.glimento; peraltro fu deciso di mantenere la esigenza, quale presupposto del rp.rovvedimento amministrativo, della pronuncia giurisdizionale in quanto costituente una garanzia sicura contro eventuali al'bitri del potere esecutivo, data la indipendenza conferita dalla Costi!tutlone alla .Alutorit� GiiUJdiziar~a (.clfr. VINCIGUERRA, Sanzioni contro il fascismo, Enc. del Diritto, voce Fascismo, XVI, 924). Dall'analisi dell'art. 3 1. 645/1952.emerg;e che esso non considera affatto l'ipotesi dello scioglimento .come sanzione penale, ma unicamente come atto conseguenziale, la cui attuazione � affidata al potere esecutivo nella ipotesi che la sente:p.za abbia accertato la riorganizzazione. Sia il VINCIGUERRA (op. cit.) sia fil Tribunale di Roma (ordinanza 16-6-1973, procedimento contro Graziani e altri, in Giurisprudenza Costituzionale 1973, 2561) condizionano la emanazione del provvedimento di scioglimento alla sentenza di accertamento della riorganizz.azione che sia passata in giudicato (il Vinciguerra specifica: � ... sentenza divenuta irrevocabile dall'autorit� della cosa giudicata � ). 'Da1e soluz;ione non .se�mhra da condividere p0rich�, rpre,sciindendo dal tenore letterale della norma, che non richiede affatto il passaggio in giudicato del1a sentenza, decisivo appare il rilievo clie la decisione di scioglimento e di confisca va vista in relazione non tanto aU.e sue finalit� programmatiche, quanto a valutazioni contingenti in cui assume particolare 177 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA ricostituzione del Partito fascista e di confisca dei beni delle stesse non postula necessariamente una sentenza penale di condanna, essendo sufficiente la presenza di una sentenza dalla quale risulti comunque l'accertamento della fattispecie prevista .dall'art. 3 sopracitato (5). Non spetta all'autorit� amministrativa sindacare la legittimit� del prncedimento penale, a conclusione del quale sia stata emessa una decisione rilevante ex art. 3 legge 645/1952, e in particolare l'eventuale difetto di partecipazione al procedimento penale -quale responsabile ci- rilievo la sj.tuazione di pericolo concreto determinata dalla attivit� della associazione, con la .conseguenza che quello che si pone sempr�e � soprattutto un problema di urgenz�a o �quantomeno di speditezza della procedura. � da tener inoltre presente che la sentenza, che costituisce il presupposto del provvcedimento amministrativo, rpu� essere emanata in un processo contro qualsiasi membro della associazione, con la conseguente possibilit�, o meglio probabilit�, della pendenza di pi� procedimenti presso organi girur-Isdizionali div.eirsi, perich� itlllstaruraiti nei ,cotnfronti di membri diversi della associazione: sussiste cio� in detta ipotesi la possibilit� di sentenz,e contrastanti, ad el1minare le �quali si dovrebbe evidentemente attendere l'esito degli inevitabili ricorsi alla Cassazione. Di fronte a senten:lle di condanna e a sentenze dl assoluzione pare evidente �Che il provvedimento di scioglimento debba essere emanato comunque e tempestivamente, proprio in relazione a quegli aspetti di necessit� e �di urgenza in relazione al pericolo, cui si � fatto cenno sopra; cos� come altrettanto .evidente deve essere la soluzione affermativa in ordine alla possibilit� della revoca del provvedimento medesimo ove intervenga, successivamente, una sentenza di assoluzione dalla quale risultino erronei i precedenti accertamenti in ordine alla supposta riorganizzazione, della quale per l'appunto venga invece accertata e comprovata la inesistenza. In relazione alle �esigenze sorpra segnalate, che normalmente stanno alla base del provvedimento, la Sez. IV del Consiglio di Stato con la decisione che si annota ha ritenuto infatti pienamente legittimo il provvedimento, anche se emanato nelle more fra la lettura del dispositivo e la motivazione della sentenza. N� sembrano fondati i dubbi circa la effettiva esistenza della sentenza in detto periodo che precede il deposito della motivazione. Al riguardo, ad integrazione della approfondita disamina fatta dalla Sezione, ci sembra sufficiente rilevare che la motivazione della sentenza penale -che costituisce il � momento del maggior impegno del magistrato penale� (cfr. LEONE, Manuale di Procedura Penale, Napoli Jovene 1962) ha come scopo esclusivo quello di esteriorizzare il procedimento logico seguito dal giudice nell'adozione della decisione e, in particolare, le ragioni giuridiche che ne costituiscono il fondamento al fine di rende�re ragione della logicit� e congrue�nza del dispositivo (cfr. Cass. Sez. III, 18 ottobre 1965, MELI, Giust. Pen. 196�6, III, 317). La particolare rilevanza del solo dispositivo, gi� segnalata in relazione all'art. 199, primo e terzo comma c.p.p. e all'art. 151, terzo comma c.p.p. dalla Sez. IV, tr�va ulteriore, sia pure indiretta, conferma nell'art. 90 c.p.p., a norma del quale -per costante insegnamento giurisprudenziale -il giudicato si forma limitatamente al dispositivo della sentenza, il quale, in relazione alla statuizione del giudice, costituisce la sola parte che attui la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 178 vile dei danni attribuitili ai suoi componenti -dell'associazione politica disciolta ex art. 3 sopracitato si risolve in una censura inammissibile in sede di giudizio amministrativo (6). Poich� il divieto di riorganizzazione del Partito fascista deriva direttamente da una fonte di livello costituzionale quale � la XII disp. trans. della Costituzione, � manifestamente infondata la questione ,di legittimit� costituzionale dell'art. 3 legge 645/1952 per violazione degli m�tt. 3, 18, e 49 della Costituzione (7). volont� della legg.e nel caso concreto,.laddove la motivazione � volta solo a forruve Le il"agioni gJusti.ficartriici de[ rusposiitivo, siicch� og�ni punto deLla motivatlone steissa, :iin quaillunque. af:llermaziione si concreti, non � di pell" s� soltanto, ove non trovi la sua conclusione nel disposiUvo, suscettibile di conseguenze giuridiche (cfr. Cass. Sez. III 7 febbraio 1966, GASBARRE in Giust. Pen. 1'966, Ili, 41'9; Cass. Sez. I, 13 o1Jtobve1 1967, PANIZZA, Cass. Pe~:. Mass. Ann. 1968, 780). Ulteriore conferma di tale assunto si rinviene in sede di interIJTetaz. ioDJe deill'a!.'t. 545 C.[J.p.: iinsegna waitti il!a Cassazione .C!he, pokih� dl giudicato si fo!'ma solo sulle statuizioni contenute nel �dispositivo, va esclusa la possibilit� di violazione del giudicato in !'elazione a considerazioni contenute nella motivazione (cf:r. Cass. Sez. I, 23 novembire 1959, ARENE, Giust. Pen., 1960, III, 354). � ancora il .Supremo Collegio (dr. Cass. Sez. I 4 maggio 1965, PASTORE, Cass. Pen. Mass. ann. 19�66, 32.9) 1a rchiiaJll".irre che, poLch� nel giud:iz.io � i.l dispositivo a fare stato, tutti i punti contenuti nella motivazione della sentenza, che non trovino rispondenza nel �dispositivo, non hanno alcuna influenza sul giudfoato; infatti, solo ill dispositivo �Costituisce la parte della sentenza che rper mezzo del comando del giudi�ce attua 1a volont� della legge, laddov;e la motivazione adempi�e ad una finalit� meramente strumentale e quindi non � suscettibile di consegue�nze giuridiche (cfr. anche Cass. Sez. I 20 marzo 19r67, BuRIANI, in Giust. Pen. 19<68, III, 391). Si segnala, infine, 1a decisione della Sez. I, 16 ottobre 1961 (p.m. in c. SERRITTU e altro, Cass. pen. Mass. ann. 19-62, 85; Giust. pen. 1962, 514), con la quale la Cassazione ha ritenuto che non sia viziata da nullit� di alcun genere la sentenza il cui originale risulti depositato dal suo estensoire dopo il collocamento a: riposo del medesimo, e ci� in quanto la dichiarazione di volont� del giudice � contenuta nel dispositivo della sentenza che viene letta in udienza; di tal che, per stabili!'e se la pronunzia, che aff.erma la volont� dello Stato in ordine alla pretesa punitiva fatta valere con l'azione penale, emana da persona legittimamente investita delle funzioni proprie dell'organo �di giurisdizione penale, occOll"l'e aver riguaxdo unicamente alla data in cui il dispositivo � stato scritto e pubblicato, mediante la lLettura rdi esso all"udiieinza a l!lJOrma dell'art. 472 c.rp.rp. La succeissiva estensione della motivazione e la sottoscrizione e il deposito del testo integrale della decisione sono attivit� complementari, in relazione alle quali non hanno rilevanza neppure le ev;entuali modificazioni verificatesi nell'wgano gturisdizfonale rispretto acr. momento nel quale la senrtenza venne 11 deliberata e pubblicata. R. TAMIOZZO PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 179 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 luglio 1974, n. 548 -Pres. Uccellatore -Est. Caianello -Comune dli Me(['ate (a'VV.ti Locati e Bonaiti) �c. Ministero lnrterno (avv. Stato Fe�nri) .e De Campo (avv. Sanbiagiio) . . Atto amministrativo � Parere� � Necessit� della menzione nel testo della avvenuta osservanza delle norme del procedimento � Non sussiste. Contratti della P.A. � Revisione prezzi � Parere della Commissione mini� steriale � Prova del rispetto delle no:�me procedimentali � Sottoscrizione del Presidente e del Segretario . ~ sufficiente. Contratti della P.A. � Revisione prezzi � Legittimit� della rev1s1one per variazione intervenuta successivamente alla aggiudicazione � Irrilevanza della stipulazione del contratto collettivo di determinazione dei nuovi prezzi in epoca anteriore alla aggiudicazione. Ai fini della legittimit� del parere della Commissione ministeriale per la revi.~ione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche non sussiste la necessit� di far menzione nel testo di esso della avvenuta osservanza delle formalit� procedimentali (1). (1-3) Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche, L'immediata applicabilit� della norma pi� favorevole all'appaltatore trova conferma nella decisione della Sez. IV, n. 174, del 6� marzo 1973 (1n Il Consiglio di Stato, 1973, I, 361), secondo fa q'U!ale, quailoil"'a ;nel oorn tratto di appalto la .clausola sulla revisione dei prezzi si richiami non ad una legge o ad un sistema revisionale nominativamente individuati, ma al .principio di .cruratte:ve generale e .cio� alla legislazione in vigore al ~o mento in cui alla revisione si debba procedell\e, legittimamente l'Ammini strazione applica 1a norma pi� :llavorevole all'appaltatore, essendo privo di ri1evanza il fatto che all'atto della st1pula del contratto fosse in vigor�e una diversa normativa meno favorevole, anche se in ipotesi richiamata nel contratto stesso. La decisione 174/1973 � importante perch� fissa altri due principi di carattere general�e: a) la disc1plina concernente la revisione degli app�alti pubblici non costituisce materia contrattualmente disponibile, come quella dei contratti privati, ma � Tistretta nei termini, nelle ipotesi e secondo i procedimentt tassativamente contemplati dalla legg.e, cosicch� in sede contrattuale non pu� non eissell\e presce111Ja la nOG'.'mJatW1a ooi assoiggietta:t'e 11a r,erv.i,sio!tlJe, ne comunque �modificata o derogata; b) in tema di revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblico l'Amministrazione non dispone di discrezionalit� di apprezzamento e di scelta fra diverse discipline revisionali, ci� in forz;a della a'ssoluta indero~ gabilit� della relativa Legislazione in materia. L'irrilevanza della data di stipulazione del contratto sussi:ste anche nel caso di atti aggiuntivi. 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La sottoscrizione del Presidente e .del Segreta1�io, che fa fede dell'avvenuto rispetto delle regole relative al procedimnto, � condizione sufficiente per la legittimit� del parere della Commissione ministeriale di revisione (2). Infatti, qualora interv.engano atti di tale natura, successivi al contratto di appalto e concernenti lavori di importo eccedente il cosiddetto � sesto quinto d'obbligo ., cio� l'aumento o d�lminuzioIJJe del quinto cui l'appaltatore � obbligato ad assoggettarsi qualora ne intervenga la necessit� in corso di esecuzione del contratto (.cfr. BENNATI, Manuale di Contabilit� dello Stato, Napoli Jovene 1973, 150), sussiste una autonomia vera e propTia tra il contratto principa~e ,e tali atti, in quanto l'apipaltator.e accetta di compiere lavori che non avrebbe l'obbligo di �compiere�: anche in tale ipotesi la revisione dei prezzi relativi agli atti aggiuntivi va riferita alla data in cui gli stessi sono stati convenuti, non gi� a quella di stipulazioIJJe dell'originario contratto di appalto (cfr. Sez. IV, 24 maggio 1967, n. 189, Foro amm., 1967, I, 2, 656). . Storicamente, la ,materia all'esame ha avuto una radicale sistemazione con il d. lgt. c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, che ha capovolto il precedente sistema contrattuale: infatti, mentre in epoca anterio�re a detto provvedim~ nto 1e,giislati'V'o occor:reva UJna arp1posita c1aiusola affinch� Jia p.a. potesise procedere alla ir�evisione dei prezzi, ora � invece richiesta una apposita clausola per escluderla; pertanto !'�eventuale patto di �esclusione della revisione, a seguito della entrata in vi.gore del citato decreto legislativo, dovr� sempre essere univoco, non potendosi considerar.e tale la clausola di stile che san�isce semplicemente la invariabilit� dei prezzi salvo i casi esplicitamente previsti da11e disposizioni legiSlati"'e illl vigor�e (cfr. Sez. IV, 30 novembre 1973, n. 1140, Il Consglio di Stato, 1973, I, 1628). Attualmente si pu� considerare consolidato il principio secondo il quale la �posizione del privato contraente in il'elazione alla revisione dei prezzi dei contratti di appalto di opere pubbliche, preveduta e disciplinata dal citato d. lgt. 1501/1947, ha I.a consistenza di un inter,esse lJegittimo, non gi� di un diritto soggettivo (cfr. al riguardo oltre alla ricordata dee. 1140/1�973, Oaiss. Sez. Un., 12 1ugi1i.o 1961, n. 1679 :in Giust. Civ. Mas81., 19i61, '736; Cass. Sez. Un., 26 marzo 1968, n. 933 ivi, 19i68, 469; Consiglio di Stato Sez. IV, 6 marzo 1973, n. 174 g~� cit.; Corte dei Conti -Sez. Contr. 17 novembre 1965, rt. 335). Il particolare meccanismo di cui al citato Decreto tegislativo in ordine :alla revisione risponde ad un pubblico interesse in quanto evita -con la sua automaittea i.:ncliusiOIJJe IIllel contr,aJtto -che iLe gare di a'Ppalito vadano deserte ovvero -H che sarebbe ben pi� grave pr�egiudizio -che esse vengano seguite solo da imprese di scarso affidamento, con conseguente interruzione o sospensione dei lavori, effetti questi destinati a frustare inevitabilmente la realizzazione dei programmi. ,elaborati: con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche. Sulla inaipplkabilit� del d. legrt. 1501/1947, r,tspetto ad conitratti di appalto P�er servizi e di pubblica fornitura si segnalano, rispettivamente ConsigUo di Stato, rpair,e!l'e 26 :llebbir1a:io 1:916'9 della Sez. III, n. 171 (m n Comiglio di Stato, 1969, I, 2443) e deciisiollle Sez. lV, 2 mairzo 1971, n. 190 (ivi, 1,971, I, "370): quest'ultima, in particolare, precisa che le controversie aventi ad og: getto la revisione dei prezzi contrattuali rientrano nella giurisdizione del PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 181 Qualora sia intervenuta una variazione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche successivamente alla data di aggiudicazione, la revisione dei prezzi � comunque legittima, anche se il contratto Consiglio di Sfato nella sola ipotesi. in cui detta revisione sia prevista dalla ~n~ Un caso di specie � dato rinvenire nella dee. n. 565, 18 maggio 1971 della Sez. IV (in n Consiglio di Stato, 1971, I, 9519'), che dd:sciplina l'irpotesi .d� un contratto di appaUo risrpetto al quale il Ministero dei LL.PP. sia rimasto del tutto .estraneo, essendosi limitato in sede di concessione dei lavori ad erogare un contributo forf.ettario, cio� un contributo che � per sua 1stessa natua:-a fiss,o �e ifilrvari1abile; '�IIl tale ipotesi l1e�g1ttimame1r1te va irespinta la domanda di revisione dei prezzi presentata dal concessionario, non essendo il beneficiario del contributo una tantum legittimato a chiedere ed ottene11e un comrpenso reviisliolllale ex d. Lgt. 1501/1947 sul CJOIIltratto stipulato con l'impresa assuntrke dei lavori. La fattispecie in cui venga stabilito consensualmente fra l'appaltatore sia dovuta una determinata somma a titolo di revisione del prezzo ha un altro sostanziale effetto: dal negozio di accertamento �cosi concluso d�scende direttamente un diritto soggettivo perfetto dell'appail.tatore al pagamento da parte dell'Amministrazione della somma riconosciuta dovuta a til1ioiLo �di revLsi:one e la 11eliatilva .c001troversdia a.pparitem-� aliLa co1gndzdone dieill'A. G.O., non �esseltlJdovi motirvo per.ch� debba ~:uver J.uoigo iJ. procedimento ammindstrativo rprieddsrposito 1con d. Jigit. 1501/1947 per 1e p11erte1se dii :rervi:sdon~ delil'�appa:Lto che non ;fosseiro 1aoc0Lte da:hl'.Amrndni1SJ1Jrazione 1committenrte (cfr. Caiss. SS.UU. 4 maggio 1963, n. 1103, ilil Giust. Civ. Mass., 1963, 518; Caiss. 12 luglio 1961, n. 1679 ilil Foro Amministrativo, 19:61, II, 425). Chiarito dunque che solo la controversia avente .er oggetto la revisione dei prezzi contrattuali delle o:p�ere pubbliche afferisce a posizioni giuridiche di interesse 1'egi�trtLmo che rieltlJtrano neliLa gimsdiziioll'.1e d�e1I giudice amministrativo, va precisato altresi che, verificandosi i presupposti per la revisione dei pr.ezzi contrattuali e cio� variazioni �di prezzi tali da superare una certa alea connessa al contratto di appalto (alea che normalmente � calcolata nel 10 % dell'impoTito del contratto, ex d. Lgt. 1501/1947 ratif:icato con I. 9 maggio 19'50, n. 329; peraltro in casi particolari non si � mancato di modifi.care la misura stessa, .come ad �esempio nelle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481 �e 19 febbraio 1970, n. 76) la legge non riconosce all'appaltatore un vero e prorprio diTitto all'aumento del prezzo, ma, salvo il caso di patti diversi, subor�dina la revisione alla facolt� dell'Amministrazione: a tutela dell'interesse dell'appaltatore � prevista una speciail.e procedu:ra di gravame, consistente in un rkorso al Ministro, il quale decide previo parare di una apposita Commissione. Il parer.e di detta Commissione ministeriale, anche se sia pervenuto a conosc.enza dell'interessato, costituisce pur sempr�e atto interno e come taJe esso non pu� concretarsi in �un atto lesivo della sfera dei diritti o interessi dell'interessato medesimo, tale da legittimare una impugnativa. Tale pdndpio, che rsi trova adillermato n:elila decisiorne n. 565/19-71, gi� citata, � stato confermato nella Dee. 29 maggio 1971, n. 583, della Sez. IV (in Il ConsigLio di Stato, 1971, I, 98.2,), che speicifica come il provveddmento con cui l'Ammniitsrtr�aziiOltlJe comundca il rpairere interlocutodo emeisso dalla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 182 coHettivo che ha d~terminato i nuovi prezzi risulta stipulato in epoca anteriore alla aggiudicazione; n� assume ritievo la circostanza che la stipulazione del contratto di appalto sia avvenuta successivamente alla effettiva entrata in vigore dei nuovi prezzi (3). pubbliche non � atto definitivo, ma interlocutorio anch'esso, con la conseguente inammissibilit� del ricorso giurisdizionale proposto direttamente eontro tale artto. In dottrina, per l'ampiezza della trattazione si segnala RoEHRSSEN � I Lavori Pubblici., UTET, 1971, 474 e sgg.; in particolare, sulJ.a natura della lt'evisione in materia di appal_to di opel'.'e pubbliche, qua1e rituazione giuridica attiva n,ella quale la p.a. espUca sempre una funzione amministrativa 1:l pi� pcropriamente un poter,e-dovere, il cui eseTcizio � vincolato nell'an, nel quid e nel quomodo, cfr. CIANFLONE, L'Appalto di Opere Pubbliche, Giuffr� 1971,� 686 e sg-g. RAFFAELE TAMIOZZO - SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 ottobr�e 1974, n. 3208 -Pres. Pece -Est. Boselli -P. M. De Mal.'co conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Ca.scino) .c. Beltracchini. Imposta di successione -Competenza e giurisdizione -Pagamento con dilazione -Quote di partecipazione in societ� di persone -Sono considerate beni mobili o immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale -Discrezionalit� della Amministrazione nel concedere la dilazione -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 29 e 65). Poich� la particolare definizione di beni mobili o immobili .data dall'art. 29 della legge sull.e successioni ha valore a tutti i fini della legge e quindi anche ai fini del pagamento con dilazione, quando l'imposta riguarda quote di partecipazione in societ� di persone aventi nel patrimonio beni immobili, il contribuente ha, agli effetti del primo comma dell'art. 65, il diritto soggettivo, azionabile innanzi all'a.g.o., ad ottenere di eseguire il pagamento dell'imposta a rate (1). (1) Non �coinstano IJ(I'eceidel!lJti specifici. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 ottobre 1974, n. 3254 -Pres. Pece -Est. Montanari Visco -P. M. De Ma:rico (dliff. in parte) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) �C. Montagnini. Imposte e tasse in genere � Competenza e giurisdizione -Norme sul procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo -Sono norme di relazione -Giurisdizione del giudice ordinario. Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Ingiunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente -Nullit� -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n . .3269, art. 144; 1. 15 maggio 1954, n. 270, artt. 2 e 3). Le norme che disciplinano il rapporto tributario tutelano direttamente ed immediatamente l'interesse del singolo che assume consistenza di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario. Ci� vale sia - RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 184 per le norme che regolano il contenuto dell'atto di tassazione sia per quelle che disciplinano il procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo (1). Organo esterno legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale � il Cassiere e non pi� il solo capo dell'Ufficio del registro, il quale deve solo controfirmare gli atti del procedimento esecutivo (2). (Omissis). -Col primo motivo l'Amministrazione rkortrente lamenta la violazione dell'art. 2 della l. 20 marzo 18615, n. 2248 all. E' (in relazione agli a,rtt. 44 r.d. 18 novembre 192'3, n. 21440, .144 r.d. 30 d!kembre 1923, n. 32.69, 2 e 3 1. 15 maggio 1954, n. 2.70 e coms1pondente \regolamento di esecuzione ~rptrovato con d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1054), nonch� il difetto d!i giurisdizione dell'autorit� giudiziatria or-dinaa-ia. Essa assume che � a;mtSs:ibile deduTre davanti al giudice ordinado non ogni illegittimit� dell'atto amministrativo, ma solo 1quella che si concreti in un'indebita invasione della sd:era giurid:tca dlel pirivato o si identifichi in un sacrificio patrimoniale dello stesis.o. Le noI'IIIle che concernono l'organizzazione, il ptrocedimento di emanazione e la forma degli atti amministrativi presenterebbero caTatte11e mernm~nte strumentale, in quanto dirette unicamente a regolalre l'attivit� che l'A:ffifffiinistrazione pone in e1s1sere per l'attuazione e lo svolgfo:nento dei rapporti sostanUvi regolati dalle norme di relazione. La loro violazdone non potrebbe PTOduru-e lesioni di diritto subiettivo al1cuno e conseguentemente la Lriparazione dell'eventuale illegittimit� dell'atto aimministrativo ad esse non c()IIl[fornne non potrebbe 1e1s1s1ere attuata che dalila stes1;;;1a arutorit� ammdindstrativa o dagli 011gani di giustizia ammin:isitlrativa. La riicorxente deduce che, in partkolaxe, avirebbero natura di nmme d:i azione le disrposizioni di 1cui agli artt. 144 r.d. 30 dkernbre 1923, n. 3269 e 2 e 3 1. 15 maggio 1954, n. 270, nelle parti in cui sono intese a regolare la comp1etenza degli organi dell'Amministrazione del registro con riguardo alle ot_nerazioni di accertamento e di ris1cos1sione dei tributi. (1-2) Viene 1co1nf.e�t"mata la affeirffiazione di 1cu:i aJWa 1sent. 13 ottobire 1973, n. 2579 (in queista Rassegna, 1973, I, 1173). Sulla prima massima inon sd pu� consenfue pi,einamente (v. nota aliLa 1sent. �citata); i!lOrn tutte Ile nO\l'me soino intese a tuteiliaire l'intocesse de1l co~ibuente ie noin tuJtte lie ilrfl'e1gol1airit� fo['mali si r1solvono in Ui!lla viollazi'Olne del diritto a non subill."e imposizdol!lJi tributarte fuori ded limiti istahiiliiiti daHa Legge; appildcaindo ILI prinJC:irpfo trOIPPO geneiralizzato della massima 1s.i dovrebbe dire che sono demmci1abiWi. inl!l!ainzi al:l'A.G.O. gJd eirTod in procedendo, mentre � noto che d[ giudiztio oa:idinalt'io ha pea-oggetto La re1tta appl:iJca:ziiome della noirffia sonstanzila1e d:i imposi:>: 1o1The, eoime l1e Sez. Un. rdiconfiermano �con iLa dedisione 30 orttobiI'e 1974, 1 n. 3314, in questo fascicolo pag. 187. La seconda massima pu� ri.teneir1si ormai consolidata. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA In conseguenza di quanto sopra l'irregolarit� dedotta dagli oa;i.ponenti non avrebbe potuto es1s.ere denunciata all'autoa.,it� giudiziaria ed essere con0tsciuta da questa, alla cui �cognizione era demandato soltanto di indagaa-e se l'ingiunzione fis,cale fosse suscettiva di violare, nella specie, il dliritto sostantivo degli opiponenti a non subiire un'ingiusta imposizione. Le censure �sono infondate. Non susstste il denunciato difetto di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria. Come gi� questo Supremo Collegio ha avuto occasione di affermare (cfr. sent. n. 891/72, 21579/73, 631/74), le no'ITlle che dLsciplinano il rapporto tributario non tutelano un interes1se puibblko in via principale e soltanto oc�casionalmente un interes1se del singolo, ma tutelano direttarrnente ed immediatamente an1che quesrt'u:Ltimo inrteres1se che assume .pertanto con:si:s:tenza �a.i diritto 1so,ggettivo (.dliritto, 1anche costituziiona1rnenrte garantito, di non subire i:rrljpo.s1izioni 1tri:butarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge). N� � 1possibile d~stiinguere tra le :predette nomne, giacch� non sotlo quelle che regolano il cionitenuto dell'atto di tassazione, ~a altre.s� quelle disciplinanti il lp!l'ocediimento, la forma dell',ai1Jto e fa competenza 1dell'organo �sono dettate tutte 1per ila \P'I'Otezione srpecifica e dir�etta anche dell'interesse del �Contll'ibuente. Col tevzo mezzo -che per ragioni di pll'ioirit� logica deve esaminar. si prima del secondo motivo -la ricorirente deduce la violazione e fal:sa aprpUcazione degli artt. 144 del r.d. 30 dkembire 1923, n. 32.69, 44 del r.dl. 18 novembre 1923, n. 2440, 2 e 3 della 1. 15 maggio 1954, n. 270 e dei .principi che presiedono all'accertamento trtbutario, ncmch� la contraddittrnria motivazione su ;punti decistivi. E.s1sa afferma �che la Corte d'.Aiprpello ha omesso di considerare l'articolo 144 del r.d. n. 32�69 del 192.3, il quale 1dli:s.po<ne che l'ingiunzione di pagamento � emeStSa dal competente ufficio del registro: l'attribuzione del:potere di emettere�l'atto :noni1sarebbe, cio�, effettuata sip1ecil�icatamente alla .persona fisica del titolare o del �reggente dell'uffiicio, ma genericamente all'ufficio iStes.so. N� rpo1Jl"ebbe duibitarsti dell'aprp,artenenza del cassiere titolare all'Ufficio del Registro e della ca[ladt� del medestmo cas�siere di agire all'esterno, in quanto abilitato a [pOll're in essere gli atti esecutivi per fa ris1cossione dei crediti di imposta. L'Amministrazione aiggiunge che l'art. 144 del r.d. n. 3269 del 1923 definisce esrpressamente l'ingiunzione fiscale come il pll'imo atto del iprocedirrnento '.coattivo per la ri:sco1s1sione delle taSise dli vegiiis:tro e �che l'art. 44 del r.d. n. 2,440 del 1923, nello stabilire cihe i d:irettOtri ,generali e .gli altri carpi degli uffic1i �centrali, com[pairtimentali e .pl!'ovincial:i, aventi gestioni di entrate, debbano �cura11e �che l'ac�certamento, la riiscoss1ione e il ver,samento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente, non ha inteso riferir.si alla diretta esiplicazfone degli atti di a1cicertaanento ma ad una generale azione di .sorveglianza, pl1'01pria degli uffici .direttivi. La ricol:ll'ente dedu>Ce infine -quanto alla d1iiS1posizione dell'arrt. 3, terzo comma della 1. 270 del 1954, secondo �cui gli atti del ;pirocedimento esecutivo debbono escSere controfu:mati dal �CBlPO d'U:l�ffoio, il quale � $oJfualm�nte reS1porusabile �col Cas1siete della loro regolarit� e temp�esrtiel"! l'oneamente negato ogni .rilevanza �dnfa:�~li'll'i.i:i: $~1Fl~ii!istl1Pi'P�os�to ;che essa assolverebbe soltanto a criAl contrario, sarebbe impoS1siiibile """"�"""''"""' �qp:l.E~.}:.~1~rrt.a un'attivit� �Che deve esitriinsecansi pe:r legge su ':'r�n~�@~t�~':'in��li�cter�e nella s:fera giuridka del contribuente. J'.d1J:):<:J~t10, come gi� questa Sua;i:rema Corte ha affero:nato ~c:t:E!n~1~� (ctr. .sent. nn. 2579/73 e 315'5/73). degli artt. 1 e 2 della 1. 15 magigtio 1954, n. 270 il Ministro Fi:nallZe � autorizzato ad affidlare, negli Uffici del Regis1Jro di magdeitrerrmilnati 1s:ervizi ei::19iresiSamenite elencati aid a1P1P10., i,4.oz1vi.1c:u��1, denominati �CaS1sderi, e t;ra tali com'.!)dti affidati ai cas1sieri (art. 2 lettera F) tutti .gli atti del pirocedimento esiecutivo risicoSIS.ione �coattiva dei crediti, il il'ecupero dei quali � dalle noro:ne affidato agli Uffici del Registro. . pu� dubitarsi che nell'ambito di quest'ultimi atti debba rtcom �.. p#�tldersi ancihe quello che dalla legge 'del Regisrtiro (8!P!Pll'Ovata con r.d. ao dtcefubre 1923 n. 3269) � definito e$p.ressamente (art. 144) come primo In virt� del1a nuova normativa, organo esterno legittimato all'emiissfone dell'ingiunzione � quindi anche il Cassiere e noo ;pi� il solo Capo dell'Ufficio d�l Registro, il quale dev:e soltanto controfirmare -come impone la di:sp01sizione di �Cui al terzo .comma dell'art. 3 della 1. n. 270 del �1954: .e �t'l�nie: � avvenuto nella ispecie -.gli atti del procedim-ento l'i:tniPO'sta sooo infatrti aflt.i de1srtli.niati, per loro natura, ad ilillcidiere nell'altrui sfera giuridi�ca e �cio� in quella del �contri!buente e quindi la controfrrma ri�chiesta dalla leg1ge non pu� lllon assumere una l'lilevanza esterna. Nel caso dell'ingiunzione dii pagamento la 1controfir:ma medesiiima implica perci� il riconoscimento e l'attestazione della regolarit� diell'opeo:azione di accertamento condotta dall'Uffi>Cio del Regiistro. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR!IA 187 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3314 -Pres. Pece -Est. Milano -P. M. Pedace ~conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Bentivoglio. Imposte e tasse in. genere -Competenza e giurisdizione -Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. � Vizio del procedimento che lede un diritto soggettivo -Quando ricorre Difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nonostante l'autonomia del giudizio dinanzi all'A.G.O. rispetto a quello dinanzi alle Commissioni, il giudice ordinario ha il potere di dichiarare �l'inesistenza giuridica del pregresso procedimento tributario affinch� esso possa essere rinnovato e sia rispettata l'esigenza che la giurisdizione del giudice ordinario sia preceduta da quella degli organi tributari, quando cio� si verifica una lesione del diritto soggettivo del contribuente. Tuttavia il diritto soggettivo tutelabile innanzi all'A.G.0. deve essere di natura sostanziale e deve essere sorto nella fase amministrativa anteriore al procedimento contenzioso; non .lede invece un.d'iritto soggettivo la violazione di una noi�ma processuale intesa a garantire il diritto di difesa e non pu� pertanto denunciarsi in sede ordinaria l'errore della Commissione provinciale di valutazione che abbia riformato in peius l'accertamento in mancanza di una valida impugnazione. Quando invece l'ac.certamento sia divenuto definitivo nella fase amministrativa pu� essere denunciata innanzi all'A.G.O. la decisione della commissione che lo abbia modificato (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del r.tco[['ISO I'Amiminiistrazione delle Fin�llllze de1lo Stato denuncia la violazione deg1]i artit. 4 e 6 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, 22 e 2.9 r.d.l. 7 agos.to 1936, n. 1639, 2.3, 37, 45 e 46 (1) Decisione di mot!Jto h1itooesse. L'aziOIIlie prorpon1bdilie dnnainzi a:11.'A.G.O. � soltanto queWLa che atrt1ene .aihlia 0con.testazione de!!. porteiDe di Mniposdzlione, cio� alla violazione di una norma sostanziale; ne consegue l'incensurabilit� degli errori del procedimento contenzioso (anche di ecceziona1e gravit� come la riformatio in peuis senza impugnazione: Cass. 20 marzo 1971, n. 806, in questa Rassegna 1971, I, 679) a meno che non si traducano nella inesistE; mza della decisione (Cass. 1� marzo 1971, n. 515, ivi 643). Sono invece denunciabHi ~ vizi del procedimento amministrativo �Che si risolvono in un difetto sostanziale del potere di imposizione quali i vizi dell'accertamento che costituisce il presupposto per l'attuazione della potest� impositiva, il cui esercizio � soggetto a termine di decadenza o quei vizi dai quali deriva l'inesistenza del procedimento amministrativo necessariamente preliminare a quello contenzioso. Quando l'accertamento � divenuto definitivo nella fase amministrativa e si � in tal modo irreversibiilmente deiterminato il concl'eto oggetto della obbligazione, violerebbe iii. diritto soggettivo sostanziale la decisione che modificasse l'accertamento si che potrebbe essere de RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 188 r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, in relazione all'aTt. 360 n. 1 e 3 c.p.c. pe:r aver la Corte di appello affermato la giurisdizione del giudtce ord1inario, erroneamente ritenendo deducibili innanzi al detto giudlice i vizi del p.rooedimento contenzioso tributario. In partkolare deduce che, es1sendo distinte ed autonome la tutela giurisdizionale dinanzi alle Commissioni tributarie e quella dinanzi all'autoa:"it� giudiziaria ordiinaria, quest'ultima non pu� conoscere le questioni di legitUmit� formale del proces1so tributario, salvo che dall'inosservanza ,d\elle noI'me che regolano il p1roc,esisio tributario� slia derivata l'ineststenza del :proc,esso istesso o la lesione dli un diritto 1sog1gettivo. Di ,conseguenza, poich� nella specie non II"icorrreva n� l'una, n� l'a1tira di tali ip�oitesi, gli eventuallii vizi deLla decisione della Commissione pirovinciale delle imposte avrebbero dovuto essere fatti valere, nei limiti consentiti, con il rkorso per caissazione ai :siensi dell'art. 111 della Costituzione, non ,con azione giUJdliziaria. La �Censura � fondata. Questa Corte Suprema h� chiaXlito da tempo, che, data l'autonomia funzionale tra la giurisdizione delle Commissdoni tributarie e quella successivamente esplicata ex novo dall'autolI"it� giudiziaria orddnaria, le decisioni delle Commissioni non 1s1ono im1Pugnabili ;presso il giudice ordinario. La cennata autonomia 'carattelI"izza non 1soltanto il ,contenzioso sulle im,poste dirette che esige una �concatenazione meramente c.ronologica tra i due giudizi, ma anche ed in modo .pi� manifest9 quello sulle imposte indirette sui trasferimenti dli rkchezza, r1guardo al quale il terzo ,comma dell'art. 29 del citato decreto 7 agosto 1936, n. 1639 1sta:bilts1ce un tipo tutto particolare di controllo da rpairte del giudJk,e ordinario sulle decisioni della Commis1slione [plI"ovinciale che, in grado di appello, abbia risolto una questione di valutazione; controllo, cio� di nunciata innanzi all'A.G.O. (ovviamente anche su istanza della Finanza) 1'1Hegittima nuova attivi1t� di accertamento. Bisogna pe;r� piredsare che quest'ultimo rilievo valeva 'Per 1e imposte indirette per Le quali vigeva il sistema deHa separazione delle competenze fra questioni di valutazione, da far vale:t1e entro un termine di decadenza, e questioni di diritto deducibili nei limiti del termine di prescrizione; la questione sostanz~ale II'elaitiya alla immutabilit� dell'accertamento definitivo �poteva cio� essere fatta valere innanzi alla Commissione di di;ritto o innanzi all'A.G.O., indipendentemente da una decisione pronunciata, al di fuori di ogni potere, dalla Commissione di valutazione. Ma ci� non va1eva per l,e imposte di!'ette (ed il problema non pu� nemmeno porsi nel nuovo sistema del contenzioso) soggette alla decisione dell'runi.1ea comrnissilone da aidiire nell. termiine: Lia pr<mlllrr1cda del.il.a commissione su un ricorso prQ1Posto contro un accertamento definitivo � pur sempre suscettibile di passa;re in giudic,ato e non pu� esserie rimossa con l'autonoma azione innMIBi .all'A.G.O. Nell'uno e nell'altro caso, poi, bisogna distinguere tra effettiva modifica di un accertamento definitivo da parte della Commissione e erronea pronunzia sulla ritualit� e tempe,stivit� del ricorso pr()IIJosto; quest'ultima atUene ad un e!I"rore in procedendo, an PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 189 mera legittimit�, diretto ad a,ccertaire 1se la ComrruS1Sione medesima, nell'esplicazione delle attivit� ad eSrsa riservate, ,sda o meno incO\l'ISa in un vizio di valutazione sotto il profilo del girave ed evidente emore di apprezzamento o della mancanza od insufficienza di ca1colo; qualora, invece, si deduca un er:rore in 91r0:cedendo della 1sUJdidetta Commiisrsione o, comunque, un vizio diverso da quello es[p1resrsamente previsto dalla riichiamata di:siposizione, tale vizio non 1pu� formare oggetto di rkorrso al giudice ~rciinario d'i prima lis1tainza, ma, essendo la decisione della Commissione provincdale definitiva nell'aimbito del p1r0:ces:so tr:ibutario, � deducibile, direttamente in Cas1sazione ,con il ricorso di legittirmit� ipetr violazione di 1e,gge a,i 1sensi dell'art. 111 1d\ella Costirt:1uztone; e soiltan:to in tali ipotesi il giudizio p!I"esrso la Corte d:i Casrsazione � diretta jpirosecuzione di quello svoltosi innanzi alla comrrnis,sione [)rovmcia1e. Tuttavia questa Corte Suprema ha (['iipetutamente avuto occasione di afferimare che, nonostante la cennata autonomia :fiu!Ilizionale dellle due giurisdizioni, il giuddice ordinario ha il potere di rilevare l'inersiLsten1za giuridica del .p['legiresso iprocedimento tributario, affinch� qu<j!rsto possa essere ritualmente rinnovato e sia rispettata l'esigenza del 1ststema pirocessuale tributario che la giurisdlizione del giudiic�e ordinario sia rp['leceduta da quella degli organi tributari. E, come � stato rkordato dalla sentenza impugnata, tale potere del giudice ordina.rio � 1stato riconosciuto, oltre che nel �caso di ineststenza giurtdiica del pirocedlimento dinanzi alle Commissioni tributarie, aDJChe nelle ipote1sti che i vizi del detto �J)(['ocedimento imrportino lesione di un diritto soggettivo del contribuente. Ma, riguardo a quest'ultima ipotesi, � stato pcr.-ec:hsato da questa Corte Suprema (Cass. 15 luglio 1963, n. 1941, 25 novembil'e 1963, n. 3042, che se l'av,er deciso un ricorso che non poteva essere deciso comporta una modifica dell'accertamento definitivo. Bisogna ancora rilevare che se oggetto dell'azione in sede ordinaria pu� essere soltanto un vizio sostanziale dehl'esercizio del poter.e di imposizione rife.rito al procedimento amministrativo, ci� non significa che qualunque irreigoLariit� del ip:mcedimemito 1ammintstraitivo 11eda un diritto soggetUvo tutelabile in sede ordinaria; deve trattarsi di un vizio sostanziale quare quello che compromette la validit� dell'acciertaimento o comporta la inesistenza del procedimento, ossia della violazione di una norma che condiziona 1'1esercizio del poter�e impositivo (Cass. 17 settembr,e 1970, n. 1573, ivi 19'70, I, 906); nOOl sono dntl�aitti cenSUJ.'iaibdild, oli.tre ai vizi di forma non essenziali, le norme interne ,di organizzazione che stabiliscono la ripartizione delle attribuzioni e i!Je competenzie dei funzio!tllairi (Caiss. 14 dicembil'.'e rn70, n. 2658, ivi 1971, I, 172). Sotto questo profilo non sembra potersi condividere l'affermazione (Cass. W ottobre 1974, n. 3254, m questo fascicolo, pag. 183) che tutte le norme del rapporto tributario, sia quelle che regolano itI contenuto dell'atto di tassazciJone sia queiUe che rusciplinano il procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo tutelano direttamente �e immediatamente il diritto dei singolo a non subire imposizioni fuori dei limit~ stabiliti daHa Iegge. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 190 2 novembre 1969, n. 3130 e 20 marzo 1971, n. 806), che il diritto soggettivo per la cui tutela ipu� es1Stere adita la giurisdizione ordinaria deve � essere di natura sostanziale e deve esiseTe sorto nella fase amministrativa anteriore al proce:dlimento contenzioso, coane nel caiso in cui le Cormm�lssioni tributarie abbiano modificato un ac1c1ertaimento gii� divenuto def�inirtivo nelQa fase 1amm1niisitrativa per mancata i;mpugnazione, �e come nel �caso in cui si deduca innanzi al giud:iice ol'diinario l'inesii:stenza del dirHrto delJl' Amminiistrazione �di pevcepire il triburto (.pea:ich� il tribUJto non trova corriiE1pondenza :neUa prev]sione asrtratta della nrumia) o la mancanza d�el potere della istests~ Almministrazione di �lm!POl'll'e quel determinato tributo (per�ch� il fatto contrilbutivo dell'iITitPosta non es:iiste). Se cosi non fosse, ma, si ritenes1se 1che quaLsdaiSi no['\ffi_a 1Pll"oces1siuale, intesa a garanzia del diritto di dilfesa, salvaguavda un diritto soggettivo, biisognerebbe ammettere �che lin ogni caso sfa data azione innanzi al giudi1ce ordinario per qualunque violazione dd legge .proces1suale, anche nei procedimenti, come quelli aventi peT ogigetto la est�lmazione semplice del valore imponibile, inerenti a matevie 1sottratte alla giwrlisdtizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria. Ci� non ha 1considerato la Corte del metrito l� dove, rilevato che la Oommisisdone provinciale aveva accolto l'appello dlell'U:l�fiieio pm essendo l'appello stesso inamrnisislibile, ha ritenuto d1e vi era stata lesione del dliritto soggettivo del contribuente, IP'er eissere stato modiificato in suo danno l'accertamento hirevocaibile della Commissione di prima istanza. Quando, infatti, l'accertamento trLbutamo 1sia portato, in s1ede di impugnazione, al giudizio dell'ap1posita Commi.ts1sfone [pertch� non ancora definitlivo, la ci'l'costanza che la Commissione adita :ritenga, sia pure errando, ritualmente propOJSto l'appello dell'Ufficio e proceda alla reformatio in pei�'s dell'accertamento, non pu� essere considerata fatto illecito, violatol'e del diritto d!el 1contribuente alla tasisazione in conforrmit� dei .criteri stabiliti dalla legge istitutiva del tributo, secondo l'acicertamento all'uopo comrpiuto. In tale caso sus1sdJste solo un error in procedendo, un vizio, cio�, di regolarit� formale del procedlimento, riparabile �con l'tmpiego dell'aipposito mez:zo dii �m(pugnaziione, ,cio�, quanto alle decisiorui dlella CommiSISione provinciale su questioni di estimazioTIJe 1sem,p11ice, con ,iil rilcotrslO per Cassazione ai 1sensi dell'all'lt. 111 dlella Costituzione, non ,con l'azione d1nanizi al giudice oridinardo, quale giudice dei diritti soggettivi. Dive.I'lso � dl caiso dell'acicertamento, gi� divenuto definitivo nella fase amministrativa, che sia stato riformato dalle Commissioni tributarie: in tale 1caso la 1conseguita dleterrm:inazione del concreto oggetto della obbltgazione tributaria d� pl'leciso conitenuto ali);'oibbligo del contribuente e gli d� d�lritto a che la situazione gimidlica cos� detel'ffiinata non 1sia modificata con ulter:iove attivit� di accertamento delle Commissioni Tcributarrie. Ed dn relazione a tali �casi � stata 191 PARTE I_, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA affwrnata, come dinanz.i si � detto, la pr0ipombilit� dell'azione diinanzi al giudice oodinario, diretta a far valere l'illegittdmit� della nuova attivit� di accertamento. Ma la cennata ragione di tutela non 1suissliste quando, come nella specie, la Commissione tributaria ha provveduto, nell'ese~cizio di un potere non �contestabile, in or�dine ad un accertamento non ancora d!efinitilvo, anche se nel decidere essa ha violato norme di diritto processuale �che era tenuta ad osservare. Consegue che, nella specie, non essendo ravvisabile la violazione d:i un dilritto soggettivo del Bentivoglio, non [poteva ;prQP011sii domanda al giudiice � ordinario .per far valere ipresrunte ill'lregolacit� del 1Plrocedlimento svoltosi dinanzi alle Commissioni tributar<ie in tema di dleterminazione del vialore im:ponib]l1e di beni oggetto idti <tramerlmein.to inter vivos, determinazione dalla legge dservata a:1la :giurisdizione dleile pTedette Commissioni. ~ (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1974, n. 3,324 -Pres.. GianIJJattaisio -Est. Boselli -P. M. Sbrocca con:f.) -Ministero de'lile FinanZJe (Avv. Stato Salto) c. Giuffrida. Imposta di registro -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contanti Connessione con il mutuo ammesso al regime di abbonamento del- l'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma -Esclusione. (r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27, r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, tabella B, art. 46). La pattuizione di un acconto in danaro contante al momento deila stipulazione del contratto condizionato di mutuo fondiario in cartelle, trovandosi in connessione strumentale con questo, � ricompresa nel regime di abbonamento dell'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 e non � soggetta a tassazione autonoma (1). (1) Ancora un .episodio del tormentato problema della connessione strumentale tra anticipazione in contanti e mutuo fondiario in caTtelle. Sull'argomento si possono confrontare �Le due sentenze in contrasto 10 maggio 1974, n. 1345 e 29 maigg:iio 19'74, n. 153�6, 1im. ques1ta Rassegna, 1974, I, 997 con nota �di 1richiaimi. Mentre si st� tentando di dare una definizione razionale della .connessione strumenta1~, la sentenza ora int,ervenuta in modo assai generico rito!rlla alla affermazione che un rappo:rto di strumentalit� non necessari!a giustifica la comprensione nella agievofozioil'.lle di negozi non p11evisti nella norma. Ma si dev�e ancora una volta rilevare che la connessione devie almeno risponder.e ad un criterio �di strumentalit� in senso giuri�lico, non potendosi allarga:rie la pre:visione di Le.g.ge a tutto ci� che .pu� indirettamente contribuire al fine p:ratico �ed economico della norma. E' peraltro una evidente {! ! i 192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ! I (Omissis). -Con contratto � 'condiizionato � del 24 aprile 196,2 a rogito Not. Polizzi, la Sezione di credlito fondiado del Banco di S~cilia concedeva a Carmelo e Francesco Giuffrida un mutuo in cartelle fondiarie per l'importo di lire 6'5.000.000 (nominali), sUJbordinandolo allo adempimento dii talune �condizioni e con riserva d!i. 1stipulaire il contratto definitivo dopo la d'imostrazione documentale d:ell'aidiempimento delle stesse. Sulla somma mutuata la medesima Sezione dava poi un a�crcooto �I in contanti di L. 48.100.000, che i Giuffrida depositavano, contestual i mente al rcontratto, in un 'conto corirente intestato ad essi ,piresiso l'Istituto mutuante. L'atto veniva registrato con l'agevolazione 1Pirevista dalla legge pec:i .contratti �di mutuo fondiairio. Ma il 15 febbraio 1.9615 l'Ufficio dlel Registro dli Catania notificava ai Giuf:firida ingliunzione di ;pagamento dlella somma di lire 806.060 per im,posrta 1S1UJppil.etiva ed accessori, :rilevand0 che l'atto conteneva due 'conv�enzioni autonome ed indipendenti, soggette 1come tali al rispettivo trattamento tributario: l'una riguardando il mutuo fondiario condizionato, SUJsciettiva della agevolazione tributaria .cli cui all'art. 46 della Tairiftfa all. B alla Legige di Re1gistro; e l'altra 'concernendo, invece, una anticipazione. di denaro contante ad un tasso dli interesse (il 7 % ) ma,gigiore di quello (il 5 % ) prrevisto ipeT i mutui fondiari e 1soggetta -si�~come estranea alla operazione dli mutuo fondlia:rio (ex art. 2,7, 6� 'comma del testo unko 16 ~uglio 1905, n. 646) alla aliquota normale dell'l,50% prevista dall'art. 28 lett. a) della Tariffa all, A alla Legge di Registro. Avveirso l'ingiunzione i Giuffrida, 'con atto 11 ma:rzo 196�5, proponevano opposdzione davanti al Tribunal,e di Catania deducendo: 1�) che l'antidipazione cositituiva una operazione preliminare risrpetto a que[la definitiva di mutuo fondiario e non rpoteva quindi 1cons1idJerairsd. autonoma ed indipendente dalla stessa ai :filni del suo trattamento tributario; 2�} che, peraltro, tanto il mutuo �che l'acconto erano stati 1conces1si rprer la costruzione di un edificio di civile abitazione non avente rcaratte:re di lusso, r:agion per cui l'atto avrebbe d01VUto :l�r'uilre, in ogilli_ �caso, della agevolazione della registrazione a tassa fi:s1sa (rdJi rCUi allo art. 7 della 1Jegge reg. 28 aprile 19M, n. 11). Con altra ingiunzione notificata il 7 novembre 19616, il Consell"Vatore dei RegiJs,tri Iimmobliliari di Catania intimava agli 1stessi Giuflfrida contradddzioil!e pa!l'llat'e rdi co!lllIJJessione teJJeoforgi1ca fra due negozi e 1denitificarla poi nella � identica :f�inalit� �; se un negozio, qua1e l'antLctpazione in contanti, ipersegue lo stesso fine (facilitail1e con il finanziamento la realizzazione di una opera) del mutuo fondiario, ci� significa che i due negozi spno perfettamente autonomi', anche se ciascuno � rivolto allo stesso scopo, il che � una nettissima negazione della connessione di mezzo al fine fra ': 11 ;: >o' 1:: m ~~1 ~=: i:: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 193 il pagamento della ulteriove somma di L. 3�67.450 per intereSISli. moratori liqutdati Gper ogni ,semestre compiuto) sulla imposta 1potecairia (dii lire 1.527.965) per la quale aveva notificato ingJ.unzione 1setn1Pll'e in relazione 'all'atto suddetto. Anche avveirso questa ingiunzione i (riuffrida iProponevano qpposizione per gli �stessi motivi 'dledotti a ,sostegno della ,precedente.. L'Amministrazione convenuta 1si .costituwa in entrambi i ,pirocedimenti e �chiedeva il rigetto delle opposizioni. Il 'Tiriibunale, riuniti i procedimenti, con sentenza 23 settembre 1969, respingeva� le due opposizioni. Su gravame p;rindpal-e dei Giuffrida ed incidentale della Amministrazione finanziaria (relativamente agli interessi maturati e imatu:randii sulle im,poste dovute), la Corte d'Appello 'dli Cataill�a, con sentenza d!el 30 giugno 1972., a.ccoglieva le opposizioni dei Giuiliirida e res1pingeva l'aP1Pello incidentale della Finanza, osservando, :lira l'altro:. -'che la corresponsione dell'acconto in questione, quantunque non prevista dal �t.u. dlel 16 luglio 1905, n. 646 su1J 1Cll'edito fondiario, bene poteva fa:r:si rientrare nella struttura della operazione dli credlito fondiario, ,considerando ,che e,ssa costituiva 1sostanzialnnente una antid,pata, parziale esecuzione del 1contratto defirutivo dli mutuo fondiario; -che, a pa:-escindere da d�, op1portunamente era stato invocato nella 1specie, a favore della non t.assabilit� dli quella pattuizione con il sistema ocdinario, il princi,pio della sua � �connessione � col contratto di mutuo, ,sancito dallo art. 27 del dtato t.u. e ribadito dallo art. 46 della Tariffa ali. B alla Legge di Registro; -che non poteva invocar,si, in contrario, la dis[posizione dii cui al secondo �comma dello art. 9 della Legge di Regtstro, in quanto la nc:mrna 1:1peciale contenuta nella Tariffa doveva pll'evaL&e su quella di ,carat tere generale della legge organi.ca di registro; -che, pertanto, le piretese fatte valere dlalla Arr:nminiistrazione Fi nanziarfa erano illegittime e tale conclusione assorbiva non solo le altre censure mosse da.gli appellanti principali ma anche l'appello inciden tale della Finanza. Avv~~so la 1sentenza ricorre per casisazione l'Amimintstrazione Finan ziaria con atto not. il 28 giugno 1973 sulla base di un unko motivo. Resi!Stono icon �controricorso i Giuffrida. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unko motivo del ricorso l'Amimintstra:zione finanziaria denunzia viola2lione e :llalsa a!p[plicazione degli artt. 27 del t.u. 16 luglio 190.5, n. 6�46, 46 della Tariffa ali. B alla Legigie oo::gamca dli Regiisrbro, 4 e 5 della legige 29 luglio 1949, n. 474 e dell'articolo unico della legge 194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3 febbraio 1961, n. 39, nonch� vizio di motiva:zllone su un punto de,ctisivo della controversia: il tutto a 1sens:i dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. �civ. Lamenta la ricorrente che la Corte del merito, con la sentenza imipugnata, ,s[ � posta contro la �costante .gil,lr�:S\PlI'Udenza di questa S.C., la quale -relativamente alle anticipa:zlloni in denaro che gli Lstituti dli credito concedono talora al mutuatario all'atto della stipulazione di un mutuo fondiario in 1cartel1e -ha ritenuto .che, quand'anche �codeste antic:ipazion:i siano conc,esise con l'intesa che le stesse debbano poi es1sell'e conteggiate sul valore deUe cairtelle che saranno consegnate al mutuatario all'atto della stipulazione del contratto definitivo, ci� non � sufficiente perch�. una simile disposizione contrattuale fruisca della stessa agevolazione tributaria 'che le leggi sul ,credito fondliartio aic1oordano diirettamente alla operazione di mutuo: necesSl8Jrio essendio ;p.evchi� allra anticipa:zllone sia esteso lo stesso tll'attamento di favore che le due dlisposizioni contrattuali 1siano �collegate ad un nesoo dli memo a fine (Cas1s., 15 aprile 1971, n. 10-50). Ora, della sussistenza in� 'concreto di un simile nes1so :lira antkiipazione e mutuo dli cui si tll'atta, la Corte del me:riito -a giudizio semipire della lI'kOTII'lente -non avrebbe forruto aicUIIla motivazione o me avrebbe fornito una, quanto meno, inadeguata: a) :sia perch� � da escluderai che, in casi deil. .genere, l'a,cconto (in denaro contante ed all'intere1stSe del 7% ) possa essere 'conce[piito come un P'arziale od anticipato adeIT11Pimento dlella olbbli:ga:zione, ais1sunta dalla Banca, di conseignare cartelle, in relazione ad un mutuo fruttante alla Banca medestima un interesse del 5 % ; b) sia rper.ch� il nesso in .parola ne1P1PUre ipotll'ebbe es1s1ere ravvisato nella �considerazione che 1con l'atto in questione :S:i tend!e in definitiva a 1soddisfare un bisogno di denaro d:a parte dei ~oprietari fondiari: dal momento c'he, per 1consentire il conseguimento dii una ,simile finalit�, le citate ditis;posizirillli di legge sul coodito fond'iairio [prevedono tutta una serie di op�erazioni (versamenti Tateali durante il cromo dei lavori in base agli stati di avanzamento e dOIPO la sti[pula.zione dell'atto condiizionato di mutuo; emissione delle cartelle anche {PiI'ima della stipulazione d!el contratto definitivo meric� vincolo del contratto cond: iz:ionato e ,previa iscrizione i(potecaria), fuoll'lch� la conciessione dli acconti del genere di quello attribuito nella sipecie dal Banco di Sdieilia ai Giuffrida. Il motivo � irufondato. Questa Suprema Corte, inter[piretando '.fedelmente la diS[posizione del l'art. 46 della Tariffa all. B alla legge origanl!ca idli Reg1stro del 1923 -secondo cui lo speciale trattamento tl'libutario (compenso annuale nella rrHsuira di 15 cm. per ogni 100 lire, da pagar1Si in abbonamento) PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA gi� concesso ai �contratti di mutuo stipuliati 1con istituti dli credito fondiario dall'art. 27 del t.u. 16 luglio 190i5, n. "646, :si ap[pUca, oltre Clhe ai contratti condizionati e definitiv;i di mutuo sttpulati come innanzi (n. 1), anche, e in generale, a tutti gli atti connessi col 1contratto di mutuo o da esso necessariamente d!ia;J<endenti (n. 6) -ha ritenuto cihe, a giustificare la estensione del trattamento agevolato in !Parola a diistPosizioni divel1se da quelle del mutuo -ancoo:ich� 'contenute nello stesso atto -fosse sufficiente la mera connessione fra le d:i:S[posdzioni medesime, dovendo la norma .speciale contenuta nella (Pll"edetta dl~o1siz:ione della Tariffa consideransi pireva1ente riS[p�etto a quella, d:i caratte;re generale, dell'art. 9 della legge di R1egistro .che -com'� noto -in i[potesi del genere, consente l'awlicazione all'atto di una solia tas1sa (quella pd.� grave) alla ,pi� rigorosa condizione 'che le varie disposizfoni contenute nell'atto 1siano necessariamente �connesse e derivanti, per intrinseca loro natura, le une dalle altre. (Cass. 3 aprile 1971, n. 744). Ancor [pi� in particolare, poi, questa 1stessa S.C. ha stabilito che ai fini della estensione defila agevolazione in rp1airola, :lira gli atti connessi col contratto di mutuo rientrano tutti quelli che si [presentino obiettivamente (ossia,-indipendentemente dall'intento delle parti), come necessari e 1sufficienti per l'attuazione della operazione di mutuo fondiario (Cass., 20 marzo 1972,, n. '842). Ora, non rpare �che, nel ravvisaire la sussistenza della :piredletta connessione -fra le operazioni qui considerate (ant1ci'.Pazione in contanti e mutuo in cartelle) -la Corte del merito , si ,sia dlliscostata dalla accezione in 1Cl'Ui codesto nesso di connessione deve eis1se11e inteso, secondo la legge e secondo la interrp1retazione che ne ha dato -come dianzi 1s1 � riferito -questa Suprema Corte: avendo 1 giuidli!Ci d'arprpe�lo avuto cura di precitsare --nel porre appunto in rilievo la differenza :lira il collegamento richiesto dall'art. 46 della Ta;riffa all. B e quello rLchie�lto in genere dall'iart. 9 della legge dii Regtstvo -come, nella prima normativa, la 1connessione, [pur conservando il carattere della obiettivit�, non richieda, al fine che interessa, anche quello della necessit�; avendo in detta nomna il legisfatore conside,rato 1separatamente il raa;J<porto di connessione e quello dli derivazione necessairia Gdell'una diS1Posiz1one dall'altra) dli 1cui nella normativa dell'art. 9 ha invece richiesto il concwso simultaneo. E potch� nel concetto della connessione (obiettiva) fra srti1Pulazioni o negozi, rientrano sicuramente, oltre alla ipotesi in cui fra i negozi sussista un rapporto idi continenza od �t:m ra1Pporto di acces1sOII'I�.et�, ainche quelli in 1cui, pi� in genere, pos1sa ravv1sars:i un rapporto di coordinaZJione o ,di strumentaUt� (!mezzo a fine) ancorch� non necessaria, IIlO([l 196 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pare dubbio ,che la Corte del merito, anche ,se abbia errato nel quali-� ficare l'acconto in questione alla stregua di una esecuzione antkipata o parziale dell'atto (definitivo) di mutuo -non ha tuttavia erirato nello individuare la richiesta conne1s1sione fu-a i due negozi 1sotto_ il 'P['od'ilo appunto della loro intima coordinazione, e pi� (pl"ecisamente della strumentalit�, del pdmo rispetto al secondo, in ordine alla tdentka finalit� cui quest'ultimo era destinato ad assolvere. Ci� 'chiarito, e poich� l'app['ezzamento .del giudice di merito che raV'Visi l'esistenza dell'accennato rapporto dli. 1connesisiione fra conta:atto condizionato di mutuo in cartelle e ,conitratto di anrtJicipazio'.Ilie in c'orntanti (contestualmente conclusi dalle parti) � insindacabile in 1sede dd legitttmit� se 1sorretto -1come nella spede -da ,congrua e coTretta motivazione (Cass., 12 maggio 1973, n. 1286), tanto basta a giustificare il rigetto del riico1l'so in esame. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3384 -Pres. Rossi -Est. Leone -P. M. Se!rio (conf.). -Soc. Ari c. Mini1stero delle Finanze (Avv. Stato Galleani). Imposta di ricchezza mobile -Accertamento -Soggetti tassabili in base a bilancio -Bilancio incompleto o inesatto -Integrazione e correzione Ricorso al metodo induttivo -Legittimit�. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 119 e 120). Mentre l'accertamento induttivo a norma dell'art. 120 del t.u. 29 gennaio 1958. n. 645. � un mezzo estremo �ed ecc"ezionale che presuppone irregolar'it� formali e sostanziali del bilancio presentato di tale entit� da far ritenere il documento totalmente inattendibile, meno drastica � la correzione o integrazione del bilancio (art. 119) consentita quando, anche induttivamente, pu� riscontrarsi che il bilancio non rispetta la situazione reale (1). (1) Decisione ,esattissima. Il potere di correzione e integrazione del bilancio anche con il ricorso a valutazioni induttive � espressamente ammesso dall'art. 119 del t.u.; � questa del resto una applicaziione del principio della �Correspondenza tra dichiarazione analitica e accertamento analitico in forza del quale l'Amministrazione non � tenuta a dare una mot��vazione analitica quando la dichiarazione non lo � (Cass. 3 maggio 1971, n. 1271, in ques.ta Rassegna, 1971, I, 1076); un bilancio che indica spese e perdite inesistenti, che omette entrate o altel:a i fatti � solo apparentemente una dichiarazione analitica. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR'IA 197 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3389 -Pres. Maccarone -Est. Giuliano -P. M. Pedace (conf.). -Curatela eredit� Asborm.o c. MiniJSltero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposte e tasse in genere -Ingiunzione � Rilevanza come solo atto di accertamento -Intimazione contro curatela di eredit� giacente � Legittimit�. L'ingiunzione, che solitamente ha la duplice natura di atto di liquidazione del tributo e di atto iniziale del procedimento esecutivo, pu� anche avere contenuto di mero atto di accertamento del tributo e pu� quindi es.~ere intimata anche in situazione di divieto di azioni esecutive individuali (nella specie curatela di eredit� giacente) (1). . <Omissis). -Con l'unico mezzo, il rko1rrente, .denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 530 comma 2� e 498 e seguenti c.'c. e dell'art. 100 'c.p..c., si duole che la sentenza illll[lugnata gli ha negato, per difetto di interesse, J.a possibiLit� dli eccepllt:ie, contro il.'i:ngiunziton. e fiscale, il divieto di azioni es,ecutive iinldividuali dUJrante la Liquidazione dell'eredit�. A suo avviso, l'ingiunzione, essendo stata !Preceduta da una generica dchiesta di collocazione del rciredito nello stato dli .graduazione, fatta 1'11 febbraio 1970, � non poteva avere altra filnalit� che quella di imporre effettivamente il pagamento entro i limiti .di tempo all'UOIPO stabiliti, 1secorudo il r.igore proprio d:el rprocedilmento momitorio �. La dloglianza � infondata. L'ingiunzione, invero, 1secondo la costante giurlsipirudenza� di questo Supremo Collegio, ha la dua:i.Uce natura di atto di liq1,1.idazione d!el tributo e dti. pirecetto che prelude� all'esecuzione foczata. Nella' specie, per altro, �come sanc� la Corte del merito, l'ingiunzione non aveva il carattere di precetto, perch� conteneva l'avvriso che, per (1) Decisione esatta ed importante. L'.ingiunzione � un atto di accertamento e come tale pu� .e devie essere notificata rpdma di procedere alfa riscossione coatfrva in qualunque forma. Ci� vrue evidentemente anche nei confronti del fallimento (contra Cass. 27 luglio 1972, n. 2573, in questa Rassegna, 1973, I, 905); la notifica dell'ingiunzione al �curatore non ha valoTe di atto iniziale di una evidentemente impossibHe esecuzione individuale, ma di 'llitto di accemmento e liqu:iidazione dehl'imposta in sede amministrativa che dev;e sempre pr,ecedere la domanda iminanzi! al giudice ordinar. io e quindi anc;he la domanda di insinuazione. Sulla necessit� d1el preV �entivo accertamento dell'imposta da parte della autorit� amministrativa v. Cass. 13 ottobr�e 1973, n. 2579 (ivi, 1973, I, 1173 con richiami); � stato anzi �recentemente af:fiermato che la mancanza die11'accertaimento in sede amministratLva costituisce una violazione del diritto soggettivo del contribuente che pu� �essere sempne dedotto innanzi all'A.G.O. (Cass. 30 ottobre 1974, n. 3314 in questo fascicolo, pag. 187). Questa regola non soffre eccezioni, nemmeno in caso di fallimento. 198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il soddisfacimento diel �ciredito, I'Amminis:t:Jrazione avrebbe chiesto la collocazione nello :Slt:ato di graduazione, a norma dell'art. 498 e.e. L'ingiunzione aveva, iruvece, il ca,rattere di atto di liqulidlazione del t~iibuto complementare. N�, per tale as1petto, era su1perflua. Infatti, prima della decisione della Commiis1sione Pcr-ovinc�ale, la base im'.Ponibile era ancora incerta e il tributo comu;>lementaire era illiquido, tal�ch�, 1'11 feibhraio 1970 l'Uffido aveva .potuto s.oltanto fare una generica richiesta .(Li collocazione, mentre, doipo quella decisdone, avendo liquidato il tributo, ben poteva, da un lato, comuni1care, con un'ingiunzione di cui limitava esrpiressamente l'efficacia, la miisura del prorp;rio credito e, d'altro lato, fairlo valere nei modi di legge nel procedimento di liquidazione dell'eredit� giacente. Alfingiunzione di CUJi trattasi il �curatore avrebbe potuto fare oppo~ sizione o contestando, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuri.dico, l'a1ccertamento del valore o �contestando la liquidazione del tributo; ma l'oprposizione, 1come proposta, non aveva ragion d'e1s1seTe. -(Omissis). CORTE DI CASS.Az,IONE, Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3561. -Pres. Rossi -Est. Sipadaro -P. M. Valente (conf.). -Rigo c. Miniistero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). Imposte doganali -Ingiunzione -Opposizione -Termine -Ingiunzione intimata dall'Ufficio del Registro -Si applica -Indicazione nella ingiunzione del termine di trenta giorni -Irrilevanza. (I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3). Il termine perentorio di quindici giorni per proporre l'opposizione alla ingiunzione stabilito nell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 trova applicazione tutte le volte che con l'ingiunzione venga richiesto il pagamento di diritti doganali e.d accessori, e quindi anche nel caso che il credito sia stato trasportato sul campione demaniale e la relativa ingiunzione sia emessa dallo Ufficio del registro anzich� dal contabile doganale. N� ha rilevanza il fatto che nel modulo impiegato per l'ingiunzione dall'Ufficio del registro sia indicato come termine per l'opposizione quello di trenta giomi di cui all'art. 3 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (1). (1) Decisione esattissima. Sulla perentoriet� del termine per l'opposizione in materia doganale la giurisprudenza � pacifica (Cass. 20 gennaio 1972, n. 143, in questa Rassegna, 1972, I, 288); importante � 11a preci.sazio.ne che la per,entodet� del termtne va stabilita in relazione alla natura del tributo pr,eteso, indipendentemente dall'ufficio che ha in carico il credito; corolla!do di ci� � la ulteriore 1esatta precisazione che l'indicazion,e nel modulo di un termine diverso non influisce sulla per.entoriet� del termine stabilito ratione materiae. Si ritiene !invece necessarda a pena di nullit� l'�esatta indicaizione nell'avviso di accertamento del termine per l'impugnazione (Cass. 6 novembl'e 1968, n. 3�663, ivi, 1968, I, 1024). 199 PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novemblre 1974, n. 3567 -Pres. leardi -Est. Pascasio -P. M. Siloocihi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Saltini) c. Ente Comunale di corusiumo di Caripi (avv. Capaccioli). Imposte e tasse in genere � Stato soggetto passivo di imposta � Enti equiparati allo Stato -Imposta sulle societ� � Non vi sono soggetti. (d.I. 13 settembre 1946, n. 90, art. 8). Lo Stato non pu� essere soggetto passivo di imposte e le norme che .in particolari situazioni prevedono la soggezione dello Stato a determinati tributi o l'esenzione da essi non attengono ad una effettiva imposizione tributaria ma hanno carattere strumentale per raggiungere diverse finalit� pratiche. Conseguentemente anche gli enti equiparati allo Stato agli effetti tributari (nella specie Ente Comunale di Consumo) non possono essere soggetti passivi d'imposta (nel caso imposta sulle societ�) (1). (1) La decisione r.icon:fierma quella 9 giugno 1972, n. 1804 (in questa Rassegwa, 1972, I, 1141). Sulla questione generale dello Stato contribuente, la giudsprudenza � alquanto m.certa (v. nota alla sentenza citata nonch� Relazione Avv. Stato 19616�-70, II, 548). E' certo per� c�bie tutte l1e considerazioni fatte nella motivazione della decisione (unica personalit� �ed unit� patrilffionia1e dello iStato .anche quando si div.ersifica in rapporti interorganici, finzione contabile �diella imputazione di somme a titolo di .imposta nei bilanci del1e amministrazioni statali, impossibmt� della costituzione di un rapporto di: imposta .che si �estinguerebbe sul nascere per confusione) non possono trasportarsi agevolmente nel rapporto tra un ente publico e lo Stato; del 11esto dive;rso div;enta il rigor.e della .giurisprudenza quando lo Stato si trova ad essere soggietto ai tributi degli enti �loc�ali. H problema specifico dell'imposta sulle socie1t� per gli .enti: �equiparati allo Stato � indubbiamente delicato, ma non si possono fare 1eccessive g�eneralizzazioni. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 novembre 1974, n. 3594 -Pres. leardi -Est. Saya -P. M. Serio (coinf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Marucci. Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Decadenza � Percezione della imposta ordinaria -Prescrizione -Normativa di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 35. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; I. 2 febbraio 1960, n. 35, art. 4; I. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 2). L'imposta ordinaria dovuta a segiiito della decadenza dalle agevolazioni della legge 2 luglio 1949, n. 408 � soggetta, per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e ante 20J RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riore all'entrata in vigore del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, alla prescrizione quinquennale (legge 2 febbraio 1960, n. 35, art. 4) o settennale (legge 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 2) decorrente dalla registrazione dell'atto, ma ci� solo se la decadenza si sia in questo periodo verificata; ove la decadenza non RiaRi ancora verificata, la prescrizione sar� soggetta alla diversa disciplina stabilita nella norma sopravvenuta del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (prescrizione triennale decorrente dalla data della denunzia della decadenza) (1). (Omissis). -Con l'unico motivo id!eidotto l'.AunrninisiJrazione finanziaria dello Stato, denunciando omessa, insruffi.ciente e contraddittoria motivazione Siu un punto idlecisivo del1:a �caUJSa nonch� viol~one e falsa applicazione degli artt. 112 c.,p.c., 13 e 14 legge 2 luglio 1949, n. 408, 4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 e 2 leigge 6 ottobr:e 1962, n. 1493, sostiene ohe erroneatmente l'impugnata sentenza ha ritenuto prescritto il suo diritto al recupero del1e imposte nella mtsura ordinaria S1Ul suindiicato atto id:i. vendita, il quale era stato registrato con l'agevolazione prevista dalla dt. legge n. 408 del 1949 (c.d. legge Tu;pini). Giova premette11e, per ben chiarire la situazione, �che la rkor11ente Amministrazione ha :rkonosduto .sin dal giudizio di a(Prpello che l'opposta ingiunzione � stata notidlicata per equirvoco, in quanto non sii era ancora verificata alcuna decadenza da parte dei contribuenti, i quali erano ancora in termi.�le, in bais�e alLe varie legigi d:i 1Proroga, rper inizial'e la �costruzione .sul terreno acquistato: conseguentemente, l'Amminiistirazione ha riconosciuto l'illegittimit� dell'ingiunzione, ammettendo dli non aver diritto essa allo �Stato di :PTetendere le orilinarie imposte di registro e di trascrizione sul IPII'edetto atto idi vendiita, in quanto ancora non si era verificato aku1t1 :l�atrto idoneo a fare venire meno ['agevolazione tributaria �goduta ali. momento della regiisitraZJione dell'atto ai .sensi cLeHa citata J:egge n. 408 del 1949. A ci� si riicollega arp1Punto la censru:ra dell'Amminiistll'azione, la quale, con il motivo sopra riportato, 1so1stiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza della prescrizione relativamente a un diritto (quello concernente il recupero delle irmrpo1ste nella miisura ordinaria) ancora non sorto pevch� non �SI� era verifiicata a1cuna deca-� denza dalla agevolazione :flruita al momento della rregistrazione. La censura � fondata. Invero, la Corte 1dii merito � pervenuta alla sua decisione sul riliervo che il termine .settennale previsto dall'aTt. 4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 modificato con l'art. 2 legge 6 ottorbre 1962., n. 1493 decome, secondo (1) Decisione da condividere pienamente, che chiarisce alcuni dubbi sul regime della pl'escrizione nel tempo intermedio tra 1960 e 1967. Per i periodi ante'l'io'Ti e po.sterfori v. Cass. 7 novembre 1970, n. 2271, in questa Rassegna, 1971, I, 358. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA il testuale disposto d'i tali noirme, dalla data della registriazione dell'atto: e, pokh� questa � avvenuta il 26 rsettembre 1960, la [p.rescrizione si � compiuta il 27 settembre 1967, anteriormente, cio�, alla notifica della ingiunzione, avvenuta il 9 ottoln'e 1967, e all'entrata in vigore del d.l. 11 diicembre 1967, n. 1150, collJVertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che ha regolato di'Vensamente il termine di rpll"es1cTiz:ione e la 1sua de1coxrenza, s:tcch� la notifica suddetta e la nuova normativa risultano irri levanti. Co.s� dec:idendo, per�, la C01rte predetta non ha avvertito che il ricordato clilsrposto dell'airt. 4 fogge 2 febbraio 1960, n. 35 modificato dall'art. 2 leg.ge 6 ottobre 1962., n. 1493 1si riferisce esclusivamente al caso in cui si � verifka<ta la �decadenza da1l'1agevo1aziione e, invece, non rigua.rda -n� rpoteva logicamente riguardare -npotesi in cui la decadenza non si � vedficata. Ci� � fatto 1palese 1dal tenore letterale della noruna, la quale dispone che � l'azione dell'amministrazione finanziarria rp1er il recupero dei tributi dovuti nella mirsurra 011dlinaria ... per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate... daiUa legge 2 luglio 1949, n. 409... �si presciri'Ve con il deco:rso dii sette anni dalla d:ata di registrazione dei singoli atti e d!isicende non meno palesemente da inderogabili esigenze logkhe perch� la legge non poteva .prevedere il verificarsi della pa.-escrizione riis;petto a un dirttto, che, in assenza d!i qualsiasi 1caus1a di decadenza dall'agevolazione, non ecra ancoca nato. Certo, il �congegno a�ccolto da tale norrunativa, p.er cui il te11mine della prescrizione decorreva dalla data di registrazdone dell'atto, era incongruo ed appunto per ci� venne modiifkato con l'art. 6 d.l. 11 dicembre 1967, n.'1150, corwei;tito 1con modifkaz.ioni nella legge 7 feblbraio' 1968, n. 26, il quale ridusse il termine a tre anni, facendolo 1per� decorrere dalla data d'ella denunzia che il contribuente � tenuto in ogni caso a presentare e do� anche in quello di inosiservanza degli oneit'i dalla quale scaturisce la decadenza dall'agevolazione; ma non � possibile esasperare la rilevata incongruit� e addirittura ritenere, come ha fatto la Corte di merito, che il legirsfatore ha voluto stabilirre che la prescrizione in esame avrebbe potuto compier1si indipendentemente dalla nascita dl diti.tto a cui 1Si riferiva. -(�missis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1974, n. 3673 -Pres. Maocaa.-one -Est. Longo -P. M. Mililotti �(conf.) -PasquiTolo c. Ministero delle Finanze (aV'V. Stato Tarin). Imposte e tasse in genere � Imposte indirette � Procedimento dinanzi alle Commissioni � Commissione Centrale � Pronunzia in grado di appello � Riforma della decisione di prima istanza � Esame di domande e questioni precedentemente ritenute assorbite � Impugnazione incidentale � Non � necessaria. mentare. (r.d. 16 marzo 1942, n. 367, art. 23). Sulla. domanda proposta dalla curatela del fatiimento contro il decreto ministeriale che accerta un c1�edito dell'Amministrazione per im PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 203 posta sull'entrata, � competente il tribunale fallimentare, bench� la domanda debba essere p1�oposta nelle forme ordinarie dalla curatela in veste di attore (1). (1) Vi.ene ,confermato, in modo da ritenere ormai definitivo, l'orientamento gi� seguirto altre volte (Cass. 27 lugLio 1972, n. 2573, in questa Rassegna, 1973, I, 905); per tutt1e 1e controviersie inerenti all'acc�ertamento dei crediti tributari la competenza del Tribunale fallimentare pl'evale su quella del foro erariale sia quando diligente sia l'amministrazione cr1editrice, che devie sempr�e esperire il procedimento della domanda di insinua: ziione anche quiandio vogllia iimpugn:ave la decisione di una commi1ssione (Cass. 22 ma!I'zo 1972, n. 879, Riv. leg. fis.c. 1972, 1762), sia quando la curatela, prima della insinuazdone, agisca nelle forme ordinarie per far dichiarare la illegittimit� di una pl'etesa fiscale. Restano peraltro formi i limiti della giurisdizione (1estimazione semplice) ed anche quelli della giurisdizione condizionata alla preventiva P'ronuncia di una commissione. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 novembre 1974, n. 3738 -Pres. Ma,ccarone -Est. Arienzo -P. M. S.ilocchi (conf.) -Regione Sardegna (avv. Cotti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei). Imposta di registro � Atti stipulati dallo Stato � Registrazione gratuita . E' limitata agli atti nei quali interviene lo Stato come parte � Atti stipulati da altri enti delegati nell'interesse dello Stato � Sono soggetti al regime normale. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 94 e tabella C art. 1). La registrazione gratuita degli atti stipulati dcillo Stato (e da altri enti ad esso equiparati) per la parte di imposta a suo carico, presuppone non solo che l'atto sia stipulato nell'interesse dello Stato, ma anche che lo Stato intervenga nell'atto come parte; si resta pertanto al di fuori idi questa p1�evisione nell'ipotesi che l'atto sia stipulato da un ente pubblico (nella specie Regione Sardegna) nell'interesse dello Stato e da esso delegato (1). (1) Decisione di evidente esattezz,a, v. Cass. 26 aprile 1968, n. 1271, Riv. leg. fisc., 1971, 1936. 8 204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 novembre 1974, n. 3761 -Pres. Leardi -Est. Alibrandi -P. M. Caicciopipoli (cornf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Fallimento La Provinciale. Imposta di registro� Valutazione dei beni trasferiti� Riferimento al valore in comune commercio alla data del trasferimento� Vendita agli incanti successiva� Irrilevanza. (r.d. 7 agosto 1926, n. 1639, art. 15; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 50). Imposte e tasse in genere � Imposte indirette -Commissioni tributarie Cassazione di decisione di commissione provinciale � Nuovo ordinamento del contensioso tributario � Rinvio alla commissione di secondo grado. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). La valutazione dei beni trasferiti va sempre eseguita, a norma dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, con riferimento al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, senza nessun riferimento al prezzo determinato in un trasferimento successivo, anche se questo si � attuato agli incanti, .dato che l'art. 50 della legge di registro � applicabile per l'atto cui l'incanto si rife1�isce non per i trasferimenti anteriori (1). A seguito dell'attuazione del nuovo ordinamento del contenzioso tributario (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636), dopo la cassazione della deci sione della commissione provinciale di valutazione, il giudizio va rin viato alla Commissione di secondo grado (2). (Omissis). -Con l'unico motivo del rkorso, l'Amrnini,strazione delle Finanz.e, nel denunciare la violazione rdegli art. 15 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e �62 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 32.619, nonch.� falsa appli cazione del medesimo art. 62, �censura la dedsiione impugnata sotto due convergenti, ma distinti motivi. Dopo aver !Premesso �che l'atto da regtstrare � l'enunciazione della societ� di fatto, mentre oggetto del tritbuto 1sono i beni conf0['iti nella sodet�, la lricorrente d~duce, in primo luogo, che la Comm1ssdone !Pil'O vinciale, accogliendo quale criterio di stima il prezzo dei beni reali~ato (1-2) La prima massima � di evidente esattezza. Con la seconda massima si 1esarnina una questione connessa all'attuazione del nuovo contenzioso tributario. Giudke di :rinvio non pu� essere che una commissione dell'ordinamento vig1ente; �e nel caso di specie la corrispondenza tra commissiotte provinciale (di a1ppello) di valutazione ie commissione di seicondo grado � di tutta evidenza; non sempre per� l'individuazione del giudice di rinvio � cos� semplice, specie in 11elazione all'abolita distinzione tra commissioni di vaiutazione� 1e dd di1ditto. ImipJddtameinte dail:la s:entenza ,sd ri1aava iH pri111cipio che, essendo totalmente cambiata la struttura delle commissioni, il rinvio pu� esserie commesso alla nuova commissione della stessa sede. Per un'altra simiie questione v. la sent. 18 novembre 1974, n. 3673, in questo fascicolo pag. 201. PART.E I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARilA dal fallimento con la vendita all'incanto, ha violato la disipostizione di legge secondo cui l'imponibile va commisrurato al valore venale dei beni all'atto del trasferimento, mentre, nella spede, � stato irWferito a momento posterior~ anche alla dichiarazione di fallimento. Lamenta, in secondo luogo, 1che la Commissione provinciale ha inesattamente ap:plicato l'art. 50 della legge di registro 1che opera solo nell'ambito del rapporto impositivo relativo all'a,pplka:Zione del tributo 1sulla vendita coatta, mentre, nella spede, l'imposta 1si riferiva al del tutto diverlSiO negozio di conferimento di beni in societ�. Il motirvo si ravvisa fondato in entrambe le �Censure nelle quali si articola. La Commisis:ione provinciale di Terrni, nel 1confermare la decisione resa in primo grado dalla Com.m1ssione distrettuale, ha ritenuto di [prendere a base de11l'a valutazione dei beni itl priezzo'realizzato dal :llallimento in sede di liquidazione dell'attivo (L. 156.743.548), in applicazione di quanto ,prevede l'art. 50, della legge di registro. Di tale !Procedimento estimativo a ragione 1s;i duole la ricorrente. Infatti, a nomna dell'art. 15 del r.dt..l. 7 agosto 1936, n. 1639, l'imposta di regiiJsitro -al JPa!l'� d!elile altre imposte ,che co}(piscono i trasferimenti di ricchezza -deve essere commisurata al valore venale �che i beni hanno in 1comune commericio al giorno dell'avvenuto trasferl~ento. Tale disposizione non � stata osiservata dalla Com.missione provinciale che, prendendo a base della valutazione il prezzo realizzato a 1se1guito delle vendite fallimentaTi, si � riferita a momento la:rgamente posteriore a quello del trasferimento colpito con il tributo < de quo �. N� la mancata applicazione del dtato 1precetto di legge rp.u�, nella specie, ritenersi giusti1'.Lcata 1con il ,criterio 1che la CommilSsione pr-oivin ciale ha ritenuto di trarre dall'art. 50 della legge �di reg~stro. Infatti, se � vero ,che le formalit� e le ga.ranzie proipri.e delle vendite ai pubblici incanti fanno presumere che :si sia realizzato il prezzo corriisipondente al valore di mercato dei beni che ne sono oggetto. � anche vero che il citato .aTt. 50 opera isolo nell'ambito del rap1Porto impositivo cihe 1con cern� l'appUcazione del tributo sulla vend!ita coatta, mentre, nella 1sipe cie, l'imposta si riferisce, come si � detto, a negozio diverso, do� al conferimento dei beni in societ�, verificatosi iperaltro in eipoca dl� gran lunga <precedente a quella della vendita dei rbeni disposta dagli origani del falliiim.ento della Societ� di fatto. Pertanto, la decisione iim.pugnata deve essere 1cassata 1con rinvio della controvertsia alla Commissione tr1butaria di ,secondo gira:do di Terni (isti tuita -medio tempore -con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). La pire detta Commissione, tenute presenti le 'considerazioni ,dJianzi 1svolte, piro ced!er� alla valutazione dei beni dell'enunciata societ� dd fatto in Tela zione all'epoca del loro conferimento. --(Omissis). 206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 novembre 1974 n. 3876 -Pres. kardi -Est. Granata -P. M. Mililotti (coruf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Ospedali Civi1i di Genova (avv. Luci: fredi e Romanelli). Imposta di successione -Rinuncia all'eredit� -Soggetto che pe profitta � Obbligo di pagare l'imposta dovuta dal rinunziante -Sussiste anche nel caso �he il soggetto che ne profitta sia esente da imposta. (r.d. 30 dicembre 192.3, n. 3270, art. 15; r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380. art. 1). La norma dell'art. 15 della legge sulle successioni � applicabile in ogni caso di rinunzia all'eredit� o al legato ed anche nel caso che il soggetto che ne profitta sia esente dell'imposta di successione; pertanto quando il soggetto che profitta deUa rinunzia sia un ospeda~e per il quale sono esenti da imposta gli atti di liberalit� a norma dell'art. 1 del r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, � sempre dovuta l'imposta alla quale sarebbe stato obbligato il rinunciante (1). (1) Decisione da condivider�e pienamente. La norma dell'art. 15 della �legg,e sulle successioni non ammette �eccezioni; la improbabilit� in concreto di una frode non 'esclude l'operativit� di: un ;prdncipio che d'un canto � diretto a repr.imeil'e la mera astratta possibilit� di un<a azione fraudo�lenta, dall'altro � inteso ad dm:Pedire che, in conseguenza di un irllegozio operato da persona diversa dall'autore della successione, l'imposta risulti diminuita rispetto a quella che sar�ebbe stata dovuta in base alla disposizione t1estamentaria. C�RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 novembre 1974, n. 3880 -Pres. Ros1si -Est. Milano -P. M. Del Grosso (�conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Fallimento Ans1elmo (avv. Benzi). Imposte e tasse in genere � Violazione di norme finanziarie e valutarie Pena pecuniaria -Iscrizione di ipoteca -Condebitori solidali del trasgressore � Socio accomandatario � Inammissibilit�. (1. 7 gennaio 19'29, n. 4, art. 12 e 26; e.e. art. 2113, 2318, 2319). L'iscrizione della ipoteca prevista dall'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 a carico del trasgressore e delle persone ed enti civilmente responsabili non pu� essere estesa ad altri condebitori solidali diversi da quelli nella norma previsti e quindi a carico del socio accomandatario di societ� non avente personalit� giuridica (1). (1) La prima parte della sentenz,a pu� dirsi esatta. Il potere di iscrivere ipoteca � limitato al trasgr.esso11e e ai soggetti civilmente responsabili a norma degli a<rtt. 9, 10 e 12; se vi sono altri soggetti obbligati so[idalmente contro di essi deve provvedersi ad ev�entual1e iscrizione di i,poteca � nei modJ ordinari. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 207 (Omissis). -Con il pll'imo motivo del 1suo rkoll'so l'Ammintstrazione finanzia.Tia, denunciando la violazione dell'art. 2,7 della le,gge 7 gennaio 19'29, n. 4 e de.gli artt. 2,313 e 2291 1c,1c., lamenta 'che la Corte di appello, ritenendo che l'Anselmo non tpoteva essere soggetto, come socio accomandatario, ahl'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 26 della citata 1e.gge perr una contravvenzione contestata so1o a[[a societ�, non abbia ,considerato 1�he la pena (pecuniaria iprevilsrta dalla 1suinrucata legge ha ,carattere civile ,ed ad e,sisa s<0no, quindi, aip1plk1a'bili i pll'incipi dviliisitlici sulle obbligazioni solidali e, in pairtkolare, quello iSIUlla trasmissibilit� delle gaTanzie dall'uno all'altro obbligato solidale. Il motivo � infondato. � .certamente eisatto, e, 1come tale, pi� volte � s1tait10 affermarto da queista Corte SUil;)lrema (Cass. sentenz�e nn. 241 1d!el 195,4, 13'99 del rn67, 34 del 1968, 1962 e 1186 del 1969, 2'07 del 1971) il principio seicond!o cui l'obbligazione al pagamento d:i una somma a titolo di pena pecunia:ria, in applicazione della legge 7 .gennaio 19i2.9 n. 4 e del :r.d.l. 5 d:1cemibd'e 1968, n. 1928, � di natUTa .schiettamente dvilistka ed �, quindi, ll'egolata dalle norme di diritto civile. La pena pecuniaria, invero, fPU!r essendo una vera e propria 1sanzione, non ha alcun 1cairattere penale, come, del resto, � espressamente detto dall'art. 3, �Caipov., idella citata legge n. 4 del 1929 ( � l'obbligazione ha caratter�e civile �). �, di oon.seguenza, esatto che all'istituto debbono esserie appliearte le norme di diritto 'civile sulle obbligazioni solidali, come riJSulta chiaramente dall'art. 11 della steS1Sa legge, relativo alla 1solidairiet� passiva tra 1pi� responsabili dlella medesima violazione. Senonch� � certamente erronea l'ulterioil'e affermazione della ricorrente secondo cui, il tema d:i obbUga�zioni solidali, vige la regola che � I.a solidariet� 1si estende, non soltanto al debito dell'adempJmento, ma anche alla soggezione alla garanzia �. Secondo il vigente codke �civile la res!Ponsabilit� sol.Ldale, derivi essa da e81Pl'essa dtsposdz.ione di legge o da 1s1pedfico patto, tm[p,1Jtca l'obbligo dei coobbliga.t1i alla 1srtesisa piresentazione in modo 'che 1ciaisctll'10 di essi pu� essere ,costll'etto per la totalit� e l'adern1Pimento da pairte di uno degli Nella seconda pacrte ,per� si fa una inv,ersiorie di termind: non � pocsibUe che come trasgresso!l'1e sia stata indiv1duata la societ� priva di personaHt� giuridica e come responsabi:1e sussidiairio l'accomandatario, pecrch� la pena pecundaria, pur costitueltlJdo una: sanzione dvilie, � una sanzione persona1e che � inflitta, al pari della ammenda, di!t'ettamenrte a chi ha la rappr1esentanza delila sodet� o dell'ente, abbia o no personalit� giuridica (art. 10 'e 12), menwe iLa sociert� �e <l'ente 1ne il'iispondono in soJ1ido; qu:ilndi lo amministratore � il trasgressme, la sociiet� il coobligafo e veTso ambedue � possibUe ll.'iscrizilone ili ipoteca. Sie pro, in presenza di una sodet� di persone, vi sono altri soci, non amministratod, !illimitatamente r�esponsabili, vi sar� anche 11esponsabilit� sussidiaria d~ .costoro, ma senza possibilit� di iscrivere contro di .essi l'ipoteca speciale. 208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO obbligati libera gl:i altri, ma non iimJPorta certo la comunLca1bilit� e la estensione dall'uno all'altro obbligato della garanzia che, in baise a titolo distinto da quello costitutivo del titolo di 1oredito, 1sia 1stata costituita sui beni del debitore iprinctpale o di uno dei coobligati. Ciascuno, inrfatti, dei debitori 1solidali risiponde 1con il pr�prio [patrimonio ed in Telazione alle ,cause di prelazione possibili nel [Patrimonio istesso, senza interfeil" enze tra le une e le altre. Se non si pu� negaTe 1che il creditore abbia_ facolt� di avvale11si di tutti i mezzi consentitigli dalla legge, a ,gaTanzia del ip1ropcr:fo �credito, nei confronti dei vari obbligati solidali e rpu� quindi, 1sulla base dli titolo idoneo, iscrivere e mantenere accesa ipoteca 1s..i beni di uno qualunque di essi, devesi per� senz'altro escludere che, ,costituita una garanzda reale sul patrimonio di uno dei condebitori, questa possa essere attuata anche nei 1coruronti del patrimonio di qua1sia�si coobbligato e, in parti.colare, per quanto riguaTda il 1caso 1concreto, devesi escludere la iPOSISrbilit� che l'art. 26 della legge n. 4 del 19219, che 1COstituisce titolo iPer fiscrizione dell'ipoteca legale nei confronti dii �Certi 1sogigetti, tassativamente in1dli<Cati, responsabili diiretti e indiretti dell'illecito f�.scale, valga anche come titolo legale per l'Lscrizione ipotecairia contro altri coobbligati al a;ia1gamento del debito tributario. Non merita, pertanto, censura fimpugnata sentenza :per aver affermato che l'Anselmo, ipur dovendo ritenens:i, come socio accomaindatario, illimitatamente 1e 1solidaimente responsabile 1con la societ� per i debiti sociali ai .sensi dell'art. 23113 1c.ic. e, quindi, pur dovendo riisipondere 1solid'almente, anche se 1siusSlidia11iamente, della ;pena pecuniaria in:fLi!Uta alila .societ�, IJJIOn poteva essere sQggetto, 1come socio accomandatario, alla iscrizione .dell'i1poteca legale .di 1cui trattasi, ess,endo la misura cautelare prevista dalla legge 1speciale solo nei 1confronti dli dletecr:m.inati soggetti, tra i quali, non rientra 1senz'alh'o, 1crnne ora iID1Plicitaimente si riconosce dalla stessa ricorrente, il socio ac:comand!atario della societ�, d:iiahiaTata resiponsabile deU'illecito fiscale. Il !EJTWO motivo del ricorso deve essere, quindi, rigettato. Con il 1secondo motivo la T�ICOOTente Amministrazione denuncia la violazione dlegli artt. 12 e 2.6 della legig,e n. 4 del 192.9 e 21318 c.ic., e lamenta 1c:he la Corte di ap1P1ello non abibia 1c0Il1Siderato 1che l'Anselmo, in quanto sodo accomandatario, era, ai 1sensi dell'axt. 2318 �c.ic., amministratore della societ� e, c01I1e tale, non soltanto l'esponsabile indiretto de]fillecito fisicale ai 1senisi e per gli effetti 1dell'art. 12 della J!egge in. 4~ del 1929, quale incaricato della � di11ezione � 1dlella 1societ�, ma addiirittuTa, non essendo quest'ultima fornita di pevsonalit� giuridka, autore dell'illecito stesso. Il motivo � inammis!Sibile ipel'lch� la tesi con esso prosipettata, pur sostanziandosi in un nuovo profilo giuridico della controve11sia, ;pre1supipone tuttavia l'accertamento di fatto che all'Anselmo fosse stata affi PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 209 data l'amministrazione della societ�, .cfil".costanza mai dedotta dall'Aimminiistrazione finanziaria nelle fasi di merito e non (ri.,sultante d!alla isentenza impugnata, la quale al contrario ha acic&tato in fatto 1che l'Amministrazione stessa, mentre individu� il � tra;s1gre1s1sore � iunkarmernte nelila societ� Pompe AnselJmo, p1rocedette, poi, all'iscrizione dell'iipoteca legale sui beni di (Pcr'opriet� dell'Anselmo, non per la sua qualit� di rappll'esentante legale della societ� e diretto res!1)onisabile dlell'illecito, ma isolo. ed in quanto socio acicomandataTio. Vero � �che, peir il disiposto del 1secondo comma dell'art. 2318 e.e., l'amministrazione della societ� in accomandita semp.Uce non fPU� essere affidata �che agli acicomandatari; ma, �Come 1si evinc1e dal srucessivo aocticolo 2.319, essa non � necessariamente �connessa alla qualit� di accomandatairio, potendo la societ� esse1re amrnJ.nistirata ,da tutti .gli accomandatari o anche solo �da alcuni di essi. Ne segue che !Per la legale r�l\Ppiresentanza dell'acco;.iandita 1semplice � sem(plre necessario iriceiicare quali dei soci acicomandatari ne sono stati investiti in barse al contratto sociale o ad una success~va .deliberazione dei soci 1secondo le no:rime dettate per tutte le societ� di ,persone, e tale ac1certamento, non compiuto in sede di merito, non � pos1sibdle in questa sede di legittimit�. -(Omissis). C_ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 dicemme 1974, n. 3,944 -Pres. Maccarone -Est. Mazzaicane -P. M. De Marco (<conf.) -Comune di Verrona (avv. Rosati) c. Ministeiro delle Finanze (Avrv. Stato Onu:frio). Imposta di ricchezza mobile -Reddito soggetto all'imposta -Gestione di Musei e Monumenti soggetti al regime del demanio pubblico -Entrata di diritto pubblico -Non irp.ponibilit�. (t.u. 29 germaio 1958, n. 645, art. 81; e.e. art. 822 e 824). Il prezzo pagato per l'uso o il godimento di opere d'arte e monumenti soggetti al regime del demanio pubblico, pur non costituendo un tributo, � un'entrata di diritto pubblico come tale non soggetta all'imposta di ricchezza mobile; di conseguenza non pu� essere ammesso in detrazione dalla imposta medesima il passivo della gestione di musei e monumenti (1). (1) Decisione di ieV'.idente esattezza sul punto specifico. La inconciJiabi.!lii.t� tra entrata di diritto pubblico e r.eddito soggetto ad imposta dii ricchezza mobile � stata altr�e volte aff&mata (Cass. 11 giugno 1971, n. 1745 e 28 luglio 1972, n. 2578, in questa Rassegna, 1971, I, 1157 e 1972, I, 1175), ma J.'affermazi.o[]je non pu� esse11e gen1erai1izzaita. SJ arrnmertte infatti padfi.oamente che la perrc,ezione idi un redd1to patrimoniale produttivo di ~kichezzia I11UJocva possa dar 'IJJuogo alil'applicazirnne derl!l'imposta an1che se realizzato da enrti pr�b'bJ.ki non 1aventi scopo di J.ucro (Cass. 27 luglio 1972, n. 2566, ivi, 1972, I, 1166; 4 marzo 1974, n. 594, ivi, 1974, I, 986). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 210 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4032 -Pres. Giannattasiio -Est. Valore -P. M. Minetti (conf.) -Soc. Casearia Indu, striale Sarda (avv. D'Audlino) c. Ministeiro delle Finanze (Avv. Stato Abi<gnente). Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Primo acquisto di terreni e fabbricati -Trasferimento di stabilimento industriale gi� attivato e in dissesto -Esclusione dell'agevo lazione. (d.l. 14 dilCembre 1947, n. 1598, art. 2 e 5 e 11; 1. 29 dicembre 1948, n. 1482, art. 2 e 5; 1. 29 luglio 1957, n. 634, art. 29 e 37; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 109), Il fine dell'agevolazione dell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 (primo acquisto di terreni o fabbricati per L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell'Italia Me1�idionale) � quello di incrementare la formazione del patrimonio industriale e non solo quello di riattivare industrie gi� esistenti ferme o in dissesto; conseguentemente l'agevolazione non pu� essere applicata per l'acquisto di opifici industriali esistenti anche se inattivi e destinati a ampliamento, ricostruzione o riattivazione (1). (Omissis). -I rkoTtrenti -denunziando la violazione dell'art. 5 del d.l.c.ip.s. 14 dkem~e 1947, n. 1598, degli artt. 2 e 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 e degli artt. 29 e 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 -si dolgono che la Corte del merito abbia escluso l'applkabilit� del benefido trtbutario in questione alla �compravendita di 1cui trattasi sul presuP1Posto �Che le disposizioni di legge .so~a menzionate non contemplerebbero l'ipotesi del trasferimento di tPrqpriet� d:i uno stabilimento industriale a 1sc0ipo idli riattivazione, mentre dal complesso di dette disposizioni si evince �che il beneficio spetta anche nel caso di traiSTferi( 1) Con coirrettio,sima rriotivaz1one si ripudia tl'indkizzo 'l'e1ce[!]J1Jemente seguito (s.ent. �8 luglio 1971, n. 2144, in questa Rassegna, 1971, I, 1232; 17 maggio 1973, n. 1410, ivi, 1973, I, 1161). Esattissimo � il rilievo che l'espressione � tras:fierimento di stabilimenti � contenuta nell'art. 5 lett. b) della leg~e in. 1482 <del 11948, va rposta dm re1aZli!orre 1aon l'art. 11 de1l d:l. n. 15:9'8 de1l 1947 e pu� quindi ri�guardare soltanto lo spostamento di stabilimenti esistenti in altre provincie ne�l territtorio del M1ezzogiorno. Del pa:ri inecoepibile �l'affermazdone che l'limpianto di stabililmenti industriali, l'ealizzante un incr.emento del patrimonio industria:fo, � un elemento inscindibi1e della fattispede l�egia1e s� che d'un canto il tras:fierimento non seguito dall'attuazione del fine industriate � 1irrci.levan~e agli effetti della norma di agevolazione, d'altro canto � inverifkabHe il pTesupposto deUa ag:e.volazione me PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIIA 211 mento di stabilimenti gi� esistenti, nei quali, come nella 1suiede, la :riattivazione venga realizzata mediante l',apporto di nu{)IVi. capi.tali dli esa-cizio. A .suffragio di siffatta inter;pretazione i ricorrenti indicano la sentenza di questa Suprema Corte n. 2144 ~dell'8 luglio 1971. La censura � [pr:iva dli fondamento. Per una migliore intelligenza d'ella questione appare 01P1Portuno riportare le disposizioni vigenti, all'epoca del con1tlra1Jto ,de quo, in ordine alla conceS1sione di aigevo1azioni fiscali c�.rica l'indusitlrdalizzazione dell'Italia meridionale e insulare. Il d.I.,c.[P.s,, n. 195'8 del 1947 di:�one ,come aPIPI'esso: Art. 2: � I materiali di costruzione, le macicihine e tutto quanto pu� occ~rere iper il primo impianto di stab:ihlmenti indiuSltriali tecnLcamente organizzati e delle 'costruzioni anneS1Se che... LS1011geranno... nei tertritolri di ,cui al pa:-ecedente artLcolo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e del di.ritto di Ucenza �. � Parimenti sono esenti da tale pagamento le macicil:iine ed i materiali dli ogni specie che saranno destinati all'amjpil.iamenrto, alla trasformazione ed alla ricostruzione degli 1Sltabil1�nenti gi� esiistenti nei territori stessi �. Art. 5: �Il :pcrimo trasferimento di propriet� dli terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di 1cui all'art. 2 � soggetto a imposita di r1egi1sitlro e di trasc:rdziorne nella misucra fis1Sa di L,, 200 �. Art. 11: � Le disposizioni del pcresente decreto sii apJPl:kano al trasferimento 1dli stabilimenti industriali da altre tptr{llVi.ncie nei territotri indkati nell'art. 1 �. Condizioni per godere delle agevolazfoni erano: l'attuazione delle dette iniziative entro 10 anni dalla iPUbblicazione del tpcrovvedimento legislativo e suoces1sive tptI'oroghe e la dimostrazione (mediante dkihiarazione rilasciata dal Ministero :per l'Indiustr:ia ed il Commerdo) che il fine dell'acquisto era stato 1conseguito, dal a;irimo acquirente, entro il termine di tre anni dalla data dli ['egrstrazione dell'atto di trasferimento. dc::.ma, ,quando l'iniziativ;a industriale sia stata gi� realizzata. Infine con la pr.ecisazione che la norma istitutiva dell'agevolazione contenuta nel d.1. del 1947 � rimasta sostanzialmente immutata e che il benefictio della legge di l'egistro (art. 5) � del tutto drstinto dalile ag,eV'olazicmi per dazi doganali e diritti di lLoenz,a (art. 2), 'I)esta ben chiaro chie non pu� sottrarsi a:lla imposta ordinaria H trasferimento di uno stabilimento i'ndustriale gi� attivato, non ostante l'intento dii apportare ampliamenti, trasformazirnri, riattivazioni, ammodernamenti ecc. Questi int&venti di miglioramento possono dar luogo all'a,gevolazione p1er l'acquisto di ulteriori parti di terreni o fabbriicati da inse11ir1e nel complesso dell'opificio, ma non per il trasf:erimen;to deH'opifkio gi� 1e1sistenrte ed 'attivato. E ci� deve sigiDI�fiiicacre che il'agevo1lazione .in parola pu� esseT'e acco;rdata una volta soltanto sul �tr,as:fe:rimento di un bene determinato. 212 RASS:lilGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482 il 1S1Udide1:Jto idlecreto venne ratificato �con le �seguenti modifiche: .Airt. 2: � Al sec.ondo comma, dopo le 1Parole : " alla rLcostruzione " aggiungere: "ed alla triattivaz:ione" �. Art. 5: � Le agevolazioni fiscali e tariffarie ~eviste dal decreto legi slatwo 14 .dicembre 1947 m 15�98 si appUoono a d:ecol'lrere �dall'entrata in vigore della \I>resente'legge, �anche: a) a tutti i Comuni delle ;prdVin'Cie di ~rosinone e Latina; b) alla �costruzione e� attivazione di nuovi stabilimenti ed alla 1rLco struzione, alla riattivaziione, alla tra.sr.fonnazione ed all'ampliamento ed al trasfer~mento di stabilimenti nei territori di rcm all'ari. 1 del deoceto legi:slativo 14 d�~cembre 1947, n. 15>98, ed alla lettera A del fPl'esente airtic.olo, ,posteriori al l � :gennaio 1944 �. Pertal)ifo, �come �orrettamente ha rilevato la rSentenza dmpugnata, la legge del 1948, nel iratificare, modificandolo, il drem:"eto rdel 1947, rSi � liimita<ta (oltre. ad in�ludere nell'aDt. 2 11.'Lpotes:i �della ��riaittiviaziorne �) ad estend~e le agevolazioni, jprecedentement" ptreviste, alllche ad altri territori non �contemplati nel primo iprovved!imento ed a tutti i �Contratti sulla materia, :ptWch� !P<JIStetriori al primo gennaio 194;4, ma nulla ha in novato relatiivamente al contenuto dell'art. 5 del deoreto del 1947, e cio� all'oggetto dell'argevolazione tributarria �che, �per quanto attiene alle im poste �di regpstro e traoorizione, !t'limaneva �cirrcosoritta al � rprimo trasfe rimento dli ;propriet� di terreni e fabbricati ocicorirenti per l'attuazione delle iniziative indusitriali dtate (prrimo im(pianto di 1staibilimenti tecni camente ooganizzati, trasformazione, aimpliamento, :dcostruzione, riatti vazione di stabilimenti (pll'eesistenti). Dall'i;nter.ptetaZione delle nor.me �suddette isecondio il rSiJgnificato let terale e logico delle espre5sioni adqperate, rconisegue la esclusione del beneficio per i trais:ferimenti dli >stabilimenti prees:iiStentii, >Cio� d'.i �comples si industriali gi� dotati.di una individualit�, oltre rche :materiale, tecnica ed! organizzatiJva, ancoroh� bisognevoli dli tras:ferlrnento, ampliamento, riicostruzione e riattivazione. N� a1c1.irt &Ufffagio alla tesi dei riicoo.irenti pu� tral�s:i dalla locuzione � trli!JSferiimento rdi stabilimenti�, di eui alla lettera b) dell'art. 5 della legge .del 1948, in quanto � �evidente �Che, tenuto :presente l'airt. 11 del decireto del 1947, l'ipotesi ;prevista �Con tale Jocuzic;>ne 1conoorne lo SfPO stamento dli .stabilimenti da altre provincie in quelle indicate nel decreto e nella legge citate. Peraltro, che tJ:'i111tera;>'l'etazione rcorretta .sia� quella accolta dalila 1sentenrza impugnata, 1si evince anche dalle diJS1POsizlioni legislative suc.cessive, e �cio� d�alla legge 219 lurglio 1957, n. 63�4 (emanata allor.cih� era 1Pros. siima la .scadenza d'el termine decennale ,previsto dal decreto del '47, pea: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 213 prorogare le agevolazioni), Sii.a dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523: con la prima si stabil� che � il beneficio della riduzd.one alla somma fissa dii L. 200 delle tasse di registro e ipotecarie previste dall'art. 5 ... si applica oltrech� agli atti di primo tra,sifea.-imento di jpll"opriet� dei fabbricati e terroo.i iper i finii ivi indi1cati, anche alle iipotoohe comesilualmenite convenute... �; col secondo si dispose 1che � il tra!StfieTimento in propriet� di terr�ni e di fabbdcati occorrenti per il .primo iJmipd.anto ,dJi stabilimenti tecnicamente organizzati... e IPE!l1" l'ampliamento, la trasiforimazd.one, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodeirnaimento dlegli i.stabilimenti gi� esistenti � ,sogigetto alle imposte di registro e di trasferimento nella misUII'a fissa di L. 2,.000 �. La questione che ne occ11$)a � stata peraltro gi� in precedenza sottoposta all'esame di questo Supremo Collegio 'cihe ha ri.petutaimente affermato (Cass. 7 maggio 1963, n. 1111; 15 luglio 196,5, n. 1'548; Sez. Un. 26 giugno 1966, n. 1674) �che d:l fine dell'a.gevolazione � quello di incrementare la formazione del patrimonio industriale nel Mezzogiorno e non 1semipUcemente quello di riatti!V'are mdiustrde esistenti ferme o in dissesto; conseguentemente l'agevolazione non piu� essere 'concessa peil." l'acquisto di qpi:fici industriali .gi� es[stenti essendo la nomna limitata al primo acquisto di teTreni e fabbricati occorTenrti per il primo impdanto di .stabilimento tecnicamente OTganiZ2la1Jo O per gli alt11i fini 1sopra mdicati. Solo in questo modo, infatti, si ottiene il voluto inCJ:"emento :nell'attivit� industriale nel Mezzogiorno. Lo stesso Supremo Collegio, in occasione dell'esame dehla questione relativa alla identificazione dlel �primo acquisito � nel caso di ripetuti trasferimenti dello stesso bene, ha affermato (Cass. 6 novembre 1968, n. 366.2) 'che il trasferimento di beni e la :realizzazione delle iniziative industriali mediante la loro utilizzazione 1sono due elementi inscindiibdli della fattispecie legale !Per 'cui il trasferimento che non abbia dato luogo all'attuazione del fine indust:riale � iririlevante ai fini dell'appliicazione della norma di favore. Il 'che i1D1PHca, 1Per conrverso, l'esicluslione della agevolazione quando l'iniziativa industriale s�a 1stata rgi� irealizzata. L'intenpLretazione piropugnata dalla rkorn-:ente !Poggia 1su un &troneo collegamento tra le noocme dell'art. 5 e deU'aLrt. 2 del decLreto n. 15�98 del 1947, trascuxando che l'art. 2 sancisce una agevolazione di .carattere generalizzato peT i dazi doganali e i diritti dli Hc,enza, mentre l'art. 5 introduce una agevolazdone stPecifica e liimitata ;per l'iilm9osta d!i 11egLsta:-o. Relativamente a quest'ultima, come hanno (posto in evidenza le Sezioni Unite nella iriicondata ,sentenza n. 1664 del 1966, i tel'll'eni ed i fabhric�ati, oggetto del traistfedmento, sono stati ipiresi dn consklerazione dal le,gis:latore come base per la ,c;r,eazione di nuav;i i:m;p!ianti nel Mezzogiorno e nelle isole ed anche per l'alDIP'Liamento, la trasfolI'IIIl.azione, la r~cos:truzione e la riattivazione di impianti esistenti. 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Alla luce di tali :considerazioni non pu� essere ieondivisa, :pertanto, la isolata decisione di questa Su;pxema Corte deU'8 luglio 1971, n. 2144 ohe ha ritenuto che il beneficio in questione compete anche nel caso di vendita di un immobile gi� destinato a .stabilimento industriale, eseguita a:l fine di riattivare lo 1stabilimento stesso~ma, rimedlitata ed approfondita la questione, deve esser'e ribadito il (pil'ecedente orientamento giuriisiprudenziale. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 mcembre 1974, n. 4041 -Pres. Ros,.. ,si -Est. Falletti -P. M. Pedace coruf.) -Chiara:molI1te (avv. Nicol� e Restivo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Graziano). Imposte e tasse in genere � Accertamento � Avviso di accertamento . Natura. Imposte e tasse in genere � Accertamento � Intestazione a persona defunta � Notifica all'erede --Nullit� � Limiti � Sanatoria. Imposte e tasse in genere � Indisponibilit� del credito di imposta � Acquiescenza della Amministrazione � Impossibilit�. � (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 1,3.; r.d. 23 maggio 1924, n. 824, art. 49; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198; 1. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 35). L'accertamento tributario rappresenta nello schema tipico delle imposte dirette, un momento essenziale imprescindibile dello svolgimento del rapporto giuridico di imposta attuando esso l'esigenza che sia verificato in concreto il concorso dei presupposti di applicazione del tributo, che ne siano valutati gli elementi di fatto e sia determinata in somtma liquida ia prestazione dovuta dal contribuente. L'avviso di accertamento assume poi aspetti processuali in quanto con esso l'Amministrazione afferma la sua pretesa determinata in concreto pe~ch� il contribuente possa accettarla, anche tacitamente, o possa impugnarla se la ritenga illegittima (1). L'accertamento, nel suo contenuto sostanziale, non � condizionato, quanto alla sua legittimit�, dalla sussistenza in vita del soggetto passivo (1-3) Decisione esattissima e di molto interesse. La prima massima, rkonfermando la definizione p.i� corretta e ;pi� diffusa (Cass. 15 gennaio 1972, n. 1888, in questa Rassegna, 1972, I, 1152.) dell'acceil'tamento t:tutario, pone in luce la duplfoe natura sostanziale (e pvevaleinte) dell'atto di .accertamento �e IJTOCessuatl�e del r,elativo avviso e riferisce solo a quest'ultimo la funzione di provocatio ad opponendum. La determinazione sostanziale del rapporto � do� oper�ata dall'atto amministrativo di accertamento (che � sicuramente impugnabile �come tutti gli atti ,amministrativi) ma non dalla volont� del contrLbuente (acquiescenza o concovdato) o in mancanza di PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 215 per tutto il corso ,del procedimento; pertanto l'intestazione dell'avviso a persona defunta implica una nu~lit� formale, che riguarda solo la direzione di esso quale atto ricettizio, nullit� che � soggetta alle regole dell'atto processuale. Non pu� essere pertanto pronunciata la nullit� dell'avviso di accertamento intestato a persona defunta quando l'atto abbia raggiunto lo scopo (quando l'accertamento sia stato impugnato dall'erede) specie se il rapporto originariamente costituito sia stato fatto piroseguire dall'erede a nome della persona defunta (2). Il credito tributario � indisponibile ed irrinunciabile e non ammette quindi acquiescenza n� espressa n� tacita da parte deU'Amministrazione. Pertanto l'Amministrazione se dopo la pronuncia di una commissione favorevole al contribuente abbia disposto lo sgravio di una imposta, ben pu� entro i termini di decadenza, impugnare la decisione e procedere alla reiscrizione dell'imposta sgravata (3). (Omissis). -Con l'unico motivo del 1suo ricorso 1Prrirrldpale l'Ammintstrazione delle finanze, denunciando la violazione degli a:rtt. 156 e 157 c.,p.c., lamenta che la ,corte d'ap[pello ha erroneamente ritenuto insanabile la nullit� dell'atto con cui l'accertamento in oggetto fu notificato post mortem a Gabriele Chiairamonte Bordonaro anZILch� ai suoi eredi, bench� confu"o l'atto medesimo il resistente avesse rpirQposto tempestivo ricorso alla commis1Sfone disrtrettuale senza contestare il vizio anzidetto e contestando invece nel merito l'entit� dlell'accertamento, e sostiene che, questa dalla decisione giurisdizionale, come talvolta ,� stato pure affermato (Cass. 5 febbraio 1971, n. 273, ivi, 1971, I, 429). Su q11esta premessa la seconda massima con molta precisione definisce il diverso effetto che 1produce la morte del contribuente sul rapporto sostanziale e su quello processuale e, modificando un precedente rigoristico orientamento (Cass. 3 ottob'.I'e 1968, n. 3068, 1e 12 marzo 1969, n. 781, ivi, 1968, I, 1023 �e 19'69, I, 306) ritiene che la :qullit� meramente processua'.e dell'intestazione dell'avviso di accertam�e!llto a persona defunta � sanata, secondo 1e 1.'ego1e proprie degli atti processuali, dal mgg.iungimento dello scopo (:in seinso 1conforme1 Oass. 20 ottobr.e 1.973, n. 2665, ivi, 1974, I, 2331). Ma ancor pi� importante � a questo proposito il rilievo dato all'esistenza di un procedimento nel qualie I'atto notificato si inserisce: svHuppando questo concetto (v. in proposito per l'altro asp1etto del p!l'obJ.ema conceTnente i cambiamenti di residenza de1l contribuente Cass. 5 luglio 1973, n. 1889, ivi, 1973, I, 948 con richiami) si doVl.'ebbe rra.tenere che quando un rapporto si � costituito, � a carico del contribuente l'onere di dienunciaa:e tutte le variazioni soggettive. ' L'u1mma massima, sviiliuppando un princtlipio pacifico (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 453) specifica che non � consentito all'amministrazione p!'estare acquieocenzJa �ad una :decisione, si che � sempre modi:filiaabi1 1e il'atto (rinuncia, rimborso, sgravio) con il quale essa, manifestamiente o tacitamente, riconosce non fondata la sua pTetesa, salV'e beninteso 1e preclusioni processuali di decadenza e limiti della p'l."escrizionie. 216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non essendo la legittimit� dell'accertamento condiizionata all'esistenza in vita dell'originario soggetto passivo, l'intestazione dell'avviso al defunto anzich� agli eredi comportava una nu]llit� ,soltanto formale e quindi non irilevabile, per:ch� l'atto, nonostante quel vizio, aveva tuttavia conseguito il piropirio rscopo. Il motirvo � fondato e il suo accoglimento ripete le ragioni da un princiipio gi� introdotto e confe.rmato nella ,giur�lsprudenza d'i questa Corte, pi� o meno recente. Nei termini, aiprpunto, della presente controvel1Sia le sentenze Cais1s. 11 e 12 aprile 193,8, nn. 12,29 e 1271, la 1s1entenza Caiss. 16 aipirile 1941, e la sentenza Cass. 3 ottobre 1968, n. 3068 stabilirono che l'avviso per rettifica di accertamento trLbutail�o intestato a persona defunta � nullo, ma la nullit� � sanabile se l'erede a cui l'avv~so sia pervenuto per notificazione fattane al :suo domkilio, reclama alla commissione .di prima istanza, as,sumendo la qualit� ereditaria e difendendosi nel merito; principfo ribard~to ipoi nella sentenza Cass. 16 aprile 1941, n. 1474. Deve considerar<si invero 'che, quando la morte del soggetto passivo non faccia venir meno il fatto eoonomico che dell'imposizione � causa e limite, la funzione ammiruistrativa di accertamento non � condizionata, quanto alla sua legittimit�, dalla sussistenza in vita dello originario soggetto .passivo per tutto il corso del [pil'ocesso di accertamento. L'intestazione dell'avV'iso alla pe11sona defunta invece che allo erede implka una nullit� �cihe soltanto rlgual'da la direzione dell'avviso, quale atto ricettizio; ma nelila consideriazio11:1Je ~iuridica, contribuenite defunto ed erede del medesimo non :sono so~getti infun~bili, quali destinatari di atti recettizi, poicih� l'erede � il continuatoire della per,sonalit� del defunto nei rapporti patrimoniali a lui trasmessi jure haereditario : la detta nullit� assume quindi carattere fo:rrnale e, in apiplicazione del principio generale relativo a siffatte nullit�, non � ipronun1cia'bile se, nonostante il vizio, l'atto ha raggiunto lo scopo �'cui era destinato. � indubbio 'che l'aiccertamento tributrurio rappresenta, nelilo :schema tipico delle imposte �dliirette, un momento essenziale e irn.piresdndibtile delfo svolgimento del rapporto giuridico d'�:m\Posta, attuando esso l'esigenza che sia verificato in concreto il �concorso dei [llI'esupposti di aip[pltcazione del tributo, �che ne siano valutati gli elementi dli fatto, �che �Sia detecr.iminata in somma liquida la ipirestazione dovuta dal contmibuente. Ma tper la sua definitiivit�, o dovuta al mancato ese11cizio dei imeZZii di annullamento o seguita al rigetto dell'imtpugnazdone, l'avv:iiso di arc.certamento alSISllli!Ile aspetti processuali del pari evidenti: con esso <Cio� la [pubblica amministrazione afferma la sua ;pretesa tributairia come determinata in rconcreto ed es[pil'essa nell'avviso relativo, pe11ch� il contribuente [pos1sa accettao:-la (anche tacitamente) o pos1sa imi.Pugnarla se la iritenga illegittima. E i due a~petti, quello sostanziale e quello ipirocessuale, dell'avviso dd accertamento sono intel'ldi[pendenti, poich� la provocatio ad opponendum raip~ i I I ' f ~ ~ I PARTE I, SEZ, VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 217 presenta il mezzo necessario, legislativamente iprediilsposto, 1pe11ch� l'accertamento, con la dlefinitivit�, acquisti l'efficacia .sostanziale .sua pro:prria. Conseguentemente, quanto attiene all'a:spetto p;rocesrsuale dell'avviso di accertamento, compresa la direzione dell'avv~o ad una pe11sona determ.inata, � .soggetto alla disciplina degli atti iprocessuaLi, quali forme della provocatio ad opponendum s1u:r tema della legittimit� de,JA.'atto, il quale, prop!rio per questa funzione, dleve� esS>ere notificato �con le fOll�me 1staibilite dal �codke di procedura civile, �Benza che sfano ammissibili equtpollenti della notificazione. Nella ,specie vengono in �Consideraztione !P'roprrio gli a1s1p.etti dell'avviso di accertamento riguardanti la funzioz:ie enunciativa della pretersa tribufaria ai fini della sua eventuale imp1,1:~azione, e quirndi tali aspetti vanno d!iS'CI�(plinati dalle norme processuali. E deve inoltre considerarsi, come la Corte di Aipipello ha pure dovuto rilevare elevando l'obbHgazione tributaria del resilstente dall'imponibile di L. 36.934.000 dichiarato dal suo dante �causa a quello dli L. 210.000.000 da lui medesilmo dichiarato ad integrazione della denuncia originaria, che in tal modo, gi� [p:rima dell'avviso ancora intestato al nome del defunto, un rair1porto si era direttamente i:nsrtaurato .fra 1l'ufficio e Gabriele Chiaramonte Bordonaro, il quale, assumendo un'iniziativa non altrimenti conS>entitagli 1se non dalla p1ro!Pll'ia legitUmazione ereditaria, aveva non solo mantenuto fermo a rpro:pirio riguardo ma aveva anche fatto progrediire il medesimo procedimento ,gi� pendlente in capo al padre suo. Accolto il ricol'lso principale, oc�corrrre quindi esaminare il r1corso incidentale condizionato ex a�verso proposto, con 'cui il rresistente lamenta �che la Corte d'Appello non abbia ritenuto preclusa ex art. 329 c.p.c. l'azione giudiziaria della finanza, pur dopo 1che questa, dando acquiescente esecuzione alla :pronuncia di annullamento della 'commissione c�entrale, ebbe disiposrto lo ,s1gravio ed il rimbol'iso dell'impoS'ta :pretesa. Il motivo non ha fondamento. Come la Corte d'Alppello ha correttamente osservato, lil 'credito, tributairio, essendo indisponilbile, non � neppure rinu111ciabi1le, n� in forma espresisa n� iJn forima <tacita: IPerrci� � anche esclusa a rsuo :pregiudizio l'eftkacia negativa ed a�ssoluta della acquiescenza. L'Amministrazione finanziaria � bens� libera di valutare la fondatezza della s:ua piretesa e 'se la rkonosrca illegJittilma pu� (anzi deve) in qualunque momento, ed anche nel corso di un giudfzio, irinunciare alla medesima; ma la rinuncia non potr� im(p'edirle di 11ivedere la IPII"OfPao:ia valutazione e 1sar� essa 'P'Ure revocabile fin quando non 1sia1si altrrdanenti verificata una preclusione d'ordine ogigettivo, o rper :prescri:zione o !Per decadenza o per giudkato. Oltre che nei limiti, nei divieti e nei doveri iS'tituzional:mente imvosti a1l'attivit� dell'amministrazione finanz1i:aria daiJJle dils1Posizioni citate 218 RASSEGN� DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nellia ,se1ntenza impugnata (art. 13 legge di regi.stiro; art. 49 cr'e1golamento di contabilit� dello Stato), il pirincipio dell'inddi.siPonibilit� anzidetta trova particolare conferma, in materia di im\Poste dirette e tP�roprio con riguardo al tema degH. sgravi relativi, nell'art. 198 del d.p.rr. 2.9 gennaio 1958, n. 645, secondo cui � l'ufficio [PU� prrocedel!'e mediante refacrizione a ruolo al recupero delle somme erironeamente sgravate �. � N� vale l'obiezione 'ohe il res~stente ritiene di tPoter desumere dall'art. 35 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 ( � nel 1caiso di rkorso alla autorit� giudiziaria da parte dell'amministirazione finanziaria contro i deliberati della 'commis1sione �centrale per le iTI11Poste dirette, non si far� luogo a ,s,gravio o rimbor:so della imposta se non quando 1s1ia intervenuta una �sentenza passata in ,giudicato � ). L'obieZI�one 1si rivolge anzi in argomento prec1samente contrario: anche l'a.rt. 35 cit. con puntuale attinenza alla fattispecie, Tibad1is,ce il p.rincitPio dell'indisponibilit�, vietando asso1utamente lo sgravio e il rimborso dell'imposta ipur in presenza di una pronuncia :sfavorevole della commi.s1sdone centrale, finch� resti ap�erto il rico11so al giudice ovdinario e finch� non intervenga in tal sede l'autorit� del giudkato. N� evidentemente il divieto potrebbe essere eluso, con inve11sione logica di lettura, che nella sipeoie l'ufficio � conSlider� � pas1sata in giudicato la pronuncia della commissio:ne 'central.e ed espiresse cos� la piroprria il.'inuncia all'ulteriore :r'ko�11so. La legge esclude aip[Punto la disponibilit� soggettiva di codesti atteggiamenti ed esige vkeversa l'effetto � oggettivo � del provvedimento non rpi� rkorribile o del giudicato. Dunque, anche ammes1so che nella ,s1pecie l'amministrazione, disponendo lo g,gravio dell'imposta, intendes1se fare acquiesicenza alla pronuncia della commi.s�sione centrale, non le era tuttavia [llreclusa la pos1sibilit� di riesaminare il suo com19ortamento e di revocare la 1sua;:ipoota rinuncia, promuovendo l'azione giudiziarria p;rima �che 1scade1s1se il termine relativo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4227 -Pres. Giannattasio -Est. Miele -P. M. Albanese (conf.) -Giotta c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Angelini Rota). Imposta di successione � Presupposto � Accettazione dell'eredit� � Non � necessaria � Chiamato all'eredit� � E' obbligato a presentare la de~ nuncia ed a pagare l'imposta. (r.d. 30 dicembTe 1923, n. 3270, art. 55, 66, 69). In difformit� darle norme del codice civile, il chiamato all'eredit� � considerato dalla legge tributaria erede, sia ai fini dell'obbligo della denuncia che del pagamento della imposta, indipendentemente dalla. ., r111:1ra111&rrr&rr@111rrr;iirf!~1r@r11r1w111::11frirf1:1rrrtf:ii::=�i;:~:rmr~1r1:1t1::ir1rii:f:f:iliffilr!:1 1f;=::rtrillf:tr�firillrrif:&fri~11~1~wilirr1&111rtt~ 219 PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA accettazione; non spetta quindi alla Finanza dimostrare che l'eredit� sia stata accettata, mentre il chiamato alla eredit� per sottrarsi agli obblighi tributari non pu� limita1�si ad affermare di non aver accettato, ma 1deve dimostrare di non essere erede, legittimo o testamentario, o di aver rinunciato alla eredit�. Prima che sia intervenuta la rinunzia il chiamato, pur non accettante, non pu� sottrarsi agli obblighi tributari, salvo il suo diritto di rivalersLnei confronti dell'effettivo erede (1). (Omissis). -Con il primo motivo le .ricovrenti, denunziando viol1azi: one degli articoli 457, 459, 475, 476 e.e., 66 del ir.d. 30 di,cembre 1923, n. 3270, affermano che la Corte ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente per il sorgere all'obbligo del pagamento dell'imposta di 1s1.mce1ssiione :la sola chiamata aM'eredit�, occorrendo, invece, a:nche per l'obbligaZJione tributaria, che l'e11ede abbia accettato l'e11edit�, sdlo cos� deteTminandosi il trasforimento dei beni peT successione, traisferi:mento che costitui1sc,e il presupposrto dell'imposrta stessa. La censura � infondata. Nell'ambito della leg�ge tributaTia delle succes1sioni non sono del tutto a,piplkabili i princiipi 1del codLce 1civile che regolano l'acquisto della qualit� di 'e!I'iede. A tal rilguaTdo il codice civile stabilisce che l'eredit� si acquista con l'a,cicettazione (airt. 459) ondle prima di questo momento (sia l'accettazione espressa o tadta O!l!PUTe si sia verificata la fatH�ede dell'art. 485) l'erede ha isolo i iPOteTi indicati nell'art. 460 e non sii � ancoTa verlificata la tra:sm.iissione dei diritti e correlatiivamente non sono ancora ,socti in Ca[)O al chiamato all'eiredit� gli obbUghi derivanti della successione. La leg1ge tributaria delle suc1ces1sioni non 1sii 'attie111<e a tale :sistema, ma considera il clhiama:to a1l'eredit� come erede in relazione al rapporto giuridico tributario naiscente dalla succesisione te1stamentaria o legale. Ci� 1s1i ricava chiaramente dall'art. 55 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 il quale 1P1one a cairico, dell'evede e delle altre persone ivi indicate, l'obbligo idi produrre la denunzia di sue (1) Decisione esattissima. Poich� la Legg,e tributaria, salvo il caso dell'accettazione con beneficio di inventario, non ammette sosp1ensione dei termini per la pr�esentazione della denuncia e il pagamento dell'dir:nposta, il chiamato alla eredit� che non abbia :gi� rinunciato, <lieve adempiere agli obblighi dell'erede nei termini improrogabili stabiliti. La le:gge tributaria non considera cio� Tile�vante 1a condizione dell'erede che non ha ancora acoettato 1l"eredi1t�, ma non vii ha nemmeno l'I�inlUlrl.Ziato, e non irichi:ede q�indi che per la nascdta dell'obbligazionie sia neciessaria l'accettazione. Solo la r1nunzia � rilevante per l'esclusione dell'obbligo tr.ihutaTio, ma se questa non � �ancora intervenuta prima della scadenza dei termini per la denuncia 1e il pagamento, il chiamato all'eredit� � considerato erede, indipendentemente dalla accettazione. .. �/ .' '-"� 'W::WX x4 ii@ m X m . .� . � %.@!f.� �::: X � X , .. � .. ?$~... . . :�:;:: ..... . fil � w. �,,�, � I w 220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ cessione, 1stabilendo per l'adempimento il te:mnine fisso nei mesi :Sei o t quattro a decOI'lrere, in ogni caso, dalla moirte del de cuius, presicindiendo ~I del tutto dalla esistenza cli accettazione dell'eredit�. Solo nel caso in cui I 1;, vi 'sia stata accettazione 'con benefi.cio d'inventario il termine per la f:'. denunzia decorre dalla �scadenza del termin'e 1Per il comp:iJmento dell'inventario (e non gi� daUa accettazione) a coridiizionie per� ,che, e!lltro il te11mine dli quattro mesd :stabilito dall'art. 515, 1sia stata effettuata l'aocettazione �con benefi.cio d'inventario. Ci� sembra volere :significare che anche in questa ipotesi non ha tanto rilievo l'accettazione quanto 1Ptiutto1:;:to che si sian� verificati gli adempimenti ivi ipresiciritti allo .scopo di ritardare la dlenunzia. Il �che conferma che, quando non vi 1sia accettazione con beneficio d'inventario, il terirnine decorire a carko del ,chiamato alla I eredit� in ogni ,caso dalla morte del cuius, abbia o non abbia accettato. E non solo ai fini della denunzia tale legge {tn'escinde dalla accettazione, ma anche per l'obbligo del pagamento dell'imposta d!i 1siuccessione il quale I � .posto a 'carico dell'erede, art. 66, senza aLcun riferiimento alla avvenuta 0 accettazione dell'eredit�, c.i� i:n quanto l'art. 64 .stabiliisice l'obbligo di I pagare imposta (sospesa o ,comiPlementaire) nel termine di due mes:i dalla ~ lli scadenza del termine per la denunzia. Non rriichiedendosi 1Pertanto, t~ nell'un ca1So e nell'altro, che si tratti di erede acicettante, il chiamato alla r ere~t� � considerato dalla legge tributaria in questione erede a tutti ili~ gli effetti. Solo cos� si spiega come lo Stato possa ipretendere da un erede, anco11ch� non accettante, il ;pagamento del tributo il quale � dovuto (art..1 e 64) solo in relazione ad un jlrasferimento di diritti per causa di morte, cio� tale presupposto deve essersi verificato per la legge tributaria delle �SJU1cceSJSioni per il solo fatto dlel!la apertura della I ~i successi.one e della esistenza di un erede, legitt:iJmo o testamentar:io che ~ l sia. In tal :modo la legge tributa:ria delle ISU!ccessioni, 1Per le esigenze di I ~:\ tale tassazione, adotta il principio che la delia:zione determina !Per se . stessa l'acquisto dell'eredit�, principio proprio del diritto 'civile francese . e non accolto, alimeno ,secondo la mtgliore dottrina dell'eipoca, dal p1'ece ~ dente codke �civile del 1865, e esipre.ssamente negato dall'attuale codice llli all'art. 459. In tale 1sistema pertanto il chiamato all'eredit� il quale intenda . sottrarsi agli obbliighi 1sanciti dalla legige tributaria della 1successione non . deve limitarsi ad affer.ma:re o anche a ];)Q'ovare che non ha ac,cettata . l'eredit� di cui 1si tratta, ma dovr� .provare o di non aver titolo dli erede @ legittiimo o testamentario in quanto altri � tale o in quanto nessun bene F � a lui pervenuto oppUJre che ha rinunziato alfa eredit�. Quindi, mentre 1::: r� � legittimo l'accertamento o la richiesta ,dli pagamento dell'imposta f:: l;': rivolta a 'chi risulta crede testamentario o legiitt:iJmo in base alle men- r zionate norme .seruza che occorra che l'ammi,DJisil:raZJione finanziaria si dia cariico di dimostra:re che si tratta di erede acicettante, il ,contribuente, a � PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA sua volta, non pu� limitacr'lsi ad affel'llllare di non avere ancora accettata la ~redit� ma deve �contestare la qualifica di erede legittimo o testamentaria attribuitagli dalla finanza oppure deve dirnostraire di avere a:-inunziato alla eredit�. Ci� � tanto ;pi� vero in quanto l'accertamento eGl};)licandosi quale atto amministrativo questo � assistito dalla [l['esunzione di legittimiit� onde il contribue111te ha l'one:ve di provare fi,lJLegititimit� dell'accertamento sulla base delle �conSliderazioni es1poste. Con ci� la legge non orea una situazione dannosa ed irreversibile per l'erede che non ha accettato, in quanto egli 1pu� sottrarsi <al pagamento provando i fatti sopra esposti o 1se cos.tretto a pagare ha diritto di rngresso nei confronti di chi sia l'effettivo erede alla 1stregua delle lt10ll'lffie del codice civile (airt. 69 r.d. n. 3270 del 1923). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dkembre 1974, n. 4231 -Pres. Rossi -Est. Borruso -P. M. De Marco (conif.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Soc. La Borsa ed altri. imposta di registro -Costruzione di edificio su suolo comune -Precostituzione di condominio -Costituzione reciproca di diritti di superficie -Divisione di cosa futura -Natura -Effetti tributari -Applicazione dei benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408 -Esclusione. (e.e. art. 934 e 952; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 1 e 89; I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14). La prncostituzione di condominio di edificio futuro da costruire su suolo di compropriet�, pu� essere attuata attraverso la costituzione reciproca di diritti di superficie nella previsione che il fabbricato costruito sar� soggetto alle regole del condomimio, ovvero mediante la �:Livisione di cosa futura. Nel primo caso si neutralizzano gli effetti normali della accessione e le singole parti dell'edificio sorgono come propriet� divisa di' ciascun condomino; nel secondo caso l'edificio sorge per effetto di accessione come cosa comune ma viene automaticamente diviso non appena ultimato per effetto dell'atto di divisione che in questo momento produce effetto. Di c~nseguenza ai fini della imposta di registro, nell'ipotesi della costituzione del diritto di superficie, che deve risultare espressamente convenuta nell'atto, sar� dovuta l'imposta idi trasferimento (art. 1 tariffa A); nell'ipotesi di divisione di cosa futura, che pu� essere desunta ogni volta che l'intento delle parti sia quello di attribuire le distinte parti del fabbricato in propriet� singolare senza costituir.e diritti reali sul suolo, sar� dovuta l'imposta graduale dell'art. 89 tariffa A. In ogni caso L'una o l'altra imposta � autonoma e si aggiunge a quella .dovuta per 222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO 's'T�TO l'acquisto del suolo in comune e non pu� fruire della agevolazione della legge 2 luglio 1949, n. 408 (1). (Omissis). -La Finanza -denunciando la violazione degli articoli 4 e 8 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 1 della tariffa all. A alla predetta legge in relazione agli ail"tt. 934, 952, 1114 ic..c. e all'art. 360, n. 3 1c.p~�c., sostiene �che nel :rogitio Bronzdn d'i cui tra1Jtas1i va ravvisata non la divisione del futuro edificio in condominio, ma la �costituzione di recj:pro,ci diritti di .superficie, posta in essere dai comproprietari dell'area ediifiicatoria ai :s:ensi e per gli effetti dell'art. 952 �Cic. in quanto indispensabile rper far s� �che predeterminate porzioni dell'edificio, da� �ciascuno di eo-1s�. costruite, rtsultas1Sero automatreamente (e cio� senza necessit� di ulteriori atti) di ,prQlptl"iet� 1sinigola esclusiva, in conformit� del loro preciso intento palesato nell'atto sottoposto a :registrazione. Conseguentemente tale atto awebbe dovuto essere assoggettato non ad imposta graduale, bens� ad i!l:nposta 1Proporzionale. L'esame del ricoxso d,ella Finanza �Comporta pre}imina:rmente la esatta qualificazione �civilistica (pre1S1UJP1POSto �del trattamento tributario di registro) di quella parti-colare �convenzione atiipica, quantunque molto in uso da alcuni anni a questa rparte nella 'P1l"as1si notarile, .cui si d� comunemente il nome di �atto di precostituzione di 1condominio � (o pactum de ineundo condominio), �Con la quale i .comproprietari di un'area edificatoria, acquistata con il medesimo atto o con un atto mecedente � ip:roindiviso � da un terzo, 1stabiliscono,.di costruiriSii un edificio �condominale ai sensi e per gli effetti degli artt. � 1117 e segig. del c.ic., determinando dettagliatamente le porzioni 'concrete di tale ediifiieio (individuate, di solito, con riferimenti pirecisi e definitivi ad una rplanimetria rparticolaregigiata della futura �Costtruzi�ne allegata all'atto) destinate ad essere di propriet� esclusiva di ciasicun condominio, in modo che eSJSe rfaultino automaticamente tali non apJP1ena v.enute ad! eSlistenza, senza Msogno di ulteriori atti traslativi o d1chiairativi della rpro.piriet�, porzioni iehe, il iPi� delle volte, si obbligano a 1co.struire a iprorprie cme e s1pese. (1) La sentenza � una vera monog�rafia sul prob1ema della precostituzione .di �Condoilll�ndo. Per�i �precedenti si V<edaino ile sent. 23 ottobre 1.9-73, n. 2707 e 26 ottobve 1973, n. 2767 (iin questa Rassegna, W73, I, 1.178) 1e 14 norv.embre 1.973, n. 3027 (ivi, 1974, I, 437), con ltlOfle idi richiami. La questione � pre1sumiibHmente cUrata a definitiV<a soluzione. Si devie per� pvecisar�e, sulla base di quanto ora statuito, che mentre l'Lmpo.sta di trasferimento sul1e concessioni ad aedificandum va �commisurata ail valo.re del suolo, l'imposta g.raduale di divisione va commisurata �al V'alo:re delil'iedificio che, come esattamente pvecisato, sorge comune e si divide dopo ultimato; agli .effetti tri,butari, cio�, la pl'ecostituzione di condominio mediante divisione di cosa futura non � diversa dal1a comune divisione di edificio gi� �costruito. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUT11.R[A 223 Tale qualificazione, che pu� essere 'COIJ:niPiuta d'ufficio in .sede di legittimit� (Cass. sent. n. 2794/73 e 2.091/71) e risultare eventualmente anche diversa d:a quella ,prospettata dalle parti (Caiss. 1sent. n. 1632/69), si rende nella 51Pecie indispensabile per verificare se .sia (pi� attendibile la tesi dell'amministrazione ricorrente, secondX:l cui, in isostan:za, la precostituzione del condOlffiinio di edifkio .com[porta ineluttaibilirnente tra i condomini 1conceS'sioni rec:i!Proche ad aedificandum ai .sensi e 1per gli effetti degli artt. 952 e segig. e.e., da a1ssogigettare ad iimposta ,pro[porz.ionale dii registro, anche quando nella convenzione reptrata di tali concessioni non si faccia alcun cenno o, addiirittura, esse siano esipressamente escluse, ovvero .se non �sia da preferr-ire 1'01PJP01srta tesi secondo cui tale convenzione andrebbe a.s.soggettata ad imposta graduale (1prevista per le divisioni, come sostenuto nell'irrupugnata sentenza) o magari ad una sempUce tassa fisisa, non comportando akuno di tutti i �PI'edetti effetti. Tesi queste assolutamente inconciliabili rilSlpetto ad una istes,sa convenziOIIle, non soltanto per le 'conseguenze di caratterr-e fiscale, ma ancthe per l'incomipatibilit� dei 1'i51Pettiv!i. presupposti in fatto e in diritto: se �si ammette, infatti, l'esi,stenza di rec~rocthe concesi'S:ioni ad aedificandurn tra i �COJ:niProrprietari dell'area, si esclude con d� ,stesso la configurabilit� della divisione, in quanto l'area edificatoria, acquistata � comune pro indiviso e tale � destinata a rimanere (art. 1117 e.e.) anche dOIPO la costruzione dell'edificio, mentre, per effetto della �costituzione dei diritti di 1superficie, ogni piano nasce fin dall'origme .di propriet� esclusiva di ogni singolo 1superficiario, sicch� manca un qualsiasi oggetto p.as1sibile di divisione. La giurisprudenza d!i questa SupTema Corte al riguardo della suac cennata qualificazione giuridica non :si presenta affatto uniforme; va osservato, peraltro, che molte delle affermazioni �contenute nelle .sue sen tenz�e avevano lo scopo non di giustificare il ~o di iim1Posta di regiistro (,proporzionale, ,graduale o fissa) con .cui col!Pire la precostituzione del condominio, ma di porire in evidenza la distinzione tra questa e l'atto d'acquisto in compropriet� indliviisa del ter.reno edificatorio 1Per dedurne due principi che ormai devono ritenersi non pi� ,seriamente diiscutibili e oio� che: 1) all'atto .di pirecostituz.ione del ,condominio non poS!sono spet tare i benefici previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non rientrando nella categoria di acquisti neces1sari IP'err costruire come l'acqu1sto dell'area; 2) qualora l'atto registrato contenga 'contestualmente e il ,piredetto acquisto dell'area e la .pirecostituzione del condominio, tale atto � sog getto a due distinte iimposte dli re1gistro, t;rattandosi di negozi indi1Pen denti e non dlerivanti necessariamente gli uni dagli altri. 224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ci� ~emesso � utile ricordare che la Coxte Su1P:rema ha accolto le seguenti diverse tesi, ritenendo che la precostituzdo:ne del condominio: a) comporta la �Costituzione di di!l'itti di superificie sotto forma di reciproche 'concessioni � ad aed'ifiicandum � tra i 1compr01P1"ietari dell'a!l'ea (Casis. sent. n. 1203/74; 2767/73; 121/73; 844/7�2; 3643/71; 298-8/71; 2503/71; 1978/71; 1674/71; 639/70; 60,8/70; 2,55/70; 3056/68; 2'501/68; 2297/68; 1516/68; 2339/67; 2643/60; 399/60; 21515/156), con attmibuzione idi un diirii:bto :reail.e sul 1suolo comune a favore dti. ciascun COIIl!Pl'Oprietario di quest'ultimo (in partiicolare: C'ass. rsent. n. 2767/73; 2:503/71; 1674/71; 22197/68); non comporta mai una diviiSlione (Cass. sent. n. 3244/72; 1674/71; 3056/68; 2501/68; 1516/68; 2133�9/67); d~e quindi essere aissogigettata all'iiffi\Pos.ta proporzionale di tregis.tro come atto costitutivo d:i di.ritti reali (Casrs. sent. n. 1203/74); b) � un atto assimilabile :per analogia (art. 8 della legige oll'ganica di Tegiistll'o) alla divisione ta.srsabile ai 1sensi dell'art. 89 della tariffa allegata alla legge medesima (Cass. sent. n. 2707/73), non essendovi aLcun trasferimento ma solo attribuzdoni di dl.Titti; e) pUtr <:omportando la 1concessione reciipToca di diritti �ad aediifkandurm �, poich� tale 1conceS1Sione avviene tra COlffilPl"QiPrletad e non a favore di tEll'IZi, si ha nei 1confronti dli ciascun condlomino no~ un trasferimento .di un di!l'itto reale che prima non a'V'esse, ma la se:mpUce trasfO!rmazione in un determinato o quantHkato diritto di rsuperficie del suo diritto di costruire <precedentemente e,stendentesi in manie!l'a [potenziale su tutta la cosa indivi'sa: in altri termini, 1sostituzione idi una quota ideale .con al.tra quota ideale, sebbene deltmitata da [pil'eciisli ifli;ferimenti quantitativi e 1s<paziali (Cass. sent. n. 121/73; 2988/71; 1978/71; 16'74/71; 608/70; 255/70; 2297/68); d) qualora non contenga un atto in ba.se al quale IPOSsa :riimanere escluso i'l verHlka11si dell'accessione dei!. fabbrkato al suolo comune (Oass. sent. n. 601/74; 3274/73; queste ultime due con riferimento alla necesiSlit� dell'intavolazione nelle [ptrovince altoatesi:ne; 31215/73) ovve:ro venga espressamente esclusa dalle parti la �costituzione di singoli dirtitti dli super: ficie (Ca:ss. sent. n. 996/74), il irelativo rap[poil'to viene a TU.vestire natura obbltgatoria e non reale, ieon la conseguente neeerssit� di un rsuccessivo atto di divisione. Tale necessit� s.i (presenta anche nel ,caso in cui, pur essendovi state tra i 'comptroprietari del suolo irec1rptroche 1concesrsioni i � ad aedtficandum.., 1sia mancata una concireta determinazione sufficientemente dettagliata '1:lielle 1singole porzioni attribuite in [plrO[pit'�et� esclusiva (Caisrs. sent. n. 1516/68; 4006/6.S); e) pur 1comportando la concessione rec.i(p:roica dii dli:ritti � ad aedificandum. � essa non serve a rendere !!;)ossibile lo � ius aedificandi � (c:he i �COffiiPtrO[pil'ietari del .suolo, in quanto tali, hanno igi�), ma a mod'mcare il �.�,�.�,�.�,-,�.�,�.�,-,�,�,�,�.�.�,�.�.�.�,�,�,�c...-.-cc,�,�,�,-,� ................... e~ ..,..Jll!M . PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 225 regime .giuridico della futura costruzione (Ca:s,s. s�ent. n. 844/72; 3643/71; 63�9/70); f) non comporta n� un trasferimento di diiritti reali n� una divisione, [perch� i comproprietari nel iprecosititUJire il condominio, si limitano a d~ciplinare l'esercizio dii un dirij;_to che, rp.er quote ideali, gi� esisteva nel ipatrimonio d'i ciasicuno di esisi: .si ha, cio�, soltanto un � .regolamenfo " del modo in �cui ciascuno dei .comprorpri.etari del suolo godr� del :suo diritto di compropriet� .sul 1suolo e suiUa 1oolorma d'area sovrastante e tale �regolamento � � il titolo idoneo ad evitare l'a�oce1ssione dell'edifido al terreno come 1compropriet� � \Pll'O tndiviis10 � (Ca:ss. sent. n. 1845/70); g) pur co~ortando giurtdticamente la .costituzione di diritti di sup�erfide, ha, nell'intenzione dei contraenti, lo ,sco[po effettivo di fPOa"re in essere una diviisione dell'erigendo edificio (Caiss. 1sent. n. 21988/71; 608/70; 255/70; 2297/6�8). La radicale divel'genza delle soluzioni di volta in volta adottate dalla giurii&prudtenza e le �critiche, invero rpel'.sua1sive, mosse dalla dottrina contro .ciascuna di esse, hanno indotto questo Collegio ad un ripensamento di tutta la piroblematka che la tas.sazione dell'atto d!i. pa-ecostituzione del condominio �solleva. Innanzitutto si � posto il :Pifoblema del ra;prporto intel'corrente tra l'istituto della superficie (nella sua duplice poosUbilit� d'es1sere �dii propriet� separata ovv1ero di �corncessione �ad aedificaooum �) e quello dell' �edificio in �condominio di cui agli artt. 1117 e segg. �C.'C., essendo evidente che, se quest'u:lt,ima fattiispecie ricomprentdesse semrpre la prima e non ne fosse, quindi, che una figura rparltcolare, 1a [Pl'ecostituziione del condominio coffiliPorterebbe necessariamente tra i �Condomini concessioni reciproche � ad aedificandum �. Quesito collegio ha ritenuto, in conformit� idlella pi� T'ecentte dottriina, tratta11si d!i due istituti nettamente distinti rperch�: 1) mentre l'istituto della sUi_nerficie � sorto �come eccezione al principio dell'ac�cessione, il cond01Ininio dell'edtik1io sii � .sviluppato con pi� vasta [portata: .si tratta di uno svi1u1ppo del diritto di comunione e del diritto di propriet� 1sotto la .spinta di esigenze economico-sociali del mondo moderno; 2) il rapporto "Superficiario ha una -struttura bilaterale basata sulla contrapposizione di interess.i permanente fra il 1Pa"Ol!Jtl"ietario dell'area e il terzo; il 11a,piporto condominiale ha, invece, una :struttura plurilaterale nel senso tecnico della parola pericll� in eS1So -confluiscoho, fondendosi in un unico fa.scio, i diversi interess:i o �scopi partkolari dei singoli; 3) mentre nel diritto di ,superficie il pa-oJ;Ja-ietario del 1suolo � gravato da un onere che lo COffi!iP�rime, nel raipporto dii �condJominio" la comprOlptriet� del suolo costitud!sce una integrazione delle :Singole unit� ilIIlmobiliari di plropriet� esclusiva; 4) se �Ciascun 1condomino fosse, in ogni 1cas10 titolare di un dilritto di .superficie, egli potrebbe <Sem.pre vantarlo anche dCJ!PO il !Perimento della costruzione (art. 9�54 e.e.) e l'acquisto dell'area da [parte dti terzi; mentre la distruzione totale d!ell'edlifido (o \Peli:' una parte che ir�aprpiresenti i 3/4 del 1suo valore) non consente :pi� al singolo condomino la riicostruzione della sua parte di fabbr!icato, se altrd �Condomini abbiano chiesto e ottenuto la vendita all'a,sta del .suolo, giusta quanto consente l'a!rticolo 1128 c.�c.; 5) l';iipoteca iscritta 1contro un 1compil"OIPll."ietairio di un'area si estende alla porzione di fabbiricato in condominio da questi costruita sull'area stessa (art. 2811 e.e.); viceiver1sa, quando .si tratta di .superf�de l'ipoteca i.scritta contil"o il p!rqp1rietairio del suolo non 1si estende alla costruzione (art. 2816 �C.�c.); 6) la �Cbncesisdone � ad aedi:ficandum �, come gli altri dilritti su cosa altrui, si estingue rper pr�escrizione (art. 954 e.e.); al 1contratrio il diritto del comprCJ!Prietario del suolo, che, �co:st!ruendo e.sericita una facolt� insita nel �SUO diritto dominicale, � -�come tale -�iimpiresc:rdttilbile; 7) il diritto di superficie presuppone non solo ~oip<riet� dliistinta, ma propriet� autonoma, mentre nel condominio l'ed:ifiicio conserva una unit� strutturale e Oll'ganica. In forza di questa differenza � estranea all'istituto della superficie la propri-et� comune di tutte le [Parti del fabbricato rpa-eviste nell'art. 1117 e.e. (suolo, fondazioni, muri maeistri, tetti, scale, etc.); 8) si pu� sup[pon.re un edificio in condominio in �cui le singole (propriet� esclusive non :Siano sowap[poste ma semiPlkemente affiancate, rpur essendo in �Comunione � pro indiviso � tra i condomini talune [partii e servizi dell'ed:iifkio .stesso; 9) il superi�dario -se l'oggetto del .suo diritto � stato convenzionalmente limitato in altezza -non ha il diritto di .soplrael!evaxe 1che, invece, gli sipetta senza limitazioni se queste non gli 1sono state [poste e, in ogni caso, 1senza mai dover corriisipondel'e akuna indennit� al � dominus soli �; al contrario, al [pirop!l"ietamo diell'ultiimo [piano dell'ecld:fi.1cdo in condominio il d'ilritto di 1sopiraelevare sipetta normalo:nente, ma semipire a determinate condizioni e ,previa corres!];lonsione di una� indennit� agli altri condomini (art. 1127 �e.e.). Dalla totale di�versit� intercorrente tra l'Istituto della superficie e quello del condominio d\i ed.ifid.o consegue che nei raipiP-Orti tra condomini non 1sti deve rico'l'rere alla di'Sciiplina legal�e della .su,perfiJCie. La gimisiprudenza di questa Supirema Cocte ha, in !P�artkolare, esiplicitamente esduso l'app.Ucaziione delle norme �che cregolano l'aic:ces;stione (redproco, sia pure opposto, �della 1srupel'lficie), :lira i condomini ritenendo che, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR[A 227 non essendo essi (terzi) fzia loro, i loro raG;Jiporti vadano regolati so1tanto dalle nonne dettate in tema dii comunione ~Caiss. sent. n. 109'2/66; 413/66; 195,9/65; 181/61). Infine la r~prova della diversit� dei due 1srlli.tuti qui esaminati � data dailla constatazione che, quando -mediainite divisione -la tPropriet� d!i un .edifido ,si traiSlforima dia solitaria ,in condominiale, in tale mutamento non .si ravvisa mai, n� agli effetti civilistici n�, conseguentemente, a quelli fiscali, la 'costituzione dii distinto ira:piporto di .sUJperficie e, quindi, di un .diritto reale di igoddmento sul suolo altrui. Riconosciuta la distinZJione tra superfic1ie e 1condominio di eddiftdo, occorre [pll"ecisare i modi attraiverso i quali 'si costitu1sce il 'condominio predetto. Quando l'edifictio � gi� costruito, la ,costituz1ione del condomlinio non pr�e.senta problemi, in quanto e1s1sa avviene mediante atti coi quali: � a) il ;proprietario (o i compro1pTietari � 1pro indiviso �) dli tutto l'edificio trasferisce a terzi la pro1priet� esclusiva :di ipa:rte dello stabile, vimanendo in comunione talune parti di esso (precdisamente quelle previste nell'art. 1117 e.e.); b) i 'compToprietari � pro indiviso � di tutto l'edificio se ne attribuiscono, meddante divisione, sdngole pairti in propriet� esclusiva, rimanendo. 1sempre in comunione quelle indkate nel citato art. 1117. Non 'cosi incontroverso �, invece, il miglior modo di (pll'Ocedere quando l'edi,ficio non � ancora costruito e si vuole raggiungere il risultato che, quando il fabbricato sar� eretto, esso sii trovi gi� automatkamente costituito da parti comuni � ipro inddviso � e da .parti og�getto di propriet� esclusiva e, quindi, assoggettato alla disci1Plina :prevista dalla legge per il condominio di edifici (pre,costituzione del ,condominio). L'ostacolo giuridico al conseguimento di tale sco1po ista nel diritto di accessione di cui all'art. 93�4 e.e., per effetto del quale quanto viene costruito soprra il suolo � del medesimo proprietario di questo, ,con la conseguenza che, se l'area edificatoria � in com.prop1riet� ( � rpro indiviso �) tra pd� ip.eil'sone, in compropriet� ( � pro indiviso �) iriSIUlter� anche i'edificio sorto su quell'area, sicch� � necessario aDcertail'e di quali strumenti giUJridki ci 1si posisa �Servire per�ch� dalla comunione � [)iro indiviso � dell'area naS1ca quella particolare -comunione im.proa::>il'ia previ.sta dalla legge iper gli edifici, nella quale coesistono parti c'omuni e parti in rp1ropriet� solitaria (comunione �pro indiviso �). Questo Collegio � dell'avviso che il condominio IPOSsa esseire !Plrecostituito in pi� modi. All'uo1po ,si ritiene utile distinguere d. .seguenti ,casi: a) il pirnprietario (o i comrpropirietari � !PlrO indiwso �) della erigenda �Cositiruzione ne vende a terni :porzioni dete:mninate in !Propriet� esclusiva e altre in comprorpriet� per quote milleisdanaH. come vendita di cose future, ai sens'i e per gli effetti dell'art. 1472 1c.c. stabilendo che 228 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il futuro edificio sar� da �considerarsi in condominio 1come iP�reviisto negli artt. 1117 e 1segg. �e.e.; b) i 1com1PI"o.p;rietaxi del suolo convengono dii co.strui:re in comune le .strutture .portati dell'edQficio e quant'alt:ro pos,sa servire all'utilit� di tutti, .concedendosi �contempo:raneamente irecip:roci diritti di �superftde su ogni 1singolo piano del futuxo edifi.cio (piano che ogilli. su1perficiario siiste mer� a p;rorp:rie cure e spese), .con l'inteisa che, a 1cos1Jruzione finita, la disciplina del fabhrkato .sia quella .dettata d'alla legge per il condominio degli ediifici; e) i compiroprietari del .suolo divi:dono anticiipatamente .l'edificio che su di esso .si impegnano di costrui1re ponendo, cos�, in essere una divisione di �cosa futura. Mentre la p:rima ipotesi non sembra nece1s1sitare di pa:rtko.Ja:ri giustifi. cazioni (essa costituisce l:a via normale di 1p:recos1bituzione del condominio ogni qual volta il pir01prietario -costrutto.re vende � sulla pianta �, rispettivamente ad acquirenti diversi, aippartameniti, 1negozi o altre porzioni del fabb:r1cato da �costruire), ne occorrono, invece, rper la seconda e per la terza. L'ammissibilit� della costituzione di reciproci dliiritti di superficie tra comp:ropTietarti di un suolo non sembra dar luogo a insU[>e:rabili difficolt� logico-giuridiche, nonostante le vivaci critiche mossie contro di essa da1la dottrina. Invero, ~I fatto che l'art. 952. e.e. stabiliis�ce �che il �diritto di �superficie pu� essere �Costituito dal proplrietario del suolo in favore di � altri ., si desume soltanto che lo .stesso soggetto non pu� essere al �Contem[po � dominus soli � e �superficiario, ma non anche che al comprqprietariio del suolo non posisa essere �concesso il dlfritto di SU[perfiicie (Cass. sent. n. 399/60 e 25"16/56). Tale negoz.io, inve:ro, si �configura pertfettamente in tutti i 1suoi elementi essenziali, in qua!Ilto ha dUJe 1sog.getti d'.istiinti con interessi contra~posti (da un fato il singolo �comprCJiPLrietario e dahl'altro tutti gli altri) ed ha per og1getto l'acquisto a titolo 1deird.vativo -costitutivo di l.j.n diritto reale, che il ,singolo �comp1roprietario altrtimenti non aV1rebbe (quello cio� di costruire un piano determinato in prorp:riet� esclusiva suJ. .S1Uolo comune o sulla sua proiez.ion�e), in cambio del' consenso che egli d:�, quale 1compiropir<ietario, a che un consimile diritto reale (avente ovviamente per og�getto un [Jiano diverso) sia costituito a f;:i.vore di dascruno degli altrli. �COilljprop[1ietari. A questo prCJ!Posito .sono da !>Orre in :rilievo tre considerazioni: 1) ai 1sensi dell'art. llQ.2, 1c.c. il .slingolo �comipiroplrietario di un.'a:rea edifi�cator:ia ha .s� il 1d:iritto di 1costrui�rvi anche :senza il .concorso e ne[ppure il con1senso degli altri comrp:rCJiP1rietari che non vogliano costruire : poich�, infatti, la destinazdone della cosa comune � la costruzione, il 1rea !! - PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 229 lizzarla non coIIlQJorta a1cun mutamento di destinazione, n� 1signHka impedire agli altri partecipanti -stante la loro volont� di non costruire di farne .parimenti uso secondo il lo�ro diritto. Ma a ci� non consegue affatto che la �costruzione eretta da un singolo comlptl"op.rietario a proprie �SI.Pese per il miglior goditmento della cosa muti di :pro1priet�: essa -per .eillfetto dell'acces1sione -rimane di prop:riet� ��omune � iprro iindiviso � tra tutti i �comproprietari alla �stes1sa 1stregua del suolo .sul quale � stata innalzata; 2) tutto :ci� che il �siupex.ficiario costruisce dwenta timmediatamente di sua pr~iet� esclusiva; il suo diritto di 1cost:ruire � �c0mpletao:nente autonomo, cio� svincolato da ogni regime'comundtario e l'edi.ficdo riisultante dalla sovraa:i:posizione dei �sing�ili piani costruiti d:a �ciiaiscun is.uperficiario risulter� poi dis1ciplinato darle nrnrme 1sugld edifici in condominio (e non da quelle relative al diritto di suiperfide) solo ipereh� nel 1senso dii tale mutamento di regime della rp.ropdet� � la volont� delle 1Pairti e non vi � alcun ostacolo d:i carattere giurMico a �che tale diverso ll'e1golamento della propriet� si o:pe:ri, non dovendoisi fare akun trapasiso di propriet�, in quanto le parti comuni dell'edifido rpirev.iJste nell'art. 1117 e.e. son9 gi� tali inzialmente ed estranee alla cO'IlJcessione � ad aedifkandum �; 3) :se invece, non lo fossero, .se, do�, cias.cun 1sruiperfida:rio si fosse impegnato non .solo a costruiTe a prop1rie �cure e 1spese la 1parte dell'edificio afferente al suo piano ma a farlo nell'esercizio del 1suo d'il1'1itto di superfide, si avrebbero, a costruzione ultiimata, 1ptrqprdet� orizzontalmente separate anche per quanto rigua!l'da le .strutture !Portanti dell'edificio, cio� una configurazione diversa da quella prevista iper gli edificli. in condominio, �con la con's1e1guenza che, per pas1sare dlal regime della s1u:perfioie (e delle servit� resesi eventualmente nec1es1sairie) a quel'l\O del condominio di edificio, occorrerebbe un separato atto (�comportante t:ra1srferimento di diritti reali) di mes1sa in comune di determinate ,parti dell'edificio. Tale soluzione pu� essere preferita quando le :parti non intendano avere alcunch� in comunione, oltire il suolo ediifiicario, nel rpeiriodo intermedio tra l'acquisto di esso e l'ultimazione dell'ed:iificio. In tal �caso -nonostante ogni ei:1pressione contrania usata daille pariti -il coDJd!ominio dell'edificio si �cos.Utuis�ce soltanto al momento di tale messa in comuniC1ne, mentre, subito, noin si ha che una costituzione di di!l'itti dli. SUJperficie, e al pi�, un obbUgo di consentire in futuro la costituzione del condominio. Se, al fine d� .precostituire il �condominio di edific1io � aimmi1s:siibile l'atto di concessioni Tec1piroche � ad aedifi<candum ., esso, per�, non de�ve essere considerato il �solo mezzo ,possibile 1per il raggiung~mento di tale scopo: ammisisibile appare anche -1come alternativa �che si offre alla 230 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO libert� 1contrattuale delle 'Parti -un atto di divisiione dell'edificio pa:-ima ancora 1che es1so sia sorto e, quindi, come divisione di cosa futura. La configurabi1Ut� di tal.e oontra1Jto pairrrebbe, a tutta prtma, essere ostaicolata dalla constatazione 1che un atto clii clii.visione non pos1sa avere per og1getto una comunione inesistente al momento in cui l'atto stesso � stiipulato (cio� diritti inesiistenti in modo assoluto pe:r l'inesistenza � in rerum na1t1ura � della �cosa oggetto di comunione; oggetto dellla diiv:isione �, infatti, non l'a:rea edificatoria destinata a rimanere in comune, ma il futuro edIBcli.o) e 1cihe non si pos:sa com1piere un negozio dichiarativo (quale � la divisiione) su ,situazione giuridica di l� da venire. Ma in 1contrartio tpu� op:poll'!SI� che la divisione dli cosa futuria � bene ammissibile !Perch� : 1) la figura dJel negozio avente ad o~getto cosa futura � recepita nel nostro or:dinamento con carattecre di generalit� (art. 13�48 1c.c.), salvo partkolari .divieti legislativi (come nel ca,so di patti successori o anche di dona2lione di cosa futura) <Cihe qui non ricorTOno; 2) se 1si ammette che si possa verificare un effetto trasilativo in virt� di atto :preesistente al diritto da costituire o da trasferire (1come nel senso di vendita di cosa futura di cui all'airt. 1472 1C.1c.), � a fortiori � s:i pu� ammettere un effetto minOII'e qual'� quello della dichiarativit�; 3) neppure la retroattivit� della divi:sione, sancita dall'art. 757 e.e., pu� :ra~p:resentare un ulteriore ostacolo all'amr�issione della divisione su cosa futura; � ben vero, infatti, cihe i n,egozi 1su talie rti(po di cosa hainno effetto � ex nunc ., ima � anche vero che la divis1ione, nonostante la sua retroattivit�, non rpu� che :rii.salire al momento in 1cui nasce la cos1a e, cio�, il diritto di comunione; 4) per ,sipiegare come una �comunione IPOssa sciogliersli. nel momento 1stesso in 1cui nas�ce, pu� affermarsli. che � ben concepibile nel nostro ordinamento il mutare o il �cessare di una situazione nel momento stesso in cui 1Si cositit:uisce, bastando, a tal fine la p11:1iorr~t� logka e non occocrendo necessariamente quella 1cronologka. Invero la sufficienza dell'una e la mancanza della 1seconda trovano puntuale riscontro : a) nella vendita di cosa futura (art. 1472 e.e�.) in 1cui si ha l'effetto 1che -nato nel patrimonio dell'alienante il diritto di propriet� 1sull:a co1sa non appena es1sa viene ad es1s,tere (p,resupposto questo logi�camente ind:isipensabile peir trasferire ad altri la propriet�) -il venddtore lo perde nello stesso momento in favore dell'acquirente; b) nella vendita di cosa altrui in cui � il compratore diventa prop:rietario nel momento in cui il venditore acquista la propriet� dal titolare di essa �, come eslP'resisamente recita l'art. 1478 e.e. A differenza della precostituzione del condominio ottenuta mediante concesisioni reciproche � ad aedifkandum �, nel caso in cui i com\]Jro PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA prietari del suolo rp-referiscano dividersi anticipatamente l'erigendo fabbricato, si hanno i .seguenti effetti: 1) l'edificio, nel periodo di tem:Po intercorrente tra il suo inizio e la sua ultimazione � di compropriet� � iI�ro indiviso " tra tutti i eomprietari del suolo: la divisione di �cosa futUJra �, infatti, .s� retroattiva, ma -come � ,stato iPOC'anz<i precisato -non pu�, nonostante la sua retroattivit� che risalire al momento in cui viene ad es1istere la cosa o~getto del diritto di comunione, 1costituita nella fattis[pecie dell'edificio ultimato; 2) hl: fatto che !Ciascun �condomiino assuma l'impe~o dii costruire una parte dell'edificio a rp1ropr<ie cure e �spese non a:-apipresenta che una modalit� della costruzione in comunione; 3) le deliberazioni della maggioranza dei compropl'lietari del suolo di costruire e sul modo di costruire 1sono obbligatorie :per la minoranza dtsisenziente; 4) non vi � alcuna tirasmis1sdone di diritti reali n� a titolo derivativo n� a titolo derivativo-costitutivo, ma soltanto dichiarazione e attribuzione di valori e di dliritti .con efficacia reale. La configurabilit� della vendita di cosa futura ap[plicata alla s1Pecie e l'analtsi di tutti i suoi effetti 1consentono di dare una veste giur1idtca perfettamente aderente allo s1copo -che si rivela serio e meritevole di tutela -perseguito dalle parti quando essie.. nella libera esplicazione della foro autonomia contrattuale, vogliono, precostituendo il coruiominio, non gi� imiPedi.re gli effetti dell'ac1cessione mediante la costituzione di diritti di .superficie e acquisia:'e, cos�, cias1cuno un diritto reale sul .suolo crnnun1e che pr1ma non aveva, lbensi�., pi� iseo:n1pUcemenrte, anticipare la divi.s:ione dell'edifido da costruire, in modo che esso sia realizzato isi in comune (almeno per quanto attiene alle 1strutture portanti e agli impianti dei servizi centralizzati), ma con la sLcurezza che, a costruzione ultimata, non sorga alcuna contestazione drca l'attribuzione delle porzioni dell'edifido destinate ad essere di iPrO(Priet� solitaria (delle quali, pertanto, cfascun assegnatario, precono1s1cendole, pu� realizzare all'int~no le proprie, come meglio preferisce) e civca fil regolamento condominiale. Ammessa la configurabilit� del �Contratto di divisione dii cosa futura, deve ritene11si dhe si tratti dd contratto definitivo e non di contratto preliminare (pure astrattamente �Concepibile) tutte le volte che risulti, dalla chiara intenzione delle rparti palesata nell'atto di [prrecostituzione del condominio, dovers,i I.a diV'i:sione attuare in forza �dell'atto stes1so, �senza bisogno di altra dichiarazione negozfale di volont�, 1SI� che gli effetti d[ esiso debbano 1prodursi automatkam.ente non aprpena la cosa viene ad esistenza. Nel caiso 1concreto la definitivit� dell'atto costituisce un fatto pacifico, sia perch� esisa -come � 1stato gi� detto -a1pp�re una cruratte 232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ristica dello stesso atto di pirecostituzione :del 'condominio, sia perch� � stata 'ritenuta implicitamente nella sentenza della Corte d'Al:JiPello, che non � ,stata 'su tale pu1n.to impugnata. E �la det�nii'1Jiiva dell'atto -quando con esso non si siano costituiti diritti di superficde -rende pi� evidente il .suo carattere di divisione. Non pu�, infatti, ritenersi che si abbia � �semplice sostituzione di una quota tdeale �con altm quota ideale sebnon � �stata 1su tale punto impugnata. E la definitivi't� dell'atto -quando invece, le :parti tramutano la quota ideale in una porzione concireta (sia pure individuata su una planimetria allegata all'atto non esiiistendo ancora la cosa in natura) perfettamente delimitata senza necessit� di ulteriori specificazioni, essendo tale tramutamento 1a 1causa tipica del contratto di divisione. In tal 'caso ogni ulteriore atto dii 1P1reci:.sazione delle rispettive prCJ1Priet� -�come ad esempio quello 1c.d. di �identificazione catastale � non pu� che avere, un caratteve ri�petitivo di quanto .gi� .stabilito nell'atto di precostituzione del condominio e, quindi, finalit� diverse dall'attribuzione delle singole propriet�. Stabilito che vi sono modi diversi ;per precostituke un condominio di edii~do con diversit� .di effetti intermedi pur nel ria1ggiungimento del medesimo scO�po finale, :preme qui mettere in riliievo �che la compiropriet� pro indivim non pu� trasformar.si in frazforu di iIJiro,piriet� solita. ria se non per effetto di un atto avente efficacia reale. Tale trasfor-. mazione non pu� mai, invece, essere e:l�fetto di un 1semplice regolamento convenzionale dell'uso dell'area comune da parte dei comproprietari di essa. � vero, in:liaitti, che nell'ambito della comunione 9u� essere diJsiciplinato con regolamento l'uso comune del!la 1cosa per il mi1gl.ior godimento di essa e �Cosi -in ipoteSli di airea faibbrka�bile -pu� essere disciplinata ed eventualmente ripartita fra i partec:iipanti la facolt� di edificazione (eS\l)lt'essione tipica �'el godimento di un'area :fabbricabile), ma ci�, tuttavia, non potr� mai cons1entill'e la tra,Slfoirmazione del dlirritto di propriet� � pro indiiviso � sul bene 'comune e su quanto ad eisso acceda per leg,ge in diritto di propriet� singola eisclusiiva, su parte di esso. In altri termini non :pu� costituire � disciiplina dell'uso 'comune � l'attri buzione in propriet� esclusiva a �ciascuno dei p�airtedipoanti di una p1arte del bene, posto che la dliiscilplina dell'uso (e quindi il regolaimento della comunione) non pu� che riguardare il godimento e non .gi� la propriet� del bene medesimo. Se si considera �che: a) il regolamento per l'uso � deliberato a maggiora1I1za (artt. 1105 e 1106 1cod. dv.); b) � :nec�essario, invece, il consenso d'i tutti i comuni,sti per gli atti di alienazione o di costituztone di diritti reali isul fonJdo comune (art. 1108 ,cod. dv.); e) ciasoo1no dei partecipanti, d'altra parite, .pu� 1sempre domandare lo scioglimento della 'comunione, devesi dedurre che dlal diverso modo con cui la legige regola le tre .suddette ipotesi oltrech� dalla loro 1intriniseca diversit�, risulta l'im:i;>os.sibilit� di confondere l'una �con l'altra: quando PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 i comproprietar.i a�tt.rdbuiscono a ciascuno di .esisi una <porzione del bene comune, essi pongono in essere una divisione (se il vialore delle singole porzioni c001l"isiponde a quello delle quote ideali) ovvero un pacrziale trasferimento (se vi � corresponsione di �conguagli a .saldo delle dlif:fe renze. tra i predetti valori), ma non un regolamento della comunione. La situazione sos1tanzialmente :non muta se, rimanendo comune il siuolo, i �Comproprietari di esso si attribuiiscono in 'IJTOIPI'I�.et� e.sclusiva singole porzioni dlell'erigendo edH'.kio: anche in tal caso si aw� o �costituzione di reciproci diritti ad aedij�candum o divisione della cosa futura, ma non un regolamento dello � ius aedifkandi � .sipettante ai comproprietari sul suolo comune perch� con tale cregolamento si votr� stabilire un certo modo di costruire, ma non invertire il titolo della 1Pr0ipriet�: da com prop1riet� � pro indiviso � (per effetto del1l'accesstiorne) in :prorp�riet� sin gola parziaria. Per ottenere tale effetto non � neppure producente che i compil"o prietari del .suoJ.o rinU'nzino agli effetti dell'a�coessione .previsti da!ll'art. 934 cod. civ. pevch�, in tal �caso, verrebbe meno anche la possibdlit� del �costituil"sd a titolo originario della ;propriet� singola rpanziaria, ovvero che regolino in maniera .particolare gli effetti dell'aocessione stessa, es send!o �chiaro che un regolamento di tal fatta (destinato a converti.Te la col'.Illpropriet� �pro iindiviiso � in �oompropriet� � pro diviiso �) masche rerebbe, in sostanza, o una divisione o un atto traslativo. Lo stesso pu� dirsi per la tesi che considera oggetto della divisione lo � ius aedif� candli � 1contenuto nel �Comune � ius :proprietatis � : la divisione del pri mq, infatti, per produrre l'effetto diella convel'.sione della comprOIPlfiet� da � pero indiviso � a � pro diviso �, dowebbe rpur 1sel'.Iljpre il"'isolver;si nella costituzione di recirproci diritti � ad aedificandum �. L'alternativit� qui 1configurata ~ra divtsione di cosa futura e concessione � ad aedificandum � � basata .sul presuipposto che solo questa ultima sia efficace a imipedire l'aocessione, �Che, altrimenti, rende comune ( � :pro indiviso �), anche l'edif�do costruito 1su .suolo comune e . quindli ne fa oggetto possibHe di divi1sione. E, infatti, l'art. 934 �cod. dv., stabilendo che qualunque costruzione esistente 1so~a il �suolo appartiene al prorpirietario di questo, fa salve si le disiposizioni contenute nella legge o nel titolo, ma con le prime ha inteso riferirsi in ~imo luogo alle disposizioni concernenti la su,perficie (art. 952 e .segg.), in secondo luogo alle norme relative alle addizioni dell'eruf'iteuta (a:rt. 975, ,c0tmma 3), dell'usufruttuario (art. 986 comma 2�), del rpo1s1se1sso:re (art. 1150 �comma 5) e ciel locato:re (art. 1593), per le quali lo � ius tollendi � � qua1s1i semrpre la re�gola se non ne venga nocumento alla �cosa, (Cass. S'ent. n. 2946/66). Quanto poi alle eccezfoni contenute nel titolo, l'art. 9�34 ha inteso riferir1si alla cpstituz.ione di diritti �!leali, rp�erieh� soillo quesrbi hanno ]ia 234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO capacit� di mutar1e, 'ccrn effetti � �erga omnes �, ila ,cc:mdizione .giuridica di un bene. Se ci� � vero, l'eciceziione contenuta nel titolo deve risolversi neceissa: riamente in un rapiporto SlJiPerficiario, pe11ch� i diritti :reali costituiscono un numero chiuso e la sruperiftcie, tra di es1si, � l'UJ:lJico �Che abbia l'effetto dd impedire l'acicessiooe. Al :riguardo va ag;giunto iehe la disciiPUna del condominio di edificio -pur p;revedendo una diver1sa ip[!"Opriet� jper il ,suolo su 'cui l'edificio sorge (comprO!p[!"iet� � p[!"o indiviiiso �) e per dete["[llinate porzioni del fabbricato sovrastante (iIJa:-opriet� esclwsiva dei 1sinrgoli condomini) non pu� integrar.re nella specie a1cuna d&oga, n� legale n� convenzionale al verificarsi dell'accessione, .pe.rch� tale dtsciQJ�Lina non pu� operare piri.ma che sia venuto ad esistenza il suo oggetto, cio� !Prima della costruzione dell'edlificio. La .constatazione che dell'eststenza dell'edificio in condominio la leg,ge tenga conto anche dopo il perimento totale della costruzione -dispone, infatti l'~t. 112.8 1cod. dv. che in tal. caso ciascuno dei condomini pu� richiedere la vendita all'asta del suolo -non � idonea a far ritenere che un diritto condominiale dii edi:tlicio possa preesistere all'edifi.cio istesso: e ci� perch� il ieitato art. 1128 costituisce una norma ec,cezionale, nan passibile �dii ~Ucazione olltre il caiso iper il quale � stata prevista. Per quanto conc�erne i criteri coi quali p[!"ocedere alla qualificazione giuridica dell'atto conocetamente posto in essere dalle parti nel precostituire il condominio, devesi p:rectsare �che, qualora esse abbiano escluso esp:ressamente in tale atto la costituzione di qualsiasi diritto di cui agli art. 952 e se~g. cod. civ., tale costituzione non potr� essere ritenuta sussistente dall'inteirrpirete: e ci� in omaggio al prrinciQJio dell'autonomia contrattuale che regola il nostiro diritto privato (art. 132.2 cod. dv.) e per il quale non pu� mai �consi:deral\si voluta dalle parti una dis1posizione che esse hanno � apertts verbis � escluso e ,che non costituds1ca un effetto legale ineliminabile di quanto hanno ,sd,auramerute fa'11teso volere. Qualora si scairti l'ipotesi della p:ropriet� superfici~ia p,e11ch� non voluta dalle parti �e non ricompresa necessariamenite 1nel rapporto di condominio, non pu� invece egualmente s1cartai!1sii anche l'altra ipotesi della alternativa (divtsiione di ,cosa futura) sol pe11ch� le parti aipipaiono 1chiaramente indirizzarsi alla diretta, se pur futura attribuzione di ,pa:-O(Piriet� senza passare per la comunione dell'edificio. Tale comunione, infatti, nasce per volont� di leg:ge per effetto dell'ac,cessione in quanto il suolo, su cui l'edificio � stato costruito, era ed � ll'imasto -in comunione. Tenuto conto che nella .sipecie il diritto di acice1s1sione non ipu� -come � stato in .precedenza spiegato -essere ogigetto di rinuncia e �che il titolo idoneo, ai sensi dell'art. 934 cod. drv. ad i1mpedire l'acicessiione pu� essere �costituito solo dal socgere di un raipipoTto 'superficiario, ne PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 235 consegue �Che, qualora le parti lo abbiano esicluso, l'acce1s1sione rprodUl'r�, nei raprporti esterni, � QPe le1gi:s � tutti i .suoi e1ifetti, nonostante ogni dl1chiarazione contraria contenuta nell'atto, in quanto l'autonomia contrattuale cons1ente .s� la libe1ra determinazione del contenuto del contratto, ma non la libera determinazione degli effetti del contratto che si � posto in essere. Qualora sia accertato, dunque, �Che nell'atto di precostituzione del condominio non vi 1sia stato iricorso all'Lstituto della 18'UrperfLcie pur volendo le parti consegui.re automaticamente, rp�er �effetto dell'atto ste:s.so, la propiriet� esdusiva di determinate porzioni dell'edificio, non resta che configurare l'atto medes.imo. come diviSlione di �cosa futura. Le conseguenze, in ordine all'in1posta di registro, di tutto quanto sopra premesso si delineano ben �chiare: a) 1se le parti intruldono dar vita al condominio :pasisando attraverso la fase dei diritti di superficie da attribuh1sd a ciascun condomino, l'atto di 1precostituz.ione del �condominio 1sconter�, l'iimrposta proporzionai1e per l'acquisto a tJ.to1o de11ivativo -costitutivo de1i rispettivi diritti di superficie (art. 1 de1la tariffa al11. A ailla 'Jlegge 30 dtcembre 192.3, n. 3269); b) 1se, invece, le pall'.'ti intendono dar vita al condominio medliante sempUce divisione, del futuro edificio, l'atto di precostituzione del condominio sconter�, l'imposta graduale di cui all'art. 8'9 della citata tariffa; e) qualora la iprecostituzdone del condominio sia �contestuale all'acquisto dell'area� in �ccmpirQpiriet�, non vi � modo di evitare una dupUce tmposizione, quale �che sia lo .strumento giuridico pireferito dalle parti e in concreto posto in essere; una prima per l'acquisto del suolo e una seconda o .sulla divisione dell'edifido o sulla costituzione del diritto di 1superficie. Quanto alla ta�ssazione della div~sfone di cosa futura � bens� vero che essa non � specifkatamente pirevista nella citata tariffa, m1 � anche vero �che in base all'art. 4 della legge organica di registro, un atto �che contenga semplice dichiarazione o attribuzdone di valori o diritti .senza 1che ne operi la trasmis1sione va assoggettato ad imposta graduale e �che, in base al successivo art. 8 della medesima legge, tale atto, ancorch� non si tirovi nominativamente indicato nella tariffa, � soggetto al tributo in essa stabilito per l'atto col quale, rper la sua natura e per i �suoi effetti, ha mag:giore analogia. Orbene, non :pu� negarsi n� che l'atto di precostituzione del condominio non contenga diichiarazfone o attribuzione di valori o diritti, n� che la divisione di cosa futura non presenti la mas1sima analogia possibile �con la ddviisione di coi.sa. esistente �cui fa riferimento il citato art. 89: entrambe, infatti, hanno natura dichiarativa, hanno lo scoipo di tramutaTe il .dJiritto di ,piropiriet� su una quota ideale di un bene in una ipoirzione concreta del bene stesso 9 236 J;tASSEGNA DELL'AVVOCATUJ;tA DELLO STATO di pari Vlalore della quota ideale, producono effiertti reali (sia 1pure proposti nella divisione di cosa futma al momento in cui la cosa, stessa � venuta ad esistenza), sono definitive non necessitartdo di alcun successivo atto di volont� o di ac1certamento per produrre l'effetto loro .proprio. N� pu� accol�lierSli ia testi .siecc1nidlo 1cui la di'.niisione di ciosa :llutura c:ostituiirebbe, ai fini della legge di registro, una fattiso;lecie riconducibile sotto lo schema del negozio condizionato e, pel'ci�, regolato dall'art. 17 della legge .dJi re�gj!sitro. Quale c:he �sia, infatti, la qualificazione giuridica dell'atto di IPTecostituzione del eo~dominio, esso non 1pu� e�ssere in nessun ca.so 1subsunto nella categoria del negozio sottO(Po:sto a condizione di cui al �citato art. 17. Da tale contratto, infatti, sooge immediatamente l'obbligo dei �Conidlomi,ni di adoperar.si pereh� il futuro fabbricato venga ad esistenza e l'effetto reale di tail!e �ontratto si attua aiuitom.aiticamente non appena la .co1sa viene ad esistere. Nella S1Pecie, dunque, la 1costr�zione dell'iimmobile costituisce l'og~ etto �dell'atto e non la condizione che �, vicevel1sa, un elemento estrinseco e accidentale del negozio. Non �, pertanto, possiibile rli1condur1re nell'~ bito del negozio sottoposto a eondizione sospensiva la divisione di un immobile �cihe i medesimi condividendi si o.bbUghino di �costruire. Pu� �certamente avvenire 1che l'edllcio non 1sia 'costruito, do� che la cosa non venga ad esistenza; in tal caso la divisione di 1cosa futura � inoperante ma ci� non esonera i contil'aenti dlal pa:gainento della imposta d� registro (art. 11 della legge organica di registro). La soluzione qui adottata aippal"e 1conforme alla giurisprudenza di questa Corte SU(prema, la quale ha sempre ritenuto, per ragioni analoghe a quelle qui eslP'oste, che la 1comp1ravendita di cosa futura quale quella dii un edificio �che il venditore si obbliga di costruiTe, non sia un 1contratto �sottoposto a condizione, ma U1n atto ,puro e semp]Jke, 1sogge1t1to, i.in qruanto ta1Je, alil'i:Ill!P'osta proporzionale di registro (Cass. sent. � n. 2459/69; 459/67; 910/66; 1524/62; 516/515; 2446/54). Conc1udenido, ipiu� aff�ermarsi che: 1) a nonna d:ell'a:rt. 934 cod. dv. :se un suolo � in com1Pr01Ptriet�, in �compropriet� (�pro indiviso�) sar� an;che l'edificio 1SOV(l.'a di esso costruito, sicich� i COIDIPTO:prietari, .per ottenerne U fraizionarrnento in !PirOpriet� esclusive, debbono ptrocedere ad un atto di .divisione. Tale atto pu� essere siti:pulato antiieiipatamente, ieio� ptrdma ancoca cihe il fabbricato sia .sorto, mediante divisione di 1cosa futma, che avr� effetto ireale dal momento in .cui la 1cosa oggetto di divisione 'sar� venuta ad esistenza. Altrimenti, al fine di iprecostituixe, il �Condominio, occorre un atto costitutivo di diritti reali in base al quale possa rimanere esduso il verificwsi dell'acces1sione del fabbriieato .al suolo comune; tale atto non !PU� che essere una �concessione � ad aedificandurn � ai 1sensi e per g� effetti dell'art. 952 �cod. dv.; PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 237 2) l'alternativa che, in ordine alla qualificazione 1oivilistica e al conseguente trattamento tributario, l'atto di 1precostituzione. del condominio in tal modo presenta non pu� es:s1ere risolta senza una completa ricostruzione della volont� _contrattuale delle pairti, da eseguiil1si caso per �caso, 1sulla base del peculiare contenuto dell'atto medesimo, ed intesa a stabilire se esse vollero .la costituzione di diritti di :superificie (da �assoggettare a imposta iPrQ1Porzionale di registro 1come 'Pll'eteso dall'Amministrazione ricorrente) ovvero conseguire egualmente il fine di ottenere in modo automatico la prQ!Priet� singola delle diverise rporzioni dell'erigendo fabbricato -senza far r1cOll'so all'istituto dlella 1surp1ertficie; nel qual 1caso l'atto non pu� non assumere la figura dd divisione di �Cosa futura e scontare l'imrposta giraduale di �cui all'art. 89 della tariiffa all. A della legge 30 di1cembre 1923, n. 32.6.9. Ora nell'impugnata sentenza, la questione relativa alla qualificazione del negozio 'controverso � stata discussa e ll"iisolta in via meramente a,stratta, senza prospettarsi la giuridka possdibdlit� della !Predetta alternativa; e risulta quindi del tutto omessa la indagine di fatto poc'anzi indicata. E poich� l'accertamento della volont� .contrattuale � compito del giudice di merito, non resta �che ca1ssare fa decisione impugnata e rinviare la �causa ad altra Corte d'AP1Pello rperich� -espletata l'indagine sopramenzionata -ne tragga le debite conseguenze tirtbutarie. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (*) I CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 7 f.ehbraio 1974, 1n. 334 -Pres. Giannattaisio -Rel. Falletti -P. M. Secco (conf.) -Soc. a. s. CO.G.E. (avv. Romita) c. Ministero delle Poste e delle Telecomundicazioni (avv. Stato Del Greco). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale d'appalto Efficacia normativa. (d.m. 28 maggio 1895; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Edifici costruiti per l'Amministrazione postale -Normativa applicabile. (legge 29 luglio 1949, n. 585; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Controversie � Competenza arbitrale -Derogabilit� -Capitolato del 1895 e capitolato del 1962 -Differenze. (d.m. 28 maggio 1895, art. 50; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46 e 47). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale del 1962 -Norme di carattere processuale -Immediata applicabilit�. fd.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46 e 47). Nei rapporti di appalto che interessano lo Stato il capitolato generale di appalto (sia quello vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, sia quello anteriore, approvato con d.m. 28 maggio 1895) ha natura normativa_. ed il privato contraente, di front~ all'imperativit� .della sua disciplina, deve sottostare alle disposizioni in esso contenute (1). La legge 29 luglio 1949, n. 585, disponendo che per la costruzione di edifici riguardanti l'Amministrazione postale devono osservarsi � le norme che regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a .cura .del ministero dei lavori pubblici�, ha evidentemente compreso (1 e 5) Su�'la efficacia normaitivia dei carp1Jtoiliati gieneraili d'a:ppiaJ.rto cfr., da ultimo, Cass., 12 ottobre 1973, n. 2571, in questa Rassegna, 1'973, I, 1180, ed ivi richiamo in nota ai precedenti. Sulla natura contriattual,e, invece, dei capitolati s1pe�cdali di appalto, cfr., da ultimo, Cass., 12 luglio 1974, n. 2082, i:n questa Rassegna, 1974, I, con nota di richiamo ad preceCLenti. (*) Le dedsioni tin ma11leria di acque pubbliche sorno massimarte ed annotate dailil.'1av�v. PAOLO VITTORIA. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 239 in tale richiamo le norme del Capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal ministero dei lavo1�i pubblici (2). Mentre sotto il vigore del capitolato generale d'appalto del 1895 l'obbligatoriet� della competenza arbitmle, disposta dall'art. 50, rendeva inapplicabile il patto con cui le parti avessero invece convenuto la co~ petenza .del giudice ordinario, tale deroga � stata consentita, salva l'osservanza del termine di decadenza sia per l'istanza di arbitrato sia per la domanda in sede ordinaria, dal capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (3). Gli artt. 46 e 47 del Capitolato generale .d'appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si applicano immediatamente, per il loro carattere processuale, anche ai rapporti costituiti sotto il vigore del precedente capitolato generale d'appalto (4). II LODO ARBITRALE (Roma), 5 novembre 1974, n. 67 -P1�es. Montarsolo -Est. Pagliei -Altorio (avv. Gavino Soddu) c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (avv. Stato Albisinni). Appalto � Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale d'appalto � Efficacia normativa. (d.m. 28 maggio 1895; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Appalto � Appalto di opere pubbliche � Opere eseguite per l'Amministrazione postale � Capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici -Applicabilit�. (1. 29 luglio 1949, n. 585, art. 2; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale del 1962 -Norme di carattere processuale -Immediata applicabilit�. (d.P.R. 16 luglto 1962, n. 1063, artt. 46 e 47). Il capitolato generale d'appalto app<rovato con d.m. 28 maggio 1895 e quello, ora vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, hanno natura normativa (5). Alle opere dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applica, per qualsiasi tipo di lavoro, al di sopra e al di (2 e 6) R1Leva.nte 1ruffo=aziiione di prfundpio, di cui non c0'!1Jsitano precedenti. Il c1riterio al quale sono ispirate 1e varie disposizioni che rendono applicabili 1e norme sugli appalti di competenza del Ministero dei lavori pubblici .aue oper1e da �eseguire per conto o COIIl il contributo dello .3tato convalida del resto, anche indipendentemente da specifici richiami normativi, l'a1pplicabilit� del ca�pitolato generale del 1962 ai raipporti di appalto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 240 fuori di qualsiasi clausola contrattuale eventualmente concordata tra le parti, il capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (6). Poich� gli artt. 46 e 47 del capitolato generale d'appalto approvato c�n d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, si applicano immediatamente, per il loro carattere processuale, anche ai rapporti costituiti sotto il vigore del precedente capitolato generale id'appalto, il collegio arbitrale competente a decidere su domanda di arbitrato proposta prima dell'entrata in vigore del vigente capitolato generale d'appalto, relativamente alla quale la nomina degli arbitri sia stata chiesta peraltro successivamente .alla data di entrata in vigore .di tale capitolato, deve essere costituito secondo le norme del vigente capitolato generale d'appalto; e deve quindi dichiararsi incompetente il collegio arbitrale costituito invece secondo le norme del capitolato generale d'appalto del 1895 (7). I (Omissis). -Nei tre motivi del iricorso, che per �Connessione d'og getto possono esamina11Si insieme, la soc. Coge svolge le seguenti censure: 1) La Corte d'appello ha erroneamente ritenuta la natura irego laanentacre del capitolato generale ;p1er le opere pubbliche. 2) La legge 2�9 lugldo 1949, n. 585, devolvendo all'aimminiistra zione delle Poste la. realizzazione dei propri progriaimmi edillizi, ha II'li conce.menti altre amministrazioni statali per le quali, come per l'Amministrazione postale, non siano dettati autonomi capitolati g.enerali. (3-4 e 7) n principio �sull'aipplicabi.1it� delle nocme di oaratterie processooil. e 1c6n;l;e!llJUte rJJel .caipiOOlato ~enera!le d'aipipaWto aipproviato con d.P.R. 16 -luglio 1962, n. 1063 anche ai rapporti oo-stituiti sotto il vigor-e del capitolato ~enerale del 1895 costLtuisce jus receptum. Della singolare vicenda decisa �Con i�l lodo arbitrale, relativia a idomanida di airbi~ra�to proposta !!lici 1956, con istanza per la nomina de.gli arbitri rpresentata eh-ca quindici anni dopo, non constano pvecedenti. Gli arbitri hanno per>altro esattamente ritenuta �pregiudiziale, rispetto ad ogni altra questione (e quindi anche a quella della �eccepita, e !J:lisolutiva, prescrizione), la questione di competenza dedotta in !ragione della irregolare nomi�na e costituzione del collegio; ed hanno con .ineccepibile motivazione �escluso che la composizione e la nomma del col1egio .arbitrale possano esser>e riego1ate, dopo l'entrata in vigo11e �del d.P.R. 16 �luglio W62, n. 1063, dal1e norme del capitolato g.enera1e d'appalto del 1895, dichiarando, di conseguenza, 1a propria incompetenza a dlecider>e sulla domanda di arbitrato. La sentenza 21 giugno 1974, n. 1845 della Corte di -cassazione, !richia mata nell'ulitima pa11te del!la moti'V�apone del ~oro, � pubblicata anche in questa Rassegna, 1974, I, 1475. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 241 chiamato le norme del �Capitolato generale per le 01pere pubibliiche solo per quanto riguard'a la compilazione dei rp�rogetiti e ili'esecuzione dei lavorit, non anche per quanto il'.'igua.11da la risoluzione delle controversie. 3) Non essendo, dunque, aprpUcabUi nella S1Pecie gli artt. 46 e 47 del capitolato, doveva ritenerisi che la .competenza a conoseere della controve!'sia spettava al .giudice ordina!l'io per effetto autonomo del c.ontratto d'appalto. Le censure non sono fondate. Secondo consolidata giurisprudenza, relativamente agli appalti che interessano lo Stato, il capd.tolato generale per le opere pubbUche (sia quello vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 19-62, n. lQ.6'3, sia quello anteriore, approvato con d.im. 2.8 maggio 1895) ha natura normativa, ed il privato contraente, di fronte all'imperativit� della Si\la disdplina, de'Ve sottostare alle dispostzioni in esso contenute (Carss. 1967, n. 1486; 1970, n. 814 e n. 8'36; 1972., n. 1813; Sez. Un. 1967, n. 2928). La le~ge 585/1949, dtsrponendo che per la costruzione cli ediifici riguardanti l'amministrazione delle poste (una competenza attribuita e;n-ima all'amministrazione delle forTovle) dlevono osservM1si � le nOll'IIIle che �regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del ministero dei lavori �pubblici �, ha e�videntemente compreso in tale riehiamo, entro la radice stessa e la .generale impUcazione della diLsciplina richiamata, le norme del � capitolato generale d'aprpalto !Per .le opere diipendenti dal mini:stero dei lavoro rpubhlid � (d.m. 28 maggio 1895, dt.). � invero facile rilevare, da un lato, che � la progettazione e l'esecuzione dei lavori � 1significano, dall'inizio alla fine, tutto il corso oggettivo e tutto l'ambito giuridico dei ra1P1poil'.'ti inerenti; e basta considerare, dall'altro, �che il capitolato generale d'appalto costituisce appunto il corrispondente 1sistema delle nOll'IIIle in 1cui tutti quei medesimi ra(pporti e quelle complesse attivit� trovano il iproprio regolao:nento. Ed � pertanto una disciplina uniforme e inderogabile, 1.J:niposta a tutti i rapporti riguardanti o:peire pubbliche dello Stato. Quindi, mentre sotto il vigore del :precedente capitolato l'oblbl'Lgatoriet� ex lege della competenza arbitrale (art. 50) rendeva inapplicabile il patto con cui le parti avevano invece �c�onvenuto la competenza del magistrato 00'.'ldinario, tale deroga diveniva benSI� poss.~bile�sotto il nuovo -regolamento, ma questo, sia pe1iI' l'istalllZa d:i anbitrato sia per la domanda in sede ordinaria, apponeva un terrrnine che nella spede non venne osservato. Le nuove norme (artt. 46 e 47 citt.), dato il loro cairatte1re JPlt'Oces:suale, :Sono immediatamente arppiUcabili anche al rapporto de quo, sia pure �Costituito sotto il vigo:re del precedente �Capitolato (Ca.ss. 1966, nn. 324 e 2176). -(Omissis). 242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II (Omissis). -Che il nuovo Caipitolato Generale abbia valore normativo e debiba essere rposto come regolamento nelle contrattazioni di appalto nelle costruende opea-e pubbliche e deibba funzionare come sup~ porto dii queste essenzialmente a tutti i fini, lo si desume dal mezzo adottato nella sua emanazione, do� un Decireto Pres.iidenziale, dal suo contenuto, nonch� dalle ragioni 1storiche ed esigenz.e p�lurime rkorrenti nell'edilizia pubbUca e al fine di esauriJre le inso11genti controversie con celeirit� e giustezza. Una analoga chiara qualifkazione non risulta affatto per quanto 11'."iguarda l'antecedente Capitolato Generale, anzi rper e,sso la valutazione � duplke, nel senso che due teorie si sono affero:nate entrambe con argomenti validi: l'una sostenente la natura �contrattuale; l'altra il �carattere nornnativo. E .propirio �Sulla natUJra contrattualisti.ca del Capitolato Generale del * 18�95, su �cui l'aip;palto concluso dal loro dante causa �si ba1sa e a cui ~ m fa riferimento, in tutto e per tutto, ivi �COffi[pll'esa la clausola �coinptromis soria stipulata, i predetti eredi incentrano la questione e ritengono che iII[ I l'entrata in vigore del nuovo capitolato per le opere pubbliche non li pu� .riguardare e non rpiroduce p�er essi nessun effetto, nerprpure per quanto 1concerne la dlisc1plina rprocessuale dell'ar:bitrato, e in particolare sulla diversa COIIllPOSi:zione del Collegio arbitrale, costituito .con le formalit� del Caip~tolato Generale 1895, appunto peTch� 1si �tratta di una contratta2lione conclusa sotto la vigenza di questo ultimo .deoceto ministeriale e �che ha recepito la normativa pr-evista �Con valore meiramente negoziiale. . In buona 1sostanza, per essi istanti, una volta p'1'evista dalle parti l'osservanza delle norme del Ca!)itolato Geneirale 00.PP. del 1895, non ' I si dovrebbe, n� si potrebbe considerare irlregolarmente costituito il Collegio A.11bitrale, quale da loro determi:nato Sllllla ibase della rprescritta I ncmmativa dii tale Capitolato anzich� di quella plt'evista dal Capitolato Generale del 1962, sorp�ra'V'Venuto, iperch� la loro istanza, sia pure tardiva, di comporre il Collegio Ar:bitrale, .si riconduce alla domanda pat&na di arbitrato ed � pur sem[pre atto d!i mera esecuzione della clausola compromissoria dli gi� 1stabilita e, quindli, il pirocedimento da seguire in tale operazione � quello che la stes1sa clausola prevede, non 'potendosi sostituire un dive11so procedimento dli nomiina degli aribitri r:ispetto a quello previsto nel �contratto. Ma tale ragionamento postulerebbe ,Pu1r isempire la natura contrattuale del Capitolato Generale 1895 e, quindi, dell'annessa clausola compromiissoria. Solo su tale univoco presupposto 1Si 1sostanzierebbe la bont� del loro ragionamento, nel 1senso che il nuovo carp:itolato, emanato con la forma prevtsta del regolamento non iPOtrebbe avere l'attitudine� di PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 243 modificaire i conilratti anteriori nella iparte in cui l'Amministrazione ap.. paltante e l'appaltatore abbiano concordato negoziaLmente di deferire le loro eventuali controversie a quel tipo di giuddice arbitrale e non altri; ma una ,siffatta qualificazione, in tali cont:riatti di appalto di oo,pp. 'cui � parte 'lo Stato, � so1taruto soggettiva, ripudiata dalla CaiSISa zione, che ha statuito da tempo il valore di nor!ffia regolamentare anche del Capitolato Generale 1895. Il Supremo Collegio, specie nella sentenza del 7 febbraio 1974, n. 334, sop1rarichiamata, ha reiterato che negl� aippalti interesisati lo Stato, il Capitolato Generale per le oo.:pp'., sia quello di cui al d.m. 28 maggio 1895, sic;i quello di ,cui al d.P.R. 25 luglio 19,62, n. 1063, hanno valore normativo, e il privato contraente di :lironte alla irmperativit� della loro disciplina deve ,sottostare al;te dispos:i.zioni in esse contenute; che 1e nuove norme !P'reviste dail reciem.ite decil'eto .presidenzdale (airtt. 46 e 47) dato il lor-o cairattecre prrocessuale sono iana:nediatamente applicabili anche ai rapipmti contrattuali costituiti ,sotto il vigore del precedente capitolato. La fattiSJpecie, regolata e definita dal Supremo Collegio con tale sentenza, mutatis rebus mutandis, � analoga al it>res,ente 1caS10, in quanto i contendenti sono un'impcresa edilizia e il Ministero Poste e Te1ecomuntcazioni, entrambi astretti in una contrattazione di ~palto ;pubblico di un edificio per conto .di queist'u:ltimo. In tale controver1sia il Supcremo Collegio ha, tra l'altro, istatuito che la legge 219 Luglio 1949, n. 585, con l'art. 2, dlisiponendo che :per la costruzione riguardante l'AmministTazione delle Poste debbono osservarisi le norme regolanti la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del Ministero dei LL.PP., ha evidentemente conl[}iI'eso in tale richiamo entro la radice stessa e la generale imp1kazione della disiciplina, la norma del Capitolato Generale c:l.'aip;p,alito per �le 01Pere dliipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblki, di cui al d.im. 2,8 mai~io 189:5, e d� per una disciplina uniforme e inderogabile, imposta a tutti i ra1Pporti rtgiuardanti opere pubbliche dello Stato. Il che, in una inter:pll'etazione aderente, s1ignifica che il Capiitolato per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. � omnai aipplicabiile alle opere dirpendenti dal Ministero PP.TT. e per qua1sliasli tirpo di lavoro, per legge, al di sop;ra e al di fuori di qualsliasd. ielausola contrattuale eventualmente stiimlata. � evidente il riferimento al Capitolato Generale del 1895. Orbene, ci� posto, es1sendo 1sop;ravvenuto il nuovo Ca1plitolato Gene11ale per le 00.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 196,2,, a parte la fun~ zionalit� e applicazione ;p[['atka delle nol!'me 1sostanziali, che astrlingono le parti lin simili contra,ttazioni, le nm:ime di 'carattere ;proces1suale debu bono essere applicate sie et immediate. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 244 Ne pu� ~potizzar1si che nella fatttsipecie il giudizio aTbitrale tSiia stato. instaurato ancora prima della emanazione .del nuovo Capitolato Gen.le delle 00.PP. e, quindi, incardinato e da risolve1rsi sulla base e alla stregua �deLla clausola 'COlllJPll:tOmissoria, della 1norrnativa �con1Jrat1Jual1e e del Capitolato Generale 00.PP. del 1895, per il solo fatto d1e la pr01posizione dell'arbitrato � del 1956, perch�, a prescindeire dalla dircostanza che la domanda non fu integrata, se non dO!PO un quindicennio, dalla pur necessaria istanza deLla scelta deglii airbUri, � jus receptum che iil raip! POrto proces1S1Uale di arbttrato si 1perfeziona con l'accettazione 1sc:r�,tita �da parte degli aribitri nominati. Cosicch�, la fattispecie non pu� sfuggire alla nOil'llllativa del nuovo regolamento, almeno quanto a quella processiuale, cio� al modus procedenti 'che l'isulta non essere stata osservata dargli Altoirio, neanche con la prqposizione della istanza della scelta degli arbitri; il 'che 'comporta che il Colle~o airbitrale, instaurato sulla base della no1rn1ativa del Caipitolato antecedente � irregolarmente costituito e quindi non abilitato a conoscere e decidere la controve11siia, dato che quello (previsto dal nuovo capitolato � ben diverso, ha altra configurazione numerica e qualificante, nonch� ben .�liversi poteri. Ma gli Altorio, nell'ultima memoria di 11ea;>Uca, 1contestano la bont� e giustezza della sentenza della Cas1sazione n. 33�4, e onde fare accettare il loro conclamato punto di vista nella vk,einda e do� la ooitod�ssia 1dJeJJla iIJJStaurazione del Collegio ar~bitrale de quo e la coma;>etenza di questo alla definizione dell'annosa controvel'siia, puntualizzano che tale sentenza � 1soltanto loro apparentemente 1contrairia, che essa riguairda ben altre ipotesi e �che, �comunque, l�a pre1sente .controversia riguarda ilt!J 1conc!reto una questione di esecuzione dei lavol'li e non affatito una compilazione o :redazione di pirogetti o applicazione di questi, dato 1che es1sa Impresa non vi ha �comunque parteo~pato e non vi � interessata. Gli istanti adducono che la de.ciisione della Corte Suprema, nel punto in cui ritiene che la legge 29 luglio 1949, n. 5�85 ha compreso � evidentemente � nel suo richiamo anche le norme del Carp1itolato Generale 1895, � aipodittica, non avendo consiJderato .che tale legge, parlando di p1rogettazione, avrebbe richiamato soltanto o alluso al d.m. 2.9 maggio 1895, limitatamente al~a :progettazione dlei 11.pp. e dal momento che tale Capitolato Generale non tratta affatto il Tamo piro1gettazione, e, per di pi�, !Parlando di esecuzione, :si � riferita alla legislazione dei 11.pip. in masstma ,parte e, ove abbia �fatto un rlchiaimo ilmtplicd.to a tale ca1pitolato, quest'ultimo criguardereibbe la esecuzione dei lavori, disciplinato nel cap. II e 1partitamente negli artt. 14, 37, ma non la definizione delle controv~sie. Concludono che ogni qualsiasi richiamo, es1plicito o tacito, della predetta legge al pr,efato Capitolato non altera la natura contrattuale PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 245 della clausola aI"bitrale che li riguarda ovvero che irn(pegnava il loro dante 1causa. Ma codeste �constatazioni e a!I"goimentazioni 1sono del tutto metagiu ridiche, data la chiaira dizione dell'airtkolo 2 della stes1Sa legige, con rife rimenti specifid anche all'attivit� di esecuzione deii lavori, perch� pro gettazione ed esecuzione dei lavoil'i sono fenomeni riguardanti tutto il proc,esiso di ideazione e di conclusione, talvolta interd:�pendenti e talvolta autonomi nella realizzazione rpiratica dell'opera :pubblica. Il irkhiamo, quindi, della legge alla clausola ru-bi1Jrale di tali contrattazioni, in cui � da catalogarsi anche il contratto di appalto con il relativo Capitolato Generale e relativa clausola COOTiaJ�romissoria � normativa e 1sostitu:Lsce la clausola arbitrale, senza o contiro l:a volont� dergli dnteressati. In base a queste argomentazioni, poircih� � un fatto che l'instaurazfoine e, in specie, la scelta dei componenti, nonch� la costituzione del Colle�gio arbitrale sono state operate sulla ba.sie del Ca[Jitolato Generale del 1895, anzich� 1sulla base della normativa proces1suale del Oa:pitolato Gene;rale d'Appalto 1962, aprpliicabile anche al rcaiso in esame per jus superveniens; in �considerazione altre.s� della diver1sa comDosizione e configurazione del Collegio instaurato riS[letto a quello instaurando per legge, che incide e non poco sui diritti e doveri delle ipairti iin controversia; devesli. �condu dere che l'adito Collegio Arbitil'alJe non ha il rpotere-dovere d� cognizione e di definizione della �comples1sa controversia ad es1so deferita, in quanto incompetente, a:p(punto perch� invalidamente c01Stituito. La qual d!ectsione comporta lar;prreclusione dell'esame delle altre eccezioni formali 1l'e1sidue nonch� del merito della controversia. Il �che, pera1tro, non Li.m:pedisce agli istanrti l'eser1cizio del di:rdrtto di riproporre la controversia nella gi!usta sede (Senrt. Cas1s., Sez. I, 21 ,giu gno 1974, n. 1835, Sett. Giur., 22 ,settembrr-e 1974, n. 38). Riassumendo da questo diffuso discursus alquanto concorde-discor de, si evidenzia il seguente quadro: a) le S[l�erSe pubbliche del Ministero Poste e Telegrafi ese1guite dallo stesiso Ministero fruiscono della stes,sa .sailvargua1rdia e tutela delle oo.1pJP. eseguite dal Ministero dei Lavori Pwbiblid, ,sia quanto alla progettazione, sia quanto all'esecuzione rpiiatica cli essi; l'una indijpendentemente dal l'altra o viceversa; in modo autonomo; b) anche il Ca,pd.tolato Generale di Alprpralto del 189'5 1con l'annessa . clausola compromi!ssoria assume valol�'e Tegolamentare nell'aptplicazione pratirCa di esiso peT tutte le questioni, specie quanto alle :modalit� di procedura; e) il Capitolato Generale dli Aip(palto del 19612 con la annes1sa dau sola �Comp.romis:so.r<ia � no;rmativo per legge, nella identica materia; d) i due Capitolati Generali in riJfer�mento differtscono, spede in punto della rpToces:sura instauranda nelle insorte controversie, in quanto 246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO disctplinano difformemente le s1celte degli arbUri, la loro nomina, la co, stituzione e funzionalit� del Collegio Arbitrale e i ximedi contro il lodo emesso; e) la �Controversia in esaime, anche 1sie insorta ,sotto la viigenza del Capitolato 1895 e, iPeraltro, sottoposta ad a1rbitrato n.el 1956, con la scelta tardiva degli arbitri, secondo le regole ,di tale rtchiamato decreto, soltanto nel 1972, va diisciplinata regolata e rtsolta in linea con l'ultima processura; f) norme processuali, in vi.gore al momento della ,scelta degli aJl"bitri, nella fattiEtPecie, erano e sono quelle del Capitolato Generale 1962 e non le 'clausole del Capitolato Generale 1895, ora modificate e innovate anche per la su.bietta controversia, aippunto p,erch� trattaisd di norme regolamentari nella loro �succe.s1sione temporale e come tali solo le ultime debbono regolare le situazioni giuridiche non ancora esaUJrite e le nuove. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, 1sez. III, 25 ottobre 1974, 'Il. 3142 -Pres. Salerni -Rel. Caleca -P. M. Martinelli (conf.) -Carignani (avv. Ventrella e D'Alessandro) ,c. Adalgiso Anna e Di Natale (avv. Jevoli), Roselli (avv. Buccini) e Adalgiso Armando (n.c.). Appalto -Cessione di appalto e subappalto -Differenza. (cod. civ., art. 1656). Appalto -Subappalto -Autorizzazione del committente -Mancanza -Effetti Annullabilit� relativa. (cod. civ., art. 1656). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Subappalto -Approvazione dell'amministrazione committente -Mancanza -Effetti -Facolt� di rescissione del contratto di appalto. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 339). Procedimento civile -Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione -Potere discrezionale del giudice di merito -Mancato esercizio del potere -Sindacato in sede di legittimit� -Esclusione -Richiesta della parte -Efficacia sostitutiva dell'osservanza dell'onere della prova Esclusione. (cod. proc. civ., art. 213). Mentre la cessione di appalto trasferisce direttamente l'originario 'rapporto contrattuale d'appalto, di guisa che il cessionario subentra nella �identica posizion� giuridica del cedente e, come nuovo appaltatore, viene in diretto rapporto r.on il committente, il subappalto � invece un contratto derivato, che crea solo un nuovo rapporto tra subappaltante e PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 247 subappaltatore e, quindi, rimane estraneo al commUtente, il quale non acquista diritti e non assume obblighi verso il subappaltatore (1). L'art. 1656 del codice civile, nell'esigere, per il subappalto, l'assenso del committente, intende tutelare solo l'interesse di quest'ultimo, con riguardo, appunto, all'intuituis personae. Pertanto, se � vero che la mancanza di autorizzazione rende tale contratto invalido, trattasi tutt�via di una annullabilit� relativa, che pu� essere fatta vaLere �soltanto dal committente (2). L'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, nel vietare all'appaltatore di � cedere o subappaltare tutta o in parte l'opera assunta, senza l'approvazione dell'autorit� competente �, si limita a stabilire, per il caso di trasgressione, la � comminatoria della (immediata) rescissione del contratto e di una multa... �. L'indicata disposizione quindi, secondo il criterio adottato poi anche dal codice civile, non ha sanzionato, per i subappalti non autorizzati, la nullit� del contratto, ma ha solo ribCLdito la tutela dell'interesse dell'ente committente, riconoscendogli la facolt� di chiedere la rescissione (3). La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, ai sen.~i dell'art. 213 del codice di procedura civile, costituisce non gi� iin'obbligo, ma una facolt� discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non � suscettibile di sindacato in cassazione. La sollecitazione dell'esercizio di tale potere non pu� quindi considerarsi come sostitutiva dell'onere che alla parte incombe di fornire quelle prove che essa stessa sia in grado di procurarsi direttamente, e che non pu� pretendere di ricercare attraverso l'attivit� del giudice (4). (Omissis). -Con il primo mezzo di ricorso la Carignani sostiene: 1) che la Corte di merito, qualificando ,come suba1pipalto il raippoirto intercorso tra le parti, avrebbe violato la di1Eiposizione di cui all'art. 1656 'c.,c., in quanto l'ap!Paltatore non pu� dare in suba~1palto l'es.ecuzione della opera se non � autorizmto dal committente; 2) che, comunque, nel caso di 1speCie, trattandosi di ,subappalto di opere pubbliche, o non potendo:E1i l'assenso della pubbUca amministrazione presumere, il ,contratto sarebbe (1-3) La sentenza in rassegna discrimina 'esattamente La ipotesi del subappalto da quella, del tutto diversa, della cessione dell'appalto, ma non sembra aver individuato con altriettanta precisione gli .effetti della mancanza di ,aiutorizzazdone tdeil oommittenite. La .estraneit� de1l committeinte al rapporto di subappawto, pur ef:llicaceimenite e1videnziata nel principio di cui alla prima massima, induce, infatti ad escludere la possibilit� di discutere �in ,termini di 1annu:hlabhl.i:t� ir�e1ativa, o a1JJJche di nrull:it� i'ewati.va (secondo La dif:l�el'lente formula :aidorbtaita IJJeLla 1senrtenza 1.8 mag,gio 1955, n. 1566, pubbldcata, parz.Laimente, in Sett. Cass., 1955, 298), sembrando pi� pertinente, inv,ero, la nozione di inoppolJJJibi1it� (al committente), con l'ulteriore preci! sazione, �quanto ai contratti di appalto di ope!'e pubbliche, che la man 248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO insanabilmente nullo, :per.ch� �contrario a norme imperative; 3) che non sussistendo, quindi, un �subapiPalto, n�n avrebbe potuto dtene11sd vedficata, tra le parti, l'asserita �Cessione di cil'edti.ti, dato icl1e l'Auriola, essendo stato, nell'appalto, un semplice p['estamome a favoTe dell'Ado1lgiiso e del ROISelli, non poteva vantare, neri. �confronti del Comune, tali crediti, dei quali, invece, diretta titolaEe saQ'ebbe stata soltanto la societ� Laimbo. Le ceI11Sure sono prive di fonda:rnento. La Corte d'appello ha, invero, rilevato 1che, � in base all'amrn1s1sione delle parti ed al contenuto diella scrittwra del 2.7 �giugno 1955 da entrambe I invocata ., erano circostanze certe che l'Auriola aiveva concesso in subappalto a La:mbo, Ro1selH e Adalgiso i ilavori di manutenzione s1tiradale del �,secondo tratto d�lle vie inghiaiate ., nonch� la \l'imozione dei manifesti murali affissi in occasione delle elezioni; �che il predetto, inoltre, aveva ceduto ai subai!)paltatori le somme di denaro 1che il Comune g'li Idoveva a titolo di �corris1Pettivo per i lavmi a1ppaltati. � 1stato, dunque, incensurabilmente accertato che l'Am:iola si limit� a 1conferiJr.e alla so I ciet� di fatto � Lambo � l'incarko di .eseguire ii lavoro d:a lui as1sunti, e & che il medesimo, quindi, �I'ima,se direttamente obbligato, quale aipip'alta I tore, nei �confronti del Comune, Ne deriva che la qualmcazione c]ii suib ili atP1Palto data al rai!)porto costituisce un'esatta �a:pplkazione della le�gge; I e �che, p.ertanto, � inconsistente la tesi difensiva �con la quale, per la piri:ma I I {:. volta in questa .sede, sembxa voglia sostenel'ISi 1che, nella specie, il contratto posto in essere sarebbe stato, invece, quello di ��cessione di a1Ppalto ., �con la conseguenza che la parte direttamente obbligata con il Comune siarebbe stata la soc. Lambo e non l'Awiola. I Al riguando, � da tenere pres.ente cihe la difforenza tra i detti d!ue tipi ~ ~� di 1con1Jratto � netta, dato che la cessione traisferisice direttamente tutto l'originario rapporto contrattuale d'a(pipalto, di guiisa �che il �cess1ionario ' subentra. nell'identica posizione .giUJridka del cedente e, co:me nuovo I ' ap1Paltatore, viene in d!iretto rappoil'to col co~mittente: Il S!Uibappalto, i invece, � un contratto derivato, �che crea solo un nuovo II'lapipnrto tra canza di autodzzazione costituisce motivo di riso1uzdone del rapporto di appalto. La ribadita 1estraneit� dell'Amministrazione al rapporto ,di subappalto, e la conseguenziale impossibilit� di .attribuir.e a tate raipporto una funzione strumentale rispetto al fine pubblico perseguito convalidano, evidentemente, il noto or.i.entamento sulla inapplicabilit�, ai contratti di subappalto, delle .agievo1azdoni tributarie pre,viste dall'art. 8 della le�gge 24 lugiHo 1961, n. 729; cfir., da .uiJJti.o:no Cass., 5 settembre 1974, n. 2419, in quesita Rassegna, 1974, I, 12�64, con ossarvazfond in nota. (4) Conf., da ultime, Cass., 6 novembre 1974, n. 3381; 29 luglio 1974, n. 2289; 29 n10v:embr1e 1973, n. 3295; 22 ottoblJ'.'le 1973, n. 2695; 7 agosto 1973, n. 2264; 17 lugUo 1973, n. 2091; 25 maggfo 1973, n. 1542; 15 magg.io 1973, n. 1381. PARTE I, SEZ. VII, G~URIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 249 subaippaltante e suibaJP!Paltatore e, quindi, rimane estraneo al commit tente, il quale non a,cquista diritti e non assume oblblighi ver1so il suibap paltatore. N� alcuna fondatezza pu� riconoscersi all'ec,cezione di � nullit� insa nabile � del ,contratto in oggetto a causa della asserita mancata autoa:-iz zazione, da ,parte del Comune, alla relativa stipulazione. � decLsdvo, in pro;p0isito, il rilievo clle J.'al't. 1656 cod. civ. nell'esigere, 1per il suibaa;l!Palto, l'assenso del committente intende tutelare solo l'interesise di quest'ultimo, con riguaa:-do, appunto, allo intuitus personae. p,ertanto, se � vea:-o rerhe la mancanza di autorizz,a:zione rende tale contratto invalido, tuttavia trat tasi, reome questa Suprema Corte ha avuto gi� 0tcicasLi.one di precisa1re (sent. 18 magJgio 1955, n. 1466), di una annullabilit� relativa, rehe iPU� essere fatta valel'le soltanto dal committente. Con le rconseguenze rehe, ov� l'interessato non 1si avvalga tempestivamente della detta facolt�, il con tratto spiega intera la SJUa efficacia. Ad uguali affermazioni deve (pervenirsi, per quel che, in rpartkolare, attiene alla i;potesi �l'icorrrente nella srpecie) del 1subaippalto ,di 01Pere pub bliche. Infatti, l'art. 339 della legge 20 marzo rn6,5, n. 22,48 all. F, nel vietaire all'a'.PIPaltatoce dli � ,cedere o subappaltare tutta o in (parte l'Oipera assunta, 1senza l'approvazione dell'autorit� ,competente ., si limita a sta bilire, perr il reaso di trasgres1sdone, la � ,comminatoria della resrciiStSione del 'contratto e di una multa... �. Dal che ,chiaramente rsi evince che la detta legge, cos� ,come poi ha fatto il codlice civile vigente, non ha ,san zionato, per i ;subappalti non autorizzati, la nullit� del .c0r11tratto, ma ha solo ribadito la tutela dell'interesse dell'ente committente, riconoscen dogli la facolt� di chiedere la rescissione. -(Omissis). (Omissis). -Risipetto alla censurra attinente alla richiesta di infor mazioni alrla pubblica amministrazione, ai 1sen,sri dell'art. 213 cod. :pa:-oc. civ., � da tenere presente ,che questa rrirflette, n:on ,gi� un obbligo, ma una facolt� discrezionale del rgiudice di mel'ito, il cui esel'lcizio non � 1s1U1Scet tibile di sindacato in Cassazione; e che, peraltro, la sollecitazione del l'esercizio di farle potere. non pu� ,considerarsi come rsostitutiva dell'onere che alla pairte ,incombe di fornire qrueLle prove che essa 'ste,ssa 1sia in grado di procurarsi direttamente, e 'che non pu� pretendere di ricercave attravevso l'attivit� del giudice. Per quel che, iillfine, attiene alla mancata ammissione della reonsu. lenza tecnica, � noto 'che il potere del giudice dli merito di 1rico1r1rerre allo ausilio di un consulente � assolutamente discrezionale, in rapporto alle specifiche da:-costanze di <Causa. Il suo esercizio in rsenso positivo o nega tivo :Si 'sottrae, quindi, a censura in rsede di legiittimit�, potendo la !l'elativa motivazione risultare, come nella ,sipecie, anohe per iID(plicito, dalle .con siiderazioni svolte in oa:-dine alla suffidenza degli elementi 19robatod gi� acquisiti. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 250 CORTE DI CASSAZIONE, �Sez. un., 30 ottobre 1974, n. 3306 -Pres. Laporta -Est. Vela -P. M. (coni.) -S.fP.A. Cartiere Antonio Sterzi (avv. Ghia, Todaro e Comba) �C. Ministero dei lavori !PUbb1id (a�vv. Stato Imponente) e S.p.A. Bresi Cartiera Ponte Strona (avv. Marucchi e Carones). Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione -Tribunali regionali e Tribunale superiore delle acque pubbliche -Conflitto fra diri.tti di utenza -Giurisdizione ordinaria -Ricorrente attualmente privo di un diritto di utenza -Giurisdizione amministrativa. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 2, 3, 28 e 140). Il principio secondo cui spetta al Tribunale regionale .delle acque pubbliche la cognizione delle controversie promosse da antichi utenti, i quali si dolgono del pregiudizio arrecato ai loro diritti d� una concessione di nuova derivazione, presuppone un conflitto fra diritti di utenza. Un tale confiitto non � ipotizzabile, e la cognizione spetta al T?�ibunale superiore delle acque, quando il diritto riconosciuto all'antico utente sia scaduto e la rinnovazione della concessione sia stata negata; n�, ai fini ,della giurisdizione, rileva la pendenza del giudizio promosso per l'annullamento del diniego_, perch� la giurisdizione si determina con riferimento allo stato di fatto� esistente al momento della domanda (1). (Omissis). -Il dubbio sulla .s:ussii.stenza della .giuritsdizione C:Uel Tribunale Sui)eriore delle acque .pubbliche � sm-to, nel giudizio di me1rito, a seguito del rilievo della soc. Bresi, secondo cui l'impugnazione del d.m. 22 giugno 1968, n. 767.. rec�ante la conces1sfone a tale soc1iet�, involgeva � un tiipko caso di controver1sia circa il diritto dli derivazione della acqua pubbHca che ai sernsi deH'art. 140 il.ett. c, t.u. 21 di!Cembre 1933, n. 1775, � di competenza in primo grado del Tribunale Regiionale e in grado di appello del Tribunale superiore �. Questo dubbio non ha ragione d'essere. (1) Le senteimie :ri.chiamate in motivia:ziorne sono pubblicate: Cass. 10 marzo 1971, n. 671, in Foro It. 1971, I, 1229 e Rass. giur. Enel 1971, 670; Cass. 19 luglio 1965, n. 1628, in Foro amm. 1965, I, 1, 526 ed in questa Rassegna 1965, I, 828; Tdb. sup. acque 9 giugno 1939, in Foro it. Rep. 1939, acque pubb. priv., 33, �. 145 e Dir. beni pubb. 1939, 614; Cass. 19 otfobr1e 1954, n. 3863, in Giur. agr. 1955, II, 3915; Trib. sup. acque 20 luglio 1960, n. 28, in Acque bonif. costruz. 1960, 394. Sulla prima parte della massima, cfr., altr�es�, Trib. .sup. acquie 17 ap-rile 1973, n. 18, Cons. Stato 1973, II, 485; Trib. .SU[>. acque 17 ottobre 1968, n. 27, Giust. civ. Rep. 19�69, acque pubb. priv., 42; Trib. sup. acque 1 giugno 1966, n. 17, Rass. giur. Enel 19-66, 677; Cass. 13 maggio 1965, n. 918, Giust. civ. 1965, I, 192. PARTE I, SEZ. VII.� GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 251 Esso presupipone che sia cl<a a'PIP'licare, nel caso di .specie, il rprincLpio secondo cui .Sjpetta al Tribunale Regionale �delle a1cque pubbliche la cognizione delle contJ:oversie promosse da antichi utenti i quali si dolgono del pregiudizio arrecato ai loro diritti da una 1conces1sdone di nuova deriv:izione (S.U. 10 marzo 1971, n. 671; 19 luglio 1965, n. 1628; Trib. SUIP. Acque 9 giugno 1939). E cos� non consddera che allo stato non � neppure ipotizzabile un conflitto fra diritti di utenza, peCT:1ch� la soc. Sterzi non risulta tito!are dd alcuna concessione. L'anttco diritto che le fu riconosciuto nel 1923 � scaduto; e la domanda di rinnovazione, 1pcr.-e1s.entata a norma dell'art. 30 del citato testo unico, � stata respinta �con il deicreto n. 1089 del 1967. Vero. � che tale provvedimento forma oggetto di altra im'.P'ugnazione presso il Tribunale Superiore delle acque, e pertanto non � definitivo. Ma ci� si~i:f�.ca soltanto che � tuttora in drtscussione la pa.-etesa della Societ� alla concessione, non gi� che essa esista. Ed � solo dalla conce1ssione che trae origine il dii.ritto dli utenza, ancorch� si 'tratti di rinnovo di antico diritto, a suo temtt>o ri�conosciuto (Trib. Sup. A�cque 14 ottobre 1965, n. 23). Nel periodo intermedio tra la scadenza ed il rinnovo della concessione, l'utente sii trova in una ,s;ituazione di fatto, che 1se talvolta � a.pipaa.-sa medtevo1e di tutela nei con:l�ronti di chi non abbia a1cuna pretesa sull'acqua (S.U. 19 ottobre 1954, n. 3863), non pu� comunque attribuirgli diritti n� v�erso l'amminiistrazione, n� verso chi abbia ottenuto a sua volta una concessdone. Dall'amminis1Jrazione non gli spetta senz'altro il provvedimento di rinnovo, perch� questo � condizionato alla duplice verifica che pel.'lsii:stano i fini della derivazione e che non ostino ra.gioni di pubblico interes1se, e comunque pu� contenere anche quelle modificazioni �che, per le variate condlizioni dei luoghi e del .cor1so d'acqua, si rende1s1s1ero necessarie (articolo 28 testo unico n. 1775 del 193�3, nonch� Trib. Sup. Acque 2.0 luglio 1960, n. 28). Dal concessionario di altra derivazione neip!Pure pu� esigere alcunch� posto che costui, almeno fino a quando la sua conces1sione non venga annullata, ripete appunto da essa il titolo neces:sario e sufficiente per usare dell'acqua. Se ne deduce 1che la soc. Sterzi non vensa in a1cuna situazione di diri<bto �sogigettivo, come del resto essa stessa finiiS1ce rper ammettere, quanido, pur affermaindo dii essere titolare dii uin diritto di aintica utelilza, rivela di iillsorgere contro itl p;rovvedimenito emes1so in favore della Carti& a Sisiini [p.ercih� esso pil.'ovoca un ulterio11e iimpoverimenrt:o della portata di acqua � dell'emianand'a ieonceS1Sione �. N� ha rilevanza cihe 1s:e fosse a�colto il suo r'korso contro tale decreto, la detta societ� avrebbe un diritto di utenza da op[por!I'e a quello della soc. Bresi. La giudsdlizione si dete!I"J:Uina con riferimento allo stato di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 252 fatto esistente al momento della domanda, ond!e non hain,tno rilevanza rispetto ad essa i succe.ss1ivi mutamenti dello 1stato medesimo (art. 5 c.p.c.). Va pertanto dichiarata la giur�JS1dizione del Tribunale Superioil'e delle acque pubbUche, a norma dell'art. 143 del testo untco !Pi� volte �citato. ( Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 11 -Pres. Gian nattasio -Est. Leone -A:postoliti (aviv. Loonibardd Comite) c. Cassa per il Mezwgio�rno (avv. Stato ALbisinni). Acque pubbliche ed elettricit� -Natura di acqua pubblica -Attitudine ad usi di pubblico generale interesse. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). Acque pubbliche ed elettricit� -Antica utenza e uso di fatto -Diritto al riconoscimento o alla concessione -Decadenza -Effetti -Diritto all'uso in confronto di successivi concessionari -Esclusione. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 3, 4, 8 e 18). La circostanza che l'acqua di una sorgente concorre con altre a costituire una portata di acqua utilizzabile per uso potabile dimostra una attitudine ad uso di pubbUco generale interesse ed � sufficiente a stabilire la natura pubblica delracqua (1). L'utente di fatto, che si trovi nelle condizioni per poter ottenere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o la concessione del quantitativo effettivamente utilizzato con esclusione di qualunque concorrente, se non fa valere tale suo diritto verso l'Amministrazione demaniale, non pu� addurre una situazione di diritto soggettivo costituita in suo favore ed opponibile ad altro concessionario : anzi, contro di lui operano le decadenze stabilite per le opposizioni alla richiesta di concessione avanzate dai terzi e per i ricorsi aventi per oggetto i diritti che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione (2). (Omissis). -L'appellante �critica l'affermazione del Tribunale regionale che esso .A;postoliti non avirebbe JPll'Ovato la .suss[stenza di un proprio diritto 1sogigettivo all'uso dell'a�cqua della sovgente Faggio Grande 1con !'.esibizione della sentenza della Corte d'.A;wello dli Catanzaro (1) Sulla attitudine ad usi �di pubblico generaLe interesse come requisito .PeT stabiUre la demamalit� dell'acqua, cfr. T'!'ib. sup. acque 18 gennaio 1973, n. 2, in questa Rassegna 1973, I, 466; Cass. 25 maggio 1971, n. 1534, ivi, 1971, I, 1252; T:rib. sup. acque 21 marzo 1969, n. 9, Cons. Stato 1969, II, 342; TuLb..sup. acque 23 maiggio W67, n. 14, Cons. Stato 1967, II, 407; Trib. 1sup. acque 11 maggio 1965, n. 10, dn questa Rassegna 1965, I, 1335. (2) Sulla seconda parte della massima, V�edi, in senso conforme, Trib. sup. acque 18 aprile 1968, n. 9, in questa Rassegna 1968, I, 646; sul~a inter PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 253 relativa alla reintegrazione nel possesso di una presa d'acqua sul fiume SpaTt�, darto che un evenrtuale diritto dell'Apostoliti di :prelevare acqua dal fiume, non comporterebbe il diritto all'uso dell'acqua della sorgente, che � uno dei �capri di ac1qua che si riversano nel fiume. Osserva il ricorrente .che la diminuzione della portata del fiU!Ille .SipaTt� a causa della captazione dell'acqua de11a so:rigente suindicata rpu� costituire fattore di danno per gli utenti delle acque del fiume. L'appellante contesta che egli sia decad111to dal chiedere il riconoscimento dell'antica utenza e che non si sii.a OP!Posto alla domanda di concessione proposta dalla Cassa per la acque della sorgente Fa:gigio GU'.'ande. Rilevata poi l'ins111fficienza della motivazione <Civca la natura pubbHca dell'acqua di detta sorgente e -circa l'e.s~steruza della stessa concessione di tale acqua, l'Apostoliti sostiene che la �concessione 1smrebbe illegiittima, 1Pevch� J.e.siva dell diritto di esso ~p1ellante al.la concessione ex art. 4 de:� T.U. n. 1775 del 1933: comunque le 1concessioni sono disrposte sempre � salvo diritti dei terzi " . Dalla semplice elencazione dei motivi d!el:la impugnazione innanzi riassunti, a1ppare �Chiaro che l'ap:Pellante non a:ffironta e dli conseguenza non risolve l'interrogativo drca la iSIUiSsistenza di un suo diritto soggettivo all'uso dell'acqua della so!l'gente, che il TriJbuna1e :regionale ha qualificato ,pubblica sia per l'attuale �suo im1P,iego a scop1i dd alimentazione idriica della popolazione, 1sia :perich� ,sgorga S1U terreno demaniale. E la natura pubblica della 1s0Tgente Faggio Grande dev'e1s:seTe ribadifa, nonostante la pe11si1stente contestazione dell'ap1pellante, illon tanto per H fatto che detta acqua � stata ogigetto idi concessione da parte della amministvazione �statale, quanto pier il fatto che dal decreto di �Concessione estbito dalla Cassa per il Mezzogiwno !I'lisllllta che la ,sorgente Faggio Grande concorTe con altve sorgenti della zona a 1costitu~e la portata di l;:s 37,50, utilizzabile ,per uiso potabile (e di fatto utilizzata per dletto uso �con le opere fatte dalla Cassa pier il Mezzogiorno); stcch� rtsrulta provata l'attitudine della cennata so['lgente, in �considerazione anche del sistema idrogira:fico di �appartenenza, ad usi di pubblico generale interesse, attitudine rivelataisi fin dal 19154, quando la Cassa per il Mezzogiomo, a fondamento della domanda di 'concessione, poi ac�colta, JPrrospett� all'Ammin~strazione 1com~�etente la possitbilit� di impiegar�e peT pretazione dell'iart. 18 t..u. 11 dicembre 1933, n. 1775, cfr., altres�, in questa Rassegna 1.9'68, I, 278, l'ossevazione di ALBISINNI a Trib. sup. acque 8 marzo 1968, n. 5. Il Tribunale superiore, che nella decisione 8 maTzo 1968, n. 5 aveva ritenuto non soggetta al teTmiine dd. decadenza pr.evisto dall'aTt. 18 l'azionabilit� delJ1e pr.etese tvaenti fondamento da una sdtuazione di diritto soggettivo, con 1e succe1ssi:ve decisioni ha ritenuto operr-irunte 1a norma, ma dopo aver escluso che la si:tuazione soggettiiva azionata dad. ricorrenti avesse consistenza di diritto soggettivo. 254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO uso potabile le varie !Sorgenti della zona, 'coma;>lt"eisa quella detta Fa~io 254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO uso potabile le varie !Sorgenti della zona, 'coma;>lt"eisa quella detta Fa~io Grande. Quest'attitudine dell'acqua della sovgente ad uso di (pubblico generale interes1Se � sufficiente a ,stabilire la natura [Pubblica dell'acqua, che del resto, .secondo quanto ha comunicato l'Uffido del Genio Civile di Catanzaro, rkade nel bacino idirograifko del tol'l!"ente �Tre ceci ., che � tscritto nell'elenco delle acque pubblkihe della provincia dli Catanzaro: il che porta aritenere che, gi� con questa iscrizione, l'acqua della sorgente, in quanto �confluente nel torrente, era stata dichiarata acqua pubblica. Ci� posto, la dtsciplina della �concreta fattisjpecie per cui la causa � regolata direttamente dalla normativa lrelativa alle acque .pubbliche. Alla stregua della quale dtsciplina I'Apostoliti si presenta quale utente di fatto, sia pure (come ;pretende) di antica data. Ma l'utente di fatto di acqua pubbUca, anche se si trova nelle condizioni di ottenere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, 1se non ha ~roposto domanda per ottenere tale riconosdmento, non .si ;presenta come titolare di un diritto soggettivo (in fase di acicertaimento); e quale 1semplice 1P01S1Sessore dell'uso dell'acqua, egli deve cedere nel contrasto con il dirdtto dlel 'concessionario della medesLma acqua. Analogamente l'utente di fatto che si trovi nelle cond:i'zioni rper ottenere, �con esclusione di qualsiasi 1concorrente, la .�concessione d'a,cqua pubbUca per il quantitativo effettivamente utilizzato, se non cfa valere tale suo diiritto verso lAmministrazione demaniale non pu� addurre una situazione dli diritto :soggettivo costituita a ,suo favore ed o,pponiibile ad altro concessionario: anzi �contro di lui operano le decadenze stabilite per le opposizioni alla richiesta di 'conc�essione avanzate da terzd e (per i ricorsi aventi per oggetto i diritti cihe si :pretendlono lesi dall'avvenuta concessione (art. 8 e 18 T.U.). Nella 'S!Pecie I'ApOIStoliti non alle.ga di aver proposto domanda per il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua pubblica e di aver fatto valere il diritto alla concessione esclusiva dell'acqua utilizzata in via di fatto. Adduce solo dli aver presentato nel luglio del 1964 OiPPOsizdone alla concessione chiesta dalla Casisa per il Mezzogiorno. Ma di questa opjp()sizione nulla si �conosce, anzi nel decreto. di �conces1sione a farvore della Cassa � dato atto cihe nell'istruttoria esp�letata a nomna di legge non 1sono state presentate opposizioni o reclami. Consegue che effettivamente l'~ostoliti non � titolare di un dliritto soggettivo all'uso dell'acqua .pubbUca della sOT1gente Fagigiio Grandle sicch� non pu� fondatamente addurire d'i es1sere 1stato leso dall'uso concesso alla Cassa dell'acqua ora detta. L'appello, perd�, si presenta totalmente infondato e diev'essere rigettato, con la conseguenziale resiponsaibd.Lit� dell'a(p!pellante per le spese del giudizio di impugnazione. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 255 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 12 -Pres. Giannattasio -Rel. Leone -Societ� Acque Carcad del Fasano S.p.A. (avv. Conte) ic. Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze (avv. Stato Ricd) e Consorzio. delle acque di tr:rigazione dei fondi in S. Giovanni Galeruno e Gravina di Catania (avv. Selvaggi e Indelicato). Acque pubbliche ed elettricit� -Competenza e giurisdizione � Uso di fatto � Diritto alla concessione � Domanda di accertamento � Giurisdizione ordinaria � Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche. (T.u. 11 dicembre 19,33, n. 1775, artt. 4 e 140). Acque pubbliche ed elettricit� � Acque sotterranee � Autorizzazione alla ricerca � Uso delle acque rinvenute anteriore all'inserzione in elenchi suppletivi � Diritto alla concessione -Non sussiste. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 4 e 103). Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche la domanda, proposta in confronto dell'Amministrazione e del concessionario, da chi chieda il riconoscimento del diritto alla conce3sione del quantitativo d'acqua, effettivamente utilizzato anteriormente alla inserzione dell'acqua in elenchi suppletivi (1). La ricerca di nuove acque sotterranee condotta in base ad autoriz zazione amministrativa comporta che le acque, sin dal loro rinvenimento, siano soggette a veTi.fica della demanialit� e ad iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. Ne deriva che l'uso dell'acqua da parte dello sco pritore non pu� essere equiparato all'uso di fatto di un'acqua che, non compresa in precedenti elenchi, sia poi inclusa in t!lenchi suppletivi; dal l'uso non deriva perci� un diritto alla concessione del quantitativo effet tivamente utilizzato dallo scopritore il quale, per effetto del rinveni mento, acquista solo un titolo di preferenza alla concessione (2). (Omissis). -Risulta dalle deduzioni delle ip�lll'ti che questo Tribunale Superiore, provvedendo in ,sede di legittimit� su domanda della soc. acque Carcaci del Fasano, ha dichial'ato il difetto di giurisdizione quanto alla rpretesa della societ� dli essere riconosciuta esclusliva avente diritto alla conces:sione dell'acqua a norma dell'art. 4 del t.u., in quanto la pretesa stessa era basata sulla susisisten:za di un diJritto soggettivo. In (1-2) Sull;i prima massima. cfr., supra, Cass. 30 ottobre 1974, n. 3306 e la gturisprudenza ivi richi>amaita: sulla seconda massima, Tr1b. sup. acque 12 dioembr,e 1963, n. 33, Foro amm. 1964, I, 448, ohe ha escluso che l'autorizzazione allo soavo di un pozzo autorizzI altr,esi all'uso dell'acqua rinvenuta. 256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO effetti, 1coone ,s'� detto, la 1societ� appellante insiste su questo fondamento giurridko della sua domanda e ,chiede l'afferm~ione del iP[['Oprio diritto soggettivo alla 1concesstione, con esclusione di qualunque concorrente: petitum e causa petendi che comportano la competenza a p[['ovvedere del Tribunale regionale in pTimo girado, dtel Tribunale Su1peri0Te in grndo di apiPello, mentre attiene al merito l'indagine se in 1conc[['eto sUJss:i:stono i presUJpposti specifki necessarii perch� possa ritenersi costituito il di<ritto soggettivo pel quale � chiesta tutela. Il Tribunale regionale ha staibilito che detti prr-esUippOSti nella s:pecie non sus1sistono ed il giudizio dev'ess&e cornfermato, anche se con qua1che precisazione dei concetti svolti dal primo giudice. La trfoerca di nuove acque sotterranee con.dotta in base ad autoriz2lazione dell'autorit� amministrativa comporta 1che il regfane delle acque rinvenute nasce con la impronta dell'assoggettamento alla verifica di demanialit� da IP'arte della competente autorit�.-Ove la verifica giunga a ~ilsultato aff,ermativo, � disposta l'iscrizione dell'acqua nell'elenco delle acque pU!bbUche e lo scopritore ha solo titolo di preferenza alla 1concessione, :per l'utilizzazione indicata nel piano di mas,siima allegato alla domanda di autorizzazione alla ricerca: ma tale rp(['efeTenza non costitwsce una 1situaztione gil.JJridi1ca direttamente ed assolutamente tutelata e :pu� accad!�lre che, per interessi poziori, lo scopriitore non ottenga la concessione. In tale caso, come in quello che l'acqua scoperta uon rivesta i caratteri 1per essere iscritta negli elenchi delle a,cque pubbliche, lo 1scopritme ha diritto al rimborso delle 1sp.ese sostenute ed eventualmente a 1compensi (artt. 103, 104 t.u. dt.). E,gli quindi non � portatore di un diritto soggettivo alla concessione per l'utilizzazione dell'acqua. La ,societ� appellante cwca di riportare la fatUsrpecie nella diisciplina dell'art. 4 del t.u. n. 1775 del ig,33: ma rettamente il'I1rtbunale regionale ha respinto la tesi, pevch� quest'ultima norma regola la posfaione dell'utente di fatto di a,cque che, non com,p1rese in precedenti elenchi, Sii.ano inchtse in elenchi suppletivi di acque pubbliche: occoNe do� 1cihe il soggetto abbia utilizzato l'acqua prima dell'acicertamento dichiarativo della natura di acqua pubbli.ca, cio� dli bene demaniale e perd� extra commercium. Tale accertamento non pu� certo canic1elilaire cretroattivamen,te le 1situazioni ipre~esse di mero fatto, qual � quella dell'uteniza senza titolo: anzi la legge d� modo a quest'ultimo dj, ottenere un titolo di leg~ttimazione alla 1continua:zione dell'uso d:ell'a1cqua dichiarata ipubblica, 1semip'I"e per� che l'uso di fatto abbia pa:-eceduto l'accertamento dell'appUcaibilit� della disciplina normativa sui ibeni pru:bhl.ici; e d� pi� che :per l'estgenza di un requisito ,soggettivo di buona fede dell'utente, (per la a:-azionalit� del sistema giuridico, che non pu� affermare la .compatibilit� d!i una ,situal? lione p\I"ivatistka di uso su .un bene che sia stato gi� rkonos!Ciuto pubbUco in virt� dello stesso ordinamento. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 257 Ora la siperata attitudine ad usi di pubblico generale interesse delle acque sotterranee oggetto dell'autorizzazione di ricevca, attitudine che � la ragione del regime amministrativo della ricel'ca medesima, e la disciiPlina �conseguente al rinvenimento, 'che comporta l'obbligo per lo scopritore di avv1sare l'ufficio del Genio Civile per 1gli accertamenti drca la demania;Lit� �della acqua, che, se pubbUca, dovr� essere ogigetto di concessione, se privata spetta al proprietario del suolo, 1sono fattOTi univoci per escludere ,che l'ovdinamento dia irilievo ,giuridico :pos1itivo all'uso che lio 1scopriitove faccia dell'iacqua 'Per sua privata 1speoolazione, 1sottraendola alla disposizione del legittimo titolare del diritto dominicale. L'inappUcabilit� alla fattiJspecie d'el d1sposto dell'art. 4 del t.u., affermata ,dal '11ribunale regiionale, poggia, quindi, 1su un'indagine siistematica pi� ampia di quella svolta dal ip1r1mo gi.iudiic1e, che, peratlitro, i profili del sistema ha implidtamente presupposto. Consegue 0che 19erdono consdstenza le all'gomentazioni d'ell'ap[pellante volte a dimo1st1rarre .come le ragioni addotte dal 'Tu:i~buniale per negarre la buona fede della .societ� utente non siano concludenti. Giova tuttavia osservare, per i riflessi 'che presenta anche in or:dine alla motivazione svolta innanzi, che la societ� a;ppellante non pu� validamente 1sostenere di aver utilizzato la (nuova) portata di l/s 102 ,gi� prima che la societ� pxesentasse la domanda di rkel'ca. Dal decreto di c�oncess1ione 23 marzo 1970 risulta che la societ� ,chiese la concessione dell'uso dell'ulteriore portata di l/s 108 sulla premessa �:ihe l'acqua era stata ri!llVenuta a seguito delle ricerche autorizzate dal Genio Civile il 2 gennaio 1951: e siu questa premessa che si trattasse di acqua di nuorvo repe:riimento � stata impostata e 1svolta nstruttoria per le conces1sioni ed � stato provveduto dall'autorit� ammini1strativa all'attribuzione delle utenze. Sfocih� i documenti che si .riifer1scono alle :forniture fatte, fin dal 1936, dalla 1socliet� al Consorzio, debbono essere riferiti all'utilizzazione dell'originaria :portata di l/1s 92 di cui al decreto di concessione per il periodo 19214-47, non all'acqua di nuovo r@erimento. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 13 -Pres. Giannattasio -Rel. Salvatore -Moncada (avv. Caribone) ,c. Aissessorato ai lavori :pubblici per la Regione siciliana (avv. Stato A1b~s;inni) e Magr� (avv. Conte). Acque pubbliche ed elettricit� -Acque sotterranee . Autorizzazione alla ricerca mediante scavo di pozzi -Pericolo di interferenza con pozzi preesistenti -Rifiuto di autorizzazione -Legittimit�. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 95). � legittimo il provvedimento che rifiuta, l'aut01�izzazione a spingere ad ulteriore profondit� lo scavo di un pozzo per la ricerca di acque sot 258 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO terranee, ove l'Amministrazione inquadri l'opera nel contesto ambientale della zona interessata, traendone il convincimento che la realizzazione di una nuova derivazione dalla medesima falda darebbe luogo, con estrema probabilit� se non con certezza, a fenomeni di interferenza con un pozzo preesistente (1). (Omissis). -La ricorrente, con il ptrimo motivo di doglianza, as1sume che il provvedimento i.m,pugnato � viziato da violazione dell'art. 9,5 del t.u. e da e��cesso cli ,potere (per errore nei pll'eSUJP(posti e dlifetto dli motivazione per aver posto a fondamento dell'orprposto diniego iPlt"esup:posti inelt"enti ad altra�situazione, oggetto di altro rprrovvedimento, senza, altresi, considerare il riSIUltato degli accertamenti eseguiti specificamente ;per la domanda della Signora Moncada. Tale �censura deve essere di:satteisa. Invero il Comitato tecnko amministrativo (Iltresso il Provveditorato a:Ile opere (plllbbliche di Palermo, nel parere pOSlto a fondamenroo e motivazione del deCll''eto imrpugnato, ha ritenuto di dover inquadlrare la :situazione ,srpeci:fka della dlerivazione in atto e di quella da i:realizzare in quello che era il �contesto ambientale, nel (Iltrofilo rilevante, drella zona interes�sata dalla escavanda opera, quale ,emergeva dalle risultanze della relazione idrologica del 215 gennaio 196.8 del servii.zio iidrog'l1afico in OlI"dine all'andamento e l'ubicazione della falda sottem-anea, traendone il convincimento, immune da vizi logici e giuridici ,sindacabHi in questa se.de, che la realizzazione d'i una nuova derivazione della stessa falda aweibbe dato luogo, con estrema pi:robaibilit� se non con c�ertezza, a fenomeni di interferen2la tra i due pozzi. Convincimento questo, gi� manifestato in altre oocasioni e ,che aveva dato luogo ad analoi~i dinieghi, alla �Cui ba:se vi � in fondo l'es1igen:za, d1e propi:rio la norma dli cui viene lamentata la violazione � .pLreordinata a soddis1fare, cli inqua�fil'are � valutal'e le singole itlichieste in un contesto �che trascende la ,srp�ecie e che .si ricollega alla necessit� dii evitare, in una zona geologicamente delicata e 1comrplesisa, i pregiudizi all'interesse ;pubblico di un razionale sd�ruttamento delle acque sotterranee d'eHa zona de qua derivanti da una proliferazione disorganica degli emungimenti. L'esiguit�, .s:e non adidirdttura :I.a rilevanza, dlegli acicertameniti relativi al 1pozzo Monoada, richiamati nella relazione istruttoria n. 2~'98 del 30 giugno L971, pi:roprio per la inidoneit� degli istessi anche ad adombrare le :possibili �lpotesli di interfei:renza tra i [pozzi in questione esclude di per s� stessa la �configurabilit� dei pi:resu:ppoisti di un obbligo dli �corusidierazione da parte del Comitato, prima, e dell'Ais1sessorato, poi, ai fini dli una ~1). Sull'arrgomeillJto pu� utHmente corrlrOilltarrsi Trib. .sup. acque 15 ottob11e 1973, n. 29, in questa Rassegna 1974, I, 494 con nota di richiami. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 259 valutazione autonoma della rpos1sibilit� di influenza dell'autwizzanda ricel'ca sulle utilizzazioni in atto. N� migli�r ,pregio [presenta il secondo motivo di gravame, in OII'dine al quale, rp.er quei profili che non �costituiscono ripetizione delle cenSUl'e dedotte col primo mezzo gi� disiatteso, va !rilevato �che il pll"ovvediimento imipugnato contiene una adeguata esternazione delle ragioni che hanno indotto a negare l'autorizzazione per un'opera .cf1e awebbe .pTegiudkato proprio quell'organico e razionale svilwppo delle rtcel'lche delle acque sotterranee che il citato art. 85 tende, ;per l'aprpunto, a garantire. � appena poi il caso di soggiungere coone le deterlmina:zioni dell'A:mministrazione J>Tese con il provvedimento de quo, non [potevano essere influenzate, n� tanto meno vincolate, 1sotto un profilo logico-giuridiko, dalla precedente autorizzazione che riguardava un'opera di caratteriisttche diverse e, comunque, tali da non ingenerare quelle rp.reoccurpazioni di reperimento della stessa falda, gi� utilizzata clia altri concess:i.Ol'lari, ricollegabili all'opera de qua. Da quanto sopra consegue che il ric01riso deve essere r1espinito. (Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 dicemb;re 1973, n. 1346 -Pres. Grieco -Rel. M;mfTa -P. M. De Sanctis (.conf.) ll'ic. Campanile ed 'altri. Imposta di fabbricazione -Oli minerali -Olio greggio -Soggezione. (1. 28 febbraio 1939, n. 33~. art. 23 sostituito dall'art. 5, quarto comma D.L. 3 dicembre 1953, n. 878 e dall'art. 9 D.L. 5 maggio 1957, n. 271). Gli oli minerali greggi sono soggetti ad imposta di fabbTicctzione (1). (Omissis). -Il 5 ottobre 1967, i mi1itari della G.F. di Ba;ri,. so11prendevano i ,prevenuti, intenti ad inettare acqua in una autociisterna con rimorchio. Veniva 'cos� ac1c&tato che da detta autocisterna, diretta allo stabilimento STANIC di Bari, erano.stati sottratti q.li 52..72 di :prodotto, travasato in una autobotte di pcropriet� del Campanile e .guidata dal Ba:l'lbara. I due venivano, successivamente, trovati in possesso di forti quantitativi di olio .combustibile e di benzina, in depos:iti non denunc:iati. Tutti gl'imputati venivano rinviati a giudizio del T;ribunale di Bari, per 1rispondere di sottrazione di prodotti (PetroliieTi, alle imposte cli faib-� brkazione, di furto pluriag,gll'avato di tali prodotti, di violazione di ,sigilli, ,tentato traiS1Piorto di oli minerari senza cretificato di iProvenienza, ed il Cfilll!P0iniile ed il BaTibara, .tnolitre, di eswcizio di deposito dli ol minerari nuti alla mulita in L. 2.000.0-00 daiscuno, ;per i 11eati di tentata sot1Jra~ zione continuata �di q.li 120 di oli comboo:tibili e di q.li 3:0 di benz:ina. Con sentenza 16 dicembre 1970, il Tribunale condannava i pirevenuti alla multa di L. 2.000.000 ciais1cuno, per i treati dli. tentata sottrazione all'imposta di q.li 90 di olio greggio, ed a ,pene varie [peir il tentato trasporto di oli~>, senza certificati, per ese1rdzio non autorizzato di deposito di oli minerali e pe�r Irregolare tenuta dei Tegiistri di .cairico e scarico. Il Tribunale assolveva gl'i.miputati, per amnis1tia, dai :reati di furto, vio (1) La vertenza ha correttamente risolto la questione alla luce delle norme che disciplinano la marteria. Le a1tre .affermazioni che 1si l!eggorno []Je11a sentenza (i~ossdb.iJi~t� di configurare l'1autod1s1Je['[]Ja �Come un de!P'osito, natura di ['1e1afo di ;peri.co1lo del reato di triasporto abusi'V'O di oli mineraH) corrispondono a ;pr1nc1pii g.iurisprude1nzia'li costantemente affeTmaiti. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE. !azione di .sigilli e ricettazione, concedendo a tutti l'attenuante del danno di particolare tenuit�. Avve11so la ,sentenza, p1roponevano tempestivo a'P!p,ello il P.M. e tutti gl'imputati. Il P.M. 0isiservava 'che, per il :reato di tentata sottrazione al \Pagamento dell'imposta, l'art. 9 del d.l. 5 magigio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che aveva modificato l�art. 23 del d.l. 21:\ febbraio 1939, n. 334, comminava, insieme alla pena rpecuniaria, anche quella detentiva, e chiedeva che in tali sensi fosse �modiifkata la sentenza. Il Camipanile ed il Barba:ra censuravano la .sentenza, 1S1ostenentdo la inapplicabilit� dell'imposta di fabbricazione al minerale greggio, l'insussistenza dei reati loro f!Scritti e l'inesatta qualificazione .delle tra1S1gressioni relative all'esercizio dei depositi ed alla tenuta dei registri, nonch� l'er�ronea apiplicazione delle norme ,sulla continuazione. Il Nenna sosteneva l'inesistenza dell'elemento 1soggettivo ed il Cappiello l'erronea valutazione delle risultanze iprocessuali. Tuntti instavano, in subordine, per la riduzione della pena. Con sentenza 15 marzo 1972, la Corte di Bari, in accoglimento del gravame del P.M., e concedendo le attenuanti generiohe, come richiesto dagrli imputati, cm1dannava 'costoro �come segiue: Camipanilie, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, L. 3.700.000 di multa e L. 315.000 di ammenda; Barbara, anni 1 e mes.i 4 di reclusione, L. 3.200.000 d!i multa; Nenna e Ca:ppiello a mesi 8 di reclusione e L. 1.400.000 di multa. Ricorrono, per Cassazione, tutti gl'imputati. Campanile Giuseppe dedu:oe l'erronea applircaz,ione defila J.eg.ge aTlt. 23, 2� e 3� .comma d.l. 28 febbraio 1939, n. 3�34, poich� l'imposta col:pisce il prodotto finito, mentre il minerale e da esso trasportato, era greggio. L'imposta di fabbricazione andava versata solo sul prodotto raffinato, secondo l'art. 12 del �citato decreto e �secondo il n. 3, �capv. A dleNa tabella A, allegata al �citato decreto. Deduce ancora violazione dell'art. 56 della legge 2 luglio ig,57, n. 474, perch� l'olio greggio, dirottato, non era destinato al 'consurrno, n� era .sottoposto alla legge rkhiamata, in quanto l'autocisterna era utilizzata 'come deposito, e non poteva ipotizzare il tentativo di tra:51Porto, n� poteva essere richiesto il cerUficato di provenienza, che riguarda il !PrOd�tto finito (art. 15 legge citata). Censurava, infine, la �sentenza, per violazione d!elll'art. 13, 1� e 4� comma della medesima legge, pe11ch� i depositi clandestini non potevano esser dotati di �registri di 1carico e scarico, rilasciati isolo dall'UTIF. Ba,rbara Cesare censura la sentenza per violazione degli art. 52.4 n. 1 -475 n. 3 e 479 c.p.1p. e 23 Leg.ge 28 :febbraio 1939 n. 334 e a!l'.'t. 15 legge 2 luglio 1957 n. 474, pe11ch� l'olio in que.stione era diretto alla 262 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO raffineria per esser lavorato e non venduto, e la Corte non aveva spie gato perch� avesse ritenuto che la mera poS1Stbilit� di uso immediato dell'olio, ,si fosse concJ:"etata in una vendita. N� si :poteva (parlare di tentato tras;porto, perch� l'olio sottratto era stato trasferito in una auto cisterna, usata come deposito. Nel ,ca:so, non era richiesto il �certificato di provenienza (art. 15 legge 1957), ma solo una bolletta di cauzione, che non era protetta da S1anzione penale. Cappiello Giovanni lamenta che la Corte ha oanes1so di motivare su1le dogliainze d'appello tendenti ad escl1udere fa sua coirtreit� nell'at tivtt� criminosa dei coiID([)utati. La Corte aveva riI11Venuto �~l dolo spe dfico nella so11a p["esenza del Capipiello allla :spiombatuira della cisterna, e non aveva considerato la ipos1s.ibilit� deilla mera presenza passi.va, non punibile. N enna Donato deduce erronea a.piplica:zione della legge penale, perch�, come sem9Uce auttsta, non doveva e.s1s,er tenuto al pagamento dell'imposta. Imo1tre, dalfa sos1tituzione dell'olio, con altrettanta arcqua, non sacrebbe derivato danno rper la P. Amm.ne, in quanto la imposta sarebbe stata applicata alla quantit� di olio realmente pervenuta, quan tit� che sarebbe risultata uguale a quella spedita. La sentenza aveva poi affermato che l'elemento ,soggettivo del reato era costituito dal sOilo dolo generico, e non aveva �~oTIJSdd,erato ,che p[['oprio tale elemento esulava dalla condotta del Nenna che, <eion l'immissione dell'acqua, al posto del greggio sottratto, 1s1i era preoccupato di far coirncidere il peso del carico 'con quello effettivamente s1pedito. Tutti i ricorrenti instavano per l'annullamento della .sentenza, con le conseguenze di leg.ge. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Corte che il 1� motivo del ricorso CaID([)�anile � infondato. Per i p[['odotti che non hanno ancora assolto l'imposta all'o[['i.gine, vige tuttOTa la legge 28 febbraio 1939, n. 334, art. 23, .sostituito dall'ar ticolo 5, comma 4�, del d.l. 3 dicemb[['e 195�3, n. 878, e dall'art. 9 del d.l. 5 maggio 19�57, n. 271, che ipunis1ce con la reclusione da 1sei mesi a tl'e anni, e con la multa non inferiocre, in ogni �caso a L. 2.000.000, chiunque sottrae, con qualunque mezzo, prodotti petroliferi all'acicerta. mento od al pagamento dell'imposta di fabbricazione, e d�, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa. L'art. 1 della leg1ge 1939, n. 334, istituisice una imp�i.sta di fabbricazione sugli oli minerali e ,sui .prodotti della loro lavorazione; l'art. 8 capov. aissoggeittata a trattamento fiscale i 1residlui greggi non lavorati; gli art. 22 e 23 �si riferiscono ai prodotti di cui all'art. 1, e cio� agli oli mine PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE rali in genere ed ai prodotti di lavOLrazione; le tabelle A e B, allegate a detta Legge, pirevedono al1cune categorie di greggi i�Ja esentare da d.imiIJosta, ferma restando la tassazione per quegli oli gireggi non rientranti nelle categorie considerate. Ci� che la legge non ha voluto d~s1porre, � 'cosa ben diver:sa da quanto sostenuto dal ricorrente: la legge non ha voluto assoggettare ad imposta il grezzo all'atto dell'entrata nel temitorio nazionale, opipure all'atto dell'uscita dai pozzi petroliferi esistenti in territorio nazionale. Ma, allo stato della legislazione vigente, l'intero contesto della legge citata, disieiplinando il reigime delle materie pirime e quello dei prodotti finiti, e stabilleindo particola:r�i 1c1aisi d'abbuono, art. t6 e 17, dimostra l'intenzione del legislatore, di di1sciplinare il trattamento dei prodotti petrolid'eri, seguendoli dalla loro origine, sino all'usdta dalle raffineTie, ed all'immLssione al consumo. La legge 2 luglio 1957, n. 474, � poi informata alla chiara finalit� di coprire un setto.re 1pi� vasto, ris1petto a quello disciplinato dalla legg.e 1939 e per tale motivo, essa non ha pi� distinto tra prodotti finiti e materie prime, o �prodotti semilavorati ed altre is.ottoclass.i: detta legge parla solo dei prodotti petrolid'eri, ossia di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti. Fermo resitando l'obbligo generico della tassazione, variano invece le aliquote dell'imposta, minorr-e .sugli oli grezzi, mag giore sui prr-o-dotti lavorati. La -tesi del dcorrente, ,sulla non tassabilit� dell'olio greggio, condurrebbe all'assurdo di considerare questo, come un prodotto privo di oghi possibilit� d'impiego, come un prodotto di rifiuto, inutilizzabHe. Al contrario, le particolari norme per i prodotti finiti, richiamate dal rLcorrente, valgono solo nel caso in cui il prodotto ,sia 1stato effettivamente sottoposto a lavoLrazione, fermo restando il controllo fiscale permanente, sull'intero cido economico della rmerce. E quanto alle possibilit� d'impiego dell'olio minerale greggio sottratto, ogni dLsquisizione in merito appare ultronea alla Corte, perch�, se tale ,possibilit� non es.i.ste;,1se in concreto, non si vede perch� i prevenuti .si sarebbero esposti ai rischi del loro disonesto comportam�ento, e pel'ch� ancora, il solo fatto �che l'olio gre.ggio � stato dirottato dal suo naturale destino (che era quello della lavorazione in raffineria), d~ostra lo scopo d'immetterlo al consumo od utilizza1rlo altrimenti, in violazione dell'imposta. Parimenti infondata � la doglianza circa la violazione dell'art. 15 della legge 1957, pokh� la Corte di merito ha esattamente affermato che l'autocisterna, in .cui veniva travasato l'olio oggetto del furto, non era un deposito, ma un mezzo di tras1porto, agibile e funzionante, come prova la presenza, sul iposto, del conducente l'autocisterna mede,sima, l'imu;m tato Barbara. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non si attaglia, all'autocisterna usata dal prevenuto, la nozione� di deposito, >Clhe, in tema di legigi finanziarie, � 1Cihiaramente e ripetuta mente definita, dalla ,giurisprudenza, come un 1curnulo, o !raccolta, o scorta di prodotti, e riferita alla iperrnanenza nell'azienda di po:-oduzione, od alla .giacenza nei magazzini. Ne deriva �Che esattamente � istato affermato l'obbligo del certificato di provenienza, e ci� � tanto pi� vero, in quanto l'art. 15 della legge 1957 presocive il certificato, per il 1con1Jrollo del movimento di tutti i prodotti petrolifeTi di qualunque specie, senza alcuna di:stinzione, siano essi assoggettati ed assoggettabili, OIPIPUr no, all'iimJposta, in ogni momento della loro d~colazione, ed indirizza il precetto anche ai trasportatori e sipeditori, pur se non titolari di depositi. E poLch� trattava:si, nella fattispecie, di olio d!irottato dalla sua vera destinazione, inconferente appare il richiamo all'art. 8 della leg;ge, che prevede il rilascio della bolletta di cauzione, per 1gli oli 1~ezzi, legittimamente convogliati allo stabilimento di lav~azione, e destinati ad ess1er custoditi in particolari serbatoi. Questa Suprema Corte ha gi� avuto occasione di affermare, (Cass. VI, 14 mag;gio 1971, rie. Crema), �Che il reato di trasporto abusivo di oli minerali, art. 5 e 15, primo comma legge 1957, � reato di peT1colo, che si realizza per il .solo fatto del traspo!r~. senza valido documento, e con 1a ricorrenza del dolo gen&ico, coscienza e volont� di eseguire il trasporto i.senza certificato. � del tutto irrilevante 1Cihe l'imposta di fabbricazione sia stata, o no, pagata, rpel'ch� l'art. 15 non distingue fra prodotto di �contr~1bbando e prodotto che abbia assolto l'imposta, e non rileva che l'olio fosse greggio o raffinato, peT1ch� la ratio legis .consiste nel :permettere, agli ol'lgani finanziari, il costante controllo di un prodotto.che, per la 1sua fungibilit�, non consente, fuori dal deposito di eskazione, la po:-ova della sua identit�. Non 1sussiste infine, la violazione dell'art. 13 della legge peo:-il capo. E della rubrica, :perch� il reato di omessa tenuta del registro di carico e scarico, in materia di oH minerali, non presup1POne che, da rparte dell'esercente .sia�stato osservato l'obbligo di denunciare il deposito, nei casi stabiliti dalla legge, e pertanto il l'.eato � ugualmente configurabile, anche se tale adempimento non sia stato eseguito, ma tuttavia esLsta, di !fatto, un quaLsiasi deposito. Infondati sono i motivi del Tkorao del Barbara. Per il secondo e per il terzo motivo, valgono le considerazioni gi� svolte per il ricotrso Campanile, mentre non sussiste difetto di motivazione della s1entenza, circa l'omes1sa sp�.egazione della possibilit� di vendita dell'io1io soitmratito. I:nvero, .la Co11te di meriito, ha dato ,conto dei motivi per cui ha ritenuto la coirresponsabilit� del Barbara, nel reato PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE commes1so dal Campanile, �fondandosi sulla 'collaboraziione dal primo prestata al secondo, conducendo, sul ;posto, l'.autobotte, in 'cui era stato, suc1ceS1sivamente, travasato l'olio oggetto del furto, e fpresenziando a tale operazione. N� vi era neceissit� d'ipotizzare una vendita di tale prodotto, es:sendo suffkiente la constatazione che il prodotto stesso, 1stava per esserre sottratto ai controlli fiscaH, inel che era inserita l'evaslione a.ll'ilm,posta, e che la :sottrazione stes1sa, lllOn avreblbe a'll'Uto SC:CJiPO, 1se il prodotto non avesse potuto, in qualche modo, essere utiilizzato od immerso al 'consumo. I motivi del Ca;p1Piel:10 sono ugualmente infondati, IP�Wch� la motiVlazione d!el[a 1sent�e1nza, 1sull'acicertamento della penale resiponsabillit�, si 1 basa sulla !Presenza di costui, al momento de1la 1sp1iiombatura defil'arutodsterna diretta alla STANIC, e della sottrazione dell'olio minerale, azioni queste, necess.itanti della mass1ima segiretezza, e che non sarebbero state eseguite, alla ,presenza di esso Oaprpiello, se costui fosise risultato veramente estraneo alla vkenda. Eisattamente, inoltre, la Corte non ha consi�dlerato la 1Possiibilit� che la presenza del ricorrente, foss�e stata �s1emplicemente passiva, poich� tale ipotesi � ,rimasta esiclusa dalle stesse dichiarazioni dell'interessato. Il Cappiello ha infatti affermato che le sue prestazioni furono richieste dal Campanile, per l'aprpre,stamento di otto :liusrti vuoti, della capacit� c�i litri 200 ciascuno, nei quali, come ha dkhiarato, il Nenna, doveva esser travasato parte del greggio prelevato dall'autodsterna. Lo stesso Campanile, del re.sto, non ha fornito convincenti giustificazioni della piresenza del Caprpiello sul posto. Il collegamento col rkordato antefatto, dimostra l'esattezza del ragionamento della Corte di merito, che ha ritenuto che la prestazione del Cappiello fosse sta~a richiesta dal Campanile, nella esecuzione dell'opera delittuosa e fornisce anche la p1rova del dolo specifico, che ha aniimato il Cap:piello, con l'intenzione di 1S10ttraT1re i prodotti petrolife,ri all'accertamento e conseguente pagamento dell'imposta. Inconsistenti, infine, si dimostrano le doglianze del Nenna, l'autista che �conduceva l'autocisterna diretta alla S.TAN[C, e che si � prestato alla rimozione dei ,stgillf, alla sottrazione del combustibile ed alla sostituzione di questo, con a.equa. Come autista, il Nenna non era tenuto a corrispondere l'imposta di fa.bbrtcazione, ma a quest'obbli,go � automaticamente andato incontTo, a motivo del concoil'so nella sottrazione del combustibile. La dis1posizione di cui all'art. 9 della legige 19.57 � diiretta a � 'chiunque � sottrae, con qualunque mezzo, prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta; essa 1cooogu1ra, non un reato piroprfo, ma urn rrearto comune che pu� e.ss:er co\IllJillersso da qual1siasci. :persona, e per il quale ocrcorre la cosciente volont� di compi-ere atti fraudol<e.nti, dir�etti a sotitirarsi al pagamento del tributo. 266 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N� vale affermare che il pes.o dell'acqua, uguagliando il peso drell'olio .sottratto, non po:oduceva alterazione della quantit� d'imposta, da apipHcare, per la ragione, bene esipiressa dalla Corte, che !'a.equa, nel oi1Cilo di !l.avoraziollle, � ,soggetta 1a:d .evaporazione, onde la differeniza di peso, viene ugualmente sottratta all'imposta. L'assurdit� dell'argomento � poi dimostrata dal fatto che, a parit� di quantit�, es1sendo l'acqua pi� .pesante dell'olio minerale, le mallliipolazioni del Nenna avrebbero, in definitiva, al"recato un vantaggio, e non un danno, all'Amministrazione finanziairia, facendo apLPariire il pe:so del contenuto dell'autobotte, maggiore di quello effettivo. L'operazione di sostituzione dell'olio con acqua, �, infine, altamente dimostrativa, non solo della cosdenza e volont� di sottrarre una parte dell'olio al pagamento dell'imposta di faibbrkazione, ma � anche rivelatrke dell'intenzi~ne fraudolenta di realizzare la detta evasione del tributo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 4 febbraio 1974, n. 261 -Pres. Toro - Rel. De Jfigneiredo -P. M. Sangiorgio (<conf.) -Rie. -Aurellotti. Procedimento penale � Correlazione fra accusa e sentenza -Mancanza di correlazione � Nullit� relativa. (art. 477 e c.p.p.). Reat6 � Reato colposo -Concorso di colpa del coimputato assolto con sen tenza passata in giudicato -Impugnazione .dt:ll'altro imputato condan nato al nlin'lmo d�U�: pena . Manc�n~a ai Irtfer�sse. (art. 28 c.p.p., art. 110 c.p.). La nullitd della sentenza di condanna per immutazione del fatto contestato non ha carattere assoluto, e, pertanto, non pu� essere dedotta per. la prima volta in cassazio'ne quando l'inosservanza del principio di correlazione da parte del giudice di primo grado non sia stata fatta valere dall'imputato nel giudizio di appello (1). In ipotesi di concorso di colpe in reato colposo, quando uno dei due imputati sia stato assolto con sentenza passata in giudicato e l'altro condannato al minimo della pena, quest'ultimo non ha resse a chiedere l'accertamento del concorso di colpa, poich�, dopo la .~entenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimitd costituzionale dell'art. 28 c.1J.1J. l'accertamento di un eventuale concorso di colpa del (1) Affiermazioille costaillJte d:n giurisprudenza: v. in questa Rassegna, 1970, I, p. 49,5 in nota a Cass. 9 dicembre 1969, n. 1143. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 267 coimputato non potrebbe avere efficacia vincolante nell'azione civile di regresso ex art. 2055, secondo comma e.e. (2). (Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 477 c.p.p. ,per avvenuta immutazione del fatto ,contestato. L'accusa originaria, egli deduce, si concretava esclusdvamente in un solo addebito, rivolto ai due condlucenti, ossia quello di non esse11si fermati in ,fase d'incrocio reso malagevole dalla a:'istrettezza della strada in rrelazione alla larghezza dei veicoli incTodantisi, mentre, invece, la Corte di APiPello ha incentrato l'affermazione di res1ponsabilit�, oltre che sull'elemento di colpa contestato, anche �su altri due elementi non contestati, e cio� rSU un preisunto eccesso di velocit� Telativa e rSU una pretesa inosservanza dell'obbligo della destra rtgorostsswa. A tale censUTa non pu� darsi ingresso. Nella specie, gi� la sentenza del Tribunale aveva fondato la pronuncia di ,condanna, oltre che sull'elemento di colpa contestato (mancato arresto in fase d'incrodo �con l'altro veicolo), anche su altre due componenti di colpa non indicate nel capo d'tmputazione, e [pl'edsamente dando altres� car~co al �coducente dell'autotreno d:i. avere tenuto una condotta di guida irregolare � viaggiando al cenwo strada ed anche a velocit� non moderata � (v. a pag. 9 sentenza di prrtmo grado). La sentenza di a1Ppello, nel confermare quella di 1prrimo grado, ha lasciato inalterata l'impostazione della pironuncia di �condanna, sia rpure attrtbuendo all'eccesso di velocit� ed alla irrregolare tenuta della mano particolare incidenza causale nella piroduzione dell'evento. Oilbene, non avendo I'Anzellotti dedotto rcon i motivi di '8:!PrPello la immutazione del fatto oll'iginariamente contestato, rcodesta ~mmutazione, risalente alla sentenza di pll'imo grado, non pu� ressere fatta valere per la prima volta in cas;sazione, ostandovi la :sanatorria di 'cui all'art. 188 ultima parte c.p. Rispetto al secondo mezzo, con cui viene riproposta la tesi del rconcor; so di colipa del Tiberi, va esaminato ,con IP'recedenza, per ovvie ragioni di ordine logico, il terzo motivo di ricor,so con il quale l'Anzellotti denuncia mancanza, contraddittoriet� e illogidt� di motivazione in ordine alla condotta colposa addebitatagli e al nesso ,causale. La censura � infondata. Sotto il 9rofilo di inesistenti vizi di motivazione il rricorrente censura in realt� la valutazione delle .risultanze prroces,suali compiuta dal giudice (2) Esatta affermazione, conseguente al nuovo rapporto fra giudizio civile e giudizio penale derivante dalle aff1ermazioni della Corte Costituzionale 1n ordine all'al't. 28 c.p,p. (v. per quanto concerne il irapport::> fra giurisdizione civile e giurisdizione penale dopo J.e dichiarazioni di illegittimit� ,cosUtuzrionale 1anche ,per l'all't. 23, 19<5 e 27 c.p.p., Cass. Se�z. Un. 15 dicembre 1973, n. 6 in quersta Rassegna 19'74, I, p. 750). 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 268 di merito con motivazione aderente agli elementi probatori acquisiti, immune da errorii di logica giuTiditca, e perici�, non sindacabile in questa sede di legittimit�. Invero, all'affermazione che l'Anzellotti iprocedeva ,senza tenere la destra .rigorositss:ima, .come imposto dall'art. 104/3��cod:. strad. ai conducenti nel caso di incrocio con altri veicoli, la 1sentenza impugnata � rpervenuta sulla scoo:ta cli constatazioni obiettivamente rilevate ,sul luogo quali le tracce rettilinee di frenata evidenziate a tergo della motrice e la rposizione di guida della .stessa, arrestatasi, dorpo lo scontro, ad una dista~ a, dlal margine destro della �carreggiata, di �centimetri 58 e. 615 risrpettivamente in corrispondenza della parte pos.teriore e di quella anterriore. Per .quanto conceme la velocit�, legittimamente la Corte d� merito ha ritenuto �che, anche ad ammettere che l'Anzellotti procedesse a 40-45 Km/h. 1secondo le sue �stesse dichiarazioni, tale andatura non era commisurata al tipo .pesante del veicolo, costituito da motrice e tri:morcMo, ed alla ristrettezza della strada con �carregigiarta la:r:ga m. 5,30 e ban~ chine laterali non transitabili perch� in pendenza rispetto al piano viabiie.. Ora, posti tali a�cce:rtam�enti, � manifesto che non sus1sistono i denunciati vizi di motivazione in ordine alla sussti.stenza degli elementi di �colpa posti a carico dell'Anzellotti. Circa il nesso causale fra l'accertata condotta colposa e l'ecenrto, 1a Corte di Arppello ha bene asisolto all'obbltgo della motivazione ponendo in evidenza che l'incidente non wrebbe avvenuto se al momento dell'incrocio, l'AnzeJ.ilotti non avesse piroceduto a vel:ocit� elevata e senza tenere regolarmente la destra, ed aggiungendo, peraltro, che � anche se il Tiberi avesse femnato il veicolo da lui �Condotto, l'incidente si sarebbe verificato ugual:mente a 1causa delal velocit� elevata ilil relazione al ti.po pesante dell'autotreno, per la forza d'urto imponente di detto veicolo�. A tal rigua:rdo non � superfluo ricol'ldare che i giudici di merito hanno anche accertato, sulla scorta dei rilievi obiettivi raccolti sul posto dalla Polizia Stradale, che l'Anzellotti viaggiava al centro della strada lasciando alla propria sinistra uno spazio ;di m. 2,2:5, inferiore do� alla lal'lghezza dell'autocarro militare (m. 2,3�5 oltre il �C.d. fuori tutto, di complessivi cm. 9, per la sporigenza dlei corp.rimozzi da ambo i lati). Passando ora all'esame del secondo motivo di rico11so, 0S1Serva il Collegio .che l'Anzellotti, denunciando erronea ap1pUcazione dell'art. 102/3 Cod. istrad., lamenta che la sentenza impugnata, p.ur ri�conosicendo che nes1suno dei due conducenti arre�s.t� il p['orprio veicolo nell'imminenza d!ell'incrocio malagevole, abbia 1posto a carico soltanto di esso ricorrente la viola7lione della citata norma sulla d&siciplina della circolazione stradale, ritenendo, invece, irrilevante l'omesso arir,esrto da pairrt.e del veicolo condotto dal Ttberi. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 269 La ,censura, ri'Piroponendo in sostanza, la tesi del concorso di co]Jpa del Tiberi, non pu� avere ingre,sso in questa 1sedle. Invero, nel caso concl"eto la pena � stata inifJ..itta sulla base del minimo �edittale (anni 1) con la triduzione nel minimo (1/3) per le concesse attenuanti generiche � nel minimo (mesi f?) � stato detemninato anche la durata della sospensiione della patente di guida, 'con la conseguenza ohe, ai fini penali, l'im1PUtato non ha alcun interesse all'acicertamento di un eventuale concorao di colpa del tetrzo, mentre 'dli fronte alle parti ciViili egli riS'Ponde petr l'intero ai sensi deWart. 205,5/1 C.iP. Per altro, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 22 marzo 1971 (F.I. 1971, I, 82,4), dichiarativa della ;parziale illegittimit� 'costituzionale dell'art. 28 c,;p,,;p., essendo il Tiberi ormai fuoo:-i del giudizio penale (la sua esclusione � rpiassata in giudiicato per diifetto di impugnazione da :parte del P.M.), l'accertamento di un eventuale suo conccmso di 1colpa non :potrebbe avere efficacia vincolante ai fini civilistici dell'azione di regresso di cui all'art. 2055 'comma 1secondo e.e. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE~ Sez. Un. 30 novemibre 1974 -Pres. Pece - Rel. Manna -P. M. Guadagno (conf.) -Rie. Fomeris. Truffa -Momento consumativo -Esistenza di un danno concreto ed effettivo -Assunzione dell'obbligazione -Costituisce tentativo. (art 640 c.p.). Il reato di truffa si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, con la .definitiva perdita di ei:so da parte del soggetto passivo (1). (1) Con questa decisione la Corte dJ. Cassazione e 1Sezioni Unite, annullando la contraria sentenza del giudice di merito, ribadisce quell'affetrmazione 1sul momenroo oonsumiaitivo .delila 'truf:lia che il'Avvocatura aiveva sostenUJto ,con successo in pl'lecedenza dmnainzi aLle stesse Sezioni Und!te (v. Cass. E'<ez. Un. 22 mar:m 1969�, n. 2 in questa Rassegna 1969, I, pag. 369) con UJlteriori al'lgomeJ:lltazioru a confooto deLl'af:fiermazione, che pu� O['mai r~tene['si ius receptum, cOIIIle quel1a deSUJilrta da11.'essere ila truffa considerata nel nuovo codice 'l'eaito contro d:l: paitrimc::mito e non p.i� -come !tllel codice Z1anat11dellii -rearto ,contro (La ipl'lopdet�. Per l'affel'IIIIJazione che, nel deilitto di truffa 1a disposizionje patrimoniale pu� avettie anche oiwattere omissivo, v. in questa Rassegna 1972, I, p. 1237, Cass. 10 agosto 1972, n. 368 e ivi, 1971, I, p. 1530 Cass. 20 g1e1nnaio 1971, n. 140. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con denuncia 14 dicembre 1970, Bragazzi Walter, titolare di una impresa edile in Parma, esponeva: 'che il 24 giugno 1970, nel suo cantiere, a seguito deUe insistenza di IUIIl raip(p,res:en.tante di commerci�, aveva �commissdomuto 5 Kg. di polvere �di ma.rimo per pavimenitaziioni o rivestimenti esterni al prezzo di L. 300-400 al Kg.; che il �rap(presentante aveva redatto l'ordine usando la parola � Frigokraft ., locuz.ione da esso esponente ritenuta equivalente a polvere di mamno; �Che dopo 20-30 giorni gli erano .stati recapitati nell'abitazione, e in sua assenza, a cura della ditta � Kraft Italiana ., dille fusti di 'cafo:'ame (prodotto denominato Frigokrnft nel bruono di consegna) per complessivi Kg. 440, e �con successiva lettera gli era stato �chiesto il pagamento del 1prezzo in L. 323.150; che con lettere raccomandate 13 e 2,9 luglio 1970, a mezzo del proprio legale, aveva fatto presente alla Kraft Italiana l'era-ore dell'invio di materiale non ordinato in luogo di quello commissionato, ed aveva chiesto la foto�copia della commissione; che, ricevuta una visita del direttore della ditta venditrice, e p1resa visione del :contratto d'ordine, aveva subito obiettato che l'atto era stato modificato dopo la sottoscir1zi0lrle, inserendo sul primo rigo :la commission edi Kg. 440 di Frigok1raft, e aggiungendo all'ordinativo dei 5 Kg. la parola � omaggio �; che il direttore aveva proposto di sostllituire la mercie con altro materiale edile, e, avutone un rifiuto, aveva emesiso, il 9 novembre 1970, una tratta non autorizzata per l'intero importo. Aggiungeva il Bragazzi che simili episodi si erano verificati a danno di altri operatori, anche a nome di ditte diverse dalla Kraft Italiana. Ldentifkato in Forneris Aldo il rapp�resentante di ,cui sopra, lo stesso veniva tratto a ,giudizio per ri1s1pondere del reato clii cui all'art. 640 c.p. � per essersi procurato un in:giusto profitto ai danni di W�alter Bragazzi, inducendolo in errore con gli artifizi e �ra~g~ri lamentati in denuncia e consistiti p1rincipalmente nel fargli sottoscrivere una copia commissione per 5 Kg. di polvere di marmo a L. 300-400 il Kg.; sulla quale successivamente aggiungeva, altro ordinativo ( 440 Kg. di �catrame corrts1pondenti a due barili per un impO'rto di L. 323.150). Con la recidiva specifica. In Parma il 24 giugno 1970. A dibattimento l'impu.tato negava l'addeibito, asrsiumendo di aver trascritto nel contratto d'ordine la volont� contrattuale del Bragazzi.. ma il Pretore di Parma, :con sentenza 14 ottobre 1971, affermava la colpevolezza del Forneris, e lo condannava, con la contestata recidiva, alla pena di mesi sette di o:-eclusione e L. 70.000 di multa (p.b. me:s:i sei e L. 60.000 pi� 1/6 per la recidiva). Egli riteneva provata l'a�cicusa dalla conferma della denuncia da parte di chi non aveva altro motivo per rivolgersi alla giustizia; dai documenti in atti, dai quali risultava che la merce non ordinata era stata .posta a disposoizione della ditta fornitdce subito dopo il ricevimento; dalla successione de�gli eventi, che confer , PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE mavano come ,le paTrti foS1Sero venute in coit1ta:tto, ;per chiari:rie l'1equivoco, tra 1'8 luglio 1970, data di S!Pedizione della merce, e .il 9 novembre 1970, diata di emissione della tratta; ed anche dalJa de1Posizione del teisrt::e Musia: ri, che era stato vittima di un eguale raggiro ad opera di un ra'Prp!resentante di altra ditta. Contro tale ,p1ronuncia 'P!roponeva a'Ppello l'imputato, deducendo tra l'altro: 1) �che doveva essere assolto per non aver commesiso il fatto, in quanto; la denuncia era solo un espediente del Bragaz.zi, per otteneil."e la risoluzione del contratto, tanto che la steisisa era di ,c�irica 5 mes1i successiva al ricevimento dei due fusti di Frigokraft, tale materiale era utile al detto impiresario edile, e l'ordine era stato iredatto in modo da rendere impossibHe quafaiasi 1i!nte1rpolazione; 2) che nel fatto poteva ravviisarsi, tutt'al pi�, un tentativo dli truffa, avendo il Bragazzi ritirato la merce, ma nulla co!r!risposto; 3) che andava 1diisposta la rinnovazione del dibattimento 'Per acquisire l'originale atto di commiissione. Disposta la parziale !rinnovazione del di.battimento e acquisito l'originale o'rdinativo, il Tribunale di Parma fissava per 1'8 giugno 1973 la nuova uruenza, nella quale l'imputato rimaneva 1�ontumace e il B!ragazzi precisava che la commisiSione, di cui prendeva visione, quando era iSltata da lui sottoscritta, pTesentava ,sulle ultime righe, dorpo uno � 1s1caTabocchio ., di interlineatura, l'ordinativo di 5 Kg. di Friigokraft, 'senza l'aggiunta � gratis-omaggio �, e non conteneva, 1sul tprimo Tigo, a1cuna scrittura. Con sentenza 8 giugno 1973 detto 'Driibunale concedeva al Forneris le attenuanti generiche riduceva la pena a mesi quattro e giorni 5 di reclusione e L. 25.000 di multa (p.b mesi 6 e L. 30.000, rtdotta di 1/3 per le attenuanti generiche e aumentata di giorni 5 e L. 5.000 ;pe!r la rec�idiva) e confermava nel �resto la decisione impugnata. Ha ricorso l'imputato. Con il primo mezzo il ricorrente deduce la nullit� della sentenza per violazione degli a�rtt. 524 nn. 1 e 3, 475 n. 3 e 479 c.p.p. in re1lazione all'art. 640 c.p. Egli assume che la sentenza difetta di motivazione, in quanto il Tribunale ha disatteso la tesi della conformit� della cormmissione alla volont� �Contrattuale d!el Bra~azzi.. is1enza tener conrbo: 1) che nella raccomandata del 13 luglio 1970 � segnalata unicamente l'erroneit� della fornitura, mentre in quella del 29 1succe:ssivo si rparla anche di due carrette per muratori, che l'affermazione del Bragazzi del1a inutilit� del materiale impeil"J:lleabilizzante nell'edilizia uTta contro il buon senso e la logica; e che i due ti;pi di scrittUII'a rilevati nel testo del contratto non sono tra loro 'Contrastanti, dato cihe �la iscritta pi� bas1sa � doveva evidenziare che solo 5 Kg. erano graits. La �censura non � fondata. ContraTiamente a quanto a1s1sume il ricorrente, il Tribunale ha preso specifkamente in esiame anche i punti .sopra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 272 elencati per confermare la 1co]pevolezza 1d!ell'a!P1Pellante; ha o:sservato, che la divergenza tra le due raccomandate iriguardava un particolare insi~ i:f�icarute, e 'precisamente l'o:r:dinaitivo di due cazzette per mwratori, mentre nelle due lettere si ribadiva che la meree ,S!lJedita non era stata mai ordinata, che la credibilit� idel Bragazzi non veniva meno per aver egli sostenuto che l'impermeabilizzazione non i.serve nell'ed!ilizia, avendo ~on ci� soltanto inteso di!I'e che egli non era solito :farne uso; e che l'originale del �contratto era stato effettivamente modIBcato do1po la sottoscrizione, come si desumeva dal fatto che l'ord'ine � 2 fusti F1rigokcraft liquido e denso idi Kg. 200 ciascuno a L. 6�90 il Kg. � era stato vergato -a dlilfferemia delle altre parti -1con scrittura �legata e vicina, per la necessit� di contenedo nel ,solo !l'igo 1dbloi.samente lasciato Ubero �. Ha inoltre 1considerato: che l'accusa rivolta all'llnjprenditore di aver.fatto rric011so alla denuncia per ottenere la risoluzione d!el ,contratto era del tutto gratuita; ohe nessun :ritardo poteva ravvisaJ:tsi nella denuncia del Bragazzi, dato �che lo stesso aveva segnalato alla d!itta fornitri1ce, dopo soli 15 giorni d!al ricevimento della merce, con lettera raiccomandata a mezzo'''del prO!P!rio legale, di non aver ordinato i due fusti inviatigli, ed era rtcoTso al giudice penale solo quando, per l'em:iJSsiione della tratta, si era reso 1conto dell'inganno e della reiezione delle 1sue giuste proteste; -a differenza d'el1e aiLtre par:ti -con scrittura � 1egaita e vicina, per 5 Kg. di merce e 1che un !P'rocacciatore a proivvigione si :fosse accontetato di un cos� esiguo ordinativo, in quanto il !P'I'imO aveva voluto Ub~rarsi dalle insistenti pressioni del rprocacciatore, e quest'ultimo era riuscito a procural'!si un ordinativo 1cihe �gli consentiva di alterarlo. Il Tribunale, pertanto, ha motivato adeguatamente e logicamente la propria decisione per quanto attiene alla 1colpevolezza dell'imputato; mentre costui, inamm1ssibilmente censura -e �con rilievi meramente marginali -l'apprezzamento delle ;prove. Con il .secondo mezzo il ricol'lrente denuncia la nullit� della sen tenza per violazione dell'art. 524 nn. 1 e 3 C.iPi.ip. in relazione agili aT1tt. 56 e 640 c.,p. Egi1i sostiene che ermneamenite il T11i:buna1le ha l'lespinto la tesi da lui ;prospettata in linea subol'ldinata con i motivi di arru>ello, secondo la qua'le nel fatito contestato, avendo il Bragazzi ll'itiraito la mEll'lce ma nulla c011risposto, andava ravvisata una truffa tentata e non una truffa consumata. Viene cos� ril?1roposto il tema del momento consumativo della truffa, e prec1samente il contraisto tra due tesi: quella secondo cui il delitto di truffa �si 1consuma nel momento in 1cui il 1soggetto 1P1assivo assume, per effetto di artifizi e rraggtri, l'obbJ.tgazione, 1e l'altra, 1che non rittene suffi-� ciente la isola circolazione giuridka dei beni, ma dc:hiede la loro cwcola zione economica, e quindi 1l'esiis.tenza di un danno concreto ed effettivo del ipatrim.onio. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE Tale questione ha gi� formato oggetto di esame da .parte di queste. Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, con la sentenzia 22 marzo 1969, n. 2, �condividendo la seconda tesi, hanno ll'itenuto che � il reato di truffa si rperfeziona soltanto .con l'effettivo �Conseguimento del bene economico o di altro bene �che sia idoneo ad unia vaJiutazione patrdmoniale, con la definirtiva rpierdi.ta di esso da iparrte del 1sogigetrto rpas1sivo �. E non vi � motivo per andare in .dliverso avviso. La truffa � un reato contro il rpiatrimonio, e non rpi� -come era sotto il �Codice Zanardelli -un :reato �contro la IPII'Opriet�; e per patrimonio, mutuando il �concetto dal diritto civile, pu� ben intenderrsi, con linguaggio tecnico-giuridico, un comple�EISO idi diritti, valutabili in danaro, che va oltre la �Concezione materialistica, che identifica il patrimonio �con le .cose. Ma tale nozione amrpia e unita�ria, pll'oprio ipell' la pluralit� dei dill'iitt1i di cui si compone e in cui si scinde, non viene snaturata quando, nel diritto penale, il patrimonio � fatto oggetto di tutela in relazione alle sue componenti ~ sotto diversi iprofili. La tutela, come precisato nella Relazione Minisrteriale, �ricompll'enidle � la propriet� e ogni altro diritto reale, il .posisesso di fatto 1serparato dalla propriet�, ed anche in taluni casi, i diritti di obbligazione �; e il codice, nel titolo XNI, specifica dellia sua necessaria concretezza, l'oggetto della tutela nelle sin~ gole previsioni delittuose. Lo 1stes1so, per esempio, rfohiede, per la ;perfezione del reato �Consumato; nel furto e nella rapina, l'iimrpos1sessamento effettiV'O delal cosa mobilie altrui mediante :sortrtrazione al detentore; neHa circonvenzione di pers:one incapaci, la isola induzione a �comp~ere un atto che importi un quals:iasi effetto .giuridico dannoso rper il d11convenuto, prescindendo dalla concreta realizzazione dell'obbligazione da rparte del co1p1evole; e, cosi pure, nell'u1sura e nella frode in emigrazione, la me.ra promessa di danaro o di altra utilit�. Nella truffa con l'art. 640 il legi1slatore rtchiede il conseguimento dli un ingiusto pll'ofitto con altrui danno, e l'effettuato raffronto chiaT1sce il pensiero del legislatore stes1so -�Che il testo della norma non tradisce -secondo il quale nella triuffa.111 danno deve ave11e contenuto �economico e deve consisitere rper il soggetto passivo in una lesione dlel bene tutelato, concreta �e definitiva, e non soltanto .potenziale. La truffa � reato. di danno e non di pericolo, e si Tea.Uzza �con la oi111colazion1e economica e non soltanto giuridka dei beni. Del re�sto, 1se il Teo tende, mediante artifizi e raggiri, con una truffa contrattuale, a pirocurarsri indebitamente, con altrui danni, merci, danaro o altra utilit�, la �CaT~dta obbligazione, non rappresenta per lui che un m-omento dell'iter crilmints diretto� al conseguimento dell'evento. Quella carpita obbligazione �costituisce gi� un risultato dell'attiv�it� svolta, dimos:tratasi idonea e diretta in modo univoco alla realizzazione del fine pTopostosi, ma � ancora un tra1guaa:do intermedio, non la meta finale; l'obbligazione non � il danaro o l'altro bene RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� economico voliu:to. Il profitto, quello sperato, pu� an1coria non vernir realizzato dail isoggetto attivo, �cosi come il daillilo e:ll:fettivo pu� ancora venir evitato dal soggetto .passivo, ottenendo, rper esempio, l'annullamento del contratto rper vizio del consenso. Pertanto, ai sensi dell'art. 640 ,c.:p., in tutte quelle situazioni in ,cui il soggetto passivo assume, �per incidenza di artifizi o raggiri, il'obbligazione della dazione di uin bene econorrnico, ma questo non perviene, con �Correlativo di lui danno, nella materiale disponibilit� delil'agenite, �sii verte nella figura del �I'eato di truffa tentata e non in quelal di trurffa consumata. Il T,ribunale ha respinto la tesi 1subordinata dell'appellante, a.ccettando, senza alcuna approfondita disamina, la tesi 1contraria. Ha infatti, osservato: � N� rtcorre la figura del tentatiivo, pel'ch� non ha rilievo la �Circostanza �che il Bragazzi non abbia corrisposto il prez.zo, in �quanto il danno si � realizzato col rilascio di una ,scrittura avente effetti legali. Questa costituiva titolo rper la Kraft 1,)er ottenere il pagamento, e conseguentemente per il Fornaris per lucrare la :Provvigione �. Per quanto, invece, � .stato ,sopra dimostrato, avendo il Fotne�I'is, con le modalit� accertate dai giudici di merito -e che rimangono confermate con il rigetto del primo motivo -fraudolentemente car;pito all'imprenditore edile Bragazzi Walter una Ol'dinazione di merce, redatta su un �copia-commissioni in modio tale da ,consentirgliene la successiva alterazione, ma non avendo egli tratto dall'obbligazione lo sperato profitto, ,consistente nel lucro della relativa provvigione, e avendo il Bragazzi evitato un effettivo danno economko, contestando il contenuto della esibitagli..scrittura, rifiutando ogni pagamento e invalidando praticamente, con la denuncia, la obbligazione, il reato in esame deve essere giuridicamente qualificato truffa tentata. -(Omissis). PARTE SECONDA .. LEGISLAZIONE ., I -NORME DICHiIARATE INCOSTITUZIONALI Codic:e penale, art. 503, neLla pwte in oui pultJ.�iSIC,e aillChe lo sciopero politico ohe non sia diretto a ,sovverUre l'ordinamento cost1tuzionale ovvero ad 1mpedire o ostacoLa,r.e iJ. 'libero esercizio dei poteri legittimi nei qualli si esprime la sovranit� po1polare. Sentenza 27 dkembre 1974, n. 290, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. c:odic:e penale, art. 546, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando 'l'uJrteriore gestazion,e implichi danno, o pericolo �grave, medkaLmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altr1menti evitabile, per la salute rdelLa madre. Sentenza 18 febbraio 1�975, n. 27, G. U. 2,6 febbraio 197,5, n. 5'5. c:odic:e di procedura penale, art. 152, sec:ondo c:omma, nella parte in cui non comprende tra J,e ipotesi in cui M ghJdice, ad istruttoria ultimata, deve pronuncia>re 1sentenza di rprosciogl1mento nel merito anzich� declaratoria di estinzione del 1reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto fa prova che l'imputato abbia commesso il reato stesso. Sentenza l6 'gennaio 1'97�5, n. 5, G. U. 2.2 gennaio 197�5, n. 21. t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo c:omma, nelila 1parte in cui riduce di 1un quall'to lla pensione rda 'corrispondersi alla mogilie �e alla prnle dei dipendenti pubbHci che hanno pe1dtito ill diritto a percepirla direttamente. Sentenza 5 febbraio 1975, n. 24, G. U. 1,2 febbraio 1975, n. 41. legge 1 O agosto 1950, n. 648, art. 63, primo c:omma, limiitatamente aUa parte in cui 1suboll1dina il diritto alla p'ensione indiretta di guerra dei figli �e deJ.'le fi,glie ma1ggio(l".en:ni 'comunque inabili a qualsiasi proficuo llavoro alla 'condi~one 1che siano divenuti tali.i prima di aver ra1ggiunto lla ma1ggiore et� oppure rprima dena data di 1cessazione del diritto del genitoire. Sentenza 215 febbraio 19715, n. 37, G. U. ,z6 :liebbraio 1,97,5, n. 5,5. legge �10 agosto 1950, n. 648, art. 77, limitaitamente ail!la parte in cui subordi:na ii! diritto aUa pensione indiretta di 1guevra dei fratelli e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sorelle maggiorenni comunque inabili a qua1siasi proficuo lavoro alla condizione ohe l'inabHit� isussrsta alla data deJ. decesso del militare o del dvile o �che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di .r:aggiungere la maggiore et� o prima del ,giorno dail quale dovrebbe devolversi in loro favore la ipensione gi� liquidata: al padre o alla mad:re. Sentenza 25 febbraio 1975, n. 36, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, neilila parte in cui Hmita il diritto alla pensione di riversibilit� ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, .es1c1ludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia 1stessa. Sentenza 25 febbraio� 1975, n. 33, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106, primo c:omma, neHa pa�rte in cui prevede la taissabtlit� delle plusvalenze e :sopravvenienze attive di enti ta:ssabili in base a bilancio ma non ese:t'lcenti attivit� commeDciaU. Sentenza 25 febbraio 1975, n. 312, G. U. 2�6 febbraio 1975, n. 55. legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo c:omma, ilimitatamente alla parte in cui subordina il diritto alila pensione indiretta di .guerra dei figli �e deHe figlie maggiorenni o comunque inabiU a qualsiasi <proficuo lavoro �alla 1condizione �che siano divenuti taili pr~ma di aver raggiunto la maggiore et� oppure prima deilla data di cessazione del diritto del genitore. Sentenza 2�5 febbraio 1975, n. 37, G. U. 216 febbraio 1975, n. 55. legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 75, limitatamente alla parte in 1cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle ma.ggiorenni �comunque inabHi a qua�l:siasi proficuo lavoro alla condizione �che l'inabilit� susststa alla data del decesso de1l militare o del dvile o �che divengano inabHi anche dopo tale data ma prima di raggiungere 1a maggiore et� o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi i!l1 foro fa'V'Ore la pensione 1gi� .Uqutdata al padre o aHa madre. Sentenza 2.5 febbraio 1975, n. 36, G. U. 2,5 febbraio 1975, n. 55. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, ultimo c:omma. Sentenza 27 dtcembre 1974, n. 2184, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. legge reg. sic:. 31 marzo 197.2, n. 19, art. 9, nono c:omma. Sentenza 27 'dicembre 1974, n. 284, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. PARTE II, LEGISLAZIONE II -QUESTIONI DLCHIARATE NON FONDATE Codice civile, art. ~ 052 (artt. 3 e 44 delila Costituzione). Sentenza 16 gennaio 197,5, n. 9, G. U. 22 ,gennaio 197,5, :n. 21. codice civile, art. 131 O, primo comma, nella parte in cui dispone che gli atti con i quali il �creditore intel'lrompe la 1presc>rizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto rigual'do a1gli .altri debitori anche se questi ultimi non ,siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti aitti interruttivi (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, deHa Costituzione). Sentenza 16 gennaio 1975, n. 8, G. U. 2.2 gennaio 1975, n. 21. codice civile, art. 190'1 (a�rH. 41 e 3 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, :n. 18, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. codice penale, art. 313, terzo comma (artt. 3 e 9�5 della Costituzione). Sentenza 16 gennaio 1975, n. 7, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. codice penale, artt. 42�8, primo comma, e 423, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, 1secondo comma, delila Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1974, :n. 2'8�6, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. codice di procedura penale, artt. 141 e 231 (artt. 3, 24 e 109 della Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1974, n. 300, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. codice di procedura penale, art. 666, primo comma, ne1la parte in cui .attribuisce la competenza iper il procedimento di estradizione alla sezione istruttoria de1la corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o H condannato (art. 25, prtmo comma, della Costituzione). Sentenza 16 gennaio 1975, n. 6, G. U. 2.2 gennaio 1975, n. 21. legge. 20 marzo 1865, 11. 2248, allegato E, art. 6 (artt. 113, 3 e 24 deHa Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. t.u. 24 agosto 1877, n. 40.21, art. 53, primo comma (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. d.I. 9 luglio 1926, n. 1331, art. 1 (artt. 13 e 18 deHa Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 20, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, primo comma (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1,974, n. 2�87, G. U. 3 gennaio 197�5, n. 3. d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 22, terzo comma, e 29, terzo comma. Sentenza 27 dicembre 1'974, n. 2187, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, lett~ra a (art. 3 della Costituzione). �Sentenza 25 febbraio 1197�5, n. 3�5, G. U. 2.6 febbraio 1975, n. 55. legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 7 (adt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione)�. Sentenza 215 febbraio 1'975, n. 219, G. U. 2�6 febbraio 1975, n. 55. legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, secondo comma (a�rt. 3 della Costituzione). Sentenza 25 febbraio 1975, n. 313, G. U. 216 febbraio 1975, n. 5�5. legge 15 febbraio 1958; n. 46, artt. 11, secondo comma, e 19 (artt. 3, 29, primo ccimma, 31, prtmo comma, e 3.S deHa Costituzione). Sentenza lo6 gennaio 1975, n. 3, G. U. 22 gennaio 197�5, n. 21. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83, sesto comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 16 1gennaio 1975, n. 1, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. legge 13 giugno 1961, n. 528, artt. 2 e 3 (art. 42 della Costituzione). Sentenza 5 f.ebbraio 197�5, n. 17, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge 22 novembre 19�62, n. 1646, art. 6, secondo comma (artt. 3, 29, primo comma, 311, 1Primo �comma, 3�6, primo comma, e 3�8 de11.a Costituzione). Sentenza 1'6 gennaio 197�5, n. 3, G. U. 22 gennaio 11975, n. 21. legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 5 (a.rtt. 3 e 37 deHa Costituzione). Sentenza 25 febbraio 1H7�5, n . .3�5, G. U. 216 f.ebbraio 1975, n. 55. legge 23 febbrai�o 1967, n. 104, artt. 2, terzo comma, e 3 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 17, G. U. 12 febbraio 197,5, n. 41. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 25, quarto comma (artt. 38, primo comma, e 3 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 197�5, n. 22, G. U. 12 febbraio 1,975, n. 41. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della C01Stituzione). Sentenza 25 febbraio 197�5, n. 33, G. U. 2�6 febbraio 1'975, n. 55. legge 30 apri�le 1969, n. 153, art. 27, lettera a (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 15, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1 (art. 3, primo comma, deHa Costituzione). Sentenza 25 febbraio 1975, n. 29, G. U. 2�6 febbraio 197�5, n. 55. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (art. 3 delola Costituzione). Sentenza 5 febbraio 19715, n. 19, G. U. 12 febbraio 1.975, n. 41. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (aTt.t. 41 e 3 della Cositituzione). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 18, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 3, ultimo comma (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione). \ Sentenza 5 :liebbraio 1975, n. 15, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge 20 maggio 1910, n. 300, art. 5, secondo comma (M't. 3, prLmo e secondo comma, defila Costituzione). :Sentenza 5 febbraio 1'9715, n. 23, G. U. 112 febbraio 1975, n. 41. legge 11 dicembre 19�7'1, n. 1115, art. unico (art. 42, secondo e terzo comma, della Costirtuzione). Sentenza 25 febbraio 197�5, n. 30, G. U. 216 febbraio 1975, n. 55. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 5. Sentenza 27 di!cembre 1974, n. 2�98, G. U. 3 gen~aio 1975, n. 3. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 3, prim�o comma (artt. 316 e 43 dello Statuto speciale per la Regione si!cmana). Sentenza 5 febbraio 1975, n. 14, G. U. 12 febbraio 19715, n. 41. . 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO HI -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 45, primo comma (artt. 3, 29 c.pv. e 24 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 8 ottobre 1974, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. codice civile, artt. 2152, terzo comma, 281 e 284, n. 2 (artt. 3, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione). T.dbunale di Sanremo, ordinanza � 16 novembre 1973, G. U. l9 febbraio 1�9715, n. 48. codice civile, artt. 278 e 252 (artt. 2, .2�4, 29, secondo comma, 30, terzo ieomma, della Costituzione). Tribunale di Ortstano, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 2:6 febbraio 1975, n. 5�5. codice civHe, art. 842, primo comma (artt. 41, 2, 3, 9 e 33 deHa Costituzione). Pretore di Civitanova Ma�rohe, ordinanza 6 novemb['e 1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. � codice civile, art. 1886 (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). Corte di ieasisazione, sezione lavoro, ordinanza 19 giugno 1974, G. U. 3 gennaio 197�5, n. 3. codice civile, art. 1895 (art. 38 della Costituzione). P.r-etore di Asti, ordinanza 9 ottobre 1974, G. U. 2.6 febbraio 1975, n. 515. codice civile, art. 2113 '(artt. 3, 24, 35, primo comma, 3�8, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Ciri!�, ordinanza 28 maggio 1974, G. U. 29 gennaio 1975, n. 28. codice civile, art. 2946 (artt. 3 e 3�6, dena Costituzione). Corte di appello di Naipoili, sezione diistaicrc.ata di Salerno, ordinanza 19 febbraio 1974, G. U. l9 febbraio 1975, n. 48. codice civile, art. 2�946 (artt. 3, secondo comma, 3�5, primo comma, e 36, pcr:-imo comma, deHa Costituzione). P�retore di Orvieto, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 2:9 gennaio 1975, n. 2�8. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di pl'ocedura civHe, art. 409 (ar:t. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Naipoli, oroinanza 22 ottobre 1974, G. U. 216 febbraio 1975, n. 515. codice di .procedura civile, artt. 414 e 416, secondo e terzo comma (artt. 3 e 24 deUa Costituzione). Pretore di Sanr.em.o, ordinanza i.a ottobr�e 1974, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. codice di procedura civile, art. 416, terzo comma (artt. 3 e 24 del!la Costituzione). Tribunale di Udine, ordinanza 25 settembre 1'974, G. U. 115 gennaio 197�5, n. 14. codice di procedura civHe, art. 420, primo comma, ultima parte e quinto comma (art. 24, secondo comma, del!la Costituzione). Pretore di Alba, ordinanza 215 lugJ.io 1974, G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. codice di procedura civiile, art. 545, quarto c�omma (a(l"tt. 3, primo comma, e 3�6, primo comma, delila Costituzione). Pretore di Montegiol'lgio, ordinanza 1'8 ottobre 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. codice di procedura civile, art. 65.1 (artt. 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Latina, ovdinanza 27 novembre 1974, G. U. 26_ febbraio 1975, n. 55. codice penale, art+. 57 e 595 (art. 3 della Costituzione). P1retore di Roma, ordinanza 24 sett<embre 1974, G. U. 8 gennaio 1.975, n. 7. codice pena�le, art. 62, n. 6 (artt. 3 e 24 della Cos.tituz.ione). Pretore di Frosinone, 011dinanza 8 ottobre 1'974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. codice penale, art. 81, cpv. (ar:t. 3 crpv. della Costituzione). Pr�etor1e di Roma, 011dinanza 12 no;yembre 11974, G. U. 216 febbraio 1975, n. 5�5. P.retor�e di Ottaviano, ordililanza 1'3 novembre 1974, G. U. 219 gennaio 1975, n. 28. 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice pena,le, art. 169, quarto comma (a,rt. 3 della C~stituzione). (. j Tuibunale iper i minorenni di Ancona, ordinanze 6 settemme 1974 (tr.e), G. U. 29 gennaio 19715, n. 28 e 19 febbraio 1975, n. 48. I codice pena�le, art. 176 (artt. 3, secondo comma, e 27, te�rzo 1comma, detlla Costituzione). I Giudtc.e di sorvegiliama del tribunaile di Bolzano, ol'dinanza 14 I settembr.e 197,4, G. U. 19 febbraio 19715, n. 48. I codice penale, art. 176, primo comma (alt't. 3, primo comma, deLla Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale di Nuoro, ordinanza 27 no I vembre 1974, G. U. 26 febbraio 1'975, n. 55. I codice penale, art. 176, p.p. e cpv. (arlt. 3, p.ip. e 27, terzo comma, �~ I ~ della Costituzione). i: Giudice di sorveglianza del tribunale di Ori!stano, oiidinanza 17 ottobre 1974, G. U. rn .gennaio 1'975, n. 14. I codice penale, artt. 222 e 204, secondo comma (a11tt. 3, 13, 27 e 32, terzo comma, de11a Costituzione). I Gi�udice istruttove del tribunale �di Forli, 011di:nanza 2 ottobre 1974, G. U. 3 .g,ernnaio 11975, r�. 3. Ili codice di procedura penale, art. 43, primo e secondo comma (art. 2�5 delJ.a Costituzione). I' Cor.te di� cassazione,� ordinanza 17 maggio 1974, G. U. 8 geanaio 1975, 11. 7. I! ili � codice di procedura �penale, art. 70 (art. 2�5 della Costituzione). ili Tribunale di Catanzaro, ordinanza 11 novembre 1974, G. U. 19 @. febbraio 19715, n. 48. I codice di procedura penale, �art. 108, primo comma (art. 3 della Costituzione). I p,retore di Sora, ordiin.anza 14 ottobre 1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. I f:~ codice di procedura penale, art. 170 � (art. 24, secondo comma, della i:: Costituzione). t,, f Corte d'a[ppello di Roma, ol'dinanza 13 marz.o 1974, G. U: 216 febbraio 1975, n. 5�5. I :il PARTE II, LEGISLAZIONE codice di p.rocedura pena�le, art. 226-ter (art. 2.5, primo comma, della Costituzione). Prl'etore di Ferrara, ordinanza 1'8 giugno 1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. c�odice d�i procedura penale, artt, 226�ter e quater (artt. 108 cpv., 109 e 112 della Costituzione). Pretore di' Patern�, ordinanza 19 ottobre 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. codice di procedura penale, artt. 263�bis, 2'72�bis e 304-quater 'cartt. 24 cpv. e 111 opv., della Coistituzione). Giudtce istruttore dei! tdbU1I1a1le di Torino, ordinanza 1� giuigno 1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. codice di procedura penale, artt. 304, 304�bis, 304-ter, 304~quater (artt. 3 e 24, secondo comma, delila Costituzione). Giudke istruttooce del tribunale di Montepulciano, 011.idinanza 8 gennaio 1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. codice di procedura penale, artt. 502 e 503 (art. 24, secondo comma, della Coistituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 24 settembre 1�974, G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. codice di procedura penale, ort. 630, secondo comma (arit. 2�4, secondo comma, deHa Costituzione). T;ribunaile di Civitavecchia, ordinanza 11 dicembre 1974, G. U. 26 febbraio 19715, n. 5�5. , cod�ice d'ella navigazione, art+. 591 �598 e 603 (all't. 3, primo comma, della Co1stiituzione). P.retor.e di AugUJsta, 011dinanze 18 maigigio 1974 (due), G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. codice penale militare di pace, art. 27, prim�o comma (artt. 2, 3, primo comma, e 214, primo comma, della Costituzione).. Tribuina11e militare te11ritoociale di Padova, 011dinanza 11 dicembre 1974, G. U. l9 febbraio 1975, n. 48. legge 14 febbraio 1'904, n. 36, art. 2 (art. 24 deihla Costituzione). Tribunale di Livorno, ordinanza 31 Luglio 1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 1O, terzo comma (artt. 3 e 29 della Cost1tuzione). Tribunale di Fir.enze, ordinanza 17 ottobre 1974, G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. d.l.lgt. 23 ag�osto 1917, n. 1450, art. 17 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). T�rihunale di Cremona, ordinanza 2�6 aprHe 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, art. 12 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 21 marzo 1974, G. U. 3 gennaio 19715, n. 3. r.d. 30 dicembre 19123, n. 3270, art. 45, quinto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di aippe11lo di Bologna, oridinanz.a 1� febbraio 1974, G. U. 8 gennaio 197�5, n. 14. t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29, primo comma, n. 1 (art. 3 de~la Costituzione). Consigli� di Stato, quarta sezione, oridin.anza 15 gtugno 1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. leg9e 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione). Corte di cas1sazione, oridtnanze 28 gennaio 1974, 15 febbraio 1974, 8 marzo 1974 (G. U. 12 febbraio 1975, n. 41), i.a ma�rzo 1974, 21 ma�rzo 1974 e 2�4 ma.gigio 1974 (G. U. 26 febbraio 1975, n. 515). Tribuna�l.e di Orema, ordinanza 10 maggio 1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. Corte di a1ppello di Bari, oridinanza 11 novembre 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. . r.d. 8 gennaio 1931, n. 1148, ali. A, artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma (artt. 3, 3�5 e 36 della Costituzione). Corte di cassazione, sezione favoro, ordinanza 30 .aprile 1974, G. U. 8 .ge�nnaio 1975, n. 7. Giudice del �lavoro del trtbunale di Catania, oridinanz.a 11 ottobre 1974, G. U. 8 g.ennaio 1975, n. 7. legge 8 gennaio 1931, n. 234, art. 4 (artt. 21 �e 43 de11a Costituzione). Pretore di Poggibonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 1 B giugno 1931, n. 773, art. Hl, primo e terzo comma (artt. 17, terzo comma, e 21 deHa Costituzione). Tribunale di Pistoia, ordinanza 22 ottobre 1974, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 (art. 3 della Costituzione). Constgilio di Stato, quarta sezione, ordinanza 15 giugno 1974, G. U. 3 g.ennaio 1975, n. 3 . . r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 21, primo e secondo comma (a,rtt. 13, secondo comma, 24, secol1ido comma, 27, terzo 1comrna, 102, primo comma, �e 111, primo e secondo comma, della Costituzione). GhJJdiice di so,rveglianza de'l tribunale per i minorenni di Ancona, ordinanza 16 1settembre 1974, G. U. 2.2 gennaio 197,5, n. 21. r.d. 5 giugno 193<9, n. 1016, art. 8, quinto comma (art. 3 de1Lla Costituzim1, e). Pretore di Lsola della Scala, ovdinanza 11 orttobre 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. d.m. 3 luglio 1940, art. _16 (art. 24 delfa Costituzione). Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 20 novembre 1974, G. U. 26 febbraio 19715, n. 55. legge 9 dicembre 1941, n. 1883, art. 3 (a,rt. 3 della Costituzione). Tribuna.le di Sondrio, ordinanza 15 novembre 1974, G. U. 29 gennaio 1975, n. 28. legge 19 gennaio 1942, n. 23, art. 2 (artrt. 3, primo comma, .e 30, terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Roma, ovdinanza 24 settembre 1974, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. leg9e 17 luglio 1942, n. 907 (avtt. 41 e 43 della Costituzione). Tribunale di Sondrio, ordinanza 15 novembre 1974, G. U. 29 gennaio 1975, n. 28. legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione). Tribunale di Salemi, ordinanze 18 gennaio 1974 (tre), G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Corte di aippeHo di Catanzaro, ordinanza 13 febbraio 1974, G. U. 3 gennaio 1974, n. 3. Corte di ,cassazione, ovdinanze 21 febbraio 1974 (G. U. 26 febbraio 197�5, n. 55), 8 ma,rzo 1974 (G. U. 112 febbraio. 1975, rn. 41), 18 marzo 1974, 21 marzo 1974 (G. U. 26 febbraio 19715, n. 55), 10 maggio 1974 (G. U. 1'2 febbraio 1975, n. 41), e 214 ma1ggio 1974 (G. U. 26 febbraio 1975, n. 55). legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9, l2, 13 e 21 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 24 'settembre 1974, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, lettera b (art. 3 de1la Costituzione). Giudke del ilavoro del tribunatle di Novara, ordirnanza 27 ma1ggio 1974, G. U. 26 febbraio 1975, n. 5,5. legge 12 maggio 1949, n. 206, art. 11 (artt. 3, primo comma, e 30, terzo comma, deltla Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 24 settembre 1974, G. U. 212 gennaia 1975, n. 21. legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 1 (artt. 21 e 43 della Costituzion.e). ,Pretore di Poggtbonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. legge 3 maggio 1956, n. 392, art~ unico, primo comma (artt. 3 e 38 de1la Costituzione). Preto!I'e di Asti, ordinanza 4 maggio 1974, G. U. 3 gennaio 19715, n. 3. d.P.R. 5 agosto 1956, n. 1214, art. 8 (artt. 21 e 43 della Costituzione). Pretore di Poggiboin~i, ordinanza 11 ottobre 1975, G. U. 2,2 �gennaio 197�5, n. 21. legge 9 gennaio 1963, n. 9, art: 6 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Reg1gio Emilia, oiI'dinanza 22 giugno 1974, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 3 e 3,3 della Costituzione). Pretore di Lec1co, 1o!I'dinanza 29 ottobre 1974, G. U. 212 gennaio 1975, n. 21. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 1 (artt. 3~ primo comma, �e 38, secondo comma,� deHa Costituzione). Pretore di Geno,va, o;rdinanze 21 ottobre 1974 (G. U. 12 febbraio 1975, n. 41) e 2 dkembre 1974 (G. U. 19 febbraio 1975, n. 48). ct.P.R. 30 giugno 1965, n. H 24, art. 74, secondo comma (al'ltt. 3H e 3, primo comma, della Costituzione). Preto�re di Pisa, or:dinanza 21 maggio 1974, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. t.u. 30 giugno 1965, n. 11.24, art. 205 (artt. 3, 4 e 3�8, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Bolzano, ordinanza 13 novembre 1974, G. U. 19 feb. braio 1975, n. 48. legge 21 luglio 1965, n. 904, art. 1 (art. 3 :de1la Costituzione). Tribunale di Salerno, ordinanze 30 gennaio 1973 (G. U. 19 febbraio 1975, n. 48), 5 febbraio 1.974 (G. U. 3 1gennaio 1975, n. ,3) e 18 giugno 1974 (G. U. 19 febbraio 1975, n. 48). legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. l2, quarto com111a (a�rtt. 41, 43 e 33, primo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Torino, ordinanza 16 novembre 1973, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. legge 15 luglio 11966, n. 604, art. 6 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, e 315, primo comma, della Costituzione). Pretore di Asti, ordinanza 20 maggio 1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (art. 3 della Cootituzione). Pretore di Roma, ordinanza 18 ottobr�e 1974, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. legge 31 ottobre 1966, n. 941, articolo unico (artt. 23 e 5,3, della Costituzione). Corte d'appello di Todno, o�vdinanza 15 novembre 1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 (artt. 3, 29, 31, 36 e 3'8 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 8 ottobre 1974, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. 14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25, ultima disposizione del primo comma (artt. 3 e 38 'deUa Costituzione). ' Pretore di Naipoli, ordinanza 14 novembre 1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 49 (art. 3 deHa Costituzione). Giudice del larvoro del tribunale di Novara, ordinanza 15 febbraio 1974, G. U. 112 febbraio 1975, n. 41. legge 26 nove111bre 1969, art. 1, primo comma (art. 3 de.Ma Coisitituzione). Tribunale di Ancona, ordinanza 30 ottobre 1974, G. U. 12 f�ebbraio 11975, n. 41. legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 2 e 24 (arit. 3, primo comma, della Costituzione). Giudice iistruttoire del tribunale di Napoli, ordinanza 29 ottobre 1974, G. U. 29 gennaio 1975, n. 28. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di San Miniaito, ordinanze 17 ottobre e 26 settembre 1974, G. U. J.5 gennaio 1975, n. 14. d.P.R. 30 aprile �1970, n. 639, artt. 44, sesto e settimo c:omma, 46, sec�onda parte, terzo comma (artt. 70, 76 e 77, primo comma, delfa Co1Stituzione). P1refore di Urbino, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 (artt. 3, 4, 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Latina, ordinanza 30 mag1gio 1974, G. U. 8 .gennaio 1975, n. 7. d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, art. 1 (arrt. 3 deUa Costituzione). Pretore di Re1ggio Emilia, ordinanza 2.2 ,giugno 1974, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. legge 22 ottobre 197,1, n. 865, art. 13, quarto comma (artt. 24, secondo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione). Tribunale amminiistrativo regiona1le ipe�r I'EmHia-Romagna, ordinanze 20 febbraio 1'974 (G. U. 29 gennaio 1975, n. 2�8), 24 aprH.e 1974 (G. U. 8 gennaio 1975, n. 7), e 2 ma~gio 1974 (G. U. 8 gennaio 1975, n. 7). PARTE II, LEGISLAZIONE Tribunale amministrativo regionale :per il Veneto, ordinanze 15 luglio 1974 (due), G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42 delila Costituzione). Corte di appello di Bologna, 011dinanza 7 giugno 1974, G. U. 29 gennaio 197,5, n. 28. Corte di appello di Torino, ordinanze 5 lugUo 1.974 (G. U. 26 febbraio 197�5, n. 55), e 215 ottobre 1974 (G. U. 19 febbr�a.io 1975, n. 48). legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Cmte d'a1ppeLlo di Torino, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 2, lettera a (al"ltt. 3, primo e secondo comma, 4, primo .comma, 24, prim�o coirnrna, e 35, primo comma, della Costituzione). Pretore di Asti, ordinanza 20 maggio 1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. legge 6 dicembre 1971, n. 1044, artt. 8 e 11 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Arezzo, ordinanza 18 ottobre 1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, art. 1 (a,rt. 3 della Costituzione). Giudice isfo:'uttore del tribunale di Pisa, ordinanza 26 luglio 1974, G. U. 8 gennaio 1975, n. 7. legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 34 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Arezzo, ordinanza 18 ottobre 1974, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3. d.P.R. 31 dicem~rc 1971, n. 1432, art. 5 (artt. 76 e 77 deHa Costituzione). , Pretore di Reggio Emilia, ordinanze 19 ottobre 1974 (rtre), G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. Pretore di Ferrara, ordinanza 28 ottobre 1974, �;. U. 26 febbraio 1975, n. 55. legge reg. sic. 16 maggio 1972, n. 30, art. 7, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Marsala, ordinanza 10 settembre 1974, G. U. 3 geuna~ o 1975, n. 3. 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 2 febbraio 1973, n. l2, art.� 39 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sulmona, ordinanza 22 ottobre 1974, G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. legge reg. M�arche 22 febbraio 1973, n. 6 (art. 117 della Costituzione). Pretore di Cagli, ordinanza 13 'settembre 1974, G. U. 3 .gennaio 1975, n. 3. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195, 315 e 333 (a�rtt. 21 e 43 della Costituzione). Pretore di Poggibonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, G. U. 2,2 1gennaio 1975. n. 21. d.I. 2�4 luglio 1973, n. 426, art. 1, .primo e secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 19 ottobre 1974, G. U. 2�6 febbraio i975, n. 55. legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 409, n. 5 (artt. 3 e lQ.2 de1lila Costituzione). Pretore di Pontremoli, ordinanza 30 ottobre 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, art. 23 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 20 no�vembre 1974, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. d.I. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 4, teno comma (artt. 3, 315 e 97 de1lila Costituzione). Consiglio di Staito, sezione sesta, o�rdinanza 12 luglio 1974, G. U. 2�2 gennaio 1975, n. 21. Tribunale amministrativo regionale per �l'Em1lia-Roma.gna, ordinanza 213 ottobre 1974, G. U. 2,2 gennaio 1975, n. 21. legge 1 O dicembre 1973, n. 814, artt. 1 e 3 (�.rtt. 3, 41" e 42 della Costituzione). Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ordinanza 4 luglio 1974, G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 823, art. 1, secondo comma (art. 3 del�a Costituzione). Tribuna1le di Prato, ordinanze 10 dicembre 1974 (due), G. U. 2�6 febbraio 1975, n. 55. :-� --I"" / -~~f&~~fft!@tr:1w:wI:t1z:m;:;;;;;;=~m:t=::~r;;;:;;;r;fl'.:~::r,==~rrt!((f!::~;~r:t:tr:!tf:ft:~:~rt!t'.:t12!itr:;2tiM'isl'tfil~1 PARTE II, LEGISLAZIONE . d.I. 11 aprile 1974, n. 99, artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 (art. 77 della Costituzione). Pretore .di Napoli, ordinanza 9 ma.ggio 1974, G. U. 15 gennaio 1975, n. 14. d.I. 20 aprile 1974, n. 104 (artt. 111, secondo 1comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma, delJ.a Costituzione). Corte di cassazione, ordinanze 26 aprile 1974 (G. U. 2,6 febbraio 1975, n. 55), 10 mag,gio 1974 (G. U. 12 febbraio 197,5, n. 41), e 214 maggio 1974 (G. U. 216 febbraio 1'9715, n. 5�5). d.I. 2 maggio 1974, n. 115, art. 7 convert. in legge 27 giugno 19174, n. 247 (artt. 24, primo comma, 103, primo ,comma, e 113 della Costituzione). Tiribuna,le amministrativo regiona:le per il Veneto, ordinanza 15 luglto 1974, G. U. 8 ,gennaio 1975, n. 7. legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55, primo comma (artt. 3, 5, 25, ,secondo 1comma, e 117 della Cosrtituzione). Pretore di Massa Marittima, ordinanza 21 novembre 1974, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55. legge 12 agosto 1974, n. 351, art. unico, primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). ,Pretore di Gallarate, ordinanza 19 :settembre 1974, G. U. 1'2 febbraio 1975, n. 41. legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 1 (artt. 2,5, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Corte di assise di Venezia, ordinanza 18 novembre 1974, G. U. 19 febbraio 1975, n. 48. legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8 (art. 13 della Co1s1tituzione). Pretore di Genova, ordinanza 19 novembre 1974, G. U. 12 febbraio 1975, n. 41. legge reg. Sicilia appr. 20 dicembre 1974. Commissa1rio dello Stato per la regione :sicHiana, ricorso depositato il 7 gennaio 197'5, G. U. 22 gennaio 1975, n. 21. legge reg. Sicilia appr. 21 dicembre 1974, art. 9, terzo comma. Commissario dello Stato per la ['egione siciliana, ['korso depositato il 7 gennaio 1975, n. 2, G. U. 22 gennaio 1975, n. 211. CONSULTAZIONI CONSULTAZIONI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Ministero Turismo e Spettacolo -Consiglio di amministrazione Composizione quorum (d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, 2" comma; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 7). Se la disposizione di cui al 20 comma dell'art. 147 del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legg1e 18 marzo 1968, n. 249, secondo cui �'per la validit� delle deliberazioni del Consigldo di amministrazione � necessaria la pres�enza di almeno due terzi c�ei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre me,mbri �, debba esseTe intesa nel, senso che il quorum normal,e sia stabilito in 2/3 del plenum, ma che delibernzioni vaUde possono esser,e adottate purch� siano presenti non meno di tre membd (n. 380). Ministero Turismo e Spettacolo -Consiglio di amministrazione -Operaziodi di inquadramento nelle qualifiche dfrigenziali -Quorum (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, 2" comma; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 59). 8e il Consiglio di amministrazione del Ministero del Turismo e dello SpettaJcoJo, peT adempi:e;ve aUe operazioni ,commessegli dall'art. 59 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ll'elLaJtivo �a:lfinquadramento di impiegati del Ministero ne1:1e qUJailifilche diidg,enzi,aifil possa validamente dehlberare con il numeTo di tre membri di cui all'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 .come modilfkato ,con l'art. 7 de'1'11a ile1gge 18 marzo 1968, n. 249 (n. 380). Ministero Turismo e Spettacolo -Consigliq di amministrazione -Inquadramento neUe qualifiche dirigenziali -Obbligo di astensione dei membri che rivestono date qualifiche (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, secondo comma; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 59; Cast. art. 97. Se neJLe oper,azioni del Consiglio di amministrazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo relativo all'inquadramento degli ispettori general'i ,e dei direttori di divisimiie nel1e qualifiche dirigenziali ai siensi dell'art. 59 del d.P.'R. 3') giugno 1972, n. 748, i componenti del Consi1glio stesso che riv>estono tali qualifiche debbono obbligatoriamente astenersi (n. 380). Ministero Turismo e S9ettacolo -Consiglio di amministrazione -Inquadramento nelle quaUfiche dirigenziali -Segretario avente qualifica di direttore di divisione -Partecipazione (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, secondo comma 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 59. Cost. a,rt. 97). Se .il Segretario del Consiglio di amministrazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che ha anch'.esso la qualifica di direttore di"' divisione possa prendere parte alle riun,ioni del Consiglio relativo all'in PARTE II, CONSULTAZIONI quadramento neUe qualifiche dirig�enziald ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ovvero le relatiV"e funzioni debbono� esser�e assunte da altro componente del Consiglio (n. 380). BONIFICA Consorzi di bonifica -Mutui garantiti con lcessione dei contributi statali e con delegazione di pagamento sui contributi a carico dei proprietari Concessione necessaria -Tassabilit� autonoma (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9; r.d: 1 febbraio 1933, n. 215, art. 74). Se in forza deU'art 74 t.u. 1 :liebbrraio 1933, lll. 215, che attribui1sce aHe Casse di Risparmio ed agl.i Istituti di cr�edito similari la facolt� di concedere �ai conoessionad �ed esie1cutori di spese di bonifica integ.rale mutui garantiti con �~a �Ceissione di annuaUt� di con~ributi statali o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico ded proprietari ., si debba ritenere la necessaria conlllessione di cui all'art. 9 L. di Reg. tra mutuo e a,~legaziorne e quindi la non tassabi:lit� delle delregazioni di pagamento sui mutui contratti dai consorzi stessi (n. 14). COMMERCIO Comme1�cio -Blocco dei prezzi al consumo -Maggiori costi di acquisto Vendita a prezzi maggiorati (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, art. 1). Se incorra neUe sanzioni previste dall'art. 1, 1� comma, d.l. 24 luglio 1973, a proposito del blocco dei pr.ezzi al consumo, il commeirciant� che di;stribui,sca gene<ri alimentari ad un pr�ezzo superiore ai quewlo praticato il 16 luglio 1973, qualora tale aumento sia giustificato daUa maggiorazione del prezzo di acquisto della me:roe alla produzione (n. 31). CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO Fermo amministrativo -Compensazione tra credito comunale di natura pubblicistica e debito tributario dello stesso Comune (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, 6� comma; e.e. art. 1246, n. 3). Se possa operarsi a favore delilo Stato il formo amministrativo e la successiva compensazione fra un debito di un Comune (imposta erariale di consumo sull'energia elettrica) ed un credito del1o stesso av�ente natura pubblicistica (saldo integrazionie a carico dello Stato per eHetto dell'abolizione dell'imposta di consumo) superando l'impedimento di cui all'art. 1246 e.e. n. 3 secondo cui la comp.ensazione � esclusa nel caso di cr.editi dichi<airati impignorabili (n. 304). DEMANIO Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino Scarico di materiali -Sostanze inquinanti -Eliminazione e neutralizzazione (l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15; d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 148). Se l'immissione ti.elle acque marine di rifiuti d1 '1avoirazione industriale possa esser1e autorizzata nel solo caso in cui Le sostanze inquinalllti siano state eliminate ovvero anche se si1ano sita.te so.itanto neutrailizzait�e (n. 266). 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali -Sostanze non inquinanti (l. 14 luglio 1965, n. 963, d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 145). Se I'immissione neMe acque maa:-iine di rifiuti di laivorazione industriale non ,conrtenenti sostianz.e iinqutnainti sia soggetta ad aiurtorizziaziione (n. 266}. Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino Scarico di materiali -Sostanze inquinanti (l. 14 luglio 1965, n. 563; artt. 15 e 25) . .Se l'iaiutorizzazione ad immetter.e ;nelle acque mari!Ilie dfiuti di 1avoraziione indusfuiiaiLe contenenti 1sostanze inqu!ina<Illti escluda il veato di cui all'art. 25 d1ell1a legge 14 luglio 1965, n. 963, �Che punisce chi immette in mare sostanze inquinantil (n. 266). Demanio marittimo -Pesca -Tutela patrimonio ittico e ambiente marino Scarico di materiali -Sostanze inquinanti -Mare extra-territoriale (l. 14 luglio 1965, n. 963, artt. 1 e 25; d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, artt. 145 segg.). Se iil dirvieto, penalmente sanzionato, di immerttere nelle acque marine sostainze inquinanti si 1appUchi a'lllche limirtatamel11te ai cittadini italiani, per quanto riguarda ile acque extraiterni:rtoria1li (n. 266). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Discipiina applicabile (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 14; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.). Se H procedimento per la <espropriazione delle aree occorrenti per la costruzione di .edifi.ci scolastici ed i critea:-i per l� determinazione del:La relativa indennit� :siano disciplinati dalliart. 14, 1. 28 luglio 1967, n. 641, ovvero dagU arrtt. 9 e segg., 1. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 345). Industrializzazione del MezzogiQrno -Occupazione d'urgenza -Stato di consistenza -Nomina del tecnico. Se sia 1e.gi�ttima ila nomina da parte del Pvefetto, ai fini dellia redazione deiLlo stato di consistenza di un immobile da so�ttoporre ad occupazione d'ur�genza, di un tecnico dipendente dall'Ente �Che ha Tichiiesto l'espTopriaziooe (n. 346). Industrializzazione del Mezzogiorno' -Decreto di occupazione o di espropriazione -Soggetti a cui favore verranno devoluti gli immobili Menzione (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147). Se debba Titenersi necessaria, ne1 decreto di occupazione ed anche in quello d!i espropTLazione, !',esplicita menzione della ditta a cui favoT1e saran. no devoiLuti gli immobili, 1quando l'occupazione � disposta in favoTe di Consorzdo, 1ai sensi dell'art. 147, u.c. 30 giugno 1967, n. 1523 (n. 346). . . PARTE II, �CONSULTAZIONI Sicilia -Abitati distrutti dal terremoto -Programmi di rico�struzione Aree espropriete -Assegnazione -Cooperative edilizie (dJ. 1 giugno 1971, n. 281, art. 5; dJ. 27 febbraio 1968, n. 79, art. 8; l. 18 marzo 1968, n .241; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35). Se 1e arree esproprd.ate per l'attuazione dei prograimmi di ricostruzione degli abitati distrutti dal tervemoto in Sicilia e da tras:l�erdrle totalmente o parz:ia1I:mente possano �essere 1assegna1te �gir1atuitamente a cooperative �edilizie (n. 347). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Imposta R.M. -Enti Comunali di Consumo -Avanzi di gestione -Eccedenze attive .di bilancio -Tassabilit� (t.u. 29 gennaio� 1958, n. 645, artt. 3 e 4; t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, artt. 3 e 8). Ste siano tassabili �con imposta di ricchezza mobile gli avanzi di gestione o le eccedenze attive di bilancio di Enti Comunali di consumo (E.C.A.) o simili (n. 61). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Attivo ereditario -Presunziooe di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia -Inventario di eredit� beneficiata -Effetti (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31/c.c. artt. 484, 485, 487). Se soltanto il compimento dell'inventario se.condo I.e modalit� pl'escritte dal codice civile per l'accettazione dell'eredit� benefidata sia idoneo, ai sensi dell'art. 31, 3� comma, della legge tributa!I'ia sulle successioni ad escludere l'applicabilit� del1a presunzione di esistenza neli'attivo eredita.rio di gio1elli, denari e mobiliia posta dal!. 1� comma dello stesso articolo (n. 89). Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gioielli, de.naro e mobilia -Inventario di eredit� beneficiata -Omissioni o incompletezza Effetti (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31, e.e. artt. 484, 485, 487). Se l'omissione dell.lle formalit� prescritte dal codice civiLe per la comp1etezza deU'invientario �e la inosservanza dei termini previsti dal codice civile e.sc1udono l'idoneit� dell.l'.1nv�eintario di �eredit� beneficiata a vincere la presunzione di cui al 1� comma dell'art. 31 della legge tributa!I'ia sullle successione (n. 89). Attivo ereditario -Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia -Inventario di eredit� beneficiata -Natura -Eredit� giacente - RHevanza (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31/c.c. artt. 484, 485, 487, 528,531). Se, ai fini della app.licabilit� dell'art. 31, 3� comma, della Ileggie tributa: rfa sulle successionii, aissuma rilevanza che l'inventario di er�edilt� beneficiata sia �procedimento (in tutto o in parte) de1l'ie:reidit� giiac�en;te ovvexo del chiamato a succede:re �e se 1a nomina deJ. curatore dell'eredit� giaceinte e l'attivit� da Inti svolta tn Oirdi1ne all'invientario dell'1e:redit� siano fatti: che incidono suUa iiegolarit� della.i procedura d'inventario agli �effetti deJ. citato art. 31, 3� comma, della Legge tributaria sullie successioni (in. 89). 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTE E TASSE Imposta di registro -Condono -Pagamento deli'imposta come liquidata Errore di liquidazione -Supplemento (l. 23 dicembre 1966, n. 1139). Se il contribuente che si sia avvalso del condono fiscale di cui alla leg.ge 23 dicembre 1966, n. 1139, ma abbia per� v�ersarto l'imposta in misura diveu::sa da quella successivamente rivelata esa>tta a seguiito di suppl�emento dell'Ufficio, o nella misuTa esatta ma senza corrisvondere gli interessi, sia �escluso dal beneficio del condono �e quindi sfa tenuto, col pagamento del supplemento �e degli inte!l'essi, anche al pagamento della sopratassa per tardiva i1:1egi1strazione dell'atto (n. 581). ' IMPOSTE VARIE Imposta di pubbHcit� -Targhe delle assicurazioni incendi -Denunzia (ex art. 7 d.P.R. n. 342/54) -Natura ed effetti (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 7). Se la denuncia di cui all'art 7 del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, debba esseil1e �Consideraita, ad fini dell'applfoazdone dell'imposta sulle targhe delle assicurazioni iincendi, presupposto dell'imposta o atto di auto.accertamento tributario (n. 83). Imposta spettacoli -Parchi scuola traffico (l. 26 novembre 1955, n. 1109, Tab. A, n. 6). Se sui proveinti derivanti da:l1e attivU� organizzate nell'ambito dei parchi- scuola: traffico, ov;e cio� si insegna 1'1educazione stradale, siano dovuti i diritti �erariali sui pubblfoi spettacolL (n. 84). Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministrativi -Importazioni di navi armate (l. 15 gugno 1950, n. 330; l. 24 giugno 1971, n. 447). Se siano dovuti ii diritti per servizi amministrativi sulle importazioni di navi armate aJVV1enute anteriormente al 1 agosto 1971, data di .entrata in vigorie della legge 24 !?)iugno 1971, n. 447 (n. 85). Tributi erariali indiretti -Dazi doganali -Diritti per servizi amministra tivi -Importazioni di navi armate -Importazioni da paesi aderenti al GATT (l. 15 giugno 1950, n. 330; l. 24 giugno 1971, n. 447). Se sia:no dovuti i diritti pier servizi amministrativi sulle importazioni di navi armate da pa:esi aderenti al GATT (general agre�ement on tariff and trade) avvenute anteTiionnente al 1 agosto 1971, daita di entrata in vigore della Jieg�ge 24 giugno 1971, n. 447 (n. 85). ISTRUZIONE Espropriazione per p.u. -Edifici scolastici -Disciplina applicabile (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 14; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.) .. Se il procedimento per la espropriazione de11e are1e occorrenti per la costruzion(e di edifici scolastici �ed i criteri p�er la determinazione della r�elativa indennit� si.ano disciplinati daLl'art. 14 legg�e 28 liuglio 1967, n. 641, ovvero dBJgli artt. 9 e seguenti 1egg.e 22 ottobr�e 1971, n. 865 (n. 38). PARTE II, CONSULTAZIONI I.V.A. Imposta val<Yl'e aggiunto -Vendita fallimentare -Assog.gettabilitd -Giudice delegato -Direttive -Ricorribilitd in Cassazione (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 25, l� comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e segg.; Co�st., art. 111, 2� comma). 1Se UIIlJa diltietti:va de1l giluclice deil;egato ail. fallime1I1Jto� (data ,sotto forma di rpa:t1elt'e e �selllJZa II'HierimelllJ:to a casi conClt':eti) dl'ca il;a 1assog.gettahili,t� all'I.V.A. delle1 viendite ;l�alilimentari �sia suscettiibiJJe di rico!t'so 'P'elt' Cassazione (n. 3). POSTE E T!ELECOMUNICAZIONI Poste e telecomunicazioni -Raccomandate -Accettazione con sistema meccanizzato -Ricevuta -Forma (r.d. 18 aprile 1940, n. 689, art. 111). Se sia rpl'evista una forma particolare per 1e ricevute rilasciate ag(l.i utelllJti l'ruativamenrte aiLLe iraccoma1I1Jda1le accettate 1a mezzo macchillle af:firan-catrki, OVV�elt'O se ta1e forma, purch� la ric~ta risulti lidonea a1il;a identificazion: e della raccomandata, possa 1essere liberamente scelta dall'.AmmilllJlistrazionie (n. 150). STRADE Comuni e Provincie -Atti in materia tributaria -Controllo (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 273; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 102 e 151; l. 10 febbraio 1953, n. 62). Se, dopo l'e1I1Jtrata iin vi1g0Te dell'orddnamento vegio1I1Ja1e, spetti ai Comitati ;r:eg<ionald di contro1lo ovviero al Ministero de11e FilllJan!Ze il pot&e di controllo sugli atti degli 1enti locald che attengono a matelt'�ia tributairia (n. 102). Comuni -Strade comunaii -Diritto di pedaggio -Natura (l. 30 agosto 1868, n. 4613; i. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 40). :Se abb:La natura tributaria il dii.ritto �di rpedaggio istituito da un ComU! lle su .di-una str.ada comUIIlale (n. 102). Comuni -Strade comunali -Diritto di pedaggio -Legittim.itd (l. 30 agosto 1868, n. 4613; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 40). Se sia legittima l'ist:ituziomie, da parte di Uill Comun1e, di un diritto di pedaggio su di una strada comuna1e (n. 102). Strade statali -Costruzioni -Distanze (l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19.: d.m. 1 aprile 1968). 1Se ila distanza delle costlt'uzioni dalle strade statali, pl'evista dal d.m. 1 iaJPII'lile 1968 in irelJazione ail.l'art. 19 1die1lai ili. 6 .ago1sto 1967, n. 765, qu:alO!l�a la proipriet� deihl'AN.A:S si este.nda ol<tre iil nas1tro srtradiaiLe debba e1sselt'e cailcolaita a rparti11e dall dglrl:o deihla 1stmada orvv�eiro dal conf~cne del.La propriiert� medesima (n. 104). �: . . J Bf:fillfiill::faii@fJWriff&rr�Xfif{f{ftf=lfiffi@illfitl'if~Wfil@frirtWlili1fl[ff[�l{ftfilIT@ftEllttfift:frmllififf1ffl1ttfrt