ANNO XXVI -N. 1 GENNAIO -FEBBRAIO 197 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 ABBONAMENTI ANNO L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ............�.��.. � 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia � Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -.Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (4219029) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. Con questo numero della Rassegna viene istituita una sezione di giurisprudenza comunitaria e internaz"ionale, a cura dell'avv. ARTURO MARZANO. CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARIUzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MmuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1cc1ARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHis, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. ~��. ;i: I� ............,Mrl~ INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE delf'avv. Michele Savarese) {a cura pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Arturo Marzano) � 57 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE {a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari) � 141 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE cato Pietro De Francisci) (a cura dell'avvo � 157 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Ugo Gargiulo} . . � . . . (a cura � 174 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � I94 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI {a cura del/'avv. Arturo Marzano) . . � � 255 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura def/'avv. Peio/ o Di Tarsia di Be/monte) � 273 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. INDICE BIBLIOGRAFICO � IO CONSULTAZIONI � 11 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI ALBISINNI G., Osservazioni in margine ad una sentenza, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque ha affermato la propria giurisdizione in materia di requisizione di acque pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 268 BAFILE C., Enunciazione di societ� in si;,ntenza dichiarativa di fallimento. Insinuazione del credito tributario o sua prededuzione I, 204 CARBONE C., Ancora in tema di assegnazione di alloggio popolare ed economico in relazione alle posizioni tutelabili dinanzi all'A.G.O. . .................. . I, 141 CH1cco A., La sentenza dichiarativa di fallimento di una societ� verbale, e l'imposta di titolo sull'enunciazione della societ� I, 195 D1 C10MMO R., La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario . . . . . . . . . . ... I, 57 GARGIULO U., Sul criterio di tassazione dei contratti verbali tra commercianti riguardanti vendita di merci . . . . . I, 249 MARrnzzo F., Imposta di titolo limentare e prededuzione nel passivo falI, 212 MARZANO A., L'applicazione dell'art. 177 del giudizio di rinvio . . . . . . . . trattato CEE . . . . . nel I, 99 MARZANO A., Sugli effetti dell'impugnazione del provvedimento emesso dal giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE . I, 123 S1coNoLF1 L., Un discusso caso di retrocessione -Implicazioni in termini di tributo di registro . . . . . . . . . . . . . I, 242 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� -Concessione di utenza -Pofor,e di intervento del Ministro dei lavori pubbldci ex a!l.'t. 54 t.u. acque e impianti ,elettrici -Oondizioni per l'eseTcizio: esigenze non no,rmali, straordinarie, fuotri della comune p!l'ev:edibilit� -Apprezzamento ,dJi fatto di esclusiva competenza del giudi1ce di merito, con nota di G. A.LBISINNI, 255. -P!l.'ovvedimenti di immiissiorne di nuove acque nei canali demaniali -Potere dello Stato di disporre di acque pubbiliche, assoggettate a pM<lii1co11we 'l1egJme giUTidico peir effetto di conc,essioni, per alimentazione dei canali demaniali Non sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 255. -Provvedimento di requisizione di acque pubbliclle -Affievolimento del diiritto ,costituifo su taili acque a favoire dei concessionari -Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 268. -Requisizione di acque pubbliche -Giuriisdizdone di Jegd,ttimit� del T'I'ibuna:Ie supeTtore delle AA.PP. -SussLste, con nota di G. ALBISINNI, 268. -Scardco di materiali di rifiuto in un torrente -Divieto per effeUo deI!l'art. 96 t.u. 'sulle opere idrauliche -Sanzione, 274. APPALTO -Appalto di opeo:e pubbliche Contabilit� -Scopi, 259. -Appalto di ope!l',e pubbliche Contabilit� rpmvvisoria dei lavoil'� -Onere della tempestiva o:ise1rva, 259. -Appalto di opere pubbliche Equo compenso ai sensi dell'articolo 1664 cod. civ. -Funzione e Umiti -Differ.enza dai nuovi prezzi ,e sowaprezzi, 259. -.Aippalto di oper1e pubbliche - Jstituto delle rise!l've -Cairattere generale, 260. -Appalto di opere pubbliche ,;, Onerosit� della p!l'eistazlione peil' impreviste difficolt� di esecuzione -Richiesta di compenso ai sensi dell'Mt. 1'664, ,secondo comma, cod. civ. -One1re deilla tempestirva ll'ise1rva, 259. -Appalto di opere pubbUche -RiseTve -Onere della il'innovazlione -Limiti, 260. -Aippalto di orp1ere pubbliche -Variami e diffe1renti modail.it� esecutive -Onere della T:Lserva Momento in cui l'oner,e diventa attuale, 259. ATTO AMMINISTRATIVO -Re,voca d'ufficio -Eccesso di potere, per pe1rplessit� o contraddittoriet� -Inconfiigurabi1it� de!l. vizio, 186. -Revoca d'ufficio -Pil'eSU1pposti Mera rivalutazione della situazd�ne ,gi� esaminata -Le.gittimit�, 186. -Sua disarppilicaziione da parte della P.A. -Aissenza di annullamento o revoca -![legittimit�, 174. AUTORIZZAZIOtNE AMMINISTRA TIVA . -Distributoil.'i di carbrtm"anti -Pail'eri previsti per l'arutorizzazione Non sono richi1esti in ,sede di revoca, 186. CACCIA E PESCIA -Pesca -Dill'itti antichi escilusivi di pesica nelle acque pubbliche Questione infondata di costituzionalit�, 36. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Pi� violazioni attinenti aU'esercizio deEla caccia 1con uso di armi da sparo -Pene appliicabili Questione infondata di costituz! ionalit�, 25. CIRCOLAZIONE STRADALE -Ordinanza -Ingiunzione ,priefettizia -Opposizione -Poteri del giudice -Controllo dei requisiti formali de11'atto e dei presupposti ,di fatto -Motivazione per relationem -Legittimit�, 172. -Partente conseguita all'estero . AipplicabiJdt� della ,sanzione penrue -Questione infondata di legitti: miit� oostituzJionaLe, 24. -Verbale di contravvienzione -Natuira -Eifficacda dli atto pubblico, 172. -Verbale di violazione al codice della ,strada -Notifica -Assenza precaria del destinatMio -Depo1sito del plico pillesso J.'ufficio posta11' e ed avvi,so al destinatario Omi1ssione -Nullit� della notifica, 170. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Edilizia popolare ,ed ,economica Godimento di aUog,gio Gescal Giurisdizione de1l'AiG.0.: limiti, con nota d:i C. CARBONE, 141. -Ente ospedaliero -Nomina dli membro del Consiglio di Amministrazione -Competenza tntertemporale del Consiglio di Stato Sussiste, 189. -Giustizia amministrativa -Giudizio d:i ottemperanza -Decisione non ancora passata lin giudicato -Inammi1ssibiJlit�, 154. -Lmpegno pubblico e privato -Ricoa: iso alla Corte dei Conti in materia di equo indennizzo -Difetto di giurisdizione del ,giudice adifo -Effetto conservativo del ricorso -Non sussi1ste, 183. -Impiego pubblico -Dipendenti deUe Fettovie calabro:..:J:ucane in gestione commtssariale -Giuri1sdizlione del giudice amministrativo, 145. -Impiego pubblico e privato -Ricorso alla Corte dei Conti in materia di ,equo indennizzo -Difetto di GiUII'lisdi:l'Jione del giudice adiito -Errore sainabiJLe -Non si configura, 183.. COMUNIT� EUROPEE -Agricoltura -Organizzazione comune dei mex-cati -Importi dli 1coonipensazione sulle importazioni da Paesi terzi -Criterio di determinazione adottato dalla Commissione -Legiittimiit�, 82. -A~dcoltma -Organizzazione comune dei mercati dello zucchero -Contributo alla produzione Jmputa2lione dellie ,eccedenze, 137. -A~icoltura -Organizzazione comune dei merca1rl. nel settore dei 1Ce:t'eaili -R1estituzioni a!l.1.'espoo:taziione negli Stati membri e !llestituzioni a1P.esportazione nei Paesi terzi -!Prodotti esportati in Stato dii~erso da quelilo indicato nei documenti relativi alla restituzione -Consegueil2le 1suJ. regime delle restituzioni, con nota .di A. MARZANO, 8'6. -A~coltura -Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cerea'l.i -Sistema de~1e cauzioni Smarrimento delila licenza dli importaZJione -Ef:lletti -C'onseguen2le suHo svincolo della cauzione, 13,2. -Ag;rfooltura -Orga1nd.zzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero -Disciplina -Lacune Ricorso aille norme di diritto interno -Esclusione, 137. -Art. 177 del trattato di Roma Finalit� e poo:tata, 84. -Competenza degli orrgani ,comunitari -Limiti, ,con nota di R. DI CIOMMO, 57. -Competenza normativa delle Istituzioni comunitarie -Efficacia diretta della norma1tiva comunitaria, con nota di R. DI CroMMo, 57. -Concorrenza -D~vieti stabiliti dagli artt. 85, n. 1 ,e 86 del trattato CEE -Efficacia diretta Competenza dei giudici nazionali -Provvedimento iniziato dalla INDICE XI Commissione ai sensi dell'a,rt. 3 del regolamento n. 17 -Effetti sui giudizi pendenti dinanzi ai tribunali nazionali, con nota di A. MARZANO, 117. - Dliritto comunita11io e dlirHto inteirno -Raippoirti, con nota di R. DI CIOMMO, ~)7. -Giudizdo pregiudizdale di inteirpretazione della Corte di giustizrna -Unfoa ipotesi �di sospensione, con nota di A. MARZANO, 116. -Inteirpretazione di norme .comunitarie -Giuditc�e nazdonale vincolato da 1pronuncia di giudice di girado superiore -Facolt� di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma, 85. - Inter;pretazione dii nQ!!"Ine .comuni �tarie -Giudice nazionEill!e vincolato da pronuncia dli giudice di grado superiore -Facolt� di deferiiimenro pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma, con nota di A. MARZANO, 86. -Natura giuridica, con nota di R. DI CIOMMO, 57. -Brovviedimento di irinvi.o pregiudizliale al:la Corte �di giustizia - Impugnazdone -Ammissibilit� Effetti 1sul procedimento pregiudiziale di inte11pretazdone, con nota di A. MARZANO, 86. - Rfom:si dei singoli !Pelf mancata 'adozione di 'Pl"'OVV'edimenti di caratteire g�eneira1e -Irricevibilit�, 79. CONTRATTI AJGR:ARI -Enfiteusi -Capitali di affranco Valor. e -Deteirminazdone -Illegittimit� costituzionale, 31. -Mezziadria -Famiglia colonica Posizione giuiridica nei cotlifronti del concedente -Questione infondata dli �costituzionalit�, 33. CONTRATTI PUBBLICI -Transazione -Effetti dell'inteirvenuta transazione nel ricorso giuriisdliziona, 1e pendente -Improcedibdlit�, 174. -Transazione -Eff.etti prodromici dell'atto transattivo in pendenza dell'approvazione -Doveri del contraente -Riflessi sul ricorso giurisdizionale propoSto, 174. CORTE COSTITUZIONALE -Declaratoria di incostituziona:lit� -Ef:lietti 1sui giudi7'i esauriti - Tunplicazioni in termini .di tributo di r.egi.stro, con nota di L. SicoNOLFI, 241. COSA GIUPlCATA -Decisione Corte dei Clonti -Ef: lietto V1incolante 1sulla cognizione principale del Consiglio di Stato -Non sussiste, 183. -Esecuzione ex art. 27, n. 4 t.u. 26 giugno 19124, n. 1054 -Revi1sione, pianta orgamca delle farmacie -Comuni�cazd:one del ricorso ex �art. 91, 2� comma r .d. 17 agosto 1907, n. 642 -Va fatta alfa Regione, anzich� al Ministero della Sanit�, 184. -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Decisioni del Consiglio di Stato -Natura -1Sono irreverisibili peT la P.A., 185. -Ricorso ex ail't. 27, n. 4 -Norme �sull"esecuziione del .gli.udi�cato dell'A, G.O. -Sono estensibili in via 1analogica a1le decisioni emeSi!e dal Consiglio di Stato, 185. -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Pendenza di rfoorso. per Cassazione ex art. 111 Cost. Proponibilit� (t.u. 26 giug,no 1924, n. 105 articolo 27, n. 4), 185. - Ricorso ex art. 27, n. 4 -Poteiri del Consig-Lio di Stato dn sede di esecuzione di 'decisioni �emesse dallo stesso Consiglio -Sono divellsi da quelli spettanti per l'�esecuzione di sentenza del.l'A. G.O., 185. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA. -Co:rte costituzionale -Normativa comunitaria -Controllo della Corte costituzionale -Esclusione, con nota di R. DI CIOMMO, 57. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Legge di :ratifica del trattato CEE -Questione di legittimit� costituz:i:onale �-Non fondatezza, con nota di R. Dr CIOMMO, 57. -V. anche, Caccia e pesca, Circolazione stradale, Contratti agrari, Delitti contro la libert� sessuale, Delitti contro la personalit� dello Stato, Impiego pubblico, Imposta di registro, Imposta generale sull'entrata, Imposte e tasse in genere, Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, Istruzione pubblica, Lavoro, Leggi, decreti e regolamenti, Locazione, Matrimonio, Misure di sicurezza, Ordinamento giudiziario, Pena, Pensioni, Prescrizione, Previdenza ed assistenza, Procedimento civile, Procedimento penale, Professioni, Prostituzione, Sanit� pubblica, Sicilia, Sicurezza, Strade, Tasse e imposte comunali. DELITTI CONTRO LA LIBERT� SESSUALE -Violenza car.nallie, atti di libddine e ratto in danno di persona minore degli anni quatto:rdici -Questione infondata di costituzionaUt�, 34. DELITTI CON~RO LA PERSONALIT� DELLO STATO -Istigazione a deldnquere o a disobbedi'l'e e apologia .di 11.'eato o sovv�m-siva -Questione infondata di costituzionalit�, 29. DEMANlO E PAT!RIMONIO Opm-e costruite daila P. A.�su suolo altrui -Demanialdt� -Non sussiste, 166. EDILIZIA -Licenza di costruzdone -Annullamento e r�evoca �ex alt't. 7 1. 6 agosto 1967, n. 765 -Teil'mine di diciotto mesi -Decorrenza, 190. -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex a:rt. 1, secondo comma, i. 3 novemb:re 1952, n. 1902 -Mancanza del rptano pa:rticolareggiato -Irrilevanza, ls.1. -Lkenza di �costruzfoirlle -Sospensione dei lavori �ex art. 1 1. 3 novembre 1952, n. 1902 -Omessa compa-riz!Lone degli interessi pubblici e privaiti -me.giJttimit�, 181. -Licenza di costruzdone -Sospensione ded lavori ex �art. 1, secondo comma, 1. 3 novemb'l'e 1952, n. 1902. -Omessa pl'esentazione del ;prano regolatore all'approvazione �entro ['anno della pubblicazione -. l11egittimit�, 181. -Licenz�a di �costruzione -Sos[pensione dei ilavori ex airt. 1, secondo comma, 1. 3 noViembTe 1952, numero 1902 -Presupposti -Compromis �siolll!e o miaigigioce oin.erosirt� dell'attuazione deil piiialno -Conseguenza -Legittimit�, 181. -Licenza di costruzione -Sos[pensione dei lavori ex .!l["t. 1, secondo �Comma, 1. 3 noviembr�e 1952, n. 1902 -Pro�vVieddmento �adottato dopo l"entraia in vigoll.'e della 1. 6 agosto 1967, n. 7�65 -Legittimit�, 181.. - Licenz,a �di �costruzione -Sosrpensti. one deti laV'ori ex art. 1, secon,do comma, 1. 3 novembre 1952, n. 1902 -Provvedimento pr�efe.ttizio -Lstan:z:a del Sindaco al Prefetto -Obbligo dii rpi'evia audizione deUa Commissione edilizia Non sussiste, 181. -Programma di fabb!l'icazione . A!prprovazdone -E.ocesso dti. rpotere per disparit� di :trattamento Inconfiguraibti. lit�, 179. -Pirogl'amma di fabbri�cazione Modifiche introdotte d.n sede di approvazione -Conforme parer.e deUa Sopraintendenza ai monumenti -Legittimit�, 179. -Hro~amma di fabbdcazione Modifiche inrtrodotte in sede di approvazione -Difformit� del pareT'e della Sorpdntendenza -Legittimdit�, 179. -Programma di fabbricazione Modifiche introdotte in sede .di approvazione -Li�miti ex �artt. 3 e 12 -[. 6 agosto 1967, n. 765 -Imposizione di attuazti.one (prro,grammata del piano -illegittimit�, 179. - Prog:ramma di fabbri�cazione Modifiche inllfJrodotte in sede dti approvazione -Limiti ex art. 3, INDICE XIII ipi['limo 'cOIIIlIIl.a, J.. 6 agosto 1967, n. 765, 179. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - Piano di zona ,ex 1. 18 arpirile 1962, n. 167 -Approvazione -Motivazione -Non occorre, 176. - Fliano di ZJ0111a ex L 18 aprile 1962, n. 1'6.7 -Contrasto con l'aTt. 3, primo c9f!I1ma della Costi:tumone Manti. festa infcmdatezz,a, 175. - Piano di zona ex il. 18 arp1rile 1962, n. 167 -Conrllraisto con gli artt. 3, secondo ,comma e 42 della Costituzione -Mani:llesta infondatezza, 175. - Fliano di zo111a 1ex il. 18 aipriilie 1962, n. 167 -Contrasto con l'ar:t. 53 dell.1a 1CJostituzione -Manifesta infondatezza, 175. - p,jano di ZJOim .ex il. 18 aipri:l,e 19'62, n. 167 -Contrasto con l'art. 42 deLla Costitumone -Manifesta infondatezza,. 176. - Piano dii zona ex 1. rn arprri1e 1962, � n. 167 -Ilq:Lpo!l'to dell'indennizzo Questione dli ,costiituziona:Lit� -Irrilevanza, 176. - Piano di zona ex J.. 18 aprile 1962, n. 167 -Norme 1a1Ppljfoabi1i -Articolo 6 1. 27 luglio 1965, n. 604 Contrasto con ll.',airt. 81 della CostiJtuzione -Mani:llesta infondatezza, 176. - Piano dii zona ex 1. 18 :aprile 1962, n. 167 -Norme arpplicabili -Legge 21 luglio 1965, n. 904 -Con,itl'asto con il'alt't. 42 deil!1a Costitumone -{[\[anifesta imondatezza, 175. - Pilano ,di zona �ex 1. 18 aprile 19-62, n. 167 -Opposizioni -Ri,getto Motiviamone per relationem aUe deduzioni del Comune -Legittimit�, 176. - Piano di zona ex l. 18 arpri1e 1962, n. 167 -Piano finanzdairio -ObbMgo -Non ,sussiste, 176. - Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Provvedimento -PareTe de1la Comm~ssione edilizia comunale -Obbligo -Non sussiste, 176. - Piano di z;ona ex il. 18 �aprhl1e 1'962, n. 167 -Rapporti col piano regolatore -Varianti -Obbiligo del piano di zona di �conf0trmaxsi alle vairtanti in fieri al pia1110 rego!Lafore -Non sussiste, 176. - Piano di zona 1ex l. 18 aprile 1962, �n. 167 -Raprporti ,col rpiano lt'egolatore -V1arcianti introdotte dal piano di, zona -Legittimit�, 176. - Piano di zona ex il. 18 aip!l'i:le i.9'62, n. 167 -T�eirtmiine �di 180 giorni pcr:�escmtto dall'art. 2 -Plt'ovvedimento � tardivaimeinte adottato dal Comune -Omissione dell'intervento sosti~tivo del Prefetto Legittimi1t�, 17,6. ENTI PUBBL<ICI -Ente Ospedaliero -Oomposizione Coiil:siglio dli Amm~niswazione Interessi oruginari dell'ente -Individuazione (1. 12 febbraio 1968, n. 1312: art. 9, secondo comma), 189. ESPROPRIAZl!ONE PER P. U. -Orite!l'i ,di liqmdamone de1l'indenmzzo !Pfil espcr:orprio totale, 162. -Oc'Cupazione di aree !P�er la co, struzione di orpooe rpubbliche Aree appartenenti all"ente concessionario dell.'�esecuzione delle opere -Obbligo del xisarcimento del danno ,comprensivo del maggim valo11e determ~nato dal:le orpeil'e realizzate -Sussiste -Fattispecie, 167. -Opp�siziione giudiziaria all'dindennit� -Pluralit� di tito'lari dell'indenl11�zzo -Cause inscindibfil, 162. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ckcolare -Lmpugnamone di ciircolaire del MinisteTo dei LL. PP. in tema di distributori di �cairburainte -A.N.A.S. -Non � contxointwessata, 1.86. -Edilizia popolal!'e ed ,economica Piano di zona -Modifica irntrodotta dal Ministero sulle altezze dei fabblt'icati -I.rri1evanza sulla desti:naz.ione dell'area -Proipde XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tario dd quest'ultima -I>IJJteresse -Promozione pea-merli.to comparaall'impugnazione -Non sussiste, tivo -Pairtecipazione ail Consi176. glio cli .Ammi:nd.strazione di im piegato con qualifica inferiore -Ricmso ,giurd1sdiziionale -Atti dli agli scruitinandi -Legli.ttimiit�, / m&a rilevanza ,procedimenrta!le 188. Notifioa del ricorso a1l'Autorit� emanante diversa da quella che -Promozione per merito comrpaTaha emesso l'atto impugnato -Obtivo -V:erbale -Fiirma del segrebligo -Non sussiste, 186. tario 1scrutina,to -Legli.ttimd�t�, 187. -Termini IPll'OCessuali -Termine -P1romozione per merito comparaper l'dmpugnazione di atto in cortivo -Ver'bale -Segrefario sotso -Impugnabilit� -Condizione -toposto a sorutinio1-Funzioni di Tempestivit� rispetto aal'p.tto consegretario assunte ad hoc dal clusivo, 187. membro meno anzdano del Consi . glio di Amministrazione -Legittimit�, 188. IMPIEGO PUBBLICO IiMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO -Indennit� una tantum -Dimissioni volontarie -Illegittimit� -Detrazioni -Reddiito di lav0tro costituzionale, 55. subordinato -Spese linerienti ailla produzione del reddito -Aggior -Indennit� dii anziani't� -Diinissio namento rprrodiessionail.e, viaggi, ni volQntall'iie da impiego -Non tTasporti e �sii.mili -Regime a:DJte � dovuta -Questione infondata _Tione alla leg,ge 4 dicembre 1962, di costituzionalit�, 36. n. 1682 -IndetTaibiliit�, 241. -In1Segnal1Jte medio -Incarkhi e :supplenze -Impugnazione gerarchica -1Sd1enzio dell'AmministraIMPOSTA DI REGI1STRO zione -Art. 14 Ovdinanza mdnd -AgeV'Olazione ;per iJ. oredli.to arti :steriale 26 g:iiugno 1969 -Iil:legittimit�, 193. giano -l'TeSUllPIIJOsti -Acqui.sto di dmmobile da destina!l'e a laboo:-a -Insegnante medio -Incarichi e torio -Non si estende, 230. supplenze -IncaTkhi triennali -Agevolazioni per 'l'indrwstrializza PII'eclusione ad ottenere ,divocse zione del Mezzogioo:-no -Possli.bli norine -Non sussiste, 193. Ut� dli costituir1e sedi e SUOC'll!r -Insegnante medio -Inca:rticihi e sali o di parlecipaire, dn ailtre sosuppiLenze -Ordinanza ministec1e, t� senza l!imirtazioni di terriitoriale 26 giugno 1'969 -Applicario -Esc!Lusione, 234. bilit� \Limiti, 192. -Ag,evolaziooe peir l'industriailizza- Pil'Omozione per merito comparaziione dell Mezzogiorno -Pll'1imo tivo -Attitudine alle funziioni suacquisto cli terreni e fabbricati periori -Valutazione -Punteggio pe!l' l'impianto di sfabil.imenti inscar, so -Contraisrto con il pundustriaili -PluTalit� �di atti di teggio reia1livo ad altre voci -acquisto -Decorrenza dlel termii.Moti'V'azione -Necessit� -Sussine tTiennale peir la realizzaziione ste, 188. del fine industria~e da:l plI'imo at to, 233. -Promozione per meriito compara -Agevo1lazioni t:rtibutarie ediliz1i1e tivo -Attriibuziimle di decmrenza previ1srte niefila !legiislazione della pi� favoo:-evole a promozioni po Regione Sicdilian:a -Questione in steriOTmente .condierirte -Rinnova fondata di costiitiuziornalit�, 42. zione parziale del precedente SCll'IUtinio -Obbli.go di utilizzare � -Cessioni di 1CIJ.'ledito li.n relazione a la stessa gradua,to�rla -Sussistie, finanziamenti 1concessli. da aziende 184. . ed enti cli Cil'edito a favo!l'e dd dit i f. ~ 1 1 BVA.17Af74Bfl':WAIYlll~A171r~ INDICE te commerciali. e industriali -A1iquote dello 0,50 % dii cui alla lettera b dell'art. 4 de'l!la tariffa A della legge di registro -Criteri di de,terminazione, 220. -Contratti V1erbali .tra commercianti -A1iquota del 2 % prevista dalll'arl. 3, liett. a della .tariffa aM. A Appiliica1b: iJliit� -A!liquota del 0,50 % �contemiplafa dall'art. 45, all. D -Esc'lusione, con nota di U. GARGIULO, 248. -Donazione :fra coniugi -lmmobi[e acquistato con danaro dell:a moglie -Sentenza che riconosce !la propme�t� dell'immobile a questa uMima -Retrocessione del!. bene Non .sussiste, con nota di L. SrCONOLFI, 241. -Enunciazione -Enunciazione di sooi>et� di fatto conteinuta nella sentenza dichiatrativa di fal'limento -Insinuazione aJ passivo in rprededuzione. ex al't. 111, legge faiUimentaiie -Spetta, ,con nota cLi F. MARIUZZO, 195. -Enunrcfazione -Enundamone giudiziale -1Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societ� di fatto -!'11enofazione a debito della !relativa imposta, 'ex ar-t. 91, legge falldmentatre -Cancel!lazione de1la pil'enotazione disposta con deooeto dal giudice dele,gato -Rfoorso per Cassazione In, ammissibiHt�, con nota di C. BAFILE, 194. , -Enunciazione -Sentenza dichiarativa di fallimento eI11UnJC'iante societ� di fatto -Prededuzione dei credito di imposta come spesa giudizia!J.e -Esclusione, con nota di A. CHICCO, 194. -Re�tro�cessione -Risoluzione di contratto di �trasferimento -Tassabi! Ut� sia del contl'atto ri,so1uto sia della conseguente vetroce.ssione, 220. Semenza passata in giudicato - Refative 'statuizioni -Ri1evanza ai fini del trattamento tributario -Movimenti di !flicchezza im. possibili -Non ta:ssabiHt�, con no .ta di L. SICONOLFI, 242. -Successdone di 1'eggi nel tempo Legge 27 settembre 1963, n. 1317 Atti sog.getti ad approvazione o condizione sospensi~a -AppiLicabHit� della norma ~i~ente al momento .in cui l'atto diviene elfficace, 238. IMPOSTA DI SUOCE1SSIONE -Azioni non quotate 1n bocsa Dete! fiminazfone del vaJore da iparte del Comitato direttivo degli agenti dd cambio -Sindacabilit� nella successdva :liase conitenziosa -Ille1gittimit� oostituziona~e Manifesta ill!fondarflezza, 226. -Azi-Ond non quotate in borsa Omessa presentazione del certificato pea.-ital'e del com1tato diretti~ o� degli agenti .di cambio < Successiva presentazione -Ldquidazione di oongua,gJiio di imposta prinoipaiLe -Necessdt� dell'accertamento di vafore -Esclusdone, 227. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Azione ordinrarria -Termine dd 60 ,giorni -Dfohiarazione di incostituzdonailiiJt� del secondo comma cLe1l'arrt. 52 deLLa le~ge 19 giugno 1940, n. 762 -App1licabilit� di nome sul termine -E1sclrusione, 44. -Regione Sidliiana -Tassazione ded cotrTispe.tti.IV'i pagati dalla Regione -Diritto di rivalsa -Esclusione, 236. IMPOSTA SULLE SOCIET� -Opere pie -Ge1stione di azdenda con fine di ilucro -� so~etta, 238. IMPOSTE DOGANALI -Diritti .di preliievo -E1se:nzione - CeTtificaroo di cdrt1coi1azio111e -� essenziale -Prova della provendenza della merce data con aUri mezzi -Inidonedt�, 217. XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PRESCRIZIONE -Prescriziorui prresuntive -Delazione di giuramento -Questione infondata di rcostitu:1'!iooolitt�, 43. PREVIDENZA ED ASSliSTENZA -Gestione imposte di consumo Pffi'sonale, addetto -Recersso de!I. datore di lavoro -Perdita de[ premio di :lledeJ.,t� -Questione !Lnfon! data di costifozdonalJ.it�, 29. -Pensione � retributtva � -Lavorratori pens!Lonati anteir.i!O!l.'mente al 1� maggio W68 -Disparit� di trattamento -Questione infondata di costituzionalit�, 25: PROCEDIMENTO CIVILE -Intervento in appre[lo -Poteri e limiti, 157. -Interv1ento dn primo grrado -Varie figure, 157. -Interv,eIJJto ne[ ,giudizio di opposizione ,afLl'esecuztione -Te1rzo p:igno! t'a1Jo -Legittimit�, 164. -Presidente del Tribunale -Giudfoe Istrutto!t'e -Nomina -Assegnazione dei prrocessi alla sezione -Questione infondata di costituzfonalit�, 30. PROCEDLMENTO PENALE -A1prplicazione di misurr�e di sicurezza detentiva -ReclLamo -InteTrogatoTio d~eITl'imq:mta<to -Durata massima idelle mir~e -Declaratorie vari�e sulla costituzionaJ. oit�, 1. -Assistenza a/11'1illl1Purtato durante l'intenrogatoTio del!La rparrte civiil.e e presenre del dife1I1Jsorre deUa parrte civi!Le durrante l'dnterrogaio! I'io derl proprio paitrocdnato Questione infondata di costituziionalit�, 31. -Dibattimernto -Lettura -Dibattimenrto dell.'la deposizdone del teste !resosi irreperibile -Questione infondata di costirtuziona!li<t�, 34. -Dibattimento -Le<ttu!I'a degili inte! t'll'ogato!I'i degli :imputati di cui � vdetata JJa testimonianza -Questione infcmdarta di costiituzionalit�, 34. -Dibattimento -Letturra in d.i!battimenrto dei Ve!t'bald dd confronto Questione infondata di costituzionalii. t�, 34. -Dibattimento -Raipporto di pohlzia giudizi,arria -Letturra di urfficdo -Questdone infondata di costituzio1J11alit�, 43. DiJcmalt'azfone di nulllit� -Effetti Estensione ag1li atti successivi - Raporto di d.i!pen!denza realLe - Neoessirt�, 276. Dife�llJsori -IncompatibiUt� -C'onflitto dd inte!I'essi :fra coimputati Estremi -Dkhiarraziond discordi di coimputati -Sussi!Stenza dell.l'dincomprai1li. bilirt� Cond!izioni, 273. -Imputato inf1errmo di mente -Legale rapprresentanza con un tutore o ,con un 'curato!l'e speciale - Conseg�llJa della copia dell'atto anche ,al raprp!t'esentante -Questione infondata di ,costituziOrnalit�, 56. -Istruzione -Ersame dei testimoni -Assisrte=a del d!i:fensorre Eisc! lusionre -Que1sti,one maruifestamernte infon!da.fa di costituzionalit�, 27. -Istruzione -NuUi't� de!ll:a sentenza istrruttci:ria -Attivit� del giudlice di appe1Lo -Questione iinfondata di costituzionatlit�, 22. Ist!I'uzio1ne -Trasfocmazione dell" istruzione sommada li.n focmal:e Que1sti0rne manif1estamente iruforndata di costituzi,onraldrt�, 27. -Nullit� dell',iJstruzione -In grenooe -Sentenza istrutto!l.'ia -Di rinvio a giudizio -Nullit� -Perizia nulla -Este1r:11sione de11la nu11irt� alla O!I'dinanza di rinvio - Condiziond, 277. -!Perizia -In ,g,eniere -Inda,gini rpa!I"ti1colad di tecnici specializzati -Nomirna di aiLtro pe!I'dto -NeceS1Sit� -Condiz1ioni -Qmi,ssione Nui! l:it� assoluta, 276. INDICE XIX -Perrizia -Perizj,a psicologica Divieto -Questione infondata di costi tuzionaiLiit�, 55. -� Prrescrrizione del reato -Atti mterrrruttivi -Avviso di ipTocedimento -Non � We -Questione irn:fondata di costituziona<Ht�, 3,5. -T'ermine perr prOfPorrre querela - SospelliS�ene del periodo feriale Esclusione, 278. PROFESSIONI -CoLpa p'l'ofessionale -Rilevanza penMe deilil.a ,co[pa di tipo particQILave, 46. PROSTITUZIONE -F1avoveggiamento -Mi,SUll'a della pena -Que1sti0111e inllondata di costituzionaildt�, 23. REATO -Vilipendio -Autorizzazione a procedooe -Vfil:i.pendio delll'orrdine 'giudiziario -Competenza del Mtndstrro ,di ,grrazia e ,giustizia Questione infondata di costitu~i:onalit�, 29. RICORSI AMMINISTRATIVI -Ricorr,so gierrarrchtco -Posizione de1l ricO!rtrente -DiTitto a conoscere ['iter ptrOced'Ull'ale -Sussiste, 192. -Riko;rso getratrchico -Posizione del riicowente -Diritto dd prrende;re visione de[ fasdeoJ.o :Lstrr'llttorio D~ niego -,Successivo derposito in giudi2io -Non sana il precedienite rifiuto, 192. SANIT� PUBBLICA -Tecnici tradiooogii dipendenti da enti pubblici -Iscrizione aU'al bo -Cairatterre obbligatm:io o facoltativo -Questione infondata cli costituZlionalit�, 24. SJjC[LIA -Conflitto di attdbruziond -Imposta suNe utenze telefoniche - Spetitanza alhlo ,stato, 22. -Rappotrti finanziari 1con '1o Stato Ritenute erairialli sui T1eddirtli. di cat. C/2 -Spettanza al[o Stato, 4. SICUREZZA PUBBLICA -Licenza poc J.'instal!Lazfone di big. Iiairdlini ed eLettrrogrrammotfoni C< mresponsio:ne dei diritti di auto'I'e -Illegi'ttimit� costituzionale -Esclusione, 18. -PotrUere -Obbligo di iscriziione nei!. reg1stro dlel1l'autorriit� di p. s. - VioQazione -Previsimi:e di pene div,erse perr hl lav<lll.'atotre e pei:-i!I. datorre di favoro -Questio1111e infondata di costituzionalit�, 43. STRADE -Blocco strradaile -Legittimit� della norma iistirtutiv;a del reato NOII" l.Ile aiprpliJcabili -Questioni infondate .dJi costituzionalit�, 27. TASSE E IilVIPOSTE COilVIUNALI -Affissioni pubbliche -Appalto rper !la Tiscossdone del trdburto -Questione :Lnammiissi:bile di costituzionalit�, 26. -Affissiond pubblfohe -Propaganda Meologioa -Tassazione -Incostituz1ionalit�, 27. -Imposta sugU inc'I'ementi di vafo! l'e delle aree :liabbri.cabili Questione infondata di costituzionalit�, 26. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 6 giugno 1973, n. 74 . pag. 1 19 gd,ugno 1973, n. 81 . 4 19 gtugno 1973, n. 82 . 6 5 luglio 1973, n. 107 . 13 5 Luglio 1973, n. 108 . 14 5 Juglio 1973, n.� 109 . 14 5 luglio 1973, n. 110 . 18 5 luglio 1973, n. 111 . 19 10 luglio 1973, n. 116 22 10 lugl:io 1973, n. 117 22 10 luglio 1973, n. 118 23 10 luglio 1973, n. 119 23 10 \luglio 1973, n. 120 24 10 lugUo 1973, n. 121 24 10 luglio 1973, n. 122 . 25 16 luglio 1973, n. 128 25 16 luglio 1973, n. 129 . 26 16 lugUo 1973, n. 131 27 16 lugilio 1973, n. 132 26 16 luglio 1973, n. 133 27 16 Luglio 1973, n. 134 28 16 J.uglio 1973, n. 136 29 18 1ugUo 1973, n. 142 .-29 18 luglio 1973, n. 143 30 18 luglio 1973, n. 144 30 18 \luglio 1973, n. 145 31 18 il.uglio 1973, n. 146 31 18 luglio 1973, n. 147 32 18 .]ruglio 1973, n. 148 . 32 18 luglio 1973, n. 149 33 18 J.uglio 1973, n. 150 . 33 18 luglio 1973, n. 151 . 34 21 novembre 1973, n. 154 34 21 novemb111e 1973, n. 155 . 35 21 nov.embr�e 1973, n. 156 . 36 21 novembre 1973, n. 157 . 36 21 novembre 1973, n. 15.S . 42 21 novembre 1973, n. 159 . 43 21 noviembre 1973, n. 161 . 43 21 novembl'le 1973, n. 162 . 43 21 nov;embre 1973, n. 163 (ordinanza) 44 28 rnov.emb!Ve 1973, n. 164 . 46 28 nov.embre 1973, n. 166 . 46 28 novembre 1973, n. 167 . 47 28 novembre 1973, n. 168 47 INDICE XXI 28 novembire 1973, n. 169 . pag. 48 28 novembre 1973, n. 170 . 48 11 dicembre 1973, n. 175 49 11 dicembre 1973, n. 176 49 19 dicembre 1973, n. 179 55 27 ,dicembre 1973, n. 183 57 27 dicembre 1973, n. 184 55 27 dicembre 1973, n. 186 56 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 15 gennaio 1974, nelfa causa 134/73 . pag. 79 15 gennaio 1974, nella causa 154/73 82 16 gennaio 1974, nella causa 127/73 116 16 gennaio 1974, nelila ,causa 166/73 84 30 gennaio 1974, nella causa 158/73 132 30 gennaio 1974, nella causa 159,/73 137 12 febbraio 1974, nella causa 146/73 86 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 12 mrurzo 1973, n. 682 . pag. 194 Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 . 194 Sez. I, 10 aprile 1973, n. 1019 . 194 Sez. I, 17 aprHe 1973, n. 1104 . 216 Sez. I, 26 giugno 1973, n. 1835 . 157 Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1883 . 162 Sez. I, 9 Jiu~o 1973, n. 1968 . 164 Sez. Un., 18 luglio 1973, n. 2095 141 Sez. I, 24 settembre 1973, n. 2418 219 Sez. I, 28 settembre 1973, n. 2428 220 Sez. Un., 3 ottohre 1973, n. 2471 220 Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2479 . 166 Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2482 . 226 Sez. I, 10 ottobve 1973, n. 2541 230 Sez. I, 17 o:btob:re 1973, n. 2618 233 Sez. I, 20 ottobre 1973, n. 2665 233 Sez. I, 25 ottobre 1973, n. 2744 . 234 Sez. I, 29 ottobre 1973, n. 2805 235 Sez. I, 30 ottobre 1973, n. 2829 . 236 Sez. Un., 3 novembre 1973, n. 2853 145 Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2863 154 Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2922 . 237 Sez. I, 8 nov�embre 1973, n. 2932 . 238 Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2933 . 238 Sez. Un., 10 novembre 1973, n. 2963 255 XXII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. I, 12 novembre 1973, n. 2978 . . pag. 239 Sez. I, 12 noViembll'e 1973, n. 2984 . 241 Sez. III, 16 novembi!'e 1973, n. 3069 . 170 Sez. I, 19 no�vembll'e 1973, n. 3097 172 Sez. I, 23 novembr�e 1.973, n. 3170 241 Sez. I, 7 dicembll'e 1973, n. 3324 . 248 Sez. I, 10 gennaio 1974, n. 78 �. . 259 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 10 ottobre 1973, n. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 268 TRIBUNALE Brescia, Sez. Fal!l. 26 ottobre-10 novembre 1972, n. 1378 . GIURISDIZIONI CONSIGLIO DI STATO Ad. plen., 25 maggio 1973, n. 2 . Sez. IV, 8 maggio 1973, n. 504 . Sez. IV, 15 maggio 1.973, n. 553 Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 555 Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 556 Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 557 Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 561 Sez. IV, 15 ma.ggio 1973, n. 562 Sez. IV, 15 maggio 1973, n. �553 Sez. IV, 15 mag.gio 1973, n. 564 Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 582 Sez. IV, 29 maggio 1973, n. 598 . Sez. IV, 5 giugno 1.973, n. 621 . Sez. IV, 5 giugno 1973, n. 622 . Sez. IV, 12 giugno 1973, n. 644 Sez. IV, 27 luglio 1973, n. 734 . Sez. VI, 22 maggio 1973, n. 213 Sez. VI, 5 giugno 1973, n. 24;5 . AMMINISTRATIVE GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 15 gennai.o 1973, n. 19 . . Sez. III, 29 g.ennafo 1973, n. 185 . Sez. III, 2 febbraio 1973, n. 228 Sez. I, 5 febbraio 1973, n. 252 . . Sez. V, 6 febbraio 1973, n. 133 . Sez. Un., 17 febbraio� 1973, n. 3 . pag. 174 174 175 179 181 182 183 � 184 184 185 186 187 189 189 190 190 192 192 pag. 213 274 275 276 278 279 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE -Acqrue pubbliche -Costruzioni a distanza dimeriore �a que11a prevista -AutOII"�zzazfo1ne -Irrnposizione di canone (1t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96), 11. - Acque pubbliche -Clostruz.ioni a diistanza dmeriooe a qoollia p't1evdsta -Concessione -Imp-0sizione di canone -Piretesa ilJfoeit� - GiurisdizioIJJe dell'AiG. (t.u. 25 Luglio 1904, n. 523, aa:-t. 96), 11. AlVllMINJiSTRAZIONE PUBBLLCA -Scontro �di v;eico1i -Autoveicoli delfl'Ammdrustr:azione -Danni da dep'l:1ezzamento e fermo tecnico - RisarrcianeIJJto (.e.e. artt. 2056, 1223, 1226), 11. AGRJiOOLTURA -Trasferimento di :llunzioni statali al!Le !l'egiioni agr,iJcolitum -Entd di 1sv:il1urprpo indlrarregionail�e -Cariche -Nomdne -Competenze (d.P:R. 15 g.ennaio 1972, n. 11, art. 2), 11. � -Trasfeirimento di funzioni .statali -Enti di sviluppo iin agriicoltura -Ente di sviluppo iin Molise -Orgam -Potere di noml�!na (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2; 1. 2 :llebbraio 1970, n. 20), 11. ANTICHIT� E BELLE ARTI -Flunzioni statali iin materia di urbani �stica -Sovirainitendenza ai Monumenti -Null1a osta ai piani di <lottizzazione -Trasferilmento alle Regioni Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; !I.. 6 agosto 1967, n. 765, atr!t. 8), 12. - Funzioni stataili in materia di urrbamsti..ca -001messe .ailJJa tutela del rpiatrimonio airtiistico e aircheo1ogi�o ed alla conservazione delle belllezze natuTaili -Trasferimento aUe Regioni -0011JSeguenz.e (d.P.R. 15 .gennaio 1972, n. 8, airt. 1; 1. 1� .giu~o 19t69, n. 1089; 1. 24 lug�Jio 1959, n. 1497), 12. - Museo nazionall!e -Conservator�e onOII'a!l.'lio -Nomina -Legittimit� (1. 16 1giugno 1912, n. 687; tr.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; 11.".d. 26 gennaio 1928, n. 426), 12. - Opeve d'arte -Eseciuzione -Scelta die111.'artista -Commissione -Adunanze -Validit� (1. 3 marzo 1960, n. 237, art. 3), 12. APPALTO -Appalto di operre pubbliche -Succe1ss�vo aJ. 30 giugno 1968 -Revisione dei rprrezzi -Siistema patrametrico -Derogabilit� (!I.. 21 giiu~ o 1964, lll. 463; 1. 17 febbraio 1968, n. 9�3, art. 2), 12. -Cassa per il Mezzogiorno -Opere .appaltate 1e finanziate -Magg. iotri compensi riconosciuti all'appaltatooe a seguiito di giudizio -Inte!l'essi di mora -Decorrenza (1. 10 1aigosto 1950, n. 646, art. 8; :r,d, 28 maggio 1895, arrt. 40; d.P.R. l6 1lUglio 1962, n. 1063, art. 36), 12. BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI -Funzioni statali in matell."ia di urbanistica -Sovraintendenza ai monumenti -Nulila osta ai piani RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di iLot1liz2lazione -Trasdleirimento alle Re,gioni -Conseguenre (d.P.R. 1 15 germmio 1962, :n. 8, m-t. 1; LI.. 6 ago1sto 19<6�7, n. 785, art. 8), 13. -Funzioni ,statali :Ln materia di ocbani: stica -1Conrniesse a!lilia tUJtela del paVrimo:ndo 1M'ltistico e archeo~ logiico ed aJllia oonser\natlone deil.1e bel11ezz1e natUII'lai1i -'i'iras.fierimento alle Regioni -Consegueooe (d.P.R. 15 ge:nnadJo 1972, n. 8, airt. 1; l. 1� giugno 1969, n. 1089; 1. 24 lu �glio 1939, n. 1497), 13'. BONIFIC:A -Op.ere pubbliche di Enti locali Contributo de[ILo Stato -Espit'o. pil'iatlone p.u. (il. 22 ottab!l'e 1971, n. 865, oct. 9; d.PR. 16 gennaio 1972, n. 6), 13. - OpeTe di boo.tifica -Cassa del Mezzogli.o:rno Espropriazione p.u. (r.d.il. 13 agosto 1933, n. 215, a!rlt. 92 e 93; J. 10 agosto 1950, n. 646, 1!lir't. 4; Il. 2,2 marzo 19512, n. 166, art. 3; t,.u. 30 1gdugno 1967, n. 1523, 1airi1;, 29; 1. 22 ottobre 1971, n. 8'65, art. 9; d.P.R. 15 gennado 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, numero 853, oct. 4), 13. - CaV'e e torbiooe -Estr�azione e lavorazione -E.sproipriiazione p.u. (1. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 8; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 13. CIRCOLAZIONE STRADALE -AutobUJS di linea -Trasporto persone in nrumell"o .e.ccedente i limiti -Conseguenze, 14. -Scontro di V'eicoli -Arutovedcoli del!l'Ammind1striazion� -Dannd dia deprezzarmento �e fermo tecnico - Risairdmento (c,c. rurtt. 2056, 1223, 1226), 14. -Strade pubb'lkhe -Insegne e em-teJ1i pubbllicitairi abusivi -Provveddmen1: o dd :rimoZ'ione -Eseouziorie d'uffi.cio (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 11), 14. COMPETiEN.ZA -Acque pubbliche -Costruzioni a distanza inf�eriore a �quella prevista -Autorizzazione -Imposizfone di canone (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96), 14. - Acque �pubhliche -Costruzioni a distarnza iLnferdooe a que,Lla p:r.evista -Concessione -Imposizione di canone -Pretesa illiceit� -Giurisditlone diellll'A.G. (t.u. 25 [ug; lio 1904, n. 523, art. 96), 14. COMUNIT� ECONOM]jCA EURO PEA . -Dazi e preliLevi -Variazd.one -Acoeittazione della dichiiwazione di importazione -Dimi:niuzione del daz1io o :pirellievo -Appld1caib1lit� ] jstanm scritta (d.P.R. 26 giiugno 196:5, n. 72.S, art. 6 diisp. p:rel.), 15. -Dazi e pll'elievi -Varlazioni di ailiquot� -Somme j,ndebirt:iamente ri:scosse -Rimborso -Plroced111ra (d.P.R. 26 1giugno 1965, n. 723, airit. 6 �drsp. iprel.; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, �artt. 74, 91), 15. - Espootaziond V1erso rpaesi terzi - Plrodorbti .soggietti :a prelievo -iRestiituzione IGE -Liquidazione (1. 31 11.ugll.io 1954, n. 570; d.P.R. ~ i!Juglio 1960, n. 794; d.P.R. 23 aigosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 1u' � glfo 1967, n. 5'80, airt. 50), 15. - Impasta conguaglio -Prodotti acquistati pl1esso Organismi di i1nterveruto CEE -Istituzioni e Comunit� �senza scopo di lucro Vall. o!l'e .imiponli.bile -DeternrlnazioI11e (J. 19 .giugno 1940, n. 762, art. rn; 1. 31 liugil.io 1954, n. 570; regolLannenti oomumtarl 14 aprl, le 1969, n. 685, 18 :Luglio 1969, n. 1390, 22 wug;lfo 1969, n. 1416 e 23 marzo 1971, n. 605), 15. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Oonc:essionario deil bene -Canone -Interessi com.sipettivi (e.e. mt. 1282, secondo comma), 15. CONCORSI -Op:e['�e d'a!flte -E1secuzione -Scelta de�Ll'artista -Commissione Adunanze -V.ald�di�t� (1. 3 marzo 1960, n. 237, art. 3), 16. t ~: i~ I i: i: INDICE xxv CONTABILIT� DELLO STATO -Fermo amm:iniJstrativo -Equo in-, dennizzo -Apip;JfoabH.irt� (r.d. 18 nov,embir,e 1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, airt. 68), 16. - Fiexmo amministrativo -Indennit� di esp!l'opiriio depositata Amm�, ssibilit� Piroceddmenito (r.d. 18 novembre l9i23, n. 2440, art. 69), 16. -Locaziond passiv:e de!l:le Ammindstrazioni Starbal!i -Proiroga legale ex airt. 1 dl. 24 lugilio 1973, numero 42'6 -.Aipplicabmt�, 16. -Locazioni passiv.e d.e(Lle Amministrazioni Statali -Proroga legale ex art. 1 d.[. 24 iluglio 1973, n. 426 -AprplicahilU�, 16. � -Locazioni passive deNe Ammi.nistrazioni Statali -Piro1roga legale ex art. 1 dil. 24 ILugUo 1973, n. 426 -Rrunrnovazione antwipata della locazione -Effetti, 16. -Opera puibblka dd .competenza regionalle -AlpprovazdmJJe del contratto di appail.to anteri{)['e al 1� 1arprilie 197�2 -Successivo annullame'. llJto gi.urisdizionale deJJl'aipprovazione -Competenza della Ammin~sttrazione stata!1e a de:fiinire il prooeddmento ammd;rui,sttrativo -!IJJsussistenza (art. 10 d.P.R. 15 giennaio 1972, n. 8), 17. -'Ilrasfurimento di funzioni amministratiJve dallo Stato a1lile Regioni -Pxocedimenti m corso �alll.a data del passaggio deJJle funz!ioni -Competenza sta�taJ,e -P,eirmanenza -Lmipegno di spesa (airt. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), 17. -Aippalto di oper1a pubblfoa -AnnulJ: amento 1g~u1dsdizfon~ deJJl�a approvazione dcl contratto di appalto -Lavo<ri gi� ese,guiti dall'appalitafore -Compenso -Articolo 2041 e.e. (art. 337, 1. 2-0 marzo 1865, n. 2248, aU. P), 17. -iPignoiramenfo pre'sso teirzi dei crediti dei �comuni per quote I.G.E. -Concorr.enza con CiI"'editi erairiald (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, a�rt. 69), 17. -Transazione -Conciliazione g:iudizialle � Partecip�az~one diel1La P.A. (c.'P.C. airrt. 185; r.d. 18 novembr1e 1923, n. 2440, arrt. 14), 17. - Contiroversi1e di J,avolt'o -Contro la P.A. -Transazione -Moda1lit� (e.e. a1I1t. 2113; 1. 22 iLuglio 1961, n. 628, art. 12), 17. CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Ciontenzio,so tdbutario -Paritite sospese -Inter:essi -ELevaz:ione - Ius superveniens (d.l. 26 ottob11.o,e uno, n. 745, art. 21). Contenzioso rtr:ib.utado -Pairtite sosipeise -JnteTessi -Ellevazione -Decor!l'enza (d.l. 2,6 ottobre 1970, n. 745, art1coJ. o 2.1), 18. '-Tariffa doganale -Classificazione mell.'Cd -Controviersia istanza di revisione -lmpugnabilit� innanzi l'A.G.O. (d.P.R. 2 febbmio 19<70, n. 62, art. 6; d.P.R. 1.8 febbraio 1971, n. 18, art. 107), 18. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI -Camipanta -Terremoto agosto 1962 -Aree inuWzzaJhili -Piani di rfoostruzdone -Espropriazione -Ooruributo ('!. 5 ottobire 196~, n. 1431), 18. DANNI -Scontro di veicoli -Autoveicoli dell'A:mmini,stmzione -Danni da� deprezzamento e feQ"mo tecnico - Risareimento (e.e. artt. 2056, 1'223, 1226), 18. DAZI DOGANALI -Cllassifi1cazfone mercd -Istanza di veri:l�ica -M:ancata decisione ne[ :belriII11i1ne -Ri,~etto tacifo -Decisione .successiva -Rtoorso ail Capo Compalt'timentale doganaile - TeTJDine peir,en torio -Deco!l"renza (d.P.R. 2 :l�ebb:ria.io 1'970, n. 62, alt't. 6, quinto comma), 19. -Dazi e prelievi -Vari�azione -Accettazione diel!La dichi<a!l"lazione d:i :i:XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO impootazione -Dimi!Iluz.ione del dazfo e :iwelievo -~pplkabiliit�-] jstainza ,scritta (d.P.R. 26 giugno 1'965, n. 723, ~t. 6 msp. PTel.), 19. -Dazi e rprelievd -Vacr:-jiaz.ioni di a11iquooe -Soonrrne i'IlJd�ebitaonenite ri1soosse -Rimborso -Procedrura (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, all.'t. 6 di!sp. pTel., d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 91), 19. -Imposta conguag1Uo -Prodotti acqu: i,s1Jaiti �p!I'esso O!I'iganismi dd iintecr:- vento CEE -Isti~uziom e Comun: iit� .senza scopo di Juoro -Valore imponibile -Determinazione (11. 19 1giugno 1940, n. 762, airt. 18; 1. 31 1ug1Lio 1'954, n. 570; il1ego1amenti oomrurutaird. 14 apo:d1e 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 lru~o 1969, n. 1416 e 23 mairzo 1971, n. 605), 19. -S(peddziorneri dogam.,a1i -Innovazione lliegisl:atirva in ordine aL l'equisiti neoe,ssaird. per il cooseguimenito della patente -Spedizioni- eri gi� d.sorittd ailJl'�a[Lbo -.Aipplicabildt� (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, a1J.1tt. 28, 125, rpirimo comma; d.P.R. 23 �gennado 1973, n. 43, articalo 48), 19. -Spedizionieri dogian,a!li -Procuratori doglOOJali -RiiLasoio deliLa patente -Pmceddmento (d.P.R. 18 :fiebb'l.1ado 1971, n. 18, a!I'tt. 125, 126), 19. -1Sipeddzionieri doganali -Procuratori dogma:Li -R!i.JJascio della patente -Attribuzione del Mirnstero diei11Je Fdinanze -De[Lega ad o!'lgatrJJi periIDerici (d.P.R. 18 f�ebb! I'aio 1971, n. 18, ,lll["1Jt. 125, 126; d.,P,R, 30 girugno 1972, n. 748, articolo 14), 20. -Tariffa doganale -Miquota pi� favorev�ol1e -Ricmesta -Forma (d.P.R. 26 1giJug,no 19�6�5, n. 723, �acr:-t. 6, n. 2), 20. -Tait'iffa doganale -C1assdrficazione merd -COIIlltrovoosi:a istanza di irevi!si:oll'lle -lmpugnaibilit� irmanzd ['A.G.0. (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 6�2, art. 6; d.P.R. 19 febbraio 1971, n. 18, ~. 107), 20. EDILIZIA ECONOMlCA E POPOLARE -Edilizia -Progettazione oo.pp. Oomp. ensi pag�ati daill'Amministrazione a!Il'liSES -I.G.E. -Assog. gettabilliit� (.1. 15 febbraio 1963, n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946, n. 5, lll["t. 9), 20. ESECUZIONE FORZATA -Biignovamento pcr:-.esso terzi dei crediti ded 001Inuni per quote I.G.E. -ConcOO'll'lenza con oredliiti. �er.airiali (r.d. 18 novembre 19�23, n. 2440, art. 69), 20. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICIA UTILITA -Industriailiz~azione del MiezzogiO[" nO -lPiand riego1aitoiri per aTee ,e nuclei di sviluppo -Espropriazione rp.u. -OcCUJpazl�!o,ne d'urg.enza -Competetl2la rStataLe o cr:-egiomia: Le (t.u. 30 �giugno 1967, n. 15<23, art. 147; d.,Ig. 15 gennaiio 1972, n. 8; 1. 6 ottobre 1971, n. 853, ar!'t. 4), 20. -Opere pubblJfohe di Enti locali Contributo �dlelilo Stato -Esrproprdazione p.u. (1. 22 ottoibve 1971, n. 865, �arrt. 9; d.P.R. 15 gennado 1972, n. 6), 21. -Opem di bonH�toa -Cassa del Mezzogioono -E.spropriiazfone p.u. (r.dl. 13 :f�ebb!raiio 19313, n. 215, ait'itt. 92 �e 93; !l. 10 ago~o 19150, n. 646, arrt. 4; L 2�2 marzo 1952, :n. 16�6, �l!I't. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1'5r23, 1arl. 29; 1. 212 ottobre 1971, n. 865, :art. 9; d.IP.R. 15 gennaio 1972, n. 11; 1. 6 ottobre 1971, In. 853, art. 4), 21. -Ca\ne �e torooere -Estrazione e lavorazione -Esipit'iopiri.aztone ip.u. (1. 22 ottobr�e 1971, n. 865, art. 9, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 21. FERROVIE -F�errovie -Personale gi� appartenente al C;G. ~tiooccidd.co Collocamento a riiposo -Conoes INDICE XXVII sione speci:hlie C. (1. 18 mM"zo 1968, n. 277; d.inrt. 8 giugno 1962, n. 4516), 21. IiMPIEGO PUBBLICO -Esodo volontM"io -Benefici aigli 1ex coonbattenti -DiTerttooe �g1eiDJe: mi1e di ,ente pi.bbJ.roo -CIOllltrartto a �tempo dleterimiinato -ApplicaibdJ. d!t� (1. 24 maggio 1970, n. 336; 11. 9 ottobre 1971, n. 824), 21. -E1sodo vollorntaTi!o -Benef.ici agli ex 1combaittenrti -Aume.nti iper1od: ici di stiipenddo -Di!pendente di 'ente pubblii1co ,con .oonrtiriatto a te['mine -Mancata previsione -Conoessione 1SU quellil!i pl'evisti ex lege (1. 24 maggio 1970, n. 31316, m-ti1ooili 1, 2; .1. 19 ottobre 1971, n. 824, ail't. 3), 21. -E1sodo volo'll!tairio -Benefid agli ex 1oombaittenti -Oollocame!llto a riposo a domanda -Dimissioni vol!orntaide -Difi�~enza (Legge 24 mag,gfo 1,970, n. 336), 21. -~ermo ammimstiriattvo -Equo in. dJenn:izzo -Alpphicaibilirt� (r.d. 18 noV1embil'e 1932, n. 2440, ail't. 69; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, airticollo 68), 22. -O.N.LG. -Pel'sona1e dwettivo E �sodo volontario -Fadlitazio n:i -Arpplicabilit� (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67), 22. -0.N.IiG. -p;er.sonai1e -Benefici combaittenrtistioi -.AlppJJicabilit� (1. 24 ma1ggio 1970, n. 336, articofo 4), 22. IMPO!RTAZJ:ONE ED ESPORTAZIONE -Dazd e prelievi -v;a!l"iazdone -Accettaz: icme dell1a dichlaifazione di importazione -Dtminuzfone dell dazio o prelievo -Apiprticahilit� Istanza scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, airt. 6 dtsp. prel.), 22. -Daz:i e pr1e1i~vii -Variazioni di aliquote -Somme 1ndebi1Jaimente riscosse -Rimbo['SO -~ocedtwe (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, a!l"t. 6 dtsp. prel.; d.P.R: 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 91), 22. -Esportazioni vevso paesi terzi - Brodotti 1sogig1etti a lplieilievo -Restituzdone LGE -Liquidazione (1. 31 J.ugliio 1954, n. 570; d.P.R. 212 luglio 1960, !Il. 754; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; 11. 4 �lugilio 1967, n. 5BO, 1a!l"t. 50), 2:2. ]MPOSTA DI REGlSTRO -Imposta di !l'eg;ilstil'o -Azioni Tll" as.t�eil'imento -Enunciazione in sen1tenza -E�senzioine (1. 6 agosto 1'954, n. 603, aT1t. 36; tr.d.l. 30 dioemba:- e 1923, n. 3'12�69, art. 72), 23. l!MPOSTA DI SUCCESSIONE -Brilv:iJ.egdo l'eale -Amone contro il terzo [possessme del bene -Termine -Nartnwa (T.d. 30 dicem1bil'e 1923, n. 3270, art. 68; T.d. 30 dfoembil'e 191213, n. 3269, airticoILo 97), 23. -R.d. 30 dicemb!'e 1923, n. 3270, a!l"t. 6'8, 23. liMiPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Edilizi1a -P.11og.ettazione oo.rpp. Compensi rpagarti da1l'AmministrazdoIJJe ,aJlJl'IBES -I.G.E. -As1soggerttaibillit� ('1. 15 febooaio 1963, n. 1313, ail't. 5; dK. 4 g;ennafo 1946, n. �5, airt. 9), 23. - E1spmtaz~one vwso ipaies:i telJ.'zi ~ odo1Jti sog;g;etti a lplielievo -Restiltuz: ione LGE -Liquidaz:ione (i. 131 liuglto 1954, n. 570; d.P.R. 22 llugJ.io 1960, n. 794; d.P.R. 23 agosto 19<60, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; 1. 4 IJJuglio 1967, n. 580, mit. 50), 23. _:_ Imposta conguaglio -Pll"odobti aequistaiti 'P['esso Organismi di mtell" vento CEE -Istituzioni e Oomuni1t� 1senza -scopo di [ucro -Valooe :imrponi!bdlie ,,; Deiterminazione ('l. 19 giugno 1940; n. 762, ail't. 18; [. 31 �1ugJio 1954, n. 570; regolamenti 1C00I1urutari 14 apri1e 1969, n. 685, 18 [ugJ.:io 1969, n. 1390, 22 iluglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 60.5), 23. XXVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Imposta gene!l.'aiLe elllit!l.'ata -Ce1ssdone di azi�enda -Solida!l.'Iet� tra utente e cessionario -Locazione di ,azienda (il. 27 dkembre 1946, n. 469, a!l.'t. 14, quarto comma), 24. -Me!l.'ci importa.ite franco destino Imponibrii1e (1. 19 giugno 1940, numero 7612, a!l.'t. 17; r.d. 26 gennajo 1940, n. 10, a1rt. 96; l. 31 il.ruglio 1954, n. 570, a!l.'t. 1), 24. llMPOSTA VALORE AGGIUNTO -Imposta valo!I'le .ag.giWlto -Industria rtesstle -Detr1azione dell'imposta di fabb!l.':icazti:one (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, airt. 87; d.J.. 2 iJ.uglio 19<69, n. 319, ocmv. legge 1 agosto 1969, n. 478, a!l.'tico' 1o 19), 24. IMPOSTE DI F ABBRDOAZIONE -CaJII'buranti -Agevolazioni peir :La agricoltU!I'a -Pol1Licoltura -E1srtensibiLirt� (d.m. 6 agosto 1963, articolo 14, !Le<bt. a), 24. -lmposrta va.loire ag�giunto -Indiustrta te�ssile -Det!l.'aziOille deN'imposta di fabbricazioni.e (d.P,R. 2'6 ottobve 1972, n. 633, art. 87; d.l. 2 lugilio 19<69, n. 319, conv. liegiLe 1 agosto 1969, n. 478, ax;fiicofo 19), 24. - Riscossione -Ri�scosstone �esarbtor1ai1e -Norme del t.u. imposrte dirette �e !I'ellaitive 1sa.inzioni -ApiplioaMli �t� (d.P,R, 29 1gennaio 19'58, n. 645, :artt. 261 e 262; d.l. 9 nov: embil1e 1�96�6, n. 912, a.irt. 19 e 3�1; d.J. 18 dicembve 1970, n. 1012, art. 25), 25. LMPOSTE E TASSE -CarbuT�arnti -Agevoilazioni per la agTdoo1tuira -PoliUoollrtura -Esten1sfoilit� (d.m. 6 1agosto 1963, a1rtico1o 14, 11ett. a), 25. -Contenzioso tributario -Partite soispe.se -Interessi -Elevazione - Ius superveniens (d.1. 26 ottobre 1970, n. 745, .aJrt. 21), 25. -Conrtenzfoso tributa.irio -PaTUte sosp�esie -InteT�essi -E1evazione - Decornenza (dJl. 26 ottobTe 1970, n. 745, art. 21), 25. -Dazi e pvelievi -Variazione -Accettazione della dicihia't'azdone di impo!l.'tazii.one -Diminuzione deil dazio o po:1e1Lievo -AppiliicabiJ1irt� - Lsrtanza �SCTirtta (d.P.R. 26 giu gno 196�5, n. 723, aa:t. 6 dd1sp. ip[''el.), 25. - Dazi o po:1e1ievi -Va.iiriiazioni di aliquo�te -Soonme indebitame!tllte riscoisse -Rimboo:so -Prrocedma (d.P.R. Z6 giugno 1965, n. 723, I aTt. 6 disp. !PJ.'ell.; d.P.R. 23 gen ili naio 1973, n. 63, arrtt. 74 e 91), 25. -Piccol�e industrie del C�entro norrd E1senzione de1ciennalLe da ta.sse e imposte -I[}JdUStri1e rubeT,ghie!I'e (L Z9 luglio 1957, n. 635), 26. _.:_ R.d. 30 dicembll'e 1923, n. 3270, arrt. 68, 26. -'Dasse e imposrte indWertte suglli affa1ri -P!l.'escrriz,ione e dec1a<denza - PToroga dei termini -Reati finanzi. arri -.AippiLicabillit� ( d.L 18 dicembll'e 197�2, n. 788, conv. con mod. in l. 115 :liebb1'1ado 1973, n. 9; 1. 7 g.ennaio 1929, n. 4), 26. INTERESSI -Cassa per ~l iMezzog~oomo -Opere apipal:tarte e finianzta1Je -Maggiori compe1nsi rriconosciuiti all'appaltatore a seguito dii girudizdo -InteT1e1ssi di mooa -DeOO!I'!l.'enz1a (Il. 10 agosto 1950, n. 646, a!l.'t. 8; r.d. 28 ma1ggdo 1895, �ao:t. 40; d.P.R. 16 lf.ugJJio 1962, n. 10'6�3, a1rt. 36), 26. -Conciession:ario del bene -Canone -Ln1leressi CO!Irlspettiivi (e.e., ao:rt. 1282, secondo comma), 26. -Co111tenZJi.oso tribufarrio -Pa!l.'tite sospese -Llllteressi -Etlevazionie - Ius superveniens (d.[. 26 ottobl.' e i.970, n. 745, art. 21), 26. ~ Contenzioso rtiributaJTio -Pa1r1tite sospiese -Inteiressii. -Elevazione Deco �rrenza (d.[. 26 ottohre 1970, n. 745, a!l.'t. 21), 26. I1STRUZIONE -Muse�o nazi0I1Jalle -Cons�ervatore onoo:arrdo -Nmnil!lla -Legittimit� (1. 16 giugno 1'912, n. 687; T.dil. 4 mag,gio 1925, n. 604; o:.d. 26 gennaio 1928, n. 42�6), 27. INDICE XXIX. IVA -Imposta conguagiliio -P:rodotti acquistati presso Olrg,anismi di intffi" Ve:nito CEE -I,st.iJtuzioni ,e Comunit� senza scopo di lucro -Va1ooe imponibiLe -Determinazione (l. 19 g1ugno 1940, n. 76,2, art. 18; l. 31 !Lug.Jio 1954, n. 570; !I'egolamenti comunitari 14 aipci,Le 1969, n. 685, 18 ILugJfo 1969, n. 1390, 22 llu~io 1969, n. 1416, e 23 ma:rzo 1971, n. 605), 27. LAVOiRO -Trrtansazfone -Condli!az:i.one giudizi1aJ. e Parteciiparione defila P.A. (c.ip.c., alrt. 185; r.d. 18 noviembil'e 192,3, n. 2440, a:rt. 14), 27. -Controviers.iJe di la1Volro -Contro �La P .A. -Tua1I1Sazionie -Modalit� (e.e., wt. 2113; 1. 22 Lug'l.:io 1961, n. 628, alrt. 12), 27. LOCAZIONI -Looarioo::id passiv�e delle Amminis1Jr, amoni 'statali -Plrwog�a ,Leg,aJ:e ex alrt. 1, d.1. 24 luglio 1973, numero 426 -Aipp1foabd:lit�, 27. -Locazioni passdcve delle Ammindstrazioni statail.i -Plroroga legale ex all'lt. 1, d.J. 24 :Luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�, 28. - Locazfoni passive de'1J1e Arrumini1straziond. .sta.itali -Plr�olroga legal�e ex 1a:ri. 1, d.J.. 24 lug1io 1973, n. 426 -Rdnnov�azione antkipata d�i.lilia locazione -Effetti, 28. MEZZOGIORNO -Oassa per 1iil Mezzogiorno -Opell.'e aippa!Ltate e finanziate -Maggio:ri compensi :I'iiconosciuti al!l'appaltatore 1a seguito di glliudizio -Interessi dd mo!l'a -Deco1ITenz:a (ile,gge 10 agosto W50, n. 646 art. 8, r.d. 28 ma�ggfo 18'9�5, ail't. 40; d.P.R. 16 luglto 1962, n. 1063, art. 36, 28. Industrializzazione deil lV,[ezzogioll'nO -IP.tani regolliato!ri pe!r aree e nuclei di .sv.iiluppo -E1spll'Op!riaz: i.one p.u. -Occupazione d'urgenz1a -Competenza statale e 11egi: onalie (�t.u. 30 giugno 1967, nu mea-o 1523, art. 147; d.lg; 15 gennaio 1972, n. 8; 1. 6 ottobre 1971, n. 853, all't. 4), 28. MINIERE -Opwe pubbliche di Enti locali Contributo del1o Staito -Espropdazione p.u. (L 22 ottobll'e 1971, n. 8615, 1alrt. 9; d.P.R. 15 �gennaio 1972, n. 6), 29. - Opea-e di bonifica -Cassa del IMezz.ogioono -Esp!rorprd1azi001e ip.u. (!r.d:l. 13 ,agosto 1933, n. 215, rurti' ooild 92 ,e 93; [. 10 ,agosto 1950, n. �646, 1rurt. 4; L 22 maTzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 .giugno 1967, n. 1523, airt. 29; 1. 2.2 ottoblt'e 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 g�elll!!l!afo 1972, n. 11; 1. 6 ottobire 1971, 1 n. 853, art. 4), 29. - CaVie ,e 1tOT"btiJeil'e -Estlt'azione �e ;La1vOl!'azione -Es1p1rorplt'i1az,ione p.u. (il. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 .gennaio 1972, n. 2), 219. NAVI -MaTittimo italiano -Anruolamento su naVie stl'anieTa -Infrazioni commesse aU'estea-o -S:anzdoni d:isoipltna! I"i -(Cod. Nav. artt. 1249 seg.g.), 29. NOTIFJiCiAZIONE -Messi dd conciliazione -Notifioaz1one su istanza ,di Ammini1strazfone dello Stato -Indennit� di trasrforta (�l. 3 :l�ebbraio 1957, n. 16, alt't. 2; d.P.R. 15 dfoembre 19'59, n. 1229, ar�tt. 122 segg.), 29. -Messi dii conciil:Uazione -No.tifkaziLoni su istanza di Ammi�nistrazioni deilil:o Stato -Diritti di notifica (1. 3 :l�ebbraio 1957, n. 16, all't. 2; d.P.R. 15 dfoemhre 1959, n. 1229, 1artt. 1212 ,segg.), 29. OPERE PUBBLICHE -Alppa1l:to di opere pubbliche -Successivo 1al 30 giugno 1968 -Revisione dei !p['ezzi -Sistema parame1trko -Deil'ogabiliit� (1. 21 giu. gno 1964, n. 463; 1. 17 febbraio 1968, n. 93, ail't. 2), 219. xxx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Qassa pe!r il Mezzogdocno -Opere appaJ�tate e finanziarte -Maggioci compensd rtconoscdruti 1ali.'a1ppall.tato! I'e a 1seg.uito di giudizio -Inteiressi di imo;ra -Decorrenza (LLegig.e 10 �agosto rn50, n. 646, art. 8; T.d. 20 maggio 1885, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, �l!I't. 38), 30. Op1eD:'a pubblica di competenz�a regiona:l1e -Alpp!rov;azione d� contratto di iaippaJ.rto �antetrioire all. 1� a'P!I'ile 1'972 -Successivo annullamento �gduirisdizionale delll' 1apipTovazione -Competenza deilJ.' AmmirustrazJ.one sta:taile a delfime il.p!rocedimento amministrativo -Lnsussistenza (1airt. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), 30. -TI1asd�eirdimenrto di funzioni 1amministra1tive dai11o Stato ailllie Regioni -PToced:imenti dn cocso afLla data del passaggio deHe funzioni Co; mpertenza statal1e -Permiainenza -Impegno d!i spesa (�art. 1 O d.P.R. 15 g�ennaio 1972, n. 8), 30. -Apipall.to dti orpera pubbllka -Annuililamento giurisdizionale dellla arprp1rov1azione del contirartto di appaH10 -Lavori .gi� eisegui;ti dall'aQ;> pailtato!I'e -Compenso (aTticolo 2041 e.e. -1art. 3,37, J.. 30 imairzo 1865, n. 2248, all. P), 30 PECULATO E MALVERSAZIONE -Poste e teilecomunicazioni -S.erviztio :pagamento pensioni INPS I! rrego!Larit� neQ sell"Vizio -Peculato -Ammi�nisitirazione danneggiata (1. 25 1apirHe 1961, n. 335; c.p. ar�t. 314), 31. PENSIONI -Fem-ovie -P�ersonail:e gii� appartenente 1ail C.G. Anticoccidico Collocamento a !I'ilposo -conces �sione 1sp1ecdal!e C. (I. 18 ma!I'zo W68, n. 277; d.int. 8 giugno 1962, n. 451�6), 31. PIANI REGOLATORI -Funzioni statali in mateda di urbanistica -Sovrintendenza ali Mo numenti -NWJ,a osta ai pi.anii di lottizzazione -Tir1asdierimiento ailLe Regioni -Cbnseguenze (d.P.R. 15 gennaio 19712, n. 8, art. l; il. 6 1agosto 1967, n. 765, art. 8), 31. -Funzioni statali in materia di UTbani �stica -Connesse aillla tutela del rp.atrda:nonl�JO airtisti!oo e axcheologiico ed all.la conserviazione delle bellezze, naitura:lli. -TTasferimenito aillle Re�gioni Conseguenze (d.P.R. 15 1giennado 1972, n. 8, art. 1; 1. 1� .giugno 1969, n. 1089; 1. 24 J.u~o 1959, n. 1457), 31. PIGNORAMENTO -Pi1gno'l1aime[}J1;0 !presso teirzi dei cre�diti dei comuni prer quote I.G.E. -Concowenza con oceddti e!l"a!I'ialli (r.d. 18 noviembre 1923, n. 2440, art. 69), 31. POSTE E TELECOMUNICAZIONI -Poste e telecoimu:nioazdoni -Servizfo pagamenito pensioni INPS llm'e �g'Olairiit� nel servizio -Peculato -Aimministirazione danneggiata (1. 25 .aipirJJe 1961, n. 355; c.p., aTt. 314), 32. PRESIORIZLONE -Tasse e imposte i:ndiil:'ette oogli affari -Piresc!I'iizione e decadenz1a -Proiroga dei terimdni ~ eati finanzia!l"'i -Appil:dcabdiliit� (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. 1n l. 15 febbir1aio 1973, n. 9; 1. 7 gennaio 19.W, n. 4), 32. PRIVILEGI -Pdvillegio il:'eale .. Azione cointro il �teil'zo possessoire del bene Termine -natuira (1r.d. 30 dicembre 19o23, n. 3270, ar1t. 68 -:r.d. 30 dicembre 19o23, n. 3'269, 0.lt'ticolo 97), 32. -R.d. 30-dioemb:re 1923, n. 3270, art. 68, 32. INDICE PROCEDIMENTO CIVILE -Inte!rvento volonitario -Intervento ad adiuvandum -Ammindstraziione finanziaria cired.ttrfoe di una rpairte -Le�girttimazione (c.p.c. arrt. 105), 32. REATI FlNANZJARI -Tasse e !imposrte indiir.ette sugli affari -P!l1escriziione e decadenza -PToroga deii ternhlnii -Rearti finanzi:ari -Aprpilkabilit� (d.L l8 dicemb11e 19<72, n. 788, conv. coo mod. dn !I.. 15 febbr�aio 1973, n. 9; il. 7 g.ermaio 19-29, n. 4), 33. REGIONE MOLISE -Tl'asf.erimento. di funzioni statailii -Enti di �SWfUIPPO in agricoltlllra -E!llte di svdllruppo in Molise -Qr.gani -Potere �di nomdna (d.P.R. 1�5 gennaio 1972, n. 11, art. 2; 1. 2 febbraio 1970, n. 20), 33. REGIONI -Funzioni �statali in materi.a di urbani: stica Sovri!ll!tendenza ai MoD1Umenrti -Nulla osta ai rpialni di lottizzazione -T1msferimento all.e Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, �art. 1; il. 6 .agosto 1967, n. 765, art. 8), 33. -F'Unzionti 1srtarta1i in matertia di urhanistka -Connesse 0al!la tutela del ipatrimonio a\rlistico �e al'cheofo. gico ed aUa oo!tllservazio1ne delle beil1ezze naturali -Trasfeirdmento �al1l!e Regioni -Conseguenze d.P.R. 15 gennatio 1972, n. 8, ar-t. 1; 'I.. 1� gi11.1Jg1no 1939, n. 1089; 1. 24 lugilio 1939, n. 1497), 33. - Industrialliizzazione del Mezzogiorno -Piani iregolatmi rper aree e nuc[�ei di svilwppo -Esp!ropiriazione rp.u. -Occurp�azione d'ur.g~nza -Compe�tenza �s1tatale e ir�egdonalLe (rt.u. 30 giugno 19.67, n. 1523, airt. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, n. 8; J.. 6 ottobire 1971, n. S.53, art. 4), 33. -Opera pubbilioa di .comp.e�tenza iregionale -Arppirov;azione deil .contratto di aippa!lrto anteirio11e ail 1� �arpirUe 197�2 -Successivo annullamento giuri1sdizd.onaJ.e dell'aprpTOv; azd.one -Competenza delJ.' Amrrnind1straz1one sta.ta!Le .a definiire il procedimento am:mimstraitivo -lllSll.lJSSiisrtnza -Art. 10, d.P.R. 15 ge!l!naio 1972, n. 8, 34. -Trasferimento di frunztiond amministrati1V1e delilo Starto aillLe Regioni -lPirooodi~ti tin �COI'ISO all.'la data del passaggio delle funzioni -Compe~ 1srtatale -Peirmanenza -lllll!Pegno di sp�esa - Arl. 10, d.P1R. 15 �gennaio 1972, 111. 8, 34. -Arppa[to dii opera pubblica -Annulil. amento 1gdul!'I�Sdifilonale de[l'appr- ovaziO!tlle deJ. conrtiri'artto� di aprpaJ.to -Lavori 1gi� .eseguiti dall.l'appa! ltatooo -Oompenso -Airticolo 2041 e.e. -Art. 337, 1. 20 marzo 18'65, n. 2248, all. P, 34. - Opere pubbliche di Enti !locali 00111tr: i!buto delilo Stato -EspiropdazliO! ne ip.u. (11. 22 ottobr-e 1971, n. S.65, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6), 34. - Opere di bonifica -Cassa de/l Mezzogiorno Espropiri�azione p.u. (r.d.I. 13 agosto 193�3, n. 215, artt. 92 e 93; .l, 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 .giugno rn67, n. 1523, 1art. 29; Il. 22 ottobre 1971, n. 8'65, art. 9; d.P.R. 15 g�ennaio 1972, n. 11; 1. 6 ottobire 1971, n. 853, art. 4), 34. Cave e -toirbie11e -E�swazi:one e lavo111azione -E�spropriazdone p.u. (1. 22 ottobre 1971, n. 8'65, ar-t. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 34. -T;rasfeirimento di funzfonti startaJi aJJe r-egioni agricoiltura -Enti di svHuprpo infmregiona[�e -Cariche -Nomi1I1a -Ool!ll1petenza (d.P.R. 15 ge11ma!Lo 1972, n. 11, art. 2), 35. - Trasdleirimento di funzioni statali -Enti di sviJlupipo in agrico[tura -Ente di sviluppo in Molise -Oirgalni -Potere di nomina (d.P.R. 19 gennaio 1972, n. 11, art. 2; 1. 2 febbraio .1970, numeTo 20), 35. XXXII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO RESPONSABILIT� CIVILE� -Scontro di veic01li -Autov.eicoli deli'Amministrazione -Danni d:a dep1rezzamento �e fermo tecnico Ri: sa'llc:imento (e.e., aTtt. 2056, 1223 e 12:26), 35. RICOSTRUZIONE Campania -Texl'emoito agosto 1002 -A:r1ee inutiliz2labi:H -Piani di T.foosrbruzione -Espropriazione -Contributo (1. 5 ottobre 1962, n. 1431), 35. - Oampaini!a -Te!I'II'emoito agosto 1962 -Aree inuti1lizzabfili -Piani di ricostruzione -E:spToptiazione -Contrdbuto (1. 5 ottobre 1962, n. 1431), 35. RIFORMA AGRARIA -TTasferimento di funzioni stata!li alliLe regioni agrioolrtw-a -Enti di svi1U1pipo irufu-wegionale -Ciarr-iche -N Olffiina -Competen:zia (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ao:-t. 2), 36. - Tra1sf,erimenito dd funzd:oni statali -Enti di svi!J.uppo in agricoltUII'a -Ente di svtl:luppo in Molise -Organi -Portere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, :art. 2; L 2 f.ebbrraio 1970, n. 20), 3�6. SOCIET� -Tra:sfOII'ITil.azione -Comundcazione ai m�edrtori sociali -Forma (e.e., art. 2499, �secondo comma), 36. STRADE -Strade pubbliche -Insegne e cartelJl1 pUibblfoifari abusivi -Provvedimento di Timozione -Esecuzione d'ufficio (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, arrt. 11), 36. TERRIDMOTO -Campania -Texiremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabili -Piani di ricostruzione -E1spropri:aziorne -CO!ll1lributo (1. 5 ottob�t'e 1962, n. 1431), 37. - Campania -T:erremoto agosto 1962 -Aree inutiJdzzabdJ.i -Piani di ricostruzione -IDspropri.azione -Ccmtdbuto (1. 5 ottobre 19612, n. 1431), 37. TRAS'PORTO ~ 1Servizi automobilistici in concessfone -Passaggio alla gestione governativa -Crediti di lavoro Responsaibild: t� soHdale -C.c., art. 2112, 37. -Servizi automobillisti�i in concessione -Passaggio all.Ja gestione 1governa:tiva -Debiiti di impresa ri:suillta:nti dai libd contaJbitli -Responsabilit� solidale -e.e.,. aTtico! Lo 45�60, 37. -Servizi automobilisti-ci in concessione -Passa:g.gio alfa gestione governativa -Debiti per assicurazioni socia[i -Responsabilit� solidali. e -C'.c., art. 2560 -L. 29 ottobre 1971, n. 889, �arr-t. 8, 37. -Servizi �automobilistici in concessione -Paissaiggfo alla gestione gove1mativa -Debiti per imposte dirette -ResponsabiJit� solida'1e D.P.R. z.9 gennaio 1958, n. 645, airt. 197, 37. 'DRANSAZIONE -Transazione -CondHazione giudiziale -Partecipazione de11a P.A. (c.p.c., art. 185; r.d. 18 novembr �e 19:23, n. 2440, art. 14), 38. -Controversie di lavoiro -CoTutro 1'a P.A. -Tua:nsazione -Modalit� (e.e., art. 2113; L 22 luglio 1961, n. 628, art. 12), 38. ! '(.; ~� 1� ~MflYAIFI~ INDICE XXXIll LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I. -Norme dichiarate incostituzionali pag. 1 II. -Questioni dichiarate non fondate 2 III. -Questioni proposte . 4 INDICE BIBLIOGRAFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I ~:: " i:fo I, -r, PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1973, n. 74 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Pupcin. (n.c.) c. Pll'eside'll!te Consiglio dei Mirnisrt:ri (Sost. avv. ,gen. dello Stato Za1gad). Procedimento penale -Applicazione di misure di sicurezza detentiva Reclamo -Interro~atorio dell'imputato -Durata massima delle misure -Declaratorie varie sulla costituzionalit�. (Cost: artt. 24, c.p.p. art. 301, comma secondo e c.p. 206, comma secondo). La questione di legittimit� costituzionale deil'art. 206, secondo comma, c.p.p., sull'omessa previsione di reclamo corntro iL provvedimento del giudice istruttore sulle misure di sicurezza detentive � inammissibile per irrilevanza; � fondata la questione r�elativa alla stessa norma neUa parte in cui non prevede interrogatorio dell'imputato; mentre non � fondata fa questione relativa alla stessa norma, con riferimento aila determinazione sulla durata massima delle misure .di sicurezza detentive (1). (Omissis). -1. -Il giudei.e.e .istiruttoire pll'es1so il tr1buna�1e di Toitmezzo, neit coirso di vairi piroc,edimenti pernali a carico di imputa,ti di reati contro .U pa,tr.ionoruo e 1c001Jtro l'assistenza familiare, infermi di mente o dediti ad ubriachezza abituaile o affetti da 1intossdicazion.e alcoolica, 'per i quaili occorll'eva deddere ciirca l'apipllkazione pro!V'Vdsoiria della misura di .sfourezza del mandco:mio 1giudizia!l'io o deill'i'll!terna (1) Pe.r quanto aittie01Je ailla vio:Lazione deill'arl. 24 Cost., \la Corte ha fatto app'.lfoazione dei principi en1tmdati neilla pTecedente senitenza 29 maggio 1968, n. 53, in Giur. cost., 1968, n. 802, con note di DoMINIONI, Prevenzione criminale e diritto di difesa 1e di CARETTI, Diritto di difesa e misure di sicurezza post-delictum. Sull'appli1cazi001Je p1rovviso!l'ia delle miS1U1r1e di sioor-ezZia, in dottrina : SANTORo, L'esecuzione penale e GUARNERI, Processo di sicurezza, 1953. Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collabocato anche l'Avv. CARLO SALIMEI. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1 meinrto in casa di 1cura e di austodJa, ha soJJ:evato le questioni di le gittimit� 1coot.ttuzi0t11Jale: a) dell'art. 301, secondo coo:nma, ultima parte, c.ip..p., in quanto esclude la � facoJt� di recJamo � dell'dinteressato contro iiJ. provved_imento di provvisoria applicazione di a!l!cuna deHe rpredette miJSure detentiv. e ,di ,si;au:rezza, e ci� in riferimento all'art. 111, �secondo comma, della Costituzione, 1concernente il.'.imipugnahi.JJ.it� per cassazione ,di tutti i prov\r�edimenti su.1la libert� personale; b) della istessa noll'ma, nella pairte 'in cui prevede 1che le predette misure possono essere disposte iprovvi1soriamente � anche prima de11'.iinterrogatorio dell'dmputato o de1la emi1ssi.one di un mandato ., senza la preventiva designazione idi un di:fensoil'e e �prima della contestazione dell'accusa o de1la comUJn.icazione 1giudiziatl'ia dlf'ca iiJ. procedimento in cOtl'so. Ci� dn contrasto con 1a g;aTarnzia della difesa prevista dall'a11t. 24, secondo comma, della Co1stituziorne; c) della notl'mativa risllitante dal ,combinato disposto degli a1rUcoli 301, secondo comma, 'c.p . .p. 'e 206, 1secondo comma, c.:p. che impol"lter.ebbe violazione dehl'art. 13, qudinto comma, Cost. giacch� non �lndka i limiti massimi di durata de11a m�ISIUra di s1icr1wezza detentiva provvisorfame:nte applicata o, quanto meno, il temnine mass.tmo per il desame della pedcolosit� dell'internato 1da parte dello 1stesso -giudice. 2. -La prima questione sub a) 1risu1ta so.LLeivata nel corso de11a iist1'uzione fomnaJ.e ma prima della prODUinzia, da pa!I1te del .giudice, de1l 1provve1dimento di aui si censura 1a non impugnabilit�. Senonch�, posta nei detti termini J.a questio�ne appatl'e chiall1amente inammissibile per difetto ,di rilevanza, non dJorvendo il giudice a quo :Ilare applicazione della OC!!Orma che esclude ila r:ea1amabi1it� del provvedimento. Ne oonseg;ue che 1a questione appare priva dei caratter.i di inecessaria e concreta pregiudizialit� ed in1Clidenta.lit� richiesti �daJ:l'a:rt. 23, secondo comma, della legge 11 marrzo 1953, !ll. 87. 3. -� .iinvece tl'ilevante e fondata la �diversa que1stione sub b). Non rpatl'1e dubbio che la di@ooizione de11',a111t. 301, secondo C'Omma, c.rp.rp. viioil.i la ga�ranzia della difesa, nella rparite in cui pr1evede l'app1kazi� one provvisoria 1di misure di sicurezza anche prima della contestazione dell'accusa, che avvenga sia nel col'so dell'inte:rn-ogatod-0 1 1 dell'iimputato o mediante 1a notificazione di un mandato enunc:iainte l\tmlpiUtazione e, giusta l'ordirnama, anche rprima 1che alJ.'.imputaito sta data comunicaziom:e del procediimento. Ipotesi tutte nelle quali risulterebbe, per gi1Unta, leso il diritto a11'1esercizio del1a difeisa tecnica, non essendo neppure richiesta 1a designazione e l'assistenza del dt: llensorre. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE La fa.l!te1a del diritto di difesa, i:nvero, quale diritto di parrtecipm:-e personalmente o a ,mezzo di difensore alla foirmazfo({)Je del 1convincimento del giudice, nJOlll pu� s:Lc1uramente subirre limdtazione, quando ILI di:ritto stesso sia ,p11eordinato alla tutela della liberrt� peirsonaJ.e. N� fa fina!Lt� di p11ev~one� speciale che � prop!'ia del pr1ovvedimetnrtio previsto da1l'art. 301 c,rp., in connessione con l'art. 206 c.p., n� l'i1nteresse pubblico che :ne costituisce iil fonidam~o, ipoS1Sorno ilegtttima1re �11 sacrificio del dirrttto garantito da'1il'art. 24, secondo comma, , dei11a Costituzfone. E tale garanzia va, dunque, daffermata nel pirocedi! mento di ,applicazdone provvisoria della mis:ura di sic1urezza detentwa, cos� c:ome � stafa �enunoianfa con le 'sentenze n. 168 del 1972 e :n. 53 del 1968 in rifertmento al proicedi!mento per il'eseC1Uzi~e delle misiure di .sicurezza d:�isiposte -in vcta definitiva con seJl)JteillZ,a, ai sensi deg1i airtt. 633 .e seguenti del codtce di 1pro1cediuva pena1e. 4. -� per c.rnntiro infondata fa questtone sub e). Nel prospettarne i teirmini .iJ. .grudice a quo ha impropriamente rtchiaimato � prrincipi merenti alla �rusc;iptina della oarc:erazione pirev. enitiva, obliterandone i cara.tteiri differenziali. Questa Corte, p:eir vero, ha .gi� iricorda.to, con le sentenze nn. 64 1e 96 del 1970 che 1e misure di siCIUJI"ezza detentive 1sono volte ad esigenze div,erse da quel.ila t]ipi:cament� prociessua1e della custodta preventirva, sicch� ad esse non � appltcaibile il principio contenuto nell'art. 13, qumto comma, detlla Cost. ituzione. Il che, peraltiro, non comporta J.'assenza di g�a1NJ.nzie ;pelr !'-imputato. Ba1Sti r1cocdare che nello ,stesso oirdmamento proceissua!Le ipenaJie sono operanti rimedi mediante i qua!Li � 1arpprestata tutela aJ.iLa 1ibel't� dell'1mputato co[}jtro misure .restrittive, che, nel coirso rdel rprocedimento, 1S� paJ.esfilo iiJ.legittime. La durata della mtsuira di si:curezza disiposrta neJ:l'istiruz1one penale, deve ritenersi connessa al perdura~e d�1lo sta,to di iper1colosit�, il �cui .accertam~o va obbligator:iiam~e ri:nnovato dal giudice quando se ne 1manifestino le esigenze nel corso delJ:a stessa farse rprociessua1e. E quando eg,li rd.ten1ga J.'.]mputato non� .pi� socialmente pericolos�, ai sensi d�1l'arrt. 206 c..p.; gLi � imposto ,di revOCialre la misura .gi� disposta. All'imputato medesirmo, filoltre, deve Titene1rsi conferita Ja potest� di 1sollecitare gli owo�rtuni accertamenti ed i conseguenti provv, edtmenti del giudice, 1con le gaTanzie �inerenti alla tutefa 1giurisdizionale. N.� va �tra,scmrato che il proVV1edi!menfo del giudice dstruttore rimane caducato per �effetto del1a pronuncia ne1l gi:udiz.io di prctmo grado, a se1g,uito della quaJ.e possono avere aipplicazione immediaita <soltanto i prmrvedirmenti eventua1mente contenuti neUa sentenza a norma degli ar,tt. 479, 485 �e 486 c.rp.p. -(Omissis). 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 81 -Pres. Bonifacio - Rel. Verzi -Prresidente Re1gione Sidlia (avv. S0rrtreiI1tiinO) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sosrt. avv. Gen. Stato Savraa:�ese). Sicilia ~ Rapporti finanziari con lo Stato -Ritenute erariali sui redditi di cat. C/2 -Spettanza allo Stato. (St. Reg. Sic. art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2 e 4) Spettano aHa Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del ten�itorio deUa Regione, i quali prestino servizio in Sicilia (1). (Omissis). -Il corulirtto di att~irbuziorni promosso dalla Re1g.i:one siciliana rigua;rda la sperttailma ana Regione oppure aililo Srtarto delle ;ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e de1g1i �enti parastatali con 13:ede centva1e :liuori del territorio rerg:i!onale, i quali presrbi.no servizio in Sircilia. La Regiione fonda la sua rpretesa sul disposto degli arrtt. 2 e 4 deil. d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, i quaJd le aittiriJbui:rebbero sia le entrarte .triibutarie erar<iald. dscosse inreilil'amhifo del suo teririrtoriio, sia le entrate relative a fa.ttisrpecie maturaite 111!ell'ambito regiooole, cihe affiuiscoillrO rper .eisd:genze amministrative ad uffici srLtuaiti fuori del teriri:torio della Regione. Con sentenza n. 71 del 1conrente anirlo questa Corte, iin1berpiretando gli aLrtt. 2 e 4 del suim.dicato decr�eto co1I1tenernte le noirme di arttuaz.i:one dehlo Statuto deilla Regione rsicillalna iin marteria fina111ziJaida, � giunta aJ.la co111c1usione che alla Regione spettano queHe renitLrate tributa!l.'ie, e solo quelle, che e;ssa avrebbe potuto far pirorprdie ove, nel riispetto dei rprinc1pi fonidamentali della leigis1azione statale, fosse starta es,ffi'citaita Ja coll:Il(pretenzra le1gislativa ccmco'l'lren..te �assegniaita alla Regione dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto. Su11a base di quesita iinteTpr-eitazione, fa Coll'te � giunta ailla uJitel'io!I1e conc1us1iOll1!e cihe �la disposdzione dell'�airt. 4 delle no�rme di attuazione n0111 ha a1tra funz:ione che quelLla (1) La pirecede111te sentenza 6 giugno 1973, n. 71 cui la Corte sri rkhfama � pubrblic1ata in questa Rassegna, 1973, I, 829. PARTE I) SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE di salvaguardare la re1golLa generale 1enunciata nell'art. 2, seco!l'ldo la quale alla Regione srpettano (Slalvo alcune ecieeziond qui non ri1evanti) ~utte le entrnite tdbutaT.ie riscosse nel suo tera:i.torio; 1e ci� :nel senso che l'affiuemia di entrate tributarie ad uffici S!ttuati :lluord del iterritorio :regio!l1ale, disposta per esigenze aJI1lll.iintstmth11e, non incide sulla loiro spettanza detenninata in base alle regole cui .si � fatto cenno. Ci� pos1to, � sufficiente, per la 1decision,e die[ r1corso tn 1esame, osservare che Le ritenute e:rall"ia1li sui redditi di categoxia C/2 deii dipendenti stata1i e dei dipendenti di enti parasitaitaU costituiscono un sistema' che la Regione stciliana, se 1avesse leghferato nei limiti cons:enti:ti dall'mrt. 36 dello Statuto, non aivxebbe rpotiuto modilicail'e1. Non si tra,tta infatti di entrate ,1a 1ciui riscoissiiocr:JJe avl'ebbe dovuto o 1po,tuto aver luogo nel ,territorio :regionale SikdJiano �e che sotto per � .esiJg,enze ammin.istrative � affluiscono ad uffici situati fuoll'i di quel .teirritoirio; ci 1S1i trorva a[ co([]Jtrario, di :fronte ad un (pl'incipio g:e([]JeraJ.e dehla 1egisilaz�on1e statale, in forza del quale le a~z:ioni mter.essate debboltllo oq;i1e1rare detenminate ritenute e c:o1rrispo!l1idere le l'e1trLbuzioni al ([Jjetto di esse. E, come in sede legiS!latLva ila Regione non avrebbe potuto ([JJO!ll rispe,ttare siffatto priinci,p:io, cos� non ha d:ini�tto, nel quadro dlel s�Jstema del:ineafo nelle norme di attuazione, a pirieitendere entrate �tribwtarie che �una corretta i!l1Jterp11etazione .dell'airt. 36 del.Jo Statuto, e di quelle norme, ad essa non arttribuiroono. Una ulterior"e comerma della validtt� di sdffatta CO([]Jciliusione si rfoava iper altro dall'arrt. 7 del decretcJo n. 1074, e, in rpatrticollaJ:'ie, dalla disrposizdone contenuta nel seco:ndio comma .di tale articolo. NeJ.fa 1gi� menzionata decisiione n. 71 � stato messo in luce che l'a:rt. 37 dello Statuto, lungi dall'esp�rimere un rprincipio ,generale, attribuisce, 1in via eccez1onale, alila Regione una quota idi hnposita su:i r,edditi prodot;ti dia ~mprese aventi sede fuori del tervitorio, �commisurarta al reddiito prodotto da 1stabilimenti ed .im,pianiti situati ,in Sicilia, estendendo :if!1 que�sto modo le entrate triibwtairi1e sp'ettanti alla Regio111e al idi l� di quianito J.'atrt. 36 S.tat. consenta. O!'bene, il citato art. 37 Sta,t. che predlLspone ,g]:i sitrumenti [procedumli att11ave1rso i quali si pe1rvie!l1e alla mdiV1iduazione della pres1criotta quota, co([JJColl'll'e a di,mostraire che le steSISe norme di a.ttuazione haJ11I10 inteso come e�cceziona1e 11 dLsposto dell'art. 37 Start.; 0ed il .secondo comma, che coerenteme111te attrdbll'Lsc1e alla Regione i cor1rfapoiilldenti tributi sui redditi ,di lavorro, prova che, al di :fluoiri della materia attinente alle impreS'e �con s.tabilimenti ed dmpdan1ti in Sicilia, e che abbiano i1a loro sede in aJ.tll'a parle del if;,e["iritorio nazionale, non esistono altre ,ipotesi nelle qua.Iii sia ipo1ss;ibiie lidentif�c1are 1tributi che, riscossi �e ritenuti da enti non avent,i 'sede nella R.egio1ne, 1siano di spettanza di quest'ultima. -(Omissis). 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 82 -Pres. Bonifacio Rei. T<ri.mail1Cihd -Locin (avv. Lorenzoni), Napoli.i (avv. Salerno e Fu�), Ma1tto!l1e (avv. Fomario) c. E.N.P.A.S. e MiniJ.srtero PP.TT. (Sost. avv. gen. dello Stato Vituc:ci). Pensioni -Opera di previdenza per il personale dello Stato -Indennit� di buonuscita -Spettanza ai fratelli e sorelle inabili -Ipotesi varie di: costituziOnalit�. (Cost. art. 36, 3; r.d. 26 febbraio 1!/.28 n. 619 art. 48, comma primo; I. 27 no . vembre 1956 n. 1407, art. 5). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al prinmpw di eguaglianza, l'a1:t. 5 deiia legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modificativo del t.u. 26 febbraio 1928, n. 619), neUa parte in cui esclude che l'indennitd di buorrwscita per i dipendenti statali s.petti alle sorreUe e fratelli a carico deWimpiegatJo permanentemente inabiLi a proficuo lavoro; mentre non sono fondate le questioni r�Lative agli artt. 48 e 52 dello stesso t.u. per quanto concerne la subordinazione del divieto alla buonuscita al conseguimento della normale pensione e per quanto concerne l'esclusione da tale beneficio delle figlie e dei figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro (1). (Omissis). -1. -COlfl le ordinanze tnd1cate tn ep1grafe 11 CO!Il:Siiglio di Starto ed il tribunale di Padova sottopongono all'esame della Col'lte varie questioru relative a nolt'tme del ir.d. 26 febbraio 1'928, n. 619 (con cui � stato approvato il nuovo testo uruco delle disposizioni 1egiJslative sull'Opera �di previdenza del iperso1I1Jale otvil.e e militare dello Stato e dei Loro superstiti, amministrata dalla direzione .genel'lale de1la Cassa depos1tli e prestiJti e degJ.i istituti di prev.ide111zia) e .precisamente avanzano dubbi ciil'lca la legiittimit� costi1JuziO!l1a:le deLl',rurt. 48 di detto ir:egto deooeto per contrasto c0<n gli a<rtt. 3 e 3 6 della Costi1tuziione, e del SUICcessivo ar:t. 52 (111el testo ri1sulta:nte da1l'a111t. 5, de11a ,legge 27 novembre 1956, n. 1407) per viiolazione de1le dette disposiz.io111i, nonch� diell'an. 38 della CotStituziione. Stante l'identit� o la streitta connessione delle qruestiooi, i procedimenti sono 1r.iun1ti e v1engono decisi co111 'lll!1a istessa sentenzia. 2. -Le novme che 1costitu1scorno oggetto delle presenti deruUince di iJJlegitt�lmit� co1s1tituzionai1e si ri:lleriiscono all'tndenniJt� ,di buortlJus1c1ta che 1spetta al rper:sonale c1iviJe e milita,re dello Sfato, iscritto da ailimeno un bliennio (a11'0pera di previdenza, e ora) al fondo di pr.evidenza 1 (1) La rprecediente 'Sentenza 18 :llebb1mdo 1'970, n. 19 cui la Corte si richiama, rpe;r quanto ci-guarda la natura e la funzione deH'indermit� di buonuscita, � pubblicata in questa Rassegna, 1970, I, 181. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE g,estiJto dall'ENPAS, il quale aibbia diri<tto alla pens101D:e; ed in caso di morite . de1fisciritto, al coniuge avente diT'i,tto a rpensione indketta, e in ma1ncanza o s,e questi 1110!Il ne abbia di:rl1tto, alla iprole minore e alle figlie nubitLi ma:g1gio:renni nonch� ai figli magl?)iorenni dinabili a p!"Ofi,ciuo lavoro. L',indennit� di buon1usc1ta, come gii� detto 'da questa Corte in a1tl'a occasio1I1Je (.sentenza n. 19 del 1970), fa rparte del trattamento di quiescenza : 'si p�ne icio� acicanto alla petDJSiOIIl,e ,e ad altre. mdennit� o prestazioni, per fini previdenziali o asshste!lZliaWi, nell'ambito del trattamento pr,evfato in :favore del rpersoinalle coJlocato a riposo o comunque cessato dal servizio, e di dati sUJperstiti. Ha in comune con la pensione 1UJn',imporfante carattell"i1s1tfoa: di diventare oggetto di UJn diritto attuale ,e ,concreto solo dopo die 1a pre1stazione del servizio da parte del dipendente si sia protl'artta rper un 'cer,to periodo, abbia cio� una cevta durata. p,e1r tale sua caratteristiica, essa diff,er:i.sce da ogn1i altra indennit�, ed in particolare da quella di anzianit� (e .c,i� a prescindere 1dailile conseguenze collJilesse a,Lle diversit� risc001Jtrabili tra il rapporto di :pubblico 'impiego e que1lo dii lavoro 1S1Ubo11dinato rpirivato), la quale invece sia collegata alla semplice ,prestazione del � �lavoro sia rpure dorpo un temnme minimo var.r:iamente .considerato S1Ufficie{[],te .ad evidenziarne la coil1ltinuit�. U che comporfa che, ,secondo la noll'mativa vigente, mentre per l'indennit� di anzfainit� si pu� covrettamente parilaO'.'le di 1pa0'.'lte diffe, rj,ta del1a l'etribuzio[],e, iil1Jtendendosi cOIIl questa espressione diire che il diritto relativo si matura mano a mano che lLa prestazfon,e di lavoro abbia luogo e 'che de1l'indenn1t�, stainte �ili. 'concorrente calffiltte["e prewdenz; ia1e rdi essa, � SOlO diff,e.r.ita la COrl'es[pOilSiione, 1a proposirto dell'mdennit� di buonuscita, essendo neces.siaria una certa durata della prestazione di servizio, la 1cui ,specifica determ.inazioine, se effettua,ta dal 1eg1sil.atore, rientra IJ:llei suoi 1poteTi disc1rezfonai1Ji, deve ric0{[1osoemi ohe 'essa, per quanto faicicia .parte del complessivo trattamento econo. m�JCo spettante al persoll1�llle rd~pendente daHo Stato, a ll"igore noill si pl'esti ,aid essere mtesa come paO'.'lte differita della retribuzioine o il'e.tvi-� buzdio[],e differita, ma vada rp�IUttosto qualifi.Joata come ~estazfoil1e del- 1',ente 'oolle1g.ata alla pl'estazione di 1a<voro (in quanto questa si sia) protl'atta -per tutto il tempo richiesto 'dalla �1egigie. Di co[)lseguenza, l'indennit� di buonuscita non � retriibuzfone �in senso stretto, ed invece assolve precipuamente una funzion-e p11eVI�ldenzia1e ed assistenziale nei confronti dell'iscritto al fondo di pr,evidenza giestito dall'ENPAS o rdi dati 1sup011stiti de1lo 1srbes1so, Tale indennit� 1infin.e, trova una pli.� co!lllrpiuta e quall.ifican;te car: atterizzazfone se viene vaLuta,ta 1r1ell'ambito del 1silst,ema nooimat�vamente pr.edisposto per la sua �1rogazione. Giova a tal dgua,l'do tener presente 'che, allo stato, l'indennit� di buonuscita � dovuta ai sop11a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 8 detti aventi diritto dail'ENPAS, che .gestisce, con strutture e criteri mutuailiistico-aissicmativi, il fondo di previidenza .e, che a :l�rointe deill'erogiazioine al 1s1m.golo aveil1lte diiritto !llon sta J.a maiss1a dei 1contributi versati dallo stesso o a suo favore ed integra1nti Uin siu.o eionto rperrsonale (di modo che la corres<ponsicme de1l'indellll.lJ�t� possa dell1ivail1e dalil!a liquiidazioine di queil c1oll:l!to), siibbene un fondo� formato dai �COil1ltiriibuti di tutti gli disciriitti ma aniche e sopm1J1Jutto da queiLli deil datore di lavoro, �nOi11JCih� da altri proventi. E <poi non. va traooUil1afo cihe con il fo1ndo idi previdenza si pro'VVede da rp1arte de1l'ENPAS a va:ri1e rpres.tazioni assiste:nziald, pirevidenzia1i e CJ'.'editizie, aventi, compiLesis!ivamente coins:iideraite, un notevole rLLievo sul terreno deHa sioJ.iiidariet� sociale; e 1che per ci� ha una sua razionale .giustificazion.e cihe il s.ingollo� !iscritto sia tenuto a vemaire i contiributi e che Jo stesso, p~ avrv�il1Jtum, possa non 1esser1e beneficiario di date prrestazion1i (e tra le alt.rie, dell'indenrut� di buonuscita). 3. -Esamina�te le quest�oni alla luJC:e d!elJie corn;:iderazioni che pre.cedono, non pu�, anz.iitutto, :dWsi fondato il dubbio cihe il'art. 48 del citato t.u. u.riti contrio H di1sposto degli aritt. 36 e 3 della Cosrtituziolrl!e. Posto che l'indennit� di buonUSlCiita � do1V1UJta 1s0Jio per qu�lle p11estazioru di sell'vizio, la cui dUII'a.ta superi il perfodo min'i.mo u.tiJie a pensione, manca .u valido <presuppOISlto percih� l'art. 36 ipossa �esse11e invocato come norma di raffronto. � tl iea~o di p11eci:sa1re, a tal riiguairido, che JJJelila tu.tela costirtuzionaJie apprestata con l'art. 36, n.0111 si � voluto e non sii pu� compre111delt'e H �diritto ad ogni e quals1iasi �PII'estazione di lavoro, sibbene solo quelJ.e co:ntropil'estazion1i 1che sionallagmaticamente collegate alle prestazioni servano nelhl'economia del xappoil'to, rpropoirzioinarte �alla quantit� �e quaJ:irt� del larvo:ro pl'estaito�, ad ass:iciuriall'e al larvoratore e a11a �sua famiglia un'esiistenza libera e 1di1glnitosa. L'art. 36 non copre, pertanto, tutto� iil terireno del lbratrta,melrl!to ec:o111omico idel dipendente; e quindi al . Legislatolt'e ordinario � rilasciaito, nella pll'atica confi.gurazion1e deti vaa;-i crapporti di lavoiro o di impiego, di prevedere al di fuori di quella nol1illativa �co1111tropr~azio111i (e ne.Ua specie, d�ndel! lil1Jiit�), che, pur 1esisendo� lato sensu retributive, ilil �eff.etti e a :rigore non pcresentino tale carattere. � del pari :non fondalba la quemione m esame, in riferimento ail l'art. 3 de1ila Cootituzioine. L'a,sserita inigi1ustificata dispari.t� di trattamento, i.infatti, non dcowe. An.z1tutto, non rpu� dill'si clie sia diriragronevolmeinte posta la dif'f:e !l1enza di tll'at.tamento tira gli imlpie1g:ati sta.tali di ruolo, da una pa.rte, ed i diipell1ldeJJJti da datori privati o da 1enti pu1bblici non economici dall'altra e gli dmpiega.ti dello Stato :non. �di il'Uofo, e ci� rpericih�, a parte lill fatto che la categoria degli impiegati deilio Stato no111 di ruolo henti di un trattamenfo� diffell'enziato, si � no1:JevoJmenrte ristll'etta a �seguito PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE defila Legge 6 dfoembl'e 1966, n. 1077, e in sostanza (anche !Ln forza deUa sentenza n. 40 del 1973) � precipuamente costituita dai dipendenti (coonpresi gJ.i insegnalillti medi) .a1ssunti 1per un periodo :imferiore ad un anino, sono innegabili ilJJon sruo le differenze tra l'mdenniit� di OOO[JJUJscita e �l'mdem:!!:iit� di anzi1atntlit� �sopra rilevate, ma aniche �e soprattutto queliLe riferibili ai presuippostli e 1a1le .&trutturie 011gainizzatorii.e pvoiprie dell'iq.nptego sta.tale, di ruolo �e non di roofo, 1e idiel lavoro subordinato dai datori privati o da elilJtii. puibblici non .economici. A quest'ultimo .rigua.rdo si deve porre mente al fatto che, se � vero che i :rapporti 011a rico11da1ti pr.esenta1I10 pU!I1ti di iJdentLt� o di 1contatto�, per oui � ra1gionevoJ,e rii.tenere che a tutti, ed entro questi I:imLti ed ai fim.i sopradetti, sia applica.bile la tutela costituzionale ex art. 36, J,e dd:fflecvenz, e per altro risc101I1tl"abili non possono non .giustifi:eal'le T'azioilJJaJ.-� mente che per dati .rappom sia dovuta Uiil'indennLt� :eorrne l'mdenniit� di buoirmscdita alilico1rnta alla prestazi0I1Je del servizio ;per un dato -� sia pure lungo -periodo e cihe iper 1aJ,tri rapporti si.ano 1previste d!ver. se o concorrenti folr'Ille di �tl1atta1mento econoirnLcio e s:peciiifi:eamente diverse o coi0Jco'.I1reniti pl"estaz:ioni previdenziali. N� su.ssis.te 1a lamen�tata .dd;spariit� dii trattameinto nell'ambito della caitegoria de~i impi-egati dii ruoloo, t11a quelli c.essati daJ. servizio dopo aver maturato il diritto a pensione e quelli oess;ati prima, perch� :per i due g.ruppi � �eviLdente la differenza di situaz.ioru no1n0tsrt.anite 1che ile stess1e ~come dice dJ. C01I1siglio di Sta,to) si.amo omogenee, 1e pevch� r.iientra nei poteri disc(['lezi0I1Jali del ,Legislatore distinguerie le dUJe situazioni con .11iferdmen1to a1la du1~ata del seirvizio. Che per i :secondi si abbia 'llll trattamento �dd quiescenza 1cihe daJ. plmto di vista 1economico, possa essere itnferiore a quello previsto per i tpl'im:i, � questa una C'�l'ICl()lstanza non iimaziona1e, atteso che nei due crasi il servizio pvesenta una differente 1drutrata e .sottost� quindi ad una :diversa disciipHn1a. Dovirebbe ad ogni modo av�er ril!ievo -1secondo il CollJSigJfo di Sta.to -che per i secondi l'assegno vitalizio sarebbe dovuto solo nei oasi idi cessaZ!i01I1e idiall servizio per wermit� o per et� ava111Za;ba. Ma cti�, arnche .se doveisse mettere .im. evidenza un1a ingiuista sipeil"equaziorne di trattamento con riferimento ai rapporti itra pensio111;e ,e assegno vitalizio, non .pu� reflui.re :sulla v�alutazione del.La queistione de qua, daito ohe ila denUJnClia atti.ene alle norme relative a11a spettanza deilJ.'dndenn�t� di buonuscita. 4. -Venendo a dire delle questioni soUevate a pro:posH.o dell'aTtLcolo 52 del citato t.u. del 1928 come risu1tai!1te daJl'art. 5 deilla 1e1~ge n. 1407 :del 1956, deve escludel'si il'iasserita ill:e1gi1ttimtt� costituziionaJ,e della norma, in :riferimento �all'art. 36 delfa Costituzione, nella parte in 1cui prevede che !'.indennit� di buonuisciota possa non essere 1coririsposta agli aven.ti causa del titolare 1che non veraino .im. istato idi bisogno IO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e .specifiicamente deil coniuge non avente diritto alla ipensi.one, di riversibiJtt� e delle figlie maiggiorelllili contugate. La non fondatezza di detta questione infatti emerge da quainto sopra detto e precisamente dalla negazi011ne all'indennit� di buonuscita della na:tura di retribuzione :in senso swetto. Va sooo aggiunto che il iriifetrimento siuil ;punto lin esame allo stato di bisogno sembra ultroneo, in coru>ideraziorne dcl fatto che l'art. 36 non � violato, non iperch� l'indennit� di bu0tnusc:iita � dOV�ta solo a coforo che versano ,iIJ stato di bisogno, stbben!e ipercli� detta iruiennit� non sogigiace, :siccome si � deitto, alla discipildna di que1la disposizione costituzionaile. In secondo luogo, e sempre in rifetrimenito all'airt. 36, le cOOlJSILderazlli01I11i ,e ,conC'Lwsliionli che preced!01110 non possolllO nion viailere egwailmenite per l!a de[lllJIDJoiJa dii 1illil!egiiJttl�1mi.lt� 1co1stiituzirornall1e' delilra rnorma rsopria rfobitamaita rpe1r .qUJanto iait1Jiienle� 'arhlia d1iisciiiprllirnla prevliista pell' ilie fig!!Jiie maggliotrennd conliugarte e p& d figl1i maiggiiioJ:'lennd non riinaibiilli a pcr."Ofic�o ilaV'Otl'o. 5. -Deve deil pari ,e,scluderai che la nO!rlma denunciata, in parte qua, vada ,contro l'art. 3 die1la COIS!tituzione. � IJ. riferimen1io ailila sentenza n. 135 deil 1971 dd questa Col'lte, contenuto neLl'olt'ldiJnanza emessa dal tribunale di Padoiva, oon � vaiLido. Con iLa richiamata decisione, infa�tti, quesrta Colt'te ha dichiooafo l'illegittimit� cosiituziornale d!eH'art. 12 della Legge 15 febibrado 1958, n. 46, nelila parte iJn cui disponeva che ile orlane av,evano diritto' alla 1penslione solo ,se nub1li, avendo conistafato, che hl� trattamento, diffell'enziaito previste per le figliie' dell'impiegato o del rpenmonato e di sfavore :per quelle non nubili, riposava esic1usivamente siu.J..La diversiit� di sesso dato che so1lo per le figiUe poste in que1l'occa1siClllle a raffronto con i figli, dovevano .ricorreve particruail'li. condizioni e 'l'equis:iti (conidiziorne di IllUbile o di vedorva, e per le vedorve una qooil.ificata convdv:enza). La norma og,getto dell'aittuale denuncia, ihnvec,e, IPll'evede che harnno diritto aJl'indennit� di buon1UJSciita, le �figlie miinOiI'enni o, se ma1ggio1rennii, nubili, 'e lo '11Jega alle maggtorel1JllJ.i non n'llJbili., ma non ricollega iLa spettanzia del didtto (alla minoce et� o) aJ.Lo stato ,di m:ubilato delfa superstite. Dall'esame dell'intera nolt'lma � co1111Sentito dedurre che 1a r<eiLatiiva disci>plina si riporti, come a sruo f011Jdamento, aJ1o :stato ,di bisogno, �a111Jco1rch� (['lagionevolimente :presunto, dei superstiti: ed rinfartti, ove si tengano presenti Je situazioni del coniug;c (il quali.e deve aver'e diritto alla pensione indiretta) e dei figli ma1g;g;iolt'errnni ('i quali devono essere 1inabiili a .proficuo 1avoiI'o), � lo stato di bisogno, ll''ea1e o probabile, dei super!Sltiti a giusitificaire la spettanza a loro favore dcl ddlt'litto a1l'indennit�. E perci� � 1da escludersi che, neiLI'Lportesi conrsiid!ernta, ci sia una dispaTit� di trattamento basata unicamente sullo ,srtarto di nub:ile. Va ancora rilevato che la noirma denunciata, a p,ropiosito deil. trattamento pirev:i.sto per :i figli mag,giorenni non inabili a p1roficiu.o Ja�vOll'IO PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE e per 1le figlie, ma1ggiorenni coruugate, non � in contrasto con [,l .principio di eguaglianza. La Corte, a tali ri1guardo, ritiEme di ltlJOn poter condivtdere i dwbbi dti. legittimit� COISltituzii.ooale prospettati dal ContSirglio di Stato coo. l'ordinanza sul ricorso di Alf001So Napoli �ed altri cooitm J.'ENP AS ed iil M1nisite!'IO� di .g.razia e gtustizia. Anz.iitutt~, non � dell.'avviso che sia qualtlJto meno incerta ila natura delJ.'dindennit� di buoousdfa TeputaltlJdo per le 'ragioni sopra mdicate che ai fini della valutazione deHa dedotta iJ.Legiittimit� costituzi0111aJ. e 'itlJOlll. possano essere utilmente prosipettaite, come fa il 1giudiice a quo, le due ipotesi che tailie indeninit� acquisiti il contenuto e ilo scopo proprio deJ.l'indel!linit� di anzianit� ovv,ero che tra J:e due indennit� non d sia a\tCIUJila ana.J.ogia, e che si debba procedm-e 'daltla premessa che l'illdennitt� di buontUSiCitta, anche se !Pl'esen1ta dei punti di c:0111itatito con quella di anzianiiit� e con altre indeninit� dovute alla fiUJe d:eil craipporto di lavoll'o m generale, ha proprie cru-a.tteristiche che valgono a dliver1si.fica.rla da ogni altra. Stante ci�, dtiene, di con.s.eg1uenza, la Corte eh.e non �ricOtn"e la disprur.it� di trattamento che 1seco1t1Jdo li 1giudice a quo inve,ce si aw-ebbe nell'ipotesi in cui aH'indennit� di buonuscita si dovesse idisconos~ere ogni analogia con .l'indennit� di anzianit�, e che sail'eibbe detenninata dal faitto che � il rapporto di lavoro 'con lo Sitato � mess:o a TB;ff<rrnnto con tutti gli ,aJtri raippoOCtti di lavocr.-o a tempo Lndeterminato, compreso quello proprio dei !avoca.tori dipendenti da eltllti prubblici, appare privo dell'indennit� di anziarnit�, che invee.e, con carattere di generiaJ.irt�, ,Sii ha 111egli altri �ra1Ppo1rti. Per giudicar'e circa la vioJ.azione o no del pri.nJCi.pcto di egiuaigJJianza, le sLngole situazioni me~se a raffronto vanno consitde,ra.te non a111talitica. mente o a'tomisticamente ma dascU1I1a neJ. suo insLieme, e 1pecr.-cd.� nulla pru� dedurisi, a prorp0tsito� di quelle in esame, 1daMa circostanza che soJ,o, in runa mancherebbe l'indeninit� di anzianit� Ln quanto tale. Deve invece dil'1si che rie1t1Jtri nei :poteri �dliscTezionali del 1egis:1atoire quehlo di dettacr.-e, per :ra:pporti di lavoil."o non identicii, discipline 'comple, ss�ivamente diverSte, e che non sia ragio1t1Je di illegitttilmit� 1costttuzioi! 1ale J.a maniea!a previsione del diritto all'indennit� di anzianit� in quanto tale iill una normativa che per il cas.o di cesisazfone del rapporto preveda (non r:iieorvl'endo te 1condiziotl1i per l'acquisto tdeil d!iTitto a pensioUJe e di quello a11'.Lndenndt� idi buonuscita) J.,a speittanza ail ilavoratore o ai suip1erstiti dell'-itndennitt� una tantum e, nelle pii� comurni ipotesi di c�essazione del ra.pporito ipe1r et� avanza.ta o per irnferimit�, anche deH'asseigrno vitalizio. A quest'ultimo triguarvdo, oltre ,tutto, noill va :trascurato che l'indennit� una tantum in quanto spetta al di1pendente 1statale ,che abbia ipreSitato un 1anno di servizio effettivo 1e va cr.-aig RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 12 ~ai~afa ad una mensilit� .per ogni ainno di servizio, f.a :&onte iJIJ.� maniera dedsa a quelle esigenze prevkLenziaH alle quali .� ri\Porla�ta sul rpiiano fUIIl.Zionale, anche se �in .modo �Concorroote, l'indenntit� di alllziarut�. Potrebbe avere ri:lievo, come f.a da ultimo osservare il ColllsigHo di Sta�to, e come rag.ione di �illii.quit� del deniunciato trattameTJJto econoonico, la cia:icoota:nza cihe, non ricOI'll'leilJdo �~te condizi:ollli, siano esclusi �i .fiigl� d!eLl'impi�egato perfino dal beneficio di conseglU:iire le quorte versate, nel �COI"SO del :seTV'iziJo, dal laVOl'iaitore �; ma ci� varrebbe, ad avviso della Coo:te, ov:e si accedesse alla tesi della stvetta coa:ir�eil.azionie tra coort:a:-ibuziooe e srpettanza dell'illderinLt� idi bU()([lJUSc�ita. Seno<r1Jcih� tale correlazione, nel sistema attuaile ~del quaiLe, rper ail.tr~>, soino sol1ecitaite modifiche migliorative e comunque rivolte ad e1imiJIJ.we o collltenere 1eventual:i situazioni di svanta1ggio) non sussiste, .e sono tnvece ragioin:evolmoote O[perianti .ie notate esigenze mutualiistico~assiiCllllraitive. 6. -La norma .iin esame (art. 5 della legge n. 1407 del 1956) � da ultimo denuncia.ta per contrasto coo gli a([1tt. 3, 36 e 38 deMa CositituzLoill! e, nel1a �parte in cud esclude dal diritto all'indennit� di bu:Ollltusdta le sorelle ed i frateJli inabili permanentemente a rproficuo Lavoro colllviventi a ca�rko dell'impiegato. Si as1Sume ail. dgua!l"do �che da taiLe norma, messa diI1 re1lazione colll l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, :n. 46 (con cui � rk.oooocdiuta la spettanza ide1La pe111Sione 011diinaria a �ca.rilco deil:1o Staito, in mancanza di altri aventi dilrLtto, alile sore11e ed a-i :IIDa1te11i triovallltisi nelle dette condiziOIIli), risu1ter�ebbe lli'.1a i:n:giustifioaita di1spariit� di trattairnento tra tale ciategoria di superstiti e 1a11tre categorie, � rtroev'antisi iJn uguale relazioine assi:Sltenziale col defunto e in iugua:le stato di bisogno � e per� considerate favorevolme'Illte dalla st-e1s1sa inorma. La diogJ.ianza, cos� prospetta1ta, appa!l"e fondata. In efretti, iLe s~tuazioni messe a raffronto sooo omogenee e presentano isostalllziaJrrnente le stesse note caratte:rizzainti e meritav:aillo, non i'licorT'endo diI1 1oonfu'ario valide ra1giorui, il.o ,stesso trattamento gfa.1irid.ico. L'art. 5 1della legge n. 1407 del 1956, .per ci�, 1sul punto in esame, IS�i � trovato illl co1I11ll'la.sto con l'art. 3 della Costituzione; e lo � pi� skul'aimenrte otra dopo �che c1on il icitaito art. 12, ultimo comma, 1della legge n. 46 dell. 19�58, come � si � sopra ricordato, � stato esteiso il trattamento pensfonisrtioo alle so.relile ed ai fuiaitelli ne11a il'icorrenza :delle COi[}Jdizioci ivi pr-evi1site. Ii�1. conseguenza di ci�, coI11Std�11a.to aisso!l"bdto l'esame dei profili prosrpetit�iti iJil riferimento agli artt. 36 e 38 de111a Coisitituzione, �deve dfohiara(["si l'illegittimit� costituzionale del detto a�rit. 5 n.eilla .parite in cui nega l'indennit� di hu()([lJuscita alle 1sore1le ed aii fraitelli inabili permanentemente �a qualsiasi .proficuo Jiavoro e cOinviven.ti a carko dell'impiegato. -(Omissis). i I i~ ~1&~~5?~~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 13 CORTE. COSTITUZIONALE, 5 .1uglio 1973, n. 107 -Pre�s. Bonifacio - Rel. Capalozza -Pirro (n.c.) c. P1residente Coirus5'gilio dei Mini1s1Jri (Sost. avv. gen. dello Stato Sal\Carese). Lavoro -Retribuzioni minime inderogabili -Violazione -Pena pro porzionale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; legge 14 luglio 1959 n. 741, art. 8). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglj,anza, la questione di legittimit�. costituzionale demart. 8 della legge 14 lugLio 1959, qi. 741, che punisce con la pena deWammenda rngguagliata per ciascun lavoratore aila mancata corresponsione dei minimi retributivi da parte del datore di lavoro (1). (Omissis). -1. -Colll le due ovdin1alllZ'e in 1epi1girafe, il 1p11etore di San Gioiv.anni Rotondo ha sollleiva.to, iin rifer.imento aill'a.rt. 3 della Oostituzfoine, ques.tione di leg�ittimit� costituzionale dell'art. 8 dehl'fl lLegge 14 luigHo 1959, n. 741, lllella parte in 1ooi staituiscei, a -carico del da�toire di .La1voro, la pena dell'.amme1nda da Jii!ve 5.000 a liire 100.000 (per ogni :Laivoratore cui non s.iano stati corrisposti i minihlni inderogabili di trattamento economico; e, ris:pettiviamente, dell'iart. 23 della .Legge 19 gennaio 1955, n. 2.5, nella :parte iin cui 1sta�tui1sce, a carico del daitore di 1a�vovo, la pena dell'ammenda da Ure 2.000 a Ure 10.000 per ogni aipproodista assU:I11to senza H tramite dell'ufficio di coHocamelllto: e ci� perch� dette norme non co1t1Sentirebbero di a1P1P1liicare il dis1posrto delll' 1a1rt. 81, secondo e terzo comma, del cod1c.e ipe:nale nelll'iipotesi che lLa condotta del datore di lavoro, ;posta .in �essere ris:pertto a un.a ip�liumlirt:� di dipendenti, rientri in un disegno c�viiminoso� unitado. I due giudizi si coUoca:no iin una mede1sima P'rospettaz.ione� di iille1gd, ttimit�, 1siicch� possono essere '1"iuiniti rper �es1sere definiti con unica sentenza. 2. -La questio1t1e non � fon:data. La Corte osserva ch� 1a celillsuratia no11ma1tiiva non � in cointrasto con :l'art. 3 dellla Costituzione, .per1ch� il legislatore, nel suo apprezzamento, � libero di iscegliere un :siistema dissociato dall'isrtitu:to� della continuazione, che renda pi� dg&osa fa tutela e me1g1io raggiunga lo 1scoipo che egli si prefigge. (1) Cfr. iper riferimenti, la sentenza 2�3 marzo 1970, n. 45 in tema di sanz.ioni penali p�er violazioni delle norme :sulil'assunzione al lavoxo di minori, in Giur. cost., W70, 5'17, con nota di CliIAVARIO, Sanzioni penali in tema di lavoro minorile e principio di eguaglianza. 14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E certamente non � iwazionale che all'importanza e alla sp,ecialit� degli inrte['essi indilvirluali e sociali protetti co['ri.sponda l'adozione di uin meccaniSl!l1o sianzionartorio che la stessa strutt~a de[1le norrme svilnciola da!Jie rego\le comuni. � questo che 1sos1tanzia la ra.tio ,de1l sdsrtema, 1 non la (oipinaibile) �ircostainza -sotrtolinea l'Avvocatura g1en�['aJ:e dello Stato -che � ddr<etto so~getto paissivo deH.'azfone od oimiss1ione co1pevoLLe del datore di lavoro � sia ieiaiSCun prestatore d'opem-a. L�'iraziona1e sareibbe, invece, che raiutore di una viiollazio1ne di cosi notevo\le rilievo (e tuttavia qualificafa �contravvenzionale e1 sanzionata icon pena pecuniaria re1aUvamente modesta) potesse beneficti1aire de1l particolare favo1� rei, cui � ispirato J.'i1stituto deHa continuazion'e'. ( Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 ,Luglfo 1973, n. 108 -Pres. Bonifacio - Rel. Ca1paloizza -Clementino (n.c.) c. Pr1esi1de111ite Co111si1gliio dei Mtnd: stiri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzail'i1ti). Pena -Perdono giudiziale -Inapplicabilit� a reati legali col vincolo della continuazione ad altri per i quali � concesso il beneficio. (Cost. art. 3; c.p. art. 169). � costituzionalmente illegittimo, con riferirnento al principw di eguaglianza, l'art. 169 c.p. nella parte di cui non consente che po�ssa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuaziane a quelli per i quali � stato concesso il beneficio (1). (1) Le preicedenti sieniten:zie 10 giul?lno 1970, n. 86 'e 5 aprile 1971, n. 73 sono pubbli,cate in questa Rassegna, 1970, I, 527 ed ivi, 1971, I, 535. CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 109 -Pres. Bonifacio - Rel. As�tuiti -Azienda munici~1aUzzaita 1gas di Genova (n.c) e Presi . I denza Consiglio dei Mi!ndstrd (Sost. avv. gen. de1lo Stato Giorgio Azza1rirti). Imposte e tasse -Imposta di registro sui contratti di locazione -Applicazione di soprattasse -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 3, 53; 1. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5). Non � fondata, con rifer'imento al principio di eguagLia.nza e di capacit� contributiva, la questione di legittimit� costituzionale dell'ar PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 15 ticolo 5, primo comma, deLLa legge 29 d;icembre 1962, n. 1744 -OTa sostituita dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -che prevedeva la sanzione di una sopmttassa per le infrazioni in materia d'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili urbani (1). (Omissis). -1. -Il tribunaJ.e dii Genova solleva, in r.iferimenito agili artt. 3, primo 1comma, e 53, 1primo comma, deHa Costiituzione, fa questione cli legittimit� cositituziona.le dell'art. 5, primo comma, della leg1ge 29 dicembre 1962, n. 1744 -ora abro1gata e sostituita da<l<la nuova disciplina deH'iimposta di registro �introdo1tta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -che, nel oaso di omesso o rital'dato pa1g�amento deU'imposta di �registro �relativa aUe locazioni d'immohiili ur1bani, pre~edeva l'a1ppLicabiliit� di una sopratassa, non rtiducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata. 2. -La questione non � fondata. L'ori:idinanza di rinrvfo osserva anzitutto che la nori:ima citata, tuttora applicabile alla :fa.ttiispe1C>ie oggetto del ,giudizio a quo, pone sullo .stesso piano, ai fini de1l regime della sopratassa, l'evasoTe, che volontariamente occulta il presupposito d'imposta, e coJ.ui che, dopo avere presentato �reigolare denunzia d'un 'contratto pluriennale e pagato la prima annuaJ.it� d',imposta, omette o r:Ltarda, anche senza colpa, il pagamento di 1una delle annualit� succe1ssive. Ma iil riliievo � inesatto, perch� il terzo comma dello sitesiso ar1ticolo 5 commina per il caso di omessa o infedele 1dich.iarazione, :Lmputabile al dichiarante, una so1praitassa, non riducib:Lle, pari a dodicd volte l'imposta annua evas�a, ri1pristinanido la misura della sanzione 1gi� stabilita dall'art. 3 del r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1781, converUto nella le1g,ge 30 dicembre 1935, n. 2247, e abroigata daiLl'art. 17 del d.LJ.igt. 5 arpri:iile 1945, n. 141. Vi � dunque una ne1tta differenziazione quantitativa della sanzione, iche pe1r la :llarttiisipecie di cuii � causa � pari alla met� della sopratassa prevista 1pe1r l'omessa o infedele denuncia. N� appare pertinente l'osservazione che ��i due trattamenti, anzich� riflettere, 1come nella lex generaLis, la rprorfonda 1dive�rs.it� qualitativa dei comportamenti sanzionati, e1sprimono una sem,plice graduazione quanrti.tativa di uno .stesso tLpo di sanziione �. Anche neiHa le1~ge del registro approvata con 1r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, l'airt. 101 (modificato dal r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313), �e rdspeittivamente l'a.rt. 103, con (1) Cfr., sull'argomento, Corte Cost. 26 marzo 1969, n. 49, in questa Rassegna, 1969, I, 388. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riguar:do a fattispecie analoghe ma non identiche, comminavano entrambi la medesima sanzione della rsopratasrsa, sia pure con miisure diverse; e d'altra parte nessun prindpio r'i1chiede rc!he li.e fa;titiispeclie deH'omesisra o tardiva denunzia �e del ritardato pagamento deH'imp'Osta debbano essere oggetto di sanzioni di diversa natura, ben potendosi realizzare una congrua differenza di tr:attamento mediante la .di'Versa misura della sopratassa. 3. -Si osserva an�cora nell'ordirnanza di rinvio che per il ,caso di ritar:do nel .pa,gamento dell'imposta di registro vi s1a,rebbe una enorme disprarit� di trattamento, priva di ,va:gionevole giustificazione, tra i contratti di locazione d'immobUi uvbanri e gli altri atti soggetti a �registl'a: ziione, data .l'applicazione ai primi di una ,sorprataissa macrroscopicamente superiore (sekento per cento, in'Vece del dieci per rcenrto rprev, 1sto dall'arrt. 103, primo comma, della legge del 1923, n. 32�6,9). Ma, a. prescindere dal fatto che la disposizione dell'art. 103 non aveva portata generrale, riferendos.i solo aHe ipotesi speciali -ivi �indicate, si deve qui ricovdare che ,con La legge 29 dicembre 1962, n. 1744, il reg<i:me .trihutario dei contratti di locazione degli 'immobili mbani e.ra �stato ogg�etto di notevoli innovazioni, sia perch� le alrtquote ivi dete1'Tilinate per l'imposta proporzionale di reg<istro erano comprensive anche dell'impos,ta generale sull'entrata (art. 1, terzo comma), s~a perrc!h� pe.r i coltl!tratti di locazione di durata plurien:nale veniva stahilito che fimposta, anzich� essere interamente corrisposta �all'atto della (['egistrazione, fosse liqui~ata an:nualJ:nernte, mediante il pagamento al competente ufficio del regirstro delile quo.te dovute rper ogni singolo ranno, .entro venti giorni daUa data di inizio di ciasrcun anno successivo (art. 2, secondo comma, di cui fu dtchiarata la parziale illegittimit� costttuzionale, rper altro profi.Lo qui non :dlevante, con sentenza n. 4 del 1969). Con tale nuovo regime, pi� vanta,ggioso per i contribueltl!ti, rsrorgeva la necessit� di 1prevedere una speciale rsanzrione 1pm il carso di omesso o .ritardato pagamernto delle successive .quote .d'imposta, (mentre in base alla gi� ricordata legge del 1935 un'unica sopratarss'a, neJ.l!a irndisura di dodici volte, colpiva l'omessa � tardiva regis,traZJione, es,sendo praticamente esclusa .l'iipotesi di omissione o ritavdo del soli.o pagamento del tributo, rche, �di regola, doveva essere effe1ttua1to all'atto della registrazione). D'altra parte, come <riisulta arnche da�i lavori preipra,r:atori, si rendeva opportuno i.stabilire una s0rpra1tassa in mirsura rsuperiore ~:a quella prevista dall'art. 103, primo comma, deUa 'le,gge del 1923, n. 3269, sia perch� il triibuto era comprensivo anche deH'dmposta suH'entrata, sia perch�, fatta eccezione per J.e speciaU ipoteisi �rergolate dall'art. 4, non era 1previsto� un procedimento d'iscrizione a :ruolo o ,altro strumento idoneo a consentire all'�ammini.straz:iorne l'acicertamento delle evasioni, PARTE I, SEZ. I, ~IURISPRUDENZA COSTITUZIONALE o a garantire comunque la puntuale percezione deille 1successive quote annuali d'funposta, ed occorreva quindi srtimolare i 1corntr.iibuenti, com la .mirnaccia dii pi� �grave sanzione per l'omissione o il �ritardo, 1aill'1adempimento dell'obbltgo tr.i:butario arnche negli anni successivi a quelilo di registrazione dei contratti. Queste considerazioni giustifiicano la 1speciale disciplina attUJaita con la leg,ge. del 1962 in 1rapporto alle nuove modalit� di liquidaziorne e .pagamento deH'imrposta di regiistro ,e delil'Lg.e. per 1i contratti di locazione p1urienna.Ii, ed esdudorno che si possa ravvisare urna drrazionalit� di criterio nena valutazione, altrimenti insindacabile nena sua disc1rez1ionalit�, con icmi il le1~slatore ha ,ritenuto di detevminare la spiprartassa .. nelrla misl111a di sei volte l'imposta. Si deve ag.giungere c1he � la maggiorr severit� delle rsanzioni iper l'inosservanza delle norme fiscali relativie ai contra,tti di loicaziorne d'immobhlii urbani, rispetto a queille previiste per gli altri atti sog,getti all'imrposrta di re,gistro, trova chiara giUJS1tillcazione nella notoria. faciilit� e fTequenza delle evasfoni, e quindi an1che sotto questo profilo non � dato ravvisare una irrazionale disrparit� di trattamento trihutario, rtale da ,m,tegraire violazione del prlncirpio idi eguaglianza. 4. -L'ordinanza del tribunale di Genova prospetta il com.trasto con il prrindpio sanci!o dall'art. 3 della Costituziione anche 1sotto il pirofilo pi� 1generale del cail'attere � i:rrazionalmente graivatorio � che urna ,sanzione pavi al sestUJplo de1l'obbUgazione madempiuta assumererbbe in ra1prpo~o a11a disciiplina OiI"dinaria dell'madempdmento delle obbligazioni, il quale � pu� anche dirpendere non dailla volont� del debitore, ma da una incolpevole mancanza di mezzi �. Ritiene J:a Corrte che non sia posrs1ibile, n� comunque giustificata, una ipiena equiparazione trra l'inadempimento delle obbltgazioni pecuniarie di diritto comune e l'inadempimento deHe obbUgazioni tri:buta:riie ve.rso lo Stato, 1che per la parrtiicoilari.t� de1i preSUJpposti e dei fini sono oggetto di dirsclplina diversa da quella civilisttca; e che, d'altra parte, nel sistema rpositivo 1 vtgente, L~ eiv,entuali diffiooi!Jt� di ordine economirco in cui possano tTova: r:si i singoli contriibuenrti -cos� come i debitorii in 1generale -, non abbiano rilevanza ai fini di una graduazione della resiponsabiUt� per il.'inadempimento. Deviesi infiine fl'I�C'orrdare che lo 1srtesso 1art. 5 1de)ila legge del 1962 prevede, al secondo comma, la rtduzione della sopratassa a�l un 'decimo, nel caso in cui U .pagamento venga effettuato non oltre il sessa:tlJtesimo giomo dalla .scadenza del termine, attuando in tal gufaa una orpiportuna discriminazione .tira i tentativri di evasione delil.e succers1s1ive quoite d'tmrposrta, e i caisi di breve 1involontariia morosiJt�, sanata con �atto spontaneo del corntriibuente. 18 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 5. -L'o11dinanza di rinvfo prospetta un ipossibhle �contrasto anche con J.',art. 53, pr.iomo comma, della Costitiuzion.e, � 1!1'ella miisiu�ra in ciud alfa sopl'atasisa debba attir.ibuirsi, �indiipende!l1Jtemente dalla finaJ:it� sanziona0toria e compulsoda, una intrinseca natura di accessorio dell'imposta, come questa assolvente alla generale finaliit� propria dei t11ibuti �. Ma anche sotto questo �profilo la �questione � :p:riva di fondamento, perch� la sorpratassa, di cui non occorre arpprofondi:re qui la discussa natura di sanzione civile o amministmtiva, pur essendo commisurata all'imposta in misura generalmente fissa, che la distingue daHia pena pecuniaria, ha turttavia la tipica funzione di sanzione satisfattoria per la violazione delle obbligazioni .tributarie, ossia di sanzione del.ilo speciale illedto, costi.tutto dall'inosservanza della fog.ge impositiva del tributo. Anche per il carattere compulsivo e afflittivo che si aggiung� alla funzione risarcitoria, la sopratassa � �comunque una 1s�anzione, per sua natura diversa e distinta dall'obbliigazione tributaria di 1c�ui �co1pisce l'inadempimento; n� assolve, comunque, alle finalit� propriie dtei .tributi. � pertanto fuori luogo qualsiasi riferimento al principio� costituzionale del concotrso a1le spese pubbUcih.e in ragione della cap�acit� con1triJbutiva di dascuno. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 110 -Pres. Boinifacio - Rel. De Marco -Sivi1errio (in.1c.). Sicurezza pubblica -Licenza per l'installazione di bigliardini ed elet trogrammofoni -Corresponsione dei di diritti autore. -Illegitti mit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3, 4, 35, 41, 97; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68, 69, 86, 72). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di Libert� d'impresa. La questione di legittimit� inerente agii artt. 68, 69, 86 t.u. di P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che assoggettano a Licenza di P.S. L'ins~aHazione in Luogo pubblico di bigLiardini ed elett1�ogrammofoni (juke-�box); ed � infondata la questione di Legittimit� costituzionale delL'm�t. 72 delLo stesso T.U. che subordina la Licenza ai previo pagamento dei diritti erariali e di autore (1). (1) Cfr. Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 65, in questa Rassegna 1972, I, 532; 17 aprile 1968, n. 25; ivi, 1968, I, 179. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 19 CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 111 -Pres. Bonifacio - Rel. Trim.archi -Braghini c. Cons~glio Nazionale dei Ria1gionieri; .e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Istruzione pubblica. -Esame di maturit� -Professione di ragioniere Successivo esame di Stato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3, 33; I. 5 apri.le 1969, n. 119, art. 1, comma terzo). � manifestamente infondata con riferimento all'art. 33 e non � fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimit� costitu~ionale dell'art. 1, terzo comma, delia legge 5 aprile 1969, n. 119 sugli esami di maturit� nella .parve in cui abilita all'esercizio deUa professio111,e di ragioniere, senza innovare aUa .precedente normativa che prevecf,e un tiro;cinio ed un esame di Stato per l'iscrizione all'albo (1). (Omissis). -1. -Con �1'011din!ainza indi<cata in erpig�rafe il t:rtibunale di Becrgamo solleva in �l'i:ferimento agli a:rttt. 33, comma quirnto, e 3 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1, cotrurna terzo, della leg1ge 9 (recte: �5) arprile 1969, n. 119 (conversione in fog,ge, con modificazioni, del decrefo-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Starto di maturit�, di aibiUtazione e di licenza della scuola media) �nella pa�rte in cui .prevede che l'resa:me di maturit� posto a conclusione degli studi 1svolti neH'istituto tecnico abilita all'ese:rtcizio della professione � di ragioniere. 2. -La Corte, in sede �di esame e v:a1lutazione delle questioni 1s0Ueva. 1Je dal tribunale di Lucca e dal CoillS�gilio nazionale dei �geometri �con le ordinanze ri.spettivamente del 2 febbmio 1971 e del 23 ma1rzo 1971 relativamente alla stessa norma (ai fini dell'iscrizione negli albi dei ra1gionieri e periti 1commerciali e dei 1geometri) ed in cri:ferimento all'ar>t. 33, comma quinto, della Costituzione, ha, con la s~ntenza n. 43 del 1972, ritenuto �che 1a ,disposizione di raffronto, �[}Jtervenuta � quando, per 'l'esercizio pubblico �di date professioni, vigevano ,gene�rali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e da,to atto, e, prescrivendo " un esame di Stato tper !'�ammissione ai vari oodini e gradi di �scuole o pecr la conclusione di essi e pe�r l'abilitazione aH'esercizio professionale ", ha segnato e segna un ,limite aill'a ttivit�, passarta e futura, del legislatore�; e 'che ��in sede �di dtsciplina d!egii esami (1) Cfr., sull'argomento, Corte Cost. 5 marzo 1972, n. 43; in questa Rassegna, 1972, I, 196. 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di Staito, di quello conclusivo de1i coJ:'lsi .degli ,sr1Judi e di quello rp1rofessiona1e, distinti o unificati 1che essi silano, n:on rpo1ssono mancare1nol"Ine circa le condizionJ di ammissione, i pro1granmni di esame, e la struttura e funzione della commissdone esaminatrice, e cirDca le 1garanzie per igli i.interessati, in modo taJ.e 1che 1s1ia rpossibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturit� del diiscente e del concreto 1posses1so dia paxte dello ,stesiso della prerparazfone, attitudine e carpacit� tecnica nec:essarie perch� dell'esercfaio pubblico dell'attivit� professionale i ciittadini rpossono .giovarsi ,con fiducia �. Ha rHenuto, altres�, 1che con .fa norma den,unciata (art. 1, comma terzo del d.l. n. 9 del 1969, convertito in J.egge con la J.egge n. 119 dello stesso anno), a. conferma di qUJanito in 1pasisaito disposto con gli 1a1rtt. 50 1 e 1seg1uenti del r.d. 15 maggio 1924, n. 749, e 51, lettera f, e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e per l'esame 1previsto a conclusione degli is:tudi 1sv0Lti presso gH i.istituti tecnid, si dichiara solamente che il di.ipJ.oma di maturit� conseguito presso 'codesti is:tituti � abiHta alla professione �, e con ci� la discirpliina � destinata ad orperare sul terreno 1 scolas:tlco e non aniche immediatamente e direttamente su quello professionale; e che .peritanto detta norma non ha po:ritata innov:ativa e spedficamente non dtsipone che colui che abbia superato l'esame di maturit� e in quanto sia abi.J1ifato, per ~i� isolo, all'esercizio �della professione, abbia diriitto all'iscrizione neJ.l'albo tenuto dal Consiglio del collegio iprovindale competente. Ed ha 1co1s� concluso, tanto 1per la professione di ragioniere che per quella di geometra, per l'inesistenza di un qualsiasi contrasto ,tra la norma denuniciata e la di1spos:izione costituzionale in riferimento. 1 3. -Con l'ordinanza de qua il tri:buna1e di Bergamo, a rprorposito dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 119 del 1969, 1senza .per altro motivare, si pronuncia per il carattere innovativo della norma e assume che, prevedendo tafo nol"Ine che abiliti all'esercizio della professione il titolo conseguiito nell'esame di maturit�, dovrebbexo essere accolte Je domande dei ricorrenti dirette all'isC'rizione nell'albo dei ra1gionieri senza il sUJperamenito del previo esame di 1cui alla legge n. 327 del 1906. Ed inte:npreta la disposiziolll.e costituzionale di raffro!l1to nel senso che la stessa richiede, accanto a quello � scolas1tiico �, un esa,me � comunemente detto "profes1Sionale" da sostenersi .per l'a1mmissione negli oil1diname1nti professionali �, ed esc1lude la possibiUt� di un esame di Stato avenite allo stesso tempo ile due caratteristiche, almeno rper Je prnfe.s&ioni (come quella di r.a1gioniere) �che gi� al tempo dell'entrata in vigore della Costituzione pr:evedevano un .particolare esame d'ammissfone diiverso dall'eisame scolastico. In breve, il giudice a quo � deill'avviso che la norma denunciata s:La in contrasto con l'art. 33, corrnm.1a quinto, della Co�s:tituztone, perch� PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE prevede un so1o esame a fini scolast1ici ed a fini professionali, rper una attivit� (quale � quella di <ragioniere) per cui \I.a diSJposizione costirtu: zfonale richiede un esame professionale a 1s� stante. Seno!Illch� con siffatta rprospetrtazioITTJe del problema di. costituziona11t� non vengono addotti argomenti sulla base dei quaJ.i quesrtia Corte debba o �possa mutare il precedente convincimento. Nul\l.a, ~nfatti, si:ccome .si � 1soipra ricordato, ha addotto il itribunale di Bergamo a sostegno della sua intenpretazione dell'1avt. 1, 1comma terzo, della legge n. 119 del 1969, essendosi quel g.tudiice limitato a ;r.tlevare che dal conseguimento del diilploma di maturit� tn quanto abilifante all'esercizio della profes1si001e, dtscende il diritto all"iscrizione nel relativo albo (senza bisogno che previamente venga 1superato l'e1same di cui alla legge n. 327 del 1906). Ma in contrario � faiciile osservare, riipetendosi per altro quanto gi� riJ.evato nella �citata sentenza n. 43 del 1972; che dall'esame delle norme, che nel tempo harnl:o disctplinato J'.esercizio della professione di ragioniere e la materia dell'insegnamento tecntco, fino aUa d1sciiplina legisla.tiva del 196�9, emergono l'es1sten:zia e la permanenza di requisiti particolad (compimento del biennio di praitica e superamento dell'esame teorico pratico); e che con la normativa del 1969 codesto sistema non � stato modificato. Tale essendo l'avviso gi� e1srpresso e non essendo stato in 1crnntra11io eccepito alcunch� di val1.tdo, la Corte non pu� che confermarlo. Alla medesima conciusione ha ragione di ritenere che 1si debba pervenire in sede di intel'pretazione dell'art. 33, comma qumrto, della Oosrtirtuzione. Stando cos� le cose (ed anche se al l'i1guardo si doves,se �accedea.-e al punto di vista espresso dal rtl'ibunale �di Be111gamo) la norma denunciata, da intel"pretarsi nei sen1si sopra detti, non risulta in contrasto con: la disposizione di raffronto. Pertanto, la questione in esame deve dichiarnvsi manifestamente non fondata. 4. -� del pari infondata la denuncia di illegittimit� co1stituzionale della �ripetuta norma in riferimento a1l'1a.rt. 3 della Costi.tuzione. Non pu�, �irnlla.tti, pal'larsi d'ingiustificata netta discrimmazione, nel!l'amb'Hlo di tutti i crnsidldett1i liberi ,profeiss,ionisti tra due eiategorie (quella di coloro 1che terminati .gli studi� suiperiori e universitall'i sono tenuti a sostenere un severo esaime di Stato di abiUtazione a:Ll'ese!I'ciziio della iprofes1sione, e quella dei raigioniel'i che, ter.minaiti gli :studi superiori, immediatamente possono iscr�ivel"si negli albi professionaH con tutti i diritti da questa <iscrizione na1scenti), perch� anche a 1seguito della normativa del 1969, � tuttavia in vi:golre la disciplina dettata nel 1906, per cui .per l'iscrizione all'albo professionale i ra1gioniel'i devono 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO aver compiuto un biennio di .pratica e 1superato il prescvLtto esame teorico-pratico. D'altra parte, tale essendo sul punto in esame la situazione giuddica dei ragionieri, non � consentito ra'VV.isare alcuna �ingiustificata differenza di essa nei confronti di quella degli altri professionisti, per i quali .U. 1egi�slatore, attraverso una razionale valutazione delle esigenze pubblicistkhe �che stanno a base dell'eserlCizio delle professioni, ha II'.itenuto necessarie attivit� e prove dirette al �Concreto accertamenrto delle lo1ro qualit�, attitudini e ca;pa.dt�. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 116 -P1�es. Borufacio - Rel. Reale -Regione Siciliana (avv. Sorrentino) c. Piresidoote Consiglio dei Ministl'li (Soot. avv. 1geh. dello Stato Savarese). Sicilia -Conflitto di attribuzioni -Imposta sulle utenze telefoniche Spettanza allo Stato. (Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n 1074, art. 4; 1. 6 dicembre 1965, n. 1379). Spettano al�o Stato i proventi dell'imposta sulle utenze telefoniche, previsti dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, che abbiano luogo nel territorio della Regione Siciliana e siano accertate in base a denunce presentate all'ufficio del registro di Torino, sede della S.I.P.; �, perci�, infondato il ricorso del Presidente della Regione proposto avverso la nota con la quale � stata negata alla Regione la spettanza dell'imposta annua di abbonamento dovuta dalla S.I.P. nei corrispettivi dei senJizi telefonici s1Jolti in Sicilia (1 ). (1) Sulla potest� tributar.fa alla Regione Skiliana, cfr. Corte Cost. 18 maggio 1972, n. 28 e 15 marzo 1972, n. 49, 27 giugno 1972, n. 111, in questa Rassegna, 1972, I, 920, 365, 937. CORTE COS'.CITUZIONALE, 10 Luglio 1973, n. 117 -Pres. Bonifacio - Rel. Reaile -lmp. Fama ed alrtri. Procedimento penale -Istruzione -Nullit� della sentenza istruttoria Attivit� del ~iudice di appello -Questione infondata di costitu zionalit�. (Cost., artt. 24, 25; d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 6). � infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 6 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, secondo il quale il giudice di appello, che dichiara PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 23 la nullit� della se1ivenza istruttoria ai sensi dell'art. 387 c.p.p., procede direttamente all'eventuale rinnovazione degli atti nulli, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione (1). (1) La sentenza della Corte, 31 maggio 1965, n. 41 in questa Rassegna, 1965, I, 454 ha escluso che il principio del doppio punto di giurisdizione abbia rilevanza costituzionale. V. anche CARULLI, nota in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, 1089. CORTE COSTITUZIONALE, 10 Luglio 1973, n. 118 -Pres. BonJfacio - Rel. Verz� -Imp. Ca�rresi; P.restdente Consilglio dei Minilsitri (Sost. �avv. gen. dello Stato Chiarotti). Pena -Limite minimo -Insuperabilit� -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 3; c.p., art. 132). � infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 132 c.p., per il quale il giudice applica discrezionalmente la pena entro i limiti minimo e massimo fiss.ati dalia legge, .anche se non pu� oltrepassare il limite minimo nel caso di applicazione deUe circostanze attenuanti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (1). (1) Sulil'applicazione del princ1p10 di eguaglianza in materia penale, cfr. la sentenz.a n. 133, ultra, 27. CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 119 -Pres. Bonifacio - Rel. Verz� -Lmp. A1gneillii ed al!tiri; Pr:e1sidenit�e Consiglio dei Mirnistri (So.st. avv. gen. dello Stato Gfovgio Azzariti). Prostituzione -Favoreggiamento -Misura della pena -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 3: I. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8). � infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionatit� deLl'art. 3, n. 8, legge 20 febbra.io 1958, n. 75, che' punisce il favo1�eggiamento della prostituzione altrui con la stessa pena prevista per gli altri re.ati indicati nello stesso articolo (1). (1) SulJla costituzionalit� della legge n. 75 del 1958 cfr. Oass. 19 novembve 1971, Giuris. merito, 1972, II, 189, con nota di ARMANDO. 24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 10 Luglio 1973, n. 120 -Pres. Boiniifacio - Rel. Verz� -Imp. Campioli ed altri; Federazione naziona\le dei Collegi di tecn:ici .di radioiloigia medk:a (:avv. Abbamornite), Pre1sidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. deUo Starto Giorgio Azza.riti). Sanit� pubblica -Tecnici radiologi dipendenti da enti pubblici -Iscrizione all'albo -Carattere obbligatorio o facoltativo -Questione infondata� di costituzionalit�. (Cost., artt. 3 e 18; I. 4 agosto 1965, n. 1103, art. 12). � infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, nena parte in cui � previsto che � subordinato all'is.crizione nell'albo professionale (art. 14) l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia me:dica da parte dei dipendenti da ent~ pubbLioi, pur e�ssendo agli stessi vietata lo svolgersi di detta attivit� al di fuori degli enti stessi, in riferimento a:gli artt. 5 e 18 della Costituzione (_1). (1) Cfr. Corte Cost., 23 marzo 1968, n. 11 e 10 luglio 1968, n. 98, citato in motivazione, in questa Rassegna 1968, I, 152 e 539, con nota. V. anche le note di CHELI, in Foro it. 1962, I, 1843, e di DE FINA, ivi, 1963, I, 479. CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 121 -Pres. Bondfacio - Rel. Trimarchi -Imp. Sebastianelli; Presidente Coru;;.igilio deli Mi~ nil'ltri (Sosit. avv..gen. Stato Carafa). Circolazione stradale -Patente conseguita all'estero -Applicabilit� della sanzione penale -Questione infondata di legittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. artt. 98, primo comma, 80). � infondata, in riferimento all'art. 3 delLa Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 98, primo comma, in connessione all'art. 80, nono comma., del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (t.u. sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevede la sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da lire� 1 O m.ila a lire 40 mila, non solo per chi guida autoveicoli senza essere muniti di patente, ma anche per chi Li guida munito di pa.tente conseguita all'estero (1). (1) Sotto altro aspetto 1a Corte gi� si era occupata della Legittimit� della norma (art. 141 cod. straord.) circa la notificazione alle contravvenzioni aHe persone non residenti in Italia (Corte Cost., 15 dicembre 1967, n. 149, in questa Rassegna, 1968, I, 6). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 25 CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 122 -Pres. Bonifacio - Rel. Trima1�chi -lffilP. Anselrrno ed altr~; Pr1esidente Con:siglio dei Ministri (Sost. a'VV. gen. dello Stato Giol'gio Azzariti). Caccia e pesca -Pi� violazioni attinenti all'esercizio della caccia con uso di armi da sparo -Pene applicabili -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 3; r.d. 5 g,iugno 1939, n. 1016, art. 32; l. 2 agosto 1967, n. 799, modifiche al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 10). � infmdata, in riferimento an'art. a della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale deH'art. 32 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (sostituito dall'art. 10 legge 2 agosto 19(i7, n. 799), nella parte in cui punisce con medesime pene una serie di violazioni d.i diversa gravit� attinenti alL'esercizio della caccia con uso di armi da sparo (1). (1) In materia di caccia, cfr. Corte Cost., 27 giugno 1973, n. 23, Foro it. 1973, I, 2362. CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 128 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Previti ed altri (avv. ScognamiigUo) c. I.N.P.S. (avv. Fittoni); e Presidente Co1I11Stiiglio dei Minisitiri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Previdenza ed assistenza -Pensione � retributiva � -Lavoratori pensionati anteriormente al 1� maggio 1968 -Disparit� di trattamento Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 35, 36, 38; 1. 18 marzo 1968, n. 238; d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. I, 30 aprile 1959, n. 153, artt. 9, 11, 13). � infmdata la questione di costituzionalit� degli a:rtt. 6, lett. a e b, legge 18 marzo 1968, n. 238, 1 e 5 d.P.R. 27 aprite 1968, n. 488, 9 e 11 legge 30 aprile 1969, n. 153, neLla parte in cui p1�evedon.o. un diverso trattamento di pensime a se1co11tda che le pr:esta.zioni siano state liq'Uidate con decorrenza anteriore o successiva al 1� maggio 1968, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione (1). (1) In materia di pensioni, cfr. Corte Cost. 12 aprile 1973, nn. 40 e 41, in questa Rassegna, 1973, I, 662 e 663. 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 129 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Del Magno (avv. Allorio) c. Comune di Varazz.e; Cambiaso (avv. Granehli) c. Comune di Savona; e P�residenrte Consiglio dei Ministri (Sost. �avv. 1gen. dello Stato Savarese). Tasse e imposte comunali -Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 53, 136; I. 3 marzo 1963, n. 246, art. 25). � infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 25, terzo comma, legge 5 marzo 1963, n. 246, nella parte in cui � previsto che i comuni si avvalgono della faco.zt� di fissare la data di riferimento dell'imposta ad epoca anteriore e di applicarla retiroatitivamente a carico di coloro c'fJ,e hanno alienato aree tr:a la pre�dett.a data e queUa di em.trata in vigore della legge, in riferimento agli artt; 53, primo �comma, e 136, primo comma, della Costituzione (1). (1) Cfr. Corte Cost., 23 maggio 1966, n. 44, in questa Rassegna, 1966, I, 518, con nota. In senso conforme alla massima, cfr. Cass., 19 giugno 1972, n. 1930, Foro it., 1972, I, 1530, e nota di GRANELLA, in Giuris. it., 1970, I, 2, 761. I CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 132 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Dttta affi.ssioni Duomo ed altri (avv. Sandul1i) �C. Soc. Cofombes e Presidente Consiglio dei Mini1sltri (Sosrt. avv. gen. deHo Stato Del Greco). Tasse e imposte comunali -Affissioni pubbliche -Appalto per la riscossione del tributo -Questione inammissibile di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 51, 54, 97; r.d. 14 settembre 1931, n. 1175; I. 5 luglio 1961, n. 641). � inammissibile, in quanto sollevata da un oTgano giurisdizionale ma nell'eseTcizio di una funzione amminist:Tativa (apposizione del visto di esecutoi/'ietd del pretoi/'e sull'ingiunzione fiscale), la questione di costituzionalit�, dell'art. 2, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, in rifei/'imento agli ai/'tt. 3, 51, 54, 97 deHa Costituzione (1). (1-2) Dalla natura amministrativa del visto di �esecutoriet�, cfr. Cass. sez. un. 18 marzo 1968, n. 878, Fom it., 1968, I, 3051, con nota di. F. SATTA. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 27 II CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 131 -Pres. Bonifacio - Rel. Ro&Si -Postal c. Comune di Torino; Bara1gihini c. Comune di Roma; e Presidente Consiglio dei Ministl-i (Sosrt. avv. .gen. De1l Greco). Tasse e imposte comunali -Affissioni pubbliche -Propaganda ideologica -Tassazione -Incostituzionalit�. (Cost., artt. 3, 21, 53; I. 5 luglio 1961, n. 641, artt. 2. 15; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 15). Sono illegittimi l'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, in relazio111, e all'art. 2 della stessa legge, e, ai sensi deU'art. 27 della legg'e 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, nella parte in cui assoggettano ad imposta anche le forrme di pubbiicit� ideologica effefltuata a cura degLi inteT'essati, se.nza motivi di lucro, per violazione degli artt. 25 e 53 della Costituzione (2). Per l"assoggettabilH� a tassa di pubblicit�, cfr. Cass. 21 giugno 1967, Ferri, Foro it. 1968, II, 437; Corte Cass. 27 giugno 1968, n. 2176, id., 1969, I, 2023. Sull'art. 21, cfr. Cost. 27 febbraio 1973, nn. 14, 15 e 16, in questa Rassegna, 1973, I, 314; 315, 318. V. anche nota di PATALAMO, in Giuris. Costit., 1970, 1588. CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 133 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Imp. Pa['"l'ini ed alrtrd; P1rest�idente Consi1gllio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Starto Savares.e). Procedimento penale -Istruzione -Esame dei testimoni -Assistenza del difensore -Esclusione -Questione manifestamente infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 24; c.p., artt. 303 e 304 bis). Procedimento pen�le -Istruzione -Trasformazione dell'istruzione sommaria in formale -Questione manifestamente infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 24, 25; c.p.p., art. 394). Strade -Blocco stradale -Legittimit� della norma istitutiva del reato Norme applicabili -Questioni infondate di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 21, 25; d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1). � manifestamente infondata la questione di costituzionalit� degli artt. 303, primo comma, e 304 bis c.p.p., nella parte in cui ammettono RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 28 iL P. M., e non il difensore, ad assistere all'esame dei testimoni, in riferimento agli artt. 3, 24 delia Costituzione (1). � info111;data la questione di costituzionaLit� dell'art. 394 c.p.p., per il quale in ogni caso di trasformazione dell'is'truttoria sommaria in forrmale rimangono validi gli atti compiuti nel corso della prima,� in riferimento ,all'art. 25, primo comma della Costituzione (2). � infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 1 d.l. 22 gernnaio 1948, n. 66, che punisce il reato di bLocco stradale con le stesse pene a prescindere dalla forma e dagli scopi in cui il comportamento si concreta, in riferimento agli artt. 3, 21, 25 della Costituziolfl,e (3). (1-3) Sulla prima questione, cfr. Cost. 19 aprile 1972, n. 63, in questa Rassegna, 1972, I, 544, con nota; 28 novembre 1968, n. 117, ivi, 1968, I, 902, con nota, 4 marzo 1971, n. 40, ivi, 1971, I, 509. V. anche sulla seconda massima, Cass., 26 gennaio 1970, Foro it. Rep. 1972, vooe Istruzione penale, n. 108. Sulla terza massima, v. app. Torino, 22 ottobre 1971, Foro it., Rep. 1972, voce Blocco stradale, n. 6. CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 134 -Pres. Bonifacio - Rel. Verz� -I.N.A.I.L. (avv. Fontana) e: Soc. Ferrero. Lavoro -Infortunio -Diritto transitorio -Piazzisti utenti di veicoli a motore -Esclusione dell'assicurazione obbli~atoria -Incosti tuzionalit�. (Cost., art. 3; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, terzo comma, 199, se condo comma). � ilLegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'articolo 199, secondo comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggia,tori e i piazzisti, che, pur essendo impiegati, si avv,algono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di veicoli a motore da ess,i personalmente condotti, dell'assicwrazione obbligatoria contro gli infol/'tuni sul lavoro sino alla data del 31 dicembre 1965 (1). (1) La sentenza 8 luglio 1969, n. 152, citata sulla motivazione 1egg,as! in Foro it., 1969, I, 1, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 29 CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, 1t1. 136 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Verig1ara c. I.N.P.S. (avv. Cannella). Previdenza ed assistenza -Gestione imposte di consumo -Personale addetto -Recesso del datore di lavoro -Perdita del premio di fedelt� -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 36; e.e., art. 2119; l. 14 febbraio 1963, n. 156). � infondata, in riferimento agti artt. 3 e 36 deUa Costituzione, la questione di legittimit� costituzionate dell'art. 2, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 156, nella parte in cui priva il personale stesso del premio di fedelt�, al quaLe � da negarsi natura retributiva, nel caso di recesso del datore di lavoro (1). (1) L'ordinanza 15 gennaio 1971 della Corte di Appello di Roma � pubblicata in Foro it. 1971, I, 2717, con nota. Sul premio di fedelt� cfr. Trib. Roma, 8 ottobre 1968, Foro it., 1969, voce Tassa sul consumo, n. 374. CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 142 -Pre1s. Bonifacio - Rel. Crisa:l�ulli -Imp. Ma:r<rone ed altiri; Presi.dente Consiiglio dei Ministri (vice avv..gen. dello Stato R. Bronzfali). Reato -Vilipendio -Autorizzazione a procedere -Vilipendio dell'ordine giudiziario -Competenza del Ministro di grazia e giustizia -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 102, 104; e.p., art. 313). Delitti contro la personalit� dello Stato -Istigazione a delinquere o a disobbedire e apologia di reato o sovversiva -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 3; e.p., artt. 266, 270, 272, 305, 415). � manifestamente infondata la questio!lte di costituzionalit� dell'art. 313, tJerzo comma, c.p., i1t riferime!ltto all'art. 102 Costituzio!lte (1). � i1tfo1tdata la questio!lte di costituzionalit� dell'art. 313, terzo comma c.p., 1tella parte i1t cui attribuisce il potere di co%cedere l'autorizzazio! lte a procedere per il reato di vilipendio deLl'Ordine giudiziario al Ministro di grazia e giustizia, anzich� al Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli artt. � 3 e 104 della Costiituzione (2). (1-3) Sull'autorizza:zlione a procedere, sotto il profilo del principio di eguaglian:m, cfr. Cost., 27 febbraio 1973, n. 17, in questa Rass�gna, 1973, I, 320, con nota. Sul Consiglio Superiore del1a Magistratura, cfr. BARTOLE, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, 1964; e sulla specifica questione, v. 30 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � infondata la questione di costituzionaHtd degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 c.p., che puniscono reati poiitici pi� severamente o con le medesime pene di reati comuni analoghi, in riferimento ail'all"t. 3 della Costituzione (3). l'ordine del giorno del Consiglio stesso del 10 dicembre 1970, in Foro it., 1971, I, 1438. Sulle norme penali esaminate dalla Corte, cfr. DOLCE, Istigazione a delinquere, Enciclopedia del diritto, XXII, 995. I CORTE COSTITUZIONALE, 18 iLuglio 1�973, n. 144 -Pres. BO'IlJifacio - Rel. De Marco -FaJ.l. Aeromeccani1ca I.M.I. (n.c.) c. Soc. Torret (n.c.). Procedimenti civili -Presidente del Tribunale -Giudice Istruttore Nomina -Asse~nazione dei processi alla sezione -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 25; c.p.c., art. 168 bis). � infondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, l'art. 168 bis c.p.c. che attribuisce al Presidente del Tribunale� la funzione (Li designarre il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire e. nel caso di Tribunali divisi in sezioni. di assegnare la causa ad una di esse, il cui Presidente designa pori il giudic� istruttore (1). II CORTE; COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 143 -Pres. Boflli:facio Re. Z. Vo11t�(["1I"a -:funp. Capiia1ro, GiroiLaoni, PalI'retti, Mazzato!l"ita, Dimd. Ordinamento ~iudiziario -Ma~istrati addetti alle preture -Pretore titolare e pretori in sottordine -Attribuzioni -Questione fondata e infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 25, 101, 107; ir.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 4, 31, 34, 38, 39). � illegittimo, per violazione dell'art. 101, secondo comma della Costituzione, l'art. 38, r:d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giu (1-3) Sull'art. 25, 1� comma Cost. cfr. Corte Cost., 19 giugno 1973, n. 84 e 27 giugno 1973, n. 96. V. altresl CERSOSIMO, Ancora in tema di interpretazione degli artt. 31, 34 e 38 sull'ordinamento giudiziario, in Giust. pen., 1972, I, 81. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 31 diziario, nell.a parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del provvedimento di OJS'segnazione di attivit�. giudiziarie, il magistmto interessato possa chiedere che ii dirigente imdichi per iscritto. i motivi del relativo atto (<2). � infondata la questione di Legittimit� costituzionale, in riferim�nto agU artt. 3, 25, 101 e 107 dell.a Costituzfone, de,glti artt. 4, 31, 34, 39 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'art. 38 dello stesso r.d. nell.a parte in cui dispone" l'attribuzione al magistrato dirigente l.a pretura delle funzioni di dirigere l'ufficio e di distribuire il Lavoro fra_ le varie sezioni (3). CORTE COSTITUZIONALE, 18 lugH:o 1973, n. 145 -Pres. Bcm.iifacio - Rel. Oggiroon -Consag:ra (n.'c.) c. Urso (n.c.); Angino (n.c.) c. De Paulis (avv. Cascio); Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. ,gen. dello Stato Servarese). Contratti agrari -Enfiteusi -Capitali di affranco -Valore -Determinazione -Illegittimit� costituzionale. (Cost., artt. 41, primo e terzo comma e 42, terzo comma, I. 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2). � iUegittimo, pe�r viol.azione degli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, terzo comma deHa Costituzione, l'art. 2 dell.a legge 18 dic'embre 1970, n. 1138 (nuove no<rme in materia di enfitleus�i), ne,ll.a parte in cui non determina il valore dei capitoli di affranco secondo i criteri stabiltiti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 18 �ell.a Legge 21 ottlobre 1950, n. 841, nonch� il correlativo v.aloll'e dei canowi enfiteuci nell.a quindi.cesima parte. di quegli stessi cupitoLi (1). (1) Lo stesso aspetto di illegittimit� in relazione allla precedente normativa (art. 1, legge n. 607 del 1966) � stata decisa, nello stesso senso, dalla Corte con la sentenza 21 marzo 1969, n. 37, in questa Rassegna, 1969, I, 2'12. 'CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 146 -Pres. BOllli:fudo - Ret O~giollli -!mp. Filiberti., Sca!'IPellillli. Procedimento penale -Assistenza all'imputato durante l'interrogatorio della parte civile e presenza del difensore della parte civile durante l'interrogatorio del proprio patrocinato -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3 e 24; c.p.p., art. 304, primo comma). � infondata, in riferimento agU artt. 3 e 24 dell.a Co~ituzione, l.a questioine di costituzionaLit� dell'art. 304, primo comma, c.p.p. ne�Ll.a 32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte in cui non ricon-0sce al difensore deU'imputato il diritto di assistere aU'interrogatoirio della parte civiLe� e� al difensore de.zia parte civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato (1). (1) Cfr. sull'art. 304, Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 63, in questa Rassegna, 1972, I, 544. CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. Rel. Roicichetti -Imp. La Matti:n:a. 147 -Pres. Bonifacio - Misure di sicurezza -Computo del periodo di carcerazione preventiva della carcerazione sofferta all'estero per lo stesso reato -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 2, 3, 13; c.p. artt. 137, 138). � infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 de�lla Costituzione, la questione di costituzionaLitJ� degli artt. 137 e 138 c.p., nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo �detia carcerazione preventriva sof-. ferta nello Stato per lo stesso .reato (1). (1) Sulla natura della carcerazione preventiva, cfr. Corte Cost., 16 giugno 1970, n. 26, in questa Rassegna, 1970, I, 537. CORTE COSTITUZIONALE, '18 1ugJiilo 1973, 111. Rel. Amadei -Cosi.mi (n.c.). 148 -Pres. Bonlii:llacliio - Misure di sicurezza -Assegnazione ad una casa di lavoro -Mancata precisione di accertamento delle condizioni fisiche del soggetto - Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 38; c.p., art. 216). � infondata, in riferimento aU'art. 3, ed � manifestamente infondata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, la questione� di legittimit� costituzioinale dell'art. 216 c.p. neUa parte in cui impone o rende facoltativa l'applicazione del.la casa di lavoTo senza tener conto delle condizioni fisiche del soggetto (1). (1) In termini cfr. Corte Cost. 28 Rassegna, 1973, I, 37, con nota. novembre 1972, n. 167, in questa � ~ 1: !, ~ I t r1111111t111111111111l1111111trlt1:111:1&s11111�11:111111111111ar� i � � PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 33 CORTE COSTITUZIONALE, 18 ~uglio 1973, n. 149 -P1�es. Bonifacio - Rel. Volterra -Benedetti c. Galleni e Presddiente Consiglio deii. ' Ministri (Sost. a'VV. gen. dello S.tato Savarese). Contratti agrari -Mezzadria -Famiglia colonica -Posizione giuridica nei confronti del concedente -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 2, 3, 4, 16, 24, 29; e.e. artt. 2141, 2142, 2150; 1. 15 settembre 1964, n. 756, art. 7). � infondata, in riferimento agU artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, 29, secondo comma deila Costituzione, la questione di costituzionalit� degli artt. 2141, 2142, 2150 e.e. e deil'art. 7 legge 15 settembre 1964, n. 756, che re�golano la posizione della famigUa colo'liica nel rappoirto di mezzadria (1). (1) In dottrina, cfr. MASINI PAoLETTI, Sulla natura e legittimit� delle rappresentanze nella famiglia agricola, in Riv. dir. agr., 1971, II, 97. CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 1'50 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Ba1di (n.c.) c. Soc. Canti~i Picchiotti (n.c.) e Presidente Cons~lio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima). Locazione -Immobili urbani -Procedura di sfratto -Purgazione della mora del conduttore -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 3; 1. 23 maggio 1950, n. 2531, art. 37; l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 4). � infondata, con riferimento al principio di eguagliaryza, la questione di costituzionalit� dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (sostituito con modifiche dalt'art. 4, sesto com.ma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, contenenti norme relative alle locazioni di immobiU wrbani) nella parte in cui esclude dal beneficio di sanare la mora il conduttore che paghi alla prima udieenza (o anche prima) (1). (1) L'ordinanza 16 marzo 1971, n. 50 citata nellia motivazione � riportata in Foro it., 1971, I, 1145. Cfr. sulla interpretazione della norma impugnata Cass., 5 dicembre 1968, n. 3820, Foro it., I, 1577. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 34 CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 151 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Imp. Bruno RoSM'I�.o; Presidente Consi,glio dei Miililli!stri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiaroiflti). Delitti contro la libert� sessuale -Violenza carnale, atti di libidine e ratto in danno di persona minore degli anni quattordici -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 3; c.p. artt. 519, n. 1: 521, 524). � infondata, con riferimento alL'art. 3 della Costituzione, La questione dii legittimit� costituzionale degli artJt. 519, n. 1, 521 e 524 C.P'. nella parte in cui presumono la violenza quale elemento costitutivo della fattispecie penale rispettivamente previste per il solo fatto dell'et� della persona offesa minore degli anwi quattordici (1). (1) Cfr. Corte Cost., 20 gennaio 1971, n. 1, in questa Rassegna, 1971, I, 213, con nota. CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 154 -Pres. Bonifado -Rel. Oggicmi -Tun:p. Mazzruooato; Presidente Consigl�io dei Miro.stri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Procedimento penale -Dibattimento -Lettura degli interrogatori degli imputati di cui � vietata la testimonianza -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 24; c.p., artt. 348, wtimo comma; 465, secondo comma). Procedimento penale -Dibattimento -Lettura in dibattimento dei verbal� di confronto -Questione infondata di costituzionalit�.� (Cast., art. 24; c.p.p., art. 462, n. 3). Procedimento penale -Dibattimento -Lettura -Dibattimento della deposizione del teste resosi irreperibile -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 24; c.p.p., art. 462, n. 3). � infondata, in riferimento aU'art. 24 della Costituzione, la questio1Y1, e di legittimit� costituzionale degli artt. 348, �ultimo comma e 465, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui � vietata (art. 348) la PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 35 testimonianza di imputati dello stesso reato o di reato 00111.nesso, ed � consentita tuttavia (art. 465) la lettura in dibattimento dei rispettivi verbaLi di interrogatiYri in istruttoria (1). � infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la que stione di legittimit� costituzionale �delZ'art. 463, primo comma, c.p.p., nella .parte in cui consente la Lettura in dibattimento dei verbali di CO!ltfronti (2). � infondata, in rifeirimento all'art~ 24 della Costituzione, la que stione: di legitbimit� costituzionale deWart. 462, n. 3 c.p.p. nella parte in cui consenfle che il giudice, anche in assenza deUe parti, ordini la lettura in dibattimento, nel caso di irreperibilit� del teste assunto in istruttoria, delle sue deposizioni (3). (1-3) Cfr. Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 63 e n. 64, in questa Rassegna, 1972, I, 544 e 546, con nota. CORTE COSTI.TUZIONALE, 2.1 ltlJOvembrie 197,3, n. 15�5 -Pres. Bonii: fooio -Rel. Capalozza -Lmp. Santi; P!'!esiJd!ente Coos.iJgllio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorigio Azziariti). �Procedimento penale -Prescrizione del reato -Atti interrutivi -Avviso di procedimento -Non � tale -Questione infondata di costituzio nalit�. (Cost., art. 3; c.p., art. 160; c.p.p., art. 304; 1. 5 dicembre 1969, n. 932, art. 8). Non � fondata, in rifer.imento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimit� cosbituzionale dell'art. 160 c.p., anche in relazione agli artt. 304 c.p.p. e 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento (l'attuale comunicazione giuciiziaria) fra gii atti interruttivi della prescrizione del reato (1). (1) Sulla non obbligatoriet� dell'avviso di procedimento (ad es. sul procedimento pretorile che sia privo di attivit� istruttoria), cfr. Corte Cost., 18 maggio 1972, n. 97. 36 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 156 -Pres. Bonifacio -Rel. De Marco -Pica:rozzi (avv. Vac,ca) e Costone (avv. Fomario) c. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Impiego pubblico -Indennit� di anzianit� -Dimissioni volontarie da impiego -Non � dovuta -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 36; dl.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma), � Hiegittimo, per ccmtrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'articolo 9; quarto comma, del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, sulla disoiplima del rapporto d'impiego non di ruolo con le Amministrazioni dello Stato, nella parte in cui esclude che l'indennit� di ,anzianit� sia dovuta in caso di dimissioni volontarie (1). (1) Trattasi di applicazione del principio gi� enunciato in termini generali dalla sentenza della Corte, 13 gennaio 1956, n. 3, in questa Rassegna, 1966, I, 12. Successivamente alla risoluzione del rappo:rto, cui si riferisce la sentenza, sono state ,emanate le leggi 8 giugno 1966, n. 424, 15 luglio 1966, n. 604 �e 28 dicembre 1966, n. 1077, !in virt� drul!e quaiLi la questione � ormai risolta in favore degli impiegati e dei lavoratori pubblici: la questfone inerente a quel raipporto � stata, tuttavia, esaminata e decisa perch� la relativa risoluzione si era verificata prima dell'ent11ata i111 vigore delle citate leggi; le quali pertanto, non erano ad essa applicabili. Sulil.'1airgomeIJJto, dr. Corte Oost., 27 dicembr-e 1973, n. 184, ultra, 55. CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 157 -Pres. Bonifacio -Rel. Astuti -CoI1111erio c. Tomo e Presidente ConisLglio dei Ministri (Sost. ,avv. gen. dello Stato Gio11gio Azzariti). Caccia e pesca -Pesca -Diritti antichi esclusivi di pesca nelle acque pubbliche -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3 e 4; ,artt. 16, I. 4 marzo 1867, n. 3706 e 26', 27, 33; r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604). � infondata, con riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, la questicme di legittimit� costituzionale degli artt. 16 legge 4 marzo 1877, n. 3706 e 26, 27 e 33 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, sul vigente regime degli antichi diritti esclusivi di pes.ca neUe acque pubbiiche (1). (1) Su tale argomento, per quanto concerne il contenuto ed i limiti dei diritti di pesca, cfr. Il contenzioso dello Stato, 1961-65, II, 210 e segg. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (Omissis). -1. -Con l'o1dinanm del tribunale di Milano viene sollevata d'ufficio la questione di J.egittimit� costiotuzionale dell'art. 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e dell'art. 26 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, in riferimento all'art. 3 della Costituziooe; com ,l'ordinanza del pretore di Monitefiasccme viene sollevata J.a questione di ilegirttimit� cOJStituzfonale degli airitt. 26, 27 e 33 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione. Poicll� entrambe le ordinanze di .rimessione ipropongorno Ja messa questiorne, ossia li.a costituziOIIlaHit� del vigente re1gime degli antichi diritti esclusivi di pesca nelJ.e a�cque pubbliche dniterne, oggetto di !l'iconoS1Cirrlento, i giudizi possono essere riuniti e decisi con un�ica sentenza. 2. -Si osserva che, le acque ipubblicih.e, beni demaniali destinati alla sodddsfaziooe dei biso1gni della co1Hettivit�, debbono essere aperte all'uso di tutti i ciittadi!IJ:i, con ile autocizzaziooi eventuaLmooite necessarie; che i ,diritti esclusivi di pesca hanno nella rma1ggior iparte dei casi origine da privilegi feudali, ormai priv,i di ra:gionevole ,giJustificazione, e :pei:ipetuan.o mgiuste diispari,t� di itrattaim.ento tra i cittadin:i, in ccmtrais1to coo l'�art. 3 della Costirtuzione, che .garantisce a tutti pari dignit� sodale ed e1guaglianza davanti alla le~ge. La ques.tione non � fondata. I beni arppartenenti al rpubblico demanio sono� nel nostro or.dinamento oggetto dd. diver.se forme di uso: vi sono usi normali, comuni o speciali, ,e usi eccezionali, caratterizzati dalla parziale sottrazione di beni demaniali all'ruso ,generale, collettivo o individuale, e dalla correlativa attribuziooe di dil'iitti di 1godimento esclusivo a deter.mina.ti soggetti, esrpressamente iprevima anicihe dal- 1'.art. 823 e.e. Per quanto concerrne il demanio idrico, accanto agli usi comuni o c,ivici, aJ:cuni diei quali so~etti a regime di autorizzazioni o licenze amministrative, v'� una molteplicit� di utilizzaziond. a fini cirviJ.i, agtricoU, industriaH, che non sono aiperte �alla generalit� dei citta,dini, ma limitate a speciali categorie �di utenti, in regime di concessione amministrativa; cos�, le derivazioni di acqua pubbli~a, perr uso di forza motrice, potabile, irriguo, industriale IS-O!!lO ogigi coosenttte (sa,lvo il riconoscimento dei diritti d'uso anteriormente acquistati), solo a coloro ohe ne ottengano !regolare concession�e, la quaJ.e comporta l'attr�ibuzione di un diritto rpemonaJ.e �ed esclusi:vo, di natura patrimoniale. Per la pesca nelle acque .interne, � ipcr:-evisto un duplice regime, caratterizzato dalla libert� di esercizio, variamente co!l'lJdizionata e limitata, per i 1pescatori di mestiere e dilettanti, nella generalit� delle acque pubbliche, ad eccezione di queHe sog1geillte a diritti esclusivi di pesca, e ;risevvate o concesse 1a scopo rdi ripopolamento e piscko1tura; e dalJ.a riserva dell'eserciizio, con interdizione ai terzi, nelle acque sulle quali siano �srtati !ricornosciuti o concessi diritti esclusivi a ,~;.o1g 38 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO getti priva,ti, a cooperative, a collJSorzi, o altri enti pubb1�ICi. Lo Stato moderno, nell'istituiire un iregiime di concessioni am.ministrative ,temporanee, ha tuttarvia ritenuto di l\�ICOIIloscere i preesisteniti diritti esclusivi di pesca, l�gittimamente. acquistati secondo iJ. diritto anteriore, sotto determinate condizioni, tanrto ne1le acque del demanio marittimo e lagunare e nel mare 'tem'itoriale, quanto nei il.aghi, fiumi, ,torrenti, canali, . e in ,geniere in ogni acqua pertinente al demanio idrico dintemo. Questo iricOIIloscimento, implicito rne1La noo:m.ativa dell'art. 16 ,dehla le1g,ge 4 marzo 1877, n. 3706, � 1stafo oggetto di precisa disciplina nella successiva leg,failazione dello Stato unitario: con r.d. l5 :miaggio 1884, n. 2503, :liu regolata la procedura di riconoocimento, determinando i ltmiti tra la competenza amm:i!D.1straiti'V1a e la 1giudiziaria; con la ilegge sulla ,pesc,a del 24 marzo 1921, n. 3,12, largamente recepita in:el t.u. approvato con r.d. 8 ottolbre 1931, n. 1604, fu fa.tto obbligo di chiedere dJ. riconoscimento entro brevi termini, sotto comminatoria di estinzione di questi diritti. In ordine alle a1cque interne, J.'art. 26 del vigente t.u. conferma l'estinzione 'di tutti i diritti esc,lusivi d:i pesca :visalenti a data anteriore' all'entrata in vigore della legge del 1877, che non siano stati effettivamente esereitaiti nel trentennio anteriore al 24 marzo 1921, n01I1ch� dei diriiflti il 'Cui ipossesiso non isia stato riconosciuto a mente del r.d. l5 maggio 1884, n. 2503, o ,per i quali �gli aventi dir�itto non abbiano presentato documentata domanda dii riconoscimento entro iii. 31 dicembre 1921; e prevede alitresi la revisiOIIle dei d'ecreti di ricnnoscimento, conferenclo facolt� ail MiniStro per l'aigricoltwra di provvedere con dec11eto, sentito il Consigili:o .di Stato, alla a::evoca e declaratoria dii estinzione, ovvero alla coruflerma, determinando l'oggetto specifico dd ogni diritto e il suo modo idi esoocizio, in conformit� ai titoli �di acquisto ed al possesso 'godwto nel trentennio anteriore al,l'entrata in v,igore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Noo occorre sottolineare il 1paira1le1ismo tra questa di1scipUna e quella analoga dettata per le deri'Vaziom ed utilizzazioni di acqua pubblica, che il legislatore moderno ha del rpari sorttoposto 'ad un generale reg1me di' concessioni, ammettendo tuttavia, entro termini 1perentori, il riconoscimento dei diritti d'uso preesistenrti, acquistati in base a ti.tolo legiittimo ovvero a ,possesso itrentenna1le anteriore� alla legge 10 agosto 1884, n. 2644 (art. 2 del ,t.u. aipprova1to con ir.d1. 11 dicem1' 933, n. 1775). 3. -� evidente che l'esistenza di diritti esc�lusivi idi pesca non comporta alcuna .disparit� idi trattamento nei cood:ronti dehl.a generalit� dei cittadini, in rapporto al ius prohibendi e 1al correla-tiV'o divieto di eseroizjo della pesca entro li:miita:te zone dei pu:bblici corsi o 1specchi d'acqua dolce, divieto che sussiste in eguaJ. miswra tanto nel caso di riconoscimento di antichi diritti, quanto in quello di concessione aml! � 1: i: i: l' i : o 1� . . r111111a11Jt�114111�1111�1111J111@1111111111111r�1111111 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE min:istratwa, ia cui 1piena legi.ttim1t� inon � contestata da aJicuno. Occorre altresi non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sooo anche, su certe aicque, diritti d'uso civico di [pesca, riservati ai soli abitanti di un 1comune o di una frazione, con analogo regime di ~sclusione di .tUJtti gli a�ltri soggetti, privati o ipubblici. Non si pu� nemmeno a.sserire che l'ist1tUJto del dcoooscimento integri di per s� una violazione d!el .pri:ndpio di eguaglianza, quasi strumenito di cooservazione di 1residui <privilegi feudali, incompatilbili con l'odierna Costituziooe dello Stato, e iprivi dli obbiettiva gmstificazione. �, in primo luogo, inesatto, sotto il profilo storico-giuridico, attribuire genericamente a questi antichi diritti oriigi:ne feudafo. L'aa::t. 2 del r.d. 15 maiggio 1884, n, 2503, dich.iar:ava che1 agli effetti del riconoscimento �si .presume legittimo il possesso tianto nel caso che siaisi acquiistato con atto traslativo di pr0q>riet�, o per sovrana concessione, o deliJia pr:escrizion.e. A prescmd!e11e dai diritti aicquistaiti in ba�se ad atti di diisposraione privata, ovvero in �base ad usucapioine, :nei limiti :in cui .gu ordiinamenti anteriori ne avessero ammesso la validdit� anche rispetto ad acque .pertinenti al rpubblico demanio o ipatr:imonio, o ad acque gi� �consider.ate private e sucicessiivamente 1diichiarate !P'UJbbliche, si deve ricordare che i diritti acquistati iper coocessione sowana, o posseduti ab immemorabile con ila 1conseguente p.resrunziione di esiistenza di pubblico titolo legittimo, non ipossono 1essere qualificati �come � rpr1vilegi feudali �, anche quando l'atto di 1concessio!lle abbia la fol1ma delfinvestitura feudale, poich�, �Come � noto, questa fu largamente usata anche per costituire Tapporti aventi oggetto 1e co!lltenuto analogo a quello delle odierne �concessioni ainmrinistrative. Non occorre affrontare qui un'inda1gine sul 1Legime dei diritti di pesca nelle acque :pubhliche secondo �le legislazioni dei diversi Stati preunitari: baster� rtcorda:re che essi frnrolllo generalmente conservati -semprech� ne fosse riconosciuto legittimo l'acquisto secondo la ilegiis~ zione del tempo -a!Il!che nel periodo SUJccessivo all'aippldcazione delle leggi abolit~ve delia feudalit�. Di :l�ronte a questa comiplessa e varia realt� �storico-giuridica, lo .Stato nazfonale unifa1Lio, ipur dichia , rand.o estinti i �diritti esclus1vi di 1pesca inon pi� in esercizio, ha tuttavia �ritemiuto di consentmne, entro termini perentori ormai da lungo tempo scaduti, il r�iconoscimento, oon le �stesse liegigi !ll!elle quali �si ir:iservava e regolava la facolt� di costituiirne dei nuov1i, mediante� atti di concessione. Questi �diritti hanno carattere di perpetuit� e di esclusivit�; senza approfondirne qui 1a llla�tur.a giuridica, discussa in dottrina, baster� ricordare che la nostra �giurispr:udenza li ha costantemente qualificati come �diritti reali, e che Jia vi�gente legislazione definisce i loro titolari come � proprietari di dtriitti esc11us1vi di pesca �, takh� certamente trattasi di diritti soggettivi perfetti, di c1a,:rattere patrimoniale. 40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4. -Nell'ol'dinanza del tribunale di MHano si osserva che quesiti diritti non sono sog1getti a irevoca, a dHferenza dalle conciessicm.i, potendo lo Stato ricorrere solo :aLl'esprorprio ;per restituke le :a�cque al libero 1godimento della collettivit�, e che inoltre essi non rispondono nemmeno ad esigenze di conservazione ed incremento del patrimonio ittico, in quanto � se � vero che in alcuni casi il titolare si. ocicupa del riiporpolamento, ci� egli fa iSipOilltaneamente senza alcun obbligo o vincolo, e i diriitti non sono so~getti a revoca qualora invece non 'Vi .provveda, potendosi solo dkhlaraire fa decadenza da essi nelle ipotesi di non uoo o di violazioni generali delle leg1gi sulla pesca �. La ciircostanza che i diritti riconosciuti non siano soggetti a revoca � conseguente alfa natura dell'atto di ric0il1osdmento, concernente 1diritti prees1stenti legittimamente acquisiti, e quindi di'V�ersi da quelli attribuiti temporaneamente dallo Stato in base a raprporrto di concessi0il1e: ma questa differienza idi reg.ime n0il1 integra certo violazione del rpirincipfo di eguaglianza o di altro princiipio coottrtuziooale. �, d'altra parte, inesatto asserire che i .titolari dei diritti �esclLUsivi di pesca in base a riconoscimenito abbiano facolt� di esercizio indisc.riminato, senza obblighi n� .sanzi0il1i. Parallelamente 1alle diisrposizioni per favome Nndustria della .pesca e dell'acqui1coltura, emanate con d.m. 12 ottobre 1926, in rapporto al regime delle nuove conicessfoni rper tra.tti di corsi o bacini .pll!bblici d'a�cqua dolce, ipl'ivi o po�veri �di pesci d'importanza economica, il r.d.1. 27 febbrafo 1936, � Razi0i11ale esercizio. dei .di~itti escluslv�i di rpesca nelle acque interne �, �ritenuta la necessiit� urgente ed assoluta idi 1sottorpor.re a maggiori controlli l'ese111C1izio di quesU diritti, stabili cihe dl razionale esericizfo della pesca, e l'esecuzione delle opere di irni1glioramento dehle acque. dall punto di vista i.ttico, richieste dal Miniiste:m dell'a.gr.ico\ltura, � costituis1cono un obbligo per i proprietari di diritti eisclusiivi di pesca � (am. 1), e disc:irplin� pU!11tualmente la presentaziooe dei programmi di pesca e, ove necessario, di orpere ittiogeniche dirette ad aumentare la pescosit�, nonich� l'esecuziooe deLle opere appro;v:ate, disrponierufo altres� che ai titolari di questi diritti per zone facenti rpa.rte di ma�ggiori superfici acquee, sulle quali la pesca � eser:cii:tata in forma pubblica, po,5,!Sa esse1'e imposto il. concomo ne1le spese per orpere iittioigeniche e di vigilanza compiute dai consorzi .per la tutela della pesca nelle acque stesse, in �quote proporzionaJi all'ampiezza delle zone soggette a diritti esclusivi. Il Ministero 1dell'aigricolitura ha facolt� .di isrpezion.i ed acc�eritamenti ci.rea l'esevcizio della ,pesca nelle ZOil1e di diritto esclusivo (ar.t. 6), e i ttrtolar1i di questi df.rtiitti, soggetti all'oss.ervanza delle nor1me srpeciaJi come idi quelle 1genera'li regolanti la polizia de�liLe acque e della pesca, anche . risrpertto :agli interessi dei terzi e agJ.i altri 1nteressi ipubb1ici, in base all'espressa �disposizione dell'art. 28, pirimo� comma, del vigente .testo unico, � decadono dal loro di.ritto :per no111 uso, PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 41 o per cattivo uso, in relazione ai fini de1le leggi sulla pesca, diuranite tre anni ,consecutivi, o iper abituale iinosservainza delle disposizioni leg, iJSLativ,e o regolamentari attinenti alla pesca �. Anche sotto questo 1profilo, 1a dedotta questione di 1costituziona1it� appaJ:"e dunque infondata. Certamente si tratta di situazioni 1giur1d.iclle risalenti al passato, in J.al'ga misura :gi� estillllte, o din vta di �estinzione; ma non si .pu�, solo per questo, ritenere che �esse siano prive di presupposti obb1ettivi, idonei a giiUSltifioarne razionalmente la 1cO!ll.Slervazfone. Nel vigente ordinamento, oltre alfa facoilit� del:l'anlll:runiistraziO!lle di procedere aLla revisione 'ed eventuale revoca dei provvedimenti di riconoscimento, e di controllare l'effettirvo esercizio dei d.iiritti di pesca, impooendo obblighi. di conservazione e mi1glioramento della cliauna ittica, 'sotto sanzione di decadenza per inon uso o cattirvo uso', � anche prervi,sta l'eventuale espropriazione di questi diriroti per 1caursa di pubblica utilit�, rseccmdo l'espressa norma dell'art. 29 del vigente testo uni�o, quando essi non siano ,esereitati 1n raippooto a.Lla loro potenzialit�, ovvero ii foro eseirc:izio sia ,riconosciuto contrado ad esigenz.e di intel'esse ,generali.e. La Sardegina, con. la leg,ge regionale 2 marzo � 1956, n. 39, e il Friuli-V�enezia Giulia, con la leg,ge reg,io;nale l2 magg. io 1971, n. 19, hanno dfohia,rato esti!llti i diritti �esclusivi di pesca, mediante indennizzo. Ma, allo �stato, non sussiste motivo per una declaratoria ,di incostituzionalit� delle norme della legislazione �Sltaita:le concernenti il riconoscimento dei 1diritti �esclusivi dii pesca, e� le conseguenti sanzioni a �carico di �chi peschi� nelle acque soggette :a questi diritti, senza H �conisenso del proiprietario, possessore o concessionario. 5. -Nell"o['ldinanza del ipretore di Montefiascone la questione � sollevata anche con riferimento a.J.l'art. 4 della Costituzioine, osservando che, oltre alla. pari dignit� sociale di itutti i cittadini sancita dall'a!l1t. 3, il riiconosdmento del diritto al [avoro e la promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto� �sembrano palesemente coiilltrasta�re CO!Il situazioni di privilegio come quelle costituite dal 'caso di specie �. A prescindere dalla .eguale dignit� soeiiale dei cittadini, che ovviamente non viene qui in consideraziOIIle, si deve rilevare 1che, pur costituendo ,tuttora la pesca !IlOIIl so1tanto Wl. �ese11cfaio di diporto o sv:ago per dilettanti, ma 1a;n.c:he l',attiviit� professionale dei rpes1catori di mestiere, non si pu� ,tUJttavfo isolo per questo ritenere che l"esistenza di diritti esclusivi, limitati a zone drcosc!rlitte dei corsi o bacini d'acqua pu:bbUca, possa 1costituil'e, di ma:ssima, effettivo limite od ostacolo all'esel'cizio della pesca da pa,rte dei terzi, aillCihe pescatori di mesitiiere, i quali hanno ogni 1po.ssiibilit� di svo~gere liiberamen:te la foro attiivit� sulla .generalit� delle acque pubbliche apert:e all'uso comune o civico della pescia. Qualora, ,j,n determin:aite circostanze, la presenza di diritti 42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esclusivi dovesse praticamente :im(pedire ai pescatori di mestiere lo svolgimento della loro a.ttivit�, ipotvebbe iprospettarsi l'esigenza di provvedimenti., legislativi o amministrativi, �di a1bolizione o di esproiprd.azione, ilil vista dell'mt�resse 1generale di questa categoiria iprofessiorutle: ma � ovvio che trattasi di :problemi pariticolari, la cui ,soiLuzione p<;>tr� essere ogigetto di valutazioni 1discrezdonali di ipoliitica legislatirva o di azione amim1:ndistrartiva, non gi� idi una decisiOille di questa Corte, :Ln rarpporto alla denunziata illeg.tttimit� costit~ionale cihe, in linea di principio e con r1gua1rdo alla 'generalit� delle situazioni, sicwramen�te non sussiste, secondo l'mrteripretazione che i principi sanciti daill'aa:t. 4 della Costituzione hanno :finora cOJStantemente avu1to. Anche sotto quest'ultio: no profilai la questione deve r.ttenemi infondata. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, ,21 novembre 1973, n. 158 -Pres. Bonifacio -Rei. Rocchetti -Al� �ed altvi c. Ministero delle Finanze (Sost. avv. gen. .de1lo .Stato Gio!l'lgfo Azzari-ti). Imposta di registro -Agevolazioni tributarie edilizie previste nella legi slazione della Regione Siciliana -Questione infondata di costitu zionalit�. (Statuto Regione Siciliana a,rt. 36; 1.r.s. 27 novembre 1961, n. 22). � iiiegittimo, per violaZJicme deU'art. 36 deilo Statuto della Regioo� SiciLiana, L'art.icolo unico della legge della Regicme Siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in cui, proro�gandosi ii te1'mine indioa1io nell'art. 1, primo comma, della Legge regio.nate 18 oUo,bre 1954, n. 37 e disponen,dosi t'appLioazione deU'art. 6, primo comma, deila Legge region,ale 28 aprile 1954, n. 11, alte comruziolf!ii iniziate' e condobte a termine nel periodo intercO'l'l'l'ente dal 1� gennaio 1958 ai 31 dicembre 1965, � prevista la misuro dell'imposta di registro e ipo,focariia neUa misura fissa in ccmtr:Cl!Sto coi tipo di agevolazioni contenute nette leggi detlo Stato (1). (1) La senteruJa � conforme alla precedente giurisprudenza, la quale ha interpretato l'art. 36 dello Statuto ( � al fabbisogno finanziario della Regione si provveda con i redditi patrimoniali e a mezzo di tributi �), nel selllso che, nella deliberazione che concerne detti tributi, la Regione � tenuta a osservare i limiti dei principi ed interessi gene�rali cui si ,informa la legislazione dello Stato (Corte Cost. 20 gennaio 1965, n. 2, in questa Rassegna, 1965, I, 4; 22 dicembre 1965, n. 90; ivi, 1965, I, 1110; 10 marzo 1966, n. 23~ ivi, 1965, I, 279). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 43 CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 159 -Pres. Bonifacio -Rel. O~gfoni -Imp. Call>taxelli. Procedimento penale -Dibattimento -Rapporto di polizia giudiziaria Lettura di ufficio -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 2, 3, 24, 27; c.c.p., art. 466). � infondata, in riferimento agii atrtt. 2, 3, 24, 27 della Costituzione, la questione di costituzicmaltit� dell'art. 456 c.p.p., neiia parte in cui consente la lettura dli. ufficio in dibattimento dei rapporfii di poLizia giudiziaria (1). (1) Cfr. in dottrina, GIANTURco, Denuncia, rapporto e reperto, Encicl. diritto, XII, 195. CORTE COSTITUZIONALE, 211 novembre 1973, n. 161 ~ Pres. Bonifacio -Rel. CapaJ.ozza -Imp. �Ca!Illllistr� c. Aintonelli. Sicurezza pubblica -Portiere -Obbligo di iscrizione nel registro del l'autorit� di p. s. -Violazione -Previsione di pene diverse per il lavoratore e per il datore di lavoro -Questione infondata di costi-' tuzionalit�. (Cost., art. 3; r.d. 18 giugno 1931. n. 773, art. 62). � infondata, in riferimento all'art. 3 deita Costituzione, la questJione di costituzionalit� de.U'art. 62 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede, per ii lavoratore ed iL datore di lavoro, pene diverse in relazione ad una co111;dotta (violazione deU'o,bbligo di iscrizione di un portiere nel registro deWautoT'it� di p.s.) da considerarsi come forma di partedpazio111;e ad un reato unico (1). (1) Decisioni conforme ai precedenti; cfr. Corte Cost. 8 febbraio 1966, n. 7, in questa Rassegna, 1966, I, 483. CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 162 -Pres. Bonifaoio -Rel. GiO!Ilfrida -Fazio c. Cimmail"ota. Prescrizione -Prescrizioni presuntive -Delazione di giuramento Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3, 24; e.e., art. 2960). � infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di costituzionalitl� deWart. 2960, seco-ndo comma, e.e., che 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I I <:�'. discipUna La delazione del giuramento al coniuge superstite e1 agli eredi neLLe pTescriziom presuntive (1). il I t (1) Cfr. sull'art. 2960, ORENZO, Le prescrizioni presuntive ed diritti dei prestatori di lavoro, 1966, 130. CORTE COSTITUZIONALE, 21 tI1orv;embre 1973, n. 163 (mdinanza) - Pres. Bonifacio -Rel. De Mlwco -Rezza (n.c.) c. Ministero detlle tmanze (n.c.). I Imposta generale sull'entrata -Azione ordinaria -'.I'ermine di 60 I giorni -Dichiarazione di incostituzionalit� del 2 comma dell'arti~ colo 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762 -Applicabilit� di nome sul I termine -Esclusione. ~ I ~ La dichiarazione di incostituzionaLit� pronunciata con la sentenza 22 dicembre 1961, n. 79 de.i secondo comma dell'art. 52 delLa legge 19 giugno 1940, n. 762 deve intendersi limitrota alLa parte in cui im i i: pone il pTevio pagamento dell'imposta e delLa sopratassa, senza cio� �== comprendere anche La disposizione sulla prefissione del termine (di \l 60 giorni) per promuovere l'azione giudizi.aria (1). (Omissis). -Ritenuto 'Cihe, nel co!I'ISo di u:n 1g�iudizio di orpposiz�IOtne ~ a decreto del Mi:n.istro per le fina:nze, relativo ad impoisizion.e di :pe !ii nalit� aimministmtiva pier vioil.az;ione di nolt'lllle della leg,ge 19 1giugno ffi 1940, n. 762, rpeindente idavimti ,aJ. tribunale di Napoli, avendo l'Avvo i:: catura deli1o Stato �eccerpiita ila rtaridiiviit� dell'OIJ;l1POISiiziione1 perch� rpiro-;.:: posta dopo \Scaduto il termine di 60 giOl'IIli stabilito dlall'al'lt. 52, comma I !ii secOITTJdo, della 1eg.ge citata, l'orppcxnente l'\erplicava aff1elt'llllanido che tale norma era stata dich.iiareta i�inlC�OIS'tituzdonale con serutenza di questa Corte 22 dic1em'OO'e 1�961, n.. 79; ohe 11. tribunale adito, con oirdiill1arn2la 28 ma�ggio 1973, [['li,1evaito I � 1che �i�n effetti il seco1ndo pe'l'iodo del secoiJJJdo comma delil.'alI't. 52 sorpra richiamato, comprenderute ail11Cthe la fissazione deil rterimill1e per :p1ropo1nre II orp1posdzione � era stato dichiiaa:iato costLtuzioa::ialmeTIJte illegittimo da q'Lliesta 0o[11Je; che sorgeva il dubbio di un e1rvolI'e maiteriai1e cirtca l'estensione della illegittimit� aJ. termine peir J.'opipos:izlon.e, dato c:he il. >giudizio di co1sti1ruzionaJ.it� aveva avuto per ogigetto soltanto il pl"�:I1Jci1Pio del I ~= solve et repete, all'osserv�anza del quale, in fo!l'Za del sec001do .periodo r' i:= ):: (1) Pronuncia di particolare opportunit� �e dnteresse, in quanto elimina ( ~:: il dubbio che aveva dato luogo a contrastainti sente!Ilze della Corte di Cas-t sazione (cfr. Cass. 15 marzo 1973, n. 740 in questa Rassegna, 1973. I, 607). r: I .........,,~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE del secondo comma del pi� volite richiamato. ar�t. 52, era suboodiniata l'ammiissi:bilit� dell'OIPPOOizioine; ohe, di fa-Ollite al diJSpositivo deRa sentenza di quesita COtl"te, fil tribunale n001 si riteneva J.egittimato ad dntenpretairla nel senso suddetto; iche, iinvece, �riteneva di poter 1segnalai1.'e la questione a questa Col'lte, �perch� ove trilteinesse che ne ll'icoriressero gli stremi, ;provvedesise di �ufficio alla coo.-rezione dell'.eventuale �errore materiale ai sensi de1l'al1t. 21 'delle nocr:me im.teg1l'atiive aippriovaite il 16 marzo 1956; �che, tail1to rilevato, il tribunale, sospeso il ,giJUdizio davanti ad �esso pendente, dislPoneva la itr�asimissione� dell'Oil'ldiinan.za a questa Ooil'lte, perch�, 1se del oaso, 'Provvedesse oo serus:i. di cui so;pra; che, pervenuta tale ol'ldiinanza a questa CotDte, previa oomunicaziio[ 1e -alle pall"1Ji costituite nei giudizi de quibus, veniva fissata l'odierna camecr:a di consig1io per deliberaire ,SUJIJ1a ricihiesta del triibun.aJ.e di Na,poli; che neSS1uno si � �co!Stiituito nel 1g,iiudizio. Considerato che, iin via pregiudiziale, l'�efficada erga omn�s delle sentenze e delle oirdin.anze di questa Coote postula la niec1essiit� che sia la Conte stessa, indipendentemente dall'impuJ.so di .paivte, a pcr:ovvedere d'ufficio ailLa correzione delle omissioni e deg1i ervori di queil!l:e sue pI'()[lJUJnc1e, comunque ne venga a conoscenza; 1cthe, in conseguelllza, iii triibunai1e di NaipoU esattamente ha riitenuto idi rpoter seogn1alacr:e a questa Corte, al fine idi .stimolal'Ile J.'eserdzio delle a:t1Jrilbuzioni di cui all'a:rit. 21 del!l:e il10�IUne mtegrative, il diubbio cinca l'.er:rore materiale, a suo avviso, rCOil1tenuto nella sentooza n. 79 dell 1961; che, passa.nido al merito, si deve rtconosce;re che effetti'Vamente il d~�unziato ecr:rrnre OOL<:Siste; Che, iinfa�tti, come �eSJpvessamente � scritto ne1la pairte moitirva della sentenza, OJgigetto del _giudizio di �Costi1JUziotllJaJit�, con essa definlito, eira esc'LUJsivamente la legittimit� del rprindpio del solve et repete; 1che, c�111iseguentemente, �La �dichiatrazione di illegdttim.it� costiituzionale d:e!ll'intero secoill1do periodo -�Ossia ainche della par.te !in CJUi viene stabilito il tecr:min1e per propor~re orppo1Sizione -'--del comma secondo dell'art. 52 deiLla 1egge n. 762 del 1940 non pu� che essere fruitto di erro:re materiale; che in tali sensi va, quindi, corretto il disprositivo di detta sentenza; ohe, ai sensi dell'�ultimo comma dell'acr:t. 21 delle noJ'lme inte1g1l'ative, aJ.J.a prese111ite OJrddnanza 1si a1pplic�aino le no!l'lme rdel.l'aQlt. 30, com.mii prdmo e s:eco1I1Jdo, del1a legge 11 mairZJo 1953, n. 87. (Omissis) ordina rche il disposditivo dei!Jla s:entenza 22 dicembre 1961, n. 79, venga cor�retto come segue: � laddove � �sel,'itto: � deil. secondo !P'eriodo 46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ del secoodo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762., !i si aggiUlllgano le seguenti paa:'ole: � liimditartamente ai11a parte liin cui l f i iimrpone dJ. previo pagamento dell'!iilll!Posta e detlla soprnrbassa detenni f nate inell'o11di:na111Za dell'Intendente o :nel decireto del Miini!Stro ipe.r le I ! finanze �. -(Omissis). I l CORTE COSTITUZIONALE, 2,8 norvembre 1973, n. 164 -Pres. Bonifacio -Rel. Crisafulli -Imp. Starace (avv. Seripcrco) e. Pa:'es:iden>te Consd.glio dei Mi!lli:stri (Sost. avv. 1gen. dello Sta.to Carafa). Legge decreti legislativi -Titoli di credito -Assegno bancario e cir colare -Decreti delegati istitutivi -Violazione dei principi in materia di delegazione -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 76; r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; r.d. 16 marzo 1942, n. 267). � infondata, in riferimento ai principi C'ostituzionali accolt.i anche neti'oerdinarnento anteriore aLLa Costituzione in materia di delegazioni legisia.tive ed ail'art. 76 della Costituzione, La questione di Legittimit� costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposiziom sull'assegno banoario. e circolare) e dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disctplina del fallimento, del co-ncordato preve11;tivo, ecc.), in quanvo detti decreti deLegati sono stati emanati nei rispetto dei limiti di materia, anche se non sono state osservate tutte Le modalit� �i esercizio del potere delegato (omess.a mi�izione del parere della commissione parlamentare) (1). (1) Cfr. Il Contenzioso dello Stato, 1956-60, I, 45, che riporta, sulla questione indicata neliLa massima, l'orientamento della Corte Costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 166 -Pres. Bonifacio -Rel. Trimarchi -IInjp. Gambacci .ed altri. Professioni -Colpa professionale -Rilevanza penale della colpa di tipo particolare. (Cost., art. 3; c.p.. artt. 42, 589). � infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, La questione di costituzionalit� degli artt. 589 e 42 c.p., nella parte in cui PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 47 consento'llo che nella valutazione della colpa proifessionale il giudice attribuisca rileva'llza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare (1). (1) Swlla colpa pvofessioniale, cfr. D'AMELIO, Responsabilitd e colpa del libero esercente, Resp. civ., 1970, 363; v. ancre Oass., 6 maggio 1971, n. 1282, Foro it., 1971, I, 1476. CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 167 -Pres. Boni: liacio -Rel. Rossi -Ca:rdillo ed altri c. Presidente ConJS1g:lio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Staito Giorgio Azzariti). Pena -Sanzioni civili -Spese per il mantenimento del condannato Obbligo di rimborso -. Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 3 e 53; c.p., 188; c.p.p., 612). � infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 deUa Costituzio'lle, La questione di legittimitd costituzionale degli artt. 188 C'.p. e 622 c.p.p. secondo cui il condannato � obbligato a rimboll"sm�e allo Stato le spese per il suo mantenimento (1). (1) Cfr., per riferimenti, Corte Cost., 12 febbr,aio 1966, n. 12, in questa Rass.egna, 1966, I, 28; 19 luglio 1968, n. 113, ivi, 1968, I, 892, con nota. CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 168 -Pres. Bonifacio -Rel. Reale -Ga,:rdeHi (n.c.) c. Sociert� S.I.T.A. (avv. Leipre Quarta). Lavoro -Personale delle linee di trasporto in concessione -Agente sospeso in via preventiva ed assolto. in s~de penale per insufficienza di prove -Esclusione dal diritto� dell'indennizzo -Illegittimit� costituzionale. (Cost., artt. 3, 36; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10). � illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36 deUa Costituzione, l'art. 46, ultimo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (norme suUo stato giuridico del personale delle ferrovie e tramvie), nella parte in cui esclude in ogni caso daL diritto all'indennizzo in esso ptrevisto l'agent:e S08Peso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove (1). (1) Cfr. sulla particolare disciplina del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, cfr. Corte Cost., 29 marzo 1972, n. 57, in questa Rassegna, 1972, I, 378. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1'973, n. 169 -Pres. Boo�facio -Rel. Voliterra -BriolSICihi (n.c.) c. Industria manifatturie1ra biellese e Societ� Standa (aViV. Delitala). Lavoro -Apprendisti -Disciplina del licenziamento nei loro confronti -Illegittimit� costituzionale. C<;ost., �art. 3, 1. 15 luglio 1966, ,n. 604, art. 10). -Inapplicabilit� � inegittimo, per violazione dell'art. 3 deUa Costrituzione, L'artricolo 10 della legge 15 lugLio 1965, n. 604 (norme sui Licenziamenti mdividuali) nella parte in cui esclude l'applicabilit� della disciplina del licenziamento contenuta nella stessa legge, nei confronti degli apprendisti (1). (1) Sulla esclusione dell'apprendista dal diritto di conseguir.e l'indennit�, cfr. Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 14, in ques.ta Rassegna, 1970, I, 33. CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 170 -Pre�s. Bonifacio -Rel. Gionfridia -Marandola c. Veltri e Azzarelli; Presidente Cooisiglio dei Mintstvi (So1st. avv. gen. dello Stato Savarese). Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza -Controllo -Sorveglianza -Spetta ai Comuni -Competenza delle Regioni in materia di beneficenza pubblica -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 117, 118, 130; I. 12 febbraio 1968, n. 132, 1artt. 55 e 56). Non � fondata, 'in riferimento: agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione, la questione di costituzionalit� degli artt. 55 e 56 delia legge 12 febbmio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), 132 del r.d. 4 febb11aio 1915, n. 148 (nuovo testo ttnico comunale� e provinciale�), 81 del r.d. 5 febbr.aio 1891, _n. 99 (regolamento ne�lle istituzioni di beneficenza), nella parte in cui attribuiscono ai Comuni il potere di so1�veglianza negli istituti di beneficenza e assistenza, anche se, in materia di beneficenza pubblica e assistenza sanitarLa � riservata aUa Regiorne la competenza legislativa ed amminist1�ativa e poteri di controllo. i ~: ~ k' 1: li if f PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 49' I CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre t.973, n. 175 -Pres. Bonifado -Rel. ROSlSi -Oliviero c. Oremoo; e P�residente Consiglio dei Ministri (Sost. avv.�gen. dello Sta.to Cavalli). / Matrimonio -Tribunali ecclesiastici -Compatibilit� con la sovranit� dello Stato -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 1, 3, 11, 24,' 25, 101, 102; 1. 27 maggio 1929, n. 810, art. 1). � infondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 31, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, vrimo comma, 101, primo comma, 102, primo e secondo comma deLla Costituzioine, la questione di legittimit�, costituzionale deLl'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 nella parte in cui dd esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto deWcurt. 34 deL ConcOl/'dato tra l'Italia e la Santa Sede (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 11 di�cembre 1973, n. 176 -Pres. Bonifacio -Rel. Cri�sa:fuJ..li -MUISIC!i.llo (avv. Sarntucci) c. Saviotti (arvv. P.ugliese) ed altri; Presidente Co�nsiiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarr-ese). Matrimonio -Divorzio -Cognizione della cause relative da parte dei giudici dello Stato -Inoperativi:t� della riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 7 e 138; 1. 11 febbraio 1929, art. 34; 1. 27 marzo 1929, n. 810 e n. 847). � infondata, in riferimento a.gLi artt. 7 e 138 de�lla CQst:i;tuzione in relazione all'art. 34 del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929 ed alla legge di esecuzione 27 maggio 1929 n. 847, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 2 delLa legge 1� dicembre 1970, n. 898 (d.isciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) (2). (1-2) La sentenza della Corte n. 169 del 1971 � pubblicata in questa Rassegna, 1971, I, 1019, con nota. 50 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). -1. -Occovre pregiudiziiaLmente 1prendere in esame l'ec,cezione d'irrilevanza soHevata daH'Avvocatura generale dello Stato. Questa CoiI'ite con la se1t1teruia n. 32 del 1971 ha dichiar:ato l'ille, gittimit� costituzionale dell'art. 16 della legge 27 ma1ggio 1929, n. 847, reca\t!Jte disposizioni .per l'appL~cazfone del Conico!l1dato fra fa Santa Sede � l'I:talia, neLla ;parte in cui non ;prevede che lLa trascrizione del maitrimomo ipossa venir impugnata 1per inca~)!acit� niaiturale esistente al momento in cui fu scelta dai nubendi 1a fOiI'ma 1concOiI'dataDia. Se l'azione proposta davairuti al :tlriburrmiLe di Rovigo avesse avuto come og1ge1Jto l'invaltdit� del matrimonio iper :tncaipacit� naturale di uno dei due sposi all'atto in cui venne 1chiesto il matrimonio !l"eliigioso anz:Lch� quello puramente dvile, il rtl"ibunale ~ebbe dovuto affermare 1a propria competenza decidendo nel merito .e }'.eccezione d'iirrilevanza sarebbe dia accoglierisi. Ma il marito attoTe non fondava fa propria domanda sulla incaipaeiit� n:atuvale delLa mo1glie aJ. momento della 1sc,e1ta fra i due riti, ma affermava genericamente che fa moglie al tempo deRe nozze (<contratte dieci anni ;pl"ima e seguiie daUa nascita di due figli) non era � iin ,perfetto stato ipsicMco ., ci� che gli sa,rebbe staito taciuto, .talch� .egli � 1si em deciso al matrimonio ignorando una quaUrt� del coniuge che, ove conosciuta, avrehbe COffilPOrtato il suo rifiuto al con,tmtto matrimoniale �. L'azione, co1si come il marito artrtO!re fa prospettava, era fondata sul vizio di 1consenso, da rparte sua, 1per errore iin cll!� sarebbe sfato in dotto, o sarebbe cadurto, non 'certo sulla in,capacit� 1t1at>uoJale della mo glie al momento dehla :stipu1~01t1e del maitil'imo111io. L',eccezione d'irriJ.evanza va qutndi crespiinta. 2. -Questione di fondo, cui ile .aLtre appadono subm:dinate, � se la giurisdizione dei tr1bu:niali ecclesiasti!Ci in materia ma1tr1mociale (ar,t. 1 della ;legge 1929, n. 810, che rende �esecutivo J.'arit. 34, commi quarto, quinto, sesto <iel COI11Col"da,to con la 1Santa Sede), sia 1compatibile con la sOVI"amit� dello Stato ita:liano; e se J.'arrt. 7 deLla Costi- tuziO!Ile, dichlar,ando che ,i raipporti fra Staito e Chiesa 1sono re1golati dai Patti �Lateranen:si, consenta un s1nd1acato di legittimiit� costi1mzio111ale sulle singole nwme dli esecuzione del ConcoiI"dafo 11 febbraio 1929. La Corte deve richiamare 1a <propria sentenza 24 febbraio 1971, n. 30, la quale, pur affel'lmairl!do che 1l'art. 7 della Costituzione ha dato rilevanza costituzionale ai Patti Lateranensi, ha peralrtro soggiunto che l'1art. 7 �non pu� avere fOiI'za di negare i :principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato �. Si tratta dunque di vedere se la riserva dehla giurisdizione costituisca � ;principio supremo � che nemmeno una legge aveinte 1copertura PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 51 co:stituzionale potrebbe superare. N0111 vi � dubbio d1e la giur.iJsdizione sia ipl"imdpio caratter,j.stico della sovranit� e di quesfa cr:appreiSenti un elemento costitutivo. lVLa un'inderogabilit� asso1uta della ighirisddzione statale non risulta da esrpresse norme della Costituzione, n� � deducibile, 1con pail"ticolare ri.guardo alla maitel"ia civile, dai prine�<pi generali del nosrtn-o ordin1amento, nella quale ipotesi �di deroga sono stabilite da leggi mdima.rie (art. 2 c.ip.c.). La stessa Costituzione, 1aH'art. 80, prevede che �,con legge ordinarfa sia autorizzata la ratifica di accordi internazionali aventi rper oggetto 1arbitrati o regolamenti . gtudiziatri. N� vale argomentare dal.l'ar.t. 11 Cost. per dedu1'111e che ogni limitazione di sovranit� ipossa trovare 1g1ius1tificazione sofo ove ricorrano i presupposti pcr:evisti in queHa norma, e ci� perch� i rappodi fl'la lo Staito e .J.a Chiesa cattoUca trovano . �specifico rifenmento nell'ar:t. 7. 3. -Riiconosciuta la compatibi1it� con il nuovo orr-dinamento 1costituzionale di una deroga alla giur1sdizioine che si1a razionalmenrte e politicamente giustificabile, tale deroga trova appunto giustifi,ca:l)ione nel complesso sistema che, riconosicenrdo effetti civili al matrimonio cos� come disciplinato dal dtritto canontco, rnon irrazionalmenite devolve ai tribunali ecclesiastici la 1cognizione delle caurse di nullit� del matrtmonio. Pu� aggtun.ge11si che l'inrtervento del giudice italiano 1n cerrta misura si realizza, sia ;pure con cognizione ltmitata, .nello spe1 ciale procedimento di delibazione affidato alla Corte d'aipipello, con le relaitive .garanzie .. Le questioni dedotte dagli a:r:tt. 24, 2,5 e 102, 1secondo comma, de11a Coistituzione, si .possono conslderare aisso(t'lbiite da quanto precede. Pu� soltanto �ricordarsi, secoITT;do quamo gi� ripetutamente :affermato, che giudice na,turale � quello � prec01stttuito per legge �, e tale espressa mente risulta quello designato dalle norme iimipwgnate, come .pure i tribunali ecclesiastici s01110 estranei aH'o11dinamento giu~idico interno e non 1costituiscono .giudici speciali rnel senso indicato daHa Costitu zione (seintenza n. 30 del 1971). 4. -In ordine al1a differenza di 'trattamento, con violazione del prmc1i1pio di uguaglianza ~art. 3 Cost.), fra cittadtni che vogllimo contrairre ma.tdmonio concordatario e cittadini �che non vogliano 'contrarlo, � da riileva11si che tutti �i cittadini ita:liaini, nelle :condizio!I1i ipersona:li volute mdistintamente dalla legge, possono� contcr:arre matrimonio civile. Anche i ,c,ittadini di fede cattolica, se non vogliono �rinunciare alla giurd,sdizione statale in tema di matrimonio, .possono 1contrarre prima le nozz.e civili e poi quelle religiose. Una pi~ libert� di scelta, con "le coniseguenze diver.s.e che essa pu� eventua,1mente comportare, norn viola il principio di ugua1glianza. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II (Omissis). --1. -Le ordinanze delle sezioni unite civile deiLla Coirte di casS1azione, della Cor.te d'arppelfo di Napoli, della Conte d'aip~ ipello di Torino e di quelila di Trieste hanno ad oggetito. la� si1Jessa questiorne e i relaitirvi giuidizi vengono poocd� decdsii con unica �setllitenza . .2. �-Deve essere prelimirnarmente disartte~a 1',ecceziooe di .inammissibilit� prospettata dalla diiifesa del Molilfti. per emel'e la questione sollevata con J.'ordin.anza del .giUJdice a quo �diversa da quella propoota dalla contropal'te: spetta, infa:tti, al .giiudice il portere-dorvere di sollevaTe, anche d'ufficio, le questioni di legittimd,t� costi:tuziooale, sulle quali questa Corte � �chiamarta a pro111Jurnc:La(['si nei temiini e nei limi:ti dallo stesso giudice prec1sati n�lla sua oil1dinanza. 3. -La questione si accentra 1sull'asseri.to con.trasto dell'art. 2 della leg1ge 1� dicembve 1970, n. 898, che demanda ai tribunali ma.tali di giudicare delle cause .di .cessa.zione degli effetti civili dei maitl'imoni canonici �cooidldetti � 1conco!l'datari. ., con l'art. 34 del Concordato .tra lo Stato-italiano e la Sanita Sede, che riserva ai triburnaili e dli.casteri ecclesiastici il rpotere� di conosc�ere delle cause di a:mllit� del detto matrimonio, nonch� della dispensa dal matrimonio rato e non consumaito, con indm�etta viola:iiion�e, quindi, degli artt. 7 e 138 Cost., per il 1combinato disipooto dai quali ma.dificaziom a:Ue nOO'IIIle di esecuzione dei Patti del Laterano non possono valida.mente essere introdotte con legge ol'ldinaria senza previa intesa �Con la Sanita Sede, doverndosi, in mancanza, seguire il procedimento della !l'eviisione costituzionale. 4. -La questione non � fondata. � da premettere che, qua1urnque cooceziorne si ritenga idi acicogllere, sul -piano .teO(['ico, -in rtema di: rapporti tra �diri.tto soggettivo ed azione, 1cel'lto � coonunique -in forza del ;po:eciiso disiposto dall'art. 24 Co.st. -che la CLegge non avrebbe rpotuto, n� potrebbe, attribuire H diritto di ottenere, ricorrendo Je ccmdiziorni in ,essa_ !p[['eviste, la cessa: iiione degli effetti civili del ma�trimonio colllCord�itario, senza assictlraire al tempo stesso l'azione rper farlo valere, e 'Con essa quella tutela giurisdizionale la cui mancanza priverebbe il diritto medesimo di qua�asi consistenza. Ch� anzi, trattarndosi nella specie �di d.Witto ad un mutamernto giuridico non realizzabile se non arttraverso una prollliUlllcia costitutirva del giudice, pu� ben dimi .che diritto ed azione si risolvono l'uno nell'altra. In presenza di situazioni giuridiche siffartte, iSc�l!ldere l'a1sipetto o profilo sostanziale dal profifo deUa 1girnri.sdizione, non �, dunque, pos.sibile. Ed in questo seniso, la particola:re questione oggi sioittorpoota al PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE l'esame della Corte era .gi� logicamente ricomp11esa in que1la, rpi� vasta, risolta con la sentenza !Il. 169 <liel 1971, che tutte 1e oodilnanze dichiarano di non voler riproponre e che l'oodinanza deil.la �Cotrite d'appello di Torino ha addirittura dichiararto manifestamente infondata. Segue dal gi� detto ohe, se 1a riserva di 1giurisdizione e c�ompetenza ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, orperata dal quarto comma dell'art. 34 del Concocdato, fosse -come si assume 1IJ.elle mid:inanl!le -.piena e totale, do� compren.siv:a di tutte le cause inerenti sia aJila validit� sia agJi effetti del matrimonio conco11datario, con ila so1a eccezfo! Ile delle cause di sepa:ral!liOOle rpersona1e tra i comugi, in modo da non l:asciare spazio (come �si legige nell'o11dirnanza delle sezioni unite) �per ulrteriori e diverse competenze 1giurlisdizionali nazionali �, la co!Ilseguenza pratica .fini.il'ebbe rper essere la rinuncia dello Stato a d.i\SICiplinar. e il raworto matrimoniale �specie conferendo alJe parti situazioni giuridiche sog.gettive, le quali, per quanto ora accennato, no!Il pota-ebbero non essere azionabili davanrt:i agli origani giurisdizionali italiani. Rinuncia che, �invece, non sussiste, come ebbe a ritenere questa Corte �con la ricordata sentenm n. 169 del 1971 (ribadita COlll 1'011dinanza n. 31 del 1972), precisando che, .c001 il Concordato, rper ila parte che qui d:nteressa,. lo Stato ha asSU1D.to .unicamenrte l'dmpegno di riconoiscere al ma�trimonio contratto secondo il diritto ca1IJ.o:nico, e :regolarmoote trascritto, �gli stessi effetti del ma.trimonio celehrarto davan,ti all'ufficiale di sta.to civdJ.e: libero restando, peraltro, di regoilare ta<li effetti, anche quanto alla li.oro permanooza nel tempo ed ai 1iimiti che questa, secondo il suo proprio diritto pu� incontrare in casi det�TIIll�.!nati. 5. ~ Ma SO!P'I'attutto � decisilvo il rilievo cihe una riserva di giurisdizione .e competenza cos� a:mipia, ed anzi addLrittllira iHimitafa, come quella che viene jipotizzata dalle ordinanze, seppur fosse ammissibHe, non potrebbe di certo ipresumersi, n� rpu� farsi decivare dalle siingole specifiche cause enum011ate nel quarto comma dell'art. 34: il.'espressa previsi0111e delle quali, fatta rper di pi� in .termini ri1gorosamente puntuali (nulJ.i,t� del matrimonio, diisrpensa dal matrimonio rato e non c<IDsumarto), depo!Ile �invece univocamente in senso opposto. Al riguardo dev01110 tenersi preseniti due considerazioni. La !Prima � 1che tali rii.serve furono pattuite, e risultano �disposte, in vista del riconoscimento di effetti civHi alle ipronuncie adotta�te i!Il merito dalle autorit� ecclesiastiche: cosi come -reciprocamente, e rpur !Ilon essendone fatta espressa m81IJ.Zione nei Patti -le 1sentenze e i provvedimenti dei giudici �italiani, relativi alla serparazio!Ile deti. coniugi, � hanno valore a!IJChe nel foro canonico � (art. 53 della IS11IDuziooe del 1� luglio 192�9 della Sacra Congre1gazione de disciplina sacramentorum agli 011dinar:.i ed ai parroci d'Italia). Ci� che -Slia detto �di passag,gio -concorre a ridimensiona�re il ll'ilievo, sul quale viene posto 5-n pall." RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tiieola.re l'accento negli scritti defensiona1i di talune tra le rparli p:rivate, della rpa.roJ.a � consente �, usata nell'uiLtimo comma de11'al'lt. 34 del Corncordato per esprimere H riconosdmento da patrte della Santa Sede della competenza dell'autorit� g1UJdiziaria civile a giudic1are delle cause di sepa1raz.ione (:a prescindere anche dalla ci11cositainza che identica formula risulta adoperata poco o11Jre, nel sUJccessivo art. 36, laddove lo Stato 1talia:no � consente che l'msegn:mmento religioso, ora impartito nelle scuole 1pubbliche elementari, abbia uin ulteriore sviluppo nelle scuotle medie � : con riferimento, in en1mambi d calSI�, ad una sorta di deroga, consensualmente stabdtlifa, ad orientamenti per !'imi.anzi costa[),temente seguiti nei ri1spetttvi ordinamenti). La seconda considerazione � 1che le 1anz1dette o:-is:erve, per ila foro stessa natucr:a e :fiunzione, non potev,ano ovviamente riferirsi se non ad oggetti sui quali Le autorit� ecclesiastiche gi� avevano, in base al diritto canondco, giurisdizione o competenza. Tali sono,. matti, le ca.use di niUJl.li..t� del matrimonio, in oirdine alle quali La riserva (ed il C'onnesso dcoinoiscimenito di �effetti civiLi) sono coerenti con l'impe1gno a�sSU!nto di considerare l'atto del matrimonio, validamente soirrto .nell'ambtto dell'ordinamento canonico, qua-� le presupposto cui attr.ibuire -dopo 1a intervenuta trascTizione gli effetti civili. T�ale �, a1tresi, La 1dispe1I1Sa dal m�1Jrimorao rato e non consUJmato, istituto tipico del dkitto canonico: J.a sola, itra le ipotesi dell'art. 34, a~1milabile, iper l'effic:ada ex nunc del relativo rp1rorvvedimento del Sommo Pontefice, .ad una causa di risoluzione 'del rarpiporto (non rilevando d.n questa .sede la problematica concennente fa pi� corre. tta qualifi,caziorne cihe debba darsene dal punto ,di vista della dogmatica 'oanoinistica). Ed � s~gnificativo che ,g1i altri casi di � scioglimento � ammessi nell'ordinia�mento canonico (la professione di voti solenni e il �cos1ddetto privilegio paolilllo) non siamo 'iniceve co1JJJtemipla.ti nell'aiDt. 34: di tal che, in conclusione, il 1rdcoinoscimento di effe,tti �civili, cui � preordinata la r,1serva, non si .estende ohe ad una rpavte (e sia pure alla magigio�r par.te) delle ;pronuncie e rpro1VVeclimenti degli organi ecclesiastici in materia matr.imoiniale. 6. -Sta di fatto, dunque, 1che il qua�rto comma dell'art. 34 del Coneo11dato, :lirutto di lU!!1ghe, complesse, faticose 1Jraitfa,tive, contdene una precffisa .specificazione, iper irpotesi taissative, delle cause matrimoniali riservate aUa .giur:i:sdizdone e competenza delle autocit� ecclesiasticihe, con 11 connesso ohbHgo dello �stato i:taliano di riconoscere pien~ efficacia, nel proprio �ambito, ahle pronuncde da queste u1time adottate. Cosi 1cihe hen si comprende come fa qualifica di � esclusiva �, che nelle originarie rp.roiposte della 1Sa1t1ta .Sede accompag�nava detta riiserv�a, sia scomipa11sa rpoi, :nella fase conclusiva, dal testo definitivamente concordato tra le parti. E 1poich� la introduzione, nelfa J.eg.ge PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 55 n. 898 del 1970, di una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonii.o concordatartio lascia in1la1tte le rtsewe dell.'art. 34, risu1ta u1terioNnente confermata la ,conclusione, cui questa Corte era igiunta nella sentenza n. 169 ,del 1971, al prunto 4� della motivazione,' non eissersi aipporitata alcuna modificazione ai Patti del Laterano (e refative norme interne di esecuzione), nemmeno per la parte relativa all'art.. 34, qua11to comma. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 dicembre 1973, n. 179 -Pres. Bonifacio -Rel. Rossi -.imp. Carone. Procedimento penale -Perizia -Perizia psicologica -Divieto -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 24, secondo comma; 3, primo comma; 27, terzo comma; 314, c.p.p.; (133, c.p.). Non � fondata, in riferimento agii artt. 24, seicondo comma, 3, primo comma e 27, terzo comma deUa Costituzione, le questioni di legittimit� costituzionale delL'art. 314, secondo comma c.p.p. (secondo cui � vietata la perizia per stabilire l'abitualit� o la professionaLit� nel reato, il caratt.ere e la personalit� delL'imputato e, in genere, le qualit� psichiche indipendenti da oause patologiche) e dalL'art. 133, seoondo comma, n. 1 c.p. (ne.Ha parte in cui e�sclude, ai fini deHa determinazione discrezionale deUa pena, il riferimento alla person,alit� del colpevole) (1). (1) Il divieto di perizia psicologica � stato gi� esaminato dalla Corte con la sentenzia 9 luglio 1970, n. 124, Foro it., 1970, I, 2293. V. anche VIROTTA, La perizia sul processo penale italiano, 1968, 348. CORTE COSTITUZIONALE, 27 ,dicembre 1973, n. 184 -Pres. Boni: lia<eiLo -ReL. Veirz� -Gd'lllstazzd (.avv . .Schwarr-zienbemg) c. MiilllLstero del Tesoro (Direzione Generale degli Istituti �fi Previdenza) (Sost. avv. ge:n. dello .Stato Zag.ari). Impiego pubblico -Indennit� una tantum -Dimissioni volontarie Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; 1. 26 luglio 1965, n. 865, art. 5, ultimo comma). � illegittimo, per contrasto con l'art. 3 deLLa Cost.ituzione, l'art. 5, ultimo comma, delLa legge 26 luglio 1965, n. 965 (migl~or'amenti ai � trattamenti di quiesce,nza delle Cass�e per le pensioni ai dipendenti de 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli oirdinamenti neUe Casse pensioni facenti parte degli Is<tituti di P'l"evidenza presso il Ministero del Teso:ro), nella parte in cui riduce aila met� la misura delle indennit� per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie (1). (1) La sentenza � conforme ai principi enunciati dalla Corte sulla natura della indennit� di anzianit� corrisposta al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di impiego, nel senso, cio�, che la misura dell'indennit� deve essere determinata in proporzione alla durata del lavoro prestato ed alla complessiva retribuzione di carattere continuativo, senza che iii. motivo che d� luogo allia risoluzione del rapporto (colpa del lavoratore o dimissioni volontarie) possa avere alcuna incidenza (cfr. legge 8 giugno 1966, n. 424; Corte Cost., 27 giugno 1968, n. 75, in questa Rassegna, 1968, I, 699, con nota). ' E' conforme, altres�, agli enunciati principi la sentenza della Corte 27 dicembre 1973, n. 188, che ha dichiarato la illegittimit� dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153 (Noirme sul trattamenito economico e normativo dei giornail.isti), nelila pa['te in cui riduce l'indennit� di anziantit� nella misura del 50%, in caso di dimissioni volontarie). �Sull'arrgomento cfr. Corte Cost., 21 novembTe 197,3, n. 166, retro, 3,5. CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1973, n. 186 -Pres. Boniracio -Rel. Reale -lmp. GdailllilhN ed altri. Procedimento penale ~ Imputato infermo di mente -Legale rappre sentanza con un tutore o con un curatore speciale -Consegna della copia dell'atto anche al rappresentante -Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., artt. 2, 3, 24; c.p.p., artt. 134 e 304; 169 e 266). � infondata, in riferimento agli artt. 2,. 3, 24 de.Ha Costituzione, la questione di costituzionalit� degli artt. 134 e 304 c.p.p., nella parte in cui no'lt prevet:Wno che, ai fini della nomina del difensore di fiducia, l'imputato che si assuma infermo di melfl,te, sia legalmente rapprese. ntato dal tutore, nel caso che questi risu~ti gi� nominato, o da un curatore' speciale, e degli artt..169 e 266 c.p.p., nella parte in cui non prevedono, per l'ipotesi suddetta, che la copia dell'atto da notificare aH'imputato sia consegnata anche al le�gale rappresentante, tutore o curatore speciale (1). (1) Sul diritto autodifesa, sancito dall'art. 24 Cost. quale diritto inviolabi. Ie, dli.stinto dal parallelo diritto di difesa tecnica, cfr. Corte Cost., 28 dicembre 1971, n. 205, in questa Rassegna, 1971, I, 1331, con nota. SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 27 diioembre 1973, !Il. 183 -Pres. Boni-� fado -Rel. Astuti -F�r0tntiini e al�tri, Pozza!lli, Lrnguod e Divella (avv. G1am:iiini, CataiLan� ed EILi.a) e Bresidema deil C0tnsig.lio dei mi:nistrd �sosrt:. avv..gen. defilo Stato Ziagari). Comunit� europee -Natura giuridica. (Trattato CEE; legge 14 ottobre 1957, n. 1203). Comunit� europee -Competenza normativa delle Istituzioni comunitarie -Efficacia diretta della normativa comunitaria. (Trattato CEE, art. 189). Comunit� europee -Diritto comunitario e diritto interno -Rapporti. (Trattato CEE, art. 189). Costituzione della Repubblica -Legge di ratifica del trattato CEE Questione di legittimit� costituzionale -Non fondatezza. (Cost., artt. 11, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 134; legge 14 ottobre 1957, n. 1203, art. 2). Comunit� europee -Competenza degli organi comunitari -Limiti. (Trattato CEE, art. 189). Costituzione della Repubblica -Corte costituzionale -Normativa comunitaria -Controllo della Corte costituzionale -Esclusione. (Cost.. art. 134). Le Comunit� europee costituiscono una nuova organizzazione interstatale, di tipo sovranazionale, a caratter�e pe;rmanente, con personalit� giuridica e capacit� di rappresentanza internazionale (1). Con l'art. 189 del Trattat� di Roma � stato at.tribuito al Consiglio ed alla Commissione delle Comunit� europee�, s�econdo un preciso criterio di ripartizione di competenza, e con pa.rziale tmsferimento deUe funzioni legislative degli Stati membri, il potere di emanare regola (1-7) La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario. 1. -La sente!llZia della Corte �costituziioniale non pu� non suscitare un gmnde in:ter.esse f;ra gli studiosi di dilritto comunitario, poich� raipp1re� 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO menti con portata generale, aventi contenuto normativo generale al pari deUe ie.ggi statuali, forniti di efficacia obbligatoria in tutti i loiro elementi, e direttamente applicabiLi in ciascuno degli Stati membri, cio� immediatamente vincolanti per gLi Stati e per i loro cittadini, senza necessit� di norme interne di adattamento o recezione (2). senta 1.l!Il passo decisivo nell'affermazione e :rueHa sistemazione dell'ordiniameillto comru!Ililroario. Ad essa si � pervenuti, sul.rLa scoirta di un aQ;)pia:ss.ionato dibartM.to dottriinial:e, medd:allllte una Lenta e gmdua~e elaborazione gdurispirudemiale, di 'CIUI� piu� esse1t1e utile ricoirdaire le :l�a.si s1al1efnti. I �trattati delle Comru!Ililt� eurrOQ;)iee sono starti resi esecutivi in Italiia con J.egg.e 215 giugno 195�2, in. 7�66, peir il traittato deUa Cl.E.e.A., .con �1egg1e 14 01Jtobr1e 1957, 1!1. 1203 pe!I' d. tratitaibi dd Rorn�a. Coin �essi � sbaita isit:mturtita una ooganiz:ziaz:ione d.nrberstatale peir l'attuazione de:i frrui istiituzioniali 1e ahlia rstessa sono stati traisteriti una serie dd. poteiri 1egd.sJ.ati'Vi, gi1Ud:izia;r>i e amministrartivi'. L'esempio pd� evidente � quello �dei II'e1gorlamenrti coonu!Ililrball'i, che rsono dichiwatd obbld1garbord e direttamente aipq;l'lic1abi:ld 1DJegli S'tarbi membiri; ma anche Le d:ilI'ettive e le decdsiond del Co1DJsdgldo 1e deil:La Commi1ssioltl!e deB1e Comunit� euTorpee sono rirtell11Ute dalla Co!I"te di giustizia de'lie Comundrt� dire1ttamente aippldcahiU negli S1uarti membri, allo!I'ch� abbiiano 1anch'e1sse con<tenrruto di noTfffie complerbe (seilf-execrummg) (1). v.el!lJendo cosi l'o!l'ga:ndzza21ione 1e l'01rdiiname1nto comiun!irbaird a incide!l'e profol!lJdamea:irte IJJell'o!l'ldinamento giuriidico italiano, si � discusso in dorttdn: a pil'ima che davanti 1al giudkre se e in quali l!imiti oi� sd�a consen1tito dalla :no1s1Jra CooitooZJione, e se e in quali ldmirti silano costirbuzdonalmenite 1egittdme Iie iLegigd che hanino dato 1es1ecu21ione ai �tl'lattati. Non � mancato 1chi ha fol!lJdato .oomparbibilirt� e legittimit� costitu: ziionailre suhl'atrtt. 10 derlla Coistituzione, che [pTe'V'ede l'inserimeru1Jo rnel nostro ordinamento delle norme internazionali generalmente riconosciute (2); ma, essendo stata tale previsione riferita alle so1e norme iinternazionali generalmente riconosciute o coinsuetudinarie (3), il dibattito � venuto polarizzandosi 1imJt()['IIlo ailil'a;piplicazione del'l'atrtt. 11 della Costirtuzioine e a1lrl�e liimitazdoni di sov:r:anit� rin eisso consemte. Tanito pi� ,che IJJella '.l'elazione dehla C'omrrili9sdoin1e par1ameilltare 1sul dd.segino di �legge pie!I' l'�eseouz:iol!lJe del tr:attaito della C.E.C.A. ( 4), che ha portata pi� decisamente sovranazionale, (1) Corte di giustizia, cause n. 9-20-23 e 33 del 1970, in Raccoita 1970, pag. 825, 861, 881, 1213. In senso contrario App. Milano 12 maggio 1972 (Dir. Se. int., pag. 279); inoltre Corte d'appello di Parigi 12 aprile 1972, menzionata nella pubblicazione del Servizio giuridico delta CEE sulle decisioni nazionali 1� settembre 1973, n. 15, in materia di diritto comunitario, con rinvio alla Rev. trim. droit europeen, 135-136. (2) QUADRI, Dir. intern. pubbL., pag. 64 ss. (3) Corte costituziOlllale 12 maggio 1960, n. 32; Cons. di Stato, 4� Sez. 14 luglio 1967, n. 358. (4) Vedasi in La iegisi. itai. 1952, val. V, pag. 1558. Peraltro in senso contra-' rio, a proposito dei Trattati di Roma, vedasi relazione di minoranza nella Commissione speciale del Senato, ivi, 1957, I, pag. 2288. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 59 Il diritto comunitario ed il diritto interno dei singoLi Statri membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distintri, ancorch� coordinati secondo la ripartizione di competenza stabiLita e garantita dal Trattato di Roma (3). I regolamenti comunitari, sempre.ch� abbiano compLetezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersogg~ttive, come f~nte immediata di diritti ed obbLighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini, non devono essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano co~ munque differirne o co<ndizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarLi, anche parzialmente; ed anche si richiama appunrto J'rurt. 11 peT giuSJtif�.caire H rfoDirso a�la Le1g.~e or.diniaria, ainzitch� ad UIIl!a ]Jeg~ cosrtIDtruzionaLe, rp�eT dar,e esecruzione al ~ttart:o. Ma l'iart. 11, iJnserWto ne!Lla Costi.1tuztlone per co1r1JsernitiLre all'Iibalia cli aderire aH'O.N.U., <Cdo� un'o<r1gaDJizzazdo1r1Je interniaziO!tl!ale, che opera :niell'ambioto de[ dir!imto interniaizionat11e, VI�JelrlJe cos� ad essel'e rifeTii1Jo a run'org1anizzazdonie 1e a un ordinamenrro, che, .sebbene �SOTti da traittaiti. i1rnteirniazionali, sono vienurti. a:ssumendo natura e 1cruraittell.ii .sovra!rlJazdonalli (cli ti(po f.e,dern:Le) che, inte1gramdo gld O!!'.'dinJamenti degH Starti membri, op1ecr-ano nell':ambi<to de1gli sitesisi. Si � pe!l'.'ci� di1Scusso se H concetto della limirtaz. ione dd sowandrt�, coil1lsentita daJJ.'art. 11, colI'll.'iispoiI1lda a questa diversa situazdoiDJe maggio1l'mlenite vinc01lianrte, ,chJe COOilJPO!l'.'ta un 1assoggerttaimenrto ad atlir.rd orgiarusmi e poiteri. Ln l'e:a.It� negri ordiruamen1ii deg1i alrtrd Sltaiti. membri si Tinve1r1Jgono norme, che possono esser:e pi� rigorosamente riferite a questa particolar: e situazlione. L'OTd!Loomemo pi� affine a queUo irtaJJiJaJlllo a questo !l'."iguardo � queillo tede1soo, podch� dortiaito anch'e1sso ,dJi UfllJa costituzdone il'.'igida, !tlJeil1a quare l'art. 214 previe.de disrtiltlJtaimente Ia ilimiJtazioiDJe .cli sovxani1t� (se1c01nda p1rurte) del trasil5ell"ime1nrto 1ad alitmi org>ani1smi cli po<teri l1eg>iislartivi, giudiziari e arnmi.rnstraiti.vd (prfana .pa!l'.'te); e biso~a aggiunger'e che l'ade.s:ioiDJe delia Germania al mffi'cato comune viiJelrlJe aurtor1ev0Jmenite (1) basata su que.srta ultima norma e nmt stiJ1l'ailitra. DisposizdOilli iLn twtto affini ailila pTima pairte deWairt. 24 del1a oootli tuz:ione tedesca scmo s<1Ja,te emanarte in Luissembu!l'go con l'art. 49 bis e in Belglio con l'arrt. 25 bis dehl1e risipetiti'V'e cootdrtuzi01nd. A fo!l'o voota ila wsiti.rtuzdu1111e firiaa:J,oese id:el 19158 (art. 55) e qrueUa olian dese con 1e moidif1oazdoil1i iil1ltrodortte nell 191513 e 1'966 ('airt. 5:6), diiscirpli nando i rappo!l'."ti fTa nurme dei trarttati e ncxrme 1miteime, stabilliscono Tiisp�ettivamente il rprillllcdpdo dieJ prdmaito (autorit� sup&":i!ore), dm. oondi zi101nd di :reciiprocit�, delle priime rispertrto aUe seconde o l'aJ.rtro che quiesrte u1id:me non sono 1apipUoabiJld al[[orch� 1siiaino :i!tlJClOtm[liartiibdihl con Le rpa:ime. E questi iprimdpi dowebbwo va[e{r.e non sruo r1sipertito ai trarttarti di Pa:rdgi e di Roma, ma anche rispetto alle norme derivate (r:egolament:i, ded siQ1Illi, di!reibtive). (1) Corte costituzionale federale, 18 ottobre 1957, menzionata in G. TREVES e altri, Diritto delle Comunit� europee e diritto degli Stati membri, Ferro, ediz., Milano, pag. 19. 60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la necesstit� di emanare norme esecutive di organizzazione dirette aLla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici o servizi amministrativi, ovvero di provvedere a nuove o maggiori spese, prive deLla oopertura richiesta daU'art. 81 deLla Costituzione, mediante le opportune variazioni di bilancio, non pu� condizionare o sospendere L'applicabilit� della noll'mativa comunit�ria (4). Non � fondata La questione di Legittimit� costituziomale, in rifer~mento .agU artt. 70, 71, 12, 13, 14, 75, 76, 77, e 23 della Cosmtuzione, deLl'art. 2 della Legge 14 ottobre 1951, n. 1203, nella parte in cui ha dato esecuz.ione all'art. 189 del Trattato istitutivo della Comunit� economica europea (5). Con il Trattato di Roma sono state consentite, in base all'art. 11 della Costituzione, Limitazioni di sovranit� unicamente per il conseguimento deUe finalit� ivi indicate; e d'!ve quindi esclud,ersi che siffatte Limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma -sottoscritto dci Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le _Libert� essenziali dei cittadini -possano comunque comportare per gU organi della e.E.E. un inammissibile pote.re di violare i principi fondamentati deLl'olfdinamento costituzionale italiarno o i diritti inalienabili deLla persona umana (6). Aillche la Gran BTertJagina, 'l'Iir1ainda e la Danim~oa, ,a�fie:rrendo al m&caito comune, hanno �emanaito apposite inocme pe'l' �COO'l'din:all'e i lO'l'o Q1'l'ddnameniti �a queli1o comunJii1Jari.o. SecoiJJJdo una modd.1:1cazi.OJJJe int'l'odotta rrellia cos1li�tuzd()1i!JJe li'l':l!andese, a segruiJto .e. referendum lin daita 10 maigglio 1972, � pooviisto che la costitu: zJione da un .oaIJJto non vieta dd emain~ ([.eg.gi o ipll'OV\"edimenrli m adempitme'lllto ,d[ obbldighi �comwndrtJari e dall'al!Wo che noirme o provvedimenti comunirtari a:bbtano V'aJioll'e ncxrmartiivo neHo Sita�to. Quainto !POI� a1l!a Gratn B'l'etagina l'European COIIIlmuruilties Act del 1972 pll'eV'ede che ogni idiS!Posi:zJiOi!JJe sa'l'� adortitaita e a'Vll"� ,effertto subo!I'dinartamente all'-OtSSlell'Vlalla di q'Ua:nrto i vi stabdiliito p& l'adesiO!Ille ail meircaito comune. La :I!egigie danese sull'aide,sio111Je (artt. 2 e 3) oonitiene noome a:iJJJaloghe a quella delll:a Legge i.111Jg1]Jese. Non fil pu� dli'l'e �ohe l'arit. H sia .a:lit:re�tainito pll'ec:iJSO che 1e rusipos!i.zioni vi!genti [[}Jegllii 1al1Jri CI�IIJJque Srt;ati membiri OII"1giina!I'i, che sono po1i qUlei1e pi� 1st~.oaiti""e, ipoliicih.� i rel!ai1liw mdilll.arrnenrhl <risipondono alla stessa tradiziOID. Je romano-giell.'ffiand:ca (menitre pe'l' gli ,a]tri tre paesi, che harnino aideiritto a:i. meTcaito comune ,d[ oooelllrte, biso~eir� a:rtitendeTe l'imte'l'prretazione �e 1'1aip1p'l.!iica:zJi001Je de1l!e ID.OII'lme � citate, secondo i rispetti.vi ocdiiJJJamen1Ji). E ci� p.u� sipdegall'.'e il tra'Vlaig'ldo aV1utoSli :sul suo vailonie pireoert:.tiivo o progTamma1li1co; se Jie lirmi1t~ioni .dd sQl\7ll'al!li�t�, li.in esso coillseIJJtite, possono 1ess1erre attuartie, e I�lll. 1quali JJiimiiti, con 'l1eg,g.e 01DcliJruaria ovvie'l'O richiedono, 1e in quaili �Caisi, unia lie1g1ge .costirtluz:i!Q1Ila\l.e; iioone su!i. rapporti ftra diir.i!tto .comunirtario, in p1wttcoilar1e quelio deir�.VtaJto, e d:il'itto interno. 2. -Un '.IJ['limo 1p�a1sso V�1'l'so la 'l'itsoJ.ruzio111Je di .tallii pll'ob!Lemi si ebbe OOlll 1a senten~a delfa Co:rite �Clo1srtiituzdonrue 24 :Eebbirado W64, n. 14, neHa quale PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 61 La Corte costituzicmale non pu� sindacare i regolamenti comunitari, atteso che l'art: 134 della Costituzione riguarda soLtanto iL controLlo di co~tituzionalit� nei confronti detie leggi e degli atti aventi forza di legge detto Stato e deUe regiowi. (7). (Omissis). -Con l'ordinianza d.i rimesSliorne del 1tribu.nale di Tol'lim- 0 vllierne soL1evata iLa questione di legittim.i<t� costituzlionaiLe dell'art. 2 della leg;g,e 14 ottobcr.-e 1957, n. 1203, che ha '.l'eso esecutiivo in Italia l'atrit. 189 del Tuattato iJStitutivo della Comundit� ercooom.ica europea, stipulato a Roma iJ. 25 .matrzo 1957, i:n riferl�llnernto a1gli acr.tt. 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 23 del1a Costituzione; coo le t:re oll'ddna1I1Ze, di .iidenrt:d.co corn,1Jlmuto, del trtbuna1e �di Gernova, vtene solJ.evaita ila stessa quesrtione, in merimento agli artt. 70, 76 e 77 della Cositituzione. Le ordinanze corn,terngono esau,riernte motivaziorne circa la Tliilevanza deliLa questione d.i costituzionalit� '1ai fin.i de:l1a decisione dehle ca.use di meriito. I giiudizi. possono essere rtumti e defin:Lti com u;rui.1ca sentenm. 2. -L'ammissibiltt� della denuncia di thlegittimit� costituz!iona1e della l:e�gge omdinaria di �ratifica ed esecuziione di un �trattato mte1I'll1!afu 1esaminata 1a quesitione di legi1ttill:niit� costiltuzioniale se l1a legge 6 dicembre 191612, n. 11643., ,suifila lll:azlionallizzazrone dell'e1DJertgda elettri.ca e l':Lstistuzione del:l'E.N.E.L. non aibbiia creaito 1U1I1 mo1110rpolio tin contrasto con il Triattato dd. Roma e noni violi quindi J.'aa.-:t. 11 d~llia Cooitiituzione. Come osseTv� la ColI'lte cos1IDtuzdon1aiLe inlelJ.a s,err1stetlllZa, la questione di� 11egi!ttd.m:irt� costiJtuzion~e vemva ,in asWarbto a plI'ofilalI'ISi n.e1glii. �stessi terim.Lnii, in cui ad esew.rpio i deicreitd. legiislaittivti, ove nOIJ.l dspebtirno li film.irti posti <'Lal!la 1eggie di de1ega, viol1aino con essa ainche 1'1a!I't. 716 della Co1stituzlione e cadono perci� .soitto il sindacaito dri liegdttimit� 'oos:tiitluz:ional1e. Tu11Jtawa la Cb!I'te costirbuzionalLe :agg:iJuilJSe che nel caso corncretq non si v,e!I'ifioava 1Jale siJtuazic1ne, rpclich� l'W't. 11, ,ohe �si coilifigura come unia nolI'!IIla penm.iss:iva, :non asseigna ali1a legge dli !l'aitilfica UI1Ja pia!I'ltlicoiLaire efficacia 'e non �esclrude che possa essere modmoaita da leggi 1suocessive, iirncliipe'Illdeinitemenite .dalla re&' POilJSab:iil:i;t� dello Staito sui piano iinternatlorna1e . .Qld aiprpW1Jti mossi da tail.und. iauitorti :a questa ise!Illternz:a, La quaiLe rd.chi1aim� �ainche l'arlltelllllione delil.'avvocaito gene11:1a1e de& Cmite dti giustdzlia Lagranige, allooch� 1S1Ubito dorpo :llu porritaito ail.1'1esame del giiudiioe comumtairio, in baise a�J.'atrit. 177 del trattato C.E.E., un altiro caso avutosi ltl!eiULa ma1Je!I'ila (1), non devono fair pe!I"dere� di Vlista gli asrpe1Jti positivi, a'IJ.IClhe se rd.fiessli, de]J]ia iprOIIllUIIJ:Zlia: si ammeitte in e!SSa che il tirartitato di Roma resta nell'ambito dell'applicazione dehl'art. 11 e delle limitazioni di sovranit� iV1i consentliite; .OO!IDJe rp<urre che :Legiibtimamelllite si sd.a daita esecuzion.e al trattaito ,con 1,e~ge ordiniairtia. L'iattenzione linve1ce 'ebbe �a pol:a'l"izza!l'Si su (1) Causa n. 6-64. 7 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zionale, con riguardo a specifiche d�ISposiziocrl.li. del trattato srtesso, � gi� staita ricO!nosiciufa da questa Corte 1con la sentenza n. 98 del 1965. 3. -Il Trntrtarto .i.stituttvo della C.E.E. diisrpone all'al't. 18.9, prdmo comma, che � per l'assoilvimento ded loro comptti e aJJ.e colllldiizioni cO!ll.template dal Trattato., il ColtllSiglio e la Oommissione deiLLa Comundt� .srtaibiliscono re,go!lamenti e dtrettLV'e, preindono de1C'i1Sfoni e foirmulaino ~a1ocoma1I1JdazLi.oni 'e .pareri �. Viene c01I1JS1eguenteirnenite discliJpilmata r,efficacia di questi diiver1Si atti, e il seciondo comma dell'art. 189 sitabilisce testuaillme111.te: � Il regolamento ha porif;a,ta generaile. Esso � oibb1tga. tm:1o in tutti i suoi elementi, e 1clirettamente arprpl:i.cabi.le in cdascuino degli Stati membri �. quello, cl1e ipeo:-1a veriit� � iil motivo :lion<llamenitalLe della decl�JSdonie: la possibdllit� che la ll1Jooma mteima po:steriore deroghi a quella comuni1Jaria, secondo deil :resto i cOIIIllU!tlli. �\Pclrncipi deil:l:a itiraddz�one d'UJaldstioa i.taldaina. Sembra uti;Le a qruesto pwJ:llto meittere a .confiroruto con la sen1terrna detl.Wa Cmte icositiltuzii.ooroe quell:a pronuncdaiba dalfla Ooll"te di girustizda in �data 15 J.ug1lio 1964 (Cl31USa n. 6/64) sul ll'icordaito caso allllalogo peir vaJJu twe �iJ. oon1rr-asto di pirincdpii. La ColI'lte �dd grustiZia, ehiiamaita :ill1 base ali'airt. 177 del tiraitt!llto ad inteirpretaire tailune niorrme del tiraitta1io, che l'attoll'le asseriva viola.te con la 1eg;ge li!stitutiva dell'E.N.E.L., 'ebbe ad osservare: 1) ohe il '!1riaitlta1io C.E.E., a d!.iffelI'lenZa dei comuni trattati in~na zionali, ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'or dinamento gi!uriiddco degJ.Ji. Srtaiti membri; 2) 1JaJ.e mitegiiazd~ del:1e tnJOirme oomumtarie niel ddirdltto d!.i ciascuno Stato mernbiro, e i priincdipi cl1e ila suffivagano, oompo!I'tano che dl singOllo Stato non pu� :liar p~una sua ~ano=a posteiriore, La quale pertaill!to non pu� �esslell'le OIPIPOnd.bd!le all'ordine cornUJilie; ed � priva di efficacia; 3) iJ.'all'lt. 177 va quindi .a.pp1ioato (dai ~uddci quaill!to alla it'khdesta di ~ionee dJaiHa Corte di �gilustiziJa quanto aJ.ila sua rp1mnunzia intelrpretatirva) rotte le volte. che soirga questione di dnterrprretazione dei wattarto, !nOilJOStante quOOsiasf 1eg:ge niaZI�O!!l/ale. 3. -Ma la Coirte co1sti>tuzdoina11e ebbe modo di pr.eci:Lsare il SIUO ori1entamento con La sentenza 16 dicembre 1965, n. 98, nella quale ebbe ad esaminare se il trattato deUa C.E.C.A., cui � stata data esecuzione con legge ordinaria, possa dero,gare alla Costituzione onon sia richiesto invece a questo effetto una norma di revisione costituz�ona1le. Lo spunroo 1a itale :Undagdne erria lfoirniirto dailla rpreeedel1Jte sentenzia della Carte .costirtuzio!IllaiJ.,e, nerrla qruale, dopo esselI'ISi r1terp.uta l�egittima l'esecu21ione dei itraititati 1comunirtairi daita �Con �Leg:g:e or.dJinall"iia, Sii aggiung:eva che tale 1eg:g.e non avieva 'UI1la efffoacia suiperioir,e a queilla del!Le altre !Leg:gi ordinair~e, 1Clhe peir� non possono �i.n!brod1l!I'!r�e o comporta!l'e deToghe alla Costit1Juz:iorne. P�eirci� nel oaiso �conCII'leto 1s:i 1ohied!evia alla Coil't�e costiiiuziona{[e di esaminal"e se 1si.a in ta1e modo cons1eintito dd asso1gg1e1Jtaire il cittadino a11a 1giudsdizdone della Col'te di gdustizi�a, deirog:ando allia tutela giurisdiziona1e eoncessa con gll!i artit. 102 e 10i3 delll1a OostitUZ�one. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 63 Di questa �lispos1izio1I1e del T:rnittato, meddallllte denuncia della leg,~e di ,e.sie1cuzione iche ad essa ha 'ada,ttato il n-0srtiro orrdi.name't'�lto ilruterno, viooe posta :iin dubbio la iLe1gittilmit� oootiituzionale sotto divemi. pll'ofi:ld. Si osserva nelle OI'l�linanze idi ri111.vio 1Cihe a no1rtma dell'art. 189 � sitata r:iico:nosciuta l'effkaci1a obblig1atoria ed liimmedia1ta arpplicahiliit� neli confronti del:1o Sta,to e dei cittadfu:id iitalialll.i di atti a~enti forza e vafoT'e di legige ordilI1a!l'ia, emamia:hl da organi ddivea:si da qQleHd a cci ILa cootituziione attr1buiisce l'esercizdo deiLLa :fU!Ilzi'OII1e Je,gislatiiva; rcihe co111. ci� � stata initrodortta i1'.1el nostro wdill1.amento una nuova fo!l1Jte di no1rma~ io:ne iprimaiilla, c-0n ila iconseguente sottrazdm:ie di coimrpetenza il.egiSilativa ai nonmali organi cositttuzionafil deil.J.o Stato, dn materie dii oontenJUto ampio e gener:iicamente indiwduato; che nei confro1I1tii ded ;reg: olamentd comUfl'.1�Jta:ni manicruno le guarentirgie stabili.ite dalla Cosrtitu ZI�OII1e rper le leggi -01rdiinarrie dello Stato (fortme di ;prromUil:gazJiicme e !plUJbbiLiicazJone; possibilit� di prromu-0rvere i:1 referendum abrogativo,; ammissibilit� del c01I1trOrhlo di questa Corte, a rotella dei dli.ritti foillldiamentai. lli de:ii cittarddni); che, inifine, med:i:alI1te qllle.siti regolamenti possono essere ,imposte ai cittadini italiand. 1prTesta2lion:i patr:imoniaili, in con- Si arggjJunigleva poi Clhe l'airt. 11 derlila Costiituzdonre, anche se cornrserute che mediianrtJe legge ooddnairtta silano iinrbrod.otte i!Jimi<bmd.Oltli alla sorvmrnirt� dello Staito sui sruoi '~�non C'OOlJserute ini.necre dli ~e,lillmtare o moddlfioare aliLo stesso modo ile rgararuii,e funrdarmrernitarhi a~ stressi concesse daJWa Costiituzi01DJe. C1on la siua sentenza lia Ooirrte ,oostfrtuzdonaile ebbe ad a:ffermiare dlue pr:incriipi: 1) in '.llinrera genreirtailie, ebbe ard afl\eT1Inare che 'le IllCXl'llllre della narstira Costituzioi!lle non possono essere invocate e ricevere appilicazione nei con: fronlti di noirme comunditwie, ilr� quaJ.d fanno paaite di un ocdinamento gjiuirid[oo distinto da quell1Lo in'1leT!llo, anche se ha efficacia nel rtell'riltorio e niei ocmrfronJti dli cilttad!ini li.VaMarnd; 2) rp1ea:' quanto a1btirene aailia Witeliii giirurlsdiziollliale, che rirterme compresa :lira i dio::iJtti ilnviroiLabdli del!l'uomo anche dm ~eLazio.ne alla Co1t1ve1t1zione europea dei dliirllbtli dell'uomo, :resa esecuiti'Vla COlll legige 4 agosto 1955, n. 848, rp1t11r 00tn esclLudendo che ,quellil.a assicu:raita 1oon l'arl. 11,3 della Co'stii1luzioi! lle rsd rdfeirlscia ootlJtraa::lito agJJi aJtti de'.liLe aiu1Jolrdrt� ditaMane e ill!OID. a que11.d deglli orgarnJ. COl!Il'l.llilditalri, in :reailrt� pori comp1l un esame ainaJ.itico per co!rlJciLudere che la iburteLa g!iuri,sditlon:alie dellla OOlrte dd gh1stdzia ill!On pu� essere :rrirtenluJ1Ja, almeno nel 'caso esaminato, pi� ldmiitaita . di qruella c001rsentiita daJ.la Oostiftuzforrre (1). (1) La Corte costituzionale ebbe a richiamarsi alla suddetta sentenza con l'altra in data 24 febbraio 1971, n. 30 per applicare lo stesso principio della distinzione degli ordinamenti giuridici (in questo caso ordinamento canonico rtspetto all'ordinamento statale) ed escludere l'illegittimit� costituzionale della legge 27 maggio 1929, n. 810, che rese esecutivo il Concordlato, per la parte in cui si riconosce la giurisdizione dei tribu;nali e�clesiastici in materia matrimoniale. 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tl'lasto con la riserva di legge stabilita dall'al'lt. 23 de11a Cositttuziionie. L'art. 189 del Trattato dii Roma c01mpol'lterebbe inon tanto limitazion� di sovll"arnik� quanito ~ UIIlia dnammissiibil.e drulllJJClia aJ.la sovranit�, ovvero unra modifica della stessa struttura 1cositituzio111a1e fond:amenitale del nostro Stato �; e l'1art. 11 del1a ColS!tditiutione non eliminevebbe I�l prospettato dubbio di iniooisrbituzio1r1aliit�, � sia pemch�, a parte la sua illJatura Pl'\O~ammattca, non esclude .che le 11.�imitaizdoni ahla 1sowanrllt� 1I1Jar21ionale debbano essere disposte con legge 1cositituzion.a1e, sta perich� s1em b:r:a irrnp]icame filnalit� diverse da quelle, tipiicamente ecOIIlomtliche, pe1rseg1Uite con l'iistiituzioine della C.E.E. �. 4. -La questione non � :fondata. La l:e1gig,e 14 ottobre 1957, 111. 1203, COill 1cud .hl. Pa:damento :Ltaildano ha dato pte111a ��Id mtem esecuzione al Tirattato ilS1tiitutivo della C.E.E., trova skuro foilldameruto d� legiittdmiit� nella diisposizione de1l'airt. 11 della Costituzione, in hase alla qiuale � l'Italta consente, in 1coi!lldiizion� �di parit� con gli ailtl'li Stati, a11e l�miitazforni di sowanit� necessarie .aid un �OO'ldiinamenito che a1ssiJc1uri la 4. -l!l concetto di 011.1diinlamen1ti 1dliJstmti si l[)lt'esta a 1pi� ampi svi1U1P1Pi. La Oolt"te costi.ltuzlion.a!Le 1aJV1evia arvuto modo di ['liJchiamall"Sli ad esso con ila seJilltenz1a 6 mairzo 1959, n. 21, c0!11. riguall:"do a�J:a ClOm:Petenza esclusiva de11e :RegionJ. (a staituito speci1aille) 1e quindi aiwtonoma rispetto a quel1a stata1e, Ticavandone du:e !Illl'limicipi: 1) che rneU'iambito di 'UIJJa ta1e autonomia 1a ilie~e ll'eg1ona1e pl'leviale su quella statale; 2) �Che perta111�to la leggie l.'egiioJilla1e assume la poSizione di legg,e specila: 1e risp1etto 1a qUJelllJa genooaJLe staitaille, 00111 1a �C01nseguenz:a che non ne � aiba:-01gata. Il richiamo a!l �Cairattere speietail.e o g1eneiral1e della rnocma f.oll:"'11�sce un .cr1tell:"io di ell'.'meneUJtica, �Che riisulta al[)l[)1icaito anche 1a proposito del 11aip1pooto fl'la nrnrma imite11.1nazioocm1e e norma inte!rlna. La, Colt"te dii cassazione, 1con 1sentenza 22 1giiugno W61, n. 11505, ha 11:"1Levaito ohe Le n0tnne int�11'1DJazio[]JalLi. :1:1ese esecutive irn IitalLi.a, al!lOTqu:aJilldo costiit'Uisco[}jo un corpus di norrme initelt'ne, intell:"nazionailmeDJte unJ.fo'l"mi (1), si co11JJfigocano come speciali risjpetto aililia :nooma iiruterna posteiriiol'e. Ainche :per quarDJto riiguairda i 1.1aippo.r.M :JIDa norma oomt11Il1�tairia e no=a iiruterrna, di Tu:'liibuDJaille dd Tri1e1ste con seniteinza 13 dkiemb11.1e 1972 ha adorbtaito un alll!alogo criterio di ermeneutica, din viirt� deJ. quaille 11a norma :naziQ[]JalJe via inteo:ipl'eitata in armoma con La noll'IIIlla comuruirtall.'liia, !i:n modo da impedii.re �Che questa ll'li!sulti mefficace (pacta sunt servanda). Ol'\a questi cll"iiteri haJil!IJJO un limite nelJlia folt'o :fumzione e nel loa:'o valolt'e i1Ilitell"p1'1Eltativo: sell:"Vo111�0 cio�� a coo!'dlill!a11.1e (1a poll'tata e l'aipplioazd: one di) :norme di dtstiinti ordi1D.Jamen1i, inon gi� a riisoiLvelt'e un confliltto tra di esse. (1) Sul concetto di norme internazionali uniformi vedasi Cass. penale, 7 giugno 1956, in Riv. dir. intern. 1957, 257, con nota, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 65 pace e La gj,ustizi.a fra le Na2li001ii �, e qrudnJClJi � rpromuove e favoiriisce le 0111ganizza2limrl. intertnaziornali rivoiLite a talle sicorpo �. Quesrta disposizdio111Je, che ltl!OIJ'.l a 1caso V!�lnltl!e �co1lioe1aita tira li. � plflifne1i!pi :l10tndamiel!1Jtialli � della Co1srbituz!ione, segina un chtia�ro e preciso indirizzio politico: il costiitueltl! te si riferiva, nel por.La, ai1l'atd:e&cme de11'ItaJllia. all'Oll'gatniz.za2l�I01I1e deille Nazioni Unite, ma si islpimva a principi progirammatki di vafove g~1I1erale, d:i �cui 1a Comumt� eco111JotmiC'a e le alfu-e Orgarruizzamond regio111a.Li europee costituiscono co111JCireta attuazione. � S!Uffi.<Cienrte co!Illsiderare J:e solenni enunciative conite!IJIUrte nel pveamboilo del Tll'attato, e 1e no'rtm:e concernenti i ,pri!Illcdtpi (rurrtt. 1 e se:g!Uenti), i foindamentii (aoctt. 9 e seguenti), e la poWirtilca de�iLa Comurut� (artt. 85 e segueruti), per cornstatare come l'istituzione della C.E.E. sia staita determina. ta dailla comU1I1e voiLont� degli Stati membri di � pocll'e le :fondamenta di una unfone sempre pi� iSl1Jre:tta :lira d popoJd etUil'opei ., di- In questo oaso !i:! ;pmc1p1Lo posto a salvaigtUJa!Ddia del!l.'a'llltolt"llOmJia di ordinaimelllti .gjiuriid!ici � qUJelJlo, ainche esso aflioomaito daWLa Covte cos~ :ztlonailie, della !Pll'evalern!m della �nott1Illa de1l'uno, nell'ambdlto dieJ1ia competenza a questo riservata, suil.La norma dell'altro�. E questo principio ha finito per essere afl5e:rmarto a pll:'O!POISirto delle !OO!l'lffie comundtarie daili.La Corrte di �caissazfone con lJa serullenza 6 ottob!re 1972, IJJJ. 28961, 1sia pure considerando 1JaJd nolt'me �oome :nolt'me di diJrjM;o ilJJJterna:zioltl!a1e a111Zich� in base alla na1llJIDa patridcolaire delil'oTidinamento comuni1lalt'li.o, che 'P'eraiLtro viene ivi posto lin iL1we. In reailt� !l'unico piroibiletma, ,CIU'i. li !p!['litncipio de11lta prevalenza delle noome nei rispetitivi otrdtlrniamem pu� soliLev;aire, � q'll!~11o deJ. giiudice chdamato a ri1so1lvell'e i.il com.fl.dJtJto. Clots� ad esempio nei (l'atppoiriti fu-a Sitaito e Re~oni gi,udice del �oonfl:itto � la Coi:r:ite costitu:ztlonaLe. Nei r1a!Prpo!rtd. fira ord:iltl!aimento nazionaJ.e e oirdinlaimenlto �colll1JUJillLtario, � oe!Dto che, veltlleindo in .disoussio!Ille (La valiid&t� di) una ltl!cXrma comundttairdta, ogni dooisio[)Je siu di essa � riserva<ta !illilia Ooll'ltie di .giiuisrbizli.a., ,esse!Illdo �esc['ll!sa La competenza c1ed grudid niazioina1i a rsmdacare �glli aitti degli oll'ga!Illi co1IT11Undttari, come � sta<to a:ffiermato neltlia stessa isenrtenz1a della Coirte dii .c:assazio'Ille 6 ortrtobre 19'72, n. 289�6. Se itnrvieoo � din ddiscussione 'Ull1la nmma i111iterna, .si fu-atta d:i viedeire se per rimuOV1erla non debba ,e1sselt'e d:rwe�stita lia Coil'i!Je costituzionale, sotto il profilo che risulta violato l'art. 11 della Costituzione. Iin defitni<tiva � i1l pTob1ema., �che, ;pirospettato alla Corie costi:tuzio111a!le nella causa Costa contro ENEL, e dalla stessa .accantonato con la sentenza 7 mairzo 1964, n. 14, <pelt' iLa consideraZion�e �che Il.a legge itJJa:ztlonaJJe (pos1Je1riioll'e) IP'U� aibrogare o mo�Litf�car�e quehla comutniitairiia (ametlm�e), sd II'ipire� senta una voJroa che sita assodaito :iii. contit"ado, l'estando dn tail. caso a chia11itre se �e .come possa essere !t'i:rnossa 'la IJJJOtrma (nazdonale) in corrutrasto con quella �Comuni1latria. '11eltl!endo presente che � prur semp111e !hl g,iJudice nazdJonaile �Clhdtamato ad a;prp1icare Iia noirma nazionale �come Il.a norma .comunitaria, salvo �a rinviare alla Corte costituzionale per 11.'illegittimit� costituzdonaiLe delila 111orma naziornale, e ailla Coll'te di .giustizia iperr l'imeripretzionie (e ip1er 1a valliid:iit�) di quelJia comUIIllitaria, !il prob~ema � come de:biba compoirtarsi il ,giiUJdi�ce im. caso d:i conflitbto, a 1Se<cond1a che vengia im. discussione l'una o il'alitira noll'ma. 66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA�DELLO STATO retta � ad assi!cmraire mediante urn'az:i:rnrue comUJne dl prog.resso economitco e soc1aile dei loro paesi, el~mando le bar<riere che div1dono l'EW\oipa �, e ci� nel iprec1so hiitento di � [['affnirzare ile dii(fiese de11a pace 'e de1la lldibert�, facendo a[plpeillo agli �tiLtri porpoild d'Europa, animati dail1o stesso ideale, peiich� si asisocino al loro stfotrzo �, noi1.1JCih� di �conformare 1a sol1darieit� che :Lega l'Euroipa ai paesi d'otLtremare, desiderando aS1Si�lcUira.l"e lo sviluppo de1la lorro prosperit� conforimemenibe ai primd..pi dello Statuto delle Naztoi:nd. Un.i:te �. Nol!l � dunque posisdbHe dubbio sulla piena �rispollldenza del Tll"attaito dii Roma al:1e finai!Jiit� mc dicate dall'art. 11 de1la C01stituz.ione. 5. -Il. costiituente., dopo aveT stabiiilito all'art. 10 che l'o~amel!llto ~urid.ico ditaJJi:ano .si con.forma alle norme del diritto in.terna.zlicmale g:enemaile, ha mteso COIIl. l'art. 11 defin.i!re l'aipertu:ra dell'Italia an:Le pi� impeglIJJative forme dd collaborazil()(tle �e oll"gandizzaZJiOl!le mternaZlicmafo: ed a tale .scopo ha fo:mna1mente autOLrizzato J.',aiccettazi01I1.e, in v�a conv: enZlio;natLe, a condizioni �dd parit�.. oon gli a,1tri S.ta,ti .e rper �le filllaldt� iiv�. iprecisate, de11e necessarie � limit.aziOlllli di sovrani.it� �. Questa formula leigi1ttima le limitazioni dei poteri deilil.o Staito in 01rddne allil'eser5. -� perci� da irico1Legam al!l.a sentenza 16 .dlLoombrre 1965, n. 98, per iJJ. �Concetto degli �0111dirnia:men1Ji dJistJimd e iper �JJe :impliciaziond., che esso compoota, J.''alwa sentenzia de111a Ooirte �oostdrtuziooaile rn gdugno 1973, lll. 86, con JJa quatl.e :liu decisa la 'questiolil!e swltl.ai Jiegi1Jti.mirt;� costiitu.zlioo:ale deill' 1airt. 11 del .cl.i. 213 d�oembre 1964, in. 1001, C01D.v;ert:ito nella l!egige 19 febbraio 1965, n. 28 (.su1l'artituiazione del regiime dieti p1r1elie'VI� niei settori del laitte 'e deli prrodott:i i!Jaittieiro-c1aiseair:i, delle ciarnd bovine e del riso), cihe si assumeva :iin 'oontiraisto 'oon :t'airt. 2i3 della Costiltru.ziOl!le per aver diema.indato all':autorit� amministrativa di stabiliire misura, svincolo e incameramento deHa prievista cauzione. Segiuoodo il propir:io Oir1�ellitame.I11to giiuirisip1r1Udenz:iailie :che l'airt: 23 della Oostiituzlione ci1serva 1ail lieg:tsJJatorre dJi sta1billirre soil.Jtainrtlo i c1rii�teird per diisiporre preistaz:ioni rpaitr�mond.a�i a ciairico del ctititadiilllo, ma IIlOil esclude cihe i'aittu:aziOille s:ia poi il'li.messa all'm111loirit� rammi.lruistra1thna, ila Oo!rte costiitu.zi<llll.aile dtch�air� }.egi1ttima la IIl!orma oonrlJe.srbata, per ffi11er lrliniv;enuto i crirbeiri per l'autorit� amirniinist'.l'a:tirvia in lll!Oo:ime 1ainch'el;lse rp!rl�miarie, qiwa.ilJi SOID.O d !regolamenti com1mitairi 13, 110, 111 e 13'6 del 1'964, immediiaitamenite appilicaibiil. Ji :il!l LtailIDa m vii!rlt� deJ.J.'art. 189 del Tirartrbartio CEE. Ma gi� con la serute1D.Za 30 ,gdugno rn69, n. 120, la stessa Corite costituz: ionaJle, chiamarba 1a de1cide11:1e 1se UI�J.a l1e1gige regiJOl!la([ie fosse in conitraisto con l'art. 93 del Trattato CEE, perch� il progetto, pur prev�edendo aiuti econorrnici, non 'era stato da1to Jn �Comundcazdone a�.'.La Commissdol!lle, ebbe a dkmarairne lia dJJJegdttimLt� cost:i.1ruDo.naJ.e s:ia sortto iil p!rofiil.o d!ell'incompeten:~ a, gi� �evidenzJiato l!JJ~11a pirecedenrbe 1serutenza 9 arprii1e rn613, n. 49, si!a sotto dl proifilo deli'immeddJata e dil'etta aprpil:tcazdol!lle delle norme corrnun. itarie. Iil quale diverso iprofilo peira1tiro !Pill� compoirtar.e ~girttWrui.t� costiltuzdona1l!e soli.o �se .considerato diri it'�el1azlione ,con l'art. 11 delilia Costituzione. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 67 ciz10 de1le :liu!nziornii. legiislatiiva, 'esecutiiva e 1giu:risdiizioinale, q1Uali si rendevano inec�ssacrie per J.'.istituzipne di una Comtmiit� tra 1glli. Stati euro1Pei, ossia ,di � UJna nruova rnr1gan:izzaziione iinterstaituale, dli rtiipo so~ vvainazioinale, a 1cara:ttere pe:mnainente, con rpersona,Jiiit� giuridica e carpacit� dd rarprprese!ll!tanza d.ntema.zionia1e. A1la OomUilliit� economiica, a:perta a tutti gli ailtri Stati europei (art. 237 del Tirattaito), e crn1cepiita come .silrllllllle!ll!to dd iintegraziOIIlJe tra 1gli Sta:ti. pavteciipa.niti, per finii comuni �di sviluppo econoonioo e sociale, e qullindi anicihe per fini di difesa della pace e della Wiibwt�, l'Lta1ia .e g.li ailJttl Stati ipl'lomoto1ri ha!ll!Ilo con:fierirto e r.iiconosci'Uto determinati poteri sowanJi, costi1luendola come i.istituzione call'latterizmta <da oa:idii:niame:nto gliiuriidiioo autonomo e indJi,peooente. l!ll ipartiJcoilrure, COIIl l'ail'it. 189 del .Trla.1Jtaito Rtutivo, � starto attl'libuito al Comgl:iio e .allJla Coimmissiione della Comunit� il rpo,tere di emanare r:egoilamenti con poirtata genier1ale, osa -secondo l'iinterpr:etazione data dalLa ,giJuriJSp:ruderu:a comuinliitaria e da quella O['mai 1concoirde dei <diversi Stati membri, nonch� idahla domiinante dottrina -, atti a.veniti conte!ll!uto !ll!Ormativo gelllJemil.e al pard 6. -Un notevioJ.e wpuliso aail.'�elaiboriazione giiiuriSIJ["UdenziJa:Le sull'ordinamento �comumtario � staro daitc;> dailia C'oote di ciassazioore, come si � gi� viisto p.e[' alou!IlJe imaindd�estazionli., ma .aOOOII're meglio �CO\tlJSidereire nel complesso. � Dopo ila sentenza dlelLa Oaissa2::i.Olt1Je penale 9 f,ebbraio 1971, n. 873, aincoraita a1la i:r!ad.izdone dUJailisti1oa iJtailiJaina e ooienitata qUJindi ad escludere J.'aipplfoazdione immedliaita delle fll:()['ffie comuniitairli.e, ila Colt'11Je di oaissaeilone con la sentenza 8 giugno 1972,. n. 1772 si � invece attenuta al principio affermaiti �vo, ri�tenendo .i:mmecliaitamemtlie aoolicaibi1e l'alJ:'lt. 95 del T!riaittarto C.E.E. a 1proposi1lo della pairdlt� f�scailie, livi 1s1Jaibdildita, lfxa prodotti IllazdOIIlalli e prodotti impomrti .dagld. Sitati membri. Lo stesso priincipio e con dfe:rimen1lo a11o stesso alJ:'lt. 95 ha poi ll'I�Jbadiito oon llia senitenZJa 8 �giiugino 1972, n. 1773, che ipetr� !l'Wguairda alrtlro oggetto (l'aippJ.d,oozdone delll'airt. III, pa1rte II, dell'accoodo G.A.T.T.) e ail suddetto prliincipiio, ooime alfa n0trma oomunitarita� si dchiiiruma solo a titolo serrna>1ificartiivo, cOIIIlle obiter dictum. Questo iiJndiird.zzo gimriiSpQ"!UdenziaJLe � veilJU1lo ipoi a coinsoildd1811'1si e a ricev~e 'lllil aisisetto siJStemaitioo coin i1a .se:nitenza 6 ottobre 1'972, n. 2896, gli� ciJtata, nelJ1a quaiLe si �ffierma: 1) che, in ,oorufoo-miit� della ,giruirli.~pll"Udem:ia: delilia COO'te di gi'll!stizdia, � lia C.E.E. {~OJStiitruisce u:n oirdinamemlto glirurddiico di ~UJCJIVO gene.re nel campo i:nternaziollliaJ.�e, a :fiavoil1e deil quaiLe ,gLi Stati membiri hanno iriiilJUJil!ciiato, seppure in settoiri ll.dmistaiti, ali 10['0 poteri solVII1ani, ed 1al quale 1SO!IlJO soggerbti non sol<tanito .gJJi. Sitaiti. membri, ma JPUIOO i lo!ro ciitita.dim � ; 2) che, in conformit� dell'orientamento giurisdizionale di 1ailitri Stati membri, � la norma d.i diritto comunitario, dotato di efficacia diretta nello ordinamento interno, devie pl'levalere, per la natura stessa del diriitto internazionale convenzionale, sulla legge interna, anche se posteriore �; 3) che, in .comoirmi�t� dell'mi.entaimenrto della Cocte costiituziO!IlJall.e (sentenza n. 9,3 dell 19<65), non tricorrir,e .questione di iLegdittimit� costirtiuziionaJ.e 68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell.e leggi statuali, forniti di efficacia obbligaitoria �IIl tutti i J.oro elemeruti, �e direttamente applicabili iLn ciasou:no de1glrl. Sfati memhri, clio� immediatamente vincoilanti ;per gili Stati �e per i lo:ro dttadipd, senza la nece1S1Siit� di norme mtenne di adaittarrnenrto o :recezfo1DJe. Quesito ;potere normativo compete agilii oll'lgaru del1a Comurat� � per il.'asso'.Lvimento �dei loro compiti e ,alle condizioni conrtempila1te dal Trattato � ;. � sta,to co1si attuato da ciascuno degli Stia.ti membri un parziale tira1sferimento �agli rn:igan.i comunitaT'i dell'esercizdo della funzdone .legdislaitiva, tn base ad un preciso CJ:"iierio di irtirpairtizfon.e di comiperte111ze per Le materie analiiticamente i.ndiicate ne1Le .parli seccmda e terza del 'I1rattiato, in 1corre1aziooe necessa.ria c�01I1 .ile maliit� di inteTessie gene11ale 1stabilite dal T�rattato stesso rpeir la politi1C1a economica e sociale della Comunit�. Questa aittdbtizione �di poteist� normativa ag1i O(['gand deilia e.E.E., c101I1 la cor,rispondente llmitazione di quella :propirtia degli otl'ga111i costitu: z:ionalL idei singoli Stati membirti, nOIIl � sfata CO[)Jsentlita Uiili�llarterailimente n� senza eh.e J.'Ita1Jia abbia acquista.to poteri nell'ambito della nuova i1stituzd01I1e. Stipulando il Tuattaito di Roma l'Italia ha Ube1ra per i regoil.oo:nenti comUIIlliJtari, podch� � gli oirg�ani della giLUll"isddzione initerna italli.1ania -ivi compresa il.Ja stessa Coirte cos1Ji.ituzdooale -non SOIIlo competenti a oodiaicaoo giJ.i a1Jti degil.i ocgalill� delle Comun1it� Europee, che non s01I10 sogg,et1Ji al potere degli SfJaiti membrli �. A11a 1stregua �dd qiuesti !);lrilllJcdpi, La Ooll'te SIUIPfl.'ema ha irtiteilJUto op�e['anite in Itail.ia fl ir,egoibamen1Jo iZ2 rsette:mbre 1966, n. 136 d!eil Consd�glio, nella prur1le 1n �Cli.lii aocoll'da lllllJa, initeg!rla.zi:01I1e del pirezzo ad pmduttod di o1io (airt. 10), e �ne ha :lloonito ila iiiniteTpretazd�one., avendo osseirvaito che tail.e in1te~:p['etazi: one non '()(t'esentaiv:a a1oon dubbio e :non rkhiedeva pellci� il rirnvio alla Coll'te dli g1�JUstiziila (1). 7. -L'appJ.iicaz:i0I1Je iimmedd:aita delle no['1llle coonU1I11itaTd'e pu� creare proble: mft di ad!egtUarr:ruenrtJo, ohe sono, o iposso!tlO eisseire iainche di diritto inibeirno: UIIlO di tallii 1p1roiblemi � 'qlllJello del g1udr1ce compeitente. Il CoiliSdgJ.io idd Srtaito (6" Sez~one), COIIl ila s~a 7 nO'V'embre W62, n. 77,8, ebbe a :liwe aP1Piliciazione dell'iairt. 31 del Trarttato e.E.E., stilla liberallzz: az:ione dell'imp10ll'tae:d:01I1e negli Starti membri, peir di0ohd1araire l'i1fil1egittimilt� di ip['OVV1eddmen1Ji arrnmilliJstJmtivi. Ma prorpirdo a pcropo1sito d!ell'airt. 3,1, si d:i1scusse in un giuidizdo se l'appldciazfo[] Je dd �1esso ClOOll[l:orti La .g.iruirtisdizi1ooe del �giJuddce oirdirnario o del giudice amnninistrartiv<o. Il T111iibU1I1aiLe di Roma, con senrbenza 30 giugno-6 ottobr �e 1966, decldn� iLa giuirisdizdoiIJJe, ritenemido che le noirme comuniitarie, in quaiilJto sta.bHiscOIIlo UIIl d!e1teTmililaito eompartamento dello Stato, sono (1) In tale modo la Corte di cassazione ha seguito una tendenza giurisprudenziale affermatasi in Francia e anche in Germania, che esclude l'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione di norme comunitarie, allorch� si presenti evidente (in claris non fit interpretatio). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 69 mente compiuto una scelta politica dli importanza stolt"1ca, �ed ha acqu: iistato, con la patrtecipazione alla ComUJIJ.it� eco111omica euro(p�ea, hl dd.Tlitto di nooninaire prO(l>rii xapplt'esentaniti nelle iSltdituzioni d1el.1ia ComumJ.. t�, Assemblea e C0111JSiiglio, e �dli co1111eoira-ere a1la formazio111e deil.la Commissionie e della Corte di giustizia. Le conse1I1tite 1imit:azioni di sovra!lldt� trovano qud!Thdi il loro coirriis,perttdvo nei rportelri acqudrsirti in seno alla pi. varsta ComUJIJJit� di cui l'Italia � IJ;liatrrtei, e 1co11.1 ,J.ta q1UJale � stato conrC'll'etamente iniziato il processo di integrazio111e deoglJi. Stati d'Europa. 6. -Il dJubbio che le limitazionri d:i .so�vra:ruit� coniseguernti alla stipulazione del T�r:attato ,dJi Roma �e aJJl'ingresso deil'I�talia ne111a C.E.E. potessero riicihiedere il ricorso al pirocerdilme!tllto di lrevisione cosrtttuzionaile per l'approvazione della leg,ge di J:"a:tdfka e dli es1ecruzio1t1Je, trova n()["II)Je dli azione e noin di ll'elaZ!Lorne (1). La Coll"te di appello invece ebbe a richiedere, in baise all'art. 177 del Trarbtaito C.E.E., l'rinte!l'pl'ertazfoine, srulilia consiistenzia dehla protezJir0111� accordata ail sirrligolo dWl'atrt. 31, allta Corte di giustdzia, la quiale OOfil 1se!tlltenza 19 dicembre 1968 (caUJsa 13/68) ebbe a rilevare �che, mell'.llttre l'airt. 3.2, ulit1mo iniciso, e l'arl. 33 cornpoctano un.a certa :fiaoolt� dli varluitazfone :per gli Sotaitd membri, Pairt. 31 (come l'art. 32, primo .oo!llllITlia) sono per loro Illartura ratti a !P['Odurre di1rettarrne!tllte effetti nei raipportd gdruTtd:id :fira Sltahl membri e singoli. Aggfuimse che per Le noirme direttamente apptliiieabdJJi, spetta ari gfuudici !l'.l:azi-Olllali dd gairao::vtire La tuitela immedi1aita e 1dill'etta ded sirngoJi, iindipendenltermenrte da org!lld cornmderazriorne dell'irnitereisse pubbUco nazio[)Jail.e, iin base aiLla quialli1ficazione di tale tuteiLa secoindo 1'0trddnamernto !i.1!1lteit'11W. A segudrto dri tale iinteirlJ;ltretzione, La Corle di aippe11o, �Con rselillten:zJa 3 griugno-24 settembre 1969 Tiiitenne che l'rurt. 31 assiCUTi a!l. siingdlo un di1rd1Jto soig1g0erttivo e afferm� quinidi la ieompete'l'.lZa del g1ucti:ce 0trdilnatriio, skch� poi l'azri,onre :fiu esamiinaita nel memo (e re1srpd;nta nel pro!Si.egiuo dell. grilll!diz:io). Pur non avendo voluto dichiairaitameme esao:ruiriaire fil pirobrl�ema deJ:La qualificazione delJ.'initell'e1sse p1rotertto dell. sirngollo, �c:he a1Jtie1t1Je e appunto perch� artweine al driritto iinteirno, La Co!r'te di g,irudizia fece duie affermazioni: che tarle ptroblema via �esaminato mdiipenden1terne[)Jte dall'drniteresse pubblico nazionale, e illlo1JJtre .che vri soino noirme comuni1;arie non sufficientemente precise, le quali lasciano allo Stato un margine di valutazrione discrez:ionale, e no!J'.'lffie mvece, o'1itre che iaipplicablili, opeiranit:i dmmediaitamenrte (selfexecuting). E La Ooll"te d'appello, pur aivendo ritenuto l'intetripr�e�tazrione non del tutto peTiirnenite per un �adeguamento illllterno, ebbe in 1re1a1lrt� p1r.e1s1eit1Jti talli a:ffiermazio!lld per qrua1ific!l1'e l'iinteD:'esse prro�tertto .ciome diTitto sogg.erttivo. Non ddv;eirisamente la �C-Orle .dd c:assazdone, con senrtenza 17 ap!I'He 1972, n. 1196, sdra prure con ll'iferimenrto aillta oonv.enzio[]Je inteirnazionaile G.A.T.T., ha da:to a[loch'essa alle IlJOII"me immediatamente operan'bi, �e V�JncoiLatnti, CM'arttere di noirme di D:'elazione. (1) Negli stessi sensi Trib. di Milano 9 maggio 1969, n. 2094 (in Dir. scambi intern., 284). 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pUJntua.le cr:isc�cmtro nell'analogo dubbio gi� rpi:t'O�spettarto nel 1951, in occasione dell'arpprovazioine del Tmttato iisrtitutivo de1la Comu1mt� eu11'." opea 1del 1c.all"b0!ne e. de1l'acciaio: dUJbbio cotrrettamente irisolito dal P.all'!1amento irtal:iano, decidendo che La ll'!attfioa ed �es�cuzione d:i quel Trattato potesse essere effettuata medi:a.nte legge oll'!d:i1naria; Per vero, come questa Coote ha gi� dlicruatrato 111Je1la sentenza n. 14 del 1964, fa diispooizione dell'art. 11 della Cost1tu2li:oine is]gnifica 1cihe, quiaindo ne ricOO'I�1ano i priets1J!PpO!sti, � possibile stilpiUlaire 1tcr:attati d quali oompotrtirno llia:nitazdO!Ile della sovranit�, ed � conserrutifo danri �ese0uziione con legge ordinaria. La disposizione xdisuJiterebbe svuotata diel �S1Uo specifico contenuto normatiivo, se si ritenesise ohe iper ogni limiitaZiioine di sovr:amt� prevista da1l'atrt. 11 d01Vesise :liarsd luogo ad ll.IJilia .leig1ge costituzionale. � invece ev]dente che �essa ha un valove non rsolltallllto sostan2li: ale ma aniche prorcedimentaile, nel senso che pe�r:mertte quelle li- En ireaart� dJ. problema de11e nonne self-executing aititiene all'ordfu:Jamento comundJtario, ma ~coll:Litr!lra COl!l quel!lo, ~iamenite interlllo, della qualificazione dell'rmteresse protetto del 1si'l:llgolo: iil qualie :nro.rr esol'1.llde ohe una tUJteLa �~sdizdoniailie vi rsi:a, �come � 11'."Lchlesrto dla.tll.'Oll'ld:iniamenito comunirtatrlio, ma mill"a a �stabdild:r1e quale debba 1essere, seooindo qru;ainto � stabilito ne[l'ordrinamento dmiterrnro. L'ipotesi, si verri:ficra. a11JOO'quamido lo Stato emaci a'1lti amrnind.strrarti:w, genetra[i o speciali, per �l'rarttuazd-Ollle dd morme, .arttli o seopli. comuniitari ('atrrt. 5 .de[ Tu-a11Jtarto C.E.E.). F.ermo restando che ['irnteresse ipeirseg; uiito resta pur 1sempl'le que1lo .ooonumitairio, iresta da domruncliaxsi se l'dniten:-vento focrmdrto dlarllo starto per la reail.dzzrazione rdd taLe riniteiresse noin comporld ila ireailiiJz2laziOIJJe dii <un drr:uterreS.se pubblico, .che � quello dellLa COtmJUmt� ma anche dello Staito. Affironrtando �OOll questa prr"ospettiva l'irndagirne su.l1a. conmtenza del.la protezd<me 1g]urricliica riconosciuta ail pir.i:v:arto, itlle deni'Vla che, se ll'fu:Jrtervenito s1Jafa1Le compOII"ta via'lru1Jal2li!01ni 1discvezio..."'llali, pu� riconosoeirrsri al smgolo ll.llil interesse 1egiittimo; se invece l'inteTvento statalie compoit'ta un'attivit� vincolata, !'leisila a vedere volta per volta 1se la lim11Jazione � posta a tutela derll'inrte11.�0esse .del 1s]ngo[o OIP'PUll"0 m d�unzdolllle e in cO!IJJSideirrazdone del:IJa rea~ lizzazfone deLl:'dmiteresse geneirralie oomunlitario, per stabiiltre se <braittaisi di prortezione giuTidlica ruretta 1e immedi!arta del rsirngolo, e qudindi dd dirrirtto soggiettivo, OV'Vlerro rdi iprotezdone .giuridica Tiflerssa, condizioitllata cio� dlatll'rinteresse <!?�enera:1e, e qudindd di inlteresse '.l!egdittimo. 8. -La I�!mrmeruarta oiperartiJv.irtJ� del:le noirme oomurnitarrie diipernde dal 1o;ro .oonrtenuto, tallie che esse poosrarno 1essere �CtOITIISLderlate comptLeite e precise (seLf-executing). NOIIl riesce per� .ag�evo1e dndivid'lllall'e tali rnorme, cio� fissatre i criteri necessal!'i; 1e .questa dd:fftooLt� fu �avverrtita nel II Con<v'e~o di diiritto eUJrop�eo, tenutosi a L'Aj-a itllel 1�900, ohe .ebbe ad ocOUJpairsd ,dJell'airgormento con speciale :r.igUJairdo ra1Le UJorrme .comumtard�e (1). Fu iin quellia �sede precli.sarto (1) AsTOLFI, A proposito di norme self-executilng, Dir. scambi internaz., 1963, pag. 165; si vedano anche ivi, pag. 243, le notizie sul convegno. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 71 miitazioni di sovrandt�, alle c0tndizioo.i. e per le fi:naldt� M staibiliLte, esoneranido il Parlamento dalJJ.a !llJeces:si1J� di ll'ico!l'~e a!l'ooea:ic[zio del potere di reviilsione 1costiituzd:cmale. 7. -Con riferimento al T11attato istitutivo della C.E.C.A., qruesta Co1rle ha g1i� avuto ocoa:si:one di 1dichiarnll'e l'a1Ut0tnomia deilil'oll'dlinameinito com'Ull1'1tairio ri1spetto a quello imitell'Ilo (sentenza n. 98 del 1965). I regolamenti emanarti dagli or:g;anJ. idella e.E.E. a' sensi delil'all'lt. 189 del 'Drattato di Roma appairtoogo'llio' all'ood:iiniameruto proiprio defila Comulillit�: il d:tdtto di questa e il dtritto 1:iinterno dei siinigoili Staiti membri possOIIlo con:figurarsi come sistemi gi.iiur�dici 1autooomi e d:istiinti, aincoll" Ch� coo!l'dilllati secondo la 1riparttziooe di competea:rze istaibiJiita e garanrtita dal Trattaito. Esigenze foa:rdamentali di egua1g;lianzia e di certezza gi.uridi1ca postulano che le norme comunittarie -noo qUJaliifiicaibH:i come fonte di ,diritto 1nternazionale, n� dii diritto 1strantero, il'.ll� di diritto ia:rte:mo dE!i ,siJngo1i Stati -, de1bba1I10 avere piena efficacia ohblig; atoria e dtretta applicazione iJD. itutti g;hl Stati memoci, senza la ne- che tali criter� distintivi v'anno fissati in base e in considemzione della paxtliicolJar1e na1tll!ra de11.'()['g;amiizzazione e de11'ordlinaimeiruto comumtario, ma, qua!llJto a dindividiulairli ,co1r1Jciretarrnen1ie, ila !l'disoluzd:oirue ,corndusiva si limiit� ad 1au@foare uno :studio pi� aipipQ'odlcmdiito del ip['oblema. La 1seI11tenza del.ila CaissaziWne (1sez. ipenaile) 7 gl�JUJgt�ro 1956 (gi� editata) occmpaindosi delJ.La Con\�lenzdollle di Girnieivria rn settemb!l'e 1949 (a:lesa esecutiva '�ID. ltalia ICQ\n Ltegg;e rn iffiCJJg)g:iO 1952, [l, 1049) suhl.o sviliuwo della ci['C0- 1aZJ�0cr:JJe stll'ladale :imiterinazionale, ebbe ad ossecr:-v1ao:-e che il'ordilne di eseCIUzicme i� d1l mez2'lo ,con ,CUI�. 111 itrattato dntenmaziii01I1JaiLe erni1Jria a :ila!l' rpairte deiJ. dtriitto irn:terIIJQ, de11.o Staito, pT1ecisaindo 1che per� .dell!e ltlJO['IDe del timttaito scmo dd immediarta osserv:ainz:a que11e 1che flJJOrn richredolllO a1CUIIl!a disposizione staita:l'e mteg!l'atilvia o di 1artJtUJa2liione, mentre dimr.ece s0010 di applicazione differtta quelle che richiedono disposizioni staitali di attuazione ovvero quelile assog~erbtaite a telr'Illl�lne (o cOI1Jdd7Jione). E ne�J:a, nota aJ1a SJUddeitta sentenzia 1l ,conce,tto viene cMalI'.iito ,defilrlJendosi Le no!l1Ille seLf-executing come norme, ,che 1abbiia.no oontenJUJto di 1nJOrme ,COIIIlpJ,ete, tale cio� che sta initegmalmente frnrmu1a:to gi� cr:JJehla 1COl!ll'\"eflJJZ'ione ,e IIlOIIl. II'iohJ.eda quill1di alcuna integrmcmie per iil concreto funzionamento del1e norme stess,e. Un indirizzo pi� sicuro la Corte di cassazione ha adottato con ile due senternooe de11e SeziolrlJi uTII�J1le (deci:se lrllelJJa 1stessa 1Udiern2Ja ma pUJbblicaite irn data 17 ia1prrd.1le 1972, n. li196 'e 8 g)Lugino 1'972, n. 1771), che per� 'si ~dscono a:ll'1a!l't. III, !Parte II, del 1ira:ttaito G.A.T.T. La ,secOOJJda delle suddette sente=e, 1ia ,quaJ1e 1si .softiell:'Illa pd.� di:ffuisamente .suilJ.a que1sti.01r1Je de11.'0!Pe!l'a. 1 tiviit� immediiartJa di cr:JJO['ffie dmitemnazionali, acce::r:una ailla id!iv;e111sa impotrta:nza di talte op1ereitivdrt� iimmediaita IP�er ,~e noTme comundJ1Jalt'die, ia caiusa dellia foro magg:i1otre !11esistenza rispetto a quelle :i.IIIJterne, dn ,cornlfrcmrto co111 ile noTlme dell'iaccrnrdo ig1eneraile deil G.A.T.T., [pe!l' ;ie quali si wartita imivece dii. rkl�l!Va!l'e un cirirtetrio di m1ieirp['le1iazdoirue ideill'art. 5 della 1e1gge 21 mairw W5'8, n. 267, a1Ho scopo dd istabdwiT'e ise 1il legis1aitotre nazioniailie 1aibbd1a volrufo dse!l'vaire ii! 72 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cessit� di leggi di receziorn,e e ardattamernto., icome atti aventi forza e vail.oce di legge in ogni Paese della ComU!Ildt�, si da entrare ovunque colllltempoirooeamente 1n vigore e 1C'Onsegufo:ie ap[p11iicazi.orne ugmail.e ed uni.fuo:me nei cOTLfroniti 1di tutti i idestdnataxi. Rispornde altresl alla logica del siiStema c.omunitacrio che i iregoilamenrti deilila C.E.E. -semprech� abbtano completezza .di contenuto dispos1t1vo, quale ca.ratteriizza di .rel5o<la li.e noil'lffie intersoiggettive -, c1ome :fonte immed�arta .di diritti ed oibhli.oghi slia per gli Stati s1a per ti foro c1ttadmi in quanto soggetitd deil.la Comunit�, non debbano essere oggetto di provved1m�1l11ti. statali a caa:iattere riproduttwo, integrartivo o e1se1cuttiv-0, che ipossiano comUJ!lque differirne o condizioniarne l'enita:iarta ii:n vi.gore, e tanfo, menio somituimsli ad essi, derogail'V'i o :abrogar.li, a111che p;arziia�lmente. E qualorr-a uno di questi regolamenti comportasse peir lo Stafo fa neceisslit� di traittamernto fiscale iNi pr.~srto ialle isole melt'oi 1!]Jaz1ona1i. ovvero estellJdedo anche ail�e mooci diei �Paesi del G.A.T.T. Ma, a parte questa d1vea:isa impootarnza deU'illldagilile, affrontando il tema �se l'wt. JJ!I 1aibbliia una operativit� e ii:ncdd.e!IlZa dmmedliate nell'ordi namenrto italiano, lie SS.UU. h8.!ruIJJ() IJ:'drteil1Jllrto: 1) .che l'OllI'dinie di 1esecuzi<me � presupposto IIllecess.ario ma non suffi cienite dell'immediata 01Petrartivit�; 2) che 1a �questo ~oipo1siito Sii riohiede che l'accordo� in1Jerinazionale contenga 0el1ementi specliJf:Lcd, dai quaili Sii possooo riicavatre n-OII'IIDe comrp1lete, nel senso che ne siia derterminato il precise contenuto, e quindi.i Slia sufficiente pOI� �!l'�OIPetra dell'iilllte:tiptrerte 1e inon occorra 1in1vece 'lll!l \initervento di p:rodu z;ione gfuuridica (mtegIDaibiiva); 3) 1che le norme :iJTIJtelI'IIllaziolll!ali ruviea:J;gono cosi vinicoJianti ineJ.l'ocdi. namenrto intelI'IIlo, �e 1creaino 11iappolt'l1li g1uriddci rtra Stato e citrtadlini quali nornne di 11ie1az1one. P�etralttro, .che l'mdi.iv1dluaziOOJJe di tali nioo:me vmc0ilioo1li. ve1sti .pur sempire ardua � dimostrato d.aJl'orpjposto oriernrballThenrto seguito dalla C01rte di gJu stiz1a �OOn fa 1serntenza 12. d1cembll'e 19,7,2 (cause mi. 21-24/72), !'ela<tiva a1nche essa 1all'opetraitivit� delJl'accolt"do G.A.T.T. Av;endo la Comumillt� assurnto poitell'i gi� 1spettanti 1aigli Startd membiri, 1nel!L'.ambirto dJ arpipi!llicaz[one del G.A.T.T., 1a Ootrrte d:L ,gi]ustlizliia, d1n1v;esti�ta dall'1es1aime della vaikliit� di 111e1gol.a1rne1nti comunirtari, .che si :assumevano ill1! �COII1!1masto �con l'.a:rt. XI del G.A.T.T'., ha dtermto �che ~a 1no=a non � Vincolante, basando tal�e ,giudizio S1U ooIJJsi detr.a:zlorn che ll!Oitl si riferiscono esciLuisivamenite <a!liia IIlOII'ma 1es~u:niniaita, ma investono l'a0cco1rdo nel suo .comiplLesso1. Betr quanto colilloetrne l'01P1etraitivdt� :immediata deJl.e norme .comUillirtairie, l'orientamernto dellia Coirrte di g;Lusrbizia � :iisiptlir:arto a cditeri di latrghezza, fondati sulla rpartioolar.e 1naitura del!L'olt'ganizzia'lione� e deill'oi00d1namento comUill�tari, nonch� 1sull1e eSlig�enze funz.tonald del melt'Carto 1comune e quindi sulil'aJttuazione immediata e u:nifoirme di iflali esi1genz,e. Senza 1sta:re 1a riooodiall'e la vasrta �elabQll'azio1r1e 1gduriispr'lllderr:t'liale de1l giudd:oe comm:ilirbardo, .Sii rpu� :Ln silil<tesd riepillogaTe che e1sso considetra imme di,atamenrfJe orpeirllll1!tti lie illloo:-me 1comiu:niitariie, che s~no .chtaire e p11ecise, cihe non siano suboTdinate a condizioni o a interventi diegihl Stati mernbrd., tali da PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 73 emarri:are norme ese�cutive di oo-garuzzazioine dirette aJ.Jia rdisltrutturaz1one o ;niuorv1a costituzdone di uffici o servizii . ammd.nrlistrativi, ovvero di prorvvedere a nuove o maggi01ri sipese, iprive della copertura finanziaria r.iichiesta dall'art. 81 della Costii.tuzio111e, mediante le O!IJIPOII.'tune va<ria:?Jio:n:i dii bilancio, � ovvio che l'adempci.mento di questi obbliighi da parte dello Stato non potrebbe icQISll;iJtud.re condizione o motdrvo di so1spenisi.one dell'ap1Pilfoab1lit� della n~mativa com'llrrl.�Jtariia, ilia quale, quanto meno: n-e1l suo contenuto dntel'soiggettivo, en1IDa immediartamenite in vi.gocre. 8. -Il regime dei rappoll'ti tr:a ooddinamento collllllJil:iJtario e mdlinamento comunitario e o<rdiinamento ia:l.'tenn.o, quale � srt;.a,to diarnzl. delinea� to, fornisee la sieura soluzio1ne dei d1ubbi prosipettati nei1e ordinanze 1dd rimessio[1e, cilirca 1a mancanza, nei confroruti dei .regoiLamenti della C.E.E., delle guarentigie offerte dalla nostra Cos1t11ruzione ri1StPetto a11a le~i.slazforne dello S1tato, coneel'nenti la foll.'tmazio1I1e e !PUbbil.ic�azione essere consLde:raiti. elementi dli adegiuamenito o mtegirazdone; infinie ohe noo comporti1I1Jo vaJutazli.OIIlli o apiPI'ez:z.ameniti. d~sC!l'e�z:ionahl deglld Stati membri. La :immediata operarttv.ilt� delle :noro.ne comuin.itacr:de � 'Sltata dibattuta in �UlllJa 1seir:ie idi controve11sie �ed ha fo[1nd,1to l'occ:asio(!)Je al TTl.blUIIl.aiLe dli Ge1JJiOrva per r~cropoiill'e 1alla Cbirte costiJtuzl�!Oniale ilia questiol!lJe della leglittimi~ costituziQ[ lale dell'o;ridiname!ll'to 1comU1IJJitairio, �Come fome di pirod'llZliOIJJe giuri�ddca div,ersa dia quellia 1stabiliita �con gl].li artrt. 70 e segue!lllti delTha Oositituzionie. Gli 1airticoil:ii 9 � .seguen1li. diel Tua~to CEE ,SOIPIPXia:nQ[IJO per il!e �IIn!POlrtaZJ: ionli. e �1e .espocrtazioIJJi fria .gl].i 1starti membiri, con l. dazi doganaili, le tasse dd �eiffotto equiivaJ1ente; e viari ll)ego!IJamenrtn �oomundtacri, tn�ell'.iistir1Jui.'.re li prelievi per i prodotti agiricdl:i, vi :fianrno comsponder.e 'llln'anaJoga sopp1ressfollle. La 'nO!ll 1a.g;evole I�!ll!dli.vddiuazio!IJJe die!lle itasse di �edilie1Jto equivalente, e peir :la �vieil."iJt� -b.iJsog1Illa diwe -dll. II10tn 1soIDiecito drutell."Vento startiaile, h~o :t'eso w-duo il 1compj,to di deli!IJJeaire i rpirl�II1cip:i g:iurii&iJci, cui l:'unia e l'ail!tro dov.evano esisere ispiiiraitd. I c.d. dicr:li.tti amrrn�il1.!�Jst:rativi .suiill1e meircd :impoT1Ja1te, ist:i1Juit:i coo legge 15 giugno i.950 tn. 330, che la Comm:issio!ll!e aV1eV1a ritenUJto dJn cOlllJtrasto coo i (p111eililievi 1agirkoli, disposti �OO!ll Vlairi 1suod :J:'e,goilamenti, �e iinoil!tre av.evia conside: rato soip1Pressi 1a 1Partiire dal 1�' (Luglio 11968 con .di'!1ett:iiva 31/68 del 22 dfoembire 1967 IP'er 1gJ.i altri pirodotti dm[p�ootati, 1SO!llJO startii aboliiti con legge 214 ,grugino 1971 n. 447. La tassa rprmg:ressirva 1sull"esrpoirtaz~oI11e dii oggetti aventd Vla:Loire artistico stooico, ;airCJheoiloglioo ed etnol1ogico, wstiJtuita �COOl 1eg1ge 1o gliugno 193.9, n. 1089, d.iichdaa:iaita 1oompll)esa fTia le tasse di effetto equLV1a1Lente con sentenza dellla Co111te di g:i1UJstizia 10 �dicemboc-e 1968 (c1aiusa n. 7 /68), � staita soppressa per le �esportazioni verso glii. Stati membri con �.il d.l. 5 lugf.do 1972, n. 288. La iriscossiiO!llJe della �tassa d'l�Jmbwco e 1sbairco, istitmta� �COO ileggi 9 gennali. o 1'956, n. 24 �e 9 febb1r1aio 1963, n. 82, hJa pocrtaito a un ,giudizio di inadempimenito, p!l'omosiso dalla Oommissioille da'VBIIliti J.a Coirte dd giuistizia a noirma de1l'1art. 1169 del Ttraittato CEE, che � �stato [1i!ll!vi1aito dopo che sono RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 'delle leggl, l'aimmi:s1Sd.bllit� de� r�feren.dum abrorgativo e .del controllo di J.egiitti.mit� rcosrtituziornale. Le d�ISposizioini costituzionali d:i:sciplirnano unicamente l'a1ttivit� no1rmativa degli organi derllo Stato lital:iano, e per Ja loro natura no!Il sono 11iferibiili o ap!tJ1:icabili a1ll'a�ttiviJt� deg1i or:ga!Ili comunitail'i, .regorlata dal 'I1rattato d:i Roma, che della Comuinl�>t� corstirtuilisce ilio statuto :liondamenitale. A questo �riguardo sii impo!Ilgoino alcune 'ulterioni considerazfont. Ocrco[�I\e ainziJtutto teiner presente che Il Trattato isrtirtutivo reo1I1tieine nella parte qudnrta --I,stituzioni della Comunit� -(a:rtt. 137-209), una. organica noirmaitiva SIU11a oomporsiizio.e, Sllli .poterd, sull'eL91e!l'cizlio de�J.e funziO!Ili dei diversi ol"gain:i., rper oui J.'orldin.a!mento comunitarto sta1le iJmpairWte drusposlizioni alle .A:mmiinislmaziom 1connpeteinti di asterner'S'i dal perioeip!fil'.e il dwrti:tto IIlJell['ambirto dd. apipiliroozdone d�!1.1a :normartirva oorn.ru n:iitarlia. Non i� questa Jra sede o;>eir imidtcaire le varie viceinde giudiziarie, pro mosse 1peir il:a rilpetinOiOJe dei 1d!fil'd.rtiti, che si asseird.viarno indelblitameinrte T�ISCOISSi dopo La soppressione rdiirsposrta da 1norme .coonuinitairie e prima di quella stabilita oorn '.l!egigi naZI�Oiliali, nelile qua!ld. �qlllimic'li veniva dtn discusisoine l'operiarttvit� d.IJ:nmecliaita 1delle noirme eromuinitarie a frror:rute di quel:Le 1I11aiztio nali anitetrdori, 1che iilsti1nlivraino fil ,d!fil-,j_r!Jto, o posteriori, che,J.'hrur:mo SOIP~Sso. Certo l'equivalenza ,fil questi .difrirtti, e di ailtird. 1siltll!�llia1ri (1) esisteinrtd lllieglii. Stami rr:nembl"i, 1compo:rta da 'lllI1 puillto di vliJSta logico, una valrutarzdone compwativia ,colta a staibilrWe se questi vral'i didrtti, iin ibaisre aJ.lia Il.oro niasbura e d:isciJp[lirnia, !Silarno comg;iaitibili o mcompoobfil con ill1Jtenti e scoipii della normartilv:a comUJnirt:air'ia; e, ipuir aimmetoondo che 1laile vra/1Ju1Jazio1r1e sila rimessa agld 011gand �comumtairi, irersrte:rebibe semo;iire a vedere se essa sia ;poi costii turtiva o sempldoemerute dtchiaxiarmva. Un [ptrolblema ra!Il!alogo vieilJe :a '.PI"Osp,ettairrsi dopo J.a rrece1IJ.rte sentenza della Co!rte di ,gii11.11stizia 13 1dd.cemb:11e 1973 (.caruse !l'irurnirte IIl. 3,7 e 218/73)1 emessa SIU II'linvio del 'I11"1buna:1e del liaivoiro di .Am.rveirrsa, e reiLartiva aJ:Ira sop IJ['erssdone dellile taisse di effetto equdlvaJer:rute peT 1e im!Pootaz:iollli da Starti terzi. In talle isent~a, dopo esseirsi affemna1io �che a rpairtiire dal'l:'raittuazdQrne della tall'if:lia dogarnafLe 1COIIlJ1.lllle � vietato agild tSitartli membri di initrodrur:re urn!l:ateTa:lmente :niuove t�sse isulle merci ~oil'itarte clirrettamerne dagld Stati terzi, o 1a'l.1III1ern1Jaire quell-e eslilsitelIIJti ra rtaJ.e data, 1sli raggiiuruge che peir a!lrtiro 1a irLdiuzione o 1a!bolizfone di queilJ.e in vd.goire ra!llra rsrtessa data spetrtano alle isrtiituriom della Comunit�, in base alil.a viarlurtazdone delJia LO'l'IO compatitbi'l:it� o incomg;iraitdiblilit� ooJ. 'I'ttiarttarto. (1) Da una pubblicazione della Commissione (Nota d'informazione, Bruxelles, 1973, Elementi di un bilancio 1958-1972) si ricava che alla fine del 1969 i servizi della Commissione avevano potuto registrare 386 tasse di vario tipo, diverse dai dazi doganali o da imposte indirette, nonch� numerosi altri diritti. Su questo totale, 296 casi erano stati risolti, mentre altri 90 sollevavano difficili problemi giuridici. Ivi si aggiunge che vengono accertati nuovi casi e la reale ampiezza di queste imposizioni su prodotti� importati o esportati diviene sempre pi� palese, man mano che scompaiono' le protezioni tradizionali tra Stati membri (soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 75 r:isu1ta caraitteriizzato da un comrpl.esso di garam.me sta;butarie, e ida un propirfo sistema di tuteU.a ,giJUJr1diica. P�er qUJa[}jto corr:lC'erne iin specie i reigofameinti previsti dali'artt. 189, oLtre ai g:i� 1priecisartd il.imitd dli competenza settoird:ale ratiol}1.e materiae posti alla potest� nomnatirva del Conis:iiglJ..Lo e �della Comrrnissfone da�ile �dirsposiizdioni deil. Traiitafo, deve rico:rdansd. 1che l'operato di questi ol'~ni � soggetto al controllo dea.il'Assembfoa, 1co:mposta di rappresentaoo deil.eg:ati datgli Starti memb!r:i, e destirna�ta, �nell'auspitcabile ulteriore 1sviJ.U(ppo 1deil. piroc1esso di inrbe�g: razio1I1Je, ad aissum.er.e 1U1D.a pi� di<retta ll'~Jihl"e1senta,tivit� poilitioa e rpi� ampi poteri; e che, d'ailtra parte, la loiro azioin�e si 1sv-01l:ge con la co~ stante e diretta parledpazioine del nostiro Governo, e quindi an'Cihe sotto il 1conrbro1Llo, inddrretto ma non rpell'ICi� meno vig:ile ed aitten~, deil. Bar1amento .italiano. Seco[}JdO il Trattato, i \l'egolaimenti, cos� come le direttive e le decisioni del Co[}jsig1io e del:ila Commissio[}Je, debbono 1estsere moti.vati, e fare riferimento alle proposte o ad paireri obbJigatorliaimente r.iicMesti in ese1C1Uzione deil. Trattato (aJ-t. 190); e sono og:getto di ire1go1a(["le rpu~ La Corite di g1ustiz.iia tpe['ai1tro, fol!lJdandosi sul oait'aittere tassativo dellle n01:rme cornitl[}Jiitairie, che haillllo soppiresso <lazd e tasse 1pe1r l1e impm-1laizlkmd dagJii 1Stati membri, l1e ha ritenute dmmediaitaimente opell"l!l!ntti.; e d g1�JUd:ici italiiaini .si sono gen1e1t1ailmente attenuti, 1!1Je1hlie sucLcLette vdcende giudizi,ari,e, a tale ciriiemitarmel!lJto. Il Tribunale di Genova invece, e.on tre ordinanze del 15 maggio 1973, tutte dello istesso conten'lJJto, ha rrd.tenuto di sottoporre ail giud:i2lio dellla Colrte oostituziiOl!lJale la qiuestione deilil.a (Legittlimirt� costirtuzionale dell'art. 2 della 1eggie 14 ottobre 19<57, n. J.203, poc ila :piairte in ,cui recepisce l'art. 189 del Tua'1rtlaito CEE, .che, diisiponeltl!do la do:nmediarta oipell'laitii.vit� ded T1egol1airnelllti coarw.niitairi, inltiroeLuc:e !Illel :nostiro oir<l:i[]Jatffi�[}J�O una :llOIIlte dii normazione p!rdmaria nruova 1e ddvi&'Sa dia 1queli1a diisC�ipllia:Jiata .con glli airtt. 70, 716 e 77 d~lla Co1sti:tuz:i.one. Il TfrdJb<umla�e 1atV'\llelI'te !I11e!lle :tre ordilllal!lJZe ohe la coesistenza nel nositro 01t1di;n.amel!lJto, ip1er la stessa ma1iecia, di noll'Ille comuI11�11lariie e dii noirme niaz:i.oil'.l!ald, non potendo aip1P1roc1atire ad un 1COO!["ld:irrmmenito f:ra di esse mediain1ie i1rntell"pO'eitazi:one, ieome mvece� ha riitenrurto di faire dJl TribU1I1alie dd TTiies.te, 1Coin:ferisce rrd.l!eViatnza aJlil.1a questione dd 1Iegirttlimiit� C-OSti1Juz:iiOl!lJail.e, in base al <leI11Uniciiaito ,PlrOlfiiio, della �IInlmeddiata op1erativiit� delle IJJQlr!Ilie comunitarie (e, btsog:na 1a1ggiru:ng.eo:e, della loro pireva1eo::ttzia). In ail.rtiro 1g:iiudizio fal'Vleoe, dtscute1ndosi dellil:a T.�JscossiOIIle da IP'arte del:la Amministrazione deJilie finanze e della misura di prelievi agricoli all'impoll'l1Jazione, 1stabilite 1con !r.egolamen1li COllllJUlilitiaird, il TII'ibwnai1e di TO!rl�.no, con ordinanza 21 aprile 1972, ebbe a r.imettere ailiLa Co�rte costituziona:J.e la stessa questicxne dd le1gi�ttimiit� costiibuzd�onai1e 1delil.'airt. 2 deU1a leg.g;e dd esecruzio. ne e quiITTJdi dell'ari. 189 del Trattato CEE, 1sotto il rpirod'ilo che d '.l'ego[amenti 1COll'IlJUni1latiri Viel!lJg.oltl!o a impoit'lre pireistazioni p�itrimonliaWi, riseirvate pe1r il'1alt't. 213 tdellLa Oostituzdone alJJa iJ!e,gge itaJii.ai!lla e quill'.JJdtl �con richd1amo alle norme dJella co'.stituzione sulla formazdone delle leggi naz;ioruaJli (articolo 70 e 1seguenti). 76 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bLicaziOll'l!e !rl!ella Gazzetta Ufficiale dehla Comurniit�, dopo '1a quale soJtainto �entrano in vigore, aJ.1a data dia ,essi staibilita, o ilil maI11Ca!llZa, nel v;erutesi.mo giol"Ilo suocoosdvo (art. 191). A prelSciindecre dalla maimmissibilit� del Tiferimento all'art. 75 deilla Costilbuzione, rispo!D!de alle gii� illuskate caratteriiStd.che de'l siiistema che i regolamenti comunilita�ri, i quali debbono coruseguiir.e aipplicazione diretta, simul!tain:ea ed undrforme Jn tutti gli Stati membri ,e per tutti i sogigetti aippairtenooti ailla Comunit�, !IlO!Il 1po1S1Sono essere og.getto di refererndurn po1po1are �aibrogativo nei di<vemsi srta,ti. Nella medelSlima prospettiva si ideve va'lnlitare ancl:te la questi0\Il1e di legitttimit� cootitruzd.oinale dehl'art 189 .del '!1.mittato C.E.E., I�lil quai!lJto permette I'emana~ione di regolamenti 1c001Jtenenti imposizione dli rprestaziom patrimO!llia1i. Oi� llO!ll Jmpol'lta deroga 1ailia riserva di leglge sancita dahl'art. 23 de11a Costilruzione, rpodcll� �questa 'd~srpoisizioine nion � fortma:limente applicabile ahle nonne comunitairte, emain,azione di una fo[}ite idi pr:odUZ1i:ooe arutonoma, prorprl:a idi un oll'.'dinamento dilS&to da quello interno. D'altra parte, anche 1sotto un profilo sosta!llZia.1e, sembra 9. -lin tale modo � .staita ooerla aJila Coll"te ,costiJtuzd,rnrw.ile !L'occasione di doa[)littoiliall'.'e e �CmrllI)1etat11e, .con '.!Ja 1sentenza tlm'motlla�ta, l"eliabora12:iooe ~udspiru. deo:wiale lfin01ra matull'.'ata. E btiiso!�nla d;i['le che il'oocaisione � stata propizia per una �clisamilna ampja, COIIDIIJ�1eta e peneito:iaiDJte de11a maiten:-ia. Neillia sentenza vengono einl.IDciaiti i prin1oiipi :fcmdiameinitalli dell'oodiTIJameIJJto :iJtalianio e idi quello �C01II1umtatl1io, posti a presiidio dellil"integrazione comutni1Ja!I'�la. La Corte costituzionale si richiama ,ai suo precedente orientamento suli'1imerpa:leitaziooo .dell'rut"t. 11 dieliLa Co1sti1Juz.ione e 1suilllla 1egilttirn1t� costituziona: le della leg.ge dd eseoo.z:ioilJe dei Trartrbati dii Roma, non seniza os1seirvair �e che a :fironte d!eJilia Jlmiroa:ZiLoOJJe �di so'Virandt� CO[JJSeJ!l!ti1m. daflil'a;rt. 11, e acoettaita �CJOl!'.l !La varttlfilca �dei suddetti 'Drart<tati, 1o Stato � vent\llto ad assumeve una .seriie 1di rpoteri d:n seino 1al1e ComJUillit�, qua!Le Staito membro, che conc()['['le, per mezzo idei rpropd iraippresenita<Il!ti .tiin seno iagJJ. OI�"g1ani comumtairi, <IlJell'esel'\CI�zlo delle :liunzi.om e dei [>Oteiri at1JI1ibUI�Jtrl. a1]J)Je Q['lg,atIJJiZZJazioni europ.eie. Queste, secondo :La COll'.'te 'costirtuz~cma!le, �si �o~artrberizzano come :Lstituziora i<Il!teirsitaitali, dd. itirpo 1SQlVII'lailJaztiona1e, a �CllWatteTe pelJ'.'IIDJanente, con pe!I'lsonailirt� 'giJur:iJdioa 'e 1capiacitt� dii raprpresentainz1a iinterIJJazruona'.lie, e danno inizio al :processo di wegmaz:ione degld Sitaiti di E�urorpa, ,essendo anm au:spticabtle un u!literiiOO'e sVliilJu[l!Po del proceS1So di drntegxiazioilJe, comerendosi all'Assemblea 'Ulna ['larp<pIDesentllativiit� diretta e poili<tica e anche pi� 0.l!Il!Pli potlleri. � ,stato anche l'lichiamato �e confell'ffiato iii. precedent,e ordinamento sul oall"attwe autonomo e :indilpe1I1Jdente deli'oirdirnameilJto comunitatl1io, dorbato di una proipirda autonOOilJa fonte di piroduzioi!lJe ~urrrtdliioa. Perci� �1e noirme ,di un tale ordinamento, :rJJell."ambiito de:J.llie maiterd�e peir esse [":iJservaite, �SOillJO immediatamentlle aP1Plicabili 0e.nt11ano cio� iJn vi.gore PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 77 ovvio ossery,a,re che quella storica ga11ainzda non potrebbe dfil'si viofata, dal momento che i regoilamenti comtll11iitatri debbono statutaria.mente ooirrilsponder.e ai prdncipi e ciriteri direttivi 1Sltabili:ti dal Traittaito .iLstdtutivo del!la Comun:iJt�. 9. -Appaiono egiualmente infondati i tduhbi reiliativi alla c1alt"enza di ccmtrollo gilurisdraionaJ.e da .parte di questa Corte, a salv:aigJUardd.a dei d:kitti foodamentali garantiti dalla 1I1ostra Co!Sltituzione ai o:Ltttadirni. Si deve �anzLtutto consi!dera.re 1che l'oodinamenrt;o della Comunit� economica eiuroipea .cor1ti:ene uno .speciat1e sistema di itutela 1giiluirfadizioll'. l!aJie, caratterizzato dal:La ,pi'ffilezza delle funzioni attr.iibmte alilia Coil'te di gfamtizda da,g1i airrtt. 164 e seguenti del Trattato. La Cwte di igiust~ia della Comuillt�, oltre ad aSISicuraire �il ir.iispertto del diritto nel-La iinteirpretazioine e nell'applicazione del tl'lattato � (a~. 164), esercita iii. con.trol'. Lo di legittimit� su~i iatti normativi del Coins.iigJio e del~a Comllil. �ISSlioll'.l!e, '�on comipetenz.a a conoscere dei ricol'lsi � peir incompetenza, violazi!O!lle d:ellle forme sostanziali, violazione del tiraitta.to o di qualsiasi norma 1giiiuriidica l'elativ'a ,atlla gua appilicaziione, O'V'Veiro per sviamento di ipote,re �, .pro:posti da uno Stato membro �o da quaJisiasi persona fis:iJca o giuridica (art. 173, plr:Lmo e secondo comma); ed ha potere di 1a[)JI}JU]J;amento degli atti impugnati r:iJecmosciuti illegitttimi, salva 1a facolt� di 1stabilire gli effetti dei iregolamenti an:nu:lllati che debbano alla data 1peir esse pll.'evLsta) sta �me lrltohi.edaino IllOII"IIlle �(ovvero� anche rprovvedim� 1.llitl ;ammi.!rllis1Jrartivi) di 1eseouzione, .sia che ,cre~o mpip~ inlteirso1gg, ettiv:i. R~etto ,ad esse :tllO!ll 'si pone 'l.l!Il problema di 01sse~anza della nosrtra CostHluzli!OIIJJe, ,eme ddisoilplina Ul!liiicaimenme l'aittivit� n.ormaltiva deil.!Lo Staito, �e peir s1ua naituJJ;ia non � ccifieiribtle ,aJ.l'attdvit� degilli Qll'gaini oomunirtari; e qui[]Jdi non vengono itn ,consideraz:iOil!e rispetto iai regiOl1armenti oomumtari sud pll.'eJ.ievi, ll1� le noira:ne costituzionaLi di prodUZlionie giurridtca, n� queil.le che stabiild.scono� UJI]a r.iisoova di 1Legg1e �Come aid �esempio. 11'.arl. 2-3 (:in oonfoJ'.' lTI:1rt� del resto ma 1Jd� rigorosamente di quanto �era sta:to deciso nelila pr0e1cedente seIJJtenza del 1973). La 1sentenizia rip!l'eooe e ,co~l1eoo il'o!l'tenitamento, che ~� triatpeil.aiva dali1a 1senr1Jenza del 19'65, sulla .salvaigiuiwd.iia oostiituziol!llallie dei d.iiristtd fO!lldameIJJtaJi deli'uo1rr10, o.sse!rvando che .gi� essa � 1aissic'UI'laita daigli scopi del T111aittart:o e diad fiini peirseguiti ,dia[la Oomumt�; ma ~ando aJJla Corte costiJtuztonalLe . dl gi1U1dizio di Legliittimit� .colSltituzionaJ.1e Osotto iii. po:-ofilo che salt'ebbero violati i limiti e ,gli rscopd fissati diaill'airt. 11 della OootiitmliOll'.l!e), ne']fipotesi, ivJ .considerata abeira-aJDJte, ohe tali diritti ll"'isui1laisseiro violarti (1). (1) Una riserva analoga � fatta nella sentenza della Corte costituzionale tedesca 9 giugno 1971. Ma anche la Corte di giustizia, dopo avere ooservato che i Trattati tutelano i diritti fondamentali dell'uomo, ha riservato a se stessa il potere di giudicarne la eventuale vtolazione mediante atti comunitari (sentenza 12 dicembre 1970 in causa 11-70). 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� essere coniside~a1ti come definitivi (art. 174). La Co1rte di gii'llSlt:izda � altvesi competente a pronunciarsi m via 1pregiudiziail,e, alle co1rndiziooi stabilite daill'art. 177, sull'd<nterpretazione ideil Ti11a1ttato, su1la vaiWJdiit� ed dmiteu:-pretazione degli atti emari,a,ti daille iistituz.ioni 1della Co1II11Unit�, e sull'iintmrpretazione 1degli statuti degili oirganiisa:rui creati con aitto del Cotl'.liSi!glio, qruan:do questiOtil.i del genwe siano soil.le1va1te � da'Vanti a una giiurisdizione di uno degli Sta1ti membri �. L'1am:piezza della tutela giiuriis:dizio!I1aile che l'ordi.namernto' comu1rnita1rio assicura 1contvo 1gli atti dei 1suod oirgaind evientuaJimente lesivi di di1dtrtii. o interessi dei siingoli 1soggetti � gi� starta il"iicooosciuta da questa coc,te con la ,sentenza n. 918 diel 1965 (che ha ddchia1r1aito non fondaita ila questdone dii legittimit� sotlervata in riferitmento aigl!i articoli 102 e 113 ,della CostituzfoQle, con riguardo aJ.la pretesa s1peda11iit� della Corite di giustizia come or:gano di gfa1risdizione e al colilrtleinuto della itrutela giurts:dizionaile da:Jila medesima garantita). Occorre, d'altro c~to, ricor:dairle che 1a com{Pe.tenza no['i]'.llativa degli origani della C.E.E. � prieVista dalil'arit. 189 dcl Trattato di Rorma limitatamente 1a materie coi!lJcernenti ,i rappom economici, ossia a matel'I�e in OII"dine alile qual!i la inootra Costiiruzioll1le sttaibitisce ibensi la ir'�IServa dii legge o iJ. rinvio alla legge, ma le precise e pulilrtluali dis:posdzioni del Trattato forniSICono sicura garanzda, talic�h� appare difficii.l!e cooogW'iare anche in .astratto l'iiportesi che u:n regotLamento colIIllUQl[tario possa :iinddere iin maite1ria di x:appoo:ti civili, etico-sociali, poll.itddi, co!ll disposiziicmi 1co1Ilrtlrais!Janti :con ila COls!JiJtuZJiOIIle 1irbal1ima. � appena iiL caso di aigig1Uf(}Jgere 1che in base all'art. 11 della Costtiituzioine sono state coinsentiite li.imitazioni di SO'V!l1amt� unicamente iper il cO!lmeguiimenito delle finalit� i'Vi indicate; e derve q1U1indd escliudensi che \Siffatte limiitaziond, concretamente puntualizzate ncl '.Ilraittaito di Roma -s�.fto1sicr1tto da Paesi i cui wdinamenti si ispirano ai 1Prim!C'ipi deJ.lo Stato dii diritto e 10. -]n rtale modo � vemllto a diairsi run aissetto diefiliniiti'V'o deJllia elaiborazio[] je ,g1urispr1Udenzd1ail!e sul d:irirtJto comuilltaa.'io e ,su;i iiapporti col ddlri!tto irntelt'lllo. � Non � a di.Ire che twtti d problemi relativi a tail.1e oogomell1lto V'i,tale abbiano riceviufo 'IIDa stLsteanazi,oille. Ma il.'illillP'ootainte � ,che Jia 1senitenza detl:La Corte 001s!Jituzi1ooale, dando un assetto defiind1trl.v;o 1a quelli fondamentali, 1abbiia Clf,eaito ile in-emesse per uno svilUJJiPO u1lrfler:i.01re. P,er il quail!e la Rassegna dell'Avvocatura de1J.[o S,tato si iprqpoine di dare un contrlibu1;o, istituendo Ul!l'apposirta sezdoine, []JeJiLa qua1le si (plropone di seguilre il di!baittito SUJi via1ri aspetti dcl diritto comrurndrtario. ROOCO DI C'.IOMMO PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 79 gairanrt:iisco1110 le li!be1rit� essein.ziali dei cittadini -, posisano ciomunque comportare :per g1i Oil1ganti della e.E.E. U(!l inammissdibiile .poitere di violaire ii principi fondameintali del nostro orddrnamen1to cos1tituziQ(!lale, o i diirL1:Jti inalienabili de11a ;persona iumaillla. Ed � ovv.iio che quafoa:'!l dovesse mad. darsi all'art. 189 una si aberrante iinteripretazd.one, dal tale ipotesi 1smr:ebbe sempre assicurata la ga1rairw.iia 1deil 1sinda:caito g.iiurisdizi01nale idi <J;Uelsta Corte 1sulla poodurante ciompatibUirt� d:el Trattato con i predetti principi fo'll!dam�[]Jtali. Deve mvece es1cludersi che questa Coote possia :siiindacare siingolli regoli.amenti, atteso che l'ait't. 1'34 delila CoSltirtuziione riguarda soli.tanto il co1I1Jtrolilo di costituzionalit� nei con: liroilllti idelle ileg,gi e degli attli. aventi forza di legge delllo Staito e delle Regioni, e taii, per quan<to si � rdetto, non sono i cregoLLamenrbi comuniitari. -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 15 ,gemi.aio 11974, 111elllla 100UJsa rn4/73 -Pres. LecOU\I't -Rel. O' Dclliuiigh -Avv. gen. Rediscihl -Dditta Hoil.tz & Willemsen (aivv. Modest e Goodish) c. Comdig1Jio ide!hle ComW1itt� ewrorpee (aig. Viignes e arvv. Rabe) e Commiissdo:ne delle Comulliit� ewroipee (a:g. Kalbe). Comunit� europee -Ricorsi dei singoli per mancata adozione di provvedimenti di carattere generale -Irricevibilit�. (Trattato CEE, art. 175, 3� comma). Le persone fisiche o giuridiche non possono proporre ricorso per carenza, ai sensi deU'art. 175, terzo comma, de1l trattato e.E.E., contr'O la mancata adozione di un regolamento� (1). (Omissis). -Con atto depositato din rcaocelileria iJ 16 mag1gio 1973, La :rticO\I'rente fa 1carico al Coill.sigl!io, ai sensi idelil.'a.rt. 175 del T!rattato CEE, di non mneir adottiaito un l'egQILamento .chie arttrihui:sse 'UJilJa sorvvenzione aig:g.iiunti.:va rper 1a laivoriazi.0111e dei seo:n:i di 1colza e di it'avdzzo1ne in oileillci �diisrtanti dalle zone di prordumone. (1) Mancano precedenti esattamente in termini. Lo stesso p:rdnc1p10 � stato peraltro gi� affermato per l'analoga ipotesi di ricorso per carenza piroposto .contro ila ma1noaita adozione di decdlsi<me destinaita aig1d Starti membrri, .con 1senrt~a 26 ottobre 1.971, neill:a ieaiusa 15/71, Mackpraing, Racc., 797. In 1argomento, cfr. pul'le La sentenza 8 marzo 1972, neJiLa causa 42/71, Nordg1etreide, Racc., 105, e Foro it., 1972, IV, ~7. In effetti, la questione di merito proposta da[JJla ricor11ente (che chiedevia per i produttori rtedleschd. una sovvenzione agigdiurnitiva aniaJ.oga a quellLa concessa alle impl'ese italiiane con il regolamento del Consigldo 20 novem RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ifulo~re, essa fa caxiico alila COIIIl�.llllLssione di non arver rpresentarto ail Consiigldo una <prOlliJOsta nel sel[)So ISIUJddertto. .A!cc-01gliendo 1a domanida deil CollllSiiglio e della Crnmm:issiOIIl.e relativa ail.l'aipplicazioii.e dell'art. 91 del regolamento di procedura, iLa Coo:ite h:a dedso di sta,tu1re sulila riicevibilit� del ricorso, senza timpeginia.re il.a discussione nel merito. O~e alla sovvenz1oine attriibuilta nell.l':amb1to de1l�or.ganizzazi001e comul�le dei mercati n:el settpre de:i 1~ass�, veniva iistiltluita, a parure dal 1967-1968, urna sovv.enzione aiggiu!Il.Jtiva destinata ad ovviare a talune difficoLLt� degi1i oleifici italliani, sovvenzioine mantenuta iin vigore, per ll.a stagione 1972-1973, coJ.. regoilamento 27 giugno 1972, n. 1336 (G.U. n. L 147 diell. 29 giugino 1972, pag. 7). Sostenelilido �Che ci� co1stitui:sce UJIJJa diiscriiimiinazione vioetaita dall'art. 7 del T.mttato CEE, J.a l'ILCQil'II'1ente mv.iitava riil Oons:igJiio, con lettera 2�9 .ge!Il.!Il.Jafo 1973, � a.i OOlr1Si dell'alt1t. 175, n. 2, del Trlalttato CEE ad ema1r1are un regolaimento relativo al1.kt oovvooziO!Il.e aiggitunttva ;per la lavorazione d~ semi d:i coJiza e di ravizz01D.e in oll.eifici distanti dalle zone �di (produzione �. Eisa pre1cisava che detto l'legolaim,ooto inoin avirebbe dorvuto pii� prendere In consid�razio1r1e il fatto ethe 'un �oleificio sia situato ii:n un deteriminato Stato membro, ma avrebbe do~to invelC'e attribuir.e la soivvenzione ag,gduntiva siecondo Ulll odterio di graidua-Lit�, in fulnzfone della distanza da.Ile zone di rproduziooe. CO!ll lettera �di pari data, la ricorrente in.fo.r11ruwa J.a Commi.ISLsio!Ile diella richiesta da �lei 1r1ivot1ta .al Con:stgliio, rpll"e1gandciLa �di valevsi del dirj,tto d':iniziativa spettantele, ;per 1sotto1pc1l'l'e a que1st'ultimo fUJI1a iP'ropoSlta adeguaita. bre 1967, n. 876) 1avtrebbe rpotuto fo!l1se 'e:Sse:J:'ie rpo['!j)arba 1alll'esame della Corte solo deducendosi [a 1i11egittimit� idel regolamento n. 876/67 (e delle sucoessi'V'e aLna:1oghe ,disiposizdoni di \Pl'Oroga), e qutnd:i, non potendo i siingo[i direttamente amrpugnare la illOlrmativa comumtaria di 'carattere geneiraile, solo attraverso l1.a ~ooedu!l1a di �oui aJ1.1'1a!I1t. 177 deil itrarttato CEE (ad es. v. ,sentenzia 24. giiugino 1970, ne11a caiusa 73/6'9, OehlmaITTITT, Racc., 467, e Foro it., 19'71, IV, 50); con coinseguenz.e, lin iipotesi di f.ondatezm deJ!La questione, che pe11altro non � agevole preventivare, in quanto dalla giurisprudenz1a della Oovte idi giustima, e per iLa manca=ia, :in. ipartiioolaire, di decisioni con le quail.i sia stata dichiarata la invalidit� di regolamenti colllo�! l'lllelll1li. il m�1I'caito comune agricolo, llllOII1 � 1C0011S1e:nitito di desumere se ::iarebbe adottato un critedo analogo 1a queltlo con il qua1e ila Corrtie 001sti1Juzirnna1e iJta�iaina ha p:i.� violltte dichdiarato !La illegirtitimit� oostituz!Lo!l11ailie di norme nella parte :in cui non CO!l1tempJ.avano determinaite, differenti ipotesi, e d:n quanto, perci�, <non ne 1era prevista l'a1pp[d.cazlii<me per i!Potesi itliOIIl considemita dal ll!egis1a:tore. Nel ,seooo che il irfoorso� per �carenza sia iil-r1cevii:biiLe quando sia proposto contro la mancata ado:t'lieme di pareri soliliecitati da S!ingolii, cfr.: Corte PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 81 Il Consiglio rispondeva, COt!l lettera 23 marzo 1973, affernnando cl).'�eisso :riteneva conformi �ail Trettarto CEE i regolamenti che attri buii'Vlano ila sorvvenzio<ne aggLuntiva 1per i :semi di coilza e di ra'V'izzone trasformati :in Italia. La Commissione, �con lettera 8 macrzo 1973, dsipo:ndeva alla r�ICor ire!lte 1che la richiesta da eS1Sa formulaita era alhlo studio 1pr:es1so i rpropri uffici. Nel ricorso, la dJtta ha precisaito che � H Gonstg1io ha vi00arto lil Trattato non. emanando 'lllI1 re.gofameinito in maite:ria di sorvvenzioillii .a.g g�IUIIltive per .la lavo<razione dei semi di c:olz:a e di �ravizzone in oileLfi.c:i. diistant:i. dalle zone di produzione, regofam0Illto nel quale tra il'a1tro avirebbe dovruto essere fiissata, per ,gli Oileifiici deil Land Remmia deil Norr:id-Westfalda, UiI1a sovvenzione aig:g:i.unitiva di 0,6 unit� di conto H quLntaile di semi di coilza e di ravizzone�. A norma dell'art..175, terzo comma, qualsiasi persona fisiica o giuridica pu� adire la Corte di giusti.Zita, alle condizi01I1i 1stabiJ.i.ite !dai commi primo e secondo dello stesso art�ICotlo, iper contestare al ConsLg( l.io o alla Comm~Ollle di avere, vioilando il Trattato, � omesso dli � emanao:e nei suoi confronti Uill atto che :non sia una raccomandazione o 1un ipia:rere �. Da q'l.Lanto detto sopra emerge che� l'azione pro([Il()ss;a dalla riioo�rrente � diretta ad otteinere �un ~ovvedimento di carattere generail.e, aiveme la stessa efficacia giuridlica deil regolamento n. 1336/72, non igi� un atto che la riigua.rdi dLrettamente e Lndi'Vidualllnente. Un prorvved:i:rnento del genere non potrebbe essere considerato, !l.1J� per la: forma n� per la natura, come un atto di cui la r.i!corrente avrebbe potuto essere destinataria ai sensi dell'art. 175, terzo comma. di .grusiti.zia, 18 111ovembre 1970, 'llleil[a oau.sa 15/70, Chevialliley, Racc., 9175 e Foro it., 1971, IV, 84; e 15 1ugliio 1070, nellil.a cruusa 6/70, Boorome�, Racc., 815, ;reJ.at:iive a riC()['sd co111 i qllJiatli, deducendosi. ]Ja violazione da � parte dello Sltaito dltaJ.1Jano, C0111 .rifeirirnelnto ad un ddisegno idi il-egige SUiglli affitti dei fondi rustici ~� approvato dal Senato, deiUa normativa comu nitaria sul procedimento dii formazione delle Leggi nazionaili, si era chiesto, in particolare, di dichiarare che ila Commissione aveva violato l'art. 175 de1l 1Jrauto CEE pe!l' !llJOll1 aver adottato nei oo!lllfiroll1Jti. dci 11.'ioortre:niti e una decisione che stabiliss'e i termini e le modaiit� da seguire nella stipula zione dei contratti di loca2lione dei propri fandi agricoli ne�l momento in cui il disegno di legge fosse divenuto legge operonte deUa Repubblica italiana�. SulLa irricevibilit� di ricorsi proposti per� l'annullamento di atti di caraititetre gienecr'.'a1le, .c:f!l'.: Co!r1Je di 1gi:usti:z]a, 1'6 1giiiugno 1970, nelllia causa 68/69, Alcan Alumindum Raeren, Racc., 385, e Foro it., 1970, IV, 161; 16 aip!l'file 1970 (idlqe), !l.1Jeil1e cause 63 e 64/69, Comp0grrtle fuian�aruse commeirciaile et fi'lllaincd.�re, Racc., 205 e 221; 1e 11 WuigJdo 1'900, ne1La causa 6/68, Zuckerfabrik W�atensteLd, Racc., Ml, 1e Foro it., 1969, IV, 94. 82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Lo stesso ragfonamento v�lli:e per la cerIBIUil'ia sOillevata co1I11mo ~a Commiissione, in quanto la p!'oposta da [pa~te di questa istituzione fu paTte iin.tegirante de[ p;ro1cedimento ,per il'eananazione di lllll regolam�1llJto, e non. pu� quindi rientr:alJ'.'e n:e11a categioria degli atti cont�mp1arti dall'art. 175, terzo comma. Il 1rJJcorso dev'essere pecrici� dichiavarto niJC'evibile. -� (Omissris). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 15 gennai.o 1974, niella �causa 154/73 -P1�es. Liecourt -Rel. Sorenisen -Avv. gen. T�:mbucchi (.conf.) -Domanda di .pr()[lJUJilcia pregiUJdizia'1e proposta dal Filnan,.,gericht di Ambu.iigo neiLLa oausia Becher (avv. Miel.ke) c. Hauptzoliliamt Emdoo. -Interv. : Oorn:m:iissi.ooe deI;Ie Comullliit� europee (ag. Gilsdod). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione .comune dei mercati Importi di compensazione sulle importazioni da Paesi terzi - Criterio di determinazione adottato dalla Commissione -Legittimit�. (Trattato CEE, art. 103; regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, art. 2; regol�mento della Commissione 1 ottobre 1971, n. 2122, all. I). L'art. 2 del regolamento del ConsigLio 12 maggio 1971, n. 974, assumendo la nozione di � prezzi � come punto di partenza per il cwlcolo degLi importi di conguaglio dovuti per le importazioni da Paes:i terzi, non vincola la CommiSiSione a scegLiere il prezzo CIF come prezzo di riferimento, ma le conferisce una certa libert� di adottare altri prezzi, anche se questi non coincidono con i prezzi effettivamente pattuiti nelle transazioni commerciali: ed � logico che la Commissione, nello stabilire le modalit� di applicazione per un sistema come quello degli impoll'ti di conguagLio istituito con il regolamento n: 974171, tenga conto di determinate esigenze tassative d'indole amministmtiva ed in particolar modo vegli a che i pl/'ovvedimenti adottati non s.iano sottoposti con troppa frequenza a variazioni infime (1). (1) La decisione, ;adottaita 1secO\l'.lJdio e:rii.rtedo aipplicato �gij� :iin aNJri e.asi (dia u:lrtimo, 1C'.fr. senit. 30 g�en1nia1o 1974, .JJJe!J.iLa �caiusa 159/73, Hiamw~er Zrucker, infra), � isp~aita aill1a esiigie~a dii :IJetJJer oornito della did'fioo11lt� 1dd. 1giairalnitilre una .costante 1coorispondenza diell'dmlporito cli �C()II]Jg1UiagHo con JJa Vla!rl�a.ibiile ddffffi'lenza da .cOimip,�1I1JSa!l'e [per :La fruttuaz~oine delle moinete cli a!1cuni Stati membri; e nelle sue conclusioni l'avv. gen. Trabucchi, rilevando che �le esigenze refotive ail'applicazione del meccanismo degli importi compensativi sconsigliavano il rigorismo a cui � improntato il metodo di ,calcolo del prelievo ., ha invero efficacemente �evidenziato La necessit� di PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 83 (Omissis). -Con la sec01I1da questilone Sii ,chiede .se l':iimpoTto silabili'to a lito a 19, 20 DM/tonn. n:ell'iaillegato I del :riego1amento n. 2122/71 per :Le imporlazioni di g11a:no tenel'lo 'pl'lovien:iente daii paesi teTzi fosse Jriito a 19, 2i0 DMI rtorun. 1n1e1Jil.'ai1liegial1Jo I del 11eg;o1aimenrto 1n. 212,2 / 71 L'1airt. 2, pir:iimo comma, del oogoiliarrnento n. 974/71dfspone1che g,Li iimporti dii �conguag1to sooo stabiliti applicando ad. pl'leZZIL :La pe!roenituale ;rappresent~te iJl divario tra la paa:"it� deli1a moneta nruzi0111Jaile �ln. questfame ,e 1a medi!a arirtmertJica ded. tassi dli 1cambiJo i:rdiliervati durante un certo perilodo. La 'cOIIlb:ioVieTsd.a vierte sul ,SeirliSo dia atrtribuirsi al voca:bollO � pl'lezzi � 'COlllltenUlto :in queste norme. Il metodo 1aidottato dalla Commlissiione ,in. quel tempo oOllllsilsteva niella sce�ita di un pl'leZZO CIF medW oaloolarto per Ulil peTiodo di ri:ller:iimento dii una serttima:na; taiLe pl'lezzo mediio poilleva Vlellllfil-modificato solo a se.guito d:i Ulllla viairiiaziione notev:o1e (a:umenito o diminuzione �ln. genell'e del 10 % ) riJSpertto 1ail pil'ezzo scelto in precedenza. L'artrt:rioe nel procedimento dii merito 'contesta la v;a:1idit� del metodo affermando che sarebbe stato necessairdo non isoiLo :S1cegl:ie.re hl pl",ezZIO CIF oome preZZJo d:i ritfer. imenrto, come ha fai!Jto iJD. realt� 1a Oommiissdio1n1e, ma si sarebbe anche dovuto tOOlffi' 0001to delle viarlazilonli di pl'lezzo, se nJOil. quiotidiainie, ailmeno a brevil iJD.rbervalli, iii ohe impld.oa la neoeissit� di fooquernitil aiggi!Ol'lllamenti. L'att11ice �COrll'obora hl proprio punto di vMa TILchiaimandosi ai .prilncipi cui si � fatto riicoriso p& oaiLcolare i preldevi W!l'timpoT'tiaz�IOlne di oeTOO!i nonch� al <el01.."11sideraindo del rego1amen:to n. 1974/71 din. base al quale l'entit� dlelLe tasse dii .conguaglio v:a limirtata 1ag1i importi strettamente necessari per 'compeillisare i'ilnctdenza det p!rovvedimenti moneitari sui priezzi. �un metodo che coirrispandesse atle esigenze dell'attivitd amministrativa e che, al tempo stesso, assici1:rasse una certa stabititd del liveUo degli importi, nell'interesse dello stesso commercio� e ila oppm'IWlnit�, q<U.imdli, di lasciare alla Commissione � un ampio margine discrezionale � nell'appli- caz�l<me dei si1sitema. , .Sui pOl1le1ri della Commissione nefil'aittuazi-0111e dei 11.'\egoliamenti del CioolstgJio, ,afa:-., a proposd.rto dlei ,comitarbi di �gestione e del ;regdime delile cauzioni pe1r le impo�l)tazfom ed esporrtazdiolll,i ,dJi pll'lodiotti trasifoTmalti a base di oe1reaili, la 1se111tenza ,17 di,cembll'e 1970, nelila oaruJsa 25/70, Eindluhr-uind VoN"altssteiLle. Racc., 1161, e Foro it., 11971, IV, il9, e 1e oonclliusiom po:-esenitarte ipe1r le cause 11/70, 25/70, 26/70 e 30/70 dall'avv. gen. Dutheillet de Lamothe, Racc., 1970, 1142; in particolare, nel senso che i vegolamenti di applicazione non possono derogaitle.. ai r.egoJ:ameIJJti. ,di 1base, 1a[)Jche qUJa!llJdo s!iaino adobtaiti dailllo stesso C01n1stg1io, ,cfu", .s1enJt. 10 maTZo 119'71, nella causa 38/70, Deutsche Tira� dax, Racc., 145, e Foro it., 1971, IV, 1.37. Suilla viaHd:iit� del ll'egoliamenito del Consiglio 12 magigio 1971, n. 974, clr. fo tre senteinz,e ll'�e�se il 24 ottoibr.e 19�73 itlleille calllise 5/73, BiaJ.kan, 9/73, Schiliitleir, e 10/73-, Riewe. 84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DalLl.'iaruilisi delilie disposizioni del regolamento n. 974/71 si rileva che hl Consigl!�lo non ha miteiso por .l!imiti 111ig.td:iJ e ben defini;ti all'apprezzamento della Comm�lss�lone pe;r quel che r.iigularda le modalit� d'applicazione del regolamein.'bo. In1�a:tti ll.'art. 2 del regioliamento n. 974/71, assumendo 1Ja !OJ()zilo!llle di � prezzi � -00tm.e punto di partenza per d1 calooilio degli dmporti dd conguaglito, 11JJon vmoola La Com:m�lssi-OllJJe a soogliiexe hl prezzo CIF come prezro di trifuTimenrbo, ma JJe .confur!�Jsce U11JJa certa libert� di adoittafl'le ailitlr<i prezzi, anche ;se questi non coirncido!n.o coo d!IJll'ezzi eil'iertrtivamenite pattuiti nelle .ti~a11JJsazi.onli �oommercilal!i. Questo stesso artioolio, che� rtra :i ccitleri di 1oaloo10 degli importi di conguaglllio corntempla la med�la del corso dJei: cambi rilevata � durarnte un per.Lodo da dete['minare �, _ha :iJnJtl'IOdOltto un u1tel'l1ore eLemooto d'mdJOLe fu['fiettia1ria. � Logioo che La Oomm1ss1iJOne, ru1wch� stabilisce le modaJIDt� d'applicazione per un s1stema come quello degli hnpooti dii conguagldo 1stiltuito dai regolramenlbo n. 974/71, rtenga conto di determ!�llllalfJe esi~nze tassative d'mdolie ammia:ld:st:r�iva ed m partiooliar modio vegli a �Che i provveditmenhl adot.1Jalti IOOil ISiiall1o sottoposti .con troppa ifreqwenza a vall.1iaziooi infime. Ci� vale tarn.OO!r pi� :i.iii quanto �dette modailiilt� d'a~i.lone, specie la .:fussaz:i!one degJd imporli di �congua:gli1o, SOiilJO sfJaibiliite, oome ad esempJo quetJ,lJe preWstle dall'art. 6 dell. regolamento n. 974/7;1, :hn. baisle ali. procedimenlto' deit.W e del comitato dii ~st1onre � d�I �cui all.ll.'M."t. 126� dell. regola1amen. to n. 120/67 .del Cons1gl�lo del 13 giugno 19'6�7, che Wstituisoo l'Q['ganizza2lione comune deli mer>cati nel settQ['e dci cooeali (G. U. n. 117 del 19 giugno 1967, pa:g. 21269). Si deve perici� �COOJcludere che la CommilssiJOIDle, fiJSsando l'dmporrto di c1ooguaglio in quesibLOlnle�, non ha 1sconfilllato dai liimiti posti. per la Silla attivit� �111 questo oottore dalle ddsposizroni del regioliamen.ito n. 974/71. (Omissis). I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 16 ~adlo 1974, nelJ1a .causa 1'66/73 -Pres. Leoourrt -Rei. Dol!IDer -Avv. gen. Wocne�r (coni.) -Domanda di p!I1onunc1a pregiiudizialie p!ropostia dai! Bundlesf�nanzhof ne1l1a causa Soc. Rhe�lllmilhlen Diisse1donf (avv. Rauschning 1e Modest) c. Einfuhr-und VorratssteUe ffiir Gel;['eide und 1Fiuttermittel -Iinterv.: Com.miissione dellle Oomun:it� erumpee (ag. Gilsdorf e ZUT Hauisen). Comunit� europee -Art. 177 del trattato di Roma -Finalit� e portata. (Trattato CEE, art. 177). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 85 Comm1it� europee -Interpretazione di norme comunitarie -Giudice nazionale vincolato da pronuncia di giudice di gracio superiore Facolt� di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trat tato di Roma. (Trattato CEE, art. 177, secondo comma; Finanzgerichtsordnung 6 ottobre 1965, � 126, n. 5). L'art. 177 del Trattato CEE mira anzitutto ad evitare divergenze nell'interpretazione del diritto comunitario che i giudici nazionali devono applicare, ma anche a garantire tale applicazione, offrendo a.i giudice nazionale il mezzo per sormontare le difficolt� che possono &orrgere dall'imperativo di conferire al diritto comunitario piena efficacia netl'ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri (1). Le norme di diritto interno che vincolano il giudice nazionale al rispetto di valutazioni giuridiche compiute dal giudice di grado .superiMe non privano il giudice di grado inferiore deila fac�U� di deferimento pregiudiziale conferitagli dail'art. 177 del trattato di Roma, qualora il giudice che non si pronuncia in ultimo gra,,do ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella iSentenza del giudice di grado superiore possa risolversi in pratica in una decisione incompatibile con il diritto comunitario (2). (*) Ad una 00-eve �a!Il!llotazd.one delle senite:nze � 01PPOr1nno premettere, nella rpa;rte rielaiti'V'a alll'imerip:retazione del['m:t. 177 del trarotato dli Roma, le conclusioni dell'avvocato generale Wa!rner, .dalile quali risultano evidenti la il'illeviamite ;pootata dei1La questione decisa dalhla Co!l"'be e, soprattutto, l~ dicffiooil.t� di una roliuzione � comunditalria � �che noo pire�irudkhd un princiipio di ddritto � comune a tutti i sistemi giudiziari � degli S1JaitJi membri. � Signor Preside.tllte, Signori Giudici, � i pre�senti rinvii preg.tudliziiali .s01llev�aino urna questione. di estrema importan~ a in merito alil'dnterpretazione dell'art. 177 deil. Trattato CEE. � Essi .si 1riieoLlegaino ad una liunlga comrovers1a tra.:l'ar!Jtr1ce -una ditita tedesca �che es:porta .cereiaJ.i -ed ~l cOIIlrvienuito, ['ente tedesco di dn1lea:vien1Jo pecr d ciereali ed i fomgigli. L'azli.ioirre � s!Jaita esp1e1rista a seg,udito del�a !l"ichdesta del:l'iattrice, che 11".iv.end;Loarva le ll"estitu2i�!Oln:i su rtalrt1111e esportazdoni di sea:noila di ,grano druro. �e dd orrzo briJlliat'O, eflfertrouate tra dl d!ioembre 1964 ed li:1 dicembre 11965. La �controve!rsia � gi� starba ll"iooilr1Ja pecr quanto rdiguM'da ile espoll"taziO\Dd di rsemolia di .girano dwo, menr!Jre � ancora iin corso ip�'iI" }e espO!r!Jazioni di orw brliililiarto. � Loir!siginoll"li ll"LcOll'demtn!llJC) che 1ali'epooa d!ed farbti im, ..oaiusa era iLn vigore il ll'egol!aanento del Cfornsigllfo 4 1apll"d.l'e W62, n. 1.9, relaitivo all1a gradluall1e iillStarucrazione neglri Stati memhri di una orgamiz:l'laziione com~e dei mercati nel .settore idei .cereali. 'Dalle 1regolamento (pll'evedevia, ima �l'altro, che gld. Staiti membri .concedessecro, tramite i ll"ispettilvd oog1aJnlisani di intervento, restiituzioni alle esportazdoltli; nel �Caso di �eisiportazioltli 11'.lJei P�aesi te!r~ l'alli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12 :llebbr,aiio 1974, ��nel.La causa 146/73 -Pres. Lecoort -Rei. DOlllliller -Avv. gen. Waimer (cOlllf.) -Domanda di p!'onuncta pl'legiudiiz:ifile p!'Opostia dal Fmanzgiericht dell'AJssila ll1Jel1a ca1UJsa soc. RhemmiiliLern Diiisse1d0l'lf (avv. Modest) 'c. Ein:fuhr-und Vol'!ratss1Je1Le filr Getl'le1dle und Fu1Jtermilt~l (i�vv. Stockburgier) -Interv.: CommiissdiOIIlle de1Le Oornunilt� europee (ag. Gil1sdorf). Comunit� europee -Interpretazione di norme comunitarie -Giudice nazionale vincolato da pronuncia di giudice di grado superiore � Facolt� di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma. (Trattato CEE, art. 177, 11econdo comma; Finanzgerichtsordnung 6 ottobre 1965, � 126, n. 5). Comunit� europee -Provvedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia -Impugnazione -Ammissibilit� -Effetti sul procedimento pregiudiziale di interpretazione. (Trattato CEE, art. 177, secondo comma). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali -Restituzioni all'esportazione negli Stati membri e restituzioni all'esportazione nei Paesi terzi -Prodotti esportati in Stato diverso da quello indicato nei documenti relativi alla restituzione -Conseguenze sul regime delle restituzioni. (Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, artt. 19, n. 2 e 20, n. 2; regolamento del C()lllsiglio 21 ottobre 1964, n. 141. artt. 14, n. 1 e 15; regolamento del Consiglio 29 ottobre 1964, n. 162, art. 1). Le noll'me di �diritto interno che vincolano il giudice rnazion�le al rispetto delle valutazioni giuridiche compiute dal giudice di grado superiore non privano il giudice di grado inferiore della facolt� conferitagU dall'art. 177 del trattato di Roma (3). quota 1eira maggiore dii ,quehla [p["evista pea: Le 1esportazioni !!JJegJ.i ia.Jitri Starti della Comumdt�. �Nella doma.india, di TestitUZJione, !l'attrice acf:f�eT1Inava ohe i prodotti e11ano dia:etti Veil'ISO :8aJesi 1Jea:zi, 1ed otteneva pwtairJJto il.e !restituzioni re!Larflilve. In un secondo tempo fil convenuto, a seguito di un controHo presso l'attrice, r!lJCCle!l'ta'Va che l�e �1S[>OII"taziioni lin [['eailt� raiviev;ano ,aivuto !Luogo in Paesi della Comurnt�, e !l'eVlooa'Via 'qruindii le resltituzdoni ooinaesse. � L',a1Jtrioe aidivia il Fiinanzig.ericht rde�l'Aissiia, ma questo TirilblU!!lJail.e, con sentenza 12 ago,sto 1968, confermava [a decimo!!JJe dd �OOIIllVeitJJUJto. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 87 L'art. 177 del trattato di Roma non esclude che i provvedimenti con i quaLi i giudici non di ultimo grado domandano alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale siano soggetti ai normali mezzi d:i impugnazione contemplati daUe no:rme idi diritto interno. La Corte di giustizia. tuttavia. deve attenersi al provvedimento di rinvio. che prodiirr� i suoi effetti giuridici finch� non sar� revocato (4). Nel primo periodo di attuazione deLle organizzazioni comuni dei mercati nel settore di cereaLi (durante il quate le autOlf'it� nazionali avevano la facolt�, e non l'obbligo, di concedere restituzioni all'esportazione) spettava alle autorit� degli Stati membri di decidere, secondo te norme di diritto interno, quali conseguenze derivassero, agli effetti delle restituzioni, nel oaso in cui il Paese di destinazione risultava noo un Paese terzo ma un altro Stato membro oppure un Pae�se terzo diverso da quello indicato nei documenti relativi aLla restituzione, fermo restando solo l'o�bbbigo di ridurre le restituzioni attribuite in modo da non superare i limiti massimi stabiliti per il Paese in cui ta merce era sl!ata realmente esportata (5). �La RheinmUh1en impugimwa 1a!l.ilo1ra taJe senten:zJa dd1I1ainzi. ai Bund< esfli.rua-nzhof, d!l quiaJ.e dediedlva 1a questa Colrte in v1a rpre1g;i,Judizda1e aiLCIU!lle questionli, �chiedendo, tr:a l'ail:tro, l'd!n1beripl'etazione della nozione di � esipo1rtazione in Paesi terzi � cui si richi<ama 1iJJ. diritto comunitario. La Corte ~oauisa 6/71 -Rheinmiihlen Diisseldorf e/ Einfuhr-und Vorratsstelle fiir Getreide und Futtermittel -Ra<ec. 19-71, pag. 823) statu� �che tale espresisione piresupponeva p1e1r lo meno �Che La me1roe fosse stata iposta in liihera pratka d!n umo Stato telt'zo, ma l?J}d. Staiti. memblt'i � rpote1V1ano IPOII'!re llllteirdoci conddziond. Ci� perch�, in base ai! sistema istituiito dal regolamento n. 19, gli :Stati membri non �eraino in afoum :m:odo obbtlJiJgaiti. a -0onoede1re 1e resbituziond, ma nie .aveviaino 1semrplfoememe Ila :liaoo1t� a deteo:'ltnimate condizdond. Entro ila sf.era della loco �compeitell2ja essi potef\11ano stabil!We ulteriori condizdond !PElll' :J.',aittribuzdone delloe 1restitlllzdoni :stesse. La COII'lte si � recooitemente pronunciata 1suli1a 1stessa materia ne'lilia causa 142/73 (Firma Hugo Mathes & Schurr KG e/ Einfuhr-und Vorratsstelte fiir Getreide und Futtermittel). Ricorderete 1che il rprimo precedente da me i~voooto iin tale occasione � stata la :sentenza 6/71. ' � F�o1I1dandosi sul pairere emesso dalla Co!I'lte nella causa 6/71, ili. Bundesfil1I1anzhof, con senrtenza 8 noviembll'e 1972, e con motiviaeiione che non ha or~a 1rU<evanzia, comermav:a 'l:a deoisio1I1e deil Finanzigerdicht deJll'.Aissda iin me!l'ito alle 1esportaziorn di� ~emola dd goc-ano d'lllt'o, e ila OOl!Ilulila'Via inelllia parte o:ie1ativa alle 1esip~tazionli .dd Olt'Zlo <brillato, pe1r i segrueru1Ji motivi: -.le concliusiond del giudice di pr.imo goc-ado sud :liatti inon era1I1Jo fondate su plt'ove sufficienti.; -quand'1anche risuil!tasse incontestabilmente 1ohe 1e espo!I'ltazdoni in causa erano dirette, anzich� verso PaeSli terrzi, verso Stati membl'i, ali'attrice spettano, 1Cornunque Jie ll'estituzioni ipl'erviste pelt' questi ulitimi Stati. Il Biundesfimmzihof irim_vi,arva perlanto .1a causa aU. Fi1nainzgelt1iicht del- 1'.Aissia. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). I. -Gli antefatti ed il procedimento. T:ra jJl 30 rueembTle 1964 e il 1'6 dicembTe 19i6;5, la Rhedruniih1e111 (1aittriioe :nella causa di rnecr"liito) esportava daHa Ge!rmarnilla orzo, perlato. Poiich� nei documenti d10ga!lllali ['arttriioe aveV'a 'dichilarato ohe il p!rodoitto e11a destilllia.to a paiesi iteTzd, l'Edirufuhr-und Vorrarllsstelle fi.i!I." Getxeiidie und Furttermittel (EVSt) iLe oon~devia le 11estiltuzdon.i pll"eVdiste ad hoc. La oonoesS�Ollle vrellliva revcocata 1Jn �urn 1seo0111dJO itempo, in quainto era risultato che il p!rodotto Il!Olll em uscirllo dial tierriJtoriio oomuni.Jt:a:rdo. Promosso -mu1lilmell1rlle -un reclamo ammiirniistraitilvo, l'attrd1ce adiiva. dJl Fmanzgertcht deH'Assiia. Respiilllto 1.1 ricorso, l'attirioe addlva il Bundesfinanzhof per revisiJone e, 1000 isenrtloom 8 novembre 1972 -VII R 98/68, la sernitenza del Fman.zgeriJChrt viemva airmullata, e g1i aitti vm.dlvano rimessi allo s1lesiso gtluddce perr :quOvia pronunc:ita. Il Bundesfinanzhof ha riltien.u:to 1che la dec:iJsiiooe di r1estiltuz!ilone poteva vendr revooaita solo Mi �guattlltio noo rera dovuta iLa ddtflfe!OOIJZa itira 1a restiituz:iJone per :i paesi :fleTzi e quiellla per ti: paesj, membri. A illOrma del � 126, n. 5 del FlilnialllzgeT�IChtsordnung del 6 ottobre 19165� (BGBl I -1477) � C0111 oodmanza 7 marggdo 1973, lii ruddetto T!ribu!niatl.e dediariva a questa Co:rtbe tre questiOllld rpregiudiziiaild, 'ohe possono irdiassumersi coane segiue : 1) Se, dn base iailJ.'art. 177 del T!raittaito CIEE, iil gli'llldirce nazdoa:uiae non di 1.1ilJtima iistairuza (che io chlaimerei per boovfut� " �gdJud�ICe dd rpri.imo grado ") possa adire iln via pregjiud!izdale la C0rrte di Grustdzda CEE soilo ql\llallldo sia !i!nviestiito dei11a ,caUJSa rpea:-la 'p!rllna volta, OVW!l"O possa !flado aincrhe quaiJ.ora debba ista>tudre su ll'liinivio, conseguente aiU'ad'l!tlJUJllamenrto di una pireoecLente senrllenza. 1in quest'Wtima ipotesi : 2) Se, a norma delle disposizioni ad hoc contenute nei regolamenti CEE nn. 19 e 141/64 (quest'ulrtirrno adottato 1111 esecuzrione del ~edoote), l'esporrbaitoo:e il q'Uale ha chiesto e ottenuto la " 11esti1JUzdO!Ile Paesii terzi " per !l'esrpooitazione di orzo pea:-1aito dn UOJ. determiillla1Jo Paese iteirzo, aibbia ditrdtto a�meno ailiLa restittuziOIJJe per d iAaesi membll'i, qualloi!'a da un successilvo .corutroiLlo rtsllllrti che ila mooce � 1staita e1siporrtarba in UJn Paeise membTo, ovvero se d'Il tal caso e~d l!lorn abbiia dirirtJto ad aiLc.una 'l\estirbuzione. 3) rSe, �1111 base alle stesse d�ispoisizdond, l'1espo'l"taitm-e .abbia dirrdtto aJila " Testituziolille p,aesi terz:i " rsolo qua!lora esporti 1a meIDce 11'.lJel Baese ddchiarato, ovv&o sia sufffo~entfle che 1La meiroe rs~a giunta in un quailsdaisi Paese terzo. � L'attrdrce limpugniaiva la sudldetta oodiinainza dina'IllZi al Bundesifilrnanzhof il qrua:lie, da iparite sua, sottorpO!n~a a questa Corte, 1con o!l'd!iillianzra 14 agosto 197.S, �La seguen1Je questiolille rpregtudizialle: � Se l'art. .177 del Tuaittaito CEE .oOOllfiell"iscia al �giudice di ,prima istanza la :fiacOilrt� :illllim1tarta dd aid:ilt'e iLa Cor:te di GtLustizda, orppul'e ilascd imp!regiludioaite norme di. ,diJriltto mt�1I'Ilo in senso con1rr'airio, le quali v!iincol�ano ili. giudice aJil!a decisione del �gi1UJd.iice SJUiPeirtio!I're �� PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 89 il giudice �cui � :fatta la rimessiiO!Ille � vincoiliartlo daUa pronUJtlcia dcl T:ribunale superiJooe. Tuttavii:a il Finan.zglel'icilt dlell'.A!ssiia, niiteniendo che l'assunto del Bundesfinanzhm fosse inoompiat:ibiilie �COlll i:l siJstema delile 11esrtituzioni !isrtirtuirto dal !l1ego1amento lll. li9/6�2, OOl!l ooXl:inalnz;a 7 ma.ggfo 1973, ha adiirtlo :La Corte di Gi!ustiz1a m V�Ja p:rie.giucliziaJe. L'ordiJnanza di riJl!lvi!o � starna impug:ruama da1l'arttr1ce di!narnz:i! ail BUl!ldesfinanzhof._ COl!l 01rtdli.1na1I1za 14 1agosto 197�3 il p11ocedimeinto dinanzi a[ Bundlesfina!llZhof v�eniiva sospeso per dleflerirre 1alla Coirte la seguente questtcme p11egiudi2l~a1e : Se l'art. 177, �secondo 1oomma, del oirtato T11atitaito oon.:liedsoo ad. giudki nion d'u1tima tstaJD.za la facolt�, :hllimiitata rotto ogni ais:pieitto, d:i ad:ilre 1a Come di GiustiZJ1a oppure lasci :impregi:ud!icame inoirme di di:rd.rtito I�ln.teirino iJl!l 1seinso contriarto, l1e quiali vinco1aJillo 11 giJudice alla deciJs1cme diel giudice. superJJOlfle. � Siamo pertainrto di frcmte a due rmv�i pre.g!iud.iZJiali: U!Il!O !IJ!l'."OPOSlto dal Fiiniaiilz:igerkht de11'.A!ssia ed dscrri:llto ail ruoilo �Coll. n. 146/73; l'1a11Jro proposto da:l BundesfiJnJamzhof e con:tlfladd:isrt:i.nito diail. n. 166/73. � A mio avviiJso, l�a prima q1Ueisllione rpil'CJiPOsl:a dail. Fmanz:gericht del1'. A!ssliia, (peir iJ. nwdo .con .curl.. � for:mu1ata, non rpu� a'V'eire che unia solruz.ione. Il :sollo :f)aitto .che ila .contirove.rsia sta ir1m11iai1Ja ail giudi�ce di �primo girado, dopo l'aiI1D.ru.11amento di runa .p:rieoedel!lfte �seinrllenz:ia ~p1ronunz1arta dail.!J.o stesso g.tudfoe o da un aLtm �di '[>[[')iimo griado -non eso1ude la ipossibdlit� .di wi oo'Vio pregitudiz:i.1a1e 1a questa Coirte. SU[llpondiamo che, nel processo di appeitlo contro ull.la sentenza pronunzi1ata, ad esempio dalla High Court ingilese, ~a Couirt of .A!ppeal rinvii 1a cauisa al giudice di QJ!l1imo grado, e .che nel OO!I'So di questo p1roicesso SO[[')ga una questione di .dirrditto �cO!IIlJU!Iliitario, non sollevaita n� in (l)a"ima n� iin seconda fstanzia; ora, .sairebbe 1assUI1do ohe ii1 gmdfoe investirbo. del:la causa in sede �di rimessione non iaiV'eSSe :l�acoilct� di effettuare un rinvio pire1g:i.udizi1ale solo perch� .egli i!llOOl. � il g!iudfoe .che staituiJSce irn primo grado. � Ln Vle:t'.iit�, nellil�e osse:rv.aziotni ip[[')esem.tate a questa C'oll'iie, l"attrice non � a:ririvata a tali estreme .conc1usioini., ma ha mantenuto la 1SUa �tesi entro l:i.mi:lli adieirenti ali1a sdrtuaz~one i'eaile. � DalLa senrtenza 8 nov�eimbre 1972 si 1airgJU,]scie senza po:ssdbilit� dii dubbio che il Bundesfinanzhof :riit:i.ene che debba risolversi in base al diritto interno ill iptl'OMema del se l'attrdJce, arVlendo nella fa~eoie esportato il'o!I'zo b!I'i111ato in uno Stato membro, abbiia o meno diritto OOla reslliituzione p1'eVI�.sita peT tali �esipoll'tazioni: il1a 1solUZiione a suo a1VViso dorvirebbe esseire posi:ti<va. Se 1iiJ. Bundesf.imianzhof �8JVie1sse !rliitenuto dli trovairisi di rfTonte ad una que1stione di 1diiriitto �COitrlunita!l1�o, sairebbe sitarto rtenuto ad inlterpellaire La Cocte, cosa che non ihia :Batto. A norma deil p.airaigm;fo 126, in. 5, dei! Finanzgex.tchtsord,nung (il"egoLamento di pirocedUJI'\a per i trd.brtmali fmanziairi), 1a va1ut1az.ione g,iUJI'lidJLca del giiuddoe 1superioire VJincoiLarvia il mi.nianzgericht de11l'.Ass:i.a. PelI'tanto -sostiene l'attrice -il giudice di rinvio doveva conforma:rsi all'iter lQgi�co seguito dail BUindie1sfmainzhm ed � i1r1Jgeinuo ipens1aire dli. sottrair.si a questo v:incoU!o il'lifagita-ndosd nel irti>rnvio pregtUJdiz:i.iale alila Corte di GiUJstiZJia. 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'10'.l'dimanza � ,staita iI'leg:iistrat1a 111lella CancelJieria della Corte di Giu. stizia U 4 settemooe 1973. La ditta Rheinmilh1en, r1appvesentata dagli 1avvioc1ati Rauschning e Modest, d:el '.l�oll'o di Amburrgo, e lia Oom.rniissd!Oll1le deil1e Comunit� Europee rnpp["'.e1sem:bata da:i propri consigl!iieri giur1d1ci Gfilsdoirf e Zur Haiusen, hall1l!l1o presentato ossexvaz�i1cmi 1scriltte 1a iOJcxrma dell'art. 20 del pro;bocollo sullo Statuto del.La Ocwte d:i: Giustizila. S� l'eliaztone del giudl1ce reliatixre, 1seintiito l'avvocaillo 1geneirailie, la Oorite ha d:ec1so di: passBlll'e 1ahla fose oralie sema pOC'ocedieOC'e ad ~srtJr'Uttorria. II. -Le osservazioni presentate a norma deLL'art. 20 del Protocollo suno Statuto deUa Corte di Giustizia. 1. -La Commissione :r1iLeva che iJ pOC'ob.Lema viell"'lJe essenzdlahnerube sul confHtto itra l'art. 177, 1seco:ndo ieomma 1del 'Tuattato CEE ed fil � 126, n. 5 del Fmanzgier1chtsordn'llillg, dln :lior:zia d1el quale dil Tclbunialie di griado. in:lieT1ore � v:mcolafo daLLLa sentenza con 1cud iLl Tr-ibunale super1ore dispoine La iI'limessiloillle. Il � 12�6, :n. 5 del Fmamgedchtscwdnu:ng IIllO!l1 1mped1sce u:n deferi:: mento pvegiudiz1ale. Purr se :liosse 111lecessaruo attrilbuh1e un sen:so diverso al conibenuto di tale <li~sposd:zione, noo sarebbe possilbiJie oo:ndivtdere il Questa tesi 1maispare 1dail!la motivazione dell.'ocddnianza del Bl\llndesfinanzhof con la quaile � staita lt'lilnlviiaita ILa causa 166/73. �La q.ues1fone 1essenz1faJJe � quilndi quella sottoposta nelll'ol'di1I1Janza suddetba. � Isti1Il11li'Vlamelllte si � iportaiti a riisoil.'Vlere 1a ques1Ji(Jl11ie a:vendo cura di non l1eder1e iJ. !Plrlncipio g;enea:iaie 1secondo oui il giudfoe in:fe!l:'iore deve r.iispe�ful!l:'.e e .corufO!l:'IIIlJ8il'si 1a1lfle decisioni del giliudfoe 1suu;>erioll.'e. Questo princiipio, 1c01ID1une a tutti i siJstemi 1giudizd!airi, costi1ruJisce -a mi:o arvviiso ben pi� dd U!llla isempilikie !ll()ll'lffia ip!rooessuaiLe, 1anche se esereiita la sua eiffdcac1a incall'Illandosi in sempl1ici no!l:'IDe dd pirocedUirla. Non mi pare pe1r� che suoni �come 1eresiia l'iafier:mazi:one 1che l'art. 177 attrdibmsce ai giiudici dd ipll'lima distaa:wa degli Srtati membiri 1a :liacoJ.t�, I�mmU!illle da ogni limiitaizione 1~sta ad 1aissdOIIIlli o da norme di diritto intwno, di iii:terpe'LLare questa Co!t"ite su questioru di diird1Jto comundfario. �m.girudice dd primo girado, in Uillla 1siituazione come .quella di oui ci occupwamo, non cel'ca afiaitto dd !impCJll'll'e ill pll'oprio pillll1to di vlista in spregio dellla piro1ruunzia ili. caissazione, al!lJZi si ldrrnirba a soll.1ecitall.'e flillla pro!llJUnzd.a della Corte di Gilustiziia su qruel1a �che egli II'litiene U1I1Ja .incbr1cata quesitdone dd �dlitl tto comuniibario, !llo:ndlandosi sul rp.rilncilpi:o, desumiibi!Le dailil.'a1rt. 177, che :neSISUna ,giiudsdizdolllle niazti:oo:ual1e, per quainto .a1Lto �sia irl. suo grado, pu� mTOgia!l'si Ila .comrpetenza dli d!We l'ultima piairolia su una questione di tale nart.imia. Inoltire, come fa notaire la Commiissio1ne inelle srue oisserviaZ!iorni, 1:II"a la qrue1stione dediemta dall 1gdudfoe di gmado .inferiore e que1la su cui si � pronWlZilato di11giud.!Lce isuperio!l'e .tailvdl:ta vd pu� 1essere coiinicidenza, ma non identit�. TurtrlJarvia, iJn encbrarrnbe l:e tpotesi -isempTech� il piroblema Vle!rta efietttvamenite sul diir:iltto coilillUJilJ�tario -lia senitenza della Co1rte di Giu:: ~ 111 ~= ra~1111�1111=:1111ir&r111;:1f1~ir~rrlf1111111111lf1r111111111i11at=d PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 91 punto di v.iisrta 1espl'esso diaiL Bundiesfiniamhod: neill'Ol'di.lnlainza di rmvliio, ove si 1afl:ierma 1che � liliecessairio di.iS!tilnguell'e itra iLa poss~bi!ldlt� teorim dii adiix:e La Corte e La :liacolt� ddi avvalerisii dii 'ila.Le pOISSILbi�dit� fun. un caso pratico. F1acendo di �questo argiomento un 1assiloma, fil (LegiJSILatore �nterram potrebbe ser1ameinte paooai1izziare !1'1efficacta dJell'ar:t. 177, n. 2., 1eo:naniando diiispos.iziicmi aventi q'll!esto efietto. Tal�e lhn:iitaztone de11'e:f:lfoaciiia dehl'aTt. 17_7 ad operia del Legiiislatoce � moompatib1Le col Tuasttato e si :dsolvexebbe neiLI'mstaW'aziJcme d& un procedimento ia :no!l'ma dieg1i artt. 1619 e seguenti del Traittato CEE. Ber di pi� � dmpossibii!Je l:in:tiitare La :liacolt� di rrinviJo tmeigilud!izlilal:e in osseqUJiio aihl'effietto ~�lllcol:anrtie diel.Le LS~diei t:rihuniaLi suparliiolI'i; cotsd faCtmdo 1savebbe tmatiiciameinte "esclusa ogni posstbilit� di ad:i:re1 La Oovte. Il princip�lo ~a11do per ifil 1egiJs:Lartlo!I1e nazionale vrue 0llliChe pe-� ii Tribunaili ilntem.1, giacch� essi 1scmo teinuti, oome il 11e1giisliaitore, a conf~ si1al diirirtto �comunitari,o. stiziia deve, in rul:tima ailll�llis:i, p!l'evaleQ'e su quellila deil �giudiice nazioniade ainohe di ultimo goodo. � Pe11socruailmente, nOll'.l vedo ailicuna ma di mezzo tra il negiare che il dia:drtlto in<Verino dd. un �ql\.llail!sia:si Stato membro possa precliuderre al giludiice dli prdo:n:a Mat00a La facOilt� dli rIDvdialre a 1qiuesta Oorrte questiom di dirltrt;o comunitario, e il'atmmettere che ciasCU!Il Starto membro possa interipretall'e ad libitum l'1art. 177 fil:traindo a ipdacimenfo i rimrii pre1giudizi1a[d effettuati dal!Ja piroipl1ia magistrature, cio� lin altri teirmiiind, poissa integrra!l1e J.'axt. 177 con quelle �clausole che esso riten~a opportune. Intel'pretare tale articolo in funzione del pll'inclipi:o 1geo::lfelI'af1e secondo cui i[[ .giludiice diruf1eiriooe � vinco~ ato dalila pT001iUlllZia dd ,quello ,superiore, equi'Vlaa:rebbe a subOlrdli.narrlo a tutta 'U!IlJa .costel:Laziione di norme specifiche di diriitto dnte�rno, che variiano da uno Stato membrro ail!l'aMII'o. � � A mio avviiso vi sono trie motivi fondamenitald per non abbrundonare 1'1a['lj;. 177 ,aiJ.a!a merc� degli Sita.ti membrli. ]l primo, e ,pd� ovvio, � che ci� implicherebbe aia possibilit� che le disposiziom del Trattato siano modiificate da norme idi ,diTfiltto initerno. '.H LSecO!JJido � che, iilll tail modo, si aa;i!l'.':iirebbe la striada ad unia 1ddfl:iolI'me aip:Lioozione del Tl1arttato nei V1alI'i Stati membri: uno Stato pot!'ebbe limitare pi� di un 1altro ila facolt� di rinvio pregiudftz] af1e deil .gliiudiioo 1di iprima iistat00a. Ci� evidentemelllte nuoicooebbe tainito all'uniforme 1applikazio111e del diritto comunitario, quanto al suo armonico svi!lU\PIP<O. Iin te!I'zo Luogo, qruesta Corte, 1startuendo lSU111'1ru:nmissibilit� di un diete!I'minafo rinivio, si tro1V1erebbe dli :liroin:te ad una scelLta asS1UI1da: viale a diire o prooodel'e ailil'inte!l'IPtl'etazioine ed ailiil'�aippLicazfone de1D.e diisiposizii.Ollld di di!I'iltto d:ntevno, �comprese le norme procedUTali -colll[>ito�, quiesto, che esul1a da:Ua sua comp1etenzia -O{P'.PUr�e non iteneTne conto,, atte~giiamenito che porrebbe iin essere una situazione paradossale: u:n rinvio sarebbe amrrossrubi: Le per il dirlitto 100lllllUIIlitardo �e marnmilssibdile ipE!ll' iii diritto imltemo. � Sign,ori, a questo ip'1.l1llito le mie conclusioni potrebbeTo vd:rituailmenite riteneTsi 1esauriite, ma, 1a mio avvi/So, l['lesta 1aincooo u:n [l'Unto da ohLariT:e. La tesi che io w ,Iiivopongo, indiatti, do'VI'ebibe Logliioomente slloc�-are nelil'af ~,,,~-~--,��~w.:�rnw' �::X �� :-:� �� �� =-=�;;.��� .�..-.�::-.-::�:��::-�-:-:-�-��.� ';/',: . ' 92 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Oommilssiione sostiene moli.tre che Sii dOV\t'lebbe :l�ar d:istinzfame tra effetto viniooJianite di 'cui 1al � 126, :n. 5 diel J!Uina!l1Zgiel1iichits01'dn.Ulllg e ila vis rei judicatae. La prima illi()2litolne � stata !introdJOtta nel diriJt1Jo plt'ocessuaJie :tiediesoo ondie gi~pi� rap1diamellllte ad una 1senJteinza d.efi.niilliva, me:ntre lia vis rei judicatae ha lia :fUJil:mone dli oompora:e defuruiJti.vamente (lia �oOllltl1oversiia 1e vmoo1a niel contempo giudiici e parti. Noo � qumdi possLbhlie pO!l'lre sullo 1SJIJe1sso piianio iLl. prmc1piLo dell'effioaroa Wnicolialtl.te e iJ. prilnoilpiio della vis rei judicatae. Se l',effiJoaJCila vi:nooliante deve �Cledell'e il pa1sso d:L :frOlllbe alJ.a vis rei judicatae, 1a questilooe della preminenz1a pu� essere !rilsolta is1empliiceme: n1Je e cOII'ret1JamOOJ1;e :ill1. �:llavore de1La il11orma di diTHJ1Jo oomun.111Jarilo: finch� noo 1si � 1chii:uso hl prooodimernfo dilnalllZ1 al g1ud1ce rnazLomrle dievie r,eSJtare impregiud1oata la possibilit� di de1ieirimeltl.to pregi1udi2lilail.e di cui al secOllldo comma dell'art. 177. Tai1e concezione .gilur1d1ca 'oOlllisente di eviltar1e, per quanito possLbdle�, che i tribunali nazdionali, prooUllioiJandosi 1n via definitiva, violJilno �.l diritto oomuniitariio. La Commiissilone propOIDJe perci� 1a seguente rispo1srba: Il sec.ondo comma dell'all't. 177 del Tuatbaito ooo::tlierisoe ai Tribunail.i niazilorurli\ iie cui pron1.l.Thoe ISQilli() ul.1Je!riioll'men1Je impugnabili nell'ambLto f�elt'ffiazione che il diritto ![lazdOIIlJate \Ilon pu� 1giatra1I1tWe ed�fioaoomente l'dmrpug1IlJa2liO! lle di UJna senteirwa di rinvio (pregiudi.zdaiLe emessa dal giiud'iice di prima istanza. Si tirarbta ,dii unia conclln.JJsi,OIIlJe iairdd.1Ja -dai!. momento che tail.e dirr.iltto � (pit'eV'iisito, ipd� o memo .esp11ci1lamente, daigld ooddrniamenrti procesSUJaili ide1La magigior parte degjrl. S!taiti membd -e, per ,dii pd�, :Ln oonrt;raisto con qtllanto starbuito ,dJa questa Oorrte drrl. druie sen<berwe. �La .sen1lenzia 13/161 -nota come lia caiusa Bosch (Riace. 19<6:2, pa�g. 87) ha costitU!ito i:l primo caso 'dii rinvio 'pil'e1gLudii:ziaiLe ,a norma dell'art. 177, disposto, iln q'lllel!l'oooaisiolll!e, dai!. Gereahtshoif deilll'Aj1a. Le convenuroe li.mprugn8['() no l'or1diinru:raa di rinvio ,dl�lillalllzi alll'Hogie Raad dei Paesi Baissi. Nelle osservazioni rprieselll1Ja1le allla Corte di Gd.rustizfa delle Comrurutt� Eutrorpee sia lia 1C01IWenuta, siia liil. Governo f:rtarncese, sostelllJill0l'o ,ohe, din b�llSe a3. ood!Lce o1arndese ,di rp.roced1JT1a ciivtlile, �Jl rico:I'.so impliicarv;a lia 1sosp,ernsione dell.'esecuzione dehla sernten:<?a di rlnviio e ,che IP'ea.-taimo queS!"ba Coll"te dov�evia aittende[' e 1che l'Hogie Riaad si fosse :prOIIlJurnzliaito ilil meriito. llil sostanza, cio�, secondo mm �ooretta dnte!t'Pll'e1Ja2lione delil'all't. 177, ILa i0ompetenza dell gl�JUdioe comUillitario sarebbe sorta solo dopo che, Pelt' il diritto :interno, il provvedimento del giiudioe :naziionale fosse p�lJSsato in .giiudtooto. La Corle sanc�, i\tlJV,ece, �ohe l:a SUJa competenza 1ooa 1COi1JJdizliona1ta umcamenste ailil.'esistenz, a dii :ima sentenza idi l'lilrnv&o rprieg.tud.izdiail.e, e che non era SIUO c�om:pito acoertM'e :se rtailie senitenzia fosse dirv;enUJta eseootiva 1a nooirna del d!i.lt'i'1Jto intenio. E1ssa, :peirrtarnto, si pronurnzd� 1SUlile questioni 'S011ltoposteilce. Fino a questo 1pil1IIl:to La .giiU!l"ilsprnden.2la della Corte coll'll'obom, la mila tesi. Nella stessa senitenw�, rper�, si afi�ermia ancora 1ohe il T:Daittaito non v.Letavia a1H'Hog.e Raad di ptronunoialt'si .su1JJ.'1a(p1peH-0; anzli 1esso 1a'V'evia ptenia ,oompetenzia per decidere deTiia ricevibilit� di tale 1aipipe(Llo, Resta ;per� l'd:n1Jelt'll'ogatirvo circa PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 93 dell'orddmiamen<to dm.terno, un didtto tillim�ltaito. Le d1sposiztcm.i o i pTiincipi del �diT!itto inteT'Illo 1!10ill possooo .impedire ad un TribUfllla1e naziJonaile di :adi11e La Oorle di Giustizta �e di �coo:liormarsi. 1a11a pr<IDUillcia pregiudiziJal: e. Nella :fattispeciJe, il giud:1ce propommte de\lle aitteniersi ahl'inteirpretaziiJooe della Corte dii Gmst:�!2l1a, a1!1che ,se tal1e interp�retaziione inoo � cooforme ali'odentameniilo dlel Tribunale d.i grado tSuperiJcme e !Sie il g1ud1Cle a quo � vmco1ato, m forza del diritto �interino, dia detta valutaziJone giurtdiicia. 2. -L'attrice nena causa di merito osserva che i singooi inon lw.1n.1no diJritti, n� mediJati n� hnmedtaiti, !in v;iJrit� de.i quali :hl giudi!ce 1DJaziJooailie devie sottopol'l'le alla Corte dii Giustizita questilom preg.iiudJiziJaiLi concernenti l':iin1JerpT!etaz10IJJe o La v.altd:it� delle diiisposiziJoni �dlel di.riJtto comunit1ruriJo. A norma dell'art. 1 77, 1secoindio �comma del Traittato, li: Tr.i!buinailii 1e �cui prornmZlie 1sono ul<teriormente :impugna:b1li, diispOill~oino di un potere dtsCII'leZiJonailie ,iJn ma:t~ta. 8e un '.IldbUlllJailie di ultimo grado omettesse di 1iinrt:Jerpellare la COI"1Je dm. via preg1ud:iria.1e, La om:tssi.oine 11.1Jon co13tiltuisoo motivo dli �impugnaziJ01I1e. Cosi staillldio Le cose, nion v1 � r�gtcme per affermare che l'art. 177 con:ller1sce diJritti soggiettivi. La Rh:eiJnmilhlen �contesta che ~i �or~ coonUll!itrurJi possal!10 esperi'l'le un',aztone :nei �confronti di u:no Staito membro, quaLoo:a un TribUflllafo le �COnseguenze di una �eventUJail!e riforma m sedie dli aJp!pelio de1l'ordinranz1a di :riimivio rpriegiudizdale �emessa ,diall Geirech1lshof .delll'Aja. Secondo J.'arvvocaito genera:Le La~~e, �al 1ClUi p�lre're 1sd 1attenne 1a Oorte, [a sentenza del girudJi. ce 1oomuni~al11io 1siwebbe� .sitaita m questo 1caso puramente e semplicemente ineffioooe, e J.a iSUa llill~wanza si liimiitaiva ad un puro v'ailorie g1uriSIJ['!Uden. zfale. � Ber:sonaJmeDJte 1sono d'�a:ocordo con l'avvociato generale La1g:range quando �afferma che non Slpletita a questa Corte iproilJUlnziiairSli. ISUl qiuesUOIIlli di diritto mterno. TUJtllaivia, !l10n posso 1condivddere iJl suo punto dd v.i!sta faivoTevole 1a�il'iimipugnazdo11.1Je con !� mezzi pa.iervmsti dal diri.rbto interno, avv0l"So un iprovviedimenibo dli ir1Il1Vio pire~U1dli:zdale 1a noll.'iffia de1JJ1'.airt. 177. Oso Ulll�llmente espr1mer.e .i1l IITllio d:iisseniso :podich� riitengo che fil problema si1a stato affrcmtato 1i..n modo emaito. Si � consta'1iato che le di1spo1sdzioni del diritto francese �e dii quello tede1sco in maiteiria dli rinv.iii piregiuddz:iiaild. :lir1a TT.ihunali .aippa!I"tenenitd a gciJurrtsdizdoni �di'V'erse, 1ammettono, oon una so!La ecceZ'ione, il.a rpossiibilit� dii impu1gnair1e d. IJ['0VV1eclimenti dii rinvio: dopo questa premessa appare impensabile .che ~i autori del Trattato abbi.ano voluto negar.e ta1e ipossibilliiJt� per quel �che r.iiguwdia le ordh1iaifiZ1e di rdnvio a questa Corrte. Ebbene, �se � v;e!l'o che la questi�one va rdlSOllta :rtcorrendo 'll!d un accademismo in materia dii diritto comparato piuttosto che applicandosi i principd iniberpretativi triadizionaLi, proporrei di seguire La fal9ariga di Uill'.l norma dd 1ddritto tedesco, che � pirop:rio quelfa che l'�aivvocato gellJJerafle Lagrange ha Lnddaato come eaoezfo!ne, do� JJa di.scdpiLiITTJa tedesca in marteria di rinvii ai�ia Corte CostituziioI11ale, mi pave sia queiUa che meglio fa ail caso nostro poich� � l'uniko eseropio di v1nvio ad Uilla magilstratura compe 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di ru11Jimo grado abbia omesso di 'in1terpeliliarie 1a Corte di Grustizia. Non si pu� rirtJenere uno 1Stato membro respooisabti.Je per le om:iissilollli �mputabil1i aL1a magiistratura, organo mrupendiente. Il � 12'6, n. 5 del F,inatnz.gextchtsord!I1ung c0ill:fler1sce aii provviedimenti dlel TudbU!lJale di uliti.mo 1griado efficacia vilnooiLantie, analoga 1al:lia vis rei judicatae. Il Tribunale cui � 1stata rimessa lia OOfl111IDoverista e 1e parti sooo vilnco1arti da1lia pronuncia emessa dal Btmdesfinarnzhotf in. sede di � 1:1ev1s'ione � . Sarebbe quindi vdieta1io al EU:nianizgardicht OOiirte ila Corte i:n via pregiudizilaJJe lll!eil oaiso 1in cui debba piionunciiarr-si 1su :rimess1olll!e da parte del Burnidesfipianzhotf. La 1sbessa Corte dovrebbe esamill1!arre d'umcio se i giudici lr!Jazdioniald sono ll:egittimati a-procedere 1ad un de1ierlmelll!to pregiudiizilale. Onde ev:irta:rie Linuthl:i p11onu;nce contxaddittome, la Oorte doVII'lebbe dichllialI"are �JIT.iJcevibili Le domande pil'egiudiz.tali sottoposte da gilludici nazl�lonaJ.i g:i� vr1ncoLartd da una 1senitenza emanata da un Tir.1buniale diJ ultimo gl1adio. Se La Oorrte, ritielr!Je di !OJon dovre!I" ,s1nda1ca11e J.ia ricewbilit� dieilila domanda soitfo 'fil p!I"ofilo deill'evre:nuale a:ssog~tamento del .gifudfoe pro tenrtie a srtiatuill"e defindrtivramente su -0cmtrovie11siJe �gli.uridLche dli pil'imairiia impOII"tanza. Non 'Si tratta, � OVVlio, di una ,MJJaf.1.ogiiia penfieitta, dlail momento che, 1a mio avwso, llJa Corle C01sti1ru.ziicmrale tedesca ha un pii� atmjpio potere -T.iJsipetto a questa r00il'te -di VaU1utooe la ri11evanz1a deLLe question!�. piioposte �1e. llil piwagone, tuttaVliia, � ,caJ.2la1I1Jte. Viailie 1anche lLa (pEm!a di r:Lc:Ol1darre che nemmeno 1in lta�1a, a quanto mi consta, � 1P01S1Siibdle impugtt11a;r-,e wrua sentenza di vinviio da Corte Costituziion1a1e. � Netl 1Coil'1SO dehla causa Bosch si � anche !�.nvocato l'!Wt. ~O delilo Statuto dehla COi!:'te. 1Ci!:'edo 1che IUlfl ,esame di 1ques!Ja 1t1011'.'ma C(>Nobo!rd. wteirio=eITTlte ill mio modo di vede11e sull'linitewretazione dell'art. 177. Quesito, come sapiete, stabilisce che quando U'Illa questione di diriitto 100illlunditaTio � soihlevata di!nanzd. ad UJna 1giru.r1sdizione ,dli ru.no degli Staiti membri, �tale giuirisddziione pu�; �quaJ.10il'a l'eipruti 1t1ecessail."1La 1peir emanooe La sua senitenza, 11Jl11Ja deci!Sione su ,questo punto, domanda111e 1al11a OOII"te dli GilllstizdJa dli IPII'OilU'IlJC1a!rsi suil!La questiOIJJe �. L'arrt. �20 dello Statuto, dal ,canito 1suo, dlispoine 1che � la dectsicone della giudscMzione di 111no de�Ji 1Sitati membri ,che sospende llia !P!rocedura e si Tivo1lgie alilia Oorte, � notifi1cartla a quest'iu�:tima a curo dli ta�le giimisdiziione nazicmrailie � . �N� ili Trattato, qwindi, n� ilo sitartmito obbl:i.g1runo 1a Colt'lte a tener conto di docwmenti ,emessi da un giiudiice di'V'EmSo da quello di 1rinvio o, 1Jainto meno, di 1gmado SUII�eiriOil'e. Mi 1sembra evidente che, se glfJi aiwtoci dell TTattato �wesseTo pre'Vl~sto l'eventiuia�it� di unia i:rnp11JJginazdone dehla sentenza dd l'invio ipTegiiudiz.iiale, 1essi 1aW"ebbero 1cwcaito di diiscipUnail'ie questa iportesi. � NeiliJJa ca1UJsa 31/68 (Chanel, Racc. 19'70, pa,g. 403), lia Oolr'te ha assunto un ,attegigiamento diverJSo. L'Arxondillssemen1JS11echtba:nk di Rotterdam, com sentenzia 3 dicembrre 19618, 1avieva dei)e1ri'to a!llia Corte, a :noirma dell'art. 177, a!lcune questioni p1t1egi1.11dliz]ai1i. Con noita 29 gennaio 19>69, ilo stesso Tiriibuniai1e iiniforma!V1a la iColt'lte ;che ,contl'o dieitta senitenza ooa stato int&tP�isto PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 95 pooente agli e:ffieitti v�inoolanti della prommcia del lli.buinaJe supedore interno, dovrebbe COilisetntWe aniche che dJ. giuclicie llllatZ]cmalJe iiliOO ibeinga conto die1le deciisilom pregiiudiziaili che potrebbero essere m oon1:ma1sto con 1a pl'oouncila del Trti:bUI11alie nazioiiliale di ulitimo grado. La Rhedinmiihlen PJ:'OpOilie dii �iaT1e la seguente risposta : 1) L'all"t. 177, 2f' comma del Tuattarto CEE noo 1cionferiisoo ad Tribunali lll!azitonali, 1e 1CU� pll'ICmunzie sOOO uiJ:terilormen1Je impugnabili nell'ambiJt'O die�'oll'dilniamenrto tinteirnio, :liaoolt� li.1:1irnitata di ad1re la COII'te in v]a Pl'Jegiud1zila1Je. Pier �contll'o, l"art. 177 diel TirattJato CEE non pu� soppiJanitaire le diisposi!zionii di di1rdrtfo inrtlenno, m viirrlt� delle qual:i li. Tribunalii dinrtJe.rmW di grado :ilnfieir]ore rsono viiinooJ.attl. dial:le V'alu1laz:iJoni giuddiche 'emananti da un giuddicie i!lJaziionialie di ultimo grado. 2) In subordine. Il p11ohfJema dieil. se, illl 1ciaso di 'Ullla viaiuiba:zllio1t1e giuridiiica d:ivffi'gentie de11a Corte di Giustizlila, la pronuncia interna dii uJ.timo gl1adio ooilJJs:eirvi La sua 1ecfficacila vmoolantie -crune rstahiiLiisoo d.l � 11216, n. 5 del Fd!nialn.zgerichtsordinung -� ,essenz]almenrtle un probLema di diriitto interno. Il Tuibtmailie 'superiore 1che LSi. pmnuncia liin sede �dii reVliisfame ha llia :llacolt� di esaminJatre se ;H giud:ioe vinco1ato a n:ooma diel � 12�6, n ..5 dei!. Finanz'" app.ello d.manzd al Geirecihtsdmf d1ell'Aja, motivo !Petr crui gil.ii 1eff,ettd dellla sentenm dov;eviano �Consiide1rar1si sosp,esi. L'attrace aUora ,chiedeva a questa Co'I"te di sospendeire ii plt'oc�ed]mento pn:iegi111ddz.iJaile fino all!la iplt'OnUD:l!zIDa delJ.1La sentenza d'a(ppelilio, ma. 1laile doma'!lJda �ei:ra d.ilsatteisa 1ed il pirocedtimento non vieni.va intieirr<Ytto. � L'avvocaJto ~enell'a1e iRoemer, nelle 1sue �conclUJsdoni, p.resenrbate iJ. 20 maJgigio 1969, :l�u del!l'aivviso1 che ilra Coirte dovesse lt'Wsp.e1Jtan:ie ILe norme dei!. di[-itto dmenno. Dopo 'aJVier p:roceduto ad U1I1 esame del!le 1egigli. Oila!Illdiesi in materia, 1egli cxmclluise che il.'~1UJgnazione 1sospendeva gilJi efiletti delllia sente111Za di il'inviio e che, pertamito, questa Coll"te :non poteva p.ron'l.LilZli!airsi sW.Jia que1srtione pil'egiiuddziaJ.1e .aintiici(paindo ILa 1sentenzia d':a:pipeilil.o. Per quesito motiwo 'ell.'a impossiibdJ1e aipipll"OV1aire 11.'.aitteggiamenito 1aisSUlllto neil.~a ,causa Bosch, nellia qu~e a.a Ooll"te aJV1eva 'l"iconoscimo ILa vialiiddt� dli .UDJ!a impugnazdo:ne hl baJse ,aJ. di:ritto Mlrtienno e, aJ. teJillPo stesso, '.Ille a'V'evia li!g1noil.1ato. gil:i 1effet1Ji. A .suo avviso, non 'era. 1COOD1p!ito ,di ,questa Coll"te risolV1e!l'e l�e quelSI�I�om i(n abstracto. In 1sostart2'!a l',wvocato generale iRoerneir spezz� una Lancti,a in favore idelL1a tesi che :nielilia carusia Bosch noo .era staita accolita: dn forza deil1' 1acrt. 177 La 1crnm1pebenza deilil:a Co;rte dd GilUJstizda fil fonda SIU un plt'ovviedJimeillto dli Tinlvio dive1rnuJto 1ese1cmtlivo .nell'o!rdimamento dnte;rmo. Non .sd deve diment1call.'�e ,che i motiv1 dii impugnazdOIIlle possono 1anche esseil1e estram.ei al dd!r1tto comunitall'io, ad esempio 1sd ,;ialt'ebbe potuto so1siten.eir.e che� '.la cOIIlltrovell'siia era 1Corrnpal1aJbd1e U!IlJLc�amenite in ibaJse al 'cli:nitto interno. Inollrtre solo t1 'gliU1dice n1azdonia1e � iJ!l 1g111ado di . ,stabtilin:ie se la causa sd � svuotaita di 'coniteniuto, 1a oaigli.atne di iun evento successivo, �quatle i1a 11.'d=zia a1g1Ji artti o lia Wall!Sazione. � La Coirte, ,a,cco1glie1nido .Le 1conclluisioni dehl'avvoc:aito gietneirale Roemel". decdidev:a, con oirdiinanza 3 .girugno 19i69, di ISOSip�errJJdere il [);>11.'ocedimento fino 96 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO g1erichtsoQ'dnung dati.la p[':olllunda emanata i:n sede di r1evis]one presenti i I'lequiisiiti di cui alJ.'axt. 177, n. ,2,. Quaforn riisuliti ,che tali requ~siti non sussiistcmo, :La pl'OIIl.Ui!lcdiai pr1e1gtudizia1e dell:lia Corte non ha effetto vin_ 001an11Je. -(Omiss,is). In diritto. -Con ordma:nzia 14 agosto 19173, reg1sit.rafa p:re1~1so la Canoelli~iJa 1del1a Corte il 4 .settembr1e 1973, .il Bundes:llilllanzhof, in forza delJ.'art. 177 d1eil. Triattato CEE ha chiesto alLa Ooir:te se i'art. 177, 2� comma, 1del editato Tuattato ,oon:lierisoa ai giudici i!lJOn d'ultima istanza La facolit�, dihltmttata 1sotto ogni 1a1spetto, di 1adill'le lia Corte, di Giustizia oppure Laisci :impl'legd:uddicate norme di diiritto interno iin senso contrario, 1e quali V1i1rw0Laino ili. giudice 1al1a decfo:iione del gtudtoe rupeir]o1re. a ,che n01I1 fosse s1Jaita proniunzii;ava ila sentenza di aippello. CO!ll !Lettera 12 gli.ugno 1970, il OanoeJillierie dello .A:lTOJIJidiissemenvsrechtbank li:nformava la Corte 1ohe fil Gwechtshof delll'Aja 1afV'eva rifo[['l!I}Jaito 1a sen1tenz1a d1 ['liJnvio. La Co!I'te, pertanto, cO!ll Ol'dinanza 1'6 gi1ugno 1970, dectdevia ,c;he i.I iprocediJme! IlJto d'ilnlterq>['le1JaZJi.one e['a 1diveniuto ipr1i!vo di ogig1etto e ne oodd:naNla La oanoel1azd:one dal II'IUoil.o. �Ritengo fonda1ii. gli ammoIJJime,Illti deilJl',avvooa1to genern1e Roemeir aillorich� ,esootav;a (Lai Corte ,�lJd aibbai:ndio:naire l'ordie!Il!tamento assunto nellia oaUISa Bosch, ,ohe si rpotev;a 1conooetizzM1e .iln una ip'l'Oill:UIDZ!i.,a acoadernooa; ailtr,ettanto sa1ggli.a era ~a JllOOIPOsta idi aittribu;iJre al solo ,gli_udtce nra2'liormle 1a facolLt� di 1staibilire ,se il II'linvio rsi fosse S\'1\lDtarto di 1oonterJJUJto ,per I�.!l. SO{P['aglgiUJD1gere dii !lllUOVi evetllti 1come una riiniunz1;a iaigli 1ait1Ji o UJI]a transa- 2'Jione, opip'll.IJ:'le -agigli.ungerei rio -WJJa modlillca delle ooncll.1U1siond. Anche se non vie ne foSSle['O ailtri, questo sarebbe gi� un motivo !Pi� clie sufficiente ~Jier ammett&�e llia revoca illinnitata del ll'irrwio. Ci� non .compoirta alLCIU!Illa restrizione ail potere discr,ezionale cO!lldlerdlto aJ. ,gli_udtce ,dJi prima distanza diaifil'aa:rt. 177, ma � UJna semipliioe 01PJprlioa21iooo del ipriJncip.io generale :seoOIIl!do cui 1llil gtudioe deve ,pronunciarsi solo 1S1U run caiso ,cornoreto, mai su questi.ond teoriche. � Il prunto ,sui quale )to 1diS1sento' ,dJalW,aivvooato ,g,enell:'ale Roemeir -e 1o ,ori'1ico con llia stessa ,modestia con cud 1crittcaivo l'1aivvocaito ge1J:1Jerale Lagrai:nge -� ll.arrnmettere 1che Wlla 1impuginiaeiiJone possa ,pairarlizza['e il r!i.nvio, perich� questo impJfoa l'�ammiisstoine 1ohe :il dfil'irbto interno possa gli.unge(['. e 1a rneutrializzaire ii1 potwe disorez:ionall.e conf,erito ial diilritto� comunitairio. Per di pi�, accettando questa tesi, si finisce col riconoscere al Tribunale nazionaile idi 1seioondo g!I'ado ila 1comipetenzia a stabHill'le in vi1a defilni!tiva se una controv;er.s11a rp.ossa o meno da!I"e origine ad U[]Ja questio1rne di diill'li1Jto comurnita:rio. C!i�, dn dete[['l!IlJi!na:te ciricostanze (di 10ui 1a plt'esente C81U!sa offre un valido esempio) equivale in definit~va ad attribuire ad un ta,le 11ri.buna1e, ptuttosto 1CI�.l'e a queista Cor:te, l,a competenza per pronunda:rsi diefimtiV1amente ,]n matelt'ia dii dd.dtto comuniita:rtio. � L'oil'ientamento 1as1SIUIIl!to dal1lia GQ['te ne111a 1s1elll'tenz1a Chan';!l pu� diventare p1ausibtl.e ,se 1si rpe'lllsa ohe ~l probiUema fondiameintaile del se il diiritto inteTno po1ss1a o meno 1im.iitaire ~a :f�aicolrt� Q'ltconosduta <lJa1l'1art. 177 e.il giudice dd pTtmia !i.istanza non fu mai so1fileV1ata �tn que11a sede, n� d'ufficli10, n� ,su idomat!1d1a di parte, il ,che 1es0ludevia ogni pos1s1ibiilit� di e1s1ame da pairte deH1a Co1rte. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 97 Dall'10ll':diinlanza II'isuil.ta die iii. prob1ema si pone n�Ll'ambito d:i U10. p:mcieidimento p!t'omosso avv;erso Ullla pvonUIJJc.ia d.ncidentJaile dei Finanzg, er.icht deH'.AJss1a 'OOLtl ,cuif 1sd. chiede ,alla 00\l';te di GiuSltiz,1a dd mteTpretaire li.e disposi.zi!ond d:el 11ego1amento 111. 119/612 dea. Oo1t1Jsd.gJJiJo, (G.U. 1962i, pag. 933) intevpretaziione dail.Ja quaile dipoode i1a 1solLuzione dii una <ClOllltrovier~~a rmvmita ali. .giudiiae di primo griadlo del BUllldes:finanzhod: che aveva cassato lia ISielll'telllza pll'ecedenite :in sede d:i � veviiisdon.e �. L'mteirtIDeiaz.ioir:ve rilchi!esta 'dal FUJnanzgieir.icht il'iguardia la cornfurmit� tl'a p111mcipi ,dJel d:i1dtto comuniitair.to e' mortiviaz:iiolllle �:LeHa sentenza di ca:ssaZ�iOllle, si tratta do� d:i ,stabiLil'e se il � 1216, n. 5 del Ficnanzgea:-dichtsordn'l1Ilg, �che vmco1a il giliudfoe cui v.iene rimessa ila colllltroversia al rispetto deUia valutaz:iione gtur.idtca 1su cui !Sii fOllldia la sentenza dli ca:s: S:aziOllle, vterti 1al10 .stesso giudfoe �di .inteTpeH1a:re' su qUJesto punito la ColI'te di Giustiz.ia. � In ogni modo 1a situazfone, 1al1a luce dli questi ipll'ecedenti, pu� sinte�tizmrr1si come seigue: 1001Illfo1T1maTsi alilia se:rnteim:a Boisch signdfichereibbe es(poa:-sd ai, rischi ptrosipet1Jati daill'avvocato 1g1eneirale Roemer nell!la ca1Usa Chanel, che non � dll c1aso di rlpetere; d'1aliwo 1camlto, l'adesione ai iplI'illniciipli deila sentenza, Chanel ofl'Tia:-ebbe i�l fianco al!lle critiche fo~dail.1l'avvocaito generaile L1agrang�e nella caiUJsa Bosch. Ci� � �co1Illfeirana1to daiL :fiatto che ne:hla carus1a Chanel l'avvocato g1eneira11e RoelllleT doivette basare !La rua a1t1Jailisi sul c1ia:'itto processuale olandese e concludere di consegUJenz;a. S:egu:ire o l'una o l'altra, poi, eqUJilVlllill'.'II'ebbe ad dncorra:-er.e in runa UJltea:-iLOII'e -e a mio avVI�lso, deci:sirva -ob1iezione: :si a:ttribuilrebbe, icio�, in,g.tuJSltrurnernte al diribto dcnrterno degli Srbati membri la !l�aooll.t� di ipirecdsiare, e non necestSarira~ mente in modo uniforme, ii1 teno11e geneTico deU:l'airt. 177. � Dopo qruesto esame l!i.on � ~ :caso di 1adderrtira!t'ci in UJn'analisd. d�i pa:-e�cec1e1nti off,errti d.aii d1iiritti inrtelNl'i. Baster� ri�corrda:re 1che amiche i giudici nazionali non sono del tutto concordi su .qUJesto 1punito. .AJd esempio, ne:Lilia mdd[)Janz1a ,cli irinvio del Verwiallrtluillgisg1edchlt di Fa:-a1t1Jcofo!I':te sul Meno 1t1Je'1il.a causa 158/73 E. Kampffmeyer e/ Einfuhr-und Vorratsistelle filr Getreide und Futtermittel, aittuailmeme rpiendlenti ddnanzi a qrueista C'O!t'te, si affeirma oategoirdioamente: �La plI''eseniie or.dJi:namz1a non � so1g1getta ad imprugnazione. La 'sorsipensione del ipiroce1dlimenito a nmma del!l'.a:rt. 177 dell. Trartta�to CEE � disposta :C010. un pirovv,edimento dd natitura sp1ecilalie che si distill,gue dail provveddmerllto 1cli sosip,ensione di �CIUi alil'art. 94 del V�lrwalrtJUJngis1g1erlichtsQII'ldn'tm1g (:re1go1amento di iprocedum pelI' li Triibu[)Jali firumzdi�ri) e al paird di questo non � impugn1abil1e con 1 mezzi c0111CeSsi av\l\ea:-so i iprov\l\edimenti di II'i11J1vio di cui alll'airit. 100 �dell Grrundgesiertz (iJ..e1g,ge fondialmen1lale). (Siuil paiI'al1eM1smo tm procedimento dii irimnio ipregJ.udlizda�le 1e procedimento di sindacato della costi:tuzionailiit� di una legge, cfr. Ipsen Europiiisches Gemeinschaftsrecht, pag. 767 e segg.). La :lla:co1t� aUJt()IJ]J()ma deil giudke adiito a de!l�e!I'irr1e motu proprio una qruestione aillia COiI'te ,dJi Gi1usitizda delllLe Comunit� Europee non pu� e non dev�e essere limitata o comunque, sogg2tta direttaime �rllte o .incliTettamernte -all'arutorizzazdone :di un altro gi'Udiice (crr. Bundesverfaissu1t1Jgsgeird!chtserutscheidun1g:en 1, 202, 204 e seg�g. suil pa:-ocedi: mento ,a norima deliP,alI't. 100 dellil.a Co1Stituzione). Ne1ssuna iimrp,ugnazfo111e 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L~airt. 177 � 'essenziia.Le per 1a salvaguairdda dehl'indolie comunitaTia del dlimitflto �istirtuito dal Triaittato ed ha 1o scopo di gamrullime mogni caso a questo diritto La :stessa ef:filcacila m tutti gli Stati dlella Comunit�. Detto airtdicol!o IIll�lrla anziltutto ad 1ev:iitairie diviea:-~e neLI'mteTpre-. tazimlle del diTitfJto 'comunitaa:iilo dJJe i Trib1ll11Bl:e l!liaz�ilooaiH deviooo appli'care, ma llIDche a gairiallltin:ie tailie applJ�Jcazilcme, od�fu:tendo a:l giudfoe niaizdonale il mezzo per 1sormOlllltare Le difficoLt� dJJe pQsscmo dnsorgere dall'irmpexati'\ llo di conrferhie al di:ritto ,comuntitairilo pilena effilcacila nie1l'ambdito deglt ordini�menti giurjidici degli S1Jaiti membri. Qu:ilndi ogni iLacu.n:a nel sistema. 1COS� 1strwt1lm1ato pl\l� metiJeTJe m :li~se lia stessa e:f:litca,cia del!le dilspoS�J2Jioni del T:ra1Jtato e del d:iJr!iJbto comw:i:i.11Jalt"jio 1clre ne � 1scaituirito. in apipei11o potr� 'CJ!UI�lndi ,esse11e proposta con� i!Ja decilsiooe di sospendere .il procedimento �. � Per ,contro, siia [la sentenza delll'Hoge Raiaid 1dlei Paesi Bassi nella causa Bosch che l'or.dilnainzia idi :rITTvd.o pil'e1giiudizilale del BUJndesfi.nainzhotf neLLa presente causa, ammettono una lirrnitaita 1iacoJit� di impugnazi0tnie avvieirso Le 1senternze ,di l"im11io pil'egiilllldizial1e emesse d!d giiudiice dli p,rima ]stanza. Comunque i due ipTovved!imenti non poogcmo g1d stessi limiti. � Le ste1sse di1sCTepanze SIOIIJ:O rispecchilaJte niei dfil-itti iP!I'OCeSISUJali niazdonaLi. IJ. �oombmaito msposto deilll'iart. 3 della 1eg.ge italli!lll'.lla 13 mairzo 196'8, 11eLativia 1aWla :raitmoa del PirotocoUo 1sulfo Slba1Juto de!lla OQ!l'ie dli Giustizlia e de!J1',airt. 279 del ,codiiioe dd proced!\lTla civi.Le, V'iieta ognli irrniPUiginaziione di una semenza di :r1nvio pr.egiUJdli:ziiaOJe a questa Clorte. Ci� � starbo T1i1eviato anche dalll'1aivvooato 1gene!!:"aiLe LagDal!lge nelle 1SUJe 1COIIlJC1UJsiooid .sulfo causa Bosch. ]jn I'Illgihl11Je:r1'a, invece, J.'1arrt. 114, nn. 5 e 6, idell iregoilamento della Sup:r.eme Court ga.T1anti1sce hl piJeno dfil-itto d'im'PUJgnare una sentenza 1d!i rinvio � questa Corte pronunziata dallia High Colll't. Queste disposizioni, natUJralimente, -1se [a miJa tesi � CIOil'reittJa -1Sail'ebbero nel nostro oaJso inoperianti, ed UJn gi'UldiJCe mg1ese dCJIVl"ebbe 1sancirlo foir:mailmeo:llte in omaiggdo aUa legigie �dli adesione aililJa Comunit� EUJrQPea del rn72, dQPo 1av.er even1Juai1mente i!nlterpeliLaito qUJesta Oorte. :Ua :situa�Zliollle pu� essere ddv1eI1Sa pe:r alltri o!l'g,am ,giUJdii:zi!airi inglesi -oirdinari o 1speciaili -p;er i 'qfl.lJali non vigono nOil'ffie 1analloghe, �speciaJimenite D!ei 1CaJS� I�ln 1CUI� rusposiziollli dli carr-1afttere gene:ral'e 1ammettano iLe impuginazionii .solo per motivi di legi1Jtimiit�. � SilginOII'li, 1La tesi che ,io sostengo � coruliOil'tata dia due consideraziQ!lli. La prima � ,che rnion 1esrste alcun tprmcli[lio unii~erisale secondo cui ogini p11orn~ncda pu� v:eni:r imptuig1nata. La seoonda � che 1a decisiq'Ilie de[ gin.Ldice di prima iiJstanza 1dli rdm1vioce una 1aaUJsa a �q'Uiesta Ooirte nO!lJJ ipTegiudiJca ii dwiitti dei11e IP'ail'ti : II'disolite Le �questioni pregirudiziali, taiLi 1dliritti sarr-arnino accertati dal giudice na2liona1e CO!tl il normale procedlimento e con tutte le giaranzie r1cOIIlJosciJUJte dail1e nQ!l1me di dli.ritto Pil'QCeS1Sua1e. � Propongio peil'tanto ,di rilgpondere 1Jamlto alLla prima questione del Finain2Jg1eri.Lcht 1dlelil'Assdia f!llella �CaJUJsa 146/73, quanito a!11a questione del Bun desfurJJarnzhof nelll]Ja causa lifl6/73 nel modo segiuenite: � Va:rit. 1 77, n. 2, del Tll"a:ttaito CEE corulierdisce aJl ,giudice IJJazdonal�e che non 1si pronuncia in ultima distanzia, un po~e111e diiiscreziooale esercitabiJJ.e in ogini stadio deliLa caJUJsa dinainzii 1a !Lui ipendiente, e che non pu� 1essere Limitato dia aJ.oona 'lllOrma dli diritto mterino �. -(Omissis). PARTE I, SE'Z, II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 99 Sotto questo a,spetto v1am110 pel'lci� viaJiuta1Je Je d~sposiz:i.ioni dell" art. 177, clre confur:ilscOtlJO ad ogni giudiiJce iDJazdionale, mdtsti:ntamenite, La :liacolt� di aid:ilre 1a Corte dii Gi111sitiziia in via pregiudiz~ale lllicl oaiso :i:n cui 1sd ravvtsi fo, oooessirt� di :far rLsolVle[l'e una qUJe�sti:ooe :iJn. vii.a pi'legirudiztaLe prima �de�La pl"O!llUlllda sul meri1Jo. Le dtsposi:zltom diell'1art. 177 1so1110 tassaiti.V1amen1Je villlooi1a111td per .il giudi1oe niaJZdJOllllalle 1e -per quel �che l'liguall'dia id. 2� ~ornma -gli oon:fiertsccmo La :fia:colt� d:i �adiwe La Oorbe dii Giustiz:ta peT cMedierie una prionunciia :11111JeirIJQ1etarliiva o dm matwlia �dii viailidirt�. 'I1ale arl~colo ccxn:fumsce 1ail giudice :niazioi!llare La :lia�ooilt� -ed eventualmeltlJ1Je �giliJ :�L!npOllle l'obbligo -di 1effettuare un 1detfer1memfo pa:iegiudiz~ aiLe 1sie hl giud!ice NLeva, 1sia d'uffido �che� 1su doma111da dd pa:rte, che il merito d!eLLa �cOIIlltriove11sliJa � 1conlllesso oon La :solU2l1one di uno dlei pUlllti di_ cui al primo �comma. Le magiJstl"aiture ina2'liional:i godiOIIlJO quii!lldi die11a pi� ampia :liaoolit� di adiI1e La Corrte 1sie ritengionio che, lliell'ambito di una contl'oVle[l'sia diinalllZli ad 1esse pendieltlJ1Je, 1Siai!llo .sorte quest1on:il, essenzila1i per la pronuncia sul merito, che 1implica1110 un'interpretaz10IIlle o un 1appll'ez2lamei!llto suRa V'ruidit� delle diisposiiz10fl:ld del di.ritto 1comunitario. (1-5) L'applicazione dell'art. 177 del trattato CEE nel giudizio di rinvio. 1. -I principli affermati con le decisioni in rassegna sono coerenti con l'orientamento della Corte di giustizia, volto ad assicurare l'uniforme interpretaziJcme e ail tempo stesso 1a �eft1etiti.v.a applicaziolfl,e delle norme comunitarie; ,e nell'ambito di tale prospettiva si spiega, quindi, l'interpretazione demarl. 177 deil trattato di Roma che attribuisce allila norma anche il!o scopo di g:airianitwe l'.aippli.oa:cione ste,ssa del dWitto cOIIl!U!ni'tario. ]l ,princ�pto di CIUI� 1aill1a secOOJcfa ed aillla rberza masslilma deista pe.ra[rflro pel'IP1essit�, !Pea:' il conrtmaisto 1in oUJi si pone, per qiuam.vo .ooncexll!e l'oodiniamemo ivaliiaino, 1con l'OO't. 384, primo �Comma, del coddce di prooodiura Cd.vile, secondo ,cmi il ~udice di rinvito � deve uniformarsi � 1al priinc�pdo 1eillll!IlJciaito diaN:a Oorte di ,cassazione: ordlter1o �ohe come � 111oito la <Corte costi1Juzi01I1Jai1e, con rifecdmento agili aa-tt. 546, p1I1imo 1comma, e 544 �ood�.proc. pen., ma t'li�ohiiaimandio anche l'art. 184, !Primo 1comma, cod. po:oc. civ., ha ricoinosciwto compat~bilie con g1ld aTtt. 24, seoondo �comma, 25, !PI'imO comma, 101, seccmdo comma, e 107 della COlstirbuzione (1sent. 25 marzo 1'970, n. 50; :25 marzo 1970,. n. 51; ord. 18 novembre 1970, n. 166). Non sembra si tratti, invero, di un conflitto di norme che possa essere rtsolto (lOlll fil .semplioe 11ico1I1so all oriiteido .de11a priervWeinza, ratione materiae, delilJa nOII'ma �comuinirbama, sia perr il �carattere prooessuai1e dclila diisposiziiOne .che V!iincollia il g.Ludice idi o:iinviio ahl'osserrvanza deil princiiPdo enunciaito dalil.la Corte dli cassazione, !Sia, e SO!PTartJtutto, per La compatibitit� dell'art. 384, p11imo comma, c.p.c. con l'art. 177 deil trattato di Roma. Un teorico conflitto dii norme sarebbe dpotizzabiJLe, ad esempio, tra l',airt. 177 deiL triattaito di Roma �e J.'iairt. 65 de[ ir.d. 30 gennaio 1941, 111. 12, sec01I1do oui lia C�irte di cassazione � assicura... l'uniforme interpretazione della legge �; ed � ovvio IC:he La specialit� 1defil'iairt. 177 del tria1roaito di Roma . I 100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1 1 r: Da11e cooside:mz10IITii che� pxreoodono si o0i11iclude �che una norma di ,, diTitto 1nrbea:'no che vmooJia li Trihun1ali rnon di ultimo grado al dspe<tto di vraJ.iutaZJiiond g�IU!rliidiiche emanoo.1Ji da un gi'Ud:ioe di girado superdiooe, non li pu� prTWWe detti giudiici de11a :liaoolt� d�. chiiedeTie al1a Corte di Giu ~ 1stdzia J.'1n1JeTpxretadOil11e p11egiudi2liiale delle IIlorme dli dh'.iitto comunitario su11e quali vertono lie vail.utazioo:i giur.iidiiche di cui sopra. Divi&oo � fil 1caso .se re questii01I1i diediemte dal! girudd100 che niolll sii ~u:noiia iiln uLtimo .grado 1s01I10 mai1Jerdiailmern1Je 1iidentilche ad ailitre questiiollli gi� .diedie!I'lirtle dal �.grudiice di ultimo grado. P&� dl giudioo �Che� !l:llOIIl si pcr:'ionuncia illl rutimo gl'lado, qualioca id1Je1t1ga ohe il vmoolJO a rispetta1I1e 1e valutazioni oonrbernu1Je nena sentelllza cli rIDVio� :del Tr]bunaJ.e ,supeTtiJore possa !I'I�ISruVeTSi illl pTatiica irn. Uilla Selt1tieooa :iJrwompatibiiLe 1oon !hl dixtitto oomwrltar1o, deve rlmamie11e ll:iibetro di iniwpella!I'e �La Oorte di Giiusitiziia �sui punti che gli pad.01t1Jo llJebulosi. Se n .giud:iicie �Che DJOlt1 si pcr:'iOIIlUllJCila 1in uJtiimo gtiado fosse� v1nooiLato e privio della :liaco[t� di 1ad:me La Corte m Giusti:zdia, llJe ~ebbero pregiudiioate l!1a �oompreten.zia di �queist'ultima a prT1cmunciiaTsi iiln via pregdudiz. iale �e l'appJ.ioaziiollJ0� del �dil'l.iitto .comunitario iiln ogni grado di giu:dizliio dmanzi ail.l1e mag~strature aegli Stati membri. Si devie dunque r.i1sprondell'e che, se il di1ritrtJo� :i.II11Jerno 001111Jempla una norma iehe vrmool1a i giiud!iici al dspetto de11We vralutazilollli gilur1diiche emananti dJa un TrliJbUJ:lJa[e di gmdo superiore, ci� IllOlll .impil.dca chie debba vientr meno per qUJesto :lia1Jto iLa faoo1t� dli defel'ime111J1Jo p1t1egiudizi1a1e ahla Corte di mustizia C10il1;1ierirtia dall'art. 177. -(Omissis). � da sola sufficLente a rli.solvere ogni questione, ed a rendere evidente che per q ualllto concerllle il.1a ,leg:is1aziOIIlle -ciolllllUJilli11ada � !lia Corte di ~iUJstizia, e non le varie giurrisdizioni superiori degli Stati membri, ad assicurare la uniforme interpretazione dieCL1e nO!Tme. Nella ipotesi esaminata nelle decisioni in rassegna non sembra, invece, che 11a speci1aliit� o anohe [lia [pl'ev1a'.l�eniia deiLl'airt. 1'77 del trattato di Roma sia sufficiente �a ri1soliver.e l�a questi.rane sull'ammissibiildt� del rinvio da ip.arte de1l .gliiuruoe OJ1az1ona1e vii1IJJcol],8Jto� ai1l'osservi8Jlt1Z1a dell prrh:JJcdpio enUJncialto dia[ gi1UJdfoe di grado SUJperiOl'e. 2. -L'art. 177 del Trattato CEE, infatti, dopo aver attribuito alla Corte di giJusti2Jia ma comp.etenzia a PTOnunoiarisi, dm via tp["ieg1iudd.zilaile, sulla intelI"lprT.etazdOfile de'J. ~aittaito e su11a via.J.ddit� e ilniterpTetaziorre deglii a�tti delle istitu2Jioni comunitarie, stabi:ldsce che �quando una questione del genere � sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione .pu�, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su. questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione �. Per poter adire La Corte di giustizia, quindi, occorre (oltre, naturalmente, alla pendenza di una controv.ersdia dil1lalllzi ad autorit� cui siano attribui1ie :funmond" ,giJurrdisdizdOI11ali) 1che si1a soilleviarba una qUJesti.Wl'e di m<terprefazione 1dli norirne �COilllU!DJitard�e (il ohe pu� .avvenire, secondo la dottrina, I l l {: !i ~= jl . I . ~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 101 II (Omissis). -I. GLi antefatti e il procedimento. I fatti che han.no dtato 101dginie 1allia pll"esente <lorntrove11"1sia e lo svoJ.gimento dtel pll"Ooedimenrto si possOOJJo :r:i.iaissumere come seg:we : Frla il. 30 d~cemb:r:e 19'64 ed il 16 dicembre 191615, l'impt:r:esa Rhedlnmilhlen (atitrwe n�llia �causa prlincipalie) esportavia dall.La Repubbl1ca Fedlemall! e di Garmain:ta OII"ZJO perlato. L'Eli.Jnfubr-und V0T11atsstellie filll" Gertreidle und Futrtermittel (in prosteguo EVSt), 1Cl0111'Vletnuta niella causa p:r:inclipall.e, aiooordlava 1all.1'1attr<ioe, in ba1se allie dilchiar1aziornd. di que1sta che La romee ~a die1stli.Jnarta a pae1si terzli, �le r1e1stlirtuziond. pr'evisrte per Le esporlaziJorni in paesi tecrzi. Tali :restituziloni vieniiviatno iin seguiito :revocate, 1e1ssetndlo :rlisuJ.tarto 1che Le esportazfoni avie1vano avurto luogo in alrtri Stati della ComUIIllit�, 1e illJOlll ,in paesi terzi. Eisperirti 1senz1a succe1s1so i l'ec1ami ammi:n.~st:Iiartivi, 1"atillri100 adiva il FiillJanzgierrtiJcht dell'Assita, che respingieva l1a sua domanda. Su momso per cassazilOlll1e, il Bunde1sfinanzhoif, OOl!l sernte:nz1a 8 noV'embre 1972 -VII R 98/618, ,run,nul1avia La sentenza dietl. anche di ufficio); e .ohe La 1soluzdone di tali.e questione si1a ritenJUtia da[ gi111dice necessaria 1ai fini delLa decisione da eme'bte!re. Tali .preSfU!Prposti poissono, dm Vliia dd pll"i[1ciipto, II"liicoT:r:e�re anche neil giudizio dli r1nvio, ma solo nell ,caiso tiin �cui lia questione di illlrterip�retazione e la necessit� di risolverla si pongano indipendentemente dal pdncipio enunciato dal giiruJclice di .g1mdo 1sruperklTe e .che dil giiud:ice del rtiinvio sliia tel!lurto per legge ad osservare; ed a questa (diversa) ipotesi, appunto, si riferisce l'e,sempio fatto dall'avv. gen. WaTner a proposito dei �rapporti tra ila High Cou�rt e la Co'l.ITt of Arpp,eal, un esempio, peirci�, che pe!r la sostanzlial'e dliveirsiit� dei presupposti non � .affatto .sig:nillf�Jootico, inrv;ece, ai find dn esame, ip�roprio pe!t'ch� nJ�sSIU[]J ostacolo di :p["falJC:ipdo si rpouebbe, dn tal ciaso, ad una doma1nda di iinteTpre1iazione ad sensi dell'.a�rt. 177 deil. trattato CEE. E' invece evidente che una questione di interpretazione, quando il giudice sia per legge vdncolato alla interpretazione gi� fornita dal giudice di griado 1superiore, non � a priori ipotizzabile, pcr:-oprio perch� una questione gi� risolta non � pi� una questione, e perch�, inoltre, l'imp!lkita richiesta di una differente solu:ztlone presuppone, necessaria.mente, una diveTg:ernza di vedute tra i due giudici na7lionaU che IJJel si�stema del rinvio � invece del tutto� irrilevante; cos� come � evidente che una pronuncia della Corte di giustizia non pu� assumersi necessaria ai fini della dedsione deila causa quando l'obpligo de�l giudice dii uniformarsi al principio enunctato 1dall giudice di grado superiore, escludendo oltretutto ogni margine di ulteriore autonomo app!rezzamento, g!li impone di risolvere la vertel!lZa neH'ambito di una predeterminata interpretazione della norma da applicare. L'ipotesi � diversa, naturalmente" dal caso in cui il giudice di rinvio diubirhl detl1a 1'eg1ttimit� 1cos1Jituzdo[})ale idiellil1a ltlO!t'!Tha idia arprp1Uoax,e, in quianrto la ,possibiil~t� 1di irnve1stiTe 'di tale questione Ia Co�rte coistituzdonale, gi� Ticonosctiiutia al gi111d1oe di ,:r]mnfo (Ca1ss., 13 lu-gldo 1972, n. 2369; 23 maggio 1969, n. 1831), non comrpiromette l'obbHgo di �uniif,mmarrsi a[ principio einuniciiato dal g:iudice di g:mdo Sflllperime, ed � itiivolta, ,secondo dliffel'.lente pa:-osrpettiiva, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fmrunzgericht e rin.VI�lava 1a �causa per un 111.uovo esame. Nella motiva� zfamie era dieitto dre 1a revoca della irestiituzfo1I11e era giustiifiloarta solo per J.a dilie'l1en.za fu1a lia irestLtuzione � paesi ter:zii � e 1a restituzione � S1Jarti membri�. A nimma del � 1216, n. '5�, diel F.ina;nzgoo1chtsord111.U111.g (rego1amen, to di p!l"oaed'Ulra per i 1mibUII!Jailli fiJnalllzdia:ri) 6, o1itiobre 1965 (BGBI. III 350-1), :nJel giuddz:Lo di rin.vjio il gilud:iJoo � v:ilncoliarto dail.1a pronunztia del BU!tlJdes:llimianzhof. Turb1Javiia, il Finan:zig.edcht dielJ.'.Aissila, rilteniendo che 1� tesi 1enunc:iJartJa dial Bundes:llinanzhof :lliOlll fosse �Compa:ttb1~e ooo lil sLsrtJema di ll"esti.tuziloni quale � p11evLsto :lliel Iiegolamento n. 119/62, ha sospeso, �COlll oll"diilnanm 7 magg1o 1973, il 'pil"Ocedimento ed ha sottoposto alla COll'te d:i GiUISti:ziia le 1seguenili qUJestiioni pregLudltziailii : 1. -Se l'art. 2,, 2� comma, del 'futa1J1Jarto CEE1 viada iinterpretarbo neil �S1en;s10 che il giudLae :IJJOlll �di uJ.1Jima ilstan:zia pu� r1nv:ila.re I�ill v�ila preg1udi: zLaJ.ie �a:lila Ome di G.ilustizila delle ComU:nJit� Em.'lopee soLo qualora si occupi� .deJWa �causa per La prima viotHJa, 10VV1&0 che pu� :l�ai1"1o aniche qUJaiLoira �debba �statuire� su rdlnv:ilo, dopo l'iamm11aimen1Jo d!iJ UlilJa precedente �sen1Jelll2la. a ver'ifiaaT'e, in coerenza �Con !l.':Lndfoato obbldigo {1ed eventiualmeill!te pirO{Pirio iin Cl'aigione deillia 1specifioa Lnter.p11erbaziione Vi:llicolirul:te peir dil .gli.iudJilce di rinviio), 1a Legittimit� 1costiJ1Juzfolllale deill1a norrma da apVfli.1cair�e. �Se v�ainno rko111.osciu1Je al giudice dli rinvio, qUJ�OJJdi, ~a :flaoolt� dli pl10poiI" re quiestioilii �di 1egi,1Jtlimit� costituztO:llia!l.e, ed anche quellilia dli domandare aUa COT'te dli ,gh.11s1JiziJa dli PTOIJJUJIJJaiia11si su questioni di I�lllteirpretazione che aissU!ffiaino �r.iJlievo, nell 1~udizio dli rinivio, dindilp1endentemenite dai!. principio e dal1a linterpretazdfo[[}Je che 1sia viincolato 1ad 01sseI"V'aire, .appare �IIllVece incompait1bi1e con i pl"i�nciJpli La possiJbili.t�, per 1il. gifUJdfoe dli xmvfo, di II'I�lmettere in dlisoussione ]l ipri:ncilpio e !l.'LlllteriPI'e1Ja:ziiOne 1che 1per Legge � teiil/Uto a rispettar.e. 3. -Ol:trertuitto, con la ,dilffe11ente 1soi!JuZlione adottarta dail.La Co!I'te di giustiziia l'iaippltc.a:2lio1rre deLla norma!tivia comuniltairlia VliJeille aid esserr-e assicurata �con �gall"ainzie non T�lconosciute, invece, 1a11e 111.or:me di dliriitto interno, e quiind� .con dilsCII"�III1liilaone 1ma i cittadlirn:i. di runo istesso Staito membro a secondo della nai1Julr1a, comunitaJr,iJa o naziona1e, de11e IllOirme da a[llplicaire iin Joro favwe o din 11oro danno. I~ eftietti, pu� �accadere .ohe il gi1UJdLoe di �grado 1superiore esolruda la rJcori;enza stessa di UIJJa questione di in~erpreta:ziiollle, e la necessit�, quindi, di illlrv;estirne La Ooil"te idi 1gruus1lizia, �e pu� di co[[]JSJ0guenza accadere che La causa sia deciisa dal ,giJuclice �di rinvio ;secondo UJna dint~etazrone delila normativa comunitaria per ipotesi erronea; e non pu� negarsi, quindi, fa opportunit� di �consentire anche ail gliudice 1che ,si.a .gli� vincoliaito ad una determiill!a:ta 11Illterr-pire1Jazione di domandare iaLLa Oorte ,di gliustiziJa dli .pronuncilarsi, n~111a 1SUJa COilJ!Pe1lenza, 1SUJ1Wa esatta inte!l'IPr,etazione della norma comunita�I'�la da �aipplii1oaire; 1cosi �come via 1aipp!l'ez2lata la lodevole iruziatirvia oon la quale il Bundes:Einanzhof, dovendo decidere sulla impugna2'Ji.one propostaavverso l1a 1senteinza 1con .c.i il .giJudioe idi il'linv.io aveva !investito la Cmte di :giustiz1a, ha domandato 1aiLLa 1stessa Ooote di �gliiuJstizi1a se iil gilud!Loo di PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 103 In caso a:fierl:nativo: 2. -Se gld. .artt. rn, :n.. 2 e 20, n. 2, del regio1amento 111. 19/62 CEE (G.U. pag. � 933/62) tn rel,a7li'cme �aigi]Ji al'ltt. 14 e 1�5 del Tegolaimooto n. '141/64 CEE (G.U. pag. 2.666/64) ved!IJlllO i!ntell"pretaiti ne�l 1seniso che l'espoo'ltaitooe 11 quale ha chiesto e ottenuito Jia irestituzione Paesi toczi per 1l'esportazJilone di oxzo pexil.ato 1in UIIl determi.naito Paese terz,o, ha di'.riitto 1alimeno ahla restiituzioOJ!e per i Paiesi membri, quaJ.oma �da 1UJJ. succe: ssli.'Vlo 1c00Cl!tr:dli10 .J.'11SUilti .che Jia merce � 1staita �inv;ece espoTitaita in u:n Paese rnembvo, ovvoco che 'Ln ta:l �Caso non. ha diirilio .ad ailiCIUIIlla IJ.'lesitituzmone. 3. -Se 1'0art. 20, :n.. 2,, del l'legolmniea:J.rtlo n. 19/612 CEE tn relazione aH'airt. 15 del J.'legoLamento n. 141/64 CEE v;aicLa ilnterpretato nel senso che 1'1esp0Titatooe ha diiritto ial1a :riesitiituzione Paesi terzi so,1o qualora esporiti Jie m&ai iIJJel Pa1ese dliicMariaito, OVV1eJl'O che � 1sufficieirute 1che le meTci �S�i!IJillO .giunte in un quaiLsiasi P1aese ter2lo �. L'oirdtnanza di rinvio � peit'Vie:nuta 'tn 'a~ce11erda. il 20 gilllgno 1973. rtnvio pote\na pl'escindeirie dalle norme di diritto i1DJ1Jerm.o che lo vincolavano alle decisioni del @ud:Loe sU1pw-.iJore. GJii stessi �imconcv:enienti sU1pe.rati ,con la 1sentenz;a in :riassegna possono verifi.ca!l'si, pwaiLtro, ,ll.[J;che IP& .q1J1anto 1ccmoerne le nonne di diritto interno, e non sono 1stati ,ceirito 1gnoria:ti quando d legi.s1a1JOit'd naz;ionalli ha;nrno ri(tenU1to tuttavia di dov;eir 1stabhliire, peir (La pr1emiTIJente r.iilJev,anz.a riconosciuta al priil:1Jc1pio deJl1a �ce'.t'tezza del didirto, 'La ;iil:lJoensurialbiilit�, li.in sede dd irmvio, del prindp1o mmmciiato dall .giJud1ce di .gimdo SlJIP&iore .. Non pu� IJJegirursi, peTci�, che },e J'.JJOII'ffie dd ddritto dnterno V'engiano <in def�.initii\ra a t!l'ovarsi, per quainto co1t1Jcerina La lloro .esatta '~cazione, dn posizione detw--ioir'e '1'.'�lspetto .a11e ino['IIT]Je dd d.iiJ'.'li.1Jto .comuniJjJado, e secondo una discrimimiazdo!rlle che 1se pu� .spiegaIDsd, tper 11Ja 1stessa ima;>ossibiildt� di 'UJil. utile iraf:fironto, nell'ambito �de1l'ordiiname�nto co[IJJUndJtarcio, non 'alPiPatre invece giustifimllta n;elll..a conwerha oiperatiwt� dei due 1sisterni idi ino!l."IDe, che inel teirriitO!l'io idi ciascuno .stato memb['lo dovTebbw-o aiv;ere, ciaiscunio per le materie dspettiivamente disciipJ;ilil!aite, una indifferenziata efffoaciia J'.JJormaitdV1a; e ['eivM,em.ziata dtscrimimiazdone �a[llpaTie inivero anco!t' pi� 1sensiibdi1e quando .sd c01DJsidw-i, .ad integrazione di quanto dedotto dalla parte ricorrente della causa principale, �che 111 pri1t1Jci.ipio e111Unciato 1dlaJl gtud!Ice di g11:1ado SU!P&ioil'e, secondo c:dterio che sembm ribadire la sostanz;tal!e portata di giudicato suhla questione dec:iJsa, 0conserVia la �SUia effi.caci;a viil:lJcolante 1an,che iLn ii.Ipotesi di 'esttnzioIJJe deil ,giiudiziio �e dd 1SUJccessi'V�a riproposizdone delilia doma'llJda (art. 3ml c.p.c.), e che 1allla sua osservanzia iJ. giudlice di rinvio � obbligato anche quando ~1a SUJa va!l:Ldit� 1s:La rs1Ja1Ja successiJ\namenrte d.itsconoscduta daillo stesso gi1udkie di 1gpado superiore (Cass., 18 ottobir'e 1968, m.. 335�9) e quindi anche qua1ndo rt:iJsu��hl enunciato secondo u~'lla in~etazione dellia norma suiperaita da un 1sovTavvenruto mutaimento d� d:ndi!dzw del~a Corte SUJperiore. 4. -Pier .avvertire 1:a rilevanza di tali brevi considerazioni � suffic.iente considlerwe, deJ. resto, che la facolt� del giuddce dli 11invio� di chiedere la pro1r1U1ncia pregiiudiziale di �cui ailll'.art. 177 del 1Jr,ai1J1Jato di Riama � dconosoiurtia, nelll:a 1s1Jessa decisio'llle iin rassegna, ipeir' la ipotesi d,n ,cui iJl. giiudice � ritJenga che H vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza -~ , . 104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La rutta Rhednmuhlen, mp~e1sen1tata dall'avv. Modest, del foro di Amburgo; La EV:St, 11appresentata diail.l'avv. StockhuxgieT, de�l faro di Fmincoillo!l'!Je sul Meno; e la Commissione delle Comun�it� Eurnpee, rapp: vesentata dal 1suo OO([l:sigliere giurkliko 1sig. Giilisdorrf, hanno depositato osseil'\naztcmi �scrditte dln :liOO:'za d.ell'1airt. 20 del prorbocohlio .sullo statuto 0de0lila Corte di Giusti:zta della CEE. Su reLa!l:iJooe �deil. .giudice reLator�e, se:r:i:tito� ll.'avvociato� genernle, la Oorte ha deciso �di passare 1ail.la :liase 011aile senzra procedeire ad i1>trutt0Tia. II. -Osservazioni presentate aUa Corte. 1. -SuUa prima questione. a) L'attrice neLLa causa principale sostdieille che� l'arrt. 177 del Trattarto CEE v:a dnterrprertaito nel .senso che il giud:iJc1e :naz:iionaLe, .�ltl padicol1all'le di girudke d'u1tima ~stanza, non � obbll.J.g,ato a domandlare la prro di rinvio del Tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunitario ., e quindi iaittribuendosi al1e div�e!I'gJei.tllti v;aliu1Jazi:oni del .g.ifuclice di rmvio unia dleva,rn,a nemmeno ipotizzmbil1e, iinv:ece, per qflllainrt:o .conceirne Le il1orme di �dill'li11to intemo; n� aipprarre vi1solutivo, inv�e:ro, iJ. iriil.ioevo secondo cui � se' il giudice che non si pronuncia in ultimo grado fosse vincolato e privo delia facoltd di adire La Corte di giustizia, ne verrebbero pregiudicate la competenza di quest'ultima a pronunciarsi in vi!ll pregiudiziale e l'.applicazione del diritto comunitario in ogni grado di giudizio dinanzi alla magistratura degli Stati membri�, essendo evdidente �ohe lo istesso p'l1egi'UJdizi:o CO!DISegJU�ll'lebbe, e senza pOISsibilit� di r.emore, rad 'UJilJa 1sentenzia � moompatibiLe con dii. .dda:'itto comuiniitarrio. cui i1l giudke di gJrado �superiorre peirvend1S1se, in ipotesi, se:p.oo !lllecessi.t� di ulterir0re :rinvio ad ail.tiri grudiici, �e 1potei11Jdo1si in definitivia 1affea:ima['e che all.iLa soil.uziOIJJe dn re1same la Oo!I'te di ,giustizia � [p�ervenuta, in .coere=a con il carriattere sostanzia1meil1te pr�agmaitico e fina'.liJstko de11a sua ,giiuirdis[>!I"Uclen2la, in vista della cOillSiideriata rpossihi1li-t� dd megilio e pi� �efl�1eaicemernrt;e li�araintire :La un1:foirme initerpiretazione �e .La �eff.etti~a a;pplllireazione dell. ditritto comm1ditairio, �e senza neo:rumeno ll1a ~ecdfiica lfmalit�, neliLa ~ecie, di :foa.mire al gj,ud:toe di ir.i!nvio iriisoliutivd eleme1nti di v;ailllll1Ja.zione. Come ri1SIUllrtla dai rpT�ecedenti prrocessuaili dellia caiUJsa prinicip0aile, imatt1, l'iniziativ:a del FinainzgJericht dell'Assia non era rivolta tanto a porre una autonoma que1stione di runten:ipreitazio!llle (la .cui soil.ru.zione, oll.wetutto, exa ~� imposta dia pvecedenti senitenzie d~lla Coir:te di .giU1Sti-zi:a) quiainito piuttosto espiressiomie del tenotaitivo di ;iniv;aili:daire dl 1cdte:rdo del1la differenza adorttarto in argomento dal Bundes:f.inanzhof, il principio, cio�, secondo cui duriante il periodo di applicazione del regolamento deil Consiglio n. 19/62 la restituzione concessa poteva esseTe revocata, quando il Paese di destinazione dei prodotti e1spoirtaii fosse riJsulJtato di~ooso da qruello indi.oai'O nei documeOC1Jti, solo per la parte �COT!I'ispo!l'.lldiente allia differenza tria Ila /l'.'lestituzione corrrispo1sta e .quellLa .app1Ucaibill1e ail.1e esportazioni nell'effetti~o Paeis�e di destinaZJione. Nella sentenza di primo grado, infatti, lo stesso Finanzgericht dell'Assia, condividendo la tesi sostenuta daU'Einfuhr-und Vorratsstelle flir PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 105 nunzjia delLa Corite dli GiJUstizila se nioo in oaiso di !l�o1ndla<to dubbio ciroa la va1tdit� o l'tn:terpretazilone di una norma dii dillritto oomunitar:iio. Se il giudice d'u!l:tilma �iJstaruia rnon. ha alcun dubbilo dn 101rdilne al!la validlit� od all'mt~<taztone d'una norma oomunliltada .e l'appLLoa .,senza sottoporrie 1aJila Oor<te 1alcuna questillone pregiud:ilzilatle, � dia escludere che Le parti possaino Jimpugnia111e la deatsi10Ille diel predertto giJUddice ed ottenerne l'annullamento ,grazie a:H'1a1I"t. 177 del T11attato. Quesrta tesi � oon1iorta1la da due .sentenze del BundeSVierfassungsgel"iicht (li.a Oorte oostituzliJ01t1JaJe tedesca), 11epeiri!bilii 1t1Jellia Rac,co1ta dlelia gtux:ilspirudenzia de1l Bunde1sver!fuissungsgericht (rilspetti'V�amente E 29, 198 e ,gegg. ied E 219, 2<1.3), secondo cui lie parti possoino priop0l"l1e un 1'1oorso di -costituzdionia�Jit� oootl'o una sente~a d'ultima iis<banZ�a, per il motivo chie il giJUdilae d:i .ciassaz:iione non si � riV'olibo iln vila pve�gtudiz1aJ1e 1alla Corte di Giustwta de11e Oomlllrlit� Eul'opee, 1solio qua1011a La diedstone in tail senoo �arppaiia airbit:raria. II T!'attato CEE non �oonttene .alcuna d:ilsposizrooo che �oonseniba dli ad!ilre Getreide und Futtermittel (che � l'Orgainismo di intervento tedesco per i ce�reaili), 1aveva 'l'itenuto i1a esportazione Illell. Paese li!IlJdfoato meli dooumeniti come conditio sine qua non per otte'llleiie 1a irestttuzioine; e a ta1Le pron1um1cda era pervenuto in 1adle11enza al precedente orientamento del Bundes:f�nanzhof, e senza avvertire, oltretutto, 1alcuna necesS!irt� di investire deil.lJa quest�ione la Coirte di gi1U1stizi:a. Dellia fondartezzJa di ta!le tesi aveva d.inivece d'l,l!biroato p110prio il Bundesfinanzhof, che av�eva quindi cMesto alla Corte di gius1Jiz; 1a una 1seirutenza di 1ntel'lpretiazione, enJUJnciirunido poi, (J;>11opirli.o a seguito dellla decisione delolia Corte (27 ottobre 1971, nella causa 6/71, Racc., 823 e Foro it., 1972, II, 81), il principio di diritto al quale il Finanzgericht del1' A:ssi1a si .sairebbe dovuto uniformal'e :in sede d1 irinvli.o e ohe Sii � inv;eoe rifiu ta:to di applicaire. Le effettiv�e :finalit� del ricorso aill'art. 177 del Trattato CEE, H proposito, cio�, di iso�ttrarsi, in :ragfoine del prop'l:lio dissenso 1t1Jel merito, aill'obbligo �imposto dal � 126, n. 5 del <I1e1goJiamento di l[l!rooedura (J;>eir li tribuooili :finanziari isoino del :resto 1dellJUJnci.iarti idaillia poritata istessa delilia decisi()[le adottata nieilJlJa 1caiu:sa 1146/73 (che ha 1affermato la competenza del!Le auto:r.it� niaziOillali a .sta:biirliire, .secondo i1e [[JJ()!rme dli diJritto interno, 1se ed in qruaJ. m~sura .spettasse 1a <restttuziofl!e alil.'esiporitazione, dumrne il p�1I"iodo �di aQ)plicazione deil. IJ:'ego1ame!IlJto n. 19/6.2, 'llleil caso .in cui i p;rodotti� 1rtsultasseiro esportati in P1a�esi ddveirsi da quello i:nJclicato l!led idoC1UJIDen1li Teiliativi ai11a iiestituzione); e ci� tn quanito J.'1aff�ermaita arpplioabili:t� de�l:Ie notrme �di diiriitto interno, gi� diesumiibiile del .r.esto da pireoeden1Ji sentenze delila Corte di giustizia, .comemma, neli11a .sostanzia, [['obbligo cihe �a!Vevia iil giudJJce di rinvio di uniformarsi aillia decisione del Bundesfinanzhof, l'obbligo, cio�, di adottare 1a 1nterrpre1tazione .che di tahl �no:rime di dirttto iillterno aveva da:to il giudi1oe di griado sUJperiore. 5. -La questione risolta nelle decisioni <in rassiegna (un-;i dela1e poche questioni di natum p11ocedurali :f�n@a esaminate dal:la Coirte di giustizia) � cormunqrue .certame[)Jte iin1Jeire1ssante, e potr�ebbe eissere 'a\PP'l'.'O!Dcmdita anche sotto u1terio'1'i pmfi1i. Deve tutta1vfa eisciliuder.sii l!a oipportunit� di a1ltiie considerazioni in .aJrgoimento, dato c!1e :La competenza .ad i�!nrteil'IPrietaire le noirme 106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1a �Oorlie di G1ustli.zda pieir ottenere l'an1m1Hamento d''lllllla senrtJenza emessa da un g1ud1ce niazfulnai.le d'ultima :iistrunzia e piaissata d!n giudfoarbo. Il 11Jesto �chiiaI'lamente .mterpre1labd1e dtel � 12<6, n. 5, dcl F\~gierichrtswdtmmg: � Il t1dbUIIlaLe �cu:ii la �causa � ll':mviata pieir dJl Tliieisame � vmoo1ato, nclle sue d:ecisilOIIld., dtal giud.Looto del Bundtesfi.lll.alJ:lJZhof � :i!mp~ di iaittribudre alla sootenza dli rmvio .gli stessi effetti giUT:ilruci d'uill.a selll1Jenza iln. ultima ~a.La 1sentenm di rinviilo � VIDOOlarnitJe !liOlll solo pe�' fil gii�dliice cui i!Ja oausa � rmv;Lata, ma ai.Ltri�si per ihl. Bundtesgieriohltshotf medesimo e per Le parti Jn"Ooossuali. Nel preSleilllte �Caso, l'olI'ldinalll2la coo CUii il Frirn.anzgiell'liicht ha deilleriirt;o Jie questro1r1:iJ piregiludiziailii: mhra ad eludere i'cli�etto vmooll.ain.1Je di cm al � 126, n. 5, del Finalnz.gierichtsocdlnung. Un 1sdmile tentativo � altrettanto :irnammLs1s�hi1e quanto lo sarebbe il Jn"e1Sle1Illtarie alLa Cwte un ricorso irn. via ditreitlta per orbteiniea:'e l'ammhlamento d� Uilla senrten21a illlazd:OllllaLe passata m g.tud!ioaito. Di �conseguen21a, l'iattr.i!oo nella �OaUiSa priillcipaile oonc1ude che 1a Ome voglia: 1. -�dtcbiiiairall'le furriic1ev.i!biLe ia domanda dit Jn"OillunziUa pregiiudiriale proposta dal F1�illiarn2lgell.'I�!cht dell'Assiila; del Trattato CEE (e quindi anche lo stesso arl. 177) � attribuita alla Cm-te �di gi'Ulstizd:a, �e �che l'iinteu:-p1retazi00�ie coillltenuroa neliLe due de1c:ils�oni, qmndi, dev�e 1al1o 1starto riteneDSi, niecessar.iJamente, 1l'unka esatta ffitE!['[>!re tazione della noll"ITJJa. E' auspicabile, tuttavia, che l!a Corte dii giustizia abpia occasione dii tornare in argomento, perch� La soluzione, cos� motivata, e come giustificata nelle concluis:Loni deJl'avvooaito gieneraJ..e, non conrv1nce. Come la stessa sentenza induce a ritene11e (ed in particol!are La !11iconosciuta ammissibilit� del rinvio nel caso in cui il giudice � ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza di rinvio del Tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunita rio �), sembra infatti che all'adottata soluzione si s:i!a pervenuti non tanto con una serena disamina dei rapporti con Le :norme di diritto interno, quanto piuttosto per la preoccupazjone di .evital'le, quante vo'.Lte risulti possibile, che i giudici nazionali risolVlano dil"ettamente questionii di diritto comunitario: ed � una preoccupazione che invece, se pur giustificata da una certa iniziale resistenza dei giudici nazionali (� noto l'espediente dell'acte claire adottato .dal Consiglio di Stato francese), non dovrebbe condizionare le valutazioni giuridiche de�lla Corte di giustizia, e che col tempo comUlllque, molto proba bilmente, non avr� nemmeno pi� motivo di esser�e. 6. -Nell'ambito della soluzione adottata dalla Corte di giustiz1a va segnalaita, comunque, la precisazione seicondo �cui � diverso � il caso se le questioni deferite dal giudice che non si pronuncia in ultimo grado sono materialmente identiche ad altre questione gi� deferite dal giudice di ultimo grado., in .qU1aJnto ta!1e irilievo implitcia e preisup(pone, nece1ssa[11ameirute, che 11a decisione dm.teirp.re1tativ;a vincolia, []Jel processo 1nel quaiLe 5mitervd.ene, tutti i giJudici !1118.zionail:i chd<amati a conosce!re delila conitrorveirisia, e illO'll so~tanto queilll.:o che ha rivolto li.a doma1ndia ,di 1ntoopre1Jazione; il che comporla, lin coeirel!lZa, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 107 2. -iiln 1SUboocLinie, riisolviere ila prima questiJoo.e !Ilei senso che l~art. 177, n. 2, del Tuatttato CEE ;non ool!lisea::ute ai!. giudice di prima ~stan:zia di so1J1Joporire al.:la Co!l.'1Je una domanda dli pronunzia pire.giudiziale ali. senisi deLl'art. 177, n. 2, dietl. Tua1ltato CEE, quando le illJorme oomunditalrdle I�ID. questi'Oltlle 1sono ,state interpretate dal giiudltoo naziOltllailie d'u:lrt:ima ii.stanza oon un'1efffoaicia pari a.Ila :l�ocm di oosa g1irudliica1Ja. b) La. EVSt ('convenuta nella 1oousa prmicipale) appoggiia moondliziLOl! lialtamente La resi sv;oJita dai! F~icht IOOli'ordlnialnza di !l."mvilo. L'1arl. 177 del Tuattaito CEE ha Lo scopo di gaTaJlllt:iire l'arpp]JLoozdiOl!lie u:ni: liorme dru d~itto oomUiJJ:irtm"jo iiln tutti gli Stati membri. Quiesto obdetrt::ivo illlOO. viernebbe perseguwo se si 1arnmetteisse che 1a oompei!Jem:a dei gliiudJlci nazdioITTJalJi ai sensi dell'iart. 177, n. 2,, :� �li.mii1J~ta da illlOII'IIIle inrbe'l.'lllle di prooodUX1a, l!liOl'me, del resto, arssai dhneroo iilJeli. sdlngo�li Stia.ti. Inoltre, iil compo!l."tamoo.1lo deil FilnanZlgerdiCht delJ.' .AJssdia � arrnme1sso dai! � 126, n. 5, del Filtllanzgieriichtsoodrmng. Soopo della pa"edetta disposiziorne � dii 1evitare che un rtfiuto del giudfoe dli. g!l."1aido Jnlieriore dii arcoottare le valu1lazdioni gi'llll'licliche 1espresse dai! giuddioe di cassazi'One possa proilwngiaire inUJtiJ.memite La dUX1ata dei prooossi. Constdeit'iaito che lo scopo per cui v;iene posta Ulirla questiione pl'egiudiziiiaie � plt'iOprio queillo di giiurngere alla iso:i:uziicme defuiiitiva dli un probl1ema giiurldiiJco, rnulla s'op del il'.'esto, con dl oriteriio in 1a1rgomento adottato dalliIJe V'a1rie legiisliazioll.ll� n:azionaJ.i., che il potere del giudice nazionale di riproporre questioni di int&p!l."ebazd0tni 1gii� deciise, rfocmosc1uto dalla srbessa Ooirte �di ,giusti.zia (sentenza 27 marzo 1963, nelle .cause 28-30/62, Da Costa, Racc., 61 e Foro pad., 1963, V, 49, con nota di LAGRANGE; 9 dicembre 1965, nella causa 44/65, Hessische Knappschaft, Racc., 951, e Foro it., 1966, IV, 33; 3 aprile 1968, nelfa .aausa 28/617, MOilkocei W�e1stf�alen, Racc., 191, e Dir. scambi intern., 196'8, 406) non pru� esseit1e ese1r.ciitarto llllelLl:o .stesso processo iail. quaiLe Sii rilferiisce l'inte!r'Venuta deciisione 'dinte111PT�etativia. La :f�aicolt� �di !l."iip�rOfPoiIU'e questioni .gi� deci!Sle si r:iJcolLega, de[ 1resto, al priinaipio delJl'efficada relativa delILe deciisiom deili1a Coote di gilustizda (limitata, do�, �al .oaiso ccmooeto 1a!l qua:le ISi d:l�eTisc1e 1J. pirooedimenfo p!regfaldiziiale di inte1rp!l."etazi1one) : plI"I�IIJciipio affie=aito da!l.1a pvevia1enbe dottdna, esp<resso in una !rdisolliuz:tcme 1adottaita dal11a Ooimmissione per iil diiritto internazionale dell'Unione Internazionale dei Magistrati (Roma, 16-18 febbria. io 19611) e condllviso, m pamoo1aire, ccm convincente motivazione, da!ll'avv. gen. Lagrange neUe conclusioni presentate per le cause riunite 28-30/62 (Racc., 1963, 77 iss.; in argiomenito v. per�, dia ultirrno, MARTINO, L'efficacia delle decisioni pregiudiziali della Corte di giu.stizia delle Comunit� europee nelle cause pendenti avanti i giudici nazionali, Foro pad., 1'973, IV, 1). S'intende, pooailtro, che Sii traitta pur sempr�e di U!!lJa efficacia relativa del tutto teorica (1ainafogia, del !l."esto, a quella deLle de1cisiio!ni in:terpreta.tive dei gtudici naziol!laild dd 'lllltimo grado), 1e 1donea, in parrticoliaire, ad esolIU.dere La pe!l."'sistenz1a di 'l.1IIl obbligo, !Pe!r il. .giJuid�ice nazionale di UJ1tima iistanza, di promuorve!re ili. !P!l."Ocedirrnenito 1p!l."egiuddziale .di ilnterpretazione per questioni / I 108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I I ii� prone, anche iillell'attuafe stato. de11a �oausia dinanzi a.i giudiiei naziooo1i, alla rioev~bi:lilt� di una domanda dii pl'onunz:iJa pl'egiucli2Lale. c) La Commissione oss1ervia dJJe, di per rs�, lLa prima qu~stione sarebbe .m 'Ull1 '(Jerrto 1senso rsuprerflua, �dal momento �Che la Corte � competente a rSl1JatuLre d'uffido rsulla :r:Loevlibilirt� della �Sleoo:nda e de1la terrz.a questdiooe, idisolV!e:Ildlo �OOS� imp]Jtcitamente anche :La prima questoo1Ue. ~a Oommiisstone ritirene nondimeno auspiioabi.J.e che La Corte preCl! SL l'ambito d'rapplfoaz:iJOiille 0deU'.art. 177, riisolV1endo espressameiillte 1a prima questto:ne. Le �COilll...aj,deil:1azioiilli dec~sdve per la .soluzione de1la predetta questto:ne scmo �le seguenti: Il Fmanzgerdrcht dlell'kssi:a � un �orgall1IO giudi.zJall"iio legittima.io a pl'orprorne domanda di prll"�O:IlunziJa priegiudiziale in forza deiLl'art. 17-7, n. 2, del T.riattato CEE. Non �ci sono norme di drilrdrtltro !interno che escludaino il ll'ioorso prerr oossaziJcme m 1sedle di giud:iizi� ,dJi rmvio. Il � 1.2.6, iil. 5, del FinanzgerrichrtsordiIJJung riduce, � V1evo, .iil margiJIJ.re di deoiisto:ne del girudlioe di primo grado, rche non pu� disoostail'si �dai pdncipii .fissati daJ. Bundleis gi� risolte (1sent. 27 marrzo 1963, nelle cause 28-30/'.62, Racc., v. pag. 73-74) Al giiudiJoe 1IllazionaJie, invero, si offirre .sorlo l'ail�terinarttva, neil. .caso di questioni gi� ,dJecise, t11a il'adottarr�e finteI1prrertazione rstabilliita da& C1orte rdli giustizia e il riipll'opoNe :La questione (prospettando, e\nElll'.ltualmeiillte, Pfl'Ofili di diiscussione nOln esaliliinati),. essendo evidente �Che una drecisione ispdrarta ad un'r�llUtonoma e divell'gente inrterpretazio:rue .dlelJ!Ja nOll'lllllartiva �CormUildrtJa.rm, anche .se teoricamente� ammissibile, sarebbe comunque superata (.salvo il ClaJSO rdJi passagigfo ]n giiudfo�llto per mamiaarta i�!XllPUgiIJJazione), ISe !ll>O:Il aJ.tro per rl"obbligo :imposto dailll'a1rt. 177, terzo rcomma, del -tr0attarto dli Roma ail g.iJUdice di ultimo '~aido, .che non rpotl'ebib.e ev.iidentemente �e.scl'Udooe, dm tal caso, .]Ja 1sussistenza rdi una qUJestione d'mterrpll".etazi'One evidenriiarta daillia stessa iinooIX11PatibHrut� del�l�a �decisicme con l'mtettiplt'letooione gi� staibiil.ita dal[a Corte di giustizia; e lo stesso orientamento dei giudici nazionali, invero, appare sintomatico delr1a 1sorstanz:ialre efficacia direttiva riioonosciuta alle decisioni inte:ripretatiive rdetlrLa Corte rdi giiustizia, �am:che se rimamie valido il rillievo secondo cui �non � solo norinale, ma au.spicabile che un organo giurisdizionale elevato di uno Stato membro si valga della facolt� di deferire una seconda volta una questione interpretativa se, per motivi di diritto o di fatto, ritiene che la interpretazione della Corte non sia inoppugnabile � (Avv. gen. GAND, rconcluisioilli presentarte [prer !La causa 28/67, Racc., 19r613,214). 7. -NeLl'ambito stesso de11a solliZione contenuta nelle decisioni in rassegna, ed in coerenza .con i rLcordati rprri.ncipi, rde1vie coimunq'Ue rirtenell'Si consentirto anche �al .giiud1ce d:i ~nviio, ed anche qmmdo :sia vi.rnoorLarto a deciisio!t);e emessa in aderienza a prrornUJnciia intelripit'e1Jativ�a dreJila Coll'te di giustizia (anche nella ipotesi, cio�, in cui la prima delle due decisioni in :mssegna sembil1a reseilrudeTe 1a faicolrt� del .rinvio rpvergirudiziale), di chtede1re al1a Ooa:"te di .gi11.1Jstizira chiarimenti .srulrlia 1seintenza inteTpretativa (orrd. 16 maggio 1'916�8, ne1llLa cauisa 13/67, Becheil", Racc., 262), rnon essendovi motivo, una volta ritenuto irri�levante l'obbligo di uniformail"si aUa pronuncia del PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE fiJna:nzhof nelila 1senrben21a di :rinviio. Ci� non basta tuittavikl. per oOll.lc1udere che niesstma 1questiione pu� pi� 1essei:ie 1sol:Leviata dJi1nainzi al gLudLce di p:rimo grrado . .A:ii sensi. delJ.',a;r<f;. 177; n. 2, il giudJiioo naziicmalle pu�, qua;Lora nutra dex dubbi �o~ca 1a poo:itata di U111a norma, domandaro aJ:La Ooirte di Giu sti2:ia d:ii piOOllJUIIliZJiiarrisi. m via pregiudiziale ;sulla norma dn quesitione. La Oo:rte IDJO!ll � �Competente� a 1c0Ill1Jriol1are se, illl forZla de1l d.iri:tito interlDJo, li dubb.ii del giiurucie niaziJcmailJe siano mammiissibfili o illlg.tustifiioati. Per.ci�, pu� essere iI'.irten.UJta xdioev'ibiLe �anche �lia domanda dii prOll.lunz:iia pregiu diziJaiLe proposta 1da un giuroce �Che 1Conosoe della oa.UJSa dJI1 sede di riJnvio. L�a Oommiissme rr.iio01DJOsoe che La �soLuziOIDJe ISOVI1aesposilla potrebbe avere �oonseguernzie d�. rrfiliievio in l'le�iaziione a:ll'�ord:i.inamooto gerrarohfoo dei tribimali lllJaziicmaJJi.. .Se 1m:llabti l'inberpl'letazrone diehla Corle� nolll oorrispcmdesse a q111e1La fom.ita dai giudici na:zlliooali d'ultima .iistan.za, il giiudioe ohe ha sottoposto !La questiiOIDJe <alla Corte potl'lebbe troviarris:i. di fronJte a due sentenze 1con1roastanti. Decidendo secOll.ldo l'1iinterpreta:zlli01DJe della Coritie, egli 1si diisco1stel'leibbe IDlecessariamente �dalia ,sentenza di r:invio del giudice di grado superiore, di escludel'e per d1 giudice di rinvio l'esercizio di tale facolt�. 8. -Sul principio di cui al�.a quarta massima cfr., infra, l'annotazione della selllitenzia li6 genmiaio 1974, :resa nellLa �carusa 127/73 e, peo: i precedeniti deili1a �qruesti-Ollle, ed in piartdico1a!t1e 1sU11.1e COIDltrais'flanti so1UZlioni adottate in passato, le cooclusiooi dell'avv. gen. W1arner, sopra riprodotte. Anche in questo 1caso il [)Q'mcipdo 1affea:-maito 1dlaili1a �Corte di giUJStizia si pOIDJe :in co1ntrasto �con UJn comune prmcipio di diritto iprooessuale, con il criterio, cio�, secondo cui Jia imipugnazione dii un 'P!'OIVVediime:nito .giJu:r.tsdizionaLe impedisce, salvo eccezioni, la produzione degli .effetti. Tale criterio era stato in effetti condiviso nel�.a triattazione della causa 31/68, prima sospesa a seguiito del.La dnterv�enuta impugnazione de11a sentenzia di rimessione a1la Corte (ord. 3 :giwgno 1969, Chanell, Racc. 1970, 403) e po1 canceLlata dal ruolo per essere d!LV'�1DJ1Jaita, .con (La irliorrma dell1a decisione del giudice a quo, �priva di oggetto� (ord. 16 g.iiugno 1970, Racc., 404); e anche neli1a causa 13/61 il principio non era stato invalidato, essendosi la Corte limitata ad e1Scludere 1a neceS1Siit� dii acooTtalt'e �Che iJl pll'o'V'Vledfumento di rinvio del �giJUJdice nazio'IJJale fosse o no pa1Ssaito illl giudicato sepoooo !Le norme di dirdtto int~rno (sent. 6 aprile 1962, Bosch, Racc., 87, �e Foro it., 1962, V, 44, con nota di Goird). Ocm la decisdo<Ille m !l"aiSISeglna 1a OOII'te idi gmstiztia, pu;r senza condividea: ie 1a 1solluzione pr�o(posba. dall\avv. g.en. W1all'ner (1se1oondo 1cui si sairebbe dovuto escludel'e 1a stessa ammissibilit� di impugnazioni del provvedimento �di rimivlio), ha invece 1statuito che 11a irlichiesta idi PfI"Oniuncia pregi.Judizial1e II'iimane efficace fin quando non 1sta ~erviocata; non vtenie quindi evlitata la possibi�lit�, prospettata daill'iavv. gen. Lagrangle ne1La causa 13/61, che La proin1uncia 1PTe1girudiziall.e idieUa CoTte r1esti in 1001ncrreto priva di effotti 1neli1a conwoverisila alla qualle 1si riferisce, ma � �ev:ildente che ci� pu� accadeve, una volta esclqsa l':indag1ine del giudice comunitario sulla 111levanz1a de1La questione Pll'OfPOsta, anche indipe'IlJdier.ntemente dall'impu llO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudltoe d'ultima LstaillZla :in ,spil'egio del � 1216, n. ,5,, dJeil Finainzg,er:tchtsOTdinung; diecidEmdo 1in ossequio fill'opwooe dei giudid di oassaziio111e, v:ioilierebbe ,filveoe l'wt. 177 d�eJ. Trarttato CEE. Un 'simhlre ddrliemma pot: roebbe tuttav.iia ve111�ir r:Lsolto giiazie al p:roinoipl�Jo della prevalenza del diritto comunitario,_ L'art. 177 non :mv:ita 1soiltanrbo H giud:k1e1 che opera il rinv:to a decidro1e m con:liormtt� dell':mterpretazi:one defila Corte, ma attribuisce altresi �ai .smgoli il dwttto dii pretende:rie che ii giudici: nazion.al!i si comportmo in tal .senso. L',art. 177 va ,considerato, sotto questo aspetto, UI11a norma dir1e1creare lim. capo ai 1smgoili dkitti 1ltamerrute 1effioaoe 1e italie da chie i girudiloi naz�ionali diev;ono tutelare. Il monopolio initerpretatiV'o del Tuattao CEE, di cui 1a Corrile dispone lim. virt� dell'art. 177, non potrebbe ocmseguire lio 1soopo di �un'i111terp!I1eta2ll�JOilJe uniforme del Trattato se 1e pronunzlie eme1sse d�alla Corte 1m vta pregiudiztal!e n-0n avessero '!IDa forza vmcolante, 'che potesse esser :liartta Via'1eTe a1me1Dio da11e parti nena causa prrmciipale. La Oommtssione n1e 'oonc'lude che l'inte:r;pr,etazLOIIle di una norma oomuniitari1a :liornd,ta daJ1a Ooritle deve in 1ogni 'Caso priev1alere sull'opmilon1e gnazione del provvedimento di rinvio, per La poS&ibildt�, c10e, che il giludiicie nazioniall.e di giiado ,supeTiore airunrulili 1a senitenza di merito escludendo ila Tiilievanza deil.la questione dreeiLsa o in !l'agdone delJla rnllbura pr,egiudiziaile di 1al.lrbre quiesticmi :non oonsidJooarte, diai 1giud:iice di p;rima i1stanza. Quainrto ail.l'o!rldinamen1Jo italiano, OOJ:IliU[1q111e, iLa �questione ll'iisotlta con la sentenoo dn esame nemmeno si pone, non ,essendo ,consenti.ita lJa irrn(piugmaztone del ip["OIV'V'edirmento 'emesso ai 1sensi dell'a!I"t. 177, seCOilJdo, comma, deil �trarbtaito CEE. 9. -Il principio espresso nell'ultima massima conferma il convalidato orientamento deihlia Co!I"te idi giustiz:iia a p!roposito �follia competenza deille a:utotrtt� nazionali, dJUrainte il periodo di a[p[plUClM:�O[}Je dei!. regolamento n. W/62 (ie cio� fmo 1all. 30 giugno 196'7), ai disicip!Llrrta::rie dl regime delile restituzioni (eveatu.ailmente) concesse alla esportazione di ciereali: cfr. sentenza 12 di.cemb!re 1973, nelil:a causa 1'42/73, Miaithes & Schiurrrr; 212; giJUJglno 1972, nell1ia 1ca1rns:a 5/72, GtrarsSli, Racc., 443 1e Foro it., 1972, IV, 189, con nota di CATALANO; 23 marzo 19,72, nella causa 85/71, Kampffmeyer, Racc., 213; 1,5 1dllioetmbi11e 19'7,1, ln'ei11a causa 211/71, Biroderisen, Racc., 1069, e Foro it., 197'2, IV, 81; 27 ottob:rie 1'971, neHa causa 6/71, Rheiirumiihlen, Racc., 8123, e Foro it., loie. uJJt. dt. Slllllla portata deilJ'aa:t. 19, 1r1. 2 deil 11e1goll.amento n. 19/62, nel s1enso che la disposizione � obblig:a lo Stato membro dmpoirtatore a riscuoiflEIDe il pl.'escritto pl'elievo su tutte Le importazioni per le quali lo Stato memb!ro 1eS1Portarboir'e ha 'a:t1Jrd!bui1lo Le Testlituz~olllli " paesi terzi " �, cfr. 1sent. 7 novembre 197,2, JJJeil.11a ,oaiusa 20/72, Srbato be[ga c. Coibe1ex, Racc., 1055. (A. M.) �.� PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE lll del giudke in:azi1cmaie d'ultima iistanZJa; Ul1Ja soluztlioi!lie diverr-sa metter� ebbe in fo1I1sie .l'unHiormit� d'appU.caz~ooe del diritto co�nunitall'io. 2. -SuUa seconda questione. La ditta Rheinmilhlen riich1ama 1a g;iur,:isprudein.za della Coll'te nelle cause 6/71, Rheinmilhlen (Racic. 1971, pag. 81213), e 85/71, Kampffmeyer (Racc. 1972,. pag. 213), se�condo l1a quare occOII"l'e distinguere netta:menite fra il .sistema dJei prelievi red il �sistema delle 11estituzfoni, entrambi p11evisrbi daJ. 111eg;0Iiamel!lito n. 19. Pier .quanto ooncerne 1e :riestituzii<mi, La Oorte ha 1a:ffiermai10 �che gli Staiti membt!1i �ell'ano �libeiri di non conoodJere a1cU1I1a :rieistituziiOi!lie, ,iJ. �che implicava 1a diacolt� di imporre aJ. riguaTdio oondiziioni supp1emen.1Jatri, oltll'e a queUe previste: dali 1I1e1go1amenti �oomunitari. Nel .campo d'1applica2lionie del 111eg;oillamento n. 19/612 -pt!10Slegue l'aittrfoe -:non sono �sta'1li. fissati da alcuna niorma �ComUIIli.JtaTiia n� la forma deHre domande di rest:iltuziione :n� i 1JeTm.tni dd piTesenta2lione. Il compi1to di 1stabiliT1e :Le modalit� di 1.iquidaziOi!lie deLre II'lers:titiuziollli � sllai!Jo quindi lasciaito ag1i S1Jati membri. Ne consegue chie questi ultimi poteviano �dJiscrupmar1e .ed 1app1icall''e, a loro piacittneni!Jo, :IJa. II"evoca �deillie resrbituz. tom. La suddetta dinterprletaziiOIIle � IS!�ata adortmaita anche dal BU1I1desfinamhof �ed � perci� vroco1anbe per iJl Fmanz.g;erJ;cht ad se111si dcl � 1216, n. 5, del F\inanzglet!1ichtisoodnung. Se viendsse 1aocell'ila1Jo �Che la meme � stata posta in Ubem pratica in un altro Sarto memhro, l'attrice aivrebbe pur �semPfl'e dmi!Jto a viedemi aiccOII'data :almeno lia !l'lestnuziione � Staito membro �, �Che 1e 1sa111ebbe spettaita in d�orza .delLa diiscipliiJna nazi.otnialle in mater1a di iI'lestlitu2Jioni. La Oori!Je potrebbe risolvere la seconda quies:tione oome 1s1egue: Il p11oblrema del se ed :illl qua1e m1SUII1a via.da :richie.s:to il rdmbooso dli UIIlJa 11es:ti1Juzione ai SetnJsi del reg;o1amernto :n. 19/62., pe111cepita mdebitametnJte, � un piToblema di dJiriiitto intell'!l]jo e va riiso11:1o dai giuddci naziOllla:li. Gli Starti membri �ed .i giudici naziionaili devono tutrtavi�a veg1iaire a che nOIIl siano superati i massimi �dd resitituzion.e prevtlisti dal :r:iegoliamern,to n. 141/64 e da altll're lll!OII'me d'attuaz:iione emanarbe dagli org1a1IJ:i �oomuni:ta:ri ed a �che 1a pall'te di 11eisrtituzi0i!lie, percrepita indiebitametnJte 1e. soggretta al !l'limboc.s10, vieng;a fi1ssaita in modo da r1stabdlire l'equilibr1o :nell'iorg;ani:zzaziione dei mercati. L'EVSt 1sotto1mea che .gli..acr:tt. 19, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento n. 19/6�2, gli �all'trt. 14, :n. 1, �e� 15 del l'eg;olia:men1Jo :n. 141/64, ed infine l'.all't. 1 del r�ego1amenfo diel Oonsi>glfo� 2�9 ottobre 19>6'4, n. 162, G. U. 196�4, pag. 2739), hanno 1stabilliito 1so1ta1nrto dei maissill:nd. dd riestituztone. NeLre �SU!e 1sen~e 6/71 1e 85/71 1a Corte 1sli � irichiamai!Ja alle dlitffereinz, e :fua 1a fl'lestiituziJOi!lie � paesi rtJell'zt � e La resttituziooe � Stati mem 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bri �. iSpec~ailmenrtie i 1criterd per dil ca1cio1o dei massimi di restiltuzione dirffedscOIDIO �i!n ftmziooe degli scopi.i �cui miraitllo le due <categorie di restiituzdiOOl!i.. L'obiettiJv:o d!elJle :riestituzioni neglii! 1scaimbi ti[);tracomunitarnt � di II'avvici!narre :lilla dii lo:rio li prezZJi d!el1e martJerdie prime neli vari paesi della OomUllll�t�, in modio 1che le cO!tlJdizioni d'acquisto per le imprrese di W�llS�OII'ma2JLone rliisulrbmo uguald:. N egJii 1sciambii coi paesi terzi Jio 1scopo deJiLe :oostitooimli � 'ID'Vlecie quelJio di ridur:rie la diflierenza f:ria i prezzi piiartiiciati nello Staro membro �esportatore ed !i piieZiz:L oorroo..ti sul mercaito monclial1e, Le dii:sposiziioilli sav!'lammenz:Looate riiflJettoiDJo perfettamente questa fondamentale diisti.JnziCJIIlie fra Le duie 1categ10:r.ie di :riestituzio:nd.. L'EVSt <Clita 1a:1t1Jcora 1iil ~egoLamento �della CommissilQ!IJ.Je 25 luglio 196�2, n. 912 (G. U. 19621, pag. 1906), che .conseni1liva agli Staiti membri di acoordaTie 1ie restituzlilonii � paesi rtierz� � nella tllorma di aut�rizZJaztont ad irnportal'e iJn esenz.ilone daJ. p'l'leildievo una �corrispoindernite quantit� dii martlerie priime. La poissibfillit� di cui sopl'la pl'lesentav;a UJil notevole mteresse per l1e impOII'taziiOl!li 1esernti da pr.eJiievo; La prospeitit:i'Vla dei vantaggi iJn ,1Ja:l modio ottenibili: poteva :llacilmente mdUI'llre gl:i esportatori a dichtaxare come <esportazioni � pae1si terzi� esportaZJ~oni d:i!rette vemso altri Stati membri. Al:1a luce di qua1t1.to .sopra .esposto, La Corte ha deciso che, per p:riovare La provemenza o Ia destinazione de11e merd, :non � suffide!Illte la manc~ adleil 1oortilfi:ciarto cli ci:ricio1az:iione dielle meroi DD4. La giur:isprudenza del:La Oorte � 1matti partita dal principi.io che le diiscliplirne namoniali e1abwate per l'aitrtuaz:LCJIIlie del 1s~stema di ll'e:stiituzdJOOl!i. d1 cui al iregiol1amento 111. 1'9 lnOil debbaiillO <ClOII1Se!Ilti:rie abusi. La teoria (deil rd:mbo:riso) �dellia � diffiwenza � SV'O'lta dal BundesfinanZJhof nion � ,compait�bile 1co111 .i principi gmiilici enunJCiati dalla Oo:rite; con i: piiIDc~pi dlellia dilsoipl:inia �Clomunitada �lll maiterrila. L'EVSt �Clonclude �che un 1eisportato:rie, il quaJie abbra mchtesto ed oititeruuto UJna :restituz:�l0011e � paes1i terzii ., noo ha pi� iil diritto dli d!omandall'e UI1Ja 11estiituzicme � Stati membri �, quando v;enga sucice1s'9Lvamentle acoertarto ,ohe .egli, oOOllfmariamenite alle propirliie, dilchta1'az5Joni, ha esportato 1a mero.e iin UlllO Stato membro. La Commissione espOOlle 1a diiscipilma �comum:iitairia m e1s:ame. PeT quanto ll'liguarda il 11egoJamen1Jo di competenza fra Oomu.ntt� e Stati membi'J:, 1e1ssa gil\llr:Lge alLe medestme c0011clus:~0Illi cui s00110 giunte l'attrice e la OO!Ilvcenuta nel1a oausa prmdpa1e. La ,soluzione del:1a 1sec01I1da quest�lolrlle d!ipe1nde dal �Come va illltell"p: rietaita l'etsipll"1esstone: � espo:ritaz�lone iJn un altro Staito membll"o ,, . Cionf v~ene .aihl'uopo pa:ritil!'le dalllia �defin:iziione �di � 1esportaZJ~oillie liJn paiesii teTZi ., j, Ji ~ ! I f: r1r111-ttll.llllllllrlliltllill�~rfi{lfl~IBlllllll!ElllltlfllrlillStri PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 113 che la Oorte ha :tiorndJto ll:Wlla ,causa 6/71. L'1esporta!Z~O'Ille vierrm paesi terzi -ha affermato La Corrte -poosuppOIIlleva aJ.mein:o che la merroo foSISle �(1) posta m l!ibea:ia pratdJoa in ,un;o Sta<to terzo. Questa definiz.iolnie non � tuttavi.a moilrbo chdiarn. Se !Ili()([]. altro, l'uso del condizionale (s&ait) aocan<to 1all'md:iicartliivo (avaiit �t�) pu� su.sci'bairle dei: dubbi. La Coirte, ha con ci� .semplicemeinite drnstJetSO ia1lude.re a1:La va1urtJa,ziJOlne �a priori � che deve m ogrn�,ooso essere effettuata dall',autorit� oompeternte peir le irestituzioni oppur ha viol'UJto metteire ilil �evidenzia che baisrtavia che l'espOI"tatorre a V'esse :l�art1Jo tutto dil neoeissruriio perr porre La meir�ce m iLtberra prartd.oa niello Stato 'll&zo? Se i�. �condfaiioowJ.1e ll'liOn � stato usato peir a1lteinuare la poirtaita della :fua:se, la defimzilcme :l�oo:miillla da:l1a Ooirte andrebbe moil:bo pi� Lcmtano di quel1e pl'IOposte dagli IOI"~ oom1IDiltari e oozionald 1competernti peir le Testitu2'JtOlllli. .sotto J.'impeiro del regoLamento n. 19. N~nel dill'I�itito �oomunilllaTiio arbturue -niella mtsum in ouii esso 1c�templa aiestitooionii dii.ff~ peir di singoWi paesi teirzd -tale defirnmcme 1aippare utiilizzabilie, data soprattutto llJa diffiioolt� <li control1are. Perr �questo motivo la OommdissiJO!lle QJUlspica che La Coirte precisi, nella senrte111:Za, 1a no2'l~one �di �messa in ihliberra prratica in UlllO St:aito membro �. Per iJ. gmd~ce di irmvilo potirebbe essere uttLe sapere se, a nwma del di.rrirt:ito �oomunitrurilo, la ooncessiiOille della restiituzdone dipende dal ratto che neillo1 �Stato memb:tio impor.tarboire si silano rea:lizmibe� tutte le �condiiz:iiCllll.�! necessarrdJe :all'iimpClll.'I�ia2�iiOe diefiindrtlivia ,dell.JJa meiroe. Pierr ci� cihe 1concerne 1a pirov;a �dehl'effertlti'V'a esportazdooe verso UJIJ.O S1Jaltio membvo, Jia Comm:issiOIIlle sostiene ,ohe d� 111iiiLascdo dit un oortdllicatJO DD4 non poteva costiituiJre un presupposto delJ1a :riestituz:ilooe �Stati membri �. La suddetta restituzdlOine nJOn ddipendleva neippure dall1a prerentaz1one dii una licen.za d'esporitazicme vaLida, �ohe, in foirza dell'art. 16, n. 1, del regoillamento n. 19/621, era iriJchdesta peir quaLsdJasd espol'ltazii.ooie I�fl1 alitri Stati memmi ail. fine di offirill1e a~i or~�compeibenti un quadro esatto dell,a 1sditu.az1one del merrcato. Oonsideiriarta la diflierenza esistente fra 11 s~sitema dellie licenze e queliLo dlel1e 11estiituzi:oni, un colle,gamen.to fra i due ststemi 1appaire iJmposs~biJ.e. La Commissione conclude che Le norme oomunitariie allora mv1gore non. impediv;anio ad un 1esporitatore di otitenere la resrtd.tuz1one � Stati membri � , �aniche se egH 1aveva mimalmente dlichtairato di voLeir esportare La mer�oe in paes:i ter1zd.. (1) Nel testo :fu:ianoese � aviait �t� ou serraiit � (N.d.it.). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. SuUa terza questione. L'attrice nella causa principale sost1ooe dl!e non ha afouna limportaiJ.' ma 1aiccertare in quarlie paie1se terzo la mer1ce sia 1slflai1Ja espor.ta1Ja. � ri1ev1ante, inviece, 1a ,c:iJ:.costanz;a �che La merce 1esportata 1s1a staita poista in 11bieiva IJT181tioo m un qualunque paese :terzio. In tal ca1so, indiatti, sono stati r:ealiizziati gli obilettivi perseguiti dail1a po.l:irt1ca agr:1co1a comune con 1i1 metodo dehle iiestituzfoni. Essa p['OpOille �che La 1lerzia questione vienga rilsolta come segue: �Sotto l'impe['O del regolamento n. 19/62 1e de11e 1S1Ue dLsposiz,:iioni d'1aittuaziio1IJ:e, �ert'la 1suffic:iiente, per poter mchlede~:'ie wa resrtiirtu2li0Ille � paesi t,erzi ., che La merce diosse posta 1:iin UbeT1a pra.t:ioa in un paese terzo. L'effettivo pae�se terzo di dest:iinaZJione !Ilion aviev;a 1a:louna r�J.ev.ainza, dal momento dl!e f.ammOl!Illt~e de1La restituzi�e er:a uguale per qualsiasi paese terzo. La convenuta neiia causa principale osserva che, in lmea di primcipio, .gli Stati membri 1eriano 1autonizzaitt 1a f1sisaire peToentuali divffi"Sle pe!r le iiestiltuziJoni a 1seconda dei � paesi: terzii � 1inte11essati. Tuttavia essi dov;ev:ano 11estaire entrio i massimi fissati daJ:la d:iisctplina comua:Jd1tarLa. Posto �Che, m taluni �oasi, ,gli artt. 5 1e 5 bis del illepo1amento n. 90/62 permettevano agli Sfati �di 1super~e 'i massimd, dil wegiiislartlore 1comunitariiio non potev;a JJJOill veg11rure a che g1i 1esporitaitori effettua1ssero Le lol'o operaziiloni 1iln conformit� aille dichLaraz1i:ooi da 1eissi ,stessi pa-ecedentemente forrmiite. indicata nella terza questLone : L'esportator1e ha dwitto 1al1a 11es1iituz:iion�e � paesi teTzi � 1s0Lo qualora e.sporti la mwae nel paese di:chiiamto :nella domalllda di r1estituz:iJone. La �ommissione idnv.:iia 1a1l'iaQ".gomentaziione da essa esposta in me!I'\ito al1a seoolllda quest:iJOIIlle .e �giunge alla conclusione che Jie norme� oomu I11:iitarie dn vitgoo-e 1a1l'epoca IIlJOn impedivano ad un esportaitore di dchie dwe, in presenza delle ailrtre OOilldiz~oni prefissaite, 1a 11estituziione � paesd terzi �, alllche se La mevce 0I1a staita �esportata m un p.a:e1se tlexz.o diverso da quel:lo dtchLaraitio. (Omissis). In diritto. -Oon �ordiJnanza 7 maggio 1973, perven1Uta iln_ OOIIlJOeJ.1eriia i1 2.0 giugno 19713, ,hl Finanzg,ericht dell'AissLa ha sottoposlflo a que1srt:ia Corte, a norma delil'.arrt. 177 del Ttraittato CEE, .tre question:i vertenti sull'i:nterpTetaz~one del1Lo ,stesso 1art. 177 1e su quella del 11eg0Lameinito del Corusigli]o CEE n. 19/612 (G. U. 1962, paig. 93�3). SuHa prima questione. Golll 1a prdmia questiione 1si chiede se il giiudk1e che non sia di ultima 1stanzia po1ss:a 1eff1erttuare hl iri:nvi10 pregiud:iiziia1e a11a Corte' di Giustizda PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 115 de1Le Oomlllllit� :so1o qualioria �si occupii de11a �causa per �1a prima volta, ovverio anche quaa,cma debba istatUJill'e .su ll'iinv:iio, dopo l'am:mUamento di una prieoodoote sentenzia. La preisente queslliione � :sostainziiiailmenite 1tdJentioa a queU.a che � stata �sorbtoposta m \riia priegiudizta1e a questa Oor:te dal BU1t1desfinanZ1hof, nella stessa �iausa .priimicipa:1e, �ed ha aostirtuiillo� oggetto dJe1lia 1sen1Jenm 16 giennaiio ~974 (16i6/73), :alla quale si r.imanda in proposito. Seaondo detta gi'lllriisptrUd~a. 1il :liatto che una :n,onna di dlirirtto intell'Il'O vmooli il gtudice di grado i:ruieriicme 1a'1:1e V1aJiutaZ�OIIl� giwridiche espriesse da um. ,giJudtoe di grado superto!l'e iilJOIIl pu�, dli pei:r 1s�, priV1are H priimo diei111a �facolt�, .con:liemita.gld. da1l'airit. 177 de:l Tva1t1Jaito CEE, di rinviiai:re �atla Corite di Giiustiziia del1e Comuinit� Ell!'opee. Tr:attaindosi �di un giiud:tce che non � dd. ultima i�sta:IIl:Za, l'art. 177 non .esclude, tuttav.iia, che i rr:e1ativi provvedimenti di rililviJo alla Coirte di Giustizta delle ComUJnit� 1S1iiaino soggetti ai norma:li mezz,i d'impugiinaziione p!l'ediJsposti d1a:l di!rjjj;to mterno. Per chtarezza, 1e per giairiantiire la ceir1Jez.:?Ja del diJriiJtto, La Corte di Giustiz1iJa �deve 1ComU1t1que aittenersi �al p11ovveddme1I11lo di rmvio, che produ:rir� 111SU!OI� 1efliert:iti finch� niOIIl �saa:-� .starbo !I'levoaarbo. Suna .seconda e suLLa terza questione. OOIIl La .se�aOIIlida quesrtiion1e si �chiiede se gli �artt. 19, n. 2, e 2-0, n. 2, del 11e.golamooto n. 19/62, .m i:reliaZlione agliJ .airtt. 14 e 115. del regoilameinto n. 141/64 (G. U. 1'9<64, pag. 2.666) viadanio in.rberpa:-1etaiti inel senso che l'1espor1Ja1Jore 11 qua:1e ha -chiJesto 1e ottenuto l:a 11esti:t'UZl.Loine � P1aesi ter2li � peir l':esporta.2liione .dJi orZ10 pedato in un determiinato Paesie terzo ha dilrilt1Jo almeno alla :restttuziJoine' � Paesi membr.ii �, qua,Lora da un sucoe.ssi'Vo control1o msuliti �che La meTc:e � 1staita invece 1espor:t:arba in UIIl P.aese membro, OVVlffi"lO -che 1iin 1Jal �Caiso eglli non ha �diritto :ad a:Lcuna re.stiituz~oine. Ooo 1a 1lea:-za quiestiJOille si chtedie .se l'art. 20, n. 2, diel 11egiolamento CEE n. 19/612, 'iin re:lazione alil'aa:-t. 15 diel re.golamen:to n. 14�1164, vada 1nterpretato nel OOlliSO �ohe l'�espoa:-tatore ha diiriJtto alla ["lestituziJOIIlie � Paesi terzi � �sollo quaLoria espoa:-ti Le merci riel Paie1se dtchiJaa:-a1Jo, ovvero che � sufficiente che 1e merci 1staino �gJiunte in UIIl qua:lsdiasi Pae1se terzo. In foa:-za de:l oombiJnato d1sposto del :r:egolame:nto :n. 19/62 e dieg:li atti 1emainaiti p:ea:-La sua .attuazione -in parttoo:laa:-e i riegoJiamentd. de:l GonsigJfo n. 55/62 (G. U. 1962, pag. 15183) .e n. 141/64 (G. U. 19614, pag. 26<6�6) -:ag1i stati memb:r:i venivia attr:ibuita 1a faco.U� di ooince de1re o meno 1e iriestiltuziJon~ per 1e esporitaztorni deli priodotti ag['icoli. Oto1I1Jomdimeino, gilii SiErti membni, n�el �fis1sar1e le oOIIlidizdJoni pe;r la concesstoine dli tali restituztonii ed il 1orio drrn:porto, :eirano tenuti a ir.tspettare i limiti massdmd. isrtabdliti da11a Oomuni:t�, �come pu;re Le noo:-me nec.essarie per i'a1ltuaz.i!one del 1ststema gene11ale �co:ntemp1a:to dal rego1. amento n. 19/6.2.. p,e;r �C01I11trio, essi aviev�ano La :lia�colt� di secr:-vilrsi, fra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l',al'1l:ro illl ma1len-1a di espoll"!Jaz.itcmi nei Paesi terrzi, dli criteri pi� restrittivi di qroo1ld 1oon;bempliai1Ji dai reglOILaroen1li 'comUl11JiJta1rti. Gli StaH membri, rnell'ai:mibdfo della facoJit� lovo riconosciuta di concedere riestituzilimi al1'espoll"tiaz.li<>111e, �wano ,qudJndi tenuti a preindetre m 00111.sid.emzilone dJ. Paese di d~one, Viale a �diiire ila quest�olllte del se si t:mttaisse di un Baese terzo o -di uno Sbarbo mei:mb!l'o della OoIDU111it�. Di ,ccmseguiellltZa, rnell':i.potesi ill1 dm :ti Paese di destillllazione nio111 :liQsse :un P1aese rberzo,' ma un aHl'o' Sfato memOO-o, lie autoll'it� nazionalii erialllo quallllto me1110 rllelll:ute a ir.idmre 'l'llIJ.pO!l'lto del1a i;eiStituzw111e, illl modo -da evitaire ch'1esso 1supe1rasse iH :Limi;be sbabilitJo peir l'espoil'ltaziollle nielilio Stato memwo in ,CUJi la me!l'OO .era staita 1t1ealimelllte espo!I"tata. La siltuazilOlllle era analoga, 1111el caso lilil cui !il Paese di desti.in.aizrone fosse un Paese 1ieir\z;o� d!iviemo da quello ilnd!~carto nei documenti reliativi alla restiituZ'.iJOIIle. Fatto 1salvo quest'ob~go, :spettava aJ.:le� autorit� deglii Statti memb!l'i di decidere, in ,C0111formit� al ~oprdio d;i'.l."irtto illrutlem10, ,sulfile UJlteriiioll'i 00111 I' seguenze di Uilll :l�atito del g'eill.tel'e. l Si deve quilllidJi 'COlllcludooe ,che, nell',iporte!Sli illl cui :i.I Paese di destii ! naziione della m~oo il1JOll1 rrispondesse aJJie mdi1caz;i,Olfld 'oollllteo:mrte nei docm: nenti 1t1edarbti pe1r l'resportazme: ! a) l'arrt. 20, 111. 2, del regoliamein.to 111. 119/6�2 .impOlllleyia alle autoj rit� ;naziJ0111aJ..i di .mdUJrre le restituziJOIIli. 'atitirdibuJite, illl modo da ll1io111 supeii rare li. 1imiiti mass~ 1stabhlirtd! pe1r il. Baese illl cui J.a meToe e1ra ~ta ~ f ): realmente respOO"tai1Ja; b) :llartto sailvo quest'obbliigo, ,spet.tav1a alle suddette� autmit� di decideTe, 1m ,OOlllfocmit� al prop!Dio dilritrto dlllltemo, srulLe ulileTioll'i cooIf seguenze. -(Omissis). \ CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 1'6 gooooio 1974, nella caiuisa 127/73 -Pres. Lecourt -ReL. l\/Laiclre111Zie Stuart -Avv. I gen. lVLaY!l"BJS (parz. d:i:ff.) -Domanda di prommcia piregiiudtiziale proposta dal Tr.i:bunalie dli Btru::irelles illclLa causa Belgliische Riad�io oo 'I1elevtsie (1avv. M1all'titn) �c. ~oniJOr, S.A.B.A.M. (avv. Dasesse e Chabert) c. Foo:iiOll', e BelgiiSche Radto e111 Te1Levtsie c. S.A.B.A.M. (Uilliilooe belga deglL 1aiutOll'i, compositori 1ed 1editOll'i) -Inberv.: Commisilson: e dehle Comunit� europee (aJg. vOlll deir E1sch e J3�rta1Ud). I i Comunit� europee -Giudizio pregiudiziale di interpretazione della f (. {: Corte di giustizia -Unica ipotesi di sospensione. ( (Trattato CEE, art. 177; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia del 17 aprile 1957, art. 20). f ~ f - PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 117 Comunit� europee -Concorrenza -Divieti stabiliti dal;\li artt. 85, n. 1 e 86 del trattato CEE -Efficacia diretta -Competenza dei l;\iudici nazionali -Provvedimento iniziato dalla Commissione ai sensi dell'art. 3 del rel;\olamento n. 17 -Effetti sui l;\iudizi pendenti dinanzi ai tribunali nazionali. (Trattato CEE, artt. 85, n. 1 e 86; regolamento del CO!llsiglio 6 febbraio 1962, n. 17, artt. 3 e 9, n. 3). n procedimento incidentale promo"sso ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE non viene sospeso se non in caso di revoca o di annuUamento del,L'atto con cui ii giudice nazionale effettua il ~vio (1). I divieti stabiLiti dagli artt. 85, n. 1 e 86 del Trattata CEE sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente a questi dei ditritti che i giudici nazionali devono tutelare. I giudici nazionali quindi, anche quando rientrino fra le �autorit� degii Stati membri� di cui alL'art. 9, n. 3, del regolamento del Comiglio 6 febbraio 1962, n. 17, non soino privati della lol/'o competenza dall'inizio di un procedimento promosso datla Commissione ai sensi de'Ll'art. 3 dello stesso regolamento (2:). (*) Per fornire un completo quadro della questione commentata nella nota che ,segue si riproducono le conclusioni delil'avv. g,en. MAYRAS, neilla pa111Je relativa alll'interp:rietacZione dell'arl. 177 del trattato CEE. (Omissis). -Se il rinvio della causa alla Corte di Giustizia sia regolare, nonostante l'appello interposto contro la sentenza di rinvio. � La qruestioine � ISOO'ia dall'appello delilia SABAM cOllltro iLa sellllterui:a di iri[}jvio; si 1deivie [matti decidere .se il'aiIJIP�l}ilo di mJJa delle pail'lti lllle�llla causa princilpa.Le vi obbJJi,ghi a inon IPlt'onm'lzi.iaxvi in via pregiud[ziaile, pelt'lomeno fiino ail1a sentenzia della Oolt'te d'Alppeililo di Brruxettles. � L"avvocato delil'a\PIPeililante Sii � sforza<to dd dimostlt'iare ila fOIIltdaltezza della tesi sovraesposta, ll"Lchi:amairuiosi �a:i due effetti IPit'OPri dell'aooeruLo in diritto belga: efifetto sosipen.si'Vo ed effetto deivorutivo. � Ad sensi dell'art. 1397 deil Codwe girudizialt'lio beilga, !L'aippeilJJ.o iirutetrposto c01I11lro una 1sentenzia de:liilndti.Ma lllle soso;>ende l',esecuzioine. Una sentenza � -a lllQ!t"Illa dei poode,tto 1oodioe -definiitilVla qruamrdo essa esaJUTisoe La rCOl!TIIPletemza del 'giludice ISU di una lite, sarllvo le �in[plUgnazioni di legge. L'effetto so1sp1eilJSiivo non � itwece iproprlo delil'aippeilllo c01I1tro iLe declisiorni in 'corso di ,OOJUlsa con [,e qUJalli il giudice si limita, in rpartdicoll!alt'e, a d�ISlporre atti �rStlr1Utt(lri. � Secondo l'avvowto della SABAJM la seniten'lla rdi rim.'VILo de[ Triibrunailre dli Bruxel�les va ccmsidieraita ded'dtndtiva: in plt'imo [ru0igo, il Tlt'ibunale si � T'itenluto CO!!IliPetente ad apiplimre l'arrit. 86 del Trattato, !PU!r aittendeooo, pelt' far oi�, la soilluzione ohe Jiai Corte di Girustizi1a diar� alle questiiond pregiludiziali sottotPostoile; tn !Secondo �I<l'go, es1so ha <riicolllOSCdurto ohe !e suddette q'lllelStioni sono rilervainti per li.a sOllruzioine deilla controversiia. �Bench� 1POi :diaH'arl. 1496 del CordiLce 1gilurdizialt'o r~sulti che "l'esecuzdone p!l'ovvd!Sioria � p11.,eivi1sta quando ii! girudiicie adotta un !P!I'Orvvedimelllto 118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con 1senten~a 4 1aiprile 1973, hl Tr.~bunale di Bruxelles ha sospeso di priocedimenfo 1e 1sottopos1Jo a1LLa Corite di Gilustizia ile seguenti quest10lt1i: 1) se 1s1i possa �C001Jsidea:ia111e come un abuso di posiz~ooe domiilliainte ai se!llJsi de11'1art. 86 del T.riaittartio C.E.E. iii. 1ia1lto che un'.impresa, la quailie disp001Je, j1n UilnO Silartio membro, del mOilJopol:iio di :fatto �del1a gestiJone dei d1rotti d'autore, .esiga 1a �cessione torbaLe dii ituttt i diiritti d'autore, se:rwa � dtstilnz1oini; 2) 1se 1si possa 11avv.tsa:re un abuso di posiz'iloine domiinainte !llJel faililo che detta imp:riesa pattuisce La �CesstOilJe, da parite d1ell'auto11e, dei dill"iitti pre1senti e 1ruturii, 1e �1in pairti:c0La111e ne11a C�JI'costanza ch'essa �conserrv; a ,i diiritti che Le sono ~stati �ceduti perr i <elinque e1se11cizi successivi d1is1Jruzione, ed diI1 r-eiLazi�rnne .a que1st'u11limo� ", una ldoanainda dii [)'ronunz:ia p:rie1giudiz:i:a1Le ai .semisi dell'iart. 177 de1l Tiraittato, !l1eiLatiiva ad un punt�� di d:kitto (i'l'1terp!I'eitaz1one �di una no!l111:I1Ja .c:omumtarliia) e :non gi� 1dii fatto, e ta1e d1nootre da non rtchiiedere pecr 1La sua �esecuzione l'liiIJJterrvento delle rparrti, noin pu� �e1ssere l1in �atto Lstruttollio nel seillSO deil. diiritto belga. Si aggi,ungia che l�e decdsfond deliLa Corte di Gilustizia vi'ncoJ.ano il gLudi1De na:zim.11a[e, non cosi !Lmr�ece .gJ.i atti istruttori. �Infine, per il p!l1fo:idpio g.ene!I'lale dehl'e:f:fietto devoiliu:tivo delil'iaippel!lo enunciato neJ.l'arrt. 106:8 del Codke giudiz1ado, la Corte d'.A[>peQlo � iinvestita deill'im.teira cmrutrovieirisia �e deve .startiuill"e �S1U di e�ssa, cOIJJ:fiermando o rLifo!t'mando .La 1sentenza impuginata ed esa11.1Jrendo ,cois� la rp!t'Olpria coanipetenz1a. �L'effetto devowuUvo accompagna �tanto il'aipipeili1o �contro una senrteiruza in cor:so dd �causa q.aIJJto l'appelilo �Contro 'llJila semit~a definitiva. � L'unica .ecoez1onie � oostitui�ta da[ 2� coanana deill'air:t. 1068 secondo cui ii1 1gi1udice d'1alP'P'eNo, 1che corufennia, .anche isolo ipairzdail.anemite, U!Il pirovvediimento .iJstruttorio, devie lt'inv1alt'ie 1a 1oaJ1.1Jsa al rpriano ,gliiudi.oe. � Pertanto, spetta 1ailil.a Co!I1te d'.Alpipeil.10 di BII'IUXe11es (che � stata liinviestita delifintera �C'Ollltroversta) -ed Ulnicamenite ad :essa -1deciderre se le questiond �~egi11.1Jdizilali isiiano ll"i.11eV1aniti. 1Per il giudizio. L1 'l1ribl\.1J!1Jai1e si � spogliato di ogn1 .ooanpetenza; �esso non pu� pi� 1comunicrure alla Corte di GiustiZJLa i.nforimaz~orui .ooanpJ.ementairi n� servllimi die11'ill1!tel1P!l'etazione che ~ V1en~ fOO"rJJ�.fa peir �lia 1soouzione idelllia IOOlltrove!I1SLa. Dei!. pari, l'aa>pe[lo inteq>0sto contro La 1sentenza di !rinvio ha toJ.to va:lidiit� ail tiltoiLo run virt� del quale questa ~1era stata !l'egoi1rurmente .�!niVlestilta de11a causa. 1 � QuaiJ.e �Che possa �essere, Si.ginooi, 1La fondatezza, in d:Ldtto belga, di ta1e airgon).eintazione, voi non pote.te accogiliie!I11a petr llia 1seir:ruplice tragione che, altrime!Illti, eccedereste i lin�sti deJ.11a vostra competenza ed, esami nando g1li e.f:fietti dell'a1PiPel11o conibro una sentenza idi rinwo ail.:1a lluoe del di!t'itto nazfonaile, 1scoirufineTeste neilla coanpetenz1a dei gi11.1Jdi1ci beJ.gi. � Certo, l'airlt. 177 del Tll.'aittato vi ha .conf.erito iii. compito di diecLde1re sUJlle questfoni d'interpretaztone �e di va1Udi1t� deillle �norn:ie cOll:IlJUindtairie che i giJUdi.ct nazionali, a 1seconda dei c1a1si, possono o devono sottoporvi. L'isti tuto del rinvio p0'.'egi1udizia1Le mira 1a �gairantitr�e J.'interp!I'eitazdooe coe!t'en.te ed uniforme del di�ritto comunitario. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 119 3) �C:Osa rS� debba intendere per � impr�sa I�JI1Cl!lirfoata del1a g.esttOIIJ.re di 1S1erviizi d'.inlteriesse ec:Olllromtco generia1e �. Se rsta :nieoessairio che� l'im pl'e1sa .abbta dete!l'milnam privilegi, :niegati ad iaitre imprese; 4) rse l'ar:t. 90, n. 2, del Tmttato C.E.E. 1aittr1buiJsca ali singiolii dei dwtttt �che i g.tudliicii lllJaziJona1i deviono tuteLacre. Come si revilllJce �da11a motivia:z;ion1e della sentenza di rinviJo, ill Tri bullllaile dtiletr)Je �che un �abuso di posiziJone domilllJante potl'ebbe sussiJsteire qua1oll'a 1si .accerti �che La S.A.B.A.M. villlJc:olra a s� li .piropri sorei 00111. clau sole noo illlJdiJspell:llsabhli, fra l'altro chiedendo U!JJa �cessiJQIIlie gl!obale di tutti !i diritti e l'ellldiendo 1eoce1ssi�V1amente OrlllJelI'Otso dl l'e1cesso di un socLo per le pwdirtie finanziJairiJe che llJe possono dertvare. La senten:z;a di idnviJo � pervenuta nella �canc:ellerriJa di questa Corte il 19 ap1rhl1e 1973. A norma .dJell'airit. 20 derl protoco1Ro 1sul10 Statuto della Corte di GiustizdJa �della C.E.E., ha:rmo depositarbo iosserv;aziJoni �scritte La Commi.ii> sion.e delle Comuniit� Europee, rappresentarba dai �suoi �ColllJsiglteTli. giuri- dk'iJ �sigg. Basti1an vian dieir E1sch re Ren�-Ohirl�ls:tiian B�irlaud, m data 31 1ugHo 1973; La Belgtsche Radlto en TeLeviJsLe oon. l'avv. Martin Denys � Ma, come voi vi astenete dail v.agiliooe iLa :rilevianZia delle que1sttoni sottopostevri im 011di1Ile ahlra solurlone deiLLa �causa p!riindpaiLe, come non potette contl'oU1are la .competenza del gi'Udd.ce !IJJaz.ioniaJ.e che �operria il rinvio o [a ritua.lit� dreiLJ.a rprocedurra dinanzi .ad ,esso segiuioo, reosi non � vostro com-� pito acoerta:re se un mezzo di gravame quale l'appe�1o contro una sentenZia di rinivio possa averr-e il.'.ed'fretto rdi escilrudlere JJa vostiria com[l'etenza, perlomeno fino alla IP!r'Oll'l1I1Zia del ~udfoe d'a1P1P�e!Llo. � J!n tutte qrueiste irportiesi, infatti, voi dOVTeste non �sollo interrpiretare ila legge nazio'IlJa1e, ma �aiLtresl .applfoairl1a �ad 'llil 1caso deter:rni!IJJato, il1 che �sll!La aissoJu'ba.menve dJallla vostra competenza. � Tutt'1al 1Pi�, fo!rse, vii rsal'ebbe ipossibiile �tener roonfo di UJna norlIIla di dimitto inie!t'no, 1se non ci ilo1sse akun rdlwbibruo rciIDca la 11n.11a ipOII'tata. Ma la stessa oogomentazione de!Ll'ravvocato del.La SABAM, ill qua1e, pe!r .gtungioce alla concilusione che l'ajpperH,o �contro lia sentenza di rinvio ha eif:lletto SO""' � spenstvo, ha dovuto prima scartare ben due obiie�zioni (.ooncerrinentii., i1:1�JS!Pettivamente, i�. �Carta'ttwe non defiln.itivio rdrel:lia 1senrbenza 1dd irinvio ed il oairaittere d'�atto ]st:ruttO!rio deiLla domainda di pil'onlll!nziia ![llregiuddZJLale), dimorstra a .suffiden0a rche non ci t!roviJamo rd�. frornte �ad lll!Il caso dell. genere. � Accogiliere wa 1sua <tesi siginifkherebbe 1sostrl.vui11e itJ. vostro giiUJdli,zdo a que1lo rdtelUa Corte di Cassazione bel1gia, sola .oomrpetern<te a stiatuirre in ultima i:stanza ilil medto ra sirmil:i 1dliv1er1gle1rrne. � L'arrt. 177 attua una .cooperazione immediata fuia iLa Coll'ite dd GiustiZiia ed i girudtci degli Stati mermbil'i, �che ipos1sono f,a!r uso del11'a f>acoi!Jt� dli sottoporl'! lre pe!r U1r:ta pronunzira in via pr�egJiUicliziooe qua11sda1si question�e d'dnte!rpl'! etazione rdel dirr~tto .oomuni:tario. es1si ritengiano dleva:nte per la deci1sione di una cont!rovell'!s�Ja. � Non � neppilllI'e neceissario, a mio 1avv1iso, che ll!a qruerStione ve1I1Jgia so~' 1ervarta daHe rparhl; d1l giiudirce nazion�ail�e pu� 1so11leviarlia d'ufficio. Iii. (Proeedimernto dellrl"arrt. 177, che � di 011dtne rpubblfoo, sd ;sv01l1ge d'altronde senz1a 120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del foro di Bll'uxelles, lin data 2 agosto 11973; e la SorC'iiet� Co()IIJ�rativa S.A.B.A.M. con g:ld. avv. Jeain Daioosse e Lo�iils Ohiabeirt, entramb�i. del foro di Bruxetlles, in dlarlla 30 luglio 1973. Ooo J.iert:iteria 30 luglio 1'973, :hl. cianceiL1iere del Ttribunia1e dii Bru.xelfos indlormava 1a Corite � �Che l'appello in-te!l'posto dalla S.A.B.A.M. OO!Iltlro 1a Sle!IlteniZa 4 1aprile 1'9173 diel1a 1�2� Sezilone dli questo Tll'iibunaJe sospende il p110ced:i:rnento dinamdi :ail1a Corte di Gtustizia (artt. 1068 e 13,97 del Oodioc� gtudilzilardlo brug;a) �. Ooo 1eit1Jerta li8 .settembre 1973, U 1sudderbto oanoelldiere oomuruca..va alla Corte che hl Ttribwna1e dli Brllxielles � non. desiidell'a che l'esiame della oaum in questilooe dinanzi alilia OOll'te dt Gli.UiS&ila venga sospeisio. � Qoointunque UIIla delle pall'lti processuali abbia mam:iJJiesitato l'irnitenz. i!ooe di appellarsi �OO!Ilt110 la deoiisilooe dli rinvio, l'aippeUo -anclle nel caso �dovesse essere :interposto -nion pu� avere effetbo 1SJ01Spe!Illsivo nei ccmfrO!Il.ti del p!10ceddmoofo pendente dinoo.,zi aJ.1a Corite.. � La sospensilcme, per di pi�, noo � raffatbo 1auspi1crabile, oonisiidera.to che l'i!Il~taziooe� del dlilri.iitto �comuniitiario foll'nJiJta dalJ.ra Cmte d1. G1ustiz1a potr� essetre uthlie tanito 1a questo Trtbuniale quanto aUa Corte d'Appelio �. una parritec~a~onie atttva idied Jd:ti1galtlitd, che venigono soltainto amme1ssi a presentam ossell'Vazioni iscritte ed ora[i, ma rnon 1rivestorno dii fronte a voi la quaJ.itt� dd ipairti processualli. � L'art. 20 deil. proitooollo su11o statuto delila Co!flte di GilUlstizia 1recdta: � Ned oosi cOilltemip;!ati daW1'1airt. 177 de~ T!rrattato�, iLa decisdone dellJJ.a gilurisdizione nazionale, 1che sospenide la procediulm e si rivooge alfa Cmte, � nortirfiicata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazi.anale. � Voi potete in effeitti 1essei-e '�!lllV�eistdti di mw. ea.usa soilrfJainto dail giudice naziona11e, mai da uno ded ilitigan�ti. � A1lo stesso modo, iLa doma.india di pro!lllUl11Zda ipireg�uddziale pu� esseTe riti11aita soli1Janto dal gi'llldice nazio'll'aWe, limidilpendenteme1nte dal motivo peT cui esso 1aigisce dm tal senso, ,sia 1cihe !fiternga posSI�lbiiLe de.finire 1a OO[IJ�J!fOversila 1senza !I1�ooott:'ll:'ere a!IJP:iinterpretaziOillJe deil di1ritto comu!llli.1ta!fio,. sia che, di piro[p'l"ira i!llizilativia, stimi che l'elSlereizdo dli 1l!D. mezzo di gravame -ad esempio deill'a!PIPellO e<mtro La sentellllZa di ri;nvio -lo spogli della competenza a start:iuire sulila oootrov�emi:a. � lin ognd ieaiso, spetta undcamernte al giudtiice rna!lliOl!lialle ritim~e la propvia domanda di ipirOO:llUtlZ�a pregiudiziialle. � Neil.1la fattispecie, !inivece, ~ pacifico che il Trdbunale� di Bruxel!les ha mantaruuto ferma iLa sua domanda. � � Occo!fre arnda!r.e aincooa �avanti e chiederisi se il combi!Dlato dd.sposto delil'a1rt. 17'7 del TiI'lalttaito e dell'art. 20 de!l proitoooillo SJUlllo statuto della Corte 1dd Giustizia non debba veniir inrte:ripretaito inel senso che esso escillude ipso iure dtn 'Vi1a di p!rdltlic~io ~',eser.cl:ZJio delle impUJg1nazfond (1aippeil.lo, ricO!fs:o in .caissa,zione) nei 1conifirornti delle dedsio:h1i di l1invdo di cause aNca Corte di Gius:tiozira? � lin piropoisMo, mi sembxa che l'a1vvocaito generale Laigranig�e, neil!le conolusiioini ll'-el1ative ailla callllsra 13/611, Bosch (Ra�oc. 1962, vol. VIII, pia1g. 117), PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 121 Su l1claztoore del giudice xelatore, .sentito l'avv;ooaito generale, la Corte ha dec~so dii passiwe al1a :llaise oraLe senza procedere ad :i:struttor.ia. Le osservazioni presentate alla Corte Osservazioni delia Commissione dette Comunitd Europee. Sutia competenza del giudice nazionale. Nel mag,giilo 1971 1e :nel maggiio 1973, a seguirbo di �scambi d'opilnforni cLr�ca 1 triliiie\l'li formulati nei rsuoi cond�ront:i dalla Oomm1ssiooe, ]Ja S.A. B.A.M. provviedlevra a modificaire :ii1 propll1i.o isiflatuto, 1cooseni1Jendio ad ogni � socio � di dJecidexte .egH rstresso rse �cedere alla S.A.B.A.M..i suoi di:irrithl per Uillla o per pi� dl0trme di rsfruttamento, per tutto dl mOIIldo o JJwirtatamen. te a �talun:i: Praeisli. In:oltve, il periodo d'l.lJI1ailltle irl quale i d:iird.rtti d'autore :rresrbooo a1La societ� dopo i:l recesso d'un membro vep.ivia riidorbto , da 5 a 3 amli. Le rsuddette modifiche 1sono aittuailimente all'esame della Cornmdisstone �ed il rreliaitivo pr1ocedimento � pevcti� iainioo:ra illl 0011so. La Comm1ssilcme rditirene rche, �iJn prreisiernza dii Ult1 1procediimen1to ai senrsi diel il:'legolamento rn. 17, art. 3, .Le rauooll'lirt� naziiooald, i~i oompreSli gli �organi .gtud!iziiarri, in forw dell'.airt. 9, n. 3, del citato irlegolamen<llo, norn siaa::to pi� competenti rad .app.L1caire l'�al't. 86 detl Tirratrtiaito. Essa � dell'�opdn;iione 1che nel presente procedimento, iJn cui � paoifi. cro che il giudiloe :ni~tonale viene plt'orvviisorriiamente �spogiLilato delJla propria 1crompe<tetnza, la Corte dii Giustiz.ia non pu� W1J0cma prendere :iln eisame Le q'llles1Jiioni .soiltoposteL� d!al predetto g:iJudiice. -(Omissis). abhla coilto rp.erfottamente le vagiorui pecr cui non � oppor:tuno adottare una sia:ni1e tnteiiprertJaziolllJe. � .Am.zitutto, 11 testo deill'W"t. 20 dello statuto deLla Ooo:-te si ri.d:erdsce soltanto alla sorsrpiensiorn:e deil. pvocedimento in 1cooso dliJnan.ZJi ail. gii,udiice che ha dJiJs1PolSlto iii. rdnvio, e non. a�illa 1sospe!l1Sione di "ogni PTOoedimento !l'.llaziona1e ", ivi ooIDjpll'esi queihli relativi ialle dmpugina.z:iom. � lin secondo J.uo1g:o, il doppio .griado di giuri.sdizdolllJe � nieJJia maggio'!:' pairbe degli Starti membcri un principio ,giiwridico tradizionale e vale, 1LaddCJ1V1e esiJst01IJJo fOI'IIDe dli ll'liinvio ia titoilo p!l'egirudiziale, anche peil' le oiI'dlmanze o .senteruJe di sospensio'Il!e del ,procedimento. � lnfme, 111� il Tirattato n� riil iprotocoihlo sulLl.o st:artuto delllia Corte avrebbe1ro [potuto, [n mancam:zia ,dJi una diisposizdone es1Presisa, !I.imitare l'eserrdzio dei mezzi d':imp1ugnazd�01IJJe, n� modlif1cail'e in taJ. modo J.'ol'lganizzazioir!Je o la [JTOcedura dei rtvilbtmarli lllJazionail.i. � Del resto, 1soll1tanto 'La Cioil'te d'.Arppelilo dd Bl'IUX�e1Les, attuiailmente investirta dieUa oa1UJsa o, .se diell .caso, ,:La Co!I'te di Cassazfone beLg:a �potrerbbero sottorporvd, quall.01J:1a .avesseil'o dn pll'Qposi.<to dei dubbi tarli rda �griustifi,eart'e La prQ\Posizione d'una domanda di P!I'Oil!Unzia pil'e1gi1UJd-izda1le, il. pirobiLema deill'iiinteirrpr �ertazione dielil'art. 2-0 del pmtocoUo sul11.o statuto idie!La Coote. � In definitirvia, :riitengo 1ehe, se il.e !Parti JPOrssono lnterpo!I'il'e, a nOII'ffia del diiri!tto dnte!I'no dei 1si1ngo[d Sta.ti memhri, 'llil'im!Pugnazione (in prurtico 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Osservazioni deHa S.A.B.A.M. Suna competenza della Corte di Giustizia. Si evi[)Jce dalle co1r1clustoni dell'avvooarto geine!l1a�e e dai prJncipi di dato 'e111nmc:1ati diaila Co!I"te 111Jell"ord1ill'.1anza 3 giugno 19<69 (.ca1.llsa 31/6�8, S.A. Chanel contro Cepeha, Racc. 1'970, pag. 403) che ognii. procedtmento a1V1ente 1ad oggetto u:na domanda di pT0111Junzta p!I"1egiiudizdiale va sospeis10 quando '11 giudtce naztonale che ha p!I"'oipo1Slto 1a domanda inliorina uffi.cdla1menite Jia Oorle che �Cl01t1:br�o :La p!I"opirdia diecisdio111Je � starto illlte[');losto appel1o e che que1sto ha come co111Js1e,guernza La so1spenstone dell'esecuzd,one. In data 17 lugldio 1973, la S.A.B.A.M. ha tnterposto appello contro la sentenza di cri!nv]o 4 aprHie 1'973. In :fmza del Oodiice giudiziariiio belga, l'ia1ppel10 .sospoode 1'1ese1cuzio1ne del1a 1sentenz1a. Lo steis1so codke c11spone �che ogni aprpe11o ciontro una ,sentenza defi!lliitiva o una decisione in cm.so drl. oausa ha e:ffietto devolutivo nel merirbo a :favo!I"e del giudice d'appello. Nel p!11esen,te p:riociedimento, la ,sell1Jtenza 4 apdle 1973 � OII"IDai pritva di qualis1as:i effiioacia grurddtca. La S.A.B.A.M. 'ohii.ede pei'ci� ra11a Co!rrbe di JSlospendeTe il pr-ocedimento :filrnoh� 1a Co!I"1Je d'appello nOltl 1si 1siia p!l1oll1JllllZiiarta sull'appehlo iintetpooto il 17 lug11o 1973 'contro La sentooza di rirnv;io. -(Omissis). In seguito al1a !reil.atione d'udli!enza 1sorp1ra ripO!I"tarta, si � �svolta, in darta 13 novembre rn�73, La :l�ase IO!I"ale del p!rlOCerumento nel CO!I"SO della quale ISIOll1iO rstati 1sell1ltiti Ira S.A.B.A.M., Jia B.R.T., il Governo della Repubblica Federalre 'Dedesca e La CommtiJsstiJOltle delJ.e Comunit� Eurnpee. La!l'e un �awehlo) �obinitro l�e oodi!Ilanze o l�e sentenz,e di irdinrvio, oon spetti a voi stabil!il'e. qu.aili effetti tale impiwgmazioil1Je produoa :nrelil.'ambi,to deQl'ordinamento .~tiJdd�co nazionale. V'Oli 1sie,te, inveoe, tenrutd a startui!l'e sulllra domanda rdJi. (p['on.'l.IDZli:a ip['egiit.lldiziaiLe proipostavi da un giudice il1Jaziionale, a .meno ohe quest'wtimo non. l'�abbda espressamerute !ri'1iirata. � Solita[)Jto neiliJ.'o1potesi .che, ip!l1imia de1La vo.stra ~on1u:r:wia, dl gdrudLce nazion:aile dd g1riado 1superiO!I"1e abbia rif()['ffiSJto o .cassato lia sentenza di rinvio, vo1i 1doVl!1e�ste astenervd da[ pxooodd!rnento, poich�, iin tail caso, sarebbe venuto �a mancare fil titolo gi.uxdidko eostiitui..to daliLa 1sentenza di rnvio. � Qu~lo!I1a, inv�eree, la rid:Oa"IT1a o ila cassazione rabbiano luogo doipo la vo1sbra 1prol!llUlncia, b1sogina :ammettere che rl1a, vostra 1sernenz:a non srarebbe pi� rilevante per La decisione della causa principalie1. �Ad un !I"isu:ltato non diveoc-so si g1�JU(l)Jg1e!I"ebbe wirta~a anche SIOIPPrdmendo quailsiasri �gi!I"arviame di di!l1iirto interno coll1J1Jro J,e 1sentenize di riinvdo. ln:flatti, 1sa1r� ipruir rsem[):rie concepibile wn appello od 'llll1. II'ic.OTOO in o�lJSISaz1one conitro la 1s1entenz:a �emessa dal 1gi1Udfoe de<Lla oaUJsa prirncipailie in oOOlfurmit� :ailila vostra inte:rrpretazione del di!I"!Ltto cotrrruni:tario; in tale evende111Za, il gdiudrtce d':aiprpeillo o �di .oaissaziolllie rsar� libero, qualora rii.tenga che iLe �que1stioni a vod rsottoiposte non fossero rd:Levarnrlli, di decidere in base a .co1t1Jsildel'azioni dd 1dill'itto interno �e di it10n tener oonito delil<e nonne comunitade �. -(Omissis). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 123 L'avv. Dasesse, per la S.A.B.A.M., ha 1e1sp['esso l'opdm.fone� che la Coote debba 1sospeinder1e il P'['ocedimento pll'egiuditziial1e quarndo l'app1eil:lo dilnarnzi ali. ~iudi1oe nazi101D.JaJ1e ha per ,effetto: 1) di portare lJa �oaus:a P'['filldpale dii fu'ornte ad un giiudke di gradJO superi:o!t1e competenrte m 1sede di merito; 2) di 1attr<ibuirr:e al giiudice di .gr1ado supeirfo['e Jia competenza a decidere� se V1adano, o me.no, .sollevate� questioni pre1giudizillali; 3) d:i �1spoglii.Jaire il giuooce di gvado :ilndieTi10111e della compei�elD.Za a comuniica;iie a11a OOO"te di Giustil2lila .i;nformazilOID.d compileme11:1tairi (oaUJsa 31/6.S -Chanel contro Cepeha, �condusdJoni de,lJl'�avvocato 1ge1D.Jerale RoemeT). Egli so1s1lileine �che tali 1sono, �ill dirJ:tto belga, glJi efiietti dell'appeLlo corntr10 :La decliis:ion� di 11:ii!iivilo. Peir� quanto .ciorncierne l'art. 9, n. 3, del '.l'e1gol1amernto rn. 17 egli sostiene, �ill 1appogg,ilo alla tesi della Commisilsone, lJa 1sopravV1enuta :iincompetenza del giud1ce inazdornal,e. Le autorr:ilt� rnaz1onia1i, .matti, cessaino di essere oompeientii n01D. appena La Commi1sislL01D.Je dm.iziia un pl'ooed.ime.ruto �ill appliciaz:iJOIIle de1l'ad. H6 del Trattato; ! trtilbU1D.ali, anche dvhli, sonio senz',altl'o 1autorirt� inlaziiona1i :nel senso di �c:i.� allia suddetta dilsposd:zilooo (1-2) Sugli effetti della impugnazione del provvedimento emesso dal giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE. 1. -� nena causa ide1Cl�lsa con la selD.J1Jeniia dn OOJsseg1na, pi� che nelJia causa 146/73 1gi� 1S01P['a 1coonmenitaroa, che � staito !in ef:lietti ddisciuSISO ex professo dl1 probLema sugli effetti deilla impugnazione del provvedimento adottato daiL .gdiudilce I11azilon1a'Le ad se1D.Jsi delll'airt. 177 deil tOOJttato CEE. La questdone si porne.Via ilD.cflatti dn itu1Jta la SUia ,evd;cJien2la, in quainlto ili. cancellii!erre d1e1l tnbuinalLe di Brux,e,lJles, 1dqpo aveT dillf~ la Corte di gfaJJstizia �che l'appeilo interposto dalla S.A.B.A.M. contro la sentenza 4 aprile 1973 della 12� sezione di questo tribunale sospende il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia� (e analogia comundicazionie aveva }ndotto 1a Coirte a idilspQ['[ie, nella .causa 31/68, ll:a sospensione de[ piroce�di. rrnento � fino a che non venga comunicato alla Corte che la sentenza d'appello � stata pronunziata�), aveva con 1successi.V1a 1etteria 1comumdiciato che iJ tir.iiblU'IlaJ.e di Brux�lU.e1s �non desidera che l'esame della causa in questione� dinanzi aLLa Corte di giustizia venga sospeso �, 1che l'aiPiP1eJ.O.o �non pu� �avere effetto sospensivo nei confronti del procedimento pendente dinanzi alla Corte ., e che �la sospensione, per di pi�, non � affatto auspicabile, considerato che l'interprevazione del diritto comunitario fornita dalia Corte di giustizia potrd essere utile tanto a questo Tribunale quanto alla Corte d'appello �. Si � gi� osservato, nell'annotare 'La sentenza resa nellia causa 146/73, che !:a que1stione e1saonimarba nelJ.a de1cds1010Je� dn rassegna non iinite11essa l'oit1dinamento iitai1iamo, 1Clhe non 1consen:te impug�rmzione del rprovviedimentv adottato ai s1ensi dell'iar:t. 177 del trattato di Roma; e apparie superfluo, quindii, indagia'l'e suJJia ste1ssa arrrumiiss1bilit� idi � provvediimeinJti � (q11.1Jailii quel!ld del tribunale idi Bruxe[LLes) ,con 1oud ilo stiesso giluddc:e :che ha �emesso if:a sentenzia RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (causa 43/69, BiLger, Racc. 1970, pag. 1316) e falle .oonclusiione inon abbisogna <lii a1cUl!J. [['iJesame (oousa 48/72, de Haecht II, Raioc. 11973, pag. 87). La -civcostanz;a che il ~ooedimento dellia Commiissitcme aibbiia avuto iinizilo dopo J.'dlnistaiurriaziicme de11e due �oaiuse priincipailli l!liOill � rHevainite. Entr:aindo ineJ. merito delle questiioni ~egii.1UJdt2JiiaJ.i, l'avvioooto del'.La S.A.B.A.M. 1sottol:ilniea icl)Je un'unione d'aUJtoiri via 1considielrata come un si!ndooartio �costittuitto per 1a. di.fusa dei d.�!I'litti dei �SU1oi � aderenti. Il piresen1Je ..oaiso Watti !ben dlimostria come lie socWt� di !l'ladiiodiffusiione finiscallllO pro-spoglilare gli autori dei loro dfu:drbti su una 1ceTlba oper:a, esigoodOl! lie la �cessione gLobaile per um. pe111iiodo di 2 amid. E~ .oonclude chJe La. preteisa di un'UJnilcme d'1autori relativa alla oess:iJ~e 1escl1.llsiiva di itu1Jti: i di:rdtti 1sullie opere presenti e future di un CeTto autor:e, pur:ch� ir�lentr:ail!lJti d!n Ul!lia determilniaita caiteg�da dli d:iriitrt:d di stfu'Ui1ltamento, non �Costituisce .abuso di posi:ziilone diomiinante. L'avv. Denys, per la B.R.T., �non accetta La. tesi delLa. S.A.B.A.M. secOIIlJdo m.lli l'�appelilo ilnteirposto �coni1Jrio 1a. decisioine di iri!Ilviio ha per effetto, '�IIl d&r:iitllo helga, dlii Tle:ndere noo pi� �competente H giiudiice di rililviio. decide (oltretutto con due opposte valutazioni) sugl<i effetti dell'dmpagna2lione. 2. -La questione via seg1nalLartia, comunque, p1& la ll"i:Levainza dellia indagi! ne .ohe ()Ja .sua vailutaZJio[JJe oompoirta dn merito ad rapporti tra diritto comunitario e ditritto interno. '.DaG!e rd:1evainza risulta evidenrte, iJn !Pa[['tltooillaire, nella .oompiLeta disaimi.IJJa �Comtpiuita daili'avv. gien. May1r:ais :nelil.e sue conclusioni, condivise dalla Corte di giustizia e rivolte a dimostrare, �appunto, che l'obbiliigio di provvedeTe 1sul1a. domanda deil giiuidice [)Jazimiial�e .deve esc()Judeo:isi JJJel so!lo ,�Jaiso lin cmi �id 1~ucli<ce itllazdonailie di g�rlado superioTe abbia riformato o cassato, prima della decisione della Corte, la sentenza d:i rinvio � poich�, in tal caso sarebbe venuto a mancare il titolo giuridico della sentenza di rinvio�. Questa stessa motivaziOl!le, pevaltro, denuncia in effetti 1a difficolt� di una soluzione che prescinda del tutto dalle norme dli ddiciJtto inrtel'IIlJO. Ceirtamenite, � !POIOO proba:bi'le .che 'l.llll giiudlizio di impiu!?)Illazio[]je JPOSISa essere concluso prima che la Cor>te di giustizia emetta la sua pronuncia, e in pratica, quindi, il�a soluzione adottata nel1a sentenza in rassegna appare uti11e a prevenme ulteriori possibili questioni (anche se non esclude La possibdilirt� �che La pcroniuncia di inten:pretaZlioine riswlrtli piI'liva d'i lriilel\11anZ!a ne!lla .dedisione deU.a �caU1Sa prl!nci!Pfa�ie�); e �ci� !PU� dirsi anche per il caso in clll� la �evier:utuale 1sentenza 1d:i �arnmrul.Laimento slila a sua voilta :irrn[piu!?)Illa'1la, dovendosi per tale ipotesi nitenere, per necessaria coel'enza alla soluzione iiln esame (per J.',aff1ermata i:n1competenza deliLa Corte, cio�, a valutaTe gli effetti del!l'�.lm(p1UginaZlione), che l�a Corte riffiaTII'lebbe obbli:giata ad � astenersi dal procedimento �. Il disco111so �si �001m1Pllllica, petr�, per i�l .oaiso m cui 1a decisione di secondo giI1aido fosse �1a ~sua V'oll<ta 1annuil1ata e dov.ersi di .ooinsegiuenza .consiideTaxsi ripristinato ll'obbilligio della Corte di procedere; e in v�erH�; a questo punto, l'<~potesi di una Oorte �che deve o non dev�e (pTOVV�edere a seconda de[ILa PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 125 Eg;Li irnvoca lia Costiituzicme belga per ,oon.1Jestaa:-e l'affermaziione che un procedimento amnrin~srtmartivo possa :liar sospendere 'Uiilla cawsa civhle. Eglii a:ffie!rma, poi, di non aver tvovia1Jo illel Tua1J1Jato akun elemento su cui possano :fOiilda.lrsi le 'ccmclusioni d1eilla S.A.B.A.M. e della Commiissione ci['ca l'imrtlerpiretazilOne dell'iarl. 9, 111.. 3. Per quaillto riguarda fil mwito delle que1sfami, la proilezione dei diritti. d'iautCJll1e .sarebbe megliio gaxiarn:tilta dallla possihllit� per un autoire di �cedwe temporain:eamen1Je i duoi diir:itti su dli �tma de1Jermmarta opera che non da U'IJJa suddJiJv:~sione irn �categioirie dei di.Jritti di sfruttamento. Nron 'v'� dubbio che 1a S.A.B.A.M. ha 1aibusato deil.1a su.a posiziiooe dommante; Lo ha ['i;ccmoisciuio �essa stessa .con .il. modid�.�eaiire, sru suggerimenrto �della Oommilssilcme, ii p110prio istartuto. Il Sig. Seiidel, oervienenid!o in qualn� d'agien1Je per il Gov~rno deLla Repubbiica Federale Te,desca, si oppcme aililia testi del!Iia OommissiJOn:e. COill :La sentenza BiLger -1egili 1sostiene -1si � voluto semphlicemenite md:iicare chie ti giuctiici, che 1scmo mcairicati di :liair eseguiire Le procedll['e in materia d"intese, sono autodt� nazionali neil senso �d!eill'~t. 9, ill. 3; noill si � voluto ,afl5artto ~ar rifeTimento .ai giudiici civ:i:li chie haruno il compito di sola marteriai1e esiistenza d.i vaxtLe �decisioni� dei gmdlici nazionali, e indipendentemente dal!La idoneit� di tahl decisioni a prndum-e effetti, comincia ad esse:rie meno ,aceettabile. Ne pu� deil l'.'esto esc�1Judell1sd llJa neoeisslit� di veriifioa:re 1a validit� del!La soluzione dn ,esame ,a,nche� 'con :rif,erdmento aUe ipotizzate eventuaildrt�, per quanto im.probabild possano 1i1t1 prartioa riisiulta.Te. Invece di riconoscere effetto alla decisione di annu11amento (che � del giudlioe) 'e disconoscere, �al tempo ,stesso, l"effi,oacia � sosipel!lJsiVla � dei!. r,elativo procedimento (1stl3Jbilita 1da1La stessa 1e1gigie), potrebbe esseire aliloira preferibile, secondo La tesi sostenuta dall'avv. gen. Warner nelle cause 146/73 e 166/73, esolud:ere a priori la stessa impugnabilit� del provvedd.mento di TiTIIV�o (olfa,etutt� gi� inegata negli w-dinamenti di atcruni Smti memb["i): imprugnahiwit� ,che �a<nd:rebbe esclusa, p�e!r SU1Perrure l'oibd.ezione suhla iincompetenza della Coote alla il!1Jterip1retazione delle 1t1-0:rme di diritto inteTno, nel solo ambito dell'ordinamento comunitario, e quindli con soluzione che rimarrebbe �eensurabile 1almeno quanto quella dn esame per il suo contl'asto con :ai1crune .l!egiSliaz!ioni naztio!Illaild, ma col!lJsentwebbe, quamomeno, di eludere la possibilit� dei segnalati inconvenienti. 3. -In effetti, per�, ,l'obiezione fO!tldaita 1sullia inc00Il{Peiten2la dellla Ooirte di giustizia a valutare gli effetti dell'appello contro una sentenza di rinvio sembm vJ.ziaita da una inesatta prospettiva dehlia questione, e non suffictent:e, in realt�, ad escludlere iLa possibilit� di una soluziJone compatibile, e non neee�ssariamente Ln �CO!tlitiraisto, CO!tl lie ,noome di diritto inJterno. Come risulta dailil.1e �COl!lJoliUJsioni sopra rip.rodotte, mveit'o, l'arvv. gen. Mayras, pur ricordando, secondo quanto eccepito da una p,arte, che � spetta alla Corte d'Appello di Bruxelles (che � stata inve�stita dell'intera controversia) -ed unicamente ad essa -di decidetre se le questioni pregiudiziali siano rilevanti per il giudizio ., ,che � il Tribunale si � spogliato di ogni competenza, e non pu� pi� comunicare alla Corte di Giustizia infor- Il 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tutewarn .i cilttad1irnii coorlIDo gli abusi. Se cois� !IJJOlrl :fosse, il.'effd.caciia diretta de11e norme del Ttra,ttato m tema di �CJoncOII"renza l!l!e vieirrriebbe considerevolmente � sminuita. Se, in pr1eseru1a di un p:riocedimento della Oommilssilone in appJ.icaz101I1Je degld. airtt. 8'5 e 86, iJ. 1giludiae civile llJJOiil :l�osse pi� competelilJte, egli non portireibbe1 neppur pi� adottare p:riovvied:i.!menii. d'mgenza. D'altra parle, dli. rego1ameaJJto n. 17 non ,c001tilooe allirnma idiisposli:zilone dilootta a :liar 'S� che i giudtci nazilona1i .silano .informaid. dei p:rioaedimenti intz.iati dail.1a Comm:~SISilOIIlJe. A queisto punto, 1si ~rode necessado un. 1s1stema pi� flesisdiMle, qua1e La Oor.rite ha mdd.cato ne1lia sentenza de Haecht II, 1secol!l!do cui sipetta al giudtc1e lll!azi~ona1e valu:taire se ,sta necessar.iJOi soope:nde1r1e iJ. p1mcedimento affinch� le par.ti possalll!o ,chtedere UIJJa decilsilolllle a.11a Oom:miJssdJone. Il sig. Van der Esch, consigliere giuridico dell,a Commissione, osserva che la Oort,e, nella causa 311/68, Chane�l, ha sospieslO fil p:riocedimento peT duie mortiw: 1e �ci;rioost~e proprile del oaiso oonweto e1 1a oomunilcazfone del giudice naZ�JOlllialle. Questa dea1siJOlll!e� va spile,gatia llllel S�11JJSO che la Corrte, v:tste le cilicostainze� del caso .conorerflo, aveva i'impressilone che 1a s1enteru1a di rilnvilo 'ccxrresse il rilschlo dii veniire annullata. Nella fat mazioni complementari n� servirsi dell'interpretazione che gli venga for , nita per la soluzioine deUa contrroversia �, e che � l'appe.Uo interposto contiro la sentenza di rinvio ha tolto validit� al titolo in virt� del quale questa Corte era stata regolarmente investita della causa �i osserva che queste argomentazioni non possono essere accolte �per la semplice ragione che, altrimenti, eccedereste i limiti della vostra competenza ed, esaminando gli effetti dell'appello contro una sentenza di rinvio alla luce del diritto nazionale, sconfinereste nella competenza dei giudici belgi.: ed � 1n tale motiviazione, dn effetti, che si evide~a il vizio di prospettiva, e sotto un duplice profilo. Anzitutto, va iin:fatti considerato che la domanda del giudice nazionale costituisce, ne11a sostanza, l"atto introduttivo del procedimento mcidenta1e di interpretazione 1e che alla Corte cli giusti:mia, cos� come a quailsi:asi gJudice che dlebba pironunciarsi su una domanda, non pu� certo disconoscersi fa competenza a valutare la ddoneit� della domanda ad una rituale incardinazione del rappO!l�to processuaile. Se la Corte non dev,e accerta.ve, infatti, la rilievrunz;a deil.1a questilone p!ropo1sta, la comipetenza del 'giUJd1ce a quo e lia II'iituailiit� dellJa p!l'ocediuiria contenz.1osa irJJazionroe, � pUT sempa:ie nec�essario ,ohe 1ac~ell"1Ji, do:J.v,ece, ila effettiiva !l'LCCJO:Tenza dei pre.SIUlpposti di aipp!ldic1azion. i dleihl'a!l't. 177 deil ~attato CEE; ed � evidernte che in tale indagine possono assumere l!'ilievo norme di di!rlitto mterno e che tali n.o=e, qui.nidi, sfa necessall'io tene!r pa:ie1sel[]Jtd. Ad im1tendlerie, ipoi, Q,UJrunro taile valutazione possa essere dn concr.eto incisiva ed approfoltldita basta consider,are, tra i tanti e1sempi po1ssibill!i, l,a .causa 611/66 (Racc., 1:966, 407, Goebblies), in cui la neceiss~t� idi 1aiccer1Jaire se l'iautQII'd,t� che 1av;evia di,spo1sto dii lt'limrfo fosse una � giurisdizio[]Je � (e potesse quindi essere ad essa riconosciuta 1a competenza ad investire !La Corte di una questione di interpretazione) comport� una completa disamina 1e v,alutazione del1e norme di diritto interno sui PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 127 tispecite, la S.A.B.A.M. ha irndicafo 1fua i motivi d'appello l'incompe'ten. za deil giudiice llli�llZ:iJoinale in forza dei!J.'iamt. 9, n. 3, deil regolame!llto n. 17, :iincompertea:wa di cui pure 1a Comm.iissilone � conviruta. Lia ,c,auisia de Haecht II iriguiW'dava un �caso in cui la Commissione 0 non avievia ralllJccma iniiziaito un procediJmein1�o. Alliorich� � pacfufko che ila Oommiissdio!l:lie ha ilni,zilato un procedimerruto, peir tutta la d1urrarta di esso non ,esdis1Je UIJJa �competemra paxiallela di u;n'aurtlo!t'it� naziooo.Le, ma soltanto UiilJa �competenza itempOT1ainea red 1escl'll1Siva della Co1tniniissiione. L'artiicoilo 9, IIl. 3, non ilmpedillrtebbe per� a1 giiudioo nazionaile di emanare pr0VV1ed:i.mienlti d'mgiema per mantooere lo statu-quo. Il �consigli!ere giurlJdiico �deilla Ooonm:iissdione silggerliisoo perci� cihe, cOII!JSi.de:riati �Ila prropo1siizliione d'un appel:lto e l'mcompe1JOO.za itempomniea del giudtoo nazif�inalJe, la Ooir1le appliichi il prmc.i!plio � tllesrtitna 11ente � e sii astenga dal prornmZliia!I'lsi. Nondimeno, l'al\TVlocato ge1I1ooale potrebbe nel frattempo rpreseitttare 1e proprie �Conclustotni. Pur ibe:rlie!nJdo funne Je rconclusdiOIIli presrotate dalla Oommissio!l:lie nelle rsue memor:iie, fil 1sdig. vian der Esch espone poi ailouni arrgocmenti in :liavore de1l'effilcacda d:i.IJ:ietta dell'art. 90, n. 2: 1) l'oggetto dJe1la suddetta diisposizliJone � ainiailogo a qUJe1Lo deglii artt. 7, � S.5 e 8'6 : ,SJi tratta rsempre .di norme �Che iregOlltafll.lo twtti i rapporti giiuridici ratione per$onae; poteri e ,sulle funziioni del �giudice� a quo; e se taile indagdne sii ammette quanto alla qualificazione ..dell'iautorit� del rinvio (e con valutaziioni che potrebbero anche divergere, in ipotesi, da queille delThe competernti giurri.sddZJi. oni ([)Jazionailri.), non ISEmllbm .che ddfferenite ,m-i1Jerio posrsa giruistLficam quando si tratti rdd 1accElil"'tlwe la .stessa vaLidit� ed efficacia di pirovviedii.mento di !r'i!ll/\71io. Non pu� d.lltisi, inotl11re, che ,con talle i([)Jda1gme la Cotrrte veroebbe ad � eccedere � i Limiti deilia propria competenza e a � sconfinare � nel1a compe1Jen2la dei giudici naziona[(d, cosi come non ,eccede certo i Mmiti della propria competenza e non sconfina nella competenza del giudice straniero il ~~ud.i.ree rche rsia tEIDJUrto ad 1ap1PliClatr�e, neil.!La idecrisi<me di ruina ca'lllsa, unra norrma di 1dirrd1Jto rs1Jrahlte!r'o; ed � a quresto IPll."OPOsito, ao;>plUDlto, che arppatre viz~ata lJa ptrQ!SIPettirv:a delfil'(llbiezione in 'esame, m qruian.rto, cio�, una questione di competenza non rsemb11a in argomento nemmeno 'ipotizzabile, potendosi solo ri1eviare che l'interpretazione di una norma di diritto Ji:n.terno che si rendesse n�cessaria per accertare la vallddit� e La efficacia di un provvedimento idi :rirnvrio, Ji:n. qruianto 111eilativra ia normativa flllaziOOJJalle e non comun.rita.rda, non sarebbe vincorliarnte per i giudicd nazionali. La iri1e�wm2la aittribudita all.La sentenza �di anrnuJllraimento di urna domanda dli drnte!I"fPrre1tazrio([)Je [IDegi11.1Jdiziiaile, ]Illfi.ne, mail sii COllllcirlIDa com l'afl'�Tl!l1a.'1ia rindiififerenza � dd una eventuale inefficacia del provvredimento di rinvio, sta pe�I1ch� l'arpip�I1ezzamernto su!hla V'ailtdit� e suWedlfitcrarcrLa de!l. rp!l'OIV'Veddmenito (che 1si �erscl'lllde) .sacr.-ebbe 1dell. tutto analogo a queJ.110 suiLLa SO!P['larvvenruita 128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2) g1i obb1iighi ,che da .essa dierivaJI110 1sono :inocmddlzi:ooati. Sebbene Le il:llorme dia 1segudlrie rSianio 'oompLesse, non lJO sono ilil m~SUJra superioo-e a qualllto !IJJCJIIl 1siiimo '.Le lllJO!I'!me degli ialfltt. 815 e 86; 3) i 1silllg;oli rSOlllJO obbligiati ad osservarie Le diJsposilzi!orni aisisai complfoa1Je die1l'airt. 3r6, ultimo peviodio, senza che 1Silla1 illiecessar:io UIIl i.lllteirVJellJ1Jo degli ocgalllii oomurnd.tall"i (causa 78/70, Deutsche Grammophon, Riace. 1971, pagg, 487, 500); � 4) 1dsulta da:i nn. 2 1e 3 dell'art. 90, vliisti nel Jioro insieme�, che l'1app1Loa,zi01I1Je 'del n. 2 pu� 1essere, � OV'e oocoo:'ll'a �, facili1Jata da diTettiVle o dieciJsiJ01I1Ji ll"ivolrte agli Stati memb!l'li, ma ll1J()IIl diipendie �IIl . ail:OUIIl modio d1ail'ieisiJs1Jelllza dii tali. diill"etthne o deciJsi:O!Ili; 5) gli airtt. 815, .90 previed01I1Jo norme genell"ali dia iappil.foa!l."e alle impvese (causa 6/712,, Continental Can, Riace. 1973, piagg. 215, 246); maaJJoanz1a del tiitolo giiuiriiditoo dell1a senrfJenza di :rdimnio (che si ammette), sta peirch� non 1seimbm IPOJSsa diJstinguoosi, ai fiind Liin e1same, tria mafJ'.lJcanza del titoll:o red dJnrV!a.ildiclit� o .iineffioacia de(L tiitolo, tanrto pi� ,che !IlO!Il 1a soilia esistenza ma !Pll"oprrio 1a V1aJ.ii1dit� e 1a edifkaciia dJe(L rtitoJ.o sono rileivaniti peir la produ:zii-0ne di effetti. Quail'.llto aJlJI'a:ffioomaziolille 1secoI11do ooi �in ogni caso, srpetta unicamente al giudice di ritirare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale � (perch� ritenga, possibile definire la .oontroV'ersia senza ricorrere all'interpretazione del diritto comunitario, o perch�, �di propria iniziativa, stimi che l'esercizio di un mezzo di gravame lo spogli della competenza a statuire sulla controversia � ), non � certo agevole conciliare La presupposta ammissdrbilirt� 'di si:milii 1app~ezz;amenti ed i!Il�ziiatd~e re la .stessa � trevocia � di un provvedimento emesso nelle forme di sentenza con i principi sull.'effetto devolutivo dall'iimpugnazion.e re sul1a incompetenza del giudice a conoscrere degili :effetti de!l'i,V!aIJJti dailil'au;iipello prqposto mrverso La :sua seil:lltenrza. 4. -Quanto al principio contenuto nella seconda massima, si era espresso invece in senso opposto (oltre aili!Ja Commissione) 11'avv. gen. Miayras, che aveV!a segnaJ.arto, in rp1all"ticOJ1ar�e, 1gll.i ifJ'.lJCO!Il'V�enienti 1dleri~am dalJJa. poSISI�bilit� ohe i .g;Wdiici nazionail:i ,ed ii!!Jevirtabillme1r1te ila stessa Coll"te di giiruistizda si (pO.'l()IJJUllJcino 1in termini ,cOIIlJtrastalillti con La decisio[)Je suooessi~ameme adottata dalla Ooornni!ssion1e, e 1che 1a Corte rdi gtustizia debba de,c!idere, in rsede dii procedura promossa ai sensi dell'art. 173 deJ. trattato CEE, su questi-Oro .gii� 1esarrruin1ate 1ClOn ptr�O!Ilunci.Ja �JDJC�delilltale rdii initerriprreta?lione. L'avvocato genera1e non si � quindi rptrOll1JUIIlJciJaJto ne(L merito deil.1e que1stio!Il� prOJPoste dal tribunaae 1dd Bi:rux�elles, e la 1selilltenzra delhla Corte oostituilsce, in ,effetti, un .si:ngiol!are esempio di decisione interlocutoria, in qua[)Jto il dispositivo si limita 1a statuire che La Corte �si pronunzier� sulle questioni sottQ1Postele, dopo aver sentito l'avvocato generale �. Nel senso che lJa nozione di � autorit� degli Stati membri � comprende anche g11i �o~gan!i. ,giJuTisdiizionali []Jazionailii, �lfr. Corte di ,giiusitizlia, 18 marzo 1970, nel'la 1caiusa 43/'619, BilLg,er, Racc., 127, e Foro it., 19'70, IV, 97, con nota di CATALANO. SIUILl'iiniterip!!:'etaziione 1degli artt. 8'5 1e 86 de[ triattarto CEE PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 129 6) dJ :fiatto 1che l'ari. 90 si ri:l�edsoa piJ� diri par1tfoolare agU axrttooli dall'85 ,aJ 94, �lnlcltuisi, del Trattato, non esclude ohe esso possa md:eriTsi anche �ad 1al1lri artiooili del T.riartila:to stesso. In linea �di prilncipi;o, pertaintto, le impoose metnzi0Illa1Je nel n. 2 dell'art. 90 1S()(l1JO 1Jenute, 1Clome qua1staisi iaJ.rbra impresa, a ll'jispeittaxe 1e d~sposizdioni del Trattato. L'avvoooito 1g'ei!lteI1alie1 ha ptll'esenta:to Le ,sue 1co1ndusdJO!tll1 aWl'udtenza del 12 dicembre 11973. In diritto. -Con lSent~a 4 apr:iLe 1973, pell"Venuta in ooncelleria il 19 1aiprie 1'973, il. Tll"LbUllllaile di BruxielLes ha sottoposto a questa Owte,, a norma dell'airt. 177 del Trattato e.E.E., vall'.iie quiestioini vieir1lenti sul1'. ilntell"preta~~OIIlle degiliiJ arrtt. 86 �e 90, n. 2, .de[ Tuattato C.E.E. La 1000 1soi1uzjjone devie 1ClonTsenttrie �al g\i.1uwoe i!llazi!OIIlaLe di vialutare La oorn:firnrmit� 1a1Le norme 1su1La �ooncornenzia, 10Cl1Il11Je!t1ute nel '11rattarto e.E.E., dli :tai1une norme istaturta:riie e cilJa1usoi1e dei 1conrfmarbt1-tipo dieW!'Unioo.ie be1ga deg1i Autori, C-Ollnposwori 1ed Edlttori (1iln prosregiuo, � S.A.B.A.M.�). (di oui Jia COO"te iha cwuito oocaisione di occuparsi fin dalla JPll'I�ma sentem:a vesa 1ad. sensi delJl'all't. 177 1del waittato CE1E) c.fir. serut. ~1 feblb!raio 19173, nella causa 6/72, Europembalil!age COTp. e Continental Oan., Racc., 215, e Foro pad., 19713, IV, 18, con nota di CAPELLI; 215 nO<Vemb!re 19171, neilila oaiusa 122/71. B�guel!in, Racc., 949, e Dir. scambi intern., 197'2, 8-0; 8 g'i!llgiilO 1971, nella causa 78/.70, Deutsche Grammophon, Racc., 487 e Dir. scambi int., 1971, 459, con nota di� MARCHINI-CAMIA; 6 maggio 1971, nellla causa 1/7'1, OatdliJ1!1on, Riace., 3511, e Farro it., 11971, IV, 24,9; 18 :llebibTtado 19171, nelLLa causa 40/70, Swena, Racc., 160, 1e Giur. it., 119'711, I, 1, 76,9, con inorta di GoRI; 30 ,~ugno 11970, neilJl.a c1arusa 1/70, Roohas, Racc., ,515,; 18 mairzo 119,70, nella causa 43/69, Bdflgier, citata; 9 il.uglio 1969, nella causa 10/69, Po!rteliange, Racc., 309, e Foro it., 196�9, IV, 1150, con nota dii CATALANO; 9 Luglfo 1969, nella causa 5/69, Volk, Racc., 29-5, e Foro it., 1969, IV, 153, con nota di CATALANo; 29 :flebbraio 1968, nelllia causa 24/67, Parke Davis, Racc., 175, Foro it., 19168, IV, 75, con []Jota idi CATA;LANO, Giur. it., 19618, I, 1, 737, con no1ta di GoRI, Foro pad., 1968, V, 10 e 215, ,con nota idi ScALABRrno; Dir. scambi intern., 1968, 1117, 1con 1r1oita di Cocco, e Temi, 1068, 485, con nota di MoNTELLA; 12 dk1embirie 19:67, nellil:a c1a.rutsa 23/67, de Haeicht, Racc., 479, Foro it., 1968, IV, 67, e Dir. scambi intern., 1.968, 107, con niota dti POLETT:r; 30 gitUJg1no 1966, nei1la 1caiu1Sa 56/65, S.T'.IM., Racc., 261, Foro it., 1191616, IV, 193,, con norba di SELVAGGI, e Giur. 1it., 119166', I, 1, 1,347, con nota di GoRI; 6 aipirile 119612, nellla caiusa 13/6,1, Bosoh, Racc., 811, e Foro pad., 19612, V, 44, con nota di GoRI. Sulla portata del 11ego1amento del Consiglio 6 febbraio 19i62, n. 17, c:fr., dia ultimo, lta iserute=a 16 :flebb!rlaio 197,3,, []Jeli!la .cauisa 48/7'2, de Haecht, Racc., 77, e Forro pad., 1973, IV, i.a, 1con nota di C'APELLI sulll'inliter:pil'etazfone evo�luthna deil diritto comunitario. (A. M.) 130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Aviendo La S.A.B.A.M. mterposto ,appello �contro fil prmrvedimenrto dli ritnv]o, .iJ. Trlilbunailie di BruX�eihles .chiiiedevia 1a questa Cotrile, oon lettera 18 ,settembre 19713, d:i :non 's01Spende11e l'1esame delle questiloni pregiudizrial: i. Nell'iaitto d'appello v1Emie dedotta, fra l'altro, l'moompetenza d:el g,iudiloe iillazionale, in :fiorza dell'art. 9, n. 3, del l'eg.o1amento n. 17 della OommiiSs10iille' (G. U. n. 13, del 21 febbmato 19i612). Dal :liascico1o r:tsulta iehe Jia OommissLOIIle a1V1eva deCI�lso, .fin dal 3 giugno 1.970, d'mstaur.B.Tle d'ufficio il p:moedimento di 'cui �ahl',art. 3 del suddetto :regoilamooto nei ,confrcmti delLa S.A.B.A.M., ed aveva notificato a quest'uliti:J:na taile_ deotsiicme 1'8 gtugnio 1970. Date �1e pa:rt1cOl1ari 1cd!roos1Jainzie, � opportuno iche1 questa Corte prima di pronunciairsi 1suille questioni sottoposteLe -acoorid. aniJitutto se ne11a futtilspeciJe 1si!a 18Jmmilssibt1e il irinvio. SuLla competenza deLla Corte. Questa OOII'tle � 'competenrbe ia ;sfai.tuiire 1~doonainde dli pronunzia pregiudiiaJiaLe ai 1sensi dell'art. 177 del Tua1Jtaito C.E.E., notmcatele dal giudi!oe :niazt0Ill3Jle iiJn oondior:mirt� 1all'art. 2i0 del protoco11o su1Lo Statuito dehla Cotrile stessa. Ln !lloriJa del Trattato, il gi:udice nazicmaile ha l!a facolt� dii valutare se !La soluxilcme d:i questio1111i di diritto �comU1I1irtairilo siJa i[)Jecesisa:ri!a aii find de11a p:r10pr1a sen:tawa. Di ,conseguenzra, .11 pl'ocedrlment_o cliscilplmato diall'a:rt. 2i0 del protoco�llo 1suhllo Statuto della Oorte cnon viene 1sospeso 1se ncm in calSiO di 11evoca 10 di .annullamento demaitto con ,oUJi dil giudilce illlaziloilllal� effettua il rmv.to. Si � :llatto vailiere ,che la Corte tnJOOJ. 1sa:rebbe rtenuta a rLspondere ai quesiti :llormulati dal TribUJllJa1e di BruX�e1les, dal momento che, nei canJIDolillti delila S.A.B.A.M. � ,fil corso� hl p!I'ocedi:J:nenfo mstaurato d'uffic1Lo da,Ua Commiiss1cme, a 1111oo:ma dell'art. 3 del regolamento n. 17. Secondo la S.A.B.A.M., i ,giiJud1ci ,ciJvili v:a:runo 'coosideriati � aurtcxrit� d~gli Stati membri� ai s:eiillsi diell'iart. 9, n. 3�, del suddetto regolamento; il Trtbunlale ili B:ruxelilies: iawiebbe pevci� dovuto, fin dalil'8 giugno 1970, sospendere d!l procedimento .fino a �che la Co:rnmi1ssi!cme inon avesse adottato un.a decisiJone. A ni0rma dell'1art. 9, n. 3, � fu:Jio a quando La Oommiiss1one ncm abbiia !Ln:izitaito 1�JJkun1a p11ocedura a norma die1~i aTltt. 2, 3 10 6, 11e arutorilt� degli Stati membri ll'lestano <eiompertenti per l'appJiilcaziJone dell'art. 85, n. 1, e dell'art. 86, in ieondio:rmi!t� OOl'art. 88 del Tit1attato �. Di 1conseguenza, dal momento in �CUI� Ja CommLssiione ha iiniZJiato il procediimenrto in 1sede �comunitada, 1e a'Uitoa:"dt� degli Stati membri ces sano di 1esseve ,competenti per la :riep11essione, 1a norma dei suddetti a!I'ti coli del Tmttato, de1le p:riatiiche o ilntese dl cUJi tl'atta.s:i. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 131 Si devie pwci� acom'tarie se i giudiici naZi�J()IIlJaJ.i -din.ianz:i ai quali V"engalil!o :fa1rtli viai1ere, i,jn uilla 'causa dviii1e, ii rdi'V�ler1Ji 1saincdrtJi daglii airit. 85 e 86 del Trattato e.E.E. -vadano 'COiD.S�ld<eTiatd. �autorit� degli Stati memlwi .. La �competenzia dlei giudk1i naz:i!onailii, :in fatito d�. app1icaZliione deillie norme �comlNllitairie, :lira l'altro ne11e, ,contvoviersie civili, � conniessa alla efffoada d1:Lrieilta di talli norme. Po~ch�, per loro :natura, 1i dli'V�leti 1sainciltli dlaglii iairlbt. 85, n. 1, e 86 sono atM 1a prordUII'T1e dwettamente degli eff,eiJti 1ne:i rapporti fra i singoli, detti 'articoli iattrdibu:Lscono dwettamenrbe a questi 'dei diiriitti che i giiuddrei naziJOII1aili d~ono tutelail'e. Il nega:l'e la 1competenza di questi giudici, bas!lJII1rdosii suJl'ru-t. 9 sopra citarto, equiviaiLe a 1Spoglfawe i silllgoli di dii.iritti loro 1spettanti !in forza del T:riattaito. Il fatto' 1che l'1arl. 9, n. 3, dJa,cciia me1I1Zii�1I1Je di � autodt� degli Stati membri � .competenti 1aid appldicail'e .gLi 1arrtt. 815, n. 1, e 8�6 �:in cooformit� all'art. 88 d1el Triatitato � cr:ioode paLese ch'esso 1si ridlerisce alle sole autoirit� 1I1Jazmali 1a cui competenza in materilla der,iva dall'art. 8.S. In fOO'zia rdi quest'airtiJco~o, le aut0rit� degli Stati membri -livi compresi, :in taluni dii quesbi Staitli, dJ g:iudiici 'CUii. � affidaito H. partiooil!are compiito dli 1appliicare ilie Jieggi Il!W:.iJOIIlia:l.ii iSUJl1a oo:niCIOII'l1eniza o di 1ccxnitrol1are lia 1egiittimlit� del1'1appLiicaZi�JOIIl!e diat1lallle da pairitle degli or1giallll� �mmimistrativii -sOIIlo 1ai1tresi �competenti ad appilliicare glii. amit. B5 e 86 del Tiiattato. La ,cir�costainza chie i 1suddetti orgiani gi'Ull'iiisdJ�!Z:iJcmiali riientrinio fra 1e � autori<t� degl:i Stati membri � di �cui .a�ll'airi. 9, n. 3, de:l !l.1ego1amooto n. 17 IllOIIl 1esiime dai1lo istatuiire ii:l giudtoe dinanzi ;al quailie sia :fiatta valere l'eff�icaicia diretta dell'art. 86. Ciiono1L1idiime:ni0, quallo11a ila Commissio!IlJe ill'.1.isbauri un procedimenibo ai 1rensi dell'art. 3 del rego!Lamento n. 17, il gtudiice naziicnaJ.e, se lo rite1I1Jgia ilJJece,ssarrdJo aii fin.i della �certezzia del drnritto, pu� sospendere il prooedlimooto .iin sede niazionale, in attesa dei rtsultati delJ.'az.iione d:ellta CommiisstOiD.e. Per contro, esso 1pcrioseguiir� dii regolJa, :il piioooddmento, quawora ritenga che, maJhilfestamente, 1il compO!rtaimooto ,itn quiestiJ()IIlJe ill!OO pu� illlfluire :iin mi\S1ll1a rileviante .sul glioco defila �CO!IlJColl'renza o sugli scambi fra gli Stati membri, ovviero ,cibJe non russistono dubbi dirca l'mcom patibi1it� de1l �comportamento stesso 1con il'art. 86. L'iarl. 9 del 111ego1amenrto :n. :L7 non pu� pOII'll1e liimiti alla facolt� del gtudtce naZliicma11ie di riinv.iia111e 1a1La Corte dt Giustizia per otte1DJe'l'1e una pronunzia p!l'eg.iiudiZlia1le. Questa CO!rte, r.iJtoo'U'ba L� 1dtua1it� del r:mvi.iio 1effettuato dal Tribunale di BTUXe11es, non pu� 1estmersi dal Tllisolvieil'e 1e que1stt01I1i sottoposteil! e. (Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 30 gooinaio 1:974, ineiHia ciaius1a 1518/73 -Pre�s. Lerc~ -Rel. O' DaLaitgh -Avv. gen. Wra['llJJetr (com.) -Domanda dii ipll1odiurnc1�la pireg1ud1rai!a!Le piroposta dal Vieirwa1UU1I1gsgemtcht dill FXiall'licodlor:1Je suil Mreino neiLLa causa diitta Kiampffimeye[' (avv. F1estg1e e ModeSlt) c. E1irn:fUJbrr-und Vio['ma1tsstelle filr Gertrieiide und Futtffi"'ITJlittel -Lnt&V.: OommissioOJJe deJ.l;e Oomuni �t� europee (a1g. Kwbe). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali -Sistema delle cau~ioni -Smarrimento della licenza di importazione -Effetti -Conseguenze sullo svincolo della cauzione. (Regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, art. 12, nn. 1 e 2; regola mento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, artt. 2, n. 1, 15, n. 4 e 18). Lo smarrimento 'deLla licenza d'importazione non implica l'automatica estinzione deLl'obbligo di importare, ma costituisce, agli effetti dello svincolo deiLa cauzione, caso di fo!fza maggio!fe se si � verificato nonostante le precauzioni del titolare della licenza,. il cui comportamento possa considera'T'si, in relazione alla concreta circostanza di fatto e secondo valutazione rimessa al giudice nazionale, improntato alla normale diligenza (1). (Omissis). -Con O!l'�diinam.z�a 27 giugno� 1973, oogisitrata in c~mc1elleria irl 7 ago1sto 1973, thl. Verw1alitungsger1cht di Frnnco!l�oirte sul Meno (1) NeJla tiraduzione italrnana in dclostil!Je !Lar prima pairte de1l dispositivo vi.SUJl.rta iin rsenrso O[)posto, per la omissione del � no111 � (irrnp!lfoa). Nellra spede, La llricenZJa d'1iirn[>1o!I'taz:iQl!lJe, rspecl:Lta 1con Lerttell'.a non iriaiccomancl:ata da una ail!l.'�allitria rdeUe rdi!tte mciairfoate de1l'imporlazione, non 1ooa rpervenuta alla destinataria; ed uno dei quesiti rivolti cl:ail. Verwaltungsgel'icht dli Francoforte (e la culi soluzione � stata riservata allo stesso giudice nazionale) era ra.ppunto rivolto a conoscere �se spendendo una licenza d'importazione mediante lettera ordinaria l'ope11atore economico si sia attenuto al crUerio di diligenza che egli deve seguire nello svolgimento della sua attivit� sul territorio comunitario �. Sulla valutazione a:l riguardo adottata dalla Corte nel senso di riserviare al giudice nazionaLe di accertare che sia stata diligente la condotta dell'interessato, de\ne aver influito anche la possibile diffooente prassi 1seguita !IJJei 'Vlm"li Stati memb['d., e quindi iLa orsse!l"'V'aZioine dell'aivv. g.en. W1arneir !Seco11JJdo �ClUi � sembra infatti che in casi simili l'inoUJro per raccomandiata, P!faSsi normale in Germania, sia del tutto eccezionale per l'Olanda�. Un"ainalLogia ql\lJestione i� rstata esaminata nella cal\lJsa 61/72, neLla quale si rdiscute\na del diritto rad usufruire del tasso dd vestituzione prefissato in I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 133 ha de:lieri1Jo alla Ooi!:'ite di Giustizia, a !l'orma dell'aa-t. 177 del Tuaititato, viari.le que1st:i!o1Illi cima l'inrtlell"Pl'eiliaziione �del regio1amente n. 1373/70 dellJJa Oommiissd:oiille dei 10 lugliJO 1970, �che stabilisce moidailiit� oomum d'appl:icaziiolne per il reigdme dei titoli d'.iimportazicme e di esportaziiooe e dei oorrtilica1ti di fissaZJtoiille ain;biiCI�lpartla l'e�1ativi � prodotti 1agricolli sogg.etti ad un regime di PLt"ezzo unico (G. U. l. 1�58 del 20 luglio 1970, pa.g. 1). La ooo.trweTsda di meirii1lo verte 1sull'mcameramento di uina ciauzL011JJe, per l'iimpocto coNispoiilldenite ad quaintitativid �di �CTU.Sca non impoctati dall'attrice a :seguito dellJJo .smarrimeirullo di uina liio~a d'imporrfiaziiollle spedi:ta iill plfoo illlcm. ra�ccomandarfio. L'iammm~ione lrlitienie che l'1even:to non ico1stituiiisca caso di :lior:zia maggiio;:rie, giacch� il r1schio dehlio sma["l1imoo<to mcombe al tiitoliaire de11a ilfroorum.. Il 13� 100ll1Siidema1ndo deil 1'egolamroto dli base 1,20/67 del Comiglio del 13 giugno 19'67 (G. U. n. 117 del 19 .giJugno 1'967, paig. 226-9) lflelaitivo alil'.oo-giatni:zzaz.iio1t1Je oomUillle dei m&caihl nel :settore de:i C1�11'1ealli, recioo: � ... 1e a:utor1it� oompe<telllti deviono essere poste :ilil grado di seguire iJn permainelllza :fil moV'iimenrto degllii 1scambi onde portJ& vailutare il'evoiLuzruone del mffiioarto �e appliica;:rie evirotualmeirulle ile :m.iiS/Ull'e lllleo~ssairie... �. L'airt. 12 deJJJo istesso iiegio1amel!1Jrto 1stabii1Jiisoo che � <tutte Jie dmporta2lii0111i 1e 1e 1espolflta,ziollli 1oomumtariie ... 1scm.o 1suboll'dinartie aillia presentazione di un ti<tolo d'impor:tazti1ooe o :di �espoirtaziQ[]Je iiruliascdiaito d.agiili S.ta:ti membr:i. ... Il II'i1ascio dei tito1i � subwdmato 1alla c.osUtuzilcme dli un deposiilio �oauzicmaJ.e che gar�antisca l'.impegno di impOO'ta!I'e o di esportare dlll1ante il pelrliodo di v:aJ:id:it� del twofo e che resta 1acqutsilto diI1 tiurtto o in parte se l'opell'aziilcm.e inolll � realizZJata en:tiro ta1e �ilermiine o se � vealizzata 1sofo parziialmente �. una liic�e:nza 1S1pedita dai �oompete1n:1li Ol'~ani :ruazli�O[]Jali 00111 lettera ordinaria, non pervcerruta aillia �ditta esportatrice; .e con semenza 13 marzo. 1973 (Racc., 301) !lia OOO'te di �gii,ustiZJta, do1po aV1er affoomato che le aiutordt� inazio100.li, rpur esseindo J.:iibere di sceglld;ere le folt'IIDe e i mezzi p& 1IDasme1rtieire we licenze con :pl'efissazlioni dell tasso :di !I'estiituziOIJJe �e i !I'elaiti V1i esiIDatti, h=o � l'obb Ligo �di garantire che, tati documenti giungano effettiv�amente a;li richie-� dente �, ha �escluso �che talLe obbliiigo si1a .aidemipiuto qualo!ra !i docurrnentd siia[)J() �spediiti per [posta �e� non mano peirv�en'lllti ail deisti1t1Jaitario per oauise a questi non imputab:i!li. Sul concetto di forzia maggiorie, ed in rpa:rtiioo11att"e suJILa p.ossiibillit� di comprendere ne1la no2lione di forza maggior.e ainche ipotesi non espressamente consideriate daJ.la normativa comunitaria, cfr. Corte di giustizia, 11 luglio 1968, ne11a causa 4/68, Schwarzwialdn:nilch, Racc. 49�7, e Dir. scambi intern., 1969, 138, con no:ba di CAPELLI; e 16 dicembre 1970, ne11la causa 36/70, Getreide-Imporit, Racc., 1107, e Dir. prat. trib., 1971, II, 1015, con nota di MURATORI, con rdferimento �aiLla p�recedente discipiliina dettata con il 11egolamento del Consiglio 4 aprdle 1962, n. 19 e con il regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102. Sull:a legittimit� del sistema dei depositi cauzionali, e nel senso che � la nozione di forza maggiore non si Limita alla impossibilit� assoluta, ma � � 134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO suna prima questione. Si domainda dJn primo :luogio se il �Combill::iiaito d:iisposto de�l'airit. 2, n. 1, 1� �capoveTso, e dell'1airt. J.5, n. 4 del ["leg:oilameinto n. 1373/70 CEE della Commi:.ssi!OiilJe vada liinterpreijJalto nel 1senso ,che 1o' smatnr:imento di una Mcen~ a d'.i.mpOO"tiazJiJOiilJe iilnp],iica non sollo La �de1cadeinza ,dJail diritto di importaxe, ma parimenti l"estinzione� �de1l'obbliigo �di oompdiooe l'operazione, i:l che comporta Jia :riesti:tuziicme d1el1a �cauztone, oppuire 1se 1si debba ritenere �che, in �caso di ,smariiilmeinto dei11a Ucenzia d'fumportiaziion1e, viiie.'IIlle meno iJ. dlimi.iti1Jo d'impwta111e, per contro peT7Il!ane l'obbligo di effettuare l'opooaziicme, �ill che implica 1'incamerame1nto del:la oauzkm.e. L'.airt. 2, n. 1 del 111eg:oliarmen1Jo d'app]Jicaziione n. 1373/70 stabilisce che � .. ;~l tiitolo d'dmpoa:1Jaziione ..�autor�.zza ed obblltgia ...1ad importare ... La quantit� lll!etta del prodotto designata d'Want:e il pea:-iodo di vaUdit� di e:sso ti<to:l:o . . �. L'~. 1'5,, n. 2 d:ilslpooe 'che � 1o svincio1o del deposito �cauzionale � subordrilnato a11a p:riesenrtaziione della prov:a ... peir l'importazione, dell" esple1Jamento delilie :l�ormaltt� do~�. LI n. 4 delilo .stesso artJiJoolo recilta: � In oasi di pecr:-diitia del trutc.1o o dell"estratto, g:lli orgaindisrnii �emittenti poosono, a titolo ecoeZJiJ01I1ale, ri!lia�scial'e ,a!hl.'illl!teressaito un dupliicato dii detti dooumeniti ... I duplJiJoaitd. non posscmo �essere presenta:ti per 1e operiazioni d'dmp01rtaz~ooe � . A norma 1ri. 2 dell'1axt. 16 � 1se l'obbligo �di :ionport!ll1e o di esporlaire non � 1ademp1uto, t�ll deposirtJo �CaUZJioina1e � mcameiraitJo �. TurbtavLa l'art. 18, n. 1 recita: � Se, p1er �cawsa �di :l�orza maggioire, l'importaziione io l"esportaztone non pu� essere �eff,ettua�ta nel� periodo di validit� del titolo, lo Stato membvo 'emittente decide, oo domanda del titoJiwe, l'annu11amento dell'obblig;o di i.mpffi'ta!l'e o di esportare e quill1tti 1o svtnoo1o del depostto �cauz.iiona!Le oppure la prooog;a delWa validit� del deve essere intesa nel senso di circostanze anormaii, indipendenti daU'importatore o daU'esportatore, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici sproporzionati, nonostante la miglior bucna volontd ., cf:r. !Le due serutemie 17 d.ioemooe 1970 trese nell1e OalUISe 11/70, Internationale Hanidelsg�ese11.schaft, Racc., 1125, e Foro it., 1971, IV, 137, e 25/70., Eiinfuhr-und VOB:["atsste11e, Racc., 116.1, e Fo-r.o it., 1971, IV, 119. Quanto al criterio adottato nell� decisione J.n mssegna, anche se si spieg,a con riguardo alle non �ontestat:e circostanze di fatto dedo,tte nella causa principa1e, non pu� certo negarsi che esso oomporti il pericolo di preordinati ed utilitaristici � smarrimenti �, gi� seg11JJailato neille osserviazioni della Commissione; ed � perci� evidente che ail g;iudice nazionale, prima ancora di documentare quelle particolari civcostanze di fa1tto che possano far ev,entualmente qualificare lo smarrimento della Licenza come caso di forza maggiorie, dovr� 1essere provato l'effettivo smarrimento del titolo, solo con una rigorosa prova di tale effettivo smarrimento potendosi eiludare le � gravi speculazioni � sui preliev1i prefissati, alitrimeo:iti possibili. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 135 tirto,1o peir hl periodo il'iiteinurto rneoessa~iio �lll :rie1azhme alilie cir:costanze addortrte � .. Da tali di1sposiiziiCJIIlli. iriisulta che .il 1SI�JSl1Jema dli. -oauzionii ha lo scopo di ga:riam.rtiire l'effiettuazilOIIlle delle importazioni e delle espoT'ba2lioni per l'e quali �SOilJJO 1startie idcihilleste 1e J:toenze, 0111ide 'oOll1Slellt:i.Jre sia a!l1a Comun.irt� che agli Stati membri �di avere una vtsii0111e esatta dcl futUII'o 'a1111dame1111rto degli scambi. Posto ,che gl:i 1Stati membri, in virt� die1l'a:rt. 12 del 11ego1amen1Jo dli base n. 12:0/67, dev01110 r.ilasoiaire 1io~e d'impOII'ltazii0111Je o di espoir1Jazi0111e a chi111I1quie ne faiociia r,iJch:Lesta, iogindi previisdJOilJJe per il futuro swebbe pvi\na di ,senso se Jie licenze no111 vilnoola~sooo i ti1JoJ.airi ad effettuall'e 1e :re1artive operaz:ioni. Nel .sistema ~s.tttuiito da:l regolamento d'app1ltcazdiQiiIJJe 111. 1373/70, che si dtspiil"a aii pll'iincipi de1l regiol1ame1111ibo �di base 111. 120/67, .gU oipel"atorii economici Vlelll1g,OllJo diiispensait:t dagli obbldlghi 1000 dtl!1oomben1Ji. solo nel caso ill1 cui J.',O!pel"azii0111e d'i:mportazi<01111e o di 1e1sportaziiorne IltOll1 aibbiia potuito venir effettuata dUII'anrte tl per:iodo di vatl!idit� della liioen2la a 'oaUJSa di e\llenti di :liorza maggiloire. Si dev'e quillldi iriispcmdel"e sul primo punto che l'art. 2, n. 1 e l'.wt. 15, n. 4, del-:riegoJ.ame111to n. 11373/70 deililia CommitssiJ0111e IIl!OIIl impJ.d.ca1110 che lo smairrime1111Jo d.i una licenza di imp0Tlba2liio1111e comporta la estill1ziiOIIl!e 1automatiica dell'obbliigo di 1iimportal"e .che 1so!l'!ge oon il rhlascio della liioe111Z1a. SuHa prima parte deiLa seconda questione. NeliLa prima prurte d1eiLla 1seconda questi:oine 1si so111eva til problema del se lLo 1sm:mrimenrto �di u;nia 1iioenza 00tstituisoa eV1e111tflo di focza magginre -ai 1seinsi dell'airt. 18 del :riegoJ.ame111rbo n. 13173/70 della Oommissiio1ne. La 1111o~ii<me di for2la maggiiore non ha Ja s:tes1sa poTlbata nei vari setitoiri de�l dilrirtto e 1111e11e vade s:l�eve d'applLoazioine. Il 1setnso di, detta nozii01111e Vla determiin1a'1:0 �in funzfone del s'llbS'tlr1arto giu.rlidiioo che sta ailJJa base deHia siituaz:i10111e ornn1trove.r,sa. Per que31to mor1:1ivio La inoziione di forza maggtQII"e ornnteinu1Ja nel >l'egctlamenrto .1itiigioso va inteirpretata tenen:do .conto della naiturn parrtiooJ.airie .dei ~appoirrti di d�lrtitto pubhltco tra. importatori 1ed ammill1i�strazto~e naziiolil!ale n:onoh� de111e :ilinalit� dello srtes so rego1amen1io. Da dette filnail.it� noiIJJch� dalil1e po1sli!tivie diiisposizioru deliJ 11.1ego1ame'.l'.1ti dli cui imattasi ri�sul:ta che la noziJo,ne dii :lioir2la maggfore non si Hirnita a1l"i:mpo1ssibiilit� aissoluta. Ne1l'inite1resse pubhlfoo � neoessatl'iio 1ohe le prevtsiJ0111i ciirca l'arn damento delle importazi�oni ill1 ogi!JJi: .StaJtJo membvo ,siJano qua111to pi� po1s,si:btiJ1e 'esaitte, H che rende p1ausi:bi1e :iJl v.er.s1amel11to di una oimziio111e oome ooindiziioine per otte111e'l1e una liioenz1a d'drrn:poirfa,z~orne; t~tlie e1sig.enza . ' jji.,..� -~ . . � .,,.. ._,x, *. . �� X ..r~����-.,--....,,. 136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO deve ,oornici:liarsli. 1oorn ,La necessit�, 1essa pure viispooil1e111te al pubbUco irnteriesse, di non ostacolruve ,filll.terscambilo com obblighi: eccessli.viamente r1iig.Ldi. l'l rtscmo di mcamemamento del.La oauziooe costitmsoe1 uno sitimoilo per gli 1importat0tr:iJ �che harullo ottien:uto 'lll!lla 1Uciernza ad osservare l'ob bJJigo d'importare, fil 1che 1seirvie a :llorn:iil1e 1esatte prev.Lsiloni sull'andamento �del:Le importazli.oni, diaiti che l'iirnteresse. goo.iecr:-ale dimostra essere mdispoo;sa:biilii. Ne c0JI1.segue 'che -�IIl. mea dii: massima -l'd.mportatooo che ha eserdtato La nocr:-maile dili~nz1a 1DJorn � pli.� v:iincoLato d1aLl'obblii,go di dimportaire ,se 1eventi esilrarniei g1i impedtscono dii: ef:liettuarre il.'opemziione [!Jel termilllJe pooswitto. Si deve dU1I1.que rispondere al:La prima parle defila secorndia questione �che Lo 1smrurrime1I1to del:La ilicenza d'dmporta~ione mptWeSOOita UJil. ca1so dii :llocr:-:lla maggilore 1ai sensi del:l'art. 18 deil regoliamento n. 1373/70 se taJie eviento sii � VIOOiffoato illlOJil.ostante Le preca:uz.LOilJi prese dal tiitoLaa:-e della ilfoe1I1Za, il cui �Coonportamento pu� consiiderar1Si d.mp~ontato a: normali ,ooifteri di pcr:-udenza e di diligelll.Za. Sulla seconda parte detta seconda questione. Si chiede moiLtre 1se U1I1. opecr:-atore �Che ag.Lsce con La normate dHIgenz, a abhla preso l:e preoaumon:ii niecessaa:-ie 'allo sviolgimento della pcr:-opria 1attiv.irt� nella 1srera ,com'lllilitru:iila 1spedendo 'UfllJa liCe1I1Za peir posta CJll'dJiJnar:iia. La questiornie m:ma a :facr:stabilire un parametro per deitexmiln.iaire hl 1girado di ddiligenz1a dia usruvsi da pairte de1l'ope:ratore plI'UJdente ed accorlo. Nel iSilenziio diel!La �Legge comunirtariia, II'iiientra nella compeibenza del giiudioo illlaziional1e :stabi1iil1e ,se, tenurbo 1conto d�Lle ciircosta=e specitfk:he, un operato~e abbiJa o m1eino esercirtato iLa nocr:-mai!Je dilig1enza. Non 1si tratta di irntecr:-pretaa:-e, ma di a:ppiLiicaa:ie La legge, compito rtseirV1ato 1al giudtce :naz�JOilJaile. Si devie qUJmdi :r1ispoindel'le �che spetta ial giudice rnazionale competente istabilme, �dopo avier V1agliiato ,lJa ,situaztone di fotto irn ,cui ha dovuto agilre il'operailo1t1e, !Se iJ 1suo �compoirrbamernto � istato impr1onrbato aJcLa normal: e d:iLigenm. Sulla terza parte detia seconda questione. Si chtede irnfiine ,se ,siJa i!Je,cito che U!IlJa domainda a norma deill'a.rt., 18, n. 1 diel regoLamento n. 1373/70 Vlengia ,pire1~nrbata dopo lai scadenza del periodo di vaMdiit� ,dJe1La Hciernza. Le diispostz.Loni dell'airt. 18, n. 1 :riiguarldarnio una r1chiiie1sta di prnvoga dieilil.a 1scadenz1a de11a il:i�e1rnza nonch� U:11Ja domanda di amml1amento dell'obbLigo di impoirrbruve o di ,esportao:e e di !l1estituztone, deilla cauziOlllJe. i: 1: PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 137 Lo stesso .numooo 1stabhlLsae eispressamente ohe tale proroga pu� essooe ,concessa dopo Jia 1scadeirt'lla dtel.Jia V1ailkliit� de11a �lL~a. per� tace per quel 'che riguarda la richiesta d'iainnu11amenfo e ili restiituztione dell1a cauzione. P�Jich� 1o smaJl'II"iimento pu� V1erkfic~si pooo prima dielila scadenza della v;aJ&dlilt� dielil1a 1iaeinz1a, l'imporitatoce potrebbe itrova11si nell'dmpossLbiliit� ohlettivia di pr1esienitair1e taJe domanda entrrio H itermine di cui sop11a. D'1altro canto ll'importa1J011e pu� 1<mche V1enir a ,cooosceirt'lla del- 1',evienroo dopo 1a data di �scadenza. Nel 1si1enzto de1La il!egge, � logliJco 1che 1a domanda possa verur presentata dopo la ,scaden2'Ja dei111a V1al1dlilt� de1la lia~a. La toozia pairte della ,seccmdla questilone v;a drn11que risolta affe1rmativamenite. -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 30 g1e�lllilaio 1974, neJWa ,causa 1159;73 -Pres. Lecour.t -Rel. Solt1etniSelll -Avv. gen. 'Thiabucchi (cO!rlf.) -Domanda di pricmU1I1Jcia pr1egiudd.ztale propo1srta dal 1Fmai!J;Zgieriigih:t dii Amburg;o ne1la ,causa Ditta Ha.rmovier1schie Zu:che~ 'c. Hauptzol1l1ant HaiIITTO'V'er -Il!lltenr.: OollllJil1iJssLolllie dei!Jle ComUJJJ: ilt� 1eu:l'o1pee (aig. GdilJsidoirf) 1e Gov1emnio itede1sico (ag. Srnedeil). Comunit� europee -A~ricoltura -Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero -Disciplina -Lacune -Ricorso alle norme di diritto interno -Esclusione. (Regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009; regolamento della Commissione 25 gennaio 1969, n. 142). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati dello zucchero -Contributo alla produzione -Imputazione delle eccedenze. (~egolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, artt. 27, n. 1 e 33; regolamento della Commissione 8 novembre 1968, n. 1789; regolamento della Commissione 25 gennaio 1969, n. 142, art. 3, n. 1). Le norme reLative all'organizzazione comune deL mercato dello zucchero vanno considerate come un sistema compiuto; i probLemi posti da eventuali lacune della nMmativa comunitaria non pOS$Ono essere quindi r�soiti dagli Stati membri sulla base del diritto interno, m(� vanno risolti alla Luce detla finaLit� dell'Mganizzazicme comune del mercato, tenendo conto delle esigenze d'ordine pratico e amministrativo (1). (1) Ll .prmoLp[O � affiermato con riferimento a!lla discipil:inia dell'organizziazione comunie dei ffiffi'Cati nel settore dello 21UClChero, ma deve ervidell:lltemen1Je riteniersi espressione di un principio di pi� generale portaita, inteso a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le eccedenze di zucchero rilevate dopo La fine della stagione in cui sono state prodotte vanno imputate, ai fini del contributo aiia produzione, aiia stagione in cui � stata effettuata La rilevazione, anche qualora risalga.no ad epoca anteriore aU'entrata in vigore �dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero (2). (Omissis). -Con ordi:n~a 24 lugHo 11973, pei:rvienuta iin oancelleniia hl 16 agosto HVi3, hl Fmanzgiericht di Ambur.go ha oottoposto a questa Cor1le, a inorrma dell'airt. 177 del Traittato CEE, due que1sitiollli pveW1udiziiaJ;i v�erlientd. .su1l'IDterpcrie1taztO!ll.e dcl �regolamelllto de~ Consi,glio 18 diicemwe 1967, n. 1009 (reliativo ail.J.'oog.amiitzzazdlo1111e comune ded: mercatJi ool settore deJ!Lo zuccherro) e d1el criegoLamento die1La Con:uniisisione 215 giern.inaio 19169, n. 1421 (.che 1Sitahlliisce talune modalit� :niecessa1de peir l'appHmziolllle� dffi siistema de.ne quote llllel settore dello zucchero). Le quesrtlfollli ir:iguall"ldano lie lll!ormie �reilJaltivie al�e quote dii piroduz;iJone :f~ssate dalle aiutCJlI'it� lllJaziionaJ.i per �ciiascUJIJ:l pmduttore di zucchero e per �ciiascUlll!a stJagiiO!ll.e saccari:l�eiia, nell'ambito dei quantiltativi at1iributti �m �forzia dei regoiLacrnenti .comUJllllitairi ai vari Start;i membrli.. TI sistema de1lie quote, :iJ. quale impliica Jia :riiscossruone di un contribUJto .sul:La pl"odUJZilO!ll.~ 1ecoodentall'I�!a rispetto� al1a quorta di base, ma che non .superi lia quota maissiima, attribud!sce rbuttaviia al pil'toduttore i1a :l�aicolt� d:i rripO!l'talre l�e eccedenze alla stiagiiiO!llJe saccadlieria successiva, :Liinio ad U![l massimo del 10 % de11Jla quota di base. riiso1vere nellJ.'ambiito della normaitivia comuinitJardia eventuali Lac'll!l1e leg.iJ~ativie; e solo talle �criitecio pru� revitare, iilllrvero, qrue[1a possibdil.e ili'V'e!l'gffil!Za di sO�JUZioni �Che rder�ivieirebbe rdal ricorso ,aLJ.re difl\erentJi ncmme deri. v;alI"li ordi!ll�arnemiti naz�O!llali. 1Secondo criterio gi� �alwe volte aff.e1rma1Jo, il iriooroo a[le noome inteime va dini�artJti ammesso nei sCJlld ILimiiti necessari aJ.['aMJuazfone deil1a noirmath"a rCOIIDurrui.rbairiJa (Oatrte di gtustiz:ita, 11 febb!l'ado W71, neilila causa 39/70, Natrddreutsches VLeh-UIJJd F1eischkontor, Racc, 49, e Foro it., 1971, IV, 168, in motivazione; amplius, cfr. le conclusioni deU'avv. gen. Du:threrl:Iet de LamotJhe, Racc., 1971, 60). La normartivia 1sula.'organizz,aziione coi!IllUl!lie 1del irneir.cato dellilo zuJcchero ha dato occasione ad una diel1e poche raziorni di responsabilit� promosse, ai sensi deLl'art. 215, secondo �comma d@l Trattato CEE, nei confronti delle Lst�..tuzdoni cormum.i:bairie. Neflila 1carusa 5/71, dinrfaitti, UilJO zruccherificio tedesco chiedeva la condamlJa del Oonsiglio al 11isarcimento dei danni che si assumevano prodo.tti dal regolamento rn� giugno 1968, n. 769 (concernelf.1Jte Le IIlJ�rsiltre nece�ssairire �a co1pwe La diffevenza tm i rpir�ezzi nazlionaJ.i delllo zrucchero ed i prezzi validi ail 1� iLugilio 196.S); e 1a OO!l1Jtrovie!l'sdJa va rlcoodarta per 1a importalllza deilJ1e aff.erimazioni �di priJn~io coo:tenute nelH1a relaitivia decisione, con Ja quailJe 1a Catrte di .gd,ustiz:ita, riigierttando ma domanda per la eseilusa violazione deg:li artt. 37, n. 1 e 40 del Trattato CEE, ha avuto occasione di preci1sare che � u.na domanda diretta ad ottenere un'indennitd quale che sia manca in realtd della necessaria precisione e va quindli ritenuta irricevibile ., che � perch� si abbia respons�bilitd extracontrattuale della Co PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 139 AnteT:1orm1:nte aJ. 1� J.ugl1o 196'8, �diata Jin cui e1ritr:ava in viLgore la organizZJaziolIJJe {lOmU!Ile del mercato dello zuccherr<o, il l'legiirne tram.sitoriio instau11arto 'col X1egoliamento del Ocmsi~:iJo 21 :llebbr1aio 19617, n. 44 ('11e1ativo 1a talune m1SU!l'e di ol'gam.izzazmcme ,comune dei mel'cati nel settoll.'e dello zucch!erio perr lia stagiJone 1967/1968), pur comprreindem.do ~a fissazione di quoite di p!1oduzdJ01IJJe, n001. ,contemp1ava 11a r.Lscossiorne del oontdbusto �suhle eccedenze. T1aJ.u.ne 'parti delle eccede~e relative 1allia stagfone 19i67 /19-68 veniVl! IDo tuttavm riiipcmtate, 1a noirrna del 11ego1amento della Commissdione 8 n1oviembr�e 19,618, n. 178i9, alla srtiag101I1Je 1successivia, sottoposta aJ. vegime dell'or.g;an1zzazio[}je 'comUl!lJe deJ. mevcato. Il giud1oe nazd!ona!le ohilede, :in 1oostainza, ,se unia 1eccedenz1a, riJievata �1Il occiasdione di un 1sopva!lluogo efferttuato dopo 1hl 1� 1ug1d!o 19618, dlata di enrtl1ata 1iln v;1goire del TlegoJamento n. 1009/67, ma prodotta in epo�a a:n1Jerriove a rtaJ.e .dartJa, viada: imputata, ai fmi del ,oalcolio del oontr1buto sul1a prroduzi1one, aJ. peir:iJodo _precedente l'enrtmta �1Il VILgore� della org.anizzaziJQ[} Je �cmnune del mer�oato �deillo zucchevo, alla pll.'ima staigdiolIJJe saccami: lieria sottoposta� a questa �>rrgarnizmzione (1968/1969), OVVlffi"O al1a stagiione dUII'>ante lla qua1e � stata eD:fettuarta l1a lriilevaZ�IOIIJJe. Le questiJOi!li formuliate .dal giudice a quo sono 1s1late solhlievaite nell'ambiito d:i Ullla �controviema &va un p11odurttore di �zuo�herro e l1e� aiutorit� �doganali tedesche, a pi110posito del ,cont!'~buto reLaidvo ad un'eccedeinZJa di circa 31O itonneJ.late di prodotto, rilevata .in oocasio1I1Je di un sopr1aRuogo ef:fiettuarto� d:l, 30 settembre 1'970, do� quattro anrri dopo munit�, � quanto meno necessario che l'atto lesivo sia illegittimo ., e che la respo11.1:sabiJ.d,t� de!l1a CollillUnit� [per il dan1110 eh!e ii. 1si1111goli possono aver subito dn conseguenza di un atto normativo che implica scelte di politica economica sussiste � unicamente in caso .di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli� (sent. 2. dicembre 1971, Sch�ippenstedit, Racc., �97-5; v. iplUII"e le prime conclilllsioni deill'avv. ~en. Roemer, sulla ri1cevibilit� della domanda, con commento �cri1foo dcl p1Deoedente orierri;tamento dell.Jia Coll.'te; 1sugild estrelITlli dchiesti per '1'.azi001.e di :t"espornsabiUt�, c:fir., !neil1o stesso senso, J.e �sentenze 12 JiugJJ1o 1973, [ljella causa 59/72, Wiinische Hamidell1sgeselJ1schaft, Racc. 791, 13 ,giugno 1972, n.ene cause 9 e 11/71, (;(["ands Moiulirnis, Racc., 391, :e Folf'o it., HJi72, IV, 199, e, Slllll'autonomia dell'aziioITTJe, 2!8 1aprille i.971, 1rJJel'1a ca'UJsa 4/69, Lilifitkfoe, Racc., ,325). (2) La soiliuzdoine 'ado,tta1Ja espdme effiioacemente il criterio di va!Lutazitone 1stabillito nell'uJltima rprurte defila prima massiima, 1sp,eciailmente se la si oOilJsliidern, 1con dgi;ua1Ddo aJlle diifl'ico1M� 'di OiI'dine tecnico ed amminiistratiivo evidenziate n:eille osservazioni della Commissione. La Lacuna normativa � stata comunque colmata con l'art. 2, n. 3 del 11eg0Lamento deifila Commissione 12 marzo 1973, n. 700, secondo cui: Qualora dopo aver stabilito la produzione definitiva di cu.i al paragrafo 2, si accertino in seguito dell� divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione definitiva per la campagna saccarifera durante la quale viene accertata la divergenza (v. pure artt. 2, nn. 5 ,e 6; n. 2, e 5). 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA';t'O l'ultima mlieviamOIIle preoedoorbe ed oltre due anni dopo J'entrnita :in vigo!l1e de11'1()a:�g.imizz~ilone comune del mer:oato dehlo zucchero. I rregoJ;amerniti iJll vigore a11a dartia suddetta eTIMl!O muti al 11."iiguardo. Oria, pokh� J.e 111Jorme '!l1e1ative all'organ,izzaziJOIJJJe ,oomUllle del me-cato deHo zucchero Vla!IllrlJO ,considerate <come un :sistema compiuto, :nell. senso ch'1esso :non fascia agli 1Stati. membrli .La \facoll.t� di ,aolma<re una 1aC'Uilla del genwe ~illl base al dilrdstto illlJteirno, � oppOI"tUilio ,cwcare La soluzilO!nie del pil'oblema ahla luce delll.e finalit� dehl'Ol'lgruniz:ziaziOIIlJe, com'tme del stliati'V'O. N� d!n occasione dell'en1mata in vigooe ,dJe1l'oirgia111Jizzazilone coonUille del mea:icato <dello zuccher<o, iali1a da:ba dei! 1-0 tlugUo W�6.S, n� sucoosislivamen. te, al momento del passaggi:o dia una stag.i!o111Je ,saccari'llem aill'aiLtra, � stata mad: oTd�inata una rii1evaz~0111Je genwale de11e scorite�. In efMti, secondo Ci; chi�lll':iroenit:i '.l�cmnilti a questa OOII"te, Le caraitile! l1istiiche teaniiche dlell'limmagaxzzdinamento de1llo zucchooo s01no ta1i che 1e rileviaztom poSJSono avieir ,lJuogo soJJo aid d!ntervailli plui"iienn.ali. In ~tica, aillooch� 1si aiccerita J',esiJstenza di un'eccedenza 1ri.ispetto a11e scorte 1che Tiisultaino daii documenti ,contaibilii del p!l1oduttoce, � ddffichle 1stabfilir1e �con 1esatrbezza quale 1sila iJll '.l1ea1Jt� l'air:m1ata di pll'oduzione de11'eccedenza stessa. L'imputaxie una determinata ,eccedelllJZJa ad una 1stagilone saccarritf&a pvecedente dmp1ilcheriebbe Jia :necessit� dli ll'etrbilfica'l'e i da1ti sulla pero- d uzi!one, defilllJiltiviaonente oa1co1ati per la 1stagiiOlile COIIlSidwata, peT qU181llto x:iguaTda i[]JOill 1solLo iLa 1si:ng:ola imprlesa, ma anche lo Stato membll'o illlJtell'essartJo 1e fintera Oomuni!t�. Ut11a l'le'tt~1ca ,siiffatba, date 1e CO!Il!Sleg:uel1J2)e 1che CJ:1etroaittiviamente ne deruviwebbe!l1o per :hl ca1co1o diellile ,qUJote <di pvoduzione e dei: 'Contributi da :rliiscuotooe su1le eccedienze, d:�lll'lebbe :Luogo -se1co!tlidlo i!Je non �contraiddette ,spieg:azioni della Oommilssione -a 1compli<c1azioni ammilntstirative .sproporzicma1Je 1ahlo scopo pwseguilto . .Stallldo ,cos� Le 1cose, le que1sti!oni 'Sottoposte ,a questa Oocte vanno .rdisolte nel 1sea:J.so 'che -come del :1:1esto stabilisce espvessamente iJ. regolamento della Ctomrnliiss10lile n. 700/73, 1entr:ato dJn vligooe iJ. 15 mall'Zo 1973 -qual01I1a, dopo che � 1startla stabilJilta .la p:mduzioa:J.e definiitiva, si accell'tilno delle d:i'V'ergelllJZJe, queste viain:no imputate alla stagione durainrte 1a quaLe � 1stato <etffeiltuato l'accertamento. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE(*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 lughlo 1973, n. 2095 -Pre. Pece - Rel. Mi�e1e -P. M. Trotta (<conf.) -Pe1sce D01mendico (aivv..tii: DE'. CaitaJ.do, Tesaurio, Da�filno) c. Gestione Oase pe�r L�v"OM-te>r!i. (avv. Stato Sicoinoilfi). Competenza e giurisdizione -Edilizia popolare ed economica -Godi mento di alloggio Gescal -Giurisdizione dell'A.G.O.: limiti. (Art. 2 1. 20 marzo 1965, n. 2248, all. E). In tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si cost.ituisce fra l'ente pubblico e l'assegnatario dell'alloggio, � di natura comples. sa constando di due distinte fasi. Prima dell'assegnazione l'ente procede unilateralmente alla predisposizione degli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione, svolgendo un'attivitd amministrativa discrezionale, alla quale corrisponde per l'assegnatario una posizione di interesse legittimo; dopo l'assegnazione l'assegnatario medesimo acquista il diritto soggettivo al godimento dell'alloggio in un rapporto giuridico simile alla locazione (1). Spetta alla cognizione dell' A.G.O. la cognizione della controversia riguardante l'esistenza e la funzionalitd degli accessori e di servizi indispensabil. i alla caratterizzazione dell'immobile come abitazione; rientra, invece, nella piena ed insindacabile discrezionalitd della P.A. con corrispondente posizione di interesse semplice del privato, la determinazione della loro comoditd o migliore qualitd. (I) Ancora in tema di assegnazione d'alloggio popolare ed economico in relazione alle posizioni tutelabili dinanzi all'A.G.O. La decilsie>ne costituiisce un'ulteriore specificazione dell'interessante elaborazione giurisprudenziale, anoo;ra in �corso di SVliJ.wppo, tendente a ricondurre, dopo l'assegnazione dell'alloggio, le controversie fra privato e Pubblica Amministrazione nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Esaminando la motivazione della sentenza in Rassegna pu� notarsi come, dilatato progressivamente il concetto di � locazJone � (questa, infatti, secondo il Supremo Collegio � la natura giuridica del rapporto intercor~ ente fra privato e P. A. dopo la predetta assegnazione), in fase dinamica (*) Alla :redazione delle massime e delle note di questa s.ezione ha collaborato anche l'a:vv. CARLO i0ARBONE. 12 -) 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con citazione notificata il 30 dicembr,e 1966 Domenico Pesce conveniva davanti al TriJbunal�e di Roma la Geistione Case per Lav011aitorr< i. (GESCAL) �d esponeva �che eg1H �&a assegnata[["I�JO, con promessa di futura V'endita, in base ad atto del 5 ottobre 1961, stipulato con la Gestione INA-Casa alla quale era subentrata Ia GESCAL, di un alloggio sito in Bari alla via G. Petroni. Tale alloggio presentava fin dal momento della consegna vari e notevoli difetti che ne diminuiv:ano seriamente il normale �godimento, onde chiedeva che il TriJbunale �Condannasse l'Istituto convenuto ad eseguire le opere e le riparazioni necessarie con risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Con le conclusioni definitive il Pesce chiedeva soltanto l'accertamento dei dirfetti denunziati e la condanna della GESCAL al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. Il tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 19 dicembre 19i619. In .questa sentenza la Corte osservava che le lamentate deficienze dell'alloggio assegnato non funno sorgere nell'assegnatario una posiZJione di diritto '.soggettivo ma solo di interesse legittimo. Rilevava al riguardo la Corte che l'oggetto deH'assegnazione (l'alloggio) � posto in essere, e con ci� stesso determinato ed individuato, dall'ente quale autorit�; .perch� operante con piena discrezionalit� �per la realizzazione del suo fine istituzionale di costruire case di abitazione per la successiva loro assegnazione. Ne 'Cons�gue che le posizioni soggettive del rapporto di assegnazione non possono che riJferirsi a quell'oggetto cos� come individuato dall'ente si sia persa la tradizionale corrispondenza fra i concetti di affievolimento e, in alternativa, di pieno riconoscimento della situazione giuridica sogget-� tiva (interesse legittimo; diritto soggettivo), essendo riscontrabili, ormai, in questa fase, solo le categorie di diritti soggettivi privatistici contrapposti all'mteresse di fatto non tutelato. Riesce difffoile, a questo punto, comprendere,' specie a fini sistematici, come possa, in una stessa materia, ipotizzarsi per la P. A. un'attivit� pubblicistica cosi piena da non incontrare alcuna limitazione o censura anche solo per la eventuale lesione di interessi dndirettamente protetti ed, in contrapposto, per altri aspetti strettamente correlati, un'attivit� privata regolata da norme di relazione; � singolare, in altri termini, che l'attivit� pubblicistica regolata da norme d'azione (questa, poi, � noto rappresenta l'ipotesi usua:lJe attrave!l'so la quale si estrinseca la discrezionalit� amministrativa) non abbia pi� riconoscimento nello specifico settore. Per osserva:zJiorni .critiche all'iattuale orientamaJJto e peT i precedenti, c:lir. C. CARBONE, Parti comuni di immobile popolare ed economico non asseg'Yl! ate: adempimento d'obbligazione o potere disc.rezionale, in questa Rassegna 1973, I, 3, pagg. 512 e segg. CARLO CARBONE - PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE pubblico. Pertanto, pur avendo il Pesce chiesto il risarcimento del danno per una situazione di fatto lesiva del suo diritto di abitazione, tale situazione di fatto inerisce ad un alloggio quale determinato dalla autorit� amministrativa, onde al giudice ordinario � inibito ogni sindacato in ordine al modo come l'autorit� stessa ha provveduto in proposito. Avv�erso questa sentenza il Pesce propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La GESCAL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motirvo il ricorrente, deducendo la violazione dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1916�5, n. 22:48 all. E, affevma che erroneamente la Corte d'appello ha esclusa la giurisdizione del giudice ordinario in �quanto egli aveva dedotto a fondamento delle sue pretese uno stato di fatto �che, per colpa dell'ente concedente, era lesivo del suo diritto di godimento dell'alloggio assegnatogli, per cui non veniva in discussione".alicun sindacato sul potere discrezionale dell'Ente. D'altronde, mancando un :qualsiasi atto dell'Ente che possa essere impugnato avanti al giudice amministrativo sotto il profilo dell'interesse legittimo, la denegata competenza giurisdizionale del giudice OTdinario priverebbe esso :rdcoTrente di ogni tutela. La censura � !fondata. Questa Suprema Corte con costante giurisprudenza ha affermato che in tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si costi tuisce tra l'ente pubblico e l'assegnatario dell'alloggio, � di natura complessa constando di due distinte fasi. La prima, precedente all'asse gnazione, in cui l'ente procede unilateralmente alla predisposizione de gli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione, nella quale fase si ha lo svolglimento di una attivit� amministrativa a 1carattere discrezionale, per 1cui l'assegnatario � solo titolare di una posizione di interesse legittimo. A'V'V'enuta l'assegnazione, nasce tra assegnatario e ente pubblico un rapporto giuridico variamente configurato (a seconda dei vari tipi di assegnazione) dal quale deriva a favore dell'assegnatario una posizione di diritto soggettivo e come tale da far valere avanti al giudice ordinario. Alfa 1stregua di questi costanti rpronunzia.ti, occorre accertare se la situazione prospettata dall'attuale ricorrente si ric01IDprenda nella se conda fase o non piuttosto, bench� accertata successivamente, nella prima. Non v'ha dubbio che l'ente pUJbblico, che provvede alla costruziione degli alloggi da assegnare, a:bbia il potere discrezionale di determinare le caratteristiche degli aHoggi, quanto alla loro ubicazione, consistenza, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scelta dei materiali da impiegare, dovendo al riguardo, l'ente, tendere al raggiungimento del fine pubblico in relazione ai mezzi a su& disposizione, al programmi costruttirvi a �carattere generale, ai costi, alla destinazione degli alloggi. Pertanto l'assegnatario in proposito ha solo una posizione di interesse semplke e, come tafo, non azionabile avanti al giudice ordinario. Tuttavia, attrav�erso l'assegnazione, l'assegnatario acquista il godimento, per la destinazdone sua propria, dell'alloggio ed il rapporto che si pone in essere tra l'�ente pubblico e l'assegnatario stesso � stato fondatamente assimilato da questa Suprema Corte (cifr. Cass. Sez. Un. 4 ottobre W69 n. 3173) ad un Ta1pporto di locazione. Ci� importa che !'-ente debba consegnare all'assegnatario una costruzione che abbia le caratteristiche, ordinariamente richieste, secondo. le esigenze moderne, per un alloggio. Pertanto, fermo restando H potere discrezionale dell' �ente pubblico di determinare, come si � rilevato, le caratteristiche degli alloggi stessi, l'alloggio 1deve in ogni caso essere corredato, fra l'altro, degli accessori e dei servizi essenziali alla sua destinazione ed abitazione senza dei quali la. costruzione non pu� assolvere alla sua destinazione ad abitazione. Va per� pr.ecisato che la scelta, 1quantit� e qualit� degli accessori e dei servizi, � r~messa pur sempr�e al potere discrezionale dell'ente pubblico e solo la mancanza e l'inefficienza di essi, facendo perdere alla costruzione la �caratteristica di abitazione, permette all'assegnatario di far val�ere di fronte all'ente pubblico ass�egnante una pretesa alla loro !realizzazione. Se per�, accessori e servizi vi siano e siano idonei, non potrebbe l'assegnatario pretendere che essi debbano essere approntati con caratteristiche di maggior comodit� o di miglior qualit� o con caratteristiche �estetiche diverse, attenendo �ci�, non alla funzionalit� e alla esistenza degli accessori e serrvizi, ma al loro modo di essere, il qua1e �, invece, rimesso al potere discr�ezionale dell'ente pubblico. Alla str�egua di quanto sopra osservato, va rilevato che il ricorrente ha, '.fra l'altro, lamentato la mancanza e l'idoneit� funzionale di accessori e s�ervizi dell'alloggio assegnato onde, se tali defidenze siano sussistenti e incidano sulla stessa caratteristica di abitazione dell'alloggio assegnatogli, non pu� essergli disconosciuto il diritto a pretendere dall'oente pubblico che si provveda alla eliminazione di esso, chiedendo al giudice ordinario i provvedimenti che questo, nel rispetto delle norme della. legge 20 marzo 18'615 n. 2124S aH. E, pu� emanare. Pertanto va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il quale dovr� accertare se i difetti e le mancanze denunziati attengano alla stessa funzionalit� degli accessori e dei servizi, indispensaibili alla caratterizzazione quale abitazione, o non piuttosto diano luogo solo ad una minore comodit� o utilit� di essi. L'esito di tale accertamento non PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 145 attiene alla prospettata questione di giurisdizione, ma alla decisione del merito attraverso l'accogliment� o il rigetto della domanda giudiziale. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo va dichiarato assoiibito il ,secondo con il 1quale si lamenta una ipretesa omessa motivazione su un punto dedsivo. p,ertanto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario vanno cassate la sentenza della Corte d'Appello di Roma e quella del tribunale di Roma. Si r,eputa �equo compensare le spese del giudizio di cassazione. (Omissis). CORTE DI CASSAZ,LONE, Sez. Un., 3 novembre 1973, n. 2185�3 -Pres. Rossano -Rei. Granat�a -P. M. Tavolaro (diff.) -Colaprice (avv. Di Palma) c. Amministrazione dei Trasporti ed Aviazione civile (avv. Stato Zagari). Com;ietenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Dipendenti delle Ferrovie calabro-lucane in gestione commissariale -Giurisdizione del giudice amministrativo (L. 23 dicembre 1963, n. 1855). IZ rapporto di impiego, instauratosi fra i dipendenti deUe Ferrovie caLabro;-lucane e to Stato a seguito del riscatto, � pubblico e la competenza in ordine alle relative controversie � queiia comune a tutti gLi impiegati delio Statq, disciplinata daUe note regoLe di diritto po'sitivo sui riparto deLta giwrisdizione riserv�ata in via eisdusiva ai Giudice amministrativo, salve le deroghe previste, oltre che per Le questioni pregiudiziali, per le c.d. questioni patrimoniali conseguenziali (1). (Omissis). -Con la sentenza, a seguito della quale il Colaprice ha proposto il presente .regolamento, il Tribunale ha ritenuto che alla stregua della disciplina dettata con la legge 23 dicembre 1963, (1) Con la sentenza di cui si tratta e con la coeva sentenza n. 2854 nonchi� con il.e sentenze n. 12905, in. 2906 e n. 2.907 tutte in darta 7 norvembre 1973, ,1e sezioni unite deilla Co1rte di Oassazione hanno affermato iJ. ipird111JCipio 1l"ip01r,tato nella massima. Pur 1riiferell'.lldosi llia 1senitenza ilil epig.riafe ~come le altre sopra menzionate) 1sipeciikamenite alla 1situazione dei dipeindenti dellle Fea'll'Ovie oalabro..: lucaine, si ritiene op[pm>trlmo rpllllbblfoaire !P�er esteso i motivi della decisiOttlle perch� lllell'occasione 'le LSezioni unite della CO!t'ite di Cassazione hanno proceduto ialla daffermazioine di .taluni (principi di massima nei quali si irJJseriva iLa questione dibattuta. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 181515, sul riscatto delle ferrovie calabro-lucane � la gestione commissarriale � a mezzo della quale, secondo la stessa legg,e citata, il Ministero dei trasporti: � autorizzato a provvedere al loro esercizio, � conservi una propria auton01tnia e non siasi inserita nell'organizzazione statuale, e che, quindi, la individuazione del giudice competente a conoscer,e delle controversie Telative al !l'apporto di lavoro con il personale deHe ferrovie stesse vada ancma oggi compiuta alla stregua dei.l'ordinamento previgente al riscatto �; peraltro � poi pervenuto� a declinare la propria ,giurisdizione sul rHievo che, proprio in base all'M:" t. 58 dieJ. regio1amento alrlegiarto � A � al r.d. 8 r~ruo 1931 n. 148, 1 sullo stato giuridico del personale delle ferrovie date in concessione, le impugnazioni avverso i provvedimenti 'disciplinari di qualsiasi tipo devono essere portate davanti al Consiglio di Stato. Ne,l primo motivo di ricorso, in cui denunzia violazione dell'aTt. 360 nn. 1 e 3 c.p.c. in relazione all'art. 10 del citato r.d. del 19311 n. 148 ed all'art. 58 del regolamento allegato �A� pure citato, il Colaprke, muovendo dalla premessa circa la perdurante operativit� nei suoi co:nfronti, pur dopo H Tiscatto, della disciplina relativa ail personale delle d:errovie ,concesse, crUica le conseguenze trattene dal Tribunale, osservando che nel sistema delineato dagli artt. 10 e 518 citati la giurisdizione del Giudice amministrativo ha per necessario suo presupposto !'�esistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore dal Consiglio di disci!plina, laddove nella spede, 1'a violazione contestatagli e la conseguente sospensione di tr�e giorni dal servizio e dal soldo violano i suoi diritti patrimoniali o con riflessi patrimoniali, sia per gli effetti negativi sugli ulteriori sviluppi di carriera e sulle futur�e promozioni, sia in particolaTe pe'r ila effettuata trattenuta dalla r�etribuzione spettantegli per la durata del periodo di sospensione. Per ,contro l'Amministrazione Tesistente mette in di,scussione proprio la (esattezza della) premessa affermata nella sentenza e recepita dal ricor,r�ente, e ripropone la tesi, disattesa dal Tribunale, secondo cui per effetto del riscatto e della conseguente assunzione da parte del Ministero dei traspocti della gestione diretta delle ferrovie Calabro.. Lucan�e il rapporto di lavoro dei dipendenti delle :lierrovie stesse � divenuto rapporto di pubblico impi,ego ,con lo Stato, soggetto come tale ana giuTisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, in particolare argomentando che il richiamo al T.d. del 19i3rl, n. 148, contenuto nello art. 6 della legge di riscatto 2i3 dicembre 1963, n. 18fifi,, ha per oggetto non la intera disciplina del rapporto, ma soltanto il suo aspetto economico, conformemente del resto a quanto statuito in via generale dall'art. li94 del t.u. delle disposizioni di legge per le :lierrovie concesse all'industria pTivata, approvato con r.d. 9 maggio 1912, n. a47. PARTE I, SEZ. III, (fIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 147 Cos� puntualizzati i termini del dibattito, la questione di fondo della causa sta nello sta1bilire se, a seguito dell'intervenuto riscatto delle ferrovie Calabro-Lucane, il Colap!'ice sia, oppur no, dipendente dello Stato e, nel caso affel'mativo, se il relativo rapporto sia da qualificaTsi (di impiego) pUJbblico o privato. Sul primo punto, Jia rdisposta � pooLtiva. Depone nel senso 1che il crapporto di impiego corra propr.io con lo Stato il dato nol'mativo letterale, quando dispone (art. 1, comma secondo, legge n. 1'8515 del 19<63 citata) che � H Ministero dei Trasporti... � autorizzato ad assumere... la gesti-One delle ferrovie Calabro-Lucane 1 ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissairio ed un vice commissario... �. Concreterebbe, invecro, una contraddizione in termini, affermare come � diretta � -da parte dello Stato e per esso della sua branca a legittimazione separata rappr�esentata dal Ministero dei Trasporti una gestdcmJe che, m realt�, :l�aoosse 1oopo, 1seC01Ddo ila tesi qUJi 1deniegata, ad un 1centro soggettivo di imputazione giuridica diversa, appunto, dallo Stato. Pi� delicato e complesso i� invec�e il secondo aspetto del problema, oggetto pemltro di ampia ed approfondita disamina in altra, coeva, sentenza di queste Sezioni Unite, circa la natura publica o privata del rapporto di impiego cosi instauratosi :llra lo Stato ed il personale delle ferrovie riscattate. L'indagine relativa dev�e muovere dalla premessa, in via generale, �che la distinzione tra irmpiego pubblico e impiego privato, ai fini della giurisdizione,, i� accolta dal nostro ordinamento in base a criteri soggettivi. L'art. 219 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sottopone alla giurisdizione esclusiva del Consi!glio di Stato i dipendenti dello Stato �e degli enti soggetti anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato; l'art. 4219 n. 3 c.p.c. assoggetta alla giurisdizione del giudice ordinario i dipendenti da enti �pubblici economici (oLim: inquadr:arbi nelle aissociiaZ�iOOJi 1s�!11Jdacalii). Si ha do� II'i~do, prima e pi� che alla disciplina sostanziale del rapporto, alla inserzione della attivit� del dipendente in un dato tipo di ol'ganizzazione -pubblica in senso proprio o, invece, in forma di impresa -ed H caratter�e di tale organizzazione � desunto in pri!mo luogo dalla qualit� del soggetto. Certo la legge non ignora rapporti di diritto privato in capo ad enti pubblici, ma si tratta o dei rapporti con gli enti � pubblicii e�onomici �, qualid�cati tali secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Un~te, �sulla quale nOIIl occoirre sof:feTlmarsi, ovvel'o i l'aippor:ti .con imprese gestite da 1enti pubblici non economici, per i quali, li!mitatamente alle imprese esercitate (al di fuori del fine istituzionale esclusivo o pr�eva1ente), l'applicazione delle norme suindicate, salve sempre 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO espresse deroghe 'legislative, � del pari integr.ale e qualificante anche sotto il'aispe'flto 'sostrunziiia!le. !Altro, invece, � -e non induce il carattere privatistico dell'impiego n1� tanto meno la soggezione delle rel:ative cont!l:oversie al giudice ordinario -il fatto che il rapporto con un ente pubblico (anche non economico ed anche al di fuori di una impresa da questo esercitata) ,ove non sia diversamente regolato per effetti;> di disposizioni di legge �o di regolamento, sia disciplinato nel suo contenuto dalle norme dettate per H rapporto di lavoro prirvatistico ai sensi dell'airt. 211219 e.e. Il '.fenomeno trova giustificazione nella forza espansiva del diri.tto pri~ 1 vato �sostanziale �in tema di lavoro e nella sua tendenziale applicabilit�, in via sussidiaria, a 1qualsi<asi ttpo di attivit� lavorativa prestata nel .quadro di una organizzazione, anche non imprenditoriale. Dunque, per :ritenere privatistico H rapporto di impiego con un ente pubblico non economico e devolute al giudice ordinario le relative controversie, non � sufficiente che il ,contenuto de'l rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanziale dettate per il r~pporto di Llavoro privato o da 1cont!l:atti collettivi, ma � necessario o che la legge definisca espressamente privatistico il rapporto, o che si tratti di lav�ro prestato in una impresa 'gestita dall'ente. Ipotesi, quest'ultima, per l'avveramento de'1la 1quale, peraltro, non basta che l'ente svolga una attivit� di produzione di beni o di servizi, ma occorre che tale attivlt� sia improntata �a criteri di economicit�, cio� sia tesa al pro�cacciamento di entrate, che siano remunerauve dei fattori produttivi, e non solo �al perseguimento di fini sociali indipendentemente da tale remunerativit�. � proprio in Telazione a ci� che :l'attivit� produttiva viene svolta mediante una organizzazione apposita, distinta da quella pubblicistica, dell'ente, col conferimento all'organo di vertici di poteri deliberativi e di ampia H:ber.t� di azione nel mondo degli affari (massima semplificazione di forme ed attenuazione di conkolH), caratteristica cui si accompagnano 1quelle deHa autonomia contabile (redazione di bi1anci separati per il controllo deHa economicit� della gestione) e finanziaria (tendenziale capaicit� a trarre i mezzi necessari alla copertura !!ei costi ed eventualmente un utile dai soli ricavi delle attivit� produ�ive e non anche da sovrvenzioni no!l'mali: riserva degli utili alla gestilcme rimbo11si a favore dell'ente diei '�ostd dia queSlto :sooternuti o delle utiliti� da questo �erogate) e possibilmente patrimoniale con la costituzione di appositi fondi di dotazione. Le conclusioni cosi raggiunte valgono a maggior ragione per lo Stato, ove si ammetta, superando i dubbi avanzati in proposito, che l'art. 2109'3, comma secondo, c1c., dettato per gli enti pubblici, sia ad esso applicabile. L'assunzione diretta da parte dello Stato di una attivit� di produzione di beni o di servizi avviene di regola, nel nostro PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 149 diritto, mediante la istituzione di Aziende o Amministrazioni autonome, ri&erite ad 0I1gan:i dclla AmmiJnistraziiJcme 1ceintirale per ('1.'eseroizio di un monopolio fiscale o per) il r�endimento di un servizio pUJbblico. Si tratta, secondo una opinione largamente ricevuta, di un fenomeno di � deconcentramento � o � deconcentrazione �, 1che pu� preludere a:I � decentramento � mediante la Cl'eazione di nuorvi e distinti soggetti pubblici o pr~vati, ma che per il momento si concreta nella predisposizione di un or1ganismo intermedio tra l'ente e l'ufficio pubblico. Or:bene, siffatti ol'ganismi, 1per indicare i ,quali � emblematica mente impiegata l'espr1essione di � impl'ese organo�, anche se presen tan() un carto grado �di autonomia amministrativa, finanzi:aria e di bilancio -cio� quella misUl'a di autonomia che � ritenuta necessa ria, caso pe�r caso, a snellire la gestione del servizio svincolandola dalla osservanza delle 'forme proprie della amministrazione statale -tut tavia non presentano, o raramente presentano con pienezza, le carat teristiche sopra indicate come essenziali alla configUTazione dell'im presa pubblka. Alla .Amri:tlnistrazione autonoma delle Ferrovie de11o Stato, ad esempio, � presiede � il Ministro competente � assistito da un Consiglio di amministrazione � che non ha �poteri deUberativi, ma solo consultivi, e � coadiuvato da un Direttore <generale ., che � tenuto ad eseguire le direttive del Ministro. Analogamente avrviene per l'Am mdlnliJStria.2ltone delle poste e telegmd:i e per la Azienda di Stato per i servilzi teledlOillLcd : �i bilanci delle Aziende .sono ditsbilnrti, ma non sepa rati da 1quello dello Stato, giacch� gli stati di previsione delle spese e delle entrate sono presentati all'approvazione del Parlamento in alle gato allo stato di previsione della spesa del Ministero da cui ciascuna azienda dtpende ,ed il 1conto consuntivo � allegato in app�endke al rendiconto .genel'ale dello 1Stato; gli av.anzi o utili di giesiione non sono acquisiti definitivamente alle Aziende, ma sono versati allo Stato, al cui bilancio sovente sono attribuite le perdite; le aziende non hanno un patrimonio proprio, ma ad esse sono � 1affidati � i beni deUo Stato necessari :per la gestione. Correlativamente H rapporto di impiego dei dipendenti � considerato qwn.e rapporto dli impiego pubbHco dlalle relatirve normative, ,e ci�, constderata la sostanza del !fenomeno, non pu� , spi1egarsi come una concorrenza memmente accidentale ed este� riore di deroghe legislative aHa r-egola dettata dall'art. 2093, �comma . secondo, e.e. Mio stato attuale deHa legislazione, dunque, pu� dirsi che, nella generalit� dei casi, gli rnr,ganism.i. in cui si concreta l'esercizio di�retto da parte dello iStato di attivit� di produzione di servizi pubblici non assumono piena autonomia di struttura ed assoluta libert� di azione, onde il carattere privatistico del rapporto d'~mpiego con il personale dipendente non pu� essere affermato se non in forza di una univoca RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO disposizione di legge, ovvero in base alla rirferibilit� del rapporto stesso ad una organizzazione che, in via partkolare, presenti con pienezza, nell'ambito della Amministrazione, le caratteristiche dell'impresa pubblica sopra indicate. L'alternativa di ipotesi, cos� delineata �in linea di princi!pio, va ora rapportata allo speciifico tipo di rapporto dedotto in causa. Orbene, con riferimento alla prima ipotesi, quella cio� se 1'a natura di impiego privato' del rapporto in questione possa desumersi dalla norma dettata dall'art. 6 della !Legge n. rn55 del 119�6~, a tenore del quale �il .trattamento del personale delle ferrovie Calabro-Lucane... , fatte salve le condizioni aziendali di m~gliore :favore a carattere generaille, l"imaine rego1arto �, pur dopo ill ir'iiscartto, � 1daWle !Il!Oil'me del r.d. a�gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonoh� dai patti nazionali di lavoro ll'elativi al personale di dlerrovie ... esercitate dalla industria privata in regime di concessione., � agevole osservare che la sua formulazione testuale no.n � univoca nel senso di regolare un fenomeno di successione di un datore di lavoro �all'altro nel contratto di lavoro, identico restando il contratto stesso dal punto di vista sia� ontologico, sia �qualitativo, Ill� comunque nel �senso di prevedere l'istituzione di un rapporto di impiego nuovo, che a:bbia la medesima natura privatistica -o, meglio, prevalentemente privatistica -del rap-, porto precedente. La lettera della legg�e impone soltanto di ritenere che il personale delle ferrovie riscattate entra automaticamente a far parte della organizza: ziione preordinata all'oesercizio dke.tto del servizio da parte della Amministrazione riscattante, e che, qualunque sia la nat�ra (di tale organizzazione e) del rapporto in tal modo istituito, il detto personale conserva il trattamento �economico e di carriera derivante dal rapporto precedente. H rinvio alle n.orme del r.d, n. 148 del 1'9�31 e successive modiificazioni ha soltanto il valore di preveder�e per riferimento i diritti patrimoniali e di carriera, che '1a l�egge ritiene di assumere come contenuto dal rapporto. Si v;erifica cio� un fenomeno del tutto analogo a .quello previsto dall'art. 212�9 e.e., nel senso che la normativa privatistica -pi� esattamente; prevalentemente privatistica viene assunta come disciplina del contenuto del rapporto senza .incidere totalmente, dall'�esterno, sulla natura di �questo fino a convertfrlo in impiego privato ed a sottrarlo alla cognizione del giudke amministrativo. Ci� � dimostrato dal fatto che la legge fa � salve le condizioni aziendali di miglior�e favore a carattere general�e ., cio� le condizioni generali di contratto praticate dal concessionario, assunte come mezzo ciJtaite dailil'imdusm-ia priviarta .in re,g1ime di ,oarwessi!cme ., �assumte all'.1che ai � patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie... esercitate dall'industria privata in regione di concessione �, assunte anche PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE questi, ancora, soltanto �come misura relazionale del contenuto del rapporto e non nella loro immediata forza precettiva, la quale non potrebbe ovviamene vincolare lo 1Stato, che non �. industria privata e non esercita la fer�rovia riscattata in regime di concessione. Sotto tale aspetto, la norma non si discosta da quella, fondamentale in materia, dettata con l'art. l9i4 del testo unico sulle ferrovie oonceisse, 1ap~ovato oon r.d. 9 ma:ggio 1'912., n. 1447, �La quale rstaibdiliisce che al personale delle d:errovie riscattate � �conserY.ato il trattamento stabilito nel propri r.egolamenti organici, cio� nei regolamenti organici del concessionario. A diY.ersa coo1clusiotne non si ipervierne neppure oive si consideri la �(['atio � defila norma steSIS�l, in quanto attinente al riscatto di un pubblico servizio. Il riscatto delle 1concessioni di pubbliro servizio � uno strumento giiudfilco preovdinato nell'assunzio1I1e del servizio stesso in regime di gestione idiiretta, 1pi� propriamoote al traipooso dal regime di .concessione -rpurch� sia decorso run c.er:to rtevmine ma prima della scaderIBa del :rarpipo:rito -ail. regime di gestione diiretta. Soprattutto in vista di tale finalit� la iegge regola la sorrte idei� raippoirti posti in �essere dal concessio;nario 1r1ell'�esercizio della concessione, stabilendo, in relazione ari singoli ttpi di concessi01I1e, che l'�ente che procede al riscatto debba, o ;possa, acquistare impianti o beni, che rsiano di ipropriet� del concessiooairiio (dr. in :partiicolar�e gJJi artt. 188, 190 t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, in materia ;proprio di ferrovi.e cOOrCesse), ovvero ;procurarsi la co1laiborazione :del persoll1aile �gi� ailile dipoodenze del concessiooario stesso. Le Telatirve disrposizioni mirano do�, in ipl1�mo luogo, a rendere ;possibHe all'.ente riscattante di avva.lersi di beni, di crediti, di .presta2licmi, in una parola di m~o.rganizzaiti dal cOOJJcessiooaorlo il1'eH'esercizio della sua impresa, rsul presuppooto cihe sia utile all'ente stesso di sfruttacre, ai fini de1l'esercizio diretto deil rpubblico servizio, mezzi gi� rum:ptegati nell'dmpresa, sia per J.a loro pronta disponibilit�, sfa .pelt' la loro sperimentata idoneit�, �e q:uindi coo. il risparmio del ,tempo e dehla attivit� giuridica occorrenti a iprocura!rsene a:ltri, con diJ. vantaggio, soiprattutto, di meglio asstcrurare la contirn.tit� del s�rvizio. Dunque le dette diS1Pooizioni -pokh�, pur non trasourando l'mtere. sse del .concessionario o quello dei terzi che 1con llui avevano iisrtituito ll'arpp�O(['ti, ed ainzi in varfo modo contemperando tali iinteresrsd. con quello dell'amministrazione riscattante, dan:no comunque la prevalenza a quest'u1timo -vanno interipretate nel senso che aipiprestarno gi1i strumenti tecrnico-giuriidici pi� adatti a �realizzaLre fil maggiore vantaggio possibile alla Ammilllistrazione Tiiscatta:nte con il minor sa1crif�cio possibile per glii altri soggetti suindicati. Alla stregua di tale c:viterio, l'airrt. 194 del t.u. 9 maggio 1912, 111. 1447, e l'art. 6 della legge n. 1855 del 1963 devono inter;pretarsri 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nel senso che il rprimo prevede ed fil secondo attua una assunzione automatica del pemo111a1e .gi� alle dipendenze del �conc�1S!Sionario, co111 la conservazi0111e dei dliritti, d.o� del trattamento ecornomico e di c�rriera, aequtsiti in rprecedenza. Si J:"ipete do� clle, cOillSiderate \llella J.OO"o �ratio�, .le cennate disposizioni no111 postUila1110 affatto� un fenomeno analogo a queillo della rpura e �seinlPlllce SLWC,essio111e di run imiprenid�fore altl'altro nel cointratto di lavoro, corntemplato id.all'art. 2112 I cod. dv. Ci� che giustifica la successione del ��o111traitto in qu,esrt;'u:Ltima previJSio111e nocr:imativa � il t11arpasso de1la azienda, entit� oggettiva che ha I pur sempre una soggettiva rfilevanza g.iaccll� per mezzo di essa s:i I svolige il rapporto fra datore .e prestatore �di lavoro; nell'ipotesi di dscaitto, invece, non v'� trapasso di azienda, in� quanto l'ente riscattante, se acquista sin1goli. beni dal conicesisionarrio, rpr-OJV1Vede alla pro II duz;fone del servizio :pu:bhlico con U1I1a 011ganizzazicme di mezzi sua pro!pria. N� le oennate disposizioni posbu:la:no, s~pre considerate nella ! ! loro � Lratio �, che il nuovo rarpporto abbia necessariamente crurattere l! prd,vatistico, cio� che J.'ente 11."�JScattante debba necessa:r:iamente atteggia. re, nell'interresse del la�vorartore, la :propria origa:n.i.zzazione in forma ! di impresa. ! Rimane da stahilire, con rifermento alla secOl!llda delle rpossibilit� ! > r i,potizzate :nel quadro dell'alternativa sorpra delineata ckica la confiigu f :raziooe come privato del rapporto di ima>iego con lo Stato, se dall'insieme delle disposizioni dettate m tema idi riscatto (artt. 187-200 t.u. del 1912 <citato) o 1dailla legge di ll'iscatto n. 1855 del 1963 si desume la predi!Sposiizione, peT l'eswcizio diretto del serivizio da rparite deli'Armm.iiniistrazione staita:Le ll'iscattan,te, �di una ocgal!1izzazione avente i ca:ratteri dell'impresa, iin. 1gutsa da 1rendere ap1plicabiJ.e J.'art. 2093, eomma secondo, �cod. civ. La r.isposta dev�e essere negativa. In vero a :norma deLl'art. 1 della legge 111. 1855 citata, alla .gestione delle ferirovie Calabrro-Lueaine riscattate il Minisrtero dei T,rasiporti rprovvede �direttamente�, anclle se a mezzo di un .coimm.iisl.S!ario e di un v.ice-commissario, nominati peraltrro dal Miniistro e, :come si desume dalil'air:t. 5� successivo, a tale .gestione dil. Minilstell'o provvede a s;pese propirie, con inserzione della voce 1relatiiva nel prorprio bilancio. Alpp�re, rpoi, dalla suc1cessiva legge 18 ma1rzo 1968, 111. 36'8, 1che anche aJ. rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di .trasporto esercitati .per mezzo della .g�estione gorvel"I1ativa delle feriroivie CaJ.a1brro-Lu00111e rprovv�ede fil Mill11stro per 1i triasporti appl'OV1alllido i relativii piani, sentito il pare:re, non virncoJ.ante, di una commissiollle interministeriale che il Commissario .governativo ed il Vice-Comxnissario sono �soltanto chiamati ad inteigrare (art. 3); che al rinnorvamento, ammodernamento e poitenziamento suddetti si p�rocede a spesie del Mii PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 153 nLstero per i trasp�rti, con 1nserzione del:1a. relativa vo�e nel 1bilimcio del Ministero stesso (art. 2); che la gestione commissariale attende all'esecuzione dei relativi rpiani C()l!l il.imitati rpoteri (art. 9); che essa pu� utilizzare i rkavi della vendita del marteriale :liuori IU�so (<cui provede con losservanza di determinate formaltt�) isolo su autorizzazione del Ministro (a.rt. 10). V'�, dunque, la istituzione, cnel:l'ambito dei!. Minisrtero dei Tra1S1Porti, di una disrtinta ed appooita organizzazione, neJla quale � inserito il personale de'lle f�ll'lrovie riscattate; tale or.ga,[};isn:no rpera:ltro � dotato solo di una limitarta autonomia aimmini.strativa, metntre di:fetta d.n modo as!;;.oi1uto di auto!llomia finanziaria, ,patrimoniale e di bilancio. Pertanto, essendo l'ooganismo stesso inserito nehl'o!I1dii!llamento del1' Ammtn.Lstrazicme, il �raipporto di tmpiego del personale addetto ha, secondo Jia D:'egolia generatle dii �tali.e l'lapporto quando mtercomeinte 1con lo Stato, natura pubblicist1ca. Se dunque il raipporto di tmpiego, instauratosi Jiira i dtp�llldetnti delle ferrovie 1Ca1abro-Luca!lle .e lo Starto a seguito del lriscatto, � .pub~ , -i blico, la competenza tn ol'diine alle relative controvers�.e � quella �comune a tutti .gli impiegati del:lo Stato, dalle note D:'egole di diritto positivo 1sul riparto della �giurisdizione <riservata in via �esclusiva al giudi1ce ammtnistrativo, 1salve le deroghe previste, oltIDe -.ehe per ile questioni pregiudiziali, per le �e.id. questioru pa.trimoniaili conseguenziali. Dero,ghe, che, pera'ltro, nella specie non irtcorro:rw, in particolare dovendosi escLudere, contrairdamente alla testi adomhrata dal rico!ITente, che la presente .contro;yersia concerl!la diiritti :patrimoniali COl!lseguenziaili �tn ragione della sua incidenza sulla retribuziooe e, eventualmente, sulla carriera, in quanto tali implJ1caziOlll�., meramente mdiirette, arttel!lgono al modo �stesso di essere del 1pirov�vedimento disc:iptl.i!Il.are e :non sono �concettualmente distmguiibild da questo. E non � dubbio, ;per quainto pirec.ede, che in materia dtscdiplinare d .pirovvedimenti dell'azienda -pur quando si .presup:pon;ga tuttooc-a oipe1ran;te la attribuzione ripa�rtita della relativa competenza f:ria Consiglio di disciiplma �ed altri oirgani, pirevista daglii ar:tt. 46 e ss. del regoli.amento ail.egato � A � a1 r.d. del 1931 n. 148 -devono ogigi constderarsi tutti iprovvedimenti ammtnistraitivi, .pomo che a segcito del riscatto l'intera azienda � divenuta organo pubhlico, Olllde 1per il persol!lale i!ll ques.tdone ha perso rilevanza, ai fini della .giurtsdizio!lle, ancihe iJ. problema, .gi� affrontato da queste Sezioni Unite con la sootenza 17 magigio 1968, n. 1475 eOlll iriiguardo alle ferrovie in cregi:rne dii coocessiione :per 1e quaili organo ;pubblico � invee.e soltanto il Co!llS�.glio di disciplina se la tutela davanti al .giudice ammmistrativo competa ;soltanto :per i provvedii:menti emanati da quest'ultimo origano o anche rper gli aJ.tri. Da quella ripartizione di competenza pu� re1siduare soltanto un problema di ricoiriribilit� diiiretta davanti al .suddetto giudice del :provvedimento discipldnare 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO emesso da ovgarn:o dell'azienda diveirso da1 Consiglio di disciplina e non dimpugnafo, pireviamente, davarnti a questo (sul pl.liThto, cfr. la citata sentenza n. 1475 del 1968); iprohlema, al quale accenna dm. via rubo1rdinata la Amministrazione resistente, ma che non attine1:ndo al!la giudsdizione, non pru� eSiSere trattato in questa sede �e va riservato al giudice di1chiarato giurisdizionaLmente competente. N� a �COOJclusioni diva"se, ,suJ. pu!llJto delilia 1giiuriisd�iZlione, pu� condurr� l'esame del secondo motivo di ricorso, con il qua.le il Colapa:-i1ce, denunziiando violazione dell'art. 360 n. 1 e.pi.e. in relazione alil'art. 7 de1la legge 20 maiggio 1970, n. 300, sullo statuto dei favoratori, deduce che a torto il Tribunale ha negarto ohe la competenza del CollllS�gJdo dti Stato sia .stata modifi�ata per effetto della cifata legge n. 300 dei!. 1970 sul a:-ilievo che la norirnaitiva da questa dettata va, del caso, ap[pllicata daWl'organo mvestito deil.la giurisdizione, iLaddove, a suo avviso, il citarto art. 7, comma sesto, della legge stessa attirtilbruirebbe competenza escliusiva e :liu:ncionale in maiteria aJ. magiist!I'ato ordinario. A confutazione delil'assunto, invel'o, � ISUfficiente ricoodare che :La citata legge n. 300 del 1970 non si aipip].ioo al rapporto di pu:bblico impiego con lo Stato, come � stato gi� r.ite:nuto da queste Seziioni Unite con ila sentenza n. 1380 del 6 magglio 1972, in oodine alla cuti a~ia ed approfondita all1gomentazione nessun rilievo critico muo1Ve l'attuale rfoocrente. Siccih�, rigettandosi il rdcorso, va dichiarata ai sensi delil.'art. 38 ileggie 6 d1icembre 1'9�71, n. 10314, ila giLooiisdlizdtOIIlle dJeil. Oo!nJsdigildo dli Sbarto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 norvembre 1973, n. 2863 -Pres. Pece -Rel. Pa11azzo1o -P. M. Secco (.coof.) -Ammdm:Lstrrazdione dei Trasporti e deil.l'Aviazd.one civile (avv. Stato Giorgio Az.zariti) c. S.A.R.F. (avv. SoNentino) e S.A.G.A.R.F. (arvv. Guarino). Competenza e giurisdizione -Giustizia amministrativa -Giudizio di ottemperanza -Decisione non ancora passata in giudicato -Inammissibilit�. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. art. 4; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 4). Il cosiddetto giudizio di ottempe11anza � ammi&Sibile pure per la pr<Ynunzia resa dal giudice amministrativo a condizione che su questa siasi formato ii giudicato (1). (1) Cfr. Cass. Sez. Un. 18 settembre 1970:, n. 1563 (cd.tata 11J1ella sentenza, di cui si tvatta) in questa Rassegna 1970, I, 766 ed ivi nota di richiami. .. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (Omissis). --Pr,eldminarmente va rilevato che noo. vi � stata rinuncia del Ministero ricorrente e che il fatto denunciato dalla SARF, cio� l'aig.g1udiic:azion.e del iconteso aippalto con ltlna nuova gara, non � accertabile 1n� rilevabile in Caissazioo.e. Il rico!I\So deil. Mindsrtero dei Trasrpoi1:1ti, al quail.e adermc�e la SGARF, consta di due motivi: con il primo, fil rkorrente denuncia il dicfetto di gciJurisdizione del Co!llJsd1gll.io di Stato per ~ver ritenuto ammissibile il ,giudizio di ottemperanza 'di una� rpronunicia del giudice amminisirrartivo non ancora rpasisa.ta in cosa giudtcata e, con il secondo, prospetta lo stesso �dif.etto dii .gi'lllrisdizione in r.t1erliazione per� ail. �c:Ollltenuto de11a pronlU!Uc:ia ,peric:h� 1c:on essra, inrvadendo la sf.era di discrezionalit� deLla pubblica amministrazione, era stato determinato fil termine entro il quale doveva esser bandita la nuova gara. La prima delle cerma<te censuire � fondata, assorbe la seconda e c:ompor:ta la casrsazJione senza rinvio della decisione impugnata. La pmponiJbilit� del rtcorso rper l'esecuzione del giudicato, a ternnini dell'ar.t. 27, n. 4, t.u. 26 .~ugno 1924, 111. 1054, a!l!Che fu �relazione alle �pronunJCie rese dal giudice amministra,tivo � stata ritenuta ammissti!bile dalila giuirilSlprudenza 1sria del Co[JJS�,glio di Stato che di questa Corte a conddzione, appunto, che suhla pronuncia del gmdice amministmitivo si fosse formato iJ. g.iudic:ato. La sein1lenm ooa I�lm.1pugnata, adeg.uainidosi ad una decdsione della adiuna:nza .plenaria del Consiglio dii Staito (n. 10 del 21 marzo 1969), ha ritenuto -.invero ammissriJbile dl ricorso de quo per� la prosrpetta.ta esecutivit� della pronuncia del giudke amministrativo, anc:ooich� quest'ultima :non passata in ,cosa giudieata; .1a cennata questiOOJJe � gii� staita esamiJnaita e risoluta da queste Sezioni .Unite in senso conrtrario, ailil.a dedstione del Consigilio di Stato ocr:a impugnata. Con la sentenza n. 1563 del 18 settembre 1970, queste Sezioni Unite hanno ooirullermaito il. ~ecedenffie iJndird:zzo g,iilllrisrprudenzdaiLe ed hanno ir1baidiito l'esigenm deil giJUJdicaito per l'ammissriJbilit� del ricorso dd cui aill'all'lt. 27, n. 4, del ciita.to t.iu. del 1924. Dal icennato iJndiirizzo giurilSlprrudenzdail.e noo. v'� motivo di diisrco sfami peroh� esso fon:da la ammdrssrubIDt� deJl �g.iiudizio di ottemperanza per il giUJdicato amministraitiv:o nioo. �gii� nelrla aippil.ioazione analoigtca delll'arrt. 27, n. 4 citaito �e, in tesi, (("elativo soltanto a1le iproinuncie del .giudice OII"dinar:io, bensi suil.fa mterpretazfone estensriJva del rtermiJne �giudicato� adorttato daJl'arl. 27 d:n esaime. Manca, p'erci�, la rag.tane di adattamento del giudizio dri ottemperanza al 'giudtcarto ammilnistirativo, :il cui ipresupposto scatU:I'lisice dail.il.a cennata �interpretaz1one :malog. iica. D'ail.1tra parte l'aippil.ic:azione �a:nalorgica non potrebbe mai cond1mire ad esc1ludere il'esigenza del ;passaigig1o in ~udicato defila pronuilJCii.a 156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO aa:nmiinistrativa niClill so1tmto perch�, �in �tail. modo, si realizzerebbe una tutela gi<ua:iisilizi:OJniale diversa da que1la prevrisi1Ja, trascurando IJ.e moil.teplici ["aigioni �che la hiamino i�spiraita, ma ;pereh� non si realizzer~bbe iLa prospettata analogia con la uitilizzazione deil concetto di esooutiv1t� �:e11e decdsi(){IlJi rese in um.iico grado dail ColilJSliglio di Stato, daito che peT le sentenze �esecuttve, ma non passate in 1giud1cato, rese daJ. .giudice ocdi.tna.OCtio, [)]On � poss1biJ.e, contro il rt;esrto espliclirto dehla ddsposizicme di J.ewge in esame, Titenere ammiistsiibile i.il giudizio di ottempernnza. Pertanto ila decisione i.impugnata deve esser cassata, reame cennaito, senza r�nvrio, ma le spese, concol'll'lenti 1g.iusti motivi, possono dichia~ rarsi compensa<te tira rle rpa�rti. -(Omissis). I ~ ;::: I ~ I SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE (*) CORTE DI <;AiSSAZIONE, Sez. I, 2:6 gii.ugno 1973, rn. 1835 -Pres. Malfitarro -Est. Saija -P. M. Caic�cdoiptpo/1i (conf.) -BolI'lgetti. (avv. Prov1n1ciiai1i e Gdiuffrliidai) c. Gai:met (1avv. Nicol�) e Pa:"'esddooza Consiglio Miiruiistci (avv. Starto Agr�). Procedimento civile -Intervento in primo grado -Varie figure. (c.p.c., art. 105). Procedimento civile -Intervento in appello -Poteri e limiti. (c.p.c., art. 344). Secondo l'art. 105 c.p.c: l'intervento nel giudizio di primo grado pu� essere di tre specie: principale, adesivo autonomo e adesivo dipendente. Non rientra in .alcuna di tali figure la posizione di chi intervenga in un giudizio per far valere nei confronti di una delle pm�t{una domanda dipende;nte da quelLa azionata dalla parte contro cui � spiegato il giudizio senza per� aderirvi e pertanto l'intervento � inammissibile (1). Solo chi � legittimato a proporre opposizione di terzo pu� intervenire in appello e pu� pertanto propon�e nuove domande; non pu� intervenire in appello chi in primo grado poteva proporre solo intervento adesivo dipendente (2). (Omissis). -Con il quarto mezzo, che per evidenti ragioni di priorit� logico-giuTidica va .esaminato per primo, il ricorrente, lamentando la <Violazione e cfalsa applicazione degli artt. 105 c.p.c. in relazione allo (1-2) La sentenza che si annota, sulla base di una esatta delimitazione � delle varie figure di intervento nel giudizio di; pr~mo grado, ha escluso l'ammissibilit� dell'intervento da. parte di chi, senza essere titolare di una propria autonoma posizione in orrune alle pretese azionate in una controversia, spieghi in essa intervento, non per sostener.e la pretesa di una delle parti, ma per ottenere la condanna di una di esse a corrispondergli (in tutto o in parte) quanto a �quest'ultima spetti in base all'azione �esercitata. V'� da rilevare che l'annotata sentenza esclude che un semplice rapporto di connessione tra due cause possa giustificare l'intervento volontario. (*) Alla iI'edazione deUe massime �e delle note di questa S�ezione ha collabO'rato ainche l'avv. ADRIANO Rossi. 13 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO art. 360 nn. 3, 4 e 5 stesso codice, sostiene che erroneamente � stata dichiarata l'inammissibilit� dell'intervento da lui proposto nel giudizio di primo grado. La censura non � fondata. Com'� noto, l'art. 105 c.p.c. consente 'l'intervento volontario in tre ipotesi, alle 1quali corrispondono le .. figure dell'intervento principale, di quello adesivo autonomo e dell'adesivo dLpendente. Ricorre la figura dell'intervento principale (ad in fringendum jura utriusqtie competitoris) allorquando un terzo faccia valere in un processo fra altre persone, in contrasto con tutte <le parti originarie, un dtritto relativo all'oggetto o diip:endente dal titolo dedotto nel pro�esso medesimo, chiedendone il riconoscLmento. Si ha, invece, l'intervento adesivo autonomo o Htisconsortile quando il terzo fa valere un diritto avente la suindicata relazione con l'oggetto o con il titoJ.o del processo odginario nei confronti di una ovvero di alcune delle parti, ma non di tutte e ci� in base a una posizione giuridica di cui ancheegli � titolare. Ricorre, infine, l'intervento adesivo dipendente, ai sensi del secondo comma del cit. art. 105, ,quando il terzo non propone una nuova domanda che venga ad ampliare la materia del contendere, :rpa si limita ad interloqutre nella causa pendente ifra le parti originarie, alleandosi con una di esse per aiutarla a ifar valere le sue ragioni contro f'altra allo scopo di tutelare un proprio interesse legittimo (e non un proprio diritto), in quanto dalla vittoria o dalla soccombenza della parte adiuvata consegue che nella sua sfera giuridica un vantaggio o uno svantaggio. Nella specie il ricorrente Borghetti, premesso che la resistente Gamet si era obbligata con un negozio che quaHf�.cava ora come mandato, ora come sovvenzione ed anche come associazione in partecipazione, a corrispondergli un terzo deHe somme dovute dalle due Amministrazioni dello rStato convenute (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del�Tesoro), chiedeva la condanna della Gamet predetta al pagamento di detto terzo. In senso parzialmente diverso parrebbe invece orientata Cass. 23 aprile 1970, n. 1172 che � stata cos� massimata: � non � consentita al terzo alcuna forma di intervento nel processo pendente fra altre parti, quando la sua pretesa non sia in alcun modo connessa con l'oggetto o il titolo dedotto in giudizio dalle predetti parti �. In realt� il contrasto sembra solo apparente atteso ,che quest'ultima decisione pare faccia rif.erimento all'ipotesi dell'intervento principale, in cui la stretta connessione tra la pretesa dell'intervento e l'oggetto o la causa petendi del giudizio � necessaria e 111on a quello adesivo. In generale sull'intervento volontario, v. CosTA, Intervento (dir. proc. civ.) in Enc. dir. voi. XXII p. 461 segg. ove richiami. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 159 In relazione al rapporto dedotto dall'interveniente, l'unica figura di interV'ento adesivo dipendente, per 'Cui egli avrebbe potuto sostenere le ragioni dell'attrice contro le due Amministrazioni suddette, in quanto, sulla somma riconos_ciuta dalla sentenza, la Gamet sarebbe stata tenuta a versargli un terzo. Ma, invece qi intervenire per aiutar,e la Gamet allo accoglimento della domanda, accoglimento al quale, secondo le deduzioni formulate, sarebbe stato interessato, il Borghetti ha assunto una posizione inusitata, in quanto si � disinteressato completamente della causa tra le parti odgina'.l.'ie, non ha aderito quindi alla domanda attrice, ma ha soltanto :formulato istanza per la condanna della Gamet predetta nei suoi confronti. Esattamente 1quindi la Corte del merito ha ritenuto inammissibile lo intervento perch� estraneo a tre tipi previsti e consentiti dal cit. articolo 10l5 c.p.c. N� pu� accogliersi il rilievo :formulato soltanto in questa sede dal ricorrente, secondo il ,qua1e costui avrebbe chiesto sin dal primo grado l'accoglimento della domanda della Gamet; invero il tenore della richiesta del Borghetti, che la Cor.te pu� interpretare direttamente essendo stato dedotto un error in procedento, non pu� dare luogo a dubbi, esulando qualsiasi riferimento ad adiuvandum in ordine alla pretesa attrice; ed � significativo che in tali sensi essa � stata intesa 'Concordemente dal Tribunale, daHa Corte di merito, dalle parti, originariamente dallo stesso Borghetti, il 1quale in grado di appello ha avvertito l'esigenza di proporre un altro intervento al fine di aderire alla domanda attrfoe, sia pure aggiungendo l'ulteriore richiesta della condanna delle due Amministrazioni al pagamenti:> diretto nei suoi confronti del terzo p!l.'eteso. Parimenti non pu� condividersi 'l'altro ri1ievo del ricorrente, secondo cui l'am:rnissibHit� dell'intervento sarebbe sufficiente un mero rapporto di connessione tra due cause, dato che questo � rilevante ad altri fini, quali la detel'minazione della competenza, la possibilit� del li-tisconsorzio facoltativo, la riunione di procedimlmti (artt. 3,3, 103, primo comma, 274 c.p.c.), ma non pu� porsi a base dell'inteTVento volontario, La s,econda massima con:f.e['ma l'indirizzo ormai costanite del S.C. in ordine ai limiti d'intervento in appello. In senso conforme, oltre le decisioni citate nel testo della sentenza annotata, sent. 15 gennaio 1966, n. 1966, n. 223 in Foro amm. 1966, I, 1, 121. ln dottrina in senso corni'. CosrA, op. cit. p. 470 segg. Idem; Manuale di diritto processuale civile, Torino s.d. 43'7 segg. In senso contra['iO SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano s.d., vol. IN p. 124 segg., secondo il quale la formula usata da,I 1 leg:i:slart;or,e, che iriprodruce queHa del codice del 1865, limita le sole iipotesi di inte�l'vento pdrncirpale e non que1le dell'intervento adesivo che non introduce mad. una domand� nuova. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il qua�le in relazione alla sua funzfone � consentito soltanto nelle tre ipotesi suindicate. Con il primo e secondo mezzo, �che� vanno 'qui congiuntamente esaminati 'Perch� relativi in effetti ad unica censura, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 75�, ,9,9, 105, 112, 344 e 404, delle regole sulla pregiudiziaHt�, sulle pcr:ove, sull'accertamento e sull'ocr:dine logico delle 1questioni nonch� degli artt. 2697 e 21909 e.e. in relazione all'arrt. 3�60, nn. 3; 4 �e 5 C.'P.C., sostiene ohe erroneamente la Corte del merito ha dichiarato inammissibile l'intecr:vento da lui proposto in gcr:ado di appello. Anche tale �censura non � !fondata. Dispone l'art. 344 c.p.c. che nel giudizio di appello � ammesso soltanto l'intecr:vento dei terzi che possono proporre opposizione a norma dell'arrt. 404 stesso codice, il 1quale pl'evede nel primo comma, l'opposizione ordinaria proponiibile da terzo i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza e, nel secondo, 'l'opposizione revocatoria, rispetto alla quale sono legittimati gli aventi causa e i creditori di una delle parti quando la sentenza � l'effetto di dolo o collusione a loro danno. La Cocr:te del merito, tenendo prresente tale disciplina, ha ritenuto che non ricorrresse la prima ipotesi perch� non era configurabile un pr~giudizio del Borghetti e che non ricorr�esse la seconda 'Perch� era da escludere che la sentenza fosse eff�etto di dolo o collusione tra la Gamet.e le due Amministrazioni dello 1Stato (cio�: la Presidenza del Consiglio e il Ministero del Tesoro). Sul primo punto il rriconente sostiene che arbitrariamente la Corte del merito ha escluso la sussistenza del pregiudizio, in quanto avrebbe dovuto attender�e l'espletamento della prova testimoniale ammessa dal Tribunale relativamente ai suoi rappm:ti con la Gamet, potendosi soltanto do'Po detto espletamento accertare l'esistenza del pregiudizio medesimo. Ma la censura non risulta puntual�e, in quanto il pregiudizio, a cui si ricferisce il rprimo comma del citato art. 404 c.p.c., � quello che al terzo deriva da una sentenza la qual.e non ha t�enuto present�e che il diritto fatto valerre in giudizio da una delle parti spettava invece al terzo in maniera esclusiva o congiunta, di guisa che Ia legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria corrisponde a quella richtesta, rispettivamente, peci: l'intervento principale e per quello adesivo autonomo, essa non spetta invece a chi avrebbe potuto propor're intervento adesivo dipendente, non essendo costui, come si � visto, titolare di un diritto in contrasto con le parti originarie del pi:ocesso, ma soltanto di un interesse. In tali sensi � costante Ja giurisprudenza di questa Corte, la .quale ha sempre rritenuto che l'art. 344 c.p.c., limitando i casi di intervento in appello a quello dei legittimati all'opposizione di terzo, esclude �l'intervento adesivo dipendente (cfr. sent. n. 917/1970; 21773/69; 1644/67; 1477/67; 462/67) ed appunto tale principio ha esattamente PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE applicato la Corte del merito, la �quale ha accertato che il Borghetti, in base alle su~ stesse deduzioni, avrebbe potuto proporre tale ultimo tipo di intervento, sicch� egli, anche se avesse dato la prova ammessa da Tribunale sul dedotto negozio con la Gamet, non sarebbe stato in nessun �caso legittimato a proporre opposizione di terzo e pertanto non poteva intervenire in a�ppello. Rispetto :poi al secondo punto osserva la Corte, la quale anche qui, essendo stato' dedotto un error in procedendo, pu� compiere accertamenti di fatto sulla scorta degli elementi gi� acquisiti, che manca qua1siasi elemento, anche il pi� labile ed evanescente, che possa fare anche solo sospettare, che la sentenza del Tribunale sia l'effetto di dolo o collusione a danno del Borghetti da parte della Gamet, della Presidenza del Consiglio dei Ministri �e de1l il.VIinis~ro del Tesoro. Lo stesso ricorrente, peraltro, non ha potuto minimamente precisare la� sua giuridica affermazione, non �esse~do certo rilevante in proposito la cessione del credito consentita dalla Gamet a un terzo, in quanto ad essa sono del tutto estranee le due .Amministrazioni dello 1Stato, alle quali non pu� essere rimproverato quindi, sotto nessun profilo, un comportamento doloso o fraudol�ento. Correttamente quindi la Corte del merito, ritenuto che neppur�e era consentita l'opposizione di terzo revocatoria, escluse anche sotto tale profilo l'ammissibilit� dell'intervento in appello. Rimane da esaminare il terzo motivo rispetto al quale � opportuno premettere che la Corte del merito, dopo avere d~chiarato inammissibile l'intervento del giudizio di primo grado e quello in appello, rilev� che le domande proposte in secondo grado dal Borghetti con la comparsa di intervento non potevano trovare ingresso neppure sotto diverso angolo visuale, ossia in base alla qualit� di parte in senso meramente processuale che a lui era comunque residuata anche se l'intervento in primo grado era stato dichiarato inammissibile, e ci� per il divieto dell'art. 345 c.p.c. di proporre domande nuove in appello. Con il mezzo in esame, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3,45 c.rp.c. in relazione agli artt. 344, 404 e 3160, nn. 3, 4 e 5 stesso codice, sostiene che � inerente all'intervento in appello l'introduzione di nuove domande in deroga al divieto dell'art. 345 c.p.c. In linea di principio l'affevmazione del ricorrente � esatta ed il principio � stato �gi� accolto da 1questa Corte (ofr. sent. n. 221/1968), ma la Corte del merito non si rifer� all'intervento in appello n� poteva riferirsi per av�erlo gi� dichiarato inammissibile, ma pr�ese in considerazione la posizione che al Borghetti sarebbe spettata quale interveniente in primo grado e ritenne che era applicabile rispetto ad essa il divieto suindicato. Su ci� nulla ha dedotto i:l ricorrente e quindi la censura non risulta pertinente e .quindi non pu� trovare accoglimento -(Omissis). . I 162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ ~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 !liui~ilo 1973, n. 1883 -Pres. Caiporaiso 1: i -Est. Saj.a -P.M. De l\/La(['ICO ~cOIIlf.) -l\/Lm~stero Difesa (avv. Stato i; i~ Carnsii) c. Marzooo (avv. E. Romaig;ruoilii). I' Espropriazione p. u. -Opposizione giudiziaria all'indennit� -Pluralit� di titolari dell'indennizzo -Cause inscindibili. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51; c.p.c., art. 331). I Espropriazione per p. u. -Criteri di liquidazione dell'indennizzo per I esproprio totale. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). Le controversie relative -aH'impugnazione delL'indennit� di esproprio, in cui l'indewn..izzo spetti a pi� persone, sono inscindibili, sicch�, validamente notificato ad una sola deHe parti in causa il ricorso per cassazione, l'impugnazione � ammiissibile ove avvenga l'integrazione del contraddittorio nei confronti deHe altre parti anche attmverso la volontaria costituzione delle stesse (1). Ai fini della determinazione del � gjusto prezzo in libera contrattazione � di �ui all'art. 3,9, legge 2.5 giugno 1865:, n. 2359 occorre far riferimenti ai prezzi di libero mercato oggettivamente' considerati al momento dell'espropriazione senza che possano influire eventuali probabilit� di maggiore valorizzazione meramente potenziali o aleatorie (2). (Omissis). -Con il primo mezzo la ricorrente Amministrazione, lamentando la violazione degli artt. 319 e 40 1. 25 giugno 1865 n. 213�59 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., deduce che erroneamente la Corte di merito ha considerato il terreno esproPTiato interessato nello svHuppo turistico della costa nord-oriental�e della Sardegna, mentre tale sviluppo per il terreno de quo, sito nelfisola d� Tavolara, non si era ancora verificato e risultava non solo futuro, ma anche incerto. (1-2) Riconoscendo la iillscindibilit� dell.'0ipposizione promossa dall'espropriante nei confronti di pi� (lOntitolari dell'indennit� di espro�prio ila decisione che si annota costituisce, sia pure in modo implicito e senza alcuna specifica motivazione, una 'conferma dell'indi!l'izzo seguito dal S.C'. con la decisione 17 �luglio 1969, n. 2645 (in questa Rassegna, 1969, I, 827, con nota critica di S1coNOLF1, n giudizio di opposizione all'indennit� di esproprio e natura del termine relativo). Se, infatti, l'indennit� depositata non fosse considerata unica, ma divisibile tra i vari contitolari in relazione alla quota a ciascuno spettante sul bene espropriato, la causa non poteva ritenersi inscindibile, essendo pacifico che anche in �caso di obbligaziorn solidali fo controrv�e11sie relative sono PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 163 La censura non pu� essere accolta. Anzitutto va ribadito il prindpio, secondo cui� in tema espropriazione per pubblica utilit�, ai fini dell adetel'lffiinazione del � giusto prezzo in una Hbera contrattazione � di cui all'art. 39 1. 25 giugno 1865> n. 2,3,5,9, occOTre fare riferimento ai prezzi di libero mercato oggettivamente considerati al momento dell'espropriazione senza che possano influire eventuali possibilit� di maggiore valorizzazione meramente potenziali e dafoatode (cfr. Cass. 8 giugno 1964, n. 1049; 30 maggio 1967, n. 1180). Nel caso in esame per�, contrariamente a 1quanto sostiene il Ministero, la Corte di merito si att-enne al principio enunciato, av;endo preso in considerazione le carattedstiche che il terreno espropriato aveva al momento dell'espropriazione e di ci� di-ede ampia e precisa giustificazione. Rtlev�, infatti, detta Corte che l'isola di Tavolara non poteva essere considerata estranea allo sviluppo turistico che in quel periodo aveva interessato la costa nord-orientale della Sardegna -o c.d. zona costiera gallurese -in rquanto essa � sita all'ingresso de1 gol!fo di Olbia, costituisce una frazione di questo Comune e dista appena un chilometro e mezzo dal pi� vicino punto dell'isola madre e tre chilometri da PQrto San Paolo, altre frazioni del Comune di Olbia. Osserv� poi che alla posizione 1geografica si aggiungono tutte le caratteristiche della zona costi-era gallurese, .quali la bellezza del panorama, la limpidezza e il colore del mare, l'abbondanza della fauna marina, l'ambiente selvaggio e tranquillo e l'incontaminata pur�ezza dell'aria. Not� inoltre, dando particolare Tilievo a tale argomento, che sin dal 1959 l'.Aissessorato al turismo della regione sarda, per ,effetto dell'idoneit� dell'isola di Tavolara ad un'utilizzazione turistica, aveva progettato l'impianto el�ettrico, fimpianto idrico e quello telefonico e che, peraltro gi� nel mml, cinque anin prima cio� dell'espropriazione, i Marzano avevano presentato al detto Assessorato un piano di lottizzazione. scindibili (v. Cass. 29 dicembre 1970, n. 2764; Cass. 12 dicembre 1970, n. 2655; Cass. 29 ottobre 1970, n. 2227). l\lfalgraido rla imp1icirta confa.ima, il principio dell'inscindibilit� dell'indennizzo lascia perplessi. non 'essendo 1rfoavabHe n� daUa natura dell'oggetto n� da una esp;ressa disposizione nol'IIDativa risultando anzi implicitamente esclusa (v. art. 54 legge espr. p.u. e sul punto gli esatti rilievi di S1coNOLFI, op. cit.). La seconda massima ribadisce un principio pacifico in giurisprudenza (da ultimo Cass. 25 ottobre 1972, n. 3242 e Cass. 14 luglio 1972, n. 2395) e in dottrina (v. CARUGNO, L'espropriazione per pubblica utilit�, Milano 1967, I, 267; ARDIZZONE, Espropriazione per p.u. (1prr-ocedimento), Enc. dir. vol. XV p. 871 ,e segg.; RossANO, Espropriazione per pubblica utilit�, Torino s.d., p. 234 segg.) di cui peraltro nel caso concreto non sempre viene fatta corretta applicazione. 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si tratta, com'� chiaro di un accertamento di fatto, al quale il giudice di merito � pervenuto con ampia e precisa motivazione, esente da errori giuridici o vizi logici, sicch� non � consentita censura nel giudizio di cassazione. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione, deducendo omessa, viziosa e contraddittoria motivazione su punti decisivi ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., �sostiene che erroneamente la COTte di merito ha deterrriinato l'indennit� nella suindicata misura di L. 431.441.55'2�. Anche tal.e censura non pu� esse�re accolta. L'impugnata sentenza ha preso le mosse dal prezzo medio praticato nell'anno 19613 nel libero mercato dei terreni costieri della Sardegna nord-occidentale, determinato, in conformit� alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e ana decisione del Tribunale, in L. 2..000.000. Trattandosi di 1espropriazione parziale, per cui era applicabile la disciplina dell'art. 40 cit. 1 n. 2359 del 18615" ha �quindi considerato l'intera estensione del fondo dei Marzano ed in relazione a ci� ha ridotto detto prezzo del 50 % per un triplice OTdine di considerazioni: la grande estensione del compendio terriero rispetto all'estenzione dei terreni oggetto delle singole vendite considerate come termine di comparazione, le maggiori difficolt� tecniche ed il maggior costo economico delle inrfrastrutture e dei servizi, la minore superi�cie utilizzabile rispetto a quella totale per l'asperit� del terreno stesso e della sua giacitura.. Determinato cos� il valore di 'L. 1.000.000 ad ettaro e quello complessivo per l'intero fondo in L. 526.387.700, la COTte ha dedotto da quest'ultima cifra L. 94.9146.148 corrispondente al giusto prezzo della parte residua, ottenendo cos� l'ammontare di L. 431.441.51512 fissato quale indennit� di espropriazione. II sillogismo seguito dal giudice di merito appare congruo nonch� immune da vizi logici ed errori giuridici, sicch�, risulta priva di fondamento la mossa censura, con la quale 1'Amminisfrrazione ricorrente in effetti tende ad un riesame del merito che non � consentito in. questa sede di legittimit�. -(Omissis). COR'J1E DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1973, n. 1968 -Pres. Giannattasio -Est. Pascasio -P.M. Majo (conf.) -Milniisteiro dleW1e FIDanz�e (avv. Si1Jaito R1cci) c. Arti g.riacfiche fa1celli (aivv. Vesp1twci). Procedimento civile -Intervento nel giudizio di opposizione all'esecuzione -Terzo pignorato -Legittimit�. (c.p.c., artt. 105 e 543). Nel giudizio di opposizione aU'esecuzione promosso dal debitore ii terzo pignorato � legittimato ad intervenire, ove abbia interesse a PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 165 sostenere le ragioni di uno dei soggetti nece�ssari del rapporto processuale (nella specie � stato ritenuto legittimo i-intervento in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, terza pignorata, per sostener�e le ragioni di una comune tesi a sentir dichiarare l'impignorabilit� dei crediti per quote di compartecipazione all'I.G.E., avendo l'Amministrazione interesse a che le somme da essa versate non siano distratte daUa d�stinazione voluta dal legislatore) (1). (Omissis). -Col [pll'limo mortivo l'Ammiiniisr1Jra2lfone, deniuill:ciando la vfo1aziion1e degili airtt. 105, se1c:ondo comma, 543 e s1eg1g., 615 c.p.c. in re1:!! 12lione a1lil.'atl't. 360 n. 3 deilJ1o stesso coddice, l~me[}jta che e['['OilJea1Inente la Corte d'aipipel!]o ha ritenJUta 1ch'e:soo fosse ;pdva di un mteresse piropirio a paIDtecip1aire al gtudii:2lio idi opposiztone aUJ1a esecruziion1e promosrso da[ comU[}je di CestnaJi. La censura � fondata. A prescindere dal considerare che l'Amministrazione delle finanze dello �stato ern stata convenuta dall'opponente comune di Cesinali innanzi al tribunale di Avellino per sentire dichiarare nullo il pignoramento eseguito presso di essa dalla ditta Jacelli, per cui legittimamente aveva assunto la veste di parte e quindi aveva titolo per la condanna alle spese nei confronti di detta ditta rimasta soccombente, non pu� contestarsi che essa avesse altres� un interesse proprio ed autonomo a partecipare al giudizio nel quale� avrebbe potuto spiegare intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (1) La 1sentenza in rassegllla si pu� di!re concluda, nel senso auspicato (e sempre tenacemente sostenuto) dall'Avvocatura, la nota controversia relativ.a alla pignorabilit� delle quote di compartecipazione all'IGE spettanti, in base alla legge del 2 luglio 1952, n. 703, ai comuni. La questione si era affacciata per la prima volta con la decisione del Tribunale di Catania 30 gennaio 1962 (in questa Rassegna, 1962, 104 e in Riv. dir. fin e se. fin 1963, II, 8 con nota critica di MoNTESANO, Impignorabilit� dei crediti tributari e pignorabilit� del pubblico denaro) e su di essa la Suprema Corte si � pronunziata vari.e volte: la prima con la sentenza delle S.U. 21 novembre 1966, n. 2783 (in questa Rassegna, 1966, I, 1231 e in Riv. dir. fin. e se. fin. 1967, II, 379 con nota di CIPRIANI, Appunti in tema di cose e crediti impignorabili (a proposito della pignorabilit� del credito dei comuni verso lo Stato per quote I.G.E.) e poi con le decisioni 3 gennaio 1967, n. 1 (in questa Rassegna 1967, I, 57, e in Dir. prat. trib. 1968, II, 105 con nota di TRIMELONI, Esecuzione forzata sulle entrate tribu.tarie dei Comuni), 2 luglio 1969, n. 2428 (in questa Rassegna 1969, I, 633) e da ultimo 12 ottobre 1971, n. 2865 (in questa Rassegna, 1971, I, 1352). Con la prima �sua pronunzia (quella del 1966) !il S.C. aveva esp['es,samente escluso J.a 1legittimazione dell'Amministrazione Fdna=iaria ad ecc.epire la impignorabilit� del .credito sul rilievo che tale legittimazione spettava unicamente al debito11e (comune). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il terzo pignorato infatti, una volta resa la dichiarazione di quan tit�, ben pu� rimanere estraneo al giudizio di opposizione promosso dal debitore esecutato. Ma 'Ci� non signiifi.ca che egli non possa, quando. vi gioni di uno dei� soggetti necessari del rapporto processuale. Nel caso, le somme pignorate dalla Ditta Jacelli, erono quelle dovute dallo 1Stato al Comune di Cesinali per quote di partecipazione ai abbia un inter�esse, prendere parte a tale giudizio per sostenere le raproventi dell'fanrposta generale sull'entrata, ai sensi della legge 2 J.uglio 1'915,21, n. 703. L'erogazione di tali somme � destinata al raggiungimento di particolari fini pubblici, ai quali lo Stato � interessato, per cui, un simile interesse si estrinseca nell'ottener�e che 1e stesse non siano distratte dalla destinazione J.oro attribuita dalla legge, dal ,che potrebbe derivare un �evidente svantaggio per lo Stato medesimo. In ci� va ravvisato �quell'interesse che la Corte di merito, senza darne adeguata dimostrazione, ha ritenuto di escludere. Consegue che, essendo la partecipazione al giudizio in entrambi i suoi gradi pienamente legittima da parte dell'Amministrazione dello Stato, non ricorreva alcuna ipotesi di soccombenza che potesse giustificare la condanna aHe. spese del giudizio medesimo, pronunciata nei confronti della stessa da parte della Corte d'appello. -(Omissis). Con le successive pronunzie del 1967, 1969 la Suprema Corte aveva riconosciuto, su istanza dei comuni interessati, che i crediti per compartecipazione all'IGE vantati dai comuni medesimi nei confronti dello Stato in forza della legge n, 703 del 1952 avevano natura tributaria e quindi erano assolutamente impignorabil� in quanto destinati per legge a fini pubblici. Con la sentenza del 1971, poi, veniva riconosciuto che detta impignorabilit�, attinendo a principi di ordine-pubblico, � rilevabile d'ufficio dal giudice e poteva essere fatta valere anche dalla Amministrazione finanziaria. Infine con la sentenza che si annota la S.C. ha riconosciuto che l'Amministrazione finanziariq, quale terza pignorata, ha uno specifico interesse ad assicurarsi che le somme erogate non siano distratte dal fine (previsto dalla legge) per il quale sono attribuite, interesse che giustifica la sua partecipazione al giudizio previsto daH'arrt. 548 c.p.c., in tutti i suoi gradi il che legittima anche l'esercizio del diritto di impugnazione al fine di dichiarare l'impignorabilit� dei crediti pignorati. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973,, n. 2479 -Pres. leardi Est. Valore -P.M. Valove (conf.) -Min. Agricoltura e Foreste (avv. Stato Del Gre1co) c. Soc. Ami. per li.a Bonifica deHe Pail1udi di Fondi (avv. Sorrentino) e Ccmsorzio dli Boni:lirca della Piana di Fondi e Demanio e patrimonio -Opere costruite dalla P. A. su suolo altrui ~ Demanialit� -Non sussiste. (c.p.c., art. 822). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 167 Espropriazione per p. u. -Occupazione di aree per la costruzione di opere pubbliche -Aree appartenenti all'ente concessionario della esecuzione delle opere -Obbligo del risarcimento del danno com prensivo del maggior valore determinato dalle opere realizzate Sussiste -Fattispecie. (e.e., art. 2043). La sola volont� deHa P. A., anche se manifestata mediante la costruzione di opere che debbono servire alta .destinazione �el bene al pubblico inte1�esse, non � sufficiente a dete1~minare la demanialit� del bene, demanialit� che si realizza solo con l'acquisto deWarea (1). Nel determinare il risarcimento del danno ,spettante� al proprietario il cui bene sia stato occupato dalla P. A. si deve tener conto non delle condizioni del bene al momento dell'occupazione, ma delle migliorate condizioni del bene stesso al momento della liquidazione del danno e perci� occorre tener conto anche dell'incremento� di valore derivante dall'esecuzione dell'opem pubbiica. (Tale principio � stato applicato� al caso in cui l'area occupava � stata posta a disposizione dell'Amministrazione da parte del proprietJario) (2). (Omissis). -Con il terzo motivo -deduoendo la violazione dell'art. 822 e segg. e.e. nonchi� insufficiente motivazione -v1ene riportata la tesi che i terreni occupati, essendo stati incorporati nelle opere di bonifica, sar�ebbero divenuti di propriet� dello Stato al momento del� la esecuzione delle opere medesime, anche in difetto di un formale atto di trasferimento, con la conseguenza che il valore dei ter�reni avrebbe dovuto essere calcolato ai prezzi vigenti all'epoca dell'incorporazione e non a quelli attuali. Giustamente codesta tesi � stata ripudiata dalla sentenza impugnata, alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza. L'Amministrazione non disconosee che la legge pvevede la possi bilit� che suolo ed opera sovrastante appartengano a soggetti distinti, ma sostiene che nella specie sar�ebbero state trascurate le peculiari ca ratteristiche della demanialit�, che profondamente incidevano sulla na (1-2) Il Pl'.inc1p10 enunciato nella prima massima costituisce un insegnamento costante del S.C., secondo il quale per i beni del c.d. demanio accidentale (o non necessario) il carattere della demanialit� si acquista solo per effetto dell'appartenenza del bene all'ente pubblico (v. da ultimo Cass. 10 luglio 1972, n. 2313; Cass. 17 aprile 1971, n. 1105, in Giur. It. 1971, I, 1, 1415; Cass. 13 marzo 1970; n. 646, in Giust. Civ. 1970, I, 848 e in dottrina per tutti, SANOULLI, Beni pubblici, in Enc. dir., vol. V, p. 281). Anche la seconda massima ripete l'insegnamento costante del S.C. (v. da ultimo sent. 19 giugno 1972, in. 1925; sent. 20 aprile 1971, n. 1131, in Foro amm. 1972, I, 1, 6 ove irichiami). 168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tura giuridica dei sedimi, rendendoli fuori commercio finch� fosse du168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tura giuridica dei sedimi, rendendoli fuori commercio finch� fosse durata la destinazione demaniale delle opere. Tale assunto non pu� essere apiprovato, in quanto, come questa Corte ha gi� avuto occasione di affermare (Cass. 218 ottobre 19'59, n. 3'163), in materia di demanio, la sola volont� dell'Amministrazione, sia pure manifestata mediante la costruzione di opere che devono servire alla destinazione del bene al pubblico interesse, non � sufficiente a determinare la demanialit� del bene stesso, se non in correlazione all'acquisto del bene che l'ente pubblico faccia, an.che dopo l'esecuzione delle opere. L'occupazione da parte della P.A. di un immobile di propriet� privata e la 1sua destinazione all'uso pubblico non opera il trasfer1mento del diritto di pTopriet�, il quale rimane sempre nel titolare di esso sino a quando non intervenga il decreto di espropriazione. Nel caso in cui tale decreto non sia emanato, il proprietario del bene ha diritto al risarcimento del dano nconsistente nel valore attuale del cespite e agli interessi corrispettivi della perdita del godimento (salva la dimostrazione di un maggior danno). 8i tratta di princ�pi ormai pacifici, sui quali appare superfluo soffermarsi, onde �quand'anche potesse accogliersi la tesi propugnata dall'Amministrazione circa l'acquisizione della propriet� demaniale contestualmente all'entrata in esercizio dell'opera non potrebbe mai disconoscersi il diritto al risarcimento, trattandosi di possesso conseguito non a seguito di un atto legittimo di esproprio, ma attraverso un'occupazione di fatto, non seguita dall'espropTio, e pertanto, illecita. � Maggior fondamento, non hanno H quarto e quinto mezzo, che vanno esaminati congiuntamente, attenendo entrambi aHe modalit� di determinazione del risarcimento. Denunciando la violazione dell'art. 2043 e.e. si deduce che erroneament�e sarebbe stata applicata la disciplina della occupazione abusiva ad una fattispecie caratterizzata dal fatto che la stessa societ� resistente ha realizzato le opere di bonifica sui propri fondi in qualit� di concessionaria dell'Amministrazione. L'adesione del pro- Peraltro sorgono dehle perplessit� circa la ,leg1ttimit� dell'applicazione del principfo nel caso di specie. La societ�, concessionaria della P.A. per l'esecuzione di lavori di bonifica, avev.a realizzato le opere previste su terreni di sua propriet�. Eseguiti i lavori previsti chiedeva all'Amministrazione il risarcimento del danno subito� per effetto dell'occupazione dei suoli da parte delle opere (da essa stessa) realizzate sull'area di sua propriet�. Ora se non pu� dubitarsi che il proprietario delle aree su cui sono state realizzate le opeil'.'e abbia dirttto ad ottenerne il valore (e1ssendo impossibile la restituzione), non sembra per� che detto valore debba essere rapportato al valore attuale del terreno e non a quello al momento in cui l'occupazione � avvenuta. La S.C. ha creduto di giustiftcare la contraria soluzione adottata osservando che � l'obbligo dello Stato di acquistare i terreni o con un negozio PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 169 prietario escluderebbe, si assume, qualsiasi pr�etesa risarcitoria, essendo tenuta l'Amministrazione medesima a corrispondere soltanto un indennizzo fino all'esproprio e a pagare una indennit� per fatto legittimo, ai sensi dell'art. 46 della legge generale sull'espropriazione. Si sostiene 'altres� che, dovendo il r.isarcimento coprire esattamente il danno arrecato, si sarebbe dovuto tener conto della natura dei terreni, che erano ste:rili e incolti, prescindendo dall'esecuzione delle opere di bonifiche �e dall'incremento di valore da esse derivante. Anche su questi punti la Corte del merito ha motivato cor�rettamente ed adeguatamente. Invero non pu� trovare applicazione il citato art. 46 che concerne l'ipotesi di fondi, che dall'esecuzione dell'opera pubblica, v�ngano gravati da �servit� o colpiti da un danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un dir�tto, mentre, nella specie, vi � stata la perdita total�e deUa disponibilit~ del bene. N� l'illegittimit� dell'occupazione pu� essere esclusa dal fatto che le opere di bonifica sono state eseguite, in regime di concessione, dalla stessa societ� proprietaria. TaJ.e circostanza � del tutto irrnevante relativamente al quesito che ci occupa, dato che l'obbligo dello Stato di acquistare i terreni o con un negozio di diritto privato o mediante un atto espropriativo non � venuto meno solo perch� la societ�, es~guendo direttamente le oper.e di bonifica ha consentito l'uso dei terreni. Non avendo l'occupante adempiuto agli obblighi sopra ricordati, deve corrisponder,e alla proprietaria il valore attuale dei beni, non pi� restituibili. Deduce, infine, la riconente che la Corte del merito, nel rifiutare di considerare la tesi subordinata, secondo cui nel calcolare il risarcimento, non poteva non tenersi �conto della situazione determinata dall'opera pubblica, ha osservato che non potevano trovare applicazione gli artt. 40 e 41 della 'legge sulle espropriazioni, trattandosi di risarcimento da illecito. Tale rilievo, secondo lAmministrazione, non sarebbe perti di diritto ptr�vcato o mediante un atto espropa:iativo non � venuto meno solo perch� la sodet�, ,eseguendo diTettamerite 1'e opere di bonifica ha consentito l'uso dei terreni �. Ma l'�argomelllto � opinaibHe. Ind�atti essendo J.'oooopazdone avvenuta col consenso della pTO:PTietaria e man.cando un formale pTovvedimento che autorizzasse l'Amministrazione all'occupazione d'urgenza, soggetta al termine biennale (art. 73 l'espropriazione p.u.) non si vede come possa affermarsi l'esistenza di un obbligo della P.A. di espropriare (o di acquistare) l'area, obbUgo da,hla cui 1violazdone possa dj,scendere il dovere di risarcire il danno. Ci� che nella specie indiscutibilmente esisteva era un arricchimento da parte della P.A., corrispondente al valore del terreno al momento della messa a disposizione da parte della proprietaria, ed a tale arricchimento avrebbe dovuto essere limitata la condanna dell'Amministrazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nente, in 1quanto non era stata invocata l'applicazione di tali norme, � chiaramente relative alfipotesi dell'espropriazione ., ma chiesto soltanto che nel determinare il risarcimento si tenesse conto della natura e, quindi, del valore del bene occupato. A fronte di siffatto rilievo va, per� osservato �he, per giurispru. denza ormai consolidata, in tema di risarcimento del danno 'per occupazione Hlegittima, si deve tener conto, non delle condizioni della zona al momento dell'occupazione, ma delle migliorate condizioni della medesima al momento della liquidazione e che il risarcimento, sostituendo la restituzione del bene, deve 1corrispondere al valore del bene stesso al �momento in cui viene pagato e deve comprendere, pell'ci�, l'incremento di valore� derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica. Peraltro, nel 1caso di specie non sarebbe comunque legittimo detrarr, e dal valore 1attuale dei terreni occupati una quota rifer1bile alla spesa sopportata dallo Stato per la rboniftca dei terreni stessi, avendo la proprietaria dei medesimi partecLpato, come riconosce la stessa Amministrazione, alla esecuzione delle opere di bontfica con un proprio contributo (12,'50 % ). (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 novembre 1973, n. 3069 -Pres. Maccarone -Est. Colesanti -P. M. �ntod (conf.) -Prefetto di Lucca (avv. Stato Gargiulo) c. Russo Maria (n. c.). Circolazione stradale -Verbale di violazione al codice della strada Notifica -Assenza precaria del destinatario -Deposito del plico presso l'ufficio postale ed avviso al destinatario -Omissione -Nullit� della notifica. La notifica del verbale che attesta la violazione al codice della strada deve essere eseguita _::_ nel caso di assenza precaria del destinatario mediante il deposito del plico p1�esso l'ufficio postale con l'obbligo dell'avviso al destinatario (1). (Omissis). -Il prtmo motivo del ricorso -con il ,quale l'Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione (1) La giurisprudenza della Cassazione, sull'interpretazione del codd.ce della strada p:rima defila depenalizzazione, era, rSulla questione indicata nella massima, osciJrlante: in rS&lrSO contrario cfr. Ca1S1s. 10 marzo 1965, F0ro it., 1965, II, 234; Cass. 7 novembre 1962, Foro it..Rep. 1962, voce Circolazione stradale, n. 656; Cass. 15 novembre 1965, ivi, 1966, voce cit., n. 131. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE degli artt. 141 del d.P.R. 19 giugno 19519, n. 393 (t.u. sulla circolazione stradale), 9 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2392 (recante norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta) e 170 c.p-�.c. -� manifestamente infondato e deve essere per�ci� disatteso. Posto che della noti:fi:cazione del verb'ale di contravvenzione ritualmente eseguita il 10 giugno 1967 non pu� tenersi alcun conto perch� intervenuta, ~iccome � incontroverso fra le parti, oltre i:I trentesimo giorno dall'accertamento del 6 maggio 1967 (artt. 141 citato t.u. e 7 della legge 3 maggio 19i67, n. 317, cosi detta di � depenalizzazione �), la questione, risolta dal Pretore di Lucca e �che viene ora sottoposta alJ.' esame di �questa Corte, verte nello stabHke se sia o non sia vaUda e produttiva di effetti giur1dki la precedente notificazione del:lo stesso verbale. Non � valida, ed � improduttiva di effetti giuridki, la notificazione di un verbale di contravvenzione, per violazione di norme del testo unico sul:la violazione stradale, eseguita a mezzo posta nel termine di legge presso i.I domicilio del destinatario, ma senza che la copia potesse venir consegnata � per assenza del destinatarrio e mancanza delle persone abilitate a ri�tirare il pU.co � e senza che l'ufficia!le postale avesse provveduto ad altre formalit� ed in particolare al rilascio di avviso di giacenza della raccomandata presso il suo ufficio. Deduce l'Avvocatura che il citato art. 141, mentre stabilisce che� alla notifica dei verbali di contravvenzione si procede con la c_onsegna di copia delJ.'atto per mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta, non prevede, invece, l'ipotesi della imposs1bilit� di attuare ila consegna e non detta norma per sopperire a tali �evenienze. Donde -prosegue l'Avvocatura -in assenza del destinatario, nessuna altra formalit� deve adempiere �l'ufficiale postale, con la conseguenza che la omessa consegna � addebitabile al fatto stesso del destinatario e non ad inosservanza di modaut� richieste dalla legge. Se non che, subito dopo, la stess� Avvocatura ricorda che il terzo comma del rpi� volte citato art. 141 espressamente stabHisce che alla notificazione della �contravvenzione a mezzo posta vanno apip'licate le norme in vigore rper la notificazione degili atti in materia penale e cio� queHe previste dal r.d. 21 ottobre 19>213, n. 23�92, come � appunto sancito daU'art. 2 di detto decreto. Orbene, � bens� vero che nessuno degli arttcoli del menzionato decreto contempla il caso deHa mancata consegna deHa copia dell'atto per pre�carria assenza .del destinatario (ipotesi assolutamente diversa dal caso di definitivo allontanamento e di irreperibilit�, disciplinati all'art. 9); ma da ci� pu� desumersi soltanto che l'agente postale, tenuto com'� alla �consegna del piego, in tafo evenienza deve reiterare l'accesso in luogo. Tuttavia, potendo avvenire, nella realt� delle cose, che la precaria. assenza si risolva di fatto in un rifiuto di ricevere il piego, questa Corte, con una giurisprudenza ormai consolidata (Cass., 26 marzo 1968, 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. '947), ha esteso il~ norma:bi:va pil.'evista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto in esame per H caso di rifiuto a ricevere il piego, anche al caso di mancata sua consegna determinata da assenza precaria del destinatario. La ricordata normativa stabilisce ohe, verificandosi il rifiuto (e quindi anche la precaTia assenza) il piego � � depositato all'ufficio postale,. dopo che l'agente o 1l'ufficiale postale ne avr� fasciato avviso al destinatario � ... � Nei casi suddetti -soggiunge hl successivo terzo comma -la notificazione si ha come eseguita �. Quindi � che, �argomentando a contrario, ov�e al destinatario non sia stato consegnato H plico per sua precaria assenza e non gli sia sfato lasciato alcun avviso di giacenza, l:a notifica dell'atto deve aversi per non eseguita. Rettamente quindi il Pretore ha ritenuto che nella specie la notifica deUa trasgressione non era stata effettuata nel termine prescritto e, traendone le conseguenze di legge, ha dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1973, n. 3097 -Pres. Malf�.tano -Est. Ari.enzo -P. M. Caccioppoli (conf.). -Prefetto di Bergamo (avv. Stato Chi<arotti) c. Venturini (n.c.). Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Qpposizione -Poteri del giudice -Controllo de~ requisiti formali dell'atto e dei presupposti di fatto -Motivazione per relationem -Legittimit�. Circolazione stradale -Verbale di contravvenzione -Natura -Efficacia di atto pubblico. In sede di ()llJposizione aU'ingiunzione di pagamento per contravvenzione depenalizzata, ii pretore deve controUare la sussistenza dei requisiti per la validit� formale deU'ordinanza prefettizia, compreso quelio della motivaztone, in ordine aU'esistenza e qualificazione della violazione e alla misura deUa sanzione, e, successivamente, in caso di riconosciuta validit� formale di detta ordinanza, deve acce1�tarne i presupposti di fatto e, cio�, la vatidit� sostanziale, aU'uopo ricorrendo anche ad eventuale istruttoria. L'ordinanza-ingiuzione del prefetto � un atto amministrativo, analogo all'ingiunzione fiscale, e, pertanto, nulla vieta che la sua motivazione possa essere formulata per reiLa.t1onem, c.io�, con PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 173 riferimento agli atti del procedimento, dai quali emergono in maniera adeguata le ragioni dei provvedimento e, quindi, gli elementi che consentono L'opposizione dei privato e ii controUo dei pretore. Il verbaL1e di 'COilltravvenz�JOllle :redatto 'dal vi,g]J:e urbano. 1SUJlil'oocertamento de1le dnfu-aziioni rule norme d�penaldzZJate deJ. oodi!ce stradai1e, ha efficaici!a ,prob!l'tocia dell'atto pubbliiico, per quanrbo ooinoorne Jie ,dichiaraziom trese �dai1lie patrti e 1gli a1t:ri �futti ,che il .pubbilfoo uf:ll1ciia1e artitesta come �avv�enuti �a1la 1sua .ptresenza, 1s~a che tale :form probante rprivileg1ata .si estende 1aUa verd.t� 1i~tri1n:seca dei :llattd ste1ssi dei quaJ.i � consentita una ll'ivruutazione. (1-2) Sulla rprima massima cfr. Cass. Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646, in que.sta Rassegna, 1972, I, 415. Sulla seconda massima cfr. Cass., 28 marzo 1970, n. 862, Circolaz. e Trasporti, 1971, 60; Cass., 22 giugno 1967, Riv. pen., 1967, II, 924; Cass., 9 dicembre 1966, Giust. pen., 19<67, II, 650. --I . I I SEZIONE QUINTA !_�,,�% GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) i CONSIGLIO DI STATO, Ad. ploo.., 25 magg1o 1973, n. 2 -Pres. Vetirano -Est. Pezzana -Bai.occhini ,ed altri (avv. Gualr�iilO) c. Minisitero del J.avoro e della ipOOVidenza 'Sodale '(avv. Stato Matalonri). Atto amministrativo -Sua disapplicazione da parte della p. a. -Assenza di annullamento o revoca -Illegittimit�. ., Alla pubblica Amministrazione non pu� essere riconosciuto il _potere di disapplicare i propri atti, ancorch� me~gittimi, ove que�sti non siano stati previamente annullati d'ufficio o su ricorso; Hiegittimamente, pertanto, l'Amministrazione, dopo aver messo a concorso i posti disponibili in una cerba qualifica, li attribuisce ai dipendenti che abbiano superato un precedente esame e non ai vincitori d�l concorso medesimo, ai quali soltanto dovevano essere confe1�iti in difetto di annullamento o revoca del relativo bando (1). (1) Cfr. sui princiipi g.enern1i Sez. V, 3 novembre 1970, n. 880, Il Consiglio di Stato, 1970, I, 1949; nonch� in termini sia pme con differenza di specte Sez. VI, 17 ottobre 1969, n. 454, ivi, 1969, 1756. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 maggio 1973, n. 504 -Pres. Ueicellatore -Est. Benvenuto -Consorzio Magazzini Genelralri delila SidUa (avv. Guarino) c. Ministe["O della difesa e Minisrtero delle finanze (avv. Stato Ca<I"afa). Contratti pubblici -Transazione -Effetti dell'intervenuta transazione sul ricorso giurisdizionale pendente -Improcedibilit�. Contratti pubblici -Transazione -Effetti prodromici dell'atto transattivo in pendenza dell'approvazione -Doveri del contraente Riflessi sul ricorso giurisdizionale proposto. Il ritardo nel completamento dell'iter amminisfa�1ativo da cui consegue l'effetto liberatorio previsto dall'art. 114 del r.d. 23 ma.ggio 1924, n. 827 deve essere ricoUegato all'inerzia deU'Amministrazione, per cui (*) AUa redazione deU.e massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 175 l'effetto stesso non si verifica quando tale ritanlo sia da rap'fJOrtare a fatto imputabile alla controparte; in conseguenza, neiti'ipotesi che que'st'ultima si sia immotfoatamente astenuta dal risconfrare La richiesta di un incombente (dichiamzione di rinuncia aUa solidariet� prevista daH'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) deve esdudersi che si sia avverato l'effetto liberatorio gi� visto ed il ricorso giuri&dizionale deve essere, quindi, dichiarato imprncle1dibile, ove risulti sostanzialmente interven,uto L'approvazione del cont1�atto da parte deWAmministrazione (1). La con.elusione tra l'Amministrazione ed un terzo di un accordo subordinato alla superio're approvazione, ma immediatamente vincolante per ii terzo non consente a quest'ultimo, in virt� dei cosidetti effetti prodromici dell'acco1�do, di comporta1rsi a suo arbitrio in ordine agli impegni p1�evisti nell'accordo stesso; in caso che l'intiesa in questione, pertanto, sia una transazione la controparte ha l'obbligo di astenersi dal coltivare il giudizio a suo tempo proposto e, in pendenza, dell'approvazione, deve, quindi, es,imersi dal richiedere una de'Cisione di merito che, risoLvendo il processo, vanificherebbe l'inte1�venuto accordo o l'approvazione che a questo seguiss1e (2). (1-2) Massime da c:Ondivide!l.'e. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 mag:gio 1973, n. 553 -Pre's. (ff.) Battara -Est. Schmaia -Soc. Cofimex ed aUri (avv. Tedeschi e Pallottino c. Comune di Genova (avv. Grassi e RomaneMi) con l'inte!l'vento, della Regione Liguria (avv. Acqua,r:onio e Pulrviil'e:nti). Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Contrasto con gli artt. 3, 2 comma e 42 della Costituzione Manifesta infondatezza. Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962 n. 167 -Contrasto con l'art. 3, 1 comma della Costituzione Manifesta infondatezza. Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962 n. 167 -Contrasto con l'art. 53 della Costituzione -Manifesta infondatezza. Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Norme applicabili -Legge 21 luglio 1965, n. 904 -Contrasto con l'art. 42 della Costituzione -Manifesta infondatezza. 176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge l& aprile 1962, n. 167 -Contratto con l'art. 42 della Costituzione -Manifesta infondatezza. Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Norme applicabili -art. 6 legge 21 luglio 1965, n. 904 Contrasto con l'art. 81 della Costituzione -Manifesta infondatezza. Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Importo dell'indennizzo -Questione di costituzionalit� Irrilevanza. Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Termine di 180 giorni prescritto dall'art. 2 -Provvedimento tardivamente adottato dal Comune -Omissione dell'intervento sostituito del Prefetto -Legittimit�. Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Provvedimento -Parere della Commissione edilizia comunale -Obbligo -Non sussiste. Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Rapporti col piano regolatore -Varianti introdotte dal piano di zona -Legittimit�. Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Piano finanziario -Obbligo -Non sussiste. Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Rapporti col piano regolatore -Varianti -Obbligo del piano di zona di conformarsi alle varianti in fieri al piano regolatore -Non sussiste. Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Approvazione -Motivazione -Non occorre. Edilizia po'polare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 -Opposizioni -Rigetto -Motivazione per relationem alle deduzioni del Comune -Legittimit�. Giustizia amministrativa -Edilizia popolare ed economica -Piano di zona -Modifica introdotta dal Ministero sulle altezze dei fabbricati -Irrilevanza sulla destinazione dell'area -Proprietario di quest'ultima -Interesse all'impugnazione -Non sussiste. � manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale della legge 18 aprile 1962, n. 167 con gLi artt. 3, seco1J1,do comma e PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 177 42 della Costituzione, perseguendo i piani di zona per l'ediiizia economica e popolare fina.lit� attinenti all'inveresse gene1�ale, anco�rch� la realizzazione di tale primaria esigenza �sia inqwadrata in un ambito urbanistico: l'armonico sviluppo della citt� e dei suoi quarti�ri resridenziali e la costruzione di case economiche e popolari per i ceti meno abbietti consentono, infatti, di ritenere soddisfatto l'intieresse pubblico perseguito in mate1�ia dai pre�cetti costituzionali (1). � manife�stamente infondata la questione di legittimit� costituzionale deUa legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata daUa fogge 21 luglio 1965, n. 904, per contrasto con l'art. 3, primo comma della Costituzione, giustificandosi la diversa posizione dei proprietari inclusi nei piani di zona perr l'e�dilizia economica e popolare con i proprietari d.eri suoli inclusi nei piani regolatori .generoli con la preminenza deU'interesse pubbiico, cos� come discrezionalmente valutato dal "/Je�gislat10fre (2). � manifesvamente infondata, la questione di legittimU� costituzionale deUa legge 18 aprile 1962, n. 167, modificatia daUa legge 21 luglio 1965, n. 904, per contmsto con l'art. 53 della Costituzione, non essendo concepibile alcun paralle.lismo tra la posizion.e di uguaglianza deUe persone tenute al pagamento dei tributi e coloro le cui propriet� sono sottoposte ad espropriazione, posto c;he in tale ultima procedura si prescinde completamente dalla capacit� contributiva dei soggetti espropriati (3). � manifestamente infondata la questione di legittrimit� costituzio nale ddl'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904 per contrasto con lo art. 42 della Costituzione, non comportando necessariamente l'inden nizzo ivi previsto L'integrale ristoro del dan,no (4). � manifestamente infondata la questione di le�gittimit� costituzio nale dell'art. 9, secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167 per contrasto con l'art. 42 della Costituzione, essendo necessariamente in sita nel concetto di programma la proiezione della sua efficacia nel tempo� e non risolvendosi i vincoli sulla prop1�iet� immo�biliare ivi pre visti, limitati al periodo massimo di dodici anni, in alcitn caso in una la1'Vata espropriazione (5). (1-2) Cfu'. Coll'te Cosi. 23 aprile 196�5, n. 37, Il Consiglio di Stato, 1965, II, 185; Sez. �IV, 7 mall'Zo 1972, n. 161, ivi, 1972, I, 294. (3) VedaSli. in tell'mini 1Sez. IV, 29 .se1Jtembre 1966, n. 607, ivi, 1966, I, 1418. (4) Giull'isp:rudenz1a costante: c:flr. Sez. IV, 23 ottobre 1968, n. 663, ivi, 1968, I, 1500; Sez. IV, 20 dicembl'e 1967, n. 680, ivi, 196�7, 2399, Sez. IV, 8 novembre 1967, n. 554, ivi, 1967, I, 2128; Sez. IV, 12 lug�:io 1967, n. 298, ivi, 1967, I, 11!29. (5) Per rifedmenti vedasi S~z. IV, 7 marzo 1972, n. 161, ivi, 1972, I, 294. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � manifestamente infondata ia questione di legittimit� costituzionale de'H'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 904 per contmsto con l'art. 81 deUa Costituzione, riferendosi tale ultimo prercetto ai bilancio ed alle previsioni di spesa dello Stato e non dei Comuni (6). Sono irrilevanti le questioni di legittimit� costituzionale proposte in sede di impugnazione dei piani di zona per l'ediUzia economica e popolare ed aventi ad oggetto la misura e la consistenza dell'indennizzo, �non formando tale problema oggetto di questione nel relativo giudizio (7). Vavvenuta decorrenza deL termine di 180 giorni previsti per l'adozione del piano di zona da parte del Comune interessato, pur rendendo legittimo l'esercizio del potere di controllo sostitutivo da parte del Prefetto, non priva, tuttavia, il Comune, in di.fetto dell'intervento prefettizio, del potere-dovere di adempiere alla propria funzione (8). Ai fini dell'adozione del piano di zona per l'e�dilizia economica e popolare legittimamente non viene sentita la Commissio11ie edilizia comunale, il cui parere sia previsto dal regolamento edilizio per l'ado~ zione o la modifica del piano regorlatore gene.rale o dei piani pa.rticolareggiati, posto che il procedimento a tal fine previsto trova la sua specifica ed autonoma disciplina nelLa legge 18 aprile 1962, n. 167, ove sono espressamente indicati sia gli organi che debbono intervenire che gli adempimenti da osservare (9). Le varianti al piano regolatore generale intr�odotte dal piano di zona per L'e�dilizia economica e popolare possono essere disposte non soltanto al fine di reperire aree in zone non destinate ad edilizia residenziale, ma anche per migliorare e correggere il piano regolatore vigente nell'ambito delle zone incluse nel piano di zona per ottenerne la pi� conveniente utilizzazione e sistemazione urbanistica, anco.rch� non siano intJervenuti fatti nuovi peer l'approvazione de�l piano regolatore generale (10). Al piano di zona per l'edilizia economica e popolare non va accluso obbligatoriamente un vero e proprio piano finanziario, es.�endo a tal fine sufficientJe una relazione sulle prev.isioni di spesa occorrente per le sistemazioni generali necessari per l'attuazione del piano (11). Legittimamente il piano di zona per l'e�dilizia economica e popolare introduce delle varianti al piano regolatore generale senza adeguarsi in ci� che .varianti ancora in fieri allo stesso piano, in quanto per legge � il piano di zona che pu� variare il piano regolatore esistente e non �viceversa (12). (6-8) Giurispll'Udenza costante. (9) Cfr. Sez. IV, 5 ~iugno 1968, n. 350, ivi, 1958, I, 825. (10) Cfr. Sez. IV, 11 dkembre 1968, n. 750, ivi, 1968, I, 2006; Sez. IV, 9 dioembll'e 19169, n. 769, ivi, 1969, I, 2479. ~~) 1:: !:: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 179 Nessun obbUgo di particolare motivaziorne sussiste per l'approvaziorne del piano di zorna per l'edilizia economica e popolare, risofoendosi tale atto nell'approvare o meno le scelte operate in sede comunale (13). Legittimamente il Ministero dei LL.PP. respinge in sede di approv�zione del piano di zona per l'edilizia e1conomioa e popolare le opposizioni avanzate nel col/'so di formazioni del piano, richiamando a tal fine le corntrodeduzioni del Comune intereoo,ato (14). Nessun interesse all'impugnativa dell'atrto di approvazione del piano di zorna per l'ediLizia economica e popola1�e pu� essere riconosciuto al proprieta1�io di ,area ivi compresa e destinata a verde pubblico, allorch� la modifica introdotta in tale sede dal Ministero si riferisca all'altezza dei fabbricati e restii immutata la destinazione dell'area (15). (11-15) Gturisprudenza costante. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 555 -Pres. Po, tenza -Est. Schi.naia -Comune di Caginano Varano (avv. Boc1cardo) 'C. Provvedttorato regionale 00.PP. per la Pug.Ua. Edilizia -Programma di fabbricazione -Modifiche introdotte in sede di approvazione -Limiti ex art. 3, 1 comma legge 6 agosto 1967, n. 765. (L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 3, 1� comma). Edilizia -Programma di fabbricazione -Modifiche introdotte in sede di approvazione -Conforme parere della Sopraintendenza ai monumenti -Legittimit�. Edilizia -Programma di fabbricazione -Approvazione -Eccesso di potere per disparit� di trattamento -Inconfigurabilit�. Edilizia -Programma di fabbricazione -Modifiche introdotte in sede di approvazione -Difformit� del parere della Soprintendenza Legittimit�. Edilizia -Programma di fabbricazione -Modifiche introdotte in sede di approvazione -Limiti ex art. 3 e la, legge 6 agosto 1967, n. 765 Imposizione di attuazione programmata del piano -Illegi~timit�. (L. 6 agosto 1967, n. 765; artt. 3 e 12). L'art. 3, primo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765 concerne la possibilit� di introdurre modifiche da apportare al piano regolatore I 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I ! e non al programma di fabbricazione e, in ogni caso, non riguarda le I f f ~ modifiche appoll'tate per la tutela de�l paesaggio e dei complessi storici, monumentaLi, ambientali ed archeologici: legittimamente, pertanto, in ~ sede di approvazione del programma di fabbricazione e del regola. f mento edilizio di un Comune, il Provveditore alle 00.PP. introduce modifiche ritenute indispe.nsabili per la detita tutela, ancorch� queste ultime incidano in maniera determinante sugli strumenti urbanistici I in esame (1). In sede di approvazione del prog1�amma di fabb1�icazione e del regolamento edilizio di un Comune legittimamente il Provveditore aLle 00.PP., ai sensi dell'm�t. 3, secondo comma lett. C della legge 6 agosto 1967, n. 765, introduce modifiche ritenute indispensabili per' za tutela del paesaggio e dell'ambiente sulla scorta dei pareri espressi dalla Soprintendenza alle antichit� e belle arti e della Sezione urbanistica (2). Il vizio di eccesso di potere per disparit� di t.rattamento presuppone identit� di situazioni soggettive ed oggettive e non pu�, pertanto, essere configurato in sede di approvazione di uno strumento urbanistico, in quanto in tal caso il paragone doV1�ebbe effettua.rsi tra territori di diversi Comuni (3). Il provveditore alle 00.PP. pu� disco�stiarsi dal parere esp!l"esso dalla Sopraintendenza alle antichit� e belLe arti, daUa cui natura obbligatoria e non vincolante discende, peraltro, l'obbligo di indicare le ragioni della difforme valutazione: legittimamente, pertanto, viene ridotto il limite massimo di altezza dei fabbricati in sede di approvazione del programma di f�,bbricazione e del regolamento edilizio di un Comune da parte del Provveditore alle 00.PP., che nel discostarsi in parte dal parere della Sopraintendenza condivida le ragioni in tal senso espresse dalla Sezione urbanistica e dal Comitato tecnico amministrativo (4). In sede di approvazione del programma di fabb1�icazione e del regolamentio edilizio di un Comune possono essere apportate le sole modifiche consentite dagli artt. 3 e 12 delta legge 6 agosto 1967, n. 765: illegittimamente, pertanto, il Provveditore alle 00.PP. dispone ~he, l'utilizzazione di una zona di espansione poss�a essere effett.ua.ta soltanto dopo l'esaurimento delle possibilit� edificatorie delle altre zone residenziali previste nel pro�gramma di fabbricazfone, previa documentata richiesta a tal fine da parte del Comune al Provveditorato. (1-4) Massime da condividere. - PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 181 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maig1gi� 1973, n. 556 -Pres. Potenza -Est. Schinai1a -Bi1g,giano (avv. Piccardi) c. Ministero de:i LL.PP. e Comune di Napoli (avv. Gleije'Ses). Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1, 2� comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 -Mancanza del piano particolareggiato, -Irrilevanza. (L. 3 novembre 1952, n. 1902, art. l, 2� comma). Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1, 2� comma legge 3novembre1952, n.1902 -Provvedimento adottato dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 -Legittimit�. (L. 6 agosto 1967, n. 765). Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1 20 comma legge 3 novembre 1952, n.1902 -Presupposti -Compromissione o maggiore onerosit� dell'attuazione del piano -Conseguenze -Legittimit�. Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1, 2� comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 -Provvedimento prefettizio -Istanza del Sindaco al Prefetto -Obbligo di previa audizione della Commissione edilizia -Non sussiste. Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1, 2� comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 -Omessa presentazione del piano regolatore all'approvazione entro l'anno della pubblicazione -Illegittimit�. Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1 legge 3 novembre 1952, n. 1902 -Omessa comparizione degli interessi pubblici e privati -Illegittimit�. Ai sensi di quanto previsto daWarticolo unico, secmido conima della legge 3 novembre 1952, n; 1902 legittimamente il Prefetto sospende i lavori di co�struzione a seguito deU'adozfo.ne del piano regolatore generale, non presupponendo la misura di salvagua.rdia l'esisvenza del piano particolareggiato (1). Anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 viene legittimamente adottata la misura di salvaguardia prevista dalla (1-6) Giurisprudenza costante. 182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 3 novembre 1957, n. 1902, non avendo l'art. 10, undicesimo comma delia legge 6 agosto 1967, n. 765 abrogato quest'ultima (2). Per l'adozione della sospensione dei lavori di costruzione prevista daUa legge 3 novembre 1952, n. 1902 le opere in corso di reiaUR:zazione debbono essere tali da comprometteire ovvero rende1�e pi� onerosa la attuazione del piano e il solo fatto, perbanto, che la situazione dei luoghi, previo e'sproprio e demolizione possa essere ricondotto allo stato primitivo non costituisce� ostacolo ail'adozione del provvedimento di salvaguardia (3). La misura di salvaguardia della sospensione dei lavori di costruzione adottata dal Prefet.to su proposta de'l Sindaco non richiede la previa audizione della Commissione edilizia, il cui parere � viceversa ne.cess.ario per i provvedimenti di salvaguardia di competenza de�l Sindaco (4). Illegittimamente il Prefetto dispone la sospensione dei lavol/"i di costruzione per un periodo di tempo non superiore al t.riennio dalla data di deliberazione del piano regolatore, ove quest'ultimo non sia stato presentato al Ministro dei LL.PP. per l'approvazione entro un �nno dalla sua pubblicaz.ione (5). � illegittimo il provvedimento di sospensione dei lavari di costruzione adottato dal Prefetto, ove sia mancata la compa,razione tra l'interesse all'attuazione del pi.ano con gli altri interessi da valutare al fine di deciderne l'eventuale subordinazione al piano (6). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 magigio 1973, n. 557 -Pres. Potenza -Est. Pianese -Morliino (avv. .&bbamonte) c. Miini.stffi'o DifetSa (avv. Stato Lancia). Militare -Servizio di leva -Esonero -Diniego -Motivazione predisposta con _modulo a stampa -Illegittimit�. (D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237; art. 30). � illegittimo il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico avanzato contro la decisione di un Cons.iglio di Leva, ove risulti che la Commissione consultiva d'appelio, chiama.ta a rendere il proprio parere obbligatorio, si sia limitata a sottoscrivere un modulo a stampa contenente conclusioni contrarie aWaccoglimento del ricorso: l'omessa indicazione delle ragioni dell'avviso negativo espresso impedisce, infatti all'Autorit� decidente di conosce1re tutti gli elementi di giudizio e di valuta.re conseguentemente cognita causa i motivi e le prove addotti dall'interes$ato a sostegno del rico1�so. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 183 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 561 -Pres. Po, ten:lla -Est. !annotta -Ventrella (avv. D'Aiuto) c. Ministeiro 1ntel111! o (.avv. Stafo SkonoH�). Competenza e giurisdizion~ -Impiego pubblico e privato -Ricorso alla Corte,dei Conti in materia di equo indennizzo -Difetto di giurisdizione del giudice adito -Effetto conservativo del ricorso -Non sussiste. (T.u. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 29; 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico e privato -Ricorso alla Corte dei Conti in materia di equo indennizzo -Difetto di giurisdizione del giudice adito -Errore scusabile -Non si configura. Cosa giudicata -De�isione Corte dei Conti -Effetto vincolante sulla cognizione principale del Consiglio di Stato -Non sussiste. Rientrano neLl'ambito della giurisdizione escius,iva del Consiglio di Stato le controversie in materia di equo indennizzo relativo al rapporto d'impiego con Enti pubblici e di cui agli artt. 29 de'l t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, secondo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: pertanto, l'inammissibile proposizione del ricorso in tema di equo indennizzo davanti aiia Corte dei Conti non ha effetto conservativo del termine di decadenza per la presentazione dello stesso ricorso davanti al Consiglio di Stato, non costituendo i due Organi articolazioni di un unico rame di giurisdizione e non con.figurandosi trra gli stessi n� iin rapp_o1�to di sopraordinazione, n� di competenza idoneo a giustificare l'effetto conservativo previsto dall'art. 50 del c.p.c. (1). In tema di equo indennizzo la normativ'a vigente nol/1, pone disposizioni tali da importare dubbi sull'esistenza al riguardo della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, n� si configurano COl/1,trasti giurisprudenziali, essendosi costantemente espressi la Corte dei Conti nel senso del difetto della propria giurisdizione ed il Consiglio di Stato in quello deLla s1Lssistenza della propria: non �, pertanto, COl/1,figurabile l'errore scusabiLe per il fatto che le Sezioni riunite, della Corte dei Conti, competenti pe�r legge a dirimere le COl/1,troversie in materia di impiego dei propri magistrati e impiegati, si sia talvoUa pronunciata in tema di equo indennizzo, ritenendo la propria giurisdizione nei confronti dei propri dipendenti (2). (1-3) Ln tema di ,giua:-i1sdizio1I1Je vedasi Sez. VI, 15 g1ugno 1971, n. 484, Il Consiglio di Stato, 1971, 1240; Sez. VI, 6 dicembrre 196,6, n. 948, ivi, 1966, I, 2:333; O.si 26 marzo 1966, n. 243, ivi, 1966, 64,9. 184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'oggetto delia domanda di equo indennizzo � costituito dal problema della dipendenza da causa, di servizio dell'infermit� denunciata dal Pubblico dipendente: pertant_o~ ai fini deUa tempestivit� del ricorso proposto davanti al Consiglio di Stato a nulla rileva che sia staf!o in precedenz,a ricorso alla Corte dei conti sia conttro il diniego di equo indennizzo che per il 1�iconoscimento del diritto a pensione, non configurandosi in alcuna disposizione di legge., a differenza di quanto previsto: da norma specifica pe:r fattis,pecie determinate' e di cui agli articoli 3 e 28 c.p.p., 28 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, ultimo comma legge .6 dicembre 1971, n. 1034, l'estensione dell'efficacia dei giudicati della Corte dei conti in ordine alla cognizione principale da parte del Consiglio di Stato di fatti e circostanze oggetto del ricorso (3). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maiggio 1973, n. 562 -Pre's. Potenza -Est. Iaimotta -Loidi (avv.ti De Bosio e Piazzola) c. Medko provinciali.e di Moderna. Cosa giudicata -Esecuzione ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n.1054 Revisione, pianta organica delle farmacie -Comunicazione del ricorso ex art. 91, 2� comma R. D. 17 agosto 1907, n. 642 -Va fatta alla Regione, anzich� al Ministero della Sanit�. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. l, comma secondo lett. 1; 1. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17). La competenza in materia di assisten;;)a farmaceutica e, in pa1'ticolar�, di formazione e re.visione delle sedi farmaceutiche, gi� spettante al Ministiero della Sanit�, � attribuita dall'art. 1, secondo comma, lett. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 , alle Regioni a Statuto ordinario: nei confronti di queste uitime, pertanto, e non del Ministero, va disposta la comunicazione del ricorso pre'scritta in tema di esecuzione del giudicato dall'art. 91, secondo comma de'l r.d.l. 17 agosto 1907, n. 642. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 197.3, n. 563 -Pres. De Capua -Est. !annotta -Turano ed a�Mri (avv. Soa:-rernitino) c. Mini. stero Difesa (avv. Stato Ttmranova). Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Attribuzione di decorrenza pi� favorevole a promozioni posteriormente conferite -Rinnovazione parziale del precedente scrutinio -Obbligo di utilizzare la stessa graduatoria -Sussiste. L'attribuzione di decor1�enza pi� favorevole ad alcune promozioni conferite posteriormente ad uno scrutinio per merito comparrativo, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 185 giustificata dai fatto che_ ana data di quesb'uitimo era disponibile un maggior numero di posti rispetto a queUi in effetti coperti, si traduce in una riproduzione parziale del precedente scrutinio: iUegittimamente, pertanto, iL Cons.igtio di Amministmzione procede a tai fine ad un nuovo partico�Lare scrutinio, anzich� utilizzare La graduat()ITia gi� in precedenza deliberata. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 564 -Pres. Potenza -Est. !annotta -Caporardo �ed altri (a:vv. Capora:rdo) c. MiIIl! istero LL.PP. (avv. Stato Ricci). Cosa giudicata -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Pendenza di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Proponibilit� (t. u. 26 giugno 1924, n. '105 art. 27, n. 4). Cosa giudicata -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Poteri del Consiglio di Stato in sede di esecuzione di decisioni emesse dallo stesso Consiglio Sono diversi da quelli spettanti per l'esecuzione di sentenza .dell'A. G.O. Cosa giudicata -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Norme sull'esecuzione del giudicato dell'A.G.O. -Sono estensibili in via analogica alle decisioni emesse dal Consiglio di Stato. Cosa giudicata -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Decisioni del Consigliodi Stato -Natura -Sorto irreversibili per la P. A. � proponibile ii ricorso ex art. 27, n. 4 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ancorch� La decisiome ineseguita sia stata impugnata davanti aita Corte di Cmssazione pe.r difetto assoluto di giurisdlizione�: Le decisioni dei Cons.igtio di Stavo sono, infatti, suscettibili di esecuzione ai pari deUe sentenze dei Tribunati amministrativi regionali (1). Funzione dei giudizio di ottemperanza deUe decisioni eme�sse dal Consiglio di Stato, � queito di assicurare alta parte vittoriosa La stessa utilit� gi� comeguita nei giudizio amministrativo: e ci� a differenza di quanto si con.figura per L'esecuzione dette sentenze emesse daLL'A. G.O., ove � consentita ia valutazione deUe mgioni di inte1resse pubblico poste a base deU'Amministrazione ai diniego di ,ripmtino detlia situazione incisa dal provvedimento amministrativo riconosciuto iHegittimo inc.tdenter tantum daL giudice ordinario (2). (1-4) Con questa decisione la Sez~one insiiste nella tesi dell'ammissibiilirt� de'.I. :ricocso �ex �art. 27, n. 4 del t,u. 26 giugno 1924, n. 1054 ancorch� avverso la decisione di cui si postU!la l'esecuzione sia stato proposto rrkor�so daivaniti alle Sezioni Unite della Ca:ssazione ex art. 111 della Costi�tuzione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Uassenza di giudicato in ordine al provvedimento amministrativo, dichiarato mcidenter ,tanJtum illegittimo dall'A.G.O. e la corrispondente libert� di apprezzamento suila sopT'avvivenz,a o meno de-ilo stesso provvedimento consentono di affermare che la disciplina del giudizio di ottemperanza va estesa in via analogica e non soltanto meramente estensiva alle decisioni emesse dal ConsigLio di Stato (3). n problema della scelta dei mezzi per procedere a;l ripristino" proprio �lel giudizio di ottemperanza di decisioni eme�sse dal Consiglio di Stato, pu� essere risolto mediante apprezzamenti di meritb da parte del Giudice amministrativo, restando escluse, peraltro, le que'stioni inerenti alla giustificabilit� o, meno dell'omessa e�secuzione della decisione dello stesso giudice, che per l'Amministrazione �, infatti, irreversibile (4). Si ramn:ienter� �al riguardo che la stessa opm1one, gi� espressa dalla Adunanza p1Lenairia con dedsione del 21 marzo 1969, n. 10, in quesrta Rassegna, 1969, I, rpaig. 477, � staita, peralrtiro, 'clisatrtesa dalla Srupr,eina Corte, che ha, infatti, cassarto ila decisione stessa con sentenza del 18 settembre 1970, n. 1563, in questa Rassegna, 19<70, I, 766; vedasi anche Sez. IV, 27 giugno 1969, n. 319, ivi, 1969, I, 1094, con nota di Giorgio AZZARITI. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 582 -Pres. Meregiazzi -Est. Vafano -Soc. Shell LtaJiana (avv. Loirenzoltl!i) c. Prefetto di Teramo e Ministeiro dei LL.PP. (a'V'V. Stato Lancia). Giustizia amministrativa -Circolare -Impugnazione di circolare del Ministero dei LL. PP. in tema di distributori di carburante ANAS -Non � controinteressata. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Atti di mera rilevanza procedimentale -Notifica del ricorso all'Autorit� emanante diversa da quella che ha emesso l'atto impugnato -Obbligo Non sussiste. Atto amministrativo -Revoca d'ufficio -Eccesso di potere per perplessit� o contraddittoriet� -Inconfigurabilit� del vizio. Atto amministrativo -Revoca d'ufficio -Presupposti -Mera rivalutazione della situazione gi� esaminata -Legittimit�. Autorizzazione amministrativa -Distributori .di carburanti -Pareri previsti per l'autorizzazione -Non sono richiesti in sede di revoca. In sede di impugnazione di circolare del Ministero dei LL.PP. prescrivente l'obbligo di determinate distanze per gli impianti di di ,. ~~ ~ PARTE' I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 187 stribuzione di carburante posti in strade comprese nel perimetro urbano l'Azienda Autonoma Strade Statali (A.N.A.S.) assume la veste di mera destinataria della normativa e ad essa non va, pertanto, notificato il ricorso in sede giurisdizionale (1). L'impugnazione degli atti amministrativi precedenti il pl)"ovvedimento finale, ha valore strumentale rispetto aUa caducazione di quefst'ultimo, dal quale discendono gli effetti lesivi di cui si postula la eliminazione; in conseguenza, il ricorso proposto avver�so la revoca deil'autMizzazione aWinstallazione di un distributore di carbu11ante non va notificato anche ali'Autorit� (A.N.A.S.), che ha emanato atti a mera. rilevanza procedimentale rispetto al decreto di revoca dell'impugnato (2). Non si configura ii vizio di eccesso di potere per perplessit� e contraddittoriet� rispetto al provvedimento di revoca di precedente atto amministrativo, cui va istituzionalmente riconosciuto segno contrario rispetto al provvedimento revocato (3). Presupposto necessario e sufficiente del provvedimento di revoca di precedente atto amministrativo � la mera riva.lutazione della situazion~ in precedenza esaminata e non la modifica obiettiva di questa ultima (4). In sede di revoca del provvedimento di autorizzazione alla installazione di un impianto di distribuzione di carburante non sussiste alcun obbligo per il Plrefetto di richiedere nuovamente i pareri prescritti al momento della concessione dell'auto1�izzazione, non poitendo ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento caducatorio gli interes�si alla cui tutela sono previsti i detti pareri (5). (1-5) Massime da condividere in quanto espressi<eme di principi generali. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 magigio 1973, n. 598 -Pres. Potenza -Est. Carbone -Cataldi (avv. Marrtuscelld) c. Ammiro.1isfu'azione Attivit� Assisrtenziali Ifa.liane e Inter1nazfona1i -A.A.I. (avv. Stato SicanoH�), Tomass�etti (avv. Setacea N.). Giustizia amministrativa -Termini processuali -Termine per l'impugnazione di atto in corso -Impugnabilit� -Condizione -Tempestivit� rispetto all'atto conclusivo. Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Verbale Firma del segretario scrutinato -Legittimit�. 188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Impiego Pubblico -Promozione per merito comparativo -Verbale Segretario sottoposto a scrutinio -Funzioni di segretario assunte ad hoc dal membro meno anziano del Consiglio di Amministrazidne -Legittimit�. Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Partecipazione al Consiglio di Amministrazione di impiegato con qualifica it�feriore agli scrutinandi -Legittimit�. Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Attitudine alle funzioni superiori -Valutazione -Punteggio scarso -Contrasto con il punteggio relativo ad altre voci -Motivazione -Necessit� -Sussiste. Il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo non ancolfa perfezionato non decorre� dalla conoscenza di questo ultimo, ma da quella deU'atto concLusivo da parte del destina.tario; deve ritenersi, pertanto, tempestivo il ricorso giurisdizionale promosso avverso La delibera del Consiglio di Amministrazione adottato in ordine alla promozione per merito comparativo ancorc-h� oltre il termine di decadenza 1'�spetto alla conoscenza deUa deLibera, ove il termine anzirle'tto non sia ano stato decorso rispet.to alLa conoscenza del provvedimento conclusivo. � legittima la sottoscriziOne integrale da parte del segretario sottoposfo egli stesso ano scrutinio di promozione, del verbale del Consiglio di Amministrazione costituendo quest'ultimo un documento wnico redatto in un unico contesto. � legittima l�'attribuzione della funzione di segretario al funzionario meno �anziane del Consiglio di Amministrazione, ancor�ch� non addetto al servizio del personale e dipendente da altra Amministrazione dalla quale sia di$taccato fuori ruolo allorch� il segretario titolare si sia allontanato perch� direttamente interessato atia promozione cui il Consiglio doveva procedere. Non sussiste alcun principio nel nostro ordinamento che inibisca a membri del Consiglio di Amministrazione di cmicorrere alla promozione per merito comparativo di eventuali superiori gerarchici, discendendo, semmai, un principio di se�gno contrario dalla regola de�lla partecipazione dei rappresentanti del personale aUa composizione dei Consigli di Amministrazione. � illegittima l'attribuzione di un pi� basso punteggio rispetto a queUo conseguito dagli altri scrutinandi per la voce attitudinale, ove il candidato in esame abbia conseguito le massime valutazioni nelle aitre categorie di titoli e la patent!e sottovalutazione operata non sia sorretta da adeguata e persuasiva motivazione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 189 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 .giugno 1973, n. 61211 -Pre�s. (ff.) BaittM'a -Est. Schmaria -Scilla COllllmunity Hospital FiUIIJJd mc. (avv. Giod'fr�) c. Medico ProvinciaJ.e di Re1g;g1o Ca�laibr1a (n.c.), Cambareri (avv. Bari.llaro) e Ospedale Scillesi d'AmerLca tdi Scilla ~avv. Jemolo). Competenza e giurisdizione -Ente ospedaliero -Nomina di membro del Consiglio di Amministrazione -Competenza intertemporale del Consiglio di Stato -Sussiste. (L. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 2, lett. b). Gli enti ospedalieri non sono enti territoriali in se1l:So tecnico giuridiCo, ancorch� suddivisi per oategoria. e localizzati in determinate parti del territorio nazionale: sussiste, pert:mntJo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza intertemporale del Consiglio di Stato a conoscere dei ricol/" si proposti avverso le delibere adattate dal Consiglio di Amministrazione di un ospedale regionale: e ci� sino al terzo me�se suc:cessivo all'insediamento dei Tribunali amministrativi regiona.li. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 .giugno 1973, n. 622 -Pres (ff.) Ba�ttara -Est. Schinaia -Gioffr:� (avv. Gioffr�) c. Medico ProvmtCiale di Reg;gio Calabria (n.c.), Ospedale Scillesi 1d'Amedea di Sd11a (avv. Jemolo) 1ed Eflite comuinale di assiis1tenza di Scilla (avv. Barillaro). Enti pubblici -Ente ospedaliero -Composizione Consiglio di amministrazione -Interessi originari dell'ente -Individuazione (legge 12 febbraio 1968, n. 132: art. 9, 2� comma). (L. 12 febbraio 1968. n 132; art. 9. 2� comma). L'individuazione degli interessi originari dell'ente ospedaliero, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9, secondo� comma deLla leg�ge 12 febbraio 1968, n. 132, v.a fatta con riferimento alla situazione deillo ospedale aWatto della sua trasformazione, nonch� in base agli statuti ed alle tavole di fondazione; illegittimamente, pertanto" ii medico provinciale individua tali interessi nell'Ente �C1omunale di assistenza Locale, anzich� nei fondatori e promotori delL'istituziorne pubblica. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 1gi1Ulgno 1'973, n. 644 -Pres. (ff.) BattalI'a -Est. Granato -Ca;ttunar ed aiLtri (avv. Flora) c. Ministero di ,grazi1a e g�:ustizia (avv. Staito AliiblI'anidi). Notaro -Funzioni -Sostituzione dei cancellieri e segretari giudiziari Presupposti. (L. 22 ottobre 1960, n. 1196; art. 74, comma secondo). Notaro -Funzione -Sostituzione dei cancellieri e segretari giudiziari Motivazione -Proclamazione sciopero categoria -Sufficienza. L'espressione �mancanza � di cui aLL'art. 74, se,condo comma della legge 22 ot.tobre 1960, n. 1.196 deve essere interpretata secolfl,dO la comune eccezione e, cio�, di � assenza� per qualsiasi causa; legittimamente pertanto, ii Primo Presidernte di una Co'T'te d'AppeUo dispone che in tale evenienza alcuni notai esercenti nella circoscrizione territoriale assumono le funzioni di cancelHeri e di segretari giudizia.Zi in caso di sciopero di questi uz.timi, a nulla rilevando che l'asternsiorne dal lavoro sia o meno legittima e sussistano o meno gli estremi de�l cosidetto � crumiraggio statale�. n provvedimento a mezzo del quale il Primo Presidente di una Corte d'Appello disponga che alcuni notai della circoscrizione assu 1 mano le funzioni di canceiiieri e segretari giudiziari � congruamente motivato con il richiamo alla proclamaziolfl,e dello� sciopero ad oUranza dei suddetti pubblici dipendenti ed alla necessit� di assicurare il se'T'viz,io deUe Cancellerie e segreterie giudiziarie. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 1uig1io 1973, n. 734 -Pres. Uccehlatore -Est. Benvenuto -Paic:ifki ed altlI'i (avv. CipoUone) c. Min:ist&o dei lavori pubbfilci e dehl'mtel'tl.lo (n..c.), Regione Abruzzo (avv. GaJiait&~). Edilizia -Licenza di costruzione -Annullamento e revoca ex art. 7 legge 6 agosto 1967, n. 765 -Termine di diciotto mesi -Decorrenza. (L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 7, comma terzoJ. Ai fini della deco'T'renza del termine di 18 mesi P17'evisto per l!annullamento delLa licenza ediLizia dell'art. 7, terzo comma de.ZZa legge 6 agosto 1967, n. 765 deve aversi riguardo all'accer'tamento c�mpiuto sulla base di tale ultima norma, anco1�ch� non siano intervenuti i pa PARTE I, SEZ. V, j}IURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 191 reri da parte degLi organi consultivi (ConsigLio superiore dei Lavori Pubbiici e Consiglio di Stato) che coincLudono, infatti, La fase di esame ragionato dei dati acquisiti e delle valutazioni idonei a fondare' ii successivo, eventuale provvedimento di annullamento (1). (1) L"ar:t. �7 della Legge 6 agosto rn67, n. 76'5, nel modifica!l'�e l'atrt. 27 della'legge 17 agosto 1942, 111. li1'50, ha rp!l'lesC!l'iltto, come � noto, il teirminie di diciortto mesi. pe!I." l'emanazione del prorvvieddmento di arun.rulla:mento delJia licenza edilizia illegittima da: parte deli'A!Utorilt�. ,g0V1ell'ltla:tiV'a, termine deCO\t'lt'enite dall'accerlameltllto de11e violazi:oind e precedlurllo dalla conrtestazione deil.le viotazi-Oltlii stesse sia al tlitoJallle della:� licenza, che a:l prorpriieta! l'1o dell'edifido ed aJ. progettista, ,che, infine, all'.Ammini.Jsitratlone Co� muna:le con a'iinvito a presenJtaire deduzioni ,enmo un teTlllli.ne all'uopo fissaito. �, altresi, l!lloto come l'mterpretazione di taite norma a:bbia determinato un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni, ancorch� il problema fosse stato iltl pil'ecedetwa approf0111dito ed an:aliitica:mente esaminato dall.J.o stesso Constglio di stato in sede consuil.fti.rva. Al 1ri@lla1rdo, :tnrfa1Jti, va rpireimesso ohe l'~zio del potere dd a1t11t1uiliLamento no1I1 ha conferito al ,govermo un potere llllUovo, ma ha soltanito esteso il'iltlitervenito ll'erpil'eSSliV'O del1'81Uitorrit� stataJ.e a casi non previsti daill'atrt. 27 della 1.u., distjrpa�nando, quirncli, un poitere sostanzi.a:lm~nte riconducibile a quello [previsto dall'ar:t. 6 del t.u. 3 mairzo 1934, n. 383: c:frr. Sez. V, 1� febbraio 1972, n. 71, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 71, pa!I"zialmenAJe coiO!boorio PALLoTTINO, L'a'f!.nuitamento straordinario dei provve-. dimenti comunali autorizzativi di costruzioni: brevi note intorno all'art. 7 della legge-ponte urbanistica, ivi, 1970, II, pag. 1067; vedasi anche Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 931, ivi 1972, I, rag. 1614, Il Consiglio di Stato, con parere della Commissione speciale dell'B gennaio 1970, n. 1362 (Il Consiglio di Stato, 1971, I, 165), nonoh� con precedente pa!l'ell'e della Sez. LI, �deil 26 settembre 19>69, 837, ivi, 19'70, 2382 aiverv;a ipll'eci.saro che il te!l'!IIl.�ltle ,di diciotto mesi deco!I"J.'e dalla data del formale aooerrtamento, o, in mancanza da:lla contestazitone. Peraltro, in sede giurisdizionale, la Sez. V si � mostrata di diverso avviso, identificando iii. momento dell'accertamento con quello della contestazione, osserv1ando �Che l'autorit� procedente matura la persuasione della sussistenza delle violatloni attraverso le indagini e le opportlll!lle consUltazioni, costcch� il pr.iJmo atto l!lle[ quale si manti.festa la conoscenza piena delle viooationi non pu� non coincidere 001I1 la foll'male contestazione diel.Le violamoni. A tate O!l'diltle di idee � ,stato, peralt!l'o, 11:1erpllfoa:to (v. Sez. IV, 10 mairzo 1972, in. 174, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 303) che l'a!l't. 7 della le~ge 6 aigosto 1967, n. 765 cons1dera testuail.me!n.rte 1'aiooertame111:to e La contestarlone come due ffi'ell11Ji distinti, che si inse!I"iscolllO netl procedimento con una rprorp!l'ia 'arwtoinoma fumnone, di talch� ~ U1t1 !fiale oon~sto non pu� non essoce irkonosciuto val1or,e rprierrni:rrente ad assorbente, quanto alla deCOI'II'enza del termine 'di diciotto mesi, al momemo delll'aooelI'tamenrto dal qual soll.Jtanto, quindi, inizia a deoOTTiell'e il termiltlle ainzridertto nel COTSO del quale si colloca la �Contestazione delle viotlazdoni ai sogge,tti i:nterres RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sati: argomentaz�oni codeste sulla cui .scorta 1a Sezione ha ritenuto di doV'er iinrviestiire il.'Adunainza Plieniaria. Con successive deciisioni. rta1e punto di vi!Sta � staito, poi, ribadiito (dr. Sez. IV, 11 'luglio 1972, !Il.. <�97, Il ConsigUo di Stato, 1972, I, 1336; Sez. IV, 13 marzo 1973, n. 222, ivi, I, 1973, 376), nonch� con fa decisione in mssegna. Cfr. di re.ceIJJte Ad. p1en. 3 luglio 1973, n. 7, che ha risoUo il contrasto, in questa Rassegna, 1973, I, 1120 con nota di TAMrnzzo. CONSIGLIO.DI STATO, Sez. VI, 22 ma!�gio 1973, n. 213 -Pres. Tozzi -Est. Fe'1ici -Pappa1amdi (avv. D'Albiero) c..Mmistero deil.1a pubblica istruzione (avv. Stato Vitucci). Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Posizione del ricorrente -Diritto a conoscere l'iter procedurale -Sussiste. Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Posizione del ricorrente -Diritto di prendere visione del fascicolo istrqttorio -Diniego -Successivo deposito in giudizio -Non sana il precedente rifiuto. La posizione del ricorrente nei procedimenti ammi1iistrativi contenzio8i presenta aspetti attivi e dinamici, essendo caratterizzata darlo stesso impulso della fase di riesame attivata su istamza del privato: in conseguenza di ci�, quest'ultimo deve essere posto in grado di svolgere adeguatamente le proprie ragioni sulla base del.le notizie reilative al procedimento che ha preceduto l'emanazion� dell'atto, nonch� agii accertamenti compiuti posti a fondamento deUa determinazione impugna. ta (1). Il diniego dell'Amministrazione di far prendere visione al ricorrente in via ge11archica del fascicolo istruttorio noin � sanato dal succes8ivo deposito di questo in sede giurisdizioaale, attesa l'imposs.ibilit� di equiparare fra di loro i due giudizi coll'rispoind.enti, infattri, ad un distinto ordine di garanzie attribuite al cittadino (2). (1-2) GiuiriJSp1J:1Udenza �COstMl!te nel principio :generaile. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 5 giugno 1973, n. 245 -Pres. Aru Est. Mastroipaisqrua -V.ignanelli (aivv. D'.A!bbieiro) c. M!in.iistero della ;pubblica istruzione (avv. Staito Di Tarsia). !~piego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Ordinanza ministeriale 26 giugno 1969 -Applicabilit� limiti. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 193 Impiego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Incari chi triennali -Preclusione ad ottenere diverse nomine -Non sus siste. Impiego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Impugnazione gerarchica -Silenzio dell'Amministrazione -Art. 14 Ordina~a ministeriale 26 giugno 1969 -Illegittimit�. Le modaLit� ed i terrmini per la presentazione di ricorsi gerarchici in materia di incarichi e supplenze degli insegnanti previsti daU'art. 29 dell'ordinanza ministeriaLe 26 giugno 1969, trovano applicazione soltanto quando sono in corso Le normali operazrioni di nomina aLL'inizio dell'anno scolastico, restando, invece, non applicabili, quando Le norme sono esposte nel corso dell'anno. n termine d'impugnazione deLle nomine disposte durante L'anno scoLastico decorre dalla data di piena conoscenza della nomina stessa da parte dell'interessato o altro itnsegnante, la cui prova non pu� in alcun caso ritenersi raggiunta daLl'avvenuta affissione� aLL'aLbo. Nessuna preclusione si configura nei confronti deU'insegnante in posizione di incaricato triennale ad ottenere una nuova nomina per altri insegnamenti o altre sedi, salva La facoLt� di accettarla o meno. � illegit,timo iL silenzio serbato daW Amministrazione in ordine ad un ricorso gerarchico proposto avverso La mancata nomina, atteso che in base all'art. 14 dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1969, L'omessa decisione entro iL prescritto te1�mine equivale a reiezione del ricorso soLtanto neU'ipo�tesi di ricorsi prodotti avverso La gra�uato!l"ia e non anche contro i provvedimenti di nomina o di mancata nomina.. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 -Pres. foM'ldi. - Est. Pajarid.i -P. M. Raya (coni.) -Minisitero delle Finanze (avv. Stato Di Ta<11sia) c. Fallimento CEAM. Imposta di registro -Enunciazione -Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societ� di fatto -Prededuzione del credito di imposta come spesa giudiziale -Esclusione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 26.7, art. 111.n. 1), IL credito per imposta di registro suUa enunciazione deU.a societ� di fatto contenuta neUa sentenza dichiarativa di falLimento deve essere insinuato nei passivo come credito concorsuaie e non pu� essere soddisfatto in prededuzione ex art. 111, n. 1, deHa Legge failimentare (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 apri1le 1973, n. 1019 -Pres. Caporarso -Est. Caleca -P. M. Raja (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. F1ail.1imento Cuciinotta. Imposta di registro -Enunciazione -Enunciazione giudiziale -Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societ� di fatto -Prenotazione a debito della relativa imposta, ex; art. 91, legge fallimentare - Cancellazione della prenotazione disposta con decreto dal giudice delegato -Ricorso per .Cassazione -Inammissibilit�. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91). Poich� il decreto del giudice deLegato ai faUimento che dispone La ,prenotazione a debito delie imposte di boHo e di registro a norma deU'art. 91 deUa Legge faUimentare e queUo di eguai natura che ne (1-3) Sulle ,questioni, di cui si tratta, si pubbMcano qui di segui1to tre note relJaitive ai vM"i aispetti delcrie stesse. A lPtI'�escindere d1alla questione P'!"eiliiminM'e che Ja medesima Corrte di Oassazd:cme (per fa:ttisipeaie anaJo~) non si era posta nellia prima semenza, SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 -Pres. foM'ldi. - Est. Pajarid.i -P. M. Raya (coni.) -Minisitero delle Finanze (avv. Stato Di Ta<11sia) c. Fallimento CEAM. Imposta di registro -Enunciazione -Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societ� di fatto -Prededuzione del credito di imposta come spesa giudiziale -Esclusione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 26.7, art. 111.n. 1), IL credito per imposta di registro suUa enunciazione deU.a societ� di fatto contenuta neUa sentenza dichiarativa di falLimento deve essere insinuato nei passivo come credito concorsuaie e non pu� essere soddisfatto in prededuzione ex art. 111, n. 1, deHa Legge failimentare (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 apri1le 1973, n. 1019 -Pres. Caporarso -Est. Caleca -P. M. Raja (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. F1ail.1imento Cuciinotta. Imposta di registro -Enunciazione -Enunciazione giudiziale -Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societ� di fatto -Prenotazione a debito della relativa imposta, ex; art. 91, legge fallimentare - Cancellazione della prenotazione disposta con decreto dal giudice delegato -Ricorso per .Cassazione -Inammissibilit�. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91). Poich� il decreto del giudice deLegato ai faUimento che dispone La ,prenotazione a debito delie imposte di boHo e di registro a norma deU'art. 91 deUa Legge faUimentare e queUo di eguai natura che ne (1-3) Sulle ,questioni, di cui si tratta, si pubbMcano qui di segui1to tre note relJaitive ai vM"i aispetti delcrie stesse. A lPtI'�escindere d1alla questione P'!"eiliiminM'e che Ja medesima Corrte di Oassazd:cme (per fa:ttisipeaie anaJo~) non si era posta nellia prima semenza, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 195 dispone la cancellazione n<;>n risolvono alcun confiitto di interessi e lasciano del tutto impregiudicato il diritto deUe parti di far valere le proprie ragioni in tutte re vie giurisdizionali consentite, � inammissibile il ricorso per Cassazione contro il decreto che ordina ia cancellazione della prenotazione a debito precedentemente disposta de�tia somma necessaria per la registrazione delLa sentenza dichiarativa di faLlimento contenente enunciazione di societd di fatto (2). III TRIBUNAL�E DI BRESCIA, Sez. FlaWl. 10 IOJOVletmb!ie m72, n. 137& -Pres. MascoLo ViiitallJe -Bst. Agtnellii -Mi.inJiJstel'iO dieUe .Fmatnze (iavv. Stato Maa:-1uz2lo) c. Faihldmel!llto Lupaitiln/i Gliiuilito ed tail<flr.i Gavv. Bertoll.otti). Imposta di registro -Enunciazione -Enunciazione di societ� di fatto contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento -Insinuazione al passivo in prededuzione ex art. 111, legge fallimentare -Spetta. (Art. 72 r.d. 30 dicembre.1923, n. 3269; art. 111, i comma, n. 1, 1.f.). L'imposta di titolo liquidata sull'enunciazione della societd di fatto, contenuta neiia sentenza dichiarativa di faLlimento di que�st'ultima, rientra tra le spese del processo faHimentare e va, quindi, ammessa al passivo in prededuzione secondo quanto stabiUto dall'art. 111, primo comma, n. 1, delLa Legge falld.mentare (3). risol�vendola nella .seconda sentenza TIJel �senso deliLa mammtssibilit� del ricorso, la questione di merito .sar� con ogni probabilit� di nuovo sottoposta alla Cnrte di Caissazi()[1e, atteso �che, o11lre al ricorso (per -0assazi-0ne si e!l'a pr-0posta quaereLa nuUitatis del P!l'OVV'edi1mento del gi.rudiice d.eiLegato e si ~a PJ'.'esentata istanza dii 1i'1l!si.111Uazione al passivo COII1 irichlesta !Principale di pagamento in :prededuzione nonch�, come sembira pi� ortodosso, intimata e notificata :ingiunzdorne di pag.ame!Illto al .ml!I'laitooe. La �sentenza n. 682 � rpubblfoaita .anche in Foro it., 1'9-73, I, 3173 e in Riv. dir. fall., 1974, II, 63 1e la sentenza n. 1019 � stata seguita da un'altra sentenza deJ. �tutto ainailo~a 17 maggio 1973, n. 1421, �in Giuris. it., 1974, I, 3�36 con nota redazionale. (1) La sentenza dichiarativa di fallimento di una societ� verbale, e l'imposta di titolo sull'enunciazione della societ�. La Corte Suprema riconosce -fra l'altro, con suggestiva chiarezza di esposizione -che � �l'atto .enunciante �eosti:tl.llsoe la condiztoine formale e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). Il rico!l'.so � infondato. L'imposta di r1eg1stro, cosi come strutturata nel si:stema 1Jr1ad.iZJionale e ancora nena imminenrte ll'ifo!rma, � una imposta ,che afferisce l'l]goTosamentie al documento che inooll'pora, comprovandolo, attestanldolo ed :in definitiva consacrando'lo, l'evento �negozi1a1Le. 'L,a sua stessa oll'i!giine storica, e la sua funzfone paraHel1a di conforire data oerrta ad atti e documenti, confo['IIIl:anO questa srtruttura di fondo. Me'Illtre le rari!ssime eccezioni costirtuite dalla denuncia verbale tecnica per l'applicazione dell'imposta�, tanto da creare �i termini di esistenza del potere impositivo, 1esistenza che coincide solo con l'enunciazione �. A II'i�nioolzo, la steSlSla sentenza annotata ll'iiehiama Claiss., Sezio!Ili� Unite, 20 giugno 1969, n. 2175 (Giur. it., 1969, I, 1, 1639). Sembrerebbe, dunque, che la sentenza voglia ribadire il fondamentale principio, costantemente rilevato dalla dottrina ,e dalla giurisprudenza �anche per il caso dell'enunciazione (cfr. RASTELLO, Fattispecie tributaria compos.ita con elementi letterali di fattispecie diverse in Giur. it., 1968, I, 1, 1261, particolarmente 1264), secondo 11 quale il presupposto di fatto, o situazione giuridica, al cui avverarsi la legge co11ega la nascita del rapporto relativo al tributo di registro, � sempre l'atto scritto, salvo i pochissimi casi di contratti Ve!l'bali registrabili in termine fisso, fra i quali non � compreso il contratto verbale di societ�: e ci�, tanto se l'atto scritto sia destinato a documentare direttamente la conv�inzione, quanto se esso valga a documentarla indirettamente, mediante l'enunciazione. Perfino nel caso limite di un trasferimento immobiJ: iare presunto (art. 18 legge di xegistro) � stato giustamente osservato che non sd abi1ita l'Ufficio a considerare tassabile un tras:lierimento immobiliare verbale, che sarebbe giuridicamente e radicalmente nullo, ma si attribuisce all'Ufficio soltanto il potere di tassare il trasferimento anche senza il materfale reperimento dell'atto (MICHELI, Corso, p. 422). Senonch� J.a sentenza, in contrasto con queste premesse, ha finito per dare maggiior peso a considerazioni di diverso ordine, in base alle quali ha concluso che il tributo di registro, nel caso dell'enunciazione, colpisce il fatto negoziale �diverso e anteriore, separato dall'atto enunciante: solo l'atto enunciato sarebbe la � causa � dell'obbligo di imposta, pur essendo richiamato come �fatto storico estl'laneo e per lo pi� precedente�� Queste osservazioni contengono indubbiamente una parte di vero: � incontestabile che il contratto verbale � pur sempre il negozio soggetto a registrazione e a imposta, quando sia enunciato in atti presentati a registro, o ,serva di base a senrtenza (wt. 1, 3� coIIl!llla della Legge di registro del 1923; art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). La questione, tuttavia, sottoposta alla Corte Suprema concerneva non gi� l'esistenza e ila portata dell'atto negoziale soggetto . a imposta, pacificamente individuato nel contratto verbale di societ�, ma il momento di insorgenza dell'obbligo tributario, e la sua riferibil:it� a determinati soggetti passivi. Rispetto a questo problema le disquisizioni della sentenza, pur pregevoli intrinsecamente, non appaiono sempre pertinenti. Infatti, non si pu� discutere su un obbligo dli imposta senza indiv~.duarne il presupposto di fatto: e, sotto questo angolo di visuale, non � PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 197 dell'appalto e della locaziione hann-0 una spiegazione di politica ftscale estremamente 'Puntuale e specifica tanto da esseTe iidanee come non mai a confurrnare la validit� della rego1la. 1Se di 1ci� non ipu� duibttar,si, n� si duhlta, non ,pu� non rliicanoscetrsi che T'indagilJJJe diventa ipi� de1:icaita qua.nido 1Ja leg1ge di registro� colip:isce un documento, di per s�, come .:flatto anche marteriaiLe d:i espTessi-Olne di volont� nego~�i'alii, ed 10ltre a ci� lo colpisce altl'che in relazione ad un negozto che nel docmmen<to � pi� o meno incidentalmente oouncia.to, cio� richiamato. In :ailiTi termmi, iii problema si fa pi� complesso quando il poiliere tmpositivo si diiiri!ge i!n una trirpli'<Ye dlirezione. La prima riiguarda il documernto a presci!ndere da una specifi:ca e determinata cmniponente contenuttva negoziale (imposta fissa). La seconda, eventualmente esatto che il presupposto di imposta sia l'atto negoziale enunciato: al contrario, si � gi� osservato che il pr.esupposto � precisamente l'atto enunciante, senza il quale le pa;rti del contratto societario puramente verbale non hanno alcun obbligo tributario: non hanno obblighi di comportamento, perch� non devono chiedere alcuna registrazione; non hanno obblighi di pagamento, perch� non devono pagare nulla. Quanto �alla configurazione della convenzione come � causa � del tributo, ci sembra che il pensiero della Corte norn risulti, dalla motivazione, sufficientemente chiarito. Il concetto di�. causa� in senso privatistico � da tempo abbandonato nel campo tributario, dopo le limpide obiezioni del GIANNINI (I concetti fondamentali del diritto tributario, pag. 155 e segg.). Forse la Corte ha voluto dire che la convenzione enunciata � il p1resupposto dell'imposta: ma, come sopra si � avvertito, questa concezione non trova alcun seguito in dottrina e in giurdsPTUdenza. Quanto, infine, alla definizione della convenzione verbale come � fatto storico estraneo ., essa .appare estremamente equivoca. Come � ben noto, l'�enunciazione di una convenzione anteriore come fatto storico estraneo �, di per s�, i1rrdlevante ai fini del r,egistro. Si cita, come esempio, l'enunciazione di una convenzione tra 'Dizio e Caio, in un atto (o in una sentenza) fra Sempronio e Mevio, senza che la convenzione enunciata sia connessa, o costituisca fondamento dell'atto enunciante. Nessuno dubita, oggi, che una siffatta convenzione sLa i!ntassabile. Rimane parimenti una semplice citazione storica, l'enunciazione di una conven:ziione verbale, che al momento della enunciazione sia gi� estinta, o si estingua con l'atto enunciante. Ma non � questo il caso di una convenzione verbale soctetaria, che proprio con l'enunciazione in una sentenza dichiarativa di fallimento comincia a produrre i suoi effetti alla luce del sole, uscendo fuori dal paravento, per usare la pittoresca espressione della sentenza annotata. Si direbbe che la Corte abbia voluto far derivare il ca11attere � storico � dal sempldce dato cronologico dell'anteriorit� della convenzione verbale: ma questa deduzione � sicur�amente errata, �almeno nella sua genericit�. Il normale fondaimento dell'imposta sulle enunciative ristede nel fiatto che la convenzione verbale ha, al momento dell'enunciazione, una vita ancora attuale, rinvigorita -nei suoi effetti giuridici -dalla materializzazione in uno scritto. Parlare, irn questo contesto, di una convenzione puramente pregressa e � storka., � un controsenso: l'imposta colpisce la convenzione, p1roprio 198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO idonea ad aissorbix:e ll:a prima, dguairda�il tipfoo contenuto nergozliale che irappTesenta i!l barga:gliJo diTetto ed ord:inaTio ed al conrtempo la f�naliizz; azione normaLe di quello :specifi:co atjio. La �teTza atrtiiene in via puramente ev�entua�le, ed in definiti-va occasiionral:e, a quel lll!egoz;ioo che non costitui:scre affatto l'oggetto prtnciipale e d!iiretio delJ'atto, ma vii � soltanto rriclriramarto peir una qiuaiLchie rrragilo(!le od efficaclia, come :fa:trtJo srtorico esrtrrrarneo e� per lo pi� precedente non COl!l!sa:crrato i:n vira autonoma in un 1aipposiito e p!recediente atto scritto. � quest'ultima la tipica irmposta di registro surlfJ.'enU!llciazione, ispi:rata poliitriica:mente dall!a necessiit� dii �evirtaire che si p1"1o1i!llerino le frodi e ci �si so1Jtrragga aJ.l'do:niposta di 1 regi�srtrrro con �l'accwgimento rdJi r:iichlilaimacre un ne:gozio !in. un docurmento rivolrto ad a:J.trro negoz;iio otJtell!endo rin d!ef�nitdiva i:1,. !l."iisultato di coofurire indivettamente �Certezza di d!ata al negoz;io r'icMamato. La srtessra sen perch� enunciata nella sua persistente attualit� di effetti, n�n nei suoi effetti completamente esauTiti. In realt�, � ancora oggi vera !'.affermazione dei vecchi pratici, i quali solevano ddve che, con l'enunciazione, la societ� entra nell'orbita tributaria; la ratio del tributo sulla enunciazione sta proprio nella � documentazione � della convenzione verbale, la cui certezza � ormai affidata ad un docu~ mento, pevaltro munito di fede privllegiata, quale � la sentenza, sicch� la convenzione, da tal momento cessa di essere � verbale � per divenire � documentata �. (Cass., 9 luglio 1962, n. 1799, Giust. Civ., 1963, I, 897): in questo solo momento :si verifica il presupposto del tributo, e non prima. A sostegno della contraria opinione, secondo la quale la pregressa convenzione verbale sar�ebbe la vera � causa � dell'imposta, la sentenza annotata ha ricordato che l'accertamento e la valutazione dei beni confe11iti deve sempve rif.erirsi al momento del contratto sociale, ancorch� verbale, e non al momento dell'enunciazione (Cass. 25 ottobre 1972, n. 3229, Riv. Leg. Fisc., 1973, 1161 e sentenze ivi richiamate, fra 1e quali Cass., Sez. Un., 14-giugno 1967, n. 1331, Riv. cit., 1967, 2010). Ci� � vero: ma anche in questa osservazione si annida un equivoco. La consistenza del patrimonio sociale conferito, al pari, del resto, di ogni 1altra consistenza patrimoniale trasferita (il parametro � identico, ancorch� il conferimento non sfa parificabile giuridicamente aJl trasferimento, come ha pl'ecisarto Cass., 7 gennaio 1970, n; 23, Giust. civ., 1970, 1242) deve sempre riferirsi al momen,to. in cui la convenzione inizia ad avere effetto, secondo i principi privatistici: e questo momento, come vecita chiaramente l'art. 33 della legge di registro, � il giorno del foasferimento, non il giorno della registrazione. � questo un principio rigoroso, che la Cassazione ha :applicato perfino nel caso di un -atto registrato oltre trr.e anni dopo la diata (non certa), indicata neH'atto come :m,omento dell'incontro delle volont� (Cass., Sez. Un., 12 genna:io 1972, n. 71, Riv. Leg. Fisc. 1972, col. 1574): principio, comung_ue, che ha trovato nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, una riaffermazione esplicita (art. 41 :, la base impo!llibile � costituita dal valore venale del bene o del diritto alla data dell'atto). Lo stesso criterio val�e anche per gli atti da registrare in caso di uso, per i quali il divario cronologico fra stipulazione e registra-zione pu� essere notevolissimo. In altre parole, non si � mai dubitato che1 il momento dell'uso o deWenunciazione, pur concretando il presupposto dell'obbligo di imposta, non alteri in alcun modo il valore tassabile, che PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 199 tenza d1chliarr:a1lirvia !dli: ifal.llimea:irbo dit una sootert;� id.di fa1J1Jo, pa1Irese od occulta che sia ma ,cerr1Jamiente non consaiocata nei't suoi patti dn un aitto scrirtto, � un atto, im. questo caso giUJdliziirurio, ohe ha Mooeit� di contenere ,1',enuinoi:aziione di un paroto soctale ma!i sorttorposto a reglistriaziorne perch� ma!i el()(!]Jsaorato diretrtamente ed autooomamea:ite in un atto SC'.!'itto. Ma gi� l'esposizione di qiuesta te1cn1oa tl'i:butar~ ind1ca che J1a cosiJddetta imposta dii ennmctazii:one, come stcuramenrte noo pu� arppl:iicarsi di:versamerrnbe, e meno ancoll'la prima, delJJ.'artto enunoi1aLllte, cosi alt!'e1ttan1Jo siicurarrnea:irte deve consiiderarisi affo11e.nrtJe non gii� all'atto dn s� come espressione sol1it1Ja di una viol:ont� nego~iJaile e come eliemooto cartaceo o 1equiva:Lenite cbie la priima contiene, bens� a'I fatto negoziale dli'Vell'SO ed estraneo per lo pi�� precedente 1al11'atto, ed iivi ricbii:amaoo ai fini per continua a rimanerie ancorato alJ. momento della stipulazione. La verit� � che quando i fatti e le situazioni, cui la legge del registro ricollega il sorgere dell'obbligazione tl1ibuitaria, sono cronologicamente staccati dalla convenzi. one tassata (il che accade non solo nel caso d'uso e nell'enunciazione, :ma anche in presenza di fatti poster.iori e presuntivi, come nei casi gi� ricordati dell'art. 18, o, per l'imposta proporzionale, nei casi dell'art. 17: cfr. per quest'ultima ipotesi DE BoNo, L'accertamento tributario, ed. 1966, p. 209) il prresupposto di imposta non coincide con l'elemento base per il � quantum debeatur ., la cui dimensione -legata, come essa �, al contenuto oggettivo del negozio -dev�e necessariamente basarsi sul valore al tempo del trasferimento. Ma l'obbligo di imposta rimane costantemente e indissolubilmente legato alla redazione dell'atto scritto, che -come egregiamente rileva la stessa sentenza annotata -incorpora, comproviandolo, attestandolo e in definitiva consacran!iolo, l'evento negozdale. E solo in questo momento -che � il momento della materializzazione documentale -sorge l'obbligo di imposta sul contratto verbaJe enundato. Dominata dalla concezione della nascita della convenzione verbale come � causa � e presupposto del tributo del registro, la Corte Suprema ha creduto di trovare un riflesso di questa sua concezione proprio negli articoli 91 e 111 della Legge fallimentare, che prevedono l'anticipazione delle spese � giudiziali � per gli atti richiesti dalla legge per l'intera procedura fallimentare, a partire dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla chiusul"a della procedura. Secondo la sentenza annotata non vi sono dubbi: spese giudizfali sarebbero soltanto le tasse giudiziali in senso stretto; l'arti-� � colo 91 costituir,ebbe, anzi, una chiara conferma della necessdt� di mantenere separata la tassa giudiziale sulla sentenza, dalla tassa di titolo sull~ conv,enzione 1enunciata, per la quale nessuna anticipazione sarebbe prevista. Ma anche questo argomento � basato su un equivoco. � noto che la cos� detta imposta di titolo sulla-convenzione enunciata in sentenza viene sottoposta a registro dall'Ufficio atti � giudiziari ., non dall'ufficio atti pricat. d. E la xagfone di qruesta ,competenza ristede nel :flarbto che tutte le imposte esigibili aJJl'atto della registrazione di una sentenza, siano esse giudiziali in senso stretto o �di titolo., rientrano nelle �tasse dovute sulle sentenze, sui decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziairi � ' secondo la previsione letterale dell'airt. 93, n. 2, d!elila Legge di registro. Che questa previsione comprenda anche le cosi dette � tasse di titolo � � fuori di dub 200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nul1a pTincipa<li bens� strumentalmente peT dirveTse ragioni; come appunito, esemplif�catiVJaimente, per la necessit� di dichiarare aperto il conoo11so 1sul ipatrilmomo de1li'&1ite soc1aJ.e di cui Sii � aicceritata il.'esistenza. Diire che 'l'dmposta di reg1stro � applicabile solo con l'artto enun~ ciante, nel 1caso 1a sentenza dtchtal'lati:va di falllimento, � dke cosa certa e sicU!l'a. Ma non sd:gniMica che l'imposta affe,rtsca aJ:l'a1Jto enUltlcfante, sembtiando pi� ade'l'.'en1e aUa rea1t� giuriidica e .tecnologtca rtconoscere che� !',atto rapp11esenta soltanto la 1co'lld1z,~one forima'le e tecnica per l'appili! ca:z;ione deH'imposta, e non gi� 1a caUJSa, �ch!e linvece � cositiitUJiJta dal patto sociale. Una visione capovollta di que1srta reia,lt� avrebbe il vizio bio. Infatti, fra le tasse giudiziali in senso ampio, l'art. 115 della parte II della Tariffa all. A (ora art. 8) comprende separatamente la tassa �sulla condanna o dichiarazione del credito�, che non pu� essere mai inferiore alla tassa fissa, e la tassa sulla convenzione, per la cui misura il.'art. 115 rinvia alla parte I della: Tariffa. Entrambe le imposte sono, per l'art. 93 n. 2, a ca.irico� anche delle parti �che :lianno uso delle sentenze�: il che, per altro verso, ribadisce l'obbligo del curatore di pagare sia l'imposta giu..: diziale in senso proprio sia l'imposta sulla convenzione, essendo incontestaibfile ohe, dall'inizio a.11a fine della :pa.-ocedura, il fallimenrto fa costante uso della sentenza dichiarativa, e della convenzione in essa enunciata. Questo accenno offre occasione di mettere in evridenza che l'obbligo dell'imposta dovrebbe, OO'lillUnque, ricadere a 1ca1'1�Jco .deilile p1al'11i � 1t1Jel cui inte-. vesse � richiesta la formalit� della registrazione (art. 93, n. 1, ora art. 55): ed anche sotto questo aspetto, � ev.idente l'interesse del cUiratore a richiedere la formalit� e, correlativamente, ad �affrontare J.a relativa spesa, in funzione delle esig.enze della procedura. Non si nega che la ragione fondamentale dell'accollo alla massa dei cos� detti � debiti prededucibili � risieda nel fatto che, ne11a loro maggiovanza, questi sono debiti del fallito (AzzoLINA, Il fallimento, vol. I, p. 687), il quale � tenuto per 1e obbligazioni assunte dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento, come se le avesse lui stesso poste in essere (PROVINCIALI, Manuale, ed. 1962, vol. I, p. 658). Ci� � vero anche per l'imposta di titolo sulla �enunciazione del contratto societaria. Quando, infatti, il curatore ottiene, con 1a registrazione del.il.a 1sentenza dichiaratiiva, la cOOJSacrazione documentale del contratto verbale di societ�, ottiene contemporaneamente l'accertamento della 1egale esistenza della convenzione societaria, e le con:l�erisce una data certa, in conformit� all'art. 3 della legge di regli.stro: e questi effetti sono ottenuti anche a vantaggio dei falliti, oil.t!J:e che delila procedura e, d.n definitiva, dellia massa. Tuttavia, questa pluralit� di soggetti interessati alla regdstrazione non Legittima certamente l'affermazione che la registrazione rappresenti � un servizio, per quanto dovieiroso, che gli organli. fallimentari indirettamente fanno al Flisco � (cosi PAJARDI, Dir. prat. trib., 1960, II, 530, particolarmente 543). L'affermazione va capovolta: La reailt� fiscale e giuridica �, ancora oggi, un'altra: la registrazione rappresenta un servizio reso dallo Stato al privato, e non vriceV1ersa (art. 3 legge di registro del 1923; art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, Ii. 634). ConVliene aggiungere che questo vantaggio non vien meno -e, perci�, non vien meno neppure l'obbligo dii imposta -per l'asserita � estinzione � PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 201 di un �ecoesso di fomnaHsmo che :fa['ebbe apparire base causale deH'fanposta, cto� realrt� umana sottostante l'imposta, quelllia che inveoe � soltanto un :fatto formale, in definiti'V'a un paivavento occa:shma1e, anche se tecnicamente .condiztonante. In altri temninii:, occorre dlistiIJJgrU!eTe tTa H � fatto enunc:i:ato � �Secondo la config!U!razi'One logico .sostan.zJia11e e l' � atto enunciante � come condizione di imponibilit� e di peroopliJbiJlit� dell'1mpo1sta, teinuto conto che l'�atto �enundante dichiara ed attesta l'eviento nego:zJia�1e ma non lo �costituisce, prorpTio a di:ffieil'0enza di quanto � inv�ece per il fatto negoziaile che raippiriesenta l'oggetto princiipale dell'atto, anche 1quando ta�1e ultimo fatto ahbi:a una sua .genesi verbale precedente all'atto scritto. �Tutto oi� non � solo trafforza:to dalla fLogiica di una ricostruzione e di una penetrazione del 'stsrterna, ma � anche corufortato da :Lnidi!caziO!llii testua1i; principalmente dall:l'art. 72 �della 11e1gge dli r.egi!stTo che si esptrime in termin1i univocamente stntomati1oi, 1afforimando ohe oltre al11Ja tassa dovuta �su:Ha :sentenza, � dovuta 1a tassa �S1Ulla convenzfone. del contratto verbale di societ�, a seguito della sentenza dichiarativa. Diamo vo1entieri 1atto che questa tesi non � stata neppure adombrata dalla sentenza annotata, che, invece, mostra di accettare tanto il principio dell'obbligatoriet� dii registrazione delila sentenza dichiarativa (Cass., 31 maggio 1966, n. 1456, Riv. leg. fisc., 1966, col. 1871) quanto il principio dell'insorgienza del debito tributario derivante dlall'�enumciazione, sia pure facendolo grav�are soltanto sui singoli sodi. La tesi che la conV'enzione sodeta:rda si estingue con H fallimento riaffiora, peraltro, in taluni commenti anche recentissimi (cfr. Massime del registro 19'73, 300): si che non � inopportuno qui precisare che una tesi siffatta � privia di qualsiasi fCJ1IJJdamento. Dottrina e giurisprudenza rilevano concordemente che n fallimento sciogUe, ma non estingue il vincolo societario (PROVINCIALI, Scioglimento ed estinzione della societd come effetto del fallimento, in Riv. dir. fall., 1973, I, 5); del resto, dobbiamo p:roprio all'illlustre estensore delJla sentenza annotata alcune limpide osserviazioni, che ribadiscono l'impossibilit� di ravvisare nel fallimento una � morte civile � della societ� (PAJARDI, in nota a Trib. Bologna, 26 febbraio 1969, Dir. prat. trib., 1970, II, 709). I11 questa continuazione dell'impresa societaria, sia pure ai fini della liquidazione conco:rsuale, sta .appunto l'attualit� e la necessit� della spesa affrontata dal curatore per la registrazione della sentenza, nella sua duplice portata di imposta fissa (per la formalit�) e di imposta proporzionale (per l'enunciazione). Sotto questo aspetto, anche la cosi detta �tassa di titolo� � una spesa giudiziale, cosi come nel processo ordinario � � giudiziale � -e, perci�, � posta a carico del soccombente -anche la spesa per la registrazione di una convenzione registrabiLe solo in caso d'uso, quando la sua invocazione in giudizio diviene necessaria per fondare la domanda o l'eccezione (Cass., rn ottobre 1968, n. 3371, Giur. it., 1969, I, 1, 480 con nota). Al qual proposito si osserva che con l'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobl'le 1972, n. 634, la possibilit� di uso in giudizio � stata estesa anche agli atti da regiistrare in termine fisso e non registrati, essendo venuto meno 202 RASSEGNA DELL'AVVOGATURA DELLO STATO Del !l."esto basterebbe :chiedoosti 1co1sa arvverxebbe se allllche prd.ma deUa diichiarazione di frulimenio de1l'la soo1et� dli faitito il fisco si trovasse ad esseve [}jel leg:i1ltJimo rpossesso dJi. un atto che enunciasse (!:a suissiistenza del1a stessa sociiet� di :llatto. Nessun duibMo su'l!la '.l!eg:i1J1Jimirt� di p!l."ocedere alla a1ppUcaztone deH'limposta di registro anche pr�Jillla del1a sentelll!Za dichiiaraitiva di fahl'irrnen.to, a cr:liiprorva iche d!l fatto co11pito non � '1a senitenza, ma l1a costi:tuziiorne della 'Soctet�, n� pi� n� meno come quando il!a costirtuzJi.one avV'i'ell!e per atrto 'scritto e questo atto vfone inviiato iagli uffici tributacr-i rper 1a reg:istrazione. Quanto all'airgomento per cui la spesa per la r,egJi.strazione d!clla sentenza dfchia.ratlwa di d�aihlJimenfo de11a so1ciiert� di fatto � � ne,cessaTia � per lo svolgimento deil rp!l."ocesso 1d!i :fia:lUmento secondo i oriteiri iispiiriatorri detll'art. HI, n. 1 dehla Leg:ge fa1limentaa:e, iplU� ossea-varsi che ci� � stcur. amente ve!l."O per 11'1iilnposta di re,gistro fissa su1lla sellllteirraa. Anzi, q'll!eisito cos1Ji.tuiJs,ce 'lllil 1aT1goon�rrllto lrlafforzatiivo dehle conci1usiioni cui COIIliduce la p!l."ecedente tr1iicerca. Infatti, 1l'imlpoi.sta fils1sa sulla sooste:nza attiene all'atto giud!izJi.ario 1come tale neUa isua esiistenz1a Jeg~e e con ri:fier.imooto alla sua naituTa dli statuizione defila autorit� igi'll!ddziariia qua�le ne sia fil contenUJto tilpi!co. Non � inlvlece vwo per la iimposfJa sulla convenzione sociale richlamaita nieiHa sentenza, e ci� per le anzidette raigliood. La Cortie Suprema, che in questa sede rpex �1Ja prima vo;tit:a affroniba i:l problema, si � ocoopata di problemi connessi mdica!lido gi� I�lmpilicitail divieto di produzione (art. 63): il che accentua la peculiarit� del caso d'uso � giudiziale �. Prima di chiudere questa breve nota sembra ancora utile aggiungere che la convenzione verbale societaria rdmane fondamento logico te insopprimibile) della sentenza dichiarativa, anche se -come recentemente si � voluto evidenziare (DE RosA, Sulla tassazione della sentenza di fallimento enunciativa di una societ� di fatto, J.n Giust. civ., 1972, I, 243) -il fatto; giustificativo dell. fallimento non � l'esiste~a in s� e per s� della societ� irregolare, ma la sua insolvenza. Naturalmente ci� � vero: ma � irrilevante. Anche nel caso di un inadempimento dli una convenzione scritta, da regJistriarsi solo dn caso d'uso, 11a ,oondaITT:na del soccombente a !Pagaire attJJche l'imposta di titolo non � basata sulla conVJ:!nziOIIle in s� e per s�, ma sul fatto che �il soccombente non l'ha adempiuta. La convenzione enunciata rimane effettivamente a monte della pretesa dedotta dn giudizio: ma � noto che � La solla circostanza obbiettiva che una convenzione verbale non registrata sia servita di base ad una sentenza, anche quale necessario presupposto logico della pronuncia, ne giustifica la sottoposizione ad dmposta di r.egistro .. (Cass., 16 luglio 1969, n. 2616, Riv. leg. fisc., 1970, 124, partico1larmente 129). Parimenti irrilevante, ai fini della presente questione, � il problema della possibile estraneit� di talune parti, rispetto ail1a convenzione enunciata (Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120, Giust1 civ., 1972, III, 229). Il proib1ema non si pone per la sentenza dichiarativ'a del fallimento di una societ� verbale, perch� le parti, nei cui confronti esplica i suoi effetti la sentenza dichiarativa, sono in primo luogo i soci. In nessun modo, infatti, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 203 mente un 'solco nel quia:le la decisione ~esente rit:iJene dli collocruisi dn armonfoo svillurppo ideologico del pensiero del SUipremo Co:lleg.io. Incl�atti, quando sri � dovuto sta:bi'.l:ime a quale momento l"irferksi per La valutaziiione oolla base fimrponibile delia i.Imposta di registro, si � affermato che tale momento non rpu� non �coincildere con ila sti~lraz1one del patto sociale come v1ero ed uniJco �elemenrbo causativo dehl'imposizionre pi1enramente oompl�eto di tutti g1i e1ermenti �costiJtuthni detl.l'rimposta, sailvo unicamente, e si � rdetto in �quali rtermini <tercnioo-giruriidtLci, la eil!Ullciazj,one� succe�ssiva in un �aitto so11itto (n. 2�3157, d�l 1:2. noviermbre 19165),. Quando, ancora, ci si � prreoccupa1i della dieoorrl"enza del terI"Ilrine ip11escrcizionall1e, non si � potuto fare a meno di :riagiOI1lm"e in termini di esistenza die'l potere dmpositiivo, esi<stenzra 'che 1coin1cide solo �OQ!Il la enurn:CI�JaZ\Lone (n. 2:175,, 20 girl:11gno 1969), cosi come per I'aippiliicazione della tariffa tempol"a:le (n. 2;a�5,7, del 12 noviembre 19615.). Non rpu� quindi 1conclude!l'si che iJ1. credito del fumo nel!la situazd,one anzidetta � un credito con0011suale, il. .qUJa1e quilll�I� va msinuato ~paismvo sira 1deH:a societ� di fatto :si:a dei soci, �in qua:nto tutti condebiitoci soliildaTi, accompagnaito dagli �evrentualli priviHegi accordati dalla ~egge. Iil ricocso via pertanto rigettato senza ri!nviJo e senza ohe vii. sia materia per regolamento <di 1spese rprocessuali. (Om-issis). (Omissis). -Il Curator�e tdcl forllimento deiliilia Societ� di ;liatto � Cucinotta Laura e Cava1tl!avo Ca:-iJsaipi Mada � pendente avanti ai Trllbuilla<le di Messina, �rilevava che risu1ltava prenotata a <debtto fa imposta per questi potrebbero equipararsi a quelle parti � che siano rimaste del tutto estranee al titolo considerato nella sentenza ., secondo l'ipotesi IJ['esa in esame dalla Corte Costituzionale. L'impossibilit� dii attribuire alla societ� e ai soci la veste di soggetti �estranei� appare oggi particolarmente evidente, dopo che in sede costituzionale � stata riaffermata la necessit� di sentire il (futuro) faUito, prima di emettere la sentenza dichiarativa. E taile necessit� v'enne riconosciuta propmo nel caso di IJ['Oposta di fallimento di una societ�, a tutela dei singoli soci .iil.lirnitatamente. responsabili: si che pu� dirsi che, oggJi, il contraddittorio sia davvero pieno, essendo parte non solo la societ� irregolare, ma anche i singoli soci. Ben a ragione, il relativo processo � stato definito un � processo sommario dn contr�addittorio ., caratterizzato da un provvedimento conclusivo che 1a legge qualifica espressamente come sentenza (art. 16 legge fal1imentare). Infine, sembra ancora opportuno avvertire che J.a questione risolta dalla sentenza annotata mantiene un interesse pratico anche nella nuova Legislazione. � probabile, pe.raltro, che essa sorga soprattutto nei casi di sentenze ddchiarativ�e di fallimento di societ� pattUlite per iscritto, con atti non registmti in termine fisso (art. 21, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). A. CHICCO 204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO enunc1az1one deHa predetta Sodet� di fatto con la sentenza dichiarat!iva dli fallimento; e, ri~enenido che detta imposta non fosse oggetto di un cvedtto verso H :liallimernto ma di un crediito concorsua1e verso i falliti da fave vaJere mediante msmuazd.one al passivio, cMedeva al giudfoe delegiato che fosse �l!tsposta la caITTJcellaz,tone d~ tai1e imposta d!li campliO'Ile civile. Il giudii:ce delegato, con decreto 31 ottobr,e 1970, accogl:ieva l'istanza. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato ha pTesenrtato, contro il dec;iie1Jo, rfoorso per ,cassazirnne ai ,sensi dell.'art. 111 della Oostituzione. lil cul'atove del falil1iimento resiste con contrwiicorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ill prilmo motivo di ricorso l'Amministrazione del:le finanze dello Stato dedruce vio1a21ione dell'art. 2,5 del r.d. 16 marzo 1'942, n. 267, in ,relazione aill'a!t't. 360, !lln. da 1 a 4 C.p.'C., ID quanto il giiudtce delegato non 1aw-ebbe avuto iil potere dii emerttere, o1tretutto �senz,a cont11adidLttorio, (1-2) Enunciazione di societ� in sentenza dichiarativa di fallimento. Insinuazione del credito tributario o sua prededuzione. La prima de�isione risolve il.a questione se dalla enunciazione dellia societ� di fa:tto conteI11UJta neHa sentenza dkhia!t'at�IVla dd faJ'1imento sO!t'ga un ,C!t'edito conco!t'suaile o da ammettere �lil P!'ededu2licme, esclJUJsiwmente sul piano tributarr-io :e senza affatto conside!'axe il suo inserimento nella procedruira :l�allimenta!t'e. Non sembra <Che ila motivazione sia immune da c!t'ittche. Le �premesse che l'i,mposta dd veg�st!t'o sd1a impoisrta che aff�eri,sce rigoimsamerute al doCIUmento e che l''enl\lnl0ia2licme, ainche quella grudi2liaile, sia un occasiona!le richiamo ad un fatto storico estraneo, non basterebbero, se pure esatte, a gil\lstd..ficaxe la esaltazitone di una diffe!l'enm r�adicaile del fondamento del tributo di reg1st!t'o sull'atto enunciante e sulla convenzione elll/Uncdata�: per il primo, plt'eSIUJPiposto del:l'dmposta sairebbe iii. daito soWtarno fmma[e (il documento che � iinicoripo['a � l'eviento negolliial.e) pe!t' lia seconda un negozio 'esistente nena SlU!a realt� umana di oui l'atto cositituiisce sOO.taIJJto la � co!lliddZI�.one di impoltlli.billiit� �; i!ll definitiva un conitJ:iasto nettissimo t!t'a fOI'IJna e sostanza, tra doOOJmento e negozio che 'S� rive!l.e!t'ebbe proprio (e semb!l'eirebbe, SOl1'1Janto) Pe!t' l,e enunciiaZI�.oltlli.. Questa �dowebbe ,e!SISe!t'e ila ragione per la qua[e !J.',enunciazdone del negozio (patto sociaiLe) dii ood � rilevante ila sua sostanzliailie valiidit� e la sua esistenza ad una data an>teriore ail.la ddichiaxaa:iicme di falllimento, si presenta ,come 1se la costi:IJU.zfone deilla societ� fosse conrteniuta in un aitto presentato alil.a registrazione prima della dichiarazione di :liaUimento. A cOIIlferma di ci� si !'icooda che per determ.inair,e la base imponibile (conferimenti) si fa riferimento al momento della stipulazione del patto socdaiLe (ma Sii ri,conosce che ci� non pu� va1ooe pe[' il!e �enunciaziom) e che (ma ci� milita per la tesi opposta) per !I.a decorrenza della prescrizione �e per 11a didentiificazioine delfa t!ll'iffa vi.gente � determdnrunte la data PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 205 i!l decreto impugnato, avendo questo natura decisorda, inddendo su diritti .soggettivi �e nion �essendo previsto tra i 'P'l10<VVedimenti demanidJati�gli o consentiltdgli dail!la 11egge. Col seoondo motivo di ri'comso 1'Ammiinlist11az:iJ01I1e delle Finam.z;e dello Stato deduce vilo1azfone ide1g~i arbt. 1, 62 e 72 dieHo stesso r.d., nonch� deglri. arrt. 91 della !legge di regii:stro, dm. 11e1aZJione all'airt. 360, n. 3 c.1p.c. ~d 1a'V'Viso idieli1a rilcorren1ie, in ca:so di ieniun:cilazio:ne di Wla societ� di fatto, questa, agli effetti d:elfimposta di regi:stro, comincerebbe ad esiistere soltanto al momento in cui ne vernga accertata l'e1sistenza, e oio� con la enunciazione; con 1a conseguenza ohe, quando ila enunciazilone avvtene con la .sentenza dd:chilaTaitiva del :llali1:irmento, l:a 11elatiiva iirnposta di :regist110 11:iJentra tra 1e spese giudiiz;ialli p1er gl!i atti ll"khilesti da�ll1a 'Leg~ge da �cOO'T'ispon!deriioii �Con pl'edediuZ!i:one, ed in re1azionre a ci� si spiega l'anti<; iiipazi:one �eseguita dall'�erario medilante rprienotazione a debito. La curatela .del :Lallimento ha preliminarmente ecceipito che H Tico11so non � amm.is~bile essendo di11etto �Contro un prOIV'Vediimento non giurisdizionale, come tale non .dcordbile 1per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost. Comformemente a quaillto � S'barto afiermaito negli analoighi ricorsi discussi �e decisi �in �questa :stessa uidi!enza, i!l giJUJdi:ce delegato a1Ha pirooe della 11egiis1JraZ!ione del1Jl.'1aitto emmciante (Oass., 12 novembre 1965, n. 2357, e 20 .giJUg.no 1969, n. 2175, :iJn questa Rassegna, 1965, I, 1305, e 1969, I, 5'38). Quanto a:11e due pll"emesse via irileviato d'UIIl .canto che se l"imJposta di regi.stfi:o � imposta d'atto (eS[messi!one di laaigo UJso dia non intendlell"Si in senso e1sci1usivia:mel1ite formale) non � tuttavia imposta di doCIUIIIlento e, correliaitivamen1Je, �Che llJa eltlJUJ11lctazdone non � un richiamo ad un fatto stodco eswaineo, ma .hl tiitOl1o che confelI'iisc:e .~i:Ull'didiLca esdstenZJa aiLla conven. Zlione en'U11.cia1Ja; per l'.eniu111ciazio111e giudiziaie, .in rparrtiico11lll1e, non pu� minimamente parlalI'lsi dli occaisioinalit� o �dli fatto estmmeo, suss:iJsteltlldo tale enunaLaZ!i:0ine, coane �ohi;!llDamente si eSlpl'ime l'�airt 72, isolo qiuando La convenzione non regist11ata sia d1 presupposto diretto ed immediato della sentenza. EsaS1P�ell'laindo il ca!I'larttm1e formaiLe delil.'imposta suill'artto ipiresenrtato alla 'l:'eg1~straZlione, ed hl ca:riaitteire 1sostainZJ~alle dell'imposta su:ll'ernmciazione, La �senitenZJa in ll101Ja ha cireaito una contr.aipposizdone che in !l'lealt� non esiste. NieH'U1I10 e neifil'aiHro caso l'�impOISta colipisce l'.aitto (ma non il documento incOll'pO!l1aJnte iil negozio, quasi un titolo di o!'edi.to) che il'.lJOl11 contiene soWtanto la notizdia di un eviento stociico estr,aneo, ma oostitud1S1Ce, dLwe ohe la '.PlrOva, il titolo della 1mmvenzto111e enrunziiarta (v. :llra iLe rnumeirosiissdrrne Caiss., 9 ']n]giliio 1971, n. �2rn2, in questa Rassegna, 1971, I, 1235) e p.i� aincOII"a nena enru.nciazd!one giuidiziiale wae dalla coniv;enzione enU111.ziata il suo foltlldaimenrto. NiesSUilia �ccmtriaipposiz;ione pu� dUJnque porrsi tra imposta sul documento e ilmrporsta SUJl 111egozdo l'i�spetto aJll'iatto enuIJ:ZJiante e aliLa oorwenzione enUJnciaita; nell'UIJJo e nelfil'arl.1Iro c.aiso l"atto � l'oggetto deU'imposita e IlJOll la condizione di imponibilit�; nessuna conseguenza pu� trarsi da tale ine 16 206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dura :fiaHiment!l(['e nel d1sporre la prenotaz1onie a debito dteUe tasse di bollo e delle ~poste di l'egist110 non risolvie� allicun conflitto di im.lteressi n� svolge alliouna iinidagine giudiziale ,fil merito alla resistenza del tributo ed al fondamento dehla pa:-eteisa del:la Finanza. Come � stato rutre VO'lte chtariito, la preniotazforne a debito deCl!la somma di �cui all'arit. 91 della legge 1sil ;liailiLiime1rnto, inoll1 1costitu1sce lneiprpiure Utn modo di ip:aigamelillto o dii aidempimooto, in quanto 1che detta 1prenotazi()(IJ.e si r1solve in una sempil:i:oe isCJI'izione �su'l dopp]o, regilstl'o dei!. ,campiOlne civille de'l credito deJil',erario, credito 'che vien1e posto in esafilone in secondo momento, n()(IJ. appena vi stano nel ilia1liimenfo diJspombi.Wit� LiJquJ:ide (Ca:ss., 2,3 settembre 1970, n. 173,5). � ch:iiaro dunque 'che 11 deooeto dei!. giud!iJoo delegato serve soltanto ,a ;giara:lntiive d:l fisco della necessit� dehla !spesa e deiLla iimpossiMHt� 'eccmomfoa del fa[[imento dii corrisponderne iimmediiatamen1Je l'importo. Trattasi pe:rci� dii un �pr.ovvedimento di mera ammiJni!stl'azione, che rientra peTiiettaimenite ne!Ha s:liera dei poteri d!1sorezionialii, gestori e dilret t1vii, propri del 1giudice delegato al fai1Hmenio. IDsso lasci.a del tutto :llel'Illo ed �irrnipregiud1caito d!l diorirtto delile parti, di :llar valere le proprie rngfoni ~ t ~\ sistente distinzione. per riferire l'imposta sulla convenzione enunziata ad !i:',=,,i��,�, un momento anteriore aJilia !l"e~striazione dell'atto enlU.tlJciante. t Le corrrlelrme che si 1Cel'oono in orientamenti meno specifici della giu riisprudenza non 1seanbTiano rpoi ~enrbi. S�e � vero che !Per determinarre ~~[ l'aimmonrtaire dei comerdmenti neilla societ�� biso~a fare ri:llerdmeruto atl ~ momento della costituzione del vincolo sociale, semprech� di tale momento r � data la prova 1con atti di data certa, ci� non avvii.a1e perch� la stipu-,~~ !azione del patto 1sociale non ancOTa emergeinite da un artto sordtto � il f~~=,_�.�,_�=.� �vero �ed undJoo ,elemento oausaitivo dell'imposizione pienameinite col!Il[p(Leto , di <butti gJ.i e'Lementi oaiusativii defil'irrna>osta �, giaoch�, come iriaffe!l'lffial11o f:= protPTlio le senten:lle citaite 1a questo 11igua:rtdo, la societ� eillUJiliciata comin-fil eia ad esistere soJ.tatnto al momento in cmi � presentaito alla !l"egiis1Jrazd.01ne f:i l"aitto eil!UJIJJcia:nte ed � per questa ragione che taiLe momenrt:o � deteirimi-,~ nante ai fini del corso della prescrizione e della identificazione della ta-� iriffa vi!g;ente. Se viene ,dJ1mos1lrato che la �Costituzi<me deillia socd1et� � av-~ venuta precedentemente, si fa rdferimento al momento anteriore solo per !l 1a determinazione della base imponibile perch� � a quel momento che � 1~ avvenuto trasf.erimento della nicchezza, ma ci� non esclude che la giuridica . esistenza del patto sociale e quindi l'obbligazione tributaria, siano legate I al momento del1a registr~zione. ,.: Pertanto sulla base �UJel!iLe norme de1l1a 1,egge di registro non pu� certo ~ va.1M11urn�eTIS.i la conclusione affel'mata neliLa 1sentenza in esame. Se al mo-i;ᥥ l_=, mento del'L� regli.strazione de11a seniten2la vielil!e a gli.Ull"idiica esdistenza la , societ�, J.'11ntera dimposta di ire~tro sui.la sentenza, che � pur Sein!Pre 1 unica, non rpu� 1seguiiJre ohe UJ!l'umoa sorte; cio� ma il!a tassa giudizialle !:: suliLa sentenzia �ohe la tassa dii ti1Jd.Lo �SU!l1a �convenzione fanno carico allo \ stesso sogig,etto, cio� aiLla �CU!l"altelia (parte istante) e non � a p1arlaJI"Sli di i PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 207 in turtroe le conse:11J1Jite vie giuri!sdizio!OOJi (\Oed. Casis., 16 agosito 1'966, n. 2174 e 2;3 luglio 1'96,8, n. 21653). La .sHMa2li:one girt.w1ruca ora rpir�e,ci:sata non mruita ne'l caso inverso, coime quello di 1spe:c1ie, cro� di decreto di canoollLazione delila p!I'enotaZJione dm precedenza ,ddispoista 'dallo stesso giuruce delegato, V'eirs1a[}Jdo1si sempire m tema di atJtiv,it� non ,giurd,sdizionale e di provvedimento non decisomo e non d:efi.nirtwo, che il1lon dncide sui dilI'i'1J1Ji soggettivi e SIU!He posimoni g�JUTli:diche' del1e parti, qua1e ohe sia la sua mortivaz:i!one'; v!rle a dwe di un provvedimento contro il qrua:le non � dato 111. :ricorso peir cassaziione ex 1ar,t. 111 Cost. -(Omissis). III (Omissis). -A'l fine del!1a solruzione della questione fondamentatl.e del pl'esoote processo, e cio� se sia pr,ededudbile a norma dell'art. 111, com.ma 1�, n. 1, della legge :l�aa.Iimenfare dJl credito dello Stato peir la riegistll'azione del!lJa e1I1unciazi01I1e della ,societ� cLi fatto comenuta dm sen tenza diicMairiatiiva di falilimelllbo1 a:ppare essenziiatl.e rdleviare che un siffatto cirediito 'CQIIJ.ICOOSUJale da iinlsm1J1a<r:e se esso � ,soirto :nOIIl sollo dorpo la dichim'iazione di fallimento ma in stl'etta colll:rlessi:one con essa. Quesite ultime consi:dooaziicmi introdrucono un dd.veriso dlliscocso al quale offre anche l'occasi()(IlJe la seconidJa deLle sentenze S<JllWa ll"ia;>oirtarte. Non affrooitdamo in questa sede dl rproblema del.JJa l1Jafum g�IUlrisdizionatl.e o non 1del decreto dell. girudice dele~ato a:l falllime:nto che dispone La Oatllce11ia2lione della prenotazd.one a debd.to. Dobbiamo pe<r� :riil.eva:re che questo prO>Vvedimenillo n001 � di IScairtso rilievo, come si afferma 11JJella sentenza, ma invece incide iPTofOIJJd!amente sul diiiri.ltto de1le !Parti. Il decreto de!I. �giudtce delegarto che a norma delll'airrt. 91 delJLa ~eg,ge :liahlime:nita<re ordina la iP['enotazd911J.e dehle imposite dii bOllilo o dd rnglilstro o il pagamen1to di sipese � tma SOO"ta di mandaito ~d.i. imputazione pe<r pagamento diffrerito Illel pcimo caiso e di pagamento immediato ne!l seccmdo) su UJil conto che 1a cruirate1a dovr� corpri1re non appena vi samrmo disponibiliit� 1~qu1de (v. C. BAFILE, Sulla funzione delle anticipazioni detl'erario deH.e spese giudiziali per il procedimento fatlimentare, in qUJesta Rassegna, 1970, I, 936); la curatela, indubbiamente, ordinando la prenotazione o :il pagamento 1aissrane l'one<re del mmbmso, 01nere che non pot<r� pi� unilaterailJmente 'CO!ntestaire. E' di conseguenza imr,edf1caM1e l'I�Jpotesi diell' l.1oll'ddinie di oonicellazio11JJe deilla pirenotaz:Lone (o del [paga:mento), se IIlOID. preceduta dalla eliminazione del titolo per il quale la prenotazione fu dtsposta. Come saIDebbe iIJJCOllJJCe[libdle che il �giiuid!ice de1egarto, dopo avimordi: n arto il pagamento di srpese gillud!iziahl (aid 'esempio iJ. compooso ad un d.i.illensoil.'e) e dorpo che que1sto � stato eseguito, ordi!llaSISe La cancellazio1D.e deilla aninotazdolll!e sul II'el1artivo r,egistro, sot1maendo cosi la rnwatela ail. l'obbligo di rimborsare la spesa che resterebbe definitivamente a carico dell'IDrario, ,cosi non � posSlibiJ1e che ,si O'I'ldim ]Ja caIJJcelliazioillJe della pire 208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c011ltratto, in tail modo enunciiato, non � soggetto a regist:ra2l�lone iin termine fisso. H con1Jratto di societ�, inv�ero, deve essere� registra1Jo di regola in tel"IIIl�fne fisso (aritt. 1, coo:nma 1�, e 2, 1c�om1ma 1�, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e art. 8�1 dena rule:gata T<l!l'iffa A), ma non cos� all:l:orch� sia stato concluso verbaLmente. 1'l secondo comma dell'art. 1 dellia Iegig1e citata a1ssoggetta a registraz; ione �e ad iJmposta in ba1se a denuncta, �se stiJptrlatli vierbaa.mente, soltanrtJo taluni .tiJpi d!i co!l1tiiatto, tra i quali non rientra qruello in questione; questo � invece soggetto, insteme ad ogJJJi altro contratto verballie, a!l1'a regola del suceessivo terzo comma, secondo 1a quale La re1g1stl'lazlii01I11e va :liarbta, e !'.imposta � dovuta, soltanto qruatndo esso sia enunciato in atti presentati al I'egistro, o 1serva idi ba�se a sentenza di condanna, o neig1i a'ltlf'i casi prev�lsti dalla iLegige: in 1sostainzia nei 1easi di 1cui a.gJi arlt. -6!2 e 72 del.ila Legge. Nel �easo di speuie, essendo �ovvia la meS�lstenza di un aitto s~i'1Jto costitutivo del�1a societ�, l'imposta � dovwta -come �sembra ari. TuiJbunale nonostante qua1che contr1a'Sto in giruri:sP!'udenza, e qrualche dubbio avan notazdone defila spesa per la l'egfusjmazione (che eqUJivaI:e ad un pagamento dift\el'lifo) 1che eg1uaJmeibJte sottrae unil:ateralrrnente La curatei1a ail!l.'obbligo, gi� de.fini1Jirvamente 8JSSlUIJ:llto, di pagare no:n aippena possdibfile l'imposta di r�e~stro. La cancelilazfone della prenotaZiione pu� avveniJre eviideilltemente solo doipo che sia .stato acceirrbaito rdefindtivametJJ.te che !La pir.enotaziOtJJ.e e il �pagiamento tJJ.0111 dorvevano essere esegui:ti e, quindi, ohe Il!Oi!l solo la curatelia, ma anche l'Eirairio dervo1110 essere lii<berati da:l rella1dvo obblligo. Pertaillto il mruto I�!tlJOOlllSIUeto dooreto che ordina la .oancei1Lazfone dei!ILa prenoitaziOlne � un atto ohre, se puir non giiuirrusddzdo1n1ale, ddispOtJJ.e (ULegittfu: namente) su ddri'1Jti, Abb�lalmo r1covdato tutto que1sto per chiari:r,e 1che La prenortaziio!ne dell'i: mposta, che pl'lecostltuisce un pagamento differi.to, equivrue al norrmale pagamento dellil'dmposta 1dd ll'e�~stro ohe la cmra:teila deve ese�gUJire quando ha ila disponibilit� del denaro occorrente; evidentemente l'esistenza o la manca!IlZa dell deJJJairo, non pu� aver1e influenza sul defimtivo adempdmento dell'oiblbiligaziOIIle trihutairiia. Ora la 1secom:Jia ,sentema ha rposto il plt'ob'Leirna della enurnJciaziione, in veil�azio111e allil'dpotesi, la pd� n01r1I1JJa�1e, 1che� l'.:irrnposta di tito[o_ SIUilWa enunciazd: oine deUa soci.et� dd :fiatto contenuta nelila sentenza di1chiarativa del Jla[l;lime1nto sia ipiretesa, in via prmcip.aiLe, a1l..l'.atto deina iregistrati:Olne deihla sffilltenza-. In �quieisto caso la cuirate!lia deve o pagiwe l'dimposta, se ha H denairo diisipombdile, o aSS1Umere l'imip1e1gno di pagiairla nOt1J. appena possibdile o:t1dirnJartJJdo� in.tanto la p1I1enotazio1r1e. E va rfooirdato a questo piroposifo che !L'do.nposta di l'egiistro do1V1Uta 1siu un dete=inato atto, IJ:'liegozda:le o giiuiddz.iaile, ed atnche qrueilll:a affeirenite ail:Le convenzioni enunciate, � unica e indivisibile; se l"i!mposta pr.imdp1a!Le non � pagiaita p,er d.nt�ro l'aitto non pu� essere registl'lato; nOtlJ. � possibi1Le re~stl'laire il'atto con la peircezfone di una parte, una sola 1comp01I1enrbe, dell tl'libruto (nel �Caso J'im(po1sta fi.S1Sa) e l'linviare in altro momento e in allrbra sede la peircezione delle Wteriori dmposite. La curateJla 1si trorva .qruindd di norma immediatamente di frOt1J.ite a�l1a necessit� di [paga1re l'iio:niposta di registro su1l'enruncdazione o di orddinairne PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 209 mto i1n cCJlllllpa!l'sa conclusto'lllaJle idal FaLHJi.rmen1Jo conrvenuto, sul:l:a stessa SU!ssis1J~a ideH.a obbld!ga:ziiione tributaria in un caso come quello di specie -in base aJl suocttato all'lt. 72, �che dispone lla regiis1J!l'aoone d:i convenziioru � non ri�lo1Jte in sCl'litto � �che stano enU1I1Jciate m senrtenze, che aibbi:ano promllllc:iaito su tdomande che su dette .convenzfoni sd fondd.1rw. � Oria, 1se -come si � detto -iil conrtirartto in questiO!IJJe non era dia � r~iJstrian<lli. in texmi:nd fissi, .eJd � dirvienufo asso,ggiettabile alla impoSta solitarruto �con La emissione dehla sentenza dichiarativa .del Fal'.ldmento, che lo ha eillUIIlJciiaito, cd� alLtro non 'PU� silgniificare che l'iolbbliigiazdone tr~butaria non esisteva anteriOO'!ffiente a questa sentenza. Deve1si quindi respi'lllgiere ila tesi �de[ Fiall1ilmento �conv:enuto, seicondo lta qu:a[e ['obbil:iigiaziO! lle isrureibbe soTl1Ja anterioo:mente alla senrtenza, e peirlanto come deibito di soci dli rpoi faJ.]i1Ji; rla dmpo1siziicme tribultaTia, bench� trorvi iLa sua radl�!ce ;n,e1Ia costttu:zJLone della societ�, risalente aid erpoca antecedente, va invece !l'liioondotta -�come si � detto -ailila enundazfone OOIIlJtenuta nellil:a sentenza, 1che ne cos1Jirtuisce la fonte immedd.aita, posto ohe, lin dir:llertJto della la prenotazione; nell'uno e nell'altro caso la relativa spesa o grava direttamente d!La maJSSa o vliene pvenotata. Non si pone nemmeno la pOISSlibilit� del pagamento con prededuzione ex art. 111, n. 1, se non in via mediata attraveriso fil :nia:nibOI'ISO delle spese rptl'enOltaite ex arrt. 91. Ovvliamente dopo ohe fa !l'eglis1IDamone � avvenuta ooo La percezfone delJl'impos1Ja, o con la f);IDenotazd.one, ila .C'IJl1ate1a I100l pu� rpcretencle!l'e uni!Laterra1menrtie il riJmbQll1SO dellila danposta; pu� domandare dli. :rdmbOII1SO dii. una ilil[>osta 1che ritiene non dovuta ~stituendo una ioontroveocsia dii. imposta, ma non pu� .seimlPillicemente vi[pete!l'e la 1somma (o oaincellirure il suo obbligo di !Pa;g:airWa) 1nrdiipendentemerute e priima delila ddichiJM1a,:filcme di iillegit1Jimit� delJLa ,p!retesa tributa!l'ia. Doa;>o la .presentamone delll'atto a;1lia regils1Jrazione, non � pli� possibile ail oontr.i:buenrte rinunciare aillia registrtaziOllie e sottrarsi.i aJlll'obblriig:o di pa1gai'e dil tributo o arddilritbum 01Jtetn1eire fil !rilmbooso de!Llta sooruna gii� pagata; meno 1che mai � possibiile otteneire il rio:pJboirso dli una parite .deiltl.'1iimposta (o non pagairlla) e !p['1etendecre ohe l'atto oontiniUI� a eisse\t'le cODJSdJdemto ra tut1Ji gli effetti !l'eg:~s1Jr.ato. Esaminando ii proibil!ema ned suoi xd:flesis:i. [>00.tiici dli rpcroceddmento, risulta 1che non � possilbdile nemmeno poo-re la questiooe se i'I�l!!liPOISta sulla eniunciazione dia iluogo a c!lle�rlito 1COillCOII'isuale o dli massa o da [p1'ededlurire, esse1t1ido og1rli dubbio rilsolto idaJfla ineil~nabifo necessit� dli paig:a!!l'e l'intem imposta in via princd(Ilale. Con maig:gio:rie evildenza si rivela iLa necessit� pe!l' llia 1cmaitelra di SQPIPOirta! l'�e l"iintero onere deltla reg:iJstriaz!ione quando .essa richiede La <I.'egistraz.ione di un a11Jto JSt:iipul:aito dall ;fialiMito prima dell faillimento ail :fil[];e dli i!stlitU�!l'e un giudizio; in questo caJso esiste un ,ai1Jto 1che porta 'U!la daita OQJponibile ali!Ja F�inan2la 1e che mdiubMamelllte 1arvreibbe dato 1uogo�ad una obb\Lig:azd.one del fallito 1se fosse 1stato tempestivamente presentato ali.ila veg:is1Jraz:tone. Ma non vd � dJUbbfo 1che quando la ieU1I1ateila rlcmede la reg~straz:ione di un ta[e atto tdeve pa1gia!l'e la ve!Lativa imposta o oodinairne La prenotall�one; la OU!t'atela potr� 1Scegllie!re Wa jiJ. domruruda!I'e O non domaindlwe lia !l'egjis1Jrazione, ma non pu� ottene.re la registrazione 1senza paigair.e l'dmposta o imponendo ' ' ' ' 210 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO emm.cilazione stessa, 'l'obbli,gazl�!o!ne non :sairebbe soirta. Questa deve ail.tresi consider:ru-si :necessavila ai! fine della prooodux1a faill!ime!l11lM'ie, non potendosi ovviamente diichtairare i'l fallimento di sociiet� di :fatto senza lia enunciazione della stessa; corrseigue.temenrte essa determina runa spesa di pvoceduva fal!liiJinioota:re, come tale prededructbil1e a norma dell',art. 111 della 11eg:gie d�aHimentare. Questa soluzi�one appa�re contr:a1stata da una parte del�lia grurilspro-� denZJa� di mer1to (T.riibuna'1e di La SpezdJa 19 il.ruglio 1958, m Dir. fanim. 1958, ll, 9321; Triilbunale di Rieti 20 luglio 19<72, in Dir. fanim. 1962, Il, 932); tuttaV1ia � oond�ortata, olitriech� da ail.itra g!�!urisprudenza d:i merito vertente sUJHa futtiispecie del pvesente ,g:i'l1!di�zio (Tr]bunaie di Genova 15 lwg[io 195�7, in Giurisprudenza ItciUana, 195'8, II, 81612), dahl'orioo.itamento deil1a Corte di Cassaziio1ne dn .tema di docmducibilit�, nei giudizi ovdiinaa:"i, alLe .spese di Iii'te dei debi.ti di imposta di ;re1giisitvo per artti occOII"Si per hl giudizio. 1!l Supremo Oollegiio ha fa:tfatti posto fa diJstinzdone tra atti sogg:etti a ll'egiJstvazione dn termiine .fisso ed atti da-regiJsbrairsi soltanto iin caso d'uso, per Tlilcompr.endere Wa le spese di Lite, da i.nciiJdere a11a FcinarnzJa idi iJlllsiinuare fil ISUO 1oredifo nel passivo (non va dirrnenticiato che senza fil [paig:aimeillto integ1t1ale de1l'impoista l'�atto non pu� essere registrato, ,si 1clhe se in sede dd. rci[pa['to dii. ,orediJto insinuato venisse soddiisfatto solo iin p�arte la reg1istraizione non potr�ebbe aver luogo nemmeno alla data del oonoreto paigiameillto). EvLdentemente la stesisa situazione si verifica se la ewratela, 1senza aver reg.i!strato pil'leventiviamente l'atto, promuove un giUJdiZJio :Illell quaile vliene p['onunciata una ,sentenza che eilJU'IlJcia J.a conven: iiione non 111egIDsitirarta. Questo aspetto dell!a questione � staito esamin1ato dall'estensore de1la pniJma ,delJle 1selJltenze in nota in �una aipip!l'ofondita monografia (P. PAJARDI, Fallimento e fisco, Milano 1971, 259 e ss.). Rilevato il conflitto trn la legge di !l'egistro �che 1ahl'oot. 911 dltil(pone, 1anche alLa CIUII1aite1a, il pagamento dell'imposta oontemporanearrn6[llt;e a1li1a l'eglistral'lione e i[ pirinci.pio del1la par condicio creditorum, l'A. pirO[pone come unica .possibile soLuzdone dell conflitto al<tirimenti dnsolIUJbiile l'iaiffevrrnazione deal'dil:1egittimit� costituzionalle dell'a['t. 91 deililia legge di regl�!Stro; J:o stesso A. per� 11ioonosc'e che 1a solliuzione pi� COIJiareta via ricerr"oata nemru"t. 9�1 de(Jilla legge falliJmen1Ja!re in forza idei quale iiJ. pagiamento dell'dimposta pu� eseire diiffeiriito a mezzo de!fila pirenotazione, ma 1ci� mette in :flugia iii. idubbd�O che possano esse!l'vi ipotesi in m.ll� iin base al 1ddiriitto positivo ,si possa ri.irnandare i1l pagamento de<H'tirrnposta ahla sede del riiipa!J'.'lbo e con moneta faiHfanentaire. Ma � gi� stata in 1ClO!noreto aiffirontata 'e msoil.Jta la �questione della illeg, iittimit� costituzionale delJ."al't. 91 dellia Legge di registro (l'oodiinanza di rinvio idel Trtibunalle di Mnano �e la sentenza defila Corte C1ostliituzionale 20 :llebbirad.o 1969, n. 23 rsono ll'I�iPOirtate nel citaito volume de!l. PAJARDI); ma la proillUIIloi1a �corstituzionale � �stata di 1rLgetto. Ha �oonstde!l'iato '1a Coirte Costi1mzionale iche se anche si �oonstdera oome ,soirta a cariieo del falliito piriima del fal1imenito l'obbr1igazd.one di pagamento dell!La d:mposta di registro sugl.U atti da esso stipulati, quando vi � un diverso interesse della curatela a dispo['[' e di atti registrabi per 1a piroposizione di un gdudizd.o e qud.ndi per !i. I l i l i ! PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 211 sulla parte 1soacomboote, la regiistr:aziiJooe d!i �questi wtimi e non quella dei primi (isenteinze 2,1 ap[>i!J.1e 1966, n. 10212; .22 ~rugno 1967, n. 1474; 26 .a:prhl!e 1'96'8, n. 12:90). Questo iprmoiJp1io, aippl!tcaito .ail .caJso di tspecie -di contratto vffi'bale dli sociJet�, non sottoposto a riegistraz~one� ilil termine fisso, ma enUfllicl�lato in senteinza -di.imostra la esattezza del!lia conclus~ooe cui si � girunti di considerarre ~�c.d. taissa di tiitolo quale �Spesa del proc�eslso fal!l:imentare, tale cio� 1da predeidursi in sede di ripa:rlizione a nwma del<l'rurt. III, comma 1�, n. 1, della '11eg.ge i�ail.limemare. Va perfanito 1accolta 1a domanda� dii a:rnmiissione con !pll'eded'uziJooe del credito �dello ~todi L. 1215.430, oltre i relartilvi inlteressi nella mtsura del tre per cento serme1stria1i. -(Omissis). un fine connesso all'attivit� di gestione, la richiesta di registrazione da essa fatta non pu� amidairie �esente dld pa1~ento de!lll'imposta, che non si presenta come adempimento di un obbligo che gi� era del fallito ma come una attiV1iit� di gestiooe iper ILa qruale l!a 1CU1I1ateila fa viaiere !lliil iimeresse autonomo �e 1dlilstinto da .quelil.o deJ. faillito. Queste colillSI�ldetra2lioni, indubbia... mente �eisatte, jparlooo 1dlall1a (plt'emesa, in vero d:iscutibfile, che l'obbligazione tributairliia fosse ~� s0\rl1Ja prima del fa:lJ1imernrt;o, ma in merdito basta solo coosiJderaire .che l'obibliiga~one tributari�a, dal Lato aittivo, non era soota o non era .attuab:ile prima de!l fallimento e pottoobbe noo sorgere mad :fiino a qit11ando 11'.atto pur .ei;tstente non verir� presentato alla regjjstraziooe o �errunciato; maincava, �qruanito meno, .quel .che neMa prima de'lile sentenze si denomina � condizione di rumponibilit� �. Ma � logilco �e nOll'IIIllale che iil 1soggetto 1ohe pirovoca ila presentazione o ];a ellflll'.J'.JJC�Jazione (�che 11eallizz.a lia �COndiziione di imponibiUt�) anche se diverso dal 1conrhraenite, 1sia rtenruto .ail pagaimento dellll'im!Posta (airt. 93 legge dli ire1gistro). Tt11tto qruainto detto rper ll!e scrittUJre private di CIU!� Ila 1cwatela aibbdia riichiesto la registrazione V!ale a maggior ragi�one per 1e .enunciazioni. Nelil'�enundazione non esiste un atto fo~ainterioomenrte all!a 1dichiairiaZJione di :fiat1limento .e non pu� esistere di cooseguenza una obbligazione per l'ilIIljposta 1dli :rie1gistro che �, per il'aip!P'Wlto, imposta 1sull'atto; anteriocmernite �e~steva il fatto (una societ� ilil iconcreto opooante) ma non:fil negozio costisbutivo; come 1si � viisto ila giJurldica ei~stenza idell.La socl!et� si attua soltanto coo l'enunciazione �ed � l'atto �enunc.iante che costituisce ii titoio del patto 1sociaile o in genere della .conv.enzioine enunci1ata. Ptriima che sia crieato run �atto ,scrritto rcostirtuente il ti!tollo noo rpu� minirmamernite pair] Jamsd. 1dli na;scita delLl'obbiMgazione tributari1a, a:nche se la gestione sociali.e, come fenomeno meramente �economico, risale a data �ainterr"iore. Di conseguenza nel caso dell'enunciazione anche la formazione dell'atto oltre che 1a isua p!l'esentazione alil.'Uffilci:o deJ. regii,stro, avv�eng.ono dopo ila d:Lchiarezione di :liaiL1ilIIlenrto e a r.ichdesta e nell.'mteiresse deill1a C'lllratela. Quando viene registrata una scrittura contenente la costituzione di societ� rche porta U'llla 1daita, a!l'.llter.i!ore 1al :liailiLime!l'.llto, questa data � oppontiLe aihlJa 1!1i!IlianZJa e detenn:inante sia per la va:lutazdone della base imponibil! e, sia [per ILa individJUJazione della tariffa �e li.o � ainche per stabiMre la tempestivit� deMa reg.istrazione (applicazione dli sopTaittassa, decadenza 212 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da aigevo[azi<ITTi) e peir tuttd gli altri parlico[airi effetti (v. P. VITTORIA, Sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi e la Finanza nel;la legge di registro, in questa Rassegna, 1969, I, 670); ci� nonostante l'impo1s1Ja di regiJmo 1C'OSltituiJS'ce una 1sipesa 1dd maS1Sa quando la 11.'egiisrt:irazione sia 1r:Ichies1Ja dalfa Cll['a1Je'1ia. Quando la societ� vi,ene Invece enunciata, come si � visto, 1sia per la deteiro:ninazd-0rne delila aliquota, sia per 1a prescrizione e in definitiva anche peir va1iurtiazione de11a base illl[loniibille � deteirminanite i[ momento dell'enunciazione, mentre n<>n 1si :Ila lruog-0 a.d applicazione di sopratassa perch� la registrazione � tempestiva rispetto all'< atto enunzdlante 1che 1costituisce il titotLo del patto social,e; diventa pell.'ci� veramente d!lll[lossilbfile ll"�/porla1re iad una data an'1iffi"liO!re La nascita deill'obb1igazione trilbwtaria. , LnoLtire, sotto il ipcrofi.lo etSWnJinaito dailla Corte Costituzionale, l'emmciazione delila societ� � ['atto fondamentale e inelim:inabdfo per ddchiairaire fil :fialliim.ento deil!La societ� medesimia, al quale concoirre un inteiresse autonomo e prava:lente de11a curerte1a (e qruindi defila massa dei oredritoiri) ad estenide:re iJ 100!J!COil'ISO ISU1. pattjmondo dell'ente sociale; l'enunciazione dellWa societ�, .su[[a quaile la 1Sentenza che diichiam il fallimento si fonda, � pertanto un atto n�ece1ssall.'do peir J.a .g;estione falJimentai:re che ~iuistiifiche: rebbe il pagamento tde:llia dmposta da parte deLJ.a CUITlalteJa quatllldo pure fosse esistito (ma non � esis1ito) un precedente obbfilgo �del fa[il.irto�. La 1cu:rate[a 1che ha sicrurro.menite J.'oblbil.iigo di regfustmre La sentenza, non potrebbe dunque in nessun .caso sottmirsi ai! pagamento dsll'imite:ra illl[losta, non potendo, come si � visto, ,dtiJssocdaire l'imposta fissa suJ.d'atto giudi:ziLale dalJ.'irmposta dd iti'1ioil.o isuI negozio ea:runiciato; se non !Paga l'intera imposta la senteru:a non pu� � essere regis1lratia ��n tutte le cotllSeguenze, frta il.e qtUaad atilJche quelila, 1discerndente dall'airt. 108 de[il.a legige di regdsrt:iro, delila necelSISliit� della sospensione deJ. !PQ"Ocesso failimentare. E' aippena il! caso di :rilevare che ,aJ!le stesse condizdond deve pervenwsi ne[ caso ohe 1a senitenza sia .stata registrata a tassa fissa e l'impooita di titoi1o siullfa enunciazione venga richiesta in via suppletiva; comunque H 1carico t:ribiutairio si dimibuisca t:ra imposta 1PrinciipaiLe, suppiletdva e corrn1plemenrta:re, iill rilSuJitaito deve essere sel!Il!pire lo steSISO. C. BAFILE (3) Imposta di titolo e� prededuz;ione nel passivo fallimentare. 1. -La suindicata sentenza del Tribunale di Brescia ha rettamente disposto il'a:mmissione .in Pl'ededuzione dell'imposta di registro liquidaita sull'enunciazione deiliLa societ� di fatto contenuta neil.Ja sentenza dichiarativa del faruLimeo:llto �di quest'Ull!tiim.a, assimila1nido a .tal fine il.'llniposta stessa aid una vera e proipiriia ~esa deJ.. fallimento ai senisi di quanto ip!I"escritto dall'art. 111 delia legge fallimental'e. . La isentenZJa, 1che ,si seg.naiJ.a !Per" chiarezz�a e peir191p1cuit�, merita mtegTale appTovazione: al riguardo semb:ra, tuttavia, opipoirtuno rilChiamare taluni 1cooroetti allo .scopo di itentare un approfondimento in oodine allil.a natura dell'imposta di titolo nella sua accezione di credito verso la massa ed alfa c�onsegueiillte, coirireil.ativa 1egittiim.Lt� della richiesta di colilocazione in ipll.'ededuzione. A) Sotto que1sto p:rofilo v:a innanziitutto� rammentato che a:ncora secondo la dottrina fo!l'lmu�a1Jaisi con l'1aibrogiato Codd!ce di Cbmmercio si gli.rustifkaVia il'�oipeirativit� del prelevamento .in antecil.aisse c100 fil conc1e'1ito di ~ i: 1 I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ammi~i<Strazione: neillo SV'9ligeirisi dd questa, infatti, si li.ndivdiduava 1a mgione del previaJ,ere deLJ.e ispese :l�a:l:1imentao:'i alrl!Che sui privilegi e sulil.e aJ1tre 1caruse di prelaZJione ,giravanti. $U11a :tnaJSISia ( 1 ). Non 1sembriav:a, tuttavia, alla stessa dotllrilrla che la ipir,eilJazi()[J,e assicu: r:ata a!Lle 1spese idi �giustizda potesse essere intesa di:veirsamernte dal privilegio ge[]Jera:1e d'�lsc:iip11.dinJartJo ex art. 1956, n. 1, e.e. 1865, senza che, tuttavia, si 1pe1I1desse in itale 1ccmfiguriazione [o strertto V!�IJJcoilo di !Lneirenza, che coil1ega 1e spese !Slldidette e.on la gestione del faillimento: non era dubbio, infatti, anche a:llora che esse sorgevano, .come sorgono, esclusivamente in dipeIJJdeltlW. de!lla 1stessa es!Lstenza, deHa gestione e delil'armmimilstrazione faJ1liiment~e: e ci� sia �Che .si vedesse ne1la massa artthna un sog,getrto ddstirnlto da[ debitoll'e (2), !Sia 1che, atl. di illuori idi ta1e opinione, (Piooaltiro di,visa !i:n dottrina, ,tl fenomeno venisse V'�lsrfJo nel suo aspetto di giustificazdone d elila funz�oIJJ8Jlit� dello stesso :l�aMimel1Jto. A ital,e .uilrfJima dtnituizione :si riaifil:aiociano '1e ird.flessioru delila dottrina !Pi� l'.'ecenrfJe (3) seOOlrldo la qiuail:e lllJOIIl occoa'll:"e peillsair�e ad un � enrfJe :fiailildmento � per spdeg~e come ipossanlQ 1soog1ere IW!OVi obibldighi in CaJ!PO a:l :l�aillimento ovvero ad un patrimonio sepa11ato, poich�, in irealt�, tutto nel fallimento, come in qualunque ~secuzione, :fia capo all. debitOTe, �a[]Jche se questi non dispone d:iirettameme dei suoi ibenii. B) L'eil.emeIJJto fondamentalLe 1dia tirattisi da un'esatta i,nteripireitazdone dell'art. 111 della legge fallimentare sta, tuttavia, secondo quanto rilevato dal Pajar�i (4), nella stessa esigenza di vitalit� del processo di fallimento, che non avrebbe, infatti, pratica possibilit� di svolgimento nel complicato meccanismo delle operazioni di gestione, se non fosse riconosciuta alla curatela ila capacit� di porre in essere nuovi ll'apporti giuridici forniti di un proprio contenuto economico. L"espressiOlllJe di debiti dellla maissa (Masseschwliden, secondo La terminologia .tedesoa) � WIV"e[]Jlllta 1cosi di 'uso c-Oll"rente nel linig1Ulalggio gtiurtdiro, non solo italiano, ed essa sta appunto a designare concretamente quei rappoirti di tdebito-crediito, sorti dopo la dichiarazione di faUimento e� in dipendenza diretta della gestione: accanto, pertanto, ai creditori del fallito, che subiscono regolarmente il concorso, sussiste una categoria di creditori (CD:eancie:rs de la masse, per il diritto francese; Masseglaiibiger, in contrapposizione ai Koncursglaiibiger, del diritto tedesco), definiti, per mera comodit�, ciredd.toird. d:e'li1a maissa aniohe re iLlrl ireailt� amich'essi sono Cl'.'editori del falllllito, al pairi degili all.tiri, da cui si ,ffistiinguono, [per La ciiroostanza di poter essere soididi!sfatti oon prior1t�. C) TalLe iprotfilo del probllema -d.l tllaMio, cio�, �che a[lJche ii cll.'editord di mastsa 1sono, 1come tllltrti 1g1li 1a:ltri, Cl.'editori del :flaillito -va teniuto ben presente per compirendere �1a ll'agione 'I>'er cui queste obbiLigazioni, socte iposteriwmelllJte altla dli1chiarazlione dti :!�al:limeillto, sono PTefeird.te a tutte le altrre: ci� obbedisce, infatti, al criterio preciso, stabmto per la nostra legislazione dall'art. 111 della legge fallimentare, che questi rapporti di credito sono, fa realt�, spese del processo fallimentare. . (1) Cfr. CHIRONI, Priviiegi e ipoteche, I, pag. 170. (2) <:;fr. BONELLI, Del Fallimento, Milano s.d. 1938, I, pag. 459; ALLORIO, La cosa giudicata, pag. 179. (3) Cfr. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, cit. pag. 106; AZZOLIN,4., Il Fallimento. cfr. pag. 685; NAVARRINI, Trattato di diritto fallimentare secondo la nuova legislazione, Bologna 1939, pag. 229. (4) Cfr. Manuale cit. pag. 499. 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E' questa, dn defimillbiva, ed escl'Ulsivamerute, la linea scriln::tirrJ,ante, che consente .i:l pagiamento delle tasse di bono e di registro, dellile spese e dci dilri:tti di 1carncel.il!eria, degli :uffiJciaLi giiuidiziiari e dei �COl!llsiulenrti tecnici, oltre, poi, agli onorari ed alle spese del curatore, alle spese dell'amministrazione, c~ese quelle rre!lattive alla successione nei rarp1Poirti. cootrart1tluali del fallito, a quelle, infine, inerenti alla continuazione temporanea dell'� eserrcizio deilil.'im(f;>resa: detti oneri, infatti, rsO\Ilo one!l'i rp!ropri del prrocesso faHimenrtarr.e, facendo crapo, ex lege, 1al debifurre f.al!liro; !PeT qruesrto verso, anzi, pu� dirsi che l'art. 111 della legge fallimentare costituisce -come si � pi� sopra osservato -.un'applicazione di specie dell'art. 91 del c.p.c., della norma, cio� che sancisce il principio generale dell'obbligatoriet� del carico delle spese in capo al debitO!l'e esecutato (5). La poziordt�, in conclusione, di cui godono i crediti della massa trova il rsuo ip;reciso fondamento nellla preferenza assoluta, che assiste i crrediti per spese di giustizia, quali sono indubbiameqte quelli che scaturiscono a seglU�lto della sentenza rdilchiarativa e ne[ corrso delJla giestione failli menitare. 2. -Chirarri:ta, perrtanto, La :n:arbura 'dei crrediti vooso� la massa, resta da vederre q.ua:l1e interprretazfone debba daa:isi all"art. 111, n. 1; e ci� nO\Il tanto allo ISOO\PO dii !l'isolviere dl l[llrob'Lema del!l'evenitura!le concooso tra crredditi in prededuzione, che pure J.a dottrina si � posto (6), quanto al fine di effettuare un pi� analirtioo risconrtiro delle due categorie di spese ivli colllltemplate. Se, infatti, come si � pi� sopra osservato, la giustificazione dellJ.a prededuzione va rinvenuta nella preferenza accordata ai crediti di giustizia, ci� significa rche sia J.e spers.e dn setnso tecn:iJco dell processo fallrimenrtare che i debiti �ContraJtti rperr l'ammi;niJstrazione hanno dndubbiamente Uilla COl1IllllI1e matrice, :iin �qruarnto entrambi 1derdvano direttamente datl LSOrrgerre e dallo &'Volgerrsd dell'esecuzdone concorsuale. Quanto sopra esposto rnon p:rec1ude, pem!f.,tro, l'identi:ficadone di �versi titoiLi di rspesa, 1che, il (Leg~Slatorre ha posdtivamente !l'Wcono1sci'lllto infatti, in spese dm. senso stretto, corrn~ese quelle anticiparte daH.'e!rarrio, e debi,ti 1contrMlti. per l'amrninistraZJione rde!l falJ.irrne!lllto, i~ c~ala continruaziornre rdelil'ese:rlCizio de1lil.'impresa, ove aUJtorizZJata daJ. Tr!iJb:unaJ.e. Si vengono in tal modo a contrapporre spese processuali propriamente dette ,ed esborsi inerrenti all'�armn�ndstr�azione patrirrnoniaJ.e e r.eLatdrva liquidazione; anche se, come � stato rilevato dal Provinciali (7), la distinzione si presenta infruttifera da un punto di vista sia concettuale che pratico, rappl'eselllltaooo, da un lliato, sia J.e 151Pese �che d debiti, fil �costo� globale de!l procedimento :lia11irrnentarre e, drall'a1trro; avenido elllltrambi iLo ste1sso trrat. tamenrto di preldedruzi1one: tale o!l1dine di ~dee si irivefa tuttavia, opporrtUlno, al fine �di !l"Elsprirnrg�ere dJ. ri:Lievo 1che rdel triattamenrbo !Ln p["ededruziornre d01V1rebbe benediiiciare ila rsola irrnposta afferente la l1eg:iistrazione della sentenza e non quella relativa alla convenzione in essa contenuta. Se fosse, hwero, acc�rttata tale tesi, che fa {Pe!Nl!O Slllllila d.iiSltirnzio1ne tra la �t�llSsa dOV1Uta perr J.'atto �enunctanrte e queHa arprpildroarbi([e sulll'atto enunciato, non potrebbe evita!I"Sd l'immediata �Conseguenza de11a piena ammissibi: lit� delrla [pl'edecliuzio1ne perr La sola imposta fissa, :iin qual!llto dipe!llJdel!llte (5) Cfr. AzzoLINA, man. cit., pag. 687. (6) Cfr. AzzoLINA, man. cit., pag. 726, e segg. (7) Manuale cit. pag. 1304. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA da atto de1la procedura fail.Wio:nentare (.se:nitellZi!l); a div,e\I'ISa cOl!llclusdone dov: vebbe, iinV'ece, pe['veni:rsi rper la tassa sulla convenziollJJe verbale, quale oblblligazione rt:ributal'lia facente capo ai fa.1:1iti., traente oiri,gi1t1e da un rapporto giuridico posto in essere da costoro: una conferma di tale ricostruz~ one sarebbe, inoltre, offerta dal fatto che il triibruto coi!Jpisice la ricchezza 'trasferita al momento della costituzione della sodet� e non quella esistente al momento delll'en:unciazione deiliLa medesirrna. La suesposta tesi non .appare, convdncenrte ,e va resipdnta per un du plice oird�ne di oogoo:nentaziollJJi. Innanzitutto, 1deve ll'ile'va:tisd che la di:sti.in.zfone tira imrposta affeire:nite la 1t1oirma1e :regtstirazione della :S~ten21a dichiall'at'.�lv,a e iJiniposta di til1Jolo, ail. fine di consentire l'ammissione in prededuZlione della prima a differenza della seco11JJda, � 'oontiraidldetta da un argomento dd oaiirattere 1ettera!Le: l'art. 111, n. 1, legge fallimentare, infatti, stabilisce la priorit� � per il pagamento delle spese, comprese il.e spese anticipate dall'Erario � e l'imposta fissa, come � noto, viene registrata a debito dagli Uffici del Registro e soddisfatta, poi, insieme ai diritti di cancelleria, dal curatore. Se, qruim1di, H leg1iS!Lat()II'e ha stabihlto il.'obbaigatoriet� del pagamento in aocJJteciliasse delle spese, compre'se quelle ptenotate a debito, ci� non ipu� s:Lgnifioore alrtro ,che 1a wtegoria delle ISIUddette spese non si riduce a quelle anticipate dall'Erario, ma � assai pci� ampia; non sembra consentito, pel'loi�, di escluder�e; su questo ;SOilo piresUJpposto, il div,el'ISo onere dell1' 1mrposta di titolo, 1ohe, 'concernendo la convenzione istitutiva, rdchii<amaita dalla sentenza dichiavativa della societ� di fatto, va ricompresa nelle spese divetse da qrueiELe pr~otate a debito. A tale !I'ligruall'do soccOI'lre indiubbd1amente ila diistinmone ooipra ricihiiamata e relativa alla natura dei crediti di massa, rappresentanti sia delle spese rche dei debiti corntiratti per 1',ammini:stmzdone del fa1limeIJJto: � certo, infatti, iche se l"obbliga~ione irr'iibruitaria v:iene ricoodotta ai debiti propri ideili1a gestione falJl:Lmerntaire, !''esatta oomprensdone del fenomeno sfugige; 1se, tuttavia, come si � ipi� 1sopra SUJg1g:erito, l''.�lmrposta di tiJtoll.o viene <COrIJJside!I'lata peT quello che esisa s�:mpliicemelrl�te �, una S!Pesa, cio�, afferente la procedluxa f.allimenta;re, non pu� sussi.ste'l1e drubiblio a:lic'l.llilo sulla necessit� sancita dall'art. 111, n. 1, della legge fa1limentare, di collocare la stessa in prededuzione. N�, poi, a1oun elemento vtene .confell.".�Jto ida'l11a pretesa contmdidtttori, et�, riteIJJUJta ,sru.Ha base deil.la di.stinzione tira debd<ti deil. fa1lltirto e debirbi. de1la massa, ov;e rsi coosiide'l"i. che tale censura ,si :risolv.e in un inutile forma: lismo, 'Vliisto ,che, ��n reailit�, en.1ll'ambi ramino 1semp!l'e capo al falllito. e la te!I'1ffiinoilo1gia rifiertte, quindi, il isolo prOlfi.lo rdelila div;ffi'1sa coillocazione; n� aippiare comerente :riJ1eva'l'e che iJ.'i!IJ\POSta va <Comim1SW'arta aililia �I'ILOChezzra conferita ra:ll'atto del1a ,costituzione delila societ� e non a queillo dell'enrunciazione, poich� ci� costituisce applicazione del principio generalissimo in materia tributaria in ordine al necessario collegamento tra il sorgere dell'obbligazione ed i suoi presupposti di fatto (8). L'imposta di titolo, infatti, presenta la camttetistica di fat sotgete un debito dfretto dei falliti, come imposta doV'U!ta dalle parti contiraie,IJJti sui contratto socia1e e, .contemrporaneameil'.l!te, un debito dfretto della massa, quale spesa necessati.a pet la ptocedum fallimentate. (8) Cass.. I, 12 luglio -12 novembre 1965, n. 2357, in Riv. leg. fisc. 1966, col. 242. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO OccOJ:'lre, tndiaitti, 1a�l lcigua!I1do soifitolmea'l'e -com.e del 1resto ha esattamente p1t1ecisaito il Tiribunaile -�Che la soci.et� costituita ve1rbalmente non � :sogg:ertta aTegiist!razdone in termine fisso, �cos� che l'obbllligo deifilia relativa imposta .soogre solo nel moonent.o della enJUnciazione: � '.P!t'OIP!rio in funzi: Oille di quesit'u:ltirrna, �qruimidli, -1corruten'lllta nella sientenza dfohi1a1rativa -che si :ccmfi.igiwa per la prima volta 11.'obbJJtgazion.e tributaria, che costituisce, si, una obbligazione della societ� di fatto fallita, ma H cuii sorgel'e � pirovol()ato irn via esclUISi:va, non d.ai1la volont� dei contraenti, sebbene da11'emanaziOltle deild,a sentenza d1omairaitiva de11 faillliimenrto deil1a societ� di faitto: essa costituisce, in conseg'Uenza, per la gestione fallimentare, una spesa che viene resa necessaria solo in quel momento in q,ipendenza dell'apertura della procedura fallimentare. Quanto, �poi, alla circostanza che l'imposta di titolo per la sua natura non (portil.'ebbe 1essooe �aissimilliata all.e spese od ai debiti � pirorpri � delila gestione falifunenitatre, facenido difetto il il"aij;)!POI'lto di rdiferlibiJ.it� ru..la g~stioine, 'Si ribaidiisce che :La $P0Ba relativa si iriccmnetl;e direttamente non alla volontd della societd fallita, ma all'esistenza deJJl.a sentenza dichiarati! va deil fallimemo; pootan:to, ;se essa non rpu� �qualifica'l1si come una srpesa dell1a gestione in isenso proprio, resta sicuramente una spesa necessaria della procedura fallimentare (per lo stretto nesso ohe �sussiiste tra :La senteniza, qruaile atto creaitivo de:lila igeistione, e la ciircostanza della eiliUncdazione non potendosi, ovviamente, dichiwarie il fallimento di una societ� di :liarbto ,geniza emmciaire l'esiJStenza �deilla societ� stessa. In tale .situazione, �l'�lffipoista di tiitOllo viene a costituire, pertanto, una vera e propria spesa giudiziale, o, 1se si !P'l'edieriisce, una S(pesa di giustizia, proprio pexcll�, in assenza del fatlimento, l'obbUgo di corrispondere l'imposta non sarebbe maii 1SO'l.'to i:n capo alla societ� di :liatto, a meno ohe l'esistenza della medesima 1t10:n veni,sse eD1UI1Joiatia -esiP!licitamente o fu:npl1citaimenite -in negoz�i o aitti sottoposti a registraziOltle (art. 62 J.e~ge origianfoa di regdistro): viene ad esse'l.'e :posto, coo�, 'llllteriorime!llJte in evidenza d1 raiprpooto di inecessairiet� che SUJSsiste tra 'l'enWl!ciazion:e, contenuta nellLa sentenm, e J.'ob!bligo Idi corri:spondeire il.'imrposta mediante rp1re1evamenito, divenemido l'esboil".so r�elativo urrua srpesa propria o .d1rerbtamente dipendente dall'atto, fonte della procedura fallimentave (10) . . F. MARIUZZO (10) In termini: Trib. Genova 15 maggio 1957, in Foro It., 1958, II, col. 861, con nota adesiva di CHrcco in questa Rassegna 1960, pag. 101. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 a:prile 1973, n. 1104 -P1�es. leardi Est. Mirabelli -P. M. Cutruipia (cornf.) -Invernizzi (avv. Franco) �c. Miniisrtero delle Finanze (avv. Stato Sa�varese). Imposte doganali -Reato di contrabbando -Assoluzione -Giudicato vincolante per i soli fatti materiali -Successiva affermazione di sussistenza di obbligo tributario -Ammissibilit�. (L. 7 gennaio 1929, n. 4, ,art. 22; c.p.c., art. 28). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 217 Imposte do~anali -Diritti di prelievo -Esenzione -Certificato di circolazione -� essenziale -Prova della provenienza della merce data con altri mezzi -Inidoneit�. (D.l. 23 dicembre 1964, n. 1351, art. 13). Nel processo per il reato di contrabbando il giudice penale accertJa l'obbligo tributario inddenter tantum al sofo fine della de'Cisione sulla suss.istenza del reato mentre soltanto i fatti materiali vengono decisi in sede penale con efficacia di giudicato; ne consegue che� dOIJJO l'assoluzione dell'imputato dal reato di contrabbando pu� essere accertata ia suss.fatenz.a dell'obbligazione tributaria sulla ba.se� dei fatti irrevocabilmente dichiarati nel giudicato penale (1). Ai fini deWese�nzione dal pagamento del diritto di preJievo s�u merci provenienti da uno dei paesi deLla comunit� europea, � sempre indispensabile la presentazione del certificato di circolazione; la dogana pu� bens� richi�dere la presentazione di (JJltri mezzi supplementari di prova, ma il contribuente non pu� sopperire con altre p1�ove a.lla mancanza del certificato (2). (Omissis). -Con il 1primo motivo del ricorso i ricOlt"renti, denunciando lCJ. violazione de11'art. 28 c.p.:p., isostengono che, essendo stata proinuri�ciata dal giudice penaJ.e nei foro 1cornfronti l'assoLuziooe dal reato di contrabbando, a se1guito dell'accerta.mento che le merci !rdsultaViamio provenienti da UJno degli Stati della Comunit� Economica Europea e non introdotti nel mercato dello Stato di transito e che la falsit� dei documenti di accompagnamento, 1successivamerrite accelrtata, non era lOiro aiddebiia:bile, 1i 1giudici civili aivrebbero errato nel ritenere ohe a loro .carico resta il debi.to di versameruto dei diriitti c.d. di ,prelievo, previsti per l'importazione di merci ;provenienti da Stati diverisi da quelli appartenenti aHa Comunit�. La censura � infondata. Come la sentenza impugnaita ha esat1Jam~te preciSiato, li c.d. dir. itti di :prelievo, istituiti e regoJaiti tdal Regolamento ieomll'll'itario 5 febbraio 1964, n. 13/64, a carico dei tpl'Odotti provenienti ida Sta.ti non facenti :parte della Comunit�, com.e conseguenza dell'abolizione dei dazi doganali nell'ambito della ComUtllit� stessa, hanno 1specifica na:tura di �imposiziioni doga1nali e va:nno �assoggettati, quindi, a:lla disciplina rprorpria di queste. (1-2) La prima massima, che � ineccepibile appUcazione del principio dell'airt. 28 1c.1p.1p. 'chiairisce apportuniamente lia pootaita dell'arit. 22 dellia legge 7 gennaio 1929, n. 4; sull'argomento mancavano precedenti recenti. Di rilevante esattezza � la seconda massima; conf. Corte di giustizia delle Comunit� europee, 22 ottobre 1970, RAcE, 1970, 905. 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La questione se la 1sentenza del 1giuctice penaie, con la quale sia stata pronunciata assoJuzione dal rrea�to di con.trabbando" fondata sull'affermazione che la merrce imporrtata non fosse soggetta a dazio, sia vincolante, o meno, per il gtudke crlivHe, cihe sia chiamato a decidere sulla sussistenza dell'obbligo tributario, � stata da tempo deic:iJSa da questa Corte in senso negativo, con la serutenza 3 agosto 1949, in. 2116, e, d:opo qualche perplessit� esiposta dalla dottrina, non ri:siulrtJa abbia dato J:uo1go s1Uccessivamente ad inc�ertezze. Ed inivero, a sensi dell'a:rt. 28 c.rp.p., il g.tudiica.to penale vincola il .giudice civile od amministrativo sofo per quanto !I"igua:rda i fa.tti materiali �ac.certati, non alllcihe per quaruto concerne le questioa:rl ~~iurid. iiche tratta:te, che devono intenidensi risolte ai soli fini .dell'acc�ertamento del reato. Ne consegue che il giudicato penale in materdia �di �cont:rabbatDJdo fa stato nel giudd:zio dvile in riferimento all'acceritamento del fatto dell'mtroiduzione della merce nel terrritorrio dello Stato italiano e del fartto del mancato .pagamento dei dirlitti doganali, ma non per 1l'ev:entuai1e afliermazione o deduzione iintorno alla sussistenza dell.'obbligo tributario, che viene emessa ineidemter 1Jantum nel rp:rocesso penale, al mero fine della decisione sulla oossistenza, o meno, del Teato di contrabbando. � A divwsa conclusione non induce ineppure il richiamo ailla �disposizione contenuta neWarit. 2~ della ile~ge 7 geninaio 19�29, n. 4, da taluno invocata aJ. riguardo, in cui � stabilito che � qualorra l',esifstenza del �reato dipenda dalla soluzione idi IUiila c01I1Jtroversiia concernerute dl tributo dl tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altreisi della 1conrtroverrsia cr<ela.tiva al tributo � ; ;fiale l!lo:rma, infatti, ha lo scopo di evitacr<e la sospensione del processo penale �e la deivoluzioine della questione triJbutaria preg1udiziale al .giudice civile od ammdn.iistraitiivo e fa obbligo, quindi, aJ. 1giudic:e penale di deciderre la questiione �in sede penaJ.e evitando il ;prolungarrsi del iprocesso, ma non postula in alcun modo la formazione di un giudiJcato sulla questiolllJe pregiudizcrale. Di questi .pritDJciipi lLa sentenza impugnata ha :fatto co:riretta aipiplicazione e pe11tanfo il primo motivo di i-icoT1s:o 1deve es:s1ere respdnito. Coo il secondo motivo i ricoNeruti, denunciando violazione .e falsa applicazione dell'art. 13, secondo comma, del d.l. 23 dicembre 1964, n. 1351, sostengo:n:o che la sentenza im(puignata ha �errato nel viteneil'e che fa falsdt� dei� certificati di oriigine della merce, c.d. documen,ti DD4, determinaisse nece1ssarriamffi'1te .l'assoggettamento della merce messa al pagamento dei diritti di .prrelieivo e addUJCono che perr l'applicazione dell'esenzione .sta suffidente l'acceritamento della rproven.ienza della me11ce da uno dei paesi della Comunit�, comunque rragigiU[]Jta. A sostegno di ta�le tesi h1voc.ano la disiposiz.ione suindicata, secondo cui � lLe dogane possono richiedere l'esiib1zione di ogni altro mezzo supjj 1: f.: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 219 plementare di prova ,quando ritengono cihe i'tdentificazione della merce nol!l pos1sa essere acc,erta,ta ,sulla solLa base del certificato di circofazione � . Ma nep[pUJile questa ,censur:a � fO!ndata. Dalla stessa lettera della n0trma risuiliba che il requisito miinimo perch� la merce importata sia ammessa all'esenz:ioine dal versamento dei diritti di prelievo � resi,stenza di un a:-eigola['e certificato; fa presenza 'di questo pu� non essel'e cooo~derata 1sufficiente, ma, dJn assenza di un'attestaiione dalla quale !l'lisuiLti ohe J.a merce C!ircola iin ossea:-vanza delle norme comuniitarie, le nornne stesse non rpossono thro;va:r-e arpplicazione. Alla inesi1stenza del docume:nito �, ovviamente, equivalente fa falsit� dello stesso, che DJel 1ca1so in esame � iincontesrtata e riisrulta accertata anche nel giudicato penaile. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, '24 settembre 1973, n. 2418 -Pres. Giannattasio -Est. Valore -P. M. Pedace (conf.) -Mini:sitero delle F�IIlanze (avv. Stato Soprano) c. Riccobol!le (a;vv. GraneHi). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Questione di diritto pregiudiziale alla valutazione Applicabilit� ad un'area ricompresa in piano regolatore con destinazione a verde pubblico del sistema di valutazione automatica � tale. (r.d. 7 agosto 1936. n. 1639,' art. 29). Costituisce una questione di diritto pr�giu.diziale aHa valutazione da rimettere aHa sezione speciale della Commissione provinciale, lo stabilire se un tJerreno con attuale destinazione agricola e ricompreso in piano regolatore con destinazione a vel'�e pubblico sia soggetto a valutazione �utomatica ovvero a stima diretta (1). (1) Decisione esatta. � giurisprudenza ormai consolidata che l'applicabilit� del sistema di valutazione automatica non esorbita dalla competenza de11e commissioni di valutazione solo quando debbasi stabilire in via di puro fatto se dl terreno da valutare abbia o no caratteristiche di area suscettibiile di una utilizzazione diversa dall'agricoltura e pi� redditizia (v. fra le molte, Sez. Un. 8 giugno 1971, n. 1700, in questa Rassegna, 1971, I, 1135); nasce per� una questione p11e�giudiziale di dil'litto quando cade in discussione la portata e l'estensione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 sulla valutazione automatica (14 ottobre 1970, n. 2001, ivi, 1970, I, 1103), quando la destinaziolll� agricola discende daWeffetto norme particolal'li, come quella sul � masso chiuso � deHa Provincia dd Bolzano (22 settembre 1970, n. 1658, ivi, 929) o quando comunque sorga una questione di interpretazione di norme di legge o di atti amministrativi o di negozi 220 RASSEGNA DEt.L'AVVOCATURA DELLO STATO giuridici (26 marzo 1970, n. 824 e 24 aprile 1970, n. 1182, ivi, 619). La sp&ci: liica questione dei criteri di valutazione di un terreno con attuale destinazione agricola ma ricompreso in un piano regolatore con destinazione diversa da quella edilizia (strade, parchi, ecc.) era stata gi� decisa con la sentenza 5 febbraio 1971, n. 290 (ivi, 1971, I, 436) nel senso che essa � devoluta ,alla competenza deLla Commissione .Per le questioni di diritto. Va in proposito ricordato che ai fini sostanziali � stato affermato che per i beni gravati da vincoli urbanistici o altvi oneri di valore va determinat9, tenendo conto dei vincoli medesimi, con riferimento al comune commercio (15 mag~o 1972, n. 1457, ivi, 1972, I, 697); un tetrr�eno urbano, se pur non edificabile, ha pur sempre un valore che non � quello del terreno. agricolo. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2�8 isebtembre 1973, :n. 2428 -Pres. Saja -Est. Caileca -P.'M. Gentile (conf.) -Sca:rdorvi (avv. Ric,cardi) 1c. Ministero delle Fi.na:nze (avv. Stato Corsini). Imposta di registro -Retrocessione -Risoluzione di contratto di trasferimento -Tassabilit� sia del contratto risoluto sia della conseguente retrocessione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 12, 14 e 64 e tarifl\a A, art. 121). La risoluzione di un COl)'!.tratto, me11,tre non infLuiSJCe suWavvenuta tassazione del contratto risoluto, d� Luogo ad un nuovo trasferimento (retrocessione) a sua voita soggetto ad imposta (1). (1) Si .riconferma un principio ormai pacifico; v. da ultimo 6 luglio 1971, �n. 2097 in questa Rassegna, 1971, I, 1220 com. richiami. Degna di nota � <l'identificazione del titolo della tassazione della retrocessione nella sentenza che dichiara l�a risoluzione che, a norma dell'art. 121 della tariffa A, va tassata alla stregua dell'art. 64 della Legge di registro. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un.., 3 orbtoibre 1973. n. 2471 -Pres. Flolt'e -Est. Say,a -P. M. Di Majo (conf.) -Mitnistero delle Finail2le (avv. Stato Avella) c. Miozzd (a'VV. Ielpo). Imposta di registro -Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a fav�re di ditte commerciali e industriali -Aliquote dello 0,50 % di cui alla lett. b dell'art. 4 della tariffa A della legge di registro -Criteri di determinazione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4, lett. b). Presupposto dell'applicazione deU'aliquota media deUo 0,50 % deLLa lettera b) deU'art. 4 della tariffa A della Legge di registro � soUa.nto la �:;.� . *. , . X ,Jf.:::: , / � . . .. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 221 qualit� soggettiva delie parti contraenti (Istitmto di credito contemplato nel r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e ditta industriale o commerciale), sicch� qualunque altra limitazione s.arebbe ingiustificata ed arbitraria; conseguentemente la nota aggiunta all'art. 4 va interpretata, per quanto concerne la lettera b), nel senso che per l'applicabilit� delL'aliquota � necessario che il finanziame.nto e la cessione non siano estensibili a soggetti non aventi le qualit� personali richieste,_ mentre nessun limite esiste alla estensibilit� degli effetti della cessione ad altre operazioni bancarie intercorrenti fra le stesse parti (1). (Omissis). -Con l'unico motivo dedotto la ricorrente Amministrazione finanziaria, lamentando la violazione �e fals:a applicazione degLi artt. 4 e 28 della <bariffa a11. A alla legge di registro approvata con r.d. 30 dtcembre 1923, n. 3269 e 1s:ostiitui:ti dagli amt. 1 e 2 della legge 4 apvile 1953, n. 261 no1r1ch� contraddittoria motivazione siu 'lllil _punto dec.tsiivo de11a cont:roversta in velazione a:ll'art. 360 nn. 3 e 5 e.pi.e., sostiene- che erro111eamente l'Impugnata sentenza ha 1accolto un diverso criterio per l� due aliquote dello 0,25 % �e dello 0,50 % , mentre 1:a xiitenuta possibilit� che la cessione garantisse oUre il finanziameltllto previisito nel contratto anche altre operazioni rendeva inapplioa:bi1e non solo l'aLiquota dello 0,25 % , ma anche quella dello 0,50 % , ohe tnvece la sentenza rpredetta aveva arprplicato, con La co!!lJseguenza che l'atto era sogge. tto alla �tassazione dell'l,50 % pretesa dall'ufficio del registro. La censura non � foodata. (1) Le Sezioni Unite, intervenendo a dare una risoluzione alla tormentata questione, hanno offerto un Limitato contributo alla chiarezza interpretativa della norma. Bisogna ricordare che non soltanto la sentenza 28 gennaio 1972, n.-212 (in questa Rassegna, 1972, I, 314) ma anche altre (particolarmente 15 aprile 1971, n. 1076, ivi, I, 1071) avevano sottolineato l'impossibilit� di cancellare letteralmente dal corpo dell'art. 4 la nota aggiunta che � ben consal;l'6volmente, e non so.Io accidentalmente, viferita anche alla lettera b); quando pure si voilesse ammettere un minor rigore nel valutare la esclusivit� della connessione tra cessione e finanziamento, bisogna pur riconoscere che una connessione non solo apparente o pretestuosa deve esistere. Ora le Sezioni Unite da una parte inaspl'iscono oltre il volere della norma i limiti alla applicabilit� dell'aliquota di massimo favore affermando che la tassazione con lo 0,25 % � possibile solo quando la cessione abbia lo scopo esclusivo di garantke l'unica operazione bancaria preordinata per il finanziamento del contratto di somministrazione o di appalto stipulato con la pubblica Amministrazione; dall'arltra parte riducono i presupposti de1l'aliquota media dello 0,50 % alla so1a qualit� delle parti. L'una e l'altra proposizione non si possono condividere. Per l'aliquota dello 0,25 la cessione (che pu� rigua.rdare annualit� di rendite o contri 17 222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'art. 1 della legge 4 arprile 1953, n. 261, modificando l'art. 4 della tariffa all. A alla legge di !l'egistro, ha fisooito per le cessioni di crediti le se,guenti aliquote: a) 1,50 % per le cessioni in ,genere; b) 0,50 % rper le cessioni stipulate i:n r,elazione ai fimmzfamenti concessi da1gli enti bancari previsti dal r.d.l. 12 mru:zo 1936, n. 375 e succeS1Sive modificazioni a favore di ditte commerciali e ��llldustiriali; � e) 0,25 % per le cessioni di a!Il!llualit� o C()[},triibuti gover1I1ativi o di enti pubblid noillCh� dii crediti verso pubbliche amrnin.iistlraziooi sti~ pulate in relaziOIIle a finanziamenti concessi da detti 1ooti bancari al:le ditte commerciali e ��llldusliriali. La nota in calce al predetto art. 1 precisa che �per l'aipp1i.cabilit� delle minori aliquote di cui alle lettere b) .e c) � necessario che neill'a,tto di cessione siano specificatamente indicate ile operazioni in relazione alle quali � stirpulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni�. Il problema concerne appunto l'interpretazio1ie den'ultima parte di detta disposizione e cio� se il requiisiito negativo, a cui � subordinata l'applicazione del:le minori ailiquote, sia e'guale nelle due ipotesi 01VVero se esso vada considerato 1diversamente a 1seconda che si faccia questione dell'applicabilit� dell'aliquota dello 0,50 % (lett. b) o di quello dello 0,25 % (lett. c). II Supremo CoUe,g.io, fatta eccezione per la dec<Lsione 28 ,gennaio 1972, n. 212, si � orientato per la seconda soll.uzione e pertanto ha inteso buti o crediti in genere che possano non aver nulla a che vedere con prestazioni da fornire alla P.A.) deve essere in relazione con operazioni (non necessariamente una) da indicare specificamente in modo.che, direttamente o indirettamente, gli effetti della cessione non siano estensibili ad operazioni div,erse; .nessuna verifiica � per� pos,sibiLe per stabilire se le operazioni indicate siano preordinate ana esecuzione delle prestazioni verso la P.A. e meno che mad per accertare come il sogg,etto finanziato abbia impiegato le somme prelevate. Non diversa � la ratio della lettera b), salvo che per quanto conceNle il debitore ceduto che non � una P.A. Ma nell'uno e nell'altro caso la cessione di credito deve esseTe � in relazione � ad operazioni bancarie determinate a servire per faci1itare il credito alle ditte commerciali e industriali. Non solo per effetto della nota aggiunta, ma anche per il chiaro dettato della lettera b), l'aliquota media dello 0,50 % non presuppone soltanto una determinata qualificazione soggettiva delle pairti, ma anche una connessione ( � stipulate in relazione �) tra cessione e una o pi� operazioni bancavie determinate e ben specificate. Il limite posto dalla nota non � diretto ad impedire che la cessione sia impiegata per operazioni che non hanno lo scopo di favorire l'esecu �zione di contratti a vantaggfo della P.A. (obiettivo che non sarebbe mai raggiungibile perch� n� l'operazione bancaria n� il danaro con essa finan PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 223 in rnainiera diveTsa il suindicato ,requisito negaUvo, risp1ettivamente, nell'ipotesi di cui alla lettera b), oss1a .fili quella dell'aliquota dello 0,50 % (cfr. senit. 21 clicembire 1964, n. 2�948; 16 novembre 1970, n. 2421; 15 aprile 1971, n. 1076), e nell'altra �cli cui alla lett. e) e iedo� in quella dell'aliquota dello 0,25 % (cfr. s00;t. Sez. Un. 6 giugino 1964, n. 1397; 1 Sez. Un. 5 ottobr:e 1964, n. 2519; 26 mairzo 1965, n. 507; 17 giugno 1966, n. J560; 5 luglio 1966, n. 1737; 15 dicembire 1966, n. 2944; 213 rna1ggio 1967, n. 1125; 2 agosto 1968, n. 2752; 5 settembre 1968, n. 2866; 19 dicembre 1969; n. 4006; 9 novembre 1970, n. 2302; 8 marzo 1971, :nin. 760, 761, 762, 763, 764, 765 �e 766; 19 giugno 1972, n. 1912; 25 J.iuglio 1972, n. 2531; 27 ottobre 1972, n. 3300; 27 ottobre 1972, n. 3305; 15 febbrafo 1973, n. 475; 15 febbTaio 1973,.n. 479). Tale ocientamento risulta pienamente gius1tiif�cato e pertanto va confermato. Prendendo le mosse da detta ultima iipote1Si, ha irillevato che, com'� stato rprecisato in a1tire decisioni, LI.a ratio della :maggioll"e agevolazione dello 0,25 % risiede nell'mtento legislativo �di farvOll"ire i soggetti che, avendo rpall"ticolari rapporti con la pubblica amministrazione, specialmente in con1se1guenza di contratti di somrnii:nistrazione o di appalto, e riscuotendo normalmente il corrispettirvo dopo moJJto rtempo, ihanno \l'esigenza di ricorrere a finanziamenti di enti bancari al fine di otten&e il 1 ziato possono mai avere una destinazione vincolante), ma semplicemente di impedire che la cessione sia impiegata per operazioni � diverse � da quelle che . devono essere chiaramente specificate nell'atto. Tale scopo si pone indifferentemente per la lettera a) e per la lettera b). Inoltre se, come si � visto, una connessione tra cessione e operazione bancaria deve sussistere anche per la ipotesi della lettera b) degli artt. 4 e 28, questa connessione deve essere reale ed effettiva e non me!ramente apparente o pretestuosa; non si pu� seriamente supporre che il legiSllatore abbia inteso porre come presupposto di una agievolazione una dichiara zione pleonastica che non serve a nulla e consente illimitatamente (e leci tamente) l'utilizzazione della cessione per uno scopo diverso da quello che deve tuttavia essere dichiarato; quale scopo potrebbe ave:re una tale dichiarazione e perch� con questo modestissimo adempimento formale che non costa nulla si dovrebbe benefieiare di una riduzione di ailiiquota di due terzi? Ma discutendo dell'aliquota ridottissima, numerose pronunzie hanno ben sottolineato il carattere della cessione di cr�edito come negozio a causa generica che trova la iusta causa nell'altro negozio con cui � in relazione causale; in particolare con ilia recentissima decisione 5 iluglio 1973, n. 1875 (in questa Rassegna, 1973, I, 945) si � dato p01l"t.licolaire riiLtev<o a questa qualit� della cessione giungendo all'affermazione che una cessione q~ali ficata dalla connessione con un determdnato rapporto deve essere registrata una seconda volta quando viene espressamente utilizzata per garantire un altro rapporto. Se la qualificazione limitativa della cessione non si produce con l'esclusiva connessione con operazioni bancarie determinate, pu� anche RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO denaro necessaxio per gli ocnerii. 11elativi aUa �concireta esecuzione deUa pvestazfone dovuta: finanzi:amenti, ,viispetto ai quali, �secondo una prassi commerciale ormai invalsa, gli enti suindicati pretendono la cessiooe dei ,Cll'edtti dovuti al sogig:etto finail1Z�arto daJJ.a pubbltca ammmiistrazfone in dtpendenza della sommd:nistrazione o dell'aippa1to alla cui attuazione � destinato il denaro mutua,to. L'aig,evolazione suindicata che, riipetesi, � la mag:gioire p.rieviista dalla leg:ge; trova, dunque, il suo focndamento nella specifica funzione dell'atto di finanziamento, garantito da11a cessiooe, il quale � diretto a fornire il. denaro occorrente all'esecuzi01ne dei contratti di sommirustrazio: ne o di appalto stipulati con la rpubb1ica amministrazione, dietro cessione dei crediti 1srpettanti al sommirust:ria�nte o 1ap~a1'tatoil'e a titolo 1di co11.1riispettivo. Da ci� rilsulta evidente come per l'applicazione dell'aliquota particolarmente rtdotta dello 0,2,5 % sia neciessarfo ,un collegamento non ,solo rigoroso, ma anche esclusivo ,tra il si:rugoilo atto di finanziamento posto venir meno del tutto ila relazione, che si � vi.sto necessaria tra gU artt. 4 e 28, giacch� il cessionario pu� soddisfare con i proventi del credito ceduto ogni suo diritto anche diverso da un'attivit� bancaria (nella menzionata sentenza 15 aprile 1971, n. 1076 si fa l'ipotesi del crediito della banca nascente da fatto illecito o altro rapporto estraneo ad operazioni di credito) e potrebbe addirittura (ipotesi scolastica ma non irreale) incamerare i prov, enti della cessione dndipendentemente da qualsiasi titolo, essendo la cessione di per s� tras1ativia del credito. Ma per poter verificare se esista una connessione tra cessione e finanziamento rispondente ai requisiti di Legge � sempre necessario che le operaziioni bancarie siano determinate; se la cessione pu� essere impiegata per soddisfare altri crediti non ipotizzabili diversi da quello dichiamto, diventa impossibile anche l'altra v;erifica, ritenuta necessaria anche nella decisione in rassegna, attinenti ai requisiti soggettivi; se l,a cessione resta a causa generica (perch� manca la relazione esclusiva voluta nella nota ahl'art. 4) div;enta possibile utilizzarne gli effetti a v1antaggio di soggetti diversi da contraenti, che possono non avere il requisito soggettivo di ditta commerciale o industriale; ipotesi (questa volta non meramente scolastica) del credito della banca verso un terzo garantito dal cedente, o della cambiale avallata o dell'assegno girato e simili; senza dire che diventerebbe estremamente facile cedere valendosi dell'agevolazione un credito in favore di un privato, ricorrendo aUa cessione in favore di una banca alla quale si da incarico di accreditare i proventi al terzo. Si ritorna cosi al punto essenziale; se la cessione non � 1in relazione esclusiva con operazioni bancarie determinate (pieno rispetto della nota aggiunta) essa � una cessione pura e semplice a causa generica, alla quale nulila aggiunge la sola formale e non vincolante dichiarazione di connessione con una operazione bancarta; ma la cessione pUJra e semplice � soggetta all'aliquota normale, :anche quando interviene tra un ente di credito autorizzato e una ditta commerdale o industriale. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA in essere e la cessione di crediti che lo �garantisce ed in proposito merita di essere dcordata l'ossiervazione gi� corntenuta nelle dt. sent. i!1[1. 1397 e 2519 del 1964, nelle quaH queste Sezioni Unite hanno rtlevaito 1che � l'esiplicita avvertenza legislativa � -quella rper cui l'efficacia della cessione no:n deve essere estesa ad altre operazioni -� .stata determinata dal fatto che gli istiituti finanziatori, :favo:riti daJ.la .gene�ri:eia formulazione della legge precedente (r.d.l. 9 ma:g.gio 1935; r.d.l. 19 dicembre 1935, n. 2170), avevait'lJo a volte utiilizzarto le cessioni di credito rper proprie esposizioni, non collegate al finanziamento concesso in reiazione all'opera o fornitura pubblica. In siintesi, pu� diTsi che l'agevolazione � conces1sa perch� la cessione garantisce un finanziamento dtretto a fornire n dena\l'o necessario ad effettuare la ;prestazione dovuta a11a pubblica amminisrtrazione .geneira�lmente per effetto di un contratto di somministrazione o di �appalto, sicch� l'agevolazione perderebbe 1a rsua raigion d'essere 1se non fos1s1e collegata e dreoscritta a detto finanziamento. In d� trova il suo fondamento l'orientamento .giurisprudenziarle ribadito nel1e numerose decisioni 1suindkate, p& il quale, ai fi.nd dell'applicabilit� ~ell'aliquota dello 0,25 % , � necessario che la cessione cornc.erna soitanto 1l'atto .di finanziame1DJto a cui �garanzia � ,sfato stipulato con la comeguenza che l'aigevofazione risulta inarpiplicabile se sussista comunque la possibilit� che la cessd.one venga estesa, al di l� di detto finanzfamenrto, anche ad altre operazioni. Ben diversa si presenta la situa21ione rispretto aU'aUquota deUo 0,50 % (Iett. b del citato art. 1 lergge 4 arprile 1953, n. 261), Ja quale � prevista dalla legge non in base a un elemento oggettivo, qua!1e que.Uo dell'interdipendenza della ceiSsio~e con un determinato a�tto di finanziamento, bens� a un criterio soggettirvo consistente nella qualit� delle pa11ti, per cui H finanziatore-cessiornrrio deve eissere un istituto di credito compreso tra queUi indicati nel r.d.1. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e H fi:nanz.tat�-cedente deve es.sere un'iimrpresa commerciale o industriale. Cons1eguentemente, neU'1Jpotes.i ora conSJ1derata, non avrebbe 'Senso il riferiim.ento al singolo atto di finanziamento a cui rsi riferisce la cessione perch� l'agevolaz.ione, ripetesi, non � coinces1sa in dip�denza dell'og:getto e della funzione dell'atto di finanziamento, bens� per effetto delle qua.tlit� personali ded soggetti cihe hanno posto in essere i due negozi (finanziamento e cessione di crediti). Evidenti ragiioni di logica giuridica impongono� di ritener1e aiprpiLicabil:e l'agervofaziorne dello 0,50 % tutte le volte che ricorrono dette qualit� rpe11sona.Ii, aB.e qua1i soltraruto essa � subordinata, senza che sia consentita 1pe:mi� alcun altra limitazione che risulterebbe ingiustificata ed arbitraria. Deve quindi ritenersi che la formula legislativa della nota srui1ndicata ( ... � necessario... che l'efficacia della cessdorne non sia esitesa anche ad aitre operazioni �), pur essendo unica per le due ipotesi, non ha lo stesso significato .ciascuna di e:sse, in quanto � diretta in soSrtanza ad 226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1mpe:dire che le due agevolazioni operino oLtre l'ambito dalfa rlegge fissaito e, poich� tale ambito � diverso a sec001ida che si ,tratti dell'aliquota dello 0,25 % e di quella dello 0,50 % , :l"iisuLtal!ldo La prima ancorata ad un <er�iterio oggettivo e il.'aJ.tra ad uno 1sogigettivo, �consegue che � arnche dive11so il c001tenuto del divieto di estoodere la cessione ad altre orperaziOlllJ.. Nella pru:na ipotesi esso sign:ifica che l'aigevolazJ.ooe dello 0,25 % non spetta :se cmnUl!lque vi � la possib1lit� 'che. l'efficaicia della cessione sta esrtesa oltre il singolo finanziamento .gwallltiito daJ.la cessione 'stessia e ci� perch� l'aigevolazJ.one � concessa in c0!!1JS1derazfone del:la parrticoLare destinazione di tale finanziamento, sb1umootailmente ~eordilnato alla con�creta esecuzione di :prestazioni verso 1a pwbblica amminiisWazione. Nella �seconda ipotesi esso, invece, sta a ,s,tgnificare .che l'ag.evolaZione non spetta se il finranziamento e la cessione si riferiscono ainche� .parzialmente a ;sog�getti nolll aventi le qualiit� sorpra rico11date e perei� compete in ogllli caso in cui �gli effetti dei due 1I1egozJ. siano circqscvitti agli enti bancari preVdsti dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, da una parte, e, dal- l'altra, da imprese commer�ciali e industriali. La bont� dal il:"isulta.to rag,giunto � confermata dal rilievo .che in tal modo si ha un medesimo t11attaroooto tdbutall'io .tra finanziamenti e cessioni di �crediti, eh~, per la loro stretta connessione, i:l il.egisla.tore certo ha voluto, dettando negli artt. 1 e 2 della dt. legge 4 aprtle 1953, n. 261 una disc:Lplina ;rigo:rosamente ccmr:elatirva fra il.e ipote"si considerate e cio� l'l,50 % rper i finanziamenti e le cessioni in genere, lo 0,50 % per J. � finanziamenili e le cessiOl!l� tva i ooddetti enti bancari e le imprese commel'cfa1i e industriaili., ed infine Jo 0;2�5 % per i finanziamenti e le c�essioni tra gli stessi soggetti quando la cessiooe ha :per og.getto cirediJti venso la pubblica ammin:Lstrazione: mentre con la tesi orppoota si perviene all'assllirdo di tassare �diverisamente i due atti e prec:Lsamernte con l'aliquota dello 0,50 % il finanziamento e coill l'altra dell'l,50 % ila cessio111e dei crediti. Ll ricorso deve essere quindi rigettato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2482 -Pres. Carporaso -Est. A1ibranidi -P. M. Del Grosso (diff.) -Mariotti (avv. Andrioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sopl'ano). Imposta di successione -Azioni non quotate in borsa -Determinazione del valore da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio Sindacabilit� nella successiva fase contenziosa -Illegittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza. (D.I. 8 marzo 1945, n. 90, art. 11). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 227 Imposta di successione -Azioni non quotate in borsa -Omessa presentazione del certificato peritale del comitato direttivo degli agenti di cambio -Successiva presentazione -Liquidazione di conguaglio di imposta principale -Necessit� dell'accertamento di valore Esclusione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 51 e 52; d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 11). La �eterminazione del valore delle azioni non quotate in borsa fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio � soltanto un parere che pu� essere sindacato senza limitJazioni neUa successiva fase contenzios.a; � pe.1�tanto manifestamente infmidata la questione di illegittimit� costituzionale dell'art. 11, sesto comma, del d.l. 8 marzo 1945, n. 90 per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. (1). n contribuemve ha l'obbligo di presenta.re con la denuncia di successione il certificato peritale del Comitato direttivo �degli agenti di cambio per la determinazione del valore delie azioni non quotate in borsa, ma ove tale obbligo non venga osservato la denunzia � tuttavia regolare e deve essere ricevuta dall'Ufficio. Quando, in ottempernnza ad una ris.oluzione ministeriale, l'Ufficio autorizza il contribuente a presentare successivamente il certificato peritale si sdoppia in due momenti la percezione dell'imposta principale che avrebbe dovuto percepirsi in unico atto in base alla denuncia corredata dal certificato peritale. Conseguentemente detta imposta liquidata in secondo momento sul valore delle azioni non quotate in bo!l'sa non � un'impo~ sta complementare e non deve essere p1�eceduta dalla notifica nel termine annuale dell'avviso di accertamento (2). (Omissis). -Altra questio!lle di legittimit� costiituzio!llale le ri 1 cm:1retnti rip1101Pongo!l10 1CO!l1 il terzo motivo, 1amenta:ndo che, a torto, la Commi1ssione centrale abbia rlteniuto manifestamente infoiIJJdata la questiO!lle stessa. Questa � soJ.levaita in riferimento 1aigli artt. 24 e 113 della Costituzione, la cui violazione � dedotta ,sul rilievo che l'accertamento, a carattere vincolante, della determinazione del valore delle aziO!lli non iscritte nei Jristi:ni di borsa, deteoc:minazione effettuafa dal Comitato dir.ettivo degli agenti di cambio, a !llorma deLl'art. 11, sesto comma, d.l. 8 marzo 1945, n. 9�0, � <tale da limitare la diiesa del cont11ihuente, ancoa:-prima di poter adire i competenti organi dd giustizia, (1-2) Decisione da condividere pienamente. Non constano precedenti specifici. 228 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con l'effetto di rip!ristinare, sostanzialmente, il princ.tpfo de�l solve ed repete. Neppure ques.to motivo va accolto. L'accertamento del valore delle azioni non iscritte nei listini di borsia, accertame;n,to che il citato art. 11 demanda al Comitato direttivo degli agenti di cambio, non � vincolante, ma qua�le .semplice atto istrutto!rio, ben :pu� �ess�ere sindacato, nel merito, neHa successd�va fase contenzioiSla, �con :piena libert� di aprprezzamento in o!rdine �al valore delle azioni. ~ poich� la norma del citato art. 11, cui �, moss�� addebito d'illegittim1t� costituzionale, non .comrprime la libert� di difeisa delle pavti, n� ipreclude il contraddittorio, Tettamente fa Commis�sfone centrale per le imposte ha dichiarato manifesitame[J)te infondata 1'a questione di costituzionalit� che ad �essa si riferis1ce. Con il secondo motivo le �ricocreniti, denunziando viofazione degli artt. 31, 51, 52 e 64 r.d. 30 dicembre 1'923, n. 3270, 20 .e 2.1 d.1. 7 a.gosto 1936, n. 1639 e 11 d.L 8 marzo 1945, n. 90, nonch� omesiso esame I di :punto decisirvo della con�trovel'S1ia � (art. 360 n. 3 e 5 cJp.c.), s:i dol l ~ gono che, in O!rdine all'obbligo del contribuente, di ~odurre, dn,sieme con �lla den.uncia �di successione, il eertificato peritale del Comitato direttivo degJi a.genti .di cambio, la Coo:nmiis1sione centrale per le imposte abbia dato al citato art. 11 un'.tntwp!retazione in contrasto con {: i:*i principi cihe presidiano la disciiplina deill'imposta di rucces1sione, I I ~~ quali rdsultano da1gH artt. 51 e 52, pure dfati, della legge tributaria sulle successioni, .senza tener conto, :peraltro, che l'Ufficio aveva gi� liqu.tdato l'imposta sulla b.arse della denunzia, sebbene non cocredata del certificato peritale. Se questo deve ritenel'ISti elemento essenziale ~ I ~~ -deducono le ricorrenti --la denunzia non doveva .essere ricevuta r. daU'Ufficio, il quale a\nrebbe dn�vece dovuto .promuovere la procedll!ra " di cui al menzionato a:rit. 52. Agg�iungono che avendo l'Ufficio consideraito la denuncia ammissibile, a[}Jche .se non accompagna.ta dal pre @ detto ceTtifi�cato, doveva proeedel'Si alla revisione dei valori denun � � ziati dalLle conrt!ribuenti pier indagame la congruit� e determinaire il valo-re venale ai fini della tassazione, mediante notificazione di avviisio di accertamento, avverso il quale '1e odierne rico:rirenti avrebbero potuto ad.tre la Commissione distrettuale. H motivo non si ravvilisa fondato. Da quanto stabilisce l'art. 11, ultimo comma, del d.l. n. 90 del 1945 si desume che riisrpetto alle azioni non iscdtte nei listini �di borsa � fatto obbligo al contribuente di pirodurre, unitamente alla denunzia ~: di 1successione, un certificato rp.eri�ta�le del Comitato direttivo degli agenti di ciambio ci~ca il valo!re delle azioni con riferimento al giorno ,: del foro trasferimento. Il contenuto .precettivo di questa zona, consi f derata 'sia in s�, s.i-a in correlazione a quelle che disciplinano la denuncia di successione (art. 51 ss. legge tributaria .suHe successioni), 1 ili r:� . --" �1, ~ . . �: �: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 229 riisu1ta ben chiaro; essa .pur aff.erimando l'�accennato oibibligo del contribuente, non commina .J'invalidtt� della denunzia non ac�comipa.gna�ta dal ceTtillcato peritale; n�, in tale ]potesi, la denunzia 'stessa rpu� equiparia.11si a quella che, per manicanza degli elementi indicati nel citato al1t. 52, � considerata dalla legge denunzia irregolar.e. Ci� 1preme:sso, rilevasi che, nella spede, l'Ufficio �tributacrio ipo�teva e doveva applicare l'imposta di successlione sul valocre nominale di L. 1.000 �per ogni azione, indiciato in:e1la denunz,ia di succes1sione, senza dare inizio alla procedura di rettificazione deHa denunzia, prevista dallo stesso art. 52, non rkorrendo un'ipotesi di denunzia irregolare. Infatti, l'Ufficio, applicando l'imposta sul v�alore dichia!I'afo ed inv1taindo nello stesso tempo le contribuenti a .produTre il certificato peritaile, ha frazionato in due :fasi la liquidazione dell'imiposta principale, senza che �a ci� osti akU!1a srpecifka diis1pos1iziolne di il.egige. Lo Ufficio si � uniformato, peraltro, alla risoluzione mimisteriale del 19 novembre 1954, n. 176.900, emanato al fine di evitare che H contribuente, pur non avendo la materiale poss1bilit� di ottemperare al precetto �dell'art. 11, a causa del periodo �di tempo occorrente rper la formazione del certificato peritale, incorra n�lla sanzione della soprata1sisa per denunzia di successione eseguita oltre il termim.e di legge (art. 55 �legge tributada sulle sUJCcessio111i). Ora, se l'Ufficio, in base alla d~siporsizione del citato art. 11 aveva diritto di percepire la maggiore imposta, in via prindpale, nel mo mento in cui il contribuente .era tenuto a produrre, con la denunzia, il certi:fi,cato .peritale, tale diritto non viene ovviamente meno nel caso in cui il cont1ribuente presenti, come nella �specie, in ritardo il detto cer.tif�ciato. N� la ritardata produzione di questo ha l'effetto di mutare in complementa!re il tr1buto princiipale, la oui natura cresta fe.rma, anche se la relativa liquidazione venga a scindersi in due fasli di unico accertamento. Infatti, non pu� parlacrsi di tassa complemen.tare, a no!r ma dell'ar.t. 7 della legge O['lganica sull'd.mposta di re1gistro (T.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), pe11ch� questa presuppone che sia esaurito il rproc.edimento di Uquidazione del tributo rprinciipale, ci� che, nel caso dn esame, non ricoITe. Escluso che il rispetto alla tassazione della differenza di valo!re delle azioni cadute nella succes�sfone possa �conftgu!rarsi un tributo com plementa.re, re,sita di conseguenza esclusa la necesstt� per l'Ufficio di notificare alle con.tribuenti l'avviso di accertamento �di cui :all'art. 20 :r.d. 7 agosto 1936, n. 1639. Questo, .inlartti, siarebbe stato neees1sario soltanto nel caso in cui l'ufficio come era nella sua :l�acolt�, avesse T1 tenuto il valoire delle azioni determinato dal Comttato dire�ttivo de.gU agenti di cambio 1infer1to1r:e :a queiUro vellllall.1e dn comunie comme1rc1io ail g!ioTno del!. tiraisfo!rdimenrbo, itrr'a11:Jtando1si, tin queslba d:poite1si, dli tird1bUito com p��ementa!re. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1973, n. 2541 -Pres. Malfitano -Est. Elia -P. M. De Marico (conf.) -Mini1stero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Banca Popolare di Siracusa (avv. Mazzullo). Imposte e tasse in genere -Impos:te indirette -Ingiunzione -Azione riconvenzionale -Interessi -Ammissibilit�. (C.p.c. art. 112; 1. 26 gennaio 1961, n. 29). Imposta di registro -Agevolazione per il credito artigiano -Presup posti -Acquisto di immobile da destinare a laboratorio -Non .si estende. (L. 25 luglio 1952, n. 949, art. 33; d.l. 15 dicembre 1947, n. '1418, art. 8). Legittimame1ite l'Amministrazione finanziaria, convenuta nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, pu� domandare in via riconvenzionale il pagamento degli interessi sull'imposta pr'etesa con l'ingiunzione (1). L'agevolazione dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in relazione all'art. 8 d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418, ha per oggetto il credito diretto all'impianto, ampliamento e ammodernamento di labomtorio artigiano, inteso come complesso produttivo considerato nei suoi elementi caratteristici essenziali, strutturali e strumentali; la agevolazione non pu� di conseguenza essere estesa al credito per lo acquisto di un immobile nel quale si intenda successivamente installare un laboratorio, essendo peraltro non essenziale la propriet� dell'immobile per la costituzione del laboratorio (2). (Omissis). -Coiil l'unico mezz� del mconso princirpa1e l'Amministrazion~ denuncia violazione della ,leg,g.e 26 ,gennaio 1961 n. 29, dell" art. 2953 e.e., degJ.i artt. 36, 100 e 112 e.pie., noTIJcih� dei !Princirpi giUtridici in materia idi opposizione alle ingiunzioni fiscali, in relazione (1-2) Esattissima la prima massima che, ben precisando l:a differenza t11a azione riconvenzionale vera e propria e eccezione riconvenzionale, riconosce il diritto della Finanza di proporre anche una vera azione riconvenzionale per dimandare il pagamento degli interessi non chiesto con l'ingiunzione. Riguardo agli interessi non si pone la rnecessit� della preventiva liquidazione in sede amministrativa, si che La do:qianda riconvenzionale � un'azione di pagamento e non un'azione di accertamento positivo. Sul punto v. Cass., 13 ottobl'e 1973, n. 2579 in questa Rassegna, 1973, I, 1173 e precedenti ivi richiamati. Da condividere pienamente � anche la seconda massima. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA al n. 3 dell',ar,t. 360 c.p.c. ed infine omessa motivaziO!Il:e su 1punto decisivo in rapporto al n. 5 �dell'aDt. 360 c.p.c., deducendo che con rituali domaillide rkonvenzionali Pr-oposte con cQlffiparse di Tlisposta nei due giudim non ancora, allora, �riuniti, �essa Amministrazione aveva chiesto il pa1gamento degli interessi dOV'llti sulle :imposte suppletirve a tel'lmini del.fa citata legge n. 29 del 1961 e non comprese rnelle ingiunzioni, e .tale i!Stanza >riconvenzionale non era stafa .presa in esa�me dalla Corte di meriito. La censura � fondafa. Il convenuto .in giudizio ipu�, a termini del , l'art. 36 1c.ip.c., ,trarr-re occasione dal:1a doma�nda proposta c001tro di 1lui per chiedere olitre il rigetto di tale istanza anche l'accoglimento di una domanda .proipria, in riconvenzionale, tendente ad ottenere un rprovvedimen. to positivo favorevole ad esso convenuto e sfavorevole all'attore. Tale domanda r.ic0111ve111zionale .si 1distin~e dalla ecicezione riconvenzionale, con fa quale, rpur dedwcendOISli run diritto incompatibile con l'istanza deH'a�ttore, si chiede dal 1convenuto solo il rigetto della detta istanza e non anche urna pronwncia in prQ\Prio favore (Caiss. 19 ottobl'e 1966 n. 2549 e Caiss., 27 mMZO 1967 n. 670). La domanda rii1conrv.enz.iona,1e, ov�e non �importi spostamento di CQlffipetenza,. rpu� essere proposta anche fuori delle 1irpotesi di cui all'art. 36 ciiitato, e cio� se n0111 dipende n� dallo stesso rtitoilo dedotto in giudizio, n� da quello che 1gi� appartiene al rprocesso in via idi .eccezione, rpuricl:i�, wttavda, sus,s~sta un vinicolo �di �collegamento tra la istanza rprincirpale e la rciJconvenzionale, tale da rendere Olpiportuno dil simuitaneus processus. Tale vincolo S'Ussiste nel caso in cui le domande ;traggano entrambe ordgine da un un.ko rapporto (Oass., 22 luglio 1966, n. 2003). Nella ipotesi di opposiziOIIle ad ingiunziO!Il:e fiscale, con r.if.erimento agli 1articoli 144 e 145 della legge 30 dicembre� 192�3 n. 3269, l'Amminis;IJrazione finanziaria assume Jia v.este fOll'IDale -cli 1co:nvenuta .e ipu� dunque proporre anche fil 1subordine doma:nda di rkonvenziO!Ilale, Sii.a pure :fondata su titolo diverso, se quello i:ndkato nella .ingiunziOIIle iriisultaisse illegtttfano (Cass., 20 ottobre 1969, n. 133). Nella specie, con le ,comp�lil'se �di risposta 12 febbraio 1964, nel g.iudizdJo di orpiposiizione promosso dalla Banca e 17 aprile 1964, nel giudizio promosso da,1 Gemelli, l'Ammicistrazione chiese, come questa Corte Suprema a1ccerrta in fatto, ai fini dell'indagine sul dedotto errore procedurale, il pagamento degli dnteressi del 3 % sulle imposte suppletive chieste con le ingiunzioni opposte. Tali interessi venivano domandati in dipendenza dello stesso titolo di obbhligazio:ne tributairda di cui �ane higiunzioni Olpiposte, :nelle quali non eiiano compresi, ed erano collegati al diritto di credito d'imrpo1sta in .esse dedotto dalla AmmiloJ;strazione ed og,g.etto di orprposizione da pa.rrte dei c0111triibuenti. La domanda rkOillvenzionale relativa agli interessi �era sta.ta proposta nel termine dd .eui all'art. 167 c.ip.c., cio� nella compa,rsa di il'isipo1sta 232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Cassazione, 23 . ma�rzo 1963, n. 922) con riferimento alla legge n. 29 del 1961 citata, ma non fu e�saminaita dalla Corte di merito, ohe, pur dichiar1ando dovute le imposte di cui alle ingiunzioni, non pro~1de, n� motiv�, nerppure implicitamente, ci11ca gli interessi del 3 % su tali ~om:me, chiesti dall'Amministrazione. Pertanto il ricoirso pdncipale deve ess:ere accolto. Con l'unico motivo del ricoirso mcidootale la Ba!llJca denuncia vio lazione degli artt. 33 e 41 de�1la 1egige 25 luglio 1952, n. 949 e del l'art. 8 d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418 deducendo che �err1oneamente la Come di merito ritenne che fossero eSJClusi i benefici triJbuta�ri rela tivamente ai finanziamenti a fa.voce delle impOC'ese artigiane mediante somme di danairo destinaite ad aicqudsti di immobili da adtbire a s1ede di laboratori gestiti da dette im:prese. La censura � infoi!lldata. L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in il"elazione al prece dente d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418, 1co111Jc�ede agevo1aziOIIl.i in mateTia di imrpo�ste di registro �soltanto alle orperazioni di credito a.l'ti�giano di rette, secondo 1a esipTessione legislativa, all'ampliamento ed ammo der1namento �di laboiratori artigiani, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi. Il labo!l'.'.a�tmio artigfano �, 1sec0illdo la comune nozione? quello funzionalmente attrezzaito alla attivit� ~oduttiva al'tigiJanale ed il legislatore �espressamente di:chiara 1che l'ag.evolazione fiscale ri guail'da i contratti di credito di somme destinate all'impianto o am pliamento o ammodernamento di un la:boratocio inteso come complesso produttivo, cio� considerato nei suod elementi caratteristici essenziali, strutturali e strumentali, �che ne identificano la specie. 'I1ra questi elementi sono considerati dal le.gislator�e, appunto, le macchine e le attrez~ature, mentre la norma del citato art. 33 contenente un beneficio fiscale, in deroga al sistema normale d'imposta, e, dunque, di stretta in�ter1pretazione a termini dell'art. 14 delle d.isp. prel. al c�odke 'Civile (Cassazione, 26 marzo 1953, n. 788) non coi!lJSente di comprendere nella intenzione del legislatore ai!lJche i crediti per l'acquiisto di un immo bile, nel quale ci si proponga di colloc1are le attrezzatur�e ed i macchi nari costituenti il laboratoirio a:rtiigiano, ai fini del quale, poi, non � neppure indispensabile la proipriet� di un hnmobile, che potrebbe es- s�ere preso :in conduzione dall'imrpirendttoil"e. Con riferimento al con tratto di concessione del credito, la Corte di merito ha, con coin~ua e corretta motivazione e dunque con apprezzamento di :l�a.tto in�sindaca bile in cassazione, accertato cihe i ccredi:ti vennero concessi per acqui stare un locale � per adibirlo ad officina meccanica '� prevcio � .sue cessivo ammode1I'lnamenito �. P�ertanto la Corte di merito Tettamente escluse nella specie il beneficio .in relazione al citato art. 33 della �legge n. 949 del 1952 e1 il ricol'so incidenfale non pu� essere accolto. -(Omissis). I I ! i ! ! PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ottobre 1973, n. 2618 -Pres. leardi -Est. ELia -P. M. De Ma,rco (conf.) -Soc. Sacet (avv. Brace.i) c. Ministero delle Finanze (avv. Sta'to TomasiJcchio). Imposta di registro -Agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Primo acquisto di terreni e fabbricati per l'impianto di stabilimenti industriali -Pluralit� di atti di acquisto -Decorrenza del termine triennale per la realizzazione del fine industriale dal primo atto. (D.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5). Nel caso di successivi acquisti con separati atti di terreni o fabbricati per l'impianto di stabiLimenti industriaLi neU'Italia meridionale, ii termine triennale per la realizzazione del fine industriale decorre per ciascun atto dalla data della rispettiva registrazione e non da quella deLl'ultimo atto, non potendosi ammettere che il contribuente con la stipulazione di pi� .atti non legati da vincolo di unitariet� prolunghi il termine per l'adempimento deWonere cui � subordinata l'agevolazione (1). (1) Massima di evidente esattezza. Pier vero l'art. 9 della legge di registro non sembra richiamato a proposito. A parte l'impossibilit� di applicare l'art. 9 a diversi negozi contenuti in separati atti distanziati nel tempo (solo talvolta a questo limite si � spinta la giurisprudenza che per� � in generale per la tesi della unicit� deWatto), la connessione necessaria del capoverso dell'art. 9 pu� riguardare convenzioni di diversa natura che si compongono in un unico negozio e non mai pi� atti della stessa specie che sono necessariamente autonomi in senso giuridico, e per i quali non potrebbe mai parlarsi di tassazione unica con l'aliquota pi� grave. Ai fini del termine per l'adempimento dell'onere a cui � condizionata l'agevolazione, la molteplicit� degli atti non potrebbe mai assumere il carattere della connessione necessaria, in senso giuridico, ma tuttalpi� quello della unitariet� del fine pratico, sotto il profilo quindi deiUa mera convenienza dal lato soggettivo. In nessun caso quindi l'art. 9 potrebbe influire sul decorso del termine per la decadenza. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 ottobre 1973, n. 2665 -Pres. GLannattasio -Est. Giuliano -P. M. Ohir� (conf.) -Miinistero delle Finanze (avv. Stato Galleani) c. FkLuccfa. �Imposte e tasse in genere -Accertamento -Intestazione a persona defunta -Notifica all'erede -Nullit� -Sanatoria. (R.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 42; c.p.c., art. 156). Legittimamente l'accertamento � intestato al nome del contrribuente defunto dopo la costituzione del rapporto tributario. La notifica di esso eseguita impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO oitre il termine di sei mesi � nulla, ma la nullit� non pu� essere di~ chiarata quando la notifica abbia raggiunto lo scopo, quando cio� gli eredi abbiamo proposto ricorso contro l'accertamento_ (1). (1) Decisione esattissima e di molto interesse. In passato la giurisprudenza ha avuto un orientamento molto rigoroso; � stata a'ffermata, indiscriminatamente la nulJlit� dell'accertamento intestato a persona defunta (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 461) e quanto alla notifica in pi� occasioni si � pretesa dall'Amministrazione una diligenza nell'accm-tamento degli eventi successivi alla costituzione del rapporto (morte, cambiamento di abitazione, mutamento della rappresentanza delle persone giuridiche ecc.) superiore a quella che si prende nei rapporti di diritto comune. Un pi� equillibrato hldirizzo sembra emm-gere dalle proounzie pi� recenti: con la sentenza 5 luglio 1973, n. 1889 (dn questa Rassegna, 1973, I, 948, con richiami alla precedente giurisprudenza rigoristica) � stato riconosciuto l'obbligo del contribuente di dichlarrare il domicilio e le successive variazioni di esso e il correlativo diritto della Finanza di eseguire le notificazioni nel iluogo risultante dagli atti. Oggi si afferma che � perfettamente valido l'accertamento intestato a persona defunta (del che non era ragionevole dubitare posto che pu� essere pronunciata pea.-fino la sentenza nei confronti della parte defunta quando la morte non sia stata denunciata), e inoltre che l,e irregolarit� della notificazione sono soggette alla sanatoria generale dell'art. 156 c.p.c. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, -215 oilltobre 1973, n. 2,74,4 -Pres. Rossi -Est. MirabelJ.i -Soc. Biscotti Colus1si (avv. Sassone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coro:nas). Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Possibilit� di costituire sedi e succursali o di partecipare in altre societ� senza limitazioni di territorio -Esclusione. (L. 29 luglio 1957, n. 634, art. 36 e 38; 1. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13). Le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno stabiliscono c�n gli artt. 36 e 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634 non spettano ad una societ� con sede nel Mezzogiorno il cui stat,uto prevede la possibilit� dell'assunzione di interesse e partecipazioni in altre societ� e della istituzione di succursali in aitri luo,ghi in Italia o all'estero; a tal fine � irrilevante che l'atto sia stato compiuto prrima della entrata in vigore delLa legge 26 giugno 1965, n. 717 e dd d.m. 14 dicembre 1965, in quanto tali norme non hanno portata innovativa, ma hanno solo precisato le prescrizioni gi� contenute nelle disposizioni precedenti (1). (1) Si riconferma un orientamento ben solido (12 maggio 1971, n. 1363 in questa Rassegna, 1971, I, 895; 10 novembre 1971, n. 3186, ivi, 1972, I, 106; 11 marzo 1972, n. 706, ivi, 334; 14 ,luglio 1972, n. 2398, ivi, 844) dal quale vi el'a stata qualche deviazione (6 luglio 1972, n. 2236, ivi, 845). ~I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 235 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1973, n. 2805 -Pres. Malfitano -Est. Falletti -P. M. Antoci (diff.) -Adducci (avv. Man fredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). Imposte e tasse in ~enere -Interessi -Prescrizione -Prescrizione quinquennale. (C.c., art. 2946). GH interessi sulle 'imposte indirette, pur costituendo un de,bito di natura tributaria, sono soggetti alla prescrizione quinquernnaJe de'il'art. 2946 e.e. e non a quella deU'imposta a cui accedono (1). (Omissis). --Con il primo motivo i ricorrenti lam�Q'1tano che la Corte d'aiprpello ha erroneamente ,es:cliu:so l'estinzione deJ c~edito �in oggetto, ritenendo awlicabile nella specie non la prescrizione ,1Jriennale stabmta dall'1art. 86 del r.d. 10 dicembre 1923, n. 3270, ma la rprescrizione quinquennale rprevista dall'art. 2'948, n. 4 e.e., e ,sosten1g-0no cihe, trattandosi di interessi moratori aventi natura tributa.ria questi do1vevano sog,gfaceire alla medesima rprescrizfone cui soggiace il. debito pr1ndpale. La censurra non � fondata e gli argomenti della sua reiezione rip�tono prillldpi giurisrpl'udenzfoli pi� volte affermati da questa suprema corte in analoghe fattispecie (cfr. Casis., 1972, nn. 20 e 2394). Secondo J.',art. 86 cit. 1'1mrposta di successione si prescrive doipo tre aDJllli quaforia vi sia stata denUlllCia del contribuente, o dopo ven.ti anni se denuncia non vi sia 1st�ta. Con le leg1gi 26 ,gennaio 1961, n. 29 e 28 matrzo 1962, n. 147, � stato introdotto ex novo, perr tutte 1e tasse ed dmposte mdkette sugli affari, l'obb1~go di corrispondere 1gli 1nteressi � moratori ", a decorrere dal mome'!1Jto in cui l'imposta o la tassa � divenuta esigibHe, :nel caso in .cui vi sia stafo un compol'tamento omissivo del. contr:ibuente .'che abbia impedito l'esatta determinazione del tributo. Poich� que.ste leggi nuHa disipongorno in 011dilne alla iprescrizione del eredito anztdetto � 1sorta questione se rpossano valere refa,tivamente ad esso i .termini previsti per le smgole i:mposrte (nella spede per l'imposta di successione), o se debba inv,ece arppUcarsi il termine quinquenna:Le generalmente stabilito per gli intere1ssi daJlo art. 2948,. n. 4 e.e. (1) Cfr. Cass. 5 gennaio 1972, n. 20 (in questa Rassegna, 1972, I, 281) nella quale � stato anche affermato che la prescrizione per gli interessi non comincia a deco.rrere finch� � controverso il credito di imposta. Per quanto concerne la efficacia, sull'obbligo di pagare gli interessi, degli atti interruttivi inerenti al debito di imposta, cfr. Cass., 13 luglio 1973, n. 2023, in questa Rassegna, 1973, I, 960 �e segg. 236' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Va pr.eli:min:a:rmente osserv�to che le inorme su1la prescrizione, in quanto dispoingano termi:ni pi� brevi cli. quellii ordinari, a.'vendo quindi na,tura eccezion.aie �art. 2946 e.e.) devono ricevere i!tlterpretazione ta,ssa<tiva, senza possibilit� di esenzione analogica (<cwt. 14 prel.). Va inoltre 1I1ilevato, nella .specie, d1e il debito d'iillteres:si, pur avendo anche �esso �carattere �tributario, dato il suo riferimento ad' un Tlaipporrto d'imposta, non 1pu� tuttavia ,assitnilarisi ailla obbligamone tributal'lia prindpal~, n� pu� 'considerarsi come un ampliamento o un'estensione cli questa, poich� ne differ.iisce vicev.erisa nella sostanza e nelle condizioni. Inv;ero l'imposta �di successione d.iipenide dall'evento ooccessor. io, ed � determinata in raipporfo alla rna,tura e all'.llnporrto dei beni in esso compresi; invece l'obbligo degli interessi .presuppone un comportamento omissivo del contribuente, �che ha imPediito fa tempestiva esazione del tributo. Essendo dunque �un'ohbl1gazione mdiipendente ed autonomamente rego1a'1la, !tlon equiparahile n� alla s:orpratassa n� alla pena pecuniada, non possono �trovare applicazione a suo 'l'igual'do le !Il!01rme degli artt. 86 e 'segg. della legge suJl'imposta di .succ'essione. Un aLtl'o riilievo pu� fal'si, per escludere che l'obbligo degli mrteressli rientri !tlella � tassa sulle siuocessioci �, 1come definita dall'art. 86 del r.ir. 3270/1923, che cio� all'entrata in vigore di iba:le legge esso non era r:egolato in modo ,specifico, cosicch� l'amministrazione delle finanze, per conseguire la corr�esponsione degli interessi, dorveva far carpo alle ordinarie norme del codice civile deducendo l'in1adempienza del debitore d'imposta. Allo:m non poteva sovgeT�e dubbio sull'applicabilit� delle rnm:rne del codice civile 11'.'elaitivamoote alla prescx-izione degli inte,vessi, ma ad uguale risultato si deve pervenill'e, per quail1to si � detto, a'111che neLla attuale situazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1973, n. 2829 -Pres. Caporaso -Est. Cale�a -P. M. Pa,scaJ1no (conf.) -A:sseissorarto LL. PP. Regione Siciliana (avv. Stato Azzacr.-iti) c. Gum-ino. Imposta generale sull'entrata -Regione Siciliana -Tassazione dei corrispettivi pagati. dalla Regione -Diritto di rivalsa -Esclusione. (L. 19 giugno 1940, n. 769, art. 6; d.l. 12 aprile 1948, n. 507, art. 2; Reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6, art. 1). La Regione Siciiiana ha nel tributo di I.G.E. la st,essa posizione dello Stato e per conseguenza non � esercitabile verso di essa la rivalsa riguardo corrispettivi dalla stessa pagati (1). (1) Viene confermata la soluzione data dalle Sezioni Unite (sentenza 25 febbraio 1972, n. 565, in questa Rassegna, 1972, I, 322) al contrasto precedentemente creatosi. �-.. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 237 CORTE DI CASSAZIONE, 8ez. I, 8 novembre 1973, n. 2'922 ~ Pres. Caiporaso -Est. Lipari -P. M. Gentil.e� (com.) -Soc. Masturzo (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Accerta~ento violazione -Verbale polizia tributaria -Valore probatorio. (L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24; c.c.p., art. 155 e segg.). Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta generale sull'entrata -A.ccertamento violazioni -Prova Presunzioni -Criterio di probabilit� -Sufficienza. n processo verbale della polizia tributaria ha fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale aUe,sta di avere compiuto personalmente o che � stato compiuto in sua presenza, salva la libera valutazione da parte de.I giudice dei fa.tti attestati e de.ZZe dichiarazioni ricevute nel verbale medesimo; anche la sottoscrizione della parte � un elemento probatorio che pu� esse1�e apprezzato� dalla autorit� giudiziaria (1). La prova della pretes�a tributaria pu� essere fondata su presunzioni che non debbono rispondere al C'l'iterio della necessit�, inelutta (1-2) Decisione di molto interesse. La prima massima, riferendo al verbale di accertamento della Polizia tributaria le norme degli art. 155 e segg. c.p.p., d� una definizione ben precisa del valore probatorio degli atti di investigazione compiuti ,a norma della. legge 7 gennaio 1929, n. 4. Questo chiarimento � assai opportuno. La seconda massima con eguale precisione affronta il problema deUa presunzrione; il S.C. ha ben precisato che, ~ecie in marte!fia di LG.E., g�li elementi probatori acquisibili contro il contribuente evasore sono necessariamente pochi ed indiretti, si che un eccessivo rigore renderebbe impossibile ogni repressione: riportando la sufficienza della prova al criterio della normalit�, pr;obabilit� e veromisiglianza si � assicurata la efficienza del\l'attivit� di accertamento delle violazioni. Particolarmente interessante � quella parte del1a decisione che riguarda la determinazione �quantitativa della materia imponibile: assai spesso (tipico � il caso dell'attivit� promiscua di vendita al pubblico e vendita all'ingrosso) ci si trova di fronte alla impossibilit� di determinare con pr.ecisione il quantum di un fenomeno di cui si � sicuramente dimostrato J.'an e solo una valutazione� di probabilit�, in certo modo equitativa, pu� riuscive allo scopo. Anche questo criterio, rispondente ad una regola di esperienza e di normalit�, � stata dichiarata conforme alle norme sulla prova per presunzione. Per la prova presuntiva nelle imposte dir~tte v. Cass. 8 ottobre 1970, n. 1855 in questa Rassegna, 1971, I, 345 con la nota di F. FAVARA, La prova per indizi e l'accertamento dei redditi imponibili. 18 238 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I biiit� o della certezza assoluta del fatto dedotto, �ma possono anche i: soltanto raggiunger.e un risultato di probabiiit� o verosimiglianza secondo l'id quod p1erunrque acci!dit, ci� pu� consentire anche� la deter I minazione deile quantit� soggette ail'imposta secondo criteri di noril male esperienza (2). lo CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2932 -Pres. Leone -Est. La ~orre -P. M. Milifotti (conf.). -Ce1riri (avv. Ca:nn. ata) c. Ministero delle Fmanze (avv. Stato Tarm). Imposta di registro -Successione di leggi nel tempo -Legge 27 settembre 1963, n. 1317 -Atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva -Applicabilit� della norma vigente al momento in cui l'atto diviene efficace. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81 e 152; I. 27 settembre 1963, n. 1317, art. 2). Sono soggetti ail'aUquota della nuova legge 27 settembr�e 1973, n. 1317, gli atti che, bench� stipulati anteriormente all'entrata in vigore, diventano efficaci successiv�mente a seguito di approvazione o di avveramernto di condizione sospensiva (1). (1) Decisione esatta che applica al caso specifico il principio generale dell'art. 152 della legge di registro. Per analoghe questioni risoite in vario senso, �anche in relazione a norme particolari cf.r. 24 aprile 1970, n. 1173, in questa Rassegna, 1970, I, 777; 21 luglio 1971, n. 2379, ivi, 1971, I, 1449; 17 aprile 1972, n. 1200, ivi, 1972, I, 491; 13 giugno 1972, n. 1858, ivi, 1149. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2933 -Pres. Leone -Est. Alibrandi -P. M. Mililotti (diff.) -Ministem delle finanze (avv. Stato Soprano) c. Istituto Gualandi (avv. Busd). Imposta sulle societ� -Opere pie -Gestione di azienda con fine di lucro -� soggetta. (L. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 1 e 3; t.u. 5 luglio 1951, n. 573, art. 2 e 8). L'opera pia. che gestis.ce in regime di concorrenza e con fine di lucro un'azienda che svolge attivit� diversa da qu.ella istituzionale PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 239 (nena specie una sala cinematografica aperta ai pubbLico) � soggetta per taie attivit� aH'imposta suUe societ� {1). (1) Decisione da condividere pienamente. Lo stesso principio era stato af:l�ermato con la sentenza, oggi invocata dal .contribuente, 8 luglio 1968, n. 2337 (in questa Rassegna, 1968, I, 793), che aveva peraltro posto dei limiti, poco convincenti, per 1Ja determinazione delJl'autonomia della g�estione e del bilancio. Oggi, con maggio'l' aderenz�a ailla norma, si riconosce che l'attivit� economica esercitata in regime di concorrenza e per fine di lucro, come tale soggetta all'imposta, va determinata obiettivamente, indipendentemente da ogni comportamento del soggetto nel dare una costituzione autonoma differienziata all'attivit� lucrativa esercitata al di fuori dei fini istituzionali. Degna di nota � poi l'affermazione che anche per [e opere pie l'esenzione dall'imposta presupponga i due ele:menti deil.l'esercizio dell'attivit� economica in regime di monopolio e della sua ;rispondenza (in senso stretto e non solo �Come mezzo al fine) al pubblico interesse. Per la diversa si.tuazione delle aziende autonome di enti pubblici v. Cass., 3 luglio 1971, n. 2067, ivi, 1961, I, 1209. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novembr1e 1973, n. 2978 -Pres. Giiannattasio -Est. Sandulli -P. M. Minetti (conf.) � -Soc. Guarenti (�avv. Scarpa) c. M'.1ni.stero delle Finanze (avv. Stato Salto). Imposte e tasse in genere -Azione ordinaria -Domande nuove in appello -Nullit� formale dell'accertamento gi� impugnato per ragioni sostanziali -Inammissibilit�. (C.p.c., .art. 345). La domanda diretta aLla dichiarazione di inesistenza deWaccertamento � per vizi di forma (incompetenza deWorgano, difetto di sottoscriziome, mancanza di motivazione) essendo essenziaLmen.te diversa sia per iL petitum che per La causa peitendi da queLla diretta a far dichiarare L'iHegittimit� deH'acce;rtamento per ra,gioni di diritto sostanziaLe, non pu� essere propostJa pe�r La prima volta in appeHo (1). .(Omissis). -Con i due motivi di ricoir1so, la ricorrente -denunciata �l'eirrata interpretazione degli arrtt. 342 e 345 c.p.c., m irelazione (1) Decisione di evidente esattezza. � da sottolineare la precisione della motivazione che giustifica l'affermata inammissibilit� con l'introduzione in grado di appello di una situazione nuova che altera il � fatto costi� 240 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO agli aiitt. 1 del d.l. 27 a1prile 1947 n. 330, 175 e segg. del r.d. 2'3 ma:rzo 1933 in:. 185, 204 del tm. 10 gennaio 1957 111. 3, e 5 legge 20 �~iUJ$lo 1865 n. 2248 all. E -si duole che la Corte del merito aibbia dtenUJto che le deduzioni CO[)Jc.erneniti la nullit� dell'aivviso di aooertamento per i:ncompetenza dell'organo, per illegibilit� della sottoocirizione e per dtfetto di specJ.fidt� integrassero una domanda nuova, in quanto coo esse si sarebbe invocato -lasciando-inalterati il petitum e la causa .petendi -soltanto l'aippUcazione di norme non specificamente iindi�cate in primo grado. La �censura � Wondafa. La Corite d'appello -dopo ave1re esa�ttamente affennato che la azione proposta -in 1priimo g<rado, intes� ad otten.ere la dichiairazfone di I illegittimit� di un atto ammini:strativo (avviliso di accertamento �tributariio) per vizi attinenti al diritto sostanziale, e quella spiegata .in sie-~ conde cure, volta a �conseguire 1a diichiarazio111e di inesistenza �giami� dtca dello stesso atto per viz.i di forma, avesseiro diversi petita (iimme I dia1ti) e diistinite caus-ae petendi rper �avere ad oggetto� �differienti prof. j nuncie di dir.itto ed essere fondate su disuguali rraigioni giuddikhe I* ha corrrettamente 11itenuto che le -deduz.iion.i, formul_a.te pe�r -lia prima vo�ta in sede d.i -gravame, integrassero gli estremi di una domanda nuova, improa:ionibile in g.rado di appello, :a no(fma dell'art. 345 c.p.c. f:i Lnrvero -poich�, con le deduzioni afferenti" ai vizi di forma del- l'atto ammi:nistrativo (in .precedenza mai denuncd:ati), si � �introdotto l nel dibattito una situazione di fatto divema da quella prospettata in 1:: i:: primo� g111ado, alteran�te il fatto �cootitutiV'o de1la .pretesa a'V!anza,ta in m gtudizio ed aprente un nuovo tema di inda.gine, richiedente ulteriOII'i I fil acicel'ltamenti di fatto e nuove va1uta2lioni di �di�r1tto -deve ;rirten,ensi cihe, a s1egutto della modific.azi0111e dei .presupposti e dei limiti della lite, 1si sia irritua1mente jnserito nelLa controver-sia, oggetto del pre , sente .gtudizio, un nuovo tema di d:i:ba.ttito, senza rispetto del ipriinciipio fondamenta-le della. .garanzia del doppio grado di �giurisdizione' (e della lealt� del contraddittorio). Per modo che deve conclude11si �che, .giu:srtiamente il giudtce di ap I pello .abbia dichia�rato �precluso l'ese11ciz.io della -giurisdizion.e in or-ili dine .alla domanda av-a:nzata dall'attuale ricorrente, per -la prima volta in is1ec0111do grado, .in aggiunta (o in sostituzione) di quella rprorposta in p(fime cure. -(Omissis). I . I ' I tutivo della pretesa avanzata in giudizio � e fa venir meno, indipendentemente. dalla necessit� di nuove indagini, fa garanzia del doppio grado di giurisdizione; v. in proposito Cass., 12 febbraio 1973, n. 430� in questa Rassegna, 1973, I, 436. I; ~: !\\ ~: ~~ ~i~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 241 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 12 novembre 1973, n. 2984 -Pres. Malfitano -Est. Valcwe -P. M. Antoci (com.) -Zanobi (avv. Peizziilno) c. 'Ministero deUe Finanze (avv. Stato Salto). Imposta complementare sul reddito -Detrazioni -Reddito di lavoro subordinato ~ Spese inerenti alla produzione del reddito -Aggiornamento professionale, viaggi, trasporti e simili -Regime anteriore alla legge 4 dicembre 1962, n. 1682 -Indetraibilit�. \ (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3062, art. 8 e 10; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136; 1. 4 dicembre 1962, n. 1682, art. 5). Sono deducibili dal reddito tassabile ai fini deLL'imposta complementare le spese e le perdite invaiontarie che ineriscono azia attivit� produttiva legata cio� alla produzione da un vincolo di destinazfo-n,e e di strumentlalit�; conseguentemente non sono deducibili da,l reddito di lavoro subordinato le spese per pubblicazio-n,i, viaggi di istiruzione congressi e simili, che sono invece detraibili dal reddito di Lavora autonomo. L'art. 5 della l.egge 4 dicembre 1962, n. 1682, riconfermando tale principio, ha tuttavia ammesso in via equitativa, a conferma. di quanto gi� riconosciuto in circolari, una modesta detrazione per spe'Se . di aggiornamento professionale (nei limiti del 20 % del reddito e con un massimo di L. 360.000) che, pU1� non essendo ine'l'enti alla produzione del reddito sono meritevoli di incentivazione (1). (1) Decisione esattissima da condividere pienamente. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 novembre 1973, n. 3170 -Pres. Pece -Est. NoveUi -P. M. Secco (com.) -lVliniste['o delle Filna:nze (avv. Stato Siconolfi) c. Rom�no (avv. Bavaro). Corte Costituzionale -Declaratoria di incostituzionalit� -Effetti sui giudizi esauriti -Implicazioni in termini di tributo di registro. (Cost., 136; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30). Imposta di registro -Donazione fra coniugi -Immobile acquistato con danaro della moglie -Sentenza che riconosce la propriet� dell'immobile a quest'ultima -Retrocessione del bene -Non sussiste. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 69, Iett. c, art. 72). 242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta di regist.i;o -Sentenza passata in giudicato -Relative statuizio ni -Rilevanza ai fini del trattamento tributario -Movimenti di ricchezza impossibili -Non tassabilit�. La questione deUa tass,azione ai fini deffimposta di registro della sentenza definitiva che applichi una norma, dichiarata in seguito incostituzionale, va risolta sulLa base del contenuto sostanziale deila cosa giudic:�ta e non come conseguenza e applicazione deUa declaraooll'ia di incostituzionalit� (1). Non � soggetta all'imposta di titolo, per la retrocessione deU'immobile, la sentenza che accerti la nullit� deUa donazione di una somma di denaro fra coniugi per l'acquisto del medesimo e riconosca in testa al donante, fin dall'origine, la propriet� del bene acquistato (2). L'imposta di registro va applicata sulla base delle statuizio'lLi contenute nella sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le' parti e, in ogni caso, colpisce movimenti di' ricchezza che, anco!l"ch� apparenti, non siano considerati impossibil.i da espresso divieto di legge (3). (Omissis). -C.on 11 primo moti:V"o di rico11so l'Ammiini.Sltrazione delle finanze denuncia fa wo1azione .e fa1sa aipplica~ione degli air:tt. 11, 12, 14, 68 e 72 r.d. 30 dicembre 1'92�3, n. 3269, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. In pa1l'lticolaTe la r.tcoo-re:r:ute deduce l'erroneit� della sentenza Jrrnpu~ ata pea.-aver escluso il diritto dell'Amm1ni:St:razione a :percepire (1-3) Un discusso caso di retrocessione -Implicazioni in termini di tributo di registro. (1) La prima massima si palesa esatta, in via di principio. La giurisprudenza � concorde nel ritener,e che la pronunzia dii ililegittim.it� costituzionale di una norma .se, da un canto, incide sulle situazioni giuridiche non esaurite 1e quindi suscettibili di essere diversamente regolate, dall'altro non � prnduttiva di effetti sui rapporti gi� esaull'iti, quali sono da intendere, tra l'altro, quelli definiti con sentenza passata in giudicato. Se -iJ. che non sembra per le considerazioni che ,si fianno di seguito fosse rilevante, ai fini deli1a tassazione, La definizione giuridica data dalla Corte di merito, con pronunzia d,efinitiva, al rapporto in contestazione (sussistenza di donazione fra coniugi) prima che intervenisse la declara toria di incostituzionalit� dell'art. 781 e.e., non .sarebbe discutibile lia con seguenza cui perviene La Corte di Cassazione. In tale ipotesi, il tributo di registro verrebbe corrisposto rettamente sulla base del fenomeno giuridico ritenuto sussi,stente dal giudicato. Ogni problematica di applicazione o meno delila norma dichiarata incostituzionale sarebbe estranea alla retta soluzione della specie. La premessa per�, come cennato, appare erronea, come di seguito si chiiarir�. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 243 l'imposta di trasfeviment� -rpi� prec�isamente quella 1coonplementa;re, a seguito di accertamento del maggiorr valore dell'immobile 1Wasfer1�ito -1sulla sentenza di .primo grado che, ravvisato un atto di interposi2lione fittizia fra coni.ugi nella verndiita dd un immobile, aveva dd:s1posrto la 11etrocessione del bene in favore della moglie; e ci� Mi qU1a1IJJto, iin grado di appello, il ;iiapporto .tra i coniugi era stato �dive:rsame:nite) qualifi�cato come donazione di danaro o, (:ome tale, 'I1ardiiealmente� nullo. A sostegno della sua tesi l'Ammimiswazione delle Finanz,e assume che in via generale la riforma della 1sentenza, come non consente la ripetizione delJ:e imposte, sia gi1udizliali che idi titolo, gi� paga,te, cosil. hon esonera dalla corresponsione delle dimiposite non 1ancora. ipe11certte; che, ne�l caso �di specie, la 1pro1nunrcia di retrocessione dell'fanmobile, dal marito alla moglde, � rimasta forma anche con la sentenza d'arppello; che, anche a voler ritenere genericamente arppUcalbile l'eccezione prevlista dall'art. 14 n. 2 della legge di registro, nella specie essa ne restava esclusa dalla considerazione ohe 1a iIJJullit�� dell'atto si � verif�icafa solo 1a seguito della decisione di secondo grado� e quiiIJJdi non rsi rpreisenta come i1IJJdipendente daUa volont� e consenso delle parti, cos� �come iprev.isto nella legge, perch� la prorposizione del gravame resta squisi�ta manifestazione di volont� di uno dei :Litiganti. Valgano brevi cenni di fatto: (2) Sia in primo, che in secondo grado, rimaneva accertata la nullit� del trasferimento [mmobiliare effettuato da un terzo a favore di uno dei coniugi, perch� conseguito con capitale fornito dall'altro. La sentenzia del Tribunale aveva per� mvvisato il .vizio del negozio nella simulazione relativa per interposizione fittizia di persona (il coniuge simulato acquirente) nell'atto di compravendita, mentre la pronunzia della Corte territoriale, passata in giudkato, statuiva la ricorrenza nella specie della donazione tra coniugi. Il punto controverso, in termini di registro, era se l'Amministrazione avesse diritto di pretendere J.'assolvimento del tributo complementare sul maggior valore, accertato sui beni rretrocedendi in seguito alla sentenza di primo grado, anche dopo il passaggio .in giudicato della pronunzia di appello che, come esposto, aveva spostato i termini della soluzione ritenendo sussistere nel ,caso sottoposto al suo esame Ja nullit� radicale ex art. 781 e.e. dell'atto traslativo. Il Supremo Collegio, con J.a prorporsizione di base, ribadisce iLa sua consolidata giurispruden2la: attesa la nullit� assoluta del tipo in donazione rkorrente nella sp.ecie, �l'immobi1le � pervenuto � ab initio� he1l patrimonio del coniuge �che ha fornito all'aMro il capi�tai1e per il suo acquisito, con l,a conseguenza che non va arpplicata �alla sentenza dtchial'ativa deUa nullit�, allila formalit�, l'dmposta dovuta per i trasferimenti. � noto che il principio de'11'krii1evanza degli eventi succe�ssivi 0.!lfa registrazione, sancito dall'art. 12 della legge, non consente la ripetizione del tributo pe:rcetto p:er 1acoadime1nti u1teir1oll"IIlJente v.erificaUsi, tra crui va ricOlffilpresa la decLarratoria giudizJi.a,le di invialiidit� dell'atto traslativo. 244 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con il seicoindo motivo � dedot:ta la violazione e falsa aipplfoazforne dell'art. 14 n. 2 della legge di regis1tro, com particolare riguardo alla indicata condizione legiislativa secondo la quale la dedotta nullit� '.lllon deve essere e1imirrmhile per volont� delle parti, assumendosi, al contva1rio, �che nel caso in esame le steisse pariti, con il loro comportamento e nell'intento di conse1guire u:no scopo� pratico, espressamente diedero luogo ad un rcontratto� nullo. I. due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Si osserva, in via 1preliminare, l'i1rrilevanza, nella presente fattispecie della sentenza n. 91 del 27 giuigno 1973 emes1sa daJ.la Corte Cost:ituziqnale dopo l'udienza di discussione e prima deUa pubb!Licazion. e della presente seintenza, in quanto la dichia,razione d'incostituzionalit� dell'a1rt. 781 e.e. interviene dopo il pa.ss:a.ggio in g�iudicarto della sentenza oorh la quale il rapporto economico intericorso tTa i. comugJ � stato diooiarato nullo ai ,sensi della predetta norma .ed � noito che la pronuncia di incostituzi:onaHt� non indde sui raippor1ti esaurirti. La questione di tassazione in dlwcutSISlione 1si 1pone quindi come conseguenza indiretta dell'applicazione di queiUa no1rma e va risolrta con riferimento a1l contenuto della cosa giudicata e in relazione ad Peraltro i!l necessario adeguamento delila .situazione fiscale a quella sostanziale postula l'ulterioll'e tassaz1ione del fenomeno economico del rien tro deii beni nel patrimonio delil'efflettivo dante causa dell'attivit� inego ziale dichi1arata inefficace giuridicamente. L'1ndicata � re1/rocessione � � ravVisabile, per paciffoo portato giuri sprudenziale, nei oasi di nlll1lit� d1chiarata che non consenta,. '1a l!'ip1etizione delil'imposta prercetta sull'atto nuHo; quando venga p!I'onunziato l'anrnuUa mento di negozi per �cause varie; 1se 1'.aniniuhl:amento incide su atti arventi 1 efficacia reaiLe; nel caso di risoluzione per inadempimento od 1ail.tro motivo di contratti; per ile .selilJten�e che danno atto di una simulazione e dichia rano l'inesistenza di un plt'egresso trasfedmento (vedasi FRANCESCO GEN TILE, Commentario aLla legge di Registro, Vol. I, Tomo Primo, Commento all'ia1rt. 72). Ipotesi queste neiL1e quali d1 titolo di tassazione deihla retrocessione del bene va individuato nella 1stessa ,sentenza, oon fa consegueniza che per il nuovo trasferimento non registrato � dovuto, ai sensi dell'art. 72, H tri buto in misura IJ['Opo!I'zionale (non :graduale, n� fissa) (vedasi Cass. 17 ottobre 1'966, n. 2476, 23 marzo 1970, n. 741; Rela:tioni Avvocatura deJJlo Stato 1965-1970, II, 241, p. 728; 1961-1965, II, 1162, p. 4516). Di oo,ntro ru1e Lpotesi foo-muiLate dianzi, la fatti1sp1ecie Joegale in esame esclude II'adioalmente La rpossimlit� giuiridiica che '1'1mmobile a.cquistafo con capiital1e :floomito daH'atLtI'o �coniuge entri, 1sia pur1e tractu temporis o p.ex finzioit1e giuridica nel patrimOillio del doniatario, di tal che la realit�, per effetto di trasferimen~ diJr,etto, si aipparli1ene al coniuge donante sin da1l l'acquisto di 1e1ssa dal .ter:llo. In tal1e ipotesi, l'intervenuta pronunzia giudiziale si pone come me rame1t1Jte dichiarativa di una situazdone che quantunque non sia stata espili ciitata nel gestum e rimanga igno!I'ata dal terzo 'contraente, trova LI suo fondamento nell'o!I'iginairio diritto derivante dali'acquisto. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 245 essa e non come conseguenza di �intert~ietazfone e applicazdone deilla nmma diJchiaTata incostituzionale. Nel merito, il ricorso � infoll'.lldato. Come ha riconosiciuto la Corte d'appeno nOIIl decisione i1nterrprte ta~iva del giUJdika�to foTma.toisi .sul punto, in1censurabi1e iin quesita s.ede, nella specie si � verificata una donazione di danaro della moglie al ma,rito per acquistare un �iimmobi!le e, 'Per effetto deill'allo1m nullit� as1soluta di detta donazione ai rsensi dell'art. 781 e.e., lo st1esso immobile deve ritenersi pervenuto siin dall'�riigine di retrocessione contenuto in .sentenza, non era corJJse~enza di una pronuncia costitutiva di �traisferillnento, ma era conseguenza della pronunc.ia dichiara:tiva di nu1lit�. Tale costruzione del noto fenomeno economico-gi:Uil'iidico che qui interes1sa � stato ormai ripetuto con costaa:1te 1girurisrprudenzfl ida questa Corte, che ne ha tratto� le dovute. �COndusioni in materia fiscale; i:n particolail'e in oridine alla non appltcabilit� dell'imposta di trasferi (Vedasi Cass. 1964, n. 1244, in questa Rassegna 1964, pag. 588 con nota redazionale). � � Dovendosi quindi esclude1r"e ogni clfetto traslativo ab origine va assolto lil tributo fisso, pi!1evi1sto dall'ail't. 69, J.e,tt. c., L.0.R. per le seillJtenze � che dich1ltl'ano Ia nuhlLt� aisso1uta � � dei negozi gturidic1i �. (3) Con la se.conda proposizione, .Ja proDJU!IlZia che si annota ritiene che, al fimie di .stabiilire la debenza o meno deil tr.i:buto compleme:ntar�e pre. teso daUa F1inanza, debbasi ;riguardare solo J:a statuizione delJa sente1t1Za d'�appelllo che, per esser prassata in giudicato, fa stato tra �1e parti e non anche quella di primo grado. Tale �affermazione non sembra si possa condividere integralmente. Poich� l'imposiziollle illlella subietta matevia �, come � noto, legitti mata dall'.e1siJstenza di un atto -ne11a specie, di illlaitura g:iluddziale -che rende attuale il didtto 1ahla peoc-c�ezione del tributo sulla convenzione enun ciata o sul :J�enomeno econooni1co-giudiir:Lco da essa vitenuto suss:iisrternte, oc corr�e pvescirndere dailil'effiicaciia pq:oecettwa de11a sentenza per a'Ver pre sernte, ai fini .indi�cati, solo hl suo poter,e di documentazione. ' Le successive vicende deJ. rapporto giuridico processuale e segnata mente la riforma deJ.J.a pronunzia di primo grado, o qua'.Lsiasi immutazione nelle originarie statuizioni, non hanno capacit� di incidere sugli effetti inerenti alla sentenza quale atto pubblico a fede privHegiata, e quindi al1a sua attitudillle a documentare la convenzione posta a base della prima derei:sione 1ed i fenomeni giuridid rClUi d� luogo. (Vredasi Cas.s., S.ez. I, 29 ottobl'e 1966�, n. 2711, in questa Rassegna, 1967, I, 4313). Invero, 'l'art. 72 L.O.R., J.ungli dal distinguere tra sentene,e definitive o non, passate in ~mdicato o meno, conf�eronate .per gU stessi motivi o per motivi diversi da quehli siu cui � fondata J.a sentenza di primo grado, riformate o crassate, condiziona l'app.Licazione deUa tassa di titoJo al solo fatto che la .seintenza 1abbia p11onu:nziato su una domanda, onde i1l tributo � dovuto sol che rkonra lLa 1condizione rSUddetta (V�edasi Cass. 9 1ugQio 246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento j,n 1sede di registr,azioue della sentenza che accerti la nullit� della donaziooe (Cass., 6' ottobre 1959, n. 2695; 21 luglio 1936, n. 2629; 18 ottobre 1961, n. 2195; 14 dicembre 1962, n. 3354; 20 marzo 1959, n. 842; 4 ma1ggJ.o 1961, n. 1012) e al diritto alla restituzione dell'impOSlta gi� pagata in sede di registrazione della sentenza (Cas.s., 19 maggio 1964, n. 1244). In proposito questa Corte ha :ritenuto regolata daU'art. 69, lettera c), la prima ipotesi e daU'art. 14 n. 2 la 'Seconda con aT>gomentazfon: i che richiamano tutte il vizio originario dehl'atto, falch� di atti di trasferimento tassabili 1n effetti devesi riconoscere per avvenuto sin dall'origillle soltanto quello tra terzo ed n ccmiug,e donante: nessun atto quindi .tra donante o donatario e meno che mai tra donatario e donante in virt� delle sentenze diichiamtive di nuUit�. Si presenta ora il ,caso di una piionuncia emessa in sede d'apipe1lo che modifica quella del tr:ibUJitale 1sulla quale ~a stata pa1ga,ta l'imposta graduale, in quan.to, con aeicertamento di merito, quei giudici avev,ano ritenuto che nel caso in esame .si era ve111ificata una intel1posizione fi,ttizia. 19<62, n. 1799, Foro It., 1962, I, p. 2Qi88; Oass. 7 novembr1e 1970, n. 2269, Rassegna, 1970, p. 1158). Non pare pertanto che possa .attr1buir'si rhlievo al fatto che solo iLa sentenm passata in g.tudJicato � 'Suscettibile di far stato tra le parti in qua!nto, nella subietta materia, p;resci!ndlendosi dalila defini,thra regolramenazione dei rapporti giuridici tra i litiganti, va pveso in considerazione soltanto il fatto de�l'esiistenza, come fatto 1storico, di un atto di per s� susceititibile di un determinato tipo di tassazione, indi1pendentemente dalle successive vicende prooeissuali. Infatti il priillcipio _dell'irni1eV1anza degli eventi sucoessivd alla registrazione rfoo:rre anche per ,le ,sentenze, oome � :fatto pale,se dal testo dell'art. 12 della legge, che 1esclude dalla riipe,tibMit� delle tasse regolarmente percette anche l'dipotesi di �riforma. dell'atto, che non pu� non r1gua.vdar.e gli �atti oostituiti da sentenze (v.edasi Cass., 29 ottobre 1966, n. 2711). Valga anche �1a coos1derazione che la tassa di titolo � dovuta una sola volta per tutti i gradi del giudizio. In definitiva qu~ndi ll:a rifu:rma deL1a sentenz,a .oome non consente alcuna restituzione dell'imposta percetta su di essa, non comporta neppure la non co;rresponsione di quella non per<eietta. La gill!risprudenza, peraltro, � -concorde nel ritenene che l'assolutezza deUe considerazio1I1Ji svoLte, 'secondo le quali � ,suffidente che vi sta un1a sentenza �enunciante, indipendentemente ,dal1'e successive vicende de'1 rap porto giuridico prooessuail!e, posto in eissere dagli interessati, incontri il l:imite di ca::riatte1re genera1e di cui all'art. 14, n. 2. Ci� nel ,se1nso che il .successivo accertamento, con sentenza passata in cosa giudkata, della :nu11it� radicale e insanabi.1e del trasferimento di cui in pronunzia per un vizio del negozio rispondente ai requisiti richiesti PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 247 Sui �rkol'daiti 1presuppositi la conseguenza fi1scale resta la stessa anooe per !'&potesi fa1 esame ed � quella de.1l'iniso1rgenza del diritto alla restiltuzione dell'imposta pagata �e della mancanza dell'obbligo di corrispo:ndere l"imposta complementare noo ancora pagata; nel caiso di specie � controver:sa soltanto tale ultima imposta a seguito della rinuncia del resistente alla riipetiZ1ione della prima, peraltro non richiesta nel previsto tenmine di 1sei mesi dalla data della pronuncia di nullit�. Anche qui non pu� valere l'osservazione, che l'ec,cezione di cui aU',art. 14 n. 2 � esclusa, pwch� le parli diedero luo1go alla pronuncia ponendo in essere l'atto ,poi dichia!l'ato nullo. Come questa Corte ha osservato, l'imposta di registro arnche se, in vfa di p11indipio, pu� colpire movimenti di ricchezza solo apparenti, deve 'lliifer.j:rsi a movimenti consentiti secondo il diritto sostanzale e non impossibili petr un esplicito divieto d.i 1legge, perch� non � tassabile d� che � oggettivamente :lluori delle possibilit� giuddiche. Se cos� �, fa volont� delle 1pal'lti resta completamente priva di .effetto e del tutto dn.idonea ad infiu~re, 1come richiede, <la legge, S1Ulla causa della nullit�. Per quanto poi irigual'lda la patrticolaire faW1specie, � del pari da respingersi 13Ul la tesi che la decisione d'a1ppeUo, in quanto conseguenza di un rico11so, ugualmente esclude ll'�eccezionie prevista dall'art. 14 n. 2, sia l'altra, 1sull'arutomatic1it� dell'aipplicazione dell'imposta complemen nella nomna mede1sima, determini 11'1ned'fioacLa ex tunc dell'ac.ciertamento tvibutar:io nonostante la !'egol1are percezione originaria del tributo. Il fenomeno andTebbe inquadrato, secondo l'indicata ~iuri.~~rudenza, nehl'eccezionale rilevanza, m contrasto con i principi, attribuita �ad una forma tiiptoa di avvenimento, 'espressamente regolata, successiva alla registrazione dell'atto. La ~iustificazione di base di siffatta costiruzi-O:ne richiederebbe, come risullta dalle pronunzie che si sono avute in materia, nell fatto che pur incidendo l'imposta di 11egist.To �anche su movimenti di dcchezza fittizi od apparienti, deve puT tmttar.si ,di movimenti consentiti, di rappOirti di diritto sostanziale .possibili e non .giuridicamente impossibili a causa di � un 'egpliciito 1divieto �giuridico, sembirando :fiuOTi dell'area della tassabilit� -quel 1che � al di il.�/ del possibile giU!l"idico (sul punto ipairti1oolarmente Cass. 9 1luglio 1962, n. 17.99). La 11ao:nmentata giU!l"Lsprudenza non appare pex� del tutto in ld1t1Jea col sistema posto in esse'l'.le dallia J.egge di r�egistro. Ed im1vero va ossea:-vato: a) il principio dellla ripetibilit� deli1'1imposta, �cordsposta per atto nullo fin dall'origine p.eT causa noo imputabHe ai contraenti (art. 14, n. 2), pone Ulllia tematica a�ttinente ai1La il'estituzione di un'entrata tdbutaria, regolarmente perce�tta all'oa�igine, m::i non pare possa utilmente invocarsi, sol che si adottino retti criteri di ermeneutica, nel!Ja materia in esame, in cui si contro�veTte in ordine alla debenza di un tributo diip.e1ndente da RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tare rispetto a quella gi� ,corrisposta in sede di regj,srtraziione della sentenza del tribunale. La prima, perch� soJfan<to la .pronuncia ipassata in giudicato fa stato fra le pa.rti e l'ese11cizio del diritto di impugnazione non pu� costituire motivo di esclusione di un uguale diritto a,nch'esso :riconosciuto dalla J.egge, quale � quello di non corrispondere un'iirnposta illegittima, conseguenziale ad una decision,e errat�. � La .seconda, pe11ch� l'accennata automaticit� del .diritto e correlativo obbligo di pagamento della complementare riguarda le imposte legittime e non quelle per le quali la mancata restituzione � ,soJ.tanto con,seguenza di un a'tto di rinuncia o del compimento di un <termine di dec1ade:nza. -(Omissis). un',enunciaz,ione contenuta in sentenza, ainche se quest~uJ.tima venga in seg;uirto rirformata; b) la proposizione di un gravame � i.squisita manil�estazione di volont� dli un litigante, di pe:r 1s� non conciliabile oon wa :flattispeciie ~egaJe di .oui alla norma citata, La quale pone, 11lr>a 1l'aJ.tro, come sua condizione che la nuhlit� dell'atto 1sia indipendente daMa volont� o consenso deJ.1e parti. N� pare che opi,nando i:n tal modo 1si attenti o si menomi !il sistema di guarantigi,e irioonosduto al cittadino per la tutela dei propri diriitti, in quanto non ,sussiJste correlazione tra 1i .piresupp9sti che :Ln materia legittimano la rp:rete,sa tributaria, come si � visto, e iLa definitivirt� deJ.la regolaimentazfone dei rerpporti giuridici tira �1e parti in ,causa. Trattasi invero di ,i,~ituti autonomi ed a s� stanti, ognuno dei quaJ.i � caratterizziato da esiJg,enze .e finaHt� rpecul:iari. Con ridieTimento infine alla 1specde ,appare quasi p1eoITT!astico ribadiTe l'automatidt� dell'obbligo aJ pagamento deJ tributo oomp~ementare q.ando fa rpe;rcezione dell'imposta pdncirpa1e sia connotata daJ.la 1'e�g.irttirmit�. LUIGI Sl!CONOLF[ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1973, n. 3324 -Pres. Giannattasio -Est. Brancaccio -P. M. Chiro (conf.) -Minirstero delle Finanze (avv. Stafo Ga11giulo) c. Soc. Esso Standacr.id (avv. Zanchini). Imposta di registro -Contratti verbali tra commercianti -Aliquota del 2 % prevista dall'art. 3, lett. a della tariffa all. A -Applicabilit�- Aliquota del 0,50 % contemplata dall'art. 45, ali. D -Esclusione. I contratti verbalt, stipulati tra commercianti e riguardanti la vendita di merci o p1�odotti industriali destinati alla rivendita, sono sog PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 249 getti aH'imposta di registro con l'aliquota de�l 2 % , stabilita dall'art. 3 lett. a) deUa tariffa aU. A alla legge di registro, e non con l'aliqualia dello 0,50 % contemplata dall'art. 45 all. D della stessa legge (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorno prmctpale, l'Amminiswazione finanziaria, denUJilJCiaindo violazione e falsa aipplLcaZlione degli al1tt. 45 della tabella aU. D della legge di !l'egmro, 2 e 3 taruffa all. A della ,stesS'a legge, coone m�dific�,ti �dagJ.i 1artt. 5 r.d.c. 14 giugno 1940, in. 643 e 3 d.c. 5 arprile 1945, n. 141, nonch� dell'art. 72 legge di registro. Sostiene che nella .specie doveva essere ritenuta arp.plicaibiJ.e l'aliqUJolba del 7 % .previ!st1a dailil'iarit. 3 lett. a) idielllia '�latrlifi'1a arlil. A ilJegge di registro e non quella de.Uo 0,50 % dell'art. 45 della tabella all. D della stessa le1grge, perch� qUJest'uiltima aUquota ~igua1rda so.Jo. le compravenclite di merci �per commercianti, Jie quali ;rjsultino da :scrititu;re rprivate, e non quelle, come la vendita qui :i:n di1scus1sione, concluse verbaJ.mente. La oensura � fondata. (1) Sui criterio di tassazione dei contratti verbali tra commercianti riguardanti vendita di merci. Sentenza di particdlare interesse che si inserisc'e in altre pronuncie del!la Oassazione, che in altre fattispecie e per profili div;ersi aveva inteT[)['1etato l'airt. 45 �in senso ampio in modo da farvi comP'!'endere anche i!potesi non p!l'ev.Lste idal1a noo:ima (cfr. Cass., 30 aiprr-iile 19'69, :n. 19'69, n. 1398; Riv. Leg. fisc. 19�69, 19'68, 1che �a1pplica l'axt. 45 a1l'atto pubblico e si l!'icollega a rp!l'ecede:nti sentenze; Oass., 30 arpri1e 19'619 n. 1399; ivi, I, 1864; Oass., 26 .giugno 1'93'5, n. 24716; Foro it., 193�5, I, 1669; Cass., 30 aprHe 191311, n. 1648. V�edasi ailitres� Cass., 24 settembre 195�6, n. 3252; Riv. leg. fisc. 1956, 1748 che ap�pilica l'art. 45 all'atto enunciato i.n sentenzia; contra Cass., 5 maggJio 1962, n. 8931, Riv. leg. fisc. 19i62, 1.618; Comm. cen/Jr., 7 dicembr. e 1954, ivi, 19-55, 1190. Vedasi, irufine Oass., 28 gennaio 1966, n. 3�35; iin questa Rassegna, 1966, I, 416, che 1estende !',art. 45 a tutti i contmtti nei quali n venditoll'.e ha J,a qUJall.1t� di im[>['endi.toire commerciale e hanno per og.~etto meirci deisti.nate allia riv;endi.ta, a PTescindere dalla forma deU'atto. Nelila difesa delTha Finanza si � sostenuto: � da pr.eme1Jter1e, che, ai sensi del terzo �Comma dell'art. 1 l.r., gli � altri contratti verbali ., e cio� ii coi!1J1Jratti, �come quello in eisame, dive'l1si da que11li pll'evisti daJ secondo comma, vanno 1soggetti a registrazione ed a 11Jassa, � quando . . . servano di base a sentenza di condanna � e, ai sensi dehl'�art. 72, La tassa dovuta � quella a�J1a quale � la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata�. In tal modo l'art. 72 (diversamente dalle enunciaziioni contenute in atti che .sono �P!l:'�eviiste dall'art. 62 con dive!l:'si presupposti .secondo che trattasi di atti scritti e di 1convenzioni puramente V�eTbali) non distingue, nei diverisi presupposti, g.li atti scritti dali1e conv, enzioni verbali ai fini della i.mponibi!lit�. Ri� precisamente, ['art. 72 ha riguardo 0esclusi.rvamente ailila .natura della c010.venziione, e non al documento che �aV!l'ebbe dovuto 1contenerla iper ottenerne la registrazione, ne1l 250 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'apfplicazione dell'aliquota 11ido,tta ano 0,50 % , nel caiso di com~ a-vetndita di merici destinate alla l'ivendita, quando M cootratto � concluso verbalmente fra commereianti, � motivata col seguente ragionamooto. La riduzione deH'alJquota non pu� esise,re ricollegata alla forma del 1contratto, come po,trebbe apparire da una 'Somma.da lettura dell'art. 45 della taib�lla, dove si fa riferimento espresso alle sole scrittUtr �e .private di vendita. La limitazione del beneficio a tau scritture sarebbe� un�a iin1congruenza rispetto ai casi di vendita conclusa con atti pubblici o con scr1ttuire �private autentica 1e che resterebbero �esclusi s:enza una plausibile ragione. Le esigenze log.tche impongono l'esten1sione delle riduzioni a questi casi, vuol dire 'che l'art. 45 ha una lf!atio ruversa da quella richiamata dalla forma della srti.ipulazione e questa ratio non pu� �essere al,tra che quella che, iin considerazione della na,tuira deli berni oggetto del contratto e della qua.Jit� di commer'Cianti dei contraenti, si identifica con la finalit� di ,a�gevolare .J,e operazio1ni �com s.einso cio� �che !'�imposta applicabil.e �non � deve essere quelila dovuta se fosse stato ir.egi.strato un docume1nto che iracchiudesse iLa conv,enzione, giacch� La legge da un :lato .considern fa sentenzia enunciante �come titolo de\lila convenzione e quiindi �come il documento .che de�termina i\l so!t'gere del 11appollto tributario, e dall'altra colpisce la convenzione in se stessa secondo la sua naituria � (Cass., 2 maggio 19162, n. 8.93, Foro it., 1962, I, 1613), essendo ogg1etto de11l'iimposta di titolo non la sentenza in� s�, n� ~e conseguenz, e �eiconoimiche dell'atto enundato bens� la ccmv<enzione menzionaita in 1sentenza (giuris. dt. ti:n Relazione Avvocatura Stato, 195�6-60, II, 503), la quale intereissa carne documentazione del contratto verbale. E ,se lLa �conv�enzio1t1Je � v,erba.Je., ta1e !'esta anche se essa � enunciata i<n sentenza. Non � rposs~b:Ue, per la deteirminazione de1l'ali�quota, rifarsi ad un atto che non 'esiste, peir stabilire cio� quale aliquota La convenzione avl'ebbe dovuto .scontal'e � se fosse stata pr�ecedentemente !'egistrata �. Se la convenzione avesse dovuto .essere assoggettata all'imposta ai sensi del cit. airt. 45, eissa avrebbe dovuto .essere registra.ta �in quanto documentata in una scrittu;ra pTivata. Ma, que�sta, nei caso, non esiste: J,a condizione quindi deMa Legge non si � a1VVe.rata; �esiste la sent�enza come documentazione del contratto verbale; iii. che, esc100e, di ,per s�, fa esistenza �di un contratto scritto, �di una ,scrittura privata. E tale r'eqll!�slito � essenzial �e, come 1si � de,tio, per l:a aprp,filcabhlit� del dt. air. 45. La nec.essd.t� de�l requisito cfo!l"ma'l.e fu indicata �sin dalla J.ieg.g,e 23 aprile 1911, n. 59, airtt. 4, 5 e 6�, ohe, per ila prilma vo1ta, regol� Ila scr.Lttuira pTi vata (di .cui al dt. art. 45) di vendite di merci (.noo pl'eV'iiste 111le�llia tairiffa a11egata & d.l. 24 dicembre 19.W, n. 2163, div<enuto poi .il dec:re�to 22 g.en naio 1922., n. 107 �e non rpll'evi.s1to neanche nella taricffa alleg,aita aHa iLegge di r.egistro del W9�7), stabhlelll!do che iLa sc!I'ittuxa rp!I'ivata dli vendita o pro messa di vendita obbligatoTia pe:r ambo 1e :parti, aventi per oggetto merci, macchine o ,altri prodotti industrd.aili che nel commerdo e.seircitato da!l venditore fossero de,stiinati aHa riv,endita, non vanno .soggette aH'obbligo PARTE I; SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 251 mevciali effettuate da questi sog,getti su mel'C'� aventi come destinazione la rivendita, a prescindere dalla forma �che m;;,su.mono i rela:UrvJ contratti di comprav,endita. Esclusa ,cos� la !rilevanza della foirma del 1contr'a,tto, non v1 e motivo 1per negave la riduzi01I1e quando questo � conduso verbalmente; mentre la so.la menzione delle scritture 1prdvate, contenute nell'art. 45, sii: ,spiega col rilievo che a queste 1scrirtture � conc,esso l'ulterime bene~ ficio della registrazione 1in caso di uso. Questi a:r.gomenti irestano 1contraddetti e 1sUJperati da altri, 1che sugg, eriti dalla corretta stipulazione lett~ale, storico-ragionale e 1sistemaUca della noirma agevo�Latviice, convi!111Cendo pienamente del.l'i:naipplicabilit� della riduzione ai contrartti verbali. � opportuno ricordare che 'l'art. 3 lett. a) della tairiffa stabilisce che � gli atti di compmvendita di merci fua commercianti � scontano l'timposta 1di registro nell'aliquota del 2 % ; e che l'airt. 45 della tabe1la prevede che �siano esenti dalla registrazione in termine fisso, men!We sono ,soggette a 'registrazione in caso d'uso �, le scritture prirvate di vendita... ; � se il 1cointratto ha iper oggetto mevci... od altri 1prodotti industri1a1i, che nel commercio eserdtato dal ve11diitore ,sono destinati dell1a Degis.wazione � se non qualora occorresse farne uso � . Per godere de'l trattamento, srpeciale ,erano cos� 1ainche allma, come nell'odieTna disciplina, richiesti tre :requisiiti: uno subierttivo, e cio� almeno il ve,nditoire fo�S.$<: coimmerciant,e; uno obtettivo, .e cio� che 11a vendita avesse peir oggetto merci, macchine o altri ,PTodotti, nel ,commerd� del vendito:re, �destinati alla riv1endit1Ja; i.I terzo, di natura formale, ossia che il cont:r,atto risuLtasse stipru1ato con ,scrittll!Ta privata CCass., 27 luglio 1931, Foro it., 1931, I, lli24). La disposizione fu adottata ~ come osserv� fa Cassazione in tawe ,sentenzia -in �contemplaz:ione delle mel'ci, macchine ed alLtr�. \)rodotti frJJdustriali soggetti a ripe,tute ope1t1azioni di tTapasso, e che sa~ tebbero giunti al consumatove con un [Jll'ezzo ecc,essivo in rapporto al costo di produzione se ciascuna contriatta2lione avesse dorvuto soiprpoTtare il nocmale carico tributario. La p,airoJ.a ipre_�isa della 1legge dimostra la necessit� del conco1nso del :requisito foirIUal1e deilila scriittura pi!"ivata; e ci� viene conf,e!I'lffiato pme dalle ragiioni deliLa legge. � L'o:rdigine delila 11egge � doV'Uta a11a constatata forte diminuzione deil.Le entTate deill',e!rario dO'VUta ail tT01p1po se<V1ero regime fiscaLe che riusciva proibitivo per la fOTma 'scritta del1e 1contrattazioni aventi per oggetw merni, macchine ed altri �~adotti industriali ed induceva Je parti o ad affidarsi alla pura convenzione v1erba1e ovvero a non assogge,ttare a1U1e dovute tasse di registro e di boih1o ile stipulazioni fatte pe:r scritture private con g'l'ave nocumento per 1a :flermezza del commecrcio, dei oOIJJt:raenti onesti ,e con pevdita ,dj un rprovenito �per J.'.erairio. Fu avv,ertito 1peirci� il bisogno di U[l!a rifo=a ohe p1e1r1mette,sse la regolare 11.'edazione deJwa prova scritta dei �.�ontratti del g1e1ne11e e LLa 1l0To faci1e ,produzione in giudizio mediante una sopp0il:fabhl1e modestissima tassazio1I1Je. Finalit� de,Jllia ilegge del 1911 forono: salvare 1a l1egalirt� dei 111'asferimenti, gairrultire iil commercio, di ta1e gavarn:ia va1ersi per assi�curnre un eqt1;0 provento all'era 252 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a1la rivendita �, ed aggiunge: � occol'll'endo di dover soittoporre alla veg~strazione le scritture private sopr:a indicate, si applica la tassa di centesimi 50 per ogni 100 lire �. Da un semplice ra.ppor.to J.etterale f�ra le due norme gi� ri:sulta ev;idente che la 1prima �Contiene la regoJ.a. generale .per la tassazione delle 1compr.avendite dd mer:ci fra corrnnerdanti, la seconda u:na d:i1scipJ. ina parti�co1are per fa tassazione di compravendite �ri.su1tanrti .da iscvitture prJvate. Il riferimento esclusivo a questa forma delle compravendite � ben chiaro nel testo de11a seconda �norma, ainohe con :rlgua11do alla concessione dell'a.gevo1azJone della riduzione dell'aliquota e l'offerta tesi di un riferimento �limitato alla conc1e1ssfone del beneficio de11a r~gistrazione in caso di uso si .aippalesa aff.a'tto arMtrarj,a. Quanito aH'od,gine e a.Ila Tatio de11'art. 45 puntuali e pertanto meriitevol: i di conferma sono i J:"ilievi espressi da questa Suprema Corte in altra oc�casione, anche se �!'emota (sent. 27 luglio 1931, in Fo1-. it., 1131, I, 1124), allovch� osserv� con riferimento alla legge 23 J.uglio 1!!11, n. 509 che costituisce il priecedente immediato, a cui va collegato il suddetto art. 45. L'origine della legge � .dovuta alla constatata forite diminuzione delle entrate �dell'erario dorvuta al trorppo serveTo regime fisc1ale che riusciva 1proibitivo per J.a forma scritta delle contrattazioni aventi per oggetto meiic�i, ma�cchine ed altri prodotti indu rio togiUendo i'incOIJJVeni,ente del precedente sistema di tassazione. Le agevolazioni tributari.e furono concesse in consideDaz:ione proprio di qruella foo-ma scritta che le paTti abbandonavano a causa dehl'altezzia d.eUe aliquote di �tassa. H beneficio � divetto a :flacilitwe ai contraeinti il conseguimento della prova precostituita ed a faV1orirne La iiegistmzione in caso d'uso � ~Cos� Cass. senten~a citata 27 J.ug1lio 1931). �Ci� �considevato, non !l'icorrono .le stesse esigen2le quando contrattazioni dJe,I gieneDe vengono stiprulate verbalmente: i contrJbuenti, in tal caso, delibeDatamente rifiutano l'agevolazione perch� non precostituiscono la prova della legialiit� del negozio, non .garanttscono il commercio, tolgono aLl'.era:rio hl pur modesto provento che gli sa'l1ebbe potuto spettare. Si mettono fuori dahl'econ01mia deilla riforma e, pertanto, non sarebbe n� giusto n� �equo che fruiscano, in proprio favore, deLle clausOtle di ag1evo1azione (cfir. Corte Appello Torino, S.I.P. e/ Finanze, 1 dicembre 1959, Foro pad. 19519, I, 84). Lettera, origine e spdriito della legg,e amnonizz�ano peT escludwe le convenzioni verbali di vendirta di imercl, registrate peTch� poste a base di una sentenza di condanina, da1Ue ag.evolazio:ni accordate per la registrazione di analoghe conv,enzioni risultanti dalla documentazione tassativamente pcrevista dall'art. 45 tab. �aLl. D (ofu-. anche Corte Appello Milano, Firenze c/ Vitgan�, 9 ottobre 1'959, Riv. l�eg. fisc. 1959�, 2, 301). IinoLtr.e va osservato, a conllerma � deg�li .esposti !l'iUevi, che, s� il'a~gevolazione de1Ll'al't. 45 fosse ptrevista non in l'elazione alla fo=a dellil'atto bens� in vista del1a natura del rapporto, si 'verrebbe ad 1elimiinar.e l'elemento formafo che distingue detto articolo daLle corri;spondenti norme PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 253 striali ed .1nduceva le parli o ad affidarsi alla pura cOl.tlvenzione verbale ovvero a non assoggetta,re alle dovute rtasse d.i registro e di bollo le s;tipulaz~cmi fatte pe:r scritture pl'lhnate, 1con grav.e no1cumento per ila fermezza del commercio e dei �cOltlitraenti Oltliesti, e COl.tl pel'ldita di un provento per l'erario. Fu avvertito perci� ti.l ibisogno di una riforma che permettesse la regola:re .inidaigme della 1prova scritta dei ccmtrartti del 'genere e la lo:m ,produzione dn 1giudiizio mediainte una �sopportabile modestissima tassa. F.fl1alit� della LLegigie del 1911 :turono: salvare la legalit� dei 1Jl'lasfer.imenti, gail."a:nit�ll'e il commel'ICio, di ;f;aJ:e ga10011zia valersi per assicua.-are fl.lJI1 equo provento all'erario, �togliendo J.'mc01.t1veniente del precedente �siistema di tassaziOl.tle. Le agevolazioni tributa:rie furono 1corwesse in consiidern~ione proprio di quella fOINlla .SC11�tta che le paT!hl. abbarndonavarno a �causa dell'altezza dell'aliquota di rtasse. Il beneficio. � diretto a faiciil.itare ai �COllltraenti H conseguimernto della prova ed a favorire 1a regisitraziorne fil caso di wso. Questa g,iustifiicae:iiOl.tle sbcmi!co-vazionale delhla ilegge del 19'11 e qumdi anche dell'art. 45 della tabella, che da essa deriva, mentre d� adeguatamente conto della vera motivazione della estensione dei benefici ail.J.e 1compravenrute cOltlicluse con atti pubblici o 1con. scritture degili a:rt. 2 ,e 3 della Tariffa aill. A, iii cui ambito di applicabilit� andrebbe ricercato altrove. Sembra per� al lt'iguait'ldo osserva:re che tl'art. 3 :Lett. a-.tariffa alil. A, che 1specificatarrnente riguarda 'Le vendite di merci, anche tra commercianti, si riferisce non 1soiLo aiLte v,endirte occasi0I1Jali, da parte di detti impxenditOII'i, ma 1a:nche a queiLle che rientrano nell'ordinaria attivit� degli stessi, �e cio� a tutte queli1e che lt'ientraI1JO anche nena pr,evisione dell'art. 45; il �che � condiermato dal rilievo che la norma, :nietl testo ori.ginario del r.d. 30 1dioembre 1923 n. 3269 si ruedva, proprfo, ed esc:1usivamente, alle vendite tra 1commelt'ci:ainti, sioch� la successiva modifica � anche tra commerc1anti � (iplt'eviista dailtl'a:rt. 5 del d.1U. 5 api-file 1945 n. 141) deve intendersi rivolta ad estendertla anche agl:i aitti tra non commercianti, atti obi:ettivamei!JJte non idi COIIIllIDercio, e ilJJOIIl gi� a ch1a:ri['lne tl'apipltcabiilit� ai soli rapporti� �norn di 'carattere 1commerciaiLe. Poich�, dunque, non potl'ebbe trovart'<Si giustificazione al diverso trattamento, previsto da ciascuna de11e 1riico11date 1disposizionii, 1se non i!JJehla dicirrrna deiliL'atto, deve� affeD:malt'si che � plt'op!t'io fil ci� 1a ~agione dei diffelt'.enti orirter:i impositivi. All'applicazione deil.J.'axrt. 45 rtab. D � di ostacolo altresl itl Tilievo che l'art. 115 tariffa all. A, disciplinando nel caso di sentenze, che pronunciano �Conda�nlne di 1somme 1sopra conv1enziorni nOIIl iscritte, ila c,d. tassa di titolo, ,stabilisce che 1si aipplicano � 1ali1a conrv=ione ,le stesse tasse stabilite neili1a prima e nella terza piwte della tariffa secondo la natum della cOIIlvenzione �: p'ertainto Ja legge lt'i:chiama espressamente la tariffa, , (e do� l'art. 2 e l'art. 3), e non anche la tabehla (idi cui fa parte l'art. 45). U. GARGIULO 19 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .!private autenticate, in quanto in questi casi attraverso l'atto scrttto si realizzano 111ella sostanza le stesse conidiziioni e finalit� che si conven. gono rperr l'ipotesi, esipreSJSamente coi!'lJtempillata, della scll'ittrn-a iprivata -contrasta con l'applicazione dEilla riduzione dell'aliquota ai c001tratti vwbali, in quanto come effkacemente � stato osservato da un �giudice di merito (Corte d'appello di To(l"mo, S.I..P. co1n:tro Finanza, 1� dicembr:e 1'959, FMo PadJano, 195�9, I, 84), i corntribuenti, �ll1 tal c�aso, deliberatamente rifiutano l'agevolaz:t001e �perch� l10ll1 ;prrecostituiscono l1a prO'Va della legalit� del negozio, non' �ga~an�tiiSCOIIlO� il. commertio, tolgOlllo all'erario il 1pur modesto co:ntriibuto che 1gli sarebbe portuto spettare. Si mettono :tluori � dell'ecoi!'lJoa:nia della rillfonna e, pertanto, non sarebbe n� giusto n� equo che precisano., dn proprio faivore, deHe clausole di a1gev-0il.aziOllle. Sul piano ststematico va osservato: a) l'estensione della rlduzd.0111e ai coo.traiflti ve�l'bali non laisce r.ebbe praticamente alcruno. spazio rper l'arppLicaziOllle dell'art. 3 lett. a) della tariffa, il quale risulterebbe svuotato �9d ogni suo contenuto e pertanto privo di significato; b) lo stesso dov(l"ebbe dirsi iper il'art. 2 lett. b) della medesima tal'liffa, che contempla l'aliquota del 2 % per le compravendite di be stiame e di .prodotti agraii, comrpravendita l()eT le quali l'art. 45 pre vede La medesima riduzione di �~quota stahilita per quella di cui qui si discute e alle medesime condiziioni. Le conclusio:ni il'aggdiunte �ll1 011ddrne aJ.le censure proposte in due ricmisi comporla.no il r:i:getto del ricorso� incidentale �e l'acc0iglimento di quello prmc.ipale. Conise~ueintemente a tale accoglimento la sen tenza 1mpugnata deve essere cassata nei limiti mvesti:ti dal x:kors.o iprinie:iipale e la �causa deve essere rinviata ad altTa Sezione della Corte di appello di Tor.in.o, la quale della idecisiori.e si urniformer� al se1guente p:r:mciipio di diritto: � I contil'atti verbali srbipulati fra commercianti e riguaTdanti Ja ven.ddta di mercJ o idi rprod0itti industriali destinati alla riv�endita, sono so~getti aU'imposta di regiisrtrro nell'aliiquota del 2 % , stabilita dall'ail't. 3 lett. a) dEilla ta1riffa all. A alla legge di registro, e non a quella dello 0,50 % , contemplata daJl'art. 45 della tabella all. D della stessa legge. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 niorvemhre rn73, n. 2963 -Pres. P1ece -Est. Bran.caccio -P. M. Secco (conf.) -Ministero dea lavori pubbli�i, Ministero delle .finanze e .Ammin.i\9traziotne generale dei OanaJ:i. DemaniaiLi di lrrtgazio1ne (a'VV. Stato A1biisiinlni) c. COOiSOII'zio VIDOII'esi (avv. MOII'Vfilfo e CalI'OIWs), Enei1. (avv. Volpati e Setti�) e CO!IlSorz�,o del Ticino (avrv. Sequi e Noirunts). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione di utenza -Potere di intervento del Ministro dei lavori pubblici ex art. 54 t. u. acque e impianti elettrici -Condizioni per l'esercizio: esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilit� -Apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. _43). Acque pubbliche ed elettricit� -Provvedimenti di immissione di nuove acque nei canali demaniali -Potere dello Stato di disporre di acque pubbliche, assoggettate a particolare regime giuridico per effetto di concessioni, per alimentazione dei canali demaniali -Non sussiste. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). L'esercizio de:l potere di cui all'art. 43, uitimo comma, del t.u. sutle acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, � condizionato dall'esistenza di speciali motivi di pubblico interresse o dal verificarsi di eccezionali deficienze� delte acque disponibili (1). (1) La maissima � inecoepiibile. Ma la sentenza del Tribunale superiore de111e acque (29 ottobre 1969, n. 30, in questa� Rassegna, 1970, I, 146), avveTOso la quaiLe e!l'a staito pr.oposto i1 !l'icol'lSo deciso dalle Sezioni Unite con ila sentenza in rassegna, a!Verva affermato che, !nehla specie, non ricoirreviano 1e esigenze n001 normali, s1IDaiordinartie, fuori de1ila comune prevedibilit�, �che coil!diziorumo l'applicabilit� del potere di oui aJJl'ultimo comma dell.'art. 43 t.u. sulile acque e gli iropia:Il!ti elettrici, in considerazione che la �esig.ema di iincrementare la portata dei Canaili demaniali costituiva una esigenm. permru:iente. Il che non ell'a esatto in punto di fatto, perch� il Miinistro dei 1avo:ri pubblici si era avva~so del detto potere una prima volta pell' Ja �stagione j.etmaile W5�9-60 e, poi, a disrtanza 256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La valutazione degii e.lementi concreti atti a determ,inare, nelle singole fattispecie, l'esistenza dei requisiti stabiliti dal detto art. 43, ultimo comma, costituisce apprezzamento di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito e; pertanto, � insindacabile nel giudizio di legittimit�, se la motivazione � congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Nel caso che sia previsto un particolare regime giWridico di determi114te acque pubbliche, per effeitto di concessioni su di e�sse esistenti a favore di terzi, l'Amministrazione deillo Stato non pu� disporre di tali acque, per alimootare i canali demaniali, con l'adozione di provvedimenti che siano in contrasto con quel regime e non pu�, perci�, modificare i limiti delle utenze conce1sse ed incidere sulle relative posizioni soggettive dei concessionari (2). (Omissis). -Col secondo mezzo iLe Amm:imiistrazioni ricorrenti denunciando violazione e :falsa aipplioo~ione dell'art. 43, ultimo comma, t.u. n. 1775/193�3 (art. 360 n. 3 c.p.1c.) -rHevia.!nJo �Che il Tr1bu!llale superiDtl'e �erroneamente ha riteniuto inarpp1icabile questa nocrma, posta a fondamento dei dem-eti del Mi:ndistero dei lavori pubblici 23 novembr: o 1'959, n. 5106 e 27 ottobre 1965, n. 1644, per la conside11aziO!lle di sei wmi, per la stagione jemai1e 1965-66 e tanto �escludeva chiaramente che la esi~enza, alla quai1e si era :imteso di provvede11e, av.esse carattere peri:n;anente (clr. nota alila detta sentenza del T:ribUilJale superiore, Zoe. cit., 146). Epperci� che, pvoposto rkorso fil OassaziOIIlJe avverso la sente~ del TribUlllaie 1SU1Per1ore dell.Je AA.PP. �anche rper altri motivi, si ritenne op-� portuno di ripoctare aiLl'esame de1Ia Suprema Corte la queistione relativa ai1la inteoopretaz1one ed al:1a applLicazione de11'art. 43, ultimo comma, del t.u. n. 1775 del 1933. (2) Anche queista seconda massima � '�lneccepibile. Essa valle a co:i:reg~ eve lli'�ertroinea ,statuiziooe, 1cOlnltenuta nel!La dmpu~niat~ sentE\nzJa del Tribunale S'lllperiore e secondo iLa �quale � le utilizzazioni di nuove acque da parte dei CanaU Demaniali debbono essere assentite con provvedimenti emanati daila competente Amministrazione dei Lavori Pubblici, previa comparazione di eventuaU altri interessi pubblici concorrenti; e tale comparazione va compiuta o in sede di determinazione deUa riserva di corsi d'acqua, ai sensi deH'art. 51 del t.u. (che deve essere poi seguita dai provvedimento, che consente in concreto l'utilizzazione, da adottare, ai sensi deH'art. 14 -secondo comma -dei t.u., sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.), o previa formaie istruttoria, in base aUe norme generali degli artt. 7 e segg, dei t.u. stesso�. AVVE!['SO tale statuizione fu proposto dcorso :iin. Cassazione e le Sezioni Uni.te, pur resp.iingendo il rkCxt'so, hanno, sili punto in discorso, cocr �etto la motivazione, ~l �che, in definitiva, era quello che :Lnte�ressava. Va, rper veriit�, detto che le affiermazioni, r�!POl'tate in massima, delLe Sezioni Unite muovono da1l presupposto che, il'.l!e1la specie esami111ata, i PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 257 che, :dovendosi faa: :fu'oote ad esigenze 11100 idi cam,ttere ecc:eziooale ma di ca1rattere penrnanente, occorrwa provveder.e coo J.o str:umento della sottension.e di utenza di cui aWairt. 45 dello stesso it.u. L'art. 43, ultimo comma, sa<rebbe staito, 111eJ.la 'specie, cOII'rebtamoote applicato, perch� si �satrebbe trattato di farr :fu"oote a pamcofad esigenze di pubblico mteresse, 1che avrebbero rrohites1Jo limditaziooi a carattere tempoa:-aneo e :ncm rper:ma111ente, e cOI11Seguentemente sarebbero state imrposrtie due limitazioni temporanee, ciaSIC'Ulna della dmata di una stagione invernale e dist~iata di sei al!l!Ili. Questo mezzo � iruMnmissiibiJ.e. La valutazione de1gJd elemeniti coocreti atti a deitermdnatre, nelle singole fattisrpecie, l'esisten.za dei requdtsdrti �stabiJdti. daJJ.'art. 43, uWmo comma, t.u. n. 1775/1933 costitiui�sc�e appirezzamooto di fatto di competenza esclusiva del 1g:Ludice di merirto, 'e, rperitaiillto, � ms:indaoobil.e nel giudizio di legittimit�, se ila motivazione � congrua ed dmmune da vizi log:Lcd o giiurMicti.. Il Tribunale 1superdore, esaminando !i due motivi 1CQ!Il .cui 1S01110 stati giustificati. i rprovveidimeniti [mpugnati. -�e cio�, da una iparte, J.'�esdgenZ�a ,di preservare 1e opere del ca111aJ.e Regina Elena da dall1Il� i111 rperiodo di 1gelo, e, dall'altra, ila n:ecessi,t� dii. integirar� la portata complessiva della rete dei canalti demaniali, che, duranite la srtagic:me linv. ernaile, va soggetta a forti rlduZ�ion�. -ha osservato cihe tali esi~enze noo possono definirsi n� no.:r;maJd :n� ecc.eziooali, e, quindi, non .danno luogo a quei srpeciali motivi di pubblico interesse o aJ. verid�carsi di quelle eccezionali deficienze delle aicque d.i1siponibili, 1che g1usta i:l suddetto art. 43, ultimo comma, cooWzionano la possibilit� d.i dispon'e limitazioni temporanee delle aJitre. :utenze. provvedimenti, adottati daa. Ministro dci Lavori Pubbil.ici peir provvedere alle esigenze dei canali demaniali, venissetro ad incidere su concessioni gi� esLstenti, mentre P.Amministrazione 1sosteneva che i provvedimenti indfoati venivano ad inddett1e sulle acque 1sOVtrabbOl!ldanti e, perci�, non toccav�ano Le acque gi� c001oesse. E LLa siltuazione di fatto iprospettata dali1a .Ai:rntrndni,str.azione era stata, nella sostan21a, rii.tenuta confomne al vero dal Triibunaile Superiol'le, iii. quaiLe aveva, nel1a sentenza impu~aita, affeirimato: � � da premettere che le acque nuove derivanti dalla regolazione devono formare oggetto di nuove concessioni, che dev�no essere assentite d'�;Lla Amministrazione, ai sensi dell'art. 66 del t.u. sutle acque. Non � dubbio, quindi, che, ove vi fossero state acque sovrabbondanti, alle nuove .utilizzazioni si sarebbe, neLLa specie, dovuto provvedere mediante procedimenti di concessione ... �. COlTllunque, queil.il.o che interessa � che 1sia stata debditamente coriretta una motivazione COl!lte111.ente l'affermazione dei prilrlJCirpi di diritto asso�lutamente inaccogillbiil.[ (cfr. nota della sentenza del Th"ibuna~e Superio1re, in questa Rassegna-19170-I-150 e segg.). G. ALBISINNI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A questa ViaLutazione che il. Triibuniaile �suiperiooe hai rappootato ad una 1concre'ba situaziOl!le di fatto, le .Amrmin1istraziomJ rti.�onenti !IliOl!l hanno opposto .critiche della motivazione, ma OO!Ltanito 'llilla valutazi01I1e div.ersa. Con ci� esse harnno manifestamente cr:gnorato il vdncolo sO!pra enU[)JC�lato del .giudizio di �legiittirrrit�; oode la lo!ro censu!ra �nO\Il pu� avere iingresso in .tale g.:iudiz1o. Ool terzo mezzo J.e r:icorrenti -lamentando violazione e falsa appliieaziooe degli artt. 7 e seg,g. e 51 del t. u. n. 177'5I1933 (art. 360 n. 3 1c.p.1c.) --osservano che la sentenza impugnata �� inc011Sa ilil errore quando ha affermato che il Demanio dello Stato, iper. immettere una determinata qllaillUt� di 1aicqua nei prorpri canali, aibbia ibi:sogtrlo di ll'lla concessione o di un 1provved1mento equ1pol�lente. Il Deman.io deLlo Stato -alla stregua della giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. Un., 22 ottobre 1954, n. 3996) -non �sal'lebbe da considera1vsi, per quanto riguM"da le acque rpubbliohe diriettamente utilizzate, sullo stesso 1pi:ano di .quaLsiasi utente, so1ggetto alle disposizioni contenute nel t.u. delle leggi sulle acque pubbL:iche relativamente aJ.J.e formalit� da osservarsi per l'assent:imento delle concessioni o, comunque. 1per riservare �a se stesso una certa quantit� di acqua che occorre per Le sue .esigenze. E ci� sia peroh� non. sarebbero ipotizzabili raipporti giurtdici, ma .solo amrmi.!nist:rathni fra iJ. Ministero dei J.a,vori pubbHci, che dovrebbe adottare il provvied:imen,to di c0I1JCessione o altro equiipollente, e l'Ammiini:straziotne del Deirrianio dello Stato, in quanto tratterebbesi di due o!r'gan.i dello ~esso ente, ,che � lo �Stato; �si1a pereh� all'Amministrazione idel Demanj,o sa'l"ebbe attri!buito, per la legige sulla conrtaibilit� g�enerale dello Sta1to, .l'.esercizfo deH'ius eminens spettante � allo Stato su tutti i beni del suo demanio, comp!rese fra questi anche le acque pubbliche, con rifer1mento alle quali i concorrenti rpote!ri del Ministero dei LL.PP., contnatUI".ati a specifiche competenze toon:iche, non escluderebbero quelli spettanti alle Amministrazioni del Demanio. La censura p!roposta con questo mezzo �_ priva di rilievo aig1i effetti della decisione e pertanto non se� ne deve esaminare il merito. Invero, per decd.de!r'e la pr:eserute causa, non importa stabilire se e quali provvedimenti siano iii astratto neoesisa,ri perch� l'Amministrazione dei canali demaniali rpoosa utilizzare acque pubbliche. La questione di fondo CO[)Jsiste invece nell'acc~e se, quando -come qui accade --sia prevdsto un 1part.icola1re iregime giuridico di determinate acque pubbUche, .per effetto dli con.ces1sfone .su di �esse esistenti a favol'e di terzi, l'Amministr:azione dello Stato poiSISa dispor.re di queste acque, 1servendosene per l'ali!mentaziQ[)Je dei ean�li del rprorprio demanio, con l'adoZJione ,di provvedimenti in cotntrasto con quel reg:ime e cosi po�ssa con assol:uta disc:vezionalit� modifkaire i limiti delle utenze concess�e ed inc1idere sulle relative poffizioni 1sogigettive dei concessionari. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 259 Impo~ata la questione in questi termirni, se ne :impone La solliu.zfone negativa. Nello Stato di d~itto l'Ammirntstrazione .statale ha ii. poteri e i doveri che ad essa a,ttribuisce la iregola giur:idica, sia questa Ja ['legola dell'ordinamE'.'Ilto generaJ;e sia la iregola de11'oodinamento rparrtioolare ad uno o pi� rapporti; ()lll!de, in :rnainoanza di una norma, del resto politicamente e giuridicamente non agevolmente concepibtle, che contempli un poter,e assolutamente d~~e2lionale di intervento dehlo Stato nel senso suddetto, il potere di esso Stato dii. uit:ilizzaire per stmi sco!Pi le acque pubbliche non pu� non essiere es�111citaito se non attraverso provvedimenti che r~ett1no il regime pall"ticoLare delle utenze stabiliite 1su quelle acque �e quindi toccMno ile posizioni soggett:irve dei concessionari �esclusivamente nei 1casi, nei modi e nelle fOI1IDe iprevi:ste da tale regime. Concludendo, 11 xicol'SO va rigettato Mi tutte le sue censure. Stimasi giusto compensare fra le parti 1le !Spese del g,iiudi2lio di 1cassazione. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 1genrurio 1974, n. 78 -Pres. leardi Est. Borruso -P. M. V:alenti (conf.) -Impresa Angelo Fal"sura (avv. Pahlottino) c. Min~tero dei 1arvOll"i rpubbLtci (avv. Stato Carusi). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Contabilit� -Scopi. (R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e 54). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Contabilit� provvisoria dei lavori -Onere della tempestiva riserva. (R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e 54). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Varianti e differenti modalit� esecutive -Onere della riserva -Momento in cui l'onere diventa attuale. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 20 e 54). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Onerosit� della prestazione per impreviste difficolt� di esecuzione -Richiesta di compenso ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. -Onere della tempestiva riserva. (R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 54, e 89; e.e., art. 1664, secondo comma). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Equo compenso ai sensi dell'art. 1664 cod. civ. -Funzione e limiti -Differenza dai nuovi prezzi e sovraprezzi. (C.c., art. 1664). 260. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Appalto -Appalto di opere pubbliche -Istituto delle riserve -Carattere generale. (R.d. 25 maggio lf!95, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37>, 42, 53, 54, 64, e 89; d.P.R. 16 luglio 1963, n. 1063, artt. 26, 30 e 42}. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Onere della rinnova zione -Limiti. CR�.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64, e 89). La procedura prevista dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350 per la oontabilit� re1lativa ad opere pubbliche ha Zo scopo: a) di consent:i.?�e all'Amministrazione appaltante la veTificazione d'ei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che ne rende pi� sicuro e meno dis.pendioso Z'acc,ertamento; b) di assicurare la continua evidenza delle spese deil'operra, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti; e)_ di mettere l'Amministraz.ione tempestivamernte in grado di adottare altri possibiili determinaziowi, fino alla potest� di risoluzione unilaterale del contratto (1). Nell'appalto di opere pubbliche l'appaltat.ore ha l'onere deLla tempestiva proposizione della riserva, a pena di decadenza, anc'he� ne'l caso di contabilizzazione provvisoria dei lavori, dovendosi tale onere escludere solo nel caso di contabilit� informe e irricostruibile (come in semplici appunti e brogliacci) (2). Ne'l caso che nuove e pi� gravose modal~t� di lavo<ro siano imposte dalla direzione dei lavori, l'appa;ltatore � tenuto_ a f0<rmulare le sue riseTve, a pena di decadenza, non appe!Tl!a si renda conto che le varianti (1 e 6) Con Le affermazioni di principio di cui alla prima ed aala sesta delle massime sopra elencate ila Oorte di cassazione ha .nuovamente ribadito il pa-oprio Ol'lientamento in tem.a di rismve dell'appaltatore di oipere pubbliche, oonfurmando fa ratio e, la finalit� della pirooedura stabilita dal :r.d. 25 maggio 1895, in. 350, ed fil consegueinziiale caTattere generale dell'istituto della riserva. Conf.: Cass., 3 ottob11e 1973, n. 2486, in qruesta Rassegna, 1973, I, 981; con nota di commento e richiamo ai priecedenti; sez. un., 25 ~uglio 1973, n. 218'6, ibidem, 979; 12 marzo 1973, i!l. 677, ibidem, 1, 458; 'sez. un., . 20 giugno 19172, n. 1960, ivi, 1972, I, 862; 5 maggio 1972, n. 1355, ibidem, 508. Quanto ailJLe :richieste 11el:atiive agli interessi di mora, par :le quali ila sentenzia m mssegnia, sia pur a titolo soil.o eserniplificativo e 1con esclusivo ri:futrimenrto aiLle questioni sulla � deoor:renza �, sem.brerrebbe esoluder,e !l'onere d,aillJa riserva, cfr. in senso contrario, e con specifico esame del prob1ema, Caiss., 22 ,giugno 19,71, n. ,1062, in questa Rassegna, 1971, I, 927, e 19 novembre 1964, n. 2761, ivi, 1965, I, 406. (2) .Ainche in w:diine aUa nota questione sulla sussisteniza delil'ooere deHa tempestiva riserva in ipotesi di contabilizzazione c.d. provvisoria dei la:vori la decisione in rassegna conferma il definitivo superamento del PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 261 ordinategli gli consentiranno di avanzare pretese, nei confronti dett'Amministrazione, superiori a quelle previste net c0tntratto originario di appalto, anche se non ancora quantificabiLi in misura definitiva (3). L'onere delta riserva non riguarda solo pretese che traggono origine dai modo di rilevamento e di registrazioine dei lavori via via eseguiti, ma riguarda anche richieste di ulteriori compensi e indennizzi per i lavori eseguiti qualunque ne sia il titolo e, quindi, anche l'equo compenso' cui l'appaltatore ha diritto, a no'l'ma del secondo comma deWart. 1664 del codice civile, qumido neit corso deWopera si manifes.tino determinate difficolt� di esecuziorne non previste daUe parti, che rendano notevolmente pi� onerosa la prestazfone deU'appaltato'l'e (4). L'equo compenso di .cui all'art. 1664, secondo comma, del codice civile ha la funzione di limitare il rischio den'appaltatore non attuando una compLe.ta reintegrazione del pregiudizio da lui sofferto, ma soltanto coprendo i maggiori oneri della sua prestazione. �Quando si tratta di difficolt� derivanti da variazioni deWopera ordinate d'ali'Amministrazione, perci�, si esula dal. corncetto di ��equo compenso � di cui all'art. 1664 del codice civile e si rientra in quello di � prezzi nuovi � o di �sovrapprezzi � destinati a reintegrare l'appa,ltatore in fo'l'ma piena (5). contrario indirizzo al quale � apparsa spesso ispirata La giurisprudenza arbit.ra1e; 1e ila pie~spicace ed esaUJrienrte m�Uviazione contenuta, in argomento, nella decisione induce a confidare che l'adificiosa impostazione con la quale si contestava la ;rii1evainza, ai fini iin esame, deilila c<mtaibilizzazione c.d. provvisoria dei lavooi non abbia ulteriore seguito in sede contenziosa. Nel 1senso deliLa massima, dr., in particolare, Oass., 5 maggio 1972, n. 1355, in questa Rassegna, 1972, I, 508; Aiplp. Roma, 6 il.uglio 1970, Arb. app., 1972, 35; id., 8 novembre 1972, ibidem, 353; contra, da ultimo, '11rib. Roma, 13 gennaio 19173, n. 415, inedita; Colli. arb., 7 giugno 19'72, n. 31, Arb. app., 1972, 249. (3) Opportuna precisazione, che concorre a ribadire la ne�cessit�, altre volte sottolineata dalfila difesa delle Amministrazioni appaltanti, di sottoscciv~ e oon riserva, 1a pena dli decadenza, fo stesso ordilne di servizio con il quale vengano disposte pi� onerose modalit� esecutive. In particolare, sull'onere della tempestiva riserva relativamente a prescrizioni contrarie ai patti �contrattuali �contenute dn ordine di servizio de1l direttoce di lavOCl, .Clfir., Cass., �14 aprile 19614, n. 876, Foro it., 1,9164, I, 1430, in motiv: ooione; e Coll. arb., 25 novembre 1971, n. 72, Arb. app., 1972, 234. In tema di viari-azioni ed addizioni, cfr., per i vari profili, Cass., 26 novembre 1'971, n. 3455�; 26 ottobre 1970, n. 2162, Foro amm., 1971, I, 1, 33; 28 ottobre 1965, n. 2290, Foro it., 1966, I, 666; 27 febbraio 1962, n. 381, Foro amm., 1962, II, 221. (4 e 5) La 1esigenza di una tempestirva :rise['"v<a per ~e lt'ichi1este :rivollte ad ottenwe l'equo compenso di oud all'art. 1664, secondo comma, del � 262 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le statuizioni relative alla necessit� di tempestiva quantificazione nei registro di contabilit� delle richieste� dell'appaltatore rive�stono carattere generale e comprendono, quindi, tutte le pretese incidenti srul compenso complessivo spettante ail'appaltatore, quaii che siano le componenti _e i titoli di esse, con le sole seguenti eccezioni: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalit� di documentazione crono<logica dell'iter esecutivo dell'opera (come la rivalsa delie imposte o la decorrenza degli interessi di mora); ib) compMtamento doloso o gravemente colposo della p.a. nell'esegwire adempimenti amministrativi, quando non incida direttamente sull'esecuzione_ dell'opera e sia, quindi, indifferente con le finalit� delle riserve; 1c) fatti cosiddetti � continuativi � quando ovviamente� l'appaltatMe norn abbia potlUto ancMa trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la pel/"cezione .deLla loro incidenza eiconomioo (6). Necessario e sufficiente, al fine di non far decadere l'appaltatore dal diritto a maggiori pretese � che ogni sua riserroa sia formulata una volta sola nel registro di contabilit� e, quindi, ripetuta nel conto finale, non essendo richiesto che le riserve, qv,ando ne rimangano fermi l'oggetto e la_ quantit�, siano �rinnovate nel registro di contabilit� ogni qualvolta si compia un atto di contabilit� (7). codi-ce dvUe � �imnero del tutto coererute con la finalit� e il-a ratio stessa della procedura stabiilita per iLa contabilizzazione dei lavori, quali sono state ribadite con la sesta massima sopra indicata, e l'affermazione della Corte di cassazione non pu�, qru:i.ndi, :nOIIl essel1e condiv1sa. Oos� c-ome va condivi-so il criterio 1sec.ondo cui l'equo compenso deve aveire ri1guairdo solo ai mag!�iol1i. oneiri sopportati dall'appaltatore (al quale consegue che nella dete11minaz1o:ne dell'�e�quo compenso non pu� esseve oailcoilata anche la quota dei :prezzi utritari co1rrisponden1Je 1alil'ufile dell'a;ppaltatore). Va segnalata, ino1tre, 1a ddstinzione, contenuta nella sentenza 1n rassegna, tra equo compenso ex al't. 1664, secondo �CO'llllmJa, -cod. civ., e nuovi prezzi e sovrapprezzi, tir.attandosi di d1stinzione che vtene iin concreto igllillrata, mo1te volte, quando si PI'OCede in sede .giudizia1e ana determinazfone deJl'.equo comipenso; e n01I1 occol'l'e -sottoline,ave, invevo, l'util-e riiLevainza della pronuncia a!l riguardo adottaita dalla Corte di cassazione. Quanto ai limiti di operativiit� deL1'3ll1t. 1664, secondo comma, d:e.l codice civi1e, le aff=azioni di primdpio �COl!ltenute neilila sente=a in rassegna varmo inte.grrate con 11-a sente=a 18 :liebbraio 1972, n. 434, della CoQ"te di cassazio1ne, con �La quai1e � stato -gi� PTec1saito che La maggioire o.ne�rosd�t� deriv. ante da cause gi� -esistenti al tempo del contl'atto, ma non previste, deve essere rif.erita, �anche quando l'appalto sia a prezzi unitari, alla intera prestazione e non a singoli lavori. In argome:nto, v. pure Cass., 25 maggfo 1973, n. 1527, nel senso che il maggior onere derivato dall'aumento dei prezzi 1interv-enuto durante H periodo di imPTevista sospensione dei lavo11i non � -inde:nnizzabiLe quando. la sospensione -stessa nOl!l abbia formato oggetto di tempestiva riserva. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. ~63 (Omissis). -Il secondo motivo di rric-00:-so, proposito in ?SIU!bordine per demmciare la violazione ideg1i aritt. 42 e segg., 53, 54, 36, 37 del r.d. 25 maggio 1895, :n. 350, si 'a:riticola m viarie censure a1l:a sentenza impu~ata che per 00. loco diversit�, devono essere distdntamenite esamiinate. Com la iprima di dette 1censure \Sii assume che la contabilit� -contra1riamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito -acquista valoce di acce:ritamento negoziale vincolante per 1a par.te privata (salvo riserva) 1so1o ,se ed .in quanto IJ.'ispondia esattamente� alle �oondi:zdlonii a tal uopo prescritte, cio� se sia scevra da qua.Jisiasi i'rJ:"ego1ari:t�, sia pme minima e m�ramente formale, dato il carattere di eccezionalit� �de11e no:rime ohe subordinano il diiritto dell'appaltatore al compenso per prestaziiorni da lui effettivamente coo:npiuite, all'onere forrmale di formulazione 'ed .espLicazione deUe I'iiserve. Con Ja seco111ida censura si �sostiene che H contenuto e la funzione della r:iserva da pa:rite dell'appalrtaitor'e postulano sempre necessariamente una esatta determinazione da parte dell'Ammiinistrazione delle quanti.t� diei. lavoiri da iliud svolte e� ohe, pe:ritanto, nella spede -poich� fino al maggio 1960 i libretti dclile misure non erano �Stati ag.giomati e 1a contabilit� �Weva �quindi proceduto senza la misU1I1azione esatta de11e 1partite, eseguite con annotaziooi approsstmate e provvisorie -, :neSSUl!l -01r1ere di proposWone di riserve poteva pi� essere considerato operante. T,ali censure 1sono infondate. Invero, per decidere 'quali �conseguenze possa1r10 aveo:-e, dn ordine ad una determinata procedura quale � quella mirnuzio�samente \P'l'evilista dal r.d. 25 maggto 1895, n. 350 ,per la cc:mtabilit� relativa ,ad opere pubbliche le. denunci.ate irregolartt�, oococre, cOl!l. visione �:nitaria e coordiinata di tutte le no'.I'me di �Cui essa � costituita, ricostr.uiTe quali siano le sue finalit�. Nella pi� recente 'giudsprudenza di .questa Corte (cfr. Sez. Un., sent. n. 1960 del 20� giugno. 1972 e Sez. I, sent. n. 677 del 12 marzo 1973) .gli scoipi di tale procedma 1sorno stati cos� ,si;ntetizzati: a) c01I1Sentire a11'Am.ministo:-azione 1appaltante la verdficazio111e idei fatti suscettibili di produrre un IDCI'lernento delle eit>ese prieviste con l'immediatezza che ,ne rende pi� 1sii0011"0 e meno .dispendiooo J'acceo:-tamento; b) assicurare la �contmua evidenza delle :spese dell'orpera, dn relazione a1la covretta utilizzazdone ed �eventuale integrazione dei mezzi finanzia.ri all'uopo p11edispo1sti; e) mettere 1'Amministrazione tempestivamente in grado dii adottare altre possibili determinazioni (fino .a.Ila potest� di rrisoluziooe unilaterale del contratto). Poich� di tanta ampiezza e impo~tanza sono le finalit� del Slistema della normativa vigente in tema di co:ntaibilit� dei lavori di �esieouzfone /�-, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO delle opere pubbliche, sarebbe corntrario ad una retta mterp11etazione della legge oltl1ech� illogdoo ritenere ,che p'er rispetto di un formalismo fine a �se stesso aniche la pi� piccola negoiLardit� o approssdmazdorne nella tenuta della �cOfllJtabilit� o ma111Canza di aggiornamento di essa da parte dell'Ammim.istrazione liberi definitivamente l'appaltatore dall'o. nere di propocre e idi ,esplfoare tempestivamente le S1Ue riserve, quando egli ben abbia modo di !I"endemi conito, nonostante ile predette manchevOilezze, che le sue pretese s:ruram10 ma1ggio�ri di quelle origmaria~enite previste nelll'aippalito, quando, cio� tra tau m.ailllChevolez~ e della colllJtabilit� e .i fatti oggetto d:i riserva :non cd.� stia alcun nesso di necessariia causalit�, diri quanto gi� i dati risu1tanti dalla contaihllirt� sono sufficienti a �po!l'lre in ,grado l'a1Ppalrtatoire di sollevare eguailmente le siue riserve. Pe!I"tanto, la ipfrOIVvirociet� della coilltahilizzazione prom'asti:ner� l'onere di ri;m-orposiziorne deJJa riserva, solo quando -a causa dii. tale 1provvi:so:rdet� -non sia. coosentiirta !':i.individuazione di un ma1g1gior agigriavito della Slpesa che l'Ammicistrazi0111e � chiamata a sopportare. � da tener pres;en,te, al riguardo, 'che un maiggior aggravio di spesa ipu� diipendeoo taillto� daLLla maggiore quantit� dei favori! svolti, quanto -�Come illleJJ�a 'specie -daille diverse modalit� con c'Uli essi -a seguito delle varianti ordi:nate dal1' Arnmimstrazio:ne -fUII'ono isvolti. Le iriserve avanzate dall'~esa Fal'.sura riguardavano, invero., tutte foodaimentalmente la maggior S1pesa dovuta alla divoosa modalit� idi esecuzione dei la'Vori im(posta dalla c.d. � so!I"ipfresa �geologfoa � come incensuraibilmente ila Corte dd merito ha accertato -e, pertanto, esse, artte:nelllJdo alla cl:aissiJ�oa.zi0111e dei la'Vori, 1POtevano ben essere foirmulate, aill!che �se le quaillitit� di itali lavoiri erano state regdstrate con una certa 'approssim.azione iper mancanza, S!Ul libretto delle misure, dei n:ec,essari .disegni �geometrid. Come per :i fatti c.d. � cOIIlJtinuativi � � stato ritenuto nella pi� vecente giurisprudenza di quesita Co!l1te (cfr. s�em. n. 677 del 12 marzo 1973), (Oiltrech� da autorevOile dottrina) che 11 momento i:n cui ll'aippaltaitoire ha l'obbligo di denun<;iarli va ~dentificaito, nelle Sli:ngole sipec1ie, secondo i pri:ndipi della media diligenza e della buona fede, non appena egli aibbia la percezione della J.o!ro gravit� i:ndicandOIIlJe con la maggiore aipiprossdma.Ziioo1e possibile J.'ornere ecooornico colllSeguenziale stia ;pme con :salvezza di precisarne definitivamente la spesa illeIJ.e successive registrazforu o in chiusura del cOillto finale, cos� analogamente -nel caso che nuove e pi� .gravose modalit� di larvo,ro siano imprns.te idaJla direzdorne dei lavoci aU'appaltatore -�egld. deve consdde!rars:i ,fa~aruto a fortmrua!l1e le sue !riserve non appena si :renda co1nto che le va:rLanti ordin�ategli gli conselllJti.:ranno �di avanzare (pretese nei c-0n!fu-oi!lti del1' Amministrazione superi.ori a quelle rpa-evdiste nel 1contratto origiinario d'appalto, �anche se non ancora qua1ntificabm in mis:ura definitii'V'a. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 265 Ci� non vuol dire che l'onere delle 1riserve sia collegato, nella nor mativa de qua aililo stato di avainzaimenrto dei la~ori aruich� -1come in effetti � -al.La loro <contabilizzazione, ma solamente che rpeir con tabilit� deve intendersi non soilitanto J.'mdJioazioo.e del:1e quantit� dei lavori sv�oiliti e dei compensi ad essi relaitiiivi, ma a!llche del .genere e della classificazione dei favori (come chiaramente risulta dagli artt. 42 e 53 del citato regoiliamooto del 1895). Devesi, conseguentemente, confeirmaire U principio ~gi� affermato da questa Corte con 1sent. n. 13�55 del ,5 maggio 1972) che l'oneire de1la tempestiva rproposizione delle riserve viene meno solo :in caso_ di con tabilit� worme e irricostruibile, che non dlia modo alil'awa�ltaitore di llendersi conto delle l1agioni del ruo 1diisseruso in relazione a quanrto viene contabi1izZJato, cio� fatta per cifre cosi approssimate o inmsitinte (come in semplici arppunti e brogliacci) che non cOOllSe!llta l'esatta individua zione delle rpa:rtite di lavoro regiiStrate. Fuori dii tale caso, l'arpipaltatoil1e deve 1cons1derarsi -a pena di decade!llza dal dll.-Ltto di rpretendeire com pensi ma,ggiod di quelLi previsti !nel 'contratto oriigiinario -tenuto all'onere 'di sollevare <tempestivamente l:e sue irilSieirve non apipena dalle scritture contabili, nonostante la presenza idi rfla1une irl1egol:a!l"it�, rilSiul tino dati di qua,1siasi ispecie (relativi alle miisure dei lruvoTi o alla loro claissif�cazione o al loro compenso ipeir prezzi UllJitari o co:rnplessiivi) idonei a dairgli la si,oura consapevolezza delJ.a 1000 :incompatibd:Li.t� con le pretese egli intende :l�ar valeire. Solo in fai. modo, infatti, si soddisfano [pienamente le finalit� della procedura cO!lltaibi1e di cui trattasi e che sono IS'tate sorpra cirpootate. La confutazione delle censure prese fitno ad orra in esame si (t~ende qui neciessaria solo in relazione alll',esame ideJ.La itempestiivi1t� della quinta riserva sollevata dall'impresa Fall\Suira. Peir le altre quattro riseirve, delle quali si discute, la decisione rpu� essere ipr.esa mdiipendentemente dal !l"liconosduto oner� dell'aippa1tatooc:e di formulare tempestivamente Le sue riserve anche in l'elazioine ad 1UJI1:a <CO!lltabilit� 1ohe presenti .taluni difetti di approsisimazione e .d'incompletezza. E ci� perch� :nelJ.a sentenza dmpugnata � �stato accertato che esse� furono tutte proposte per la prima volta il 18 agosto 1960, quando gi�, fin dal giorno 13 maggio 1960, con l'emissione del 57� ed ultimo stato d'avanzamento co!l'rii.spo! l1!dente allo sta.to finale, tutte le 'Scrirtture nel registro idi 'Contaibi1iit� avevano regola.rmente assunto 'caraittere de:finitiivo inoncih� dorpo hl 4 agosto 1<960, gioil1no in cui era :stato colffiipilato H primo conto finale. . Perci� La i<ntemrpestiwt� di tali quattro criiseirve .� fuori disooss.ione, anche a rprescmdere dal fatto che in precedenza, le regilstriazioni avessero avuto carattere proivvisorfo� o fossero ,s1Jate effettuate non in perfetta regolarit�. Non v'� dubbio, infartiti, che in ordine aid una conrtabilit� ormai dtvenuta regolare .e coo:nipleta sotto ogni punto di viisrta, l'appaltafore avesse l'obbligo di formula<re immediatamente tutte le sue RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riserve, ancorch� avesse avuto il diritto di procrastinarle fino a quel momento a causa della specie d'irregol:a,rit� od om�:SISioni viZ!}anti in preeedenza la ccmtahilit� steS1Sa. Se cos� non fosse, !Si a~riverebbe all'asisrurdo di dover ammettere che runa iniziale irre.golarit� o approsisimativit� della contabilit�, anco:rch� incidente SlUll'onere della. riserrva (perch� tale da non porre ilil grado l'arppaJ.tatore di avvertire la ra,gi!ooe del suo dissenso), avrebbe non .gi� dJ. semplice. effetto di proc:misti.n,ar.e il momento della formulazione 'della :riserva a quello della reigolarlzzaziooe o completamento della contabilit�, ma additittrura l'effetto di liiberare pe:r sempr;e J.'appaJ.tatoo:e da .tale onere. Pe:r le ragioni suddette deve esse:re respin�ta la �te:rza censUl'a mossa dal ricorrente, secondo cui la �l'egolarizzazione della .contabilit� iI10IIl farebbe sorgere, neppure in tale momento, l'olll:e:re per l'awaiLta.to:re di rprorporre tutte le ooe riserve, sol perch�, in tal modo�, e,gli sarebbe pri.ivato della posisibilit� di formulall'le una ad una, in corrispondenza di ogni sinigoJ.a conta<biJ.dzzazione contesta1ta, ru&llruendo per J.'esplicazione �di ciascuna di esse, del termine di qU�illdici gioirni consentitogli dal l'legolamento. La quarta censura mossa dal :ricorrente alla sentenza impugnata, sul :riilievo ohe le riserve in questiO!ll.e non aipparterrebbe�ro per M contenuto e la natura a materia di soritturaziorne contabile (so1tarnto in ordine alle quali sarebbe previsto l'onere della riserva) ma ad one:ri e ,compensi ex art. 16-6�4 ,c,,c. �che non sarebbero sogge:tt~ ad 4iscrizione nel registro dei lavori, si irivela 1pr�va 'di ipregio per runa doppia ragione. Innanzitutto ;pereh� l'oneire della riserva iilJon rlgua;rda soJ.o pre1ie\Sle �he .traggono origine dal modo di 1rilevamento e �di re,gj.stoozione dei lavori via via eseguiti ma rigua:rda anche rdohieste di ulteriori compensi e indennizzi ;per d lavori eseguiti qualu:nque ne sia il titolo . e, quindi, anche l'equo compenso cui l'a.ppaltatol'e ha diritto., a no!l'ma del ,secondo comma delJ.'art. 1664, quando nel corso dell'oipera si manifestino determinate difficolt� di esecuziooe non previste dalle 1pa:rti, che rendano notevolmente pi� onerosa fa 1prestazione delJ.'arppaltaitore. In questi casi, invero la riserva non esprime la ,diretta contestaz,fone del .singolo rilev�mento e della 1singola regi8'trazio1t1e, ma adempie ad una f,unzi-One pi� ampia. Essa, infu.rtti, � i!llitesa ad evitare -non appena sia possibile formulairJ.a -ohe il creidito ooimrplesis�1vo dell'aippaltato: re ,possa conisolM<arsi nelle somme �che l'A:mmi.nistrazione via via contabilizza in suo fa.vore. �, perci�, runa forma di contesrtazione che investe la liquidazione del coCTi:spettivo complessivamente co!l11Siderato, tendendo ad affe:rma1r.e la neeessit� della sua integrazione con' ulteriori somme. Il secondo erroire, che si ,anm.ida nella censura in esame, :sta nel considerare � equo compe:nso � a norma dell'art. 1664 e.e. i � prezzi nuovi � o � sovraipr.ezzi � nei quali invece si sostanziano, nelJ.a specie, _PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 267 le pretese fatte valer:e dall'appa1tatoire. Invea-o l'equo compenso di cui all'art. 1664 e.e. ha la funzio!l1e di limitare il rischio� dell'arpipaJJtatore norn. attuando una �completa i!'ietntegrazion.e del pregiudizio da lui sofferto, ma soltanto corprendo� i magigirnrd. o!l1eri della isua rp!'estazione. Ed � :princiipio generale che il rischio cointrattu.ale non ipoissa. mai esis1ere aggr~aito dal faillto del �credd.tore. QUla!l1do, perci�, �come ine11Ja speciie, si ,tratta di difficolt� der.ivantd. da va:r~az;iloni delil'opera ol'ldilnate dall'AmrninistraZione, s:i esula dal �coil1Cetto di �equo compenso� di cui all'al't. 1664 e.e. e si rientra in quello di � IJ;>['etZzi nuovi � o di � so'\roaprezzi � destinati a r�eim.tegrare l'aippaltatrnre in forma ipiena. P.u� dunque concludersi, a conferma della pi� a:-ecente 1giurisprudentZa di questa Cor.te (cfr. sent. n. 677 del 12 marzo 1973) che le statuitZiorn.�i 'relative alle necessit� di temipestiva formulazione e sucicessiva quantificazione nel registro di 'contabilit� de11e richieste dell'appaltatore rivestono carattea:- e generale e com(pre!l1dono, quindi, tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo sipettante all'appaltatoll'e, quali cne� siano le' com ponenti e i tRoli di eooe, coin le sole seguenti eccezioni : a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalit� di documentazione cro111oloigioa delJ.'iter esecutivo dell'opera (come la r.iva1sa delle imposte o la decorJ."enza degli irn.teres:si di mora); b) comportamento doloso o .gravemente colpooo della P.A. nell'eseguire ademipimenti amministrativi, quando :non i:ncida diirettamente sull'esecuzione dell'opera e sia, qumdi, �indifferente. con le finaiit� de1le riselt'Ve; e) fatti cos� detti � continuativi � quall1do oivviamente l'appalta tore non abbia potuto ancora trarre dal r~etersi degli episodi a lui pregiudizievoli 1a ipericeziO!Ile della loro incidenza economica. I .primi e i 1seconidi noin. ricorrono nella spede, aivendo la Corte di merito aoceritato incenJSUJraibhlmente che le riJServe afferiivano tutte a lavoil'i iiscritti �in contabilit� 1di mera �esecuzione dell'aippalto. !!Il oodine ai fatti coll1ltirnruartivi -ai quali il rico1Ten1te si riferisce iper dedrume che �talrune dserve, non 1erano quaiDJtificalbili fino a che i lavori norn fos sero stati ultimati in qua:nto lSi merivano ad oin.eTi che si erano prodotti e manifestati in modo progJ."essivo e variabile, in.suscettibile di una quamitifi�cazione in avanzamento, ma soil.o a coruruntivo -baster~ qui coillstafare che, ainche ammessa la inoin quarn.tificabili1l� 1durante il corso dei larvoil'ii di talune delle riserve in questioine perch� afferenti a fartti cootinruativi o per altra ragione, la. questione .non pu� nella sipecie avere alcuna rilevanza, ;perich� i larvoll'i fwrono ultima,ti nel mag.gio del 1959, mentre inV"ece, le riserve della cui te:rnpesrtivit� sii. disrcUJte :liUJ."ono proposte SUJCcessiivamente, quando cio� l'appaltatore aveva tutti gli elementi per quantifica�re le proprie ,pretese �in maniera definltiva. (Omissis). 268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 ottobre 1973, n. 27 -Pres. Giannaittasio -Est. Quarranta -Enel (avv. Emesto e MicheJ:e Cornte) c. Prefetto di Palermo (avv. Stato Albisiinni), Soc. An.ooima Siciliiana Irrigazione (avv. Monastra, Restivo e GorgO!lle Quer:ilnd) e Azienda Municipa:lizzata Acquedotto di Patermo (avv. F-0mar.io, Mistlretta, Sunis,eri e .Aiccaroi). Ac_que pubbliche ed elettricit� -Requisizione di acque pubbliche Giurisdizione di legittimit� del Tribunale superiore delle AA.PP. Sussiste. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143). Acque pubbliche ed elettricit� -Provvedimento di requisizione di acque pubbliche -Affievolimento del diritto costituito su tali acque a favore dei concessionari -Sussiste. (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7). La giurisdizione di legittimit� del Tribunale superiore delle acque pubbliche si l/"adica tutte le volte che l'attivit� amministrativa di natura provvedimemtale abbia ad oggetto comunque la discipiina di acque che, a norma dell'art. 1 del t.u. sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, abbiano od acquistitno attitudine ad � usi di pubblico generale interesse �, a nulla rilevando la natura dell'organo dell'Amministrazione che abbia adottato i relativi provvedimenti (1). La giurisdizione di legittimit� del Tribunale superiore deile' acque sussiste anche per i provvedimenti di requisiziorne di acque pubbliche, (1-2) Osservazioni in margine ad una sentenza, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque ha affermato la propria giudsdizione in materia di requisizione di acque pubbliche. 11 Pre1�etto di Pateirmo, corn decreti dei!. 6 marzo e del 3 ap;ri.ile 1971, dispose ila proroga, ,con il pr.iD:no, fino al 31 marzo ,1971 e, con H. secondo, fi:no ail 30 arprille 1971 deila ll:'equisizione de11e 1aoque deJ. bacino di Pi&1a degli Albanesi, ildnnitatamente ail quantitativo di ilitri 300 a'l :secondo, da conseg�llare alJJa S.A.iS.I., per distribuirla a11l'Azienda Municipalizz.afa Acquedotto di Faleirmo. L'E.N.E.L., tiitoLare di una conoeissiO!lle di derivaziO!lle, pe;r usi li.dro e1'ettdci, delJ.e acque oggietto de�i1a ;r,eqUI�siziorne, .propose, a�vve;rso i detti decreti, iricorso al Tribu:naile Superior'e dei11e AA.PP., cosi come aveva proposto rico�l1so aVV1eiI'SO i precedenti decreti, ,con i quali il Prefetto aveva prima disposto e poi pirorogato una prima vo11Ja la irequisizi-One :indicata. L'Avvoc�tura generafo, costituendosi nel giudizio nell'inteire,sse del Pire:lietto di Palffi'ffiO, eccep�, in via pveJ.imiinare, :i:l diletto di giurisdizione o, quanto meno, ila incompetenza deil.l'adito T:ribunale Supeiriore dleiLJ.e AA.PP., sosten,endo' che i provvedimenti �lnJpug�ilati non potessero rite PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 269 tn ceyp,siderazione che, in presenza di un provvedimento di espropriazione per pubblica utilit�~ d'occupazione di urgenza e di requisizione, ii diritto di prop1�iet� si affievolisce e riceve dall'otl"dinamento la tutela propria degli interessi legittimi (2).. (Omissis). -1. -Ha car.qttere prelll:ni:nal'e '1'esame dell'eiccezione di difetto di girurisdizione di questo Triibu11a1e &UJperiore, adito in s.ede di legittimtt�; sollevata dall'Avvocatw�a dello. Stato sotto il profilo che i provvedimenti adorttati dal Pl'efetto di Palermo non inciderebbero � in materia di acque piubbliiche ., ma solta:nto � SJU acque pubbliiche �, sic nerni comprie,si fra quelli di .cui al<l'art. 143 del t.u. 11 dicem.br.e 1933, n. 1775. Il 'IirtbunaJe SU1perior.,e, confermando 1lia .sua precedente ,giurisprudenza, (sentt. 18 settembl'e 1957 'e 23 ,dicembl'e 1.957; 12 maggio 1972, n. 17, quest'ultima :Desa 1sui � ricorsi �proposti avverso i precedenti decreti, con i quaili hl Prefetto di PaiJ.ermo av;e'Va disposto �e pa.-orogato la requisizione delle stesse acque del bacino di Piana degli Alba!llJe1si, in Il Consiglio di Stato, 1972., Parite II, 62,3), ha, con la sentenza in !rasseg:IJ!a, :riconosciruto la �p,rop!ri:a ,giU!ri:sd:izione sui :pa-ovvedimenti in contestazione, :rHeva.ndo: �� pur vero che ,l'art. 143 de1 T.U. 11 dicembre. W3'3, n. 1775, dlispone che debbano �essere portati nelil<a presente sede "i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", ma tal:e cli::iposizione deiv�e esseire inlteir~etata nel senso che la giurisdizione di questo Tribunale Superiore si radica tutte Le volte che l'attivit� amministrativa idi natura provvedimenta1e abbia ad oggetto comunque la disdpUna di acque che, a norma deH'avt. 1 deJ. citato T.U., abbiano od acquistino attituddne ad usi di pubblic� generale intex,esse, a nul�:a dlev. aindo fa :natura deH'O!rgano de1l'Aimministrazione ohe abbia adottati i re'1ativi provvedimenti �. Avverso la sentenza, come avverso la precedente sentenza n. 17 del 12 maggio 1972, e~ne:ssa -come si � detto -:lira �le stesse pairti, � stato propo,sto ricoirso lin Cassazione, in constdevazione che le decisioni del Tribunale Superiol'.'e, :articolate su una motivazirnne del tutto inadeguata, non convtncono. Perch� susststa, infatti, ila giurisdizione (o, �se ,si voglia, la compe tenza) del 'Iirdbunale Srupe!rior.e de11e Acque Pubbltche, rispetto al Con siglio di Stato (o ai tribUJna:li l'egio1nali ammimstrativi), ai sensi dell'arti colo 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, � .necessairio che si verta in materia di acque pubbliche. Tali.e materia �, nelila sost81Il:Za, que1la rpvec:isata :nel preoedernte all:'t. 140 deHo steisso t.u. S'intende che sussiste la giurisdizione del TribUJnrue Regionale quando si v;erfa in mate:rdia di diritti sogg.ettivi, mentre sussiste la gil11'.isdizione del '!1ribuna1e SUJperiol'e, in sede di -�Leg:i:ttimit�, quando, nelle mateiri:e indi.oate neill'art. 140 de:l t.u., siano �stati adottati pTovvedimenti ammin:istratirvi che ledano una posizione di tntwesse protetto. Non vi � dubbio, perta!lllto, che sussiiste La giurisdizione (o competenza) del Tribunale SUJperiore delle Acque quando si verta su rico!l'si proposti avverso provv,edimenti di espropriazione e di occupaziione di 29 270 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ch� l'impugnativa esulerebbe daUa sfera di giurisdizione del giudice di legittimit� m u!ll.i.co grado. La (predetta eccezione � destituita di �fondamento. La resistente Amministrazione distinigue, ati fini della 1giiurisdlizione di legittimit�, tra rpxovrvedimenti che incidaa:llO e in matera di acque pubblliche �, per la �cllli lln.pugnativa d~etta SIUJSSisterebbe la �giurisdi zioine .di questo Tribunale superiore, e provvedrurnenti clre incidono e SIU acque. pubbliche �, per i quali Ja competenza spetterebbe agli oodiniari Ol'lg'an:i. di g.iusti�a amministrativa (Consiglio di Stato, Comglio di giiustizia amministrativa !Per la Regione sicilltaoo, T�rliibuna1i aimminisitra tivi ;regionali). Rileva, al riguail1do, il Co11egio che lla predetta 1disti:nzione non appaa-e rilevante ai fini d�cll'ind:ividuaziOOle dcl giudice competerute a pro111JUJI110ia;rsi sud riico;rsi avverso provvedimenit:i amrminisitlrta�tivi che I I U1rg;enza, emessi in :materia di acque pubbiliohe, peT'ch� vi �, ail :ri1guardo, mia esplicita p11evisione 1e~slativ.a nel citato art. 140, lett. d), del t.u. Ma per la .requisizione, disposta -come 111Je1La specie -a norma dell'art. 7 I de11a Legge 1suL1a abolizione del 10001tenzioso amministmtivo o a norma degli artt. 19 e 20 della Legge Comunaile e Provinciale del 1934, non vi � alClWla ipl'eviisione iLegiislativa. � PU!r vero che le Sezioni Urute dehla Corte di Cassazi-Ol!lJe hanno, con la sentenza n. 1636 del 23 giugno 1964, affermato: �Invero, la requi sizione che il Prefetto pu� disporre a norma dell'art. 7 della Legge su.l contenzioso amministrativo per "grave necessit� pubblica;', allorch� "debba senza indugio disporre della propriet� privata", e a norma del l'Cl!l't. 19 della legge comunale e provinciale del 1934, per indi8pensabile esigenza di "pubblico interesse in caso di urgente necessit�", va giuri dicamente qualificata come una forma di occupazione di urgenza analoga a quella prevista dall'art. 71 della legge sull'espropriazione per pubblica utilit� del 25 giugno 1865, n. 2359, che il Prefetto pu� normalmente di sporre, per pubbliche esigenze, in caso di forza maggiore o di lavori � urgenti e indifferibiti. Trattasi, infatti, sia nelle ipotesi di cui alle citate disposizioni della legge sul contenzioso amministrativo e della ~egge comunale e provinciale, sia di quelle contemplate dal menzionato art. 71, di occupazioni di beni privati imposte da urgenti e necessarie esigenze di interesse generale. Ora, come questa Corte suprema ha altra volta affermato (v. sent. n. 2248 del 1960, Foro It., 1960, I, 1295), poich� la legge sul contenzioso amministrativo e la l'egge comunale e provinciale non stabiliscono alcun particolare procedimento per le requisizioni, queste, rientrando nella categoria delle occupazioni di urgenza, vanno regolate dalla procedura dettata per le occupazioni di urgenza dall'art. 72 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilit�, secondo la qu.ale la determin�zione dell'indennit� di occupazione, qualora non abbia luogo sul piano negoziale, va fatta dal competente tribunale attraverso la stima di uno o pi� periti �. � Ma l'iassimilazione della requisizione a1La occupaziOl!lJe di cui all'articolo 71 deiLla il.eg.ge sulle esproprciaziOIIli per p.u. � stata fatta dalle Se PARTE I, SEZ, VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 271 abbiano ad oggetto acque pubbliiche e rispetto ai quali il desrtilllatario rirvesta una posizione d'interesse l:egittimo. � ipur Vet'o �che l'airt. 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 disp0tne che debbano es.sere portati niella presenite sede e i ricorsi IP&" incompetenza, per ecc�esso di potere e iper violazione dd legg,e avverso i provvedlimenti presi dal:l'amminisbrlazione in materia di acque� pubpliche., ma fale di5lposizi0tne deve essere iinter1pretata nel senso ohe 1la giur.i:sdizion� di questo Ttl".iibun.ale SUJperioce si rad1�IC1a tutte le 'Voilrte cihe l'attirviit� amministrativa di niartiura provvedimootale abbia ad oggetto comunque la disciipliltl.a di acque che, a nOll'lllla 1dell'arrt. 1 del citato t.u., abbiooo od acqu:iJS!tmo arttiltud:i.Jne ad usi di tpUJbbliico gOOJe!raile din.Jteresse, a nulla r<ilevando 1a natur:a dell'oogano dell'Amim.i.:nistrazione che abbia adottato i rela1tivi iprorvvedimenti. Ed, infutti, questo TribUJniale suiperiore gi� in alif:.re oooasiooi (sentenze 12 ma1gigio 197~, n. 17, 23 d1�ICeoJ1,bre 1957 e l8 settembre 1957) ha rico11101S1Ciuto la propria gi,urisdizd-O!Ill0 in sede di legittimit� dn relaztonie a tprQIVVedimenti di. espropriazione, di oc1c1upazione di urgenza e di tl"eQu.$siztone emessi 1in materia dli. acque pubbliche (vale a dire aventi iad oggetto acque ipubbliche) da 'Oll"giaini 111on aippalJ:ltenelllti aJJ.'Amm.iin.i.SJtrlazione dei lavori pubbJ.dci e nell'.esercizio di poteri non prevtsti �dal t..u. irn1a111zi dta.to1� zi<mi lJind,1Je della Corte di Cassazione ,aiJ. fi:ne di stabilire ia procedura da 1segui'l'si per J.a dete'l'III1iinazione de11e indennit� di i1'1equisizione. 'Ea11e assimilazione non pu� certo via1ere anche al :fine di detexrrnin:are la .giiurisdizione (o li.a 1oomp1etenza) su �di un raipporto contro'Vffi"SO, dovendosi per iLa determirnazione deilila giUJrisdizione (o competeinza) aivere rigorosamente rigu;wdo aliLa previ.1sione iLegis1aitiva e J;a previisi.OOCLe iLeg.iJslaitiva, nella fattispecie, � limitata aille espropriazioni ed ai1le oc,cupaziollli ex art. 71 1e non pu�, perci�, estender�si ailile requistzioni. 1Si aggiUJI'llga che !La l'equisizione non � 1stata disposta in materia di acque pubbliche, sLbbene su acque pubbliche, il .che � ovviiamente diverso. La materia deJ.le acque pubbliche � -ripetiamo -quella sipecif�camente iindicaita nell'<m"t. 140 del tiu., queJ.La, 1cio�, che riguardi la pubblicit� o meno deiLle acque o che tiguall'di provvedi:menrbi o comportamenti deilila .Ai:mmimstrazione (od anche di privati) attinenti specif�oaimente 1ad acque pubbliche. Nieil.la ispecie, dil provvedimento di requisizione ha inci.iso -come abbiamo detto -su acg;ue pubbliche, senza che sorgesse alcuna questionie sulla pubblicit� o memo delle acque e senza che i!l proivvedilmento stesso fosse specificamente attinente 1a materia di acque pubbliche. ]1 Prefetto di Pail.ermo ha emesso provvedimenti di rerquiisizione� di acque, per pmvvedere aJl'appirovvigionarrnenito iidriiico de[il.a citt� di Pailerrano, ,senz;a pocsi il probiLerrna -'e �non 1era tenuto �a pO!I'selo -se le acque fossero pubbliche o private, 1senza emetter,e, do�, un pirovvedimento che fosse obiettdviamenite 1e specificamente attinente alla materia delle acque pubbliche. Che iil provvedimento abbia, ;poi, i11JJCiso su acque 272 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sussiste, p�r:ta:ntci, la ,giurisdizione deil. giudic�e adito sulla controversia 'iintvodotta con U irLcorso proposto ,dailil'ENEL. 2. -La giurisdizione del Tribunale superiore � stata poi contestata dall'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo :sotto il rprofilo 1c:he si tratterebbe di controversia �IIl materria di diritti 1so~gettivi e non di interessi legittimi. L'eccezione 1IJ:On ha fon:damento in quanto costituisce ius receptum della giurisprudenza della Co:rrtie di Gassazio: ne, del Co:rusi�glio di Stafo e di quesito T~iibuna1e superioo:-e (cfr. da ultimo, sentenzia T.S.A. n. 17 del 1972) che in presenza di iun rpro(\7'\'ed1mento d'esprorpriazio[1e per rpubbli:ca utildit�, d'occupazione di urgenza e di requisizione, il diritto di rpmpriet� .si amevoUsce e riceve dall'ordinamento la tutela propria ,degli interessi legittirrn.i. -(Omissis). pubbliche non significa che fosse attinente alla materia delle acque pubbHche. Anche sotto ,aJltro profilo il Tribunale Sup0eriore difettava di giuiriJsdizione a conoscere derhla controverrsiia, per ressere questa attinente a diritti soggettivi �e non 1ad interessi 1legittimi. La .eccezione ll'e1ativa �era stata 1sollrevaita nel .giudizio dall'Azienda munidpailizzata dell'Acquedotto di PaLeTmo. Ma rtl TribWJJale Superiore l'ha superata, osservando: � L'eccezione non ha fondamento in quanto costituisce iius ireiceprtum della giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e di questo TribJJ,nale superiore (cfr. da ultimo sentenza T.S.A. n. 17 del 1972) che, in presenza di un provvedimento d'espro-� priazione per pu,bbl.ica utilitd, d'occupazione di urgenza 'e di requisizione, il diritto di proprietd si a,ffievolisce e rivece dall'ordinamento la tutela propria degli interessi legittimi �. Mia cos� decidendo, i1l Tribunale Supemior1e ha del �tutto omesso di considerare .che l'art. 7 della iLegge .sulla a:boliziione ~el contenzioso amministrativo .attribuisce al Pll'efetto il potere di dtsporre delJ.a proprietd privata, CO!ll 1a conseguenza che, difettando ill Pi001ietto 1ass0Jutamente di pote!' e ad �emettere un PTOVVedimento di !'equisiziOilJe di 1acque pubbliche, veniva a mancare '1a �CO([]Jdizi-0111.e pe�r J.'affi,evoliimento del diri-tto del concessionario �e, permanendo ta1e diritto nella sua pruenezza, poteva denunziarsene .l1a eventuale lesione, ai finii consentiti, esclusiv;aimente a:l competente Giudice dei diritti e 111.on al Giudice deg�i ill1teressi. GIOVANNI ALBfSINNI SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 gen:nafo 1973, :n. 19 -Pres. D'Ami1co -Re�l. Martoiriano -P. M. Ammosio (C'onf.) -Rie. Ca�radomlla ed altri. Procedimento penale -Difensori -Incompatibilit� -Conflitto di interessi fra coimputati -Estremi -Dichiarazioni discordi di coimputati -Sussistenza dell'incompatibilit� -Condizioni. (C.p.p., art. 133). Il confLitto di interessi fra imputati cui sia stavo nominato uno stesso difensore, si ha solo quando quest'ultimo si venga a trovare di fro11tte a sitiiazioni di fatto o di diritto inco1J1Jciliabili, che, come tali, finisco111,o per paralizzare La difesa e, quindi, si sostanziano in una mancata integrale assistenza degli imputati: ne co111,segue che, perch� possa ritenersi sussistente l'in.compatibilit� prevista dall'art. 133 c.p.p. non � sufficiente che le dichiarazioni rese da due imputati siano discordi, ma � necessario che uno di essi abbia un co11tcreto interesse a sostenere una ~esi difensiva che possa riuscire pregiudizievole aU'altro (1). (1) In tema di incompatLbdllit� nehla difesa di pi� imputati La giurisprudenza d1ehl:a Supil'ema Corte � 1e1str.emamente rigo!ros:a e continua eisattamente ad ispirarsi aLl principio della contrapposizione inconciliabile del1e prospettazdoni dife[}Jsive, rpeir cui non sono sufficieDJti n� J.a div;e;rsdt� di posizioni processuald, :n� una semplice diV'ergenza di opinioni difensive. Perch� esista quindi l'inco:nciiliabilit� de'1lie prospett:azioni, � necessaria una situazione di conflitto tale da de�terminare pe;r il difensore comune ai pi� imputati l'fill1pos:sdibiltt� di interv�enke in modo efficace pieir La cura di inteiressi :Ln contrasto�, sicch� il did�ensore stesso, per adempi1ere aU'incadco, venga a trovarSi rnella necessit� di proporre tesi fra lo!ro inconciHabili, nel seDJso che la difesa s;volita a :l�avoire di uno degli imputati �si ritorca in rpT,egdudizio dell'altro: V. in questo senso Cost. Sez. III, 30 gi1ugno 1972, n. 1253, in Massimario Decisioni penali, 1.972, p. 1437. Altro irequisito poi perch� possa :r:Ltenersd ir.ealizzata J.'ipotesd .pireviista dalll'ru:,t. 133 c.p.p. � che ila situazione di incompatibilit� sia effettiva ed attua1e e inon soltanto potenziai1e, assedta o pre,supposta (Cass., Sez. I, 17 maggio 19�72, n. 346, in Massimario Decisiooi penali, 1972, p. 1245). T1ale riigoire ~urisprudenziale � giustificato da:1la declairato!ria di incostituzionalit� della II propo1sizioDJe del P!rimo comma de1l'airt. rn3 c.p.p. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in �relazione al II comma delil'!lll't. 24 della Costituzione ~Corite Cost., 1 dicembre 1�959, n. 59�, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1959, ip. 1293) che ha portato come conseguenza �che l'affidamento di due dmputati de111e posizioni i�nconcirliaibili ad UJn unico dllensorie � oausa dii nulilit� assoluta (v. irr6atti, subito dopo ilia decisione della Corte Costituzionale, Cass. 12 :luglio 1961 in Cassazione penate Mass. Annotato, 1�961, p. 935, m. 192�8 con nota di richiami). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III; 29 gennaio 1973, n. 185 -Pres. Muscolo -Rel. .AJdilardi -P. M. De Matteo (diff.) -Rie. P.M. in iproc. Rossi. Acque pubbliche ed elettricit� -Scarico di materiali di rifiuto in un torrente -Divieto per effetto dell'art. 96 T. U. sulle opere idrauli- I ~ che -Sanzione. ~ (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. S., art. 374; r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. h). I Il fatto di scaricare mater.iale di rifiuto in un torrente, che deve ~: intendersi vietato ai sensi deU'turt. 96 lett. ih) r.d. 25 luglio 1904, n. 523 (t.u. delte leggi sulle opere idrauliche) perch� certamente lesivo delle I opere poste a protezione della corrente di fiumi, torrenti, canali, e�cc., in ~j~ quanto varia e altera i ripari delte sqJonde, � punito ai sensi dell'articolo 374 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (t.u. delle leggi sui lavori pubblici, che cooteneva gli stiessi divieti del t.u. del 1904 e non I �~~ � stato abrogato) con le pene di cui al combinato disposto di detto artti ffi colo e delle norme di attuazione al codice penale (1). ~~~ ~= ~~ I @ ~ (1) Sui poteri attmbuiiti alla Pubhlica .Aimministrazione a tutela delle acque pubbliche dail T.U. 25 :Luglio 1904 n. 53, v. Caiss. Sez. Un. Civ. t 31 maggio W61 n. 1282; rnell'aa:-t. 96 del suddetto T.U. v. Cass. 24 no-!~ v;embi'e 1960 n. 2492 in Giur. It. 1�961, I, 1, 1092. fil Il titolo III de1la !legge 20 mairzo 11865 n. 2248 � Delle acque � fu ~ @._'. tra�sfuso con modificazioni pea:-qullrillto �conoea:-ne i divieti pl"1eiv:istd dagU ~'.: artt. da 165 a 170 del T.U. 25 luglio 1904 in. 523, mentrie il Uto1o VIII !~ � DisposiziOllli. generali e transitcmie � nel �qua1e �� .cd!Jlocaito l'art. 374, ili non � mai .stato abrogato. Le pene di polizia, da questo previste, devono f intendersi, �a norma del R.D. 28 maig.gio 1931 n. 601, contenente disposi-i�= zioni di OOOl'clinJamento �e :trllrillsitorie del codice penale, la rp0Illa deH.'ax-V resto per un tempo non 1supea:-iore []Jel massimo a tre mesi e delJ.'am.menda r.:\ in misura non superiore nel ma1ssimo a L. 8.000 (art. 1 n. 3). Naturailmente, la determinazione della pena pecuniaria va moltiplicata per 40, a norma -della !legge 12 Luglio 1961 n. 603. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 275 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 febbraio 1973, n. 228 -Pres. Muscolo -Rei. Rossi -P. M. MOISCM"ini (conf.) -Rie. Beccoi1oll'i. Notificazione -All'imputato -Domicilio eletto -Detenuto -Possibilit� di elezione di domicilio -Effetti. (C.p.p., art. 171). Notificazione -All'imputato -Domicilio dichiarato -Domicilio eletto Domicilio dichiarato o eletto -Nozioni relative. (C.p.p., art. 171). Notificazione -All'imputato -Domicilio dichiarato -Nozione -Relazione effettiva tra l'interessato e il luogo -Necessit� -Trasferimento dell'imputato in altro luogo -Inefficacia della dichiarazione di domicilio. (C.p.p., art. 171). Notificazioni in materia penale -All'imputato -Domicilio eletto -Natura giuridica dell'elezione di domicilio -Nozione ed efficacia del domicilio eletto. (C.p.p., art. 171). Notificazione -All'imputato -Domicilio eletto -Domicilio dichiarato Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato. (C.p.p., art. 171). Notificazione -All'imputato -Domicilio eletto -Riunione di procedimenti per connessione soggettiva -Elezione di domicilio in un procedimento -Notificazione del decreto di citazione al 'domicilio eletto. (C.p.p., art. 45, 171, 408, 413). L'imputato� detenuto pu� effettmare elezione di domicilio e tale elezione esplicher� i suoi effetti per le notificazioni da eseguirsi, nel proce. dimento relativo, dopo la sua eventiuale scarcerazione (1). La �dichiarazione di domicilio indica il luogo in cui l'imputato ha realmente l'abitazione o la sede deU'a.ttivit� professionale, mentre l'elezione di domicilio consiste netia manifestazio-ne della volont� deWim (1-6) La 1giiu:risprudenza della Corte di .eassazdone � ormai consolidata ne1l'afliennazione ohe la elezione di domicilio, in �quanto atto negoziale preV'Mga sul1a diclliariazione dii domicilio consideraito un m�to �itto, s�.peirando 1cos� definitivamente i precedenti tentennamenti. 276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO putato che gli atti del procedimento siamo notificati in un determinato Luogo e presso una determinata persona e� presuppone un rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario (2). La dichiarazione di domicilio, che rientra nella categol/'ia degli atti giuridici in senso stretto, implica l'effettiva esistenza di un rapporto tra l'inte.ressato e il luogo dichiarato, sicch� e~a diventa inefficace con l'avvenuto trasferimento dell'imputato in altro luogo (3). L'elezione di domi�ilio ha carattere negoziale., co~titutivo e ricettizio: essa � un atto di scelta volontaria di wn luogo diverso da quello della dichiarazione di domicilio, destinato a svolgerre la funziotne di punto di riferimento per le notificazioni, le quali, eseguite al do11iicilio eletto, sotno assistite dalla legale presunzione, non suscettibiie di contraria dimostrazione, che l'mteressato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tJratta (4). La elezione di domicilio, per la sua natura e la sua funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio (5). Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione, e non gi� tante notificazioni quanti sono i procedimenti riuniti. Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi � elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve essere eseguita nel domicilio ele<tta, prevalendo l'elezione di domicilio sulla dichiarazione di domicilio fatta negli altri procedimenti, salvo che la cons�gna avvenga a mani proprie del notificando (6). :Sul!. problema, risolto con chiwezza pe!l'.' la prima volta dalla Cassazione Sez. I con l�a sentenza 8 agosto 1966, n. 962. v. in queisrta. Rassegna, 1966, p. 1433. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 febbrafo 1973, n. 252 -Pres. D'Amico -Rel. Rubino -P. M. �conf. -Conti. �Comip. G.I. e Trib. Bergamo in proc. Ber;gamaischi. Procedimento penale -Perizia -In genere -Indagini particolati di tecnici specializzati -Nomina di altro perito -Necessit� -Condi zioni -Omissione -Nullit� assoluta. (C.p.p., artt. 185, nn. 2 e 3, 303, 304 bis, 304 ter, 314, 315). �Procedimento penale -Dichiarazione di nullit� -Effetti -Estensione agli atti successivi -Rapporto di dipendenza reale -Necessit�. (C.p.p., artt. 184, 189). PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 277 Procedimento penale -Nqllit� nell'istruzione -In ~enere -Sentenza istruttoria -Di rinvio a ~indizio -Nullit� -~erizia nulla -Esten sione della nullit� alla ordinanza di rinvio -Condizioni. (C.p.p., artt. 184, 189, 314, 374; 1. 15 dicembre 1972, n. 773, art. 5). In tema di indagini particolari eseguite da tecnici speciaListi peir conto del pe_1�ito, deve applicarsi il principio che questi non pu� trasferire ad altri l'incarico ricevuto; l'attuazione pratica di tale principio non esclude, per�, La possibilit� che egli possa. serviirsi di collaboratoll"i che l;assistano nelle operazioni per l'espletamento deil'incarico, senza l'obbligo di osserv.anza delle formalit� rituali impo1:1te dagli artt. 314 e seguenti c.p.p., purch� tale attivit� di collab0trazione implichi solei La rilevazione dei dati tecnici di ca'T'attere puramente mateiriale che il perito sia comunque in grado di controLlare. Quando, invece, per la complessit� deUa ricerca o per altrn motivo, �gli non sia in grado di compiere accertamenti che, indispensabili pe�r l'espletamento dell'incarico, esiglJfYl, o peculiari cognizioni tecniche e importino per la loro esecuzione un giudizio fondato su un criterio di valutazio!Tl,e critica dei dati ottenuti o una discrezionalit� sui metodi di rilevamento dei dati stessi, dovr� allora rivolgersi al giudice, al quale spetter� di provvedere alla scelta e aUa nomina di un seco'lldo perito nella persona di un idoneo specialista. L'inosservanza di tale formalit�, risolvendosi ne.zl'assunzione delle funzioni peritJaLi da parte di un soggetto estraneo al processo, � eausa di nullit� assoLuta e insanabile ai sensi dell'art. 185 nn. 2 e 3 c.p.p., per la vioLazione degli artt. 314, 315 e 315 bis, 303, 304 bis e te1r c.p.p. (1). Per la comunicazione delta nuHit� di un atto a queUi successivi � indispensabile che questi siano in rapporto di derivazio'l'l,e con l'atto nullo; ossia in rapporto di dipendenza re,ale ed effettiva e non soltanto accidentale od occasionale; occorre, cio�, che l'atto dichiaravo nullo costituisca La premessa fogi.ca e giuridica degli atti succ�essivi, p1er modo che, cadendo tale premessa, deve neicessariamente venir meno anche la validit� degli atti che ne conseguono (2). L'estensiolJ'te degli effetti della dichiarazione di nullit� di una perizia esple;tata nella fase istruttoria, sugLi atti consecutivi, tra cui la sentenza (1) Nel1o �stesso seITTJso delJa massima v. Cass. ser. II, 13 gennaio 1955 in Riv. Sir. proc. pen. 1966, 1'61. Per la validd<t� dellla pedzLa nel.il,a qua1e il perito abbia oittenuto l'autorizzazione del giudice ad avva1e['lsi delil.'orpera di 1liil altro sped:aJ.ista, v. Cass. ser. IV 7 febbraio 1961 in Cassazione penale, mass. Annotato, 19611, p. 427, m. 944. (2-3) Era affe!l'mai;i.01JJ1e ripetuta della Cassazione prima di questa decisione, che la dichiarazione di nuLlit� della perizia non comport8!va il.'annulfamento deil.la ,sentenza di rinvio a ~udizio o del decreto di citazdone in quanto fra i due atti doveva ravvisarsi una competitivit� meramente cronologica: v. �n questo senso Cass. 14 novembre 1969 in Cassazione Pe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di rinvio a giudizio, noo si verifica necessariamente, poich� tra la perizia e i predetti atti deve ravvisarsi normalmente soltanto una conse,cutivit� cr~ologica. Infatti, la perizia non � da comprendere fra gli atti � propulsivi � che s'inseriscono come elementi .indispensabiii nella serie degli atti del processo (es. interrogatorio dell'imputato), bens� fra gli atti di � acquisizione probatoria �, che non costituiscono immancabili antecedenti del provvedimento terminale dell'istruzione. Ci� non esclude, peraltro, che in determinate situazioni, da esaminare caso per caso, possa ravvisars,i un nesso di dipe,ndenza causale anche tra una perizia istruttoria affetta da numt� assoluta ed il provvedimimto di .rinvio a giudizio (ora,. secondo gli artt. 5 e seguenti della legge 15 dicembre 1972, n. 773, ordinanza di rinvio a giudizio) (3). nale Mass. Annotato, 1971; 'J.>. 411, m. 533 1oon nota di riichi,ami e Cass. 6 marzo 1969 ivi, 1970, p. 886, m. 1229. Non mancavano per�, sebbene meno 1n;umerose, iLe pronunci1e contrarie e in particolare �quelle che avevano adottato (I.a stessa soluziOIIlle defila sentenza �Che si aninota, !Illell'.aJ.tro la pi� colllfor.me aJ. sistema ed al1e esigenze di dli.fesa dell'imputato: v. Cass. III Sez. 17 giugno 1.966 itn Cass. Pen. Mass. Annotato 1967, p. 333, m. 468; 1sez. II 26 ~na:io 1962 ivi 1'962, !P. 5617, m. 10113. lin dottrina, v. Cavallari. La dichiarazione di illegittimit� costituzionale dell'art. 390 1 � comma c.p.p. e i suoi effetti nelle istruzioni sommarie gi� compiute, in Riv. it. dir. proc. pen. 1965, p. 1U4. !! CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 6 febbraio 1973, n. 133 -Pres. De Rosa -Rel. Mllia -P. M. Maruoci (conf.) -Rie. De Canio. Procedimento penale -Termine per proporre querela -Sospensione del periodo feriale -Esclusione. (C.p., art. 124, l. 14 luglio 1965, n. 818; I. 7 ottobre 1969, n. 742)�. Nell'ambito di appiicazione della iegge suita soopemione dei termini nel periodo ferictle non sooo da ricamprendere quei termini i quali, pur avendo rilevanza processuale, non possono essere qualificati processuali, perch�, come quello per proporre querela, sono anteriori aila instaurazione de'l processo (1). (1) L'affermazione deLla Suprema Corite, coeriente con 1a natW"a giuridica del�t querela considerata �Cond:iztone di rprocedibilit� (ed a maggior ragione per quegli autOll'i che 1a oonsiderono ocmddzione di punibilit� o che affermaino, come il Leone che abbia d'U!Plice natura) hai un suo precedente nella decisione della ,stessa sezione hl. 14 dicembre 1'972 in. 1087 (in Massimario detle decisioni penali, 1973, !P� 390). V. isUJLl'effi.cacia retroattiva della legge ,che ha istabilito la rsospensione dei ite:mnimii feriali, Caiss. III, Sez. 31 mairzo 1966, n. 542 iin quarta Rassegna 1967, p. 696. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 2'79 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbiia1io 11973, n. 3 -Pres. FLore R. el. D'Ottavi -P. M. Guadagno (conf.) -Rie. Taooheiii ed altri. Peculato e malversazione -Peculato -Per appropriazione -Oggetto: appartenenza alla pubblica anuninistrazione -Somme versate dai contribuenti all'esattore a titolo di tributi -Appartenenza all'ente impositore -Appropriazione da parte dell'esattore -Sussistenza del peculato. (C.p., art. 314; t.u. approvato con r.d. 17 ottobre 1922, n. 1402; Regolamento approvato con r.d. 15 settembre 1923, n. 2090; t.u. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; t.u. approvato con d.P.R. 15 gennaio 1963, n. 858). IL Tapporto, che si istituisce tra la P.A. �e L'esattore, � un rapporto sui generis e quindi non pu� essere classifica.to tra i comuni contTatti di diritto privato:, rientrando tra ie concessioni amministTative; in virt� di taLe coincessione all'esattore � conferito l'esercizio d'una pubblica funzione, che � quetia delta riscossione' dei tributi. Le somme versate dai contribuf!lnti aLL'esattore� a titoLo di tributi, siccome desttinate agLi enti impos.itori e ai Loro fini, appartengono aUa P.A. �anche prima che l'esattore ne faccia ii versamento aiie casse deUo Stato, con la conseguenza che non pu� essere data a tali somme una diversa destinazione, n� pu� disporsi deLLe stesse� per uso personale. Comme'tte, pertanto, peculato L'esatto.re che converta in proprio profitto o doLosamente non versi ,atte scadffiZe le somme riscosse dai contribuenti (1). (1) V. nel>lo stesso senso, Cass. Sez. VI 14 dicembre 1971, n. 1187 (m. 1~1.3.14 in Massimario deHe decisioni penali, 1971, p. 778; Sez. VI 29 �gieninaio 1971, 111. 103 (m. 117.474 ivi, 1971, p. 641); Sez. VI 26 ottobre 1970 in Cass. Pen. Massimario Annotato 1971, p. 1357 m. 1996. PARTE S�ECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I ~ NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice di procedura civile, art. 380, ne1la iparte .iin cui consente iLa assistenza del proc1UJ1"8Jtore� generale del�Ja Corte di CaS1SaziOlile a;l:la delibera2liione in camera idi cOIIllsig1io dehle decisiOOJi sui rfoom in e.ud. il.o stesso prOCIUTarbore .g.enerale. � attivamente o ipa1ssri.ivamente legirtltima1lo coone iparte. Sentenza 14 .g:ea:maio 1974, n. 2, G. U. 16 1genniaio 1974, n. lft codice di .procedura penale, art. 272, ultimo comma, nella paocite iin cwi. illlOil 1prevede che, entro i limiti compillessi'Vi di call'Ceraziione prevenltiv: a di cui .al qillnto comma dello steSISIO airt. 272 debba o rpossa essere ermess.o n.UJOvo mar:JJd.aito di icait:'titla'a (o di air~esto: ~t. 26�2, secollldo comma, in rf'.lazione all'iarit. 251, terzo como:na del codiice di procediura rpenaile) �cooitro l'imputa-to rinviato a ,gwdizdo. Sentenza 23 .gemi.aio 1974, n. 17, G. U. 23 gemi.aio 1974, n. 212. legge 23 gennaio 1941, n. 166, art. 3. Sentenza 23 gennaio 1974, n. 11, G. U. 23 .gennaio 1974, ill. 212. d.P.R. .16 gennaio 1961, n. 153, art. unico, i!lehla <parte liin. cmi riduc�e l'mdennit� idi anzianit� nella misuira dm c�!nquanita rper c1en.to, iin caso dd dirrn.iJssioni, ai g.iiomaliisti che :nOill aibbilarno surperato i ciinqiue rurmi. di servizo. Senitenza 27 dicembre 1973, n. 188, G. U. 2 .g0Il([);8ii.o 1974, n. 2. legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 5, ultim�o comma,-ne1la pa.rte m cui riduce a1la me1t� la misura deI:1e md0Il([);1t� per il peimonale cessato dJal serivizi!o per dimtssiOlll.i vo:Lcmtar.ie. Sentenza 27 dicembre 1973, n. 184, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. legge '21 maggio 1970, n. 282 e d.P.;R. 2�2 m'aggio 1970, n. 283, art. 5, lettera c, nehla parte in cui nOlil prevedono l'arppliicaziooie de1l'amnistia per il dleliitto di peculato militall1e di clUi ail'airit. 215 del codice ;penaile militare di pace, quanido, esclusa ila dipotesi di appr-Oq;llriazion.e, rlsuJ.Jti. cihe la di:straztone deil .denall'o o ailtra cosa mobile sia stata comrpdiwta pea:-finalit� non estranee a qrueilile deiLla ;pubbliica amminiJSltraziol!lJe. Sentenza 14 gennaio, 1974, n. 4, G, U. 16 g,ennaio 1974, 111. 15. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -' II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice civile, art. 2120 (aritt. 3 e 36 della Costituzione). Se1ntenza 30 gennaio 1974, n. 18, G. U. 6 febbraio 1974, rn. 35. codice civile, art. 2233, primo comma (a!l'.'~t. 24, :s1econdo coimrna, 3, primo coirru:na, e 101, secondo .comma, dehla Costituzion.e). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 32, G. U. 20 fobbtr'aio 1974, in. 48. codice civile, art. 2237 (axt. 3 della Co1sti.tuzione). Senternza 13 febbraio 1974, n. 25, G. U. 20 febhraio 1974, 111. 48. codice di procedura civile, art. 25 (ail'tt. 3, 2.4 e 113 della Costituzione). � Sentenza 23 gernnato 1974, n. 12, G. U. 23 gennad:o 1974, n. 22.. codice penale, artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, numeri 1 e 2, e 217 (a!l'.'tt. 3, 25 e 27 della Cost;ituzio111,e). Sentenza 30 gennaio 1974, n. 19, G. U. 6 febbraio 1974, n. 35. codice penale, n. 1, art. 133, secondo comma (arritt. 24, secondo 1�omma, 3, primo coirnirna, e 27, terzo comirna, della Costituzione). Sentenza 19 dLcemb11e 1973, n. 179, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. codice penale, art. 290, nella pairt�e 'ID ciui pre:vede il reato di vi�i:pend:. i,o del Gorverno, dehl'o11dine .giiudizdairiio e delle forze a!I'!l1ate deU.o Stato (am. 4, rprimo .comma, 2�1, .pTimo comma, e 2.5, secondo comma,. della Costituzione). . Sentenza 30 gennato 1974, n. 20, G. U. 6 _febbraio 1974, n. 35. c�odice di procedura penale, artt. 134, 169, 266 e 304 (artt. 2, 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 dicembre 1973, n. 186, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. codice di procedura penale, art. 253 (al"tt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma, 27, secondo ccirnma, e 104, primo coirn,ma., della Costituzi0I1Je). Sentenza 30 genna:io 1974, n. 21, G. U. 6 febbriaio 1974, n. 35. cod'ice di procedura penale, art. 314, secondo comma (artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, teirzo comma, del!1a Costituzione). � Sentenza 19 di1cembre 1973, n. 179, G. U.� 2 gennaio 1974, n. 2. !: t !: Il >: ~ PARTE II, LEGISLAZIONE 3 codice di procedura penale, art. 390 (adt. 3 e 24 de1la Costituzione). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 29, G. U. 20 febbraio 1974, n.. 48. cod'ice di procedura penale, art. 458, nella par,te in cui previede tl giudizio non iimrnediato ;per il re:aito di falJSa itestiim:on:ianza 'commesso iJil 1dibaiitimenito (al'ltt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Co1stiituzione). Sentenza 13 febbr:aJ.o 1974, n. 26, G. U. 20 f'ebbrafo 1974, n. 48. r.d. 26 CJiugno 1924, n. 1054, artt. 1, 2 e 4 (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 1()2, 103, 106, 108 e 135 de1la Coistd;buzione). Sentenza 19 dkembre 1973, n. 177, G. U. 2 genI11aio 1974, n. 2. r'.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 67, primo comma (arrit. 38, secoodo comma, della Costituztone). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, G. U. 20 .febbraio 1974, n. 48. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, primo comma, n. 4 (art. 3 defila Costituzione). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 30, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 140, 1conv.eritiito ilil le~ge 6 apT1He 1936, n. 1155, nel.ila :parte ilil cui ha coillse:rivato e tuttora 1coniserva in v.igore gli arlt. 45, quinto comma, e 142, ,secoodo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (.art. 25, secondo comma, de1la Costituztone). Sentenzia 23 .~1I11I1afo 1974, n. 9, G. U. 23 1~eI11naiio 1974, n. 22. r.d.I. 21 febbraio 1938, n. 246, art�.19 (airit. 3 della Costttuzione). Sen,1Jenza 23 genm.afo 1974, n. 10, G. U. 23 gennaio 1974, n. 22. legge 2 marzo 1949, n. 144, art. 10, secondo comma (,art. 3 dehla Costttuzione). Senrbenza 13 febbraio 1974, n. 25, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 26 agosto 1950, n. 860, art. 2 (.arllt. 3 e 37 della CostiMEione). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 27, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 25 (artt. 3, 13, rprtmo e se1condo cOOillffia, ,2,5, ,terzo coIT1ffia, 27, s,econdo comma, e 104, primo comma, de1la CrnstituZlione). Sentenza 30 gennaio 1974, n. 21, G. U. 6 febbraio Hl74, n. 35. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11 (al'ltt. 13, 24 e 27 de11a Costituziiooe). Sentenza 14 gennaio 1974, n. 3, G. U. 16 1g,ennaio 1974, n. 15. legge 14 ottobre 1957, n. 1203, art. 2, ineilla pail'lte Wn cm ha dato esooumOIIle 800.'arit. 189 del 'rmttaito 2�5 maOC'ZO 1957, i:srtlil1Juti'VO deJilra ComUIIl�t� ewnomiica europea (aa:tt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 2,3 del.la Costituzione). Sentenza 27 dlicembl'e 1973, n. 183, G. U. 2 1gennaio 1974, n. 2. legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 16, primo comma (art. 38, secondo comma, della Costiituzi�on:e). Sentenza 13 febbrafo 1974, n. 33, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (art. 38, secoru:lo comma, deilla Coistituztone). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, art. 7, n. 4 (artit. 3 e 51 della CosrtiituziOille). Sentenza 23 genna:io 1974, n. 8, G. U. 23 .g.ennad!o 1974, n. 22. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 15 e 28 (artt. 1 2 3 4 10 24 3�5, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e seguenti, 71, 101, 134, 136 d~lla' C~s:tituzi~ne)'. S�entenza 14 rgenna.io 1974, n. 1, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 50 e 12, lett. b (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 108 e 135 del.la Cootituzi-O:ne). Sentenzia, 19 rucembre 1973, n. 177, G. U. 2 gennaio 1974, 1n. 2. legge 30 dkembre 1971, n. 1204, art. 1 (al'ltt. 3 e� 37 della Costituzione). Senitenza 13 febbraio 1974, n. 27, G. U. 20 febbra;io 1974, n. 48. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 278, ultimo comma (art. 30, terzo comma, della Costittuzd.o1ne). 'I\ri:buniaJ�e di MiJ.ano, ordinanze 4 aipmle e 2 ma.ggio 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. PARTE II, LEGISLAZIONE 5 codice civile, art. 1901, secondo e terzo comma (artt. 3 �e 41 della Costituzione). ITetore di Cod0igno, Oll'ditrmnza 1� otlloibve 1973, G. U. 6 ifebb;raio 1974, n. 35. codice di procedura civile, art. 136-bis (artit. 3 e 24 del.La Cosrtituzio1ILe). Px:etoire �di LOV1ere, .OIJ.'lddinanza 14 aprjllie 1973, G. U. 6 febbraiio 1974, n. 35. codice di procedura civile, artt. 247 e 248 (a['tt. 3 e 24 diehlJa CostituZJi()([ lJe). Tribrum.alie 'di Napo1lii, ordinanza 6 dicembre 1972, G. U. 6 febbraio 1974, n. 35. codice penale, art. 156 (arit. 24, secOOldo comma, delila Costirt:uzionie'). Pr~ore di Bo~ogna, Ol'lclinanza 20 giugno 1973, G. U. 6 feibboc-aio 1974, n. 35. codice penale, art. 164, quarto comma (all'lt. 3 della C-0sti:buzione). PTetore di Nooera Inferiore, oodfunanza 7 febbraio 1973, G. U. 23 geninaio 1974, n. 22. codice penale, art. 207, secondo capoverso (art. 102, primo C-OO:Ilm:a, della Costi1luziolne). Gliudiice dli sorvegliianza presso .il Tr�lbunaille di Saltllta Maria Capua Y.etere, ordinanza 23 ottobre 1973, G. U. 16 g:enna.i-0 1974, n. 15. codice penale, art. 290 (artt. 21 e 25 de11:a Cootiituzione). Corte di assise di Venezia, oil'ld1nanza 8 gilUgno 1973, G. U. 6 febbraio 1974, n. 35. c�odice pena.le, art. 313, terzo comma (all'lt. 104 della CostiJtiuztone). Coll'lte d'assise �di Roma, ordinanza 13 maTzo 1973, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. codice d.t procedura penale, art. 20 (artt. 3, 1prima parte, e 25, prima parbe, della Costirtuzione). Pve1Joce di Bari, ocldinarnza 28 ma['zo. 1973, G. U. 20 :liebbraio 1974, n. 48. codice di procedura penale, art. 74, ultimo comma ('al'tt. 3, primo co!IJllffia, 24, secondo comma, e 101, se1condo 1comma, della C0is,tirtiuzfone). Ptr~01re di Bocgo Valsugana, 011diinanza 6 novembre 1973, G. U 20 febbraio 1974, n. 48. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale, art. 108 (aritt. 3 1e 24, :secondo comma, delila Costituzione). Pcr:etore d.i Padova, ordinanza 28 novembre 1973, G. U. 20 :febbraio 1974, n. 48. codice di procedura penale, artt. 134, 304, 266 e 169 (acr:tt. 2, 3 e 24 della �ostituzione). . Cocr:te d'appello di Bologna, oodiniarnza 12 'Luglio 1973, G. U. 2 .gennaio 1�974, n. 2. codice di procedura penale, art. 199-bis (.arrtt. 3, 102, 112 dehl;a Costituzione). Corrte d'aippe11o di Catanzia1ro, 0111dinanza 7 novembre 197�3, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. codice di procedura ,penale, art. 231 (aritt. 2,4, secondo com.ma, e 3, prii.mo �~omma, defila Co1stituzione). Pretore di Bcmgo Valsugana, ordiinalllZ�l 6 novembre 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n; 48. codice penale mmtare di pace, art. 322, secondo comma (art. 3 deJWa Costituzione). Tlribunaile SU1premo miliitaire, or;diinarn.za 26 ottobre 1973, G. U. 16 gennaio 1973, n. 15. r.d. 30 d1icembre 1923, n. 3269, Tariffa all A, art. 32 (artt. 53 e 3 del!la Costiituzione). Corte d'aPtPello di Milano, 01:idtnanza 8 maggfo 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. r.d. 3 agosto 1933, n. 1038, art. 72 (a~tt. 3, ipriimo comma, 36, 1primo comma, 38, primo e secondo comma, e 113 della Costituztoine). Oolr,te dei conti, terza 'sezione, ordlmania 21 :novembre 1972, G. U. 6 febbraio 1973, n. 35. r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (art. 76 della Costiituzio[]!e). Pretore di Busto .Arsiziio, or,d:inanza 11 dicembre 1972, G. U. 23 gennaio 1974, n. 22. r.d. 12 lugli-o 1934, n. 1214, art. 63 (aritt. 3, :primo cirnmma, 24, priimo comma, 36, priimo comma, 38, .primo e secondo comma, �e 113 de~a Co1Sltiituzione). Co:r,ite dei conrti, te1rza sezione, o�rdin.anza 21 novembre i.972, G. U. 6 febbr:aio 1974, n. 35. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d.I. 23 novembre 1936, n. 2&23, modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 gfa.1Jgno 195:5, n. 930, art. 20, sec.Qlndo .e .terzo comma (arlit. 3, prima e seconda parite, 9, prima parte, e 39 della CostituziOIIle). Pretooe dd Trieste, ordinanza 15 �Settembre 1973, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. d.I. 4 api:ile 1947, n. 207, art. 9 (arlt. 3 e 36 della COISltituziione). Coois1glio dd Stato, quarta sezione, oridtruunza 22 .gdiug.no 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. d.I. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2 ~arl. 3 della Cosrti.rt1uzione). P.retoire di Padova, oodinianza 25 settembre 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106 (.art. 76 deil.J:a Cost1�tuz.icme). T11Lburnaile di Roma, orld.inanze 27 aprile 1973 (qua.ttro), G. U. 6 febb:ooio 1974, n. 35. legge 20 febbraio 1958, n. 75, art 3, n. 5 (1art. 3 deHa CostitwJionei). Giudice istruttore del tribunale di Mfilano, ooc:dinanza 30 ottobr.e 1973, G.U. 6 febbOC'aio 1974, n. 35. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 32, settimo comma (artt. 48 e 51 della Costirtu:cione). Pretooe :di Se1gru, ordinanza 9 liu1gilio 1973, G. U. 213 gennaio 1974, n. 22. legge. 24 d1icembre 1969, n. 990, art. 22 ('arrtt. 3 e 24, rpirimo comma, della CostltuzitOIIle). '.l1ri!bu:nale di Napoli, md:inanza 14 febbraio 1973, G. U. 23 .gennaio 1974, n. 22. P11etoire cli Piacenza, ordin.anza 6 novembre 1973, G. U. 6 fobb11aio 1974, n. 35. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (airtt. 3 e 24, secoo1do comma, della Costiitimione). P.retoir� di Padova, 011ddina1I1Za 28 novemibre 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 14, 20, fJ.7 e 28 (artt. 1, 3, 39, ptlmo coimma, della Costituzione). Pretore 1di Genova, ol'ldil!lanza 15 igiugno 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. - RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 8 legge 20 maggio 1970, il. 300, art. 35 (al'lt; 3 diella Costlituzione). Pretore d:i Treviglio, OII"diinanza 15 gi!Ulgino 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 1 � dicembre 1970, n. 898, art. 2 (aa:itt. 7 e 138 della Co\Slt1tuzione). Corte d'appello di Torino, ord1nanza 12 gennaio 1973, G. U. 16 1gennaio 1.974, n. 15. Corte d'1appello di Milano, 'ord:inatnm 19 gtu~o 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. legge 1� dicembre 1970, .n. 898, art. 9, secondo comma (art. 24, secondo comma). Tdbunaile-,dd Biel:la, oodmanza 11 ottobre 1973, G. U. 16 gennaio 1973, !Il. 15. legge 28 luglio 1971, n. 558, art. 1 (artt. 4 e 41 della CostituziOOl!e). G1ud1ce oonciliaitore �di GossoLengo, o:ridillla.nza 2:9 ottobre 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, terzo comma (a�rt. 42, terzo coonma e ail"t. 3, primo 1c0tmma, delta Cootitu2lione). Tdbtmale d:i F1iren.ze, ordinanza 4 giugno 1973, G. U. 20 febbraiio 1974, n. 48. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (a,rt. 21 della Costituzione). Pretore di Verona, ordinanza 15 giugno 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. d.I. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 2 (art. 41 della Costituzione). Pretotre di Sassari, ordi.nan.za 5 novembre 1973, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. legge reg. Marche appr. 24 luglio 1973 e ria.ppr. 4 dicembre 1973. P1res1dente Cons1glio dei M1ntstri, .ricorso depositato 4 genna1o 1974, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. legge reg. sic:. 6 dicembre 1973. CommissaTio dello Stato per la RegLo;n1e s:.iie:i1iana, ricorso depositato 21 dic�embr�e 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. 1\ ' . ~' PARTE II, LEGISLAZIONE 9 legge 18 dicembre 1973, n. 880, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (arit. 8, ll!umeri 3, 5 e 6, art. 9, numeri 8 e 10, e artt. 16, 55, 56, 87 e 97 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, t.u. delle leggi 'coshl<tuzio!naili �coI11Cernieni1Ji lo statuto speciaille per il Trentilno Alto-Adige). Rresidenite della Giunta provinci:ale di Bolzano, dcooso 2 febbraio 1974, G. U. 20 febbraio 1974, II1. 48. le9ge reg. sic:, 21 dicembre 19173 (D1pendooti regiOIDJal1i ipr:esiso la C.E.E.). �ommis:sa["i-0 dello Stato per la Regio1I1e SicLliaina, 7 gennaio 1974, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. legge reg. sic:. 21 dicembre 1973 (Lstituti :regionali d'arte). Commissario dello Stato per la Regione siciliana, rfoorso depositato 7 ,gemi.aio 1974, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. INDICE BIBLIOGRAFICO If delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato. ~ i ~ f. f. CICALA M., Ecologia e reato, Ed. � LI Pilastireno ., Lendinara (RO), 1973. DE RuBERTIS N., La nuova disciplina del commercio, Noccioli Ed., Firenze, 1973. DE SIMONE S., Sistema del �iritto scolastico italiano (vol. I, i pri.ncipi oostituzionail), Giuffr�, Milano, 1973. FANELLI G., Le Assicurazioni, Giuffa'�, Milano, 1973. FINALDI G. F.-TosTI M., Guida ai misteri. e piaceri della politica, S.ugrur �ediitcwe, Milaino, 1973. GIOVENCO L.-CANNATA F., Codice Regionale: norme statali, Giruf:fr�, Milano, 1973. GREMENTIERI V., Il processo comunitario (principi e garanzie fondamentali), Giuffu-�, MHano, 1973. IUDICA G., Impugnative contrattuali e pluralit� di interessati, Cedam, Padova, 1973. LA B~BERA G., Diritto pubblico regionale (vol. I), Giuf:fr�, Milano, 1973. LUMIA G., Lineamenti di teoria e ideologia del diritto, Giuffr�, Milano, 1973. MENGONI L., Successioni per causa �i morte (parte speciale: successione legittima), Giuffa'�, Milano, 19173. MERRYMAN J. H., La tradizione di civil Law nell'analisi di un giurista di common Law, Giiuffir�, MiJ.ano, 1973. MOLLE G., I contratti bancari, Giuffr�, Mi�lano, 19-73. MONETA P., Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorit� amministrativa, Giuffa'�, Milano, 1973. RosE S., Il cervello e la coscienza, iM:ond:adori, Ecliz. Sc~elllltificlle e Tecniche, 1973. � ScoTTo I., Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1967-1971 (voll. 2), Italecli, Roma, 1972. � I TAGLIARINI F., Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale, Giuf:fr�, Milano, 1973. ZANOBINI L., Codice della Legge Penale (parte speciale) voll. 2, Giuffr�, Milano, 1973. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Acque pubbliche -Costruzioni a distanza. inferiore a quella prevista -Autorizzazione �-Imposizione di canone (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96). Acque pubbliche -Costruzicmi a distanza inferiore a quella prevista -Concessione -'Imposizione di canone -Pretesa illiceit� -Giurisdizione delt'A.G. (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96). Se il.'.Aimmini1straZlione possa legittimamente pretender1e il pagamento di un canone per l'autor:izzazione ad edificare a distanza da corsi di acqua pubbilica minooe di quehla prescritta da:ll'avt. 96 del t.u. approvato con r.d. 25 \luglio 1904, n, 523 (n. 1()9). Se appantenga a11a ,girurisdiZlione del giudlioe ordi!Ilairio conosc&e della domanda rivolta a fatr dichiar~e illecita ila concessione di costruire a distam. za da corsi di acqua pubblica minOJ:1e di quella prevdsta dail.l'art. 96 t.u. 25 lu~lio 1-904, n. 523, e la :relartiva imposizione di canone (n. 109). AMMINISTRAZIONE PUBBUCA Scontro di veicoli -Autoveicoli dell'Amministrazione -Danni da deprezzamento e fermo tecnico -Risarcimento (Cod. civ. artt. 2056, 1223, 1226). Se nel caso di danni ad au~eicoili dell'.Aimmindst!razione (nel:la specie, della Pubblica Si-curezZJa}, iii. danneggiante sia tenuto a iriisarciire anche i dainni derivru:JJti dail. deprezzaanento-1svaluta2lione del v-eicolo e quelili derivanti da fermo tecnico (n. 376). AGRICOLTURA Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura -Enti di sviluppo infraregionale -Cariche -Nomine -Competenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2). Se iii. tl'asferimento ailile Re~oni a statuto ordinairio delle fwnzioni attinenti aJ1la materia della agricoLtUTa 1aibbi1a sottratto allo Stato il potere di nomina nelle cairiche degli Enti di Sivdl~o a dimensio:n.e infra.regionale (n. 73). Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente di sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). Se i.il trasferimento aLle Regioni a 1statuto ordinario di funzioni statali in materia �di Enti di svdlwppo illl agricoltura a dimensione indiriaregionale (nella specie: Ente di 1svi1uppo in Mo1ld1se) abbi�a c.ompol'tato la ciessazione de]Jl;a 1competenza degli or:gani dello stato nel potere di nomina degli oirga[};i di amministrazione di taH Enti (n. 74). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ANTICHIT� E BELLE ARTI Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovraintendenza ai Monumenti -Nulla o�sta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Regioni Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8). Funzioni statali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela del patrimonio artistico e a?'cheologico ed alla conservazione delle beiLezze naturali -Trasferimento alle Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 1 giugno 1969, n. 1089; l. 24 luglio 1959, n .. 1497). Se ool trasferimento alLe Regioni delle funfilcmi stataili in materia di urbanistica sfa veniuta a cessare ila competenza delle Sovrraintendenze ai Monumenti a dare i pareri previsti dall'art. 8, secondo comma, 1. 6 �agosto 1967, n. 765, iin tema di II1uJ.la osta �alLe autoriz:11azdond comunali aJJLe lottizzazioni di terneni a SCOIPO edilizio (n. 711). Se ool trasferimento a11e Regicmi deLle funzioni stataili in materia di urbaDlistica siano cessate ile attribuzioni degld organi dello Stato in queLle materie che, pur .connesse con l'url;>anistica, interessano La tutela del patrimonio archeologiico, artistico etc. e queLLa delle bel:lezre natw:-aJ.i (n. 71). Museo nazionale -Conservatore onorario -Nomina -Legittimitd (l. 16 giugno 1912, n. 687; r.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gennaio 1928, n. 426). Se �sia .legittima la nomina a conservatove ooilltraa:iio di una sezione di un museo nazionaLe qualora, secondo il'ordinamento del museo medesimo, i poteri di d~ezione, arrllIIll�itli.sazione e 1oustodia su <tutte ile sezioni spettano ad organi del museo (n. 72). Opere d'arte -Esecuzione -Scelta dell'artista -Commissione -Adunanze -Validitd (l. 3 marzo 1960, n. 237, art. 3). Se, nel si1enzdo delJla ilegge, per ila validit� dieille adunanze di una commissione per la scelta di amsta cui affidare J.'esecuzione di un'opera d'arte, a �.composizione mista e cio� con il'appl'esentanti deLI'Amrninistrazione, dei pittori, scultori etc., sia necessaria J:a presenza di tutti i membri (n. 73). APPALTO Appalto di opere pubbliche -Successivo al 30 giugno 1968 -Revisione dei prezzi -Sistema parametrico -Derogab"ilitd (l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). Se in un contratto dii pubblico appailto stiipwato dopo il 30 giugno 1968 a seguito �di J.icitazione �privata pure successiva a detta data, alla rrev1sione dei pvezzi possa procederisi con sistema diverso da quello parame�tri.(:o (n. 371). Cassa per il Mezzogiorno -Opere appaltate e finanziate -Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 28 maggio 1895,, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36). Se ai fini della decotra.,enw. degl.d intel'essi suLle somme contestate e riconosciute a1l'appaJ.tatore in sede :amministrativa o giurisdizionale per PARTE II, CONSULTAZIONI opere date iin aippalto e finanziate dalla Cassa per fil MezZJogiorno siano applicabili le norme contenute nei capito1!ati generali d'appalto del Ministero dei LL.PP., in virt� dei quali la decorrenza degli interessi � fissata a1lo ,scadere dei due :mesi dalla risoluzione ru:nministirativa o contenziosa della dserva (n. 3'72). BELLEZZE ARTISTl!CHE E NATURALI Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovraintendenza ai monumenti -Nulla osta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Re-. gioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1962, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 785, art. 8). Funzioni stavali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela de'l patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle beUezze naturali -Trasferimento alle Regioni -. Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 1 giugno 1969, n. 1089; l. 24 luglio 1939, n. 1497). Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni 'statali in materia di urbanistica sia venuta a cessare la .competen2la delle� Sovraintendenze ai Monumenti a dare i pareri prevdsti dahl'art. 8, secondo comma, 1. 6 agosto 1967, n. 765, in tema dli nulla osta alle autorizzazioni comunali alla Lottizzazioni di ,terreni ,a scopo edili2lio (n. 28). Se col trasferimento al1e Regioni delJLe funzioni statali in materia di urbanistica siano cessa.te le attribuzioni degli organi dallo Stato in quellle materie che, pur connesse con l'urbanistica, interessano la tutela del patrimonio archeologico, artistico etc. e que1la dEille ibeHezze naturald. (n. 28). BONIFICA Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6). Opere .di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -Espropriazione p.u. (r.d.l. 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Cave e torbiere -Estrazione e tavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). Se spetti agli organi deJ.lo Stato opp~e 1a quelli del1e Regioni provvede'I'e .aihle espropriazioni per pubblica utilit� rn1ative ad opere prubbiliiche degli enti locali ammesse a contributo o finanziamento dello Stato (in. 13). Se .spetti agli organi dello Stato oppure a quem deJ:le Regioni provvedere al!Le 'espropriazioni per pubblica utilit� tre1ative ad opere dli bonifica affidate alla Cassa per il Mezzogdorno e concesse a consorzi di bonifica (n. 13). Se :spetti agli organi dello Stato oppure a que11i delle Re~ni piro�vvedere �alle espropriazioni per pubbHca utilit� rellative ad opere di estrazione e lavorazione pietre (n. 13). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CIRCOLAZIONE STRA.DA.LE Autobus di linea -Trasporto persone in numero eccedente i limiti -Conseguenze. Se, nel caso di trasporto .su un autobus di linea dii pa-sone in numero surperiore a quello indicato dalla cail'ta di drcolazione, ricon:a la contravvenzione pcr:-1evista nelil.'art. 36, l. 28 settembr.e 1939, modificato dalla legge 29 ottobre 1949, n. 826, ovvero quena prevista nell'art. 1, primo comma, delfa legge 1 giugno 1966, n. 41�6, ovva-o quella previista nell'all't. 3�3 cod. strad. (n. 43). Scontro di veicoli -Autoveicoli deH'Amministrazione -Danni da deprezzamento e fermo tecnico -Risarcimento (Cod. civ. artt. 2056, 1223, 1226). Se nel. caso di danni ad autoved1coli deU'Ammind.strazione (neUa �specie, della Pubbliica .Sicurezza), iJ. danneggiante sia tenuto a riisarclir.e an�che i danni derivami dru depTezzamento-svalutazione del veicolo e quelli derivanti da fermo tecnico (in. 44). Strade pubbUche -Insegne e cartelti pubblicitari abusivi -Provvedimento di rimozione -Esecuzione d'ufficio. (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 11). Se ai provvedimenti emanati dagli organi della Azienda Nazionale Autcncma delle S1trade (ANAS) pia-la rimozione d'ilnsegne, caxtelli ed altri mezzi pubbliicita:ri mstallati il.ungo if:�e strade statali, su beni di propriiet� P'!�vata, iin contrasto �con 1e norme del codice stradale, possa es8ere data esecuzione d'uffido (n. 45). COMPETENZA Acque pubbliche -Costruzioni a distanza inferiore a quella prevista Autorizzazione -Imposizione di canone (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96). Acque pubbliche -Costruzioni a distanza inferiore a quella prevista Concessione -Imposizione di canone -Pretesa Hliceit� -Giurisdizione dell'A.G. (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96). Se l'Amministrazione possa il.egitiMnamente pretendere il pagamento di un canone per l'autorizzazione ad edificare a distanza da corsi di acqua pubblica minore di quel1la pvescritta dall'aa'.'t. 916 del t.u. approvato con r.d. 25 Lugliio 1904, n. 523 (n. 30). Se appartenga aHa giurisdizione del giudice ord!i.naxfo conosc�ere deUa domanda :rivoil.ta a far dichiaraxe :iiLlecita la concessione di cositruirre a di.stanza da corsi �di acqua pubbliica minore di quella prevista dall'art. 96, t.u. 25 luglio 1904, n. 523, e la relativa imposizione di canone (n. 30). PARTE II, CONSULTAZIONI COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA Dazi e prelievi -Variazione -Accettazione detLa dichiarazione di impor tazione -Diminuzione del dazio o prelievo -Applicabilit� -Istanza scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.). Dazi e prelievi -Variazioni di aliquote -Somme indebitamente riscosse Rimborso -Procedura (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 91). 1Se l'applicazione dell'aliquota pi� favorervole dei dazi o IJ['elievi intervenuta dopo l'aiccettazione della dichiarazione d'importazione sia condizionata alfa richiesta scTlitta dell'importatore (n. 10). Qua1e procedu11a debba ,essere adottata per fil 1rimborso dii somme indebitamente riscosse a tiitolo di dazi e pir'elievi a causa delil'aipplicaz:ione, :rdico1nosaiuta rpoi 1erronea, di un'aliquota meno favorevole di quella vigente (n. 10). Esportazioni verso paesi terzi -Prodotti soggetti a prelievo -Restituzione IGE -Liquidazione (l. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, n. 794; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 luglio 1967 n. 580, art. 50). 1Se il'imposta generale 1sulil'entraita -IGE -da restituire a1l'esp0\rtazione di merci v.erso Pa,esi extracomuniitari, che godono della restituzione del J)['elievo e per aie quali il dilvieto di commerdo nel teo:Ti.tcmio ;n,azionale impedisce dii o:-iferfu:,si. 1al rprezzo intemo di listirno, vada ca1colata sUill'importo g1oba1le :riealizzaito da11'esportatore, comprensivo deil. rprezzo di v1endita e della quota �corriispOIIldente al prrelievo restttuito, ovvero soltanto sulil'imp01rto costituito dal prrezzo di vendtta -fattispecie in tema di paste alimentari (n. 11). Imposta conguaglio -Prodotti acquistati presso Organismi di intervento CEE�-Istituzioni e Comunit� senza scopo di lucro -VaLore imponibile -Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, n. 570; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416 e 23 marzo 1971, n. 605). Se iJ. valorre imponiib11e, ad fini dell'IGE e della imposta di conguaglio, dei prodotti acquistati presso gli Organismi comunitari di intervento dalle istituzioni e coillettivit� senza scopo di lucro debba essere determimiato con riferimento al rp!l.'ezzo agevolato di acqmsto. o in ragione dell'effettivo prezzo co!"ll1e1I1Jte di mercato dei pl'odottd (n. 12). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Concessionario del bene -Canone -Interessi corrispettivi -(e.e. art. 1282, secondo comma). Se con riguardo all.e somme dovute dal concessiona1rio di un bene della P.A. sia applicabile iLa il.'eigoJ.a rprevi.sta dall'art. 1282 c.,c. secondo comma, secondo ila quale i crediti per fitti 1e pigiOllli non producono interessi se nOiD. da1la 1costituzione tu mOO'a, e quindi sia da escludere ogni obbligo di interessi col'dspettilvi (n. 125). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONCORSI Opere d'arte -Esecuzione -Scelta dell'artista -Commissione -Adunanze Validit� (l. 3 marzo 1960, n. 237, art. 3). Se, nel sioLenzto del.il.a 1egge, pe(l" ila validit� deil1e ad'Ullanze di una commissiOIJJe iPe(l" la scelta di artista CUJi affidar�e l'ese.cuziOIJJe di un'opera d'arte, a composizii.OilJe miJSta e cio� con il'.'a'Ppresenta:nti de1l'Amministrazione, dei pittori, �scultori �etc., �sia necessaria la pre1senza di tutti i membini. (n. 19). CONTABILITA' DELLO STATO Fermo amministrativo -Equo indennizzo -Applicabilit� (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68). <Se 1a PUJbblica Amministrazi.one possa :Legittimamente SOS1pendeire, mediante provvedimenlto di fermo .amministrativo, Ja coriresponsiO'Ile dell'equo indeiliil!i.zzo ad un .proprio impd�egato qua�loira questd si sia reso respOOIBabile di un danno erariiale ed in attesa che ne VeilJga deternni.nato il.'am.montaire (n. 285). Fermo amministrativo -Indennit� di esproprio depositata -Ammissibilit� Procedimento (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). Se la pubblica .Amministrazione rpossa operare il fermo amministrativo per un orediito dello Stato sulla somma depositata presso ila Cassa DD.PP. a titolo di i-ndenniit� di espropriazione e ottenerne iii. viersamento a seguito del provv�edimento definitivo �di cui ailJ.'art. 69 legge OOIJJt. st. e del P!l'.'OVVedimento di svincolo dell'�autor:it� giudiziaria (n. 286). Locazioni passive delle Amministrazioni Statali -Proroga legale ex art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�. Se possono ritenersi soggette al!la proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dall'art. 1 d.I. 24 luglio 1973, n. 426, le !locazioni di diritto privato stipulate dalle Amministrazioni statali per disporre di locaU necessari ad uffici o servizi (n. 287). Locazioni passive delle Amministrazioni Statali -Proroga legale ex art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�. Locazioni passive delle Amministrazioni Statali -Proroga legate ex art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Rinnovazione anticipata della locazione Effetti. Se possono ritenersi soggette alla proroga l�egale delle locaziond di :Lm mobiili urbani �disposta dahl'axt. 1 d.J. 24 Luglio 19�73; n. 426, le ~ocazioni di dill'.'irtto ptrtivato 1sti.ipulate dal:Le .Aimmini.1straziond statali <pell'.' diisP'QTl'e di locali necessari ad uffici o �Servizi (n. 288). Se lia proroga 1ega1e deLLe locazioni di :Lmmobili urband disposta dal l'art. 1 d.�I. 24 luglio 1973, n. 426., :sia iinvocab11e, a favoce della Amministra zione �conduttrice, anche nel caso in cui la locazione, scadente dopo l'entrata in vigore del regime di prO!l'.'oga, �sia stata il'.'IDnQIVata, con aumento del cano ne, con atto stipuil1aito aniteriormente a truce data (n. 288). PARTE II, CONSULTAZIONI Opera pubblica di competenza regionale -Approvazione del contratto di appaito anteriore al lo aprile 1972 -Successivo annullamento giurisdizionale dell'approvazione -Competenza dell'Amministrazione statale a definire il procedimento amministrativo -Insussistenza (art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). Trasferimento di funzioni amministrative daLlo Stato alle Regioni -Procedimenti in corso alla data del passaggio delle funzioni -Competenza statale -Permanenza -Impegno di spesa (art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, '!'-� 8). Appalto di opera pubblica -'Annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto -Lavori gi� eseguiti dall'appaltatore -Compenso -Art. 2041 e.e. (art. 337, l. 20 marzo 1865, n. 2248, aH. P). Se il Ministero dei LavOII'i Pubblici, avendo approvato :il contratto di appaJ.to pe1r un'opera marittima divenuta di competenza ve,gionale ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 con decreto anteriore all'l aprile 1972, conservi la p1ropria competenza a defini,l'e il p1rocedimento ammindstirativo e a portal'e a termine 1l'esecuzione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. l5 .gennaio 19,72, n. 8 che per i procedimenti in .corso mantiiene ferma la competenza statale solo quando siJa gi� iinteTVenuto tmpegno di spesa, qualora sia stato p!ronunciato il.'annuillam.ento giocisdiziQ(lla]Je del dec1reto di approvazione (n. 289). Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che per i procedimenti ammin:i1strativi attinenti a11e materie trasfev.iite alle attribuzioni regioniaili in corso alla data del 1� aprile 1972 condiziona la permanenza della competenza statale alla gi� avvenuta assunzione di impegno di spesa, per riteneve I.a susststenza di una � spesa impegtnata � sia sufficienite il cosiddetto � impegno dd fondi � ine100I1te ad un decreto di apipirovazione del prog.etto ,di una opera pubblica che disponga a tal fine l!a destinazione di soonime assegnate in bi\lancio od occO!Na invece un impegno non solamente contabile, ma dairute luogo ad obbligazione deJil.o Stato IIl!ed confronti di terzi (es. approvazione del contratto) (n. 289). Se, nel ,caso di annu11amento giurisdizionale dell'app!rovazioiIJJe del contratto di appalto dopo che l'appaltato11e, avente la consegn'.l dei lavori, abbia dato coil'ISo aWl'e,secuzione, J.'.Amminist!razione aippal�tan,te sia tenuta a rifon.dere le ,spese s01pportate rper i lavolri eseguiti secondo i principi ed i limiti dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti di una P.A. (n. 289). Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. -Concorrenza con crediti erariali (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). In quale modo possa e,ssere garantito il recupeiI1o dei crediti vantati dal1'. Ammin:istrazione con �trattelil!llte sulle quote I.G.E. dovute ai comuni quando Le somme a tale titolo dovute siano pi~norate pre,sso l'.Amminiistrazione ad istanza dei creditori dei comuni (n. 290). Transazione -Conciliazione giudiziale -Partecipazione della P.A. (c.p.c. art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14). Controversie di lavoro -Contro la P.A. -Transazione -Modalit� (e.e. art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12). Se l!a pubblka ammirust!razione rpossa partecipar�e a1la conciliazione giudiziale di una oont!rov.er,sia sottoscrivetl'.IJdo il r.efativo verbaole ad sensi del; t'art. 185 CJP.C. (n. 29.1). Quali .siano Le modalit� pi� opportune per la risOlluzione stragiudiziale di cont!rov.e111sie di lavoiro subordinato i1nsorte tra pirivati e iLa pubbUca amministrazione (n. 291). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Spedizionieri doganali -Procuratori doganali -Rilascio della patente -Attribuzione del Ministero deize Finanze -Delega ad organi periferici (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, artt. 125, 126; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 14). Se debba .segui!l'si identico pa:ocedimento pea: il ["iiLascio della patente agli spediizionieri gi� aocreclitaiti .pvesso le dogane ed agld speciali procuratori airrumessi da .almeno un anno ad operare in dogana (n. 79). ;Se l'attirvit� ammdnisWativa di rilascio de1La paitel!lite agli spedizionied ed a�g�ld speciali procuratori possa esser \legittimamente delegata dal Ministero �delile Finafil.Ze ad oogani periferici deHa stessa Amministrazione (rn. 79). TaTiffa doganale -Aliquota pi� favorevole -Richiesta -Forma (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6, n. 2). Se pe;r !l'applicazione deil1'aliquota � pli.� favorevoJ.� � lin tema di dazi sulLe merci rddchiarate per rl'imporitazione sia neoessa.Tia esiplicita richiesta in forma �scritta ai sensi dell'art. 6., n. 2 deliLe disposizioni pr�elirminari della ta!l'iffa doganale appirovata con d.P.R. 26 giugrno 1965, n. 723 (n. 80). Tariffa doganale -Classificazione merci -Controversia istanza di Tevisione Impugnabilit� innanzi l'A.G.O. (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 6; d.P.R. 19 febbraio 1971, n. 18, art. 107). Se possa essere �irmpugnato dinanzi alrl'A:G.O. darl contribuente irl pirovvedimento di rigetto di una istanza �di 11.'ievisione della classificazione delle merci agili effetti dell'applicazione della tariffa doganal�e pvesentata ai sensi deH'a11t. 6 d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 (n. 81). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Edilizia -Progettazione oo.pp. -Compensi pagati dall'Amministrazione all'ISES -I.G.E. -Assoggettabilit� -(l. 15 febbraio 1963, n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946, n. 5, art. 9). 1Se sia dovuta l'l.G.E. sui compensi pagati all']jstiJtuto per lo sviluppo dell'edilizia sociale -ISES -dall'Amministrazione a titolo di spese di progettazione di opere pubbliche (n. 258). ESECUZIONE FORZATA Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. -Concorrenza con CTediti erariali -(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). In quale modo possa �esse!l'e garantito d.1 recupero idei crediti vantati darli'Amministrazione com trattenute sulLe quote I.G.E. dovute ai comuni quando le S()[IIDJ:e a tal�e tdrtolo dovute siano .pignoirate presso rl'.Amministrazione ad d�stanza dei creditori dei coiffilUIIld. (n. 57). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLliCA UTLLITA' Industrializzazione del Mezzogiorno -Piani regolatori per aree e nuclei di sviluppo -Espropriazione p.u. -Occupazione d'u.rgenza -Competenza statale o regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.l.g. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Se sia 11imasto al P!l:\edietto OVV�e.m sia stato trasferito al Presidente deliLa Giunta regi001ale i.il poteire �di pronunciare 1e e1spropriazdoni e il:e occupaziorni d'urgenza rp:er la acquisizione de�:Le rwee f!,)['eviste nei ipiani regolatori per le aree �ed i nucLei di svirluppo industriarle del Mezzogiorno (n. 342). PARTE II, CONSULTAZIONI Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6). Opera di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -Espropriazione p.c. (R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 92 e 93,� l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l: 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29;' l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Cave e torbiere -Estrazione e lavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). Se 1SPtetti agli organi deililo Sitato oppooe a 1queUi delle Regioni provvedere alle espropriazioni pea:-pubblica utilit� relativa ad opere pubbliche degli enti locali ammesse a contributo e finanziamento d:eNo Stato (n. 343). Se spetti agli O[['lgani dello Stato QPpure a quelli delle Regiorui prrorvvedea:- e aille 1espropriaz.ioni per pubbli,ca utiLirt� rrelative ad opere di bonifica affidate alla Cassa per il Miezzogia.mo e concesse a consorzi dli bonifica (n. 343). Se spetti agli argani delil:o Stato oppure a quelli. delJe Regioni p!I'Ovveder, e ,alle 'espropriiamoni pea:-.pubblica utilit� rr,elative ad opere di estrazdone e lavorazione pietra (n. 343). FERROVIE F'errovie -Personale gi� appartenente al C.G. Anticoccidico -Collocamento a riposo -Concessione speciale C. (l. 18 marzo 1968, n. 277; d.int. 8 giugno 1962, n. 4516). Se ail personale, gi� appartenente al ruoJ.o orgainico del �oonm.rto Generale. Anitdcoccidfoo e inquadl'ato nei il'UOli del Min:istetro dell'Agtdcoltlfil'a e Foreste, colilocato a riposo con opzione del trattamento pensionistico erogato dall'INPS spetti il beneficio della concessione spe:ciale � C � per i trasporti sulle F.S. (n. 434). IMPIEGO PUBBLICO Esodo volontario -Benefici agli ex combattenti -Direttore generale di ente pubblico -Contratto a tempo determinato -Applicabilit� (l. 24 maggio 1970, n. 336; l. 9 ottobre 1971, n. 824). Esodo volontario -Benefici agli ex combattenti -Aumenti periodici di stipendio -Dipendente di ente pubblico con contratto a termine -Mancata previsione -Concessione su quelli previsti ex lege (l. 24 maggio 1970, n. 336, artt. 1, 2; l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3). Esodo volontario -Benefici agli ex combattenti -Collocamento a riposo a domanda -Dimissioni volontarie -Differenza (l. 24 maggio 1970, n. 336). Se il ,d,i[['lettO['e g,enerale di Ente pubbldoo, aissunto con contrafbto, a termine rinnovabile, possa godere dei benefici per il'esodo vololnltail'io previsti daille leg.gi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobr1e 1971, n. 824, a favore dei dirpendeinti ex cOimJbaitte:ruti (n. 772). Se a dipe:ndente di ente pubblti.co, il cui contratto, di <Lavoro a tempo determinato no111 pTe'V'eda la 1COil'I'e1sponsione di aumenti periodici di stipendio, siano 1a:pplicabili quelli coinoessi da:lla leig,g1e 24 maggio 1970, n. 336, per l'esodo vo,lontacio di dirpe:nde!DJti ex �ombattenti {n. 772). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, ai fini del trattamento di qufoscenza di dipendente di e,nte pubblico ammesso a ,godere dei benefici previisti per l'esodo volonrt;airio degJi ex coonbaittenti drul:la legge 24 maggio 1.970, n. 336, il ,collocame[ljto a rdposo !!il domanda 1sia da eonsidera['e equiviai1ente a11e idio:nissioni voloil/tarie (n. 772). Fermo amministrativo -Equo indennizzo -Applicabilit� (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68). Se la Pubblica .Amministrazione :possa Jegittianamenite sospe11.1Jdere, mediante PTOVV'edi.mento di fermio ammind.strativo, la col"l'espcmsdone dell'equo indemrizzo ad un proprio i.mpie~aito quaLora questi si sia reso l'esponsabile di un dall.lJilo eraTia1e ed in attesa che ne vienga detea:iminato l'ammontare (n. 773). 0.N.I.G. -Personale direttivo -Esodo volontario -Facilitazioni -Applicabilit� (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67). O.N.I.G. -Personale -Benefici combattentistici -Applicabilit� (l. 24 maggio 1970, n. 336, art. 4). Se La normativa 1sull'esodo volontario di ,cui all'art. 6,7, d.P.R. 30 gdugno 1972, n. 748, si aippJJichi al perscmal1e di!l'ettivo dell'O.N.I.G. (n. 774). Se la normativ,a riguardante i benefici per benemerenze belliche ex legge 24 maggio 1970, n. 336, si applichi ai dipendenti dell'O.N.I.G. (n. 774). IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE Dazi e prelievi -Variazione -Accettazione della dichiarazion� di impor tazione -Diminuzione del dazio o prelievo -Applicabilit� -Istanza scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.). Dazi e prelievi -Variazioni di aliquote -Somme indebitamente riscosse Rimborso -Proce�lure (d.P.R. 26 giugno 1965, n 723, art. 6 disp. prel.; d.P.R. 23-gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 91). Se 1'a1pplicamone del.il'aliquota pi� favorevooe dei dazi o prelievi initervienuta dopo l'accettazione della dichiarazione d'importazione sia condizionata a11a richiesta sariitta dell'importatore (n. 69). Quale ,procedura debba eiSSere adottata per il :rio:nboit'SO di somme indebitamente riscosse a titolo �di dazi o ;pTelievi a caiusa dehl'applLcazione, riconosciuta � poi 'erl'onea, di un'aliquota imeno facviorevole dii quella vigernte (n. 69). Esportazioni verso paesi terzi -Prodotti soggetti a prelievo -Restituzione IGE -Liquida~one (l. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, n. 754; d.P.R. 23 a,gosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 luglio 1967, n. 580, art. 50). Se l'imposta generr-aile sull'entrata -liGE -da vestttuire aJ.l'es1poctazione di mevci verso :Paesi e~tracomuniltairi, che godono� del.ila r,e,stiituzione del prelievo e per le quaiJJi il divieto di commercio nel texrltorio 111azionaJ.e impe1disce di riferirsi al prezzo iinterno di Ustino, vada calcolata sull'importo globale il'ealizzato dailil'esportatore, comprensivo del pr,ezzo di vend~ ta e della quota corrispondente al pr,e1ievo resti>tu:iito, ovv,ero soltanto sull'importo costituito dal 1pr,ezzo di vendita, fattisrpecte in tema di paste alimentari (n. 70). PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTA DI REGISTRO Imposta di registro -Azioni -Trasferimento -Enunciazione in sentenza Esenzione (l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 36; r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72). Se un trasferdmento di titoli azionari, semplicemente enunciato.in sentenza, sia esente o meno da imposta di re,gi�stro (n. 4-05). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Privilegio reale -Azione contro il terzo possessore del bene -Termine Natura (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 97). Se 1l'azione di cui a1l'art. 68 della legge tributaria sulle suocessioni contro i,l tell"zo possessore del bene .gra'Vato dal 'P'!'i'Vhlegio reale, sia soggetta al temni.nie di prescrizione del. tributo ovv1ero, in anailogia a quanito prevd�sto dall'art. 97 della legge di r.egistro, a itermill1e di decadenza (IIl. 85). R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68. Se iil privilegio che assiste il credito per imposta di suooesSli.olil.e continui a gravare su1l'itmmobiile al quale ineri8ce anche dopo che ilo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzaita (n. 86). lMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Edilizia -Progettazione oo.pp. -Compensi pagati dall'Amministrazione all'ISES -I.G.E. -Assoggettabilit� (l. 15 febbraio 1963, n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946, n. 5, art. 9). Se sia dovuta l'lGE sui COIIll(pensi pagati a1l':tstituto peir ilo sviiluppo dell'edilizia sociale -IS'.ES -daH'.Ammin1strazione a titoilo di spese di progettazione di op�ere pubbliche (n. 149). Esportazione verso paesi terzi -Prodotti soggetti a prelievo -Restituzione IGE -Liquidazione (l. 31 lugUo 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, n. 794; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 lugiio 1967, n. 580, art. 50). 1Se il'imposta g.eneraile �sull'entrata -lGE -da restituiire a1l'espoirtazione di merci verso Paesi extracomunitari, che godono della restituzione deil preliievo o pelI" ,1,e quali d1 divieto di OOOilllllercio nel teriritoTio nazionale impedisce� di riferirsi al prezzo interno di lLstino, vada cailcoilata sulJ.'importo globailie r:ealizzato dall'esportatore, COOll[l["�ensivo del prezzo di vendita e della quota corrispondente al .prelievo rest1tuiito, ovvero soJ.tal!lto suilil'importo costituiito dail pr-ezzo di vendita, f,a1Jtispecie in tema di paste alimentari (n. 150). Imposta conguaglio -Prodotti acquistati presso Organismi di intervento CEE .., Istituzioni e Comunit� senza scopo di lucro -Valore imponibile -Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, n. 570'; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 605). Se iil vailore imponibi1le, ai fini dell'IGE e dell'd:mposta di conguagli.o, dei prodotti 'licquistati piI'esso gli Organismi comunitari di inte<rvento deilile RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO istituzioni o collettivit� senza scopo di lucro debba essere determinato con riferimento al prezzo agevolato di acquisto o :i!n r�gione delJ.'effettivo prezzo �COI'l'enite di mercato dei prodotti (n. 151). Imposta generale entrata -Cessione di azienda -Solidariet� tra utente e cessionario -Locazione di azienda (l. 27 dicembre 1946, n. 469, art. 14, quarto comma). Se, ai fini de1J.1a �solidariiet� nel pagamento del.J.'JiGE tra cedente e cessionairio, �S� configuri una .cessione di azienda nel .caso in cui la gestione di questa, g~� data in Locazione, sia ripresa dal proprietario per scadenza della focazione medesima o per anticipata risoluzione consensuale (n. 15~). Merci importate franco destino -Imponibile (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 17; r.d. 26 gennaio 1940, n. 10, art. 96; l. 31 luglio 1954, n. 570, art. 1). Se il vatl.011e dmpoinibiJ.e, ai fini dell'I.G.E. e della imposta di conguaglio, deLle meiI"ci importate � franco destino �, debba comprendere ile spese di trasporto ed assicurazione dal confine al luogo di destinazione (n. 153). IMPOSTA VALORE AGGIUNTO Imposta valore aggiunto -Industria tessile -Detrazione dell'imposta di fabbricazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 87; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. l. 1 agosto 1969, n. 478, art. 19). Se le diitte esercenti attivit� industriale di produzione di filati, fibre tessili, .tessuti e manu:llatti, ammesse a detriar.ve dailil'ammontare dell.':ilrnposta sul vaJ.ore aggiunto quello delJ.'imposta e sovcimposta di fabbricazione gi� pagata suLla merce posseduta al 31 dicembre 1'972, siano autorizzate a detrMTe l'ammontare di imposta quale p11evisto da11a legge o quello �efl.iettivamente pagato in base a particolail"i canooi di abbonamento (n. 2). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE Carburanti -Agevolazioni per l'agricoUura -Pollicoltura -Estensibilit� (d.m. 6 agosto 1963, art. 14, lett. a). Se debba ,essere rritenuta attivit� agricola, come .tale fruente de1le agevto1azioni �in materia di imposte di fabbrioamone sui carburanti ai sensi del d.m. 6 agosto 1963, queLla concernente ila poLUcoltura, qualora ~li ail[evamenti di polli siano dotati di un numero di capii inferiore a quello mantenibile con l�e normali possibilit� produttive delil'azienda ag'["icola ovvero assoiI"bano tutta J,a 'Pl'Oduzione dell'az.ienda agricola stessa (n. 13). Imposta valore aggiunto -Industria tessile -Detrazione dell'imposta di fabbricazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 87; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. l. 1 agosto 1969, n. 478, art. 19). Se J.e ditte esercenti attivi1t� industri1ale di produzione di filati, fibre tessiili, �tessuti .e ma[]Jufatti, ammesse a detrarrre dall'ammontare dell'imposta �sul valore aggiunto quello delil'imposta e sovrimposta di fabbiricazione �gi� pagata sulla mevce posseduta al 31 dicemb11e 1972, siano auto PARTE II, CONSULTAZIONI rizzate a de1marl'e l'ammontare d:i imposta quale p.veviisto dai1la legge o quello effettivamente pagato in base a particolari canoni di abbonamento (n. 14). Riscossione -Riscossione esattoriale -Norme del t:u. imposte dirette e relative sanzioni -Applicabilit� (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, articoli 261 e 262; d.l. 9 novembre 1966, n. 912, art. 19 e 31; d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012, art. 25). Se 1a facolt�, :prevista da1l'a1't. 31, dJl. 9 nov�embt'le 196�6, 111. 912, modificato 1con d.l. 18 dicembre 1970, n. 101.2, di far riscuoteve le somme dovute per :iJinposta di fabbricazione 1SU11l'olio di oliva dalle esattorie con il.e norme, i mezzi e d. diritti stabiliiti dail.la legge per tl:a riscossione delle imposte dirette comporti anche J.'aipplicazione degli artt. 261 e 262, d.P.R. 29� gennaio 1.958, n. �645, �e quindi la sanzione dell'ammenda nelle iipotesi di mancato pagamento iin tali disposizioni contemplate (n. 15). IMPOSTE E TASSE Carburanti -Agevolazioni per l'agricoltura -Pollicoltura -Estensibilit� (d.m. 6 agosto 1963, art. 14, lett. a). iSe debba .esseve ritenuta attivit� agiricola, come tale fruente deJ1Le agevolazioni G!n materia di imposte di fabbricazione �sui cairibuvanti ai sensi del d.rn. 6 agosto 1963, quella conce1mente la po1UcoUura, qualora gli al1evamenti di polli simo dotati di un numero di capi inferioire a que11o mantenibile con le normali posSlibilli.t� ,produttive dell'azienda agricol1a ovvero aissoirbano tutta 1a produzione dell'azienda agricola stessa (n. 573). Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -ius superveniens (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -Decorrenza (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Se 11',art. 21 del d.cl.. 26 ottobre 1970, n. 745, .che eleva il tasso di interesse per le pairtiite .sospese per contenzioso tributario, sia appllcabi1e ai r:apporti tl'ibuwi sorti pvecedentemente alla sua enwata in vigore e non esauriti a tale data (n. 574). Se il triennio, dopo il quaJe, secondo l'art. 21 del d,1. 26 ottobre 1970, n. 745, si opera la elevazione del tasso di iinteresse per J.e partite sospese per �contenzioso �tributario, decorra da1la data dli entrata in vigore deJ citato decreto ovv�ero possa �computaTsi Ll periodo di tempo decorso prima di tale data (n. 574}. Dazi e prelievi -Variazione -Accettazione della dichiarazione di importazione -Diminuzione del dazio o prelievo -Applicabilit� -Istanza scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.). Dazi o prelievi -Variazioni di aliquote -Somme indebitamente riscosse Rimborso -Procedura (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 63. artt. 74 e 91). Se l'app1icazione de.U'aLiquoita pi� favorevole dei dazi o prelievi inte!l'venuta dopo l'accettazione della di'chiarazione d'impor.fazione sia condizionata alla richiesta scritta de11'importatore ~n. 575). 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quale .procedura debba essere adottata per hl rimborso dd somme indebitamente dscosse a titolo di dazi o preUevi a causa dell.'applicazione, riconosciuta poi �erronea, di un'aliquota meno favorevole di quella Vii.gente (n. 575). Piccole industrie del centro nord -Esenzione decennale da tasse e imposte -Industrie alberghiere (l. 29 luglio 1957, n. 635). Se .Le esenzioni da �!mlPOste e tasse p11ev1ste dalla J.eg.ge 29� l1ug,ldo 1957, n. 635, per la costituzione di piccole industrie nelJe zone depresse del centro nord, concerna .anche ile iniziative alberghi.ere (n. 576). R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68. Se il privilegio che assiste il ooedito per imposta di successione continui a gravave sul>l'immobile al quale iinerisce anche dopo che lo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 577). Tasse e imposte indirette sugli affari -Prescrizione e decadenza -Proroga dei termini -Reati finanziari -Applicabilit� (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n. 4). Se la proroga dei termini di prescrizione e di deicadenza in materia di tasse 1e imposte indiirette sugli affairi di cuii al dJ. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in 1. 15 febbraio 1973, n. 9, sia a:pplicabile anche per i reati finanziari (n. 578). INTERESSI Cassa per il Mezzogiorno -Opere appaltate e finanziate -Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36). Se ai fini della decol'r�enza degli intere1ssi sulle somme conitestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale peT opere date in appalto e finanziate daLla Cassa rper il Mezzogiorno siano apptlicaibili le norme contenute nei capitolati generali d'aipipalto del Ministero dei LL. PP., in virt� dei quali la dec01rTernza degili inteiresisi � fissata allo scade111e dei due mesi dalla risoJuzione amministrativa e contenziosa deltle :diseirv1e (n. 10). Concessionario del bene -Canone -Int~essi corrispettivi (e.e., art. 1282, secondo comma). Se con �riguardo alle somme dovute dai! concessionario di un bene della P. A. sia applicabile ila regola prevista dall'art. 1.282 e.e., sei::ondo comma, 1secondo .La quale i ovediti per fitti e pigiond non pll'oducono int�ressi se non dal1a �costituzione in mora, 1e quindi sia da escludeire ogni obbligo di interessi co11rispettivi (n. 11). Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -Ius superveniens (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -Decorrenza (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Se l'axt. 21 del d.l. 216 ottobre 1970, n. 745, che e1eva H tasso di interesse peir 1e partite sospese per contenzioso tributario, sia applicabile ai !Il PARTE II, CONSULTAZIONI rapporti tributari soT.ti pJ:"ecedenrtememe al.la sua entrata in vigore e non esauriti a tai1e data (n. 12). Se il trienlilio, dopo il quale, secondo il.'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, si opera J,a elevazli.one� del tasso di interesse per le partire sospese per contenzioso tributario, decocra dalla data di entrata in vigoll."e dei!. citato dec!'eto ovveTo possa computarsi il periodo di tempo deco~so prima di tale data (n. 12). ISTRUZIONE Museo nazionale -Conservatore onorario -Nomina -Legittimit� (l. 16 giugno 1912, n. 687; r.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gennaio 1928, n. 426). Se sia legittima la nomina a conservatore onorario di una sezione di un museo nazionale qualora, secondo l'ordinamento del museo medesimo, i poteTi di direzione, amministrazione e custodia su rtutte le seziond spettano ad organi del museo (n. 36). IVA Imposta conguaglio -Prodotti acquistati presso Organismi di intervento CEE -Istituzioni e Comunit� s.enza scopo di lucro -ValMe imponibile -Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, n. 570; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 605). Se il valoce imponibile, ai fini dell'IGE e della iirnposta ili conguaglio, dei pll."Odotti acquistati PTesso gli OTganism.i comuni�tari di inltervenito dalle istituzioni e collettivit� senza scopo di il.ucro debba essere determinato con riferimento ai!. prezzo agevolato di acquisto o in ragiOIIlie dell'eff,eittivo prezzo corTente di mercato dei prodotti. (n. 1). LAVORO Transazione -Conciliazione giudiziale -Partecipazione della P.A. (c.p.c., art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14). Controversie di lavoro -Contro la P.A. -Transazione -Modalit� (e.e., art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12). Se la pubblica amministrazione possa partecipare alla conciliazione giudiziale di una .contrOl\'ersia �sottoscrivendo ii1 relativo vea:ibale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (n. 89). Quali siano Le modalit� pi� oppoc.tune per il.a risoluzione stragiudiziale di 'controversie di lavoco subocdinato insorte wa privati e la pubblica amministrazione (n. 89). LOCAZIONI Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, d.Z. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�. Se possono dtener1si soggette alla proroga lega�le deB.e locaziioni di immobili urbani diisposta dail.l'ru-t. 1, d.1. 24 'luglio 1973, n. 4216, Le Locazioni di diritto privato 'stipulate dalle Amministrazioni statali pell." disporre di locaili neeessari ad uffici o servizi (n. 144). 28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�. Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Rinnovazione anticipata deila locazione l Effetti. .Se possono ritenersi soggette alla proroga legale deLJ.e ilocazioni di ! immobili uvbani disposta dalil'art. 1, d.l. 24 !luglio rn73, ill. 426, le locazioni di diritto privato stipulate darLle .Amministrazioni stataH per dispOIITe di lociali necessad ad uffici o servizi (n. 145). Se la proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dal- 1'1aJ:1t. 1, d.�l. 24 lugilio 1973, n. 426, sia iJnvocabfile, a favore deilla Amministrazione condUJttrice, anche nel caso in oui li.a locazione, scadente dopo !'�entrata in vigore del 'l:legime di prorogia, sia stata r�illillQIVata, con aumento del canone, con .atto stirpulato ainterioo:mente a tale data (n. 145). MEZZOGIORNO Cassa per il Mezzogiorno -Opere appaitate e finanziate -Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646 art. 8, r.d. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36. Se ai fini della dec0TI1enza degli �ID!teriessi �sulle somme contestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale per opere date in appalto o finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili le !llOI'lffie contenute nei capitolati �glenerali d'appalto del Ministero dei LL.PP., in viirt� dei quali la decorrenza degli im.eressi � fissata alilo scadere dei due me1si dalla risoluzione 1amministratiV'a o contenzioso delle riservie (n. 60). Industrializzazione del Mezzogiorno -Piani regolatori per aree e nuclei di sviluppo -Espropriazione p.u. -Occu.pazione d'urgenza -Competenza statale e regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Se sia rimasto al P�r�eifetto ovvero sia stato tras:flerito al Presidente della Giunta regionale il potere di pronunciare 1:e espropriazioni �e O.e occupani d'urgienza per la acquisizione de11e ar�ee previste nei rpiani 11.'egol.atori per le Miee ed i nuclei di sviluppo industriale del Mezzogiorno (n. 61). Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6) . .Qpera di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -E.spropriazione p.u. (r.d.L 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gen'11!aio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Cave e torbiere -Estrazione e lavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n..865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). Se 1spe�tti agli organi deLlo Staito orpplWe a quelli de11JJ..e Regioni IJ['OVv �eder�e aLle espro1pr.i:azion~ per rp1UJbbJka utilit� r:eLaitiVoe ad ope1re pubbliche degli enti locali ammesse a coilltTibuto o finanzdamento dello .Stato (n. 62). Se :spetti agl!i organi dello Stato oppure a quelii delle Regioni provvedeire alle eispropr~azioni per .pubblica utiiliLt� re1lative ad opere di bondf�.ca affidate 1aHa Cassa per 11 Mezzogio'.l'no e coi!lJcesse a consorz,i di bo!llifica (n. 62). Se spetti agli organi delilo S:tafo oppU'I'e a quelli deJILe Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utiildit� relaUV\e ad opere di estrazione e lav01razione pi<etra (n. 62). I PARTE II, CONSULTAZIONI MINIERE Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6). Opere di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -Espropriazione p.u. (r.d.l. 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Cave e torbiere -Estrazione e la_vorazione -Espropriazione p.u. (l. ;?2 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). Se spetti agli ocgaini dello Stato oppure a quelilii delile Re,gioni provvedere alle 1espropriazioni per pubblica utiitit� relati'V'e ad QPere pubbliche degli enti locali ammesse a contributo o finanziamento dello Stato (n. 24). Se spetti agli org1ani dello Stato oppUl'e a quelilii delle Regioni provvedere aille espropriaZiioni per pubblica utilit� relative 1ad opere di bonifica affidate 1alla Oassa per fil Mezzogiorno e concesse a consorzi di bonifica (n. 24). Se spetti agli organi dello Stato oppure a quehl.i dehle Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utilit� vel:ative ad opere di estrazione e lavorazio,ne pietre (n. 24). NAVI Marittimo italiano -Arruolamento su nave straniera -Infrazioni commesse all'estero -Sanzioni disciplinari -(Cod. Nav. artt. 1249 segg). Se le norme disciplinari p11eviste dal codice della navigazione siano applicabili anche nei confronti di marittimo italiano, iscritto ne1Le matrico!l.e della gente di mare, quando sia arruolato su nave che batte bandiera straniera e quando le infrazioni siano commesse in territorio non soggetto ailia sovranit� italiana (n. 134). NOTIFICAZIONE Messi di conciliazione -Notificazione su istanza di Amministrazioni dello Stato -Indennit� di trasferta (l. 3 febbraio 1957, n. 16, art. 2; d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 122 segg.). Messi di conciliazione -Notificazioni su istanza di Amministrazioni dello Stato -Diritti di notifica (l. 3 febbraio 1957, n. 16, art. 2; d.P.R. 15 di cembre 1959, n. 1229, artt. 122 segg.). Se debbano esseve aIJJticirpate dall'Erario ovvero ip11enotate a debito le indennit� �di tl'asforta per notiifiche ,eseguite dai messi di conciliazione su istanza di Amministrazioni dello Stato (n. 34). Se debbano essere antictpati da1l'E"T<ario ovvero prenotati a debito i di r1tti �spettanti ai messi di �conciliazione per l�e notifioaz.ioni eseguite su istanza di Amimrustrazioni dello Stato (n. 34). OPERE PUBBLICHE Appalto di opere pubbliche -Successivo al 30 giugno 1968 -Revisione dei prezzi -Sistema parametrico -Derogabilit� (l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). Se in un contratto di pubblico appalto .stipulato dorpo il 30 giugno 1968 a seguito di l:idtazione privata ipure successiva a detta data, alla !l'evisione 30 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I dei prezzi possa procedersi con sistema diverso da quello pararne.trico (n. 1.15). ll Cassa per il Mezzogio!l"no -Opere appaltate e finanziate -Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di li mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 20 maggio 1885, ~ art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 38). Se ai fini della decorrenza degli intell'essi sulile norme COinJtestate e riconosciute atl1'appa1tafore in sede ammimistrativ1a o .giur~sdizionale per opere date in appalto e finanziate daLla Qissa per il Mezzogiorno siano ap;pJ.icabili tLe norme contenute nei capitolati �generali d'�appaJto del Mi:nistell"o dei LL.PP., in virt� dei quali la decorrenza degli cintell'essi � :fissata allo scadere dei due mesi da/Ila risolLuzione amministrativ�a e c01I1tenziosa della riserva (n. 116). Opera pubblica di competenza regionale -Approvazione del contratto di appalto anteriore al 1� apriie 1972 -Successivo annullamento giurisdizionale dell'approvazione -Competenza dell'Amministrazione statale a definire il procedimento amministrativo -Insussistenza (art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni -Procedimenti in corso alla data del passaggio d.eile funzioni -Competenza statale -Permanenza -Impegno di spesa (Art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). Appalto di opera pubblica -Annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto -Lavori gi� eseguiti dall'appaltatore Compenso (art 2041 e.e. -art. 337, l. 30 marzo 1865, n. 2248, all. P). Se il Ministell'O dei il.avori PubbHci, avendo approvato il contratto di ap~ pa!lto per un'opera marittima divenuta di competenza regionale ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 oon diecreto anteriore al 1 aprile 1972, conservi la propria competenza a definire ili. procedimento ammiilliistrativo e a portare a termine .l'esecuzione deJJ.'op�eria pubbUca, ad sensi deJJ.'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972., illJ. 8 �che per i p(['Ocedimenti in corso mantiene ferma la competenza statalLe solo quando sia gi� imttervenuto impegno di spesa, qualora sia stato pr01I1u:nciato J.'ainnu11amenito 1giurisdizionale del dem-eto di approvazione (n. 117). Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che per i procedimenrti amministrativi attinenti a11e materie trasfedte al.ile attribuzioni regionali in l()()ll"SO al1a data del 10 aprille 1972 condiziona La permanenz, a della compeitenza statale a.11a gi� avvenuta asSU�I12Jione di impegno di spesa, per ll"itenere la sussistenza di U111a � spesa impegnata � sia sufficiente il cosiddetto � iu:np1egno di fondi � inerente ad un decreto di approvazione deJ. Pll'Ogetto di una opera pubblica che diisipoinga a rtal fine fa destinazione di somane assegnate ilil bilruncio ed occorra inrve�ce un impegno non solamente contab1Le, ma dante luogo ad obbligazione deillo Stato nei confronti di terzi (es. approvazione del contratto) (111. 117). �Se, nel caso di ainnullame!llto giurisdizionale delll'approvazione del contraitto ,di appalto dopo che� il'a:ppailtaitO!re, av:ente la consegna dei larvori, abbia dato co11so ahl'esecuzione, l'.AlmmiJllistrazione appaltante sia tenuta a rifondere tLe spese sopportate per i tLavori eseguiJti 1secondo i p11Incipi ed i il.imiti de.J11'azione di arll'icchimento �senza causa nei �conillronti di una P .A. (n. 117). PARTE II, CONSULTAZIONI PECULATO E MALVERSAZIONE Poste etelecomunicazioni -Servizio pagamento pensioni INPS -Irregolarit� nel servizio -Peculato -Amministrazione danneggiata (l. 25 aprile 1961, n. 335; c.p. art. 314). Se nel caso di ir:vegolarit� compiute da dipendente postale nel servizio di pag.ame'IlJto �delle pensioil!i. INPS sia ravvisabile dl reato di peculiato a danno dehl'Ammiinist11azione del1e Poste e T�eLecomunicazioni (n. 5). PENSIONI Ferrovie -Personale gi� appartenente al C.G. Anticoccidico -Collocamento a ripaso -concessione speciale C. (l. 18 marzo 1968, n. 277; d.int. 8 giugno 1962, n. 4516). Se al .personale, gi� arppar>tente al molo org.anico del Cmnm.to Generale Anticoccidico �e inquadrato []Jei ruoli del Min:iste!l'o deli'Agdcoltura e Fo11este, collocato a !riposo� con opzione del trattamento pensionistico erogato dall'INPS .spetti il benencio de1la concessione speciale � C � rper i trasporti sull� F.S. (n. 144). PIANI REGOLATORI Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovrintendenza ai Monumenti - Nurta osta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Regioni Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8). Funzioni statali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela deI patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali -Trasferimento alle Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. io giugno 1969, n. 108f}; l. 24 luglio 1959, n. 1497). �Se col trasferimento a1J1e Regioni delle :l�unzioni statali in materia di urbail!i.stioa sfa venuta a cessare la competenza della Sovra:iinitendenza ai Monumep. ti a dare i pareri previsti dall'art. 8 secondo comma, 1. 6 agosto 1967, n. 765, in tema di nulla osta alle autorizzazioni comunali ai11e lottizzazioni di terreni a scopo 1ed:ilizio (in. 31). Se col tras:fiedmento alle Regioni del.ile fu.nzioil!i. �statali in mateda di urbanistica 1siano cessate 1e attribuzioni degli organi dello Stato in quelle materie che, pur 1connesse con l'wbanistica, inte;r.essano ita tutela del patrimonio archeologico, al'ltistico etc. e quella delle bellezze naturali (111. 31). PIGNORAMENTO Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. -Concorrenza con crediti erariali -(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). In quale modo possa �esseDe garanitito il recUJpero dei crediti vanitati dall'Amministrazione con trattenute sulle quote I.G.E. dovute ai comami quando 1e somme a 'tale titolo dovute silano piginorate presso l'Amministrazione ad istanza dei �creditori dei comuni (n. 24). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO POSTE E TELECOMUNliCAZIONI Poste e telecomunicazioni -Servizio pagamento pensioni INPS -Irregolarit� nel servizio -Peculato -Amm.nei danneggiata (l. 25 aprile 1961, n. 355; c.p., art. 314). Se nel caso dci iriiegOtl.adt� eompiute da dipendente. postaiLe nei! servizio di ,pagamento de1le pension.i INPS sia ravvisabile i>l reato di peculato a danno dehl'Amministrazione dehle Poste e Telecomunicazioni (n. 147). PRESCRIZIONE Tasse e imposte indirette sugli �affari -Prescrizione e decadenza -Proroga dei termini -Reati finanziari -Applicabilit� (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n. 4). Se J.a proroga dei termini �di pr,esooizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari di cui ail. d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. 1con mod. in 1. 15 febbraio 1973, n. 9, si,a appUcabi1e anche per i reati . finam.zia;ri (n. 86). PRIVILEGI Privilegio reale -Azione contro il terzo possessore del bene -Termine natura (r.d. 30 dicembre 1923~ n. 3270, art. 68 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 97). Se l'\!lzione Cli cui all'art. 68 delila JJegg,e tributaria suhle successioni contro 1'l terzo possessOil'le detl bene gravato dal priv&Legio reail.e, sia sogge,tta al tecri�rrine di pll'escrizfone dei! tributo ovvero, in analogia a quanto previsto dall'arit. 97 de11a iLeglge di '.I'egi1s1lvo, a :ternnine di decadenza (n. 7). R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68. Se il priviJ.egio che assiste il credito per imposta di successione continui a gravare sull'immobile al quale inerisce anche dopo che lo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 8). P.ROOEDIMENTO CIVILE Intervento volontario -Intervento ad adiuvandum -Amministrazione finanziaria creditrice di una parte -Legittimazione (c.p,c. art. 105). Se l'Ammnistrazione finanziaria ,creditrice d'imposta sia legittimata a spiegaa:-e initerv,ento volonitario, sia pwr.e ad adiuvaindum (c.d. inteTven:to adesivo dipendente), nehla causa che iJ. de}:>itoire d'iiimpos:ta (!ll!ehla specie: ditta concessionaria dd 1servizio pubblico automobilistico), abbia promosso, avverso la determina.rione prefettizia di liquidazione della indennit� di requisizioine auitome,zzli, nei confronti di altra ditta cui era stata tempm�aneamente affidata la .g1e1stione del servizio pubblko di linea e a cui favo['e erano stati ,temporaneamel[]Jte !I'equisiti 1autqv,ekoli dli p!roJpiclet� dclila ,coincessionaria (n. 51). PARTE II, CONSULTAZIONI REATI FINANZIARI Tasse e imposte indirette sugli affari -Prescrizione e decadenza -Proroga dei termini -Reati finanziari -Applicabilit� (d.l. 18 dicembre 11972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n.4). Se ila proroga dei termini .di prescrizione e di decaden.zia :in materia di tasse e imposte indil'lette sugili affairi di cui al d.[. 18 dicembre 1972, n. 7'88, COIJJV. con mod. i:n il. 15 febbraio 19�73, n. 9, .sia applicabHe anche per d reati finan:z�ari (n. 13). REGIONE MOLISE Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente di sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). Se il traisjieriJmento aille Regiomd a statuto ordinario di funzioni staitaili in materia di Enti di sviluppo in agricolltura a dimensi�one i:nfraregionale (nella specie: Ente di sviluppo in Molise) .abbia comportato la cessazione de1La �competenza degli origani dello Stato nel poitere di nomina degli organi di aimmi:nistraziorne di tali Enti (n. 1). REGIONI Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovraintendenza ai Monumenti -Nulla osta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Regioni Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 8) Funzioni statali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela del patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali -Trasferimento alle Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 1<> giugno 1939, n. 1089; l. 24 luglio 1939, n. 1497). Se ool .tras:f.erimento ahle Regioni delile funzioni statali irn materia di urbarnistfoa sia venuta a cessM'e ila �competenza della Sovraintendenza ai Monumenti a dairie i pareri pl'levisti dall'art. 8 secondo coo:nma, il. 6 a.gosto 1967, n. 765, in tema di nulla osta �aHe autorizzazioni comunali alle lottizzazioni di teneni a scopo ediUzio (n. 200). Se coil trasferimento alite Regioni delle funzioni statali in materia dd urbani1stica ,filano cessate �le a.ttrtbuzioni degli org�am delilo Stato in que1le maiter�iie �Che, pur connesse con l'wbainistica, intel'essano 1a itutela de1l patrimonio archeologico, �artistico e.te, e quella deil1e bellez7le naituraili (n. 209). Industrializzazione del Mezzogiorno -Piani regolatori per aree e nuclei di sviluppo -Espropriazione p.u. -Occupazione d'urgenza -Competenza statale e regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Se sia rilmasto .al Prefetto ovvern sia stato trasferito al Presidente de11a Giunta regio.na1e il potere ,di pronunciairie \le esproprfazi-oni e ille occupazioni I 34 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO t d'urgen:lla rper l'a:oqu.iisizione dehle aree previste nei p:iain:i !f.egolatori per le f aree ed i :nuc1ei di svHuppo .iindustriaiLe del Mezzogiorno (n. 210). I Opera pubblica di competenza regionale -Approvazione del contratto di ~ appaito anteriore al 10 aprile 1972 -Successivo annullamento giurisdizionale dell'approvazione -Competenza dell'Amministrazione statale a definire il procedimento amministrativo -Insussistenza -Art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Tra,sferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni -Procedimenti in corso alla data del passaggio delle funzioni -Competenza statale -Permanenza -Impegno di spesa -Art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Appalto di opera pubblica -Annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto -Lavori gi� eseguiti dall'appaltatore Compenso -Art. 2041 e.e. -Art.. 337, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. P. Se il Ministero dei Lavori Pubblici, avendo approvato il contratto di appalto per un'opeira marittima di\"Emuta di competenza regionale a1 sensi deil d.P.R. 15 gerunaio 1972, n. 8, con decreto anterfore al 10 apd1e 1972, conservi la propria �competenza 1a definiire il procedimento amrninisitraitirvo e a pofl'\tare a termine l'-e1secuzione dehl'opea:ia ipubblica, ai sensi deH'art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, � n. 8, che per .i proced.iimenti .iJn corrso mantiene ferma fa competenza stataile solo quando sia gi� intervenuto impegno di spesa, �qualora si�a .stato pronunciato il'.an:nullaime.nto giuriisdizdonale del decreto di approvazione (n. 21<1). Se, ,ai find dell'applicazione dcll'arrt. 10, d.P.R. 1"5 gennaio 1972, n. 8, che per i IJ['Oced:imenti amministrativi attinenti al!1e materie trasfe.rite aUe attribuzioni l"egdonali in corrso alla data del lo aiprii!1e 1972 condiziona la permanenza dehla competenza statale a1la gi� avvenuta assunzione di impegno di s;pe�sa, per riteneire la �sussistel!12.a di una �spesa impe�g<n;ata � sia sufficiente il cosiddetto � impegno di fondi � inerente ad un dec�rreto di apprrovazione del progetto di una opera pubblica che disponga a tal fine la destinazione di .somme assegnate in bil:ancio od OCC()['["a twece wn impegno non 1so1amente co1n1Jabil1e, ma dante luogo ad obbligazione die[lo Stato nei confronti di terzi (es. approvazione del contratto) (n. 211). Se, nel caso di ainnulWamento giur.tsdizicmale deUa ap!Provazione del contratto di appailto dopo che il'appaltatooe, av;ente la consegna dei lavori, abbi�!a dafo �cwso ai1l'eseouzione, l'Aanministrazione app.ailtante sia tenuta a rifonde!l"e 1e �spese .sopportate per i il.avori �eseguiti secondo i ;p:dncipi ed i limiti dell'azionie di a:rrfochimento senza causa 1nei �Confronti di una P. A. (n. 211). Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6). Opere di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -Espropriazione p.u. (r.d.l. 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Cave e torbiere -Estrazione e lavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). Se spetti agli organi dello Stato oppure 1a quelli del1e Regioilli pit"Ovvedere a:l1e espropriazioni peT pubblica util:iit� l'eLa:tive ad� ope11e pubbiliche lI PARTE II, CONSULTAZIONI 315 degli enti focaJJi ammesse 1a contributo e fina:nziame�nto delilo Stato (n. 212). Se .spetti agli ocgani dello Stato oppwe a quelli deJ1e Regioni provvedere aHe �espropr.iJazioni per pubblica utiili,t� re1artive ad opeire di bonifica affidaite a:Lla Oassa per H Mezzogiorno e concesse a' consorzi di bonifica (n. 212). Se spetti agJ.i ocgani del!lo Stato oppure a quelli delle Regioni provv, edere alle espropriazioni per pubblica utilit� relative ad opere di estrazione e .lavorazione pi,etre (n. 212). Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura -Enti di sviluppo infraregionale -Cariche -Nomina -Competenza (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2). Se il trasferimento alle Reg.ioni a statuto ordinado det1le fUJUZioni attinenti alla materiia della agri-coltura abbia sottratto allo Stato fil potere di nomina ne11e cartche degli Enti di sviluppo a di:mensione infraregionale (n. 213). Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente di sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 19 gennaio 1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). Se il trasferimento alle Regioni a statuto OII'din,ail"io di funzioni statali in mater.iJa di Eniti di svilupp.o in agricoltura a d.iJmensione :Lnf!'aregiona.le (nella specie: Ente di svd!luppo in Molise) abbia 1comportato la cessazione del!la .competenza degU organi dello Staito nei!. potere di nomina degli organi di a:mministrazione di tali Enti (n. 214). RESPONSABILIT� CIVILE Scontro di veicoli -Autoveicoli dell'Amministrazione -Danni da deprezzamento e fermo tecnico -Risarcimento (e.e., artt. 2056, 1223 e 1226). Se nel �caso ,fil danni ad autove1coli deiH'Almmin1strazione (nella sipe~ de, della Pubblica Skurez:zia), il danneggiante sia tenuto a risarcire anche i danni derivanti dal deprezzamento -svallutazione del veicolo e queHi derivanti da ferrrno tecnico (n. 271). RICOSTRUZIONE Campania -Terremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabili -Piani di ricostruzione -Espropriazione -Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431). Campania -Terremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabili -Piani di ricostruzione -Espropriazione -Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431). ,ge sia �Ieg1ttima i1a concessione del maggior contributo previsto per la ricostruzione de1l'edificio su area div1ersa, '.I'esa necessaria dall'inutilizzabilit� tecnica de1l'area di risulta dell'edificio distrutto dal terriemoto dell'agosto 19612 in akuni Comuni deli1a Caimpaini1a, qualora la suddetta are,a di risulta sia stata espToprf.aita pea: ,1a realizzazione delle infrastrutture dei piani. di ricostruzione dei Comuni teTremotati (n. 215). 23 36 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, nel oaso in cui l'area di risulta di edificio distrutto da� terremoto che nell'agosto 1962 colp� alcuni Comuni de�Ma Campa.ma, non pi� utilizzabilie per motivi tecnici, sia stata ci� nono.stante eispropriata pe�r �a ~eal: izza:;,ione delle illi�rastrutture dei piruni di ricostruzione, i� proprietario espropri�ato �sia tenuto a l'estituir.e la sola irndenni�t� di esprop!rio ovvexo anche iJ. maggior contributo, percepito per la ;ricostruzione dell'edificio su aTea diversa (n. 25). RIFORMA AGRARIA Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura -Enti di sviluppo infraregionale -Cariche -Nomina -Competenza (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2). ' Se hl trasferimento ahle Regioni a statuto ordina!l"io delle funzioni attinenti 1a11a mateTia della agricoltura abbia sottratto allo Stato il pote!l"e di n�mina :nelle �cariche degli Enti di sviluppo a diime'tlJsione irufra1regionale (n; 4). Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente di sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). Se il trasfociimento alle Regioni �a statuto ordinario di funzlio'tlJi statali in mateTia di Enti di sviluppo in agricoltma a dimensione infra;regiona�e (nella spede: Ente di sviluppo in Molise) abbia comportato 1a cessazione della competenza degli OTganli dello Stato nel potere di nomina degli organi di �amministrazione di tali Enti (n. 5). SOCIET� Trasformazione -Comunicazione ai creditori sociali -Forma (e.e., articolo 2499, secondo comma). Se la fcwmalit� prevista dall'ao:t. 2499, secondo �comma, c.�C. (l:ette!I"a raocomandata) per fa comuni.oaziOitle ai creditori socialli della deliberazione di trasformazioQle dehla sode�t� possa �essere sostituita dia alt:ria forma di comunicazione (n. 137). STRADE Strade pubbliche -Insegne e cartelli pubblicitari abusivi -Provvedimento di rimozione -Esecuzione d'ufficio (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 11). Se ai !p["Ovvedimenti emanati dag�i O!l"gani della Aztenda Nazdonalle Autonoma delle Strade (ANAS) p1er la rimozione d'cinsegne, cartelli ed altri mezzi pubblicita:rii 1nstaHati lUQlgo l�e strade statali, su b.eni di propri� et� privata, in contrasto con le norme del codi.ce str.adale, possa essere data esecuzione d'ufficio (n. 100). PARTE II, CONSULTAZIONI TERREMOTO Campania -Terremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabm -Piani di ricostruzione -Espropriazione -Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431). Campania -Terremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabili -Piani di ricostruzione -Espropriazione -Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431). Se 1Sia legittima 1a concessione del maggior contributo pre'Vi.sto per la ricostruzione dell'edlifi.cio 1su avea diversa, r.esa necessarila daill'inutillizzabUiit� �tecnica dell'area di riisu1ta dell'edificio distvutto dal ten-:em.oto dell'agosto 1962 in alcuni Comuni della Campania, qualQlra ila suddetta area di l'!Lsulta �Si�a stata espropriata per la realizzazione deUe iruf;rastcrutture dei piani di ricostruzione dei Comuni terremotati (n. 24). Se, nel caso iln cui l'area di risulita di edificio dilstrutto dail. terremoto che nell'a1gosto 1962 colp� alCUIIli Comuni della Campania, non pi� utiiLiz-' zabile :per motivi tecndci, sila stata ci� nonostante espropriata per la rea lizzazione del1e infiriastmtture dei pi.ani di ricostvuzione, iJ. proiprietaTio esprOlpl'dato sia tenuto a restituire la .soJ.a indenniit� di esproprio ovvero� anche il mag.gior contrtbuto percepito per la ricostruzione delil'edi.ficio su a'.l'ea �div�evsa (n. 24). � TRASPORTO Servizi automobilistici in concessione -Passaggio alla gestione governa tiva -Crediti di lavoro -Responsabilit� solidale -C.c., art. 2112. Servizi automobilistici in concessione -Passaggio aila gestione governa tiva -Debiti di impresa risultanti dai libri contabili -Responsabilit� solidale -e.e., art. 4560. 'Servizi automobilistici in concessione -Passaggio aUa gestione governativa -Debiti per assicurazioni sociali -Responsabilit� solidale -C.c., art. 2560 -Legge 29 ottobre 1971, n. 889, art. 8. Servizi automobilistici in concessione -Passaggio alla gestione governa tiva -Debiti per imposte dirette -Responsabilit� solidale -D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 197. Se, a seguito del rilievo di servizi automobilistici di trasipoit'to, gi� in �concessione a privati, a favore di una Gestione goveTnativa, la P. A. acquiTente sia re1sponsabi1e, in �solido �con il precedente tiJtOilare, per i cre diti di lavoro che i 1prestafoiri di Lavoro avevano al tempo de1l trasfel'li mento in dipendenza del 1avoTO prestato, ai sensi dell'art. 2112 e.e. (n. 86). Se, a �seguilto del riUevo di Se['vizd automobilisti'Ci di trasporto, gi� in .concessione a privati, a favore di una Gestione gove11nativa, la P. A. acqui rente sia l'esponsabi1e, in sol~do con H p['ecedente tiJtola!fe, rper i debiti ine renti all'esercizio defil'imp11esa anteriori al tvas:ferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560 e.e. (n. 86). Se, a .seguito del rill~evo �di servizi automobiUstLci di trasporito, gi� in COiilcessd()IIJJe a p!rivati, 1a favme di una Gestione govevnativa, 1a P. A. acqui rente :sia responsabile, in solido con H pl"ecedente titolar�e, per i debirti 11el1ativi alle assicurazioni sociald dei lavoratori dipendenti nei corufronti degli 1enti prevtdenziali (n. 86). Se, a :seguito del riiJ.i~vo di se�rvizi automobiltstLci di traspor1to, gi� in concessio[}Je a PTiV�ati, :a favor�e di una Gestioa:lle governativa, la P. A. acqui RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 38 rente sia responsabile, in solido co.n il precedente titolare, per i debiti tributari per iJinposte dfaiette ali s~si dehl'art. 197 del t.u. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 86). TRANSAZIONE Transazione -Conciliazione giudiziale -Partecipazione della P. A. (e.p.e., art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14). Controversie di lavoro -Contro la P. A. -Transazione -Modalit� (e.e., art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12). Se la pubblica aimmi:nistrazione possa pm-tecipare alla conci1Uazione giudizi1ale di una controversia sottoscrti.vendo il relativo V'eTbale ai sensi delil'art. 185 c.p..c. (n. 22). Quali siano le modalit� pi� OPPQll'tune per 1a :ci'so1uz:ione stoogiudiziailie di controversie di �lavoro suboroinaito inswte tra privati e \la pubblica ammi.ni,swazione (n. 22). �