ANNO XXVI -N. 1 GENNAIO -FEBBRAIO 197 4 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1974 



ABBONAMENTI 

ANNO L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO ............�.��.. � 1.500 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia � Printed in ltaly 
Autorizzazione Tribunale di Roma -.Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(4219029) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 


Con questo numero della Rassegna viene istituita 
una sezione di giurisprudenza comunitaria e 
internaz"ionale, a cura dell'avv. ARTURO MARZANO. 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MARIUzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, 
Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MmuToLo DEL 
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1cc1ARDI, Genova; 
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, 
Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto 
GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHis, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; 
Giancarlo MAND�, Venezia. 


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INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
delf'avv. Michele Savarese) 
{a cura 
pag. 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(a cura del/'avv. Arturo Marzano) � 57 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE {a cura 
SU QUESTIONI DI GIURIdel/'
avv. Benedetto Baccari) � 141 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE 
cato Pietro De Francisci) 
(a cura dell'avvo
� 157 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 
del/'avv. Ugo Gargiulo} . . � . . . 
(a cura 
� 174 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � I94 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 
APPALTI PUBBLICI {a cura del/'avv. Arturo 
Marzano) . . � � 255 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura def/'avv. Peio/
o Di Tarsia di Be/monte) � 273 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

LEGISLAZIONE 

pag. 
INDICE BIBLIOGRAFICO � IO 
CONSULTAZIONI 

� 11 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

ALBISINNI G., Osservazioni in margine ad una sentenza, con la 
quale il Tribunale Superiore delle Acque ha affermato la 
propria giurisdizione in materia di requisizione di acque 
pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 268 
BAFILE C., Enunciazione di societ� in si;,ntenza dichiarativa di 
fallimento. Insinuazione del credito tributario o sua prededuzione 
I, 204 
CARBONE C., Ancora in tema di assegnazione di alloggio popolare 
ed economico in relazione alle posizioni tutelabili dinanzi 
all'A.G.O. . .................. . I, 141 
CH1cco A., La sentenza dichiarativa di fallimento di una societ� 
verbale, e l'imposta di titolo sull'enunciazione della societ� I, 195 
D1 C10MMO R., La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario 
. . . . . . . . . . ... I, 57 
GARGIULO U., Sul criterio di tassazione dei contratti verbali tra 
commercianti riguardanti vendita di merci . . . . . I, 249 
MARrnzzo F., Imposta di titolo 
limentare 
e prededuzione nel passivo falI, 
212 
MARZANO A., L'applicazione dell'art. 177 del 
giudizio di rinvio . . . . . . . . 
trattato CEE 
. . . . . 
nel 
I, 99 
MARZANO A., Sugli effetti dell'impugnazione del provvedimento 
emesso dal giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del trattato 
CEE . I, 123 
S1coNoLF1 L., Un discusso caso di retrocessione -Implicazioni in 
termini di tributo di registro . . . . . . . . . . . . . I, 242 


PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Concessione di utenza -Pofor,e di 
intervento del Ministro dei lavori 
pubbldci ex a!l.'t. 54 t.u. acque 
e impianti ,elettrici -Oondizioni 
per l'eseTcizio: esigenze non no,rmali, 
straordinarie, fuotri della 
comune p!l'ev:edibilit� -Apprezzamento 
,dJi fatto di esclusiva competenza 
del giudi1ce di merito, con 
nota di G. A.LBISINNI, 255. 

-P!l.'ovvedimenti di immiissiorne di 
nuove acque nei canali demaniali 
-Potere dello Stato di disporre 
di acque pubbiliche, assoggettate 
a pM<lii1co11we 'l1egJme giUTidico peir 
effetto di conc,essioni, per alimentazione 
dei canali demaniali Non 
sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 
255. 

-Provvedimento di requisizione di 
acque pubbliclle -Affievolimento 
del diiritto ,costituifo su taili acque 
a favoire dei concessionari -Sussiste, 
con nota di G. ALBISINNI, 

268. 
-Requisizione di acque pubbliche 
-Giuriisdizdone di Jegd,ttimit� 
del T'I'ibuna:Ie supeTtore delle 
AA.PP. -SussLste, con nota di 

G. ALBISINNI, 268. 
-Scardco di materiali di rifiuto in 
un torrente -Divieto per effeUo 
deI!l'art. 96 t.u. 'sulle opere idrauliche 
-Sanzione, 274. 

APPALTO 

-Appalto di opeo:e pubbliche Contabilit� 
-Scopi, 259. 

-Appalto di ope!l',e pubbliche Contabilit� 
rpmvvisoria dei lavoil'� 
-Onere della tempestiva o:ise1rva, 
259. 

-Appalto di opere pubbliche Equo 
compenso ai sensi dell'articolo 
1664 cod. civ. -Funzione e 

Umiti -Differ.enza dai nuovi 
prezzi ,e sowaprezzi, 259. 

-.Aippalto di oper1e pubbliche -
Jstituto delle rise!l've -Cairattere 
generale, 260. 

-Appalto di opere pubbliche ,;, 
Onerosit� della p!l'eistazlione peil' 
impreviste difficolt� di esecuzione 
-Richiesta di compenso ai 
sensi dell'Mt. 1'664, ,secondo comma, 
cod. civ. -One1re deilla tempestirva 
ll'ise1rva, 259. 

-Appalto di opere pubbUche -RiseTve 
-Onere della il'innovazlione 
-Limiti, 260. 

-Aippalto di orp1ere pubbliche -Variami 
e diffe1renti modail.it� esecutive 
-Onere della T:Lserva Momento 
in cui l'oner,e diventa 
attuale, 259. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-Re,voca d'ufficio -Eccesso di potere, 
per pe1rplessit� o contraddittoriet� 
-Inconfiigurabi1it� de!l. vizio, 
186. 

-Revoca d'ufficio -Pil'eSU1pposti Mera 
rivalutazione della situazd�ne 
,gi� esaminata -Le.gittimit�, 
186. 

-Sua disarppilicaziione da parte della 
P.A. -Aissenza di annullamento 
o revoca -![legittimit�, 174. 

AUTORIZZAZIOtNE AMMINISTRA


TIVA . 

-Distributoil.'i di carbrtm"anti -Pail'eri 
previsti per l'arutorizzazione Non 
sono richi1esti in ,sede di revoca, 
186. 

CACCIA E PESCIA 

-Pesca -Dill'itti antichi escilusivi 
di pesica nelle acque pubbliche Questione 
infondata di costituzionalit�, 
36. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Pi� violazioni attinenti aU'esercizio 
deEla caccia 1con uso di armi 
da sparo -Pene appliicabili Questione 
infondata di costituz!
ionalit�, 25. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Ordinanza -Ingiunzione ,priefettizia 
-Opposizione -Poteri del 
giudice -Controllo dei requisiti 
formali de11'atto e dei presupposti 
,di fatto -Motivazione per 
relationem -Legittimit�, 172. 

-Partente conseguita all'estero .
AipplicabiJdt� della ,sanzione penrue 
-Questione infondata di legitti:
miit� oostituzJionaLe, 24. 

-Verbale di contravvienzione -Natuira 
-Eifficacda dli atto pubblico, 
172. 

-Verbale di violazione al codice 
della ,strada -Notifica -Assenza 
precaria del destinatMio -Depo1sito 
del plico pillesso J.'ufficio posta11'
e ed avvi,so al destinatario Omi1ssione 
-Nullit� della notifica, 
170. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Edilizia popolare ,ed ,economica Godimento 
di aUog,gio Gescal Giurisdizione 
de1l'AiG.0.: limiti, 
con nota d:i C. CARBONE, 141. 

-Ente ospedaliero -Nomina dli 
membro del Consiglio di Amministrazione 
-Competenza tntertemporale 
del Consiglio di Stato Sussiste, 
189. 

-Giustizia amministrativa -Giudizio 
d:i ottemperanza -Decisione 
non ancora passata lin giudicato 
-Inammi1ssibiJlit�, 154. 

-Lmpegno pubblico e privato -Ricoa:
iso alla Corte dei Conti in materia 
di equo indennizzo -Difetto 
di giurisdizione del ,giudice adifo 
-Effetto conservativo del ricorso 
-Non sussi1ste, 183. 

-Impiego pubblico -Dipendenti 
deUe Fettovie calabro:..:J:ucane in 
gestione commtssariale -Giuri1sdizlione 
del giudice amministrativo, 
145. 

-Impiego pubblico e privato -Ricorso 
alla Corte dei Conti in materia 
di ,equo indennizzo -Difetto 
di GiUII'lisdi:l'Jione del giudice adiito 
-Errore sainabiJLe -Non si configura, 
183.. 

COMUNIT� EUROPEE 

-Agricoltura -Organizzazione comune 
dei mex-cati -Importi dli 
1coonipensazione sulle importazioni 
da Paesi terzi -Criterio di determinazione 
adottato dalla Commissione 
-Legiittimiit�, 82. 

-A~dcoltma -Organizzazione comune 
dei mercati dello zucchero 
-Contributo alla produzione Jmputa2lione 
dellie ,eccedenze, 137. 

-A~icoltura -Organizzazione comune 
dei merca1rl. nel settore dei 
1Ce:t'eaili -R1estituzioni a!l.1.'espoo:taziione 
negli Stati membri e !llestituzioni 
a1P.esportazione nei Paesi 
terzi -!Prodotti esportati in Stato 
dii~erso da quelilo indicato nei documenti 
relativi alla restituzione 
-Consegueil2le 1suJ. regime delle 
restituzioni, con nota .di A. MARZANO, 
8'6. 

-A~coltura -Organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei 
cerea'l.i -Sistema de~1e cauzioni Smarrimento 
delila licenza dli importaZJione 
-Ef:lletti -C'onseguen2le 
suHo svincolo della cauzione, 
13,2. 

-Ag;rfooltura -Orga1nd.zzazione comune 
dei mercati nel settore dello 
zucchero -Disciplina -Lacune Ricorso 
aille norme di diritto interno 
-Esclusione, 137. 

-Art. 177 del trattato di Roma Finalit� 
e poo:tata, 84. 

-Competenza degli orrgani ,comunitari 
-Limiti, ,con nota di R. DI 
CIOMMO, 57. 


-Competenza normativa delle Istituzioni 
comunitarie -Efficacia 
diretta della norma1tiva comunitaria, 
con nota di R. DI CroMMo, 
57. 

-Concorrenza -D~vieti stabiliti 
dagli artt. 85, n. 1 ,e 86 del trattato 
CEE -Efficacia diretta Competenza 
dei giudici nazionali 
-Provvedimento iniziato dalla 


INDICE 
XI 

Commissione ai sensi dell'a,rt. 3 
del regolamento n. 17 -Effetti 
sui giudizi pendenti dinanzi ai 
tribunali nazionali, con nota di 

A. MARZANO, 117. 
- 
Dliritto comunita11io e dlirHto inteirno 
-Raippoirti, con nota di 

R. DI CIOMMO, ~)7. 
-Giudizdo pregiudizdale di inteirpretazione 
della Corte di giustizrna 
-Unfoa ipotesi �di sospensione, 
con nota di A. MARZANO, 116. 

-Inteirpretazione di norme .comunitarie 
-Giuditc�e nazdonale vincolato 
da 1pronuncia di giudice di 
girado superiore -Facolt� di deferimento 
pregiudiziale ai sensi 
dell'art. 177 del trattato di Roma, 
85. 

- 
Inter;pretazione dii nQ!!"Ine .comuni


�tarie -Giudice nazionEill!e vincolato 
da pronuncia dli giudice di 
grado superiore -Facolt� di deferiiimenro 
pregiudiziale ai sensi 
dell'art. 177 del trattato di Roma, 
con nota di A. MARZANO, 86. 
-Natura giuridica, con nota di R. 
DI CIOMMO, 57. 

-Brovviedimento di irinvi.o pregiudizliale 
al:la Corte �di giustizia -
Impugnazdone -Ammissibilit� Effetti 
1sul procedimento pregiudiziale 
di inte11pretazdone, con 
nota di A. MARZANO, 86. 

- 
Rfom:si dei singoli !Pelf mancata 
'adozione di 'Pl"'OVV'edimenti di caratteire 
g�eneira1e -Irricevibilit�, 
79. 

CONTRATTI AJGR:ARI 

-Enfiteusi -Capitali di affranco Valor.
e -Deteirminazdone -Illegittimit� 
costituzionale, 31. 

-Mezziadria -Famiglia colonica Posizione 
giuiridica nei cotlifronti 
del concedente -Questione infondata 
dli �costituzionalit�, 33. 

CONTRATTI PUBBLICI 

-Transazione -Effetti dell'inteirvenuta 
transazione nel ricorso giuriisdliziona,
1e pendente -Improcedibdlit�, 
174. 

-Transazione -Eff.etti prodromici 
dell'atto transattivo in pendenza 
dell'approvazione -Doveri del 
contraente -Riflessi sul ricorso 
giurisdizionale propoSto, 174. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Declaratoria di incostituziona:lit� 
-Ef:lietti 1sui giudi7'i esauriti -
Tunplicazioni in termini .di tributo 
di r.egi.stro, con nota di L. SicoNOLFI, 
241. 

COSA GIUPlCATA 

-Decisione Corte dei Clonti -Ef:
lietto V1incolante 1sulla cognizione 
principale del Consiglio di Stato 
-Non sussiste, 183. 

-Esecuzione ex art. 27, n. 4 t.u. 
26 giugno 19124, n. 1054 -Revi1sione, 
pianta orgamca delle farmacie 
-Comuni�cazd:one del ricorso 
ex �art. 91, 2� comma r .d. 
17 agosto 1907, n. 642 -Va fatta 
alfa Regione, anzich� al Ministero 
della Sanit�, 184. 

-Ricorso ex art. 27, n. 4 -Decisioni 
del Consiglio di Stato -Natura 
-1Sono irreverisibili peT la 
P.A., 185. 

-Ricorso ex ail't. 27, n. 4 -Norme 
�sull"esecuziione del .gli.udi�cato dell'A,
G.O. -Sono estensibili in via 
1analogica a1le decisioni emeSi!e 
dal Consiglio di Stato, 185. 

-Ricorso ex art. 27, n. 4 -Pendenza 
di rfoorso. per Cassazione 
ex art. 111 Cost. Proponibilit� 

(t.u. 26 giug,no 1924, n. 105 articolo 
27, n. 4), 185. 
- 
Ricorso ex art. 27, n. 4 -Poteiri 
del Consig-Lio di Stato dn sede di 
esecuzione di 'decisioni �emesse 
dallo stesso Consiglio -Sono divellsi 
da quelli spettanti per 
l'�esecuzione di sentenza del.l'A.
G.O., 185. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA. 


-Co:rte costituzionale -Normativa 
comunitaria -Controllo della 
Corte costituzionale -Esclusione, 
con nota di R. DI CIOMMO, 

57. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Legge di :ratifica del trattato 
CEE -Questione di legittimit� 
costituz:i:onale �-Non fondatezza, 
con nota di R. Dr CIOMMO, 57. 

-V. anche, Caccia e pesca, Circolazione 
stradale, Contratti agrari, 
Delitti contro la libert� sessuale, 
Delitti contro la personalit� dello 
Stato, Impiego pubblico, Imposta 
di registro, Imposta generale 
sull'entrata, Imposte e tasse 
in genere, Istituzione pubblica di 
assistenza e beneficienza, Istruzione 
pubblica, Lavoro, Leggi, decreti 
e regolamenti, Locazione, 
Matrimonio, Misure di sicurezza, 
Ordinamento giudiziario, Pena, 
Pensioni, Prescrizione, Previdenza 
ed assistenza, Procedimento 
civile, Procedimento penale, Professioni, 
Prostituzione, Sanit� 
pubblica, Sicilia, Sicurezza, Strade, 
Tasse e imposte comunali. 

DELITTI CONTRO LA LIBERT� 
SESSUALE 

-Violenza car.nallie, atti di libddine 
e ratto in danno di persona minore 
degli anni quatto:rdici -Questione 
infondata di costituzionaUt�, 
34. 

DELITTI CON~RO LA PERSONALIT� 
DELLO STATO 

-Istigazione a deldnquere o a disobbedi'l'e 
e apologia .di 11.'eato o 
sovv�m-siva -Questione infondata 
di costituzionalit�, 29. 

DEMANlO E PAT!RIMONIO 

Opm-e costruite daila P. A.�su suolo 
altrui -Demanialdt� -Non sussiste, 
166. 

EDILIZIA 

-Licenza di costruzdone -Annullamento 
e r�evoca �ex alt't. 7 1. 6 
agosto 1967, n. 765 -Teil'mine di 
diciotto mesi -Decorrenza, 190. 

-Licenza di costruzione -Sospensione 
dei lavori ex a:rt. 1, secondo 
comma, i. 3 novemb:re 1952, 

n. 1902 -Mancanza del rptano pa:rticolareggiato 
-Irrilevanza, ls.1. 
-Lkenza di �costruzfoirlle -Sospensione 
dei lavori �ex art. 1 1. 3 novembre 
1952, n. 1902 -Omessa 
compa-riz!Lone degli interessi pubblici 
e privaiti -me.giJttimit�, 181. 

-Licenza di costruzdone -Sospensione 
ded lavori ex �art. 1, secondo 
comma, 1. 3 novemb'l'e 1952, 

n. 1902. -Omessa pl'esentazione 
del ;prano regolatore all'approvazione 
�entro ['anno della pubblicazione 
-. l11egittimit�, 181. 
-Licenz�a di �costruzione -Sos[pensione 
dei ilavori ex airt. 1, secondo 
comma, 1. 3 noViembTe 1952, numero 
1902 -Presupposti -Compromis
�siolll!e o miaigigioce oin.erosirt� 
dell'attuazione deil piiialno -Conseguenza 
-Legittimit�, 181. 

-Licenza di costruzione -Sos[pensione 
dei lavori ex .!l["t. 1, secondo 
�Comma, 1. 3 noviembr�e 1952, 

n. 1902 -Pro�vVieddmento �adottato 
dopo l"entraia in vigoll.'e della 1. 
6 agosto 1967, n. 7�65 -Legittimit�, 
181.. 
- 
Licenz,a �di �costruzione -Sosrpensti.
one deti laV'ori ex art. 1, secon,do 
comma, 1. 3 novembre 1952, 

n. 1902 -Provvedimento pr�efe.ttizio 
-Lstan:z:a del Sindaco al Prefetto 
-Obbligo dii rpi'evia audizione 
deUa Commissione edilizia Non 
sussiste, 181. 
-Programma di fabb!l'icazione .
A!prprovazdone -E.ocesso dti. rpotere 
per disparit� di :trattamento Inconfiguraibti.
lit�, 179. 

-Pirogl'amma di fabbri�cazione Modifiche 
introdotte d.n sede di 
approvazione -Conforme parer.e 
deUa Sopraintendenza ai monumenti 
-Legittimit�, 179. 

-Hro~amma di fabbdcazione Modifiche 
inrtrodotte in sede di 
approvazione -Difformit� del pareT'e 
della Sorpdntendenza -Legittimdit�, 
179. 

-Programma di fabbricazione Modifiche 
introdotte in sede .di 
approvazione -Li�miti ex �artt. 3 e 
12 -[. 6 agosto 1967, n. 765 -Imposizione 
di attuazti.one (prro,grammata 
del piano -illegittimit�, 179. 

- 
Prog:ramma di fabbri�cazione Modifiche 
inllfJrodotte in sede dti 
approvazione -Limiti ex art. 3, 


INDICE 
XIII 

ipi['limo 'cOIIIlIIl.a, J.. 6 agosto 1967, 

n. 
765, 179. 
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


- 
Piano di zona ,ex 1. 18 arpirile 1962, 

n. 167 -Approvazione -Motivazione 
-Non occorre, 176. 
- 
Fliano di ZJ0111a ex L 18 aprile 1962, 

n. 1'6.7 -Contrasto con l'aTt. 3, 
primo c9f!I1ma della Costi:tumone Manti.
festa infcmdatezz,a, 175. 
- 
Piano di zona ex il. 18 arp1rile 1962, 

n. 167 -Conrllraisto con gli artt. 3, 
secondo ,comma e 42 della Costituzione 
-Mani:llesta infondatezza, 
175. 
- 
Fliano di zo111a 1ex il. 18 aipriilie 1962, 

n. 167 -Contrasto con l'ar:t. 53 
dell.1a 1CJostituzione -Manifesta infondatezza, 
175. 
- 
p,jano di ZJOim .ex il. 18 aipri:l,e 19'62, 

n. 167 -Contrasto con l'art. 42 
deLla Costitumone -Manifesta infondatezza,. 
176. 
- 
Piano dii zona ex 1. rn arprri1e 1962, 

� 
n. 167 -Ilq:Lpo!l'to dell'indennizzo Questione 
dli ,costiituziona:Lit� -Irrilevanza, 
176. 

- 
Piano di zona ex J.. 18 aprile 1962, 

n. 167 -Norme 1a1Ppljfoabi1i -Articolo 
6 1. 27 luglio 1965, n. 604 Contrasto 
con ll.',airt. 81 della CostiJtuzione 
-Mani:llesta infondatezza, 
176. 
- 
Piano dii zona ex 1. 18 :aprile 1962, 

n. 167 -Norme arpplicabili -Legge 
21 luglio 1965, n. 904 -Con,itl'asto 
con il'alt't. 42 deil!1a Costitumone 
-{[\[anifesta imondatezza, 
175. 
- 
Pilano ,di zona �ex 1. 18 aprile 19-62, 

n. 167 -Opposizioni -Ri,getto Motiviamone 
per relationem aUe 
deduzioni del Comune -Legittimit�, 
176. 
- 
Piano di zona ex l. 18 arpri1e 1962, 

n. 167 -Piano finanzdairio -ObbMgo 
-Non ,sussiste, 176. 
- 
Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 

n. 167 -Provvedimento -PareTe 
de1la Comm~ssione edilizia comunale 
-Obbligo -Non sussiste, 176. 
- 
Piano di z;ona ex il. 18 �aprhl1e 1'962, 

n. 167 -Rapporti col piano regolatore 
-Varianti -Obbiligo del 
piano di zona di �conf0trmaxsi alle 
vairtanti in fieri al pia1110 rego!Lafore 
-Non sussiste, 176. 
- 
Piano di zona 1ex l. 18 aprile 1962, 

�n. 167 -Raprporti ,col rpiano lt'egolatore 
-V1arcianti introdotte dal 
piano di, zona -Legittimit�, 176. 

- 
Piano di zona ex il. 18 aip!l'i:le i.9'62, 

n. 167 -T�eirtmiine �di 180 giorni 
pcr:�escmtto dall'art. 2 -Plt'ovvedimento
� tardivaimeinte adottato dal 
Comune -Omissione dell'intervento 
sosti~tivo del Prefetto Legittimi1t�, 
17,6. 
ENTI PUBBL<ICI 

-Ente Ospedaliero -Oomposizione 
Coiil:siglio dli Amm~niswazione Interessi 
oruginari dell'ente -Individuazione 
(1. 12 febbraio 1968, 

n. 
1312: art. 9, secondo comma), 
189. 
ESPROPRIAZl!ONE PER P. U. 

-Orite!l'i ,di liqmdamone de1l'indenmzzo 
!Pfil espcr:orprio totale, 162. 

-Oc'Cupazione di aree !P�er la co,
struzione di orpooe rpubbliche Aree 
appartenenti all"ente concessionario 
dell.'�esecuzione delle 
opere -Obbligo del xisarcimento 
del danno ,comprensivo del maggim 
valo11e determ~nato dal:le 
orpeil'e realizzate -Sussiste -Fattispecie, 
167. 

-Opp�siziione giudiziaria all'dindennit� 
-Pluralit� di tito'lari dell'indenl11�zzo 
-Cause inscindibfil, 

162. 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Ckcolare -Lmpugnamone di ciircolaire 
del MinisteTo dei LL. PP. 
in tema di distributori di �cairburainte 
-A.N.A.S. -Non � contxointwessata, 
1.86. 

-Edilizia popolal!'e ed ,economica Piano 
di zona -Modifica irntrodotta 
dal Ministero sulle altezze 
dei fabblt'icati -I.rri1evanza sulla 
desti:naz.ione dell'area -Proipde



XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tario dd quest'ultima -I>IJJteresse -Promozione pea-merli.to comparaall'impugnazione 
-Non sussiste, tivo -Pairtecipazione ail Consi176. 
glio cli .Ammi:nd.strazione di im


piegato con qualifica inferiore 

-Ricmso ,giurd1sdiziionale -Atti dli 

agli scruitinandi -Legli.ttimiit�, /

m&a rilevanza ,procedimenrta!le 


188.
Notifioa del ricorso a1l'Autorit� 
emanante diversa da quella che -Promozione per merito comrpaTaha 
emesso l'atto impugnato -Obtivo 
-V:erbale -Fiirma del segrebligo 
-Non sussiste, 186. tario 1scrutina,to -Legli.ttimd�t�, 187. 


-Termini IPll'OCessuali -Termine -P1romozione per merito comparaper 
l'dmpugnazione di atto in cortivo 
-Ver'bale -Segrefario sotso 
-Impugnabilit� -Condizione -toposto a sorutinio1-Funzioni di 
Tempestivit� rispetto aal'p.tto consegretario 
assunte ad hoc dal 
clusivo, 187. membro meno anzdano del Consi


. 
glio di Amministrazione -Legittimit�, 
188. 

IMPIEGO PUBBLICO 

IiMPOSTA COMPLEMENTARE SUL 
REDDITO 

-Indennit� una tantum -Dimissioni 
volontarie -Illegittimit� -Detrazioni -Reddiito di lav0tro 
costituzionale, 55. subordinato -Spese linerienti ailla 
produzione del reddito -Aggior


-Indennit� dii anziani't� -Diinissio


namento rprrodiessionail.e, viaggi,

ni volQntall'iie da impiego -Non 

tTasporti e �sii.mili -Regime a:DJte


� dovuta -Questione infondata 

_Tione alla leg,ge 4 dicembre 1962,

di costituzionalit�, 36. 

n. 1682 -IndetTaibiliit�, 241. 
-In1Segnal1Jte medio -Incarkhi e 
:supplenze -Impugnazione gerarchica 
-1Sd1enzio dell'AmministraIMPOSTA 
DI REGI1STRO 
zione -Art. 14 Ovdinanza mdnd


-AgeV'Olazione ;per iJ. oredli.to arti


:steriale 26 g:iiugno 1969 -Iil:legittimit�, 
193. 


giano -l'TeSUllPIIJOsti -Acqui.sto di 
dmmobile da destina!l'e a laboo:-a


-Insegnante medio -Incarichi e 

torio -Non si estende, 230. 

supplenze -IncaTkhi triennali 


-Agevolazioni per 'l'indrwstrializza


PII'eclusione ad ottenere ,divocse 

zione del Mezzogioo:-no -Possli.bli


norine -Non sussiste, 193. 

Ut� dli costituir1e sedi e SUOC'll!r


-Insegnante medio -Inca:rticihi e sali o di parlecipaire, dn ailtre sosuppiLenze 
-Ordinanza ministec1e,
t� senza l!imirtazioni di terriitoriale 
26 giugno 1'969 -Applicario 
-Esc!Lusione, 234. 
bilit� \Limiti, 192. 

-Ag,evolaziooe peir l'industriailizza-
Pil'Omozione per merito comparaziione 
dell Mezzogiorno -Pll'1imo 
tivo -Attitudine alle funziioni suacquisto 
cli terreni e fabbricati 
periori -Valutazione -Punteggio pe!l' l'impianto di sfabil.imenti inscar,
so -Contraisrto con il pundustriaili 
-PluTalit� �di atti di 
teggio reia1livo ad altre voci -acquisto -Decorrenza dlel termii.Moti'V'azione 
-Necessit� -Sussine 
tTiennale peir la realizzaziione 
ste, 188. del fine industria~e da:l plI'imo at


to, 233. 

-Promozione per meriito compara


-Agevo1lazioni t:rtibutarie ediliz1i1e

tivo -Attriibuziimle di decmrenza 

previ1srte niefila !legiislazione della

pi� favoo:-evole a promozioni po


Regione Sicdilian:a -Questione in


steriOTmente .condierirte -Rinnova


fondata di costiitiuziornalit�, 42. 

zione parziale del precedente 
SCll'IUtinio -Obbli.go di utilizzare � -Cessioni di 1CIJ.'ledito li.n relazione a 
la stessa gradua,to�rla -Sussistie, finanziamenti 1concessli. da aziende 


184. 
. 
ed enti cli Cil'edito a favo!l'e dd dit


i 

f. 
~ 

1 

1 

BVA.17Af74Bfl':WAIYlll~A171r~ 



INDICE 

te commerciali. e industriali -A1iquote 
dello 0,50 % dii cui alla lettera 
b dell'art. 4 de'l!la tariffa A 
della legge di registro -Criteri 
di de,terminazione, 220. 

-Contratti V1erbali .tra commercianti 
-A1iquota del 2 % prevista dalll'arl. 
3, liett. a della .tariffa aM. A Appiliica1b:
iJliit� -A!liquota del 
0,50 % �contemiplafa dall'art. 45, 
all. D -Esc'lusione, con nota di 

U. GARGIULO, 248. 
-Donazione :fra coniugi -lmmobi[e 
acquistato con danaro dell:a moglie 
-Sentenza che riconosce !la 
propme�t� dell'immobile a questa 
uMima -Retrocessione del!. bene Non 
.sussiste, con nota di L. SrCONOLFI, 
241. 

-Enunciazione -Enunciazione di 
sooi>et� di fatto conteinuta nella 
sentenza dichiatrativa di fal'limento 
-Insinuazione aJ passivo in 
rprededuzione. ex al't. 111, legge 
faiUimentaiie -Spetta, ,con nota 
cLi F. MARIUZZO, 195. 

-Enunrcfazione -Enundamone giudiziale 
-1Sentenza dichiarativa di 
fallimento enunciante societ� di 
fatto -!'11enofazione a debito della 
!relativa imposta, 'ex ar-t. 91, 
legge falldmentatre -Cancel!lazione 
de1la pil'enotazione disposta 
con deooeto dal giudice dele,gato 
-Rfoorso per Cassazione In,
ammissibiHt�, con nota di C. 
BAFILE, 194. , 

-Enunciazione -Sentenza dichiarativa 
di fallimento eI11UnJC'iante 
societ� di fatto -Prededuzione 
dei credito di imposta come spesa 
giudizia!J.e -Esclusione, con nota 
di A. CHICCO, 194. 

-Re�tro�cessione -Risoluzione di 
contratto di �trasferimento -Tassabi!
Ut� sia del contl'atto ri,so1uto 
sia della conseguente vetroce.ssione, 
220. 

Semenza passata in giudicato -
Refative 'statuizioni -Ri1evanza 
ai fini del trattamento tributario 
-Movimenti di !flicchezza im.
possibili -Non ta:ssabiHt�, con no


.ta di L. SICONOLFI, 242. 

-Successdone di 1'eggi nel tempo Legge 
27 settembre 1963, n. 1317 Atti 
sog.getti ad approvazione o 
condizione sospensi~a -AppiLicabHit� 
della norma ~i~ente al momento 
.in cui l'atto diviene elfficace, 
238. 

IMPOSTA DI SUOCE1SSIONE 

-Azioni non quotate 1n bocsa Dete!
fiminazfone del vaJore da 
iparte del Comitato direttivo degli 
agenti dd cambio -Sindacabilit� 
nella successdva :liase conitenziosa 
-Ille1gittimit� oostituziona~e Manifesta 
ill!fondarflezza, 226. 

-Azi-Ond non quotate in borsa Omessa 
presentazione del certificato 
pea.-ital'e del com1tato diretti~
o� degli agenti .di cambio <
Successiva presentazione -Ldquidazione 
di oongua,gJiio di imposta 
prinoipaiLe -Necessdt� dell'accertamento 
di vafore -Esclusdone, 

227. 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-Azione ordinrarria -Termine dd 
60 ,giorni -Dfohiarazione di incostituzdonailiiJt� 
del secondo comma 
cLe1l'arrt. 52 deLLa le~ge 19 giugno 
1940, n. 762 -App1licabilit� di 
nome sul termine -E1sclrusione, 
44. 

-Regione Sidliiana -Tassazione 
ded cotrTispe.tti.IV'i pagati dalla Regione 
-Diritto di rivalsa -Esclusione, 
236. 

IMPOSTA SULLE SOCIET� 

-Opere pie -Ge1stione di azdenda 
con fine di ilucro -� so~etta, 

238. 
IMPOSTE DOGANALI 

-Diritti .di preliievo -E1se:nzione -
CeTtificaroo di cdrt1coi1azio111e -� 
essenziale -Prova della provendenza 
della merce data con aUri 
mezzi -Inidonedt�, 217. 


XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PRESCRIZIONE 

-Prescriziorui prresuntive -Delazione 
di giuramento -Questione infondata 
di rcostitu:1'!iooolitt�, 43. 

PREVIDENZA ED ASSliSTENZA 

-Gestione imposte di consumo Pffi'sonale, 
addetto -Recersso de!I. 
datore di lavoro -Perdita de[ 
premio di :lledeJ.,t� -Questione !Lnfon!
data di costifozdonalJ.it�, 29. 

-Pensione � retributtva � -Lavorratori 
pens!Lonati anteir.i!O!l.'mente 
al 1� maggio W68 -Disparit� di 
trattamento -Questione infondata 
di costituzionalit�, 25: 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Intervento in appre[lo -Poteri e 
limiti, 157. 

-Interv1ento dn primo grrado -Varie 
figure, 157. 

-Interv,eIJJto ne[ ,giudizio di opposizione 
,afLl'esecuztione -Te1rzo p:igno!
t'a1Jo -Legittimit�, 164. 

-Presidente del Tribunale -Giudfoe 
Istrutto!t'e -Nomina -Assegnazione 
dei prrocessi alla sezione 
-Questione infondata di costituzfonalit�, 
30. 

PROCEDLMENTO PENALE 

-A1prplicazione di misurr�e di sicurezza 
detentiva -ReclLamo -InteTrogatoTio 
d~eITl'imq:mta<to -Durata 
massima idelle mir~e -Declaratorie 
vari�e sulla costituzionaJ.
oit�, 1. 

-Assistenza a/11'1illl1Purtato durante 
l'intenrogatoTio del!La rparrte civiil.e 
e presenre del dife1I1Jsorre deUa 
parrte civi!Le durrante l'dnterrogaio!
I'io derl proprio paitrocdnato Questione 
infondata di costituziionalit�, 
31. 

-Dibattimernto -Lettura -Dibattimenrto 
dell.'la deposizdone del teste 
!resosi irreperibile -Questione infondata 
di costirtuziona!li<t�, 34. 

-Dibattimento -Le<ttu!I'a degili inte!
t'll'ogato!I'i degli :imputati di cui 
� vdetata JJa testimonianza -Questione 
infcmdarta di costiituzionalit�, 
34. 

-Dibattimento -Letturra in d.i!battimenrto 
dei Ve!t'bald dd confronto Questione 
infondata di costituzionalii.
t�, 34. 

-Dibattimento -Raipporto di pohlzia 
giudizi,arria -Letturra di urfficdo 
-Questdone infondata di costituzio1J11alit�, 
43. 

DiJcmalt'azfone di nulllit� -Effetti Estensione 
ag1li atti successivi -
Raporto di d.i!pen!denza realLe -
Neoessirt�, 276. 

Dife�llJsori -IncompatibiUt� -C'onflitto 
dd inte!I'essi :fra coimputati Estremi 
-Dkhiarraziond discordi 
di coimputati -Sussi!Stenza dell.l'dincomprai1li.
bilirt� Cond!izioni, 

273. 
-Imputato inf1errmo di mente -Legale 
rapprresentanza con un tutore 
o ,con un 'curato!l'e speciale -
Conseg�llJa della copia dell'atto anche 
,al raprp!t'esentante -Questione 
infondata di ,costituziOrnalit�, 56. 

-Istruzione -Ersame dei testimoni 
-Assisrte=a del d!i:fensorre Eisc!
lusionre -Que1sti,one maruifestamernte 
infon!da.fa di costituzionalit�, 
27. 

-Istruzione -NuUi't� de!ll:a sentenza 
istrruttci:ria -Attivit� del giudlice 
di appe1Lo -Questione iinfondata 
di costituzionatlit�, 22. 

Ist!I'uzio1ne -Trasfocmazione dell"
istruzione sommada li.n focmal:e Que1sti0rne 
manif1estamente iruforndata 
di costituzi,onraldrt�, 27. 

-Nullit� dell',iJstruzione -In grenooe 
-Sentenza istrutto!l.'ia -Di 
rinvio a giudizio -Nullit� -Perizia 
nulla -Este1r:11sione de11la 
nu11irt� alla O!I'dinanza di rinvio -
Condiziond, 277. 

-!Perizia -In ,g,eniere -Inda,gini 
rpa!I"ti1colad di tecnici specializzati 
-Nomirna di aiLtro pe!I'dto -NeceS1Sit� 
-Condiz1ioni -Qmi,ssione Nui!
l:it� assoluta, 276. 



INDICE 
XIX 

-Perrizia -Perizj,a psicologica Divieto 
-Questione infondata di 
costi tuzionaiLiit�, 55. 

-� 
Prrescrrizione del reato -Atti mterrrruttivi 
-Avviso di ipTocedimento 
-Non � We -Questione 
irn:fondata di costituziona<Ht�, 3,5. 

-T'ermine perr prOfPorrre querela -
SospelliS�ene del periodo feriale Esclusione, 
278. 

PROFESSIONI 

-CoLpa p'l'ofessionale -Rilevanza 
penMe deilil.a ,co[pa di tipo particQILave, 
46. 

PROSTITUZIONE 

-F1avoveggiamento -Mi,SUll'a della 
pena -Que1sti0111e inllondata di 
costituzionaildt�, 23. 

REATO 

-Vilipendio -Autorizzazione a 
procedooe -Vfil:i.pendio delll'orrdine 
'giudiziario -Competenza del 
Mtndstrro ,di ,grrazia e ,giustizia Questione 
infondata di costitu~i:onalit�, 
29. 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

-Ricorr,so gierrarrchtco -Posizione de1l 
ricO!rtrente -DiTitto a conoscere 
['iter ptrOced'Ull'ale -Sussiste, 192. 

-Riko;rso getratrchico -Posizione del 
riicowente -Diritto dd prrende;re 
visione de[ fasdeoJ.o :Lstrr'llttorio D~
niego -,Successivo derposito in 
giudi2io -Non sana il precedienite 
rifiuto, 192. 

SANIT� PUBBLICA 

-Tecnici tradiooogii dipendenti da 
enti pubblici -Iscrizione aU'al


bo -Cairatterre obbligatm:io o facoltativo 
-Questione infondata cli 
costituZlionalit�, 24. 

SJjC[LIA 

-Conflitto di attdbruziond -Imposta 
suNe utenze telefoniche -
Spetitanza alhlo ,stato, 22. 

-Rappotrti finanziari 1con '1o Stato Ritenute 
erairialli sui T1eddirtli. di 
cat. C/2 -Spettanza al[o Stato, 4. 

SICUREZZA PUBBLICA 

-Licenza poc J.'instal!Lazfone di big.
Iiairdlini ed eLettrrogrrammotfoni C<
mresponsio:ne dei diritti di auto'I'e 
-Illegi'ttimit� costituzionale 
-Esclusione, 18. 

-PotrUere -Obbligo di iscriziione 
nei!. reg1stro dlel1l'autorriit� di p. s. -
VioQazione -Previsimi:e di pene 
div,erse perr hl lav<lll.'atotre e pei:-i!I. 
datorre di favoro -Questio1111e infondata 
di costituzionalit�, 43. 

STRADE 

-Blocco strradaile -Legittimit� della 
norma iistirtutiv;a del reato NOII"
l.Ile aiprpliJcabili -Questioni infondate 
.dJi costituzionalit�, 27. 

TASSE E IilVIPOSTE COilVIUNALI 

-Affissioni pubbliche -Appalto rper 
!la Tiscossdone del trdburto -Questione 
:Lnammiissi:bile di costituzionalit�, 
26. 

-Affissiond pubblfohe -Propaganda 
Meologioa -Tassazione -Incostituz1ionalit�, 
27. 

-Imposta sugU inc'I'ementi di vafo!
l'e delle aree :liabbri.cabili Questione 
infondata di costituzionalit�, 
26. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

6 giugno 1973, n. 74 . pag. 1 
19 gd,ugno 1973, n. 81 . 4 
19 gtugno 1973, n. 82 . 6 
5 luglio 1973, n. 107 . 13 
5 Luglio 1973, n. 108 . 14 
5 Juglio 1973, n.� 109 . 14 
5 luglio 1973, n. 110 . 18 
5 luglio 1973, n. 111 . 19 
10 luglio 1973, n. 116 22 
10 lugl:io 1973, n. 117 22 
10 luglio 1973, n. 118 23 
10 luglio 1973, n. 119 23 
10 \luglio 1973, n. 120 24 
10 lugUo 1973, n. 121 24 
10 luglio 1973, n. 122 . 25 
16 luglio 1973, n. 128 25 
16 luglio 1973, n. 129 . 26 
16 lugUo 1973, n. 131 27 
16 lugilio 1973, n. 132 26 
16 luglio 1973, n. 133 27 
16 Luglio 1973, n. 134 28 
16 J.uglio 1973, n. 136 29 
18 1ugUo 1973, n. 142 .-29 
18 luglio 1973, n. 143 30 
18 luglio 1973, n. 144 30 
18 \luglio 1973, n. 145 31 
18 il.uglio 1973, n. 146 31 
18 luglio 1973, n. 147 32 
18 .]ruglio 1973, n. 148 . 32 
18 luglio 1973, n. 149 33 
18 J.uglio 1973, n. 150 . 33 
18 luglio 1973, n. 151 . 34 
21 novembre 1973, n. 154 34 
21 novemb111e 1973, n. 155 . 35 
21 nov.embr�e 1973, n. 156 . 36 
21 novembre 1973, n. 157 . 36 
21 novembre 1973, n. 15.S . 42 
21 novembre 1973, n. 159 . 43 
21 noviembre 1973, n. 161 . 43 
21 novembl'le 1973, n. 162 . 43 
21 nov;embre 1973, n. 163 (ordinanza) 44 
28 rnov.emb!Ve 1973, n. 164 . 46 
28 nov.embre 1973, n. 166 . 46 
28 novembre 1973, n. 167 . 47 
28 novembre 1973, n. 168 47 


INDICE XXI 

28 novembire 1973, n. 169 . pag. 48 
28 novembre 1973, n. 170 . 48 
11 dicembre 1973, n. 175 49 
11 dicembre 1973, n. 176 49 
19 dicembre 1973, n. 179 55 
27 ,dicembre 1973, n. 183 57 
27 dicembre 1973, n. 184 55 
27 dicembre 1973, n. 186 56 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 

15 gennaio 1974, nelfa causa 134/73 . pag. 79 
15 gennaio 1974, nella causa 154/73 82 
16 gennaio 1974, nella causa 127/73 116 
16 gennaio 1974, nelila ,causa 166/73 84 
30 gennaio 1974, nella causa 158/73 132 
30 gennaio 1974, nella causa 159,/73 137 
12 febbraio 1974, nella causa 146/73 86 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 12 mrurzo 1973, n. 682 . pag. 194 
Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 . 194 
Sez. I, 10 aprile 1973, n. 1019 . 194 
Sez. I, 17 aprHe 1973, n. 1104 . 216 
Sez. I, 26 giugno 1973, n. 1835 . 157 
Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1883 . 162 
Sez. I, 9 Jiu~o 1973, n. 1968 . 164 
Sez. Un., 18 luglio 1973, n. 2095 141 
Sez. I, 24 settembre 1973, n. 2418 219 
Sez. I, 28 settembre 1973, n. 2428 220 
Sez. Un., 3 ottohre 1973, n. 2471 220 
Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2479 . 166 
Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2482 . 226 
Sez. I, 10 ottobve 1973, n. 2541 230 
Sez. I, 17 o:btob:re 1973, n. 2618 233 
Sez. I, 20 ottobre 1973, n. 2665 233 
Sez. I, 25 ottobre 1973, n. 2744 . 234 
Sez. I, 29 ottobre 1973, n. 2805 235 
Sez. I, 30 ottobre 1973, n. 2829 . 236 
Sez. Un., 3 novembre 1973, n. 2853 145 
Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2863 154 
Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2922 . 237 
Sez. I, 8 nov�embre 1973, n. 2932 . 238 
Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2933 . 238 
Sez. Un., 10 novembre 1973, n. 2963 255 


XXII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sez. I, 12 novembre 1973, n. 2978 . . pag. 239 
Sez. I, 12 noViembll'e 1973, n. 2984 . 241 
Sez. III, 16 novembi!'e 1973, n. 3069 . 170 
Sez. I, 19 no�vembll'e 1973, n. 3097 172 
Sez. I, 23 novembr�e 1.973, n. 3170 241 
Sez. I, 7 dicembll'e 1973, n. 3324 . 248 
Sez. I, 10 gennaio 1974, n. 78 �. . 259 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 

10 ottobre 1973, n. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 268 

TRIBUNALE 
Brescia, Sez. Fal!l. 26 ottobre-10 novembre 1972, n. 1378 . 


GIURISDIZIONI 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. plen., 25 maggio 1973, n. 2 . 
Sez. IV, 8 maggio 1973, n. 504 . 
Sez. IV, 15 maggio 1.973, n. 553 
Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 555 
Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 556 
Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 557 
Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 561 
Sez. IV, 15 ma.ggio 1973, n. 562 
Sez. IV, 15 maggio 1973, n. �553 
Sez. IV, 15 mag.gio 1973, n. 564 
Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 582 
Sez. IV, 29 maggio 1973, n. 598 . 
Sez. IV, 5 giugno 1.973, n. 621 . 
Sez. IV, 5 giugno 1973, n. 622 . 
Sez. IV, 12 giugno 1973, n. 644 
Sez. IV, 27 luglio 1973, n. 734 . 
Sez. VI, 22 maggio 1973, n. 213 
Sez. VI, 5 giugno 1973, n. 24;5 . 

AMMINISTRATIVE 


GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 15 gennai.o 1973, n. 19 . . 
Sez. III, 29 g.ennafo 1973, n. 185 . 
Sez. III, 2 febbraio 1973, n. 228 
Sez. I, 5 febbraio 1973, n. 252 . . 
Sez. V, 6 febbraio 1973, n. 133 . 
Sez. Un., 17 febbraio� 1973, n. 3 . 

pag. 174 
174 
175 
179 
181 
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� 184 
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190 
192 
192 

pag. 213 
274 
275 
276 
278 
279 


PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

-Acqrue pubbliche -Costruzioni a 
distanza dimeriore �a que11a prevista 
-AutOII"�zzazfo1ne -Irrnposizione 
di canone (1t.u. 25 luglio 1904, 

n. 
523, art. 96), 11. 
- 
Acque pubbliche -Clostruz.ioni a 
diistanza dmeriooe a qoollia p't1evdsta 
-Concessione -Imp-0sizione 
di canone -Piretesa ilJfoeit� -
GiurisdizioIJJe dell'AiG. (t.u. 25 Luglio 
1904, n. 523, aa:-t. 96), 11. 

AlVllMINJiSTRAZIONE PUBBLLCA 

-Scontro �di v;eico1i -Autoveicoli 
delfl'Ammdrustr:azione -Danni da 
dep'l:1ezzamento e fermo tecnico -
RisarrcianeIJJto (.e.e. artt. 2056, 1223, 
1226), 11. 

AGRJiOOLTURA 

-Trasferimento di :llunzioni statali 
al!Le !l'egiioni agr,iJcolitum -Entd di 
1sv:il1urprpo indlrarregionail�e -Cariche 
-Nomdne -Competenze 

(d.P:R. 15 g.ennaio 1972, n. 11, 
art. 2), 11. � 
-Trasfeirimento di funzioni .statali 
-Enti di sviluppo iin agriicoltura 
-Ente di sviluppo iin Molise 
-Orgam -Potere di noml�!na 

(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
art. 2; 1. 2 :llebbraio 1970, n. 20),
11. 
ANTICHIT� E BELLE ARTI 

-Flunzioni statali iin materia di urbani
�stica -Sovirainitendenza ai 
Monumenti -Null1a osta ai piani 
di <lottizzazione -Trasferilmento 
alle Regioni Conseguenze 

(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 
art. 1; !I.. 6 agosto 1967, n. 765, 
atr!t. 8), 12. 
- 
Funzioni stataili in materia di 
urrbamsti..ca -001messe .ailJJa tutela 
del rpiatrimonio airtiistico e aircheo1ogi�o 
ed alla conservazione delle 
belllezze natuTaili -Trasferimento 
aUe Regioni -0011JSeguenz.e (d.P.R. 
15 .gennaio 1972, n. 8, airt. 1; 

1. 1� .giu~o 19t69, n. 1089; 1. 24 lug�Jio 
1959, n. 1497), 12. 
- 
Museo nazionall!e -Conservator�e 
onOII'a!l.'lio -Nomina -Legittimit� 

(1. 16 1giugno 1912, n. 687; tr.d.l. 
4 maggio 1925, n. 604; 11.".d. 26 gennaio 
1928, n. 426), 12. 
- 
Opeve d'arte -Eseciuzione -Scelta 
die111.'artista -Commissione -Adunanze 
-Validit� (1. 3 marzo 1960, 

n. 237, art. 3), 12. 
APPALTO 

-Appalto di operre pubbliche -Succe1ss�vo 
aJ. 30 giugno 1968 -Revisione 
dei rprrezzi -Siistema patrametrico 
-Derogabilit� (!I.. 21 giiu~
o 1964, lll. 463; 1. 17 febbraio 
1968, n. 9�3, art. 2), 12. 

-Cassa per il Mezzogiorno -Opere 
.appaltate 1e finanziate -Magg.
iotri compensi riconosciuti all'appaltatooe 
a seguiito di giudizio 
-Inte!l'essi di mora -Decorrenza 
(1. 10 1aigosto 1950, n. 646, 
art. 8; :r,d, 28 maggio 1895, arrt. 40; 

d.P.R. l6 1lUglio 1962, n. 1063, 
art. 36), 12. 
BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 


-Funzioni statali in matell."ia di urbanistica 
-Sovraintendenza ai 
monumenti -Nulila osta ai piani 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di 
iLot1liz2lazione -Trasdleirimento 

alle Re,gioni -Conseguenre (d.P.R. 

1

15 
germmio 1962, :n. 8, m-t. 1; 

LI.. 6 ago1sto 19<6�7, n. 785, art. 8), 13. 

-Funzioni ,statali :Ln materia di ocbani:
stica -1Conrniesse a!lilia tUJtela 
del paVrimo:ndo 1M'ltistico e archeo~ 
logiico ed aJllia oonser\natlone deil.1e 
bel11ezz1e natUII'lai1i -'i'iras.fierimento 
alle Regioni -Consegueooe (d.P.R. 
15 ge:nnadJo 1972, n. 8, airt. 1; 

l. 1� giugno 1969, n. 1089; 1. 24 lu
�glio 1939, n. 1497), 13'. 
BONIFIC:A 

-Op.ere pubbliche di Enti locali Contributo 
de[ILo Stato -Espit'o.
pil'iatlone p.u. (il. 22 ottab!l'e 1971, 

n. 865, oct. 9; d.PR. 16 gennaio 
1972, n. 6), 13. 
- 
OpeTe di boo.tifica -Cassa del 
Mezzogli.o:rno Espropriazione 

p.u. (r.d.il. 13 agosto 1933, n. 215, 
a!rlt. 92 e 93; J. 10 agosto 1950, 
n. 
646, 1!lir't. 4; Il. 2,2 marzo 19512, 
n. 166, art. 3; t,.u. 30 1gdugno 1967, 
n. 1523, 1airi1;, 29; 1. 22 ottobre 1971, 
n. 8'65, art. 9; d.P.R. 15 gennado 
1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, numero 
853, oct. 4), 13. 
- 
CaV'e e torbiooe -Estr�azione e lavorazione 
-E.sproipriiazione p.u. 

(1. 
22 ottobre 1971, n. 865, art. 8; 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 13. 
CIRCOLAZIONE STRADALE 

-AutobUJS di linea -Trasporto persone 
in nrumell"o .e.ccedente i limiti 
-Conseguenze, 14. 

-Scontro di V'eicoli -Arutovedcoli 
del!l'Ammind1striazion� -Dannd dia 
deprezzarmento �e fermo tecnico -
Risairdmento (c,c. rurtt. 2056, 1223, 
1226), 14. 

-Strade pubb'lkhe -Insegne e em-teJ1i 
pubbllicitairi abusivi -Provveddmen1:
o dd :rimoZ'ione -Eseouziorie 
d'uffi.cio (d.P.R. 15 giugno 
1959, n. 393, art. 11), 14. 

COMPETiEN.ZA 

-Acque pubbliche -Costruzioni a 
distanza inf�eriore a �quella prevista 
-Autorizzazione -Imposizfone 

di 
canone (t.u. 25 luglio 1904, 

n. 523, art. 96), 14. 
- 
Acque �pubhliche -Costruzioni a 
distarnza iLnferdooe a que,Lla p:r.evista 
-Concessione -Imposizione di 
canone -Pretesa illiceit� -Giurisditlone 
diellll'A.G. (t.u. 25 [ug;
lio 1904, n. 523, art. 96), 14. 

COMUNIT� ECONOM]jCA EURO


PEA 
. 

-Dazi e preliLevi -Variazd.one -Acoeittazione 
della dichiiwazione di 
importazione -Dimi:niuzione del 
daz1io o :pirellievo -Appld1caib1lit� ]
jstanm scritta (d.P.R. 26 giiugno 
196:5, n. 72.S, art. 6 diisp. p:rel.), 15. 

-Dazi e pll'elievi -Varlazioni di 
ailiquot� -Somme j,ndebirt:iamente 
ri:scosse -Rimborso -Plroced111ra 

(d.P.R. 26 1giugno 1965, n. 723, 
airit. 6 �drsp. iprel.; d.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43, �artt. 74, 91), 15. 
- 
Espootaziond V1erso rpaesi terzi -
Plrodorbti .soggietti :a prelievo -iRestiituzione 
IGE -Liquidazione 

(1. 31 11.ugll.io 1954, n. 570; d.P.R. 
~ i!Juglio 1960, n. 794; d.P.R. 
23 aigosto 1960, n. 905; d.P.R. 
31 agosto 1960, n. 909; l. 4 1u'
� glfo 1967, n. 5'80, airt. 50), 15. 

- 
Impasta conguaglio -Prodotti 
acquistati pl1esso Organismi di 
i1nterveruto CEE -Istituzioni e 
Comunit� �senza scopo di lucro Vall.
o!l'e .imiponli.bile -DeternrlnazioI11e 
(J. 19 .giugno 1940, n. 762, 
art. rn; 1. 31 liugil.io 1954, n. 570; 
regolLannenti oomumtarl 14 aprl,
le 1969, n. 685, 18 :Luglio 1969, 


n. 1390, 22 wug;lfo 1969, n. 1416 e 
23 marzo 1971, n. 605), 15. 
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-Oonc:essionario deil bene -Canone 
-Interessi com.sipettivi (e.e. 
mt. 1282, secondo comma), 15. 


CONCORSI 

-Op:e['�e d'a!flte -E1secuzione -Scelta 
de�Ll'artista -Commissione Adunanze 
-V.ald�di�t� (1. 3 marzo 
1960, n. 237, art. 3), 16. t ~: 

i~ 

I i: 
i: 


INDICE 
xxv 

CONTABILIT� DELLO STATO 

-Fermo amm:iniJstrativo -Equo in-, 
dennizzo -Apip;JfoabH.irt� (r.d. 18 
nov,embir,e 1923, n. 2440, art. 69; 

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 
airt. 68), 16. 
- 
Fiexmo amministrativo -Indennit� 
di esp!l'opiriio depositata Amm�,
ssibilit� Piroceddmenito 

(r.d. 18 novembre l9i23, n. 2440, 
art. 69), 16. 
-Locaziond passiv:e de!l:le Ammindstrazioni 
Starbal!i -Proiroga legale 
ex airt. 1 dl. 24 lugilio 1973, numero 
42'6 -.Aipplicabmt�, 16. 

-Locazioni passiv.e d.e(Lle Amministrazioni 
Statali -Proroga legale 
ex art. 1 d.[. 24 iluglio 1973, 

n. 426 -AprplicahilU�, 16. � 
-Locazioni passive deNe Ammi.nistrazioni 
Statali -Piro1roga legale 
ex art. 1 dil. 24 ILugUo 1973, 

n. 426 -Rrunrnovazione antwipata 
della locazione -Effetti, 16. 
-Opera puibblka dd .competenza regionalle 
-AlpprovazdmJJe del contratto 
di appail.to anteri{)['e al 
1� 1arprilie 197�2 -Successivo annullame'.
llJto gi.urisdizionale deJJl'aipprovazione 
-Competenza della 
Ammin~sttrazione stata!1e a de:fiinire 
il prooeddmento ammd;rui,sttrativo 
-!IJJsussistenza (art. 10 d.P.R. 
15 giennaio 1972, n. 8), 17. 

-'Ilrasfurimento di funzioni amministratiJve 
dallo Stato a1lile Regioni 
-Pxocedimenti m corso �alll.a 
data del passaggio deJJle funz!ioni 
-Competenza sta�taJ,e -P,eirmanenza 
-Lmipegno di spesa (airt. 10 

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), 17. 
-Aippalto di oper1a pubblfoa -AnnulJ:
amento 1g~u1dsdizfon~ deJJl�a 
approvazione dcl contratto di appalto 
-Lavo<ri gi� ese,guiti dall'appalitafore 
-Compenso -Articolo 
2041 e.e. (art. 337, 1. 2-0 marzo 
1865, n. 2248, aU. P), 17. 

-iPignoiramenfo pre'sso teirzi dei 
crediti dei �comuni per quote 

I.G.E. -Concorr.enza con CiI"'editi 
erairiald (r.d. 18 novembre 1923, 
n. 2440, a�rt. 69), 17. 
-Transazione -Conciliazione g:iudizialle 
� Partecip�az~one diel1La 

P.A. (c.'P.C. airrt. 185; r.d. 18 novembr1e 
1923, n. 2440, arrt. 14), 17. 
- 
Contiroversi1e di J,avolt'o -Contro 
la P.A. -Transazione -Moda1lit� 

(e.e. a1I1t. 2113; 1. 22 iLuglio 1961, 
n. 628, art. 12), 17. 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

-Ciontenzio,so tdbutario -Paritite 
sospese -Inter:essi -ELevaz:ione -
Ius superveniens (d.l. 26 ottob11.o,e 
uno, n. 745, art. 21). Contenzioso 
rtr:ib.utado -Pairtite sosipeise -JnteTessi 
-Ellevazione -Decor!l'enza 

(d.l. 2,6 ottobre 1970, n. 745, art1coJ.
o 2.1), 18. 
'-Tariffa doganale -Classificazione 
mell.'Cd -Controviersia istanza di 
revisione -lmpugnabilit� innanzi 
l'A.G.O. (d.P.R. 2 febbmio 19<70, 

n. 62, art. 6; d.P.R. 1.8 febbraio 
1971, n. 18, art. 107), 18. 
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

-Camipanta -Terremoto agosto 
1962 -Aree inuWzzaJhili -Piani 
di rfoostruzdone -Espropriazione 
-Ooruributo ('!. 5 ottobire 196~, 

n. 1431), 18. 
DANNI 

-Scontro di veicoli -Autoveicoli 
dell'A:mmini,stmzione -Danni da� 
deprezzamento e feQ"mo tecnico -
Risareimento (e.e. artt. 2056, 1'223, 
1226), 18. 

DAZI DOGANALI 

-Cllassifi1cazfone mercd -Istanza di 
veri:l�ica -M:ancata decisione ne[ 
:belriII11i1ne -Ri,~etto tacifo -Decisione 
.successiva -Rtoorso ail Capo 
Compalt'timentale doganaile -
TeTJDine peir,en torio -Deco!l"renza 

(d.P.R. 2 :l�ebb:ria.io 1'970, n. 62, 
alt't. 6, quinto comma), 19. 
-Dazi e prelievi -Vari�azione -Accettazione 
diel!La dichi<a!l"lazione d:i 



:i:XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

impootazione -Dimi!Iluz.ione del 
dazfo e :iwelievo -~pplkabiliit�-]
jstainza ,scritta (d.P.R. 26 giugno 
1'965, n. 723, ~t. 6 msp.
PTel.), 19. 

-Dazi e rprelievd -Vacr:-jiaz.ioni di 
a11iquooe -Soonrrne i'IlJd�ebitaonenite 
ri1soosse -Rimborso -Procedrura 

(d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, 
all.'t. 6 di!sp. pTel., d.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43, artt. 74, 91), 19. 
-Imposta conguag1Uo -Prodotti acqu:
i,s1Jaiti �p!I'esso O!I'iganismi dd iintecr:-
vento CEE -Isti~uziom e Comun:
iit� .senza scopo di Juoro -Valore 
imponibile -Determinazione 

(11. 19 1giugno 1940, n. 762, airt. 18; 
1. 31 1ug1Lio 1'954, n. 570; il1ego1amenti 
oomrurutaird. 14 apo:d1e 1969, 
n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 
22 lru~o 1969, n. 1416 e 23 mairzo 
1971, n. 605), 19. 
-S(peddziorneri dogam.,a1i -Innovazione 
lliegisl:atirva in ordine aL l'equisiti 
neoe,ssaird. per il cooseguimenito 
della patente -Spedizioni-
eri gi� d.sorittd ailJl'�a[Lbo -.Aipplicabildt� 
(d.P.R. 18 febbraio 1971, 

n. 18, a1J.1tt. 28, 125, rpirimo comma; 
d.P.R. 23 �gennado 1973, n. 43, articalo 
48), 19. 
-Spedizionieri dogian,a!li -Procuratori 
doglOOJali -RiiLasoio deliLa patente 
-Pmceddmento (d.P.R. 18 
:fiebb'l.1ado 1971, n. 18, a!I'tt. 125, 
126), 19. 

-1Sipeddzionieri doganali -Procuratori 
dogma:Li -R!i.JJascio della 
patente -Attribuzione del Mirnstero 
diei11Je Fdinanze -De[Lega ad 
o!'lgatrJJi periIDerici (d.P.R. 18 f�ebb!
I'aio 1971, n. 18, ,lll["1Jt. 125, 126; 
d.,P,R, 30 girugno 1972, n. 748, articolo 
14), 20. 

-Tariffa doganale -Miquota pi� 
favorev�ol1e -Ricmesta -Forma 

(d.P.R. 26 1giJug,no 19�6�5, n. 723, 
�acr:-t. 6, n. 2), 20. 
-Tait'iffa doganale -C1assdrficazione 
merd -COIIlltrovoosi:a istanza di 
irevi!si:oll'lle -lmpugnaibilit� irmanzd 
['A.G.0. (d.P.R. 2 febbraio 1970, 

n. 6�2, art. 6; d.P.R. 19 febbraio 
1971, n. 18, ~. 107), 20. 
EDILIZIA ECONOMlCA E POPOLARE 


-Edilizia -Progettazione oo.pp. Oomp.
ensi pag�ati daill'Amministrazione 
a!Il'liSES -I.G.E. -Assog.
gettabilliit� (.1. 15 febbraio 1963, 

n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946, 
n. 5, lll["t. 9), 20. 
ESECUZIONE FORZATA 

-Biignovamento pcr:-.esso terzi dei 
crediti ded 001Inuni per quote 

I.G.E. -ConcOO'll'lenza con oredliiti. 
�er.airiali (r.d. 18 novembre 19�23, 
n. 2440, art. 69), 20. 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICIA 
UTILITA 

-Industriailiz~azione del MiezzogiO["
nO -lPiand riego1aitoiri per aTee 
,e nuclei di sviluppo -Espropriazione 
rp.u. -OcCUJpazl�!o,ne d'urg.enza 
-Competetl2la rStataLe o cr:-egiomia:
Le (t.u. 30 �giugno 1967, n. 15<23, 
art. 147; d.,Ig. 15 gennaiio 1972, 

n. 8; 1. 6 ottobre 1971, n. 853, 
ar!'t. 4), 20. 
-Opere pubblJfohe di Enti locali Contributo 
�dlelilo Stato -Esrproprdazione 
p.u. (1. 22 ottoibve 1971, 

n. 865, �arrt. 9; d.P.R. 15 gennado 
1972, n. 6), 21. 
-Opem di bonH�toa -Cassa del 
Mezzogioono -E.spropriiazfone p.u. 
(r.dl. 13 :f�ebb!raiio 19313, n. 215, 
ait'itt. 92 �e 93; !l. 10 ago~o 19150, 

n. 646, arrt. 4; L 2�2 marzo 1952, 
:n. 16�6, �l!I't. 3; t.u. 30 giugno 1967, 
n. 1'5r23, 1arl. 29; 1. 212 ottobre 1971, 
n. 865, :art. 9; d.IP.R. 15 gennaio 
1972, n. 11; 1. 6 ottobre 1971, 
In. 853, art. 4), 21. 
-Ca\ne �e torooere -Estrazione e 
lavorazione -Esipit'iopiri.aztone ip.u. 

(1. 22 ottobr�e 1971, n. 865, art. 9, 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 21. 
FERROVIE 

-F�errovie -Personale gi� appartenente 
al C;G. ~tiooccidd.co Collocamento 
a riiposo -Conoes



INDICE 
XXVII 

sione speci:hlie C. (1. 18 mM"zo 
1968, n. 277; d.inrt. 8 giugno 
1962, n. 4516), 21. 

IiMPIEGO PUBBLICO 

-Esodo volontM"io -Benefici aigli 
1ex coonbattenti -DiTerttooe �g1eiDJe:
mi1e di ,ente pi.bbJ.roo -CIOllltrartto 
a �tempo dleterimiinato -ApplicaibdJ.
d!t� (1. 24 maggio 1970, n. 336; 

11. 9 ottobre 1971, n. 824), 21. 
-E1sodo vollorntaTi!o -Benef.ici agli 
ex 1combaittenrti -Aume.nti iper1od:
ici di stiipenddo -Di!pendente di 
'ente pubblii1co ,con .oonrtiriatto a te['mine 
-Mancata previsione -Conoessione 
1SU quellil!i pl'evisti ex lege 

(1. 24 maggio 1970, n. 31316, m-ti1ooili 
1, 2; .1. 19 ottobre 1971, n. 824, 
ail't. 3), 21. 
-E1sodo volo'll!tairio -Benefid agli 
ex 1oombaittenti -Oollocame!llto a 
riposo a domanda -Dimissioni 
vol!orntaide -Difi�~enza (Legge 
24 mag,gfo 1,970, n. 336), 21. 

-~ermo ammimstiriattvo -Equo in.
dJenn:izzo -Alpphicaibilirt� (r.d. 18 
noV1embil'e 1932, n. 2440, ail't. 69; 

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, airticollo 
68), 22. 
-O.N.LG. -Pel'sona1e dwettivo E
�sodo volontario -Fadlitazio


n:i -Arpplicabilit� (d.P.R. 30 giugno 
1972, n. 748, art. 67), 22. 
-0.N.IiG. -p;er.sonai1e -Benefici 
combaittenrtistioi -.AlppJJicabilit� 

(1. 24 ma1ggio 1970, n. 336, articofo 
4), 22. 
IMPO!RTAZJ:ONE ED ESPORTAZIONE 


-Dazd e prelievi -v;a!l"iazdone -Accettaz:
icme dell1a dichlaifazione di 
importazione -Dtminuzfone dell 
dazio o prelievo -Apiprticahilit� Istanza 
scritta (d.P.R. 26 giugno 
1965, n. 723, airt. 6 dtsp. prel.), 22. 

-Daz:i e pr1e1i~vii -Variazioni di 
aliquote -Somme 1ndebi1Jaimente 
riscosse -Rimbo['SO -~ocedtwe 

(d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, 
a!l"t. 6 dtsp. prel.; d.P.R: 23 gennaio 
1973, n. 43, artt. 74, 91), 22. 
-Esportazioni vevso paesi terzi -
Brodotti 1sogig1etti a lplieilievo -Restituzdone 
LGE -Liquidazione 

(1. 31 J.ugliio 1954, n. 570; d.P.R. 212 
luglio 1960, !Il. 754; d.P.R. 23 agosto 
1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 
1960, n. 909; 11. 4 �lugilio 1967, 
n. 
5BO, 1a!l"t. 50), 2:2. 
]MPOSTA DI REGlSTRO 

-Imposta di !l'eg;ilstil'o -Azioni Tll"
as.t�eil'imento -Enunciazione in 
sen1tenza -E�senzioine (1. 6 agosto 
1'954, n. 603, aT1t. 36; tr.d.l. 30 dioemba:-
e 1923, n. 3'12�69, art. 72), 23. 

l!MPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Brilv:iJ.egdo l'eale -Amone contro il 
terzo [possessme del bene -Termine 
-Nartnwa (T.d. 30 dicem1bil'e 
1923, n. 3270, art. 68; T.d. 30 
dfoembil'e 191213, n. 3269, airticoILo 
97), 23. 

-R.d. 30 dicemb!'e 1923, n. 3270, 
a!l"t. 6'8, 23. 

liMiPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-Edilizi1a -P.11og.ettazione oo.rpp. Compensi 
rpagarti da1l'AmministrazdoIJJe 
,aJlJl'IBES -I.G.E. -As1soggerttaibillit� 
('1. 15 febooaio 1963, 

n. 1313, ail't. 5; dK. 4 g;ennafo 1946, 
n. �5, airt. 9), 23. -
E1spmtaz~one vwso ipaies:i telJ.'zi ~
odo1Jti sog;g;etti a lplielievo -Restiltuz:
ione LGE -Liquidaz:ione 

(i. 131 liuglto 1954, n. 570; d.P.R. 
22 llugJ.io 1960, n. 794; d.P.R. 23 
agosto 19<60, n. 905; d.P.R. 31 agosto 
1960, n. 909; 1. 4 IJJuglio 1967, 
n. 580, mit. 50), 23. 
_:_ 
Imposta conguaglio -Pll"odobti aequistaiti 
'P['esso Organismi di mtell"
vento CEE -Istituzioni e Oomuni1t� 
1senza -scopo di [ucro -Valooe 
:imrponi!bdlie ,,; Deiterminazione 

('l. 19 giugno 1940; n. 762, ail't. 18; 
[. 31 �1ugJio 1954, n. 570; regolamenti 
1C00I1urutari 14 apri1e 1969, 

n. 685, 18 [ugJ.:io 1969, n. 1390, 
22 iluglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 
1971, n. 60.5), 23. 

XXVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Imposta gene!l.'aiLe elllit!l.'ata -Ce1ssdone 
di azi�enda -Solida!l.'Iet� tra 
utente e cessionario -Locazione 
di ,azienda (il. 27 dkembre 1946, 

n. 469, a!l.'t. 14, quarto comma), 24. 
-Me!l.'ci importa.ite franco destino Imponibrii1e 
(1. 19 giugno 1940, numero 
7612, a!l.'t. 17; r.d. 26 gennajo 
1940, n. 10, a1rt. 96; l. 31 il.ruglio 
1954, n. 570, a!l.'t. 1), 24. 

llMPOSTA VALORE AGGIUNTO 

-Imposta valo!I'le .ag.giWlto -Industria 
rtesstle -Detr1azione dell'imposta 
di fabb!l.':icazti:one (d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, airt. 87; 
d.J.. 2 iJ.uglio 19<69, n. 319, ocmv. legge 
1 agosto 1969, n. 478, a!l.'tico'
1o 19), 24. 

IMPOSTE DI F ABBRDOAZIONE 

-CaJII'buranti -Agevolazioni peir :La 
agricoltU!I'a -Pol1Licoltura -E1srtensibiLirt� 
(d.m. 6 agosto 1963, articolo 
14, !Le<bt. a), 24. 

-lmposrta va.loire ag�giunto -Indiustrta 
te�ssile -Det!l.'aziOille deN'imposta 
di fabbricazioni.e (d.P,R. 
2'6 ottobve 1972, n. 633, art. 87; 

d.l. 2 lugilio 19<69, n. 319, conv. liegiLe 
1 agosto 1969, n. 478, ax;fiicofo 
19), 24. 
- 
Riscossione -Ri�scosstone �esarbtor1ai1e 
-Norme del t.u. imposrte dirette 
�e !I'ellaitive 1sa.inzioni -ApiplioaMli
�t� (d.P,R, 29 1gennaio 19'58, 

n. 645, :artt. 261 e 262; d.l. 9 nov:
embil1e 1�96�6, n. 912, a.irt. 19 e 3�1; 
d.J. 18 dicembve 1970, n. 1012, 
art. 25), 25. 
LMPOSTE E TASSE 

-CarbuT�arnti -Agevoilazioni per la 
agTdoo1tuira -PoliUoollrtura -Esten1sfoilit� 
(d.m. 6 1agosto 1963, a1rtico1o 
14, 11ett. a), 25. 

-Contenzioso tributario -Partite 
soispe.se -Interessi -Elevazione -
Ius superveniens (d.1. 26 ottobre 
1970, n. 745, .aJrt. 21), 25. 

-Conrtenzfoso tributa.irio -PaTUte 
sosp�esie -InteT�essi -E1evazione -
Decornenza (dJl. 26 ottobTe 1970, 

n. 745, art. 21), 25. 
-Dazi e pvelievi -Variazione -Accettazione 
della dicihia't'azdone di 
impo!l.'tazii.one -Diminuzione deil 
dazio o po:1e1Lievo -AppiliicabiJ1irt� -
Lsrtanza �SCTirtta (d.P.R. 26 giu


gno 196�5, n. 723, aa:t. 6 dd1sp. ip[''el.), 

25. 
- 
Dazi o po:1e1ievi -Va.iiriiazioni di 
aliquo�te -Soonme indebitame!tllte 
riscoisse -Rimboo:so -Prrocedma 

(d.P.R. Z6 giugno 1965, n. 723, 
I

aTt. 6 disp. !PJ.'ell.; d.P.R. 23 gen


ili

naio 1973, n. 63, arrtt. 74 e 91), 25. 

-Piccol�e industrie del C�entro norrd E1senzione 
de1ciennalLe da ta.sse e 
imposte -I[}JdUStri1e rubeT,ghie!I'e 

(L Z9 luglio 1957, n. 635), 26. 

_.:_ 
R.d. 30 dicembll'e 1923, n. 3270, 
arrt. 68, 26. 

-'Dasse e imposrte indWertte suglli affa1ri 
-P!l.'escrriz,ione e dec1a<denza -
PToroga dei termini -Reati finanzi.
arri -.AippiLicabillit� ( d.L 18 
dicembll'e 197�2, n. 788, conv. con 
mod. in l. 115 :liebb1'1ado 1973, n. 9; 

1. 7 g.ennaio 1929, n. 4), 26. 
INTERESSI 

-Cassa per ~l iMezzog~oomo -Opere 
apipal:tarte e finianzta1Je -Maggiori 
compe1nsi rriconosciuiti all'appaltatore 
a seguito dii girudizdo -InteT1e1ssi 
di mooa -DeOO!I'!l.'enz1a (Il. 10 
agosto 1950, n. 646, a!l.'t. 8; r.d. 28 
ma1ggdo 1895, �ao:t. 40; d.P.R. 16 lf.ugJJio 
1962, n. 10'6�3, a1rt. 36), 26. 

-Conciession:ario del bene -Canone 
-Ln1leressi CO!Irlspettiivi (e.e., 
ao:rt. 1282, secondo comma), 26. 

-Co111tenZJi.oso tribufarrio -Pa!l.'tite 
sospese -Llllteressi -Etlevazionie -
Ius superveniens (d.[. 26 ottobl.'
e i.970, n. 745, art. 21), 26. 

~ 
Contenzioso rtiributaJTio -Pa1r1tite 
sospiese -Inteiressii. -Elevazione Deco
�rrenza (d.[. 26 ottohre 1970, 

n. 745, a!l.'t. 21), 26. 
I1STRUZIONE 

-Muse�o nazi0I1Jalle -Cons�ervatore 
onoo:arrdo -Nmnil!lla -Legittimit� 

(1. 16 giugno 1'912, n. 687; T.dil. 
4 mag,gio 1925, n. 604; o:.d. 26 gennaio 
1928, n. 42�6), 27. 

INDICE 
XXIX. 

IVA 

-Imposta conguagiliio -P:rodotti acquistati 
presso Olrg,anismi di intffi"
Ve:nito CEE -I,st.iJtuzioni ,e Comunit� 
senza scopo di lucro -Va1ooe 
imponibiLe -Determinazione 

(l. 19 g1ugno 1940, n. 76,2, art. 18; 
l. 31 !Lug.Jio 1954, n. 570; !I'egolamenti 
comunitari 14 aipci,Le 1969, 
n. 685, 18 ILugJfo 1969, n. 1390, 
22 llu~io 1969, n. 1416, e 23 ma:rzo 
1971, n. 605), 27. 
LAVOiRO 

-Trrtansazfone -Condli!az:i.one giudizi1aJ.
e Parteciiparione defila 

P.A. (c.ip.c., alrt. 185; r.d. 18 noviembil'e 
192,3, n. 2440, a:rt. 14), 27. 
-Controviers.iJe di la1Volro -Contro 
�La P .A. -Tua1I1Sazionie -Modalit� 
(e.e., wt. 2113; 1. 22 Lug'l.:io 1961, 

n. 628, alrt. 12), 27. 
LOCAZIONI 

-Looarioo::id passiv�e delle Amminis1Jr,
amoni 'statali -Plrwog�a ,Leg,aJ:e 
ex alrt. 1, d.1. 24 luglio 1973, numero 
426 -Aipp1foabd:lit�, 27. 

-Locazioni passdcve delle Ammindstrazioni 
statail.i -Plroroga legale 
ex all'lt. 1, d.J. 24 :Luglio 1973, 

n. 
426 -Applicabilit�, 28. 
- 
Locazfoni passive de'1J1e Arrumini1straziond. 
.sta.itali -Plr�olroga legal�e 
ex 1a:ri. 1, d.J.. 24 lug1io 1973, 

n. 426 -Rdnnov�azione antkipata 
d�i.lilia locazione -Effetti, 28. 
MEZZOGIORNO 

-Oassa per 1iil Mezzogiorno -Opell.'e 
aippa!Ltate e finanziate -Maggio:ri 
compensi :I'iiconosciuti al!l'appaltatore 
1a seguito di glliudizio -Interessi 
dd mo!l'a -Deco1ITenz:a (ile,gge 
10 agosto W50, n. 646 art. 8, 

r.d. 28 ma�ggfo 18'9�5, ail't. 40; d.P.R. 
16 luglto 1962, n. 1063, art. 36, 28. 
Industrializzazione deil lV,[ezzogioll'nO 
-IP.tani regolliato!ri pe!r aree 
e nuclei di .sv.iiluppo -E1spll'Op!riaz:
i.one p.u. -Occupazione d'urgenz1a 
-Competenza statale e 11egi:
onalie (�t.u. 30 giugno 1967, nu


mea-o 1523, art. 147; d.lg; 15 gennaio 
1972, n. 8; 1. 6 ottobre 1971, 

n. 853, all't. 4), 28. 
MINIERE 

-Opwe pubbliche di Enti locali Contributo 
del1o Staito -Espropdazione 
p.u. (L 22 ottobll'e 1971, 

n. 8615, 1alrt. 9; d.P.R. 15 �gennaio 
1972, n. 6), 29. 
- 
Opea-e di bonifica -Cassa del 

IMezz.ogioono -Esp!rorprd1azi001e ip.u. 
(!r.d:l. 13 ,agosto 1933, n. 215, rurti'
ooild 92 ,e 93; [. 10 ,agosto 1950, 

n. 
�646, 1rurt. 4; L 22 maTzo 1952, 
n. 166, art. 3; t.u. 30 .giugno 1967, 
n. 1523, airt. 29; 1. 2.2 ottoblt'e 1971, 
n. 865, art. 9; d.P.R. 15 g�elll!!l!afo 
1972, n. 11; 1. 6 ottobire 1971,
1

n. 853, art. 4), 29. 
- 
CaVie ,e 1tOT"btiJeil'e -Estlt'azione �e 
;La1vOl!'azione -Es1p1rorplt'i1az,ione p.u. 
(il. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; 

d.P.R. 15 .gennaio 1972, n. 2), 219. 
NAVI 

-MaTittimo italiano -Anruolamento 
su naVie stl'anieTa -Infrazioni 
commesse aU'estea-o -S:anzdoni d:isoipltna!
I"i -(Cod. Nav. artt. 1249 
seg.g.), 29. 

NOTIFJiCiAZIONE 

-Messi dd conciliazione -Notifioaz1one 
su istanza ,di Ammini1strazfone 
dello Stato -Indennit� di 
trasrforta (�l. 3 :l�ebbraio 1957, n. 16, 
alt't. 2; d.P.R. 15 dfoembre 19'59, 

n. 1229, ar�tt. 122 segg.), 29. 
-Messi dii conciil:Uazione -No.tifkaziLoni 
su istanza di Ammi�nistrazioni 
deilil:o Stato -Diritti di notifica 
(1. 3 :l�ebbraio 1957, n. 16, 
all't. 2; d.P.R. 15 dfoemhre 1959, 

n. 1229, 1artt. 1212 ,segg.), 29. 
OPERE PUBBLICHE 

-Alppa1l:to di opere pubbliche -Successivo 
1al 30 giugno 1968 -Revisione 
dei !p['ezzi -Sistema parame1trko 
-Deil'ogabiliit� (1. 21 giu.
gno 1964, n. 463; 1. 17 febbraio 
1968, n. 93, ail't. 2), 219. 


xxx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Qassa pe!r il Mezzogdocno -Opere 
appaJ�tate e finanziarte -Maggioci 
compensd rtconoscdruti 1ali.'a1ppall.tato!
I'e a 1seg.uito di giudizio -Inteiressi 
di imo;ra -Decorrenza (LLegig.e 
10 �agosto rn50, n. 646, art. 8; 

T.d. 20 maggio 1885, art. 40; 
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, 
�l!I't. 38), 30. 
Op1eD:'a pubblica di competenz�a 
regiona:l1e -Alpp!rov;azione d� 
contratto di iaippaJ.rto �antetrioire all. 
1� a'P!I'ile 1'972 -Successivo annullamento 
�gduirisdizionale delll'
1apipTovazione -Competenza deilJ.'
AmmirustrazJ.one sta:taile a delfime 
il.p!rocedimento amministrativo 
-Lnsussistenza (1airt. 10 d.P.R. 
15 gennaio 1972, n. 8), 30. 

-TI1asd�eirdimenrto di funzioni 1amministra1tive 
dai11o Stato ailllie Regioni 
-PToced:imenti dn cocso afLla 
data del passaggio deHe funzioni Co;
mpertenza statal1e -Permiainenza 
-Impegno d!i spesa (�art. 1 O 

d.P.R. 15 g�ennaio 1972, n. 8), 30. 
-Apipall.to dti orpera pubbllka -Annuililamento 
giurisdizionale dellla 
arprp1rov1azione del contirartto di appaH10 
-Lavori .gi� eisegui;ti dall'aQ;>
pailtato!I'e -Compenso (aTticolo 
2041 e.e. -1art. 3,37, J.. 30 imairzo 
1865, n. 2248, all. P), 30 

PECULATO E MALVERSAZIONE 

-Poste e teilecomunicazioni -S.erviztio 
:pagamento pensioni INPS I!
rrego!Larit� neQ sell"Vizio -Peculato 
-Ammi�nisitirazione danneggiata 
(1. 25 1apirHe 1961, n. 335; 

c.p. ar�t. 314), 31. 
PENSIONI 

-Fem-ovie -P�ersonail:e gii� appartenente 
1ail C.G. Anticoccidico Collocamento 
a !I'ilposo -conces
�sione 1sp1ecdal!e C. (I. 18 ma!I'zo 
W68, n. 277; d.int. 8 giugno 
1962, n. 451�6), 31. 

PIANI REGOLATORI 

-Funzioni statali in mateda di urbanistica 
-Sovrintendenza ali Mo


numenti -NWJ,a osta ai pi.anii di 
lottizzazione -Tir1asdierimiento ailLe 
Regioni -Cbnseguenze (d.P.R. 
15 gennaio 19712, n. 8, art. l; 
il. 6 1agosto 1967, n. 765, art. 8), 31. 

-Funzioni statali in materia di UTbani
�stica -Connesse aillla tutela 
del rp.atrda:nonl�JO airtisti!oo e axcheologiico 
ed all.la conserviazione delle 
bellezze, naitura:lli. -TTasferimenito 
aillle Re�gioni Conseguenze 

(d.P.R. 15 1giennado 1972, n. 8, 
art. 1; 1. 1� .giugno 1969, n. 1089; 
1. 24 J.u~o 1959, n. 1457), 31. 
PIGNORAMENTO 

-Pi1gno'l1aime[}J1;0 !presso teirzi dei 
cre�diti dei comuni prer quote 

I.G.E. -Concowenza con oceddti 
e!l"a!I'ialli (r.d. 18 noviembre 1923, 
n. 2440, art. 69), 31. 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

-Poste e telecoimu:nioazdoni -Servizfo 
pagamenito pensioni INPS llm'e
�g'Olairiit� nel servizio -Peculato 
-Aimministirazione danneggiata 
(1. 25 .aipirJJe 1961, n. 355; 
c.p., aTt. 314), 32. 

PRESIORIZLONE 

-Tasse e imposte i:ndiil:'ette oogli 
affari -Piresc!I'iizione e decadenz1a 
-Proiroga dei terimdni ~
eati finanzia!l"'i -Appil:dcabdiliit� 

(d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, 
conv. con mod. 1n l. 15 febbir1aio 
1973, n. 9; 1. 7 gennaio 19.W, 
n. 4), 32. 
PRIVILEGI 

-Pdvillegio il:'eale .. Azione cointro 
il �teil'zo possessoire del bene Termine 
-natuira (1r.d. 30 dicembre 
19o23, n. 3270, ar1t. 68 -:r.d. 
30 dicembre 19o23, n. 3'269, 0.lt'ticolo 
97), 32. 

-R.d. 30-dioemb:re 1923, n. 3270, 
art. 68, 32. 



INDICE 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Inte!rvento volonitario -Intervento 
ad adiuvandum -Ammindstraziione 
finanziaria cired.ttrfoe 
di una rpairte -Le�girttimazione 

(c.p.c. arrt. 105), 32. 
REATI FlNANZJARI 

-Tasse e !imposrte indiir.ette sugli 
affari -P!l1escriziione e decadenza 
-PToroga deii ternhlnii -Rearti 
finanzi:ari -Aprpilkabilit� (d.L l8 
dicemb11e 19<72, n. 788, conv. coo 
mod. dn !I.. 15 febbr�aio 1973, n. 9; 
il. 7 g.ermaio 19-29, n. 4), 33. 

REGIONE MOLISE 

-Tl'asf.erimento. di funzioni statailii 
-Enti di �SWfUIPPO in agricoltlllra 
-E!llte di svdllruppo in Molise 
-Qr.gani -Potere �di nomdna 

(d.P.R. 1�5 gennaio 1972, n. 11, 
art. 2; 1. 2 febbraio 1970, n. 20), 33. 
REGIONI 

-Funzioni �statali in materi.a di urbani:
stica Sovri!ll!tendenza ai 
MoD1Umenrti -Nulla osta ai rpialni 
di lottizzazione -T1msferimento 
all.e Regioni -Conseguenze 

(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 
�art. 1; il. 6 .agosto 1967, n. 765, 
art. 8), 33. 
-F'Unzionti 1srtarta1i in matertia di urhanistka 
-Connesse 0al!la tutela 
del ipatrimonio a\rlistico �e al'cheofo.
gico ed aUa oo!tllservazio1ne delle 
beil1ezze naturali -Trasfeirdmento 
�al1l!e Regioni -Conseguenze 

d.P.R. 15 gennatio 1972, n. 8, 
ar-t. 1; 'I.. 1� gi11.1Jg1no 1939, n. 1089; 
1. 24 lugilio 1939, n. 1497), 33. 
- 
Industrialliizzazione del Mezzogiorno 
-Piani iregolatmi rper aree 
e nuc[�ei di svilwppo -Esp!ropiriazione 
rp.u. -Occurp�azione d'ur.g~nza 
-Compe�tenza �s1tatale e ir�egdonalLe 
(rt.u. 30 giugno 19.67, n. 1523, 
airt. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, 

n. 8; J.. 6 ottobire 1971, n. S.53, 
art. 4), 33. 
-Opera pubbilioa di .comp.e�tenza iregionale 
-Arppirov;azione deil .contratto 
di aippa!lrto anteirio11e ail 
1� �arpirUe 197�2 -Successivo annullamento 
giuri1sdizd.onaJ.e dell'aprpTOv;
azd.one -Competenza delJ.'
Amrrnind1straz1one sta.ta!Le .a definiire 
il procedimento am:mimstraitivo 
-lllSll.lJSSiisrtnza -Art. 10, 

d.P.R. 15 ge!l!naio 1972, n. 8, 34. 
-Trasferimento di frunztiond amministrati1V1e 
delilo Starto aillLe Regioni 
-lPirooodi~ti tin �COI'ISO all.'la 
data del passaggio delle funzioni 
-Compe~ 1srtatale -Peirmanenza 
-lllll!Pegno di sp�esa -
Arl. 10, d.P1R. 15 �gennaio 1972, 

111. 8, 34. 
-Arppa[to dii opera pubblica -Annulil.
amento 1gdul!'I�Sdifilonale de[l'appr-
ovaziO!tlle deJ. conrtiri'artto� di 
aprpaJ.to -Lavori 1gi� .eseguiti dall.l'appa!
ltatooo -Oompenso -Airticolo 
2041 e.e. -Art. 337, 1. 20 marzo 
18'65, n. 2248, all. P, 34. 

- 
Opere pubbliche di Enti !locali 00111tr:
i!buto delilo Stato -EspiropdazliO!
ne ip.u. (11. 22 ottobr-e 1971, 

n. S.65, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 6), 34. 
- 
Opere di bonifica -Cassa de/l 
Mezzogiorno Espropiri�azione 

p.u. (r.d.I. 13 agosto 193�3, n. 215, 
artt. 92 e 93; .l, 10 agosto 1950, 
n. 
646, art. 4; l. 22 marzo 1952, 
n. 166, art. 3; t.u. 30 .giugno rn67, 
n. 1523, 1art. 29; Il. 22 ottobre 1971, 
n. 8'65, art. 9; d.P.R. 15 g�ennaio 
1972, n. 11; 1. 6 ottobire 1971, 
n. 
853, art. 4), 34. 
Cave e -toirbie11e -E�swazi:one e 
lavo111azione -E�spropriazdone p.u. 

(1. 
22 ottobre 1971, n. 8'65, ar-t. 9; 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 34. 
-T;rasfeirimento di funzfonti startaJi 
aJJe r-egioni agricoiltura -Enti di 
svHuprpo infmregiona[�e -Cariche 
-Nomi1I1a -Ool!ll1petenza 

(d.P.R. 15 ge11ma!Lo 1972, n. 11, 
art. 2), 35. 
- 
Trasdleirimento di funzioni statali 
-Enti di sviJlupipo in agrico[tura 
-Ente di sviluppo in Molise 
-Oirgalni -Potere di nomina 

(d.P.R. 19 gennaio 1972, n. 11, 
art. 2; 1. 2 febbraio .1970, numeTo 
20), 35. 

XXXII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

RESPONSABILIT� CIVILE� 

-Scontro di veic01li -Autov.eicoli 
deli'Amministrazione -Danni d:a 
dep1rezzamento �e fermo tecnico Ri:
sa'llc:imento (e.e., aTtt. 2056, 1223 
e 12:26), 35. 

RICOSTRUZIONE 

Campania -Texl'emoito agosto 
1002 -A:r1ee inutiliz2labi:H -Piani 
di T.foosrbruzione -Espropriazione 
-Contributo (1. 5 ottobre 1962, 

n. 1431), 35. 
- 
Oampaini!a -Te!I'II'emoito agosto 
1962 -Aree inuti1lizzabfili -Piani 
di ricostruzione -E:spToptiazione 
-Contrdbuto (1. 5 ottobre 1962, 

n. 
1431), 35. 
RIFORMA AGRARIA 

-TTasferimento di funzioni stata!li 
alliLe regioni agrioolrtw-a -Enti di 
svi1U1pipo irufu-wegionale -Ciarr-iche 
-N Olffiina -Competen:zia 

(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
ao:-t. 2), 36. 
- 
Tra1sf,erimenito dd funzd:oni statali 
-Enti di svi!J.uppo in agricoltUII'a 
-Ente di svtl:luppo in Molise 
-Organi -Portere di nomina 

(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
:art. 2; L 2 f.ebbrraio 1970, n. 20), 3�6. 
SOCIET� 

-Tra:sfOII'ITil.azione -Comundcazione 
ai m�edrtori sociali -Forma (e.e., 
art. 2499, �secondo comma), 36. 

STRADE 

-Strade pubbliche -Insegne e cartelJl1 
pUibblfoifari abusivi -Provvedimento 
di Timozione -Esecuzione 
d'ufficio (d.P.R. 15 giugno 
1959, n. 393, arrt. 11), 36. 

TERRIDMOTO 

-Campania -Texiremoto agosto 
1962 -Aree inutilizzabili -Piani 
di ricostruzione -E1spropri:aziorne 
-CO!ll1lributo (1. 5 ottob�t'e 1962, 

n. 
1431), 37. 
- 
Campania -T:erremoto agosto 
1962 -Aree inutiJdzzabdJ.i -Piani 
di ricostruzione -IDspropri.azione 
-Ccmtdbuto (1. 5 ottobre 19612, 

n. 1431), 37. 
TRAS'PORTO 

~ 
1Servizi automobilistici in concessfone 
-Passaggio alla gestione 
governativa -Crediti di lavoro Responsaibild:
t� soHdale -C.c., 
art. 2112, 37. 

-Servizi automobillisti�i in concessione 
-Passaggio all.Ja gestione 
1governa:tiva -Debiiti di impresa 
ri:suillta:nti dai libd contaJbitli -Responsabilit� 
solidale -e.e.,. aTtico!
Lo 45�60, 37. 

-Servizi automobilisti-ci in concessione 
-Passa:g.gio alfa gestione 
governativa -Debiti per assicurazioni 
socia[i -Responsabilit� solidali.
e -C'.c., art. 2560 -L. 29 ottobre 
1971, n. 889, �arr-t. 8, 37. 

-Servizi �automobilistici in concessione 
-Paissaiggfo alla gestione 
gove1mativa -Debiti per imposte 
dirette -ResponsabiJit� solida'1e 


D.P.R. z.9 gennaio 1958, n. 645, 
airt. 197, 37. 
'DRANSAZIONE 

-Transazione -CondHazione giudiziale 
-Partecipazione de11a P.A. 
(c.p.c., art. 185; r.d. 18 novembr
�e 19:23, n. 2440, art. 14), 38. 

-Controversie di lavoiro -CoTutro 
1'a P.A. -Tua:nsazione -Modalit� 
(e.e., art. 2113; L 22 luglio 1961, 

n. 628, art. 12), 38. 
! 

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1� 

~MflYAIFI~ 



INDICE XXXIll 

LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I. -Norme dichiarate incostituzionali pag. 1 

II. -Questioni dichiarate non fondate 2 

III. -Questioni proposte . 4 

INDICE BIBLIOGRAFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 


I 
~:: " 

i:fo 
I, 
-r, 


PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1973, n. 74 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Pupcin. (n.c.) c. Pll'eside'll!te Consiglio dei Mirnisrt:ri (Sost. 
avv. ,gen. dello Stato Za1gad). 

Procedimento penale -Applicazione di misure di sicurezza detentiva 


Reclamo -Interro~atorio dell'imputato -Durata massima delle 

misure -Declaratorie varie sulla costituzionalit�. 

(Cost: artt. 24, c.p.p. art. 301, comma secondo e c.p. 206, comma secondo). 

La questione di legittimit� costituzionale deil'art. 206, secondo 
comma, c.p.p., sull'omessa previsione di reclamo corntro iL provvedimento 
del giudice istruttore sulle misure di sicurezza detentive � inammissibile 
per irrilevanza; � fondata la questione r�elativa alla stessa 
norma neUa parte in cui non prevede interrogatorio dell'imputato; 
mentre non � fondata fa questione relativa alla stessa norma, con riferimento 
aila determinazione sulla durata massima delle misure .di 
sicurezza detentive (1). 

(Omissis). -1. -Il giudei.e.e .istiruttoire pll'es1so il tr1buna�1e di Toitmezzo, 
neit coirso di vairi piroc,edimenti pernali a carico di imputa,ti di 
reati contro .U pa,tr.ionoruo e 1c001Jtro l'assistenza familiare, infermi di 
mente o dediti ad ubriachezza abituaile o affetti da 1intossdicazion.e alcoolica, 
'per i quaili occorll'eva deddere ciirca l'apipllkazione pro!V'Vdsoiria 
della misura di .sfourezza del mandco:mio 1giudizia!l'io o deill'i'll!terna


(1) Pe.r quanto aittie01Je ailla vio:Lazione deill'arl. 24 Cost., \la Corte ha 
fatto app'.lfoazione dei principi en1tmdati neilla pTecedente senitenza 29 maggio 
1968, n. 53, in Giur. cost., 1968, n. 802, con note di DoMINIONI, Prevenzione 
criminale e diritto di difesa 1e di CARETTI, Diritto di difesa e misure 
di sicurezza post-delictum. 
Sull'appli1cazi001Je p1rovviso!l'ia delle miS1U1r1e di sioor-ezZia, in dottrina : 
SANTORo, L'esecuzione penale e GUARNERI, Processo di sicurezza, 1953. 

Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collabocato 
anche l'Avv. CARLO SALIMEI. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1

meinrto in casa di 1cura e di austodJa, ha soJJ:evato le questioni di le


gittimit� 1coot.ttuzi0t11Jale: 

a) dell'art. 301, secondo coo:nma, ultima parte, c.ip..p., in quanto 
esclude la � facoJt� di recJamo � dell'dinteressato contro iiJ. provved_imento 
di provvisoria applicazione di a!l!cuna deHe rpredette miJSure detentiv.
e ,di ,si;au:rezza, e ci� in riferimento all'art. 111, �secondo comma, 
della Costituzione, 1concernente il.'.imipugnahi.JJ.it� per cassazione ,di tutti 
i prov\r�edimenti su.1la libert� personale; 

b) della istessa noll'ma, nella pairte 'in cui prevede 1che le predette 
misure possono essere disposte iprovvi1soriamente � anche prima 
de11'.iinterrogatorio dell'dmputato o de1la emi1ssi.one di un mandato ., 
senza la preventiva designazione idi un di:fensoil'e e �prima della contestazione 
dell'accusa o de1la comUJn.icazione 1giudiziatl'ia dlf'ca iiJ. procedimento 
in cOtl'so. Ci� dn contrasto con 1a g;aTarnzia della difesa prevista 
dall'a11t. 24, secondo comma, della Co1stituziorne; 

c) della notl'mativa risllitante dal ,combinato disposto degli a1rUcoli 
301, secondo comma, 'c.p . .p. 'e 206, 1secondo comma, c.:p. che 
impol"lter.ebbe violazione dehl'art. 13, qudinto comma, Cost. giacch� non 
�lndka i limiti massimi di durata de11a m�ISIUra di s1icr1wezza detentiva 
provvisorfame:nte applicata o, quanto meno, il temnine mass.tmo per 
il desame della pedcolosit� dell'internato 1da parte dello 1stesso -giudice. 

2. -La prima questione sub a) 1risu1ta so.LLeivata nel corso de11a 
iist1'uzione fomnaJ.e ma prima della prODUinzia, da pa!I1te del .giudice, 
de1l 1provve1dimento di aui si censura 1a non impugnabilit�. 
Senonch�, posta nei detti termini J.a questio�ne appatl'e chiall1amente 
inammissibile per difetto ,di rilevanza, non dJorvendo il giudice a quo 
:Ilare applicazione della OC!!Orma che esclude ila r:ea1amabi1it� del provvedimento. 


Ne oonseg;ue che 1a questione appare priva dei caratter.i di inecessaria 
e concreta pregiudizialit� ed in1Clidenta.lit� richiesti �daJ:l'a:rt. 23, 
secondo comma, della legge 11 marrzo 1953, !ll. 87. 

3. -� .iinvece tl'ilevante e fondata la �diversa que1stione sub b). 
Non rpatl'1e dubbio che la di@ooizione de11',a111t. 301, secondo C'Omma, 
c.rp.rp. viioil.i la ga�ranzia della difesa, nella rparite in cui pr1evede l'app1kazi�
one provvisoria 1di misure di sicurezza anche prima della contestazione 
dell'accusa, che avvenga sia nel col'so dell'inte:rn-ogatod-0

1

1

dell'iimputato o mediante 1a notificazione di un mandato enunc:iainte 
l\tmlpiUtazione e, giusta l'ordirnama, anche rprima 1che alJ.'.imputaito sta 
data comunicaziom:e del procediimento. Ipotesi tutte nelle quali risulterebbe, 
per gi1Unta, leso il diritto a11'1esercizio del1a difeisa tecnica, 
non essendo neppure richiesta 1a designazione e l'assistenza del dt:
llensorre. 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

La fa.l!te1a del diritto di difesa, i:nvero, quale diritto di parrtecipm:-e 
personalmente o a ,mezzo di difensore alla foirmazfo({)Je del 1convincimento 
del giudice, nJOlll pu� s:Lc1uramente subirre limdtazione, quando 
ILI di:ritto stesso sia ,p11eordinato alla tutela della liberrt� peirsonaJ.e. 

N� fa fina!Lt� di p11ev~one� speciale che � prop!'ia del pr1ovvedimetnrtio 
previsto da1l'art. 301 c,rp., in connessione con l'art. 206 c.p., 
n� l'i1nteresse pubblico che :ne costituisce iil fonidam~o, ipoS1Sorno ilegtttima1re 
�11 sacrificio del dirrttto garantito da'1il'art. 24, secondo comma, , 
dei11a Costituzfone. E tale garanzia va, dunque, daffermata nel pirocedi!
mento di ,applicazdone provvisoria della mis:ura di sic1urezza detentwa, 
cos� c:ome � stafa �enunoianfa con le 'sentenze n. 168 del 1972 e 
:n. 53 del 1968 in rifertmento al proicedi!mento per il'eseC1Uzi~e delle 
misiure di .sicurezza d:�isiposte -in vcta definitiva con seJl)JteillZ,a, ai sensi 
deg1i airtt. 633 .e seguenti del codtce di 1pro1cediuva pena1e. 

4. -� per c.rnntiro infondata fa questtone sub e). 
Nel prospettarne i teirmini .iJ. .grudice a quo ha impropriamente 
rtchiaimato � prrincipi merenti alla �rusc;iptina della oarc:erazione pirev.
enitiva, obliterandone i cara.tteiri differenziali. Questa Corte, p:eir vero, 
ha .gi� iricorda.to, con le sentenze nn. 64 1e 96 del 1970 che 1e misure 
di siCIUJI"ezza detentive 1sono volte ad esigenze div,erse da quel.ila t]ipi:cament� 
prociessua1e della custodta preventirva, sicch� ad esse non � appltcaibile 
il principio contenuto nell'art. 13, qumto comma, detlla Cost.
ituzione. 

Il che, peraltiro, non comporta J.'assenza di g�a1NJ.nzie ;pelr !'-imputato. 
Ba1Sti r1cocdare che nello ,stesso oirdmamento proceissua!Le ipenaJie 
sono operanti rimedi mediante i qua!Li � 1arpprestata tutela aJ.iLa 1ibel't� 
dell'1mputato co[}jtro misure .restrittive, che, nel coirso rdel rprocedimento, 
1S� paJ.esfilo iiJ.legittime. 

La durata della mtsuira di si:curezza disiposrta neJ:l'istiruz1one penale, 
deve ritenersi connessa al perdura~e d�1lo sta,to di iper1colosit�, 
il �cui .accertam~o va obbligator:iiam~e ri:nnovato dal giudice quando 
se ne 1manifestino le esigenze nel corso delJ:a stessa farse rprociessua1e. 

E quando eg,li rd.ten1ga J.'.]mputato non� .pi� socialmente pericolos�, 
ai sensi d�1l'arrt. 206 c..p.; gLi � imposto ,di revOCialre la misura .gi� disposta. 
All'imputato medesirmo, filoltre, deve Titene1rsi conferita Ja potest� 
di 1sollecitare gli owo�rtuni accertamenti ed i conseguenti provv,
edtmenti del giudice, 1con le gaTanzie �inerenti alla tutefa 1giurisdizionale. 


N.� va �tra,scmrato che il proVV1edi!menfo del giudice dstruttore rimane 
caducato per �effetto del1a pronuncia ne1l gi:udiz.io di prctmo grado, 
a se1g,uito della quaJ.e possono avere aipplicazione immediaita <soltanto 
i prmrvedirmenti eventua1mente contenuti neUa sentenza a norma degli 
ar,tt. 479, 485 �e 486 c.rp.p. -(Omissis). 


4 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 81 -Pres. Bonifacio -
Rel. Verzi -Prresidente Re1gione Sidlia (avv. S0rrtreiI1tiinO) c. Presidente 
Consiglio dei Ministri (Sosrt. avv. Gen. Stato Savraa:�ese). 

Sicilia ~ Rapporti finanziari con lo Stato -Ritenute erariali sui redditi 
di cat. C/2 -Spettanza allo Stato. 
(St. Reg. Sic. art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2 e 4) 

Spettano aHa Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erariali 
sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) 
dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con 
sede fuori del ten�itorio deUa Regione, i quali prestino servizio in 
Sicilia (1). 

(Omissis). -Il corulirtto di att~irbuziorni promosso dalla Re1g.i:one 
siciliana rigua;rda la sperttailma ana Regione oppure aililo Srtarto delle 
;ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato 
e de1g1i �enti parastatali con 13:ede centva1e :liuori del territorio rerg:i!onale, 
i quali presrbi.no servizio in Sircilia. La Regiione fonda la sua rpretesa 
sul disposto degli arrtt. 2 e 4 deil. d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, i quaJd 
le aittiriJbui:rebbero sia le entrarte .triibutarie erar<iald. dscosse inreilil'amhifo 
del suo teririrtoriio, sia le entrate relative a fa.ttisrpecie maturaite 111!ell'ambito 
regiooole, cihe affiuiscoillrO rper .eisd:genze amministrative ad uffici 
srLtuaiti fuori del teriri:torio della Regione. 

Con sentenza n. 71 del 1conrente anirlo questa Corte, iin1berpiretando 
gli aLrtt. 2 e 4 del suim.dicato decr�eto co1I1tenernte le noirme di arttuaz.i:one 
dehlo Statuto deilla Regione rsicillalna iin marteria fina111ziJaida, � giunta 
aJ.la co111c1usione che alla Regione spettano queHe renitLrate tributa!l.'ie, 
e solo quelle, che e;ssa avrebbe potuto far pirorprdie ove, nel riispetto 
dei rprinc1pi fonidamentali della leigis1azione statale, fosse starta es,ffi'citaita 
Ja coll:Il(pretenzra le1gislativa ccmco'l'lren..te �assegniaita alla Regione dal 
primo comma dell'art. 36 dello Statuto. Su11a base di quesita iinteTpr-eitazione, 
fa Coll'te � giunta ailla uJitel'io!I1e conc1us1iOll1!e cihe �la disposdzione 
dell'�airt. 4 delle no�rme di attuazione n0111 ha a1tra funz:ione che quelLla 

(1) La pirecede111te sentenza 6 giugno 1973, n. 71 cui la Corte sri 
rkhfama � pubrblic1ata in questa Rassegna, 1973, I, 829. 

PARTE I) SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

di salvaguardare la re1golLa generale 1enunciata nell'art. 2, seco!l'ldo la 
quale alla Regione srpettano (Slalvo alcune ecieeziond qui non ri1evanti) 
~utte le entrnite tdbutaT.ie riscosse nel suo tera:i.torio; 1e ci� :nel senso 
che l'affiuemia di entrate tributarie ad uffici S!ttuati :lluord del iterritorio 
:regio!l1ale, disposta per esigenze aJI1lll.iintstmth11e, non incide sulla loiro 
spettanza detenninata in base alle regole cui .si � fatto cenno. 

Ci� pos1to, � sufficiente, per la 1decision,e die[ r1corso tn 1esame, osservare 
che Le ritenute e:rall"ia1li sui redditi di categoxia C/2 deii dipendenti 
stata1i e dei dipendenti di enti parasitaitaU costituiscono un sistema' 
che la Regione stciliana, se 1avesse leghferato nei limiti cons:enti:ti 
dall'mrt. 36 dello Statuto, non aivxebbe rpotiuto modilicail'e1. Non si tra,tta 
infatti di entrate ,1a 1ciui riscoissiiocr:JJe avl'ebbe dovuto o 1po,tuto aver luogo 
nel ,territorio :regionale SikdJiano �e che sotto per � .esiJg,enze ammin.istrative 
� affluiscono ad uffici situati fuoll'i di quel .teirritoirio; ci 1S1i trorva 
a[ co([]Jtrario, di :fronte ad un (pl'incipio g:e([]JeraJ.e dehla 1egisilaz�on1e statale, 
in forza del quale le a~z:ioni mter.essate debboltllo oq;i1e1rare 
detenminate ritenute e c:o1rrispo!l1idere le l'e1trLbuzioni al ([Jjetto di 
esse. E, come in sede legiS!latLva ila Regione non avrebbe potuto ([JJO!ll 
rispe,ttare siffatto priinci,p:io, cos� non ha d:ini�tto, nel quadro dlel s�Jstema 
del:ineafo nelle norme di attuazione, a pirieitendere entrate �tribwtarie 
che �una corretta i!l1Jterp11etazione .dell'airt. 36 del.Jo Statuto, e di quelle 
norme, ad essa non arttribuiroono. 

Una ulterior"e comerma della validtt� di sdffatta CO([]Jciliusione si 
rfoava iper altro dall'arrt. 7 del decretcJo n. 1074, e, in rpatrticollaJ:'ie, dalla 
disrposizdone contenuta nel seco:ndio comma .di tale articolo. NeJ.fa 1gi� 
menzionata decisiione n. 71 � stato messo in luce che l'a:rt. 37 dello 
Statuto, lungi dall'esp�rimere un rprincipio ,generale, attribuisce, 1in via 
eccez1onale, alila Regione una quota idi hnposita su:i r,edditi prodot;ti dia 
~mprese aventi sede fuori del tervitorio, �commisurarta al reddiito prodotto 
da 1stabilimenti ed .im,pianiti situati ,in Sicilia, estendendo :if!1 que�sto 
modo le entrate triibwtairi1e sp'ettanti alla Regio111e al idi l� di quianito 
J.'atrt. 36 S.tat. consenta. O!'bene, il citato art. 37 Sta,t. che predlLspone 
,g]:i sitrumenti [procedumli att11ave1rso i quali si pe1rvie!l1e alla mdiV1iduazione 
della pres1criotta quota, co([JJColl'll'e a di,mostraire che le steSISe 
norme di a.ttuazione haJ11I10 inteso come e�cceziona1e 11 dLsposto dell'art. 
37 Start.; 0ed il .secondo comma, che coerenteme111te attrdbll'Lsc1e 
alla Regione i cor1rfapoiilldenti tributi sui redditi ,di lavorro, prova che, 
al di :fluoiri della materia attinente alle impreS'e �con s.tabilimenti ed 
dmpdan1ti in Sicilia, e che abbiano i1a loro sede in aJ.tll'a parle del if;,e["iritorio 
nazionale, non esistono altre ,ipotesi nelle qua.Iii sia ipo1ss;ibiie 
lidentif�c1are 1tributi che, riscossi �e ritenuti da enti non avent,i 'sede nella 
R.egio1ne, 1siano di spettanza di quest'ultima. -(Omissis). 


6 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 82 -Pres. Bonifacio Rei. 
T<ri.mail1Cihd -Locin (avv. Lorenzoni), Napoli.i (avv. Salerno e 
Fu�), Ma1tto!l1e (avv. Fomario) c. E.N.P.A.S. e MiniJ.srtero PP.TT. 
(Sost. avv. gen. dello Stato Vituc:ci). 

Pensioni -Opera di previdenza per il personale dello Stato -Indennit� 
di buonuscita -Spettanza ai fratelli e sorelle inabili -Ipotesi varie 
di: costituziOnalit�. 
(Cost. art. 36, 3; r.d. 26 febbraio 1!/.28 n. 619 art. 48, comma primo; I. 27 no


. vembre 1956 n. 1407, art. 5). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al prinmpw di 
eguaglianza, l'a1:t. 5 deiia legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modificativo 
del t.u. 26 febbraio 1928, n. 619), neUa parte in cui esclude che 
l'indennitd di buorrwscita per i dipendenti statali s.petti alle sorreUe e 
fratelli a carico deWimpiegatJo permanentemente inabiLi a proficuo lavoro; 
mentre non sono fondate le questioni r�Lative agli artt. 48 e 52 
dello stesso t.u. per quanto concerne la subordinazione del divieto alla 
buonuscita al conseguimento della normale pensione e per quanto concerne 
l'esclusione da tale beneficio delle figlie e dei figli maggiorenni 
non inabili a proficuo lavoro (1). 

(Omissis). -1. -COlfl le ordinanze tnd1cate tn ep1grafe 11 CO!Il:Siiglio 
di Starto ed il tribunale di Padova sottopongono all'esame della Col'lte 
varie questioru relative a nolt'tme del ir.d. 26 febbraio 1'928, n. 619 (con 
cui � stato approvato il nuovo testo uruco delle disposizioni 1egiJslative 
sull'Opera �di previdenza del iperso1I1Jale otvil.e e militare dello Stato e 
dei Loro superstiti, amministrata dalla direzione .genel'lale de1la Cassa 
depos1tli e prestiJti e degJ.i istituti di prev.ide111zia) e .precisamente avanzano 
dubbi ciil'lca la legiittimit� costi1JuziO!l1a:le deLl',rurt. 48 di detto ir:egto 
deooeto per contrasto c0<n gli a<rtt. 3 e 3 6 della Costi1tuziione, e del SUICcessivo 
ar:t. 52 (111el testo ri1sulta:nte da1l'a111t. 5, de11a ,legge 27 novembre 
1956, n. 1407) per viiolazione de1le dette disposiz.io111i, nonch� diell'an. 
38 della CotStituziione. 

Stante l'identit� o la streitta connessione delle qruestiooi, i procedimenti 
sono 1r.iun1ti e v1engono decisi co111 'lll!1a istessa sentenzia. 

2. -Le novme che 1costitu1scorno oggetto delle presenti deruUince 
di iJJlegitt�lmit� co1s1tituzionai1e si ri:lleriiscono all'tndenniJt� ,di buortlJus1c1ta 
che 1spetta al rper:sonale c1iviJe e milita,re dello Sfato, iscritto da ailimeno 
un bliennio (a11'0pera di previdenza, e ora) al fondo di pr.evidenza
1

(1) La rprecediente 'Sentenza 18 :llebb1mdo 1'970, n. 19 cui la Corte si 
richiama, rpe;r quanto ci-guarda la natura e la funzione deH'indermit� di 
buonuscita, � pubblicata in questa Rassegna, 1970, I, 181. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

g,estiJto dall'ENPAS, il quale aibbia diri<tto alla pens101D:e; ed in caso 
di morite . de1fisciritto, al coniuge avente diT'i,tto a rpensione indketta, 
e in ma1ncanza o s,e questi 1110!Il ne abbia di:rl1tto, alla iprole minore e 
alle figlie nubitLi ma:g1gio:renni nonch� ai figli magl?)iorenni dinabili a 
p!"Ofi,ciuo lavoro. 

L',indennit� di buon1usc1ta, come gii� detto 'da questa Corte in a1tl'a 
occasio1I1Je (.sentenza n. 19 del 1970), fa rparte del trattamento di quiescenza 
: 'si p�ne icio� acicanto alla petDJSiOIIl,e ,e ad altre. mdennit� o prestazioni, 
per fini previdenziali o asshste!lZliaWi, nell'ambito del trattamento 
pr,evfato in :favore del rpersoinalle coJlocato a riposo o comunque 
cessato dal servizio, e di dati sUJperstiti. 

Ha in comune con la pensione 1UJn',imporfante carattell"i1s1tfoa: di 
diventare oggetto di UJn diritto attuale ,e ,concreto solo dopo die 1a 
pre1stazione del servizio da parte del dipendente si sia protl'artta rper 
un 'cer,to periodo, abbia cio� una cevta durata. 

p,e1r tale sua caratteristiica, essa diff,er:i.sce da ogn1i altra indennit�, 
ed in particolare da quella di anzianit� (e .c,i� a prescindere 1dailile conseguenze 
collJilesse a,Lle diversit� risc001Jtrabili tra il rapporto di :pubblico 
'impiego e que1lo dii lavoro 1S1Ubo11dinato rpirivato), la quale invece 
sia collegata alla semplice ,prestazione del � �lavoro sia rpure dorpo un 
temnme minimo var.r:iamente .considerato S1Ufficie{[],te .ad evidenziarne la 
coil1ltinuit�. U che comporfa che, ,secondo la noll'mativa vigente, mentre 
per l'indennit� di anzfainit� si pu� covrettamente parilaO'.'le di 1pa0'.'lte diffe,
rj,ta del1a l'etribuzio[],e, iil1Jtendendosi cOIIl questa espressione diire che 
il diritto relativo si matura mano a mano che lLa prestazfon,e di lavoro 
abbia luogo e 'che de1l'indenn1t�, stainte �ili. 'concorrente calffiltte["e prewdenz;
ia1e rdi essa, � SOlO diff,e.r.ita la COrl'es[pOilSiione, 1a proposirto dell'mdennit� 
di buonuscita, essendo neces.siaria una certa durata della 
prestazione di servizio, la 1cui ,specifica determ.inazioine, se effettua,ta 
dal 1eg1sil.atore, rientra IJ:llei suoi 1poteTi disc1rezfonai1Ji, deve ric0{[1osoemi 
ohe 'essa, per quanto faicicia .parte del complessivo trattamento econo.
m�JCo spettante al persoll1�llle rd~pendente daHo Stato, a ll"igore noill si 
pl'esti ,aid essere mtesa come paO'.'lte differita della retribuzioine o il'e.tvi-� 
buzdio[],e differita, ma vada rp�IUttosto qualifi.Joata come ~estazfoil1e del-
1',ente 'oolle1g.ata alla pl'estazione di 1a<voro (in quanto questa si sia) 
protl'atta -per tutto il tempo richiesto 'dalla �1egigie. 

Di co[)lseguenza, l'indennit� di buonuscita non � retriibuzfone �in 
senso stretto, ed invece assolve precipuamente una funzion-e p11eVI�ldenzia1e 
ed assistenziale nei confronti dell'iscritto al fondo di pr,evidenza 
giestito dall'ENPAS o rdi dati 1sup011stiti de1lo 1srbes1so, 

Tale indennit� 1infin.e, trova una pli.� co!lllrpiuta e quall.ifican;te car:
atterizzazfone se viene vaLuta,ta 1r1ell'ambito del 1silst,ema nooimat�vamente 
pr.edisposto per la sua �1rogazione. Giova a tal dgua,l'do tener 
presente 'che, allo stato, l'indennit� di buonuscita � dovuta ai sop11a



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

8 

detti aventi diritto dail'ENPAS, che .gestisce, con strutture e criteri 
mutuailiistico-aissicmativi, il fondo di previidenza .e, che a :l�rointe deill'erogiazioine 
al 1s1m.golo aveil1lte diiritto !llon sta J.a maiss1a dei 1contributi 
versati dallo stesso o a suo favore ed integra1nti Uin siu.o eionto rperrsonale 
(di modo che la corres<ponsicme de1l'indellll.lJ�t� possa dell1ivail1e dalil!a 
liquiidazioine di queil c1oll:l!to), siibbene un fondo� formato dai �COil1ltiriibuti 
di tutti gli disciriitti ma aniche e sopm1J1Jutto da queiLli deil datore di lavoro, 
�nOi11JCih� da altri proventi. E <poi non. va traooUil1afo cihe con il 
fo1ndo idi previdenza si pro'VVede da rp1arte de1l'ENPAS a va:ri1e rpres.tazioni 
assiste:nziald, pirevidenzia1i e CJ'.'editizie, aventi, compiLesis!ivamente 
coins:iideraite, un notevole rLLievo sul terreno deHa sioJ.iiidariet� sociale; 
e 1che per ci� ha una sua razionale .giustificazion.e cihe il s.ingollo� !iscritto 
sia tenuto a vemaire i contiributi e che Jo stesso, p~ avrv�il1Jtum, possa 
non 1esser1e beneficiario di date prrestazion1i (e tra le alt.rie, dell'indenrut� 
di buonuscita). 

3. -Esamina�te le quest�oni alla luJC:e d!elJie corn;:iderazioni che pre.cedono, 
non pu�, anz.iitutto, :dWsi fondato il dubbio cihe il'art. 48 del 
citato t.u. u.riti contrio H di1sposto degli aritt. 36 e 3 della Cosrtituziolrl!e. 
Posto che l'indennit� di buonUSlCiita � do1V1UJta 1s0Jio per qu�lle p11estazioru 
di sell'vizio, la cui dUII'a.ta superi il perfodo min'i.mo u.tiJie a pensione, 
manca .u valido <presuppOISlto percih� l'art. 36 ipossa �esse11e invocato 
come norma di raffronto. � tl iea~o di p11eci:sa1re, a tal riiguairido, 
che JJJelila tu.tela costirtuzionaJie apprestata con l'art. 36, n.0111 si � voluto 
e non sii pu� compre111delt'e H �diritto ad ogni e quals1iasi �PII'estazione di 
lavoro, sibbene solo quelJ.e co:ntropil'estazion1i 1che sionallagmaticamente 
collegate alle prestazioni servano nelhl'economia del xappoil'to, rpropoirzioinarte 
�alla quantit� �e quaJ:irt� del larvo:ro pl'estaito�, ad ass:iciuriall'e al 
larvoratore e a11a �sua famiglia un'esiistenza libera e 1di1glnitosa. L'art. 36 
non copre, pertanto, tutto� iil terireno del lbratrta,melrl!to ec:o111omico idel 
dipendente; e quindi al . Legislatolt'e ordinario � rilasciaito, nella pll'atica 
confi.gurazion1e deti vaa;-i crapporti di lavoiro o di impiego, di prevedere 
al di fuori di quella nol1illativa �co1111tropr~azio111i (e ne.Ua specie, d�ndel!
lil1Jiit�), che, pur 1esisendo� lato sensu retributive, ilil �eff.etti e a :rigore 
non pcresentino tale carattere. 

� del pari :non fondalba la quemione m esame, in riferimento ail


l'art. 3 de1ila Cootituzioine. 

L'a,sserita inigi1ustificata dispari.t� di trattamento, i.infatti, non dcowe. 

An.z1tutto, non rpu� dill'si clie sia diriragronevolmeinte posta la dif'f:e


!l1enza di tll'at.tamento tira gli imlpie1g:ati sta.tali di ruolo, da una pa.rte, 
ed i diipell1ldeJJJti da datori privati o da 1enti pu1bblici non economici dall'altra 
e gli dmpiega.ti dello Stato :non. �di il'Uofo, e ci� rpericih�, a parte 
lill fatto che la categoria degli impiegati deilio Stato no111 di ruolo henti 
di un trattamenfo� diffell'enziato, si � no1:JevoJmenrte ristll'etta a �seguito 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

defila Legge 6 dfoembl'e 1966, n. 1077, e in sostanza (anche !Ln forza 
deUa sentenza n. 40 del 1973) � precipuamente costituita dai dipendenti 
(coonpresi gJ.i insegnalillti medi) .a1ssunti 1per un periodo :imferiore 
ad un anino, sono innegabili ilJJon sruo le differenze tra l'mdenniit� di 
OOO[JJUJscita e �l'mdem:!!:iit� di anzi1atntlit� �sopra rilevate, ma aniche �e soprattutto 
queliLe riferibili ai presuippostli e 1a1le .&trutturie 011gainizzatorii.e 
pvoiprie dell'iq.nptego sta.tale, di ruolo �e non di roofo, 1e idiel lavoro subordinato 
dai datori privati o da elilJtii. puibblici non .economici. A quest'ultimo 
.rigua.rdo si deve porre mente al fatto che, se � vero che i 
:rapporti 011a rico11da1ti pr.esenta1I10 pU!I1ti di iJdentLt� o di 1contatto�, per 
oui � ra1gionevoJ,e rii.tenere che a tutti, ed entro questi I:imLti ed ai fim.i 
sopradetti, sia applica.bile la tutela costituzionale ex art. 36, J,e dd:fflecvenz,
e per altro risc101I1tl"abili non possono non .giustifi:eal'le T'azioilJJaJ.-� 
mente che per dati .rappom sia dovuta Uiil'indennLt� :eorrne l'mdenniit� 
di buoirmscdita alilico1rnta alla prestazi0I1Je del servizio ;per un dato -� 
sia pure lungo -periodo e cihe iper 1aJ,tri rapporti si.ano 1previste d!ver.
se o concorrenti folr'Ille di �tl1atta1mento econoirnLcio e s:peciiifi:eamente 
diverse o coi0Jco'.I1reniti pl"estaz:ioni previdenziali. 

N� su.ssis.te 1a lamen�tata .dd;spariit� dii trattameinto nell'ambito della 
caitegoria de~i impi-egati dii ruoloo, t11a quelli c.essati daJ. servizio dopo 
aver maturato il diritto a pensione e quelli oess;ati prima, perch� :per 
i due g.ruppi � �eviLdente la differenza di situaz.ioru no1n0tsrt.anite 1che ile 
stess1e ~come dice dJ. C01I1siglio di Sta,to) si.amo omogenee, 1e pevch� r.iientra 
nei poteri disc(['lezi0I1Jali del ,Legislatore distinguerie le dUJe situazioni 
con .11iferdmen1to a1la du1~ata del seirvizio. Che per i :secondi si abbia 'llll 
trattamento �dd quiescenza 1cihe daJ. plmto di vista 1economico, possa essere 
itnferiore a quello previsto per i tpl'im:i, � questa una C'�l'ICl()lstanza 
non iimaziona1e, atteso che nei due crasi il servizio pvesenta una differente 
1drutrata e .sottost� quindi ad una :diversa disciipHn1a. 

Dovirebbe ad ogni modo av�er ril!ievo -1secondo il CollJSigJfo di 
Sta.to -che per i secondi l'assegno vitalizio sarebbe dovuto solo nei 
oasi idi cessaZ!i01I1e idiall servizio per wermit� o per et� ava111Za;ba. Ma 
cti�, arnche .se doveisse mettere .im. evidenza un1a ingiuista sipeil"equaziorne 
di trattamento con riferimento ai rapporti itra pensio111;e ,e assegno vitalizio, 
non .pu� reflui.re :sulla v�alutazione del.La queistione de qua, daito 
ohe ila denUJnClia atti.ene alle norme relative a11a spettanza deilJ.'dndenn�t� 
di buonuscita. 

4. -Venendo a dire delle questioni soUevate a pro:posH.o dell'aTtLcolo 
52 del citato t.u. del 1928 come risu1tai!1te daJl'art. 5 deilla 1e1~ge 
n. 1407 :del 1956, deve escludel'si il'iasserita ill:e1gi1ttimtt� costituziionaJ,e 
della norma, in :riferimento �all'art. 36 delfa Costituzione, nella parte 
in 1cui prevede che !'.indennit� di buonuisciota possa non essere 1coririsposta 
agli aven.ti causa del titolare 1che non veraino .im. istato idi bisogno 

IO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e .specifiicamente deil coniuge non avente diritto alla ipensi.one, di riversibiJtt� 
e delle figlie maiggiorelllili contugate. La non fondatezza di 
detta questione infatti emerge da quainto sopra detto e precisamente 
dalla negazi011ne all'indennit� di buonuscita della na:tura di retribuzione 
:in senso swetto. Va sooo aggiunto che il iriifetrimento siuil ;punto 
lin esame allo stato di bisogno sembra ultroneo, in coru>ideraziorne dcl 
fatto che l'art. 36 non � violato, non iperch� l'indennit� di bu0tnusc:iita 
� dOV�ta solo a coforo che versano ,iIJ stato di bisogno, stbben!e ipercli� 
detta iruiennit� non sogigiace, :siccome si � deitto, alla discipildna di 
que1la disposizione costituzionaile. 

In secondo luogo, e sempre in rifetrimenito all'airt. 36, le cOOlJSILderazlli01I11i 
,e ,conC'Lwsliionli che preced!01110 non possolllO nion viailere egwailmenite 
per l!a de[lllJIDJoiJa dii 1illil!egiiJttl�1mi.lt� 1co1stiituzirornall1e' delilra rnorma rsopria rfobitamaita 
rpe1r .qUJanto iait1Jiienle� 'arhlia d1iisciiiprllirnla prevliista pell' ilie fig!!Jiie maggliotrennd 
conliugarte e p& d figl1i maiggiiioJ:'lennd non riinaibiilli a pcr."Ofic�o ilaV'Otl'o. 

5. -Deve deil pari ,e,scluderai che la nO!rlma denunciata, in parte 
qua, vada ,contro l'art. 3 die1la COIS!tituzione. 
� IJ. riferimen1io ailila sentenza n. 135 deil 1971 dd questa Col'lte, contenuto 
neLl'olt'ldiJnanza emessa dal tribunale di Padoiva, oon � vaiLido. 
Con iLa richiamata decisione, infa�tti, quesrta Colt'te ha dichiooafo l'illegittimit� 
cosiituziornale d!eH'art. 12 della Legge 15 febibrado 1958, n. 46, 
nelila parte iJn cui disponeva che ile orlane av,evano diritto' alla 1penslione 
solo ,se nub1li, avendo conistafato, che hl� trattamento, diffell'enziaito 
previste per le figliie' dell'impiegato o del rpenmonato e di sfavore :per 
quelle non nubili, riposava esic1usivamente siu.J..La diversiit� di sesso dato 
che so1lo per le figiUe poste in que1l'occa1siClllle a raffronto con i figli, 
dovevano .ricorreve particruail'li. condizioni e 'l'equis:iti (conidiziorne di IllUbile 
o di vedorva, e per le vedorve una qooil.ificata convdv:enza). La 
norma og,getto dell'aittuale denuncia, ihnvec,e, IPll'evede che harnno diritto 
aJl'indennit� di buon1UJSciita, le �figlie miinOiI'enni o, se ma1ggio1rennii, 
nubili, 'e lo '11Jega alle maggtorel1JllJ.i non n'llJbili., ma non ricollega iLa 
spettanzia del didtto (alla minoce et� o) aJ.Lo stato ,di m:ubilato delfa 
superstite. Dall'esame dell'intera nolt'lma � co1111Sentito dedurre che 1a 
r<eiLatiiva disci>plina si riporti, come a sruo f011Jdamento, aJ1o :stato ,di bisogno, 
�a111Jco1rch� (['lagionevolimente :presunto, dei superstiti: ed rinfartti, 
ove si tengano presenti Je situazioni del coniug;c (il quali.e deve aver'e 
diritto alla pensione indiretta) e dei figli ma1g;g;iolt'errnni ('i quali devono 
essere 1inabiili a .proficuo 1avoiI'o), � lo stato di bisogno, ll''ea1e o probabile, 
dei super!Sltiti a giusitificaire la spettanza a loro favore dcl ddlt'litto 
a1l'indennit�. E perci� � 1da escludersi che, neiLI'Lportesi conrsiid!ernta, ci 
sia una dispaTit� di trattamento basata unicamente sullo ,srtarto di nub:ile. 

Va ancora rilevato che la noirma denunciata, a p,ropiosito deil. trattamento 
pirev:i.sto per :i figli mag,giorenni non inabili a p1roficiu.o Ja�vOll'IO 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

e per 1le figlie, ma1ggiorenni coruugate, non � in contrasto con [,l .principio 
di eguaglianza. 

La Corte, a tali ri1guardo, ritiEme di ltlJOn poter condivtdere i dwbbi 
dti. legittimit� COISltituzii.ooale prospettati dal ContSirglio di Stato coo. l'ordinanza 
sul ricorso di Alf001So Napoli �ed altri cooitm J.'ENP AS ed iil 
M1nisite!'IO� di .g.razia e gtustizia. 

Anz.iitutt~, non � dell.'avviso che sia qualtlJto meno incerta ila natura 
delJ.'dindennit� di buoousdfa TeputaltlJdo per le 'ragioni sopra mdicate 
che ai fini della valutazione deHa dedotta iJ.Legiittimit� costituzi0111aJ.
e 'itlJOlll. possano essere utilmente prosipettaite, come fa il 1giudiice 
a quo, le due ipotesi che tailie indeninit� acquisiti il contenuto e ilo scopo 
proprio deJ.l'indel!linit� di anzianit� ovv,ero che tra J:e due indennit� 
non d sia a\tCIUJila ana.J.ogia, e che si debba procedm-e 'daltla premessa 
che l'illdennitt� di buontUSiCitta, anche se !Pl'esen1ta dei punti di c:0111itatito 
con quella di anzianiiit� e con altre indeninit� dovute alla fiUJe d:eil craipporto 
di lavoll'o m generale, ha proprie cru-a.tteristiche che valgono a 
dliver1si.fica.rla da ogni altra. 

Stante ci�, dtiene, di con.s.eg1uenza, la Corte eh.e non �ricOtn"e la 
disprur.it� di trattamento che 1seco1t1Jdo li 1giudice a quo inve,ce si aw-ebbe 
nell'ipotesi in cui aH'indennit� di buonuscita si dovesse idisconos~ere 
ogni analogia con .l'indennit� di anzianit�, e che sail'eibbe detenninata 
dal faitto che � il rapporto di lavoro 'con lo Sitato � mess:o a TB;ff<rrnnto 
con tutti gli ,aJtri raippoOCtti di lavocr.-o a tempo Lndeterminato, compreso 
quello proprio dei !avoca.tori dipendenti da eltllti prubblici, appare privo 
dell'indennit� di anziarnit�, che invee.e, con carattere di generiaJ.irt�, ,Sii 
ha 111egli altri �ra1Ppo1rti. 

Per giudicar'e circa la vioJ.azione o no del pri.nJCi.pcto di egiuaigJJianza, 
le sLngole situazioni me~se a raffronto vanno consitde,ra.te non a111talitica.
mente o a'tomisticamente ma dascU1I1a neJ. suo insLieme, e 1pecr.-cd.� 
nulla pru� dedurisi, a prorp0tsito� di quelle in esame, 1daMa circostanza 
che soJ,o, in runa mancherebbe l'indeninit� di anzianit� Ln quanto tale. 
Deve invece dil'1si che rie1t1Jtri nei :poteri �dliscTezionali del 1egis:1atoire 
quehlo di dettacr.-e, per :ra:pporti di lavoil."o non identicii, discipline 'comple,
ss�ivamente diverSte, e che non sia ragio1t1Je di illegitttilmit� 1costttuzioi!
1ale J.a maniea!a previsione del diritto all'indennit� di anzianit� in 
quanto tale iill una normativa che per il cas.o di cesisazfone del rapporto 
preveda (non r:iieorvl'endo te 1condiziotl1i per l'acquisto tdeil d!iTitto 
a pensioUJe e di quello a11'.Lndenndt� idi buonuscita) J.,a speittanza ail ilavoratore 
o ai suip1erstiti dell'-itndennitt� una tantum e, nelle pii� comurni 
ipotesi di c�essazione del ra.pporito ipe1r et� avanza.ta o per irnferimit�, 
anche deH'asseigrno vitalizio. A quest'ultimo triguarvdo, oltre ,tutto, noill 
va :trascurato che l'indennit� una tantum in quanto spetta al di1pendente 
1statale ,che abbia ipreSitato un 1anno di servizio effettivo 1e va cr.-aig



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

12 

~ai~afa ad una mensilit� .per ogni ainno di servizio, f.a :&onte iJIJ.� 
maniera dedsa a quelle esigenze prevkLenziaH alle quali .� ri\Porla�ta 
sul rpiiano fUIIl.Zionale, anche se �in .modo �Concorroote, l'indenntit� di 
alllziarut�. 

Potrebbe avere ri:lievo, come f.a da ultimo osservare il ColllsigHo 

di Sta�to, e come rag.ione di �illii.quit� del deniunciato trattameTJJto econoonico, 
la cia:icoota:nza cihe, non ricOI'll'leilJdo �~te condizi:ollli, siano esclusi 

�i .fiigl� d!eLl'impi�egato perfino dal beneficio di conseglU:iire le quorte versate, 
nel �COI"SO del :seTV'iziJo, dal laVOl'iaitore �; ma ci� varrebbe, ad avviso 
della Coo:te, ov:e si accedesse alla tesi della stvetta coa:ir�eil.azionie 
tra coort:a:-ibuziooe e srpettanza dell'illderinLt� idi bU()([lJUSc�ita. Seno<r1Jcih� 
tale correlazione, nel sistema attuaile ~del quaiLe, rper ail.tr~>, soino sol1ecitaite 
modifiche migliorative e comunque rivolte ad e1imiJIJ.we o collltenere 
1eventual:i situazioni di svanta1ggio) non sussiste, .e sono tnvece 
ragioin:evolmoote O[perianti .ie notate esigenze mutualiistico~assiiCllllraitive. 
6. -La norma .iin esame (art. 5 della legge n. 1407 del 1956) � da 
ultimo denuncia.ta per contrasto coo gli a([1tt. 3, 36 e 38 deMa CositituzLoill!
e, nel1a �parte in cud esclude dal diritto all'indennit� di bu:Ollltusdta 
le sorelle ed i frateJli inabili permanentemente a rproficuo Lavoro colllviventi 
a ca�rko dell'impiegato. 
Si as1Sume ail. dgua!l"do �che da taiLe norma, messa diI1 re1lazione colll 
l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, :n. 46 (con 
cui � rk.oooocdiuta la spettanza ide1La pe111Sione 011diinaria a �ca.rilco deil:1o 
Staito, in mancanza di altri aventi dilrLtto, alile sore11e ed a-i :IIDa1te11i 
triovallltisi nelle dette condiziOIIli), risu1ter�ebbe lli'.1a i:n:giustifioaita di1spariit� 
di trattairnento tra tale ciategoria di superstiti e 1a11tre categorie, 

� rtroev'antisi iJn uguale relazioine assi:Sltenziale col defunto e in iugua:le 
stato di bisogno � e per� considerate favorevolme'Illte dalla st-e1s1sa inorma. 
La diogJ.ianza, cos� prospetta1ta, appa!l"e fondata. In efretti, iLe s~tuazioni 
messe a raffronto sooo omogenee e presentano isostalllziaJrrnente 
le stesse note caratte:rizzainti e meritav:aillo, non i'licorT'endo diI1 1oonfu'ario 
valide ra1giorui, il.o ,stesso trattamento gfa.1irid.ico. L'art. 5 1della legge 

n. 1407 del 1956, .per ci�, 1sul punto in esame, IS�i � trovato illl co1I11ll'la.sto 
con l'art. 3 della Costituzione; e lo � pi� skul'aimenrte otra dopo �che 
c1on il icitaito art. 12, ultimo comma, 1della legge n. 46 dell. 19�58, come � 
si � sopra ricordato, � stato esteiso il trattamento pensfonisrtioo alle 
so.relile ed ai fuiaitelli ne11a il'icorrenza :delle COi[}Jdizioci ivi pr-evi1site. 
Ii�1. conseguenza di ci�, coI11Std�11a.to aisso!l"bdto l'esame dei profili 
prosrpetit�iti iJil riferimento agli artt. 36 e 38 de111a Coisitituzione, �deve 
dfohiara(["si l'illegittimit� costituzionale del detto a�rit. 5 n.eilla .parite in 
cui nega l'indennit� di hu()([lJuscita alle 1sore1le ed aii fraitelli inabili 
permanentemente �a qualsiasi .proficuo Jiavoro e cOinviven.ti a carko 
dell'impiegato. -(Omissis). i 

I i~ 

~1&~~5?~~ 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 13 

CORTE. COSTITUZIONALE, 5 .1uglio 1973, n. 107 -Pre�s. Bonifacio -
Rel. Capalozza -Pirro (n.c.) c. P1residente Coirus5'gilio dei Mini1s1Jri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Sal\Carese). 

Lavoro -Retribuzioni minime inderogabili -Violazione -Pena pro


porzionale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; legge 14 luglio 1959 n. 741, art. 8). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglj,anza, la 
questione di legittimit�. costituzionale demart. 8 della legge 14 lugLio 
1959, qi. 741, che punisce con la pena deWammenda rngguagliata 
per ciascun lavoratore aila mancata corresponsione dei minimi retributivi 
da parte del datore di lavoro (1). 

(Omissis). -1. -Colll le due ovdin1alllZ'e in 1epi1girafe, il 1p11etore di 
San Gioiv.anni Rotondo ha sollleiva.to, iin rifer.imento aill'a.rt. 3 della Oostituzfoine, 
ques.tione di leg�ittimit� costituzionale dell'art. 8 dehl'fl lLegge 
14 luigHo 1959, n. 741, lllella parte in 1ooi staituiscei, a -carico del da�toire 
di .La1voro, la pena dell'.amme1nda da Jii!ve 5.000 a liire 100.000 (per ogni 
:Laivoratore cui non s.iano stati corrisposti i minihlni inderogabili di trattamento 
economico; e, ris:pettiviamente, dell'iart. 23 della .Legge 19 gennaio 
1955, n. 2.5, nella :parte iin cui 1sta�tui1sce, a carico del daitore di 
1a�vovo, la pena dell'ammenda da Ure 2.000 a Ure 10.000 per ogni aipproodista 
assU:I11to senza H tramite dell'ufficio di coHocamelllto: e ci� 
perch� dette norme non co1t1Sentirebbero di a1P1P1liicare il dis1posrto delll'
1a1rt. 81, secondo e terzo comma, del cod1c.e ipe:nale nelll'iipotesi che lLa 
condotta del datore di lavoro, ;posta .in �essere ris:pertto a un.a ip�liumlirt:� 
di dipendenti, rientri in un disegno c�viiminoso� unitado. 

I due giudizi si coUoca:no iin una mede1sima P'rospettaz.ione� di iille1gd,
ttimit�, 1siicch� possono essere '1"iuiniti rper �es1sere definiti con unica 
sentenza. 

2. -La questio1t1e non � fon:data. 
La Corte osserva ch� 1a celillsuratia no11ma1tiiva non � in cointrasto 
con :l'art. 3 dellla Costituzione, .per1ch� il legislatore, nel suo apprezzamento, 
� libero di iscegliere un :siistema dissociato dall'isrtitu:to� della 
continuazione, che renda pi� dg&osa fa tutela e me1g1io raggiunga 
lo 1scoipo che egli si prefigge. 

(1) Cfr. iper riferimenti, la sentenza 2�3 marzo 1970, n. 45 in tema di 
sanz.ioni penali p�er violazioni delle norme :sulil'assunzione al lavoxo di 
minori, in Giur. cost., W70, 5'17, con nota di CliIAVARIO, Sanzioni penali in 
tema di lavoro minorile e principio di eguaglianza. 

14 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E certamente non � iwazionale che all'importanza e alla sp,ecialit� 
degli inrte['essi indilvirluali e sociali protetti co['ri.sponda l'adozione di 
uin meccaniSl!l1o sianzionartorio che la stessa strutt~a de[1le norrme svilnciola 
da!Jie rego\le comuni. � questo che 1sos1tanzia la ra.tio ,de1l sdsrtema, 

1

non la (oipinaibile) �ircostainza -sotrtolinea l'Avvocatura g1en�['aJ:e dello 

Stato -che � ddr<etto so~getto paissivo deH.'azfone od oimiss1ione co1pevoLLe 
del datore di lavoro � sia ieiaiSCun prestatore d'opem-a. 
L�'iraziona1e sareibbe, invece, che raiutore di una viiollazio1ne di cosi 
notevo\le rilievo (e tuttavia qualificafa �contravvenzionale e1 sanzionata 

icon pena pecuniaria re1aUvamente modesta) potesse beneficti1aire de1l 
particolare favo1� rei, cui � ispirato J.'i1stituto deHa continuazion'e'. (
Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 ,Luglfo 1973, n. 108 -Pres. Bonifacio -
Rel. Ca1paloizza -Clementino (n.c.) c. Pr1esi1de111ite Co111si1gliio dei Mtnd:
stiri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzail'i1ti). 

Pena -Perdono giudiziale -Inapplicabilit� a reati legali col vincolo 
della continuazione ad altri per i quali � concesso il beneficio. 
(Cost. art. 3; c.p. art. 169). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferirnento al principw di 
eguaglianza, l'art. 169 c.p. nella parte di cui non consente che po�ssa 
estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo 
della continuaziane a quelli per i quali � stato concesso il beneficio (1). 

(1) Le preicedenti sieniten:zie 10 giul?lno 1970, n. 86 'e 5 aprile 1971, n. 73 
sono pubbli,cate in questa Rassegna, 1970, I, 527 ed ivi, 1971, I, 535. 
CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 109 -Pres. Bonifacio -
Rel. As�tuiti -Azienda munici~1aUzzaita 1gas di Genova (n.c) e Presi


. I 

denza Consiglio dei Mi!ndstrd (Sost. avv. gen. de1lo Stato Giorgio 
Azza1rirti). 

Imposte e tasse -Imposta di registro sui contratti di locazione -Applicazione 
di soprattasse -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. artt. 3, 53; 1. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5). 

Non � fondata, con rifer'imento al principio di eguagLia.nza e di 
capacit� contributiva, la questione di legittimit� costituzionale dell'ar



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 15 

ticolo 5, primo comma, deLLa legge 29 d;icembre 1962, n. 1744 -OTa 
sostituita dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -che prevedeva la sanzione 
di una sopmttassa per le infrazioni in materia d'imposta di registro 
sui contratti di locazione degli immobili urbani (1). 

(Omissis). -1. -Il tribunaJ.e dii Genova solleva, in r.iferimenito agili 
artt. 3, primo 1comma, e 53, 1primo comma, deHa Costiituzione, fa questione 
cli legittimit� cositituziona.le dell'art. 5, primo comma, della 
leg1ge 29 dicembre 1962, n. 1744 -ora abro1gata e sostituita da<l<la nuova 
disciplina deH'iimposta di registro �introdo1tta con il d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 634 -che, nel oaso di omesso o rital'dato pa1g�amento deU'imposta 
di �registro �relativa aUe locazioni d'immohiili ur1bani, pre~edeva 
l'a1ppLicabiliit� di una sopratassa, non rtiducibile, in ragione di sei volte 
l'imposta non pagata. 

2. -La questione non � fondata. L'ori:idinanza di rinrvfo osserva anzitutto 
che la nori:ima citata, tuttora applicabile alla :fa.ttiispe1C>ie oggetto 
del ,giudizio a quo, pone sullo .stesso piano, ai fini de1l regime della 
sopratassa, l'evasoTe, che volontariamente occulta il presupposito d'imposta, 
e coJ.ui che, dopo avere presentato �reigolare denunzia d'un 'contratto 
pluriennale e pagato la prima annuaJ.it� d',imposta, omette o 
r:Ltarda, anche senza colpa, il pagamento di 1una delle annualit� succe1ssive. 
Ma iil riliievo � inesatto, perch� il terzo comma dello sitesiso ar1ticolo 
5 commina per il caso di omessa o infedele 1dich.iarazione, :Lmputabile 
al dichiarante, una so1praitassa, non riducib:Lle, pari a dodicd volte 
l'imposta annua evas�a, ri1pristinanido la misura della sanzione 1gi� stabilita 
dall'art. 3 del r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1781, converUto nella 
le1g,ge 30 dicembre 1935, n. 2247, e abroigata daiLl'art. 17 del d.LJ.igt. 
5 arpri:iile 1945, n. 141. Vi � dunque una ne1tta differenziazione quantitativa 
della sanzione, iche pe1r la :llarttiisipecie di cuii � causa � pari alla 
met� della sopratassa prevista 1pe1r l'omessa o infedele denuncia. N� 
appare pertinente l'osservazione che ��i due trattamenti, anzich� riflettere, 
1come nella lex generaLis, la rprorfonda 1dive�rs.it� qualitativa dei 
comportamenti sanzionati, e1sprimono una sem,plice graduazione quanrti.tativa 
di uno .stesso tLpo di sanziione �. Anche neiHa le1~ge del registro 
approvata con 1r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, l'airt. 101 (modificato 
dal r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313), �e rdspeittivamente l'a.rt. 103, con 
(1) Cfr., sull'argomento, Corte Cost. 26 marzo 1969, n. 49, in questa 
Rassegna, 1969, I, 388. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riguar:do a fattispecie analoghe ma non identiche, comminavano entrambi 
la medesima sanzione della rsopratasrsa, sia pure con miisure 
diverse; e d'altra parte nessun prindpio r'i1chiede rc!he li.e fa;titiispeclie 
deH'omesisra o tardiva denunzia �e del ritardato pagamento deH'imp'Osta 
debbano essere oggetto di sanzioni di diversa natura, ben potendosi realizzare 
una congrua differenza di tr:attamento mediante la .di'Versa 
misura della sopratassa. 

3. -Si osserva an�cora nell'ordirnanza di rinvio che per il ,caso di 
ritar:do nel .pa,gamento dell'imposta di registro vi s1a,rebbe una enorme 
disprarit� di trattamento, priva di ,va:gionevole giustificazione, tra i 
contratti di locazione d'immobUi uvbanri e gli altri atti soggetti a �registl'a:
ziione, data .l'applicazione ai primi di una ,sorprataissa macrroscopicamente 
superiore (sekento per cento, in'Vece del dieci per rcenrto rprev,
1sto dall'arrt. 103, primo comma, della legge del 1923, n. 32�6,9). Ma, a. 
prescindere dal fatto che la disposizione dell'art. 103 non aveva portata 
generrale, riferendos.i solo aHe ipotesi speciali -ivi �indicate, si deve qui 
ricovdare che ,con La legge 29 dicembre 1962, n. 1744, il reg<i:me .trihutario 
dei contratti di locazione degli 'immobili mbani e.ra �stato ogg�etto 
di notevoli innovazioni, sia perch� le alrtquote ivi dete1'Tilinate per l'imposta 
proporzionale di reg<istro erano comprensive anche dell'impos,ta 
generale sull'entrata (art. 1, terzo comma), s~a perrc!h� pe.r i coltl!tratti 
di locazione di durata plurien:nale veniva stahilito che fimposta, anzich� 
essere interamente corrisposta �all'atto della (['egistrazione, fosse 
liqui~ata an:nualJ:nernte, mediante il pagamento al competente ufficio del 
regirstro delile quo.te dovute rper ogni singolo ranno, .entro venti giorni 
daUa data di inizio di ciasrcun anno successivo (art. 2, secondo comma, 
di cui fu dtchiarata la parziale illegittimit� costttuzionale, rper altro 
profi.Lo qui non :dlevante, con sentenza n. 4 del 1969). 
Con tale nuovo regime, pi� vanta,ggioso per i contribueltl!ti, rsrorgeva 
la necessit� di 1prevedere una speciale rsanzrione 1pm il carso di omesso 

o .ritardato pagamernto delle successive .quote .d'imposta, (mentre in 
base alla gi� ricordata legge del 1935 un'unica sopratarss'a, neJ.l!a irndisura 
di dodici volte, colpiva l'omessa � tardiva regis,traZJione, es,sendo praticamente 
esclusa .l'iipotesi di omissione o ritavdo del soli.o pagamento del 
tributo, rche, �di regola, doveva essere effe1ttua1to all'atto della registrazione). 
D'altra parte, come <riisulta arnche da�i lavori preipra,r:atori, si rendeva 
opportuno i.stabilire una s0rpra1tassa in mirsura rsuperiore ~:a quella 
prevista dall'art. 103, primo comma, deUa 'le,gge del 1923, n. 3269, sia 
perch� il triibuto era comprensivo anche deH'dmposta suH'entrata, sia 
perch�, fatta eccezione per J.e speciaU ipoteisi �rergolate dall'art. 4, non 
era 1previsto� un procedimento d'iscrizione a :ruolo o ,altro strumento 
idoneo a consentire all'�ammini.straz:iorne l'acicertamento delle evasioni, 

PARTE I, SEZ. I, ~IURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

o a garantire comunque la puntuale percezione deille 1successive quote 
annuali d'funposta, ed occorreva quindi srtimolare i 1corntr.iibuenti, com 
la .mirnaccia dii pi� �grave sanzione per l'omissione o il �ritardo, 1aill'1adempimento 
dell'obbltgo tr.i:butario arnche negli anni successivi a quelilo 
di registrazione dei contratti. 
Queste considerazioni giustifiicano la 1speciale disciplina attUJaita 
con la leg,ge. del 1962 in 1rapporto alle nuove modalit� di liquidaziorne 
e .pagamento deH'imrposta di regiistro ,e delil'Lg.e. per 1i contratti di locazione 
p1urienna.Ii, ed esdudorno che si possa ravvisare urna drrazionalit� 
di criterio nena valutazione, altrimenti insindacabile nena sua 
disc1rez1ionalit�, con icmi il le1~slatore ha ,ritenuto di detevminare la 
spiprartassa .. nelrla misl111a di sei volte l'imposta. Si deve ag.giungere c1he � 
la maggiorr severit� delle rsanzioni iper l'inosservanza delle norme fiscali 
relativie ai contra,tti di loicaziorne d'immobhlii urbani, rispetto a queille 
previiste per gli altri atti sog,getti all'imrposrta di re,gistro, trova chiara 
giUJS1tillcazione nella notoria. faciilit� e fTequenza delle evasfoni, e 
quindi an1che sotto questo profilo non � dato ravvisare una irrazionale 
disrparit� di trattamento trihutario, rtale da ,m,tegraire violazione del 
prlncirpio idi eguaglianza. 

4. -L'ordinanza del tribunale di Genova prospetta il com.trasto con 
il prrindpio sanci!o dall'art. 3 della Costituziione anche 1sotto il pirofilo 
pi� 1generale del cail'attere � i:rrazionalmente graivatorio � che urna ,sanzione 
pavi al sestUJplo de1l'obbUgazione madempiuta assumererbbe in 
ra1prpo~o a11a disciiplina OiI"dinaria dell'madempdmento delle obbligazioni, 
il quale � pu� anche dirpendere non dailla volont� del debitore, 
ma da una incolpevole mancanza di mezzi �. Ritiene J:a Corrte che non 
sia posrs1ibile, n� comunque giustificata, una ipiena equiparazione trra 
l'inadempimento delle obbltgazioni pecuniarie di diritto comune e 
l'inadempimento deHe obbUgazioni tri:buta:riie ve.rso lo Stato, 1che per 
la parrtiicoilari.t� de1i preSUJpposti e dei fini sono oggetto di dirsclplina 
diversa da quella civilisttca; e che, d'altra parte, nel sistema rpositivo
1

vtgente, L~ eiv,entuali diffiooi!Jt� di ordine economirco in cui possano tTova:
r:si i singoli contriibuenrti -cos� come i debitorii in 1generale -, non 
abbiano rilevanza ai fini di una graduazione della resiponsabiUt� per 
il.'inadempimento. 

Deviesi infiine fl'I�C'orrdare che lo 1srtesso 1art. 5 1de)ila legge del 1962 
prevede, al secondo comma, la rtduzione della sopratassa a�l un 'decimo, 
nel caso in cui U .pagamento venga effettuato non oltre il sessa:tlJtesimo 
giomo dalla .scadenza del termine, attuando in tal gufaa una orpiportuna 
discriminazione .tira i tentativri di evasione delil.e succers1s1ive quoite 
d'tmrposrta, e i caisi di breve 1involontariia morosiJt�, sanata con �atto spontaneo 
del corntriibuente. 


18 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

5. -L'o11dinanza di rinvfo prospetta un ipossibhle �contrasto anche 
con J.',art. 53, pr.iomo comma, della Costitiuzion.e, � 1!1'ella miisiu�ra in ciud 
alfa sopl'atasisa debba attir.ibuirsi, �indiipende!l1Jtemente dalla finaJ:it� sanziona0toria 
e compulsoda, una intrinseca natura di accessorio dell'imposta, 
come questa assolvente alla generale finaliit� propria dei t11ibuti �. 
Ma anche sotto questo �profilo la �questione � :p:riva di fondamento, 
perch� la sorpratassa, di cui non occorre arpprofondi:re qui la discussa 
natura di sanzione civile o amministmtiva, pur essendo commisurata 
all'imposta in misura generalmente fissa, che la distingue daHia pena 
pecuniaria, ha turttavia la tipica funzione di sanzione satisfattoria per 
la violazione delle obbligazioni .tributarie, ossia di sanzione del.ilo speciale 
illedto, costi.tutto dall'inosservanza della fog.ge impositiva del 
tributo. Anche per il carattere compulsivo e afflittivo che si aggiung� 
alla funzione risarcitoria, la sopratassa � �comunque una 1s�anzione, per 
sua natura diversa e distinta dall'obbliigazione tributaria di 1c�ui �co1pisce 
l'inadempimento; n� assolve, comunque, alle finalit� propriie dtei .tributi. 
� pertanto fuori luogo qualsiasi riferimento al principio� costituzionale 
del concotrso a1le spese pubbUcih.e in ragione della cap�acit� con1triJbutiva 
di dascuno. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 110 -Pres. Boinifacio -
Rel. De Marco -Sivi1errio (in.1c.). 

Sicurezza pubblica -Licenza per l'installazione di bigliardini ed elet


trogrammofoni -Corresponsione dei di diritti autore. -Illegitti


mit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 3, 4, 35, 41, 97; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68, 69, 86, 72). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza 
e di Libert� d'impresa. La questione di legittimit� inerente agii 
artt. 68, 69, 86 t.u. di P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che assoggettano 
a Licenza di P.S. L'ins~aHazione in Luogo pubblico di bigLiardini ed 
elett1�ogrammofoni (juke-�box); ed � infondata la questione di Legittimit� 
costituzionale delL'm�t. 72 delLo stesso T.U. che subordina la Licenza ai 
previo pagamento dei diritti erariali e di autore (1). 

(1) Cfr. Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 65, in questa Rassegna 1972, 
I, 532; 17 aprile 1968, n. 25; ivi, 1968, I, 179. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 19 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 111 -Pres. Bonifacio -
Rel. Trim.archi -Braghini c. Cons~glio Nazionale dei Ria1gionieri; 
.e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato 
Carafa). 

Istruzione pubblica. -Esame di maturit� -Professione di ragioniere 


Successivo esame di Stato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 3, 33; I. 5 apri.le 1969, n. 119, art. 1, comma terzo). 

� manifestamente infondata con riferimento all'art. 33 e non � 
fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di 
legittimit� costitu~ionale dell'art. 1, terzo comma, delia legge 5 aprile 
1969, n. 119 sugli esami di maturit� nella .parve in cui abilita all'esercizio 
deUa professio111,e di ragioniere, senza innovare aUa .precedente 
normativa che prevecf,e un tiro;cinio ed un esame di Stato per l'iscrizione 
all'albo (1). 

(Omissis). -1. -Con �1'011din!ainza indi<cata in erpig�rafe il t:rtibunale 
di Becrgamo solleva in �l'i:ferimento agli a:rttt. 33, comma quirnto, e 3 della 
Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1, cotrurna 
terzo, della leg1ge 9 (recte: �5) arprile 1969, n. 119 (conversione in fog,ge, 
con modificazioni, del decrefo-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante 
il riordinamento degli esami di Starto di maturit�, di aibiUtazione e di 
licenza della scuola media) �nella pa�rte in cui .prevede che l'resa:me di 
maturit� posto a conclusione degli studi 1svolti neH'istituto tecnico abilita 
all'ese:rtcizio della professione � di ragioniere. 

2. -La Corte, in sede �di esame e v:a1lutazione delle questioni 1s0Ueva.
1Je dal tribunale di Lucca e dal CoillS�gilio nazionale dei �geometri �con 
le ordinanze ri.spettivamente del 2 febbmio 1971 e del 23 ma1rzo 1971 
relativamente alla stessa norma (ai fini dell'iscrizione negli albi dei 
ra1gionieri e periti 1commerciali e dei 1geometri) ed in cri:ferimento 
all'ar>t. 33, comma quinto, della Costituzione, ha, con la s~ntenza n. 43 
del 1972, ritenuto �che 1a ,disposizione di raffronto, �[}Jtervenuta � quando, 
per 'l'esercizio pubblico �di date professioni, vigevano ,gene�rali o speciali 
ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e da,to atto, e, 
prescrivendo " un esame di Stato tper !'�ammissione ai vari oodini e 
gradi di �scuole o pecr la conclusione di essi e pe�r l'abilitazione aH'esercizio 
professionale ", ha segnato e segna un ,limite aill'a ttivit�, passarta 
e futura, del legislatore�; e 'che ��in sede �di dtsciplina d!egii esami 
(1) Cfr., sull'argomento, Corte Cost. 5 marzo 1972, n. 43; in questa 
Rassegna, 1972, I, 196. 

20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di Staito, di quello conclusivo de1i coJ:'lsi .degli ,sr1Judi e di quello rp1rofessiona1e, 
distinti o unificati 1che essi silano, n:on rpo1ssono mancare1nol"Ine 
circa le condizionJ di ammissione, i pro1granmni di esame, e la struttura 
e funzione della commissdone esaminatrice, e cirDca le 1garanzie per igli 
i.interessati, in modo taJ.e 1che 1s1ia rpossibile ed effettivo un serio ed 
oggettivo accertamento del grado di maturit� del diiscente e del concreto 
1posses1so dia paxte dello ,stesiso della prerparazfone, attitudine e 
carpacit� tecnica nec:essarie perch� dell'esercfaio pubblico dell'attivit� 
professionale i ciittadini rpossono .giovarsi ,con fiducia �. 

Ha rHenuto, altres�, 1che con .fa norma den,unciata (art. 1, comma 
terzo del d.l. n. 9 del 1969, convertito in J.egge con la J.egge n. 119 dello 
stesso anno), a. conferma di qUJanito in 1pasisaito disposto con gli 1a1rtt. 50

1

e 1seg1uenti del r.d. 15 maggio 1924, n. 749, e 51, lettera f, e 65 della 
legge 15 giugno 1931, n. 889, e per l'esame 1previsto a conclusione 
degli is:tudi 1sv0Lti presso gH i.istituti tecnid, si dichiara solamente che 
il di.ipJ.oma di maturit� conseguito presso 'codesti is:tituti � abiHta alla 
professione �, e con ci� la discirpliina � destinata ad orperare sul terreno

1

scolas:tlco e non aniche immediatamente e direttamente su quello professionale; 
e che .peritanto detta norma non ha po:ritata innov:ativa e 
spedficamente non dtsipone che colui che abbia superato l'esame di 
maturit� e in quanto sia abi.J1ifato, per ~i� isolo, all'esercizio �della professione, 
abbia diriitto all'iscrizione neJ.l'albo tenuto dal Consiglio del 
collegio iprovindale competente. 

Ed ha 1co1s� concluso, tanto 1per la professione di ragioniere che per 
quella di geometra, per l'inesistenza di un qualsiasi contrasto ,tra la 
norma denuniciata e la di1spos:izione costituzionale in riferimento. 

1

3. -Con l'ordinanza de qua il tri:buna1e di Bergamo, a rprorposito 
dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 119 del 1969, 1senza .per altro 
motivare, si pronuncia per il carattere innovativo della norma e assume 
che, prevedendo tafo nol"Ine che abiliti all'esercizio della professione 
il titolo conseguiito nell'esame di maturit�, dovrebbexo essere accolte 
Je domande dei ricorrenti dirette all'isC'rizione nell'albo dei ra1gionieri 
senza il sUJperamenito del previo esame di 1cui alla legge n. 327 del 
1906. Ed inte:npreta la disposiziolll.e costituzionale di raffro!l1to nel senso 
che la stessa richiede, accanto a quello � scolas1tiico �, un esa,me � comunemente 
detto "profes1Sionale" da sostenersi .per l'a1mmissione negli 
oil1diname1nti professionali �, ed esc1lude la possibiUt� di un esame di 
Stato avenite allo stesso tempo ile due caratteristiche, almeno rper Je 
prnfe.s&ioni (come quella di r.a1gioniere) �che gi� al tempo dell'entrata in 
vigore della Costituzione pr:evedevano un .particolare esame d'ammissfone 
diiverso dall'eisame scolastico. 

In breve, il giudice a quo � deill'avviso che la norma denunciata s:La 
in contrasto con l'art. 33, corrnm.1a quinto, della Co�s:tituztone, perch� 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

prevede un so1o esame a fini scolast1ici ed a fini professionali, rper una 
attivit� (quale � quella di <ragioniere) per cui \I.a diSJposizione costirtu: 
zfonale richiede un esame professionale a 1s� stante. 

Seno!Illch� con siffatta rprospetrtazioITTJe del problema di. costituziona11t� 
non vengono addotti argomenti sulla base dei quaJ.i quesrtia Corte 
debba o �possa mutare il precedente convincimento. 

Nul\l.a, ~nfatti, si:ccome .si � 1soipra ricordato, ha addotto il itribunale 
di Bergamo a sostegno della sua intenpretazione dell'1avt. 1, 1comma 
terzo, della legge n. 119 del 1969, essendosi quel g.tudiice limitato a 
;r.tlevare che dal conseguimento del diilploma di maturit� tn quanto abilifante 
all'esercizio della profes1si001e, dtscende il diritto all"iscrizione 
nel relativo albo (senza bisogno che previamente venga 1superato l'e1same 
di cui alla legge n. 327 del 1906). 

Ma in contrario � faiciile osservare, riipetendosi per altro quanto 
gi� riJ.evato nella �citata sentenza n. 43 del 1972; che dall'esame delle 
norme, che nel tempo harnl:o disctplinato J'.esercizio della professione di 
ragioniere e la materia dell'insegnamento tecntco, fino aUa d1sciiplina 
legisla.tiva del 196�9, emergono l'es1sten:zia e la permanenza di requisiti 
particolad (compimento del biennio di praitica e superamento dell'esame 
teorico pratico); e che con la normativa del 1969 codesto 
sistema non � stato modificato. 

Tale essendo l'avviso gi� e1srpresso e non essendo stato in 1crnntra11io 
eccepito alcunch� di val1.tdo, la Corte non pu� che confermarlo. 

Alla medesima conciusione ha ragione di ritenere che 1si debba 
pervenire in sede di intel'pretazione dell'art. 33, comma qumrto, della 
Oosrtirtuzione. 

Stando cos� le cose (ed anche se al l'i1guardo si doves,se �accedea.-e 
al punto di vista espresso dal rtl'ibunale �di Be111gamo) la norma denunciata, 
da intel"pretarsi nei sen1si sopra detti, non risulta in contrasto 
con: la disposizione di raffronto. 

Pertanto, la questione in esame deve dichiarnvsi manifestamente 
non fondata. 

4. -� del pari infondata la denuncia di illegittimit� co1stituzionale 
della �ripetuta norma in riferimento a1l'1a.rt. 3 della Costi.tuzione. 
Non pu�, �irnlla.tti, pal'larsi d'ingiustificata netta discrimmazione, 
nel!l'amb'Hlo di tutti i crnsidldett1i liberi ,profeiss,ionisti tra due eiategorie 
(quella di coloro 1che terminati .gli studi� suiperiori e universitall'i sono 
tenuti a sostenere un severo esaime di Stato di abiUtazione a:Ll'ese!I'ciziio 
della iprofes1sione, e quella dei raigioniel'i che, ter.minaiti gli :studi superiori, 
immediatamente possono iscr�ivel"si negli albi professionaH con 
tutti i diritti da questa <iscrizione na1scenti), perch� anche a 1seguito 
della normativa del 1969, � tuttavia in vi:golre la disciplina dettata nel 
1906, per cui .per l'iscrizione all'albo professionale i ra1gioniel'i devono 


22 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

aver compiuto un biennio di .pratica e 1superato il prescvLtto esame 
teorico-pratico. 

D'altra parte, tale essendo sul punto in esame la situazione giuddica 
dei ragionieri, non � consentito ra'VV.isare alcuna �ingiustificata 
differenza di essa nei confronti di quella degli altri professionisti, per 
i quali .U. 1egi�slatore, attraverso una razionale valutazione delle esigenze 
pubblicistkhe �che stanno a base dell'eserlCizio delle professioni, 
ha II'.itenuto necessarie attivit� e prove dirette al �Concreto accertamenrto 
delle lo1ro qualit�, attitudini e ca;pa.dt�. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 116 -P1�es. Borufacio -
Rel. Reale -Regione Siciliana (avv. Sorrentino) c. Piresidoote 
Consiglio dei Ministl'li (Soot. avv. 1geh. dello Stato Savarese). 

Sicilia -Conflitto di attribuzioni -Imposta sulle utenze telefoniche 


Spettanza allo Stato. 

(Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n 1074, 

art. 4; 1. 6 dicembre 1965, n. 1379). 

Spettano al�o Stato i proventi dell'imposta sulle utenze telefoniche, 
previsti dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, che abbiano luogo 
nel territorio della Regione Siciliana e siano accertate in base a denunce 
presentate all'ufficio del registro di Torino, sede della S.I.P.; 
�, perci�, infondato il ricorso del Presidente della Regione proposto 
avverso la nota con la quale � stata negata alla Regione la spettanza 
dell'imposta annua di abbonamento dovuta dalla S.I.P. nei corrispettivi 
dei senJizi telefonici s1Jolti in Sicilia (1 ). 

(1) Sulla potest� tributar.fa alla Regione Skiliana, cfr. Corte Cost. 18 
maggio 1972, n. 28 e 15 marzo 1972, n. 49, 27 giugno 1972, n. 111, in questa 
Rassegna, 1972, I, 920, 365, 937. 
CORTE COS'.CITUZIONALE, 10 Luglio 1973, n. 117 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reaile -lmp. Fama ed alrtri. 

Procedimento penale -Istruzione -Nullit� della sentenza istruttoria 

Attivit� del ~iudice di appello -Questione infondata di costitu


zionalit�. 

(Cost., artt. 24, 25; d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 6). 

� infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 6 d.P.R. 25 ottobre 
1955, n. 932, secondo il quale il giudice di appello, che dichiara 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 23 

la nullit� della se1ivenza istruttoria ai sensi dell'art. 387 c.p.p., procede 
direttamente all'eventuale rinnovazione degli atti nulli, in riferimento 
agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione (1). 

(1) La sentenza della Corte, 31 maggio 1965, n. 41 in questa Rassegna, 
1965, I, 454 ha escluso che il principio del doppio punto di giurisdizione 
abbia rilevanza costituzionale. V. anche CARULLI, nota in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1965, 1089. 
CORTE COSTITUZIONALE, 10 Luglio 1973, n. 118 -Pres. BonJfacio -
Rel. Verz� -Imp. Ca�rresi; P.restdente Consilglio dei Minilsitri (Sost. 

�avv. gen. dello Stato Chiarotti). 
Pena -Limite minimo -Insuperabilit� -Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., art. 3; c.p., art. 132). 

� infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 132 c.p., per 
il quale il giudice applica discrezionalmente la pena entro i limiti 
minimo e massimo fiss.ati dalia legge, .anche se non pu� oltrepassare il 
limite minimo nel caso di applicazione deUe circostanze attenuanti, in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione (1). 

(1) Sulil'applicazione del princ1p10 di eguaglianza in materia penale, 
cfr. la sentenz.a n. 133, ultra, 27. 
CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 119 -Pres. Bonifacio -
Rel. Verz� -Lmp. A1gneillii ed al!tiri; Pr:e1sidenit�e Consiglio dei Mirnistri 
(So.st. avv. gen. dello Stato Gfovgio Azzariti). 

Prostituzione -Favoreggiamento -Misura della pena -Questione infondata 
di costituzionalit�. 
(Cost., art. 3: I. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8). 

� infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione 
di costituzionatit� deLl'art. 3, n. 8, legge 20 febbra.io 1958, n. 75, 
che' punisce il favo1�eggiamento della prostituzione altrui con la stessa 
pena prevista per gli altri re.ati indicati nello stesso articolo (1). 

(1) SulJla costituzionalit� della legge n. 75 del 1958 cfr. Oass. 19 novembve 
1971, Giuris. merito, 1972, II, 189, con nota di ARMANDO. 

24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 10 Luglio 1973, n. 120 -Pres. Boiniifacio -
Rel. Verz� -Imp. Campioli ed altri; Federazione naziona\le dei 
Collegi di tecn:ici .di radioiloigia medk:a (:avv. Abbamornite), Pre1sidente 
Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. deUo Starto Giorgio 
Azza.riti). 

Sanit� pubblica -Tecnici radiologi dipendenti da enti pubblici -Iscrizione 
all'albo -Carattere obbligatorio o facoltativo -Questione 
infondata� di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3 e 18; I. 4 agosto 1965, n. 1103, art. 12). 

� infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 12 della legge 
4 agosto 1965, n. 1103, nena parte in cui � previsto che � subordinato 
all'is.crizione nell'albo professionale (art. 14) l'esercizio dell'arte ausiliaria 
sanitaria di tecnico di radiologia me:dica da parte dei dipendenti 
da ent~ pubbLioi, pur e�ssendo agli stessi vietata lo svolgersi di detta 
attivit� al di fuori degli enti stessi, in riferimento a:gli artt. 5 e 18 
della Costituzione (_1). 

(1) Cfr. Corte Cost., 23 marzo 1968, n. 11 e 10 luglio 1968, n. 98, citato 
in motivazione, in questa Rassegna 1968, I, 152 e 539, con nota. V. anche le 
note di CHELI, in Foro it. 1962, I, 1843, e di DE FINA, ivi, 1963, I, 479. 
CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 121 -Pres. Bondfacio -
Rel. Trimarchi -Imp. Sebastianelli; Presidente Coru;;.igilio deli Mi~ 
nil'ltri (Sosit. avv..gen. Stato Carafa). 

Circolazione stradale -Patente conseguita all'estero -Applicabilit� 
della sanzione penale -Questione infondata di legittimit� costituzionale. 


(Cost., art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. artt. 98, primo comma, 80). 

� infondata, in riferimento all'art. 3 delLa Costituzione, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 98, primo comma, in connessione 
all'art. 80, nono comma., del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 

(t.u. sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevede la sanzione 
penale dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da lire� 1 O m.ila a 
lire 40 mila, non solo per chi guida autoveicoli senza essere muniti 
di patente, ma anche per chi Li guida munito di pa.tente conseguita 
all'estero (1). 
(1) Sotto altro aspetto 1a Corte gi� si era occupata della Legittimit� della 
norma (art. 141 cod. straord.) circa la notificazione alle contravvenzioni aHe 
persone non residenti in Italia (Corte Cost., 15 dicembre 1967, n. 149, in 
questa Rassegna, 1968, I, 6). 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 25 

CORTE COSTITUZIONALE, 10 luglio 1973, n. 122 -Pres. Bonifacio -
Rel. Trima1�chi -lffilP. Anselrrno ed altr~; Pr1esidente Con:siglio dei 
Ministri (Sost. a'VV. gen. dello Stato Giol'gio Azzariti). 

Caccia e pesca -Pi� violazioni attinenti all'esercizio della caccia con 
uso di armi da sparo -Pene applicabili -Questione infondata di 
costituzionalit�. 

(Cost., art. 3; r.d. 5 g,iugno 1939, n. 1016, art. 32; l. 2 agosto 1967, n. 799, 
modifiche al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 10). 

� infmdata, in riferimento an'art. a della Costituzione, la questione 
di legittimit� costituzionale deH'art. 32 r.d. 5 giugno 1939, 

n. 1016 (sostituito dall'art. 10 legge 2 agosto 19(i7, n. 799), nella parte 
in cui punisce con medesime pene una serie di violazioni d.i diversa 
gravit� attinenti alL'esercizio della caccia con uso di armi da sparo (1). 
(1) In materia di caccia, cfr. Corte Cost., 27 giugno 1973, n. 23, Foro it. 
1973, I, 2362. 
CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 128 -Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi -Previti ed altri (avv. ScognamiigUo) c. I.N.P.S. 
(avv. Fittoni); e Presidente Co1I11Stiiglio dei Minisitiri (Sost. avv. gen. 
dello Stato Giorgio Azzariti). 

Previdenza ed assistenza -Pensione � retributiva � -Lavoratori pensionati 
anteriormente al 1� maggio 1968 -Disparit� di trattamento Questione 
infondata di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3, 35, 36, 38; 1. 18 marzo 1968, n. 238; d.P.R. 27 aprile 1968, 

n. 488, artt. I, 30 aprile 1959, n. 153, artt. 9, 11, 13). 
� infmdata la questione di costituzionalit� degli a:rtt. 6, lett. a e b, 
legge 18 marzo 1968, n. 238, 1 e 5 d.P.R. 27 aprite 1968, n. 488, 9 e 11 
legge 30 aprile 1969, n. 153, neLla parte in cui p1�evedon.o. un diverso 
trattamento di pensime a se1co11tda che le pr:esta.zioni siano state liq'Uidate 
con decorrenza anteriore o successiva al 1� maggio 1968, in riferimento 
agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione (1). 

(1) In materia di pensioni, cfr. Corte Cost. 12 aprile 1973, nn. 40 e 41, 
in questa Rassegna, 1973, I, 662 e 663. 

26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 129 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti -Del Magno (avv. Allorio) c. Comune di Varazz.e; 
Cambiaso (avv. Granehli) c. Comune di Savona; e P�residenrte Consiglio 
dei Ministri (Sost. �avv. 1gen. dello Stato Savarese). 

Tasse e imposte comunali -Imposta sugli incrementi di valore delle 
aree fabbricabili -Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 53, 136; I. 3 marzo 1963, n. 246, art. 25). 

� infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 25, terzo comma, 
legge 5 marzo 1963, n. 246, nella parte in cui � previsto che i 
comuni si avvalgono della faco.zt� di fissare la data di riferimento dell'imposta 
ad epoca anteriore e di applicarla retiroatitivamente a carico 
di coloro c'fJ,e hanno alienato aree tr:a la pre�dett.a data e queUa di em.trata 
in vigore della legge, in riferimento agli artt; 53, primo �comma, e 
136, primo comma, della Costituzione (1). 

(1) Cfr. Corte Cost., 23 maggio 1966, n. 44, in questa Rassegna, 1966, 
I, 518, con nota. In senso conforme alla massima, cfr. Cass., 19 giugno 1972, 
n. 1930, Foro it., 1972, I, 1530, e nota di GRANELLA, in Giuris. it., 1970, I, 
2, 761. 
I 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 132 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rossi -Dttta affi.ssioni Duomo ed altri (avv. Sandul1i) �C. Soc. 
Cofombes e Presidente Consiglio dei Mini1sltri (Sosrt. avv. gen. deHo 
Stato Del Greco). 

Tasse e imposte comunali -Affissioni pubbliche -Appalto per la riscossione 
del tributo -Questione inammissibile di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 3, 51, 54, 97; r.d. 14 settembre 1931, n. 1175; I. 5 luglio 1961, 

n. 641). 
� inammissibile, in quanto sollevata da un oTgano giurisdizionale 
ma nell'eseTcizio di una funzione amminist:Tativa (apposizione del visto 
di esecutoi/'ietd del pretoi/'e sull'ingiunzione fiscale), la questione di costituzionalit�, 
dell'art. 2, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, 
in rifei/'imento agli ai/'tt. 3, 51, 54, 97 deHa Costituzione (1). 

(1-2) Dalla natura amministrativa del visto di �esecutoriet�, cfr. Cass. 
sez. un. 18 marzo 1968, n. 878, Fom it., 1968, I, 3051, con nota di. F. SATTA. 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 27 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 131 -Pres. Bonifacio -
Rel. Ro&Si -Postal c. Comune di Torino; Bara1gihini c. Comune di 
Roma; e Presidente Consiglio dei Ministl-i (Sosrt. avv. .gen. De1l 
Greco). 

Tasse e imposte comunali -Affissioni pubbliche -Propaganda ideologica 
-Tassazione -Incostituzionalit�. 
(Cost., artt. 3, 21, 53; I. 5 luglio 1961, n. 641, artt. 2. 15; d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 639, art. 15). 
Sono illegittimi l'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, in relazio111,
e all'art. 2 della stessa legge, e, ai sensi deU'art. 27 della legg'e 
11 marzo 1953, n. 87, l'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, nella 
parte in cui assoggettano ad imposta anche le forrme di pubbiicit� ideologica 
effefltuata a cura degLi inteT'essati, se.nza motivi di lucro, per 
violazione degli artt. 25 e 53 della Costituzione (2). 

Per l"assoggettabilH� a tassa di pubblicit�, cfr. Cass. 21 giugno 1967, 
Ferri, Foro it. 1968, II, 437; Corte Cass. 27 giugno 1968, n. 2176, id., 1969, 
I, 2023. 

Sull'art. 21, cfr. Cost. 27 febbraio 1973, nn. 14, 15 e 16, in questa Rassegna, 
1973, I, 314; 315, 318. V. anche nota di PATALAMO, in Giuris. Costit., 
1970, 1588. 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 133 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Imp. Pa['"l'ini ed alrtrd; P1rest�idente Consi1gllio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Starto Savares.e). 

Procedimento penale -Istruzione -Esame dei testimoni -Assistenza 
del difensore -Esclusione -Questione manifestamente infondata 
di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3, 24; c.p., artt. 303 e 304 bis). 

Procedimento pen�le -Istruzione -Trasformazione dell'istruzione 
sommaria in formale -Questione manifestamente infondata di 
costituzionalit�. 

(Cost., artt. 24, 25; c.p.p., art. 394). 

Strade -Blocco stradale -Legittimit� della norma istitutiva del reato Norme 
applicabili -Questioni infondate di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 3, 21, 25; d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1). 

� manifestamente infondata la questione di costituzionalit� degli 
artt. 303, primo comma, e 304 bis c.p.p., nella parte in cui ammettono 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

28 

iL P. M., e non il difensore, ad assistere all'esame dei testimoni, in riferimento 
agli artt. 3, 24 delia Costituzione (1). 

� info111;data la questione di costituzionaLit� dell'art. 394 c.p.p., per 
il quale in ogni caso di trasformazione dell'is'truttoria sommaria in forrmale 
rimangono validi gli atti compiuti nel corso della prima,� in riferimento 
,all'art. 25, primo comma della Costituzione (2). 

� infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 1 d.l. 22 gernnaio 
1948, n. 66, che punisce il reato di bLocco stradale con le stesse 
pene a prescindere dalla forma e dagli scopi in cui il comportamento 
si concreta, in riferimento agli artt. 3, 21, 25 della Costituziolfl,e (3). 

(1-3) Sulla prima questione, cfr. Cost. 19 aprile 1972, n. 63, in questa 
Rassegna, 1972, I, 544, con nota; 28 novembre 1968, n. 117, ivi, 1968, I, 902, 
con nota, 4 marzo 1971, n. 40, ivi, 1971, I, 509. 

V. anche sulla seconda massima, Cass., 26 gennaio 1970, Foro it. Rep. 
1972, vooe Istruzione penale, n. 108. 
Sulla terza massima, v. app. Torino, 22 ottobre 1971, Foro it., Rep. 1972, 
voce Blocco stradale, n. 6. 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, n. 134 -Pres. Bonifacio -
Rel. Verz� -I.N.A.I.L. (avv. Fontana) e: Soc. Ferrero. 

Lavoro -Infortunio -Diritto transitorio -Piazzisti utenti di veicoli a 

motore -Esclusione dell'assicurazione obbli~atoria -Incosti


tuzionalit�. 

(Cost., art. 3; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, terzo comma, 199, se


condo comma). 

� ilLegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'articolo 
199, secondo comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in 
cui esclude i commessi viaggia,tori e i piazzisti, che, pur essendo impiegati, 
si avv,algono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni 
di veicoli a motore da ess,i personalmente condotti, dell'assicwrazione 
obbligatoria contro gli infol/'tuni sul lavoro sino alla data del 31 dicembre 
1965 (1). 

(1) La sentenza 8 luglio 1969, n. 152, citata sulla motivazione 1egg,as! 
in Foro it., 1969, I, 1, con nota. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 29 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1973, 1t1. 136 -Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi -Verig1ara c. I.N.P.S. (avv. Cannella). 

Previdenza ed assistenza -Gestione imposte di consumo -Personale 
addetto -Recesso del datore di lavoro -Perdita del premio di 
fedelt� -Questione infondata di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3, 36; e.e., art. 2119; l. 14 febbraio 1963, n. 156). 

� infondata, in riferimento agti artt. 3 e 36 deUa Costituzione, la 
questione di legittimit� costituzionate dell'art. 2, primo comma, della 
legge 14 febbraio 1963, n. 156, nella parte in cui priva il personale 
stesso del premio di fedelt�, al quaLe � da negarsi natura retributiva, 
nel caso di recesso del datore di lavoro (1). 

(1) L'ordinanza 15 gennaio 1971 della Corte di Appello di Roma � pubblicata 
in Foro it. 1971, I, 2717, con nota. Sul premio di fedelt� cfr. Trib. 
Roma, 8 ottobre 1968, Foro it., 1969, voce Tassa sul consumo, n. 374. 
CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 142 -Pre1s. Bonifacio -
Rel. Crisa:l�ulli -Imp. Ma:r<rone ed altiri; Presi.dente Consiiglio dei 
Ministri (vice avv..gen. dello Stato R. Bronzfali). 

Reato -Vilipendio -Autorizzazione a procedere -Vilipendio dell'ordine 
giudiziario -Competenza del Ministro di grazia e giustizia -Questione 
infondata di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3, 102, 104; e.p., art. 313). 

Delitti contro la personalit� dello Stato -Istigazione a delinquere o 
a disobbedire e apologia di reato o sovversiva -Questione infondata 
di costituzionalit�. 

(Cost., art. 3; e.p., artt. 266, 270, 272, 305, 415). 

� manifestamente infondata la questio!lte di costituzionalit� dell'art. 
313, tJerzo comma, c.p., i1t riferime!ltto all'art. 102 Costituzio!lte (1). 

� i1tfo1tdata la questio!lte di costituzionalit� dell'art. 313, terzo 
comma c.p., 1tella parte i1t cui attribuisce il potere di co%cedere l'autorizzazio!
lte a procedere per il reato di vilipendio deLl'Ordine giudiziario 
al Ministro di grazia e giustizia, anzich� al Consiglio superiore della 
magistratura, in riferimento agli artt. � 3 e 104 della Costiituzione (2). 

(1-3) Sull'autorizza:zlione a procedere, sotto il profilo del principio 
di eguaglian:m, cfr. Cost., 27 febbraio 1973, n. 17, in questa Rass�gna, 1973, 
I, 320, con nota. 

Sul Consiglio Superiore del1a Magistratura, cfr. BARTOLE, Autonomia e 
indipendenza dell'ordine giudiziario, 1964; e sulla specifica questione, v. 



30 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� infondata la questione di costituzionaHtd degli artt. 266, 270, 
272, 305 e 415 c.p., che puniscono reati poiitici pi� severamente o con 
le medesime pene di reati comuni analoghi, in riferimento ail'all"t. 3 
della Costituzione (3). 

l'ordine del giorno del Consiglio stesso del 10 dicembre 1970, in Foro it., 
1971, I, 1438. 
Sulle norme penali esaminate dalla Corte, cfr. DOLCE, Istigazione a delinquere, 
Enciclopedia del diritto, XXII, 995. 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 iLuglio 1�973, n. 144 -Pres. BO'IlJifacio -
Rel. De Marco -FaJ.l. Aeromeccani1ca I.M.I. (n.c.) c. Soc. Torret 
(n.c.). 

Procedimenti civili -Presidente del Tribunale -Giudice Istruttore Nomina 
-Asse~nazione dei processi alla sezione -Questione infondata 
di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3, 25; c.p.c., art. 168 bis). 

� infondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, 
l'art. 168 bis c.p.c. che attribuisce al Presidente del Tribunale� la funzione 
(Li designarre il giudice istruttore davanti al quale le parti devono 
comparire e. nel caso di Tribunali divisi in sezioni. di assegnare la 
causa ad una di esse, il cui Presidente designa pori il giudic� istruttore 
(1). 

II 

CORTE; COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 143 -Pres. Boflli:facio Re.
Z. Vo11t�(["1I"a -:funp. Capiia1ro, GiroiLaoni, PalI'retti, Mazzato!l"ita, Dimd. 

Ordinamento ~iudiziario -Ma~istrati addetti alle preture -Pretore 
titolare e pretori in sottordine -Attribuzioni -Questione fondata 
e infondata di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3, 25, 101, 107; ir.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 4, 31, 34, 38, 39). 

� illegittimo, per violazione dell'art. 101, secondo comma della 
Costituzione, l'art. 38, r:d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giu


(1-3) Sull'art. 25, 1� comma Cost. cfr. Corte Cost., 19 giugno 1973, n. 84 
e 27 giugno 1973, n. 96. V. altresl CERSOSIMO, Ancora in tema di interpretazione 
degli artt. 31, 34 e 38 sull'ordinamento giudiziario, in Giust. pen., 
1972, I, 81. 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 31 

diziario, nell.a parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del 
provvedimento di OJS'segnazione di attivit�. giudiziarie, il magistmto interessato 
possa chiedere che ii dirigente imdichi per iscritto. i motivi del 
relativo atto (<2). 

� infondata la questione di Legittimit� costituzionale, in riferim�nto 
agU artt. 3, 25, 101 e 107 dell.a Costituzfone, de,glti artt. 4, 31, 34, 39 

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'art. 38 dello stesso r.d. nell.a parte in 
cui dispone" l'attribuzione al magistrato dirigente l.a pretura delle funzioni 
di dirigere l'ufficio e di distribuire il Lavoro fra_ le varie sezioni 
(3). 
CORTE COSTITUZIONALE, 18 lugH:o 1973, n. 145 -Pres. Bcm.iifacio -
Rel. Oggiroon -Consag:ra (n.'c.) c. Urso (n.c.); Angino (n.c.) c. De 
Paulis (avv. Cascio); Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. 
,gen. dello Stato Servarese). 

Contratti agrari -Enfiteusi -Capitali di affranco -Valore -Determinazione 
-Illegittimit� costituzionale. 
(Cost., artt. 41, primo e terzo comma e 42, terzo comma, I. 18 dicembre 1970, 

n. 1138, art. 2). 
� iUegittimo, pe�r viol.azione degli artt. 41, primo e terzo comma, 
e 42, terzo comma deHa Costituzione, l'art. 2 dell.a legge 18 dic'embre 
1970, n. 1138 (nuove no<rme in materia di enfitleus�i), ne,ll.a parte in cui 
non determina il valore dei capitoli di affranco secondo i criteri stabiltiti 
dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 18 �ell.a Legge 
21 ottlobre 1950, n. 841, nonch� il correlativo v.aloll'e dei canowi enfiteuci 
nell.a quindi.cesima parte. di quegli stessi cupitoLi (1). 

(1) Lo stesso aspetto di illegittimit� in relazione allla precedente normativa 
(art. 1, legge n. 607 del 1966) � stata decisa, nello stesso senso, dalla 
Corte con la sentenza 21 marzo 1969, n. 37, in questa Rassegna, 1969, I, 2'12. 
'CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 146 -Pres. BOllli:fudo -
Ret O~giollli -!mp. Filiberti., Sca!'IPellillli. 

Procedimento penale -Assistenza all'imputato durante l'interrogatorio 
della parte civile e presenza del difensore della parte civile 
durante l'interrogatorio del proprio patrocinato -Questione infondata 
di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3 e 24; c.p.p., art. 304, primo comma). 

� infondata, in riferimento agU artt. 3 e 24 dell.a Co~ituzione, l.a 
questioine di costituzionaLit� dell'art. 304, primo comma, c.p.p. ne�Ll.a 



32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
parte in cui non ricon-0sce al difensore deU'imputato il diritto di assistere 
aU'interrogatoirio della parte civiLe� e� al difensore de.zia parte 
civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato (1). 
(1) Cfr. sull'art. 304, Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 63, in questa Rassegna, 
1972, I, 544. 
CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 
Rel. Roicichetti -Imp. La Matti:n:a. 
147 -Pres. Bonifacio -
Misure di sicurezza -Computo del periodo di carcerazione preventiva 
della carcerazione sofferta all'estero per lo stesso reato -Questione 
infondata di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 2, 3, 13; c.p. artt. 137, 138). 
� infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 de�lla Costituzione, 
la questione di costituzionaLitJ� degli artt. 137 e 138 c.p., nella parte 
in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta 
all'estero dall'imputato nel computo �detia carcerazione preventriva sof-. 
ferta nello Stato per lo stesso .reato (1). 
(1) Sulla natura della carcerazione preventiva, cfr. Corte Cost., 16 giugno 
1970, n. 26, in questa Rassegna, 1970, I, 537. 
CORTE COSTITUZIONALE, '18 1ugJiilo 1973, 111. 
Rel. Amadei -Cosi.mi (n.c.). 
148 -Pres. Bonlii:llacliio -
Misure di sicurezza -Assegnazione ad una casa di lavoro -Mancata 
precisione di accertamento delle condizioni fisiche del soggetto -
Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 3, 38; c.p., art. 216). 
� infondata, in riferimento aU'art. 3, ed � manifestamente infondata 
in riferimento all'art. 38 della Costituzione, la questione� di legittimit� 
costituzioinale dell'art. 216 c.p. neUa parte in cui impone o 
rende facoltativa l'applicazione del.la casa di lavoTo senza tener conto 
delle condizioni fisiche del soggetto (1). 
(1) In termini cfr. Corte Cost. 28 
Rassegna, 1973, I, 37, con nota. 
novembre 1972, n. 167, in questa � 
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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 33 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 ~uglio 1973, n. 149 -P1�es. Bonifacio -
Rel. Volterra -Benedetti c. Galleni e Presddiente Consiglio deii. 
' Ministri (Sost. a'VV. gen. dello S.tato Savarese). 

Contratti agrari -Mezzadria -Famiglia colonica -Posizione giuridica 
nei confronti del concedente -Questione infondata di costituzionalit�. 


(Cost., artt. 2, 3, 4, 16, 24, 29; e.e. artt. 2141, 2142, 2150; 1. 15 settembre 1964, 

n. 756, art. 7). 
� infondata, in riferimento agU artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, 
primo comma, 24, primo comma, 29, secondo comma deila Costituzione, 
la questione di costituzionalit� degli artt. 2141, 2142, 2150 e.e. 
e deil'art. 7 legge 15 settembre 1964, n. 756, che re�golano la posizione 
della famigUa colo'liica nel rappoirto di mezzadria (1). 

(1) In dottrina, cfr. MASINI PAoLETTI, Sulla natura e legittimit� delle 
rappresentanze nella famiglia agricola, in Riv. dir. agr., 1971, II, 97. 
CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 1'50 -Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi -Ba1di (n.c.) c. Soc. Canti~i Picchiotti (n.c.) e 
Presidente Cons~lio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima). 


Locazione -Immobili urbani -Procedura di sfratto -Purgazione della 
mora del conduttore -Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., art. 3; 1. 23 maggio 1950, n. 2531, art. 37; l. 26 novembre 1969, n. 833, 

art. 4). 

� infondata, con riferimento al principio di eguagliaryza, la questione 
di costituzionalit� dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 
(sostituito con modifiche dalt'art. 4, sesto com.ma, della legge 26 novembre 
1969, n. 833, contenenti norme relative alle locazioni di immobiU 
wrbani) nella parte in cui esclude dal beneficio di sanare la 
mora il conduttore che paghi alla prima udieenza (o anche prima) (1). 

(1) L'ordinanza 16 marzo 1971, n. 50 citata nellia motivazione � riportata 
in Foro it., 1971, I, 1145. Cfr. sulla interpretazione della norma impugnata 
Cass., 5 dicembre 1968, n. 3820, Foro it., I, 1577. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

34 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 151 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Imp. Bruno RoSM'I�.o; Presidente Consi,glio dei Miililli!stri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Chiaroiflti). 

Delitti contro la libert� sessuale -Violenza carnale, atti di libidine e 
ratto in danno di persona minore degli anni quattordici -Questione 
infondata di costituzionalit�. 

(Cost., art. 3; c.p. artt. 519, n. 1: 521, 524). 

� infondata, con riferimento alL'art. 3 della Costituzione, La questione 
dii legittimit� costituzionale degli artJt. 519, n. 1, 521 e 524 C.P'. 
nella parte in cui presumono la violenza quale elemento costitutivo 
della fattispecie penale rispettivamente previste per il solo fatto dell'et� 
della persona offesa minore degli anwi quattordici (1). 

(1) Cfr. Corte Cost., 20 gennaio 1971, n. 1, in questa Rassegna, 1971, I, 
213, con nota. 
CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 154 -Pres. Bonifado 
-Rel. Oggicmi -Tun:p. Mazzruooato; Presidente Consigl�io 
dei Miro.stri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). 

Procedimento penale -Dibattimento -Lettura degli interrogatori degli 
imputati di cui � vietata la testimonianza -Questione infondata di 
costituzionalit�. 

(Cost., art. 24; c.p., artt. 348, wtimo comma; 465, secondo comma). 

Procedimento penale -Dibattimento -Lettura in dibattimento dei verbal� 
di confronto -Questione infondata di costituzionalit�.� 
(Cast., art. 24; c.p.p., art. 462, n. 3). 

Procedimento penale -Dibattimento -Lettura -Dibattimento della 
deposizione del teste resosi irreperibile -Questione infondata di 
costituzionalit�. 

(Cost., art. 24; c.p.p., art. 462, n. 3). 

� infondata, in riferimento aU'art. 24 della Costituzione, la questio1Y1,
e di legittimit� costituzionale degli artt. 348, �ultimo comma e 
465, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui � vietata (art. 348) la 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 35 

testimonianza di imputati dello stesso reato o di reato 00111.nesso, ed � 

consentita tuttavia (art. 465) la lettura in dibattimento dei rispettivi 

verbaLi di interrogatiYri in istruttoria (1). 

� infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la que


stione di legittimit� costituzionale �delZ'art. 463, primo comma, c.p.p., 

nella .parte in cui consente la Lettura in dibattimento dei verbali di 

CO!ltfronti (2). 

� infondata, in rifeirimento all'art~ 24 della Costituzione, la que


stione: di legitbimit� costituzionale deWart. 462, n. 3 c.p.p. nella parte 

in cui consenfle che il giudice, anche in assenza deUe parti, ordini la 

lettura in dibattimento, nel caso di irreperibilit� del teste assunto in 

istruttoria, delle sue deposizioni (3). 

(1-3) Cfr. Corte Cost., 19 aprile 1972, n. 63 e n. 64, in questa Rassegna, 
1972, I, 544 e 546, con nota. 

CORTE COSTI.TUZIONALE, 2.1 ltlJOvembrie 197,3, n. 15�5 -Pres. Bonii:
fooio -Rel. Capalozza -Lmp. Santi; P!'!esiJd!ente Coos.iJgllio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorigio Azziariti). 

�Procedimento penale -Prescrizione del reato -Atti interrutivi -Avviso 

di procedimento -Non � tale -Questione infondata di costituzio


nalit�. 

(Cost., art. 3; c.p., art. 160; c.p.p., art. 304; 1. 5 dicembre 1969, n. 932, art. 8). 

Non � fondata, in rifer.imento all'art. 3 della Costituzione, la questione 
di legittimit� cosbituzionale dell'art. 160 c.p., anche in relazione 
agli artt. 304 c.p.p. e 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 
1969, n. 932, nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento 
(l'attuale comunicazione giuciiziaria) fra gii atti interruttivi della 
prescrizione del reato (1). 

(1) Sulla non obbligatoriet� dell'avviso di procedimento (ad es. sul 
procedimento pretorile che sia privo di attivit� istruttoria), cfr. Corte Cost., 
18 maggio 1972, n. 97. 

36 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 156 -Pres. Bonifacio 
-Rel. De Marco -Pica:rozzi (avv. Vac,ca) e Costone (avv. 
Fomario) c. Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Impiego pubblico -Indennit� di anzianit� -Dimissioni volontarie da 
impiego -Non � dovuta -Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., art. 36; dl.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma), 

� Hiegittimo, per ccmtrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'articolo 
9; quarto comma, del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, sulla disoiplima 
del rapporto d'impiego non di ruolo con le Amministrazioni 
dello Stato, nella parte in cui esclude che l'indennit� di ,anzianit� sia 
dovuta in caso di dimissioni volontarie (1). 

(1) Trattasi di applicazione del principio gi� enunciato in termini generali 
dalla sentenza della Corte, 13 gennaio 1956, n. 3, in questa Rassegna, 
1966, I, 12. 
Successivamente alla risoluzione del rappo:rto, cui si riferisce la sentenza, 
sono state ,emanate le leggi 8 giugno 1966, n. 424, 15 luglio 1966, n. 604 

�e 28 dicembre 1966, n. 1077, !in virt� drul!e quaiLi la questione � ormai risolta 
in favore degli impiegati e dei lavoratori pubblici: la questfone inerente 
a quel raipporto � stata, tuttavia, esaminata e decisa perch� la relativa risoluzione 
si era verificata prima dell'ent11ata i111 vigore delle citate leggi; le 
quali pertanto, non erano ad essa applicabili. 

Sulil.'1airgomeIJJto, dr. Corte Oost., 27 dicembr-e 1973, n. 184, ultra, 55. 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 157 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Astuti -CoI1111erio c. Tomo e Presidente ConisLglio dei 
Ministri (Sost. ,avv. gen. dello Stato Gio11gio Azzariti). 

Caccia e pesca -Pesca -Diritti antichi esclusivi di pesca nelle acque 
pubbliche -Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 3 e 4; ,artt. 16, I. 4 marzo 1867, n. 3706 e 26', 27, 33; r.d. 8 ottobre 

1931, n. 1604). 

� infondata, con riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, 
la questicme di legittimit� costituzionale degli artt. 16 legge 4 marzo 
1877, n. 3706 e 26, 27 e 33 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, sul vigente regime 
degli antichi diritti esclusivi di pes.ca neUe acque pubbiiche (1). 

(1) Su tale argomento, per quanto concerne il contenuto ed i limiti dei 
diritti di pesca, cfr. Il contenzioso dello Stato, 1961-65, II, 210 e segg. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

(Omissis). -1. -Con l'o1dinanm del tribunale di Milano viene 
sollevata d'ufficio la questione di J.egittimit� costiotuzionale dell'art. 16 
della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e dell'art. 26 del r.d. 8 ottobre 1931, 

n. 1604, in riferimento all'art. 3 della Costituziooe; com ,l'ordinanza 
del pretore di Monitefiasccme viene sollevata J.a questione di ilegirttimit� 
cOJStituzfonale degli airitt. 26, 27 e 33 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, 
in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione. Poicll� entrambe le 
ordinanze di .rimessione ipropongorno Ja messa questiorne, ossia li.a costituziOIIlaHit� 
del vigente re1gime degli antichi diritti esclusivi di pesca 
nelJ.e a�cque pubbliche dniterne, oggetto di !l'iconoS1Cirrlento, i giudizi possono 
essere riuniti e decisi con un�ica sentenza. 
2. -Si osserva che, le acque ipubblicih.e, beni demaniali destinati 
alla sodddsfaziooe dei biso1gni della co1Hettivit�, debbono essere aperte 
all'uso di tutti i ciittadi!IJ:i, con ile autocizzaziooi eventuaLmooite necessarie; 
che i ,diritti esclusivi di pesca hanno nella rma1ggior iparte dei 
casi origine da privilegi feudali, ormai priv,i di ra:gionevole ,giJustificazione, 
e :pei:ipetuan.o mgiuste diispari,t� di itrattaim.ento tra i cittadin:i, 
in ccmtrais1to coo l'�art. 3 della Costirtuzione, che .garantisce a tutti pari 
dignit� sodale ed e1guaglianza davanti alla le~ge. 
La ques.tione non � fondata. I beni arppartenenti al rpubblico demanio 
sono� nel nostro or.dinamento oggetto dd. diver.se forme di uso: 
vi sono usi normali, comuni o speciali, ,e usi eccezionali, caratterizzati 
dalla parziale sottrazione di beni demaniali all'ruso ,generale, collettivo 

o individuale, e dalla correlativa attribuziooe di dil'iitti di 1godimento 
esclusivo a deter.mina.ti soggetti, esrpressamente iprevima anicihe dal-
1'.art. 823 e.e. Per quanto concerrne il demanio idrico, accanto agli usi 
comuni o c,ivici, aJ:cuni diei quali so~etti a regime di autorizzazioni 
o licenze amministrative, v'� una molteplicit� di utilizzaziond. a fini 
cirviJ.i, agtricoU, industriaH, che non sono aiperte �alla generalit� dei 
citta,dini, ma limitate a speciali categorie �di utenti, in regime di concessione 
amministrativa; cos�, le derivazioni di acqua pubbli~a, perr 
uso di forza motrice, potabile, irriguo, industriale IS-O!!lO ogigi coosenttte 
(sa,lvo il riconoscimento dei diritti d'uso anteriormente acquistati), 
solo a coloro ohe ne ottengano !regolare concession�e, la quaJ.e comporta 
l'attr�ibuzione di un diritto rpemonaJ.e �ed esclusi:vo, di natura 
patrimoniale. 
Per la pesca nelle acque .interne, � ipcr:-evisto un duplice regime, 
caratterizzato dalla libert� di esercizio, variamente co!l'lJdizionata e limitata, 
per i 1pescatori di mestiere e dilettanti, nella generalit� delle 
acque pubbliche, ad eccezione di queHe sog1geillte a diritti esclusivi di 
pesca, e ;risevvate o concesse 1a scopo rdi ripopolamento e piscko1tura; 
e dalJ.a riserva dell'eserciizio, con interdizione ai terzi, nelle acque 
sulle quali siano �srtati !ricornosciuti o concessi diritti esclusivi a ,~;.o1g



38 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

getti priva,ti, a cooperative, a collJSorzi, o altri enti pubb1�ICi. Lo Stato 
moderno, nell'istituiire un iregiime di concessioni am.ministrative ,temporanee, 
ha tuttarvia ritenuto di l\�ICOIIloscere i preesisteniti diritti esclusivi 
di pesca, l�gittimamente. acquistati secondo iJ. diritto anteriore, 
sotto determinate condizioni, tanrto ne1le acque del demanio marittimo 
e lagunare e nel mare 'tem'itoriale, quanto nei il.aghi, fiumi, ,torrenti, 
canali, . e in ,geniere in ogni acqua pertinente al demanio idrico dintemo. 
Questo iricOIIloscimento, implicito rne1La noo:m.ativa dell'art. 16 ,dehla 
le1g,ge 4 marzo 1877, n. 3706, � 1stafo oggetto di precisa disciplina nella 
successiva leg,failazione dello Stato unitario: con r.d. l5 :miaggio 1884, 

n. 2503, :liu regolata la procedura di riconoocimento, determinando i 
ltmiti tra la competenza amm:i!D.1straiti'V1a e la 1giudiziaria; con la ilegge 
sulla ,pesc,a del 24 marzo 1921, n. 3,12, largamente recepita in:el t.u. 
approvato con r.d. 8 ottolbre 1931, n. 1604, fu fa.tto obbligo di chiedere 
dJ. riconoscimento entro brevi termini, sotto comminatoria di estinzione 
di questi diritti. In ordine alle a1cque interne, J.'art. 26 del vigente 
t.u. conferma l'estinzione 'di tutti i diritti esc,lusivi d:i pesca :visalenti 
a data anteriore' all'entrata in vigore della legge del 1877, che 
non siano stati effettivamente esereitaiti nel trentennio anteriore al 
24 marzo 1921, n01I1ch� dei diriiflti il 'Cui ipossesiso non isia stato riconosciuto 
a mente del r.d. l5 maggio 1884, n. 2503, o ,per i quali �gli aventi 
dir�itto non abbiano presentato documentata domanda dii riconoscimento 
entro iii. 31 dicembre 1921; e prevede alitresi la revisiOIIle dei d'ecreti 
di ricnnoscimento, conferenclo facolt� ail MiniStro per l'aigricoltwra di 
provvedere con dec11eto, sentito il Consigili:o .di Stato, alla a::evoca e 
declaratoria dii estinzione, ovvero alla coruflerma, determinando l'oggetto 
specifico dd ogni diritto e il suo modo idi esoocizio, in conformit� 
ai titoli �di acquisto ed al possesso 'godwto nel trentennio anteriore 
al,l'entrata in v,igore della legge 24 marzo 1921, n. 312. 
Noo occorre sottolineare il 1paira1le1ismo tra questa di1scipUna e 
quella analoga dettata per le deri'Vaziom ed utilizzazioni di acqua pubblica, 
che il legislatore moderno ha del rpari sorttoposto 'ad un generale 
reg1me di' concessioni, ammettendo tuttavia, entro termini 1perentori, 
il riconoscimento dei diritti d'uso preesistenrti, acquistati in base a 
ti.tolo legiittimo ovvero a ,possesso itrentenna1le anteriore� alla legge 10 
agosto 1884, n. 2644 (art. 2 del ,t.u. aipprova1to con ir.d1. 11 dicem1'
933, n. 1775). 

3. -� evidente che l'esistenza di diritti esc�lusivi idi pesca non 
comporta alcuna .disparit� idi trattamento nei cood:ronti dehl.a generalit� 
dei cittadini, in rapporto al ius prohibendi e 1al correla-tiV'o divieto 
di eseroizjo della pesca entro li:miita:te zone dei pu:bblici corsi o 1specchi 
d'acqua dolce, divieto che sussiste in eguaJ. miswra tanto nel caso di 
riconoscimento di antichi diritti, quanto in quello di concessione aml!
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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

min:istratwa, ia cui 1piena legi.ttim1t� inon � contestata da aJicuno. Occorre 
altresi non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sooo anche, 
su certe aicque, diritti d'uso civico di [pesca, riservati ai soli abitanti 
di un 1comune o di una frazione, con analogo regime di ~sclusione 
di .tUJtti gli a�ltri soggetti, privati o ipubblici. 

Non si pu� nemmeno a.sserire che l'ist1tUJto del dcoooscimento integri 
di per s� una violazione d!el .pri:ndpio di eguaglianza, quasi strumenito 
di cooservazione di 1residui <privilegi feudali, incompatilbili con 
l'odierna Costituziooe dello Stato, e iprivi dli obbiettiva gmstificazione. 
�, in primo luogo, inesatto, sotto il profilo storico-giuridico, attribuire 
genericamente a questi antichi diritti oriigi:ne feudafo. L'aa::t. 2 del 

r.d. 15 maiggio 1884, n, 2503, dich.iar:ava che1 agli effetti del riconoscimento 
�si .presume legittimo il possesso tianto nel caso che siaisi 
acquiistato con atto traslativo di pr0q>riet�, o per sovrana concessione, 
o deliJia pr:escrizion.e. A prescmd!e11e dai diritti aicquistaiti in ba�se ad atti 
di diisposraione privata, ovvero in �base ad usucapioine, :nei limiti :in 
cui .gu ordiinamenti anteriori ne avessero ammesso la validdit� anche 
rispetto ad acque .pertinenti al rpubblico demanio o ipatr:imonio, o ad 
acque gi� �consider.ate private e sucicessiivamente 1diichiarate !P'UJbbliche, 
si deve ricordare che i diritti acquistati iper coocessione sowana, o 
posseduti ab immemorabile con ila 1conseguente p.resrunziione di esiistenza 
di pubblico titolo legittimo, non ipossono 1essere qualificati �come � rpr1vilegi 
feudali �, anche quando l'atto di 1concessio!lle abbia la fol1ma 
delfinvestitura feudale, poich�, �Come � noto, questa fu largamente 
usata anche per costituire Tapporti aventi oggetto 1e co!lltenuto analogo 
a quello delle odierne �concessioni ainmrinistrative. 
Non occorre affrontare qui un'inda1gine sul 1Legime dei diritti di 
pesca nelle acque :pubhliche secondo �le legislazioni dei diversi Stati 
preunitari: baster� rtcorda:re che essi frnrolllo generalmente conservati 
-semprech� ne fosse riconosciuto legittimo l'acquisto secondo la ilegiis~
zione del tempo -a!Il!che nel periodo SUJccessivo all'aippldcazione 
delle leggi abolit~ve delia feudalit�. Di :l�ronte a questa comiplessa e 
varia realt� �storico-giuridica, lo .Stato nazfonale unifa1Lio, ipur dichia


, rand.o 
estinti i �diritti esclus1vi di 1pesca inon pi� in esercizio, ha tuttavia 
�ritemiuto di consentmne, entro termini perentori ormai da lungo 
tempo scaduti, il r�iconoscimento, oon le �stesse liegigi !ll!elle quali �si ir:iservava 
e regolava la facolt� di costituiirne dei nuov1i, mediante� atti 
di concessione. Questi �diritti hanno carattere di perpetuit� e di esclusivit�; 
senza approfondirne qui 1a llla�tur.a giuridica, discussa in dottrina, 
baster� ricordare che la nostra �giurispr:udenza li ha costantemente 
qualificati come �diritti reali, e che Jia vi�gente legislazione definisce 
i loro titolari come � proprietari di dtriitti esc11us1vi di pesca �, 
takh� certamente trattasi di diritti soggettivi perfetti, di c1a,:rattere 
patrimoniale. 


40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

4. -Nell'ol'dinanza del tribunale di MHano si osserva che quesiti 
diritti non sono sog1getti a irevoca, a dHferenza dalle conciessicm.i, potendo 
lo Stato ricorrere solo :aLl'esprorprio ;per restituke le :a�cque al 
libero 1godimento della collettivit�, e che inoltre essi non rispondono 
nemmeno ad esigenze di conservazione ed incremento del patrimonio 
ittico, in quanto � se � vero che in alcuni casi il titolare si. ocicupa del 
riiporpolamento, ci� egli fa iSipOilltaneamente senza alcun obbligo o vincolo, 
e i diriitti non sono so~getti a revoca qualora invece non 'Vi .provveda, 
potendosi solo dkhlaraire fa decadenza da essi nelle ipotesi di 
non uoo o di violazioni generali delle leg1gi sulla pesca �. 
La ciircostanza che i diritti riconosciuti non siano soggetti a revoca 
� conseguente alfa natura dell'atto di ric0il1osdmento, concernente 
1diritti prees1stenti legittimamente acquisiti, e quindi di'V�ersi da 
quelli attribuiti temporaneamente dallo Stato in base a raprporrto di 
concessi0il1e: ma questa differienza idi reg.ime n0il1 integra certo violazione 
del rpirincipfo di eguaglianza o di altro princiipio coottrtuziooale. 
�, d'altra parte, inesatto asserire che i .titolari dei diritti �esclLUsivi di 
pesca in base a riconoscimenito abbiano facolt� di esercizio indisc.riminato, 
senza obblighi n� .sanzi0il1i. Parallelamente 1alle diisrposizioni 
per favome Nndustria della .pesca e dell'acqui1coltura, emanate con 

d.m. 12 ottobre 1926, in rapporto al regime delle nuove conicessfoni 
rper tra.tti di corsi o bacini .pll!bblici d'a�cqua dolce, ipl'ivi o po�veri �di 
pesci d'importanza economica, il r.d.1. 27 febbrafo 1936, � Razi0i11ale 
esercizio. dei .di~itti escluslv�i di rpesca nelle acque interne �, �ritenuta 
la necessiit� urgente ed assoluta idi 1sottorpor.re a maggiori controlli 
l'ese111C1izio di quesU diritti, stabili cihe dl razionale esericizfo della pesca, 
e l'esecuzione delle opere di irni1glioramento dehle acque. dall punto 
di vista i.ttico, richieste dal Miniiste:m dell'a.gr.ico\ltura, � costituis1cono 
un obbligo per i proprietari di diritti eisclusiivi di pesca � (am. 1), e 
disc:irplin� pU!11tualmente la presentaziooe dei programmi di pesca e, 
ove necessario, di orpere ittiogeniche dirette ad aumentare la pescosit�, 
nonich� l'esecuziooe deLle opere appro;v:ate, disrponierufo altres� che 
ai titolari di questi diritti per zone facenti rpa.rte di ma�ggiori superfici 
acquee, sulle quali la pesca � eser:cii:tata in forma pubblica, po,5,!Sa 
esse1'e imposto il. concomo ne1le spese per orpere iittioigeniche e di vigilanza 
compiute dai consorzi .per la tutela della pesca nelle acque 
stesse, in �quote proporzionaJi all'ampiezza delle zone soggette a diritti 
esclusivi. Il Ministero 1dell'aigricolitura ha facolt� .di isrpezion.i ed 
acc�eritamenti ci.rea l'esevcizio della ,pesca nelle ZOil1e di diritto esclusivo 
(ar.t. 6), e i ttrtolar1i di questi df.rtiitti, soggetti all'oss.ervanza delle 
nor1me srpeciaJi come idi quelle 1genera'li regolanti la polizia de�liLe acque 
e della pesca, anche . risrpertto :agli interessi dei terzi e agJ.i altri 1nteressi 
ipubb1ici, in base all'espressa �disposizione dell'art. 28, pirimo� comma, 
del vigente .testo unico, � decadono dal loro di.ritto :per no111 uso, 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 41 

o per cattivo uso, in relazione ai fini de1le leggi sulla pesca, diuranite 
tre anni ,consecutivi, o iper abituale iinosservainza delle disposizioni leg,
iJSLativ,e o regolamentari attinenti alla pesca �. 
Anche sotto questo 1profilo, 1a dedotta questione di 1costituziona1it� 
appaJ:"e dunque infondata. Certamente si tratta di situazioni 1giur1d.iclle 
risalenti al passato, in J.al'ga misura :gi� estillllte, o din vta di �estinzione; 
ma non si .pu�, solo per questo, ritenere che �esse siano prive di presupposti 
obb1ettivi, idonei a giiUSltifioarne razionalmente la 1cO!ll.Slervazfone. 
Nel vigente ordinamento, oltre alfa facoilit� del:l'anlll:runiistraziO!lle 
di procedere aLla revisione 'ed eventuale revoca dei provvedimenti di 
riconoscimento, e di controllare l'effettirvo esercizio dei d.iiritti di pesca, 
impooendo obblighi. di conservazione e mi1glioramento della cliauna ittica, 
'sotto sanzione di decadenza per inon uso o cattirvo uso', � anche 
prervi,sta l'eventuale espropriazione di questi diriroti per 1caursa di pubblica 
utilit�, rseccmdo l'espressa norma dell'art. 29 del vigente testo 
uni�o, quando essi non siano ,esereitati 1n raippooto a.Lla loro potenzialit�, 
ovvero ii foro eseirc:izio sia ,riconosciuto contrado ad esigenz.e 
di intel'esse ,generali.e. La Sardegina, con. la leg,ge regionale 2 marzo � 
1956, n. 39, e il Friuli-V�enezia Giulia, con la leg,ge reg,io;nale l2 magg.
io 1971, n. 19, hanno dfohia,rato esti!llti i diritti �esclusivi di pesca, 
mediante indennizzo. Ma, allo �stato, non sussiste motivo per una declaratoria 
,di incostituzionalit� delle norme della legislazione �Sltaita:le 
concernenti il riconoscimento dei 1diritti �esclusivi dii pesca, e� le conseguenti 
sanzioni a �carico di �chi peschi� nelle acque soggette :a questi 
diritti, senza H �conisenso del proiprietario, possessore o concessionario. 

5. -Nell"o['ldinanza del ipretore di Montefiascone la questione � 
sollevata anche con riferimento a.J.l'art. 4 della Costituzioine, osservando 
che, oltre alla. pari dignit� sociale di itutti i cittadini sancita 
dall'a!l1t. 3, il riiconosdmento del diritto al [avoro e la promozione 
delle condizioni che rendano effettivo questo diritto� �sembrano palesemente 
coiilltrasta�re CO!Il situazioni di privilegio come quelle costituite 
dal 'caso di specie �. 
A prescindere dalla .eguale dignit� soeiiale dei cittadini, che ovviamente 
non viene qui in consideraziOIIle, si deve rilevare 1che, pur 
costituendo ,tuttora la pesca !IlOIIl so1tanto Wl. �ese11cfaio di diporto o 
sv:ago per dilettanti, ma 1a;n.c:he l',attiviit� professionale dei rpes1catori 
di mestiere, non si pu� ,tUJttavfo isolo per questo ritenere che l"esistenza 
di diritti esclusivi, limitati a zone drcosc!rlitte dei corsi o bacini d'acqua 
pu:bbUca, possa 1costituil'e, di ma:ssima, effettivo limite od ostacolo all'esel'cizio 
della pesca da pa,rte dei terzi, aillCihe pescatori di mesitiiere, 
i quali hanno ogni 1po.ssiibilit� di svo~gere liiberamen:te la foro attiivit� 
sulla .generalit� delle acque pubbliche apert:e all'uso comune o civico 
della pescia. Qualora, ,j,n determin:aite circostanze, la presenza di diritti 


42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esclusivi dovesse praticamente :im(pedire ai pescatori di mestiere lo 
svolgimento della loro a.ttivit�, ipotvebbe iprospettarsi l'esigenza di provvedimenti., 
legislativi o amministrativi, �di a1bolizione o di esproiprd.azione, 
ilil vista dell'mt�resse 1generale di questa categoiria iprofessiorutle: 
ma � ovvio che trattasi di :problemi pariticolari, la cui ,soiLuzione p<;>tr� 
essere ogigetto di valutazioni 1discrezdonali di ipoliitica legislatirva o di 
azione amim1:ndistrartiva, non gi� idi una decisiOille di questa Corte, :Ln 
rarpporto alla denunziata illeg.tttimit� costit~ionale cihe, in linea di 
principio e con r1gua1rdo alla 'generalit� delle situazioni, sicwramen�te 
non sussiste, secondo l'mrteripretazione che i principi sanciti daill'aa:t. 4 
della Costituzione hanno :finora cOJStantemente avu1to. Anche sotto quest'ultio:
no profilai la questione deve r.ttenemi infondata. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, ,21 novembre 1973, n. 158 -Pres. Bonifacio 
-Rei. Rocchetti -Al� �ed altvi c. Ministero delle Finanze 
(Sost. avv. gen. .de1lo .Stato Gio!l'lgfo Azzari-ti). 

Imposta di registro -Agevolazioni tributarie edilizie previste nella legi


slazione della Regione Siciliana -Questione infondata di costitu


zionalit�. 

(Statuto Regione Siciliana a,rt. 36; 1.r.s. 27 novembre 1961, n. 22). 

� iiiegittimo, per violaZJicme deU'art. 36 deilo Statuto della Regioo� 
SiciLiana, L'art.icolo unico della legge della Regicme Siciliana 27 
novembre 1961, n. 22, nella parte in cui, proro�gandosi ii te1'mine indioa1io 
nell'art. 1, primo comma, della Legge regio.nate 18 oUo,bre 1954, 

n. 37 e disponen,dosi t'appLioazione deU'art. 6, primo comma, deila 
Legge region,ale 28 aprile 1954, n. 11, alte comruziolf!ii iniziate' e condobte 
a termine nel periodo intercO'l'l'l'ente dal 1� gennaio 1958 ai 31 
dicembre 1965, � prevista la misuro dell'imposta di registro e ipo,focariia 
neUa misura fissa in ccmtr:Cl!Sto coi tipo di agevolazioni contenute 
nette leggi detlo Stato (1). 
(1) La senteruJa � conforme alla precedente giurisprudenza, la quale 
ha interpretato l'art. 36 dello Statuto ( � al fabbisogno finanziario della Regione 
si provveda con i redditi patrimoniali e a mezzo di tributi �), nel selllso 
che, nella deliberazione che concerne detti tributi, la Regione � tenuta a 
osservare i limiti dei principi ed interessi gene�rali cui si ,informa la legislazione 
dello Stato (Corte Cost. 20 gennaio 1965, n. 2, in questa Rassegna, 
1965, I, 4; 22 dicembre 1965, n. 90; ivi, 1965, I, 1110; 10 marzo 1966, n. 23~ 
ivi, 1965, I, 279). 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 43 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 159 -Pres. Bonifacio 
-Rel. O~gfoni -Imp. Call>taxelli. 

Procedimento penale -Dibattimento -Rapporto di polizia giudiziaria 


Lettura di ufficio -Questione infondata di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 2, 3, 24, 27; c.c.p., art. 466). 

� infondata, in riferimento agii atrtt. 2, 3, 24, 27 della Costituzione, 
la questione di costituzicmaltit� dell'art. 456 c.p.p., neiia parte 
in cui consente la lettura dli. ufficio in dibattimento dei rapporfii di 
poLizia giudiziaria (1). 

(1) Cfr. in dottrina, GIANTURco, Denuncia, rapporto e reperto, Encicl. 
diritto, XII, 195. 
CORTE COSTITUZIONALE, 211 novembre 1973, n. 161 ~ Pres. Bonifacio 
-Rel. CapaJ.ozza -Imp. �Ca!Illllistr� c. Aintonelli. 

Sicurezza pubblica -Portiere -Obbligo di iscrizione nel registro del


l'autorit� di p. s. -Violazione -Previsione di pene diverse per il 

lavoratore e per il datore di lavoro -Questione infondata di costi-' 

tuzionalit�. 

(Cost., art. 3; r.d. 18 giugno 1931. n. 773, art. 62). 

� infondata, in riferimento all'art. 3 deita Costituzione, la questJione 
di costituzionalit� de.U'art. 62 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, nella 
parte in cui prevede, per ii lavoratore ed iL datore di lavoro, pene 
diverse in relazione ad una co111;dotta (violazione deU'o,bbligo di iscrizione 
di un portiere nel registro deWautoT'it� di p.s.) da considerarsi 
come forma di partedpazio111;e ad un reato unico (1). 

(1) Decisioni conforme ai precedenti; cfr. Corte Cost. 8 febbraio 1966, 
n. 7, in questa Rassegna, 1966, I, 483. 
CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 162 -Pres. Bonifaoio 
-Rel. GiO!Ilfrida -Fazio c. Cimmail"ota. 

Prescrizione -Prescrizioni presuntive -Delazione di giuramento 


Questione infondata di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 3, 24; e.e., art. 2960). 

� infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, 
la questione di costituzionalitl� deWart. 2960, seco-ndo comma, e.e., che 



44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I

I

<:�'.

discipUna La delazione del giuramento al coniuge superstite e1 agli eredi 
neLLe pTescriziom presuntive (1). 

il 

I t

(1) Cfr. sull'art. 2960, ORENZO, Le prescrizioni presuntive ed diritti 
dei prestatori di lavoro, 1966, 130. 
CORTE COSTITUZIONALE, 21 tI1orv;embre 1973, n. 163 (mdinanza) -
Pres. Bonifacio -Rel. De Mlwco -Rezza (n.c.) c. Ministero detlle 
tmanze (n.c.). 

I 

Imposta generale sull'entrata -Azione ordinaria -'.I'ermine di 60 

I 

giorni -Dichiarazione di incostituzionalit� del 2 comma dell'arti~ 
colo 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762 -Applicabilit� di nome sul I 
termine -Esclusione. ~ 

I ~ 

La dichiarazione di incostituzionaLit� pronunciata con la sentenza 
22 dicembre 1961, n. 79 de.i secondo comma dell'art. 52 delLa legge 
19 giugno 1940, n. 762 deve intendersi limitrota alLa parte in cui im


i

i:
pone il pTevio pagamento dell'imposta e delLa sopratassa, senza cio� 
�== 
comprendere anche La disposizione sulla prefissione del termine (di \l 
60 giorni) per promuovere l'azione giudizi.aria (1). 

(Omissis). -Ritenuto 'Cihe, nel co!I'ISo di u:n 1g�iudizio di orpposiz�IOtne 

~ 

a decreto del Mi:n.istro per le fina:nze, relativo ad impoisizion.e di :pe


!ii

nalit� aimministmtiva pier vioil.az;ione di nolt'lllle della leg,ge 19 1giugno 

ffi

1940, n. 762, rpeindente idavimti ,aJ. tribunale di Napoli, avendo l'Avvo


i::

catura deli1o Stato �eccerpiita ila rtaridiiviit� dell'OIJ;l1POISiiziione1 perch� rpiro-;.:: 
posta dopo \Scaduto il termine di 60 giOl'IIli stabilito dlall'al'lt. 52, comma 

I !ii 

secOITTJdo, della 1eg.ge citata, l'orppcxnente l'\erplicava aff1elt'llllanido che tale 
norma era stata dich.iiareta i�inlC�OIS'tituzdonale con serutenza di questa 
Corte 22 dic1em'OO'e 1�961, n.. 79; 

ohe 11. tribunale adito, con oirdiill1arn2la 28 ma�ggio 1973, [['li,1evaito 

I

� 1che �i�n effetti il seco1ndo pe'l'iodo del secoiJJJdo comma delil.'alI't. 52 sorpra 
richiamato, comprenderute ail11Cthe la fissazione deil rterimill1e per :p1ropo1nre 
II 

orp1posdzione � era stato dichiiaa:iato costLtuzioa::ialmeTIJte illegittimo da q'Lliesta 
0o[11Je; 

che sorgeva il dubbio di un e1rvolI'e maiteriai1e cirtca l'estensione 
della illegittimit� aJ. termine peir J.'opipos:izlon.e, dato c:he il. >giudizio 
di co1sti1ruzionaJ.it� aveva avuto per ogigetto soltanto il pl"�:I1Jci1Pio del 

I 

~= 

solve et repete, all'osserv�anza del quale, in fo!l'Za del sec001do .periodo 

r' 

i:=

):: 

(1) Pronuncia di particolare opportunit� �e dnteresse, in quanto elimina ( ~:: 
il dubbio che aveva dato luogo a contrastainti sente!Ilze della Corte di Cas-t 
sazione (cfr. Cass. 15 marzo 1973, n. 740 in questa Rassegna, 1973. I, 607). r: 
I 

.........,,~ 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

del secondo comma del pi� volite richiamato. ar�t. 52, era suboodiniata 
l'ammiissi:bilit� dell'OIPPOOizioine; 

ohe, di fa-Ollite al diJSpositivo deRa sentenza di quesita COtl"te, fil tribunale 
n001 si riteneva J.egittimato ad dntenpretairla nel senso suddetto; 

iche, iinvece, �riteneva di poter 1segnalai1.'e la questione a questa 
Col'lte, �perch� ove trilteinesse che ne ll'icoriressero gli stremi, ;provvedesise 
di �ufficio alla coo.-rezione dell'.eventuale �errore materiale ai sensi 
de1l'al1t. 21 'delle nocr:me im.teg1l'atiive aippriovaite il 16 marzo 1956; 

�che, tail1to rilevato, il tribunale, sospeso il ,giJUdizio davanti ad �esso 
pendente, dislPoneva la itr�asimissione� dell'Oil'ldiinan.za a questa Ooil'lte, 
perch�, 1se del oaso, 'Provvedesse oo serus:i. di cui so;pra; 
che, pervenuta tale ol'ldiinanza a questa CotDte, previa oomunicaziio[
1e -alle pall"1Ji costituite nei giudizi de quibus, veniva fissata l'odierna 
camecr:a di consig1io per deliberaire ,SUJIJ1a ricihiesta del triibun.aJ.e di 
Na,poli; 

che neSS1uno si � �co!Stiituito nel 1g,iiudizio. 

Considerato che, iin via pregiudiziale, l'�efficada erga omn�s delle 
sentenze e delle oirdin.anze di questa Coote postula la niec1essiit� che sia 
la Conte stessa, indipendentemente dall'impuJ.so di .paivte, a pcr:ovvedere 
d'ufficio ailLa correzione delle omissioni e deg1i ervori di queil!l:e sue 
pI'()[lJUJnc1e, comunque ne venga a conoscenza; 

1cthe, in conseguelllza, iii triibunai1e di NaipoU esattamente ha riitenuto 
idi rpoter seogn1alacr:e a questa Corte, al fine idi .stimolal'Ile J.'eserdzio 
delle a:t1Jrilbuzioni di cui all'a:rit. 21 del!l:e il10�IUne mtegrative, il diubbio 
cinca l'.er:rore materiale, a suo avviso, rCOil1tenuto nella sentooza n. 79 
dell 1961; 

che, passa.nido al merito, si deve rtconosce;re che effetti'Vamente 
il d~�unziato ecr:rrnre OOL<:Siste; 

Che, iinfa�tti, come �eSJpvessamente � scritto ne1la pairte moitirva della 
sentenza, OJgigetto del _giudizio di �Costi1JUziotllJaJit�, con essa definlito, eira 
esc'LUJsivamente la legittimit� del rprindpio del solve et repete; 

1che, c�111iseguentemente, �La �dichiatrazione di illegdttim.it� costiituzionale 
d:e!ll'intero secoill1do periodo -�Ossia ainche della par.te !in CJUi 
viene stabilito il tecr:min1e per propor~re orppo1Sizione -'--del comma secondo 
dell'art. 52 deiLla 1egge n. 762 del 1940 non pu� che essere fruitto 
di erro:re materiale; 

che in tali sensi va, quindi, corretto il disprositivo di detta sentenza; 

ohe, ai sensi dell'�ultimo comma dell'acr:t. 21 delle noJ'lme inte1g1l'ative, 
aJ.J.a prese111ite OJrddnanza 1si a1pplic�aino le no!l'lme rdel.l'aQlt. 30, com.mii prdmo 
e s:eco1I1Jdo, del1a legge 11 mairZJo 1953, n. 87. 

(Omissis) 
ordina rche il disposditivo dei!Jla s:entenza 22 dicembre 1961, n. 79, 
venga cor�retto come segue: � laddove � �sel,'itto: � deil. secondo !P'eriodo 


46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

~ 

del secoodo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762., !i 
si aggiUlllgano le seguenti paa:'ole: � liimditartamente ai11a parte liin cui 

l

f

i

iimrpone dJ. previo pagamento dell'!iilll!Posta e detlla soprnrbassa detenni


f 

nate inell'o11di:na111Za dell'Intendente o :nel decireto del Miini!Stro ipe.r le I 

!

finanze �. -(Omissis). 

I

l

CORTE COSTITUZIONALE, 2,8 norvembre 1973, n. 164 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Crisafulli -Imp. Starace (avv. Seripcrco) e. Pa:'es:iden>te 

Consd.glio dei Mi!lli:stri (Sost. avv. 1gen. dello Sta.to Carafa). 

Legge decreti legislativi -Titoli di credito -Assegno bancario e cir


colare -Decreti delegati istitutivi -Violazione dei principi in 

materia di delegazione -Questione infondata di costituzionalit�. 

(Cost., art. 76; r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; r.d. 16 marzo 1942, 

n. 267). 
� infondata, in riferimento ai principi C'ostituzionali accolt.i anche 
neti'oerdinarnento anteriore aLLa Costituzione in materia di delegazioni 
legisia.tive ed ail'art. 76 della Costituzione, La questione di Legittimit� 
costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposiziom 
sull'assegno banoario. e circolare) e dell'intero r.d. 16 marzo 
1942, n. 267 (Disctplina del fallimento, del co-ncordato preve11;tivo, ecc.), 
in quanvo detti decreti deLegati sono stati emanati nei rispetto dei limiti 
di materia, anche se non sono state osservate tutte Le modalit� 
�i esercizio del potere delegato (omess.a mi�izione del parere della 
commissione parlamentare) (1). 

(1) Cfr. Il Contenzioso dello Stato, 1956-60, I, 45, che riporta, sulla questione 
indicata neliLa massima, l'orientamento della Corte Costituzionale. 
CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 166 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Trimarchi -IInjp. Gambacci .ed altri. 

Professioni -Colpa professionale -Rilevanza penale della colpa di tipo 
particolare. 
(Cost., art. 3; c.p.. artt. 42, 589). 

� infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, La questione 
di costituzionalit� degli artt. 589 e 42 c.p., nella parte in cui 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 47 

consento'llo che nella valutazione della colpa proifessionale il giudice 
attribuisca rileva'llza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare 
(1). 

(1) Swlla colpa pvofessioniale, cfr. D'AMELIO, Responsabilitd e colpa 
del libero esercente, Resp. civ., 1970, 363; v. ancre Oass., 6 maggio 1971, 
n. 1282, Foro it., 1971, I, 1476. 
CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 167 -Pres. Boni:
liacio -Rel. Rossi -Ca:rdillo ed altri c. Presidente ConJS1g:lio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. dello Staito Giorgio Azzariti). 

Pena -Sanzioni civili -Spese per il mantenimento del condannato Obbligo 
di rimborso -. Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 3 e 53; c.p., 188; c.p.p., 612). 

� infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 deUa Costituzio'lle, 
La questione di legittimitd costituzionale degli artt. 188 C'.p. e 622 c.p.p. 
secondo cui il condannato � obbligato a rimboll"sm�e allo Stato le spese 
per il suo mantenimento (1). 

(1) Cfr., per riferimenti, Corte Cost., 12 febbr,aio 1966, n. 12, in questa 
Rass.egna, 1966, I, 28; 19 luglio 1968, n. 113, ivi, 1968, I, 892, con nota. 
CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 168 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Reale -Ga,:rdeHi (n.c.) c. Sociert� S.I.T.A. (avv. Leipre 
Quarta). 

Lavoro -Personale delle linee di trasporto in concessione -Agente sospeso 
in via preventiva ed assolto. in s~de penale per insufficienza 
di prove -Esclusione dal diritto� dell'indennizzo -Illegittimit� 
costituzionale. 

(Cost., artt. 3, 36; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10). 

� illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36 deUa Costituzione, 
l'art. 46, ultimo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (norme suUo stato 
giuridico del personale delle ferrovie e tramvie), nella parte in cui 
esclude in ogni caso daL diritto all'indennizzo in esso ptrevisto l'agent:e 
S08Peso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento 
penale per insufficienza di prove (1). 

(1) Cfr. sulla particolare disciplina del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, 
cfr. Corte Cost., 29 marzo 1972, n. 57, in questa Rassegna, 1972, 
I, 378. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1'973, n. 169 -Pres. Boo�facio 
-Rel. Voliterra -BriolSICihi (n.c.) c. Industria manifatturie1ra 
biellese e Societ� Standa (aViV. Delitala). 
Lavoro -Apprendisti -Disciplina del licenziamento 
nei loro confronti -Illegittimit� costituzionale. 
C<;ost., �art. 3, 1. 15 luglio 1966, ,n. 604, art. 10). 
-Inapplicabilit� 
� inegittimo, per violazione dell'art. 3 deUa Costrituzione, L'artricolo 
10 della legge 15 lugLio 1965, n. 604 (norme sui Licenziamenti 
mdividuali) nella parte in cui esclude l'applicabilit� della disciplina 
del licenziamento contenuta nella stessa legge, nei confronti degli 
apprendisti (1). 
(1) Sulla esclusione dell'apprendista dal diritto di conseguir.e l'indennit�, 
cfr. Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 14, in ques.ta Rassegna, 1970, I, 33. 
CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 170 -Pre�s. Bonifacio 
-Rel. Gionfridia -Marandola c. Veltri e Azzarelli; Presidente 
Cooisiglio dei Mintstvi (So1st. avv. gen. dello Stato Savarese). 
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza -Controllo -Sorveglianza 
-Spetta ai Comuni -Competenza delle Regioni in materia 
di beneficenza pubblica -Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 117, 118, 130; I. 12 febbraio 1968, n. 132, 1artt. 55 e 56). 
Non � fondata, 'in riferimento: agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione, 
la questione di costituzionalit� degli artt. 55 e 56 delia 
legge 12 febbmio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), 132 del r.d. 4 febb11aio 
1915, n. 148 (nuovo testo ttnico comunale� e provinciale�), 81 del 
r.d. 5 febbr.aio 1891, _n. 99 (regolamento ne�lle istituzioni di beneficenza), 
nella parte in cui attribuiscono ai Comuni il potere di so1�veglianza 
negli istituti di beneficenza e assistenza, anche se, in materia 
di beneficenza pubblica e assistenza sanitarLa � riservata aUa Regiorne 
la competenza legislativa ed amminist1�ativa e poteri di controllo. 
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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 49' 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre t.973, n. 175 -Pres. Bonifado 
-Rel. ROSlSi -Oliviero c. Oremoo; e P�residente Consiglio 
dei Ministri (Sost. avv.�gen. dello Sta.to Cavalli). 

/ 

Matrimonio -Tribunali ecclesiastici -Compatibilit� con la sovranit� 
dello Stato -Questione infondata di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 1, 3, 11, 24,' 25, 101, 102; 1. 27 maggio 1929, n. 810, art. 1). 

� infondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 31, primo 
comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, vrimo comma, 101, 
primo comma, 102, primo e secondo comma deLla Costituzioine, la 
questione di legittimit�, costituzionale deLl'art. 1 della legge 27 maggio 
1929, n. 810 nella parte in cui dd esecuzione ai commi quarto, quinto 
e sesto deWcurt. 34 deL ConcOl/'dato tra l'Italia e la Santa Sede (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 11 di�cembre 1973, n. 176 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Cri�sa:fuJ..li -MUISIC!i.llo (avv. Sarntucci) c. Saviotti (arvv. 
P.ugliese) ed altri; Presidente Co�nsiiglio dei Ministri (Sost. avv. 
gen. dello Stato Savarr-ese). 

Matrimonio -Divorzio -Cognizione della cause relative da parte dei 
giudici dello Stato -Inoperativi:t� della riserva di giurisdizione ai 
tribunali ecclesiastici -Questione infondata di costituzionalit�. 

(Cost., artt. 7 e 138; 1. 11 febbraio 1929, art. 34; 1. 27 marzo 1929, n. 810 e 

n. 847). 
� infondata, in riferimento a.gLi artt. 7 e 138 de�lla CQst:i;tuzione 
in relazione all'art. 34 del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 
1929 ed alla legge di esecuzione 27 maggio 1929 n. 847, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 2 delLa legge 1� dicembre 1970, 

n. 898 (d.isciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) (2). 
(1-2) La sentenza della Corte n. 169 del 1971 � pubblicata in questa 
Rassegna, 1971, I, 1019, con nota. 



50 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

(Omissis). -1. -Occovre pregiudiziiaLmente 1prendere in esame 
l'ec,cezione d'irrilevanza soHevata daH'Avvocatura generale dello Stato. 

Questa CoiI'ite con la se1t1teruia n. 32 del 1971 ha dichiar:ato l'ille,
gittimit� costituzionale dell'art. 16 della legge 27 ma1ggio 1929, n. 847, 
reca\t!Jte disposizioni .per l'appL~cazfone del Conico!l1dato fra fa Santa 
Sede � l'I:talia, neLla ;parte in cui non ;prevede che lLa trascrizione del 
maitrimomo ipossa venir impugnata 1per inca~)!acit� niaiturale esistente al 
momento in cui fu scelta dai nubendi 1a fOiI'ma 1concOiI'dataDia. 

Se l'azione proposta davairuti al :tlriburrmiLe di Rovigo avesse avuto 
come og1ge1Jto l'invaltdit� del matrimonio iper :tncaipacit� naturale di 
uno dei due sposi all'atto in cui venne 1chiesto il matrimonio !l"eliigioso 
anz:Lch� quello puramente dvile, il rtl"ibunale ~ebbe dovuto affermare 
1a propria competenza decidendo nel merito .e }'.eccezione d'iirrilevanza 
sarebbe dia accoglierisi. Ma il marito attoTe non fondava fa 
propria domanda sulla incaipaeiit� n:atuvale delLa mo1glie aJ. momento 
della 1sc,e1ta fra i due riti, ma affermava genericamente che fa moglie 
al tempo deRe nozze (<contratte dieci anni ;pl"ima e seguiie daUa nascita 
di due figli) non era � iin ,perfetto stato ipsicMco ., ci� che gli 
sa,rebbe staito taciuto, .talch� .egli � 1si em deciso al matrimonio ignorando 
una quaUrt� del coniuge che, ove conosciuta, avrehbe COffilPOrtato 
il suo rifiuto al con,tmtto matrimoniale �. 

L'azione, co1si come il marito artrtO!re fa prospettava, era fondata 

sul vizio di 1consenso, da rparte sua, 1per errore iin cll!� sarebbe sfato in


dotto, o sarebbe cadurto, non 'certo sulla in,capacit� 1t1at>uoJale della mo


glie al momento dehla :stipu1~01t1e del maitil'imo111io. 

L',eccezione d'irriJ.evanza va qutndi crespiinta. 

2. -Questione di fondo, cui ile .aLtre appadono subm:dinate, � se 
la giurisdizione dei tr1bu:niali ecclesiasti!Ci in materia ma1tr1mociale 
(ar,t. 1 della ;legge 1929, n. 810, che rende �esecutivo J.'arit. 34, commi 
quarto, quinto, sesto <iel COI11Col"da,to con la 1Santa Sede), sia 1compatibile 
con la sOVI"amit� dello Stato ita:liano; e se J.'arrt. 7 deLla Costi-
tuziO!Ile, dichlar,ando che ,i raipporti fra Staito e Chiesa 1sono re1golati dai 
Patti �Lateranen:si, consenta un s1nd1acato di legittimiit� costi1mzio111ale 
sulle singole nwme dli esecuzione del ConcoiI"dafo 11 febbraio 1929. 
La Corte deve richiamare 1a <propria sentenza 24 febbraio 1971, 

n. 30, la quale, pur affel'lmairl!do che 1l'art. 7 della Costituzione ha dato 
rilevanza costituzionale ai Patti Lateranensi, ha peralrtro soggiunto 
che l'1art. 7 �non pu� avere fOiI'za di negare i :principi supremi dell'ordinamento 
costituzionale dello Stato �. 
Si tratta dunque di vedere se la riserva dehla giurisdizione costituisca 
� ;principio supremo � che nemmeno una legge aveinte 1copertura 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 51 

co:stituzionale potrebbe superare. N0111 vi � dubbio d1e la giur.iJsdizione 
sia ipl"imdpio caratter,j.stico della sovranit� e di quesfa cr:appreiSenti un 
elemento costitutivo. lVLa un'inderogabilit� asso1uta della ighirisddzione 
statale non risulta da esrpresse norme della Costituzione, n� � deducibile, 
1con pail"ticolare ri.guardo alla maitel"ia civile, dai prine�<pi generali 
del nosrtn-o ordin1amento, nella quale ipotesi �di deroga sono stabilite 
da leggi mdima.rie (art. 2 c.ip.c.). La stessa Costituzione, 1aH'art. 80, 
prevede che �,con legge ordinarfa sia autorizzata la ratifica di accordi 
internazionali aventi rper oggetto 1arbitrati o regolamenti . gtudiziatri. 

N� vale argomentare dal.l'ar.t. 11 Cost. per dedu1'111e che ogni limitazione 
di sovranit� ipossa trovare 1g1ius1tificazione sofo ove ricorrano 
i presupposti pcr:evisti in queHa norma, e ci� perch� i rappodi fl'la lo 
Staito e .J.a Chiesa cattoUca trovano . �specifico rifenmento nell'ar:t. 7. 

3. -Riiconosciuta la compatibi1it� con il nuovo orr-dinamento 1costituzionale 
di una deroga alla giur1sdizioine che si1a razionalmenrte e 
politicamente giustificabile, tale deroga trova appunto giustifi,ca:l)ione 
nel complesso sistema che, riconosicenrdo effetti civili al matrimonio 
cos� come disciplinato dal dtritto canontco, rnon irrazionalmenite devolve 
ai tribunali ecclesiastici la 1cognizione delle caurse di nullit� del 
matrtmonio. Pu� aggtun.ge11si che l'inrtervento del giudice italiano 1n 
cerrta misura si realizza, sia ;pure con cognizione ltmitata, .nello spe1


ciale procedimento di delibazione affidato alla Corte d'aipipello, con 

le relaitive .garanzie .. 

Le questioni dedotte dagli a:r:tt. 24, 2,5 e 102, 1secondo comma, de11a 

Coistituzione, si .possono conslderare aisso(t'lbiite da quanto precede. Pu� 

soltanto �ricordarsi, secoITT;do quamo gi� ripetutamente :affermato, che 

giudice na,turale � quello � prec01stttuito per legge �, e tale espressa


mente risulta quello designato dalle norme iimipwgnate, come .pure i 

tribunali ecclesiastici s01110 estranei aH'o11dinamento giu~idico interno 

e non 1costituiscono .giudici speciali rnel senso indicato daHa Costitu


zione (seintenza n. 30 del 1971). 

4. -In ordine al1a differenza di 'trattamento, con violazione del 
prmc1i1pio di uguaglianza ~art. 3 Cost.), fra cittadtni che vogllimo contrairre 
ma.tdmonio concordatario e cittadini �che non vogliano 'contrarlo, 
� da riileva11si che tutti �i cittadini ita:liaini, nelle :condizio!I1i ipersona:li 
volute mdistintamente dalla legge, possono� contcr:arre matrimonio civile. 
Anche i ,c,ittadini di fede cattolica, se non vogliono �rinunciare alla 
giurd,sdizione statale in tema di matrimonio, .possono 1contrarre prima 
le nozz.e civili e poi quelle religiose. 
Una pi~ libert� di scelta, con "le coniseguenze diver.s.e che essa 
pu� eventua,1mente comportare, norn viola il principio di ugua1glianza. 
-(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

(Omissis). --1. -Le ordinanze delle sezioni unite civile deiLla 
Coirte di casS1azione, della Cor.te d'arppelfo di Napoli, della Conte d'aip~ 
ipello di Torino e di quelila di Trieste hanno ad oggetito. la� si1Jessa questiorne 
e i relaitirvi giuidizi vengono poocd� decdsii con unica �setllitenza . 

.2. �-Deve essere prelimirnarmente disartte~a 1',ecceziooe di .inammissibilit� 
prospettata dalla diiifesa del Molilfti. per emel'e la questione 
sollevata con J.'ordin.anza del .giUJdice a quo �diversa da quella propoota 
dalla contropal'te: spetta, infa:tti, al .giiudice il portere-dorvere di 
sollevaTe, anche d'ufficio, le questioni di legittimd,t� costi:tuziooale, 
sulle quali questa Corte � �chiamarta a pro111Jurnc:La(['si nei temiini e nei 
limi:ti dallo stesso giudice prec1sati n�lla sua oil1dinanza. 

3. -La questione si accentra 1sull'asseri.to con.trasto dell'art. 2 della 
leg1ge 1� dicembve 1970, n. 898, che demanda ai tribunali ma.tali di 
giudicare delle cause .di .cessa.zione degli effetti civili dei maitl'imoni 
canonici �cooidldetti � 1conco!l'datari. ., con l'art. 34 del Concordato .tra 
lo Stato-italiano e la Sanita Sede, che riserva ai triburnaili e dli.casteri 
ecclesiastici il rpotere� di conosc�ere delle cause di a:mllit� del detto 
matrimonio, nonch� della dispensa dal matrimonio rato e non consumaito, 
con indm�etta viola:iiion�e, quindi, degli artt. 7 e 138 Cost., per 
il 1combinato disipooto dai quali ma.dificaziom a:Ue nOO'IIIle di esecuzione 
dei Patti del Laterano non possono valida.mente essere introdotte con 
legge ol'ldinaria senza previa intesa �Con la Sanita Sede, doverndosi, in 
mancanza, seguire il procedimento della !l'eviisione costituzionale. 
4. -La questione non � fondata. 
� da premettere che, qua1urnque cooceziorne si ritenga idi acicogllere, 
sul -piano .teO(['ico, -in rtema di: rapporti tra �diri.tto soggettivo ed 
azione, 1cel'lto � coonunique -in forza del ;po:eciiso disiposto dall'art. 24 
Co.st. -che la CLegge non avrebbe rpotuto, n� potrebbe, attribuire H 
diritto di ottenere, ricorrendo Je ccmdiziorni in ,essa_ !p[['eviste, la cessa:
iiione degli effetti civili del ma�trimonio colllCord�itario, senza assictlraire 
al tempo stesso l'azione rper farlo valere, e 'Con essa quella 
tutela giurisdizionale la cui mancanza priverebbe il diritto medesimo 
di qua�asi consistenza. Ch� anzi, trattarndosi nella specie �di d.Witto 
ad un mutamernto giuridico non realizzabile se non arttraverso una 
prollliUlllcia costitutirva del giudice, pu� ben dimi .che diritto ed azione 
si risolvono l'uno nell'altra. 

In presenza di situazioni giuridiche siffartte, iSc�l!ldere l'a1sipetto o 
profilo sostanziale dal profifo deUa 1girnri.sdizione, non �, dunque, pos.sibile. 
Ed in questo seniso, la particola:re questione oggi sioittorpoota al



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

l'esame della Corte era .gi� logicamente ricomp11esa in que1la, rpi� 
vasta, risolta con la sentenza !Il. 169 <liel 1971, che tutte 1e oodilnanze 
dichiarano di non voler riproponre e che l'oodinanza deil.la �Cotrite d'appello 
di Torino ha addirittura dichiararto manifestamente infondata. 

Segue dal gi� detto ohe, se 1a riserva di 1giurisdizione e c�ompetenza 
ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, orperata dal quarto comma 
dell'art. 34 del Concocdato, fosse -come si assume 1IJ.elle mid:inanl!le 
-.piena e totale, do� compren.siv:a di tutte le cause inerenti sia aJila 
validit� sia agJi effetti del matrimonio conco11datario, con ila so1a eccezfo!
Ile delle cause di sepa:ral!liOOle rpersona1e tra i comugi, in modo da 
non l:asciare spazio (come �si legige nell'o11dirnanza delle sezioni unite) 

�per ulrteriori e diverse competenze 1giurlisdizionali nazionali �, la co!Ilseguenza 
pratica .fini.il'ebbe rper essere la rinuncia dello Stato a d.i\SICiplinar.
e il raworto matrimoniale �specie conferendo alJe parti situazioni 
giuridiche sog.gettive, le quali, per quanto ora accennato, no!Il 
pota-ebbero non essere azionabili davanrt:i agli origani giurisdizionali 
italiani. Rinuncia che, �invece, non sussiste, come ebbe a ritenere 
questa Corte �con la ricordata sentenm n. 169 del 1971 (ribadita COlll 
1'011dinanza n. 31 del 1972), precisando che, .c001 il Concordato, rper ila 
parte che qui d:nteressa,. lo Stato ha asSU1D.to .unicamenrte l'dmpegno di 
riconoiscere al ma�trimonio contratto secondo il diritto ca1IJ.o:nico, e :regolarmoote 
trascritto, �gli stessi effetti del ma.trimonio celehrarto davan,ti 
all'ufficiale di sta.to civdJ.e: libero restando, peraltro, di regoilare ta<li 
effetti, anche quanto alla li.oro permanooza nel tempo ed ai 1iimiti che 
questa, secondo il suo proprio diritto pu� incontrare in casi det�TIIll�.!nati. 
5. ~ Ma SO!P'I'attutto � decisilvo il rilievo cihe una riserva di giurisdizione 
.e competenza cos� a:mipia, ed anzi addLrittllira iHimitafa, come 
quella che viene jipotizzata dalle ordinanze, seppur fosse ammissibHe, 
non potrebbe di certo ipresumersi, n� rpu� farsi decivare dalle siingole 
specifiche cause enum011ate nel quarto comma dell'art. 34: il.'espressa 
previsi0111e delle quali, fatta rper di pi� in .termini ri1gorosamente puntuali 
(nulJ.i,t� del matrimonio, diisrpensa dal matrimonio rato e non 
c<IDsumarto), depo!Ile �invece univocamente in senso opposto. 
Al riguardo dev01110 tenersi preseniti due considerazioni. La !Prima 
� 1che tali rii.serve furono pattuite, e risultano �disposte, in vista del 
riconoscimento di effetti civHi alle ipronuncie adotta�te i!Il merito dalle 
autorit� ecclesiastiche: cosi come -reciprocamente, e rpur !Ilon essendone 
fatta espressa m81IJ.Zione nei Patti -le 1sentenze e i provvedimenti 
dei giudici �italiani, relativi alla serparazio!Ile deti. coniugi, 

� hanno valore a!IJChe nel foro canonico � (art. 53 della IS11IDuziooe del 
1� luglio 192�9 della Sacra Congre1gazione de disciplina sacramentorum 
agli 011dinar:.i ed ai parroci d'Italia). Ci� che -Slia detto �di passag,gio 
-concorre a ridimensiona�re il ll'ilievo, sul quale viene posto 5-n pall."

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tiieola.re l'accento negli scritti defensiona1i di talune tra le rparli p:rivate, 
della rpa.roJ.a � consente �, usata nell'uiLtimo comma de11'al'lt. 34 
del Corncordato per esprimere H riconosdmento da patrte della Santa 
Sede della competenza dell'autorit� g1UJdiziaria civile a giudic1are delle 
cause di sepa1raz.ione (:a prescindere anche dalla ci11cositainza che identica 
formula risulta adoperata poco o11Jre, nel sUJccessivo art. 36, laddove 
lo Stato 1talia:no � consente che l'msegn:mmento religioso, ora impartito 
nelle scuole 1pubbliche elementari, abbia uin ulteriore sviluppo 
nelle scuotle medie � : con riferimento, in en1mambi d calSI�, ad una sorta 
di deroga, consensualmente stabdtlifa, ad orientamenti per !'imi.anzi 
costa[),temente seguiti nei ri1spetttvi ordinamenti). 

La seconda considerazione � 1che le 1anz1dette o:-is:erve, per ila foro 
stessa natucr:a e :fiunzione, non potev,ano ovviamente riferirsi se non 
ad oggetti sui quali Le autorit� ecclesiastiche gi� avevano, in base al 
diritto canondco, giurisdizione o competenza. 

Tali sono,. matti, le ca.use di niUJl.li..t� del matrimonio, in oirdine 
alle quali La riserva (ed il C'onnesso dcoinoiscimenito di �effetti civiLi) 
sono coerenti con l'impe1gno a�sSU!nto di considerare l'atto del matrimonio, 
validamente soirrto .nell'ambtto dell'ordinamento canonico, qua-� 
le presupposto cui attr.ibuire -dopo 1a intervenuta trascTizione gli 
effetti civili. T�ale �, a1tresi, La 1dispe1I1Sa dal m�1Jrimorao rato e non 
consUJmato, istituto tipico del dkitto canonico: J.a sola, itra le ipotesi 
dell'art. 34, a~1milabile, iper l'effic:ada ex nunc del relativo rp1rorvvedimento 
del Sommo Pontefice, .ad una causa di risoluzione 'del rarpiporto 
(non rilevando d.n questa .sede la problematica concennente fa pi� corre.
tta qualifi,caziorne cihe debba darsene dal punto ,di vista della dogmatica 
'oanoinistica). Ed � s~gnificativo che ,g1i altri casi di � scioglimento 
� ammessi nell'ordinia�mento canonico (la professione di voti solenni 
e il �cos1ddetto privilegio paolilllo) non siamo 'iniceve co1JJJtemipla.ti nell'aiDt. 
34: di tal che, in conclusione, il 1rdcoinoscimento di effe,tti �civili, 
cui � preordinata la r,1serva, non si .estende ohe ad una rpavte (e sia 
pure alla magigio�r par.te) delle ;pronuncie e rpro1VVeclimenti degli organi 
ecclesiastici in materia matr.imoiniale. 

6. -Sta di fatto, dunque, 1che il qua�rto comma dell'art. 34 del 
Coneo11dato, :lirutto di lU!!1ghe, complesse, faticose 1Jraitfa,tive, contdene 
una precffisa .specificazione, iper irpotesi taissative, delle cause matrimoniali 
riservate aUa .giur:i:sdizdone e competenza delle autocit� ecclesiasticihe, 
con 11 connesso ohbHgo dello �stato i:taliano di riconoscere 
pien~ efficacia, nel proprio �ambito, ahle pronuncde da queste u1time 
adottate. Cosi 1cihe hen si comprende come fa qualifica di � esclusiva �, 
che nelle originarie rp.roiposte della 1Sa1t1ta .Sede accompag�nava detta 
riiserv�a, sia scomipa11sa rpoi, :nella fase conclusiva, dal testo definitivamente 
concordato tra le parti. E 1poich� la introduzione, nelfa J.eg.ge 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 55 

n. 898 del 1970, di una serie di cause di cessazione degli effetti civili 
del matrimonii.o concordatartio lascia in1la1tte le rtsewe dell.'art. 34, 
risu1ta u1terioNnente confermata la ,conclusione, cui questa Corte 
era igiunta nella sentenza n. 169 ,del 1971, al prunto 4� della motivazione,' 
non eissersi aipporitata alcuna modificazione ai Patti del Laterano 
(e refative norme interne di esecuzione), nemmeno per la parte relativa 
all'art.. 34, qua11to comma. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 dicembre 1973, n. 179 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Rossi -.imp. Carone. 

Procedimento penale -Perizia -Perizia psicologica -Divieto -Questione 
infondata di costituzionalit�. 
(Cost., artt. 24, secondo comma; 3, primo comma; 27, terzo comma; 314, c.p.p.; 
(133, c.p.). 

Non � fondata, in riferimento agii artt. 24, seicondo comma, 3, 
primo comma e 27, terzo comma deUa Costituzione, le questioni di 
legittimit� costituzionale delL'art. 314, secondo comma c.p.p. (secondo 
cui � vietata la perizia per stabilire l'abitualit� o la professionaLit� 
nel reato, il caratt.ere e la personalit� delL'imputato e, in genere, le 
qualit� psichiche indipendenti da oause patologiche) e dalL'art. 133, 
seoondo comma, n. 1 c.p. (ne.Ha parte in cui e�sclude, ai fini deHa determinazione 
discrezionale deUa pena, il riferimento alla person,alit� 
del colpevole) (1). 

(1) Il divieto di perizia psicologica � stato gi� esaminato dalla Corte 
con la sentenzia 9 luglio 1970, n. 124, Foro it., 1970, I, 2293. V. anche VIROTTA, 
La perizia sul processo penale italiano, 1968, 348. 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 ,dicembre 1973, n. 184 -Pres. Boni:
lia<eiLo -ReL. Veirz� -Gd'lllstazzd (.avv . .Schwarr-zienbemg) c. MiilllLstero 
del Tesoro (Direzione Generale degli Istituti �fi Previdenza) (Sost. 
avv. ge:n. dello .Stato Zag.ari). 


Impiego pubblico -Indennit� una tantum -Dimissioni volontarie Illegittimit� 
costituzionale. 
(Cost., art. 3; 1. 26 luglio 1965, n. 865, art. 5, ultimo comma). 


� illegittimo, per contrasto con l'art. 3 deLLa Cost.ituzione, l'art. 5, 
ultimo comma, delLa legge 26 luglio 1965, n. 965 (migl~or'amenti ai � 
trattamenti di quiesce,nza delle Cass�e per le pensioni ai dipendenti de




56 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli oirdinamenti neUe 
Casse pensioni facenti parte degli Is<tituti di P'l"evidenza presso il Ministero 
del Teso:ro), nella parte in cui riduce aila met� la misura delle 
indennit� per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie 
(1). 

(1) La sentenza � conforme ai principi enunciati dalla Corte sulla natura 
della indennit� di anzianit� corrisposta al dipendente in occasione della 
cessazione del rapporto di impiego, nel senso, cio�, che la misura dell'indennit� 
deve essere determinata in proporzione alla durata del lavoro prestato 
ed alla complessiva retribuzione di carattere continuativo, senza che 
iii. motivo che d� luogo allia risoluzione del rapporto (colpa del lavoratore 
o dimissioni volontarie) possa avere alcuna incidenza (cfr. legge 8 giugno 
1966, n. 424; Corte Cost., 27 giugno 1968, n. 75, in questa Rassegna, 1968, 
I, 699, con nota). ' 
E' conforme, altres�, agli enunciati principi la sentenza della Corte 27 
dicembre 1973, n. 188, che ha dichiarato la illegittimit� dell'articolo unico 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153 (Noirme 
sul trattamenito economico e normativo dei giornail.isti), nelila pa['te in cui 
riduce l'indennit� di anziantit� nella misura del 50%, in caso di dimissioni 
volontarie). 

�Sull'arrgomento cfr. Corte Cost., 21 novembTe 197,3, n. 166, retro, 3,5. 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1973, n. 186 -Pres. Boniracio 
-Rel. Reale -lmp. GdailllilhN ed altri. 

Procedimento penale ~ Imputato infermo di mente -Legale rappre


sentanza con un tutore o con un curatore speciale -Consegna della 

copia dell'atto anche al rappresentante -Questione infondata di 

costituzionalit�. 

(Cost., artt. 2, 3, 24; c.p.p., artt. 134 e 304; 169 e 266). 

� infondata, in riferimento agli artt. 2,. 3, 24 de.Ha Costituzione, 
la questione di costituzionalit� degli artt. 134 e 304 c.p.p., nella parte 
in cui no'lt prevet:Wno che, ai fini della nomina del difensore di fiducia, 
l'imputato che si assuma infermo di melfl,te, sia legalmente rapprese.
ntato dal tutore, nel caso che questi risu~ti gi� nominato, o da 
un curatore' speciale, e degli artt..169 e 266 c.p.p., nella parte in cui 
non prevedono, per l'ipotesi suddetta, che la copia dell'atto da notificare 
aH'imputato sia consegnata anche al le�gale rappresentante, tutore 
o curatore speciale (1). 

(1) Sul diritto autodifesa, sancito dall'art. 24 Cost. quale diritto inviolabi.
Ie, dli.stinto dal parallelo diritto di difesa tecnica, cfr. Corte Cost., 28 dicembre 
1971, n. 205, in questa Rassegna, 1971, I, 1331, con nota. 

SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE COSTITUZIONALE, 27 diioembre 1973, !Il. 183 -Pres. Boni-� 
fado -Rel. Astuti -F�r0tntiini e al�tri, Pozza!lli, Lrnguod e Divella 
(avv. G1am:iiini, CataiLan� ed EILi.a) e Bresidema deil C0tnsig.lio dei 
mi:nistrd �sosrt:. avv..gen. defilo Stato Ziagari). 

Comunit� europee -Natura giuridica. 
(Trattato CEE; legge 14 ottobre 1957, n. 1203). 

Comunit� europee -Competenza normativa delle Istituzioni comunitarie 
-Efficacia diretta della normativa comunitaria. 
(Trattato CEE, art. 189). 

Comunit� europee -Diritto comunitario e diritto interno -Rapporti. 
(Trattato CEE, art. 189). 

Costituzione della Repubblica -Legge di ratifica del trattato CEE Questione 
di legittimit� costituzionale -Non fondatezza. 
(Cost., artt. 11, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 134; legge 14 ottobre 1957, 

n. 1203, art. 2). 
Comunit� europee -Competenza degli organi comunitari -Limiti. 
(Trattato CEE, art. 189). 

Costituzione della Repubblica -Corte costituzionale -Normativa comunitaria 
-Controllo della Corte costituzionale -Esclusione. 
(Cost.. art. 134). 

Le Comunit� europee costituiscono una nuova organizzazione interstatale, 
di tipo sovranazionale, a caratter�e pe;rmanente, con personalit� 
giuridica e capacit� di rappresentanza internazionale (1). 

Con l'art. 189 del Trattat� di Roma � stato at.tribuito al Consiglio 
ed alla Commissione delle Comunit� europee�, s�econdo un preciso criterio 
di ripartizione di competenza, e con pa.rziale tmsferimento deUe 
funzioni legislative degli Stati membri, il potere di emanare regola


(1-7) La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario. 

1. -La sente!llZia della Corte �costituziioniale non pu� non suscitare un 
gmnde in:ter.esse f;ra gli studiosi di dilritto comunitario, poich� raipp1re�

58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

menti con portata generale, aventi contenuto normativo generale al 
pari deUe ie.ggi statuali, forniti di efficacia obbligatoria in tutti i loiro 
elementi, e direttamente applicabiLi in ciascuno degli Stati membri, 
cio� immediatamente vincolanti per gLi Stati e per i loro cittadini, 
senza necessit� di norme interne di adattamento o recezione (2). 

senta 1.l!Il passo decisivo nell'affermazione e :rueHa sistemazione dell'ordiniameillto 
comru!Ililroario. 

Ad essa si � pervenuti, sul.rLa scoirta di un aQ;)pia:ss.ionato dibartM.to 
dottriinial:e, medd:allllte una Lenta e gmdua~e elaborazione gdurispirudemiale, 
di 'CIUI� piu� esse1t1e utile ricoirdaire le :l�a.si s1al1efnti. 

I �trattati delle Comru!Ililt� eurrOQ;)iee sono starti resi esecutivi in Italiia 
con J.egg.e 215 giugno 195�2, in. 7�66, peir il traittato deUa Cl.E.e.A., .con �1egg1e 
14 01Jtobr1e 1957, 1!1. 1203 pe!I' d. tratitaibi dd Rorn�a. 

Coin �essi � sbaita isit:mturtita una ooganiz:ziaz:ione d.nrberstatale peir l'attuazione 
de:i frrui istiituzioniali 1e ahlia rstessa sono stati traisteriti una serie dd. 
poteiri 1egd.sJ.ati'Vi, gi1Ud:izia;r>i e amministrartivi'. L'esempio pd� evidente � 
quello �dei II'e1gorlamenrti coonu!Ililrball'i, che rsono dichiwatd obbld1garbord e direttamente 
aipq;l'lic1abi:ld 1DJegli S'tarbi membiri; ma anche Le d:ilI'ettive e le decdsiond 
del Co1DJsdgldo 1e deil:La Commi1ssioltl!e deB1e Comunit� euTorpee sono 
rirtell11Ute dalla Co!I"te di giustizia de'lie Comundrt� dire1ttamente aippldcahiU 
negli S1uarti membri, allo!I'ch� abbiiano 1anch'e1sse con<tenrruto di noTfffie complerbe 
(seilf-execrummg) (1). 

v.el!lJendo cosi l'o!l'ga:ndzza21ione 1e l'01rdiiname1nto comiun!irbaird a incide!l'e 
profol!lJdamea:irte IJJell'o!l'ldinamento giuriidico italiano, si � discusso in dorttdn:
a pil'ima che davanti 1al giudkre se e in quali l!imiti oi� sd�a consen1tito 
dalla :no1s1Jra CooitooZJione, e se e in quali ldmirti silano costirbuzdonalmenite 
1egittdme Iie iLegigd che hanino dato 1es1ecu21ione ai �tl'lattati. 

Non � mancato 1chi ha fol!lJdato .oomparbibilirt� e legittimit� costitu:
ziionailre suhl'atrtt. 10 derlla Coistituzione, che [pTe'V'ede l'inserimeru1Jo rnel nostro 
ordinamento delle norme internazionali generalmente riconosciute (2); ma, 
essendo stata tale previsione riferita alle so1e norme iinternazionali generalmente 
riconosciute o coinsuetudinarie (3), il dibattito � venuto polarizzandosi 
1imJt()['IIlo ailil'a;piplicazione del'l'atrtt. 11 della Costirtuzioine e a1lrl�e 
liimitazdoni di sov:r:anit� rin eisso consemte. Tanito pi� ,che IJJella '.l'elazione 
dehla C'omrrili9sdoin1e par1ameilltare 1sul dd.segino di �legge pie!I' l'�eseouz:iol!lJe del 
tr:attaito della C.E.C.A. ( 4), che ha portata pi� decisamente sovranazionale, 

(1) Corte di giustizia, cause n. 9-20-23 e 33 del 1970, in Raccoita 1970, pag. 
825, 861, 881, 1213. In senso contrario App. Milano 12 maggio 1972 (Dir. Se. int., 
pag. 279); inoltre Corte d'appello di Parigi 12 aprile 1972, menzionata nella 
pubblicazione del Servizio giuridico delta CEE sulle decisioni nazionali 1� settembre 
1973, n. 15, in materia di diritto comunitario, con rinvio alla Rev. trim. droit 
europeen, 135-136. 
(2) QUADRI, Dir. intern. pubbL., pag. 64 ss. 
(3) Corte costituziOlllale 12 maggio 1960, n. 32; Cons. di Stato, 4� Sez. 14 luglio 
1967, n. 358. 
(4) Vedasi in La iegisi. itai. 1952, val. V, pag. 1558. Peraltro in senso contra-' 
rio, a proposito dei Trattati di Roma, vedasi relazione di minoranza nella Commissione 
speciale del Senato, ivi, 1957, I, pag. 2288. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 59 

Il diritto comunitario ed il diritto interno dei singoLi Statri membri 
possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distintri, ancorch� 
coordinati secondo la ripartizione di competenza stabiLita e 
garantita dal Trattato di Roma (3). 

I regolamenti comunitari, sempre.ch� abbiano compLetezza di contenuto 
dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersogg~ttive, 
come f~nte immediata di diritti ed obbLighi sia per gli Stati sia 
per i loro cittadini, non devono essere oggetto di provvedimenti statali 
a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano co~ 
munque differirne o co<ndizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno 
sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarLi, anche parzialmente; ed anche 

si richiama appunrto J'rurt. 11 peT giuSJtif�.caire H rfoDirso a�la Le1g.~e or.diniaria, 
ainzitch� ad UIIl!a ]Jeg~ cosrtIDtruzionaLe, rp�eT dar,e esecruzione al ~ttart:o. 

Ma l'iart. 11, iJnserWto ne!Lla Costi.1tuztlone per co1r1JsernitiLre all'Iibalia cli 
aderire aH'O.N.U., <Cdo� un'o<r1gaDJizzazdo1r1Je interniaziO!tl!ale, che opera :niell'ambioto 
de[ dir!imto interniaizionat11e, VI�JelrlJe cos� ad essel'e rifeTii1Jo a run'org1anizzazdonie 
1e a un ordinamenrro, che, .sebbene �SOTti da traittaiti. i1rnteirniazionali, 
sono vienurti. a:ssumendo natura e 1cruraittell.ii .sovra!rlJazdonalli (cli ti(po 
f.e,dern:Le) che, inte1gramdo gld O!!'.'dinJamenti degH Starti membri, op1ecr-ano 
nell':ambi<to de1gli sitesisi. Si � pe!l'.'ci� di1Scusso se H concetto della limirtaz.
ione dd sowandrt�, coil1lsentita daJJ.'art. 11, colI'll.'iispoiI1lda a questa diversa 
situazdoiDJe maggio1l'mlenite vinc01lianrte, ,chJe COOilJPO!l'.'ta un 1assoggerttaimenrto 
ad atlir.rd orgiarusmi e poiteri. 

Ln l'e:a.It� negri ordiruamen1ii deg1i alrtrd Sltaiti. membri si Tinve1r1Jgono 
norme, che possono esser:e pi� rigorosamente riferite a questa particolar:
e situazlione. L'OTd!Loomemo pi� affine a queUo irtaJJiJaJlllo a questo !l'."iguardo 
� queillo tede1soo, podch� dortiaito anch'e1sso ,dJi UfllJa costituzdone il'.'igida, !tlJeil1a 
quare l'art. 214 previe.de disrtiltlJtaimente Ia ilimiJtazioiDJe .cli sovxani1t� (se1c01nda 
p1rurte) del trasil5ell"ime1nrto 1ad alitmi org>ani1smi cli po<teri l1eg>iislartivi, giudiziari 
e arnmi.rnstraiti.vd (prfana .pa!l'.'te); e biso~a aggiunger'e che l'ade.s:ioiDJe delia 
Germania al mffi'cato comune viiJelrlJe aurtor1ev0Jmenite (1) basata su que.srta 
ultima norma e nmt stiJ1l'ailitra. 

DisposizdOilli iLn twtto affini ailila pTima pairte deWairt. 24 del1a oootli


tuz:ione tedesca scmo s<1Ja,te emanarte in Luissembu!l'go con l'art. 49 bis e in 

Belglio con l'arrt. 25 bis dehl1e risipetiti'V'e cootdrtuzi01nd. 

A fo!l'o voota ila wsiti.rtuzdu1111e firiaa:J,oese id:el 19158 (art. 55) e qrueUa olian


dese con 1e moidif1oazdoil1i iil1ltrodortte nell 191513 e 1'966 ('airt. 5:6), diiscirpli


nando i rappo!l'."ti fTa nurme dei trarttati e ncxrme 1miteime, stabilliscono 

Tiisp�ettivamente il rprillllcdpdo dieJ prdmaito (autorit� sup&":i!ore), dm. oondi


zi101nd di :reciiprocit�, delle priime rispertrto aUe seconde o l'aJ.rtro che quiesrte 

u1id:me non sono 1apipUoabiJld al[[orch� 1siiaino :i!tlJClOtm[liartiibdihl con Le rpa:ime. 

E questi iprimdpi dowebbwo va[e{r.e non sruo r1sipertito ai trarttarti di Pa:rdgi 

e di Roma, ma anche rispetto alle norme derivate (r:egolament:i, ded


siQ1Illi, di!reibtive). 

(1) Corte costituzionale federale, 18 ottobre 1957, menzionata in G. TREVES 
e altri, Diritto delle Comunit� europee e diritto degli Stati membri, Ferro, ediz., 
Milano, pag. 19. 

60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la necesstit� di emanare norme esecutive di organizzazione dirette aLla 
ristrutturazione o nuova costituzione di uffici o servizi amministrativi, 
ovvero di provvedere a nuove o maggiori spese, prive deLla oopertura 
richiesta daU'art. 81 deLla Costituzione, mediante le opportune variazioni 
di bilancio, non pu� condizionare o sospendere L'applicabilit� 
della noll'mativa comunit�ria (4). 

Non � fondata La questione di Legittimit� costituziomale, in rifer~mento 
.agU artt. 70, 71, 12, 13, 14, 75, 76, 77, e 23 della Cosmtuzione, 
deLl'art. 2 della Legge 14 ottobre 1951, n. 1203, nella parte in cui ha 
dato esecuz.ione all'art. 189 del Trattato istitutivo della Comunit� economica 
europea (5). 

Con il Trattato di Roma sono state consentite, in base all'art. 11 
della Costituzione, Limitazioni di sovranit� unicamente per il conseguimento 
deUe finalit� ivi indicate; e d'!ve quindi esclud,ersi che siffatte 
Limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma 
-sottoscritto dci Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello 
Stato di diritto e garantiscono le _Libert� essenziali dei cittadini -possano 
comunque comportare per gU organi della e.E.E. un inammissibile 
pote.re di violare i principi fondamentati deLl'olfdinamento costituzionale 
italiarno o i diritti inalienabili deLla persona umana (6). 

Aillche la Gran BTertJagina, 'l'Iir1ainda e la Danim~oa, ,a�fie:rrendo al m&caito 
comune, hanno �emanaito apposite inocme pe'l' �COO'l'din:all'e i lO'l'o Q1'l'ddnameniti 
�a queli1o comunJii1Jari.o. 

SecoiJJJdo una modd.1:1cazi.OJJJe int'l'odotta rrellia cos1li�tuzd()1i!JJe li'l':l!andese, a 
segruiJto .e. referendum lin daita 10 maigglio 1972, � pooviisto che la costitu:
zJione da un .oaIJJto non vieta dd emain~ ([.eg.gi o ipll'OV\"edimenrli m adempitme'lllto 
,d[ obbldighi �comwndrtJari e dall'al!Wo che noirme o provvedimenti 
comunirtari a:bbtano V'aJioll'e ncxrmartiivo neHo Sita�to. 

Quainto !POI� a1l!a Gratn B'l'etagina l'European COIIIlmuruilties Act del 1972 
pll'eV'ede che ogni idiS!Posi:zJiOi!JJe sa'l'� adortitaita e a'Vll"� ,effertto subo!I'dinartamente 
all'-OtSSlell'Vlalla di q'Ua:nrto i vi stabdiliito p& l'adesiO!Ille ail meircaito 
comune. La :I!egigie danese sull'aide,sio111Je (artt. 2 e 3) oonitiene noome a:iJJJaloghe 
a quella delll:a Legge i.111Jg1]Jese. 

Non fil pu� dli'l'e �ohe l'arit. H sia .a:lit:re�tainito pll'ec:iJSO che 1e rusipos!i.zioni 
vi!genti [[}Jegllii 1al1Jri CI�IIJJque Srt;ati membiri OII"1giina!I'i, che sono po1i qUlei1e 
pi� 1st~.oaiti""e, ipoliicih.� i rel!ai1liw mdilll.arrnenrhl <risipondono alla stessa tradiziOID.
Je romano-giell.'ffiand:ca (menitre pe'l' gli ,a]tri tre paesi, che harnino 
aideiritto a:i. meTcaito comune ,d[ oooelllrte, biso~eir� a:rtitendeTe l'imte'l'prretazione 
�e 1'1aip1p'l.!iica:zJi001Je de1l!e ID.OII'lme � citate, secondo i rispetti.vi ocdiiJJJamen1Ji). 
E ci� p.u� sipdegall'.'e il tra'Vlaig'ldo aV1utoSli :sul suo vailonie pireoert:.tiivo 

o progTamma1li1co; se Jie lirmi1t~ioni .dd sQl\7ll'al!li�t�, li.in esso coillseIJJtite, possono 
1ess1erre attuartie, e I�lll. 1quali JJiimiiti, con 'l1eg,g.e 01DcliJruaria ovvie'l'O richiedono, 
1e in quaili �Caisi, unia lie1g1ge .costirtluz:i!Q1Ila\l.e; iioone su!i. rapporti ftra 
diir.i!tto .comunirtario, in p1wttcoilar1e quelio deir�.VtaJto, e d:il'itto interno. 
2. -Un '.IJ['limo 1p�a1sso V�1'l'so la 'l'itsoJ.ruzio111Je di .tallii pll'ob!Lemi si ebbe OOlll 
1a senten~a delfa Co:rite �Clo1srtiituzdonrue 24 :Eebbirado W64, n. 14, neHa quale 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 61 

La Corte costituzicmale non pu� sindacare i regolamenti comunitari, 
atteso che l'art: 134 della Costituzione riguarda soLtanto iL controLlo 
di co~tituzionalit� nei confronti detie leggi e degli atti aventi 
forza di legge detto Stato e deUe regiowi. (7). 

(Omissis). -Con l'ordinianza d.i rimesSliorne del 1tribu.nale di Tol'lim-
0 vllierne soL1evata iLa questione di legittim.i<t� costituzlionaiLe dell'art. 2 
della leg;g,e 14 ottobcr.-e 1957, n. 1203, che ha '.l'eso esecutiivo in Italia 
l'atrit. 189 del Tuattato iJStitutivo della Comundit� ercooom.ica europea, 
stipulato a Roma iJ. 25 .matrzo 1957, i:n riferl�llnernto a1gli acr.tt. 70, 71, 72, 
73, 74, 75 e 23 del1a Costituzione; coo le t:re oll'ddna1I1Ze, di .iidenrt:d.co 
corn,1Jlmuto, del trtbuna1e �di Gernova, vtene solJ.evaita ila stessa quesrtione, 
in merimento agli artt. 70, 76 e 77 della Cositituzione. 

Le ordinanze corn,terngono esau,riernte motivaziorne circa la Tliilevanza 
deliLa questione d.i costituzionalit� '1ai fin.i de:l1a decisione dehle ca.use 
di meriito. 

I giiudizi. possono essere rtumti e defin:Lti com u;rui.1ca sentenm. 

2. -L'ammissibiltt� della denuncia di thlegittimit� costituz!iona1e 
della l:e�gge omdinaria di �ratifica ed esecuziione di un �trattato mte1I'll1!afu 
1esaminata 1a quesitione di legi1ttill:niit� costiltuzioniale se l1a legge 6 dicembre 
191612, n. 11643., ,suifila lll:azlionallizzazrone dell'e1DJertgda elettri.ca e l':Lstistuzione 
del:l'E.N.E.L. non aibbiia creaito 1U1I1 mo1110rpolio tin contrasto con il 
Triattato dd. Roma e noni violi quindi J.'aa.-:t. 11 d~llia Cooitiituzione. Come 
osseTv� la ColI'lte cos1IDtuzdon1aiLe inlelJ.a s,err1stetlllZa, la questione di� 11egi!ttd.m:irt� 
costiJtuzion~e vemva ,in asWarbto a plI'ofilalI'ISi n.e1glii. �stessi terim.Lnii, in cui 
ad esew.rpio i deicreitd. legiislaittivti, ove nOIJ.l dspebtirno li film.irti posti <'Lal!la 
1eggie di de1ega, viol1aino con essa ainche 1'1a!I't. 716 della Co1stituzlione e cadono 
perci� .soitto il sindacaito dri liegdttimit� 'oos:tiitluz:ional1e. Tu11Jtawa la Cb!I'te 
costirbuzionalLe :agg:iJuilJSe che nel caso corncretq non si v,e!I'ifioava 1Jale siJtuazic1ne, 
rpclich� l'W't. 11, ,ohe �si coilifigura come unia nolI'!IIla penm.iss:iva, :non 
asseigna ali1a legge dli !l'aitilfica UI1Ja pia!I'ltlicoiLaire efficacia 'e non �esclrude che 
possa essere modmoaita da leggi 1suocessive, iirncliipe'Illdeinitemenite .dalla re&'
POilJSab:iil:i;t� dello Staito sui piano iinternatlorna1e . 

.Qld aiprpW1Jti mossi da tail.und. iauitorti :a questa ise!Illternz:a, La quaiLe 
rd.chi1aim� �ainche l'arlltelllllione delil.'avvocaito gene11:1a1e de& Cmite dti giustdzlia 
Lagranige, allooch� 1S1Ubito dorpo :llu porritaito ail.1'1esame del giiudiioe comumtairio, 
in baise a�J.'atrit. 177 del trattato C.E.E., un altiro caso avutosi ltl!eiULa 
ma1Je!I'ila (1), non devono fair pe!I"dere� di Vlista gli asrpe1Jti positivi, a'IJ.IClhe se 
rd.fiessli, de]J]ia iprOIIllUIIJ:Zlia: si ammeitte in e!SSa che il tirartitato di Roma resta 
nell'ambito dell'applicazione dehl'art. 11 e delle limitazioni di sovranit� 
iV1i consentliite; .OO!IDJe rp<urre che :Legiibtimamelllite si sd.a daita esecuzion.e al 
trattaito ,con 1,e~ge ordiniairtia. L'iattenzione linve1ce 'ebbe �a pol:a'l"izza!l'Si su 

(1) Causa n. 6-64. 
7 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zionale, con riguardo a specifiche d�ISposiziocrl.li. del trattato srtesso, � 
gi� staita ricO!nosiciufa da questa Corte 1con la sentenza n. 98 del 1965. 

3. -Il Trntrtarto .i.stituttvo della C.E.E. diisrpone all'al't. 18.9, prdmo 
comma, che � per l'assoilvimento ded loro comptti e aJJ.e colllldiizioni 
cO!ll.template dal Trattato., il ColtllSiglio e la Oommissione deiLLa Comundt� 
.srtaibiliscono re,go!lamenti e dtrettLV'e, preindono de1C'i1Sfoni e foirmulaino 
~a1ocoma1I1JdazLi.oni 'e .pareri �. Viene c01I1JS1eguenteirnenite discliJpilmata 
r,efficacia di questi diiver1Si atti, e il seciondo comma dell'art. 189 sitabilisce 
testuaillme111.te: � Il regolamento ha porif;a,ta generaile. Esso � oibb1tga.
tm:1o in tutti i suoi elementi, e 1clirettamente arprpl:i.cabi.le in cdascuino 
degli Stati membri �. 
quello, cl1e ipeo:-1a veriit� � iil motivo :lion<llamenitalLe della decl�JSdonie: la 
possibdllit� che la ll1Jooma mteima po:steriore deroghi a quella comuni1Jaria, 
secondo deil :resto i cOIIIllU!tlli. �\Pclrncipi deil:l:a itiraddz�one d'UJaldstioa i.taldaina. 
Sembra uti;Le a qruesto pwJ:llto meittere a .confiroruto con la sen1terrna 
detl.Wa Cmte icositiltuzii.ooroe quell:a pronuncdaiba dalfla Ooll"te di girustizda in 
�data 15 J.ug1lio 1964 (Cl31USa n. 6/64) sul ll'icordaito caso allllalogo peir vaJJu


twe �iJ. oon1rr-asto di pirincdpii. 

La ColI'lte �dd grustiZia, ehiiamaita :ill1 base ali'airt. 177 del tiraitt!llto ad 

inteirpretaire tailune niorrme del tiraitta1io, che l'attoll'le asseriva viola.te con la 

1eg;ge li!stitutiva dell'E.N.E.L., 'ebbe ad osservare: 

1) ohe il '!1riaitlta1io C.E.E., a d!.iffelI'lenZa dei comuni trattati in~na


zionali, ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'or


dinamento gi!uriiddco degJ.Ji. Srtaiti membri; 

2) 1JaJ.e mitegiiazd~ del:1e tnJOirme oomumtarie niel ddirdltto d!.i ciascuno 

Stato mernbiro, e i priincdipi cl1e ila suffivagano, oompo!I'tano che dl singOllo 

Stato non pu� :liar p~una sua ~ano=a posteiriore, La quale 

pertaill!to non pu� �esslell'le OIPIPOnd.bd!le all'ordine cornUJilie; ed � priva di 

efficacia; 

3) iJ.'all'lt. 177 va quindi .a.pp1ioato (dai ~uddci quaill!to alla it'khdesta 

di ~ionee dJaiHa Corte di �gilustiziJa quanto aJ.ila sua rp1mnunzia 

intelrpretatirva) rotte le volte. che soirga questione di dnterrprretazione dei 

wattarto, !nOilJOStante quOOsiasf 1eg:ge niaZI�O!!l/ale. 

3. -Ma la Coirte co1sti>tuzdoina11e ebbe modo di pr.eci:Lsare il SIUO ori1entamento 
con La sentenza 16 dicembre 1965, n. 98, nella quale ebbe ad 
esaminare se il trattato deUa C.E.C.A., cui � stata data esecuzione con legge 
ordinaria, possa dero,gare alla Costituzione onon sia richiesto invece a 
questo effetto una norma di revisione costituz�ona1le. 
Lo spunroo 1a itale :Undagdne erria lfoirniirto dailla rpreeedel1Jte sentenzia della 
Carte .costirtuzio!IllaiJ.,e, nerrla qruale, dopo esselI'ISi r1terp.uta l�egittima l'esecu21ione 
dei itraititati 1comunirtairi daita �Con �Leg:g:e or.dJinall"iia, Sii aggiung:eva che 
tale 1eg:g.e non avieva 'UI1la efffoacia suiperioir,e a queilla del!Le altre !Leg:gi 
ordinair~e, 1Clhe peir� non possono �i.n!brod1l!I'!r�e o comporta!l'e deToghe alla 
Costit1Juz:iorne. P�eirci� nel oaiso �conCII'leto 1s:i 1ohied!evia alla Coil't�e costiiiuziona{[e 
di esaminal"e se 1si.a in ta1e modo cons1eintito dd asso1gg1e1Jtaire il cittadino 
a11a 1giudsdizdone della Col'te di gdustizi�a, deirog:ando allia tutela giurisdiziona1e 
eoncessa con gll!i artit. 102 e 10i3 delll1a OostitUZ�one. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 63 

Di questa �lispos1izio1I1e del T:rnittato, meddallllte denuncia della leg,~e 
di ,e.sie1cuzione iche ad essa ha 'ada,ttato il n-0srtiro orrdi.name't'�lto ilruterno, 
viooe posta :iin dubbio la iLe1gittilmit� oootiituzionale sotto divemi. pll'ofi:ld. 
Si osserva nelle OI'l�linanze idi ri111.vio 1Cihe a no1rtma dell'art. 189 � sitata 
r:iico:nosciuta l'effkaci1a obblig1atoria ed liimmedia1ta arpplicahiliit� neli confronti 
del:1o Sta,to e dei cittadfu:id iitalialll.i di atti a~enti forza e vafoT'e 
di legige ordilI1a!l'ia, emamia:hl da organi ddivea:si da qQleHd a cci ILa cootituziione 
attr1buiisce l'esercizdo deiLLa :fU!Ilzi'OII1e Je,gislatiiva; rcihe co111. ci� 
� stata initrodortta i1'.1el nostro wdill1.amento una nuova fo!l1Jte di no1rma~
io:ne iprimaiilla, c-0n ila iconseguente sottrazdm:ie di coimrpetenza il.egiSilativa 
ai nonmali organi cositttuzionafil deil.J.o Stato, dn materie dii oontenJUto 
ampio e gener:iicamente indiwduato; che nei confro1I1tii ded ;reg:
olamentd comUfl'.1�Jta:ni manicruno le guarentirgie stabili.ite dalla Cosrtitu


ZI�OII1e rper le leggi -01rdiinarrie dello Stato (fortme di ;prromUil:gazJiicme e 
!plUJbbiLiicazJone; possibilit� di prromu-0rvere i:1 referendum abrogativo,; ammissibilit� 
del c01I1trOrhlo di questa Corte, a rotella dei dli.ritti foillldiamentai.
lli de:ii cittarddni); che, inifine, med:i:alI1te qllle.siti regolamenti possono 
essere ,imposte ai cittadini italiand. 1prTesta2lion:i patr:imoniaili, in con-

Si arggjJunigleva poi Clhe l'airt. 11 derlila Costiituzdonre, anche se cornrserute 
che mediianrtJe legge ooddnairtta silano iinrbrod.otte i!Jimi<bmd.Oltli alla sorvmrnirt� 
dello Staito sui sruoi '~�non C'OOlJserute ini.necre dli ~e,lillmtare 

o moddlfioare aliLo stesso modo ile rgararuii,e funrdarmrernitarhi a~ stressi concesse 
daJWa Costiituzi01DJe. 
C1on la siua sentenza lia Ooirrte ,oostfrtuzdonaile ebbe ad a:ffermiare dlue 
pr:incriipi: 
1) in '.llinrera genreirtailie, ebbe ard afl\eT1Inare che 'le IllCXl'llllre della narstira 
Costituzioi!lle non possono essere invocate e ricevere appilicazione nei con:
fronlti di noirme comunditwie, ilr� quaJ.d fanno paaite di un ocdinamento 
gjiuirid[oo distinto da quell1Lo in'1leT!llo, anche se ha efficacia nel rtell'riltorio 
e niei ocmrfronJti dli cilttad!ini li.VaMarnd; 

2) rp1ea:' quanto a1btirene aailia Witeliii giirurlsdiziollliale, che rirterme compresa 
:lira i dio::iJtti ilnviroiLabdli del!l'uomo anche dm ~eLazio.ne alla Co1t1ve1t1zione 
europea dei dliirllbtli dell'uomo, :resa esecuiti'Vla COlll legige 4 agosto 1955, 

n. 848, rp1t11r 00tn esclLudendo che ,quellil.a assicu:raita 1oon l'arl. 11,3 della Co'stii1luzioi!
lle rsd rdfeirlscia ootlJtraa::lito agJJi aJtti de'.liLe aiu1Jolrdrt� ditaMane e ill!OID. a 
que11.d deglli orgarnJ. COl!Il'l.llilditalri, in :reailrt� pori comp1l un esame ainaJ.itico 
per co!rlJciLudere che la iburteLa g!iuri,sditlon:alie dellla OOlrte dd gh1stdzia ill!On 
pu� essere :rrirtenluJ1Ja, almeno nel 'caso esaminato, pi� ldmiitaita . di qruella 
c001rsentiita daJ.la Oostiftuzforrre (1). 
(1) La Corte costituzionale ebbe a richiamarsi alla suddetta sentenza con 
l'altra in data 24 febbraio 1971, n. 30 per applicare lo stesso principio della distinzione 
degli ordinamenti giuridici (in questo caso ordinamento canonico rtspetto 
all'ordinamento statale) ed escludere l'illegittimit� costituzionale della legge 27 
maggio 1929, n. 810, che rese esecutivo il Concordlato, per la parte in cui si riconosce 
la giurisdizione dei tribu;nali e�clesiastici in materia matrimoniale. 

64 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tl'lasto con la riserva di legge stabilita dall'al'lt. 23 de11a Cositttuziionie. 
L'art. 189 del Trattato dii Roma c01mpol'lterebbe inon tanto limitazion� 
di sovll"arnik� quanito ~ UIIlia dnammissiibil.e drulllJJClia aJ.la sovranit�, ovvero 
unra modifica della stessa struttura 1cositituzio111a1e fond:amenitale 
del nostro Stato �; e l'1art. 11 del1a ColS!tditiutione non eliminevebbe I�l 
prospettato dubbio di iniooisrbituzio1r1aliit�, � sia pemch�, a parte la sua illJatura 
Pl'\O~ammattca, non esclude .che le 11.�imitaizdoni ahla 1sowanrllt� 1I1Jar21ionale 
debbano essere disposte con legge 1cositituzion.a1e, sta perich� s1em


b:r:a irrnp]icame filnalit� diverse da quelle, tipiicamente ecOIIlomtliche, pe1rseg1Uite 
con l'iistiituzioine della C.E.E. �. 
4. -La questione non � :fondata. La l:e1gig,e 14 ottobre 1957, 111. 1203, 
COill 1cud .hl. Pa:damento :Ltaildano ha dato pte111a ��Id mtem esecuzione al 
Tirattato ilS1tiitutivo della C.E.E., trova skuro foilldameruto d� legiittdmiit� 
nella diisposizione de1l'airt. 11 della Costituzione, in hase alla qiuale 
� l'Italta consente, in 1coi!lldiizion� �di parit� con gli ailtl'li Stati, a11e l�miitazforni 
di sowanit� necessarie .aid un �OO'ldiinamenito che a1ssiJc1uri la 
4. -l!l concetto di 011.1diinlamen1ti 1dliJstmti si l[)lt'esta a 1pi� ampi svi1U1P1Pi. 
La Oolt"te costi.ltuzlion.a!Le 1aJV1evia arvuto modo di ['liJchiamall"Sli ad esso 
con ila seJilltenz1a 6 mairzo 1959, n. 21, c0!11. riguall:"do a�J:a ClOm:Petenza esclusiva 
de11e :RegionJ. (a staituito speci1aille) 1e quindi aiwtonoma rispetto a quel1a 
stata1e, Ticavandone du:e !Illl'limicipi: 

1) che rneU'iambito di 'UIJJa ta1e autonomia 1a ilie~e ll'eg1ona1e pl'leviale 
su quella statale; 

2) �Che perta111�to la leggie l.'egiioJilla1e assume la poSizione di legg,e specila:
1e risp1etto 1a qUJelllJa genooaJLe staitaille, 00111 1a �C01nseguenz:a che non ne 
� aiba:-01gata. 

Il richiamo a!l �Cairattere speietail.e o g1eneiral1e della rnocma f.oll:"'11�sce 
un .cr1tell:"io di ell'.'meneUJtica, �Che riisulta al[)l[)1icaito anche 1a proposito del 
11aip1pooto fl'la nrnrma imite11.1nazioocm1e e norma inte!rlna. La, Colt"te dii cassazione, 
1con 1sentenza 22 1giiugno W61, n. 11505, ha 11:"1Levaito ohe Le n0tnne 
int�11'1DJazio[]JalLi. :1:1ese esecutive irn IitalLi.a, al!lOTqu:aJilldo costiit'Uisco[}jo un corpus 
di norrme initelt'ne, intell:"nazionailmeDJte unJ.fo'l"mi (1), si co11JJfigocano come 
speciali risjpetto aililia :nooma iiruterna posteiriiol'e. Ainche :per quarDJto riiguairda 
i 1.1aippo.r.M :JIDa norma oomt11Il1�tairia e no=a iiruterrna, di Tu:'liibuDJaille dd Tri1e1ste 
con seniteinza 13 dkiemb11.1e 1972 ha adorbtaito un alll!alogo criterio di ermeneutica, 
din viirt� deJ. quaille 11a norma :naziQ[]JalJe via inteo:ipl'eitata in armoma 
con La noll'IIIlla comuruirtall.'liia, !i:n modo da impedii.re �Che questa ll'li!sulti mefficace 
(pacta sunt servanda). 

Ol'\a questi cll"iiteri haJil!IJJO un limite nelJlia folt'o :fumzione e nel loa:'o 
valolt'e i1Ilitell"p1'1Eltativo: sell:"Vo111�0 cio�� a coo!'dlill!a11.1e (1a poll'tata e l'aipplioazd:
one di) :norme di dtstiinti ordi1D.Jamen1i, inon gi� a riisoiLvelt'e un confliltto 
tra di esse. 

(1) Sul concetto di norme internazionali uniformi vedasi Cass. penale, 7 giugno 
1956, in Riv. dir. intern. 1957, 257, con nota, 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 65 

pace e La gj,ustizi.a fra le Na2li001ii �, e qrudnJClJi � rpromuove e favoiriisce 
le 0111ganizza2limrl. intertnaziornali rivoiLite a talle sicorpo �. Quesrta disposizdio111Je, 
che ltl!OIJ'.l a 1caso V!�lnltl!e �co1lioe1aita tira li. � plflifne1i!pi :l10tndamiel!1Jtialli � 
della Co1srbituz!ione, segina un chtia�ro e preciso indirizzio politico: il costiitueltl!
te si riferiva, nel por.La, ai1l'atd:e&cme de11'ItaJllia. all'Oll'gatniz.za2l�I01I1e 
deille Nazioni Unite, ma si islpimva a principi progirammatki 
di vafove g~1I1erale, d:i �cui 1a Comumt� eco111JotmiC'a e le alfu-e Orgarruizzamond 
regio111a.Li europee costituiscono co111JCireta attuazione. � S!Uffi.<Cienrte 
co!Illsiderare J:e solenni enunciative conite!IJIUrte nel pveamboilo del Tll'attato, 
e 1e no'rtm:e concernenti i ,pri!Illcdtpi (rurrtt. 1 e se:g!Uenti), i foindamentii 
(aoctt. 9 e seguenti), e la poWirtilca de�iLa Comurut� (artt. 85 e 
segueruti), per cornstatare come l'istituzione della C.E.E. sia staita determina.
ta dailla comU1I1e voiLont� degli Stati membri di � pocll'e le :fondamenta 
di una unfone sempre pi� iSl1Jre:tta :lira d popoJd etUil'opei ., di-

In questo oaso !i:! ;pmc1p1Lo posto a salvaigtUJa!Ddia del!l.'a'llltolt"llOmJia di 
ordinaimelllti .gjiuriid!ici � qUJelJlo, ainche esso aflioomaito daWLa Covte cos~ 
:ztlonailie, della !Pll'evalern!m della �nott1Illa de1l'uno, nell'ambdlto dieJ1ia competenza 
a questo riservata, suil.La norma dell'altro�. E questo principio ha finito 
per essere afl5e:rmarto a pll:'O!POISirto delle !OO!l'lffie comundtarie daili.La Corrte 
di �caissazfone con lJa serullenza 6 ottob!re 1972, IJJJ. 28961, 1sia pure considerando 
1JaJd nolt'me �oome :nolt'me di diJrjM;o ilJJJterna:zioltl!a1e a111Zich� in base 
alla na1llJIDa patridcolaire delil'oTidinamento comuni1lalt'li.o, che 'P'eraiLtro viene 
ivi posto lin iL1we. 

In reailt� !l'unico piroibiletma, ,CIU'i. li !p!['litncipio de11lta prevalenza delle 
noome nei rispetitivi otrdtlrniamem pu� soliLev;aire, � q'll!~11o deJ. giiudice chdamato 
a ri1so1lvell'e i.il com.fl.dJtJto. Clots� ad esempio nei (l'atppoiriti fu-a Sitaito e 
Re~oni gi,udice del �oonfl:itto � la Coi:r:ite costitu:ztlonaLe. Nei r1a!Prpo!rtd. fira 
ord:iltl!aimento nazionaJ.e e oirdinlaimenlto �colll1JUJillLtario, � oe!Dto che, veltlleindo 
in .disoussio!Ille (La valiid&t� di) una ltl!cXrma comundttairdta, ogni dooisio[)Je siu 
di essa � riserva<ta !illilia Ooll'ltie di .giiuisrbizli.a., ,esse!Illdo �esc['ll!sa La competenza 
c1ed grudid niazioina1i a rsmdacare �glli aitti degli oll'ga!Illi co1IT11Undttari, come 
� sta<to a:ffiermato neltlia stessa isenrtenz1a della Coirte dii .c:assazio'Ille 6 ortrtobre 
19'72, n. 289�6. Se itnrvieoo � din ddiscussione 'Ull1la nmma i111iterna, .si fu-atta 

d:i viedeire se per rimuOV1erla non debba ,e1sselt'e d:rwe�stita lia Coil'i!Je costituzionale, 
sotto il profilo che risulta violato l'art. 11 della Costituzione. 
Iin defitni<tiva � i1l pTob1ema., �che, ;pirospettato alla Corie costi:tuzio111a!le nella 
causa Costa contro ENEL, e dalla stessa .accantonato con la sentenza 
7 mairzo 1964, n. 14, <pelt' iLa consideraZion�e �che Il.a legge itJJa:ztlonaJJe (pos1Je1riioll'e) 
IP'U� aibrogare o mo�Litf�car�e quehla comutniitairiia (ametlm�e), sd II'ipire� 
senta una voJroa che sita assodaito :iii. contit"ado, l'estando dn tail. caso a chia11itre 
se �e .come possa essere !t'i:rnossa 'la IJJJOtrma (nazdonale) in corrutrasto 
con quella �Comuni1latria. '11eltl!endo presente che � prur semp111e !hl g,iJudice 
nazdJonaile �Clhdtamato ad a;prp1icare Iia noirma nazionale �come Il.a norma .comunitaria, 
salvo �a rinviare alla Corte costituzionale per 11.'illegittimit� costituzdonaiLe 
delila 111orma naziornale, e ailla Coll'te di .giustizia iperr l'imeripretzionie 
(e ip1er 1a valliid:iit�) di quelJia comUIIllitaria, !il prob~ema � come de:biba 
compoirtarsi il ,giiUJdi�ce im. caso d:i conflitbto, a 1Se<cond1a che vengia im. discussione 
l'una o il'alitira noll'ma. 

66 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA�DELLO STATO 

retta � ad assi!cmraire mediante urn'az:i:rnrue comUJne dl prog.resso economitco 
e soc1aile dei loro paesi, el~mando le bar<riere che div1dono 
l'EW\oipa �, e ci� nel iprec1so hiitento di � [['affnirzare ile dii(fiese de11a 
pace 'e de1la lldibert�, facendo a[plpeillo agli �tiLtri porpoild d'Europa, animati 
dail1o stesso ideale, peiich� si asisocino al loro stfotrzo �, noi1.1JCih� 
di �conformare 1a sol1darieit� che :Lega l'Euroipa ai paesi d'otLtremare, 
desiderando aS1Si�lcUira.l"e lo sviluppo de1la lorro prosperit� conforimemenibe 
ai primd..pi dello Statuto delle Naztoi:nd. Un.i:te �. Nol!l � dunque posisdbHe 
dubbio sulla piena �rispollldenza del Tll"attaito dii Roma al:1e finai!Jiit� mc 
dicate dall'art. 11 de1la C01stituz.ione. 

5. -Il. costiituente., dopo aveT stabiiilito all'art. 10 che l'o~amel!llto 
~urid.ico ditaJJi:ano .si con.forma alle norme del diritto in.terna.zlicmale 
g:enemaile, ha mteso COIIl. l'art. 11 defin.i!re l'aipertu:ra dell'Italia an:Le pi� 
impeglIJJative forme dd collaborazil()(tle �e oll"gandizzaZJiOl!le mternaZlicmafo: 
ed a tale .scopo ha fo:mna1mente autOLrizzato J.',aiccettazi01I1.e, in v�a conv:
enZlio;natLe, a condizioni �dd parit�.. oon gli a,1tri S.ta,ti .e rper �le filllaldt� 
iiv�. iprecisate, de11e necessarie � limit.aziOlllli di sovrani.it� �. Questa formula 
leigi1ttima le limitazioni dei poteri deilil.o Staito in 01rddne allil'eser5. 
-� perci� da irico1Legam al!l.a sentenza 16 .dlLoombrre 1965, n. 98, 
per iJJ. �Concetto degli �0111dirnia:men1Ji dJistJimd e iper �JJe :impliciaziond., che esso 
compoota, J.''alwa sentenzia de111a Ooirte �oostdrtuziooaile rn gdugno 1973, lll. 86, 
con JJa quatl.e :liu decisa la 'questiolil!e swltl.ai Jiegi1Jti.mirt;� costiitu.zlioo:ale deill'
1airt. 11 del .cl.i. 213 d�oembre 1964, in. 1001, C01D.v;ert:ito nella l!egige 19 febbraio 
1965, n. 28 (.su1l'artituiazione del regiime dieti p1r1elie'VI� niei settori del 
laitte 'e deli prrodott:i i!Jaittieiro-c1aiseair:i, delle ciarnd bovine e del riso), cihe 
si assumeva :iin 'oontiraisto 'oon :t'airt. 2i3 della Costiltru.ziOl!le per aver diema.indato 
all':autorit� amministrativa di stabiliire misura, svincolo e incameramento 
deHa prievista cauzione. 
Segiuoodo il propir:io Oir1�ellitame.I11to giiuirisip1r1Udenz:iailie :che l'airt: 23 della 
Oostiituzlione ci1serva 1ail lieg:tsJJatorre dJi sta1billirre soil.Jtainrtlo i c1rii�teird per diisiporre 
preistaz:ioni rpaitr�mond.a�i a ciairico del ctititadiilllo, ma IIlOil esclude cihe i'aittu:aziOille 
s:ia poi il'li.messa all'm111loirit� rammi.lruistra1thna, ila Oo!rte costiitu.zi<llll.aile 
dtch�air� }.egi1ttima la IIl!orma oonrlJe.srbata, per ffi11er lrliniv;enuto i crirbeiri per 
l'autorit� amirniinist'.l'a:tirvia in lll!Oo:ime 1ainch'el;lse rp!rl�miarie, qiwa.ilJi SOID.O d !regolamenti 
com1mitairi 13, 110, 111 e 13'6 del 1'964, immediiaitamenite appilicaibiil.
Ji :il!l LtailIDa m vii!rlt� deJ.J.'art. 189 del Tirartrbartio CEE. 

Ma gi� con la serute1D.Za 30 ,gdugno rn69, n. 120, la stessa Corite costituz:
ionaJle, chiamarba 1a de1cide11:1e 1se UI�J.a l1e1gige regiJOl!la([ie fosse in conitraisto 
con l'art. 93 del Trattato CEE, perch� il progetto, pur prev�edendo aiuti 
econorrnici, non 'era stato da1to Jn �Comundcazdone a�.'.La Commissdol!lle, ebbe a 
dkmarairne lia dJJJegdttimLt� cost:i.1ruDo.naJ.e s:ia sortto iil p!rofiil.o d!ell'incompeten:~
a, gi� �evidenzJiato l!JJ~11a pirecedenrbe 1serutenza 9 arprii1e rn613, n. 49, 
si!a sotto dl proifilo deli'immeddJata e dil'etta aprpil:tcazdol!lle delle norme corrnun.
itarie. Iil quale diverso iprofilo peira1tiro !Pill� compoirtar.e ~girttWrui.t� 
costiltuzdona1l!e soli.o �se .considerato diri it'�el1azlione ,con l'art. 11 delilia Costituzione. 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 67 

ciz10 de1le :liu!nziornii. legiislatiiva, 'esecutiiva e 1giu:risdiizioinale, q1Uali si 
rendevano inec�ssacrie per J.'.istituzipne di una Comtmiit� tra 1glli. Stati 
euro1Pei, ossia ,di � UJna nruova rnr1gan:izzaziione iinterstaituale, dli rtiipo so~ 
vvainazioinale, a 1cara:ttere pe:mnainente, con rpersona,Jiiit� giuridica e carpacit� 
dd rarprprese!ll!tanza d.ntema.zionia1e. A1la OomUilliit� economiica, 
a:perta a tutti gli ailtri Stati europei (art. 237 del Tirattaito), e crn1cepiita 
come .silrllllllle!ll!to dd iintegraziOIIlJe tra 1gli Sta:ti. pavteciipa.niti, per 
finii comuni �di sviluppo econoonioo e sociale, e qullindi anicihe per fini 
di difesa della pace e della Wiibwt�, l'Lta1ia .e g.li ailJttl Stati ipl'lomoto1ri 
ha!ll!Ilo con:fierirto e r.iiconosci'Uto determinati poteri sowanJi, costi1luendola 
come i.istituzione call'latterizmta <da oa:idii:niame:nto gliiuriidiioo autonomo 
e indJi,peooente. l!ll ipartiJcoilrure, COIIl l'ail'it. 189 del .Trla.1Jtaito Rtutivo, 
� starto attl'libuito al Comgl:iio e .allJla Coimmissiione della Comunit� 
il rpo,tere di emanare r:egoilamenti con poirtata genier1ale, osa 
-secondo l'iinterpr:etazione data dalLa ,giJuriJSp:ruderu:a comuinliitaria e 
da quella O['mai 1concoirde dei <diversi Stati membri, nonch� idahla domiinante 
dottrina -, atti a.veniti conte!ll!uto !ll!Ormativo gelllJemil.e al pard 

6. -Un notevioJ.e wpuliso aail.'�elaiboriazione giiiuriSIJ["UdenziJa:Le sull'ordinamento 
�comumtario � staro daitc;> dailia C'oote di ciassazioore, come si � gi� 
viisto p.e[' alou!IlJe imaindd�estazionli., ma .aOOOII're meglio �CO\tlJSidereire nel complesso. 
� 
Dopo ila sentenza dlelLa Oaissa2::i.Olt1Je penale 9 f,ebbraio 1971, n. 873, aincoraita 
a1la i:r!ad.izdone dUJailisti1oa iJtailiJaina e ooienitata qUJindi ad escludere J.'aipplfoazdione 
immedliaita delle fll:()['ffie comuniitairli.e, ila Colt'11Je di oaissaeilone con 
la sentenza 8 giugno 1972,. n. 1772 si � invece attenuta al principio affermaiti
�vo, ri�tenendo .i:mmecliaitamemtlie aoolicaibi1e l'alJ:'lt. 95 del T!riaittarto C.E.E. 
a 1proposi1lo della pairdlt� f�scailie, livi 1s1Jaibdildita, lfxa prodotti IllazdOIIlalli e prodotti 
impomrti .dagld. Sitati membri. Lo stesso priincipio e con dfe:rimen1lo 
a11o stesso alJ:'lt. 95 ha poi ll'I�Jbadiito oon llia senitenZJa 8 �giiugino 1972, n. 1773, 
che ipetr� !l'Wguairda alrtlro oggetto (l'aippJ.d,oozdone delll'airt. III, pa1rte II, dell'accoodo 
G.A.T.T.) e ail suddetto prliincipiio, ooime alfa n0trma oomunitarita� si 
dchiiiruma solo a titolo serrna>1ificartiivo, cOIIIlle obiter dictum. 

Questo iiJndiird.zzo gimriiSpQ"!UdenziaJLe � veilJU1lo ipoi a coinsoildd1811'1si e a 

ricev~e 'lllil aisisetto siJStemaitioo coin i1a .se:nitenza 6 ottobre 1'972, n. 2896, gli� 

ciJtata, nelJ1a quaiLe si �ffierma: 

1) che, in ,oorufoo-miit� della ,giruirli.~pll"Udem:ia: delilia COO'te di gi'll!stizdia, 

� lia C.E.E. {~OJStiitruisce u:n oirdinamemlto glirurddiico di ~UJCJIVO gene.re nel campo 
i:nternaziollliaJ.�e, a :fiavoil1e deil quaiLe ,gLi Stati membiri hanno iriiilJUJil!ciiato, seppure 
in settoiri ll.dmistaiti, ali 10['0 poteri solVII1ani, ed 1al quale 1SO!IlJO soggerbti 
non sol<tanito .gJJi. Sitaiti. membri, ma JPUIOO i lo!ro ciitita.dim � ; 
2) che, in conformit� dell'orientamento giurisdizionale di 1ailitri Stati 
membri, � la norma d.i diritto comunitario, dotato di efficacia diretta nello 
ordinamento interno, devie pl'levalere, per la natura stessa del diriitto internazionale 
convenzionale, sulla legge interna, anche se posteriore �; 

3) che, in .comoirmi�t� dell'mi.entaimenrto della Cocte costiituziO!IlJall.e 
(sentenza n. 9,3 dell 19<65), non tricorrir,e .questione di iLegdittimit� costirtiuziionaJ.e 



68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell.e leggi statuali, forniti di efficacia obbligaitoria �IIl tutti i J.oro elemeruti, 
�e direttamente applicabili iLn ciasou:no de1glrl. Sfati memhri, clio� 
immediatamente vincoilanti ;per gili Stati �e per i lo:ro dttadipd, senza 
la nece1S1Siit� di norme mtenne di adaittarrnenrto o :recezfo1DJe. 

Quesito ;potere normativo compete agilii oll'lgaru del1a Comurat� � per 
il.'asso'.Lvimento �dei loro compiti e ,alle condizioni conrtempila1te dal Trattato 
� ;. � sta,to co1si attuato da ciascuno degli Stia.ti membri un parziale 
tira1sferimento �agli rn:igan.i comunitaT'i dell'esercizdo della funzdone .legdislaitiva, 
tn base ad un preciso CJ:"iierio di irtirpairtizfon.e di comiperte111ze 
per Le materie analiiticamente i.ndiicate ne1Le .parli seccmda e terza del 
'I1rattiato, in 1corre1aziooe necessa.ria c�01I1 .ile maliit� di inteTessie gene11ale 
1stabilite dal T�rattato stesso rpeir la politi1C1a economica e sociale 
della Comunit�. 

Questa aittdbtizione �di poteist� normativa ag1i O(['gand deilia e.E.E., 
c101I1 la cor,rispondente llmitazione di quella :propirtia degli otl'ga111i costitu:
z:ionalL idei singoli Stati membirti, nOIIl � sfata CO[)Jsentlita Uiili�llarterailimente 
n� senza eh.e J.'Ita1Jia abbia acquista.to poteri nell'ambito della 
nuova i1stituzd01I1e. Stipulando il Tuattaito di Roma l'Italia ha Ube1ra


per i regoil.oo:nenti comUIIlliJtari, podch� � gli oirg�ani della giLUll"isddzione initerna 
italli.1ania -ivi compresa il.Ja stessa Coirte cos1Ji.ituzdooale -non SOIIlo competenti 
a oodiaicaoo giJ.i a1Jti degil.i ocgalill� delle Comun1it� Europee, che non 
s01I10 sogg,et1Ji al potere degli SfJaiti membrli �. 

A11a 1stregua �dd qiuesti !);lrilllJcdpi, La Ooll'te SIUIPfl.'ema ha irtiteilJUto op�e['anite 
in Itail.ia fl ir,egoibamen1Jo iZ2 rsette:mbre 1966, n. 136 d!eil Consd�glio, nella prur1le 
1n �Cli.lii aocoll'da lllllJa, initeg!rla.zi:01I1e del pirezzo ad pmduttod di o1io (airt. 10), 
e �ne ha :lloonito ila iiiniteTpretazd�one., avendo osseirvaito che tail.e in1te~:p['etazi:
one non '()(t'esentaiv:a a1oon dubbio e :non rkhiedeva pellci� il rirnvio alla 
Coll'te dli g1�JUstiziila (1). 

7. -L'appJ.iicaz:i0I1Je iimmedd:aita delle no['1llle coonU1I11itaTd'e pu� creare proble:
mft di ad!egtUarr:ruenrtJo, ohe sono, o iposso!tlO eisseire iainche di diritto inibeirno: 
UIIlO di tallii 1p1roiblemi � 'qlllJello del g1udr1ce compeitente. 
Il CoiliSdgJ.io idd Srtaito (6" Sez~one), COIIl ila s~a 7 nO'V'embre W62, 

n. 77,8, ebbe a :liwe aP1Piliciazione dell'iairt. 31 del Trarttato e.E.E., stilla liberallzz:
az:ione dell'imp10ll'tae:d:01I1e negli Starti membri, peir di0ohd1araire l'i1fil1egittimilt� 
di ip['OVV1eddmen1Ji arrnmilliJstJmtivi. 
Ma prorpirdo a pcropo1sito d!ell'airt. 3,1, si d:i1scusse in un giuidizdo se l'appldciazfo[]
Je dd �1esso ClOOll[l:orti La .g.iruirtisdizi1ooe del �giJuddce oirdirnario o del 
giudice amnninistrartiv<o. Il T111iibU1I1aiLe di Roma, con senrbenza 30 giugno-6 ottobr
�e 1966, decldn� iLa giuirisdizdoiIJJe, ritenemido che le noirme comuniitarie, 
in quaiilJto sta.bHiscOIIlo UIIl d!e1teTmililaito eompartamento dello Stato, sono 

(1) In tale modo la Corte di cassazione ha seguito una tendenza giurisprudenziale 
affermatasi in Francia e anche in Germania, che esclude l'obbligo del rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione di norme comunitarie, allorch� 
si presenti evidente (in claris non fit interpretatio). 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 69 

mente compiuto una scelta politica dli importanza stolt"1ca, �ed ha acqu:
iistato, con la patrtecipazione alla ComUJIJ.it� eco111omica euro(p�ea, hl 
dd.Tlitto di nooninaire prO(l>rii xapplt'esentaniti nelle iSltdituzioni d1el.1ia ComumJ..
t�, Assemblea e C0111JSiiglio, e �dli co1111eoira-ere a1la formazio111e deil.la 
Commissionie e della Corte di giustizia. Le conse1I1tite 1imit:azioni di 
sovra!lldt� trovano qud!Thdi il loro coirriis,perttdvo nei rportelri acqudrsirti in 
seno alla pi. varsta ComUJIJJit� di cui l'Italia � IJ;liatrrtei, e 1co11.1 ,J.ta q1UJale � 
stato conrC'll'etamente iniziato il processo di integrazio111e deoglJi. Stati 
d'Europa. 

6. -Il dJubbio che le limitazionri d:i .so�vra:ruit� coniseguernti alla stipulazione 
del T�r:attato ,dJi Roma �e aJJl'ingresso deil'I�talia ne111a C.E.E. 
potessero riicihiedere il ricorso al pirocerdilme!tllto di lrevisione cosrtttuzionaile 
per l'approvazione della leg,ge di J:"a:tdfka e dli es1ecruzio1t1Je, trova 
n()["II)Je dli azione e noin di ll'elaZ!Lorne (1). La Coll"te di appello invece ebbe 
a richiedere, in baise all'art. 177 del Trarbtaito C.E.E., l'rinte!l'pl'ertazfoine, srulilia 
consiistenzia dehla protezJir0111� accordata ail sirrligolo dWl'atrt. 31, allta Corte di 
giustdzia, la quiale OOfil 1se!tlltenza 19 dicembre 1968 (caUJsa 13/68) ebbe a 
rilevare �che, mell'.llttre l'airt. 3.2, ulit1mo iniciso, e l'arl. 33 cornpoctano un.a 
certa :fiaoolt� dli varluitazfone :per gli Sotaitd membri, Pairt. 31 (come l'art. 32, 
primo .oo!llllITlia) sono per loro Illartura ratti a !P['Odurre di1rettarrne!tllte effetti nei 
raipportd gdruTtd:id :fira Sltahl membri e singoli. Aggfuimse che per Le noirme 
direttamente apptliiieabdJJi, spetta ari gfuudici !l'.l:azi-Olllali dd gairao::vtire La tuitela 
immedi1aita e 1dill'etta ded sirngoJi, iindipendenltermenrte da org!lld cornmderazriorne 
dell'irnitereisse pubbUco nazio[)Jail.e, iin base aiLla quialli1ficazione di tale tuteiLa 
secoindo 1'0trddnamernto !i.1!1lteit'11W. A segudrto dri tale iinteirlJ;ltretzione, La Corle 
di aippe11o, �Con rselillten:zJa 3 griugno-24 settembre 1969 Tiiitenne che l'rurt. 31 
assiCUTi a!l. siingdlo un di1rd1Jto soig1g0erttivo e afferm� quinidi la ieompete'l'.lZa 
del g1ucti:ce 0trdilnatriio, skch� poi l'azri,onre :fiu esamiinaita nel memo (e re1srpd;nta 
nel pro!Si.egiuo dell. grilll!diz:io). 

Pur non avendo voluto dichiairaitameme esao:ruiriaire fil pirobrl�ema deJ:La 
qualificazione delJ.'initell'e1sse p1rotertto dell. sirngollo, �c:he a1Jtie1t1Je e appunto perch� 
artweine al driritto iinteirno, La Co!r'te di g,irudizia fece duie affermazioni: 
che tarle ptroblema via �esaminato mdiipenden1terne[)Jte dall'drniteresse pubblico 
nazionale, e illlo1JJtre .che vri soino noirme comuni1;arie non sufficientemente 
precise, le quali lasciano allo Stato un margine di valutazrione discrez:ionale, 
e no!J'.'lffie mvece, o'1itre che iaipplicablili, opeiranit:i dmmediaitamenrte (selfexecuting). 
E La Ooll"te d'appello, pur aivendo ritenuto l'intetripr�e�tazrione non 
del tutto peTiirnenite per un �adeguamento illllterno, ebbe in 1re1a1lrt� p1r.e1s1eit1Jti 
talli a:ffiermazio!lld per qrua1ific!l1'e l'iinteD:'esse prro�tertto .ciome diTitto sogg.erttivo. 

Non ddv;eirisamente la �C-Orle .dd c:assazdone, con senrtenza 17 ap!I'He 1972, 

n. 1196, sdra prure con ll'iferimenrto aillta oonv.enzio[]Je inteirnazionaile G.A.T.T., 
ha da:to a[loch'essa alle IlJOII"me immediatamente operan'bi, �e V�JncoiLatnti, CM'arttere 
di noirme di D:'elazione. 
(1) Negli stessi sensi Trib. di Milano 9 maggio 1969, n. 2094 (in Dir. scambi 
intern., 284). 

70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pUJntua.le cr:isc�cmtro nell'analogo dubbio gi� rpi:t'O�spettarto nel 1951, in 
occasione dell'arpprovazioine del Tmttato iisrtitutivo de1la Comu1mt� eu11'."
opea 1del 1c.all"b0!ne e. de1l'acciaio: dUJbbio cotrrettamente irisolito dal 
P.all'!1amento irtal:iano, decidendo che La ll'!attfioa ed �es�cuzione d:i quel 
Trattato potesse essere effettuata medi:a.nte legge oll'!d:i1naria; Per vero, 
come questa Coote ha gi� dlicruatrato 111Je1la sentenza n. 14 del 1964, fa 
diispooizione dell'art. 11 della Cost1tu2li:oine is]gnifica 1cihe, quiaindo ne 
ricOO'I�1ano i priets1J!PpO!sti, � possibile stilpiUlaire 1tcr:attati d quali oompotrtirno 
llia:nitazdO!Ile della sovranit�, ed � conserrutifo danri �ese0uziione con 
legge ordinaria. La disposizione xdisuJiterebbe svuotata diel �S1Uo specifico 
contenuto normatiivo, se si ritenesise ohe iper ogni limiitaZiioine di 
sovr:amt� prevista da1l'atrt. 11 d01Vesise :liarsd luogo ad ll.IJilia .leig1ge costituzionale. 
� invece ev]dente che �essa ha un valove non rsolltallllto sostan2li:
ale ma aniche prorcedimentaile, nel senso che pe�r:mertte quelle li-

En ireaart� dJ. problema de11e nonne self-executing aititiene all'ordfu:Jamento 
comundJtario, ma ~coll:Litr!lra COl!l quel!lo, ~iamenite interlllo, della qualificazione 
dell'rmteresse protetto del 1si'l:llgolo: iil qualie :nro.rr esol'1.llde ohe una 
tUJteLa �~sdizdoniailie vi rsi:a, �come � 11'."Lchlesrto dla.tll.'Oll'ld:iniamenito comunirtatrlio, 
ma mill"a a �stabdild:r1e quale debba 1essere, seooindo qru;ainto � stabilito ne[l'ordrinamento 
dmiterrnro. L'ipotesi, si verri:ficra. a11JOO'quamido lo Stato emaci a'1lti 
amrnind.strrarti:w, genetra[i o speciali, per �l'rarttuazd-Ollle dd morme, .arttli o seopli. 
comuniitari ('atrrt. 5 .de[ Tu-a11Jtarto C.E.E.). F.ermo restando che ['irnteresse ipeirseg;
uiito resta pur 1sempl'le que1lo .ooonumitairio, iresta da domruncliaxsi se l'dniten:-vento 
focrmdrto dlarllo starto per la reail.dzzrazione rdd taLe riniteiresse noin comporld 
ila ireailiiJz2laziOIJJe dii <un drr:uterreS.se pubblico, .che � quello dellLa COtmJUmt� 
ma anche dello Staito. 

Affironrtando �OOll questa prr"ospettiva l'irndagirne su.l1a. conmtenza del.la 
protezd<me 1g]urricliica riconosciuta ail pir.i:v:arto, itlle deni'Vla che, se ll'fu:Jrtervenito 
s1Jafa1Le compOII"ta via'lru1Jal2li!01ni 1discvezio..."'llali, pu� riconosoeirrsri al smgolo ll.llil 
interesse 1egiittimo; se invece l'inteTvento statalie compoit'ta un'attivit� vincolata, 
!'leisila a vedere volta per volta 1se la lim11Jazione � posta a tutela 
derll'inrte11.�0esse .del 1s]ngo[o OIP'PUll"0 m d�unzdolllle e in cO!IJJSideirrazdone del:IJa rea~ 
lizzazfone deLl:'dmiteresse geneirralie oomunlitario, per stabiiltre se <braittaisi di 
prortezione giuTidlica ruretta 1e immedi!arta del rsirngolo, e qudindi dd dirrirtto 
soggiettivo, OV'Vlerro rdi iprotezdone .giuridica Tiflerssa, condizioitllata cio� dlatll'rinteresse 
<!?�enera:1e, e qudindd di inlteresse '.l!egdittimo. 

8. -La I�!mrmeruarta oiperartiJv.irtJ� del:le noirme oomurnitarrie diipernde dal 
1o;ro .oonrtenuto, tallie che esse poosrarno 1essere �CtOITIISLderlate comptLeite e precise 
(seLf-executing). 

NOIIl riesce per� .ag�evo1e dndivid'lllall'e tali rnorme, cio� fissatre i criteri 
necessal!'i; 1e .questa dd:fftooLt� fu �avverrtita nel II Con<v'e~o di diiritto eUJrop�eo, 
tenutosi a L'Aj-a itllel 1�900, ohe .ebbe ad ocOUJpairsd ,dJell'airgormento con speciale 
:r.igUJairdo ra1Le UJorrme .comumtard�e (1). Fu iin quellia �sede precli.sarto 

(1) AsTOLFI, A proposito di norme self-executilng, Dir. scambi internaz., 1963, 
pag. 165; si vedano anche ivi, pag. 243, le notizie sul convegno. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 71 

miitazioni di sovrandt�, alle c0tndizioo.i. e per le fi:naldt� M staibiliLte, 
esoneranido il Parlamento dalJJ.a !llJeces:si1J� di ll'ico!l'~e a!l'ooea:ic[zio del 
potere di reviilsione 1costiituzd:cmale. 

7. -Con riferimento al T11attato istitutivo della C.E.C.A., qruesta 
Co1rle ha g1i� avuto ocoa:si:one di 1dichiarnll'e l'a1Ut0tnomia deilil'oll'dlinameinito 
com'Ull1'1tairio ri1spetto a quello imitell'Ilo (sentenza n. 98 del 1965). 
I regolamenti emanarti dagli or:g;anJ. idella e.E.E. a' sensi delil'all'lt. 189 
del 'Drattato di Roma appairtoogo'llio' all'ood:iiniameruto proiprio defila Comulillit�: 
il d:tdtto di questa e il dtritto 1:iinterno dei siinigoili Staiti membri 
possOIIlo con:figurarsi come sistemi gi.iiur�dici 1autooomi e d:istiinti, aincoll"
Ch� coo!l'dilllati secondo la 1riparttziooe di competea:rze istaibiJiita e 
garanrtita dal Trattaito. Esigenze foa:rdamentali di egua1g;lianzia e di certezza 
gi.uridi1ca postulano che le norme comunittarie -noo qUJaliifiicaibH:i 
come fonte di ,diritto 1nternazionale, n� dii diritto 1strantero, il'.ll� di diritto 
ia:rte:mo dE!i ,siJngo1i Stati -, de1bba1I10 avere piena efficacia ohblig;
atoria e dtretta applicazione iJD. itutti g;hl Stati memoci, senza la ne-
che tali criter� distintivi v'anno fissati in base e in considemzione della 
paxtliicolJar1e na1tll!ra de11.'()['g;amiizzazione e de11'ordlinaimeiruto comumtario, ma, 
qua!llJto a dindividiulairli ,co1r1Jciretarrnen1ie, ila !l'disoluzd:oirue ,corndusiva si limiit� 
ad 1au@foare uno :studio pi� aipipQ'odlcmdiito del ip['oblema. 

La 1seI11tenza del.ila CaissaziWne (1sez. ipenaile) 7 gl�JUJgt�ro 1956 (gi� editata) 
occmpaindosi delJ.La Con\�lenzdollle di Girnieivria rn settemb!l'e 1949 (a:lesa esecutiva 
'�ID. ltalia ICQ\n Ltegg;e rn iffiCJJg)g:iO 1952, [l, 1049) suhl.o sviliuwo della ci['C0-
1aZJ�0cr:JJe stll'ladale :imiterinazionale, ebbe ad ossecr:-v1ao:-e che il'ordilne di eseCIUzicme 
i� d1l mez2'lo ,con ,CUI�. 111 itrattato dntenmaziii01I1JaiLe erni1Jria a :ila!l' rpairte deiJ. 
dtriitto irn:terIIJQ, de11.o Staito, pT1ecisaindo 1che per� .dell!e ltlJO['IDe del timttaito 
scmo dd immediarta osserv:ainz:a que11e 1che flJJOrn richredolllO a1CUIIl!a disposizione 
staita:l'e mteg!l'atilvia o di 1artJtUJa2liione, mentre dimr.ece s0010 di applicazione 
differtta quelle che richiedono disposizioni staitali di attuazione ovvero 
quelile assog~erbtaite a telr'Illl�lne (o cOI1Jdd7Jione). E ne�J:a, nota aJ1a SJUddeitta 
sentenzia 1l ,conce,tto viene cMalI'.iito ,defilrlJendosi Le no!l1Ille seLf-executing come 
norme, ,che 1abbiia.no oontenJUJto di 1nJOrme ,COIIIlpJ,ete, tale cio� che sta initegmalmente 
frnrmu1a:to gi� cr:JJehla 1COl!ll'\"eflJJZ'ione ,e IIlOIIl. II'iohJ.eda quill1di alcuna 
integrmcmie per iil concreto funzionamento del1e norme stess,e. 

Un indirizzo pi� sicuro la Corte di cassazione ha adottato con ile due 
senternooe de11e SeziolrlJi uTII�J1le (deci:se lrllelJJa 1stessa 1Udiern2Ja ma pUJbblicaite irn 
data 17 ia1prrd.1le 1972, n. li196 'e 8 g)Lugino 1'972, n. 1771), che per� 'si ~dscono 
a:ll'1a!l't. III, !Parte II, del 1ira:ttaito G.A.T.T. La ,secOOJJda delle suddette 
sente=e, 1ia ,quaJ1e 1si .softiell:'Illa pd.� di:ffuisamente .suilJ.a que1sti.01r1Je de11.'0!Pe!l'a.


1

tiviit� immediiartJa di cr:JJO['ffie dmitemnazionali, acce::r:una ailla id!iv;e111sa impotrta:nza 
di talte op1ereitivdrt� iimmediaita IP�er ,~e noTme comundJ1Jalt'die, ia caiusa dellia foro 
magg:i1otre !11esistenza rispetto a quelle :i.IIIJterne, dn ,cornlfrcmrto co111 ile noTlme 
dell'iaccrnrdo ig1eneraile deil G.A.T.T., [pe!l' ;ie quali si wartita imivece dii. rkl�l!Va!l'e 
un cirirtetrio di m1ieirp['le1iazdoirue ideill'art. 5 della 1e1gge 21 mairw W5'8, n. 267, 
a1Ho scopo dd istabdwiT'e ise 1il legis1aitotre nazioniailie 1aibbd1a volrufo dse!l'vaire ii! 



72 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cessit� di leggi di receziorn,e e ardattamernto., icome atti aventi forza e 
vail.oce di legge in ogni Paese della ComU!Ildt�, si da entrare ovunque 
colllltempoirooeamente 1n vigore e 1C'Onsegufo:ie ap[p11iicazi.orne ugmail.e ed 
uni.fuo:me nei cOTLfroniti 1di tutti i idestdnataxi. Rispornde altresl alla logica 
del siiStema c.omunitacrio che i iregoilamenrti deilila C.E.E. -semprech� 
abbtano completezza .di contenuto dispos1t1vo, quale ca.ratteriizza 
di .rel5o<la li.e noil'lffie intersoiggettive -, c1ome :fonte immed�arta .di diritti 
ed oibhli.oghi slia per gli Stati s1a per ti foro c1ttadmi in quanto soggetitd 
deil.la Comunit�, non debbano essere oggetto di provved1m�1l11ti. statali 
a caa:iattere riproduttwo, integrartivo o e1se1cuttiv-0, che ipossiano comUJ!lque 
differirne o condizioniarne l'enita:iarta ii:n vi.gore, e tanfo, menio somituimsli 
ad essi, derogail'V'i o :abrogar.li, a111che p;arziia�lmente. E qualorr-a 
uno di questi regolamenti comportasse peir lo Stafo fa neceisslit� di 

traittamernto fiscale iNi pr.~srto ialle isole melt'oi 1!]Jaz1ona1i. ovvero estellJdedo 

anche ail�e mooci diei �Paesi del G.A.T.T. 

Ma, a parte questa d1vea:isa impootarnza deU'illldagilile, affrontando il 

tema �se l'wt. JJ!I 1aibbliia una operativit� e ii:ncdd.e!IlZa dmmedliate nell'ordi


namenrto italiano, lie SS.UU. h8.!ruIJJ() IJ:'drteil1Jllrto: 

1) .che l'OllI'dinie di 1esecuzi<me � presupposto IIllecess.ario ma non suffi


cienite dell'immediata 01Petrartivit�; 

2) che 1a �questo ~oipo1siito Sii riohiede che l'accordo� in1Jerinazionale 

contenga 0el1ementi specliJf:Lcd, dai quaili Sii possooo riicavatre n-OII'IIDe comrp1lete, 

nel senso che ne siia derterminato il precise contenuto, e quindi.i Slia sufficiente 

pOI� �!l'�OIPetra dell'iilllte:tiptrerte 1e inon occorra 1in1vece 'lll!l \initervento di p:rodu


z;ione gfuuridica (mtegIDaibiiva); 

3) 1che le norme :iJTIJtelI'IIllaziolll!ali ruviea:J;gono cosi vinicoJianti ineJ.l'ocdi. 
namenrto intelI'IIlo, �e 1creaino 11iappolt'l1li g1uriddci rtra Stato e citrtadlini quali 
nornne di 11ie1az1one. 

P�etralttro, .che l'mdi.iv1dluaziOOJJe di tali nioo:me vmc0ilioo1li. ve1sti .pur sempire 

ardua � dimostrato d.aJl'orpjposto oriernrballThenrto seguito dalla C01rte di gJu


stiz1a �OOn fa 1serntenza 12. d1cembll'e 19,7,2 (cause mi. 21-24/72), !'ela<tiva a1nche 

essa 1all'opetraitivit� delJl'accolt"do G.A.T.T. Av;endo la Comumillt� assurnto poitell'i 

gi� 1spettanti 1aigli Startd membiri, 1nel!L'.ambirto dJ arpipi!llicaz[one del G.A.T.T., 

1a Ootrrte d:L ,gi]ustlizliia, d1n1v;esti�ta dall'1es1aime della vaikliit� di 111e1gol.a1rne1nti 

comunirtari, .che si :assumevano ill1! �COII1!1masto �con l'.a:rt. XI del G.A.T.T'., ha 

dtermto �che ~a 1no=a non � Vincolante, basando tal�e ,giudizio S1U ooIJJsi


detr.a:zlorn che ll!Oitl si riferiscono esciLuisivamenite <a!liia IIlOII'ma 1es~u:niniaita, ma 

investono l'a0cco1rdo nel suo .comiplLesso1. 

Betr quanto colilloetrne l'01P1etraitivdt� :immediata deJl.e norme .comUillirtairie, 

l'orientamernto dellia Coirrte di g;Lusrbizia � :iisiptlir:arto a cditeri di latrghezza, 

fondati sulla rpartioolar.e 1naitura del!L'olt'ganizzia'lione� e deill'oi00d1namento 

comUill�tari, nonch� 1sull1e eSlig�enze funz.tonald del melt'Carto 1comune e quindi 

sulil'aJttuazione immediata e u:nifoirme di iflali esi1genz,e. 

Senza 1sta:re 1a riooodiall'e la vasrta �elabQll'azio1r1e 1gduriispr'lllderr:t'liale de1l 

giudd:oe comm:ilirbardo, .Sii rpu� :Ln silil<tesd riepillogaTe che e1sso considetra imme


di,atamenrfJe orpeirllll1!tti lie illloo:-me 1comiu:niitariie, che s~no .chtaire e p11ecise, cihe 

non siano suboTdinate a condizioni o a interventi diegihl Stati mernbrd., tali da 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 73 

emarri:are norme ese�cutive di oo-garuzzazioine dirette aJ.Jia rdisltrutturaz1one 
o ;niuorv1a costituzdone di uffici o servizii . ammd.nrlistrativi, ovvero 
di prorvvedere a nuove o maggi01ri sipese, iprive della copertura finanziaria 
r.iichiesta dall'art. 81 della Costii.tuzio111e, mediante le O!IJIPOII.'tune 
va<ria:?Jio:n:i dii bilancio, � ovvio che l'adempci.mento di questi obbliighi 
da parte dello Stato non potrebbe icQISll;iJtud.re condizione o motdrvo di 
so1spenisi.one dell'ap1Pilfoab1lit� della n~mativa com'llrrl.�Jtariia, ilia quale, 
quanto meno: n-e1l suo contenuto dntel'soiggettivo, en1IDa immediartamenite 
in vi.gocre. 

8. -Il regime dei rappoll'ti tr:a ooddinamento collllllJil:iJtario e mdlinamento 
comunitario e o<rdiinamento ia:l.'tenn.o, quale � srt;.a,to diarnzl. delinea�
to, fornisee la sieura soluzio1ne dei d1ubbi prosipettati nei1e ordinanze 
1dd rimessio[1e, cilirca 1a mancanza, nei confroruti dei .regoiLamenti 
della C.E.E., delle guarentigie offerte dalla nostra Cos1t11ruzione ri1StPetto 
a11a le~i.slazforne dello S1tato, coneel'nenti la foll.'tmazio1I1e e !PUbbil.ic�azione 
essere consLde:raiti. elementi dli adegiuamenito o mtegirazdone; infinie ohe noo 
comporti1I1Jo vaJutazli.OIIlli o apiPI'ez:z.ameniti. d~sC!l'e�z:ionahl deglld Stati membri. 

La :immediata operarttv.ilt� delle :noro.ne comuin.itacr:de � 'Sltata dibattuta 
in �UlllJa 1seir:ie idi controve11sie �ed ha fo[1nd,1to l'occ:asio(!)Je al TTl.blUIIl.aiLe dli Ge1JJiOrva 
per r~cropoiill'e 1alla Cbirte costiJtuzl�!Oniale ilia questiol!lJe della leglittimi~ costituziQ[
lale dell'o;ridiname!ll'to 1comU1IJJitairio, �Come fome di pirod'llZliOIJJe giuri�ddca 
div,ersa dia quellia 1stabiliita �con gl].li artrt. 70 e segue!lllti delTha Oositituzionie. 

Gli 1airticoil:ii 9 � .seguen1li. diel Tua~to CEE ,SOIPIPXia:nQ[IJO per il!e �IIn!POlrtaZJ:
ionli. e �1e .espocrtazioIJJi fria .gl].i 1starti membiri, con l. dazi doganaili, le tasse 
dd �eiffotto equiivaJ1ente; e viari ll)ego!IJamenrtn �oomundtacri, tn�ell'.iistir1Jui.'.re li prelievi 
per i prodotti agiricdl:i, vi :fianrno comsponder.e 'llln'anaJoga sopp1ressfollle. 

La 'nO!ll 1a.g;evole I�!ll!dli.vddiuazio!IJJe die!lle itasse di �edilie1Jto equivalente, e 
peir :la �vieil."iJt� -b.iJsog1Illa diwe -dll. II10tn 1soIDiecito drutell."Vento startiaile, h~o 
:t'eso w-duo il 1compj,to di deli!IJJeaire i rpirl�II1cip:i g:iurii&iJci, cui l:'unia e l'ail!tro 
dov.evano esisere ispiiiraitd. 

I c.d. dicr:li.tti amrrn�il1.!�Jst:rativi .suiill1e meircd :impoT1Ja1te, ist:i1Juit:i coo legge 
15 giugno i.950 tn. 330, che la Comm:issio!ll!e aV1eV1a ritenUJto dJn cOlllJtrasto coo 
i (p111eililievi 1agirkoli, disposti �OO!ll Vlairi 1suod :J:'e,goilamenti, �e iinoil!tre av.evia conside:
rato soip1Pressi 1a 1Partiire dal 1�' (Luglio 11968 con .di'!1ett:iiva 31/68 del 
22 dfoembire 1967 IP'er 1gJ.i altri pirodotti dm[p�ootati, 1SO!llJO startii aboliiti con 
legge 214 ,grugino 1971 n. 447. 

La tassa rprmg:ressirva 1sull"esrpoirtaz~oI11e dii oggetti aventd Vla:Loire artistico 
stooico, ;airCJheoiloglioo ed etnol1ogico, wstiJtuita �COOl 1eg1ge 1o gliugno 193.9, 

n. 1089, d.iichdaa:iaita 1oompll)esa fTia le tasse di effetto equLV1a1Lente con sentenza 
dellla Co111te di g:i1UJstizia 10 �dicemboc-e 1968 (c1aiusa n. 7 /68), � staita 
soppressa per le �esportazioni verso glii. Stati membri con �.il d.l. 5 lugf.do 1972, 
n. 288. 
La iriscossiiO!llJe della �tassa d'l�Jmbwco e 1sbairco, istitmta� �COO ileggi 9 gennali.
o 1'956, n. 24 �e 9 febb1r1aio 1963, n. 82, hJa pocrtaito a un ,giudizio di 
inadempimenito, p!l'omosiso dalla Oommissioille da'VBIIliti J.a Coirte dd giuistizia 
a noirma de1l'1art. 1169 del Ttraittato CEE, che � �stato [1i!ll!vi1aito dopo che sono 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

'delle leggl, l'aimmi:s1Sd.bllit� de� r�feren.dum abrorgativo e .del controllo 

di J.egiitti.mit� rcosrtituziornale. Le d�ISposizioini costituzionali d:i:sciplirnano 

unicamente l'a1ttivit� no1rmativa degli organi derllo Stato lital:iano, e 

per Ja loro natura no!Il sono 11iferibiili o ap!tJ1:icabili a1ll'a�ttiviJt� deg1i 

or:ga!Ili comunitail'i, .regorlata dal 'I1rattato d:i Roma, che della Comuinl�>t� 

corstirtuilisce ilio statuto :liondamenitale. 

A questo �riguardo sii impo!Ilgoino alcune 'ulterioni considerazfont. 

Ocrco[�I\e ainziJtutto teiner presente che Il Trattato isrtirtutivo reo1I1tieine 

nella parte qudnrta --I,stituzioni della Comunit� -(a:rtt. 137-209), 

una. organica noirmaitiva SIU11a oomporsiizio.e, Sllli .poterd, sull'eL91e!l'cizlio 

de�J.e funziO!Ili dei diversi ol"gain:i., rper oui J.'orldin.a!mento comunitarto 

sta1le iJmpairWte drusposlizioni alle .A:mmiinislmaziom 1connpeteinti di asterner'S'i 

dal perioeip!fil'.e il dwrti:tto IIlJell['ambirto dd. apipiliroozdone d�!1.1a :normartirva oorn.ru


n:iitarlia. 

Non i� questa Jra sede o;>eir imidtcaire le varie viceinde giudiziarie, pro


mosse 1peir il:a rilpetinOiOJe dei 1d!fil'd.rtiti, che si asseird.viarno indelblitameinrte T�ISCOISSi 

dopo La soppressione rdiirsposrta da 1norme .coonuinitairie e prima di quella 

stabilita oorn '.l!egigi naZI�Oiliali, nelile qua!ld. �qlllimic'li veniva dtn discusisoine 

l'operiarttvit� d.IJ:nmecliaita 1delle noirme eromuinitarie a frror:rute di quel:Le 1I11aiztio


nali anitetrdori, 1che iilsti1nlivraino fil ,d!fil-,j_r!Jto, o posteriori, che,J.'hrur:mo SOIP~Sso. 

Certo l'equivalenza ,fil questi .difrirtti, e di ailtird. 1siltll!�llia1ri (1) esisteinrtd lllieglii. 

Stami rr:nembl"i, 1compo:rta da 'lllI1 puillto di vliJSta logico, una valrutarzdone 

compwativia ,colta a staibilrWe se questi vral'i didrtti, iin ibaisre aJ.lia Il.oro niasbura 

e d:isciJp[lirnia, !Silarno comg;iaitibili o mcompoobfil con ill1Jtenti e scoipii della 

normartilv:a comUJnirt:air'ia; e, ipuir aimmetoondo che 1laile vra/1Ju1Jazio1r1e sila rimessa 

agld 011gand �comumtairi, irersrte:rebibe semo;iire a vedere se essa sia ;poi costii


turtiva o sempldoemerute dtchiaxiarmva. 

Un [ptrolblema ra!Il!alogo vieilJe :a '.PI"Osp,ettairrsi dopo J.a rrece1IJ.rte sentenza 

della Co!rte di ,gii11.11stizia 13 1dd.cemb:11e 1973 (.caruse !l'irurnirte IIl. 3,7 e 218/73)1 

emessa SIU II'linvio del 'I11"1buna:1e del liaivoiro di .Am.rveirrsa, e reiLartiva aJ:Ira sop


IJ['erssdone dellile taisse di effetto equdlvaJer:rute peT 1e im!Pootaz:iollli da Starti 

terzi. In talle isent~a, dopo esseirsi affemna1io �che a rpairtiire dal'l:'raittuazdQrne 

della tall'if:lia dogarnafLe 1COIIlJ1.lllle � vietato agild tSitartli membri di initrodrur:re 

urn!l:ateTa:lmente :niuove t�sse isulle merci ~oil'itarte clirrettamerne dagld Stati 

terzi, o 1a'l.1III1ern1Jaire quell-e eslilsitelIIJti ra rtaJ.e data, 1sli raggiiuruge che peir a!lrtiro 

1a irLdiuzione o 1a!bolizfone di queilJ.e in vd.goire ra!llra rsrtessa data spetrtano alle 

isrtiituriom della Comunit�, in base alil.a viarlurtazdone delJia LO'l'IO compatitbi'l:it� 

o incomg;iraitdiblilit� ooJ. 'I'ttiarttarto. 
(1) Da una pubblicazione della Commissione (Nota d'informazione, Bruxelles, 
1973, Elementi di un bilancio 1958-1972) si ricava che alla fine del 1969 i servizi 
della Commissione avevano potuto registrare 386 tasse di vario tipo, diverse dai 
dazi doganali o da imposte indirette, nonch� numerosi altri diritti. Su questo totale, 
296 casi erano stati risolti, mentre altri 90 sollevavano difficili problemi giuridici. 
Ivi si aggiunge che vengono accertati nuovi casi e la reale ampiezza di queste imposizioni 
su prodotti� importati o esportati diviene sempre pi� palese, man mano che 
scompaiono' le protezioni tradizionali tra Stati membri (soppressione dei dazi doganali 
e delle restrizioni quantitative). 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 75 

r:isu1ta caraitteriizzato da un comrpl.esso di garam.me sta;butarie, e ida un 
propirfo sistema di tuteU.a ,giJUJr1diica. P�er qUJa[}jto corr:lC'erne iin specie i 
reigofameinti previsti dali'artt. 189, oLtre ai g:i� 1priecisartd il.imitd dli competenza 
settoird:ale ratiol}1.e materiae posti alla potest� nomnatirva del 
Conis:iiglJ..Lo e �della Comrrnissfone da�ile �dirsposiizdioni deil. Traiitafo, deve 
rico:rdansd. 1che l'operato di questi ol'~ni � soggetto al controllo dea.il'Assembfoa, 
1co:mposta di rappresentaoo deil.eg:ati datgli Starti memb!r:i, 
e destirna�ta, �nell'auspitcabile ulteriore 1sviJ.U(ppo 1deil. piroc1esso di inrbe�g:
razio1I1Je, ad aissum.er.e 1U1D.a pi� di<retta ll'~Jihl"e1senta,tivit� poilitioa e rpi� 
ampi poteri; e che, d'ailtra parte, la loiro azioin�e si 1sv-01l:ge con la co~ 
stante e diretta parledpazioine del nostiro Governo, e quindi an'Cihe 
sotto il 1conrbro1Llo, inddrretto ma non rpell'ICi� meno vig:ile ed aitten~, deil. 
Bar1amento .italiano. 

Seco[}JdO il Trattato, i \l'egolaimenti, cos� come le direttive e le decisioni 
del Co[}jsig1io e del:ila Commissio[}Je, debbono 1estsere moti.vati, e 
fare riferimento alle proposte o ad paireri obbJigatorliaimente r.iicMesti 
in ese1C1Uzione deil. Trattato (aJ-t. 190); e sono og:getto di ire1go1a(["le rpu~ 

La Corite di g1ustiz.iia tpe['ai1tro, fol!lJdandosi sul oait'aittere tassativo dellle 
n01:rme cornitl[}Jiitairie, che haillllo soppiresso <lazd e tasse 1pe1r l1e impm-1laizlkmd 
dagJii 1Stati membri, l1e ha ritenute dmmediaitaimente opell"l!l!ntti.; e d g1�JUd:ici 
italiiaini .si sono gen1e1t1ailmente attenuti, 1!1Je1hlie sucLcLette vdcende giudizi,ari,e, 
a tale ciriiemitarmel!lJto. 

Il Tribunale di Genova invece, e.on tre ordinanze del 15 maggio 1973, 
tutte dello istesso conten'lJJto, ha rrd.tenuto di sottoporre ail giud:i2lio dellla 
Colrte oostituziiOl!lJale la qiuestione deilil.a (Legittlimirt� costirtuzionale dell'art. 2 
della 1eggie 14 ottobre 19<57, n. J.203, poc ila :piairte in ,cui recepisce l'art. 189 
del Tua'1rtlaito CEE, .che, diisiponeltl!do la do:nmediarta oipell'laitii.vit� ded T1egol1airnelllti 
coarw.niitairi, inltiroeLuc:e !Illel :nostiro oir<l:i[]Jatffi�[}J�O una :llOIIlte dii normazione p!rdmaria 
nruova 1e ddvi&'Sa dia 1queli1a diisC�ipllia:Jiata .con glli airtt. 70, 716 e 77 d~lla 
Co1sti:tuz:i.one. Il TfrdJb<umla�e 1atV'\llelI'te !I11e!lle :tre ordilllal!lJZe ohe la coesistenza 
nel nositro 01t1di;n.amel!lJto, ip1er la stessa ma1iecia, di noll'Ille comuI11�11lariie e dii 
noirme niaz:i.oil'.l!ald, non potendo aip1P1roc1atire ad un 1COO!["ld:irrmmenito f:ra di esse 
mediain1ie i1rntell"pO'eitazi:one, ieome mvece� ha riitenrurto di faire dJl TribU1I1alie dd 
TTiies.te, 1Coin:ferisce rrd.l!eViatnza aJlil.1a questione dd 1Iegirttlimiit� C-OSti1Juz:iiOl!lJail.e, in 
base al <leI11Uniciiaito ,PlrOlfiiio, della �IInlmeddiata op1erativiit� delle IJJQlr!Ilie comunitarie 
(e, btsog:na 1a1ggiru:ng.eo:e, della loro pireva1eo::ttzia). 

In ail.rtiro 1g:iiudizio fal'Vleoe, dtscute1ndosi dellil:a T.�JscossiOIIle da IP'arte del:la 
Amministrazione deJilie finanze e della misura di prelievi agricoli all'impoll'l1Jazione, 
1stabilite 1con !r.egolamen1li COllllJUlilitiaird, il TII'ibwnai1e di TO!rl�.no, 
con ordinanza 21 aprile 1972, ebbe a r.imettere ailiLa Co�rte costituziona:J.e la 
stessa questicxne dd le1gi�ttimiit� costiibuzd�onai1e 1delil.'airt. 2 deU1a leg.g;e dd esecruzio.
ne e quiITTJdi dell'ari. 189 del Trattato CEE, 1sotto il rpirod'ilo che d '.l'ego[amenti 
1COll'IlJUni1latiri Viel!lJg.oltl!o a impoit'lre pireistazioni p�itrimonliaWi, riseirvate 
pe1r il'1alt't. 213 tdellLa Oostituzdone alJJa iJ!e,gge itaJii.ai!lla e quill'.JJdtl �con richd1amo 
alle norme dJella co'.stituzione sulla formazdone delle leggi naz;ioruaJli (articolo 
70 e 1seguenti). 



76 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bLicaziOll'l!e !rl!ella Gazzetta Ufficiale dehla Comurniit�, dopo '1a quale soJtainto 
�entrano in vigore, aJ.1a data dia ,essi staibilita, o ilil maI11Ca!llZa, nel 
v;erutesi.mo giol"Ilo suocoosdvo (art. 191). 

A prelSciindecre dalla maimmissibilit� del Tiferimento all'art. 75 deilla 
Costilbuzione, rispo!D!de alle gii� illuskate caratteriiStd.che de'l siiistema che 
i regolamenti comunilita�ri, i quali debbono coruseguiir.e aipplicazione diretta, 
simul!tain:ea ed undrforme Jn tutti gli Stati membri ,e per tutti i 
sogigetti aippairtenooti ailla Comunit�, !IlO!Il 1po1S1Sono essere og.getto di 
refererndurn po1po1are �aibrogativo nei di<vemsi srta,ti. 

Nella medelSlima prospettiva si ideve va'lnlitare ancl:te la questi0\Il1e 
di legitttimit� cootitruzd.oinale dehl'art 189 .del '!1.mittato C.E.E., I�lil quai!lJto 
permette I'emana~ione di regolamenti 1c001Jtenenti imposizione dli rprestaziom 
patrimO!llia1i. Oi� llO!ll Jmpol'lta deroga 1ailia riserva di leglge 
sancita dahl'art. 23 de11a Costilruzione, rpodcll� �questa 'd~srpoisizioine nion 
� fortma:limente applicabile ahle nonne comunitairte, emain,azione di una 
fo[}ite idi pr:odUZ1i:ooe arutonoma, prorprl:a idi un oll'.'dinamento dilS&to da 
quello interno. D'altra parte, anche 1sotto un profilo sosta!llZia.1e, sembra 

9. -lin tale modo � .staita ooerla aJila Coll"te ,costiJtuzd,rnrw.ile !L'occasione 
di doa[)littoiliall'.'e e �CmrllI)1etat11e, .con '.!Ja 1sentenza tlm'motlla�ta, l"eliabora12:iooe ~udspiru.
deo:wiale lfin01ra matull'.'ata. E btiiso!�nla d;i['le che il'oocaisione � stata propizia 
per una �clisamilna ampja, COIIDIIJ�1eta e peneito:iaiDJte de11a maiten:-ia. 
Neillia sentenza vengono einl.IDciaiti i prin1oiipi :fcmdiameinitalli dell'oodiTIJameIJJto 
:iJtalianio e idi quello �C01II1umtatl1io, posti a presiidio dellil"integrazione 
comutni1Ja!I'�la. 

La Corte costituzionale si richiama ,ai suo precedente orientamento 
suli'1imerpa:leitaziooo .dell'rut"t. 11 dieliLa Co1sti1Juz.ione e 1suilllla 1egilttirn1t� costituziona:
le della leg.ge dd eseoo.z:ioilJe dei Trartrbati dii Roma, non seniza os1seirvair
�e che a :fironte d!eJilia Jlmiroa:ZiLoOJJe �di so'Virandt� CO[JJSeJ!l!ti1m. daflil'a;rt. 11, e 
acoettaita �CJOl!'.l !La varttlfilca �dei suddetti 'Drart<tati, 1o Stato � vent\llto ad assumeve 
una .seriie 1di rpoteri d:n seino 1al1e ComJUillit�, qua!Le Staito membro, che 
conc()['['le, per mezzo idei rpropd iraippresenita<Il!ti .tiin seno iagJJ. OI�"g1ani comumtairi, 
<IlJell'esel'\CI�zlo delle :liunzi.om e dei [>Oteiri at1JI1ibUI�Jtrl. a1]J)Je Q['lg,atIJJiZZJazioni 
europ.eie. 

Queste, secondo :La COll'.'te 'costirtuz~cma!le, �si �o~artrberizzano come :Lstituziora 
i<Il!teirsitaitali, dd. itirpo 1SQlVII'lailJaztiona1e, a �CllWatteTe pelJ'.'IIDJanente, con 
pe!I'lsonailirt� 'giJur:iJdioa 'e 1capiacitt� dii raprpresentainz1a iinterIJJazruona'.lie, e danno 
inizio al :processo di wegmaz:ione degld Sitaiti di E�urorpa, ,essendo anm au:spticabtle 
un u!literiiOO'e sVliilJu[l!Po del proceS1So di drntegxiazioilJe, comerendosi 
all'Assemblea 'Ulna ['larp<pIDesentllativiit� diretta e poili<tica e anche pi� 0.l!Il!Pli 
potlleri. 

� ,stato anche l'lichiamato �e confell'ffiato iii. precedent,e ordinamento sul 
oall"attwe autonomo e :indilpe1I1Jdente deli'oirdirnameilJto comunitatl1io, dorbato 
di una proipirda autonOOilJa fonte di piroduzioi!lJe ~urrrtdliioa. 

Perci� �1e noirme ,di un tale ordinamento, :rJJell."ambiito de:J.llie maiterd�e peir 
esse [":iJservaite, �SOillJO immediatamentlle aP1Plicabili 0e.nt11ano cio� iJn vi.gore 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 77 

ovvio ossery,a,re che quella storica ga11ainzda non potrebbe dfil'si viofata, 
dal momento che i regoilamenti comtll11iitatri debbono statutaria.mente 
ooirrilsponder.e ai prdncipi e ciriteri direttivi 1Sltabili:ti dal Traittaito .iLstdtutivo 
del!la Comun:iJt�. 

9. -Appaiono egiualmente infondati i tduhbi reiliativi alla c1alt"enza 
di ccmtrollo gilurisdraionaJ.e da .parte di questa Corte, a salv:aigJUardd.a 
dei d:kitti foodamentali garantiti dalla 1I1ostra Co!Sltituzione ai o:Ltttadirni. 
Si deve �anzLtutto consi!dera.re 1che l'oodinamenrt;o della Comunit� 
economica eiuroipea .cor1ti:ene uno .speciat1e sistema di itutela 1giiluirfadizioll'.
l!aJie, caratterizzato dal:La ,pi'ffilezza delle funzioni attr.iibmte alilia Coil'te 
di gfamtizda da,g1i airrtt. 164 e seguenti del Trattato. La Cwte di igiust~ia 
della Comuillt�, oltre ad aSISicuraire �il ir.iispertto del diritto nel-La iinteirpretazioine 
e nell'applicazione del tl'lattato � (a~. 164), esercita iii. con.trol'.
Lo di legittimit� su~i iatti normativi del Coins.iigJio e del~a Comllil.
�ISSlioll'.l!e, '�on comipetenz.a a conoscere dei ricol'lsi � peir incompetenza, 
violazi!O!lle d:ellle forme sostanziali, violazione del tiraitta.to o di qualsiasi 
norma 1giiiuriidica l'elativ'a ,atlla gua appilicaziione, O'V'Veiro per sviamento 
di ipote,re �, .pro:posti da uno Stato membro �o da quaJisiasi persona 
fis:iJca o giuridica (art. 173, plr:Lmo e secondo comma); ed ha potere 
di 1a[)JI}JU]J;amento degli atti impugnati r:iJecmosciuti illegitttimi, salva 1a 
facolt� di 1stabilire gli effetti dei iregolamenti an:nu:lllati che debbano 

alla data 1peir esse pll.'evLsta) sta �me lrltohi.edaino IllOII"IIlle �(ovvero� anche rprovvedim�
1.llitl ;ammi.!rllis1Jrartivi) di 1eseouzione, .sia che ,cre~o mpip~ inlteirso1gg,
ettiv:i. R~etto ,ad esse :tllO!ll 'si pone 'l.l!Il problema di 01sse~anza della 
nosrtra CostHluzli!OIIJJe, ,eme ddisoilplina Ul!liiicaimenme l'aittivit� n.ormaltiva deil.!Lo 
Staito, �e peir s1ua naituJJ;ia non � ccifieiribtle ,aJ.l'attdvit� degilli Qll'gaini oomunirtari; 
e qui[]Jdi non vengono itn ,consideraz:iOil!e rispetto iai regiOl1armenti oomumtari 
sud pll.'eJ.ievi, ll1� le noira:ne costituzionaLi di prodUZlionie giurridtca, n� queil.le 
che stabiild.scono� UJI]a r.iisoova di 1Legg1e �Come aid �esempio. 11'.arl. 2-3 (:in oonfoJ'.'
lTI:1rt� del resto ma 1Jd� rigorosamente di quanto �era sta:to deciso nelila 
pr0e1cedente seIJJtenza del 1973). 

La 1sentenizia rip!l'eooe e ,co~l1eoo il'o!l'tenitamento, che ~� triatpeil.aiva 
dali1a 1senr1Jenza del 19'65, sulla .salvaigiuiwd.iia oostiituziol!llallie dei d.iiristtd fO!lldameIJJtaJi 
deli'uo1rr10, o.sse!rvando che .gi� essa � 1aissic'UI'laita daigli scopi del 
T111aittart:o e diad fiini peirseguiti ,dia[la Oomumt�; ma ~ando aJJla Corte 
costiJtuztonalLe . dl gi1U1dizio di Legliittimit� .colSltituzionaJ.1e Osotto iii. po:-ofilo che 
salt'ebbero violati i limiti e ,gli rscopd fissati diaill'airt. 11 della OootiitmliOll'.l!e), 
ne']fipotesi, ivJ .considerata abeira-aJDJte, ohe tali diritti ll"'isui1laisseiro violarti (1). 

(1) Una riserva analoga � fatta nella sentenza della Corte costituzionale tedesca 
9 giugno 1971. Ma anche la Corte di giustizia, dopo avere ooservato che i Trattati 
tutelano i diritti fondamentali dell'uomo, ha riservato a se stessa il potere di 
giudicarne la eventuale vtolazione mediante atti comunitari (sentenza 12 dicembre 
1970 in causa 11-70). 

78 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� 

essere coniside~a1ti come definitivi (art. 174). La Co1rte di gii'llSlt:izda � 
altvesi competente a pronunciarsi m via 1pregiudiziail,e, alle co1rndiziooi 
stabilite daill'art. 177, sull'd<nterpretazione ideil Ti11a1ttato, su1la vaiWJdiit� 
ed dmiteu:-pretazione degli atti emari,a,ti daille iistituz.ioni 1della Co1II11Unit�, 
e sull'iintmrpretazione 1degli statuti degili oirganiisa:rui creati con aitto del 
Cotl'.liSi!glio, qruan:do questiOtil.i del genwe siano soil.le1va1te � da'Vanti a una 
giiurisdizione di uno degli Sta1ti membri �. 

L'1am:piezza della tutela giiuriis:dizio!I1aile che l'ordi.namernto' comu1rnita1rio 
assicura 1contvo 1gli atti dei 1suod oirgaind evientuaJimente lesivi 
di di1dtrtii. o interessi dei siingoli 1soggetti � gi� starta il"iicooosciuta da 
questa coc,te con la ,sentenza n. 918 diel 1965 (che ha ddchia1r1aito non 
fondaita ila questdone dii legittimit� sotlervata in riferitmento aigl!i articoli 
102 e 113 ,della CostituzfoQle, con riguardo aJ.la pretesa s1peda11iit� 
della Corite di giustizia come or:gano di gfa1risdizione e al colilrtleinuto 
della itrutela giurts:dizionaile da:Jila medesima garantita). 

Occorre, d'altro c~to, ricor:dairle che 1a com{Pe.tenza no['i]'.llativa degli 
origani della C.E.E. � prieVista dalil'arit. 189 dcl Trattato di Rorma limitatamente 
1a materie coi!lJcernenti ,i rappom economici, ossia a matel'I�e 
in OII"dine alile qual!i la inootra Costiiruzioll1le sttaibitisce ibensi la ir'�IServa 
dii legge o iJ. rinvio alla legge, ma le precise e pulilrtluali dis:posdzioni 
del Trattato forniSICono sicura garanzda, talic�h� appare difficii.l!e cooogW'iare 
anche in .astratto l'iiportesi che u:n regotLamento colIIllUQl[tario 
possa :iinddere iin maite1ria di x:appoo:ti civili, etico-sociali, poll.itddi, co!ll 
disposiziicmi 1co1Ilrtlrais!Janti :con ila COls!JiJtuZJiOIIle 1irbal1ima. � appena iiL caso 
di aigig1Uf(}Jgere 1che in base all'art. 11 della Costtiituzioine sono state coinsentiite 
li.imitazioni di SO'V!l1amt� unicamente iper il cO!lmeguiimenito delle 
finalit� i'Vi indicate; e derve q1U1indd escliudensi che \Siffatte limiitaziond, 
concretamente puntualizzate ncl '.Ilraittaito di Roma -s�.fto1sicr1tto da 
Paesi i cui wdinamenti si ispirano ai 1Prim!C'ipi deJ.lo Stato dii diritto e 

10. -]n rtale modo � vemllto a diairsi run aissetto diefiliniiti'V'o deJllia elaiborazio[]
je ,g1urispr1Udenzd1ail!e sul d:irirtJto comuilltaa.'io e ,su;i iiapporti col ddlri!tto 
irntelt'lllo. � 
Non � a di.Ire che twtti d problemi relativi a tail.1e oogomell1lto V'i,tale 
abbiano riceviufo 'IIDa stLsteanazi,oille. 

Ma il.'illillP'ootainte � ,che Jia 1senitenza detl:La Corte 001s!Jituzi1ooale, dando un 
assetto defiind1trl.v;o 1a quelli fondamentali, 1abbiia Clf,eaito ile in-emesse per uno 
svilUJJiPO u1lrfler:i.01re. 

P,er il quail!e la Rassegna dell'Avvocatura de1J.[o S,tato si iprqpoine di dare 
un contrlibu1;o, istituendo Ul!l'apposirta sezdoine, []JeJiLa qua1le si (plropone di 
seguilre il di!baittito SUJi via1ri aspetti dcl diritto comrurndrtario. 

ROOCO DI C'.IOMMO 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 79 

gairanrt:iisco1110 le li!be1rit� essein.ziali dei cittadini -, posisano ciomunque 
comportare :per g1i Oil1ganti della e.E.E. U(!l inammissdibiile .poitere di violaire 
ii principi fondameintali del nostro orddrnamen1to cos1tituziQ(!lale, o i 
diirL1:Jti inalienabili de11a ;persona iumaillla. Ed � ovv.iio che quafoa:'!l dovesse 
mad. darsi all'art. 189 una si aberrante iinteripretazd.one, dal tale 
ipotesi 1smr:ebbe sempre assicurata la ga1rairw.iia 1deil 1sinda:caito g.iiurisdizi01nale 
idi <J;Uelsta Corte 1sulla poodurante ciompatibUirt� d:el Trattato 
con i predetti principi fo'll!dam�[]Jtali. Deve mvece es1cludersi che questa 
Coote possia :siiindacare siingolli regoli.amenti, atteso che l'ait't. 1'34 delila 
CoSltirtuziione riguarda soli.tanto il co1I1Jtrolilo di costituzionalit� nei con:
liroilllti idelle ileg,gi e degli attli. aventi forza di legge delllo Staito e delle 
Regioni, e taii, per quan<to si � rdetto, non sono i cregoLLamenrbi comuniitari. 
-(Omissis). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 15 ,gemi.aio 
11974, 111elllla 100UJsa rn4/73 -Pres. LecOU\I't -Rel. O' Dclliuiigh -Avv. 
gen. Rediscihl -Dditta Hoil.tz & Willemsen (aivv. Modest e Goodish) 

c. Comdig1Jio ide!hle ComW1itt� ewrorpee (aig. Viignes e arvv. Rabe) e 
Commiissdo:ne delle Comulliit� ewroipee (a:g. Kalbe). 
Comunit� europee -Ricorsi dei singoli per mancata adozione di provvedimenti 
di carattere generale -Irricevibilit�. 
(Trattato CEE, art. 175, 3� comma). 

Le persone fisiche o giuridiche non possono proporre ricorso per 
carenza, ai sensi deU'art. 175, terzo comma, de1l trattato e.E.E., contr'O 
la mancata adozione di un regolamento� (1). 

(Omissis). -Con atto depositato din rcaocelileria iJ 16 mag1gio 1973, 
La :rticO\I'rente fa 1carico al Coill.sigl!io, ai sensi idelil.'a.rt. 175 del T!rattato 
CEE, di non mneir adottiaito un l'egQILamento .chie arttrihui:sse 'UJilJa sorvvenzione 
aig:g.iiunti.:va rper 1a laivoriazi.0111e dei seo:n:i di 1colza e di it'avdzzo1ne 
in oileillci �diisrtanti dalle zone di prordumone. 

(1) Mancano precedenti esattamente in termini. Lo stesso p:rdnc1p10 � 
stato peraltro gi� affermato per l'analoga ipotesi di ricorso per carenza 
piroposto .contro ila ma1noaita adozione di decdlsi<me destinaita aig1d Starti membrri, 
.con 1senrt~a 26 ottobre 1.971, neill:a ieaiusa 15/71, Mackpraing, Racc., 797. 
In 1argomento, cfr. pul'le La sentenza 8 marzo 1972, neJiLa causa 42/71, Nordg1etreide, 
Racc., 105, e Foro it., 1972, IV, ~7. 
In effetti, la questione di merito proposta da[JJla ricor11ente (che chiedevia 
per i produttori rtedleschd. una sovvenzione agigdiurnitiva aniaJ.oga a quellLa 
concessa alle impl'ese italiiane con il regolamento del Consigldo 20 novem




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ifulo~re, essa fa caxiico alila COIIIl�.llllLssione di non arver rpresentarto 
ail Consiigldo una <prOlliJOsta nel sel[)So ISIUJddertto. 
.A!cc-01gliendo 1a domanida deil CollllSiiglio e della Crnmm:issiOIIl.e relativa 
ail.l'aipplicazioii.e dell'art. 91 del regolamento di procedura, iLa Coo:ite 

h:a dedso di sta,tu1re sulila riicevibilit� del ricorso, senza timpeginia.re il.a 
discussione nel merito. 
O~e alla sovvenz1oine attriibuilta nell.l':amb1to de1l�or.ganizzazi001e 
comul�le dei mercati n:el settpre de:i 1~ass�, veniva iistiltluita, a parure 
dal 1967-1968, urna sovv.enzione aiggiu!Il.Jtiva destinata ad ovviare a talune 
difficoLLt� degi1i oleifici italliani, sovvenzioine mantenuta iin vigore, 
per ll.a stagione 1972-1973, coJ.. regoilamento 27 giugno 1972, n. 1336 

(G.U. n. L 147 diell. 29 giugino 1972, pag. 7). 
Sostenelilido �Che ci� co1stitui:sce UJIJJa diiscriiimiinazione vioetaita dall'art. 
7 del T.mttato CEE, J.a l'ILCQil'II'1ente mv.iitava riil Oons:igJiio, con 
lettera 2�9 .ge!Il.!Il.Jafo 1973, � a.i OOlr1Si dell'alt1t. 175, n. 2, del Trlalttato 
CEE ad ema1r1are un regolaimento relativo al1.kt oovvooziO!Il.e aiggitunttva 
;per la lavorazione d~ semi d:i coJiza e di ravizz01D.e in oll.eifici 
distanti dalle zone �di (produzione �. 

Eisa pre1cisava che detto l'legolaim,ooto inoin avirebbe dorvuto pii� 
prendere In consid�razio1r1e il fatto ethe 'un �oleificio sia situato ii:n un 
deteriminato Stato membro, ma avrebbe do~to invelC'e attribuir.e la 
soivvenzione ag,gduntiva siecondo Ulll odterio di graidua-Lit�, in fulnzfone 
della distanza da.Ile zone di rproduziooe. 

CO!ll lettera �di pari data, la ricorrente in.fo.r11ruwa J.a Commi.ISLsio!Ile 

diella richiesta da �lei 1r1ivot1ta .al Con:stgliio, rpll"e1gandciLa �di valevsi del 
dirj,tto d':iniziativa spettantele, ;per 1sotto1pc1l'l'e a que1st'ultimo fUJI1a iP'ropoSlta 
adeguaita. 

bre 1967, n. 876) 1avtrebbe rpotuto fo!l1se 'e:Sse:J:'ie rpo['!j)arba 1alll'esame della Corte 
solo deducendosi [a 1i11egittimit� idel regolamento n. 876/67 (e delle sucoessi'V'e 
aLna:1oghe ,disiposizdoni di \Pl'Oroga), e qutnd:i, non potendo i siingo[i 
direttamente amrpugnare la illOlrmativa comumtaria di 'carattere geneiraile, 
solo attraverso l1.a ~ooedu!l1a di �oui aJ1.1'1a!I1t. 177 deil itrarttato CEE (ad 
es. v. ,sentenzia 24. giiugino 1970, ne11a caiusa 73/6'9, OehlmaITTITT, Racc., 467, e 
Foro it., 19'71, IV, 50); con coinseguenz.e, lin iipotesi di f.ondatezm deJ!La questione, 
che pe11altro non � agevole preventivare, in quanto dalla giurisprudenz1a 
della Oovte idi giustima, e per iLa manca=ia, :in. ipartiioolaire, di 
decisioni con le quail.i sia stata dichiarata la invalidit� di regolamenti colllo�!
l'lllelll1li. il m�1I'caito comune agricolo, llllOII1 � 1C0011S1e:nitito di desumere se 
::iarebbe adottato un critedo analogo 1a queltlo con il qua1e ila Corrtie 001sti1Juzirnna1e 
iJta�iaina ha p:i.� violltte dichdiarato !La illegirtitimit� oostituz!Lo!l11ailie di 
norme nella parte :in cui non CO!l1tempJ.avano determinaite, differenti ipotesi, 
e d:n quanto, perci�, <non ne 1era prevista l'a1pp[d.cazlii<me per i!Potesi itliOIIl 
considemita dal ll!egis1a:tore. 

Nel ,seooo che il irfoorso� per �carenza sia iil-r1cevii:biiLe quando sia proposto 
contro la mancata ado:t'lieme di pareri soliliecitati da S!ingolii, cfr.: Corte 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 81 

Il Consiglio rispondeva, COt!l lettera 23 marzo 1973, affernnando 

cl).'�eisso :riteneva conformi �ail Trettarto CEE i regolamenti che attri


buii'Vlano ila sorvvenzio<ne aggLuntiva 1per i :semi di coilza e di ra'V'izzone 

trasformati :in Italia. 

La Commissione, �con lettera 8 macrzo 1973, dsipo:ndeva alla r�ICor


ire!lte 1che la richiesta da eS1Sa formulaita era alhlo studio 1pr:es1so i rpropri 

uffici. 

Nel ricorso, la dJtta ha precisaito che � H Gonstg1io ha vi00arto lil 

Trattato non. emanando 'lllI1 re.gofameinito in maite:ria di sorvvenzioillii .a.g


g�IUIIltive per .la lavo<razione dei semi di c:olz:a e di �ravizzone in oileLfi.c:i. 

diistant:i. dalle zone di produzione, regofam0Illto nel quale tra il'a1tro 

avirebbe dovruto essere fiissata, per ,gli Oileifiici deil Land Remmia deil 

Norr:id-Westfalda, UiI1a sovvenzione aig:g:i.unitiva di 0,6 unit� di conto H 

quLntaile di semi di coilza e di ravizzone�. 

A norma dell'art..175, terzo comma, qualsiasi persona fisiica o giuridica 
pu� adire la Corte di giusti.Zita, alle condizi01I1i 1stabiJ.i.ite !dai 
commi primo e secondo dello stesso art�ICotlo, iper contestare al ConsLg(
l.io o alla Comm~Ollle di avere, vioilando il Trattato, � omesso dli 
� emanao:e nei suoi confronti Uill atto che :non sia una raccomandazione 

o 1un ipia:rere �. 
Da q'l.Lanto detto sopra emerge che� l'azione pro([Il()ss;a dalla riioo�rrente 
� diretta ad otteinere �un ~ovvedimento di carattere generail.e, 
aiveme la stessa efficacia giuridlica deil regolamento n. 1336/72, non igi� 
un atto che la riigua.rdi dLrettamente e Lndi'Vidualllnente. 


Un prorvved:i:rnento del genere non potrebbe essere considerato, !l.1J� 
per la: forma n� per la natura, come un atto di cui la r.i!corrente avrebbe 
potuto essere destinataria ai sensi dell'art. 175, terzo comma. 

di .grusiti.zia, 18 111ovembre 1970, 'llleil[a oau.sa 15/70, Chevialliley, Racc., 9175 e 

Foro it., 1971, IV, 84; e 15 1ugliio 1070, nellil.a cruusa 6/70, Boorome�, 

Racc., 815, ;reJ.at:iive a riC()['sd co111 i qllJiatli, deducendosi. ]Ja violazione da � 

parte dello Sltaito dltaJ.1Jano, C0111 .rifeirirnelnto ad un ddisegno idi il-egige SUiglli 

affitti dei fondi rustici ~� approvato dal Senato, deiUa normativa comu


nitaria sul procedimento dii formazione delle Leggi nazionaili, si era chiesto, 

in particolare, di dichiarare che ila Commissione aveva violato l'art. 175 

de1l 1Jrauto CEE pe!l' !llJOll1 aver adottato nei oo!lllfiroll1Jti. dci 11.'ioortre:niti e una 

decisione che stabiliss'e i termini e le modaiit� da seguire nella stipula


zione dei contratti di loca2lione dei propri fandi agricoli ne�l momento in 

cui il disegno di legge fosse divenuto legge operonte deUa Repubblica 

italiana�. 

SulLa irricevibilit� di ricorsi proposti per� l'annullamento di atti di 
caraititetre gienecr'.'a1le, .c:f!l'.: Co!r1Je di 1gi:usti:z]a, 1'6 1giiiugno 1970, nelllia causa 
68/69, Alcan Alumindum Raeren, Racc., 385, e Foro it., 1970, IV, 161; 
16 aip!l'file 1970 (idlqe), !l.1Jeil1e cause 63 e 64/69, Comp0grrtle fuian�aruse commeirciaile 
et fi'lllaincd.�re, Racc., 205 e 221; 1e 11 WuigJdo 1'900, ne1La causa 6/68, 
Zuckerfabrik W�atensteLd, Racc., Ml, 1e Foro it., 1969, IV, 94. 



82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Lo stesso ragfonamento v�lli:e per la cerIBIUil'ia sOillevata co1I11mo ~a 
Commiissione, in quanto la p!'oposta da [pa~te di questa istituzione fu 
paTte iin.tegirante de[ p;ro1cedimento ,per il'eananazione di lllll regolam�1llJto, 
e non. pu� quindi rientr:alJ'.'e n:e11a categioria degli atti cont�mp1arti dall'art. 
175, terzo comma. 

Il 1rJJcorso dev'essere pecrici� dichiavarto niJC'evibile. -� (Omissris). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 15 gennai.o 
1974, niella �causa 154/73 -P1�es. Liecourt -Rel. Sorenisen -Avv. gen. 
T�:mbucchi (.conf.) -Domanda di .pr()[lJUJilcia pregiUJdizia'1e proposta 
dal Filnan,.,gericht di Ambu.iigo neiLLa oausia Becher (avv. Miel.ke) c. 
Hauptzoliliamt Emdoo. -Interv. : Oorn:m:iissi.ooe deI;Ie Comullliit� europee 
(ag. Gilsdod). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione .comune dei mercati Importi 
di compensazione sulle importazioni da Paesi terzi -
Criterio di determinazione adottato dalla Commissione -Legittimit�. 
(Trattato CEE, art. 103; regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, 

art. 2; regol�mento della Commissione 1 ottobre 1971, n. 2122, all. I). 

L'art. 2 del regolamento del ConsigLio 12 maggio 1971, n. 974, 
assumendo la nozione di � prezzi � come punto di partenza per il cwlcolo 
degLi importi di conguaglio dovuti per le importazioni da Paes:i 
terzi, non vincola la CommiSiSione a scegLiere il prezzo CIF come 
prezzo di riferimento, ma le conferisce una certa libert� di adottare 
altri prezzi, anche se questi non coincidono con i prezzi effettivamente 
pattuiti nelle transazioni commerciali: ed � logico che la Commissione, 
nello stabilire le modalit� di applicazione per un sistema 
come quello degli impoll'ti di conguagLio istituito con il regolamento 

n: 974171, tenga conto di determinate esigenze tassative d'indole amministmtiva 
ed in particolar modo vegli a che i pl/'ovvedimenti adottati 
non s.iano sottoposti con troppa frequenza a variazioni infime (1). 
(1) La decisione, ;adottaita 1secO\l'.lJdio e:rii.rtedo aipplicato �gij� :iin aNJri e.asi 
(dia u:lrtimo, 1C'.fr. senit. 30 g�en1nia1o 1974, .JJJe!J.iLa �caiusa 159/73, Hiamw~er Zrucker, 
infra), � isp~aita aill1a esiigie~a dii :IJetJJer oornito della did'fioo11lt� 1dd. 1giairalnitilre 
una .costante 1coorispondenza diell'dmlporito cli �C()II]Jg1UiagHo con JJa Vla!rl�a.ibiile ddffffi'lenza 
da .cOimip,�1I1JSa!l'e [per :La fruttuaz~oine delle moinete cli a!1cuni Stati 
membri; e nelle sue conclusioni l'avv. gen. Trabucchi, rilevando che �le 
esigenze refotive ail'applicazione del meccanismo degli importi compensativi 
sconsigliavano il rigorismo a cui � improntato il metodo di ,calcolo 
del prelievo ., ha invero efficacemente �evidenziato La necessit� di 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 83 

(Omissis). -Con la sec01I1da questilone Sii ,chiede .se l':iimpoTto silabili'to 
a lito a 19, 20 DM/tonn. n:ell'iaillegato I del :riego1amento n. 2122/71 
per :Le imporlazioni di g11a:no tenel'lo 'pl'lovien:iente daii paesi teTzi fosse 
Jriito a 19, 2i0 DMI rtorun. 1n1e1Jil.'ai1liegial1Jo I del 11eg;o1aimenrto 1n. 212,2 / 71 

L'1airt. 2, pir:iimo comma, del oogoiliarrnento n. 974/71dfspone1che g,Li iimporti 
dii �conguag1to sooo stabiliti applicando ad. pl'leZZIL :La pe!roenituale 
;rappresent~te iJl divario tra la paa:"it� deli1a moneta nruzi0111Jaile �ln. questfame 
,e 1a medi!a arirtmertJica ded. tassi dli 1cambiJo i:rdiliervati durante un 
certo perilodo. La 'cOIIlb:ioVieTsd.a vierte sul ,SeirliSo dia atrtribuirsi al voca:bollO 

� pl'lezzi � 'COlllltenUlto :in queste norme. 
Il metodo 1aidottato dalla Commlissiione ,in. quel tempo oOllllsilsteva niella 
sce�ita di un pl'leZZO CIF medW oaloolarto per Ulil peTiodo di ri:ller:iimento 
dii una serttima:na; taiLe pl'lezzo mediio poilleva Vlellllfil-modificato solo a 
se.guito d:i Ulllla viairiiaziione notev:o1e (a:umenito o diminuzione �ln. genell'e 
del 10 % ) riJSpertto 1ail pil'ezzo scelto in precedenza. L'artrt:rioe nel procedimento 
dii merito 'contesta la v;a:1idit� del metodo affermando che sarebbe 
stato necessairdo non isoiLo :S1cegl:ie.re hl pl",ezZIO CIF oome preZZJo d:i ritfer.
imenrto, come ha fai!Jto iJD. realt� 1a Oommiissdio1n1e, ma si sarebbe anche 
dovuto tOOlffi' 0001to delle viarlazilonli di pl'lezzo, se nJOil. quiotidiainie, ailmeno 
a brevil iJD.rbervalli, iii ohe impld.oa la neoeissit� di fooquernitil aiggi!Ol'lllamenti. 
L'att11ice �COrll'obora hl proprio punto di vMa TILchiaimandosi ai .prilncipi 
cui si � fatto riicoriso p& oaiLcolare i preldevi W!l'timpoT'tiaz�IOlne di oeTOO!i 
nonch� al <el01.."11sideraindo del rego1amen:to n. 1974/71 din. base al quale 
l'entit� dlelLe tasse dii .conguaglio v:a limirtata 1ag1i importi strettamente 
necessari per 'compeillisare i'ilnctdenza det p!rovvedimenti moneitari sui 
priezzi. 

�un metodo che coirrispandesse atle esigenze dell'attivitd amministrativa 
e che, al tempo stesso, assici1:rasse una certa stabititd del liveUo degli 
importi, nell'interesse dello stesso commercio� e ila oppm'IWlnit�, q<U.imdli, 
di lasciare alla Commissione � un ampio margine discrezionale � nell'appli-
caz�l<me dei si1sitema. , 
.Sui pOl1le1ri della Commissione nefil'aittuazi-0111e dei 11.'\egoliamenti del CioolstgJio, 
,afa:-., a proposd.rto dlei ,comitarbi di �gestione e del ;regdime delile cauzioni 
pe1r le impo�l)tazfom ed esporrtazdiolll,i ,dJi pll'lodiotti trasifoTmalti a base di oe1reaili, 
la 1se111tenza ,17 di,cembll'e 1970, nelila oaruJsa 25/70, Eindluhr-uind VoN"altssteiLle. 
Racc., 1161, e Foro it., 11971, IV, il9, e 1e oonclliusiom po:-esenitarte ipe1r le cause 
11/70, 25/70, 26/70 e 30/70 dall'avv. gen. Dutheillet de Lamothe, Racc., 1970, 
1142; in particolare, nel senso che i vegolamenti di applicazione non possono 
derogaitle.. ai r.egoJ:ameIJJti. ,di 1base, 1a[)Jche qUJa!llJdo s!iaino adobtaiti dailllo 
stesso C01n1stg1io, ,cfu", .s1enJt. 10 maTZo 119'71, nella causa 38/70, Deutsche Tira� 
dax, Racc., 145, e Foro it., 1971, IV, 1.37. 

Suilla viaHd:iit� del ll'egoliamenito del Consiglio 12 magigio 1971, n. 974, 
clr. fo tre senteinz,e ll'�e�se il 24 ottoibr.e 19�73 itlleille calllise 5/73, BiaJ.kan, 9/73, 
Schiliitleir, e 10/73-, Riewe. 



84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

DalLl.'iaruilisi delilie disposizioni del regolamento n. 974/71 si rileva 
che hl Consigl!�lo non ha miteiso por .l!imiti 111ig.td:iJ e ben defini;ti all'apprezzamento 
della Comm�lss�lone pe;r quel che r.iigularda le modalit� d'applicazione 
del regolamein.'bo. In1�a:tti ll.'art. 2 del regioliamento n. 974/71, assumendo 
1Ja !OJ()zilo!llle di � prezzi � -00tm.e punto di partenza per d1 calooilio 
degli dmporti dd conguaglito, 11JJon vmoola La Com:m�lssi-OllJJe a soogliiexe hl 
prezzo CIF come prezro di trifuTimenrbo, ma JJe .confur!�Jsce U11JJa certa 
libert� di adoittafl'le ailitlr<i prezzi, anche ;se questi non coirncido!n.o coo d!IJll'ezzi 
eil'iertrtivamenite pattuiti nelle .ti~a11JJsazi.onli �oommercilal!i. Questo stesso artioolio, 
che� rtra :i ccitleri di 1oaloo10 degli importi di conguaglllio corntempla la 
med�la del corso dJei: cambi rilevata � durarnte un per.Lodo da dete['minare 
�, _ha :iJnJtl'IOdOltto un u1tel'l1ore eLemooto d'mdJOLe fu['fiettia1ria. 

� Logioo che La Oomm1ss1iJOne, ru1wch� stabilisce le modaJIDt� d'applicazione 
per un s1stema come quello degli hnpooti dii conguagldo 1stiltuito 
dai regolramenlbo n. 974/71, rtenga conto di determ!�llllalfJe esi~nze tassative 
d'mdolie ammia:ld:st:r�iva ed m partiooliar modio vegli a �Che i provveditmenhl 
adot.1Jalti IOOil ISiiall1o sottoposti .con troppa ifreqwenza a vall.1iaziooi 
infime. Ci� vale tarn.OO!r pi� :i.iii quanto �dette modailiilt� d'a~i.lone, specie 
la .:fussaz:i!one degJd imporli di �congua:gli1o, SOiilJO sfJaibiliite, oome ad esempJo 
quetJ,lJe preWstle dall'art. 6 dell. regolamento n. 974/7;1, :hn. baisle ali. procedimenlto' 
deit.W e del comitato dii ~st1onre � d�I �cui all.ll.'M."t. 126� dell. regola1amen.
to n. 120/67 .del Cons1gl�lo del 13 giugno 19'6�7, che Wstituisoo l'Q['ganizza2lione 
comune deli mer>cati nel settQ['e dci cooeali (G. U. n. 117 
del 19 giugno 1967, pa:g. 21269). 

Si deve perici� �COOJcludere che la CommilssiJOIDle, fiJSsando l'dmporrto 
di c1ooguaglio in quesibLOlnle�, non ha 1sconfilllato dai liimiti posti. per la Silla 
attivit� �111 questo oottore dalle ddsposizroni del regioliamen.ito n. 974/71. 


(Omissis). 

I 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 16 ~adlo 1974, 
nelJ1a .causa 1'66/73 -Pres. Leoourrt -Rei. Dol!IDer -Avv. gen. Wocne�r 
(coni.) -Domanda di p!I1onunc1a pregiiudizialie p!ropostia dai! Bundlesf�nanzhof 
ne1l1a causa Soc. Rhe�lllmilhlen Diisse1donf (avv. Rauschning 
1e Modest) c. Einfuhr-und VorratssteUe ffiir Gel;['eide und 1Fiuttermittel 
-Iinterv.: Com.miissione dellle Oomun:it� erumpee (ag. Gilsdorf e 

ZUT Hauisen). 

Comunit� europee -Art. 177 del trattato di Roma -Finalit� e portata. 
(Trattato CEE, art. 177). 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 85 

Comm1it� europee -Interpretazione di norme comunitarie -Giudice 

nazionale vincolato da pronuncia di giudice di gracio superiore 


Facolt� di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trat


tato di Roma. 

(Trattato CEE, art. 177, secondo comma; Finanzgerichtsordnung 6 ottobre 

1965, � 126, n. 5). 

L'art. 177 del Trattato CEE mira anzitutto ad evitare divergenze 
nell'interpretazione del diritto comunitario che i giudici nazionali devono 
applicare, ma anche a garantire tale applicazione, offrendo a.i giudice 
nazionale il mezzo per sormontare le difficolt� che possono &orrgere dall'imperativo 
di conferire al diritto comunitario piena efficacia netl'ambito 
degli ordinamenti giuridici degli Stati membri (1). 

Le norme di diritto interno che vincolano il giudice nazionale al 
rispetto di valutazioni giuridiche compiute dal giudice di grado .superiMe 
non privano il giudice di grado inferiore deila fac�U� di deferimento 
pregiudiziale conferitagli dail'art. 177 del trattato di Roma, qualora 
il giudice che non si pronuncia in ultimo gra,,do ritenga che il vincolo 
a rispettare le valutazioni contenute nella iSentenza del giudice di grado 
superiore possa risolversi in pratica in una decisione incompatibile con 
il diritto comunitario (2). 

(*) Ad una 00-eve �a!Il!llotazd.one delle senite:nze � 01PPOr1nno premettere, 
nella rpa;rte rielaiti'V'a alll'imerip:retazione del['m:t. 177 del trarotato dli Roma, 
le conclusioni dell'avvocato generale Wa!rner, .dalile quali risultano evidenti 
la il'illeviamite ;pootata dei1La questione decisa dalhla Co!l"'be e, soprattutto, l~ 
dicffiooil.t� di una roliuzione � comunditalria � �che noo pire�irudkhd un princiipio 
di ddritto � comune a tutti i sistemi giudiziari � degli S1JaitJi membri. 

� Signor Preside.tllte, Signori Giudici, � 
i pre�senti rinvii preg.tudliziiali .s01llev�aino urna questione. di estrema importan~
a in merito alil'dnterpretazione dell'art. 177 deil. Trattato CEE. 

� Essi .si 1riieoLlegaino ad una liunlga comrovers1a tra.:l'ar!Jtr1ce -una ditita 
tedesca �che es:porta .cereiaJ.i -ed ~l cOIIlrvienuito, ['ente tedesco di dn1lea:vien1Jo 
pecr d ciereali ed i fomgigli. L'azli.ioirre � s!Jaita esp1e1rista a seg,udito del�a !l"ichdesta 
del:l'iattrice, che 11".iv.end;Loarva le ll"estitu2i�!Oln:i su rtalrt1111e esportazdoni di sea:noila 
di ,grano druro. �e dd orrzo briJlliat'O, eflfertrouate tra dl d!ioembre 1964 ed li:1 
dicembre 11965. La �controve!rsia � gi� starba ll"iooilr1Ja pecr quanto rdiguM'da ile 
espoll"taziO\Dd di rsemolia di .girano dwo, menr!Jre � ancora iin corso ip�'iI" }e 
espO!r!Jazioni di orw brliililiarto. 
� Loir!siginoll"li ll"LcOll'demtn!llJC) che 1ali'epooa d!ed farbti im, ..oaiusa era iLn vigore 
il ll'egol!aanento del Cfornsigllfo 4 1apll"d.l'e W62, n. 1.9, relaitivo all1a gradluall1e 
iillStarucrazione neglri Stati memhri di una orgamiz:l'laziione com~e dei mercati 
nel .settore idei .cereali. 'Dalle 1regolamento (pll'evedevia, ima �l'altro, che 
gld. Staiti membri .concedessecro, tramite i ll"ispettilvd oog1aJnlisani di intervento, 
restiituzioni alle esportazdoltli; nel �Caso di �eisiportazioltli 11'.lJei P�aesi te!r~ l'alli




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12 :llebbr,aiio 1974, 

��nel.La causa 146/73 -Pres. Lecoort -Rei. DOlllliller -Avv. gen. Waimer 
(cOlllf.) -Domanda di p!'onuncta pl'legiudiiz:ifile p!'Opostia dal Fmanzgiericht 
dell'AJssila ll1Jel1a ca1UJsa soc. RhemmiiliLern Diiisse1d0l'lf (avv. 
Modest) 'c. Ein:fuhr-und Vol'!ratss1Je1Le filr Getl'le1dle und Fu1Jtermilt~l 
(i�vv. Stockburgier) -Interv.: CommiissdiOIIlle de1Le Oornunilt� europee 

(ag. Gil1sdorf). 

Comunit� europee -Interpretazione di norme comunitarie -Giudice 
nazionale vincolato da pronuncia di giudice di grado superiore � 
Facolt� di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del 
trattato di Roma. 
(Trattato CEE, art. 177, 11econdo comma; Finanzgerichtsordnung 6 ottobre 

1965, � 126, n. 5). 

Comunit� europee -Provvedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte 
di giustizia -Impugnazione -Ammissibilit� -Effetti sul procedimento 
pregiudiziale di interpretazione. 

(Trattato CEE, art. 177, secondo comma). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati 
nel settore dei cereali -Restituzioni all'esportazione negli Stati 
membri e restituzioni all'esportazione nei Paesi terzi -Prodotti 
esportati in Stato diverso da quello indicato nei documenti relativi 
alla restituzione -Conseguenze sul regime delle restituzioni. 

(Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, artt. 19, n. 2 e 20, n. 2; regolamento 
del C()lllsiglio 21 ottobre 1964, n. 141. artt. 14, n. 1 e 15; regolamento del 
Consiglio 29 ottobre 1964, n. 162, art. 1). 

Le noll'me di �diritto interno che vincolano il giudice rnazion�le al 
rispetto delle valutazioni giuridiche compiute dal giudice di grado superiore 
non privano il giudice di grado inferiore della facolt� conferitagU 
dall'art. 177 del trattato di Roma (3). 

quota 1eira maggiore dii ,quehla [p["evista pea: Le 1esportazioni !!JJegJ.i ia.Jitri Starti 
della Comumdt�. 

�Nella doma.india, di TestitUZJione, !l'attrice acf:f�eT1Inava ohe i prodotti 
e11ano dia:etti Veil'ISO :8aJesi 1Jea:zi, 1ed otteneva pwtairJJto il.e !restituzioni re!Larflilve. 
In un secondo tempo fil convenuto, a seguito di un controHo presso l'attrice, 
r!lJCCle!l'ta'Va che l�e �1S[>OII"taziioni lin [['eailt� raiviev;ano ,aivuto !Luogo in Paesi 
della Comurnt�, e !l'eVlooa'Via 'qruindii le resltituzdoni ooinaesse. 
� L',a1Jtrioe aidivia il Fiinanzig.ericht rde�l'Aissiia, ma questo TirilblU!!lJail.e, con 
sentenza 12 ago,sto 1968, confermava [a decimo!!JJe dd �OOIIllVeitJJUJto. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 87 

L'art. 177 del trattato di Roma non esclude che i provvedimenti con 
i quaLi i giudici non di ultimo grado domandano alla Corte di giustizia 
di pronunciarsi in via pregiudiziale siano soggetti ai normali mezzi d:i 
impugnazione contemplati daUe no:rme idi diritto interno. La Corte di 
giustizia. tuttavia. deve attenersi al provvedimento di rinvio. che prodiirr� 
i suoi effetti giuridici finch� non sar� revocato (4). 

Nel primo periodo di attuazione deLle organizzazioni comuni dei 
mercati nel settore di cereaLi (durante il quate le autOlf'it� nazionali avevano 
la facolt�, e non l'obbligo, di concedere restituzioni all'esportazione) 
spettava alle autorit� degli Stati membri di decidere, secondo te 
norme di diritto interno, quali conseguenze derivassero, agli effetti delle 
restituzioni, nel oaso in cui il Paese di destinazione risultava noo un 
Paese terzo ma un altro Stato membro oppure un Pae�se terzo diverso 
da quello indicato nei documenti relativi aLla restituzione, fermo restando 
solo l'o�bbbigo di ridurre le restituzioni attribuite in modo da non superare 
i limiti massimi stabiliti per il Paese in cui ta merce era sl!ata 
realmente esportata (5). 

�La RheinmUh1en impugimwa 1a!l.ilo1ra taJe senten:zJa dd1I1ainzi. ai Bund<
esfli.rua-nzhof, d!l quiaJ.e dediedlva 1a questa Colrte in v1a rpre1g;i,Judizda1e aiLCIU!lle 
questionli, �chiedendo, tr:a l'ail:tro, l'd!n1beripl'etazione della nozione di � esipo1rtazione 
in Paesi terzi � cui si richi<ama 1iJJ. diritto comunitario. La Corte 
~oauisa 6/71 -Rheinmiihlen Diisseldorf e/ Einfuhr-und Vorratsstelle fiir 
Getreide und Futtermittel -Ra<ec. 19-71, pag. 823) statu� �che tale espresisione 
piresupponeva p1e1r lo meno �Che La me1roe fosse stata iposta in liihera 
pratka d!n umo Stato telt'zo, ma l?J}d. Staiti. memblt'i � rpote1V1ano IPOII'!re llllteirdoci 
conddziond. Ci� perch�, in base ai! sistema istituiito dal regolamento n. 19, 
gli :Stati membri non �eraino in afoum :m:odo obbtlJiJgaiti. a -0onoede1re 1e resbituziond, 
ma nie .aveviaino 1semrplfoememe Ila :liaoo1t� a deteo:'ltnimate condizdond. 
Entro ila sf.era della loco �compeitell2ja essi potef\11ano stabil!We ulteriori condizdond 
!PElll' :J.',aittribuzdone delloe 1restitlllzdoni :stesse. La COII'lte si � recooitemente 
pronunciata 1suli1a 1stessa materia ne'lilia causa 142/73 (Firma Hugo 
Mathes & Schurr KG e/ Einfuhr-und Vorratsstelte fiir Getreide und Futtermittel). 
Ricorderete 1che il rprimo precedente da me i~voooto iin tale 
occasione � stata la :sentenza 6/71. ' 
� F�o1I1dandosi sul pairere emesso dalla Co!I'lte nella causa 6/71, ili. 
Bundesfil1I1anzhof, con senrtenza 8 noviembll'e 1972, e con motiviaeiione che 
non ha or~a 1rU<evanzia, comermav:a 'l:a deoisio1I1e deil Finanzigerdicht deJll'.Aissda 
iin me!l'ito alle 1esportaziorn di� ~emola dd goc-ano d'lllt'o, e ila OOl!Ilulila'Via inelllia 
parte o:ie1ativa alle 1esip~tazionli .dd Olt'Zlo <brillato, pe1r i segrueru1Ji motivi: 
-.le concliusiond del giudice di pr.imo goc-ado sud :liatti inon era1I1Jo fondate 
su plt'ove sufficienti.; 

-quand'1anche risuil!tasse incontestabilmente 1ohe 1e espo!I'ltazdoni in 
causa erano dirette, anzich� verso PaeSli terrzi, verso Stati membl'i, ali'attrice 
spettano, 1Cornunque Jie ll'estituzioni ipl'erviste pelt' questi ulitimi Stati. 

Il Biundesfimmzihof irim_vi,arva perlanto .1a causa aU. Fi1nainzgelt1iicht del-
1'.Aissia. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

(Omissis). 

I. -Gli antefatti ed il procedimento. 
T:ra jJl 30 rueembTle 1964 e il 1'6 dicembTe 19i6;5, la Rhedruniih1e111 
(1aittriioe :nella causa di rnecr"liito) esportava daHa Ge!rmarnilla orzo, perlato. 
Poiich� nei documenti d10ga!lllali ['arttriioe aveV'a 'dichilarato ohe il p!rodoitto 
e11a destilllia.to a paiesi iteTzd, l'Edirufuhr-und Vorrarllsstelle fi.i!I." Getxeiidie und 
Furttermittel (EVSt) iLe oon~devia le 11estiltuzdon.i pll"eVdiste ad hoc. La oonoesS�Ollle 
vrellliva revcocata 1Jn �urn 1seo0111dJO itempo, in quainto era risultato 
che il p!rodotto Il!Olll em uscirllo dial tierriJtoriio oomuni.Jt:a:rdo. Promosso 
-mu1lilmell1rlle -un reclamo ammiirniistraitilvo, l'attrd1ce adiiva. dJl Fmanzgertcht 
deH'Assiia. Respiilllto 1.1 ricorso, l'attirioe addlva il Bundesfinanzhof 
per revisiJone e, 1000 isenrtloom 8 novembre 1972 -VII R 98/68, la sernitenza 
del Fman.zgeriJChrt viemva airmullata, e g1i aitti vm.dlvano rimessi allo 
s1lesiso gtluddce perr :quOvia pronunc:ita. 

Il Bundesfinanzhof ha riltien.u:to 1che la dec:iJsiiooe di r1estiltuz!ilone poteva 
vendr revooaita solo Mi �guattlltio noo rera dovuta iLa ddtflfe!OOIJZa itira 1a 
restiituz:iJone per :i paesi :fleTzi e quiellla per ti: paesj, membri. A illOrma del 
� 126, n. 5 del FlilnialllzgeT�IChtsordnung del 6 ottobre 19165� (BGBl I -1477) 

� C0111 oodmanza 7 marggdo 1973, lii ruddetto T!ribu!niatl.e dediariva a questa 
Co:rtbe tre questiOllld rpregiudiziiaild, 'ohe possono irdiassumersi coane segiue : 
1) Se, dn base iailJ.'art. 177 del T!raittaito CIEE, iil gli'llldirce nazdoa:uiae non 
di 1.1ilJtima iistairuza (che io chlaimerei per boovfut� " �gdJud�ICe dd rpri.imo grado ") 
possa adire iln via pregjiud!izdale la C0rrte di Grustdzda CEE soilo ql\llallldo 
sia !i!nviestiito dei11a ,caUJSa rpea:-la 'p!rllna volta, OVW!l"O possa !flado aincrhe 
quaiJ.ora debba ista>tudre su ll'liinivio, conseguente aiU'ad'l!tlJUJllamenrto di una pireoecLente 
senrllenza. 

1in quest'Wtima ipotesi : 

2) Se, a norma delle disposizioni ad hoc contenute nei regolamenti 
CEE nn. 19 e 141/64 (quest'ulrtirrno adottato 1111 esecuzrione del ~edoote), 
l'esporrbaitoo:e il q'Uale ha chiesto e ottenuto la " 11esti1JUzdO!Ile Paesii terzi " 
per !l'esrpooitazione di orzo pea:-1aito dn UOJ. determiillla1Jo Paese iteirzo, aibbia 
ditrdtto a�meno ailiLa restittuziOIJJe per d iAaesi membll'i, qualloi!'a da un successilvo 
.corutroiLlo rtsllllrti che ila mooce � 1staita e1siporrtarba in UJn Paeise membTo, 
ovvero se d'Il tal caso e~d l!lorn abbiia dirirtJto ad aiLc.una 'l\estirbuzione. 

3) rSe, �1111 base alle stesse d�ispoisizdond, l'1espo'l"taitm-e .abbia dirrdtto aJila 
" Testituziolille p,aesi terz:i " rsolo qua!lora esporti 1a meIDce 11'.lJel Baese ddchiarato, 
ovv&o sia sufffo~entfle che 1La meiroe rs~a giunta in un quailsdaisi Paese 
terzo. 

� L'attrdrce limpugniaiva la sudldetta oodiinainza dina'IllZi al Bundesifilrnanzhof 
il qrua:lie, da iparite sua, sottorpO!n~a a questa Corte, 1con o!l'd!iillianzra 14 agosto 
197.S, �La seguen1Je questiolille rpregtudizialle: 
� Se l'art. .177 del Tuaittaito CEE .oOOllfiell"iscia al �giudice di ,prima istanza 
la :fiacOilrt� :illllim1tarta dd aid:ilt'e iLa Cor:te di GtLustizda, orppul'e ilascd imp!regiludioaite 
norme di. ,diJriltto mt�1I'Ilo in senso con1rr'airio, le quali v!iincol�ano ili. 
giudice aJil!a decisione del �gi1UJd.iice SJUiPeirtio!I're �� 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 89 

il giudice �cui � :fatta la rimessiiO!Ille � vincoiliartlo daUa pronUJtlcia dcl T:ribunale 
superiJooe. Tuttavii:a il Finan.zglel'icilt dlell'.A!ssiia, niiteniendo che 
l'assunto del Bundesfinanzhm fosse inoompiat:ibiilie �COlll i:l siJstema delile 
11esrtituzioni !isrtirtuirto dal !l1ego1amento lll. li9/6�2, OOl!l ooXl:inalnz;a 7 ma.ggfo 
1973, ha adiirtlo :La Corte di Gi!ustiz1a m V�Ja p:rie.giucliziaJe. 

L'ordiJnanza di riJl!lvi!o � starna impug:ruama da1l'arttr1ce di!narnz:i! ail BUl!ldesfinanzhof._ 
COl!l 01rtdli.1na1I1za 14 1agosto 197�3 il p11ocedimeinto dinanzi a[ 
Bundlesfina!llZhof v�eniiva sospeso per dleflerirre 1alla Coirte la seguente questtcme 
p11egiudi2l~a1e : 

Se l'art. 177, �secondo 1oomma, del oirtato T11atitaito oon.:liedsoo ad. giudki 
nion d'u1tima tstaJD.za la facolt�, :hllimiitata rotto ogni ais:pieitto, d:i ad:ilre 
1a Come di GiustiZJ1a oppure lasci :impregi:ud!icame inoirme di di:rd.rtito I�ln.teirino 
iJl!l 1seinso contriarto, l1e quiali vinco1aJillo 11 giJudice alla deciJs1cme diel giudice. 
superJJOlfle. 

� Siamo pertainrto di frcmte a due rmv�i pre.g!iud.iZJiali: U!Il!O !IJ!l'."OPOSlto 
dal Fiiniaiilz:igerkht de11'.A!ssia ed dscrri:llto ail ruoilo �Coll. n. 146/73; l'1a11Jro proposto 
da:l BundesfiJnJamzhof e con:tlfladd:isrt:i.nito diail. n. 166/73. 
� A mio avviiJso, l�a prima q1Ueisllione rpil'CJiPOsl:a dail. Fmanz:gericht del1'.
A!ssliia, (peir iJ. nwdo .con .curl.. � for:mu1ata, non rpu� a'V'eire che unia solruz.ione. 
Il :sollo :f)aitto .che ila .contirove.rsia sta ir1m11iai1Ja ail giudi�ce di �primo girado, dopo 
l'aiI1D.ru.11amento di runa .p:rieoedel!lfte �seinrllenz:ia ~p1ronunz1arta dail.!J.o stesso g.tudfoe 
o da un aLtm �di '[>[[')iimo griado -non eso1ude la ipossibdlit� .di wi oo'Vio 
pregitudiz:i.1a1e 1a questa Coirte. SU[llpondiamo che, nel processo di appeitlo 
contro ull.la sentenza pronunzi1ata, ad esempio dalla High Court ingilese, ~a 
Couirt of .A!ppeal rinvii 1a cauisa al giudice di QJ!l1imo grado, e .che nel OO!I'So 
di questo p1roicesso SO[[')ga una questione di .dirrditto �cO!IIlJU!Iliitario, non sollevaita 
n� in (l)a"ima n� iin seconda fstanzia; ora, .sairebbe 1assUI1do ohe ii1 gmdfoe investirbo. 
del:la causa in sede �di rimessione non iaiV'eSSe :l�acoilct� di effettuare 
un rinvio pire1g:i.udizi1ale solo perch� .egli i!llOOl. � il g!iudfoe .che staituiJSce irn 
primo grado. 
� Ln Vle:t'.iit�, nellil�e osse:rv.aziotni ip[[')esem.tate a questa C'oll'iie, l"attrice non 
� a:ririvata a tali estreme .conc1usioini., ma ha mantenuto la 1SUa �tesi entro 
l:i.mi:lli adieirenti ali1a sdrtuaz~one i'eaile. 
� DalLa senrtenza 8 nov�eimbre 1972 si 1airgJU,]scie senza po:ssdbilit� dii dubbio 
che il Bundesfinanzhof :riit:i.ene che debba risolversi in base al diritto interno 
ill iptl'OMema del se l'attrdJce, arVlendo nella fa~eoie esportato il'o!I'zo b!I'i111ato 
in uno Stato membro, abbiia o meno diritto OOla reslliituzione p1'eVI�.sita 
peT tali �esipoll'tazioni: il1a 1solUZiione a suo a1VViso dorvirebbe esseire posi:ti<va. 
Se 1iiJ. Bundesf.imianzhof �8JVie1sse !rliitenuto dli trovairisi di rfTonte ad una que1stione 
di 1diiriitto �COitrlunita!l1�o, sairebbe sitarto rtenuto ad inlterpellaire La Cocte, cosa 
che non ihia :Batto. A norma deil p.airaigm;fo 126, in. 5, dei! Finanzgex.tchtsord,nung 
(il"egoLamento di pirocedUJI'\a per i trd.brtmali fmanziairi), 1a va1ut1az.ione 
g,iUJI'lidJLca del giiuddoe 1superioire VJincoiLarvia il mi.nianzgericht de11l'.Ass:i.a. PelI'tanto 
-sostiene l'attrice -il giudice di rinvio doveva conforma:rsi all'iter 
lQgi�co seguito dail BUindie1sfmainzhm ed � i1r1Jgeinuo ipens1aire dli. sottrair.si a 
questo v:incoU!o il'lifagita-ndosd nel irti>rnvio pregtUJdiz:i.iale alila Corte di GiUJstiZJia. 

90 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'10'.l'dimanza � ,staita iI'leg:iistrat1a 111lella CancelJieria della Corte di Giu. 
stizia U 4 settemooe 1973. 

La ditta Rheinmilh1en, r1appvesentata dagli 1avvioc1ati Rauschning e 
Modest, d:el '.l�oll'o di Amburrgo, e lia Oom.rniissd!Oll1le deil1e Comunit� Europee 
rnpp["'.e1sem:bata da:i propri consigl!iieri giur1d1ci Gfilsdoirf e Zur Haiusen, 
hall1l!l1o presentato ossexvaz�i1cmi 1scriltte 1a iOJcxrma dell'art. 20 del pro;bocollo 
sullo Statuto del.La Ocwte d:i: Giustizila. 

S� l'eliaztone del giudl1ce reliatixre, 1seintiito l'avvocaillo 1geneirailie, la 
Oorite ha d:ec1so di: passBlll'e 1ahla fose oralie sema pOC'ocedieOC'e ad ~srtJr'Uttorria. 

II. 
-Le osservazioni presentate a norma deLL'art. 20 del Protocollo suno 
Statuto deUa Corte di Giustizia. 
1. -La Commissione :r1iLeva che iJ pOC'ob.Lema viell"'lJe essenzdlahnerube sul 
confHtto itra l'art. 177, 1seco:ndo ieomma 1del 'Tuattato CEE ed fil � 126, 
n. 5 del Fmanzgier1chtsordn'llillg, dln :lior:zia d1el quale dil Tclbunialie di griado. 
in:lieT1ore � v:mcolafo daLLLa sentenza con 1cud iLl Tr-ibunale super1ore dispoine 
La iI'limessiloillle. 
Il � 12�6, :n. 5 del Fmamgedchtscwdnu:ng IIllO!l1 1mped1sce u:n deferi::
mento pvegiudiz1ale. Purr se :liosse 111lecessaruo attrilbuh1e un sen:so diverso 
al conibenuto di tale <li~sposd:zione, noo sarebbe possilbiJie oo:ndivtdere il 

Questa tesi 1maispare 1dail!la motivazione dell.'ocddnianza del Bl\llndesfinanzhof 
con la quaile � staita lt'lilnlviiaita ILa causa 166/73. 

�La q.ues1fone 1essenz1faJJe � quilndi quella sottoposta nelll'ol'di1I1Janza 
suddetba. 
� Isti1Il11li'Vlamelllte si � iportaiti a riisoil.'Vlere 1a ques1Ji(Jl11ie a:vendo cura di 
non l1eder1e iJ. !Plrlncipio g;enea:iaie 1secondo oui il giudfoe in:fe!l:'iore deve 
r.iispe�ful!l:'.e e .corufO!l:'IIIlJ8il'si 1a1lfle decisioni del giliudfoe 1suu;>erioll.'e. Questo princiipio, 
1c01ID1une a tutti i siJstemi 1giudizd!airi, costi1ruJisce -a mi:o arvviiso ben 
pi� dd U!llla isempilikie !ll()ll'lffia ip!rooessuaiLe, 1anche se esereiita la sua eiffdcac1a 
incall'Illandosi in sempl1ici no!l:'IDe dd pirocedUirla. Non mi pare pe1r� 
che suoni �come 1eresiia l'iafier:mazi:one 1che l'art. 177 attrdibmsce ai giiudici 
dd ipll'lima distaa:wa degli Srtati membiri 1a :liacoJ.t�, I�mmU!illle da ogni limiitaizione 
1~sta ad 1aissdOIIIlli o da norme di diritto intwno, di iii:terpe'LLare 
questa Co!t"ite su questioru di diird1Jto comundfario. 
�m.girudice dd primo girado, in Uillla 1siituazione come .quella di oui ci 
occupwamo, non cel'ca afiaitto dd !impCJll'll'e ill pll'oprio pillll1to di vlista in spregio 
dellla piro1ruunzia ili. caissazione, al!lJZi si ldrrnirba a soll.1ecitall.'e flillla pro!llJUnzd.a 
della Corte di Gilustiziia su qruel1a �che egli II'litiene U1I1Ja .incbr1cata quesitdone 
dd �dlitl tto comuniibario, !llo:ndlandosi sul rp.rilncilpi:o, desumiibi!Le dailil.'a1rt. 177, 
che :neSISUna ,giiudsdizdolllle niazti:oo:ual1e, per quainto .a1Lto �sia irl. suo grado, pu� 
mTOgia!l'si Ila .comrpetenza dli d!We l'ultima piairolia su una questione di tale 
nart.imia. Inoltire, come fa notaire la Commiissio1ne inelle srue oisserviaZ!iorni, 1:II"a 
la qrue1stione dediemta dall 1gdudfoe di gmado .inferiore e que1la su cui si � 
pronWlZilato di11giud.!Lce isuperio!l'e .tailvdl:ta vd pu� 1essere coiinicidenza, ma non 
identit�. TurtrlJarvia, iJn encbrarrnbe l:e tpotesi -isempTech� il piroblema Vle!rta 
efietttvamenite sul diir:iltto coilillUJilJ�tario -lia senitenza della Co1rte di Giu:: 


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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 91 

punto di v.iisrta 1espl'esso diaiL Bundiesfiniamhod: neill'Ol'di.lnlainza di rmvliio, ove 
si 1afl:ierma 1che � liliecessairio di.iS!tilnguell'e itra iLa poss~bi!ldlt� teorim dii adiix:e 
La Corte e La :liacolt� ddi avvalerisii dii 'ila.Le pOISSILbi�dit� fun. un caso pratico. 
F1acendo di �questo argiomento un 1assiloma, fil (LegiJSILatore �nterram potrebbe 
ser1ameinte paooai1izziare !1'1efficacta dJell'ar:t. 177, n. 2., 1eo:naniando diiispos.iziicmi 
aventi q'll!esto efietto. Tal�e lhn:iitaztone de11'e:f:lfoaciiia dehl'aTt. 17_7 
ad operia del Legiiislatoce � moompatib1Le col Tuasttato e si :dsolvexebbe 
neiLI'mstaW'aziJcme d& un procedimento ia :no!l'ma dieg1i artt. 1619 e seguenti 
del Traittato CEE. 

Ber di pi� � dmpossibii!Je l:in:tiitare La :liacolt� di rrinviJo tmeigilud!izlilal:e 
in osseqUJiio aihl'effietto ~�lllcol:anrtie diel.Le LS~diei t:rihuniaLi suparliiolI'i; 
cotsd faCtmdo 1savebbe tmatiiciameinte "esclusa ogni posstbilit� di ad:i:re1 La 
Oovte. 

Il princip�lo ~a11do per ifil 1egiJs:Lartlo!I1e nazionale vrue 0llliChe pe-� ii 
Tribunaili ilntem.1, giacch� essi 1scmo teinuti, oome il 11e1giisliaitore, a conf~
si1al diirirtto �comunitari,o. 

stiziia deve, in rul:tima ailll�llis:i, p!l'evaleQ'e su quellila deil �giudiice nazioniade 
ainohe di ultimo goodo. 


� Pe11socruailmente, nOll'.l vedo ailicuna ma di mezzo tra il negiare che il 
dia:drtlto in<Verino dd. un �ql\.llail!sia:si Stato membro possa precliuderre al giludiice 
dli prdo:n:a Mat00a La facOilt� dli rIDvdialre a 1qiuesta Oorrte questiom di dirltrt;o 
comunitario, e il'atmmettere che ciasCU!Il Starto membro possa interipretall'e 
ad libitum l'1art. 177 fil:traindo a ipdacimenfo i rimrii pre1giudizi1a[d effettuati 
dal!Ja piroipl1ia magistrature, cio� lin altri teirmiiind, poissa integrra!l1e J.'axt. 177 
con quelle �clausole che esso riten~a opportune. Intel'pretare tale articolo 
in funzione del pll'inclipi:o 1geo::lfelI'af1e secondo cui i[[ .giludiice diruf1eiriooe � vinco~
ato dalila pT001iUlllZia dd ,quello ,superiore, equi'Vlaa:rebbe a subOlrdli.narrlo a 
tutta 'U!IlJa .costel:Laziione di norme specifiche di diriitto dnte�rno, che variiano 
da uno Stato membrro ail!l'aMII'o. � 
� A mio avviiso vi sono trie motivi fondamenitald per non abbrundonare 
1'1a['lj;. 177 ,aiJ.a!a merc� degli Sita.ti membrli. ]l primo, e ,pd� ovvio, � che ci� 
implicherebbe aia possibilit� che le disposiziom del Trattato siano modiificate 
da norme idi ,diTfiltto initerno. '.H LSecO!JJido � che, iilll tail modo, si aa;i!l'.':iirebbe 
la striada ad unia 1ddfl:iolI'me aip:Lioozione del Tl1arttato nei V1alI'i Stati membri: 
uno Stato pot!'ebbe limitare pi� di un 1altro ila facolt� di rinvio pregiudftz]
af1e deil .gliiudiioo 1di iprima iistat00a. Ci� evidentemelllte nuoicooebbe tainito 
all'uniforme 1applikazio111e del diritto comunitario, quanto al suo armonico 
svi!lU\PIP<O. Iin te!I'zo Luogo, qruesta Corte, 1startuendo lSU111'1ru:nmissibilit� di un 
diete!I'minafo rinivio, si tro1V1erebbe dli :liroin:te ad una scelLta asS1UI1da: viale 
a diire o prooodel'e ailil'inte!l'IPtl'etazioine ed ailiil'�aippLicazfone de1D.e diisiposizii.Ollld 
di di!I'iltto d:ntevno, �comprese le norme procedUTali -colll[>ito�, quiesto, che 
esul1a da:Ua sua comp1etenzia -O{P'.PUr�e non iteneTne conto,, atte~giiamenito 
che porrebbe iin essere una situazione paradossale: u:n rinvio sarebbe amrrossrubi:
Le per il dirlitto 100lllllUIIlitardo �e marnmilssibdile ipE!ll' iii diritto imltemo. 

� Sign,ori, a questo ip'1.l1llito le mie conclusioni potrebbeTo vd:rituailmenite 
riteneTsi 1esauriite, ma, 1a mio avvi/So, l['lesta 1aincooo u:n [l'Unto da ohLariT:e. 
La tesi che io w ,Iiivopongo, indiatti, do'VI'ebibe Logliioomente slloc�-are nelil'af

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92 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La Oommilssiione sostiene moli.tre che Sii dOV\t'lebbe :l�ar d:istinzfame tra 
effetto viniooJianite di 'cui 1al � 126, :n. 5 diel J!Uina!l1Zgiel1iichits01'dn.Ulllg e ila 
vis rei judicatae. La prima illi()2litolne � stata !introdJOtta nel diriJt1Jo plt'ocessuaJie 
:tiediesoo ondie gi~pi� rap1diamellllte ad una 1senJteinza d.efi.niilliva, 
me:ntre lia vis rei judicatae ha lia :fUJil:mone dli oompora:e defuruiJti.vamente 
(lia �oOllltl1oversiia 1e vmoo1a niel contempo giudiici e parti. 

Noo � qumdi possLbhlie pO!l'lre sullo 1SJIJe1sso piianio iLl. prmc1piLo dell'effioaroa 
Wnicolialtl.te e iJ. prilnoilpiio della vis rei judicatae. 

Se l',effiJoaJCila vi:nooliante deve �Cledell'e il pa1sso d:L :frOlllbe alJ.a vis rei 
judicatae, 1a questilooe della preminenz1a pu� essere !rilsolta is1empliiceme:
n1Je e cOII'ret1JamOOJ1;e :ill1. �:llavore de1La il11orma di diTHJ1Jo oomun.111Jarilo: 
finch� noo 1si � 1chii:uso hl prooodimernfo dilnalllZ1 al g1ud1ce rnazLomrle 
dievie r,eSJtare impregiud1oata la possibilit� di de1ieirimeltl.to pregi1udi2lilail.e 
di cui al secOllldo comma dell'art. 177. 

Tai1e concezione .gilur1d1ca 'oOlllisente di eviltar1e, per quanito possLbdle�, 
che i tribunali nazdionali, prooUllioiJandosi 1n via definitiva, violJilno �.l 
diritto oomuniitariio. 

La Commiissilone propOIDJe perci� 1a seguente rispo1srba: 
Il sec.ondo comma dell'all't. 177 del Tuatbaito ooo::tlierisoe ai Tribunail.i 
niazilorurli\ iie cui pron1.l.Thoe ISQilli() ul.1Je!riioll'men1Je impugnabili nell'ambLto 

f�elt'ffiazione che il diritto ![lazdOIIlJate \Ilon pu� 1giatra1I1tWe ed�fioaoomente l'dmrpug1IlJa2liO!
lle di UJna senteirwa di rinvio (pregiudi.zdaiLe emessa dal giiud'iice di 
prima istanza. Si tirarbta ,dii unia conclln.JJsi,OIIlJe iairdd.1Ja -dai!. momento che tail.e 
dirr.iltto � (pit'eV'iisito, ipd� o memo .esp11ci1lamente, daigld ooddrniamenrti procesSUJaili 
ide1La magigior parte degjrl. S!taiti membd -e, per ,dii pd�, :Ln oonrt;raisto 
con qtllanto starbuito ,dJa questa Oorrte drrl. druie sen<berwe. 

�La .sen1lenzia 13/161 -nota come lia caiusa Bosch (Riace. 19<6:2, pa�g. 87) 
ha costitU!ito i:l primo caso 'dii rinvio 'pil'e1gLudii:ziaiLe ,a norma dell'art. 177, 
disposto, iln q'lllel!l'oooaisiolll!e, dai!. Gereahtshoif deilll'Aj1a. Le convenuroe li.mprugn8['()
no l'or1diinru:raa di rinvio ,dl�lillalllzi alll'Hogie Raad dei Paesi Baissi. Nelle 
osservazioni rprieselll1Ja1le allla Corte di Gd.rustizfa delle Comrurutt� Eutrorpee 
sia lia 1C01IWenuta, siia liil. Governo f:rtarncese, sostelllJill0l'o ,ohe, din b�llSe a3. ood!Lce 
o1arndese ,di rp.roced1JT1a ciivtlile, �Jl rico:I'.so impliicarv;a lia 1sosp,ernsione dell.'esecuzione 
dehla sernten:<?a di rlnviio e ,che IP'ea.-taimo queS!"ba Coll"te dov�evia aittende['
e 1che l'Hogie Riaad si fosse :prOIIlJurnzliaito ilil meriito. llil sostanza, cio�, 
secondo mm �ooretta dnte!t'Pll'e1Ja2lione delil'all't. 177, ILa i0ompetenza dell gl�JUdioe 
comUillitario sarebbe sorta solo dopo che, Pelt' il diritto :interno, il 
provvedimento del giiudioe :naziionale fosse p�lJSsato in .giiudtooto. La Corle 
sanc�, i\tlJV,ece, �ohe l:a SUJa competenza 1ooa 1COi1JJdizliona1ta umcamenste ailil.'esistenz,
a dii :ima sentenza idi l'lilrnv&o rprieg.tud.izdiail.e, e che non era SIUO c�om:pito 
acoertM'e :se rtailie senitenzia fosse dirv;enUJta eseootiva 1a nooirna del d!i.lt'i'1Jto 
intenio. E1ssa, :peirrtarnto, si pronurnzd� 1SUlile questioni 'S011ltoposteilce. Fino a 
questo 1pil1IIl:to La .giiU!l"ilsprnden.2la della Corte coll'll'obom, la mila tesi. Nella 
stessa senitenw�, rper�, si afi�ermia ancora 1ohe il T:Daittaito non v.Letavia a1H'Hog.e 
Raad di ptronunoialt'si .su1JJ.'1a(p1peH-0; anzli 1esso 1a'V'evia ptenia ,oompetenzia per 
decidere deTiia ricevibilit� di tale 1aipipe(Llo, Resta ;per� l'd:n1Jelt'll'ogatirvo circa 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 93 

dell'orddmiamen<to dm.terno, un didtto tillim�ltaito. Le d1sposiztcm.i o i pTiincipi 
del �diT!itto inteT'Illo 1!10ill possooo .impedire ad un TribUfllla1e naziJonaile 
di :adi11e La Oorle di Giustizta �e di �coo:liormarsi. 1a11a pr<IDUillcia pregiudiziJal:
e. 

Nella :fattispeciJe, il giud:1ce propommte de\lle aitteniersi ahl'inteirpretaziiJooe 
della Corte dii Gmst:�!2l1a, a1!1che ,se tal1e interp�retaziione inoo � 
cooforme ali'odentameniilo dlel Tribunale d.i grado tSuperiJcme e !Sie il 
g1ud1Cle a quo � vmco1ato, m forza del diritto �interino, dia detta valutaziJone 
giurtdiicia. 

2. -L'attrice nena causa di merito osserva che i singooi inon lw.1n.1no 
diJritti, n� mediJati n� hnmedtaiti, !in v;iJrit� de.i quali :hl giudi!ce 1DJaziJooailie 
devie sottopol'l'le alla Corte dii Giustizita questilom preg.iiudJiziJaiLi concernenti 
l':iin1JerpT!etaz10IJJe o La v.altd:it� delle diiisposiziJoni �dlel di.riJtto comunit1ruriJo. 
A norma dell'art. 1 77, 1secoindio �comma del Traittato, li: Tr.i!buinailii 
1e �cui prornmZlie 1sono ul<teriormente :impugna:b1li, diispOill~oino di un 
potere dtsCII'leZiJonailie ,iJn ma:t~ta. 8e un '.IldbUlllJailie di ultimo grado omettesse 
di 1iinrt:Jerpellare la COI"1Je dm. via preg1ud:iria.1e, La om:tssi.oine 11.1Jon 
co13tiltuisoo motivo dli �impugnaziJ01I1e. Cosi staillldio Le cose, nion v1 � r�gtcme 
per affermare che l'art. 177 con:ller1sce diJritti soggiettivi. 
La Rh:eiJnmilhlen �contesta che ~i �or~ coonUll!itrurJi possal!10 esperi'l'le 
un',aztone :nei �confronti di u:no Staito membro, quaLoo:a un TribUflllafo 

le �COnseguenze di una �eventUJail!e riforma m sedie dli aJp!pelio de1l'ordinranz1a 
di :riimivio rpriegiudizdale �emessa ,diall Geirech1lshof .delll'Aja. Secondo J.'arvvocaito 
genera:Le La~~e, �al 1ClUi p�lre're 1sd 1attenne 1a Oorte, [a sentenza del girudJi.
ce 1oomuni~al11io 1siwebbe� .sitaita m questo 1caso puramente e semplicemente 
ineffioooe, e J.a iSUa llill~wanza si liimiitaiva ad un puro v'ailorie g1uriSIJ['!Uden.
zfale. 

� Ber:sonaJmeDJte 1sono d'�a:ocordo con l'avvociato generale La1g:range quando 
�afferma che non Slpletita a questa Corte iproilJUlnziiairSli. ISUl qiuesUOIIlli di 
diritto mterno. TUJtllaivia, !l10n posso 1condivddere iJl suo punto dd v.i!sta faivoTevole 
1a�il'iimipugnazdo11.1Je con !� mezzi pa.iervmsti dal diri.rbto interno, avv0l"So 
un iprovviedimenibo dli ir1Il1Vio pire~U1dli:zdale 1a noll.'iffia de1JJ1'.airt. 177. Oso Ulll�llmente 
espr1mer.e .i1l IITllio d:iisseniso :podich� riitengo che fil problema si1a stato 
affrcmtato 1i..n modo emaito. Si � consta'1iato che le di1spo1sdzioni del diritto 
francese �e dii quello tede1sco in maiteiria dli rinv.iii piregiuddz:iiaild. :lir1a TT.ihunali 
.aippa!I"tenenitd a gciJurrtsdizdoni �di'V'erse, 1ammettono, oon una so!La ecceZ'ione, 
il.a rpossiibilit� dii impu1gnair1e d. IJ['0VV1eclimenti dii rinvio: dopo questa 
premessa appare impensabile .che ~i autori del Trattato abbi.ano voluto 
negar.e ta1e ipossibilliiJt� per quel �che r.iiguwdia le ordh1iaifiZ1e di rdnvio a questa 
Corrte. Ebbene, �se � v;e!l'o che la questi�one va rdlSOllta :rtcorrendo 'll!d un accademismo 
in materia dii diritto comparato piuttosto che applicandosi i 
principd iniberpretativi triadizionaLi, proporrei di seguire La fal9ariga di Uill'.l 
norma dd 1ddritto tedesco, che � pirop:rio quelfa che l'�aivvocato gellJJerafle 
Lagrange ha Lnddaato come eaoezfo!ne, do� JJa di.scdpiLiITTJa tedesca in marteria 
di rinvii ai�ia Corte CostituziioI11ale, mi pave sia queiUa che meglio fa ail 
caso nostro poich� � l'uniko eseropio di v1nvio ad Uilla magilstratura compe

94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di ru11Jimo grado abbia omesso di 'in1terpeliliarie 1a Corte di Grustizia. Non 
si pu� rirtJenere uno 1Stato membro respooisabti.Je per le om:iissilollli �mputabil1i 
aL1a magiistratura, organo mrupendiente. 

Il � 12'6, n. 5 del F,inatnz.gextchtsord!I1ung c0ill:fler1sce aii provviedimenti 
dlel TudbU!lJale di uliti.mo 1griado efficacia vilnooiLantie, analoga 1al:lia 
vis rei judicatae. Il Tribunale cui � 1stata rimessa lia OOfl111IDoverista e 1e 
parti sooo vilnco1arti da1lia pronuncia emessa dal Btmdesfinarnzhotf in. sede 
di � 1:1ev1s'ione � . 

Sarebbe quindi vdieta1io al EU:nianizgardicht OOiirte ila Corte i:n via pregiudizilaJJe 
lll!eil oaiso 1in cui debba piionunciiarr-si 1su :rimess1olll!e da parte 
del Burnidesfipianzhotf. 

La 1sbessa Corte dovrebbe esamill1!arre d'umcio se i giudici lr!Jazdioniald 
sono ll:egittimati a-procedere 1ad un de1ierlmelll!to pregiudiizilale. Onde 
ev:irta:rie Linuthl:i p11onu;nce contxaddittome, la Oorte doVII'lebbe dichllialI"are 
�JIT.iJcevibili Le domande pil'egiudiz.tali sottoposte da gilludici nazl�lonaJ.i g:i� 
vr1ncoLartd da una 1senitenza emanata da un Tir.1buniale diJ ultimo gl1adio. 

Se La Oorrte, ritielr!Je di !OJon dovre!I" ,s1nda1ca11e J.ia ricewbilit� dieilila 

domanda soitfo 'fil p!I"ofilo deill'evre:nuale a:ssog~tamento del .gifudfoe pro


tenrtie a srtiatuill"e defindrtivramente su -0cmtrovie11siJe �gli.uridLche dli pil'imairiia 
impOII"tanza. Non 'Si tratta, � OVVlio, di una ,MJJaf.1.ogiiia penfieitta, dlail momento 
che, 1a mio avwso, llJa Corle C01sti1ru.ziicmrale tedesca ha un pii� atmjpio potere 
-T.iJsipetto a questa r00il'te -di VaU1utooe la ri11evanz1a deLLe question!�. piioposte
�1e. llil piwagone, tuttaVliia, � ,caJ.2la1I1Jte. Viailie 1anche lLa (pEm!a di r:Lc:Ol1darre 
che nemmeno 1in lta�1a, a quanto mi consta, � 1P01S1Siibdle impugtt11a;r-,e wrua 
sentenza di vinviio da Corte Costituziion1a1e. 

� Netl 1Coil'1SO dehla causa Bosch si � anche !�.nvocato l'!Wt. ~O delilo Statuto 
dehla COi!:'te. 1Ci!:'edo 1che IUlfl ,esame di 1ques!Ja 1t1011'.'ma C(>Nobo!rd. wteirio=eITTlte 
ill mio modo di vede11e sull'linitewretazione dell'art. 177. Quesito, come sapiete, 
stabilisce che quando U'Illa questione di diriitto 100illlunditaTio � soihlevata 
di!nanzd. ad UJna 1giru.r1sdizione ,dli ru.no degli Staiti membri, �tale giuirisddziione 
pu�; �quaJ.10il'a l'eipruti 1t1ecessail."1La 1peir emanooe La sua senitenza, 11Jl11Ja deci!Sione 
su ,questo punto, domanda111e 1al11a OOII"te dli GilllstizdJa dli IPII'OilU'IlJC1a!rsi suil!La 
questiOIJJe �. L'arrt. �20 dello Statuto, dal ,canito 1suo, dlispoine 1che � la dectsicone 
della giudscMzione di 111no de�Ji 1Sitati membri ,che sospende llia !P!rocedura 
e si Tivo1lgie alilia Oorte, � notifi1cartla a quest'iu�:tima a curo dli ta�le giimisdiziione 
nazicmrailie � . 
�N� ili Trattato, qwindi, n� ilo sitartmito obbl:i.g1runo 1a Colt'lte a tener conto 
di docwmenti ,emessi da un giiudiice di'V'EmSo da quello di 1rinvio o, 1Jainto 
meno, di 1gmado SUII�eiriOil'e. Mi 1sembra evidente che, se glfJi aiwtoci dell TTattato 
�wesseTo pre'Vl~sto l'eventiuia�it� di unia i:rnp11JJginazdone dehla sentenza 
dd l'invio ipTegiiudiz.iiale, 1essi 1aW"ebbero 1cwcaito di diiscipUnail'ie questa iportesi. 
� NeiliJJa ca1UJsa 31/68 (Chanel, Racc. 19'70, pa,g. 403), lia Oolr'te ha assunto 
un ,attegigiamento diverJSo. L'Arxondillssemen1JS11echtba:nk di Rotterdam, com 
sentenzia 3 dicembrre 19618, 1avieva dei)e1ri'to a!llia Corte, a :noirma dell'art. 177, 
a!lcune questioni p1t1egi1.11dliz]ai1i. Con noita 29 gennaio 19>69, ilo stesso Tiriibuniai1e 
iiniforma!V1a la iColt'lte ;che ,contl'o dieitta senitenza ooa stato int&tP�isto 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 95 

pooente agli e:ffieitti v�inoolanti della prommcia del lli.buinaJe supedore 

interno, dovrebbe COilisetntWe aniche che dJ. giuclicie llllatZ]cmalJe iiliOO ibeinga 

conto die1le deciisilom pregiiudiziaili che potrebbero essere m oon1:ma1sto 
con 1a pl'oouncila del Trti:bUI11alie nazioiiliale di ulitimo grado. 
La Rhedinmiihlen PJ:'OpOilie dii �iaT1e la seguente risposta : 

1) L'all"t. 177, 2f' comma del Tuattarto CEE noo 1cionferiisoo ad Tribunali 
lll!azitonali, 1e 1CU� pll'ICmunzie sOOO uiJ:terilormen1Je impugnabili nell'ambiJt'O 
die�'oll'dilniamenrto tinteirnio, :liaoolt� li.1:1irnitata di ad1re la COII'te 
in v]a Pl'Jegiud1zila1Je. Pier �contll'o, l"art. 177 diel TirattJato CEE non pu� 
soppiJanitaire le diisposi!zionii di di1rdrtfo inrtlenno, m viirrlt� delle qual:i li. Tribunalii 
dinrtJe.rmW di grado :ilnfieir]ore rsono viiinooJ.attl. dial:le V'alu1laz:iJoni giuddiche 
'emananti da un giuddicie i!lJaziionialie di ultimo grado. 

2) In subordine. 

Il p11ohfJema dieil. se, illl 1ciaso di 'Ullla viaiuiba:zllio1t1e giuridiiica d:ivffi'gentie 
de11a Corte di Giustizlila, la pronuncia interna dii uJ.timo gl1adio ooilJJs:eirvi 
La sua 1ecfficacila vmoolantie -crune rstahiiLiisoo d.l � 11216, n. 5 del Fd!nialn.zgerichtsordinung 
-� ,essenz]almenrtle un probLema di diriitto interno. Il 
Tuibtmailie 'superiore 1che LSi. pmnuncia liin sede �dii reVliisfame ha llia :llacolt� 
di esaminJatre se ;H giud:ioe vinco1ato a n:ooma diel � 12�6, n ..5 dei!. Finanz'" 

app.ello d.manzd al Geirecihtsdmf d1ell'Aja, motivo !Petr crui gil.ii 1eff,ettd dellla 
sentenm dov;eviano �Consiide1rar1si sosp,esi. L'attrace aUora ,chiedeva a questa 
Co'I"te di sospendeire ii plt'oc�ed]mento pn:iegi111ddz.iJaile fino all!la iplt'OnUD:l!zIDa delJ.1La 
sentenza d'a(ppelilio, ma. 1laile doma'!lJda �ei:ra d.ilsatteisa 1ed il pirocedtimento non 
vieni.va intieirr<Ytto. 

� L'avvocaJto ~enell'a1e iRoemer, nelle 1sue �conclUJsdoni, p.resenrbate iJ. 
20 maJgigio 1969, :l�u del!l'aivviso1 che ilra Coirte dovesse lt'Wsp.e1Jtan:ie ILe norme 
dei!. di[-itto dmenno. Dopo 'aJVier p:roceduto ad U1I1 esame del!le 1egigli. Oila!Illdiesi 
in materia, 1egli cxmclluise che il.'~1UJgnazione 1sospendeva gilJi efiletti delllia 
sente111Za di il'inviio e che, pertamito, questa Coll"te :non poteva p.ron'l.LilZli!airsi 
sW.Jia que1srtione pil'egiiuddziaJ.1e .aintiici(paindo ILa 1sentenzia d':a:pipeilil.o. Per quesito 
motiwo 'ell.'a impossiibdJ1e aipipll"OV1aire 11.'.aitteggiamenito 1aisSUlllto neil.~a ,causa Bosch, 
nellia qu~e a.a Ooll"te aJV1eva 'l"iconoscimo ILa vialiiddt� dli .UDJ!a impugnazdo:ne 
hl baJse ,aJ. di:ritto Mlrtienno e, aJ. teJillPo stesso, '.Ille a'V'evia li!g1noil.1ato. gil:i 1effet1Ji. 
A .suo avviso, non 'era. 1COOD1p!ito ,di ,questa Coll"te risolV1e!l'e l�e quelSI�I�om i(n 
abstracto. In 1sostart2'!a l',wvocato generale iRoerneir spezz� una Lancti,a in 
favore idelL1a tesi che :nielilia carusia Bosch noo .era staita accolita: dn forza deil1'
1acrt. 177 La 1crnm1pebenza deilil:a Co;rte dd GilUJstizda fil fonda SIU un plt'ovviedJimeillto 
dli Tinlvio dive1rnuJto 1ese1cmtlivo .nell'o!rdimamento dnte;rmo. Non .sd deve 
diment1call.'�e ,che i motiv1 dii impugnazdOIIlle possono 1anche esseil1e estram.ei 
al dd!r1tto comunitall'io, ad esempio 1sd ,;ialt'ebbe potuto so1siten.eir.e che� '.la cOIIlltrovell'siia 
era 1Corrnpal1aJbd1e U!IlJLc�amenite in ibaJse al 'cli:nitto interno. Inollrtre 
solo t1 'gliU1dice n1azdonia1e � iJ!l 1g111ado di . ,stabtilin:ie se la causa sd � svuotaita 
di 'coniteniuto, 1a oaigli.atne di iun evento successivo, �quatle i1a 11.'d=zia a1g1Ji artti 
o lia Wall!Sazione. 
� La Coirte, ,a,cco1glie1nido .Le 1conclluisioni dehl'avvoc:aito gietneirale Roemel". 
decdidev:a, con oirdiinanza 3 .girugno 19i69, di ISOSip�errJJdere il [);>11.'ocedimento fino 

96 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

g1erichtsoQ'dnung dati.la p[':olllunda emanata i:n sede di r1evis]one presenti 
i I'lequiisiiti di cui alJ.'axt. 177, n. ,2,. Quaforn riisuliti ,che tali requ~siti non 
sussiistcmo, :La pl'OIIl.Ui!lcdiai pr1e1gtudizia1e dell:lia Corte non ha effetto vin_
001an11Je. -(Omiss,is). 

In diritto. -Con ordma:nzia 14 agosto 19173, reg1sit.rafa p:re1~1so la 
Canoelli~iJa 1del1a Corte il 4 .settembr1e 1973, .il Bundes:llilllanzhof, in forza 
delJ.'art. 177 d1eil. Triattato CEE ha chiesto alLa Ooir:te se i'art. 177, 2� comma, 
1del editato Tuattato ,oon:lierisoa ai giudici i!lJOn d'ultima istanza La 
facolit�, dihltmttata 1sotto ogni 1a1spetto, di 1adill'le lia Corte, di Giustizia 
oppure Laisci :impl'legd:uddicate norme di diiritto interno iin senso contrario, 
1e quali V1i1rw0Laino ili. giudice 1al1a decfo:iione del gtudtoe rupeir]o1re. 

a ,che n01I1 fosse s1Jaita proniunzii;ava ila sentenza di aippello. CO!ll !Lettera 
12 gli.ugno 1970, il OanoeJillierie dello .A:lTOJIJidiissemenvsrechtbank li:nformava 
la Corte 1ohe fil Gwechtshof delll'Aja 1afV'eva rifo[['l!I}Jaito 1a sen1tenz1a d1 ['liJnvio. 
La Co!I'te, pertanto, cO!ll Ol'dinanza 1'6 gi1ugno 1970, dectdevia ,c;he i.I iprocediJme!
IlJto d'ilnlterq>['le1JaZJi.one e['a 1diveniuto ipr1i!vo di ogig1etto e ne oodd:naNla La 
oanoel1azd:one dal II'IUoil.o. 

�Ritengo fonda1ii. gli ammoIJJime,Illti deilJl',avvooa1to genern1e Roemeir 
aillorich� ,esootav;a (Lai Corte ,�lJd aibbai:ndio:naire l'ordie!Il!tamento assunto nellia 
oaUISa Bosch, ,ohe si rpotev;a 1conooetizzM1e .iln una ip'l'Oill:UIDZ!i.,a acoadernooa; 
ailtr,ettanto sa1ggli.a era ~a JllOOIPOsta idi aittribu;iJre al solo ,gli_udtce nra2'liormle 
1a facolLt� di 1staibilire ,se il II'linvio rsi fosse S\'1\lDtarto di 1oonterJJUJto ,per I�.!l. 
SO{P['aglgiUJD1gere dii !lllUOVi evetllti 1come una riiniunz1;a iaigli 1ait1Ji o UJI]a transa-
2'Jione, opip'll.IJ:'le -agigli.ungerei rio -WJJa modlillca delle ooncll.1U1siond. Anche 
se non vie ne foSSle['O ailtri, questo sarebbe gi� un motivo !Pi� clie sufficiente 
~Jier ammett&�e llia revoca illinnitata del ll'irrwio. 
Ci� non .compoirta alLCIU!Illa restrizione ail potere discr,ezionale cO!lldlerdlto 
aJ. ,gli_udtce ,dJi prima distanza diaifil'aa:rt. 177, ma � UJna semipliioe 01PJprlioa21iooo 
del ipriJncip.io generale :seoOIIl!do cui 1llil gtudioe deve ,pronunciarsi solo 1S1U run 
caiso ,cornoreto, mai su questi.ond teoriche. 

� Il prunto ,sui quale )to 1diS1sento' ,dJalW,aivvooato ,g,enell:'ale Roemeir -e 
1o ,ori'1ico con llia stessa ,modestia con cud 1crittcaivo l'1aivvocaito ge1J:1Jerale 
Lagrai:nge -� ll.arrnmettere 1che Wlla 1impuginiaeiiJone possa ,pairarlizza['e il r!i.nvio, 
perich� questo impJfoa l'�ammiisstoine 1ohe :il dfil'irbto interno possa gli.unge(['.
e 1a rneutrializzaire ii1 potwe disorez:ionall.e conf,erito ial diilritto� comunitairio. 
Per di pi�, accettando questa tesi, si finisce col riconoscere al Tribunale 
nazionaile idi 1seioondo g!I'ado ila 1comipetenzia a stabHill'le in vi1a defilni!tiva se 
una controv;er.s11a rp.ossa o meno da!I"e origine ad U[]Ja questio1rne di diill'li1Jto 
comurnita:rio. C!i�, dn dete[['l!IlJi!na:te ciricostanze (di 10ui 1a plt'esente C81U!sa 
offre un valido esempio) equivale in definit~va ad attribuire ad un ta,le 
11ri.buna1e, ptuttosto 1CI�.l'e a queista Cor:te, l,a competenza per pronunda:rsi 
diefimtiV1amente ,]n matelt'ia dii dd.dtto comuniita:rtio. 
� L'oil'ientamento 1as1SIUIIl!to dal1lia GQ['te ne111a 1s1elll'tenz1a Chan';!l pu� diventare 
p1ausibtl.e ,se 1si rpe'lllsa ohe ~l probiUema fondiameintaile del se il diiritto 
inteTno po1ss1a o meno 1im.iitaire ~a :f�aicolrt� Q'ltconosduta <lJa1l'1art. 177 e.il giudice 
dd pTtmia !i.istanza non fu mai so1fileV1ata �tn que11a sede, n� d'ufficli10, 
n� ,su idomat!1d1a di parte, il ,che 1es0ludevia ogni pos1s1ibiilit� di e1s1ame da pairte 
deH1a Co1rte. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 97 

Dall'10ll':diinlanza II'isuil.ta die iii. prob1ema si pone n�Ll'ambito d:i U10. 
p:mcieidimento p!t'omosso avv;erso Ullla pvonUIJJc.ia d.ncidentJaile dei Finanzg,
er.icht deH'.AJss1a 'OOLtl ,cuif 1sd. chiede ,alla 00\l';te di GiuSltiz,1a dd mteTpretaire 

li.e disposi.zi!ond d:el 11ego1amento 111. 119/612 dea. Oo1t1Jsd.gJJiJo, (G.U. 1962i, 
pag. 933) intevpretaziione dail.Ja quaile dipoode i1a 1solLuzione dii 
una <ClOllltrovier~~a rmvmita ali. .giudiiae di primo griadlo del BUllldes:finanzhod: 
che aveva cassato lia ISielll'telllza pll'ecedenite :in sede d:i � veviiisdon.e �. 
L'mteirtIDeiaz.ioir:ve rilchi!esta 'dal FUJnanzgieir.icht il'iguardia la cornfurmit� 
tl'a p111mcipi ,dJel d:i1dtto comuniitair.to e' mortiviaz:iiolllle �:LeHa sentenza di 
ca:ssaZ�iOllle, si tratta do� d:i ,stabiLil'e se il � 1216, n. 5 del Ficnanzgea:-dichtsordn'l1Ilg, 
�che vmco1a il giliudfoe cui v.iene rimessa ila colllltroversia al 
rispetto deUia valutaz:iione gtur.idtca 1su cui !Sii fOllldia la sentenza dli ca:s:
S:aziOllle, vterti 1al10 .stesso giudfoe �di .inteTpeH1a:re' su qUJesto punito la ColI'te 
di Giustiz.ia. 

� In ogni modo 1a situazfone, 1al1a luce dli questi ipll'ecedenti, pu� sinte�tizmrr1si 
come seigue: 1001Illfo1T1maTsi alilia se:rnteim:a Boisch signdfichereibbe es(poa:-sd 
ai, rischi ptrosipet1Jati daill'avvocato 1g1eneirale Roemer nell!la ca1Usa Chanel, che 
non � dll c1aso di rlpetere; d'1aliwo 1camlto, l'adesione ai iplI'illniciipli deila sentenza, 
Chanel ofl'Tia:-ebbe i�l fianco al!lle critiche fo~dail.1l'avvocaito generaile 
L1agrang�e nella caiUJsa Bosch. Ci� � �co1Illfeirana1to daiL :fiatto che ne:hla 
carus1a Chanel l'avvocato g1eneira11e RoelllleT doivette basare !La rua a1t1Jailisi 
sul c1ia:'itto processuale olandese e concludere di consegUJenz;a. S:egu:ire o 
l'una o l'altra, poi, eqUJilVlllill'.'II'ebbe ad dncorra:-er.e in runa UJltea:-iLOII'e -e a mio 
avVI�lso, deci:sirva -ob1iezione: :si a:ttribuilrebbe, icio�, in,g.tuJSltrurnernte al diribto 
dcnrterno degli Srbati membri la !l�aooll.t� di ipirecdsiare, e non necestSarira~ 
mente in modo uniforme, ii1 teno11e geneTico deU:l'airt. 177. 
� Dopo qruesto esame l!i.on � ~ :caso di 1adderrtira!t'ci in UJn'analisd. d�i pa:-e�cec1e1nti 
off,errti d.aii d1iiritti inrtelNl'i. Baster� ri�corrda:re 1che amiche i giudici 
nazionali non sono del tutto concordi su .qUJesto 1punito. .AJd esempio, ne:Lilia 
mdd[)Janz1a ,cli irinvio del Verwiallrtluillgisg1edchlt di Fa:-a1t1Jcofo!I':te sul Meno 1t1Je'1il.a 
causa 158/73 E. Kampffmeyer e/ Einfuhr-und Vorratsistelle filr Getreide 
und Futtermittel, aittuailmeme rpiendlenti ddnanzi a qrueista C'O!t'te, si affeirma 
oategoirdioamente: 

�La plI''eseniie or.dJi:namz1a non � so1g1getta ad imprugnazione. 
La 'sorsipensione del ipiroce1dlimenito a nmma del!l'.a:rt. 177 dell. Trartta�to 
CEE � disposta :C010. un pirovv,edimento dd natitura sp1ecilalie che si distill,gue 
dail provveddmerllto 1cli sosip,ensione di �CIUi alil'art. 94 del V�lrwalrtJUJngis1g1erlichtsQII'ldn'tm1g 
(:re1go1amento di iprocedum pelI' li Triibu[)Jali firumzdi�ri) e al paird 
di questo non � impugn1abil1e con 1 mezzi c0111CeSsi av\l\ea:-so i iprov\l\edimenti 
di II'i11J1vio di cui alll'airit. 100 �dell Grrundgesiertz (iJ..e1g,ge fondialmen1lale). (Siuil 
paiI'al1eM1smo tm procedimento dii irimnio ipregJ.udlizda�le 1e procedimento di 
sindacato della costi:tuzionailiit� di una legge, cfr. Ipsen Europiiisches Gemeinschaftsrecht, 
pag. 767 e segg.). La :lla:co1t� aUJt()IJ]J()ma deil giudke adiito 
a de!l�e!I'irr1e motu proprio una qruestione aillia COiI'te ,dJi Gi1usitizda delllLe Comunit� 
Europee non pu� e non dev�e essere limitata o comunque, sogg2tta direttaime
�rllte o .incliTettamernte -all'arutorizzazdone :di un altro gi'Udiice 

(crr. Bundesverfaissu1t1Jgsgeird!chtserutscheidun1g:en 1, 202, 204 e seg�g. suil pa:-ocedi:
mento ,a norima deliP,alI't. 100 dellil.a Co1Stituzione). Ne1ssuna iimrp,ugnazfo111e 



98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L~airt. 177 � 'essenziia.Le per 1a salvaguairdda dehl'indolie comunitaTia 
del dlimitflto �istirtuito dal Triaittato ed ha 1o scopo di gamrullime mogni caso 
a questo diritto La :stessa ef:filcacila m tutti gli Stati dlella Comunit�. 

Detto airtdicol!o IIll�lrla anziltutto ad 1ev:iitairie diviea:-~e neLI'mteTpre-. 
tazimlle del diTitfJto 'comunitaa:iilo dJJe i Trib1ll11Bl:e l!liaz�ilooaiH deviooo appli'care, 
ma llIDche a gairiallltin:ie tailie applJ�Jcazilcme, od�fu:tendo a:l giudfoe niaizdonale 
il mezzo per 1sormOlllltare Le difficoLt� dJJe pQsscmo dnsorgere dall'irmpexati'\
llo di conrferhie al di:ritto ,comuntitairilo pilena effilcacila nie1l'ambdito 
deglt ordini�menti giurjidici degli S1Jaiti membri. Qu:ilndi ogni iLacu.n:a nel 
sistema. 1COS� 1strwt1lm1ato pl\l� metiJeTJe m :li~se lia stessa e:f:litca,cia del!le 
dilspoS�J2Jioni del T:ra1Jtato e del d:iJr!iJbto comw:i:i.11Jalt"jio 1clre ne � 1scaituirito. 

in apipei11o potr� 'CJ!UI�lndi ,esse11e proposta con� i!Ja decilsiooe di sospendere 
.il procedimento �. 

� Per ,contro, siia [la sentenza delll'Hoge Raiaid 1dlei Paesi Bassi nella 
causa Bosch che l'or.dilnainzia idi :rITTvd.o pil'e1giiudizilale del BUJndesfi.nainzhotf 
neLLa presente causa, ammettono una lirrnitaita 1iacoJit� di impugnazi0tnie 
avvieirso Le 1senternze ,di l"im11io pil'egiilllldizial1e emesse d!d giiudiice dli p,rima 
]stanza. Comunque i due ipTovved!imenti non poogcmo g1d stessi limiti. 
� Le ste1sse di1sCTepanze SIOIIJ:O rispecchilaJte niei dfil-itti iP!I'OCeSISUJali niazdonaLi. 
IJ. �oombmaito msposto deilll'iart. 3 della 1eg.ge italli!lll'.lla 13 mairzo 196'8, 
11eLativia 1aWla :raitmoa del PirotocoUo 1sulfo Slba1Juto de!lla OQ!l'ie dli Giustizlia 
e de!J1',airt. 279 del ,codiiioe dd proced!\lTla civi.Le, V'iieta ognli irrniPUiginaziione di 
una semenza di :r1nvio pr.egiUJdli:ziiaOJe a questa Clorte. Ci� � starbo T1i1eviato 
anche dalll'1aivvooato 1gene!!:"aiLe LagDal!lge nelle 1SUJe 1COIIlJC1UJsiooid .sulfo causa 
Bosch. ]jn I'Illgihl11Je:r1'a, invece, J.'1arrt. 114, nn. 5 e 6, idell iregoilamento della 
Sup:r.eme Court ga.T1anti1sce hl piJeno dfil-itto d'im'PUJgnare una sentenza 1d!i 
rinvio � questa Corte pronunziata dallia High Colll't. Queste disposizioni, 
natUJralimente, -1se [a miJa tesi � CIOil'reittJa -1Sail'ebbero nel nostro oaJso 
inoperianti, ed UJn gi'UldiJCe mg1ese dCJIVl"ebbe 1sancirlo foir:mailmeo:llte in omaiggdo 
aUa legigie �dli adesione aililJa Comunit� EUJrQPea del rn72, dQPo 1av.er even1Juai1mente 
i!nlterpeliLaito qUJesta Oorte. :Ua :situa�Zliollle pu� essere ddv1eI1Sa pe:r alltri 
o!l'g,am ,giUJdii:zi!airi inglesi -oirdinari o 1speciaili -p;er i 'qfl.lJali non vigono 
nOil'ffie 1analloghe, �speciaJimenite D!ei 1CaJS� I�ln 1CUI� rusposiziollli dli carr-1afttere 
gene:ral'e 1ammettano iLe impuginazionii .solo per motivi di legi1Jtimiit�. 
� SilginOII'li, 1La tesi che ,io sostengo � coruliOil'tata dia due consideraziQ!lli. 

La prima � ,che rnion 1esrste alcun tprmcli[lio unii~erisale secondo cui ogini 

p11orn~ncda pu� v:eni:r imptuig1nata. La seoonda � che 1a decisiq'Ilie de[ gin.Ldice 

di prima iiJstanza 1dli rdm1vioce una 1aaUJsa a �q'Uiesta Ooirte nO!lJJ ipTegiudiJca ii 

dwiitti dei11e IP'ail'ti : II'disolite Le �questioni pregirudiziali, taiLi 1dliritti sarr-arnino 

accertati dal giudice na2liona1e CO!tl il normale procedlimento e con tutte 

le giaranzie r1cOIIlJosciJUJte dail1e nQ!l1me di dli.ritto Pil'QCeS1Sua1e. 

� Propongio peil'tanto ,di rilgpondere 1Jamlto alLla prima questione del 

Finain2Jg1eri.Lcht 1dlelil'Assdia f!llella �CaJUJsa 146/73, quanito a!11a questione del Bun


desfurJJarnzhof nelll]Ja causa lifl6/73 nel modo segiuenite: 

� Va:rit. 1 77, n. 2, del Tll"a:ttaito CEE corulierdisce aJl ,giudice IJJazdonal�e che 
non 1si pronuncia in ultima distanzia, un po~e111e diiiscreziooale esercitabiJJ.e in 
ogini stadio deliLa caJUJsa dinainzii 1a !Lui ipendiente, e che non pu� 1essere Limitato 
dia aJ.oona 'lllOrma dli diritto mterino �. -(Omissis). 


PARTE I, SE'Z, II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 99 

Sotto questo a,spetto v1am110 pel'lci� viaJiuta1Je Je d~sposiz:i.ioni dell"
art. 177, clre confur:ilscOtlJO ad ogni giudiiJce iDJazdionale, mdtsti:ntamenite, 
La :liacolt� di aid:ilre 1a Corte dii Gi111sitiziia in via pregiudiz~ale lllicl oaiso :i:n 
cui 1sd ravvtsi fo, oooessirt� di :far rLsolVle[l'e una qUJe�sti:ooe :iJn. vii.a pi'legirudiztaLe 
prima �de�La pl"O!llUlllda sul meri1Jo. 

Le dtsposi:zltom diell'1art. 177 1so1110 tassaiti.V1amen1Je villlooi1a111td per .il 
giudi1oe niaJZdJOllllalle 1e -per quel �che l'liguall'dia id. 2� ~ornma -gli oon:fiertsccmo 
La :fia:colt� d:i �adiwe La Oorbe dii Giustiz:ta peT cMedierie una prionunciia 
:11111JeirIJQ1etarliiva o dm matwlia �dii viailidirt�. 

'I1ale arl~colo ccxn:fumsce 1ail giudice :niazioi!llare La :lia�ooilt� -ed eventualmeltlJ1Je 
�giliJ :�L!npOllle l'obbligo -di 1effettuare un 1detfer1memfo pa:iegiudiz~
aiLe 1sie hl giud!ice NLeva, 1sia d'uffido �che� 1su doma111da dd pa:rte, che 
il merito d!eLLa �cOIIlltriove11sliJa � 1conlllesso oon La :solU2l1one di uno dlei 
pUlllti di_ cui al primo �comma. 

Le magiJstl"aiture ina2'liional:i godiOIIlJO quii!lldi die11a pi� ampia :liaoolit� 
di adiI1e La Corrte 1sie ritengionio che, lliell'ambito di una contl'oVle[l'sia diinalllZli 
ad 1esse pendieltlJ1Je, 1Siai!llo .sorte quest1on:il, essenzila1i per la pronuncia 
sul merito, che 1implica1110 un'interpretaz10IIlle o un 1appll'ez2lamei!llto suRa 
V'ruidit� delle diisposiiz10fl:ld del di.ritto 1comunitario. 

(1-5) L'applicazione dell'art. 177 del trattato CEE nel giudizio di rinvio. 

1. -I principli affermati con le decisioni in rassegna sono coerenti con 
l'orientamento della Corte di giustizia, volto ad assicurare l'uniforme interpretaziJcme 
e ail tempo stesso 1a �eft1etiti.v.a applicaziolfl,e delle norme comunitarie; 
,e nell'ambito di tale prospettiva si spiega, quindi, l'interpretazione 
demarl. 177 deil trattato di Roma che attribuisce allila norma anche il!o scopo 
di g:airianitwe l'.aippli.oa:cione ste,ssa del dWitto cOIIl!U!ni'tario. 
]l ,princ�pto di CIUI� 1aill1a secOOJcfa ed aillla rberza masslilma deista pe.ra[rflro 
pel'IP1essit�, !Pea:' il conrtmaisto 1in oUJi si pone, per qiuam.vo .ooncexll!e l'oodiniamemo 
ivaliiaino, 1con l'OO't. 384, primo �Comma, del coddce di prooodiura Cd.vile, 
secondo ,cmi il ~udice di rinvito � deve uniformarsi � 1al priinc�pdo 1eillll!IlJciaito 
diaN:a Oorte di ,cassazione: ordlter1o �ohe come � 111oito la <Corte costi1Juzi01I1Jai1e, 
con rifecdmento agili aa-tt. 546, p1I1imo 1comma, e 544 �ood�.proc. pen., ma 
t'li�ohiiaimandio anche l'art. 184, !Primo 1comma, cod. po:oc. civ., ha ricoinosciwto 
compat~bilie con g1ld aTtt. 24, seoondo �comma, 25, !PI'imO comma, 101, seccmdo 
comma, e 107 della COlstirbuzione (1sent. 25 marzo 1'970, n. 50; :25 marzo 1970,. 

n. 51; ord. 18 novembre 1970, n. 166). 
Non sembra si tratti, invero, di un conflitto di norme che possa essere 
rtsolto (lOlll fil .semplioe 11ico1I1so all oriiteido .de11a priervWeinza, ratione materiae, 
delilJa nOII'ma �comuinirbama, sia perr il �carattere prooessuai1e dclila diisposiziiOne 
.che V!iincollia il g.Ludice idi o:iinviio ahl'osserrvanza deil princiiPdo enunciaito 
dalil.la Corte dli cassazione, !Sia, e SO!PTartJtutto, per La compatibitit� dell'art. 
384, p11imo comma, c.p.c. con l'art. 177 deil trattato di Roma. 

Un teorico conflitto dii norme sarebbe dpotizzabiJLe, ad esempio, tra 
l',airt. 177 deiL triattaito di Roma �e J.'iairt. 65 de[ ir.d. 30 gennaio 1941, 111. 12, 
sec01I1do oui lia C�irte di cassazione � assicura... l'uniforme interpretazione 
della legge �; ed � ovvio IC:he La specialit� 1defil'iairt. 177 del tria1roaito di Roma 



. I 


100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1 
1
r:

Da11e cooside:mz10IITii che� pxreoodono si o0i11iclude �che una norma di ,, 
diTitto 1nrbea:'no che vmooJia li Trihun1ali rnon di ultimo grado al dspe<tto 
di vraJ.iutaZJiiond g�IU!rliidiiche emanoo.1Ji da un gi'Ud:ioe di girado superdiooe, non 

li

pu� prTWWe detti giudiici de11a :liaoolt� d�. chiiedeTie al1a Corte di Giu


~ 

1stdzia J.'1n1JeTpxretadOil11e p11egiudi2liiale delle IIlorme dli dh'.iitto comunitario 
su11e quali vertono lie vail.utazioo:i giur.iidiiche di cui sopra. 

Divi&oo � fil 1caso .se re questii01I1i diediemte dal! girudd100 che niolll sii 
~u:noiia iiln uLtimo .grado 1s01I10 mai1Jerdiailmern1Je 1iidentilche ad ailitre questiiollli 
gi� .diedie!I'lirtle dal �.grudiice di ultimo grado. 

P&� dl giudioo �Che� !l:llOIIl si pcr:'ionuncia illl rutimo gl'lado, qualioca id1Je1t1ga 
ohe il vmoolJO a rispetta1I1e 1e valutazioni oonrbernu1Je nena sentelllza cli 
rIDVio� :del Tr]bunaJ.e ,supeTtiJore possa !I'I�ISruVeTSi illl pTatiica irn. Uilla Selt1tieooa 
:iJrwompatibiiLe 1oon !hl dixtitto oomwrltar1o, deve rlmamie11e ll:iibetro di 
iniwpella!I'e �La Oorte di Giiusitiziia �sui punti che gli pad.01t1Jo llJebulosi. 

Se n .giud:iicie �Che DJOlt1 si pcr:'iOIIlUllJCila 1in uJtiimo gtiado fosse� v1nooiLato 
e privio della :liaco[t� di 1ad:me La Corte m Giusti:zdia, llJe ~ebbero pregiudiioate 
l!1a �oompreten.zia di �queist'ultima a prT1cmunciiaTsi iiln via pregdudiz.
iale �e l'appJ.ioaziiollJ0� del �dil'l.iitto .comunitario iiln ogni grado di giu:dizliio 
dmanzi ail.l1e mag~strature aegli Stati membri. 

Si devie dunque r.i1sprondell'e che, se il di1ritrtJo� :i.II11Jerno 001111Jempla una 
norma iehe vrmool1a i giiud!iici al dspetto de11We vralutazilollli gilur1diiche emananti 
dJa un TrliJbUJ:lJa[e di gmdo superiore, ci� IllOlll .impil.dca chie debba 
vientr meno per qUJesto :lia1Jto iLa faoo1t� dli defel'ime111J1Jo p1t1egiudizi1a1e ahla 
Corte di mustizia C10il1;1ierirtia dall'art. 177. -(Omissis). 

� da sola sufficLente a rli.solvere ogni questione, ed a rendere evidente che 
per q ualllto concerllle il.1a ,leg:is1aziOIIlle -ciolllllUJilli11ada � !lia Corte di ~iUJstizia, e 
non le varie giurrisdizioni superiori degli Stati membri, ad assicurare la 
uniforme interpretazione dieCL1e nO!Tme. 

Nella ipotesi esaminata nelle decisioni in rassegna non sembra, invece, 
che 11a speci1aliit� o anohe [lia [pl'ev1a'.l�eniia deiLl'airt. 1'77 del trattato di Roma 
sia sufficiente �a ri1soliver.e l�a questi.rane sull'ammissibiildt� del rinvio da ip.arte 
de1l .gliiuruoe OJ1az1ona1e vii1IJJcol],8Jto� ai1l'osservi8Jlt1Z1a dell prrh:JJcdpio enUJncialto dia[ 
gi1UJdfoe di grado SUJperiOl'e. 

2. -L'art. 177 del Trattato CEE, infatti, dopo aver attribuito alla 
Corte di giJusti2Jia ma comp.etenzia a PTOnunoiarisi, dm via tp["ieg1iudd.zilaile, sulla 
intelI"lprT.etazdOfile de'J. ~aittaito e su11a via.J.ddit� e ilniterpTetaziorre deglii a�tti 
delle istitu2Jioni comunitarie, stabi:ldsce che �quando una questione del genere 
� sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale 
giurisdizione .pu�, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza 
una decisione su. questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi 
sulla questione �. 
Per poter adire La Corte di giustizia, quindi, occorre (oltre, naturalmente, 
alla pendenza di una controv.ersdia dil1lalllzi ad autorit� cui siano 
attribui1ie :funmond" ,giJurrdisdizdOI11ali) 1che si1a soilleviarba una qUJesti.Wl'e di m<terprefazione 
1dli norirne �COilllU!DJitard�e (il ohe pu� .avvenire, secondo la dottrina, 

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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 101 

II 

(Omissis). -I. GLi antefatti e il procedimento. 

I fatti che han.no dtato 101dginie 1allia pll"esente <lorntrove11"1sia e lo svoJ.gimento 
dtel pll"Ooedimenrto si possOOJJo :r:i.iaissumere come seg:we : 

Frla il. 30 d~cemb:r:e 19'64 ed il 16 dicembre 191615, l'impt:r:esa Rhedlnmilhlen 
(atitrwe n�llia �causa prlincipalie) esportavia dall.La Repubbl1ca Fedlemall!
e di Garmain:ta OII"ZJO perlato. L'Eli.Jnfubr-und V0T11atsstellie filll" 
Gertreidle und Futrtermittel (in prosteguo EVSt), 1Cl0111'Vletnuta niella causa 
p:r:inclipall.e, aiooordlava 1all.1'1attr<ioe, in ba1se allie dilchiar1aziornd. di que1sta 
che La romee ~a die1stli.Jnarta a pae1si terzli, �le r1e1stlirtuziond. pr'evisrte per Le 
esporlaziJorni in paesi tecrzi. Tali :restituziloni vieniiviatno iin seguiito :revocate, 
1e1ssetndlo :rlisuJ.tarto 1che Le esportazfoni avie1vano avurto luogo in alrtri 
Stati della ComUIIllit�, 1e illJOlll ,in paesi terzi. Eisperirti 1senz1a succe1s1so i 
l'ec1ami ammi:n.~st:Iiartivi, 1"atillri100 adiva il FiillJanzgierrtiJcht dell'Assita, che 
respingieva l1a sua domanda. Su momso per cassazilOlll1e, il Bunde1sfinanzhoif, 
OOl!l sernte:nz1a 8 noV'embre 1972 -VII R 98/618, ,run,nul1avia La sentenza dietl. 

anche di ufficio); e .ohe La 1soluzdone di tali.e questione si1a ritenJUtia da[ gi111dice 
necessaria 1ai fini delLa decisione da eme'bte!re. 

Tali .preSfU!Prposti poissono, dm Vliia dd pll"i[1ciipto, II"liicoT:r:e�re anche neil giudizio 
dli r1nvio, ma solo nell ,caiso tiin �cui lia questione di illlrterip�retazione e 
la necessit� di risolverla si pongano indipendentemente dal pdncipio enunciato 
dal giiruJclice di .g1mdo 1sruperklTe e .che dil giiud:ice del rtiinvio sliia tel!lurto 
per legge ad osservare; ed a questa (diversa) ipotesi, appunto, si riferisce 
l'e,sempio fatto dall'avv. gen. WaTner a proposito dei �rapporti tra ila High 
Cou�rt e la Co'l.ITt of Arpp,eal, un esempio, peirci�, che pe!r la sostanzlial'e dliveirsiit� 
dei presupposti non � .affatto .sig:nillf�Jootico, inrv;ece, ai find dn esame, ip�roprio 
pe!t'ch� nJ�sSIU[]J ostacolo di :p["falJC:ipdo si rpouebbe, dn tal ciaso, ad una 
doma1nda di iinteTpre1iazione ad sensi dell'.a�rt. 177 deil. trattato CEE. 

E' invece evidente che una questione di interpretazione, quando il giudice 
sia per legge vdncolato alla interpretazione gi� fornita dal giudice di 
griado 1superiore, non � a priori ipotizzabile, pcr:-oprio perch� una questione 
gi� risolta non � pi� una questione, e perch�, inoltre, l'imp!lkita richiesta 
di una differente solu:ztlone presuppone, necessaria.mente, una diveTg:ernza di 
vedute tra i due giudici na7lionaU che IJJel si�stema del rinvio � invece del 
tutto� irrilevante; cos� come � evidente che una pronuncia della Corte di 
giustizia non pu� assumersi necessaria ai fini della dedsione deila causa 
quando l'obpligo de�l giudice dii uniformarsi al principio enunctato 1dall giudice 
di grado superiore, escludendo oltretutto ogni margine di ulteriore 
autonomo app!rezzamento, g!li impone di risolvere la vertel!lZa neH'ambito 
di una predeterminata interpretazione della norma da applicare. 

L'ipotesi � diversa, naturalmente" dal caso in cui il giudice di rinvio 
diubirhl detl1a 1'eg1ttimit� 1cos1Jituzdo[})ale idiellil1a ltlO!t'!Tha idia arprp1Uoax,e, in quianrto 
la ,possibiil~t� 1di irnve1stiTe 'di tale questione Ia Co�rte coistituzdonale, gi� Ticonosctiiutia 
al gi111d1oe di ,:r]mnfo (Ca1ss., 13 lu-gldo 1972, n. 2369; 23 maggio 1969, 

n. 1831), non comrpiromette l'obbHgo di �uniif,mmarrsi a[ principio einuniciiato 
dal g:iudice di g:mdo Sflllperime, ed � itiivolta, ,secondo dliffel'.lente pa:-osrpettiiva, 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Fmrunzgericht e rin.VI�lava 1a �causa per un 111.uovo esame. Nella motiva� 
zfamie era dieitto dre 1a revoca della irestiituzfo1I11e era giustiifiloarta solo per 

J.a dilie'l1en.za fu1a lia irestLtuzione � paesi ter:zii � e 1a restituzione � S1Jarti 
membri�. A nimma del � 1216, n. '5�, diel F.ina;nzgoo1chtsord111.U111.g (rego1amen,
to di p!l"oaed'Ulra per i 1mibUII!Jailli fiJnalllzdia:ri) 6, o1itiobre 1965 (BGBI. 
III 350-1), :nJel giuddz:Lo di rin.vjio il gilud:iJoo � v:ilncoliarto dail.1a pronunztia 
del BU!tlJdes:llimianzhof. Turb1Javiia, il Finan:zig.edcht dielJ.'.Aissila, rilteniendo 
che 1� tesi 1enunc:iJartJa dial Bundes:llinanzhof :lliOlll fosse �Compa:ttb1~e ooo lil 
sLsrtJema di ll"esti.tuziloni quale � p11evLsto :lliel Iiegolamento n. 119/62, ha 
sospeso, �COlll oll"diilnanm 7 magg1o 1973, il 'pil"Ocedimento ed ha sottoposto 
alla COll'te d:i GiUISti:ziia le 1seguenili qUJestiioni pregLudltziailii : 
1. -Se l'art. 2,, 2� comma, del 'futa1J1Jarto CEE1 viada iinterpretarbo 
neil �S1en;s10 che il giudLae :IJJOlll �di uJ.1Jima ilstan:zia pu� r1nv:ila.re I�ill v�ila preg1udi:
zLaJ.ie �a:lila Ome di G.ilustizila delle ComU:nJit� Em.'lopee soLo qualora 
si occupi� .deJWa �causa per La prima viotHJa, 10VV1&0 che pu� :l�ai1"1o aniche 
qUJaiLoira �debba �statuire� su rdlnv:ilo, dopo l'iamm11aimen1Jo d!iJ UlilJa precedente 
�sen1Jelll2la. 
a ver'ifiaaT'e, in coerenza �Con !l.':Lndfoato obbldigo {1ed eventiualmeill!te pirO{Pirio 
iin Cl'aigione deillia 1specifioa Lnter.p11erbaziione Vi:llicolirul:te peir dil .gli.iudJilce di rinviio), 
1a Legittimit� 1costiJ1Juzfolllale deill1a norrma da apVfli.1cair�e. 

�Se v�ainno rko111.osciu1Je al giudice dli rinvio, qUJ�OJJdi, ~a :flaoolt� dli pl10poiI"
re quiestioilii �di 1egi,1Jtlimit� costituztO:llia!l.e, ed anche quellilia dli domandare 
aUa COT'te dli ,gh.11s1JiziJa dli PTOIJJUJIJJaiia11si su questioni di I�lllteirpretazione 
che aissU!ffiaino �r.iJlievo, nell 1~udizio dli rinivio, dindilp1endentemenite dai!. principio 
e dal1a linterpretazdfo[[}Je che 1sia viincolato 1ad 01sseI"V'aire, .appare �IIllVece 
incompait1bi1e con i pl"i�nciJpli La possiJbili.t�, per 1il. gifUJdfoe dli xmvfo, di II'I�lmettere 
in dlisoussione ]l ipri:ncilpio e !l.'LlllteriPI'e1Ja:ziiOne 1che 1per Legge � teiil/Uto 
a rispettar.e. 

3. -Ol:trertuitto, con la ,dilffe11ente 1soi!JuZlione adottarta dail.La Co!I'te di 
giustiziia l'iaippltc.a:2lio1rre deLla norma!tivia comuniltairlia VliJeille aid esserr-e assicurata 
�con �gall"ainzie non T�lconosciute, invece, 1a11e 111.or:me di dliriitto interno, 
e quiind� .con dilsCII"�III1liilaone 1ma i cittadlirn:i. di runo istesso Staito membro 
a secondo della nai1Julr1a, comunitaJr,iJa o naziona1e, de11e IllOirme da a[llplicaire 
iin Joro favwe o din 11oro danno. 
I~ eftietti, pu� �accadere .ohe il gi1UJdLoe di �grado 1superiore esolruda la 
rJcori;enza stessa di UIJJa questione di in~erpreta:ziiollle, e la necessit�, quindi, 
di illlrv;estirne La Ooil"te idi 1gruus1lizia, �e pu� di co[[]JSJ0guenza accadere che La 
causa sia deciisa dal ,giJuclice �di rinvio ;secondo UJna dint~etazrone delila 
normativa comunitaria per ipotesi erronea; e non pu� negarsi, quindi, fa 
opportunit� di �consentire anche ail gliudice 1che ,si.a .gli� vincoliaito ad una 
determiill!a:ta 11Illterr-pire1Jazione di domandare iaLLa Oorte ,di gliustiziJa dli .pronuncilarsi, 
n~111a 1SUJa COilJ!Pe1lenza, 1SUJ1Wa esatta inte!l'IPr,etazione della norma comunita�I'�la 
da �aipplii1oaire; 1cosi �come via 1aipp!l'ez2lata la lodevole iruziatirvia oon la 
quale il Bundes:Einanzhof, dovendo decidere sulla impugna2'Ji.one propostaavverso 
l1a 1senteinza 1con .c.i il .giJudioe idi il'linv.io aveva !investito la Cmte 
di :giustiz1a, ha domandato 1aiLLa 1stessa Ooote di �gliiuJstizi1a se iil gilud!Loo di 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 103 

In caso a:fierl:nativo: 

2. -Se gld. .artt. rn, :n.. 2 e 20, n. 2, del regio1amento 111. 19/62 CEE 
(G.U. pag. � 933/62) tn rel,a7li'cme �aigi]Ji al'ltt. 14 e 1�5 del Tegolaimooto 
n. '141/64 CEE (G.U. pag. 2.666/64) ved!IJlllO i!ntell"pretaiti ne�l 1seniso che 
l'espoo'ltaitooe 11 quale ha chiesto e ottenuito Jia irestituzione Paesi toczi 
per 1l'esportazJilone di oxzo pexil.ato 1in UIIl determi.naito Paese terz,o, ha 
di'.riitto 1alimeno ahla restiituzioOJ!e per i Paiesi membri, quaJ.oma �da 1UJJ. succe:
ssli.'Vlo 1c00Cl!tr:dli10 .J.'11SUilti .che Jia merce � 1staita �inv;ece espoTitaita in u:n Paese 
rnembvo, ovvoco che 'Ln ta:l �Caso non. ha diirilio .ad ailiCIUIIlla IJ.'lesitituzmone. 
3. -Se 1'0art. 20, :n.. 2,, del l'legolmniea:J.rtlo n. 19/612 CEE tn relazione 
aH'airt. 15 del J.'legoLamento n. 141/64 CEE v;aicLa ilnterpretato nel senso 
che 1'1esp0Titatooe ha diiritto ial1a :riesitiituzione Paesi terzi so,1o qualora 
esporiti Jie m&ai iIJJel Pa1ese dliicMariaito, OVV1eJl'O che � 1sufficieirute 1che le 
meTci �S�i!IJillO .giunte in un quaiLsiasi P1aese ter2lo �. 
L'oirdtnanza di rinvio � peit'Vie:nuta 'tn 'a~ce11erda. il 20 gilllgno 1973. 

rtnvio pote\na pl'escindeirie dalle norme di diritto i1DJ1Jerm.o che lo vincolavano 
alle decisioni del @ud:Loe sU1pw-.iJore. 

GJii stessi �imconcv:enienti sU1pe.rati ,con la 1sentenz;a in :riassegna possono 
verifi.ca!l'si, pwaiLtro, ,ll.[J;che IP& .q1J1anto 1ccmoerne le nonne di diritto interno, 
e non sono 1stati ,ceirito 1gnoria:ti quando d legi.s1a1JOit'd naz;ionalli ha;nrno ri(tenU1to 
tuttavia di dov;eir 1stabhliire, peir (La pr1emiTIJente r.iilJev,anz.a riconosciuta 
al priil:1Jc1pio deJl1a �ce'.t'tezza del didirto, 'La ;iil:lJoensurialbiilit�, li.in sede dd irmvio, 
del prindp1o mmmciiato dall .giJud1ce di .gimdo SlJIP&iore .. Non pu� IJJegirursi, 
peTci�, che },e J'.JJOII'ffie dd ddritto dnterno V'engiano <in def�.initii\ra a t!l'ovarsi, 
per quainto co1t1Jcerina La lloro .esatta '~cazione, dn posizione detw--ioir'e 
'1'.'�lspetto .a11e ino['IIT]Je dd d.iiJ'.'li.1Jto .comuniJjJado, e secondo una discrimimiazdo!rlle 
che 1se pu� .spiegaIDsd, tper 11Ja 1stessa ima;>ossibiildt� di 'UJil. utile iraf:fironto, nell'ambito 
�de1l'ordiiname�nto co[IJJUndJtarcio, non 'alPiPatre invece giustifimllta n;elll..a 
conwerha oiperatiwt� dei due 1sisterni idi ino!l."IDe, che inel teirriitO!l'io idi ciascuno 
.stato memb['lo dovTebbw-o aiv;ere, ciaiscunio per le materie dspettiivamente 
disciipJ;ilil!aite, una indifferenziata efffoaciia J'.JJormaitdV1a; e ['eivM,em.ziata 
dtscrimimiazdone �a[llpaTie inivero anco!t' pi� 1sensiibdi1e quando .sd c01DJsidw-i, .ad 
integrazione di quanto dedotto dalla parte ricorrente della causa principale, 
�che 111 pri1t1Jci.ipio e111Unciato 1dlaJl gtud!Ice di g11:1ado SU!P&ioil'e, secondo 
c:dterio che sembm ribadire la sostanz;tal!e portata di giudicato suhla questione 
dec:iJsa, 0conserVia la �SUia effi.caci;a viil:lJcolante 1an,che iLn ii.Ipotesi di 'esttnzioIJJe 
deil ,giiudiziio �e dd 1SUJccessi'V�a riproposizdone delilia doma'llJda (art. 3ml 
c.p.c.), e che 1allla sua osservanzia iJ. giudlice di rinvio � obbligato anche 
quando ~1a SUJa va!l:Ldit� 1s:La rs1Ja1Ja successiJ\namenrte d.itsconoscduta daillo stesso 
gi1udkie di 1gpado superiore (Cass., 18 ottobir'e 1968, m.. 335�9) e quindi anche 
qua1ndo rt:iJsu��hl enunciato secondo u~'lla in~etazione dellia norma suiperaita 
da un 1sovTavvenruto mutaimento d� d:ndi!dzw del~a Corte SUJperiore. 

4. -Pier .avvertire 1:a rilevanza di tali brevi considerazioni � suffic.iente 
considlerwe, deJ. resto, che la facolt� del giuddce dli 11invio� di chiedere la 
pro1r1U1ncia pregiiudiziale di �cui ailll'.art. 177 del 1Jr,ai1J1Jato di Riama � dconosoiurtia, 
nelll:a 1s1Jessa decisio'llle iin rassegna, ipeir' la ipotesi d,n ,cui iJl. giiudice 
� ritJenga che H vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza 

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104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La rutta Rhednmuhlen, mp~e1sen1tata dall'avv. Modest, del foro di 
Amburgo; La EV:St, 11appresentata diail.l'avv. StockhuxgieT, de�l faro di 
Fmincoillo!l'!Je sul Meno; e la Commissione delle Comun�it� Eurnpee, rapp:
vesentata dal 1suo OO([l:sigliere giurkliko 1sig. Giilisdorrf, hanno depositato 
osseil'\naztcmi �scrditte dln :liOO:'za d.ell'1airt. 20 del prorbocohlio .sullo statuto 0de0lila 
Corte di Giusti:zta della CEE. 

Su reLa!l:iJooe �deil. .giudice reLator�e, se:r:i:tito� ll.'avvociato� genernle, la 
Oorte ha deciso �di passare 1ail.la :liase 011aile senzra procedeire ad i1>trutt0Tia. 

II. -Osservazioni presentate aUa Corte. 
1. -SuUa prima questione. 
a) L'attrice neLLa causa principale sostdieille che� l'arrt. 177 del Trattarto 
CEE v:a dnterrprertaito nel .senso che il giud:iJc1e :naz:iionaLe, .�ltl padicol1all'le 
di girudke d'u1tima ~stanza, non � obbll.J.g,ato a domandlare la prro


di rinvio del Tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza 
incompatibile con il diritto comunitario ., e quindi iaittribuendosi al1e 
div�e!I'gJei.tllti v;aliu1Jazi:oni del .g.ifuclice di rmvio unia dleva,rn,a nemmeno ipotizzmbil1e, 
iinv:ece, per qflllainrt:o .conceirne Le il1orme di �dill'li11to intemo; n� aipprarre 
vi1solutivo, inv�e:ro, iJ. iriil.ioevo secondo cui � se' il giudice che non si pronuncia 
in ultimo grado fosse vincolato e privo delia facoltd di adire La Corte di 
giustizia, ne verrebbero pregiudicate la competenza di quest'ultima a pronunciarsi 
in vi!ll pregiudiziale e l'.applicazione del diritto comunitario in 
ogni grado di giudizio dinanzi alla magistratura degli Stati membri�, essendo 
evdidente �ohe lo istesso p'l1egi'UJdizi:o CO!DISegJU�ll'lebbe, e senza pOISsibilit� di 
r.emore, rad 'UJilJa 1sentenzia � moompatibiLe con dii. .dda:'itto comuiniitarrio. cui i1l 
giudke di gJrado �superiorre peirvend1S1se, in ipotesi, se:p.oo !lllecessi.t� di ulterir0re 
:rinvio ad ail.tiri grudiici, �e 1potei11Jdo1si in definitivia 1affea:ima['e che all.iLa 
soil.uziOIJJe dn re1same la Oo!I'te di ,giustizia � [p�ervenuta, in .coere=a con il 
carriattere sostanzia1meil1te pr�agmaitico e fina'.liJstko de11a sua ,giiuirdis[>!I"Uclen2la, 
in vista della cOillSiideriata rpossihi1li-t� dd megilio e pi� �efl�1eaicemernrt;e li�araintire 
:La un1:foirme initerpiretazione �e .La �eff.etti~a a;pplllireazione dell. ditritto comm1ditairio, 
�e senza neo:rumeno ll1a ~ecdfiica lfmalit�, neliLa ~ecie, di :foa.mire 
al gj,ud:toe di ir.i!nvio iriisoliutivd eleme1nti di v;ailllll1Ja.zione. 

Come ri1SIUllrtla dai rpT�ecedenti prrocessuaili dellia caiUJsa prinicip0aile, imatt1, 
l'iniziativ:a del FinainzgJericht dell'Assia non era rivolta tanto a porre una 
autonoma que1stione di runten:ipreitazio!llle (la .cui soil.ru.zione, oll.wetutto, exa ~� 
imposta dia pvecedenti senitenzie d~lla Coir:te di .giU1Sti-zi:a) quiainito piuttosto 
espiressiomie del tenotaitivo di ;iniv;aili:daire dl 1cdte:rdo del1la differenza adorttarto 
in argomento dal Bundes:f.inanzhof, il principio, cio�, secondo cui duriante 
il periodo di applicazione del regolamento deil Consiglio n. 19/62 la restituzione 
concessa poteva esseTe revocata, quando il Paese di destinazione 
dei prodotti e1spoirtaii fosse riJsulJtato di~ooso da qruello indi.oai'O nei documeOC1Jti, 
solo per la parte �COT!I'ispo!l'.lldiente allia differenza tria Ila /l'.'lestituzione 
corrrispo1sta e .quellLa .app1Ucaibill1e ail.1e esportazioni nell'effetti~o Paeis�e di 
destinaZJione. 

Nella sentenza di primo grado, infatti, lo stesso Finanzgericht dell'Assia, 
condividendo la tesi sostenuta daU'Einfuhr-und Vorratsstelle flir 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 105 

nunzjia delLa Corite dli GiJUstizila se nioo in oaiso di !l�o1ndla<to dubbio ciroa 
la va1tdit� o l'tn:terpretazilone di una norma dii dillritto oomunitar:iio. Se 
il giudice d'u!l:tilma �iJstaruia rnon. ha alcun dubbilo dn 101rdilne al!la validlit� 
od all'mt~<taztone d'una norma oomunliltada .e l'appLLoa .,senza sottoporrie 
1aJila Oor<te 1alcuna questillone pregiud:ilzilatle, � dia escludere che Le 
parti possaino Jimpugnia111e la deatsi10Ille diel predertto giJUddice ed ottenerne 
l'annullamento ,grazie a:H'1a1I"t. 177 del T11attato. Quesrta tesi � oon1iorta1la 
da due .sentenze del BundeSVierfassungsgel"iicht (li.a Oorte oostituzliJ01t1JaJe 
tedesca), 11epeiri!bilii 1t1Jellia Rac,co1ta dlelia gtux:ilspirudenzia de1l Bunde1sver!fuissungsgericht 
(rilspetti'V�amente E 29, 198 e ,gegg. ied E 219, 2<1.3), secondo 
cui lie parti possoino priop0l"l1e un 1'1oorso di -costituzdionia�Jit� oootl'o una 
sente~a d'ultima iis<banZ�a, per il motivo chie il giJUdilae d:i .ciassaz:iione non 
si � riV'olibo iln vila pve�gtudiz1aJ1e 1alla Corte di Giustwta de11e Oomlllrlit� 
Eul'opee, 1solio qua1011a La diedstone in tail senoo �arppaiia airbit:raria. II 
T!'attato CEE non �oonttene .alcuna d:ilsposizrooo che �oonseniba dli ad!ilre 

Getreide und Futtermittel (che � l'Orgainismo di intervento tedesco per i 
ce�reaili), 1aveva 'l'itenuto i1a esportazione Illell. Paese li!IlJdfoato meli dooumeniti 
come conditio sine qua non per otte'llleiie 1a irestttuzioine; e a ta1Le pron1um1cda 
era pervenuto in 1adle11enza al precedente orientamento del Bundes:f�nanzhof, 
e senza avvertire, oltretutto, 1alcuna necesS!irt� di investire deil.lJa quest�ione 
la Coirte di gi1U1stizi:a. Dellia fondartezzJa di ta!le tesi aveva d.inivece d'l,l!biroato 
p110prio il Bundesfinanzhof, che av�eva quindi cMesto alla Corte di gius1Jiz;
1a una 1seirutenza di 1ntel'lpretiazione, enJUJnciirunido poi, (J;>11opirli.o a seguito 
dellla decisione delolia Corte (27 ottobre 1971, nella causa 6/71, Racc., 823 e 
Foro it., 1972, II, 81), il principio di diritto al quale il Finanzgericht del1'
A:ssi1a si .sairebbe dovuto uniformal'e :in sede d1 irinvli.o e ohe Sii � inv;eoe 
rifiu ta:to di applicaire. 

Le effettiv�e :finalit� del ricorso aill'art. 177 del Trattato CEE, H proposito, 
cio�, di iso�ttrarsi, in :ragfoine del prop'l:lio dissenso 1t1Jel merito, aill'obbligo 
�imposto dal � 126, n. 5 del <I1e1goJiamento di l[l!rooedura (J;>eir li tribuooili 
:finanziari isoino del :resto 1dellJUJnci.iarti idaillia poritata istessa delilia decisi()[le 
adottata nieilJlJa 1caiu:sa 1146/73 (che ha 1affermato la competenza del!Le auto:r.it� 
niaziOillali a .sta:biirliire, .secondo i1e [[JJ()!rme dli diJritto interno, 1se ed in qruaJ. 
m~sura .spettasse 1a <restttuziofl!e alil.'esiporitazione, dumrne il p�1I"iodo �di aQ)plicazione 
deil. IJ:'ego1ame!IlJto n. 19/6.2, 'llleil caso .in cui i p;rodotti� 1rtsultasseiro 
esportati in P1a�esi ddveirsi da quello i:nJclicato l!led idoC1UJIDen1li Teiliativi ai11a 
iiestituzione); e ci� tn quanito J.'1aff�ermaita arpplioabili:t� de�l:Ie notrme �di diiriitto 
interno, gi� diesumiibiile del .r.esto da pireoeden1Ji sentenze delila Corte di 
giustizia, .comemma, neli11a .sostanzia, [['obbligo cihe �a!Vevia iil giudJJce di rinvio 
di uniformarsi aillia decisione del Bundesfinanzhof, l'obbligo, cio�, di adottare 
1a 1nterrpre1tazione .che di tahl �no:rime di dirttto iillterno aveva da:to il 
giudi1oe di griado sUJperiore. 

5. -La questione risolta nelle decisioni <in rassiegna (un-;i dela1e poche 
questioni di natum p11ocedurali :f�n@a esaminate dal:la Coirte di giustizia) 
� cormunqrue .certame[)Jte iin1Jeire1ssante, e potr�ebbe eissere 'a\PP'l'.'O!Dcmdita anche 
sotto u1terio'1'i pmfi1i. Deve tutta1vfa eisciliuder.sii l!a oipportunit� di a1ltiie considerazioni 
in .aJrgoimento, dato c!1e :La competenza .ad i�!nrteil'IPrietaire le noirme 

106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1a �Oorlie di G1ustli.zda pieir ottenere l'an1m1Hamento d''lllllla senrtJenza emessa 
da un g1ud1ce niazfulnai.le d'ultima :iistrunzia e piaissata d!n giudfoarbo. 

Il 11Jesto �chiiaI'lamente .mterpre1labd1e dtel � 12<6, n. 5, dcl F\~gierichrtswdtmmg: 
� Il t1dbUIIlaLe �cu:ii la �causa � ll':mviata pieir dJl Tliieisame � vmoo1ato, 
nclle sue d:ecisilOIIld., dtal giud.Looto del Bundtesfi.lll.alJ:lJZhof � :i!mp~ di 
iaittribudre alla sootenza dli rmvio .gli stessi effetti giUT:ilruci d'uill.a selll1Jenza 
iln. ultima ~a.La 1sentenm di rinviilo � VIDOOlarnitJe !liOlll solo pe�' 
fil gii�dliice cui i!Ja oausa � rmv;Lata, ma ai.Ltri�si per ihl. Bundtesgieriohltshotf 
medesimo e per Le parti Jn"Ooossuali. Nel preSleilllte �Caso, l'olI'ldinalll2la coo 
CUii il Frirn.anzgiell'liicht ha deilleriirt;o Jie questro1r1:iJ piregiludiziailii: mhra ad eludere 
i'cli�etto vmooll.ain.1Je di cm al � 126, n. 5, del Finalnz.gierichtsocdlnung. 
Un 1sdmile tentativo � altrettanto :irnammLs1s�hi1e quanto lo sarebbe il 
Jn"e1Sle1Illtarie alLa Cwte un ricorso irn. via ditreitlta per orbteiniea:'e l'ammhlamento 
d� Uilla senrten21a illlazd:OllllaLe passata m g.tud!ioaito. 

Di �conseguen21a, l'iattr.i!oo nella �OaUiSa priillcipaile oonc1ude che 1a 
Ome voglia: 

1. -�dtcbiiiairall'le furriic1ev.i!biLe ia domanda dit Jn"OillunziUa pregiiudiriale 
proposta dal F1�illiarn2lgell.'I�!cht dell'Assiila; 
del Trattato CEE (e quindi anche lo stesso arl. 177) � attribuita alla 

Cm-te �di gi'Ulstizd:a, �e �che l'iinteu:-p1retazi00�ie coillltenuroa neliLe due de1c:ils�oni, 

qmndi, dev�e 1al1o 1starto riteneDSi, niecessar.iJamente, 1l'unka esatta ffitE!['[>!re


tazione della noll"ITJJa. 

E' auspicabile, tuttavia, che l!a Corte dii giustizia abpia occasione dii tornare 
in argomento, perch� La soluzione, cos� motivata, e come giustificata 
nelle concluis:Loni deJl'avvooaito gieneraJ..e, non conrv1nce. Come la stessa 
sentenza induce a ritene11e (ed in particol!are La !11iconosciuta ammissibilit� 
del rinvio nel caso in cui il giudice � ritenga che il vincolo a rispettare le 
valutazioni contenute nella sentenza di rinvio del Tribunale superiore possa 
risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunita


rio �), sembra infatti che all'adottata soluzione si s:i!a pervenuti non tanto con 

una serena disamina dei rapporti con Le :norme di diritto interno, quanto 

piuttosto per la preoccupazjone di .evital'le, quante vo'.Lte risulti possibile, che 

i giudici nazionali risolVlano dil"ettamente questionii di diritto comunitario: 

ed � una preoccupazione che invece, se pur giustificata da una certa iniziale 

resistenza dei giudici nazionali (� noto l'espediente dell'acte claire adottato


.dal Consiglio di Stato francese), non dovrebbe condizionare le valutazioni 

giuridiche de�lla Corte di giustizia, e che col tempo comUlllque, molto proba


bilmente, non avr� nemmeno pi� motivo di esser�e. 

6. -Nell'ambito della soluzione adottata dalla Corte di giustiz1a va segnalaita, 
comunque, la precisazione seicondo �cui � diverso � il caso se le questioni 
deferite dal giudice che non si pronuncia in ultimo grado sono materialmente 
identiche ad altre questione gi� deferite dal giudice di ultimo grado., 

in .qU1aJnto ta!1e irilievo implitcia e preisup(pone, nece1ssa[11ameirute, che 11a decisione 
dm.teirp.re1tativ;a vincolia, []Jel processo 1nel quaiLe 5mitervd.ene, tutti i giJudici 
!1118.zionail:i chd<amati a conosce!re delila conitrorveirisia, e illO'll so~tanto queilll.:o 
che ha rivolto li.a doma1ndia ,di 1ntoopre1Jazione; il che comporla, lin coeirel!lZa, 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 107 

2. -iiln 1SUboocLinie, riisolviere ila prima questiJoo.e !Ilei senso che 
l~art. 177, n. 2, del Tuatttato CEE ;non ool!lisea::ute ai!. giudice di prima ~stan:zia 
di so1J1Joporire al.:la Co!l.'1Je una domanda dli pronunzia pire.giudiziale ali. senisi 
deLl'art. 177, n. 2, dietl. Tua1ltato CEE, quando le illJorme oomunditalrdle I�ID. 
questi'Oltlle 1sono ,state interpretate dal giiudltoo naziOltllailie d'u:lrt:ima ii.stanza 
oon un'1efffoaicia pari a.Ila :l�ocm di oosa g1irudliica1Ja. 
b) La. EVSt ('convenuta nella 1oousa prmicipale) appoggiia moondliziLOl!
lialtamente La resi sv;oJita dai! F~icht IOOli'ordlnialnza di !l."mvilo. 
L'1arl. 177 del Tuattaito CEE ha Lo scopo di gaTaJlllt:iire l'arpp]JLoozdiOl!lie u:ni:
liorme dru d~itto oomUiJJ:irtm"jo iiln tutti gli Stati membri. Quiesto obdetrt::ivo 
illlOO. viernebbe perseguwo se si 1arnmetteisse che 1a oompei!Jem:a dei gliiudJlci 
nazdioITTJalJi ai sensi dell'iart. 177, n. 2,, :� �li.mii1J~ta da illlOII'IIIle inrbe'l.'lllle di 
prooodUX1a, l!liOl'me, del resto, arssai dhneroo iilJeli. sdlngo�li Stia.ti. 

Inoltre, iil compo!l."tamoo.1lo deil FilnanZlgerdiCht delJ.' .AJssdia � arrnme1sso 
dai! � 126, n. 5, del Filtllanzgieriichtsoodrmng. Soopo della pa"edetta disposiziorne 
� dii 1evitare che un rtfiuto del giudfoe dli. g!l."1aido Jnlieriore dii arcoottare 
le valu1lazdioni gi'llll'licliche 1espresse dai! giuddioe di cassazi'One possa 
proilwngiaire inUJtiJ.memite La dUX1ata dei prooossi. Constdeit'iaito che lo scopo 
per cui v;iene posta Ulirla questiione pl'egiudiziiiaie � plt'iOprio queillo di 
giiurngere alla iso:i:uziicme defuiiitiva dli un probl1ema giiurldiiJco, rnulla s'op


del il'.'esto, con dl oriteriio in 1a1rgomento adottato dalliIJe V'a1rie legiisliazioll.ll� 
n:azionaJ.i., che il potere del giudice nazionale di riproporre questioni di 
int&p!l."ebazd0tni 1gii� deciise, rfocmosc1uto dalla srbessa Ooirte �di ,giusti.zia (sentenza 
27 marzo 1963, nelle .cause 28-30/62, Da Costa, Racc., 61 e Foro pad., 
1963, V, 49, con nota di LAGRANGE; 9 dicembre 1965, nella causa 44/65, 
Hessische Knappschaft, Racc., 951, e Foro it., 1966, IV, 33; 3 aprile 1968, 
nelfa .aausa 28/617, MOilkocei W�e1stf�alen, Racc., 191, e Dir. scambi intern., 
196'8, 406) non pru� esseit1e ese1r.ciitarto llllelLl:o .stesso processo iail. quaiLe Sii rilferiisce 
l'inte!r'Venuta deciisione 'dinte111PT�etativia. 

La :f�aicolt� �di !l."iip�rOfPoiIU'e questioni .gi� deci!Sle si r:iJcolLega, de[ 1resto, 
al priinaipio delJl'efficada relativa delILe deciisiom deili1a Coote di gilustizda 
(limitata, do�, �al .oaiso ccmooeto 1a!l qua:le ISi d:l�eTisc1e 1J. pirooedimenfo p!regfaldiziiale 
di inte1rp!l."etazi1one) : plI"I�IIJciipio affie=aito da!l.1a pvevia1enbe dottdna, 
esp<resso in una !rdisolliuz:tcme 1adottaita dal11a Ooimmissione per iil diiritto 
internazionale dell'Unione Internazionale dei Magistrati (Roma, 16-18 febbria.
io 19611) e condllviso, m pamoo1aire, ccm convincente motivazione, da!ll'avv. 
gen. Lagrange neUe conclusioni presentate per le cause riunite 
28-30/62 (Racc., 1963, 77 iss.; in argiomenito v. per�, dia ultirrno, MARTINO, 
L'efficacia delle decisioni pregiudiziali della Corte di giu.stizia delle Comunit� 
europee nelle cause pendenti avanti i giudici nazionali, Foro pad., 
1'973, IV, 1). 

S'intende, pooailtro, che Sii traitta pur sempr�e di U!!lJa efficacia relativa 
del tutto teorica (1ainafogia, del !l."esto, a quella deLle de1cisiio!ni in:terpreta.tive 
dei gtudici naziol!laild dd 'lllltimo grado), 1e 1donea, in parrticoliaire, ad esolIU.dere 
La pe!l."'sistenz1a di 'l.1IIl obbligo, !Pe!r il. .giJuid�ice nazionale di UJ1tima iistanza, di 
promuorve!re ili. !P!l."Ocedirrnenito 1p!l."egiuddziale .di ilnterpretazione per questioni 

/ 



I 

108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 
I
ii� 

prone, anche iillell'attuafe stato. de11a �oausia dinanzi a.i giudiiei naziooo1i, 
alla rioev~bi:lilt� di una domanda dii pl'onunz:iJa pl'egiucli2Lale. 

c) La Commissione oss1ervia dJJe, di per rs�, lLa prima qu~stione 
sarebbe .m 'Ull1 '(Jerrto 1senso rsuprerflua, �dal momento �Che la Corte � competente 
a rSl1JatuLre d'uffido rsulla :r:Loevlibilirt� della �Sleoo:nda e de1la terrz.a 
questdiooe, idisolV!e:Ildlo �OOS� imp]Jtcitamente anche :La prima questoo1Ue. 

~a Oommiisstone ritirene nondimeno auspiioabi.J.e che La Corte preCl!
SL l'ambito d'rapplfoaz:iJOiille 0deU'.art. 177, riisolV1endo espressameiillte 1a 
prima questto:ne. 

Le �COilll...aj,deil:1azioiilli dec~sdve per la .soluzione de1la predetta questto:ne 
scmo �le seguenti: 

Il Fmanzgerdrcht dlell'kssi:a � un �orgall1IO giudi.zJall"iio legittima.io a 
pl'orprorne domanda di prll"�O:IlunziJa priegiudiziale in forza deiLl'art. 17-7, n. 2, 
del T.riattato CEE. Non �ci sono norme di drilrdrtltro !interno che escludaino 
il ll'ioorso prerr oossaziJcme m 1sedle di giud:iizi� ,dJi rmvio. Il � 1.2.6, iil. 5, del 
FinanzgerrichrtsordiIJJung riduce, � V1evo, .iil margiJIJ.re di deoiisto:ne del girudlioe 
di primo grado, rche non pu� disoostail'si �dai pdncipii .fissati daJ. Bundleis


gi� risolte (1sent. 27 marrzo 1963, nelle cause 28-30/'.62, Racc., v. pag. 73-74) 
Al giiudiJoe 1IllazionaJie, invero, si offirre .sorlo l'ail�terinarttva, neil. .caso di questioni 
gi� ,dJecise, t11a il'adottarr�e finteI1prrertazione rstabilliita da& C1orte rdli giustizia 
e il riipll'opoNe :La questione (prospettando, e\nElll'.ltualmeiillte, Pfl'Ofili di diiscussione 
nOln esaliliinati),. essendo evidente �Che una drecisione ispdrarta ad 
un'r�llUtonoma e divell'gente inrterpretazio:rue .dlelJ!Ja nOll'lllllartiva �CormUildrtJa.rm, 
anche .se teoricamente� ammissibile, sarebbe comunque superata (.salvo il 
ClaJSO rdJi passagigfo ]n giiudfo�llto per mamiaarta i�!XllPUgiIJJazione), ISe !ll>O:Il aJ.tro 
per rl"obbligo :imposto dailll'a1rt. 177, terzo rcomma, del -tr0attarto dli Roma ail 
g.iJUdice di ultimo '~aido, .che non rpotl'ebib.e ev.iidentemente �e.scl'Udooe, dm tal 
caso, .]Ja 1sussistenza rdi una qUJestione d'mterrpll".etazi'One evidenriiarta daillia 
stessa iinooIX11PatibHrut� del�l�a �decisicme con l'mtettiplt'letooione gi� staibiil.ita dal[a 
Corte di giustizia; e lo stesso orientamento dei giudici nazionali, invero, 
appare sintomatico delr1a 1sorstanz:ialre efficacia direttiva riioonosciuta alle 
decisioni inte:ripretatiive rdetlrLa Corte rdi giiustizia, �am:che se rimamie valido 
il rillievo secondo cui �non � solo norinale, ma au.spicabile che un organo 
giurisdizionale elevato di uno Stato membro si valga della facolt� di deferire 
una seconda volta una questione interpretativa se, per motivi di diritto o 
di fatto, ritiene che la interpretazione della Corte non sia inoppugnabile � 
(Avv. gen. GAND, rconcluisioilli presentarte [prer !La causa 28/67, Racc., 19r613,214). 

7. -NeLl'ambito stesso de11a solliZione contenuta nelle decisioni in rassegna, 
ed in coerenza .con i rLcordati rprri.ncipi, rde1vie coimunq'Ue rirtenell'Si 
consentirto anche �al .giiud1ce d:i ~nviio, ed anche qmmdo :sia vi.rnoorLarto a 
deciisio!t);e emessa in aderienza a prrornUJnciia intelripit'e1Jativ�a dreJila Coll'te di 
giustizia (anche nella ipotesi, cio�, in cui la prima delle due decisioni in 
:mssegna sembil1a reseilrudeTe 1a faicolrt� del .rinvio rpvergirudiziale), di chtede1re 
al1a Ooa:"te di .gi11.1Jstizira chiarimenti .srulrlia 1seintenza inteTpretativa (orrd. 16 
maggio 1'916�8, ne1llLa cauisa 13/67, Becheil", Racc., 262), rnon essendovi motivo, 
una volta ritenuto irri�levante l'obbligo di uniformail"si aUa pronuncia del 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

fiJna:nzhof nelila 1senrben21a di :rinviio. Ci� non basta tuittavikl. per oOll.lc1udere 

che niesstma 1questiione pu� pi� 1essei:ie 1sol:Leviata dJi1nainzi al gLudLce di 

p:rimo grrado . 

.A:ii sensi. delJ.',a;r<f;. 177; n. 2, il giudJiioo naziicmalle pu�, qua;Lora nutra 

dex dubbi �o~ca 1a poo:itata di U111a norma, domandaro aJ:La Ooirte di Giu


sti2:ia d:ii piOOllJUIIliZJiiarrisi. m via pregiudiziale ;sulla norma dn quesitione. La 

Oo:rte IDJO!ll � �Competente� a 1c0Ill1Jriol1are se, illl forZla de1l d.iri:tito interlDJo, li 

dubb.ii del giiurucie niaziJcmailJe siano mammiissibfili o illlg.tustifiioati. Per.ci�, 

pu� essere iI'.irten.UJta xdioev'ibiLe �anche �lia domanda dii prOll.lunz:iia pregiu


diziJaiLe proposta 1da un giuroce �Che 1Conosoe della oa.UJSa dJI1 sede di riJnvio. 

L�a Oommiissme rr.iio01DJOsoe che La �soLuziOIDJe ISOVI1aesposilla potrebbe 
avere �oonseguernzie d�. rrfiliievio in l'le�iaziione a:ll'�ord:i.inamooto gerrarohfoo dei 
tribimali lllJaziicmaJJi.. .Se 1m:llabti l'inberpl'letazrone diehla Corle� nolll oorrispcmdesse 
a q111e1La fom.ita dai giudici na:zlliooali d'ultima .iistan.za, il giiudioe 
ohe ha sottoposto !La questiiOIDJe <alla Corte potl'lebbe troviarris:i. di fronJte 
a due sentenze 1con1roastanti. Decidendo secOll.ldo l'1iinterpreta:zlli01DJe della 
Coritie, egli 1si diisco1stel'leibbe IDlecessariamente �dalia ,sentenza di r:invio del 

giudice di grado superiore, di escludel'e per d1 giudice di rinvio l'esercizio 
di tale facolt�. 

8. -Sul principio di cui al�.a quarta massima cfr., infra, l'annotazione 
della selllitenzia li6 genmiaio 1974, :resa nellLa �carusa 127/73 e, peo: i precedeniti 
deili1a �qruesti-Ollle, ed in piartdico1a!t1e 1sU11.1e COIDltrais'flanti so1UZlioni adottate in 
passato, le cooclusiooi dell'avv. gen. W1arner, sopra riprodotte. Anche in 
questo 1caso il [)Q'mcipdo 1affea:-maito 1dlaili1a �Corte di giUJStizia si pOIDJe :in co1ntrasto 
�con UJn comune prmcipio di diritto iprooessuale, con il criterio, cio�, 
secondo cui Jia imipugnazione dii un 'P!'OIVVediime:nito .giJu:r.tsdizionaLe impedisce, 
salvo eccezioni, la produzione degli .effetti. Tale criterio era stato 
in effetti condiviso nel�.a triattazione della causa 31/68, prima sospesa a 
seguiito del.La dnterv�enuta impugnazione de11a sentenzia di rimessione a1la 
Corte (ord. 3 :giwgno 1969, Chanell, Racc. 1970, 403) e po1 canceLlata dal 
ruolo per essere d!LV'�1DJ1Jaita, .con (La irliorrma dell1a decisione del giudice a 
quo, �priva di oggetto� (ord. 16 g.iiugno 1970, Racc., 404); e anche neli1a 
causa 13/61 il principio non era stato invalidato, essendosi la Corte limitata 
ad e1Scludere 1a neceS1Siit� dii acooTtalt'e �Che iJl pll'o'V'Vledfumento di rinvio 
del �giJUJdice nazio'IJJale fosse o no pa1Ssaito illl giudicato sepoooo !Le norme 
di dirdtto int~rno (sent. 6 aprile 1962, Bosch, Racc., 87, �e Foro it., 1962, 
V, 44, con nota di Goird). 
Ocm la decisdo<Ille m !l"aiSISeglna 1a OOII'te idi gmstiztia, pu;r senza condividea:
ie 1a 1solluzione pr�o(posba. dall\avv. g.en. W1all'ner (1se1oondo 1cui si sairebbe 
dovuto escludel'e 1a stessa ammissibilit� di impugnazioni del provvedimento 
�di rimivlio), ha invece 1statuito che 11a irlichiesta idi PfI"Oniuncia pregi.Judizial1e 
II'iimane efficace fin quando non 1sta ~erviocata; non vtenie quindi 
evlitata la possibi�lit�, prospettata daill'iavv. gen. Lagrangle ne1La causa 
13/61, che La proin1uncia 1PTe1girudiziall.e idieUa CoTte r1esti in 1001ncrreto priva 
di effotti 1neli1a conwoverisila alla qualle 1si riferisce, ma � �ev:ildente che ci� 
pu� accadeve, una volta esclqsa l':indag1ine del giudice comunitario sulla 
111levanz1a de1La questione Pll'OfPOsta, anche indipe'IlJdier.ntemente dall'impu



llO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giudltoe d'ultima LstaillZla :in ,spil'egio del � 1216, n. ,5,, dJeil Finainzg,er:tchtsOTdinung; 
diecidEmdo 1in ossequio fill'opwooe dei giudid di oassaziio111e, 
v:ioilierebbe ,filveoe l'wt. 177 d�eJ. Trarttato CEE. Un 'simhlre ddrliemma pot:
roebbe tuttav.iia ve111�ir r:Lsolto giiazie al p:roinoipl�Jo della prevalenza del 
diritto comunitario,_ 

L'art. 177 non :mv:ita 1soiltanrbo H giud:k1e1 che opera il rinv:to a decidro1e 
m con:liormtt� dell':mterpretazi:one defila Corte, ma attribuisce altresi 
�ai .smgoli il dwttto dii pretende:rie che ii giudici: nazion.al!i si comportmo 
in tal .senso. L',art. 177 va ,considerato, sotto questo aspetto, UI11a 
norma dir1e1creare lim. capo ai 1smgoili dkitti

1ltamerrute 1effioaoe 1e italie da 
chie i girudiloi naz�ionali diev;ono tutelare. Il monopolio initerpretatiV'o del 
Tuattao CEE, di cui 1a Corrile dispone lim. virt� dell'art. 177, non potrebbe 
ocmseguire lio 1soopo di �un'i111terp!I1eta2ll�JOilJe uniforme del Trattato se 1e 
pronunzlie eme1sse d�alla Corte 1m vta pregiudiztal!e n-0n avessero '!IDa 
forza vmcolante, 'che potesse esser :liartta Via'1eTe a1me1Dio da11e parti nena 
causa prrmciipale. 

La Oommtssione n1e 'oonc'lude che l'inte:r;pr,etazLOIIle di una norma 
oomuniitari1a :liornd,ta daJ1a Ooritle deve in 1ogni 'Caso priev1alere sull'opmilon1e 

gnazione del provvedimento di rinvio, per La poS&ibildt�, c10e, che il 
giludiicie nazioniall.e di giiado ,supeTiore airunrulili 1a senitenza di merito escludendo 
ila Tiilievanza deil.la questione dreeiLsa o in !l'agdone delJla rnllbura pr,egiudiziaile 
di 1al.lrbre quiesticmi :non oonsidJooarte, diai 1giud:iice di p;rima i1stanza. 
Quainrto ail.l'o!rldinamen1Jo italiano, OOJ:IliU[1q111e, iLa �questione ll'iisotlta con la 
sentenoo dn esame nemmeno si pone, non ,essendo ,consenti.ita lJa irrn(piugmaztone 
del ip["OIV'V'edirmento 'emesso ai 1sensi dell'a!I"t. 177, seCOilJdo, comma, 
deil �trarbtaito CEE. 

9. -Il principio espresso nell'ultima massima conferma il convalidato 
orientamento deihlia Co!I"te idi giustiz:iia a p!roposito �follia competenza deille 
a:utotrtt� nazionali, dJUrainte il periodo di a[p[plUClM:�O[}Je dei!. regolamento 
n. W/62 (ie cio� fmo 1all. 30 giugno 196'7), ai disicip!Llrrta::rie dl regime delile restituzioni 
(eveatu.ailmente) concesse alla esportazione di ciereali: cfr. sentenza 
12 di.cemb!re 1973, nelil:a causa 1'42/73, Miaithes & Schiurrrr; 212; giJUJglno 1972, 
nell1ia 1ca1rns:a 5/72, GtrarsSli, Racc., 443 1e Foro it., 1972, IV, 189, con nota di 
CATALANO; 23 marzo 19,72, nella causa 85/71, Kampffmeyer, Racc., 213; 
1,5 1dllioetmbi11e 19'7,1, ln'ei11a causa 211/71, Biroderisen, Racc., 1069, e Foro it., 
197'2, IV, 81; 27 ottob:rie 1'971, neHa causa 6/71, Rheiirumiihlen, Racc., 8123, 
e Foro it., loie. uJJt. dt. Slllllla portata deilJ'aa:t. 19, 1r1. 2 deil 11e1goll.amento 
n. 19/62, nel s1enso che la disposizione � obblig:a lo Stato membro dmpoirtatore 
a riscuoiflEIDe il pl.'escritto pl'elievo su tutte Le importazioni per le quali 
lo Stato memb!ro 1eS1Portarboir'e ha 'a:t1Jrd!bui1lo Le Testlituz~olllli " paesi terzi " �, 
cfr. 1sent. 7 novembre 197,2, JJJeil.11a ,oaiusa 20/72, Srbato be[ga c. Coibe1ex, 
Racc., 1055. 
(A. M.) 

�.� 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE lll 

del giudke in:azi1cmaie d'ultima iistanZJa; Ul1Ja soluztlioi!lie diverr-sa metter�
ebbe in fo1I1sie .l'unHiormit� d'appU.caz~ooe del diritto co�nunitall'io. 

2. -SuUa seconda questione. 
La ditta Rheinmilhlen riich1ama 1a g;iur,:isprudein.za della Coll'te nelle 
cause 6/71, Rheinmilhlen (Racic. 1971, pag. 81213), e 85/71, Kampffmeyer 
(Racc. 1972,. pag. 213), se�condo l1a quare occOII"l'e distinguere netta:menite 
fra il .sistema dJei prelievi red il �sistema delle 11estituzfoni, entrambi 
p11evisrbi daJ. 111eg;0Iiamel!lito n. 19. Pier .quanto ooncerne 1e :riestituzii<mi, La 
Oorte ha 1a:ffiermai10 �che gli Staiti membt!1i �ell'ano �libeiri di non conoodJere 
a1cU1I1a :rieistituziiOi!lie, ,iJ. �che implicava 1a diacolt� di imporre aJ. riguaTdio 
oondiziioni supp1emen.1Jatri, oltll'e a queUe previste: dali 1I1e1go1amenti �oomunitari. 
Nel .campo d'1applica2lionie del 111eg;oillamento n. 19/612 -pt!10Slegue 
l'aittrfoe -:non sono �sta'1li. fissati da alcuna niorma �ComUIIli.JtaTiia n� la 
forma deHre domande di rest:iltuziione :n� i 1JeTm.tni dd piTesenta2lione. Il 
compi1to di 1stabiliT1e :Le modalit� di 1.iquidaziOi!lie deLre II'lers:titiuziollli � sllai!Jo 
quindi lasciaito ag1i S1Jati membri. Ne consegue chie questi ultimi poteviano 
�dJiscrupmar1e .ed 1app1icall''e, a loro piacittneni!Jo, :IJa. II"evoca �deillie resrbituz.
tom. 

La suddetta dinterprletaziiOIIle � IS!�ata adortmaita anche dal BU1I1desfinamhof 
�ed � perci� vroco1anbe per iJl Fmanz.g;erJ;cht ad se111si dcl � 1216, 

n. 5, del F\inanzglet!1ichtisoodnung. Se viendsse 1aocell'ila1Jo �Che la meme � 
stata posta in Ubem pratica in un altro Sarto memhro, l'attrice aivrebbe 
pur �semPfl'e dmi!Jto a viedemi aiccOII'data :almeno lia !l'lestnuziione � Staito 
membro �, �Che 1e 1sa111ebbe spettaita in d�orza .delLa diiscipliiJna nazi.otnialle in 
mater1a di iI'lestlitu2Jioni. 
La Oori!Je potrebbe risolvere la seconda quies:tione oome 1s1egue: 

Il p11oblrema del se ed :illl qua1e m1SUII1a via.da :richie.s:to il rdmbooso 
dli UIIlJa 11es:ti1Juzione ai SetnJsi del reg;o1amernto :n. 19/62., pe111cepita mdebitametnJte, 
� un piToblema di dJiriiitto intell'!l]jo e va riiso11:1o dai giuddci 
naziOllla:li. Gli Starti membri �ed .i giudici naziionaili devono tutrtavi�a veg1iaire 
a che nOIIl siano superati i massimi �dd resitituzion.e prevtlisti dal 
:r:iegoliamern,to n. 141/64 e da altll're lll!OII'me d'attuaz:iione emanarbe dagli 
org1a1IJ:i �oomuni:ta:ri ed a �che 1a pall'te di 11eisrtituzi0i!lie, percrepita indiebitametnJte 
1e. soggretta al !l'limboc.s10, vieng;a fi1ssaita in modo da r1stabdlire l'equilibr1o 
:nell'iorg;ani:zzaziione dei mercati. 

L'EVSt 1sotto1mea che .gli..acr:tt. 19, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento 

n. 19/6�2, gli �all'trt. 14, :n. 1, �e� 15 del l'eg;olia:men1Jo :n. 141/64, ed infine 
l'.all't. 1 del r�ego1amenfo diel Oonsi>glfo� 2�9 ottobre 19>6'4, n. 162, G. U. 196�4, 
pag. 2739), hanno 1stabilliito 1so1ta1nrto dei maissill:nd. dd riestituztone. 
NeLre �SU!e 1sen~e 6/71 1e 85/71 1a Corte 1sli � irichiamai!Ja alle dlitffereinz,
e :fua 1a fl'lestiituziJOi!lie � paesi rtJell'zt � e La resttituziooe � Stati mem



112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bri �. iSpec~ailmenrtie i 1criterd per dil ca1cio1o dei massimi di restiltuzione 
dirffedscOIDIO �i!n ftmziooe degli scopi.i �cui miraitllo le due <categorie di 
restiituzdiOOl!i.. L'obiettiJv:o d!elJle :riestituzioni neglii! 1scaimbi ti[);tracomunitarnt 
� di II'avvici!narre :lilla dii lo:rio li prezZJi d!el1e martJerdie prime neli vari 
paesi della OomUllll�t�, in modio 1che le cO!tlJdizioni d'acquisto per le imprrese 
di W�llS�OII'ma2JLone rliisulrbmo uguald:. N egJii 1sciambii coi paesi terzi Jio 1scopo 
deJiLe :oostitooimli � 'ID'Vlecie quelJio di ridur:rie la diflierenza f:ria i prezzi 
piiartiiciati nello Staro membro �esportatore ed !i piieZiz:L oorroo..ti sul mercaito 
monclial1e, Le dii:sposiziioilli sav!'lammenz:Looate riiflJettoiDJo perfettamente 
questa fondamentale diisti.JnziCJIIlie fra Le duie 1categ10:r.ie di :riestituzio:nd.. 
L'EVSt <Clita 1a:1t1Jcora 1iil ~egoLamento �della CommissilQ!IJ.Je 25 luglio 196�2, 

n. 912 (G. U. 19621, pag. 1906), che .conseni1liva agli Staiti membri di acoordaTie 
1ie restituzlilonii � paesi rtierz� � nella tllorma di aut�rizZJaztont ad irnportal'e 
iJn esenz.ilone daJ. p'l'leildievo una �corrispoindernite quantit� dii martlerie 
priime. La poissibfillit� di cui sopl'la pl'lesentav;a UJil notevole mteresse per 
l1e impOII'taziiOl!li 1esernti da pr.eJiievo; La prospeitit:i'Vla dei vantaggi iJn ,1Ja:l 
modio ottenibili: poteva :llacilmente mdUI'llre gl:i esportatori a dichtaxare 
come <esportazioni � pae1si terzi� esportaZJ~oni d:i!rette vemso altri Stati 
membri. 

Al:1a luce di qua1t1.to .sopra .esposto, La Corte ha deciso che, per p:riovare 
La provemenza o Ia destinazione de11e merd, :non � suffide!Illte la manc~
adleil 1oortilfi:ciarto cli ci:ricio1az:iione dielle meroi DD4. La giur:isprudenza 
del:La Oorte � 1matti partita dal principi.io che le diiscliplirne namoniali 
e1abwate per l'aitrtuaz:LCJIIlie del 1s~stema di ll'e:stiituzdJOOl!i. d1 cui al iregiol1amento 
111. 1'9 lnOil debbaiillO <ClOII1Se!Ilti:rie abusi. 

La teoria (deil rd:mbo:riso) �dellia � diffiwenza � SV'O'lta dal BundesfinanZJhof 
nion � ,compait�bile 1co111 .i principi gmiilici enunJCiati dalla Oo:rite; 

con i: piiIDc~pi dlellia dilsoipl:inia �Clomunitada �lll maiterrila. 
L'EVSt �Clonclude �che un 1eisportato:rie, il quaJie abbra mchtesto ed 
oititeruuto UJna :restituz:�l0011e � paes1i terzii ., noo ha pi� iil diritto dli d!omandall'e 
UI1Ja 11estiituzicme � Stati membri �, quando v;enga sucice1s'9Lvamentle 
acoertarto ,ohe .egli, oOOllfmariamenite alle propirliie, dilchta1'az5Joni, ha esportato 
1a mero.e iin UlllO Stato membro. 
La Commissione espOOlle 1a diiscipilma �comum:iitairia m e1s:ame. PeT 
quanto ll'liguarda il 11egoJamen1Jo di competenza fra Oomu.ntt� e Stati 
membi'J:, 1e1ssa gil\llr:Lge alLe medestme c0011clus:~0Illi cui s00110 giunte l'attrice 
e la OO!Ilvcenuta nel1a oausa prmdpa1e. 
La ,soluzione del:1a 1sec01I1da quest�lolrlle d!ipe1nde dal �Come va illltell"p:
rietaita l'etsipll"1esstone: � espo:ritaz�lone iJn un altro Staito membll"o ,, . Cionf 
v~ene .aihl'uopo pa:ritil!'le dalllia �defin:iziione �di � 1esportaZJ~oillie liJn paiesii teTZi ., j, 

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r1r111-ttll.llllllllrlliltllill�~rfi{lfl~IBlllllll!ElllltlfllrlillStri 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 113 

che la Oorte ha :tiorndJto ll:Wlla ,causa 6/71. L'1esporta!Z~O'Ille vierrm paesi 
terzi -ha affermato La Corrte -poosuppOIIlleva aJ.mein:o che la merroo 
foSISle �(1) posta m l!ibea:ia pratdJoa in ,un;o Sta<to terzo. Questa definiz.iolnie 
non � tuttavi.a moilrbo chdiarn. Se !Ili()([]. altro, l'uso del condizionale (s&ait) 
aocan<to 1all'md:iicartliivo (avaiit �t�) pu� su.sci'bairle dei: dubbi. La Coirte, ha 
con ci� .semplicemeinite drnstJetSO ia1lude.re a1:La va1urtJa,ziJOlne �a priori � che 
deve m ogrn�,ooso essere effettuata dall',autorit� oompeternte peir le irestituzioni 
oppur ha viol'UJto metteire ilil �evidenzia che baisrtavia che l'espOI"tatorre 
a V'esse :l�art1Jo tutto dil neoeissruriio perr porre La meir�ce m iLtberra prartd.oa 
niello Stato 'll&zo? 

Se i�. �condfaiioowJ.1e ll'liOn � stato usato peir a1lteinuare la poirtaita della 
:fua:se, la defimzilcme :l�oo:miillla da:l1a Ooirte andrebbe moil:bo pi� Lcmtano 
di quel1e pl'IOposte dagli IOI"~ oom1IDiltari e oozionald 1competernti peir 
le Testitu2'JtOlllli. .sotto J.'impeiro del regoLamento n. 19. 

N~nel dill'I�itito �oomunilllaTiio arbturue -niella mtsum in ouii 
esso 1c�templa aiestitooionii dii.ff~ peir di singoWi paesi teirzd -tale 
defirnmcme 1aippare utiilizzabilie, data soprattutto llJa diffiioolt� <li control1are. 
Perr �questo motivo la OommdissiJO!lle QJUlspica che La Coirte precisi, 
nella senrte111:Za, 1a no2'l~one �di �messa in ihliberra prratica in UlllO St:aito 
membro �. Per iJ. gmd~ce di irmvilo potirebbe essere uttLe sapere se, a 
nwma del di.rrirt:ito �oomunitrurilo, la ooncessiiOille della restiituzdone dipende 
dal ratto che neillo1 �Stato memb:tio impor.tarboire si silano rea:lizmibe� tutte 
le �condiiz:iiCllll.�! necessarrdJe :all'iimpClll.'I�ia2�iiOe diefiindrtlivia ,dell.JJa meiroe. 

Pierr ci� cihe 1concerne 1a pirov;a �dehl'effertlti'V'a esportazdooe verso UJIJ.O 
S1Jaltio membvo, Jia Comm:issiOIIlle sostiene ,ohe d� 111iiiLascdo dit un oortdllicatJO 
DD4 non poteva costiituiJre un presupposto delJ1a :riestituz:ilooe �Stati membri 
�. La suddetta restituzdlOine nJOn ddipendleva neippure dall1a prerentaz1one 
dii una licen.za d'esporitazicme vaLida, �ohe, in foirza dell'art. 16, n. 1, 
del regoillamento n. 19/621, era iriJchdesta peir quaLsdJasd espol'ltazii.ooie I�fl1 alitri 
Stati memmi ail. fine di offirill1e a~i or~�compeibenti un quadro esatto 
dell,a 1sditu.az1one del merrcato. Oonsideiriarta la diflierenza esistente fra 11 
s~sitema dellie licenze e queliLo dlel1e 11estiituzi:oni, un colle,gamen.to fra i 
due ststemi 1appaire iJmposs~biJ.e. 

La Commissione conclude che Le norme oomunitariie allora mv1gore 
non. impediv;anio ad un 1esporitatore di otitenere la resrtd.tuz1one � Stati 
membri � , �aniche se egH 1aveva mimalmente dlichtairato di voLeir esportare 
La mer�oe in paes:i ter1zd.. 

(1) Nel testo :fu:ianoese � aviait �t� ou serraiit � (N.d.it.). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

3. SuUa terza questione. 
L'attrice nella causa principale sost1ooe dl!e non ha afouna limportaiJ.'
ma 1aiccertare in quarlie paie1se terzo la mer1ce sia 1slflai1Ja espor.ta1Ja. � ri1ev1ante, 
inviece, 1a ,c:iJ:.costanz;a �che La merce 1esportata 1s1a staita poista in 
11bieiva IJT181tioo m un qualunque paese :terzio. In tal ca1so, indiatti, sono 
stati r:ealiizziati gli obilettivi perseguiti dail1a po.l:irt1ca agr:1co1a comune 
con 1i1 metodo dehle iiestituzfoni. 

Essa p['OpOille �che La 1lerzia questione vienga rilsolta come segue: 

�Sotto l'impe['O del regolamento n. 19/62 1e de11e 1S1Ue dLsposiz,:iioni 
d'1aittuaziio1IJ:e, �ert'la 1suffic:iiente, per poter mchlede~:'ie wa resrtiirtu2li0Ille � paesi 
t,erzi ., che La merce diosse posta 1:iin UbeT1a pra.t:ioa in un paese terzo. 
L'effettivo pae�se terzo di dest:iinaZJione !Ilion aviev;a 1a:louna r�J.ev.ainza, dal 
momento dl!e f.ammOl!Illt~e de1La restituzi�e er:a uguale per qualsiasi 
paese terzo. 

La convenuta neiia causa principale osserva che, in lmea di primcipio, 
.gli Stati membri 1eriano 1autonizzaitt 1a f1sisaire peToentuali divffi"Sle 
pe!r le iiestiltuziJoni a 1seconda dei � paesi: terzii � 1inte11essati. Tuttavia essi 
dov;ev:ano 11estaire entrio i massimi fissati daJ:la d:iisctplina comua:Jd1tarLa. 
Posto �Che, m taluni �oasi, ,gli artt. 5 1e 5 bis del illepo1amento n. 90/62 
permettevano agli Sfati �di 1super~e 'i massimd, dil wegiiislartlore 1comunitariiio 
non potev;a JJJOill veg11rure a che g1i 1esporitaitori effettua1ssero Le lol'o operaziiloni 
1iln conformit� aille dichLaraz1i:ooi da 1eissi ,stessi pa-ecedentemente 
forrmiite. 

indicata nella terza questLone : 

L'esportator1e ha dwitto 1al1a 11es1iituz:iion�e � paesi teTzi � 1s0Lo qualora 

e.sporti la mwae nel paese di:chiiamto :nella domalllda di r1estituz:iJone. 

La �ommissione idnv.:iia 1a1l'iaQ".gomentaziione da essa esposta in me!I'\ito 

al1a seoolllda quest:iJOIIlle .e �giunge alla conclusione che Jie norme� oomu


I11:iitarie dn vitgoo-e 1a1l'epoca IIlJOn impedivano ad un esportaitore di dchie


dwe, in presenza delle ailrtre OOilldiz~oni prefissaite, 1a 11estituziione � paesd 

terzi �, alllche se La mevce 0I1a staita �esportata m un p.a:e1se tlexz.o diverso 

da quel:lo dtchLaraitio. (Omissis). 

In diritto. -Oon �ordiJnanza 7 maggio 1973, perven1Uta iln_ OOIIlJOeJ.1eriia 
i1 2.0 giugno 19713, ,hl Finanzg,ericht dell'AissLa ha sottoposlflo a que1srt:ia 
Corte, a norma delil'.arrt. 177 del Ttraittato CEE, .tre question:i vertenti 
sull'i:nterpTetaz~one del1Lo ,stesso 1art. 177 1e su quella del 11eg0Lameinito del 
Corusigli]o CEE n. 19/612 (G. U. 1962, paig. 93�3). 

SuHa prima questione. 

Golll 1a prdmia questiione 1si chiede se il giiudk1e che non sia di ultima 
1stanzia po1ss:a 1eff1erttuare hl iri:nvi10 pregiud:iiziia1e a11a Corte' di Giustizda 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 115 

de1Le Oomlllllit� :so1o qualioria �si occupii de11a �causa per �1a prima volta, 
ovverio anche quaa,cma debba istatUJill'e .su ll'iinv:iio, dopo l'am:mUamento di 
una prieoodoote sentenzia. 

La preisente queslliione � :sostainziiiailmenite 1tdJentioa a queU.a che � 
stata �sorbtoposta m \riia priegiudizta1e a questa Oor:te dal BU1t1desfinanZ1hof, 
nella stessa �iausa .priimicipa:1e, �ed ha aostirtuiillo� oggetto dJe1lia 1sen1Jenm 
16 giennaiio ~974 (16i6/73), :alla quale si r.imanda in proposito. 

Seaondo detta gi'lllriisptrUd~a. 1il :liatto che una :n,onna di dlirirtto 
intell'Il'O vmooli il gtudice di grado i:ruieriicme 1a'1:1e V1aJiutaZ�OIIl� giwridiche 
espriesse da um. ,giJudtoe di grado superto!l'e iilJOIIl pu�, dli pei:r 1s�, priV1are 
H priimo diei111a �facolt�, .con:liemita.gld. da1l'airit. 177 de:l Tva1t1Jaito CEE, di 
rinviiai:re �atla Corite di Giiustiziia del1e Comuinit� Ell!'opee. 

Tr:attaindosi �di un giiud:tce che non � dd. ultima i�sta:IIl:Za, l'art. 177 
non .esclude, tuttav.iia, che i rr:e1ativi provvedimenti di rililviJo alla Coirte 
di Giustizta delle ComUJnit� 1S1iiaino soggetti ai norma:li mezz,i d'impugiinaziione 
p!l'ediJsposti d1a:l di!rjjj;to mterno. 

Per chtarezza, 1e per giairiantiire la ceir1Jez.:?Ja del diJriiJtto, La Corte di 
Giustiz1iJa �deve 1ComU1t1que aittenersi �al p11ovveddme1I11lo di rmvio, che 
produ:rir� 111SU!OI� 1efliert:iti finch� niOIIl �saa:-� .starbo !I'levoaarbo. 

Suna .seconda e suLLa terza questione. 

OOIIl La .se�aOIIlida quesrtiion1e si �chiiede se gli �artt. 19, n. 2, e 2-0, n. 2, 
del 11e.golamooto n. 19/62, .m i:reliaZlione agliJ .airtt. 14 e 115. del regoilameinto 

n. 141/64 (G. U. 1'9<64, pag. 2.666) viadanio in.rberpa:-1etaiti inel senso che 
l'1espor1Ja1Jore 11 qua:1e ha -chiJesto 1e ottenuto l:a 11esti:t'UZl.Loine � P1aesi ter2li � 
peir l':esporta.2liione .dJi orZ10 pedato in un determiinato Paesie terzo ha dilrilt1Jo 
almeno alla :restttuziJoine' � Paesi membr.ii �, qua,Lora da un sucoe.ssi'Vo 
control1o msuliti �che La meTc:e � 1staita invece 1espor:t:arba in UIIl P.aese membro, 
OVVlffi"lO -che 1iin 1Jal �Caiso eglli non ha �diritto :ad a:Lcuna re.stiituz~oine. 
Ooo 1a 1lea:-za quiestiJOille si chtedie .se l'art. 20, n. 2, diel 11egiolamento 
CEE n. 19/612, 'iin re:lazione alil'aa:-t. 15 diel re.golamen:to n. 14�1164, vada 
1nterpretato nel OOlliSO �ohe l'�espoa:-tatore ha diiriJtto alla ["lestituziJOIIlie � Paesi 
terzi � �sollo quaLoria espoa:-ti Le merci riel Paie1se dtchiJaa:-a1Jo, ovvero che � 
sufficiente che 1e merci 1staino �gJiunte in UIIl qua:lsdiasi Pae1se terzo. 

In foa:-za de:l oombiJnato d1sposto del :r:egolame:nto :n. 19/62 e dieg:li 

atti 1emainaiti p:ea:-La sua .attuazione -in parttoo:laa:-e i riegoJiamentd. de:l 

GonsigJfo n. 55/62 (G. U. 1962, pag. 15183) .e n. 141/64 (G. U. 19614, 

pag. 26<6�6) -:ag1i stati memb:r:i venivia attr:ibuita 1a faco.U� di ooince


de1re o meno 1e iriestiltuziJon~ per 1e esporitaztorni deli priodotti ag['icoli. 

Oto1I1Jomdimeino, gilii SiErti membni, n�el �fis1sar1e le oOIIlidizdJoni pe;r la 
concesstoine dli tali restituztonii ed il 1orio drrn:porto, :eirano tenuti a ir.tspettare 
i limiti massdmd. isrtabdliti da11a Oomuni:t�, �come pu;re Le noo:-me 
nec.essarie per i'a1ltuaz.i!one del 1ststema gene11ale �co:ntemp1a:to dal rego1.
amento n. 19/6.2.. p,e;r �C01I11trio, essi aviev�ano La :lia�colt� di secr:-vilrsi, fra 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l',al'1l:ro illl ma1len-1a di espoll"!Jaz.itcmi nei Paesi terrzi, dli criteri pi� restrittivi 
di qroo1ld 1oon;bempliai1Ji dai reglOILaroen1li 'comUl11JiJta1rti. 

Gli StaH membri, rnell'ai:mibdfo della facoJit� lovo riconosciuta di concedere 
riestituzilimi al1'espoll"tiaz.li<>111e, �wano ,qudJndi tenuti a preindetre m 
00111.sid.emzilone dJ. Paese di d~one, Viale a �diiire ila quest�olllte del se 
si t:mttaisse di un Baese terzo o -di uno Sbarbo mei:mb!l'o della OoIDU111it�. 

Di ,ccmseguiellltZa, rnell':i.potesi ill1 dm :ti Paese di destillllazione nio111 
:liQsse :un P1aese rberzo,' ma un aHl'o' Sfato memOO-o, lie autoll'it� nazionalii 
erialllo quallllto me1110 rllelll:ute a ir.idmre 'l'llIJ.pO!l'lto del1a i;eiStituzw111e, illl 
modo -da evitaire ch'1esso 1supe1rasse iH :Limi;be sbabilitJo peir l'espoil'ltaziollle 
nielilio Stato memwo in ,CUJi la me!l'OO .era staita 1t1ealimelllte espo!I"tata. 

La siltuazilOlllle era analoga, 1111el caso lilil cui !il Paese di desti.in.aizrone 
fosse un Paese 1ieir\z;o� d!iviemo da quello ilnd!~carto nei documenti reliativi 
alla restiituZ'.iJOIIle. 

Fatto 1salvo quest'ob~go, :spettava aJ.:le� autorit� deglii Statti memb!l'i 
di decidere, in ,C0111formit� al ~oprdio d;i'.l."irtto illrutlem10, ,sulfile UJlteriiioll'i 00111


I' 

seguenze di Uilll :l�atito del g'eill.tel'e. 

l

Si deve quilllidJi 'COlllcludooe ,che, nell',iporte!Sli illl cui :i.I Paese di destii


!

naziione della m~oo il1JOll1 rrispondesse aJJie mdi1caz;i,Olfld 'oollllteo:mrte nei docm:
nenti 1t1edarbti pe1r l'resportazme: ! 


a) l'arrt. 20, 111. 2, del regoliamein.to 111. 119/6�2 .impOlllleyia alle autoj 
rit� ;naziJ0111aJ..i di .mdUJrre le restituziJOIIli. 'atitirdibuJite, illl modo da ll1io111 supeii 
rare li. 1imiiti mass~ 1stabhlirtd! pe1r il. Baese illl cui J.a meToe e1ra ~ta ~ 

f 

):

realmente respOO"tai1Ja; 

b) :llartto sailvo quest'obbliigo, ,spet.tav1a alle suddette� autmit� di 
decideTe, 1m ,OOlllfocmit� al prop!Dio dilritrto dlllltemo, srulLe ulileTioll'i cooIf 
seguenze. -(Omissis). 

\ 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 1'6 gooooio 1974, 
nella caiuisa 127/73 -Pres. Lecourt -ReL. l\/Laiclre111Zie Stuart -Avv. 


I

gen. lVLaY!l"BJS (parz. d:i:ff.) -Domanda di prommcia piregiiudtiziale proposta 
dal Tr.i:bunalie dli Btru::irelles illclLa causa Belgliische Riad�io oo 
'I1elevtsie (1avv. M1all'titn) �c. ~oniJOr, S.A.B.A.M. (avv. Dasesse e Chabert) 
c. Foo:iiOll', e BelgiiSche Radto e111 Te1Levtsie c. S.A.B.A.M. 


(Uilliilooe belga deglL 1aiutOll'i, compositori 1ed 1editOll'i) -Inberv.: Commisilson:
e dehle Comunit� europee (aJg. vOlll deir E1sch e J3�rta1Ud). 


I 

i

Comunit� europee -Giudizio pregiudiziale di interpretazione della f 
(. 

{:

Corte di giustizia -Unica ipotesi di sospensione. ( 
(Trattato CEE, art. 177; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia del 17 
aprile 1957, art. 20). 


f 

~ 

f 


-


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 117 

Comunit� europee -Concorrenza -Divieti stabiliti dal;\li artt. 85, n. 1 

e 86 del trattato CEE -Efficacia diretta -Competenza dei l;\iudici 

nazionali -Provvedimento iniziato dalla Commissione ai sensi 

dell'art. 3 del rel;\olamento n. 17 -Effetti sui l;\iudizi pendenti 

dinanzi ai tribunali nazionali. 

(Trattato CEE, artt. 85, n. 1 e 86; regolamento del CO!llsiglio 6 febbraio 1962, 

n. 17, artt. 3 e 9, n. 3). 
n procedimento incidentale promo"sso ai sensi dell'art. 177 del trattato 
CEE non viene sospeso se non in caso di revoca o di annuUamento 
del,L'atto con cui ii giudice nazionale effettua il ~vio (1). 

I divieti stabiLiti dagli artt. 85, n. 1 e 86 del Trattata CEE sono 
atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli e 
attribuiscono direttamente a questi dei ditritti che i giudici nazionali 
devono tutelare. I giudici nazionali quindi, anche quando rientrino fra 
le �autorit� degii Stati membri� di cui alL'art. 9, n. 3, del regolamento 
del Comiglio 6 febbraio 1962, n. 17, non soino privati della lol/'o competenza 
dall'inizio di un procedimento promosso datla Commissione ai 
sensi de'Ll'art. 3 dello stesso regolamento (2:). 

(*) Per fornire un completo quadro della questione commentata nella 
nota che ,segue si riproducono le conclusioni delil'avv. g,en. MAYRAS, neilla 
pa111Je relativa alll'interp:rietacZione dell'arl. 177 del trattato CEE. 

(Omissis). -Se il rinvio della causa alla Corte di Giustizia sia regolare, 
nonostante l'appello interposto contro la sentenza di rinvio. 

� La qruestioine � ISOO'ia dall'appello delilia SABAM cOllltro iLa sellllterui:a 
di iri[}jvio; si 1deivie [matti decidere .se il'aiIJIP�l}ilo di mJJa delle pail'lti lllle�llla 
causa princilpa.Le vi obbJJi,ghi a inon IPlt'onm'lzi.iaxvi in via pregiud[ziaile, pelt'lomeno 
fiino ail1a sentenzia della Oolt'te d'Alppeililo di Brruxettles. 
� L"avvocato delil'a\PIPeililante Sii � sforza<to dd dimostlt'iare ila fOIIltdaltezza 
della tesi sovraesposta, ll"Lchi:amairuiosi �a:i due effetti IPit'OPri dell'aooeruLo in 
diritto belga: efifetto sosipen.si'Vo ed effetto deivorutivo. 
� Ad sensi dell'art. 1397 deil Codwe girudizialt'lio beilga, !L'aippeilJJ.o iirutetrposto 
c01I11lro una 1sentenzia de:liilndti.Ma lllle soso;>ende l',esecuzioine. Una sentenza 
� -a lllQ!t"Illa dei poode,tto 1oodioe -definiitilVla qruamrdo essa esaJUTisoe 
La rCOl!TIIPletemza del 'giludice ISU di una lite, sarllvo le �in[plUgnazioni di legge. 
L'effetto so1sp1eilJSiivo non � itwece iproprlo delil'aippeilllo c01I1tro iLe declisiorni 
in 'corso di ,OOJUlsa con [,e qUJalli il giudice si limita, in rpartdicoll!alt'e, a d�ISlporre 
atti �rStlr1Utt(lri. 
� Secondo l'avvowto della SABAJM la seniten'lla rdi rim.'VILo de[ Triibrunailre 
dli Bruxel�les va ccmsidieraita ded'dtndtiva: in plt'imo [ru0igo, il Tlt'ibunale si 
� T'itenluto CO!!IliPetente ad apiplimre l'arrit. 86 del Trattato, !PU!r aittendeooo, 
pelt' far oi�, la soilluzione ohe Jiai Corte di Girustizi1a diar� alle questiiond 
pregiludiziali sottotPostoile; tn !Secondo �I<l'go, es1so ha <riicolllOSCdurto ohe !e 
suddette q'lllelStioni sono rilervainti per li.a sOllruzioine deilla controversiia. 
�Bench� 1POi :diaH'arl. 1496 del CordiLce 1gilurdizialt'o r~sulti che "l'esecuzdone 
p!l'ovvd!Sioria � p11.,eivi1sta quando ii! girudiicie adotta un !P!I'Orvvedimelllto 

118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con 1senten~a 4 1aiprile 1973, hl Tr.~bunale di Bruxelles 
ha sospeso di priocedimenfo 1e 1sottopos1Jo a1LLa Corite di Gilustizia ile seguenti 
quest10lt1i: 

1) se 1s1i possa �C001Jsidea:ia111e come un abuso di posiz~ooe domiilliainte 
ai se!llJsi de11'1art. 86 del T.riaittartio C.E.E. iii. 1ia1lto che un'.impresa, la quailie 
disp001Je, j1n UilnO Silartio membro, del mOilJopol:iio di :fatto �del1a gestiJone 
dei d1rotti d'autore, .esiga 1a �cessione torbaLe dii ituttt i diiritti d'autore, 
se:rwa � dtstilnz1oini; 

2) 1se 1si possa 11avv.tsa:re un abuso di posiz'iloine domiinainte !llJel 
faililo che detta imp:riesa pattuisce La �CesstOilJe, da parite d1ell'auto11e, dei 
dill"iitti pre1senti e 1ruturii, 1e �1in pairti:c0La111e ne11a C�JI'costanza ch'essa �conserrv;
a ,i diiritti che Le sono ~stati �ceduti perr i <elinque e1se11cizi successivi 

d1is1Jruzione, ed diI1 r-eiLazi�rnne .a que1st'u11limo� ", una ldoanainda dii [)'ronunz:ia 
p:rie1giudiz:i:a1Le ai .semisi dell'iart. 177 de1l Tiraittato, !l1eiLatiiva ad un punt�� di 
d:kitto (i'l'1terp!I'eitaz1one �di una no!l111:I1Ja .c:omumtarliia) e :non gi� 1dii fatto, e 
ta1e d1nootre da non rtchiiedere pecr 1La sua �esecuzione l'liiIJJterrvento delle rparrti, 
noin pu� �e1ssere l1in �atto Lstruttollio nel seillSO deil. diiritto belga. Si aggi,ungia 
che l�e decdsfond deliLa Corte di Gilustizia vi'ncoJ.ano il gLudi1De na:zim.11a[e, 
non cosi !Lmr�ece .gJ.i atti istruttori. 

�Infine, per il p!l1fo:idpio g.ene!I'lale dehl'e:f:fietto devoiliu:tivo delil'iaippel!lo 
enunciato neJ.l'arrt. 106:8 del Codke giudiz1ado, la Corte d'.A[>peQlo � iinvestita 
deill'im.teira cmrutrovieirisia �e deve .startiuill"e �S1U di e�ssa, cOIJJ:fiermando o 
rLifo!t'mando .La 1sentenza impuginata ed esa11.1Jrendo ,cois� la rp!t'Olpria coanipetenz1a. 


�L'effetto devowuUvo accompagna �tanto il'aipipeili1o �contro una senrteiruza 
in cor:so dd �causa q.aIJJto l'appelilo �Contro 'llJila semit~a definitiva. 

� L'unica .ecoez1onie � oostitui�ta da[ 2� coanana deill'air:t. 1068 secondo cui 
ii1 1gi1udice d'1alP'P'eNo, 1che corufennia, .anche isolo ipairzdail.anemite, U!Il pirovvediimento 
.iJstruttorio, devie lt'inv1alt'ie 1a 1oaJ1.1Jsa al rpriano ,gliiudi.oe. 
� Pertanto, spetta 1ailil.a Co!I1te d'.Alpipeil.10 di BII'IUXe11es (che � stata liinviestita 
delifintera �C'Ollltroversta) -ed Ulnicamenite ad :essa -1deciderre se le 
questiond �~egi11.1Jdizilali isiiano ll"i.11eV1aniti. 1Per il giudizio. L1 'l1ribl\.1J!1Jai1e si � 
spogliato di ogn1 .ooanpetenza; �esso non pu� pi� 1comunicrure alla Corte di 
GiustiZJLa i.nforimaz~orui .ooanpJ.ementairi n� servllimi die11'ill1!tel1P!l'etazione che 
~ V1en~ fOO"rJJ�.fa peir �lia 1soouzione idelllia IOOlltrove!I1SLa. Dei!. pari, l'aa>pe[lo 
inteq>0sto contro La 1sentenza di !rinvio ha toJ.to va:lidiit� ail tiltoiLo run virt� 
del quale questa ~1era stata !l'egoi1rurmente .�!niVlestilta de11a causa.

1 

� QuaiJ.e �Che possa �essere, Si.ginooi, 1La fondatezza, in d:Ldtto belga, di 

ta1e airgon).eintazione, voi non pote.te accogiliie!I11a petr llia 1seir:ruplice tragione 

che, altrime!Illti, eccedereste i lin�sti deJ.11a vostra competenza ed, esami


nando g1li e.f:fietti dell'a1PiPel11o conibro una sentenza idi rinwo ail.:1a lluoe del 

di!t'itto nazfonaile, 1scoirufineTeste neilla coanpetenz1a dei gi11.1Jdi1ci beJ.gi. 

� Certo, l'airlt. 177 del Tll.'aittato vi ha .conf.erito iii. compito di diecLde1re 

sUJlle questfoni d'interpretaztone �e di va1Udi1t� deillle �norn:ie cOll:IlJUindtairie che 

i giJUdi.ct nazionali, a 1seconda dei c1a1si, possono o devono sottoporvi. L'isti


tuto del rinvio p0'.'egi1udizia1Le mira 1a �gairantitr�e J.'interp!I'eitazdooe coe!t'en.te ed 

uniforme del di�ritto comunitario. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 119 

3) �C:Osa rS� debba intendere per � impr�sa I�JI1Cl!lirfoata del1a g.esttOIIJ.re 

di 1S1erviizi d'.inlteriesse ec:Olllromtco generia1e �. Se rsta :nieoessairio che� l'im


pl'e1sa .abbta dete!l'milnam privilegi, :niegati ad iaitre imprese; 

4) rse l'ar:t. 90, n. 2, del Tmttato C.E.E. 1aittr1buiJsca ali singiolii dei 

dwtttt �che i g.tudliicii lllJaziJona1i deviono tuteLacre. 

Come si revilllJce �da11a motivia:z;ion1e della sentenza di rinviJo, ill Tri


bullllaile dtiletr)Je �che un �abuso di posiziJone domilllJante potl'ebbe sussiJsteire 

qua1oll'a 1si .accerti �che La S.A.B.A.M. villlJc:olra a s� li .piropri sorei 00111. clau


sole noo illlJdiJspell:llsabhli, fra l'altro chiedendo U!JJa �cessiJQIIlie gl!obale di 

tutti !i diritti e l'ellldiendo 1eoce1ssi�V1amente OrlllJelI'Otso dl l'e1cesso di un socLo 

per le pwdirtie finanziJairiJe che llJe possono dertvare. 

La senten:z;a di idnviJo � pervenuta nella �canc:ellerriJa di questa Corte 

il 19 ap1rhl1e 1973. 

A norma .dJell'airit. 20 derl protoco1Ro 1sul10 Statuto della Corte di 

GiustizdJa �della C.E.E., ha:rmo depositarbo iosserv;aziJoni �scritte La Commi.ii>


sion.e delle Comuniit� Europee, rappresentarba dai �suoi �ColllJsiglteTli. giuri-


dk'iJ �sigg. Basti1an vian dieir E1sch re Ren�-Ohirl�ls:tiian B�irlaud, m data 

31 1ugHo 1973; La Belgtsche Radlto en TeLeviJsLe oon. l'avv. Martin Denys 

� Ma, come voi vi astenete dail v.agiliooe iLa :rilevianZia delle que1sttoni 
sottopostevri im 011di1Ile ahlra solurlone deiLLa �causa p!riindpaiLe, come non potette 
contl'oU1are la .competenza del gi'Udd.ce !IJJaz.ioniaJ.e che �operria il rinvio o [a 
ritua.lit� dreiLJ.a rprocedurra dinanzi .ad ,esso segiuioo, reosi non � vostro com-� 
pito acoerta:re se un mezzo di gravame quale l'appe�1o contro una sentenZia 
di rinivio possa averr-e il.'.ed'fretto rdi escilrudlere JJa vostiria com[l'etenza, 
perlomeno fino alla IP!r'Oll'l1I1Zia del ~udfoe d'a1P1P�e!Llo. 
� J!n tutte qrueiste irportiesi, infatti, voi dOVTeste non �sollo interrpiretare ila 
legge nazio'IlJa1e, ma �aiLtresl .applfoairl1a �ad 'llil 1caso deter:rni!IJJato, il1 che 
�sll!La aissoJu'ba.menve dJallla vostra competenza. 
� Tutt'1al 1Pi�, fo!rse, vii rsal'ebbe ipossibiile �tener roonfo di UJna norlIIla di 
dimitto inie!t'no, 1se non ci ilo1sse akun rdlwbibruo rciIDca la 11n.11a ipOII'tata. Ma la 
stessa oogomentazione de!Ll'ravvocato del.La SABAM, ill qua1e, pe!r .gtungioce 
alla concilusione che l'ajpperH,o �contro lia sentenza di rinvio ha eif:lletto SO""' 
� spenstvo, ha dovuto prima scartare ben due obiie�zioni (.ooncerrinentii., i1:1�JS!Pettivamente, 
i�. �Carta'ttwe non defiln.itivio rdrel:lia 1senrbenza 1dd irinvio ed il oairaittere 
d'�atto ]st:ruttO!rio deiLla domainda di pil'onlll!nziia ![llregiuddZJLale), dimorstra 
a .suffiden0a rche non ci t!roviJamo rd�. frornte �ad lll!Il caso dell. genere. 

� Accogiliere wa 1sua <tesi siginifkherebbe 1sostrl.vui11e itJ. vostro giiUJdli,zdo a 
que1lo rdtelUa Corte di Cassazione bel1gia, sola .oomrpetern<te a stiatuirre in 
ultima i:stanza ilil medto ra sirmil:i 1dliv1er1gle1rrne. 
� L'arrt. 177 attua una .cooperazione immediata fuia iLa Coll'ite dd GiustiZiia 
ed i girudtci degli Stati mermbil'i, �che ipos1sono f,a!r uso del11'a f>acoi!Jt� dli sottoporl'!
lre pe!r U1r:ta pronunzira in via pr�egJiUicliziooe qua11sda1si question�e d'dnte!rpl'!
etazione rdel dirr~tto .oomuni:tario. es1si ritengiano dleva:nte per la deci1sione 
di una cont!rovell'!s�Ja. 

� Non � neppilllI'e neceissario, a mio 1avv1iso, che ll!a qruerStione ve1I1Jgia so~'
1ervarta daHe rparhl; d1l giiudirce nazion�ail�e pu� 1so11leviarlia d'ufficio. Iii. (Proeedimernto 
dellrl"arrt. 177, che � di 011dtne rpubblfoo, sd ;sv01l1ge d'altronde senz1a 



120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del foro di Bll'uxelles, lin data 2 agosto 11973; e la SorC'iiet� Co()IIJ�rativa 

S.A.B.A.M. con g:ld. avv. Jeain Daioosse e Lo�iils Ohiabeirt, entramb�i. del foro 
di Bruxetlles, in dlarlla 30 luglio 1973. 
Ooo J.iert:iteria 30 luglio 1'973, :hl. cianceiL1iere del Ttribunia1e dii Bru.xelfos 
indlormava 1a Corite � �Che l'appello in-te!l'posto dalla S.A.B.A.M. OO!Iltlro 
1a Sle!IlteniZa 4 1aprile 1'9173 diel1a 1�2� Sezilone dli questo Tll'iibunaJe sospende 
il p110ced:i:rnento dinamdi :ail1a Corte di Gtustizia (artt. 1068 e 13,97 del 
Oodioc� gtudilzilardlo brug;a) �. 

Ooo 1eit1Jerta li8 .settembre 1973, U 1sudderbto oanoelldiere oomuruca..va 
alla Corte che hl Ttribwna1e dli Brllxielles � non. desiidell'a che l'esiame della 
oaum in questilooe dinanzi alilia OOll'te dt Gli.UiS&ila venga sospeisio. 

� Qoointunque UIIla delle pall'lti processuali abbia mam:iJJiesitato l'irnitenz.
i!ooe di appellarsi �OO!Ilt110 la deoiisilooe dli rinvio, l'aippeUo -anclle nel 
caso �dovesse essere :interposto -nion pu� avere effetbo 1SJ01Spe!Illsivo nei 
ccmfrO!Il.ti del p!10ceddmoofo pendente dinoo.,zi aJ.1a Corite.. 
� La sospensilcme, per di pi�, noo � raffatbo 1auspi1crabile, oonisiidera.to 
che l'i!Il~taziooe� del dlilri.iitto �comuniitiario foll'nJiJta dalJ.ra Cmte d1. G1ustiz1a 
potr� essetre uthlie tanito 1a questo Trtbuniale quanto aUa Corte 
d'Appelio �. 
una parritec~a~onie atttva idied Jd:ti1galtlitd, che venigono soltainto amme1ssi a 
presentam ossell'Vazioni iscritte ed ora[i, ma rnon 1rivestorno dii fronte a voi 
la quaJ.itt� dd ipairti processualli. 

� L'art. 20 deil. proitooollo su11o statuto delila Co!flte di GilUlstizia 1recdta: 
� Ned oosi cOilltemip;!ati daW1'1airt. 177 de~ T!rrattato�, iLa decisdone dellJJ.a 
gilurisdizione nazionale, 1che sospenide la procediulm e si rivooge alfa Cmte, 
� nortirfiicata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazi.anale. 
� Voi potete in effeitti 1essei-e '�!lllV�eistdti di mw. ea.usa soilrfJainto dail giudice 
naziona11e, mai da uno ded ilitigan�ti. 
� A1lo stesso modo, iLa doma.india di pro!lllUl11Zda ipireg�uddziale pu� esseTe 
riti11aita soli1Janto dal gi'llldice nazio'll'aWe, limidilpendenteme1nte dal motivo peT 
cui esso 1aigisce dm tal senso, ,sia 1cihe !fiternga posSI�lbiiLe de.finire 1a OO[IJ�J!fOversila 
1senza !I1�ooott:'ll:'ere a!IJP:iinterpretaziOillJe deil di1ritto comu!llli.1ta!fio,. sia che, 
di piro[p'l"ira i!llizilativia, stimi che l'elSlereizdo dli 1l!D. mezzo di gravame -ad 
esempio deill'a!PIPellO e<mtro La sentellllZa di ri;nvio -lo spogli della competenza 
a start:iuire sulila oootrov�emi:a. 
� lin ognd ieaiso, spetta undcamernte al giudtiice rna!lliOl!lialle ritim~e la propvia 
domanda di ipirOO:llUtlZ�a pregiudiziialle. 
� Neil.1la fattispecie, !inivece, ~ pacifico che il Trdbunale� di Bruxel!les 
ha mantaruuto ferma iLa sua domanda. � 
� Occo!fre arnda!r.e aincooa �avanti e chiederisi se il combi!Dlato dd.sposto 
delil'a1rt. 17'7 del TiI'lalttaito e dell'art. 20 de!l proitoooillo SJUlllo statuto della 
Corte 1dd Giustizia non debba veniir inrte:ripretaito inel senso che esso escillude 
ipso iure dtn 'Vi1a di p!rdltlic~io ~',eser.cl:ZJio delle impUJg1nazfond (1aippeil.lo, ricO!fs:o 
in .caissa,zione) nei 1conifirornti delle dedsio:h1i di l1invdo di cause aNca Corte 
di Gius:tiozira? 
� lin piropoisMo, mi sembxa che l'a1vvocaito generale Laigranig�e, neil!le 
conolusiioini ll'-el1ative ailla callllsra 13/611, Bosch (Ra�oc. 1962, vol. VIII, pia1g. 117), 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 121 

Su l1claztoore del giudice xelatore, .sentito l'avv;ooaito generale, la 
Corte ha dec~so dii passiwe al1a :llaise oraLe senza procedere ad :i:struttor.ia. 

Le osservazioni presentate alla Corte 
Osservazioni delia Commissione dette Comunitd Europee. 
Sutia competenza del giudice nazionale. 

Nel mag,giilo 1971 1e :nel maggiio 1973, a seguirbo di �scambi d'opilnforni 
cLr�ca 1 triliiie\l'li formulati nei rsuoi cond�ront:i dalla Oomm1ssiooe, ]Ja S.A. 

B.A.M. provviedlevra a modificaire :ii1 propll1i.o isiflatuto, 1cooseni1Jendio ad ogni 
� socio � di dJecidexte .egH rstresso rse �cedere alla S.A.B.A.M..i suoi di:irrithl 
per Uillla o per pi� dl0trme di rsfruttamento, per tutto dl mOIIldo o JJwirtatamen.
te a �talun:i: Praeisli. In:oltve, il periodo d'l.lJI1ailltle irl quale i d:iird.rtti 
d'autore :rresrbooo a1La societ� dopo i:l recesso d'un membro vep.ivia riidorbto , 
da 5 a 3 amli. 
Le rsuddette modifiche 1sono aittuailimente all'esame della Cornmdisstone 
�ed il rreliaitivo pr1ocedimento � pevcti� iainioo:ra illl 0011so. 

La Comm1ssilcme rditirene rche, �iJn prreisiernza dii Ult1 1procediimen1to ai 
senrsi diel il:'legolamento rn. 17, art. 3, .Le rauooll'lirt� naziiooald, i~i oompreSli 
gli �organi .gtud!iziiarri, in forw dell'.airt. 9, n. 3, del citato irlegolamen<llo, 
norn siaa::to pi� competenti rad .app.L1caire l'�al't. 86 detl Tirratrtiaito. 

Essa � dell'�opdn;iione 1che nel presente procedimento, iJn cui � paoifi.
cro che il giudiloe :ni~tonale viene plt'orvviisorriiamente �spogiLilato delJla 
propria 1crompe<tetnza, la Corte dii Giustiz.ia non pu� W1J0cma prendere :iln 
eisame Le q'llles1Jiioni .soiltoposteL� d!al predetto g:iJudiice. -(Omissis). 

abhla coilto rp.erfottamente le vagiorui pecr cui non � oppor:tuno adottare 
una sia:ni1e tnteiiprertJaziolllJe. 

� .Am.zitutto, 11 testo deill'W"t. 20 dello statuto deLla Ooo:-te si ri.d:erdsce 
soltanto alla sorsrpiensiorn:e deil. pvocedimento in 1cooso dliJnan.ZJi ail. gii,udiice che 
ha dJiJs1PolSlto iii. rdnvio, e non. a�illa 1sospe!l1Sione di "ogni PTOoedimento !l'.llaziona1e 
", ivi ooIDjpll'esi queihli relativi ialle dmpugina.z:iom. 
� lin secondo J.uo1g:o, il doppio .griado di giuri.sdizdolllJe � nieJJia maggio'!:' 
pairbe degli Starti membcri un principio ,giiwridico tradizionale e vale, 1LaddCJ1V1e 
esiJst01IJJo fOI'IIDe dli ll'liinvio ia titoilo p!l'egirudiziale, anche peil' le oiI'dlmanze 
o .senteruJe di sospensio'Il!e del ,procedimento. 
� lnfme, 111� il Tirattato n� riil iprotocoihlo sulLl.o st:artuto delllia Corte avrebbe1ro 
[potuto, [n mancam:zia ,dJi una diisposizdone es1Presisa, !I.imitare l'eserrdzio 
dei mezzi d':imp1ugnazd�01IJJe, n� modlif1cail'e in taJ. modo J.'ol'lganizzazioir!Je o 
la [JTOcedura dei rtvilbtmarli lllJazionail.i. 
� Del resto, 1soll1tanto 'La Cioil'te d'.Arppelilo dd Bl'IUX�e1Les, attuiailmente investirta 
dieUa oa1UJsa o, .se diell .caso, ,:La Co!I'te di Cassazfone beLg:a �potrerbbero sottorporvd, 
quall.01J:1a .avesseil'o dn pll'Qposi.<to dei dubbi tarli rda �griustifi,eart'e La 
prQ\Posizione d'una domanda di P!I'Oil!Unzia pil'e1gi1UJd-izda1le, il. pirobiLema deill'iiinteirrpr
�ertazione dielil'art. 2-0 del pmtocoUo sul11.o statuto idie!La Coote. 
� In definitirvia, :riitengo 1ehe, se il.e !Parti JPOrssono lnterpo!I'il'e, a nOII'ffia 
del diiri!tto dnte!I'no dei 1si1ngo[d Sta.ti memhri, 'llil'im!Pugnazione (in prurtico

122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Osservazioni deHa S.A.B.A.M. 
Suna competenza della Corte di Giustizia. 


Si evi[)Jce dalle co1r1clustoni dell'avvooarto geine!l1a�e e dai prJncipi 
di dato 'e111nmc:1ati diaila Co!I"te 111Jell"ord1ill'.1anza 3 giugno 19<69 (.ca1.llsa 
31/6�8, S.A. Chanel contro Cepeha, Racc. 1'970, pag. 403) che ognii. procedtmento 
a1V1ente 1ad oggetto u:na domanda di pT0111Junzta p!I"1egiiudizdiale 
va sospeis10 quando '11 giudtce naztonale che ha p!I"'oipo1Slto 1a domanda 
inliorina uffi.cdla1menite Jia Oorle che �Cl01t1:br�o :La p!I"opirdia diecisdio111Je � starto 
illlte[');losto appel1o e che que1sto ha come co111Js1e,guernza La so1spenstone 
dell'esecuzd,one. 

In data 17 lugldio 1973, la S.A.B.A.M. ha tnterposto appello contro 
la sentenza di cri!nv]o 4 aprHie 1'973. In :fmza del Oodiice giudiziariiio 
belga, l'ia1ppel10 .sospoode 1'1ese1cuzio1ne del1a 1sentenz1a. Lo steis1so codke 
c11spone �che ogni aprpe11o ciontro una ,sentenza defi!lliitiva o una decisione 
in cm.so drl. oausa ha e:ffietto devolutivo nel merirbo a :favo!I"e del giudice 
d'appello. Nel p!11esen,te p:riociedimento, la ,sell1Jtenza 4 apdle 1973 � OII"IDai 
pritva di qualis1as:i effiioacia grurddtca. 

La S.A.B.A.M. 'ohii.ede pei'ci� ra11a Co!rrbe di JSlospendeTe il pr-ocedimento 
:filrnoh� 1a Co!I"1Je d'appello nOltl 1si 1siia p!l1oll1JllllZiiarta sull'appehlo iintetpooto 
il 17 lug11o 1973 'contro La sentooza di rirnv;io. -(Omissis). 

In seguito al1a !reil.atione d'udli!enza 1sorp1ra ripO!I"tarta, si � �svolta, in 
darta 13 novembre rn�73, La :l�ase IO!I"ale del p!rlOCerumento nel CO!I"SO della 
quale ISIOll1iO rstati 1sell1ltiti Ira S.A.B.A.M., Jia B.R.T., il Governo della Repubblica 
Federalre 'Dedesca e La CommtiJsstiJOltle delJ.e Comunit� Eurnpee. 

La!l'e un �awehlo) �obinitro l�e oodi!Ilanze o l�e sentenz,e di irdinrvio, oon spetti 
a voi stabil!il'e. qu.aili effetti tale impiwgmazioil1Je produoa :nrelil.'ambi,to deQl'ordinamento 
.~tiJdd�co nazionale. V'Oli 1sie,te, inveoe, tenrutd a startui!l'e sulllra 
domanda rdJi. (p['on.'l.IDZli:a ip['egiit.lldiziaiLe proipostavi da un giudice il1Jaziionale, 
a .meno ohe quest'wtimo non. l'�abbda espressamerute !ri'1iirata. 

� Solita[)Jto neiliJ.'o1potesi .che, ip!l1imia de1La vo.stra ~on1u:r:wia, dl gdrudLce 
nazion:aile dd g1riado 1superiO!I"1e abbia rif()['ffiSJto o .cassato lia sentenza di 
rinvio, vo1i 1doVl!1e�ste astenervd da[ pxooodd!rnento, poich�, iin tail caso, sarebbe 
venuto �a mancare fil titolo gi.uxdidko eostiitui..to daliLa 1sentenza di rnvio. 
� Qu~lo!I1a, inv�eree, la rid:Oa"IT1a o ila cassazione rabbiano luogo doipo 
la vo1sbra 1prol!llUlncia, b1sogina :ammettere che rl1a, vostra 1sernenz:a non srarebbe 
pi� rilevante per La decisione della causa principalie1. 

�Ad un !I"isu:ltato non diveoc-so si g1�JU(l)Jg1e!I"ebbe wirta~a anche SIOIPPrdmendo 
quailsiasri �gi!I"arviame di di!l1iirto interno coll1J1Jro J,e 1sentenize di riinvdo. 
ln:flatti, 1sa1r� ipruir rsem[):rie concepibile wn appello od 'llll1. II'ic.OTOO in o�lJSISaz1one 
conitro la 1s1entenz:a �emessa dal 1gi1Udfoe de<Lla oaUJsa prirncipailie in 
oOOlfurmit� :ailila vostra inte:rrpretazione del di!I"!Ltto cotrrruni:tario; in tale 
evende111Za, il gdiudrtce d':aiprpeillo o �di .oaissaziolllie rsar� libero, qualora rii.tenga 
che iLe �que1stioni a vod rsottoiposte non fossero rd:Levarnrlli, di decidere in base 
a .co1t1Jsildel'azioni dd 1dill'itto interno �e di it10n tener oonito delil<e nonne comunitade 
�. -(Omissis). 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 123 

L'avv. Dasesse, per la S.A.B.A.M., ha 1e1sp['esso l'opdm.fone� che la 
Coote debba 1sospeinder1e il P'['ocedimento pll'egiuditziial1e quarndo l'app1eil:lo 
dilnarnzi ali. ~iudi1oe nazi101D.JaJ1e ha per ,effetto: 

1) di portare lJa �oaus:a P'['filldpale dii fu'ornte ad un giiudke di gradJO 
superi:o!t1e competenrte m 1sede di merito; 
2) di 1attr<ibuirr:e al giiudice di .gr1ado supeirfo['e Jia competenza a 
decidere� se V1adano, o me.no, .sollevate� questioni pre1giudizillali; 

3) d:i �1spoglii.Jaire il giuooce di gvado :ilndieTi10111e della compei�elD.Za a 
comuniica;iie a11a OOO"te di Giustil2lila .i;nformazilOID.d compileme11:1tairi (oaUJsa 
31/6.S -Chanel contro Cepeha, �condusdJoni de,lJl'�avvocato 1ge1D.Jerale 
RoemeT). 

Egli so1s1lileine �che tali 1sono, �ill dirJ:tto belga, glJi efiietti dell'appeLlo 
corntr10 :La decliis:ion� di 11:ii!iivilo. 

Peir� quanto .ciorncierne l'art. 9, n. 3, del '.l'e1gol1amernto rn. 17 egli sostiene, 
�ill 1appogg,ilo alla tesi della Commisilsone, lJa 1sopravV1enuta :iincompetenza 
del giud1ce inazdornal,e. Le autorr:ilt� rnaz1onia1i, .matti, cessaino di 
essere oompeientii n01D. appena La Commi1sislL01D.Je dm.iziia un pl'ooed.ime.ruto 
�ill appliciaz:iJOIIle de1l'ad. H6 del Trattato; ! trtilbU1D.ali, anche dvhli, sonio 
senz',altl'o 1autorirt� inlaziiona1i :nel senso di �c:i.� allia suddetta dilsposd:zilooo 

(1-2) Sugli effetti della impugnazione del provvedimento emesso dal giudice 
nazionale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE. 

1. -� nena causa ide1Cl�lsa con la selD.J1Jeniia dn OOJsseg1na, pi� che nelJia 
causa 146/73 1gi� 1S01P['a 1coonmenitaroa, che � staito !in ef:lietti ddisciuSISO ex 
professo dl1 probLema sugli effetti deilla impugnazione del provvedimento 
adottato daiL .gdiudilce I11azilon1a'Le ad se1D.Jsi delll'airt. 177 deil tOOJttato CEE. 
La questdone si porne.Via ilD.cflatti dn itu1Jta la SUia ,evd;cJien2la, in quainlto ili. 
cancellii!erre d1e1l tnbuinalLe di Brux,e,lJles, 1dqpo aveT dillf~ la Corte di 
gfaJJstizia �che l'appeilo interposto dalla S.A.B.A.M. contro la sentenza 
4 aprile 1973 della 12� sezione di questo tribunale sospende il procedimento 
dinanzi alla Corte di giustizia� (e analogia comundicazionie aveva 
}ndotto 1a Coirte a idilspQ['[ie, nella .causa 31/68, ll:a sospensione de[ piroce�di.
rrnento � fino a che non venga comunicato alla Corte che la sentenza 
d'appello � stata pronunziata�), aveva con 1successi.V1a 1etteria 1comumdiciato 
che iJ tir.iiblU'IlaJ.e di Brux�lU.e1s �non desidera che l'esame della causa in 
questione� dinanzi aLLa Corte di giustizia venga sospeso �, 1che l'aiPiP1eJ.O.o 

�non pu� �avere effetto sospensivo nei confronti del procedimento pendente 
dinanzi alla Corte ., e che �la sospensione, per di pi�, non � affatto 
auspicabile, considerato che l'interprevazione del diritto comunitario fornita 
dalia Corte di giustizia potrd essere utile tanto a questo Tribunale quanto 
alla Corte d'appello �. 
Si � gi� osservato, nell'annotare 'La sentenza resa nellia causa 146/73, 
che !:a que1stione e1saonimarba nelJ.a de1cds1010Je� dn rassegna non iinite11essa l'oit1dinamento 
iitai1iamo, 1Clhe non 1consen:te impug�rmzione del rprovviedimentv adottato 
ai s1ensi dell'iar:t. 177 del trattato di Roma; e apparie superfluo, quindii, 
indagia'l'e suJJia ste1ssa arrrumiiss1bilit� idi � provvediimeinJti � (q11.1Jailii quel!ld del 
tribunale idi Bruxe[LLes) ,con 1oud ilo stiesso giluddc:e :che ha �emesso if:a sentenzia 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(causa 43/69, BiLger, Racc. 1970, pag. 1316) e falle .oonclusiione inon abbisogna 
<lii a1cUl!J. [['iJesame (oousa 48/72, de Haecht II, Raioc. 11973, pag. 87). 
La -civcostanz;a che il ~ooedimento dellia Commiissitcme aibbiia avuto 
iinizilo dopo J.'dlnistaiurriaziicme de11e due �oaiuse priincipailli l!liOill � rHevainite. 
Entr:aindo ineJ. merito delle questiioni ~egii.1UJdt2JiiaJ.i, l'avvioooto del'.La 

S.A.B.A.M. 1sottol:ilniea icl)Je un'unione d'aUJtoiri via 1considielrata come un 
si!ndooartio �costittuitto per 1a. di.fusa dei d.�!I'litti dei �SU1oi � aderenti. Il piresen1Je 
..oaiso Watti !ben dlimostria come lie socWt� di !l'ladiiodiffusiione finiscallllO 
pro-spoglilare gli autori dei loro dfu:drbti su una 1ceTlba oper:a, esigoodOl!
lie la �cessione gLobaile per um. pe111iiodo di 2 amid. 
E~ .oonclude chJe La. preteisa di un'UJnilcme d'1autori relativa alla 
oess:iJ~e 1escl1.llsiiva di itu1Jti: i di:rdtti 1sullie opere presenti e future di un 
CeTto autor:e, pur:ch� ir�lentr:ail!lJti d!n Ul!lia determilniaita caiteg�da dli d:iriitrt:d 
di stfu'Ui1ltamento, non �Costituisce .abuso di posi:ziilone diomiinante. 

L'avv. Denys, per la B.R.T., �non accetta La. tesi delLa. S.A.B.A.M. 
secOIIlJdo m.lli l'�appelilo ilnteirposto �coni1Jrio 1a. decisioine di iri!Ilviio ha per 
effetto, '�IIl d&r:iitllo helga, dlii Tle:ndere noo pi� �competente H giiudiice di 
rililviio. 

decide (oltretutto con due opposte valutazioni) sugl<i effetti dell'dmpagna2lione. 


2. -La questione via seg1nalLartia, comunque, p1& la ll"i:Levainza dellia indagi!
ne .ohe ()Ja .sua vailutaZJio[JJe oompoirta dn merito ad rapporti tra diritto 
comunitario e ditritto interno. '.DaG!e rd:1evainza risulta evidenrte, iJn !Pa[['tltooillaire, 
nella .oompiLeta disaimi.IJJa �Comtpiuita daili'avv. gien. May1r:ais :nelil.e sue conclusioni, 
condivise dalla Corte di giustizia e rivolte a dimostrare, �appunto, 
che l'obbiliigio di provvedeTe 1sul1a. domanda deil giiuidice [)Jazimiial�e .deve 
esc()Judeo:isi JJJel so!lo ,�Jaiso lin cmi �id 1~ucli<ce itllazdonailie di g�rlado superioTe abbia 
riformato o cassato, prima della decisione della Corte, la sentenza d:i 
rinvio � poich�, in tal caso sarebbe venuto a mancare il titolo giuridico 
della sentenza di rinvio�. Questa stessa motivaziOl!le, pevaltro, denuncia 
in effetti 1a difficolt� di una soluzione che prescinda del tutto dalle norme 
dli ddiciJtto inrtel'IIlJO. 
Ceirtamenite, � !POIOO proba:bi'le .che 'l.llll giiudlizio di impiu!?)Illazio[]je JPOSISa 
essere concluso prima che la Cor>te di giustizia emetta la sua pronuncia, 
e in pratica, quindi, il�a soluzione adottata nel1a sentenza in rassegna appare 
uti11e a prevenme ulteriori possibili questioni (anche se non esclude 
La possibdilirt� �che La pcroniuncia di inten:pretaZlioine riswlrtli piI'liva d'i lriilel\11anZ!a 
ne!lla .dedisione deU.a �caU1Sa prl!nci!Pfa�ie�); e �ci� !PU� dirsi anche per il caso 
in clll� la �evier:utuale 1sentenza 1d:i �arnmrul.Laimento slila a sua voilta :irrn[piu!?)Illa'1la, 
dovendosi per tale ipotesi nitenere, per necessaria coel'enza alla soluzione 
iiln esame (per J.',aff1ermata i:n1competenza deliLa Corte, cio�, a valutaTe gli 
effetti del!l'�.lm(p1UginaZlione), che l�a Corte riffiaTII'lebbe obbli:giata ad � astenersi 
dal procedimento �. 

Il disco111so �si �001m1Pllllica, petr�, per i�l .oaiso m cui 1a decisione di secondo 
giI1aido fosse �1a ~sua V'oll<ta 1annuil1ata e dov.ersi di .ooinsegiuenza .consiideTaxsi 
ripristinato ll'obbilligio della Corte di procedere; e in v�erH�; a questo punto, 
l'<~potesi di una Oorte �che deve o non dev�e (pTOVV�edere a seconda de[ILa 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 125 

Eg;Li irnvoca lia Costiituzicme belga per ,oon.1Jestaa:-e l'affermaziione che 
un procedimento amnrin~srtmartivo possa :liar sospendere 'Uiilla cawsa civhle. 

Eglii a:ffie!rma, poi, di non aver tvovia1Jo illel Tua1J1Jato akun elemento 
su cui possano :fOiilda.lrsi le 'ccmclusioni d1eilla S.A.B.A.M. e della Commiissione 
ci['ca l'imrtlerpiretazilOne dell'iarl. 9, 111.. 3. 

Per quaillto riguarda fil mwito delle que1sfami, la proilezione dei 
diritti. d'iautCJll1e .sarebbe megliio gaxiarn:tilta dallla possihllit� per un autoire 
di �cedwe temporain:eamen1Je i duoi diir:itti su dli �tma de1Jermmarta opera 
che non da U'IJJa suddJiJv:~sione irn �categioirie dei di.Jritti di sfruttamento. 

Nron 'v'� dubbio che 1a S.A.B.A.M. ha 1aibusato deil.1a su.a posiziiooe 
dommante; Lo ha ['i;ccmoisciuio �essa stessa .con .il. modid�.�eaiire, sru suggerimenrto 
�della Oommilssilcme, ii p110prio istartuto. 

Il Sig. Seiidel, oervienenid!o in qualn� d'agien1Je per il Gov~rno deLla 
Repubbiica Federale Te,desca, si oppcme aililia testi del!Iia OommissiJOn:e. COill 
:La sentenza BiLger -1egili 1sostiene -1si � voluto semphlicemenite md:iicare 
chie ti giuctiici, che 1scmo mcairicati di :liair eseguiire Le procedll['e in materia 
d"intese, sono autodt� nazionali neil senso �d!eill'~t. 9, ill. 3; noill si � 
voluto ,afl5artto ~ar rifeTimento .ai giudiici civ:i:li chie haruno il compito di 

sola marteriai1e esiistenza d.i vaxtLe �decisioni� dei gmdlici nazionali, e indipendentemente 
dal!La idoneit� di tahl decisioni a prndum-e effetti, comincia 
ad esse:rie meno ,aceettabile. Ne pu� deil l'.'esto esc�1Judell1sd llJa neoeisslit� di 
veriifioa:re 1a validit� del!La soluzione dn ,esame ,a,nche� 'con :rif,erdmento aUe 
ipotizzate eventuaildrt�, per quanto im.probabild possano 1i1t1 prartioa riisiulta.Te. 

Invece di riconoscere effetto alla decisione di annu11amento (che � 
del giudlioe) 'e disconoscere, �al tempo ,stesso, l"effi,oacia � sosipel!lJsiVla � dei!. 
r,elativo procedimento (1stl3Jbilita 1da1La stessa 1e1gigie), potrebbe esseire aliloira 
preferibile, secondo La tesi sostenuta dall'avv. gen. Warner nelle cause 
146/73 e 166/73, esolud:ere a priori la stessa impugnabilit� del provvedd.mento 
di TiTIIV�o (olfa,etutt� gi� inegata negli w-dinamenti di atcruni Smti 
memb["i): imprugnahiwit� ,che �a<nd:rebbe esclusa, p�e!r SU1Perrure l'oibd.ezione 
suhla iincompetenza della Coote alla il!1Jterip1retazione delle 1t1-0:rme di diritto 
inteTno, nel solo ambito dell'ordinamento comunitario, e quindli con soluzione 
che rimarrebbe �eensurabile 1almeno quanto quella dn esame per il 
suo contl'asto con :ai1crune .l!egiSliaz!ioni naztio!Illaild, ma col!lJsentwebbe, quamomeno, 
di eludere la possibilit� dei segnalati inconvenienti. 

3. -In effetti, per�, ,l'obiezione fO!tldaita 1sullia inc00Il{Peiten2la dellla Ooirte 
di giustizia a valutare gli effetti dell'appello contro una sentenza di rinvio 
sembm vJ.ziaita da una inesatta prospettiva dehlia questione, e non suffictent:e, 
in realt�, ad escludlere iLa possibilit� di una soluziJone compatibile, e non 
neee�ssariamente Ln �CO!tlitiraisto, CO!tl lie ,noome di diritto inJterno. 
Come risulta dailil.1e �COl!lJoliUJsioni sopra rip.rodotte, mveit'o, l'arvv. gen. Mayras, 
pur ricordando, secondo quanto eccepito da una p,arte, che � spetta 
alla Corte d'Appello di Bruxelles (che � stata inve�stita dell'intera controversia) 
-ed unicamente ad essa -di decidetre se le questioni pregiudiziali 
siano rilevanti per il giudizio ., ,che � il Tribunale si � spogliato di 
ogni competenza, e non pu� pi� comunicare alla Corte di Giustizia infor-

Il 



126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tutewarn .i cilttad1irnii coorlIDo gli abusi. Se cois� !IJJOlrl :fosse, il.'effd.caciia diretta 
de11e norme del Ttra,ttato m tema di �CJoncOII"renza l!l!e vieirrriebbe considerevolmente
� sminuita. 

Se, in pr1eseru1a di un p:riocedimento della Oommilssilone in appJ.icaz101I1Je 
degld. airtt. 8'5 e 86, iJ. 1giludiae civile llJJOiil :l�osse pi� competelilJte, 
egli non portireibbe1 neppur pi� adottare p:riovvied:i.!menii. d'mgenza. D'altra 
parle, dli. rego1ameaJJto n. 17 non ,c001tilooe allirnma idiisposli:zilone dilootta a 
:liar 'S� che i giudtci nazilona1i .silano .informaid. dei p:rioaedimenti intz.iati 

dail.1a Comm:~SISilOIIlJe. 

A queisto punto, 1si ~rode necessado un. 1s1stema pi� flesisdiMle, qua1e 
La Oor.rite ha mdd.cato ne1lia sentenza de Haecht II, 1secol!l!do cui sipetta al 
giudtc1e lll!azi~ona1e valu:taire se ,sta necessar.iJOi soope:nde1r1e iJ. p1mcedimento 
affinch� le par.ti possalll!o ,chtedere UIJJa decilsilolllle a.11a Oom:miJssdJone. 

Il sig. Van der Esch, consigliere giuridico dell,a Commissione, osserva 
che la Oort,e, nella causa 311/68, Chane�l, ha sospieslO fil p:riocedimento peT 
duie mortiw: 1e �ci;rioost~e proprile del oaiso oonweto e1 1a oomunilcazfone 
del giudice naZ�JOlllialle. Questa dea1siJOlll!e� va spile,gatia llllel S�11JJSO che la 
Corrte, v:tste le cilicostainze� del caso .conorerflo, aveva i'impressilone che 
1a s1enteru1a di rilnvilo 'ccxrresse il rilschlo dii veniire annullata. Nella fat


mazioni complementari n� servirsi dell'interpretazione che gli venga for


, nita per la soluzioine deUa contrroversia �, e che � l'appe.Uo interposto contiro 
la sentenza di rinvio ha tolto validit� al titolo in virt� del quale questa 
Corte era stata regolarmente investita della causa �i osserva che queste 
argomentazioni non possono essere accolte �per la semplice ragione che, 
altrimenti, eccedereste i limiti della vostra competenza ed, esaminando gli 
effetti dell'appello contro una sentenza di rinvio alla luce del diritto nazionale, 
sconfinereste nella competenza dei giudici belgi.: ed � 1n tale motiviazione, 
dn effetti, che si evide~a il vizio di prospettiva, e sotto un duplice 
profilo. 

Anzitutto, va iin:fatti considerato che la domanda del giudice nazionale 
costituisce, ne11a sostanza, l"atto introduttivo del procedimento mcidenta1e 
di interpretazione 1e che alla Corte cli giusti:mia, cos� come a quailsi:asi gJudice 
che dlebba pironunciarsi su una domanda, non pu� certo disconoscersi fa 
competenza a valutare la ddoneit� della domanda ad una rituale incardinazione 
del rappO!l�to processuaile. Se la Corte non dev,e accerta.ve, infatti, 
la rilievrunz;a deil.1a questilone p!ropo1sta, la comipetenza del 'giUJd1ce a quo 
e lia II'iituailiit� dellJa p!l'ocediuiria contenz.1osa irJJazionroe, � pUT sempa:ie nec�essario 
,ohe 1ac~ell"1Ji, do:J.v,ece, ila effettiiva !l'LCCJO:Tenza dei pre.SIUlpposti di aipp!ldic1azion.
i dleihl'a!l't. 177 deil ~attato CEE; ed � evidernte che in tale indagine 
possono assumere l!'ilievo norme di di!rlitto mterno e che tali n.o=e, qui.nidi, 
sfa necessall'io tene!r pa:ie1sel[]Jtd. Ad im1tendlerie, ipoi, Q,UJrunro taile valutazione 
possa essere dn concr.eto incisiva ed approfoltldita basta consider,are, tra 
i tanti e1sempi po1ssibill!i, l,a .causa 611/66 (Racc., 1:966, 407, Goebblies), in 
cui la neceiss~t� idi 1aiccer1Jaire se l'iautQII'd,t� che 1av;evia di,spo1sto dii lt'limrfo fosse 
una � giurisdizio[]Je � (e potesse quindi essere ad essa riconosciuta 1a competenza 
ad investire !La Corte di una questione di interpretazione) comport� 
una completa disamina 1e v,alutazione del1e norme di diritto interno sui 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 127 

tispecite, la S.A.B.A.M. ha irndicafo 1fua i motivi d'appello l'incompe'ten.
za deil giudiice llli�llZ:iJoinale in forza dei!J.'iamt. 9, n. 3, deil regolame!llto 

n. 
17, :iincompertea:wa di cui pure 1a Comm.iissilone � conviruta. 
Lia ,c,auisia de Haecht II iriguiW'dava un �caso in cui la Commissione
0

non avievia ralllJccma iniiziaito un procediJmein1�o. Alliorich� � pacfufko che ila 
Oommiissdio!l:lie ha ilni,zilato un procedimerruto, peir tutta la d1urrarta di esso 
non ,esdis1Je UIJJa �competemra paxiallela di u;n'aurtlo!t'it� naziooo.Le, ma soltanto 
UiilJa �competenza itempOT1ainea red 1escl'll1Siva della Co1tniniissiione. L'artiicoilo 
9, IIl. 3, non ilmpedillrtebbe per� a1 giiudioo nazionaile di emanare 
pr0VV1ed:i.mienlti d'mgiema per mantooere lo statu-quo. 

Il �consigli!ere giurlJdiico �deilla Ooonm:iissdione silggerliisoo perci� cihe, 
cOII!JSi.de:riati �Ila prropo1siizliione d'un appel:lto e l'mcompe1JOO.za itempomniea del 
giudtoo nazif�inalJe, la Ooir1le appliichi il prmc.i!plio � tllesrtitna 11ente � e sii 
astenga dal prornmZliia!I'lsi. Nondimeno, l'al\TVlocato ge1I1ooale potrebbe nel 
frattempo rpreseitttare 1e proprie �Conclustotni. 

Pur ibe:rlie!nJdo funne Je rconclusdiOIIli presrotate dalla Oommissio!l:lie 
nelle rsue memor:iie, fil 1sdig. vian der Esch espone poi ailouni arrgocmenti in 
:liavore de1l'effilcacda d:i.IJ:ietta dell'art. 90, n. 2: 

1) l'oggetto dJe1la suddetta diisposizliJone � ainiailogo a qUJe1Lo deglii 
artt. 7, � S.5 e 8'6 : ,SJi tratta rsempre .di norme �Che iregOlltafll.lo twtti i rapporti 
giiuridici ratione per$onae; 

poteri e ,sulle funziioni del �giudice� a quo; e se taile indagdne sii ammette 
quanto alla qualificazione ..dell'iautorit� del rinvio (e con valutaziioni che 
potrebbero anche divergere, in ipotesi, da queille delThe competernti giurri.sddZJi.
oni ([)Jazionailri.), non ISEmllbm .che ddfferenite ,m-i1Jerio posrsa giruistLficam 
quando si tratti rdd 1accElil"'tlwe la .stessa vaLidit� ed efficacia di pirovviedii.mento 
di !r'i!ll/\71io. 

Non 
pu� d.lltisi, inotl11re, che ,con talle i([)Jda1gme la Cotrrte veroebbe ad 

� eccedere � i Limiti deilia propria competenza e a � sconfinare � nel1a compe1Jen2la 
dei giudici naziona[(d, cosi come non ,eccede certo i Mmiti della 
propria competenza e non sconfina nella competenza del giudice straniero 
il ~~ud.i.ree rche rsia tEIDJUrto ad 1ap1PliClatr�e, neil.!La idecrisi<me di ruina ca'lllsa, unra 
norrma di 1dirrd1Jto rs1Jrahlte!r'o; ed � a quresto IPll."OPOsito, ao;>plUDlto, che arppatre 
viz~ata lJa ptrQ!SIPettirv:a delfil'(llbiezione in 'esame, m qruian.rto, cio�, una questione 
di competenza non rsemb11a in argomento nemmeno 'ipotizzabile, 
potendosi solo ri1eviare che l'interpretazione di una norma di diritto Ji:n.terno 
che si rendesse n�cessaria per accertare la vallddit� e La efficacia di un 
provvedimento idi :rirnvrio, Ji:n. qruianto 111eilativra ia normativa flllaziOOJJalle e non 
comun.rita.rda, non sarebbe vincorliarnte per i giudicd nazionali. 
La iri1e�wm2la aittribudita all.La sentenza �di anrnuJllraimento di urna domanda 
dli drnte!I"fPrre1tazrio([)Je [IDegi11.1Jdiziiaile, ]Illfi.ne, mail sii COllllcirlIDa com l'afl'�Tl!l1a.'1ia rindiififerenza 
� dd una eventuale inefficacia del provvredimento di rinvio, sta 
pe�I1ch� l'arpip�I1ezzamernto su!hla V'ailtdit� e suWedlfitcrarcrLa de!l. rp!l'OIV'Veddmenito 

(che 1si �erscl'lllde) .sacr.-ebbe 1dell. tutto analogo a queJ.110 suiLLa SO!P['larvvenruita 



128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

2) g1i obb1iighi ,che da .essa dierivaJI110 1sono :inocmddlzi:ooati. Sebbene 
Le il:llorme dia 1segudlrie rSianio 'oompLesse, non lJO sono ilil m~SUJra superioo-e 
a qualllto !IJJCJIIl 1siiimo '.Le lllJO!I'!me degli ialfltt. 815 e 86; 

3) i 1silllg;oli rSOlllJO obbligiati ad osservarie Le diJsposilzi!orni aisisai complfoa1Je 
die1l'airt. 3r6, ultimo peviodio, senza che 1Silla1 illiecessar:io UIIl i.lllteirVJellJ1Jo 
degli ocgalllii oomurnd.tall"i (causa 78/70, Deutsche Grammophon, 
Riace. 1971, pagg, 487, 500); 

� 4) 1dsulta da:i nn. 2 1e 3 dell'art. 90, vliisti nel Jioro insieme�, che 
l'1app1Loa,zi01I1Je 'del n. 2 pu� 1essere, � OV'e oocoo:'ll'a �, facili1Jata da diTettiVle 
o dieciJsiJ01I1Ji ll"ivolrte agli Stati memb!l'li, ma ll1J()IIl diipendie �IIl . ail:OUIIl 
modio d1ail'ieisiJs1Jelllza dii tali. diill"etthne o deciJsi:O!Ili; 

5) gli airtt. 815, .90 previed01I1Jo norme genell"ali dia iappil.foa!l."e alle 
impvese (causa 6/712,, Continental Can, Riace. 1973, piagg. 215, 246); 

maaJJoanz1a del tiitolo giiuiriiditoo dell1a senrfJenza di :rdimnio (che si ammette), 
sta peirch� non 1seimbm IPOJSsa diJstinguoosi, ai fiind Liin e1same, tria mafJ'.lJcanza 
del titoll:o red dJnrV!a.ildiclit� o .iineffioacia de(L tiitolo, tanrto pi� ,che !IlO!Il 1a soilia 
esistenza ma !Pll"oprrio 1a V1aJ.ii1dit� e 1a edifkaciia dJe(L rtitoJ.o sono rileivaniti peir 
la produ:zii-0ne di effetti. 

Quail'.llto aJlJI'a:ffioomaziolille 1secoI11do ooi �in ogni caso, srpetta unicamente 
al giudice di ritirare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale � 

(perch� ritenga, possibile definire la .oontroV'ersia senza ricorrere all'interpretazione 
del diritto comunitario, o perch�, �di propria iniziativa, stimi 
che l'esercizio di un mezzo di gravame lo spogli della competenza a statuire 
sulla controversia � ), non � certo agevole conciliare La presupposta 
ammissdrbilirt� 'di si:milii 1app~ezz;amenti ed i!Il�ziiatd~e re la .stessa � trevocia � di 
un provvedimento emesso nelle forme di sentenza con i principi sull.'effetto 
devolutivo dall'iimpugnazion.e re sul1a incompetenza del giudice a conoscrere 
degili :effetti de!l'i,V!aIJJti dailil'au;iipello prqposto mrverso La :sua seil:lltenrza. 

4. -Quanto al principio contenuto nella seconda massima, si era espresso 
invece in senso opposto (oltre aili!Ja Commissione) 11'avv. gen. Miayras, che 
aveV!a segnaJ.arto, in rp1all"ticOJ1ar�e, 1gll.i ifJ'.lJCO!Il'V�enienti 1dleri~am dalJJa. poSISI�bilit� 
ohe i .g;Wdiici nazionail:i ,ed ii!!Jevirtabillme1r1te ila stessa Coll"te di giiruistizda 
si (pO.'l()IJJUllJcino 1in termini ,cOIIlJtrastalillti con La decisio[)Je suooessi~ameme 
adottata dalla Ooornni!ssion1e, e 1che 1a Corte rdi gtustizia debba de,c!idere, 
in rsede dii procedura promossa ai sensi dell'art. 173 deJ. trattato CEE, su 
questi-Oro .gii� 1esarrruin1ate 1ClOn ptr�O!Ilunci.Ja �JDJC�delilltale rdii initerriprreta?lione. L'avvocato 
genera1e non si � quindi rptrOll1JUIIlJciJaJto ne(L merito deil.1e que1stio!Il� 
prOJPoste dal tribunaae 1dd Bi:rux�elles, e la 1selilltenzra delhla Corte oostituilsce, 
in ,effetti, un .si:ngiol!are esempio di decisione interlocutoria, in qua[)Jto il 
dispositivo si limita 1a statuire che La Corte �si pronunzier� sulle questioni 
sottQ1Postele, dopo aver sentito l'avvocato generale �. 
Nel senso che lJa nozione di � autorit� degli Stati membri � comprende 
anche g11i �o~gan!i. ,giJuTisdiizionali []Jazionailii, �lfr. Corte di ,giiusitizlia, 18 marzo 
1970, nel'la 1caiusa 43/'619, BilLg,er, Racc., 127, e Foro it., 19'70, IV, 97, con 
nota di CATALANO. SIUILl'iiniterip!!:'etaziione 1degli artt. 8'5 1e 86 de[ triattarto CEE 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 129 

6) dJ :fiatto 1che l'ari. 90 si ri:l�edsoa piJ� diri par1tfoolare agU axrttooli 
dall'85 ,aJ 94, �lnlcltuisi, del Trattato, non esclude ohe esso possa md:eriTsi 
anche �ad 1al1lri artiooili del T.riartila:to stesso. 

In linea �di prilncipi;o, pertaintto, le impoose metnzi0Illa1Je nel n. 2 dell'art. 
90 1S()(l1JO 1Jenute, 1Clome qua1staisi iaJ.rbra impresa, a ll'jispeittaxe 1e d~sposizdioni 
del Trattato. 

L'avvoooito 1g'ei!lteI1alie1 ha ptll'esenta:to Le ,sue 1co1ndusdJO!tll1 aWl'udtenza del 
12 dicembre 11973. 

In diritto. -Con lSent~a 4 apr:iLe 1973, pell"Venuta in ooncelleria 
il 19 1aiprie 1'973, il. Tll"LbUllllaile di BruxielLes ha sottoposto a questa Owte,, 
a norma dell'airt. 177 del Trattato e.E.E., vall'.iie quiestioini vieir1lenti sul1'.
ilntell"preta~~OIIlle degiliiJ arrtt. 86 �e 90, n. 2, .de[ Tuattato C.E.E. 

La 1000 1soi1uzjjone devie 1ClonTsenttrie �al g\i.1uwoe i!llazi!OIIlaLe di vialutare 
La oorn:firnrmit� 1a1Le norme 1su1La �ooncornenzia, 10Cl1Il11Je!t1ute nel '11rattarto e.E.E., 
dli :tai1une norme istaturta:riie e cilJa1usoi1e dei 1conrfmarbt1-tipo dieW!'Unioo.ie be1ga 
deg1i Autori, C-Ollnposwori 1ed Edlttori (1iln prosregiuo, � S.A.B.A.M.�). 

(di oui Jia COO"te iha cwuito oocaisione di occuparsi fin dalla JPll'I�ma sentem:a 
vesa 1ad. sensi delJl'all't. 177 1del waittato CE1E) c.fir. serut. ~1 feblb!raio 19173, 
nella causa 6/72, Europembalil!age COTp. e Continental Oan., Racc., 215, 
e Foro pad., 19713, IV, 18, con nota di CAPELLI; 215 nO<Vemb!re 19171, neilila 
oaiusa 122/71. B�guel!in, Racc., 949, e Dir. scambi intern., 197'2, 8-0; 8 g'i!llgiilO 
1971, nella causa 78/.70, Deutsche Grammophon, Racc., 487 e Dir. scambi 
int., 1971, 459, con nota di� MARCHINI-CAMIA; 6 maggio 1971, nellla causa 
1/7'1, OatdliJ1!1on, Riace., 3511, e Farro it., 11971, IV, 24,9; 18 :llebibTtado 19171, nelLLa 
causa 40/70, Swena, Racc., 160, 1e Giur. it., 119'711, I, 1, 76,9, con inorta di GoRI; 
30 ,~ugno 11970, neilJl.a c1arusa 1/70, Roohas, Racc., ,515,; 18 mairzo 119,70, nella 
causa 43/69, Bdflgier, citata; 9 il.uglio 1969, nella causa 10/69, Po!rteliange, 
Racc., 309, e Foro it., 196�9, IV, 1150, con nota dii CATALANO; 9 Luglfo 1969, 
nella causa 5/69, Volk, Racc., 29-5, e Foro it., 1969, IV, 153, con nota di CATALANo; 
29 :flebbraio 1968, nelllia causa 24/67, Parke Davis, Racc., 175, Foro 
it., 19168, IV, 75, con []Jota idi CATA;LANO, Giur. it., 19618, I, 1, 737, con no1ta di 
GoRI, Foro pad., 1968, V, 10 e 215, ,con nota idi ScALABRrno; Dir. scambi intern., 
1968, 1117, 1con 1r1oita di Cocco, e Temi, 1068, 485, con nota di MoNTELLA; 
12 dk1embirie 19:67, nellil:a c1a.rutsa 23/67, de Haeicht, Racc., 479, Foro it., 1968, 
IV, 67, e Dir. scambi intern., 1.968, 107, con niota dti POLETT:r; 30 gitUJg1no 1966, 
nei1la 1caiu1Sa 56/65, S.T'.IM., Racc., 261, Foro it., 1191616, IV, 193,, con norba di 
SELVAGGI, e Giur. 1it., 119166', I, 1, 1,347, con nota di GoRI; 6 aipirile 119612, nellla 
caiusa 13/6,1, Bosoh, Racc., 811, e Foro pad., 19612, V, 44, con nota di GoRI. 

Sulla portata del 11ego1amento del Consiglio 6 febbraio 19i62, n. 17, 
c:fr., dia ultimo, lta iserute=a 16 :flebb!rlaio 197,3,, []Jeli!la .cauisa 48/7'2, de Haecht, 
Racc., 77, e Forro pad., 1973, IV, i.a, 1con nota di C'APELLI sulll'inliter:pil'etazfone 
evo�luthna deil diritto comunitario. 

(A. M.) 

130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Aviendo La S.A.B.A.M. mterposto ,appello �contro fil prmrvedimenrto 
dli ritnv]o, .iJ. Trlilbunailie di BruX�eihles .chiiiedevia 1a questa Cotrile, oon lettera 
18 ,settembre 19713, d:i :non 's01Spende11e l'1esame delle questiloni pregiudizrial:
i. 

Nell'iaitto d'appello v1Emie dedotta, fra l'altro, l'moompetenza d:el 
g,iudiloe iillazionale, in :fiorza dell'art. 9, n. 3, del l'eg.o1amento n. 17 della 
OommiiSs10iille' (G. U. n. 13, del 21 febbmato 19i612). 

Dal :liascico1o r:tsulta iehe Jia OommissLOIIle a1V1eva deCI�lso, .fin dal 3 giugno 
1.970, d'mstaur.B.Tle d'ufficio il p:moedimento di 'cui �ahl',art. 3 del 
suddetto :regoilamooto nei ,confrcmti delLa S.A.B.A.M., ed aveva notificato 
a quest'uliti:J:na taile_ deotsiicme 1'8 gtugnio 1970. 

Date �1e pa:rt1cOl1ari 1cd!roos1Jainzie, � opportuno iche1 questa Corte prima 
di pronunciairsi 1suille questioni sottoposteLe -acoorid. aniJitutto 
se ne11a futtilspeciJe 1si!a 18Jmmilssibt1e il irinvio. 

SuLla competenza deLla Corte. 

Questa OOII'tle � 'competenrbe ia ;sfai.tuiire 1~doonainde dli pronunzia 
pregiudiiaJiaLe ai 1sensi dell'art. 177 del Tua1Jtaito C.E.E., notmcatele dal 
giudi!oe :niazt0Ill3Jle iiJn oondior:mirt� 1all'art. 2i0 del protoco11o su1Lo Statuito 
dehla Cotrile stessa. 

Ln !lloriJa del Trattato, il gi:udice nazicmaile ha l!a facolt� dii valutare 
se !La soluxilcme d:i questio1111i di diritto �comU1I1irtairilo siJa i[)Jecesisa:ri!a aii find 
de11a p:r10pr1a sen:tawa. 

Di ,conseguenzra, .11 pl'ocedrlment_o cliscilplmato diall'a:rt. 2i0 del protoco�llo 
1suhllo Statuto della Oorte cnon viene 1sospeso 1se ncm in calSiO di 
11evoca 10 di .annullamento demaitto con ,oUJi dil giudilce illlaziloilllal� effettua 
il rmv.to. 

Si � :llatto vailiere ,che la Corte tnJOOJ. 1sa:rebbe rtenuta a rLspondere ai 
quesiti :llormulati dal TribUJllJa1e di BruX�e1les, dal momento che, nei 
canJIDolillti delila S.A.B.A.M. � ,fil corso� hl p!I'ocedi:J:nenfo mstaurato d'uffic1Lo 
da,Ua Commiiss1cme, a 1111oo:ma dell'art. 3 del regolamento n. 17. 

Secondo la S.A.B.A.M., i ,giiJud1ci ,ciJvili v:a:runo 'coosideriati � aurtcxrit� 
d~gli Stati membri� ai s:eiillsi diell'iart. 9, n. 3�, del suddetto regolamento; 
il Trtbunlale ili B:ruxelilies: iawiebbe pevci� dovuto, fin dalil'8 giugno 1970, 
sospendere d!l procedimento .fino a �che la Co:rnmi1ssi!cme inon avesse adottato 
un.a decisiJone. 

A ni0rma dell'1art. 9, n. 3, � fu:Jio a quando La Oommiiss1one ncm abbiia 
!Ln:izitaito 1�JJkun1a p11ocedura a norma die1~i aTltt. 2, 3 10 6, 11e arutorilt� degli 
Stati membri ll'lestano <eiompertenti per l'appJiilcaziJone dell'art. 85, n. 1, e 
dell'art. 86, in ieondio:rmi!t� OOl'art. 88 del Tit1attato �. 

Di 1conseguenza, dal momento in �CUI� Ja CommLssiione ha iiniZJiato il 

procediimenrto in 1sede �comunitada, 1e a'Uitoa:"dt� degli Stati membri ces


sano di 1esseve ,competenti per la :riep11essione, 1a norma dei suddetti a!I'ti


coli del Tmttato, de1le p:riatiiche o ilntese dl cUJi tl'atta.s:i. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 131 

Si devie pwci� acom'tarie se i giudiici naZi�J()IIlJaJ.i -din.ianz:i ai quali 
V"engalil!o :fa1rtli viai1ere, i,jn uilla 'causa dviii1e, ii rdi'V�ler1Ji 1saincdrtJi daglii airit. 85 
e 86 del Trattato e.E.E. -vadano 'COiD.S�ld<eTiatd. �autorit� degli Stati 
memlwi .. 

La �competenzia dlei giudk1i naz:i!onailii, :in fatito d�. app1icaZliione deillie 
norme �comlNllitairie, :lira l'altro ne11e, ,contvoviersie civili, � conniessa alla 
efffoada d1:Lrieilta di talli norme. 

Po~ch�, per loro :natura, 1i dli'V�leti 1sainciltli dlaglii iairlbt. 85, n. 1, e 86 
sono atM 1a prordUII'T1e dwettamente degli eff,eiJti 1ne:i rapporti fra i singoli, 
detti 'articoli iattrdibu:Lscono dwettamenrbe a questi 'dei diiriitti che i giiuddrei 
naziJOII1aili d~ono tutelail'e. 

Il nega:l'e la 1competenza di questi giudici, bas!lJII1rdosii suJl'ru-t. 9 sopra 
citarto, equiviaiLe a 1Spoglfawe i silllgoli di dii.iritti loro 1spettanti !in forza 
del T:riattaito. 

Il fatto' 1che l'1arl. 9, n. 3, dJa,cciia me1I1Zii�1I1Je di � autodt� degli Stati 
membri � .competenti 1aid appldicail'e .gLi 1arrtt. 815, n. 1, e 8�6 �:in cooformit� 
all'art. 88 d1el Triatitato � cr:ioode paLese ch'esso 1si ridlerisce alle sole 
autoirit� 1I1Jazmali 1a cui competenza in materilla der,iva dall'art. 8.S. 

In fOO'zia rdi quest'airtiJco~o, le aut0rit� degli Stati membri -livi 
compresi, :in taluni dii quesbi Staitli, dJ g:iudiici 'CUii. � affidaito H. partiooil!are 
compiito dli 1appliicare ilie Jieggi Il!W:.iJOIIlia:l.ii iSUJl1a oo:niCIOII'l1eniza o di 1ccxnitrol1are 
lia 1egiittimlit� del1'1appLiicaZi�JOIIl!e diat1lallle da pairitle degli or1giallll� �mmimistrativii 
-sOIIlo 1ai1tresi �competenti ad appilliicare glii. amit. B5 e 86 del Tiiattato. 

La ,cir�costainza chie i 1suddetti orgiani gi'Ull'iiisdJ�!Z:iJcmiali riientrinio fra 1e 

� autori<t� degl:i Stati membri � di �cui .a�ll'airi. 9, n. 3, de:l !l.1ego1amooto 
n. 17 IllOIIl 1esiime dai1lo istatuiire ii:l giudtoe dinanzi ;al quailie sia :fiatta valere 
l'eff�icaicia diretta dell'art. 86. 
Ciiono1L1idiime:ni0, quallo11a ila Commissio!IlJe ill'.1.isbauri un procedimenibo 
ai 1rensi dell'art. 3 del rego!Lamento n. 17, il gtudiice naziicnaJ.e, se lo 
rite1I1Jgia ilJJece,ssarrdJo aii fin.i della �certezzia del drnritto, pu� sospendere il 
prooedlimooto .iin sede niazionale, in attesa dei rtsultati delJ.'az.iione d:ellta 
CommiisstOiD.e. 

Per contro, esso 1pcrioseguiir� dii regolJa, :il piioooddmento, quawora 

ritenga che, maJhilfestamente, 1il compO!rtaimooto ,itn quiestiJ()IIlJe ill!OO pu� 

illlfluire :iin mi\S1ll1a rileviante .sul glioco defila �CO!IlJColl'renza o sugli scambi 

fra gli Stati membri, ovviero ,cibJe non russistono dubbi dirca l'mcom


patibi1it� de1l �comportamento stesso 1con il'art. 86. 

L'iarl. 9 del 111ego1amenrto :n. :L7 non pu� pOII'll1e liimiti alla facolt� del 

gtudtce naZliicma11ie di riinv.iia111e 1a1La Corte dt Giustizia per otte1DJe'l'1e una 

pronunzia p!l'eg.iiudiZlia1le. 

Questa CO!rte, r.iJtoo'U'ba L� 1dtua1it� del r:mvi.iio 1effettuato dal Tribunale 
di BTUXe11es, non pu� 1estmersi dal Tllisolvieil'e 1e que1stt01I1i sottoposteil!
e. (Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 30 gooinaio 
1:974, ineiHia ciaius1a 1518/73 -Pre�s. Lerc~ -Rel. O' DaLaitgh -Avv. 
gen. Wra['llJJetr (com.) -Domanda dii ipll1odiurnc1�la pireg1ud1rai!a!Le piroposta 
dal Vieirwa1UU1I1gsgemtcht dill FXiall'licodlor:1Je suil Mreino neiLLa causa diitta 
Kiampffimeye[' (avv. F1estg1e e ModeSlt) c. E1irn:fUJbrr-und Vio['ma1tsstelle 
filr Gertrieiide und Futtffi"'ITJlittel -Lnt&V.: OommissioOJJe deJ.l;e Oomuni
�t� europee (a1g. Kwbe). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati 
nel settore dei cereali -Sistema delle cau~ioni -Smarrimento 
della licenza di importazione -Effetti -Conseguenze sullo svincolo 
della cauzione. 
(Regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, art. 12, nn. 1 e 2; regola


mento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, artt. 2, n. 1, 15, n. 4 e 18). 

Lo smarrimento 'deLla licenza d'importazione non implica l'automatica 
estinzione deLl'obbligo di importare, ma costituisce, agli effetti dello 
svincolo deiLa cauzione, caso di fo!fza maggio!fe se si � verificato nonostante 
le precauzioni del titolare della licenza,. il cui comportamento 
possa considera'T'si, in relazione alla concreta circostanza di fatto e secondo 
valutazione rimessa al giudice nazionale, improntato alla normale 
diligenza (1). 

(Omissis). -Con O!l'�diinam.z�a 27 giugno� 1973, oogisitrata in c~mc1elleria 
irl 7 ago1sto 1973, thl. Verw1alitungsger1cht di Frnnco!l�oirte sul Meno 

(1) NeJla tiraduzione italrnana in dclostil!Je !Lar prima pairte de1l dispositivo 
vi.SUJl.rta iin rsenrso O[)posto, per la omissione del � no111 � (irrnp!lfoa). Nellra spede, 
La llricenZJa d'1iirn[>1o!I'taz:iQl!lJe, rspecl:Lta 1con Lerttell'.a non iriaiccomancl:ata da una 
ail!l.'�allitria rdeUe rdi!tte mciairfoate de1l'imporlazione, non 1ooa rpervenuta alla 
destinataria; ed uno dei quesiti rivolti cl:ail. Verwaltungsgel'icht dli Francoforte 
(e la culi soluzione � stata riservata allo stesso giudice nazionale) 
era ra.ppunto rivolto a conoscere �se spendendo una licenza d'importazione 
mediante lettera ordinaria l'ope11atore economico si sia attenuto al crUerio 
di diligenza che egli deve seguire nello svolgimento della sua attivit� sul 
territorio comunitario �. Sulla valutazione a:l riguardo adottata dalla Corte 
nel senso di riserviare al giudice nazionaLe di accertare che sia stata diligente 
la condotta dell'interessato, de\ne aver influito anche la possibile 
diffooente prassi 1seguita !IJJei 'Vlm"li Stati memb['d., e quindi iLa orsse!l"'V'aZioine 
dell'aivv. g.en. W1arneir !Seco11JJdo �ClUi � sembra infatti che in casi simili l'inoUJro 
per raccomandiata, P!faSsi normale in Germania, sia del tutto eccezionale 
per l'Olanda�. 
Un"ainalLogia ql\lJestione i� rstata esaminata nella cal\lJsa 61/72, neLla quale 
si rdiscute\na del diritto rad usufruire del tasso dd vestituzione prefissato in 

I 


I 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 133 

ha de:lieri1Jo alla Ooi!:'ite di Giustizia, a !l'orma dell'aa-t. 177 del Tuaititato, 
viari.le que1st:i!o1Illi cima l'inrtlell"Pl'eiliaziione �del regio1amente n. 1373/70 dellJJa 
Oommiissd:oiille dei 10 lugliJO 1970, �che stabilisce moidailiit� oomum d'appl:icaziiolne 
per il reigdme dei titoli d'.iimportazicme e di esportaziiooe e dei 
oorrtilica1ti di fissaZJtoiille ain;biiCI�lpartla l'e�1ativi � prodotti 1agricolli sogg.etti ad 
un regime di PLt"ezzo unico (G. U. l. 1�58 del 20 luglio 1970, pa.g. 1). 

La ooo.trweTsda di meirii1lo verte 1sull'mcameramento di uina ciauzL011JJe, 
per l'iimpocto coNispoiilldenite ad quaintitativid �di �CTU.Sca non impoctati 
dall'attrice a :seguito dellJJo .smarrimeirullo di uina liio~a d'imporrfiaziiollle 
spedi:ta iill plfoo illlcm. ra�ccomandarfio. L'iammm~ione lrlitienie che 
l'1even:to non ico1stituiiisca caso di :lior:zia maggiio;:rie, giacch� il r1schio dehlio 
sma["l1imoo<to mcombe al tiitoliaire de11a ilfroorum.. 

Il 13� 100ll1Siidema1ndo deil 1'egolamroto dli base 1,20/67 del Comiglio 
del 13 giugno 19'67 (G. U. n. 117 del 19 .giJugno 1'967, paig. 226-9) lflelaitivo 
alil'.oo-giatni:zzaz.iio1t1Je oomUillle dei m&caihl nel :settore de:i C1�11'1ealli, recioo: 

� ... 1e a:utor1it� oompe<telllti deviono essere poste :ilil grado di seguire iJn 
permainelllza :fil moV'iimenrto degllii 1scambi onde portJ& vailutare il'evoiLuzruone 
del mffiioarto �e appliica;:rie evirotualmeirulle ile :m.iiS/Ull'e lllleo~ssairie... �. 
L'airt. 12 deJJJo istesso iiegio1amel!1Jrto 1stabii1Jiisoo che � <tutte Jie dmporta2lii0111i 
1e 1e 1espolflta,ziollli 1oomumtariie ... 1scm.o 1suboll'dinartie aillia presentazione 
di un ti<tolo d'impor:tazti1ooe o :di �espoirtaziQ[]Je iiruliascdiaito d.agiili S.ta:ti 
membr:i. ... Il II'i1ascio dei tito1i � subwdmato 1alla c.osUtuzilcme dli un 
deposiilio �oauzicmaJ.e che gar�antisca l'.impegno di impOO'ta!I'e o di esportare 
dlll1ante il pelrliodo di v:aJ:id:it� del twofo e che resta 1acqutsilto diI1 tiurtto 

o in parte se l'opell'aziilcm.e inolll � realizZJata en:tiro ta1e �ilermiine o se � 
vealizzata 1sofo parziialmente �. 
una liic�e:nza 1S1pedita dai �oompete1n:1li Ol'~ani :ruazli�O[]Jali 00111 lettera ordinaria, 
non pervcerruta aillia �ditta esportatrice; .e con semenza 13 marzo. 1973 (Racc., 
301) !lia OOO'te di �gii,ustiZJta, do1po aV1er affoomato che le aiutordt� inazio100.li, 
rpur esseindo J.:iibere di sceglld;ere le folt'IIDe e i mezzi p& 1IDasme1rtieire we licenze 
con :pl'efissazlioni dell tasso :di !I'estiituziOIJJe �e i !I'elaiti V1i esiIDatti, h=o � l'obb 
Ligo �di garantire che, tati documenti giungano effettiv�amente a;li richie-� 
dente �, ha �escluso �che talLe obbliiigo si1a .aidemipiuto qualo!ra !i docurrnentd 
siia[)J() �spediiti per [posta �e� non mano peirv�en'lllti ail deisti1t1Jaitario per oauise 
a questi non imputab:i!li. 

Sul concetto di forzia maggiorie, ed in rpa:rtiioo11att"e suJILa p.ossiibillit� di 
comprendere ne1la no2lione di forza maggior.e ainche ipotesi non espressamente 
consideriate daJ.la normativa comunitaria, cfr. Corte di giustizia, 
11 luglio 1968, ne11a causa 4/68, Schwarzwialdn:nilch, Racc. 49�7, e Dir. 
scambi intern., 1969, 138, con no:ba di CAPELLI; e 16 dicembre 1970, ne11la 
causa 36/70, Getreide-Imporit, Racc., 1107, e Dir. prat. trib., 1971, II, 1015, con 
nota di MURATORI, con rdferimento �aiLla p�recedente discipiliina dettata con il 
11egolamento del Consiglio 4 aprdle 1962, n. 19 e con il regolamento della 
Commissione 28 luglio 1964, n. 102. 

Sull:a legittimit� del sistema dei depositi cauzionali, e nel senso che 

� la nozione di forza maggiore non si Limita alla impossibilit� assoluta, ma 

� � 
134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
suna prima questione. 
Si domainda dJn primo :luogio se il �Combill::iiaito d:iisposto de�l'airit. 2, n. 1, 
1� �capoveTso, e dell'1airt. J.5, n. 4 del ["leg:oilameinto n. 1373/70 CEE della 
Commi:.ssi!OiilJe vada liinterpreijJalto nel 1senso ,che 1o' smatnr:imento di una Mcen~
a d'.i.mpOO"tiazJiJOiilJe iilnp],iica non sollo La �de1cadeinza ,dJail diritto di importaxe, 
ma parimenti l"estinzione� �de1l'obbliigo �di oompdiooe l'operazione, 

i:l che comporta Jia :riesti:tuziicme d1el1a �cauztone, oppuire 1se 1si debba ritenere 
�che, in �caso di ,smariiilmeinto dei11a Ucenzia d'fumportiaziion1e, viiie.'IIlle 
meno iJ. dlimi.iti1Jo d'impwta111e, per contro peT7Il!ane l'obbligo di effettuare 
l'opooaziicme, �ill che implica 1'incamerame1nto del:la oauzkm.e. 
L'.airt. 2, n. 1 del 111eg:oliarmen1Jo d'app]Jicaziione n. 1373/70 stabilisce 
che � .. ;~l tiitolo d'dmpoa:1Jaziione ..�autor�.zza ed obblltgia ...1ad importare ... 
La quantit� lll!etta del prodotto designata d'Want:e il pea:-iodo di vaUdit� 
di e:sso ti<to:l:o . . �. 

L'~. 1'5,, n. 2 d:ilslpooe 'che � 1o svincio1o del deposito �cauzionale � 
subordrilnato a11a p:riesenrtaziione della prov:a ... peir l'importazione, dell"
esple1Jamento delilie :l�ormaltt� do~�. 

LI n. 4 delilo .stesso artJiJoolo recilta: � In oasi di pecr:-diitia del trutc.1o 

o dell"estratto, g:lli orgaindisrnii �emittenti poosono, a titolo ecoeZJiJ01I1ale, ri!lia�scial'e 
,a!hl.'illl!teressaito un dupliicato dii detti dooumeniti ... I duplJiJoaitd. non 
posscmo �essere presenta:ti per 1e operiazioni d'dmp01rtaz~ooe � . 
A norma 1ri. 2 dell'1axt. 16 � 1se l'obbligo �di :ionport!ll1e o di esporlaire 
non � 1ademp1uto, t�ll deposirtJo �CaUZJioina1e � mcameiraitJo �. 

TurbtavLa l'art. 18, n. 1 recita: � Se, p1er �cawsa �di :l�orza maggioire, 
l'importaziione io l"esportaztone non pu� essere �eff,ettua�ta nel� periodo di 
validit� del titolo, lo Stato membvo 'emittente decide, oo domanda del 
titoJiwe, l'annu11amento dell'obblig;o di i.mpffi'ta!l'e o di esportare e quill1tti 
1o svtnoo1o del depostto �cauz.iiona!Le oppure la prooog;a delWa validit� del 

deve essere intesa nel senso di circostanze anormaii, indipendenti daU'importatore 
o daU'esportatore, le cui conseguenze avrebbero potuto essere 
evitate solo a costo di sacrifici sproporzionati, nonostante la miglior bucna 
volontd ., cf:r. !Le due serutemie 17 d.ioemooe 1970 trese nell1e OalUISe 11/70, 
Internationale Hanidelsg�ese11.schaft, Racc., 1125, e Foro it., 1971, IV, 137, e 
25/70., Eiinfuhr-und VOB:["atsste11e, Racc., 116.1, e Fo-r.o it., 1971, IV, 119. 

Quanto al criterio adottato nell� decisione J.n mssegna, anche se si 
spieg,a con riguardo alle non �ontestat:e circostanze di fatto dedo,tte nella 
causa principa1e, non pu� certo negarsi che esso oomporti il pericolo di 
preordinati ed utilitaristici � smarrimenti �, gi� seg11JJailato neille osserviazioni 
della Commissione; ed � perci� evidente che ail g;iudice nazionale, prima 
ancora di documentare quelle particolari civcostanze di fa1tto che possano 
far ev,entualmente qualificare lo smarrimento della Licenza come caso di 
forza maggiorie, dovr� 1essere provato l'effettivo smarrimento del titolo, solo 
con una rigorosa prova di tale effettivo smarrimento potendosi eiludare le 

� gravi speculazioni � sui preliev1i prefissati, alitrimeo:iti possibili. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 135 

tirto,1o peir hl periodo il'iiteinurto rneoessa~iio �lll :rie1azhme alilie cir:costanze 
addortrte � .. 

Da tali di1sposiiziiCJIIlli. iriisulta che .il 1SI�JSl1Jema dli. -oauzionii ha lo scopo 
di ga:riam.rtiire l'effiettuazilOIIlle delle importazioni e delle espoT'ba2lioni per 
l'e quali �SOilJJO 1startie idcihilleste 1e J:toenze, 0111ide 'oOll1Slellt:i.Jre sia a!l1a Comun.irt� 

che agli Stati membri �di avere una vtsii0111e esatta dcl futUII'o 'a1111dame1111rto 
degli scambi. 

Posto ,che gl:i 1Stati membri, in virt� die1l'a:rt. 12 del 11ego1amen1Jo dli 
base n. 12:0/67, dev01110 r.ilasoiaire 1io~e d'impOII'ltazii0111Je o di espoir1Jazi0111e 
a chi111I1quie ne faiociia r,iJch:Lesta, iogindi previisdJOilJJe per il futuro 
swebbe pvi\na di ,senso se Jie licenze no111 vilnoola~sooo i ti1JoJ.airi ad effettuall'e 
1e :re1artive operaz:ioni. 

Nel .sistema ~s.tttuiito da:l regolamento d'app1ltcazdiQiiIJJe 111. 1373/70, che 
si dtspiil"a aii pll'iincipi de1l regiol1ame1111ibo �di base 111. 120/67, .gU oipel"atorii 
economici Vlelll1g,OllJo diiispensait:t dagli obbldlghi 1000 dtl!1oomben1Ji. solo nel 
caso ill1 cui J.',O!pel"azii0111e d'i:mportazi<01111e o di 1e1sportaziiorne IltOll1 aibbiia potuito 
venir effettuata dUII'anrte tl per:iodo di vatl!idit� della liioen2la a 'oaUJSa 
di e\llenti di :liorza maggiloire. 

Si dev'e quillldi iriispcmdel"e sul primo punto che l'art. 2, n. 1 e 
l'.wt. 15, n. 4, del-:riegoJ.ame111to n. 11373/70 deililia CommitssiJ0111e IIl!OIIl impJ.d.ca1110 
che lo smairrime1111Jo d.i una licenza di imp0Tlba2liio1111e comporta la 
estill1ziiOIIl!e 1automatiica dell'obbliigo di 1iimportal"e .che 1so!l'!ge oon il rhlascio 
della liioe111Z1a. 

SuHa prima parte deiLa seconda questione. 

NeliLa prima prurte d1eiLla 1seconda questi:oine 1si so111eva til problema 
del se lLo 1sm:mrimenrto �di u;nia 1iioenza 00tstituisoa eV1e111tflo di focza magginre 
-ai 1seinsi dell'airt. 18 del :riegoJ.ame111rbo n. 13173/70 della Oommissiio1ne. 


La 1111o~ii<me di for2la maggiiore non ha Ja s:tes1sa poTlbata nei vari 
setitoiri de�l dilrirtto e 1111e11e vade s:l�eve d'applLoazioine. Il 1setnso di, detta 
nozii01111e Vla determiin1a'1:0 �in funzfone del s'llbS'tlr1arto giu.rlidiioo che sta ailJJa 
base deHia siituaz:i10111e ornn1trove.r,sa. Per que31to mor1:1ivio La inoziione di forza 
maggtQII"e ornnteinu1Ja nel >l'egctlamenrto .1itiigioso va inteirpretata tenen:do 
.conto della naiturn parrtiooJ.airie .dei ~appoirrti di d�lrtitto pubhltco tra. importatori 
1ed ammill1i�strazto~e naziiolil!ale n:onoh� de111e :ilinalit� dello srtes


so rego1amen1io. 

Da dette filnail.it� noiIJJch� dalil1e po1sli!tivie diiisposizioru deliJ 11.1ego1ame'.l'.1ti 

dli cui imattasi ri�sul:ta che la noziJo,ne dii :lioir2la maggfore non si Hirnita 

a1l"i:mpo1ssibiilit� aissoluta. 

Ne1l'inite1resse pubhlfoo � neoessatl'iio 1ohe le prevtsiJ0111i ciirca l'arn


damento delle importazi�oni ill1 ogi!JJi: .StaJtJo membvo ,siJano qua111to pi� 

po1s,si:btiJ1e 'esaitte, H che rende p1ausi:bi1e :iJl v.er.s1amel11to di una oimziio111e 

oome ooindiziioine per otte111e'l1e una liioenz1a d'drrn:poirfa,z~orne; t~tlie e1sig.enza 


. ' jji.,..� -~ . . � .,,.. ._,x, *. . ��

X

..r~����-.,--....,,. 


136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

deve ,oornici:liarsli. 1oorn ,La necessit�, 1essa pure viispooil1e111te al pubbUco irnteriesse, 
di non ostacolruve ,filll.terscambilo com obblighi: eccessli.viamente 
r1iig.Ldi. 

l'l rtscmo di mcamemamento del.La oauziooe costitmsoe1 uno sitimoilo 
per gli 1importat0tr:iJ �che harullo ottien:uto 'lll!lla 1Uciernza ad osservare l'ob


bJJigo d'importare, fil 1che 1seirvie a :llorn:iil1e 1esatte prev.Lsiloni sull'andamento 
�del:Le importazli.oni, diaiti che l'iirnteresse. goo.iecr:-ale dimostra essere 
mdispoo;sa:biilii. 

Ne c0JI1.segue 'che -�IIl. mea dii: massima -l'd.mportatooo che ha 
eserdtato La nocr:-maile dili~nz1a 1DJorn � pli.� v:iincoLato d1aLl'obblii,go di dimportaire 
,se 1eventi esilrarniei g1i impedtscono dii: ef:liettuarre il.'opemziione 
[!Jel termilllJe pooswitto. 

Si deve dU1I1.que rispondere al:La prima parle defila secorndia questione 
�che Lo 1smrurrime1I1to del:La ilicenza d'dmporta~ione mptWeSOOita UJil. ca1so 
dii :llocr:-:lla maggilore 1ai sensi del:l'art. 18 deil regoliamento n. 1373/70 se 
taJie eviento sii � VIOOiffoato illlOJil.ostante Le preca:uz.LOilJi prese dal tiitoLaa:-e 
della ilfoe1I1Za, il cui �Coonportamento pu� consiiderar1Si d.mp~ontato a: normali 
,ooifteri di pcr:-udenza e di diligelll.Za. 
Sulla seconda parte detta seconda questione. 
Si chiede moiLtre 1se U1I1. opecr:-atore �Che ag.Lsce con La normate dHIgenz,
a abhla preso l:e preoaumon:ii niecessaa:-ie 'allo sviolgimento della pcr:-opria 
1attiv.irt� nella 1srera ,com'lllilitru:iila 1spedendo 'UfllJa liCe1I1Za peir posta 
CJll'dJiJnar:iia. 
La questiornie m:ma a :facr:stabilire 
un parametro per deitexmiln.iaire 
hl 1girado di ddiligenz1a dia usruvsi da pairte de1l'ope:ratore plI'UJdente ed 
accorlo. 
Nel iSilenziio diel!La �Legge comunirtariia, II'iiientra nella compeibenza del 
giiudioo illlaziional1e :stabi1iil1e ,se, tenurbo 1conto d�Lle ciircosta=e specitfk:he, 
un operato~e abbiJa o m1eino esercirtato iLa nocr:-mai!Je dilig1enza. 
Non 1si tratta di irntecr:-pretaa:-e, ma di a:ppiLiicaa:ie La legge, compito 
rtseirV1ato 1al giudtce :naz�JOilJaile. 
Si devie qUJmdi :r1ispoindel'le �che spetta ial giudice rnazionale competente 
istabilme, �dopo avier V1agliiato ,lJa ,situaztone di fotto irn ,cui ha dovuto 
agilre il'operailo1t1e, !Se iJ 1suo �compoirrbamernto � istato impr1onrbato aJcLa normal:
e d:iLigenm. 
Sulla terza parte detia seconda questione. 
Si chtede irnfiine ,se ,siJa i!Je,cito che U!IlJa domainda a norma deill'a.rt., 
18, n. 1 diel regoLamento n. 1373/70 Vlengia ,pire1~nrbata dopo lai scadenza 
del periodo di vaMdiit� ,dJe1La Hciernza. 
Le diispostz.Loni dell'airt. 18, n. 1 :riiguarldarnio una r1chiiie1sta di prnvoga 
dieilil.a 1scadenz1a de11a il:i�e1rnza nonch� U:11Ja domanda di amml1amento 
dell'obbLigo di impoirrbruve o di ,esportao:e e di !l1estituztone, deilla cauziOlllJe. 
i: 
1: 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 137 

Lo stesso .numooo 1stabhlLsae eispressamente ohe tale proroga pu� 
essooe ,concessa dopo Jia 1scadeirt'lla dtel.Jia V1ailkliit� de11a �lL~a. per� tace 
per quel 'che riguarda la richiesta d'iainnu11amenfo e ili restiituztione 
dell1a cauzione. 

P�Jich� 1o smaJl'II"iimento pu� V1erkfic~si pooo prima dielila scadenza 
della v;aJ&dlilt� dielil1a 1iaeinz1a, l'imporitatoce potrebbe itrova11si nell'dmpossLbiliit� 
ohlettivia di pr1esienitair1e taJe domanda entrrio H itermine di cui 
sop11a. D'1altro canto ll'importa1J011e pu� 1<mche V1enir a ,cooosceirt'lla del-
1',evienroo dopo 1a data di �scadenza. 

Nel 1si1enzto de1La il!egge, � logliJco 1che 1a domanda possa verur presentata 
dopo la ,scaden2'Ja dei111a V1al1dlilt� de1la lia~a. 
La toozia pairte della ,seccmdla questilone v;a drn11que risolta affe1rmativamenite. 
-(Omissis). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 30 g1e�lllilaio 
1974, neJWa ,causa 1159;73 -Pres. Lecour.t -Rel. Solt1etniSelll -Avv. gen. 
'Thiabucchi (cO!rlf.) -Domanda di pricmU1I1Jcia pr1egiudd.ztale propo1srta 
dal 1Fmai!J;Zgieriigih:t dii Amburg;o ne1la ,causa Ditta Ha.rmovier1schie 
Zu:che~ 'c. Hauptzol1l1ant HaiIITTO'V'er -Il!lltenr.: OollllJil1iJssLolllie dei!Jle ComUJJJ:
ilt� 1eu:l'o1pee (aig. GdilJsidoirf) 1e Gov1emnio itede1sico (ag. Srnedeil). 

Comunit� europee -A~ricoltura -Organizzazione comune dei mercati 

nel settore dello zucchero -Disciplina -Lacune -Ricorso alle 

norme di diritto interno -Esclusione. 

(Regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009; regolamento della Commissione 
25 gennaio 1969, n. 142). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati 

dello zucchero -Contributo alla produzione -Imputazione delle 

eccedenze. 

(~egolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, artt. 27, n. 1 e 33; regolamento 
della Commissione 8 novembre 1968, n. 1789; regolamento della Commissione 
25 gennaio 1969, n. 142, art. 3, n. 1). 

Le norme reLative all'organizzazione comune deL mercato dello zucchero 
vanno considerate come un sistema compiuto; i probLemi posti 
da eventuali lacune della nMmativa comunitaria non pOS$Ono essere 
quindi r�soiti dagli Stati membri sulla base del diritto interno, m(� 
vanno risolti alla Luce detla finaLit� dell'Mganizzazicme comune del mercato, 
tenendo conto delle esigenze d'ordine pratico e amministrativo (1). 

(1) Ll .prmoLp[O � affiermato con riferimento a!lla discipil:inia dell'organizziazione 
comunie dei ffiffi'Cati nel settore dello 21UClChero, ma deve ervidell:lltemen1Je 
riteniersi espressione di un principio di pi� generale portaita, inteso a 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Le eccedenze di zucchero rilevate dopo La fine della stagione in 
cui sono state prodotte vanno imputate, ai fini del contributo aiia produzione, 
aiia stagione in cui � stata effettuata La rilevazione, anche qualora 
risalga.no ad epoca anteriore aU'entrata in vigore �dell'organizzazione 
comune del mercato dello zucchero (2). 

(Omissis). -Con ordi:n~a 24 lugHo 11973, pei:rvienuta iin oancelleniia 
hl 16 agosto HVi3, hl Fmanzgiericht di Ambur.go ha oottoposto a 
questa Cor1le, a inorrma dell'airt. 177 del Traittato CEE, due que1sitiollli 
pveW1udiziiaJ;i v�erlientd. .su1l'IDterpcrie1taztO!ll.e dcl �regolamelllto de~ Consi,glio 
18 diicemwe 1967, n. 1009 (reliativo ail.J.'oog.amiitzzazdlo1111e comune ded: mercatJi 
ool settore deJ!Lo zuccherro) e d1el criegoLamento die1La Con:uniisisione 
215 giern.inaio 19169, n. 1421 (.che 1Sitahlliisce talune modalit� :niecessa1de peir 
l'appHmziolllle� dffi siistema de.ne quote llllel settore dello zucchero). 

Le quesrtlfollli ir:iguall"ldano lie lll!ormie �reilJaltivie al�e quote dii piroduz;iJone 
:f~ssate dalle aiutCJlI'it� lllJaziionaJ.i per �ciiascUJIJ:l pmduttore di zucchero 
e per �ciiascUlll!a stJagiiO!ll.e saccari:l�eiia, nell'ambito dei quantiltativi at1iributti 
�m �forzia dei regoiLacrnenti .comUJllllitairi ai vari Start;i membrli.. 

TI sistema de1lie quote, :iJ. quale impliica Jia :riiscossruone di un contribUJto 
.sul:La pl"odUJZilO!ll.~ 1ecoodentall'I�!a rispetto� al1a quorta di base, ma 
che non .superi lia quota maissiima, attribud!sce rbuttaviia al pil'toduttore i1a 
:l�aicolt� d:i rripO!l'talre l�e eccedenze alla stiagiiiO!llJe saccadlieria successiva, 
:Liinio ad U![l massimo del 10 % de11Jla quota di base. 

riiso1vere nellJ.'ambiito della normaitivia comuinitJardia eventuali Lac'll!l1e leg.iJ~ativie; 
e solo talle �criitecio pru� revitare, iilllrvero, qrue[1a possibdil.e ili'V'e!l'gffil!Za di 
sO�JUZioni �Che rder�ivieirebbe rdal ricorso ,aLJ.re difl\erentJi ncmme deri. v;alI"li ordi!ll�arnemiti 
naz�O!llali. 1Secondo criterio gi� �alwe volte aff.e1rma1Jo, il iriooroo a[le 
noome inteime va dini�artJti ammesso nei sCJlld ILimiiti necessari aJ.['aMJuazfone 
deil1a noirmath"a rCOIIDurrui.rbairiJa (Oatrte di gtustiz:ita, 11 febb!l'ado W71, neilila 
causa 39/70, Natrddreutsches VLeh-UIJJd F1eischkontor, Racc, 49, e Foro it., 
1971, IV, 168, in motivazione; amplius, cfr. le conclusioni deU'avv. gen. 
Du:threrl:Iet de LamotJhe, Racc., 1971, 60). 

La normartivia 1sula.'organizz,aziione coi!IllUl!lie 1del irneir.cato dellilo zuJcchero 
ha dato occasione ad una diel1e poche raziorni di responsabilit� promosse, ai 
sensi deLl'art. 215, secondo �comma d@l Trattato CEE, nei confronti delle 
Lst�..tuzdoni cormum.i:bairie. Neflila 1carusa 5/71, dinrfaitti, UilJO zruccherificio tedesco 
chiedeva la condamlJa del Oonsiglio al 11isarcimento dei danni che si assumevano 
prodo.tti dal regolamento rn� giugno 1968, n. 769 (concernelf.1Jte Le 
IIlJ�rsiltre nece�ssairire �a co1pwe La diffevenza tm i rpir�ezzi nazlionaJ.i delllo zrucchero 
ed i prezzi validi ail 1� iLugilio 196.S); e 1a OO!l1Jtrovie!l'sdJa va rlcoodarta 
per 1a importalllza deilJ1e aff.erimazioni �di priJn~io coo:tenute nelH1a relaitivia 
decisione, con Ja quailJe 1a Catrte di .gd,ustiz:ita, riigierttando ma domanda per la 
eseilusa violazione deg:li artt. 37, n. 1 e 40 del Trattato CEE, ha avuto occasione 
di preci1sare che � u.na domanda diretta ad ottenere un'indennitd quale 
che sia manca in realtd della necessaria precisione e va quindli ritenuta 
irricevibile ., che � perch� si abbia respons�bilitd extracontrattuale della Co



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 139 

AnteT:1orm1:nte aJ. 1� J.ugl1o 196'8, �diata Jin cui e1ritr:ava in viLgore la 
organizZJaziolIJJe {lOmU!Ile del mercato dello zuccherr<o, il l'legiirne tram.sitoriio 
instau11arto 'col X1egoliamento del Ocmsi~:iJo 21 :llebbr1aio 19617, n. 44 
('11e1ativo 1a talune m1SU!l'e di ol'gam.izzazmcme ,comune dei mel'cati nel 
settoll.'e dello zucch!erio perr lia stagiJone 1967/1968), pur comprreindem.do 
~a fissazione di quoite di p!1oduzdJ01IJJe, n001. ,contemp1ava 11a r.Lscossiorne del 
oontdbusto �suhle eccedenze. 

T1aJ.u.ne 'parti delle eccede~e relative 1allia stagfone 19i67 /19-68 veniVl!
IDo tuttavm riiipcmtate, 1a noirrna del 11ego1amento della Commissdione 
8 n1oviembr�e 19,618, n. 178i9, alla srtiag101I1Je 1successivia, sottoposta aJ. vegime 
dell'or.g;an1zzazio[}je 'comUl!lJe deJ. mevcato. 

Il giud1oe nazd!ona!le ohilede, :in 1oostainza, ,se unia 1eccedenz1a, riJievata 
�1Il occiasdione di un 1sopva!lluogo efferttuato dopo 1hl 1� 1ug1d!o 19618, dlata di 
enrtl1ata 1iln v;1goire del TlegoJamento n. 1009/67, ma prodotta in epo�a 
a:n1Jerriove a rtaJ.e .dartJa, viada: imputata, ai fmi del ,oalcolio del oontr1buto 
sul1a prroduzi1one, aJ. peir:iJodo _precedente l'enrtmta �1Il VILgore� della org.anizzaziJQ[}
Je �cmnune del mer�oato �deillo zucchevo, alla pll.'ima staigdiolIJJe saccami:
lieria sottoposta� a questa �>rrgarnizmzione (1968/1969), OVVlffi"O al1a 
stagiione dUII'>ante lla qua1e � stata eD:fettuarta l1a lriilevaZ�IOIIJJe. 

Le questiJOi!li formuliate .dal giudice a quo sono 1s1late solhlievaite nell'ambiito 
d:i Ullla �controviema &va un p11odurttore di �zuo�herro e l1e� aiutorit� 
�doganali tedesche, a pi110posito del ,cont!'~buto reLaidvo ad un'eccedeinZJa 
di circa 31O itonneJ.late di prodotto, rilevata .in oocasio1I1Je di un 
sopr1aRuogo ef:fiettuarto� d:l, 30 settembre 1'970, do� quattro anrri dopo 

munit�, � quanto meno necessario che l'atto lesivo sia illegittimo ., e che la 
respo11.1:sabiJ.d,t� de!l1a CollillUnit� [per il dan1110 eh!e ii. 1si1111goli possono aver 
subito dn conseguenza di un atto normativo che implica scelte di politica 
economica sussiste � unicamente in caso .di violazione grave di una norma 
superiore intesa a tutelare i singoli� (sent. 2. dicembre 1971, Sch�ippenstedit, 
Racc., �97-5; v. iplUII"e le prime conclilllsioni deill'avv. ~en. Roemer, sulla 
ri1cevibilit� della domanda, con commento �cri1foo dcl p1Deoedente orierri;tamento 
dell.Jia Coll.'te; 1sugild estrelITlli dchiesti per '1'.azi001.e di :t"espornsabiUt�, 
c:fir., !neil1o stesso senso, J.e �sentenze 12 JiugJJ1o 1973, [ljella causa 59/72, 
Wiinische Hamidell1sgeselJ1schaft, Racc. 791, 13 ,giugno 1972, n.ene cause 9 e 
11/71, (;(["ands Moiulirnis, Racc., 391, :e Folf'o it., HJi72, IV, 199, e, Slllll'autonomia 
dell'aziioITTJe, 2!8 1aprille i.971, 1rJJel'1a ca'UJsa 4/69, Lilifitkfoe, Racc., ,325). 

(2) La soiliuzdoine 'ado,tta1Ja espdme effiioacemente il criterio di va!Lutazitone 
1stabillito nell'uJltima rprurte defila prima massiima, 1sp,eciailmente se la si 
oOilJsliidern, 1con dgi;ua1Ddo aJlle diifl'ico1M� 'di OiI'dine tecnico ed amminiistratiivo 
evidenziate n:eille osservazioni della Commissione. La Lacuna normativa 
� stata comunque colmata con l'art. 2, n. 3 del 11eg0Lamento deifila Commissione 
12 marzo 1973, n. 700, secondo cui: Qualora dopo aver stabilito la 
produzione definitiva di cu.i al paragrafo 2, si accertino in seguito dell� 
divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione 
definitiva per la campagna saccarifera durante la quale viene accertata 
la divergenza (v. pure artt. 2, nn. 5 ,e 6; n. 2, e 5). 

140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA';t'O 

l'ultima mlieviamOIIle preoedoorbe ed oltre due anni dopo J'entrnita :in 
vigo!l1e de11'1()a:�g.imizz~ilone comune del mer:oato dehlo zucchero. 

I rregoJ;amerniti iJll vigore a11a dartia suddetta eTIMl!O muti al 11."iiguardo. 
Oria, pokh� J.e 111Jorme '!l1e1ative all'organ,izzaziJOIJJJe ,oomUllle del me-cato 
deHo zucchero Vla!IllrlJO ,considerate <come un :sistema compiuto, :nell. senso 
ch'1esso :non fascia agli 1Stati. membrli .La \facoll.t� di ,aolma<re una 1aC'Uilla 
del genwe ~illl base al dilrdstto illlJteirno, � oppOI"tUilio ,cwcare La soluzilO!nie 
del pil'oblema ahla luce delll.e finalit� dehl'Ol'lgruniz:ziaziOIIlJe, com'tme del 

stliati'V'O. 

N� d!n occasione dell'en1mata in vigooe ,dJe1l'oirgia111Jizzazilone coonUille 
del mea:icato <dello zuccher<o, iali1a da:ba dei! 1-0 tlugUo W�6.S, n� sucoosislivamen.
te, al momento del passaggi:o dia una stag.i!o111Je ,saccari'llem aill'aiLtra, 
� stata mad: oTd�inata una rii1evaz~0111Je genwale de11e scorite�. 

In efMti, secondo Ci; chi�lll':iroenit:i '.l�cmnilti a questa OOII"te, Le caraitile!
l1istiiche teaniiche dlell'limmagaxzzdinamento de1llo zucchooo s01no ta1i che 
1e rileviaztom poSJSono avieir ,lJuogo soJJo aid d!ntervailli plui"iienn.ali. 

In ~tica, aillooch� 1si aiccerita J',esiJstenza di un'eccedenza 1ri.ispetto 
a11e scorte 1che Tiisultaino daii documenti ,contaibilii del p!l1oduttoce, � ddffichle 
1stabfilir1e �con 1esatrbezza quale 1sila iJll '.l1ea1Jt� l'air:m1ata di pll'oduzione 
de11'eccedenza stessa. 

L'imputaxie una determinata ,eccedelllJZJa ad una 1stagilone saccarritf&a 
pvecedente dmp1ilcheriebbe Jia :necessit� dli ll'etrbilfica'l'e i da1ti sulla pero-
d uzi!one, defilllJiltiviaonente oa1co1ati per la 1stagiiOlile COIIlSidwata, peT qU181llto 
x:iguaTda i[]JOill 1solLo iLa 1si:ng:ola imprlesa, ma anche lo Stato membll'o 
illlJtell'essartJo 1e fintera Oomuni!t�. 

Ut11a l'le'tt~1ca ,siiffatba, date 1e CO!Il!Sleg:uel1J2)e 1che CJ:1etroaittiviamente ne 
deruviwebbe!l1o per :hl ca1co1o diellile ,qUJote <di pvoduzione e dei: 'Contributi 
da :rliiscuotooe su1le eccedienze, d:�lll'lebbe :Luogo -se1co!tlidlo i!Je non �contraiddette 
,spieg:azioni della Oommilssione -a 1compli<c1azioni ammilntstirative 
.sproporzicma1Je 1ahlo scopo pwseguilto . 

.Stallldo ,cos� Le 1cose, le que1sti!oni 'Sottoposte ,a questa Oocte vanno 
.rdisolte nel 1sea:J.so 'che -come del :1:1esto stabilisce espvessamente iJ. regolamento 
della Ctomrnliiss10lile n. 700/73, 1entr:ato dJn vligooe iJ. 15 mall'Zo 
1973 -qual01I1a, dopo che � 1startla stabilJilta .la p:mduzioa:J.e definiitiva, si 
accell'tilno delle d:i'V'ergelllJZJe, queste viain:no imputate alla stagione durainrte 
1a quaLe � 1stato <etffeiltuato l'accertamento. -(Omissis). 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE(*) 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 lughlo 1973, n. 2095 -Pre. Pece -
Rel. Mi�e1e -P. M. Trotta (<conf.) -Pe1sce D01mendico (aivv..tii: DE'. CaitaJ.do, 
Tesaurio, Da�filno) c. Gestione Oase pe�r L�v"OM-te>r!i. (avv. Stato 
Sicoinoilfi). 

Competenza e giurisdizione -Edilizia popolare ed economica -Godi


mento di alloggio Gescal -Giurisdizione dell'A.G.O.: limiti. 

(Art. 2 1. 20 marzo 1965, n. 2248, all. E). 

In tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si cost.ituisce 
fra l'ente pubblico e l'assegnatario dell'alloggio, � di natura comples.
sa constando di due distinte fasi. 

Prima dell'assegnazione l'ente procede unilateralmente alla predisposizione 
degli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni 
previste per l'assegnazione, svolgendo un'attivitd amministrativa 
discrezionale, alla quale corrisponde per l'assegnatario una posizione di 
interesse legittimo; dopo l'assegnazione l'assegnatario medesimo acquista 
il diritto soggettivo al godimento dell'alloggio in un rapporto giuridico 
simile alla locazione (1). 

Spetta alla cognizione dell' A.G.O. la cognizione della controversia 
riguardante l'esistenza e la funzionalitd degli accessori e di servizi indispensabil.
i alla caratterizzazione dell'immobile come abitazione; rientra, 
invece, nella piena ed insindacabile discrezionalitd della P.A. con corrispondente 
posizione di interesse semplice del privato, la determinazione 
della loro comoditd o migliore qualitd. 

(I) Ancora in tema di assegnazione d'alloggio popolare ed economico in 
relazione alle posizioni tutelabili dinanzi all'A.G.O. 
La decilsie>ne costituiisce un'ulteriore specificazione dell'interessante elaborazione 
giurisprudenziale, anoo;ra in �corso di SVliJ.wppo, tendente a ricondurre, 
dopo l'assegnazione dell'alloggio, le controversie fra privato e Pubblica 
Amministrazione nell'ambito della giurisdizione ordinaria. 

Esaminando la motivazione della sentenza in Rassegna pu� notarsi come, 
dilatato progressivamente il concetto di � locazJone � (questa, infatti, 
secondo il Supremo Collegio � la natura giuridica del rapporto intercor~
ente fra privato e P. A. dopo la predetta assegnazione), in fase dinamica 

(*) Alla :redazione delle massime e delle note di questa s.ezione ha 
collaborato anche l'a:vv. CARLO i0ARBONE. 

12 

-) 



142 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con citazione notificata il 30 dicembr,e 1966 Domenico 
Pesce conveniva davanti al TriJbunal�e di Roma la Geistione Case per Lav011aitorr<
i. (GESCAL) �d esponeva �che eg1H �&a assegnata[["I�JO, con promessa 
di futura V'endita, in base ad atto del 5 ottobre 1961, stipulato con la 
Gestione INA-Casa alla quale era subentrata Ia GESCAL, di un alloggio 
sito in Bari alla via G. Petroni. Tale alloggio presentava fin dal momento 
della consegna vari e notevoli difetti che ne diminuiv:ano seriamente il 
normale �godimento, onde chiedeva che il TriJbunale �Condannasse l'Istituto 
convenuto ad eseguire le opere e le riparazioni necessarie con risarcimento 
dei danni da liquidarsi in separata sede. 

Con le conclusioni definitive il Pesce chiedeva soltanto l'accertamento 
dei dirfetti denunziati e la condanna della GESCAL al risarcimento 
dei danni da liquidare in separata sede. 

Il tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e tale 
decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza 
del 19 dicembre 19i619. 

In .questa sentenza la Corte osservava che le lamentate deficienze 
dell'alloggio assegnato non funno sorgere nell'assegnatario una posiZJione 
di diritto '.soggettivo ma solo di interesse legittimo. Rilevava al 
riguardo la Corte che l'oggetto deH'assegnazione (l'alloggio) � posto in 

essere, e con ci� stesso determinato ed individuato, dall'ente quale autorit�; 
.perch� operante con piena discrezionalit� �per la realizzazione del 
suo fine istituzionale di costruire case di abitazione per la successiva 
loro assegnazione. 

Ne 'Cons�gue che le posizioni soggettive del rapporto di assegnazione 
non possono che riJferirsi a quell'oggetto cos� come individuato dall'ente 

si sia persa la tradizionale corrispondenza fra i concetti di affievolimento 
e, in alternativa, di pieno riconoscimento della situazione giuridica sogget-� 
tiva (interesse legittimo; diritto soggettivo), essendo riscontrabili, ormai, in 
questa fase, solo le categorie di diritti soggettivi privatistici contrapposti 
all'mteresse di fatto non tutelato. 

Riesce difffoile, a questo punto, comprendere,' specie a fini sistematici, 
come possa, in una stessa materia, ipotizzarsi per la P. A. un'attivit� pubblicistica 
cosi piena da non incontrare alcuna limitazione o censura anche 
solo per la eventuale lesione di interessi dndirettamente protetti ed, in contrapposto, 
per altri aspetti strettamente correlati, un'attivit� privata regolata 
da norme di relazione; � singolare, in altri termini, che l'attivit� pubblicistica 
regolata da norme d'azione (questa, poi, � noto rappresenta l'ipotesi 
usua:lJe attrave!l'so la quale si estrinseca la discrezionalit� amministrativa) 
non abbia pi� riconoscimento nello specifico settore. 

Per osserva:zJiorni .critiche all'iattuale orientamaJJto e peT i precedenti, 
c:lir. C. CARBONE, Parti comuni di immobile popolare ed economico non asseg'Yl!
ate: adempimento d'obbligazione o potere disc.rezionale, in questa Rassegna 
1973, I, 3, pagg. 512 e segg. 

CARLO CARBONE 



-


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

pubblico. Pertanto, pur avendo il Pesce chiesto il risarcimento del danno 
per una situazione di fatto lesiva del suo diritto di abitazione, tale situazione 
di fatto inerisce ad un alloggio quale determinato dalla autorit� 
amministrativa, onde al giudice ordinario � inibito ogni sindacato in 
ordine al modo come l'autorit� stessa ha provveduto in proposito. 

Avv�erso questa sentenza il Pesce propone ricorso per cassazione 
sulla base di due motivi. La GESCAL resiste con controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motirvo il ricorrente, deducendo la violazione dell'articolo 
2 della legge 20 marzo 1916�5, n. 22:48 all. E, affevma che erroneamente 
la Corte d'appello ha esclusa la giurisdizione del giudice 
ordinario in �quanto egli aveva dedotto a fondamento delle sue pretese 
uno stato di fatto �che, per colpa dell'ente concedente, era lesivo del suo 
diritto di godimento dell'alloggio assegnatogli, per cui non veniva in 
discussione".alicun sindacato sul potere discrezionale dell'Ente. 

D'altronde, mancando un :qualsiasi atto dell'Ente che possa essere 
impugnato avanti al giudice amministrativo sotto il profilo dell'interesse 
legittimo, la denegata competenza giurisdizionale del giudice OTdinario 
priverebbe esso :rdcoTrente di ogni tutela. 

La censura � !fondata. 

Questa Suprema Corte con costante giurisprudenza ha affermato 

che in tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si costi


tuisce tra l'ente pubblico e l'assegnatario dell'alloggio, � di natura 

complessa constando di due distinte fasi. La prima, precedente all'asse


gnazione, in cui l'ente procede unilateralmente alla predisposizione de


gli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste 

per l'assegnazione, nella quale fase si ha lo svolglimento di una attivit� 

amministrativa a 1carattere discrezionale, per 1cui l'assegnatario � solo 

titolare di una posizione di interesse legittimo. A'V'V'enuta l'assegnazione, 

nasce tra assegnatario e ente pubblico un rapporto giuridico variamente 


configurato (a seconda dei vari tipi di assegnazione) dal quale deriva 

a favore dell'assegnatario una posizione di diritto soggettivo e come 

tale da far valere avanti al giudice ordinario. 

Alfa 1stregua di questi costanti rpronunzia.ti, occorre accertare se la 

situazione prospettata dall'attuale ricorrente si ric01IDprenda nella se


conda fase o non piuttosto, bench� accertata successivamente, nella 

prima. 

Non v'ha dubbio che l'ente pUJbblico, che provvede alla costruziione 

degli alloggi da assegnare, a:bbia il potere discrezionale di determinare 

le caratteristiche degli aHoggi, quanto alla loro ubicazione, consistenza, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scelta dei materiali da impiegare, dovendo al riguardo, l'ente, tendere 
al raggiungimento del fine pubblico in relazione ai mezzi a su& disposizione, 
al programmi costruttirvi a �carattere generale, ai costi, alla destinazione 
degli alloggi. Pertanto l'assegnatario in proposito ha solo una 
posizione di interesse semplke e, come tafo, non azionabile avanti al giudice 
ordinario. 

Tuttavia, attrav�erso l'assegnazione, l'assegnatario acquista il godimento, 
per la destinazdone sua propria, dell'alloggio ed il rapporto che 
si pone in essere tra l'�ente pubblico e l'assegnatario stesso � stato 
fondatamente assimilato da questa Suprema Corte (cifr. Cass. Sez. Un. 
4 ottobre W69 n. 3173) ad un Ta1pporto di locazione. Ci� importa che 
!'-ente debba consegnare all'assegnatario una costruzione che abbia le 
caratteristiche, ordinariamente richieste, secondo. le esigenze moderne, 
per un alloggio. Pertanto, fermo restando H potere discrezionale dell'
�ente pubblico di determinare, come si � rilevato, le caratteristiche degli 
alloggi stessi, l'alloggio 1deve in ogni caso essere corredato, fra l'altro, 
degli accessori e dei servizi essenziali alla sua destinazione ed abitazione 
senza dei quali la. costruzione non pu� assolvere alla sua destinazione 
ad abitazione. Va per� pr.ecisato che la scelta, 1quantit� e qualit� 
degli accessori e dei servizi, � r~messa pur sempr�e al potere discrezionale 
dell'ente pubblico e solo la mancanza e l'inefficienza di essi, 
facendo perdere alla costruzione la �caratteristica di abitazione, permette 
all'assegnatario di far val�ere di fronte all'ente pubblico ass�egnante una 
pretesa alla loro !realizzazione. Se per�, accessori e servizi vi siano e 
siano idonei, non potrebbe l'assegnatario pretendere che essi debbano 
essere approntati con caratteristiche di maggior comodit� o di miglior 
qualit� o con caratteristiche �estetiche diverse, attenendo �ci�, non alla 
funzionalit� e alla esistenza degli accessori e serrvizi, ma al loro modo 
di essere, il qua1e �, invece, rimesso al potere discr�ezionale dell'ente 
pubblico. 

Alla str�egua di quanto sopra osservato, va rilevato che il ricorrente 
ha, '.fra l'altro, lamentato la mancanza e l'idoneit� funzionale di accessori 
e s�ervizi dell'alloggio assegnato onde, se tali defidenze siano 
sussistenti e incidano sulla stessa caratteristica di abitazione dell'alloggio 
assegnatogli, non pu� essergli disconosciuto il diritto a pretendere 
dall'oente pubblico che si provveda alla eliminazione di esso, chiedendo 
al giudice ordinario i provvedimenti che questo, nel rispetto delle norme 
della. legge 20 marzo 18'615 n. 2124S aH. E, pu� emanare. 

Pertanto va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il quale 
dovr� accertare se i difetti e le mancanze denunziati attengano alla 
stessa funzionalit� degli accessori e dei servizi, indispensaibili alla caratterizzazione 
quale abitazione, o non piuttosto diano luogo solo ad una 
minore comodit� o utilit� di essi. L'esito di tale accertamento non 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 145 

attiene alla prospettata questione di giurisdizione, ma alla decisione del 
merito attraverso l'accogliment� o il rigetto della domanda giudiziale. 
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo va dichiarato assoiibito 
il ,secondo con il 1quale si lamenta una ipretesa omessa motivazione su 
un punto dedsivo. 

p,ertanto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario vanno 
cassate la sentenza della Corte d'Appello di Roma e quella del tribunale 
di Roma. 

Si r,eputa �equo compensare le spese del giudizio di cassazione. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZ,LONE, Sez. Un., 3 novembre 1973, n. 2185�3 -Pres. 
Rossano -Rei. Granat�a -P. M. Tavolaro (diff.) -Colaprice (avv. 
Di Palma) c. Amministrazione dei Trasporti ed Aviazione civile 
(avv. Stato Zagari). 

Com;ietenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Dipendenti delle Ferrovie 
calabro-lucane in gestione commissariale -Giurisdizione 
del giudice amministrativo 

(L. 23 dicembre 1963, n. 1855). 
IZ rapporto di impiego, instauratosi fra i dipendenti deUe Ferrovie 
caLabro;-lucane e to Stato a seguito del riscatto, � pubblico e la 
competenza in ordine alle relative controversie � queiia comune a tutti 
gLi impiegati delio Statq, disciplinata daUe note regoLe di diritto po'sitivo 
sui riparto deLta giwrisdizione riserv�ata in via eisdusiva ai Giudice 
amministrativo, salve le deroghe previste, oltre che per Le questioni pregiudiziali, 
per le c.d. questioni patrimoniali conseguenziali (1). 

(Omissis). -Con la sentenza, a seguito della quale il Colaprice 
ha proposto il presente .regolamento, il Tribunale ha ritenuto che alla 
stregua della disciplina dettata con la legge 23 dicembre 1963, 

(1) Con la sentenza di cui si tratta e con la coeva sentenza n. 2854 
nonchi� con il.e sentenze n. 12905, in. 2906 e n. 2.907 tutte in darta 7 norvembre 
1973, ,1e sezioni unite deilla Co1rte di Oassazione hanno affermato iJ. ipird111JCipio 
1l"ip01r,tato nella massima. 
Pur 1riiferell'.lldosi llia 1senitenza ilil epig.riafe ~come le altre sopra menzionate) 
1sipeciikamenite alla 1situazione dei dipeindenti dellle Fea'll'Ovie oalabro..: 
lucaine, si ritiene op[pm>trlmo rpllllbblfoaire !P�er esteso i motivi della decisiOttlle 
perch� lllell'occasione 'le LSezioni unite della CO!t'ite di Cassazione hanno proceduto 
ialla daffermazioine di .taluni (principi di massima nei quali si irJJseriva 
iLa questione dibattuta. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n. 181515, sul riscatto delle ferrovie calabro-lucane � la gestione commissarriale 
� a mezzo della quale, secondo la stessa legg,e citata, il 
Ministero dei trasporti: � autorizzato a provvedere al loro esercizio, 
� conservi una propria auton01tnia e non siasi inserita nell'organizzazione 
statuale, e che, quindi, la individuazione del giudice competente 
a conoscer,e delle controversie Telative al !l'apporto di lavoro con il 
personale deHe ferrovie stesse vada ancma oggi compiuta alla stregua 
dei.l'ordinamento previgente al riscatto �; peraltro � poi pervenuto� a 
declinare la propria ,giurisdizione sul rHievo che, proprio in base all'M:"
t. 58 dieJ. regio1amento alrlegiarto � A � al r.d. 8 r~ruo 1931 n. 148,
1

sullo stato giuridico del personale delle ferrovie date in concessione, 
le impugnazioni avverso i provvedimenti 'disciplinari di qualsiasi tipo 
devono essere portate davanti al Consiglio di Stato. 

Ne,l primo motivo di ricorso, in cui denunzia violazione dell'aTt. 
360 nn. 1 e 3 c.p.c. in relazione all'art. 10 del citato r.d. del 19311 

n. 148 ed all'art. 58 del regolamento allegato �A� pure citato, il 
Colaprke, muovendo dalla premessa circa la perdurante operativit� 
nei suoi co:nfronti, pur dopo H Tiscatto, della disciplina relativa ail personale 
delle d:errovie ,concesse, crUica le conseguenze trattene dal Tribunale, 
osservando che nel sistema delineato dagli artt. 10 e 518 citati 
la giurisdizione del Giudice amministrativo ha per necessario suo presupposto 
!'�esistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti 
del lavoratore dal Consiglio di disci!plina, laddove nella spede, 
1'a violazione contestatagli e la conseguente sospensione di tr�e giorni 
dal servizio e dal soldo violano i suoi diritti patrimoniali o con riflessi 
patrimoniali, sia per gli effetti negativi sugli ulteriori sviluppi di carriera 
e sulle futur�e promozioni, sia in particolaTe pe'r ila effettuata 
trattenuta dalla r�etribuzione spettantegli per la durata del periodo di 
sospensione. 
Per ,contro l'Amministrazione Tesistente mette in di,scussione proprio 
la (esattezza della) premessa affermata nella sentenza e recepita 
dal ricor,r�ente, e ripropone la tesi, disattesa dal Tribunale, secondo 
cui per effetto del riscatto e della conseguente assunzione da parte 
del Ministero dei traspocti della gestione diretta delle ferrovie Calabro..
Lucan�e il rapporto di lavoro dei dipendenti delle :lierrovie stesse 
� divenuto rapporto di pubblico impi,ego ,con lo Stato, soggetto come 
tale ana giuTisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, in particolare 
argomentando che il richiamo al T.d. del 19i3rl, n. 148, contenuto nello 
art. 6 della legge di riscatto 2i3 dicembre 1963, n. 18fifi,, ha per oggetto 
non la intera disciplina del rapporto, ma soltanto il suo aspetto 
economico, conformemente del resto a quanto statuito in via generale 
dall'art. li94 del t.u. delle disposizioni di legge per le :lierrovie concesse 
all'industria pTivata, approvato con r.d. 9 maggio 1912, n. a47. 


PARTE I, SEZ. III, (fIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 147 

Cos� puntualizzati i termini del dibattito, la questione di fondo 
della causa sta nello sta1bilire se, a seguito dell'intervenuto riscatto 
delle ferrovie Calabro-Lucane, il Colap!'ice sia, oppur no, dipendente 
dello Stato e, nel caso affel'mativo, se il relativo rapporto sia da qualificaTsi 
(di impiego) pUJbblico o privato. 

Sul primo punto, Jia rdisposta � pooLtiva. 

Depone nel senso 1che il crapporto di impiego corra propr.io con lo 
Stato il dato nol'mativo letterale, quando dispone (art. 1, comma secondo, 
legge n. 1'8515 del 19<63 citata) che � H Ministero dei Trasporti... 
� autorizzato ad assumere... la gesti-One delle ferrovie Calabro-Lucane

1

ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissairio ed un vice 
commissario... �. 

Concreterebbe, invecro, una contraddizione in termini, affermare 
come � diretta � -da parte dello Stato e per esso della sua branca 
a legittimazione separata rappr�esentata dal Ministero dei Trasporti una 
gestdcmJe che, m realt�, :l�aoosse 1oopo, 1seC01Ddo ila tesi qUJi 1deniegata, 
ad un 1centro soggettivo di imputazione giuridica diversa, appunto, 
dallo Stato. 

Pi� delicato e complesso i� invec�e il secondo aspetto del problema, 
oggetto pemltro di ampia ed approfondita disamina in altra, coeva, 
sentenza di queste Sezioni Unite, circa la natura publica o privata 
del rapporto di impiego cosi instauratosi :llra lo Stato ed il personale 
delle ferrovie riscattate. 

L'indagine relativa dev�e muovere dalla premessa, in via generale, 
�che la distinzione tra irmpiego pubblico e impiego privato, ai 
fini della giurisdizione,, i� accolta dal nostro ordinamento in base a 
criteri soggettivi. L'art. 219 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sottopone 
alla giurisdizione esclusiva del Consi!glio di Stato i dipendenti dello 
Stato �e degli enti soggetti anche a sola vigilanza dell'amministrazione 
centrale dello Stato; l'art. 4219 n. 3 c.p.c. assoggetta alla giurisdizione 
del giudice ordinario i dipendenti da enti �pubblici economici (oLim: 
inquadr:arbi nelle aissociiaZ�iOOJi 1s�!11Jdacalii). Si ha do� II'i~do, prima e 
pi� che alla disciplina sostanziale del rapporto, alla inserzione della 
attivit� del dipendente in un dato tipo di ol'ganizzazione -pubblica 
in senso proprio o, invece, in forma di impresa -ed H caratter�e di 
tale organizzazione � desunto in pri!mo luogo dalla qualit� del soggetto. 
Certo la legge non ignora rapporti di diritto privato in capo ad 
enti pubblici, ma si tratta o dei rapporti con gli enti � pubblicii e�onomici 
�, qualid�cati tali secondo la giurisprudenza di queste Sezioni 
Un~te, �sulla quale nOIIl occoirre sof:feTlmarsi, ovvel'o i l'aippor:ti .con imprese 
gestite da 1enti pubblici non economici, per i quali, li!mitatamente 
alle imprese esercitate (al di fuori del fine istituzionale esclusivo 
o pr�eva1ente), l'applicazione delle norme suindicate, salve sempre 


148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

espresse deroghe 'legislative, � del pari integr.ale e qualificante anche 
sotto il'aispe'flto 'sostrunziiia!le. 

!Altro, invece, � -e non induce il carattere privatistico dell'impiego 
n1� tanto meno la soggezione delle rel:ative cont!l:oversie al giudice 
ordinario -il fatto che il rapporto con un ente pubblico (anche 
non economico ed anche al di fuori di una impresa da questo esercitata) 
,ove non sia diversamente regolato per effetti;> di disposizioni di 
legge �o di regolamento, sia disciplinato nel suo contenuto dalle norme 
dettate per H rapporto di lavoro prirvatistico ai sensi dell'airt. 211219 e.e. 
Il '.fenomeno trova giustificazione nella forza espansiva del diri.tto pri~

1

vato �sostanziale �in tema di lavoro e nella sua tendenziale applicabilit�, 
in via sussidiaria, a 1qualsi<asi ttpo di attivit� lavorativa prestata 
nel .quadro di una organizzazione, anche non imprenditoriale. 

Dunque, per :ritenere privatistico H rapporto di impiego con un 
ente pubblico non economico e devolute al giudice ordinario le relative 
controversie, non � sufficiente che il ,contenuto de'l rapporto stesso 
sia disciplinato da norme di diritto sostanziale dettate per il r~pporto 
di Llavoro privato o da 1cont!l:atti collettivi, ma � necessario o che la 
legge definisca espressamente privatistico il rapporto, o che si tratti 
di lav�ro prestato in una impresa 'gestita dall'ente. Ipotesi, quest'ultima, 
per l'avveramento de'1la 1quale, peraltro, non basta che l'ente svolga 
una attivit� di produzione di beni o di servizi, ma occorre che tale 
attivlt� sia improntata �a criteri di economicit�, cio� sia tesa al pro�cacciamento 
di entrate, che siano remunerauve dei fattori produttivi, 
e non solo �al perseguimento di fini sociali indipendentemente da tale 
remunerativit�. � proprio in Telazione a ci� che :l'attivit� produttiva 
viene svolta mediante una organizzazione apposita, distinta da quella 
pubblicistica, dell'ente, col conferimento all'organo di vertici di poteri 
deliberativi e di ampia H:ber.t� di azione nel mondo degli affari (massima 
semplificazione di forme ed attenuazione di conkolH), caratteristica 
cui si accompagnano 1quelle deHa autonomia contabile (redazione 
di bi1anci separati per il controllo deHa economicit� della gestione) e 
finanziaria (tendenziale capaicit� a trarre i mezzi necessari alla copertura 
!!ei costi ed eventualmente un utile dai soli ricavi delle attivit� 
produ�ive e non anche da sovrvenzioni no!l'mali: riserva degli utili alla 
gestilcme rimbo11si a favore dell'ente diei '�ostd dia queSlto :sooternuti o 
delle utiliti� da questo �erogate) e possibilmente patrimoniale con la 
costituzione di appositi fondi di dotazione. 

Le conclusioni cosi raggiunte valgono a maggior ragione per lo 
Stato, ove si ammetta, superando i dubbi avanzati in proposito, che 
l'art. 2109'3, comma secondo, c1c., dettato per gli enti pubblici, sia ad 
esso applicabile. L'assunzione diretta da parte dello Stato di una attivit� 
di produzione di beni o di servizi avviene di regola, nel nostro 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 149 

diritto, mediante la istituzione di Aziende o Amministrazioni autonome, 
ri&erite ad 0I1gan:i dclla AmmiJnistraziiJcme 1ceintirale per ('1.'eseroizio 
di un monopolio fiscale o per) il r�endimento di un servizio pUJbblico. 
Si tratta, secondo una opinione largamente ricevuta, di un fenomeno 
di � deconcentramento � o � deconcentrazione �, 1che pu� preludere a:I 

� decentramento � mediante la Cl'eazione di nuorvi e distinti soggetti 
pubblici o pr~vati, ma che per il momento si concreta nella predisposizione 
di un or1ganismo intermedio tra l'ente e l'ufficio pubblico. 
Or:bene, siffatti ol'ganismi, 1per indicare i ,quali � emblematica


mente impiegata l'espr1essione di � impl'ese organo�, anche se presen


tan() un carto grado �di autonomia amministrativa, finanzi:aria e di 

bilancio -cio� quella misUl'a di autonomia che � ritenuta necessa


ria, caso pe�r caso, a snellire la gestione del servizio svincolandola dalla 

osservanza delle 'forme proprie della amministrazione statale -tut


tavia non presentano, o raramente presentano con pienezza, le carat


teristiche sopra indicate come essenziali alla configUTazione dell'im


presa pubblka. Alla .Amri:tlnistrazione autonoma delle Ferrovie de11o 

Stato, ad esempio, � presiede � il Ministro competente � assistito da 

un Consiglio di amministrazione � che non ha �poteri deUberativi, ma 

solo consultivi, e � coadiuvato da un Direttore <generale ., che � tenuto 

ad eseguire le direttive del Ministro. Analogamente avrviene per l'Am


mdlnliJStria.2ltone delle poste e telegmd:i e per la Azienda di Stato per i 

servilzi teledlOillLcd : �i bilanci delle Aziende .sono ditsbilnrti, ma non sepa


rati da 1quello dello Stato, giacch� gli stati di previsione delle spese e 

delle entrate sono presentati all'approvazione del Parlamento in alle


gato allo stato di previsione della spesa del Ministero da cui ciascuna 

azienda dtpende ,ed il 1conto consuntivo � allegato in app�endke al 

rendiconto .genel'ale dello 1Stato; gli av.anzi o utili di giesiione non 

sono acquisiti definitivamente alle Aziende, ma sono versati allo Stato, 

al cui bilancio sovente sono attribuite le perdite; le aziende non hanno 

un patrimonio proprio, ma ad esse sono � 1affidati � i beni deUo Stato 

necessari :per la gestione. Correlativamente H rapporto di impiego dei 

dipendenti � considerato qwn.e rapporto dli impiego pubbHco dlalle 

relatirve normative, ,e ci�, constderata la sostanza del !fenomeno, non 

pu� , spi1egarsi come una concorrenza memmente accidentale ed este� 

riore di deroghe legislative aHa r-egola dettata dall'art. 2093, �comma 
. secondo, e.e. 

Mio stato attuale deHa legislazione, dunque, pu� dirsi che, nella 
generalit� dei casi, gli rnr,ganism.i. in cui si concreta l'esercizio di�retto 
da parte dello iStato di attivit� di produzione di servizi pubblici non 
assumono piena autonomia di struttura ed assoluta libert� di azione, 
onde il carattere privatistico del rapporto d'~mpiego con il personale 
dipendente non pu� essere affermato se non in forza di una univoca 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

disposizione di legge, ovvero in base alla rirferibilit� del rapporto stesso 
ad una organizzazione che, in via partkolare, presenti con pienezza, 
nell'ambito della Amministrazione, le caratteristiche dell'impresa pubblica 
sopra indicate. 

L'alternativa di ipotesi, cos� delineata �in linea di princi!pio, va 
ora rapportata allo speciifico tipo di rapporto dedotto in causa. 

Orbene, con riferimento alla prima ipotesi, quella cio� se 1'a natura 
di impiego privato' del rapporto in questione possa desumersi dalla 
norma dettata dall'art. 6 della !Legge n. rn55 del 119�6~, a tenore del 
quale �il .trattamento del personale delle ferrovie Calabro-Lucane... , 
fatte salve le condizioni aziendali di m~gliore :favore a carattere generaille, 
l"imaine rego1arto �, pur dopo ill ir'iiscartto, � 1daWle !Il!Oil'me del 

r.d. a�gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonoh� dai patti 
nazionali di lavoro ll'elativi al personale di dlerrovie ... esercitate dalla 
industria privata in regime di concessione., � agevole osservare che 
la sua formulazione testuale no.n � univoca nel senso di regolare un 
fenomeno di successione di un datore di lavoro �all'altro nel contratto 
di lavoro, identico restando il contratto stesso dal punto di vista sia� 
ontologico, sia �qualitativo, Ill� comunque nel �senso di prevedere l'istituzione 
di un rapporto di impiego nuovo, che a:bbia la medesima natura 
privatistica -o, meglio, prevalentemente privatistica -del rap-, 
porto precedente. 
La lettera della legg�e impone soltanto di ritenere che il personale 
delle ferrovie riscattate entra automaticamente a far parte della organizza:
ziione preordinata all'oesercizio dke.tto del servizio da parte della 
Amministrazione riscattante, e che, qualunque sia la nat�ra (di tale 
organizzazione e) del rapporto in tal modo istituito, il detto personale 
conserva il trattamento �economico e di carriera derivante dal rapporto 
precedente. H rinvio alle n.orme del r.d, n. 148 del 1'9�31 e successive 
modiificazioni ha soltanto il valore di preveder�e per riferimento 
i diritti patrimoniali e di carriera, che '1a l�egge ritiene di assumere 
come contenuto dal rapporto. Si v;erifica cio� un fenomeno del tutto 
analogo a .quello previsto dall'art. 212�9 e.e., nel senso che la normativa 
privatistica -pi� esattamente; prevalentemente privatistica viene 
assunta come disciplina del contenuto del rapporto senza .incidere 
totalmente, dall'�esterno, sulla natura di �questo fino a convertfrlo 
in impiego privato ed a sottrarlo alla cognizione del giudke amministrativo. 
Ci� � dimostrato dal fatto che la legge fa � salve le condizioni 
aziendali di miglior�e favore a carattere general�e ., cio� le condizioni 
generali di contratto praticate dal concessionario, assunte come mezzo 
ciJtaite dailil'imdusm-ia priviarta .in re,g1ime di ,oarwessi!cme ., �assumte all'.1che 
ai � patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie... esercitate 
dall'industria privata in regione di concessione �, assunte anche 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

questi, ancora, soltanto �come misura relazionale del contenuto del 
rapporto e non nella loro immediata forza precettiva, la quale non 
potrebbe ovviamene vincolare lo 1Stato, che non �. industria privata 
e non esercita la fer�rovia riscattata in regime di concessione. 

Sotto tale aspetto, la norma non si discosta da quella, fondamentale 
in materia, dettata con l'art. l9i4 del testo unico sulle ferrovie 
oonceisse, 1ap~ovato oon r.d. 9 ma:ggio 1'912., n. 1447, �La quale rstaibdiliisce 
che al personale delle d:errovie riscattate � �conserY.ato il trattamento 
stabilito nel propri r.egolamenti organici, cio� nei regolamenti organici 
del concessionario. 

A diY.ersa coo1clusiotne non si ipervierne neppure oive si consideri 
la �(['atio � defila norma steSIS�l, in quanto attinente al riscatto di un 
pubblico servizio. 

Il riscatto delle 1concessioni di pubbliro servizio � uno strumento 
giiudfilco preovdinato nell'assunzio1I1e del servizio stesso in regime di 
gestione idiiretta, 1pi� propriamoote al traipooso dal regime di .concessione 
-rpurch� sia decorso run c.er:to rtevmine ma prima della scaderIBa 
del :rarpipo:rito -ail. regime di gestione diiretta. Soprattutto in vista di 
tale finalit� la iegge regola la sorrte idei� raippoirti posti in �essere dal 
concessio;nario 1r1ell'�esercizio della concessione, stabilendo, in relazione 
ari singoli ttpi di concessi01I1e, che l'�ente che procede al riscatto debba, 

o ;possa, acquistare impianti o beni, che rsiano di ipropriet� del concessiooairiio 
(dr. in :partiicolar�e gJJi artt. 188, 190 t.u. 9 maggio 1912, 
n. 1447, in materia ;proprio di ferrovi.e cOOrCesse), ovvero ;procurarsi 
la co1laiborazione :del persoll1aile �gi� ailile dipoodenze del concessiooario 
stesso. Le Telatirve disrposizioni mirano do�, in ipl1�mo luogo, a rendere 
;possibHe all'.ente riscattante di avva.lersi di beni, di crediti, di .presta2licmi, 
in una parola di m~o.rganizzaiti dal cOOJJcessiooaorlo il1'eH'esercizio 
della sua impresa, rsul presuppooto cihe sia utile all'ente stesso 
di sfruttacre, ai fini de1l'esercizio diretto deil rpubblico servizio, mezzi 
gi� rum:ptegati nell'dmpresa, sia per J.a loro pronta disponibilit�, sfa .pelt' 
la loro sperimentata idoneit�, �e q:uindi coo. il risparmio del ,tempo e 
dehla attivit� giuridica occorrenti a iprocura!rsene a:ltri, con diJ. vantaggio, 
soiprattutto, di meglio asstcrurare la contirn.tit� del s�rvizio. 
Dunque le dette diS1Pooizioni -pokh�, pur non trasourando l'mtere.
sse del .concessionario o quello dei terzi che 1con llui avevano iisrtituito 
ll'arpp�O(['ti, ed ainzi in varfo modo contemperando tali iinteresrsd. con 
quello dell'amministrazione riscattante, dan:no comunque la prevalenza 
a quest'u1timo -vanno interipretate nel senso che aipiprestarno 
gi1i strumenti tecrnico-giuriidici pi� adatti a �realizzaLre fil maggiore vantaggio 
possibile alla Ammilllistrazione Tiiscatta:nte con il minor sa1crif�cio 
possibile per glii altri soggetti suindicati. 

Alla stregua di tale c:viterio, l'airrt. 194 del t.u. 9 maggio 1912, 

111. 1447, e l'art. 6 della legge n. 1855 del 1963 devono inter;pretarsri 

152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nel senso che il rprimo prevede ed fil secondo attua una assunzione 
automatica del pemo111a1e .gi� alle dipendenze del �conc�1S!Sionario, co111 
la conservazi0111e dei dliritti, d.o� del trattamento ecornomico e di c�rriera, 
aequtsiti in rprecedenza. Si J:"ipete do� clle, cOillSiderate \llella 
J.OO"o �ratio�, .le cennate disposizioni no111 postUila1110 affatto� un fenomeno 
analogo a queillo della rpura e �seinlPlllce SLWC,essio111e di run imiprenid�fore 
altl'altro nel cointratto di lavoro, corntemplato id.all'art. 2112 

I

cod. dv. 
Ci� che giustifica la successione del ��o111traitto in qu,esrt;'u:Ltima previJSio111e 
nocr:imativa � il t11arpasso de1la azienda, entit� oggettiva che ha 

I 

pur sempre una soggettiva rfilevanza g.iaccll� per mezzo di essa s:i I 
svolige il rapporto fra datore .e prestatore �di lavoro; nell'ipotesi di 
dscaitto, invece, non v'� trapasso di azienda, in� quanto l'ente riscattante, 
se acquista sin1goli. beni dal conicesisionarrio, rpr-OJV1Vede alla pro


II

duz;fone del servizio :pu:bhlico con U1I1a 011ganizzazicme di mezzi sua 
pro!pria. N� le oennate disposizioni posbu:la:no, s~pre considerate nella !
! 
loro � Lratio �, che il nuovo rarpporto abbia necessariamente crurattere 

l!

prd,vatistico, cio� che J.'ente 11."�JScattante debba necessa:r:iamente atteggia.
re, nell'interresse del la�vorartore, la :propria origa:n.i.zzazione in forma 

! 

di impresa. ! 
Rimane da stahilire, con rifermento alla secOl!llda delle rpossibilit� ! > 

r

i,potizzate :nel quadro dell'alternativa sorpra delineata ckica la confiigu


f 

:raziooe come privato del rapporto di ima>iego con lo Stato, se dall'insieme 
delle disposizioni dettate m tema idi riscatto (artt. 187-200 

t.u. del 1912 <citato) o 1dailla legge di ll'iscatto n. 1855 del 1963 si desume 
la predi!Sposiizione, peT l'eswcizio diretto del serivizio da rparite 
deli'Armm.iiniistrazione staita:Le ll'iscattan,te, �di una ocgal!1izzazione avente 
i ca:ratteri dell'impresa, iin. 1gutsa da 1rendere ap1plicabiJ.e J.'art. 2093, 
eomma secondo, �cod. civ. 
La r.isposta dev�e essere negativa. 

In vero a :norma deLl'art. 1 della legge 111. 1855 citata, alla .gestione 
delle ferirovie Calabrro-Lueaine riscattate il Minisrtero dei T,rasiporti 
rprovvede �direttamente�, anclle se a mezzo di un .coimm.iisl.S!ario 
e di un v.ice-commissario, nominati peraltrro dal Miniistro e, :come si 
desume dalil'air:t. 5� successivo, a tale .gestione dil. Minilstell'o provvede a 
s;pese propirie, con inserzione della voce 1relatiiva nel prorprio bilancio. 
Alpp�re, rpoi, dalla suc1cessiva legge 18 ma1rzo 1968, 111. 36'8, 1che anche 
aJ. rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di .trasporto 
esercitati .per mezzo della .g�estione gorvel"I1ativa delle feriroivie 
CaJ.a1brro-Lu00111e rprovv�ede fil Mill11stro per 1i triasporti appl'OV1alllido i relativii 
piani, sentito il pare:re, non virncoJ.ante, di una commissiollle 
interministeriale che il Commissario .governativo ed il Vice-Comxnissario 
sono �soltanto chiamati ad inteigrare (art. 3); che al rinnorvamento, 
ammodernamento e poitenziamento suddetti si p�rocede a spesie del Mii



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 153 

nLstero per i trasp�rti, con 1nserzione del:1a. relativa vo�e nel 1bilimcio 
del Ministero stesso (art. 2); che la gestione commissariale attende 
all'esecuzione dei relativi rpiani C()l!l il.imitati rpoteri (art. 9); che essa 
pu� utilizzare i rkavi della vendita del marteriale :liuori IU�so (<cui provede 
con losservanza di determinate formaltt�) isolo su autorizzazione 
del Ministro (a.rt. 10). 

V'�, dunque, la istituzione, cnel:l'ambito dei!. Minisrtero dei Tra1S1Porti, 
di una disrtinta ed appooita organizzazione, neJla quale � inserito il 
personale de'lle f�ll'lrovie riscattate; tale or.ga,[};isn:no rpera:ltro � dotato 
solo di una limitarta autonomia aimmini.strativa, metntre di:fetta d.n modo 
as!;;.oi1uto di auto!llomia finanziaria, ,patrimoniale e di bilancio. 

Pertanto, essendo l'ooganismo stesso inserito nehl'o!I1dii!llamento del1' 
Ammtn.Lstrazicme, il �raipporto di tmpiego del personale addetto ha, 
secondo Jia D:'egolia generatle dii �tali.e l'lapporto quando mtercomeinte 1con 
lo Stato, natura pubblicist1ca. 

Se dunque il raipporto di tmpiego, instauratosi Jiira i dtp�llldetnti 
delle ferrovie 1Ca1abro-Luca!lle .e lo Starto a seguito del lriscatto, � .pub~ 

, -i 

blico, la competenza tn ol'diine alle relative controvers�.e � quella �comune 
a tutti .gli impiegati del:lo Stato, dalle note D:'egole di diritto 
positivo 1sul riparto della �giurisdizione <riservata in via �esclusiva al 
giudi1ce ammtnistrativo, 1salve le deroghe previste, oltIDe -.ehe per ile 
questioni pregiudiziali, per le �e.id. questioru pa.trimoniaili conseguenziali. 
Dero,ghe, che, pera'ltro, nella specie non irtcorro:rw, in particolare 
dovendosi escLudere, contrairdamente alla testi adomhrata dal rico!ITente, 
che la presente .contro;yersia concerl!la diiritti :patrimoniali COl!lseguenziaili 
�tn ragione della sua incidenza sulla retribuziooe e, eventualmente, 
sulla carriera, in quanto tali implJ1caziOlll�., meramente mdiirette, arttel!lgono 
al modo �stesso di essere del 1pirov�vedimento disc:iptl.i!Il.are e :non 
sono �concettualmente distmguiibild da questo. E non � dubbio, ;per 
quainto pirec.ede, che in materia dtscdiplinare d .pirovvedimenti dell'azienda 
-pur quando si .presup:pon;ga tuttooc-a oipe1ran;te la attribuzione 
ripa�rtita della relativa competenza f:ria Consiglio di disciiplma �ed altri 
oirgani, pirevista daglii ar:tt. 46 e ss. del regoli.amento ail.egato � A � a1 

r.d. del 1931 n. 148 -devono ogigi constderarsi tutti iprovvedimenti 
ammtnistraitivi, .pomo che a segcito del riscatto l'intera azienda � divenuta 
organo pubhlico, Olllde 1per il persol!lale i!ll ques.tdone ha perso 
rilevanza, ai fini della .giurtsdizio!lle, ancihe iJ. problema, .gi� affrontato 
da queste Sezioni Unite con la sootenza 17 magigio 1968, n. 1475 
eOlll iriiguardo alle ferrovie in cregi:rne dii coocessiione :per 1e quaili organo 
;pubblico � invee.e soltanto il Co!llS�.glio di disciplina se la tutela davanti 
al .giudice ammmistrativo competa ;soltanto :per i provvedii:menti emanati 
da quest'ultimo origano o anche rper gli aJ.tri. Da quella ripartizione 
di competenza pu� re1siduare soltanto un problema di ricoiriribilit� 
diiiretta davanti al .suddetto giudice del :provvedimento discipldnare 

154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

emesso da ovgarn:o dell'azienda diveirso da1 Consiglio di disciplina e 
non dimpugnafo, pireviamente, davarnti a questo (sul pl.liThto, cfr. la citata 
sentenza n. 1475 del 1968); iprohlema, al quale accenna dm. via rubo1rdinata 
la Amministrazione resistente, ma che non attine1:ndo al!la giudsdizione, 
non pru� eSiSere trattato in questa sede �e va riservato al 
giudice di1chiarato giurisdizionaLmente competente. 

N� a �COOJclusioni diva"se, ,suJ. pu!llJto delilia 1giiuriisd�iZlione, pu� condurr� 
l'esame del secondo motivo di ricorso, con il qua.le il Colapa:-i1ce, 
denunziiando violazione dell'art. 360 n. 1 e.pi.e. in relazione alil'art. 7 
de1la legge 20 maiggio 1970, n. 300, sullo statuto dei favoratori, deduce 
che a torto il Tribunale ha negarto ohe la competenza del CollllS�gJdo dti 
Stato sia .stata modifi�ata per effetto della cifata legge n. 300 dei!. 1970 
sul a:-ilievo che la norirnaitiva da questa dettata va, del caso, ap[pllicata 
daWl'organo mvestito deil.la giurisdizione, iLaddove, a suo avviso, il citarto 
art. 7, comma sesto, della legge stessa attirtilbruirebbe competenza escliusiva 
e :liu:ncionale in maiteria aJ. magiist!I'ato ordinario. 

A confutazione delil'assunto, invel'o, � ISUfficiente ricoodare che :La 
citata legge n. 300 del 1970 non si aipip].ioo al rapporto di pu:bblico 
impiego con lo Stato, come � stato gi� r.ite:nuto da queste Seziioni Unite 
con ila sentenza n. 1380 del 6 magglio 1972, in oodine alla cuti a~ia 
ed approfondita all1gomentazione nessun rilievo critico muo1Ve l'attuale 
rfoocrente. 

Siccih�, rigettandosi il rdcorso, va dichiarata ai sensi delil.'art. 38 
ileggie 6 d1icembre 1'9�71, n. 10314, ila giLooiisdlizdtOIIlle dJeil. Oo!nJsdigildo dli Sbarto. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 norvembre 1973, n. 2863 -Pres. 
Pece -Rel. Pa11azzo1o -P. M. Secco (.coof.) -Ammdm:Lstrrazdione dei 
Trasporti e deil.l'Aviazd.one civile (avv. Stato Giorgio Az.zariti) c. 

S.A.R.F. (avv. SoNentino) e S.A.G.A.R.F. (arvv. Guarino). 
Competenza e giurisdizione -Giustizia amministrativa -Giudizio di 
ottemperanza -Decisione non ancora passata in giudicato -Inammissibilit�. 


(1. 
20 marzo 1865, n. 2248, all. E. art. 4; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, 
art. 27, n. 4). 
Il cosiddetto giudizio di ottempe11anza � ammi&Sibile pure per la 
pr<Ynunzia resa dal giudice amministrativo a condizione che su questa 
siasi formato ii giudicato (1). 

(1) Cfr. Cass. Sez. Un. 18 settembre 1970:, n. 1563 (cd.tata 11J1ella sentenza, 
di cui si tvatta) in questa Rassegna 1970, I, 766 ed ivi nota di richiami. 

.. 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

(Omissis). --Pr,eldminarmente va rilevato che noo. vi � stata 
rinuncia del Ministero ricorrente e che il fatto denunciato dalla SARF, 
cio� l'aig.g1udiic:azion.e del iconteso aippalto con ltlna nuova gara, non � 
accertabile 1n� rilevabile in Caissazioo.e. Il rico!I\So deil. Mindsrtero dei 
Trasrpoi1:1ti, al quail.e adermc�e la SGARF, consta di due motivi: con il 
primo, fil rkorrente denuncia il dicfetto di gciJurisdizione del Co!llJsd1gll.io 
di Stato per ~ver ritenuto ammissibile il ,giudizio di ottemperanza 'di 
una� rpronunicia del giudice amminisirrartivo non ancora rpasisa.ta in cosa 
giudtcata e, con il secondo, prospetta lo stesso �dif.etto dii .gi'lllrisdizione 
in r.t1erliazione per� ail. �c:Ollltenuto de11a pronlU!Uc:ia ,peric:h� 1c:on essra, 
inrvadendo la sf.era di discrezionalit� deLla pubblica amministrazione, 
era stato determinato fil termine entro il quale doveva esser bandita 
la nuova gara. La prima delle cerma<te censuire � fondata, assorbe la 
seconda e c:ompor:ta la casrsazJione senza rinvio della decisione impugnata. 
La pmponiJbilit� del rtcorso rper l'esecuzione del giudicato, a 
ternnini dell'ar.t. 27, n. 4, t.u. 26 .~ugno 1924, 111. 1054, a!l!Che fu �relazione 
alle �pronunJCie rese dal giudice amministra,tivo � stata ritenuta 
ammissti!bile dalila giuirilSlprudenza 1sria del Co[JJS�,glio di Stato che di 
questa Corte a conddzione, appunto, che suhla pronuncia del gmdice 
amministmitivo si fosse formato iJ. g.iudic:ato. La sein1lenm ooa I�lm.1pugnata, 
adeg.uainidosi ad una decdsione della adiuna:nza .plenaria del Consiglio 
dii Staito (n. 10 del 21 marzo 1969), ha ritenuto -.invero ammissriJbile 
dl ricorso de quo per� la prosrpetta.ta esecutivit� della pronuncia 
del giudke amministrativo, anc:ooich� quest'ultima :non passata 
in ,cosa giudieata; .1a cennata questiOOJJe � gii� staita esamiJnaita e risoluta 
da queste Sezioni .Unite in senso conrtrario, ailil.a dedstione del 
Consigilio di Stato ocr:a impugnata. Con la sentenza n. 1563 del 18 settembre 
1970, queste Sezioni Unite hanno ooirullermaito il. ~ecedenffie 
iJndird:zzo g,iilllrisrprudenzdaiLe ed hanno ir1baidiito l'esigenm deil giJUJdicaito 
per l'ammissriJbilit� del ricorso dd cui aill'all'lt. 27, n. 4, del ciita.to t.iu. 

del 
1924. 
Dal icennato iJndiirizzo giurilSlprrudenzdail.e noo. v'� motivo di diisrco


sfami peroh� esso fon:da la ammdrssrubIDt� deJl �g.iiudizio di ottemperanza 
per il giUJdicato amministraitiv:o nioo. �gii� nelrla aippil.ioazione analoigtca 
delll'arrt. 27, n. 4 citaito �e, in tesi, (("elativo soltanto a1le iproinuncie del 
.giudice OII"dinar:io, bensi suil.fa mterpretazfone estensriJva del rtermiJne 
�giudicato� adorttato daJl'arl. 27 d:n esaime. Manca, p'erci�, la rag.tane 
di adattamento del giudizio dri ottemperanza al 'giudtcarto ammilnistirativo, 
:il cui ipresupposto scatU:I'lisice dail.il.a cennata �interpretaz1one :malog.
iica. D'ail.1tra parte l'aippil.ic:azione �a:nalorgica non potrebbe mai cond1mire 
ad esc1ludere il'esigenza del ;passaigig1o in ~udicato defila pronuilJCii.a 


156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

aa:nmiinistrativa niClill so1tmto perch�, �in �tail. modo, si realizzerebbe una 
tutela gi<ua:iisilizi:OJniale diversa da que1la prevrisi1Ja, trascurando IJ.e moil.teplici 
["aigioni �che la hiamino i�spiraita, ma ;pereh� non si realizzer~bbe 
iLa prospettata analogia con la uitilizzazione deil concetto di esooutiv1t� 
�:e11e decdsi(){IlJi rese in um.iico grado dail ColilJSliglio di Stato, daito che peT 
le sentenze �esecuttve, ma non passate in 1giud1cato, rese daJ. .giudice 
ocdi.tna.OCtio, [)]On � poss1biJ.e, contro il rt;esrto espliclirto dehla ddsposizicme 
di J.ewge in esame, Titenere ammiistsiibile i.il giudizio di ottempernnza. 

Pertanto ila decisione i.impugnata deve esser cassata, reame cennaito, 
senza r�nvrio, ma le spese, concol'll'lenti 1g.iusti motivi, possono dichia~ 
rarsi compensa<te tira rle rpa�rti. -(Omissis). 

I ~ 

;::: 

I ~ 

I 



SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE (*) 

CORTE DI <;AiSSAZIONE, Sez. I, 2:6 gii.ugno 1973, rn. 1835 -Pres. Malfitarro 
-Est. Saija -P. M. Caic�cdoiptpo/1i (conf.) -BolI'lgetti. (avv. Prov1n1ciiai1i 
e Gdiuffrliidai) c. Gai:met (1avv. Nicol�) e Pa:"'esddooza Consiglio 
Miiruiistci (avv. Starto Agr�). 

Procedimento civile -Intervento in primo grado -Varie figure. 
(c.p.c., art. 105). 


Procedimento civile -Intervento in appello -Poteri e limiti. 
(c.p.c., art. 344). 


Secondo l'art. 105 c.p.c: l'intervento nel giudizio di primo grado pu� 
essere di tre specie: principale, adesivo autonomo e adesivo dipendente. 

Non rientra in .alcuna di tali figure la posizione di chi intervenga 
in un giudizio per far valere nei confronti di una delle pm�t{una domanda 
dipende;nte da quelLa azionata dalla parte contro cui � spiegato il giudizio 
senza per� aderirvi e pertanto l'intervento � inammissibile (1). 

Solo chi � legittimato a proporre opposizione di terzo pu� intervenire 
in appello e pu� pertanto propon�e nuove domande; non pu� intervenire 
in appello chi in primo grado poteva proporre solo intervento 
adesivo dipendente (2). 

(Omissis). -Con il quarto mezzo, che per evidenti ragioni di priorit� 
logico-giuTidica va .esaminato per primo, il ricorrente, lamentando 
la <Violazione e cfalsa applicazione degli artt. 105 c.p.c. in relazione allo 

(1-2) La sentenza che si annota, sulla base di una esatta delimitazione 

� delle varie figure di intervento nel giudizio di; pr~mo grado, ha escluso 
l'ammissibilit� dell'intervento da. parte di chi, senza essere titolare di una 
propria autonoma posizione in orrune alle pretese azionate in una controversia, 
spieghi in essa intervento, non per sostener.e la pretesa di una delle 
parti, ma per ottenere la condanna di una di esse a corrispondergli (in tutto 

o in parte) quanto a �quest'ultima spetti in base all'azione �esercitata. 
V'� da rilevare che l'annotata sentenza esclude che un semplice rapporto 
di connessione tra due cause possa giustificare l'intervento volontario. 

(*) Alla iI'edazione deUe massime �e delle note di questa S�ezione ha 
collabO'rato ainche l'avv. ADRIANO Rossi. 

13 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

art. 360 nn. 3, 4 e 5 stesso codice, sostiene che erroneamente � stata dichiarata 
l'inammissibilit� dell'intervento da lui proposto nel giudizio 
di primo grado. 

La censura non � fondata. 

Com'� noto, l'art. 105 c.p.c. consente 'l'intervento volontario in tre 
ipotesi, alle 1quali corrispondono le .. figure dell'intervento principale, di 
quello adesivo autonomo e dell'adesivo dLpendente. 

Ricorre la figura dell'intervento principale (ad in fringendum jura 
utriusqtie competitoris) allorquando un terzo faccia valere in un processo 
fra altre persone, in contrasto con tutte <le parti originarie, un dtritto 
relativo all'oggetto o diip:endente dal titolo dedotto nel pro�esso medesimo, 
chiedendone il riconoscLmento. Si ha, invece, l'intervento adesivo 
autonomo o Htisconsortile quando il terzo fa valere un diritto avente la 
suindicata relazione con l'oggetto o con il titoJ.o del processo odginario 
nei confronti di una ovvero di alcune delle parti, ma non di tutte e ci� in 
base a una posizione giuridica di cui ancheegli � titolare. Ricorre, infine, 
l'intervento adesivo dipendente, ai sensi del secondo comma del cit. 
art. 105, ,quando il terzo non propone una nuova domanda che venga ad 
ampliare la materia del contendere, :rpa si limita ad interloqutre nella 
causa pendente ifra le parti originarie, alleandosi con una di esse per 
aiutarla a ifar valere le sue ragioni contro f'altra allo scopo di tutelare 
un proprio interesse legittimo (e non un proprio diritto), in quanto dalla 
vittoria o dalla soccombenza della parte adiuvata consegue che nella sua 
sfera giuridica un vantaggio o uno svantaggio. 

Nella specie il ricorrente Borghetti, premesso che la resistente Gamet 
si era obbligata con un negozio che quaHf�.cava ora come mandato, 
ora come sovvenzione ed anche come associazione in partecipazione, 
a corrispondergli un terzo deHe somme dovute dalle due Amministrazioni 
dello rStato convenute (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero 
del�Tesoro), chiedeva la condanna della Gamet predetta al pagamento 
di detto terzo. 

In senso parzialmente diverso parrebbe invece orientata Cass. 23 aprile 
1970, n. 1172 che � stata cos� massimata: � non � consentita al terzo alcuna 
forma di intervento nel processo pendente fra altre parti, quando la sua 
pretesa non sia in alcun modo connessa con l'oggetto o il titolo dedotto in 
giudizio dalle predetti parti �. 

In realt� il contrasto sembra solo apparente atteso ,che quest'ultima decisione 
pare faccia rif.erimento all'ipotesi dell'intervento principale, in cui 
la stretta connessione tra la pretesa dell'intervento e l'oggetto o la causa 
petendi del giudizio � necessaria e 111on a quello adesivo. 

In generale sull'intervento volontario, v. CosTA, Intervento (dir. proc. 
civ.) in Enc. dir. voi. XXII p. 461 segg. ove richiami. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 159 

In relazione al rapporto dedotto dall'interveniente, l'unica figura di 
interV'ento adesivo dipendente, per 'Cui egli avrebbe potuto sostenere le 
ragioni dell'attrice contro le due Amministrazioni suddette, in quanto, 
sulla somma riconos_ciuta dalla sentenza, la Gamet sarebbe stata tenuta a 
versargli un terzo. Ma, invece qi intervenire per aiutar,e la Gamet allo 
accoglimento della domanda, accoglimento al quale, secondo le deduzioni 
formulate, sarebbe stato interessato, il Borghetti ha assunto una posizione 
inusitata, in quanto si � disinteressato completamente della causa 
tra le parti odgina'.l.'ie, non ha aderito quindi alla domanda attrice, ma 
ha soltanto :formulato istanza per la condanna della Gamet predetta nei 
suoi confronti. 

Esattamente 1quindi la Corte del merito ha ritenuto inammissibile lo 
intervento perch� estraneo a tre tipi previsti e consentiti dal cit. articolo 
10l5 c.p.c. 

N� pu� accogliersi il rilievo :formulato soltanto in questa sede dal 
ricorrente, secondo il ,qua1e costui avrebbe chiesto sin dal primo grado 
l'accoglimento della domanda della Gamet; invero il tenore della richiesta 
del Borghetti, che la Cor.te pu� interpretare direttamente essendo stato 
dedotto un error in procedento, non pu� dare luogo a dubbi, esulando 
qualsiasi riferimento ad adiuvandum in ordine alla pretesa attrice; ed � 
significativo che in tali sensi essa � stata intesa 'Concordemente dal Tribunale, 
daHa Corte di merito, dalle parti, originariamente dallo stesso 
Borghetti, il 1quale in grado di appello ha avvertito l'esigenza di proporre 
un altro intervento al fine di aderire alla domanda attrfoe, sia pure aggiungendo 
l'ulteriore richiesta della condanna delle due Amministrazioni 
al pagamenti:> diretto nei suoi confronti del terzo p!l.'eteso. 

Parimenti non pu� condividersi 'l'altro ri1ievo del ricorrente, secondo 
cui l'am:rnissibHit� dell'intervento sarebbe sufficiente un mero 
rapporto di connessione tra due cause, dato che questo � rilevante ad 
altri fini, quali la detel'minazione della competenza, la possibilit� del li-tisconsorzio 
facoltativo, la riunione di procedimlmti (artt. 3,3, 103, primo 
comma, 274 c.p.c.), ma non pu� porsi a base dell'inteTVento volontario, 

La s,econda massima con:f.e['ma l'indirizzo ormai costanite del S.C. in ordine 
ai limiti d'intervento in appello. In senso conforme, oltre le decisioni 
citate nel testo della sentenza annotata, sent. 15 gennaio 1966, n. 1966, n. 223 
in Foro amm. 1966, I, 1, 121. 

ln dottrina in senso corni'. CosrA, op. cit. p. 470 segg. Idem; Manuale di 
diritto processuale civile, Torino s.d. 43'7 segg. 
In senso contra['iO SATTA, Commentario al codice di procedura civile, 
Milano s.d., vol. IN p. 124 segg., secondo il quale la formula usata da,I

1

leg:i:slart;or,e, che iriprodruce queHa del codice del 1865, limita le sole iipotesi 
di inte�l'vento pdrncirpale e non que1le dell'intervento adesivo che non introduce 
mad. una domand� nuova. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il qua�le in relazione alla sua funzfone � consentito soltanto nelle tre 
ipotesi suindicate. 

Con il primo e secondo mezzo, �che� vanno 'qui congiuntamente esaminati 
'Perch� relativi in effetti ad unica censura, il ricorrente, lamentando 
la violazione degli artt. 75�, ,9,9, 105, 112, 344 e 404, delle regole 
sulla pregiudiziaHt�, sulle pcr:ove, sull'accertamento e sull'ocr:dine logico 
delle 1questioni nonch� degli artt. 2697 e 21909 e.e. in relazione all'arrt. 3�60, 
nn. 3; 4 �e 5 C.'P.C., sostiene ohe erroneamente la Corte del merito ha 
dichiarato inammissibile l'intecr:vento da lui proposto in gcr:ado di appello. 

Anche tale �censura non � !fondata. 

Dispone l'art. 344 c.p.c. che nel giudizio di appello � ammesso soltanto 
l'intecr:vento dei terzi che possono proporre opposizione a norma 
dell'arrt. 404 stesso codice, il 1quale pl'evede nel primo comma, l'opposizione 
ordinaria proponiibile da terzo i cui diritti sono pregiudicati dalla 
sentenza e, nel secondo, 'l'opposizione revocatoria, rispetto alla quale 
sono legittimati gli aventi causa e i creditori di una delle parti quando 
la sentenza � l'effetto di dolo o collusione a loro danno. La Cocr:te del 
merito, tenendo prresente tale disciplina, ha ritenuto che non ricorrresse 
la prima ipotesi perch� non era configurabile un pr~giudizio del Borghetti 
e che non ricorr�esse la seconda 'Perch� era da escludere che la 
sentenza fosse eff�etto di dolo o collusione tra la Gamet.e le due Amministrazioni 
dello 1Stato (cio�: la Presidenza del Consiglio e il Ministero 
del Tesoro). 

Sul primo punto il rriconente sostiene che arbitrariamente la Corte 
del merito ha escluso la sussistenza del pregiudizio, in quanto avrebbe 
dovuto attender�e l'espletamento della prova testimoniale ammessa dal 
Tribunale relativamente ai suoi rappm:ti con la Gamet, potendosi soltanto 
do'Po detto espletamento accertare l'esistenza del pregiudizio medesimo. 
Ma la censura non risulta puntual�e, in quanto il pregiudizio, a 
cui si ricferisce il rprimo comma del citato art. 404 c.p.c., � quello che 
al terzo deriva da una sentenza la qual.e non ha t�enuto present�e che il 
diritto fatto valerre in giudizio da una delle parti spettava invece al 
terzo in maniera esclusiva o congiunta, di guisa che Ia legittimazione 
all'opposizione di terzo ordinaria corrisponde a quella richtesta, rispettivamente, 
peci: l'intervento principale e per quello adesivo autonomo, 
essa non spetta invece a chi avrebbe potuto propor're intervento adesivo 
dipendente, non essendo costui, come si � visto, titolare di un diritto 
in contrasto con le parti originarie del pi:ocesso, ma soltanto di 
un interesse. In tali sensi � costante Ja giurisprudenza di questa Corte, 
la .quale ha sempre rritenuto che l'art. 344 c.p.c., limitando i casi di intervento 
in appello a quello dei legittimati all'opposizione di terzo, esclude 
�l'intervento adesivo dipendente (cfr. sent. n. 917/1970; 21773/69; 
1644/67; 1477/67; 462/67) ed appunto tale principio ha esattamente 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

applicato la Corte del merito, la �quale ha accertato che il Borghetti, in 
base alle su~ stesse deduzioni, avrebbe potuto proporre tale ultimo tipo 
di intervento, sicch� egli, anche se avesse dato la prova ammessa da 
Tribunale sul dedotto negozio con la Gamet, non sarebbe stato in nessun 
�caso legittimato a proporre opposizione di terzo e pertanto non 
poteva intervenire in a�ppello. 

Rispetto :poi al secondo punto osserva la Corte, la quale anche qui, 
essendo stato' dedotto un error in procedendo, pu� compiere accertamenti 
di fatto sulla scorta degli elementi gi� acquisiti, che manca qua1siasi 
elemento, anche il pi� labile ed evanescente, che possa fare anche 
solo sospettare, che la sentenza del Tribunale sia l'effetto di dolo o collusione 
a danno del Borghetti da parte della Gamet, della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri �e de1l il.VIinis~ro del Tesoro. Lo stesso ricorrente, 
peraltro, non ha potuto minimamente precisare la� sua giuridica 
affermazione, non �esse~do certo rilevante in proposito la cessione del 
credito consentita dalla Gamet a un terzo, in quanto ad essa sono del 
tutto estranee le due .Amministrazioni dello 1Stato, alle quali non pu� 
essere rimproverato quindi, sotto nessun profilo, un comportamento 
doloso o fraudol�ento. Correttamente quindi la Corte del merito, ritenuto 
che neppur�e era consentita l'opposizione di terzo revocatoria, 
escluse anche sotto tale profilo l'ammissibilit� dell'intervento in appello. 

Rimane da esaminare il terzo motivo rispetto al quale � opportuno 
premettere che la Corte del merito, dopo avere d~chiarato inammissibile 
l'intervento del giudizio di primo grado e quello in appello, rilev� 
che le domande proposte in secondo grado dal Borghetti con la comparsa 
di intervento non potevano trovare ingresso neppure sotto diverso 
angolo visuale, ossia in base alla qualit� di parte in senso meramente 
processuale che a lui era comunque residuata anche se l'intervento in 
primo grado era stato dichiarato inammissibile, e ci� per il divieto dell'art. 
345 c.p.c. di proporre domande nuove in appello. 

Con il mezzo in esame, il ricorrente, lamentando la violazione e 

falsa applicazione dell'art. 3,45 c.rp.c. in relazione agli artt. 344, 404 e 

3160, nn. 3, 4 e 5 stesso codice, sostiene che � inerente all'intervento in 

appello l'introduzione di nuove domande in deroga al divieto dell'art. 345 

c.p.c. 
In linea di principio l'affevmazione del ricorrente � esatta ed il principio 
� stato �gi� accolto da 1questa Corte (ofr. sent. n. 221/1968), ma la 
Corte del merito non si rifer� all'intervento in appello n� poteva riferirsi 
per av�erlo gi� dichiarato inammissibile, ma pr�ese in considerazione la 
posizione che al Borghetti sarebbe spettata quale interveniente in primo 
grado e ritenne che era applicabile rispetto ad essa il divieto suindicato. 
Su ci� nulla ha dedotto i:l ricorrente e quindi la censura non risulta pertinente 
e .quindi non pu� trovare accoglimento -(Omissis). 


. 
I 

162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
~ 
~ 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 !liui~ilo 1973, n. 1883 -Pres. Caiporaiso 
1: 

i 

-Est. Saj.a -P.M. De l\/La(['ICO ~cOIIlf.) -l\/Lm~stero Difesa (avv. Stato 
i; 
i~

Carnsii) c. Marzooo (avv. E. Romaig;ruoilii). 

I' 

Espropriazione p. u. -Opposizione giudiziaria all'indennit� -Pluralit� 
di titolari dell'indennizzo -Cause inscindibili. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51; c.p.c., art. 331). 
I 

Espropriazione per p. u. -Criteri di liquidazione dell'indennizzo per 

I

esproprio totale. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). 
Le controversie relative -aH'impugnazione delL'indennit� di esproprio, 
in cui l'indewn..izzo spetti a pi� persone, sono inscindibili, sicch�, 
validamente notificato ad una sola deHe parti in causa il ricorso per 
cassazione, l'impugnazione � ammiissibile ove avvenga l'integrazione 
del contraddittorio nei confronti deHe altre parti anche attmverso la 
volontaria costituzione delle stesse (1). 

Ai fini della determinazione del � gjusto prezzo in libera contrattazione 
� di �ui all'art. 3,9, legge 2.5 giugno 1865:, n. 2359 occorre 
far riferimenti ai prezzi di libero mercato oggettivamente' considerati 
al momento dell'espropriazione senza che possano influire eventuali 
probabilit� di maggiore valorizzazione meramente potenziali o aleatorie 
(2). 

(Omissis). -Con il primo mezzo la ricorrente Amministrazione, lamentando 
la violazione degli artt. 319 e 40 1. 25 giugno 1865 n. 213�59 in 
relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., deduce che erroneamente la Corte di 
merito ha considerato il terreno esproPTiato interessato nello svHuppo 
turistico della costa nord-oriental�e della Sardegna, mentre tale sviluppo 
per il terreno de quo, sito nelfisola d� Tavolara, non si era ancora 
verificato e risultava non solo futuro, ma anche incerto. 

(1-2) Riconoscendo la iillscindibilit� dell.'0ipposizione promossa dall'espropriante 
nei confronti di pi� (lOntitolari dell'indennit� di espro�prio ila 
decisione che si annota costituisce, sia pure in modo implicito e senza alcuna 
specifica motivazione, una 'conferma dell'indi!l'izzo seguito dal S.C'. con la 
decisione 17 �luglio 1969, n. 2645 (in questa Rassegna, 1969, I, 827, con nota 
critica di S1coNOLF1, n giudizio di opposizione all'indennit� di esproprio 
e natura del termine relativo). 

Se, infatti, l'indennit� depositata non fosse considerata unica, ma divisibile 
tra i vari contitolari in relazione alla quota a ciascuno spettante sul 
bene espropriato, la causa non poteva ritenersi inscindibile, essendo pacifico 
che anche in �caso di obbligaziorn solidali fo controrv�e11sie relative sono 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 163 

La censura non pu� essere accolta. 

Anzitutto va ribadito il prindpio, secondo cui� in tema espropriazione 
per pubblica utilit�, ai fini dell adetel'lffiinazione del � giusto prezzo 
in una Hbera contrattazione � di cui all'art. 39 1. 25 giugno 1865> 

n. 2,3,5,9, occOTre fare riferimento ai prezzi di libero mercato oggettivamente 
considerati al momento dell'espropriazione senza che possano 
influire eventuali possibilit� di maggiore valorizzazione meramente potenziali 
e dafoatode (cfr. Cass. 8 giugno 1964, n. 1049; 30 maggio 1967, 
n. 1180). 
Nel caso in esame per�, contrariamente a 1quanto sostiene il Ministero, 
la Corte di merito si att-enne al principio enunciato, av;endo preso 
in considerazione le carattedstiche che il terreno espropriato aveva al 
momento dell'espropriazione e di ci� di-ede ampia e precisa giustificazione. 
Rtlev�, infatti, detta Corte che l'isola di Tavolara non poteva essere 
considerata estranea allo sviluppo turistico che in quel periodo 
aveva interessato la costa nord-orientale della Sardegna -o c.d. zona 
costiera gallurese -in rquanto essa � sita all'ingresso de1 gol!fo di Olbia, 
costituisce una frazione di questo Comune e dista appena un chilometro 
e mezzo dal pi� vicino punto dell'isola madre e tre chilometri da 
PQrto San Paolo, altre frazioni del Comune di Olbia. Osserv� poi che 
alla posizione 1geografica si aggiungono tutte le caratteristiche della zona 
costi-era gallurese, .quali la bellezza del panorama, la limpidezza e il 
colore del mare, l'abbondanza della fauna marina, l'ambiente selvaggio 
e tranquillo e l'incontaminata pur�ezza dell'aria. Not� inoltre, dando particolare 
Tilievo a tale argomento, che sin dal 1959 l'.Aissessorato al turismo 
della regione sarda, per ,effetto dell'idoneit� dell'isola di Tavolara 
ad un'utilizzazione turistica, aveva progettato l'impianto el�ettrico, fimpianto 
idrico e quello telefonico e che, peraltro gi� nel mml, cinque 
anin prima cio� dell'espropriazione, i Marzano avevano presentato al 
detto Assessorato un piano di lottizzazione. 

scindibili (v. Cass. 29 dicembre 1970, n. 2764; Cass. 12 dicembre 1970, 

n. 2655; Cass. 29 ottobre 1970, n. 2227). 
l\lfalgraido rla imp1icirta confa.ima, il principio dell'inscindibilit� dell'indennizzo 
lascia perplessi. non 'essendo 1rfoavabHe n� daUa natura dell'oggetto 
n� da una esp;ressa disposizione nol'IIDativa risultando anzi implicitamente 
esclusa (v. art. 54 legge espr. p.u. e sul punto gli esatti rilievi di S1coNOLFI, 
op. cit.). 

La seconda massima ribadisce un principio pacifico in giurisprudenza 
(da ultimo Cass. 25 ottobre 1972, n. 3242 e Cass. 14 luglio 1972, n. 2395) e 
in dottrina (v. CARUGNO, L'espropriazione per pubblica utilit�, Milano 1967, 
I, 267; ARDIZZONE, Espropriazione per p.u. (1prr-ocedimento), Enc. dir. vol. XV 

p. 871 ,e segg.; RossANO, Espropriazione per pubblica utilit�, Torino s.d., 
p. 234 segg.) di cui peraltro nel caso concreto non sempre viene fatta corretta 
applicazione. 

164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Si tratta, com'� chiaro di un accertamento di fatto, al quale il giudice 
di merito � pervenuto con ampia e precisa motivazione, esente da 
errori giuridici o vizi logici, sicch� non � consentita censura nel giudizio 
di cassazione. 

Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione, deducendo 
omessa, viziosa e contraddittoria motivazione su punti decisivi ai sensi 
dell'art. 360 n. 5 c.p.c., �sostiene che erroneamente la COTte di merito ha 
deterrriinato l'indennit� nella suindicata misura di L. 431.441.55'2�. 

Anche tal.e censura non pu� esse�re accolta. 

L'impugnata sentenza ha preso le mosse dal prezzo medio praticato 
nell'anno 19613 nel libero mercato dei terreni costieri della Sardegna 
nord-occidentale, determinato, in conformit� alle risultanze della consulenza 
tecnica d'ufficio e ana decisione del Tribunale, in L. 2..000.000. 
Trattandosi di 1espropriazione parziale, per cui era applicabile la disciplina 
dell'art. 40 cit. 1 n. 2359 del 18615" ha �quindi considerato l'intera 
estensione del fondo dei Marzano ed in relazione a ci� ha ridotto detto 
prezzo del 50 % per un triplice OTdine di considerazioni: la grande estensione 
del compendio terriero rispetto all'estenzione dei terreni oggetto 
delle singole vendite considerate come termine di comparazione, le maggiori 
difficolt� tecniche ed il maggior costo economico delle inrfrastrutture 
e dei servizi, la minore superi�cie utilizzabile rispetto a quella totale 
per l'asperit� del terreno stesso e della sua giacitura.. Determinato 
cos� il valore di 'L. 1.000.000 ad ettaro e quello complessivo per l'intero 
fondo in L. 526.387.700, la COTte ha dedotto da quest'ultima cifra 

L. 94.9146.148 corrispondente al giusto prezzo della parte residua, ottenendo 
cos� l'ammontare di L. 431.441.51512 fissato quale indennit� di 
espropriazione. 
II sillogismo seguito dal giudice di merito appare congruo nonch� 
immune da vizi logici ed errori giuridici, sicch�, risulta priva di fondamento 
la mossa censura, con la quale 1'Amminisfrrazione ricorrente in 
effetti tende ad un riesame del merito che non � consentito in. questa 
sede di legittimit�. -(Omissis). 

COR'J1E DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1973, n. 1968 -Pres. Giannattasio 
-Est. Pascasio -P.M. Majo (conf.) -Milniisteiro dleW1e FIDanz�e 
(avv. Si1Jaito R1cci) c. Arti g.riacfiche fa1celli (aivv. Vesp1twci). 

Procedimento civile -Intervento nel giudizio di opposizione all'esecuzione 
-Terzo pignorato -Legittimit�. 
(c.p.c., artt. 105 e 543). 

Nel giudizio di opposizione aU'esecuzione promosso dal debitore 
ii terzo pignorato � legittimato ad intervenire, ove abbia interesse a 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 165 

sostenere le ragioni di uno dei soggetti nece�ssari del rapporto processuale 
(nella specie � stato ritenuto legittimo i-intervento in giudizio 
dell'Amministrazione finanziaria, terza pignorata, per sostener�e le ragioni 
di una comune tesi a sentir dichiarare l'impignorabilit� dei crediti 
per quote di compartecipazione all'I.G.E., avendo l'Amministrazione 
interesse a che le somme da essa versate non siano distratte daUa 
d�stinazione voluta dal legislatore) (1). 

(Omissis). -Col [pll'limo mortivo l'Ammiiniisr1Jra2lfone, deniuill:ciando la 
vfo1aziion1e degili airtt. 105, se1c:ondo comma, 543 e s1eg1g., 615 c.p.c. in re1:!!
12lione a1lil.'atl't. 360 n. 3 deilJ1o stesso coddice, l~me[}jta che e['['OilJea1Inente 
la Corte d'aipipel!]o ha ritenJUta 1ch'e:soo fosse ;pdva di un mteresse piropirio 
a paIDtecip1aire al gtudii:2lio idi opposiztone aUJ1a esecruziion1e promosrso da[ 
comU[}je di CestnaJi. 

La censura � fondata. 

A prescindere dal considerare che l'Amministrazione delle finanze 
dello �stato ern stata convenuta dall'opponente comune di Cesinali innanzi 
al tribunale di Avellino per sentire dichiarare nullo il pignoramento 
eseguito presso di essa dalla ditta Jacelli, per cui legittimamente 
aveva assunto la veste di parte e quindi aveva titolo per la condanna alle 
spese nei confronti di detta ditta rimasta soccombente, non pu� contestarsi 
che essa avesse altres� un interesse proprio ed autonomo a partecipare 
al giudizio nel quale� avrebbe potuto spiegare intervento volontario 
ai sensi dell'art. 105 c.p.c. 

(1) La 1sentenza in rassegllla si pu� di!re concluda, nel senso auspicato 
(e sempre tenacemente sostenuto) dall'Avvocatura, la nota controversia 
relativ.a alla pignorabilit� delle quote di compartecipazione all'IGE spettanti, 
in base alla legge del 2 luglio 1952, n. 703, ai comuni. 
La questione si era affacciata per la prima volta con la decisione del 
Tribunale di Catania 30 gennaio 1962 (in questa Rassegna, 1962, 104 e in 
Riv. dir. fin e se. fin 1963, II, 8 con nota critica di MoNTESANO, Impignorabilit� 
dei crediti tributari e pignorabilit� del pubblico denaro) e su di essa 
la Suprema Corte si � pronunziata vari.e volte: la prima con la sentenza 
delle S.U. 21 novembre 1966, n. 2783 (in questa Rassegna, 1966, I, 1231 e in 
Riv. dir. fin. e se. fin. 1967, II, 379 con nota di CIPRIANI, Appunti in tema di 
cose e crediti impignorabili (a proposito della pignorabilit� del credito 
dei comuni verso lo Stato per quote I.G.E.) e poi con le decisioni 3 gennaio 
1967, n. 1 (in questa Rassegna 1967, I, 57, e in Dir. prat. trib. 1968, II, 105 
con nota di TRIMELONI, Esecuzione forzata sulle entrate tribu.tarie dei Comuni), 
2 luglio 1969, n. 2428 (in questa Rassegna 1969, I, 633) e da ultimo 
12 ottobre 1971, n. 2865 (in questa Rassegna, 1971, I, 1352). 

Con la prima �sua pronunzia (quella del 1966) !il S.C. aveva esp['es,samente 
escluso J.a 1legittimazione dell'Amministrazione Fdna=iaria ad ecc.epire la 
impignorabilit� del .credito sul rilievo che tale legittimazione spettava unicamente 
al debito11e (comune). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il terzo pignorato infatti, una volta resa la dichiarazione di quan


tit�, ben pu� rimanere estraneo al giudizio di opposizione promosso dal 

debitore esecutato. Ma 'Ci� non signiifi.ca che egli non possa, quando. vi 

gioni di uno dei� soggetti necessari del rapporto processuale. 

Nel caso, le somme pignorate dalla Ditta Jacelli, erono quelle dovute 
dallo 1Stato al Comune di Cesinali per quote di partecipazione ai 
abbia un inter�esse, prendere parte a tale giudizio per sostenere le raproventi 
dell'fanrposta generale sull'entrata, ai sensi della legge 2 J.uglio 
1'915,21, n. 703. L'erogazione di tali somme � destinata al raggiungimento 
di particolari fini pubblici, ai quali lo Stato � interessato, per cui, un 
simile interesse si estrinseca nell'ottener�e che 1e stesse non siano distratte 
dalla destinazione J.oro attribuita dalla legge, dal ,che potrebbe 
derivare un �evidente svantaggio per lo Stato medesimo. In ci� va ravvisato 
�quell'interesse che la Corte di merito, senza darne adeguata dimostrazione, 
ha ritenuto di escludere. 

Consegue che, essendo la partecipazione al giudizio in entrambi i 
suoi gradi pienamente legittima da parte dell'Amministrazione dello 
Stato, non ricorreva alcuna ipotesi di soccombenza che potesse giustificare 
la condanna aHe. spese del giudizio medesimo, pronunciata nei confronti 
della stessa da parte della Corte d'appello. -(Omissis). 

Con le successive pronunzie del 1967, 1969 la Suprema Corte aveva riconosciuto, 
su istanza dei comuni interessati, che i crediti per compartecipazione 
all'IGE vantati dai comuni medesimi nei confronti dello Stato in forza 
della legge n, 703 del 1952 avevano natura tributaria e quindi erano assolutamente 
impignorabil� in quanto destinati per legge a fini pubblici. 

Con la sentenza del 1971, poi, veniva riconosciuto che detta impignorabilit�, 
attinendo a principi di ordine-pubblico, � rilevabile d'ufficio dal giudice 
e poteva essere fatta valere anche dalla Amministrazione finanziaria. 

Infine con la sentenza che si annota la S.C. ha riconosciuto che l'Amministrazione 
finanziariq, quale terza pignorata, ha uno specifico interesse ad 
assicurarsi che le somme erogate non siano distratte dal fine (previsto dalla 
legge) per il quale sono attribuite, interesse che giustifica la sua partecipazione 
al giudizio previsto daH'arrt. 548 c.p.c., in tutti i suoi gradi il che legittima 
anche l'esercizio del diritto di impugnazione al fine di dichiarare l'impignorabilit� 
dei crediti pignorati. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973,, n. 2479 -Pres. leardi Est. 
Valore -P.M. Valove (conf.) -Min. Agricoltura e Foreste (avv. 
Stato Del Gre1co) c. Soc. Ami. per li.a Bonifica deHe Pail1udi di Fondi 
(avv. Sorrentino) e Ccmsorzio dli Boni:lirca della Piana di Fondi e 

Demanio e patrimonio -Opere costruite dalla P. A. su suolo altrui ~ 
Demanialit� -Non sussiste. 
(c.p.c., art. 822). 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 167 

Espropriazione per p. u. -Occupazione di aree per la costruzione di 

opere pubbliche -Aree appartenenti all'ente concessionario della 

esecuzione delle opere -Obbligo del risarcimento del danno com


prensivo del maggior valore determinato dalle opere realizzate 


Sussiste -Fattispecie. 

(e.e., art. 2043). 

La sola volont� deHa P. A., anche se manifestata mediante la costruzione 
di opere che debbono servire alta .destinazione �el bene al 
pubblico inte1�esse, non � sufficiente a dete1~minare la demanialit� del 
bene, demanialit� che si realizza solo con l'acquisto deWarea (1). 

Nel determinare il risarcimento del danno ,spettante� al proprietario 
il cui bene sia stato occupato dalla P. A. si deve tener conto 
non delle condizioni del bene al momento dell'occupazione, ma delle 
migliorate condizioni del bene stesso al momento della liquidazione 
del danno e perci� occorre tener conto anche dell'incremento� di valore 
derivante dall'esecuzione dell'opem pubbiica. (Tale principio � 
stato applicato� al caso in cui l'area occupava � stata posta a disposizione 
dell'Amministrazione da parte del proprietJario) (2). 

(Omissis). -Con il terzo motivo -deduoendo la violazione dell'art. 
822 e segg. e.e. nonchi� insufficiente motivazione -v1ene riportata 
la tesi che i terreni occupati, essendo stati incorporati nelle opere 
di bonifica, sar�ebbero divenuti di propriet� dello Stato al momento del� 
la esecuzione delle opere medesime, anche in difetto di un formale atto 
di trasferimento, con la conseguenza che il valore dei ter�reni avrebbe 
dovuto essere calcolato ai prezzi vigenti all'epoca dell'incorporazione e 
non a quelli attuali. 

Giustamente codesta tesi � stata ripudiata dalla sentenza impugnata, 

alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza. 

L'Amministrazione non disconosee che la legge pvevede la possi


bilit� che suolo ed opera sovrastante appartengano a soggetti distinti, 

ma sostiene che nella specie sar�ebbero state trascurate le peculiari ca


ratteristiche della demanialit�, che profondamente incidevano sulla na


(1-2) Il Pl'.inc1p10 enunciato nella prima massima costituisce un insegnamento 
costante del S.C., secondo il quale per i beni del c.d. demanio accidentale 
(o non necessario) il carattere della demanialit� si acquista solo 
per effetto dell'appartenenza del bene all'ente pubblico (v. da ultimo Cass. 
10 luglio 1972, n. 2313; Cass. 17 aprile 1971, n. 1105, in Giur. It. 1971, I, 1, 
1415; Cass. 13 marzo 1970; n. 646, in Giust. Civ. 1970, I, 848 e in dottrina per 
tutti, SANOULLI, Beni pubblici, in Enc. dir., vol. V, p. 281). 

Anche la seconda massima ripete l'insegnamento costante del S.C. 

(v. da ultimo sent. 19 giugno 1972, in. 1925; sent. 20 aprile 1971, n. 1131, in 
Foro amm. 1972, I, 1, 6 ove irichiami). 

168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
tura giuridica dei sedimi, rendendoli fuori commercio finch� fosse du168 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
tura giuridica dei sedimi, rendendoli fuori commercio finch� fosse durata 
la destinazione demaniale delle opere. 

Tale assunto non pu� essere apiprovato, in quanto, come questa Corte 
ha gi� avuto occasione di affermare (Cass. 218 ottobre 19'59, n. 3'163), in 
materia di demanio, la sola volont� dell'Amministrazione, sia pure manifestata 
mediante la costruzione di opere che devono servire alla destinazione 
del bene al pubblico interesse, non � sufficiente a determinare 
la demanialit� del bene stesso, se non in correlazione all'acquisto 
del bene che l'ente pubblico faccia, an.che dopo l'esecuzione delle opere. 

L'occupazione da parte della P.A. di un immobile di propriet� privata 
e la 1sua destinazione all'uso pubblico non opera il trasfer1mento del 
diritto di pTopriet�, il quale rimane sempre nel titolare di esso sino a 
quando non intervenga il decreto di espropriazione. Nel caso in cui tale 
decreto non sia emanato, il proprietario del bene ha diritto al risarcimento 
del dano nconsistente nel valore attuale del cespite e agli interessi 
corrispettivi della perdita del godimento (salva la dimostrazione 
di un maggior danno). 8i tratta di princ�pi ormai pacifici, sui quali appare 
superfluo soffermarsi, onde �quand'anche potesse accogliersi la tesi 
propugnata dall'Amministrazione circa l'acquisizione della propriet� demaniale 
contestualmente all'entrata in esercizio dell'opera non potrebbe 
mai disconoscersi il diritto al risarcimento, trattandosi di possesso conseguito 
non a seguito di un atto legittimo di esproprio, ma attraverso 
un'occupazione di fatto, non seguita dall'espropTio, e pertanto, illecita. 
� Maggior fondamento, non hanno H quarto e quinto mezzo, che vanno 
esaminati congiuntamente, attenendo entrambi aHe modalit� di determinazione 
del risarcimento. Denunciando la violazione dell'art. 2043 e.e. 
si deduce che erroneament�e sarebbe stata applicata la disciplina della 
occupazione abusiva ad una fattispecie caratterizzata dal fatto che la 
stessa societ� resistente ha realizzato le opere di bonifica sui propri fondi 
in qualit� di concessionaria dell'Amministrazione. L'adesione del pro-
Peraltro sorgono dehle perplessit� circa la ,leg1ttimit� dell'applicazione 
del principfo nel caso di specie. 
La societ�, concessionaria della P.A. per l'esecuzione di lavori di bonifica, 
avev.a realizzato le opere previste su terreni di sua propriet�. 
Eseguiti i lavori previsti chiedeva all'Amministrazione il risarcimento 
del danno subito� per effetto dell'occupazione dei suoli da parte delle opere 
(da essa stessa) realizzate sull'area di sua propriet�. 
Ora se non pu� dubitarsi che il proprietario delle aree su cui sono state 
realizzate le opeil'.'e abbia dirttto ad ottenerne il valore (e1ssendo impossibile 
la restituzione), non sembra per� che detto valore debba essere rapportato 
al valore attuale del terreno e non a quello al momento in cui l'occupazione 
� avvenuta. 
La S.C. ha creduto di giustiftcare la contraria soluzione adottata osservando 
che � l'obbligo dello Stato di acquistare i terreni o con un negozio 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 169 

prietario escluderebbe, si assume, qualsiasi pr�etesa risarcitoria, essendo 
tenuta l'Amministrazione medesima a corrispondere soltanto un indennizzo 
fino all'esproprio e a pagare una indennit� per fatto legittimo, ai 
sensi dell'art. 46 della legge generale sull'espropriazione. 

Si sostiene 'altres� che, dovendo il r.isarcimento coprire esattamente 
il danno arrecato, si sarebbe dovuto tener conto della natura dei terreni, 
che erano ste:rili e incolti, prescindendo dall'esecuzione delle opere di 
bonifiche �e dall'incremento di valore da esse derivante. 

Anche su questi punti la Corte del merito ha motivato cor�rettamente 
ed adeguatamente. 

Invero non pu� trovare applicazione il citato art. 46 che concerne 
l'ipotesi di fondi, che dall'esecuzione dell'opera pubblica, v�ngano gravati 
da �servit� o colpiti da un danno permanente derivante dalla perdita 
o diminuzione di un dir�tto, mentre, nella specie, vi � stata la perdita 
total�e deUa disponibilit~ del bene. N� l'illegittimit� dell'occupazione 
pu� essere esclusa dal fatto che le opere di bonifica sono state eseguite, 
in regime di concessione, dalla stessa societ� proprietaria. 

TaJ.e circostanza � del tutto irrnevante relativamente al quesito che 
ci occupa, dato che l'obbligo dello Stato di acquistare i terreni o con un 
negozio di diritto privato o mediante un atto espropriativo non � venuto 
meno solo perch� la societ�, es~guendo direttamente le oper.e di bonifica 
ha consentito l'uso dei terreni. Non avendo l'occupante adempiuto agli 
obblighi sopra ricordati, deve corrisponder,e alla proprietaria il valore 
attuale dei beni, non pi� restituibili. 

Deduce, infine, la riconente che la Corte del merito, nel rifiutare 
di considerare la tesi subordinata, secondo cui nel calcolare il risarcimento, 
non poteva non tenersi �conto della situazione determinata dall'opera 
pubblica, ha osservato che non potevano trovare applicazione gli 
artt. 40 e 41 della 'legge sulle espropriazioni, trattandosi di risarcimento 
da illecito. Tale rilievo, secondo lAmministrazione, non sarebbe perti


di diritto ptr�vcato o mediante un atto espropa:iativo non � venuto meno solo 
perch� la sodet�, ,eseguendo diTettamerite 1'e opere di bonifica ha consentito 
l'uso dei terreni �. 

Ma l'�argomelllto � opinaibHe. Ind�atti essendo J.'oooopazdone avvenuta 
col consenso della pTO:PTietaria e man.cando un formale pTovvedimento 
che autorizzasse l'Amministrazione all'occupazione d'urgenza, soggetta 
al termine biennale (art. 73 l'espropriazione p.u.) non si vede come 
possa affermarsi l'esistenza di un obbligo della P.A. di espropriare (o di 
acquistare) l'area, obbUgo da,hla cui 1violazdone possa dj,scendere il dovere 
di risarcire il danno. 

Ci� che nella specie indiscutibilmente esisteva era un arricchimento da 
parte della P.A., corrispondente al valore del terreno al momento della 
messa a disposizione da parte della proprietaria, ed a tale arricchimento 
avrebbe dovuto essere limitata la condanna dell'Amministrazione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nente, in 1quanto non era stata invocata l'applicazione di tali norme, 

� chiaramente relative alfipotesi dell'espropriazione ., ma chiesto soltanto 
che nel determinare il risarcimento si tenesse conto della natura 
e, quindi, del valore del bene occupato. 
A fronte di siffatto rilievo va, per� osservato �he, per giurispru. 
denza ormai consolidata, in tema di risarcimento del danno 'per occupazione 
Hlegittima, si deve tener conto, non delle condizioni della zona 
al momento dell'occupazione, ma delle migliorate condizioni della medesima 
al momento della liquidazione e che il risarcimento, sostituendo 
la restituzione del bene, deve 1corrispondere al valore del bene stesso al 

�momento in cui viene pagato e deve comprendere, pell'ci�, l'incremento 
di valore� derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica. 

Peraltro, nel 1caso di specie non sarebbe comunque legittimo detrarr,
e dal valore 1attuale dei terreni occupati una quota rifer1bile alla 
spesa sopportata dallo Stato per la rboniftca dei terreni stessi, avendo la 
proprietaria dei medesimi partecLpato, come riconosce la stessa Amministrazione, 
alla esecuzione delle opere di bontfica con un proprio contributo 
(12,'50 % ). (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 novembre 1973, n. 3069 -Pres. 
Maccarone -Est. Colesanti -P. M. �ntod (conf.) -Prefetto di Lucca 
(avv. Stato Gargiulo) c. Russo Maria (n. c.). 

Circolazione stradale -Verbale di violazione al codice della strada Notifica 
-Assenza precaria del destinatario -Deposito del plico 
presso l'ufficio postale ed avviso al destinatario -Omissione -Nullit� 
della notifica. 

La notifica del verbale che attesta la violazione al codice della strada 
deve essere eseguita _::_ nel caso di assenza precaria del destinatario mediante 
il deposito del plico p1�esso l'ufficio postale con l'obbligo dell'avviso 
al destinatario (1). 

(Omissis). -Il prtmo motivo del ricorso -con il ,quale l'Amministrazione 
denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione 

(1) La giurisprudenza della Cassazione, sull'interpretazione del codd.ce 
della strada p:rima defila depenalizzazione, era, rSulla questione indicata nella 
massima, osciJrlante: in rS&lrSO contrario cfr. Ca1S1s. 10 marzo 1965, F0ro it., 
1965, II, 234; Cass. 7 novembre 1962, Foro it..Rep. 1962, voce Circolazione 
stradale, n. 656; Cass. 15 novembre 1965, ivi, 1966, voce cit., n. 131. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

degli artt. 141 del d.P.R. 19 giugno 19519, n. 393 (t.u. sulla circolazione 
stradale), 9 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2392 (recante norme per la notificazione 
degli atti giudiziari a mezzo posta) e 170 c.p-�.c. -� manifestamente 
infondato e deve essere per�ci� disatteso. 

Posto che della noti:fi:cazione del verb'ale di contravvenzione ritualmente 
eseguita il 10 giugno 1967 non pu� tenersi alcun conto perch� 
intervenuta, ~iccome � incontroverso fra le parti, oltre i:I trentesimo 
giorno dall'accertamento del 6 maggio 1967 (artt. 141 citato t.u. e 7 della 
legge 3 maggio 19i67, n. 317, cosi detta di � depenalizzazione �), la 
questione, risolta dal Pretore di Lucca e �che viene ora sottoposta alJ.'
esame di �questa Corte, verte nello stabHke se sia o non sia vaUda e 
produttiva di effetti giur1dki la precedente notificazione del:lo stesso 
verbale. Non � valida, ed � improduttiva di effetti giuridki, la notificazione 
di un verbale di contravvenzione, per violazione di norme del 
testo unico sul:la violazione stradale, eseguita a mezzo posta nel termine 
di legge presso i.I domicilio del destinatario, ma senza che la copia potesse 
venir consegnata � per assenza del destinatarrio e mancanza delle 
persone abilitate a ri�tirare il pU.co � e senza che l'ufficia!le postale avesse 
provveduto ad altre formalit� ed in particolare al rilascio di avviso 
di giacenza della raccomandata presso il suo ufficio. 

Deduce l'Avvocatura che il citato art. 141, mentre stabilisce che� 
alla notifica dei verbali di contravvenzione si procede con la c_onsegna 
di copia delJ.'atto per mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un 
messo comunale o della posta, non prevede, invece, l'ipotesi della imposs1bilit� 
di attuare ila consegna e non detta norma per sopperire a 
tali �evenienze. Donde -prosegue l'Avvocatura -in assenza del destinatario, 
nessuna altra formalit� deve adempiere �l'ufficiale postale, con 
la conseguenza che la omessa consegna � addebitabile al fatto stesso 
del destinatario e non ad inosservanza di modaut� richieste dalla legge. 

Se non che, subito dopo, la stess� Avvocatura ricorda che il terzo 
comma del rpi� volte citato art. 141 espressamente stabHisce che alla 
notificazione della �contravvenzione a mezzo posta vanno apip'licate le 
norme in vigore rper la notificazione degili atti in materia penale e cio� 
queHe previste dal r.d. 21 ottobre 19>213, n. 23�92, come � appunto sancito 
daU'art. 2 di detto decreto. 

Orbene, � bens� vero che nessuno degli arttcoli del menzionato 
decreto contempla il caso deHa mancata consegna deHa copia dell'atto 
per pre�carria assenza .del destinatario (ipotesi assolutamente diversa dal 
caso di definitivo allontanamento e di irreperibilit�, disciplinati all'art. 9); 
ma da ci� pu� desumersi soltanto che l'agente postale, tenuto com'� 
alla �consegna del piego, in tafo evenienza deve reiterare l'accesso in 
luogo. Tuttavia, potendo avvenire, nella realt� delle cose, che la precaria. 
assenza si risolva di fatto in un rifiuto di ricevere il piego, questa 
Corte, con una giurisprudenza ormai consolidata (Cass., 26 marzo 1968, 


172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n. '947), ha esteso il~ norma:bi:va pil.'evista dal secondo comma dell'art. 8 
del decreto in esame per H caso di rifiuto a ricevere il piego, anche al 
caso di mancata sua consegna determinata da assenza precaria del destinatario. 
La ricordata normativa stabilisce ohe, verificandosi il rifiuto (e 
quindi anche la precaTia assenza) il piego � � depositato all'ufficio postale,. 
dopo che l'agente o 1l'ufficiale postale ne avr� fasciato avviso al 
destinatario � ... 

� Nei casi suddetti -soggiunge hl successivo terzo comma -la 
notificazione si ha come eseguita �. 
Quindi � che, �argomentando a contrario, ov�e al destinatario non 
sia stato consegnato H plico per sua precaria assenza e non gli sia sfato 
lasciato alcun avviso di giacenza, l:a notifica dell'atto deve aversi per 
non eseguita. 

Rettamente quindi il Pretore ha ritenuto che nella specie la notifica 
deUa trasgressione non era stata effettuata nel termine prescritto 
e, traendone le conseguenze di legge, ha dichiarata estinta l'obbligazione 
di pagare la somma dovuta per la violazione. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1973, n. 3097 -Pres. 
Malf�.tano -Est. Ari.enzo -P. M. Caccioppoli (conf.). -Prefetto di 
Bergamo (avv. Stato Chi<arotti) c. Venturini (n.c.). 

Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Qpposizione 
-Poteri del giudice -Controllo de~ requisiti formali dell'atto 
e dei presupposti di fatto -Motivazione per relationem -Legittimit�. 


Circolazione stradale -Verbale di contravvenzione -Natura -Efficacia 
di atto pubblico. 

In sede di ()llJposizione aU'ingiunzione di pagamento per contravvenzione 
depenalizzata, ii pretore deve controUare la sussistenza dei requisiti 
per la validit� formale deU'ordinanza prefettizia, compreso quelio 
della motivaztone, in ordine aU'esistenza e qualificazione della violazione 
e alla misura deUa sanzione, e, successivamente, in caso di riconosciuta 
validit� formale di detta ordinanza, deve acce1�tarne i presupposti 
di fatto e, cio�, la vatidit� sostanziale, aU'uopo ricorrendo anche 
ad eventuale istruttoria. L'ordinanza-ingiuzione del prefetto � un atto 
amministrativo, analogo all'ingiunzione fiscale, e, pertanto, nulla vieta 
che la sua motivazione possa essere formulata per reiLa.t1onem, c.io�, con 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 173 

riferimento agli atti del procedimento, dai quali emergono in maniera 
adeguata le ragioni dei provvedimento e, quindi, gli elementi che consentono 
L'opposizione dei privato e ii controUo dei pretore. 

Il verbaL1e di 'COilltravvenz�JOllle :redatto 'dal vi,g]J:e urbano. 1SUJlil'oocertamento 
de1le dnfu-aziioni rule norme d�penaldzZJate deJ. oodi!ce stradai1e, ha 
efficaici!a ,prob!l'tocia dell'atto pubbliiico, per quanrbo ooinoorne Jie ,dichiaraziom 
trese �dai1lie patrti e 1gli a1t:ri �futti ,che il .pubbilfoo uf:ll1ciia1e artitesta 
come �avv�enuti �a1la 1sua .ptresenza, 1s~a che tale :form probante rprivileg1ata 
.si estende 1aUa verd.t� 1i~tri1n:seca dei :llattd ste1ssi dei quaJ.i � consentita 
una ll'ivruutazione. 

(1-2) Sulla rprima massima cfr. Cass. Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646, 
in que.sta Rassegna, 1972, I, 415. Sulla seconda massima cfr. Cass., 28 marzo 
1970, n. 862, Circolaz. e Trasporti, 1971, 60; Cass., 22 giugno 1967, Riv. 
pen., 1967, II, 924; Cass., 9 dicembre 1966, Giust. pen., 19<67, II, 650. 



--I 

. I 

I 

SEZIONE QUINTA !_�,,�% 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) 

i 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. ploo.., 25 magg1o 1973, n. 2 -Pres. Vetirano 
-Est. Pezzana -Bai.occhini ,ed altri (avv. Gualr�iilO) c. Minisitero 
del J.avoro e della ipOOVidenza 'Sodale '(avv. Stato Matalonri). 

Atto amministrativo -Sua disapplicazione da parte della p. a. -Assenza 
di annullamento o revoca -Illegittimit�. 

., 

Alla pubblica Amministrazione non pu� essere riconosciuto il _potere 
di disapplicare i propri atti, ancorch� me~gittimi, ove que�sti non 
siano stati previamente annullati d'ufficio o su ricorso; Hiegittimamente, 
pertanto, l'Amministrazione, dopo aver messo a concorso i posti 
disponibili in una cerba qualifica, li attribuisce ai dipendenti che abbiano 
superato un precedente esame e non ai vincitori d�l concorso 
medesimo, ai quali soltanto dovevano essere confe1�iti in difetto di annullamento 
o revoca del relativo bando (1). 

(1) Cfr. sui princiipi g.enern1i Sez. V, 3 novembre 1970, n. 880, Il Consiglio 
di Stato, 1970, I, 1949; nonch� in termini sia pme con differenza 
di specte Sez. VI, 17 ottobre 1969, n. 454, ivi, 1969, 1756. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 maggio 1973, n. 504 -Pres. Ueicellatore 
-Est. Benvenuto -Consorzio Magazzini Genelralri delila SidUa 
(avv. Guarino) c. Ministe["O della difesa e Minisrtero delle 
finanze (avv. Stato Ca<I"afa). 

Contratti pubblici -Transazione -Effetti dell'intervenuta transazione 
sul ricorso giurisdizionale pendente -Improcedibilit�. 

Contratti pubblici -Transazione -Effetti prodromici dell'atto transattivo 
in pendenza dell'approvazione -Doveri del contraente Riflessi 
sul ricorso giurisdizionale proposto. 

Il ritardo nel completamento dell'iter amminisfa�1ativo da cui consegue 
l'effetto liberatorio previsto dall'art. 114 del r.d. 23 ma.ggio 1924, 

n. 827 deve essere ricoUegato all'inerzia deU'Amministrazione, per cui 
(*) AUa redazione deU.e massime e delle note di questa Sezione ha collaborato 
anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 175 

l'effetto stesso non si verifica quando tale ritanlo sia da rap'fJOrtare a 
fatto imputabile alla controparte; in conseguenza, neiti'ipotesi che que'st'ultima 
si sia immotfoatamente astenuta dal risconfrare La richiesta 
di un incombente (dichiamzione di rinuncia aUa solidariet� prevista 
daH'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) deve esdudersi che 
si sia avverato l'effetto liberatorio gi� visto ed il ricorso giuri&dizionale 
deve essere, quindi, dichiarato imprncle1dibile, ove risulti sostanzialmente 
interven,uto L'approvazione del cont1�atto da parte deWAmministrazione 
(1). 

La con.elusione tra l'Amministrazione ed un terzo di un accordo 
subordinato alla superio're approvazione, ma immediatamente vincolante 
per ii terzo non consente a quest'ultimo, in virt� dei cosidetti 
effetti prodromici dell'acco1�do, di comporta1rsi a suo arbitrio in ordine 
agli impegni p1�evisti nell'accordo stesso; in caso che l'intiesa in questione, 
pertanto, sia una transazione la controparte ha l'obbligo di astenersi 
dal coltivare il giudizio a suo tempo proposto e, in pendenza, dell'approvazione, 
deve, quindi, es,imersi dal richiedere una de'Cisione di 
merito che, risoLvendo il processo, vanificherebbe l'inte1�venuto accordo 

o l'approvazione che a questo seguiss1e (2). 
(1-2) Massime da c:Ondivide!l.'e. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 mag:gio 1973, n. 553 -Pre's. (ff.) 
Battara -Est. Schmaia -Soc. Cofimex ed aUri (avv. Tedeschi e 
Pallottino c. Comune di Genova (avv. Grassi e RomaneMi) con 
l'inte!l'vento, della Regione Liguria (avv. Acqua,r:onio e Pulrviil'e:nti). 

Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Contrasto con gli artt. 3, 2 comma e 42 della Costituzione Manifesta 
infondatezza. 
Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962 

n. 167 -Contrasto con l'art. 3, 1 comma della Costituzione Manifesta 
infondatezza. 
Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962 

n. 167 -Contrasto con l'art. 53 della Costituzione -Manifesta 
infondatezza. 
Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Norme applicabili -Legge 21 luglio 1965, n. 904 -Contrasto 
con l'art. 42 della Costituzione -Manifesta infondatezza. 

176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge l& aprile 1962, 

n. 167 -Contratto con l'art. 42 della Costituzione -Manifesta 
infondatezza. 
Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Norme applicabili -art. 6 legge 21 luglio 1965, n. 904 Contrasto 
con l'art. 81 della Costituzione -Manifesta infondatezza. 
Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Importo dell'indennizzo -Questione di costituzionalit� Irrilevanza. 
Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Termine di 180 giorni prescritto dall'art. 2 -Provvedimento 
tardivamente adottato dal Comune -Omissione dell'intervento 
sostituito del Prefetto -Legittimit�. 
Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Provvedimento -Parere della Commissione edilizia 
comunale -Obbligo -Non sussiste. 
Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Rapporti col piano regolatore -Varianti introdotte dal 
piano di zona -Legittimit�. 
Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Piano finanziario -Obbligo -Non sussiste. 
Edilizia popolare ed economica -Piani di zona ex legge 18 aprile 1962, 
n. 167 -Rapporti col piano regolatore -Varianti -Obbligo del 
piano di zona di conformarsi alle varianti in fieri al piano regolatore 
-Non sussiste. 
Edilizia popolare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, 

n. 167 -Approvazione -Motivazione -Non occorre. 
Edilizia po'polare ed economica -Piano di zona ex legge 18 aprile 1962, 
n. 167 -Opposizioni -Rigetto -Motivazione per relationem alle 
deduzioni del Comune -Legittimit�. 
Giustizia amministrativa -Edilizia popolare ed economica -Piano 
di zona -Modifica introdotta dal Ministero sulle altezze dei fabbricati 
-Irrilevanza sulla destinazione dell'area -Proprietario di 
quest'ultima -Interesse all'impugnazione -Non sussiste. 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale 
della legge 18 aprile 1962, n. 167 con gLi artt. 3, seco1J1,do comma e 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 177 

42 della Costituzione, perseguendo i piani di zona per l'ediiizia economica 
e popolare fina.lit� attinenti all'inveresse gene1�ale, anco�rch� la 
realizzazione di tale primaria esigenza �sia inqwadrata in un ambito 
urbanistico: l'armonico sviluppo della citt� e dei suoi quarti�ri resridenziali 
e la costruzione di case economiche e popolari per i ceti meno 
abbietti consentono, infatti, di ritenere soddisfatto l'intieresse pubblico 
perseguito in mate1�ia dai pre�cetti costituzionali (1). 

� manife�stamente infondata la questione di legittimit� costituzionale 
deUa legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata daUa fogge 21 luglio 
1965, n. 904, per contrasto con l'art. 3, primo comma della Costituzione, 
giustificandosi la diversa posizione dei proprietari inclusi nei 
piani di zona perr l'e�dilizia economica e popolare con i proprietari d.eri 
suoli inclusi nei piani regolatori .generoli con la preminenza deU'interesse 
pubbiico, cos� come discrezionalmente valutato dal "/Je�gislat10fre (2). 

� manifesvamente infondata, la questione di legittimU� costituzionale 
deUa legge 18 aprile 1962, n. 167, modificatia daUa legge 21 luglio 
1965, n. 904, per contmsto con l'art. 53 della Costituzione, non essendo 
concepibile alcun paralle.lismo tra la posizion.e di uguaglianza deUe 
persone tenute al pagamento dei tributi e coloro le cui propriet� sono 
sottoposte ad espropriazione, posto c;he in tale ultima procedura si 
prescinde completamente dalla capacit� contributiva dei soggetti espropriati 
(3). 

� manifestamente infondata la questione di legittrimit� costituzio


nale ddl'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904 per contrasto con lo 

art. 42 della Costituzione, non comportando necessariamente l'inden


nizzo ivi previsto L'integrale ristoro del dan,no (4). 

� manifestamente infondata la questione di le�gittimit� costituzio


nale dell'art. 9, secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167 per 

contrasto con l'art. 42 della Costituzione, essendo necessariamente in


sita nel concetto di programma la proiezione della sua efficacia nel 

tempo� e non risolvendosi i vincoli sulla prop1�iet� immo�biliare ivi pre


visti, limitati al periodo massimo di dodici anni, in alcitn caso in una 

la1'Vata espropriazione (5). 

(1-2) Cfu'. Coll'te Cosi. 23 aprile 196�5, n. 37, Il Consiglio di Stato, 1965, 
II, 185; Sez. �IV, 7 mall'Zo 1972, n. 161, ivi, 1972, I, 294. 

(3) VedaSli. in tell'mini 1Sez. IV, 29 .se1Jtembre 1966, n. 607, ivi, 1966, 
I, 1418. 
(4) Giull'isp:rudenz1a costante: c:flr. Sez. IV, 23 ottobre 1968, n. 663, ivi, 
1968, I, 1500; Sez. IV, 20 dicembl'e 1967, n. 680, ivi, 196�7, 2399, Sez. IV, 
8 novembre 1967, n. 554, ivi, 1967, I, 2128; Sez. IV, 12 lug�:io 1967, n. 298, 
ivi, 1967, I, 11!29. 
(5) Per rifedmenti vedasi S~z. IV, 7 marzo 1972, n. 161, ivi, 1972, 
I, 294. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� manifestamente infondata ia questione di legittimit� costituzionale 
de'H'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 904 per contmsto con 
l'art. 81 deUa Costituzione, riferendosi tale ultimo prercetto ai bilancio 
ed alle previsioni di spesa dello Stato e non dei Comuni (6). 

Sono irrilevanti le questioni di legittimit� costituzionale proposte 
in sede di impugnazione dei piani di zona per l'ediUzia economica e 
popolare ed aventi ad oggetto la misura e la consistenza dell'indennizzo, 
�non formando tale problema oggetto di questione nel relativo 
giudizio (7). 

Vavvenuta decorrenza deL termine di 180 giorni previsti per l'adozione 
del piano di zona da parte del Comune interessato, pur rendendo 
legittimo l'esercizio del potere di controllo sostitutivo da parte 
del Prefetto, non priva, tuttavia, il Comune, in di.fetto dell'intervento 
prefettizio, del potere-dovere di adempiere alla propria funzione (8). 

Ai fini dell'adozione del piano di zona per l'e�dilizia economica e 
popolare legittimamente non viene sentita la Commissio11ie edilizia 
comunale, il cui parere sia previsto dal regolamento edilizio per l'ado~ 
zione o la modifica del piano regorlatore gene.rale o dei piani pa.rticolareggiati, 
posto che il procedimento a tal fine previsto trova la sua 
specifica ed autonoma disciplina nelLa legge 18 aprile 1962, n. 167, 
ove sono espressamente indicati sia gli organi che debbono intervenire 
che gli adempimenti da osservare (9). 

Le varianti al piano regolatore generale intr�odotte dal piano di 
zona per L'e�dilizia economica e popolare possono essere disposte non 
soltanto al fine di reperire aree in zone non destinate ad edilizia residenziale, 
ma anche per migliorare e correggere il piano regolatore 
vigente nell'ambito delle zone incluse nel piano di zona per ottenerne 
la pi� conveniente utilizzazione e sistemazione urbanistica, anco.rch� 
non siano intJervenuti fatti nuovi peer l'approvazione de�l piano regolatore 
generale (10). 

Al piano di zona per l'edilizia economica e popolare non va accluso 
obbligatoriamente un vero e proprio piano finanziario, es.�endo a tal 
fine sufficientJe una relazione sulle prev.isioni di spesa occorrente per 
le sistemazioni generali necessari per l'attuazione del piano (11). 

Legittimamente il piano di zona per l'e�dilizia economica e popolare 
introduce delle varianti al piano regolatore generale senza adeguarsi 
in ci� che .varianti ancora in fieri allo stesso piano, in quanto 
per legge � il piano di zona che pu� variare il piano regolatore esistente 
e non �viceversa (12). 

(6-8) Giurispll'Udenza costante. 

(9) Cfr. Sez. IV, 5 ~iugno 1968, n. 350, ivi, 1958, I, 825. 
(10) Cfr. Sez. IV, 11 dkembre 1968, n. 750, ivi, 1968, I, 2006; Sez. IV, 
9 dioembll'e 19169, n. 769, ivi, 1969, I, 2479. 
~~) 

1:: 
!:: 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 179 

Nessun obbUgo di particolare motivaziorne sussiste per l'approvaziorne 
del piano di zorna per l'edilizia economica e popolare, risofoendosi 
tale atto nell'approvare o meno le scelte operate in sede comunale 
(13). 

Legittimamente il Ministero dei LL.PP. respinge in sede di approv�zione 
del piano di zona per l'edilizia e1conomioa e popolare le opposizioni 
avanzate nel col/'so di formazioni del piano, richiamando a tal 
fine le corntrodeduzioni del Comune intereoo,ato (14). 

Nessun interesse all'impugnativa dell'atrto di approvazione del 
piano di zorna per l'ediLizia economica e popola1�e pu� essere riconosciuto 
al proprieta1�io di ,area ivi compresa e destinata a verde pubblico, 
allorch� la modifica introdotta in tale sede dal Ministero si riferisca 
all'altezza dei fabbricati e restii immutata la destinazione dell'area 
(15). 

(11-15) Gturisprudenza costante. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 555 -Pres. Po,
tenza -Est. Schi.naia -Comune di Caginano Varano (avv. Boc1cardo) 
'C. Provvedttorato regionale 00.PP. per la Pug.Ua. 

Edilizia -Programma di fabbricazione -Modifiche introdotte in sede 
di approvazione -Limiti ex art. 3, 1 comma legge 6 agosto 1967, 

n. 765. 
(L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 3, 1� comma). 
Edilizia -Programma di fabbricazione -Modifiche introdotte in sede 
di approvazione -Conforme parere della Sopraintendenza ai 
monumenti -Legittimit�. 

Edilizia -Programma di fabbricazione -Approvazione -Eccesso di 
potere per disparit� di trattamento -Inconfigurabilit�. 

Edilizia -Programma di fabbricazione -Modifiche introdotte in sede 
di approvazione -Difformit� del parere della Soprintendenza Legittimit�. 


Edilizia -Programma di fabbricazione -Modifiche introdotte in sede 
di approvazione -Limiti ex art. 3 e la, legge 6 agosto 1967, n. 765 Imposizione 
di attuazione programmata del piano -Illegi~timit�. 

(L. 6 agosto 1967, n. 765; artt. 3 e 12). 
L'art. 3, primo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765 concerne 
la possibilit� di introdurre modifiche da apportare al piano regolatore 



I 

180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

! 

e non al programma di fabbricazione e, in ogni caso, non riguarda le 
I 
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~ 
modifiche appoll'tate per la tutela de�l paesaggio e dei complessi storici, 
monumentaLi, ambientali ed archeologici: legittimamente, pertanto, in 

~ 

sede di approvazione del programma di fabbricazione e del regola.


f 

mento edilizio di un Comune, il Provveditore alle 00.PP. introduce 
modifiche ritenute indispe.nsabili per la detita tutela, ancorch� queste 
ultime incidano in maniera determinante sugli strumenti urbanistici 

I 

in esame (1). 

In sede di approvazione del prog1�amma di fabb1�icazione e del 
regolamento edilizio di un Comune legittimamente il Provveditore aLle 
00.PP., ai sensi dell'm�t. 3, secondo comma lett. C della legge 6 agosto 
1967, n. 765, introduce modifiche ritenute indispensabili per' za 
tutela del paesaggio e dell'ambiente sulla scorta dei pareri espressi 
dalla Soprintendenza alle antichit� e belle arti e della Sezione urbanistica 
(2). 

Il vizio di eccesso di potere per disparit� di t.rattamento presuppone 
identit� di situazioni soggettive ed oggettive e non pu�, pertanto, 
essere configurato in sede di approvazione di uno strumento urbanistico, 
in quanto in tal caso il paragone doV1�ebbe effettua.rsi tra territori 
di diversi Comuni (3). 

Il provveditore alle 00.PP. pu� disco�stiarsi dal parere esp!l"esso 
dalla Sopraintendenza alle antichit� e belLe arti, daUa cui natura obbligatoria 
e non vincolante discende, peraltro, l'obbligo di indicare le 
ragioni della difforme valutazione: legittimamente, pertanto, viene 
ridotto il limite massimo di altezza dei fabbricati in sede di approvazione 
del programma di f�,bbricazione e del regolamento edilizio di un 
Comune da parte del Provveditore alle 00.PP., che nel discostarsi in 
parte dal parere della Sopraintendenza condivida le ragioni in tal senso 
espresse dalla Sezione urbanistica e dal Comitato tecnico amministrativo 
(4). 

In sede di approvazione del programma di fabb1�icazione e del regolamentio 
edilizio di un Comune possono essere apportate le sole modifiche 
consentite dagli artt. 3 e 12 delta legge 6 agosto 1967, n. 765: illegittimamente, 
pertanto, il Provveditore alle 00.PP. dispone ~he, 
l'utilizzazione di una zona di espansione poss�a essere effett.ua.ta soltanto 
dopo l'esaurimento delle possibilit� edificatorie delle altre zone 
residenziali previste nel pro�gramma di fabbricazfone, previa documentata 
richiesta a tal fine da parte del Comune al Provveditorato. 

(1-4) Massime da condividere. 

-


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 181 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maig1gi� 1973, n. 556 -Pres. Potenza 
-Est. Schinai1a -Bi1g,giano (avv. Piccardi) c. Ministero de:i 
LL.PP. e Comune di Napoli (avv. Gleije'Ses). 

Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1, 
2� comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 -Mancanza del piano 
particolareggiato, -Irrilevanza. 

(L. 3 novembre 1952, n. 1902, art. l, 2� comma). 
Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1, 
2� comma legge 3novembre1952, n.1902 -Provvedimento adottato 
dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 -Legittimit�. 


(L. 6 agosto 1967, n. 765). 
Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1 
20 comma legge 3 novembre 1952, n.1902 -Presupposti -Compromissione 
o maggiore onerosit� dell'attuazione del piano -Conseguenze 
-Legittimit�. 

Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1, 
2� comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 -Provvedimento prefettizio 
-Istanza del Sindaco al Prefetto -Obbligo di previa audizione 
della Commissione edilizia -Non sussiste. 

Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1, 
2� comma legge 3 novembre 1952, n. 1902 -Omessa presentazione 
del piano regolatore all'approvazione entro l'anno della pubblicazione 
-Illegittimit�. 

Edilizia -Licenza di costruzione -Sospensione dei lavori ex art. 1 legge 
3 novembre 1952, n. 1902 -Omessa comparizione degli interessi 
pubblici e privati -Illegittimit�. 

Ai sensi di quanto previsto daWarticolo unico, secmido conima 
della legge 3 novembre 1952, n; 1902 legittimamente il Prefetto sospende 
i lavori di co�struzione a seguito deU'adozfo.ne del piano regolatore 
generale, non presupponendo la misura di salvagua.rdia l'esisvenza 
del piano particolareggiato (1). 

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 
viene legittimamente adottata la misura di salvaguardia prevista dalla 

(1-6) Giurisprudenza costante. 



182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 3 novembre 1957, n. 1902, non avendo l'art. 10, undicesimo comma 
delia legge 6 agosto 1967, n. 765 abrogato quest'ultima (2). 

Per l'adozione della sospensione dei lavori di costruzione prevista 
daUa legge 3 novembre 1952, n. 1902 le opere in corso di reiaUR:zazione 
debbono essere tali da comprometteire ovvero rende1�e pi� onerosa la 
attuazione del piano e il solo fatto, perbanto, che la situazione dei luoghi, 
previo e'sproprio e demolizione possa essere ricondotto allo stato 
primitivo non costituisce� ostacolo ail'adozione del provvedimento di 
salvaguardia (3). 

La misura di salvaguardia della sospensione dei lavori di costruzione 
adottata dal Prefet.to su proposta de'l Sindaco non richiede la 
previa audizione della Commissione edilizia, il cui parere � viceversa 
ne.cess.ario per i provvedimenti di salvaguardia di competenza de�l Sindaco 
(4). 

Illegittimamente il Prefetto dispone la sospensione dei lavol/"i di 
costruzione per un periodo di tempo non superiore al t.riennio dalla 
data di deliberazione del piano regolatore, ove quest'ultimo non sia 
stato presentato al Ministro dei LL.PP. per l'approvazione entro un 
�nno dalla sua pubblicaz.ione (5). 

� illegittimo il provvedimento di sospensione dei lavari di costruzione 
adottato dal Prefetto, ove sia mancata la compa,razione tra l'interesse 
all'attuazione del pi.ano con gli altri interessi da valutare al 
fine di deciderne l'eventuale subordinazione al piano (6). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 magigio 1973, n. 557 -Pres. Potenza 
-Est. Pianese -Morliino (avv. .&bbamonte) c. Miini.stffi'o DifetSa 
(avv. Stato Lancia). 

Militare -Servizio di leva -Esonero -Diniego -Motivazione predisposta 
con _modulo a stampa -Illegittimit�. 

(D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237; art. 30). 
� illegittimo il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico 
avanzato contro la decisione di un Cons.iglio di Leva, ove risulti che 
la Commissione consultiva d'appelio, chiama.ta a rendere il proprio parere 
obbligatorio, si sia limitata a sottoscrivere un modulo a stampa 
contenente conclusioni contrarie aWaccoglimento del ricorso: l'omessa 
indicazione delle ragioni dell'avviso negativo espresso impedisce, infatti 
all'Autorit� decidente di conosce1re tutti gli elementi di giudizio 
e di valuta.re conseguentemente cognita causa i motivi e le prove addotti 
dall'interes$ato a sostegno del rico1�so. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 183 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 561 -Pres. Po,
ten:lla -Est. !annotta -Ventrella (avv. D'Aiuto) c. Ministeiro 1ntel111!
o (.avv. Stafo SkonoH�). 

Competenza e giurisdizion~ -Impiego pubblico e privato -Ricorso 
alla Corte,dei Conti in materia di equo indennizzo -Difetto di giurisdizione 
del giudice adito -Effetto conservativo del ricorso -Non 
sussiste. 

(T.u. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 29; 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7). 
Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico e privato -Ricorso 
alla Corte dei Conti in materia di equo indennizzo -Difetto di 
giurisdizione del giudice adito -Errore scusabile -Non si configura. 


Cosa giudicata -De�isione Corte dei Conti -Effetto vincolante sulla 
cognizione principale del Consiglio di Stato -Non sussiste. 

Rientrano neLl'ambito della giurisdizione escius,iva del Consiglio 
di Stato le controversie in materia di equo indennizzo relativo al rapporto 
d'impiego con Enti pubblici e di cui agli artt. 29 de'l t.u. 26 giugno 
1924, n. 1054 e 7, secondo comma della legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034: pertanto, l'inammissibile proposizione del ricorso in tema di 
equo indennizzo davanti aiia Corte dei Conti non ha effetto conservativo 
del termine di decadenza per la presentazione dello stesso ricorso 
davanti al Consiglio di Stato, non costituendo i due Organi articolazioni 
di un unico rame di giurisdizione e non con.figurandosi trra gli 
stessi n� iin rapp_o1�to di sopraordinazione, n� di competenza idoneo 
a giustificare l'effetto conservativo previsto dall'art. 50 del c.p.c. (1). 
In tema di equo indennizzo la normativ'a vigente nol/1, pone disposizioni 
tali da importare dubbi sull'esistenza al riguardo della giurisdizione 
esclusiva del Consiglio di Stato, n� si configurano COl/1,trasti giurisprudenziali, 
essendosi costantemente espressi la Corte dei Conti nel 
senso del difetto della propria giurisdizione ed il Consiglio di Stato in 
quello deLla s1Lssistenza della propria: non �, pertanto, COl/1,figurabile 
l'errore scusabiLe per il fatto che le Sezioni riunite, della Corte dei 
Conti, competenti pe�r legge a dirimere le COl/1,troversie in materia di 
impiego dei propri magistrati e impiegati, si sia talvoUa pronunciata in 
tema di equo indennizzo, ritenendo la propria giurisdizione nei confronti 
dei propri dipendenti (2). 

(1-3) Ln tema di ,giua:-i1sdizio1I1Je vedasi Sez. VI, 15 g1ugno 1971, n. 484, 
Il Consiglio di Stato, 1971, 1240; Sez. VI, 6 dicembrre 196,6, n. 948, ivi, 
1966, I, 2:333; O.si 26 marzo 1966, n. 243, ivi, 1966, 64,9. 



184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'oggetto delia domanda di equo indennizzo � costituito dal problema 
della dipendenza da causa, di servizio dell'infermit� denunciata 
dal Pubblico dipendente: pertant_o~ ai fini deUa tempestivit� del ricorso 
proposto davanti al Consiglio di Stato a nulla rileva che sia staf!o 
in precedenz,a ricorso alla Corte dei conti sia conttro il diniego di equo 
indennizzo che per il 1�iconoscimento del diritto a pensione, non configurandosi 
in alcuna disposizione di legge., a differenza di quanto previsto: 
da norma specifica pe:r fattis,pecie determinate' e di cui agli articoli 
3 e 28 c.p.p., 28 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, ultimo comma 
legge .6 dicembre 1971, n. 1034, l'estensione dell'efficacia dei giudicati 
della Corte dei conti in ordine alla cognizione principale da parte 
del Consiglio di Stato di fatti e circostanze oggetto del ricorso (3). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maiggio 1973, n. 562 -Pre's. Potenza 
-Est. Iaimotta -Loidi (avv.ti De Bosio e Piazzola) c. Medko 
provinciali.e di Moderna. 

Cosa giudicata -Esecuzione ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n.1054 Revisione, 
pianta organica delle farmacie -Comunicazione del 
ricorso ex art. 91, 2� comma R. D. 17 agosto 1907, n. 642 -Va fatta 
alla Regione, anzich� al Ministero della Sanit�. 

(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. l, comma secondo lett. 1; 1. 16 maggio 1970, 
n. 281, art. 17). 
La competenza in materia di assisten;;)a farmaceutica e, in pa1'ticolar�, 
di formazione e re.visione delle sedi farmaceutiche, gi� spettante 
al Ministiero della Sanit�, � attribuita dall'art. 1, secondo comma, 
lett. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 , alle Regioni a Statuto 
ordinario: nei confronti di queste uitime, pertanto, e non del Ministero, 
va disposta la comunicazione del ricorso pre'scritta in tema di 
esecuzione del giudicato dall'art. 91, secondo comma de'l r.d.l. 17 agosto 
1907, n. 642. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 197.3, n. 563 -Pres. De 
Capua -Est. !annotta -Turano ed a�Mri (avv. Soa:-rernitino) c. Mini.
stero Difesa (avv. Stato Ttmranova). 

Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Attribuzione 
di decorrenza pi� favorevole a promozioni posteriormente conferite 
-Rinnovazione parziale del precedente scrutinio -Obbligo di 
utilizzare la stessa graduatoria -Sussiste. 

L'attribuzione di decor1�enza pi� favorevole ad alcune promozioni 
conferite posteriormente ad uno scrutinio per merito comparrativo, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 185 

giustificata dai fatto che_ ana data di quesb'uitimo era disponibile un 
maggior numero di posti rispetto a queUi in effetti coperti, si traduce 
in una riproduzione parziale del precedente scrutinio: iUegittimamente, 
pertanto, iL Cons.igtio di Amministmzione procede a tai fine ad un 
nuovo partico�Lare scrutinio, anzich� utilizzare La graduat()ITia gi� in 
precedenza deliberata. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 564 -Pres. Potenza 
-Est. !annotta -Caporardo �ed altri (a:vv. Capora:rdo) c. MiIIl!
istero LL.PP. (avv. Stato Ricci). 

Cosa giudicata -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Pendenza di ricorso per Cassazione 
ex art. 111 Cost. Proponibilit� (t. u. 26 giugno 1924, n. '105 
art. 27, n. 4). 

Cosa giudicata -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Poteri del Consiglio di Stato 
in sede di esecuzione di decisioni emesse dallo stesso Consiglio Sono 
diversi da quelli spettanti per l'esecuzione di sentenza .dell'A.
G.O. 

Cosa giudicata -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Norme sull'esecuzione del 
giudicato dell'A.G.O. -Sono estensibili in via analogica alle decisioni 
emesse dal Consiglio di Stato. 

Cosa giudicata -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Decisioni del Consigliodi Stato 
-Natura -Sorto irreversibili per la P. A. 

� proponibile ii ricorso ex art. 27, n. 4 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, 
ancorch� La decisiome ineseguita sia stata impugnata davanti aita Corte 
di Cmssazione pe.r difetto assoluto di giurisdlizione�: Le decisioni dei 
Cons.igtio di Stavo sono, infatti, suscettibili di esecuzione ai pari deUe 
sentenze dei Tribunati amministrativi regionali (1). 

Funzione dei giudizio di ottemperanza deUe decisioni eme�sse dal 
Consiglio di Stato, � queito di assicurare alta parte vittoriosa La stessa 
utilit� gi� comeguita nei giudizio amministrativo: e ci� a differenza 
di quanto si con.figura per L'esecuzione dette sentenze emesse daLL'A.
G.O., ove � consentita ia valutazione deUe mgioni di inte1resse pubblico 
poste a base deU'Amministrazione ai diniego di ,ripmtino detlia 
situazione incisa dal provvedimento amministrativo riconosciuto iHegittimo 
inc.tdenter tantum daL giudice ordinario (2). 

(1-4) Con questa decisione la Sez~one insiiste nella tesi dell'ammissibiilirt� 
de'.I. :ricocso �ex �art. 27, n. 4 del t,u. 26 giugno 1924, n. 1054 ancorch� 
avverso la decisione di cui si postU!la l'esecuzione sia stato proposto 
rrkor�so daivaniti alle Sezioni Unite della Ca:ssazione ex art. 111 
della Costi�tuzione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Uassenza di giudicato in ordine al provvedimento amministrativo, 
dichiarato mcidenter ,tanJtum illegittimo dall'A.G.O. e la corrispondente 
libert� di apprezzamento suila sopT'avvivenz,a o meno de-ilo stesso 
provvedimento consentono di affermare che la disciplina del giudizio 
di ottemperanza va estesa in via analogica e non soltanto meramente 
estensiva alle decisioni emesse dal ConsigLio di Stato (3). 

n problema della scelta dei mezzi per procedere a;l ripristino" proprio 
�lel giudizio di ottemperanza di decisioni eme�sse dal Consiglio di 
Stato, pu� essere risolto mediante apprezzamenti di meritb da parte 
del Giudice amministrativo, restando escluse, peraltro, le que'stioni 
inerenti alla giustificabilit� o, meno dell'omessa e�secuzione della decisione 
dello stesso giudice, che per l'Amministrazione �, infatti, irreversibile 
(4). 

Si ramn:ienter� �al riguardo che la stessa opm1one, gi� espressa dalla 
Adunanza p1Lenairia con dedsione del 21 marzo 1969, n. 10, in quesrta 
Rassegna, 1969, I, rpaig. 477, � staita, peralrtiro, 'clisatrtesa dalla Srupr,eina 
Corte, che ha, infatti, cassarto ila decisione stessa con sentenza del 18 settembre 
1970, n. 1563, in questa Rassegna, 19<70, I, 766; vedasi anche 
Sez. IV, 27 giugno 1969, n. 319, ivi, 1969, I, 1094, con nota di Giorgio 

AZZARITI. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1973, n. 582 -Pres. Meregiazzi 
-Est. Vafano -Soc. Shell LtaJiana (avv. Loirenzoltl!i) c. Prefetto 
di Teramo e Ministeiro dei LL.PP. (a'V'V. Stato Lancia). 

Giustizia amministrativa -Circolare -Impugnazione di circolare del 

Ministero dei LL. PP. in tema di distributori di carburante 


ANAS -Non � controinteressata. 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Atti di mera rilevanza 
procedimentale -Notifica del ricorso all'Autorit� emanante 
diversa da quella che ha emesso l'atto impugnato -Obbligo Non 
sussiste. 

Atto amministrativo -Revoca d'ufficio -Eccesso di potere per perplessit� 
o contraddittoriet� -Inconfigurabilit� del vizio. 

Atto amministrativo -Revoca d'ufficio -Presupposti -Mera rivalutazione 
della situazione gi� esaminata -Legittimit�. 

Autorizzazione amministrativa -Distributori .di carburanti -Pareri 
previsti per l'autorizzazione -Non sono richiesti in sede di revoca. 

In sede di impugnazione di circolare del Ministero dei LL.PP. 
prescrivente l'obbligo di determinate distanze per gli impianti di di


,. 

~~ 

~ 


PARTE' I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 187 

stribuzione di carburante posti in strade comprese nel perimetro urbano 
l'Azienda Autonoma Strade Statali (A.N.A.S.) assume la veste di 
mera destinataria della normativa e ad essa non va, pertanto, notificato 
il ricorso in sede giurisdizionale (1). 

L'impugnazione degli atti amministrativi precedenti il pl)"ovvedimento 
finale, ha valore strumentale rispetto aUa caducazione di quefst'ultimo, 
dal quale discendono gli effetti lesivi di cui si postula la 
eliminazione; in conseguenza, il ricorso proposto avver�so la revoca 
deil'autMizzazione aWinstallazione di un distributore di carbu11ante non 
va notificato anche ali'Autorit� (A.N.A.S.), che ha emanato atti a mera. 
rilevanza procedimentale rispetto al decreto di revoca dell'impugnato 
(2). 

Non si configura ii vizio di eccesso di potere per perplessit� e 
contraddittoriet� rispetto al provvedimento di revoca di precedente 
atto amministrativo, cui va istituzionalmente riconosciuto segno contrario 
rispetto al provvedimento revocato (3). 

Presupposto necessario e sufficiente del provvedimento di revoca 
di precedente atto amministrativo � la mera riva.lutazione della situazion~ 
in precedenza esaminata e non la modifica obiettiva di questa 
ultima (4). 

In sede di revoca del provvedimento di autorizzazione alla installazione 
di un impianto di distribuzione di carburante non sussiste alcun 
obbligo per il Plrefetto di richiedere nuovamente i pareri prescritti 
al momento della concessione dell'auto1�izzazione, non poitendo ricevere 
alcun pregiudizio dal provvedimento caducatorio gli interes�si alla 
cui tutela sono previsti i detti pareri (5). 

(1-5) Massime da condividere in quanto espressi<eme di principi 
generali. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 magigio 1973, n. 598 -Pres. Potenza 
-Est. Carbone -Cataldi (avv. Marrtuscelld) c. Ammiro.1isfu'azione 
Attivit� Assisrtenziali Ifa.liane e Inter1nazfona1i -A.A.I. (avv. 
Stato SicanoH�), Tomass�etti (avv. Setacea N.). 

Giustizia amministrativa -Termini processuali -Termine per l'impugnazione 
di atto in corso -Impugnabilit� -Condizione -Tempestivit� 
rispetto all'atto conclusivo. 

Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Verbale Firma 
del segretario scrutinato -Legittimit�. 



188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Impiego Pubblico -Promozione per merito comparativo -Verbale Segretario 
sottoposto a scrutinio -Funzioni di segretario assunte 
ad hoc dal membro meno anziano del Consiglio di Amministrazidne 
-Legittimit�. 

Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Partecipazione 
al Consiglio di Amministrazione di impiegato con qualifica 
it�feriore agli scrutinandi -Legittimit�. 

Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Attitudine 
alle funzioni superiori -Valutazione -Punteggio scarso -Contrasto 
con il punteggio relativo ad altre voci -Motivazione -Necessit� 
-Sussiste. 

Il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo 
non ancolfa perfezionato non decorre� dalla conoscenza di questo 
ultimo, ma da quella deU'atto concLusivo da parte del destina.tario; 
deve ritenersi, pertanto, tempestivo il ricorso giurisdizionale promosso 
avverso La delibera del Consiglio di Amministrazione adottato in 
ordine alla promozione per merito comparativo ancorc-h� oltre il termine 
di decadenza 1'�spetto alla conoscenza deUa deLibera, ove il termine 
anzirle'tto non sia ano stato decorso rispet.to alLa conoscenza del 
provvedimento conclusivo. 

� legittima la sottoscriziOne integrale da parte del segretario sottoposfo 
egli stesso ano scrutinio di promozione, del verbale del Consiglio 
di Amministrazione costituendo quest'ultimo un documento wnico 
redatto in un unico contesto. 

� legittima l�'attribuzione della funzione di segretario al funzionario 
meno �anziane del Consiglio di Amministrazione, ancor�ch� non 
addetto al servizio del personale e dipendente da altra Amministrazione 
dalla quale sia di$taccato fuori ruolo allorch� il segretario titolare 
si sia allontanato perch� direttamente interessato atia promozione 
cui il Consiglio doveva procedere. 

Non sussiste alcun principio nel nostro ordinamento che inibisca 
a membri del Consiglio di Amministrazione di cmicorrere alla promozione 
per merito comparativo di eventuali superiori gerarchici, discendendo, 
semmai, un principio di se�gno contrario dalla regola de�lla partecipazione 
dei rappresentanti del personale aUa composizione dei 
Consigli di Amministrazione. 

� illegittima l'attribuzione di un pi� basso punteggio rispetto a 
queUo conseguito dagli altri scrutinandi per la voce attitudinale, ove 
il candidato in esame abbia conseguito le massime valutazioni nelle 
aitre categorie di titoli e la patent!e sottovalutazione operata non sia 
sorretta da adeguata e persuasiva motivazione. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 189 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 .giugno 1973, n. 61211 -Pre�s. (ff.) 
BaittM'a -Est. Schmaria -Scilla COllllmunity Hospital FiUIIJJd mc. 
(avv. Giod'fr�) c. Medico ProvinciaJ.e di Re1g;g1o Ca�laibr1a (n.c.), 
Cambareri (avv. Bari.llaro) e Ospedale Scillesi d'AmerLca tdi Scilla 
~avv. Jemolo). 

Competenza e giurisdizione -Ente ospedaliero -Nomina di membro 
del Consiglio di Amministrazione -Competenza intertemporale 
del Consiglio di Stato -Sussiste. 

(L. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 2, lett. b). 
Gli enti ospedalieri non sono enti territoriali in se1l:So tecnico giuridiCo, 
ancorch� suddivisi per oategoria. e localizzati in determinate 
parti del territorio nazionale: sussiste, pert:mntJo, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 2, lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la 
competenza intertemporale del Consiglio di Stato a conoscere dei ricol/"
si proposti avverso le delibere adattate dal Consiglio di Amministrazione 
di un ospedale regionale: e ci� sino al terzo me�se suc:cessivo 
all'insediamento dei Tribunali amministrativi regiona.li. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 .giugno 1973, n. 622 -Pres (ff.) 
Ba�ttara -Est. Schinaia -Gioffr:� (avv. Gioffr�) c. Medico ProvmtCiale 
di Reg;gio Calabria (n.c.), Ospedale Scillesi 1d'Amedea di 
Sd11a (avv. Jemolo) 1ed Eflite comuinale di assiis1tenza di Scilla 
(avv. Barillaro). 

Enti pubblici -Ente ospedaliero -Composizione Consiglio di amministrazione 
-Interessi originari dell'ente -Individuazione (legge 
12 febbraio 1968, n. 132: art. 9, 2� comma). 

(L. 12 febbraio 1968. n 132; art. 9. 2� comma). 
L'individuazione degli interessi originari dell'ente ospedaliero, ai 
sensi di quanto prescritto dall'art. 9, secondo� comma deLla leg�ge 12 
febbraio 1968, n. 132, v.a fatta con riferimento alla situazione deillo 
ospedale aWatto della sua trasformazione, nonch� in base agli statuti 
ed alle tavole di fondazione; illegittimamente, pertanto" ii medico provinciale 
individua tali interessi nell'Ente �C1omunale di assistenza Locale, 
anzich� nei fondatori e promotori delL'istituziorne pubblica. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 1gi1Ulgno 1'973, n. 644 -Pres. (ff.) 
BattalI'a -Est. Granato -Ca;ttunar ed aiLtri (avv. Flora) c. Ministero 
di ,grazi1a e g�:ustizia (avv. Staito AliiblI'anidi). 

Notaro -Funzioni -Sostituzione dei cancellieri e segretari giudiziari Presupposti. 


(L. 22 ottobre 1960, n. 1196; art. 74, comma secondo). 
Notaro -Funzione -Sostituzione dei cancellieri e segretari giudiziari Motivazione 
-Proclamazione sciopero categoria -Sufficienza. 

L'espressione �mancanza � di cui aLL'art. 74, se,condo comma della 
legge 22 ot.tobre 1960, n. 1.196 deve essere interpretata secolfl,dO la comune 
eccezione e, cio�, di � assenza� per qualsiasi causa; legittimamente 
pertanto, ii Primo Presidernte di una Co'T'te d'AppeUo dispone 
che in tale evenienza alcuni notai esercenti nella circoscrizione territoriale 
assumono le funzioni di cancelHeri e di segretari giudizia.Zi in 
caso di sciopero di questi uz.timi, a nulla rilevando che l'asternsiorne dal 
lavoro sia o meno legittima e sussistano o meno gli estremi de�l cosidetto 

� crumiraggio statale�. 
n provvedimento a mezzo del quale il Primo Presidente di una 
Corte d'Appello disponga che alcuni notai della circoscrizione assu


1 

mano le funzioni di canceiiieri e segretari giudiziari � congruamente 
motivato con il richiamo alla proclamaziolfl,e dello� sciopero ad oUranza 
dei suddetti pubblici dipendenti ed alla necessit� di assicurare il 
se'T'viz,io deUe Cancellerie e segreterie giudiziarie. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 1uig1io 1973, n. 734 -Pres. Uccehlatore 
-Est. Benvenuto -Paic:ifki ed altlI'i (avv. CipoUone) c. 
Min:ist&o dei lavori pubbfilci e dehl'mtel'tl.lo (n..c.), Regione Abruzzo 
(avv. GaJiait&~). 

Edilizia -Licenza di costruzione -Annullamento e revoca ex art. 7 
legge 6 agosto 1967, n. 765 -Termine di diciotto mesi -Decorrenza. 

(L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 7, comma terzoJ. 
Ai fini della deco'T'renza del termine di 18 mesi P17'evisto per l!annullamento 
delLa licenza ediLizia dell'art. 7, terzo comma de.ZZa legge 
6 agosto 1967, n. 765 deve aversi riguardo all'accer'tamento c�mpiuto 
sulla base di tale ultima norma, anco1�ch� non siano intervenuti i pa



PARTE I, SEZ. V, j}IURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 191 

reri da parte degLi organi consultivi (ConsigLio superiore dei Lavori 
Pubbiici e Consiglio di Stato) che coincLudono, infatti, La fase di esame 
ragionato dei dati acquisiti e delle valutazioni idonei a fondare' ii successivo, 
eventuale provvedimento di annullamento (1). 

(1) L"ar:t. �7 della Legge 6 agosto rn67, n. 76'5, nel modifica!l'�e l'atrt. 27 
della'legge 17 agosto 1942, 111. li1'50, ha rp!l'lesC!l'iltto, come � noto, il teirminie 
di diciortto mesi. pe!I." l'emanazione del prorvvieddmento di arun.rulla:mento delJia 
licenza edilizia illegittima da: parte deli'A!Utorilt�. ,g0V1ell'ltla:tiV'a, termine 
deCO\t'lt'enite dall'accerlameltllto de11e violazi:oind e precedlurllo dalla conrtestazione 
deil.le viotazi-Oltlii stesse sia al tlitoJallle della:� licenza, che a:l prorpriieta!
l'1o dell'edifido ed aJ. progettista, ,che, infine, all'.Ammini.Jsitratlone Co� 
muna:le con a'iinvito a presenJtaire deduzioni ,enmo un teTlllli.ne all'uopo 
fissaito. 
�, altresi, l!lloto come l'mterpretazione di taite norma a:bbia determinato 
un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni, ancorch� il problema 
fosse stato iltl pil'ecedetwa approf0111dito ed an:aliitica:mente esaminato dall.J.o 
stesso Constglio di stato in sede consuil.fti.rva. 

Al 1ri@lla1rdo, :tnrfa1Jti, va rpireimesso ohe l'~zio del potere dd a1t11t1uiliLamento 
no1I1 ha conferito al ,govermo un potere llllUovo, ma ha soltanito 
esteso il'iltlitervenito ll'erpil'eSSliV'O del1'81Uitorrit� stataJ.e a casi non previsti 
daill'atrt. 27 della 1.u., distjrpa�nando, quirncli, un poitere sostanzi.a:lm~nte 
riconducibile a quello [previsto dall'ar:t. 6 del t.u. 3 mairzo 1934, n. 383: 
c:frr. Sez. V, 1� febbraio 1972, n. 71, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 71, pa!I"zialmenAJe 
coiO!boorio PALLoTTINO, L'a'f!.nuitamento straordinario dei provve-. 
dimenti comunali autorizzativi di costruzioni: brevi note intorno all'art. 7 
della legge-ponte urbanistica, ivi, 1970, II, pag. 1067; vedasi anche Sez. IV, 
24 ottobre 1972, n. 931, ivi 1972, I, rag. 1614, Il Consiglio di Stato, con 
parere della Commissione speciale dell'B gennaio 1970, n. 1362 (Il Consiglio 
di Stato, 1971, I, 165), nonoh� con precedente pa!l'ell'e della Sez. LI, 
�deil 26 settembre 19>69, 837, ivi, 19'70, 2382 aiverv;a ipll'eci.saro che il te!l'!IIl.�ltle 
,di diciotto mesi deco!I"J.'e dalla data del formale aooerrtamento, o, in mancanza 
da:lla contestazitone. 

Peraltro, in sede giurisdizionale, la Sez. V si � mostrata di diverso 
avviso, identificando iii. momento dell'accertamento con quello della contestazione, 
osserv1ando �Che l'autorit� procedente matura la persuasione 
della sussistenza delle violatloni attraverso le indagini e le opportlll!lle 
consUltazioni, costcch� il pr.iJmo atto l!lle[ quale si manti.festa la conoscenza 
piena delle viooationi non pu� non coincidere 001I1 la foll'male contestazione 
diel.Le violamoni. 

A tate O!l'diltle di idee � ,stato, peralt!l'o, 11:1erpllfoa:to (v. Sez. IV, 10 mairzo 
1972, in. 174, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 303) che l'a!l't. 7 della le~ge 
6 aigosto 1967, n. 765 cons1dera testuail.me!n.rte 1'aiooertame111:to e La contestarlone 
come due ffi'ell11Ji distinti, che si inse!I"iscolllO netl procedimento con 
una rprorp!l'ia 'arwtoinoma fumnone, di talch� ~ U1t1 !fiale oon~sto non pu� 
non essoce irkonosciuto val1or,e rprierrni:rrente ad assorbente, quanto alla deCOI'II'enza 
del termine 'di diciotto mesi, al momemo delll'aooelI'tamenrto dal 
qual soll.Jtanto, quindi, inizia a deoOTTiell'e il termiltlle ainzridertto nel COTSO 
del quale si colloca la �Contestazione delle viotlazdoni ai sogge,tti i:nterres




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sati: argomentaz�oni codeste sulla cui .scorta 1a Sezione ha ritenuto di 
doV'er iinrviestiire il.'Adunainza Plieniaria. 
Con successive deciisioni. rta1e punto di vi!Sta � staito, poi, ribadiito 

(dr. Sez. IV, 11 'luglio 1972, !Il.. <�97, Il ConsigUo di Stato, 1972, I, 1336; 
Sez. IV, 13 marzo 1973, n. 222, ivi, I, 1973, 376), nonch� con fa decisione 
in mssegna. Cfr. di re.ceIJJte Ad. p1en. 3 luglio 1973, n. 7, che ha risoUo il 
contrasto, in questa Rassegna, 1973, I, 1120 con nota di TAMrnzzo. 

CONSIGLIO.DI STATO, Sez. VI, 22 ma!�gio 1973, n. 213 -Pres. Tozzi 
-Est. Fe'1ici -Pappa1amdi (avv. D'Albiero) c..Mmistero deil.1a pubblica 
istruzione (avv. Stato Vitucci). 

Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Posizione del ricorrente 
-Diritto a conoscere l'iter procedurale -Sussiste. 

Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Posizione del ricorrente 
-Diritto di prendere visione del fascicolo istrqttorio -Diniego 
-Successivo deposito in giudizio -Non sana il precedente rifiuto. 

La posizione del ricorrente nei procedimenti ammi1iistrativi contenzio8i 
presenta aspetti attivi e dinamici, essendo caratterizzata darlo 
stesso impulso della fase di riesame attivata su istamza del privato: in 
conseguenza di ci�, quest'ultimo deve essere posto in grado di svolgere 
adeguatamente le proprie ragioni sulla base del.le notizie reilative 
al procedimento che ha preceduto l'emanazion� dell'atto, nonch� agii 
accertamenti compiuti posti a fondamento deUa determinazione impugna.
ta (1). 

Il diniego dell'Amministrazione di far prendere visione al ricorrente 
in via ge11archica del fascicolo istruttorio noin � sanato dal succes8ivo 
deposito di questo in sede giurisdizioaale, attesa l'imposs.ibilit� 
di equiparare fra di loro i due giudizi coll'rispoind.enti, infattri, ad 
un distinto ordine di garanzie attribuite al cittadino (2). 

(1-2) GiuiriJSp1J:1Udenza �COstMl!te nel principio :generaile. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 5 giugno 1973, n. 245 -Pres. Aru Est. 
Mastroipaisqrua -V.ignanelli (aivv. D'.A!bbieiro) c. M!in.iistero della 
;pubblica istruzione (avv. Staito Di Tarsia). 

!~piego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Ordinanza 
ministeriale 26 giugno 1969 -Applicabilit� limiti. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 193 

Impiego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Incari


chi triennali -Preclusione ad ottenere diverse nomine -Non sus


siste. 

Impiego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Impugnazione 
gerarchica -Silenzio dell'Amministrazione -Art. 14 
Ordina~a ministeriale 26 giugno 1969 -Illegittimit�. 

Le modaLit� ed i terrmini per la presentazione di ricorsi gerarchici 
in materia di incarichi e supplenze degli insegnanti previsti daU'art. 29 
dell'ordinanza ministeriaLe 26 giugno 1969, trovano applicazione soltanto 
quando sono in corso Le normali operazrioni di nomina aLL'inizio 
dell'anno scolastico, restando, invece, non applicabili, quando Le norme 
sono esposte nel corso dell'anno. 

n termine d'impugnazione deLle nomine disposte durante L'anno 
scoLastico decorre dalla data di piena conoscenza della nomina stessa 
da parte dell'interessato o altro itnsegnante, la cui prova non pu� in 
alcun caso ritenersi raggiunta daLl'avvenuta affissione� aLL'aLbo. 

Nessuna preclusione si configura nei confronti deU'insegnante in 
posizione di incaricato triennale ad ottenere una nuova nomina per 
altri insegnamenti o altre sedi, salva La facoLt� di accettarla o meno. 

� illegit,timo iL silenzio serbato daW Amministrazione in ordine ad 
un ricorso gerarchico proposto avverso La mancata nomina, atteso che 
in base all'art. 14 dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1969, L'omessa 
decisione entro iL prescritto te1�mine equivale a reiezione del ricorso 
soLtanto neU'ipo�tesi di ricorsi prodotti avverso La gra�uato!l"ia e non 
anche contro i provvedimenti di nomina o di mancata nomina.. 


SEZIONE SESTA 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
I 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 -Pres. foM'ldi. -
Est. Pajarid.i -P. M. Raya (coni.) -Minisitero delle Finanze (avv. 
Stato Di Ta<11sia) c. Fallimento CEAM. 
Imposta di registro -Enunciazione -Sentenza dichiarativa di fallimento 
enunciante societ� di fatto -Prededuzione del credito di 
imposta come spesa giudiziale -Esclusione. 
(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 26.7, art. 111.n. 1), 
IL credito per imposta di registro suUa enunciazione deU.a societ� 
di fatto contenuta neUa sentenza dichiarativa di falLimento deve essere 
insinuato nei passivo come credito concorsuaie e non pu� essere soddisfatto 
in prededuzione ex art. 111, n. 1, deHa Legge failimentare (1). 
II 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 apri1le 1973, n. 1019 -Pres. Caporarso 
-Est. Caleca -P. M. Raja (conf.). -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Baccari) c. F1ail.1imento Cuciinotta. 
Imposta di registro -Enunciazione -Enunciazione giudiziale -Sentenza 
dichiarativa di fallimento enunciante societ� di fatto -Prenotazione 
a debito della relativa imposta, ex; art. 91, legge fallimentare -
Cancellazione della prenotazione disposta con decreto dal giudice 
delegato -Ricorso per .Cassazione -Inammissibilit�. 
(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91). 
Poich� il decreto del giudice deLegato ai faUimento che dispone 
La ,prenotazione a debito delie imposte di boHo e di registro a norma 
deU'art. 91 deUa Legge faUimentare e queUo di eguai natura che ne 
(1-3) Sulle ,questioni, di cui si tratta, si pubbMcano qui di segui1to tre 
note relJaitive ai vM"i aispetti delcrie stesse. 
A lPtI'�escindere d1alla questione P'!"eiliiminM'e che Ja medesima Corrte di 
Oassazd:cme (per fa:ttisipeaie anaJo~) non si era posta nellia prima semenza, 
SEZIONE SESTA 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
I 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 -Pres. foM'ldi. -
Est. Pajarid.i -P. M. Raya (coni.) -Minisitero delle Finanze (avv. 
Stato Di Ta<11sia) c. Fallimento CEAM. 
Imposta di registro -Enunciazione -Sentenza dichiarativa di fallimento 
enunciante societ� di fatto -Prededuzione del credito di 
imposta come spesa giudiziale -Esclusione. 
(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 26.7, art. 111.n. 1), 
IL credito per imposta di registro suUa enunciazione deU.a societ� 
di fatto contenuta neUa sentenza dichiarativa di falLimento deve essere 
insinuato nei passivo come credito concorsuaie e non pu� essere soddisfatto 
in prededuzione ex art. 111, n. 1, deHa Legge failimentare (1). 
II 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 apri1le 1973, n. 1019 -Pres. Caporarso 
-Est. Caleca -P. M. Raja (conf.). -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Baccari) c. F1ail.1imento Cuciinotta. 
Imposta di registro -Enunciazione -Enunciazione giudiziale -Sentenza 
dichiarativa di fallimento enunciante societ� di fatto -Prenotazione 
a debito della relativa imposta, ex; art. 91, legge fallimentare -
Cancellazione della prenotazione disposta con decreto dal giudice 
delegato -Ricorso per .Cassazione -Inammissibilit�. 
(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91). 
Poich� il decreto del giudice deLegato ai faUimento che dispone 
La ,prenotazione a debito delie imposte di boHo e di registro a norma 
deU'art. 91 deUa Legge faUimentare e queUo di eguai natura che ne 
(1-3) Sulle ,questioni, di cui si tratta, si pubbMcano qui di segui1to tre 
note relJaitive ai vM"i aispetti delcrie stesse. 
A lPtI'�escindere d1alla questione P'!"eiliiminM'e che Ja medesima Corrte di 
Oassazd:cme (per fa:ttisipeaie anaJo~) non si era posta nellia prima semenza, 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 195 

dispone la cancellazione n<;>n risolvono alcun confiitto di interessi e lasciano 
del tutto impregiudicato il diritto deUe parti di far valere le 
proprie ragioni in tutte re vie giurisdizionali consentite, � inammissibile 
il ricorso per Cassazione contro il decreto che ordina ia cancellazione 
della prenotazione a debito precedentemente disposta de�tia somma 
necessaria per la registrazione delLa sentenza dichiarativa di faLlimento 
contenente enunciazione di societd di fatto (2). 

III 

TRIBUNAL�E DI BRESCIA, Sez. FlaWl. 10 IOJOVletmb!ie m72, n. 137& -Pres. 
MascoLo ViiitallJe -Bst. Agtnellii -Mi.inJiJstel'iO dieUe .Fmatnze (iavv. Stato 
Maa:-1uz2lo) c. Faihldmel!llto Lupaitiln/i Gliiuilito ed tail<flr.i Gavv. Bertoll.otti). 

Imposta di registro -Enunciazione -Enunciazione di societ� di fatto 
contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento -Insinuazione 
al passivo in prededuzione ex art. 111, legge fallimentare -Spetta. 
(Art. 72 r.d. 30 dicembre.1923, n. 3269; art. 111, i comma, n. 1, 1.f.). 

L'imposta di titolo liquidata sull'enunciazione della societd di fatto, 
contenuta neiia sentenza dichiarativa di faLlimento di que�st'ultima, rientra 
tra le spese del processo faHimentare e va, quindi, ammessa al passivo 
in prededuzione secondo quanto stabiUto dall'art. 111, primo comma, 
n. 1, delLa Legge falld.mentare (3). 

risol�vendola nella .seconda sentenza TIJel �senso deliLa mammtssibilit� del 
ricorso, la questione di merito .sar� con ogni probabilit� di nuovo sottoposta 
alla Cnrte di Caissazi()[1e, atteso �che, o11lre al ricorso (per -0assazi-0ne si e!l'a 
pr-0posta quaereLa nuUitatis del P!l'OVV'edi1mento del gi.rudiice d.eiLegato e si ~a 
PJ'.'esentata istanza dii 1i'1l!si.111Uazione al passivo COII1 irichlesta !Principale di 
pagamento in :prededuzione nonch�, come sembira pi� ortodosso, intimata 
e notificata :ingiunzdorne di pag.ame!Illto al .ml!I'laitooe. 

La �sentenza n. 682 � rpubblfoaita .anche in Foro it., 1'9-73, I, 3173 e in 
Riv. dir. fall., 1974, II, 63 1e la sentenza n. 1019 � stata seguita da un'altra 
sentenza deJ. �tutto ainailo~a 17 maggio 1973, n. 1421, �in Giuris. it., 1974, I, 3�36 
con nota redazionale. 

(1) La sentenza dichiarativa di fallimento di una societ� verbale, e l'imposta 
di titolo sull'enunciazione della societ�. 
La Corte Suprema riconosce -fra l'altro, con suggestiva chiarezza di 
esposizione -che � �l'atto .enunciante �eosti:tl.llsoe la condiztoine formale e 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

(Omissis). 

Il rico!l'.so � infondato. L'imposta di r1eg1stro, cosi come strutturata 
nel si:stema 1Jr1ad.iZJionale e ancora nena imminenrte ll'ifo!rma, � una imposta 
,che afferisce l'l]goTosamentie al documento che inooll'pora, comprovandolo, 
attestanldolo ed :in definitiva consacrando'lo, l'evento �negozi1a1Le. 
'L,a sua stessa oll'i!giine storica, e la sua funzfone paraHel1a di conforire 
data oerrta ad atti e documenti, confo['IIIl:anO questa srtruttura di 
fondo. Me'Illtre le rari!ssime eccezioni costirtuite dalla denuncia verbale 

tecnica per l'applicazione dell'imposta�, tanto da creare �i termini di esistenza 
del potere impositivo, 1esistenza che coincide solo con l'enunciazione �. 

A II'i�nioolzo, la steSlSla sentenza annotata ll'iiehiama Claiss., Sezio!Ili� Unite, 
20 giugno 1969, n. 2175 (Giur. it., 1969, I, 1, 1639). Sembrerebbe, dunque, 
che la sentenza voglia ribadire il fondamentale principio, costantemente 
rilevato dalla dottrina ,e dalla giurisprudenza �anche per il caso dell'enunciazione 
(cfr. RASTELLO, Fattispecie tributaria compos.ita con elementi letterali 
di fattispecie diverse in Giur. it., 1968, I, 1, 1261, particolarmente 1264), 
secondo 11 quale il presupposto di fatto, o situazione giuridica, al cui avverarsi 
la legge co11ega la nascita del rapporto relativo al tributo di registro, 
� sempre l'atto scritto, salvo i pochissimi casi di contratti Ve!l'bali registrabili 
in termine fisso, fra i quali non � compreso il contratto verbale di societ�: 
e ci�, tanto se l'atto scritto sia destinato a documentare direttamente 
la conv�inzione, quanto se esso valga a documentarla indirettamente, mediante 
l'enunciazione. Perfino nel caso limite di un trasferimento immobiJ:
iare presunto (art. 18 legge di xegistro) � stato giustamente osservato che 
non sd abi1ita l'Ufficio a considerare tassabile un tras:lierimento immobiliare 
verbale, che sarebbe giuridicamente e radicalmente nullo, ma si attribuisce 
all'Ufficio soltanto il potere di tassare il trasferimento anche 
senza il materfale reperimento dell'atto (MICHELI, Corso, p. 422). 

Senonch� J.a sentenza, in contrasto con queste premesse, ha finito per 
dare maggiior peso a considerazioni di diverso ordine, in base alle quali 
ha concluso che il tributo di registro, nel caso dell'enunciazione, colpisce 
il fatto negoziale �diverso e anteriore, separato dall'atto enunciante: solo 
l'atto enunciato sarebbe la � causa � dell'obbligo di imposta, pur essendo 
richiamato come �fatto storico estl'laneo e per lo pi� precedente�� 

Queste osservazioni contengono indubbiamente una parte di vero: � 
incontestabile che il contratto verbale � pur sempre il negozio soggetto a 
registrazione e a imposta, quando sia enunciato in atti presentati a registro, 

o ,serva di base a senrtenza (wt. 1, 3� coIIl!llla della Legge di registro del 1923; 
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). La questione, tuttavia, sottoposta alla 
Corte Suprema concerneva non gi� l'esistenza e ila portata dell'atto negoziale 
soggetto . a imposta, pacificamente individuato nel contratto verbale 
di societ�, ma il momento di insorgenza dell'obbligo tributario, e la sua 
riferibil:it� a determinati soggetti passivi. Rispetto a questo problema le 
disquisizioni della sentenza, pur pregevoli intrinsecamente, non appaiono 
sempre pertinenti. 
Infatti, non si pu� discutere su un obbligo dli imposta senza indiv~.duarne 
il presupposto di fatto: e, sotto questo angolo di visuale, non � 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 197 

dell'appalto e della locaziione hann-0 una spiegazione di politica ftscale 
estremamente 'Puntuale e specifica tanto da esseTe iidanee come non 
mai a confurrnare la validit� della rego1la. 

1Se di 1ci� non ipu� duibttar,si, n� si duhlta, non ,pu� non rliicanoscetrsi 
che T'indagilJJJe diventa ipi� de1:icaita qua.nido 1Ja leg1ge di registro� colip:isce 
un documento, di per s�, come .:flatto anche marteriaiLe d:i espTessi-Olne di 
volont� nego~�i'alii, ed 10ltre a ci� lo colpisce altl'che in relazione ad un 
negozto che nel docmmen<to � pi� o meno incidentalmente oouncia.to, 
cio� richiamato. In :ailiTi termmi, iii problema si fa pi� complesso quando 
il poiliere tmpositivo si diiiri!ge i!n una trirpli'<Ye dlirezione. La prima riiguarda 
il documernto a presci!ndere da una specifi:ca e determinata cmniponente 
contenuttva negoziale (imposta fissa). La seconda, eventualmente 

esatto che il presupposto di imposta sia l'atto negoziale enunciato: al contrario, 
si � gi� osservato che il pr.esupposto � precisamente l'atto enunciante, 
senza il quale le pa;rti del contratto societario puramente verbale 
non hanno alcun obbligo tributario: non hanno obblighi di comportamento, 
perch� non devono chiedere alcuna registrazione; non hanno obblighi di 
pagamento, perch� non devono pagare nulla. 

Quanto �alla configurazione della convenzione come � causa � del tributo, 
ci sembra che il pensiero della Corte norn risulti, dalla motivazione, 
sufficientemente chiarito. Il concetto di�. causa� in senso privatistico � da 
tempo abbandonato nel campo tributario, dopo le limpide obiezioni del 
GIANNINI (I concetti fondamentali del diritto tributario, pag. 155 e segg.). 
Forse la Corte ha voluto dire che la convenzione enunciata � il p1resupposto 
dell'imposta: ma, come sopra si � avvertito, questa concezione non 
trova alcun seguito in dottrina e in giurdsPTUdenza. 

Quanto, infine, alla definizione della convenzione verbale come � fatto 
storico estraneo ., essa .appare estremamente equivoca. Come � ben noto, 
l'�enunciazione di una convenzione anteriore come fatto storico estraneo �, 
di per s�, i1rrdlevante ai fini del r,egistro. Si cita, come esempio, l'enunciazione 
di una convenzione tra 'Dizio e Caio, in un atto (o in una sentenza) 
fra Sempronio e Mevio, senza che la convenzione enunciata sia connessa, 

o costituisca fondamento dell'atto enunciante. Nessuno dubita, oggi, che 
una siffatta convenzione sLa i!ntassabile. Rimane parimenti una semplice 
citazione storica, l'enunciazione di una conven:ziione verbale, che al momento 
della enunciazione sia gi� estinta, o si estingua con l'atto enunciante. 
Ma non � questo il caso di una convenzione verbale soctetaria, che proprio 
con l'enunciazione in una sentenza dichiarativa di fallimento comincia a 
produrre i suoi effetti alla luce del sole, uscendo fuori dal paravento, per 
usare la pittoresca espressione della sentenza annotata. Si direbbe che la 
Corte abbia voluto far derivare il ca11attere � storico � dal sempldce dato 
cronologico dell'anteriorit� della convenzione verbale: ma questa deduzione 
� sicur�amente errata, �almeno nella sua genericit�. Il normale fondaimento 
dell'imposta sulle enunciative ristede nel fiatto che la convenzione 
verbale ha, al momento dell'enunciazione, una vita ancora attuale, rinvigorita 
-nei suoi effetti giuridici -dalla materializzazione in uno scritto. 
Parlare, irn questo contesto, di una convenzione puramente pregressa e 
� storka., � un controsenso: l'imposta colpisce la convenzione, p1roprio 

198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

idonea ad aissorbix:e ll:a prima, dguairda�il tipfoo contenuto nergozliale che 
irappTesenta i!l barga:gliJo diTetto ed ord:inaTio ed al conrtempo la f�naliizz;
azione normaLe di quello :specifi:co atjio. La �teTza atrtiiene in via puramente 
ev�entua�le, ed in definiti-va occasiionral:e, a quel lll!egoz;ioo che non 
costitui:scre affatto l'oggetto prtnciipale e d!iiretio delJ'atto, ma vii � soltanto 
rriclriramarto peir una qiuaiLchie rrragilo(!le od efficaclia, come :fa:trtJo srtorico 
esrtrrrarneo e� per lo pi� precedente non COl!l!sa:crrato i:n vira autonoma 
in un 1aipposiito e p!recediente atto scritto. � quest'ultima la tipica irmposta 
di registro surlfJ.'enU!llciazione, ispi:rata poliitriica:mente dall!a necessiit� 
dii �evirtaire che si p1"1o1i!llerino le frodi e ci �si so1Jtrragga aJ.l'do:niposta di

1

regi�srtrrro con �l'accwgimento rdJi r:iichlilaimacre un ne:gozio !in. un docurmento 
rivolrto ad a:J.trro negoz;iio otJtell!endo rin d!ef�nitdiva i:1,. !l."iisultato di coofurire 
indivettamente �Certezza di d!ata al negoz;io r'icMamato. La srtessra sen


perch� enunciata nella sua persistente attualit� di effetti, n�n nei suoi 
effetti completamente esauTiti. 

In realt�, � ancora oggi vera !'.affermazione dei vecchi pratici, i quali 
solevano ddve che, con l'enunciazione, la societ� entra nell'orbita tributaria; 
la ratio del tributo sulla enunciazione sta proprio nella � documentazione � 
della convenzione verbale, la cui certezza � ormai affidata ad un docu~ 
mento, pevaltro munito di fede privllegiata, quale � la sentenza, sicch� la 
convenzione, da tal momento cessa di essere � verbale � per divenire � documentata 
�. (Cass., 9 luglio 1962, n. 1799, Giust. Civ., 1963, I, 897): in 
questo solo momento :si verifica il presupposto del tributo, e non prima. 

A sostegno della contraria opinione, secondo la quale la pregressa 
convenzione verbale sar�ebbe la vera � causa � dell'imposta, la sentenza 
annotata ha ricordato che l'accertamento e la valutazione dei beni confe11iti 
deve sempve rif.erirsi al momento del contratto sociale, ancorch� 
verbale, e non al momento dell'enunciazione (Cass. 25 ottobre 1972, n. 3229, 
Riv. Leg. Fisc., 1973, 1161 e sentenze ivi richiamate, fra 1e quali Cass., Sez. 
Un., 14-giugno 1967, n. 1331, Riv. cit., 1967, 2010). Ci� � vero: ma anche in 
questa osservazione si annida un equivoco. La consistenza del patrimonio 
sociale conferito, al pari, del resto, di ogni 1altra consistenza patrimoniale 
trasferita (il parametro � identico, ancorch� il conferimento non sfa parificabile 
giuridicamente aJl trasferimento, come ha pl'ecisarto Cass., 7 gennaio 
1970, n; 23, Giust. civ., 1970, 1242) deve sempre riferirsi al momen,to. 
in cui la convenzione inizia ad avere effetto, secondo i principi privatistici: 
e questo momento, come vecita chiaramente l'art. 33 della legge di registro, 
� il giorno del foasferimento, non il giorno della registrazione. � questo 
un principio rigoroso, che la Cassazione ha :applicato perfino nel caso di 
un -atto registrato oltre trr.e anni dopo la diata (non certa), indicata neH'atto 
come :m,omento dell'incontro delle volont� (Cass., Sez. Un., 12 genna:io 1972, 

n. 71, Riv. Leg. Fisc. 1972, col. 1574): principio, comung_ue, che ha trovato 
nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, una riaffermazione esplicita (art. 41 :, 
la base impo!llibile � costituita dal valore venale del bene o del diritto 
alla data dell'atto). Lo stesso criterio val�e anche per gli atti da registrare 
in caso di uso, per i quali il divario cronologico fra stipulazione e registra-zione 
pu� essere notevolissimo. In altre parole, non si � mai dubitato che1 
il momento dell'uso o deWenunciazione, pur concretando il presupposto 
dell'obbligo di imposta, non alteri in alcun modo il valore tassabile, che 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 199 

tenza d1chliarr:a1lirvia !dli: ifal.llimea:irbo dit una sootert;� id.di fa1J1Jo, pa1Irese od 
occulta che sia ma ,cerr1Jamiente non consaiocata nei't suoi patti dn un aitto 
scrirtto, � un atto, im. questo caso giUJdliziirurio, ohe ha Mooeit� di contenere 
,1',enuinoi:aziione di un paroto soctale ma!i sorttorposto a reglistriaziorne 
perch� ma!i el()(!]Jsaorato diretrtamente ed autooomamea:ite in un atto 
SC'.!'itto. 

Ma gi� l'esposizione di qiuesta te1cn1oa tl'i:butar~ ind1ca che J1a cosiJddetta 
imposta dii ennmctazii:one, come stcuramenrte noo pu� arppl:iicarsi 
di:versamerrnbe, e meno ancoll'la prima, delJJ.'artto enunoi1aLllte, cosi alt!'e1ttan1Jo 
siicurarrnea:irte deve consiiderarisi affo11e.nrtJe non gii� all'atto dn s� come 
espressione sol1it1Ja di una viol:ont� nego~iJaile e come eliemooto cartaceo 

o 1equiva:Lenite cbie la priima contiene, bens� a'I fatto negoziale dli'Vell'SO ed 
estraneo per lo pi�� precedente 1al11'atto, ed iivi ricbii:amaoo ai fini per 
continua a rimanerie ancorato alJ. momento della stipulazione. La verit� � 
che quando i fatti e le situazioni, cui la legge del registro ricollega il sorgere 
dell'obbligazione tl1ibuitaria, sono cronologicamente staccati dalla convenzi.
one tassata (il che accade non solo nel caso d'uso e nell'enunciazione, 
:ma anche in presenza di fatti poster.iori e presuntivi, come nei casi gi� 
ricordati dell'art. 18, o, per l'imposta proporzionale, nei casi dell'art. 17: 
cfr. per quest'ultima ipotesi DE BoNo, L'accertamento tributario, ed. 1966, 

p. 209) il prresupposto di imposta non coincide con l'elemento base per il 
� quantum debeatur ., la cui dimensione -legata, come essa �, al contenuto 
oggettivo del negozio -dev�e necessariamente basarsi sul valore al 
tempo del trasferimento. Ma l'obbligo di imposta rimane costantemente 
e indissolubilmente legato alla redazione dell'atto scritto, che -come egregiamente 
rileva la stessa sentenza annotata -incorpora, comproviandolo, 
attestandolo e in definitiva consacran!iolo, l'evento negozdale. E solo in 
questo momento -che � il momento della materializzazione documentale 
-sorge l'obbligo di imposta sul contratto verbaJe enundato. 
Dominata dalla concezione della nascita della convenzione verbale 
come � causa � e presupposto del tributo del registro, la Corte Suprema ha 
creduto di trovare un riflesso di questa sua concezione proprio negli articoli 
91 e 111 della Legge fallimentare, che prevedono l'anticipazione delle 
spese � giudiziali � per gli atti richiesti dalla legge per l'intera procedura 
fallimentare, a partire dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla 
chiusul"a della procedura. Secondo la sentenza annotata non vi sono dubbi: 
spese giudizfali sarebbero soltanto le tasse giudiziali in senso stretto; l'arti-� � 
colo 91 costituir,ebbe, anzi, una chiara conferma della necessdt� di mantenere 
separata la tassa giudiziale sulla sentenza, dalla tassa di titolo sull~ 
conv,enzione 1enunciata, per la quale nessuna anticipazione sarebbe prevista. 

Ma anche questo argomento � basato su un equivoco. � noto che la 
cos� detta imposta di titolo sulla-convenzione enunciata in sentenza viene 
sottoposta a registro dall'Ufficio atti � giudiziari ., non dall'ufficio atti pricat.
d. E la xagfone di qruesta ,competenza ristede nel :flarbto che tutte le 
imposte esigibili aJJl'atto della registrazione di una sentenza, siano esse 
giudiziali in senso stretto o �di titolo., rientrano nelle �tasse dovute sulle 
sentenze, sui decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziairi � ' secondo la 
previsione letterale dell'airt. 93, n. 2, d!elila Legge di registro. Che questa 
previsione comprenda anche le cosi dette � tasse di titolo � � fuori di dub




200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nul1a pTincipa<li bens� strumentalmente peT dirveTse ragioni; come appunito, 
esemplif�catiVJaimente, per la necessit� di dichiarare aperto il 
conoo11so 1sul ipatrilmomo de1li'&1ite soc1aJ.e di cui Sii � aicceritata il.'esistenza. 

Diire che 'l'dmposta di reg1stro � applicabile solo con l'artto enun~ 
ciante, nel 1caso 1a sentenza dtchtal'lati:va di falllimento, � dke cosa certa 
e sicU!l'a. Ma non sd:gniMica che l'imposta affe,rtsca aJ:l'a1Jto enUltlcfante, 
sembtiando pi� ade'l'.'en1e aUa rea1t� giuriidica e .tecnologtca rtconoscere 
che� !',atto rapp11esenta soltanto la 1co'lld1z,~one forima'le e tecnica per l'appili!
ca:z;ione deH'imposta, e non gi� 1a caUJSa, �ch!e linvece � cositiitUJiJta dal 
patto sociale. Una visione capovollta di que1srta reia,lt� avrebbe il vizio 

bio. Infatti, fra le tasse giudiziali in senso ampio, l'art. 115 della parte II 
della Tariffa all. A (ora art. 8) comprende separatamente la tassa �sulla 
condanna o dichiarazione del credito�, che non pu� essere mai inferiore 
alla tassa fissa, e la tassa sulla convenzione, per la cui misura il.'art. 115 
rinvia alla parte I della: Tariffa. Entrambe le imposte sono, per l'art. 93 

n. 2, a ca.irico� anche delle parti �che :lianno uso delle sentenze�: il che, 
per altro verso, ribadisce l'obbligo del curatore di pagare sia l'imposta giu..: 
diziale in senso proprio sia l'imposta sulla convenzione, essendo incontestaibfile 
ohe, dall'inizio a.11a fine della :pa.-ocedura, il fallimenrto fa costante 
uso della sentenza dichiarativa, e della convenzione in essa enunciata. 
Questo accenno offre occasione di mettere in evridenza che l'obbligo dell'imposta 
dovrebbe, OO'lillUnque, ricadere a 1ca1'1�Jco .deilile p1al'11i � 1t1Jel cui inte-. 
vesse � richiesta la formalit� della registrazione (art. 93, n. 1, ora art. 55): 
ed anche sotto questo aspetto, � ev.idente l'interesse del cUiratore a richiedere 
la formalit� e, correlativamente, ad �affrontare J.a relativa spesa, in 
funzione delle esig.enze della procedura. 
Non si nega che la ragione fondamentale dell'accollo alla massa dei 
cos� detti � debiti prededucibili � risieda nel fatto che, ne11a loro maggiovanza, 
questi sono debiti del fallito (AzzoLINA, Il fallimento, vol. I, p. 687), 
il quale � tenuto per 1e obbligazioni assunte dal curatore dopo la dichiarazione 
di fallimento, come se le avesse lui stesso poste in essere (PROVINCIALI, 
Manuale, ed. 1962, vol. I, p. 658). Ci� � vero anche per l'imposta di 
titolo sulla �enunciazione del contratto societaria. Quando, infatti, il curatore 
ottiene, con 1a registrazione del.il.a 1sentenza dichiaratiiva, la cOOJSacrazione 
documentale del contratto verbale di societ�, ottiene contemporaneamente 
l'accertamento della 1egale esistenza della convenzione societaria, 
e le con:l�erisce una data certa, in conformit� all'art. 3 della legge di regli.stro: 
e questi effetti sono ottenuti anche a vantaggio dei falliti, oil.t!J:e che 
delila procedura e, d.n definitiva, dellia massa. 

Tuttavia, questa pluralit� di soggetti interessati alla regdstrazione non 
Legittima certamente l'affermazione che la registrazione rappresenti � un 
servizio, per quanto dovieiroso, che gli organli. fallimentari indirettamente 
fanno al Flisco � (cosi PAJARDI, Dir. prat. trib., 1960, II, 530, particolarmente 
543). L'affermazione va capovolta: La reailt� fiscale e giuridica �, ancora 
oggi, un'altra: la registrazione rappresenta un servizio reso dallo Stato al 
privato, e non vriceV1ersa (art. 3 legge di registro del 1923; art. 17 d.P.R. 
26 ottobre 1972, Ii. 634). 

ConVliene aggiungere che questo vantaggio non vien meno -e, perci�, 
non vien meno neppure l'obbligo dii imposta -per l'asserita � estinzione � 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 201 

di un �ecoesso di fomnaHsmo che :fa['ebbe apparire base causale deH'fanposta, 
cto� realrt� umana sottostante l'imposta, quelllia che inveoe � soltanto 
un :fatto formale, in definiti'V'a un paivavento occa:shma1e, anche 
se tecnicamente .condiztonante. In altri temninii:, occorre dlistiIJJgrU!eTe tTa 
H � fatto enunc:i:ato � �Secondo la config!U!razi'One logico .sostan.zJia11e e 
l' � atto enunciante � come condizione di imponibilit� e di peroopliJbiJlit� 
dell'1mpo1sta, teinuto conto che l'�atto �enundante dichiara ed attesta l'eviento 
nego:zJia�1e ma non lo �costituisce, prorpTio a di:ffieil'0enza di quanto � 
inv�ece per il fatto negoziaile che raippiriesenta l'oggetto princiipale dell'atto, 
anche 1quando ta�1e ultimo fatto ahbi:a una sua .genesi verbale 
precedente all'atto scritto. 

�Tutto oi� non � solo trafforza:to dalla fLogiica di una ricostruzione e 
di una penetrazione del 'stsrterna, ma � anche corufortato da :Lnidi!caziO!llii 
testua1i; principalmente dall:l'art. 72 �della 11e1gge dli r.egi!stTo che si esptrime 
in termin1i univocamente stntomati1oi, 1afforimando ohe oltre al11Ja tassa 
dovuta �su:Ha :sentenza, � dovuta 1a tassa �S1Ulla convenzfone. 

del contratto verbale di societ�, a seguito della sentenza dichiarativa. Diamo 
vo1entieri 1atto che questa tesi non � stata neppure adombrata dalla sentenza 
annotata, che, invece, mostra di accettare tanto il principio dell'obbligatoriet� 
dii registrazione delila sentenza dichiarativa (Cass., 31 maggio 
1966, n. 1456, Riv. leg. fisc., 1966, col. 1871) quanto il principio dell'insorgienza 
del debito tributario derivante dlall'�enumciazione, sia pure facendolo 
grav�are soltanto sui singoli sodi. 

La tesi che la conV'enzione sodeta:rda si estingue con H fallimento riaffiora, 
peraltro, in taluni commenti anche recentissimi (cfr. Massime del 
registro 19'73, 300): si che non � inopportuno qui precisare che una tesi 
siffatta � privia di qualsiasi fCJ1IJJdamento. Dottrina e giurisprudenza rilevano 
concordemente che n fallimento sciogUe, ma non estingue il vincolo societario 
(PROVINCIALI, Scioglimento ed estinzione della societd come effetto 
del fallimento, in Riv. dir. fall., 1973, I, 5); del resto, dobbiamo p:roprio 
all'illlustre estensore delJla sentenza annotata alcune limpide osserviazioni, 
che ribadiscono l'impossibilit� di ravvisare nel fallimento una � morte 
civile � della societ� (PAJARDI, in nota a Trib. Bologna, 26 febbraio 1969, 
Dir. prat. trib., 1970, II, 709). 

I11 questa continuazione dell'impresa societaria, sia pure ai fini della 
liquidazione conco:rsuale, sta .appunto l'attualit� e la necessit� della spesa 
affrontata dal curatore per la registrazione della sentenza, nella sua duplice 
portata di imposta fissa (per la formalit�) e di imposta proporzionale (per 
l'enunciazione). Sotto questo aspetto, anche la cosi detta �tassa di titolo� 
� una spesa giudiziale, cosi come nel processo ordinario � � giudiziale � -e, 
perci�, � posta a carico del soccombente -anche la spesa per la registrazione 
di una convenzione registrabiLe solo in caso d'uso, quando la 
sua invocazione in giudizio diviene necessaria per fondare la domanda 

o l'eccezione (Cass., rn ottobre 1968, n. 3371, Giur. it., 1969, I, 1, 480 
con nota). 
Al qual proposito si osserva che con l'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobl'le 
1972, n. 634, la possibilit� di uso in giudizio � stata estesa anche agli 
atti da regiistrare in termine fisso e non registrati, essendo venuto meno 



202 RASSEGNA DELL'AVVOGATURA DELLO STATO 

Del !l."esto basterebbe :chiedoosti 1co1sa arvverxebbe se allllche prd.ma deUa 
diichiarazione di frulimenio de1l'la soo1et� dli faitito il fisco si trovasse ad 
esseve [}jel leg:i1ltJimo rpossesso dJi. un atto che enunciasse (!:a suissiistenza del1a 
stessa sociiet� di :llatto. Nessun duibMo su'l!la '.l!eg:i1J1Jimirt� di p!l."ocedere alla 
a1ppUcaztone deH'limposta di registro anche pr�Jillla del1a sentelll!Za dichiiaraitiva 
di fahl'irrnen.to, a cr:liiprorva iche d!l fatto co11pito non � '1a senitenza, ma 
l1a costi:tuziiorne della 'Soctet�, n� pi� n� meno come quando il!a costirtuzJi.one 
avV'i'ell!e per atrto 'scritto e questo atto vfone inviiato iagli uffici tributacr-i 
rper 1a reg:istrazione. 

Quanto all'airgomento per cui la spesa per la r,egJi.strazione d!clla sentenza 
dfchia.ratlwa di d�aihlJimenfo de11a so1ciiert� di fatto � � ne,cessaTia � 
per lo svolgimento deil rp!l."ocesso 1d!i :fia:lUmento secondo i oriteiri iispiiriatorri 
detll'art. HI, n. 1 dehla Leg:ge fa1limentaa:e, iplU� ossea-varsi che ci� � stcur.
amente ve!l."O per 11'1iilnposta di re,gistro fissa su1lla sellllteirraa. Anzi, q'll!eisito 
cos1Ji.tuiJs,ce 'lllil 1aT1goon�rrllto lrlafforzatiivo dehle conci1usiioni cui COIIliduce la 
p!l."ecedente tr1iicerca. Infatti, 1l'imlpoi.sta fils1sa sulla sooste:nza attiene all'atto 
giud!izJi.ario 1come tale neUa isua esiistenz1a Jeg~e e con ri:fier.imooto alla 
sua naituTa dli statuizione defila autorit� igi'll!ddziariia qua�le ne sia fil contenUJto 
tilpi!co. Non � inlvlece vwo per la iimposfJa sulla convenzione sociale 
richlamaita nieiHa sentenza, e ci� per le anzidette raigliood. 

La Cortie Suprema, che in questa sede rpex �1Ja prima vo;tit:a affroniba 

i:l problema, si � ocoopata di problemi connessi mdica!lido gi� I�lmpilicitail 
divieto di produzione (art. 63): il che accentua la peculiarit� del caso 
d'uso � giudiziale �. 

Prima di chiudere questa breve nota sembra ancora utile aggiungere 
che la convenzione verbale societaria rdmane fondamento logico te insopprimibile) 
della sentenza dichiarativa, anche se -come recentemente si 
� voluto evidenziare (DE RosA, Sulla tassazione della sentenza di fallimento 
enunciativa di una societ� di fatto, J.n Giust. civ., 1972, I, 243) -il fatto; 
giustificativo dell. fallimento non � l'esiste~a in s� e per s� della societ� 
irregolare, ma la sua insolvenza. Naturalmente ci� � vero: ma � irrilevante. 

Anche nel caso di un inadempimento dli una convenzione scritta, da 
regJistriarsi solo dn caso d'uso, 11a ,oondaITT:na del soccombente a !Pagaire attJJche 
l'imposta di titolo non � basata sulla conVJ:!nziOIIle in s� e per s�, ma sul 
fatto che �il soccombente non l'ha adempiuta. La convenzione enunciata 
rimane effettivamente a monte della pretesa dedotta dn giudizio: ma � noto 
che � La solla circostanza obbiettiva che una convenzione verbale non registrata 
sia servita di base ad una sentenza, anche quale necessario presupposto 
logico della pronuncia, ne giustifica la sottoposizione ad dmposta di 
r.egistro .. (Cass., 16 luglio 1969, n. 2616, Riv. leg. fisc., 1970, 124, partico1larmente 
129). 

Parimenti irrilevante, ai fini della presente questione, � il problema 
della possibile estraneit� di talune parti, rispetto ail1a convenzione enunciata 
(Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120, Giust1 civ., 1972, III, 229). Il proib1ema 
non si pone per la sentenza dichiarativ'a del fallimento di una 
societ� verbale, perch� le parti, nei cui confronti esplica i suoi effetti la 
sentenza dichiarativa, sono in primo luogo i soci. In nessun modo, infatti, 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 203 

mente un 'solco nel quia:le la decisione ~esente rit:iJene dli collocruisi dn 
armonfoo svillurppo ideologico del pensiero del SUipremo Co:lleg.io. Incl�atti, 
quando sri � dovuto sta:bi'.l:ime a quale momento l"irferksi per La valutaziiione 
oolla base fimrponibile delia i.Imposta di registro, si � affermato che tale 
momento non rpu� non �coincildere con ila sti~lraz1one del patto sociale 
come v1ero ed uniJco �elemenrbo causativo dehl'imposizionre pi1enramente 
oompl�eto di tutti g1i e1ermenti �costiJtuthni detl.l'rimposta, sailvo unicamente, 
e si � rdetto in �quali rtermini <tercnioo-giruriidtLci, la eil!Ullciazj,one� succe�ssiva 
in un �aitto so11itto (n. 2�3157, d�l 1:2. noviermbre 19165),. Quando, ancora, ci 
si � prreoccupa1i della dieoorrl"enza del terI"Ilrine ip11escrcizionall1e, non si � 
potuto fare a meno di :riagiOI1lm"e in termini di esistenza die'l potere dmpositiivo, 
esi<stenzra 'che 1coin1cide solo �OQ!Il la enurn:CI�JaZ\Lone (n. 2:175,, 20 girl:11gno 
1969), cosi come per I'aippiliicazione della tariffa tempol"a:le (n. 2;a�5,7, del 
12 noviembre 19615.). 

Non rpu� quindi 1conclude!l'si che iJ1. credito del fumo nel!la situazd,one 
anzidetta � un credito con0011suale, il. .qUJa1e quilll�I� va msinuato ~paismvo 
sira 1deH:a societ� di fatto :si:a dei soci, �in qua:nto tutti condebiitoci soliildaTi, 
accompagnaito dagli �evrentualli priviHegi accordati dalla ~egge. Iil ricocso 
via pertanto rigettato senza ri!nviJo e senza ohe vii. sia materia per regolamento 
<di 1spese rprocessuali. (Om-issis). 

(Omissis). -Il Curator�e tdcl forllimento deiliilia Societ� di ;liatto � Cucinotta 
Laura e Cava1tl!avo Ca:-iJsaipi Mada � pendente avanti ai Trllbuilla<le 
di Messina, �rilevava che risu1ltava prenotata a <debtto fa imposta per 

questi potrebbero equipararsi a quelle parti � che siano rimaste del tutto 
estranee al titolo considerato nella sentenza ., secondo l'ipotesi IJ['esa in 
esame dalla Corte Costituzionale. L'impossibilit� dii attribuire alla societ� 
e ai soci la veste di soggetti �estranei� appare oggi particolarmente evidente, 
dopo che in sede costituzionale � stata riaffermata la necessit� di 
sentire il (futuro) faUito, prima di emettere la sentenza dichiarativa. E taile 
necessit� v'enne riconosciuta propmo nel caso di IJ['Oposta di fallimento di 
una societ�, a tutela dei singoli soci .iil.lirnitatamente. responsabili: si che 
pu� dirsi che, oggJi, il contraddittorio sia davvero pieno, essendo parte non 
solo la societ� irregolare, ma anche i singoli soci. Ben a ragione, il relativo 
processo � stato definito un � processo sommario dn contr�addittorio ., caratterizzato 
da un provvedimento conclusivo che 1a legge qualifica espressamente 
come sentenza (art. 16 legge fal1imentare). 

Infine, sembra ancora opportuno avvertire che J.a questione risolta 
dalla sentenza annotata mantiene un interesse pratico anche nella nuova 
Legislazione. � probabile, pe.raltro, che essa sorga soprattutto nei casi di 
sentenze ddchiarativ�e di fallimento di societ� pattUlite per iscritto, con atti 
non registmti in termine fisso (art. 21, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 634). 

A. CHICCO 

204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
enunc1az1one deHa predetta Sodet� di fatto con la sentenza dichiarat!iva 

dli fallimento; e, ri~enenido che detta imposta non fosse oggetto di un 
cvedtto verso H :liallimernto ma di un crediito concorsua1e verso i falliti da 
fave vaJere mediante msmuazd.one al passivio, cMedeva al giudfoe delegiato 
che fosse �l!tsposta la caITTJcellaz,tone d~ tai1e imposta d!li campliO'Ile civile. 
Il giudii:ce delegato, con decreto 31 ottobr,e 1970, accogl:ieva l'istanza. 

L'Amministrazione delle Finanze dello Stato ha pTesenrtato, contro 
il dec;iie1Jo, rfoorso per ,cassazirnne ai ,sensi dell.'art. 111 della Oostituzione. 
lil cul'atove del falil1iimento resiste con contrwiicorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con ill prilmo motivo di ricorso l'Amministrazione del:le finanze 
dello Stato dedruce vio1a21ione dell'art. 2,5 del r.d. 16 marzo 1'942, n. 267, 
in ,relazione aill'a!t't. 360, !lln. da 1 a 4 C.p.'C., ID quanto il giiudtce delegato 
non 1aw-ebbe avuto iil potere dii emerttere, o1tretutto �senz,a cont11adidLttorio, 

(1-2) Enunciazione di societ� in sentenza dichiarativa di fallimento. Insinuazione 
del credito tributario o sua prededuzione. 

La prima de�isione risolve il.a questione se dalla enunciazione dellia 
societ� di fa:tto conteI11UJta neHa sentenza dkhia!t'at�IVla dd faJ'1imento sO!t'ga 
un ,C!t'edito conco!t'suaile o da ammettere �lil P!'ededu2licme, esclJUJsiwmente 
sul piano tributarr-io :e senza affatto conside!'axe il suo inserimento nella 
procedruira :l�allimenta!t'e. 

Non sembra <Che ila motivazione sia immune da c!t'ittche. Le �premesse 
che l'i,mposta dd veg�st!t'o sd1a impoisrta che aff�eri,sce rigoimsamerute al doCIUmento 
e che l''enl\lnl0ia2licme, ainche quella grudi2liaile, sia un occasiona!le 
richiamo ad un fatto storico estraneo, non basterebbero, se pure esatte, 
a gil\lstd..ficaxe la esaltazitone di una diffe!l'enm r�adicaile del fondamento 
del tributo di reg1st!t'o sull'atto enunciante e sulla convenzione elll/Uncdata�: 
per il primo, plt'eSIUJPiposto del:l'dmposta sairebbe iii. daito soWtarno fmma[e 

(il documento che � iinicoripo['a � l'eviento negolliial.e) pe!t' lia seconda un negozio 
'esistente nena SlU!a realt� umana di oui l'atto cositituiisce sOO.taIJJto 
la � co!lliddZI�.one di impoltlli.billiit� �; i!ll definitiva un conitJ:iasto nettissimo t!t'a 
fOI'IJna e sostanza, tra doOOJmento e negozio che 'S� rive!l.e!t'ebbe proprio (e 
semb!l'eirebbe, SOl1'1Janto) Pe!t' l,e enunciiaZI�.oltlli.. 

Questa �dowebbe ,e!SISe!t'e ila ragione per la qua[e !J.',enunciazdone del 

negozio (patto sociaiLe) dii ood � rilevante ila sua sostanzliailie valiidit� e la 

sua esistenza ad una data an>teriore ail.la ddichiaxaa:iicme di falllimento, si 

presenta ,come 1se la costi:IJU.zfone deilla societ� fosse conrteniuta in un aitto 

presentato alil.a registrazione prima della dichiarazione di :liaUimento. 

A cOIIlferma di ci� si !'icooda che per determ.inair,e la base imponibile 
(conferimenti) si fa riferimento al momento della stipulazione del patto 
socdaiLe (ma Sii ri,conosce che ci� non pu� va1ooe pe[' il!e �enunciaziom) e 
che (ma ci� milita per la tesi opposta) per !I.a decorrenza della prescrizione 
�e per 11a didentiificazioine delfa t!ll'iffa vi.gente � determdnrunte la data 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 205 

i!l decreto impugnato, avendo questo natura decisorda, inddendo su diritti 
.soggettivi �e nion �essendo previsto tra i 'P'l10<VVedimenti demanidJati�gli 

o consentiltdgli dail!la 11egge. 
Col seoondo motivo di ri'comso 1'Ammiinlist11az:iJ01I1e delle Finam.z;e dello 
Stato deduce vilo1azfone ide1g~i arbt. 1, 62 e 72 dieHo stesso r.d., nonch� 
deglri. arrt. 91 della !legge di regii:stro, dm. 11e1aZJione all'airt. 360, n. 3 c.1p.c. 

~d 1a'V'Viso idieli1a rilcorren1ie, in ca:so di ieniun:cilazio:ne di Wla societ� 
di fatto, questa, agli effetti d:elfimposta di regi:stro, comincerebbe ad 
esiistere soltanto al momento in cui ne vernga accertata l'e1sistenza, e oio� 
con la enunciazione; con 1a conseguenza ohe, quando ila enunciazilone 
avvtene con la .sentenza dd:chilaTaitiva del :llali1:irmento, l:a 11elatiiva iirnposta 
di :regist110 11:iJentra tra 1e spese giudiiz;ialli p1er gl!i atti ll"khilesti da�ll1a 'Leg~ge 
da �cOO'T'ispon!deriioii �Con pl'edediuZ!i:one, ed in re1azionre a ci� si spiega l'anti<;
iiipazi:one �eseguita dall'�erario medilante rprienotazione a debito. 

La curatela .del :Lallimento ha preliminarmente ecceipito che H Tico11so 
non � amm.is~bile essendo di11etto �Contro un prOIV'Vediimento non 
giurisdizionale, come tale non .dcordbile 1per cassazione, neppure a 
norma dell'art. 111 Cost. 

Comformemente a quaillto � S'barto afiermaito negli analoighi ricorsi 
discussi �e decisi �in �questa :stessa uidi!enza, i!l giJUJdi:ce delegato a1Ha pirooe


della 11egiis1JraZ!ione del1Jl.'1aitto emmciante (Oass., 12 novembre 1965, n. 2357, 
e 20 .giJUg.no 1969, n. 2175, :iJn questa Rassegna, 1965, I, 1305, e 1969, I, 5'38). 

Quanto a:11e due pll"emesse via irileviato d'UIIl .canto che se l"imJposta di 
regi.stfi:o � imposta d'atto (eS[messi!one di laaigo UJso dia non intendlell"Si in 
senso e1sci1usivia:mel1ite formale) non � tuttavia imposta di doCIUIIIlento e, 
correliaitivamen1Je, �Che llJa eltlJUJ11lctazdone non � un richiamo ad un fatto 
stodco eswaineo, ma .hl tiitOl1o che confelI'iisc:e .~i:Ull'didiLca esdstenZJa aiLla conven.
Zlione en'U11.cia1Ja; per l'.eniu111ciazio111e giudiziaie, .in rparrtiico11lll1e, non pu� 
minimamente parlalI'lsi dli occaisioinalit� o �dli fatto estmmeo, suss:iJsteltlldo tale 
enunaLaZ!i:0ine, coane �ohi;!llDamente si eSlpl'ime l'�airt 72, isolo qiuando La convenzione 
non regist11ata sia d1 presupposto diretto ed immediato della sentenza. 
EsaS1P�ell'laindo il ca!I'larttm1e formaiLe delil.'imposta suill'artto ipiresenrtato 
alla 'l:'eg1~straZlione, ed hl ca:riaitteire 1sostainZJ~alle dell'imposta su:ll'ernmciazione, 
La �senitenZJa in ll101Ja ha cireaito una contr.aipposizdone che in !l'lealt� non esiste. 
NieH'U1I10 e neifil'aiHro caso l'�impOISta colipisce l'.aitto (ma non il documento 
incOll'pO!l1aJnte iil negozio, quasi un titolo di o!'edi.to) che il'.lJOl11 contiene 
soWtanto la notizdia di un eviento stociico estr,aneo, ma oostitud1S1Ce, 
dLwe ohe la '.PlrOva, il titolo della 1mmvenzto111e enrunziiarta (v. :llra iLe rnumeirosiissdrrne 
Caiss., 9 ']n]giliio 1971, n. �2rn2, in questa Rassegna, 1971, I, 1235) 
e p.i� aincOII"a nena enru.nciazd!one giuidiziiale wae dalla coniv;enzione enU111.ziata 
il suo foltlldaimenrto. 

NiesSUilia �ccmtriaipposiz;ione pu� dUJnque porrsi tra imposta sul documento 
e ilmrporsta SUJl 111egozdo l'i�spetto aJll'iatto enuIJ:ZJiante e aliLa oorwenzione 
enUJnciaita; nell'UIJJo e nelfil'arl.1Iro c.aiso l"atto � l'oggetto deU'imposita e IlJOll 
la condizione di imponibilit�; nessuna conseguenza pu� trarsi da tale ine


16 



206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dura :fiaHiment!l(['e nel d1sporre la prenotaz1onie a debito dteUe tasse di 
bollo e delle ~poste di l'egist110 non risolvie� allicun conflitto di im.lteressi 
n� svolge alliouna iinidagine giudiziale ,fil merito alla resistenza del tributo 
ed al fondamento dehla pa:-eteisa del:la Finanza. Come � stato rutre VO'lte 
chtariito, la preniotazforne a debito deCl!la somma di �cui all'arit. 91 della 
legge 1sil ;liailiLiime1rnto, inoll1 1costitu1sce lneiprpiure Utn modo di ip:aigamelillto o 
dii aidempimooto, in quanto 1che detta 1prenotazi()(IJ.e si r1solve in una 
sempil:i:oe isCJI'izione �su'l dopp]o, regilstl'o dei!. ,campiOlne civille de'l credito 
deJil',erario, credito 'che vien1e posto in esafilone in secondo momento, 
n()(IJ. appena vi stano nel ilia1liimenfo diJspombi.Wit� LiJquJ:ide (Ca:ss., 2,3 settembre 
1970, n. 173,5). � ch:iiaro dunque 'che 11 deooeto dei!. giud!iJoo delegato 
serve soltanto ,a ;giara:lntiive d:l fisco della necessit� dehla !spesa e deiLla 
iimpossiMHt� 'eccmomfoa del fa[[imento dii corrisponderne iimmediiatamen1Je 
l'importo. 

Trattasi pe:rci� dii un �pr.ovvedimento di mera ammiJni!stl'azione, che 

rientra peTiiettaimenite ne!Ha s:liera dei poteri d!1sorezionialii, gestori e dilret


t1vii, propri del 1giudice delegato al fai1Hmenio. IDsso lasci.a del tutto :llel'Illo 

ed �irrnipregiud1caito d!l diorirtto delile parti, di :llar valere le proprie rngfoni 

~ 

t 

~\ 

sistente distinzione. per riferire l'imposta sulla convenzione enunziata ad 

!i:',=,,i��,�, 

un momento anteriore aJilia !l"e~striazione dell'atto enlU.tlJciante. t 

Le corrrlelrme che si 1Cel'oono in orientamenti meno specifici della giu


riisprudenza non 1seanbTiano rpoi ~enrbi. S�e � vero che !Per determinarre ~~[ 
l'aimmonrtaire dei comerdmenti neilla societ�� biso~a fare ri:llerdmeruto atl ~ 
momento della costituzione del vincolo sociale, semprech� di tale momento r 

� data la prova 1con atti di data certa, ci� non avvii.a1e perch� la stipu-,~~ 
!azione del patto 1sociale non ancOTa emergeinite da un artto sordtto � il f~~=,_�.�,_�=.� 
�vero �ed undJoo ,elemento oausaitivo dell'imposizione pienameinite col!Il[p(Leto , 
di <butti gJ.i e'Lementi oaiusativii defil'irrna>osta �, giaoch�, come iriaffe!l'lffial11o f:= 
protPTlio le senten:lle citaite 1a questo 11igua:rtdo, la societ� eillUJiliciata comin-fil 
eia ad esistere soJ.tatnto al momento in cmi � presentaito alla !l"egiis1Jrazd.01ne f:i 
l"aitto eil!UJIJJcia:nte ed � per questa ragione che taiLe momenrt:o � deteirimi-,~ 
nante ai fini del corso della prescrizione e della identificazione della ta-� 
iriffa vi!g;ente. Se viene ,dJ1mos1lrato che la �Costituzi<me deillia socd1et� � av-~ 
venuta precedentemente, si fa rdferimento al momento anteriore solo per !l 
1a determinazione della base imponibile perch� � a quel momento che � 1~ 
avvenuto trasf.erimento della nicchezza, ma ci� non esclude che la giuridica . 
esistenza del patto sociale e quindi l'obbligazione tributaria, siano legate 

I 

al momento del1a registr~zione. ,.: 
Pertanto sulla base �UJel!iLe norme de1l1a 1,egge di registro non pu� certo ~ 
va.1M11urn�eTIS.i la conclusione affel'mata neliLa 1sentenza in esame. Se al mo-i;ᥥ

l_=, 

mento del'L� regli.strazione de11a seniten2la vielil!e a gli.Ull"idiica esdistenza la , 
societ�, J.'11ntera dimposta di ire~tro sui.la sentenza, che � pur Sein!Pre 1 
unica, non rpu� 1seguiiJre ohe UJ!l'umoa sorte; cio� ma il!a tassa giudizialle !:: 
suliLa sentenzia �ohe la tassa dii ti1Jd.Lo �SU!l1a �convenzione fanno carico allo \ 
stesso sogig,etto, cio� aiLla �CU!l"altelia (parte istante) e non � a p1arlaJI"Sli di i 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 207 

in turtroe le conse:11J1Jite vie giuri!sdizio!OOJi (\Oed. Casis., 16 agosito 1'966, 

n. 2174 e 2;3 luglio 1'96,8, n. 21653). 
La .sHMa2li:one girt.w1ruca ora rpir�e,ci:sata non mruita ne'l caso inverso, 
coime quello di 1spe:c1ie, cro� di decreto di canoollLazione delila p!I'enotaZJione 
dm precedenza ,ddispoista 'dallo stesso giuruce delegato, V'eirs1a[}Jdo1si sempire 
m tema di atJtiv,it� non ,giurd,sdizionale e di provvedimento non decisomo 
e non d:efi.nirtwo, che il1lon dncide sui dilI'i'1J1Ji soggettivi e SIU!He posimoni 
g�JUTli:diche' del1e parti, qua1e ohe sia la sua mortivaz:i!one'; v!rle a dwe di 
un provvedimento contro il qrua:le non � dato 111. :ricorso peir cassaziione 
ex 1ar,t. 111 Cost. -(Omissis). 

III 

(Omissis). -A'l fine del!1a solruzione della questione fondamentatl.e 
del pl'esoote processo, e cio� se sia pr,ededudbile a norma dell'art. 111, 
com.ma 1�, n. 1, della legge :l�aa.Iimenfare dJl credito dello Stato peir la 
riegistll'azione del!lJa e1I1unciazi01I1e della ,societ� cLi fatto comenuta dm sen tenza 
diicMairiatiiva di falilimelllbo1 a:ppare essenziiatl.e rdleviare che un siffatto 

cirediito 'CQIIJ.ICOOSUJale da iinlsm1J1a<r:e se esso � ,soirto :nOIIl sollo dorpo la dichim'iazione 
di fallimento ma in stl'etta colll:rlessi:one con essa. 

Quesite ultime consi:dooaziicmi introdrucono un dd.veriso dlliscocso al quale 
offre anche l'occasi()(IlJe la seconidJa deLle sentenze S<JllWa ll"ia;>oirtarte. Non 
affrooitdamo in questa sede dl rproblema del.JJa l1Jafum g�IUlrisdizionatl.e o 
non 1del decreto dell. girudice dele~ato a:l falllime:nto che dispone La Oatllce11ia2lione 
della prenotazd.one a debd.to. Dobbiamo pe<r� :riil.eva:re che questo 
prO>Vvedimenillo n001 � di IScairtso rilievo, come si afferma 11JJella sentenza, 
ma invece incide iPTofOIJJd!amente sul diiiri.ltto de1le !Parti. 

Il decreto de!I. �giudtce delegarto che a norma delll'airrt. 91 delJLa ~eg,ge 
:liahlime:nita<re ordina la iP['enotazd911J.e dehle imposite dii bOllilo o dd rnglilstro 

o il pagamen1to di sipese � tma SOO"ta di mandaito ~d.i. imputazione pe<r pagamento 
diffrerito Illel pcimo caiso e di pagamento immediato ne!l seccmdo) 
su UJil conto che 1a cruirate1a dovr� corpri1re non appena vi samrmo disponibiliit� 
1~qu1de (v. C. BAFILE, Sulla funzione delle anticipazioni detl'erario 
deH.e spese giudiziali per il procedimento fatlimentare, in qUJesta Rassegna, 
1970, I, 936); la curatela, indubbiamente, ordinando la prenotazione 
o :il pagamento 1aissrane l'one<re del mmbmso, 01nere che non pot<r� pi� 
unilaterailJmente 'CO!ntestaire. E' di conseguenza imr,edf1caM1e l'I�Jpotesi diell'
l.1oll'ddinie di oonicellazio11JJe deilla pirenotaz:Lone (o del [paga:mento), se IIlOID. 
preceduta dalla eliminazione del titolo per il quale la prenotazione fu 
dtsposta. Come saIDebbe iIJJCOllJJCe[libdle che il �giiuid!ice de1egarto, dopo avimordi:
n arto il pagamento di srpese gillud!iziahl (aid 'esempio iJ. compooso ad un 
d.i.illensoil.'e) e dorpo che que1sto � stato eseguito, ordi!llaSISe La cancellazio1D.e 
deilla aninotazdolll!e sul II'el1artivo r,egistro, sot1maendo cosi la rnwatela ail. 
l'obbligo di rimborsare la spesa che resterebbe definitivamente a carico 
dell'IDrario, ,cosi non � posSlibiJ1e che ,si O'I'ldim ]Ja caIJJcelliazioillJe della pire




208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

c011ltratto, in tail modo enunciiato, non � soggetto a regist:ra2l�lone iin termine 
fisso. H con1Jratto di societ�, inv�ero, deve essere� registra1Jo di regola 
in tel"IIIl�fne fisso (aritt. 1, coo:nma 1�, e 2, 1c�om1ma 1�, r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3269 e art. 8�1 dena rule:gata T<l!l'iffa A), ma non cos� all:l:orch� sia stato 
concluso verbaLmente. 
1'l secondo comma dell'art. 1 dellia Iegig1e citata a1ssoggetta a registraz;
ione �e ad iJmposta in ba1se a denuncta, �se stiJptrlatli vierbaa.mente, soltanrtJo 
taluni .tiJpi d!i co!l1tiiatto, tra i quali non rientra qruello in questione; questo 
� invece soggetto, insteme ad ogJJJi altro contratto verballie, a!l1'a regola 
del suceessivo terzo comma, secondo 1a quale La re1g1stl'lazlii01I11e va :liarbta, 
e !'.imposta � dovuta, soltanto qruatndo esso sia enunciato in atti presentati 
al I'egistro, o 1serva idi ba�se a sentenza di condanna, o neig1i a'ltlf'i casi 
prev�lsti dalla iLegige: in 1sostainzia nei 1easi di 1cui a.gJi arlt. -6!2 e 72 del.ila 
Legge. Nel �easo di speuie, essendo �ovvia la meS�lstenza di un aitto s~i'1Jto 
costitutivo del�1a societ�, l'imposta � dovwta -come �sembra ari. TuiJbunale 
nonostante qua1che contr1a'Sto in giruri:sP!'udenza, e qrualche dubbio avan


notazdone defila spesa per la l'egfusjmazione (che eqUJivaI:e ad un pagamento 
dift\el'lifo) 1che eg1uaJmeibJte sottrae unil:ateralrrnente La curatei1a ail!l.'obbligo, 
gi� de.fini1Jirvamente 8JSSlUIJ:llto, di pagare no:n aippena possdibfile l'imposta di 
r�e~stro. La cancelilazfone della prenotaZiione pu� avveniJre eviideilltemente 
solo doipo che sia .stato acceirrbaito rdefindtivametJJ.te che !La pir.enotaziOtJJ.e e 
il �pagiamento tJJ.0111 dorvevano essere esegui:ti e, quindi, ohe Il!Oi!l solo la 
curatelia, ma anche l'Eirairio dervo1110 essere lii<berati da:l rella1dvo obblligo. 
Pertaillto il mruto I�!tlJOOlllSIUeto dooreto che ordina la .oancei1Lazfone dei!ILa 
prenoitaziOlne � un atto ohre, se puir non giiuirrusddzdo1n1ale, ddispOtJJ.e (ULegittfu:
namente) su ddri'1Jti, 

Abb�lalmo r1covdato tutto que1sto per chiari:r,e 1che La prenortaziio!ne dell'i:
mposta, che pl'lecostltuisce un pagamento differi.to, equivrue al norrmale 
pagamento dellil'dmposta 1dd ll'e�~stro ohe la cmra:teila deve ese�gUJire quando 
ha ila disponibilit� del denaro occorrente; evidentemente l'esistenza o la 
manca!IlZa dell deJJJairo, non pu� aver1e influenza sul defimtivo adempdmento 
dell'oiblbiligaziOIIle trihutairiia. 

Ora la 1secom:Jia ,sentema ha rposto il plt'ob'Leirna della enurnJciaziione, in 
veil�azio111e allil'dpotesi, la pd� n01r1I1JJa�1e, 1che� l'.:irrnposta di tito[o_ SIUilWa enunciazd:
oine deUa soci.et� dd :fiatto contenuta nelila sentenza di1chiarativa del 
Jla[l;lime1nto sia ipiretesa, in via prmcip.aiLe, a1l..l'.atto deina iregistrati:Olne deihla 
sffilltenza-. In �quieisto caso la cuirate!lia deve o pagiwe l'dimposta, se ha H denairo 
diisipombdile, o aSS1Umere l'imip1e1gno di pagiairla nOt1J. appena possibdile 
o:t1dirnJartJJdo� in.tanto la p1I1enotazio1r1e. E va rfooirdato a questo piroposifo che 
!L'do.nposta di l'egiistro do1V1Uta 1siu un dete=inato atto, IJ:'liegozda:le o giiuiddz.iaile, 
ed atnche qrueilll:a affeirenite ail:Le convenzioni enunciate, � unica e indivisibile; 
se l"i!mposta pr.imdp1a!Le non � pagiaita p,er d.nt�ro l'aitto non pu� essere 
registl'lato; nOtlJ. � possibi1Le re~stl'laire il'atto con la peircezfone di una parte, 
una sola 1comp01I1enrbe, dell tl'libruto (nel �Caso J'im(po1sta fi.S1Sa) e l'linviare in 
altro momento e in allrbra sede la peircezione delle Wteriori dmposite. 

La curateJla 1si trorva .qruindd di norma immediatamente di frOt1J.ite a�l1a 
necessit� di [paga1re l'iio:niposta di registro su1l'enruncdazione o di orddinairne 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 209 

mto i1n cCJlllllpa!l'sa conclusto'lllaJle idal FaLHJi.rmen1Jo conrvenuto, sul:l:a stessa 
SU!ssis1J~a ideH.a obbld!ga:ziiione tributaria in un caso come quello di specie 
-in base aJl suocttato all'lt. 72, �che dispone lla regiis1J!l'aoone d:i convenziioru 

� non ri�lo1Jte in sCl'litto � �che stano enU1I1Jciate m senrtenze, che aibbi:ano 
promllllc:iaito su tdomande che su dette .convenzfoni sd fondd.1rw. � 
Oria, 1se -come si � detto -iil conrtirartto in questiO!IJJe non era dia 
� r~iJstrian<lli. in texmi:nd fissi, .eJd � dirvienufo asso,ggiettabile alla impoSta 
solitarruto �con La emissione dehla sentenza dichiarativa .del Fal'.ldmento, 
che lo ha eillUIIlJciiaito, cd� alLtro non 'PU� silgniificare che l'iolbbliigiazdone tr~butaria 
non esisteva anteriOO'!ffiente a questa sentenza. Deve1si quindi 
respi'lllgiere ila tesi �de[ Fiall1ilmento �conv:enuto, seicondo lta qu:a[e ['obbil:iigiaziO!
lle isrureibbe soTl1Ja anterioo:mente alla senrtenza, e peirlanto come deibito 
di soci dli rpoi faJ.]i1Ji; rla dmpo1siziicme tribultaTia, bench� trorvi iLa sua radl�!ce 
;n,e1Ia costttu:zJLone della societ�, risalente aid erpoca antecedente, va invece 
!l'liioondotta -�come si � detto -ailila enundazfone OOIIlJtenuta nellil:a sentenza, 
1che ne cos1Jirtuisce la fonte immedd.aita, posto ohe, lin dir:llertJto della 

la prenotazione; nell'uno e nell'altro caso la relativa spesa o grava direttamente 
d!La maJSSa o vliene pvenotata. Non si pone nemmeno la pOISSlibilit� 
del pagamento con prededuzione ex art. 111, n. 1, se non in via 
mediata attraveriso fil :nia:nibOI'ISO delle spese rptl'enOltaite ex arrt. 91. 

Ovvliamente dopo ohe fa !l'eglis1IDamone � avvenuta ooo La percezfone 
delJl'impos1Ja, o con la f);IDenotazd.one, ila .C'IJl1ate1a I100l pu� rpcretencle!l'e uni!Laterra1menrtie 
il riJmbQll1SO dellila danposta; pu� domandare dli. :rdmbOII1SO dii. una 
ilil[>osta 1che ritiene non dovuta ~stituendo una ioontroveocsia dii. imposta, 
ma non pu� .seimlPillicemente vi[pete!l'e la 1somma (o oaincellirure il suo obbligo 
di !Pa;g:airWa) 1nrdiipendentemerute e priima delila ddichiJM1a,:filcme di iillegit1Jimit� 
delJLa ,p!retesa tributa!l'ia. Doa;>o la .presentamone delll'atto a;1lia regils1Jrazione, 
non � pli� possibile ail oontr.i:buenrte rinunciare aillia registrtaziOllie e sottrarsi.i 
aJlll'obblriig:o di pa1gai'e dil tributo o arddilritbum 01Jtetn1eire fil !rilmbooso de!Llta 
sooruna gii� pagata; meno 1che mai � possibiile otteneire il rio:pJboirso dli una 
parite .deiltl.'1iimposta (o non pagairlla) e !p['1etendecre ohe l'atto oontiniUI� a eisse\t'le 
cODJSdJdemto ra tut1Ji gli effetti !l'eg:~s1Jr.ato. 

Esaminando ii proibil!ema ned suoi xd:flesis:i. [>00.tiici dli rpcroceddmento, risulta 
1che non � possilbdile nemmeno poo-re la questiooe se i'I�l!!liPOISta sulla 
eniunciazione dia iluogo a c!lle�rlito 1COillCOII'isuale o dli massa o da [p1'ededlurire, 
esse1t1ido og1rli dubbio rilsolto idaJfla ineil~nabifo necessit� dli paig:a!!l'e l'intem 
imposta in via princd(Ilale. 

Con maig:gio:rie evildenza si rivela iLa necessit� pe!l' llia 1cmaitelra di SQPIPOirta!
l'�e l"iintero onere deltla reg:iJstriaz!ione quando .essa richiede La <I.'egistraz.ione 
di un a11Jto JSt:iipul:aito dall ;fialiMito prima dell faillimento ail :fil[];e dli i!stlitU�!l'e un 
giudizio; in questo caJso esiste un ,ai1Jto 1che porta 'U!la daita OQJponibile ali!Ja 
F�inan2la 1e che mdiubMamelllte 1arvreibbe dato 1uogo�ad una obb\Lig:azd.one del 
fallito 1se fosse 1stato tempestivamente presentato ali.ila veg:is1Jraz:tone. Ma 
non vd � dJUbbfo 1che quando la ieU1I1ateila rlcmede la reg~straz:ione di un ta[e 
atto tdeve pa1gia!l'e la ve!Lativa imposta o oodinairne La prenotall�one; la OU!t'atela 
potr� 1Scegllie!re Wa jiJ. domruruda!I'e O non domaindlwe lia !l'egjis1Jrazione, 
ma non pu� ottene.re la registrazione 1senza paigair.e l'dmposta o imponendo 



' ' ' ' 


210 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

emm.cilazione stessa, 'l'obbli,gazl�!o!ne non :sairebbe soirta. Questa deve ail.tresi 
consider:ru-si :necessavila ai! fine della prooodux1a faill!ime!l11lM'ie, non potendosi 
ovviamente diichtairare i'l fallimento di sociiet� di :fatto senza lia enunciazione 
della stessa; corrseigue.temenrte essa determina runa spesa di 
pvoceduva fal!liiJinioota:re, come tale prededructbil1e a norma dell',art. 111 
della 11eg:gie d�aHimentare. 

Questa soluzi�one appa�re contr:a1stata da una parte del�lia grurilspro-� 
denZJa� di mer1to (T.riibuna'1e di La SpezdJa 19 il.ruglio 1958, m Dir. fanim. 
1958, ll, 9321; Triilbunale di Rieti 20 luglio 19<72, in Dir. fanim. 1962, Il, 
932); tuttaV1ia � oond�ortata, olitriech� da ail.itra g!�!urisprudenza d:i merito 
vertente sUJHa futtiispecie del pvesente ,g:i'l1!di�zio (Tr]bunaie di Genova 
15 lwg[io 195�7, in Giurisprudenza ItciUana, 195'8, II, 81612), dahl'orioo.itamento 
deil1a Corte di Cassaziio1ne dn .tema di docmducibilit�, nei giudizi 
ovdiinaa:"i, alLe .spese di Iii'te dei debi.ti di imposta di ;re1giisitvo per artti occOII"Si 
per hl giudizio. 1!l Supremo Oollegiio ha fa:tfatti posto fa diJstinzdone tra 
atti sogg:etti a ll'egiJstvazione dn termiine .fisso ed atti da-regiJsbrairsi soltanto 
iin caso d'uso, per Tlilcompr.endere Wa le spese di Lite, da i.nciiJdere 

a11a FcinarnzJa idi iJlllsiinuare fil ISUO 1oredifo nel passivo (non va dirrnenticiato 
che senza fil [paig:aimeillto integ1t1ale de1l'impoista l'�atto non pu� essere registrato, 
,si 1clhe se in sede dd. rci[pa['to dii. ,orediJto insinuato venisse soddiisfatto 
solo iin p�arte la reg1istraizione non potr�ebbe aver luogo nemmeno alla data 
del oonoreto paigiameillto). EvLdentemente la stesisa situazione si verifica se 
la ewratela, 1senza aver reg.i!strato pil'leventiviamente l'atto, promuove un 
giUJdiZJio :Illell quaile vliene p['onunciata una ,sentenza che eilJU'IlJcia J.a conven:
iiione non 111egIDsitirarta. 

Questo aspetto dell!a questione � staito esamin1ato dall'estensore de1la 
pniJma ,delJle 1selJltenze in nota in �una aipip!l'ofondita monografia (P. PAJARDI, 
Fallimento e fisco, Milano 1971, 259 e ss.). Rilevato il conflitto trn la legge 
di !l'egistro �che 1ahl'oot. 911 dltil(pone, 1anche alLa CIUII1aite1a, il pagamento dell'imposta 
oontemporanearrn6[llt;e a1li1a l'eglistral'lione e i[ pirinci.pio del1la par 
condicio creditorum, l'A. pirO[pone come unica .possibile soLuzdone dell conflitto 
al<tirimenti dnsolIUJbiile l'iaiffevrrnazione deal'dil:1egittimit� costituzionalle 
dell'a['t. 91 deililia legge di regl�!Stro; J:o stesso A. per� 11ioonosc'e che 1a solliuzione 
pi� COIJiareta via ricerr"oata nemru"t. 9�1 de(Jilla legge falliJmen1Ja!re in 
forza idei quale iiJ. pagiamento dell'dimposta pu� eseire diiffeiriito a mezzo de!fila 
pirenotazione, ma 1ci� mette in :flugia iii. idubbd�O che possano esse!l'vi ipotesi 
in m.ll� iin base al 1ddiriitto positivo ,si possa ri.irnandare i1l pagamento de<H'tirrnposta 
ahla sede del riiipa!J'.'lbo e con moneta faiHfanentaire. 

Ma � gi� stata in 1ClO!noreto aiffirontata 'e msoil.Jta la �questione della illeg,
iittimit� costituzionale delJ."al't. 91 dellia Legge di registro (l'oodiinanza di 
rinvio idel Trtibunalle di Mnano �e la sentenza defila Corte C1ostliituzionale 
20 :llebbirad.o 1969, n. 23 rsono ll'I�iPOirtate nel citaito volume de!l. PAJARDI); ma 
la proillUIIloi1a �corstituzionale � �stata di 1rLgetto. Ha �oonstde!l'iato '1a Coirte Costi1mzionale 
iche se anche si �oonstdera oome ,soirta a cariieo del falliito piriima 
del fal1imenito l'obbr1igazd.one di pagamento dell!La d:mposta di registro sugl.U 
atti da esso stipulati, quando vi � un diverso interesse della curatela a dispo['['
e di atti registrabi per 1a piroposizione di un gdudizd.o e qud.ndi per 

!i. 

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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 211 

sulla parte 1soacomboote, la regiistr:aziiJooe d!i �questi wtimi e non quella 
dei primi (isenteinze 2,1 ap[>i!J.1e 1966, n. 10212; .22 ~rugno 1967, n. 1474; 
26 .a:prhl!e 1'96'8, n. 12:90). 

Questo iprmoiJp1io, aippl!tcaito .ail .caJso di tspecie -di contratto vffi'bale 
dli sociJet�, non sottoposto a riegistraz~one� ilil termine fisso, ma enUfllicl�lato 
in senteinza -di.imostra la esattezza del!lia conclus~ooe cui si � girunti di 
considerarre ~�c.d. taissa di tiitolo quale �Spesa del proc�eslso fal!l:imentare, 
tale cio� 1da predeidursi in sede di ripa:rlizione a nwma del<l'rurt. III, 
comma 1�, n. 1, della '11eg.ge i�ail.limemare. 

Va perfanito 1accolta 1a domanda� dii a:rnmiissione con !pll'eded'uziJooe 
del credito �dello ~todi L. 1215.430, oltre i relartilvi inlteressi nella mtsura 
del tre per cento serme1stria1i. -(Omissis). 

un fine connesso all'attivit� di gestione, la richiesta di registrazione da essa 
fatta non pu� amidairie �esente dld pa1~ento de!lll'imposta, che non si presenta 
come adempimento di un obbligo che gi� era del fallito ma come 
una attiV1iit� di gestiooe iper ILa qruale l!a 1CU1I1ateila fa viaiere !lliil iimeresse 
autonomo �e 1dlilstinto da .quelil.o deJ. faillito. Queste colillSI�ldetra2lioni, indubbia... 
mente �eisatte, jparlooo 1dlall1a (plt'emesa, in vero d:iscutibfile, che l'obbligazione 
tributairliia fosse ~� s0\rl1Ja prima del fa:lJ1imernrt;o, ma in merdito basta 
solo coosiJderaire .che l'obibliiga~one tributari�a, dal Lato aittivo, non era 
soota o non era .attuab:ile prima de!l fallimento e pottoobbe noo sorgere mad 
:fiino a qit11ando 11'.atto pur .ei;tstente non verir� presentato alla regjjstraziooe 

o �errunciato; maincava, �qruanito meno, .quel .che neMa prima de'lile sentenze 
si 
denomina � condizione di rumponibilit� �. 
Ma � logilco �e nOll'IIIllale che iil 1soggetto 1ohe pirovoca ila presentazione 

o ];a ellflll'.J'.JJC�Jazione (�che 11eallizz.a lia �COndiziione di imponibiUt�) anche se 
diverso dal 1conrhraenite, 1sia rtenruto .ail pagaimento dellll'im!Posta (airt. 93 legge 
dli ire1gistro). 
Tt11tto qruainto detto rper ll!e scrittUJre private di CIU!� Ila 1cwatela aibbdia 
riichiesto la registrazione V!ale a maggior ragi�one per 1e .enunciazioni. 
Nelil'�enundazione non esiste un atto fo~ainterioomenrte all!a 1dichiairiaZJione 
di :fiat1limento .e non pu� esistere di cooseguenza una obbligazione 
per l'ilIIljposta 1dli :rie1gistro che �, per il'aip!P'Wlto, imposta 1sull'atto; anteriocmernite 
�e~steva il fatto (una societ� ilil iconcreto opooante) ma non:fil negozio 
costisbutivo; come 1si � viisto ila giJurldica ei~stenza idell.La socl!et� si attua 
soltanto coo l'enunciazione �ed � l'atto �enunc.iante che costituisce ii titoio 
del patto 1sociaile o in genere della .conv.enzioine enunci1ata. Ptriima che 
sia crieato run �atto ,scrritto rcostirtuente il ti!tollo noo rpu� minirmamernite pair]
Jamsd. 1dli na;scita delLl'obbiMgazione tributari1a, a:nche se la gestione sociali.e, 
come fenomeno meramente �economico, risale a data �ainterr"iore. Di conseguenza 
nel caso dell'enunciazione anche la formazione dell'atto oltre che 
1a isua p!l'esentazione alil.'Uffilci:o deJ. regii,stro, avv�eng.ono dopo ila d:Lchiarezione 
di :liaiL1ilIIlenrto e a r.ichdesta e nell.'mteiresse deill1a C'lllratela. 

Quando viene registrata una scrittura contenente la costituzione di 
societ� rche porta U'llla 1daita, a!l'.llter.i!ore 1al :liailiLime!l'.llto, questa data � oppontiLe 
aihlJa 1!1i!IlianZJa e detenn:inante sia per la va:lutazdone della base imponibil!
e, sia [per ILa individJUJazione della tariffa �e li.o � ainche per stabiMre 
la tempestivit� deMa reg.istrazione (applicazione dli sopTaittassa, decadenza 



212 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

da aigevo[azi<ITTi) e peir tuttd gli altri parlico[airi effetti (v. P. VITTORIA, 
Sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi e la Finanza 
nel;la legge di registro, in questa Rassegna, 1969, I, 670); ci� nonostante 
l'impo1s1Ja di regiJmo 1C'OSltituiJS'ce una 1sipesa 1dd maS1Sa quando la 11.'egiisrt:irazione 
sia 1r:Ichies1Ja dalfa Cll['a1Je'1ia. Quando la societ� vi,ene Invece enunciata, 
come si � visto, 1sia per la deteiro:ninazd-0rne delila aliquota, sia per 
1a prescrizione e in definitiva anche peir va1iurtiazione de11a base illl[loniibille 
� deteirminanite i[ momento dell'enunciazione, mentre n<>n 1si :Ila lruog-0 a.d 
applicazione di sopratassa perch� la registrazione � tempestiva rispetto all'<
atto enunzdlante 1che 1costituisce il titotLo del patto social,e; diventa pell.'ci� 
veramente d!lll[lossilbfile ll"�/porla1re iad una data an'1iffi"liO!re La nascita deill'obb1igazione 
trilbwtaria. , 

LnoLtire, sotto il ipcrofi.lo etSWnJinaito dailla Corte Costituzionale, l'emmciazione 
delila societ� � ['atto fondamentale e inelim:inabdfo per ddchiairaire 
fil :fialliim.ento deil!La societ� medesimia, al quale concoirre un inteiresse autonomo 
e prava:lente de11a curerte1a (e qruindi defila massa dei oredritoiri) 
ad estenide:re iJ 100!J!COil'ISO ISU1. pattjmondo dell'ente sociale; l'enunciazione 
dellWa societ�, .su[[a quaile la 1Sentenza che diichiam il fallimento si fonda, 
� pertanto un atto n�ece1ssall.'do peir J.a .g;estione falJimentai:re che ~iuistiifiche:
rebbe il pagamento tde:llia dmposta da parte deLJ.a CUITlalteJa quatllldo pure 
fosse esistito (ma non � esis1ito) un precedente obbfilgo �del fa[il.irto�. 

La 1cu:rate[a 1che ha sicrurro.menite J.'oblbil.iigo di regfustmre La sentenza, 
non potrebbe dunque in nessun .caso sottmirsi ai! pagamento dsll'imite:ra 
illl[losta, non potendo, come si � visto, ,dtiJssocdaire l'imposta fissa suJ.d'atto 
giudi:ziLale dalJ.'irmposta dd iti'1ioil.o isuI negozio ea:runiciato; se non !Paga l'intera 
imposta la senteru:a non pu� � essere regis1lratia ��n tutte le cotllSeguenze, 
frta il.e qtUaad atilJche quelila, 1discerndente dall'airt. 108 de[il.a legige di 
regdsrt:iro, delila necelSISliit� della sospensione deJ. !PQ"Ocesso failimentare. 

E' aippena il! caso di :rilevare che ,aJ!le stesse condizdond deve pervenwsi 
ne[ caso ohe 1a senitenza sia .stata registrata a tassa fissa e l'impooita 
di titoi1o siullfa enunciazione venga richiesta in via suppletiva; comunque 
H 1carico t:ribiutairio si dimibuisca t:ra imposta 1PrinciipaiLe, suppiletdva e 
corrn1plemenrta:re, iill rilSuJitaito deve essere sel!Il!pire lo steSISO. 

C. BAFILE 
(3) Imposta di titolo e� prededuz;ione nel passivo fallimentare. 
1. -La suindicata sentenza del Tribunale di Brescia ha rettamente 
disposto il'a:mmissione .in Pl'ededuzione dell'imposta di registro liquidaita 
sull'enunciazione deiliLa societ� di fatto contenuta neil.Ja sentenza dichiarativa 
del faruLimeo:llto �di quest'Ull!tiim.a, assimila1nido a .tal fine il.'llniposta stessa 
aid una vera e proipiriia ~esa deJ.. fallimento ai senisi di quanto ip!I"escritto 
dall'art. 111 delia legge fallimental'e. . 
La isentenZJa, 1che ,si seg.naiJ.a !Per" chiarezz�a e peir191p1cuit�, merita mtegTale 
appTovazione: al riguardo semb:ra, tuttavia, opipoirtuno rilChiamare 
taluni 1cooroetti allo .scopo di itentare un approfondimento in oodine allil.a 
natura dell'imposta di titolo nella sua accezione di credito verso la massa 
ed alfa c�onsegueiillte, coirireil.ativa 1egittiim.Lt� della richiesta di colilocazione 
in ipll.'ededuzione. 

A) Sotto que1sto p:rofilo v:a innanziitutto� rammentato che a:ncora secondo 
la dottrina fo!l'lmu�a1Jaisi con l'1aibrogiato Codd!ce di Cbmmercio si gli.rustifkaVia 
il'�oipeirativit� del prelevamento .in antecil.aisse c100 fil conc1e'1ito di 

~ 

i: 
1 


I 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ammi~i<Strazione: neillo SV'9ligeirisi dd questa, infatti, si li.ndivdiduava 1a mgione 
del previaJ,ere deLJ.e ispese :l�a:l:1imentao:'i alrl!Che sui privilegi e sulil.e 
aJ1tre 1caruse di prelaZJione ,giravanti. $U11a :tnaJSISia ( 1 ). 

Non 1sembriav:a, tuttavia, alla stessa dotllrilrla che la ipir,eilJazi()[J,e assicu:
r:ata a!Lle 1spese idi �giustizda potesse essere intesa di:veirsamernte dal privilegio 
ge[]Jera:1e d'�lsc:iip11.dinJartJo ex art. 1956, n. 1, e.e. 1865, senza che, tuttavia, 
si 1pe1I1desse in itale 1ccmfiguriazione [o strertto V!�IJJcoilo di !Lneirenza, che coil1ega 
1e spese !Slldidette e.on la gestione del faillimento: non era dubbio, infatti, 
anche a:llora che esse sorgevano, .come sorgono, esclusivamente in 
dipeIJJdeltlW. de!lla 1stessa es!Lstenza, deHa gestione e delil'armmimilstrazione 
faJ1liiment~e: e ci� sia �Che .si vedesse ne1la massa artthna un sog,getrto ddstirnlto 
da[ debitoll'e (2), !Sia 1che, atl. di illuori idi ta1e opinione, (Piooaltiro di,visa 
!i:n dottrina, ,tl fenomeno venisse V'�lsrfJo nel suo aspetto di giustificazdone 
d elila funz�oIJJ8Jlit� dello stesso :l�aMimel1Jto. 

A ital,e .uilrfJima dtnituizione :si riaifil:aiociano '1e ird.flessioru delila dottrina !Pi� 
l'.'ecenrfJe (3) seOOlrldo la qiuail:e lllJOIIl occoa'll:"e peillsair�e ad un � enrfJe :fiailildmento � 
per spdeg~e come ipossanlQ 1soog1ere IW!OVi obibldighi in CaJ!PO a:l :l�aillimento 
ovvero ad un patrimonio sepa11ato, poich�, in irealt�, tutto nel fallimento, 
come in qualunque ~secuzione, :fia capo all. debitOTe, �a[]Jche se questi non 
dispone d:iirettameme dei suoi ibenii. 

B) L'eil.emeIJJto fondamentalLe 1dia tirattisi da un'esatta i,nteripireitazdone dell'art. 
111 della legge fallimentare sta, tuttavia, secondo quanto rilevato 
dal Pajar�i (4), nella stessa esigenza di vitalit� del processo di fallimento, 
che non avrebbe, infatti, pratica possibilit� di svolgimento nel complicato 
meccanismo delle operazioni di gestione, se non fosse riconosciuta alla 
curatela ila capacit� di porre in essere nuovi ll'apporti giuridici forniti di 
un proprio contenuto economico. 

L"espressiOlllJe di debiti dellla maissa (Masseschwliden, secondo La terminologia 
.tedesoa) � WIV"e[]Jlllta 1cosi di 'uso c-Oll"rente nel linig1Ulalggio gtiurtdiro, 
non solo italiano, ed essa sta appunto a designare concretamente quei rappoirti 
di tdebito-crediito, sorti dopo la dichiarazione di faUimento e� in dipendenza 
diretta della gestione: accanto, pertanto, ai creditori del fallito, 
che subiscono regolarmente il concorso, sussiste una categoria di creditori 
(CD:eancie:rs de la masse, per il diritto francese; Masseglaiibiger, in contrapposizione 
ai Koncursglaiibiger, del diritto tedesco), definiti, per mera comodit�, 
ciredd.toird. d:e'li1a maissa aniohe re iLlrl ireailt� amich'essi sono Cl'.'editori del 
falllllito, al pairi degili all.tiri, da cui si ,ffistiinguono, [per La ciiroostanza di poter 
essere soididi!sfatti oon prior1t�. 

C) TalLe iprotfilo del probllema -d.l tllaMio, cio�, �che a[lJche ii cll.'editord di 
mastsa 1sono, 1come tllltrti 1g1li 1a:ltri, Cl.'editori del :flaillito -va teniuto ben presente 
per compirendere �1a ll'agione 'I>'er cui queste obbiLigazioni, socte iposteriwmelllJte 
altla dli1chiarazlione dti :!�al:limeillto, sono PTefeird.te a tutte le altrre: 
ci� obbedisce, infatti, al criterio preciso, stabmto per la nostra legislazione 
dall'art. 111 della legge fallimentare, che questi rapporti di credito sono, 
fa realt�, spese del processo fallimentare. . 

(1) Cfr. CHIRONI, Priviiegi e ipoteche, I, pag. 170. 
(2) <:;fr. BONELLI, Del Fallimento, Milano s.d. 1938, I, pag. 459; ALLORIO, La cosa 
giudicata, pag. 179. 
(3) Cfr. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, cit. pag. 106; AZZOLIN,4., Il Fallimento. 
cfr. pag. 685; NAVARRINI, Trattato di diritto fallimentare secondo la nuova 
legislazione, Bologna 1939, pag. 229. 
(4) Cfr. Manuale cit. pag. 499. 

214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E' questa, dn defimillbiva, ed escl'Ulsivamerute, la linea scriln::tirrJ,ante, che 
consente .i:l pagiamento delle tasse di bono e di registro, dellile spese e dci 
dilri:tti di 1carncel.il!eria, degli :uffiJciaLi giiuidiziiari e dei �COl!llsiulenrti tecnici, oltre, 
poi, agli onorari ed alle spese del curatore, alle spese dell'amministrazione, 
c~ese quelle rre!lattive alla successione nei rarp1Poirti. cootrart1tluali 
del fallito, a quelle, infine, inerenti alla continuazione temporanea dell'�
eserrcizio deilil.'im(f;>resa: detti oneri, infatti, rsO\Ilo one!l'i rp!ropri del prrocesso 
faHimenrtarr.e, facendo crapo, ex lege, 1al debifurre f.al!liro; !PeT qruesrto verso, 
anzi, pu� dirsi che l'art. 111 della legge fallimentare costituisce -come si � 
pi� sopra osservato -.un'applicazione di specie dell'art. 91 del c.p.c., della 

norma, cio� che sancisce il principio generale dell'obbligatoriet� del carico 
delle spese in capo al debitO!l'e esecutato (5). 

La poziordt�, in conclusione, di cui godono i crediti della massa trova 
il rsuo ip;reciso fondamento nellla preferenza assoluta, che assiste i crrediti 
per spese di giustizia, quali sono indubbiameqte quelli che scaturiscono 
a seglU�lto della sentenza rdilchiarativa e ne[ corrso delJla giestione failli


menitare. 

2. -Chirarri:ta, perrtanto, La :n:arbura 'dei crrediti vooso� la massa, resta da 
vederre q.ua:l1e interprretazfone debba daa:isi all"art. 111, n. 1; e ci� nO\Il tanto 
allo ISOO\PO dii !l'isolviere dl l[llrob'Lema del!l'evenitura!le concooso tra crredditi in 
prededuzione, che pure J.a dottrina si � posto (6), quanto al fine di effettuare 
un pi� analirtioo risconrtiro delle due categorie di spese ivli colllltemplate. 
Se, infatti, come si � pi� sopra osservato, la giustificazione dellJ.a prededuzione 
va rinvenuta nella preferenza accordata ai crediti di giustizia, 
ci� significa rche sia J.e spers.e dn setnso tecn:iJco dell processo fallrimenrtare che 
i debiti �ContraJtti rperr l'ammi;niJstrazione hanno dndubbiamente Uilla COl1IllllI1e 
matrice, :iin �qruarnto entrambi 1derdvano direttamente datl LSOrrgerre e dallo 
&'Volgerrsd dell'esecuzdone concorsuale. 

Quanto sopra esposto rnon p:rec1ude, pem!f.,tro, l'identi:ficadone di �versi 
titoiLi di rspesa, 1che, il (Leg~Slatorre ha posdtivamente !l'Wcono1sci'lllto 
infatti, in spese dm. senso stretto, corrn~ese quelle anticiparte daH.'e!rarrio, e 
debi,ti 1contrMlti. per l'amrninistraZJione rde!l falJ.irrne!lllto, i~ c~ala continruaziornre 
rdelil'ese:rlCizio de1lil.'impresa, ove aUJtorizZJata daJ. Tr!iJb:unaJ.e. 

Si vengono in tal modo a contrapporre spese processuali propriamente 
dette ,ed esborsi inerrenti all'�armn�ndstr�azione patrirrnoniaJ.e e r.eLatdrva 
liquidazione; anche se, come � stato rilevato dal Provinciali (7), la distinzione 
si presenta infruttifera da un punto di vista sia concettuale che pratico, 
rappl'eselllltaooo, da un lliato, sia J.e 151Pese �che d debiti, fil �costo� globale 
de!l procedimento :lia11irrnentarre e, drall'a1trro; avenido elllltrambi iLo ste1sso trrat. 
tamenrto di preldedruzi1one: tale o!l1dine di ~dee si irivefa tuttavia, opporrtUlno, 
al fine �di !l"Elsprirnrg�ere dJ. ri:Lievo 1che rdel triattamenrbo !Ln p["ededruziornre d01V1rebbe 
benediiiciare ila rsola irrnposta afferente la l1eg:iistrazione della sentenza e 

non quella relativa alla convenzione in essa contenuta. 

Se fosse, hwero, acc�rttata tale tesi, che fa {Pe!Nl!O Slllllila d.iiSltirnzio1ne tra 
la �t�llSsa dOV1Uta perr J.'atto �enunctanrte e queHa arprpildroarbi([e sulll'atto enunciato, 
non potrebbe evita!I"Sd l'immediata �Conseguenza de11a piena ammissibi:
lit� delrla [pl'edecliuzio1ne perr La sola imposta fissa, :iin qual!llto dipe!llJdel!llte 

(5) Cfr. AzzoLINA, man. cit., pag. 687. 
(6) Cfr. AzzoLINA, man. cit., pag. 726, e segg. 
(7) Manuale cit. pag. 1304. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

da atto de1la procedura fail.Wio:nentare (.se:nitellZi!l); a div,e\I'ISa cOl!llclusdone dov:
vebbe, iinV'ece, pe['veni:rsi rper la tassa sulla convenziollJJe verbale, quale 
oblblligazione rt:ributal'lia facente capo ai fa.1:1iti., traente oiri,gi1t1e da un rapporto 
giuridico posto in essere da costoro: una conferma di tale ricostruz~
one sarebbe, inoltre, offerta dal fatto che il triibruto coi!Jpisice la ricchezza 
'trasferita al momento della costituzione della sodet� e non quella esistente 

al momento delll'en:unciazione deiliLa medesirrna. 

La suesposta tesi non .appare, convdncenrte ,e va resipdnta per un du


plice oird�ne di oogoo:nentaziollJJi. 

Innanzitutto, 1deve ll'ile'va:tisd che la di:sti.in.zfone tira imrposta affeire:nite 
la 1t1oirma1e :regtstirazione della :S~ten21a dichiall'at'.�lv,a e iJiniposta di til1Jolo, ail. 
fine di consentire l'ammissione in prededuZlione della prima a differenza 
della seco11JJda, � 'oontiraidldetta da un argomento dd oaiirattere 1ettera!Le: 
l'art. 111, n. 1, legge fallimentare, infatti, stabilisce la priorit� � per il pagamento 
delle spese, comprese il.e spese anticipate dall'Erario � e l'imposta 
fissa, come � noto, viene registrata a debito dagli Uffici del Registro e soddisfatta, 
poi, insieme ai diritti di cancelleria, dal curatore. 

Se, qruim1di, H leg1iS!Lat()II'e ha stabihlto il.'obbaigatoriet� del pagamento 
in aocJJteciliasse delle spese, compre'se quelle ptenotate a debito, ci� non ipu� 
s:Lgnifioore alrtro ,che 1a wtegoria delle ISIUddette spese non si riduce a 
quelle anticipate dall'Erario, ma � assai pci� ampia; non sembra consentito, 
pel'loi�, di escluder�e; su questo ;SOilo piresUJpposto, il div,el'ISo onere dell1'
1mrposta di titolo, 1ohe, 'concernendo la convenzione istitutiva, rdchii<amaita 
dalla sentenza dichiavativa della societ� di fatto, va ricompresa nelle spese 
divetse da qrueiELe pr~otate a debito. 

A tale !I'ligruall'do soccOI'lre indiubbd1amente ila diistinmone ooipra ricihiiamata 
e relativa alla natura dei crediti di massa, rappresentanti sia delle 
spese rche dei debiti corntiratti per 1',ammini:stmzdone del fa1limeIJJto: � 
certo, infatti, iche se l"obbliga~ione irr'iibruitaria v:iene ricoodotta ai debiti 
propri ideili1a gestione falJl:Lmerntaire, !''esatta oomprensdone del fenomeno 
sfugige; 1se, tuttavia, come si � ipi� 1sopra SUJg1g:erito, l''.�lmrposta di tiJtoll.o 
viene <COrIJJside!I'lata peT quello che esisa s�:mpliicemelrl�te �, una S!Pesa, cio�, 
afferente la procedluxa f.allimenta;re, non pu� sussi.ste'l1e drubiblio a:lic'l.llilo 
sulla necessit� sancita dall'art. 111, n. 1, della legge fa1limentare, di collocare 
la stessa in prededuzione. 

N�, poi, a1oun elemento vtene .confell.".�Jto ida'l11a pretesa contmdidtttori,
et�, riteIJJUJta ,sru.Ha base deil.la di.stinzione tira debd<ti deil. fa1lltirto e debirbi. 
de1la massa, ov;e rsi coosiide'l"i. che tale censura ,si :risolv.e in un inutile forma:
lismo, 'Vliisto ,che, ��n reailit�, en.1ll'ambi ramino 1semp!l'e capo al falllito. e la 
te!I'1ffiinoilo1gia rifiertte, quindi, il isolo prOlfi.lo rdelila div;ffi'1sa coillocazione; n� 
aippiare comerente :riJ1eva'l'e che iJ.'i!IJ\POSta va <Comim1SW'arta aililia �I'ILOChezzra 
conferita ra:ll'atto del1a ,costituzione delila societ� e non a queillo dell'enrunciazione, 
poich� ci� costituisce applicazione del principio generalissimo 
in materia tributaria in ordine al necessario collegamento tra il sorgere 
dell'obbligazione ed i suoi presupposti di fatto (8). 

L'imposta di titolo, infatti, presenta la camttetistica di fat sotgete un 

debito dfretto dei falliti, come imposta doV'U!ta dalle parti contiraie,IJJti sui 

contratto socia1e e, .contemrporaneameil'.l!te, un debito dfretto della massa, 

quale spesa necessati.a pet la ptocedum fallimentate. 

(8) Cass.. I, 12 luglio -12 novembre 1965, n. 2357, in Riv. leg. fisc. 1966, col. 242. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

OccOJ:'lre, tndiaitti, 1a�l lcigua!I1do soifitolmea'l'e -com.e del 1resto ha esattamente 
p1t1ecisaito il Tiribunaile -�Che la soci.et� costituita ve1rbalmente non 
� :sogg:ertta aTegiist!razdone in termine fisso, �cos� che l'obbllligo deifilia relativa 
imposta .soogre solo nel moonent.o della enJUnciazione: � '.P!t'OIP!rio in funzi:
Oille di quesit'u:ltirrna, �qruimidli, -1corruten'lllta nella sientenza dfohi1a1rativa 
-che si :ccmfi.igiwa per la prima volta 11.'obbJJtgazion.e tributaria, che 
costituisce, si, una obbligazione della societ� di fatto fallita, ma H cuii sorgel'e 
� pirovol()ato irn via esclUISi:va, non d.ai1la volont� dei contraenti, sebbene 
da11'emanaziOltle deild,a sentenza d1omairaitiva de11 faillliimenrto deil1a societ� 
di faitto: essa costituisce, in conseg'Uenza, per la gestione fallimentare, 
una spesa che viene resa necessaria solo in quel momento in q,ipendenza 
dell'apertura della procedura fallimentare. 

Quanto, �poi, alla circostanza che l'imposta di titolo per la sua natura 
non (portil.'ebbe 1essooe �aissimilliata all.e spese od ai debiti � pirorpri � delila 
gestione falifunenitatre, facenido difetto il il"aij;)!POI'lto di rdiferlibiJ.it� ru..la g~stioine, 
'Si ribaidiisce che :La $P0Ba relativa si iriccmnetl;e direttamente non 
alla volontd della societd fallita, ma all'esistenza deJJl.a sentenza dichiarati!
va deil fallimemo; pootan:to, ;se essa non rpu� �qualifica'l1si come una srpesa 
dell1a gestione in isenso proprio, resta sicuramente una spesa necessaria 
della procedura fallimentare (per lo stretto nesso ohe �sussiiste tra :La senteniza, 
qruaile atto creaitivo de:lila igeistione, e la ciircostanza della eiliUncdazione 
non potendosi, ovviamente, dichiwarie il fallimento di una societ� 
di :liarbto ,geniza emmciaire l'esiJStenza �deilla societ� stessa. 

In tale .situazione, �l'�lffipoista di tiitOllo viene a costituire, pertanto, una 
vera e propria spesa giudiziale, o, 1se si !P'l'edieriisce, una S(pesa di giustizia, 
proprio pexcll�, in assenza del fatlimento, l'obbUgo di corrispondere l'imposta 
non sarebbe maii 1SO'l.'to i:n capo alla societ� di :liatto, a meno ohe 
l'esistenza della medesima 1t10:n veni,sse eD1UI1Joiatia -esiP!licitamente o fu:npl1citaimenite 
-in negoz�i o aitti sottoposti a registraziOltle (art. 62 J.e~ge 
origianfoa di regdistro): viene ad esse'l.'e :posto, coo�, 'llllteriorime!llJte in evidenza 
d1 raiprpooto di inecessairiet� che SUJSsiste tra 'l'enWl!ciazion:e, contenuta 
nellLa sentenm, e J.'ob!bligo Idi corri:spondeire il.'imrposta mediante rp1re1evamenito, 
divenemido l'esboil".so r�elativo urrua srpesa propria o .d1rerbtamente 
dipendente dall'atto, fonte della procedura fallimentave (10) . 

. F. MARIUZZO 

(10) In termini: Trib. Genova 15 maggio 1957, in Foro It., 1958, II, col. 861, 
con nota adesiva di CHrcco in questa Rassegna 1960, pag. 101. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 a:prile 1973, n. 1104 -P1�es. leardi Est. 
Mirabelli -P. M. Cutruipia (cornf.) -Invernizzi (avv. Franco) 
�c. Miniisrtero delle Finanze (avv. Stato Sa�varese). 

Imposte doganali -Reato di contrabbando -Assoluzione -Giudicato 
vincolante per i soli fatti materiali -Successiva affermazione di 
sussistenza di obbligo tributario -Ammissibilit�. 

(L. 7 gennaio 1929, n. 4, ,art. 22; c.p.c., art. 28). 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 217 

Imposte do~anali -Diritti di prelievo -Esenzione -Certificato di circolazione 
-� essenziale -Prova della provenienza della merce data 
con altri mezzi -Inidoneit�. 

(D.l. 23 dicembre 1964, n. 1351, art. 13). 
Nel processo per il reato di contrabbando il giudice penale accertJa 
l'obbligo tributario inddenter tantum al sofo fine della de'Cisione 
sulla suss.istenza del reato mentre soltanto i fatti materiali vengono 
decisi in sede penale con efficacia di giudicato; ne consegue che� dOIJJO 
l'assoluzione dell'imputato dal reato di contrabbando pu� essere accertata 
ia suss.fatenz.a dell'obbligazione tributaria sulla ba.se� dei fatti 
irrevocabilmente dichiarati nel giudicato penale (1). 

Ai fini deWese�nzione dal pagamento del diritto di preJievo s�u merci 
provenienti da uno dei paesi deLla comunit� europea, � sempre indispensabile 
la presentazione del certificato di circolazione; la dogana pu� 
bens� richi�dere la presentazione di (JJltri mezzi supplementari di prova, 
ma il contribuente non pu� sopperire con altre p1�ove a.lla mancanza 
del certificato (2). 

(Omissis). -Con il 1primo motivo del ricorso i ricOlt"renti, denunciando 
lCJ. violazione de11'art. 28 c.p.:p., isostengono che, essendo stata 
proinuri�ciata dal giudice penaJ.e nei foro 1cornfronti l'assoLuziooe dal 
reato di contrabbando, a se1guito dell'accerta.mento che le merci !rdsultaViamio 
provenienti da UJno degli Stati della Comunit� Economica 
Europea e non introdotti nel mercato dello Stato di transito e che 
la falsit� dei documenti di accompagnamento, 1successivamerrite accelrtata, 
non era lOiro aiddebiia:bile, 1i 1giudici civili aivrebbero errato nel 
ritenere ohe a loro .carico resta il debi.to di versameruto dei diriitti c.d. 
di ,prelievo, previsti per l'importazione di merci ;provenienti da Stati 
diverisi da quelli appartenenti aHa Comunit�. 

La censura � infondata. 

Come la sentenza impugnaita ha esat1Jam~te preciSiato, li c.d. dir.
itti di :prelievo, istituiti e regoJaiti tdal Regolamento ieomll'll'itario 5 
febbraio 1964, n. 13/64, a carico dei tpl'Odotti provenienti ida Sta.ti 
non facenti :parte della Comunit�, com.e conseguenza dell'abolizione 
dei dazi doganali nell'ambito della ComUtllit� stessa, hanno 1specifica 
na:tura di �imposiziioni doga1nali e va:nno �assoggettati, quindi, a:lla disciplina 
rprorpria di queste. 

(1-2) La prima massima, che � ineccepibile appUcazione del principio 
dell'airt. 28 1c.1p.1p. 'chiairisce apportuniamente lia pootaita dell'arit. 22 dellia 
legge 7 gennaio 1929, n. 4; sull'argomento mancavano precedenti recenti. 
Di rilevante esattezza � la seconda massima; conf. Corte di giustizia delle 
Comunit� europee, 22 ottobre 1970, RAcE, 1970, 905. 



218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
La questione se la 1sentenza del 1giuctice penaie, con la quale sia 
stata pronunciata assoJuzione dal rrea�to di con.trabbando" fondata sull'affermazione 
che la merrce imporrtata non fosse soggetta a dazio, sia 
vincolante, o meno, per il gtudke crlivHe, cihe sia chiamato a decidere 
sulla sussistenza dell'obbligo tributario, � stata da tempo deic:iJSa da 
questa Corte in senso negativo, con la serutenza 3 agosto 1949, in. 2116, 
e, d:opo qualche perplessit� esiposta dalla dottrina, non ri:siulrtJa abbia 
dato J:uo1go s1Uccessivamente ad inc�ertezze. 
Ed inivero, a sensi dell'a:rt. 28 c.rp.p., il g.tudiica.to penale vincola 
il .giudice civile od amministrativo sofo per quanto !I"igua:rda i fa.tti 
materiali �ac.certati, non alllcihe per quaruto concerne le questioa:rl ~~iurid.
iiche tratta:te, che devono intenidensi risolte ai soli fini .dell'acc�ertamento 
del reato. 
Ne consegue che il giudicato penale in materdia �di �cont:rabbatDJdo 
fa stato nel giudd:zio dvile in riferimento all'acceritamento del fatto 
dell'mtroiduzione della merce nel terrritorrio dello Stato italiano e del 
fartto del mancato .pagamento dei dirlitti doganali, ma non per 1l'ev:entuai1e 
afliermazione o deduzione iintorno alla sussistenza dell.'obbligo 
tributario, che viene emessa ineidemter 1Jantum nel rp:rocesso penale, 
al mero fine della decisione sulla oossistenza, o meno, del Teato di 
contrabbando. � 
A divwsa conclusione non induce ineppure il richiamo ailla �disposizione 
contenuta neWarit. 2~ della ile~ge 7 geninaio 19�29, n. 4, da taluno 
invocata aJ. riguardo, in cui � stabilito che � qualorra l',esifstenza 
del �reato dipenda dalla soluzione idi IUiila c01I1Jtroversiia concernerute dl 
tributo dl tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altreisi 
della 1conrtroverrsia cr<ela.tiva al tributo � ; ;fiale l!lo:rma, infatti, ha lo scopo 
di evitacr<e la sospensione del processo penale �e la deivoluzioine della 
questione triJbutaria preg1udiziale al .giudice civile od ammdn.iistraitiivo 
e fa obbligo, quindi, aJ. 1giudic:e penale di deciderre la questiione �in sede 
penaJ.e evitando il ;prolungarrsi del iprocesso, ma non postula in alcun 
modo la formazione di un giudiJcato sulla questiolllJe pregiudizcrale. 
Di questi .pritDJciipi lLa sentenza impugnata ha :fatto co:riretta aipiplicazione 
e pe11tanfo il primo motivo di i-icoT1s:o 1deve es:s1ere respdnito. 
Coo il secondo motivo i ricoNeruti, denunciando violazione .e falsa 
applicazione dell'art. 13, secondo comma, del d.l. 23 dicembre 1964, 
n. 1351, sostengo:n:o che la sentenza im(puignata ha �errato nel viteneil'e 
che fa falsdt� dei� certificati di oriigine della merce, c.d. documen,ti DD4, 
determinaisse nece1ssarriamffi'1te .l'assoggettamento della merce messa al 
pagamento dei diritti di .prrelieivo e addUJCono che perr l'applicazione 
dell'esenzione .sta suffidente l'acceritamento della rproven.ienza della 
me11ce da uno dei paesi della Comunit�, comunque rragigiU[]Jta. A sostegno 
di ta�le tesi h1voc.ano la disiposiz.ione suindicata, secondo cui 
� lLe dogane possono richiedere l'esiib1zione di ogni altro mezzo supjj 
1:
f.: 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 219 

plementare di prova ,quando ritengono cihe i'tdentificazione della merce 

nol!l pos1sa essere acc,erta,ta ,sulla solLa base del certificato di circofazione � . 
Ma nep[pUJile questa ,censur:a � fO!ndata. 
Dalla stessa lettera della n0trma risuiliba che il requisito miinimo 

perch� la merce importata sia ammessa all'esenz:ioine dal versamento 
dei diritti di prelievo � resi,stenza di un a:-eigola['e certificato; fa presenza 
'di questo pu� non essel'e cooo~derata 1sufficiente, ma, dJn assenza 
di un'attestaiione dalla quale !l'lisuiLti ohe J.a merce C!ircola iin ossea:-vanza 
delle norme comuniitarie, le nornne stesse non rpossono thro;va:r-e 
arpplicazione. Alla inesi1stenza del docume:nito �, ovviamente, equivalente 
fa falsit� dello stesso, che DJel 1ca1so in esame � iincontesrtata e 
riisrulta accertata anche nel giudicato penaile. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, '24 settembre 1973, n. 2418 -Pres. 
Giannattasio -Est. Valore -P. M. Pedace (conf.) -Mini:sitero delle 
F�IIlanze (avv. Stato Soprano) c. Riccobol!le (a;vv. GraneHi). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni 
-Questione di diritto pregiudiziale alla valutazione Applicabilit� 
ad un'area ricompresa in piano regolatore con destinazione 
a verde pubblico del sistema di valutazione automatica � 
tale. 

(r.d. 7 agosto 1936. n. 1639,' art. 29). 
Costituisce una questione di diritto pr�giu.diziale aHa valutazione da 
rimettere aHa sezione speciale della Commissione provinciale, lo stabilire 
se un tJerreno con attuale destinazione agricola e ricompreso in piano 
regolatore con destinazione a vel'�e pubblico sia soggetto a valutazione 
�utomatica ovvero a stima diretta (1). 

(1) Decisione esatta. � giurisprudenza ormai consolidata che l'applicabilit� 
del sistema di valutazione automatica non esorbita dalla competenza 
de11e commissioni di valutazione solo quando debbasi stabilire in 
via di puro fatto se dl terreno da valutare abbia o no caratteristiche di 
area suscettibiile di una utilizzazione diversa dall'agricoltura e pi� redditizia 
(v. fra le molte, Sez. Un. 8 giugno 1971, n. 1700, in questa Rassegna, 
1971, I, 1135); nasce per� una questione p11e�giudiziale di dil'litto quando 
cade in discussione la portata e l'estensione della legge 20 ottobre 1954, 
n. 1044 sulla valutazione automatica (14 ottobre 1970, n. 2001, ivi, 1970, I, 
1103), quando la destinaziolll� agricola discende daWeffetto norme particolal'li, 
come quella sul � masso chiuso � deHa Provincia dd Bolzano (22 settembre 
1970, n. 1658, ivi, 929) o quando comunque sorga una questione di 
interpretazione di norme di legge o di atti amministrativi o di negozi 

220 RASSEGNA DEt.L'AVVOCATURA DELLO STATO 

giuridici (26 marzo 1970, n. 824 e 24 aprile 1970, n. 1182, ivi, 619). La sp&ci:
liica questione dei criteri di valutazione di un terreno con attuale destinazione 
agricola ma ricompreso in un piano regolatore con destinazione 
diversa da quella edilizia (strade, parchi, ecc.) era stata gi� decisa con 
la sentenza 5 febbraio 1971, n. 290 (ivi, 1971, I, 436) nel senso che essa � 
devoluta ,alla competenza deLla Commissione .Per le questioni di diritto. 

Va in proposito ricordato che ai fini sostanziali � stato affermato che 
per i beni gravati da vincoli urbanistici o altvi oneri di valore va determinat9, 
tenendo conto dei vincoli medesimi, con riferimento al comune 
commercio (15 mag~o 1972, n. 1457, ivi, 1972, I, 697); un tetrr�eno urbano, 
se pur non edificabile, ha pur sempre un valore che non � quello del 
terreno. agricolo. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2�8 isebtembre 1973, :n. 2428 -Pres. 
Saja -Est. Caileca -P.'M. Gentile (conf.) -Sca:rdorvi (avv. Ric,cardi) 
1c. Ministero delle Fi.na:nze (avv. Stato Corsini). 

Imposta di registro -Retrocessione -Risoluzione di contratto di trasferimento 
-Tassabilit� sia del contratto risoluto sia della conseguente 
retrocessione. 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 12, 14 e 64 e tarifl\a A, art. 121). 
La risoluzione di un COl)'!.tratto, me11,tre non infLuiSJCe suWavvenuta 
tassazione del contratto risoluto, d� Luogo ad un nuovo trasferimento 
(retrocessione) a sua voita soggetto ad imposta (1). 

(1) Si .riconferma un principio ormai pacifico; v. da ultimo 6 luglio 
1971, �n. 2097 in questa Rassegna, 1971, I, 1220 com. richiami. Degna di nota 
� <l'identificazione del titolo della tassazione della retrocessione nella sentenza 
che dichiara l�a risoluzione che, a norma dell'art. 121 della tariffa A, 
va tassata alla stregua dell'art. 64 della Legge di registro. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un.., 3 orbtoibre 1973. n. 2471 -Pres. 
Flolt'e -Est. Say,a -P. M. Di Majo (conf.) -Mitnistero delle Finail2le 
(avv. Stato Avella) c. Miozzd (a'VV. Ielpo). 

Imposta di registro -Cessioni di credito in relazione a finanziamenti 
concessi da aziende ed enti di credito a fav�re di ditte commerciali 
e industriali -Aliquote dello 0,50 % di cui alla lett. b dell'art. 4 
della tariffa A della legge di registro -Criteri di determinazione. 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4, lett. b). 
Presupposto dell'applicazione deU'aliquota media deUo 0,50 % deLLa 
lettera b) deU'art. 4 della tariffa A della Legge di registro � soUa.nto la 



�:;.� . *. , . X ,Jf.:::: , /

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. 

. ..


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 221 

qualit� soggettiva delie parti contraenti (Istitmto di credito contemplato 
nel r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e ditta industriale o commerciale), sicch� 
qualunque altra limitazione s.arebbe ingiustificata ed arbitraria; conseguentemente 
la nota aggiunta all'art. 4 va interpretata, per quanto 
concerne la lettera b), nel senso che per l'applicabilit� delL'aliquota � 
necessario che il finanziame.nto e la cessione non siano estensibili a soggetti 
non aventi le qualit� personali richieste,_ mentre nessun limite esiste 
alla estensibilit� degli effetti della cessione ad altre operazioni bancarie 
intercorrenti fra le stesse parti (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo dedotto la ricorrente Amministrazione 
finanziaria, lamentando la violazione �e fals:a applicazione degLi 
artt. 4 e 28 della <bariffa a11. A alla legge di registro approvata con 

r.d. 30 dtcembre 1923, n. 3269 e 1s:ostiitui:ti dagli amt. 1 e 2 della legge 
4 apvile 1953, n. 261 no1r1ch� contraddittoria motivazione siu 'lllil _punto 
dec.tsiivo de11a cont:roversta in velazione a:ll'art. 360 nn. 3 e 5 e.pi.e., sostiene-
che erro111eamente l'Impugnata sentenza ha 1accolto un diverso criterio 
per l� due aliquote dello 0,25 % �e dello 0,50 % , mentre 1:a xiitenuta 
possibilit� che la cessione garantisse oUre il finanziameltllto previisito nel 
contratto anche altre operazioni rendeva inapplioa:bi1e non solo l'aLiquota 
dello 0,25 % , ma anche quella dello 0,50 % , ohe tnvece la sentenza 
rpredetta aveva arprplicato, con La co!!lJseguenza che l'atto era sogge.
tto alla �tassazione dell'l,50 % pretesa dall'ufficio del registro. 
La censura non � foodata. 

(1) Le Sezioni Unite, intervenendo a dare una risoluzione alla tormentata 
questione, hanno offerto un Limitato contributo alla chiarezza 
interpretativa della norma. Bisogna ricordare che non soltanto la sentenza 
28 gennaio 1972, n.-212 (in questa Rassegna, 1972, I, 314) ma anche altre 
(particolarmente 15 aprile 1971, n. 1076, ivi, I, 1071) avevano sottolineato 
l'impossibilit� di cancellare letteralmente dal corpo dell'art. 4 la nota 
aggiunta che � ben consal;l'6volmente, e non so.Io accidentalmente, viferita 
anche alla lettera b); quando pure si voilesse ammettere un minor rigore 
nel valutare la esclusivit� della connessione tra cessione e finanziamento, 
bisogna pur riconoscere che una connessione non solo apparente o pretestuosa 
deve esistere. 

Ora le Sezioni Unite da una parte inaspl'iscono oltre il volere della 

norma i limiti alla applicabilit� dell'aliquota di massimo favore affermando 

che la tassazione con lo 0,25 % � possibile solo quando la cessione abbia 

lo scopo esclusivo di garantke l'unica operazione bancaria preordinata per 

il finanziamento del contratto di somministrazione o di appalto stipulato 

con la pubblica Amministrazione; dall'arltra parte riducono i presupposti 

de1l'aliquota media dello 0,50 % alla so1a qualit� delle parti. 

L'una e l'altra proposizione non si possono condividere. Per l'aliquota 
dello 0,25 la cessione (che pu� rigua.rdare annualit� di rendite o contri


17 



222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'art. 1 della legge 4 arprile 1953, n. 261, modificando l'art. 4 della 
tariffa all. A alla legge di !l'egistro, ha fisooito per le cessioni di crediti 
le se,guenti aliquote: 

a) 1,50 % per le cessioni in ,genere; 

b) 0,50 % rper le cessioni stipulate i:n r,elazione ai fimmzfamenti 
concessi da1gli enti bancari previsti dal r.d.l. 12 mru:zo 1936, n. 375 e 
succeS1Sive modificazioni a favore di ditte commerciali e ��llldustiriali; 

� e) 0,25 % per le cessioni di a!Il!llualit� o C()[},triibuti gover1I1ativi o 
di enti pubblid noillCh� dii crediti verso pubbliche amrnin.iistlraziooi sti~ 
pulate in relaziOIIle a finanziamenti concessi da detti 1ooti bancari al:le 
ditte commerciali e ��llldusliriali. 

La nota in calce al predetto art. 1 precisa che �per l'aipp1i.cabilit� 
delle minori aliquote di cui alle lettere b) .e c) � necessario che neill'a,tto 
di cessione siano specificatamente indicate ile operazioni in relazione 
alle quali � stirpulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche 
ad altre operazioni�. 

Il problema concerne appunto l'interpretazio1ie den'ultima parte di 
detta disposizione e cio� se il requiisiito negativo, a cui � subordinata 
l'applicazione del:le minori ailiquote, sia e'guale nelle due ipotesi 01VVero 
se esso vada considerato 1diversamente a 1seconda che si faccia questione 
dell'applicabilit� dell'aliquota dello 0,50 % (lett. b) o di quello dello 
0,25 % (lett. c). 

II Supremo CoUe,g.io, fatta eccezione per la dec<Lsione 28 ,gennaio 

1972, n. 212, si � orientato per la seconda soll.uzione e pertanto ha inteso 

buti o crediti in genere che possano non aver nulla a che vedere con 
prestazioni da fornire alla P.A.) deve essere in relazione con operazioni 
(non necessariamente una) da indicare specificamente in modo.che, direttamente 
o indirettamente, gli effetti della cessione non siano estensibili 
ad operazioni div,erse; .nessuna verifiica � per� pos,sibiLe per stabilire se 
le operazioni indicate siano preordinate ana esecuzione delle prestazioni 
verso la P.A. e meno che mad per accertare come il sogg,etto finanziato 
abbia impiegato le somme prelevate. Non diversa � la ratio della lettera b), 
salvo che per quanto conceNle il debitore ceduto che non � una P.A. Ma 
nell'uno e nell'altro caso la cessione di credito deve esseTe � in relazione � 
ad operazioni bancarie determinate a servire per faci1itare il credito alle 
ditte commerciali e industriali. Non solo per effetto della nota aggiunta, 
ma anche per il chiaro dettato della lettera b), l'aliquota media dello 
0,50 % non presuppone soltanto una determinata qualificazione soggettiva 
delle pairti, ma anche una connessione ( � stipulate in relazione �) tra cessione 
e una o pi� operazioni bancavie determinate e ben specificate. 

Il limite posto dalla nota non � diretto ad impedire che la cessione 
sia impiegata per operazioni che non hanno lo scopo di favorire l'esecu
�zione di contratti a vantaggfo della P.A. (obiettivo che non sarebbe mai 
raggiungibile perch� n� l'operazione bancaria n� il danaro con essa finan




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 223 

in rnainiera diveTsa il suindicato ,requisito negaUvo, risp1ettivamente, nell'ipotesi 
di cui alla lettera b), oss1a .fili quella dell'aliquota dello 0,50 % 
(cfr. senit. 21 clicembire 1964, n. 2�948; 16 novembre 1970, n. 2421; 15 
aprile 1971, n. 1076), e nell'altra �cli cui alla lett. e) e iedo� in quella 
dell'aliquota dello 0,25 % (cfr. s00;t. Sez. Un. 6 giugino 1964, n. 1397;

1

Sez. Un. 5 ottobr:e 1964, n. 2519; 26 mairzo 1965, n. 507; 17 giugno 1966, 

n. J560; 5 luglio 1966, n. 1737; 15 dicembire 1966, n. 2944; 213 rna1ggio 
1967, n. 1125; 2 agosto 1968, n. 2752; 5 settembre 1968, n. 2866; 19 dicembre 
1969; n. 4006; 9 novembre 1970, n. 2302; 8 marzo 1971, :nin. 760, 
761, 762, 763, 764, 765 �e 766; 19 giugno 1972, n. 1912; 25 J.iuglio 1972, 
n. 2531; 27 ottobre 1972, n. 3300; 27 ottobre 1972, n. 3305; 15 febbrafo 
1973, n. 475; 15 febbTaio 1973,.n. 479). 
Tale ocientamento risulta pienamente gius1tiif�cato e pertanto va 
confermato. 
Prendendo le mosse da detta ultima iipote1Si, ha irillevato che, com'� 
stato rprecisato in a1tire decisioni, LI.a ratio della :maggioll"e agevolazione 
dello 0,25 % risiede nell'mtento legislativo �di farvOll"ire i soggetti che, 
avendo rpall"ticolari rapporti con la pubblica amministrazione, specialmente 
in con1se1guenza di contratti di somrnii:nistrazione o di appalto, e 
riscuotendo normalmente il corrispettirvo dopo moJJto rtempo, ihanno \l'esigenza 
di ricorrere a finanziamenti di enti bancari al fine di otten&e il

1

ziato possono mai avere una destinazione vincolante), ma semplicemente 
di impedire che la cessione sia impiegata per operazioni � diverse � da 
quelle che . devono essere chiaramente specificate nell'atto. Tale scopo si 
pone indifferentemente per la lettera a) e per la lettera b). 

Inoltre se, come si � visto, una connessione tra cessione e operazione 

bancaria deve sussistere anche per la ipotesi della lettera b) degli artt. 4 

e 28, questa connessione deve essere reale ed effettiva e non me!ramente 

apparente o pretestuosa; non si pu� seriamente supporre che il legiSllatore 

abbia inteso porre come presupposto di una agievolazione una dichiara


zione pleonastica che non serve a nulla e consente illimitatamente (e leci


tamente) l'utilizzazione della cessione per uno scopo diverso da quello 

che deve tuttavia essere dichiarato; quale scopo potrebbe ave:re una tale 

dichiarazione e perch� con questo modestissimo adempimento formale che 

non costa nulla si dovrebbe benefieiare di una riduzione di ailiiquota di 

due terzi? 

Ma discutendo dell'aliquota ridottissima, numerose pronunzie hanno 

ben sottolineato il carattere della cessione di cr�edito come negozio a causa 

generica che trova la iusta causa nell'altro negozio con cui � in relazione 

causale; in particolare con ilia recentissima decisione 5 iluglio 1973, n. 1875 

(in questa Rassegna, 1973, I, 945) si � dato p01l"t.licolaire riiLtev<o a questa 

qualit� della cessione giungendo all'affermazione che una cessione q~ali


ficata dalla connessione con un determdnato rapporto deve essere registrata 

una seconda volta quando viene espressamente utilizzata per garantire un 

altro rapporto. Se la qualificazione limitativa della cessione non si produce 

con l'esclusiva connessione con operazioni bancarie determinate, pu� anche 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

denaro necessaxio per gli ocnerii. 11elativi aUa �concireta esecuzione deUa 
pvestazfone dovuta: finanzi:amenti, ,viispetto ai quali, �secondo una prassi 
commerciale ormai invalsa, gli enti suindicati pretendono la cessiooe 
dei ,Cll'edtti dovuti al sogig:etto finail1Z�arto daJJ.a pubbltca ammmiistrazfone 
in dtpendenza della sommd:nistrazione o dell'aippa1to alla cui attuazione 
� destinato il denaro mutua,to. 

L'aig,evolazione suindicata che, riipetesi, � la mag:gioire p.rieviista dalla 
leg:ge; trova, dunque, il suo focndamento nella specifica funzione dell'atto 
di finanziamento, garantito da11a cessiooe, il quale � diretto a fornire 
il. denaro occorrente all'esecuzi01ne dei contratti di sommirustrazio:
ne o di appalto stipulati con la rpubb1ica amministrazione, dietro cessione 
dei crediti 1srpettanti al sommirust:ria�nte o 1ap~a1'tatoil'e a titolo 1di 
co11.1riispettivo. 

Da ci� rilsulta evidente come per l'applicazione dell'aliquota particolarmente 
rtdotta dello 0,2,5 % sia neciessarfo ,un collegamento non ,solo 
rigoroso, ma anche esclusivo ,tra il si:rugoilo atto di finanziamento posto 

venir meno del tutto ila relazione, che si � vi.sto necessaria tra gU artt. 4 
e 28, giacch� il cessionario pu� soddisfare con i proventi del credito ceduto 
ogni suo diritto anche diverso da un'attivit� bancaria (nella menzionata 
sentenza 15 aprile 1971, n. 1076 si fa l'ipotesi del crediito della banca 
nascente da fatto illecito o altro rapporto estraneo ad operazioni di credito) 
e potrebbe addirittura (ipotesi scolastica ma non irreale) incamerare i prov,
enti della cessione dndipendentemente da qualsiasi titolo, essendo la cessione 
di per s� tras1ativia del credito. 

Ma per poter verificare se esista una connessione tra cessione e finanziamento 
rispondente ai requisiti di Legge � sempre necessario che le operaziioni 
bancarie siano determinate; se la cessione pu� essere impiegata 
per soddisfare altri crediti non ipotizzabili diversi da quello dichiamto, 
diventa impossibile anche l'altra v;erifica, ritenuta necessaria anche nella 
decisione in rassegna, attinenti ai requisiti soggettivi; se l,a cessione resta 
a causa generica (perch� manca la relazione esclusiva voluta nella nota 
ahl'art. 4) div;enta possibile utilizzarne gli effetti a v1antaggio di soggetti 
diversi da contraenti, che possono non avere il requisito soggettivo di ditta 
commerciale o industriale; ipotesi (questa volta non meramente scolastica) 
del credito della banca verso un terzo garantito dal cedente, o della cambiale 
avallata o dell'assegno girato e simili; senza dire che diventerebbe 
estremamente facile cedere valendosi dell'agevolazione un credito in favore 
di un privato, ricorrendo aUa cessione in favore di una banca alla quale 
si da incarico di accreditare i proventi al terzo. 

Si ritorna cosi al punto essenziale; se la cessione non � 1in relazione 
esclusiva con operazioni bancarie determinate (pieno rispetto della nota 
aggiunta) essa � una cessione pura e semplice a causa generica, alla quale 
nulila aggiunge la sola formale e non vincolante dichiarazione di connessione 
con una operazione bancarta; ma la cessione pUJra e semplice � soggetta 
all'aliquota normale, :anche quando interviene tra un ente di credito 
autorizzato e una ditta commerdale o industriale. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

in essere e la cessione di crediti che lo �garantisce ed in proposito merita 
di essere dcordata l'ossiervazione gi� corntenuta nelle dt. sent. i!1[1. 1397 
e 2519 del 1964, nelle quaH queste Sezioni Unite hanno rtlevaito 1che 

� l'esiplicita avvertenza legislativa � -quella rper cui l'efficacia della 
cessione no:n deve essere estesa ad altre operazioni -� .stata determinata 
dal fatto che gli istiituti finanziatori, :favo:riti daJ.la .gene�ri:eia formulazione 
della legge precedente (r.d.l. 9 ma:g.gio 1935; r.d.l. 19 dicembre 
1935, n. 2170), avevait'lJo a volte utiilizzarto le cessioni di credito rper proprie 
esposizioni, non collegate al finanziamento concesso in reiazione 
all'opera o fornitura pubblica. 
In siintesi, pu� diTsi che l'agevolazione � conces1sa perch� la cessione 
garantisce un finanziamento dtretto a fornire n dena\l'o necessario ad 
effettuare la ;prestazione dovuta a11a pubblica amminisrtrazione .geneira�lmente 
per effetto di un contratto di somministrazione o di �appalto, sicch� 
l'agevolazione perderebbe 1a rsua raigion d'essere 1se non fos1s1e collegata 
e dreoscritta a detto finanziamento. In d� trova il suo fondamento 
l'orientamento .giurisprudenziarle ribadito nel1e numerose decisioni 1suindkate, 
p& il quale, ai fi.nd dell'applicabilit� ~ell'aliquota dello 0,25 % , 
� necessario che la cessione cornc.erna soitanto 1l'atto .di finanziame1DJto a 
cui �garanzia � ,sfato stipulato con la comeguenza che l'aigevofazione risulta 
inarpiplicabile se sussista comunque la possibilit� che la cessd.one 
venga estesa, al di l� di detto finanzfamenrto, anche ad altre operazioni. 

Ben diversa si presenta la situa21ione rispretto aU'aUquota deUo 
0,50 % (Iett. b del citato art. 1 lergge 4 arprile 1953, n. 261), Ja quale � 
prevista dalla legge non in base a un elemento oggettivo, qua!1e que.Uo 
dell'interdipendenza della ceiSsio~e con un determinato a�tto di finanziamento, 
bens� a un criterio soggettirvo consistente nella qualit� delle 
pa11ti, per cui H finanziatore-cessiornrrio deve eissere un istituto di credito 
compreso tra queUi indicati nel r.d.1. 12 marzo 1936, n. 375 e successive 
modificazioni e H fi:nanz.tat�-cedente deve es.sere un'iimrpresa commerciale 

o industriale. Cons1eguentemente, neU'1Jpotes.i ora conSJ1derata, non avrebbe 
'Senso il riferiim.ento al singolo atto di finanziamento a cui rsi riferisce 
la cessione perch� l'agevolaz.ione, ripetesi, non � coinces1sa in dip�denza 
dell'og:getto e della funzione dell'atto di finanziamento, bens� per effetto 
delle qua.tlit� personali ded soggetti cihe hanno posto in essere i due 
negozi (finanziamento e cessione di crediti). Evidenti ragiioni di logica 
giuridica impongono� di ritener1e aiprpiLicabil:e l'agervofaziorne dello 0,50 % 
tutte le volte che ricorrono dette qualit� rpe11sona.Ii, aB.e qua1i soltraruto 
essa � subordinata, senza che sia consentita 1pe:mi� alcun altra limitazione 
che risulterebbe ingiustificata ed arbitraria. 
Deve quindi ritenersi che la formula legislativa della nota srui1ndicata 
( ... � necessario... che l'efficacia della cessdorne non sia esitesa anche 
ad aitre operazioni �), pur essendo unica per le due ipotesi, non ha lo 
stesso significato .ciascuna di e:sse, in quanto � diretta in soSrtanza ad 


226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1mpe:dire che le due agevolazioni operino oLtre l'ambito dalfa rlegge fissaito 
e, poich� tale ambito � diverso a sec001ida che si ,tratti dell'aliquota 
dello 0,25 % e di quella dello 0,50 % , :l"iisuLtal!ldo La prima ancorata ad 
un <er�iterio oggettivo e il.'aJ.tra ad uno 1sogigettivo, �consegue che � arnche 
dive11so il c001tenuto del divieto di estoodere la cessione ad altre orperaziOlllJ.. 
Nella pru:na ipotesi esso sign:ifica che l'aigevolazJ.ooe dello 0,25 % 
non spetta :se cmnUl!lque vi � la possib1lit� 'che. l'efficaicia della cessione 
sta esrtesa oltre il singolo finanziamento .gwallltiito daJ.la cessione 'stessia 
e ci� perch� l'aigevolazJ.one � concessa in c0!!1JS1derazfone del:la parrticoLare 
destinazione di tale finanziamento, sb1umootailmente ~eordilnato alla 
con�creta esecuzione di :prestazioni verso 1a pwbblica amminiisWazione. 
Nella �seconda ipotesi esso, invece, sta a ,s,tgnificare .che l'ag.evolaZione 
non spetta se il finranziamento e la cessione si riferiscono ainche� .parzialmente 
a ;sog�getti nolll aventi le qualiit� sorpra rico11date e perei� compete 
in ogllli caso in cui �gli effetti dei due 1I1egozJ. siano circqscvitti agli enti 
bancari preVdsti dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, da una parte, e, dal-
l'altra, da imprese commer�ciali e industriali. 

La bont� dal il:"isulta.to rag,giunto � confermata dal rilievo .che in 
tal modo si ha un medesimo t11attaroooto tdbutall'io .tra finanziamenti e 
cessioni di �crediti, eh~, per la loro stretta connessione, i:l il.egisla.tore certo 
ha voluto, dettando negli artt. 1 e 2 della dt. legge 4 aprtle 1953, n. 261 
una disc:Lplina ;rigo:rosamente ccmr:elatirva fra il.e ipote"si considerate e 
cio� l'l,50 % rper i finanziamenti e le cessioni in genere, lo 0,50 % per J. 

� finanziamenili e le cessiOl!l� tva i ooddetti enti bancari e le imprese commel'cfa1i 
e industriaili., ed infine Jo 0;2�5 % per i finanziamenti e le c�essioni 
tra gli stessi soggetti quando la cessiooe ha :per og.getto cirediJti 
venso la pubblica ammin:Lstrazione: mentre con la tesi orppoota si perviene 
all'assllirdo di tassare �diverisamente i due atti e prec:Lsamernte con 
l'aliquota dello 0,50 % il finanziamento e coill l'altra dell'l,50 % ila cessio111e 
dei crediti. 

Ll ricorso deve essere quindi rigettato. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2482 -Pres. Carporaso 
-Est. A1ibranidi -P. M. Del Grosso (diff.) -Mariotti (avv. 
Andrioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sopl'ano). 

Imposta di successione -Azioni non quotate in borsa -Determinazione 
del valore da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio Sindacabilit� 
nella successiva fase contenziosa -Illegittimit� costituzionale 
-Manifesta infondatezza. 

(D.I. 8 marzo 1945, n. 90, art. 11). 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 227 

Imposta di successione -Azioni non quotate in borsa -Omessa presentazione 
del certificato peritale del comitato direttivo degli agenti 
di cambio -Successiva presentazione -Liquidazione di conguaglio 
di imposta principale -Necessit� dell'accertamento di valore Esclusione. 


(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 51 e 52; d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 11). 
La �eterminazione del valore delle azioni non quotate in borsa 
fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio � soltanto un parere 
che pu� essere sindacato senza limitJazioni neUa successiva fase 
contenzios.a; � pe.1�tanto manifestamente infmidata la questione di illegittimit� 
costituzionale dell'art. 11, sesto comma, del d.l. 8 marzo 
1945, n. 90 per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. (1). 

n contribuemve ha l'obbligo di presenta.re con la denuncia di successione 
il certificato peritale del Comitato direttivo �degli agenti di 
cambio per la determinazione del valore delie azioni non quotate in 
borsa, ma ove tale obbligo non venga osservato la denunzia � tuttavia 
regolare e deve essere ricevuta dall'Ufficio. Quando, in ottempernnza 
ad una ris.oluzione ministeriale, l'Ufficio autorizza il contribuente 
a presentare successivamente il certificato peritale si sdoppia 
in due momenti la percezione dell'imposta principale che avrebbe dovuto 
percepirsi in unico atto in base alla denuncia corredata dal certificato 
peritale. Conseguentemente detta imposta liquidata in secondo 
momento sul valore delle azioni non quotate in bo!l'sa non � un'impo~ 
sta complementare e non deve essere p1�eceduta dalla notifica nel 
termine annuale dell'avviso di accertamento (2). 

(Omissis). -Altra questio!lle di legittimit� costiituzio!llale le ri


1

cm:1retnti rip1101Pongo!l10 1CO!l1 il terzo motivo, 1amenta:ndo che, a torto, 
la Commi1ssione centrale abbia rlteniuto manifestamente infoiIJJdata la 
questiO!lle stessa. Questa � soJ.levaita in riferimento 1aigli artt. 24 e 113 
della Costituzione, la cui violazione � dedotta ,sul rilievo che l'accertamento, 
a carattere vincolante, della determinazione del valore delle 
aziO!lli non iscritte nei Jristi:ni di borsa, deteoc:minazione effettuafa dal 
Comitato dir.ettivo degli agenti di cambio, a !llorma deLl'art. 11, sesto 
comma, d.l. 8 marzo 1945, n. 9�0, � <tale da limitare la diiesa del cont11ihuente, 
ancoa:-prima di poter adire i competenti organi dd giustizia, 

(1-2) Decisione da condividere pienamente. Non constano precedenti 
specifici. 



228 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con l'effetto di rip!ristinare, sostanzialmente, il princ.tpfo de�l solve 
ed repete. 

Neppure ques.to motivo va accolto. 

L'accertamento del valore delle azioni non iscritte nei listini di 
borsia, accertame;n,to che il citato art. 11 demanda al Comitato direttivo 
degli agenti di cambio, non � vincolante, ma qua�le .semplice atto 

istrutto!rio, ben :pu� �ess�ere sindacato, nel merito, neHa successd�va fase 
contenzioiSla, �con :piena libert� di aprprezzamento in o!rdine �al valore 
delle azioni. ~ poich� la norma del citato art. 11, cui �, moss�� addebito 
d'illegittim1t� costituzionale, non .comrprime la libert� di difeisa delle 
pavti, n� ipreclude il contraddittorio, Tettamente fa Commis�sfone centrale 
per le imposte ha dichiarato manifesitame[J)te infondata 1'a questione 
di costituzionalit� che ad �essa si riferis1ce. 

Con il secondo motivo le �ricocreniti, denunziando viofazione degli 
artt. 31, 51, 52 e 64 r.d. 30 dicembre 1'923, n. 3270, 20 .e 2.1 d.1. 7 a.gosto 
1936, n. 1639 e 11 d.L 8 marzo 1945, n. 90, nonch� omesiso esame 

I 

di :punto decisirvo della con�trovel'S1ia � (art. 360 n. 3 e 5 cJp.c.), s:i dol


l ~ 

gono che, in O!rdine all'obbligo del contribuente, di ~odurre, dn,sieme 
con �lla den.uncia �di successione, il eertificato peritale del Comitato 
direttivo degJi a.genti .di cambio, la Coo:nmiis1sione centrale per le imposte 
abbia dato al citato art. 11 un'.tntwp!retazione in contrasto con {: 

i:*i 
principi cihe presidiano la disciiplina deill'imposta di rucces1sione, 

I 
I 
~~ 

quali rdsultano da1gH artt. 51 e 52, pure dfati, della legge tributaria 
sulle successioni, .senza tener conto, :peraltro, che l'Ufficio aveva gi� 
liqu.tdato l'imposta sulla b.arse della denunzia, sebbene non cocredata 
del certificato peritale. Se questo deve ritenel'ISti elemento essenziale ~ 

I 
~~ 

-deducono le ricorrenti --la denunzia non doveva .essere ricevuta r. 
daU'Ufficio, il quale a\nrebbe dn�vece dovuto .promuovere la procedll!ra " 
di cui al menzionato a:rit. 52. Agg�iungono che avendo l'Ufficio consideraito 
la denuncia ammissibile, a[}Jche .se non accompagna.ta dal pre


@ 

detto ceTtifi�cato, doveva proeedel'Si alla revisione dei valori denun
�

�

ziati dalLle conrt!ribuenti pier indagame la congruit� e determinaire il 
valo-re venale ai fini della tassazione, mediante notificazione di avviisio 
di accertamento, avverso il quale '1e odierne rico:rirenti avrebbero potuto 
ad.tre la Commissione distrettuale. 

H motivo non si ravvilisa fondato. 

Da quanto stabilisce l'art. 11, ultimo comma, del d.l. n. 90 del 
1945 si desume che riisrpetto alle azioni non iscdtte nei listini �di borsa 
� fatto obbligo al contribuente di pirodurre, unitamente alla denunzia 
~: 
di 1successione, un certificato rp.eri�ta�le del Comitato direttivo degli 
agenti di ciambio ci~ca il valo!re delle azioni con riferimento al giorno ,: 
del foro trasferimento. Il contenuto .precettivo di questa zona, consi


f 

derata 'sia in s�, s.i-a in correlazione a quelle che disciplinano la denuncia 
di successione (art. 51 ss. legge tributaria .suHe successioni), 1 


ili 

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. --" �1,

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�: 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 229 

riisu1ta ben chiaro; essa .pur aff.erimando l'�accennato oibibligo del contribuente, 
non commina .J'invalidtt� della denunzia non ac�comipa.gna�ta 
dal ceTtillcato peritale; n�, in tale ]potesi, la denunzia 'stessa rpu� 
equiparia.11si a quella che, per manicanza degli elementi indicati nel 
citato al1t. 52, � considerata dalla legge denunzia irregolar.e. 

Ci� 1preme:sso, rilevasi che, nella spede, l'Ufficio �tributacrio ipo�teva 
e doveva applicare l'imposta di successlione sul valocre nominale 
di L. 1.000 �per ogni azione, indiciato in:e1la denunz,ia di succes1sione, 
senza dare inizio alla procedura di rettificazione deHa denunzia, prevista 
dallo stesso art. 52, non rkorrendo un'ipotesi di denunzia irregolare. 
Infatti, l'Ufficio, applicando l'imposta sul v�alore dichia!I'afo ed 
inv1taindo nello stesso tempo le contribuenti a .produTre il certificato 
peritaile, ha frazionato in due :fasi la liquidazione dell'imiposta principale, 
senza che �a ci� osti akU!1a srpecifka diis1pos1iziolne di il.egige. Lo 
Ufficio si � uniformato, peraltro, alla risoluzione mimisteriale del 19 
novembre 1954, n. 176.900, emanato al fine di evitare che H contribuente, 
pur non avendo la materiale poss1bilit� di ottemperare al 
precetto �dell'art. 11, a causa del periodo �di tempo occorrente rper la 
formazione del certificato peritale, incorra n�lla sanzione della soprata1sisa 
per denunzia di successione eseguita oltre il termim.e di legge 

(art. 55 �legge tributada sulle sUJCcessio111i). 

Ora, se l'Ufficio, in base alla d~siporsizione del citato art. 11 aveva 

diritto di percepire la maggiore imposta, in via prindpale, nel mo


mento in cui il contribuente .era tenuto a produrre, con la denunzia, 

il certi:fi,cato .peritale, tale diritto non viene ovviamente meno nel caso 

in cui il cont1ribuente presenti, come nella �specie, in ritardo il detto 

cer.tif�ciato. N� la ritardata produzione di questo ha l'effetto di mutare 

in complementa!re il tr1buto princiipale, la oui natura cresta fe.rma, 

anche se la relativa liquidazione venga a scindersi in due fasli di unico 

accertamento. Infatti, non pu� parlacrsi di tassa complemen.tare, a no!r


ma dell'ar.t. 7 della legge O['lganica sull'd.mposta di re1gistro (T.d. 30 

dicembre 1923, n. 3269), pe11ch� questa presuppone che sia esaurito 

il rproc.edimento di Uquidazione del tributo rprinciipale, ci� che, nel 

caso dn esame, non ricoITe. 

Escluso che il rispetto alla tassazione della differenza di valo!re 

delle azioni cadute nella succes�sfone possa �conftgu!rarsi un tributo com


plementa.re, re,sita di conseguenza esclusa la necesstt� per l'Ufficio di 

notificare alle con.tribuenti l'avviso di accertamento �di cui :all'art. 20 

:r.d. 7 agosto 1936, n. 1639. Questo, .inlartti, siarebbe stato neees1sario 

soltanto nel caso in cui l'ufficio come era nella sua :l�acolt�, avesse T1


tenuto il valoire delle azioni determinato dal Comttato dire�ttivo de.gU 

agenti di cambio 1infer1to1r:e :a queiUro vellllall.1e dn comunie comme1rc1io ail 

g!ioTno del!. tiraisfo!rdimenrbo, itrr'a11:Jtando1si, tin queslba d:poite1si, dli tird1bUito com


p��ementa!re. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1973, n. 2541 -Pres. Malfitano 
-Est. Elia -P. M. De Marico (conf.) -Mini1stero delle Finanze 
(avv. Stato Del Greco) c. Banca Popolare di Siracusa (avv. 
Mazzullo). 

Imposte e tasse in genere -Impos:te indirette -Ingiunzione -Azione 
riconvenzionale -Interessi -Ammissibilit�. 

(C.p.c. art. 112; 1. 26 gennaio 1961, n. 29). 
Imposta di registro -Agevolazione per il credito artigiano -Presup


posti -Acquisto di immobile da destinare a laboratorio -Non .si 

estende. 

(L. 25 luglio 1952, n. 949, art. 33; d.l. 15 dicembre 1947, n. '1418, art. 8). 
Legittimame1ite l'Amministrazione finanziaria, convenuta nel giudizio 
di opposizione ad ingiunzione fiscale, pu� domandare in via riconvenzionale 
il pagamento degli interessi sull'imposta pr'etesa con 
l'ingiunzione (1). 

L'agevolazione dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in 
relazione all'art. 8 d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418, ha per oggetto il 
credito diretto all'impianto, ampliamento e ammodernamento di labomtorio 
artigiano, inteso come complesso produttivo considerato nei 
suoi elementi caratteristici essenziali, strutturali e strumentali; la 
agevolazione non pu� di conseguenza essere estesa al credito per lo 
acquisto di un immobile nel quale si intenda successivamente installare 
un laboratorio, essendo peraltro non essenziale la propriet� dell'immobile 
per la costituzione del laboratorio (2). 

(Omissis). -Coiil l'unico mezz� del mconso princirpa1e l'Amministrazion~ 
denuncia violazione della ,leg,g.e 26 ,gennaio 1961 n. 29, dell"
art. 2953 e.e., degJ.i artt. 36, 100 e 112 e.pie., noTIJcih� dei !Princirpi 
giUtridici in materia idi opposizione alle ingiunzioni fiscali, in relazione 

(1-2) Esattissima la prima massima che, ben precisando l:a differenza 
t11a azione riconvenzionale vera e propria e eccezione riconvenzionale, riconosce 
il diritto della Finanza di proporre anche una vera azione riconvenzionale 
per dimandare il pagamento degli interessi non chiesto con l'ingiunzione. 
Riguardo agli interessi non si pone la rnecessit� della preventiva 
liquidazione in sede amministrativa, si che La do:qianda riconvenzionale � 
un'azione di pagamento e non un'azione di accertamento positivo. Sul punto 

v. Cass., 13 ottobl'e 1973, n. 2579 in questa Rassegna, 1973, I, 1173 e precedenti 
ivi richiamati. 
Da condividere pienamente � anche la seconda massima. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

al n. 3 dell',ar,t. 360 c.p.c. ed infine omessa motivaziO!Il:e su 1punto decisivo 
in rapporto al n. 5 �dell'aDt. 360 c.p.c., deducendo che con rituali 
domaillide rkonvenzionali Pr-oposte con cQlffiparse di Tlisposta nei 
due giudim non ancora, allora, �riuniti, �essa Amministrazione aveva 
chiesto il pa1gamento degli interessi dOV'llti sulle :imposte suppletirve 
a tel'lmini del.fa citata legge n. 29 del 1961 e non comprese rnelle ingiunzioni, 
e .tale i!Stanza >riconvenzionale non era stafa .presa in esa�me 
dalla Corte di meriito. 

La censura � fondafa. Il convenuto .in giudizio ipu�, a termini del


, l'art. 36 1c.ip.c., ,trarr-re occasione dal:1a doma�nda proposta c001tro di 1lui 
per chiedere olitre il rigetto di tale istanza anche l'accoglimento di una 
domanda .proipria, in riconvenzionale, tendente ad ottenere un rprovvedimen.
to positivo favorevole ad esso convenuto e sfavorevole all'attore. 
Tale domanda r.ic0111ve111zionale .si 1distin~e dalla ecicezione 
riconvenzionale, con fa quale, rpur dedwcendOISli run diritto incompatibile 
con l'istanza deH'a�ttore, si chiede dal 1convenuto solo il rigetto 
della detta istanza e non anche urna pronwncia in prQ\Prio favore (Caiss. 
19 ottobl'e 1966 n. 2549 e Caiss., 27 mMZO 1967 n. 670). La domanda 
rii1conrv.enz.iona,1e, ov�e non �importi spostamento di CQlffipetenza,. rpu� essere 
proposta anche fuori delle 1irpotesi di cui all'art. 36 ciiitato, e cio� 
se n0111 dipende n� dallo stesso rtitoilo dedotto in giudizio, n� da quello 
che 1gi� appartiene al rprocesso in via idi .eccezione, rpuricl:i�, wttavda, 
sus,s~sta un vinicolo �di �collegamento tra la istanza rprincirpale e la 
rciJconvenzionale, tale da rendere Olpiportuno dil simuitaneus processus. 
Tale vincolo S'Ussiste nel caso in cui le domande ;traggano entrambe 
ordgine da un un.ko rapporto (Oass., 22 luglio 1966, n. 2003). Nella 
ipotesi di opposiziOIIle ad ingiunziO!Il:e fiscale, con r.if.erimento agli 1articoli 
144 e 145 della legge 30 dicembre� 192�3 n. 3269, l'Amminis;IJrazione 
finanziaria assume Jia v.este fOll'IDale -cli 1co:nvenuta .e ipu� dunque 
proporre anche fil 1subordine doma:nda di rkonvenziO!Ilale, Sii.a pure 
:fondata su titolo diverso, se quello i:ndkato nella .ingiunziOIIle iriisultaisse 
illegtttfano (Cass., 20 ottobre 1969, n. 133). 
Nella specie, con le ,comp�lil'se �di risposta 12 febbraio 1964, nel 
g.iudizdJo di orpiposiizione promosso dalla Banca e 17 aprile 1964, nel 
giudizio promosso da,1 Gemelli, l'Ammicistrazione chiese, come questa 
Corte Suprema a1ccerrta in fatto, ai fini dell'indagine sul dedotto errore 
procedurale, il pagamento degli dnteressi del 3 % sulle imposte 
suppletive chieste con le ingiunzioni opposte. Tali interessi venivano 
domandati in dipendenza dello stesso titolo di obbhligazio:ne tributairda 
di cui �ane higiunzioni Olpiposte, :nelle quali non eiiano compresi, ed 
erano collegati al diritto di credito d'imrpo1sta in .esse dedotto dalla 
AmmiloJ;strazione ed og,g.etto di orprposizione da pa.rrte dei c0111triibuenti. 
La domanda rkOillvenzionale relativa agli interessi �era sta.ta proposta 
nel termine dd .eui all'art. 167 c.ip.c., cio� nella compa,rsa di il'isipo1sta 


232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Cassazione, 23 . ma�rzo 1963, n. 922) con riferimento alla legge n. 29 
del 1961 citata, ma non fu e�saminaita dalla Corte di merito, ohe, pur 
dichiar1ando dovute le imposte di cui alle ingiunzioni, non pro~1de, 
n� motiv�, nerppure implicitamente, ci11ca gli interessi del 3 % su tali 
~om:me, chiesti dall'Amministrazione. 

Pertanto il ricoirso pdncipale deve ess:ere accolto. 

Con l'unico motivo del ricoirso mcidootale la Ba!llJca denuncia vio


lazione degli artt. 33 e 41 de�1la 1egige 25 luglio 1952, n. 949 e del


l'art. 8 d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418 deducendo che �err1oneamente 

la Come di merito ritenne che fossero eSJClusi i benefici triJbuta�ri rela


tivamente ai finanziamenti a fa.voce delle impOC'ese artigiane mediante 

somme di danairo destinaite ad aicqudsti di immobili da adtbire a s1ede 

di laboratori gestiti da dette im:prese. 

La censura � infoi!lldata. 

L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in il"elazione al prece


dente d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418, 1co111Jc�ede agevo1aziOIIl.i in mateTia 

di imrpo�ste di registro �soltanto alle orperazioni di credito a.l'ti�giano di


rette, secondo 1a esipTessione legislativa, all'ampliamento ed ammo


der1namento �di laboiratori artigiani, compreso l'acquisto di macchine 

ed attrezzi. Il labo!l'.'.a�tmio artigfano �, 1sec0illdo la comune nozione? 

quello funzionalmente attrezzaito alla attivit� ~oduttiva al'tigiJanale 

ed il legislatore �espressamente di:chiara 1che l'ag.evolazione fiscale ri


guail'da i contratti di credito di somme destinate all'impianto o am


pliamento o ammodernamento di un la:boratocio inteso come complesso 

produttivo, cio� considerato nei suod elementi caratteristici essenziali, 

strutturali e strumentali, �che ne identificano la specie. 'I1ra questi 

elementi sono considerati dal le.gislator�e, appunto, le macchine e le 

attrez~ature, mentre la norma del citato art. 33 contenente un beneficio 

fiscale, in deroga al sistema normale d'imposta, e, dunque, di stretta 

in�ter1pretazione a termini dell'art. 14 delle d.isp. prel. al c�odke 'Civile 

(Cassazione, 26 marzo 1953, n. 788) non coi!lJSente di comprendere nella 

intenzione del legislatore ai!lJche i crediti per l'acquiisto di un immo


bile, nel quale ci si proponga di colloc1are le attrezzatur�e ed i macchi


nari costituenti il laboratoirio a:rtiigiano, ai fini del quale, poi, non � 

neppure indispensabile la proipriet� di un hnmobile, che potrebbe es-

s�ere preso :in conduzione dall'imrpirendttoil"e. Con riferimento al con


tratto di concessione del credito, la Corte di merito ha, con coin~ua e 

corretta motivazione e dunque con apprezzamento di :l�a.tto in�sindaca


bile in cassazione, accertato cihe i ccredi:ti vennero concessi per acqui


stare un locale � per adibirlo ad officina meccanica '� prevcio � .sue


cessivo ammode1I'lnamenito �. 

P�ertanto la Corte di merito Tettamente escluse nella specie il 

beneficio .in relazione al citato art. 33 della �legge n. 949 del 1952 e1 

il ricol'so incidenfale non pu� essere accolto. -(Omissis). 

I 


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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ottobre 1973, n. 2618 -Pres. 
leardi -Est. ELia -P. M. De Ma,rco (conf.) -Soc. Sacet (avv. 
Brace.i) c. Ministero delle Finanze (avv. Sta'to TomasiJcchio). 

Imposta di registro -Agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno 
-Primo acquisto di terreni e fabbricati per l'impianto di 
stabilimenti industriali -Pluralit� di atti di acquisto -Decorrenza 
del termine triennale per la realizzazione del fine industriale dal 
primo atto. 

(D.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5). 
Nel caso di successivi acquisti con separati atti di terreni o fabbricati 
per l'impianto di stabiLimenti industriaLi neU'Italia meridionale, 
ii termine triennale per la realizzazione del fine industriale decorre 
per ciascun atto dalla data della rispettiva registrazione e non 
da quella deLl'ultimo atto, non potendosi ammettere che il contribuente 
con la stipulazione di pi� .atti non legati da vincolo di unitariet� 
prolunghi il termine per l'adempimento deWonere cui � subordinata 
l'agevolazione (1). 

(1) Massima di evidente esattezza. Pier vero l'art. 9 della legge di 
registro non sembra richiamato a proposito. A parte l'impossibilit� di 
applicare l'art. 9 a diversi negozi contenuti in separati atti distanziati 
nel tempo (solo talvolta a questo limite si � spinta la giurisprudenza che 
per� � in generale per la tesi della unicit� deWatto), la connessione necessaria 
del capoverso dell'art. 9 pu� riguardare convenzioni di diversa natura 
che si compongono in un unico negozio e non mai pi� atti della stessa 
specie che sono necessariamente autonomi in senso giuridico, e per i quali 
non potrebbe mai parlarsi di tassazione unica con l'aliquota pi� grave. 
Ai fini del termine per l'adempimento dell'onere a cui � condizionata 
l'agevolazione, la molteplicit� degli atti non potrebbe mai assumere il 
carattere della connessione necessaria, in senso giuridico, ma tuttalpi� 
quello della unitariet� del fine pratico, sotto il profilo quindi deiUa mera 
convenienza dal lato soggettivo. In nessun caso quindi l'art. 9 potrebbe 
influire sul decorso del termine per la decadenza. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 ottobre 1973, n. 2665 -Pres. 
GLannattasio -Est. Giuliano -P. M. Ohir� (conf.) -Miinistero delle 
Finanze (avv. Stato Galleani) c. FkLuccfa. 

�Imposte e tasse in genere -Accertamento -Intestazione a persona defunta 
-Notifica all'erede -Nullit� -Sanatoria. 

(R.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 42; c.p.c., art. 156). 
Legittimamente l'accertamento � intestato al nome del contrribuente 
defunto dopo la costituzione del rapporto tributario. La notifica 
di esso eseguita impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

oitre il termine di sei mesi � nulla, ma la nullit� non pu� essere di~ 
chiarata quando la notifica abbia raggiunto lo scopo, quando cio� gli 
eredi abbiamo proposto ricorso contro l'accertamento_ (1). 

(1) Decisione esattissima e di molto interesse. In passato la giurisprudenza 
ha avuto un orientamento molto rigoroso; � stata a'ffermata, indiscriminatamente 
la nulJlit� dell'accertamento intestato a persona defunta 
(v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 461) e quanto alla notifica in pi� 
occasioni si � pretesa dall'Amministrazione una diligenza nell'accm-tamento 
degli eventi successivi alla costituzione del rapporto (morte, cambiamento 
di abitazione, mutamento della rappresentanza delle persone giuridiche 
ecc.) superiore a quella che si prende nei rapporti di diritto comune. Un 
pi� equillibrato hldirizzo sembra emm-gere dalle proounzie pi� recenti: con 
la sentenza 5 luglio 1973, n. 1889 (dn questa Rassegna, 1973, I, 948, con 
richiami alla precedente giurisprudenza rigoristica) � stato riconosciuto 
l'obbligo del contribuente di dichlarrare il domicilio e le successive variazioni 
di esso e il correlativo diritto della Finanza di eseguire le notificazioni 
nel iluogo risultante dagli atti. Oggi si afferma che � perfettamente 
valido l'accertamento intestato a persona defunta (del che non era ragionevole 
dubitare posto che pu� essere pronunciata pea.-fino la sentenza nei 
confronti della parte defunta quando la morte non sia stata denunciata), 
e inoltre che l,e irregolarit� della notificazione sono soggette alla sanatoria 
generale dell'art. 156 c.p.c. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, -215 oilltobre 1973, n. 2,74,4 -Pres. 
Rossi -Est. MirabelJ.i -Soc. Biscotti Colus1si (avv. Sassone) c. 
Ministero delle Finanze (avv. Stato Coro:nas). 

Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno 
-Possibilit� di costituire sedi e succursali o di partecipare 
in altre societ� senza limitazioni di territorio -Esclusione. 

(L. 29 luglio 1957, n. 634, art. 36 e 38; 1. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13). 
Le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno stabiliscono 
c�n gli artt. 36 e 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634 non 
spettano ad una societ� con sede nel Mezzogiorno il cui stat,uto prevede 
la possibilit� dell'assunzione di interesse e partecipazioni in altre societ� 
e della istituzione di succursali in aitri luo,ghi in Italia o all'estero; 
a tal fine � irrilevante che l'atto sia stato compiuto prrima 
della entrata in vigore delLa legge 26 giugno 1965, n. 717 e dd d.m. 
14 dicembre 1965, in quanto tali norme non hanno portata innovativa, 
ma hanno solo precisato le prescrizioni gi� contenute nelle disposizioni 
precedenti (1). 

(1) Si riconferma un orientamento ben solido (12 maggio 1971, n. 1363 
in questa Rassegna, 1971, I, 895; 10 novembre 1971, n. 3186, ivi, 1972, I, 106; 
11 marzo 1972, n. 706, ivi, 334; 14 ,luglio 1972, n. 2398, ivi, 844) dal quale vi 
el'a stata qualche deviazione (6 luglio 1972, n. 2236, ivi, 845). 
~I 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 235 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1973, n. 2805 -Pres. 

Malfitano -Est. Falletti -P. M. Antoci (diff.) -Adducci (avv. Man


fredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). 

Imposte e tasse in ~enere -Interessi -Prescrizione -Prescrizione 

quinquennale. 

(C.c., art. 2946). 

GH interessi sulle 'imposte indirette, pur costituendo un de,bito di 
natura tributaria, sono soggetti alla prescrizione quinquernnaJe de'il'art. 
2946 e.e. e non a quella deU'imposta a cui accedono (1). 

(Omissis). --Con il primo motivo i ricorrenti lam�Q'1tano che la 
Corte d'aiprpello ha erroneamente ,es:cliu:so l'estinzione deJ c~edito �in 
oggetto, ritenendo awlicabile nella specie non la prescrizione ,1Jriennale 
stabmta dall'1art. 86 del r.d. 10 dicembre 1923, n. 3270, ma la rprescrizione 
quinquennale rprevista dall'art. 2'948, n. 4 e.e., e ,sosten1g-0no cihe, 
trattandosi di interessi moratori aventi natura tributa.ria questi do1vevano 
sog,gfaceire alla medesima rprescrizfone cui soggiace il. debito 
pr1ndpale. 

La censurra non � fondata e gli argomenti della sua reiezione rip�tono 
prillldpi giurisrpl'udenzfoli pi� volte affermati da questa suprema 
corte in analoghe fattispecie (cfr. Casis., 1972, nn. 20 e 2394). 

Secondo J.',art. 86 cit. 1'1mrposta di successione si prescrive doipo 
tre aDJllli quaforia vi sia stata denUlllCia del contribuente, o dopo ven.ti 
anni se denuncia non vi sia 1st�ta. Con le leg1gi 26 ,gennaio 1961, n. 29 
e 28 matrzo 1962, n. 147, � stato introdotto ex novo, perr tutte 1e tasse 
ed dmposte mdkette sugli affari, l'obb1~go di corrispondere 1gli 1nteressi 
� moratori ", a decorrere dal mome'!1Jto in cui l'imposta o la 
tassa � divenuta esigibHe, :nel caso in .cui vi sia stafo un compol'tamento 
omissivo del. contr:ibuente .'che abbia impedito l'esatta determinazione 
del tributo. Poich� que.ste leggi nuHa disipongorno in 011dilne 
alla iprescrizione del eredito anztdetto � 1sorta questione se rpossano 
valere refa,tivamente ad esso i .termini previsti per le smgole i:mposrte 
(nella spede per l'imposta di successione), o se debba inv,ece arppUcarsi 
il termine quinquenna:Le generalmente stabilito per gli intere1ssi daJlo 
art. 2948,. n. 4 e.e. 

(1) Cfr. Cass. 5 gennaio 1972, n. 20 (in questa Rassegna, 1972, I, 281) 
nella quale � stato anche affermato che la prescrizione per gli interessi 
non comincia a deco.rrere finch� � controverso il credito di imposta. Per 
quanto concerne la efficacia, sull'obbligo di pagare gli interessi, degli atti 
interruttivi inerenti al debito di imposta, cfr. Cass., 13 luglio 1973, n. 2023, 
in questa Rassegna, 1973, I, 960 �e segg. 

236' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Va pr.eli:min:a:rmente osserv�to che le inorme su1la prescrizione, 
in quanto dispoingano termi:ni pi� brevi cli. quellii ordinari, a.'vendo quindi 
na,tura eccezion.aie �art. 2946 e.e.) devono ricevere i!tlterpretazione 
ta,ssa<tiva, senza possibilit� di esenzione analogica (<cwt. 14 prel.). Va 
inoltre 1I1ilevato, nella .specie, d1e il debito d'iillteres:si, pur avendo anche 
�esso �carattere �tributario, dato il suo riferimento ad' un Tlaipporrto 
d'imposta, non 1pu� tuttavia ,assitnilarisi ailla obbligamone tributal'lia 
prindpal~, n� pu� 'considerarsi come un ampliamento o un'estensione 
cli questa, poich� ne differ.iisce vicev.erisa nella sostanza e nelle condizioni. 
Inv;ero l'imposta �di successione d.iipenide dall'evento ooccessor.
io, ed � determinata in raipporfo alla rna,tura e all'.llnporrto dei beni 
in esso compresi; invece l'obbligo degli interessi .presuppone un comportamento 
omissivo del contribuente, �che ha imPediito fa tempestiva 
esazione del tributo. Essendo dunque �un'ohbl1gazione mdiipendente 
ed autonomamente rego1a'1la, !tlon equiparahile n� alla s:orpratassa n� 
alla pena pecuniada, non possono �trovare applicazione a suo 'l'igual'do 
le !Il!01rme degli artt. 86 e 'segg. della legge suJl'imposta di .succ'essione. 

Un aLtl'o riilievo pu� fal'si, per escludere che l'obbligo degli mrteressli 
rientri !tlella � tassa sulle siuocessioci �, 1come definita dall'art. 86 
del r.ir. 3270/1923, che cio� all'entrata in vigore di iba:le legge esso non 
era r:egolato in modo ,specifico, cosicch� l'amministrazione delle finanze, 
per conseguire la corr�esponsione degli interessi, dorveva far carpo 
alle ordinarie norme del codice civile deducendo l'in1adempienza del 
debitore d'imposta. Allo:m non poteva sovgeT�e dubbio sull'applicabilit� 
delle rnm:rne del codice civile 11'.'elaitivamoote alla prescx-izione degli 
inte,vessi, ma ad uguale risultato si deve pervenill'e, per quail1to si � 
detto, a'111che neLla attuale situazione. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1973, n. 2829 -Pres. 
Caporaso -Est. Cale�a -P. M. Pa,scaJ1no (conf.) -A:sseissorarto LL. 
PP. Regione Siciliana (avv. Stato Azzacr.-iti) c. Gum-ino. 

Imposta generale sull'entrata -Regione Siciliana -Tassazione dei corrispettivi 
pagati. dalla Regione -Diritto di rivalsa -Esclusione. 

(L. 19 giugno 1940, n. 769, art. 6; d.l. 12 aprile 1948, n. 507, art. 2; Reg. 
sic. 22 marzo 1952, n. 6, art. 1). 
La Regione Siciiiana ha nel tributo di I.G.E. la st,essa posizione 
dello Stato e per conseguenza non � esercitabile verso di essa la rivalsa 
riguardo corrispettivi dalla stessa pagati (1). 

(1) Viene confermata la soluzione data dalle Sezioni Unite (sentenza 
25 febbraio 1972, n. 565, in questa Rassegna, 1972, I, 322) al contrasto precedentemente 
creatosi. 
�-.. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 237 

CORTE DI CASSAZIONE, 8ez. I, 8 novembre 1973, n. 2'922 ~ Pres. 
Caiporaso -Est. Lipari -P. M. Gentil.e� (com.) -Soc. Masturzo 
(avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). 


Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie 


Accerta~ento violazione -Verbale polizia tributaria -Valore 

probatorio. 

(L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24; c.c.p., art. 155 e segg.). 
Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie 


Imposta generale sull'entrata -A.ccertamento violazioni -Prova 


Presunzioni -Criterio di probabilit� -Sufficienza. 

n processo verbale della polizia tributaria ha fede fino ad impugnazione 
di falso di quanto il pubblico ufficiale aUe,sta di avere compiuto 
personalmente o che � stato compiuto in sua presenza, salva la 
libera valutazione da parte de.I giudice dei fa.tti attestati e de.ZZe dichiarazioni 
ricevute nel verbale medesimo; anche la sottoscrizione 
della parte � un elemento probatorio che pu� esse1�e apprezzato� dalla 
autorit� giudiziaria (1). 

La prova della pretes�a tributaria pu� essere fondata su presunzioni 
che non debbono rispondere al C'l'iterio della necessit�, inelutta


(1-2) Decisione di molto interesse. La prima massima, riferendo al 
verbale di accertamento della Polizia tributaria le norme degli art. 155 
e segg. c.p.p., d� una definizione ben precisa del valore probatorio degli 
atti di investigazione compiuti ,a norma della. legge 7 gennaio 1929, n. 4. 
Questo chiarimento � assai opportuno. 

La seconda massima con eguale precisione affronta il problema deUa 
presunzrione; il S.C. ha ben precisato che, ~ecie in marte!fia di LG.E., g�li 
elementi probatori acquisibili contro il contribuente evasore sono necessariamente 
pochi ed indiretti, si che un eccessivo rigore renderebbe impossibile 
ogni repressione: riportando la sufficienza della prova al criterio 
della normalit�, pr;obabilit� e veromisiglianza si � assicurata la efficienza 
del\l'attivit� di accertamento delle violazioni. Particolarmente interessante � 
quella parte del1a decisione che riguarda la determinazione �quantitativa 
della materia imponibile: assai spesso (tipico � il caso dell'attivit� promiscua 
di vendita al pubblico e vendita all'ingrosso) ci si trova di fronte 
alla impossibilit� di determinare con pr.ecisione il quantum di un fenomeno 
di cui si � sicuramente dimostrato J.'an e solo una valutazione� di 
probabilit�, in certo modo equitativa, pu� riuscive allo scopo. Anche questo 
criterio, rispondente ad una regola di esperienza e di normalit�, � 
stata dichiarata conforme alle norme sulla prova per presunzione. 

Per la prova presuntiva nelle imposte dir~tte v. Cass. 8 ottobre 1970, 

n. 1855 in questa Rassegna, 1971, I, 345 con la nota di F. FAVARA, La prova 
per indizi e l'accertamento dei redditi imponibili. 
18 



238 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I

biiit� o della certezza assoluta del fatto dedotto, �ma possono anche 

i: 
soltanto raggiunger.e un risultato di probabiiit� o verosimiglianza secondo 
l'id quod p1erunrque acci!dit, ci� pu� consentire anche� la deter


I 

minazione deile quantit� soggette ail'imposta secondo criteri di noril 
male esperienza (2). 
lo 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2932 -Pres. 
Leone -Est. La ~orre -P. M. Milifotti (conf.). -Ce1riri (avv. Ca:nn.
ata) c. Ministero delle Fmanze (avv. Stato Tarm). 

Imposta di registro -Successione di leggi nel tempo -Legge 27 settembre 
1963, n. 1317 -Atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva 
-Applicabilit� della norma vigente al momento in cui 
l'atto diviene efficace. 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81 e 152; I. 27 settembre 1963, n. 1317, 
art. 2). 
Sono soggetti ail'aUquota della nuova legge 27 settembr�e 1973, 

n. 1317, gli atti che, bench� stipulati anteriormente all'entrata in vigore, 
diventano efficaci successiv�mente a seguito di approvazione o 
di avveramernto di condizione sospensiva (1). 
(1) Decisione esatta che applica al caso specifico il principio generale 
dell'art. 152 della legge di registro. Per analoghe questioni risoite in vario 
senso, �anche in relazione a norme particolari cf.r. 24 aprile 1970, n. 1173, 
in questa Rassegna, 1970, I, 777; 21 luglio 1971, n. 2379, ivi, 1971, I, 1449; 
17 aprile 1972, n. 1200, ivi, 1972, I, 491; 13 giugno 1972, n. 1858, ivi, 1149. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1973, n. 2933 -Pres. 
Leone -Est. Alibrandi -P. M. Mililotti (diff.) -Ministem delle 
finanze (avv. Stato Soprano) c. Istituto Gualandi (avv. Busd). 


Imposta sulle societ� -Opere pie -Gestione di azienda con fine di lucro 
-� soggetta. 


(L. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 1 e 3; t.u. 5 luglio 1951, n. 573, art. 2 e 8). 
L'opera pia. che gestis.ce in regime di concorrenza e con fine di 
lucro un'azienda che svolge attivit� diversa da qu.ella istituzionale 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 239 

(nena specie una sala cinematografica aperta ai pubbLico) � soggetta 
per taie attivit� aH'imposta suUe societ� {1). 

(1) Decisione da condividere pienamente. Lo stesso principio era stato 
af:l�ermato con la sentenza, oggi invocata dal .contribuente, 8 luglio 1968, 
n. 2337 (in questa Rassegna, 1968, I, 793), che aveva peraltro posto dei 
limiti, poco convincenti, per 1Ja determinazione delJl'autonomia della g�estione 
e del bilancio. Oggi, con maggio'l' aderenz�a ailla norma, si riconosce 
che l'attivit� economica esercitata in regime di concorrenza e per fine di 
lucro, come tale soggetta all'imposta, va determinata obiettivamente, indipendentemente 
da ogni comportamento del soggetto nel dare una costituzione 
autonoma differienziata all'attivit� lucrativa esercitata al di fuori 
dei fini istituzionali. Degna di nota � poi l'affermazione che anche per [e 
opere pie l'esenzione dall'imposta presupponga i due ele:menti deil.l'esercizio 
dell'attivit� economica in regime di monopolio e della sua ;rispondenza 
(in senso stretto e non solo �Come mezzo al fine) al pubblico interesse. 
Per la diversa si.tuazione delle aziende autonome di enti pubblici 
v. Cass., 3 luglio 1971, n. 2067, ivi, 1961, I, 1209. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novembr1e 1973, n. 2978 -Pres. 
Giiannattasio -Est. Sandulli -P. M. Minetti (conf.) � -Soc. Guarenti 
(�avv. Scarpa) c. M'.1ni.stero delle Finanze (avv. Stato Salto). 

Imposte e tasse in genere -Azione ordinaria -Domande nuove in appello 
-Nullit� formale dell'accertamento gi� impugnato per ragioni 
sostanziali -Inammissibilit�. 

(C.p.c., .art. 345). 

La domanda diretta aLla dichiarazione di inesistenza deWaccertamento
� per vizi di forma (incompetenza deWorgano, difetto di sottoscriziome, 
mancanza di motivazione) essendo essenziaLmen.te diversa 
sia per iL petitum che per La causa peitendi da queLla diretta a far dichiarare 
L'iHegittimit� deH'acce;rtamento per ra,gioni di diritto sostanziaLe, 
non pu� essere propostJa pe�r La prima volta in appeHo (1). 

.(Omissis). -Con i due motivi di ricoir1so, la ricorrente -denunciata 
�l'eirrata interpretazione degli arrtt. 342 e 345 c.p.c., m irelazione 

(1) Decisione di evidente esattezza. � da sottolineare la precisione 
della motivazione che giustifica l'affermata inammissibilit� con l'introduzione 
in grado di appello di una situazione nuova che altera il � fatto costi� 

240 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

agli aiitt. 1 del d.l. 27 a1prile 1947 n. 330, 175 e segg. del r.d. 2'3 ma:rzo 
1933 in:. 185, 204 del tm. 10 gennaio 1957 111. 3, e 5 legge 20 �~iUJ$lo 
1865 n. 2248 all. E -si duole che la Corte del merito aibbia dtenUJto 
che le deduzioni CO[)Jc.erneniti la nullit� dell'aivviso di aooertamento 
per i:ncompetenza dell'organo, per illegibilit� della sottoocirizione e 
per dtfetto di specJ.fidt� integrassero una domanda nuova, in quanto 
coo esse si sarebbe invocato -lasciando-inalterati il petitum e la 
causa .petendi -soltanto l'aippUcazione di norme non specificamente 
iindi�cate in primo grado. 

La �censura � Wondafa. 
La Corite d'appello -dopo ave1re esa�ttamente affennato che la 
azione proposta -in 1priimo g<rado, intes� ad otten.ere la dichiairazfone di 

I

illegittimit� di un atto ammini:strativo (avviliso di accertamento �tributariio) 
per vizi attinenti al diritto sostanziale, e quella spiegata .in sie-~ 
conde cure, volta a �conseguire 1a diichiarazio111e di inesistenza �giami� 
dtca dello stesso atto per viz.i di forma, avesseiro diversi petita (iimme


I

dia1ti) e diistinite caus-ae petendi rper �avere ad oggetto� �differienti prof.
j 
nuncie di dir.itto ed essere fondate su disuguali rraigioni giuddikhe 


I*


ha corrrettamente 11itenuto che le -deduz.iion.i, formul_a.te pe�r -lia prima 
vo�ta in sede d.i -gravame, integrassero gli estremi di una domanda 
nuova, improa:ionibile in g.rado di appello, :a no(fma dell'art. 345 c.p.c. f:i 

Lnrvero -poich�, con le deduzioni afferenti" ai vizi di forma del-
l'atto ammi:nistrativo (in .precedenza mai denuncd:ati), si � �introdotto 


l 

nel dibattito una situazione di fatto divema da quella prospettata in 1:: 

i::

primo� g111ado, alteran�te il fatto �cootitutiV'o de1la .pretesa a'V!anza,ta in 

m 

gtudizio ed aprente un nuovo tema di inda.gine, richiedente ulteriOII'i 

I fil

acicel'ltamenti di fatto e nuove va1uta2lioni di �di�r1tto -deve ;rirten,ensi 
cihe, a s1egutto della modific.azi0111e dei .presupposti e dei limiti della 
lite, 1si sia irritua1mente jnserito nelLa controver-sia, oggetto del pre


, 

sente .gtudizio, un nuovo tema di d:i:ba.ttito, senza rispetto del ipriinciipio 
fondamenta-le della. .garanzia del doppio grado di �giurisdizione' (e della 
lealt� del contraddittorio). 


Per modo che deve conclude11si �che, .giu:srtiamente il giudtce di ap


I 



pello .abbia dichia�rato �precluso l'ese11ciz.io della -giurisdizion.e in or-ili 
dine .alla domanda av-a:nzata dall'attuale ricorrente, per -la prima volta 
in is1ec0111do grado, .in aggiunta (o in sostituzione) di quella rprorposta in 
p(fime cure. -(Omissis). 


I

. 

I 
'

I 

tutivo della pretesa avanzata in giudizio � e fa venir meno, indipendentemente. 
dalla necessit� di nuove indagini, fa garanzia del doppio grado di 
giurisdizione; v. in proposito Cass., 12 febbraio 1973, n. 430� in questa Rassegna, 
1973, I, 436. I; 


~: 

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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 241 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 12 novembre 1973, n. 2984 -Pres. 
Malfitano -Est. Valcwe -P. M. Antoci (com.) -Zanobi (avv. Peizziilno) 
c. 'Ministero deUe Finanze (avv. Stato Salto). 

Imposta complementare sul reddito -Detrazioni -Reddito di lavoro 
subordinato ~ Spese inerenti alla produzione del reddito -Aggiornamento 
professionale, viaggi, trasporti e simili -Regime anteriore 
alla legge 4 dicembre 1962, n. 1682 -Indetraibilit�. \ 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3062, art. 8 e 10; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136; 
1. 4 dicembre 1962, n. 1682, art. 5). 
Sono deducibili dal reddito tassabile ai fini deLL'imposta complementare 
le spese e le perdite invaiontarie che ineriscono azia attivit� 
produttiva legata cio� alla produzione da un vincolo di destinazfo-n,e 
e di strumentlalit�; conseguentemente non sono deducibili da,l reddito 
di lavoro subordinato le spese per pubblicazio-n,i, viaggi di istiruzione 
congressi e simili, che sono invece detraibili dal reddito di Lavora autonomo. 
L'art. 5 della l.egge 4 dicembre 1962, n. 1682, riconfermando 
tale principio, ha tuttavia ammesso in via equitativa, a conferma. di 
quanto gi� riconosciuto in circolari, una modesta detrazione per spe'Se . 
di aggiornamento professionale (nei limiti del 20 % del reddito e con 
un massimo di L. 360.000) che, pU1� non essendo ine'l'enti alla produzione 
del reddito sono meritevoli di incentivazione (1). 

(1) Decisione esattissima da condividere pienamente. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 novembre 1973, n. 3170 -Pres. 
Pece -Est. NoveUi -P. M. Secco (com.) -lVliniste['o delle Filna:nze 
(avv. Stato Siconolfi) c. Rom�no (avv. Bavaro). 

Corte Costituzionale -Declaratoria di incostituzionalit� -Effetti sui 
giudizi esauriti -Implicazioni in termini di tributo di registro. 
(Cost., 136; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30). 

Imposta di registro -Donazione fra coniugi -Immobile acquistato con 
danaro della moglie -Sentenza che riconosce la propriet� dell'immobile 
a quest'ultima -Retrocessione del bene -Non sussiste. 

(R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 69, Iett. c, art. 72). 

242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposta di regist.i;o -Sentenza passata in giudicato -Relative statuizio


ni -Rilevanza ai fini del trattamento tributario -Movimenti di 

ricchezza impossibili -Non tassabilit�. 

La questione deUa tass,azione ai fini deffimposta di registro della 
sentenza definitiva che applichi una norma, dichiarata in seguito incostituzionale, 
va risolta sulLa base del contenuto sostanziale deila cosa 
giudic:�ta e non come conseguenza e applicazione deUa declaraooll'ia di 
incostituzionalit� (1). 

Non � soggetta all'imposta di titolo, per la retrocessione deU'immobile, 
la sentenza che accerti la nullit� deUa donazione di una somma 
di denaro fra coniugi per l'acquisto del medesimo e riconosca in testa 
al donante, fin dall'origine, la propriet� del bene acquistato (2). 

L'imposta di registro va applicata sulla base delle statuizio'lLi 
contenute nella sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le' parti 
e, in ogni caso, colpisce movimenti di' ricchezza che, anco!l"ch� apparenti, 
non siano considerati impossibil.i da espresso divieto di legge (3). 

(Omissis). -C.on 11 primo moti:V"o di rico11so l'Ammiini.Sltrazione 
delle finanze denuncia fa wo1azione .e fa1sa aipplica~ione degli air:tt. 11, 
12, 14, 68 e 72 r.d. 30 dicembre 1'92�3, n. 3269, in relazione all'art. 360, 

n. 3 c.p.c. 
In pa1l'lticolaTe la r.tcoo-re:r:ute deduce l'erroneit� della sentenza Jrrnpu~
ata pea.-aver escluso il diritto dell'Amm1ni:St:razione a :percepire 

(1-3) Un discusso caso di retrocessione -Implicazioni in termini di 
tributo di registro. 

(1) La prima massima si palesa esatta, in via di principio. La giurisprudenza 
� concorde nel ritener,e che la pronunzia dii ililegittim.it� costituzionale 
di una norma .se, da un canto, incide sulle situazioni giuridiche non 
esaurite 1e quindi suscettibili di essere diversamente regolate, dall'altro non 
� prnduttiva di effetti sui rapporti gi� esaull'iti, quali sono da intendere, 
tra l'altro, quelli definiti con sentenza passata in giudicato. 
Se -iJ. che non sembra per le considerazioni che ,si fianno di seguito 


fosse rilevante, ai fini deli1a tassazione, La definizione giuridica data dalla 

Corte di merito, con pronunzia d,efinitiva, al rapporto in contestazione 

(sussistenza di donazione fra coniugi) prima che intervenisse la declara


toria di incostituzionalit� dell'art. 781 e.e., non .sarebbe discutibile lia con


seguenza cui perviene La Corte di Cassazione. 

In tale ipotesi, il tributo di registro verrebbe corrisposto rettamente 
sulla base del fenomeno giuridico ritenuto sussi,stente dal giudicato. 
Ogni problematica di applicazione o meno delila norma dichiarata incostituzionale 
sarebbe estranea alla retta soluzione della specie. 
La premessa per�, come cennato, appare erronea, come di seguito si 
chiiarir�. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 243 

l'imposta di trasfeviment� -rpi� prec�isamente quella 1coonplementa;re, 
a seguito di accertamento del maggiorr valore dell'immobile 1Wasfer1�ito 
-1sulla sentenza di .primo grado che, ravvisato un atto di interposi2lione 
fittizia fra coni.ugi nella verndiita dd un immobile, aveva dd:s1posrto 
la 11etrocessione del bene in favore della moglie; e ci� Mi qU1a1IJJto, iin 
grado di appello, il ;iiapporto .tra i coniugi era stato �dive:rsame:nite) 
qualifi�cato come donazione di danaro o, (:ome tale, 'I1ardiiealmente� nullo. 

A sostegno della sua tesi l'Ammimiswazione delle Finanz,e assume 
che in via generale la riforma della 1sentenza, come non consente la 
ripetizione delJ:e imposte, sia gi1udizliali che idi titolo, gi� paga,te, cosil. 
hon esonera dalla corresponsione delle dimiposite non 1ancora. ipe11certte; 
che, ne�l caso �di specie, la 1pro1nunrcia di retrocessione dell'fanmobile, 
dal marito alla moglde, � rimasta forma anche con la sentenza d'arppello; 
che, anche a voler ritenere genericamente arppUcalbile l'eccezione 
prevlista dall'art. 14 n. 2 della legge di registro, nella specie 
essa ne restava esclusa dalla considerazione ohe 1a iIJJullit�� dell'atto si 
� verif�icafa solo 1a seguito della decisione di secondo grado� e quiiIJJdi 
non rsi rpreisenta come i1IJJdipendente daUa volont� e consenso delle parti, 
cos� �come iprev.isto nella legge, perch� la prorposizione del gravame 
resta squisi�ta manifestazione di volont� di uno dei :Litiganti. 

Valgano brevi cenni di fatto: 

(2) Sia in primo, che in secondo grado, rimaneva accertata la nullit� 
del trasferimento [mmobiliare effettuato da un terzo a favore di uno dei 
coniugi, perch� conseguito con capitale fornito dall'altro. 
La sentenzia del Tribunale aveva per� mvvisato il .vizio del negozio 
nella simulazione relativa per interposizione fittizia di persona (il coniuge 
simulato acquirente) nell'atto di compravendita, mentre la pronunzia della 
Corte territoriale, passata in giudkato, statuiva la ricorrenza nella specie 
della donazione tra coniugi. 

Il punto controverso, in termini di registro, era se l'Amministrazione 
avesse diritto di pretendere J.'assolvimento del tributo complementare sul 
maggior valore, accertato sui beni rretrocedendi in seguito alla sentenza di 
primo grado, anche dopo il passaggio .in giudicato della pronunzia di appello 
che, come esposto, aveva spostato i termini della soluzione ritenendo sussistere 
nel ,caso sottoposto al suo esame Ja nullit� radicale ex art. 781 e.e. 
dell'atto traslativo. 

Il Supremo Collegio, con J.a prorporsizione di base, ribadisce iLa sua consolidata 
giurispruden2la: attesa la nullit� assoluta del tipo in donazione 
rkorrente nella sp.ecie, �l'immobi1le � pervenuto � ab initio� he1l patrimonio 
del coniuge �che ha fornito all'aMro il capi�tai1e per il suo acquisito, 
con l,a conseguenza che non va arpplicata �alla sentenza dtchial'ativa deUa 
nullit�, allila formalit�, l'dmposta dovuta per i trasferimenti. 

� noto che il principio de'11'krii1evanza degli eventi succe�ssivi 0.!lfa 
registrazione, sancito dall'art. 12 della legge, non consente la ripetizione 
del tributo pe:rcetto p:er 1acoadime1nti u1teir1oll"IIlJente v.erificaUsi, tra crui 
va ricOlffilpresa la decLarratoria giudizJi.a,le di invialiidit� dell'atto traslativo. 



244 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Con il seicoindo motivo � dedot:ta la violazione e falsa aipplfoazforne 
dell'art. 14 n. 2 della legge di regis1tro, com particolare riguardo alla 
indicata condizione legiislativa secondo la quale la dedotta nullit� '.lllon 
deve essere e1imirrmhile per volont� delle parti, assumendosi, al contva1rio, 
�che nel caso in esame le steisse pariti, con il loro comportamento 
e nell'intento di conse1guire u:no scopo� pratico, espressamente diedero 
luogo ad un rcontratto� nullo. 

I. due motivi possono essere esaminati congiuntamente. 
Si osserva, in via 1preliminare, l'i1rrilevanza, nella presente fattispecie 
della sentenza n. 91 del 27 giuigno 1973 emes1sa daJ.la Corte 
Cost:ituziqnale dopo l'udienza di discussione e prima deUa pubb!Licazion.
e della presente seintenza, in quanto la dichia,razione d'incostituzionalit� 
dell'a1rt. 781 e.e. interviene dopo il pa.ss:a.ggio in g�iudicarto 
della sentenza oorh la quale il rapporto economico intericorso tTa i. comugJ 
� stato diooiarato nullo ai ,sensi della predetta norma .ed � noito 
che la pronuncia di incostituzi:onaHt� non indde sui raippor1ti esaurirti. 

La questione di tassazione in dlwcutSISlione 1si 1pone quindi come 
conseguenza indiretta dell'applicazione di queiUa no1rma e va risolrta 
con riferimento a1l contenuto della cosa giudicata e in relazione ad 

Peraltro i!l necessario adeguamento delila .situazione fiscale a quella 

sostanziale postula l'ulterioll'e tassaz1ione del fenomeno economico del rien


tro deii beni nel patrimonio delil'efflettivo dante causa dell'attivit� inego


ziale dichi1arata inefficace giuridicamente. 

L'1ndicata � re1/rocessione � � ravVisabile, per paciffoo portato giuri


sprudenziale, nei oasi di nlll1lit� d1chiarata che non consenta,. '1a l!'ip1etizione 

delil'imposta prercetta sull'atto nuHo; quando venga p!I'onunziato l'anrnuUa


mento di negozi per �cause varie; 1se 1'.aniniuhl:amento incide su atti arventi

1

efficacia reaiLe; nel caso di risoluzione per inadempimento od 1ail.tro motivo 

di contratti; per ile .selilJten�e che danno atto di una simulazione e dichia


rano l'inesistenza di un plt'egresso trasfedmento (vedasi FRANCESCO GEN


TILE, Commentario aLla legge di Registro, Vol. I, Tomo Primo, Commento 

all'ia1rt. 72). 

Ipotesi queste neiL1e quali d1 titolo di tassazione deihla retrocessione del 

bene va individuato nella 1stessa ,sentenza, oon fa consegueniza che per il 

nuovo trasferimento non registrato � dovuto, ai sensi dell'art. 72, H tri


buto in misura IJ['Opo!I'zionale (non :graduale, n� fissa) (vedasi Cass. 17 

ottobre 1'966, n. 2476, 23 marzo 1970, n. 741; Rela:tioni Avvocatura deJJlo 

Stato 1965-1970, II, 241, p. 728; 1961-1965, II, 1162, p. 4516). 

Di oo,ntro ru1e Lpotesi foo-muiLate dianzi, la fatti1sp1ecie Joegale in esame 

esclude II'adioalmente La rpossimlit� giuiridiica che '1'1mmobile a.cquistafo con 

capiital1e :floomito daH'atLtI'o �coniuge entri, 1sia pur1e tractu temporis o p.ex 

finzioit1e giuridica nel patrimOillio del doniatario, di tal che la realit�, per 

effetto di trasferimen~ diJr,etto, si aipparli1ene al coniuge donante sin da1l


l'acquisto di 1e1ssa dal .ter:llo. 

In tal1e ipotesi, l'intervenuta pronunzia giudiziale si pone come me


rame1t1Jte dichiarativa di una situazdone che quantunque non sia stata espili


ciitata nel gestum e rimanga igno!I'ata dal terzo 'contraente, trova LI suo 

fondamento nell'o!I'iginairio diritto derivante dali'acquisto. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 245 

essa e non come conseguenza di �intert~ietazfone e applicazdone deilla 

nmma diJchiaTata incostituzionale. 

Nel merito, il ricorso � infoll'.lldato. 

Come ha riconosiciuto la Corte d'appeno nOIIl decisione i1nterrprte


ta~iva del giUJdika�to foTma.toisi .sul punto, in1censurabi1e iin quesita s.ede, 
nella specie si � verificata una donazione di danaro della moglie al 
ma,rito per acquistare un �iimmobi!le e, 'Per effetto deill'allo1m nullit� 
as1soluta di detta donazione ai rsensi dell'art. 781 e.e., lo st1esso immobile 
deve ritenersi pervenuto siin dall'�riigine di retrocessione contenuto 
in .sentenza, non era corJJse~enza di una pronuncia costitutiva 
di �traisferillnento, ma era conseguenza della pronunc.ia dichiara:tiva di 
nu1lit�. 

Tale costruzione del noto fenomeno economico-gi:Uil'iidico che qui 
interes1sa � stato ormai ripetuto con costaa:1te 1girurisrprudenzfl ida questa 
Corte, che ne ha tratto� le dovute. �COndusioni in materia fiscale; i:n 
particolail'e in oridine alla non appltcabilit� dell'imposta di trasferi


(Vedasi Cass. 1964, n. 1244, in questa Rassegna 1964, pag. 588 con nota 
redazionale). � � 

Dovendosi quindi esclude1r"e ogni clfetto traslativo ab origine va assolto 
lil tributo fisso, pi!1evi1sto dall'ail't. 69, J.e,tt. c., L.0.R. per le seillJtenze 
� che dich1ltl'ano Ia nuhlLt� aisso1uta � � dei negozi gturidic1i �. 

(3) Con la se.conda proposizione, .Ja proDJU!IlZia che si annota ritiene 
che, al fimie di .stabiilire la debenza o meno deil tr.i:buto compleme:ntar�e pre.
teso daUa F1inanza, debbasi ;riguardare solo J:a statuizione delJa sente1t1Za 
d'�appelllo che, per esser prassata in giudicato, fa stato tra �1e parti e non 
anche quella di primo grado. 
Tale �affermazione non sembra si possa condividere integralmente. 

Poich� l'imposiziollle illlella subietta matevia �, come � noto, legitti


mata dall'.e1siJstenza di un atto -ne11a specie, di illlaitura g:iluddziale -che 

rende attuale il didtto 1ahla peoc-c�ezione del tributo sulla convenzione enun


ciata o sul :J�enomeno econooni1co-giudiir:Lco da essa vitenuto suss:iisrternte, oc


corr�e pvescirndere dailil'effiicaciia pq:oecettwa de11a sentenza per a'Ver pre


sernte, ai fini .indi�cati, solo hl suo poter,e di documentazione. ' 

Le successive vicende deJ. rapporto giuridico processuale e segnata


mente la riforma deJ.J.a pronunzia di primo grado, o qua'.Lsiasi immutazione 

nelle originarie statuizioni, non hanno capacit� di incidere sugli effetti 

inerenti alla sentenza quale atto pubblico a fede privHegiata, e quindi 

al1a sua attitudillle a documentare la convenzione posta a base della prima 

derei:sione 1ed i fenomeni giuridid rClUi d� luogo. 

(Vredasi Cas.s., S.ez. I, 29 ottobl'e 1966�, n. 2711, in questa Rassegna, 
1967, I, 4313). 
Invero, 'l'art. 72 L.O.R., J.ungli dal distinguere tra sentene,e definitive 

o non, passate in ~mdicato o meno, conf�eronate .per gU stessi motivi o per 
motivi diversi da quehli siu cui � fondata J.a sentenza di primo grado, riformate 
o crassate, condiziona l'app.Licazione deUa tassa di titoJo al solo 
fatto che la .seintenza 1abbia p11onu:nziato su una domanda, onde i1l tributo 
� dovuto sol che rkonra lLa 1condizione rSUddetta (V�edasi Cass. 9 1ugQio 

246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mento j,n 1sede di registr,azioue della sentenza che accerti la nullit� 
della donaziooe (Cass., 6' ottobre 1959, n. 2695; 21 luglio 1936, n. 2629; 
18 ottobre 1961, n. 2195; 14 dicembre 1962, n. 3354; 20 marzo 1959, 

n. 842; 4 ma1ggJ.o 1961, n. 1012) e al diritto alla restituzione dell'impOSlta 
gi� pagata in sede di registrazione della sentenza (Cas.s., 19 maggio 
1964, n. 1244). 
In proposito questa Corte ha :ritenuto regolata daU'art. 69, lettera 
c), la prima ipotesi e daU'art. 14 n. 2 la 'Seconda con aT>gomentazfon:
i che richiamano tutte il vizio originario dehl'atto, falch� di atti 
di trasferimento tassabili 1n effetti devesi riconoscere per avvenuto 
sin dall'origillle soltanto quello tra terzo ed n ccmiug,e donante: nessun 
atto quindi .tra donante o donatario e meno che mai tra donatario e 
donante in virt� delle sentenze diichiamtive di nuUit�. 

Si presenta ora il ,caso di una piionuncia emessa in sede d'apipe1lo 
che modifica quella del tr:ibUJitale 1sulla quale ~a stata pa1ga,ta l'imposta 
graduale, in quan.to, con aeicertamento di merito, quei giudici 
avev,ano ritenuto che nel caso in esame .si era ve111ificata una intel1posizione 
fi,ttizia. 

19<62, n. 1799, Foro It., 1962, I, p. 2Qi88; Oass. 7 novembr1e 1970, n. 2269, 
Rassegna, 1970, p. 1158). 

Non pare pertanto che possa .attr1buir'si rhlievo al fatto che solo iLa 
sentenm passata in g.tudJicato � 'Suscettibile di far stato tra le parti in 
qua!nto, nella subietta materia, p;resci!ndlendosi dalila defini,thra regolramenazione 
dei rapporti giuridici tra i litiganti, va pveso in considerazione 
soltanto il fatto de�l'esiistenza, come fatto 1storico, di un atto di per s� 
susceititibile di un determinato tipo di tassazione, indi1pendentemente dalle 
successive vicende prooeissuali. 

Infatti il priillcipio _dell'irni1eV1anza degli eventi sucoessivd alla registrazione 
rfoo:rre anche per ,le ,sentenze, oome � :fatto pale,se dal testo 
dell'art. 12 della legge, che 1esclude dalla riipe,tibMit� delle tasse regolarmente 
percette anche l'dipotesi di �riforma. dell'atto, che non pu� non 
r1gua.vdar.e gli �atti oostituiti da sentenze (v.edasi Cass., 29 ottobre 1966, 

n. 
2711). 
Valga anche �1a coos1derazione che la tassa di titolo � dovuta una 
sola volta per tutti i gradi del giudizio. 
In definitiva qu~ndi ll:a rifu:rma deL1a sentenz,a .oome non consente alcuna 
restituzione dell'imposta percetta su di essa, non comporta neppure 
la non co;rresponsione di quella non per<eietta. 

La gill!risprudenza, peraltro, � -concorde nel ritenene che l'assolutezza 

deUe considerazio1I1Ji svoLte, 'secondo le quali � ,suffidente che vi sta un1a 

sentenza �enunciante, indipendentemente ,dal1'e successive vicende de'1 rap


porto giuridico prooessuail!e, posto in eissere dagli interessati, incontri il 

l:imite di ca::riatte1re genera1e di cui all'art. 14, n. 2. 

Ci� nel ,se1nso che il .successivo accertamento, con sentenza passata 
in cosa giudkata, della :nu11it� radicale e insanabi.1e del trasferimento di 
cui in pronunzia per un vizio del negozio rispondente ai requisiti richiesti 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 247 

Sui �rkol'daiti 1presuppositi la conseguenza fi1scale resta la stessa 
anooe per !'&potesi fa1 esame ed � quella de.1l'iniso1rgenza del diritto 
alla restiltuzione dell'imposta pagata �e della mancanza dell'obbligo di 
corrispo:ndere l"imposta complementare noo ancora pagata; nel caiso 
di specie � controver:sa soltanto tale ultima imposta a seguito della 
rinuncia del resistente alla riipetiZ1ione della prima, peraltro non richiesta 
nel previsto tenmine di 1sei mesi dalla data della pronuncia 
di nullit�. 

Anche qui non pu� valere l'osservazione, che l'ec,cezione di cui 
aU',art. 14 n. 2 � esclusa, pwch� le parli diedero luo1go alla pronuncia 
ponendo in essere l'atto ,poi dichia!l'ato nullo. 

Come questa Corte ha osservato, l'imposta di registro arnche se, 
in vfa di p11indipio, pu� colpire movimenti di ricchezza solo apparenti, 
deve 'lliifer.j:rsi a movimenti consentiti secondo il diritto sostanzale e 
non impossibili petr un esplicito divieto d.i 1legge, perch� non � tassabile 
d� che � oggettivamente :lluori delle possibilit� giuddiche. Se 
cos� �, fa volont� delle 1pal'lti resta completamente priva di .effetto e 
del tutto dn.idonea ad infiu~re, 1come richiede, <la legge, S1Ulla causa 
della nullit�. 

Per quanto poi irigual'lda la patrticolaire faW1specie, � del pari da 
respingersi 13Ul la tesi che la decisione d'a1ppeUo, in quanto conseguenza 
di un rico11so, ugualmente esclude ll'�eccezionie prevista dall'art. 14 n. 2, 
sia l'altra, 1sull'arutomatic1it� dell'aipplicazione dell'imposta complemen


nella nomna mede1sima, determini 11'1ned'fioacLa ex tunc dell'ac.ciertamento 
tvibutar:io nonostante la !'egol1are percezione originaria del tributo. 

Il fenomeno andTebbe inquadrato, secondo l'indicata ~iuri.~~rudenza, 
nehl'eccezionale rilevanza, m contrasto con i principi, attribuita �ad una 
forma tiiptoa di avvenimento, 'espressamente regolata, successiva alla registrazione 
dell'atto. 

La ~iustificazione di base di siffatta costiruzi-O:ne richiederebbe, come 
risullta dalle pronunzie che si sono avute in materia, nell fatto che pur 
incidendo l'imposta di 11egist.To �anche su movimenti di dcchezza fittizi 
od apparienti, deve puT tmttar.si ,di movimenti consentiti, di rappOirti di 
diritto sostanziale .possibili e non .giuridicamente impossibili a causa di � 
un 'egpliciito 1divieto �giuridico, sembirando :fiuOTi dell'area della tassabilit� 
-quel 1che � al di il.�/ del possibile giU!l"idico (sul punto ipairti1oolarmente 
Cass. 9 1luglio 1962, n. 17.99). 

La 11ao:nmentata giU!l"Lsprudenza non appare pex� del tutto in ld1t1Jea 
col sistema posto in esse'l'.le dallia J.egge di r�egistro. 
Ed im1vero va ossea:-vato: 

a) il principio dellla ripetibilit� deli1'1imposta, �cordsposta per atto 
nullo fin dall'origine p.eT causa noo imputabHe ai contraenti (art. 14, n. 2), 
pone Ulllia tematica a�ttinente ai1La il'estituzione di un'entrata tdbutaria, regolarmente 
perce�tta all'oa�igine, m::i non pare possa utilmente invocarsi, 
sol che si adottino retti criteri di ermeneutica, nel!Ja materia in esame, 
in cui si contro�veTte in ordine alla debenza di un tributo diip.e1ndente da 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tare rispetto a quella gi� ,corrisposta in sede di regj,srtraziione della 
sentenza del tribunale. 

La prima, perch� soJfan<to la .pronuncia ipassata in giudicato fa 
stato fra le pa.rti e l'ese11cizio del diritto di impugnazione non pu� 
costituire motivo di esclusione di un uguale diritto a,nch'esso :riconosciuto 
dalla J.egge, quale � quello di non corrispondere un'iirnposta illegittima, 
conseguenziale ad una decision,e errat�. � 

La .seconda, pe11ch� l'accennata automaticit� del .diritto e correlativo 
obbligo di pagamento della complementare riguarda le imposte 
legittime e non quelle per le quali la mancata restituzione � ,soJ.tanto 
con,seguenza di un a'tto di rinuncia o del compimento di un <termine 
di dec1ade:nza. -(Omissis). 

un',enunciaz,ione contenuta in sentenza, ainche se quest~uJ.tima venga in 
seg;uirto rirformata; 

b) la proposizione di un gravame � i.squisita manil�estazione di volont� 
dli un litigante, di pe:r 1s� non conciliabile oon wa :flattispeciie ~egaJe 
di .oui alla norma citata, La quale pone, 11lr>a 1l'aJ.tro, come sua condizione 
che la nuhlit� dell'atto 1sia indipendente daMa volont� o consenso deJ.1e parti. 

N� pare che opi,nando i:n tal modo 1si attenti o si menomi !il sistema 
di guarantigi,e irioonosduto al cittadino per la tutela dei propri diriitti, 
in quanto non ,sussiJste correlazione tra 1i .piresupp9sti che :Ln materia legittimano 
la rp:rete,sa tributaria, come si � visto, e iLa definitivirt� deJ.la regolaimentazfone 
dei rerpporti giuridici tira �1e parti in ,causa. 

Trattasi invero di ,i,~ituti autonomi ed a s� stanti, ognuno dei quaJ.i 

� caratterizziato da esiJg,enze .e finaHt� rpecul:iari. 

Con ridieTimento infine alla 1specde ,appare quasi p1eoITT!astico ribadiTe 
l'automatidt� dell'obbligo aJ pagamento deJ tributo oomp~ementare q.ando 
fa rpe;rcezione dell'imposta pdncirpa1e sia connotata daJ.la 1'e�g.irttirmit�. 

LUIGI Sl!CONOLF[ 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1973, n. 3324 -Pres. 
Giannattasio -Est. Brancaccio -P. M. Chiro (conf.) -Minirstero 
delle Finanze (avv. Stafo Ga11giulo) c. Soc. Esso Standacr.id (avv. 
Zanchini). 

Imposta di registro -Contratti verbali tra commercianti -Aliquota 
del 2 % prevista dall'art. 3, lett. a della tariffa all. A -Applicabilit�-
Aliquota del 0,50 % contemplata dall'art. 45, ali. D -Esclusione. 


I contratti verbalt, stipulati tra commercianti e riguardanti la vendita 
di merci o p1�odotti industriali destinati alla rivendita, sono sog



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 249 

getti aH'imposta di registro con l'aliquota de�l 2 % , stabilita dall'art. 3 
lett. a) deUa tariffa aU. A alla legge di registro, e non con l'aliqualia 
dello 0,50 % contemplata dall'art. 45 all. D della stessa legge (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorno prmctpale, l'Amminiswazione 
finanziaria, denUJilJCiaindo violazione e falsa aipplLcaZlione degli 
al1tt. 45 della tabella aU. D della legge di !l'egmro, 2 e 3 taruffa 
all. A della ,stesS'a legge, coone m�dific�,ti �dagJ.i 1artt. 5 r.d.c. 14 giugno 
1940, in. 643 e 3 d.c. 5 arprile 1945, n. 141, nonch� dell'art. 72 
legge di registro. 

Sostiene che nella .specie doveva essere ritenuta arp.plicaibiJ.e l'aliqUJolba 
del 7 % .previ!st1a dailil'iarit. 3 lett. a) idielllia '�latrlifi'1a arlil. A ilJegge di 
registro e non quella de.Uo 0,50 % dell'art. 45 della tabella all. D della 
stessa le1grge, perch� qUJest'uiltima aUquota ~igua1rda so.Jo. le compravenclite 
di merci �per commercianti, Jie quali ;rjsultino da :scrititu;re rprivate, 
e non quelle, come la vendita qui :i:n di1scus1sione, concluse verbaJ.mente. 

La oensura � fondata. 

(1) Sui criterio di tassazione dei contratti verbali tra commercianti riguardanti 
vendita di merci. 
Sentenza di particdlare interesse che si inserisc'e in altre pronuncie 
del!la Oassazione, che in altre fattispecie e per profili div;ersi aveva 
inteT[)['1etato l'airt. 45 �in senso ampio in modo da farvi comP'!'endere anche 
i!potesi non p!l'ev.Lste idal1a noo:ima (cfr. Cass., 30 aiprr-iile 19'69, :n. 19'69, n. 1398; 
Riv. Leg. fisc. 19�69, 19'68, 1che �a1pplica l'axt. 45 a1l'atto pubblico e si l!'icollega 
a rp!l'ecede:nti sentenze; Oass., 30 arpri1e 19'619 n. 1399; ivi, I, 1864; 
Oass., 26 .giugno 1'93'5, n. 24716; Foro it., 193�5, I, 1669; Cass., 30 aprHe 191311, 

n. 1648. V�edasi ailitres� Cass., 24 settembre 195�6, n. 3252; Riv. leg. fisc. 
1956, 1748 che ap�pilica l'art. 45 all'atto enunciato i.n sentenzia; contra Cass., 
5 maggJio 1962, n. 8931, Riv. leg. fisc. 19i62, 1.618; Comm. cen/Jr., 7 dicembr.
e 1954, ivi, 19-55, 1190. Vedasi, irufine Oass., 28 gennaio 1966, n. 3�35; 
iin questa Rassegna, 1966, I, 416, che 1estende !',art. 45 a tutti i contmtti nei 
quali n venditoll'.e ha J,a qUJall.1t� di im[>['endi.toire commerciale e hanno per 
og.~etto meirci deisti.nate allia riv;endi.ta, a PTescindere dalla forma deU'atto. 
Nelila difesa delTha Finanza si � sostenuto: 

� da pr.eme1Jter1e, che, ai sensi del terzo �Comma dell'art. 1 l.r., gli 
� altri contratti verbali ., e cio� ii coi!1J1Jratti, �come quello in eisame, dive'l1si 
da que11li pll'evisti daJ secondo comma, vanno 1soggetti a registrazione 
ed a 11Jassa, � quando . . . servano di base a sentenza di condanna � 
e, ai sensi dehl'�art. 72, La tassa dovuta � quella a�J1a quale � la convenzione 
avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata 
precedentemente registrata�. In tal modo l'art. 72 (diversamente dalle 
enunciaziioni contenute in atti che .sono �P!l:'�eviiste dall'art. 62 con dive!l:'si 
presupposti .secondo che trattasi di atti scritti e di 1convenzioni puramente 
V�eTbali) non distingue, nei diverisi presupposti, g.li atti scritti dali1e conv,
enzioni verbali ai fini della i.mponibi!lit�. Ri� precisamente, ['art. 72 
ha riguardo 0esclusi.rvamente ailila .natura della c010.venziione, e non al documento 
che �aV!l'ebbe dovuto 1contenerla iper ottenerne la registrazione, ne1l 



250 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'apfplicazione dell'aliquota 11ido,tta ano 0,50 % , nel caiso di com~
a-vetndita di merici destinate alla l'ivendita, quando M cootratto � 
concluso verbalmente fra commereianti, � motivata col seguente ragionamooto. 


La riduzione deH'alJquota non pu� esise,re ricollegata alla forma 
del 1contratto, come po,trebbe apparire da una 'Somma.da lettura dell'art. 
45 della taib�lla, dove si fa riferimento espresso alle sole scrittUtr
�e .private di vendita. 

La limitazione del beneficio a tau scritture sarebbe� un�a iin1congruenza 
rispetto ai casi di vendita conclusa con atti pubblici o con 
scr1ttuire �private autentica 1e che resterebbero �esclusi s:enza una plausibile 
ragione. Le esigenze log.tche impongono l'esten1sione delle riduzioni 
a questi casi, vuol dire 'che l'art. 45 ha una lf!atio ruversa da 
quella richiamata dalla forma della srti.ipulazione e questa ratio non 
pu� �essere al,tra che quella che, iin considerazione della na,tuira deli 
berni oggetto del contratto e della qua.Jit� di commer'Cianti dei contraenti, 
si identifica con la finalit� di ,a�gevolare .J,e operazio1ni �com


s.einso cio� �che !'�imposta applicabil.e �non � deve essere quelila dovuta se 
fosse stato ir.egi.strato un docume1nto che iracchiudesse iLa conv,enzione, giacch� 
La legge da un :lato .considern fa sentenzia enunciante �come titolo de\lila 
convenzione e quiindi �come il documento .che de�termina i\l so!t'gere del 
11appollto tributario, e dall'altra colpisce la convenzione in se stessa secondo 
la sua naituria � (Cass., 2 maggio 19162, n. 8.93, Foro it., 1962, I, 1613), 
essendo ogg1etto de11l'iimposta di titolo non la sentenza in� s�, n� ~e conseguenz,
e �eiconoimiche dell'atto enundato bens� la ccmv<enzione menzionaita 
in 1sentenza (giuris. dt. ti:n Relazione Avvocatura Stato, 195�6-60, II, 503), 
la quale intereissa carne documentazione del contratto verbale. 

E ,se lLa �conv�enzio1t1Je � v,erba.Je., ta1e !'esta anche se essa � enunciata 
i<n sentenza. Non � rposs~b:Ue, per la deteirminazione de1l'ali�quota, rifarsi 
ad un atto che non 'esiste, peir stabilire cio� quale aliquota La convenzione 
avl'ebbe dovuto .scontal'e � se fosse stata pr�ecedentemente !'egistrata �. Se 
la convenzione avesse dovuto .essere assoggettata all'imposta ai sensi del 
cit. airt. 45, eissa avrebbe dovuto .essere registra.ta �in quanto documentata 
in una scrittu;ra pTivata. Ma, que�sta, nei caso, non esiste: J,a condizione 
quindi deMa Legge non si � a1VVe.rata; �esiste la sent�enza come documentazione 
del contratto verbale; iii. che, esc100e, di ,per s�, fa esistenza �di 
un contratto scritto, �di una ,scrittura privata. E tale r'eqll!�slito � essenzial
�e, come 1si � de,tio, per l:a aprp,filcabhlit� del dt. air. 45. 

La nec.essd.t� de�l requisito cfo!l"ma'l.e fu indicata �sin dalla J.ieg.g,e 23 aprile 

1911, n. 59, airtt. 4, 5 e 6�, ohe, per ila prilma vo1ta, regol� Ila scr.Lttuira pTi


vata (di .cui al dt. art. 45) di vendite di merci (.noo pl'eV'iiste 111le�llia tairiffa 

a11egata & d.l. 24 dicembre 19.W, n. 2163, div<enuto poi .il dec:re�to 22 g.en


naio 1922., n. 107 �e non rpll'evi.s1to neanche nella taricffa alleg,aita aHa iLegge 

di r.egistro del W9�7), stabhlelll!do che iLa sc!I'ittuxa rp!I'ivata dli vendita o pro


messa di vendita obbligatoTia pe:r ambo 1e :parti, aventi per oggetto merci, 

macchine o ,altri prodotti industrd.aili che nel commerdo e.seircitato da!l 

venditore fossero de,stiinati aHa riv,endita, non vanno .soggette aH'obbligo 


PARTE I; SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 251 

mevciali effettuate da questi sog,getti su mel'C'� aventi come destinazione 
la rivendita, a prescindere dalla forma �che m;;,su.mono i rela:UrvJ 
contratti di comprav,endita. 

Esclusa ,cos� la !rilevanza della foirma del 1contr'a,tto, non v1 e motivo 
1per negave la riduzi01I1e quando questo � conduso verbalmente; 
mentre la so.la menzione delle scritture 1prdvate, contenute nell'art. 45, 
sii: ,spiega col rilievo che a queste 1scrirtture � conc,esso l'ulterime bene~ 
ficio della registrazione 1in caso di uso. 

Questi a:r.gomenti irestano 1contraddetti e 1sUJperati da altri, 1che sugg,
eriti dalla corretta stipulazione lett~ale, storico-ragionale e 1sistemaUca 
della noirma agevo�Latviice, convi!111Cendo pienamente del.l'i:naipplicabilit� 
della riduzione ai contrartti verbali. 

� opportuno ricordare che 'l'art. 3 lett. a) della tairiffa stabilisce 
che � gli atti di compmvendita di merci fua commercianti � scontano 
l'timposta 1di registro nell'aliquota del 2 % ; e che l'airt. 45 della tabe1la 
prevede che �siano esenti dalla registrazione in termine fisso, men!We 
sono ,soggette a 'registrazione in caso d'uso �, le scritture prirvate di 
vendita... ; � se il 1cointratto ha iper oggetto mevci... od altri 1prodotti 
industri1a1i, che nel commercio eserdtato dal ve11diitore ,sono destinati 

dell1a Degis.wazione � se non qualora occorresse farne uso � . Per godere 
de'l trattamento, srpeciale ,erano cos� 1ainche allma, come nell'odieTna disciplina, 
richiesti tre :requisiiti: uno subierttivo, e cio� almeno il ve,nditoire 
fo�S.$<: coimmerciant,e; uno obtettivo, .e cio� che 11a vendita avesse peir oggetto 
merci, macchine o altri ,PTodotti, nel ,commerd� del vendito:re, �destinati 
alla riv1endit1Ja; i.I terzo, di natura formale, ossia che il cont:r,atto 
risuLtasse stipru1ato con ,scrittll!Ta privata CCass., 27 luglio 1931, Foro it., 
1931, I, lli24). La disposizione fu adottata ~ come osserv� fa Cassazione 
in tawe ,sentenzia -in �contemplaz:ione delle mel'ci, macchine ed alLtr�. 
\)rodotti frJJdustriali soggetti a ripe,tute ope1t1azioni di tTapasso, e che sa~ 
tebbero giunti al consumatove con un [Jll'ezzo ecc,essivo in rapporto al 
costo di produzione se ciascuna contriatta2lione avesse dorvuto soiprpoTtare 
il nocmale carico tributario. La p,airoJ.a ipre_�isa della 1legge dimostra la 
necessit� del conco1nso del :requisito foirIUal1e deilila scriittura pi!"ivata; e ci� 

viene conf,e!I'lffiato pme dalle ragiioni deliLa legge. 

� L'o:rdigine delila 11egge � doV'Uta a11a constatata forte diminuzione 
deil.Le entTate deill',e!rario dO'VUta ail tT01p1po se<V1ero regime fiscaLe che riusciva 
proibitivo per la fOTma 'scritta del1e 1contrattazioni aventi per oggetw 
merni, macchine ed altri �~adotti industriali ed induceva Je parti o 
ad affidarsi alla pura convenzione v1erba1e ovvero a non assogge,ttare a1U1e 
dovute tasse di registro e di boih1o ile stipulazioni fatte pe:r scritture private 
con g'l'ave nocumento per 1a :flermezza del commecrcio, dei oOIJJt:raenti 
onesti ,e con pevdita ,dj un rprovenito �per J.'.erairio. Fu avv,ertito 1peirci� il 
bisogno di U[l!a rifo=a ohe p1e1r1mette,sse la regolare 11.'edazione deJwa prova 
scritta dei �.�ontratti del g1e1ne11e e LLa 1l0To faci1e ,produzione in giudizio 
mediante una sopp0il:fabhl1e modestissima tassazio1I1Je. Finalit� de,Jllia ilegge 
del 1911 forono: salvare 1a l1egalirt� dei 111'asferimenti, gairrultire iil commercio, 
di ta1e gavarn:ia va1ersi per assi�curnre un eqt1;0 provento all'era

252 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

a1la rivendita �, ed aggiunge: � occol'll'endo di dover soittoporre alla 
veg~strazione le scritture private sopr:a indicate, si applica la tassa di 
centesimi 50 per ogni 100 lire �. 

Da un semplice ra.ppor.to J.etterale f�ra le due norme gi� ri:sulta 
ev;idente che la 1prima �Contiene la regoJ.a. generale .per la tassazione 
delle 1compr.avendite dd mer:ci fra corrnnerdanti, la seconda u:na d:i1scipJ.
ina parti�co1are per fa tassazione di compravendite �ri.su1tanrti .da iscvitture 
prJvate. Il riferimento esclusivo a questa forma delle compravendite 
� ben chiaro nel testo de11a seconda �norma, ainohe con :rlgua11do 
alla concessione dell'a.gevo1azJone della riduzione dell'aliquota e l'offerta 
tesi di un riferimento �limitato alla conc1e1ssfone del beneficio 
de11a r~gistrazione in caso di uso si .aippalesa aff.a'tto arMtrarj,a. 

Quanito aH'od,gine e a.Ila Tatio de11'art. 45 puntuali e pertanto meriitevol:
i di conferma sono i J:"ilievi espressi da questa Suprema Corte 
in altra oc�casione, anche se �!'emota (sent. 27 luglio 1931, in Fo1-. it., 
1131, I, 1124), allovch� osserv� con riferimento alla legge 23 J.uglio 
1!!11, n. 509 che costituisce il priecedente immediato, a cui va collegato 
il suddetto art. 45. L'origine della legge � .dovuta alla constatata 
forite diminuzione delle entrate �dell'erario dorvuta al trorppo serveTo 
regime fisc1ale che riusciva 1proibitivo per J.a forma scritta delle contrattazioni 
aventi per oggetto meiic�i, ma�cchine ed altri prodotti indu


rio togiUendo i'incOIJJVeni,ente del precedente sistema di tassazione. Le 
agevolazioni tributari.e furono concesse in consideDaz:ione proprio di qruella 
foo-ma scritta che le paTti abbandonavano a causa dehl'altezzia d.eUe 
aliquote di �tassa. H beneficio � divetto a :flacilitwe ai contraeinti il conseguimento 
della prova precostituita ed a faV1orirne La iiegistmzione in caso 
d'uso � ~Cos� Cass. senten~a citata 27 J.ug1lio 1931). 

�Ci� �considevato, non !l'icorrono .le stesse esigen2le quando contrattazioni 
dJe,I gieneDe vengono stiprulate verbalmente: i contrJbuenti, in tal 
caso, delibeDatamente rifiutano l'agevolazione perch� non precostituiscono 
la prova della legialiit� del negozio, non .garanttscono il commercio, tolgono 
aLl'.era:rio hl pur modesto provento che gli sa'l1ebbe potuto spettare. 
Si mettono fuori dahl'econ01mia deilla riforma e, pertanto, non sarebbe 
n� giusto n� �equo che fruiscano, in proprio favore, deLle clausOtle di 
ag1evo1azione (cfir. Corte Appello Torino, S.I.P. e/ Finanze, 1 dicembre 
1959, Foro pad. 19519, I, 84). 
Lettera, origine e spdriito della legg,e amnonizz�ano peT escludwe le 
convenzioni verbali di vendirta di imercl, registrate peTch� poste a base 
di una sentenza di condanina, da1Ue ag.evolazio:ni accordate per la registrazione 
di analoghe conv,enzioni risultanti dalla documentazione tassativamente 
pcrevista dall'art. 45 tab. �aLl. D (ofu-. anche Corte Appello Milano, 
Firenze c/ Vitgan�, 9 ottobre 1'959, Riv. l�eg. fisc. 1959�, 2, 301). 

IinoLtr.e va osservato, a conllerma � deg�li .esposti !l'iUevi, che, s� il'a~gevolazione 
de1Ll'al't. 45 fosse ptrevista non in l'elazione alla fo=a dellil'atto 
bens� in vista del1a natura del rapporto, si 'verrebbe ad 1elimiinar.e l'elemento 
formafo che distingue detto articolo daLle corri;spondenti norme 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 253 

striali ed .1nduceva le parli o ad affidarsi alla pura cOl.tlvenzione verbale 
ovvero a non assoggetta,re alle dovute rtasse d.i registro e di bollo 
le s;tipulaz~cmi fatte pe:r scritture pl'lhnate, 1con grav.e no1cumento per ila 
fermezza del commercio e dei �cOltlitraenti Oltliesti, e COl.tl pel'ldita di un 
provento per l'erario. Fu avvertito perci� ti.l ibisogno di una riforma 
che permettesse la regola:re .inidaigme della 1prova scritta dei ccmtrartti 
del 'genere e la lo:m ,produzione dn 1giudiizio mediainte una �sopportabile 
modestissima tassa. F.fl1alit� della LLegigie del 1911 :turono: salvare la 
legalit� dei 1Jl'lasfer.imenti, gail."a:nit�ll'e il commel'ICio, di ;f;aJ:e ga10011zia valersi 
per assicua.-are fl.lJI1 equo provento all'erario, �togliendo J.'mc01.t1veniente 
del precedente �siistema di tassaziOl.tle. Le agevolazioni tributa:rie 
furono 1corwesse in consiidern~ione proprio di quella fOINlla .SC11�tta che 
le paT!hl. abbarndonavarno a �causa dell'altezza dell'aliquota di rtasse. Il 
beneficio. � diretto a faiciil.itare ai �COllltraenti H conseguimernto della 
prova ed a favorire 1a regisitraziorne fil caso di wso. 

Questa g,iustifiicae:iiOl.tle sbcmi!co-vazionale delhla ilegge del 19'11 e 
qumdi anche dell'art. 45 della tabella, che da essa deriva, mentre 
d� adeguatamente conto della vera motivazione della estensione dei 
benefici ail.J.e 1compravenrute cOltlicluse con atti pubblici o 1con. scritture 

degili a:rt. 2 ,e 3 della Tariffa aill. A, iii cui ambito di applicabilit� andrebbe 
ricercato altrove. 

Sembra per� al lt'iguait'ldo osserva:re che tl'art. 3 :Lett. a-.tariffa alil. A, 
che 1specificatarrnente riguarda 'Le vendite di merci, anche tra commercianti, 
si riferisce non 1soiLo aiLte v,endirte occasi0I1Jali, da parte di detti 
impxenditOII'i, ma 1a:nche a queiLle che rientrano nell'ordinaria attivit� degli 
stessi, �e cio� a tutte queli1e che lt'ientraI1JO anche nena pr,evisione dell'art. 
45; il �che � condiermato dal rilievo che la norma, :nietl testo ori.ginario 
del r.d. 30 1dioembre 1923 n. 3269 si ruedva, proprfo, ed esc:1usivamente, 
alle vendite tra 1commelt'ci:ainti, sioch� la successiva modifica � anche tra 
commerc1anti � (iplt'eviista dailtl'a:rt. 5 del d.1U. 5 api-file 1945 n. 141) deve 
intendersi rivolta ad estendertla anche agl:i aitti tra non commercianti, 
atti obi:ettivamei!JJte non idi COIIIllIDercio, e ilJJOIIl gi� a ch1a:ri['lne tl'apipltcabiilit� 
ai soli rapporti� �norn di 'carattere 1commerciaiLe. Poich�, dunque, non potl'ebbe 
trovart'<Si giustificazione al diverso trattamento, previsto da ciascuna 
de11e 1riico11date 1disposizionii, 1se non i!JJehla dicirrrna deiliL'atto, deve� 
affeD:malt'si che � plt'op!t'io fil ci� 1a ~agione dei diffelt'.enti orirter:i impositivi. 

All'applicazione deil.J.'axrt. 45 rtab. D � di ostacolo altresl itl Tilievo che 
l'art. 115 tariffa all. A, disciplinando nel caso di sentenze, che pronunciano 
�Conda�nlne di 1somme 1sopra conv1enziorni nOIIl iscritte, ila c,d. tassa di 
titolo, ,stabilisce che 1si aipplicano � 1ali1a conrv=ione ,le stesse tasse stabilite 
neili1a prima e nella terza piwte della tariffa secondo la natum della 
cOIIlvenzione �: p'ertainto Ja legge lt'i:chiama espressamente la tariffa, , (e 
do� l'art. 2 e l'art. 3), e non anche la tabehla (idi cui fa parte l'art. 45). 

U. GARGIULO 
19 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

.!private autenticate, in quanto in questi casi attraverso l'atto scrttto 
si realizzano 111ella sostanza le stesse conidiziioni e finalit� che si conven.
gono rperr l'ipotesi, esipreSJSamente coi!'lJtempillata, della scll'ittrn-a iprivata 
-contrasta con l'applicazione dEilla riduzione dell'aliquota ai 
c001tratti vwbali, in quanto come effkacemente � stato osservato da 
un �giudice di merito (Corte d'appello di To(l"mo, S.I..P. co1n:tro Finanza, 
1� dicembr:e 1'959, FMo PadJano, 195�9, I, 84), i corntribuenti, �ll1 tal c�aso, 
deliberatamente rifiutano l'agevolaz:t001e �perch� l10ll1 ;prrecostituiscono l1a 
prO'Va della legalit� del negozio, non' �ga~an�tiiSCOIIlO� il. commertio, tolgOlllo 
all'erario il 1pur modesto co:ntriibuto che 1gli sarebbe portuto spettare. 
Si mettono :tluori � dell'ecoi!'lJoa:nia della rillfonna e, pertanto, non 
sarebbe n� giusto n� equo che precisano., dn proprio faivore, deHe 
clausole di a1gev-0il.aziOllle. 

Sul piano ststematico va osservato: 

a) l'estensione della rlduzd.0111e ai coo.traiflti ve�l'bali non laisce


r.ebbe praticamente alcruno. spazio rper l'arppLicaziOllle dell'art. 3 lett. a) 

della tariffa, il quale risulterebbe svuotato �9d ogni suo contenuto e 

pertanto privo di significato; 

b) lo stesso dov(l"ebbe dirsi iper il'art. 2 lett. b) della medesima 

tal'liffa, che contempla l'aliquota del 2 % per le compravendite di be


stiame e di .prodotti agraii, comrpravendita l()eT le quali l'art. 45 pre


vede La medesima riduzione di �~quota stahilita per quella di cui qui 

si discute e alle medesime condiziioni. 

Le conclusio:ni il'aggdiunte �ll1 011ddrne aJ.le censure proposte in due 

ricmisi comporla.no il r:i:getto del ricorso� incidentale �e l'acc0iglimento 

di quello prmc.ipale. Conise~ueintemente a tale accoglimento la sen


tenza 1mpugnata deve essere cassata nei limiti mvesti:ti dal x:kors.o 

iprinie:iipale e la �causa deve essere rinviata ad altTa Sezione della Corte 

di appello di Tor.in.o, la quale della idecisiori.e si urniformer� al se1guente 

p:r:mciipio di diritto: � I contil'atti verbali srbipulati fra commercianti e 

riguaTdanti Ja ven.ddta di mercJ o idi rprod0itti industriali destinati alla 

riv�endita, sono so~getti aU'imposta di regiisrtrro nell'aliiquota del 2 % , 

stabilita dall'ail't. 3 lett. a) dEilla ta1riffa all. A alla legge di registro, 

e non a quella dello 0,50 % , contemplata daJl'art. 45 della tabella 

all. D della stessa legge. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 niorvemhre rn73, n. 2963 -Pres. 
P1ece -Est. Bran.caccio -P. M. Secco (conf.) -Ministero dea lavori 
pubbli�i, Ministero delle .finanze e .Ammin.i\9traziotne generale dei 
OanaJ:i. DemaniaiLi di lrrtgazio1ne (a'VV. Stato A1biisiinlni) c. COOiSOII'zio 
VIDOII'esi (avv. MOII'Vfilfo e CalI'OIWs), Enei1. (avv. Volpati e Setti�) 
e CO!IlSorz�,o del Ticino (avrv. Sequi e Noirunts). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione di utenza -Potere di intervento 
del Ministro dei lavori pubblici ex art. 54 t. u. acque e 
impianti elettrici -Condizioni per l'esercizio: esigenze non normali, 
straordinarie, fuori della comune prevedibilit� -Apprezzamento 
di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. _43). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Provvedimenti di immissione di nuove 
acque nei canali demaniali -Potere dello Stato di disporre di acque 
pubbliche, assoggettate a particolare regime giuridico per effetto 
di concessioni, per alimentazione dei canali demaniali -Non sussiste. 


(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). 
L'esercizio de:l potere di cui all'art. 43, uitimo comma, del t.u. 
sutle acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775, � condizionato dall'esistenza di speciali motivi di pubblico 
interresse o dal verificarsi di eccezionali deficienze� delte acque 
disponibili (1). 

(1) La maissima � inecoepiibile. Ma la sentenza del Tribunale superiore 
de111e acque (29 ottobre 1969, n. 30, in questa� Rassegna, 1970, I, 
146), avveTOso la quaiLe e!l'a staito pr.oposto i1 !l'icol'lSo deciso dalle Sezioni 
Unite con ila sentenza in rassegna, a!Verva affermato che, !nehla specie, non 
ricoirreviano 1e esigenze n001 normali, s1IDaiordinartie, fuori de1ila comune 
prevedibilit�, �che coil!diziorumo l'applicabilit� del potere di oui aJJl'ultimo 
comma dell.'art. 43 t.u. sulile acque e gli iropia:Il!ti elettrici, in considerazione 
che la �esig.ema di iincrementare la portata dei Canaili demaniali 
costituiva una esigenm. permru:iente. Il che non ell'a esatto in punto di 
fatto, perch� il Miinistro dei 1avo:ri pubblici si era avva~so del detto 
potere una prima volta pell' Ja �stagione j.etmaile W5�9-60 e, poi, a disrtanza 

256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La valutazione degii e.lementi concreti atti a determ,inare, nelle 
singole fattispecie, l'esistenza dei requisiti stabiliti dal detto art. 43, 
ultimo comma, costituisce apprezzamento di fatto di competenza esclusiva 
del giudice di merito e; pertanto, � insindacabile nel giudizio di 
legittimit�, se la motivazione � congrua ed immune da vizi logici e 
giuridici. 

Nel caso che sia previsto un particolare regime giWridico di determi114te 
acque pubbliche, per effeitto di concessioni su di e�sse esistenti 
a favore di terzi, l'Amministrazione deillo Stato non pu� disporre 
di tali acque, per alimootare i canali demaniali, con l'adozione di provvedimenti 
che siano in contrasto con quel regime e non pu�, perci�, 
modificare i limiti delle utenze conce1sse ed incidere sulle relative posizioni 
soggettive dei concessionari (2). 

(Omissis). -Col secondo mezzo iLe Amm:imiistrazioni ricorrenti denunciando 
violazione e :falsa aipplioo~ione dell'art. 43, ultimo comma, 

t.u. n. 1775/193�3 (art. 360 n. 3 c.p.1c.) -rHevia.!nJo �Che il Tr1bu!llale superiDtl'e 
�erroneamente ha riteniuto inarpp1icabile questa nocrma, posta a 
fondamento dei dem-eti del Mi:ndistero dei lavori pubblici 23 novembr:
o 1'959, n. 5106 e 27 ottobre 1965, n. 1644, per la conside11aziO!lle 
di sei wmi, per la stagione jemai1e 1965-66 e tanto �escludeva chiaramente 
che la esi~enza, alla quai1e si era :imteso di provvede11e, av.esse carattere 
peri:n;anente (clr. nota alila detta sentenza del T:ribUilJale superiore, Zoe. 
cit., 146). 

Epperci� che, pvoposto rkorso fil OassaziOIIlJe avverso la sente~ del 
TribUlllaie 1SU1Per1ore dell.Je AA.PP. �anche rper altri motivi, si ritenne op-� 
portuno di ripoctare aiLl'esame de1Ia Suprema Corte la queistione relativa 
ai1la inteoopretaz1one ed al:1a applLicazione de11'art. 43, ultimo comma, del 

t.u. n. 1775 del 1933. 
(2) Anche queista seconda massima � '�lneccepibile. Essa valle a co:i:reg~
eve lli'�ertroinea ,statuiziooe, 1cOlnltenuta nel!La dmpu~niat~ sentE\nzJa del 
Tribunale S'lllperiore e secondo iLa �quale � le utilizzazioni di nuove acque 
da parte dei CanaU Demaniali debbono essere assentite con provvedimenti 
emanati daila competente Amministrazione dei Lavori Pubblici, previa 
comparazione di eventuaU altri interessi pubblici concorrenti; e tale comparazione 
va compiuta o in sede di determinazione deUa riserva di corsi 
d'acqua, ai sensi deH'art. 51 del t.u. (che deve essere poi seguita dai provvedimento, 
che consente in concreto l'utilizzazione, da adottare, ai sensi 
deH'art. 14 -secondo comma -dei t.u., sentito il Consiglio Superiore 
dei LL.PP.), o previa formaie istruttoria, in base aUe norme generali degli 
artt. 7 e segg, dei t.u. stesso�. 
AVVE!['SO tale statuizione fu proposto dcorso :iin. Cassazione e le Sezioni 
Uni.te, pur resp.iingendo il rkCxt'so, hanno, sili punto in discorso, cocr
�etto la motivazione, ~l �che, in definitiva, era quello che :Lnte�ressava. 

Va, rper veriit�, detto che le affiermazioni, r�!POl'tate in massima, delLe 
Sezioni Unite muovono da1l presupposto che, il'.l!e1la specie esami111ata, i 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 257 

che, :dovendosi faa: :fu'oote ad esigenze 11100 idi cam,ttere ecc:eziooale ma 
di ca1rattere penrnanente, occorrwa provveder.e coo J.o str:umento della 
sottension.e di utenza di cui aWairt. 45 dello stesso it.u. L'art. 43, ultimo 
comma, sa<rebbe staito, 111eJ.la 'specie, cOII'rebtamoote applicato, perch� 
si �satrebbe trattato di farr :fu"oote a pamcofad esigenze di pubblico 
mteresse, 1che avrebbero rrohites1Jo limditaziooi a carattere tempoa:-aneo 
e :ncm rper:ma111ente, e cOI11Seguentemente sarebbero state imrposrtie due 
limitazioni temporanee, ciaSIC'Ulna della dmata di una stagione invernale 
e dist~iata di sei al!l!Ili. 

Questo mezzo � iruMnmissiibiJ.e. 

La valutazione de1gJd elemeniti coocreti atti a deitermdnatre, nelle 
singole fattisrpecie, l'esisten.za dei requdtsdrti �stabiJdti. daJJ.'art. 43, uWmo 
comma, t.u. n. 1775/1933 costitiui�sc�e appirezzamooto di fatto di competenza 
esclusiva del 1g:Ludice di merirto, 'e, rperitaiillto, � ms:indaoobil.e 
nel giudizio di legittimit�, se ila motivazione � congrua ed dmmune 
da vizi log:Lcd o giiurMicti.. 

Il Tribunale 1superdore, esaminando !i due motivi 1CQ!Il .cui 1S01110 stati 
giustificati. i rprovveidimeniti [mpugnati. -�e cio�, da una iparte, J.'�esdgenZ�a 
,di preservare 1e opere del ca111aJ.e Regina Elena da dall1Il� i111 rperiodo 
di 1gelo, e, dall'altra, ila n:ecessi,t� dii. integirar� la portata complessiva 
della rete dei canalti demaniali, che, duranite la srtagic:me linv.
ernaile, va soggetta a forti rlduZ�ion�. -ha osservato cihe tali esi~enze 
noo possono definirsi n� no.:r;maJd :n� ecc.eziooali, e, quindi, non .danno 
luogo a quei srpeciali motivi di pubblico interesse o aJ. verid�carsi di 
quelle eccezionali deficienze delle aicque d.i1siponibili, 1che g1usta i:l suddetto 
art. 43, ultimo comma, cooWzionano la possibilit� d.i dispon'e 
limitazioni temporanee delle aJitre. :utenze. 

provvedimenti, adottati daa. Ministro dci Lavori Pubbil.ici peir provvedere 
alle esigenze dei canali demaniali, venissetro ad incidere su concessioni 
gi� esLstenti, mentre P.Amministrazione 1sosteneva che i provvedimenti 
indfoati venivano ad inddett1e sulle acque 1sOVtrabbOl!ldanti e, perci�, non 
toccav�ano Le acque gi� c001oesse. E LLa siltuazione di fatto iprospettata dali1a 
.Ai:rntrndni,str.azione era stata, nella sostan21a, rii.tenuta confomne al vero dal 
Triibunaile Superiol'le, iii. quaiLe aveva, nel1a sentenza impu~aita, affeirimato: 

� � da premettere che le acque nuove derivanti dalla regolazione devono 
formare oggetto di nuove concessioni, che dev�no essere assentite d'�;Lla 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 66 del t.u. sutle acque. 
Non � dubbio, quindi, che, ove vi fossero state acque sovrabbondanti, 
alle nuove .utilizzazioni si sarebbe, neLLa specie, dovuto provvedere mediante 
procedimenti di concessione ... �. 

COlTllunque, queil.il.o che interessa � che 1sia stata debditamente coriretta 
una motivazione COl!lte111.ente l'affermazione dei prilrlJCirpi di diritto asso�lutamente 
inaccogillbiil.[ (cfr. nota della sentenza del Th"ibuna~e Superio1re, in 
questa Rassegna-19170-I-150 e segg.). 

G. ALBISINNI 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

A questa ViaLutazione che il. Triibuniaile �suiperiooe hai rappootato ad 
una 1concre'ba situaziOl!le di fatto, le .Amrmin1istraziomJ rti.�onenti !IliOl!l 
hanno opposto .critiche della motivazione, ma OO!Ltanito 'llilla valutazi01I1e 
div.ersa. Con ci� esse harnno manifestamente cr:gnorato il vdncolo sO!pra 
enU[)JC�lato del .giudizio di �legiittirrrit�; oode la lo!ro censu!ra �nO\Il pu� 
avere iingresso in .tale g.:iudiz1o. 

Ool terzo mezzo J.e r:icorrenti -lamentando violazione e falsa 
appliieaziooe degli artt. 7 e seg,g. e 51 del t. u. n. 177'5I1933 (art. 360 

n. 3 1c.p.1c.) --osservano che la sentenza impugnata �� inc011Sa ilil errore 
quando ha affermato che il Demanio dello Stato, iper. immettere 
una determinata qllaillUt� di 1aicqua nei prorpri canali, aibbia ibi:sogtrlo 
di ll'lla concessione o di un 1provved1mento equ1pol�lente. Il Deman.io 
deLlo Stato -alla stregua della giurisprudenza di questa Suprema 
Corte (Sez. Un., 22 ottobre 1954, n. 3996) -non �sal'lebbe da considera1vsi, 
per quanto riguM"da le acque rpubbliohe diriettamente utilizzate, 
sullo stesso 1pi:ano di .quaLsiasi utente, so1ggetto alle disposizioni 
contenute nel t.u. delle leggi sulle acque pubbL:iche relativamente aJ.J.e 
formalit� da osservarsi per l'assent:imento delle concessioni o, comunque. 
1per riservare �a se stesso una certa quantit� di acqua che occorre 
per Le sue .esigenze. E ci� sia peroh� non. sarebbero ipotizzabili raipporti 
giurtdici, ma .solo amrmi.!nist:rathni fra iJ. Ministero dei J.a,vori pubbHci, 
che dovrebbe adottare il provvied:imen,to di c0I1JCessione o altro 
equiipollente, e l'Ammiini:straziotne del Deirrianio dello Stato, in quanto 
tratterebbesi di due o!r'gan.i dello ~esso ente, ,che � lo �Stato; �si1a pereh� 
all'Amministrazione idel Demanj,o sa'l"ebbe attri!buito, per la legige sulla 
conrtaibilit� g�enerale dello Sta1to, .l'.esercizfo deH'ius eminens spettante � 
allo Stato su tutti i beni del suo demanio, comp!rese fra questi anche 
le acque pubbliche, con rifer1mento alle quali i concorrenti rpote!ri del 
Ministero dei LL.PP., contnatUI".ati a specifiche competenze toon:iche, 
non escluderebbero quelli spettanti alle Amministrazioni del Demanio. 
La censura p!roposta con questo mezzo �_ priva di rilievo aig1i effetti 
della decisione e pertanto non se� ne deve esaminare il merito. 

Invero, per decd.de!r'e la pr:eserute causa, non importa stabilire se 
e quali provvedimenti siano iii astratto neoesisa,ri perch� l'Amministrazione 
dei canali demaniali rpoosa utilizzare acque pubbliche. La 
questione di fondo CO[)Jsiste invece nell'acc~e se, quando -come 
qui accade --sia prevdsto un 1part.icola1re iregime giuridico di determinate 
acque pubbUche, .per effetto dli con.ces1sfone .su di �esse esistenti 
a favol'e di terzi, l'Amministr:azione dello Stato poiSISa dispor.re di queste 
acque, 1servendosene per l'ali!mentaziQ[)Je dei ean�li del rprorprio demanio, 
con l'adoZJione ,di provvedimenti in cotntrasto con quel reg:ime 
e cosi po�ssa con assol:uta disc:vezionalit� modifkaire i limiti delle utenze 
concess�e ed inc1idere sulle relative poffizioni 1sogigettive dei concessionari. 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 259 

Impo~ata la questione in questi termirni, se ne :impone La solliu.zfone 
negativa. Nello Stato di d~itto l'Ammirntstrazione .statale ha ii. poteri e 
i doveri che ad essa a,ttribuisce la iregola giur:idica, sia questa Ja ['legola 
dell'ordinamE'.'Ilto generaJ;e sia la iregola de11'oodinamento rparrtioolare 
ad uno o pi� rapporti; ()lll!de, in :rnainoanza di una norma, del resto 
politicamente e giuridicamente non agevolmente concepibtle, che contempli 
un poter,e assolutamente d~~e2lionale di intervento dehlo Stato 
nel senso suddetto, il potere di esso Stato dii. uit:ilizzaire per stmi sco!Pi 
le acque pubbliche non pu� non essiere es�111citaito se non attraverso 
provvedimenti che r~ett1no il regime pall"ticoLare delle utenze stabiliite 
1su quelle acque �e quindi toccMno ile posizioni soggett:irve dei concessionari 
�esclusivamente nei 1casi, nei modi e nelle fOI1IDe iprevi:ste da 
tale regime. 

Concludendo, 11 xicol'SO va rigettato Mi tutte le sue censure. Stimasi 
giusto compensare fra le parti 1le !Spese del g,iiudi2lio di 1cassazione. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 1genrurio 1974, n. 78 -Pres. leardi Est. 
Borruso -P. M. V:alenti (conf.) -Impresa Angelo Fal"sura (avv. 
Pahlottino) c. Min~tero dei 1arvOll"i rpubbLtci (avv. Stato Carusi). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Contabilit� -Scopi. 

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e 54). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Contabilit� provvisoria dei lavori 
-Onere della tempestiva riserva. 

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e 54). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Varianti e differenti modalit� 
esecutive -Onere della riserva -Momento in cui l'onere diventa 
attuale. 

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 20 e 54). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Onerosit� della prestazione per 
impreviste difficolt� di esecuzione -Richiesta di compenso ai sensi 
dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. -Onere della tempestiva 
riserva. 

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 54, e 89; e.e., art. 1664, secondo comma). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Equo compenso ai sensi dell'art. 
1664 cod. civ. -Funzione e limiti -Differenza dai nuovi prezzi 
e sovraprezzi. 

(C.c., art. 1664). 


260. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Istituto delle riserve -Carattere 
generale. 

(R.d. 25 maggio lf!95, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37>, 42, 53, 54, 64, e 89; 
d.P.R. 16 luglio 1963, n. 1063, artt. 26, 30 e 42}. 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Onere della rinnova


zione -Limiti. 

CR�.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64, e 89). 

La procedura prevista dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350 per la oontabilit� 
re1lativa ad opere pubbliche ha Zo scopo: a) di consent:i.?�e all'Amministrazione 
appaltante la veTificazione d'ei fatti suscettibili di 
produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che 
ne rende pi� sicuro e meno dis.pendioso Z'acc,ertamento; b) di assicurare 
la continua evidenza delle spese deil'operra, in relazione alla corretta 
utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo 
predisposti; e)_ di mettere l'Amministraz.ione tempestivamernte 
in grado di adottare altri possibiili determinaziowi, fino alla potest� di 
risoluzione unilaterale del contratto (1). 

Nell'appalto di opere pubbliche l'appaltat.ore ha l'onere deLla tempestiva 
proposizione della riserva, a pena di decadenza, anc'he� ne'l caso 
di contabilizzazione provvisoria dei lavori, dovendosi tale onere escludere 
solo nel caso di contabilit� informe e irricostruibile (come in semplici 
appunti e brogliacci) (2). 

Ne'l caso che nuove e pi� gravose modal~t� di lavo<ro siano imposte 

dalla direzione dei lavori, l'appa;ltatore � tenuto_ a f0<rmulare le sue 

riseTve, a pena di decadenza, non appe!Tl!a si renda conto che le varianti 

(1 e 6) Con Le affermazioni di principio di cui alla prima ed aala sesta 
delle massime sopra elencate ila Oorte di cassazione ha .nuovamente ribadito 
il pa-oprio Ol'lientamento in tem.a di rismve dell'appaltatore di oipere 
pubbliche, oonfurmando fa ratio e, la finalit� della pirooedura stabilita 
dal :r.d. 25 maggio 1895, in. 350, ed fil consegueinziiale caTattere generale 
dell'istituto della riserva. Conf.: Cass., 3 ottob11e 1973, n. 2486, in qruesta 
Rassegna, 1973, I, 981; con nota di commento e richiamo ai priecedenti; 
sez. un., 25 ~uglio 1973, n. 218'6, ibidem, 979; 12 marzo 1973, i!l. 677, ibidem, 1, 
458; 'sez. un., . 20 giugno 19172, n. 1960, ivi, 1972, I, 862; 5 maggio 1972, 

n. 1355, ibidem, 508. Quanto ailJLe :richieste 11el:atiive agli interessi di mora, 
par :le quali ila sentenzia m mssegnia, sia pur a titolo soil.o eserniplificativo 
e 1con esclusivo ri:futrimenrto aiLle questioni sulla � deoor:renza �, sem.brerrebbe 
esoluder,e !l'onere d,aillJa riserva, cfr. in senso contrario, e con specifico 
esame del prob1ema, Caiss., 22 ,giugno 19,71, n. ,1062, in questa Rassegna, 
1971, I, 927, e 19 novembre 1964, n. 2761, ivi, 1965, I, 406. 
(2) .Ainche in w:diine aUa nota questione sulla sussisteniza delil'ooere 
deHa tempestiva riserva in ipotesi di contabilizzazione c.d. provvisoria 
dei la:vori la decisione in rassegna conferma il definitivo superamento del 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 261 

ordinategli gli consentiranno di avanzare pretese, nei confronti dett'Amministrazione, 
superiori a quelle previste net c0tntratto originario 
di appalto, anche se non ancora quantificabiLi in misura definitiva (3). 

L'onere delta riserva non riguarda solo pretese che traggono 
origine dai modo di rilevamento e di registrazioine dei lavori via via 
eseguiti, ma riguarda anche richieste di ulteriori compensi e indennizzi 
per i lavori eseguiti qualunque ne sia il titolo e, quindi, anche 
l'equo compenso' cui l'appaltatore ha diritto, a no'l'ma del secondo 
comma deWart. 1664 del codice civile, qumido neit corso deWopera 
si manifes.tino determinate difficolt� di esecuziorne non previste daUe 
parti, che rendano notevolmente pi� onerosa la prestazfone deU'appaltato'l'e 
(4). 

L'equo compenso di .cui all'art. 1664, secondo comma, del codice 
civile ha la funzione di limitare il rischio den'appaltatore non attuando 
una compLe.ta reintegrazione del pregiudizio da lui sofferto, ma soltanto 
coprendo i maggiori oneri della sua prestazione. �Quando si tratta 
di difficolt� derivanti da variazioni deWopera ordinate d'ali'Amministrazione, 
perci�, si esula dal. corncetto di ��equo compenso � di cui 
all'art. 1664 del codice civile e si rientra in quello di � prezzi nuovi � 

o di �sovrapprezzi � destinati a reintegrare l'appa,ltatore in fo'l'ma 
piena (5). 
contrario indirizzo al quale � apparsa spesso ispirata La giurisprudenza 
arbit.ra1e; 1e ila pie~spicace ed esaUJrienrte m�Uviazione contenuta, in argomento, 
nella decisione induce a confidare che l'adificiosa impostazione 
con la quale si contestava la ;rii1evainza, ai fini iin esame, deilila c<mtaibilizzazione 
c.d. provvisoria dei lavooi non abbia ulteriore seguito in sede contenziosa. 
Nel 1senso deliLa massima, dr., in particolare, Oass., 5 maggio 
1972, n. 1355, in questa Rassegna, 1972, I, 508; Aiplp. Roma, 6 il.uglio 1970, 
Arb. app., 1972, 35; id., 8 novembre 1972, ibidem, 353; contra, da ultimo, 
'11rib. Roma, 13 gennaio 19173, n. 415, inedita; Colli. arb., 7 giugno 19'72, n. 31, 
Arb. app., 1972, 249. 

(3) Opportuna precisazione, che concorre a ribadire la ne�cessit�, altre 
volte sottolineata dalfila difesa delle Amministrazioni appaltanti, di sottoscciv~
e oon riserva, 1a pena dli decadenza, fo stesso ordilne di servizio con 
il quale vengano disposte pi� onerose modalit� esecutive. In particolare, 
sull'onere della tempestiva riserva relativamente a prescrizioni contrarie 
ai patti �contrattuali �contenute dn ordine di servizio de1l direttoce di 
lavOCl, .Clfir., Cass., �14 aprile 19614, n. 876, Foro it., 1,9164, I, 1430, in motiv:
ooione; e Coll. arb., 25 novembre 1971, n. 72, Arb. app., 1972, 234. In 
tema di viari-azioni ed addizioni, cfr., per i vari profili, Cass., 26 novembre 
1'971, n. 3455�; 26 ottobre 1970, n. 2162, Foro amm., 1971, I, 1, 33; 
28 ottobre 1965, n. 2290, Foro it., 1966, I, 666; 27 febbraio 1962, 
n. 381, Foro amm., 1962, II, 221. 
(4 e 5) La 1esigenza di una tempestirva :rise['"v<a per ~e lt'ichi1este :rivollte 
ad ottenwe l'equo compenso di oud all'art. 1664, secondo comma, del � 



262 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Le statuizioni relative alla necessit� di tempestiva quantificazione 
nei registro di contabilit� delle richieste� dell'appaltatore rive�stono carattere 
generale e comprendono, quindi, tutte le pretese incidenti srul 
compenso complessivo spettante ail'appaltatore, quaii che siano le componenti 
_e i titoli di esse, con le sole seguenti eccezioni: a) fatti estranei 
all'oggetto dell'appalto o alla finalit� di documentazione crono<logica 
dell'iter esecutivo dell'opera (come la rivalsa delie imposte o la decorrenza 
degli interessi di mora); ib) compMtamento doloso o gravemente 
colposo della p.a. nell'esegwire adempimenti amministrativi, 
quando non incida direttamente sull'esecuzione_ dell'opera e sia, quindi, 
indifferente con le finalit� delle riserve; 1c) fatti cosiddetti � continuativi 
� quando ovviamente� l'appaltatMe norn abbia potlUto ancMa 
trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la pel/"cezione 
.deLla loro incidenza eiconomioo (6). 

Necessario e sufficiente, al fine di non far decadere l'appaltatore 
dal diritto a maggiori pretese � che ogni sua riserroa sia formulata una 
volta sola nel registro di contabilit� e, quindi, ripetuta nel conto finale, 
non essendo richiesto che le riserve, qv,ando ne rimangano 
fermi l'oggetto e la_ quantit�, siano �rinnovate nel registro di contabilit� 
ogni qualvolta si compia un atto di contabilit� (7). 

codi-ce dvUe � �imnero del tutto coererute con la finalit� e il-a ratio stessa 
della procedura stabiilita per iLa contabilizzazione dei lavori, quali sono 
state ribadite con la sesta massima sopra indicata, e l'affermazione della 
Corte di cassazione non pu�, qru:i.ndi, :nOIIl essel1e condiv1sa. Oos� c-ome va 
condivi-so il criterio 1sec.ondo cui l'equo compenso deve aveire ri1guairdo 
solo ai mag!�iol1i. oneiri sopportati dall'appaltatore (al quale consegue che 
nella dete11minaz1o:ne dell'�e�quo compenso non pu� esseve oailcoilata anche 
la quota dei :prezzi utritari co1rrisponden1Je 1alil'ufile dell'a;ppaltatore). Va 
segnalata, ino1tre, 1a ddstinzione, contenuta nella sentenza 1n rassegna, 
tra equo compenso ex al't. 1664, secondo �CO'llllmJa, -cod. civ., e nuovi prezzi 
e sovrapprezzi, tir.attandosi di d1stinzione che vtene iin concreto igllillrata, 
mo1te volte, quando si PI'OCede in sede .giudizia1e ana determinazfone 
deJl'.equo comipenso; e n01I1 occol'l'e -sottoline,ave, invevo, l'util-e riiLevainza 
della pronuncia a!l riguardo adottaita dalla Corte di cassazione. Quanto 
ai limiti di operativiit� deL1'3ll1t. 1664, secondo comma, d:e.l codice civi1e, 
le aff=azioni di primdpio �COl!ltenute neilila sente=a in rassegna varmo 
inte.grrate con 11-a sente=a 18 :liebbraio 1972, n. 434, della CoQ"te di cassazio1ne, 
con �La quai1e � stato -gi� PTec1saito che La maggioire o.ne�rosd�t� deriv.
ante da cause gi� -esistenti al tempo del contl'atto, ma non previste, deve 
essere rif.erita, �anche quando l'appalto sia a prezzi unitari, alla intera 
prestazione e non a singoli lavori. In argome:nto, v. pure Cass., 25 maggfo 
1973, n. 1527, nel senso che il maggior onere derivato dall'aumento dei 
prezzi 1interv-enuto durante H periodo di imPTevista sospensione dei lavo11i 
non � -inde:nnizzabiLe quando. la sospensione -stessa nOl!l abbia formato 
oggetto di tempestiva riserva. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. ~63 

(Omissis). -Il secondo motivo di rric-00:-so, proposito in ?SIU!bordine 
per demmciare la violazione ideg1i aritt. 42 e segg., 53, 54, 36, 37 del 

r.d. 25 maggio 1895, :n. 350, si 'a:riticola m viarie censure a1l:a sentenza 
impu~ata che per 00. loco diversit�, devono essere distdntamenite esamiinate. 
Com la iprima di dette 1censure \Sii assume che la contabilit� -contra1riamente 
a quanto ritenuto dalla Corte di merito -acquista valoce 
di acce:ritamento negoziale vincolante per 1a par.te privata (salvo riserva) 
1so1o ,se ed .in quanto IJ.'ispondia esattamente� alle �oondi:zdlonii a tal 
uopo prescritte, cio� se sia scevra da qua.Jisiasi i'rJ:"ego1ari:t�, sia pme 
minima e m�ramente formale, dato il carattere di eccezionalit� �de11e 
no:rime ohe subordinano il diiritto dell'appaltatore al compenso per prestaziiorni 
da lui effettivamente coo:npiuite, all'onere forrmale di formulazione 
'ed .espLicazione deUe I'iiserve. Con Ja seco111ida censura si �sostiene 
che H contenuto e la funzione della r:iserva da pa:rite dell'appalrtaitor'e 
postulano sempre necessariamente una esatta determinazione da parte 
dell'Ammiinistrazione delle quanti.t� diei. lavoiri da iliud svolte e� ohe, 
pe:ritanto, nella spede -poich� fino al maggio 1960 i libretti dclile 
misure non erano �Stati ag.giomati e 1a contabilit� �Weva �quindi proceduto 
senza la misU1I1azione esatta de11e 1partite, eseguite con annotaziooi 
approsstmate e provvisorie -, :neSSUl!l -01r1ere di proposWone 
di riserve poteva pi� essere considerato operante. 

T,ali censure 1sono infondate. 

Invero, per decidere 'quali �conseguenze possa1r10 aveo:-e, dn ordine 
ad una determinata procedura quale � quella mirnuzio�samente \P'l'evilista 
dal r.d. 25 maggto 1895, n. 350 ,per la cc:mtabilit� relativa ,ad opere 
pubbliche le. denunci.ate irregolartt�, oococre, cOl!l. visione �:nitaria e 
coordiinata di tutte le no'.I'me di �Cui essa � costituita, ricostr.uiTe quali 
siano le sue finalit�. 

Nella pi� recente 'giudsprudenza di .questa Corte (cfr. Sez. Un., 
sent. n. 1960 del 20� giugno. 1972 e Sez. I, sent. n. 677 del 12 marzo 
1973) .gli scoipi di tale procedma 1sorno stati cos� ,si;ntetizzati: 

a) c01I1Sentire a11'Am.ministo:-azione 1appaltante la verdficazio111e idei 
fatti suscettibili di produrre un IDCI'lernento delle eit>ese prieviste con 
l'immediatezza che ,ne rende pi� 1sii0011"0 e meno .dispendiooo J'acceo:-tamento; 


b) assicurare la �contmua evidenza delle :spese dell'orpera, dn 
relazione a1la covretta utilizzazdone ed �eventuale integrazione dei mezzi 
finanzia.ri all'uopo p11edispo1sti; 

e) mettere 1'Amministrazione tempestivamente in grado dii adottare 
altre possibili determinazioni (fino .a.Ila potest� di rrisoluziooe unilaterale 
del contratto). 

Poich� di tanta ampiezza e impo~tanza sono le finalit� del Slistema 
della normativa vigente in tema di co:ntaibilit� dei lavori di �esieouzfone 

/�-, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

delle opere pubbliche, sarebbe corntrario ad una retta mterp11etazione 
della legge oltl1ech� illogdoo ritenere ,che p'er rispetto di un formalismo 
fine a �se stesso aniche la pi� piccola negoiLardit� o approssdmazdorne 
nella tenuta della �cOfllJtabilit� o ma111Canza di aggiornamento di essa 
da parte dell'Ammim.istrazione liberi definitivamente l'appaltatore dall'o.
nere di propocre e idi ,esplfoare tempestivamente le S1Ue riserve, 
quando egli ben abbia modo di !I"endemi conito, nonostante ile predette 
manchevOilezze, che le sue pretese s:ruram10 ma1ggio�ri di quelle 
origmaria~enite previste nelll'aippalito, quando, cio� tra tau m.ailllChevolez~
e della colllJtabilit� e .i fatti oggetto d:i riserva :non cd.� stia alcun 
nesso di necessariia causalit�, diri quanto gi� i dati risu1tanti dalla contaihllirt� 
sono sufficienti a �po!l'lre in ,grado l'a1Ppalrtatoire di sollevare 
eguailmente le siue riserve. Pe!I"tanto, la ipfrOIVvirociet� della coilltahilizzazione 
prom'asti:ner� l'onere di ri;m-orposiziorne deJJa riserva, solo 
quando -a causa dii. tale 1provvi:so:rdet� -non sia. coosentiirta !':i.individuazione 
di un ma1g1gior agigriavito della Slpesa che l'Ammicistrazi0111e 
� chiamata a sopportare. � da tener pres;en,te, al riguardo, 'che 
un maiggior aggravio di spesa ipu� diipendeoo taillto� daLLla maggiore 
quantit� dei favori! svolti, quanto -�Come illleJJ�a 'specie -daille diverse 
modalit� con c'Uli essi -a seguito delle varianti ordi:nate dal1'
Arnmimstrazio:ne -fUII'ono isvolti. 

Le iriserve avanzate dall'~esa Fal'.sura riguardavano, invero., 
tutte foodaimentalmente la maggior S1pesa dovuta alla divoosa modalit� 
idi esecuzione dei la'Vori im(posta dalla c.d. � so!I"ipfresa �geologfoa � 
come incensuraibilmente ila Corte dd merito ha accertato -e, pertanto, 
esse, artte:nelllJdo alla cl:aissiJ�oa.zi0111e dei la'Vori, 1POtevano ben essere foirmulate, 
aill!che �se le quaillitit� di itali lavoiri erano state regdstrate con 
una certa 'approssim.azione iper mancanza, S!Ul libretto delle misure, 
dei n:ec,essari .disegni �geometrid. 

Come per :i fatti c.d. � cOIIlJtinuativi � � stato ritenuto nella pi� 
vecente giurisprudenza di quesita Co!l1te (cfr. s�em. n. 677 del 12 marzo 
1973), (Oiltrech� da autorevOile dottrina) che 11 momento i:n cui ll'aippaltaitoire 
ha l'obbligo di denun<;iarli va ~dentificaito, nelle Sli:ngole sipec1ie, 
secondo i pri:ndipi della media diligenza e della buona fede, non appena 
egli aibbia la percezione della J.o!ro gravit� i:ndicandOIIlJe con la maggiore 
aipiprossdma.Ziioo1e possibile J.'ornere ecooornico colllSeguenziale stia ;pme 
con :salvezza di precisarne definitivamente la spesa illeIJ.e successive 
registrazforu o in chiusura del cOillto finale, cos� analogamente -nel 
caso che nuove e pi� .gravose modalit� di larvo,ro siano imprns.te idaJla 
direzdorne dei lavoci aU'appaltatore -�egld. deve consdde!rars:i ,fa~aruto a 
fortmrua!l1e le sue !riserve non appena si :renda co1nto che le va:rLanti 
ordin�ategli gli conselllJti.:ranno �di avanzare (pretese nei c-0n!fu-oi!lti del1'
Amministrazione superi.ori a quelle rpa-evdiste nel 1contratto origiinario 
d'appalto, �anche se non ancora qua1ntificabm in mis:ura definitii'V'a. 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 265 

Ci� non vuol dire che l'onere delle 1riserve sia collegato, nella nor


mativa de qua aililo stato di avainzaimenrto dei la~ori aruich� -1come 

in effetti � -al.La loro <contabilizzazione, ma solamente che rpeir con


tabilit� deve intendersi non soilitanto J.'mdJioazioo.e del:1e quantit� dei 

lavori sv�oiliti e dei compensi ad essi relaitiiivi, ma a!llche del .genere e 

della classificazione dei favori (come chiaramente risulta dagli artt. 42 

e 53 del citato regoiliamooto del 1895). 

Devesi, conseguentemente, confeirmaire U principio ~gi� affermato 

da questa Corte con 1sent. n. 13�55 del ,5 maggio 1972) che l'oneire de1la 

tempestiva rproposizione delle riserve viene meno solo :in caso_ di con


tabilit� worme e irricostruibile, che non dlia modo alil'awa�ltaitore di 

llendersi conto delle l1agioni del ruo 1diisseruso in relazione a quanrto viene 

contabi1izZJato, cio� fatta per cifre cosi approssimate o inmsitinte (come 

in semplici arppunti e brogliacci) che non cOOllSe!llta l'esatta individua


zione delle rpa:rtite di lavoro regiiStrate. Fuori dii tale caso, l'arpipaltatoil1e 

deve 1cons1derarsi -a pena di decade!llza dal dll.-Ltto di rpretendeire com


pensi ma,ggiod di quelLi previsti !nel 'contratto oriigiinario -tenuto 

all'onere 'di sollevare <tempestivamente l:e sue irilSieirve non apipena dalle 

scritture contabili, nonostante la presenza idi rfla1une irl1egol:a!l"it�, rilSiul


tino dati di qua,1siasi ispecie (relativi alle miisure dei lruvoTi o alla loro 

claissif�cazione o al loro compenso ipeir prezzi UllJitari o co:rnplessiivi) 

idonei a dairgli la si,oura consapevolezza delJ.a 1000 :incompatibd:Li.t� con 

le pretese egli intende :l�ar valeire. 

Solo in fai. modo, infatti, si soddisfano [pienamente le finalit� della 

procedura cO!lltaibi1e di cui trattasi e che sono IS'tate sorpra cirpootate. 

La confutazione delle censure prese fitno ad orra in esame si (t~ende 
qui neciessaria solo in relazione alll',esame ideJ.La itempestiivi1t� della quinta 
riserva sollevata dall'impresa Fall\Suira. Peir le altre quattro riseirve, 
delle quali si discute, la decisione rpu� essere ipr.esa mdiipendentemente 
dal !l"liconosduto oner� dell'aippa1tatooc:e di formulare tempestivamente 
Le sue riserve anche in l'elazioine ad 1UJI1:a <CO!lltabilit� 1ohe presenti .taluni 
difetti di approsisimazione e .d'incompletezza. E ci� perch� :nelJ.a sentenza 
dmpugnata � �stato accertato che esse� furono tutte proposte per 
la prima volta il 18 agosto 1960, quando gi�, fin dal giorno 13 maggio 
1960, con l'emissione del 57� ed ultimo stato d'avanzamento co!l'rii.spo!
l1!dente allo sta.to finale, tutte le 'Scrirtture nel registro idi 'Contaibi1iit� 
avevano regola.rmente assunto 'caraittere de:finitiivo inoncih� dorpo hl 
4 agosto 1<960, gioil1no in cui era :stato colffiipilato H primo conto finale. 
. Perci� La i<ntemrpestiwt� di tali quattro criiseirve .� fuori disooss.ione, 
anche a rprescmdere dal fatto che in precedenza, le regilstriazioni avessero 
avuto carattere proivvisorfo� o fossero ,s1Jate effettuate non in perfetta 
regolarit�. Non v'� dubbio, infartiti, che in ordine aid una conrtabilit� 
ormai dtvenuta regolare .e coo:nipleta sotto ogni punto di viisrta, 
l'appaltafore avesse l'obbligo di formula<re immediatamente tutte le sue 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riserve, ancorch� avesse avuto il diritto di procrastinarle fino a quel 
momento a causa della specie d'irregol:a,rit� od om�:SISioni viZ!}anti in 
preeedenza la ccmtahilit� steS1Sa. Se cos� non fosse, !Si a~riverebbe all'asisrurdo 
di dover ammettere che runa iniziale irre.golarit� o approsisimativit� 
della contabilit�, anco:rch� incidente SlUll'onere della. riserrva 
(perch� tale da non porre ilil grado l'arppaJ.tatore di avvertire la ra,gi!ooe 
del suo dissenso), avrebbe non .gi� dJ. semplice. effetto di proc:misti.n,ar.e 
il momento della formulazione 'della :riserva a quello della reigolarlzzaziooe 
o completamento della contabilit�, ma additittrura l'effetto di 
liiberare pe:r sempr;e J.'appaJ.tatoo:e da .tale onere. 

Pe:r le ragioni suddette deve esse:re respin�ta la �te:rza censUl'a mossa 
dal ricorrente, secondo cui la �l'egolarizzazione della .contabilit� iI10IIl 
farebbe sorgere, neppure in tale momento, l'olll:e:re per l'awaiLta.to:re 
di rprorporre tutte le ooe riserve, sol perch�, in tal modo�, e,gli sarebbe 
pri.ivato della posisibilit� di formulall'le una ad una, in corrispondenza 
di ogni sinigoJ.a conta<biJ.dzzazione contesta1ta, ru&llruendo per J.'esplicazione 
�di ciascuna di esse, del termine di qU�illdici gioirni consentitogli 
dal l'legolamento. 

La quarta censura mossa dal :ricorrente alla sentenza impugnata, 
sul :riilievo ohe le riserve in questiO!ll.e non aipparterrebbe�ro per M contenuto 
e la natura a materia di soritturaziorne contabile (so1tarnto in 
ordine alle quali sarebbe previsto l'onere della riserva) ma ad one:ri 
e ,compensi ex art. 16-6�4 ,c,,c. �che non sarebbero sogge:tt~ ad 4iscrizione 
nel registro dei lavori, si irivela 1pr�va 'di ipregio per runa doppia ragione. 
Innanzitutto ;pereh� l'oneire della riserva iilJon rlgua;rda soJ.o pre1ie\Sle 
�he .traggono origine dal modo di 1rilevamento e �di re,gj.stoozione dei 
lavori via via eseguiti ma rigua:rda anche rdohieste di ulteriori compensi 
e indennizzi ;per d lavori eseguiti qualu:nque ne sia il titolo . e, 
quindi, anche l'equo compenso cui l'a.ppaltatol'e ha diritto., a no!l'ma 
del ,secondo comma delJ.'art. 1664, quando nel corso dell'oipera si manifestino 
determinate difficolt� di esecuziooe non previste dalle 1pa:rti, 
che rendano notevolmente pi� onerosa fa 1prestazione delJ.'arppaltaitore. 
In questi casi, invero la riserva non esprime la ,diretta contestaz,fone 
del .singolo rilev�mento e della 1singola regi8'trazio1t1e, ma adempie ad 
una f,unzi-One pi� ampia. Essa, infu.rtti, � i!llitesa ad evitare -non appena 
sia possibile formulairJ.a -ohe il creidito ooimrplesis�1vo dell'aippaltato:
re ,possa conisolM<arsi nelle somme �che l'A:mmi.nistrazione via via 
contabilizza in suo fa.vore. �, perci�, runa forma di contesrtazione che 
investe la liquidazione del coCTi:spettivo complessivamente co!l11Siderato, 
tendendo ad affe:rma1r.e la neeessit� della sua integrazione con' ulteriori 
somme. Il secondo erroire, che si ,anm.ida nella censura in esame, :sta 
nel considerare � equo compe:nso � a norma dell'art. 1664 e.e. i � prezzi 
nuovi � o � sovraipr.ezzi � nei quali invece si sostanziano, nelJ.a specie, 


_PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 267 

le pretese fatte valer:e dall'appa1tatoire. Invea-o l'equo compenso di cui 
all'art. 1664 e.e. ha la funzio!l1e di limitare il rischio� dell'arpipaJJtatore 
norn. attuando una �completa i!'ietntegrazion.e del pregiudizio da lui sofferto, 
ma soltanto corprendo� i magigirnrd. o!l1eri della isua rp!'estazione. 
Ed � :princiipio generale che il rischio cointrattu.ale non ipoissa. mai esis1ere 
aggr~aito dal faillto del �credd.tore. QUla!l1do, perci�, �come ine11Ja speciie, 
si ,tratta di difficolt� der.ivantd. da va:r~az;iloni delil'opera ol'ldilnate dall'AmrninistraZione, 
s:i esula dal �coil1Cetto di �equo compenso� di cui 
all'al't. 1664 e.e. e si rientra in quello di � IJ;>['etZzi nuovi � o di � so'\roaprezzi 
� destinati a r�eim.tegrare l'aippaltatrnre in forma ipiena. P.u� dunque 
concludersi, a conferma della pi� a:-ecente 1giurisprudentZa di questa 
Cor.te (cfr. sent. n. 677 del 12 marzo 1973) che le statuitZiorn.�i 'relative 
alle necessit� di temipestiva formulazione e sucicessiva quantificazione 
nel registro di 'contabilit� de11e richieste dell'appaltatore rivestono carattea:-
e generale e com(pre!l1dono, quindi, tutte le pretese incidenti sul 
compenso complessivo sipettante all'appaltatoll'e, quali cne� siano le' com


ponenti e i tRoli di eooe, coin le sole seguenti eccezioni : 

a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalit� di documentazione 
cro111oloigioa delJ.'iter esecutivo dell'opera (come la r.iva1sa 
delle imposte o la decorJ."enza degli irn.teres:si di mora); 

b) comportamento doloso o .gravemente colpooo della P.A. nell'eseguire 
ademipimenti amministrativi, quando :non i:ncida diirettamente 
sull'esecuzione dell'opera e sia, qumdi, �indifferente. con le finaiit� de1le 
riselt'Ve; 

e) fatti cos� detti � continuativi � quall1do oivviamente l'appalta


tore non abbia potuto ancora trarre dal r~etersi degli episodi a lui 

pregiudizievoli 1a ipericeziO!Ile della loro incidenza economica. 

I .primi e i 1seconidi noin. ricorrono nella spede, aivendo la Corte di 

merito aoceritato incenJSUJraibhlmente che le riJServe afferiivano tutte a 

lavoil'i iiscritti �in contabilit� 1di mera �esecuzione dell'aippalto. !!Il oodine 

ai fatti coll1ltirnruartivi -ai quali il rico1Ten1te si riferisce iper dedrume 

che �talrune dserve, non 1erano quaiDJtificalbili fino a che i lavori norn fos


sero stati ultimati in qua:nto lSi merivano ad oin.eTi che si erano prodotti 

e manifestati in modo progJ."essivo e variabile, in.suscettibile di una 

quamitifi�cazione in avanzamento, ma soil.o a coruruntivo -baster~ qui 

coillstafare che, ainche ammessa la inoin quarn.tificabili1l� 1durante il corso 

dei larvoil'ii di talune delle riserve in questioine perch� afferenti a fartti 

cootinruativi o per altra ragione, la. questione .non pu� nella sipecie 

avere alcuna rilevanza, ;perich� i larvoll'i fwrono ultima,ti nel mag.gio 

del 1959, mentre inV"ece, le riserve della cui te:rnpesrtivit� sii. disrcUJte 

:liUJ."ono proposte SUJCcessiivamente, quando cio� l'appaltatore aveva tutti 

gli elementi per quantifica�re le proprie ,pretese �in maniera definltiva. 


(Omissis). 


268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 ottobre 1973, n. 27 -Pres. Giannaittasio 
-Est. Quarranta -Enel (avv. Emesto e MicheJ:e Cornte) 

c. Prefetto di Palermo (avv. Stato Albisiinni), Soc. An.ooima Siciliiana 
Irrigazione (avv. Monastra, Restivo e GorgO!lle Quer:ilnd) e 
Azienda Municipa:lizzata Acquedotto di Patermo (avv. F-0mar.io, 
Mistlretta, Sunis,eri e .Aiccaroi). 
Ac_que pubbliche ed elettricit� -Requisizione di acque pubbliche 


Giurisdizione di legittimit� del Tribunale superiore delle AA.PP. 


Sussiste. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Provvedimento di requisizione di acque 
pubbliche -Affievolimento del diritto costituito su tali acque a 
favore dei concessionari -Sussiste. 

(L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7). 
La giurisdizione di legittimit� del Tribunale superiore delle acque 
pubbliche si l/"adica tutte le volte che l'attivit� amministrativa di natura 
provvedimemtale abbia ad oggetto comunque la discipiina di acque che, 
a norma dell'art. 1 del t.u. sulle acque e gli impianti elettrici, approvato 
con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, abbiano od acquistitno attitudine 
ad � usi di pubblico generale interesse �, a nulla rilevando la 
natura dell'organo dell'Amministrazione che abbia adottato i relativi 
provvedimenti (1). 

La giurisdizione di legittimit� del Tribunale superiore deile' acque 
sussiste anche per i provvedimenti di requisiziorne di acque pubbliche, 

(1-2) Osservazioni in margine ad una sentenza, con la quale il Tribunale 
Superiore delle Acque ha affermato la propria giudsdizione in materia 
di requisizione di acque pubbliche. 

11 Pre1�etto di Pateirmo, corn decreti dei!. 6 marzo e del 3 ap;ri.ile 1971, 
dispose ila proroga, ,con il pr.iD:no, fino al 31 marzo ,1971 e, con H. secondo, 
fi:no ail 30 arprille 1971 deila ll:'equisizione de11e 1aoque deJ. bacino di Pi&1a 
degli Albanesi, ildnnitatamente ail quantitativo di ilitri 300 a'l :secondo, da 
conseg�llare alJJa S.A.iS.I., per distribuirla a11l'Azienda Municipalizz.afa Acquedotto 
di Faleirmo. 

L'E.N.E.L., tiitoLare di una conoeissiO!lle di derivaziO!lle, pe;r usi li.dro


e1'ettdci, delJ.e acque oggietto de�i1a ;r,eqUI�siziorne, .propose, a�vve;rso i detti 

decreti, iricorso al Tribu:naile Superior'e dei11e AA.PP., cosi come aveva 

proposto rico�l1so aVV1eiI'SO i precedenti decreti, ,con i quali il Prefetto aveva 

prima disposto e poi pirorogato una prima vo11Ja la irequisizi-One :indicata. 

L'Avvoc�tura generafo, costituendosi nel giudizio nell'inteire,sse del 

Pire:lietto di Palffi'ffiO, eccep�, in via pveJ.imiinare, :i:l diletto di giurisdizione 

o, quanto meno, ila incompetenza deil.l'adito T:ribunale Supeiriore dleiLJ.e 

AA.PP., sosten,endo' che i provvedimenti �lnJpug�ilati non potessero rite




PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 269 

tn ceyp,siderazione che, in presenza di un provvedimento di espropriazione 
per pubblica utilit�~ d'occupazione di urgenza e di requisizione, 
ii diritto di prop1�iet� si affievolisce e riceve dall'otl"dinamento la tutela 
propria degli interessi legittimi (2).. 

(Omissis). -1. -Ha car.qttere prelll:ni:nal'e '1'esame dell'eiccezione 
di difetto di girurisdizione di questo Triibu11a1e &UJperiore, adito in s.ede 
di legittimtt�; sollevata dall'Avvocatw�a dello. Stato sotto il profilo che 
i provvedimenti adorttati dal Pl'efetto di Palermo non inciderebbero � in 
materia di acque piubbliiche ., ma solta:nto � SJU acque pubbliiche �, sic


nerni comprie,si fra quelli di .cui al<l'art. 143 del t.u. 11 dicem.br.e 1933, 

n. 1775. 
Il 'IirtbunaJe SU1perior.,e, confermando 1lia .sua precedente ,giurisprudenza, 
(sentt. 18 settembl'e 1957 'e 23 ,dicembl'e 1.957; 12 maggio 1972, n. 17, quest'ultima 
:Desa 1sui � ricorsi �proposti avverso i precedenti decreti, con i 
quaili hl Prefetto di PaiJ.ermo av;e'Va disposto �e pa.-orogato la requisizione 
delle stesse acque del bacino di Piana degli Alba!llJe1si, in Il Consiglio di 
Stato, 1972., Parite II, 62,3), ha, con la sentenza in !rasseg:IJ!a, :riconosciruto 
la �p,rop!ri:a ,giU!ri:sd:izione sui :pa-ovvedimenti in contestazione, :rHeva.ndo: 

�� pur vero che ,l'art. 143 de1 T.U. 11 dicembre. W3'3, n. 1775, dlispone 
che debbano �essere portati nelil<a presente sede "i ricorsi per incompetenza, 
per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti 
presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", ma 
tal:e cli::iposizione deiv�e esseire inlteir~etata nel senso che la giurisdizione 
di questo Tribunale Superiore si radica tutte Le volte che l'attivit� amministrativa 
idi natura provvedimenta1e abbia ad oggetto comunque la disdpUna 
di acque che, a norma deH'avt. 1 deJ. citato T.U., abbiano od 
acquistino attituddne ad usi di pubblic� generale intex,esse, a nul�:a dlev.
aindo fa :natura deH'O!rgano de1l'Aimministrazione ohe abbia adottati i 
re'1ativi provvedimenti �. 
Avverso la sentenza, come avverso la precedente sentenza n. 17 
del 12 maggio 1972, e~ne:ssa -come si � detto -:lira �le stesse pairti, � 
stato propo,sto ricoirso lin Cassazione, in constdevazione che le decisioni 
del Tribunale Superiol'.'e, :articolate su una motivazirnne del tutto inadeguata, 
non convtncono. 

Perch� susststa, infatti, ila giurisdizione (o, �se ,si voglia, la compe


tenza) del 'Iirdbunale Srupe!rior.e de11e Acque Pubbltche, rispetto al Con


siglio di Stato (o ai tribUJna:li l'egio1nali ammimstrativi), ai sensi dell'arti


colo 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, � .necessairio che si verta in 

materia di acque pubbliche. 

Tali.e materia �, nelila sost81Il:Za, que1la rpvec:isata :nel preoedernte all:'t. 140 
deHo steisso t.u. S'intende che sussiste la giurisdizione del TribUJnrue Regionale 
quando si v;erfa in mate:rdia di diritti sogg.ettivi, mentre sussiste 
la gil11'.isdizione del '!1ribuna1e SUJperiol'e, in sede di -�Leg:i:ttimit�, quando, 
nelle mateiri:e indi.oate neill'art. 140 de:l t.u., siano �stati adottati pTovvedimenti 
ammin:istratirvi che ledano una posizione di tntwesse protetto. 

Non vi � dubbio, perta!lllto, che sussiiste La giurisdizione (o competenza) 
del Tribunale SUJperiore delle Acque quando si verta su rico!l'si 
proposti avverso provv,edimenti di espropriazione e di occupaziione di 

29 



270 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ch� l'impugnativa esulerebbe daUa sfera di giurisdizione del giudice di 

legittimit� m u!ll.i.co grado. 

La (predetta eccezione � destituita di �fondamento. 

La resistente Amministrazione distinigue, ati fini della 1giiurisdlizione 

di legittimit�, tra rpxovrvedimenti che incidaa:llO e in matera di acque 

pubblliche �, per la �cllli lln.pugnativa d~etta SIUJSSisterebbe la �giurisdi


zioine .di questo Tribunale superiore, e provvedrurnenti clre incidono e SIU 

acque. pubbliche �, per i quali Ja competenza spetterebbe agli oodiniari 

Ol'lg'an:i. di g.iusti�a amministrativa (Consiglio di Stato, Comglio di 

giiustizia amministrativa !Per la Regione sicilltaoo, T�rliibuna1i aimminisitra


tivi ;regionali). 

Rileva, al riguail1do, il Co11egio che lla predetta 1disti:nzione non 

appaa-e rilevante ai fini d�cll'ind:ividuaziOOle dcl giudice competerute a 

pro111JUJI110ia;rsi sud riico;rsi avverso provvedimenit:i amrminisitlrta�tivi che 

I 

I

U1rg;enza, emessi in :materia di acque pubbiliohe, peT'ch� vi �, ail :ri1guardo, 
mia esplicita p11evisione 1e~slativ.a nel citato art. 140, lett. d), del t.u. Ma 
per la .requisizione, disposta -come 111Je1La specie -a norma dell'art. 7 


I

de11a Legge 1suL1a abolizione del 10001tenzioso amministmtivo o a norma 
degli artt. 19 e 20 della Legge Comunaile e Provinciale del 1934, non vi 
� alClWla ipl'eviisione iLegiislativa. 


� PU!r vero che le Sezioni Urute dehla Corte di Cassazi-Ol!lJe hanno, 

con la sentenza n. 1636 del 23 giugno 1964, affermato: �Invero, la requi


sizione che il Prefetto pu� disporre a norma dell'art. 7 della Legge su.l 

contenzioso amministrativo per "grave necessit� pubblica;', allorch� 

"debba senza indugio disporre della propriet� privata", e a norma del


l'Cl!l't. 19 della legge comunale e provinciale del 1934, per indi8pensabile 

esigenza di "pubblico interesse in caso di urgente necessit�", va giuri


dicamente qualificata come una forma di occupazione di urgenza analoga 

a quella prevista dall'art. 71 della legge sull'espropriazione per pubblica 

utilit� del 25 giugno 1865, n. 2359, che il Prefetto pu� normalmente di


sporre, per pubbliche esigenze, in caso di forza maggiore o di lavori 
� urgenti e indifferibiti. 

Trattasi, infatti, sia nelle ipotesi di cui alle citate disposizioni della 

legge sul contenzioso amministrativo e della ~egge comunale e provinciale, 

sia di quelle contemplate dal menzionato art. 71, di occupazioni di beni 

privati imposte da urgenti e necessarie esigenze di interesse generale. 

Ora, come questa Corte suprema ha altra volta affermato (v. sent. 

n. 2248 del 1960, Foro It., 1960, I, 1295), poich� la legge sul contenzioso 
amministrativo e la l'egge comunale e provinciale non stabiliscono alcun 
particolare procedimento per le requisizioni, queste, rientrando nella categoria 
delle occupazioni di urgenza, vanno regolate dalla procedura dettata 
per le occupazioni di urgenza dall'art. 72 della legge sulle espropriazioni 
per pubblica utilit�, secondo la qu.ale la determin�zione dell'indennit� 
di occupazione, qualora non abbia luogo sul piano negoziale, va fatta 
dal competente tribunale attraverso la stima di uno o pi� periti �. � 
Ma l'iassimilazione della requisizione a1La occupaziOl!lJe di cui all'articolo 
71 deiLla il.eg.ge sulle esproprciaziOIIli per p.u. � stata fatta dalle Se



PARTE I, SEZ, VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 271 

abbiano ad oggetto acque pubbliiche e rispetto ai quali il desrtilllatario 
rirvesta una posizione d'interesse l:egittimo. 

� ipur Vet'o �che l'airt. 143 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 disp0tne 
che debbano es.sere portati niella presenite sede e i ricorsi IP&" incompetenza, 
per ecc�esso di potere e iper violazione dd legg,e avverso i 
provvedlimenti presi dal:l'amminisbrlazione in materia di acque� pubpliche., 
ma fale di5lposizi0tne deve essere iinter1pretata nel senso ohe 1la 
giur.i:sdizion� di questo Ttl".iibun.ale SUJperioce si rad1�IC1a tutte le 'Voilrte cihe 
l'attirviit� amministrativa di niartiura provvedimootale abbia ad oggetto 
comunque la disciipliltl.a di acque che, a nOll'lllla 1dell'arrt. 1 del citato t.u., 
abbiooo od acqu:iJS!tmo arttiltud:i.Jne ad usi di tpUJbbliico gOOJe!raile din.Jteresse, 
a nulla r<ilevando 1a natur:a dell'oogano dell'Amim.i.:nistrazione che abbia 
adottato i rela1tivi iprorvvedimenti. Ed, infutti, questo TribUJniale suiperiore 
gi� in alif:.re oooasiooi (sentenze 12 ma1gigio 197~, n. 17, 23 d1�ICeoJ1,bre 
1957 e l8 settembre 1957) ha rico11101S1Ciuto la propria gi,urisdizd-O!Ill0 
in sede di legittimit� dn relaztonie a tprQIVVedimenti di. espropriazione, 
di oc1c1upazione di urgenza e di tl"eQu.$siztone emessi 1in materia dli. acque 
pubbliche (vale a dire aventi iad oggetto acque ipubbliche) da 'Oll"giaini 
111on aippalJ:ltenelllti aJJ.'Amm.iin.i.SJtrlazione dei lavori pubbJ.dci e nell'.esercizio 
di poteri non prevtsti �dal t..u. irn1a111zi dta.to1� 

zi<mi lJind,1Je della Corte di Cassazione ,aiJ. fi:ne di stabilire ia procedura 
da 1segui'l'si per J.a dete'l'III1iinazione de11e indennit� di i1'1equisizione. 

'Ea11e assimilazione non pu� certo via1ere anche al :fine di detexrrnin:are 
la .giiurisdizione (o li.a 1oomp1etenza) su �di un raipporto contro'Vffi"SO, dovendosi 
per iLa determirnazione deilila giUJrisdizione (o competeinza) aivere rigorosamente 
rigu;wdo aliLa previ.1sione iLegis1aitiva e J;a previisi.OOCLe iLeg.iJslaitiva, 
nella fattispecie, � limitata aille espropriazioni ed ai1le oc,cupaziollli ex 
art. 71 1e non pu�, perci�, estender�si ailile requistzioni. 

1Si aggiUJI'llga che !La l'equisizione non � 1stata disposta in materia di 
acque pubbliche, sLbbene su acque pubbliche, il .che � ovviiamente diverso. 
La materia deJ.le acque pubbliche � -ripetiamo -quella sipecif�camente 
iindicaita nell'<m"t. 140 del tiu., queJ.La, 1cio�, che riguardi la pubblicit� 
o meno deiLle acque o che tiguall'di provvedi:menrbi o comportamenti 
deilila .Ai:mmimstrazione (od anche di privati) attinenti specif�oaimente 
1ad acque pubbliche. 

Nieil.la ispecie, dil provvedimento di requisizione ha inci.iso -come 
abbiamo detto -su acg;ue pubbliche, senza che sorgesse alcuna questionie 
sulla pubblicit� o memo delle acque e senza che i!l proivvedilmento 
stesso fosse specificamente attinente 1a materia di acque pubbliche. 

]1 Prefetto di Pail.ermo ha emesso provvedimenti di rerquiisizione� di 
acque, per pmvvedere aJl'appirovvigionarrnenito iidriiico de[il.a citt� di Pailerrano, 
,senz;a pocsi il probiLerrna -'e �non 1era tenuto �a pO!I'selo -se le 
acque fossero pubbliche o private, 1senza emetter,e, do�, un pirovvedimento 
che fosse obiettdviamenite 1e specificamente attinente alla materia 
delle acque pubbliche. Che iil provvedimento abbia, ;poi, i11JJCiso su acque 



272 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


Sussiste, p�r:ta:ntci, la ,giurisdizione deil. giudic�e adito sulla controversia 
'iintvodotta con U irLcorso proposto ,dailil'ENEL. 

2. -La giurisdizione del Tribunale superiore � stata poi contestata 
dall'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo :sotto il rprofilo 
1c:he si tratterebbe di controversia �IIl materria di diritti 1so~gettivi e 
non di interessi legittimi. L'eccezione 1IJ:On ha fon:damento in quanto 
costituisce ius receptum della giurisprudenza della Co:rrtie di Gassazio:
ne, del Co:rusi�glio di Stafo e di quesito T~iibuna1e superioo:-e (cfr. da 
ultimo, sentenzia T.S.A. n. 17 del 1972) che in presenza di iun rpro(\7'\'ed1mento 
d'esprorpriazio[1e per rpubbli:ca utildit�, d'occupazione di urgenza 
e di requisizione, il diritto di rpmpriet� .si amevoUsce e riceve 
dall'ordinamento la tutela propria ,degli interessi legittirrn.i. -(Omissis). 
pubbliche non significa che fosse attinente alla materia delle acque pubbHche. 


Anche sotto ,aJltro profilo il Tribunale Sup0eriore difettava di giuiriJsdizione 
a conoscere derhla controverrsiia, per ressere questa attinente a diritti 
soggettivi �e non 1ad interessi 1legittimi. 

La .eccezione ll'e1ativa �era stata 1sollrevaita nel .giudizio dall'Azienda 
munidpailizzata dell'Acquedotto di PaLeTmo. Ma rtl TribWJJale Superiore 
l'ha superata, osservando: � L'eccezione non ha fondamento in quanto costituisce 
iius ireiceprtum della giurisprudenza della Corte di Cassazione, del 
Consiglio di Stato e di questo TribJJ,nale superiore (cfr. da ultimo sentenza 
T.S.A. n. 17 del 1972) che, in presenza di un provvedimento d'espro-� 
priazione per pu,bbl.ica utilitd, d'occupazione di urgenza 'e di requisizione, 
il diritto di proprietd si a,ffievolisce e rivece dall'ordinamento la tutela propria 
degli interessi legittimi �. 

Mia cos� decidendo, i1l Tribunale Supemior1e ha del �tutto omesso di 
considerare .che l'art. 7 della iLegge .sulla a:boliziione ~el contenzioso amministrativo 
.attribuisce al Pll'efetto il potere di dtsporre delJ.a proprietd privata, 
CO!ll 1a conseguenza che, difettando ill Pi001ietto 1ass0Jutamente di pote!'
e ad �emettere un PTOVVedimento di !'equisiziOilJe di 1acque pubbliche, 
veniva a mancare '1a �CO([]Jdizi-0111.e pe�r J.'affi,evoliimento del diri-tto del concessionario 
�e, permanendo ta1e diritto nella sua pruenezza, poteva denunziarsene 
.l1a eventuale lesione, ai finii consentiti, esclusiv;aimente a:l competente 
Giudice dei diritti e 111.on al Giudice deg�i ill1teressi. 

GIOVANNI ALBfSINNI 


SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 gen:nafo 1973, :n. 19 -Pres. D'Ami1co 
-Re�l. Martoiriano -P. M. Ammosio (C'onf.) -Rie. Ca�radomlla ed 
altri. 

Procedimento penale -Difensori -Incompatibilit� -Conflitto di interessi 
fra coimputati -Estremi -Dichiarazioni discordi di coimputati 
-Sussistenza dell'incompatibilit� -Condizioni. 

(C.p.p., art. 133). 

Il confLitto di interessi fra imputati cui sia stavo nominato uno 
stesso difensore, si ha solo quando quest'ultimo si venga a trovare di 
fro11tte a sitiiazioni di fatto o di diritto inco1J1Jciliabili, che, come tali, 
finisco111,o per paralizzare La difesa e, quindi, si sostanziano in una mancata 
integrale assistenza degli imputati: ne co111,segue che, perch� possa 
ritenersi sussistente l'in.compatibilit� prevista dall'art. 133 c.p.p. non � 
sufficiente che le dichiarazioni rese da due imputati siano discordi, ma 
� necessario che uno di essi abbia un co11tcreto interesse a sostenere una 
~esi difensiva che possa riuscire pregiudizievole aU'altro (1). 

(1) In tema di incompatLbdllit� nehla difesa di pi� imputati La giurisprudenza 
d1ehl:a Supil'ema Corte � 1e1str.emamente rigo!ros:a e continua eisattamente 
ad ispirarsi aLl principio della contrapposizione inconciliabile 
del1e prospettazdoni dife[}Jsive, rpeir cui non sono sufficieDJti n� J.a div;e;rsdt� 
di posizioni processuald, :n� una semplice diV'ergenza di opinioni difensive. 
Perch� esista quindi l'inco:nciiliabilit� de'1lie prospett:azioni, � necessaria 
una situazione di conflitto tale da de�terminare pe;r il difensore comune 
ai pi� imputati l'fill1pos:sdibiltt� di interv�enke in modo efficace pieir 
La cura di inteiressi :Ln contrasto�, sicch� il did�ensore stesso, per adempi1ere 
aU'incadco, venga a trovarSi rnella necessit� di proporre tesi fra lo!ro 
inconciHabili, nel seDJso che la difesa s;volita a :l�avoire di uno degli 
imputati �si ritorca in rpT,egdudizio dell'altro: V. in questo senso Cost. 
Sez. III, 30 gi1ugno 1972, n. 1253, in Massimario Decisioni penali, 1.972, 

p. 1437. Altro irequisito poi perch� possa :r:Ltenersd ir.ealizzata J.'ipotesd .pireviista 
dalll'ru:,t. 133 c.p.p. � che ila situazione di incompatibilit� sia effettiva 
ed attua1e e inon soltanto potenziai1e, assedta o pre,supposta (Cass., 
Sez. I, 17 maggio 19�72, n. 346, in Massimario Decisiooi penali, 1972, 
p. 1245). 
T1ale riigoire ~urisprudenziale � giustificato da:1la declairato!ria di incostituzionalit� 
della II propo1sizioDJe del P!rimo comma de1l'airt. rn3 c.p.p. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in �relazione al II comma delil'!lll't. 24 della Costituzione ~Corite Cost., 1 dicembre 
1�959, n. 59�, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1959, ip. 1293) che ha 
portato come conseguenza �che l'affidamento di due dmputati de111e posizioni 
i�nconcirliaibili ad UJn unico dllensorie � oausa dii nulilit� assoluta (v. 
irr6atti, subito dopo ilia decisione della Corte Costituzionale, Cass. 12 :luglio 
1961 in Cassazione penate Mass. Annotato, 1�961, p. 935, m. 192�8 con nota 
di richiami). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III; 29 gennaio 1973, n. 185 -Pres. 
Muscolo -Rel. .AJdilardi -P. M. De Matteo (diff.) -Rie. P.M. in 
iproc. Rossi. 

Acque pubbliche ed elettricit� -Scarico di materiali di rifiuto in un 
torrente -Divieto per effetto dell'art. 96 T. U. sulle opere idrauli-

I 
~ 

che -Sanzione. ~ 

(L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. S., art. 374; r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, 
lett. h). 
I 

Il fatto di scaricare mater.iale di rifiuto in un torrente, che deve 
~: 
intendersi vietato ai sensi deU'turt. 96 lett. ih) r.d. 25 luglio 1904, n. 523 

(t.u. delte leggi sulle opere idrauliche) perch� certamente lesivo delle 
I 

opere poste a protezione della corrente di fiumi, torrenti, canali, e�cc., in ~j~ 
quanto varia e altera i ripari delte sqJonde, � punito ai sensi dell'articolo 
374 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (t.u. delle leggi sui 
lavori pubblici, che cooteneva gli stiessi divieti del t.u. del 1904 e non 


I

�~~

� stato abrogato) con le pene di cui al combinato disposto di detto artti


ffi 

colo e delle norme di attuazione al codice penale (1). 

~~~ 

~= 

~~ 

I 
@ 

~ 

(1) Sui poteri attmbuiiti alla Pubhlica .Aimministrazione a tutela delle 
acque pubbliche dail T.U. 25 :Luglio 1904 n. 53, v. Caiss. Sez. Un. Civ. t 
31 maggio W61 n. 1282; rnell'aa:-t. 96 del suddetto T.U. v. Cass. 24 no-!~ 
v;embi'e 1960 n. 2492 in Giur. It. 1�961, I, 1, 1092. fil 
Il titolo III de1la !legge 20 mairzo 11865 n. 2248 � Delle acque � fu ~ 

@._'.

tra�sfuso con modificazioni pea:-qullrillto �conoea:-ne i divieti pl"1eiv:istd dagU ~'.: 
artt. da 165 a 170 del T.U. 25 luglio 1904 in. 523, mentrie il Uto1o VIII !~ 

� DisposiziOllli. generali e transitcmie � nel �qua1e �� .cd!Jlocaito l'art. 374, ili 
non � mai .stato abrogato. Le pene di polizia, da questo previste, devono f 
intendersi, �a norma del R.D. 28 maig.gio 1931 n. 601, contenente disposi-i�= 
zioni di OOOl'clinJamento �e :trllrillsitorie del codice penale, la rp0Illa deH.'ax-V 
resto per un tempo non 1supea:-iore []Jel massimo a tre mesi e delJ.'am.menda r.:\ 
in misura non superiore nel ma1ssimo a L. 8.000 (art. 1 n. 3). Naturailmente, 
la determinazione della pena pecuniaria va moltiplicata per 40, a 
norma -della !legge 12 Luglio 1961 n. 603. 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 275 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 febbraio 1973, n. 228 -Pres. 
Muscolo -Rei. Rossi -P. M. MOISCM"ini (conf.) -Rie. Beccoi1oll'i. 

Notificazione -All'imputato -Domicilio eletto -Detenuto -Possibilit� 

di elezione di domicilio -Effetti. 
(C.p.p., art. 171). 


Notificazione -All'imputato -Domicilio dichiarato -Domicilio eletto Domicilio 
dichiarato o eletto -Nozioni relative. 
(C.p.p., art. 171). 

Notificazione -All'imputato -Domicilio dichiarato -Nozione -Relazione 
effettiva tra l'interessato e il luogo -Necessit� -Trasferimento 
dell'imputato in altro luogo -Inefficacia della dichiarazione 
di domicilio. 

(C.p.p., art. 171). 

Notificazioni in materia penale -All'imputato -Domicilio eletto -Natura 
giuridica dell'elezione di domicilio -Nozione ed efficacia del 
domicilio eletto. 

(C.p.p., art. 171). 

Notificazione -All'imputato -Domicilio eletto -Domicilio dichiarato Prevalenza 
del domicilio eletto su quello dichiarato. 

(C.p.p., art. 171). 


Notificazione -All'imputato -Domicilio eletto -Riunione di procedimenti 
per connessione soggettiva -Elezione di domicilio in un 
procedimento -Notificazione del decreto di citazione al 'domicilio 
eletto. 

(C.p.p., art. 45, 171, 408, 413). 

L'imputato� detenuto pu� effettmare elezione di domicilio e tale elezione 
esplicher� i suoi effetti per le notificazioni da eseguirsi, nel proce.
dimento relativo, dopo la sua eventiuale scarcerazione (1). 

La �dichiarazione di domicilio indica il luogo in cui l'imputato ha 
realmente l'abitazione o la sede deU'a.ttivit� professionale, mentre l'elezione 
di domicilio consiste netia manifestazio-ne della volont� deWim


(1-6) La 1giiu:risprudenza della Corte di .eassazdone � ormai consolidata 
ne1l'afliennazione ohe la elezione di domicilio, in �quanto atto negoziale preV'Mga 
sul1a diclliariazione dii domicilio consideraito un m�to �itto, s�.peirando 
1cos� definitivamente i precedenti tentennamenti. 



276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

putato che gli atti del procedimento siamo notificati in un determinato 
Luogo e presso una determinata persona e� presuppone un rapporto fiduciario 
tra imputato e domiciliatario (2). 

La dichiarazione di domicilio, che rientra nella categol/'ia degli atti 
giuridici in senso stretto, implica l'effettiva esistenza di un rapporto 
tra l'inte.ressato e il luogo dichiarato, sicch� e~a diventa inefficace con 
l'avvenuto trasferimento dell'imputato in altro luogo (3). 

L'elezione di domi�ilio ha carattere negoziale., co~titutivo e ricettizio: 
essa � un atto di scelta volontaria di wn luogo diverso da quello 
della dichiarazione di domicilio, destinato a svolgerre la funziotne di punto 
di riferimento per le notificazioni, le quali, eseguite al do11iicilio eletto, 
sotno assistite dalla legale presunzione, non suscettibiie di contraria dimostrazione, 
che l'mteressato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto 
di cui si tJratta (4). 

La elezione di domicilio, per la sua natura e la sua funzione, prevale 
sulla dichiarazione di domicilio (5). 

Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva 
deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione, e 
non gi� tante notificazioni quanti sono i procedimenti riuniti. 

Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi � elezione 
di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve essere 
eseguita nel domicilio ele<tta, prevalendo l'elezione di domicilio sulla 
dichiarazione di domicilio fatta negli altri procedimenti, salvo che la 
cons�gna avvenga a mani proprie del notificando (6). 

:Sul!. problema, risolto con chiwezza pe!l'.' la prima volta dalla Cassazione 
Sez. I con l�a sentenza 8 agosto 1966, n. 962. v. in queisrta. Rassegna, 1966, 

p. 1433. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 febbrafo 1973, n. 252 -Pres. 
D'Amico -Rel. Rubino -P. M. �conf. -Conti. �Comip. G.I. e Trib. 
Bergamo in proc. Ber;gamaischi. 

Procedimento penale -Perizia -In genere -Indagini particolati di 

tecnici specializzati -Nomina di altro perito -Necessit� -Condi


zioni -Omissione -Nullit� assoluta. 

(C.p.p., artt. 185, nn. 2 e 3, 303, 304 bis, 304 ter, 314, 315). 

�Procedimento penale -Dichiarazione di nullit� -Effetti -Estensione 

agli atti successivi -Rapporto di dipendenza reale -Necessit�. 

(C.p.p., artt. 184, 189). 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 277 

Procedimento penale -Nqllit� nell'istruzione -In ~enere -Sentenza 

istruttoria -Di rinvio a ~indizio -Nullit� -~erizia nulla -Esten


sione della nullit� alla ordinanza di rinvio -Condizioni. 

(C.p.p., artt. 184, 189, 314, 374; 1. 15 dicembre 1972, n. 773, art. 5). 

In tema di indagini particolari eseguite da tecnici speciaListi peir 
conto del pe_1�ito, deve applicarsi il principio che questi non pu� trasferire 
ad altri l'incarico ricevuto; l'attuazione pratica di tale principio non 
esclude, per�, La possibilit� che egli possa. serviirsi di collaboratoll"i che 
l;assistano nelle operazioni per l'espletamento deil'incarico, senza l'obbligo 
di osserv.anza delle formalit� rituali impo1:1te dagli artt. 314 e seguenti 
c.p.p., purch� tale attivit� di collab0trazione implichi solei La 
rilevazione dei dati tecnici di ca'T'attere puramente mateiriale che il perito 
sia comunque in grado di controLlare. Quando, invece, per la complessit� 
deUa ricerca o per altrn motivo, �gli non sia in grado di compiere 
accertamenti che, indispensabili pe�r l'espletamento dell'incarico, esiglJfYl,
o peculiari cognizioni tecniche e importino per la loro esecuzione un 
giudizio fondato su un criterio di valutazio!Tl,e critica dei dati ottenuti 

o una discrezionalit� sui metodi di rilevamento dei dati stessi, dovr� 
allora rivolgersi al giudice, al quale spetter� di provvedere alla scelta e 
aUa nomina di un seco'lldo perito nella persona di un idoneo specialista. 
L'inosservanza di tale formalit�, risolvendosi ne.zl'assunzione delle 
funzioni peritJaLi da parte di un soggetto estraneo al processo, � eausa 

di nullit� assoLuta e insanabile ai sensi dell'art. 185 nn. 2 e 3 c.p.p., per 

la vioLazione degli artt. 314, 315 e 315 bis, 303, 304 bis e te1r c.p.p. (1). 

Per la comunicazione delta nuHit� di un atto a queUi successivi � 

indispensabile che questi siano in rapporto di derivazio'l'l,e con l'atto 

nullo; ossia in rapporto di dipendenza re,ale ed effettiva e non soltanto 

accidentale od occasionale; occorre, cio�, che l'atto dichiaravo nullo 

costituisca La premessa fogi.ca e giuridica degli atti succ�essivi, p1er modo 

che, cadendo tale premessa, deve neicessariamente venir meno anche la 

validit� degli atti che ne conseguono (2). 

L'estensiolJ'te degli effetti della dichiarazione di nullit� di una perizia 
esple;tata nella fase istruttoria, sugLi atti consecutivi, tra cui la sentenza 

(1) Nel1o �stesso seITTJso delJa massima v. Cass. ser. II, 13 gennaio 1955 
in Riv. Sir. proc. pen. 1966, 1'61. Per la validd<t� dellla pedzLa nel.il,a qua1e il 
perito abbia oittenuto l'autorizzazione del giudice ad avva1e['lsi delil.'orpera 
di 1liil altro sped:aJ.ista, v. Cass. ser. IV 7 febbraio 1961 in Cassazione penale, 
mass. Annotato, 19611, p. 427, m. 944. 
(2-3) Era affe!l'mai;i.01JJ1e ripetuta della Cassazione prima di questa decisione, 
che la dichiarazione di nuLlit� della perizia non comport8!va il.'annulfamento 
deil.la ,sentenza di rinvio a ~udizio o del decreto di citazdone 
in quanto fra i due atti doveva ravvisarsi una competitivit� meramente 
cronologica: v. �n questo senso Cass. 14 novembre 1969 in Cassazione Pe




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di rinvio a giudizio, noo si verifica necessariamente, poich� tra la perizia 
e i predetti atti deve ravvisarsi normalmente soltanto una conse,cutivit� 
cr~ologica. Infatti, la perizia non � da comprendere fra gli atti � propulsivi 
� che s'inseriscono come elementi .indispensabiii nella serie degli 
atti del processo (es. interrogatorio dell'imputato), bens� fra gli atti di 
� acquisizione probatoria �, che non costituiscono immancabili antecedenti 
del provvedimento terminale dell'istruzione. 
Ci� non esclude, peraltro, che in determinate situazioni, da esaminare 
caso per caso, possa ravvisars,i un nesso di dipe,ndenza causale 
anche tra una perizia istruttoria affetta da numt� assoluta ed il provvedimimto 
di .rinvio a giudizio (ora,. secondo gli artt. 5 e seguenti della 
legge 15 dicembre 1972, n. 773, ordinanza di rinvio a giudizio) (3). 
nale Mass. Annotato, 1971; 'J.>. 411, m. 533 1oon nota di riichi,ami e Cass. 
6 marzo 1969 ivi, 1970, p. 886, m. 1229. 
Non mancavano per�, sebbene meno 1n;umerose, iLe pronunci1e contrarie 
e in particolare �quelle che avevano adottato (I.a stessa soluziOIIlle defila sentenza 
�Che si aninota, !Illell'.aJ.tro la pi� colllfor.me aJ. sistema ed al1e esigenze 
di dli.fesa dell'imputato: v. Cass. III Sez. 17 giugno 1.966 itn Cass. Pen. Mass. 
Annotato 1967, p. 333, m. 468; 1sez. II 26 ~na:io 1962 ivi 1'962, !P. 5617, 
m. 10113. 
lin dottrina, v. Cavallari. La dichiarazione di illegittimit� costituzionale 
dell'art. 390 1 � comma c.p.p. e i suoi effetti nelle istruzioni sommarie 
gi� compiute, in Riv. it. dir. proc. pen. 1965, p. 1U4. 
!! 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 6 febbraio 1973, n. 133 -Pres. De 
Rosa -Rel. Mllia -P. M. Maruoci (conf.) -Rie. De Canio. 
Procedimento penale -Termine per proporre querela -Sospensione 
del periodo feriale -Esclusione. 
(C.p., art. 124, l. 14 luglio 1965, n. 818; I. 7 ottobre 1969, n. 742)�. 
Nell'ambito di appiicazione della iegge suita soopemione dei termini 
nel periodo ferictle non sooo da ricamprendere quei termini i quali, 
pur avendo rilevanza processuale, non possono essere qualificati processuali, 
perch�, come quello per proporre querela, sono anteriori aila 
instaurazione de'l processo (1). 
(1) L'affermazione deLla Suprema Corite, coeriente con 1a natW"a giuridica 
del�t querela considerata �Cond:iztone di rprocedibilit� (ed a maggior 
ragione per quegli autOll'i che 1a oonsiderono ocmddzione di punibilit� o che 
affermaino, come il Leone che abbia d'U!Plice natura) hai un suo precedente 
nella decisione della ,stessa sezione hl. 14 dicembre 1'972 in. 1087 (in Massimario 
detle decisioni penali, 1973, !P� 390). V. isUJLl'effi.cacia retroattiva della 
legge ,che ha istabilito la rsospensione dei ite:mnimii feriali, Caiss. III, Sez. 
31 mairzo 1966, n. 542 iin quarta Rassegna 1967, p. 696. 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 2'79 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbiia1io 11973, n. 3 -Pres. FLore R.
el. D'Ottavi -P. M. Guadagno (conf.) -Rie. Taooheiii ed altri. 

Peculato e malversazione -Peculato -Per appropriazione -Oggetto: 
appartenenza alla pubblica anuninistrazione -Somme versate dai 
contribuenti all'esattore a titolo di tributi -Appartenenza all'ente 
impositore -Appropriazione da parte dell'esattore -Sussistenza 
del peculato. 
(C.p., art. 314; t.u. approvato con r.d. 17 ottobre 1922, n. 1402; Regolamento 

approvato con r.d. 15 settembre 1923, n. 2090; t.u. approvato con d.P.R. 
29 gennaio 1958, n. 645; t.u. approvato con d.P.R. 15 gennaio 1963, n. 858). 

IL Tapporto, che si istituisce tra la P.A. �e L'esattore, � un rapporto 
sui generis e quindi non pu� essere classifica.to tra i comuni contTatti di 
diritto privato:, rientrando tra ie concessioni amministTative; in virt� di 
taLe coincessione all'esattore � conferito l'esercizio d'una pubblica funzione, 
che � quetia delta riscossione' dei tributi. 

Le somme versate dai contribuf!lnti aLL'esattore� a titoLo di tributi, 
siccome desttinate agLi enti impos.itori e ai Loro fini, appartengono aUa 

P.A. �anche prima che l'esattore ne faccia ii versamento aiie casse deUo 
Stato, con la conseguenza che non pu� essere data a tali somme una 
diversa destinazione, n� pu� disporsi deLLe stesse� per uso personale. 
Comme'tte, pertanto, peculato L'esatto.re che converta in proprio 
profitto o doLosamente non versi ,atte scadffiZe le somme riscosse dai 
contribuenti (1). 

(1) V. nel>lo stesso senso, Cass. Sez. VI 14 dicembre 1971, n. 1187 
(m. 1~1.3.14 in Massimario deHe decisioni penali, 1971, p. 778; Sez. VI 
29 �gieninaio 1971, 111. 103 (m. 117.474 ivi, 1971, p. 641); Sez. VI 26 ottobre 1970 
in Cass. Pen. Massimario Annotato 1971, p. 1357 m. 1996. 

PARTE S�ECONDA 



LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

I ~ NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice di procedura civile, art. 380, ne1la iparte .iin cui consente iLa 
assistenza del proc1UJ1"8Jtore� generale del�Ja Corte di CaS1SaziOlile a;l:la delibera2liione 
in camera idi cOIIllsig1io dehle decisiOOJi sui rfoom in e.ud. il.o 
stesso prOCIUTarbore .g.enerale. � attivamente o ipa1ssri.ivamente legirtltima1lo 
coone iparte. 

Sentenza 14 .g:ea:maio 1974, n. 2, G. U. 16 1genniaio 1974, n. lft 

codice di .procedura penale, art. 272, ultimo comma, nella paocite iin 
cwi. illlOil 1prevede che, entro i limiti compillessi'Vi di call'Ceraziione prevenltiv:
a di cui .al qillnto comma dello steSISIO airt. 272 debba o rpossa 
essere ermess.o n.UJOvo mar:JJd.aito di icait:'titla'a (o di air~esto: ~t. 26�2, secollldo 
comma, in rf'.lazione all'iarit. 251, terzo como:na del codiice di 
procediura rpenaile) �cooitro l'imputa-to rinviato a ,gwdizdo. 

Sentenza 23 .gemi.aio 1974, n. 17, G. U. 23 gemi.aio 1974, n. 212. 

legge 23 gennaio 1941, n. 166, art. 3. 

Sentenza 23 gennaio 1974, n. 11, G. U. 23 .gennaio 1974, ill. 212. 

d.P.R. .16 gennaio 1961, n. 153, art. unico, i!lehla <parte liin. cmi riduc�e 
l'mdennit� idi anzianit� nella misuira dm c�!nquanita rper c1en.to, iin caso 
dd dirrn.iJssioni, ai g.iiomaliisti che :nOill aibbilarno surperato i ciinqiue rurmi. 
di servizo. 
Senitenza 27 dicembre 1973, n. 188, G. U. 2 .g0Il([);8ii.o 1974, n. 2. 

legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 5, ultim�o comma,-ne1la pa.rte m cui 
riduce a1la me1t� la misura deI:1e md0Il([);1t� per il peimonale cessato dJal 
serivizi!o per dimtssiOlll.i vo:Lcmtar.ie. 

Sentenza 27 dicembre 1973, n. 184, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. 

legge '21 maggio 1970, n. 282 e d.P.;R. 2�2 m'aggio 1970, n. 283, art. 5, 
lettera c, nehla parte in cui nOlil prevedono l'arppliicaziooie de1l'amnistia 
per il dleliitto di peculato militall1e di clUi ail'airit. 215 del codice ;penaile 
militare di pace, quanido, esclusa ila dipotesi di appr-Oq;llriazion.e, rlsuJ.Jti. 
cihe la di:straztone deil .denall'o o ailtra cosa mobile sia stata comrpdiwta 
pea:-finalit� non estranee a qrueilile deiLla ;pubbliica amminiJSltraziol!lJe. 

Sentenza 14 gennaio, 1974, n. 4, G, U. 16 g,ennaio 1974, 111. 15. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-' 
II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE 


Codice civile, art. 2120 (aritt. 3 e 36 della Costituzione). 

Se1ntenza 30 gennaio 1974, n. 18, G. U. 6 febbraio 1974, rn. 35. 

codice civile, art. 2233, primo comma (a!l'.'~t. 24, :s1econdo coimrna, 3, 
primo coirru:na, e 101, secondo .comma, dehla Costituzion.e). 

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 32, G. U. 20 fobbtr'aio 1974, in. 48. 

codice civile, art. 2237 (axt. 3 della Co1sti.tuzione). 

Senternza 13 febbraio 1974, n. 25, G. U. 20 febhraio 1974, 111. 48. 

codice di procedura civile, art. 25 (ail'tt. 3, 2.4 e 113 della Costituzione).
� 

Sentenza 23 gernnato 1974, n. 12, G. U. 23 gennad:o 1974, n. 22.. 

codice penale, artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 
216, numeri 1 e 2, e 217 (a!l'.'tt. 3, 25 e 27 della Cost;ituzio111,e). 

Sentenza 30 gennaio 1974, n. 19, G. U. 6 febbraio 1974, n. 35. 

codice penale, n. 1, art. 133, secondo comma (arritt. 24, secondo 1�omma, 
3, primo coirnirna, e 27, terzo comirna, della Costituzione). 

Sentenza 19 dLcemb11e 1973, n. 179, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. 

codice penale, art. 290, nella pairt�e 'ID ciui pre:vede il reato di vi�i:pend:.
i,o del Gorverno, dehl'o11dine .giiudizdairiio e delle forze a!I'!l1ate deU.o 
Stato (am. 4, rprimo .comma, 2�1, .pTimo comma, e 2.5, secondo comma,. 
della Costituzione). 

. Sentenza 30 gennato 1974, n. 20, G. U. 6 _febbraio 1974, n. 35. 

c�odice di procedura penale, artt. 134, 169, 266 e 304 (artt. 2, 3 e 24 
della Costituzione). 

Sentenza 27 dicembre 1973, n. 186, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. 

codice di procedura penale, art. 253 (al"tt. 3, 13, primo e secondo 
comma, 25, terzo comma, 27, secondo ccirnma, e 104, primo coirn,ma., 
della Costituzi0I1Je). 

Sentenza 30 genna:io 1974, n. 21, G. U. 6 febbriaio 1974, n. 35. 

cod'ice di procedura penale, art. 314, secondo comma (artt. 24, secondo 
comma, 3, primo comma, e 27, teirzo comma, del!1a Costituzione). 

� Sentenza 19 di1cembre 1973, n. 179, G. U.� 2 gennaio 1974, n. 2. !: 

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~ 


PARTE II, LEGISLAZIONE 3 

codice di procedura penale, art. 390 (adt. 3 e 24 de1la Costituzione). 
Sentenza 13 febbraio 1974, n. 29, G. U. 20 febbraio 1974, n.. 48. 

cod'ice di procedura penale, art. 458, nella par,te in cui previede tl 
giudizio non iimrnediato ;per il re:aito di falJSa itestiim:on:ianza 'commesso 
iJil 1dibaiitimenito (al'ltt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della 
Co1stiituzione). 

Sentenza 13 febbr:aJ.o 1974, n. 26, G. U. 20 f'ebbrafo 1974, n. 48. 

r.d. 26 CJiugno 1924, n. 1054, artt. 1, 2 e 4 (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 
1()2, 103, 106, 108 e 135 de1la Coistd;buzione). 
Sentenza 19 dkembre 1973, n. 177, G. U. 2 genI11aio 1974, n. 2. 

r'.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 67, primo comma (arrit. 38, secoodo 
comma, della Costituztone). 

Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, G. U. 20 .febbraio 1974, n. 48. 

r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, primo comma, n. 4 (art. 3 defila 
Costituzione). 
Sentenza 13 febbraio 1974, n. 30, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. 

r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 140, 1conv.eritiito ilil le~ge 6 apT1He 
1936, n. 1155, nel.ila :parte ilil cui ha coillse:rivato e tuttora 1coniserva in 
v.igore gli arlt. 45, quinto comma, e 142, ,secoodo comma, del regio 
decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (.art. 25, secondo comma, de1la Costituztone). 
Sentenzia 23 .~1I11I1afo 1974, n. 9, G. U. 23 1~eI11naiio 1974, n. 22. 

r.d.I. 21 febbraio 1938, n. 246, art�.19 (airit. 3 della Costttuzione). 
Sen,1Jenza 23 genm.afo 1974, n. 10, G. U. 23 gennaio 1974, n. 22. 
legge 2 marzo 1949, n. 144, art. 10, secondo comma (,art. 3 dehla Costttuzione). 


Senrbenza 13 febbraio 1974, n. 25, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. 

legge 26 agosto 1950, n. 860, art. 2 (.arllt. 3 e 37 della CostiMEione). 
Sentenza 13 febbraio 1974, n. 27, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. 

legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 25 (artt. 3, 13, rprtmo e se1condo 
cOOillffia, ,2,5, ,terzo coIT1ffia, 27, s,econdo comma, e 104, primo comma, 
de1la CrnstituZlione). 

Sentenza 30 gennaio 1974, n. 21, G. U. 6 febbraio Hl74, n. 35. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11 (al'ltt. 13, 24 e 27 de11a Costituziiooe). 


Sentenza 14 gennaio 1974, n. 3, G. U. 16 1g,ennaio 1974, n. 15. 

legge 14 ottobre 1957, n. 1203, art. 2, ineilla pail'lte Wn cm ha dato 
esooumOIIle 800.'arit. 189 del 'rmttaito 2�5 maOC'ZO 1957, i:srtlil1Juti'VO deJilra ComUIIl�t� 
ewnomiica europea (aa:tt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 2,3 del.la 
Costituzione). 

Sentenza 27 dlicembl'e 1973, n. 183, G. U. 2 1gennaio 1974, n. 2. 

legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 16, primo comma (art. 38, secondo 
comma, della Costiituzi�on:e). 

Sentenza 13 febbrafo 1974, n. 33, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (art. 38, secoru:lo 
comma, deilla Coistituztone). 
Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. 

legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, art. 7, n. 4 (artit. 3 e 51 della 
CosrtiituziOille). 

Sentenza 23 genna:io 1974, n. 8, G. U. 23 .g.ennad!o 1974, n. 22. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 15 e 28 (artt. 1 2 3 4 10 24 
3�5, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e seguenti, 71, 101, 134, 136 d~lla' C~s:tituzi~ne)'. 

S�entenza 14 rgenna.io 1974, n. 1, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. 

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 50 e 12, lett. b (artt. 3, 51, 97, 
100, 101, 102, 103, 106, 108 e 135 del.la Cootituzi-O:ne). 

Sentenzia, 19 rucembre 1973, n. 177, G. U. 2 gennaio 1974, 1n. 2. 

legge 30 dkembre 1971, n. 1204, art. 1 (al'ltt. 3 e� 37 della Costituzione). 
Senitenza 13 febbraio 1974, n. 27, G. U. 20 febbra;io 1974, n. 48. 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civile, art. 278, ultimo comma (art. 30, terzo comma, della 

Costittuzd.o1ne). 

'I\ri:buniaJ�e di MiJ.ano, ordinanze 4 aipmle e 2 ma.ggio 1973, G. U. 
2 gennaio 1974, n. 2. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 5 

codice civile, art. 1901, secondo e terzo comma (artt. 3 �e 41 della 
Costituzione). 

ITetore di Cod0igno, Oll'ditrmnza 1� otlloibve 1973, G. U. 6 ifebb;raio 
1974, n. 35. 

codice di procedura civile, art. 136-bis (artit. 3 e 24 del.La Cosrtituzio1ILe). 


Px:etoire �di LOV1ere, .OIJ.'lddinanza 14 aprjllie 1973, G. U. 6 febbraiio 
1974, n. 35. 

codice di procedura civile, artt. 247 e 248 (a['tt. 3 e 24 diehlJa CostituZJi()([
lJe). 

Tribrum.alie 'di Napo1lii, ordinanza 6 dicembre 1972, G. U. 6 febbraio 
1974, n. 35. 

codice penale, art. 156 (arit. 24, secOOldo comma, delila Costirt:uzionie'). 

Pr~ore di Bo~ogna, Ol'lclinanza 20 giugno 1973, G. U. 6 feibboc-aio 
1974, n. 35. 

codice penale, art. 164, quarto comma (all'lt. 3 della C-0sti:buzione). 

PTetore di Nooera Inferiore, oodfunanza 7 febbraio 1973, G. U. 
23 geninaio 1974, n. 22. 

codice penale, art. 207, secondo capoverso (art. 102, primo C-OO:Ilm:a, 
della Costi1luziolne). 

Gliudiice dli sorvegliianza presso .il Tr�lbunaille di Saltllta Maria Capua 
Y.etere, ordinanza 23 ottobre 1973, G. U. 16 g:enna.i-0 1974, n. 15. 

codice penale, art. 290 (artt. 21 e 25 de11:a Cootiituzione). 

Corte di assise di Venezia, oil'ld1nanza 8 gilUgno 1973, G. U. 6 febbraio 
1974, n. 35. 

c�odice pena.le, art. 313, terzo comma (all'lt. 104 della CostiJtiuztone). 

Coll'lte d'assise �di Roma, ordinanza 13 maTzo 1973, G. U. 16 gennaio 
1974, n. 15. 

codice d.t procedura penale, art. 20 (artt. 3, 1prima parte, e 25, prima 
parbe, della Costirtuzione). 

Pve1Joce di Bari, ocldinarnza 28 ma['zo. 1973, G. U. 20 :liebbraio 
1974, n. 48. 

codice di procedura penale, art. 74, ultimo comma ('al'tt. 3, primo 
co!IJllffia, 24, secondo comma, e 101, se1condo 1comma, della C0is,tirtiuzfone). 

Ptr~01re di Bocgo Valsugana, 011diinanza 6 novembre 1973, G. U 
20 febbraio 1974, n. 48. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale, art. 108 (aritt. 3 1e 24, :secondo comma, 
delila Costituzione). 

Pcr:etore d.i Padova, ordinanza 28 novembre 1973, G. U. 20 :febbraio 
1974, n. 48. 

codice di procedura penale, artt. 134, 304, 266 e 169 (acr:tt. 2, 3 e 24 
della �ostituzione). 

. Cocr:te d'appello di Bologna, oodiniarnza 12 'Luglio 1973, G. U. 2 .gennaio 
1�974, n. 2. 

codice di procedura penale, art. 199-bis (.arrtt. 3, 102, 112 dehl;a Costituzione). 


Corrte d'aippe11o di Catanzia1ro, 0111dinanza 7 novembre 197�3, G. U. 
16 gennaio 1974, n. 15. 

codice di procedura ,penale, art. 231 (aritt. 2,4, secondo com.ma, e 3, 
prii.mo �~omma, defila Co1stituzione). 

Pretore di Bcmgo Valsugana, ordiinalllZ�l 6 novembre 1973, G. U. 
20 febbraio 1974, n; 48. 

codice penale mmtare di pace, art. 322, secondo comma (art. 3 deJWa 
Costituzione). 

Tlribunaile SU1premo miliitaire, or;diinarn.za 26 ottobre 1973, G. U. 16 
gennaio 1973, n. 15. 

r.d. 30 d1icembre 1923, n. 3269, Tariffa all A, art. 32 (artt. 53 e 3 del!la 
Costiituzione). 
Corte d'aPtPello di Milano, 01:idtnanza 8 maggfo 1973, G. U. 2 gennaio 
1974, n. 2. 

r.d. 3 agosto 1933, n. 1038, art. 72 (a~tt. 3, ipriimo comma, 36, 1primo 
comma, 38, primo e secondo comma, e 113 della Costituztoine). 
Oolr,te dei conti, terza 'sezione, ordlmania 21 :novembre 1972, G. U. 
6 febbraio 1973, n. 35. 

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (art. 76 della Costiituzio[]!e). 
Pretore di Busto .Arsiziio, or,d:inanza 11 dicembre 1972, G. U. 23 
gennaio 1974, n. 22. 

r.d. 12 lugli-o 1934, n. 1214, art. 63 (aritt. 3, :primo cirnmma, 24, priimo 
comma, 36, priimo comma, 38, .primo e secondo comma, �e 113 de~a 
Co1Sltiituzione). 
Co:r,ite dei conrti, te1rza sezione, o�rdin.anza 21 novembre i.972, G. U. 
6 febbr:aio 1974, n. 35. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

r.d.I. 23 novembre 1936, n. 2&23, modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 
gfa.1Jgno 195:5, n. 930, art. 20, sec.Qlndo .e .terzo comma (arlit. 3, prima e 
seconda parite, 9, prima parte, e 39 della CostituziOIIle). 
Pretooe dd Trieste, ordinanza 15 �Settembre 1973, G. U. 16 gennaio 
1974, n. 15. 

d.I. 4 api:ile 1947, n. 207, art. 9 (arlt. 3 e 36 della COISltituziione). 
Coois1glio dd Stato, quarta sezione, oridtruunza 22 .gdiug.no 1973, G. U. 
20 febbraio 1974, n. 48. 

d.I. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2 ~arl. 3 della Cosrti.rt1uzione). 
P.retoire di Padova, oodinianza 25 settembre 1973, G. U. 2 gennaio 
1974, n. 2. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106 (.art. 76 deil.J:a Cost1�tuz.icme). 
T11Lburnaile di Roma, orld.inanze 27 aprile 1973 (qua.ttro), G. U. 6 
febb:ooio 1974, n. 35. 

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art 3, n. 5 (1art. 3 deHa CostitwJionei). 

Giudice istruttore del tribunale di Mfilano, ooc:dinanza 30 ottobr.e 
1973, G.U. 6 febbOC'aio 1974, n. 35. 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 32, settimo comma (artt. 48 e 51 
della Costirtu:cione). 
Pretooe :di Se1gru, ordinanza 9 liu1gilio 1973, G. U. 213 gennaio 1974, 

n. 22. 
legge. 24 d1icembre 1969, n. 990, art. 22 ('arrtt. 3 e 24, rpirimo comma, 
della CostltuzitOIIle). 

'.l1ri!bu:nale di Napoli, md:inanza 14 febbraio 1973, G. U. 23 .gennaio 
1974, n. 22. 
P11etoire cli Piacenza, ordin.anza 6 novembre 1973, G. U. 6 fobb11aio 
1974, n. 35. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (airtt. 3 e 24, secoo1do comma, 
della Costiitimione). 

P.retoir� di Padova, 011ddina1I1Za 28 novemibre 1973, G. U. 20 febbraio 
1974, n. 48. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 14, 20, fJ.7 e 28 (artt. 1, 3, 39, ptlmo 
coimma, della Costituzione). 

Pretore 1di Genova, ol'ldil!lanza 15 igiugno 1973, G. U. 20 febbraio 
1974, n. 48. 


-


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

8 

legge 20 maggio 1970, il. 300, art. 35 (al'lt; 3 diella Costlituzione). 

Pretore d:i Treviglio, OII"diinanza 15 gi!Ulgino 1973, G. U. 20 febbraio 
1974, n. 48. 

legge 1 � dicembre 1970, n. 898, art. 2 (aa:itt. 7 e 138 della Co\Slt1tuzione). 

Corte d'appello di Torino, ord1nanza 12 gennaio 1973, G. U. 16 1gennaio 
1.974, n. 15. 
Corte d'1appello di Milano, 'ord:inatnm 19 gtu~o 1973, G. U. 2 gennaio 
1974, n. 2. 

legge 1� dicembre 1970, .n. 898, art. 9, secondo comma (art. 24, secondo 
comma). 

Tdbunaile-,dd Biel:la, oodmanza 11 ottobre 1973, G. U. 16 gennaio 
1973, !Il. 15. 

legge 28 luglio 1971, n. 558, art. 1 (artt. 4 e 41 della CostituziOOl!e). 

G1ud1ce oonciliaitore �di GossoLengo, o:ridillla.nza 2:9 ottobre 1973, 

G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, terzo comma (a�rt. 42, terzo 
coonma e ail"t. 3, primo 1c0tmma, delta Cootitu2lione). 

Tdbtmale d:i F1iren.ze, ordinanza 4 giugno 1973, G. U. 20 febbraiio 
1974, n. 48. 

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (a,rt. 21 della Costituzione). 
Pretore di Verona, ordinanza 15 giugno 1973, G. U. 2 gennaio 1974, 

n. 2. 
d.I. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 2 (art. 41 della Costituzione). 
Pretotre di Sassari, ordi.nan.za 5 novembre 1973, G. U. 16 gennaio 
1974, n. 15. 

legge reg. Marche appr. 24 luglio 1973 e ria.ppr. 4 dicembre 1973. 

P1res1dente Cons1glio dei M1ntstri, .ricorso depositato 4 genna1o 
1974, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. 

legge reg. sic:. 6 dicembre 1973. 

CommissaTio dello Stato per la RegLo;n1e s:.iie:i1iana, ricorso depositato 
21 dic�embr�e 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. 


1\ 

' . ~' 


PARTE II, LEGISLAZIONE 9 

legge 18 dicembre 1973, n. 880, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (arit. 8, ll!umeri 3, 
5 e 6, art. 9, numeri 8 e 10, e artt. 16, 55, 56, 87 e 97 del d.P.R. 31 agosto 
1972, n. 670, t.u. delle leggi 'coshl<tuzio!naili �coI11Cernieni1Ji lo statuto 
speciaille per il Trentilno Alto-Adige). 

Rresidenite della Giunta provinci:ale di Bolzano, dcooso 2 febbraio 
1974, G. U. 20 febbraio 1974, II1. 48. 

le9ge reg. sic:, 21 dicembre 19173 (D1pendooti regiOIDJal1i ipr:esiso la C.E.E.). 

�ommis:sa["i-0 dello Stato per la Regio1I1e SicLliaina, 7 gennaio 1974, 

G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. 
legge reg. sic:. 21 dicembre 1973 (Lstituti :regionali d'arte). 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, rfoorso depositato 
7 ,gemi.aio 1974, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. 


INDICE BIBLIOGRAFICO 

If

delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato. ~ 

i 
~ 

f. 

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CICALA M., Ecologia e reato, Ed. � LI Pilastireno ., Lendinara (RO), 1973. 
DE RuBERTIS N., La nuova disciplina del commercio, Noccioli Ed., Firenze, 
1973. 
DE SIMONE S., Sistema del �iritto scolastico italiano (vol. I, i pri.ncipi oostituzionail), 
Giuffr�, Milano, 1973. 
FANELLI G., Le Assicurazioni, Giuffa'�, Milano, 1973. 
FINALDI G. F.-TosTI M., Guida ai misteri. e piaceri della politica, S.ugrur 
�ediitcwe, Milaino, 1973. 
GIOVENCO L.-CANNATA F., Codice Regionale: norme statali, Giruf:fr�, Milano, 
1973. 
GREMENTIERI V., Il processo comunitario (principi e garanzie fondamentali), 
Giuffu-�, MHano, 1973. 
IUDICA G., Impugnative contrattuali e pluralit� di interessati, Cedam, Padova, 
1973. 
LA B~BERA G., Diritto pubblico regionale (vol. I), Giuf:fr�, Milano, 1973. 
LUMIA G., Lineamenti di teoria e ideologia del diritto, Giuffr�, Milano, 1973. 
MENGONI L., Successioni per causa �i morte (parte speciale: successione 
legittima), Giuffa'�, Milano, 19173. 
MERRYMAN J. H., La tradizione di civil Law nell'analisi di un giurista di 
common Law, Giiuffir�, MiJ.ano, 1973. 
MOLLE G., I contratti bancari, Giuffr�, Mi�lano, 19-73. 
MONETA P., Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorit� amministrativa, 
Giuffa'�, Milano, 1973. 
RosE S., Il cervello e la coscienza, iM:ond:adori, Ecliz. Sc~elllltificlle e Tecniche, 
1973. � 
ScoTTo I., Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 
1967-1971 (voll. 2), Italecli, Roma, 1972. 

� I 

TAGLIARINI F., Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale, 
Giuf:fr�, Milano, 1973. 

ZANOBINI L., Codice della Legge Penale (parte speciale) voll. 2, Giuffr�, 
Milano, 1973. 



CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

Acque pubbliche -Costruzioni a distanza. inferiore a quella prevista -Autorizzazione
�-Imposizione di canone (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96). 

Acque pubbliche -Costruzicmi a distanza inferiore a quella prevista -Concessione 
-'Imposizione di canone -Pretesa illiceit� -Giurisdizione 
delt'A.G. (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96). 

Se il.'.Aimmini1straZlione possa legittimamente pretender1e il pagamento 
di un canone per l'autor:izzazione ad edificare a distanza da corsi di acqua 
pubbilica minooe di quehla prescritta da:ll'avt. 96 del t.u. approvato con 

r.d. 25 \luglio 1904, n, 523 (n. 1()9). 
Se appantenga a11a ,girurisdiZlione del giudlioe ordi!Ilairio conosc&e della 
domanda rivolta a fatr dichiar~e illecita ila concessione di costruire a distam.
za da corsi di acqua pubblica minOJ:1e di quella prevdsta dail.l'art. 96 

t.u. 25 lu~lio 1-904, n. 523, e la :relartiva imposizione di canone (n. 109). 
AMMINISTRAZIONE PUBBUCA 

Scontro di veicoli -Autoveicoli dell'Amministrazione -Danni da deprezzamento 
e fermo tecnico -Risarcimento (Cod. civ. artt. 2056, 1223, 
1226). 

Se nel caso di danni ad au~eicoili dell'.Aimmindst!razione (nel:la specie, 
della Pubblica Si-curezZJa}, iii. danneggiante sia tenuto a iriisarciire anche 
i dainni derivru:JJti dail. deprezzaanento-1svaluta2lione del v-eicolo e quelili derivanti 
da fermo tecnico (n. 376). 

AGRICOLTURA 

Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura -Enti di sviluppo 
infraregionale -Cariche -Nomine -Competenze (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 11, art. 2). 

Se iii. tl'asferimento ailile Re~oni a statuto ordinairio delle fwnzioni 
attinenti aJ1la materia della agricoLtUTa 1aibbi1a sottratto allo Stato il potere 
di nomina nelle cairiche degli Enti di Sivdl~o a dimensio:n.e infra.regionale 
(n. 73). 

Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente 
di sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). 

Se i.il trasferimento aLle Regioni a 1statuto ordinario di funzioni statali 
in materia �di Enti di svdlwppo illl agricoltura a dimensione indiriaregionale 
(nella specie: Ente di 1svi1uppo in Mo1ld1se) abbi�a c.ompol'tato la ciessazione 
de]Jl;a 1competenza degli or:gani dello stato nel potere di nomina degli oirga[};i 
di amministrazione di taH Enti (n. 74). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ANTICHIT� E BELLE ARTI 

Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovraintendenza ai Monumenti 
-Nulla o�sta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Regioni Conseguenze 
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, 

n. 765, art. 8). 
Funzioni 
statali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela del patrimonio 
artistico e a?'cheologico ed alla conservazione delle beiLezze 
naturali -Trasferimento alle Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 1; l. 1 giugno 1969, n. 1089; l. 24 luglio 1959, 
n .. 1497). 

Se ool trasferimento alLe Regioni delle funfilcmi stataili in materia di 
urbanistica sfa veniuta a cessare ila competenza delle Sovrraintendenze ai 
Monumenti a dare i pareri previsti dall'art. 8, secondo comma, 1. 6 �agosto 
1967, n. 765, iin tema di II1uJ.la osta �alLe autoriz:11azdond comunali aJJLe lottizzazioni 
di terneni a SCOIPO edilizio (n. 711). 

Se ool trasferimento a11e Regicmi deLle funzioni stataili in materia di 
urbaDlistica siano cessate ile attribuzioni degld organi dello Stato in queLle 
materie che, pur .connesse con l'url;>anistica, interessano La tutela del patrimonio 
archeologiico, artistico etc. e queLLa delle bel:lezre natw:-aJ.i (n. 71). 

Museo nazionale -Conservatore onorario -Nomina -Legittimitd (l. 16 giugno 
1912, n. 687; r.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gennaio 1928, 

n. 426). 
Se �sia .legittima la nomina a conservatove ooilltraa:iio di una sezione 
di un museo nazionaLe qualora, secondo il'ordinamento del museo medesimo, 
i poteri di d~ezione, arrllIIll�itli.sazione e 1oustodia su <tutte ile sezioni spettano 
ad organi del museo (n. 72). 

Opere d'arte -Esecuzione -Scelta dell'artista -Commissione -Adunanze 
-Validitd (l. 3 marzo 1960, n. 237, art. 3). 

Se, nel si1enzdo delJla ilegge, per ila validit� dieille adunanze di una 
commissione per la scelta di amsta cui affidare J.'esecuzione di un'opera 
d'arte, a �.composizione mista e cio� con il'appl'esentanti deLI'Amrninistrazione, 
dei pittori, scultori etc., sia necessaria J:a presenza di tutti i membri 

(n. 73). 
APPALTO 

Appalto di opere pubbliche -Successivo al 30 giugno 1968 -Revisione 
dei prezzi -Sistema parametrico -Derogab"ilitd (l. 21 giugno 1964, 

n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). 
Se in un contratto dii pubblico appailto stiipwato dopo il 30 giugno 1968 
a seguito �di J.icitazione �privata pure successiva a detta data, alla rrev1sione 
dei pvezzi possa procederisi con sistema diverso da quello parame�tri.(:o 

(n. 371). 
Cassa per il Mezzogiorno -Opere appaltate e finanziate -Maggiori compensi 
riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di 
mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 28 maggio 
1895,, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36). 

Se ai fini della decotra.,enw. degl.d intel'essi suLle somme contestate e 
riconosciute a1l'appaJ.tatore in sede :amministrativa o giurisdizionale per 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

opere date iin aippalto e finanziate dalla Cassa per fil MezZJogiorno siano 
applicabili le norme contenute nei capito1!ati generali d'appalto del Ministero 
dei LL.PP., in virt� dei quali la decorrenza degli interessi � fissata 
a1lo ,scadere dei due :mesi dalla risoluzione ru:nministirativa o contenziosa 
della dserva (n. 3'72). 

BELLEZZE ARTISTl!CHE E NATURALI 

Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovraintendenza ai monumenti 
-Nulla osta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Re-. 
gioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1962, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 
1967, n. 785, art. 8). 

Funzioni stavali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela de'l patrimonio 
artistico e archeologico ed alla conservazione delle beUezze 
naturali -Trasferimento alle Regioni -. Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 1; l. 1 giugno 1969, n. 1089; l. 24 luglio 1939, 

n. 1497). 
Se col trasferimento alle Regioni delle funzioni 'statali in materia di 
urbanistica sia venuta a cessare la .competen2la delle� Sovraintendenze ai 
Monumenti a dare i pareri prevdsti dahl'art. 8, secondo comma, 1. 6 agosto 
1967, n. 765, in tema dli nulla osta alle autorizzazioni comunali alla 
Lottizzazioni di ,terreni ,a scopo edili2lio (n. 28). 

Se col trasferimento al1e Regioni delJLe funzioni statali in materia di 
urbanistica siano cessa.te le attribuzioni degli organi dallo Stato in quellle 
materie che, pur connesse con l'urbanistica, interessano la tutela del patrimonio 
archeologico, artistico etc. e que1la dEille ibeHezze naturald. (n. 28). 

BONIFICA 

Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione 

p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6). 
Opere 
.di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -Espropriazione p.u. (r.d.l. 
13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; 

l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; 
l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 
1971, n. 853, art. 4). 
Cave 
e torbiere -Estrazione e tavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 
1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). 

Se spetti agli organi deJ.lo Stato opp~e 1a quelli del1e Regioni provvede'I'e 
.aihle espropriazioni per pubblica utilit� rn1ative ad opere prubbiliiche 
degli enti locali ammesse a contributo o finanziamento dello Stato (in. 13). 

Se .spetti agli organi dello Stato oppure a quem deJ:le Regioni provvedere 
al!Le 'espropriazioni per pubblica utilit� tre1ative ad opere dli bonifica 
affidate alla Cassa per il Mezzogdorno e concesse a consorzi di bonifica 

(n. 
13). 
Se :spetti agli organi dello Stato oppure a que11i delle Re~ni piro�vvedere 
�alle espropriazioni per pubbHca utilit� rellative ad opere di estrazione 
e lavorazione pietre (n. 13). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CIRCOLAZIONE STRA.DA.LE 

Autobus di linea -Trasporto persone in numero eccedente i limiti -Conseguenze. 


Se, nel caso di trasporto .su un autobus di linea dii pa-sone in numero 
surperiore a quello indicato dalla cail'ta di drcolazione, ricon:a la contravvenzione 
pcr:-1evista nelil.'art. 36, l. 28 settembr.e 1939, modificato dalla legge 
29 ottobre 1949, n. 826, ovvero quena prevista nell'art. 1, primo comma, 
delfa legge 1 giugno 1966, n. 41�6, ovva-o quella previista nell'all't. 3�3 cod. 
strad. (n. 43). 

Scontro di veicoli -Autoveicoli deH'Amministrazione -Danni da deprezzamento 
e fermo tecnico -Risarcimento (Cod. civ. artt. 2056, 1223, 
1226). 

Se nel. caso di danni ad autoved1coli deU'Ammind.strazione (neUa �specie, 
della Pubbliica .Sicurezza), iJ. danneggiante sia tenuto a riisarclir.e an�che i 
danni derivami dru depTezzamento-svalutazione del veicolo e quelli derivanti 
da fermo tecnico (in. 44). 

Strade pubbUche -Insegne e cartelti pubblicitari abusivi -Provvedimento 
di rimozione -Esecuzione d'ufficio. (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, 
art. 11). 

Se ai provvedimenti emanati dagli organi della Azienda Nazionale 
Autcncma delle S1trade (ANAS) pia-la rimozione d'ilnsegne, caxtelli ed 
altri mezzi pubbliicita:ri mstallati il.ungo if:�e strade statali, su beni di propriiet� 
P'!�vata, iin contrasto �con 1e norme del codice stradale, possa es8ere 
data esecuzione d'uffido (n. 45). 

COMPETENZA 

Acque pubbliche -Costruzioni a distanza inferiore a quella prevista Autorizzazione 
-Imposizione di canone (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, 
art. 96). 

Acque pubbliche -Costruzioni a distanza inferiore a quella prevista Concessione 
-Imposizione di canone -Pretesa Hliceit� -Giurisdizione 
dell'A.G. (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96). 

Se l'Amministrazione possa il.egitiMnamente pretendere il pagamento di 
un canone per l'autorizzazione ad edificare a distanza da corsi di acqua 
pubblica minore di quel1la pvescritta dall'aa'.'t. 916 del t.u. approvato con 

r.d. 25 Lugliio 1904, n. 523 (n. 30). 
Se appartenga aHa giurisdizione del giudice ord!i.naxfo conosc�ere deUa 
domanda :rivoil.ta a far dichiaraxe :iiLlecita la concessione di cositruirre a 
di.stanza da corsi �di acqua pubbliica minore di quella prevista dall'art. 96, 

t.u. 25 luglio 1904, n. 523, e la relativa imposizione di canone (n. 30). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA 

Dazi e prelievi -Variazione -Accettazione detLa dichiarazione di impor


tazione -Diminuzione del dazio o prelievo -Applicabilit� -Istanza 

scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.). 
Dazi e prelievi -Variazioni di aliquote -Somme indebitamente riscosse 


Rimborso -Procedura (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.; 

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 91). 
1Se l'applicazione dell'aliquota pi� favorervole dei dazi o IJ['elievi intervenuta 
dopo l'aiccettazione della dichiarazione d'importazione sia condizionata 
alfa richiesta scTlitta dell'importatore (n. 10). 

Qua1e procedu11a debba ,essere adottata per fil 1rimborso dii somme indebitamente 
riscosse a tiitolo di dazi e pir'elievi a causa delil'aipplicaz:ione, :rdico1nosaiuta 
rpoi 1erronea, di un'aliquota meno favorevole di quella vigente 

(n. 10). 
Esportazioni verso paesi terzi -Prodotti soggetti a prelievo -Restituzione 
IGE -Liquidazione (l. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, 

n. 794; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 luglio 
1967 n. 580, art. 50). 
1Se il'imposta generale 1sulil'entraita -IGE -da restituire a1l'esp0\rtazione 
di merci v.erso Pa,esi extracomuniitari, che godono della restituzione del J)['elievo 
e per aie quali il dilvieto di commerdo nel teo:Ti.tcmio ;n,azionale impedisce 
dii o:-iferfu:,si. 1al rprezzo intemo di listirno, vada ca1colata sUill'importo 
g1oba1le :riealizzaito da11'esportatore, comprensivo deil. rprezzo di v1endita e della 
quota �corriispOIIldente al prrelievo restttuito, ovvero soltanto sulil'imp01rto costituito 
dal prrezzo di vendtta -fattispecie in tema di paste alimentari (n. 11). 

Imposta conguaglio -Prodotti acquistati presso Organismi di intervento 
CEE�-Istituzioni e Comunit� senza scopo di lucro -VaLore imponibile 
-Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, 

n. 570; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, 
n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416 e 23 marzo 1971, n. 605). 
Se iJ. valorre imponiib11e, ad fini dell'IGE e della imposta di conguaglio, 
dei prodotti acquistati presso gli Organismi comunitari di intervento dalle 
istituzioni e coillettivit� senza scopo di lucro debba essere determimiato con 
riferimento al rp!l.'ezzo agevolato di acqmsto. o in ragione dell'effettivo prezzo 
co!"ll1e1I1Jte di mercato dei pl'odottd (n. 12). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Concessionario del bene -Canone -Interessi corrispettivi -(e.e. art. 1282, 
secondo comma). 

Se con riguardo all.e somme dovute dal concessiona1rio di un bene della 

P.A. sia applicabile iLa il.'eigoJ.a rprevi.sta dall'art. 1282 c.,c. secondo comma, 
secondo ila quale i crediti per fitti 1e pigiOllli non producono interessi se nOiD. 
da1la 1costituzione tu mOO'a, e quindi sia da escludere ogni obbligo di interessi 
col'dspettilvi (n. 125). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
CONCORSI 

Opere d'arte -Esecuzione -Scelta dell'artista -Commissione -Adunanze Validit� 
(l. 3 marzo 1960, n. 237, art. 3). 

Se, nel sioLenzto del.il.a 1egge, pe(l" ila validit� deil1e ad'Ullanze di una commissiOIJJe 
iPe(l" la scelta di artista CUJi affidar�e l'ese.cuziOIJJe di un'opera d'arte, a 
composizii.OilJe miJSta e cio� con il'.'a'Ppresenta:nti de1l'Amministrazione, dei pittori, 
�scultori �etc., �sia necessaria la pre1senza di tutti i membini. (n. 19). 

CONTABILITA' DELLO STATO 

Fermo amministrativo -Equo indennizzo -Applicabilit� (r.d. 18 novembre 
1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68). 

<Se 1a PUJbblica Amministrazi.one possa :Legittimamente SOS1pendeire, mediante 
provvedimenlto di fermo .amministrativo, Ja coriresponsiO'Ile dell'equo 
indeiliil!i.zzo ad un .proprio impd�egato qua�loira questd si sia reso respOOIBabile 
di un danno erariiale ed in attesa che ne VeilJga deternni.nato il.'am.montaire 

(n. 285). 
Fermo amministrativo -Indennit� di esproprio depositata -Ammissibilit� Procedimento 
(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). 

Se la pubblica .Amministrazione rpossa operare il fermo amministrativo 
per un orediito dello Stato sulla somma depositata presso ila Cassa DD.PP. 
a titolo di i-ndenniit� di espropriazione e ottenerne iii. viersamento a seguito 
del provv�edimento definitivo �di cui ailJ.'art. 69 legge OOIJJt. st. e del P!l'.'OVVedimento 
di svincolo dell'�autor:it� giudiziaria (n. 286). 

Locazioni passive delle Amministrazioni Statali -Proroga legale ex art. 1 

d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�. 
Se possono ritenersi soggette al!la proroga legale delle locazioni di immobili 
urbani disposta dall'art. 1 d.I. 24 luglio 1973, n. 426, le !locazioni di 
diritto privato stipulate dalle Amministrazioni statali per disporre di locaU 
necessari ad uffici o servizi (n. 287). 

Locazioni passive delle Amministrazioni Statali -Proroga legale ex art. 1 

d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�. 
Locazioni passive delle Amministrazioni Statali -Proroga legate ex art. 1 
d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Rinnovazione anticipata della locazione Effetti. 
Se possono ritenersi soggette alla proroga l�egale delle locaziond di :Lm


mobiili urbani �disposta dahl'axt. 1 d.J. 24 Luglio 19�73; n. 426, le ~ocazioni di 

dill'.'irtto ptrtivato 1sti.ipulate dal:Le .Aimmini.1straziond statali <pell'.' diisP'QTl'e di locali 

necessari ad uffici o �Servizi (n. 288). 

Se lia proroga 1ega1e deLLe locazioni di :Lmmobili urband disposta dal


l'art. 1 d.�I. 24 luglio 1973, n. 426., :sia iinvocab11e, a favoce della Amministra


zione �conduttrice, anche nel caso in cui la locazione, scadente dopo l'entrata 

in vigore del regime di prO!l'.'oga, �sia stata il'.'IDnQIVata, con aumento del cano


ne, con atto stipuil1aito aniteriormente a truce data (n. 288). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Opera pubblica di competenza regionale -Approvazione del contratto di 
appaito anteriore al lo aprile 1972 -Successivo annullamento giurisdizionale 
dell'approvazione -Competenza dell'Amministrazione statale a 
definire il procedimento amministrativo -Insussistenza (art. 10 d.P.R. 
15 gennaio 1972, n. 8). 

Trasferimento di funzioni amministrative daLlo Stato alle Regioni -Procedimenti 
in corso alla data del passaggio delle funzioni -Competenza 
statale -Permanenza -Impegno di spesa (art. 10 d.P.R. 15 gennaio 
1972, '!'-� 8). 

Appalto di opera pubblica -'Annullamento giurisdizionale dell'approvazione 
del contratto di appalto -Lavori gi� eseguiti dall'appaltatore -Compenso 
-Art. 2041 e.e. (art. 337, l. 20 marzo 1865, n. 2248, aH. P). 

Se il Ministero dei LavOII'i Pubblici, avendo approvato :il contratto di 
appaJ.to pe1r un'opera marittima divenuta di competenza ve,gionale ai sensi 
del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 con decreto anteriore all'l aprile 1972, conservi 
la p1ropria competenza a defini,l'e il p1rocedimento ammindstirativo e a 
portal'e a termine 1l'esecuzione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 
l5 .gennaio 19,72, n. 8 che per i procedimenti in .corso mantiiene ferma la 
competenza statale solo quando siJa gi� iinteTVenuto tmpegno di spesa, qualora 
sia stato p!ronunciato il.'annuillam.ento giocisdiziQ(lla]Je del dec1reto di approvazione 
(n. 289). 

Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che 
per i procedimenti ammin:i1strativi attinenti a11e materie trasfev.iite alle attribuzioni 
regioniaili in corso alla data del 1� aprile 1972 condiziona la permanenza 
della competenza statale alla gi� avvenuta assunzione di impegno di 
spesa, per riteneve I.a susststenza di una � spesa impegtnata � sia sufficienite 
il cosiddetto � impegno dd fondi � ine100I1te ad un decreto di apipirovazione 
del prog.etto ,di una opera pubblica che disponga a tal fine l!a destinazione di 
soonime assegnate in bi\lancio od occO!Na invece un impegno non solamente 
contabile, ma dairute luogo ad obbligazione deJil.o Stato IIl!ed confronti di terzi 

(es. approvazione del contratto) (n. 289). 

Se, nel ,caso di annu11amento giurisdizionale dell'app!rovazioiIJJe del contratto 
di appalto dopo che l'appaltato11e, avente la consegn'.l dei lavori, abbia 
dato coil'ISo aWl'e,secuzione, J.'.Amminist!razione aippal�tan,te sia tenuta a rifon.dere 
le ,spese s01pportate rper i lavolri eseguiti secondo i principi ed i limiti 
dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti di una P.A. (n. 289). 

Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. -Concorrenza 
con crediti erariali (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). 

In quale modo possa e,ssere garantito il recupeiI1o dei crediti vantati dal1'.
Ammin:istrazione con �trattelil!llte sulle quote I.G.E. dovute ai comuni quando 
Le somme a tale titolo dovute siano pi~norate pre,sso l'.Amminiistrazione 
ad istanza dei creditori dei comuni (n. 290). 

Transazione -Conciliazione giudiziale -Partecipazione della P.A. (c.p.c. 
art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14). 
Controversie di lavoro -Contro la P.A. -Transazione -Modalit� (e.e. 
art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12). 

Se l!a pubblka ammirust!razione rpossa partecipar�e a1la conciliazione giudiziale 
di una oont!rov.er,sia sottoscrivetl'.IJdo il r.efativo verbaole ad sensi del;
t'art. 185 CJP.C. (n. 29.1). 

Quali .siano Le modalit� pi� opportune per la risOlluzione stragiudiziale 
di cont!rov.e111sie di lavoiro subordinato i1nsorte tra pirivati e iLa pubbUca amministrazione 
(n. 291). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Spedizionieri doganali -Procuratori doganali -Rilascio della patente -Attribuzione 
del Ministero deize Finanze -Delega ad organi periferici 

(d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, artt. 125, 126; d.P.R. 30 giugno 1972, 
n. 748, art. 14). 
Se debba .segui!l'si identico pa:ocedimento pea: il ["iiLascio della patente 
agli spediizionieri gi� aocreclitaiti .pvesso le dogane ed agld speciali procuratori 
airrumessi da .almeno un anno ad operare in dogana (n. 79). 

;Se l'attirvit� ammdnisWativa di rilascio de1La paitel!lite agli spedizionied 
ed a�g�ld speciali procuratori possa esser \legittimamente delegata dal Ministero
�delile Finafil.Ze ad oogani periferici deHa stessa Amministrazione (rn. 79). 

TaTiffa doganale -Aliquota pi� favorevole -Richiesta -Forma (d.P.R. 
26 giugno 1965, n. 723, art. 6, n. 2). 

Se pe;r !l'applicazione deil1'aliquota � pli.� favorevoJ.� � lin tema di dazi 
sulLe merci rddchiarate per rl'imporitazione sia neoessa.Tia esiplicita richiesta in 
forma �scritta ai sensi dell'art. 6., n. 2 deliLe disposizioni pr�elirminari della 
ta!l'iffa doganale appirovata con d.P.R. 26 giugrno 1965, n. 723 (n. 80). 

Tariffa doganale -Classificazione merci -Controversia istanza di Tevisione Impugnabilit� 
innanzi l'A.G.O. (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 6; 

d.P.R. 19 febbraio 1971, n. 18, art. 107). 
Se possa essere �irmpugnato dinanzi alrl'A:G.O. darl contribuente irl pirovvedimento 
di rigetto di una istanza �di 11.'ievisione della classificazione delle 
merci agili effetti dell'applicazione della tariffa doganal�e pvesentata ai sensi 
deH'a11t. 6 d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 (n. 81). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Edilizia -Progettazione oo.pp. -Compensi pagati dall'Amministrazione all'ISES 
-I.G.E. -Assoggettabilit� -(l. 15 febbraio 1963, n. 133, art. 5; 

d.l. 4 gennaio 1946, n. 5, art. 9). 
1Se sia dovuta l'l.G.E. sui compensi pagati all']jstiJtuto per lo sviluppo 
dell'edilizia sociale -ISES -dall'Amministrazione a titolo di spese di progettazione 
di opere pubbliche (n. 258). 

ESECUZIONE FORZATA 

Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. -Concorrenza 
con CTediti erariali -(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). 

In quale modo possa �esse!l'e garantito d.1 recupero idei crediti vantati darli'Amministrazione 
com trattenute sulLe quote I.G.E. dovute ai comuni quando 
le S()[IIDJ:e a tal�e tdrtolo dovute siano .pignoirate presso rl'.Amministrazione 
ad d�stanza dei creditori dei coiffilUIIld. (n. 57). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLliCA UTLLITA' 

Industrializzazione del Mezzogiorno -Piani regolatori per aree e nuclei di 
sviluppo -Espropriazione p.u. -Occupazione d'u.rgenza -Competenza 
statale o regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.l.g. 15 gennaio 
1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). 

Se sia 11imasto al P!l:\edietto OVV�e.m sia stato trasferito al Presidente deliLa 
Giunta regi001ale i.il poteire �di pronunciare 1e e1spropriazdoni e il:e occupaziorni 
d'urgenza rp:er la acquisizione de�:Le rwee f!,)['eviste nei ipiani regolatori per 
le aree �ed i nucLei di svirluppo industriarle del Mezzogiorno (n. 342). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione p.u. 

(l. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6). 
Opera 
di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -Espropriazione p.c. (R.D.L. 
13 febbraio 1933, n. 215, artt. 92 e 93,� l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; 

l: 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29;' 
l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 
1971, n. 853, art. 4). 
Cave 
e torbiere -Estrazione e lavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 
1971, n. 865, art. 9, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). 

Se 1SPtetti agli organi deililo Sitato oppooe a 1queUi delle Regioni provvedere 
alle espropriazioni pea:-pubblica utilit� relativa ad opere pubbliche 
degli enti locali ammesse a contributo e finanziamento d:eNo Stato (n. 343). 

Se spetti agli O[['lgani dello Stato QPpure a quelli delle Regiorui prrorvvedea:-
e aille 1espropriaz.ioni per pubbli,ca utiLirt� rrelative ad opere di bonifica 
affidate alla Cassa per il Miezzogia.mo e concesse a consorzi dli bonifica 

(n. 343). 
Se spetti agli argani delil:o Stato oppure a quelli. delJe Regioni p!I'Ovveder,
e ,alle 'espropriiamoni pea:-.pubblica utilit� rr,elative ad opere di estrazdone e 
lavorazione pietra (n. 343). 

FERROVIE 

F'errovie -Personale gi� appartenente al C.G. Anticoccidico -Collocamento 
a riposo -Concessione speciale C. (l. 18 marzo 1968, n. 277; d.int. 8 giugno 
1962, n. 4516). 

Se ail personale, gi� appartenente al ruoJ.o orgainico del �oonm.rto Generale. 
Anitdcoccidfoo e inquadl'ato nei il'UOli del Min:istetro dell'Agtdcoltlfil'a e 
Foreste, colilocato a riposo con opzione del trattamento pensionistico erogato 
dall'INPS spetti il beneficio della concessione spe:ciale � C � per i trasporti 
sulle F.S. (n. 434). 

IMPIEGO PUBBLICO 

Esodo volontario -Benefici agli ex combattenti -Direttore generale di 
ente pubblico -Contratto a tempo determinato -Applicabilit� (l. 24 
maggio 1970, n. 336; l. 9 ottobre 1971, n. 824). 

Esodo volontario -Benefici agli ex combattenti -Aumenti periodici di 
stipendio -Dipendente di ente pubblico con contratto a termine -Mancata 
previsione -Concessione su quelli previsti ex lege (l. 24 maggio 
1970, n. 336, artt. 1, 2; l. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3). 

Esodo volontario -Benefici agli ex combattenti -Collocamento a riposo 
a domanda -Dimissioni volontarie -Differenza (l. 24 maggio 1970, 

n. 336). 
Se il ,d,i[['lettO['e g,enerale di Ente pubbldoo, aissunto con contrafbto, a termine 
rinnovabile, possa godere dei benefici per il'esodo vololnltail'io previsti 
daille leg.gi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobr1e 1971, n. 824, a favore dei 
dirpendeinti ex cOimJbaitte:ruti (n. 772). 

Se a dipe:ndente di ente pubblti.co, il cui contratto, di <Lavoro a tempo 
determinato no111 pTe'V'eda la 1COil'I'e1sponsione di aumenti periodici di stipendio, 
siano 1a:pplicabili quelli coinoessi da:lla leig,g1e 24 maggio 1970, n. 336, 
per l'esodo vo,lontacio di dirpe:nde!DJti ex �ombattenti {n. 772). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se, ai fini del trattamento di qufoscenza di dipendente di e,nte pubblico 
ammesso a ,godere dei benefici previisti per l'esodo volonrt;airio degJi 
ex coonbaittenti drul:la legge 24 maggio 1.970, n. 336, il ,collocame[ljto a rdposo 
!!il domanda 1sia da eonsidera['e equiviai1ente a11e idio:nissioni voloil/tarie 

(n. 
772). 
Fermo amministrativo -Equo indennizzo -Applicabilit� (r.d. 18 novembre 
1923, n. 2440, art. 69; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68). 

Se la Pubblica .Amministrazione :possa Jegittianamenite sospe11.1Jdere, mediante 
PTOVV'edi.mento di fermio ammind.strativo, la col"l'espcmsdone dell'equo 
indemrizzo ad un proprio i.mpie~aito quaLora questi si sia reso l'esponsabile 
di un dall.lJilo eraTia1e ed in attesa che ne vienga detea:iminato l'ammontare 

(n. 773). 
0.N.I.G. 
-Personale direttivo -Esodo volontario -Facilitazioni -Applicabilit� 
(d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67). 
O.N.I.G. 
-Personale -Benefici combattentistici -Applicabilit� (l. 24 maggio 
1970, n. 336, art. 4). 
Se La normativa 1sull'esodo volontario di ,cui all'art. 6,7, d.P.R. 30 gdugno 
1972, n. 748, si aippJJichi al perscmal1e di!l'ettivo dell'O.N.I.G. (n. 774). 
Se la normativ,a riguardante i benefici per benemerenze belliche ex 
legge 24 maggio 1970, n. 336, si applichi ai dipendenti dell'O.N.I.G. (n. 774). 

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 

Dazi e prelievi -Variazione -Accettazione della dichiarazion� di impor


tazione -Diminuzione del dazio o prelievo -Applicabilit� -Istanza 

scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.). 
Dazi e prelievi -Variazioni di aliquote -Somme indebitamente riscosse Rimborso 
-Proce�lure (d.P.R. 26 giugno 1965, n 723, art. 6 disp. prel.; 

d.P.R. 23-gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 91). 
Se 1'a1pplicamone del.il'aliquota pi� favorevooe dei dazi o prelievi initervienuta 
dopo l'accettazione della dichiarazione d'importazione sia condizionata 
a11a richiesta sariitta dell'importatore (n. 69). 

Quale ,procedura debba eiSSere adottata per il :rio:nboit'SO di somme indebitamente 
riscosse a titolo �di dazi o ;pTelievi a caiusa dehl'applLcazione, riconosciuta
� poi 'erl'onea, di un'aliquota imeno facviorevole dii quella vigernte 

(n. 
69). 
Esportazioni verso paesi terzi -Prodotti soggetti a prelievo -Restituzione 
IGE -Liquida~one (l. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, 

n. 754; d.P.R. 23 a,gosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; 
l. 4 luglio 1967, n. 580, art. 50). 
Se l'imposta generr-aile sull'entrata -liGE -da vestttuire aJ.l'es1poctazione 
di mevci verso :Paesi e~tracomuniltairi, che godono� del.ila r,e,stiituzione 
del prelievo e per le quaiJJi il divieto di commercio nel texrltorio 111azionaJ.e 
impe1disce di riferirsi al prezzo iinterno di Ustino, vada calcolata sull'importo 
globale il'ealizzato dailil'esportatore, comprensivo del pr,ezzo di vend~
ta e della quota corrispondente al pr,e1ievo resti>tu:iito, ovv,ero soltanto 
sull'importo costituito dal 1pr,ezzo di vendita, fattisrpecte in tema di paste 
alimentari (n. 70). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Imposta di registro -Azioni -Trasferimento -Enunciazione in sentenza Esenzione 
(l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 36; r.d.l. 30 dicembre 1923, 

n. 3269, art. 72). 
Se un trasferdmento di titoli azionari, semplicemente enunciato.in sentenza, 
sia esente o meno da imposta di re,gi�stro (n. 4-05). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Privilegio reale -Azione contro il terzo possessore del bene -Termine Natura 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3269, art. 97). 
Se 1l'azione di cui a1l'art. 68 della legge tributaria sulle suocessioni 
contro i,l tell"zo possessore del bene .gra'Vato dal 'P'!'i'Vhlegio reale, sia soggetta 
al temni.nie di prescrizione del. tributo ovv1ero, in anailogia a quanito 
prevd�sto dall'art. 97 della legge di r.egistro, a itermill1e di decadenza (IIl. 85). 

R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68. 
Se iil privilegio che assiste il credito per imposta di suooesSli.olil.e continui 
a gravare su1l'itmmobiile al quale ineri8ce anche dopo che ilo stesso 
sia stato venduto a seguito di esecuzione forzaita (n. 86). 

lMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Edilizia -Progettazione oo.pp. -Compensi pagati dall'Amministrazione 
all'ISES -I.G.E. -Assoggettabilit� (l. 15 febbraio 1963, n. 133, art. 5; 

d.l. 4 gennaio 1946, n. 5, art. 9). 
Se sia dovuta l'lGE sui COIIll(pensi pagati a1l':tstituto peir ilo sviiluppo 
dell'edilizia sociale -IS'.ES -daH'.Ammin1strazione a titoilo di spese di 
progettazione di op�ere pubbliche (n. 149). 

Esportazione verso paesi terzi -Prodotti soggetti a prelievo -Restituzione 
IGE -Liquidazione (l. 31 lugUo 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, 

n. 794; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; 
l. 4 lugiio 1967, n. 580, art. 50). 
1Se il'imposta g.eneraile �sull'entrata -lGE -da restituiire a1l'espoirtazione 
di merci verso Paesi extracomunitari, che godono della restituzione 
deil preliievo o pelI" ,1,e quali d1 divieto di OOOilllllercio nel teriritoTio nazionale 
impedisce� di riferirsi al prezzo interno di lLstino, vada cailcoilata sulJ.'importo 
globailie r:ealizzato dall'esportatore, COOll[l["�ensivo del prezzo di vendita 
e della quota corrispondente al .prelievo rest1tuiito, ovvero soJ.tal!lto 
suilil'importo costituiito dail pr-ezzo di vendita, f,a1Jtispecie in tema di paste 
alimentari (n. 150). 

Imposta conguaglio -Prodotti acquistati presso Organismi di intervento 
CEE .., Istituzioni e Comunit� senza scopo di lucro -Valore imponibile 
-Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 
1954, n. 570'; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 
1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 605). 

Se iil vailore imponibi1le, ai fini dell'IGE e dell'd:mposta di conguagli.o, 
dei prodotti 'licquistati piI'esso gli Organismi comunitari di inte<rvento deilile 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

istituzioni o collettivit� senza scopo di lucro debba essere determinato 
con riferimento al prezzo agevolato di acquisto o :i!n r�gione delJ.'effettivo 
prezzo �COI'l'enite di mercato dei prodotti (n. 151). 

Imposta generale entrata -Cessione di azienda -Solidariet� tra utente e 

cessionario -Locazione di azienda (l. 27 dicembre 1946, n. 469, art. 14, 

quarto comma). 

Se, ai fini de1J.1a �solidariiet� nel pagamento del.J.'JiGE tra cedente e cessionairio, 
�S� configuri una .cessione di azienda nel .caso in cui la gestione 
di questa, g~� data in Locazione, sia ripresa dal proprietario per scadenza 
della focazione medesima o per anticipata risoluzione consensuale (n. 15~). 

Merci importate franco destino -Imponibile (l. 19 giugno 1940, n. 762, 
art. 17; r.d. 26 gennaio 1940, n. 10, art. 96; l. 31 luglio 1954, n. 570, 
art. 1). 

Se il vatl.011e dmpoinibiJ.e, ai fini dell'I.G.E. e della imposta di conguaglio, 
deLle meiI"ci importate � franco destino �, debba comprendere ile spese 
di trasporto ed assicurazione dal confine al luogo di destinazione (n. 153). 

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 

Imposta valore aggiunto -Industria tessile -Detrazione dell'imposta di 
fabbricazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 87; d.l. 2 luglio 1969, 

n. 319, conv. l. 1 agosto 1969, n. 478, art. 19). 
Se le diitte esercenti attivit� industriale di produzione di filati, fibre 
tessili, .tessuti e manu:llatti, ammesse a detriar.ve dailil'ammontare dell.':ilrnposta 
sul vaJ.ore aggiunto quello delJ.'imposta e sovcimposta di fabbricazione 
gi� pagata suLla merce posseduta al 31 dicembre 1'972, siano autorizzate 
a detrMTe l'ammontare di imposta quale p11evisto da11a legge o 
quello �efl.iettivamente pagato in base a particolail"i canooi di abbonamento 

(n. 2). 
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

Carburanti -Agevolazioni per l'agricoUura -Pollicoltura -Estensibilit� 

(d.m. 6 agosto 1963, art. 14, lett. a). 
Se debba ,essere rritenuta attivit� agricola, come .tale fruente de1le agevto1azioni 
�in materia di imposte di fabbrioamone sui carburanti ai sensi 
del d.m. 6 agosto 1963, queLla concernente ila poLUcoltura, qualora ~li ail[evamenti 
di polli siano dotati di un numero di capii inferiore a quello mantenibile 
con l�e normali possibilit� produttive delil'azienda ag'["icola ovvero 
assoiI"bano tutta J,a 'Pl'Oduzione dell'az.ienda agricola stessa (n. 13). 

Imposta valore aggiunto -Industria tessile -Detrazione dell'imposta di 
fabbricazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 87; d.l. 2 luglio 1969, 

n. 319, conv. l. 1 agosto 1969, n. 478, art. 19). 
Se J.e ditte esercenti attivi1t� industri1ale di produzione di filati, fibre 
tessiili, �tessuti .e ma[]Jufatti, ammesse a detrarrre dall'ammontare dell'imposta 
�sul valore aggiunto quello delil'imposta e sovrimposta di fabbiricazione 
�gi� pagata sulla mevce posseduta al 31 dicemb11e 1972, siano auto



PARTE II, CONSULTAZIONI 

rizzate a de1marl'e l'ammontare d:i imposta quale p.veviisto dai1la legge o 
quello effettivamente pagato in base a particolari canoni di abbonamento 

(n. 14). 
Riscossione -Riscossione esattoriale -Norme del t:u. imposte dirette e 
relative sanzioni -Applicabilit� (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, articoli 
261 e 262; d.l. 9 novembre 1966, n. 912, art. 19 e 31; d.l. 18 dicembre 
1970, n. 1012, art. 25). 

Se 1a facolt�, :prevista da1l'a1't. 31, dJl. 9 nov�embt'le 196�6, 111. 912, modificato 
1con d.l. 18 dicembre 1970, n. 101.2, di far riscuoteve le somme dovute 
per :iJinposta di fabbricazione 1SU11l'olio di oliva dalle esattorie con il.e norme, 
i mezzi e d. diritti stabiliiti dail.la legge per tl:a riscossione delle imposte 
dirette comporti anche J.'aipplicazione degli artt. 261 e 262, d.P.R. 29� gennaio 
1.958, n. �645, �e quindi la sanzione dell'ammenda nelle iipotesi di mancato 
pagamento iin tali disposizioni contemplate (n. 15). 

IMPOSTE E TASSE 

Carburanti -Agevolazioni per l'agricoltura -Pollicoltura -Estensibilit� 

(d.m. 6 agosto 1963, art. 14, lett. a). 
iSe debba .esseve ritenuta attivit� agiricola, come tale fruente deJ1Le agevolazioni 
G!n materia di imposte di fabbricazione �sui cairibuvanti ai sensi 
del d.rn. 6 agosto 1963, quella conce1mente la po1UcoUura, qualora gli 
al1evamenti di polli simo dotati di un numero di capi inferioire a que11o 
mantenibile con le normali posSlibilli.t� ,produttive dell'azienda agricol1a 
ovvero aissoirbano tutta 1a produzione dell'azienda agricola stessa (n. 573). 

Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -ius superveniens 
(d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). 
Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -Decorrenza 
(d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). 

Se 11',art. 21 del d.cl.. 26 ottobre 1970, n. 745, .che eleva il tasso di interesse 
per le pairtiite .sospese per contenzioso tributario, sia appllcabi1e ai 
r:apporti tl'ibuwi sorti pvecedentemente alla sua enwata in vigore e non 
esauriti a tale data (n. 574). 

Se il triennio, dopo il quaJe, secondo l'art. 21 del d,1. 26 ottobre 1970, 

n. 745, si opera la elevazione del tasso di iinteresse per J.e partite sospese 
per �contenzioso �tributario, decorra da1la data dli entrata in vigore deJ citato 
decreto ovv�ero possa �computaTsi Ll periodo di tempo decorso prima di tale 
data (n. 574}. 
Dazi e prelievi -Variazione -Accettazione della dichiarazione di importazione 
-Diminuzione del dazio o prelievo -Applicabilit� -Istanza 
scritta (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.). 

Dazi o prelievi -Variazioni di aliquote -Somme indebitamente riscosse Rimborso 
-Procedura (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.; 

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 63. artt. 74 e 91). 
Se l'app1icazione de.U'aLiquoita pi� favorevole dei dazi o prelievi inte!l'venuta 
dopo l'accettazione della di'chiarazione d'impor.fazione sia condizionata 
alla richiesta scritta de11'importatore ~n. 575). 


26 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Quale .procedura debba essere adottata per hl rimborso dd somme indebitamente 
dscosse a titolo di dazi o preUevi a causa dell.'applicazione, riconosciuta 
poi �erronea, di un'aliquota meno favorevole di quella Vii.gente 

(n. 575). 
Piccole industrie del centro nord -Esenzione decennale da tasse e imposte 
-Industrie alberghiere (l. 29 luglio 1957, n. 635). 

Se .Le esenzioni da �!mlPOste e tasse p11ev1ste dalla J.eg.ge 29� l1ug,ldo 1957, 

n. 635, per la costituzione di piccole industrie nelJe zone depresse del 
centro nord, concerna .anche ile iniziative alberghi.ere (n. 576). 
R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68. 
Se il privilegio che assiste il ooedito per imposta di successione continui 
a gravave sul>l'immobile al quale iinerisce anche dopo che lo stesso 
sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 577). 

Tasse e imposte indirette sugli affari -Prescrizione e decadenza -Proroga 
dei termini -Reati finanziari -Applicabilit� (d.l. 18 dicembre 1972, 

n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, 
n. 4). 
Se la proroga dei termini di prescrizione e di deicadenza in materia 
di tasse 1e imposte indiirette sugli affairi di cuii al dJ. 18 dicembre 1972, 

n. 788, conv. con mod. in 1. 15 febbraio 1973, n. 9, sia a:pplicabile anche 
per i reati finanziari (n. 578). 
INTERESSI 

Cassa per il Mezzogiorno -Opere appaltate e finanziate -Maggiori compensi 
riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di 
mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 28 maggio 
1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36). 

Se ai fini della decol'r�enza degli intere1ssi sulle somme conitestate e 
riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale peT 
opere date in appalto e finanziate daLla Cassa rper il Mezzogiorno siano 
apptlicaibili le norme contenute nei capitolati generali d'aipipalto del Ministero 
dei LL. PP., in virt� dei quali la dec01rTernza degili inteiresisi � fissata 
allo scade111e dei due mesi dalla risoJuzione amministrativa e contenziosa 
deltle :diseirv1e (n. 10). 

Concessionario del bene -Canone -Int~essi corrispettivi (e.e., art. 1282, 
secondo comma). 

Se con �riguardo alle somme dovute dai! concessionario di un bene 
della P. A. sia applicabile ila regola prevista dall'art. 1.282 e.e., sei::ondo 
comma, 1secondo .La quale i ovediti per fitti e pigiond non pll'oducono int�ressi 
se non dal1a �costituzione in mora, 1e quindi sia da escludeire ogni 
obbligo di interessi co11rispettivi (n. 11). 

Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -Ius 
superveniens (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). 
Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -Decorrenza 
(d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). 

Se l'axt. 21 del d.l. 216 ottobre 1970, n. 745, che e1eva H tasso di interesse 
peir 1e partite sospese per contenzioso tributario, sia applicabile ai 


!Il 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

rapporti tributari soT.ti pJ:"ecedenrtememe al.la sua entrata in vigore e non 
esauriti a tai1e data (n. 12). 
Se il trienlilio, dopo il quale, secondo il.'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, 

n. 745, si opera J,a elevazli.one� del tasso di interesse per le partire sospese 
per contenzioso tributario, decocra dalla data di entrata in vigoll."e dei!. citato 
dec!'eto ovveTo possa computarsi il periodo di tempo deco~so prima di tale 
data (n. 12). 
ISTRUZIONE 

Museo nazionale -Conservatore onorario -Nomina -Legittimit� (l. 16 giugno 
1912, n. 687; r.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gennaio 1928, 

n. 426). 
Se sia legittima la nomina a conservatore onorario di una sezione di 
un museo nazionale qualora, secondo l'ordinamento del museo medesimo, 
i poteTi di direzione, amministrazione e custodia su rtutte le seziond spettano 
ad organi del museo (n. 36). 

IVA 

Imposta conguaglio -Prodotti acquistati presso Organismi di intervento 
CEE -Istituzioni e Comunit� s.enza scopo di lucro -ValMe imponibile 
-Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 
1954, n. 570; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 
1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 605). 

Se il valoce imponibile, ai fini dell'IGE e della iirnposta ili conguaglio, 
dei pll."Odotti acquistati PTesso gli OTganism.i comuni�tari di inltervenito dalle 
istituzioni e collettivit� senza scopo di il.ucro debba essere determinato con 
riferimento ai!. prezzo agevolato di acquisto o in ragiOIIlie dell'eff,eittivo prezzo 
corTente di mercato dei prodotti. (n. 1). 

LAVORO 

Transazione -Conciliazione giudiziale -Partecipazione della P.A. (c.p.c., 
art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14). 
Controversie di lavoro -Contro la P.A. -Transazione -Modalit� (e.e., 
art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12). 

Se la pubblica amministrazione possa partecipare alla conciliazione 
giudiziale di una .contrOl\'ersia �sottoscrivendo ii1 relativo vea:ibale ai sensi 
dell'art. 185 c.p.c. (n. 89). 

Quali siano Le modalit� pi� oppoc.tune per il.a risoluzione stragiudiziale 
di 'controversie di lavoco subocdinato insorte wa privati e la pubblica amministrazione 
(n. 89). 

LOCAZIONI 

Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, 

d.Z. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�. 
Se possono dtener1si soggette alla proroga lega�le deB.e locaziioni di 
immobili urbani diisposta dail.l'ru-t. 1, d.1. 24 'luglio 1973, n. 4216, Le Locazioni 
di diritto privato 'stipulate dalle Amministrazioni statali pell." disporre di 
locaili neeessari ad uffici o servizi (n. 144). 


28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, 

d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilit�. 
Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, 
d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Rinnovazione anticipata deila locazione l


Effetti. 

.Se possono ritenersi soggette alla proroga legale deLJ.e ilocazioni di ! 
immobili uvbani disposta dalil'art. 1, d.l. 24 !luglio rn73, ill. 426, le locazioni 
di diritto privato stipulate darLle .Amministrazioni stataH per dispOIITe di 
lociali necessad ad uffici o servizi (n. 145). 

Se la proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dal-
1'1aJ:1t. 1, d.�l. 24 lugilio 1973, n. 426, sia iJnvocabfile, a favore deilla Amministrazione 
condUJttrice, anche nel caso in oui li.a locazione, scadente dopo 
!'�entrata in vigore del 'l:legime di prorogia, sia stata r�illillQIVata, con aumento 
del canone, con .atto stirpulato ainterioo:mente a tale data (n. 145). 

MEZZOGIORNO 

Cassa per il Mezzogiorno -Opere appaitate e finanziate -Maggiori compensi 
riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di mora 
-Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646 art. 8, r.d. 28 maggio 1895, 
art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36. 

Se ai fini della dec0TI1enza degli �ID!teriessi �sulle somme contestate e riconosciute 
all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale per opere 
date in appalto o finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili 
le !llOI'lffie contenute nei capitolati �glenerali d'appalto del Ministero dei 
LL.PP., in viirt� dei quali la decorrenza degli im.eressi � fissata alilo scadere 
dei due me1si dalla risoluzione 1amministratiV'a o contenzioso delle riservie 
(n. 60). 

Industrializzazione del Mezzogiorno -Piani regolatori per aree e nuclei di 
sviluppo -Espropriazione p.u. -Occu.pazione d'urgenza -Competenza 
statale e regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.lg. 15 gennaio 
1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). 

Se sia rimasto al P�r�eifetto ovvero sia stato tras:flerito al Presidente della 
Giunta regionale il potere di pronunciare 1:e espropriazioni �e O.e occupani 
d'urgienza per la acquisizione de11e ar�ee previste nei rpiani 11.'egol.atori per 
le Miee ed i nuclei di sviluppo industriale del Mezzogiorno (n. 61). 


Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione 

p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6) . 
.Qpera di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -E.spropriazione p.u. (r.d.L 
13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; 


l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; 
l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gen'11!aio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 
1971, n. 853, art. 4). 
Cave e torbiere -Estrazione e lavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 
1971, n..865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). 
Se 1spe�tti agli organi deLlo Staito orpplWe a quelli de11JJ..e Regioni IJ['OVv
�eder�e aLle espro1pr.i:azion~ per rp1UJbbJka utilit� r:eLaitiVoe ad ope1re pubbliche 
degli enti locali ammesse a coilltTibuto o finanzdamento dello .Stato (n. 62). 


Se :spetti agl!i organi dello Stato oppure a quelii delle Regioni provvedeire 
alle eispropr~azioni per .pubblica utiiliLt� re1lative ad opere di bondf�.ca 
affidate 1aHa Cassa per 11 Mezzogio'.l'no e coi!lJcesse a consorz,i di bo!llifica (n. 62). 


Se spetti agli organi delilo S:tafo oppU'I'e a quelli deJILe Regioni provvedere 
alle espropriazioni per pubblica utiildit� relaUV\e ad opere di estrazione 
e lav01razione pi<etra (n. 62). 


I 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

MINIERE 

Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione 

p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6). 
Opere 
di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -Espropriazione p.u. (r.d.l. 
13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; 

l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; 
l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 
1971, n. 853, art. 4). 
Cave e torbiere -Estrazione e la_vorazione -Espropriazione p.u. (l. ;?2 ottobre 
1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). 
Se spetti agli ocgaini dello Stato oppure a quelilii delile Re,gioni provvedere 
alle 1espropriazioni per pubblica utiitit� relati'V'e ad QPere pubbliche 
degli enti locali ammesse a contributo o finanziamento dello Stato (n. 24). 

Se spetti agli org1ani dello Stato oppUl'e a quelilii delle Regioni provvedere 
aille espropriaZiioni per pubblica utilit� relative 1ad opere di bonifica 
affidate 1alla Oassa per fil Mezzogiorno e concesse a consorzi di bonifica 
(n. 24). 

Se spetti agli organi dello Stato oppure a quehl.i dehle Regioni provvedere 
alle espropriazioni per pubblica utilit� vel:ative ad opere di estrazione 
e lavorazio,ne pietre (n. 24). 

NAVI 

Marittimo italiano -Arruolamento su nave straniera -Infrazioni commesse 
all'estero -Sanzioni disciplinari -(Cod. Nav. artt. 1249 segg). 

Se le norme disciplinari p11eviste dal codice della navigazione siano applicabili 
anche nei confronti di marittimo italiano, iscritto ne1Le matrico!l.e 
della gente di mare, quando sia arruolato su nave che batte bandiera 
straniera e quando le infrazioni siano commesse in territorio non soggetto 
ailia sovranit� italiana (n. 134). 

NOTIFICAZIONE 

Messi di conciliazione -Notificazione su istanza di Amministrazioni dello 

Stato -Indennit� di trasferta (l. 3 febbraio 1957, n. 16, art. 2; d.P.R. 

15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 122 segg.). 

Messi di conciliazione -Notificazioni su istanza di Amministrazioni dello 

Stato -Diritti di notifica (l. 3 febbraio 1957, n. 16, art. 2; d.P.R. 15 di


cembre 1959, n. 1229, artt. 122 segg.). 

Se debbano esseve aIJJticirpate dall'Erario ovvero ip11enotate a debito le 

indennit� �di tl'asforta per notiifiche ,eseguite dai messi di conciliazione su 

istanza di Amministrazioni dello Stato (n. 34). 

Se debbano essere antictpati da1l'E"T<ario ovvero prenotati a debito i di


r1tti �spettanti ai messi di �conciliazione per l�e notifioaz.ioni eseguite su istanza 

di Amimrustrazioni dello Stato (n. 34). 

OPERE PUBBLICHE 

Appalto di opere pubbliche -Successivo al 30 giugno 1968 -Revisione dei 
prezzi -Sistema parametrico -Derogabilit� (l. 21 giugno 1964, n. 463; 

l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). 
Se in un contratto di pubblico appalto .stipulato dorpo il 30 giugno 1968 
a seguito di l:idtazione privata ipure successiva a detta data, alla !l'evisione 


30 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I

dei prezzi possa procedersi con sistema diverso da quello pararne.trico 
(n. 1.15). 

ll 

Cassa per il Mezzogio!l"no -Opere appaltate e finanziate -Maggiori compensi 
riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di li 
mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 20 maggio 1885, ~ 
art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 38). 

Se ai fini della decorrenza degli intell'essi sulile norme COinJtestate e riconosciute 
atl1'appa1tafore in sede ammimistrativ1a o .giur~sdizionale per opere 
date in appalto e finanziate daLla Qissa per il Mezzogiorno siano ap;pJ.icabili 
tLe norme contenute nei capitolati �generali d'�appaJto del Mi:nistell"o dei 
LL.PP., in virt� dei quali la decorrenza degli cintell'essi � :fissata allo scadere 
dei due mesi da/Ila risolLuzione amministrativ�a e c01I1tenziosa della riserva 
(n. 116). 

Opera pubblica di competenza regionale -Approvazione del contratto di 
appalto anteriore al 1� apriie 1972 -Successivo annullamento giurisdizionale 
dell'approvazione -Competenza dell'Amministrazione statale a 
definire il procedimento amministrativo -Insussistenza (art. 10 d.P.R. 
15 gennaio 1972, n. 8). 

Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni -Procedimenti 
in corso alla data del passaggio d.eile funzioni -Competenza 
statale -Permanenza -Impegno di spesa (Art. 10 d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8). 

Appalto di opera pubblica -Annullamento giurisdizionale dell'approvazione 
del contratto di appalto -Lavori gi� eseguiti dall'appaltatore Compenso 
(art 2041 e.e. -art. 337, l. 30 marzo 1865, n. 2248, all. P). 


Se il Ministell'O dei il.avori PubbHci, avendo approvato il contratto di ap~ 
pa!lto per un'opera marittima divenuta di competenza regionale ai sensi del 


d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 oon diecreto anteriore al 1 aprile 1972, conservi 
la propria competenza a definire ili. procedimento ammiilliistrativo e a portare 
a termine .l'esecuzione deJJ.'op�eria pubbUca, ad sensi deJJ.'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 
1972., illJ. 8 �che per i p(['Ocedimenti in corso mantiene ferma la competenza 
statalLe solo quando sia gi� imttervenuto impegno di spesa, qualora 
sia stato pr01I1u:nciato J.'ainnu11amenito 1giurisdizionale del dem-eto di approvazione 
(n. 117). 
Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 che 
per i procedimenrti amministrativi attinenti a11e materie trasfedte al.ile attribuzioni 
regionali in l()()ll"SO al1a data del 10 aprille 1972 condiziona La permanenz,
a della compeitenza statale a.11a gi� avvenuta asSU�I12Jione di impegno di 
spesa, per ll"itenere la sussistenza di U111a � spesa impegnata � sia sufficiente il 
cosiddetto � iu:np1egno di fondi � inerente ad un decreto di approvazione deJ. 
Pll'Ogetto di una opera pubblica che diisipoinga a rtal fine fa destinazione di 
somane assegnate ilil bilruncio ed occorra inrve�ce un impegno non solamente 
contab1Le, ma dante luogo ad obbligazione deillo Stato nei confronti di terzi 


(es. approvazione del contratto) (111. 117). 

�Se, nel caso di ainnullame!llto giurisdizionale delll'approvazione del contraitto 
,di appalto dopo che� il'a:ppailtaitO!re, av:ente la consegna dei larvori, abbia 
dato co11so ahl'esecuzione, l'.AlmmiJllistrazione appaltante sia tenuta a rifondere 
tLe spese sopportate per i tLavori eseguiJti 1secondo i p11Incipi ed i il.imiti 
de.J11'azione di arll'icchimento �senza causa nei �conillronti di una P .A. (n. 117). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

PECULATO E MALVERSAZIONE 

Poste etelecomunicazioni -Servizio pagamento pensioni INPS -Irregolarit� 
nel servizio -Peculato -Amministrazione danneggiata (l. 25 aprile 
1961, n. 335; c.p. art. 314). 

Se nel caso di ir:vegolarit� compiute da dipendente postale nel servizio 
di pag.ame'IlJto �delle pensioil!i. INPS sia ravvisabile dl reato di peculiato a danno 
dehl'Ammiinist11azione del1e Poste e T�eLecomunicazioni (n. 5). 

PENSIONI 

Ferrovie -Personale gi� appartenente al C.G. Anticoccidico -Collocamento 
a ripaso -concessione speciale C. (l. 18 marzo 1968, n. 277; d.int. 
8 giugno 1962, n. 4516). 

Se al .personale, gi� arppar>tente al molo org.anico del Cmnm.to Generale 
Anticoccidico �e inquadrato []Jei ruoli del Min:iste!l'o deli'Agdcoltura e Fo11este, 
collocato a !riposo� con opzione del trattamento pensionistico erogato 
dall'INPS .spetti il benencio de1la concessione speciale � C � rper i trasporti 
sull� F.S. (n. 144). 

PIANI REGOLATORI 

Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovrintendenza ai Monumenti -
Nurta osta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Regioni Conseguenze 
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, 

n. 765, art. 8). 
Funzioni 
statali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela deI patrimonio 
artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali 
-Trasferimento alle Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 1; l. io giugno 1969, n. 108f}; l. 24 luglio 1959, n. 1497). 

�Se col trasferimento a1J1e Regioni delle :l�unzioni statali in materia di 
urbail!i.stioa sfa venuta a cessare la competenza della Sovra:iinitendenza ai Monumep.
ti a dare i pareri previsti dall'art. 8 secondo comma, 1. 6 agosto 1967, 

n. 765, in tema di nulla osta alle autorizzazioni comunali ai11e lottizzazioni 
di terreni a scopo 1ed:ilizio (in. 31). 
Se col tras:fiedmento alle Regioni del.ile fu.nzioil!i. �statali in mateda di 
urbanistica 1siano cessate 1e attribuzioni degli organi dello Stato in quelle 
materie che, pur 1connesse con l'wbanistica, inte;r.essano ita tutela del patrimonio 
archeologico, al'ltistico etc. e quella delle bellezze naturali (111. 31). 

PIGNORAMENTO 

Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. -Concorrenza 
con crediti erariali -(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). 

In quale modo possa �esseDe garanitito il recUJpero dei crediti vanitati dall'Amministrazione 
con trattenute sulle quote I.G.E. dovute ai comami quando 
1e somme a 'tale titolo dovute silano piginorate presso l'Amministrazione 
ad istanza dei �creditori dei comuni (n. 24). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

POSTE E TELECOMUNliCAZIONI 

Poste e telecomunicazioni -Servizio pagamento pensioni INPS -Irregolarit� 
nel servizio -Peculato -Amm.nei danneggiata (l. 25 aprile 1961, 

n. 355; c.p., art. 314). 
Se nel caso dci iriiegOtl.adt� eompiute da dipendente. postaiLe nei! servizio 
di ,pagamento de1le pension.i INPS sia ravvisabile i>l reato di peculato a 
danno dehl'Amministrazione dehle Poste e Telecomunicazioni (n. 147). 

PRESCRIZIONE 

Tasse e imposte indirette sugli �affari -Prescrizione e decadenza -Proroga 
dei termini -Reati finanziari -Applicabilit� (d.l. 18 dicembre 1972, 

n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n. 4). 
Se J.a proroga dei termini �di pr,esooizione e di decadenza in materia di 
tasse e imposte indirette sugli affari di cui ail. d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, 
conv. 1con mod. in 1. 15 febbraio 1973, n. 9, si,a appUcabi1e anche per i reati 

. finam.zia;ri (n. 86). 

PRIVILEGI 

Privilegio reale -Azione contro il terzo possessore del bene -Termine natura 
(r.d. 30 dicembre 1923~ n. 3270, art. 68 -r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3269, art. 97). 
Se l'\!lzione Cli cui all'art. 68 delila JJegg,e tributaria suhle successioni 
contro 1'l terzo possessOil'le detl bene gravato dal priv&Legio reail.e, sia sogge,tta 
al tecri�rrine di pll'escrizfone dei! tributo ovvero, in analogia a quanto previsto 
dall'arit. 97 de11a iLeglge di '.I'egi1s1lvo, a :ternnine di decadenza (n. 7). 

R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68. 
Se il priviJ.egio che assiste il credito per imposta di successione continui 
a gravare sull'immobile al quale inerisce anche dopo che lo stesso sia stato 
venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 8). 

P.ROOEDIMENTO CIVILE 

Intervento volontario -Intervento ad adiuvandum -Amministrazione finanziaria 
creditrice di una parte -Legittimazione (c.p,c. art. 105). 

Se l'Ammnistrazione finanziaria ,creditrice d'imposta sia legittimata a 
spiegaa:-e initerv,ento volonitario, sia pwr.e ad adiuvaindum (c.d. inteTven:to 
adesivo dipendente), nehla causa che iJ. de}:>itoire d'iiimpos:ta (!ll!ehla specie: 
ditta concessionaria dd 1servizio pubblico automobilistico), abbia promosso, 
avverso la determina.rione prefettizia di liquidazione della indennit� di requisizioine 
auitome,zzli, nei confronti di altra ditta cui era stata tempm�aneamente 
affidata la .g1e1stione del servizio pubblko di linea e a cui favo['e erano 
stati ,temporaneamel[]Jte !I'equisiti 1autqv,ekoli dli p!roJpiclet� dclila ,coincessionaria 
(n. 51). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

REATI FINANZIARI 

Tasse e imposte indirette sugli affari -Prescrizione e decadenza -Proroga 
dei termini -Reati finanziari -Applicabilit� (d.l. 18 dicembre 11972, 

n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n.4). 
Se ila proroga dei termini .di prescrizione e di decaden.zia :in materia di 
tasse e imposte indil'lette sugili affairi di cui al d.[. 18 dicembre 1972, n. 7'88, 
COIJJV. con mod. i:n il. 15 febbraio 19�73, n. 9, .sia applicabHe anche per d reati 
finan:z�ari (n. 13). 

REGIONE MOLISE 

Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente di 
sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, 

n. 11, art 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). 
Se il traisjieriJmento aille Regiomd a statuto ordinario di funzioni staitaili 
in materia di Enti di sviluppo in agricolltura a dimensi�one i:nfraregionale 
(nella specie: Ente di sviluppo in Molise) .abbia comportato la cessazione 
de1La �competenza degli origani dello Stato nel poitere di nomina degli organi 
di aimmi:nistraziorne di tali Enti (n. 1). 

REGIONI 

Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovraintendenza ai Monumenti 
-Nulla osta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Regioni Conseguenze 
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, 

n. 765 art. 8) 
Funzioni 
statali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela del patrimonio 
artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali 
-Trasferimento alle Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 1; l. 1<> giugno 1939, n. 1089; l. 24 luglio 1939, 

n. 1497). 
Se ool .tras:f.erimento ahle Regioni delile funzioni statali irn materia di 
urbarnistfoa sia venuta a cessM'e ila �competenza della Sovraintendenza ai 
Monumenti a dairie i pareri pl'levisti dall'art. 8 secondo coo:nma, il. 6 a.gosto 
1967, n. 765, in tema di nulla osta �aHe autorizzazioni comunali alle lottizzazioni 
di teneni a scopo ediUzio (n. 200). 

Se coil trasferimento alite Regioni delle funzioni statali in materia dd 
urbani1stica ,filano cessate �le a.ttrtbuzioni degli org�am delilo Stato in que1le 
maiter�iie �Che, pur connesse con l'wbainistica, intel'essano 1a itutela de1l patrimonio 
archeologico, �artistico e.te, e quella deil1e bellez7le naituraili (n. 209). 

Industrializzazione del Mezzogiorno -Piani regolatori per aree e nuclei 
di sviluppo -Espropriazione p.u. -Occupazione d'urgenza -Competenza 
statale e regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.lg. 
15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). 

Se sia rilmasto .al Prefetto ovvern sia stato trasferito al Presidente de11a 
Giunta regio.na1e il potere ,di pronunciairie \le esproprfazi-oni e ille occupazioni 


I

34 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

t

d'urgen:lla rper l'a:oqu.iisizione dehle aree previste nei p:iain:i !f.egolatori per le 

f 

aree ed i :nuc1ei di svHuppo .iindustriaiLe del Mezzogiorno (n. 210). 

I

Opera pubblica di competenza regionale -Approvazione del contratto di ~ 

appaito anteriore al 10 aprile 1972 -Successivo annullamento giurisdizionale 
dell'approvazione -Competenza dell'Amministrazione statale 
a definire il procedimento amministrativo -Insussistenza -Art. 10, 

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. 
Tra,sferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni -Procedimenti 
in corso alla data del passaggio delle funzioni -Competenza 
statale -Permanenza -Impegno di spesa -Art. 10, d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8. 

Appalto 
di opera pubblica -Annullamento giurisdizionale dell'approvazione 
del contratto di appalto -Lavori gi� eseguiti dall'appaltatore Compenso 
-Art. 2041 e.e. -Art.. 337, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. P. 

Se il Ministero dei Lavori Pubblici, avendo approvato il contratto di 
appalto per un'opeira marittima di\"Emuta di competenza regionale a1 sensi 
deil d.P.R. 15 gerunaio 1972, n. 8, con decreto anterfore al 10 apd1e 1972, 
conservi la propria �competenza 1a definiire il procedimento amrninisitraitirvo 
e a pofl'\tare a termine l'-e1secuzione dehl'opea:ia ipubblica, ai sensi deH'art. 10, 

d.P.R. 15 gennaio 1972, � n. 8, che per .i proced.iimenti .iJn corrso mantiene 
ferma fa competenza stataile solo quando sia gi� intervenuto impegno di 
spesa, �qualora si�a .stato pronunciato il'.an:nullaime.nto giuriisdizdonale del 
decreto di approvazione (n. 21<1). 
Se, ,ai find dell'applicazione dcll'arrt. 10, d.P.R. 1"5 gennaio 1972, n. 8, 
che per i IJ['Oced:imenti amministrativi attinenti al!1e materie trasfe.rite aUe 
attribuzioni l"egdonali in corrso alla data del lo aiprii!1e 1972 condiziona la 
permanenza dehla competenza statale a1la gi� avvenuta assunzione di impegno 
di s;pe�sa, per riteneire la �sussistel!12.a di una �spesa impe�g<n;ata � sia 
sufficiente il cosiddetto � impegno di fondi � inerente ad un dec�rreto di 
apprrovazione del progetto di una opera pubblica che disponga a tal fine 
la destinazione di .somme assegnate in bil:ancio od OCC()['["a twece wn impegno 
non 1so1amente co1n1Jabil1e, ma dante luogo ad obbligazione die[lo Stato 
nei confronti di terzi (es. approvazione del contratto) (n. 211). 

Se, nel caso di ainnulWamento giur.tsdizicmale deUa ap!Provazione del 
contratto di appailto dopo che il'appaltatooe, av;ente la consegna dei lavori, 
abbi�!a dafo �cwso ai1l'eseouzione, l'Aanministrazione app.ailtante sia tenuta a 
rifonde!l"e 1e �spese .sopportate per i il.avori �eseguiti secondo i ;p:dncipi ed i 
limiti dell'azionie di a:rrfochimento senza causa 1nei �Confronti di una P. A. 

(n. 211). 
Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione 

p.u. 
(l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6). 
Opere 
di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -Espropriazione p.u. (r.d.l. 
13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; 

l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; 
l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 
1971, n. 853, art. 4). 
Cave 
e torbiere -Estrazione e lavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 
1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). 

Se spetti agli organi dello Stato oppure 1a quelli del1e Regioilli pit"Ovvedere 
a:l1e espropriazioni peT pubblica util:iit� l'eLa:tive ad� ope11e pubbiliche 

lI 



PARTE II, CONSULTAZIONI 315 

degli enti focaJJi ammesse 1a contributo e fina:nziame�nto delilo Stato (n. 212). 

Se .spetti agli ocgani dello Stato oppwe a quelli deJ1e Regioni provvedere 
aHe �espropr.iJazioni per pubblica utiili,t� re1artive ad opeire di bonifica 
affidaite a:Lla Oassa per H Mezzogiorno e concesse a' consorzi di bonifica 

(n. 212). 
Se spetti agJ.i ocgani del!lo Stato oppure a quelli delle Regioni provv,
edere alle espropriazioni per pubblica utilit� relative ad opere di estrazione 
e .lavorazione pi,etre (n. 212). 

Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura -Enti di sviluppo 
infraregionale -Cariche -Nomina -Competenza (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 11, art. 2). 

Se il trasferimento alle Reg.ioni a statuto ordinado det1le fUJUZioni attinenti 
alla materiia della agri-coltura abbia sottratto allo Stato fil potere di 
nomina ne11e cartche degli Enti di sviluppo a di:mensione infraregionale 

(n. 213). 
Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente 
di sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 19 gennaio 
1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). 

Se il trasferimento alle Regioni a statuto OII'din,ail"io di funzioni statali 
in mater.iJa di Eniti di svilupp.o in agricoltura a d.iJmensione :Lnf!'aregiona.le 
(nella specie: Ente di svd!luppo in Molise) abbia 1comportato la cessazione 
del!la .competenza degU organi dello Staito nei!. potere di nomina degli organi 
di a:mministrazione di tali Enti (n. 214). 

RESPONSABILIT� CIVILE 

Scontro di veicoli -Autoveicoli dell'Amministrazione -Danni da deprezzamento 
e fermo tecnico -Risarcimento (e.e., artt. 2056, 1223 e 1226). 

Se nel �caso ,fil danni ad autove1coli deiH'Almmin1strazione (nella sipe~ 
de, della Pubblica Skurez:zia), il danneggiante sia tenuto a risarcire anche 
i danni derivanti dal deprezzamento -svallutazione del veicolo e queHi derivanti 
da ferrrno tecnico (n. 271). 

RICOSTRUZIONE 

Campania -Terremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabili -Piani di ricostruzione 
-Espropriazione -Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431). 
Campania -Terremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabili -Piani di ricostruzione 
-Espropriazione -Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431). 

,ge sia �Ieg1ttima i1a concessione del maggior contributo previsto per 
la ricostruzione de1l'edificio su area div1ersa, '.I'esa necessaria dall'inutilizzabilit� 
tecnica de1l'area di risulta dell'edificio distrutto dal terriemoto 
dell'agosto 19612 in akuni Comuni deli1a Caimpaini1a, qualora la suddetta 
are,a di risulta sia stata espToprf.aita pea: ,1a realizzazione delle infrastrutture 
dei piani. di ricostruzione dei Comuni teTremotati (n. 215). 

23 


36 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se, nel oaso in cui l'area di risulta di edificio distrutto da� terremoto 
che nell'agosto 1962 colp� alcuni Comuni de�Ma Campa.ma, non pi� utilizzabilie 
per motivi tecnici, sia stata ci� nono.stante eispropriata pe�r �a ~eal:
izza:;,ione delle illi�rastrutture dei piruni di ricostruzione, i� proprietario 
espropri�ato �sia tenuto a l'estituir.e la sola irndenni�t� di esprop!rio ovvexo 
anche iJ. maggior contributo, percepito per la ;ricostruzione dell'edificio su 
aTea diversa (n. 25). 

RIFORMA AGRARIA 

Trasferimento di funzioni statali alle regioni agricoltura -Enti di sviluppo 
infraregionale -Cariche -Nomina -Competenza (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 11, art. 2). ' 

Se hl trasferimento ahle Regioni a statuto ordina!l"io delle funzioni attinenti 
1a11a mateTia della agricoltura abbia sottratto allo Stato il pote!l"e di 
n�mina :nelle �cariche degli Enti di sviluppo a diime'tlJsione irufra1regionale 
(n; 4). 

Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente 
di sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 11, art. 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). 

Se il trasfociimento alle Regioni �a statuto ordinario di funzlio'tlJi statali 
in mateTia di Enti di sviluppo in agricoltma a dimensione infra;regiona�e 
(nella spede: Ente di sviluppo in Molise) abbia comportato 1a cessazione 
della competenza degli OTganli dello Stato nel potere di nomina degli organi 
di �amministrazione di tali Enti (n. 5). 

SOCIET� 

Trasformazione -Comunicazione ai creditori sociali -Forma (e.e., articolo 
2499, secondo comma). 

Se la fcwmalit� prevista dall'ao:t. 2499, secondo �comma, c.�C. (l:ette!I"a 
raocomandata) per fa comuni.oaziOitle ai creditori socialli della deliberazione 
di trasformazioQle dehla sode�t� possa �essere sostituita dia alt:ria forma di 
comunicazione (n. 137). 

STRADE 

Strade pubbliche -Insegne e cartelli pubblicitari abusivi -Provvedimento 
di rimozione -Esecuzione d'ufficio (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, 
art. 11). 

Se ai !p["Ovvedimenti emanati dag�i O!l"gani della Aztenda Nazdonalle 
Autonoma delle Strade (ANAS) p1er la rimozione d'cinsegne, cartelli ed 
altri mezzi pubblicita:rii 1nstaHati lUQlgo l�e strade statali, su b.eni di propri�
et� privata, in contrasto con le norme del codi.ce str.adale, possa essere 
data esecuzione d'ufficio (n. 100). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

TERREMOTO 

Campania -Terremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabm -Piani di ricostruzione 
-Espropriazione -Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431). 
Campania -Terremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabili -Piani di ricostruzione 
-Espropriazione -Contributo (l. 5 ottobre 1962, n. 1431). 

Se 1Sia legittima 1a concessione del maggior contributo pre'Vi.sto per la 
ricostruzione dell'edlifi.cio 1su avea diversa, r.esa necessarila daill'inutillizzabUiit� 
�tecnica dell'area di riisu1ta dell'edificio distvutto dal ten-:em.oto dell'agosto 
1962 in alcuni Comuni della Campania, qualQlra ila suddetta area 
di l'!Lsulta �Si�a stata espropriata per la realizzazione deUe iruf;rastcrutture dei 
piani di ricostruzione dei Comuni terremotati (n. 24). 

Se, nel caso iln cui l'area di risulita di edificio dilstrutto dail. terremoto 

che nell'a1gosto 1962 colp� alCUIIli Comuni della Campania, non pi� utiiLiz-' 

zabile :per motivi tecndci, sila stata ci� nonostante espropriata per la rea


lizzazione del1e infiriastmtture dei pi.ani di ricostvuzione, iJ. proiprietaTio 

esprOlpl'dato sia tenuto a restituire la .soJ.a indenniit� di esproprio ovvero� 

anche il mag.gior contrtbuto percepito per la ricostruzione delil'edi.ficio su 

a'.l'ea �div�evsa (n. 24). � 

TRASPORTO 

Servizi automobilistici in concessione -Passaggio alla gestione governa


tiva -Crediti di lavoro -Responsabilit� solidale -C.c., art. 2112. 

Servizi automobilistici in concessione -Passaggio aila gestione governa


tiva -Debiti di impresa risultanti dai libri contabili -Responsabilit� 

solidale -e.e., art. 4560. 
'Servizi automobilistici in concessione -Passaggio aUa gestione governativa 
-Debiti per assicurazioni sociali -Responsabilit� solidale -C.c., 
art. 2560 -Legge 29 ottobre 1971, n. 889, art. 8. 

Servizi automobilistici in concessione -Passaggio alla gestione governa


tiva -Debiti per imposte dirette -Responsabilit� solidale -D.P.R. 

29 gennaio 1958, n. 645, art. 197. 

Se, a seguito del rilievo di servizi automobilistici di trasipoit'to, gi� 

in �concessione a privati, a favore di una Gestione goveTnativa, la P. A. 

acquiTente sia re1sponsabi1e, in �solido �con il precedente tiJtOilare, per i cre


diti di lavoro che i 1prestafoiri di Lavoro avevano al tempo de1l trasfel'li


mento in dipendenza del 1avoTO prestato, ai sensi dell'art. 2112 e.e. (n. 86). 

Se, a �seguilto del riUevo di Se['vizd automobilisti'Ci di trasporto, gi� in 

.concessione a privati, a favore di una Gestione gove11nativa, la P. A. acqui


rente sia l'esponsabi1e, in sol~do con H p['ecedente tiJtola!fe, rper i debiti ine


renti all'esercizio defil'imp11esa anteriori al tvas:ferimento e risultanti dai 

libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560 e.e. (n. 86). 

Se, a .seguito del rill~evo �di servizi automobiUstLci di trasporito, gi� in 

COiilcessd()IIJJe a p!rivati, 1a favme di una Gestione govevnativa, 1a P. A. acqui


rente :sia responsabile, in solido con H pl"ecedente titolar�e, per i debirti 

11el1ativi alle assicurazioni sociald dei lavoratori dipendenti nei corufronti 

degli 1enti prevtdenziali (n. 86). 

Se, a :seguito del riiJ.i~vo di se�rvizi automobiltstLci di traspor1to, gi� in 

concessio[}Je a PTiV�ati, :a favor�e di una Gestioa:lle governativa, la P. A. acqui



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

38 

rente sia responsabile, in solido co.n il precedente titolare, per i debiti 
tributari per iJinposte dfaiette ali s~si dehl'art. 197 del t.u. approvato con 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 86). 
TRANSAZIONE 

Transazione -Conciliazione giudiziale -Partecipazione della P. A. (e.p.e., 
art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14). 
Controversie di lavoro -Contro la P. A. -Transazione -Modalit� (e.e., 
art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12). 

Se la pubblica aimmi:nistrazione possa pm-tecipare alla conci1Uazione 
giudizi1ale di una controversia sottoscrti.vendo il relativo V'eTbale ai sensi 
delil'art. 185 c.p..c. (n. 22). 

Quali siano le modalit� pi� OPPQll'tune per 1a :ci'so1uz:ione stoogiudiziailie 
di controversie di �lavoro suboroinaito inswte tra privati e \la pubblica 
ammi.ni,swazione (n. 22). �