ANNO XXIV -N. l GENNAIO -FEBBRAIO 1972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1972 / ABBONAMENTI ANNO � . � � � � . . � � . . . . � � . . � . . . . � . . � . . . . � L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO � . . . � � � . . � � � � � � . � . � 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (2219011) Roma, 1972 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V. A decorrere dal presente numero, le Rassegne di dottrina e di legislazione, ai fini di una semplificazione e per dare maggiore spazio alle altre rubriche, � sono rispettivamente sostituite, la prima con l'elenco periodico delle opere acquisite alla Biblioteca della Avvocatura Generale e la seconda con segnalazione di leggi e decreti ed elenco deUe questioni di legittimit� cost{tuzionale. Ai colleghi Lumi MAZZELLA e ARTURO MARZANO, che hanno curato per otto anni te Rassegne soppresse e continueranno a dare la loro apprezzata collaborazione alle altre rubriche, va il pi� vivo ringraziamento. per la proficua attivit� svolta. LA REDAZIONE Sezione prima: Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione quinta: Sezione sesta: Sezione settima: Parte seconda: LEGISLAZIONE INDICE Parte prima�: GIUIRISPRUDENZA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTER~ NAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese} pag. GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari} � GIURISPRUDENZA CIVILE (a tro de Francisci} � � cura del/'avv. Pie� � GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo} . � GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile} � GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi} . � � GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) � QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO . . . . pag. INDICE BIBLIOGRAFICO � CONSULTAZIONI � NOTIZIARIO . � 36 54 71 84 161 169 13 14 30 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI CARBONE C., Procedimento amministrativo di irrogazione della pena pecuniaria e giudice competente a controllare l'entit� della sanzione inflitta . . . . . . . . . . . . . �. . . . pag. 40 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA AGRICOLTURA E FORESTE -Polizia forestale -Depenalizzazione -Ambito di applicazione, 172. APPALTO -Appalto d'opera pubblica -Risoluzione -Obbligo del committente di pagamento all'appaltatore del valore venale dell'opera parzialmente eseguita, con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione -Sussiste, 161. -Appalto di opere pubbliche Controversie :fra l'appaltatore e la Stazione appaltante -Domanda di arbitrato -Declinatoria della competenza arbitrale -Riproposizione della domanda innanzi all'A.G.O. -Necessit� dell'osservanza del termine di decadenza di sessanta giorni con decorrenza dalla data di notificazione della declinatoria -Sussiste, 165. -Appalto .di opere pubbliche Controversie :fra l'appaltatore e la Stazione appaltante -Domanda di arbitrato, seguita, per effetto di declinatoria della competenza arbitrale da domanda innanzi al G. O. , Unitariet� del rapporto contenzioso -Sussiste, 164. ATTO AMMINISTRATIVO -Atto collegiale -Verbale -Funzione -Omessa indicazione degli intervenuti -Illegittimit�, 81. AVVOCATI E PROCURATORI -Procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense -Assistenza del P. M. alla deliberazione -Illegittimit� costituzionale, 28. CIRCOLAZIONE STRADALE -Illeciti amministrativi -Pena pecuniaria -Pagamento in misura ridotta -Disciplina, 58. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Controlli amministrativi -Posizione soggettiva del privato -Diritto soggettivo -Insussistenza -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario -Fattispecie, 40. -Contratti di guerra -Deliberazione -Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra -Impugnazione -Giurisdizione del giudice ordinario -Fattispecie, 52. Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa -Criteri di discriminazione -Fattispecie, ~6. -Imposte e tasse -Pena pecuniaria -Controllo dell'A.G.0. sulla misura della stessa -Esclusione, con nota di c. CARBONE, 40. CONTRATTI PUBBLICI -Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione -Rigetto Interesse legittimo del privato Non sussiste, 81. -Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione Rigetto della proposta -Natura giuridica -Impugnazione -Inammissibilit�, 80. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Referendum abrogativo -Legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio -Ammissibilit�, 13. VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -V. anche Avvocati e procuratori -Impiego pubblico ~ Lavoro Pensioni -Piano regolatore Procedimento penale -Reato Regione -Sardegna -Sicurezza pubblica. DANNI -Incidenza della svalutazione nel giudizio di liquidazione del danno -Rilevabilit� ex officio judic.is anche in Cassazione -Sussiste, 161. DANNI DI GUERRA -Beni perduti all'estero -Indennizzo -Liquidazione -Motivazione per relationem -Legittimit�, 82. - Beni perduti all'estero -Indennizzo -Omessa valutazione di perizia �di .parte -Valutazione U.T.E. -Legittimit�, 82. - Beni perduti all'estero -Lucro cessante -Esclusione dall'indennizzo -Legittimit�, 82. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Criteri e principi generali Previsione di opere diverse eccedenti l'ambito d�l piano di zona Illegittimit�, 73. -�Piano 'ex 1. 18 aprile 1.962, n. 167 -Opere e servizi complementari -Nozione -Variante introduttiva di sistemi stradali -Illegittimit�, 73. - Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Tipologia edilizia -Scelta della P. A. -Discrezionalit�, 73. -Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Variante -Proprietario di area ricompresa nel piano per effetto della variante -Interesse all'impugnativa -Sussiste, 72. - Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Varianti -Ammissibilit� -Ter mine ex art. 2, 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Scadenza -Effetti, 72. -Piano ex 1. 18 aprile 1962; n. 167 -Varianti -Motivazione per relationem -Legittimit�, 73. - Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Varianti introduttive di modifiche al piano regolatore generale -Legittimit�, 73. ENERGIA ELETTRICA -Nazionalizzazione delle imprese elettriche -Trasferimenti coattivi di azienda -Debito d'imposta -Trasferimento all'ENEL Limitazioni della responsabiUt� dei cessionari� -Non sussiste, 60. ESECUZIONE FORZATA -Opposizione di terzo -Casa del debitore -Presunzione di appartenenza dei mobili -Efficacia Prova contraria -Contenuto, 54. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Art. 14 d. l.vo 14 dicembre 1947, n. 1598 -Applicabilit�, 77. -Occupazione d'urgenza -Industrializzazione del Mezzogiorno Ampliamento di stabilimento industriale -Legittimit�, 77. Occupazione d'urgenza -Provvedimento disposto a favore di soggetto deceduto anteriormente alla data dell'atto -Illegittimit�, 77. Occupazione d'urgenza -Scelta dell'area -Valutazione -Necessit�, 77. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Impiego pubblico -Militare Ufficiale -Impugnazione di giudizio sfavorevole all'avanzamento -Controinteressati -Non si configurano, 75. INDICE IX IMPIEGO PUBBLICO -Collocamento a riposo dipendenti inabili -Invalidit� risalente alla data di assunzione in servizio Art. 26 1. 15 febbraio 1967, n. 40 -Applicabilit�, 76. -Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica -Commissioni -Segretario -Svolgimento delle funzioni di relatore Legittimit�, 81. -Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica -Commissioni di secondo grado -Composizione e deliberazione -� Partecipazione di tutti i membri -Necessit�, 81. -Ferrovie -Coll:ocaroento a riposo dipendenti inabili -Accertamento dell'inabilit� -Criteri, 76. -Ferrovie -Collocamento a riposo . dipendenti inabili -Invalidi di guerra o per servizio -Art. 26, 1. 15 febbraio 1967, n. 40 -Applicabilit�, 76. Somalia -Personale statale in servizio in Somalia -Magistrati -Indennit� Somalia -Illegittimit� della normativa -Esclusione, 20. -Stipendi, assegni e indennit� Correzioni e variazione dei ruoli di spese fisse -Retroattivit� Limite -Ripetizione emolumenti non dovuti -Ritardo imputabile alla P. A. -Illegittimit�, 71. Stipendi, assegni e indennit� Cumulo con la pensione -Insegnante elementare -Norme applicabili -Legittimit�, 71. -Stipendi, assegni e indennit� Cumulo con la pensione -Limite -Pensioni di reversibilit� -Si estende, 71. Stipendi , assegni e indennit� Ripetizione emolumenti non dovuti -Obbligo generale -Non sussiste, 71. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Fusione e concentrazione di aziende Limite territoriale, 106. -Agevolazioni per la ricostruzione �edilizia -Vendita di casa ricostruita -Preventiva dichiarazione di abitabilit� -� necessaria, 113. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Case albergo condominiali -Esclusione, 138. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Termine per l'ultimazione -Limiti, 142 .. -Agevolazioni per le case di abitazione\ non di lusso -Termine per l'ultimazione -Soppressione -Rimane in vigore per le costruzioni iniziate anteriormente, 143. -Prescrizione -Interruzione -Effetti -Atto plurimo -Estensione a tutte le convenzioni contenute nell'atto, 141. -Societ� -Fusione -Accertamento di congruit� del patrimonio -Legittimit� -Avviamento commerciale -� tassabile, 106. -Societ� -Fusione -Conferimento di navi -Aliquota applicabile Illegittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza, 93. -Societ� -Fusione -Imposta proporzionale -� dovuta, 93. - Societ� -Societ� di persone Scioglimento -Assegnazione delle attivit� ai soci -Eccedenza sulla quota di diritto -Assogettamento all'imposta proporzionale di trasferimento -Determinazione del valore netto del patrimonio -Irrilevanza, con nota di c. BAFILE, 101. - Termine per la registrazione Contratti degli enti pubblici Verbale di licitazione privata Equivale a contratto -Gestione INA-Casa Applicabilit� del principio, 130. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Plusvalenza tassabili -Presupposto -Cessione di azienda -Regolarizzazione di societ� di fatto Non si verifica, 84. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO X -Redditi prodotti all'estero percepiti da soggetti domiciliati in Italia -Tassabilit� -Condizioni, 123. - Spese e passivit� deducibili Imposta sulle societ� -Esclusione, 123. IMPOSTA DI SUCCESSIONE Coacervo delle pr�cedenti donazioni -Valore dei beni donati al momento dell'apertura della successione, 127. -Denunzia di valore insufficiente -Interessi sull'imposta complementare -Sono dovuti, 115. Determinazione della base imponibile -Deduzione di passivit� -Imposta complementare di registro -Indeducibilit� -Limiti, 157. Determ~nazione della base imponibile -Deduzione di passivit� -Imposta complementare sul reddito -Indeducibilit� -Limiti, 158. IMPOSTA SULLE SOCIET� Soggetto passivo -Societ� estera operante in Italia mediante una stabile organizzazione -' � la societ� estera non la sede secondaria, 108. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Estimazione semplice e complessa -Imposta di ricchezza mobile Interessi -Presunzione, 98. -Imposta generale entrate -Esenzioni -Art. 1 lett. h) r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 -Servizio inter .nazionale: definizione, con nota di C. CARBONE, 40. -Imposte automobilistiche -Dom!!- nda di rimborso -Azione ordinaria -Necessit� del preventivo ricorso amministrativo -Esclusione, 154. Imposte automobilistiche -Esenzione semestrale -Riduzione per veicoli fuori strada -Cumulabilit� -Esclusione, 154. -Imposte -dirette -Azione di� accertamento negativo -Pendenza della esecuzione esatttoriale Ammissibilit� -Limiti, 146. -Imposte dirette -Azione ordinaria -Necessit� di una preventiva pronuncia di una commissione Opposizione del liquidatore di societ� dichiarato responsabile in proprio -Esclusione, 147. Imposte indirette -Accertamento di maggior valore -Obbligo dell'ufficio di indicare distintamente il valore <attribuito a ciascuno dei beni -Insussistenza quando nell'atto sia stato dichiarato un valore complessivo, con nota di E. VITALIANI, 88. -,Imposte indirette -Imposta complementare -Interessi ex legibus n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 Decorrenza dal 16 marzo 1961, 116. -Imposte indirette -Interessi a carico del contribuente -Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 -Applicabilit�, 115. -Imposte indirette -Privilegio Estensione all'imposta principale, complementare e suppletiva, 134. Imposte indirette -Privilegio - Poziorit� sulle ipoteche, 134. -Imposte indirette -Valutazione Determinazione del valore di un fabbricato fatiscente sito in zona urbana in ragione del valore dell'area di risulta -Grave ed evidente errore di apprezzamento -Esclusione, 96. � -Pluralit� di agevolazioni -Cumulabilit� -Esclusione, 153. -Reati finanziari -Competenza Contravvenzione prevista dagli artt. 43 e 44 r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 -Costituisce violazione finanziaria relativa �ai tributi statali -Competenza del tribunale, 169. INDICE XI Reati finanziar� -Competenza Intendente di finanza -Competenza penale -Illegittimit� costituzionale -Efficacia retroattivia della declaratoria -Esclusione Fondamento -Fattispecie relativa a decreto intendentizio esecutivo, 170. Reati finanziari -Esecuzione Decreto intendentizio divenuto definitivo �prima della sentenza n. 60 del 1969 della Corte Costituzionale -Validit� -Esecuzione successiva alla pubblicazione di detta sentenza -Competenza dell'autorit� giudiziaria ordinaria, 171. LAVORO Indennit� di anzianit� -Impossibilit� di disporre per testamento -Illegittimit� costituzionale, 7. MILITARE Ufficiale Esercito -Avanz;amento -Autonomia dei singoli giudizi annuali -Limite, 75. Ufficiale Esercito -Avanzamento -Discrezionatit� e insindacabilit� del giudizio -Sussiste -Limiti, 75. Ufficiale Esercito -Avanzamento -Uniformit�� dei criteri di giudizio relativi ai singoli aspiranti Necessit�, 75. � Ufficiale Esercito -Promozione -Diniego -Omessa acquisizione del parere della Commissione di avanzamento -Illegittimit�, 81. OPERE PUBBLICHE Appalto -Pignoramento in corso d'opera dei crediti dell'appaltatore di risulta ed avvenuto collaudo -Efficacia, 56. PENSIONI Militare -Sottufficiale passato all'impiego civile -Revoca del trattamento di �pensione gi� concesso -Legittimit�, 71. Pensioni civili e militari -Personale delle Ferrovie dello Stato -Perdita del diritto per destituzione � -Illegittimit� costituzionale, 25. PIANO REGOLATORE Approvazione -Modifiche in sede di approvazione -Potere del Ministro dei LL. PP. -Sussiste, 78. -Art. 1, 1. 10 novembre 1968, n. 1187 -Questione di incostituzionalit� -Manifesta infondatezza, 78. Edilizia -Opere di urbanizzaziozione primaria -Rapporti con il P.R.G., 79. Espropriazione per p.u. -Facolt� del Comune -Rinvio dell'espropriazione dei piani particolareggiati -Legittimit�, 79. -Piano finanziario Redazione contemporanea al piano regolatore generale -Necessit� -Non sussiste, 79. Piano regolatore di Apuania Vincolo di ineditibilit� -Mancata previsione di indennizzo Inammissibilit� della questione, 21. Piano regolatore di Napoli -Vincoli di inediticabilit� -Mancata previsione di indennizzo -Inammissibilit� della questione, 21. Prescrizioni e vincoli -Aree riservate dal P.R.G. all'edilizia scolastica -Leg.ittimit�, 79. Prescrizione e vincoli -Limitazioni all'attivit� edilizia -Disparit� di trattamento rispetto a costruzioni realizzate prima dell'approvazione del P.R.G. -Irrilevanza, 79. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Zone verdi -Previsione di aree destinate a parchi pubblici nel piiano regolatore, anzich� nei piani di esecuzione -Legittimit�, 78. PROCEDIMENTO PENALE -Arresto in flagranza -Maltrattamenti in famiglia -Ipotizzabilit� della flagranza -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 3. -Interrogatorio dell'imputato detenuto Mancata preventiva consultazione del difensore Sperequazione rispetto all'imputato non detenuto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 25. -Parte civile -Sentenza di proscioglimento dell'imputato Esclusione -Illegittimit� costitu.zionale, 32. REATO -Disciplina fiscale dei semi oleosi -Reati non comportanti evasioni -Definizione amministrativa Legittimit� costituzionale, 22. -Elemento soggettivo (psicologico) -Colpa dell'esercizio della professione medica -Valutaziol}e -Criteri e limiti, 173. -Pesca marittima -Pena accessoria dell'inderdizione dell'esercizio della pesca -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 34. -Reati e pene -Disciplina degli stupefacenti -Elenchi delle sostanze approvate dal Ministro della Sanit��-Violazione del principio di legalit� e sulla delega legislativa -Esclusione, 8. -Reati e pene -Disciplina degli stupefacenti -Identit� di sanzioni per gli spacciatori ed i consumatori -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 8. -Reati e pene -Lesioni personali volontarie -Aggravanti a carico dell'agente -Contrasto con la personalit� della responsabilit� penale -Esclusione, 6. -Reati e pene -Repressione dell'attivit� fascista -Illegittimit� costituzionale dell'intera legge e dell'art. 8 -Insussistenza, 4. REGIONE -Legge sugli interventi a favore del Mezzogiorno -Lesione della competenza regionale -Inammissibilit� della questione, 6 REQUISIZIONE -Requisizioni disposte dalle Forze armate alleate -Concetto -Legge 9 gennaio 1951, n. 10 -Salvataggio con navi -Applicabilit�, 63. RESPONSABILIT� CIVILE -Requisizioni alleate -Requisizioni di servizi e miste -Indennizzo -Disciplina -Criterio equitativo, 63. SARDEGNA -Erogazione di contributi straordinari di autolinee -Limitazione alle sole concessioni statali -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 1. -Espropriazione per p. u. -Opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno Competenza dello Stato, 30. SICUREZZA PUBBLICA -Invito di P. S. -Accompagnamento. coattivo per l'inadempimento -Illegittimit� costituzionale -Esclusione nei sensi di cui in motivazione, 18. -Questue o collette pubbliche Autorizzazione del Questore Illegittimit� costituzionale Esclusione, 15. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI -Trattato di pace e � Memorandum d'intesa � Lowet-Lombardo -Diritti soggettivi -Fonte -Necessit� di atti normativi interni, 63. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 19 gennaio 1972, n. 2 . pag. 1 19 gennaio 1972, n. 3 . 3 19 gennaio 1972, n. 4 . 4 19 genr:iaio 1972, n. 5 . 6 19 gennaio 1972, n. 6 . 6 19 gennaio 1972, n. 8 . 7 19 gennaio 1972, n. 9 . 8 26 gennaio 1972, n. 10 13 2 febbraio 1972, n. 12 15 2 febbraio 1972, n. 13 18 2 febbraio 1972, n. 14 20 ,2 febbraio 1972, n. 15 . 21 2 febbraio 1972, n. 16 . 21 17 febbraio 1972, n. 24 22 17 febbraio 1972, n. 25 25 17 febbraio 1972, n. 26 25 17 febbraio 1972, n. 27 28 17 febbraio 1972, n. 28 . 30 17 febbraio 1972, n. 29 32 17 febbraio 1972, n. 30 . 34 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 23 settembre 1971, n. 2645 , pag. 84 Sez. Un., 4 ottobre 1971, n. 2719 . 88 Sez. I, 14 ottobre 1971, n. 2893 . . 93 Sez. I, 25 ottobre 1971, n. 3016 . 96 Sez. Un., 27 ottobre 1971, n. 3021 146 Sez. Un., 8 novembre 1971, n. 3141 . �93 Sez. I, 10 novembre 1971, n. 3184 101 Sez. I, 10 novembre 1971, n. 3186 . 106 Sez. I, 19 novembre 1971, n, 3319 108 Sez. I, 19 novembre 1971, n. 3326 . 113 Sez. I, 23 novembre 1971, n. 3396 115 Sez. Un., 4 dicembre 1971, n. 3519"_. 36 Sez. Un., 4 dicembre 1971, n. 3527 . 123 Sez. I, 9 dicembre 1971, n. 3555 . 127 Sez. I, 13 dicembre 1971, n. 3610 130 Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3637 . 134 Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3640 . 138 Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3643 . 141 XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. I, 15 dicembre 1971, n. 36-49 . Sez. Un., 22 dicembre 1971, n. 3738 '. Sez. Un., 30 dicembre 1971, n. 3792 . Sez. Un., 30 dicembre 1971, n. 3793 . Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 106 . . Sez. Un., 28 gennaio 1972, n. 191 . Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 196 . Sez. I, 1 febbraio 1972, n. 297 . Sez. I, 11 febbraio 1972, n. 376 . Sez. III, 15 febbraio 1972,. n. 398 Sez. III, 15 febbraio 1972, n. 416 Sez. I, 18 febbraio 1972, n. 436 . Sez. I, 18 febbraio 1972, n. 441 . Sez. Un., 18 febbraio 1972, n. 471 Sez. I, 21 febbraio 1972, n. 504 . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 5 ottobre 1971, n. 7 Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 872 . Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 876 . Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 886 . Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 887 . Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 889 . Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 891 . Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 894 . Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 902 . Sez. IV, 30 ottobre 1971, n. 923 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1270 Sez. III, 4 maggio 1971, n. 1285 . Sez. III, 4 maggio 1971, n. 1309 Sez. I, 12 maggio 1971, n. 1359 . Sez. IV, 13 maggio 1971, n. 1395 pag. 142 146 40 153 161 40 54 157 164 56 58 60 115 52 63 pag. 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 pag. 169 170 172 171 173 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE Leggi e decreti (Segnalazioni) . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 QUESTIONI DI� L�GITTIMIT� COSTITUZIONALE I. -Norme dichiarate incostituzionali pag. 1 Il. -Questioni dichiarate. non fondate 2 Ili. -Questioni proposte . 4 INDICE BIBLIOGRAFICO 13 INDICE DEI,,LE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Acque pubbliche . pag. 14 Imposte di fabbrica- Agricoltura . 14 zione pag. 21 Appalto . ' . ' 14 Imposte dirette 22 Bellezze artistiche e Imposte e tasse 22 naturali. 15 Imposte varie 22 Circolazione stradale 15 Interessi 22 Comuni e province . 15 Lavoro 23 Concessioni ammm1-Lotto e lottede 23 strative . 16 Militari . 23 Contabilit� generale Notificazione . 24 dello Stato 16 Obbligazioni e con- Contributi . 17 tratti 24 Dazi doganali 17 Opere pubbliche 24 Demanio 17 Pensioni 25 Edilizia economica e Piani regolatori 25 popolare 19 Pignoramento 25 Elettricit� ed elettro-� Prescrizione .. 25 dotti 19 Previdenza e assistenza 26 Esecuzione forzata 19 Propriet� 26 Ferrovie 19 Reati finanziari 26 Foreste . 20 Regione Sicilia 26 Guerra 20 Riforma fondiaria 27 Impiego pubblico 20 Riscossione 27 Importazione ed espor- Sciopero 27 tazione 20 Imposta di registro . . � 20 Societ� 28 Imposta di successione . 21 Strade 28 Imposta generale sul-Successioni 29 l'entrata 21 Titoli di credito 29 NOTIZIARIO pag. 30 I PARTE PRIMA ( 2 \ s1111~11r1&�ljflrll~f1tltfi1111111�11tmr111r1111111111fil111�1a11r111111~1 GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 19 geil1naio 1972, n. 2 -Pres. Fragali - Rel. Rocchetti -Presidente Regfone Sardegna (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Sardegna -Erogazione di contributi straordinari di autolinee -Limitazione alle sole concessioni statali -Illegittimit� costituzionale Esclusione. (Cost. art. 3, St. Sardegna art. 3 lett. g; l. 25 febbraio 1971, n. 94). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale della legge 25 febbraio 1911, n. 94, recante erogazione di contributi straordina,ri ai concessionari di autolinee, l_imitatamente aUe sole Regioni a statuto ordinario (1). (Omissis). -Secondo la Regione autonoma della Sardegna, la legge 25 febbraio 1971, n. 94, concedendo contributi ai soli concessfonari statali d.i autoservizi di linea, e. non anche a quelli regionali -che in atto sono solo gli esercenti nelle Regioni a statuto speciale -violerebbe la competenza che, per l'art. 3, lett. g, del suo statuto, le spetta in materia (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte a seguito di ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 24 aprile 1971, n. 94, avente' ad oggetto l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori. Per la decisione richiamata nel testo (Corte Cost. 20 febbraio 1969, n. 11), v. in questa Rassegna 1969, _I, 1, 17 e la nota di richiami di A. PxzZARUsso alla predetta sentenza in F01�0 it. 1969, I, 559. Per riferimenti, in dottrina, cfr. AccuRso e RAGAZZINI, L'intervento dei comuni in materia di trasporti pubblici su strada nel quadro regionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 485. Per altri riferimenti giurisprudenziali e dottrinari V'edi in Foro it. 1971, I, 283. (*) Alla redazione delle massime e delle note ha collaborato anche l'avv. CARLO CIAJtBONE. 2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, e lederebbe altres� il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione. Osserva al riguardo la Regione che sarebbe violata la sua competenza perch� la legge statale la� costringerebbe di fatto a provvedere, anche con la erogazione di mezzi finanziari,. e quindi ad adottare un comportamento non libero, in rapporto alla materia; nel mentre il principio di eguaglianza sarebbe leso dal diverso trattamento che quella stessa legge userebbe nei confronti delle Regioni a statuto ordinario ove le concessioni in oggetto e quelle amministrative in genere, sono ancora in pertinenza dello Stato -rispetto a quelle a statuto speciale, ove le stesse concessioni sono tutte di derivazione regionale. Con tali deduzioni, la Regione ripropone le medesime questioni di legittimit� costituzionale �he essa ebbe a dedurre nel suo ricorso notificato in data 11 maggio 196�8, avverso l'anteriore e del tutto simile legge statale del 28 marzo 1968, n. 375, e che furono dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 11 del 1969, per ragioni che sarebbe qui del tutto superfluo ripetere. La Regione riti~ne di poter superare l'ovvia difficolt� derivante, per l'accoglimento delle sue tesi, da questo precedente puntuale, sostenendo che la situazione si sarebbe, in rapporto ad esso, sostanzialmente modificata, in quanto ora esistono, per essere state gi� costituite, le Regioni a statuto ordinario, che a quel tempo,, invece, non esistevano. Ma l'argomento, come la stessa ricorrente non.si nasconde, non � risolutivo, perch�, se ora le Ragioni esistono, in quanto sono stati eletti i suoi organi, esse non sono ancora funzionanti, per non essere ancora avvenuto il trasferimento delle competenze previsto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. N� hanno rilievo le ragioni esposte in ordine alla sostanziale identit� della situazione tra i concessionari delle Regioni di diritto comune -aventi analoga competenza in materia di trasporti -e che sono ancora statali ma diverranno r�gionali, e quelli delle Regioni di diritto speciale, che erano statali e sono gi� divenuti regionali, perch� qui non � la natur'a giuridica della loro posizione che conta. Quel che conta � la attualit�, riferita al momento della emanazione della legge, del funz.ionamento delle Regioni e quindi della loro capacit� di provvedere a determinati interessi in materia di loro competenza. Le Regioni a statuto ordinario non potevano, e non possono ancor oggi, assolvere al compito di soddisfare il pubblico interesse collegato alle necessit� di fornire mezzi straordinari ai concessionari di autolinee, per garantire la continuit� del pubblico servizio ad essi affidato. � ovvio che, in tale carenza di poteri, potesse e dovesse provvedere l'ente sopraordinato, e cio� lo Stato, che quei poteri h1ttora detiene per non averli ancora trasferiti. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 3 Per le Regioni a statuto speciale che, al tempo della emanazione della legge tmpugnata, gi� godevan~ della pienezza dell'esercizio della loro_autonomia in rapporto alla materia di che� trattasi, potendo agire l'ente sottordinato, lo Stato non aveva alcuna necessit� di intervenire e doveva anzi astenel'.sene per i motivi esposti nella precedente sentenza della Corte n. 11 del 1969, gi� richiamata. � A ci� deve aggiungersi che i contributi erogati in favore dei titolari di concessioni statali, esercenti nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, si riferiscono ad anni anteriori, e cio� ad un periodo .in C�i le dette Regioni -almeno per il maggior arco di tempo cui i contributi si rapportano -non solo non erano ancora funzionanti, ma non erano state ancora nemmeno costituite. La concessione di contributi si riferisce infatti alle gestioni dagli anni 1968, 1969 e 1970, essendo la loro misura rapp_ortata alle percorrenze chilometriche effettuate in quegli anni. Il che non costituisce soltanto un parametro di riferimento, ma rappresenta una integrazione di un dato economico ritenuto deficitario rispetto alla situazione dei singoli anni, oltre che un apporto di assestamento ai �bilanci di quegli stessi anni, volto a reintegrare la potenzialit� delle aziende e cosi garantire, nel pubblico interesse, la continuit� del servizio avvenire. ( Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 3 -Pres... Fragali - Rel. Capalozza -Littera (n. c.). Procedimento penale -Arresto in flagranza -Maltrattamenti in fa miglia -Ip�tizzabilit� della flagranza -Illegittimit� costituzionale Esclusione. (Cast. art. 13, 24; c.p.p. art. 235, 246, 269; c.p. art. 572). Non sono fondate, con riferimento agli artt. 13 della Costituzione, le questioni di cui agli artt. 235 e 246 c. p.p., sun'arresto in flagranza, in combinato disposto aU'art. 572 codice procedura sul delitto di maltrattamenti in famiglia; mentre sono manifestamente infondate, in relazione aUa precedente giurisprudenza della Corte, le questioni relative agli artt. 246 e 269 c.p.p. (1). (1) La questione ea:a stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa 1'11 dicembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale penale di Oristano (Gazzetta Uff. del 10 marzo 1971, n. 6�2); La decisione Corte cost. 14 luglio 1971, n. 173, relativa all'illegittimit� costituzionale dell'art. 246 c.p.p. � riportata in Foro it. 1971, I, 2449 (nota). V., anche, Foro it. 1972, I, 281. 4 RASSEGNA DELL'AVNOCATURA DELLO STATO -CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 4 -Pres. Chiarelli - Rel. Mortati -De Sario (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti). Reato -Reati e l?ene -Repressione dell'attivit� fascista -Illegittimit� costituzionale dell'intera legge e dell'art. 8 -Insussistenza. (Cost. art. 138, 21; 1. 20 giugno 1952, n. 645, intero testo e art. 8). Non � fondata, con riferimento aU'art. 138 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645 sulla repressione dell'attivit� fascista; n�, con riferimento all'art. 21 della Costituzione, l'art. 8 deHa stessa legge che autorizza ii sequestro preventivo della stampa, contenente apologia del fascismo (1). (Omissis). -Il tribunale di Varese ha .sollevato questione di legit. thnit� costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, per contrasto con l'art. 138 della Costituzione, nonch� dell'art. 8 della medesima, per violazione dell'art. 21 della Costituzione. La questione non � fondata. 1. -Infatti, per quanto riguarda il primo motivo, si deve richiamare quanto statuito con la .sentenza n. 1 del 1957, che, in rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova a1pplicazione solo quando si debba procedere alla modifica della Costituzione o di una legge costituzionale. Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo denunciando, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947,--n. 1546, che era stata s� approvata dall'Assemblea costituente, ma nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa attribuibili in virt� dell'art. 3 del d.l.lgt. 16 marzo 1946, n. 98. Nessuna ;nuova deduzione � stata proposta che possa condurre a modificare la precedente statuizione, che dev'essere perci� confermata. 2. -Ad analoga conclusione si deve giungere anche nei confronti dell'altra censura di violazione dell'art. 21, terzo comma, della Costi( 1) La questione era stata sottoposta all'esame del.la Corte con ordinanza emessa il 21 gennaio 1971 dal tribunale penale di Varese (Gazzetta Uff. 28 aprile 1971, n. 106). ~ Per la decisione citata nel testo (Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 1) vedi Foro it. 1957, I, 354 (nota). Per altra decisione della Corte relativa al neo-fascismo vedi Corte cost. 6 dicembre 1958, n. 74 in Foro it. 1959, I, 190 (nota). In dottrina S. VINCIGUERRA,' Fascismo (sanzioni), in Enciclopedia del diritto, 1967, XVI, 902. Per una completa analisi dei riferimenti relativi alla materia, v. da ultimo Foro it., 1972, I, 280. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE tuzione. Infatti la norma del denunciato art. 8 legge n. 645 del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali si rende . possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4, uniformandosi cos� a quanto la Costituzione prescrive per la val.ida adozione di quella misura cautelare. Per potere diversamente argomentare si dovrebbe conferire alla fol1Ill.ula �legge sulla .stampa�, adoperata dall'art. 21 per indicare la fonte abilitata a disciplinare la materia di cui si tratta, un particolare significato, e cio�, ritenere che per disporre il sequestro si renda necessario l'impiego non ,gi� di un qualsiasi atto legislativo, ma di uno che, sotto quella speciale intitolazione, raccolga ogni disposizione regolativa della materia stessa, con conseguente divieto ad ogni diversa legge di apportarvi modifiche. Se cos� fosse, si verrebbe a realizzare una di quelle fattispecie, conosc.iute dal diritto positivo, di norme che, pur emanando da una stessa fonte, siano tuttavia, per il fatto .di regolare una determinata materia, poste fra loro in un rapporto diverso da quello proprio del tipo di fonte da cui derivano, cosi� da conferire ad� esse una particolare resistenza di fronte a successive manifestazioni di volont� innovative di quelle precedentemente emesse. Per ammettere siffatta deroga ai principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo, e per fare discendere, a carico della legge che pretende di esplicare una forza attiva che non possiede, una sanzione di invalidit�, occorre poter risa,lire ad una pTecisa ed univoca statuizione costituzionale, che nella specie IIlon � dato rinvenire. Infatti, gi� risalendo ai lavori preparatori relativi all'art. 21, si pu� accertare che la modifica apportata dalla. pr.ima sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione � legge � di quella � legge 1sulla .stampa�, non fu espressione del proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni. Ed invero, obiettivamente considerata, la formula dell'art. 21, nori � cosi univoca da ~tersene argomentare la volont� di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica .sede. Pu� anche convenirsi nell'opinione che corrisponderebbe meglio all'esigenza di conferire organicit� alla delicata materia degF .interventi repressivi in ma.teria di stampa raccogliere in unico documento le dispo sizioni ad essi relative. Si tratta tuttavia di un'esigenza di opportunit� suscettibile di essere soddisfatta solo dal legislatore. -(Omissis). 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 5 -Pres. Chiarelli - Rel. Mortati -Presidente Regione Abruzzi (avv. Tranquilli-Leali) c. Pl'esidente Consiglio dei Ministri (So.st. avv. gen dello Stato Savarese). Regione -Legge sugli interventi a favore del Mezzogiorno -Lesione della competenza regionale -Inammissibilit� della questione. (Cost. art. 5, 115, 118, 119; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523). � inammissibile la questione di legittimit� costituzionale del testo unico delie leggi sul Mezzogiorno, piroposta da una Regione a statuto ordinario, per asserita lesione della .sua competenza legislativa ed ammi.nistrativa, non essendo state ancora trasferite alle Regioni ordinarie le relati.ve funzioni (1). (1) La sentenza si allinea con le precedenti sentenze n. 119, 120 e 121 del 1971, contenenti analogo dispositivo e richiamate in questa Rassegna, 1971, nn. 4 e 5. CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n..6 -Pres. Chiarelli - Rel. Rossi -Corona (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti). Reato -Reati e pene -Lesioni personali volontarie -Aggravanti a carico dell'agente -Contrasto con la personalit� della responsabilit� penale -Esclusione. (Cost. art. 27; c.p. art. 583). Non � fondata, con riferimento al principio della personalit� della responsabilit� penale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 583c.p., nella parte in cui pone a carico dell'agente le circostanze aggravanti del reato di lesione personale (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale penale di Milano (Gazzetta Uff. 25 marzo 1970, n. 76). Per la legittimit� costituzionale dell'art. 588 c.p. ritenuto non contrastante con l'art. 27, primo comma:, della Costituzione, v. in questa Rassegna 1971, I, 1, 241 e, in particolare Foro it., 1971, I, 528 (nota). Per la dottrina relativa all'art. 583 c.p. v. in Foro it., 1972, I, 277. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (Omissis). -Il tribunale di Milano si domanda se l'art. 383 del c.p., nella parte in cui dispone che le .circostanze aggravanti del reato di lesione pel'.so:nale sono a carico dell'agente sulla base del solo rapporto di causalit� materiale, contrasti o meno con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui �la responsabilit� penale � personale�. L'ordinanza parte quindi, dal presupposto che nell'art. 583 del c.p. sia configurata una fra le ipotesi della cos� detta responsab'ilit� penale obbiettiva. Diverso � l'avviso della Corte e �non occorre riprendere l'amplissima discussione sulla legittimit� costituzionale dell'art. 42, terzo comma c.p. rispetto al principio sancito nell'art. 27 della Costituzione. Non si tratta, nel caso dell'art. 583 del c.p., di vedere se la Costituzione escluda soltanto la responsabilit� penale per il fatto altrui, o non anche per ogni condotta al di fuori della volont�, o della colpa. Per la sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), infatti, occorre oltre il rapporto di causalit� materiale, voluto dall'art. 40 del c.p., anche il rapporto di eaui;alit� psicologica, e cio� la coscienza e la volont� di recare un danno nel corpo della persona offesa. Tale nesso psicologico non � interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste nell'art. 583 del codice penale. L'esatta previsione della quantit� del danno, incerta in quasi tutti i reati, � particolarmente difficile in quello di lesioni e non rileva, ai fini dell'art. 27 della Costituzione, che il .colpevole, nel momento in cui ferisce, si rappreser,tti, o meno, tutti i possibili effetti della sua violenza. Potr�, eventualmente, il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, ripristinar� la nol'!!Ila del codice Zanardelli, estendendo la preterinten~ zione al delitto di lesioni. La questione sollevata dal tribunale di Milano � dunque infondata, perch� nel caso degli artt. 582 e 583 del c.p. l'agente risponde penalmente per una condotta violenta, propria e voluta, le cui conseguenze, pi� o meno gravi, rientrano tuttavia nella prevedibilit�. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 ,gennaio 1972, n. 8 -Pres. Chiarelli - ReL. Trimarchi -Amministrazione delle F.inanze dello Stato ed altri (n. c.). Lavoro -Indennit� di anzianit� -Impossibilit� di disporre per testamento -Ille~ittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; e.e. art. 2122, comma terzo). � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, codice civile, 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre� per testamento delle indennit� ivi previste (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal tribunale di Milano (Gazzetta Uff. 6 maggio 1970, n. 113). La corte di cassazione, con sentenza 28 aprile 1961, n. 971 in Foro it. 1961, I, 718 (nota), aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalit� dell'art. 2122, 3<> comma, c:c., i:n riferimento agli artt. 1, 35, 36, 42, 46 Costituzione. Per -i riferimenti dottrinari all'art. 2122, 30 comm� e.e. v. R. SANsEVERINO, Diritto del lavoro, 1971, 505; per l'illegittimit� dell'art. 2120, lo comma, e.e. (abrogato� con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604), v. Corte Cost. 27 giugno 1968, n. 75, in questa Rassegna 1968, I, 1, 699. V. anche Corte Cost. 16 dicembre 1971, n. 203 in Foro it. 1972, I, 1, sull'illegittimit� costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 28 Costituzione, dell'art. 9 ultimo comma r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590 relativo al divieto del cumulo fra risarcimento del danno per lesioni personali, �subite da dipendenti dell'Amministrazione FF.SS., e pensione privilegiata. CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 9 -Lyon (avv. Gatti) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Reati e pene -Disciplina degli stupefacenti -Elenchi delle sostanze approvate dal Ministro della Sanit� -Violazione del principio di legalit� e sulla delega legislativa -Esclusione. (Cost. art. 25, 76; 1. 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 3, 6; c.p. art. 446). Reato -Reati e pene -Disciplina degli stupefacenti -Identit� di sanzioni per gli spacciatori ed i consumatori -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; 1. 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 6 comma primo e quarto, 25). Sono manifestamente infondate, sia con riferimento ai principi di legalit� che a quelli suLla delega legislativa, le questioni di legittimit� costituzionale della legge sugli stupefacenti (legge 22 ottobre 1954, n. 1041) nella disposizione che affidano ad elenchi approvati dal Mii�istro della Sanit� l'indicazione delle sostanze stupefacenti (1). La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 28 ottobre 1970 dal tribunale penale di Venezia (Gazzetta Uff. 27 gennaio 1971, n. 22); con ordinanza emessa il 9 ottobre 1970 dal tribu PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 9 Non � fondata, con rifer�.mento qJ principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale degli artt. 6, primo pomma e q1.14rto, 25 della citata legge sugli stupefacenti che irrogano identiche sanzioni sia per gli spacciatori che per i consumatoTi delle sostanze vietate (2)' (Omissis). -Con le suindicate ordinanze dei tribunali di Venezia, Novara, Roma e dei giudici istruttori di Siracusa e di Milano vengono proposte questioni di legittimit� costituzionale che riguardano disposizioni, connesse e interdipendenti, della stessa legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e che sono basate su motivi in parte comuni. �, pertanto, del caso la riunione dei rispettivi giudizi, onde pervenire ad unica, globale decisione. 2. -Secondo l'ordinanza del .giudice istruttore di Milano, sarebbe profilabile una questione di legittimit� degli artt. 3, quarto comma, 6 e 25 della legge del 1954 in quanto la struttura del r.eato e le sue conseguenze sanzionarie sarebbero ivi esclusivamente collegate e condizionate agli elenchi delle so.stanze stupefacenti disposti dal Ministro per la sanit�: i quali elenchi, pur privi del crisma di legge formale, diverrebbero pertanto elementi costitutivi della previsione normativa, con violazione della garanzia data dal principio di le1galit�, di cui l'art. 25 della Costituzione impone l'osservanza. La questione non � fondata. Trattasi di questione uguale a quella gi� decisa dalla Corte :nella stessa materia, con sentenza n. 36 del 1964. Il valore e la posizione che l'elenco deg1i stupefacenti assume, in relazione alla struttura del processo penale, sono stati ivi ampiamente considerati. �~ � stato ritenuto che, ai fini della riserva di legge, la formula di cui all'art. 6, quarto comma, della legge speciale indica tutti i necessari e sufficienti elementi costitutivi del precetto penale: fa condotta vietata e l'oggetto materiale del reato. Le singole voci degli elenchi, sottratte nale penale di Novara (Gazzetta Uff. 24 marzo 1971, n. 24); con ordinanza emessa il 14 dicembre 1970 dal giudice istruttore presso il tribunale penale di Milano (Gazzetta Uff. 24 marzo 1971, n. 74); con ordinanza emessa il 27 gennaio 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale penale di Siracusa (Gazzetta Uff. 21 aprile 1971 n. 99); con ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal tribunale penale di Roma (Gazzetta Uff. 28 aprile 1971, n. lQ.6); con ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal tribunale penale di Roma (Gazzetta Uff. 30 giugno 1971, n. 163). Per l'ampia disamina dei precedenti relativi all'importante decisione, � e, soprattutto, per la menzione dei progetti di legge attualmente pendenti in Parlamento, si riman\}a alla lettura della nota di richiami in Foro it., 1972, I, 271. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rn ill per loro natura ad anticipata predeterminazione e soggette ad aggior @ ,r::: namenti successivi, anche in relazione ad accordi internazionali, costituiscono indicazioni particolareggiate atte ad offrire al giudice I.a ga~~:~ ranzia, estesa a tutti gli Stati aderenti, di una unitaria, e ufficialmente ~J controllata, qualificazione di sostanze stupefacenti. 1::: m In mancanza di oppost� deduzioni, che siano basate su motivi conducenti ad una revisione del pcr.-oblema, la Corte ritiene di dovere con~ ~ fermare la V1alidit� idei predetti principi informatori, riguardanti i ~ rapporti tra legislazione penale e potest� ao:nrninistrativa, principi che, ~ ~ successivamente alla sentenza suindicata, sono stati ribaditi, per casi I ~ analoghi, con sentenze n. 96/1964; 26/1966; n. 61/1969; n. 69/1971. ~ Pur dichiarandos.i propenso a seguire, in tesi generale la surrife .... rita giurisprudenza deHa Corte, il giudice istruttor.e di Milano perviene, � I � tuttavia, a mantenere il dubbio di costituzionalit� delle impugnate disposizioni della legge speciale, sempre per contrasto col principio di legali�. Ci� perch� la riconosciuta coesistenza di dette disposizioni con quella dell'art. 446 del c.p. sul commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (non comprese in elenchi) porrebbe in evidenza, per via di confronto, e rivelerebbe che gli elenchi, lungi dallo star B r ~= fuori del precetto penale � vi ineriscono intimamente, .condizionandone l'applicazione ed i suoi limiti�. ~ ,: L'assunto � manifestamente infondato. ~~ A parte la contraddittoriet� della motivazione, rordinanza non tiene ~~:~ ~~= conto di quanto chiaramente detto, dimostrato e portato a conseguenza r ~:: nella citata sentenza n. 36 del 1964: la quale ha posto in rilievo il pa~== i:: rallelismo tra la formula generica del codice e quella specifica della i:: legge speciale, riconoscendo la perdurante validit� della prima, cui la I m seconda non fa che aggiungere ulteriori elementi di certezza, costituiti i:: dalla predeterminazione, su scala internazionale, del risultato di accertamenti tecnici. In altre parole, non sono i limiti di operativit� dell'articolo 446 cod. pen. a conferire agli elenchi previsti dalla legge speciale quel carattere di elementi costitutivi del reato che, indipendentemente ~~ da quanto disposto dall'art. 44�6, non hanno, per foro stessa natura, ili come si � dimostrato e qui viene ribadito e come, in sostanza, l'ordinanza stessa �mmette. I i~ fil ~ 3. -Con la stessa ordinanza viene, inoltre, prospettata l'incostituI ~ zionalit� delle suindicate disposiziond della legge speciale, sotto i.il pro0 filo di un loro contrasto con l'art. 76 deHa Costituzione che detta le f: ~; condizioni ed i limiti della delega di esercizio della funzione legislativa. t~ ~=� La questione � parimenti e manifestamente non fon,data, poich� le ~j precedenti considecr.-azioni e 1gli accennati richiami bastano ad escludere �:-: ;i'.i che si tratti, nel caso, di delega da comprendersi neH'armbito dell'art. 76. r.: L,a mera elencazione di sostanze stupefacenti, demandata al Ministro per ::: PARTE I, SEZ. I, GIURIS. �coSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE la sanit�, non � atto di le.gislazio.e deleg�ta b�ns� atto di accertamento ammini.strativo della capacit� intrinseca di dette sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge. 4. -Con l'ordinanza del tribunale di Novara viene sollevata questione di costituzionalit� degli artt. 3 .e 6 della legge speciale in confronto all'art. 446 cod. pen. ed in riferimento al principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione. Si assume che la disciplina differenziata in materia, derivante dalla inserzione o meno di sostanze stupefacenti nei predisposti elenchi, si basa, su dati formali ed esteriod, mentre in realt�, anche le sostanze, pur genericamente indicate nell'art. 446, non possono che ritenersi anche esse, salvo accertamenti tecnici, dotate di potere tossico. L'assunto va respinto. Con �ordinanza n. 15 del 1971 questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione, in considerazione che fa ml;l.ggiore severit� delle sanzioni stabilite dalla legge speciale, ha la sua razionale giustificazione nel fatto che l'inserzione di determinate sostanze stupefancenti negli elenchi a seguito di valutazioni e controlli ministeriali,, ne denota la p~icolare pericolosit� e la maggiore potenzialit� di nocumento: il che basta a dar ragi�ne del trattamento differenziato. L'attuale questione � ;posta negli stessi termini e la Corte ribadisce la stessa soluzione. 5. -Con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Siracusa, il contrasto con l'art. 3 Cost. viene prospettato sotto� ulteriore aspetto, sempre riconducibile alla coesistenza di nol'IIIle. Si assume che la diversit� di trattamento tra legge ordinaria e speciale viene in definitiva a dipendere unicamente da �n atto che costituisce prerogativa esclusiva deHa Pubblica Amministrazione. Ma si ��, gi� accennato nel numero ip.recedente alle ragioni di pi� efficace tutela che debbono .guidare la Pubblica Amministrazione nella �compilazione degli elenchi. A parte inoltre qua1nto 1gi� detto circa la natura giuridica degli elenchi in rapporto al comando pena.le generale (su di che l'ordinanza affaccia non valide riserve) la Corte osserva che, essendo l'addotta prerogativa giustificata, .come . sopra ritenuto, dalla pubblica finalit� da conseguire in modo pronto ed inequivoco, viene manifestamente a �cadere, per diversit� di situazioni, la censura di irrazionale trattamento differenziato. 6. -Con le due ordinanze del tribunale di Roma, �l'art. 6, quarto comma, della legge speciale del 1954 � denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, punendo coi;i eguale sanzione detentiva e pecuniaria, sia nel minimo che nel massimo, chi � comunque detiene � stupefacenti, tanto a scopo di commercio quanto senza fini speculativi, ma per uso personale, non tiene conto delle condizioni soggettive ed RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO oggettive delle rispettive condotte, da ritenersi sostanzialmente diverse. Con l'ordinanza del tribunale di Ve~ezia si deducono gli stessi motivi, estend�ndoli alla comminatoria del mandato di cattura, in ogni caso obbligatorio, di cui all'art. 2,5 della legge speciale. In particolare, si �pone l'accento sul fatto che la legge colloca sullo ,stesso piano e assoggetta allo stesso rigoroso trattamento restrittivo della libert� personale, sia i detentori di quantitativi, anche minimi, di droga per uso personale, sia .gli spacciatori o ricettatori abituali a scopo di lucro, di quantitativi, sovente di rilevante consistenza. 7. -La Corte rileva, anzitutto, che le ordinanze di questo gruppo non contestano ed anzi presuppongono come legittima la comminatoria di sanzioni penali anche a carico di coloro che, pur senza farne commerc. io, detengano, per uso non autorizzato, sostanze stupefacenti. Ci� in conformit� dell'intel'pretazione data dalla giurisprudenza ordinaria all'inciso �comunque detiene � contenuto nell'art. 6 della legge speciale, nel senso di ritenere comprensiva nella formula e razionale nel concetto anche l'ipotesi di detenzione ,senza fini di .lucro. Siffatta ipotesi, sotto l'egida del principio di tutela della pubblica salute, consacrato nell'art. 3,2 Cost., si inserisce come parte del tutto, nel quadro generale e nel ciclo operativo completo, della lotta, con mezzi legali, su tutti i fronti, contro l'alto potere distruttivo dell'uso della droga e contro il dilagare del suo contagio, giunto ad un livello di manifestazioni, anche delittuose, tale da suscitare, in misura sempre pi� preoccupante, turbamento dell'ordine pubblico e di quello morale. Dall'aggravarsi della situaziione � derivata la necessit� di supplire alla insufficienza ded preesistenti rimedi sanzionatori, con l'estendere le ipotesi di reato oltre quelle ,gi� previste, sia dal ricordato art. 446 cod. pen. sul commercio di sostanze stupefacenti, sia dall'art. 729 stesso codice sull'abuso di dette sostanze con ripercussioni esteriori di istati soggettivi di alterazione psichica. Ci� sempre con ,salvezza del principio di non imputabilit� nel caso di cui all'art. 95 del codice penale. . L'esame della questione, cos� come proposta dalle ordinanze di rinvio, deve, tuttavia, rimanere concentrato sul punto riguardante. la dedotta incostituzionalit� del pari trattamento sanzionatorio penalistico imposto per situazioni, che si assume siano sostanzialmente diverse e diversamente graduabili nei presupposti e nelle finalit�: cio� situazioni che riguardano, dal punto di vista soggettivo, 1speculatori sul vizio, da un lato, e detentori abusivi di prodotti idonei ad alhnentare il vizio, dall'altro. La Corte osserva, tuttavia, che, per i motivi suaccennati, non si tratta df situazioni diametralmente diverse, ma tra loro concorrenti, rispetto al piano d'azione che il legis.latore si � chiaramente proposto. Diver,sa �, bens�, la materialit� e la intenzionalit� delle rispettive con PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 13 dotte, ma � innegabile il nesso che l'una e l'altra azione unisce nelle cause e negli effetti, con influenze reciproche e condizionanti. L'esigenza di un trattamento differenziato non yiene ad essere, nel caso, imposta dal rispetto del principio di cui all'art. 3 Cost. e dalle sue itmplicazioni. Qui si tratta soltanto di 'problema che concerne la congruenza tra reato e pena (con estensione a�l punto che nel sistema riguarda anche l'emissione di mandato obbligatorio di cattura), intesa sotto un profilo di graudahile proporzionalit� equitativa;-tenuto conto della tipologia dell'azione delittuosa, in rapporto alla personalit� dei sog.getti ed ai motivi del loro delinquere. Ci� anche per meglio poter assegnare alla quantit� di pena da irrogare, secondo il grado di colpa, quel fine indirizzato alla rieducazione del colpevole, evidenziato nell'art. 27 della Costituzione. Ma, il compito di determinazione della misura delle sanzioni con la loro armonizzazione, compito che ha in .s� stesso un margine di discrezional.it� va::J.utativa, spetta al potere legislativo ed ai suoi indirizzi di politica giuridico-�sociale e si sottrae al sindacato della Corte, secondo pi� volte deciso (sentenze n. 45/1967; n. 109/196'8; n. 45 e 114/1970; n. 22 del 1971).. Deve, per intanto, darsi atto che pende davanti alle Camere pi� di un disegno e proposta di legge per una rielaborazione della materia sotto aggiornate prospettive, meritevoli di ogni considerazione. Ma, nel riaffermare qui il principio della separazione delle competenze e rimanendo nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, la Corte non pu� ehe concludere, 1sul punto in esame, nel caso della non fondatezza della questione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 26 gennaio 1972, n. 10 -Pres. Chiarelli - Rel. Frag.ali (Camera di Consiglio). Costituzione della Repubblica -Referendum abrogativo -Legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio -Ammissi bilit�. (Cast. art. 75, II comma; I. 25 maggio 1970, n. 352). � ammissibile la richiesta di referendum abrogativo della legge 1� dicembre 1970, n. '898 recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimoinio (1). (1) Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale si pronuncia per la prima volta sull'ammissibilit� di un referendum abrogativo di legge ordinaria a sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352. 14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -Deve dichiararsi irrucevibil'e la memoria prodotta dalla Lega ita1iana per il divo,rzio: il terzo comma dell'art. 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, permette di depositarne soltanto�ai pro. motori del referendum �e al Gov.erno: gli Uni come portatori della volont� di coloro �che han.o sottoscritto la relativa istanza, l'�altro quale rappresentante dello Stato nella sua unit�, per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio. 2. -In via preliminare dev'ess.ere acc�ertato che questa Corte sia stata legittimamente investita del giudizio sull'iammissibilit� del referendum. � dall'ovdinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che ':nasce per la Corte il potere-dovere di eiSercitare la competenza prevista dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; e soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte pu� desumere il modo �di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio menzionato. Dall'ordinanza stessa risulta che l'Uffkio ha dichi>arato conforme a legge la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 1� dicembre 1970, n. 898, in riferimento alla quale il relativo procedimento era stato promosso, dopo aver insindacabilmente accertato il deposito di firme vaUde per un numero superiore a quello di 500.000, prescritto dall'art. 75, primo comma, della Costituzione. 3. -Constatato ~10, a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato � soltanto il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'�art. 2, primo comma, della� .citata legge costituzionale 11 marzo i953, n. 1, e l'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggiio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al g.iudizio che deve seguire all'ordinanza dell'Ufficio centrale. Il secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa divieto di sottoporre a votazione popolare le leg~i concernenti materie tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a rratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di referendum di cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scio.g1Lmento del matrimonio; ed � perci� evidente che la legge a cui il referendum si riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione. -(Omissis). In generale, per le funzioni della Corte Costituzionale in materia di referendum cfr. I giudizi di costituzionalit� 1966-70, pag. 7. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 15 CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 12 -Pres. Fragali - Rel. Mortati -Sinibaldi (avv. Chioccon), Papapietro e D'Onchia (avv. Ventura) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti). I Sicurezza pubblica -Questue o collette pubbliche -Autorizzazione del Questore -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 3, 2, 28 ed altri; r.d. 18 giugno 1931, n. 772, art. 156). Non � fondata, con riferimento agli artt. 3, 2, 38, ed altri, della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale deU'art. 156 t.u. di p.s. (r.d. 18 giugno 19.31, n. 773) che subordina ana autorizzazione del Questore L'effettuazione di questue o collette pubbliche (1). (Omissis). -1. -Le questioni relative, alla legittimit� costituzio-. nale dell'art. 156 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, e degli articoli 285 e 286 del regolamento approvato con r.d. n. 635 del 1940, sono state (salvo quelle che prospettano fa violazione degli artt. 2 e 38 Cost.) gi� esaminate dalla Corte, che le ha dichiarate non fondate con la sentenza n. 2 del 1957 e con le successive ordinanze n. 68 del 1958 e n. 54 del 1959. Il nuovo esame ora compiuto, non ha fatto risultare elementi sufficienti per modificare la precedente .statuizione, come risulta. dalle considerazioni che seguono. 2. -L'in.dagine deve essere rivolta, per prima, alla censura di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione perch�, oltre ad essere comune a tutte le ordinanze, riveste un carattere pi� generale, tale da conferirle rilievo prevalente sulle altre. La diseguaglianza di trattamento che si addebita all'art. 156 viene �prospettata sotto tre diversi aspetti, allegandosi in priimo.luogo che l'assoluta discrezionalit� del potere attribuito al questore sarebbe tale da rendere arbitrario il suo esercizio; inoltre che la disposta sottrazione al regime della autorizzazione delle questue religiose crea a favore degli enti di culto una ingiustificata poszione di privilegio; infine che altra sperequazione deriva dall'avere limitata la possibilit� del rifa.scio delle licenze solo a scopi �Circoscritti,.vietandolo per altri che pur sarebbero parimenti degni di riconoscimento. (1) La questione era stata sottoposta all'esame del.la Corte con ordinanza emessa il 12 febbraio 1965 dal tribunale penale di Reggio Emilia (Gazzetta Uff. 30 aprile 1965, n. 109) cui avevano fatto seguito altri analoghi dieci provvedimenti provenienti da giudici di merito diversi. Per la decisione citata nel testo (Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 2) v. Foro it. 1957, I, 511). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In ordine alla prima deduzione non appare esatta la tesi sulla quale si fonda, secondo �cui la potest� conferita al questore risulterebbe sfol'illita di quei limiti necessari a .garantire il rispetto del dovere dello eguale trattamento, a parit� delle condizioni soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principi generali valevoli a preservare dall'arbitrio l'attivit� della pubblica amministrazione quando incida sulla sfera di libert� dei cittadni, quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti ~. rendere possibile il sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbe rsultare giustificato solo quando �si dimostri necessario alla tutela di altri interessi suscettibili di venire in �conflitto con la pubblica raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto si vogliono salvaguardare .con l'intervento preventivo del questore. Tali sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente sentenza, di preservare i cittadini dalle molestie, dalle velate e fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche il diritto a non rivelare le piroprie. convinzioni), e talvolta anche dalle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse. 3. -Passando al secondo punto, � da rilevare come il divieto di trattamento differenziato in ragione della religione praticata, qual'� sancito dal primo comma dell'art. 3, non pu� trovare :nella specie applicazione, data la presenza dell'altil'a norma costituzionale, consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai �Patti lateranensi�. Infatti questi, nell'ultimo comma dell'art. 2 del Concordato, hanno sottratto ad ogni ingerenza delle autorit� civile le collette disposte da quelle ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle chiese o negli edifici di ;propriet� di enti religiosi. Con le sentenze n. 31 e n. 3.2 dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilit� del principio di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento, ma � chiaro che in nessun modo questi possono ritenersi compromessi dalla diversit� di disciplina dell'esercizio della facolt� di questua. 4. -Quanto alla violazione che si fa discendere dal circoscrivere il rilascio delle licenze solo alle questue indirizzate ai particolari scopi elencati nell'art. 156, sono da richiamare le considerazioni della citata sentenza n. 2 del 1957, secondo le quali, pur dovendosi riconoscere che il limite predetto faccia apparire non adeguata la tutela delle esigenz.e della vita democratica, dato che queste condurrebbero a far ritenere degni di soddisfazione altri scopi, quali si sono andati storicamente affer PARTE�I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INT!!:RNAZIONALE 17 mando, e che essi pure si gioverebbero dell'uso di mezzi, come le questue, rivolti a suscitare il senso della civile solidariet�, ha tuttavia ritenuto che il compito di integrare la casistica dell'art. 156 non possa competere ad altri all'infuori degli organi legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua eventuale estensione, ed a stabilire in quali modi sia da contemperare l'uso della facolt� in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi prim�a ricordati. Le difficolt� di procedere per via diversa da quella legislativa alla invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che, mentre i fini patriottici, scientifici, di beneficienza, cui ha riguardo l'articolo 156, per la diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti ad essi inerenti, appaiono m~glio suscettibili di incontrare l'adesione della generalit�, o per lo meno di non por1si in netto contrasto con interessi contrapposti o diversi, viceversa a contrasti di tal genere potrebbero dar luogo, se non fossero congruamente disciplinate, le questue dire'tte a finalit� diverse da quelle ora previste. 5. -A mostrare l'infondatezza della dedotta violazione degli articoli 3, secondo comma, 18, 19, 21, 39 e 49 della Costituzione appare sufficiente osservare come la disposizione impugnata non lede direttamente nessuno dei beni alla cui tutela �essi sono predisposti, riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel conseguimento dei beni medesimi, non �legato quindi a questo da un carattere di necessariet�. Infatti una lesione dei diritti fondamentali, rilevabile, attraverso il con/ trollo di costituzionalit�, si verifica solo quando determinati atti o attivit� �siano collegati ai diritti medesimi con un rapporto di strumentalit� cosi stretto che il loro div.ieto o le restrizioni poste alla loro esplicazione abbiano per effetto la preclusione o un grave pr-egiudizfo alla loro soddisfazione. Giova peraltro aggiungere che, ove la richiesta di fondi venga rivolta, da singoli o da comitati, non al pubblico bensi a soggetti che siano qualificati da un obbiettivo e preesistente rapporto con coloro che hanno intrapreso l'iniziativa, le restrizioni disposte dalle norme impugnate rimangono inoperanti.� 6. -Considerazioni analoghe a quelle prima svolte appaiono valide a contestare anche la fondatezza degli allegati motivi di violazione degli artt. 2 e 38 che non erano stati oggetto della precedente pronuncia. Infatti, a parte ogni considerazione circa il carattere direttamente precettivo dell'art. 2 allorch�' richiede l'adempimento dei doveri di solidariet�, ed anche ad ammettere che fra questi rientri anche quello di promuovere o sollecitare l'altrui concorso in attivit� di carattere solidaristico, non pu� competere ad altri che non sia il legislatore .Jo stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento stesso. 18 RASSEGNA DELL'.AVVOCATURA DELLO STATO Venendo infine all'art. 38, ultimo comma, � da osservare che la libert� dell'assistenza privata da esso garantita non � compromessa dalla disposizione impugnata, dovendosi, negli 1scopi di beneficenza per i quali essa consente le questue, comprendere anche quelli ifivolti alla assistenza, mentre la disciplina che il legislatore faccia del r�cor�so ad essa non �, come si � visto, tale da comprometterne l'esercizio. Che se pure si dovesse, s~lla base di un'interpretazione letterale, giungere a conclusione contraria, sarebbero applicabili alla specie '1e considerazioni pdma esposte circa il carattere non necessario dell'uso del particolare mezzo della questua per l'esercizio della libert� garantita dall'articolo in esame. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, Rel. Benedetti -Prati (n. c.). n. 13� -Pres. Chiarelli - Sicurezza pubblica -Invito di P. S. -Accompagnamento coattivo per l'inadempimento -Illegittimit� costituzionale -Esclusione nei sensi di cui in motivazione. (Cost. art. 13; ,r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 15, comma secondo). Non � fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit� costituzionale, con riferimento all'art. 13 deUa Costituzione, dell'art. 15, secondo comma, t.u. di p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che prevede l'accompagnamento coattivo nei �confronti di chi, debitamente invitato, non si presenti all'autorit� di P. S. (1). (Omissis). -1. -L'art. 15 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dispone nel comma primo che �chiunque, invitato dall'autorit� di pubblica sicurezza a comparire. davanti ad essa, non si presenti nel termine prescritto senza giustificato motivo, � punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire quattromila�. Il comma .secondo stabilisce che �l'autorit� di pubblica sicurezza pu� disporre l'accompagnamento coattivo, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto�. (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 13 gennaio 1970 dal tribunale penale di Forl� (Gazzetta Uff. 4 marzo 1970, n. 57). Con decisione 24 aprile 1967, n. 52 in questa Rassegna 1967, I, 1, 489 la Corte costituzionale aveva dichiarato non fondata, con riferimento all'art. 13 Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 15, primo comma, del t.u. delle leggi di P. S. ~~ (' i ! .....,~......,~~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE Il tribunale di Forl� ha sollevato la question� di legittimit� costituzionale del comma secondo rilevando che l'accompagnamento coattivo � misura restrittiva della libert� personale in contrasto con l'art. 13 della Costituzione il quale subordina ogni restrizione della libert� personale ad un atto motivato dall'autorit� giudiziaria ed autorizza l'autorit� di pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti provvisori in materia solo per casi eccezionali di necessit� ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge. 2. -La Corte ha gi� avuto occasione di dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale della norma contenuta nel primo comma del citato articolo osservando che essa �si limita a sanzionare� la disobbedienza ad un ordine legittimo dell'autorit� � e che � alla base della legittimit� della norma c'� il dovere del cittadino di collaborare con l'autorit� di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillit��. Ora � evidente il rapporto di stretta relazione esistente tra la disposizione di cui al primo comma e quella contenuta nel secondo comma dell'art. 15, configurandosi quest'ultima come complementare ed integrativa della precedente. Non pu� infatti disconoscersi che la facolt� riconosciuta all'autorit� di P.S. di ordinare l'accompagnamento di chi non ottemperi all'invito di comparizione rappresenta un mezzo indispensabile perch� la pubblica sicurezza possa svolgere con efficacia ed immediatezza le indicate sue funzioni. Un invito diretto a fare acquisire all'autorit� informazioni, notizie e chiarimenti, che si palesano necessari ed urgenti per l'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ai quali sono preposti gli organi di polizia, resterebbe privo di ogni efficacia se non fosse assistito da uno strumento coercitivo volto a consentire la presenza effettiva della persona, che sebbene legittimamente convocata, non compare dinanzi all'autorit�, n� giustifica in alcun modo la sua assenza. L'accompagnamento coattivo � misur;;t che consegue ad un comportamento omissivo della persona invitata a comparire, comportamento che �hiaramente mostra la volont� del cittadino di sottrarsi al dovere di collaborare con gli organi di polizia. 3.� -Posto che, per quanto innanzi si � detto, il potere di disporre l'accompagnamento coattivo '~ strumento necessa!rio per l'attuazione dei fini ai quali � preordinato l'obbligo di ottemperare all'invito previsto dal primo .comma dell'art. 15, ne discende la conseguenza che l'attuale questione di legittimit� costituzionale deve essere decisa tenendo presenti gli interessi generali che la normativa, valutata nel suo complesso,' vuol soddisfare. Non si pu� dubitare, certo, che l'accompagnamehto coattivo integri un'ipotesi di restrizione della libert� personale e che, pertanto, la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO norma denunciata sia strettamente inerente alla materia disciplinata dall'art. 13 della Costituzione. La Corte, tuttavia, ritiene che la questione sia infondata giacch� nella norma impugnata � dato rinvenire i presupposti Tichiesti dall'art. 13 della Costituzione per il legittimo confrrimento all'autorit� di P.S. di poteri che incidano sulla libert� personale. Si � gi� posto in evidenza che le finalit� giustificatrici dell'obbligo di ottemperare all'invito sono tali da legittimare l'ordine rivolto dalla autorit� di rp.s. solo quando ,si � in presenza di ragioni che rendano necessaria ed urgente la comparizione dell'invitato. � ovvio che l'effettiva sussistenza di dette ragioni, come � condizione di legittimit� dell'ordine, cosi � condizione di legittimit� dell'accompagnamento coattivo in caso di disobbedienza a quell'ordine. La norma stabilisce peraltro che l'accompagnamento coattivo pu� essere disposto solamente nel caso in cui l'interessato -senza giustificato motivo -non si presenti nel termine stabilito. La tassativa indicazione di siffatta ipotesi vale ad escludere �che l'autorit� di P.S. poss� esercitare il potere di cui trattasi in modo assolutamente arbitrario ed indiscriminato. Nessun rilievo nel caso di 1Specie pu� essere attribuito alla circostanza che per l'ordine di accompagnamento la norma non abbia previsto la procedura di �convalida da parte della autorit� giudiziaria di cui al terzo comma dell'art. 13 della Costituzione. � evidente che tale procedura � necessaria solo quando si tratti di provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della ~ibert�, e nel caso dell'accompagnamento coattivo, detta condizione non ricorre trattandosi di� provvedi , mento che incide in modo del tutto temporaneo sulla libert� personale. In ogni caso l'interessato, 1sia pure a posteriori, potr� sempre provocare, coi normali '�rimedi giurisdizionali, una verifica, da parte dell'autorit� giudiziaria, della legittimit� del pTovvedimento adottato dall'autorit� di P.S.: ed in ci� risiede la garan?Ja contro ogni abuso del potere a questa conferito. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 14 -Pres. e Rel. Chiarelli -Mellana ed �altri (avv. Lorenzoni). Impiego pubblico -Somalia -Personale statale in servizio in Somalia Magistrati -Indennit� Somalia -Illegittimit� della normativa Esclusione. (Cost. art. 76; d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200; I. 29 dicembre 1961, ri. 1528). Non � fondata, in relazione ai principt della delega iegislativa fissata nella legge 29 dicembre 19.61, n. 1528, la questione di legittimit� m X @ &@,$f ~ Pt'-RTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 21 costituzion.ale del d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, �per quanto concerne la indennit� Somalia, fissata nella tabeHa B deWindicato decreto, nei riguardi dei magistrati. , (1) La questione era stata rimessa all'esame de1la Corte con ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. IV, in data 9 luglio 1969 (Gazzetta Uff. lo aprile 1970, n. 82). I CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 15 -P'res. Chiarelli -Rel. B�nifacio -Della Tomassina (n.c.). Piano regolatore -Piano regolatore di Apuania -Vincolo di inedifi.bilit� -Mancata previsione di indennizzo -Inammissibilit� della questione. (Cost. art. 42; 1. 23 gennaio 1941, n. 147). � inammissibile, per difetto asserito di rilevanza, �la questione di legi~timit� costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147, che approva il piano regolatore generale del Comune e delta Marina di Apuania, circa i vincoli di inedificabilit� senza indennizzo, poich� nel giudizio di merito non si controverteva into.rno all'indennizzo (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 16 -Pres. Chiarelli - Rel. Boni:liacio -D'Acierno (n.p.) e Comune di Narpo1i (avv. Gleijeses). P~ano regolatore -Piano regolatore di Napoli -Vincoli di inedificabilit� -Mancata previsione di �indennizzo -Inamissibilit� della questione. (Cost. art. 42; 1. 29 maggio 1939, n. 1208). � inammissibile, per difetto asserito di rilevanza, la questione di legittimit� costituzionale della legge 29 maggio 1939, n. 1208, che ap (1-2) La questione trattata nella prima decisione era stata rimessa alla Corte dal tribunale di Massa con ordinanza 20 gennaio 1970 e 14 luglio 1970 (Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1970 e 11 novembre 1970, n. 286). 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prova it piano regolatore generale del Comune di Napoti, circa i vincoli di inedificabilitd senza indennizzo, poich� nel giud.izio di merito non si controverteva intorno all'indennizzo (2). La questione trattata nella seconda decisione era stata rimessa alla Corte dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 11 giugno 1968 (Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1969, n. 165). Circa le limitazioni urbanistiche e l'illegittimit� costituzionale dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 per contrasto con l'art. 42 Cost., nella parte in cui la disposizione non prevedeva indennizzo, v. Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 55 in questa Rassegna 1968, I, 661. CORTE,COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 24 -Pres. Chiarelli - Rel. De Marco -Bruno ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministr.i (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Disciplina fiscale dei semi oleosi -Reati non comportanti evasioni -Definizione amministrativa -Legittimit� costituzionale. (Cast., art. 3; d.l. 24 giugno 1961, n. 510, art. 22). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 22 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazione al regime fiscale agli olii di semi, nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena deLla multa (1). (Omissis) .. -Il t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti, approvato con d.P.R. 22 �dicembre 1954, n. 1217, contiene oltre a ;pr�escri (1) La questione trattata era stata portata all'esame della Corte dal tribunale penale di Novara con ordinanza 20 gennaio 1970 (Gazzetta Ufficiale del 1� aprile 1970, n. 82); dal tribunale penale di Rovereto con ordinanza 30 ottobre 1970 (Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1971, n. 49). Per le decisioni 48 e 90/1971 citate nel testo, v. Foro it., 1971, I, 834; ibid. 1971, I, 1440 entrambe con note di richiami. Per la prima (48/1971) v. anche in questa RassegM 1971, I, 1, 518. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE zioni relative all'attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di olii di semi, alle licenze di esercizio, alla vigilanza finanziaria, al trasporto ed al condizionamento, alla custodia dei !Semi oleosi nelle fabbriche, ai requisiti degli olii prodotti a seconda che siano destinati ad uso alimentare, farmaceutico o industriale, le norme relative agl1 oneri fiscali che si riducono, poi, all'imposta di fabbricazione ed. alla sovrimposta di confine, qualora si tratti di semi o olii importati dall'estero. Contiene, rpoi, norme penali che prevedono: a) semplici contravvenzioni, punibili con l'ammenda; b) delitti punibili con la multa e con la re.elusione; c) delitti punibili con la multa soltanto, stabilita .in un minimo ed un massimo fissi; d) delitti implicanti evasione o frode fiscale, punibili con la multa ragguagliata al doppio e fino al decuplo dell'importo della imposta evasa, oltre al pagamento dell'imposta stessa. In conformit� con l'art. 162 .c.p. e con l'art. 14 della fogge 7 gennaio 1929, n. 4, il t.u. ammette l'oblazione volontaria soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Il d.l. 24 .giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, �concernente modificazioni al regime fiscale degli olii di semi, oltre a prevedere altre forme di reati per violazione di norme dirette a prevenire evasioni fiscali e ad assicurare la genunit� degli olii prodotti, all'art. 22, in espressa deroga dell'art. 162 c.ip. d� facolt� all'Intendente di finanza, anche rper i delitti puniti con la sola multa, di consentire che il tra�sgressore effettui il pagamento oltre �Che del contributo dovuto, di una somma non inferiore al doiprpfo e non superiore al decuplo del tributo stesso, con l'effetto della estinzione del reato, a condizione che il pagamento abbia luogo prima de1la trasmissione del processo verbale �di accertamento dell'autorit� giudiziaria. Ammette, cio�, una forma di composiziOine in via amministrativa, impropriamente definita come oblazione. Il richiamato art. 22 viene denunziato a questa Corte: a) sia dal tribuna�e di Novara, sia da quello �di Rovereto, sotto il profilo di violazione del prindpio di eguaglianza, perch� senza un motivo �razionale che giustifichi tale disparit� di trattamento per reati ugualmente punibili con la sola multa viene ammessia o esclusa la oblazione a seconda che comportino o no evasione fiscale; b) dal tribunale di Rovereto, sempre sotto il profilo della violazione del rprinciipio di eguaglianza, in quanto, anche per i reati per i quali � ammessa la oblazione, per effetto del secondo� comma dell'articolo 22, questa non rpu� aver luogo quando la denunzia pervenga direttamente all'autorit� giudiziaria; e) dal tribunale di Novara, sotto il ,profilo della violazione degli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione, in quanto sarebbero affidati all'Intendente di finanza, che non 'presenta le garanzie all'uopo richieste dagli artt. 101 �e 108, vere e proprie funzioni ,giurisdiziooali, per giunta senza possibilit� ,di difesa adeguata (art. 113 Cost.). 3. -Cosi precisati i termini della controversia, poich� � pacifico, risultando espressamente affermato in entrambe le ordinanze di rinvdo, ,che i procedimenti (penali, nel co11so dei quali tali ordinanze sono state emesse, riguardano reati che non implicano evasione fiscale e, quindi, non sono ammessi all'oblazione, � evidente che deve essere esaminata per prima la questione di legittimit� costituzionale sotto il [profilo della violazione del principio di eguaglianza per la esclusione dall'ol;>lazione dei reati che non comportano� evasione fiscale. Al riguardo si rileva: Secoo.do la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. da ultimo �sentenze �nn. 48 e 90 del 1971) non pu� ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni differenziate corrispondano discipline 1'.azionalrnente e coniseguenternente differenziate. L'ammissione all'oblazione per reati costituenti delitti, puniti con la sola pena (pecuniaria della multa, disposta dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, espressamente in deroga dell'art. 162 c.ip. che l'ammette, invece, soltanto per le ,contravvenzioni punibili con la sola ammenda, costituisce, evidentemente, una eccezione della quale noo � difficile identificare il fondamento .razionale: il preminente interess�e della finanza alla riscossione dei tributi. Sotto questo profilo le figure di reato prevedute dal d.1. n. 510 del 1961, come si � sopra premesso, vanno ricondotte sotto dl\te tipi differenziati fra di loro appunto a seconda che riguardino infrazioni che comportano o no evasione fiscale il primo tipo (art. 16, d.l. n. 510 del 1961) e carattere di prevenzione della evasione stessa e di tutela dei consumatori il secondo (artt. 17, 18, 19 e 20 stesso d.l.). Quando vi sia evasione fiscale l'interesse dell'Amministrazione a recuperare il tributo evaso � maiggiormente e specificamente evidenziato: di qui l'adozione di un mezzo, quale ,l'oblazione o, meglio, come gi� si � detto, la composizione in via amministrativa, che, senza lasciare del tutto impunito' (pur estinguendolo) il reato, assicuri, anzitutto, il recupero del tributo evaso. In questa esig.enza preminente di realizzazione del tributo, della quale non pu� essere cootestata la razionalit�, va identificato il pieno fondamento giuridico della differenziata disciplina per i due diversi tipi di reato sopra indicati. -(Omissis). b !: i! !: 1: ' ~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 25 CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 25 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Caippai (n.c.). Pensioni -Pensioni civili e militari -Personale delle Ferrovie dello Stato -Perdita del diritto per destituzione -Ille~ittimit� costituzionale. (Cost., artt. 3, 36; r.d. 22 aprile 1909, n. 229, art. 16, comma primo, lett. b), mod. da d.l. I. 8 giugno 1945, n. 915; art. 2 decreto cit., mod. da I. 2 marzo 1954, n. 32). Sono cootituzio111,almente illegittimi, con riferimento agli artt. 3 e 36 ,della Costituzione, l'art. 16, primo comma, lett. b) del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 e le successive modifiche ed .interpretazioni, -che esdu��ono il diritto di pensione per il personale destituito dalle Ferrovie dello Stato (1). (1) La questione trattata era stata rimessa al giudice costituzionale dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale (pensioni civili) con ordinanza 17 gennaio 1970 (Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1970, n. 113). Per giudizi nei quali erano state denunciate norme analoghe, v. Corte Cost. 30 maggio 1971, n. 147; Corte Cost. 30 .giugno 1971, n. 144; Corte Cost. 22 giugno 1971, n. 135 rispettivamente in Foro it. 1971, I, 2138; 2144; 1770 con Tichiami Corte Cost. 19 luglio 1968, n. 11;3; C1orte Cost. 19 luglio 1968, n. 112 in questa Rassegna 1968, I, 1, pagg. 891-892. Corte Cost. 3 luglio 1968, n. 78; Corte Cost. 13 gennaio 1966 in questa Rassegna rispettivamente 1967, 505 e 1966, 12. ' Con legge 8 giugno 1966, n. 424 sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provV"edimento disci .plinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pubblico �l conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno o indennit� da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di pendenza. CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 26 -Pres. Rocchetti -Rel. Capalozza. Procedimento penale -Interro~atorio dell'imputato detenuto -Mancata preventiva consultazione del difensore -Sperequazione ri-: spetto all'imputato non detenuto -Ille~ittimit� costituzionale ~ Esclusione. (Cost. artt. 3, 24; c.p.p. art. 264, ultimo comma, art. 135). Non so1w fondate, nei sensi di cui in motiivazione, le questioni di legittimit� costituzionale degli artt. 264, ultimo comma, e 135 codice di procedura penale, suU'interrogatorio deU'imputato detenuto, il quale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non ha la possibilit� di pr'evia consultazione del ptoprio difensore, con la precisazione, peraltro, che il giudice, anche se l'imputato si sar� avvalso del diritto di non rispondere, ha facolt� di consentirgli di conferire col p1�oprio difensore (1). (Omissis). -1. -Il dubbio sulla costituzionalit� riguarda l'articolo 264, ultimo comma, c.,p.p. e l'art. 135 dello stesso codice, con rifo: rimento, rispettivamente, agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, limitando all'imputato non detenuto la possibilit� di conferire col difensore prima dell'interrogatorio, implicitamente la escludono per l'imputato in stato di carcerazione. 2. -L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano parte, evidentemente, dal presupposto implicito che l'interro.gatorio sia un mezzo di difesa, come questa Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza n. 190 del 1970 (e, in effetti, serve essenzialmente a ,contestare all'indiziato o all'imputato l'accusa e a rp11endere atto delle s-ue eventuali discolpe}, oltrech� essere una fonte di prova, da valutarsi liberamente e discrezionalmente dal giudice per il suo convincimento (il che si evince dalla testuale dizione dell'art. 304, terzo comma, c.p.p. nella nuova formulazione portata dall'art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932). Orbene, non pu� dirsi che l'art. 135 c.p.p., che subordina la conces, sione del colloquio col difensore .professionale all'espletamento dell'interrogatorio, violi l'art. 24, secondo� comma, della Costituzione. E, invero, la norma costituzionale gar�ntisce, bens�, la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non postula la presenza del difensore nella continuit� dell'iter processuale (vedi sent,enza n. 190 del 1970 di questa Corte). N� pu� parlarsi di �limitazione al diritto di difesa allbrquando (1) La questione trattata era stata sottoposta all'esame della Corte dal giudice istruttore del tribunale penale di Mi�ano con ordinanza 15 febbraio 1971 (Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1971, n. 151). Il dubbio di incostituzionalit�, risultato, poi, infondato (peraltro con le precisazioni di cui al n. 6 della decisione), trovava il suo naturale antecedente n<:!lla nota statuizione Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 190, in questa Rassegna 1971, I, 1, 14, la cui radicale innovazione aveva, come � noto, trovato immediata attuazione con l'emanazione del d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 62. Sul problema della presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, vedi' in particolare LEONE, Intorno alla riforma del codice di procedura penale 1964, 225; C:AVALLARI, Contraddittorio penale, in Enciclopedia del diritto, 1961, IX, 728. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E, INTERNAZIONALE 27 l'interrogatorio avvenga prima del colloquio col difensore: ch�, anzi, la carcerazione preventiva, iprevista dalla Costituzione (artt. 13, ultimo comma, e 68, secondo comma), ha, evidentemente, tra le sue finalit�, quella di evitare che l'inquisit.o o l'imputato distorca i fatti o inquini le prove, cio�, in definitiva, cerchi di eludere l'applicazione della proporzionata sanzione punitiva. D'altronde, il problema..sorge indifferentemente per �chi sia colpito da arresto in flagranza. o da fermo da parte della poliz.ia giudiziaria o da ordine o mandato di arresto o �di cattura �e, altr.esl., per chi sia coLpito da mandato di accompagnamento e persino da mandato di comparizione, se questo lasci all'imputato solo il tempo strettamente necessario p�er rpresentarsi (come � consentito, per motivi di urgenza, nell'ultimo comma dell'art. 264 c.p.ip.). 3. -Appaiono, del resto, sufficienti garanzie la nomina del difensore (art. 225, terzo comma, c.p.p. modificato dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 932, e �dall'art. 3 legge 18 marzo 1971, :n. 62, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2; art. 366, secondo comma, c.p.rp.; art. 390 c.p.p., modificato dall'art. 9 legge n. 932 del 1969); l'avviso di procedimento (artt. 78, 304 e 390 c.rp.p., modificati dagli artt. 1, 8 e 9 legge n. 932 .del 1969); il diritto del difensore (non l'obbligo) ad essere rpr.esente all'interrogatorio (art. 304 bis c.p.p., modificato dall'art. 1 legge n. 62 del 1971; vedi anche la citata sentenza di questa Corte n. 190 �del 1970) e il diritto che ha il prevenuto di non rispondere all'interrogatorio stesso (il cui eserc.izio, come � noto, � irrilevante ai fini dell'istruzione: art. 367, secondo comma, c.p.p.). Senza dire che il difensore, nel presenziare all'interrogatorio dell'imputato, pu� sollecitare gli opportuni chiarimenti, sia pure per il tramite dell'inquirente. 4. -N� � invocabile l'art. 3 Cost., quanto all'art. 264, ultimo comma, c.ip.p. nella parte in cui soltanto per il mandato di comparizione prevede un congruo termine per la presentazione dinanzi all'inquirente (quando, iper�, non ricorrano motivi di urgenza), altra essendo la posizione di chi sia in istato di custodia preventiva (o di chi debba comparire illico et immediate dinanzi al giudice istruttore o al pubblico ministero o al rpretore), altra di chi non lo sia: una differenza che ha la sua ragione d'essere nella .gravit� del reato (artt. 235, primo e terzo comma, 236, primo e quarto comma, 253 e 254 c.�p.p.), nello status personale (artt. 235, secondo comma, e 236, secondo, terzo e quarto comma, c.p.ip.) o nelle qualit� morali del prevenuto o nelle circostanze del fatto (art. 254, ultimo comma, c.p.p.) o in esigenze processuali di analoga natura. "" 28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tutto ci� . � sufficiente a ritenere rpriva di fondamento anche la questione di legittimit� costituzioni;i.Le dell'art. 264, ultimo comma, c.p.p. 5. -V'� da ag,giungere che l'eventualit� di una (pi� agevole linea difensiva per chi si trovi a piede libero non � che una diretta conseguenza della pr.evisione legislativa della facoltativit� dell'arresto (articolo 236 c.rp.rp.), riconosciuta costituziooa1mente legittima dalla sentenza n. 1 del 1971.di questa Corte; e, del pari, della previ!Sione della facoltativit� del fermo e della cattura (artt. 238, primo comma, e 254 c.p.p.). Non �, infine, da trascurare che pu� tornare a vanta:g;gio dell'arrestato, o fermato o catturato) essere sottorposto subito\ a interrogatorio, per la (pronta adozione dei provvedimenti di cui all'art. 246 e all'art. 277 e seguenti 1c.p.(p. (vedi artt. 238, quarto comma, 245 e 365, primo 1Comma, c.p.rp.). 6. -Va, tuttavia, precisato che, effettuati gli interrogatori, il giudice, anche se l'imputato si sia avvalso del diritto di non rispondere, �ha facolt�, in base alla norma de qua, di consentirgli di conferire coJ. difenso�re. Sarebbe, infatti, assurdo che all'esercizio, da parte dell'imputato, del diritto di norn rispondere si connettesse l'obbligo, per il .giudke, �di non concedere il colloquio prima del deposito in cancelleria degli atti e dei documenti del processo com istruzone formale (art. 372 cod. proc. rpen.) o prima della notifica della richiesta di citazione a .giudizio nei .processi coo istruzione sommaria (art. 397 in relazione all'art. 396 cod. proc. pen.) o, infine, prima della notifica della data fissata per il dibattimento pretorile, �Che non � precedut� da altro avv~ so e che pu� essere vicinissima alla data del dibattimento (art. 409, ultimo comma, cod. rproc. pen.). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 27 -Pres. Chiarelli �Rel. Benedetti ~�Maiorca ~n. p.). Avvocati e procuratori -Procedimento disciplinare davanti al Consii?, lio Nazionale Forense -Assistenza del P. M. alla deliberazione Illei?, ittimit� costituzionale. (Cost. art. 24; r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. art. 63, secondo comma). � costituzionalme.nte iUegittima, per violazione del diritto di difesa, l'art. 63, secondo comma r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 suffordina PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 29 mento deLle professioni di avvocato e procuratore, nella parte in cui esprime che il P. M. ussite alla deliberazione della decisione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare (1). (Omissis). -2. -La question�e sottoposita all'esame della Corte � se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, che. sancisce l'inviolabilit� del diritto di difesa in ogni stato e ,grado del procedimento, la norma contenuta nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 212 .gennaio 1934, n. 37, la quale dispone che nel procedimento d]sciplinare dinanzi al Consiglio nazionale fo11ense la decisone del ricorso � deliberata con l'assistenza del pubblico ministero e fuori della p11esenza dell'incolpato e del difensore. 3. -Le censure mosse dalle ordinanze di rimessione alla norma impugnata sono fondate. L'esame delle disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense (artt. 59 e 68 del r.d. n. 37 del 1934) non lascia adito a dubbi sulla posizione di parte che assume il pubblico !lll�nistero nei casi .in cui spieghi intervento in detti procedimenti. � sufficiente tener presente le nol)IDe che gli attribuiscono il potere d'impugnare in via principale ed incidentale le decisioni pronunciate dai consigli Io.cali e di proporre ricorso alle sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale, noI11Ch� le norme che gli attribuiscono la facolt� di prendere visione degli atti, proporre deduzioni, esibire documenti, richiedere ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti, per rendersi conto che il p.m. assume la veste di contraddittore ,diretto dell'incoLpato e del suo difenso�re, ossia la figura tipica di parte nel processo di cui trattasi. Ora � evidente che con siffatta sua posizione non riesce in alcun modo a conciliarsi la norma denunciata che prevede l'assistenza del p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per contro, la rpr�esenza dell'.incolpato e del suo difensore. La veste e le attribuzioni del ;p.m. nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense non sono dissimili da quelle spettanti al p.m. nei (1) La .questione trattata era stata portata all'esame del giudice costituzionale dalla corte di cassazione, sez. unite civili, con le ordinanze 262 e 263 emesse in data 28 gennaio 1971 (Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1971, n. 233). Su talune applicazioni del principio secondo il quale il P.M. nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense ha attribuzioni non dissimili da quelle spettantigli nei giudizi ordinari, v. Consiglio naz. forense 6 marzo 1969, G.C. in Rassegna forense, 1970, 73 relativo all'applicazione analogica dell'art. 206 c.p.p. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 30 procedimenti ordinari e ci� nondimento, per questi ultimi, l'ordinamento giudiziario vtgente detta una norma generale di contenuto diametralmente opposto sane.endo appunto il divieto per il p.m. di assi' stere allia deliberazione della decLsione delle cause civili e penali da parte dei giudici di merito .<art. 80, coml!Ila primo, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). 4. -La disposizione impugnata nl?n � sorretta da alcuna logica giustificazione. La deliberazione della decisione, che � la fase conclusiva pi� deli cata del giudizio, � compito esclusivo dell'organo giudicante. In siffatto momento la presenza di altro organo, con funzioni istituzionalmente diverse, non ha ragion d'essere. La disposizione in esame � in �contrasto col .precetto contenuto nell'art. 24, comma secondo, della Costtiuzione, giacch� as5tc;ura al p.m., che � parte nei procedimenti di cui trattasi, una situazione di vantaggio con evidente menomazione del diritto di difesa dell'incolipato. Ritiene conseguentemente la Corte che debba essere dichiarata l'incostituzionalit� del :secondo comma dell'art. 63 del r.d. n. 37 del 1934 nella parte in cui dispone l'assistenza del pubbUco ministero alle decisioni del Consiglio nazionale forense. -(Omissis). Per la posizione del .P.M. nel nuovo ordinam�nto giudiziario v. DE MATTEO G, in Temi nap. 1968, III, S.61; per l'ammissibilit� della presenza del P.M. alla decisione dei ricorsi da parte della cassazione civile, in veste di tutore della legge v. art. 380 c.p.c. e 76, l� comma, ordinamento giudiziario; per il divieto generale imposto al P.M. di assistere come accusatore alla deliberazione delle decisioni delle cause civili e penali da parte dei giudici di merito, v. art. 80, 1� comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 28 -Pres. Chiarelli - Rel. Reale -Regione -Presidente Regione Sardegna (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sardegna -Espropriazione per p. u. -Opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno -Competenza dello Stato. (St. Reg. Sardegna art. 4, lett. d; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 9, 1. 6 ottobre 1971, n. 853). Spetta allo Stato la competenza amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilit� per opere da eseguirsi nel territorio PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTE~NAZIONALE 31 detla Regione autonoma della Sardegna, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, messi a disposizione di questa dallo Stato (1). (Omissis). -2. -Come assume l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del COOlsi1glio dei n�i.nistri, � da ritenere che l'attribuzione della personalit� giuridica non vale, nell'ord.inramento vigente, quale rpr,emessa suflkiente per la risoluziooe del conflitto in senso favorevole 1alla Regione. La creazione della persona giuridica pubblica, in obbedienza ad esigenze organizzative genemli, pu� costituire, infatti, lo strumento di cui lo Stato si serve nei casi nei quali .ravvisi pi� conveniente perseguire fini di generale interesse, non 1con la prorpria azione diretta, ma mediante l'istituzione di un ente, sia pur da esso distinto, al quale 1 siano imputate, secondo l'or,dinamento giuridico ed in conformit� dell'atto istitutivo, le situazioni derivanti dall'attivit� ad esso riservata. Il che non implica, come si assume dalla Regione, che la detta attivit� sia estranea alla sfera istituzionale dello Stato. Ma all'azione di questo pu� essere, anzi, assimilata e sostanzialmente ad esso !riferita per effetto del rarprporto funzionale che lega la persona giuridica pub-� blica allo Stato medesimo. 3. -Nella specie non � 1controverso fra le parti che la Cassa per il Mezzogiorno, ente dotato di personalit� giurispubblici:stica, per conseguire le finalit� riflettenti i programmi e le direttive politiche dello Stato, operi 1con mezzi finanziari da questo appositamente messi a disposizione. A carico del bilancio dello Stato risultano, invero, iscritti i fondi da utilizzare per gli interventi della Cassa: notevoli in proposito, per tacere d'altri, gli artt. 15, 20 e 25 del citato t.u. del 1967. (1) La questione trattata era stata portata alla cognizione della Corte a seguito di giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 30 aprile 1971, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del prefetto di Cagliari 25 febbraio 1971, n. 314, in materia di espropriazioni per opere di pubblica utilit� eseguite con i fondi della Oassa per il Mezzogiorno. Sulla personalit� giuridica della Cassa v. art. 9 D,P.R. 30 giugno 1967, n. 1524 e, in giurisprudenza, circa la sua qualificazione di organo straordinario della P.A. �statale con autonoma imputazione formale degli interessi costituenti il substrato della personalit�, v. Cass. 18 marzo 1970, n. 718 in questa Rassegna, 1970, I, 325; Cass. SS.UU. 29 dicembre 1967, n. 3025 ibidem 1968, I, .405 (nella motivazione). Per l'assunto che la Cassa persegue finalit� proprie dello Stato o che le espropriazioni da essa finanziate rientrano nella riserva della competenza statale, v. legge 6 ottobre 1971, n. 853. 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 32 '!1ali circostanze sono sufficienti a chiarire che le opere realizzate in Sardegna con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno gravano sostanzialmente sul bilancio statale, senza che occorra ulteriormente, al fine di mettere in evidenza la stretta connessione dell'ente predetto con la pubblioa Amministrazione, ricordal'e come alla competenza di organi statali siano riservate ulteriori attribuzioni tecnicoapiministrative nella materia degli interventi eseguiti dalla Cassa. Il tutto in attuazione di una complessa normativa vigente al tempo dell'insorto conflitto e che, per quanto concerne la materia riferentesi alle opere a carico dello Stato, non ha subito, relativamente alla disciplina delle provvidenze riguardanti specificamente La Sardegna, sostanziali innovazioni per effetto della legge 6 ottobre 1971, n. 853, entrata in vigOl'e in pendenza del presente giudizio. 4. -Orbene non � dubbio che l'art. 4 lett. d dello Statuto speciale �per la Sardegna, in forza del quale restano attribuiti all:a competenza dello Stato i provvedimenti espropriativi concernenti opel'e � a carico dello Stato ., non pu� avere significato soltanto in riferimento a specifiche e formali postazioni di bilancio. Ma ricqiede, al contrario, che l'attribuzione _del poter.e esprorpriativo segua la qualificazione statale della spesa effettivamente sorprportata per l'esecuzione dell'op~ra. Ne deriva che deve affermarsi spettare allo Stato il potere medesimo, quando ad esso � anc;he attribuito il .potere di disporre del pubblico denaro al fine del perseguimento dell'interesse generale. 5. -Ci� pl'emesso e poich� dai provvedimenti impugnati e dalle deduzioni delle parti risulta che all'erario statale fanno, in definitiva, carico le erogazioni di spesa rper l'esecuzione delle opere, cui sono� pre01idinati i rprov'Vedimenti suddetti, deve concludersi, rimanendo assorbita ogni altra questione 1prnsrpettata dalle parti, che agli organi dello Stato spetta nella materia la relativa �competenza a torto riventicata dalla Regione autonoma della Sardegna. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 29 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Topini ed altri (n. c.). P:i;ocedimento penale -Parte civile -Sentenza di proscioglimento dell'imputato -Esclusione -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. l�; c.p.p., art. 23). � costituzionalmente megittimo l'art. 23 codice di procedura penale nella parte in cui esclude che iL giudice penale possa decidere suWazione civile anche quando, concluso ii procedimento penale con PARTE I, SEZ. I, GIURIS. GOSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 33 sentenza di prosciogUmento, L'azione delia parte civiie, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di Cassazione ad eventuaie successivo giudizio di rinvio (1). (Omissis). -Poich� le cinque ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa questione, i giudizi relativi vanno riuniti e decisi con unica sentenza. L'art. 195 del codice di procedura penale disponeva che la parte civile non ipu�, 1per tutelare i suoi interessi civili, proporre impugnazione contro la sentenza ,che ha prosciolto l'imputato, o lo pu� soUanto se sia stata essa condannata al paigamento delle spese e al risarcimento del danno in :liavore dell'imputato prosciolto, e limitatamente a questo solo capo della sentenza. Ma questa Corte, con sentenza n. 1 del 1970 ed ordinanza n. 154 dellQ stesso anno, ha dichiarato, con riferin:iento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, la illegittimit� costituzionale del detto articolo, nella parte in cu� pone limiti a che la parte civile possa rproporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili. Divenuto cos� possibile alla parte civile, a tutela di tali interessi, gravarsi in Cassazione anche contro la sentenza che ha prosciolto l'im putato, ricorsi sono pervenuti a quella Corte, ma essa.ha per� trovato ostacolo al loro esame nella norma dell'�rt. 23 del codice di procedura penale. � Tale no�rma -si legge infatti in una delle ordinanze di rimessione -avente quale suo essenziale ipresupiposto la natura accessoiria e subordinata del rapporto processuale dvile inserito nel processo penale, viene infatti a precludere, in caso di proscioglimento dell'irr,iputato, ogni pronunzia del giudice penale in ordine all'azione civile e (1) La questione trattata era stata sottoposta all'esame del giudice costituzionale dalla cort~ di cassazione, sezione quarta penale, con ordi.:. nanze 19 dicembre 1970, 16 dicembre 1970, 29 gennaio 1971 (nn. 73, 92, 122, 309 reg. ord. 1971) (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1971, n. 99; 28 aprile 1971, n. 106; 5 maggio 1971, n. 112; 13 ottobre 1971, n. 259) e, dalla sezione sesta della stessa corte, con ordinanza 25 gennaio 1971 (Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1971, n. 177). ' La pronuncia di incostituzionalit� consegue, per il principio generale di cui all'art. 23 c.p.p., dalla citata decisione 22 gennaio 1970, n. 1, in questa Rassegna 1970, I, 1, 9-10 con la quale la Corte aveva riscontrato � il contrasto dell'art. 195 c.p.p. con l'art. 111 Cost. in tema di proponibilit� dell'impugnazione. Per un'ampia disamina dei precedenti dottrinari e giurisprudenziali diretti ad evidenziare la posizione di menomazione processuale nella quale trovavasi la parte civile prima delle anzidette pronuncie, v. Foro it. 1970, I, 376-377. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pertanto anche la decisione da parte di questa Corte (di cassazione), che � pur sempre giudice penale, ancorch� di pura legittimit�, del ricooso proposto dalle parti civili a tutela dei loro interessi di natura esclusivamente privata �. �Detta norma ipertanto -ipros~gue 1'011dinanza -analogamente a quanto ha ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza (n. 1 del 1970), pu� apparire in contrasto con l'art. 111, comma secondo, della Costirtuzione, che sancisce il principio che, 'contro gli atti aventi natura di sentenza, � sempre �ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge�. E _ritenendo� non irrilevante ai fini dei ,giudizi in a~to la soluzione di questo contrasto, la Cassazione ne ha rimesso a questa Corte la decisione. La ques~ione cos� propos~~ � fondata. Nei confronti dell'art. 23, avente contenuto generale di enunciazione di un principio, quello che l'azione civile esercitata nel procedimento penaJe non rpossa proseguire al cessare dell'azione penale per dichiarata improcedibilit� di �essa o rper assoluzione dell'imputato, si ripropone la stessa questione che questa Corte ha decisa, a proposito dell'art. 195, cl:ie, del principio enunciato nell'art. 23, costituisce la puntuale applicazione in tema di proposizione del gravame. Di fronte alla garanzia assicurata al ci.ittadino dall'art. 111, comma secondo, della Costituzione -che l'autorizza a invoca11e il riesame di legittimit� di qualsiasi sentenza -nessuna norma che, in contrario, restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati, anche se a tutela �di altre esigenze, pu� ritenersi conforme �al dettato costituzionale. L'art. 23, del codice di procedura penale, inibendo ogni decisione sull'azione civile quando l'imputato sia stato prosciolto, � pertanto illegittimo ne.Ila parte in cui impedisc.e anche l'esame del ricorso per cassazione �proposto dalla parte civile contro la -sentenza di proscioglimento. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 30 -Pres. Chiarelli - Rel. Capalozza -Romani .ed aLtri (n. c.)� e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. 1gen dello Stato Coronas). Reato -Pesca marittima -Pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio della pesca -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 4, 27, 35; I. 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lett. e ed a). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale den'art. 26 lettere c e d dell'!-legge 14 luglio 1965 n. 963 (disciplina della pesca PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 35 marittima) che comminano le sanzioni accessorie della temporanea interdizione dell'esercizio della pesca, anche alle dipendenze altrui (1). (1) La questione trattata era stata sottoposta alla Corte dal pretore di Massa con ordinanza 13 novembre 1970 (Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1971, n. 62); dal pretore di Roma con ordinanza 16 g�ennaio 1971 {Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1971, n. 112); dal pretore di Piombino con ordinanza 14 maggio 1971, in Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1971, n. 233. I primi due provvedimenti riguardavano la lettera d), il terzo la lettera c) dell'art. 26 legge.14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima) rispettivamente per dubbio di legittimit� di tale disposizione: a) in riferimento agli artt. 1 primo comma, 4 e 27, terzo comma, della C'ostituzione; b) limitatamente all'inciso �anche alle dipendenze altrui�, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione; c) in riferimento all'art. 27, primo comma della Costituzione. SEZIONE SECONDA GluRISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 dicembre 1971, n. 3519 -Pres. Marletta -Rel. Rid0la -P. M. Di Majo (conf.) �-Ministero degli Interni e Ministero della Sanit� (avv. Stato Agr�) c. Balzano (avv. Caruso). Competenza e ~iurisdizione -Giurisdizione ordinaria e ~iurisdizione amministrativa -Criteri di discriminazione -Fattispecie. (c.p.c. art. 386; 1. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, art. 2; r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, art. 153). La decisione sulla giurisdizione � determinata dall'oggetto della domanda, ma a tal fine occorre che il petitum sia riguardato in stretto coordinamento con la causa petendi ed in relazione alla tutela che l'ordinamento accorda alla situazione giuridica soggettiva, di cui si lamenta la lesione; la discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa si risolve nella nota contr�ipiposizione della carenza di potere all'esercizio scorretto di potere realmente esistente: apiplicazione in materia di provvedimenti contigibili ed urgenti di sicurezza pubblica o di igiene pubbtica da parte del sindaco, quale ufficiale di governo (1). (Omissis). -Col primo motivo di ricorso le Amministrazioni ricorrenti ripropongono, davanti a queste Sezioni Unite, la questione del difetto di giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria rispetto alla domanda proposta dal Balzano: questione che fu decisa, dal primo giudice e poi dal giudice di appello, con pronunzia fra loro difformi. Sostengono, dunque, le Amministrazioni ricorrenti che, quando il Sindaco, nella sua qualit� di ufficiale di governo, abbia esercitato il po~ tere, che gli � attribuito dall'art. 153 del t.u. della legge comunaile e provinciale approvato con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica o d'igiene pubblica, e quando il priv.ato si faccia a pretendere, dallo Stato, il risarci (1) La sentenza appare particolarmente interessante non solo perch� ribadisce i noti principi in materia di discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisclj.zione amministrativa (sull'argomento cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 1967, n. 2442, in questa Rassegna, 1967, I, 768 ed ivi, 769, nota 1), ma pure perch� li chiarisce ulteriormente facendone applicazione in un caso interessante, Si pubblicano quindi per intero i motivi della decisione. PARTE I, SEZ. J'.i:, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 37 mento del danno eventualmente cagionatogli da uno di siffatt,i provve-� dimenti, la �cognizione appartiene alla giurisdizione ordinaria solo in quanto, nell'esecuzione di esso, siano state violate le regole di comune diligenza, perizia e prudenza; � precluso, invece, al giudice ordinario l'esame della sussistenza di quei requisiti (urgenza, imprevedibilit�, pericolo per l'igiene o per la sicurezza pubblica) che legittimano, in concreto, l'esercizio del potere: il quale esame si risolverebbe in un vero e proprio sindacato sull'eccesso di potere amministrativo, che � riservato al giudice degli interessi legittimi. Alla luce dei principi ripetutamente enunciati dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in materia di discriminazione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, la censura appare fondata. A norma d&il'art. 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione � determinata dall'oggetto della domanda, il qua1e per�, �com'� noto, non va � identificato, a questo fine, col solo petitum formale: non basta, cio�, perch� sussista la giurisdizione del giudice ordinario, che il soggetto attore si faccia a pretendere la reintegrazione di un diritto soggettivo di cui egli vanti di essere titolare e che si assume sia stato leso dall'attivit� amministrativa. Occorre che il petitum sia riguardato in stretto coordinamento con la causa petendi (.c.d. petitum sostanziale) ed in relazione alla tutela che l'ordinamento accorda alla situazione giuridiea . soggettiva di cui si lamenta la lesione: occorre, �cio�, verificare se, alla stregua della disciplina normativa della materia controversa, quella situazione sogg.ettiva, che il privato faccia valere quale diritto perfetto, sia tale, ed abbia titolo alla tutela che dei diritti soggettivi � propria, anche di fronte alla Pubblica Amministrazione, sicch� questa non possa SU: essa incidere, eliminandola o altrimenti sacrificandola, o se, invece, per essere un siffatto potere discrezionale attribuito dall'ordinamento alla Pubblica Amministrazione, quella stessa situazione soggettiva sia conf�gu_!'.abile, non pi� come diritto perfetto, ma come interesse legittimo, suscettibile solo di quella protezione occasionai.e e riflessa che va chiesta al giudiee amministrativo. La discriminazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa si risolve, cosi, nella nota contrapposizione dell.a carenza di potere all'esercizio scorretto di un potere realmente esistente. Ricorre la prima ipotesi non solo qu~ndo nessuna norma attribuisca all'Amministrazione un determinato potere, ma anche quando il potere che le � dalla legge attribuito venga dall'Amministrazione utilizzato in una situazione che non � in alcun modo inquadrabile' nella fattispecie legale contemplata, in astratto, dalla norma che lo conferisce: in tali casi le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, garantite dalle norme di relazione .che presiedono ai rapporti fra �costoro ed il potere pubblico, conservano la loro consistenza e trovano la loro tutela davanti al giudice dei diritti soggettivi. Ricorre, per contro, la seconda ipotesi quando 38 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la legge consente all'Amministrazione di incidere sulla sfera giuridica dei cittadini, disponendo anche dei loro diritti soggettivi, ma l'attivit� amministrativa, in cui l'esercizio di quel potere si estrinsechi, pur inquadrandosi nella fattispeciie legale, risulti viziata, quanto aHa forma, quanto al �contenuto o quanto alla competenza dell'organo che l'ha posta in essere, per contrasto con quelle norme di azione che assicurano il corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione: nel qual caso la situazione soggettiva del .cittadino, degradata, nei confronti di questa, al rango di interesse legittimo, non pu� trovare tutela se non davanti al giudice amministrativo. A radicare la giurisdizione del giudice ordinario, non basta, dunque, che il privato fondi la sua pretesa sulla radicale negazione dell'esistenza del potere discrezionale che la Pubblica Amministrazione ritenne di esercitare, ma occorre che quella negazione presenti so�stan-ziale aderenza alla norma che regola in astratto la materia controversa; n� :basta, a maggior r�gione, �che si denunzi, in via di mera prospettazione, la violazione �lei limiti entro i quali la legge volle che l'esercizio del potere fosse contenuto, quando tale denunzia si risolva, in realt�, in quella di uno dei vizi di legittimit� dell'atto amministrativo (incompetenza, eccesso di potere, violazione di leg.ge) dei quali solo il giudice amministrativo pu� conoscere. Se cos� non fosse, il sindacato del giudice ordinario sugli atti della Pubblica .A,mministrazione finirebbe per estendersi oltre ogni limite, fino a sconfinare, specialmente in presenza dell'eccesso di potere in una delle sue varie manifestazioni, nella pi� penetrante indagine sul processo formativo della volont� dell'organo dell'Amministrazione. Nel caso in esame, la Corte di merit� ritenne di ravvisare, nell'ordinanza del Sindaco di Crotone, un tipico caso di inesistenza del potere, non gi� nel senso che quell'autorit� non potesse emettere un provvedimento del tipo di quello adottato, ma nel senso che esso sarebbe stato emesso fuori dei limiti entro i quali quel potere � dalla legge riconosciuto: precisamente, ritenne la Corte che, mancando nel provvedimento ogni riferimento all'igiene �pubblica�, cio� all'igiene della collettivit�, il potere di cui all'art. 153 fosse stato, nella specie, esercitato per una finalit� diversa da quelle �contemplate dalla norma e ravvisabile, se m�i, nella tutela di quelle persone che avrebbero occupato i locali costruiti dal Balzano e definiti dal Sindaco come � antigienici �. Ma tale �convincimento, che, versandosi in materia di giurisdizione, � pienamente sindacabile in questa sede, non pu� essere condiviso. Va rilevato, innanzi tutto, che lo stesso Balzano, nel proporre la propria domanda, non neg� che il Sindaco, quale ufficiale di governo, avesse il potere di emettere il provvedimento d� cui si discute, ma si limit� ad addebitargli di averlo motivato �,genericamente e non veridicamente � con ragioni di pubblica igiene: egli denunzi�, do�, da un ! ~6'.....~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 39 canto una motivazione insufficiente o incongrua e, dall'altro, una inesatta rappresentazione della realt�, �che costituiscono, l'una e l'altra, tipici vizi di legittimit� dell'atto amministrativo, tutti inquadrabili nella categoria dell'eccesso di potere. Infondatamente, dunque, ed anche senza sufficiente aderenza alla impostazione originaria della domanda la Corte di merito spost� la propria indagine, ai fini della giurisdizione, dal piano dell'illegittimit� dell'atto amministrativo, cio�l da quello dell'esercizio scorretto del potere, al piano del difetto dei presupposti di appartenenza del potere stesso. E non avvert� la Corte che l'individuazione della linea di confine fra igiene pubblica ed igiene privata � valutazione di merito non. sindacabile dal giudice ordinario e che significativamente, sotto questo profilo, il provvedimento in questione pose in relazione le �Caratteristiche antigieniche dei locali �Costruiti dal Balzano col fatto che essi sorgessero su terreno demaniale. Comunque, posto, come dato pacifico che l'art. 153 attribuisce all'autorit� amministrativa il potere discrezionale di incidere sui diritti soggettivi per la tutela degli interessi pubblici contemplati dalla norma, � certo, ed � decisivo, che il provvedimento di cui si di_ scute, �Cos� �come fu emanato, non si poneva fuori della f�ttispecie legale da quella norma astrattamente configurata, ma in essa si inquadrava, grazie al formale richiamo dell'art. 1.53 ed all'espresso riferimento a ragioni di sanit�: e tanto basta ad escludere ogni ipotesi di carenza di potere, nei sensi innanzi precisati. L'eventuale inconsistenza delle ragioni addotte, che sola fu espressamente denunziata dal Balzano nell'atto introduttivo, atterrebbe, piuttosto, al modo nel quale il potere fu, in concreto, esercitato e si risolverebbe, secondo i principi gi� enunciati, in un vizio di legittimit� dell'atto amministrativo, da far valere in sede di tutela degli interessi legittimi; e� io stesso dicasi per gli altri aspetti del provvedimento rilevati dal Balzano nel controricorso, quali l'apprezzamento dell'urgenza e della cosiddetta �contingibilit� �, la possibilit� di avvalersi di altra particolare disciplina (edilizia, urbanistica, polizia del demanio mar~ttimo), la scelta del mezzo fu attuare la volont� della Pubblica Amministrazione. Si deve dunque concludere, quanto al primo motivo, che il giudice ordinario difettava di giurisdizione sulla domanda del Balzano, la quale, perci�, non poteva essere proposta in tale sede: ne deriva, a norma dell'art. 3182, terzo comma, c.p.c., la �Cassazione seriza rinvio della sentenza impugnata. E resta cos� assorbito il secondo e subordi~ato motivo, col quale le Amministrazioni ricorrenti deducono la non riferibilit� allo Stato dell'attivit� svolta dal Sindaco di Crotone, qualora dovesse rimaner ferma la pronunzia emessa dalla Corte di merito nel senso dell'arbitrariet� dell'operato di quell'organo: condizione, questa, che, per quanto si � detto innanzi, non si verifica . .__ (Omissis). 40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 dicembre 1971, n. 3792 -Pres. Marletta -Rei. Moscone -P. M. Di Majo (conf.) -Gualandi (avv.ti Gualandi e Jossa) c. Ministero dell'Interno (avv. Sta.to CalI'afa) e Giunta Provinciale di Re.ggio Emilia (n.c.). Competenza e giurisdizione -Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Controlli amministrativi -Posizione soggettiva del privato -Diritto soggettivo -Insussistenza -Difetto. di giurisdizione del giudice ordinario -Fattispecie. (I. 20 marzo .1865 n. 2248 ali. E, art. 2). In ogni caso il diritto ai libero esercizio della professione di avvocato e procuratore non pu� risultare violato dal provvedimento della. Giunta provinciale amministrativa 'la quale in sede di controllo della deliberazione di un Consiglio Comunale di affidare a due determinati legali la difesa di un comune in giudizio appirovi la deliberazione stessa a condizione che il difensore sia uno solo di essi: nei confronti di quello escluso, infatti, un provvedimento di tale genere non incide certo sul diritto di liberamente esercitare la professione forense e di ricevere i relativi incarichi .dagli interessati, ma solo suHo interesse (che non importa qui indagare se possa o meno considerarsi legittimo) ad ottenere il conferimento del mandato (1). (1) Non risultano precedenti in terminis. Sulla posizione dell'ente controllato di fronte all'attivit� dell'ente esercente il controllo cfr. Cass., Sez. Un., 19 maggio.1967, n. 1073, in questa Riassegna, 1967, I, 958 ed ivi l'ampia nota di U. GIARDINI, nonch� Cass., 11 ottobre 1971, n. 2835, in questa Rassegna, 1971, I, ed ivi, nota 1. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 gennaio 1972, n. 191 -Pres .. Marletta -ReL. Milano -P. M. Di Majo (conf.) -Italsider s.p.a. (avv.ti Guidi ed Uckmar) c. Ministero Finanze (avv. Stato Agr�). Competenza e giurisdizione -Imposte e tasse -Pena pecuniaria Controllo dell'A.G.O. sulla misura della stessa -Esclusione. (1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8). Imposte e tasse in genere -Imposta� generale entrata -Esenzioni Servizio internazionale -Definizione. (r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 1, 3� comma lett. h). Il provvedimento emesso dalla pubblica Amministrazione (nella specie decreto del Ministro delle Finanze in materia di violazione all'IGE), di natura non giurisdizionale, mediante il quale viene irrogata la san PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU Q�ESTIONI DI GIURISDIZIONE 41 zione della pena pecuniaria, non � soggetto a controllo dell'autorit� giudiziaria ordinaria per ci� che concerne l'entit� della sanzione inflitta ove la sua misura, in concreto applicata, s~a contenuta nei limiti previsti dalla legge; infatti, entro tale ambito, la relativa determinazione � rimessa all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione. stessa (1). Per qualificare come internazionale un d~terminato servizio agli effetti dell'applicazione della norma di esenzione contenuta nell'art. 1, 3� comma, lett. h) r.d.l. 9 gennaio 1942, non � sufficiente il riferimento Procedimento amministrativo di irrogazione della pena pecuniaria e giudice competente a controllare l'entit� della sanzione inflitta. Caduto per incostituzionalit� (1) il complesso delle attribuzioni giurisdizionali penali attribuite dalla legge. (2) all'intendente di finanza fino ad allora giudice speciale competente a conoscere delle contravvenzioni fiscali punibili con la pena dell'ammenda e attribuita conseguentemente la cognizione della materia -non riscontrandosi vuoto legislativo dato il generale disposto dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (3) al tribunale penale ordinario, originariamente competente per il caso di opposizione al decreto (4), l'interesse dei pratici del diritto si sta rapidamente e progressivamente concentrando sulla struttura del provvedimento amministrativo, nella parte in cui � contenuta la determinazione della sanzione amministrativa (pena pecuniaria). L'indagine, in specie, � diretta a ricercare la sede giurisdizionale cui sottoporre il sindacato su un eventuale � eccesso di potere � (5) nella quantificazione sanzionatoria. Problema, dunque, di tutela dell'individuo in relazione all'entit� della sanzione inflitta, suscettibile, in sede teorica, di sviluppi sotto il profilo dell'attribuzione giurisdizionale e del giudice competente. Gi� altri, in precedenza, autorevolmente ed esattamente hanno rile vato che in questa materia � ...si verte in un campo nel quale le difficolt� di una chiara sistemazione dei principi che lo governano sono non poche e di non poco momento; fra le molte cause di esse � la progressiva dila tazione dei principi di legalit� e di �effettiva tutelabilit� delle pretese del cittadino verso l'Amministrazione a non voler rendere agevole il fermare nel tempo una nozione che appaia convincente e che sia destinata ad util �mente resistere alle esigenze evolutive che la investono� (6). Tenendo presente tale indubbia premessa, pu� muoversi da uno dei pochi dati sicuri in dottrina e giurisprudenza (7) e cio� che la pena pecu (1) V. Corte Cost. 3 aprile 1969 n. 60, Foro it. �969, I, 1037. (2) V. legge 9 gennaio 1929 n. 4 e r.d. 24 settembre 1931 n. 4. (3) V.re Contenzioso de!!o Stato, 1966-70, vol. II, 905. (4) V. art. 21, n. 2, terzo comma, 1. 9 gennaio 1929. (5) L'espressione � tratta testualmente dai numerosi ricorsi attualmente pendenti e risente, evidentemente, sia del conflitto giurisprudenziale, sia dell'incertezza sistematica della materia. (6) V. l'incisiva nota a Corte Cost. 4 marzo 1970, n. 32, in questa Rassegna 1970, I, 1, 191. (7) V. per tutte Cass. SS.UU. 18 settembre 1970 n. 1557 in questa Rassegna 1970, I, 1, 895. RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 42 alla mera localizzazione delle prestazioni ad esso inerenti, alla nazionalit�, alla residenza all.'estero o in territorio naziona.le della parte a cui favore esse sono eseguite; �, invece,. indispensabil~ sia la promiscuit� d�lle prestazioni rese nei territori aventi diversa nazionalit�, sia, soprattutto, la circostanza che tali prestazioni, per Loro intrinseca natura, richiedano una continua coUabor:azione 'con l'operatore straniero e, di conseguenza, l'esistenza di un'organizzazione tecnica tant'O nello Stato estero quanto in Italia (2). niaria stabilita dall'art. 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi finanziarie che espressamente la prevedono (8), pur avendo carattere punitivo e non risarcitorio (a differenza della soprattassa), va qualificata come sanzione non penale (9). L'atto terminale del relativo procedimento � da classificarsi fra i provvedimenti di tipo decisorio o, secondo altri, ordinatorio (10), di natura non giurisdizionale, quale viceversa, era unanimemente considerato il decreto penale emesso dall'intendente di finanza. Caducate altres�, per effetto dell'art. 113 Cost., le disposizioni eventualmente sottraenti siffatte determinazioni punitive ad ulteriol'i ricorsi, specie in sede giu;risdizionale, il decreto ministeriale resta soggetto, secondo i generali principi, contenuti negli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2245, all. E, al sindacato del giudice naturale (art. 25 Cost. in riferimento all'art. 113 Cbst.). Diversi, ovviamente, sono la natura del rimedio e l'organo competente al giudizio, secondo che � il momento � dell'attivit� amministrativa incida su posizioni soggettive perfette (diritto) ovvero su aspetti imperfetti o, comunque, degradabili (interesse legittimo). Punto di partenza fondamentale � la circostanza che l'A.G.O., nell'ambito di un diritto, pu� valutare la legi.ttimit� dell'atto medesimo, ivi ricompresi, per�, l'esistenza dei presupposti, sia di fatto che di diritto, considerati come necessari per l'emanazione del provvedimento (12). Sicuramente proponibile, appare, dunque (nonostante un iniziale conflitto fra Cassazione e Consiglio di Stato, poi composto), l'azione di legittimit� dinanzi al giudice ordinario, quando si controverta sull'esistenza della trasgressione e la conseguente responsabilit� soggettiva (13). Parimenti sussistente deve ammettersi la giurisdizione dell'A.G.0., quando venga dimostrato, contro la Pubblica Amministrazione, un � ec (8) In specie le relative norme valutarie e I.e sanzioni c.d. � depenalizzate � sono tutte le ricondurre nell'orbita della citata legge fondamentale (1929/4) almeno per i principali aspetti generali. (9) Ovviamente gi~ prima della citata pronuncia della Corte Costituzionale 3 aprile 1959 n. 60. (10) RASTELLO, La pena pecuniaria. nel diritto tributario, ed. 1959, pag. 326. (11) Per l'art. 11 del r.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928 relativo alla non ricorribilit� dei provvedimenti repressivi di violazioni in materia valutaria v. Corte Cost. 27 gennaio 1959 n. 1 in Foro It. 1959, I, 187. (12) V. cit. Corte Cost. 4 marzo 1970 n. 32 in motivazione. (13) V. fra le altre Cass. SS.UU. 30 luglio 1953 n. 2594; SS.UU. 21 ottobre 1957 n. 4019; Cass. Sez. I, 5 ottobre 1959 n. 2683; Cass. Sez. I, 26 luglio 1960 n. 2160; SS.UU. 30 luglio 1953 n. 2594 in questa Rassegna 1953, 275; Giur. it. 1954, I, 1, 151 (nota critica di Enrico GUICCIARDI) v. anche Consiglio di Stato Sez. IV 25 settembre 1953 n. 780 in Giur. it. 1954, III, 17. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 43 (Omissis). -Con il primo motivo del ricorso principale l'Italsider denuncia la violazione dell'art. 1, terzo comma, lett. h) della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata per aver la Corte di appello, pur avendo esattamente qualificata come �servizio internazionale � la complessa attivit� posta in essere dalla societ� ARMCO in favore della societ� Cornigliano, erroneamente escluso che i �corrispettivi versati per detta attivit� rientrassero nella disposizione di esenzione di cui alla menzionata norma perch� non inerenti ad operazioni di esportazione. Sostiene, in particolare, che, come ritenuto da questa Corte Suprema con.la recente sentenza n. 1575 del 9 maggio 1969, il fondamento specifico dell'esenzione dell'IGE dei corrispettivi relativi ai servizi interna- cesso � in concreto, sul� limite massimo sanzionatorio astrattamente previsto dalla legge. In entrambi i casi (an debeatur; quantum debeatur eccedente la previsione di legge), vengono investite situazioni di diritto soggettivo perfetto. Questa lesione comporta, in assenza di un potere amministrativo idoneo all'affievolimento, il generale controllo demandato alla giurisdizione ordinaria. Interrogativi particolari investono l'ulteriore � momento � dell'irrogazione concreta della pena. Il concetto va inteso sia come scelta di un � tipo � di sanzione (ove la legge prev.eda l'alternativa), sia nell'ambito di siffatto �tipo� (se la natura della sanzione lo permetta), la determinazione concreta del quantum in oscillazione tra i limiti minimi e massimi di leg�ge. Secondo la sentenza in rassegna, correttamente, il sindacato sulla irrogazione concreta della misura (quantum della pena), contenuta nei limiti di legge, � rimesso ,all'apprezzament� discrezionale della P. A. L'assunto, a completamento logico della proposizione, implicherebbe la usuale conoscenza del giudice degli interessi legittimi sui noti vizi di legittimit� dell'atto amministrativo, emesso per effetto di tale discrezionalit�. � peraltro contrario a tale conclusione il Consiglio di Stato (1). Quest'ultimo organo giurisdizionale, indagando (15) sulla natura dell'attivit� diretta in concreto alla determinazione della sanzione pecuniaria, nega che l'entit� della pena che la P. A. pu� infliggere in caso di trasgressione, variabile entro il massimo legislativamente posto, costituisca espressione di una discrezionalit� amministrativa. Stabilito infatti, quale presupposto di base, che, per l'irrogazione della predetta sanzione, vanno tenuti prei;;enti parametri di giudizi precostituiti per legge (circostanze .dei fatti; personalit� dell'autore), alcune conseguenze ne discenderebbero, attinenti alla natura dell'attivit� (decisoria), prima fra le quali l'osservanza di un criterio di proporzionalit� della pena e l'esclusione di ogni giudizio di opportunit� particolare. sull'entit� della stessa. In altri termini, ritenuti sussistenti in concreto i presupposti di fatto dai quali deriva la possibilit� di applicar.e la sanzione, esclusa, altresi, (14) V. per tutte e da ultimo, a quanto consta, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 1970, n. 487 in Riv. Cons. Stato 1970, 927. (15) Nello specifico campo delle repressioni valutarie, ma con espressioni perfettamente aderenti alle norme generali (legge 1929/4). 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zionali risiede, non gi� nell'intento di favorire le esportazioni, ma in quello dli realizzare un dima di coopera2lione tra gli Stati per lo svolgimento di tali servizi di interesse reciproco e che, di conseguenza, non rimangono fuori dell'ambito oggetti di applicazione dell'esecuzione i corrispettivi versati per le prestazioni di servizi internazionali connessi, come nella specie, ad operazioni di importazione. La censura non � fondata, anche se la motivazione adottata dai giudici d'appello va opportunamente rettificata ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. . Con la recente sentenza, richiamata dalla societ� ricorrente, questa Corte, nel qualificare servizio internazionale l'attivit� dei commissionari l'esistenza di altra pena alternativa (16), dovrebbe ritenersi mancante il contenuto caratteristico della discrezionalit�. In questo caso parlare di sanzione adeguata, secondo legge (17), non sig'nifica consentire la possibilit� di scelta fra due o pi� situazioni operative dell'organo chiamato a realizzare lo scopo di pubblico interesse, ma, solo, l'adeguamento pressoch� automatico di una valutazione del fatto rispetto all'ipotesi legislativamente prevista (18). Non pare che tale soluzione del problema possa essere condivisa anche se notoriamente suffragata da autorevole dottrina (19). Non a caso, precedentemente, si � posto l'accento su distinti �mo menti � dell'azione amministrativa, incidenti autonomamente su differenti posizioni giuridiche soggettive. Nell'ambito specifico della legge 9 gennaio 1929, n. 4 (20) l'art. 8, nei suoi tre commi, dando gi� per avvenuta e risolta in senso positivo la fase dell'accertamento dei presupposti di responsabilit� che giustificano l'irro gazione deHa sanzione, pone una prima alternativa, di tipo discrezio nale (21), gi� incidente sull'entit� della sanzione da infliggere. Pu� la Pubblica Amministrazione, secondo la citata disposizione, te nuto conto delle circostanze dei fatti e della personalit� dell'autore delle violazioni, applicare per ogni trasgressione '1a pena a ciascuna di esse at tinente; pu� anche, per�, ravvisando un medesimo disegno antigiuridico, comminare una sola sanzione, i;;uperiore al minimo previsto, ma, sempre, inferiore rispetto alla somma aritmetica risultant� dal cumulo materiale. Negare alla scelta dell'una o dell'altra alternativa carattere di discre zionalit� amministrativa non sembrerebbe corretto. I cosiddetti parametri di legge, peraltro assai generici, in sostanza riferibili �alla nozione di � pericolosit� ., costituiscono il presupposto per la valutazione dell'interesse .Pubblico generico (prevenzione) e specifico (tributario-sanzionatorio) da salvaguardare, derivandosene una scelta di retta ad eventualmente acc"ordare l'unificazione-diminuzione della pena. (16) Almeno nello specifico campo delle responsabilit� valutarie. (17) R.d.1. 12. maggio 1938, n. 794 convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 390. (18) Cosi, pressoch� testualmente, cit. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 1970, n. 487, in Riv. Consiglio di Stato, 1970, 927. (19) V. RASTELLO, La pena pecuniaria nei diritto tributario, 1959, pag. 39 e 145. (20) Da considerarsi, come gi� detto, normativa generalizzata rispetto alle ipotesi specifiche. delle sanzioni valutarie e, in minor grado, delle violazioni c.d. e depenalizzate �. (21) V. RASTELLO, op. toc. cit., pag. 41. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 45 incaricati della vendita in Italia di prodotti esteri, ha affettivamente dichiarato esenti dall'I.G.E., ai sensi dell'art. 1, terzo comma, lett. h) della legge organica i corrispettivi versati ai predetti commissionari, in base alla considerazione che la norma di esenzione, nell'escludere che costituiscano entrata imponibile i corrispettivi relativi ai servizi internazionali non accenna al contenuto specifico del servizio e neppure al risultato che esso sia di utilit� per le esportazioni, per cui essi rientrano nei limiti di applicazione della norma di esenzione, anche se l'attivit� intermediaria sia diretta all'importazione di mer.�i. E non � tutto; infatti, in primo luogo, ritenuta esistente la c.d. continu. azione, ma negata l'unificazione della pena, ben potrebbe il privato dolersi, se del caso, di un cattivo uso di quella discrezionalit�, vantando una posizione soggettiva (interesse legittimo) tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. In ogni caso, poi, anche verificatasi l'unificazione della sanzione e la diminuzione della pena, � imposta, ancora, alla pubblica amministrazione un'ulteriore valutazione della pericolosit�: questa volta in relazione ai predetti interessi pubblici generici ,e specifici preventivi e tributari-sanzionatori, al fine di adeguare in concreto fa sanzione all'interesse tutelato dalle norme in esame. In tale fase l'adeguamento dello specifico mezzo concreto al fine astrattamente previsto, non avviene automaticamente (22), ma implica un apprezzamento (di tipo intellettivo) della pericolosit� dell'azione compiuta e la valutazione (oscillante fra un minimo ed un massimo) dell'adeguatezza della concreta sanzione (23), in relazione alla previsione astratta di legge. Nella fase complessivamente considerata sc>no ravvisabili, dunque., almeno ,quattro � momenti � autonomamente tutelabili: l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'affermazione della respon sabilit� (diritto soggettivo); la scelta discrezionale diretta all'unificazione eventuale della sanzione (interesse legittimo); il procedimento diretto alla determinazione concreta della sanzione stessa (interesse legittimo); l'ecce denza rispetto alla pena massima precostituita per legge (diritto soggetti vo) (24). * * * In materia valutaria (25) la struttura e la dinamica del citato processo logico non subiscono sostanziali diversit�. ' Qui deve escludersi, anzitutto, la sussistenza di una libert�, per il mi nistro, di colpire il trasgressore �ovvero di esonerarlo dalla sanzione (26), ritenuti sussistenti che siano, in concreto, i presupposti per l'affermaz.ione della colpevolezza. (22) Come, invece �, esemplificando, per la progressione proporzionale delle aliquote tributarie al variare della base imponibile. (23) � Quella � quantit� di pena e non � altra .. (24) A parte andrebbe collocato l'erroneo accertamento sui presupposti di fatto e di diritto per l'accertamento della continuazione. (25) R.d. 12 maggio 1938, n. 794 ratificato con legge 9 gennaio 1939, n. 380; d.l. 6 giugno 1956, n. 476. (26) V. Consiglio di Stato, Ad. plen., 13 luglio 1954, n. 12; cit. Consiglio di Stato 30 giugno 1970, n. 487 che pone l'accento sulle disposizioni dell'art. 15 d.1. 6 giugno 1956, n. 476 ratificato con legge 25 luglio 1956, n. 786. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La sentenza impugnata, invece, ai fini della risoluzione della questione sottoposta al suo esame, si � richiamata a numerose altre meno recenti pronuncie di questa stessa Corte, anche a Sezioni Unite, con le quali, proprio in tema di provvigiopi -corrisposte a commissionari di case estere, si � ritenuto che l'esclusione dall'IGE ricorra solo se l'attivit� intermediaria sia diretta all'esportazione di merci dall'Italia, argomentando sia dalla lettera della norma di -esenzione che accomuna alle �espo:rtazioni di merci, derrate e prodotti � i servizi internazionali, sia soprattutto della ratio di essa, consistente ~ella finalit� di proteggere e favorire le esportazioni, finalit~ che resterebbe frustata colpendosi le provvigi<?ni dei commissionari con l'estero, per l'innegabile incidenza di dette provvigioni sul prezzo delle merci (Cass. 19-Settembre 1956 n. 4262, 24 luglio 1965 n~ 1756 e 19 aprile 1966 n. 951). Per�, oltre l'ambito del potere-do~ere incombente alla pubblica amministrazione di perseguire l'accertata colpa, resta pur ,sempre il problema della quantificazione della pena. Sgombrato il campo da un ulteriore equivoco e, cio�, dal fatto che possa applicarsi .una sanzione meramente .simbolica �equivalente a zero economico (equivoco originato dalla circostanza che la legge non prevede un minimo irrogabile), con ci� esercitandosi un potere sostanzialmente discrezionale diretto a condannare in forma ed assolvere in sostanza, restano, anche in questo campo, sussistenti ed individuati i �momenti� dell'accertamento dei presupposti (diritto soggettivo); dell'eventuale superamento del limite massimo sanzionato (diritto soggettivo), della determinazione concreta della pena (interesse legittimo). L'ultima delle citate fasi, diretta a determinare la sanzione, anche in tal caso, data la formulazione legisLativa, non pu� avvenire con adeguamento automatico, ma, sempre, mediante l'ordinario procedimento intellettivo da un lato rivolto ad apprezzare la pericolosit�, e dall'altro, a valutare la congruit� della pena _rispetto al fine. pubblico (prevenzione, economia, sanzione) perseguito dalla legge. Il manifestarsi della discrezionalit� risiede, appunto, nella puntualizzazione concreta della scelta fra l'oscillazione �di un minimo ritenuto idoneo alla prevenzione (ancorch� non espressamente previsto dal legislatore) ed un massimo astrattamente insuperabile. * * * Pi� spiccate analogie �con il campo penale possono riscontrarsi nel caso della c.d. � depenalizzazione � (27), se non altro per la circostanza di un repentino cambiamento di � valutazione della rilevanza deU'interesse che si connette all'osservanza di certi precetti� ritenuti lesivi {dal legislatore), fino a poco prima, dell'ambito penale e, poi, della sfera amministrativa. Anche in tale materia, peraltro, il pretore non sembra avere, come giudice ordinario, il potere di sindacare la congruit� della sanzione, trattan (27) V. nota a Corte Cost., 4 marzo 1970, n. 32, in questa Rassegna, 1970, I, 1, 189 segg.; legge 3 maggio 1967, n. 317. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 47 Sussiste, quindi, contrasto nella giurisprudenza di questo stesso Supremo Collegio sulla portata e sui limiti della norma di esenzione di cui trattasi, ma come esattamente si � rilevato dal Procuratore Generale, non si ravvisa la necessit� di risolvere tale contrasto perch� nella specie il riferimento fatto dall'impugnata sentenza al concetto di servizio internazionale sia del tutto inappropriato. I giudici di merito, in base alle risultanze della prova documentale ed orale, hanno in sostanza accertato che le prestazioni svolte dal-t l'ARMCO in favore dell'Italsider, in esecuzione del contratto 5 giugno 1950, consistettero nell'assistenza e nella consulenza tecnica, non sol- dosi, appunto, di un'indagine su un �momento � dell'azione amministrativa incidente su posizione di interesse indirettamente protetto. * * * Le ipotesi fin qui considerate non possono del tutto ritenersi avulse dai procedimenti di cognizione e di sanzione disciplinare adottati, nell'ambito dei poteri di supremazia speciaLe attribuitile dall'ordinamento, dalla pubblica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti. Certamente � vero che i casi prima esaminati (pena pecuniaria amministrativa; sanzione valutaria; repressione depenalizzata) rip.osano solo sull'estrinsecazione di un potere di supremazia generico, mentre la sanzione disciplinare � effetto del manifestarsi. dell'anzidetto potere di supremazia specifico. Peraltro non pare che la specialit� ovvero la general:it� di siffatto potere possano essere elevati a rango di parametri di differenziazione della natura, della struttura del fine dei relativi procedimenti. Essi hanno, nella dottrina giuspubblistica (28) un valore eminentemente sistematico e C'lassificatorio come tale inidoneo ad influire sulla intrinseca natura degli istituti considerati. In altri termini dal dato esterno (lesione dell'ordine generale e particolare) non pare potersi utilmente trarve alcun elemento idoneo per diffrenziare caratteri d'azione amministrativa. La discrezionalit� attiene piuttosto all'aspetto interiore del procedimento, aimeno nei suo processo formativo, proprio .perch� pi'evede la ponderazione degli interessi in gioco onde derivarne la scelta dei mezzi ritenuti idonei per il raggiungimento del fine precostituito per legge. Sotto altro e diverso profilo non pu� condiversi l'affermazione secondo la quale � l'attivit� amministrativa preordinata all'irrogazione della sanzione risulta ricompresa in un �Ciclo dinamico che non produce una molteplicit� di punti di autonoma rHevanza giudsdizionale �, In virt�, di tale assunto non sarebbe, cos�, ipotizzabile una pluralit� di prospettazioni e di giudizi essendo insussistente la �duplicit� di posizioni corrispondente ad una separata rifrazione processuale del rapporto tra il :cittadino e la P.A. � (29). (28) V. SANDULLI, Manuaie, 1969, pag. 120 e segg. (29) Cosi in Consiglio di Stato, 1970, n. 487, gi� citata. 5 48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tanto per la p:rogettazione del nuovo impianto siderurgicci, ma anche per la sua costruzione e per il suo �esercizio per :i primi dieci anni del suo funzionamento, e che, a tal fine, l'ARMCO: 1) aveva per drca tre anni operato in Italia per effettuare mediante proprio personale, rilievi ed atting~re notizie necessarie alla redazione del progetto, nonch� per consigliare la socie.t� italiana 'SU problemi specifid inerenti alla caratteristiche dell'impianto, alla sua ubicazione e capacit�; 2) che del pari ,in Italia si era svolto il controllo della esecuzione del .progetto e la prestazione della consulenza �continuativa per l'avviamento e nella fase successiva di produzione dell'impianto, installato attraverso l'intervento dei tecnici americani; 3) �Che per tali prestazioni erano corrisposte delle somme calcolate proporzionalmente al quantitativo della produzione, oltre al rimborso degli stipendi, spese di viaggio e trasferimento per il personale americano; 4) che negli Stati Uniti si era svolta l'attivit� di predisposizione del progetto e di ricerca dei macchinari e del personale specializzato. Sulla base di tali elementi la Corte di merito, rilevato che l'atti vit� �svolta dall'ARMCO in favore dell'Italsider era stata posta in Sembra vera; viceversa, l'opposta affermazione: quella, cio�, tendente ad evidenziare nella contestualit� deH'atto conclusivo del procedimento, i precedenti � momenti � dell'azione amministraitiva, diretti all'accertamento della responsabilit�, al dovere di sanzionare, all'esame dei presupposti di pericolosit�, ai limiti massimi astratti della pena, all'apprezzamento ed all'adeguamento concreto della sanzione in relazione alle :finalit� ultime che la legge intende perseguire. Risulta da tutto il discorso fin qui svolto che, secondo chi scrive, tale atto conclusivo, attraverso la form.a di una mera contestualit�, contiene determinazioni risalenti a diversi momenti operativi, autonomamente ido nei a ledere posizioni giuridiche soggettive di varia naitura, e, quindi, auto nomamente tutelabili dinanzi a diversi giudici e secondo differenti angola zioni. L'attribuire, poi, a talune fasi fondamentali del procedimento di cui si discute un valore meramente interno o strumentale, urterebbe contro la concreta realt� costituzionale .secondo la quale devono esistere giudici che controllino la fase della r�esponsabilit�, la scelta del tipo sanzionatorio, i criteri di legittimit� e di ponderazione dei pubblici interessi sulla base dei quali una certa �quantit�� di pena comprime in un certo modo la sfera individuale. Diversamente si giungerebbe ad affermare che, sull'entit� della pena, il privato si trova in una posizione sfornita di tutela, quale portatore di un. interesse di fatto non protetto, simile a queno di chi vanti una posi zione indifferenziata diretta alla manutenzione delle strade, all'illumina zione pubblica, al funzionamento dei pubblici servizi, al buon andamento della pubblica ammi�nistrazione (30). �, per�, palese l'inaccoglibilit� di simHe conclusione: qui si tratta di un provvedimento individuale, sanzionatorio, afflittivo, destinato a degradare e, come gi� detto, a comprimere la sfera individuale. (30) Per i citati esempi, SANDULLI, Manuale, 1969, pag. 70. ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 49 essere parte nel territorio nazionale e parte all'estero, ha senz'altro ritenuto che tale attivit� doveva essere inquadrata nell'ambito del ser vfaio �internazionale. Ma tale conclusione non pu� essiere condivisa. La Corte di merito, invero, ai fini della qualificazione del rapport� inter venuto tra l'ARMCO e l'Italsider, ha indubbiamente 'attribuito eccessivo risalto al fatto che alcune prestazioni erano state effettuate fuori dail territorio nazionale, mentre tale circostanza non era sufficiente per riconoscere il caratte!l'e internazionale del rapporto. Per poter, infatti, qualificare �come internazionale un determinato servizio, agli effetti dell'applicazione della norma di esenzione, non basta fare riferimento alla mera localizzazion�e delle prestazioni ad esso ine renti, n� tanto meno alla nazionalit� o alla residenza all'estero o in In definitiva non pu� �Configurarsi un'identica situazione giuridica fi nale-esposta alla concorrente ed inammissibile scelta del giudice da parte del perseguito. Trattasi, invece, di una somma di operazioni diversificate quanto alla natura degli interessi colpiti (e P!l'Otetti), contestualmente unificate (ma logicamente e giuridicamente scindibili), nell'atto terminale del procedi. mento. � da ritenere, dunque, concordando con la Corte di cassazione ed in difformit� rispetto all'opinione espressa dal Consiglio di Stato, che il giu dice amministrativo di legittimit� possa sindacare i criteri che conducono all'irrogazione della pena, incidendo il il'elativo procedimento, per questo aspetto, su interessi indi-rettamente protetti. Trattandosi di censura di legittimit�, resterebbero, solo, esclusi, i mo tivi implicanti doglianze di merito; fra questi dovrebbe ricomprendersi quello, pi� spesso ricorrente, diretto a sindacare � sic et simpiiciter .,; l'ec cessivit� della somma pretesa anche se contenuta nei limiti di legge. * * * (2) La seconda massima rappresenta un ulteriore progresso della giurisprudenza in 'relazione alla definizione del concetto di � servizio internazionale., ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1 lett. h) del r.d.l. 9 gennaio 1940 n. 2. Il contrasto al quale si accenna in motivazione � pi� formale che s�stanziale. Gi� infatti, il Supremo Colleg1o (Cass., Sez. I, 9 maggio 1969 n. 1575, in Foro it., 1969, I, 2571, con nota di richiami) aveva ammesso l'esenzione per operazioni di importazione. L'evoluzione della materia pu� reperirsi nella nota redatta da A. RoMANO GALLEGRA in La Finanza pubblica 1969, I, 153 sotto il titolo:Esenzione dall'IGE anche per le provvigioni dell'attivit� intermediaria di importazione. Non si mancher� di il'ilevare che la d~cisione risolve la questione �I'elativa alla localizzazione economica, nel senso che essa non deve essere riferita ad un momento preparatorio, unilateralmente formativo dell'oggetto della prestazione, ma al moment9 della realizzazione effetti.via dello scambio (cfr. Contenzioso Stato, 1966-70, voi. II, pag. 827). CARLO OARBONE RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 50 territorio nazionale della parte a cui favore sono ese,guite, ma � indispensabile non soltanto una promiscuit� delle prestazioni rese nel territorio nazionale con quelle rese nel territorio estero, ma .anche e soprattutto che le prestazioni stesse, per la loro intrinseca natura, richiedano comunque e necessariamente una continua �collaborazione con l'operatore straniero e, di conseguenza, una organizzazione tecnica sia nello Stato estero come in Italia. Cosi � da dirsi nell'ipotesi di trasporti (aerei, terrestri, marittimi) dall'Italia all'estero oppure tra Stati esteri attraverso l'Italia, �come del pari in quella dei servizi telegrafici, telefonici, ecc. dall'Italia all'estero e viceversa e lo stesso si pu� dire nel caso, esaminato da questa Corte nelle summenzionate decisioni, del servizio prestato dal commissariato, residente in Italia di case estere, in cui, come si � esattamente rilevato l'attivit� prestata, per la stessa natura intermediaria del commercio estero, � destinata a svolgevsi necessariamente all'estero, non fosse altro per gli indispensabili contatti con gli importatori str,anieri. Che, del resto, il concetto di � serv1z10 internazionale � sia diverso da quello di attivit� internazionale, �Consistente nella prestazione di servizio sia in Italia che all'estero, si evince chiaramente dalla stessa parificazione, ai fini dell'esenzione, dei � noli � agli altri servizi internazionali, tenuto presente che i corrispettivi dei servizi internazionali di noleggio, implicando necessariamente prestazioni che si svolgono promiscuamente nell'ambito tra pi� Stati, sono maggiormente caratteristici e, perci�, esemplificativi per il concetto di internazionalit� del servizio. Qualora, inoltre, si volesse interpretare l'espressione �servizi internazionali � nel senso di semplice pr�estazione .di servizi in Italia e all'estero, significherebbe imputare al legislatore una inconcepibile e grave manchevolezza di tecnica impositiva, che lascerebbe aperta -mediante l'incarico a persona residente all'estero di eseguire determinate prestazioni -la via alle pi� ampie esenzioni ed ad una -inaccettabile dilatazione della categoria dei servizi internazionali. Ci� non ha considerato la Corte di merito allorch�, nella sentenza impugnata, rilevato che l'ARMCO aveva negli Stati Uniti svolto la sua unilaterale attivit� di redazione del progetto dell'impianto industriale e di rkerca dei macchinari, ha senz'altro ritenuto che il rapporto era da inquadrare nell'ambito dei servizi internazionali. A parte la considerazione che quell'attivit� era di trascurabile entit� rispetto a quella svolta in Italia, considerata unitariamente e nel suo effettivo e �completo contenuto, � decisivo il rilievo che in quelle presta~ioni non possono ravvisarsi quei caratteri di promiscuit� e di necessario inserimento nell'attivit� svolta in Italia, indispensabile per poter concludere il complesso rapporto nel concetto di servizio internazionale. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 51 Si deve per.ci� concludere che i corrispettivi versati in dipendenza di tale rapporto sono stati le.gittimamente assoggettati all'imposta sull'entrata, non verificandosi per es.si i .presupposti richiiesti, ai fini dell'esenzione, dall'art. 1, terzo �Comma, lett. h) della citata legge. In tali sensi modificata la motivazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato perch� il dispositivo della sentenza � conforme a diritto. Con il secondo motivo del suo ricorso l'Italsider denuncia la violazione dell'art. 8 legge 4 gennaio 1929 n. 4 per aver la Corte di merito affermato la improponibilit� della domanda subo�rdinata di riduzione della pena pecuniaria sotto il rifiesso che la determinazione 1della pena pecuniaria, entro i previsti limiti edittali, sfugge al sindacato dall'autorit� giudiziaria ordinaria. In particolare lamenta che i giudici di merito, nell'escludere la potest� dell'autorit� giudiziaria di gi.dicare della .misura della pena pecuniaria, non abbiano tenuto conto eh.e, nella specie, la pena avrebbe dovuto essere applicata una sola volta ai sensi della summenzionata norma, e non per tante volte quante erano state le ripetizioni dei versamenti all'ARMCO. Anche tale motivo -che prosp.ettando una questione di giurisdizione, ha determinato la rimessione della causa a queste Sezioni Unite -� infondato. Esso muove dall'erronea premessa �Che l'Amministrazione abbia applicato, per le due infrazioni contestate all'Italsider, due distinte sanzioni, mentre in realt�, come ben rilevarono i giudici di. merito (il che questa Corte pu� controllare, attesa la natura della questione prospettata), il Ministro delle Finanze ha inflitto, per le due infrazioni, un'unica sanzione, 'in applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 4 del 1924, di cui si lamenta invece la violazione e che appunto dispone che, in caso di pi� violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione pu� ess�re applicata, tenuto conto �delle circostanze dei fatti e della personalit� dell'autore delle violazioni�, una sola volta, anzich� per ogni violazione. Ed � di tutta evidenza �che la prevista variabilit� d.ella pena da un minimo ad un massimo e la graduazione di essa in base agli elementi oggettivi e soggettivi de1la violazione rport;mo necessariamente ed i:nevitabilmente a riconoscere all'autorit� preposta un potere discrezionale nell'irrogazione �concreta della pena stessa. La posizione, cio�, del1' Autorit� amministrativa �' del tutto analoga a quella che si verifica nel campo penale vero e proprio, per �Cui nei limiti fissati dalla legge il giud!ce applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale � (art. 132 cod. pen.). Identico significato si deve, pertanto, attribuire. alla legge n. 4 del 1929 sia quando all'art. 55 dispone che l'Intendente di finanza � determina, con provvedimento motivato sotto forma di ordinanza, l'am 52 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO montare della pena pecuniaria�, sia quando all'art. 8 stabilisce che, nel caso di pi� infrazioni, la pena pu� essere applicata una sola volta e che, in tal caso, �essa deve essere superiore a quella stabilita da�a legge per una sola violazione, purch� non superi la met� dell'ammontare complessivo della pena che si sarebbe dovuto applicare calcolando le singole violazioni. Se pertan~o non si pu� negare la competenza dell'autorit� giudiziaria ordinaria a conoscere della legittimit� del provvedimento, certamente di natura non giurisdizionale, con il quale l'autorit� amministrativa irroga la pena pecuniaria allo scopo di accertare la esistenza o meno della trasgressione o la responsabilit� del trasgressore (Sez. Un., 30 luglio 1953 n. 2,594), deve invece essere esclusa la potest� del giudice ordinario di giudicare sulla misura della pena inflitta, come nella spe�ie, entro i limiti previsti dalla legge, per essere la relativa determinazione rimessa, entro tali limiti, all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione. Per quanto, poi, concerne l'eccezione con la quale la societ� ricorrente iha riproposto, lo stesso motivo, il dubbio, gi� senza utile risultato prospettato nelle pregresse fasi del giudizio, sulla legittimU� costituzionale dell'art. 8 della legge n. 4 del 1929 per la sua ~ncompatibilit� con l'art. 21 della Costituzione, osservasi che tale eccezione va disattesa per le medesime esatte considerazioni valol1izza,te dalla sentenza impugnata, secondo cui la disposizione di cui al dtato art. 8, lungi dal rimette11e alla mera discrezionalit� della Pubblica Amministrazione la determinazipne della pena pecuniaria, ha invece cura di stabilire, anche nell'interesse del trasgressore, i criteri di massima (gravit� dell'infrazione, personalit� dell'autore di essa) ai quali l'Amministrazione deve uniformarsi nell'esercizio della sua potest� discrezionale. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 febbraio 1972, n. 471 -Pres. Stella Richter -Rel. De Biasi -P. M. Trotta (conf.) -Tirrenia s.p.a. di navigazione ~avv. Lefebre) c. Ministeri del Tesoro e della Marina Mercantile (avv. Stato Albisinni). Competenza e giurisdizione -Contratti di guerra -Deliberazione Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra -Impugnazione -Giurisdizione del giudice ordinario -Fattispecie. (d.l. 25 maggio 1948, n. 674, art. 8). Sussiste la giurisdizione' dell'Autorit� giudiziaria ordinarta sulle impugnazioni delle deliberazioni del Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra qualora i privati deducano la violazione di norme PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 53 contrattuaii o legati poste a tutelia dei loro diritti: nella specie la societ� Tirrenia neLl'impugnare una deliberazione di detto Commissariat� ha chiesto ai giudice adito iL riconoscimento del suo diritto ai rimborso delle spese di ripa.razione di una motonave a norma dei contratti di noleggio contestando ia risolvibilit� di questi ct,a parte del Commissariato stesso e �comunque L'avvenuta risoluzione di essi ex Iege (1). (1) In argomento cfr. Cass., Sez. Un., 29 luglio 1~69, n. 2881, 19 settembre 1967, n. 2179 e 24 luglio 1964, n. 2031. Ma l'affermazione cosi come � stata fatta nella specie sembra rieccheggiare la teoria della prospettazione peraltro sempre decisamente respinta dalle stesse Sezioni unite della Corte di Cassazione in materia di giurisdizione (v. da ultimo in questa �Rassegna> 1972, I). In questo caso, peraltro, evidentemente la situazione di fatto sar� apparsa tale che non si � ritenuto di dover �aggiungere alcunch� a quanto riportato nella massima, dove si sono trascritti integralmente tutti i motivi della decisione. SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 196 -Pres. Rossano -Est. Berarducci -P. M. Caccio1ppoli (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Carusi) c. Manea e Guerra. Esecuzione forzata -Opposizione di terzo -Casa del debitore -Presunzione di appartenenza dei mobili -Efficacia -Prova contraria Contenuto. (c,.p.c. art. 621). La presunzione di appartenenza al debitoire dei beni pignorati nella sua abitazione o nella sua azienda posta dall'ari. 621 c.p.c., la quale opera anche nei confro1iti dei familiari con costui conviventi, non pu� e'ssere vinta da pres�nzioni contrarie ma solo dalla prova certa del terzo opponente, con le limitazioni da tale noirma previste, di avere acquistato il diritto di propriet� od aitro diritto reale sui beni medesimi e di averli affidati al debitore pignorato. Non � pertanto opponi-bile al creditore procedente il contratto di vendita delle cose pignorate nell'abitazione del debitore, intercorso tra il terzo opponente non convivente con �il debitore ed un familiare di costui, ove non sia fornita altres� la prova che la pro']JTiet� de1lla co~a venduta spettasse al debitore. (Omissis). -Con il primo motivo, denunciandosi la violazione '-,,_ degli artt. 2697 e.e., 113, 115, 513, 619 e 621 c.ip.c., in relazione al (1) Cfr. Cass. 10 marzo 1967, n. 577 in Foro It. Rep. voce Esecuzione in genere n. 117 /118, per la quale un contratto di compravendita delle cose pignorate nell'abitazione della debitrice, intervenuto tra il marito ed il figlio con lei conviventi, non puc) essere opposto al creditore precedente, se l'acquirente non dia la prova che la propriet� delle cose vendute spettasse al venditore. Cfr. altres� Cass. 14 ottobre 1968, n. 3250 _secondo cui il terzo reclamante la propriet� dei mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore deve dimostrare, con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, il proprio acquisto ed altres�, con i mezzi di prova disposti dall'art. 621 c.p.c., che alla data del pignoramento i mobili si trovavano presso il debitore a titolo diverso da quello di propriet�, cfr. altresi Cass. 1� febbraio 1968, n. 336; 3 febbraio 1968, n. 359. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE l'art. 360, nn. 3 e 4, di detto ultimo codice, si assume che erroneamente la sentenza denunciata ha ritenuto che la scrittura privata 1� apr.ile 1966, registrata a Vicenza il 6 aprile 1966 -con cui Giuliana Manca, opponente ex art. 619 c.p.c., avrebbe acquistato, da Emma Gasipari, moglie convivente del debitore esecutato, alcuni mobili pignorati nella casa del medesimo -costituisse titolo opponibile alla creditrice procedente. Il Tribunale, secondo I'Amministrazione ricorrente, non avrebbe tenuto 1conto dell'art. 621 scrpra citato, che escludeva la possibilit� che si invertisse nuovamente l'onere della prova, richiamando, in favore della rivendicante, la presunzione di buona fede ex art. 1147, ult..comma, e.e. Si deduce, infatti, che la specifica presunzione legale di appartenenza dei beni pignorati al debitore esecutato, posta dal detto art. 621, non poteva essere vinta con un'altra presunzione a favore� della rivendicante, e che, pertanto, il Tribunale doveva considerare mancante la prova utile a.gli effetti della peculiare revi.ndica in questione, esercitata in pregiudizio ~ella creditrice procedente. Il motivo � fondato. Pi� volte questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (dr. sent. n. 3280 del 1968, sent. n. 577 del 1967, sent. n. 2048 del 1966) che l'art. 621 del codice di rito pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione (o nella sua azienda), presunzione che, in caso di opposizione 1di terzo ex articolo 619 c.p.c., pu� essere vinta, non da altre presunzioni, ma solo dalla prova certa, da fornirsi dall'opponente, con le limitazioni previste dallo stesso art. 621, che egli ha acquistato il di.ritto di propriet� o altro diritto reale su detti beni e che ha affidato gli stessi al debitore rpi1gnorato. Giova dcordare anche che la giurisprudenza di questa Suprema Corte. � altres� costante nel ritenere che l'anzidetta presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati sia assoluta ed operi, quindi, 1 anche nei 1confronti dei familiari dello stesso debitore con lui conviventi, con la conseguenza che anche ognuno di costoro, per superare tale presunzione, ha l'onere di dimostrare il diritto vantato sui beni pignorati nella comune abitazione. Orbene, tutto ci� ,comporta che un contratto di vendita delle cose pi1gnorate nell'abitazione del debitore, intervenuto fra il terzo opponente, non 1convivente ,con il debitore, ed un d�amiliare di questo, con lo stesso debitore convivente, non � opponibile al creditore procedente, se il terzo acquirente non dia anche la prova che la propriet� delle cose vendutegli spettasse al venditore, in quanto, in difetto di tale prova, non essendo dimostrato il passa1ggio di detta propriet� dal debitore al venditore, rimane operante la .presunzione di appartenenza delle ,cose pignorate allo stesso debitore. 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ci� non � stato tenuto pre,sente dai giudici del merito che hanno ritenuto, invece, opponibile all'Amministrazione finanziaria procedente il contratto di vendita dei beni pignorati nell'abitazione del debitore Guerra, stiipulato fra la opponente Manea ed Emma Gasperi, moglie del debitore, 'con lo stesso 1convivente, pur in difetto della ulteri~re dimostrazione 1che tali beni si appartenessero alla venditrice, e, pertanto, il motivo in esame non pu� non essere accolto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 febbraio 1972, n. 398 -Pres. Malfitano -Est. Lagrotta -P. M. De Marco (conf.) -Opera Vaforizzazione Sila (avv. Stato Angelini Rota) c. Esatto.ria Imposte dirette di Cir� Marina (avv. Martucelli e Compagno). Opere pubbliche -Appalto -Pi~noramento in corso d'opera dei crediti dell'appaltatore di risulta ed avvenuto collaudo -Efficacia. (legge :;io marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 351). Poich� l'espropriazione presso terzi � configurabile anche con riferimento a crediti non immediatamente esigibili, miquidi e condizionali, � e;Jfic.ace ai sensi deiLL'art. 351 legge 20 marzo 1865, n. 2248 aUeg. F, anche ~enza il consenso dell'Amministraziol/ie' committente, il pignoramernto in corso d'opera deUe somme \che risuiteranno a cre�dito dell'appalbatore dopo� il collaudo definitivo. (Omissis). -Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 351 del1a legge 30 marzo 1865, n. 2248 Alleg. F in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.rp.c. Premesso che, in mancanza di assenso dell'Amministrazione committente, doveva ritenersi inefficace il pignoramento eseguito sul prezzo di appalto quando le opere erano ancora in corso di esecuzione, �Sostiene l'ente .ricorrente che l'inefficacia doveva intendersi estesa al pignoramento nel suo complesso e inficiava in conseguenza la validit� del relativo atto anche in relazione alle somme risultanti a credito dell'arppaltatore dopo il collaudo dell'orpera. (1) In senso conforme cfr. Tribunale Palermo 25 giugno 1965 in Giur. Sic. 1965, 497. Contra cfr. Cass. 5 agosto 1940, n. 2791 secondo la quale <a mente dell'�rt. 351 1. 20 marzo 1865, ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche, senza il consenso preventivo della P. A., non � permesso, durante l'esecuzione delle opere stesse, il sequestro neppure della parte di prezzo dovuta dopo la ultimazione e dopo il collaudo dei singoli lavori, che abbia preceduto la definitiva collaudazione dell'opera �. PARTE I, SEZ. ri:r, GIURISPRUDENZA CIVILE 57 Il motivo va disatteso. � da premettere che non pu� essere presa in considerazione fa tesi, prospettata dal resistente nella memoda presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., che alla data del pignoramento il contratto di appalto era gi� risolto, a norma dell'art. 31 della legge fallimentare, per effetto ,del fallimento, dichiarato anteriormente a quella data, dalla societ� appaltatrice. � :noto che, a parte le questioni <rilevabili d'ufficio e i nuovi profili di diritto compresi nel .thema decidendum gi� dibattutto, � precluso nel giudizio di cassazione l'esame di nuove questioni, specie se richiedano indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, siano o non gi� acquisiti agli atti i relativi elementi. Esattamente. peraltro la Corte di merito h.a ritenuto che J.'invalidit� del pigno11amento non si estendesse alle somme residuate a credito dell'appaltatore dopo il collaudo definitivo dell'opera. Invero, il citato art. 351 della legge sui Lavori Pubblici vieta bensl.-che durante l'appalto siano sottoposte a misura-cautelare (o, secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, ad rspropriazione forzata) le somme dovute all'appaltatore, ma espressamente consente il 1sequestro (e il 1pignoramento) sulle somme che �rimarranno dovute dopo la definitiva collaudazione dell'opera �. Dal momento pertanto che l'espropriazione aveva ad oggetto � le somme dovute e debende � dalla� committente amministrazione, nulla impediva, tenuto presente che l'espropriazione presso terzi � configurabile (v. in proposito Cass. 22 ottobre 1963, n. 2803) anche in riferimento a � c,rediti non immediatamente esigibili, illiquidi o condizionali, che fosse .riconosciuta validit� al pignoramento nei limiti delle somme che fossero risultate a credito ,dell'appaltatore ad avvenuto collaudo. N� l'inte! 1pretazione accolta dalla sentenza impugnata � contraria alla ratio della norma, fondata sull'esigenza di evitare che la mancata disponibilit�, da pa�rte dell'arppaltatore, dell'importo dei crediti gi� maturati a suo :favore possa nuocere al regolare andamento dei lavo<ri. Tale scopo non pu� essere ovviamente frustrato da azipni cautelari ed esecutive dirette contro crediti non esigibili se non ad opera gi� I compiuta e collaudata. -(Omissis). In tali sensi la dottrina pi� autorevole -cfr. CIANFLONE �L'appalto di opere pubbliche ., 1950, 610 per il quale � l'interprezfone � da ritenersi esatta, sia perch� il primo comma dell'art. 351 dispone indistintamente che il divieto agisce � durante la esecuzione delle stesse opere �, .sia perch� un sequestro praticato ora per allora non fa di per se venir meno la ragione del divieto, che � quella di evitare all'appaltatore, pur contro il diritto dei suoi creditori, la possibilit� di difficolt� :finanziarie ... tali difficolt� possono essergli create, specie in ordine ai finanziamenti di cui avesse b~sogno... �. Cfr. altresi Cass. 19 ottobre 1954, n. 3870 in Foro it., 1955, I, 785; Appello Roma 19 gennaio 1954, ivi, I, 752. 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 febbraio 1972, n. 416 -Pres. La �porta -Est. Pedroni -P. M. Mililotti (conf.) -Ministero dell'Interno (avv. Stato Corsini) c. Pedersoli. / Circolazione stradale -Illeciti amministrativi -Pena pecuniara -Pagamento in misura ridotta -Disciplina., J (1. 3 maggio 1967, n. 317, art. 5; t.u. 15 giugno 1959, n. 393, art. 138). L'art. 5 deHa legge 3 maggio 1967, n. 317 recmite modificazioni al sistema sanzionatorio in tema di circolazione stradale, neUo. ammettere al pagamento in misura ridotta della somma dovuta in dipendenza de�gli ineciti amministrativi previsti nel precedente art. 1 richiama, con carattere ricettizio, la disciplina contenuta neU'art. 138 t.u. 15 giugno 1959, n. 393 anche per quel che concerne� le modalit� ed i termini di tale pagamento sicch�, onde questo possa conse�guire effetti liberatori per gli obbligati, dovr� essere efettuato nei termini e nella graduale misura ridotta deUa somma da tale norma all'uopo stabilita. (Omissis). -Con l'unico motivo di annullamento -nel denunciare la violazione e falsa apiplicazione dell'art. 5 leg.ge 23 mag:gio 1967, n. 317, in relazione agli artt. 8 e 9 della stessa legge e 138, comma 3 e 4; del t.u. sulle norme della circolazione stradale, approvati con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonch� il vizio di omesso esame su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.rp.c. I'Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che il � pagamento della somma determinata per l'oblazione �, addotto a fondamento della dichiarata illegittimit� dell'opposto provvedimento .prefettizio, era inefficace siccome effettuato tardivamente e cio�. oltre il quindicesimo giorno della contestazione, come prescritto dal combinato disposto dei citati artt. 5 deila legge del 1967 e 138 del t.u. del 1959. Il ricorso merita accoglimento sotto l'assorbente profilo del denunciato vizio di omesso esame, la cui indubbia sussistenza non con �sente di �stabilire se la sentenza impugnata sia altres� incorsa nella violazione, pure denunciata, delle anzidette norme di diritto sostanziale. (1) Non constano precedenti. Circa la perentoriet� dei termini previsti per una va!Lda oblazione delle contravvenzioni stradali cfr. Oass. Pen. 30 ottobre 1964 DI SEGNI; 16 ottobre 1962, RAMICINI ecc. Per un profilo generale cfr. MILITERNI E VELLA �Considerazioni sulla depenalizzazione� in Giust. Civ. 1969, IV, 11 e segg.; METTA � Incostituzionalit� della disciplina rebativa alla depenalizzazione delle contravvenzioni stradali � in Riv. Circ. e Trasp. 1969, 205. � PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Nei lim,iti del denunciato vizio e ai fini dell'esame sulla decisivit� del punto che si lamenta esser stato pretermesso, 1giova ricordare che la legge, 3 maggio 1967, n. 317 -nel provvedere, tr.a l'altro, alla cosiddetta � depenalizzazione � di talune violazioni delle norme sulla circolazione stradale, assoggettandole alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari all'ammontare dell'ammenda gi� comminata dalle norme saddette -dispone, all'a.rt. 5, 'Primo comma, che � � ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta ai sensi dell'art. 138 del t.u. approv. con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Il quale, a sua volta, testualmente dispone, nel terzo comma, che il �contravventore � ammesso a pa�gare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalit� indicate nel precedente comma, una somma covrisrpondente alla sesta parte del massimo della rpena stabilita qalle presenti norme per la contravv�nzione commessa � e, nel quarto comma che � a decorrere dal sedices1mo giorno e fino al �sessantesimo dalla contestazione, l'oblazione � ammessa mediante il pagamento di un terzo del massimo della pena �. Il richiamo a tale norme, contenuto nel citato art. 5 della legge del 1967, ha indubbiamente carattere ricettizio anche per quanto concerne le modalit� e i tevmini ivi previsti .per l'oblazione delle contravvenzioni, epper� questi si applicano alle violazioni amministrative in che le contravvenzioni medesime sono state trasformate. I termini anzidetti -fissati nel massimo e strettamente collegati alla graduazione delle somme da pagare a seconda del tempo del versamento sono per loro natura perentori, s� che il loro inutile decorso comporta necessariamente la decadenza del corrispondente diritto accol'dato all'autore dell'illecito di evitare il 1procedimento amministrativo ed il conseguente obbligo del pagamento della maggior .somma che il prefetto dovr� determinare. Ora, nel caso in esame, il Pretore di Mon.dov� ha limitato la sua indagine all'accertamento dell'avvenuto versamento � della somma determinata per l'oblazione della contravvenzione ., senza curare di verificarne la tempestivit� dalla quale unicamente pu� disc�endere l'effkacia liberatoria dall'obbligazione nascente dall'illecito amministrativo. Il rilevato vizio di omesso esame di punto decisivo -che determina l'annullamento della sentenza iimpugnata -dovr� esser emendato dal giudice di rinvio, il quale dovr� compiere la necessaria indagine diretta ad accertare la tempestivit� o meno dell'avvenuto versamento, con particolare riguardo al soggetto rche lo ha effettuato e che -secondo quanto la stessa Amministrazione ricorrente afferma risultare in modo certo dagli atti del merito -sarebbe non gi� l'autore dell'infrazione, odierno iutimato ed opponente in sede �di merito, bens� 60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il proprietario dell'autocarro. Ove acquista per vera questa circostanza -il cui accertamento, non risultando dalla sentenza impugnata, non pu� essere compiuto in questa sede, esulando dai compiti istituzionali di questo Supremo Collegio� -lo stesso giudice dovr� accertare se nei confronti del detto soggetto, per la sua qualit� di coobbJ.igato in solido espressamente affermata dall'art. 3 della dtata legge n. 317 del 1967, sia stata effettuata fa necessaria contestazione o notificazione dell'infrazione, evidente essendo che, in ipotesi negativa, i termini pe; rentori di �cui dianzi si � detto non avrebbero, nei di lui confronti, iniziato il loro decorso, con la conseguenza che il versamento da J.ui effettuato dovrebbe ritener'Si tempestivo e, come tale, produttivo di effetti liberatori anche per l'altro coobbltgato al quale � rivolta l'ingiuntiva ordinanza prefettizia della cui legittimit� si tratta. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 febbraio 1972, n. 436 -Pres. Giannattasio -Est. Spadaro -P. M. Minetti (cornf.) -ENEL (avv. Co1gliati Derza, Setti e Volpati) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) e Soc. p. Az. Montecatini Edison (avv. Nicol�, Pizzi e Prinetti Castelletti). Energia elettrica -Nazionalizzazione delle imprese elettriche -Trasferimenti coattivi di azienda -Debito d'imposta -Tr�sferimento all'Enel -Limitazioni della responsabilit� dei cessionari -Non sussiste. (1. 6 dicembre 1962, n. 1643, artt. 1 e 4; d.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, artt. 2, (6; d.P.R. 14 marzo 1963, n. 219, art. 1; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 197). Perr effetto delle leggi di nazionalizzazione de.ile avtivitd elettriche, si verifica il trasferimento coattivo all'ENEL deU'oerganizzazione produttiva concretamente 6perante presso l'imprenditore espropriato, nel complesso dei suoi fattori e mezzi, compresi i rapporti giuridici ad essa afferenti, senza alcuna disc1-iminazione per i rapport.i passivi tributari e senza che possa ricevere applicazione la dispo8iziolfl,e di cui all'articolo 197 t.u, 29: gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle Imposte Dirette, circa la solidarietd, nei limitt della norma, dei cessionari nel pagamento delle Imposte sui redditi e delle soperatasse stabilite in vista delle cessioni negoziali di azienda. (1) In senso conforme cfr. Cass. 20 marzo 1971, n. 804 in Giust. Civ., 1971, I, 834; S. U. 24 aprile 1970, n. 1176 e 1173 ivi 1970, I, 949. In dottrina cfr. ALLORIO �Tributi inerenti alla gestione della Impresa e tributi connessi all'esistenza della persona giuridica espropriata nella nazionalizzazione delle societd elettriche � in Giur. It. 1969, I, 2, 316. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 61 (Omissis). -Con il primo motivo di rico11so, denunciandosi la violazion� e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 16 e 81 del t.u. delle leggi imposte dirette (d.P.R. ,29 genn�io 1958, n. 645), degli articoli 1, 2 e 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, degli artt. 2, 5 e 6 del d,.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, dell'art. 1 del d.P.R. (4 marzo 1963, n. 219, il tutto in relazione agli artt. 12, 14 e 15 delle disposizioni della legg~ in generale e all'art. 360 n. 3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza iper avere ritenuto 'che l'ENEL,. a seguito del trasferimento in c;ipo ad esso della impresa elettrica qella Societ� � Edison Volta., avvenuto per effetto della .legge di nazionalizzazione delle attivit� elettriche, fosse subentrato, a titolo di successione particolare, anche nelle obbligazioni triQ_utarie della detta Societ�. Al riiguardo si sostiene, invece, che le norme SJUlla nazionalizzazione non hanno derogato al principio fondamentale dell'ordinamento tributario, secondo cui soggetto passivo dell'obbligazione tributaria � solo �colui nei cui confronti si � verificato il presUpposto di imposta, e si deduce che, riferendosi il tributo, in ordine al quale � sorta contestazione, ad un periodo anteriore a quello del subentro dell'ENEL nella titolarit� della impresa elettrica della � Edison Volta �, si sarebbe dovuto escludere la successione dell'Ente risipetto a quel tributo. Il motivo � infondato. La questione, negli identici termini nei quali � stata sollevata dall'esposta 1censura e con le identiche argomentazioni addotte nella censura stessa, ha gi� formato oggetto di ampio esame da parte di questa Suprema Corte, la quale, sia a Sezione Semplice che a Sezioni Unite, in numerose decisioni, alcune delle quali recenti, ha, costantemente, ribadito il principio che l'ENEL deve risipundere del debito di imposta di �una societ� esercente in modo esclusivo o principale un'impresa elettrica, che sia stata trasferita aH'Ente in seguito alla legge di nazionalizzazione delle attivit� 'elettriche, dato che oggetto del trasferimento � l'ovganizzazione iproduttiva concretamente operante presso l'imprenditore espropriato, nel complesso di tutti i suoi fattori e mezzi, compresi i rapporti 1giuridici costituiti dallo stes,so imprenditore espropriato ai fini dell'o11ganizzazio:ne dell'impresa, rapporti che sono connaturati con il concetto di tale 011ganizzazione e che sono fondamentali rper la continuit� dell'attivit� produttiva (Sez. Un. 24 aprile 1970, n. 1173, !Il. 1174, n. 1175 e n. 1176; Sez. I 20 marzo �971, n. 801). In sostanza, ,secondo tali decisioni, il trasferimento a1l'ENEL di tutti i rapporti giuridici passivi attinenti all'imipresa trasferita � 01pe11ato, senza alcuna dtscriminazione per i rapporti ipassivi tributari, da una norma cogente, specifica della materia della nazionalizzazione delle imprese elettriche (legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e d.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36), e valida per introdurre deroga ad un principio generale, quale sarebbe, secondo il ricorrente, quello della immutabilit� dei sog 62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO getti del raipporto tributario, in mancanza di una successione a titolo universale. Con riferimento a questo ,principio ,giurisprudenziale, in ordine al quale non sussiste n� � stata addotta alcuna nuova valida ragione per discostarsene, �e in relazione al caso di specie, in cui � ipacifko che la Societ� � Edison Volta � esercitava in via �principale la impresa. elettrica trasferita all'ENEL, ben fondatamente deve affermarsi che la j impugnata sentenza, la quale ha ritenuto che l'ENEL era subentrato anche nei rappo�rti ,passivi tributari della detta Societ�, non merita fa �censura prospettata con l'esaminato motivo, di rico,rso, che va, perci�, rigettato. Con il terzo motivo, 1al �cui esame, per 0ragioni d'ordine logico, sembra opportuno procedere con priorit� rispetto a quello del secondo motivo, l'Ente ricorirente, denunciando la violazione e falsa aiprplicazione degli artt. 2555 e segg. e.e., dell'art. 197 del t.u. delle leggi sulle ij:niposte dirette, degli artt. 2, 4 e 10 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, dell'art. 2 del d.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, dell'art. 1 del d.P.R. 14 marzo 1963, n. 219, dell'art. 12 delle dispo,sizioni sulla legge in generale,. il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censura la' impugnata sentenza per avere esclusa l'esistenza di un raipporto di analogia tra la situazione, che si verifica a seguito del trasferimento di un'impl"esa elettrica per effetto della legge di nazionalizzazione, e quella che trae origine dalla cessione negoziale di azienda; e al riguardo sostiene che, sussistendo un tale rapporto di analogia, avrebbe dovuto trovare applicazione, neJ.La !Spede, la limitazione dell'accollo dei debiti �dell'azienda trasferita, prevista dall'art. 197 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette. Anche questo motivo � infondato. La questione, oggetto della dedotta censura, � stata, nell'ambit� del principio giurisprudenziale sopra ricovdato, di recente esaminata da questa SUJprema Corte (Ca:ss. 20 marzo 1971, n. 804), la quale ha affermato che la responsabilit� 'Solidale dei cessionari di un'azienda produttiva di reddito, stabilita dall'art. 197 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), non � applicabile nei trasferimenti coattivi delle imprese elettriche all'ENEL, in quanto la legge di nazionalizzazi-One delle attivit� 'elettriche, mentre disciplina tali trasferimenti in modo particolare, sul ipresupiposto che beni e rapporti dell'impresa t11asferita passino nella titolarit� dell'Ente .globalmente, come ,effetto� diretto eql immediato del de�creto che dispone il trasferimento, non prevede n� 'consente la distinzione tra debiti d'im posta e debiti di altra natura. Indubbiamente la particolare disci1plina, dettata dalla legge sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, ed in base alla quale la successione dell'Ente in tutti i rapporti attivi e passivi della impresa tra PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 63 sferita 'si verifica con carattere di globalit� e definitivit�, costituisce il fond�mento della validit� del richiamato giudizio giurisprudenziale; tuttavia non � superfluo ag,giungere, ra suffuagio e conferma di tale validit�, la considerazione che, a differenza del trasferimento esiproipriativo, previsto dalla legge sulla nazionalizzazione, che obbedisce ad un interesse 1generale della collettivit�, la cessione negoziale di azienda � 'condizionata, invece, dalla normale dinamica degli interessi delle parti private contraenti, donde la esigenza, rispetto a questo negozio, di una pi� ri,gorosa tutela degli interessi del fi,sco, quale quella prevista dal citato art. 197 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette. In conformit� del superiore principio ,giurisprudenziale, fa esaminata censura non pu�, ;pertanto, che esse11e disattesa. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez.-I, 21 febbraio 1972, n. 504 -Pres. Stella Richter -Est. Boselli -� P. M. Antoci (conf.) -Ditta Fratelli Neri (avv. Romanelli, Bassano, Bartolini e Rizini) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Caraf.a). Trattati e convenzioni internazionali -Trattato di pace e� Memorandum d'intesa� Lowet-Lombardo -Diritti soggettivi -Fonte -Necessit� di atti normativi interni. (dJ.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430, art. 2; d.I.c.p.s. 31 dicembre, 1947, numero 1747). Requisizione -Requisizioni disposte dalle Forze armate Alleate -Concetto -Legge 9 gennaio 1951, n. 10 -Salvataggio con navi -Applicabilit�. Responsabilit� civile -Requisizioni alleate -Requisizioni di s'ervizi e miste -Indennizzo -Disciplina -Criterio equitativo. Per l'assoluta autonomia deU'ordinamento giuridico interno rispetto a quetio internazionale, dagli impegni Msunti datio Stato ItaUano con ii Trattato di pace stipulato il 10 febbraio 1947 con le Potenze Alleiate e con gli Accordi economico-finanziari conclusi il 14 agosto 1947 coen gli U.S.A. (resi esecutivi rispettivamente con d.l.c.p.s. 28 novembre 19i!7, n. 1430 e 31 dicembre �947, n. 1747), non derivano diritti soggettivi perfetti per i citt11Jdini Italiani se non in forza di provvedimenti normativi che abbiano reso tali obblighi operativi neU'ordinamento interno (1). (1) � fermo nella giurisprudenza, cosi di merito che della Corte di Cassazione, il principio che dagli obblighi assunti dallo Stato Italiano nel campo internazionale, non derivano in favore dei cittadini diritti 6 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nel generico concetto di requisizione enunciato dall'art. 1 deLia legge 4 gennaicf 1951, n. 10, con la quale hanno ricevuto esecuzione neLL'oerdinamento patrio gli impegni assuntn con il Governe> .U.S.A. a mezzo del � Memoerandum d'intesa� Lowet-Lombardo reso esecutivo con d.l.c.p.s. 31 dicembre� 1947, n. 1747, rientrano tutte le ipotesi distintamente elencate dalla norma (requisizioni di beni mobiLi, di immobili, presfJazioeni di servizi e requisizioni miste di beni mobili e di servizi ad un tempo) e pertanto, tra queste ultime, si configuramo an I che le operazioni di salvataggio con navi (2). La legge 9 gennaio 1951, n. 10 che discipiina, in maniera compiuta ed autonoma, le requisizioni e servizi disposti dalle Forze Ar I mate All~ate, sia direttamente che per mezzo deUe Autorit� Italiane, mentre ragguaglia l'indennizzo per la requisizioine di beni mobili al prezzo di mercato in concorrenza con il criterio di e�quit�, per le requisizioni di servizi o per quelle miste determina la liquidazione dell'indennizzo dovuto unicamente seco!flldo un criterio� di equit�, diretto ad attribuire al danneggiato un parziale ristoro del danno sofferto, i.n misura compatibile con i sacrifici sopportati dall'intera coUettivit� nazionale (3). (Omissis). -Il ricorso della Ditta Neri propone a questa Corte SUJPrema una serie di questioni che, in ordine logico, possono essere cos� formulate: a) se alla fattispecie dedotta in giudizio dalla Ditta Neri si ren dano direttamente applicabili, anzich� le disposizioni della legge 9 gen subbiettivi J?erfetti, in quanto gli interessi individuali trovano solo una tutela indiretta, nella responsabilit� dello Stato nei confronti con gli altri Stati con i quali ha stipulato gli accordi, cifr. Cass. 29 gennaio 1953, n. 235; 5 agosto 1958, n. 2872; 6 febbraio 1965, n. 163; 21 marzo 1967, n. 631 in questa Rassegna 1967, I; 269 ecc.). In dottrina cfr. MONACO � Manwale di diritto internazionale� 1949, 71; .ANGILOTTI �Teoria generale della responsabilit� dello Stato nel diritto internazionale., Firenze 1902, 133; BELLADORE PALLIERI �Diritto Internazionale. publico � 1946, 50. (2) Circa l'istituto della requisizione nel diritto amministrativo che, pur nella unit� concettuale, si atteggia in maniera varia, dando luogo a rapporti diversi per l'oggetto ed il contenuto, come la requisizione di cose e la requisizione di servizi regolati da norme peculiari, cifr. in dottrina LANDI �Requisizione, in Nuovissimo Digesto Italiano�. (3) Che la legge 9 gennaio 1951, n. 10 abbia dettato una disciplina integrale, a.utonoma e distinta dell'intera materia, onde nel suo ambito soltanto � possibile, per i �Casi non espressamente previsti, il ricorso alla interpretazione analogica senza possibilit� di integrazione aliunde cifr. Cass. 12 ottobre 1962, n. 2965; 4 maggio 1957, n. 1518; 2 febbraio 1957, n. 398. PARTE I, SEZ. III, GIURI&PRlfDENZA CIVILE 65 naio 1951, n. 10, quelle degli artt. 76 del Trattato di ;pace dichiarato esecutivo con d.l.c.oP.S. 28 novembre 1947, n. 1430) e dall'art. 1 n. 8 del �Memorandum d'intesa� Lowett-Lombardo (dichiarato esecutivo con d.l.c.�p.s. 31 dicembre 1947, n. 1747) orppure quelle degli artt. 69 e 70 del Codice Italiano della Navigazione; b) ove siano direttamente applicabili le disposizioni della le1gge 9 gennai.o 1951, n. 10, se la fattispecie medesima possa correttamente qualificarsi come � requisizione in uso� (di beni mobili) anzich� come �.prestazione di servizi� in favore delle Forze Armate alleate; c) ammesso inoltre che la fattispede concreti una ipotesi di quest'ultimo genere, se la di,sciplina del diritto fatto valere dalla Ditta Neri debba -quanto al suo contenuto ed ai suoi limiti -farsi scaturire pur seffi(l;>re ed esclusivamente dalle disposizioni della rpr-edetta legge n. 10 del 1951 oppure in via di appHcazione analoigica -dalle disposizioni degli artt. 491 e 492 del Codice Italiano della Navigazione; d) e finalmente se il ,concetto di equa indennit� (o di � equo indennizzo �) debba nella specie ritenevsi comprensivo o meno, oltre che del risarcimento dei danni subiti o del rimborso delle spese incontrate, anche dello speciale � 1compenso � previsto dall'art. 491 Cod. Nav. per l'irpotesi che le opera:zioni ,di soccorso in mare abbiano conseg. uito un risultato sia pure parzialmente utile. Fanno variamente riferimento alla prima del1e accennate questioni i primi quattro motivi del ricoriso con i quali le Pitta NeTi -denunziando violazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e del � Memorandum d'intesa � coneluso a Washington il 14 agosto 1947 fra l'Italia e gli U.S.A. in mat1eria �economico finanziaria, in relazione alla fogge 9 gennaio 1951, n. 10 ed agli artt. 70, 490, 491 e 492 Cod. nav. -assume che la legge 9 .gennaio 1951, n. 10 (vecante norme in materia �di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per reqws1zioni disposte dalle Forz;e Armate Alleate) non avrebbe possibilit� di applicazione nella specie: -sia perch� i citati decreti di esecutoriet� del Trattato ,di pace e del � Memorandum d'intesa � Lowett-Lombardo costituirebbero atti di produzione �giuridica nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, idonei (in ispecie quest'ultimo) a provocare l'accoUo (privativo) da ;parte del Governo italiano, nei confronti dei singoli cittadini interes sati, dell'obbiigo 'di corrispondere una equa indennit� per le pretes�e che costoro avrebbero potuto far vialere nei confronti degli U.S.A. in dipendenza di azioni concernenti navi sotto registro o bandiera ita liana com(piute fra il 10 settembre 1939 e la data di entrata in vigore del � Memorandum �; -sia perch�, conseguentemente, alla legge 9 gennaio 1951, numero 10 non potrebbe.essere attribuito un contenuto prec.ettivo di ca RASSEGNA DELL'AVVOCATUQA DELLO STATO 66 rattere restrittivo o addirittura contrastante con le clausol'e del �Memorandum � e segnatamente con quella di cui all'ad. 1 n. 8; -sia infine pe~h� l'attivit� di soccovso di cui si tratta fu prestata da essa dcorrente in esecuzione di un ovdine impartito dal Comandante del Porto di Livorno, a' sensi �e nell'ese11cizie del potere di cui all'art. 70 Cod. Nav. e non per effetto di una requisizione o di un ordine operata o, rispettivamente, impartito dalle� Forze Al'ffiate Statunitensi. I motivi riferiti non hanno fondamento. Per principio noto e costantemente ribadito dalla giurisrprudenza di questa Suprema Corte, i trattati internazionali non son0; di per s� produttivi di effetti all'interno dello Stato. Dall'obbligo da questo assunto in camrpo internazionale a disporre un c�erto trattamento giuridico nei confronti dei propri cittadini non derivano, in favore degli stessi, diritti subiettivi iperfetti se non dopo che l'impegno stesso sia stato reso operativo nell'ovdinamento dello Stato mediante l'uso dei mezzi a tal fine idonei. Tali mezzi -.come � confermato, rper quanto co1ncerne il Trattato di pace stipulato il 10 febbraio 1947 fra l'Italia e le Potenze Alleate, dall'art. 2 del d.l.c.rp.s. 28 novembre 1947, n. 1430 -sono costituiti dai decreti, da �emanarsi dal Capo dello Stato, [previa deliberazion'e del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 3 della legge 31 1gennaio 1926, n. 100, recanti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del Trattato medesimo, anche in deroga alle leggi vigenti. Ancora pi� in particolare, gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti del governo degli U.S.A. col citato �Memorandum d'intesa � hanno trovato esecuzione, nell'ambito del nostro ordinamento, con la legge pi� volte citata del 9 gennaio 1951, n. 10 che reca pertanto le sole norme applicabili nella soggetta materia, ai rapporti fra Stato italiano e suoi cittadini. Assolutamente ingiustificate appaiono, di fronte a tali principi ed insegnamenti che il'�badiscono l'assoluta autonomia dell'ordiniamento interno rispetto a quello internazionale, sia la pretesa di disapplicare la legge statale recante i provvedimenti ,per l'esecuzione del �Memorandum � sul riflesso di una asserita difformit� del contenuto della prima rispetto a quello del secondo; sia so_prattutto il tentativo di operare in questa materia la trasposizione dell'istituto ,privatistko del~ l' � accollo ., per l'ovvio rilievo che operando i vari sogg,etti del (preteso) ac�cordo ~cveditore, debitore e terzo) su piani di diversa rilewmza giuridica, verrebbero a mancare ,gli � stessi presupposti per la configurazione della fattispecie disciplina dall'art. 1273 e.e. N� pu� escludersi l'applicabilit� della legge n. 10 del 1951 sul riflesso che, essendo stato l'ordine di prestare soccorso impartito dal Comandante del Porto di Livorno, la fattispecie cadrebbe sotto il go PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE verno dell'art. 70 Cod. Nav. (con le conseguenze d'ordine patrimoniale di cui al capov�erso di detto articolo), quando si consideri che -coo accertamento incensurabile in questa sede -la Corte del me1rito ha stabilito in fatto che l'ordine venne emesso a richiesta e rper conto delle Forze Armate Statunitensi, e che J.a citata legge n. 10 del 1951 estende espressamente il suo campo di applicazione alle requisizioni �e servizi disrposti dalle Foo-ze Armate Alleate sia direttamente che �per mezzo delle Autorit� Italiane (art. 1). Attendono al secoindo tema di controversia (cifr. soipra, sub b) quegli argomenti del terfo motivo d~l ricorso con i quali J.a Ditta Neri contesta l'esattezza dello inquadramento della operazione di salvata1ggio di cui si tratta nel concetto della requisizione di berni mobili (di cui all'art. 1, lettera a della legge del 1951), sia iperch� una tale requisizione non �sarebbe state mai formalizzata, sia perch�, imrplicando una prestazione di caratte1,e eminentemente personale, all'attivit� di assistenza e salvataggio repugnerebbe il comune concetto della r.eq uisizione .. Nessuno di questi argomenti, appare giuridicamente inoppugnabile. Il primo si trova ,ad essere addirittura smentito dalla stessa lettera della legge (art. 1 cit.) che accomuna esrplicitamente, quanto al ! loro trattamento giuridico, � le requisizioni di beni mobili ed immo. bili... � � operante anche senza atto formale ... � delle Forze Armate Alleate. E, quanto al secondo, � chiaro che es1so muove dal sUJpposto di una assoluta differenziazione fra le figure della � r.equisizione di beni mobili �, della � requisizione ed occupazione �di immobili � e quella della � prestazione di .servizi � (alle Forze Armate Alleate) contemplate dalla legge in esame. Senonch�, come � fatto palese dall'ampia elaborazione cui il concetto di �requisizione� � stato sottoiposto da parte della dottrina del diritto amministrativo (e �come � confermato da alcuni precedenti legislativi specifici: cfr. La legge 13 luglio 1939, n. 1134 sulle requisizioni del naviglio mercantile), tanto il trasferimento coattivo di un diritto di propriet� su di una cosa o della facolt� d'uso della medesima a favore di un soggtto diveriso dal proprietario, quanto J.e prestazioni di attivit� imposte ai .privati dalla P.A., quando costituiscono oggetto di contributizioni determinate -come nella specie -dalla necessit� di soddisfare un interesse pubblico di carattere uvgente, si riconducono ed inquadrano tutte nell'ambito di un unico istituto quello, 1apipunto della requisizione -che, come pu� riguardare beni mobili od immobili, cos� pu� riguardare preistazioni di servizi o l'una cosa e l'altra insieme (le c.d. � requisitizioni miste di cui . forniscono esempio quelle di aziende industriali o di navi armate). _68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N� si ha motivo di ,ritenere che il legislatore del 1951 abbia inteso discostarsi da questo concetto, peiich�, sebbene nel testo dell'art. 1 queste varie figure siano elencate �e considerate. distintamente, esse tuttavia si trovano ad esser.e ,chiaramente accomunate nel generico concetto di requisizion.i che lo stesso. legislatore adopera ,(con ~dubbio riferimento a tutti i ,casi contemplati nel testo) nella rubrica della legge medesima �che s'intitola appunto � norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate �. Quello pertanto che si pu� dire -a miglior.e !Pr.ecisazione e rettifica, sul punto, delLa motivazione della sentenza impugnata -si � che la :fattispecie si configura non tanto come. requisizione di beni mobili (le navi), ma come requisizione di servizi o, se pi� aggrada, come requisiziooe mista (di beni mobili e di servizi ad un temp0). Da questa ,precisazione non discendono per� -e qui si passa all'esame della question.e centrale de'�la causa (dr., supra, sub. e) le conseguenze che intende farne scaturire la ricorrente, con riferime: p.to al contenuto, ed ai limiti dell'indennizzo dovuto al soggetto passivo della S(peciale contribuzione di cui si tratta. Sostiene infatti la Ditta Neri col quarto ed, in parte, col quinto motivo del ricorso (col quale ultimo si denunzia violazione de!l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1 n. 8 �del � Memorandum d'intesa ., agli artt. 491 e ss. Cod. Nav. ed ai rprincipi di equit�) che, non rinvenendosi a questo particolare effetto alcun� disposizione specifica nella legge del 1951 fuorch� per l'ipotesi della requisizione di beni mobili eS(pressamente prevista all'art. 2 n. 1, i criteri di liquidazione del compenso dovuto per la rprestazione di servizi andrebbero determinati con richiamo alle diS(posizioni degli artt. 491 e segg. Cod. Nav., la cui applicazione per la disciplina della soggetta materia, anco�rch� esclusa in via diretta, tornerebbe cosi ad imporsi in via analogica, data l'incompletezza o la lacuna, sul punto, della legge speciale. L'assunto � infondato. A confutarne l'attendibilit� basterebbe richiamarsi a quelle deci sioni di questa Suprema Corte nelle quali si trova ripetutamente af fermato che la legge 9 gennaio 1951, n. 10 reca una disciplina inte .grale ed �autonoma di tutta la materia delle controprestazioni dovute qallo Stato italiano per le requisizioni, ecc. operate dalle forze armate alleate: disciplina nell'ambito della quale � pertanto possibile l'appli-� cazione in via analogica, in casi non espressamente previsti, dei cri teri �di liquidazione dettati per ,casi analoghi (Cass., Sez. Un., 12 ot tobre 1962, n. 2965; Cass., 2 febbraio 1957, n. 398). Vale tuttavia la pena di rilevare che �di un problema di applica zione analogica nella specie non si pone neppure, in quanto un'attenta lettura della legge, ed in ispecie deH'art. 4, secondo comma ( � all'ac PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE certamento delle condizioni indicate nell'art. 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo 'equit� ed in base ai criteri indicati nell'art. 2, nonch� alla liquidazione ed al pa'gamento degli indennizzi stessi, provveder�, ecc. ecc. ... �) rende avv�ertiti come :non sussi,sta affatto (e sarebbe altrimenti inspiegabile) l'asserta lacuna od incompletezza della legge, risultando chiaro dal significato delle parole della riferita disposizione secondo la loro connessione logica, che, mentre nel caso di requisizione di beni mobili l'indennit� � ragguagliata al rpl'ezzo di mercato del bene in concorrenza con il criterio., di equit� (conf. Cass., n. 398 del 1957), nel caso di requisizione di servizi (o di requisizioni miste) l'i9dennizzo � invece liquidato sec< mdo equit�. Tale disposizione, oltre a �risultare conforme ai (principi generali che la dottrina del diritto amministrativo ha, elaborato in materia di requisizione, desumendoli -in difetto di una legge generale -dalle varie leggi Speciali dettate per singole fattispecie (art. �39 legge n. 2359 del 1865 sulle espropriazioni per (p.u.; art. 62 r.d. 18 agosto 1940, n. 174 sulle requisizioni di .guerra; art. 30 della legge 13 luglio 1939, n. 1134 sulle requisizioni del naviglio mercantile; legge 26 ottobre 19<40, n. 1433 sul. risarcimento dei danni di guerra, ecc.), appare altres� in armonia oon le disposizioni di quelle Convenzioni internazionali (i citati decreti priesid. � 28 novembre 1947~ n. 1430 di esecutoriet� d~l Trattato di pace e 31 dicembre 1947 di esecutoriet� del �Memorandum� Lowett- Lombardo) da cui trae pi� immediata ispirazione e mediante le quali -come fu detto a suo luogo -il Governo italiano si obblig� a corrispondere, a tacitazione delle pretese dei rpropri cittadini derivanti da azioni delle Forze Armate statunitensi concernenti navi sotto registro o bandiera italiani (azioni compiute :lira il 1� settembre 1939 ed il 31 dicembre 1947), appunto una � equa indennit� �. Venendo perci� all'ultima questione (cfr. supra, sub d) sollevata col quarto e col quinto motivo del ricorso, non pu� sussistere dubbio circa l'impossibilit� logica di identificare codesta � equa indennit� � con il particola!'e trattamento che il Codice italiano della Navigazione riserva, per caso di soccorso in mal'e, all'armatore ed all'equipaggio della nave soc,corritrice -e 'che consiste -com'� noto (artt. 491 e seg.g. Cod. Nav.) -oltre che nel risarcimento' dei danni subiti e nel rimborso delle spese incontrate, anche in uno speciale compenso, qualora l'operazione abbia conseguito un risultato sia pure parzialmente utile. Profondamente diversi sono infatti la ratio e fo scopo dei due ordini di disposizioni. Come risulta dalla Relazione ministeriale al Cod. Nav. (n. 303), il �compenso� dovuto .per il caso di utile risultato dell'o(perazione di soccorso non si identifica con l'equivalente del � mancato utile � del soccorritore (posto �che tale equivalente rient:va nella voce � risarc� 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ ~ mento dei danni subiti>) ma rappresenta l'effettiva .remunerazione e, i' f al tempo stesso e quasi un � (premio � inteso (in correlazione col caf.: ~= rattere -eminentemente aleatorio dre codeste :prestazioni, .governate ~~ dal noto principio no cure no pay, hanno tradizionalmente assunto i' ~, I ;: nella prassi internazionale e nel regime della Convenzione di Bruxel 'i: les del 1910 e che, pur con qualche temip�eramento, conservano nel f: mostro codice) a stimolare ed incoraggiare l'opera del soccorritore. Inv-ece, come � fatto palese dall'inserimento della legge del 1951 nel sistema del regime proprio delle requisizioni e come ha avuto modo di rilevare recentemente la Corte Costituzionale (sentenza n. 46 del 16 marzo 1971) occupandosi rproprio della legitttmit� costituzio~ ~ nale degli artt. 1 �e 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, il compenso ! i cui, in forza della legge predetta, lo Stato italiano. � tenuto altro non � pu� �essere se non uno degli aspetti del pi� generale fenomeno del risarcimento per danni di guerra : sia perch� i danni sono stati pro I dotti da militari idi esel'ICiti stranieri che occupavano il territorio italiano per motivi bellici; sia' perch� lo Stato italiano si � assunto l'ob I bligo di indennizzare i cittadini che li hanno subiti in conse1guenza ' " dell'esito della guerra. I E, come � noto, siffatto risarcimento -essendo stato ingente ed 3 ~ incalcolabile il depauperamento del patrimonio italiano pubblico e f: privato, conseguente all'ultimo conflitto -soggiace all'esigenza di .{:: attribuire ai danneggiati, anzich� un totale ristoro, un'indennit� com:~ [: patibile con i sacrifici sopportabili dall'intera nazione. Che poi -come la Ditta Neri lamenta in altra rparte dello stesso ! 1quinto motivo del rico'l.'lso -la Corte del merito abbia concretamente ! inteso ed atpplicato l'anzidetto criterio di equit� a scapito anzich� a B ' ~ favore di �esso ricorrente, attribuendogli molto meno dell'integrale f ) f, ristoro del danno sofferto, � rprofilo che, afferendo all'esercizio di un � f potere eminentemente discrezionale (quale � appunto quello del ri �: ~ corso ed utilizzo di criteri equitativi) sfugge al sindacato di legittimit� di questa Corte Supr-ema. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la Ditta Neri condannata alla perdita del deposito. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 5 ottobre 1971, n. � 7 -Pres. Ce� sareo -Est. Mastropasqua -Setti ed altri (avv. Fornario, Maresca e Rosati) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Vitucci). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Cumulo con la pensione -Limite -Pensioni di rive~rsibilit� -Si estende. (1. 12 aprile 1949, n. 149, art. 14, modif. dall'art. 14 1. 8 aprile 1952, n. 212). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Ripetizione emolumenti non dovuti -Obbligo generale -Non susiste. (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 406; r.d.l. 19 gennaio 1939, n .295, art. 3). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e �indennit� -Correzioni e varia zione dei.ruoli di spese fisse -Retroattivit� -Limite -Ripetizione emolumenti non dovuti -Ritardo imp�tabile alla P. A. -Illegit timit�. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Cumulo con la pensione -Insegnante elementare -Norme applicabili -Legittimit�. (1. 12 aprile 1949, n. 149, art. 14, modif. dall'art. 14 1. 8 aprile 1952, n. 212; 1. 26 gennaio 1962, n. 16, artt. 3 e 4; 1. 19 luglio 1862, n. 722, art. 2). Pensioni -Militare -Sottufficiale passato all'impiego civile -Revoca del trattamento di pensione gi� concesso -Legittimit�. (d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, art. 4). Il generale divieto di cumulo tra lo stipendio di attivit� e la pensione per la parte eccedente L. 60.�000 mensili, previsto dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149 e successive� modificazioni, si riferisce non soU;1anto alle pensioni dirette, ma anche a queUe di riversibilit�, che costifuiscono oggetto di un diritto proprio del coniuge vivente, restando escluse dalla suddetta discipiina le sole pensioni privilegiate (1). (4-5) Massime esatte. (*) Alla �redazione dell:e massime e delle note ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO. . . �:.....� �.� . .-w&. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 72 La disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 406 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e 3 de1l r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 ha per oggetto la mera procedura di recupero delle somme versate dallo Stato e indebitamente percette da dipendenti pubblici o pensionati, noin ricavandosi dalla stessa alcuna prefissione di un obbligo generale ed indiscriminato di recupero in ogni tempo (2). Le correzioni e le variazioni dei ruoli deUe spese fisse, ove siano effettuate con' notevole ritardo rispetto al periodo di tempo normaimeinte occorrente per l'espletamento delle suddette operazioni, non possono considerarsi iUimitatamente retroattive, non essendo consentito per il principio� di autoresponsabilit� della Pubbiica Amministrazione di riversare sul dipendente o pensionato le conseguenze d.i perplessit� o inerzia (3). Legittimamente viene esclu.stt la possibiiit� di cumulo tra la pensione di un insegnante elementare e la retribuzione di un incaricato universitario � esterno � in base a quanto stabilito dail'art. 14 della Legge 12 aprile 1949, n. 149, che ha, infatiti, abrogato le precedenti disposizioni regolanti la materia, ivi compreso l'art. 2 della legge 19 luglio 1862, n. 722 (4). I Legittimamente viene negato il trattamento di pensione ad un Sottufficiale alle dipendenze dell'Amministrazione militare, successivamente passato all'impiego civile, neU'ipoteisi che tra i du.e impieghi non sussista alcuna soluzione di continuit�, a nuUa rilevando che l'assunzione all'impiego civile non possa, di fatto, considerarsi operativa, dovendosi avere riguardo in materia di stato e�sclus~vamente alle risultanze degli atti formali della Pubblica Amministrazione (5). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 872 -Pres. Barra Caracciolo -Est. De Roberto -Banca Nazionale del Lavoro (avv. Sorrentino) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Dallari) e Comune di Roma (avv. Rago). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Variante -Proprietario di area ricompresa nel piano per effetto della variante -Interesse all'impu~nativa -Sussiste. (1. 18 aprile 1962, n. 167, art. 12; I. 15 novembre 1885, n. 2892, art. 13). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Varianti -Ammissibilit� -Termine ex art. 2, 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Scadenza -Effetti. (1. 18 aprile 1962, n. 167, art. 2). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 73 Edilizia popolare ed eco:p.omica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Varianti -Motivazione per relationem -Legittimit�. Edilizia popolare ed economica -Pfano ex L. 18 aprile 1962, n.)67 Varianti introduttive di modifiche al piano regolatore generale Legittimit�. (1. 18 aprile 1962, n. 167, art. 8). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Tipologia edilizia -Scelta della P. A. -Discrezionalit�. (I. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 14; I. 18 aprile 1962, n. 167, art. 25). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Criteri e principi generali -Previsione di opere diverse eccedenti l'ambito del piano di zona -Illegittimit�. (l. 18 aprile 1963, n. 167, art. 1). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Opere e servizi complementari -Nozione -Variante introduttiva di sistemi stradali -Illegittimit�. (l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 1). Deve ritenersi sussistente l'interesse all'impugnativa di una variante al piano di zona da ptirte del proprietMio di un'area privaita, considerata ta minore entit� deWindennizzo previsto daU'art. 13 deUa legge 15 gennaio 1885, n. 2892 rispetto alta legge generale suWespropriaziazi�ne per p.u., a nulta rrilevando l'omissione deWimpugnativa del piano di zona e del piano regolatore generale (1). L'ammissibilit� di varianti al piano di zona si ricava direttame.nte, oitre che dalla regola generale delta modificabilit� degli atti ammi nistrativi, dal 1Jtincipio informatore dei programmi che, essendo de stinati a soddisfare esigenze future, postulano la necessit� del loro eventuale adeguamento alta sopravve.nuta, diversa reait�; sotto un diverso profilo ia scadenza del termine previsto du,ll'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167 per l'ado.zione� deii piani non pu�, in conseguenza, essere considerato come un ostacolo aWadozione di v�arianti, avendo la suddetta norma iL solo effetto di legittimare l'azione deWAutorit� tutoria e non potendo, comunque, qualificar�si l'introduzio11ie di va rianti all'.adozione di nuovi piani dopo la scadenza del termine (2). (1) La massima � da condividere in quanto applicazione dei princ1p1 generali in materia d'interesse all'impugnativa di provvedimenti amministrativi. (2) La massima riconferma la costante giurisprudenza della Sezione in ordine .sia alla modificabilit� dei piani di zona che al limitato effetto 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La motivazione aUa variante di un piano di zona pu� legittima mente trarsi dalla deliberazione comunale che l'ha adorttata, nonch� dalla relazione mustratfoa e dal voto del Comiglio superiore dei La vori Pubblici, da cui risultino sia la destinazione ad awa.gare� esigenze � futur� che la previsione di mezzi finanziari adeguati ~3). La possibilit� riconosciuta ai piani di zona per l'edilizia econo mica e popolare dall'art. 8 delLa legge 18 aprile 1962, n. 167 di mo dificare le previsioni del piano regolatore generale deve ritenersi le gj,ttimamente comentita anche alle varianti successivamente intrrodotte al suddetto piano (4). La differenziazione tipologica del contesto m�bano delle zone ove sorgano ailoggi economici e popolari, tenuto anche cointo che in base all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 questi ultimi debbono avere i requisiti neicessari alla civile convivenza, rienbra neWambito della discrezionalit� di cui gode l'Amministrazione comunale per la redazione del piano di zona (5). Tra le opere ed i s.e1�vizi complementari urbani e sociali previsti dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 non rientrrano, data la specifica natura di questi, quegli impianti o servizi, quali gli ospedali, che sono, infatti, idonei a soddisfare esi.genze di carattere generale dell'intera comunit� cittadina; pert.anto, il piano di zona che contenga tali previsioni determina la conseguente vanificazione sotto tale pro filo dello stesso piano regolatore generale e deve, quindi, ritenersi illegittimo, in quanto nel procedimento attraverso il quale e�s.so viene adottato non � assicurato� il necessario contemperamento dei vari in teressi connessi alla programmazione urbanistica generale (6). Le opere ed i servizi complementari urbani e sociali di cui al l'art. 1 deUa legge 18 aprile 1962, n. 167 debbono individuarsi iin quelli previsti a compl'emento deU'opera principale, costituita dal com plesso edilizio a carattere economico e popolare da realizzare in cia scuna zona con esclusione, in conseguenza di tutte quelle opere, quali i sistemi stradali, idonei a soddisfare esigenze dell'intera comunit� cittadina (7). da ricondurre al mancato rispetto del termine previsto dall'art. 2 della I. 18 aprile 1962, n. 167: cf.r. da ultimo: IV, 15 dicembre 1~70, n. 978 in questa Rassegna 1970, I, 9�1; IV, 5 marzo 1969, n. 54 ne Il Cornsiglio di Stato 1969, I, 269. (3) Massima pacifica: cfr. IV, 1� dicembre 1970, n. 9'54 in questa Rassegna 1970, I, 85. (4-5) Massime esatte. (6-7) Sulla nozione di opere e servizi complementari vedasi anche: IV, 22 dicembre 1970, n. 1031_ in questa Rassegna 1970, ):~ 93; contra V, 18 ottobre 1966, n. 1186, Il Consiglio di Stato 1966, I, 1721. PARTE I,. SEZ. IV, GIURISPRUiiENZA AMMINISTRATIVA 75 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 876 -Pres. Potenza -Est. Fleltci -Oliva (avv. Sibio) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Agr�) e Bozzola (n.c.). Giustizia amministrativa -Impiego pubblico -Militare -Ufficiale Impugnazione di giudizio sfavorevole all'avanzamento -Controinteressati -Non si configurano. (I. 13 dicembre 1965, n. 1366, art. 43). Militare -Ufficiale Esercito -Avanzamento -Discrezionalit� e insindacabilit� del giudizio -Sussiste -Limiti. Militare -Ufficiale Esercito -Avanzamento -Unifor':llit� dei criteri di giudizio relativi ai singoli aspiranti -Necessit�. Militare -Ufficiale Esercito -Avanzamento -Autonomia dei singoli giudizi annuali -Limite. In tema d'impugnazione della valutazioine sfavorevole all'avanzamento non si configurano soggetti controinteressati e non �, in conseguenza, necessaria l'integrazione del contraddittorio (1). n giudizio di avanzamento a scelta, pur avendo natura discrezio�nale e comportando, quindi, un'ampia latitudine d'apprezza.mento, non non esclude il generale sindacato di legittimit� nell'ipotesi che sussistano inoongruit� idonee a configurare il vizio dell'ecce�sso di potere (2). Nei giudizi di promozione. degli Ufficiali, pur non dovendosi applicare la normale procedura degli scrutini per merito comparativo�, comportando l'.avanzame!Ytto a scelta un sistema coin criteri, modalit� .e parametri propri, deve esse:re assicurata l'unifoTmit� dei crit.eri in foTmatori dei singoli giudizi individuali e la conseguente coerenza dei vari punteggi attribuiti (3). n prin~iipio gemerale dell'autonomia dei singoli giudizi annuali 11ion compoTta akuna attenuazione della necessit� di unitariet� dell'azione amministmtiva, per cui non pu� diTsi violato, ove il rifell"ime. nto ad un precedente giudizio sia effettuato al solo scopo di rendere evidente una disparit� di trattamento verificatasi nel procedimento � impugnato (4). (1-2) Massime esatte. (3-4) Cfr. IV, 20 aprile 1971, n. 465, Il Consiglio di Stato 1971, I, 736. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 76 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 886 -Pres. Potenza -Est. Felici -Speranza (avv. Mereu) c. Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato Pierantozzi). Impiego pubblico -Collocamento a riposo dipendenti inabili -Inva lidit� risalente alla data di assunzione in servizio -Art. 26 L. 15 febbraio 1967, n. 40 -Applicabilit�. (I. 15 dicembre 1967, n. 40, art. 26). Impiego pubblico -Ferrovie -Collocamento a riposo dipendenti inabili -Invalidi di guerra o per servizio -Art. 26, L. 15 febbraio 1967, n. 40 -Applicabilit�. Impiego pubblico -Ferrovie -Collocamento a riposo dipendenti inabili -Accertamento dell'inabilit� -Criteri. La legge 15 febbraio 1967, .n. 40 nel disporre la riorganizzazione del personale dipendente ,dati'Amministrazione� delle Ferrovie dello Stato prevede atl'art. 26 il coJLocamento a riposo su domanda o d'uf ficio di quei dipendernti che, atia data di entrata in vigore de'Lla legge, risultino fisicamente inidonei allo svolgimento deite mansioni ine'l"enti aHa qualifica: legittimamente, pertanto, l'Amministrazione d� corso ai relativi provvedimenti a nulla rilevando a ta.l fine che l'infermit� risalga al momento deWassunzione in servizio (1). Il coUocamenfo a riposo su domanda o d'ufficio de�l personale fis.icamente inidoneo aUo svolgimento delle mansioni inerenti alla qua lifica, previsto dall'art. 26 de�lla legge 15 febbra.io 1967, n. 40, viene legittimamente disposto .anche nei confronti di quei dipendemti, che siano stati assunti per invalidit� di guerra o per servizio, no11i poten dosi considerare la tutela accordata attraverso le suddette assunzioni a singole categorie di lavoratori come un elemento ostativo aita rior ganizzazione dei quadri organici ed alla cessazione dal servizio de terminata da specifiche esigenze amministrative (2). L'accertamento deU'idoneiti� fisica, totale o parziale�, rilevante al fine del collocamento a riposo previsto dalL'art. 26 deLla legge 15 feb braio 1967, n. 40, va motivato in relazione all'effettiva incapacit� di assolvere ai compiti corrispondenti a queHi riconducibiii alla sfera dette attuali prestazioni. (1-2) Massime esatte. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 77 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobve 1971, n. 887 -Pres. Mezzanotte -Est. Felici -Pistacchi (avv. Liguori) c. Prefetto di Te: r:amo (avv. Stato Del Greco), Diodoro ed altri (avv. Marinucci). Espropriazione per p. u. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Art. 14 d. l.vo 14 dicembre 1947, n. 1598 -Applicabilit�. (d. l.vo 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 4; 1. 26 giugno 1965, n. 717, art. 28, ora art. 83 t. u. 30 giugno 1967, n. 1529). Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza -Industrializzazione del Mezzogiorno -Ampliamento di stabilimento industriale Legittimit�. Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza -Scelta dell'area Valutazione -Necessit�. Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza -Provvedimento disposto a favore di sog~etto deceduto anteriormente alla data dell'atto -Illegittimit~. . Le disposizioni a favore deii territori meridionali, comprese queUe riferite a singole regioni o a particolari territori, restano ferme� in base a quanto previsto dall'art. 2 8 della' legge 216 giugno 1965, n. 717 (or:a art. 83 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1529); da detta norrma si ricava, in conseguenza, che l'art. 4 del d.lgt. 14 dicembre 1947, n. 1598 � attualmente in vigore, avendo una funzione di integrazione degli aitri mezzi concessi per l'incremento dello sviluppo industriale del Mezzogiorno (1). In base all'art. 4 del d.lgt. 14 dicembre 1947, n. 1598 si ha un ampliamento di uno stabiiimento industriale gi�_ esistente ove la previsione di una modificazione sia diretta ad accrescere sia la produzione che l'impiego della mano d'opera; legittimamente., pertanto, viene disposta l'occupazione di un terreno, nell'ipo,te�si che l'ampliamento dello stabilimento si concreti nell'allargamento del piazzale di lavorazione del prodotto e nella creazione di una zona di essiccazione del medesimo (2). n provvedimento di occupazione 'd'urgenza va congruamente motivato in ordine alla sce.ita dell'area con riferimento sia all'effetJtivo stato dei luoghi che alla necessit� o meno �d� acquis.ire l'area stess� per il progettato ampliamento di un opificio industriale (3). � illegittimo il provvedimento di occupazione d'urgenza che s.ia pronunciato a favore di un soggetto che, alla data di emanazione dell'atto, sia gi� de,ceduto. (1-2-3) Giurisprudenza costante: vedasi sulla prima massima: IV, 29 settembre 1966, n . 602, Il Consiglio di Stato 1966, I, 1409. 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 889 -Pres. Granito -Est. Schinaia -Cartiera Latina (avv. Giorgianni e Sorrentino) c. Ministeri dei LL. PP., dei Trasporti e della P. I. (avv. Stato Agr�) e Comune di Roma (avv. Ra.go). Piano regolatore -Approvazione -Modifiche in sede di approvazione Potere del Ministro dei LL. PP. -Sussiste. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10, modif. dall'art. 16 della I. 9 agosto 1954, n. 640). Piano regolatore -Zone verdi -Previsione di aree destinate a parchi pubblici nel piano regolatore, anz.ich� nei piani di esecuzione Legittimit�. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, n. 3). Piano regolatore -Art. 1, L. 10 novembre 1968, n. 1187 -Questione di incostituzionalit� -Manifesta infondatezza. (1. 10 novembre 1968, n. 1187, art. 1). In tema di approv:azione del piano regolatore generale rientra. nel potere del Ministro per i Lavori Pubbiici l'introduzione d'ufficio di .modifiche al piano, senza la necessit� di un rinvio degli atti al � Comune interessato ed una conseguente nuova pronuncia del Consiglio superiore dei LL.PP. e del Consiglio di Stato, sempre che le soluzioni disposte investano interessi prev�alentemente statali e siano tali da non alterare il contenuto� del piano o incidere profondamente netl'interesse di terzi (1). Ai sensi di quanto previsto in via generale dail'art. 7, n. 3, della legge 17 agosto 1942, n. 115�0 � legittima la previsione di aree destinate a parchi pubblici contenuta direttamente nel piano !T"egolatore generale, anzich� nei successivi piani particolareggiati di esecuzione, considerata la funzione che dette zone verdi esercitano a serpizio della comunit� cittadina (2). � manifestamente infondata l'eccezione di incost.ituzionalit� dell'art. 1 della legge 10 novembre 1968, n. 1187 che, nell'adeguare la disciplina urbanistica alla pronuncia detia Corte costituzionale del 29 maggio 1968, n. 55, ha limitato� la sfera temporale di incidenza dei vincoU di destinazione delle aree, assicurando in tal modo il contemperamento del sacrificio della propriet� privata con le esigenze di una funzionale realizzazione dell'assettb� edilizio dei centri citrtadini (3). (1) Giurisprudenza costante: vedasi da ultimo IV, 24 novembre 1970, n. 909, Il Consiglio di Stato 1970, I, 1927; IV, 15 maggio 1970, n. 335 in questa Rassegna 1970, I, 823. (2) C:l�r. IV, 10 luglio 1970, n. 52-2, Il Consiglio di Stato 1970, I, 1236. (3) Cfr. Corte Oost. 29 maggio 1968, n. 55 in questa Rassegna 1968, I, 661. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 79 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 891 -Pres. Granito -Est. Schinaia -Istituto Fratelli del Sacro Cuore (avv. Pallottino) c. Ministeri dei LL. PP., della P. I. e dei Trasporti (avv. Stato Agr�) e Comune di Roma (avv. Ra.go). Piano regolatore -Espropriazione per p. u. -Facolt� del Comune Rinvio dell'espropriazione dei piani particolareggiati -Legittimit�. � (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 18). Piano regolatore -Piano finanziario -Redazione contemporanea al piano regolatore generale -Necessit� -Non sussiste. (I. 17 agosto 1942, n. �1150, art. 30). Piano regolatore -Edilizia -Opere di urbanizzazione primaria -Licenze di costruzione -Rapporti con il P. R. G. (1. 5� agosto 1967, ;n. 765, art. 10, 6� comma). Piano regolatore -Prescrizioni e vincoli -Aree riservate dal P. R. G. all'edilizia scolastica -Legittimit�. (I. 26 gennaio 1962, n. 17, art. 2). Piano regolatore -Prescrizione e vincoli -Limitazioni all'attivit� edilizia -Disparit� di trattamento rispetto a costruzioni realizzate prima dell'approvazione del P. R. G. -Irrilevanza. L'espro'.l)riazione delle aree inedificate e di quelle su cui insistono costruz~oni contrastanti con il piano di zona costituisce, successivamente aWapprovazione del P.R.G. e nell'ambito delle zone di espansione dell'aggregato urbano, oggetto di mera facolt� da parte de�l Comune, al quale va, pertanto, riconosc.iuto il po�tere di rinviare l'espro.priazione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, alla data di approv.azione dei piani particolareggiati (1). La concreVa previsione dell'onere economico connesso al nuovo piano regolatore generale pu� effettuarsi anche in data successiva alla �sua redazione: legittimamente, pertanto, la sua formulaZ;ione viene rinviata al momento in cui debbono essere deliberate le espropriazioni delle aree private (2). Le prescrizioni del piano rego�latore generale non si esauris.cono nel momento in cui esso viene approvato e la loro legittimit� va coe (1) Massima esatta. (2) Cfr. IV, 10 luglio 1970, n. 522, Il Consiglio di Stato 1970, I, 1236. 80 RASSEGNA DELL'AV~OCATURA DELLO STATO rentemente .verificata aU.a stregua d.ella legislazione vigente: pertanto, in base a quanto dispo�sto dail'cirt. 10 della legge 6 agosto 1965, n. 765 la licenza di costruzione non soltanto non pu� e~ere accordata in CQ111Jtrasto con le suddette pres�crizioni, ma va subordinata all'esistenza delle opere di urbanizz,azione primaria, sia ch� la loro reaiizzazione sia stata prevista dal Comune mediante l'adozion�� di uno strumento urbanistico di esecuzione, sia che derivi da un impegno assunto da parte dei privati (3). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 i piani regolatori generali e particolareggiati non po~ono essere approvati, ove non� siano in essi determinate le atre�e destina.te all'edilizia scolastica; in sede di a�dozione del P.R.G. �, in conseguenza, legittima l'indicazione in percentuale nelle s.ingorle zone delle aree rise'Tvate alle scuole, distinte per ordine e grado, anche se La loro specifica localizzazione sia rinviata ad un mome.nto successivo (4). La circostanza che in epoca precedente all'approvazione del piano ��regolatore generale siano state concesse a terzi licenze di costruzione riternute pi� vantaggiose di quelle che possono essere conce�sse sulla base delle nuove prescrizioni � del. tutto irrilevante sortto il prorfilo della legittimitd, risolvendosi il diverso avviso ne�Lla vanificazione del concetto di prog'Tammazione urbanistica e non essendo, del resto, provato che non si sia tenuto conto della preesistente situazione nel disporre l'assetto di una zona in modo ritenuto pi� consono all'ordinato sviluppo della cittd (5). (3-4) Massime da condividere. (5) La massima � da approvare, �Costituendo una precisa riaffermazione della prevalenza dell'interesse generale di una comunit� al suo ordinato sviluppo edilizio rispetto a situazioni consolidatesi in epoca anteriore all'approvazione del piano regolatore generale; vedasi, comunque, sia pure sotto un diverso profilo, Ad. plen. 8 gennaio 196-6, n. 1, Il , Consiglio di Stato, rn66, I, 1. CONSIGLIO DI_STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 894 -Pres. Potenza -Est. Benvenuto -Soc. Immobiliare Romana VIII (avv. Bavaro, Golino 1e Flerrari) c. Comune di Milano (avv. Consolini, Mainetti e Sartogo) e Soc. Gestione Cinema Teatri Selezione in Milano (avv. Amorth). Contratti pubblici -Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione -Rigetto della proposta Natura giuridica -Impugnazione -Inammissibilit�. (t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA "AMMINISTRATIVA 81 Contratti pubblici -Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione -Rigetto -Interesse legittimo del privato -Non sussist�. Il rifiuto a contrattare precisato daH' Amministrazione a fronte di una proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato ai di fuori di una previa determinazione formale a contrattare non costituisce esplicazione di un potere amministrativo, ma semplice manifestazione dell'autonomia negoziale dell'Amministrazione e non �; in conseguenza, impugnabile per vizi di legittimit� ai sensi e per gli effetti previsti daU'art. 26 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (1). In materia di trattativa privata non si configura alcun obbligo deU'Amministrazione di esaminare un'offerta di contratto� ad essa rivolta da un privato al di fuori di una previa determinazione formale a trattare e non sussiste correlatJivamente in capo all'offerente alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede� di legittimit� (2). (1-2) Cfr. a contrada Ad. pLen. 28 gennaio 1961, n. 3, n Consiglio di Stato 1961, I, 8; vedasi ancora: IV, 22 novembre 1967, n. 623, ivi; 19.67, I, 1248; V, 18 marzo 1069, n. 194, ivi, 1969, I, 769; V, 1'5 dicembre 1970, n. 1091, ivi, 1970, I, 2273. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 902 -Pres. Battara -Est. Bernaridinetti -De Franciscis (avv. C. e N. Sciacca) c. Ministero della_J>ifesa (avv. Stato Peronaci). Impiego pubblico -Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica -Coni.missioni di secondo grado -Composizione e deliberazione -Partecipazione di tutti i membri -Necessit�. Impiego pubblico -Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica -Commissioni -Segretario -Svolgimento delle funzioni di relatore -Legittimit�. (d.I.Igt. 21 agosto 1954, n. 518, art. 6). Militare -Ufficiale Esercito -Promozione -Diniego --Omessa acquisizione del parere della Commissione di avanzamento -Illegittimit�. (d.l.vo 6 settembre 1946, n. 94, art. 1). Atto amministrativo -Atto collegiale -Verbale -Funzione -Omessa indicazione degli intervenuti -Illegittimit�. La validit� della composizione e delle de.liberazioni della Commissione di secondo grado per il riconoscimento� delle qualifiche spet 82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tanti ai partigiani � subordinata all'intervento di tutti i suoi componenti, concorrendo necessariamente cias.cuno di essi aria formazione della volontd collegiale (1). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del d.Ugt. 21 agosto 1945, n. 518 ogni Commissione per il riconoscimento� delle quaiifiche spettanti ai partigiani provvede alla nomina di un se�gretario, che nella sua qualitd di componente della Commissione stessa, pu� legittimamente �Ssolvere le funzioni di relatore (2). � .illegittima l'omessa promozione di un Ufficiale perr merito di guerra sulla base del parere espresso dalla Commissione di secondo grado per il ric()ll/,;oscimento delle �qualifiche spettanti ai partigiani, ove non risulti essere stato acquisito agli atti il parere deUa competente Commissione di avanzamento prevista dall'art. 1 del d.lgt. 6 novembre 1946, n. 94 (3). � iUegittima la deliberazione dell'organo collegiale nell'ipotesi che nei verbale della riuni~e sia stata omessa la menzione dei nominativi degLi .intervenuti, risolvendosi detta omissione nell'impossibilitd di esercitare il controllo di legittimitd sull'atto collegiale (4). (1) Cfr. IV, 10 maggio 1955, n. 327, Il Consiglio di Stato, 1955, I, 586. (2) Massima esatta. (3) Cfr. IV, 30 ottobre 1954, n. 712, Il Consiglio di Stato, 1954, I, 981. (4) Giurisprudenza costante. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1971, n. 923 -Pres. ed Est. Battara -Coronini (avv. Zanframundo) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Mataloni). Danni di guerra -Beni perduti all'estero -Lucro cessante -Esclusione dall'indennizzo -Legittimit�. (1. 29 gttobre 1954, n. 1050, art. 2). Danni di guerra -Beni perduti all'estero -Indennizzo -Liquidazione / Motivazione per relationem -Legittimit�. ; lllflllli!l!I Danni di guerra -Beni perduti all'estero -Indennizzo -Omessa valutazione di perizia di parte -Valutazione U.T.E. -Legittimit�. 11,1-tema d'indennizzo per beni perduti all'estero l'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 esclude esplicitamente dalla valuta PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 83 zione da compiersi il lucro cessante: legittimamente, pertanto, viene esclusa la spettanza di interessi sulle somme da liquidare (1). Il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo per beni perduti all'estero � congruamente motivato per relationem con riferimento sia al parere della competente Commissione amministrativa che alla valutazione dell'Ufficio tecnico erariale (2). � legittimo il provvedimento di determinazione dell'indennizzo spettante ai titolari di beni abbandonati all'estero in conseguenza de�l Trattato di pace, che venga fondato suil'accertamento compiuto dall'Ufficio tecnico erwriale e non suila perizia di parte di gran lunga superiore, non concretandosi il suddetto riconoscimento neU'integrale soddisfacimento del danno subito (3). (1) Giurisprudenza costante: cfr. IV, 2 5 novembre 1969, n. 730, Il Consiglio di Stato 1969, I, 2106. (2) Massima esatta. (3) Cfr. IV, 22 giugno 1962, n. 421, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 1108. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 settembre 1971, n. 2645 -Pres. Mirabelli -Est. Alibrmndi -P. M. Secco (conf.) -Bartoletti (avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze '(avv. Stato Corsini). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenze tassabili. -Presupposto Cessione di azienda -Re~olarizzazione di societ� di fatto -Non si verifica. (d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 166 e 106). La regolarizzazione di una societ� di fatto non comporta un trasferimento di patrimonio da uno ad altro soggetto e non realizza quindi il presupposto per la creazione di plusvalenze tassabili (1). (Omissis). -Con il primo, secondo e quinto motivo del ricorso che, avendo in comune l'oggetto, possono essere esaminati congiuntamente -i Bartoletti denunziano, in relazione agli artt. 111 della Costituzione e 360, mn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sulla tassazione dell'avviamento agli effotti dell'imposta di ricchezza mobile (art. 3 legge 8 giugno 1936, n. 1231, trasfuso negli artt. 81 e 100 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), con riferimento sia agli artt. 2297, 2268, 2270, 2�317, 2311, �e.e., ed agli artt. 2 e 8 t,u. 5 luglio 1951, n. 573 sia agli artt. 2457, 2448 e 2498 e.e.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 t.u. 24 agosto 1887, n. 40>21 e 63 reg. 11 luglio 1907, n. 560, sulla percezione del reddito tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile; violazidne o falsa applicazione �~elle norme sulla trasformazione delle societ�, in relazione ai mutamenti soggettivi ed oggettivi che si verificano per effetto della trasformazione stessa (art. 249'8, 2328, 2369, 2361 e 2487 e.e.). Lamentano, in particolare, i ricorrenti che la Commissione (1) Viene confermato, in maniera da ritenersi definitivo, il princ1p10 che nella regolarizzazione della societ� di fatto l'originario soggetto resta il medesimo e quindi non si verifica trasferimento del patrimonio sociale; le conseguenze che ne derivano ai fini della tassabilit� di plusvalenze e dell'avviamento con l'imposta di ricchezza mobile e della imposizione di registro sono ormai note (v. FAVARA, La trasformazione delle Societ� e le plusvalenze imponibili; in questa Rassegna; 1969, I, 86; DI PACE, Regolarizzazione di societ� di fatto e imposta di registro, ivi 1970, I, 605). PAltTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 85 centrale, considerando la societ� di fatto'alla ,stregua di una comunione, abbi~ ritenuto che la sua trasformaziotne in societ� per azioni dia luogo all'estinzione della prima ed alla costituzione di un nuovo soggetto, con conseguente cessione a questo dell'azienda avviata. Sostengono che, invece, la trasformazione della sodet�, come non d� origilne ad un nuovo soggetto, cosi non d� luogo all'alienazione dell'azienda sociale, onde non si ha realizzazione di un plus-valore �corrispondente all'avviamento, 1n� tale realizzazione .si verifica per �effetto della consegna ai soci delle azioni deHa nuova societ�, .perch� il plus-valore .continua ad-essere conglobato nel capitale che lo ha prodotto e pu� anche scomparire con le mutate fortune dell'aziie�nda, .senza tradursi in termini pecuniari. Negano, 1infine, i ricOTrenti che si sia verificato alcun mutamento, soggettivo ed oggettivo, a seguito della trasformazione della societ�, la quale ha soltanto ampliato la sfera dell'ogg�etto sociale. Le censure di �Cui ai suddetti mezzi sono fondate. Va premesso, per una migliore intelligenza delle questioni sollevate dai ricorrenti, che l'art. 81 del d.P.R. 29 gc:Jnnaio 1958, n. 645, che ha approvato il t.u. delle leggi sulle imposte dirette, ha assunto, come distinti presupposti dell'imposta di ricchezza mobile, da un lato, la produzione di un reddito netto (comma primo) e, da. un altro, taluni incre ~ menWe plus-valori patrimoniali (comma secondo). Tra questi ultimi sono incluse' le plus-valenze indicate dai successivi artt. 100 e 106, cio� le plus-valelnze, �Compreso l'avviamento, dei beni relativi ,all'impresa, le quali traggano origine dal vealizzo di detti beni ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. La plus-valenza, che non � tassabile di per s�, ma concorre a formare il reddito imponibile (art. 100, primo e secondo comma, e art. 106, primo comma), ha carattere differenziale, risultalndo dalla differenza tra ricavi e costi di determinati beni. Dalle norme sopra richiamate si deduce che il valore d'avviamento � tassabile, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, al momento del realizzo, il che 1si verifica allorquando 1si ha cessione della azienda ad un altro soggetto. Ci� � dimostrato da un argomento testuale offerto dall'art. 96 del t.u. n. 645 del 1958 che fa rinvio, tra l'altro, alla disposizione dell'art. 2427 e.e., secondo cui � L'avviamento pu� essere iscritto all'attivo del bilancio soltanto quando � stata pagata una somma a tale titolo nello acquisto dell'azienda alla quale si riferisce�. Del resto, che la riealizzazione del valore d'avviamento sia configurabile solo in caso di cessione dell'azienda, pu� desumersi dalla natura stessa dell'avviamento. Questo infatti_ non � un bene, sia pure immateriale, che abbia. esistenza giuridica autonoma, rispetto all'azieinda cui inerisce, e che possa concepirsi al' di fuori di questa. L.'avviamento, e, invece, una qualit� o un modo di essere dell'azienda: �, precisamente, 86 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'attitudine di questa, considerata nel 1suo momento dinamico, a produrre, a beneficio dell'imprenditore, utilit� economiche maggiori di quelle che, indipendentemente dall'organizzazione aziendale, potrebbero ricavarsi dai singoli beni che l'azienda compongono (c:fr. Cass. sent. n. 1889 del 1967; sent. in. 3883 del 1968 e sent. n. 174 del 1971). Ci� premesso, la questione che si pone all'esame del Collegio pu� riassumersi nei seguenti termini: se la trasformazione di una societ� di fatto in societ� per azioni dia luogo, oppur no, alla cessione della azienda sociale con conseguente realizzazione del valore d'avviamento, tassa bile con l'imposta di ricchezza mobile, a norma dell'art. 81, comma secondo, e 100 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. La tesi affermativa, accolta dalla Commissione centrale, non pu� es.sere condivisa. Secondo un indirizzo giurisprudenziale pi� volte affermato da questa Corte Suprema, la disposizione dell'art. 2,493 c,c., relativa alla trasformazione di societ� di persone in societ� di capitali, si applica anche alle societ� di fatto e a quelle irregolarmente costituite che si trasformano in societ� di capitali. E la trasformazione costituisce un evento che incide soltanto sull'organizzaziorie e sulla struttura della societ�, senza che d� comporti la estinzione della prima societ� e la creazione di un nuovo e diverso centro d'imputazione di diritti � di obbligazioni, avendosi la continuazione della vecchia societ� che, in \nuova e diversa veste, resta titolare dei rapporti giuridici da essa costituiti precedentemente alla trasformazione (sent. n. 1268 del 1958, sent. n. 2502 del 1956 e sent. n. 827 del 1967). Da tale indirizzo non riti�ne di recedere questo Collegio, ravvisando esatti i principi giuridici che lo presidiano. Invero, a superare l'obiezione di chi esclude la possibilit� della trasformazione, ex art. 2498, e.e., sul rilievo che questa presupporrebbe una societ� costituita in uno dei tipi legali, � sufficiente richiamare gli art. 22'97 e 23117 e.e. per i quali alla societ� che non � iscritta nel registro delle imprese si estendono, per ci� che concerne -i rapporti fra la societ� ed i terzi, le disposizioni relative alla societ� semplice, con rinvio che si estende alla trasformazione (v. Cass. sent. 25 giugno 1966, n. 1347). Inoltre, che la trasformazione della societ� di fatto non contrasti con i principi fondamentali del nostro ordinamento, pu� trarsi puntuale conferma dalla legge 17 febbraio 1968, n. 57' la quale, oltre a prorogare le agevofazioni fiscali accordate dalla precedente legge 18 marzo 1965, n. 170, per le trasformazioni, fusioni e concentrazioni di societ� commerciali, estende l'applicabilit� dei benefici tributari � alle societ� di fatto o irregolari che dopo la data di elntra~a in vigore della legge stessa � (cio� quella del 1965) � si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento flelle relative imposte � (art. 4 comma primo), equiparando, agli effetti fiscali, la c.d. regolariz PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA zazione delle societ� di fatto ed irregolari alla trasformazione della societ� ex art. 2498 e.e. (cfr. Cass. sent. n. 92 del 1970). Ora, una volta che si ritenga che resti identico l'originario soggetto, sia pure in veste giuridica mutata, per effetto della trasformazione della struttura e dell'organizzazione rsociale, ne consegue che deve escludersi il trasferimento del patrimonio sociale e, quindi, la cessione dell'azienda, presupponendo questa una trasmissione da un soggetto ad un altro, che non � dato ravvisare in caso di trasformazione di societ� di fatto, per le considerazioni dianzi esposte. Oppone la difesa dell'Amministrazione resistente che la societ� di fatto � priva di personalit� giuridica, distinta da quella dei soci, mentre la societ� per azioni � soggetto di diritti; e questo nuovo soggetto dovrebbe essere configurato come cessiona,rio della azienda sociale, onde il trasferimento di questa dai soci, titolari dell'azienda, alla societ� per azioni, costituirebbe realizzazione del valore d'avviamento, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. Tale argomentazione noin pu� accogliersi, perch� muo;t,re da inesatto presupposto, cio� quello di negare ogni realt� giuridica alla societ� di fatto. Questa, anche se priva di personalit� giuridic1;1, � per� fornita di autonomia patrimoniale, come � dato desumere da quanto dispongono g� artt. 2268 cod. civ. sulla escussione preventiva del patrimonio sociale e 2271 stesso codice sull'esclusione della compeinsazione fra il debito del terzo verso la societ� ed il credito che egli ha verso il socio. Inoltre, la tesi della resistente contrasta con :i iprincipi che presidiano la soggettivit� tributaria, in base ai quali la capacit� giuridica, nel campo dei tributi, � pi� ampia rispetto a quella di diritto privato, essendo estesa al soggetto collettivo non personificato. Infatti, l'art. 8 del citato t.u. delle leggi sulle imposte dirette, dopo aver precisato che sono soggetti passivi del rapporto tributario �le persone fisiche e giuridiche, le societ� e le associazioni�, aggiul'.n.ge che soggetti passivi sono anche �le altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalit� giuridica�. Non diverso argomento pu� trarsi sia dall'art. 2 del decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, che approva il t.u. delle norme sulla dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, norma che ha sostituito l'art. 9 dell'abrogato r.d. 17 settembre 1931, n. 1608; sia dall'art. 3, n. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di uina ritenuta d'acconto sugli utili delle societ�. Tali considerazioni dimostrano che nel caso di specie, soggetto passivo del rapporto tri:butario � la societ� di fatto, titolare dell'azienda, non gi� i soci di questa; e poich� tale soggetto � rimasto immutato, anche dopo la trasformazione di cui all'atto pubblico del 3 gennaio 1953, va escluso che vi sia stata cessione dell'azienda. Neppure pu� essere coindiviso l'altro argomento, svolto anche in sede di discussione orale dalla difesa della resiste:�ite; cio� quello secondo 88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cui la realizzazione da parte dei ricorrenti del plus-valore corrispondente all'avviamento � costituita dalla commutazione di tale plus-valenza nelle azioni della nuov:a societ�. Infatti, il tramutamento delle quote in azioni inon equivale a realizzazione del valore d'avviamento, tassabile a norma del citato art. 81, secondo comma, in relazione al successivo art. 100, in quanto tale tassazione fa riferimento ad un reddito effettivo non semplicemente potenziale. In altre parole, la realizzazione del valore d'avviamento in tanto � tassabile i!n quanto ,si traduca in una determinata quantit� pecuniaria, succettibile di effettivo godimento. � Privo di fondamento �, infine, anche l'argomento che la resistente trae dalla circostanza che l'oggetto sociale della costituita societ� per azioni � pi� ampio rispet.to a quello della prece~ente societ� di :llatto. La circostanza, fu.vero, non �: rilevante e non pu� indurre a diversa conclusione, mancando, come dianzi � stato chiarito, l'elemento fondamentale della fattispecie legale prevista dai �citati artt. 81 e 100 del t.u. del 19>58, cio� quello della cessione dell'azienda sociale, alla quale soltanto � possibile ricollegare la realizzazione del valore di avviamento -(Omissis). i ! ~ (; ,. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 ottobre 1971, n. 2719 -Pres. Mar! letta -Est. Berarducci -P. M. :�Maio (conf.) -Terraghl (avv. ZapI fpal�) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). f I ~ Impost~ e tasse in genere -Imposte indirette -Accertamento di maggior valore -Ol>bligo dell'ufficio di indicare distintamente il vai i lore attribuito a ciascuno dei beni -Insussistenza quando nell'atto sia stato dichiarato un valore complessivo. I (r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21). I In caso di trasferimento con lo stesso atto di pi� beni immobili distinti ed indipendenti, l'Ufficio non ha l'obbligo di indicare distintamente I nell'avviso di accertamento di maggior valore il valore attribuito a I! ciascuno di essi, quando neU'atto sia stato dichiarato un valore comples sivo, in quanto la specificazione da parte del contribuente del valore di ! ! ciascun bene � condizione indispensabile perch� l'Ufficio possa procede.re ! aWoperazione prevista daWart. 21 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (1). ! ! (1) I. -Anche in questa causa, come nella maggior parte delle con~ troversie tributarie, erano in discussione una serie di questioni di legitl timit� dell'azione amministrativa diretta all'accertamento ed alla riscosf sione del tributo. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 89 (Omissis). -Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 21, secondo comma del r.d.l. 7 ,agosto 1936, n. 16<39, e, quindi, nullit� dell'avviso di: accertamento, per avere, in esso, l'Ufficio indicato, per i boschi ed i fabbricati, un valore complessivo, anzich� distintamente il valore attribuito ad ognuno di tali beni, cos� come prescritto dal predetto art. 21, secondo comma. Anche questo movito � privo di fondamento. La tesi del ricorrente, secondo cui, in ogni caso di trasferimento con lo stesso atto, di pi� beni immobili distinti ed indipendenti, l'Ufficio, nell'avviso di accertamento di maggior valore, avrebbe l'obbligo di indicare distintamente il valore attribuito ad ognuno dei beni �ggetto dell'atto di trasf,erimento, anche quando per essi, nell'atto, sia stato dichiarato un valore complessivo, trova, invero, un insormontabile ostacolo nel testo letterale della norma di cui al secondo comma dell'art. 21 del r.d.l. del 1936, n. 1639, che nella parte che qui.interessa, � del seguente tenore: � In contrapposizione ai prezzi, corrispettivi o valori dichiarati� o determinati, l'ufficio, nell'avviso di accertamento, indicher� quel valore che I'Amministrazione reputa doversi attribuire a ciascuno dei beni, escludendo:ne qu�lli per i quali l'ufficio ritenesse congruo il valore, prezzo o corrispetti'vo dichiq.r,ato o determinato... �. Infatti, se le parole dal legislatore adoperate nella formulazione di tale norma hanno un significato, questo non pu� essere se non nel senso' che l'ufficio, nell'ipotesi di atto di trasferimento compl'endente pi� beni, ha l'obbligo, nell'avviso di accertamento, di inqilcare quel valore che l'Amministrazione reputa doversi attrtbuire ad ognuno di detti be;ni in Si doveva decidere, tra l'altro, se dovesse dichiararsi nullo l'avviso di accertamento di maggior valore, per mancanza di indicazione dei valori attribuiti distintamente ad ognuno dei beni compresi nel trasferimento ancorch� nell'atto fosse stato indicato il l<;>ro prezzo complessivo. Gi� la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 24 gennaio 1969_, aveva giudicato che � nella specie nel rogito Farneti appare soltanto il prezzo complessivo di L. 28.000.000 per tutti i beni compravenduti, per modo che la Finanza era tenuta soltanto a notificare un avviso di accertamento di maggior valore complessivo �. Questa decisione � stata ora confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione con esauriente motivazione, che ha esaminato la disposizione dell'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nella parte che regola il contenuto dell'atto di accertamento sotto il profilo letterale, logico � storico. , Mentre nulla c'� da aggiungere a quanto la sentenza ha precisato in ordine alla interpretazione letterale e logica della norma, pu� essere utile qualche pi� diffusa notizia sui suoi precedenti legislativi e la loro applicazione amministrativa e giurisprudenziale. L'art. 2 del regolamento 11 giugno 1911, n. 544, disponeva: � Quando nelle stipulazioni o dichiarazioni delle parti siano stati separatamente de 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO contrapposizione al minor valore che per ciascuno di essi � stato dichiarato dal contribuente. Che sia questo il significato della sopra riportata disposizione, lo conferma l'inciso contenuto nella seconda parte della stessa disposizione, laddove si prevede l'esclusrone, dall'avviso di accertam�nto, di quei beni per i quali l'ufficio ritenga congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato. Con tale inciso, infatti, la norma in esame non impone all'ufficio di indicare distintamente il valore di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento, ma solo di quei beni in relazione ai quali lo stesso ufficio ritiene che il valore per essi dichiarato non sia congruo. Il che sta a significare che la specificazione, da parte del contribuente, del valore di ciascun bene, � condizione indispensabile perch� l'ufficio possa procedere all'operazione prevista dall'anzidetta disposizione, giacch� solo in tal caso l'ufficio stesso � posto in grado di individuare i beni in ordine ai quali � stato dichiail'ato un valore non congruo e di indicarli, quindi, nell'avviso di accertame!nto, con il diverso, maggior valore ad ognuno di essi attribuito, escludendo quelli per i quali ritiene che il valore dichiarato sia congruo. Ma, oltre che l'interpretazione letteral�e, contro la tesi del ricorrente sta anche l'interpretazione logica della norma in questione, laddove l questa prescrive che l'indicazione, da parte dell'ufficio, nell'avviso di I accertamento, del valore di ogni singolo,_bene, sia fatta �in contrappo-i scritti e valutati pi� beni immobili, la domanda di stima deve limitarsi ai soli beni pei quali il prezzo convenuto o il valore dichiarato sia repu 1 tato inferiore di oltre il sesto o l'ottavo... a quello che gli stessi beni ave; vano in comune commercio al momento del trasferimento e deve specifi1 carli, indicando il valore che l'Amministrazione attribuisce a ciascuno 1 di essi�. Sulla base di questa disposizione la giurisprudenza afferm� che la ! i domanda di stima -pi� tardi sostituita dalla notifica dei maggiori valori accertati (art. 4 d.l. 24 novembre 1919 n. 2163, all. A) -dovesse contenere, I a pena di nullit�, � l'indicazione specifica dell'aumento di valore attribuito ad ogni trasmissione � (Cass. Roma 25 giugno 1912, in Foro it. 1912, I, 1399 I con nota di ampi richiami di giurisprudenza e dottrina; Cass. Roma 30 maggio 1916, ivi 1916, I, 969) ma questo solo nel oaso che l'atto contenesse pi� disposizioni di vendita e per ognuna di esse fosse indicato un prezzo l distinto (3). Con regio decreto 18 agosto 1920, n. 1220, si vollero circoscrivere i casi in cui fosse prescritta la specificazione dei valori, stabilendo che questa non era necessaria qualora si trattasse di parti di uno stesso immobile (art. 2) e si escluse la sanzione di nullit�, dando la possibilit� al contribuente, cui fosse stato notificato un valore comP.lessivo, di chiedere la specificazione e facendo obbligo all'Ufficio di provvedervi con una nuova notifica. A seguito di queste nuove disposizioni e dell'emanazione dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3269 e n. 3270, la giurisprudenza escluse che la mancata specificazione dei valori desse luogo a nullit� (Cass. Roma 21 lu PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 91 sizione � al valore dichiarato dal contribuente. Tale �contrapposizione � presuppone, invero, che i due termfni del1a contrapposizione modesima siano omogenei quanto all'oggetto cui si riferisce il valore, nel senso che i due valori da opporre l'uno all'altro, abbiano per oggetto lo stesso bene immobile. Sarebbe, infatti, fuori di ogni criterio logico che, ove il contribuente, per i vari beni compresi nell'atto di trasferimento, avesse dichiarato u'.n valore complessivo, l'ufficio a tale valore fosse tenuto a contrapporre quello di alcuni di tali beni e distinto per ognuno di essi. In tal caso, una siffatta contrapposizione non avrebbe senso, per l'assoluta diversit� dell'oggetto dei due termini della contrapposizione medesima, fn quanto al valore complessivo di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento verrebbe ad essere contrapposto il valore diverso di alcuni s0ltanto di tali beni. E ci� senza considerare le conseguenze che potrebbero derivare, a tutto danno, ovviamente, dell'Amministrazione finanziaria, ove al valore complessivo dei beni dichiarato dal contribuente, l'ufficio fosse obbligato a contrapporre il valore distinto di alcuni di 'essi e tale valore, nel ,suo complesso, non raggiungesse quello dichiarato dal contribuente. Si consideri, invero, che, in tal caso, ove il contribuente si acquietasse �ll'accertamento d1ell'ufficio, il valore complessivo dei beni dichiarato dal contribuente medesimo rima,rrebbe glio 1920, in Foro it. 1920, I, 819 �on nota di richiami; Cass. 10 g,ennaio 1928, in Dir. e prat. trib. 1929, 202). Con l'entrata in vigore del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, contenente la riforma degli ordinamenti tributari, si � disputato in dottrina se la mancata specificazione dei valori nell'avviso di accertamento determini la nullit� dell'avviso stesso, ma questo sempre e soltanto nel caso che da parte del contribuente fosse stata fatta nell'atto o nella dichiarazione analoga specificazione di prezzi o di valori (affermano che la mancata specificazione determini nullit�: UcKMAR, La legge di registro, ed. 1949, vol. I, pag. 383; AMADIO, Mancata specificazione del valore dei singoli beni nell'accertamento di maggior valore notificato dall'Ufficio, in Riv. Leg. Fiscale, 1954, 327; JAMMARINO, Commento alla legge sulle Imposte di Registro, ed. 1962, vol. I, pag. 231. Contra: RAVAGLI, Dell'accertamento del valore dei beni, ed. 1940, pag. 180). Mai, infatti, � stato posto in dubbio che quando l'atto o la dichiarazione � del contribuente contenga l'indicazione di un pTezzo o valore complessivo, la finanza non abbia obbligo di specificazione analitica dei valori accertati, ma possa legittimamente contrapporTe un unico valore complessivo. In questo senso � la prassi amministrativa (Circolare ministeriale 21 denza della Commissione Centrale delle Imposte (7), mentre la Oassaaprile 1938) e la costante giurisprudenza della Commissione Centrale delle Imposte (dee. 30 novembre 1953, n. 54416, Riv. leg. fisc. 1954, 425; dee. 25 giugno 1956, n. 83709, ivi, 1957, 1468; dee. 17 ottobre 1956 n. 85148, ivi, 1957, 1475; dee. 12 ottobre 1959, n. 19878, ivi, 1961, 172) mentre la Cassazione non aveva avuto ancora occasione di pronunciarsi in merito dopo l'entrata in vigore della legge vigente. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 92 !invariato e l'accertamento dell'ufficio cresterebbe, conseguentemente, pri vo di pratico risultato. Il che dimostra che, oltre tutto, �1 lo stesso si stema dell'accer:tamento del valore dei beni oggetto de.gli atti tassabiil.i ad escludere che la norma in esame possa essere interpretata nel senso che, anche quando il co:ntribuente abbia dichiarato il valore comples sivo dei beni, l'ufficio ha ugualmente l'obbligo di indicare il valore distinto per ognun� Jciei beni per i quali non ritiene congruo il valore dichiarato. N� si opponga che, ad una. contrapposizione di due termj:ni aventi lo stesso oggetto si potrebbe ugualmente pervenire se l'ufficio indicasse distintamente il valore di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento, e poi contrapponesse la somma di tali valori al valore complessivo dichiarato dal �contribuente. Riesce agevole, invero, osservare in con trario, che una siffatta contrapposizione di valori costituirebbe, per l'ufficio non un obbUgo -importante, come tale, in caso di violazione, la nullit� dell'avviso di accertamento -bens� una mera. facolt�, il. cui esercizio sarebbe, peraltro, 0non conforme alla �ratio � della norma in esame, ravvisabile nell'intento del legislatore di porre le parti, contri buente ed amministrazione, su un piano di perfetta parit� nello svolgi mento del procedimento velativo alla determinazione del valore dei beni oggetto dell'atto tassabile. Conforta, infine, nella interpretazione ch� precede, anche l'ele mento storico, in quanto giova ricocrdare �che le disposizioni che disci plinavano, la materia antecedentemente alla norma in esame (v. art. 2 del regolamento 11 giugno 1911, n. 544, e successive disposizioni) noh differivano sostanzialmente da quest'ultima e furono interpretate dalla giurisprudenza del tempo (cfr. sent. Cass. Roma 2 dicembre 1916, in F .I., 1917, I, 264) nello stesso senso �di che sopra. Sulla ba~e delle considerazioni che precedo:no, deve, quindi, con cludersi �che la norma. del secondo comma dell'art. 21 del r.d.l. 7 ago- II. -Questa interpretazione dell'art. 21 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, che condiziona l'obbligo della Finanza di modificare distintamente il valore attribuito ad ognuno dei beni alla sussistenza di una dichiarazione analitica da parte del c�ntribuente, trova perfetta corrispondenza nelle disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte dirette, per cui l'obbligo della motivazione introdotto con l'aTt. 6 della � legge 11 gennaio 1951, n. 25, e confermato dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, � stato, con l'art. 37 del testo unico 29' gennaio 1958, n. 645, espressamente condizionato ad una dichiarazione del contribuente, contenente � l'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi �. E la Cassazione ha gi� avuto occasione di applicare ripetutamente tale disposizione (Sez. Un. 3 maggio 1971, n. 1271, in questa Rassegna, 197, I, 1076). E. VITALIANI PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 93 sto 1936, n. 1639, va interpretata nel senso che l'ufficio ha l'obbligo di indicare, nell'avviso di accertamento, il valore distintamente attribuito ad ognuno dei beni oggetto dell'atto tassabile per .i quali no:n ritiene congruo il valore dichiarato, solo nella ipotesi in cui dal contribuente sia stato dichiarato un valore distinto per ognuno di tali beni, e che, pertanto, tale obbligo non sussiste allQrqua;ndo il contribuente si sia limitato ad indicare, per detti beni, uh valore complessivo, potendo, in tal caso, l'ufficio, al valore indicato, contxapporre, nell'avviso di accertamento, un maggior valore complessivo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 ottobre 1971, n. 2893 -Pres. Giannattasio -Est. Sposato -P. M. Del Grosso (conf.) -Italsider (avv. Uckmar) c. Ministero deHe Finanze (avv. Stato Coronas). Imposta di registro -Societ� -Fusione -Imposta proporzionale -� dovuta. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, Tariffa A, art. 81; e.e. art. 2504). Imposta di registro -Societ� -Fusione -Conferimento di navi -Aliquota applicabile -Illegittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, artt. 3 e 81; I. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 34 e 35; d.l. 5 marzo 1942, n. 192, art. 5). Nella fusione di societ� si avvera sempre la cessazione di uno o pi� soggetti sociali autonomi, ossia l'estinzione delle societ� che si fondono, ove ci� avvenga per concentrazione, o l'estinzione della o delle societ� incorporate se la fusione ha luogo per incorporazione; in tale caso si verifica quindi un trasferimento, assimilabile alla successione a titolo universale, soggetto aU'imposta proporzionale dell'art. 81 tariffa A (1). Solo in alcuni casi il trasferimento d.i beni � equiparato ai fini del tributo di registro al conferimento in societ�, ma s�no anche legislativamente previsti diversi regimi tributari per l'una e per l'altra ipotesi; ci� avviene per le navi per le quali il trasferimento (art. 3 della tariffa A. della legge di registro, modificato dall'art. 34 della le�gge 6 agosto 1954, n. 603) � soggetto aU'aliquo~a dello 0,50 % , mentre il conferi( 1-2) Sulla prima massiisa v. la sent. 10 novembre 1971 n. 3186 (in questo fascicolo pag. 106) che ha anche precisato che � assoggettabile alla imposta l'avviamento commerciale e che il valore del patrimonio trasferito � soggetto ad accertamento di congruit�. Sulla seconda massima non constano precedenti. 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento in societ� (art. 81 tariffa A, modificato daU'art. 35 della citata legge n. 603) deve scontare l'aliquota dell'l % riducibile alla met� in caso di fusione. � quindi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimit� costituzionale della norma dell'art. 81 della tariffa A per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perch� il trasferimento e il conferimento sono specie diverse anche se dello stesso genere (2). (Omissis). -Con il secondo m�tivo la ricorrente -denunziando la violazione dell'art. 4 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 -ripropone la tesi che nella fusione di societ� non viene po.sto tn �esser alcun trasferimento di beni o di diritti e che,� di conseguenza, nonostante che l'articolo 81 della Tariffa All. A) alla legge organica di registro li assoggetti ad imposta proporzionale, gli atti di fusione sono da .sottoporre ad imposta graduale, dal momento che la tariffa alleg.ata aJ.la legge non pu� prevalere sulla legge �e, nel caso, sul principio generale, stabilito dall'art. 4 della legge, per cui l'imposta proporzionale si applica alle trasmissioni della propriet� e degli altri diritti reali, laddove -come disposto dal successivo art. 5 -gli atti che non operano la trasmissione di valori o di diritti sono tassabili con l'imposta graduale. L'assunto � privo di giuridico fondamento in quanto nella fusione si avvera sempre la cessazione' di uno o pi� soggetti sociali autonomi, ossia l'estinzione delle societ� che si fondono, ove ci� avvenga per concentrazione, o l'estinzione della societ� o delle societ� incorpora.te se la fusione ha luogo per incorporazione. � evidente che, se vi � estinzione di soggetti, non pu� non esservi trasmissione di diritti e di obblighi; e, difatti, la stessa legge, nell'art. 2504 e.e., testualmente dichiara che la societ� incorporante, o quella �che risulta dalla fusione, assume i diritti � gli obblighi delle societ� estinte. Si tratta -come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 21 giugno 1961, n. 1482; 29 agosto 1963, n. 2372) di un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale. Non vi �, dunque, nessun contrasto fra i principi generali enunciati negli artt. 4 e 5 della legge di registro e �l'art. 81 della tariffa ali. A) alla medesima legge. . L'altra tesi della ricorrente, ossia quella relativa aH'aliquota della imposta proporzionale applicabile al trasferimento delle navi con l'atto di fusione, � riproposta con il terzo motivo, �con il quale si denunzia la viofazione dell'art. 3 tar. all. A) della legge di registro e dell'art. 5 del r.d.l. 5 marzo 1942, n. 192. Si sostiene che -anche ad ammettere che la fusione operi �n trasferimento -il conferimento di navi in societ� � soggetto all'imposta proporzionale dello 0,50 % , stabilita dallo art. 34 della legg.e 6 agosto 1954, n. 603 per i trasferimenti di navi, e ,che, trattandosi non di costituzione, ma di fusione di societ�, la detta aliquota � dimezzata in virt� di quanto dispone l'art. 5 del d.l. 5 marzo � 1952, n. 192: ci� perch� -assume la ricorrente -le navi, mobili regi PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA strati, non rientrano nella categoria dei beni mobili di cui alla lettera a) del citato art. 81 della tariffa; e perch� i conferimenti: in societ�, non_ hanno natura diversa dai trasferimenti. Che se, invece--: soggiunge la ricorrente -si dovesse ritenere che anche i conferimenti di l:navi rientrano nella previsione della lettera a) della citata norma tariffaria, sorgerebbe allora una fondata questione di legittimit� costituzionale di detta norma, .essendo evidente il contrasto con. l'art. 3 della Costituzione -mirante a garantire identica regolamentazione giuridica� a fattispecie identiche -dell'assoggettamento dei conferimenti di navi in societ� ad un gravame fiscale (all'imposta dell'l % stabilita� dalla lettera a) del citato art. 81 per i beni mobili in genere) esattamente doppio di. quello al quale � soggetto il trasferimento degli stessi beni in tutti gli altri casi (lo 0,50 % stabilito daJ.l'art. 34 della legge del 1954). Il motivo non ha fondamento.. Effettivamente da talune norme trabutarie le navi sono considerate alla stregua degli immo,l>ili anzich� dei beni mobili, e vi sono pure altre norme che prevedono, insieme e indifferentemente, le due ipotesi del trasferimento a titolo oneroso �e del conferimento in societ�. Cosi l'articolo 1'5 del d.�. 7 agosto 1936, n. 1639 detta uno stesso criterio di valutazione sia per l'ipotesi del trasferimento, sia� per quella del conferimento nelle societ� e nelle fusioni di societ�, e, nello stesso tempo, dispone che la valutazione delle navi deve aver luogo alla stessa maniera di quella dei beni immobili anzich� di quella dei mobili e l'articolo 32 della legge n. 603 del 1954 stabilisce, nella stessa misura, l'imposta proporzionale sia per i trasferimenti sia per i conferimenti in societ� di beni immopili o di altri diritti reali immobiliari. Ci�, per�, non autorizza la conclusione che, in via generale e ad ogni effetto, nella disciplina legislativa dell'imposta della quale sL tratta, i trasferimenti ed i conferimenti ,....--che sono, bensi, specie dello .stesso genere, ma specie diverse -;siano ipotesi equivaleriiti; n� che dalla categoria dei beni mobili debbano essere escluse, in via ge:nerale e ad ogni effetto, le navi. Difatti la diversit� foa le due specie viene in considerazione nell'art. 34 della legge n. 603 del 1934 che -a ddfferenza dell'art. 32 nel quale � contenuto il richiamo sia all'art. 1, sia all'art. 81 della Tariffa, relativi, rispettivamente, agli atti traslativi a titolo oneroso ed ai con; ferimenti in sodet� -richiama soltanto l'art. 3 della medesima Tariffa, riguardante gli a�tti di compravendita di navi; e viene altresi in considerazione nell'art. 35 della medesima legge che stabilisce nell'l % l'imposta proporzdonale sui conferimenti in societ� di beni mobili, rela tivamente .ai quali l'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso �, fnvece, fissata, daU'art. 2 della Tariffa, nel 2 % . D'altra parte, � �evidente che se, per quanto si � detto, la misura dell'imposta varia a seconda che si tratti di trasferimenti o di conferimenti, neppure si pu� ritenere che fra i beni mobili di cui alla lettera a) dell'art. 81 della Tariffa non siano .....,,._ 96 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da comprendere anche le navi. Diversamente, per i corilerimenti in societ� delle navi mancherebbe nella legge la determinazione della misura dell'imposta. La prospettata questione di legittimit� costituzionale non sarebbe manifestamente infondata se fosse 'esatto il .suo presupposto: che cio� le due ipotesi del trasferimento e del conferimento i!n socdet� siano legislativamente equiparate. Ma tale presupposto non � esatto. Ontologicamente le due 1ipotesi, pur riconducibili, sotto certi aspetti, allo stesso genere, sono, per�, ipotesi diverse, e l'identit�, insussistente sul piano ontologko, neppure pu� ritenersi stabilita dalle norme positive, fo quali -come gi� si � visto -soltanto in taluni casi e per taluni, ben determinata, effetti prevedono una parit� di trattamento. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2,5 ottobre 1971, n. 3016 -Pres. Caporaso -Est. Pascasio -P. M. Pascalino (conf.) -Ministero delle Finainze (avv. Stato Soprano) c. Longhi (avv. Taranto). lmp.pste e tasse in genere -Imposte indirette -Valutazione -Determinazione del valore di un fabbricato fatiscente sito in zona urbana in ragione del valore dell'area di risulta -Grave ed evidente errore .di apprezzamento -Esclusione. (r.d. 7 agosto 1936, n. 16.39, artt. 15, 16 e 29). Non � viziata da grave ed evidente errore di apprezzamento la decisione della Commissione Provinciale di valutazione che stabilisce il valore di un fabbricato fatiscente della zona centrale urbana di una grande citt�, in ragione del valore dell'area che potr�, risultare dalla demolizione, invece� che secondo la consistenza e la destinazione del fabbricato aUa data del trasferimento (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso principale si censura la sentenza per avere ravvisato nella decisione della Commissione provin (1) Decisione di evidente esattezza. Quando il valore dell'area di risulta dalla demolizione � superiore a quello del fabbricato esistente, senza dubbio quello dell'area � il valore venale in comune commercio, rilevante anche ai fini della liquidazione delle imposte indirette. PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ciale un grave ed evidente errore di apprezzamento, consistente nell'avere valutato un vecchio e fatiscente edificio sito ilil zona centralissima di Milano nel valore potenziale dell'area come suscettibile di utilizzazione pi� intensiva e non nel suo valol'e intrinseco attuale, in�orrendo cos� nella violazione degli artt. 15, 16 e 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. La censura � fondata. Come questa Corte Suprema ha gi� avuto occasione di affermare, il ricorso all'Autorit� giudizia.ria avverso le decisioni delle Commissioni provinciali relative alla valutazione dei berui oggetto di imposte sui tr:asfermenti, � ammesso, ai sensi dell'ari. 29, terzo comma, del r.d. 7 agosto 1936, .n. 1639, e dell'art. 42 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, nei casi di grave ed ev�idente errore di apprezzamento o di insufficiente calcolo nella determinazione del valore. Tali vizii possono ravvisarsi solo quando sussistano nella decisione errori di fatto� gravi ed evidenti, la decisione stessa sia frutto di criteri di valutazio:ne non conformi alla legge o dalla motivazione non risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a calcolo per la determinazic:1e dei valori imponibili (sent. 7 gennaio 1967, n. 58). L'errore rilevato dalla Corte d'appello nella decisione della Commissione tributaria, non rientra per� fra quelli ora indicati perch� esso consisterebbe nell'avere attribuito al bene il valor.e relativo alla sua possibilit� di utilizzazione futura e non quello corrispondente alla sua condizione al tempo dell'aperta successione. Questo errore li.nfattd non .si riferisce n� agli elementi di fatto posti a base della decisione n�1 a criteri di valutazione che non siano conformi alla legge. La Commissione ha seguito, nella valutazione, un criterio che nop. soddisfa i contribuenti, ma non pu� dirsi che-esso sfa erroneo, poich� esso tende ad attribuire al bene. il suo valore commerciale al tempo dell'apertura della successd,ne, valore sul quale ha incidenza la possibilit� di utli.lizzazione per la realizzazione di una pi� ampia costruzione che, nella ZO/Ila centrale di Milano, non pu� non avere la sua influenza sulla valutazione del bene: utilizzazione possibile non soltanto in futuro, ma al momento stesso della successione. Neppul'e un .simJle criterio � difforme da quelld. dalla 1egge indicati, poich� l'art. 16 del citato r.d.l. del 1936 prescriv�e bens� aJle Commissioni di tener conto delle alienazioni, divisioni e perizie gdudiziarie relative agli stessi immobili o che si trovano in condizioni analoghe e della capitalizzazione del reddito di cui sono suscettibili immobili consimili,~ ma la prescrti.zione non � rtassativa, sicch� � i.in facolt� c�elle predette Commissioni di attenersi a criteri diversi, purch� chiaramente indicati ed ugualmente sufficienti a sostenere il giudizio di valutazione, cosi come la Commissione distl'ettuale aveva operato. -(Omissis). 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez: Un., 8 novembre 1971, n. 3141 -Pres. Marletta -Est. Ridola -P. M. Di Majo (conf.) -Soc. Edilizia Nazionale (avv. Zauchini e Visentini) c. Mtnistero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). Imposte e tasse in ~enere -Estimazione semplice e complessa -Imposta ,. di ricchezza mobile -Interessi -Presunzione. (t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 50; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 86). � questione di estimazione semplice quelLa concernente la valutazione delle prove documentali e presuntive ai fini delta tassazione del reddito di ricchezza mobile sugli interessi (1). (Omissis). -Col motivo unico del ricorso principale la sentenza della Corte di� Genova viene censurata, ai ,sensi dell'art. 360, n. 1 c.p.c., per violazione dell'art. 50 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile, e dell'art. 22, comma 3�, del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sull'o�rdinamento del colntenzioso tributario. In particolare, la Societ� ricorrente lamenta che La Corte di merito, ritenuto trattavsi di controversia relativa a semplice estimazione di redditi: abbia dichiarato hl. difetto di giurisdizione dell'autovit� giudiziaria ordinaria e sostiene �che, al contrario, la contestaziione non si esauriva nella valutazione degli elementi di fatto costituenti il presupposto materiale del tributo, ma verteva sull'accertamento delle condizioni di validit� dell'atto di imposizione e sulla qualificazione giuridica di determinati fatti incidenti direttamente sulla legtttdmit� del metodo i:mposdtivo adottato: era, cio�, dn discussione -secondo la ricorrente -la stessa J>OSsibilit� giuridica dii applicare il tributo mobiliave, indipendentemente dalla prova dell'esistenza del reddito. A maggior conforto,. poi, della tesi affermativa della giurisdizione ordinaria, aggiunge la ricorrente che al giudice di appello erano stati sottoposti vari que.siti di diritto, trattandosi di stabdlire: a) se le opera (1) Sulla questione pm m generale, cfr. Relazione Avv. Stato, 1966-,,. 70, II, 481. In senso. specifico v. Cass. 3 ottobre 1968, n. 3075 in questa Rassegna, 19<68, t, 1032; recentemente la sent. 3 maggio 1971 n. 1271, ivi, 1971, I, 1076 ha con precisione tracciato i limiti della demarcazione della giurisdizione in materia di prove: sono di estimazione semplice le� questioni sulla valutazione della prova, mentre rientrano nell'estimazione complessa le questioni sull'onere della prova, sull'applicazione di una norma che stabilisca mezzi di prova particolari o limitati o sull'efficacia giuridica che debba essere attribuita al mezzo di prova dedotto. Sul momento determinante della giurisdizione in base alla domanda dinanzi alla Commissione di prima istanza (art. 5 c.p.c.) v. Cass. 10 febbraio 1969, n. 445, ivi, 1969, I, 123. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR:IA z1oni indi~ate �in conto aumento di capitale� dovessero essere escluse dall'ambito dell'art. 50 del testo unico del 1877; b) se la inclusione, nell'ambito di quest'ultima norma, delle o�p�erazioni � iin conto vincolato e perdite� non vfolasse l'art. 2447 C�Od. civ., che impone la reintegrazione del capitale sociale; c) se, infine, alla stregua dell'art. 25 dello stesso testo unico, fosse consentito di utilizzare� elementi non risultanti dal bilancio, per integrare e modificare induttivamente le poste del bilanci� .stesso. Quest'ultimo aspetto � stato poi diffusame!nte sviluppato nella memoria, presentata ai sensd dell'art. 378 c.p.c., ed in sede di discussione orale. � stata, cos�, esplliciitamente posta la ques.tione se, in presenza di una tassazione :iJn base a bilancio, non impugnato, nella sua veridicit�, dall'ufficio, potesise l'ufficio stesso accertare un reddito per interessi non contabilizzati nel bilancio, il quale, a1 contrarfo, denunziava perdite tali da escludere che alcun interesse fosse stato corrisposto. E la questione, sempre in� memorta, � stata impostata su un'approfondita critica del concetto di presunzione, generalmente accolto nella interpretazione dell'art. 50 del testo untco del 1877 (ed ora del corrispondente art. 86 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645), e 1sulla: contestazione della legittiimit� dell'operato dell'ufficfo, al quale ~secondo la ricorrente le norme ora indicate non appresterebbero una presunzione 11egale della esistenza degli interessi, ma consentirebbel'o soltanto di procedere allo accertamento dell'esistenza del reddito di capitale con libert� di prove e senza essere vincolato alle :risultanze del titolo. Il .ricorso � infondato. A norma deU'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dell'art. 22, comma 3�, del decreto-legge in. 1639 de� 1936, neUe controversie i.Il materia di impost�e dirette l'esercizio della giurisdizione st esaurisce davanti alle commissioni tributarie, senza possibilit� di portare la contestazione davanti all'autorit� giudiziaria, ogni qualvolta la controversia si riferisca a �semplice estimazione di redditi �. E secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, costituiscono controversie di semplice estimazdone -e sono, perci�, riservate alla giurisdizione delle commissioni tributarne -tutte quelle in cui, al fine dell'accertamento della sussistenza, dell'entit� e della natura del reddito imponibile, si debba procedere soltanto alla determinazione di datJ. o di �elementi di puro fatto, senza che l'apprezzamento dei fatti implichi la dsoluzione di questioni giuridiche attinenti all'interpretazione di norme o di negozi giuridici ovvero alla determinazione dei criteri di diritto sostanziale o proces1suale da, applicare in concreto (cfr. S.U., n. 1181 del 1970; n. 2048 del 1965; n. 996 del 1964, e numerose altre co:nformi); � .stato, in particolare, affermafo da que. ste Sezioni Uni�te che, mentr�e costituisce giudizio di estimaztone complessa stabilire se, in relazione ad una determinata imposizione, l'onere di prqvarne i presupposti spetti alla, finanza o al contribuente, si resta, 100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO invece, nell'ambito d:el giudiz1io di estimazione semplice quando, adempiuito dall'una o daJil'altra parte tale onerie probatorfo, si tratti soltanto di valutare le risultanze delle prove offerte ed acquisite al processo (cfr. S.U., n. 1727 del 1968). Altro prdndpio basilare �, infine, che lo stabilire se la controver:sia sia di �estimal!)ione semplice o complessa � questione di giurisdizione, in quanto si risolve neUa attribuzione della competenza .giurtsddzionale alle sole commission� tributarie od anche all'autorit� giudiziaria ordinaria: occorre quindi far capo ai''P'i'incipi generali di cui agli artt. 5 1e 386 c.p.c., in applicazione dei quali l'accertamento della naitura della controversia tributaria va viferito al momento della proposizione della domanda davanti alla commissione di prima istanza ed alla situazione di fatto cOill' essa pro:spettata (cfr. S.U., n. 445 del 1969); con la conseguenza che urta. controversda che appariva di estimazione semplice in quel momento inizia!lie, tale rimane, al fine di determinare la giurisdizione, indipendentemente dagli sviluppi che il dibattito abbia avuto nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento contenzioso. Ora, stando agli atti esibiti in questa sede, sui quali �solfanto questa Corte pu� portare il suo �esame ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, 1e precisamente a quel che risuHa dalle due decisioni della Commissione Centrale, si ha che gli accertamenti dell'Ufficio Imposte di Genova furono impugnati, davanti a quella commissione distrettuale, sul duplice riflesso che trattavasi di 1soci!et� a rii.stretta base azionaria e di carattere fu.miliare e che le anticipazioni fatte dai soci alla societ� e colpite dalla imposi:zli:one erano state rese necessarie dalla esiguit� del capitale sodale: il che .significa che, sul1a premessa, pac~ficamente accettata, della esistenza dei finanziamenti �e della applicabilit� della pvesunzione di produttivit� di interessi, di cui all'art. 50 del 1esto unico del 1877, 1a Societ� contribuente intendeva contra.stare quella pl'esunzione con l'a11egazdone di elementi, documentali e presurrtivi, idonei a smentire che quei finanziamenti potessero aver prodotto un qualsiasi irrt�eresse. . E che questa e non altra fosse l'impostazione data dalla Societ� alla proprta pretesa fu, del resto, -confermato dalla linea difensiva che es.sa segui nelle pl'ec.edenti fasi del giudizio ordinario: davanti al Tribunale, infatti, fu espressamente precisato che non si d.ntedeva confutare l'esistenza del!la presunzione, mentre, in sede di appello, si rimprover� al Tribunale di esser.si rifiutato di vagliare le prove offerte per contrastarla. La domanda della Societ� contribuente pogg.iava, dunque, su queste indeclinabili premesse: a) che le operazioni di finanziamento colpite dalla tassazione erano da configurare come rapporti interisoggettivi, di credito e di deb1to, fra i soci e la s_ociet�, cio� �come mutui; PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA b) che, a favore della Finanza, era operante, fino a prova contraria, la presunzione legale del carattere fruttifero di quelle operazioni, �sul fondamento dell'art. 50 del testo unico n. 4021 del 1877; c) che l'onere di contrastare con la prova contraria quella presunziorne incombeva sulla Societ�, la quale, in eff,etti, tale onere si era assunto �ed aveva teintarto di adempiere; d) �Che, per �contro, a norma dell'art. 2�72'8 cod. civ., la Finanza era dispensata da ogni altra prova della sua pretesa tributaria., Stando cosi le cose, il giudizio, di cui le commissioni tributarie si trovavano.ad -essere iinvestite, si esauriva nella valutazione delle prove, documentali e presuntive, -con le quali la Societ� contribuenrte tntendeva contraddire la presunztone e dimostrare, invece, il carattere infruttifero dei finan:ziiamenti. La domanda, cosi come inizialmente portata alla cognizione dei giudici tributari, 1non lasciava, quindi, alcun margine alla risoluzione di questioni giuridiche. Il 11icol'iso in �esame, che si diffonde nella prospettazione di molteplici questioni di didtto, non prive, certo, di intel'essanti profili, si rivela, pertanto, come un tentativo, non cOinsenrtito, di ampliave l'ambito della controviersia e di spostarne i termini, dandole una impostazione che, se inizialmente adottata, avrebbe potuto dacre ingresso all'azione giudiziaria. La controversia, invece, cos� come iinstaurarta, era desttnata ad esaurirsi davanti alle commtssioni tributarie: �onde esattamente la Corte di merito dtchiar� il difetto di giurisdizione dell'autorit� .giudiziara ordinaria. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1971, n. 3184 -Pres. Favara -Est. Spadaro -P. M. Caccioppoli (conf.) -Bonzano (avv. Barbera) c. Ministero delle F.inanze (avv. Stato Abigneinte). InipoSta di registro -Societ� -Societ� di persone -Scioglimento Assegnazione delle attivit� ai soci -Eccedenza sulla quota di diritto -Assoggettamento all'imposta proporzionale di trasferimento Determinazione del valore netto del patrimonio -Irrilevanza. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 48 e tariffa A, art. 88). Quando neUo scioglimento deHe societ� di persone, senza ricorrere alla procedura di liquidazione, vengono assegnati ai soci le attivit� sociali, � soggetta all'imposta proporzionale di trasferimento quella parte dell'assegnazione di attivit� eccedente sul valore della quota di diritto, anche se tale eccedenza di attivit� � iL corrispettivo di un maggiore accollo di passivit�. In tale situazione non ha riLevanza, ai fini della ve RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 102 rifica della corrispondenza �tra attivit� assegnate e quota di diritto, il determinare ii valore netto del patrimonio con deduzione delle passivit� (1). (Omissis). -Con l'und.co motivo, il ricorrente, denUJnciarndo la violazione e falsa applicazione dell'art. 88, n. 2 della tariffa A, alligata alla legge organd.ca di Tegi:stro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) nonch� dell'arit. 48 della stessa legge, in relazione con l'art. 360, n. 3 c.p.c., lamenta che la Commissione Centrale, con l'impugnata decisione, abbia ritenuto che le assegnazioni di attivit�, effettuate ad esso ricorrente a seguito dello scioglimento della Societ� in accomarndita semplice �Nover. asco .di Bonzano Emilio e C.�, fossero di valol'e superiore alla quota di diritto spettantegli, e che abbia, perci�, applicata, a torto, la disposizione del penultimo comma dell'art. 48 della legge organica di registro, com il conseguente assoggettamelnito alla tassa di trasferimento del maggiore assegno. Irn particolare, sostiene che la quota di diritto, spettanteg1i, andava calcolata e determinata con rifel'imento al capitale sociale, costituito dalla riLsultante della diffel'enza tra attivit� e passivit� esistenti al momento dello scioglimento della societ�, e non gi� con riferimento alla quota di partecipazione risu1ta:nte dag1i apporti a suo tempo conferiti, tanto pi� che in una societ� in accomandita semplice, quale "quella disciolta, non � ipotizzabile una .comunione di debiti: sociali; e rileva che, se fosse stato seguito questo criterio giuridico per la determinazione della quota di dirirtto, l'assegnazione di attivi1� (1) Decisione che risolve esattamente una questione meno semplice di quel che potrebbe sembrare. � un fatto pacifico che nell'assegnazione ai soci di societ� di persone del patrimonio sociale, allo stesso modo che nello scioglimento di comunioni, sono soggette alla sola imposta graduale le assegnazioni corrispondenti alla quota di diritto, ;mentre danno luogo alla tassazione con l'imposta proporzionale i conguagli e le maggiori assegnazioni eccedenti su detta quota. L'interesse della decisione si rinviene, per�, in quella parte che spiega che la maggiore assegnazione d� luogo all'imposta proporzionale anche �quando � � �corrispettiva di un accollo eccedente sulla quota di diritto, e correlativamente afferma che non ha rilevanza il determinare il patrimonio netto della societ� ai fini di stabilire se sia rispettata la corrispondenza tra assegnazioni e quote di diritto. Una tale determinazione del vatrimonio netto, soggiunge la S. C., potrebbe avere importanza quando si procede a regolare scioglimento della societ�, non quando vengono attribuite ai soci, come in uno scioglimento di comunione, le attivit� sociali. Per vero la regolare liquidazione della societ� si muove �SU un campo del tutto diverso: le passivit� devono essere subito estinte sicch� la ripartizione dell'attivio fra i soci opera necessariamente sul netto sia che concerna denaro sia che concerna beni (articolo 2280, 2282, 2283 c. c.); nememno in questo caso pertanto occorre PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 103 sociali, effettuata in suo favore, :sarebbe risultata di valore uguale, e non gi� superiore, alia quota di diritto, spettantegli secondo tale calcolo; donde l'errore in cui � incorsa la impugnata decisione. Il motivo � .infondato. Va, anzttutto, putualizzato che, nel caso di specie, operato lo scioglimento della Socief�, non si diede corso alla procedura di liquidazione prevista dal codice civile, n� alla nomiina di liquidatori, ma si procedeva ad assegnare di..rettamente ai soci le attivit� sociali, con il contemporaneo accollo delle passivit�; e che :al Bonzano, il quale era titolare di una quota di partecipazione di L. 45.000.00-0 su un capitale sociale di L. 56.800.00-0, furono assegnaite attivit� sociali per un imporlto totale di L. 263.463.0-00 in co�rrispettivo dell'accollo da parte-dello stesso di tutti i debiti sociali dell"importo comp1essivo di L,. 218.463.0-00; ossia fu .effettuata una maggfore assegnazioine di attivit� sociale essendo il valore della sua quota d[ partecipazione di L. 45.0-00.00-0, con contemporaneo accollo �di una c�or<rispondente maggiore quota di debiti. Con riferimento a questa particolare situazione di fondo va esaminata la censura, prospettata col motivo di ricorso, e al ri.guairdo deve preciisarsi che l'art. 4�8 della legg.e organica di registro .Jr.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), �Con riguardo alle assegnazioni .che hanno luogo nella divisione di ben1 �Comuni, stabilisce, nel suo penultimo comma, che se vi ha conguaglio o maggiore assegno �anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico determinare il patrimonio netto, ossia calcolare sui beni assegnati al socio le passivit� che sul socio .gravano, perch� le passivit� non possono pi� esistere al momento della registrazione. Si pu� dunque affermare che nello scioglimento della societ� di persone bisogna sempre aver riguardo al valore dei beni assegnati al lordo delle passivit�, le quali andranno anche esse ripartite in proporzione delle quote. Questa proporzione �, in fondo, il rovescio dell'altra, pure contenuta nella sentenza in rassegna, che un maggior accollo di passivit� non pu� giustificare una maggiore corrispondente assegnazione di attivit�. Questa conclusione � assai importante. Per meglio comprenderne la portata serviamoci di un esempio numerico:, la societ� che si scioglie ha un attivo di 100 ed un 'passivo di 50; se i soci sono due con eguali diritti sulle quote, ciascuno deve ricevere, per rimanere nell'ambito del negozio non traslativo soggetto alla sola imposta graduale, una assegnazione di attivit� pari a 50 e un� accollo pari a 25; ci� corrisponderebbe ad una ricchezza .concreta pari a 25; ma ai fini tributari si deve tener conto del valore lordo delle attivit�. Se invece ad un socio si attribuiscono attivit� per un valore di 75 e passivit� per un valore di 50 ed all'altro socio soltanto attivit� per un valore di 25, non si rispetta pi� la corrispondenza con la quota di diritto e sulla eccedenza tra questa (50) e l'assegnazione (75) � dovuta l'imposta proporzionale di trasferimento; e non importa (ed era questa la sostanza della controversia) che, ragionando in termini di patrimonio netto, ambedue i 104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'assegnatario � � dovuta la tassa dli trasferimento sul conguaglio o sul maggiore assegno. La �xatio � di questa dispoisizione, 'che, per effetto dell'art. 88 della tariffa A, allegata 1alla stessa legge orgainica di registro, si applica anche alle ma,ggiorri assegnazioni di beni sociali, conseguenti allo scioglimento delle societ�, risiede, come � stato affermato dalla giurisprndenza di questa Corte Suprema (Cass. 15 luglio 1963, n. 1930) nel fatto che il negozio di diwsione, rper la iparte dei beni oggetto del co1I1guaglio o del maggiore assegno, opera con effetti traslativi e non dichiarativi, in quanto, mod1ficando il rapporto reale preesistente, non trova pi� la sua causa giuridica nella eliminazione dell'incertezza dei limiti del diritto domiinicale; il che si verifica anche quando la maggiore assegnazione dei beni comuni costituisca il corrispettivo e l'equivalent'e dell'accollo di una maggiore quota di debiti. Ora, tenuto cott11to, con 1riguardo all'appHcabilit� della esaminata disposizione de1l'art. 48 alle maggiori assegnazioni efl\ettuate a seguito dello scioglimento della societ�, che, quando, come si verific� nel caso di specie, non venga seguita la procedura di liquidazione prevista dal codice civi1e (che importa la estinzione del 'passivo e la distribuzione dell'eventuale attivo tra i soci) e venga effettuata la diretta assegnazion� ai soci delle attivit� sociali col contemporaneo accollo dei debiti da pal'lte d:egli stessi, ;oc:i, la assegnazioni e gli accolli vengono operati in proporzione delle quote di partecipazione dei soci alla sodet�, ossia soci abbiano ricevuto la stessa ricchezza (75-50 il primo, 25 il secondo), perch� sia per l'espressa norma dell'art. 48 quarto comma della legge di registro, .sia per la reale portata del negozio, il socio che riceve un patTimonio maggiore accollandosi un debito maggiore, non fa altro che acquistare un bene pagandone il prezzo sotto forma di accollo di un debito non suo. Questa sentenza si discosta da quelle della S. C. 10 marzo 1971, n. 681 e 8 ottobre 1970, n. 1850 (in questa Rassegna, 1971, I, 648 con nota di C. BAFILE) che, per la risoluzione di q�estioni analoghe, avevano affermato il principio che nella liquidazione della quota .sociale dovesse tenersi conto del valore netto. Il caso ora deciso offre nuovi elementi alla risoluzione anche della questione dibattuta in quelle precedenti decisioni. Come si � visto le �ssegnazioni non possono considerarsi uguali se diverso � il valore delle attivit� e non ha rilevanza che, in termini di utilit� netta, la disuguaglianza sia bilanciata dalla diversa ripartizione delle passivit�; ma ci� porta a concluder�e che delle passivit� non debba tenersi conto affatto nemmeno per determinare il valore delle assegnazioni che vanno tassate al lordo (art. 27), almeno per la parte corrispondente agli immobili. E quindi anche nel caso ora deciso la maggiore assegnazione di beni al socio non solo resta tale nonostante il maggiore accollo di passivit�, ma va considerata ai fini della determinazione del valore imponibile, per il suo valore reale senza detrazione gel passivo. C. BAFILE PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 105 del valore degli apporti a suo tempo confertti, � chial'o che le maggiori assegnazioni effettuate rispetto a queste quote nella fase di cui sopra, vengono a rivestire, secondo il principio giurisprudenziale sopra ricordato, carattere traslativo, e non gi� dichiarativo, per la parte delle attivit�, oggetto delle maggiori assegnazioni; e ci� anche quando queste maggiori assegnazioo� costituiscono, come nella specie, il corrispettivo dell'accollo di una maggiiore quota di passivit� sociali. Ne consegue che, in relazione alla illust11ata �ratio� della anzidetta dispo1sizione dell'art. 48, � ratio� questa che giustifica ed, ispira la estensione dell'applicazione della disposizione stessa rispetto alle maggiori assegnazioni conseguenti allo scio,glimento delle societ�, ben fondatamente deve affermarsi che la impugnata decisione ha rettamente applicata W.le disposizione alle maggiori assegnazioni effettuate in favore del Bonzano, con il �Conseguente assoggettamento delle stesse alla tassa di tra$ferimento. La censura, prospettata col motivo in esame, si incentra, in sostanzca, sul 1significato e sul valore �Che debbo1no attl'ibuirs�i alla � quota di diritto�, cui fa riferimento, per le maggiori assegnazioni conseguenti .Jilllo scioglimento delle societ�, l'art. 88 della tariffa A della legge di { :?registro, 1e al riguardo .si sostiene che essa sarebbe costitu.i.ta dalla quota, alla quale il socio ha diritto rispetto al �Capitale sociale, risultante dalla differenza tra attivit� e passivit�. Ma la questione, Tiguardata con rifer.i.mento al particolare caso di specie, �1 del tutto� inconferente e priva di rilevanza, in quanto, come si � gi� sopra puntualizzato, nelLa fattispecie, non si diede cor�so aJ.la procedura di liquidazione, cne comportava la eliminazione delle passivit� e la distribuzi�ne dell'eventuale attivo �tra i soci, ma si procedette alla diretta assegnazione delle attivit� e passivit�, ossia ad un'operazione che comportava il r1iferimento, per le proporziooi con le quali le attivit� e le passivit� dovevano essere assunte, alla quota di parfocipazione di ciascun socio aJ capitale sociale, e, cio�, alla quota costituita dai relativi conferimenti, talch� in relazione a questa operaziione, considerando la quota di partecipazione, la sollevata questione (che avrebbe potuto assumere qualche rilevanza con riguardo alla ipotesi in cui si fosse segutta la pTocedura di liquidazione, prevista dal <:od.i.ce civile) non pu� avere alcuna incidenza. N� pu� essere cpndiviso il rilievo, secondo cui nella societ� di pwsone non sussistono beni comuni, costituiti sia da attivit� che da passivit�, giacch�, contradamente a tale rilievo, il patrimonio sociale, anche nepe societ� non aventi per.sonaUt� .giuridica, costituisce una comunione particolare qualificata dallo scopo ed unificata in fuinzione d:i esso, con conseguente indisponibilit�, da parte del singolo .s�ocio dei beni confeniti e di quelli successivamente acquisiti, che si considerano :appartenenti alla �collettivit� dei soci come tale (Cass. 20 luglio 1967, n. 1880). ~ (Omissis). 106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembr1e 1971, n. 3186 -Pres. Caporaso -Est. Pascasio -P. M. Pascalino (conf.) -Bartoletti (avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsmi). Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Fusione e concentrazione di aziende -Limite territoriale. (1. 29 luglio 1957, n. 634, art. 38 lett. b ). Imposta di registro -Societ� -Fusione -Accertamento di congruit� del patrimonio -Legittimit� -Avviamento commerciale -� tassabile. (r.d. 30 dic.embre 1923, n. 3269, art. 31; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15). H beneficio den'art. 38 lett. b deUa legge 29 lugiio 1957, n. 634 presuppone che almeno la ditta a favore delia quale avvien� il trasferimento o nella quale si incrementa l'apporto economico per fusione o concentrazione abbia sede ed operi nei territori del Mezzogiorno (1). Poich� la fusione di societ�, assuma essa la forma della incorporazione o, della unione, determina un fenomeno analogo a qudlo dell9.' . successione a titolo universale, l'imposta di registro, quando nel trai'> sferimento � compresa un'azienda, colpisce t.utti gli elementi che l'azienda compongono, e quindi anche l'avviamento, da valutare con stima di congruit� (1). (Omissis). -Col prii.mo motivo, denunciando la violazione dell'art. 38 de1la legge 29 luglio 1957, n. 634, :si sostiene che erroneamente sarebbe stato ritenuto che le agevolazioni fiscali previste da detta norma siano condizionate al fatto che tutte le imprese che si fondono abbiano sede nel mezzogiorno, mentre il legislartore ha :inrteso favorke anche la fusione di aziende operanti nel meridione con altre del settentrione, pi� idonee, per la loro efficienza economica, a potenz'iave le imprese del meridione. La censura non � fondata. Il citato art. 38, lett. b) prevede infatti il beneficio della. tassa fissa di regisko �ed ipotecarti.a per gli atti di trasferimento, fusione e concen., trazione di ditte che hanno sede e svolgono la loro attivit� industriale (1) L'argomento della prima massima � stato ampiamente dibattuto nella sent. 12 maggio 1971 n. 1363, (in questa Rassegna, 1971, I, 895) che ha, stabilendo un cordinamento tra l'art. 36 e l'art. 38 lett. a), ritenuto indissolubilmente legate al fattore territorio sia la agevolazione per la costituzione che quella per l'aumento di capitale, precisando che, come non � ammessa la costituzione agevolata di societ� che, anche solo eventualmente, possono costituire sedi secondarie, succursali ecc. fuori territorio del Mezzogiorno, cos� lo stesso divieto opera al momento dell'aumento di capitale; allo stesso modo, ed anzi a maggior ragione, deve ritenersi \: ~ ~ I . . , I r111111w111:1rt:1f11111r11tr1=1011111r11r,11r:11~1111;1rr11~r111111;11111r1,1141r1ir111111JC� .. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 107 e commerciale nell'Italia centro meridionale ed insulare, come indicato dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950�, n. 646, al dichiarato scopo di favol'lire il potenziamento dell'attivit� industriale in detti territori. Ora, secondo la lettera della legge e la finalit� da essa pe~seguita, affinch� detto potenziamento possa in realt� verificarsi, occorre che almeno la dttta a favore della quale avvenga il trasferimento o nella quale si incrementi l'apporto economico per fusfone o per concentrazione, abbia sede ed operi negli indii.cati teriritori del Mezzogiorno d'Italia. E se, pertanto, non pu� �essere dubbio che la norma contiene una agevolazione concessa a favore delle ditte del sud, ritenere che essa si applichi anche a favore di ditte aventi sedi nel inord che operino per� nel Mezzogiorno i!ncrementando per tal modo il progresso industriale nei terriltori meridi01J:1ali, imponterebbe una interpretazione �estensiva della norma, non ammissibile 111elle J.eggi di carattere tributarto. N� vale obiettare -come si lamenta col secondo motivo -che la Corte di merito avrebbe tracurata l'efficacia �di una circolare del ministero delle finanze, secondo la quale per il godimento del beneficio fiscale di �cui al citato art. 38, lett. b) basterebbe che una soltanto delle societ� interessate alla fusione abbia sede nelle p!rovmcie meridionali. Con detta circolare lAmministrazione avrebbe autolimitata la proprda potest� impositiva a vantaggio dei contribuenti. Al riguardo � suffici!enite rilevare che la potest� tributaria dello Stato � regolata :soltanto dalla legge mentre le circolari sono atti interni della pubblica arru:hlnistrazione, destinati ad i!ndi<rizzare in modo uniforme l'attivit� degli organi inferiori, ma esse non hanno .efficacda vincolante n� possono spiegare alcun effietto giuridico nei confro11ti di soggetti estranei ali'Ammiinistrazio1ne, neppure ai fini dell'ti.nterpretazione di norme di legge (sent. n. 3597 del 1969; n. 1848 del 1968; n. 440 del 1966 1e n. 2205 del 1963 di questa Corte Suprema). Ci� premesso, ne dei-iva all'evidenza anche l'infondatezza del�terzo motivo �col quaJ.e si deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe . negato rilevanza, ai fini dell'applicazione del beneficio fissato, al potenziamento dello stabilimento del sud, �effettuato dopo la fusione deUe due societ�. che lo stesso coordinamento debba stabilirsi tra l'art. 36 e la lett. b) dell'art. 38, si che la fusione di aziende non deve portare a proiettare fuori del territorio la realizzazione dell'oggetto e degli scopi sociali; quindi non � soltanto l'azienda incorporante (come ha stabilito la sentenza in rassegna in riferimento al caso deciso), ma anche quella incorporata deve aver sede ed operare nel Mezzogiorno, altrimenti si creerebbe un risultato analogo alla creazione di sedi secondarie o succursali fuori del territorio agevolato. Sulla seconda massima v. la sent. 14 ottobre 1971, n. 2893, in questo fascicolo pag. 93. 108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Detto potenziamento infatti concreta un fatto successivo alla registrazione dell'atto, dal quale questa deve del tutto prescindere, dovendosi tenere presente, ai fini della concessione del beneficio fiscale che qui interessa; unicamente la fattispecie ve:rificatasi al momento della stipula. Col quarto e quinto motivo, denunciando, sot.�to alitro aspetto, la violazione della legge di registro (art. 30, come modifi.cato dagli artt. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 e 3 della legge 29 luglio 1961, n. 828) si deduce che, in caso d:i fusione, l'impo1nibile � costituito dal solo patrimo1I1Jio della 1societ� incorporata senza possibilit� �li procedere alla rivalutazione dei beni ed escludendo dall'imponibile il valore dell'avviamento commerciale. L'imposta inolitre doveva essere applicata sul valore dichiarato nell'atto. Anche queste censu:re non sono fondate. Non pu� �Contestarsi infatti �che, a seguito della fusione di societ� si verifichi un trasferimento di beni, .so.ggetto a giudizio di valutazione, cos� come .sootiene l'Amministrazione e non la semplice �costituzione di un patrimonio comune, come .affern;iano i ricorrenti. La fusione, assuma essa la forma dell'incorporaziooe o della Uinione, determina ..____. come gi� questa Corte Suprema ha altre volte affermato -UOCL fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale in tutti ii. rappoTti giuridici attivi e passivi (.sent. n. 2372 del 1963� e n. 3~23 del 1958) ed il trapasso rende l'aitto soggetto al regime tributario dei trasferimenti di ricchezza. Se quii.ndi nel trasferimento � compresa un'azienda, l'imposizione deve colpire -ai sensi dell'art. 31 della legge di !'egistro tutti gli elementi che l'azienda compogono, fu-a cui l'avviamento �he di per s� �Concreta un incremento patrimoniale per la societ� incorporante. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1971, tn. 3319 -Pres. Giannattasio -Est. Mazzacane -P. M. Del Gro:s,so (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi) c. Soc. Saint Goba1n (avv. Scandale e Capacdoli). Imposta sulle societ� -Soggetto passivo -Societ� estera operante in Italia mediante una stabile organizzazione -� la societ� estera non la sede secondaria. (1. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 1 e 2). ' Soggetto passivo dell'imposta sulle societ�, nel caso di societ� estera operante in Italia mediante una stp,bile organizzazione, � la societ� estera e non la sede secondaria esistente in Italia (1). (1) Decisione di molto interesse. La sede secondaria operante in Italia di societ� estera, pur non acquistando personalit� giuridica, potrebbe PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 109 (Omissis). -La resistente assume, preliminaxmente, che il secondo motivo del: ricorso -�COill il quale l'Amministrazione Finanfilaria sostiene �che non essendovi nella .specie tassazione in base a b�lancio l'imposta sulle societ� � dovuta anche quanto ai due cespiti controversi (costo delle azioni per la componente � patrim�0inio �; dividendi relativi per la componente �reddito�) -� mammissibile per la parte che concerne l'essere stata la Fabbrica Pisana tassata in base a bilancio, poich� quest'ultima circostanza � stata insindacabilmente accertata dalla Corte del merito; che di qui deriva l'irrilevanza degli altri motivi di Ticorso e, in particolare, del pTimo poich� il problema con esso �riproposto -se il rapporto di imposta debba intender.si instaurato con la Fabbrica Pisana o con la Casa Madre Francese -diviene superfluo una volta che il memto del ricoriso non pu� essere ;pi� dliscrusso per la inammissibilit� del secondo motivo. L'assunto non pu� essere condiviso. L'Amministrazione finanziaria non c�mitesta -e lo ha esplicitamente chiarito nella memoria illustrativa del 1� aprile 1971 (p. 21) -che, secondo gli acc1ertamenti della Corte di Firenze, la Fabbrica Pisana, per i perfodi di imposta in contestazione, sia stata tassata in base � a bilancio. Essa peraltro Tileva ,che tale elemento obiettivo inon ha rilevanza nei confronti della soc. Saint Gobain che, secondo la tesi della Amministrazione, � i1l. soggetto passivo del tributo sulle societ�, nei cui confronti, sempTe ,secondo la tesi dell'Amministrazione (seguita dal Tribunale) l'accertamento � .stato eseguito, e nei cui confronti ancora, deve por.si il problema della tassabilit� in base a bilancio. Pertanto il tema fondamentale della controversia � quello conc.ernente la individuazione del soggetto passivo del tributo di cui si discute, poich� essa� costituisce la preme,ssa alla quale si Ticollegano �conseguenze diverse, particolarmente quanto all'oggetto dell'imposizione, a seconda che quel soggetto venga identificato nella Soc. Saini Gobain ovvero nella Fabbrica Pisana (sede secondaria in Italia della Saint Gobain.). Ora appunto l'Arnministrazio1ne finanzia�ria, con il primo motivo, denuncia la,violazione dell'art. 1, comma secondo, 1. 6 agosto 1954, n. 60�3, titolo II, r.d. 30 dicembre 1923, n. 32,80, e falsa applicazione degli articoli 2 t.u. 5 luglio 1'951, n. 573, e 8 t.u. 29 ge,nnaio 1958, n. 645, in essere un soggetto passivo di imposta (sulla soggettivit� passiva tributaria di unioni di persone o compendi di beni sforniti di personalit� giuridica v. Cass. 18 settembre 1970 n. 1557 in questa Rassegna, 1970, I, 895); ma nel pi� ristretto ambito dell'imposta sulle societ�, la societ� estera che opera in Italia mediante una stabile organizzazione (seconda ipotesi dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 603), cio� la societ� che non � tassabile in base ad un suo bilancio non avendo in Italia la sua sede amm1mstrativa o l'oggetto principale dell'impresa, � essa soltanto il soggetto llO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene che la Chrte del merito ha erroneamente riltenUJto, a:-iforroando su tal punto la pronuncia del Tribunale, che in materia di imposta sulle societ� (quale regolata dalla 1. 6 ago:sto 1954, n. 603, appilicabile nella fattispecie), allorquando !ricorra l'fp9tesi di societ� estera operante in Ita1ia per il tramite d.i una stabile organizzazione, soggetto passivo del rapporto tributario sia questa ultima, anzkh� la �casa madre�, e cio� la Societ� estera. Aggiunge che tutto il pxegresso procedimento amministrativo 'e .contenzioso deve ritenersi riferibile alla Soc. Saint Gobain e conseguentemente produttivo degli effetti suoi propri nei confronti di essa. La cer:isura � fondata nei limiti che saranno precisati. Occorre premettere che la fattispecie non riguarda le Societ� che, per quanto .�o~tituite all'estero, hanno nel territorio .dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto p!rincipale dell'impresa, e sono -soggette a tutte le disposizioni della legge italiana (arf. 2505 e.e.), ma le societ� estere (societ� Saint Gobain) con sede secon~aria (la Fabbrica Pisana della Saint Gobain) nel territorio de1.'lo Stato (art. 2506 e.e.). Con riferimento a tale fattispecie la Corte del merito ha !ritenuto che, non essendovi necessaria correlazione tra personalit� giuridica e sogge;ttivit� tributaria, l:a Fabbrica Pisana di specchi e lastre ,colorate di vetro della Saint Gobain, anche se .sfornita di personalit� giuridica, si' configura come organismo per cui il pl'esupposto tributario sii .verifica in modo unitario ed autonomo e, poich� essa opera in Italia, diventa soggetto passivo del rappm:to tributario, alla stregua della: legge italiana. La Cor�te del merito, quindi, sia pure incidentalmente, ha accolto il principio, pi� volte afformato da questa Corte Suprema (sent. n. 2881 del 1968 e n. 1007 del 1967), per cui le sedi secondarie stabilite in Italia da una societ� estera non acquistano personalit� giuridica autonoma, ma costitutscono organi della societ� stessa, da cui sono istituite e dirette, per cui le forme di pubblicit� previste dalla 'legge (art. 2506 e.e.) non sono preordinate ad evidenziare una separazione giuridica fra sede centrale e sede secondaria, bensl allo scopo di rendere noto ai terzi che un nucleo imprenditoriale 'che, di per s�, potrebbe apparire giuridicamente autonomo, � invece soltanto un organo della sodet� costituita all'estero. passivo. La sua sede secondaria, non essendo il sog,getto passivo, non pu�, presentando un suo autonomo bilancio (o meglio una sua autonoma contabilit�), sottoporsi alla disciplina delle societ� estere tassabili in base a bilancio aventi in Italia la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'impresa. Per i precedenti della controversia v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 612). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA lll La sentenza impugnata ha tuttavia rilevato che la soggettivit� 1)assiva tributaria pu� essere riconosciuta anche ad unioni di persone ed a compendi di beni che non siano forniti di personalit� giuridica alla stregua delle comuni norme del diritto civile. L'affermazione, esatta in via di principd.o e per alcuni tipi di tributi, non pu� essere condivisa in relazione all'imposta sulle societ�, come it'egolata dalla legge 6 agosto 1954, n. 603 (applicabile alla fattispecie), che la Corte del merito ha omesso di esaminare particolarmente quanto all'art. 1 di essa, fondamentale per la individuazione del .soggetto passd.vo del tributo. Come � noto con la legge 6 agosto 1954, n. 603, mentre furono soppresse (art. 26), �Con decorrenza dal 10 gennaio dello stesso anno, l'imposta di negoziazione, regolata dal r.d.l. 15 dicembre 1938, n. 1275 e succ,essive modificazioni, e 'l'imposta sul capitale delle societ� straniere, prevista nel titolo II del �r.d. 30 dicembre 1923, n. 3280, furono istituite, con la medesima decorrenza, due nuove imposte: quella sulle societ� e quella sulle obbligazioni, disciplinate successivamente nei titoli VII e VIII del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. Soggetti passivi della prima (che qui interessa) sono, anzitutto, le societ� e gli enti tenUJti a presentar�e il bilancio o il Tendi.conto a corredo della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 8 t.u. 5 lug1io 1951, n. 573 (art. 2 l. n. 6013/54). L'art. 8 citato stabiliva: �Le societ� per azioni o a respon:sabili.t� limitata, le ,cooperative ,e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di �risparmio, le provincie, i ,comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilaziO!Ile di bilanci annuali, nonch�, le fondazOiili 1e le aziende previste nell'ultima paTte dell'art. 2 e �costituite dagli enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, enitre tre mesi dall'approvazione di questi�. L'art. 2 del t.u. n. 573 del 1951 precisava �Lia dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; dalle societ� di qualsiasi tipo; dalle associazioni in paTtecipazione; dalle imprese agrarie e �collettive; dagli enti di fatto, nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonch� dalle fondazioni e �dalle aziende aveniti finalit� prqprie, istituite da altri enti, anche se sfornite di pe~sonalit� giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione o bilancio autonomi rispetto a queili della persona o dell'ente che le ha costituite�. Soggetti passivi. della imposta in questione sono, poi, � anche le societ� ed associazioni estere, considerate nel titolo II del r.d. 30 dicembTe 1923, n. 3280 e successive modifi.cazioni � (art. 1 l. n. 603/54); cio� le societ� ed .associazioni estere � che fanno operazioni nello Stato italiano�. Esse sono state intese, nella elaborazione giurisprudenziaie e dottrinale, come societ� od associazioni estere svolgenti nello Stato italiano una �continua attivit� industriiale o commerciale, mediante un ufficio, una agenzia generale, o una ,sede ,second~ria. La espressione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 112 � societ�... considerate nel titolo secondo del r.d. 1923, n. 3280 ., cio� societ� che fanno operazioni nello Stato italiano � equivalente a quella dell'art. 145 del successivo t.u. n. 645 del 1958 -�socd.et� ope!I'anti in Italia mediante una s.tabi1e organizzazione� -che, tecnicamente pi� perfetta, �costituisce il risuLtato della elabOO"azione prec�edente e non una innovazione. L'elemento. del fare � opeiraz.ioni nello Sta.to italiano � (equivalente, come si .� detto, a quello della � stabile organizzazione � di culi all'articolo 145 del t.u. n. 645 del 195�8), concreta estrinsecazione nel territorio ifaliano della attivit� della societ� estera, � considerato, nella previsione legislativia, 1come !requisito di lidentificazd.one oggettiva, della societ� estera e non come termine di riferimento 1soggettivo dell'imposizione : soggetto passivo del tributo � la societ� es.tera, e non la sua azienda operante 1n Ifalia. Il richiamo della sentenza impugnata all'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951, n. 573, contenuto nellai :legge n. 603 del 1954, non pu� prescindere dal fatto .che la �1sodet� estera� � contrapposta, nella dizione dell'art. 1 della legge n. 603 del 1954, agli altri enti indicati nello art. 8 del t.u. n. 573 del 1951, ed � indicata come soggetto passivo dell'imposta di cui discute purch� abbia una stabile oiiganizzazione operante in Italia, e cio�, in sostanza, quando in Italia abbia una o pi� sedi secondarie �con rappresentanza stabile a normai dell'a!I't. 2.506 e.e. In tale posizione legislativa �si pone la Soc. Saint Gobain, costituita in Francia ed operante in Italia mediante [a Fabbricai Pisana, che ne � una sede secondaria. Identificato nella Compagnie de Saint Gobain il soggetto passivo dell'imposta, questa Corte non pu� esaminare fa seconda parte del motivo, con cui si sostiene la validit� del procedimento di accertamento e di quello contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto riferibili appunto alla Compagnie de Saint Gobain e non gi� alla Fabbrica Pisana. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, l'appellante aveva sostenuto che, se fosse stato ritenuto soggetto passivo del rapporto tributario la Compagnie de Saint Gobain (Casa madre francese) e non la Fabbrica Pisana, ne sarebbe conseguita la nullit� degli avvisi di accertamento e la impossibilit� di rililnovarli per iinteTvenuta prescrizione o decadenza. Quesrt:a conseguenza (negata da!l. Tribunale) non � stata presa in esame dalla Corte del merito, la quale ha rilevato la superfluit� di tale indagine, pe!I' aver ritenuto sogigetto passivo del rapporto tributario la Fabbrica Pisana e non la Casa madre fr~incese. Ne consegue che il motivo deve essere accolto limitatamente alla prima parte di esso (identificazione del soggetto. passivo del rapporto tributario), mentre per iLa seconda parte ogni questione deve essere riservata al giudice di rinvio; ne segue, ancora, l'assorbimento degli altri motivi di ricorso, che logicamente presuppongono la soluzione delle questioni indicate. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 113 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1'971, n. 3326 -Pres. Caporgso -Est. Falletti -P. M. Cari.sto (conf.) -Ministero delle Fi nanze (avv. Stato' Masi) c. Soc. Laurentum. Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia -Ven dita di casa ricostruita -Preventiva dichiarazione di abitabilit� � necessaria. (1. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 71). L'agevolazione dell'art. 71 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 per la vendita di case di abitazione distrutte e ricostruite presuptpone la insostituibile dichiarazione di abitabilit� (1). (Omissis). -La ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 71 della legge 2�7 dicembre 1953, n. 968 e dell'art. 14 delle preleggi, sostiene che la Corte d'Appello ha erroneamente applicato una norma di agevolazione tributaria, cio� un .provvedimento di carattere eccezionale, oltre i casi in essa considerati; il termine iniziale previsto dall'art. 71 cit. non � riferito ad ~n fatto (costruzione della casa o effettiva abitazicme), ma aUa certi:ficaz.i.one di un documento (dichiarazione di abitabilit�); e questo requisito, insieme agli a1tri, deve sussistere nel momento in cui l'atto � sottopos.to alla registrazione, n� pu� esseTe sostituito con circostanz,e equipollenti. Il ricoTso � fondato. Secondo l'art. 71 della legge 27 dfoembre 1953, n. 968 � alle case di abitazione... distrutte e ricostruite, ... purch� non abbiano carattere di lusso, ... sono concessi gli ulteriori seguenti benefici: a) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecariia per gli ac quisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti... b) r>iduzione a met� del l'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasfe rimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione ili abita bilit��. Nella specie, come � pacifico, l'appartamento di cui �trattasi fu. acquistato dalla Soc. Laurentum con atto notarile 18 maggio 1955, quan (1) Si pone in giusta luce la differenza tra questa agevolazione e quella dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO do ancora non era stata rilasciata la dichiarazione di abitabilit�. La Corte d'Appello, trascurando perfino di verificare 'Se nel momento dell'acquisto, pur in assenza della formale� ,oertificazione, la ricostruzione fosse quanto meno finita e l'appartamento fosse effettivamente abitabile, ha senz'altro T'itenuto che la successiva dichiarazione di abJ.tabHit� e il fatto che il term�n,e dei sei anni .non si trovasse superato (ed era anzi anticipato) bastassero a soddisfare, letteralmente e 'razionalmente, i requisiti legali dell'agevolazione tributaria. Qualunque fosse la situazione anteriore 'e posto in' esclusiva evidenza'il termine finale, la Corte d'Appello ha r.i:levato che il trasferimento era tuttavia avvenuto �non oltre � sei anni dalla dichiarazione di abitabilit�. Ma proprio H rigore letterale della legge, la coerenza intrinseca del suo scopo e del conge~no fiscale impiegato ad ottenerlo dimostrano l'erroneit� di questa tesi e d:el:le sue conseguenze. Che non si possa prescindere, neppure testualmente, dalla esigenza della dichiarazione di abitabilit� � fatto palese, nel sistema interno della legge nel suo confronto esterno, dalla concettuale rispondenza con cui l'identico requisito si trova anche previsto nell'art. 69 della medesima legge n. 968/1953 (esenzione per il periodo di 25 anni dall'imposta sui fabbricati, decorrente dalla data della dichiarazione di abitabilit�), e dall'alternativa invece con cui l� legge 2 lwglio 1949, n. 408, introducendo un'uguale agevolazione, distingueva prima fra dichiarazione di abitabilit� ed effettiva abitazione (art. 17). La legge n. 968/1953 richiede dunque la dichiarazione di abitabilit�, e questa non soltanto segna la decorrenza di un termine che sarebbe altrimenti suscettibile di spostamenti abnormi o di: arbitrarie anticipazioni, ma costituisce anzitutto il presupposto ,essenziale dell'agevolazione tributaria e la sua imprescindibile attestazione. Il beneficio (art. 71 lett. b) riguard_a infatti la ricostruzione del:le case di abitazione: occorre dunque che queste �Circostanze (la ricostruzione e la sua compiutezza abitativa) sussistano e siano positivamente accertate 1nel momento in cui del beneficio si chiede l'applicazione. Altrimenti non potrebbe esclu~ der,si l'eventu�lit� di un trasferimento che abbia per oggetto una casa non ancora ricostruita (o non finita al punto da realizza,re con la sua abitabilit� la testuale condizione ,e lo scopo della legge). Prima di quel momento altra, se ne :ricorrono i presupposti, �potr~bbe essere l'agevolazione applicabile: quella, ad esempio, ,;prevista dalla lett. a) dell'art. 71; ma la sua fattispecie (acquisto dell'area fabbricabile o appalto relativo) mette in distinta evidenza le ragioni che non consentono entro i suoi li-' miti l'anticipazione ~quivoca di effetti che seguono e appartengono invece �alla fattispecie autonoma dell'avvenuta ricostruzione, delimitata a sua volta, nell'astraHezza .giuridica della sua definizione, dal:l'accertamento delll'abitabilit� dichiarata. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 115 l CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 novembre 1971, n. 3396 -Pres. Caporaiso -Est. Alibrandi -P. M. Gentile (conf.) -Ippolito (avv. Leone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi a carico del contribuente � Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 -Applicabilit�. (1. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1 e 2; I. 28 J'.!larzo 1962, n. 147, art. un.; disp. legge in generale, art. 11). Imposta di successione -Denunzia di valore insufficiente -Interessi sull'imposta complementare -Sono dovuti. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 51; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 15 e 17; 1. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.). Gli interessi a carico del contribuente sulle imposte complementari regolati dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, sono dovuti anche relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla entrata in vigore di taU leggi e con decorrenza da tale d'ata (1). Nel caso di denunzia, ai fini della liquidazione della imposta di successione, di valori insufficienti, l'applicazione della imposta complementare � determinata da queila �insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione � prevista dalla legge n. 147 del 1962 quale presupposto per la decorrenza retroattiva degli interessi (2). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 febb>raio 1972, n. 441 -Pres. Giannattasio -Est. Alibrandi -P. M. Trotta (conf.) -Metella (avv. Saviano) c. Ministero delle Finanz�E( (avv. Stato Savarese). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi a carico del contribuente -Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 -Applicabilit�. (I. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1, 2 e 3; I. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.; , disp. legge in generale, art. 11). (1-4) Con la prima delle sentenze massimate la Corte di Cassazione ha riesaminato funditus la questione relativa alla applicabilit� degli interessi di cui ..alle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 19i62 ai debiti di imposta 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Imposta complementare Interessi ex legibus n. 29 del 1961en.147 del 1962 -Decorrenza dal 16 marzo 1961. (1. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; I. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.). Gli interessi a carico del contribuente sulle imposte complementari regolati dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29; e 28 marzo 1962, n. 147, sono dovuti anclie relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla entrata in vigore di tali leggi e con decorrenza da tale data (3). La legge 28 marzo 1962, n. 147 � interpretativa deHa precedente leg-. ge 26 gennaio 1961, n. 29. Pertanto la decorrenza degli interessi da quella disciplinati deve farsi risalire alLa data del 16 marzo 19.61 di entrata in vigore della legge interpretata (4). I (Omissis). -Con il primo motivo del ricQll'so l'Ippolito denunzia, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione ed erronea applicazione della legge 26 gennaio 1961, n. 29, srugli interessi moratori, ai rapporti tributari sorti prima dell'entrata �ln vigore della !legge stessa, nonch� l'insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.� Ded11ce, in particolare, il ricorrente, che gli interessi di mora di cui alla citata legge n. 29 del 1961 aute.nticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962, n. 147, costituiscono obbligazione ributaria iintrodotta � ex novo � e, quindi, per i:l principio dell'irretroattivit� della legge, di cui all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, non sono applicabili ai rapporM tributari sorti prima della entrata in vigore della legge suindicata, anche se trattasi di rapporti non mcora esauriti; aggiunge, infine, �che la Corte <:l'appello nell'allontanarsi dal principio dell'irretroattivit� della legge non ha giustificato la sua pronuncia con esauriente motivazione. Il motivo non � fondato. dipendenti da rapporti sorti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge del 1961, ed � giunta a canclusioni diametralmente opposte a quell~ di cui alla precedente sentenza 18 dicembre 1970, n. 2707, pubblicata in questa Rassegna 1971, 1, 99 con nota critica di C. BAFILE cui si rinvia. La seconda sentenza poi, rilevato tale contrasto giurisprudenziale, ha esplicitamente condiviso, �n diversa composizione, le stesse affermazioni; onde su tutti i problemi relativi alla applicabilit� degli interessi ai rapporti anteriori all'entrata in vigore delle nuove leggi, alla loro liquidazione sulla imposta complementare di successione dipendente da insufficiente denunzia di valore dei beni ereditari ed alla loro decorrenza, pu� ormai ritenersi acquisito un sicuro indirizzo giurisprudenziale. 141r11111111r1111r11111111111111:1111trillr~ffllllllfflllllllr111r:� PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La legge 26 gennaio 1961, n. 29, nello stabilire l'obbligo e la misura degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte indirette sugli affari, dispone, all'art. 3, che in caso di omissione di formalirt� o di omessa autotassazione o di insufficiente o mancata denuncia, detti interessi decorrono dal giorno in �cui la tassa o la imposta sarebbe stata dovuta se la formalit� fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncJ.a presentata in modo completo e fedele. Con riferimento, poi, al rtributo complementare sulle tasse ed imposte predette, cio� a quella parte che non pot� essere liquidata, fin dall'origine, per mancanza od iinsufficienza d~li elementi all'uopo occorrenti, la legg� imterpretativa del 28 marzo 1962, n. 147, chiarisce che gli interessi sono dovuti dalla data di esigibilit� del tributo principale, salvo � che la mancanza o insufficienza, le quali abbiano impedito �l'originaria integrale liquidazione, siano dipese da fatto rnon imputabile al contribuente (nel qual caso gli i.interessi s~l tributo complementare decorrono dal giorno defila sua liquidazione). Ci� posto, rilevasi che la tesi del ricorrente, il quale sostiene l'inapplicabilit� della cit�.ta legge n. 29 del 1961 ai rapporti ~roibutari sorti prima della entrata in vigore della legge medesima, si :fionda su di una rigida ed astratta concezione della regola della irretroattivit� della legge, di cui al citato art. 11 delle prelegg.i, la quale non tiene presente che me! caso di situazioni giuridiche, che non si esauriscono in un determinato momento, �Come quella �che si verifica nella specie, detta regola lascia aperta la questione dell'applicabilit� della nuova legge alla situazione ancora in atto ed agli effetti non ancora prodotti o tuttora pendenti di un rapporto giuridico sorto in precedenza. E questa Corte . Suprema ha risolto l'accennato problema, relativo all'iindividuazione dell'ambito d'efficacia della nuova legge, nel senso che questa si applica quando concorrono le seguenti condizioni: a) �che il rappor�to giuridico, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora �esaurito i suoi effetti, b) che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso (sent. n. 3304 del 1957 � sent. n. 1114 del 1963). A ta[i criteri questo Supremo Collegio ha fatto ricorso anche per stabiloire l'ambito di applicabilit�, nel tempo, della citata legge n. 29 del 1961, pronunciando che la decisione la quale, con riguardo ad runa successione �mortis causa�, apertasi prima della entrata in vigore della leg.ge .sopramenzionata, dichiara il contribuente tenuto a pagare gli interessi di mora sull'imposta complementare, con decorrenza dail'entrata in vigore della legge medesima, non comporta l'attribuzione a questa di effetti retroattivi (co,si, da ultimo, sent. 7 novembre 1970, n. 2273). Invero, il pagamento dei suddetti interessi non deriva da un :fatto verificatosi anteriormente all'entrata iri vigore delle nuove disposizioni di legge, ossia dall'apertura della .successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligo tributario e, cio�, da un fatto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 118 che, protraendosi nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, rientra nella disciplina di queste, in conformit� dei principi gen�tali che disciplinano la successione delle leggi nel tempo. Si ha, infatti, una situazione di mora che si rininova �de die in diem �, onde non pu� dirsi che essa si sda interamente verificata sotto l'impero della precedente 'legislazione e per 1Il\;1lla sotto quello della nuova. N~ giova .alla tesi del ricorrente il richiamo alle nOTme ed ai principi comuni che richiedono la liquidit� del debito, quale presupposto deglJ. interessi di mora, essendo evidente, come gi� questa Corte Suprema ha avuto occasione di rilevare (sent. 2'8 ottobre 1967, n. 2670), che a tali principi le leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 19612, hanno espressamente derogato col fissare ia decorrenza degli interessi sul tTibuto complementare da un momento anteriore a quello della sua liquidazione, cio� da quando � dovuto il tributo principale che, con riguardo aJfimposta di successione, � esigib�e entro sei mesi dalla morte del � de cuius � (art. 64 in relazione all'arit. 53, n. 3 del r.d. 30 d~cembre 1923, n. 3270). Col secondo motivio del rico1rso l'Ippolito, �lenunciando v.iolazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e dell'art. unico, secondo comma, della fogge 28 marzo 1962, n. 147, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c_., si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto che la denuncia da parte di esso ricorrente dei beni erediitari fosse stata infedele. Deduce, ~n pairticol_are, che ila Corte del merito non ha valutato la ci'.rcostanza che, essendo stati ripartiti fedelmente nella denuncia di 1successione tutti gli elementi necessari per la liquidazione, l'ufficio tributario era stato posto dal contribuente ne'lle condiz.ioni di procedere alla liquidazione deH'hnposta. Aggiunge che, in ogni caso., la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere applicabile il 'secondo comma dell'articolo unico della !legge n. 147 del 1962, non essendo dipeso da fatto imputabile al contrJ.buente la mancanza e l'ililsufficienza degli elementi necessari per la liquidazione del tributo. Anche questo mezzo � privo di fondamento. La ~iquidazione della imposta di succesione, come del resto quella della maggior parte delle imposte, avviene con il concorso dell'attivit� del soggetto passivo del relativo Tapporto, chiamato dalla legge a fornire i necessari elementi per la determinazione qua1ntitativa dell'obbligazione tributaria. Ta'1e concorso si realizza, nel campo d�elle imposte di successione, con l'adempimento dell'obbligo (stabilito dall'art. 51 del citato r.d. n. 3270 del 1923) di fornire, con l'apposita denuncia, una pa!rticolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, la dkhiarazione del loro valore e le i!Ildicazioni occorrenti per farne conoscere fa natura, la situazione e l'importanza economica, L'art. 15 r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, poi, con riferimento al secondo dei 1suddetti elementi, precisa che il valore cui va commisurata l'imposta � quello venale i1n comune PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA commercio al giorno del trasferimento, determinato con riguardo agli elementi di cui al 1successivo art. 16. E, dal combinato disposto di tali norme, :si evince che H contribuente ha l'obbligo di dichiarare il valore effettivo dei beni .caduti in successione, precisandone l'ammontare. Ora, considerato che a norma dell'art. 17 del r.d.l. n. 1639 del 1936, la liquidazione del tributo principale deve farsi sul valore dichiarato dal contribuente -valore che, quindi, rientra testualmente fra gli � ele menti occorrenti alla liquidazione � -� evidente la diretta Jndicenza dell'insufficiente dichiarazione di tale valore suHa liquidazione dell'im posta e, di conseguenza, � logicamente corretta la conclusione secondo cui l'appMcaZ.ione del tributo complementare �, in tal �caso, determinata da quella �insufficienza degli elementi occorrenti alfa liquidazione�, prevista dalla legge n. 147 del 1962 quale presupposto per la decorrenza retroattiva degli �intere�ssi. Del xesto, la stessa legge organica dell'im posta di successione (art. 72 r.d.l. n. 3270 del 1923), comminando la sanzione della sopra�tiassa in particolari ipotesi di insufficiente dichia razione di valore, presuppollle, in tali .casi, l'avvenuta violazione di un .preciso obbligo posto dalla legge di contribuzione. N�, d'altro lato, potrebbe fondatamente sostenersi che l'accenno al requisito della � fede'1t� � della denuncia, contenuto nell'art. 3 della legge n. 29 del 1961, pi� non figuri in quella .succe.ssiva n. 147 del 1962. Infatti, la mancata enunciazione di quell'elemento non muta la sostanza del de�ttato legislativo, 1n� tale enunciazione era necessaria aJ.la finalit� interp['etativa della legge posteriore, diretta a �hiarire che la decorrenza degli intere>s1si sul tributo �complementare debba essere ancorata alla data di esigibilit� del tributo principale, quando fa liquidazione complementare sia stata determinata da un fatto imputabile al contribuente. N� pu� accogliersi la censura che il rdcorrente muove alla sentenza de1nunciata � per aver ritenuto inapplicabile la disposizione del sec0ndo comma dell'art. unico della legg.e n. 147 del 1962. Tale censura va esamina.ta in base alfa premessa che l'accertare se ricorrano gli estremi del fatto non imputabile al contribuente, impldca un'indagine d'=lle particolari circostanze del caiso concreto, cio� un accertam~nto che rientra nei pote.ri del .giudice di merito, risolvendosi -in un apprezzamento di fatto (Cass. 28 ottobre 1968, n. 2670). E, nella specie, la Corte d'appello ha dato ragione di tale apprezzamento in modo es�auriente, osservando, sul punto, � �che la dichiarazio1ne di valore inferiore a quello �reale, per essere apprezzabile ai fini dell'elemento soggettivo della �colpa, deve discostarsi sensibilmente dalla mLsura definitiva, non essendo sufficiente una qualsiasi discordanza in un campo in cui l'apprezzarne.nito � caratterizzato dalla sug.gettivit� e dalla approssimazione. Nel caso in esame non pu� certo parlarsi di errore scusabi�le avendo il contribuente indicato valori del tutto arbitrari ri1spe1to a quelli reali (L. 2.545.000 anzi� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ch� L. 9.358.903), persino per i fondi rustici, sebbene valutati automaticamente �. Inoltre, la Corte di appello ha rilevato, pure esprimendo un apprezzamento di fatto demandato al compito istituziOlnale del giiudice di merito, che l'Ippolito non aveva provato che l'insufficienza degli elementi denunziati ai fini della liquidazione della imposta di successione, non fosse a lui imputabile. -(Omissis). II (Omissis). -Col primo motivo del !ricorso la Franceschi, d:enunziando, iln relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, con i'iferimento agli artt 1 e segg. della legge 26 gennaio 1961, n. 29, ed alla leg�ge 28 marzo 1962, n. 147, sostiene che queste J.eggi, �contenenti la disciplin11 degli interessi moratori sulle somme -dovute per tasse ed iinposte indirette, avendo carattere innovativo non sono appUcabili ai �rappo�rti tribufatri sorti, come quello di specie, anteriormente all'entrata in vigore delle leggi stesse, anche quando sd tratti di rapporti non ancora esauriti. Il motivo non � fondato. In materia di interessi di tributi complementari, la questione dell'applicazione de1la legge 26 g�enmaio 1961, n. 2-9, (interpretata in modo autentico della legge 28 m!M"zo 1962, n. 147) ai trapporti tributari che si ricolle1gano a fatto genera1tore dell'impost� verificatosi anteriormente all'entrata iJn vigore della legge n. 29 del 1961 (16 marzo 1961) � gi� stata esaminata da questa Corte Suprema, che ha ritenuto applicabile la nuova legge nel c-aso in cui l'i11sufficiente di1chiarazioine del valore dei beni, costituenti l'aSISe ereditario, abbia dato luogo a successiva liquidazione del tributo �complemen:tare di successione (sent. 7 novembre 1970, n. 2273). E tale decisione si riannoda e si .coordina in tutta coerenza all'indirizzo gdurisprudenziale di questo Supremo Collegio che ha ripetutamente ritenuto l'applicabilit� dell'art. 5 de1la legge del 1961 ai pagamenti e.seguiti dai contribuenti anteriormente al 16 marzo 1961 (sent. n. 1114 del 1963; sent. n. 1856 del 1963;, sent. n. 1115 del 1966 e sent. n. 1822 del 1966). Da tale gi� affermato orientamento questa Corte suprema non reputa il receder�e, anche 1se altra sentenza abbia adottato una decisione difforme (Cass. 18 dicembre 1970, n. 2707), ravvisandosi tuttora validi motivi che presidiano fa soluzione in senso affermativo de11a questione di diritto intertemporale dianzi annunziata. Lia citata legge n. 29 del 1961, nello .stabilire l'obbligo' e la misura degli interessi moratori sulle ,somme dovute all'erario per tasse ed imposte sugli affari, dispone, all'art. 3, che in caso di omissione di formalit� o di omessa autotassazione o di iinsufficiente o mancata denunzia, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA detti iinteressi decorrono dal giorno in cui la tassa o l'imp0S1ta-sarebbe stata dovuta se la formalit� fosse stata eseguita o l'autotassazione effet tuata o la denunzia presentata in modo fedele e �completo. Con riferimento, poi, al tributp complementare suHe tasse ed imposte predette, cio� a quella parte che non rpot� essere liquidata, fin dal1' origine, per maincanza od insufficienza degli elementi ahl'uopo occorrenti, la legge .iinterpretativa del 1962 pure dianzi citata, chiarisce che gli interessi sono dovuti dalla data di esigibd:lit� del tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza, le quali abbiano impedito l'origi-. naria integraJe liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al contribuente (nel qual caso gli iinteressi sul tributo complementare deco�r-. rono dal giorno della sua liquidazione). Ci� posto, rilevasi che la tesi della ricorrente, la quale sostiene la inapplicab~lit� della citata legge n. 29 del 1961 a rapporto tributario relativo a successione ereditaria apertasi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, si fonda su di una rigida ed astratta concezione della, regola dell'irretroattivit� del1a legge (art. 11 Disposizioni sulla legge in geineraile)~ conce~ione che non p.� e.ssere �Condivisa, perch� non tiene presente che nel caso di situazioni giuridiche, le quali non si esauriscono in un deter.J:ninato momento, ma proietti:tno i loro effetti nel tempo come appunto si verifica nella specie, detta regO'la lascia aperta la questione dell'app1icabilit� della nuova legge a,JJla situazione ancora iin atto ed agli effetti non ancora prodotti o tuttocpi pendenti di un rapporto giuri dico sorto in precedenza. E questa Corte Suprema ha risolto l'accennato problema, concernente l'individuazione deJl'ambito d'�efficacda della legge sopravvenuta, neil senso che questa si applka allorquando concorrono le seguenti �condizioni: a) che il �rapporto giuridico, sebbene sorto ante riormente, non abbia ancora esaurito i 1suoi effetti, b) che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli elretti di esso .(sent. n. 3304 del 1957 e sent. n. 1114 del 1963). TaU criteri generali sono applicabili anche quando si tratti di stabi lire l'ambito �di applicabilit� della menzionata n. 2�9 del 1962, E, seguendo tale profilo dell'.indagine, resta agevole rilev~re che il pagamento degli inter�e.ssi del 6 % previsti daJla 'legge del 1961, non deriva da un fatto ver.ificatosi precedentemerute al 16 marzo 1961, cio� dall'apertura della successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbUgazione , tributaria di natura complementare, ossia da un fatto che, protraendosi nel momento in cui le nuove disposizioni di legge sono entrate. in vigore, ricade ne1la disciplina di queste, in conformit� alla regole generali che disciplinano la succ.essione delle leggi nel tempo. Si ha, infatti, una situazione di mora che sii rinnova �de die in diem �, onde non pu� dirsi che essa si sfa iinteramente verificata sotto l'impero della precedente legislazione e per nulla sotto quella deHa nuova. E trattasi di situazione 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che iil contri:buente ha facolt� di far cessare mediante il pagamento del tributo complementare da lui dovuto. N� ad or1ientare diversamente il giudizio della Corte vale l'argomento svoHo da.Ila ricorrente Ila quale sottol,inea che, per gli interessi dovuti da'l contribuente in applicazione delle menzionate leggi del 1961 e del 19612 la fonte � �cositituita non dalla mora, ma da un diverso presupposto, cio� dalla mancanza od insufficienza degli" elementi occorrenti alla liquidazione del tributo, dmputabiJi a comportamento colposo del contribuente, assumendosi cos�, a fatto generatore dell'obbligazione r;elativa a.gli interessi �concernenti al debito d'imposta complementare, un presupposto che non era previsto dalle norme di diTitto comune in precedenza appliicabili. Infatti, la Corte del mevito ha ritenuto applicabili le citate leggi del 1961 e del 1962 non gi� al fatto che d� origine all'obbligazione concernente gli interessi, ma unicamente a questi e solo da'l momento dell'entrata in vigore deUa legge n. 29 del 1961. E tale applicazlione � corretta, essendo limitata agli effettd che derivano dal fatto genera1tore dell'obbligazione relativa agli interesisi. Col secondo motivo del ricorso la Ftranceschi, denunziando, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione del:l'articoilo unico della legg.e 2�8 marzo 1962, n. 147, c?n riiferimento all'art. 11 delle Di�sposizioni sulla legge in generale, sostiene che in ogni caso, essa contdbuente avrebbe dovuto esse�re dichiarata tenuta a corrispondere gli interessi moratori .sol.tanto dalla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 1962 la quale, innovando rispetto a quella n. 29 del 1961, pre\rede l'applicazione degU interessi moratori anche alle imposte di natura complementare. Neppure questo motivo � fondato. La legge n. 147 del 1962 � interpretativa, come si desume non soltanto dalla sua intestazione (� Interpretazione autentica defila legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa fa disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte ,indirette 1sugli affari di natura compfomentare �), ma anche dal suo contenuto normativo. Infatti, l'articolo unico di detta legge si limita a chiadre il momento da cui decorrono gli interessi moratori, di cui a1l'la precedente legge del 1961, rispetto ai tributi complementari, laisCiando ferma la regola della corresponsione degli interessi e della loro misura contenuta nella legge n. 29. E tale regola gi� era operante nel campo dei tributi compilementari, cui si estende l'ambito d'applicazione della legge imterpretata autenticamente. Ora, se la legge n. 147 del 1962 non innova, appunto perch� soltanto interpretatdva, �rispetto a quanto dispone quella n. 29 del 1961, correttamente la Corte del merito ha stabiUto 'la decorrenza degli interessi dalla data di entrata in vigore di quest'ultima (16 marzo 1961). ( Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 123 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 dicembTe 1971, n. 3527 -P1�es. Scarpello -Est. De Santis -P. M. Tavolaro (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. E.N.E.L. (avv. Cogliati Dezza e Andriorli) e S.I.P. (avv. Visentini, Nico1l� e Sorrentino). Imposta di ricchezza mobile -Redditi prodotti all'estero percepiti da soggetti domiciliati in Italia -Tassabilit� -Condizioni. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 82, lett. f). Imposta di ricchezza mobile -Spese e passivit� deducibili -Imposta sulle societ� -Esclusione. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 91 e segg.). Agli .effetti dell'art. 82 lett. f del t.u. sulle imposte dirette (disposizione che non ha riscontro nella legislazione anteriore) il luogo di produzione d�l reddito � quello dove si verifica il fenomeno economico della creazione della nuova ricchezza e non quello dove avviene la percezione; di conseguenza le somme incassate da azionisti residenti in Italia per dividendi di .societd estere sono tassabili in Italia solo quando essi non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali (1). La somma pagata a titolo di imposta suUe societd non � detraibile dal reddito di ricchezza mobile (2). (Omissis). -I ricorsi di cui a'1la narrativa che precede, vanno riuniti perch� proposti contro la stessa sentenza. Ci� premesso si osserva che il r1ico11so dell'AmministTazione delle Flinanze dello Stato investe la sola parte� della sentenza della Corte d'appello 1con cui � stato deciso che dal complesso delile ent!l'ate della societ� Vizzola relative all'esercizio 1957, vada detratto, 1ai fini della determinazione del reddito tassabile in :ricchezza mobile, l'iimporto dei dividendi delle azioni della societ� svizzera Forze Motrici di Brusio. Dei tve mezzi di tale ricorso, l'ultimo riguarda la riconosciuta detraibilit� di detta parUta, in quanto che non assoggettabiile aY.a imposta di ricchezza mobile, trattandosi di reddito prodotto all'estero; i pit'imi due mezzi riguardano invece la identificazione del rsoggetto passivo, del tributo preteso, che, secondo la ricorrente Amministra:tiione dovrebbe essere il'Enel e non la Sip�, succeduta alla Vizzofa. Comiincfando, per motivi logici evidenti, dal terzo mezzo,. va precisato che con es1so J'Amministrazione dehle Finanze denunzia la violazrione e la falsa applicazione dell'art. 81 e dell'art. 82 lett. F testo unico di (1-2) Sulla prima massima non constano precedenti. Sulla seconda massima cfr. Cass. 1 marzo 1971, nn. 509 e 514 (in questa Rassegna, 1971, I, 443) e 30 giugno 1971, n. 2057 (ivi, 1205). 124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di convenziona. tra l'Italia e [a Svizzera, i:l reddito in questione sia tassabile in Italia, perch�' quivi precepito dalla societ� Vizzola. La censura � irufondata. Riecheggia in !'lssa una vecchia tesi in base alfa quale il problema della localizzazione de�l reddito dovrebbe es.sere xisolto tenendo ddistinti e non confondendo i concetti di rea'lizzazione o di produzione del reddito. Il fatto materiale della creazione della nuova �ricchezza cio� della realizzazione de�l reddito sarebbe poi irrilevante, dovendosi tener conto del fenomeno economico della acquisizione della nuova ricchezza nella sfera patrimoniale del debitore dell'imposta: la produzione del reddito coinciderebbe perci� con la percezione di esso e con riferimento a tale fenomeno andrebbe determinato il luogo di produzione. Questa tesi, che anche in passato fu vivacemente criticata, appare per� del tutto insostenibile ali. lume delle disposizioni del nuovo testo unico di leggi sul~e imposte dirrette ed in particolare di quella contenuta nell'art. 82 lett. f. Se fosse vero, infatti, quanto I'Amministrazione sostiene, ogni reddito, dovunque venuto in esistenza, dovrebbe essere localizzato in Ita�ia e sarebbe quivi tassabile, quando il titolare di esso fosse domiciliato o Tesidente nehlo Stato. Al contrario siffatta localizzazione si verifica, a norma del citato art. 82 lett. f solo quando il reddito prodotto all'estero da soggetto domiciliato o residente nello Stato non sia tassabile nell'altro Stato, in forza di accocdi inteim.azionaU. Ci� significa .che perr luogo di produzione non si pu� intendere, in via normaJe, quelli.o di percezione del reddito ma quello dove si � verificato Il fenomeno economico della creazione della nuova ricchezza, sicch� la localizzazione del reddito �on Italia, in deToga al principi� gen�rale, della territorialit� si pu� verificare, tenendo conto che i'l debitoTe deUa imposta � domici.Uato e resddente in Italia (e quivi per.cepdsce il reddito) ma solo nehla i1mtesi prevista dalla norma. In altri termini, con J.a disposizione dell'art. 82 lett. f, del vigente te�sto unico, che non ha riscontro in quelio anteriore, si � creato un nuovo CTiterio legale di localizzazione dei rredditi, .in aggiunta a quelli del testo unico di leggi sull'imposta di r.m. del 1877 (riprodotti alle lettere a e b dello ,stesso ax.t. 82): ci� ,significa che non bastava far ricorso al cTiterio naturale di focalizzazione perch� un reddito percetto in Italia, ma derJvante da attivit� svolta all'estero, potesse esser�e �considerato prrodotto nello Stato. La Amministrazione delle Finanze dello Stato sostiene peraltro,. come si � gi� accennato, che nella specie si verifichino anche esattaroente le �condizioni per la applicazione del pi� vo'lte menzionato art. 82: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA lett. f, che cio� la localizzaziOl!le in Italia del reddito in questione debba farsi in base al criterio legale stabilito dalla norma anzidetta. Senonch� la stessa Amministrazione riconosce, ed � pertanto padfico in causa, che non esiste una convenzione tra l'Italia e la Svizzera che renda intassabiJ.e in quest'ult.imo Stato il reddito quivi prodotto dalla societ� Forze Motrici di Brusio, per la parte spettante ad azionisti italiani. Non si vede perci� come possa trovare applicazione il criterfo legale di localizzazione stabilito dall'art. 82 lett. f se, in base a tale norma, giova ribadirlo, i redditi prodotti all'estero da sog,getti domiciliati e residenti in Italia, sono assoggettabili all'imposta di r.icchezza mobile, �quando non siano tassabili nell'a'ltro Stato in forza di accordi internazio: p.aili �. La tassabilit� in Italia, dunque, � condizionata a1l'esi.stenza di un accordo il!1ternazionale che renda intassabile il reddito stesso nel luogo d( produzione. L'Amministrazione ricorrente opera un vero e proprio capovolgimento della disposizione, dntendendola nel senso che occorrra un accordo che renda possibile la ta1ssazione all'estero, perch� i1l reddito divenga intassabiJ.e in Italia. Questa interpretazione urta contro l'insuperabile significato letterale della norma ed � anche illogica: infatti � normale e pertanto � prevedibile, che un reddito prodotto alil'estero sia quivi assoggettato ad imposta, chiunque �ne sia il titolare. Pertanto la norma, intesa nei senso voluto' dalla Amministrazione, darebbe costantemente luogo ad una doppia imposdzione, mentre tutta fa nostira legisiazione, come del resto quelle degli Stati pi� progrediti, � vol:ta ad evitarla. Per concludere su questa parte della controversia si deve infine rilevare che rse il reddito in questione si potesse considerare prodotto in Italia, esso sarebbe soggetto ad imposta ali'atto della sua realizzazione da parte della societ� � Forrze Motrici di Brusio per conto di tutti i suoi soci e non sarebbe perci� tassabile all'atto della materiale ripartizione dei dividendi (art. 83 t.u. del 1958). '.Draittandosti di reddito prodotto all'estero e non essendo perci� applicabile il.a disposizione dell'art. 83 del t.u. di leggi sulJ.e imposte dirette, la non localizzazione in Italia potrebbe aver luogo solo in ba.se all'art. 82 lett. f di cui per� non si v�erifica, come si � visto, iJ. presupposto legale dell'e:sistenza di wn accordo inter.nazionale che renda .intassabile all'estero iJ. reddito medesimo. Pokh� la pretesa tributaria risulta oggettivamente dnfondata, irrilev_ ante ogni questione relativa alla identificazione de1l s�ggetto che, in ipotesi, awebbe dovuto sostenere 1'.onere del tributo. Restano perci� supera.ti i primi due motivd del ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, che non ha interesse a sostenere ulteriormente che la obbligazione tributaria stia a carico dell'Enel e non della Sip, una volta accertato che tale obb'li~azione non esiiste n� a carico dell'Enel n� di altro soggetto. ;{ 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In co.nseguenza resta anche assorbito il ricorso incidentaJ.e che la Sip ha proposto, condizionandolo all'accoglimento del terzo mezzo del ricorso dell' Ammini,strazione, per sostenere �che se la pretesa tributaria fos1se risultata fondata, &i saJrebbe dovuto individuare neU'Enel, il soggetto passivo della stessa. Il ricorso incidentaJ.e del suddetto Ente nazionale per l'energia elettrica si rivolge contro l'altra paTte della sentenza della Corte di Milan'o, quella cio� con cui si � deciso che le somme. pagate per imposta sulle societ� non siano detraibili, al fine della determinazione del reddito assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile e che la relativa obbligazione tributaria, nella specie, stia a �carico dell'EIIlel. Detto �rico:r;so si articola in quattro mezzi di _annuJ.lamento, di cui l'ultimo investe la pronuncia sulla legittimit� della pretesa tributaria, mentre i primi tre sono diretti contro lla operata individuazione del soggetto passivo del tributo. Anche questa volta appare �conveniente cominciare dall'esame del quarto mezzo, per la sua evidente prevalenza sugli altri. L'Enel denunzia con il detto� motivo di ricorso, che ha trovato consenziente la Sip, mentre resiste ad esso I'Amministrazione delle Finanze dello S-tato, la violazione degli artt. 31 e 32 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 delle leggi :sull'imposta di ricch�zza mobile in relazione agli artt. 91, 97 e 99 t.u. n. 29 gennaio 1958, n. 645 ed all'art. 360, n. 3 c.p.c. A fondamento di tale denunzia si ,sostiene dal riconente che l'imposta sulle societ�, ahneno per la :sua componente patrimoniale, costituisce un onere del tutto 8!1Ilalogo alJ.e spese di costituzione dell'Ente collettivo e di aumento di capitale nonch� alle altre perdite per distruzione parziale dei beni relativi all'impresa, oneri questi di cui agli art. 97 e 99 del vigente testo unico prevedono espressamente la detrazione, con la conseguenza che anche l'imposta suJ.le societ� do~ebbe essere detratta per la determinazione del reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. La questione che n suddetto mezzo di ricorso ripropone, gi� risolta ne'l senso della indetraibilit� della imposta sulle societ�, con sentenza n. 185 del 1967, � stata oggett9 di un 1recentissimo compJ.eto riesame da parte di queste Sezioni Unite, che in esito ad esso hanno ritenuto di dover .conferma1re il precedente d.ndirizzo giurisprudenziale. Le ragioni addotte a sostegno delle due lt'ecentifi:Sime sentenze, pienamente comuni su tale punto (n. 510 e 514 del 1� marzo 1971), appaiop.o valide e convincenti n� :sono state addotte ragioni che valgano a dimostrarne la erroneit�. Si stima perci� poterne fare richiamo senza una inutile ripetizione, respingendo quindi il quarto motivo del lt'icorso Enel, che, in base ad esse, risulta privo di fondamento. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 127 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 dicembre 1971, n. 3555 -Pres. Mirabelii -Est. Della Valle -P. M. Minetti (conf.) -Tuento (avv. Bertolissi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi). Imposta di successione -Coacervo delle precedenti donazioni -Valore dei beni donati al momento dell'apertura della successione. (d.l. 8 marzo 1965, n. 90, art. 4). Nella formazione del �coacervo� delle quote di eredit� e dei legati con le donazioni e liberalit� fatte dall'aut�re della successione allo stesso er�de o legat-Orio a norma dell'art. 4 del d.L. 8 marzo 19;45 n. 90, ai beni donati deve essere attribuito il valore che essi hanno al momento della apertura della successione e non il valore a suo tempo accertato al momento del trasferimento (1). (Omissis). --Coi tre mezzi dedotti -che, essendo tra loro dntimamente �collegati, vanno esaminati congiuntamente, sotto un profilo unitario -.i ricorrenti Di Trento,� denunciando la violazione de'll'art. 15 del d.l. 7 ago.sto 1936, n: 1639 e l~ falsa applicazione degli artt. 4 d.l. 8 marzo 194'5, n. 90 e 734 e 73,7 e.e. in relazione all'art. 360, in. 3 c.p.c., censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto che, in relazione al .;: coacervo � delole donazioni con le quote di eredit� disposto dal suddetto art. 4 de�l decreto n. 90 del 1945, ai beni donati debba essere attribuito non gi� il valore per essi accertato all'epoca della donazione ma quello risultante essere al momento dell'apertura della successione. In particolare essi .sostengono che iJ. coacervo del � donatum � e del <-: relictum � costitui:sce una mera operazione adtmetica, di natura esclusivamente fiscale, che, non importando alcun trasferimento effettivo, non vale a legittimare una nuova valutazione dei bene donato commisurata ai valori correnti all'epoca dell'apertura della successi�ne (primo mezzo); �:he lo stesso rilievo vaJ.e anche per la co11azione prevista dall'~ t. 737 e.e. che, in quanto comporta �sempilicemente la � riunione fittizia� e non la �risoluzione automatica� delle donazioni pregresse, va fatta per iJ. valore gi� tassato in occasione del1a registrazione dell'atto di donazione, mancando quel � trasferimento effettivo del bene� che costituisce il titolo per una nuova valutaZione (terzo mezzo); e, infine, che nessun valido argomento a sostegno della tesi della Finanza pu� essere tratto dal citato art. 4 d�l citato decreto n. 90 del 1945, limitandosi questo a disporre soltanto �Che le imposte da dedurre sono quelle dovute (1) Decisione di molto interesse su una questione che non ha precedenti giurisprudenziali della Cassazione. In senso .conforme SERRANO, Le imposte sulle successioni, Torino, 1968, 313. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4-secondo la tariffa vigente nel momento della apertura della succcssione � e no.n anche � secondo H valore accertato � in tale momento (secondo mezzo). La censura � infondata. Il problema -che si presenta per la rprima volta all'esame di questa Suprema Corte -� quello di stabilire se il cosidetto � coacervo � delle precedenti donazioni e liberalit� effettuate dal de cuius a favore dei singoli eredi o legatari a:bbia -come si sostiene dai rkorrenti lo scopo di determinare l'asse ereditario globale ai soli filni dell'identificazione dell'aliquota dell'imposta successoria da applicare nei singoli casi -(aliquota �Che, essendo progressiva, aumenta ovviamente in ragione del valore dell'imponibile) -o se, posto che le donazioni costituiscono in definitiva una particolare forma di anticipata successione, non trovi invece la sua effettiva ragion d'essere -�come ha. ritenuto la Corte triestina -nell'esigenza di ricondurre ad unit�, con riferimento cio� ad una medesima data, la tassazione di tutti i trasferimenti a titolo gratuito e di rendere in tal modo operante il pirincipio dell'airt. 20 della legge sull'imposta di successione, 1secondo H quale l'imposta deve essere applicata sul valo�re che i beni hann9� al momento del�l'apertura della successione. E questa Corte ritiene esatta la soluzione �che ad esso ha data la Corte di Trieste con l'impugnata decisione. Quale sia stato il fine che il �.egi:sJatore ha dinteso per<segui�re attraverso il meccanismo. del ��coacervo�, risulta invero chiairamente dalla Relazione miniisteiriale sulla legge 23 gennaio 1902, n. 25 all. C, con la quale fu introdotto tale istituto, disponendosi, all'art. 4, che, per l'applicazione delle diverse aliquote 1stabilite dalla tabella A sulla liquidazione delle tasse di successione e di regtstro, alle singole quote trasferite per eredit�, legato o donazione si sarebbero dovute aggiungere � le somme soggette a collazione e le donazioni anteiriormente fatte dal donante e autore della 1successione allo stesso erede o legatario o donatario�, e detrarre, poi, da1la taissa cosi determinata l'importo della tassa gi� pagata sulle somme anzidette, computando per tale, per le donazioni �anterioiri al 1� dicembr�e 1901, quella dovuta ai termini di essa legge. Dopo aver rilevato che per sfuggire all'applicazione di �aliquote progressive pi� alte 'sui valorJ ingenti� potrebbero gli interessati ricorrere all'espediente di suddividere i valori stessi con donazioni tra vivi agli stessi successibili riducendo cos� le quote a cifre tassabili con le aliquote minori della scala, la Relazione, infatti, testualmente spiega che �contro simili avvedimenti in danno della Finanza, pi� ancora in danno della giustiz.ia, � rimedio effica�ce queUo in forza del quale sono da aggiungere, a1le singo!le quote ereditarie ed ai singoli legati, le preesistenti donazioni dallo stesso autore al medesimo donatario o lega PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 129 tario, non gi� per ri<scuotere una seconda volta la� tassa gi� percetta, che dovr� anzi essere detratta, ma all'urtico scopo di ricondurre le quote ereditarie aM'altezza che ad esse compete nella scala della ta;riffa �. E �Che J.e �donazioni precedenti� siano sottoposte allo stesso trattamento fiscale delle singole quote � trasferite per er�edit� � � precisato dall'art. 4 del Regolamento 23 marzo 1902, n. 114 p&-[L'esecuzione della suddetta legge n. 25, ~l quale taissatiivamente stabiUsce che � la tassa di successione si applica �con le varie aliquote stabilite per ciascuna quota degli eredi e legatari, in modo da colpire di �tassa l'intero ammontare determinato a norma dell'articolo precedente� e che �se nelle quote sono compresi v;afori posti in relazione ad altre donazioni anteriori, dalla tassa come sopra Uquidata 1si dedurr�, per ciascuna quota, una parte :tn proporzione della tariffa relativa ai valori conteggiati per la ricostruzione del patrimonio e la formazione delle singole quote con le norme indicate dall'articolo precedente�. La disposizione dell'art. 4 deUa legge ri. 25 del 1902 fu successivamente riprodotta, con diversa diz.ione, ne1l'art. 3 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 3!270, nell'art. 5 del r.d. 30 aprile 1930, n. 431 e :infine nell'articolo 4 del citato decreto 8 marzo 1945, n. 90, tuttora in vigore, che, dopo aver ribadito ancora una� volta l'obbligo di effettuaTe il � coacervo � e di dedurre, �correl�tivamente, dall'imposta liquidata sull'intero � le imposte che sarebbero dovute ai teriI�l.ini del presente capo � per le donazioni e le liberalit� fatte dall'autore deUa successione allo stesso erede o legatario, espressamente avverte �che � la stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte daJ. donante allo stesso donatario �, sottoponendo cos� allo istesso trattamento tributario cos� le donazioni e le Uberalit� che �solo con l'apertura della successione diventano efficaci ed operative come quelle effettuat~ in precedenza, e cio� pdma che fosse aperta la successione. Da.Ile dispos1izioni surrkhiamate, e da'l fatto che sugli atti di donazione � dovuta la istessa imposta stabilita per le successioni, appare pertanto evidente che agli effetti fiscali la donazione � da considerare come un'anticipata successione, con la logica conseguenza che il �donatum � deve essere in ogni caso, e quindi~ (contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di merito aUorch�, erroneamente equiparando lo istituto, rprettamente fiscale, del � coacervo � a quel'lo, civilistico, della collazione, ha attribuito valore decisivo, ai fini della soluzione adottata, aJla c.ircostanza che nella specie le donazioni erano state fatte con obbligo di collazione, omettendo cos� di �Considerare che, come questa Suprema Corte ha gi� altre. volte Tilevato con sentenze 16 luglio 1969, n. 2633, 12 marzo 1966, n. 711 e 9 luglio 1961, n. 1845, l'imposizione di tale obbligo trova di regola H suo fondamento nella presunzione che il de cujus, �col fare in vita deJ.le donazioni ad a1cuni dei prop;ri discendenti, o eventualmente a tutti, non abbia voluto, per comp�rensibili I 130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I I ragioni di equit�, alterare il trattamento loro spettante per testamento, ~ in .caso di successione testamentaria, o per legge, in caso di success.ione t=: 1: ~: legittima) -anche ne1 �caso che il donante abbia dispensato il dona;: taTio dall'obbligo della collazione, aggiunto al � relictum � in modo da [' i�" formare con� questo u:na unka massa ereditaria. ~ ~= Attraverso dl il'imedio del coacervo tra le quote di eredit� e le dof'~ nazioni si � voluto, in altri termini, soddisfare !"esigenza di sottoporre fil ad un'identica tassazione tutti i traisferimenti a titolo gratuito, senza distiriguere tra quel1i avvenuti per successione e quelli effettuati in pr�ecedenza per donazione, assoggettando sia gli uni che gli altri all'imposta dovuta �con riferimento all'epoca dell'apertura della successione. E che tale sia il sistema da ;seguire � comprovato da, ci�, ;ehe solo rivalutando i beni donati �con riferimento a1la data della morte del de cujus riesce possibile, -senza peraltro recare alcun danno al donatario, rispetto al quale l'imposta risultainte ancora dovuta dopo la detrazione di quanto in precedenza pagato non rappresenta in definitiva nulla di pi� che l'eff�ettivo �residuo �tributario aff�rente dl verificatosi trapasso successorio (mrt. 4, comma 2<>, decreto 8 marzo 1945, n. 90 succitato) -conseguire il duplice scopo di mettere, da una parte, tutti gli eredi su un piano di assoluta parit� rispetto al fisco, colpendo col giusto tributo, nella sua totalit� e nei 1singoli trapassi ancorch� operati in tempi suc�ceissivi, i'l complesso dei beni trasferiti gratuitamente alla stessa persona, e di evitare, dall'altra, �l'inammissibile ed assurda conseguenza di dover detrarre l'imposta secondo le norme vigenti al momento deila delazione deil'eredit� -(rigurdanti, ovviamente, tanto la � tari:ffia � da applicare quanto �il valore� da attribuiTe al �donatum �) -su di un valore de1le donazioni accertato in tempo diverso. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1971, n. 3610 -Pres. Rossano -Est. Della Valle -P. M. Di Majo (diff.) -I.A.C.P. Siena (avv. Rescigno) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fanelli). Imposta di registro -Termine per la registrazione -Contratti degli enti pubblici~ Verbale di licitazione privata -Equivale a contratto Gestione Ina-Casa -Applicabilit� del principio. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80 e 110; r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, art. 16; d.p. 4 luglio 1949, n. 436, art. 33). Il principio stabilito nell'�art. 16 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilit� generale dello Stato, secondo ii qwale i verbali di aggiudicazione nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private equivalgono PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 131 ad ogni legale effetto al C1J11,tratto, � appticabil.e a tutti i contratti della Pubblica Amministrazione sia quella diretta dello Stato sia quella indiretta o ausiliaria degli enti autarchici i cui fini sono propri dello Stato; di conseguenza, anche per effetto dell'art. 33 del d.P. 4 luglio 1949, n. �436, per gli aprpaiti deLla Gestione INA-Casa stipulati, quali stazioni aprpaitanti, dagLi Istituti Autonomi delle Case Popo�lari, il termine per la registrnzione di cui all'art. 80 della legge di registro decorre dalla data dell'aggiudicazione (o dalla relativa approvazione eventual-: mente richiesta) e non dalla data del successivo contratto (1). (Omissis). -Col prfano e col secondo mezzo -che, in quanto tra loro connessi, possoon essere esaminati congiuntamente -�l'Istituto ri. corrente, denunciando la vfolazione e la falsa applicazione degli articoli 1326 e segg., 1350 e segg. cod. civ., 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 6 d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, nonch� l'omess�a �d insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360, 1?-� 3 e 5 cod. proc. civ., si duole che la Corte di Firenze, estendendo arbitrariamente la sfera dd applicazione del summenzionato art. 16 della legge n. 2440 del 1923 sulla contabilit� generale dello Stato, abbia ritenuto che nel sistema della licitazione privata prevista per gli appalti della Gestione INA-Casa dall'art. 33 del d.P.R. 4 luglio 1949, n. 436 l'aggiudicazione al concorrente costituisca, agli effetti fiscali, �l'atto e il momento in cui, ai termini dell'art. 1326 cod. civ., si viene a concludere, con fincontro irrevocabile delle volont�, il -contratto�. All'uppo rileva che, dovendo la volont� contrattuale delle Amministrazioni statali ed equiparate essere consa�crata per iscritto, il verbale di aggiudicazione non � atto idoneo a far constare l'avvenuto incontro delle volont� delle parti, ma � una �semplice documentazione della (1) Il princ1p10 generale � del tutto pacifico (Cass. 20 gennaio 1971, n. 115, in questa Rassegna, 1971, I, 409, .con richiami). Importante � la precisazione che la norma vale per tutti i contratti della P. A. diretta e -indiretta e anche per quelli stipulati dagli I.A.C.P., la cui natura di soggetti di diritto pubblico � stata talvolta messa in dubbio (nello stesso senso v. Cass. 3 febbraio 1968, n. 349, ivi, 1968, I, 25�6). In proposito va rilevato che gli Istituti non solo esercitano una funzione pubblica in quanto enti delegati dalla Gestione INA:-Casa (o dalla GESOAL o dalla stessa Amministrazione dello Stato) ma sono di per s� enti pubblici, come � dato desumere dagli artt. 22 e segg. del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165. �Inoltre, � da rilevare che l'art. 80 del citato t.u. espressamente sottopone tutti i rapporti tra enti costruttori (di ogni genere) di case popolari e ditte appaltatrici alle norme in vigore per le opere in conto dello Stato. Quanto alla approvazione del contratto, di cui nella sentenza si fa un fugace cenno, bisogna precisare che i contratti degli IACP non sono soggetti alla vera e propria approvazione dell'art. 19 della legge di contabilit� di Stato, non esistendo un organo superiore a cui gli Istituti siano 132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fase precontrattuale, tanto � che il Capitolato generale della Gestione INA-Casa, avente carattere contrattuale, espressamente .stabilisce che all'aggiudicazione deve far seguito la stipulazione di un contratto solenne in forma pubblica amministrativa: stipulazione che, in quanto porta con s� il conferimento della �cauzione definitiva� -(per la sua natura di �caparra confirmatoria �, attiene alla formazfone del contratto} -e l'indicazione del �supplente� -(che � atto solenne, da farsi per iscritto) ~non pu� essere considerata come una �mera riproduzione � di un precedente ne.gozio gi� perfetto in tutti i suoi elementi. Altro argomento a 1sostegno della 1sua teisi r.itiene poi l'Istituto ricorrente di poter trarre dalla disposizione dell'art. 8, quarto comma del capitolato generale della Gestione INA-Caisa che, col prevedere la facolt� di � esecuzione anticipata � �rispetto alla normale efficacia ed operativit� del negozio, non avrebbe, a suo avviso, alcuna ragion d'essere se il contratto si fosse gi� li.n precedenza perfezionato. La doglianza � priva di giuridico fondamento. Il problema proposto dall'Lstituto ricorrente �1 1stato gi� altre volte preso in esame da questa Suprema Corte, che ha dat� ad esso soluzione del tutto analoga a quella accolta nella sentenza impugnata. Ha ritenuto, infatti, questa Corte che per le opere eseguite dagli Istituti per le Case Popolari per incarico della Gestione INA-Casa si applicano le norme contenute nel regolamento approvato col d.p. 4 luglio 1949, n. 436, ed in .particolare �quella dell'art. 33, la quale estende agli appalti .della predetta Gestione le disposizioni del regolamento 18 novembre 1923, n. 2440 sulla Contabilit� .generale dello Stato, e _quindi anche quella dell'art. 16, che espressamente equipara a tutti gH effetti legali al contratto li. processi verbali di aggiudicazione in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni; che tale norma altro non rappresen1ia se non la � mera conferma � di un principio generale posto in sottoposti; tuttavia, quando essi agiscono come stazioni appaltanti della Gestione, il contratto, per norma di capito~ato generale, non � efficace per l'appaltante se non a seguito di ratifica da parte della Gestione. Questa ratifica non potrebbe a stretto rigore ricomprendersi nella previsione dell'art. 81 della legge di registro, che fa riferimento alla approvazione intesa in senso tecnico ~Cass. 11 dicembre 1968, n. 3939, ivi, 1969, I, 287); essa comunque costituisce una condizione sospensiva ex art. 17. � comunque importante notare che -la ratifica, che pu� anche essere implicita o tacita, non ha la forma del decreto e non � comunciata nei modi previsti dall'art. 81 (solitamente viene comunicata con lettera o telegramma), s� che la determinazione del giorno in cui il contratto diventa efficace si pone in relazione ad un atto non formale talvolta di incerto controllo da parte dell'Ufficio. Per questo accade a volte che la decorrenza del termine per la registrazione viene posta in relazione ad atti diversi che presuppongono la rratifica quali, come nel caso deciso, la consegna dei lavori o simili. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 133 tenia di contratti stipulati nelle due forme anzidette dalla Pubblica Amministrazione; che gli Isti:tuti per le case popolari in quanto mirano a soddisfare un bisogno della collettivit� e quindi a perseguire un interesse pubblico, debbono ritenersi come facenti parte della Pubblica Amministrazione, �comprendendo questa, nella sua pi� ampia accezione, sia l'AmminJ.strazione statale diretta sia quella indiretta o ausiliaria degli enti autarchici i cui fini sono proipri dello Stato; che nella stipulazione dei contratti d'appalto col sistema del pubblico incanto o. della licitazione privaita l'agg.iudicazione non � un atto meramente preparatorio della 1succe1ssiva negoziazione ma � l'atto concfosivo dell'intero procedimento di gara, mediante il quale la Pubblica Amministrazione manifesta validamente la propria volont� di costituire, aderendo all'offerta � fattale dal concorrente all'appalto, quel determinato vincolo giuridico, che tale efficacia contrattuale essa conserva ancol'ch� sia prevista o sia seguita una successiva stipulazione formale del contratto, rappresent�ndo tale stipulazione una mera fol'malit� del tutto ininfluente sul viincolo contrattuale gi� in precedenza validamente costituitosi con il verbale di aggiudicazione; ed infine �che i principi suesposti sono stati :recepiti dall'art. 8 del Capitolato generale della: Gestione INA-Casa, anche �Se poi tale norma -in applicazione del principio generale vigeillte in materia' di contratti della Pubblica Amministrazione, per cui, ove sia prevista una succ.essiva attivit� di approvazione o di omologazione da parte di altri organi, tali contratti non sono vincolanti per l'Amministrazione ~e non dopo che la prescritta attJ.vit� sia stata �compiuta (art. 19 legge Contabilit� generale dello Stato) -considera definitiva l'aggiudicazione per la stazione appaltante soltanto dopo la ratifica espressa o tacita della predetta Gestione (Cass., Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1109; Cass., 2 dicembre 1969, n. 3350; 16 luglio 1969, n. 2611; 3 febbraio 1968, n. 349; 30 gennaio 1964, n. 263). Da tali proposizioni -e, conseguentemente, dalle conclusioni trattene ai fini dell'individuazione dell'atto conclusivo del 1negozio cui occorre fare riferimento per stabilire l'eventuale tardivit� della registrazione, a norma degli artt. 80, 81 e 110 della legge organica di registro, con la conseguente decadenza dal benefido fiscale di cui all'art. 24 della legge 24 febbraio 1949, n. 43, l'Istituto ricorrente dichiara di dissentire; ma .le ragioni addotte a sostegno del manifestato dis�senso. non sono tali da giustificare un i:nutamento dell'indirizzo giurisprudenziale fin qui adottato, essendo state esse gi� sottoposte all'attento vaglio di questa Suprema Corte che nelle decisioni dianzi richiamate ne ha posto chiaramente in risaJto l'inconsistenza giuridica. A quanto gi� rilevato: si pu� tuttavia aggiungere ancora che il fatto che l'art. 9 del capJtolato generale .stabilisca che la cauzione definitiva va prestata �al momento della stipulazione del contratto forma �le � non esclude che essa possa rtforirsi ad un vincolo negoziale gi� 134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in precedenza costituitosi, .giacch� -(a parte che non � possibile dire, nella specie, se tale cauzione sia assimHabile alla caparra confirmatoria o alla ca.parra penitenziale, essendo tale a�ccertamento riservato alla competenza, esclusiva del gi�dice di merito, che non � stato a suo tempo richiesto di compierla) -'nulla vieta che true prestazione abbia luogo in un momento successivo alla conclusione del contratto, a garanzia de1l'adempimento o dell'esatto adempimento delle obbligazioni assu,nte, ovvero come corrispettivo della pattuita facolt� di recesso (Cass., 4 maggio 1957, n. 1517; e, per quanto� attiene alfa riferibilit� della �caparra confirunatoria al didtto di recesso, Cass., 9 ma.gg.io 1962, n. 925); che, essendo il �supplente� un obbligato autonomo che assume, in via sussidiaria e condizionale, le obbligaz.ioni dell'obbligato principale, fa relativa � presentazione � va configuTata come accessorio di un contratto gi� esistente e non come condizione di un.a futura stipulazione (Cass., 3 febbraio 1968, n. 349 cit.; nonch�, sulla figura del supplente, Cass., 9 novembre 1966, n. 2739); ed infine che, oltre che per le considerazioni suesposte -ed anche a prescindere da esse -l'efficacia del verbale di ag.giundicazione �come atto conclusivo del negozio ai fini della decorrenza del termine per la registrazione � nella specie, incontestabile, avendo entrambe le paTti, col sottosc:rivere -com'� pacifico -il verbale a mezzo del loro rispettivo rappresentante, manifesto contestualmente e per iscritto la foro volont� contrattuale. 11 rigetto dei primi .due motivi porta all'assorbimento del terzo ed ultimo motivo del ricorso principale -(col quale si sostien,e, in subordine, che illegittimo sarebbe anche il far decorrere l'obbligo della registrazione dalla data di consegna delle opere da eseguire) -nonch� del ricorso incidentale condizionato. -(Omissis). CORTE Dl CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3637 -Pres. Favara -Est. Della Valle -P. M. Antoci (conf.) -Negri (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Privilegio -Estensione alla imposta pr~ncipale, complementare e suppletiva. (r.d. 30 dicembr�; 1923, n. 3270, art. 68; e.e. art. 2772). lmposte e tasse ingenere _-Imposte indirette -Privilegio -Priorit� sulle ipoteche. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; e.e. artt. 2'748 e 2772). Il privilegio che assiste ii credito deLlo Stato per l'imposta di successione, come per tutte le aitre imposte indirette, abbraccia sia l'im PARTE I, SEZ: V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 135 posta prlncipale che le imposte complementari e suppletive; solo nei confronti del terzo il privilegio con diritto di se�guito � escl'USO sull'imposta suppletiva. Il priviLegio� che assiste il credito dello Stato per l'impo-sta di successione, come� per tutte le altre imposte indirette, � preferito al credito ipotecario, in quanto i diritti che i terzi hanno acquistato ante:riormente sugli immobili, che a norma dell'art. 2772 e.e. non sono pregiudicati dal privile�gio speciale, sono soltwnt;o il diritto di propriet� e i diritti real� di godimento su cosa altrui e non anche i diritti reali di garanzia (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo dedotto il ricorrente Negri, denunciando la violaztone dell'art. 113 c..p.c. in relazione all'art. 12 delle Prele.g.gi, l'omessa motivazione siilJ.'ar:gomento esegetico; la mancata applicazione analogica dell'art. 2'772 e.e., nonch� la violazione e l'erronea aipplicazione dell'art. 68 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, censura l'impugnata sentenza per ave�r ritenuto che il credito della Finanza per l'imposta suppletiva di successione, pur non avendo la stessa natura di 1quello iper l'imposta principale, sia, al rpari di questo, ass~stito da privilegio speciale sugli immobili, e che detto privilegio possa :poi essere fatto valere anche nei �confronti dei terzi che abbiano iscritto ipoteca prima dell'acc�ertamento della tassa da cui trae origine. La censura � infondata, e va pertanto disattesa. N� valgono a mu~ tarne le sorti -in quanto ad .essa non pertinenti, ed estranee, comunque, al tema del decidere -le :generiche ed astratte considerazioni �svolte dal ricorrente in ordine al dovere del giudice di pronunci. are secondo diritto, attribuendo alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di. esse, e dalla intenzione del legislatore, �e facendo ricorso all'interp�retazione �analogica ed ai principi .generali dell'ordinamento (artt. 113 c.ip.c. e 12 Preleggi). Che il credito :per l'imposta suppletiva di successione sia, al pari di quello per l'imposta princ~paloe e iper l'imposta complementare, assistito da �privilegio speciale sugli immobili risulta, invero, in modo sufficientemente chiaro dal coordinato disposto degli artt. 68 della legge 011ganica n. 3270 deL 1923, 2758 e 2772 �C.c., �che, nell'ampia e generica dizione usata -(�crediti per tributi indiretti�) -ha inteso compr.endere tutti i tributi indiretti -(e quindi l'impoista di registro, (1) Decisione esattissima che riassume con esemplare limpidezza molti dei problemi sul privilegio per le imposte indirette. 136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di successione, di bollo, nonch� le imposte ipotecarie, doganali, di fabbricazione, quelle in surrog�azione del bollo e di registro, sui contratti di assicurazione, su quelli di bovsa, e cosi via) -senza fare poi alcuna distinzione tra imposte prindpali, imposte corrl'plementari -(destinate, com'� noto, ad integ11are la precedente liquidazione risultata inadeguata per mancanza o insufficienza dei necessari elementi di valutazione, ovv�ero rimasta sospesa per leg.ge) -ed imposte suppletive (rivolte a �correggere l'errore o l'omissione in cui sia eventualmente incovso l'ufficio impositore sull'an o sul quantum del tributo da imporre). E che tale sia stata l'intenzione del legislatore � confermato, in particolare, dalla norma di cui all'ultima parte del primo comma del- l'art. 2772 e.e., che, �col menzionare specificamente le � imposte suppletive di registro � -(sia pur.e per sancire, rispetto ad esse, il divieto di esercitare il privilegio �in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi dopo la registrazione dell'atto�) -lascia intendere in modo non dubbio che nella vasta �categoria dei � crediti per tributi indir�etti � assistiti da privilegio immobiliare rientrano anche quello per imposte s�ppletive, comprese in queste, ovviamente, anche le imposte di successione, la cui affinit� �con le imposte di :r:egistro �, del resto, !rivelata, oltre che dal fatto che fino al 1923 esse av�evano con queste ultime un'unica disciplina legislativa e che anche successivamente � stata mantenuta una perfetta analogia tra il contenuto normativo dell'art. 68 della �summenzionata legge ovg.anica n. 3270 del 1923 e quelle dell'articolo 97 della legge �di registro n. 3269 del 30 dicembre 1923 cui l'articolo 2772 e.e. fa riferimento, dalla semplice constatazione che la sola differenza essenziale tra loro esistent�e risiede in d�, che mentre nell'imposta di registro il fatto generatore del tributo � un trasferimento inter vivos in quella di successione �, invece, un trasferimento mortis causa. Accertato pertanto che il �credito fatto. valere dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per imposta suppletiva di successione � assistito dal privilegio immobiliare di cui al citato art. 2772, rimane ora da �stabilire se esso, nella specie, prevalga ool credito ipotecario del Negri o se debba, .al contrario, essere a questi posposto. . Disattendendo l'opposta.tesi del Negri, la Corte fiorenUna ha accolto la �prima delle due soluzioni: e non a torto�. Diversamente che per il .pegno, cui attribuisce, di regola, prevalenza sul privilegio speciale mobiliare, l'art. 2748 comma secondo, e.e., stabilisce invero che, salva diversa disposizione di leg�ge, i creditori che hanno privilegio sui beni immobili � sono preferiti ai creditori ipotecari �. E tale regola non pu� ritenersi derogata dalla citata norma limitativa di cui all'ultima parte del primo comma dell;art. 2772 -(ap PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA plicabile, come si � detto, anche rispetto all'imposta suppletiva di successione) -essendo ,evidente che -in considerazione, presumibilmente, del fatto ch~.)l titolare di un diritto reale di garanzia, a diffeI'lenza del titolare del diritto di propriet� o di un diritto reale di godimento su cosa altrui, non ,pu� sottrarr,e il bene all'azione esecutiva del creditore privilegiato in quanto il suo diritto si risolve in un semplice �raipporto di prevalenza che spiega.i suoi 'effetti in sede di graduazione tra il privilegio e la specifica garanzia derivante dal ipegno o dall'ipoteca, con la conseguenza che, se non viene esercitata nel corso dell'esecuzione, 1a garanzia che assiste il credito rimane irrimediabilmente estinta -il legislatore, con l'espressione � diritti a,cquistati dai terzi �sugli immobili � ha inteso riferirsi soltanto al diritto di propriet� ed ai diritti di godimento su ,cosa altrui e non anche ai 'diritti reali di garanzia, avendo provveduto a determinare l'efficacia di questi ultimi rispetto ai privilegi speciali a mezzo di una disciplina autonoma quella, per l'appunto, cont.enuta nell'art. 2748, dalla quale non � lecito discostarsi se no:n nei casi tassativamente stabiliti dalla legge -il che � confermato, del resto, oltre che dal testo dell'art. 1962 comma secondo e.e. del 1865 che, sempre beninteso in relazione all'imposta suppletiva, parlava pi� esattamente di inorpponibilit� del privilegio � ai terzi pos'sessori dell'immobile�, nel senso di impossibilit� di esercitare il cosidetto diritto di seguito, dalla Relazione al Re, nella quale � ,espUcitamente detto che �nel secondo comma l'art. 2748 .prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari ed ipoteche e, in conformit� del 1principio tradizionale, d� la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia 'stata iscritta anteriormente o posteriormente al sor,gere di un privilegio � (n. 1129). � Alla regola gene~ale della prevalenza del privilegio speciale immobiliare rispett�> all'ipoteca fa eccezione -(sempre per quanto ;riguarda l'imposta ,di ,successione) -l'ipotesi, contemplata nel secondo comma dell'art. 2772, del creditore del defunto che abbia iscritto ipoteca nei tre mesi dalla morte di quest'ulttimo; ma nella ,specie si � fuori di.tale ipotesi, avendo il Negri, �com'� pacifico in causa, iscritto ipoteca a ,garanzia del suo .credito soltanto il 1� ,dicembre 1968, e cio� quando ei:ano gi� assai largamente trascorsi i tre mesi dalla morte della sua debitrice Gambaro, avvenuta il 1� gennaio 1955. Che il privilegio .per l'imposta suppletiva accertata sia stato rpoi fatto valere soltanto con l'ingiunzione del 20 ,giugno 1961, e quindi successivamente all'iscrizione ipotecaria effettuata dal Negri, � poi circostanza che a nulla rileva, nessuna distinzione ponendo, come si � visto, l'art. 2748 comma secondo tra privilegio anteriore E'. privilegio posteriore a tale iscrizione. Ma non � superfluo tuttavia aggiungere che la circostanza dedotta, oltre che irrilevante, � altres� priva: di fondamento giuridico, essendo 138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO risaput<,> che, quand'anche il relati--vo credito venga accertato e richiesto in un momento successivo, salvi i limiti della prescrizione estintiva (art. 86 della legge or.ganica n. 3270 del 1923), il fl'!tto generatore dell'imposta di successione � la morte del de cujus, e quindi l'apertura della successione, �essendo quello l'evento dal quale deriva quel � trapasso di ricchezza agli eredi � �che di tale tributo costituisce il presupposto (Cass. 17 marzo 1967, n. 604). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3640 -Pres. Favara -Est. Falletti -P. M. Caccioppoli (diff.) -Soc. n. c. Vanzo (avv. Carbone) �c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Case albergo condominiali -Esclusione. (1. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13 e 14). L'ag~volazione de�gli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non estensibile agli alberghi, non � applicabile a quei complessi residenziali di carattere prevalentemente alberghiero, (piccolissime unit� abitative� con ingresso dal corridoio comune, servizi centralizzati, normalmente destinate alla locazione), anche se le singole unit� siano vendute ~n forma condominiale a distinti� proprietari (1). (Omissis). -Nei due motivi del ricorso la Soc. Vanzo propone e svolge le seguenti censure: 1) Violazione degli artt. 13 e 14 della le.gge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 12 �disp. rprel. Nelle nol'me citate il legislatore si � riferito �alla casa di abitazione in genere, la quale si presenta in ttpi ed aspetti diversi, secondo l'evoluzione delle esigenze sociali ed economiche. Recentemente si sono creati dei complessi condominiali, dove trovano largo sviluppo i servizi in comune e gli accessori necessari alla vita delle rper.sone che vi a�bitano. Tali complessi, tuttavia, comprendono delle case di abitazione, mentre l'accentramento dei servizi di mag.giore importanza in una parte del condominio e la creazione �di negozi e di luoghi di svago rispondono all'intendimento di (1) Decisione di molto interesse che riporta nella categoria degli alberghi il fenomeno ormai frequente delle case-albergo, residence e simili: per l'inapplicabilit� dell'agevolazioni !!.ella legge n. 408 agli alberghi cfr. Cass. 21 giugno 1971, n. 1924 e 17 giugno 1971, n. 1841, in questa Rassegna, 1971, I, 1180. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAHIA attribuire al condominio la pi� larga autonomia. La Corte d'Appello ha adottato un criterio intevpretativo errato, ritenendo che la legge si riferisse ad un concetto della casa corrispondente a quello corrente 'nel momento della sua emanazione �e non ad altro tipo di casa, quale si � andato sviluppando negli anni successivi. 2) Difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.;p.c.). La Corte non ha �spiegato perch� gli edifici condominiali in o~getto., descritti nelle loro parti e nel loro funzionamento, esulassero dalla fattispecie legislativa prevista dagli artt. 13 e 14 citt., essendosi limitata a fare un'affemnazione apodittica, senza es.porre il ragionamento seguito per pervcenire a quella esclusion�. Non bastaV'a richiamare la circostanza che !"autorit� di P.S. ebbe a rilascia�re una licenza di esercizio�alberghiero, dchiesta per permettere il funzionamento del condominio de quo, poich� tale lic�enza non determinava �una modifica nella natura degli edifici, tanto pi� che il consulente tecnico aveva accertato la prevalenza in essi delle unit� immobiliari destiinate �ad abitazione, anche se di specie particolare. Il ricorso non � fondato. Invertendo l'ordine delle censure, si deve anzitutto escluder�e' il difetto di motivazione; e seguendo viceversa l'esame ampio e decisivo dedicato dalla Corte d'appello alle cir�costanze qualificanti della fatti specie, si. perviene :facilmente anche alla confutazione ,giuridica della tesi proposta nel primo motivo. Invero il .giudizio della Corte, coerente ai dati obiettivi e incontroversi dell'indagine tecnica esperita in sede istruttoria, si � basato sui seguenti .rilievi, che dimostrano e giustifi cano pienamente l'iter logico e il fondamento giuridico della decisione impugnata: a) Le costruzicmi in oggetto, divise in due lotti e costituenti il � complesso Eurotel � di Gardone Riviera, comprendono nel rpiano .se� minterrato del primo lotto una zona adibita a bar e � night club �, con relativi servizi, due negozi� e tre magazzini a servizio del dsto~ ante; un locale mensa per il personale, �on annessa cucina; un locale alloggio del consegnatario, r.a,ppresentante � l'organizzazione Eurotel ., con �servizi; �cinque camerette, con gabiJn.etti di uso comune per il personale del ristorante; quattro grandi locali adibiti a . stireria, lavanderia, .guardal'loba, magazzino a servizio del condominio; al rpiano terreno un grande atrio d'ingvesso, in parte scoperto e attrezzato a giardino interno; una saletta-televisione; due servizi comuni, un salone bar-rtstorante, con i servizi annessi; una cabina telefonica, corridoi e ascensori; al 1primo, secondo e terzo piano 25 unit� immobiliari per piano, una cabina telefonica, un locale a servizio del condominio, scala, corridoio, ascensore. Il secondo lotto comprende, nel piano seminterrato, una �sala giochi bambini; uno spogUatoio per la piscina e l'abitazione 1del custode; al piano terreno tre unit� immobilia�ri; otto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO camerette siingol�e, con due servizi per il personale dei condomini, un porticato; al primo, secondo e terzo .piano da 14 a 17 unit� immobiliari per <piano, scale, corridoi, ascensori, ripostigli. b) Tutti gli "appartamentini, prevalentemente costituiti da un piccolo ingresso con vano attvezzato a cucina, da un locale so:ggiornoletto e da un bagno, hanno accesso dal corridoio comune, sul quale si trovano una cabina telefonica e un locale di servizio comune. �C) Nell'ambito della � organizzazione Eurotel � l'acquirente diventa <proprietario, in forma condominiale, dell'appartamentino e� delle parti :comurni (sala di soggiorno, ingresso, ascensore, imrpianti); quale� condizione vincolante, l'amministrazione viene affidata all'organizzazione Eurotel, la quale, in caso di inserimento, ne cura la locazione destinandone i .prov;enti, dedotta una quota per le proprrie prestazioni, al comproprietario; caratteristic�a dell'Eurotel � l'organizzazione dei servizi (ristorante, lavanderia, stireria, pulizia degli appartamenti), di cui sia il proprietario dell'appartamento sia il ;conduttore possono servir:si, con liquidazione diretta al gestore. La corte d'appello ha inoltre rilevato che l'ufficio di P.S. di Gardone, dietro domanda presentata dal legale raippresentante della S.r.l. Ovganisration Eurotel, rilasci� al medesimo, in data 31 dicembre 1963, lic�etnza rpe['' l'esercizio di albe11go (101 �appartamenti, 188 letti) nel comune di Gardone, localit� Villa Alva, all'insegna � Eurotel Gardone Riviera �. Quest'ultima, bench� estrinseca e conseguenziale, � per� una circostanza significativa che, adeguandosi alla situazione e sanzionandola giuridicamente, la definisce nel concetto determinante della sua �propria ed originaria entit�. Non � infatti il modo dell'impiego, che per contingenti o arbitrarie deviazioni potrebbe non coinciderie con quello dell'og~ettiva e normale � destinazione ., ma � questa a!PPunto, cio� l'intrinseca e strutturale attitudine dell'immobile, �che imprime al medesimo la qualit� e ne caratte.rizza la categoria ai fini fiscali che qui interessano. Invero il beneficio tributar.io. di cui trattasi rigua11da le case di abitazione (cio� gli acquisti di aree e gli appalti ad esse inerenti, artt. 13 e 14 legge n. 408/1949), e non pu� diversamente e.stendersi alfipotesi di edifici �albe11ghieri, eventualmente suscettibili, peT s�, di altre e pertinenti agevolazioni. Non importa, nella spede, che l'Eurotel Gardone Riviera sia in parte posseduto e regolato come un immopile condominiale, e �che le sue .Unit� abitative e locative appartengano p1�0 diviso a singoli condomini. Questa � soltanto 1:a forma del suo regime convenzionale (che nel resto, viceverrsa, � prevalentemente informata �alla condizione del regime alberghiero). � la struttura degli edifici in questione che non li denota come �case di abitazione�, nel senso tecnico del requisito essenziale taissativa;i;nente prescritto dalla legge n. 408 cit. E come sarebbe ammissibile l'ipot�esi contraria, che cio� spetti l'agevolazione tributaria anche se la casa di abitazione sia I, . I: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 141 temporan,eamente adibita ad uso diverso (per es. aq uffici), cosi l'eventualit� deUa suddistinzione ,condominiale e la gestione non esclusivamente alberghiera deU'edificio non valgono ad esentarlo dal suo proI?rio trattamento fiscale. Non si deve considerare l'impiego concreto ed effettivo, ma la destinazione ogg�ettiva e funzionale deUa costruzione, desunta daUe 1sue caratteristiche strutturali (cfr. Cass. 196-6, n. 1750; id. 1968, n. 3066). Non c'� dubbio, quindi, che ,gli edifici in questione, neUa consistenza che la� Corte d'appeno ha d:ebitame!lte accertato e covrettamente valutato, hanno natura di alber1go, non di casa di abitazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3643 -Pres. Rossano -Est. ~alletti -P. M. Trotta (conf.) -Mere (avv. Genoves� e) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronais). Imposta di registro -Prescrizione -Interruzione -Effetti -Atto plurimo -Estensione a tutte le convenzioni contenute nel'atto. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 140 e 141). Essendo L'obbligazione tributaria unica anche nel caso di registmzione di un atto plurimo, la notifica di una ingiunzione per la riscossione di un'imposta suppLetiva inte:rrompe la pr�escrizione peri" l'intero diritto deUa Finanza, quale esso � ex lege, e quind.i a.nche relativamente ad un negozio, diverso d4 quello cui l'ingiunzione si riferisce, contenuto netio stesso atto (1). (Omissis). -I ricorrenti propongono le seguenti censure: 1) L'interruzione della prescdzione determinata dalla iprima ingiunzio �ne non poteva estendere i suoi effetti oltre l'oggetto suo proprio e quindi non �preserv� il diritto fatto valere dalla �Flinanza con la second� ingiunzione; in ogni caso gli effetti interruttivi dovevano con (1) Decisione da condividere pienamente e di notevole interesse perch�, riannodandosi ad una ben ferma tradizione (Cass. 21 giugno 1969, n. 2204, in questa Rassegna, 1969, I, 883), scioglie alcuni dubbi che alcune recenti pronunzie potevano far nascere; era stato infatti affermato con due non persuasive decisioni d'un canto che l'atto interruttivo pToduce l'effetto di rimettere in discussione tutta la materia tassabile � solo nei limiti dell'oggetto dell'atto proposto � (Cass. 26 agosto 1971, n. 2581), e d'altro canto che nell'atto plurimo l'imposta di registro colpisce non l'unico atto ma i singoli negozi, si che la solidariet� � limitata a coloro che sono contraenti del singolo negozio e non si estende ai partecipanti degli altri negozi contenuti nello stesso atto (Cass. 26 luglio 1971, n. 2500, ivi, 1464). Queste due proposizioni vengono ora superate con un ritorno alla consolidata giurisprudenza. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tenersi nei limiti della somma oggetto della prima ingiunzione (violazione dell'art. 136 del r.d. 30 dfoembre 1923, n. 3,269). 2) La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che l'agevolazione fiscale invocata dguarda�sse il 'medesimo bene che .gi� ne av.eva usufruito; ma non esiste nella legge il iprindpio che l'agevolazione debba applicarsi una sola volta, anzi esistono disposizioni in sens~ contrario (violazione dell'art. 14 della legge 2 lu�glio 1949, n. 408). 3) Malgrado l'�esistenza di .giusti motivi, la Corte d'Appello ha negato la compenS1azione delle 8pese (violazione dell'art. 92 c.p.c.). Le �censure sono infondate. Ciascuna trova ;puntuale confutazione nelle massime �giurisiprudenziali di questa Suprema Corte, che con frequente e consolidata valutazione di identiche fattispecie enunciano e svolgono i seguenti principi di diritto: a) L'obbligazione tributaria � �unica anche nel caso di registrazione 'di un atto plurimo: pertanto i fatti che interrompono la pr.escrizione relativamente ad una delle diverse convenzioni contenute nell'atto registrato mantengono in vita il credito fiscale anche rispetto alle .altre; consegue che all'ingiunzione notificata dall'ufficio per la riscossione di un'imposta suppletiva sulla convenzione assogg.ettata ad imposizione al momento della T�egistvazione dell'atto deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione con riguardo all'intero diritto della Finanza, quale �esso � ex lege, ossia �anche in relazione ai negozi non tenuti presenti nelle precedenti liquidazioni come titoli tassabili. Invero, quando l'ufficio esegue un aec�ertamento suippletivo, esso manifesta la volont� �di sostituire all'imposta �erroneamente accertata quella realmente �dovuta a tenore �di legge per l'eseguita registrazione, e quindi la relativa interruzione della prescrizione non pu� ritenersi circoscritta alla sola pretesa in concveto fatta valere �con l'atto di accertamento suppletivo, ma deve essere estesa all'intero rapporto tributario inerente ,all'atto sottoposto a registrazione, senza alcuna limitazione e, se tale atto contenga pi� convenzioni, anche ad un negozio �diverso da quello fatto oggetto dell'iniziale accertamento suppletivo (Cass. 1967, n. 2565; 1969, n. 2204). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 dicembre 1971, n. 3649. -Pres. Rossano -Est. F1alletti -P. M. Pascalilllo (conf.) -Ministero delle Finanze. (avv. Stato Vitaliani) c. Soc. Immobiliare Jenner (avv. Pontecorvo). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso Termine per l'ultimazione -�Limiti. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; I. 2 febbraio 1960, n. 35; d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 5). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 143 Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso Termine per l'ultimazione -Soppressione -Rimane in vigore per le costruzioni iniziate anteriormente. (l. 2 lug�io 1949, n. 408, art.-13; I. 2 febbraio 160, n. 35; d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 5). L'art. 5 del d.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, nell'abolire �con l'entrata in v.igore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 � il termine bienna. le stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge 2 Zuglio 1949, n. 408 entro cui doveva essere completata la costruzione delle case di abitazione per usufruire dei benefici previsti da quella lef!_ge, non ha inteso produrre l'effetto di una speciale sanatoria a favore delle� situazioni ormai esaurite, rispetto alle quali l'inosservanza dei terrmini stabiliti e scaduti aveva determinato la perdita del diritto alle agevolazioni, cos.icch� nell'applicare lo ius �suiperveniens occoTre non confo'ltd.eTe il roppoTto processuale, che sia pendente, con il rapporto tributario viceversa esaurito (1). Il nuovo regime deco?"re dichiaratamente dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e l'art. 1 ultimo comma de�l d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, secondo cui �restano ferme� le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per i fabbricati la cui costruzione, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, venga ultimata entro il 31 dicembre 1961 �,�si riferisce specificamente e soltanto aUe costruzioni iniziate dopo il 31 dicembre 1959, essendo rivolto ad adeguare il regime fiscale _intercorrente tra l'ultima prorroga del terrmine previsto nel detto art. 13, scaduto il 31 dicembre 1959 (ex lege 10 dicembre~ 1957, n. 1218), e l'entrata in vigore deHa nuova legge, come appunto conferma il successivo art. 3 (2). (1-2) Decisione esattissima. In ordine alla seconda massima � opportuno ricordare che dai lavori parlamentari relativi alla legge n. 35 del 1960 (Atti Camera Deputati -3� legislatura -Discussione sesta Commissione (Finanze e Tesoro) in sede legislativa, pag. 52�8 e segg.) risulta che il testo legislativo � stato nel punto che interessa deliberatamente modificato ed alla formulazione del progetto, che diceva: �per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 ... ., � stata sostituita l'altra approvata e promulgata, che dice: � per il fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959... �. E dagli stessi lavori parlamentari emel'ge inoltre che sia con la prima formulazione, da adottarsi nel caso che la legge, approvata attraverso un travagliato iter parlamentare che ne TitaTd� molto la promulgazione, fosse entrata in vigore prima del 31 dicembre 1959, sia con la seconda formulazione, si persegui il concorde intendimento di dettare la nuova regolamentazione per l'attivit� edilizia successiva a quella gi� regolata dall'antica legge. 11 I 144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con i due motivi del ricorso., che per continenza d'oggetto rpossono esaminarsi insieme, l'Amministrazione delle Finanze svolge le seguenti censure: 1) La Corte d'AJppello, adottando il criterio dello jus superveniens, ha ,confuso il rapporto processuale ancora pendente con il rapporto tributario viceversa ersau.irito: rpoich� la Soc. Jenner non aveva osservato il termine �bi�nnale rper la costruzione dei suoi .edifici ed era quindi incorsa fin dal novembre 1954 nella decadenza dal beneficio tributario previsto dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'abolizione del termine anzidetto successivamente disposta dal d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 non poteva nella specie trovare applicazione. 2) La Corte d'Appello ha �erroneamente interipretato gli artt. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e 5 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, ritenendo che le agevolazioini. ivi previste siano anche applicabili .a tutte le costruzioni iniziate rprima del 31 dkembre 1959. Le cenSJUr�e son�;> fondate. � pacifico. e ne d� atto la sentenza impugnata che le costruzioni in oggetto non furono ultimate entro il biennio dal loro inizio (cio� entro il novembre 1954) e che pertanto, nei termini e secondo le condizioni stabilite dagli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, 1a Soc. Jenner sarebbe decaduta dal bene fido tributario ivi pr�evisto. Ma la Corte d'Alprpello, considerando ipoii le disposizioni introdotte dall'art. 1, ultimo comma, della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e dall'art. 5 del d.l. 11 dic,embre 1967, n. 1150, cm cui il termine biennale venne abrogato, e proponendosi il quesito � se nell'ambito delle nuove norme si inseriscano tutte le ipotesi di decadenza per trasco11so biennio, in qualsiasi tempo verificatesi �, ha ritenuto di poter risipondere affermativamente a tale domanda, con l'assolutezza di una soluzione, desunta dal tenore letterale dell'art. 1 cit., che appunto ammette ed anzi riabilita alle a.gevo1azioni concesse dall'art. 13 della legge n. 408/1949 � tutti i fa_bbrkati iniziati prima o dopo il 31 dicembre 1959 1pu11ch� ultimati entro il 31 dic�embre 1961 �. Questa tesi denuncia, nell'ampiezza illimitata deUe sue affermazioni, -un'erronea iinterrpretazione delle norme sopra citate. L'art. 5 del d.l. n. 1150/1967 dichiara che il termine biennale anterio! 1mente rp11escritto dagli artt. 13 e segg. deUa legrge 2 luglio 1949, n. 408 deve inten,dersi abolito, anche per l'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette, �con l'entrata in vigOTe della legge 2 febbraio 1960, n. 35 �. Quest'ultima, modificando il regime fiscale delle nuove costruzioni, aveva disposto la loro esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati per periodi decrescenti da 25 e 5 anni, 1secondo il momento della loro ultimazione, da. quello pi� vicino del 31 dicembl'e 1961 a quello pi� lontano, oltre il 31 dicembre 1969. Abolito cos� il termiin�e biennale relativamente alle imposte dirette, l'art. 5 del d.l. n. 1150/1967 ha provveduto, con inter PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pretazione autentica e con risposta affermativa, a dirimere il dubbio se la medesima abolizione valesse anche nei riguardi delle imposte indirette sugli affari. Il nuovo regime decorre, ovviamente (e dichiaratamente), dal l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35; :non pu� 11'.lJ� in tende, retroc.edendo vevso il passato, produrre l'effetto di una � spe ciale sanatoria � (come si legge nella sentenza impugnata) a favore di situazioni ormai esaurite, rispetto a cui l'inosservanza dei termini pre cedentemente stabiliti e scaduti avesse determilnato la pevdita del di ritto alle agevolazioni correlativamente concesse. E ;gi� in tal senso si � recentemente pronunciata questa Suprema Corte, considerando l'ip�tesi di un termine biennale non ancora com piuto all'entrata in vigore della legge n. 35/1960, ed escludendo per tale motivo :che l'Amministrazione finanziaria ;potesse far valere la pret~sa decadenza (dr. Cass. 20 a.pdle 1971). La Corte d'Aiprpello ha fondato la prorpria tesi sull'art. 1 ultimo comma della legge, secondo cui � restano ferme le agevolazioni pre. viste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per i fabblricati la cui costruzione, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, v�enga ultimata �entro il 31 dicembre 1961 �. Ma con evi.dente distorsione letterale la Corte ha inteso quest�. testo come se dfoes1s1e che � tutti i :fab. bricati iniziati sia prima sia dorpo il 31 dicembr�e 1959, ipurch� ultimati entro il 31 dicembre 1961, sfuggono all'ovdinaria imposta indiretta�. La dispos.izione, di carattere trallJSitorio, 'Sii rid:erisce specificamente e soltanto alle co!Struzioru iniziate � dopo � il 31 dicembre 1959, es sendo rivolta ad adeguave il regime fiscale intevcorrente tra l'ultima provoga del termine previsto nell'art. 13 cit., scaduto il 31 dicembre 1959 (ex lege 10 dicembre 1957, n. 1218) e l'entrata in vigore della nuova legge (come appunto �Conferma il successivo art. 3). L'art. 1 cit. non menziona n� riguarda le costruzioni iniziate �prima� del 31 dicembve 1959, ed esso quindi, iper le costruzioni ch� all'entrata in vigore della nuCJ1Va legge avessero gi� superato i termini anteriormente prescritti, :non lascia desumere alcuna sanatoria delle decadenze ormai incorse. Ed � proprio nel eone.etto �di questa presupposta sanatoria che es senzialmente risiede l'erroneit� del, criterio adottato dalla Corte d'Ap pello. Essa, non considerando l'ipotesi di costruzioni iniziate prima della nuova legge ma non ancora pregiudicate dal compimento del termine biennale, considerando viceversa l'ipotesi di costruzioni per le quali il termine anzidetto fosse .gi� 1scaduto e per le quali ormai si fosse verificata la decadenza, ha tuttavia rtpristinato anche per queste l'�a.pplLcabilit� del beneficio tributario; e per Slliperare l'ohiezio1n.e del rapporto (sostalllziale) ormai �esaurito ha confuso� il medesimo con la pendenza ancora aiperta del rapporto processruale. RASSEGNA D~LL'AVVOCATURA DELLO STATO 146 Questi 'rilievi critici ricevono conferma, nell'ambito sistematico della stessa legge n. 35/1960, dal \Sllccessivo art. 4, il quale dichiara che l'aziooe della Finanza per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e� imposte indir,ette sugli affari.� per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate daUa legge 2 luglio 1949,. n. 408 � si prescrivono cOIIl il decovso di 5 anni dalla data di registrazione dei singoli atti. Ed anche il d.l. n. 1150/1967 (che ha introdotto un 'diverso criterio per la decorrenza del tel'lll1.ine di prescrizione, legato alla denuncia del contribuente) parimenti dispone che �per le decadenze gi� verificatesi le denUIIlcie relative dovranno esisere prodotte entro un anno dall'entrata in vigore del presente de~ creto �. Secondo questi principi la causa va pertanto riesaminata. (Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 dicembre 1971, n. 3738 -Pres. Pece -Est. De Biasi -P. M. Secco (conf.) -Soc. IRCESA (avv. Sol'lge) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette :. Azione di accertamento negativo -Pendenza della esecuzione esattoriale -Ammissbilit� Limiti. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209). Dopo iniziata l'esecuzione es.attoriale � consentito di proporre l'azione di accertamento negativo del debito d'imposta neri coinfronti deU'ente impositore, essendo il div.ieto dell'art. z,09 del t.u. sulle imposte dirette operante soitanto per l'opposizione all'esecuzione diretta contro l'esattore (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 ottobre 1971, n. 3021 -Pres. Pece -Est. Boselli -P. M. Di Majo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Corolllas) c. Leooardi (avv. Medina). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Azione di accertamento negativo -Pendenza della esecuzione esattoriale -Ammissibilit� Limiti. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 147 Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Azione ordinaria -Necessit� di una preventiva pronuncia di una commissione -Opposizione del liquidatore, di societ� dichiarato responsabile in proprio -Esclusione. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; t.u. 29 gennaio 1958, n. 649, art. 265). Dopo iniziata l'esecuzione esattoriale � consentUo proporre l'azione di .accertamento negativo del debivo di imposta nei confronti deH'ente impositore, essendo .ii divieto den'art. 209 dei t.u. suUe imposte dirette, operante soitanto per l'opposizione aU'esecuzione diretta contro l'esattore (2). n liquidatore di una societ� tassabile in base a bilancio,, dichiarato responsabile in proprio del pagamento deUe imposte non soddisfatte con le attivit�, deUa liquidazione, non � legittimato a ricorrere alle commissioni tributarie e pu� di conseguenza adire direttamente il giudice ordinario anche in pendenza della e�secuzione esattol/'iale (3). I (Omissis). -Con avviso di mora 17 novembre 1967 l'Esattoria di Roma intim� alla Societ� l.R.C.E.S.A. (Imprese riunite costruzioni societ� per azioni), quale attuale proprietaria di un lotto di terreno sito in Roma, localit� Arco di travertino, il pagamento di lire 10.044.770 a norma dell'art. 65 del t.u. 9 maggio 1950, n. 203 -per imposta straordinaria sul patrimonio .relativa al terreno predetto, iJScritta a ruolo, negli anni 1958-59, a nome di precedente proprietario e non pagata dal medesimo. Con citazione del 21 novembre .1967 la Societ� intimata, sull'assunto che l'amministrazione finanziaria dello Stato, all'uopo convenuta in giudizio, doveva �considerarsi decaduta dall'esevcizio del diritto di seguito di cui al menzionato art. 65 del t.u. del1e disposizioni :riguardanti la imposta strao�:vdinaria sul patrimonio, chiese che il Tribunale di RO'."ma dichia~asse � la illegittimit� della minacciata esecuzione con le conseguenze �di legge, i danni e le spese del giudizio �. Su contestazione dell'Amministrazione convenuta il Giudice adito, (1-3) Sembrerebbe, dalla semplicit� delle motivazioni, che sul problema di cui alla prima e seconda massima non sorgano perplessit�. Molti e gravi sono invece i dubbi che legittimamente sorgono sulla esattezza della decisione. Per una completa esposizione del problema v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 199 e segg., 522 e segg., 943 e segg. L'azione di accertamento� negativo in via generale non riconoscibile, dovrebbe ritenersi in ogni modo bandita nelle imposte dirette, sia per il divieto dell'art. 209 del t. u., sia per la necessit� della preventiva pronuncia di una Commissione (Cass. 19 gennaio 1971, n. 89, in questa Rassegna, 1971, I, 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con sentenza 12 dicembre 1968, qualificando la 1proposta azione quale opposizione all'esecuzione, la dichiar� improponibile a norma dell'ar" ticolo 209 t.u. delle leggi sulle irn(poste dirette, per temporaneo difetto di gitll'isdizione del Giudice ordinario. Replic� in sede di impugnazione la Societ� Ireesa ch'essa non aveva inteso n� intendeva contestare la validit� e la regofarit� della esecuzione promossa dall'esattore delle imposte, non convenuto in giudizio, bensi proporre azione di accertamento negativo iper ottenere dichiarazione della illegittimit� della imposiziione tributaria nei confronti dell'Ente impositore iper decadenza o, quanto meno, per prescrizione dello ius impositionis. L'Amministrazione finanziaria, ripetendo la tesi difen~iva di primo grado, eccepi preliminarmente il proprio ,difetto di legittimazione passiva, � trattandosi di questioni relative alla procedura di riscossione � e, nel merito, sostenne l'infondatezza della domanda. La Corte di appello di Roma, con sentenza 14 gennaio 1970, conferm� la pronuncia ,di primo grado. La Soc. Ircesa ha ora chiesto a questa Corte Suprema, con rituale ricorso del 18 novembre 1970, la cassazione delia ,sentenza di appello per violazione di legge. L'Amministrazione finanziaria dello Stato vi si � opposta con controricorso. All'odierna udienza, i difensori di entrambe le parti ed il P. M. hanno svolto discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE Queste Sezioni Unite hanno gi� in altra occasione affermato (da ultimo 'con sentenze 6 maggio 1969, n. 1528 -8 giugno 1967, n. 903) il. ,pl'.indpio che l'art. 209, ultimo comma, del t.u. sulle imiposte dirette 29 gennaio 195�8, n. 645, condizionante al compimento della esecuzione l'esercwo dell'azione di risarcimento danni contro l'�esattore, 394; 4 aprile 1969, n. 1105, ivi, 1969, I, (!3; 3 febbraio 1968, n. 354, ivi, 1968, ;r, 115; 21 aprile 1969, n. 1264, ivi, 1969, 513; l'ultima sentenza ha deciso nel senso esattamente opposto l'identica questione). Costituiscono dunque rare eccezioni le due pronunce invocate come precedenti 8 maggio 1S67, n. 903 (ivi, 1968, 417) e 6 maggio 1969, n. 1528 (Giust. Trib., 1970, 191) che possono essere giustificate dalla particolarit� del caso (nella prima sentenza si discuteva della estinzione del credito tributario per effetto del concordato fallimentare e nella sec.onda della riscossione di contributi assicurativi dovuti dalla �assa di Previdenza Marinara, che non .sono veri e propri tributi e' per i quali non si pone il problema della decisione delle Commissioni). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 149 non preclude la facolt� di proporre, in pendenza �della procedura esattoriale esecutiva, azione di accertamento negativo del debito d'imposta nei confronti dell'ente impositore. Infatti tale azione risulta indipendente dalla accennata duplice li' mitazione, oggettiva (.per qu~ che concerne il petitum~ e soggettiva (per quel che concerne il ,soggetto legittimato pa,ssivamente), che condiziona -invece -il �diviieto di cui all'art. 209 del t.u. n. 645 del 1958. Nella specie l~ domanda giudiziale; nell'univoco significato lette11ale �e logico impressole dalle iprecisazioini fatte dalla kcesa nello stesso.,giudizio di 1primo ,grado e poscia ripetute nell'atto di appello, � 'stata diretta non contro l'esattore ,per sentir pronunciare, con la illegittimit� della esec�zione, la sua condanna al risarcimento danni, bensi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere semplice dichiarazione di insussistenza del debito di imposta per asserita verificatasi decadenza o prescrizione. Contrariamente a quanto d~dotto dall'Amministrazione nelle note illustrativ.e al controricorso, alla suespoota interpretazione della domanda Ivcesa queste Sezioni Unite possono procedere con valutazione diretta senza essere vincolate da queUa .fattane dai giudici di merito, posto che la identificazione del contenuto della menzionata domanda incide direttamente sulla �soluzione della questione di giurisdizione. Dalle suesposte considerazioni deriva, in aderenza alla censura del ricorso, che l'azione Ireesa � da qualificarsi come tipica azione di accertamento negativo e, come tale, ammissibile e soggetta alla giurisdizione dell'A.G.O. -(Omissis). In base a questi precedenti affermare che l'azione di accertamento, sol �perch� diretta contro l'ente impositore anzich� contro l'esattore diventa ammissibile appare alquanto opinabile, e gravissime sarebbero le conseguenze se si consentisse senza discriminazioni di adire il giudice ordinario, mentre restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 209 per l'opposizione contro l'esattore; si finirebbe con !"eludere, con l'espediente dell'accertamento negativo, la norma dell'art. 208 che sottrae alla giurisdizione dell'A.G.O. tutte le controversie sull'obbligazione tributaria. Si deve quindi supporre che -le due pronunzie siano giustificate dalla particolarit� del caso: si trattava cio� di domande proposte non dal con tribuente ma da estranei 'al rapporto tributario (il terzo possessore di un l:)ene gravato da privilegio nel primo caso e il liquidatore di societ� nel secondo caso) che non davano luogo pertanto (o cosi � stato ritenuto) a controversie di imposta; per questa ragione � stato superato (esplicita mente nella seconda pronunzia, implicitamente nella prima) l'ostacolo del l'art. 22 del r. a. 7 agosto 1936, n. 1639, che altrimenti sarebbe stato inva licabile. (Per la generalissima applicazione del principio della giurisdi zione condizionata anche nei casi in cui non sia impugnato l'accertamento v. Cass. Sez. Un., 11 giugno 1971, n. 1741, in questa Rassegna, 1971, I, 1153). 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II (Omissis). -Col (primo motivo del ricm:so la Finanza denunzia difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 203, 209 e '265 del t.u. 29 1gennaio 1958, n. 645 nonch� dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1936 �e vfaio di motivazione su un !Punto decisivo della controversia -il tutto ia sensi dell'art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p�.c. -ed assum,e: a) che, secondo il pi� recente orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite' fatto palese ,dalla sentenza n. 543 del 16 febbraio 1968, in pendenza della esecuzione 'esattoriale il giudice ordinario � (temporaneamente) carente dd giurisdizione non solo riguardo alle vere e proprie ow�osizioni alla ,esecuziQ[]:e medes1ima ma anche riguardo a qualsiasi altra azione del debitore d'imposta, anche se diretta al semplice accertamento� della illegittimit� della esecuzione per sopravvenuta estinzdone del 'debito o per altro motivo; b) che� Un. tale insegnamento non poteva non tro-vare applicazione nella fattispecie, avendo la stessa Corte d'Appello premesso ed accertato che l'attore (Leonardi) aveva proposto nei confronti dell'Amministrazione :finanziaria la stessa domanda di merito proposta nei confronti delle Esattorie (contestazione in radice della !Pl'Oipria responsabilit� personale ex art. 265 t.u. n. 645 del 1958 e quindi del titolo in base al quale era stata iriSltaurata la procedura esecutiva), ossia una domanda che -a giudizio della Corte medesima -concretava una vera e propria opposizione alla esecuzi01I1e a' sensi dell'art. 615 c.p.c.; riagion rper cui l',azione 1contro la Finanza avrebbe do'VUto es1sere con- Non si tratta dunque di affermazioni che possano essere generalizzate ed estese alle azioni proposte in pendenza della esecuzione esattoriale dal contribuente. � poi dubbio se la domanda del liquidatore di societ� dia luogo a controversia di imposta e, come tale, possa (e debba) essere rivolta alle Commissioni. Infatti il liquidatore � nell'art. 208 parificato al contribuente e ai coobbligati e si trova in una posizione non dissimile da quella del ces sionario di azienda al quale comunemente si ritiene �applicabile l'art. 209 (v. Relazione Avv. Stato, 19.55, -70, II, 585); � stato anche affermato che � escluso ogni margine di discrezionalit� nel dichiararre la :responsabilit� personale del liquidatore ~Con Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1966, n. 775, Riv. Leg. fisc., 1967, 2580) in quanto sono rigidamente predeterminati nella legge i presupposti di essa. Sembra dunque che la sussistenza della :responsabilit� del liquidatore sia l'oggetto di una vera e propria controversia di imposta rispetto alla quale la giurisdizione dell'A.G.O. � condizionata alla pronuncia delle Commissioni almeno in un grado. Nel senso che il terzo possessore di un bene gravato da privilegio quando nega l'esistenza del privilegio (ed � questa la sola domanda per la quale ha legittimazione) non propone una controversia di imposta, cfr. Sez. Un. 1'5 dicembre 1968, n. 3983, in questa Rassegna, 1968, ,I, 1099. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA siderata intempestiva, non essendo� stata �compiuta 1a es1ecuzione, e dunque improponibile per tempm'aneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo � irufondato. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite � invero ferma nell'insegnamento (<gii� enunciato nelle sentenze n. 1629 del 1965, n. 2083 e 1665 del 1963, n. 3258 del 1962, in quella :n. 903 del 1967 citata dalla Corte di merito e, ancora di recente, ribadito dalla sentenza n. 1528 del 1969) secondo cui la disposizione delll'art. 209 ultimo comma del t.u. n. 645 del 1958, laddove condiziona al compimento della esecuzione l'esercizio dell'azione di risavciimento dei dail!Ili :nei confronti dell'esattove, comporta una duplice limitazione, og.gettiva rper quanto concerne il petitum e soggettiva in ordine alla persol/'la legittimata passivamente: nel senso >Cio� che il divieto di adire l'autorit� giudiziaria fino a quando l'esecuzione non sda stata ultimata � operante nei soli �confronti dell'esattO!re e relativamente all'azione risarcitoria, ma (a cagione del suo carattere eccezionale che la rende msuscettibile di interipretazione estensiva) non � anche� preclusiva dell'esereizio di un'autonoma azione -verso l'ente impositore diretta a contestare, in tutto od in (parte, la .sua pretesa creditoria; e ci� anche quando una tal domanda si trova ad essere eventualmente inserita in un giudizio di opposizione alla esecuzione tributaria, pokh� in tal �caso le due domande, sebbene contestualmente proposte, debbono riten�ersi tuttavia ben distinte fra loro, essendo ciascuna diretta a conseguire, sulla base di una propria causa petendi, un diverso risultato: quello cfo� di vedere bloccata la esecuzione esattoriale e, rispettivamente, quello di sentir dichiarare la insussistenza del diritto alla pretesa tributaria. N� da tale indirizzo si �discosta la sentenza n. 543 del 16 febbraio 1968 invocata dall'Amministrazione ricorrente a sostegno della diversa premessa del proprio ragionamento, dappokh�, ribadendosi in tale pvonuncia clo!.e, a norma dell'art. 209, �comma terzo, del citato t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, il soggetto indicato nei ruoli �Come debitore tributario :non pu� proporre prima del compimento della esecuzione, ve~ runa azione �dinanzi al giudice ordinario contro l'esattore, neanche se diretta al semplice accertamento della illegitimmit� della esecuzione pex sopravvenuta estinzione del debito d'imposta o per altro motivo, non si � inteso affatto escludere -anche se non lo si � esplicitamente affermato -che un'azione del genere possa invece essere contestualmente proposta contro l'ente impositore. Non sussiste, pertanto, l'asserito mutamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, posto dalla ricorrente a base della prima censura. La seconda censura (sup. lett. b), conseguente alla prima e relativa alla concreta applicazione fatta dalla Corte d'Appello del prin 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c1p10 dianzi ,enunciato, si fonda anch'essa sull'inesatto 1presupposto che nei confronti della Amministriazioq:ie finanziaria il Le:onavdi abbia proposto la stess.a azione (di opiposizione alla esecuzione) che aveva proposto nei 'confronti delle Esattorie. Sulla base degli elementi desumibili dagli atti del processo -che a questa Suprema Corte � consentito di esaminare e valutare liberamente poiich� [n materia di giurisdizione essa � anche giudiice del fatto -non meno che sulla base della chiara e diffusa mo,tivazione fornita in proposito dalla sentenza irii.pugnata, � infatti evidente che, avendo l'attove chiesto nei confronti dell'ente impositore (Ministro delle Finanze) � dichiarar,si che l'istante Andrea Leonardi non � responsabile, nella sua qualit� di ex liquidatore della s.r.'l. Pinazzi e C., del pagamento delle imposte di cui al rpvovvedimento intendentizio numero 3637 del 31 gennaio 1961 �, la relativa azione rettamente � stata tenuta distinta da quella (d� oiprposizione) proposta nei confronti delle Esattorie, ,ed � stata qualificata come azione ,di accertamento negativo' della pretesa fiscale rper insussistenza del suo presupposto legale (responsabilit� personale attribuita al Leonardi, ex art. 265 t.u. del 1958, in qualit� �di liquidatore della ,societ�, per colposa omissione degli adempimenti ivi previsti): azione com� ta1-e legittimamente demandata -per le ragioni che si 'sono 1sopra esposte -alla cognizione del g,iudice ol'dinario. Con il secondo motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia ancora una volta difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 265 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 in relamone all'art. 188 stesso t.u. ed all'art. 22 del �r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 nonch� vizio di motivazione su punti decisivi della controversia -il tutto a' sensi dell'art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. -ed assume che, avendo la Corte d'Appello individuato nel provvedimento intendentizio del 31 gennaio 1961 il titolo in base al quale era stata instaurata la procedura coattiva .di riscossione, anche se si volesse (in ipotesi) tenere ferma la distinzione delle azioni operata dalla Corte predetta ed a,ccedere alla qualifi,cazione .giuridica (di accertamento negativo di imposta) attribuita a quella proposta nei confronti del Ministro delle Finanze, non per questo potrebbe mutare la conclusione (prospettata col primo mezzo) [n ordine alla giurisdizione del ma1gi.strato ordinario: dal momento che -in forza dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, numero 1639 -nelle controversie il"elative alla arpplicazione delle imposte dirette, e pl'edsamente in quelle in cui venga in di-scussione la stessa legittimit� deila imposizione fiscale, non ipu� addrsi l'autorit� giudiziaria ordinaria se non do;po l'i:scrizione a ruolo del tributo e dopo av�re adito (almeno in un grado) le Cmn.missioni Tributarie. Il motiv,o � infondato. \ ., ii I . l' . I 11.fiifl'41w&i1'&iri?Pi==idt.Iii:?r�1�121#1�rirf:iliitff0iwrwe:2111;4;tfir&ii!rii.tfifMllfl& PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Il procedimento davanti �alle Commisl!lioni tributarie ha per og getto il controJ.lo della legittimit� dell'accertamento tributario sotto il profilo dell'an e del quantum. Orbene, nella specie una tale legittimit� non viene in discussione posto che l'accertamento (e cos�-la conseguente iscrizione a ruolo) riguarda pur sempre ed �esclusivamente la societ� e non anche il liqui datore. Come gi� questa Suprema Corte ebbe a rilevare �con sentenza nu mero 952 del 17 gennaio 1964, 1a disposizione dell'art. 265 del t.u. nu mero 645 del 1958 (secondo �Cui � i liquidatori dei sog.getti tassabili in base al bilancio che non adempiono all'obbligo di pagare, con le atti vit� della liquidazione, le imposte dovute dal oog;getto per il periodo della liquidaziione e per quello anteriore rispondono in proprio del pagamento delle imposte stesse �) postula, come presupposto imprescin dibile della responsabilit� del liquidatore, l'avvenuto accertamento di una condotta coJ.posa a carico del liquidatore medesimo e del nesso di causalit� fra tale condotta e l'omesso pagamento delle imposte gi� accertate a carko della societ�. Si tratta dunque di una responsabilit� che il liquidatore incontra nei confronti della Amrn�nistrazione finanziaria per fatto rproprio: per cui egli, mentre non ha veste per ad�re le Commis~on1i tributarie a' sensi del citato art. 2�2 del r.d.L n. 1639 del 1936, bene pu� adire invece il �giudice ordinario perch� sia accertata 1a insussistenza di una sua ob bligazione da �responsabilit�, per difetto di. una qualsiasi colipa nella � propria condotta nel senso dianzi specificato. Stanti le suesposte precisazioni, il provvedimento intendentizio che autorizzava l'Esattore a procedere (ex art. 265 cit.) contro il Leo nardi �in proprio non pu� essere considerato alla stregua di un attu di imposizione o, addirittura, di un atto di iscrizione a ruolo nei diretti cornfr,onti del Leonardi medesimo e non � quindi idoneo ad attribuire al predetto soggetto la titolarit� passiva della obbligazione tributaria e quindi la qualifica di contribuente, s� da onerarlo del preventivo� ri corso alle Commissioni Tributarie. -� (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 dicembre 1971, n. 3793 -Pres. Stella Richter -Est. Boselli -P. M. Di Majo (conf.) -Ente di Sviluppo P.uglda, Lucania e Molise (avv. Calvariio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). Imposte e tasse in genere -Pluralit� di agevolazioni -Cumulabilit� Esclusione. 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte e tasse in genere -Imposte automobilistiche -Esenzione semestrale -Riduzione per veicoli fuori strada -Cumulabilit� Esclusione. (d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 19; 1. 21 maggio 1955, n. 463, art. 12). Imposte e tasse in genere -Imposte automobilistiche -Domanda di rimborso -Azione ordinaria -Necessit� del preventivo ricorso amministrativo -Esclusione. (d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 39). Per un principio generale del diritto tributario, la medesima fattispecie non pu�, salvo espressa disposizione di legge, godere di due �diverse agevolazioini (1). L'esenzione dalla imposta automobilistica per un semestre� dalla prima immatricofazioine stabilita neil'art. 19 d.p. 5 febbraio 1953, n. 39 (norma abrogata con l'art. 13 della legge 28 luglio 196.1, n. 855) non � cumulabile con la r�duzione a meti� per un quinquennio accordata dall'art. 12 della legge 12 maggio 1955, n. 463 per gli autoveicoli nuovi co11t quattro ruote motrici ido11tei all'impiego fuori strada. � invece cu mulabile con quest'ultima agevolazione l'altra di cui alla tabella C, nota 4 della legge n. 463 del 1955 che aocorda un'ulteirio-re riduzione del 20 % per le autovetture azionate con motore Diesel (2). L'esperimento del ricorso in via amministra.tiva, in mancanza di espressa disposizione di ze,qge, non costituisce condizioine� o presup posto per la proponibilit� dell'azione giudiziaria; conseguentemente in materia di imposte automobiiistiche pu� e�sse;e domandato diretta mente con l'azione ordinaria il rimborso dell'imposta c'he si assume indebitamente percetva, essendo solo facoltativo il ricorso amministra tivo previsto dall'art. 39 del d.p. 5 febbraio 1953, n. 39 (3). (1-3) La decisione si riallaccia intimamente a quella delle stesse Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1554 (Foro It., 1970, I, 2818). La prima massima � di molta utilit� per la riaffermazione di un prin cipio comunemente ammesso, ma non abbastanza consolidato dalla giuri sprudenza. La seconda massima � logica applicazione della prima. Sull'ultima massima sono necessarie alcune considerazioni. La neces sit� del ri�orso amministrativo � da tener distinta dalla necessit� che l'imposta venga accertata in sede amministrativa dall'ente impositore: sotto il primo profilo pu� o non esistere una norma che condiziona la giuri sdizione dell'A.G.0. ad altro procedimento, come per le imposte dirette; ma in ogni caso l'azione ordinaria non pu� esperirsi prima che vi sia stato un accertamento che costituisce l'oggetto di una specifica attivit� ammi nistrativa attribuita in via esclusiva all'ente impositore (Cass. 18 giugno 1968, n. 1766, in questa Rassegna, 1968, I, 379). Nel campo pi� specifico, una cosa � stabilire se il ricorso al Ministro contro l'ordinanza dell'In tendente sia facoltativo (ovvero se l'ordinanza definitiva dell'intendente PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 155 (Omissis). -I due motivi del presente ricorso ripropongono all'esame della Suprema Corte due questioni sulle quali queste Sezioni Unite hanno gi� avuto occasione di pronuncia�l'ISi recentemente, in relazione ad una :fattispec�ie del tutto analoga (cfr. sent. n. 1554 del 18 settembre 1970): a) se cio� aigli autoveicoli del tipo � Fiat Campagnola � (immatricolati nel 1955 e successivamente) sia applicabile l'esenzione semestrale della tassa di circolazione disposta dall'art. 19 del t.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche e approvato con Decr. Pres. 5 febbraio 1953, n. 39 in :favore delle autovetture nuove di fabbrica, di produzione naziooiale, adibite �al trasporto di persone; b) �e se, relativamente alle controversie in mat�ria di tasse. di circolazione sugli autoveicoli, il g.iudizio daVianti all'autorit� giudiziaria ordinaria possa essere instaurato anche in mancanza di una decisione definitiva dell'Intendente di Fmanza o (nei debiti casi) della decisione del Ministro delle Finanze, a' sensi dell'art. 39 del citato d.p. n. 39 del 1953. Relativamente alla prima questione queste Sezioni Unite, nella rdchiamata decisione, hanno espresso �giudizio :negativo, per l'assorbente e decisivo riflesso che le � Fiat Campagnola �, rientrando -dal punto di vista �strutturale e funzionale -fra 1gli. � autovefooli di produzione nazionale a quattro o pi� ruote motrici, adatti per l'impiego fuoristrada e muniti di carrozzeria utilitaria� fruiscono -in quanto tali della riduzione del 50 per cento �sull'ammontare della tassa annua di ci11colazione (per .il periodo di cin,que anni dalla data del collaudo): ag�evolazione questa introdotta per la prima volta dall'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463 a favore dei consimili autoveicoli che, impugnabile innanzi all'A.G.O. sia non solo quella tale per sua natura ma anche quella non impugnata con ricorso al Ministro) come � gi� stato affermato in materia 'di imposta generale sull'entrata (Cass. 23 gennaio 1969, n. 185, ivi, 1969, I, 102) e di diritti erariali sugli spettacoli (23 luglio 1966, n. 2011, Riv. Leg. fisc. 1966, 2344); altra cosa � per� determinare se esista l'accertamento dell'imposta cio�, per le imposte soggette alla procedura della; leg�ge 7 gennaio 1929, n. 4 quali quelle in questione, l'ordinanza dell'Intendente. Se dunque il ricorso al Ministro pu� essere facoltativo, l'ordinanza dell'Intendente non pu� mai' mancare. Appare pertanto troppo vasta e troppo assoluta l'affermazione che in mancanza di una norma che lo impone, non sia mai necessario un preventivo ricorso amministrativo, ricomprendendo in questa nozione anche la prima fase dell'accertamento che si conclude con l'ordinanza. Nella fattispecie decisa poteva ritenersi proponibile l'azione ordinaria diretta, per.ch� trattavasi di domanda di rimborso di imposta pagata e quindi accertata; ma nell'ipotesi normale di contravvenzione contestata dagli agenti di polizia, non potr� adirsi il giudice ordinario prima che sia intervenuto l'accertamento che, come si � visto, si concreta con l'ordinanza. Sull'argomento cfr. Relazione Avv. Stato, 19<66-70, II, 67 e segg, 521 e segg. 156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .. non esistendo ancora al tempo in cui venne approvata la disrposizione dell'art. 10 'della legge 17 gennaio 1949, n. 6 (di poi trasfusa nell'arti �colo 19 del t.u. del 1953), non potevano ovviamente ritenersi presi in considerazione dal legislatore; e non cumulabile con l'agevoJ.azione tri butaria (ElSenzione semestrale) rprevista dn via generale dal citato arti colo 19, sia rperch� le due norme riguardano fattisrpecie diverne, auto nomamente �considerate �e disciplinate, sia perch� la formulazione del l'art. 12 della legge del 1955 esclude la contemporanea applicabilit� dell'art. 19 t.u. del 1953, tanto pi� che, rper noto iprincipio g.enerale di diritto tributario, la medesima fattispecie 1I10n pu� -salvo espressa di-. sposizione di legge -fruire di due diverse agevolazioni. Relativamente pod alla seconda questione, queste Sezioni Unite -sempre nella decisdone 'dianzi richiamata -hanno esrpresso giudizio affermativo, considerando che -alla stregua della regola fonda mentale 1che assicura contro gli atti della P.A. la tutela dei �diritti sog gettivi innanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria, non meno che per la autonomia del rprocesso ordinario rispetto a quello di accertamento tributario -� da escludere che l'esperimento dei. ricorsi in via am ministrativa possa costituire, tranne espress.a disposizio<ne� di legge�, con ,dizione o presupposto !P'er la rproponibilit� dell'azione giudiziaria in ordin�e al tributo su cui cade controversia; e che nella soggetta mate rfa non � dato Tavvisare una simile �disposizione nell'art. 39 del t.u. del 1953, dal momento che questo si limita a disciplinare il procedi mento amministrativo � !Sulle questioni relative alla � fassa di circola zione ., senza subovdinaxe l'azione giudiz.iaria al p�revio esperimento . dei ricorsi amministmtivi �che sono facoltativi rper il contribuente. La disposizione del siecondo comma dell'art. 39, a mente del quale � le decisioni contro le quali non sia stato preiientato ricorso� in revocazione rper errore di fatto o di 'calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione � vale invero solo per il caso che il procedimento amministrativo -assolutamente facoltativ.o rper il contribuente -sia stato da questo effettivamente instaurato. Orbene, alla stregua dei principi e 1criteri risolutivi ora esposti e dai quali queste Sezioni Unite non hanno nella specie alcuna ragione per �discostarsi, nel mentre il 'primo motivo del ricorso col quale l'Ente di Sviluprpo -denunziando violazione �e falsa applicazione dell'art. 39 del d.p. 5 febbraio 1953, n. 3�9, in relazione agJi artt. 2 della leg.ge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, 112 e 144 Cost. �e 360 nn. 1 e 3 c.p.c. -censura l'imrpugnata sentenza per avere ritenuto che in riguardo alla domanda !relativa al rimbol1So dei 20 % della ta�ssa di drc61azione (che si assumeva dndebitamente pagata a' sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, Tariffa all. C, nota 4) il giudice ordinario fosse carente di giu PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR.IA risdizione per difetto del preventivo esperimento del ,ricorso amministrativo di cui all'art. 39 del d.rp. n. 39 del 1953, deve essere accolto; il secondo motivo del ricorso ,col quale -denunziando vioJ.azione e falsa appltcazione dell'art. 19 dello stesso d.rp., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -l'Ente censu:m l'impugnata sentenza per avere, in relazione alla separata domanda di illegittimit� deJ.le ingiunzioni intimate il 6 giugno 1953, escluso che nella specie fosse arprplicabile l'esenzione semestrale prevista dal 'Citato art. 19 per le vetture nuove di fabbrica, di produzione nazionale, adibite al trasporto di persone, deve invece essere rigettato. Va moltl'e rilevato in relazione al primo motivo del ricorso che l'Amm.inistfazione resistente, pur avendo nel suo contrmkorso dichiarato che � non intende in questa sede 'Sostenere � l'esattezza della dedsione della Corte d'Appello su questo punto e negare la proponibilit� della domanda, ne ha 'peraltro contestato la fondatezza per tre ordini di motivi: a) perch� la predetta riduzione del 20 % non sarebbe comulabile con la. riduzione quinquennale del 50 % ; b) perch� la ,disposizione contenuta nella nota 4 della Tariffa all. C alla legge 21 m�gg.io 1955, n. 463 sarebbe stata formulata esclusivamente rper la categoria delle �autovetture� cui :ri.oo appartiene la � Fiat Campagnola �; e) e iperch� il <liritto al rimborso sarebbe comunque ormai rprescritto per una notevoJ.e parte dei pagamenti eseguiti dal ricorrente all'atto della immatricolaziorp.e degli autovetcoU in questione. � necessario pertanto rprecis?re che, mentre queste due _ultime eccezioni (lett. b e e), essendo di mero fatto, non possono essere esaminate se non in sede di rinvio, la prima invece -in quanto involge una questione di difetto di interesse alla impugnaziione -� da giudicare senz'altro giuridicamente infondata, in quanto la leg,g,e dei 1955 consente l'applicazione di entmmbi i benefici: l'uno accordato a tutti gli autoveicoli aventi le speciali caratteristiche a suo luogo indicate e l'altro concesso, in aggiunta al primo, a tutte le autov;etture azionate con motore �Diesel .. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 febbraio 1972, n. 297 --Pres. Favara -Est. Sposato -P. M. Caristo (1parz,. diff.) -Inga (avv. Monte!) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas). Imposta di successione -Determinazione della base imponibile -Deduzione di passivit� -Imposta complementare di re~istro -Indeducibilit� -Limiti. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. _45; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, articoli 7 e 21). 158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta di successione -Determinazione della base imponibile -Deduzione di passivit� -Imposta complementare sul reddito -lndeducibilit� -Limiti. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 31 e 130). n terzo comma dell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, stabilendo che i debiti verso le pubbliche amministrazioni siano deducibili dall'asse ereditario purch� certi al momento della a.pertura deUa successione, anche se liquidati posterriormente, esige che il debito di cui si chiede la deduziolfl,e sia gi�, in quel momento, certus an, sebbene non ancora liquidato nel quantum. Qualora, pertanto, l'accertamento del- l'imposta complementare di registro sul consolidamento dell'usufrutto verificatosi prima della morte del de cuius sia C011,testato davanti aHe Commissiolfl,i tributarie, la deducibilit� di tale debito d'imposta � subordinata alla dimostrazione~ da fornirs,i dal contribuente, che nessuna questione sia stata in concreto sollevata intorno aZZ'an debeatur, essendo la cointestaziolfl,e limitata soltanto alla quantificazione dell'imponibile � dell'imposta (1). In bl1JSe agli stessi princ,ipt deve escludersi la deducibilit� deUe integrazioni della imposta complementare sul re:ddito del de cuius, allorch� le contestazioni pendenti al momentp della di lui morte riguardino, noin soltanto la misura dell'imponibile e deH'imposta, secondo quanto il cointribuente � tenuto a dimostrrare, bensi l'esistenza stessa del reddit� e dei fatti ed attivit� che l'hanno prodotto (2). (Omissis). -Privo di forndamento � il primo mottvo del ricorso. Il terzo comma dell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, stabilendo -in parziale deroga alla disposizione del suo rprimo comma (1-2) Con la presente sentenza la Suprema Corte ha riesaminato le questioni relative alla deduzione dall'asse ereditario dei debiti di imposta, questioni gi� decise con sentenza 10 dicembre 1970, n. 2622, pubblicata in questa Rassegna 1971, I, 137 con nota che poneva in evidenza la inammissibilit� di una distinzione e differente valutazione, per i fini in argomento, fra debiti per imposta complementare di registro e per imposta complementare sul reddito accertata in seguito a rettifica della denunzia del contribuente, entrambi contestati al momento dell'apertura della successione. Ora la Corte di Cassazione elimina tale difformit� e pone, in entrambi i casi, la distinzione fra certezza e liquidit� del debito in relazione all'oggetto della contestazione, a seconda cio� .che esso riguardi l'an o il quantum dell'accertamento. Di rilievo � l'affermazione che la prova dell'oggetto della contestazione deve essere fornita in concreto dal contribuente, al quale incombe difatti l'obbligo di dimostrare le condizioni di deducibilit� del debito denunziato. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA che i debiti verso le pubbliche amministrazioni siano deducibili dall'asse ereditario purch� certi al momento dell'apertura della succes-� sione, anche se liquidati posteriormente, emge che il debito di cui si chiede la deduzione sia gJ.�, in quel momento certus an sebbene non ancora liquidato nel quantum. Qualora, pertanto, l'accertamento dell'imposta colll(plementare di registro sul consolidamento dell'usufrutto, verifi.catosi prima della morte del de cuius, sia contestato davanti alle CommiSJSioni tributarie, la deducibilit� di tale .debito d'imposta � subordinata alla 'dimostrazione, da fornirsi dal contribuente, che nessuna questione sia stata, in concreto, soJlevata intorno all'an debeatur, essendo la contestazione limitata soltanto alla� quantificazione dell'dmponibile e dell"imposta .. Nella specie -�avendo ritenuto che gli eredi Inga non avevano dato la detta dimostrazione -la Corte di merito ha esattamente escluso la deducibilit� del debito. N� ha pregio la deduzione dei ricorrenti che, trattandosi di un'illl(posta richiesta per �il consolidamento dell'usufrutto, quella dimostrazione non sarebbe stata necessaria in quanto l'unica contestazione possibile era quella rigual'dante la liquidazione del tributo. Bene, infatti, il contribuente avrebbe potuto contestare, oggettivamente e soggettivamente,� lo stesso obbJJgo tributal'lio, negando, ad esempio, qualcuno dei presupposti di fatto, ac.certati ai fini de1la tassazione complementare, o eccependo la prescri. zione, o impugnando di nullit� l'accertamento, o sostenendo di avere gi� assolto il suo obbligo, o ,di nulla dovere peI'ch� inesistente la dif: llerenza, di cui all'art. 21 della legge org,anica di registro, fra il prezzo tassato al tempo dell'alienazione ed il valore della piena propriet� al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda �:r>ropriet�. Fondate od infondate che fossero, le contestazioni �di questo �genere avrebbero reso incerto il debito tributario anche nell'an debeatur, e, di conseguenza, g1i eredi Ing� avrebbero dovuto dimostrare che simili contestazi9ni non erano 1state formulate dal loro dante causa e che i ricorsi da costui prorposti riguardavano soltanto la determinazione quantitativa del l'imposta. Considerazioni analoghe valgono ad escludere la deducibilit� del la integrazione della dmposta complementare sul reddito del defunto Inga negli anni 1951 e 1952, primo semestre. Difatti l'art. 31 t.u. delle leggi sulle imposte ,dirette stabilisce che l'Amministrazione finanziaria, previo controllo delle dichiarazioni presentate, proc,ede, se del caso, all'accertamento in rettifica degli. imponibili dichiarati ed all'accerta mento d'ufficio di quelli omessi. Ci� significa che l'integrazione del l'imposta ipu� essere richiesta o perch� il reddito denunziato dal con tl'libuente viene accertato come quantitativamente inferiore a quello da lui in realt� percepito, ed, in tal caso, l'accertamento consiste uni camente nella rettifica dell'imponibile ai fini dell'esatta determinazione del suo ammontare e, conseguentemente, dell'ammontare dell'imposta; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 160 o perch� l'ufficio >imposito;re accerta l'esistenza di altre fonti di reddito che il contribuente non ha dichiarato. In questo caso oggetto dell'accertamento, e dell'eventuale contestazione del medesimo, non � soltanto la misura dell'imiponibile e dell'imposta, ma l'esistenza stessa del 11eddito e dei fatti, ed attivit� che l'hanno prodotto. S'intende che, anche in questo caso, il contribuente pu� limitare la sua contestazione soltanto al quantum de,beatur ,e l'accertamento rimanere fermo, e l'imposta esseve certa nell'an debeatur, ma la prova che i suoi ricorsi siano stati contenuti entro i.detti limiti deve essere fornita dai successori del contribuente che invocano l'applicazione del terzo comma del citato art. 45. Questa Suprema Corte non ignora il precedepte giurisprudenziale richiamato dai rico,rrenti, cio� la sentenza 10 mcembre 1970, n. 2622 nella quale questa stessa prima sezione ha escLuso la deducibilit� dall'asse ereditario del debito d'imposta complementare di registro ancora in contestazione al momento dell'apertura della successione e l'ha, invece, ammessa per il debito d'imiposta complementare sul reddito per il quale sia ancora in corso, nel detto momento, la contestazione dell'accertamento di maggior vafore. Senonch� la richiamata sentenza -nella quale si afferma che il debito d'imposta complementare sovge ed � certo nell'an debeatur, in base agli elementi indicati nella di�hiarazione che dl contribuente � obbligato a presentare aJl'ufficio delle j,mposte, sin dal momento 'di tale dichiarazione, talch�, nella ipotesi di un accertamento di mag,gior valore e 'di una contestazione di questo da parte del contribuente, la controversia va ~ riflettersi sulla liquidazione del debito senza investirne la sussistenza -ha un evidente riferimento al caso di quello ch� l'art. 31 qel citato t.u. chiama e accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati> ai quali viene attribuito un maggfor,e valore, e non anche all'accertamento anch'esso previsto dall'art. 31 che l'ufficio fa degli imponibili omessi, accertamento, quest'ultimo, che, se contestato rende incerta anche la sussistenza del debito tributario. -(Omissis). lllAlflllllllllJJ!IJlllllJlllfJlllllllMlrlll1111111111Jrl�� SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 106 -Pres. Favara -Est. Valore -P. M. Gentile (parz. diff.) -Merlo (avv. De Setf!) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Lancia). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Risoluzione -Obbligo del committente di pagamento all'appaltatore d~l valore venale dell'opera parzialmente eseguita, con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione -Sussiste. (e.e., art. 1458). Danni -Incidenza della svalutazione nel giudizio di liquidazione del dann�' -Rilevabilit� �ex officio judicis� anche in Cassazione -Sussiste. (e.e., artt. 1223, 2056). Nel caso di risoluzione di un contratto d'appalto, il. committente inadempiente, nell'impossibilit� di restituire� l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, � tenuto a corrispondergliene il valore venale, determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e non gi� in base ai prezzi contrattuali (1). La questione dell'incidenza della svalutazione nel giudizio� di liquidazione del danno � rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito ed � deducibile anche per la prima volta in Cassazione (2). � "' -Con il ,primo mezzo, il ricorrente -denunciando la (Omissis). violazione e falsa appl.icazione degli artt. 1218 e segg. 1223 e segg., 1453 e seg.g e.e., 112, 115 e 116 c.p.c. e dei �Principi di diritto i"elativi (1) Ci� in quanto -avvei:te la sentenza in rassegna -la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti, mentre l'obbligo delle reciproche !I'estituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa efficacia ex nunc. � (2) Secondo la giuriSprudenza della Corte di Cassazione,.l'obbligo del risarcimento dei danni sia in materia extracontrattuale che in materia contrattuale costituisce un debito di valore, che si converte in debito di valuta solo al momento della pronunzia giudiziale di liquidazione, donde la necessit� di tener conto della svalutazione monetaria verificatasi medio tempore, allo scopo di rendere la reintegrazione patrimoniale sempre pi� aqeguata RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 162 alla risoluzione dei contratti ed al risarcimento dei danni, nonch� l'omessa, insufficiente e 'contraddittoria motivazione -si duoJe che la Corte del: merito: a) abbia fatto riferimento alla data della domanda di arbitrato per determinare il termine finale del periodo da considerare ai fini della liquidazione del danno relativo alla perdita ed all'<immobilizzo dei materiali esi:stenti nel cantiere, di una betoniera e di un montacarichi, non tenendo presente che l'inadempimento della Cassa non era consistito ,soJtanto nella ,ingiustificata sospensione dei lavori; che la pronunzia di risoluzione deJ contratto, avendo natura costitutiva, non opera dalla ,data della domanda e che, per la Liquidazione del danno, � da adotta11si un criterio causale e non temporale; b) isi sia poi contraddetta con il liquidare J ratei dei premi relativi alla fideiussione, riconoscendo correttamente che i relativ[ esborsi, anche successivi alla domanda, erano stati provocati dalla Cassa; c) abbia omesso d.i valutar� le prove da lui fornite in ordine al compenso vemato al perito che aveva redatta la relazione sulla perdita e suirnmmobilizzo del materiale e della attrezzature, nonch� alle spese_--.sostenute ;per l'occupazione del suolo ed il trasporto delle attrezzature. La censura, sotto i suoi vari profili, � infondata. Per giurisprudenza ormai consolidata, spetta al giudice di merito valutare l'entit� del �danno da inadempimento cootrattuale e commisurarlo alla responsabilit� dell'agente, tenendo 'conto di tutte le particolari circostanze del caiso concreto, onde la valutazione che egli adotti � insindacabile iil Cassazione se immune da vizi logici ed errori giuridici. Nella specie, la Corte romana ha proceduto a detta valutazione, analitica �ed adeguatamente motivata, sulla base di quei principi che dottrina� e .giurisprudenza concordi hanno ripetutamente affermato in al danno subito (Cass. 19 agosto 1971, n. 2562, �Giur it., Mass. 1971, 1456; 21 marzo 1970, n. 753, Giur. it., Mass. cit., 1970, 326). In materia di appalto d'opere pubbliche devesi, tuttavia, avvertire che: a) gli � indennizzi � per maggiori oneri incontrati dall'appaltatore si traducono in sovraprezzi, ossia fa obbligazioni tipicamente di valuta e non di yalore; b) la mora debendi 'dell'Amm.ne � esclusa dalla disposizione limitativa di cui all'ultimo comma dell'art. 36 Cap. gen. oo.pp., appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (cfr. art. 40, rult. comma, Cap. gen. oo.pp., appr. con d.m. 28 maggio 1895); c) nel concetto di �somme contestate� di cui a tale disposizione, implicante quello di debito di valuta �e non di valore, rientrano anche le somme dovute a titolo di risarcimento per inadempienze contrattuali della Stazione appaltante, Testando esclusi dalla previsione solo i fatti dolosi o i fatti illeciti extracontrattuali, che abbiano un mero legame occasionale con la gestione dell'appalto (Cass., 9 novembre 1971, .n. 3161, in questa Rassegna, 1971, I, 1513, sub 2 e 4. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 163 tema di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. Ha, infatti, tenuto presente che la disposizione dell'art. 1458, primo comma, e.e. -secondo cui 1a risoluzione dei contratto :per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione corntinuata o periodica -significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali gi� effettuate, mentre l'obbligo delle rec]p:mche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa eflkada. ex nunc. Nel caso specifi.co della risoluzione di un contratto di appalto, il committente inadempiernte, nell'impossibilit� di restituire l'o'PUS parzialmernte eseguito dall'appaltatore adempciente, � obb!Lgato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest'ultimo, a corrispon� dergli il valore venale dell'opus predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimernto ai prezzi contrattuali delle opere eseguite. In applicaziorne di tale� principio, la Corte ha integralmente accolto la richiesta di un compenso reyisionale dei prezzi nella misura complessiva di L. 725.000 per i maggiori oneri derivanti dagli aumentati costi dei lavori eseguiti. N� � vero che, ne11a liquidazione. del danno, la Corte medesima , abbia seguito un 1criterio tempornle e non causale. Essa, infatti, si � attenuta al 1princ]pio che � risarcibile ogni danno -e cio� anche quello prodottosi dopo la data della domanda di risoluzione -che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e non si sia potuto evitare usando l'ordinaria diUgernza. Ci� posto, non � ravvisabile alcuna �Contraddittoriet� di motivaziorne nell'avere fatto riferimento alla data della domanda di arbitrato per detel'Ill.inare il termine finale del periodo da coosiderare ai fini della liquidazione dei danni indic1ati nella censura sub a) e :nell'avere poi liquidato i ratei dei premi relativi alla fideiUJSsione, comprendendovi anche quelli sborsati dal Merlo successivamente alla domanda di risoluzione. Invero, mentre in ordtne a tali ultimi danni � evidente il rapportc.> di causalit� col comportamento della Cassa, che, pur dopo la domanda di risoluzione, si era rifiutata di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria, relativamente ai primi invece -come ha corretilamente considerato la sentenza impugnata -detto rapporto causale non sussisteva, in quanto, proposta domanda arbitrale di risoluzione, che precludeva alla Cassa la possibilit� di adempiere le proprie obbligazioni (art: 1453, ultimo comma, c..c.), il ricorrente non era pi� obbligato a tenere in cantiere i materiali. Pertanto, dei danni per la perdita, l'usura e l'immobilizzo dei materiali stessi -danni che avrebbero potuto .essere evitati dal Merlo, usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 e.e.) -non � tenuta a rispondere la controricorrente. 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La censura sub e), infine, � inammissibile, concernendo apprezzamenti di fatto, demrundati al �giudice di merito, che, adeguatamente motivati, non sono censurabil.i in sede di <legittimit�. Fondato, .per converso, � il secondo motivo, col quale il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1218, 1223 e segg. c.�c., nonch� l'omesso esame di fatto decisivo rilevabile d'ufficio (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.�c.), si duole che la Corte abbia omesso di rivalutaTe il danno liquidato. Invero, il risarcimento del danno � t�lp�co debito di valore avente la funzione di reintegrare il !Patrimonio del danneggiato nella� misura in cui esso viene diminuito: ne consegue che in tal caso la reintegrazione non sarebbe adeguata e completa se non si tenesse conto anche della svalutazione -monetaria intervenuta successivamente al verificarsi del danno. L'obiezione del controricorrente, che nessuna domanda al riguardo � 1stata proposta dal Merlo, non � calzante, !POich� la questione dell'incidenza della svalutazione nel 1giudizio di liquidazione del danno � rilevabile anche di ufficio dai giudici di merito ed � deducbile in sede di cassazione anche per la rprima volta (Cass. 30 mag;gio 1967, n. 1211). Nella specie (essendosi l'attore, .tra l'altro, rimesso in definitiva al giudice per la qualificazione del danno) la Corte ha aggiudicato i danni senza chiarire se era stata g.i� calcolata la svalutazione e se ve ne era intervenuta alcuna al momento della pronuncia giudiziale; onde codesta indagine deve essere effettuata m sede di rinvio. Con l'accoglimento del secondo mezzo rimane �assorbito il terzo che attiene 'alla determJnazione degli interessi compensativi sulle somme liquidate, che potevano anche essere ricompresi nel danno, nonch� di quelli moratori che si assumono dovuti in misura superio�re alla leg;ale (7,50 % ) sulla somma Jiquidata dal Tribunale e concernente i lavo!d 1gi� eseguiti. La sentenza va, pertanto, cassata, e la causa rinviata ad altra Corte, che provveder� anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 febbraio 1972, n. 376 -Pres. Giannattasio -Est. Scanzano -P. M. Cutrupia (conf.) -Impresa Della Porta (avv. Rossini) c. Consorzio di Bonifica Stornara e Tara (avv. Tripputi). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Controversie fra l'appaltatore e la Stazione appaltante -Domanda di arbitrato, seguita, per effetto PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 165 di declinatoria della competenza arbitrale da domanda innanzi al G. O. -Unitariet� del rapporto contenzioso -Sussiste. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47. comma secondo). Appalto -Appalto di opere pubbliche, -Contro:versie fra l'appaltatore e la Stazione appaltante -Domanda di arbitrato -Declinatoria della competenza arbitrale -Riproposizione della domanda innanzi al G. O. -Necessit� dell'osservanza del termine di decadenza di sessanta giorni con decorrenza dalla data di notificazione della declinatoria -Sussiste. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46, 47, comma secondo). n giudizio che 1/appaitatore di opera pubblica instaura innanzi al G.0. dopo che ~a Stazione appaitante ha escluso la competenza arbitrale costituisce prosecuzione di quello inziato con la domanda di arbitrato, inserendosi in un rapporto contenzioso unitario (1). Allorquando l'app�altatore di opera pubblica proponga domanda di arbitrato e la Svazione appaltante declini la competenza arbitrale, la domanda del primo innanzi al G.0. competente deve essere, a pena di decad.enza, proposta nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli � stata notificata l'anzidetta decli111atoria (2). (Omissis). -Con ll.'unico motivo di ricorso il Della Porta, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 46 e 47 d.P.R. 16 luglio 19.62, n. 1063, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta che la Corte di merito abbia a torto ritenuta preclusa l'azione giudiziaria. Sostiene in proposito che l'appaltatore, una volta richiesto il giudizio arbitrale nel termine di sessanta giorni assegnato dall'art. 46 del ci (1) Cfr. Corte App. �Roma, 18 febhraio 1969, n. 336, in questa Rassegna, 1969, I, 162, nella motivazione. (2) Di particolare interesse � il principio enunciato in questa massima: la Suprema Corte di Cassazione, interpretando l'ultima disposi-zione del secondo comma dell'art. 47 Cap. gen. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, a mente della _quale l'appaltatore, a cui sia stata notificata la declinatoria della compet�nza arbitrale, �ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma pl'ecedente., ha escluso che~la locuzione �a norma del comma precedente� sia da intendere come mera .specificazione �di � (giudice) competente �, dimostrando, viceversa, che la � norma del comma precedente� � stata richiamata per una finalit� pi� ampia, e, precisamente, per dettare anche la disciplina del termine per la proposizione della 'domanda innanzi al G. O. La sogg-ezione della parte a pi� termini di decadenza nel coxso deHo stesso pxocesso -ha avvertito la Cassazione costituisce un dato di diritto positivo � tutt'altro che xaro �. Notevole, tato decreto, non � tenuto -ove, a seguito della esclusione della competenza arbitrale, da parte. del committente, voglia proseguire il giudizio in sede ordinaria -all'osservanza di un nuovo analogo termine di decadenza, in quanto la portata del richiallllo al primo comma dell'articolo 47 del Capitolato generale approvato con il ripetuto decreto (contenuto nel secondo comma dello stesso articolo) � limitata alla determinazione del giudice competente. � spiegabile -egli .soggiunge -che il legislatore abbia sottoposto a breve termine di decadenza l'impugnativa (attraverso la domanda di arbitrato) del provvedimento reiettivo della riserva, e la declinatoria della competenza arbitrale (al duplice scopo di stabilire sollecitamente se detto provvedimentQ debba considerarsi definitivo o meno, e di designare; nella seconda ipotesi, il giudice competente a dirimere la controversia); ma non � concepibile che egli abbia voluto comprimere ulteriormente il diritto dell'appaltatore, quando ormai la sollecita definizione della controversia interessa solo quest'ultimo. La censura non � fondata. Secondo il Capitolato ;generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. �16 luglio 1962, n. 1063 (la cui applicabilit� al caso non � oggetto di discussione), nel caso in cui le controversie insorte fra l'appaltator� ed il committente non si siano potute risolvere in via amministrativa, l'appaltatore deve notificare domanda di arbitrato en . tro 60 giorni da 9uello in cui fu notificato il provvedimento, emesso dall'A:mmilllristrazione, sulle riiserve (art. 46 d.P.R. cit.). Dispone poi l'art. 47,,primo comma, dello stesso decreto che l'appaltatore ha facolt� di escludere la competenza ~rbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda avanti al giudice competente a norma delle disposzioni del codice di procedura e del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611. Ove, infine, colui che � convenuto nel giudizio arbitrale escluda la competenza degli arbitri, notifica nei trenta giorni la sua d~terminazione all'altra parte, �la quale, 0\7e intenda proseguire il giudizio, deve altres�, il collegamento operato dalla sentenza in :rassegna della �esigenza della sollecita definizione delle questioni inerenti all'appalto � con le stesse disposizioni, che, in materia di appalto di opere pubbliche, � impongono l'onere di enunciare e confermare con precisione e tempestivit� tutte le contestazioni che sono suscettibili di complicare lo svolgimento del rapporto di appalto (v. artt. 53. 54, 107 r.d. 25 maggio 1895, n. 350) �. Per la diversa ipotesi, di declaratoria d'incompetenza da parte dello stesso Collegio arbitrale, per ragioni attinenti alla sua costituzione, e di applicazione all'art. 50 c.p.c. ai fini della disciplina del termine d� presentazione dell'istanza di nomina dei nuovi arbitri, assimilata ad un atto di riassunzione del giudizio, v. lodo 5 dicembre 1966, n. 79 (Roma), in Arb. App., 1966, 499, ove nota critica redazionale (sub 2). PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 167 proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente � (cosi recita il secondo comma del citato arttcolo). Questa essendo la normativa della materia, l'onere dell'appaltatore di osservare il termine di sessanta giorni per adire il giudice ordinario, dopo che la controparte abbfa escluso la competenza arbitrale, discende dalla lettera della legge e dal .si,stema. � agevole anzitutto rilevare che, ove il richiamo al com.ma precedente, operato dal secondo comma dell'art. 47, avesse il limitato scopo di precisare che la domanda deve essere proposta al giudice competente ivi indicato, esso sarebbe �del tutto pleonastico, sia perch� la competenza- del giudice :rientra tra i presupposti processuali di qualsiasi ritu�le domanda giudiziale, sia perch� 1a competenza de{ giudiae designato dal primo comma (per u;na causa dello stesso contenuto di quella considerata nel comma successivo) non � determinata con criteri particolari, ma coincide �on la competenza del foro erariale, stabilito dallo art. 25 c.p.c., per tutte-le cause in cui � parte l'Amministrazione dello Stato (il Capitolato generale riguarda appunto le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici). La �norma del comma precedente� deve, pertanto, ritenersi richiamata per una finalit� pi� ampia, cio� per dettare anche la disciplina del termine per la proposizione della domanda giudiziale. Concorre in tale senso un pi� decisivo argomento di ordine sistematico. -L'azione giudiziaria che l'appaltatore esercita dopo che la controparte ha escluso la competenza arbitrale costituisce, per espressa deninizione legislativa, prosecuzione del giudizio iniziato con la domanda di arbitrafo..Essa cio� si inserisce in un rapporto contenzioso che il legislatore considera unitario. Cos� essendo, � del tutto rispondente al sistema che un atto di impulso destinato ad introdurre una fase ulteriore di detto rapporto sia vincolato all'osservanza di un termine di decadenza. Tale soluzione si impone a pi� forle ragi01ne considerando che il termine di decadenza di sessanta giorni � assegnato all'appaltatore non solo per _chiedere l'arbitrato, ma anche nell'ipotesi in cui egli voglia escludere la �Competenza arbitrale e deferire subito al giudice-ordinario la controversia sulle riserve respinte dall'Amministrazione. Se, cio�, l'azione giucj.iziaria � soggetta ad un termine di decadenza quando essa d� inizio al rapporto contenzioso, non pu� non esserlo ugualmente quando essa costituisce la prosecuzione del rapporto stesso. Ci� non significa che l'appalta<tore sia assoggettato all'onere di una duplice impugnativa del provvedimento amministrativo, ma significa solo che egli � tenuto ad osservare tutti i termini prefissi per il compimento delle varie attivit� processuali. E la soggezione della parte a pi� termini di decadenza nel corso dello stesso processo, ed anche della I 168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. stessa fase processuale (soggezione che al ricorrente sembra inconciliabile col diritto di difesa), costituisce un dato positivo tutt'altro che raro. L'opinione accolta trova infine conforto in utlla considerazione di ordine pi� generale. L'esigenza della sollecita definizione delle questioni inerenti all'appalto (avvertita dal legislatore anche per i contratti che concernono opere private, con la prefissione di termini brevi per la verifica, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio-�dell'azione contro l'appaltatore: v. artt. 1665, 1667 e.e.) �' dimostrata in materia di appalto di opere pubbliche anche da quelle disposizioni che impongono l'onere di enunciare e confermare con precisione e tempestivit� tutte le contestazioni che� sono 1suscetttbili di complicare lo svolgimento �del rapporto di appalto (v. artt. 53, 54, 107, r.d. 25 maggio 1895, n. 350). Orbene, tale �Sigenza rimarrebbe frustrata se, dopo che i termini della contestazione siano stati enunciati; dopo che la controversia sia divenuta attuale ~con la reiezione delle riserve e 1a mancata acquiescenza dell'appaltatore) ed il giudice competente sia stato individuato (nella specie, il giudice ordinario, stante la declinatoria della competenza arbitrale), l'appaltatore stesso fosse poi libero di portare la controversia stessa-avanti � detto giudice nel termine di prescrizione, anzich� in breve termine di decadenza. N� a giustificare tale sua libert� � sufficiente il rilievo del ricorrente secondo cui la controversia, avendo ad oggetto un credito dell'appaltatore, concerne l'interesse meramente privato di costui, essendo invece evidente che sussi.ste, quale aspetto in~cindibile della questione, l'interesse contrapposto dell'Amministrazione appaltante. Deve quindi conclusivamente affermarsi che, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del Capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, allorquando l'appaltatore proponga domanda di arbitrato e la controparte escluda la competenza arbitrale, la domanda del primo avanti al giudice competente deve essere, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli � stato notificato l'atto che esclude la competenza degli arbitri. (Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1270 -Pres. D'Armieinto -Rel. Bongioannini -P. M. D'Agostino (conf.) -Rie. Confl. comp. Pret. Bisceglie e Trib. Trani in proc. Sasso ed altro. Imposte e tasse in ~enere -Reati finanziari -Competenza -Contrav� venzione prevista da~li artt. 43 e 44 r. d. 1. 19 ottobre 1938, n.1933 Costituisce violazione finanziaria relativa ai tributi statali Competenza del tribunale. (1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21 comma 1�; r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, artt. 43, 44, r.d. 25 luglio 1940, n. 1077, art. 324). La contravvenzione prevista dagli artt. 43 e 44 del r.d.i. 19 ottobre 1938, n. 1933, e succ. mod., costituisce una violazione finanziaria relativa ai tributi deUo Stato, come si evince dall'art. 324 del r.d. 25 lugifo 1940, n. 1077. La competenza a prendere cognizione di tali violazioni, venuta meno (per effetto della sentenza n. 60 del 1919 della Corte Costituzionale) la speciale giurisdizione dell'Intendente di Finanza, � devoluta al Tribunale secondo un criterio qualitativo (1). (1) La massima � di ovvia esattezza: Le norme contenute negli articoli 43 e 44 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, che prevede le autorizzazioni ed i concorsi e le operazioni a premi per accreditare prodotti commerciali, o favorirne lo smercio, sono richiamate, con l'intero testo legislativo nel quale sono contenute, dall'art. 324 del r.d. 25 luglio 1940, n. 107 concernenti il regolamento sui servizi del lotto, il quale dispone che per l'accertamento delle trasgressioni delle suindicate norme si applicano le disposizioni della 1. 7 gennaio 1919, n. 4 sulla repressione delle violazioni delle leggi fi�lanziarie. Non v'� dubbio quindi che si sia in presenza di una questione finanziaria ai tributi dello Stato. La sentenza n. 60 del 1969 della Oorte Costituzionale, che ha fatto venir la speciale giurisdizione dell'Intendente di Finanza, non ha per� fatto cadere il suo potere di oblazione. Essa infatti ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 21 comma I n. 1 e 36 I.'.n. 4 del 1929 (e tutte quelle norme che risultano ad essi sistematicamente collegate nel quadro della disciplina della competenza giurisdizionale dell'Intende di Finanza) per contrasto con gli artt. 101, II comma e 108 II comma della Costituzione, avendo ritenuto che fosse incompatibile con le norme stabilite dai suddetti articoli -norme ritenute di immediata attuazione -l'attribuzione di potere giurisdizionale, quale giudice speciale, ad un organo qual'� l'Intendente di Finanza, sfornito dei requisiti essenziali dell'indipendenza e del 170 RASSEGNA PELL'AVVOCATURA PELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 ma~gio 1971, n. 1285 -Pres. Muscolo -Rel. Conti -P. M. Bigazz.i (conf.). -Rie. P. M. in proc. Scalpelli. Imposte e tasse in genere -Reati finanziari -Competenza -Intendente di finanza -Competenza penale -Illegittimit� costituzionale Efficacia retroattiva della declaratoria -Esclusione -Fondamento Fattispecie relativa a decreto intendentizio esecutivo. (Cost. art. 136; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21). La dichiwrazione d'incostituzionalit� avvenuta con sentenza n. 60 del 27 marzo 1969, dell'art. 21 legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha investito una nor.ma di carattere processuale che demandava alla. cognizione dell'intendente di finanza i reati finanziari punibili con la sola pena dell'ammenda, e non gi� la stessa esistenza del giu.dice. Di conseguenza, la declaratoria dell'illegittimit� della norma stessa non pu� avere ef l'imparzialit�, ma non ha dichiarato l'illegittimit� di altre norme, quali gli artt. 13, 14, 46 e ss. in quanto, evidentemente, non ha ravvisato contenuto giurisdizionale nei poteTi disciplinati nei suddetti articoli. E ci� pu� dirsi a maggior ragione in quanto quegli articoli non sono stati ignorati dalla Corte, che ne ha dichiarato l'incostituzionalit� limitatamente alle parti in cui si faceva riferimento appunto al potere giurisdizionale dell'Intendente (v. artt. 14 e 48). Tale decisione della Corte costituzionale � perfettamente coerente alla natura dell'oblazione e della conciliazione amministrativa. Come � infatti noto, l'oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro mediante il quale l'imputato di una contravvenzione punibile con la sola pena dell'ammenda (nella disciplina del codice penale) o di un altro reato (nelle ipotesi delle leggi speciali che prevedono la conciliazione amministrativa) determina l'estinzione del reato. Nonostante talune differenze fra l'oblazione e la conciliazione amministrativa (la pi� saliente delle quali � ir potere discrezionale riconosciuto all'autorit� amministrativa di accogliere o respingere la domanda di oblazione: v. art. 14, 1. n. 4 del 1929 ultimo comma, art. 7 r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183 sulla pesca, art. 77 comma r.d. 5 giugno 1939, n. 1516 sulla caccia) l'efficacia giuridica "dei due istituti � identica, in entrambi verificandosi, attraverso la spon vaneit� dell'adempimento, l'estinzione del reato per espressa previsione legislativa. � ben vero che in dottrina si sono �profilate opinioni diverse sulla natura giuridica dell'istituto (transazione, volontario �riconoscimento del torto e quindi volontaria esecuzione della pena, rinuncia dello Stato all'ulteriore tutela giuridica, tra>iformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo), ma nessun autore � mai giunto ad affermare che la ricezione dell'oblazione abbia natura di accertamento giurisdizionale, nemmeno cl�, avanzando l'originalissima tesi che l'oblazione sia una condizione attenuant� (in quanto la pena, pur se spontaneamente pagata, � pur sempre scontata, sicch� il reato non potrebbe considerarsi n� estinto n� risoluto, PARTE l, SEZ. VII, c-GIURISPRUDENZA PENALE 171 ficacia retroattiva, in quanto non incide suiia stessa esistenza dell'atto rendendolo inesistente sin ,dall'origine, e, quindi, non soggetto a convalescenza. Essa, invece, priva l'atto della sua efficacia a far tempo dal gfolTno successivo alla pubblicazione deUa sentenza che ha dichiarato la illegittimit� costituzion�le della norma (art. 136 Cosi. e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87). Pertanto, essendo stata pubbLicata la citata sentenza il 9 aprile 1969, l'art. 21 della legge n. 4 del 1929 ha perduto efficacia e validit� solo il 1O aprile successivo: sino a tale data devono ritenersi pienamente validi gli effetti derivati dalla sua applicazione, e consolidatisi prima della dichiarazione d'illegittimit� costi~uzionale. (Fattispecie relativa a decreto intendentizio divenuto esecut,ivo per mancata opposizione prima della pubblicazione della sentenza dellq Corte Costituzionale) (2). ma solo attenuato in quanto si evita la maggior pena consistente nella condanna) ha riconosciuto che il volontario assoggettamento a pena tien luogo del riconoscimento del reato ~CANNELUTTI, Lezioni dir. pen., 252). D'altronde, che il procedimento di oblazione no comporti esercizio di potere giurisdizionale � conferm.ato, sul piano sostanziale, dalla spontaneit� dell'adempimento, di per s� antitetico con la posizione di soggezione di chi subisce l'accertamento. giurisdizionale e, sul piano, processuale, del termine finale previsto per la conciliazione amministrativa, o per l'oblazione (prima dell'apertura del dibattimento: art. 162 c.p. art. 14, 1. n. 4 del 1929). Anche quindi se l'oblazione interviene, come normalmente accade, ad azione penale gi� iniziata, il relativo procedimento si inserisce in quella in modo del tutto autonomo come attivit� meramente amministrativa e tale rimane anche nel momento in cui con potere discrezionale, l'autorit� amministrativa decidesse di respingere -come la legge le consente la domanda di oblazione costituendo ci� un tipico atto di esercizio del suo potere di valutazione (v. in questo senso la Sentenza n. 95 del 1967, della Corte Cost.). III CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggiio 1971, n. 1359 -Pres. Reviglio Della Veneria -Rel. Donato -P. M. conif. Conifl. comp. Proc. .Rep. e Trib. Ferrara in proc. Chiodarelli. Imposte e tasse in �genere -Reati .finanziari -Esecuzione -Decreto intendentizio divenuto definitivo prima della sentenza n. 60 del 1969 della Corte Costituzionale -Validit� -Esecuzione successiva alla pubblicazione di detta sen~enza -Competenza dell'autorit�. giudiziaria ordinaria. (cod. pen. art.. 577, comma 1�; I. 7 gennai~ 1929, n. 4, artt. 21, 43). Un decreto intendentizio divenuto definitivo in data anteriore alla sentenza 3 apr~le 1969, n. 60, della Corte Costituzionale, pubblicata - 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 9 aprile 1969, resta pienamente valido ed operante. Ma alla sua esecuzione, che avvenga in data successiva a detta pubblicazione, non pu� provvedere l'Intendente di Finanza e ci� in conseguenza della dichi�rata illeg{ttimit� costit.uzionale anche dell'art. 43 delia legge 7 gennaio 1929, n. 4, che attribuiva allo stesso Intendente la competenza a promuovere l'esecuzione dell'omesso decreto di condanna (3). (2-3) Le decisioni costituiscono corretta applicazione dal nrinc1p10 tempus regit actum, e fiaffermano il noto indirizzo giurisprudenziale in tema di declaratoria di illegittimit� di leggi ordinarie da�parte della Corte Costituzionale. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 maggio 1971, n. 1309 -Pres. Liprpiello -Rel. Leone G. -P. M. Loiacono (conf.) -Rie. Madia. Agricoltura e Foreste -Polizia forestale -Depenalizzazione -Ambito di applicazione. (I. 9 ottobre 1967, n. 950; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 10, 11, 26). La legge depenalizzatrice 9 ottobre 1967, n. 950, coincernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale, chei contempla la violazi()l)1,e delle nolf"me di polizia fol/'"estale contenute nei lf"eigolamenti di cui all'alf"t. 10 11'".d. 30 dicembre 1923, n. 3267, malgrado l'appalf"ente limitazione letterale, comprende tutte le infrazioni alle norme regolamentari, emanate a termini degli artt. 10 e 11 l/'".d. n. 3267 del 1923, siano esse prescrizioni di massima o norme di polizia fOl/'"estale, ancorch� abbiano arrecato danno ai boschi o terreni vincolati; conseguentemente, l'art. 26 11'".d. citato, in quanto punisce il taglio o il danneggiamento delle piante e dei boschi, in contravvenzione alle ncYrme emanate dalle Camere di Commelf"cio (che sono tanto prescriz.ioni di massima, quanto norme di polizia forestale), � abolito come rea1Jo dalla legge depenalizzatrice del 1967 e la !/'"elativa sanzione non � pi� applicabile, perch� sostituita da sanzione amministrativa (1). (1) La giurisprudenza della Suprema Corte conferma, con questa sentenza, un indirizzo gi� affermato (Cass. 25 ottobre 1968, n. 1410 in questa Rassegna 1969, 1194) che interpreta estensivamente la legge di depenalizzazione, interpretazione peraltro che non appare immune da critiche (v. in proposito L. S1coNOLFI, Illeciti in materia forestale, in questa Rassegna, 1969, 1194). _ I: PARTE I, SEZ. VII, GIURISPR�DENZA PENALE 173 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 13 maggio 1971, n. 1395 -Pres. Piazzese -Rei. Gallesio-Piuma -P. M. Larpiccirella (conf.) -Rie. P. M. in proc. Lisco. Reato -Elemento soggettivo (psicologico) -Colpa dell'esercizio della professione medica -Valutazione -Criteri e limiti. (Cod. pen., art. 43). Pur dovendo "la colpa prorj'essionale del me�dico essere valutata dal giudice con "larghezza di vedute� e comprensione, sia perch� la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tas �sativo di cure, sia perch� nell'arte medica l'errore di. apprezzamento � sempre possibile, pur tmttavia l'esclusione del"la colpa profess'ionale medica trova un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all'esercizio del.la professione medica (1). (1) La giurisprudenza � costante nell'affermare che la colpa professionale del sanitario deve essere interpretata con larghezza di vedute e con precisione (Cass. 6 marzo 1967, n. 104929 in Cass. Pen. Mass. Annotata 1968, p. 420, m. 6S2) a causa del frequente insorgere del rischio e del fortuito ed ha ristretto la sfera della colpa all'euore incensurabile e macroscopico, alla mancanza delle cognizioni generali della scienza medica (Oass. 29 marzo 1963 in Cass. Pen. Mass. Annotato 1963, 690; 17 giugno 1959 in Giust. Pen. 1959, II, c. 945; 6 giugno 1961 in Cass. Pen. Mass. Annotato 1961, p. 914, m. 1890) -In dottrina v. CRESPI, La responsabilit� penale nel trattamento medico-chirurgico con orito infausto, 1955; PANNAIN, La colpa professionale dell'esercente l'arte sanitaria in Riv. it. dir. pen. 1955, p. 32). ' V. anche, per la prevedibilit� dell'evento nelle attivit� pericolose e per riferimenti alla dottrina tedesca del �rischio consentito�, MARCELLO GALLO, v. Colpa penale in Enciclopedia del diritto. L'accettazione del criterio del rischio consentito, inteso come legittimit� di una condotta pericolosa mantenuta entro i limiti dell'adeguatezza sociale di quella particolare attivit� (gare automobilistiche, chirurgia d'avanguardia, esercitazioni militari a fuoco e gli esempi potrebbero continuare) spezza l'equazione: prevedibilit� del fatto dannoso =condotta colposa, che estenderebbe altrimenti oltre i limiti funzionali il campo delle lesioni imputabili al soggetto perch� da questi riconoscibili. PARTE SECOr:;TDA tltllfllllltllllillril:llllllllllllllllllfllll&flllllMllllJJtll~llllll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2 r.d. 22 a.prile 1909, n. 229, �art. 16, primo comma, lett. b (nel testo modificato dall'art. 1 del d. lg. lgt. 8 giugno 1945, n. 915). Sentenza 17 febbraio 1972, n. 25, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. r.d. 22 gennai�o 1934, n. 37, art. 63, secondo comma nella parte in cui dispone che � il pubblico ministero a�ssiste alla decisione ; . Sentenza 17 febbraio 1972, n. 27, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice penale, art. 572, in comb. disp. con l'art. 235. del c�odice di proc:e� dura penale (art. 13 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, G. U. 26 gennaio 1972, 1ri. 23. codice penale, art. 583 (art. 27, primo comma, della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 6, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. codice di procedura penale, art. 88 (1art. 24 della Costituzione). Sentenza 28 dicembr� 1971, n. 205, G. U. 5 .gennaio 1972, n. 4. j codice di procedura penale, art. 135 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 17 febbraio 1972, n. 26, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice di procedura penale, art. 235 (art. 13 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. codice di procedura penale, art. 235, i�n c:omb. disp. con l'art. 572 del codice penale (art. 13 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. / codice di procedura penale, art. 264, ultimo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Sentenza 17 febbraio 1972, n. 26, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice di procedura penale, artt. 306 e 185 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 2�8 dicembre 1971, n. 206, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. codice di procedura .penale, artt. 408 e 422 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 206, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI * DD. P. R. 14 gennaio 1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 15 gennaio 1972, nn. 8, 9, 10 e 11 -Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario funzioni amministrative statali, con eff.etto da1la data fissata nel d.l. 28 dicembre 1971, n. 1121 (Suppi. ord. G. U. 15 gennaio 1972, n. 12, 19 gennaio 1972, n. 15, 22 gennaio 1972, n. 19, 27 gennaio 1972, n. 24, 29 gennaio 197�2, h. 26, 2 febbraio 1972, n. 30, 14 febbraio 1972, n. 41, e 19 febbraio 1972, n. 46). legge 25 febbraio 1972, n. 15 -Converte in legge dl d.'l. 28 � dicembre 1971, n. 1121, con la determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario (G. U. 27 febbraio 1972, n. 54). ' QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codic~ civile, art. 2120, primo comma, nella parte in cui esclude che l'indennit� di anzianit� sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia 'avuto una durata inferiore all'anno. Sentenza 28 d1cembre 1971, n. 204, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. codice civile, art. 2U2, terzo comma, nella parte dn cui esclude che !LI lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennit� dli cllli allo steSJSo articolo. ' Sentenza 19 ;gennaio 1972, n. 8, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. codice di procedura penale, art. ~3. nella parte itn cui esclude che H giudice penale possa decidere sull~azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza �di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoli interessi civili,< prosegua in sede di cassazione ed eventuarle successwo .giudizio di rinvdo. Sentenza 17 febbraio 1972, n. 29 G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. (*) Si segnalano provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE c:odic:e di proc:edura penale, art. 502, pl'limo c:omma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzdone). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 206, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. r.d. 18 gennaio 1921, n, 773, ,art. 15, sec:ondo c:omma, nei sensi di cui in motivazione (art. 13 della Costituzione). Sentenza 2 febbraio 1972, n. 13, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156 (artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione). Sentenza 2 febbraio 1972, n. 12, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. d.P.R. 9 marzo 1950, n. 203, art. 65 (artt. 3, secondo comma, 4, 23, 35, primo comma, e 42, secondo com.ma, della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 210, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. legge 20 giugno 19512, n. 645 (artt. 138 e 21 della Costituzione). Sentenza 19 ,gennaio 1972, n. 4, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. legge 22 ottobre 1954, n. 1041. artt. 6, primo e quarto c:omma, e 25 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 9 G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. d.I. 24 giugno 1961, n. 510, art. 22, nella parte in ,cui esclude dall'oblazione i l'eati non comportanti evasione 'di tributi, purnibili con. J.a soJ.a pena della multa (art. 3 della Costituzione). Sentenza 17 febbraio 1972, n. 24, G. U. 23 febbrado 1972, n. 50. d.P.R; 21 aprile 1962, n. 200, 1per quanto concerne la indennit� Soma �ua, fissata nella tabella B, nei riguardi dei magistl'ati (art. 76 della Costituzione). Sentenza 2 febbraio 1972, n. 14, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. legge 14 luglio 1965, n. 263, art. 26, lettera e: (art. 27, 'Primo comma, della CostitUZ'ione),. lettera d (artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione) e lettera d, inciso �anche aUe dipendenze altrui � (artt. 4 �e 35 deHa Costituzione). Sentenza 17. febbraio 1972, n. 30, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. legge 8 dic:embre 1970, n. 996 (artt. 4, nn. 8, 5, nn. 2, 11, n. 14, e 13 dello statuto della regione Trentino Alto-Adige). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 208, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 25 febbraio 1971, n. 94 (art. 3, lett. g dello statuto speciale per la Sardegna). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 2, G. U. 26 �gennaio 1972, n. 23. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 580 (art. 3, 1primo comma, della Costituzione). Tribunale di Messina, ordinanza 13 aprile 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice civile, art! 2120, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte d.i appeHo di Messina, ordinan:z;a 27 maggio 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23; codice di procedura civile, art. 25 (artt. 3, 24 e 113 della Cost�tuzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 14 ottobre 1971, G. U. 26 g.ennaio 1972r n. 23. codice di procedura civile, art. 480, terzo comma (artt. 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 29 ottobre 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. codice penale, art. 102 (art. 3, secondo comma, della Costituzione). Giiudtce d.i 'Sorveglianza del tribunale .e. F�i:renze, or.dinanze 24 maggio 1971 (due) (G. U. 19 gelllllaio 1972, n: 16) e �22 novembre 1971 � (G. U. 9 febbraio 1972, n. 37). codice penale, art. 109, sec,ondo comma (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione). . Giudice di sorveglianza del tribunale �di F�irenze, ordinanza 24 maggio 1971 (due) (G. U. 19 gennaio 1972, n. 16) e 22 novembre 1971 (G. U. 9 febbraio 1972, n. 37). codice penale, art. 160, anche in r.elazione ~.gli artt. 304 del codice � di procedura penale e 8, rprimo e secondo comma, della legge 5 di. cembre 1969, n. 932 (art. 3, .primo comma, della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 10 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice penale, art. 164, secondo comma, n. 1 (artt, 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 24 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice penale, art. 169 (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 29 settembre 1971, G. U. 26 1gennaio 1972, n. 23. codice penale, art. 222, primo e seco~do comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Nuoro ordinanza 9 settembre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice penale, art. 222, prima parte (artt. 2, 3 e 13 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale ,di Genova, ordinanza 3 dicembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972; n. 50. codice ,penale, artt. 336, prima parte e 341, pl"imo ed ultimp comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Cassino, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. codice penale, art. 341 (artt. 3, primo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione). Tribunale 'di Cassino, ordinanza 23 novembre 1971, G:U. 23 febbraio 1972, n. 50. Tribunale di Torino, ordinanza 24 novembre 1971, G. U. -23 febbraio 1972, n. 50. Tribunale di Brescia, ordinanza 29 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice penale, art. 05, terzo comma, n. 2 (art. 24 della Costituzione). Tribwnale di Tolmezzo, ordinanza 12 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice penale, art. 528 (artt. 21, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione). Tribunale di v,enezia, ordinanza 17 novembre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice penale, art. 539 (art. 27, prima parte, della Costituzione). Tribun,ale di S. Angelo dei Lombardi, orqinanza 29 settembre 1971, G. U. 23 febbraio 197�2, n. 50. ( 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c:odic:e penale, art. 665, limitatamente all'inciso relativo ana inosservanza delle �prescrizioni dell'autorit�,� (artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione). Pretore di Barletta, ordinanze 8 luglio 1971 (due) G. U. 5 gen~ naio 1972, n. 4. c:�~dice di procedura penale, art. 28, nella parte in cui i:hclude che le sentenze penali istrutto.riie di proscioglimento nel merito non impugnate abbiano autorit� di cosa giudicata nel giudizio amministrativo (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Consiglio �di Stato, sesta sezione, ordinanza 4 dicembre 1970 G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. codice di procedura .penale, art. 135, dalla frase � quando sono tenuti gli interrogatori il giudice pu� autorizzare � fino alla parola � il difensore ... � (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 26 nov-embre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice di procedura penale, art. 151, terzo comma (art. 24, secondo comma della Costituzione). Pretore di Livorno, ordinanza 30 agosto 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice di procedura penale, art. 169, _quarto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Sampierdarena, ordinanza 4 settembre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. codice di procedura penale, art. 304 bis (art. 24, secondo comma, deHa Costituzione). Pretore �di Milano, ordinanza 30 giugno 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. codice di procedura penale, artt. 348, ultimo� per�lodo e 465, sec�ondo comma (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Venezia, ovdinanza 28 settembre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. i codice di .procedura periale, art. 392 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Il Tribunale di Ferrara, ordinanza 11 novembre 1971, G. U. 23 febi braio 1972, n. 50. ! ! !l I I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 7 codice di procedura penale, art. 460 (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione). Tribunale dii Casale Monferrato, ordinanza 6 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice di procedura penale, art. 472, ultima parte (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 10 ottobr.e 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. coc:lke di procedura penale, artt. 636, 637, 642, secondo c�omma, e 645 (artt. 24, secondo comma, e 3, primo' comma, della Costituzio~e). Giudice �di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 24 maggio 1971 (due) (G. U. 19 gennado 1972, n. 16) e 22 novembre 1971 (G. U. 9 febbraio 1972, n. 37). legge 15 luglio 1906, n. 327 art. 2, lett. d, (artt. 3 e 4 della Costituzione). Pretore di Mondov�, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. r.d. 4 f~bbraio 1915, n. 148, art. 132, secondo comma (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione). Corte di appello di Milano, sezione �elettorale, ordinanza 8 giugno 1971, G. U. 5 .gennaio 1972, n. 4. r.d.I. U maggio 1923, n. 1324, convertito con legge 17 a.prUe 1925, n. 473, art. 12 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 11 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. d.I. l5 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 51 O, artt. 13, terzo comma e 30 (artt. 76, 77 e 23 della Costituzione). Pretore di Castelbaronia, ordinanza 3 dicembre 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 6 (artt. 76, 77 e 23 della Costituzione). Pretore di Castelbaronia, ordinanza 3 dicembre 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, art. 52 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale di Padova, ordinanza 12 luglio 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (principio di �sovranit� dello Stato e artt. 1, sec01I1Jdo comma, 3, primo comma, 11, 24, rprimo e secondo comma, 25, .pdmo 1comma, 101, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 7 maggio 1971, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62, primo, terzo e quarto comma (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione). Pretor.e di Pisa, ordinanza 28 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972 n. 37. . ' r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285 (art. 113 della Costituzione). Tribunale di Lucca, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. legge 22 febbraio 1934, n. 370, artt. 13 e 14 (artt. 21, primo comma, 3 e 41 deUa CostituziOi!le); art. 28 (art. 21, terzo comma, della Costituzione). Pretore dii Torino, ordinanza 30 settembre 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. ' r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 67, primo comma (art. 38, secondo comma, della Co�stituzione). Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 22 dicembre 1970, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art.. 53 (artt. 3 e 23 della Costituzione). Tribunale di Ravenna; ordinanza 10 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972,, n. 50. � r.d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29, terzo comma (art. 113, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 10 maggio 1971, G. U. 26 gennaiio 1972, n. 23. legge 2 febbra�io '1939, n. 374, ed �in particolare artt. 1 e 8 (artt. 21, 42 e 53 della Costituzione). Pretm-e di Ronciglione, ordinanza 13 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Treviglio, ordinanza 15 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. j:; 1:: . I ' PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 9 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, ultimo comma (artt. 101, ultima parte, e 3 della CostituzJione). Tribunale di Napoli, ordinanze 12 e 26 maggio 1971 e 9 giugno 1971 (complessivamente otto), G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. d.lg . .26 marzo 1948, n. 26-1, art. 14 (artt. 101 �e 108, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 6 ottobre 1971, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. ,,... legge 29 agosto 1950, n. 860, art. 2, limitatamente alle collaboratrici familiiari soggette alla disciplina di cui alla legge 2 aprile 1958, rn. 339 (artt. 3 ,e 37 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 21 ottobre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. contr. coli. 1 O giugno 1952, art. 13. Tribunale di Perugia, ordinanza 25 febbraio 1971, G. U. 9 febbraio � 1972, n. 37. legge 28 dicembre 1952, n. 3060, articolo unico (art. 81, ultimo comma, � della Costituzione). Pretore �di Mondov�, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 29 gennaid 1972, rn. 27. d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (art. 73, terzo comma, e 81, ultimo comma, della CostituzJione). Pretore di Mondov�, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 29 gen_ naio 1972, n. 27. legge 15 settembre 1954, n. 756, art. 14 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Grosseto, sezione specializzata agra-ria, ordinanza 8 � luglio 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 57 e 58 (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Casale Monferrato, ordinanza 6 ottobre 1971, G. U. 9 febbrafo. 1972, n. 37. legge '27 novembre 1956, n. 1407, art. 5 (artt. 3, 36 .e 38 della Costituzione). Consiglio �di Stato, sesta sezione, ordinanza 4 maggio 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, paragrafo terzo (artt. 231, 242) (articoli 24, 25 e 102 della Costituzione)~ Pretor.e di Cittadella, ordinanza 20 luglio 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. contr. coll. 10 gennciio 1959, esteso erga omnes con d.P.R. 16 .gennaio 1961, n. 153, art. 27 (artt. 3. e 36 della Costituzione). Corte di appello di Messina, ordinanza 27 maggio 1971, G. U. 26 maggio 1971, !J� U. 26 gennaio 1972, n. 23. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 80, nono comma, e 98, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Senigallia, ordinanza 13 ottobre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 15 giugno 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. legge reg. sic. 27 novembre 1961, n. 22, articolo unico (art. 36 dello statuto della regione siciliana). Tribunale di Caltanissetta, ordinanze 24 novembre 1970 (cinque), G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 15 giugno 1971, G.U. 23 febbraio 1972, n. 50. legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, terzo comma (art. 3 della Costituzion�e). Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 27 febbraio 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 19 genHio 1963, n. 15, art. 16, primo comma (art. 38_. secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Caltarnissetta, ordinanza 22 dicembre 1970, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112,, ultim�o comma (art. 76 della Costituzione). Tribunale di Cremona, ordinanza 11 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. i I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 30 gennaio 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (art. 38, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 22 dic�embre 1970, G. U. 19 genn,aio 1972, n. 16. legge 13 dicembre 1965, n. 1366, art. 27 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 7 maggio 1~71, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 15 luglio 1966, n. 604, ari. 1 O (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Torino, ordinanza 9 ottobre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 9 (art. 25, prima pa�rte, della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 29 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. legge 17 ottobre 1967, n. 974, art. 2, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei 1conti, quarta sezione, ordinanza 17 mag.gio 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56 (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione). Corte di appello di Milano, sezione elettorale, ordinanza 8 giugno 1971, .a. U. 5 .gennaio 1972, n. 4. legge 9 aprile 1969, n. 119, art. 1, terzo comma (.artt. 33, quinto comma, e 3 della Costituzione). Tribunale di Bergamo, ordinanza 8 pttobre 1971,. G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 3, terzo comma, modificato dall'art. 56 del d.lg. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito �Con .fogge 18 dicembre 1970, n. 1034 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 20 ottobre 1971, G. U. 23 febbralio 1972, n. 50. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, primo comma (artt. 3 e 39 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 8 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 2, 24, .primo comma, e 39 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 20 settembre 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. legge 20 maggio 1970, n. 200, art. 28, primo comma, limitatamente all'inciso � s.u riccxrso �eile associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse � (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pr�etore di Bressanone, ol'dinanza 4 ottobre 1971, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Grosseto, sezione specializzata agraria, ordinanza 8 luglio 1971, G. U. 26 .gennaio 1972, n. 23. legge reg. marchigiana 22 luglio 1971 ria.ppr. 24 novembre 1971. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 17 dicembre 1971, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. �legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed in particolare artt. 6 e 40 (art. 3 dello statuto speciale per la regione �Siciliana). Region~ sicili�na, ricorso depositato il 21 gennaio 1972, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. legge reg. Trentino-Alto Adige 7 dicembre 1971, riappr. 18 gennaio 1972. Presidente del Consiglio dei Ministl'i, ricorso depositato il 9 febbraio 1972, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. fil ~ I' I! li i ~ 1: !: 1~ INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stat� ALBANO Raffaele,, Rassegna di Giurisprudenza sulle Leggi di Pub,blica Sicurezza, Giuffr�, Milano, 1971, 2a ed. BARBIERA Lelio, Disciplina dei casi di: scioglimento del matrimonio (articolo 149, suppl.: Commentario Codice civile di ScIALOJA-BRANCA), Zanichelli, Bologna, 1971. BASSANINI Onida, Problemi di diritto regionale, vol. II, Trasferimento delle funzioni e attuazione dell'ordinamento regionale, Giuffr�, Milano, 1971. ' CIANFLONE Antonio, L'appalto di Op�ere Pubbliche, Giuff'r�, Milano, 1971, 4a ed. riv. e ampl. DE MARTINO Vittorio, Commento alla Legge fallimentare (artt. 69-103), Pem, Roma, 1 � ed., 1971. FINOCCHIARO Francesco, Del matrimonio (artt. 79-83 del Commentario Codice Oivile di ScIALOJA-BRANCA) Zanichelli, Bologna, 1971. FRAGOLA Augusto, La Radiotelevisione nella giurisprudenza, Cedam, Padova, 1971. GALGA.N OFrancesco, Le Societ� di Persone (Trattato di Diritto Civile e Commerciale di C1cu-MEss1NEO, vol. XXVIII), Giuffr�, Milano, 1972. GHETTI Giulio, Il ,contraddittorio amministrativo, Cedam, Padova, 1971. GROSSO Giuseppe, Studi in onore di, vol. IV, Giappichelli, Torino, 1971. MANCINI-ROMAGNOLI, Il Diritto Sindacale, Il Mulino, Bologna, 1971. MARESCA Aldo, Il diritto dlei trattati, Giuffr�, Milano, 1971. MONACO Riccardo, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, Utet, Torino, 1971, 2a ed. riveduta. PROTETTI Ettor~, Persone fisiche e giuridiche, nel Commentario al Codice Civile diretto da DE MARTINO V., artt. 1-78, Pem, Roma, 1 � ed., 1971. QUARANTA-PREDEN, Della propriet� (artt. 873-951 del Commentario Civile diretto da DE MARTINO V.), Pem, Roma, 1" ed., 1971. ROEHRSSEN Guglielmo, I Lavori Pubblici, Utet, Torino, 1971. SCOCA Franco Gaetano, Il silenzio della pubblica amministrazione, Giuffr�, Milano, 1971. VECCHIONE Renato, L'arbitrato nel sistema del processo civile, Giuffr�, Milano, 1971. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Demqnio lacwale -Distanza delle costruzioni -Opere di difesa idraulica (r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 95; artt. 873, 879 cod. civ.). Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di difesa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 cod. civ. (n. 104). Impossibilit� di esercitare l'utenza -Canoni di concessione -(t.u. 11 di. cembre 1933, n. 1775, art. 48). Se la riconosciuta impossibilit� di esercitare l'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 105). Opere idrauliche -Concorsi -Strade statali -Autostrade in concessione Contribuzione dell'ANAS -(r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). Se l'A.N.A.S. sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 106). Se l'A.N.A.S. sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada "" (nella specie, Torino-Piacenza) siano state concesse a privato (n. 106). AGRICOLTURA. Assegnatario deceduto prima del riscatto -Successione -Designazione erede -Procedimento giurisdizionale -Natura -(legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 7; legge 3 giugno 1940, n. 1076, art. 7). Se per la designazione, da parte della autorit� giudiziaria,� dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nella assegnazione del fondo non ancora riscattato, si debba procedere con il rito della camera di consiglio, previsto per i provv�edimenti di volontaria giurisdizione (n. 67). Se per la designazione dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, il Tribunale debba sentire il P. M, e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio (n. 67). APPALTO Appalto di opere pubbliche -Esonero dal versamento di cauzione -Revisione prezzi -(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 54). Se nel caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero dalla cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideius PARTE II, CONSULTAZIONI soria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come tale il prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 348). Capitolato generale -Riserve -Inerzia della P.A. -Messa in mora'-Termine -Domanda arbitrale -Proponibilit� -Decadenza -(D. M. 28 maggio 1895, art. 45; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1963, art. 46). S'e, perdurando l'in�rzia dell'Ammlnistrazione appaltante nel decidere sulle riserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione prevista (n. 349). � BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI D~iltruzione o alterazione di bellezze naturali -Presupposti -Sanzioni amministrative -Presupposti -Sanatoria -Scelta ('art. 734 C. P. Legge 26 giugno 1939, n. 1497, art. 15). Se presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 15 della legge 1947 /1939 sia una violazione che abbia prodotto danno� alle bellezze naturali e panoramiche (n. 24). Se per la sussistenza del �reato di distruzione o alterazione di bellezze naturali sia necessaria la previa apposizione del vincolo paesistico, ovvero sia sufficiente che le localit� siano state pubblicate negli elenchi ai sensi dell'art. 2, u. c., legge n. 1497 /39 (n. 24). .., Se la legge preveda poteri di sanatoria in materia di violazioni commesse e se la .scelta nell'ambito delle sanzioni previste dall'art. 15 legge n. 1497 /39 sia rimessa al potere discrezionale del Ministro della P. I. (n. 24). CIRCOLAZIONE STRADALE Violazioni al Codice della Strada -Riscossione delle sanzioni -Ordinanza prefettizia -Notificazione -Modalit� -(D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 141; artt. 479 e 137 e-segg, C.P.C.). Se le modalit� di notificazione delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie relative a violazioni al codice stradale siano regolate dalle norme speciali di detto codice o da quelle del c.p.c. (n. 31). COMUNI E PROVINCIE Sicilia -Urbanistica -Deliberazioni comunali -Potere di amnullamento Competenza -(Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 7; R. d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 6). Se il potere di annullare le determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 141). 1 14 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Canoni demaniali -Ritardato pagamento -Indennit� � una tantum � -Interessi di mora -(R. d. 14 agosto 1920 n. 1265, art. 25; art. 1224 e.e.). Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 1920 n. 1285, in base al quale il concessionario � tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza.del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di altri beni. demaniali o patrimoniali indispohlbili (n. 103). Se, in caso di ritardato pagamento di canoni di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, siano dovuti gli interessi di mora ai sensi �lel codice civile (n. 103). Se sulle somme liquidate una tantum a titolo di indennit� per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 103). Impossbilit� di esercitare l'utenza -Canoni di concessione -(T. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. ~8). Se la riconosciuta impossibilit� di esercitare un'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 104). � CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO Appalto di ope_re pubbliche -Esonero dal versamento di cauzione -Revisione prezzi -(R. d. 23 maggio 1924 n. 827, art. 54). Se, nel caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero della cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideiussoria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come tale il prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 250). Capitolato generale -Riserve -Inerzia della P.A. -Messa in mora -Termine -Domanda arbitrale -Proponibilit� -Decadenza -(D.M. 28 maggio 1895, art. 45; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 46). Se, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione appaltante nel decidere sulle dserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione previsto (n. 251). Licitazione privata -Aggiudicazione -Annullamento -Atti viziati -Rinnovabilit� -Offerte -Termini di efficacia -Opere pubbliche per la Regione Siciliana -Chiusura della gara -Determinazione -(R. d. 18 novembre 1923 n. 2440; r. d. 23 maggio 1924 n. 827; legge reg. sic. 18 luglio 1961 n. 10, art. 5). Se ai procedimenti di asta e di licitazione sia applicabile, in linea di principio, la regola, comune a tutti i procedimenti amministrativi, della rinnovabilit� o riproducibilit� dei soli atti viziati, ferma la validit� e la efficacia degli atti da questi indipendenti (n. 252). PARTE II, CONSULTAZIONI l'l Se l'efficacia delle offerte di concorrenti non aggiudicatari permanga soltanto fino alla chiusura della gara, ovvero fino all'approvazione del contratto stipulato con l'aggiudicatario (n. 252). In quale momento debbano ritenersi chiuse le gare espletate nell'interesse dell'Assessorato ai LL.PP. per la Regione Siciliana (n. 252). CONTRIBUTI Opere idrauliche -Concorsi -Strade statali -Autostrade in concessione Contribuzione dell'ANAS -(R.''d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 5). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del 'consorzio costituito per l'esecuzione e manute:p.zione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 915). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese d�l consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria) relativamente a tratti di autostrade compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 95). DAZI DOGANALI Impdsta di fabbricazione olio di oliva -Risc~ssione -Applicabilitd art. 24 legge doganale -Stampati per ingiunzione. Se alla riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere applicato l'�art. 24 legge doganale anche per ci� che riguarda l'opposizione dell'intimato (n. 56). Se per la riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere usato lo stampato comune alle ingiunzioni per imposte sugli affari (n. 56). Merci in custodia temporanea -Registri di carico e scarico (D.P.R. 30 dicembre 1969 n. 1134, art. 3). Se i registri di carico e scarico per il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia, possano essere affidati dalle Dogane agli Enti ed imprese che abbiano in gestione autorizzata gli anzidetti magazzini o recinti (n. 57). DEMANIO Canoni demaniali -Ritardato pagamento -Indennitd � una tantum � Interessi di mora -(R. d. 14 agosto 1920 n. 1285, art. 25; art. 1224 e.e.). Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 1920 n. 1285; in base al quale il concessionario � tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di altri beni demaniali o patrimoniali indisponibili (n. 239). 18 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, in caso di ritardato pagamento di canoni di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili,. siano dovuti gli interessi di mora : ai sensi del codice civile (n. 239). Se sulle somme liquilate una tantum a titolo di indennit� per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 239). Demano lacuale -Distanza delle costruzioni -Opere di difesa idraulica (R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 95; artt. 873, 879 e.e.). Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa .costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di difesa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 e.e. (n. 240). Demanio marittimo -Delimitazione spiaggia -Contestazione -Decisione '( Art. 32 cod. nav.; legge 13 luglio 1954 n. 747, art. 1). Se il potere di decidere le contestazioni insorte nel corso della delimitazione della spiaggia spetti, in via definitiva, al Direttore marittimo di concerto con l'Intendente di finanza (n. 241). Demanio marittimo -Trasformazione in demanio ferroviario -Soppressione strade ferrate .,, Conseguenze -(Artt. 34 e 35 cqd. nav.; art. 822 e.e.). Se la cessazione della destinazione dei beni a strada ferrata comporti, in mancanza del provvedimento formale di sdemanializzazione previsto dall'art. 35 cod. nav., l'automatico ripristino del demanio marittimo, e ci� anche se l'originaria st:r;uttura di questo demanio abbia subito trasformazioni in dipendenza di opere eseguite per l'attuazione del' demanio artificiale (n..242). Impossibilit� di esercitare l'utenza -Canoni di concessione -(T. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 48). Se la riconosciuta impossibilit� di esercitare l'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 243). Opere idrauliche -Concorsi -Strade statali -Autostrade in concessione Contribuzione dell'ANAS -(R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 8). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle �spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 244). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 244). PARTE II, CONSULTAZIONI 19 EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Alloggi economici e popolari -Contratto di cessione in propriet� -Risoluzione per volont� dell'acquirente -(D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2; legge 27 aprile 1962 n. 231). S'e l'acquirente di alloggio popolare ed economico possa, per gravi motivi di famiglia, in via unilaterale ottenere la risoluzione del contratto di cessi�ne in propriet� (n. 233). ELETTRICIT� ED ELETTRODOTTI Contratti di fornitura energia elettrica -Regime tributario -Utente Nozione -(R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269 Tab. all. D, art. 46). Se il regime tributario di cui all'art. 46 Tab. all. D. legge Registro . si applichi anche ai contratti stipulati con soggetti che non usufruiscono di;rettamente dell'energia �elettrica, iessendo invece intermediari tra il produttore ed i diretti consumatori (n. 51). ESECUZIONE FORZATA Violazioni di norme di polizia forestale -Sanzioni pecuniarie -Riscossione, anche coattiva -Competenza -(Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t. u. 14 aprile 1910 n. 639). Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere alla esecuzione forzata nei confronti del trasgressore alla ese�cuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 50). FERROVIE Demanio marittimo -T'l'asformazione in demanio ferroviario -Soppressione strade ferrate -Conseguenze -(Artt. 34 e 35 cod. nav.; art. 322 e.e.). Se la .cessazione della destinazione dei beni a strada ferrata comporti, in mancanza del provvedimento formale di sdemanializzazione previsto dall'art. 35 cod. nav:., l'automatico ripristino del demanio marittimo, e ci� anche se l'originaria struttura di questo demanio abbia subito trasformazioni in dipendenza di opere eseguite per l'attuazione del demanio artificiale (n. 416). 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FORESTE Violazioni di norme di polizia forestale -Sanzioni pecuniarie -Riscos sione, anche coattiva -Competenza -(Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t. u. 14 aprile 1910 n. 639). Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere alla esecuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 8). GUERRA Decorazioni per fatti non di guerra -Assegno straordinario -Riversibilit� (R. d. 4 novembre 1932 n. 1423, art. 18). Se l'assegno straordinario annesso alle decorazioni concesse per fatti non di guerra sia soggetto ai limiti di riversibilit� stabiliti nell'art. 18 r. d. 4 novembre 1932 n. 1423 (n. 139). IMPIEGO PUBBLICO Personale statale femminile -Aggiunta di famiglia -Coniuge separato Obbligo alimentare -(Legge 8 aprile 1952 n. 212, art. 8). '� Se al personale statale femminile, legalmente separato dal marito, spettino le quote comp1ementari di carovita per la prole minorenne, convivente ed a carico, quando il marito, bench� tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno uguale a quello delle quote complementari stesse, sia inadempiente a tale obbligo (n. 727). IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE Merci in custodia temporanea -Registri di carico e scarico -(D.P.R. 30 dicembre 1969 n. 1134, art. 3). S:e i registri di carico e scarico per il movimento delle merci ne1 magazzini o recinti .di temporanea custodia, possano essere affidati dalle Dogane agli enti ed imprese che abbiano in gestione autorizzata gli anzidetti magazzini o recinti (n. 63). IMPOSTA DI REGISTRO Contratti di fornitura energia elettrica -Regime tributario -Utente Nozione -(R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269 Tab. all. D, art. 46). Se il regime tributario di cui all'art. 46 Tab. all. D Legge Registro si applichi anche ai contratti stipulati con soggetti che non usufruiscono direttamente dell'energia elettrica, essendo invece intermediari tra il produttore ed i diretti consumatori (n. 363). PARTE II, CONSULTAZIONI 21 Negoziazione di azioni -Tassa fissa -Pagamento del prezzo -Contestua lit�. -(Legge 6 agosto 1954 n. 603, fl,rt. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge regionale). Se, ai fini dell'applicazione della tassa .fissa di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954 n. 603 all. Legge regionale) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento si dichiari che detto pagamento � .avvenuto in precedenza (n. 364). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Detrazione di passivit�. -Ricognizione di debito -(Legge 24 dicembre 1969 n. 1038). Se sia deducibile dall'asse ereditario, agli effetti dell'imposta di successione, una passivit� risultante da atto di ricognizione di debito, contenente il riferimento al saldo passivo di conti correnti bancari (n. 71). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Prodotti petroliferi -Pagamento differito -Garanzie prestate mediante fideiussioni �bancarie -(Legge .28 marzo 1968 n. 393, art. 3). Se la P.A. possa legitti:qiamente ritenere non idonea a garantire il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi la fideiussione prestata da uno degli istituti aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, qualora il debito da garantire risulti notevolmente superiore all'entit� del patrimonio dello istituto medesimo (n. 140). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE Impostia di fabbricazione olio di oliva -Riscossione -Applicabilit�. art. 24 legge doganale -Stampati per ingiunzione. Se alla riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere applicato l'art. 24 legge doganale anche per ci� che riguarda la opposizione dell'intimato (n. 3). Se per la riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere usato lo stampato comune alle ingiunzioni per imposte sugli affari (n. 3). Prodotti petroliferi -Pagamento differito -Garanzie prestate mediante fideiussioni bancarie -(Legge 28 marzo 1968 n. 393, art. 3). Se la P.A. possa legittimamente ritenere non idonea a garantire il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi, la fideiussione prestata da uno degli istituti aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968 n. 393, ,qualora il debito da garantire risulti notevolmente superiore all'entit� del patrimonio dell'istituto medesimo (n. 4). 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTE DIRETTE Societ� a r. l. -Liquidazione -Omesso pagamento di imposte dirette Precedente occultamento e realizzo di attivit� sociali -Responsabilit� del}'amministratore -Falso in bilancio -Fraudolenta sottrazione di beni -(Art. 2621 e.e.; artt. 261, 4� c., e 265 t. u. 29 gennaio 1958 n. 645). Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle imposte dirette contro l'amministratore di una societ� a responsabilit� limitata in carica all'epoca in cui furono occultate e poi realizzate attivit� sociali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa, altres�, presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2,621 c. c. e 261, 4� comma, t. u. 29 gennaio 1958 n. 645 (n. 3). IMPOSTE E TASSE Societ� di capitali -Notificazione di atto tributario -Amministratore giudiziario scaduto -Prorogatio dei poteri -(Artt. 140 e 145 c.p.c.; t. u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 38; art. 2409 c. c.). Sulle modalit� di notificazione di un atto non giudiziale ad una s.p.a. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 548). Se sia configurabile una � prorogatio � dei poteri dell'amministratore giudiziario di una societ� di capitali, dopo la scadenza del termine prefissato dall'AiG. al suo mandato, ai fini della notifica ex art. 145, u. c., c.p.c. (n. 548). IMPOSTE VARIE, Concorsi a premi -Tassa di lotteria -Base imponibile -(R. d. l. 19 ottobre 1936 n. 1933, artt. 45 e segg.; r. d. 25 luglio 1940 n. 1077, artt. 113 e segg.; legge 15 luglio 1950 n. 585, art. 2). Se la tassa di lotteria sui concorsi a premi debba essere liquidata in base al valore dei premi offerti, qualora esso sia determinato nel piano dell'operazione, ovvero in base al valore dei premi effettivamente corrisposti (n. 56). INTERESSI Canoni demaniali -Ritardato pagamento -Indennit� � una tantum � Interessi di mora -(R. d. 14 agosto 1920 n. 1285, art. 25; art. 1224 e.e.). Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 19-20 n. 1285, in base al quale il concessionario � tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di adtri beni demaniali o patrimoniali indisponibili (n. 1). _,,,Ami !' fo PARTE II, CONSULTAZIONI Se, in caso di ritardato pagamento di canone di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, siano dovuti gli interessi di mora ai sensi del codice civile (n. 1). Se sulle somme lquidate una tantum a titolo di indennit� per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 1). LAVORO I.G.E. -Fondi integrativi di, previdenza e di quiescenza -Disponibilit� (Art. 2117 e.e.; artt. 71 e 72 reg. appr. con D.M. 20 aprile 1961). Se siano utilizzabili, da parte dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, i fondi per il trattamento integrativo. di previdenza e per il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto medesimo (n. 68). LOTTO E LOTTERIE Concorsi-a premi -Tassa di lotteria -Base imponibile -(R. d. l. 19 ottobre 1936 n. 1933, artt. 45 e segg.; r. d. 25 luglio 1940 n. 1077, artt. 1'13 e segg.; legge 15 luglio 1950 n. 585, art. 2). Se la tassa di lotteria sui concorsi a premi debba essere liquidata in base al valore dei premi offerti, qualora esso sia determinato nel piano dell'operazione, ovvero in base al valore dei premi effettivamente corrisposti (n. 39). Vincita al lotto -Prescrizione -Sciopero personale finanziario -Proroga dei termini -(Legge 19 ottobre 1938 n. 1933, art. 26; d. l. 2 giugno 1961 n. 498, art. 1). Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonch� di quelli di adempimento di obbligazioni e formalit�, previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d. I. n. 498/61, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 40). MILITARI Decorazioni per fatti non di guerra -Assegno straordinario -Riversib_ilit� (R. d. 4 novembre 1932 n. 1423, art. 18). S'e l'assegno straordinario annesso .alle decorazioni concesse per fatti non di guerra sia soggetto ai limiti di fiversibilit� stabiliti nell'art. 18 r. d. 4 novembre 1932 n. 1423 (n. 23). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NOTIFICAZIONE Societ� di capitali -Notificazione di atto tributario -Amministratore giudiziario scaduto -Prorogatio dei poteri -(Artt. 140 e 145 c.p.c.; t. u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 38; art. 2409 e.e.). Sulle modalit� di notificazione di un atto non giudiziale ad una s.p.a. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 29). Se sia configurabile una � prorogatio � dei poteri dell'amministratore giudiziario. di una societ� di capitali, dopo la scadenza del termine prefissato da1l'A.G. al suo mandato, ai fini della notifica ex art. 145, u. c., c.p.c. (n. 29). Violazione al Codice della Strada -Riscossione delle sanzioni -Ordinanza prefettizia -Notificazione -Modalit� -(D.P.R. 15 giugno 1959 n: 393, artt. 479 e 137 e segg. c.p.c.). Se le modalit� di notificazione delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie relative a violazioni al codice stradale siano regolate dalle norme speciali di detto codice o da quello del c.p.c. (n. 30). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Alloggi economici e popolari -ConVratto di cessione in propriet� -Risoluzione per volont� dell'acquirente -(D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2; legge 27 aprile 1962 n. 231). �-' Se l'acquirente di alloggio popolare ed economico possa, per gravi motivi di famiglia, in via unilaterale ottenere la risoluzione del contratto di cessione in pi:opriet� (n. 51). OPERE PUBBLICHE Appalto di opere pubbliche ~ Esonero dal versamento di cauzione -Revisione prezzi -(R. d. 23 maggio 1924 n. 827, art. 54). Se, nel �Caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero della cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideiussoria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come tale��il prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 9l'Yj. Capitolato generale -Riserve -Inerzia della P.A. -Messa in mora Termine -Domanda arbitrale -Proponibilit� -Decadenza -(D.M. 28 maggio 1895, art. 45; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 46). Se, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione appaltante nel decidere sulle riserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione previsto (n. 96). PARTE II, CONSULTAZIONI PENSIONI Credito dello Stato per rism�cimento danno causato da dipendente -Giu dicato -Familiari non eredi -Pensione di riversibilit� -Pignorabi lit� -Sequestrabilit� -Limiti -(Legge 8 giugno 1966 n. 424). Se la pensione di riversibilit� spettante alla vedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredit� del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal .dipendente, accertati mediante giudicato penale (n. 134). PIANI REGOLATORI Sicilia -Urbanistica -Deliberazioni comunali -Potere di annullamento Competenza -(Legge 6 ,agosto 1967 n. 765, art. 7;. r.d. 3 marzo 19,34 n. :183, art. 6). Se il potere di annullare le determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 23). PIGNORAMENTO Credito dello Stato per risarcimento danno causato da dipendente -Giudioato -Familiari non eredi -Pensione di reversibilit� -Pignorabilit� -Sequestrabilit� -Limiti -(Legge 8 giugno 1966 n. 424). Se la pensione di reversibilit� spettante alla vedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredit� del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal dipendente, accertati mediante giudicato penale (n. 20). PRESCRIZIONE Vincita al lotto -Prescrizione -Sciopero personale finanziario -Profl'oga dei termini -(Legge 19 agosto 1938 n. 1933, art. 26; d.l. 2 giugno 1961 n. 498, art. 1). Se la proroga dei termini di �prescnz10ne e di decadenza, nonch� di quelli di adempimento di obbligazioni e formalit�, previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d.I. n. 498/6,1, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 73). 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PREVIDENZA E ASSISTENZA I.C.E. -Fondi integrativi di previdenza e di q�iescenza -Disponibilit� ( Art. 2117 e.e.; artt. 71 e 72 reg. appr. con d.m. 20 aprile 19~1). Se siano utilizzabili, da parte dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, i fondi per il trattamento integrativo di previdenza. e per il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto medesimo (n. 85). PROPRIET� Demanio lacuale -Distanza delle costruzioni -Opere di difesa idraulica (R.d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 95; artt. 673, 879 e.e.). Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di dif.esa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 e.e. (n. 48). REATI FINANZIARI Societ� a r.l. -Liquidazione -Omesso pagamento di imposte dirette Precedente occultamento e realizzo di attivit� sociali -Responsabilit� dell'amministratore -Falso iri bilancio -Fraudolenta sottrazione di beni -'(Art..2621 e.e.; artt. 261, quarto comma, e 265 t.u. 29 gennaio 1958). Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del t.�. delle imposte dirette contro l'amministratore di una societ� a responsabilit� limitata in carica all'epoca in cui furono occultate e poi realizzate attivit� sociali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2621 e.e. e 261, quarto comma, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 8). REGIONE SICILIA Licitazione privata -Aggiudicazione -Annullamento -Atti viziati -Rinnovabilit� -Offerte -Termini di efficacia -Opere pubbliche per la Regione Siciliana -Chiusura della gara .;. Determinazione -(R.d. 18 novembre 1923, n. 2440; r.d. 23 maggio 1924, n. 827; L. reg. Sic. 18 luglio 1961, n. 10, art. 5). Se ai procedimenti d'asta e di licitazione sia applicabile, in linea di principio, la .regola, comune a tutti i procedimenti. amministrativi, della rinnovabilit� o riproducibilit� dei soli atti viziati, ferma la validit� e l'efficacia degli atti da questi indipendenti (n. 2). s�e l'efficacia delle offerte di concorrenti non aggiudicatari permanga soltanto fino alla chiusura della gara, ovvero fino all'approvazione del contratto stipulato con l'aggiudicatario (n. 2). In quale momento debbano ritenersi chiuse le gare espletate nell'interesse dell'Assessorato ai LL.PP. per la Regione Siciliana (n. 2). PARTE II, CONSULTAZIONI Sicilia -Urbanistica -Delibemzioni comunali -Potere di annullamento Competenza -(Legge 6 agosto 1967� n. 765, art. 7; r.d. 2 marzo 1934 n. 383, art. 6). Se il potere di annullare �e determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 3). RIFORMA FONDIARIA Assegnatario deceduto prima del riscatto -Successione -Designazione erede -Procedimento giurisdizionale -Natura -(Legge 29 maggio 1967 n. 379, art. 7; legge 3 giugno 1940 n. 1078, art. 7). Se per la designazione, da parte dell'autorit� giudiziaria, dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, si debba procedere con il !rito della camera di consiglio, previsto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione (n. 12). Se per la designazione dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, il Tribunale debba sentire il P. M. ,e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio (n. 12). RISCOSSIONE Credito dello Stato per risarcimento danno causato da dipendente -Giudicato -Familiari non eredi -Pensione di reversibilit� -Pignorabilit� -Sequestrabilit� -Limiti -(Legge 8 giugno 1966, n. 424). Se la pensione di reversibilit� gpettante alla yedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredit� del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal dlpendente, accertati mediante giudicato penale (n. 11). VioLazioni di norme di polizia forestale -Sanzioni pecuniarie -Riscossione, anche coattiva -Competenza -(Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t.u. 14 aprile 1910 n. 639). � Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 12). SCIOPERO Vincita al lotto -Prescrizione -Sciopero personale finanziario -Proroga dei termini -(Legge 19 ottobre 1938 n. 1933, art. 26; d.l. 2 giugno 1961 n. 498, art 1). Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonch� di quelli di adempimento di obbligazioni e formalit�, previsti dalle norme 28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d.l. n. 498/61, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 6). SOCIET� Negoziazione di azioni -Tassa fissa -Pagamento del prezzo -Contestualit� -(Legge 6 agosto 1954 n. 603, art. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge reg.). Se, ai fini dell'applicazione della tassa fissa di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954, n. 603 (che modifica l'art. 105, Tab. A, e gli artt. 10 e 11, Tab. E, ali. L.R.) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento si dichiari che detto pagamento � avvenuto in precedenza (n. 128). Societ� a r.l. -Liquidazione -Omesso pagamento di im.poste dirette -Precedente occultamento e realizzo di attivit� sociali -Responsabilit� dell'amministratore -Falso .in bilancio -Fraudo.Ienta sottrazione di beni ( Art. 2621 e.e.; artt. 261, quarto comma, e 265 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645). Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle imposte dirette contro l'amministratore di una societ� a responsabilit� limitata in carica all'epoca in cui' furono occultate e poi realizzate attivit� sodali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa, presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2621 e.e. e 261, quarto comma, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 129). Societ� di capitali -JVotificazione di atto tributario� -Amministratore giudiziario scaduto -Prorogatio dei poteri -(Artt. 140 e 145 c.p.c.; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645,art. 38; art. 2409 e.e.). Sulle modalit� di notificazione di tm atto non giudiziale ad una S.p.A. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 130). Se sia configurabile una prorogatio dei poteri dell'amministratore giudiziario di una societ� di capitali, dopo la scadenza del termine fissato. dall'autorit� giudiziaria al suo mandato, ai fini della notifica ex art. 145, u.c., c.p.c. (n. 130). STRADE Opere idrauliche -Concorsi -Strade statali -Autostrade in concessione Contribuzione- dell'ANAS -(R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 8). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 90). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza PARTE II, CONSULTAZIONI 29 categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione 'de1l'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 90). SUCCESSIONI Eredit� -Possesso di mobilia del de cuius -Accettazione tacita -(Art. 476 e.e.). Se, la utilizzazione del mobilio appartenuto all'eredit� costituisca accettazi�ne tacita della eredit� medesima (n. 84). TITOLI DI CREDITO Negoziazione di azioni -Tassa fissa -Pagamento del prezzo -Contestualit� -(Legge 6 agosto 1954 n. 603, art. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge regionale). Se, ai fini dell'applicazione della tassa fis11a di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954 n.-603 (che modifica l'art. 105 Tab. A e gli artt. 10. e 11 Tab. E all. legge reg.) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento' si dichiari che detto pagamento � avvenuto in precedenza (n. 18). NOTIZIAR.IO CONVEGNI DI STUDI L'U.D.D.A. -�Unione Democratica Dirigenti di Azienda� -ha organizzato in collaborazione con la � Fabian Society ., il � Club di Roma ., la Rivista � Proteus � l!lla conferenza internazionale che ha avuto luogo a Roma nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1972, sul tema �Processo alla Tecnologia? .. Il convegno, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Bilancio e della Programmazione ,;Economica nonch� di altri dicasteri e cui hanno gi� dato la loro adesione numerosi enti, fondazioni ed istituti nazionali e stranieri, � stato dedicato ai problemi di fronte a cui il mondo viene a trovarsi in relazione agii sconvolgimenti provocati nell'economia naturale e nella vita sociale da un troppo intenso ed irrazionale sviluppo delle attivit� umane. Dirigenti di azienda, economisti, sociologi, biologi, antropologi, urbanisti, giuristi sono stati chiamati a porre a confronto le loro opinioni in merito alla crisi della civilt� tecnologica e, soprattutto, circa gli indirizzi da seguire anche sul piano legislativo perch� il � progresso � si identifichi con il miglioramento, della qualit� della vita. Le diverse relazioni hanno avuto per oggetto temi come: � Tecnologia e risorse �, � Tecnologia ed inquinamento �, � L'uomo e l'ambiente �, � Tecnica e societ�., �Sviluppo demografic� e condizione umana�, �Le scelte di sviluppo economico e i problemi di sopravvivenza del consorzio umano� e � La qualit� della vita ed i valori della societ� civile�. Nel corso della conferenza � stato anche presentato e discusso il modello econometrico � WORLD 2 � elaborato da un gruppo di scienziati del Massachusetts Institute of Technology per iniziativa del � Club di Roma�. Tale modello � stato ideato al fine di fornire un contributo per un esame sistematico delle interazioni,' a livello mondiale, tra una serie di variabili (popolazione, risorse naturali, produzioni alimentari, fenomeni di inquinamento) e per agevolare l'individuazione delle �ond(~ioni per la transizione da un'epoca di crescita incontrollata ad uno stato di equilibrio ecologico globale. Un'ultima sezione � stata dedicata all'esame dei modi pi� op~ortuni di impegno dei principali problemi di convegni di massa (in particolare, del Servizio radiotelevisivo).