GENNAIO -FEBBRAIO 1968


IO XX-N. l 

RASSEGNA 


ELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1 9 6 8 


ABBONAMENTI 

ANNO ................................ L. 7.500 
UN NUMERO SEPARATO .....�..�......�.. � 1.300 


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LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 

e/e postale 1/40500 

Stampato in Italia � Printed in ltal'Y 

Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13,]luglio 1966 
(7213396) Roma, 1968 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 


Con questo numero le sezioni, terza e sesta, vengono 
curate rispettivamente dai colleghi avv; PIETRO DE FRANc1sc1 
e FRANCESCO CARUSI. 

Ai colleghi GIUSEPPE DEL GRECO che lascia l'incarico 
e FRANCESCO CARUSI che lascia la sezione terza per assumere 
la cura della sezione sesta, va il pi� vivo ringraziamento 
per la proficua attivit� svolta, neHa certezza 
che essi continueranno a dare, anche in avvenire, a;l periodico 
la loro migliore collaborazione. 

LA REDAZIONE 


INDICE 


Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNA


ZIONALE 
pag. 

Sezione seconda: 
GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
" 17 

Sezione terza: 
GIURISPRUDENZA CIVILE ,, 42 

Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRAl'WA " 71 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA " 76 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, 
APPALTI E FORNITURE � 118 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE ,, 146 

Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

~UESTIONI 
pag. 

~SSEGNA DI DOTTRINA )) 7 
~SSEGNA DI LEGISLAZIONE )) IO 
:ONSUL T AZIONI )) 18 
'JOTIZIARIO . . )) 31 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati: 
Michele Savarese, Benedetto Saccari, Pietro De Francisci, Ugo Gargiulo, 
Mario Fanelli, ,Franco Carusi, Antonino Terrnnova 


Le rassegne di dottr.ina e legfalazione dagli avvocati: 
Luigi Mazzella e Arturo Marzano 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


LA 
REDAZIONE, Note sul contenzioso dei pubblici appalti . . II, 1 

G. 
DE PAOLA, Osservazioni in tema di approvazione dei contratti 
sottoposti al regime di contabilit� . . . . . . � . . . I, 19 

P. DI TARSIA, Ingiunzione fiscal�: questioni vecchie e nuove . I, 90 

P. 
DI TARSIA, In tema di diritti della difesa: l'art. 372 c. p. p. e 
il deposito degli atti dell'istruttoria sommaria . . . . . . I, 146 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


1.CQUE PUBBLICHE ED ELETAPPALTO 
TRICIT� 

-Concessione e derivazione -Concessione 
di grande derivazione 
per forza motrice -Espropriazione 
di immobile occorrente per 
l'esecuzione dei lavori e degli impianti 
-Prefissione � per relationem 
� dei termini ex art. 13 leg. 
25 giugno 1865, n. 2359 -Legittimit� 
-Sussiste, 122. 

-Concessione e derivazione -Concessione 
di grande derivazione 
per forza motrice -Espropriazione 
per p.u. di immobi~e occorrente 
per l'esecuzione dei lavori 
e degli impianti -Proroga del 
termine di compimento di espropriazione 
per difficolt� incontrate 
dal concessionario nelle varie 
operazioni -Legittimit� -Sussiste 
-Sindacato del Giudice di 
legittimit� della valutazione delle 
ragioni della proroga -Esclusione 
-Necessit� che la proroga 
abbia durata non maggiore del 
termine prorogato -Esclusione, 

122. 
- 
Concessione e derivazione 
Concessione di grande derivazione 
per forza motrice -Espropriazione 
di immobile occorrente 
per la realizzazione del � franco 
� o zona di rispetto di un serbatoio 
-Legittimit� � -Sussiste, 

122. 
~MMINISTRAZIONE DELLO STATO 
E DEGLI ENTI PUBBLICI 

-Contabilit� generale dello Stato Contratti 
della p. a. -Approvazione 
-Efficacia retroattiva, con 
nota di G. DE PAOLA, 19. 

-Contabilit� generale dello Stato 
-Contratti della p. a. -Contratto 
concluso dallo stesso organo competente 
per l'approvazione -Approvazione 
implicita -Ammissibilit�, 
con nota di G. DE PAOLA, 

19. 
-Appalti di opere pubbliche -Appalti 
di opere militari -Mancata 
verbalizzazione della sospensione 
dei lavori ordinata dall'Amministrazione 
e dalla successiva 
ripresa dei lavori medesimi -Riserve 
dell'appaltatore investenti 
l'andamento generale dei lavori 
-Momento e sede di formulazione 
e di conferma -Verbale di 
ultimazione dei lavori e conto finale, 
126. 

-AP,palto di opere pubbliche -Appalti 
di opere militari -Ordine di 
servizio del direttore dei lavori 
-Ordine di sospensione dei lavori 
-Onere della riserva immediata 
-Presupposto necessario Verbale 
di sospensione e ripresa 
dei lavori, 125. 

-Appalto di opere pubbliche -Appalti 
di opere militari -Ordine 
di servizio del� direttore d�i lavori 
-�� Osservazioni � dell'appaltatore 
-Termine di decadenza Applicabilit� 
alle � riserve � dell'appaltatore 
,.. Esclusione -Differenza 
fra � osservazioni � e � riserve 
� 125. 

-Appalto di opere pubbliche Formazione 
del contratto -Aggiudicazione 
a seguito di incanto 

o di liquidazione privata -Natura 
ed efficacia di atto conclusivo 
della formazione del contratto Sussiste, 
118. 
-Appalto di opere pubbliche Onere 
dell'appaltatore di formulazione 
delle riserve -Funzione 
e portata -Fatti continuativi 
-Necessit� di immediata formulazione 
della riserva -Esclusione 
-Differimento della formulazione 
della riserva al momento della 
sottoscrizione del conto finale Sussiste, 
118. 

- 
Appalto di opere pubbliche -Potere 
discrezionale dell'Amministrazione 
committente di ordinare 
la sospensione dei lavori per 


vm RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

proprie � esigenze � -Presuppo


sti e limiti, 126. 

Appalto di opere pubbliche Svolgimento 
del rapporto -Difficolt� 
di esecuzione derivanti da 
cause preesistenti geologiche, 
idriche e � simili � non previste 
dalle parti -Notevole, maggiore 
onerosit� della prestazione dell'appaltatore 
-Diritto dell'appaltatore 
ad un � equo compenso � Concetto 
di causa preesistente, 
non prevista dalle parti, rilevante 
ai fini dell'indennizzo -Fattispecie, 
126. 

-Appalto di opere pubbliche Svolgimento 
del rapporto -Onere 
della riserva immediata -Presupposto 
nece~sario -Regolare 
formazione del documento contabile 
nel quale la riserva deve 
essere iscritta -Mancanza -Procastinazione 
dell'onere di proposizione 
della riserva -Sussiste, 

125. 
- 
Appalto di opere pubbliche Svolgimento 
del rapporto -Riserve 
dell'appaltatore -Onere di 
chiarezza -Sussiste, 126. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-V. Contabilit� generale dello 
Stato. 

CASSAZIONE 

-Quietanza del deposito per multa 
-Omessa trascrizione degli 
estremi sul ricorso e sulla copia 
notificata -Inammissibilit�, 70. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 


CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Contravvenzioni commesse da 
persone non residenti in Italia Notifica 
non obbligatoria -Viollazione 
1del diritto di difesa Esclusione, 
6. 

COLLEGIO AMMINISTRATIVO 

- 
V. Impiego pubblico. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Cassazione -Consiglio di Stato Decisioni 
-Sindacato delle Sezioni 
unite della Corte di Cassazione 
Limiti Questioni di 
legittimit� costituzionale -Irrilevanza 
sulla questione di giuri


sdizione -Inammissibilit� del 
ricorso, 36. 

-Cassazione -Consiglio di Stato Decisioni 
-Sindacato delle sezioni 
unite della Corte di Cassazione 
-Limiti -Questioni di 
legittimit� costituzionale -Potere 
dovere del Consiglio di Stato di 
pronunziarsi sulla rilevanza e 
sulla fondatezza delle questioni 
di legittimit� costituzionale 
Motivazione analitica -Eccesso 
di potere giurisdizionale -Insussistenza, 
34. 

-Danni di guerra -Indennizzo Contributo 
di ricostruzione 
Pretesa del privato alla concessione 
ed alla misura -Interesse 
legittimo -Giurisdizione del Consiglio 
di Stato, 36. 

-Edilizia economica e popolare Affitto 
di alloggi ai militari Provvedimenti 
relativi -Competenze 
della Autorit� militare e 
dell'I.N.C.I.S. -Natura giuridica 
-Effetti -Giurisdizione del 
giudice amministrativo, 38. 

-Espropriazione per p. u. -Piano 
regolatore della citt� di Roma Giurisdizione 
ordinaria e giurisdizione 
amministrativa -Controversia 
sulla esistenza del potere 
di espropriazione -Formulazione 
astratta della inesistenza del 

potere per esclusione del bene 
dalla previsione legislativa -Fattispecie 
-Giurisdizione del Giudice 
ordinario, con nota di G. 
PROVENZALI, 26.. 


-Giurisdizione generale di legit"timit� 
del Consiglio di Stato �� 
Presupposti Conseguenze 
Fattispecie, 17. 

-Navigazione marittima -Aziende 
concessionarie dei .servizi di trasporto 
-Contributo straordinario 
di esercizio -Richiesta di integrazione 
-Giurisdizione del 

I

Consiglio di Stato, 30. 
f 

l 



INDICE IX 

-Obbligazioni a contratti -Guerra 
-Deliberazioni del Commissario 
per la liquidazione e la sistemazione 
dei contratti di guerra Giurisdizione 
ordinaria e amministrativa 
-Criterio di discriminazione 
-Applicabilit� dei normali 
principi, con nota di G. DE 
PAOLA, 18. 

-Questioni di giurisdizione -Poteri 
della Cassazione in ordine ai 
presupposti di fatto, 30. 

-V. anche Competenza e giurisdizione, 
imposte e tasse in genere. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-V. Acque pubbliche. 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI 

-V. Friuli -Venezia Giulia, Sicilia. 


CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Pagamenti di spese -Vizi del 
procedimento amministrativo Annullabilit� 
dell'atto -Legittimazione 
-Fattispecie, 59. 

-V. anche Amministrazione dello 
Stato. 

CONTRATTI AGRARI 

-Innovazioni radicali progettate 
dal concedente -Esclusione della 
proroga legale -Attuabilit� ed 
utilit� generale delle trasformazioni 
-Preventiva dichiarazione 
in proposito dell'ispettorato agrario 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 3. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Conflitto di attribuzione tra Stato 
e Regione -Provvedimento non 
definitivo di organo statale Ammissibilit� 
del ricorso, 13. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-V. Circolazione statale, Contratti 
agrari, Friuli-Venezia� Giulia, 
Matrimonio, Lavoro, Procedimento 
penale, Sicilia. 

DANNI 

-V. Prescrizione. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Alloggi Cooperativi -Opere abusive 
-Ordine di rimozione -Presupposti, 
74. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 


ENTRATE PATRIMONIALI DELLO 
STATO 

-V. Imposte e tasse in genere. 

ESECUZIONE FISCALE 

-V. Imposte e tasse in genere. 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

-Espropriazione -Efficacia traslativa 
del decreto -Diritto all'indennit� 
-Prescrizione -Termine 
iniziale, 44. 

-Indennit� -Indennit� pari al valore 
denunciato ai fini dell'imposta 
sull'incremento di valore delle 
aree -Mancato deposito degli 
interessi -Decreto prefettizio Illegittimit�, 
73. 

-V. anche Acque pubbliche, Competenza 
e giurisdizione. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

-Conflitto di attribuzione fra Stato 
e Regione -Atto di rinvio della 
legge -Supposta illegittimit� del



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'atto di rinvio -Proposizione del 
ricorso da parte della Regione 
dopo 60 giorni della conoscenza 
delle decisioni di rinvio -Inammissibilit� 
del ricorso, 14. 

GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 


- 
V. Competenza e giurisdizione. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Ricorso giurisdizionale -Controinteressato 
-Atto di nomina di 
Commissario presso un Ente pubblko 
-Impugnativa -Posizione 
del Commissario -� Controinteressato, 
71. 

-Ricorso giurisdizionale -Controinteressato 
-Notifica a mezzo posta 
-Omesso deposito dell'avviso 
di ricevimento -Inammissibilit�, 
71. 

-Ricorso giurisdizionale -Controinteressato 
-Notifica presso l'ufficio 
-Consegna resa a mani proprie, 
71. 

-Ricorso giurisdizionale -Controinteressato 
-Nozione, 71. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 


GUERRA 

- 
V. Competenza e giurisdizione. 

IMPIEGO PUBBUCO 

-Carriera -Ricostruzione -Necessit� 
di riesame di provvedimento 
non pi� impugnabile -ImpugnabHit� 
del silenzio -Esclusione, 

72. 
-Provvedimento disciplinare 
Commissione giudicatrice -Partecipazione 
di componente gi� 
pronunciatosi in qualit� di inquirente 
-Illegittimit�, 72. 

-Stipen�l.i, assegni, indennit� -Ripetibilit� 
di emolumenti non dovuti 
-Limiti, 75. 

IMP,OSTA DI REGISTRO 

-Enunciazione di convenzione 
verbale -Enunciazione di �conferimenti 
in societ� di fatto -Momento 
da considerare ai fini della 
determinazione dell'imponibile E 
quello dell'attuazione dei con.
ferimenti -Accertamento presuntivo 
in base al patrimonio sociale 
al momento dell'enunciazione 
in mancanza di prova contraria 
inoppugnabile -Legittimit�, 

76. 
- 
Enunciazione di convenzione verbale 
-Enunciazione in sentenza 
-Tassabilit� ai sensi dell'art. 62 
della legge di registro -Sussiste, 

76. 
-Superficie -Locazione -Concessione 
di terreno per costruirvi un 
impianto di distribuzione di carburanti 
con annessa stazione di 
servizio -Configurabilit�, anche 
ai fini tributari, di un rapporto 

(anomalo) di locazione -Criteri, 

99. 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Attivo imponibile -Beni siti nel 
territorio di Trieste -Coacervo 
con i beni siti in altra parte del 
territorio dello Stato -Ammissibilit�, 
85. 

IMPOSTA SULLE SOCIET� 

-Reddito imponibile -Detrazioni 
-Imposte iscritte a ruolo posteriormente 
alla liquidazione o trasformazione 
delle Societ� -Sistema 
della legge n. 603 del 
1954, con nota di G. ANGELINI 
ROTA, 104. 

-Reddito imponibile -Detrazioni 
-Imposte iscritte a ruolo posteriormente 
alla liquidazione o trasformazione 
delle societ� -Sistema 
del vigente t. u. sulle imposte 
dirette, con nota di G. ANGELINI 
ROTA, 105. 


INDICE. 
:X:I 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Avviso di accertamento di valore 
-Mancata sottoscrizione della 
copia notificata -Nullit� -Inesistenza, 
con nota di G. ANGELINI 
ROTA, 112. 

Competenza e giurisdizione 
Estimazione semplice ed estimazione 
complessa -Criteri distintivi 
-Controversia sulla individuazione 
della consistenza dei beni 
conferiti in una societ� di fatto 
-� di estimazione semplice, 

76. 
-Imposte dirette -Azione giudiziaria 
-Necessit� della preventiva 
decisione definitiva di una 
Commissione -Decisione su sole 
questioni. pregiudiziali -Non � 
sufficiente, con nota di G. ANGELINI 
ROTA, 115. 

-Imposte dirette -Ricorso contro 
i ruoli per duplicazione -Termine 
-Inosservanza -Ripetizione 
di indebito -Ammissibilit� Fattispecie, 
con nota di G. ANGELINI 
ROTA, 109. 

-Imposte, tasse, entrate patrimoniali 
dello Stato -Distinzione Proventi 
del �servizio ferroviario 
-Entrate di diritto privato 
-Competenza . e giurisdizione Competenza 
per materia -Ingiunzione 
per il pagamento del 
biglietto ferroviario e della soprattassa 
-Competenza funzionale 
del Tribunale -Esclusione, con 
nota di u. GIARDINI, 42. 

~ 
Ingiunzione fiscale -Opposizione 
-D� luogo ad un giudizio di cognizione 
nel merito della pretesa 
e non ad un giudizio sulla legittimit� 
dell'atto, con nota di P. DI 
TARSIA, 90. 

- 
Procedimento dinanzi alle Commissioni, 
nullit� degli atti della 
sentenza -Rimedi -Impugnazione 
-Necessit� -Limiti, con nota 
di G. ANGELINI ROTA, 112. 

IMPUGNAZIONE 

-Impugnazione incidentale tardiva 
diretta contro una parte diversa 

da quella che ha proposto l'impugnazione 
principale -Inammissibilit� 
-Causa inscindibile -Impugnazione 
autonoma in via incidentale 
tardiva -Ammissibilit�, 

67. 
INGIUNZWNE �FISCALE 

-Opposizione -Domanda riconvenzionale 
all'Amministrazione Ammissibilit�, 
con nota di P. DI 
TARSIA, 90. ' 

-V. anche Imposte e Tasse in genere. 


LAVORO 

-Riposo settimanale del lavoratore 
-Cadenza ad intervalli pi� lunghi 
di una settimana -Legittimi-. 
t� costituzionale -Fattispecie diverse, 
8. 

LEGGI, DECRETI E �REGOLAMENTI 


-4egge ed atti aventi forza di 
legge -Incidenza sui diritti soggettivi 
-Questioni di legittimit� 
costituzionale -Declaratoria di 
illegittimit� da parte della Corte 
Costituzionale -Giurisdizionale 
del giudice ordinario, 17. 

LOCAZIONE 

- 
V. Imposta di registro. 

MANDATO 

-Mandato con rappresentanza Eccesso 
nell'esecuzione dell'incarico 
-Nozione -Effetti, 59. 

MATRIMONIO 

-Separazione di fatto dei Coniugi 
-Obbligo del marito di somministrare 
alla moglie ci� che � 
necessario ai bisogni della vita Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 1. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

NAVE E NAVIGAZIONE 

-V. Competenza e giurisdizione. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-V. Competenza e giurisdizione. 

OPERE PUBBLICHE 

-V. Appalto. 

PRESCRIZIONE 

Cause impeditive all'esercizio del 
diritto -Nozione, 45. 

Illecito meramente civile ed illecito 
penale da unico fatto in danno 
della stessa persona -Prescrizione 
dell'azione risarcitoria da 
illecito civile -Applicabilit� del 
pi� lungo termine della prescrizione 
per il reato, 47. 

-Prescrizione del diritto al risarcimento 
del danno da reato Determinazione 
della prescrizione 
pi� lunga stabilit� per il reato 
-Rilevanza del titolo del reato 
contestato e irrilevanza della 
qualificazione data dalla sentenza 
-Cause interruttive della 
prescrizione penale -Irrilevanza 
ai fini della prescrizione in sede 
civile, 50. 

-V. anche Violazione delle leggi 
finanziarie e valutarie. 

PRIVILEGI 

Credito per le spese previste 
nella seconda parte dell'art. 552 

c. nav. -Rimborso a favore del 
raccomandatario -Trasferimento 
ope legis del privilegio con il credito, 
63. 
PROCEDIMENTO CIVILE 

Interruzione del processo 
Omessa declaratoria dell'interruzione 
-Legittimazione a dolersi 
dell'irregolare prosecuzione del 
giudizio, 76. 

-PROCEDIMENTO PENALE 

-Istruzione -Istruzione sommaria 
-Chiusura -Proscioglimento Applicazione 
della norma che impone 
il deposito degli atti in Cancelleria 
-Obbligatoriet�, con nota 
di P. DI TARSIA, 146. 

-IstrUllione formale e sommaria 
senza previa contestazione del 
fatto o interrogatorio dell'imputato 
-Proscioglimento -Illegit.,. 
timit� costituzionale, 11. 

-Procedimento contro minorenni 
-Ispezione corporale -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 

15. 
SICILIA 

-Conflitto di attribuzione tra Stato 
e Regione -Comitato regionale 
per il credito ed il risparmio 


I 
~ 

Ammin~stratori e sindaci delle fil 
Casse di Risparmio -Deroga alla 
incompatibilit� -Carenza di potere 
del Comitato regionale, 2. 


� 

-Conflitto di attribuzione con lo 
Stato -Competenza a costituire 
le Commissioni Pr,0vinciali per 

I,,

l'istruttoria delle domande di 

iscrizione agli albi nazionali de


.

gli esportatori di prodotti ortofrutticoli 
-Spetta al Prefetto, 13. '


I

I 

TRASPORTO E NOLEGGIO MARITTIMO 


I

-Raccomandatario -Disciplina Obbligo 
di anticipare le spese, 
relative ai transiti, previste dalla 
seconda parte dell'art. 552 cod. 
nav., 63. 

VIOLAZIONI DELLE LEGGI F'INANZIARIE 
E VALUTARIE 


<�:lli 

-Pena pecuniaria -Prescrizione 
Verbali di accertamento delle 
violazioni -Efficacia interruttiva 

li

della prescrizione -Limiti, con 

nota di G. ANGELINI ROTA, 102. 

I 



INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


:!ORTE COSTITUZIONALE 

il dicembre 1967, n. 144 . pag. 1 
l5 dicembre 1967, n. 145 . 2 
l5 dicembre 1967, n. 147 . 3 
l5 dicembre 1967, n. 149 . 6 
l5 dicembre 1967, n. 150 . 8 
l5 dicembre 1967, n. 151 . 11 
l5 dicembre 1967, n. 153 . 13 
l5 dicembre 1967, n. 154 . 14 
.5 dicembre 1967, n. 156 . 15 

GIURISDIZIONI CIVILI 

::ORTE DI CASSAZIONE 

;ez. Un., 14 giugno 1967, n. 1331 . pag. 76 
lez. Un., 24 giugno 1967, n. 1556 17 
;ez. Un., 31 luglio 1967, n. 2037 18 
;ez. Un., 31 luglio 1967, n. 2039 26 
;ez. I, 7 ottobre 1967, n. 2290 . 85 
;ez. Un., 9 ottobre 1967, n. 2339 90 
lez. Un., 13 ottobre 1967, n. 2443 30 
lez. I, 30 novembre 1967, n. 2851 . 99 
lez. I, 4 dicembre 1967, n. 2869 . . 118 
;ez. III, 20 dicembre 1967, n. 2988 . 42 
!ez. I, 8 gennaio 1968, n. 34 . . . 102 
lez. Un., 15 gennaio 1968, n. 82 . 34 
lez. I, 18 gennaio 1968, n. 91 . . . 44 
lez. III, 22 gennaio 1968, n. 171 . 47 
lez. III, 22 gennaio 1968, n. 175 . 50 
lez. I, 27 gennaio 1968, n. 267 . 104 
;ez. I, 31 gennaio 1968, n. 314 . 109 
)ez. I, 3 febbraio 1968, n. 350 . 112 
lez. I, 3 febbraio 1968, n. 354 . 115 
lez. I, 8 febbraio 1968, n. 417 . 59 
lez. Un., 9 febbraio 1968, n. 424 . 36 
;ez. I, 10 febbraio 1968, n. 429 . . 63 
;ez. I, 21 febbraio 1968, n. 575 . . 67 
;ez. I, 21 febbraio 1968, n. 577 . . 70 
~ez. �n., 29 febbraio 1968, n. 661 . 38 

~RIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

6 febbraio 1968, n. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 122 


XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LODI ARBITRALI 

20 febbraio 1968, n. 5 (Roma) . . . . . . . . . . . . . . pag. 125 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 12 gennaio 1968, n. 1 pag. 71 
Sez. IV, 12 gennaio 1968, n. 5 71 
Sez. IV, 1.2 gennaio 1968 n. 10 72 
Sez. IV, 12 gennaio 1968, n. 12 . 72 
Sez. IV, 12 gennaio 1968, n. 17 . 73 
Sez. IV, 7 febbraio 1968, n. 70 . 74 
Sez. IV, 14 febbraio 1968, n. 74 . 75 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. II, 5 gennaio 1968, n. 4163 . . . . . . . . . . . . . . pag. 146 


SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 

QUESTIONI 

Per una nuova disciplina del contenzioso dei pubblici appalti . . pag. 1 

RASSEGNA DI DOTTRINA 

C. 
CARBONE, I doveri pubblici individuali nella Costituzione, 
Giuffr�, Milano, 1968 . . . . . . . . . . . . . pag. 7 
G. 
CERVATI, Aspetti della legislazione vigente circa usi e terre 
di uso civico, Riv. trim. dir. pubblico . . . . . . . . . 9 
V. GIORGis, 
Imposte di bollo e di pubblicit�, Nuova Rivista Tributaria, 
editrice, Roma, 1968 . . . . . . . . . . . . . 9 
E. 
PERFETTI, L'appalto nei riflessi delle imposte indirette delle 
agevolazioni tributarie, De Donato Leonardo da Vinci, Bari, 
.1967 . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

LEGGI E DECRETI (segnalazioni) ........ pag. 10 


NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

-Norme delle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
10 

[NDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) 

Acque pubbliche pag. 18 Enfiteusi . pag. 21 
Agricoltura e Foreste 18 Esecuzione forzata . 21 
Amministrazione pub-Espropriazione p e r 

blica. 18 p. u. 21 
Assicurazioni . 19 Fallimento 22 
Borsa 19 Ferrovie 22 
Comuni e Provincie 19 Impiego pubblico 23� 
Contrabbando 19 I m p o r t a z i o n i ed 
Contributi e finanzia-Esportazioni 24 

menti 19 Imposta di bollo 24 
Costituzione 20 Imposta di Registro . 25 
Edilizia ec. e popo-Imposta di succes


lare 20 sione 25 
Elettricit� ed Elettro-Imposta generale endotti 
. 20 trata 25 


RASSl!.GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposte e tasse pag. 26 Professioni pag. 28 

Regioni 28 

I

Infortuni sul lavoro . 26 

Re'sponsabilit� civile 28

Locazione di cose 26 

Riscossione coattiva 29

Navi 27 

Strade 29 

Occupazione 27 

Trasporti 29 

I

27

Pensioni . Trattati e Convenzio-~ 
Previdenza ed assi-ni Internazionali 29 

~ 

stenza 27 Turismo 29 
Procedimento civile 28 Usi civici 30 


NOTIZIARIO ..................... pag. 31 


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PARTE PRIMA 




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GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE 


::!ORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 144 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Mortati -Aiello e Nuccio (n. c.). 

'1atrimonio -Separazione di fatto dei coniugi -Obbligo del marito 

di somministrare alla moglie ci� che � necessario ai bisogni della 

vita -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. artt. 3, 29, cod. civ. art. 145, primo comma). 

L'obbligo del marito, disposto dall'art. 145, primo comma, del 
~odice civile in riferimento al secondo comma dello stesso articolo, di 
:omminist1�are alla moglie tutto ci� che le � necessario per i bisogni 
lella vita in relazione alle proprie sostanze, senza consentire che si 
enga conto dei redditi della medesima, non contrasta con l'art. 3, 
>rimo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, quando esseniovi 
soltanto separazione di fatto dei coniugi, restino immutati gli ob>
lighi e i diritti de.rivanti dal matrimonio (1). 

(Omissis). -La Corte ritiene che la rHsposizione denunciata non 
ontrasti con la Costituzione poich� la diversit� della distribuzione 
legli oneri fra i due COIJ,.iugi trova fondamento nella diversa posizione 

(1) La questione, decisa con procedimento in Camera di Consiglio, era 
tata sollevata con ordinanza 13 ottobre 1966 della Corte di Appello di 
'Iessina (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1967, n. 12). 
La sentenza della Corte Costituzionale richiamata in motivazione, . 

3 maggio 1966, n. 46 � riportata in questa Rassegna, 1966, I, 528 con ri


hiami. Tale sentenza � stata pure annotata da AMATO, in Giur. it., 1967, 

605; BIGLIAZZI-GERI, in Democrazia e diritto, 1966, 313; A. GUARINO, in 

tir. e giur., 1966, 463; NocILLA, in Giur. Cast., 1966, 785. 

La Corte, nella prima parte della motivazione, pone a raffronto la sirnzione 
di fatto di cui alla sentenza n. 46 del 1966 rispetto a quella in 
:issegna. Mentre nel primo caso trattavasi di separazione consensuale, 
el secondo trattasi di separazione di fatto, di situazione, cio�, che non 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che il vigente codice di diritto privato, ritenendola necessaria ad 
assicurare l'unit� della famiglia, conferisce loro e che si concreta nell'attribuire 
al marito (oltre che l'esclusivit� dell'esercizio della e patria 
potest� � sui figli) la titolarit� di una � potest� maritale �, alla quale 
connette una ampia serie di particolari poteri, tali da porlo in posizione 
di preminenza sulla moglie. A siffatta preminenza si accompagna poi 
anche l'affievolimento delle sue responsabilit� per l'inadempimento di 
qualcuno degli obblighi derivanti dallo stato matrimoniale, come nel 
caso considerato dall'ultimo comma dell'art. 151 del codice civile. 

Appare chiaro che nel sistema del codice i particolari doveri 
imposti al marito, quali sono quello della � protezione � della moglie 
e l'altro, del quale si controverte, della somministrazione ad essa di 
tutto quanto le � necessario per la soddisfazione di ogni suo bisogno, 
senza riguardo alle sostanze di lei, sono da valutare nel rapporto in 
cui si trovano di necessaria correlazione con la situazione di vantaggio 
a lui conferita, sicch�, ferma rimanendo quest'ultima, nessuna attenuazione 
potrebbe apportarsi negli obblighi, venendo altrimenti meno 
l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, 11. 145 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Benedetti -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. 
gen. dello Stato Guglielmi) c. Presid~nte Regione Siciliana (avv. 
Sorrentino). 

Sicilia -Conflitto di attribuzione tra Stato e Re~ione -Comitato re~io


nale per il credito e il risparmio -Amministratori e sindaci delle 

Casse di Risparmio -Dero~a alla incompatibilit� -Carenza di 

potere del Comitato re~ionale. 

(St. Sicilia art. 17, lett. e, art. 20; d. P. R. 27 giugno 1952, n. 1133, artt. 1 e 2). 

Spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per il 
credito e risparmio, e non alla Regione Sicilia.na, e per essa al Comitato 
regionale, la competenza ad emettere i p1�ovvedimenti di deroga 
alle incompatibilit� per l'ufficio di amministratore e di sindaco delle 

forma oggetto di specifica prev1s10ne normativa, di guisa che rimangono 
immutati gli oblighi e i diritti derivanti dal matrimonio e non sussiste alcun 
elemento idoneo a differenziare la situazione stessa da quella che caratterizza 
il rapporto matrimoniale. � 

Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, in ipotesi di separazione 
di fatto, la disciplina deve, conseguentemente, ricondursi in tutto all'articolo 
145 e.e. 


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I 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS�. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 

Casse di Risparmio, previsti dall'art. 4 del r. d. l. 24 febbraio 1938, 

n. 204, integrato dall'articolo unico della legge di conversione 3 giugno 
1938, n. 778 (1). 
CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 147 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Mortati -Barone ed altri (Avv. Stella) e Presidente 
del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

Contratti agrari -Innovazioni radicali progettate dal concedente Esclusione 
della proroga legale -Attuabilit� ed utilit� generale 
delle tr~sformazioni -Preventiva dichiarazione in proposito dell'Ispettorato 
agrario -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 24, 101 e 102; d. I. C. P. s. 1� aprile 1947, n. 27.3, art. l, lett. b; I. 
13 giul'(llo 1961, n. 527, art. unico). 

L'art. 1, lett. b, del d. l. C. P. S. 1� apr�le 1947, n. 273, modificato 
d.all'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, disponendo che 
!a dichiarazione dell'Ispettorato agrario compartimentale circa l'attuabilit� 
e l'utilit� generale delle trasformazioni agrarie progettate dal 
~oncedente per la cessazione della proroga legale vincola, entro certi 
!imiti, il giudice ai fini della risoluzione del rapporto agrario, non 

(1) La Corte ha affermato che i provvedimenti di dispensa in questione 
non rientrano nella competenza del Comitato regionale per il credito ed il 
risparmio, esorbitando delle attribuzioni spettanti al Comitato stesso in 
virt� dell'art. 2 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133. Tale articolo, alla 
lett. a), attribuisce al comitato la competenza circa � l'ordinamento di istituti 
ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale� 
~d alla lett. e) � la nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed 
~ziende di cui alla lettera a, nei casi in cui dalle vigenti disposizioni � 
:lemandata agli organi di vigilanza bancaria �. 
Ora la Corte ha esattamente ritenuto che la dispensa dalle incompatioilit� 
� un provvedimento a contenuto particolare che non rientra nel 
~oncetto di � ordinamento �, il quale indica provvedimenti a contenuto 
generale, e che il provvedimento di dispensa si distingue da quello di 
nomina per il procedimento di formazione, per la diversit� del contenuto 
~ delle ragioni che ne giustificano l'adozione. Con tale motivazione la Corte 

b.a accolto pienamente la tesi sostenuta dall'Avvocatura. 
La Regione aveva promosso in via incidentale la questione di legitti!
Ilit� costituzionale degli artt. 1, 2, 10 del citato decreto presidenziale in 
riferimento all'art. 20 dello Statuto, ma la Corte ha dichiarato la questione 
manifestamente infondata. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

contrasta n� col diritto di difesa, n� con quello dell'indipendenza e del 
libero convincimento del giudice, stabiliti dagli artt. 42, 101 e 102 della 
Costituzione (1). 

(Omissis). -1. -Le due cause riguardano la stessa questione di legitti~
it� costituzionale, sollevata nei confronti deli'art. 1, lett. b, del d. 1. 

C. P. S. 1� aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, 
n. 527, contenente proroga dei contratti agrari, anche se una fa riferimento 
alla violazione del solo art. 24 della Costituzione mentre l'altra 
denuncia anche quella degli artt. 101 e 102. Perci� esse sono state 
trattate congiuntamente e vengono ora riunite per essere decise con 
unica sentenza. 
2. -La questione deve ritenersi infondata sotto l'aspetto delle 
allegate violazioni, sia del diritto all'azione ed alla difesa in giudizio, 
sia del principio del libero convincimento del giudice. A comprovare 
l'esattezza di tale affermazione occorre '.lnzitutto tenere presente la 
funzione assegnata al decreto n. 273, che � quella di limitare il diritto 
dei proprietari terrieri alla libera disponibilit� dei fondi concessi in 
compartedpazione o in affitto, affinch� risulti tutelato l'interesse generale 
alla protezione della parte del rapporto contrattuale economicamente 
e socialmente pi� dibole. Protezione che si esplica, sia con l'imposizione 
della proroga legale dei contratti agrari in corso, sia con il 
condizionare i casi di deroga alla proroga stessa ad eventi tassativamente 
determinati, riguardanti o l'esigenza dello stesso concedente di 
coltivare direttamente il fondo, ovvero (come nel caso che qui viene in 
considerazione) l'interesse del privato proprietario a ricavare maggiori 
profitti dalla coltivazione del fondo, ma solo in quanto esso appaia 
connesso con l'interesse generale. 
� appunto siffatta connessione fra queste due specie di interessi 
che spiega come la disposizione denunciata, oltre a conferire al giudice 
poteri particolarmente penetranti in ordine alla valutazione della 
correlazione rilevabile fra la natura, l'entit�, i tempi delle trasformazioni 
agrarie volute effettuare dal proprietario e la incompatibilit� 
rispetto ad esse della presenza nel fondo dell'affittuario o del colono, 
allo scopo di evitare che senza un'effettiva necessit� venga sacrificata 

(1) La Corte ha riunito i giudizi di legittimit� costituzionale promossi 
con ordinanza 4 marzo 1966 della Corte di Appello di Venezia (Gazzetta 
Ufficiale n. 143 dell'll giugno 1966) e con ordinanza dell'll luglio 1966 della 
Corte di Appello di Catania (Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre). 
Per riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 70 del 1961 
e n. 94 del 1962, si rinvia al volume I giudizi di costituzionalit�, 1961-1965, 
pag. 206. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 

:i. pretesa di costoro al mantenimento in vita del rapporto, richieda 
.'altra parte all'Ispettorato agrario compartimentale una preventiva 
.ichiarazione, vincolante il giudice, circa i'attuabilit� e l'utilit� delle 
1edesime in confronto con le esigenze dell'incremento della produione 
agraria, nonch� con quelle dell'occupazione della mano d'opera. 

� la diversit� degli interessi voluti soddisfare che d� ragione del 
.uplice procedimento richiesto affinch� si possa consentire la deroga 
lla proroga legale: il primo, di carattere amministrativo, implicante 
ipprezzamenti d'indole discrezionale, anche se in parte di discrezionait� 
tecnica, effettuabili per opera delle autorit� (Ispettorati comparimentali 
e Ministro dell'Agricoltura) che appaiono le sole, o le pi� 
donee, a valutare la corrispondenza del progetto di trasformazione 
on le complessive esigenze dell'economia e della solidariet� sociale 
da apprezzare anche in relazione alle direttive fissate dai programmi 
conomico-sociali ed alla loro idoneit� al conseguimento delle finalit� 
ui questi hanno riguardo). Il secondo procedimento, esperibile avanti 
gli organi giurisdizionali, solo dopo che l'autorit� amministrativa si 
ia pronunciata in senso favorevole all'istanza del proprietario, non 
1resenta nessuna limitazione all'esercizio delle comuni facolt� consenite 
alle parti, n� dei poteri del giudice per giungere alla determinaione 
della volont� della legge nel caso concreto, con riferimento alla 
ussistenza dei requisiti di radicalit�, di incompatibilit�, di immediaezza, 
richiesti dall'art. 1 lett. b. Non � esatto quanto � stato dedotto 
talla difesa di uno dei concedenti, che cio� la fissazione da parte del'
lspettorato del termine per l'ultimazione delle opere di trasforma;
ione vincoli l'apprezzamento del giudice drca la immediatezza delle 
rasformazioni proposte, poich�, mentre questa riguarda l'inizio delle 
nedesime, l'altra attiene alla loro durata massima e persegue lo 
.copo della tutela dell'interesse generale cui esse sono collegate. 

Nssuna obiezione in ordine alla costituzionalit� dell'intervento 
lell'autorit� amministrativa, in modo condizionante per l'esercizio del'
azione g.iudiziaria, potrebbe dedursi n� dalla circostanza� che l'inte
�esse cui esso si rivolge � fatto valere solo in sceguito all'iniziativa del 
>rivato, n� dal fatto che l'inosservanza degli obblighi assunti dal 
>roprietario dia luogo non gi� a sanzioni amministrative, ma solo a 
loveri nei confronti della parte privata, che pu�, ai sensi dell'art. 4, 
�ichiedere la restituzione del fondo ed il risarcimento del danno a lui 
>roveniente dall'avvenuto diniego della proroga legale. Infatti la tutela 
lel pubblico interesse non si effettua sempre e 12ecessariamente con le 
:tesse forme, n� assume sempre la stessa intensit�, potendo invece venire 
liversamente ordinata secondo il grado di :::ilevanza delle necessit� 
;ociali e la diversit� del contemperamento che si rende necessario at:
uare fra queste ultime e l'autonomia consentita ai privati. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ed una volta ritenuto 
ammissibile il parziale affievolimento in interesse legittimo del 
diritto del proprietario alla trasformazione delle culture del proprio 
fondo, deve ritenersi che nessuna violazione dell'art. 24 della Costituzione 
sia riscontrabile. Infatti nella fase amministrativa, dotata di una 
sua autonomia rispetto al processo giurisdizionale, se non � assicurato 
il contraddittorio (che non trova garanzia costituzionale, riguardando 
l'art. 24 solo il procedimento giudiziario) non subisce alcun limite la 
tutela della situazione giuridica soggettiva del concedente, n�l caso di 
dichiarazione a lui sfavorevole dell'Ispettorato agrario o del Ministero 
dell'agricoltura, rimanendo essa sempre effettuabil~ con la piena applicazione 
dei principi vigenti in materia. 

Deve altresi escludersi che ricorra una violazione degli artt. 101 
e 102, poich�, come si � gi� rilevato, nessun limite � posto alla indipendenza 
del giudice ed alla formazione del suo libero convincimento, 
dato che questo � effettuabile sulla base di tutti gli accertamenti �probatori 
consentiti dalle comuni norme, in ordine alla sussistenza dei 
requisiti necessari per la pr.onuncia sulla richiesta di decadenza del 
diritto alla proroga, mentre limite contrastante con le norme richiamate 
non pu� considerarsi quello che discende dall'atto amministrativo che 
precede il giudizio contenzioso e che, se legittimo, vincola il giudice 
alla sua applicazione, secondo le norme genero.li regolanti tale specie 
di atti. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 149 -Pres. Ambrosini, 
Rel. Chiarelli -Gottler (n. c.) e Pres. Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

Circolazione stradale -Contravvenzioni commesse da persone non 

residenti in Italia -Notifica non obbligatoria -Violazione del 

diritto di difesa -Esclusione. 

(Cast., art. 24; d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 141, quinto comma). 

Non � fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 141, quinto comma, del 
Codice stradale, secondo cui non � obbligatoria la notificazione delle 
contravvenzioni alle persone non residenti in Italia, perch�� la stessa 
norma non dispensa dall'osservanza, nel successivo giudizio penale, � 

~ 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 7 

delle norme processuali dirette a garantire il diritto della �ontestazione 
dell'accusa, che � la prima manifestazione del diritto alla difesa (1). 

(Omissis). -L'art. 141 del codice della strada stabilisce che gli 
estremi della contravvenzione, non immediatamente contestata, debbono 
essere notificati al. contravventore, il quale, nei termini previsti dallo 
stesso codice (art. 138), pu� effettuare l'oblazione e pu� chiedere che 
siano inserite nel rapporto le proprie dichiarazioni. 

Il quinto comma dello stesso art. 141 dispone che la notificazione 
non � obbligatoria quando la contravvenzione riguardi persona che 
non risiede in Italia. 

La proposta questione di legittimit� costituzionale concerne quest'ultima 
disposizione, in quanto si assume che essa sarebbe in contrasto 
con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perch�, impedendo 
al contravventore di inserire nel verbale le proprie dichiarazioni, ne 
limiterebbe il diritto di difesa. 

La questione non � fondata. 

La notifica della contravvenzione e la compilazione del rapporto, 
con l'inserzione delle eventuali dichiarazioni del contravventore, appartengono, 
come ha esattamente osservato la difesa della Presidenza del 
Consiglio, a una fase precedente l'inizio e l'istruttoria del processo 
penale, alla quale pertanto non si riferisce l'art. 24, secondo� comma, 
della Costituzione. Gi� in una sua precedente sentenza questa Corte 
ha rilevato come la ricordata norma costituzionale ha riguardo esclusivamente 
al giudizio e non si estende ai momenti anteriori dal quale 
esso trae origine (sent. n. 10 del 1963). 

Decisiva �, comunque, la considerazione che l'omissione della notifica 
non impedisce n� limita i successivi atti di difesa. 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 4 aprile 1986 del 
Pretore di Chiusa (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 19661 n. 213). 
Funzione essenziale dell'istituto della notifica della contravvenzione 
� quella di consentire al contravventore di esercitare il diritto di oblazione 
(Cass. 26 aprile 1960, Giust. pen. 1960, III, 425). 

Tale diritto pu� essere sempre esercitato entro i termini previsti dall'art. 
162 cod. penale. 

D'altra parte, � costante insegnamento della Corte C:ostituzionale che 
l'art. 24 della Costituzione opera � ratione temporis � solo nell'ambito del 
processo vero e proprio, non prima (sent. 16 febbraio 1963, n. 10, Riv. it. 
dir. proc. penale, 1963, 613, con nota di CHIAVARIO, Inizijo del procedimento 
penale a tutela costituzionale del difitto di difesa, citata, in motivazione). 

L'altra sentenza citata in motivazione 9 giugno 1967, n. 70, sulla eledone 
di domicilio a favore dell'imputato r_esidente all'estero � pubblicata 
in questa Rassegna, 1967, 497. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Infatti, se la norma impugnata rende non obbligatoria la notifica 
della contravvenzione, quando riguardi persona non residente in Italia, 
non dispensa dall'osservanza, nel successivo giudizio penale, delle 
norme processuali dirette a garantire il diritto, alla contestazione dell'accusa, 
che � la prima manifestazione del diritto alla difesa. 

Pertanto, quando � noto quale sia la residenza all'estevo del contravventore, 
dovr� a lui darsi avviso (come � stato fatto nel caso che 
ha dato luogo al presente giudizio) dell'iniziato procedimento a suo 
carico, ai sensi dell'art. 177 bis c. p. p., osservando, negli ulteriori provvedimenti, 
un congruo termine per la elezione di domicilio da parte 
sua, come statuito con la sentenza 9 giugno� 1967, n. 70, di questa 
Corte. Si dovr� invece far ricorso al procedimento previsto dall'articolo 
170 c. p. p. (nomina del difensore d'ufficio, notificazioni mediante 
deposito in cancelleria) nel caso -e solo nel caso -che l'imputato 
sia irreperibile o non abbia provveduto, dopo il regolare avviso, alla 
dichiarazione o elezione di domicilio. 

La dovuta applicazione delle ricordate norme dell'ordinamento 
processuale penale garantisce cos� il diritto di difesa dell'imputato di 
contravvenzione al codice della strada, fin dall'inizio del giudizio e 
nelle sue fasi successive. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 150 -Pres. Ambrosini, 
Rel. Verz� -Salomon ed altri (avv. Ventura, Ravagni e Bussi), 
Soc. Polymer e Terni (avv. Sorrentino, Tumedei) e Presidente 
Consiglio dei Min.istri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese e Casamassima). 


Lavoro -Riposo settimanale del lavoratore -Cadenza ad intervalli 

pi� lunghi di una settimana -Legittimit� costituzionale -Fatti


specie diverse. 

(Cost., art. 36; r. d. 19 ottobre 1923, n. 2328, �art. 16; r. d. l. 15 marzo 1923, 

n. 692, art. 4; r. d. 10 settembre 1923, n. 1955, art. 8; r. d. 10 settembre 1923, 
n. 1957, art. 1). 
Non contrastano col precetto del riposo settimanale inderogabile 

del Lavoratore quelle norme che, nei limiti strettamente indispensabili, 

di volta in volta, autorizzano il riposo ad interv,alli pi� lunghi di una 

settimana, ponendo la condizione che nel cidOI di lavoro di un certo 

periodo di tempo rimanga ferma la media di ventiquattro ore di riposo 

dopo sei giornate lavorative. 

In applicazione di tale principio, mentre va dichiarata la illegitti


mit� costituzionale dell'art. 16 r.d.l. 19 ottobre 1923, .n. 2328 che, per 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 9 

a sua imprecisa e vaga formulazione, consente che i 52 riposi possano 
~ssere concessi al lavoratore tutti insieme nel corso dell'anno, va 
tichiarata inammissibile la questione relativa all'art. 8 r. d. 10 settem>
re 1923, n. 1955 e all'art. 1 r. d. 10 settembre 1923, n. 1957, perch� 
~venti natura regolamentare, e va dichiamta l'infondatezza della quetione 
relativa amart. 4 r. d. 15 marzo 1923, n. 692 (1). 

(Omissis). -L'ordinanza del tribunale di Trento e quelle del 
ribunale di Terni prospettano le stesse questioni di legittimit� costiuzionale 
in merito 'al diritto dei lavoratori al riposo settimanale, sicch� 

vari procedimenti possono essere riuniti e definiti con unica sentenza. 

2. -La norma dell'ultimo comma dell'art. 36 della Costituzione 
he fissa il principio del diritto inderogabile del lavoratore al riposo 
ettimanale, distinguendo questo riposo da quello giornaliero e da quello 
.nnuale, impone -per ragioni di ordine umano e sociale -una alteazione 
periodica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione del 
avoro per 24 ore consecutive ogni settimana. 
(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di 
1erito: Trib. Trento 30 giugno 1966 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1967, 
'� 12); Trib. Terni 27 settembre 1966 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1967, 
I. 89). 
La Corte per la prima volta ha affrontato la questione, largamente 

.ibattuta, della esatta individuazione della cadenza del riposo settima


.ale garantito ai lavoratori dall'art. 36 della Costituzione; e l'ha risolta, 

ri via generale, conformemente alle tesi enunciate dall'Avvocatura, nel 

enso di una ragionevole elasticit� di detta cadenza, per contemperare le 

sigenze del benessere psico-fisico dei lavoratori con quelle della pro


uzione e dei servizi essenziali per la collettivit�. 

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, di regola, il giorno di 

iposo deve cadere dopo sei giorni lavorativi continuativi (Cass. civ. 18 

prile 1966, n. 961, Giur. it., 1967, I, 1, 69; Cass. civ. 25 luglio 1964, n. 2040, 

'oro it., 1964, I, 1585; Cass. pen. 16 marzo 1966, rie. Bonifazi, Giust. pen., 

967, II, 238), con riserve espresse, peraltro, in dottrina: Pucc1, Il riposo 

ettimanale, ecc. nota a commento della prima sentenza e ulteriori richia


1i di dottrina ivi. 

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, avvalendosi della 

acolt� di iniziativa sancito dall'art. 99 della Costituzione, aveva pre


entato alla Camera il disegno di legge 10 gennaio 1967 sulla disciplina 

el riposo settimanale, peraltro caducato con la fine della legislatura. 

La decisione in rassegna, di conseguenza, costituisce una valida in


icazione per il legislatore allorch� dovr� disciplinarsi la materia. 

In dottrina, in via generale per la irrinunciabilit� dei diritti fonda1entali 
del lavoratore, cfr. PROSPERETTI, Le rinuncie e transazioni del 
woratore, Milano, 1955, 66; BRANCA, Sulla indisponibilit� dei diritti del 
zvoratore garantiti dall'a Costituzione, Foro Padano, 1959, I, 803. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il precetto costituzionale non dice altro e, soprattutto, non regola 
l'esercizio del diritto. Orbene la questione, che � di decisiva importanza 
per la risoluzione della presente controversia, riguarda precisamente 
�l'esercizio di siffatto diritto, perch� attiene alla attuazione del 
precetto costituzionale: se cio� questo imponga una rigorosa periodicit�, 
.in forza della quale il riposo deve cadere dopo non pi� di sei 
giorni di lavoro, come ritiene l'ordinanza del tribunale di Trento, 
oppure se consenta una periodicit� diversa. 

La Corte ritiene che il precetto costituzionale, sostanziandosi necessariamente 
in una ampia formulazione di un principio di carattere 
generale, non � limitato alla sola forma di periodicit� che pi� comunemente 
si� verifica, ma comprende anche quelle altre che sono previste 
da norme ordinarie in conseguenza delle esigenze eiettate dalla grande 
variet� di regimi di lavoro nel campo dell'indilstria, del commercio, e 
dell'agricoltura, dei trasporti e.cc. ed in relazione alle varie specie di 
attivit� lavorative caratterizzate da peculiari circostanze (industrie con 
lavoro a processo continuo a squadre, lavoranti nel proprio domicilio, 
personale navigante o viaggiante, lavori in agricoltura a periodi stagionali, 
ecc.). N� si pu� negare che l'emanazione di norme particolari le 
quali nello spirito di adattamento alle esigenze della produzione, 
delle industrie o dell'agricoltura regolano l'esercizio del diritto rispondano 
agli interessi del mondo del lavoro, quando non si discostano 
dai principi di ragionevolezza, dei quali non sL pu� non tenere 
conto nella valutazione della legittimit� costituzionale. L'importante si 
� che le ipotesi di concessione del riposo dopo pi� di sei giornate lavorative 
siano ristrette ai corsi di evidente necessit� a tut.ela di altri 
interessi apprezzabili, e che, soprattutto, non siano tali da snaturare 
od eludere il precetto costituzionale. Dal che deriva. la legittimit� di 
quelle norme che, nei limiti strettamente indispensabili, di volta in 
volta, autori"zzano il riposo ad intervalli pi� lunghi di una settimana 
ponendo la condizione che nel ciclo di lavoro di un certo periodo di 
tempo rimanga ferma la media di ventiquattro ore di riposo dopo sei 
giornate lavorative. 

3. -La questione sollevata dall'ordinanza del tribunale di Trento 
� fondata. L'art. 16 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, disponendo che 
� fra i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere cinquantadue 
all'anno della durata di ventiquattro ore, senza pregiudizio del 
congedo regolamentare � consente, per la imprecisa e vaga formulazione, 
che i 52 riposi periodici vengano concessi al lavoratore addirittura ., 
~ 

tutti insieme nel corso dell'anno. Onde ne va dichiarata la illegittimit�. d . 
� appena il caso di avvertire che tale dichiarazione non, significa che, 

I� 

ai casi considerati dall'art. 16, si deve applicare la regola del riposo 

~I 

I


JJ 



.PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 11 

1ettimanale dopo sei giornate lavorative. � ovvio, infatti, che anche per 
!ssi, il precetto costituzionale va inteso nel senso sopra chiarito. 

4. 
-Le ordinanze del tribunale di Terni impugnano: 
1) l'art. 4 del r.d.L 15 marzo 1923, n. 692; 
2) l'art. 8 del r.d. 10 settembre 1923, n. 1955;" 
3) l'art. 1 del r.d. 10 settembre 1923, n. 1957, in relazione al 
1. 
25 della tabella allegata. 
La seconda e la terza norma sono comprese in regolamenti ema1ati 
con regi decreti per disciplinare la limitazione dell'orario di lavoro 
;econdo le prescrizioni della .legge n. 602. Sulla natura regolamentare 
lei decreto n. 1955 anche le parti sono d'accordo, mentre per quello 

1. 1957 � stato sollevato qualche dubbio. Ritiene la Corte che siffatto 
lubbio non abbia fondamento, se si tiene conto, non soltanto del con;
enuto sostanziale di una tabella indicante le industrie e le altre specie 
li lavorazioni autorizzate al prolungamento dell'orario di lavoro gior1aliero, 
quanto -e specialmente -del fatto che non risulta in alcun 
nodo che l'art. 4 del r.d.l. n. 692 abbia inteso conferire all'autorit� 
~overnativa la potest� di dettare disposizioni aventi forza di legge. 
?ertanto la questione deve essere dichiarata inammissibile. 
L'art. 4 del r.d.l. n. 692 del 1923, poi, non � volto alla disciplina 
lei riposo settimanale. Esso riguarda la possibilit� di superare le otto 
>re di lavoro giornaliero e le 48 ore settimanali, rispettando una durata 
nedia entro determinati periodi. Come esattamente affermano l'Avvo:
atura generale dello Stato e la difesa di Cavalieri Paolo, questa norma 
~imane del tutto estranea alla questione che � stata sollevata. :
omissis). 

:::!ORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 151 -Pres. Ambrosini 
-Rei. Branca -Cappelletto (avv. Como). 

Procedimento penale -Istruzione formale e sommaria senza previa 
contestazione del fatto o interrogatorio dell'imputato -Proscioglimento 
-Illegittimit� costituzionale. 

(Cast, art. 24, secondo comma; c. p. p. art. 376, art. 395, ult. comma e art. 398, 
ult. comma). 

Gli articoli 376, 395, ultimo comma, e 398, ultimo comma del codice 
di procedura penale, disponendo che non si pu� prosciogliere l'imputato 
per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove 

o per amnistia se non � stato interrogato o se non gli � stato contestato 
ii fatto in un mandato rimasto senza effetto, contrastano -ad ecce

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione delle ipotesi in cui il proscioglimento venga concesso perch� il 
fatto non sussiste o non � stato commesso dall'imputato, -con la garanzia 
del diritto di difesa stabilita dail'art. 24 della Costituzione, in 
quanto escludono la necessit� della contestazione o dell'interrogatorio 
in tutti gli altri casi di proscioglimento (1). 

(Omissis). -La questione � fondata. 

Lo stesso legislatore ha riconosciuto, in certi casi, che il proscioglimento 
pu� ferire la dignit� del cittadino allo stesso modo d'una 
pronuncia di rinvio a giudizio: perci� ha stabilito che esso sia preceduto 
da interrogatorio o contestazione del fatto cosicch� l'imputato 
sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare questo tipo 
di sentenza (art. 376, ora impugnato, e art. 396 c. p. p.); per analogo 
motivo ha sancito l'impugnabilit� negli stessi e in altri. casi (art. 387 

c. p. p.). Alcune fattispecie, come il proscioglimento per insufficienza di 
prove, erano gi� incluse in queste norme al tempo della pubblicazione 
del codice; altre sono state aggiunte pi� tardi con la riforma del 1955: 
e, quali che ne fossero le conclamate ragioni politico-sociali, non c'� 
dubbio che fra esse dominava l'esigenza di garantire il diritto di difesa 
(art. 24 della Costituzione). 
Ma il legislatore s'� fermato a met� strada. Non ha considerato 
che la sentenza di proscioglimento in altre ipotesi pu� contenere o 
comportare una misura di sicurezza limitatrice della dibert� personale 
(es. il proscioglimento per totale infermit� di mente); in alcune, 
neanch'esse richiamate dall'art. 376, pu� avere addirittura effetti infamanti, 
quanto e pi� dello stesso rinvio a giudizio (es. proscioglimento 
per intossicazione cronica da alcool o da :mpefacenti); in tutte, escluse 
le pronuncie emesse perch� il fatto non sussiste o non � stato commesso 
dal prevenuto, attribuisce all'imputato un fatto, o non esclude l'attribuzione 
di un fatto, che pu� non costituire reato ma tuttavia essere 
giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica o comunque dalla 
coscienza sociale. 

Si deve aggiungere che queste sentenze .di proscioglimento per loro 
natura sono atte a cagionare un male almeno temporaneamente irri


(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 giugno 1966 del 
giudice istruttore del Tribunale di Ivrea (Gazzetta Uffciale 10 settembre 
1966, n. 226). 
Si richiamano� le precedenti sentenze (C'orte Cost. 28 aprile 1966, n. 33, 
in questa Rassegna, 1966, I, 501, sull'art. 398 c.p.p. limitatamente alla parte 
in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione 
del fatto e l'interrogatorio dell'imputato; Corte Cost. 19 dicembre 
1966, n. 122, in questa Rassegna 1966, I, 1221 sulla concessione del perdono 
giudiziale in Camera di Consiglio da parte del Tribunale per i minorenni. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 13 

mediabile: infatti, a differenza dalla pronunci.a di rinvio, esse chiudono 
il giudizio e perci� non consentono una seconda fase nella quale, entro 
lo stesso grado del giudizio, si possa porre immediato riparo a quel 
male. � soprattutto per questo che, nell'orbita dell'art. 24 della Costituzione, 
l'imputato, se non viene prosciolto perch� il fatto non sussiste 

o non � stato commesso da lui, deve essere posto in condizione di difendersi 
tempestivamente, sia che il giudice proceda ad atti istruttori 
sia� che intenda proscioglierlo senza procedervi. Questa Corte ha gi� 
osservato (v. sent. nn. 33 e 122 del 1966) come la garanzia per una 
adeguata difesa anche tecnica, nella fase :!he si chiude con la sentenza 
istruttoria, sia costituita essenzialmente dalla contestazione dell'accusa 
e dall'interrogatorio dell'imputato (v., oltrech�, lo stesso art. 376, 
gli artt. 304, 365, 366, 390, 395 e 398 cod. proc. pen.). Ne deriva che 
la norma impugnata, l� dove esclude l'obbligatoriet� dell'uno e dell'altra, 
non pu� non essere dichiarata costituzionalmente illegittima. 
Per analoghi motivi (v. sent. n. 52 del 1965) ed entro gli stessi 
limiti, in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve 
essere dichiarata l'illegittimit� costituzionale degli articoli 395, ultimo 
comma, e 398, ultimo comma, del codice di procedura penale. (
Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 153 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Chiarelli -Pres. Regione Siciliana (Avv. Villari) c. 
Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato 
Guglielmi). 

Corte Costituzionale -Conflitto di attribuzione fra Stato e Regione Provvedimento 
non definitivo di organo statale -Ammissibilit� 
del ricorso. 

(Cost., art. 134: I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39). 

Sicilia -Conflitto di attribuzione con lo Stato -Competenza a costituire 
le Commissioni Provinciali per l'istruttoria delle domande di iscrizione 
agli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli Spetta 
al Prefetto. 

(St. spec. Reg. sic., art. 14 lett. o e p, 15, 16, 20; L. reg. sic 27 aprile 1951, 

n. 33, I. 25 gennaio 1966, n. 31, artt. 6, 7, 9). 
Nei rapporti tra Stato e Regioni, a differenza dell'ipotesi di con"{
litto tra poteri dello Stato, l'atto lesivo della competenza di uno dei 
due soggetti pu� consistere in qualunque atto di un loro organo che, 


14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nell'esercizio di funzioni legislative o amministrative, affermi in concreto 
la propria o neghi l'altrui competen.za (1). 

Le Commissioni Provinciali per l'istruttoria delle domande di 
iscrizione agli albi nazionali degli esportato�ri di prodotti ortofrutticoli, 
in quanto svolgono una funzione di interesse nazionale attinente 
alla disciplina del commercio con l'estero, sebbene siano istituite 
presso le Camere di Commercio e p,resiedute dal presidente di 
queste, non sono organi delle Camere di Comrne1�cio, ma organi statali, 
la cui costituzione spetta, di conseguenza, allo Stato e non alla 
Regione (2). 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 154 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Fragali -Pres. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. 
Crisafulli) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello 
Stato Guglielmi). 

Friuli -Venezia Giulia -C.onflitto di attribuzione fra Stato e Regione Atto 
di rinvio della legge -Supposta illegittimit� dell'atto di rinvio P.
roposizione del ricorso da parte della Regione dopo 60 giorni 
dalla conoscenza delle decisioni di rinvio -Inammissibilit� del 
ricorso. 

(Cost., art. 127; St. Friuli-Venezia Giulia artt. 24, 29 e 42, lett. b; 1. 11 marzo 
1953, n. 87, art. 39, secondo comma). 

Il termine di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 
1953, n. 87, nel caso che la Regione intenda ricorrere contro un 
provvedimento di rinvio della legge regionale ritenuto illegittimo per 
incompetenza, in qua:nto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
e non dal Consiglio dei Ministri, .J,ecorre dalla conoscenza del 
provvedimento stesso e non dalla deliberazione del Consiglio Regionale 
sulla richiesta di riesame (1). 

(1) La Corte ha posto in rilievo che il carattere non definitivo dell'atto 
di un organo dello Stato non ostacola la proponibilit� del ricorso. 
Mentre .l'art. 37 della 1. 11 marzo 1953, n. 87, disciplinando l'ipotesi 
di conflitto tra i poteri dello Stato richiede. che il conflitto sia insorto fra 
organi competenti a dichiarare definitivamente la volont� dei poteri cui 
appartengono, l'art. 39 della citata legge non subordina al medesimo requisito 
la proponibilit� del ricorso nell'ipotesi di conflitto tra Stato e Regioni. 

(2) Sull'interpretazione dell'art. 20 dello Stato siciliano cfr. anche Corte 
Cost. 1� febbraio 1964, n. 3, in questa Rassegna, 1964, I, 12. 
(1) Non esistono precedenti specifici. 
Per una questione analoga, relal:iva alla decorrenza dei termini per i 
conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni cfr. � I giudizi di costituzio


I


nalit� � 1961-65, pag. 342. 

i 



.PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 

:ORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 196'7, n. 156 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Petrocelli -Salvati ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio 
dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

'rocedimento penale -Procedimento contro minorenni -Ispezione 
corporale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 13, 2� comma; r. d. 1. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 11). 

Non � fondata, in riferimento all'art. 13 Cost., secondo cui l'ispeione 
corporale non � ammessa se non per atto motivato dell'autorit� 
iudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, la questione di 
1gittimit� costituzfonale dell'art. 11 r. d. l. 20 luglio 1934, n. 1404, 
i quanto l'ispezione corporale prevista da tale norma non � resa tasitivamente 
obbligatoria per ogni procedimento penale contro minori, 
~a � sempre lasciata alla prudente e discrezionale valutazione del 
iudice (1). 

(Omissis). -Circa una eventuale obbligatoriet� della ispezione non 

dubbio che la legge ordinaria abbia anche potest� di stabilirla, non 
)nendo a tal proposito l'art. 13 limiti di sorta. L'errore dell'ordinanza 
l rimessione � di aver ritenuto che l'obbligatoriet� fosse stata sancita 
ella fattispecie in esame, oltre che per la .indagine nel suo comlesso, 
specificamente proprio per la ispezione corporale; cio�, in altri 
:rmini, che, nel prescrivere le speciali 'indagini rivolte a stabilire la 
~rsonalit� del minore sotto l'aspetto fisico psichico morale ambientale, 
1sse stato reso tassativamente obbligatorio ciascuno di questi punti 
ngolarmente, s� da doversi tutti, compreso l'esame fisico, conside:
re non derogabili in nessun caso dal magistrato procedente. 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 4 aprile 1966 dal 
~etore di Napoli (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, n. 213). 
L'Avvocatura ha rilevato che le indagini prescritte dalla norma impulata 
sono essenzialmente dirette a stabilire la capacit� di intendere e di 
1lere dell'imputato minorenne, cosi gar.antendogli pi� ampia tutela. L'Av1catura 
ha pure rilevato che la tassativit� dell'ispezione corporale, ove 
:ettivamente disposta dalla norma impugnata, � conciliabile con l'obbligo 
Ila motivazione prescritto dall'art. 13 Cost., essendo tale obbligo soddi1tto 
col semplice richiamo alla disposizione dell'art. 11. 

La C'orte ha risolto il dubbio sulla tassativit� dell'ispezione corporale 

senso negativo, ma ha ammesso che la legge ordinaria possa stabilire 
bbligatoriet� dell'ispezione, con ci� implicitamente aderendo alla tesi 
ll'Avvocatura, secondo cui la motivazione dell'atto dell'autorit� giuditria 
pu� consistere nel semplice richiamo alla norma di legge che san:
ce l'obbligatoriet� dell'ispezione. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Lo spirito della disposizione si presenta invece ben diverso. Come 
� noto, tutto il sistema del processo penale per i minorenni � indirizzato 
a favorire l'aspetto em�ndativo della pena, e ci� con l'attuare, in base 
alla migliore possibile conoscenza della personalit� del minore, una 
bene intesa umanit� di criteri sia nel trattamento penale, sia, ancor 
prima, nell'accertamento della imputabilit� e deila responsabilit�. Le 
speciali indagini che la legge dispone sui precedenti dell'imputato e 
sulle condizioni personali familiari e di ambiente sono ispirate, oltre 
che al superiore interesse della societ�, all'interesse stesso del minore, 
ai fini del suo ricupero alla normalit� ed onest� della vita. Ed � 
nell'ambito di questi criteri che va inserita anche la disposizione del 
secondo comma della norma impugnata, allorch� autorizza il magistrato 
e quando si tratta di determinare la pet"sonalit� del minore e 
le cause della sua irregolare condotta �, ad assumere informazioni e 
sentire pareri di tecnici senza alcuna formalit� di procedura : ampiezza 
e libert� di criteri con cui verrebbe a porsi in netto contrasto un carattere 
rigorosamente tassativo dei singoli aspetti della indagine elencati 
nel primo comma. I quali pertanto, per ci� che riguarda la loro 
necessit� ed efficacia di fronte alle finalit� complessive della ricerca, 
devono anch'essi lasciarsi all'apprezzamento del magistrato, senza essere 
per ogni caso legati al rigore di forme e schemi prestabiliti. 


(Omissis). 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 giugno 1967, n. 1556 -Pres. 
Scarpello -Rf?l. La Farina -P. M. Di Majo (conf.) -Ministero 
dell'Industria e Commercio (avv. Stato Oarafa) c. Montalto (n.c.) 
ed E.N.E.L. (n. c.). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione generale di legittimit� del 
Consiglio di Stato -Presupposti -Conseguenze -Fattispecie. 

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; I. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4 n. 10). 
Legge ed atti aventi forza di legge -Incidenza sui diritti soggettivi Questioni 
di legittimit� costituzionale -Declaratoria di illegittimit� 
da parte della Corte Costituzionale -Giurisdizione del giudice 
ordinario. 
(Cost., ,artt. 134 e 136, primo comma; I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2). 

La giurisdizione non esclusiva del Consiglio di Stato esige quale 
indefettibile presupposto un atto soggettivamente oltre che oggettivamente 
amministrativo, cio� un atto o provvedimento emanato da una 
autoritd amministrativa ovvero da un corpo amministrativo deliberante, 
onde il ricorso a quell'organo giurisdizionale non pu� essere rivolto 
n� contro una legge n� contro un atto avente forza di legge: applicazione 
ad un provvedimento di trasferimento all'E.N.E.L. di imprese 
esercenti industrie elettriche (1). 

(1-2) V., in terminis, Cass., sez. un., 5 luglio 1965, n. 1396, in questa 
Rassegna, 1965, I, 673 ed ivi, 674 nota 1. Cfr. pure Cass., sez. un., 8 maggio 
1967, n. 899, in questa Rassegna, 1967, I, 383 ed ivi nota 1-2. 

Anche nella sentenza, di cui si tratta, pubblic�ta in Giust civ., 1967, 

I. 1388, le sezioni unite hanno riaffermato che i provvedimenti emanati in 
base all'art. 4 n. 10, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono decreti legislativi 
delegati, rilevando ancora, sulla base di quanto ritenuto altresi dalla 
Corte Costituzionale (v. Corte Cost. 25 maggio 1957, n. 60, in Foro it., 
1957, I, 945 nonch� Corte Cost. 7 marzo 1964, n. 14, in questa Rassegna, 
1964, I, 627 ed ivi 629 nota 3). che la funzione legislativa non consiste 
esclusivamente nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte 
sebbene qebba desumersi dallo spirito dell'ordinamento costituzionale come 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Quando la tutela giurisdizionale venga invocata in ordine ad una 
situazione originariamente di diritto soggettivo sulla quale abbia per� 
inciso un provvedimento ablatorio avente forza di legge, l'intrinseca 
consistenza della situazione dedotta in lite in funzione dell'effettiva 
tutela ad essa accordata daWordinamento, nell'ipotesi di declaratoria 
da parte della Corte Costituzionale della illegittimit� costituzionale 
del provvedimento, fa riemergere la potest� giurisdizionale dell'Autorit� 
Giudiziaria ordinaria (2). 

la delegazione di leggi-provvedimenti presupponga particolari situazioni 
di interesse generale. 

Nell'occasione, poi, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno 
avuto modo di ribadire che le questioni di legittimit� costituzionale, le 
quali in principio possono aver rilevanza pure ai fini della giurisdizione 
(cfr. Cass., Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183, in questa Rassegna 1967, I, 
964 ed ivi nota 1), non sono rilevanti a tali fini in casi del genere di quello, 
di cui si tratta, in quanto, come del resto gi� si evince dalle massime, 
l'eventuale declaratoria di illegittimit� costituzionale del provvedimento 
avente forza di legge non varrebbe a trasformare questo in un atto di 
natura diversa, cio� obbiettivamente e subbiettivamente amministrativo 

(cfr. sul punto Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1957, n. 107, n. 108 e n. 109, tutte 
in Foro it., 1957, I, 173 e segg.). Ci� importa che solo il giudice ordinario 
in siffatti casi ha giurisdizione pure al fine di delibare le questioni di 
legittimit� costituzionale per rimetterne o meno la decisione alla Oorte Costtuzionale, 
restando, quindi, confinato nell'ambito della pura teoria se 
a tanto possa pervenirsi pure sulla base del � diniego in radice, da parte 
dell'interessato, della potest� ablativa per le prospettate ragioni di assunta 
illegittimit� costituzionale del decreto legislativo-provvedimento � (con il 
che si farebbe per� rivivere la teoria della prospettazione) . 

Di notevole interesse appare, infie, la disputa, giustamente nella sentenza 
di cui si tratta appena accennata, relativa al se la infondatezza della 
questione di legittimit� costituzionale del decreto legislativo-provvedimento 
implichi, da parte del Giudice ordinario, una pronuncia di rigetto o una 
pronuncia di improponibilit� della domanda, cos� come, invero, sembrerebbe 
pi� corretto, 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2037 -Pres. 
Scarpello -Est. Salemi -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Ministero del 
Tesoro (avv. Stato Carafa) c. Soc. S.A.F.A.R. (avv. Del Vicario). 

Competenza e giurisdizione -Obbligazioni e contratti -Guerra Deliberazioni 
del Commissario per la liquidazione e la sistemazione 
dei contratti di guerra -Giurisdizione ordinaria e amministrativa 
-Criterio di discriminazione -Applicabilit� dei normali 
principi. 

(d. I. 25 marzo 1948 n. 674, art. 8). 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 19 

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Contabilit� generale 
dello Stato -Contratti della p. a. -Contratto concluso dallo stesso 
organo competente per l'approvazione -Approvazione implicita Ammissibilit�. 


(r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19). 
Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Contabilit� generale 
dello Stato -Contratti della p. a. -Approvazione -Efficacia retroattiva. 


(r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19). 
Le deliberazioni del commissario per la sistemazione e la liquidazione 
dei contratti di guerra possono essere impugnate dall'interessato 
davanti al Consigiio di Stato nella ipotesi di lesione di interessi 
legittimi e con azione davanti al giudice ordinario a tutela dei diritti 
soggettivi, non derogandosi quindi, al normale criterio di discriminazione 
tra la giurisdizione ordinaria e quella del Consiglio di Stato nella 
materia in cui quest'ultimo non abbia competenza esclusiva (1). 

L'approvazione da parte del competente Ministro, alla quale sono 
soggetti i contratti stipulati dallo Stato, costituisce una condizione 
(condicio iuris) dell'efficacia del contratto, che, mentre vincola il privato 
appena. abbia manifestato la sua volontd, non vincola l'ente fino 

1:t quando non sia intervenuta l'approvazione medesima; pur tuttav.ia, 
se la convenzione � posta in essere da quello stesso organo, cui compete 
per legge la funzione di approvarla, non � concepibile un atto separato 
e autonomo d'approvazione, e dal contratto stipulato da detto organo 
sorgono senz'altro per il privato posizioni di diritto soggettivo come 
tali tutelabili davanti alla giurisdizione ordinaria (2). 
Nei contratti stipulati dallo Stato la approvazione opera come 
r::onditio juris, ma, contrariamente a quanto avviene per la condizione 

(1) In generale relativamente al criterio discriminatore tra giurisc�lione 
ordinaria e amministrativa cfr. Cass., Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 902, 
in questa Rassegna, 1966, I, 822 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 13 ottobre 
1967, n. 2442, in questa Rassegna, 1967, I, 768 ed ivi, 769 nota 1. Pi� particolarmente, 
in tema di contratti di guerra, cfr. Cass., Sez. Un., 24 luglio 
1964, n. 2031, Riv. dir. civ., 1965, I, 101. 
(2-3) Osservazioni in tema di approvazione dei contratti sottoposti al 
regime di contabilit� pubblica. 

La Suprema Corte nell'affrontare un'interessante fattispecie relativa 
ii contratti di guerra trae spunto per passare in rassegna una serie di 
:iuesUoni meritevoli di attento e diffuso esame in tema di approvazione dei 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

propria, costituisce un atto posto fuori dal processo di perfezione del 
contratto e, quale atto di controllo, ha efficacia retroattiva, sicch� il 
contratto va considerato come perfezionato sin dall'inizio (3). 

contratti dalla pubblica Amministrazione sottoposti al regime della contabilit� 
generale dello Stato. 

Nella decisione che si annota, pubblicata in Giust. civ., 1967, I, 1726, 
gli argomenti affrontati ed i principi affermati sono i seguenti (in ordine 
di importanza): 

1) natura giuridica (la approvazione costituisce una condicio juris 
della efficacia dei contratti della pubblica Amministrazione ed � posta fuori 
del processo di perfezione del contratto medesimo); 

2) operativit� (la�approvazione una volta intervenuta opera retroattivamente 
nel senso che il contratto va considerato efficace sin dall'inizio 
e cio� a partire dalla sua stipulazione); 

3) forma (la c. d. approvazione implicita � ammissibile). 

A) La natura giuridica dell'approvazione quale condicio juris � stata 
pi� volte affermata dalla recente giurisprudenza (1). 

Benvero, una affermazione cosi decisa non pare da condividersi se si 
considera che la categoria della condicio juris � al centro di un ampio 
dibattito dottrinale, che sembra avviarsi verso una negazione della categcria 
sul piano dogmatico (2), salvo ad ammettere singole figure, di condicio 
juris, ognuna dotata di proprie regole settoriali (3). 

Comunemente la condicio juris, e pi� in genere il fenomeno condizionale, 
vien fatto rientrare fra i c. d. requisiti di efficacia (4). 

Il punto pi� delicato del dibattito dottrinario concerne la bont� stessa 
della distinzione di teoria generale tra elementi costitutivi dell'atto giuridico 
e requisiti di efficacia, intesi i primi come gli essentialia juris rappre


(1) V. da ultimo, Cass. 15 febbraio 1964, n. 344; cfr. pure, in materia peraltro 
d1 e visto prefettizio., Corte App. Lecce, 5 giugno 1967, in Giust. civ., 1968, I, 366. 
(2) Decisamente contrario alla nozione stessa della � condicio juris � nel senso 
di termine che ha fatto il suo tempo � SANDULLI, n procedimento amministrativo, 
1964 (ristampa) 261, nota 3. L'A. so.stiene che non � giustificabile la unit� del 
fenomeno condizionale, comprensivo della condicio facti e juris, in quanto la 
seconda manca degli attributi di futura ed incerta propri della prima. Ci� � condiviso 
da SANTORO PASSARELLI Dottrine generali del diritto civile, 1966, 197, il quale 
afferma che la condizione legale � un elemento della fattispecie produttiva non arbitrario 
e contingente, ma necessario e costante. 
(3) Cfr. in tal senso le conclusioni che emergono in RESCIGNO, Enciclopedia del 
diritto, vol. VIII, 1961, voce �Condizione�, 778. L'A. pone in dubbio la consistenza 
della categoria argomentando che � per tutta una serie di condizioni legali non vale 
ci� che la legge stabilisce per la condizione volontaria �. 
(4) Generalmente, in contrapposizione agli � essentialia juris., si d� una ampia 
estensione alla figura dei requisiti di efficacia, comprensivi, oltre che delle circostanze 
condizionanti, di tutti gli elementi che pure estranei alla struttura del corpo costitutivo 
ne sono presupposti, termini e pi� latamente punti di riferimento, ai fini della 
produzione dell'effetto. Cfr. 0ERTMAN, Die Zechtsbedingung (condicio juris) 1924, 
14 e segg. Per una ampia nozione cfr. pure CARIOTA FERRARA, I negozi nel patrimonio 
altrui, 1936, 211, il quale considera come requisiti di efficacia tutti gli elementi 
estranei alla struttura dell'elemento costitutivo e comunque ad esso sopraggiungibili. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIUl\lSDIZIONE 21 � 

;entanti il nueleo centrale dell'atto e del corrispondente interesse interno 
tutelato dalla norma tipo, intesi i secondi come fattori aggiunti agli essen~
ialia juris, come circostanze integrative, che l'ordinamento prende in con;
iderazione per tutelare � un piano di interessi esterno rispetto al piano di 
lnteressi che l'atto direttamente persegue e realizza> (5). 

Certo l'indagine a questo .punto meriterebbe un esame ben pi� approEondito 
che non le presenti note (6). 

Tuttavia in questa sede non pu� non considerarsi la contradditoriet� 
:iella affermazione che l'approvazione costituisce poi una condizione impropria 
e atecnica. 

In buona sostanza con tale affermazione, la Suprema Corte viene a 
negare l'assimilazione dell'approvazione nel quadro del fenomeno condiiionale, 
senza risolvere il quesito della applicabilit� o meno delle disposidoni
�vigenti in tema di condizione (art. 1356 e segg. c. c.). 

Vero � che la approvazione configurata dal diritto positivo non pu� 
assimilarsi al fenomeno condizionale. La tesi avver.sa ravvisa una nota 
comune nel collegamento tra l'efficacia del contratto e una circostanza 
esterna quale ;appunto sarebbero l'approvazione e la condizione. Ma la 
opinione, 1se � esatta per la condizione, la quale subordina l'efficacia del 
negozio al verificarsi o meno di un avvenimento futuro ed incerto, suscita 
perplessit� riferita � sic et simpliciter > alla approvazione. Ed infatti secondo 
tale impostazione si viene a riservare allo istituto in esame una posizione 
secondaria e marginale nella produzione de~l'effetto. 

Cfr. pure SANDULLI, op. cit., 176 e segg. .In senso contrario �fr. RUBINO, La fattispecie 
e gti effetti giuridici preliminari, 1939, 56 e segg, La tradizionale formulazione della 
distinzione risale allo ScIALOJA A. Condizione volontaria e. legate, in Studi di vario 
diritto, 1927, I. In aperto contrasto con la dottrina dei pandettisti germanici, i 
quali configuravano ta condicio juris come requisito essenziale del negozio (Czyhlarz, 
Enneccerus) o dell'e1fetto giuridico (Hasenohrl), e la distinguenvano dalla condizione 
vera e propria per il profilo della irretroattivit�, lo ScIALOJA, op. cit., 12-13, distingue 
i requisiti di esistenza o elementi essenziali per la perfezione del negozio, dai requisiti 
di efficacia, somiglianti per contenuto e funzioni alle condizioni. Secondo l'A. la 
distinzione � nel senso che gli elementi costitutivi, interni all'atto, � anche quando 
hanno l'asPetto delle condizioni, conservano un carattere di � necessit� > non arbitraria... 
ma fondata sulla natura stessa del negozio�: i requisiti di efficacia, esterni 
all'atto, si pongono come � circostanze che possono dal~a legge essere modificate o 
soppresse senza per ci� che lo schema del negozio ne rimanga �nalterato �. � 

Come si vede la distinzione � impostata secondo un profilo di logica formale, 
avuto riguardo al negozio in s�, piuttosto che secondo un profilo pi� propriamente 
giuridico. Tale impostazione rileva in pieno la sua relativit�, se si consideri tutta 
la gamma degli interessi in giuoco, e non esclusivamente quegli interessi facenti 
capo alla fattiSPecie primaria, presa in esame in s� e per s�, non gi� dalla norma, 
bensl dall'interprete per un mero processo di analisi astratta. 

Il problema giuridico pratico non. pu� non risolversi allargando l'indagine alla 
fattispecie complessa, saggiando caso per caso il ruolo primario o secondario, nella 
produzione dell'effetto, delle concause concorrenti. 

(5) FALZEA, La condizione e gli elementi dett'atto giuridico, 1941, 156. Di questo 
autore vedasi la recente meditata rassegna dei temi della perfezione e della efficacia, 
esposti in sede di teoria generale nelle voci � Efficacia giuridica � e Fatto gi�ridico � 
rispettivamente nei volumi XIV e XVI della Encicto.i:iedia cit. 
(6) Dovrebbe anzitutto prendersi posizione sul problema variamente risolto in 
dottrina della riconducibilit� della condizione legale e volontaria ad un unico genus : 
cfr. le contrastanti soluzioni del BARBERO, Contributo alta teoria detta condizione, 
1937, 73 e del FALZEA, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, 1941, 126. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEL:Lo""s'rATO 

Or bene la approvazione dei contratti dello Stato non ha il ruolo di 
semplice circostanza esterna marginale n� � solo � necessaria � in quanto 
condicio juris (7), ma � propriamente � essenziale � .ai fini della produzione 
dell'effetto. L'interessante della approvazione consiste in ci�: che in 
attesa che venga emesso il relativo atto non si ha un vero stato di differimento, 
di sospensione del rapporto contrattuale: qui il vincolo propriamente 
non � ancora nato. 

L'art. 19 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 statuisce al riguardo che 

�i contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione finch� non sono 
approvati �. 
A svalutare tale affermazione non giova la osservazione che subito 
dopo la norma � lascia del tutto da parte il concetto della obbligatoriet� 
e menziona solo la eseguibilit� � (8). 

Il dettato legislativo � infatti nel senso che fin quando non sopravviene 
il decreto di approvazione � da escludere la nascita di un diritto soggettivo 
�ex contracto � a favore del privato contraente. 

I due momenti della nascita del vincolo contrattuale e della sua esecuzione 
sono ben delineati e contrapposti (9). Infatti l'art. 19 citato non 
si limita a sancire che il contratto per entrambi i contraenti privato e 
pubblico � ineseguibile, ossia insuscettibile di essere portato materialmente 
ad esecuzione. La norma chiaramente afferma che per uno dei contraenti, 
e precisamente per la pubblica Amministrazione, il contratto non ancora 
ha efficacia � vincolante � (10). 

Dunque, il privato � vincolato ex ante per il solo atto di aggiundicazione, 
o verbale di stipulazione, mentre l'Amministrazione lo sar� ex post 
una volta che interv�rr� la approvazione. Per entrambi i contraenti il 
contratto in pendenza di approvazione non � eseguibile (11). 

Le considerazioni che precedono trovano ulteriore conferma alla luce 
della situazione soggettiva in cui viene a trovarsi il privato contraente 
in pendenza di approvazione. 

L'approvazione invero si configura come provvedimento autoritativo 
discrezionale adottato nell'interesse pubblico alla legittimit� ed opportunit� 
della attivit� contrattuale dello Stato. 

Di fronte all'interesse pubblico la situazione soggettiva del privato 
contraente si atteggia tipicamente come interesse legittimo, ossia come 

(7) Cfr. SANTORO PASSARELLI, ov. cit., laddove afferma� chiaramente il carattere 
di necessariet� della condicio :luris. 
(8) ROEHRSSEN, I contratti della pubblica Amministrazione, 1961, 344 e segg. 
(9) Lo stesso ROEHRSSEN sembra non disconoscere i due aspetti presi in considerazione 
della disposizione in esame, laddove afferma -op cit., 3.38 -che l'atto 
di approvazione perfeziona definitivamente il vincolo .contratt'uale, � il che fa sorgere 
nei riguardi di entrambi i contraenti una nuova e diversa situazione giuridica, 
e, insieme, rende possibile l'esecuzione delle obbligazioni che sorgono dal contratto �. 
(10) Cfr. CARUSI, Osservazioni in tema di formazione dei contratti dello Stato, 
in questa Rassegna -1965, I, 495 e ss. in critica della opinione del GIANNINI, L'attivit� 
amministrativa, (Coil'So di lezioni) 1965, 79, che tende a sminuire la portata dell'art. 
19 del citato r. d. n. 2440 del 1923; cfr. pure CONTI. In tema di improponibilit� 
assoluta della domanda, in questa Rassegna, 1966, I, 57 e segg. 
(11) Alla eseguibilit� del contratto da parte del privato, in pendenza di approvazione, 
osta la natura del contratto a prestazioni corrispettive le quali escludono 
che un solo contraente sia tenuto alla esecuzione, senza che vi sia un corrispondente 
obbligo dell'altro. Cfr. sul punto PINI, In tema di esecuzione anticipata dei contratti 
di diritto privato detia p. A., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, 425. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 23 

tuazione soggettiva accessoria e strumentale rispetto allo stesso interesse 
11bblico. E allora il contratto dello Stato in pendenza di approvazione. se 
mera una situazione giuridica meramente strumentale e accessoria, non 
ll� essere �considerato come fattispecie c. d. primaria dell'effetto giuridico, 
>me viceversa non pu� riservarsi all'approvazione un ruolo secondario e 
arginale. 

B) Il tema della operativit� retroattiva della approvazione dei conatti 
dello Stato � senz'altro uno dei pi� delicati, meritevole di attento e 
.editato esame, alla luce delle norme espresse e dei principi dell'ordinaento 
giuridico. 

Comunemente la dottrina tradizionale, movendo dalla considerazione 
Le la approvazione si comporta secondo il meccanismo della condizione, 
i deduce il carattere retroattivo, anche specificamente in ordine ai conatti 
sottoposti al regime di contabilit� pubblica (12). 

La tesi appare superabile alla luce della considerazione sopra esposta 
Le la approvazione dei contratti dello Stato non pu� inquadrarsi nel fenoeno 
condizionale. 

Altri autori (13) ammettono la retroattivit� della approvazione, consi!
rando la natura di controllo preventivo che presenta l'istituto; nel caso 
tratterebbe di retroattivit� per natura, stante il �carattere dichiarativo 

~ll'atto di controllo. 

Tale opinione � contrastata da chi (14) attribuisce all'atto di con


ollo preventivo natura di negozio di riconoscimento con efficacia costitu


;a, il cui effetto � � autonomo dall'atto controllato e consiste nel creare 

La nuova situazione giuridica� onde si perviene alla conclusione che 

1tto di controllo preventivo non presenta il carattere di retroattivit� sia 

ateriale che legale (oltre che volontario). 

L'impostazione del problema in quanto muove da una visione troppo 

neralizzata, e lo stesso pu� dirsi nei confronti della annotata sentenza, � 

i.ta di recente oggetto di attenta critica (15). In proposito si � conside


to che il problema della retroattivit� e dell'irretroattivit� essendo un 

rticolare modo di atteggiarsi degli effetti giuridici voluti dall'ordina


~nto non pu� risoversi � sic et sempliciter � in base al carattere dichia


tivo o costitutivo dell'atto di approvazione, bens� avendo di vista le nor


~ positive che disciplinano l'istituto. 

(12) La tesi peraltro � rovesciata in ScIALOJA A., op. cit., 14. 
(13) Cfr., da ultimo, BERTI e TuMIATI, voce � Controlli amministrativi ., in 
>Cictopedia cit. vol. X, p. 311, e precedentemente PERRONE CAPANO, La retroatti;
d degii atti amministrativi, 1963, 63 nonch� FORTI, La retroattivitd delle approvami 
tutorie, in Foro it., 1910, !Il, 245. Cfr. pure SANDULLI, op. cit., 278-279. 
(14) RESTA, Natura ed effetti deli'amministrativo di controllo 'J)?"eventivo, in 
ro it., 1935. I. 277 e seg. 
(15) CASSARINO, Enciclopedia cit., vol. n, Milano 1958, voce � Approvazione�, 
g. 859. In punto l'A. osserva che la approvazione presenta ambedue i caratteri diiarativo 
e costitutivo. 
Propriamente dal punto di vista strutturale, essa, in quanto atto di controllo, 
risolve nell'accertamento della o.pportunit� e legittimit� dell'atto amministrativo, 
l punto di vista funzionale l'approvazione concorre alla produzione dell'effetto, in 
ria guisa a seconda i vari tipi di approvazione foggiati dall'ordinamento giuridico. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nella specifica materia che qui interessa vengono ad intrecciarsi variamente 
norme ed istituti privatistici e norme ed istituti pubblicistici, strumenti 
e posizioni privatistici e strumenti e posizioni pubblicistici. L'intreccio 
si risolve cogliendo il momento in cui la pubblica Amministrazione 
agisce come autorit�, esercitando in posizione di superiorit�, un 
potere discrezionale rispetto a quello in cui agisce come privato esplicando 
un potere di autonomia in posizione di autorit� e uguaglianza. 

In ordine al tema della retroattivit� o meno del vincolo' contrattuale 
della pubblica Amministrazione bisogna appunto distinguere le norme e i 
principi che regolano l'emanazione del provvedimento discrezionale di 
approvazione dalle norme e dai principi relativi alla regolamentazione 
degli effetti che scaturiscono_ a seguito di detto provvedimento. 

Il punto da considerare � se il vincolo contrattuale abbia efficacia 
ex nunc, dal momento della emanazione del provvedimento di approvazione, 
o ex tunc a p~rtire dalla stipulazione del contratto. 

La risposta al quesito � sempl�ce ove si considera anzi tutto la situazione 
soggettiva del privato contraente. 

Ai fini della nascita del vincolo contrattuale del privato � sufficiente il 
contratto e non � necessaria l'approvazione del competente organo dello 
Stato. Per tanto i relativi effetti non possono che ricondursi immediatamente 
al contratto medesimo. Lo stesso � da dire per la pubblica Amministrazione. 


Perch� nasca il vincolo contrattuale dello Stato l'ordinamento richiede, 
come s'� sopra visto, due atti collegati, ma tra loro autonomi e cronologicamente 
distinti: il contratto e l'approvazione. 

Dato il completarsi di questi due atti in linea teorica nulla vieta che 
l'efficacia del rapporto contrattuale ormai sorto debba e possa considerarsi 
come gi� prodotto fin dall'avverarsi del primo dei due fatti, o viceversa 
del secondo. 

Dal punto di vista del diritto positivo, avuto riguardo ai principi dell'ordinamento, 
non par dubbio che nel caso debba ricorrere la prima ipotesi. 
� vero che nel nostro ordinamento vige il principio tendenziale della 
irretroattivit� degli atti giuridici. Ma il problema non � questo, bens� 
l'altro di stabilire da quale dei due atti, entrambi costitutivi, far decorrere 
gli effetti. 

Ora giova osservare che la pubblica Amministrazione, �se prima di deliberare 
l'atto di approvazione agisca come autorit�, successivamente una 
volta emesso il relativo atto discrezio:p.ale, viene a trovarsi in posizione di 
perfetta uguaglianza con il privato. Da questo momento non hanno pi� 
ragione d'essere le norme speciali di� diritto pubblico; da questo momento 
tra i due atti � il contratto ad assumere valore di fattispecie primaria. 

Pertanto gli effetti non possono che decorrere dalla stipulazione del 

contratto medesimo. 

C) Se pu� condividersi la seconda affermazione della Suprema Corte, 

ma come si � visto sulla base di considerazioni sostanzialmente diverse, 

la terza presa di posizione va nettamente respinta. 

All'uopo bisogna partire ancora una volta dall'art. 19 del citato regio 

decreto n. 2040 del 1923. 

La norma risponde ad esigenze obiettive dell'ordinamento che hanno 

riguardo all'esercizio di un potere eminentemente discrezionale rimesso 

all'organo competente per legge: nel caso il Ministro. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Stante da un lato il principio della inderogabilit� della competenza 
dall'altro quello di tipicit� e nominativit� del provvedimento amminiativo, 
l'approvazione oltre che essenziale ai fini della nascita del vinlo 
contrattuale � altresl indispensabile sotto il profilo formale. In base 
tali principi � pacifico in dottrina (16), come lo era nella giurisprunza 
appena recente (17), che l'approvazione non pu� essel'e che esplicita, 
de non ammette equipollenti, n� pu� essere superata o eliminata dall'acrdo 
delle parti, che diano senz'altro esecuzione al contratto in pendenza 

approvazione. Del resto non solo l'art. 19 della legge di contabilit� ma 
rt. 103 del relativo regolamento prevedono una tassativa forma di esterzione 
dell'atto amministrativo: nel caso il decreto (18). 
Anche sotto questo profilo il tipo di approvazione de qu� deve essere 
plicito. 

La Suprema Corte di contro ammette la figura della approvazione im.
cita sulla base di argomentazioni che non solo non tengono conto del 
ttato legislativo, ma che altresl sono genericamente riferibili a fattiecie 
di approvazione diverse da quella specifica in materia contrattuale. 

Secondo la Suprema Corte si ha approvazione implicita quando, per il 
pporto di necessaria interferenza che interceda tra i due atti, l'approvame 
data ad uno di essi non possa sussistere se non presupponendo anche 
pprovazione dell'altro; ma, ad esempio la approvazione implicita di un 
ntratto attivo di locazione a seguito della iscrizione in bilancio del corriettivo 
della locazione � stata giustamente negata dalla stessa Cassame 
(19). 

Orbene tale tesi se riferita alla materia contrattuale � oltre tutto smena 
dalle fonti legislative citate le quali chiaramente escludono che nella 
esente materia il comportamento concludente per eccellenza, quale la 
ecuzione del contratto, possa valere come provvedimento amministrativo. 

Anche sotto questo profilo la approvazione non pu� essere che espli:
a. N�, infine, pu� rinvenirsi approvazione implicita nel caso, non solo 
ornalo ma anche illegittimo secondo il sistema vigente, che a stipulare 
contratto sia quello stesso organo (ad es. il Ministro) cui compete per 
~ge di emanare il provvedimento di approvazione (20). 

La possibilit� di riesame da parte di organo diverso da quello che ha 
.pulato il contratto � principio cardine del sistema: il che risulta espresmente 
sancito nell'art. 103 del regolamento di contabilit� generale dello 
ato per cui non � consentito che lo stesso funzionario, il quale abbia 
.pulato il c�mtratto, sia delegato ad approvare il contratto medesimo. 

G. DE PAOLA 
(16) CAsi;ARINO, op. cit., pag. 864; RoEHRSSEN, op. cit., 319; CoLETTI, Appunti in 
11.teria di efficacia dei contratti di diritto privato stipulati dalla P. A., in Foro it., 
61, I, 451; NIGRO, Amministrazione fra diritto pubblico e diritto privato: a pro�
sito di condizioni legali, in Foro it., 1961. I. 457. 
(17) Cass. 21 luglio 1955, n. 2482, Cass. 11 marzo 1957, n. 815. 
(18) ROEHRSSEN, op. cit., p. 318. 
(19) Cfr. Cass., Sez. III, 11 marzo 1957, n. 815 in questa Rassegna 1957, 48. Sul 
mto cfr. pure SEPE, voce � Contratto � (diritto amministrativo), in Enciclopedia cit., 
11. 
(20) Cfr. sul punto CONTI, Scritto cit., 70. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2039 -Pres. 
Flore -Rel. Geri -P. M. Di Majo (diff.) -Marrocchini (avv. Jannetti 
Del Grande e Vitale) c. Comune di Roma (avv. Precone), 

I.N.A.M. (avv. Jemolo) e ufficio stralcio della Confederazione dei 
commercianti in liquidazione (avv. Stato Santoro Passarelli). 
Competenza e giurisdizione -Espropriazione per p. u. -Piano regolatore 
della citt� di Roma -Giurisdizione ordinaria e giurisdizione 
amministrativa -Controversia sulla esistenza del potere di espropriazione 
-Formulazione astratta della inesistenza del potere per 
esclusione del bene dalla previsione legislativa -Fattispecie Giurisdizione 
del Giudice ordinario. 

(1. 20 marzo 1865 n. 2248 ali. E, art. 2; r. d. I. 6 luglio 19.31 n. 981, art. 10, convertito 
nella legge 23 marzo 1932, n. 325). 
In materia di espropriazione per pubblica utilit� sussiste la giurisdizione, 
del Giudice ordina11io quando non si controverte sull'uso da 
parte della p. A. del potere discrezionale conferito dalla legge, bens� 
sull'esistenza stessa del potere di espropriazione rispetto ad un bene, 
eh si assume del tutto fuori della previsione legislativa, con riguardo 
alla possibilit� di espropriarlo senza preventiva dichiarazione di pubblica 
utilit� (nella specie i ricorrenti sostenevano che le aree �fabbri.:. 
cabili �, di cui alle norme in rubrica, debbono essere completamente 
prive di costruzioni per poter essere assoggettate ad espropriazione e 
che fuori di tale ipotesi la p. A. possa espropriare soltanto in base 
alle norme comuni, cio� dopo una formale dichiarazione di pubblica 
utilit�): se l'assunto sia esatto in concreto, cio� con riferimento al fondo 
di cui si discute, � questione di merito; in astratto devesi per� ritenere 
che esso importi una posizione di diritto subiettivo, non ancora affievolito 
(1). 

(1) La sentenza che si annota, pubblicata in Giust. civ., 1967, I, 1981, 
appare significativa per porre in luce l'obiettiva incertezza sui criteri distintivi 
tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, in materia di 
espropriazione per pubblica utilit�. 
La fattispecie sottoposta alla Corte di cassazione considera un'ipotesi 
di espropriazione attuata ai sensi dell'art. 10 del r. d. I. 6 luglio 1931, n. 981, 
convertito nella legge 23 marzo 1932, n. 325. Il privato espropriato adisce 
il Giudice ordinario per ottenere la restituzione dei beni espropriati, la


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PARTE I, SEZ. I�, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

mtando che il decreto di espropriazione, sia stato emesso con riferimto 
ad un'area parzialmente edificata, e non ad un'area completamente 
da, e quindi al di fuori dei casi previsti per la particolare procedura 

~ropriativa. 

Il Comune di Roma, espropriante, ha dedotto, fra l'altro, il difetto di 
irisdizione del Giudice ordinario, sull'assunto che il decreto di espropria1ne 
avrebbe degradato il diritto dell'espropriato a semplice interesse e 
e la ,controversia investirebbe questioni relative all'uso del potere da 
rte dell'espopriante, e non all'esistenza del potere stesso. 

La Corte di appello di Roma, con pronuncia confermata dalla sentenza 
e si annota, ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto 

questione verteva su un presupposto per l'attribuzione del potere di 
'ropriazione, la cui mancanza escluderebbe la riferibilit� dell'atto al 
tere stesso. 

� noto che le incertezze ed i contrasti �giurisprudenziali sui criteri 
iividuatori della giurisdizione ordinaria, rispetto alla cognizione del giu:
e amministrativo, assumono una caratteristica particolare nel campo 
lle procedure espropriative, per la caratteristica, propria di tali procere, 
di incidere direttamente su preesistenti posizioni di diritto soggettivo 
l privato, estinguendo ildiritto, e determinando posizioni di interesse � 

~ittimo. 

L'indagine volta a determinare l'ambito giurisdizionale deve quindi 
ier conto sia della natura della lesione lamentata e del provvedimento 
lesto al giudice -caratteristica questa di ogni indagine sulla questione 

giurisdizione -sia della evoluzi-0ne nella posizione soggettiva del prito, 
in relazione ai diversi stadi della procedura. 

Di qui l'evidente insufficienza dei tradizionali elementi individuatori 
Lle due giurisdizioni, quali la natura discrezionale o vincolata dell'atti;
� amministrativa, o la natura della norma violata, in relazione all'inte1se 
della parte privata. Si nota quindi, dall'esame delle decisioni rese 
Ila materia dal Consiglio di Stato e dalla Corte di cassazi-0ne, ancora 
nif�.cativamente in contrasto su talune conclusioni (1), una tendenza a 
)Stare l'indagine sull'esistenza del potere di espropriazione, la cui man:
iza implicherebbe la lesione del diritto .soggettivo. del privato, ed l'illetimo 
esercizio del potere stesso (2). 

� evidente che, nell'adottare un simile criterio, si incontra il duplice 
)blema di identificare il momento in clii sorge il potere a favore dell'Ente 
>ropriante e di individuare il criterio per l'accertamento -ai limitati 
i della questione di giurisdizione -dell'esistenza di tale potere. 

Ovviamente, tale indagine, pur essendo diretta al limitato scopo di 
lividuare se l'oggetto della controversia rientri nell'ambito giurisdiziole 
del magistrato adito, � tuttavia intimamente connessa con l'indagine 

(1) Sul contrasto tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, cfr., da ultimo: 
d. S., Ad. plen. 20 dic�mbre 1965, n. 40, in questa Rassegna 1966, I, 369 ed ivi 
ta 1; C. d. S., Ad. plen. 4 dicembre 1964, n. 24 in Cons. Stato, 1964, I, 2141; C. d. 
29 settembre 1966, n. 600, ivi, 1966, I, 1403. 
(2) In tal senso, cfr. Cass., Sez. un., 14 aprile 1964, n. 895, in Foro pad., 1965, 
165; Cass. 11 ottobre 1965, n. 2111 in Giust. civ., 1966, I, 57; Cass. 5 luglio 1965, 
1408, in Giust. civ., 1965, I, 1758; Cass. 23 marzo 1964, n. 662, in Giust. civ., 1964, 
1443: il principio trova la sua prima formulazione in Cass., Sez. un., 4 luglio 1949, 
1657 Foro it., 1949, I, 926. In materia di piani regolatori urbani cfr. anche Cass., 
u., 13 maggio 1954, n. 1508, Foro it., 1954, I, 1254. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di merito sull'esistenza o meno, in concreto, della lesione lamentata. Un 
accertamento completo ed esauriente finirebbe quindi� per identificare il 
giudizio di merito con l'accertamento sulla giurisdizione. Per superare l'inconveniente, 
e per consentire al giudice di decidere con giudizio preliminare 
la questione di giurisdizione, si � fin qui fatto ricorso ad un duplice 
criterio. 

Il primo criterio consiste nell'attribuire alla formulazione � astratta � 
data dalla parte che promuove il g�udizio, rilevanza al limitato effetto della 
giurisdizione. 

Il secondo criterio fa perno invece sull'accertamento dell'esistenza del 
provvedimento autoritativo -sotto il profilo esterno e formale -e degli 
eventuali vizi riscontrabili sempre in base ad elementi esterni e di immediato 
accertamento. 

Bench� la giurisprudenza della Cassazione (3) abbia da tempo affermato 
l'insufficienza di un accertamento che parta dalla formulazione unilaterale 
della parte (la cosiddetta � teoria della prospettazione � ), pure il 
limitato e frammentario ricorso al secondo criterio induce a non ritenere 
del tutto superata quella teoria. 

Un esame delle pronunce rese, nella materia, sulla questione di giurisdizione, 
mostra infatti come il ricorso all'� accertamento sull'esistenza 
in astratto del potere di espropriare� come'limite alla azione amministrativa, 
e come conseguente criterio discriminatore tra le due giurisdizioni, 
si sia verificato in pochi casi, di frequente applicazione. 

Si tratta di casi in cui l'eventuale illegittimit� del provvedimento si 
rivela attraverso elementi obiettivi di immediata constatazione: come di 
un decreto di espropriazione emesso senza la preventiva �dichiarazione di 
publica utilit� dell'opera, o emesso dopo che il termine previsto per 
l'attuazione dell'opera sia gi� scaduto, o di espropriazione attuata senza 
la preventiva approvazione del piano regolatore particolareggiato, prevista 
espressamente come presupposto dell'espropriazione (4). 

Sono tutti casi in cui la doglianza della parte pu� essere verificata, al 
limitato effetto dell'accertamento della giurisdizione, sulla base di dati 
obiettivi, di elementi documentali e di evidenza immediata, per cui l'esi


(3) Per il rifiuto della c. d. �teoria della prospettazione., cfr., in materia di 
procedimenti espropriativi: Cass. 24 marzo 1964, n. 663, Foro amm., 1964, I, 3, 181; 
Cass. 5 giugno 1965, n. 1115, Foro it., 1965, I, 945; Cass. 12 febbraio 1965, n. 220, 
Foro amm., 1965, I, 1, 82, Cass. 6 aprile 1966, n. 899, Foro amm., 1966, I, l, 349; 
c. d. S., VI, 26 ottobre 1965, n. 708, Foro it., 1966, III, 349. 
(4) Per l'occupazione di urgenza non seguita dal decreto di espropriazione o 
protratta oltre il biennio, cfr. Cass. 16 maggio 1962, n. 1105, in Foro it., 1962, I, 
2099; Cass., Sez. un., 28 maggio 1954, n. 1702 in Giur. it., 1954, I, 691. 
Per la espropriazione disposta oltre fil termine di validit� previsto dalla dichiarazione 
di pubblica utilit�, cfr. Cass. 28 febbraio 1961, n. 419, in Foro pad., 1961, 
I, 1101; per la espropriazione disposta senza una legittima dichiarazione di pubblica 
utilit�, cfr. Cass., Sez. un., 6 giugno 1960 n. 1479 in Foro it., 1960, I, 1506 e 
Cass. 23 dicembre 1959 n. 3583 in Foro it. 1960, I, 391; per un caso di intervenuta 
sopressione dell'ente espropriante come motivo di carenza di potere, cfr. Cass., Sez. 
un., 6 giugno 1952 n. 1616 in Foro amm. 1952, II, l, 116; sulla illegittimit� dell'espropriazione 
per mancata preventiva approvazione del piano particolareggiato, come presupposto 
per la dichiarazione di pubblica utilit� dell'opera, cfr. Cass., Sez. un. 
14 aprile 1964 n. 895 in Foro pad. 1965, I, 165; per una questione di giurisdizione in 
una procedura speciale di espropriazione (T. U. 19 agosto 1917 n. 1399), cfr. Cass., 
Sez. un., 24 ottobre 1958 n. 3457 in Giust. civ. 1958, I, 2029 con nota di SANDULLI. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS�.SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 29 

ienza di accertamento e quella della rapidit� dell'indagine sono egual


nente soddisfatte. 

Ma gli esempi sopra riportati non esauriscono evidentemente tutti i 
:asi in cui il potere di espropriazione, pur astrattamente configurabile, pu� 
!ssere in concreto difettoso o mancante. 

� il caso della sentenza che si annota. Il Giudice adito, per verificare 
a propria giurisdizione, avrebbe. infatti dovuto controllare se l'area da 
!spropriare fosse o no da qualificarsi � edificabile � ai sensi della legge 

1. 355 del 1932 sul piano regolatore di Roma. In difetto di altri elementi 
!Strinseci, non configurabili nella particolare procedura -quali la dichia:
azione di pubblica utilit�, la prefissione di termini per l'esecuzione, l'iniividuazione 
specifica degli immobili -la qualificazione del terreno costi:
uiva infatti ad un tempo l'oggetto della indagine di merito ed il criterio 
.ndividuatore del potere conferito per l'espropriazione. 
Non potendo quindi eseguire un'indagine preliminare che avrebbe contemporaneamente 
portato alla decisione della stessa questione controversa, 
ll giudice aveva due vie da seguire. 

Poteva infatti limitare l'indagine alla sussistenza -sotto il profilo della 
~sistenza formale ed esterna -di un pvovvedimento della pubblica Amministrazione 
tale da incidere sulla posizione di diritto soggetitvo, e da determinare 
quindi la giudisdizione del Giudice amministrativo; oppure poteva 
attenersi alla prospettazione del � thema decidendum � fornita dalla parte, 
per concludere che la giurisdizione del Giudice ordinario sussiste in quanto 
La parte lamenti la lesione di un suo diritto soggettivo perfetto. 

La Corte d'appello, con argomento confermato dalla Cassazione, ha 
seguito quest'ultima via, facendo evidente ricorso a quella �teoria della 
prospettazione � che� sembrava definitivamente abbandonata, e giungendo 
cosi alla significativa conseguenza che la valutazione effettuata per determinare 
la giurisdizione � giunta a conclusioni poi smentite in sede di merito 
(� stato infatti deciso che le aree espropriate, bench� parzialmente edificate, 
fossero da considerarsi edificabili ai sensi della legge, con la conseguente 
legittimit� della espropriaz.ione). 

Conseguenza questa inevitabile, se si considera l'iter logico seguito dal 
Magistrato. 

Ci sembra di poter concludere che il crierio seguito dalla Corte di appello 
e dalla C'orte di cassazione, oltre a condurre a risultati contraddi-� 
tori -sia pure giustificati dal diverso scopo dell'accertamento, preliminare 
in un caso, e definitivo nell'altro -non sia appagante, attribuendo 
alla parte il potere di determinare la giurisdizione sulla base della qualificazione 
della domanda. 

Si �sarebbe invece potuto limitare l'accertamento preliminare alla verifica 
dell'esistenza, formalmente regolare e oggettivamente giustificata, di 
un provvedimento autoritativo di esproprio, determinando, dall'esito positivo 
di tale indagine, la conseguenza dell'estinzione dell'originario diritto 
della parte, e la consegu�nte giurisdizione del Magistrato amministrativo 
a conoscere delle eventuali illegittimit� che invalidassero il provvedimento. 


Giova richiamare; a questo punto, il pensiero di un autore che� ha riesaminato, 
globalmente (5), l'intera struttura del provvedimento amministrativo 
alla luce dell'accertamento giurisdizionale: � Se un provvedi


(5) MoNTESANO, Processo civile e pubblica Amministrazione, Napoli 1960, pag. 78. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mento amministrativo, illegittimamente incida su di un privato patrimonio 
o sulla materia di un diritto soggettivo, quel patrimonio o quel diritto 
sono sacrificati -purch� il provvedimento abbia giuridica esistenza alla 
imperativit� che assiste ogni atto sovrano�. 

Alla stregua di queste esatte considerazioni, la questione di giurisdizione 
esaminata, sarebbe stata decisa in senso contrario a quello adottato 
dalla sentenza annotata. 

G. PROVENZALI 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 ottobre 1967, n. 2443 -Pres. 
Scarpello -Rel. Miele A. -P. �M. Tavolaro I (conf.) -Ministeri 
del Tesoro e della Marina Mercantile (avv. Stato Carafa) c. 
Societ� Partenopea di Navigazione (avvocati Cariota-Ferrara e 
Pollice). 

Competenza e giurisdizione -Questioni di giurisdizione -Poteri della 
Cassazione in ordine ai presupposti di fatto. 

'"� p. "�� artt. 37 e 360). 

Competenza e giurisdizione -Navigazione marittima -Aziende concessionarie 
dei servizi di trasporto -Contributo straordinario di 
esercizio -Richiesta di integrazione -Giurisdizione del Consiglio 
di Stato. 

(1. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, artt. 2 e 4: I. 23 gennaio 1941, n. 52, art. 1). 
La Corte di Cassazione, nelle questioni di giurisdizione, � anche 
giudice dei presupposti di fatto sulla base dei quali la giurisdizione 
va determinata, onde � legittimata a procedere direttamente alla individuazione 
e qualificazione di tali elementi (1). 

La posizione soggettiva delle aziende sovvenzionate concessionarie 
dei servizi marittimi di trosporto, rispetto ai contributi previsti, in 
aggiunta all'ordinaria sovvenzione, per tener conto dei maggiori costi 
e dei minori introiti, verificatisi dalla data di entrata in guerra dell'Italia, 
non � configurabile altrimenti che come interesse legittimo, 
essendo la relativa legge rivolta in via esclusiva alla cura ed alla 
salvaguardia dell'interesse pubblico alla conservazione del servizio ed 
essendo riservate dalla legge stessa la corresponsione e la determinazione 
della misura del contributo al potere discrezionale dell'Amministrazione, 
onde spetta al Giudice amministrativo la giurisdizione a 

(1) V. Cass., Sez. Un., 30 gennaio 1967, n. 249, in questa Rassegna, 
1967, I, 370, nonch� Cass., Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 900, ancora in questa 
Rassegna, 1966, I, 566 ed ivi nota 2. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

:moscere delia domanda diretta ad ottenere la integrazione di detto 
:mtributo (2). 

(Omissis). -Con i primi tre mezzi, le Amministrazioni della 
[arina mercantile e del Tesoro, denunziando la violazione e falsa aplicazione 
degli articoli 2 e 4 della legge abolitiva del contenzioso 
nministrativo �in relazione ai poteri attribuiti dalla legge e daHa 
>nvenzione all'Amministrazione, ai prinC>ipi sulla formazione ed aprovazione 
dei contratti dello Stato ed ai criteri per la discriminaone 
della giurisdizione ordinaria da quella amministvativa, nonch� 
lfetto assoluto di motivazione sul punto decisivo deHa natura sostanale 
della pretesa azionata dalla SPAN, censurano l'impugnata sen~
nza per aver ritenuto la giurisdizione deH'autorit� giudiziaria 
~dinaria, e per essa del collegio arbitrale, previsto dall'art. 21 della 
mvenzione, in ordine alla domanda stessa. Al riguardo rilevano che 
giurisdizione del giudice ordinario, e per esso degli arbitri, doveva, 
1vece essere esclusa: 1) perch� la revisione della convenzione am.
essa dall'art. 20 deHa convenzione medesima per l'ipotesi di inter~
nute modificazioni, in presenza dello stato di guerra, delle linee 

delle condizioni del servizio, ed ispirata, in via esclusiva, alla 
1lvaguardia ed alla cura del pubblico interesse, rientra nei poteri 
.screzionali dell'Amministrazione e l'attuazione di essa �da parte 
~I giudice ordinario implicherebbe un'inammissibile ingerenza del 
udice sull'atto di approvazione della concessione (decreto ministeale), 
nonch� una parimenti inammissibile sostituzione della volont� 
~I giudice alla discrezionalit� della amministrazione (motivi primo 
secondo); 2) perch�, e soprattutto, in realt� la pretesa azionata dalla 
PAN attiene alla sfera degli interessi legittimi, tutelabili dinanzi il 
udice amministrativo, in quanto diretta ad ottenere una integrazione 
~I contributo straordinario ex lege, gi� percepito in relazione agli 
:ercizi 1948-1953 secondo semestre, contributo, che per la legge 
~ gennaio 1941, n. 52, rivolta a salvaguardare l'interesse pubblico 
la conservazione dei servizi marittimi sovvenzionati, .il Ministero 
~Ile Comunicazioni aveva facolt� di elargire alle aziende concessioirie 
di detti servizi in aggiunta alla sovvenzione spettante a termini 

(2) Nell'occasione, come si rileva dalla motivazione, le sezioni unite 
!Ila Corte di Cassazione hanno avuto modo di riaffermare, quale premessa 
!Ila adottata statuizione, i noti principi circa i criteri di discriminazione 
a giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa (in merito a che 
da ultimo Cass., Sez. Un., 13 ottobre 1967, n. 2442, in questa Rassegna, 
'67, I, 768 ed ivi nota 1, nonch� Cass., Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926, 
tcora in questa Rassegna, 1967, I, 968 ed ivi nota 1). 

La sentenza 12 ottobre 1960 (e non 23 giugno 1960), n. 2690 delle stesse 
zioni unite della Corte di Cassazione, richiamata in quella di c:.1i si tratta, 
:>vasi pubblicata in Giust. civ., 1961, I, 267. 


32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della concessione, per tener conto dei maggiori costi e dei minori 
introiti verificatisi dopo il 10 giugno 1940, e nella misura stabilita 
insindacabilmente di concerto con il Ministero delle Finanze (motivo 
terzo). 

� noto che il criterio distintivo della giurisdizione ordinaria da 
quella amministrativa non � dato dal modo in cui � prospettata la 
pretesa fatta valere in giudizio, sebbene dalla effettiva natura dell'oggetto 
della controversia e della protezione accordata dall'ordinamento 
giuridico, in astratto, alla posizione soggettiva assunta a fondamento 
della pretesa. Per stabilire, pertanto se la controversia appartiene alla 
competenza del giudice ordinario, non basta che da parte dell'attore 
si adduca di essere stato leso in un suo diritto soggettivo da un atto 
della pubblica amministrazione, ma occorre ricercare se un diritto 
soggettivo sia, in astratto, configurabile nel thema disputandum. A tal 
fine occorre indagare ed accertare la natura e finalit� delle norme che 
si assumono violate dalla amministrazione con la conseguenza che la 
controversia sar� relativa ad un diritto soggettivo se le norme sono 
rivolte a disciplinare rapporti tra i privati e la pubblica Amministrazione, 
dai quali scaturiscono r_eciproci diritti ed obblighi, ovvero diritti 
per il privato, si tratti cio� di norme di relazione, la cui �violazione da 
parte della amministrazione concreta una illegittima invasione della 
sfera giuridica del privato, e quindi la lesione di un diritto soggettivo 
di questi; la controversia sar� invece di competenza del giudice amministrativo 
se la violazione riguardi norme di azione, di norme, cio�, 
poste per assicurare la conformit� dell'azione della amministrazione 
al pubblico interesse, per la cui tutela sono state predisposte, trovando 
in tal caso l'interesse del privato ad evitare le conseguenze dannose 
dell'illegittimo comportamento della amministrazione, protezione mediata 
per la coincidenza di tale interesse con l'interesse pubblico. 

Alla stregua di questi principi, l'eccezione di difetto di giur�isdizione, 
con riguardo al profilo prospettato con il motivo terzo, avente 
carattere preliminare ed assorbente, risulta pienamente fondata. Avendo, 
infatti la SPAN richiesto, con la domanda sottoposta al giudizio 
degli arbitri, !'.integrazione del contributo straordinario ex lege n. 52 
del 1941, conseguito per gli esercizi 1948-1953 secondo semestre, sul 
presupposto che nella determinazione dell'ammontare di tali contributi 
sarebbero state illegittimamente � obliterate � varie � voci ., che avrebbero 
dovuto invece essere considerate, siccome era stato richiesto 
(ammortamenti, imposte e tasse, spese di riclassifica interessi al capitale 
quote franchigia), l'oggetto sostanziale della controversia, attiene, 
evidentemente alla sfera degli interessi legittimi,� tutelabili dinanzi il 
giudice amministrativo (come in realt�, gi� se pure inutilmente tentato 
dalla SPAN). 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Rispetto al contributo straordinario, che la 1. n. 52 del 1914 pre1Tedeva 
a favore delle aziende concessionarie di servizi di trasporto 
!llarittimi sovvenzionati, in aggiunta alla sovvenzione prevista dalla 
!onvenzione, per tener conto dei maggiori costi e dei minori introiti 
17erificatisi dopo il 10 giugno 1940, la posizione soggettiva del concessio1ario 
non � configurabile altrimenti che come posizione di interesse 
legittimo, essendo la legge rivolta, in via esclusiva, alla cura e salva~
uardia dell'interesse pubblico alla conservazione del servizio e essendo 
riservato, dall'art. 1 della legge stessa, la corresponsione e la deterninazione 
della misura del contributo, al potere latamente discredonale 
dell'amministrazione. 

Che con la proposizione della domanda in esame, la Span mi~
asse a conseguire l'equilibrio economico del bilancio, non significa che 
mstanzialmente la domanda fosse diretta �a conseguire la revisione 
:lella convenzione, prevista dall'art. 20 della convenzione medesima, 
;ierch�, a parte la considerazione che la effettiva natura della pretesa 
:ledotta in giudizio va determinata in relazione agli elementi obbiet;
ivi della domanda, e non al risultato che la parte si ripromette, a 
mo criterio, conseguire, e che la revisione della convenzione postula, 
1 tenore dell'art. 20 della convenzione stessa, l'intervenuta modifi!
azione, in presenza dello stato di guerra, delle linee e delle condizioni 
lel servizio, � innegabile che attraverso l'integrazione del contributo 
;traordinario ex lege n. 52 del 1941, non � ipotizzabile, stante la 
1atura, lo scopo e la sfera di azione di tale contributo, la revisione 
lella convenzione, come del resto gi� queste Sezioni Unite hanno 
1ffermato in analoga controversia (sent. 23 giugno 1960, n. 2690). 

Quanto poi al rilievo della resistente, secondo cui la soluzione 

'lella questione di giurisdizione dovrebbe farsi sulla base della inter


lretazione della domanda, siccome fatta dalla Corte di appello, in 

iuanto l'interpretazione degli elementi costitutivi della domanda 

;i risolve in apprezzamenti di fatto incensurabili in Cassazione, � 

mffi.ciente, ricordare che la Suprema Corte, nella questione di giuri


;dizione, � anche giudice dei presupposti di fatto sulla base dei quali 

a giurisdizione va determinata, per cui � legittimata a procedere diret


:amente alla individuazione e qualificazione di tali elementi. 

:tisultando, per le svolte considerazioni sussistente il denunziato difetto 

ii giurisdizione, con riguardo al profilo giuridico prospettato con il 

:erzo motivo. restano assorbiti i motivi primo e secondo pure atti


1enti al problema di giurisdizione, nonch� i motivi quarto e quinto 

!he riflettono rispettivamente questioni relative alla competenza degli 

trbitri in relazione alla clausola compromissoria dell'art. 21 della 

!Onvenzione, ed a questioni ed in ordine alla congruit� della motiva


:ione della sentenza impugnata sul punto relativo alla prova della 

'ondatezza della pretesa della Span. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 gennaio 1968, n. 82 -Pres. 
Tavolaro S. -Rel. Berri -P. M. Criscuoli (conf.) -Nardi (avv. 
Sciacca) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Albisinni). 

Competenza e giurisdizione -Cassazione -Consiglio di Stato -Decisioni 
-Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione Limiti 
-Questione di legittimit� costituzionale -Potere dovere del 
Consiglio di Stato di pronunziarsi sulla rilevanza e sulla fondatezza 
delle questioni di legittimit� costituzionale -Motivazione 

analitica -Eccesso di potere giurisdizionale -Insussistenza. 
(Cost. art. 111, comma terzo; c. p. c., art. 360, n. l, e 362, primo comma; t. u. 
26 giugno 1924, n. 1054, art. 48). 

It sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato 
� configurabile solo per motivi di giurisdizione e non pu� configurare 
eccesso di potere giurisdizionale la analitica motivazione sulle questioni 
di legittimt� costtuzionale, su cui esso ha il potere dovere di 
pronunziarsi ai fini della rilevanza e della fondatezza (1). 

(Omissis). -Il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione in 
relazione agli articoli 135 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 
9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 
1953, n. 87. 

Secondo il ricorrente la decisione sarebbe viziata da eccesso di 
potere giurisdizionale per quanto attiene all'esame dell'eccezione di 
illegittimit� costituzionale del d.1.1. 1945, n. 205, in quanto il Consiglio 
di Stato, anzich� limitarsi a delibare la questione al fine di 
accertare se fosse manifestamente infondata o meno, ha compiuto un 
vero e completo esame di merito della questione stessa invadendo la 
sfera giurisdizionale della Corte Costituzionale. 

(1) Circa i limiti del sindacato delle sezioni unite della Corte Suprema 
di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato v. pure appresso nota 
1-2 a pag. 36. Circa il particolare profilo di assunto eccesso di potere giurisdizionale 
denunziato nella specie dal ricorrente ineccepibile appare 
quanto si � rilevato dalla Corte di Cassazione. 
Le sentenze delle stesse sezioni unite della Oorte di Cassazione 18 
maggio 1965, n. 964, 12 ottobre 1965, n. 2120 e 17 maggio 1961, n. 1165, 
tutte richiamate in quella di cui si tratta, si trovano pubblicate rispettivamente 
in questa Rassegna, 1965, I, 36 in Foro it., 1966, I, 182 e in Giust. 
civ., 1961, III, 131. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 35 

Che lo stesso Consiglio di Stato ritenesse la questione non manife:
tamente infondata si evincerebbe dall'avvenuta rimessione della conroversia 
alla Adunanza plenaria, dall'ampiezza della indagine conlotta, 
dalla dichiarata seriet� della questione stessa e dalla compenazione 
delle spese. Peraltro la motivazione dell'impugnata decisione 
arebbe erronea e illogica sia in quanto nega (in contrasto con il valore 
>recettivo dell'art. 39 Cost.) la possibilit� di associazioni sindacali 
ndipendenti dai partiti politici, sia in quanto estende al personale 
:ivile della P. S. le limitazioni previste dall'art. 98 Cost. in relazione 
Ll d.1.1. del 1945 n. 205. 

Osservano le Sezioni Unite che il ricorso � inammissibile, perch� 
a valere censure che non sono riconducibili al dedotto difetto di potere 
:iurisdizionale. 

Secondo il disposto dell'art. 111, terzo comma; della Costituzione 
~ degli articoli 48 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, 360 n. 1 e 362 c.p.c., 
e decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili in Cassazione 
olo per motivi inerenti alla giurisdizione, in quanto l'attivit� giuridizionale 
del Consiglio di Stato incide sull'atto amministrativo e 
1uindi sul potere discrezionale che ne costituisce il motivo ispiratore. 
>ertanto il sindacato della Cassazione � configurabile allorquando il 
!onsiglio di Stato abbia giudicato fuori dei limiti che la legge �pone 
Ile sue specifiche attribuzioni (cfr. S.U. 18 maggio 1965, n. 964). 

Ora, proprio in forza dei testi legislativi, di cui il ricorrente 
ssume la violazione, il Consiglio di Stato ha il potere-dovere di pro.
unciarsi sulla rilevanza e sulla fondatezza delle questioni di legittimit� 
ostituzionale, che gli sono sottoposte nel corso dei giudizi che si svoiono 
davanti allo stesso. Ne consegue che il Consiglio di Stato, quando 
i pronuncia in merito all'eccezione d'illegittimit� costituzionale, rimae 
rigorosamente nei limiti della propria giurisdizione. Di ci� � prova 
i fatto che il ricorrente svolge censure che attengono esclusivamente 
Ile ragioni che il Consiglio ha posto a fondamento della sua pronunia, 
ragioni ovviamente sottratte al sindacato delle Sezioni Unite (cfr. 
'� U. 12 ottobre 1965, n. 2120). 

La motivazione sulle questioni di legittimit� costituzionale, anche 

e ritenuta soverchia dalla parte interessata, non pu� configurare 

eccesso di potere giurisdizionale, perch� la disamina dei singoli punti 

1dicati � inseparabile dal potere del giudice di dare corso o meno 

ll'incidente di legittimit� costituzionale e pu� importare l'esigenza 

i una motivazione analitica (cfr. S. U. 17 maggio 1961, n. 1165). 

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile 

il ricorrente va condannato alla perdita del deposito (art. 381 c.p.c.) 

alle spese di questo giudizio (art. 385 c.p.c.). -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 febbraio 1968, n. 424 -Pres. 

I

Scarpello -Rel. Pratillo -P. M. Tavolaro I (conf.) -Rosella (avv. 

Cavazzuti) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Ciardulli). 

Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Indennizzo -Contributo 
di ricostruzione -Pretesa del privato alla concessione ed alla 
misura -Interesse legittimo -Giurisdizione del Consiglio di Stato. 

(1. 27 dicembre 1963, n. 968: I. 29 settemhre 1967, n. 955). 
Competenza e giurisdizione -Cassazione -Consiglio di Stato -Deci


sioni -Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione 


Limiti -Questione di legittimit� costituzionale -Irrilevanza sulla 

questione di giurisdizione -Inammissibilit� del ricorso. 

(Cast. art. 111, comma terzo; c. p. c. art. 360, n. 1, e 362, comma primo; t. u. 
26 giugno 1924, n. 1054, art. 48). 


Il privato in nessun caso pu� vantare diritti soggettivi nei confronti 
della pubblica Amministrazione riguardo sia alla concessione 
sia alla misura dell'indennizzo per danni di guerra o del contributo di 
ricostruzione, sibbene soltanto interessi legittimi, tutelabili esclusivamente 
in sede amministrativa davanti al Consiglio di Stato, sicch� non 
gli � in materia concessa azione alcuna davanti all'Autorit� giudiziaria 
(1). 

Il ricorso alle sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassa:; 
zione contro le decisioni del Consiglio di Stato pu� essere proposto 

I

soltanto per motivi attinenti o inerenti alla giurisdizione, non per 

~ 

eventuali violazioni di norme giuridiche in cui sia incorso il Consiglio 
di Stato n� per ragioni di merito, onde le questioni di legittimit� 


I 

costituzionale di atti aventi forza di legge formale possono essere rile


I

vanti in tale fase processuale solo se pregiudiziali rispetto alla pro


nunzia sulla giurisdizione (2). 

(1-2) Massime ormai consolidate -Cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. 19 

settembre 1967, n. 2183 in questa Rassegna, 1967, I, 964 ed ivi nota 1, non


ch� Cass. 31 luglio 1967, n. 2031 e 19 maggio 1967, n. 1073, entrambe in 

questa Rassegna 1967, I, 957-958 ed ivi nota 1-2. La sentenza relativa si 

pubblica tuttavia anche nella parte motiva sia per il riferimento a parti


colari situazioni del caso di specie e per l'affermazione secondo cui �nulla 

al riguardo ha innovato la recente legge n. 955 del 29 �settembre 1967 �, 

sia per le peculiari precisazioni in ordine alla ultima parte della seconda 

massima. 

Le sentenze n. 1954 del 1959, n. 1179 del 1963, n. 900 del 1966, n. 2661 

del 1963, n. 1603 del 1958 e n. 2490 del 1965, tutte menzionate in quella di 

cui si tratta, si trovano pubblicate rispettivamente in Foro amm., 1959, II, 

1, 397, in Giust civ., 1963, I, 1867, in questa Rassegna, 1966, I, 566, in Foro 

it., 1963" I, 1874, in Foro it., 1958, I, 1108 e in questa Rassegna, 1965, I, 53. 


'oNI DI GIURISDIZIONE 37 

\;isella denuncia, in riferi48 
del T. U. n. 1054 del 
e del Consiglio di Stato 
\tti da bombardamenti 
'no generale di Roma 
\ asportazione fin'an�flrebbe 
titolare non 
'~erfetto al risarci


\ce ordinario. 

\t� costituzionale, 
~ll'art. 13 della 
\2 della Costi
�ministrazione 
\ il cittadino 
'o in cui il 
'rato l'im


costanti 
'\90 del 
'<llegio 
\ sui 

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_.o, n� 

I


I 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

per ragioni di merito (art. 43 T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, art. III, 
comma 3 della costituzione: cfr. Cass. sent. n. 2661 del 5 ottobre 1963). 

Le questioni di illegittimit� costituzionale di atti aventi forza di 
legge formale possono essere, quindi, rilevanti in questa sede soltanto 
se pregiudiziali rispetto la pronuncia sulla giurisdizione, se, cio�, si 
riferiscano a disposizioni di legge rilevanti ai fin della qualificazione 
giuridica dell'interesse fatto valere in giudizio, vale a dire quando, 
eliminate eventualmente le . norme impugnate d'illegittimit� costituzionale, 
non residuerebbe alla Pubblica Amministrazione nessun specifico 
potere dall'esercizio del quale un diritto soggettivo verrebbe 
degradato a interesse legittimo. �, invero, evidente che, in tal caso, 
se l'illegittimit� costituzionale fosse. dichiarata, il potere della Pubblica 
.A:mministrazione verrebbe meno, con effetto ex tunc, e nella causa in 
cui l'eccezione d'illegittimit� giurisdizionale sia stata sollevata, resterebbe, 
ai fini della giurisdizione, come oggetto del giudizio, un diritto 
soggettivo (cfr. Cass. sent. n. 1603 del 17 maggio 1958). 

Ora una tale conseguenza � certamente da escludere nella specie, 
giacch� la cens�ra d'illegittimit� costituzionale riguarda una norma 
(l'art. 13 della 1. n. 968 del 1953) la quale, sancendo la decadenza dalla 
pretesa d'indennizzo o contributo per danni di guerra per chi presenti 

� denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte �, �, evidentemente, 
del tutto irrilevante ai fini della qualificazione g<iuridica dell'interesse 
fatto valere in causa dal Rosella. Invero l'eventuale dichiarazione 
di incostituzionalit� dell'art. 13 su indicato non potrebbe mai 
trasferire la controversia dall'ambito degli interessi legittimi in quello 
dei diritti soggettivi. E, pertanto, data la nessuna sua influenza ai fini 
del decidere sulla giurisdizione, la questione d'illegittimit� costituzionale 
sollevata dal ricorrente non pu� essere presa in esame dalla 
Corte Suprema. 
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con le conseguenze di 
legge. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 febbraio 1968, n. 661 -Pres. 
Scarpello -Rei. Geri -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Rossi (avv. 
D'Audino) c. Ministero della Difesa Esercito e Presidente del 
Comitato provinciale di Milano dell'I.N.C.I.S. (avv. Stato Dallari). 

Competenza e giurisdizione -Edilizia economica e popolare -Affitto 
di alloggi ai militari -Provvedimenti relativi -Competenze della 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

per ragioni di merito (art. 43 T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, art. III, 
comma 3 della costituzione: cfr. Cass. sent. n. 2661 del 5 ottobre 1963). 

Le questioni di illegittimit� costituzionale di atti aventi forza di 
legge formale possono essere, quindi, rilevanti in questa sede s9ltanto 
se pregiudiziali rispetto la pronuncia sulla giurisdizione, se, cio�, si 
riferiscano a disposizioni di legge rilevanti ai fin della qualificazione 
giuridica dell'interesse fatto valere in giudizio, vale a dire quando, 
eliminate eventualmente le . norme impugnate d'illegittimit� costituzionale, 
non residuerebbe alla Pubblica Amministrazione nessun specifico 
potere dall'esercizio del quale un diritto soggettivo verrebbe 
degradato a interesse legittimo. �, invero, evidente che, in tal caso, 
se l'illegittimit� costituzionale fosse dichiarata, il potere della Pubblica 
Amministrazione verrebbe meno, con effetto ex tunc, e nella causa in 
cui l'eccezione d'illegittimit� giu:risdizionale sia stata sollevata, resterebbe, 
ai fini della giurisdizione, come oggetto del giudizio, un diritto 
soggettivo (cfr. Cass. sent. n. 1603 del 17 maggio 1958). 

Ora una tale conseguenza � certamente da escludere nella specie, 
giacch� la censura d'illegittimit� costituzionale riguarda una norma 
(l'art. 13 della I. n. 968 del 1953) la quale, sancendo la decadenza dalla 
pretesa d'indennizzo o contributo per danni di guerra per chi presenti 

� denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte ., �, evidentemente, 
del tutto irrilevante ai fini della qualificazione goiuridica dell'interesse 
fatto valere in causa dal Rosella. Invero l'eventuale dichiarazione 
di incostituzionalit� dell'art. 13 su indicato non -potrebbe mai 
trasferire la controversia dall'ambito degli interessi legittimi in quello 
dei diritti soggettivi. E, pertanto, data la nessuna sua influenza ai fini 
del decidere sulla giurisdizione, la questione d'illegittimit� costituzionale 
sollevata dal ricorrente non pu� essere presa in esame dalla 
Corte Suprema. 
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con le conseguenze di 
legge. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 febbraio 1968, n. 661 -Pres. 
Scarpello -Rel. Geri -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Rossi (avv. 
D'Audino) c. Ministero della Difesa Esercito e Presidente del 
Comitato provinciale di Milano dell'l.N.C.l.S. (avv. Stato Dallari). 

Competenza e ~iurisdizione -Edilizia economica e popolare -Affitto 
di allo~~i ai militari -Provvedimenti relativi -Competenze della 


'A DELLO STATO 

\otta i provvedimenti defini


::. 

�effetto 
di una :;tutonoma 
1mitati dalla convenzione, 
'mente. 
f nell'ambito del con�
�~ 
P. A. ad esso prece\
ti e quindi di giuri-

i provvedimenti 
'Ostituiscano atti 
\ nei confronti 
�rete ed auto-

considerato, 
)stituiscono 
'-,oggio) di 
~nti alla 
\mt� di 
� l>llega\
ziata 
\'ltro 
\Ila 

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\ 


., compe-~ 

~ 

I


I 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 41 

mti per territorio, non ha che da prenderne atto ed assicurarne l'ese1zione 
con propri provvedimenti vincolati e formali, contenenti 
>!tanto le particolarit� esecutive delle predette determinazioni. 

Tutto ci� � inteso al fine di assicurare la sollecita disponibilit� 
egli alloggi in relazione ai rapidi e talvolta repentini spostamenti di 
~de del personale, derivanti dalle speciali esigenze di un particolare 
ffVizio quale � quello militare. 

La locazione stipulata dall'I.N.C.I.S. non fu dunque frutto di un 
ll.tonomo potere, bens� di una attivit� accessoria rientrante nello 
!hema della concessione amministrativa e da questo rigorosamente 
elimitata. 

Ma v'� di pi�: quand'anche si volesse attribuire al contratto di 
>cazione, stipulato dall'Istituto, quel carattere di autonomia sul quale 
mto insiste il ricorrente, non ne sarebbe mai derivato, nella specie, 
n diritto tutelabile davanti al giudice ordinario. Infatti tale contratto 
i stipulato dall'Istituto (che probabilmente ignorava la revoca delassegnazione 
del 18 settembre 1957) in contrasto ed in violazione 
ella revoca stessa. Doveva quindi considerarsi illegittimo ed incapace 
i creare diritti soggettivi; sia pur limitati dall'ambito della conces.
one. Ci� � tantp vero che con successiva determinazione dell'll 
~bbraio 1958 l'I.N.C.I.S. stesso ne dichiar� la risoluzione quando 
ppunto ebbe notizia della revoca. 

Pertanto finch� quest'ultima non fosse stata rimossa (il che avrebbe 
otuto verificarsi soltanto attraverso la giurisdizione amministrativa) 
gni pretesa del ricorrente sarebbe rimasta sempre circoscritta nella 
cera degli interessi. 

Tale situazione fu tanto bene avvertita dalla difesa del Rossi da 
idurla a chiedere davanti al Consiglio di Stato l'annuUamento degli 
tti impugnati; quale necessario presupposto o del ripristino della 
oncessione in sede amministrativa o del risarcimento dei danni in 
~de giudiziaria. 

La sanzione dell'annullamento degli atti amministrativi, non su~
ettibile d'essere pronunziata dal giudice ordinario, � invece propria 
ella giurisdizione amministrativa, i cui limiti furono rigorosamente 
ispettati nella denunziata sentenza. -(Omissis). 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 20 dicembre 1967, n. 2988 -Pr�s. 

Marletta -Est. Aliotta -P. M. Pedace (conf.) -Ferrovie dello Stato 

(avv. Stato eGntile) c. Pino. 

Imposte e tasse in genere -Imposte, tasse, entrate patrimoniali 
dello Stato -Di~tinzione -Proventi del servizio ferroviario Entrate 
di diritto privato -Competenza e giurisdizione -Competenza 
per materia -Ingiunzione per il pagamento del biglietto 
ferroviario e della soprattassa -Competenza funzionale del tribunale 
-Esclusione. 

(c. p. c., art. 9, 25, 637; c. c., art. 1678, 1382; r. d. 11 ottobre 1934, n. 1948). 
Le entrate di diritto privato o patrimoniale dello Stato si distinguono 
dalle imposte e dalle tasse, in quanto hanno fondamento, non 
in un rapporto di natura pubblicistica, sibbene in un rapporto contrattuale 
di natura privatistica, nel quale l'obbligo del pagamento di una 
determinata somma, dovuta ad un ente pubblico, sorge in virt� della 
volont� delle parti, potendo costituire, tra l'altro, lo specifico corrispettivo 
di un pubblico servizio del quale il privato usufruisca (1). 

I proventi del servizio ferroviario si configurano come entrate 
patrimoniali di diritto privato e non come imposte o tasse. In particolare, 
mentre il pagamento del biglietto di viaggio costituisce il corrispettivo 
dell'effettuazione del trasporto, la sopratassa dovuta in caso di 
mancato pagamento si inquadra sostanzialmente nell'istituto della 
clausola penale previsto dall'art. 1382 c. c. Ne deriva che, non configurandosi, 
ex art. 9 e 25 c. p. c., la competenza funzionale del Tribunale, 
competente a decider"'. sul ricorso diretto ad ottenere ingiunzione 
di pagamento del biglietto o della sopratassa � il giudice indicato dall'art. 
637 c. p. c. (2). 

(1-2) La decisione merita di essere segnalata in relazione ai problemi 
inerenti alla distinzione, non agevole e certamente delicata, tra entrate 
di diritto privato dello Stato e imposte o tasse. La Suprema Corte ricorda 
sinteticamente, in via preliminare ed ai fini dell'inquadramento teorico 
del caso di specie, i vari criteri prevalenti nella dottrina recente e meno 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

icente per discriminare le entrate patrimoniali dello Stato dalle entrate 
�ibutarie. I criteri che la Cassazione ritiene di dover respingere sono 
>stanzialmente i seguenti: quello che individua le entrate di diritto 
rivato nei proventi dei servizi pubblici che, oltre a coprire il costo dei 
irvizi stessi, assicurano alla p. a. un certo margine di utile; quello che 
t riferimento alla natura pubblicistica o privatistica dello scopo per il 
11ale l'entrata si realizza; quello che differenzia le due categorie di 
1trate con prevalente riguardo alla natura monopolistica o concorrenale 
del regime in cui vengono concretamente esercitati i vari servizi 
11bblici; quello, infine, che esclude dall'ambito dei tributi i proventi 
~i servizi che non rappresentano la manifestazione di una potest� d'im~
ro della p. a. (per una completa disamina dei vari criteri distintivi, 
GIANNINI A. D., Istituzioni di diritto tributario, 46 segg., Milano, 1960; 
I.; I con�etti fondamentali del diritto tributario, 106 segg., Torino, 1956). 

Secondo la Suprema Corte, il criterio pi� idoneo sarebbe invece 
iello di procedere ad un'indagine storica ed ermeneutica sul servizio 
ibblico in relazione al quale � prevista l'entrata e, sulla base del diritto 
lsitivo, esaminare se il servizio stesso possa collocarsi tra le attivit� 
~re imperii o jure gestionis dell'Amministrazione. 

Il problema prospettato non ha un rilievo esclusivamente teorico, 
e quanto la classificazione delle entrate nell'ambito dell'una o dell'altra 
ttegoria reca con s� implicazioni pratiche tutt'altro che trascurabili, 
istituendo, la premessa indispensabile per la risoluzione di varie queioni: 
si pensi, per esempio, alla riserva di legge dell'art. 23 della Costi1zione 
e, come nel caso di specie, alla competenza di cui all'art. 9 c.p.c. 

La .dottrina specializzata si � diffusamente soffermata sulla distinone 
fra tributi ed entrate di diritto privato ed ha cercato di elaborare 
ia nozione pi� o meno precisa e soddisfacente delle entrate patrimoniali, 
ntandone un inquadramento, sotto il profilo sistematico, nell'ambito 
illa scienza delle finanze e del diritto tributario (FORTE, Imposta, in 
ovissimo Digesto Italiano, VIII, 311, Torino, 1962). V'� chi, con riferiento 
alla natura giuridica del rapporto tra ente pubblico e cittadino, 
l collegato le entrate di diritto privato alla necessit� di una fonte negoale 
privatistica, i tributi, invece, al potere d'impero dello Stato (GIANNI 
A. D., I �concetti fondamentali ecc., cit., 54 e 58), pur rilevando l'im>
ssibilit�, allo stato attuale del diritto positivo, di enucleare �un criterio 
ateriale, visibile e sicuro �, donde la necessit� di ampliare l'indagine 
m' criteri sussidiari (pur se singolarmente insufficienti), come quello 
~lla disciplina legislativa dei singoli istituti riguardati in una prospet'
a non solo attuale ma soprattutto nel loro excursus storico (GIANNI 
A. D., op. cit., 106 e 114). V'� chi ha contestato l'esattezza del criterio 
te individua il fondamento delle entrate di diritto privato in un rap>
rto contrattuale privatistico ed ha negato la rilevanza della distinzione 
>po l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, proponendo di 
stituirla con quella tra entrate tributarie ed entrate non tributarie 
~OCIVERA, Principi di diritto tributario, '161, Milano, 1959). V'� ancora 
ti ha scorto le entrate patrimoniali nelle � prestazioni pecuniarie rela'
7e ad obbligazioni di privati che hanno come correlativo delle obbliga:
mi dello Stato aventi per oggetto prestazioni di durata o periodiche�, 
ime i canoni di godimento di beni pubblici dati in concessione, quelli 

locazione di beni immobili del patrimonio dell'ente pubblico ed i cor;
pettivi delle somministrazioni poste in ,essere con strumenti contrattuali 
diritto privato (GIANNINI M. S., Le obbligazioni pubbliche, 82, Napoli, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1964). Per quanto concerne i proventi del servizio ferroviario, la Cassazione 
ha sostanzialmente seguito la soluzione proposta dal GIANNINI A. D. 
(op. cit., 115), con riguardo. alla natura del rapporto contrattuale tra 
Stato e utenti, rapporto che troverebbe la sua fondamentare disciplina 
nel codice civile. Non si� pu� non rilevare, tuttavia, che l'interpretazione 
storica, su cui insiste la S. C. nel far riferimento alle caratteristiche 
dell'istituto quando � il servizio pubblico ferroviario era concesso ad 
imprenditori privati., non sembra possa essere un criterio suscettibile di 
generalizzazione, mentre da condividersi sono le considerazioni di diritto 
positivo con il richiamo al contratto di trasporto di persone. Sotto quest'ultimo 
profilo giova, peraltro, ricordare che le disposizioni normative 
di diritto privato, che disciplinano i rapporti giuridici -tra enti pubblici 
e cittadini -che scaturiscono da contratti, sono spesso temperate, come 
nel caso del servizio ferroviario, da numerose norme di diritto pubblico. 

Su tali caratteristiche differenziali rispetto alle norme del codice civile 
si � soffermato, sempre in relazione alla natura dei proventi del servizio 
ferroviario, l'INGRosso (Diritto finanziario, 246, Napoli, 1956), che attribuisce, 
invece, con tutte le conseguenze, natura tributaria a tali entrate, 
facendo peraltro ricorso anche a considerazioni metagiuridiche. 

A prescindere dal caso di specie, le soluzioni contrastanti sono connaturate 
a questa delicata materia: se, infatti, il criterio distintivo pu� 
astrattamente apparire nella sua chiara semplicit�, nella pratica applicazione 
la differenziazione tra entrate patrimoniali e tributi � molto ardua, 
soprattutto quando si tratti di individuare la natura giuridica di proventi 
collegati all'espletamento di pubblici servizi. L'indagine viene, al riguardo, 
a complicarsi, in quanto coinvolge problemi relativi alla natura delle 
fonti su cui poggia il provento ed alla posizione relazionale tra utenti 
ed Amministrazione. 

Nella giurisprudenza non risultano precedenti specifici recenti. Peraltro, 
il problema della differenziazione tra le varie categorie di entrate 
dello Stato, con particolare riferimento alla natura ed all'individuazione 
delie entrate di diritto privato, si presenta spesso all'esame dei giudici: 
per quanto concerne, ad esempio, la natura del canone di abbonamento 
alla R.A.I., cfr. App. Genova, 16 maggio 1953, in Giur. Cass. Civ., 1953, 
III biro., 433, con nota adesiva di OLMI sulla natura tributaria del canone 
stesso; sulla natura di tassa della percentuale, a favore dello Stato, sugli 
introiti del C.O.N.I., cfr. Cass., Sez. Un., 31 maggio 1961, n. 1285, in questa 
Rassegna, 1961, 99; sulla natura tributaria dei prelievi generali effettuati 
dalla C.E.C.A., cfr. Trib. Torino, 10 maggio 1963, in Riv. dir. fin., 1964, 
II, 3, con nota di Allorio. 

UMBERTO GIARDINI 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 gennaio 1968, n. 91 -Pres. Favara Est. 
D'Armiento -P. M. De Marco (conf.) -Falduti e Casale (avv. 
Russo) c. Ministero Difesa -Aeronautica (avv. Stato Foligno). 

Espropriazione per p. u. -Espropriazione -Efficacia traslativa del 
decreto .-Diritto all'indennit� -Prescrizione -Termine iniziale. 

(1. 20 marzo 1965, n. 2359, art. 39; c. c. art. 2935). 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

rescrizione -Cause impeditive all'esercizio del diritto -Nozione. 

(C. c., art. 2935). 
Nell'espropriazione per p. u. il diritto dell'espropriato alla inden:
t� si matura e concreta alla data del decreto di espropriazione, e cio� 
~l momento stesso in cui si attua il trasferimento della propriet� del 
me all'espropriante, cui occorre quindi far capo per stabilire l'inizio del 
rmine di prescrizione del diritto all'indennizzo (1). 

La disposizione di cui all'art. 2935 c. c., per la quale la prescrizione 
>mincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu� essere fatto valere, 

riferisce solo alla possibilit� legale, nel senso che quella non decorre 
: esistono impedimenti legali, come pu� essere la condizione sospensiva 
m ancora verificata od il termine non scaduto, mentre non si tien 
mto degli impedimenti di fatto, tra cui rientra lo stato di ignoranza 
~l proprio diritto da parte del titolare (2). 

(Omissis). -Col ricorso principale Falduti Giovanna e Casale Anmziata 
denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 
�97 c. c., e la insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo 
ie la sentenza impugnata non avrebbe potuto dichiarare prescritto il 
�edito fatto valere in giudizio. Ed invero -argomentano le ricorrenti 

(1) Giurisprudenza pacifica. Nella procedura di esproprio l'accordo 
'la indennit�, a norma dell'art. 30 l. 1865, n. 2359, precede il decreto di 
'()prio 
con il quale si realizza poi la convevsione del diritto affievolito 
'opriet� nel diritto all'indennizzo (sul momento in cui si verifica il 

�imento 
coattivo della propriet� v. Cass. 21 ottobre 1965, n. 2173, in 
Rassegna, 1965, I, 1180 e nota sub 1 di riferimenti). 
,, necessit� degli adempimenti, cui la p.a. � tenuta in base alle 
wntabilit�, che rendono inesigibile il credito ed in conseguenza 
la mora, (cfr. Cass. 26 giugno 1956, n. 2291; 26 marzo 1964, 
.in generale, per il concetto in cui il ritardo possa qualificarsi 
\e tale fonte di risarcimento del danno cfr. MAZZELLA, in que'
l965, I, 968. 
'e vincolante per i creditori della p.a., delle norme contenute 
, e nel regolamento sulla contabilit� di Stato cfr. Cass. 3 febbraio 
172, in questa Rassegna, 1965, I, 135 e nota di richiami. 

(2) Nella specie i ricorrenti lamentavano non un impedimento legale 
!r far valere il loro diritto all'indennit� di esproprio, gi� concordata e di 
Li la p.a. aveva effettuato il versamento in tesoreria, sibbene la omessa 
municazione di tale adempimento che, determinando un semplice stato 
ignoranza del proprio diritto e concretizzandosi quindi in un impediento 
di fatto, si poneva fuori della norma di cui all'art. 2935 e.e. (cfr. 
1ss. 29 aprile 1965, n. 752, in questa Rassegna 1965, I, 504 e nota di 
~hiami sub 1); Cass. 30 febbraio 1966, n. 2136; 24 novembre 1966, n. 1797), 
>Il il .conseguente decorso della prescrizione dalla data del decreto di 
proprio. 


46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-anzitutto tale decisione contrasta con l'accertamento di fatto, ritenuto 
in sentenza, che alla Falduti non era stata data comunicazione del versamento 
della somma rappresentante l'indennit� di espropriazione presso 
la Tesoreria provinciale di Catanzaro. In secondo luogo la decisione 
medesima � incompatibile col principio giuridico secondo cui ogni credito 
verso lo Stato rimane illiquido ed in condizione di pendenza fino a 
quando non siano compiuti gli adempimenti previsti dalla legge sulla 
contabilit� di Stato. Prima di detto momento -concludono le ricorrenti 
-il creditore vanta un mero interesse legittimo, e non pu� 
cominciare a decorrere, pertanto, il termine di prescrizione del diritto. 
Col secondo mezzo, poi, si sostiene che la prova dell'intervenuta prescrizione 
doveva essere data dall'Amministrazione e che, in ogni caso, 
vi era difetto di motivazione sul momento iniziale della prescrizione. 

Ritiene il Collegio che le censure di entrambi i mezzi sono prive 
di fondamento, e che correttamente la Corte di merito ha dichiarato 
prescritto il credito della Falduti, che traeva origine da una espropriazione 
per pubblico interesse risalente al 13 settembre 1940. Ora � noto 
che nella espropriazione per pubblico interesse, il diritto dell'espropriato 
all'indennizzo si matura e si concreta nel momento stesso in cui si 
attua il trasferimento della propriet� del bene all'espropriante, e cio� 
alla data del decreto di espropriazione, con la conseguenza .che sempre 
a tale data bisogna far capo per stabilire l'inizio del termine di prescrizione 
del diritto all'indennizzo. La disposizione, invero, dell'articolo 
2935 c. c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal 
giorno in cui il diritto pu� essere fatto valere, si riferisce alla possibilit� 
legale di far valere il diritto e va intesa nel senso che la prescrizione 
.non decorre solo se esistano impedimenti legali (per esempio condizione 
sospensiva non ancora verificata o termine non ancora scaduto); 
e non si tiene conto, invece, dei cosiddetti impedimenti di fatto, tra i 
quali � compreso lo stato d'ignoranza del proprio diritto da parte del 
titolare (cfr. da ultimo sentt. Cass. 30 luglio 1966, n. 2130 e 24 novembre 
1966, n. 2797). 

Nella specie la Falduti, per sfuggire alla maturazione della prescrizione, 
aveva dedotto che l'ente espropriante non le aveva comunicato 
l'avvenuta emissione del mand&to di pagamento dell'indennit� 
concordata; ed aveva altresi, sostenuto che per le norme che regolano 
la contabilit� di Stato il suo credito perl'espropriazione non era diventato 
mai liquido. Ma tali tesi, manifestamente inconsistenti, sono state 
correttamente disattese dalla sentenza denunziata, la quale, per confutarle 
si � richiamata all'inerzia della titolare del diritto nell'esigere 
l'adempimento, (che peraltro era gi� avvenuto, col deposito della somma, 
(rappresentante l'indennizzo) senza che ricorresse alcuna causa 
legittima che impedisce l'esercizio del diritto. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 47 

:ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 gennaio 1968, n. 171 -Pres. Val


lillo -Est. Minerbi -P. M. Toro (diff.) -Ministero Difesa-Esercito 

(avv. Stato N. Bronzini) c. Nutini. 

'rescrizione -Illecito meramente civile ed illecito penale da unico fatto 
in danno della stessa persona -Prescrizione dell'azione risarcitoria 
da illecito civile -Applicabilit� del pi� lungo termine della prescrizione 
per il reato. 

(C. c., art. 2947, comma 3�). 
Quando da un unico fatto materiaLe si verificano nei confronti di 
.no stesso soggetto due eventi, L'uno previsto come reato e L'aitro 
ome iHecito meramente civiLe, L'azione risa:rcitoria fatta vaLere per quet'uitimo 
soggiace aHa pi� Lunga. prescrizione prevista per iL reato (1). 

(Omissis). -Con il primo mezzo l'Amministrazione ricorrente 
enunzia la violazione e la falsa applicazione del�o art. 2947 30 comma 
. c., in relazione al precedente comma 2� della stessa norma, per avere 
1 Corte di merito omesso di considerare che il pi� lungo termine 
rescrizionale previsto dalla disposizione �>opra citata si applica esclu


(1) In senso conforme Cass. 25 maggio 1957, n. 1905 menzionata, in 
lotivazione. 
Sul tema, in generale, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il 
rincipio che da un'unica azione conseguirebbero due distinti illeciti, ciamno 
con una propria autonomia in riferimento agli eventi che li quaficano. 


In conseguenza ha quindi ritenuto' che la pi� lunga prescrizione sta


ilita per il reato non possa essere estesa al diritto di risarcimento del 

anno da illecito meramente civile, .che soggiace invece ai termini per 

;so stabiliti (cfr. Cass. 4 maggio 1960, n. 992; 3 novembre 1961, n. 2544; 

3 luglio 1964, n. 1870). 

Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione ha voluto distin


11ere l'ipotesi in cui il danno alla persona (morte, lesioni personale), sia 

;ato risentito da un soggetto diverso da quello che ha lamentato il danno 

Lle cose, e nella quale il principio dianzi esposto andrebbe applicato, dal


altra in cui, per essersi verificati i due eventi in danno di uno stesso 

>ggetto, la pi� lunga prescrizione penale varrebbe anche per l'azione 

.vile. 

Per tal modo per� sembra che il menzionato principio, al quale tuttavia 
t Corte di Cassazione si richiama, sia stato del tutto obliterato, in quanto 
on � dato vedere come un elemento del tutto estrinseco, quale � quello 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sivamente all'azione civile di risarcimento del danno derivante in via 
diretta da Ull' fatto considerato dalla legge come reato (es. lesioni), e 

non all'azione di risarcimento del danno che derivi invece da un 
mero illecito civile (es. danni alle cose). 

Con il secondo mezzo si lamenta l'omessa motivazione su punto 
decisivo della controversia. La Corte d'Appello aveva esattamente richiamato 
il principio secondo cui, nascendo da uno stesso fatto, due eventi, 
l'uno dei quali costituente illecito penale ai danni di una persona, e 
l'altro illecito civile in danno delle .cose, il pi� lungo termine di prescrizione 
per il fatto considerato dalla legge come reato, non � applicabile 
anche al risardmento del danno derivante dall'illecito civile, il 
cui diritto si prescrive in due anni; aveva poi introdotto una distinzione 
non consentita dalla legge e dalla logica, a seconda che il danno 
alle cose e il danno alla persona siano 3tati sofferti dal medesimo 
soggetto o da soggetti diversi, affermando che nel primo caso la parte 
lesa potrebbe usufruire del pi� lungo termine prescrizionale anche per 
il risarcimento dei danni alle cose. 

A giustificazione delle suddette censure, lAmministrazione ricorrente 
enuncia l'esatto principio, costantemente accolto da questa S. C. 

costituito dalla circostanza del verificarsi nei confronti di uno stesso soggetto 
oppure di soggetti passivi diversi del danno alla persona ed al patrimonio, 
possa incidere sulla autonomia dei due distinti illeciti, pi� volte 
sottolineata dalla Cassazione, ed influire sulla prescrizione civile, che la 
stessa Sezione (cfr. Cass. 22 gennaio 1968, n. 175 in questa Rassegna, 
I, 21) ha osservato conservare del pari una sostanziale autonomia, nel 
quadro generale della prescrizione civile, costituendo i due istituti (della 
prescrizione civile e penale) un complesso normativo completo ed indipendente. 


N� conv,incono le ragioni addotte a sostegno della adottata decisione, 
poich� il rilievo che l'azione civile possa, dall'unico danneggiato, essere 
fatta valere mediante la costituzione di parte civile fin quando non siano 
state compiute per la prima volta le formalit� di apertura del dibattimento 
penale (art. 93 c.p.p.), presuppone, tra l'altro, che il diritto al risarcimento 
del danno non si sia prescritto; mentre la circostanza che il risar�imento 
del danno patrimoniale ha carattere di accessoriet� rispetto alla 
domanda proposta nel giudizio penale con la costituzione di parte civile, 
di cui forma un tutto unitario ed inscindibile, non appare rilevante in 
quanto, siffatti concetti sono del tutto indipendenti dalla disciplina della 
prescrizione. 

Occorre invece considerare che, allorquando sia intervenuta la costituzione 
di parte civile nel procedimento penale, si verifica la interruzione 
della prescrizione (cfr. Cass. 11 ottobre 1955, n. 3028), che si protrae fino 
al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 2945 
comma �Secondo c.p.c.). 

I 


I


f; 

~ 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

(Cass. 13 luglio 1964, n. 1870; Cass. 26 giugno 1962, n. 1648; .Cass. 3 
novembre 1961, n. 2544; Cass. 4 maggio 1960, n. 992; Cass. 25 maggio 
1957, n. 1905), secondo cui, derivando da un unico fatto costituente 
reato due eventi lesivi eterogenei, quali un danno alla persona, che � 
oggetto della tutela penale, e un danno alle cose, che � illecito civile 
penalmente indifferente, l'azione di risarcimento del danno alle cose 
deve essere sottoposto aJ regime della prescrizione civile, mentre il 
pi� lungo termine pr�scrizionale previsto dall'art. 2947, 3-0 comma c. c. 
si applica esclusivamente alla azione di risarcimento del danno alla 
persona, siccome derivante dall'offesa all'interesse� specificamente tutelato 
dalla norma penale: in altre parole, per l'applicazione del pi� 
lungo termine di prescrizione � necessario che il danno di cui si chiede 
il risarcimento in sede civile, sia quello stesso che entra nello schema 
dell'illecito penale, non potendosi ritenere che, per quanto attiene 
alla decorrenza del termine prescrizionale, la pretesa risarcitoria del 
privato e la pretesa punitiva dello stato, siano state assoggettate dall'art. 
2947 a comune discioplina. 

Tuttavia, questo S. C. ritiene che il suddetto indirizzo giurisprudenziale, 
valido allorch� per un unico fatto il danno alla persona sia 
stato risentito da soggetto diverso da quello che ha lamentato solo 
il danno alle cose, soffra eccezione quando uno stesso soggetto, in 
dipendenza del fatto-reato, abbia riportato in_ pari tempo danni alla 
persona e alle cose. La distinzione, contro la cui legittimit� insorge 
l'Amministrazione ricorrente, fu gi� delineata nella sentenza 25 maggio 
1957 n. 1905, in causa Pantanali-Biella, di questa S. C., che nol). 
ha ora motivo di discostarsi da quella determinazione, giustamente accolta 
nella sentenza di primo grado. La soluzione per cui l'offeso dal 
reato pu� avvalersi del pi� lungo termine prescrizionale per esperire 
l'azione civile sia per i danni alla persona, sia per quelli alle cose, 
si ispira non solo a criteri di 'praticit� e al principio dell'economia dei 
giudizi, non potendosi obbligare la parte lesa ad instaurare due giudizi 
separti, ma anche a criteri e a princtpi di dir�.tto. Se l'istituto della 
prescrizione si giustifica con la prolungata inerzia degli aventi diritto, 
non pu� paralizzarsi con la breve prescrizione civile l'azione di colui 
che, mentre operano gli organi pubblici preposti al magistero punitivo, 
ha facolt�, ai sensi degli artt. 22 e 91 c. p. p., di esercitare l'azione 
civile in qualunque momento del procedimento penale;' e d'altra parte, 
la domanda del risarcimento di danno alle cose ha carattere di acces-. 
soriet� rispetto a quella proposta nel giudizio penale con la costituzione 
di parte civile e forma con essa un tutto unitario e inscindibile, 
a differenza di quanto si verifica se colui che ha riportato un danno alle 
cose � un terzo, che non sia rimasto offeso dal fatto-reato. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 gennaio 1968 n. 175 -Pres. Cannizzaro 
-Est. Sgroi -P. M. Cutrupia (conf.). Ministero Difesa-Esercito 
(avv. Stato Foligno) c. Persano Giuseppe ed altri (avv. Pascali). 

Prescrizione -Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da 
reato -Determinazione della prescrizione pi� lun~a stabilita per 
il reato -Rilevanza del titolo del reato contestato e irrilevanza della 
qualificazione data dalla sentenza -Cause interruttive della prescrizione 
penale -Irrilevanza ai fini della prescrizione in sede 
civile. 

(C. c., art. 2947, comma 3�). 
Per stabilire quale sia la prescrizione pi� lunga valevole per il 
diritto al risarcimento del danno dipendente cla fatto penalmente illecito, 
occorre far riferimento al titolo del reato contestato e non invece 
alla qualificazione effettuata in concreto a seguito della sentenza 
penale di condanna, e sono altres� irrilevanti, ai fini del computo del 
termine di prescrizione dell'azione risarcitor'ia in sede civile, gli atti 
interruttivi intervenuti nel procedimento penale (1). 

(Omissis). -Il diritto al risarcimento del danno derivante da 
omicidio colposo si prescrive in dieci anni, a norma dell'art. 2947, 
comma 3, prima proposizione c. c., essendo per questo reato prevista 
una pena edittale massima di cinque anni (art. 589 c. p.) e, quindi, 
una prescrizione pi� lunga (dieci anni) di quella (cinque anni) fissata 
dal comma 1 dell'art. 2947 (art. 157 comma 1 n. 3 c. p.). Poich�, peraltro, 
nella specie, la condanna � stata pronunciata per omicidio col


(1) Con la sentenza che si annota si � arrecato un contributo alla soluzione 
di talune delle numerose incertezze cui d� luogo l'art. 2947 e.e. 
Ha precisato innanzi tutto la Corte di Cassazione che per determinare 
la pi� lunga prescrizione � stabilita � per il reato, l'art. 2947 comma terzo 

e.e. fa riferimento ai termini fissati dall'art. 157 c.p. e non invece a quello 
eventuale pi� lungo che possa conseguire per il verificarsi di cause sospensive 
od interruttive della prescrizione nel procedimento penale (articoli 
159 -160 c.p.). 
Ci� in quanto i due istituti della prescrizione, civile e penale, malgrado 
il collegamento-rinvio operato dalla prima parte del comma terzo in parola, 
conservano la propria sostanziale autonomia, costituendo ciascuno un complesso 
normativo completo ed indipendente. (in dottrina conf. GENTILE, 
Commento al e.e., vol. VI, 584). 

Le vicende del procedimento penale avranno invece rilievo ove l'azione 
risarcitoria sia fatta valere mediante costituzione da parte civile (sul cui 
effetto interruttivo anche sotto il profilo dell'incompetenza del giudice 
cfr. Cass. 11 ottobre 1955, n. 3028, Giust. civ., 1956, I, 692), protraendosi in 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

poso attenuato (per la concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis 

c. p.) e poich� per tale reato la pena edittale massima � di cinque 
anni meno un giorno (art. 157, comma 2 c. p.) e, pertanto, la prescrizione 
si matura in cinque anni (art. 157, comma 1, n. 4 c. p.), il Ministero 
ricorrente -chiamato nel presente giudizio, quale responsabile 
civile, a rispondere dei danni prodotti dall'omicidio colposo attribuito 
con sentenza irrevocabile al cap. Cavolata ha eccepito la prescrizione 
del diritto al risarcimento di tali danni, fatto valere dai congiunti del 
sottotenente Persano e del soldato Esposito, in quanto, dovendosi a suo 
avviso applicare, nella specie, il comma 1 dell'art. 2947, sono trascorsi, 
alla data della proposizione della domanda giudiziale, oltre cinque anni 
dal giorno in cui il fatto si � verificato. 
Per respingere questa eccezione la Corte di merito si � basata 
su di un duplice ordine di distinte considerazioni: a) in primo luogo 
nella indagine volta ad identificare il termine di prescrizione del reato, 
compiuta allo scopo di stabilire se tale termine sia o meno pi� lungo 
di quello fissato dal comma 1 dell'art. 2947, ha attribuito rilevanza 
al titolo di reato per il quale l'azione penale venne promossa (omicidio 
colposo) e non gi� al reato per il quale venne pronunciata la condanna 
(omicidio colposo attenuato); b) in secondo luogo, sempre nell'ambito 
della stessa indagine, ha affermato l'applicabilit� della norma dell'articolo 
160 c. p., che prolunga di non oltre la met� (nella specie, sino a 
sette anni e mezzo) l'originario termine di prescrizione computato 
con riferimento alla pena edittale, come effetto degli atti interruttivi 
posti concretamente in essere nel corso del procedimento penale. 

Qusto secondo argomento -il quale, se fondato, renderebbe superfluo 
l'esame della delicata questione risolta dal primo (che pure presenta, 
dal punto di vista logico, carattere preliminare) -non pu� 

tal caso l'interruzione fino al passaggio in giudicato della sentenza che 

definisce il giudizio (art. 2945, comma secondo). 

Il terzo comma dell'art. 2947 e.e., per la ipotesi che l'illecito extra


contrattuale costituisca reato, regola due distinte previsioni: con la prima 

parifica il termine di prescrizione civile al pi� lungo della prescrizione 

penale, ove il reato sia estinto per prescrizione; con la seconda sposta 

invece il dies a quo dei termini di prescrizione indicati nei due primi 

commi, facendolo decorrere dalla data dell'evento dannoso alla data di 

estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, ovvero a quella 

in cui il procedimento penale viene definito con sentenza irrevocabile 

(cfr. Cass. 8 novembre 1965, n. 2329). 

Per tal modo si � inteso supplire, �secondo la Corte di Cassazione, alla 

mancanza di una norma generale nel sistema legislativo, che importi la 

interruzione e la sospensione della prescrizione civile, mentre pu� tutt'ora 

sperimentarsi l'azione penale o � in corso il relativo procedimento. 

Indipendentemente da tali rilievi, occorre dire che con il collegamento


rinvio al pi� lungo termine penale, non � stata per� raggiunta la auspicata 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

essere condiviso, e giustamente viene sottoposto a censura dal Ministero 
nel primo motivo di ricorso. 

Contrariamente all'assunto della Corte di merito, gli atti interruttivi 
intervenuti in sede penale non spiegano alcuna influenza ai fini 
dell'applicabilit� dell'art. 2947, comma 3: per vero, la prescrizione del 
diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, 
sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina 
della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale 
dello istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale 
autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. 
Se si accetta il segnalato collegamento -la cui specifica ratio sar� fra 
poco chiarita -ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo 
in s� chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del 
diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione 
previste nella disciplina civilistica, senza possibilit� di mutua integrazione 
o di interferenze fra le due discipline. 

A tacere delle inp.umerevoli complicazioni che, in via teorica e 
nell'applicazione pratica, sorgerebbero dall'esigenza. di comporre, in 
un'opera di difficile coordinamento, un sistema unificato, ma indubbiamente 
composito ed eterogeneo, delle cause interruttive previste in 
ognuna delle due discipline, l'opinione accolta trae, intanto, conferma 
dal rilievo che gli atti interruttivi della prescrizione della pretesa 
punitiva dello Stato, in quanto hanno per punto di obiettiva incidenza 
una materia diversa dal diritto al risarcimento del danno e in quanto 
non provengono dal titolare di quest'ultimo diritto, non possono direttamente 
influire sulla sua permanenza in vita. Ove, poi, si potesse 
prescindere dal computo dei termini di prescrizione sulla base della 
pena edittale stabilita per il reato (costituente, nel contempo, titolo 
per il risarcimento) per dar rilievo, invece, ai sopravvenuti atti interruttivi 
di cui all'art. 160 c. p., non si avrebbe un unico termine di 

parificazione delle due prescrizioni, ben potendo sopravvivere il diritto al 

risarcimento del danno alla prescrizione del reato, per l'effetto delle cause 

interruttive proprie della prescrizione civile. 

Circa la determinazione del pi� lungo termine di prescrizione, ai fini 

della disciplina su delineata, sembra doversi convenire che il fatto illecito 

costituente reato debba essere considerato come un elemento obbiettivo a 

priori, cio� con riferimento alla previsione astratta formulata dal legislatore 

e richiamata nell'atto di contestazione, restando pertanto ininfluente la 

concreta successiva qualificazione effettuata con la sentenza di condanna 

(cfr. Trib. Torino 27 gennaio 1953, Circ. e trasp., 1953, 516; App. L'Aquila, 

20 marzo 1956, Giust. civ., 1956, I, p. 2147). 

Sulla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di risarci


mento del danno derivante da reato persebuibili a querela, cfr. Cass. 8 

novembre 1965 ,n. 23,29, in questa Rassegna, 1966, I, 88, con nota di M.AND�. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 53 

rescr1z1one, ma una variabiJe molteplicit� di termini per un solo tipo 
i reato, a seconda delle diverse vicende processuali seguite, in relaione 
a ciascun caso pratico, in sede penale. Ora, non si pu� sottova1tare 
l'evidente pregiudizio per le parti private, le quali non potrebero 
contare, al fine di vigilare sulle proprie pretese o di difendersi 
alle pretese altrui, su di un preciso ed immutabile dato di riferimento 
salvo l'intervento delle ordinarie cause interruttive di cui agli art. 2943 

seguenti c. c.), ma dovrebbero tenere conto di atti ed eventi la cui 
sistenza potrebbe persino ignorare. Vi � inoltre da ritenere fondata1ente, 
che, in coerenza con qua~to stabilito dai primi due comma 
.ell'art. 2947, il legislatore abbia voluto accogliere un criterio fondato 
ull'unicit� del termine prescrizionale per og:ii tipo di reato. 

Peraltro, nonostante l'esattezza della ceasura fin qui esaminata, il 
icorso non pu� essere accolto, perch� la decisione impugnata si regge 
ul fondamento dell'altra argomentazione, in s� perfettamente auto.
orna e giuridicamente corretta nelle sue conclusioni. 

Contro di essa si appunta la principale censura del primo mezzo 
.i ricorso, con la quale si denunzia violazione dell'art. 2947, comma 1 

2 in relazione all'art. 157, comma 2 c. p., falsa applicazione del'
art. 2947, comma 3 in relazione all'art. 157, comma 2, gi� citati e 
messo esame di fatto decisivo (art. 360 comma 3 e 5 c. p. c.). 

Sulla premessa che il disposto dell'art. 2947, comma 3, non torni 
pplicabile ogni qualvolta per il fatto illecito (generatore del danno) 
ostituente reato sia previsto dalla legge penale un termine di prescriione 
uguale a quello stabilito per il diritto al risarcimento del danno, 
ostiene il ricorrente (come gi� si � accennato) che, essendo prevista 
1er il reato ascritto al Cavolata una prescrizione di durata pari a quella 
li cui all'art. 2947, comma 1, il diritto fatto valere nel presente giudiio 
si prescriverebbe nel termine di cinque anni, decorrente dalla data 
lell'evento dannoso. 

Secondo il ricorrente, occorrerebbe aver riguardo non al reato 
:ontestato, ma a quello che, in definitiva, risulter� essere stato comnesso, 
sia per non esporre il responsabile civile ad una prescrizione 
ii� lunga per effetto dell'erronea rubrica originaria, sia perch� la 
ettera della legge non d� rilievo al reato contestato, ma al � fatto 
:onsiderato alla legge come reato �. Del resto -aggiunge il ricorrente 
-ai fini penalistici � costante l'insegnamento di questa S. C., secondo 
:ui bisogna tener conto, nella determinazione del tempo necessario a 
Jrescrivere, del reato ritenuto dal giudice nella sentenza e l'adittabilit� 
iella sanzione deve essere riferita non gi� ad un'ipotetica figura crimi10sa, 
quanto invece ad una reale manifestazione di reato, con tutte 
e note distintive, principali ed eccessorie, in concreto accertate dal 

~iudice. 


54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Le considerazioni prima svolte in merito all'autonomia dei due 
istituti (della prescrizione civile e di quella penale) -i quali, obbe


I 
dendo ad esigenze e svolgendo funzioni affatto distinte, sono articolati 
positivamente secondo regole che non ammettono commistioni -suggeriscono 
un'adeguata replica a quest'ultimo argomento del ricorrente. 

Meno ancora potrebbe giovare il rilievo che taluno ha tentato di 
attribuire al principio ignoratia legis non execusat, nel senso che non 
importerebbe la conoscenza effettiva, da parte dell'avente diritto, del 
periodo prescrizionale, ma soltanto il termine di durata della prescrizione 
oggettivamente fissato dalla legge e questo dovrebbe identificars�i 
sulla base del reato in concreto ritenuto dal giudice penale; qui, per 
vero, si tratta di stabilire quale sia propriamente tale termine se 
quello riferibile al reato contestato ovvero quelle riferibile al reato 
quale configurato definitivamente in sentenza, e, dunque, non si pu� 
utilmente far ricorso a quel principio senza avere prima individuato la 
regola positiva che non �, consentito ignorare. 

Altrettanto aprioristico si manifesta il richiamo all'altro principio, 
peculiare della materia della prescrizione, vigilantibus iura succurrunt 
con riguardo al quale si sottolinea la circostanza che il danneggiato ha 
a propria disposizione una serie di congegni tecnici, idonei a salvaguardarlo 
dai rischi cui lo esporrebbe, sotto il profilo della prescrizione 
l'eventualit� di un'attenuazione o di un mutamento del titolo del reato 
in sede di condanna (come l'instaurazione del giudizio civile per il 
risarcimento, salva la sospensione ex art. 3 c. p. p., ovvero l'intimazione 
di un qualsiasi atto interruttivo ovvero, ancora, la costituzione di parte 
civile nel giudizio penale). A chi voglia prematuramente dedurre che, 
se il danneggiato abbia omesso di servirsene, imputet sibi la conseguenza 
della perdita del diritto, sembra agevolare obiettare che la ratio dell'art. 
2947, comma 3 mira, appunto, nella pendenza del processo penale, 
ad autorizzare il danneggiato a stare in prudente attesa e a porlo al 
riparo dell'eventuale prescrizione. 

Alla luce di tale ratio nell'identificazione della quale l'elaborazione 
dottrinale e giurisprudenziale ha conseguito risultati sufficientemente 
univoci deve, infatti, prendere l'avvio la ricerca intesa a risolvere il 
problema prospettato dal Ministero ricorrente, che, nei suoi precisi 
termini, non risulta prima d'ora venuto all'esame del S. C. 

Come hanno rilevato, in proposito, fra le molte decisioni che si sono 
occupate della materia, Cass. 2 aprile 1960, n. 746 e 29 gennaio 1957, 

n. 313, il legislatore, dopo aver introdotto, con i primi due comma 
dell'art. 2947, due tipi di prescrizione breve ignoti al codice del 1865 
(cio� la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno 
derivante da fatto illecito e quella biennale del diritto al risarcimento 
dela danno prodotto dalla circolazione dei veicoli), ha inteso, nel det

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 55 

tre la norma di cui comma 3, del pari ignota al codice del 1865, 
vviare ad un inconveniente, che, altrimenti, sarebbe spesso derivato 
alla previsione di due cos� ristretti termini prescrizionali: cio� la perita 
per prescrizione del diritto della parte lesa al risarcimento del 
anno, mentre non � ancora stato iniziato o mentre ancora pende il 
rocesso penale. Si � voluto, cos�, accomunare la sorte della pretesa 
.paratoria del privato danneggiato e della pretesa punitiva dello Stato, 
i guida da evitare che l'autore di un reato dichiarato responsabile e 
mdannato in sede penale resti esente dall'obbligo del risarcimento 
erso la vittima del reato in conseguenza dell'avveratasi pi� breve 
rescrizione civile. Con la disposizione del comma 3 si �, quindi, suplito 
-non importa se nella maniera tecnicamente pi� adeguata lla 
mancanza, nel sistema legislativo, di una nmma generale, la quale 
nporti l'interruzione, la sospensione e la non decorrenza del termine 
i prescrizione dell'azione civile fino a quando � in vita l'azione penale 

� in corso il processo penale (sempre, s'intende, che in esso non sia 
;ata innestata la pretesa del risarcimento mediante la costituzione di 
arte civile). 

Ci� posto, risulta evidente che quei congegni interruttivi della 
rescrizione civile -siccome previsti in via generale -funzionano 
nche nel caso in cui non entri in gioco la regola della parificazione 
~mporale delle due prescrizioni, dettata dal comma 3 dell'art. 2947, e, 
unque, la pretesa che il loro impiego costituisca l'unico modo per 

"tare quei rischi, di cui si � parlato, oltre a non essere coerente 

1.a 
ratio or ora precisata della disposizione, finisce per svuotarla 
1 specifico contenuto normativo. 
\discusso in causa se il disposto della seconda parte del com~
tto dai medesimi presupposti che condizionano l'applicabilit� 
'parte, vale a dire: 1) che il fatto generatore dello illecito 
..onsiderato dalla legge come reato 2) che la prescrizione del 
.ola pi� lunga di quella fissata per il diritto al risarcimento del 
~imo (cfr. Cass. 21 ottobre 1954, n. 3979). La risposta positiva al 
llesito � giustificata non soltanto dal dato, che potrebbe apparire esteore 
se considerato isolatamente, della consecuzione topografica delle 
lle norme, ma, ancor di pi�, dell'avverbio � tuttavia-. che, introdumdo 
la seconda di esse, ne chiarisce la dipendenza, anche se in senso 
mitativo e avversativo (ma solo, in quanto ripristina i normali termini 
i prescrizione, sia pure spostandone la data di decorrenza), rispetto 
.la prima norma. 

Ora � certo che, nell'esistenza di quei due presupposti, dalla quaficazione 
del fatto (generatore del danno) come penalmente illecito 
ipende direttamente l'identificazione del termine di prescrizione del 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

diritto al risarcimento, dato che la pena edittale, cui si ricollega tale 
termine, � rintracciabile solo dopo il compimento dell'operazione qualificatrice, 
sembrerebbe, allora, calzante, nel caso, il principio, secondo 
cui allorch� sia stato iniziato il procedimento penale e questi si concluda 
con sentenza di condanna, spetti esclusivamente al giudice penale 
il compito della qualificazione. 

Bisogna, intanto, andar cauti nell'affermare che possa contare soltanto 
il reato concretamente accertato e definito dal giudice penale, � 
e non una configurazione ormai meramente teorica, in quanto superata 
dalla sentenza. Si potrebbe, sul ,punto, replicare che -una volta 
pronunciata condanna -la ricerca del termine di prescrizione del reato 
ritenuto da tale pronuncia si risolve in un'operazione astratta, giacch�, 
intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna, la prescrizione non 
pu� aversi pi� in relazione al reato, ma solo in relazione alla pena 
(Cass. pen. 22 marzo 1963, Mancuso; Cass. pen. 27 novembre 1962, 
Dezza) e, perci�, viene concretamente in rilievo un dato di riferimento 
che non interessa ai fini della disciplina dettata dall'art. 2947. 

N� si pu� sottovalutare la portata di due argomenti desumibili 
dalla formula del comma 3: 1) il participio � considerato � non equivale 
necessariamente ad � accertato � dal giudice penale, ma poterebbe 
ben alludere alla configurabilit� in astratto di un'ipotesi di reato, a 
prescindere da ogni futura decisione di quel giudice; 2) l'esplicito riferimento 
nella seconda parte (a differenza che nella prima) alla sentenza 
irrevocabile potrebbe avere il significato dell'irrilevanza, ai fini 
dell'applicazione della prima parte, dell'esistenza di una pronuncia in 
sede penale. A sostegno di questi argomenti testuali potrebbe aggiungersi 
il rilievo che il fatto di cui alla citata norma, proprio perch� oltre 
che penalmente rilevante -generatore del diritto al risarcimento 
del danno, debba essere� ravvisato nel complesso dei soli elementi soggettivi 
essenziali, destinati ad assumere rilievo ai fini di quel diritto, 
con esclusione, quindi, di quelle note accessorie e, comunque, inessenziali 
(come, appunto, le attenuanti generiche), che possono essere rilevate 
soltanto in sentenza e che non determinano neppure il mutamento 
del titolo del reato. 

Tuttavia, pi� di questa serie di considerazioni, che -occorre rico


noscerlo -lasciano margine al dubbio, vale ancora una volta il richia


mo alla ratio della norma, quale concretamente si rivela nelle appli


cazioni pratiche. Esemplare �; in questa direzione, quell'orientamento 

della S. C., costante nell'accreditare un'interpretazione lata del con


cetto di �sentenza irrevocabile intervenuta nel giudizio penale "� di 

cui al comma 3; vi si �, invero, ricondotta la particolare situazione 

processuale in cui l'azione penale venga dichiarata non pi� proseguibile 

I 

. 

.

I 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

sentenza istruttoria (semprech�, s'intende, la relativa formula non 
~luda l'esercizio dell'azione risarcitoria, com'� nel caso di proscio11ento 
perch� il fatto non costituisce reato). Si � ritenuto che una 
ile sentenza, pur non potendo acquistare autorit� di giudicato, costica, 
tuttavia, una ipronuncia la quale, se non impugnata nei termini 
.egge, n� modificata in seguito a gravame, pu� considerarsi se non 
,vocabile, certamente definitiva e provvista di efficacia analoga a 
lla della cosa giudicata per quanto concerne l'applicazione della 
~e al caso concreto e il materiale probatorio sottoposto all'esame del 
:lice (cfr. Cass. 23 luglio 1966, n. 2073; Cass. 8 novembre 1965, 
2329; Cass. 31 luglio 1962, n. 2277; Cass. 7 agosto 1960, n. 2355; 

s. 
27 marzo 1959, n. 937; Cass. 7 maggio 1958, n. 1493). 
Poich� � da tener ferma quest'interpretazione -frutto di una 
sa di posizione del S. C. non occasionale, ma costante e meditata disposto 
del comma 3, qualora si dovesse accogliere l'assunto del 
>rrente, bisognerebbe ammettere che il danneggiato versi in situa1e 
deteriore nell'ipotesi di condanna dell'autore del fatto illecito 
lla specie, per omicidio colposo attenuato) rispetto a quella in cui 
i verrebbe a trovarsi nell'ipotesi di prosciogliomento dell'imputato 
.struttoria con formula non preclusiva della proponibilit� dell'azione 
trcitoria. Basta enunciare questa eventualit� per coglierne compiu1ente 
tutta l'incongruenza, che � di cos� alto grado da sfiorare il paraso; 
e per escluderne qualsiasi fondatezza sul terreno del sistema 
itivo. Ugualmente paradossale sarebbe il risultato del confronto fra 
;ituazione del condannato, da un canto, e quella delle persone rimaste 
7anee al processo penale ovvero quella dell'autore del fatto illecito, 

cui confronti, per non essere stato iniziato il processo penale, l'actamento 
fosse compiuto dal giudice civile, dall'altro canto, in entramquesti 
ultimi casi, invero, la prescrizione sarebbe quella decennale, . 
ondo i criteri adottati, rispettivamente, da Cass. 9 giugno 1961, 
1335 e Cass. 8 novembre 1968, n. 3670. 

Non meno istruttivo e con altro esempio che fornisce, sempre in 
rito all'inte11pretazione del comma 3, la giurisprudenza del S. C. 
tsideratasi nel senso che, se il processo penale si chiude con un provlimento 
che, degradando il titolo del reato, accerti essere perseguibile 
tanto a querela di parte il fatto per il quale l'azione penale era stata 
>mossa, � dalla data di tale pronuncia (e non gi� da quella in cui 
:atto si � verificato, e tanto meno da quella di decadenza dal diritto 
proporre querela) che ha inizio il decorso dei termini di prescrizione 
l'azione civile, previsti nei primi due comma dell'art. 2947 (Cass. 
t0vembre 1965, n. 2329; ca,ss. 16 maggio 1958, n. 1586, Cass. 5 otto! 
1957, n. 3607). Anche in questo caso l'opposta soluzione -oltre 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che portare a conseguenze palesemente inique -non si coordinerebbe 
con la ratio propria della norma, non potendosi imputare al danneggiato, 
che l'apertura di un procedimento penale per reato prescrivibile in termine 
ultraquinquennale (o ultrabiennale, per il caso in cui al comma 
2) autorizza a stare in prudente attesa, una negligenza nella salvaguardia 
del proprio diritto. 

Il vero � che il precetto dettato dalla prima parte del comma 3 
prescinde dall'ipotesi che in ordine al fatto reato vi sia stata pronuncia 
irrevocabile del giudice penale, ed anzi presuppone precisamente l'ipotesi 
inversa (Cass. 28 novembre 1956, n. 4318). Poich� la legge -mediante 
la statuita coincidenza del termine di prescrizione civile con 
quello della prescrizione penale -mira ad evitare che si estingua iJ 
credito per risarcimento del danno, quando l'autore del fatto illecito 
� ancora assoggettabile alla sanzione penale, nel � fatto considerato 
dalla legge come reato �, emerge l'esigenza del riferimento ad una 
qualificazione di illiceit�, sotto il profilo penale; a prescindere dalla 
circostanza che una pena sia stata o meno in concreto inflitta. Si spiega, 
cosi, che per il decorso dei termini valga la regola prevista nella seconda 
parte del comma 3, anche se la conclusione del processo penale sia 
quella del proscioglimento (purch� non preclusiva dell'azione risarcitoria), 
quando l'imputazione (che � una qualificazione ancora soltanto 
ipotetica) riguardi un reato, per il quale sia stabilito un termine prescrizionale 
pi� lungo di quello concernente il diritto al risarcimento. 

In definitiva, nell'ipotesi di sentenza penale di condanna che rechi 
un'attenuazione del reato ovvero una degradazione del titolo di reato, 
rispetto a quello configurato nella contestazione (che si prescriva in 
termine ultraquinquennale ovvero ultrabiennale, a seconda delle diverse 
ipotesi di cui ai primi due comma), occorre far capo a quest'ultimo reato, 
se per effetto dell'attenuazione o della degradazione il reato accertato 
in sentenza comporti una pena edittale massima che lo assoggetti ad 
una prescrizione di durata uguale od inferiore a quella stabilita per il 
diritto al risarcimento, che abbia il proprio titolo nel fatto-reato. 

Pertanto, nella specie, il termine di prescrizione del reato va computato 
con riferimento al titolo di reato in origine attribuito al cap. 
Cavolata, senza tener conto delle attenuanti generiche concesse con la 
sentenza di condanna, e poich� si tratta di termine decennale (art. 157, 
comma 1, n. 3 c. c.), sussistono entrambi i presupposti per l'applicabilit� 
dell'art. 2947, comma 3. Non essendo, poi ancora decorsi, dalla data 
della sentenza irrevocabile, cinque anni, esattamente la Corte di merito 
ebbe a rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. -(
Omissis). 



in pi� ristretti 
concessa al man,,,
1~f �94llL n. 
1955, n. 2930; 
in pi� ristretti 
concessa al man,,,
1~f �94llL n. 
1955, n. 2930; 
./::il<p:r�il:up);lo:stfalforch� costui persegua uno scopo 
;qtt�lll9/prefisifogli o quanto meno non corri....
cierrO:ir1azfo11i mandante (cfr. Cass. 9 aprile 1948, 
899; 5 maggio 1951, n. 1063; 17 febbraio 1954, 
29 ottobre 1:956, n. 4020; 31 ottobre 1958, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la procedura per il pagamento delle spese dello Stato, pone norme 
dirette alla tutela della p. a. nel settore dell'erogazione della pubblica 
spesa, la cui violazione non pu� essere fatta valere dal privato allorch� 
la p. a. eserciti l'azione di ripetizione di indebito oggettivo per le somme 
corrisposte in pi� (la ricorrente nella specie deduceva che non poteva 
essere opposto al mandante un pagamento effettuato dalla p. a. senza il 
rispetto delle norme di contabilit�) (2). 

(Omissisi). -Col primo mezzo la ricorrente, denunciando la violazione 
dell'art. 1711 c. c. in relazione agli art. 1388 e 1399 stesso codice 
e all'art. 360 n. 3 e 5 c. p. c. nonch� la violazione dell'art. 54 del r. d. 
18 novembre 1923, n. 2440, censura la sentenza impugnata per non aver 
considerato, nell'esaminare il mandato conferito a Goffredo Savarese, 
che era stato ben presente nella formazione della volont� negoziale 
del mandante la circostanza che la p. a. rispettasse le norme sulla 
contabilit� generale dello Stato e che conseguentemente Goffredo Savarese, 
con il ricevere brevi manu somme che avrebbe dovuto incassare 
col rispetto delle leggi che regolano i rapporti contabili della p. a. allo 
scopo di perpetrare illeciti e distrazione di somme, d'accordo con i funzionari 
del Genio civile di Lucca, aveva ecceduto dal mandato ricevuto, 
con la conseguenza che il suo operato non sarebbe opponibile alla 
mandante. 

La doglianza � infondata. 

n. 3593; 30 ott�bre 1962, n. 3077). 
L'eccesso di rappresentanza riflette invece la procura, autonomo negozio 
di conferimenti di poteri diretto ai terzi in funzione degli instaurandi 
rapporti giuridici con il rappresentante, e si esprime nella mancanza 

o nel cattivo uso di tali poteri, con l'effetto di infirmare, entro certi limiti, 
il negozio anche nei confronti con i terzi. 
C'irca il vizio che inficia l'atto posto in essere con esorbitanza dalla 
procura, talora si propende per l'inefficacia (cfr. Cass. 17 aprile 1951, 

n. 947; 10 maggio 1951, n. 1131), considerando quella una circostanza esterna 
all'atto ;tal'altra per l'annullabilit� (cfr. Cass. 28 dicembre 1948, n. 1950), 
ravvisando un vizio nella comunicazione della procura; o per la nullit� 
(cfr. Cass. 18 gennaio 1949, n. 50; 8 ottobre 1958, n. 3178) in quanto mancherebbe, 
con la procura, un elemento essenziale dell'atto. 
La giurisprudenza pi� recente, sviluppando la tesi della incompletezza, 
considera in itinere, a formazione cio� successiva, soggettivamente complesso, 
il negozio perfezionabile con la procura (cfr. Cass. 28 novembre 
1958, n. 3808; 8 gennaio 1964, n. 25), 

(2) Nel senso che i vizi del procedimento amministrativo attfoente alle 
manifestazioni negoziali della p.a., determinando l'annullabilit� dell'atto, 
possono farsi valere dall'Ente, per la cui tutela le relative norme sono predisposte, 
dr. Cass. 4 maggio 1963, n. 1103; 14 febbraio 1964, n. 337; 18 
dicembre 1964, n. 2891; 22 luglio 1965, n. 1696. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA �IVILE 61 

La Corte di merito, nell'esaminare il rapporto di mandato esistente 
ra Claudio Savarese e il fratello Goffredo e tra Emma Savarese e lo 
tesso Goffredo dopo la morte di Claudio Savarese, afferm� che si 
rattava di mandati concessi con la formula pi� ampia dell'ut alter ego, 
ontemplanti esplicitamente il potere di incassare qualsiasi somma di 
dvati, amministrazioni, ecc. e di rilasciare relative quietanze libeatorie. 


Osserv� che l'eccesso di mandato � configurabile quando il manatario 
consegua uno scopo diverso e incompatibile con quello prefissali 
o comunque contro la volont� del mandante, laddove nella specie 
.on poteva ravvisarsi tale contrasto nel fatto che Goffredo Savarese 
veva accettato anticipi sui mandati futuri, impegnandosi a restituire 
~ somme ricevute mediante trattenute s,ui mandati conseguenti alle 
1erizie di revisione dei lavori effettuati dall'impresa o con pagamenti 
1 contanti. Aggiunse che l'irregolarit� nell'erogazione delle somme non 
vvenuta con i prescritti ordini di pagamento della tesoreria, interessava 
'Amministrazione e non la mandante, rispetto alla quale ci� che aveva 
ilevanza era solo il fatto che gli incassi effettuati dal mandatario non 
ostituivano un'attivit� esorbitante dalle finalit� dell'incarico ricevuto 
omprendente l'amministrazione e la gestione dell'impresa, n�, quindi, 
ontrastava con la volont� della mandante stessa. 

Questo ragionamento della Corte d'appello non merita le censure 
!ella ricorrente, n� dal punto di vista della violazione di legge, n� da 
1uello del difetto di motivazione. Circoscrivendo l'ipotesi di eccesso di 
aandato al caso in cui il mandatario, nell'esecuzione dell'incarico, 
1ersegua uno scopo diverso e incompatibile con quello prefissagli dal 
aandante o quanto meno non corrispondente all'espressa volont� del 
aedesimo, la Corte d'appello si � uniformata ai principi pi� volte afferaati 
da questa Corte Suprema (sentt. n. 3077 del 1962; 1063 del 1951); 
� il ragionamento vale a maggior ragione ove si consideri non l'eccesso 
li mandato in s� e per s� (non controvertendosi nella specie tra manlante 
e mandatario), bensl l'eccesso (quale sarebbe quello in esame) 
tei confronti del terzo, inteso come esorbitanza dai limiti della procura 
, ci� perch� l'eccesso di mandato rispetto a quello dai limiti della proura 
ha un ambito pi� ampio, in quanto non sempre l'atto extra manlatum 
non � vincolante per il mandante, potendo l'atto che non � nel'
ambito del mandato esserlo in quello della procura. 

Anche in ordine all'irrilevanza, per la tesi sostenuta dalla ricor


ente, delle irregolarit� verificatesi nell'effettuazione dei pagamenti, la 

entenza impugnata si � ispirata a corretti principi giuridici. 

L'art. 54 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 dell'amministrazione 
lel patrimonio e sulla contabilit� generale dello Stato, di cui la ricorente 
lamenta la violazione, disponendo la procedura per il pagamento 


62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

delle spese dello Stato, contiene norme dettate a tutela della p. a. nel 

I
delicato settore dell'erogazione della spesa pubblica e la loro violazione, 
mentre. crea per il funzionario, quanto meno, quella particolare forma 
di responsabilit� nota come responsabilit� contabile, non pu� essere 
addotta dal privato allorch� l'Amministrazione eserciti l'azione di ripetizione 
dell'indebito oggettivo per le somme malamente corrisposte in 
pi� del dovuto dai suoi funzionari. 

Posto che nella motivazione della sentenza non sussistono gli estremi 
della violazione di legge, deve del pari escludersi l'esistenza del 
difetto di motivazione. 

La Corte di merito ha accertato quale fu la volont� del mandante 
(conferimento del potere di incassare qualsiasi somma da Amministrazioni 
e privati e di rilasciare quietanze liberatorie) e quale fu il comportamento 
del mandatario (anticipata riscossione delle somme con 
effettivo vantaggio dell'impresa) ed ha, con ragionamento esauriente ed 
immune da vizi logici, escluso la configurabilit� dell'eccesso di mandato. 
Ci� � sufficiente per sottrarre la sentenza a cepsura, perch� le indagini 
dirette ad individuare la volont� del mandante ed i conseguenti limiti 
del potere conferito al mandatario, nonch� a stabilire se vi sia stato 
in concreto eccesso nell'esecuzione dell'incarico, costituiscono accertamenti 
di fatto sottratti al controllo di legittimit� demandanto alla Corte 
di cassazione (sentenze n. 524 del 1961, 1063 del 1964, 652 del 1964, 
1414 del 1963). 

N�, infine, pu� aver rilievo la circostanza che la Corte di merito non 
si sia soffermata sul punto relativo alla pretesa collusione tra il mandatario 
e i funzionari del Genio Civile, in base alla quale -secondo 
la ricorrente -vi sarebbe stata la collusione col terzo, dal quale era, 
perci�, riconoscibile l'abuso di mandato. 

Questa Suprema Corte ha pi� volte ribadito sia che il giudice 
assolve all'obbligo della motivazione quando d� spiegazione logica ed 
esauriente dal suo convincimento, senza che sia necessaria la specifica 
confutazione di ogni argomentazione della parte soccombente, dovendosi 
intendere disattese per implicito tutte le argomentazioni incompatibili 
con la tesi seguita dal giudice (sent. n. 745 del 1967) e sia che il 
vizio di omesso esame si ha quando sia stato trascurato un punto della 
causa che avrebbe potuto portare a soluzione diversa e che, proprio per 
poter condurre a diversa decisione, deve avere ad oggetto un assunto 
giuridicamente fondato. 

Nella specie, adunque, una volta escluso l'eccesso di mandato, ogni 
altra questione restava superata, ivi compresa quella della pretesa 
collusione del terzo, che, per altro, non sussisteva, in quanto terzo 
era la p. a. e l'illecito comportamento dei suoi dipendenti aveva interrotto 
il rapporto organico, essendo ormai giurisprudenza costante di 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

1esto Supremo Collegio che, quando il pubblico funzionario non agisce 
!r le finalit� della p. a. o dell'ente pubblico e pone in essere, invece, un 
tto illecito doloso, il rapporto organico si interrompe. -(Omissis). 

JRTE DI CASSAZIONE, Sez., I, 10 febbraio 1968, n. 429 -Pres. 
Pece -Est. Elia -P. M. Ray� (conf.) -Istituto Mobiliare Italiana 
(avv. Pascale e Guazzugli -Mini) c. Agenzia di Navigazione Italica 
(avv. Montesano e Boccardi) -Fallimento S. p. A. � Etna di Navigazione�. 


rasporto e noleggio marittimo -Raccomandatario -Disciplina Obbligo 
di anticipare le spese, relative ai transiti, previste dalla 
seconda parte dell'art. 552 cod. nav. 

(c. nav., artt. 552; c. c. artt. 1708, 1720). 
rivilegi -Credito per le spese previste nella seconda parte dell'art. 
552 c. nav. -Rimborso a favore del raccomandatario -Tr:!sferimento:
ope legis del privilegio con il credito. 

(c. nav., art. 551). 
Al raccomandatario, cui sono applicabili in via generale le norme 
il codice civile sul mandato con rappresentanza, l'armatore � tenuto a 
mborsare le spese relative ai transiti, di cui all'art. 552 cod. nav., aiza 
ti anticipazione ii raccomandatario � obbligato, in quanto necessarie 
ir eseguire il suo incarico (1). 

(1) Al raccomandatario marittimo viene riconosciuta la veste di un 
isiliario commerciale dell'esercente l'impresa di trasporto, coincida o 
eno costui con l'armatore, per l'espletamento degli adempimenti ammi.
strativi inerenti al traffico marittimo e delle operazioni commerciali 
!fr. Cass. 17 febbraio 1966, n. 499). 
Con la sentenza che si annota la Corte di C1assazione ha confermato il 
LO indirizzo nel ravvisare nel contratto di raccomandazione un mandato 
m rappresentanza dell'armatore. 

In senso conforme, Cass. 13 marzo 1959, n. 754, Foro it., 1960, I, 122 con 
ferimenti e nota di RICCIARDELLI sulla dibattuta questione se l'art. 287 
nav. importi senz'altro il conferimento di poteri rappresentativi nel rac>
mandatario. 

Circa l'ambito dei poteri del raccomandatario, cui nei limiti del rap)
rto spetta, a termine dell'art. 280 c.nav. la rappresentanza processuale del 
tccomandante (cfr. Cass. 30 ottobre 1957, n. 4213), � stato precisato che 

c:m sono opponibili ai terzi, tranne �he non si provi che ne avessero avuto 
moscenza, le limitazioni, le modifiche o la revoca della procura, per la 

RASSEQNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Per il recupero di tali anticipazioni (spese di ancoraggio, faro, 
porto, pilotaggio, ecc.) il credito di raccomandatario nei confronti 
dell'armatore � assistito dal privilegio previsto dall'art. 552 cod. nav., 
che segue ope legis il trasferimento del credito stesso, in vista della sua 
causa obbiettiva rivolta a sopperire alle necessit� della navigazione (2). 

(Omissis). -Con il primo motivo del ricorso principale, l'IMI denuncia 
violazione degli articoli 112, 189, 190, 345 c. p. c., nonch� articolo 
92 e segg. legge Fallimentare, art. 552 c. nav. in relazione all'articolo 
360 numeri 3 e 4 c. p. c. Deduce il ricorrente Istituto che l'Agenzia 
aveva chiesto il riconoscimento, in via gradata, del privilegio per spese 
di giustizia (prima parte art. 522 n. 1 c. nav.), del privilegio per spese 
ordinate dal comandante della nave (art. 522, n. 6 c. nav.) e del privilegio 
in via di surroga per diritti e spese di porto e pilotaggio. La Corte 
di appello, assume il ricorrente, avendo accordato il privilegio di cui 
alla seconda parte dell'art. 552 n. 1 c. nav., chiesto solo in via di surroga, 

� ed avendo invece, esclusa la surroga, sarebbe andata oltre o od extra, 
il petitum e la causa petendi. La censura � infondata ed il mezzo va 
rigettato. � pacifico che l'Agenzia aveva chiesto il privilegio accordatole, 
con istanza reiterata nel doppio grado del giudizio di merito, talch� 
il riconoscimento del privilegio medesimo costituiva il petitum della 
domanda, ed il richiamo all'istituto della surrogazione di cui agli 
articoli 1203 e seguenti del codice civile costituiva non l'oggetto della 
domanda, ma un motivo a sostegno di quanto domandato. Non sussiste 
il vizio di ultrapetizione, n� quello di extrapetizione, quando il giudice 
pronuncia nei limiti della domanda, senza dare pi� del petitum richiesto, 
ossia senza ampliare gli effetti giuridici della domanda proposta dalla 
parte anche se fonda la pronuncia su argomentazioni e motivi diversi da 

quale non sia stata effettuata la prescritta pubblicit� (art. 289 c.nav.); cfr. 
Cass. 30 marzo 1955, n. 934. Al pari del rapporto istitutorio, quello di raccomandazione 
non richiede infatti per la sua esistenza o per la sua prova la 
forma scritta, potendosi dimostrare anche con presunzioni (cfr. Cass. 6 maggio 
1958, n. 1477). 

Sul contratto di raccomandazione in generale cfr. SPASIANO, in Nuovissimo 
Digesto, vol. XVI, 717 e segg.; BERLINGIERI, Appunti sul raccomandatario, 
Diritto marittimo, 1946, 408. 

(2) Decisione in perfetta aderenza alla lettera della legge ed ai principi 
ispiratori della convenzione internazionale di Bruxelles del 10 aprile 1926. 
Circa la priorit� dei privilegi regolati dal c.nav. rispetto a quelli previsti 
da leggi speciali, sia pure successive, cfr. C:ass. 25 marzo 1966, n. 801. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 65 

llelli prospettati dalle parti o se si tratta di giudizio di appello dal 
iudice di primo grado (sent. n. 2969 del 1964). 
Col secondo motivo del ricorso principale il ricorrente Istituto deuncia 
violazione degli articoli 552 n. 1 c. nav., 1201, 1202, 1203, 2745 

c. di fettova e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c. p. c.). 
educe il ricorrente che la Corte di merito, avendo esclusa la surroga.
one ai sensi dell'art. 1203 e segg. c. c., ed avendo, tuttavia, ammesso 
privilegio di cui all'art. 552 n. 1 c. nav., sarebbe incorsa in contraddi.
one. Assume il ricorrente che, infatti, il privilegio non pu� spettare 
~ non al titolare dei diritti, per cui � concesso, oppure a chi ad esso 
ossa surrogarsi, in base alle norme del codice civile; e che, pertanto, 
\Tendo la Corte di appello esclusa la surrogazione, sarebbe contradittoria 
l'attribuzione del privilegio a chi non era n� titolare dei diritti 
ortunali, n� surrogato all'avente diritto. La censura � infondata ed 
preteso vizio di contraddizione non sussiste. La Corte di merito 
fferm� l'esistenza di un rapporto, di fatto, valido a porre in essere un 
)ntratto di raccomandazione, al quale, per l'art. 287 c. nav., devono 
pplicarsi le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza 
;ent. n. 754 del 1959). In base a tali norme, il mandante, a termini 
ell'art. 1720 c. c., � tenuto a rimborsare al mandatario le anticipazioni 
ffettuate per l'esecuzione del mandato, essendo esso mandatario tenuto, 
er l'art. 1708 c. c., a tutti gli atti necessari per eseguire il mandato. 
1 virt� di tale norma, il mandatario � tenuto alle anticipazioni che si 
:mdessero indispensabili, per insufficienza e inesistenza delle sommiistrazioni 
previste dall'art. 1719 c. c., a carico del mandante. In 
articolare, il raccomandatario, che non sia institore o agente dell'ar1atore 
o del vettore, � tenuto, fuori dei casi dell'art. 290 c. nav., ad 
nticipare le spese relative ai transiti, previste dalla seconda parte 
ell'art. 552 c. nav., e ci� per effetto del combinato disposto degli artioli 
1708 c. c. e 287 c. nav. 

Per le somme anticipate per il pagament� di tali spese (ancoraggio, 

;-,o, porto, pilotaggio, ecc.) il raccomandatario ha diritto al rimborso 

confronti dell'armatore. L'art. 552 n. 1, seconda parte, del Codice 

' Navigazione, stabilisce, per il credito un privilegio che, per l'ar


vvlo 548 c. nav., � preferito ad ogni altro privilegio, generale o spe


iale, e che, per l'art. 575 c. nav., � preferito all'ipoteca volontaria 

lllla nave, di cui all'art. 565 c. nav. L'art. 551 c. nav. stabilisce che il 

rivilegio segue il credito privilegiato, in aderenza alle norme della 

~onvenzione internazionale di Bruxelles del 10 aprile 1926, tendente 

rafforzare il credito agli armatori navali, mediante rafforzamento 
elle garanzie, alla stregua del preambolo del r. d. 1. 5 luglio 1928, 
. 1816, convertito nella 1. n. 3055 del 1928. Dal sistema legislativo, 


66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

emergente dal complesso delle richiamate disposiz�oni, risulta che il 
privilegio per diritto di ancoraggio, faro, porto, pilotaggio, e per le 
spese di transito previste dalla seconda parte del n. 1 dell'art. 552 

c. nav., segue il trasferimento dei predetti crediti ope legis, attesa la 
causa obiettiva del credito, volta a sopperire alle necessit� della navigazione. 
Chi paga tale credito privilegiato, quale raccomandatario, e, 
cio�, per l'art. 287 c. nav., quale mandatario con rappresentanza, ha 
diritto ad esserne rimborsato dal raccomandanate, a sensi dell'art. 1720 
c. c., giusta il principio generale ripetutamente affermato da questa 
Corte Suprema in tema dell'obbligo legale di rimborso delle spese al 
mandatario (sent. un. 2998 del 1958; sent. 923 del 1952 e n. 4348 del 
1956), consegue che, per l'art. 551 c. nav., il trasferimento in capo al 
raccomandatario del credito privilegiato da esso raccomandatario pagato 
al terzo, prelude anche il trasferimento del privilegio. Tale particolare 
disciplina, che prescinde dalla surrogazione prevista dal codice civile, 
trova la sua giustificazione nella causa particolare del credito del raccomandatario 
in conseguenza della necessit� della navigazione. Diversamente 
ragionando, il raccomandatario, obbligato ad anticipare le spese 
per il pagamento dei diritti predetti, sarebbe privo di serie garanzie, 
per ottenere il rimborso, cui ha diritto, per legge, ossia per la norma 
dell'art. 1720 c. c., nei confronti di armatori sovente lontani. � da 
notare, al riguardo, che la nec�ssit� per il raccomandatario di anticipare 
le spese per i diritti elencati nel n. 1 dell'art. 552 c. nav., pu� 
emergere con carattere di imprevedibilit� assoluta, durante il viaggio 
della nave, qualora non vi siano state o si siano rivelate insufficienti, le 
somministrazioni preventive del mandante armatore. L'esigenza di conciliare 
le necessit� della navigazione con la tutela del diritto del raccomandatario 
spiega il regime particolare di garanzia del credito del 
raccomandatario, stabilito dalle norme speciali del codice della navigazione, 
e, cio�, l'attribuzione del privilegio, per trasferimento, ope legis, 
dei crediti privilegiati, fra cui quello previsto dalla seconda parte 
dell'art. 552 n. 1 c. nav. anche fuori ,delle ipotesi di surrogazione 
.stabilite, per i casi ordinari, dal Codice civile. Altrimenti ragionando, 
l'art. 551 c. nav. si risolverebbe in una inutile ripetizione della disposizione 
dell'art. 1263 c. c. Al contrario, il menzionato art. 551 cod. nav. 
trova la propria autonoma ragion d'essere nella disciplina particolare 
dei privilegi navali, stabilita dalle norme del codice della navigazione, 
e, in particolare, da quella, sopra richiamata, dello art. 548 del predetto 
codice, la qu;:tle, fissando la prevalenza dei privilegi nautici su 
ogni altro privilegio dunque anche sui privilegi previsti dal codice 
civile, conferma l'autonomia del regime legislativo dei crediti aventi 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 67 

ausa nelle necessit� della navigazione, anche per quanto attiene ai 

rivilegi. 

Analogamente, la ipoteca su nave (art. 56 c. nav.) � anch'essa, 
referita ad ogni altro privilegio, e, cio�, anche ai privilegi di cui al 
odice civile, per l'art. 575 c. nav., il quale richiama, infatti, proprio 
art. 548 dello stesso codice della navigazione. -(Omissis). 

~ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 febbraio 1968, n. 575; P1�es. Pece Est. 
D'Armiento -P. M. Toro (parz. conf.). Grimaldi (avv. Savarese) 

c. Assessorato ai LL.PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Agr�) 
e Comune di Palermo. 
mpugnazione -Impugnazione incidentale tardiva diretta contro una 
parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale Inammissibilit� 
-Causa inscindibile -Impugnazione autonoma 
in via incidentale tardiva -Ammissibilit�. 

(C. p. c. art. 334). 
L'impugnazione incidentale tardiva pu� proporsi contro la parte 

he, a sua volta, abbia proposto impugnazione principale, ma non pu� 

ostituire le impugnazioni autonome, proposte per un interesse proprio 

.el soccombente, e per le quali resta ferma l'esigenza di rispettare il 

ermine ordinario. Tuttavia nell'ipotesi di causa inscindibile, tanto nel 

aso di liticonsorzio di diritto sostanziale o processuale che in quello 

.i causa tra loro dipendenti, la parte contro cui � stata proposta la 

mpugnazione principale � legittimata, a sua volta, a proporre impu


nazione incidentale tardiva, ancorch� diretta contro parte diversa da 

uella che ha proposto l'impugnazione principale (1). 

(1) In tema di impugnazione incidentale occorre distinguere quelle 
he debbono essere proposte nei termini ordinari (impugnazioni autonome 
irette contro una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione 
,rincipale) e quelle tardive, nei confronti della parte che ha proposto l'im'
ugnazione principale o delle altre parti in cause inscindibili o dipendenti. 
n dottrina cfr. ATTARDI, Limiti di applicazione del gravame incidentale 
irdivo, Riv. dir. proc. civ., 1965, 173 e segg.; per la giurisprudenza cfr. 
!ass. 21 ottobre 1965, n. 2173, in questa Rassegna, 1965, I, 180; Cass. 11 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -La ricorrente Grimaldi denunzia col primo mezzo la 

,:

violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 333, 334 c. p. c., 
sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile, 
perch� proposto fuori termine, l'appello 2 novembre 1964, 
della KGrimaldi medesima contro il Comune di Palermo, motivando, a 
riguardo: 

La sentenza � stata notificata all'Assessorato regionale di Lavori 
Pubblici il 7 luglio 1964 su istanza della Grimaldi e, pertanto, deve 
ritenersi, che, nei confronti della medesima il termine per appellare 
nei confronti di tutte le altre parti sia cominciato a decorrere il 7 luglio 
1964 e sia scaduto il 6 agosto successivo. 

Pertanto l'appello proposto dalla Grimaldi nei confronti del Comune 
di Palermo con atto del 2 novembre 1964 risulta proposta oltre 
il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, 
e, conseguentemente tale appello, che non pu� essere considerato incidentale 
tardivo, in quanto il Comune di Palermo non ha proposto impugnazione 
contro la Grimaldi, deve essere dichiarato inammissibile �. 

Argomenta la ricorrente che il ragionamento seguito dalla Corte 
di merito per pervenire alla declaratoria d'inammissibilit� dell'appello 
appare illegittimo e contraddittorio, perch� delle due l'una: e la sentenza 
era stata pronunziata in causa inscindibile, ed allora la Grimaldi 
aveva diritto di poter appellare per incidente, e nella specie il suo 
appello, principale per la forma, si doveva convertire in appello incidentale: 
ovvero, se la sentenza era su causa scindibile, l'appello proposto 
a seguito della notifica della sentenza da parte del Comune nei 
trenta giorni successivi, era perfettamente valido, in quanto i termini 
per appellare la suddetta sentenza decorrevano dalla data di quest'ultima 
notifica (8 dicembre 1964). 
. Col secondo motivo si denuncia la illogica e insufficiente motiva


zione della sentenza in punto alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, 
sostenendo che la Corte di merito non ha tenuto in alcun 
conto, senza darne esauriente spiegazione, n� della consulenza tecnica, 
n� della sentenza del Tribunale, n� infine, delle osservazioni fatte dalla 
Grimaldi negli scritti difensivi. 

Il ricorso � fondato, perch� la sentenza, per quanto concerne la 
ritenuta e dichiarata inammissibilit� dell'appello della Grimaldi nei 

luglio 1967, Foro it., 1958, I, 212 con nota di riferimento; Sez. Un. 14 giugno 
1967, n. 1328, in questa Rassegna, 1967, I, 775. 

Per il concetto di causa inscindibile ai fini del giudizio di impugnazione 
cfr. Cass. 12 novembre 1965, n. 2360, in questa Rassegna, 1965, 1200 con 
nota di riferimento. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 69 

mfronti del Comune di Palermo, non sfugge alle giuste critiche della 
corrente. 

Ed invero, posto che in primo grado il giudizio si era svolto nei 
mfronti e nel legittimo contraddittorio della Grirnaldi, del Comune 
. Palermo e dell'Assessorarto ai Lavori pubblici della Regione Siciana, 
e posto che la sentenza 10-30 aprile 1964 del Tribunale aveva 
~ciso con unica pronunzia sulle contrastanti pretese, non pu� esservi 
ibbio che ricorreva l'ipotesi di litisconsorzio necessario, quanto meno 
i diritto processuale (se non sostanziale o anche sostanziale) e che la 
msa, anche in secondo grado, dovesse restare unica, dando luogo ad 
!l'unica sentenza di appello. 

Orbene, versandosi in detta �ipotesi, la sentenza denunziata avrebbe 

Jvuto ritenere ammissibile come appello incidentale tardivo, ai sensi 
~ll'art. 334 comma 1� c. p. c., quello proposto dalla Grimaldi con 
;to 2 novembre 1964, ancorch� nella forma delle citazioni, anzich� 
~Ila comparsa per il principio della conversione, e ancorch� diretto 
mtro il Comune, che non aveva impugnata la sentenza di pr~mo grado 
e uniche impugnative essendo state proposte dall'Assessorato e dalla 
Ledesima Grimaldi). 

� noto, infatti, che per giurisprudenza ormai consolidata di questo 
upremo Collegio (cfr. sentt. 20 gennaio 1964, n. 128; 14 febbraio 1966, 
. 441; 10 maggio 1967, n. 940) dalla quale non v'� ragione per disco:
arsi, se � vero che le disposizioni che prevedono la possibilit� di proorre 
impugnazione incidentale tardiva si riferiscono alle impugnazioni 
irette contro la parte che ha proposto l'impugnazione principale e non 
.guardano, quindi, le impugnazioni autonome, -come quella di specie 
-proposta per. un interesse proprio dell'impugnante, per le quali resta 

~rma l'esigenza di rispettare il termine ordinario; tuttavia, quando si 
~atti di causa inscindibile, nel cui concetto rientrano sia i casi di liti!
onsorzio necessario di diritto sostanziale o processuale, sia i casi di 
mse tra loro dipendenti, la parte contro cui sia stata proposta la 
npugnazione principale � legittimata, a sua volta, a proporre impugnaione 
incidentale tardiva, anche se questa sia diretta contro una parte 
iversa dal ricorrente principale. 

Pertanto, il primo mezzo del ricorso va accolto, la sentenza denuniata 
cassata in parte qua, e rinviata ad altra Corte, perch� giudichi il 
lerito dell'a�ppello Grimaldi, erroneamente dichiarato inammissibile. 
'rattandosi di annullamento per vizio procedurale, il giudice di rinvio 
vr� tutti i poteri-doveri del giudice primieramente adito, senza alcuna 
reclusione, nei limiti segnati dall'atto di appello e dalla formulazione 
ei motivi (art. 342 e 345 c. p. c. -(Omissis). 

I 


I 


l 


~ 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 febbraio 1968, n. 577 -Pres. Stella 
Richter -Est. Pascasio -P. M. Colonnese (conf.). soc. Fr.lli Gentile 
(avv. Buriani) c. Ministero Finanze (avv. Stato Foligno). 

Cassazione -Quietanza del deposito per multa -Omessa trascrizione 
degli estremi sul ricorso e sulla copia notificata -Inammissibilit�. 

(C. p. c., art. 366). 
� inammissibile il ricorso per Cassazione qualora sull'originale e 
sulla copia notificata non sia stata fatta menzione degli estremi della 
quietanza, necessari e sufficienti per consentire alle controparti di 
eseguire tempestivamente il controllo dell'effettuato deposito per il caso 
di soccombenza (1). 

(1) Circa gli estremi della bolletta di deposito, che occorre trascrivere 
sul ricorso e sulla copia da notificare per dar la prova, e consentirne il 
controllo, della anteriorit� del deposito rispetto alla proposizione del ricorso, 
la giurisprudenza ha subito una continua evoluzione, passando da 
posizioni di vieto formalismo ad una sempre maggiore larghezza nella indicazione 
degli elementi ritenuti sufficienti. 
In dottrina cfr. ANDRIOLI, Commento, ed. 1960, Vol. 11, 538, per il quale 
la sostanza delle pi� recenti sentenze avrebbe finito con lo svuotare di 
pratico contenuto la sanzione di inammissibilit� prevista dall'art. 366 c.p.c. 

Per la giurisprudenza cfr. Sez. Un. 19 settembre 1967, n. 2181, Foro it., 
1958, I, 42 ed ivi l'ampia nota di richiami. 

Circa la differente regolamentazione del deposito per multa in tema 
di giudizio di revocazione, in cui non si richiede la indicazione degli estremi 
della quietanza nell'atto di citazione ma solo il temp�estivo deposito in cancelleria 
a pena di improcedibilit� della domanda cfr. Cass. 26 aprile 1967, 

n. 1993, Foro it., 1968, I, 204 con nota di TRAVERSO. 

SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1968, n. 1 -Pres. Polistina 
-Est. Mezzanotte -Serra (avv. Sciacca) c. Ministero Difesa 
(avv. Stato Carafa). 

austizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Controinteressato 
-Notifica presso l'ufficio -Consegna resa a mani proprie. 

austizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Controinteressato 
-Notifica a mezzo posta -Omesso deposito dell'avviso di ricevimento 
-Inammissibilit�. 

� nulla la notifica del ricorso al controinteressato effettuata non 
mani proprie presso l'ufficio dove presta servizio (1). 

� ammissibile il ricorso al Consigilo di Stato notificato al controin!
ressato per mezzo posta, se non sia stato depositato l'avviso di riceimento 
(2). 

(1) Giurisprudenza costante cfr. Ad. pl., 7 luglio 1962, n. 7, Foro it., 
)62, III, 423; Sez. V, 23 febbraio 1968, n. 157. 
(2) Cfr. Sez. IV, 8 febbraio 1967, n. 21, Il Consiglio di Stato, 1967, 
139. 
ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1968, n. 5 -Pres. Potenza 
-Est. Battara -Campagnoli (Avv. Luzzatto) c. Ministero Turismo 
e Spettacolo (Avv. Stato Casamassima). 

fiustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Controinteressato 
-Nozione. 

austizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Controinteressato 
-Atto di nomina di Commissario presso un Ente pubblico -Impugnativa 
-Posizione del Commissario -� controinteressato. 

� controinteressato, a cui va notificato il ricorso, chi abbia inte?
sse giuridicamente qualificato al mantenimento dell'atto impugnato e 


72 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cio� un interesse contrario a quello che legittima la proposizione del 
ricorso (1). 

Chiunque sia investito di una funzione pubblica in virt� di un 
provvedimento della pubblica Amministrazione � portatore di interesse 
legittimo alla conservazione delle funzioni che gli sono attribuite ed 
interessato al mantenimento dell'atto con il quale � stato nominato; e 
pertanto gli va notificato il ricorso proposto contro tale atto (2). 

(1) Sul criterio per individuare il controinteressato cfr. Ad. pl., 21 dicembre 
1966, n. 25; Ad. pl., 11 luglio 1966, n. 18, in que.sta Rassegna, 1966, 
I, 1057. 
(2) Esattamente, negli stessi termini cfr. Cons. giust. amm. rie., 10 
ottobre 1964, n. 442, For:o it., Rep., 1964, voce Giustizia amm., n. 348; Sez. 
VI, 5 dicembre 1956, n. 933, ivi, voce cit., n. 270. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1968, n. 10 -Pres. Potenza 
-Est. Risi -Pozzi (avv. Barillaro) c. Ministero Grazia e Giustizia 
(avv. Stato N. Bronzini). 

Impiego pubblico -Provvedimento disciplinare -Commissione giudicatrice 
-Partecipazione di componente gi� pronunciatosi in 
qualit� di inquirente -Illegittimit�. 

� illegittima la sanzione disciplinare inflitta all'impiegato (neUa 
specie, agente di custodia), se alla seduta della Commissione di disciplina 
(Commissione distrettuale presso la Procura Generale della Corte 
di Appello) sia intervenuto un componente che aveva gi� espresso la 
sua opinione in qualit� di inquirente sulle responsabilit� dello stesso 
impiegato (1). 

(1) Giurisprudenza costante: cfr. Sez. V, 20 marzo 1964, n. 393, Il Consiglio 
di Stato, 1964, I, 515. Sul principio generale cfr. GARGIULO, I collegi 
amministrativi, Napoli, !ovine, 1962, 340. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennio 1968, n. 12 -Pres. Potenza 
-Est. Giura -Tosi (avv: Petrolillo) c. Ministero Affari Esteri 
(avv. Stato Casamassima). 

Impiego pubblico -Carriera -Ricostruzione -Necessit� di riesame di 
provvedimento non pi� impugnabile -Impugnabilit� del silenzio Esclusione. 


Non � impugnabile il silenzio serbato dalla p. a. sulla richiesta, 
formulata da un impiegato, di ricostruzione d�lla carriera, la quale 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 73 

~hiede il riesame di provvedimenti divenuti inoppugnabiii per derso 
dei termini (1). 

(1) Nello stesso senso cfr. Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1007, Il Consiglio 
Stato, 1964, I, 1649. 
)NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1968, n. 17 -Pres. Potenza 
-Est. Napolitano -Soc. Fabbrica it. Tubi (avv. Fiastri) c. Prefetto 
Genova (avv. Stato Terranova) c. Comune di Sestri Levante 
(avv. Pocone). 

1propriazione per p. u. -Indennit� -Indennit� pari al valore denunciato 
ai fini dell'imposta sull'incremento di valore delle aree Mancato 
deposito degli interessi -Decreto prefettizio -Illegittimit�. 


� illegittimo il decreto di espropriazione di un'area ai sensi del~
rt. 13 l. 5 marzo 1963, n. 246, qualora il deposito della somma, pari 
l'indennit� determinata sulla base del valore dichiarato dal proprierio 
per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore, non com
�enda anche l'ammontare degli interessi legali che vanno calcolati 
i la data della dichiarazione fatta dal proprietario e la data in cui il 
~posito viene eseguito e che sono dovuti sia nel caso di adesione del 
�oprietario, sia nel caso di espropriazione (1). 

(1) Sul procedimento che deve essere seguito per le espropriazioni di 
ee da parte dei Comuni ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, v. Sez. 
', 22 marzo 1967, n. 97, Foro it., 1967, III, 293. 
La decisione annotata non pu� essere condivisa laddove ha ritenuto 

1e sono dovuti gli interessi legali sul valore dichiarato, sia nel caso di 

quisto che. ha luogo con l'adesione del proprietario alla deliberazione 

~1 Comune, sia nel caso di espropriazione che ha luogo ove il proprietario 

m presti la sua adesione (nella specie esaminata si era verificata la se


nda ipotesi e, non essendosi provveduto al deposito degli interessi, il 

!Creto di esproprio � stato dichiarato illegittimo). 

La decisione sembra erronea perch� la norma dell'art. 13 I. n. 246 di


iplina due diverse ipotesi: quella in cui vi � l'adesione da parte del 

�oprietario e l'altra in cui manca tale adesione. 

Nel primo caso l'acquisto dell'area da parte del Comune si verifica 
il valore dichiarato agli effetti dell'imposta, .maggiorato degli interessi 
gali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si rende 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esigibile per l'espropriato �. La legge stabilisce per questa ipotesi che 
la prestazione del Comune sia costituita dalla somma corrispondente al 
valore dichiarato maggiorata degli interessi legali. Ma solo in detta ipotesi 
la legge prevede la corresponsione degli interessi legali, stabilendo cosi 
espressamente il periodo di decorrenza, che va, come si � detto, dalla data 
della dichiarazione da parte del proprietario alla data in ,cui l'indennizzo 
verr� depositato. 

Nel secondo caso, nel quale il proprietario non presta la sua adesione; 
e quindi il Comune pu� promuovere l'espropriazione delle aree, la norma 
nulla dispone circa la corresponsione degli interessi, n� circa la decorrenza; 
il che appare coerente con i principi generali in materia di espropriazione. 
Ed invero, in questo caso, la norma fa riferimento alle disposizioni 
sulla espropriazione per pubblica utilit�, dalle quali essa � integrata: 
trova, cio�, applicazione la disciplina sul deposito dell'indennit� di esproprio 
presso la Cassa Depositi e Prestiti, le quali prevedono la decorrenza 
e la misura degli interessi relativi. 

N� pu� ritenersi, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, che tra le 
due diverse ipotesi vi sia disparit� di trattamento. Invero la corresponsione 
degli interessi tra la data della dichiarazione e la data di esigibilit� 
dell'indennizzo appare equa, ove si consideri che tali interessi debbano 
ristorare il proprietario che ha prestato la sua adesione all'acquisto 
e che non ha la disponibilit� della somma concordata. Nel caso invece 
che manca l'adesione, il proprietario che si oppone all'acquisto bonario, 
dando cos� luogo all'inizio della procedura espropriativa, deve sottostare a 
tutte le norme che tale procedura disciplinano, e cos� anche a quelle che 
concernono il deposito dell'indennit� ed i relativi interessi. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 febbraio 1968, n. 70 -Pres. De 
Marco -Est. Pezzana -Pascussi (Avv. Selvaggi) c. Ministero dei 
Lavori Pubblici (Avv. Stato N. Bronzini) e Cooperativa Edilizia 
Insegnanti Elementari di Gualdo (Avv. Prosperetti). 

Edilizia popolare ed economica -Alloggi Cooperativi -Opere abusive Ordine 
di rimozione -Presupposti. 

L'ordine di rimozione delle opere abusive, emesso .dal Ministro dei 
lavori pubblici ai sensi dell'art. 58 c. p. v. t. u. 28 aprile 1938, n. 1165, 
deve ritenersi legittimo qualora ricorre il pregiudizio di uno solo degli 
interessi (dell'Ente Mutuante, dei soci, del decoro o stabilit� degli 
edifici) che la norma stessa intende tutelare (1). 

(1) C'fr. Sez. VI, 18 gennaio 1961, n. 31; v. anche Cass., 7 luglio 1962, 
n. 1763, Foro it., 1963, I, 355, la quale esamina l'art. 58 in relazione all'articolo 
214 e descrive il procedimento da seguirsi per la rimozione delle 
opere abusive. 
j:�:

. 

' 

1il 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 75 

ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 febbraio 1968, n. 74 -Pres. Polistina 
-Est. Granito -Morelli (Avv. Sorrentino) c. Presidente Consiglio 
Ministri (Avv. Stato Terranova). 

npiego pubblico -Stipendi, assegni, indennit� -Ripetibilit� di emoiumenti 
non dovuti -Limiti. 

Non sono ripetibili gli stipendi e gli assegni corrisposti dall'Ammiistrazione 
non per manifesto errore riconoscibile dall'interessato, bens� 
', base ad una situazione obiettivamente dubbia e controversa deriznte 
dalle perplessit� sorte sull'applicazione di disposizioni legislative 
~ove e speciali (1). 

(1) Sulla ripetizione di indebito in materia di pagamento di stipendi 
'r. Sez. VI, 9 dicembre 1965, n. �770, in questa Rassegna, 1966, I, 165. 

SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 giugno 1967, n. 1331 -Pres. 
Tavolaro P. P. -Est. Salemi -P. M. Criscuoli (conf.) -Ministero 
Finanze (avv. Stato Conti) c. Alessandri (avv. Di Fabia). 

Procedimento civile -Interruzione del processo -Omessa declaratoria 
dell'interruzione -Legittimazione a dolersi" dell'irregolare prosecuzione 
del giudizio. 

(c. p. c., artt. 300, 301) 
Imposta di registro -Enunciazione di convenzione verbale -Enunciazione 
in sentenza -Tassabilit� ai sensi dell'art. 62 della legge di 
registro -Sussiste. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 72) 
Imposta di registro -Enunciazione di convenzione verbale -Enunciazione 
di conferimenti in societ� di fatto -Momento da considerare 
ai fini della determinazione dell'imponibile -E quello dell'attuazione 
dei conferimenti -Accertamento presuntivo in base al patrimonio 
sociale al momento dell'enunciazione in mancanza di prova 
contraria inoppugnabile -Legittimit�. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 18, 62; id, tariffa A, artt. 81, 85). 
Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Estimazione 
semplice ed estimazione complessa -Criteri distintivi -Controversia 
sulla individuazione della consistenza dei beni conferiti in 
una societ� di fatto -� di estimazione semplice. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6; d. I. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 22, 29). 
L'interruzione del processo � preordinata a tutela della parte, nei 
cui confronti intervengano determinati eventi .idonei a pregiudicarla. 
Pertanto, soltanto alla parte medesima, o ai suoi eredi. � dato di dolersi 
dell'irregolare prosecuzione del giudizio (1). 

La disposizione dell'art. 62 della legge del registro, in tema di 
tassazione di atti non registrati o di convenzioni verbali, in base al


ll) La conforme Cass. 14 �maggio 1964, n. 1169, citata in motivazione, 
� pubblicata in questa Rassegna, 1964, I, 1082, ove ulteriori richiami. Cass. 
15 giugno 1964, n. 1508, pure richiamata dalla sentenza in nota, pu� leggersi 
in Giust. Civ. 1964, I, 1525. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 77 

enunciazione fattane in atti sottoposti a registrazione, � applicabile 
nche alle enunciazioni contenute in sentenza (2). 

L'imponibile, per l'applicazione dell'imposta di registro sui conerimenti 
in societ� di fatto, risultanti da enunciazioni in atti o senmze, 
va determinato con riguardo al momento della costituzione della 
ociet�, e cio� al momento in cui la societ� comincia ad esistere ai 
ni fiscali, per i conferimenti iniziali, ed a quello del successivo aporto, 
per i conferimenti posteriormente attuati. Tuttavia, in mancanza 
i diverse inoppugnabili risultanze, l'esistenza e l'entit� dei conferiienti 
possono essere accertate presuntivamente, con riguardo al patriionio 
sociale al momento dell'enunciazione, salvo al contribuente di 
Jrnire la prova contraria (esclusa quella testimoniale, e quindi escluso 
nche il ricorso a presunzioni), circa l'effettiva entit� dei conferiienti 
(3). 

Sono di estimazione semplice, e perci� devolute in via esclusiva 
lla cognizione delle commissioni tributarie, le controversie in cui, ai 
ni dell'accertamento della sussistenza, dell'entit� o della natura del 
eddito, le indagini investano soltanto i fatti materiali, costituenti il 
resupposto dell'imposizione, senza che sia necessario risolvere alcuna 
uestione giuridica; sono di estimazione complessa, invece, le controersie 
in cui l'apprezzamento dei fatti sia necessariamente ed inscinibilmente 
connesso con la risoluzione di questioni di indole giuridica, 
l fine di stabilire la causa dell'imposizione tributaria, attraverso l'in?
rpretazione di una legge, di un regolamento o di un negozio giuridico . 
. lla stregua di tali criteri, va ritenuta di estimazion_e semplice non 
}ltanto la controversia sul valore dei beni conferiti in una societ� di 
itto, ma anche quella che attenga all'accertamento della consistenza 
ei beni medesimi (4). 

(Omissis). -Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violaione 
dell'art. 300 cod. proc. civ., in relazfone all'art. 360, nn. 3 e 4, 
ello stesso codice. 

(2-3) Giurisprudenza pacifica. Cfr. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 455, 
>7. Cass. 18 luglio 1960, n. 1997 e Cass. 31 maggio 1966, n. 1456, citate in 
Lotivazione, possono leggersi in Riv. leg. fisc., 1960, 1830 e 1966, 1871. Con 
guardo al principio di cui alla seconda massima, cfr., inoltre, Cass. 25 
!bbraio 1967, n. 433, in questa Rassegna, 1967, I, 440, con nota di G. MAND�, 
e enunciazioni in sentenza, etc.; in relazione alla terza massima, cfr., tra 
.tre, Cass. 12 novembre 1965, n. 2357, in questa Rassegna, 1965, I, 1305. 

(4) Per una analoga ipotesi di applicazione (seconda parte della masma) 
dei ricevuti principi in ordine alla discriminazione tra estimazione 
!mplice ed estimazione complessa, cfr. Cass. 27 ottobre 1965, n. 2261, in 
uesta Rassegna, 1965, I, 1281, in tema di accertamento dell'entit� di danni 
~llici, riportati da un fabbricato, ai fini delle agevolazioni in materia. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'amministrazione ricorrente sostiene che il giudice di appello 
avrebbe dovuta ��dare atto � dell'interruzione del processo, a seguito 
della dichiarazione della morte di Pompilia De Carolis, fatta dal procuratore 
degli appellanti, con la comparsa conclusionale 20 settembre 
1962, cio� quando la discussione della causa non era ancora 
chiusa. Non essendosi provveduto in tali sensi, n� risultando che sia 
intervenuta costituzione volontaria degli eredi della parte deceduta, o 
riassunzione, il processo dovrebbe ritenersi, secondo la ricorrente, � nullamente 
proseguito ., con la conseguenza che le sentenze successivamente 
emesse (entrambe le sentenze impugnate) dovrebbero dichiararsi 
nulle. 

La censura, sulla quale, peraltro, la difesa dell'amministrazione 
non ha insistito, dichiarando, in sede di discussione orale, di � tralasciarne� 
l'esame, non � fondata. 

Questa Corte, invero, ha gi� avuto occasione di affermare, con 
ripetute decisioni (vedi, da ultimo, sent. nn. 1508 e 1169 dell'anno 1964), 
che, essendo l'interruzione del processo preordinata, dalla legge, 
(artt. 300 e 301 c. p. c.) a tutela della parte nei cui confronti intervengano 
determinati eventi idonei a pregiudicarla (non gi� a tutela delle 
altre parti), legittimati a dolersi dell'omessa interruzione del processo 
(la quale, peraltro, non opera automaticamente, ma deve essere dichiarata 
dal giudice) sono soltanto la parte o gli eredi di essa, che dalla 
prosecuzione del processo avrebbero potuto risentire danno, in quanto 
non sono stati posti in grado di tutelare in modo efficace i loro diritti. 

In relazione a tale principio, deve ritenersi che l'amministrazione 
ricorrente non ha interesse a dolersi per il fatto che il giudice, nonostante 
la denuncia della morte di una delle appellanti (Pompilia De 
Carolis), non provvide a dichiarare l'interruzione del processo. 

Con il secondo motivo del ricorso si denunciano violazione e falsa 
applicazione degli artt. 18 e 81 della legge del registro, approvata 
con r. d. 30 dicembre 192:3, n. 32,69, e dei principi geenrali in materia 
di societ�, nonch� degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e contraddittoriet� 
di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. 

La ricorrente si duole che il giudice di appello abbia circoscritta 
la limitazione dei mezzi di prova (limitazione consistente nell'esclusione 
della prova testimoniale e di quella per presunzioni) alla sola 

� esistenza � della societ� ed abbia distinto dall'elemento dell'esistenza 
i cosiddetti � momenti non essenziali � del negozio (per i quali sarebbe 
ammissibile ogni mezzo di prova), comprendendo fra tali momenti la 
data del conferimento dei beni ed identificando, poi, la questione del 
tempo di tale conferimento con quella del momento di costituzione 
della societ�. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Cosi argomentando, il giudice di appello sarebbe incorso in errori 
diritto, in quanto: 

a) non avrebbe tenuto presente che l'art. 18 del citato decreto 

tanto viene in considerazione, in quanto la costituzione di societ� 
mporti trasferimento alla stessa di beni, sicch� la limitazione dei 
~zzi di prova non pu� non riguardare proprio il conferimento di beni; 

b) non avrebbe considerato che la costituzione di societ� � rilente, 
ai fini dell'imposta di registro, � unitamente � al conferimento 
i beni, sicch� questo ne costituirebbe elemento essenziale; 

c) non avrebbe rilevato che, identificandosi la questione del con


rimento dei beni con quella del momento di costituzione della societ�, 
poneva in discussione un elemento essenziale all'esistenza della so~
t� (data della sua costituzione), per la quale era stata ritenuta 
erante detta limitazione dei mezzi di prova, il che concreterebbe 
che il vizio di contraddittoriet� di motivazione. 

Con il terzo motivo del ricorso si denuncia la violazione del:
rt. 2729, primo comma, cod. dv., in relazione all'art. 360, n. 3, 

d. proc. civile. 
L'amministrazione ricorrente sostiene che il giudice di appello, 
1 far ricorso ad elementi presuntivi, per la individuazione dei confenenti 
alla societ�, avrebbe violato i principi relativi alla prova per 
esunzioni, formulando, dapprima, un giudizio di verosimiglianza (sendo 
cui il conferimento dei beni sarebbe avvenuto al momento in 
i la moglie ed il figlio maggiore di Giuseppe Alessandri entrarono 

societ� con il medesimo) e facendo, immediatamente dopo, una ipo>
i diversa, che detto giudice, pur qualificando meno verosimile della 
ima, ritenne, tuttavia, fosse suffragata da altri elementi di prova. 
ancherebbe, pertanto, per legittimare il ricorso alla prova presuntiva, 

condizione che il fatto ignoto da accertare costituisca conseguenza 
Livoca e necessaria, qu,indi la sola logicamente ipotizzabile, dei fatti 

ti. 

Con il quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazione 
i principi in materia di societ� di fatto, in relazione all'art. 360, 

L. 3 e 5, cod. proc. civile. 
L'amministrazione deduce che il giudice di appello, ai fini del.
ccertamento del momento in cui il comportamento dei soci era dive1to 
tale da rivelare all'esterno l'esistenza di un valido vincolo sociale, 

sarebbe richiamato a fatti intervenuti all'interno della societ�, senza 
:'licare in qual modo tali fatti potessero avere rilevanza esterna, � in 
)do da ingenerare nei terzi la convinzione che gli Alessandri agissero 
me soci ., cio� costituissero manifestazione dell'esistenza della societ� 

fatto. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Le censure come sopra formulate -che investono tutte la sentenza 
non definitiva, e che, per ragioni di evidente connessione, conviene esaminare 
congiuntamente -non sono fondate. 

Va tenuto presente che questa Corte, in materia di valutazione 
dell'imponibile ai fini della tassa di registro su conferimenti di beni 
per la costituzione di societ� di fatto, ha avuto occasione di affermare, 
con numerose decisioni, anche recenti (vedi, da ultimo, sent. n. 1456 
dell'anno 1966 e n. 1997 dell'anno 1960), i principi seguenti: 

a) che il disposto dell'art. 62 della legge di registro, approvata 
con r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (norma in base alla quale sono 
soggette a registrazione le enunCiazioni, contenute in atti sottoposti a 
registrazione, di altri atti non registrati o di convenzioni verbali), � 
applicabile anche alle enunciazioni contenute in sentenza; 

b) che, in tema di enunciazione di societ� irregolari o di fatto, 
l'imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro di cui 
all'art. 81 della tariffa All. A, va determinato con riguardo al momento 
della costituzione della societ�, dato che tale imposta incide sul trasferimento 
della ricchezza e sul rapporto giuridico che lo pone in 
essere, non gi� sulla ricchezza � attuale �; 

e) che, in difetto di prova inoppugnabile sul valore dell'imponibile, 
questo pu� essere accertato presuntivamente, in base al patrimonio 
sociale al momento dell'enunciazione, salva alla parte interessata . 
(contribuente) la prova contraria (esclusa quella testimoniale), riguardo 
all'effettiva entit� dei conferimenti. 

Ai suindicati criteri si sono, in sostanza, uniformati i giudici di 
appello. 

Essi, invero, dopo avere riaffermata l'esattezza del principio richiamato
� dal primo giudice, e secondo cui, qualora manchino concreti elementi 
per stabilire in quale tempo abbia avuto luogo un conferimento 
di beni in societ�, l'amministrazione finanziaria, ai fini della determinazione 
dell'imponibile, non pu� che fare rif�rimento al valore dei 
beni medesimi al momento della enunciazione della societ� di fatto, 
presumendosi che il conferimento sia avvenuto nel momento stesso 
in cui � accertata l'esistenza della societ�, e dopo avere, altres�, dato 
atto che il contribuente, per contrastare la presunzione, di carattere 
semplice, circa la � esistenza � della societ�, non pu� far ricorso alla 
prova testimoniale (ostandovi il disposto dell'art. 18, terzo comma, 
della legge di registro) e, quindi, neppure a presunzioni, hanno ritenuto, 
tuttavia, che siffatto divieto non possa estendersi alla prova di 
dati ed elementi non essenziali del negozio traslativo, quale la data 
dell'effettivo conferimento dei beni, da parte dei soci di fatto, prova 
che potrebbe darsi con qualunque mezzo, cio� senza l'accennata limitazione. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Cos� stabilita la portata della �presunzione fiscale �, e dato atto 
:he, con la sentenza di estensione del fallimento alla moglie ed ai figli 
li Giuseppe Alessandri, il tribunale aveva ritenuto l'esistenza, fra tali 
:oggetti, di una societ� di fatto, ma non si era pronunciato sul confe
�imento, da parte di Giusesppe Alessandri, della propriet� dell'immo>
ile in cui era � installata � l'azienda sociale, i giudici di appello hanno, 
>oi, ritenuto che la prova della data del conferimento in societ� dello 
mmobile in questione potesse darsi, dagli interessati, senza limitazioni. 

Valutando, quindi, i molteplici elementi probatori, di carattere 
locumentale (tratti dalla relazione d�l curatore del fallimento), acqui1iti 
al processo, detti giudici hanno accertato che la societ� di fatto, 
�itenuta con la sentenza di estensione del fallimento, venne a costituirsi, 
ion a seguito di formale manifestazione di volont�, ma per facta con:
lud'entia, analogamente a quanto avviene nella comunione familiare 
acita, e che il momento di siffatta costituzione poteva farsi coincidere 
:on la data del compimento della maggiore et�, da parte della pi� 
~iovane delle persone dichiarate fallite (cio� del figlio di Giuseppe 
l\.lessandri, a nome Antonio), precisamente con la data del 23 geniaio 
1951. Ed hanno ritenuto, altres�, i giudici di appello, che alla 
1tessa data doveva considerarsi avvenuto il conferimento in societ� 
lell'immobile e dell'azienda alberghiera. 

Orbene, dato che l'imposta si applica al trasferimento dei beni 
iperato con la costituzione della societ� di fatto, oggetto dell'imposta 
nedesima sono soltanto i beni che furono conferiti al momento della 
:ostituzione del vincolo sociale. Inoltre, questi beni vanno caloclati 
iel loro valore al tempo del conferimento, in quanto, per la norma 
li cui all'art. 15 d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli 
irdinamenti tributari, l'imposta colpisce il valore venale dei beni � al 
~iorno del trasferimento ., e tale giorno, nel caso di conferimenti in 
;ociet� di fatto, non pu� non coincidere con qeullo dell'eeffettiva 
!ostituzione della societ� con contemporaneo conferimento di beni, 
ivvero col giorno del successivo apporto di beni, qualora ulteriori con:
erimenti vengano effettuati, dai soci, ad incremento del patrimonio 
;ociale. 

L'amministrazione finanziaria, cui incombe di dare la prova del.'
esistenza dei conferimenti che intende tassare, nonch� della loro 
mtit�, pu� darla, come si � detto, anche presuntivamente, mediante 
.e normali presunzioni e, per quanto riguarda i trasferimenti a titolo 
ii propriet� o di usufrutto (quindi anche i conferimenti in societ� di 
tatto, considerati dal fisco come traslativi di propriet�) in base alle 
:iarticolari presunzioni, juris tantum, previste dall'art. 18 della legge 
ii registro citata (semprech� l'entit� del capitale effettivamente conEerito, 
cio� del capitale sociale, non risulti da prova di data certa), 
;ioich� la societ� di fatto comincia ad esistere, nei riguardi del fisco, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nel momento in cui ne viene accertata l'esistenza; e, nel caso concreto, 
con l'enunciazione. 

In difetto di valide prove contrarie, l'ammontare dei conferimenti 
si presume che corrisponda al patrimonio sociale al momento dell'enunciazione, 
costituendo la sentenza (che enuncia l'esistenza della societ� 
di fatto) il fatto ocerto su cui si basa la presunzione. 

Peraltro, essendo l'imponibil�, nel caso di enunciazione di societ� 
di fatto, costituito dal complesso dei beni conferiti e dal loro valore, 
e dovendo tali elementi calcolarsi con riferimento alla data del conferimento 
medesimo, � consentita, ai contribuenti, riguardo a tale data, 
la prova contraria, ai sensi dell'art. 18 della legge di registro. E, a 
preescindere da ogni considerazione, contenuta nella sentenza impugnata, 
sull'inesistenza di limitazioni di prova relativamente agli elementi 
non essenziali del negozio presunto (esistenza della societ� di 
fatto), deve riconoscersi che il giudi�e di appello ha, in realt�, fondato 
il suo convincimento, riguardo alla data della effettiva costituzione 
della societ� di fatto, su elementi di carattere documentale, giusta 
quanto ha fatto rilevare il Pubblico Ministero, in sede di discussione 
orale, tratti dalla relazione del curatore del fallimento. Cos� accertata, 
incensurabilmente, in base alla valutazione delle prove, la data dell'effettiva 
costituzione della societ� di fatto, detto giudice ne ha, poi, 
inferito che contemporaneamente ebbe luogo il conferimento dei beni, 
da parte dei soci di fatto, e ci� con legittima deduzione, dato che, 
com'� noto, la nozione stessa del contratto di societ� importa il conferimento 
di beni o servizi, sicch� il fatto dell'avvenuto accertamento 
dell'esistenza della societ� rende ammissibile la presunzione di detto 
conferimento (Cass. citata sent. n. 1997 dell'anno 1960), e dato che 
l'attivit� sociale consisteva, secondo quanto risulta dalla sentenza medesima, 
esclusivamente nell'esercizio dell'azienda alberghiera, 

Riguardo, poi, alla validit� degli elementi assunti a fonte di presunzione, 
� da tenere presente che questa Corte ha avuto occasione 
di precisare, con recenti decisioni (vedi, da ultimo, sent. n. 126 dell'anno 
1966), che, nella prova per presunzioni, il nesso tra il fatto noto 
e quello ignorato non deve avere il carattere di assoluta necessit�, 
essendo sufficiente che tale rapporto consenta di risalire dal primo 
termine al secondo in base al principio dell'id quod plerumque accidit. 
rapporto, quest'ultimo,' di cui non pu� contestarsi l'esistenza negli elementi 
presuntivi richiamati dai giudici del merito. 

L'amministrazione ricorrente non ha ragione di dolersi neppure 
per il fatto che i giudici di appello, nell'indagine intesa a determinare 

(~

la data di costituzione della societ� e del conseguente conferimento 

di beni, si siano richiamati anche a fatti i quali non avrebbero rilevanza 
esterna. Basta osservare, al .riguardo, che la cosiddetta esterioriz


li r;;

zazione (manifestazioni esterne della societ� irregolare, tali da rilevare 

:: 

II


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 83 

'esistenza di un rapporto di cooperazione almeno fra due. soggetti, a 
utela della legittima aspettativa dei terzi, in base al principio delapparenza 
di diritto) � richiesta, com'� noto, affinch� sorga la responabilit� 
verso i terzi creditori, mentre, nella spesie, si trattava di 
ccertare, soltanto al fine fiscale dell'applicazione dellai mposta sui traferimenti, 
la data in cui la societ� di fatto si � costituita. 

Con il quinto motivo si denunciano violazione e falsa applicazione 
egli artt. 6 della legge 20marzo 186�5, n. 2248, e 219, terzo comma, del 
. I. 7 agosto 193�6, n. 1639, in relazione all'art. 360, nn. 1 e 3, cod. proc. 
ivile. 

L'amministrazione ricorrente sostiene che la Corte di merito, nel 
itenere che l'eccepita improponibilit� della domanda non potesse riuardare 
il punto dell'accertamento della consistenza dei beni conferiti, 
vrebbe errato, in quanto tale indagine, risolvendosi in un accerta1ento 
di fatto, rientra nelle controversie di estimazione semplice. 

Secondo la ricorrente, la questione della consistenza dei beni con~
riti in societ� di fatto non potrebbe essere inquadrata in quella in 
ui la contestazione verta sul criterio di applicazione delle norme 
elative alla tassazione, ovvero verta sulla legittimit� formale o sostaniale 
del procedimento, poich� non importa risoluzione di questioni di 
iritto, ma soltanto la individuazione dei beni oggetto dell'imposta, 
io� una operazione che si inserlsce intimamente nella valutazione dei 
eni medesimi, sicch� la domanda doveva ritenersi improponibile anche 
er quanto si riferisce all'accertamento della consistenza dei beni, 
ltre che a quello del loro valore. 

Quest'ultima censura, che investe la sentenza� definitiva, � fondata. 

In sede di appello, l'amministrazione eccep� che unica questione 
i diritto, oggetto di discussione in causa, era stata quella relativa 
ll'individuazione della data del conferimento dei beni nella societ� 
i fatto enunciata dal tribunale (questione che era stata gi� decisa 
on la sentenza non definitiva), mentre la domanda sottoposta all'ulteiore 
decisione dei giudici di appello, ed intesa ad ottenere che, opeandosi 
una nuova valutazione; sulla base della perizia di ufficio, il 
alore di tutti i beni conferiti nella societ� di fatto fosse determinata 
ella somma di lire 7.121.184, dov�va dichiararsi improponibile, in 
uanto implicava una questione di estimazione semplice, come tale 
Jttratta alla giurisdizione d�ll'autorit� giudiziaria ordinaria. 

Detti giudici, con la sentenza definitiva ora impugnata, .hanno rite


uto che soltanto in parte l'eccezione dell'amministrazione fosse fon


ata, dovendosi distinguere tra la determinazione dell'oggetto dell'im


osizione fiscale, la quale costituirebbe accertamento di ;fatto, senza 

lcun apprezzamento discrezionale, e determinazione del valore, cio� 

stima � dell'oggetto medesimo, la quale implicherebbe un giudizio 

~cnico-discrezionale. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Secondo i giudici di appello, il difetto di giurisdizibne riguarderebbe 
soltanto quest'ultima operazione (determinazione del valore), 
mentre rientrerebbe nella competenza del giudice ordinario la determinazione 
dell'oggetto del tributo. 

Cos� argomentando, i giudici di appello non hanno rettamente applicato 
le norme di legge di cui � denunciata la violazione. 

Invero, si � ripetutamente affermato, da questa Corte, anche con 
decisioni recenti (vedi, da ultimo, sent. n. 2260 e n. 2048 dell'anno 
1965), che devono considerarsi controversie di estimazione semplice 
(devolute alla esclusiva cognizione delle commissioni tributarie) quelle 
in cui, al fine dell'accertamento della sussistenza, dell'entit� o della 
natura del reddito imponibile, l'indagine sia limitata ai fatti materiali, 
costituenti il presupposto dell'imposizione ftscale, senza che sia necessario 
risolvere alcuna questione giuridiqa; sono, invece, da considerare 
controversie di estimazione complessa quelle in cui l'apprezzamento 
dei fatti sia necessariamente e inscindibilmente connesso con la risoluzione 
di questioni di indole giuridica, al fine di stabilire la causa 
dell'imposizione tributaria, attrav�rso l'interpretazione di una legge, 
di un regolamento o di un negozio giuridico. 

In base a detto criterio, appare evidente che la distinzione effettuata, 
dai giudici di appello, al fine di ritenere la propria competenza, 
per quanto attiene all'accertamento della consistenza dei beni costituenti 
l'imponibile della imposta di registro, � arbitraria, non trovando 
fondamento nelle norme che regolano la discriminazione tra la giurisdizione 
ordinaria e quella delle commissioni tributarie; ed � indubbio 
che, nel caso concreto, non soltanto la stima dell'oggetto dell'imposizione, 
ma anche la determinazione della consistenza di esso esulava 
dalla giurisdizione del giudice ordinario, dato che questa ultima operazione 
non importava la necessit� di alcuna indagine giuridica, n� 
era connessa con questioni di tal natura, ma concretavasi in un mero 
accertamento di fatto, come � dimostrato dal rilievo che i giudici di 
appello, per la individuazione del compendio dei beni, il cui conferimento 
in societ� � soggetto al tributo in questione, non hanno fatto 
altro che riportarsi puramente e semplicemente alle conclusioni della 
consulenza tecnica, circa fa consistenza �dell'immobile, quale risultava 
dal computo metrico e dalle planlmetrie allegate alla relazione di consulenza, 
traendo cos� il proprio convincimento dalle risultanze dell'indagine 
tecnica e senza risolvere alcuna questione di caratte giuridico. 


Pertanto, la questione dell'accertamento della consistenza dell'im


mobile e dell'azienda .alberghiera, costituenti i beni conferiti nella 

societ� di fatto, in quanto concretava una estimazione semplice, sicu


ramente esulava dalla giurisdizione della autorit� giudiziaria ordinaria, 

e la sentenza impugnata (sentenza definitiva), .con c�i si � stabilito che 


.t'ARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 85 

)Vesse rimanere fermo, nel successivo procedimento amministrativo 

nteso ad accertare il valore dei detti beni), l'elemento della consi


enza indicata dal consulente tecnico, va cassata, in parte de qua, 

mza rinvio, per essere improponibile, davanti all'autorit� giudiziaria 

~dinaria, la domanda relativa all'accertamento della conssitenza (oltre 

ie del valore) dei beni che, alla data del 23 gennaio 1951 (accertata 

dichiarata con la sentenza non definitiva), fur�no conferiti nella 

>ciet� di fatto e che, per tale trasferimento, sono soggetti all'imposta 

i registro. 

Ritiene la Corte che ricorrano motivi di equit� per disporre la 

>tale compensazione, fra le parti, delle spese relative a questo grado 

el processo. -(Omissis). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 ottobre 1967, n. 2;2190 -Pres. Stella 
Rkhter -Est. Milano -P. M. Pedace (conf.) -Herlitzka (avv. 
Palandri) c. Ministero Finanze (avv. Stato Gargiulo). 

nposta di successione -Attivo imponibile -Beni siti nel territorio di 
Trieste -Coacervo con i beni siti in altra parte del territorio dello 
Stato -Ammissibilit�. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 20). 
Poich� con l'entrata in vigore del Trattato di pace del 16 settembre 
947, tra l'Italia e le Potenze alleate, la sovranit� italiana sul Territorio 
,ibero di Trieste non � venuta meno, non essendo stato ivi istituito il 
egime provvisorio che avrebbe consentito il trapasso dei poteri di soranit�, 
e poich�, d'altra parte, con l'ordinanza 3 aprile 1950 n. 56 del 
;overno militare alleato venne disposta l'estensione al detto Territorio 
el r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, sull'imposta di successione, i beni 
iti in Trieste non potevano comunque considerarsi siti fuori del terri:>
rio dello Stato e dovevano perci�, in ogni caso, ai fini della determi.
azione delle aliquote applicabili per la menzionata imposta, essere 
umulati con quelli siti nella restante parte deU'Italia (1). 

(Omissis.). -Con l'unico mezzo di annullamento si deduce, in 
elazione all'art. 360 n. 3 e� p. c., 'violazione dell'art. 2;1 e segg. del 

(1) Non constano specifici precedenti. Per riferimenti, cfr. l'ampia nota 
o. Foro it., 1967, I, 2527. Per la diversa questione dell'applicabilit� o meno 
lell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini residenti e fiscalaente 
domiciliati in Trieste, cfr. Cass. 29 dicembre 1965, n. 2478, in questa 
~assegna, 1966, I, 411, ed ivi osservazioni e richiami in nota. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Trattato di pace tra l'Italia e le potenze Alleate, inserito nell'ordinamento 
italiano in virt� dell'ordine di esecuzione di cui al D.L.C.P.S. 
28 novembre 1947, n. 1430, dei principi generali di diritto internazionale 
in materia di acquisto e perdita della sovranit� e dell'art. 20 della 
legge tributaria sulle successioni, nonch� insufficiente e contraddittoria 
motivazione su punto decisivo. 

Assumono i rieorrenti, che contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata 
sentenza, alla data dell'apertura della successione Modiano 
(8 ottobre 1950), la citt� di Trieste ed il territorio contiguo, per il solo 
fatto dell'entrata in vigore del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze 
Alleate, non erano pi� soggetti alla sovranit� italiana, ma dovevano 
considerarsi, dal punto di vista giuridico, stato estero, con la conseguenza 
che l'Ufficio Imposte di successione di Roma, al fine di determinare 
le aliquote da applicarsi, non poteva pretendere di cumulare 
il valore dei beni esistenti a Trieste con quello degli altri, siti nel territorio 
della Repubblica Italiana. 

Aggiungono ch�, in ogni caso, anche dopo l'entrata in vigore del 
Trattato di pace, le leggi italiane non avevano valore nel territorio di 
Trieste se non in quanto recepite dal Governo militare alleato, dove 
operavano, quindi, non come leggi italiane, ma come disposizioni legislative 
proprie di quel Governo, al quale dovevano essere corrisposte 
le imposte di successione. 

Affermano, infine, che l'impugnata sentenza sarebbe, comunque, 
incorsa in contraddizione per aver, da un lato, riconosciuto espressamente 
che, per l'art. 21 del Trattato di pace, l'Italia aveva perso la 
sovranit� su Trieste e. per aver, dall'altro, ritenuto che quella citt� 
costituiva, anche in quell'epoca parte integrante del territorio della 
Repubblica italiana. 

La riassunta censura non � fondata. 

Come � noto la questione -variamente :risolta dalla dottrina relativa 
alla persistenza della sovranit� italiana sull'area territoriale 
destinata, per il trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate, al 
costituendo Territorio Libero di Trieste, ha gi� formato oggetto di numerose 
decisioni da parte di questa Corte Su~rema, la quale, in un 
primo tempo, fu orientata verso l'affermazione che la sovranit� dello 
Stato Italiano su Trieste e relativo territorio fosse cessata con l'entrata 
in vigore del trattato di pace (sentenze n. 1706 del 14 giugno 1952, 

n. 2199 del 15 luglio 1952, n. 1614 del 29 m�ggio 1953, n. 1016 del 
10 aprile 1954). 
Tale orientamento, peraltro, venne espressamente ripudiato con le 
sentenze delle Sezioni Unite civile n. 3543 del 12 ottobre 1956 e delle 
Sezioni Unite penali 24 novembre 1956, rie. Salomone, le quali, in 
conformit� a quanto sostenuto da autorevole dottrina, hanno affermato, 
invece, il principio che, anche dopo l'entrata in vigore del Trat~ato 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

i pace la sovranit� italiana non � venuta a cessare sul Territorio Libero 
i Trieste, pur non essendosi essa potuta esercitare in concreto per 
ffetto della permanenza del regime di occupazione militare. 

Tale nuovo orientamento venne seguito da numerose altre pro.
uncie delle Sezioni civili e penali (sent. n. 364 del 4 febbraio 1959; 
. 1860 del 25 maggio 1962, 22 febbraio 1960, rie. Grieco, 25 maggio 
962, rie. Gardelli e 17 dicembre 1963, rie. De Petris) per cui ben pu� 
irsi che la giurisprudenza di questa Corte Suprema si � ormai conolidata 
nel senso del riconoscimento della persistente sovranit� ita.
ana su Trieste e relativo territorio, pur dopo l'entrata in vigore del 
'rattato di pace. 

Contrariamente, in fatti, a quanto si assume dai ricorrenti, non 
appresentano un ritorno al precedente orientamento le numerose re~ 
enti decisioni (n. 320 del 16 febbraio 1965, nn. 323 e 324 del 26 febraio 
1965, n. 2478 del 29 marzo 1965 e n. 893 del 1� aprile 1966), 
on le quali si � affermato il principio secondo cui la legge istitutiva 
ell'imposta straordinaria sul patrimonio non ha mai esplicato la sua 
perativit� a Trieste per la mancata sua estensione da parte del Goerno 
militare alleato. 

Al contrario, l'affermazione contenuta in dette decisioni che, anche 
opo l'entrata in vigore del Trattato di pace, il Governo militare alleato� 
ontinu� ad esercitare nell'area destinata al costituendo Territorio Liero 
di Trieste quegli stessi ampi poteri normativi che gli erano stati 
onferiti dalla Convenzione di Armistizio del settembre 1943 e che, di 
onseguenza, le legg� dello Stato italiano non vi esplicavano efficacia 
nmediata senza essere richiamato da un provvedimento formale del 
foverno militare costituisce un'implicita, ma sicura, conferma che la 
JVranit� su detta area non si era affatto trasferita al costituendo 
uovo Ente internazionale, ma era rimasta allo Stato italiano, anche 
~ ne era compresso l'esercizio per effetto del mantenuto regime di 
ccupazione e di governo militare alleato. 

Da tale orientamento questa Corte non intende discostarsi nella 

isoluzione della questione ora nuovamente sottoposta al suo esame, 

on apparendo r�levanti gli argomenti in contrario prospettati dai 

.correnti. 

Costoro, in sostanza, contestano l'esattezza del principio, affermato 

ella summenzionata sentenza, della dipendenza della estinzione della 

>Vranit� italiana sul territorio triestino dal costituirsi di una sovra


it� del Territorio Libero di Trieste, mai attuatasi, rilevando che per 

art. 21 n. 2 deL-Trattato di pace, la perdita della sovranit� su Trieste 

a parte dell'Italia era condizionta, non gi� alla costituzione del nuovo 

rganismo internazionale, ma esclusivamente all'entrata in vigore del 

rattato di pace e poich� tale evento si .era avverato il l6 settembre 

~57, da tale data era cessata la sovranit� italiana sul territorio. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Senonch�, se � vero che l'art. 21 del Trattato, dopo aver al n. 1 
dichiarato costituito il Territorio Libero di Trieste, stabiliva al n. 2 
che: � la sovranit� italiana s�lla zona costituente il Territorio Libero 
di Trieste cesser� con !''entrata in vigore del presente Trattato �, noi;i. 
� men vero che non si pu� giudicare la situazione di Trieste sulla 
scorta della sola fredda e formale lettera di tale disposizione, senza 
preoccuparsi di conoscere la sua genesi e la sua ratio e senza porla 
in relazione con le altre clausole contenute nello stesso Trattato e nei 
suoi allegati. 

Ora il Trattato prevedeva s�, come era ovvio, la perdita della 
nostra sovranit� su parte delle terre giuliane destinate a costituire il 
nuovo Ente, ma ci� nella logica presupposizione che immediatamente, 
anzi contemporaneamente, altre clausole ricevessero pratica attuazione 
in modo da rendere possibile, sia pure in virt� di un regime provvisorio 
espressamente previsto a regolato, il trapasso della sovranit�, 
attraverso l'intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
che, per lo stesso art. 21, aveva preso l'impegno di assicurare la integrit� 
e l'indipendenza del costituendo nuovo Stato. 

Sar� sufficiente riferirsi al n. 3 dello stesso art. 21, all'art. 11 
dell'Allegato sesto ed alla'rt. 1 dell'Allegato settimo, per ritenere che 
la regolamentazione giuridica di Trieste,. prevedeva, correlativamente 
alla cessazione della sovranit� italiana, la graduale messa in moto di 
un complesso meccanismo: nomina del Governatore, urgente assunzione 
da parte sua. delle funzioni, costituzione del Consiglio provvisorio 
del Governo, con facolt� -in unione al Governatore -di 
emanare, abrogare e sospendere leggi e regolamenti e, finalmente, 
entrata in vigore dello Statuto permanente, dopo la sua approvazione 
da parte del Consiglio. 

Sembra, pertanto, legittimo ritenere che l'Italia avrebbe perduta, 
indubbiamente, la propria sovranit� su Trieste e relativo territorio 
con l'entrata in vigore del Trattato di pace, qualora, nell'intervallo 
intercorso tra la sua stipula e la sua ratifica, si fosse messa in moto 
la complessa macchina del costituendo Territorio Libero attraverso 
quel regime provvisorio che era tale da consentire il trapasso dei 
poteri di sovranit�. 

Se si dovesse diversamente ragionare si commetterebbe un errore 
di esegesi del Trattato nel suo insieme di clausole e di norm si perverrebbe 
all'assurdit� giUridica di ritenere che uno strumento di natura 
internazionale di importanza eccezionale e di vastissime ripercussioni, 
abbia potuto statuire la cessazione della sovranit� italiana 
senza che, con la nomina dei suoi organi, fosse sorto quel Territorio 
Libero che avrebbe dovuto succedervi, creando cos� un quid indefinibile 
che, in diritot internazionale, sarebbe soltanto una res nuUius; 
ci� che urterebbe contro un principio fondamentale di diritto inter



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

azionale, consolidatosi attraverso consuetudini di non trascurabile 

urata, per il quale la cessazione della sovranit� su di un determinato 

~rritorio avviene solo con il contemporaneo stabilirsi di altra sovra


it� sul territorio stesso. 

In esito all'esposte considerazioni devesi ritenere che l'impugnata 
entenza, statuendo negativamente sulla questione se i beni relitti a 
'rieste dalla defunta Modiano potessero considerarsi situati in terrilrio 
estero al momento dell'apertura della successione, si sottrae alla 
ensura che su tale punto le � stata mossa. 

Assumono, peraltro, i ricorrenti che, in ogni caso, durante il 
eriodo di occupazione militare e di funzionamento .del Governo miitare 
al!eato la legge italiana sull'imposta di successione non esteneva 
il suo campo di applicazione a Trieste, ma operava unicamente 
ome legge propria del Governo militare alleato, per cui non sarebbe 
tato consentito il coacervo dei beni cos� come operato dall'Ufficio 
.elle successioni di Roma. 

Anche tale a~sur�to non pu� essere condiviso. 

� indubbiamente esatto che il Governo militare alleato, anche 
.opo l'entrata in vigore del Trattato di .Pace, continu� ad esercitare 
.ell'area territoriale destinata al costituendo Territorio Libero di Triete 
quegli ampi poteri normativi che gli derivano dalla Convenzione 
.i armistizio., emanando, da un lato, provvedimenti legislativi autonomi 
proclami, ordini generali) e, dall'altro, facendo propri, mediante speif�ci 
provvedimenti di estensione, le leggi dello Stat9 italiano. 

E del pari esatto che, essendo quindi, la sovranit� italiana su 
lUel territorio compressa, le leggi italiane, come questa Corte Suprema 
ta gi� avuto occasione di affermare nella sopra ricordate sentenze, 
ton avrebbero potuto esplicarvi efficacia immediata, senza essere rihiamate 
da provvedimenti formali del Governo militare alleato. 

Senonch�, per quanto concerne l'imposta sulle successioni, tale 
ichiamo � regolarmente avvenuto, avendo il Governo militare alleato, 
:on l'ordine n. 56 del 3 aprile 1950, integralmente recepito tutte le 
lisposizioni del sistema tributario successorio italiano e, quindi, anche 
1uella dell'art. 20 del t. u. 30 dicembre 1923, n. 3270. 

Ne consegue che, anche a .voler ammettere che tali disposizioni 
1perassero in Trieste, non come leggi dello Stato italiano, ma come 
10rme di quel particolare ordinamento giuridico che in quella zona 
:i era venuto a creare in seguito all'emanazione delle speciali clau:
ole di attuazione della Convenzione di armistizio e poi del Trattato 
li pace (art. 1 dell'Allegato VII), l'Ufficio successioni di Roma ben 

1 

>oteva pretendere, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta, 
li cumulare il valore dei beni siti in Roma con quello degli altri siti 
n Trieste, una volta che quest'ultimi beni non potevano considerarsi 
'fuori del territorio dello Stato �. -(Omissis.). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 ottobre 1967, n. 2339 -Pres. 
Scarpello -Est. Cortesani -P. M. Tuttolomondo (diff.) -Ministero 
Finanze (avv. Stato Soprano) c. Carrera Pietro e Giovanni Battista 
(avv. Pacifici). 

Imposte e tasse in genere -Ingiunzione fiscale -Opposizione -D� luogo 

ad un giudizio di cognizione nel merito della pretesa e non ad un 

giudizio sulla legittimit� dell'atto. 

Ingiunzione fiscale -Opposizione -Domanda riconvenzionale dell'Amministrazione 
-Ammissibilit�. 

L'oppOsizione all'ingiunzione fiscale non � rivolta a provocare una 
pronuncia di iHegittimitd formale o sostanziale deHa ingiunzione stessa, 
ma introduce un vero e proprio giudizio di cognizione, che involge l'accertamento 
circa la fondatezza o meno della imposizione tributaria (1). 

Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale l'Amministrazion~ 
assume la qualit�, di parte convenuta e pu� proporre domanda 
riconvenzionale e dedurre l'esistenza di un diverso titolo a fondamento 
deHa ingiunzione (2). 

(Omissis.). -Con l'unico mezzo del ricorsot si denunzia la violazione 
e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, 

n. 2248, all. E e degli artt. 8 e 9 del r. d. 3-0 dicembre 1923, n. 3269, 
nonch� la contraddittoriet� di motivazioni della sentenza impugnata. 
In particolare si deduce che, instaurato un giudizio di opposiziione ad 
ingiunzione fiscale, il titolo giuridico, posto a base della tassazione, 
ben pu� essere riesaminato, su richiesta della Pubblica Amministrazione 
al gne di legittimare la imposizione del tributo secondo una 
diversa definizione giuridica dell'atto tassato. La Corte torinese si era, 
invece, rifiutata di accertare se il rogito Fantini avesse ad oggetto sol(
1-2) Ingiunzione fiscale: questioni vecchie e nuove. 

Questa sentenza, che esprime in modo molto pi� esplicito un concetto 
gi� da tempo affermato dalla Corte di Cassazione, ed una recente opinione 
dottrinale che contesta che l'ingiunzione, come atto di accertamento del 
tributo, sia un atto amministrativo (CAPACCIOLI, Ingiunzione fiscale, Dir. e 
Prat. Trib., 1967, 593), richiamano l'attenzione su una materia sulla quale 
si sono formati da tempo indirizzi consolidati, alcuni dei quali richiedono 
molto probabilmente un ripensamento, mentre altri appaiono tuttora validissimi. 


Cominciamo con l'ingiunzione, che la sentenza afferma essere un atto 
amministrativo con il quale l'ente impositore � autodetermina � il proprio 
credito e ne chiede esecutivamente il soddisfacimento. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

.nto una compravendita immobiliare comprensiva della ius aedifi,candi 
:ome si sosteneva dalla societ� opponente) o non piuttosto due diinte 
convenzioni, costituite rispettivamente dall'alienazione del suolo 

della costituzione di diritti di superficie (come si deduceva dal<\
mministrazione finanziaria) sul rilievo che il giudice ordinario non 
>tesse mutare il titolo giuridico della tassazione, essendogli inibto 
!Vocare o modficare l'atto amministrativo. 

La censura � fondata. 

La Corte di merito, in accoglimento del gravame, ha ritenuto di 
m poter condividere la decisione del Tribunale, secondo cui la nuova 
�etesa dell'Amministrazione finanziaria poteva trovare ingresso nel-
1.ttuale giudizio perch� non contrastata dalla societ� Carrera e connuta 
nei limiti dell'originario petitum, osservando che il riesame in 
de giurisdizionale del titolo posto a base della tassazione e la diversa 
ialificazione giuridica di esso trovano un limite nella potest� esclusiva 
~Ila pubblica Amministrazione di effettuare ex officio il relativo 
:certamento. In conseguenza la ingiunzione fiscale, intesa come atto 
nministrativo, non � suscettibile, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 2248 

I. E del 1865, di revoca o di modifica da parte del giudice ordinario 
l'opposizione giudiziale pu� provocare solo una pronunzia d'illegitnit� 
formale o sostanziale del provvedimento anzidetto. E poich� 
dia specie il decreto monitorio era illegittimo, in quanto -come 
Dell'esattezza di questa affermazione � difficile dubitare (1), almeno 

quando atto amministrativo sar� considerato ogni atto unilaterale con 
evanza esterna posto in essere da una autorit� appartenente alla publca 
amministrazione nell'esercizio di una potest� amministrativa. L'atrit� 
attraverso la quale si accerta un tributo e se ne pretende il pagamento 
lentre altra attivit� � quella diretta all'effettiva riscossione) � certamente, 
>icamente, esplicazione di una siffatta potest�, sicch� il discorso sul punto 
potrebbe ritenere chiuso e passare ad osservazioni pi� interessanti, quali 
.elle concernenti le suggestioni che la natura di atto amministrativo del


(1) Che l'ingiunzione sia atto amministrativo � del tutto pacifico in dottrina e 
1risprudenza: v. MoFFA: n processo esecutivo per la riscossione deUe entrate patrimiali; 
INGROSSO: Istituzioni Dir. Fin. II, 781; ALLORIO: Dir. Proc. Trib., 250; ColLIO: 
Sull'ingiunzione fiscaie, in Riv. Dir. Trib., 1951, 2, 195; OLMI: I requisiti di 
-ma dell'ingiunzione fiscaie, in Dir. Prat. Trib., 1954, 2, 184; GIANNINI: Ist. Dir..Trib., 
53, 242: UCKMAR: La ieaae dei registro, m, 337; GRECO: La riscossione deUe entrate 
trimoniaii deUo Stato, 1963, 18; !AMMARINO: Commento aUa iegge dei registro, II, 
). In giurisprudenza, v. Cass. S. U. 6 febbraio 1959, n. 381; Cass. S. U. 12 ottoe 
1955, n. 3041; S. U. 28 settembre 1955, n. 2656; 27 maggio 1949, n. 1352; 27 genio 
1949, n. 113; 3 agosto 1943, n. 2029; Cass. S. U. 6 giugno 1964, n. 1397 in questa 
ssegna, 1964, I, 777 con nota di CoRREALE; Cass. 12 novembre 1965, n. 2356 ivi, 
35, I~ 1196, con nota di MAzzELLA. Ed, � atto amministrativo complesso, al quale la 
Umazione pretorile, anch'essa attivit� amministrativa, imprime forza esecutiva: 
Cass. S. U. 19 aprile 1955, n. 1079; 13 febbraio 1951, n. 347; 18 dicembre 1956, 
4453; 8 luglio 1953, n. 2175. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

si riconosceva dalla stessa Amministrazione finanziaria -le pattuizioni 
di cui al rogito Fantini non rendevano configurabile un atto di 
divisione e non giustificavano la imposizione di un tributo suppletivo 
a tale titolo, il giudice non poteva legittimare il provvedimento fiscale 
alla stregua di un motivo diverso da quello in esso enunciato, a nulla 
rilevando che il petitum rimaneva immutato. Senonch� la decisione 
anzidetta si fonda su inesatti principi giuridici per quanto concerne 
sia la struttura del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale e sa 
l'ambito di esplicazione �dell'attivit� giurisdizionale ordinaria nei confronti 
della pubblica Amministrazione. 

Il decreto monitorio fiscale � un mezzo predisposto dalal legge 
(artt. 2 e segg. t. u. 14 aprile 1910, n. 639; 144 e segg. t. u. 30 dicembre 
1923, n. 3269) per consentire all'Amministrazione finanziaria una pi� 
sollecita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Emesso dall'Intendente 
di Finanza, vidimato e reso esecutorio dal rPetore, il provvedimento 
anzide"tto assume in dottrina una configurazione giuridica 
non sempre univoca, poich� alcuni ne rilevano una certa analogia con 
il titolo esecutivo o col precetto, mentre altri vi ravvisano gli estremi 
di un atto amministrativo che attinge la sua forza cogente non gi� dal 
contenuto formale del documento, bens� direttamente dalla potest� di 
cui la pubblica Amministrazione � investita in subiecta mate1�ia. Se-

l'ingiunzione fiscale ha operato sulla giurisprudenza in tema di opposizione 
e delle quali la sentenza che si annota sembra essersi liberata meglio di 
ogni altra, se non premesse esaminare quanto il succitato autore afferma 
e che costituisce la questione di fondo, premessa di ogni ulteriore studio 
in materia. 

Sostiene il Capaccioli che l'ingiunzione fiscale � un atto amministrativo 
soltanto in quanto atto del procedimento esecutivo previsto dalla legge 
speciale, del 1910 e non gi� in quanto atto di accertamento del tributo, poich�, 
sorgendo l'obbligazione tributaria in virt� della legge al verificarsi 
del presupposto materiale dell'imposta, non vi sarebbe � spazio per il potere 
dell'autorit�� amministrativa, in quanto siffatto potere ricorrerebbe 
solamente quando la norma, � anzich� regolare direttamente il fatto, conferisce 
ad un soggetto il potere di dettare lui la disciplina del fatto �. 

Vi sarebbe cio� incompatibilit� assoluta fra le due affermazioni: che 
l'obbligazione di imposta nasca ex lege e che l'ingiunzione sia atto amministrativa. 
Questa tesi riceverebbe conferma dal fatto che l'opposizione 
introduce un giudizio di merito sul rapporto tributario e non un giudizio 
di annullamento sull'atto ingiuntivo e che il termine per proporla � 
di prescrizione e non di decadenza. Infatti, secondo il citato autore, se l'ingiunzione 
fosse atto amministrativo � in punto di credito e debito d'imposta�, 
non sarebbe possibile discutere in giudizio sul rapporto sostanziale, 
se non si sia prima provveduto ad eliminare l'ingiunzione con un ::
giudizio di annullamento � per violazione di norme relative all'attivit� ,. 
amministrativa; d'altronde, lo stesso termine per proporre l'opposizione, che 

I 

I


, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 93 

1onch� questa Suprema Corte ha gi� da tempo precisatp che la ingiunione 
fiscale, pur dando origine ad un procedimento monitorio del tutto 
1articolare, cumula tuttavia in s� le caratteristiche sia di un titolo 
secutivo stragiudiziale che di una intimazione di pagamento. Ed in 
ffetti, con la notifica di tale atto, viene posta in essere una situazione 
:iuridica idonea ad attuare sul piano esecutivo, in difetto di opposiione 
da parte del debitore, la realizzazione coattiva della pretesa tri1utaria. 


Del pari controversa � poi la natura del processo che si instaura 
on la opposizione alla ingiunzione fiscale. 

Com'� noto, presupposto di qualsivoglia esecuzione gorzata � la 
ussistenza di un titolo esecutivo, avente ad oggetto un diritto certo, 
iquido ed esigibile, e l'art. 474 cod. proc. civ. ne indica tre distinte 
ategorie (provvedimenti giudiziali di condanna, titoli di credito, atti 
totarili relativi ad obbligazioni di somme pecuniarie), le quali assuaono 
ciascuna una propria fisionomia giuridica per la diversit� dei 
equisiti formali e sostanziali che le caratterizzano. Di qui la differenza 
tella procedura che il debitore esecutato promuove resistendo alla 
ealizzazione della pretesa del creditore, in quanto, per i titoli costi-

di prescriz10ne e non di decadenza (2), sarebbe ulteriore indice della 
ondatezza delal tesi, poich� � tipico dei giudizi di annullamento il breve 
ermine di decadenza, mentre allo schema processuale dei giudizi di acceramento 
dei rapporti si adatta il termine di prescrizione. L'ingiunzione 
arebbe quindi atto amministrativo solamente in ordine al processo eseutivo 
in quanto -in questo caso solamente -� atto che promana uni~
teralmente dall'autorit� amministrativa e suscettibile di essere portato 
ll'esecuzione forzata � senza 'il ricorso all'autorit� giurisdizionale: riprova 
i ci� sarebbe nel fatto che l'opposizione all'ingiunzione per vizi formali, 
ottoposta al termine di decadenza di 30 giorni, si traduce in un giudizio 
i controllo sull'atto ai fini della sua eliminazione, senza effetto soddisfatorio, 
ricalcando quindi lo schema della giurisdizione di legittimit� sugli atti 
mministrativi. 

* * * 

QGesta tesi, che l'autore stesso afferma essere stata esposta per accenni, 
1a non approfondita, non sembra regga al vaglio della critica. 

Innanzi tutto non pu� negarsi che l'ingiunzione, per quanto concerne 
=entrate tributarie, sia atto amministrativo con un contenuto che va indi


(2) Se�ondo la costante giurisprudenza, il termine di 30 giorni, previsto dal'
art. 3 t. u. 14 aprile 1910, n. 639 e decorrente dalla notifica dell'ingiunzione per 
1roporre l'opposizione, vale soltanto ai fini esecutivi, onde anche successivamente si 
1u� adire il giudice sulla fondatezza della pretesa tributaria: Cass. S. U. 28 otto1re 
1963, n. 2850, in Riv. Leg. Fisc. 1964, 288. Resta salva beninteso la perentoriet� 
.el termine di decadenza stabilito per le opposizioni in particolari materie (es.: in 
~ateria doganale; v. Rel. Avv. Stato, 1961, III, 695). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tuiti da sentenze o da altri provvedimenti giudiziali assistiti dall'autorit� 
della cosa giudicata o per i quali sia tuttora in corso un separato 
procedimento cognitivo (sentenze di primo grado, munite della clausola 
di provvisoria esecuzione ai sensi della'rt. 2�s2 cod. proc. civ.), 
l'opposizione d� luogo ad un giudizio di esecuzione per l'accertamento, 
a seconda dei casi, del diritto di agire in executivis (art. 615 cod. proc. 
civ.) o della regolarit� formale della esecuzione (art. 617 dello stesso 
codice), mentre, allorquando il titolo � di natura stragiudiziale o � 
costituito da un provvedimento del giudice emesso inaudita altera parte 
ed a seguito di una semplice deliberazione delle prove documentali 
esibite dal creditore (decreto d'ingiunzione provvisoriamente esecutivo 
a termine dell'art. 642 cod. proc. civ.), l'opposizione del debitore d� 
vita ad un vero e proprio giudizio di cognizione che involge anche 
l'accertamento circa la esistenza o meno dei fatti costitutivi del credito 
che giustificano l'azione esecutiva. 

Tra le due anzidette specie di titoli, cos� � grosso modo � distinti, 
e tra i due diversi conseguenti giudizi di opposizione, all'uopo previsti 
dall'ordinamento processuale comune, si inserisce l'ingiunzione fiscale, 
donde il problema rivolto a stabilire la portata e i limiti della contro


viduato proprio nell'accertamento del tributo, qualunque opinione si voglia 
seguire sull'efficacia giuridica dell'accertamento stesso in rapporto al diritto 
di credito dell'ente. � certo infatti che, pur in base alla tesi che attribuisce 
all'accertamento dell'imposta minor forza nell'ordinamento giuridico quella 
cio� che ritiene che il debito nasca col verificarsi del presupposto 
e che l'accertamento quindi abbia efficacia meramente dichiarativa (3) 
e che � poi l'opinione dello stesso autore, condivisa dalla giurisprudenza 
e che � senz'altro la pi� accettabile -l'atto con il quale l'Amministrazione 
accerta l'imposta � e resta atto amministrativo non meno delle intimazioni, 
certificazioni, ordini, abilitazioni emesse dalla P. A. sulla base di 
una situazione di fatto disciplinata esclusivamente dalla legge e rispetto 
alla quale l'Amministrazione ha un mero potere di accertamento o di valutazione 
tecnica, dalla quale consegue il vincolo all'emanazione dell'atto: 
valutato il presupposto, la P.A. � tenuta a quel provvedimento previsto 
dalla legge senza margini di discrezionalit� e che purtuttavia � atto amministrativo, 
indispensabile al raggiungimento dello scopo astrattamente �' 
previsto dalla norma. Cosi come nessuno ha mai dubitato che le abilitazioni, 
ad esempio, siano atti amministrativi cui l'Amministrazione � obbligatoriamente 
tenuta sulla base di un mero riscontro dei requisiti di idoneit� 
richiesti dalla legge che regola direttamente l'esercizio dell'attivit� e per 
esercitare la quale � necessario tuttavia l'atto amministrativo, il � potere 
d'autorit� � (si pensi all'abilitazione allo esercizio professionale, ai certificati 
di idoneit� delle navi), tanto meno pu� dubitarsi che gli accertamenti 
tributari, consistenti in quella serie di atti necessari per ridurre in 
concreto l'astratto comando legislativo, individuando il debitore d'imposta 

(3) A. D. GIANNINI: Istituzioni di dir. trib., 1953, 141. 

.--.�.-:-�:;:-:�:-�.�.����

'{?:>:::::� ........... .. . . 


\. !~~~ :i;, s11:z. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

\~il~~ge allorquando il debitore contesti, in sede di esecu~:
00.ento della imposizione tribut�ria. 

\zione fiscale � un titolo esecutivo stragiudiziale perch� 
\fente impositore, anche se poi il Pretore, attraverso la 
'\one, imprime al provvedimento il crisma della esecu\
titolo sui generis perch� proviene dallo stesso credi\
ende idoneo all'esperimento dell'azione esecutiva in 
\dell'autodeterminazione, prima ancora che sia veri
�~ la certezza della esistenza del credito. Ci� ha 


�ma 
Corte a ritenere la opposizione del debitore 
�n'azione di mero accertamento circa la legalit� 
�eto monitorio fiscale, in quanto esorbiterebbe 
'rdinario l'esame di una situazione sostanziale 
a base della imposizione (sentenze 16 aprile 
\963 n. 284), ed ora �come l'atto introduttivo 

l:tio di cognizione, con il conseguente even


\ii 
decidendum (sentenze 12 novembre 1965 
12�32). Questo pi� recente orientamento 
\;i ravvisa giusto aderire perch� ispirato 

il 
debito, costituiscano tipica esplica-

l'opposizione innanzi al giudice ordi'
ella pretesa tributaria e che possa 
\za l'annullamento dell'atto, � fatto 
';lizionali contro gli atti ammini\
On sembra proprio possa essere 
�meno di non confondere, inam\
timi c�n l'atto lesivo di diritti 
illegittimo con l'atto illecito. 


\ -e queste sono proprio le 
'\quadra perfettamente nello 
'"? e 4 della legge abolitiva 
'1.istrativa posta in essere 
"�iplinata, anche e soprat1~
re giuridiche della P.A. 
\indi l'illiceit� dell'atto 
\violazione � il ricorso 


.~et.pale dell'atto ammini"' 
conoscere gli effetti sull'og. 
..>pponente di non pagare l'imposta) . 



....... OP. cit., 139 e SANDULLI: Manuale dir. amm., 1'.JS6, 332, che 
.,.:�rtamenti tributari fra gli atti di valutazione. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ad una maggiore comprensione delle esigenze processuali in materia 


viene qu1ndi a creare un qualche parallelismo tra opposizione alla 

ingiunzione fiscale ed opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 

cod. proc. civ., anche se il ruolo� delle parti � tuttavia apparentemente 

diverso perch�, mentre nel procedimento ordinario di cognizione la 

posizione di attore spetta al creditore e quella di convenuto al debi


tore opponente, in quanto la domanda giudiziale � costituita pur sem


pre dall'originarfo ricorso, nel procedimento monitorio fiscale, essendo 

la ingiunzione un atto amministrativo che rimane tale anche dopo il 

visto di esecutoriet� del Pretore, il rapporto processuale ha inizio con 

la opposizione e i1 debitore assume la veste di attore. Ond'� che, una 

volta attribuita all'Amministrazione finanziaria la qualit� di convenuta, 

la stessa, nella esplicazione della propria attivit� difensiva, pu� anche 

proporre domande riconvenzionali, ai sensi dell'art. 36 cod. pToc. civ., 

e quindi dedurre l'esistenza di un diverso titolo a fondamento della 

ingiunzione. 

I rilievi anzidetti rendono manifesto un primo equivoco in cui la 
Corte di merito � incorsa, adeguando la pr�pria ratio decidendi al 
principio -ormai superato dalla elaborazione giurisprudenziale ulteriore 
-secondo cui nel procedimento monitorio fiscale la opposizione 

Tale giudizio quindi, non solo non presuppone l'annullamento dell'atto, ma 
deve prescinderne, non potendo l'A.G.O. ricorrere a quelle sanzioni che 
sono proprie dell'atto amministrativo illegittimo (revoca, modificazione, 
annullamento). Al giudice ordinario non potr� nemmeno essere richiesta 
una mera declaratoria di illegittimit� dell'atto amministrativo in via principale, 
poich� questo implicherebbe una pronuncia non sugli effetti dell'atto, 
ma sulla sua idoneit� a produrli e investirebbe la validit� dell'atto sotto 
ogni rapporto e non solo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio (5). 

Era quindi sicuramente erroneo quell'indirizzo giurisprudenziale, ormai 
da tempo superato dalla Corte di Cassazione, ma che ogni tanto riaffiora 
qua e l� in qualche decisione di giudici di merito, secondo il quale con 
l'opposizione all'ingiunzione il giudice sarebbe investito del controllo 
sulla legittimit� dell'atto ed era erroneo anche accettando che, nonostante 
l'impropriet� terminologica, con quella espressione ci si intendesse riferire 
ad un atto lesivo di diritti soggettivi, anche inteQdendo cio� legittimit� 
per liceit�. Infatti in tal modo si capovolgeva completamente l'oggetto 
del giudizio, che non era pi� un giudizio sulle conseguenze dell'atto rispetto� 
ai diritti lesi, ma un giudizio sull'atto in s� e per s�, che cos� finiva spesso 
coll'essere giudicato legittimo o illegittimo. Vero � che, cosi facendo, 
quella giurisprudenza commetteva pi� una irregolarit� formale che un 
errore sostanziale, poich� la pronuncia sull'atto comportava automaticamente 
la pronuncia sul diritto, che aveva la stessa estensione di quello 
(ad es. se l'opponente chiedeva di non pagare 100 e l'atto veniva dichiarato 
illegittimo per 100, sostanzfalmente era resa giustizia), ma le cose si 
complicavano e l'errore diveniva sensibile quando il giudice, che aveva spo


(5) Cosi, GUICCIARDI: La Giust. amm., 1957, 336; V. SANDULLI, op. cit., 690. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA !:17 

el debitore sarebbe unicamente r�volta a provocare una pronunzia 
'illegittimit� formale o sostanziale della ingiunzione. 

Riconosciuta la ritualit� delle deduzioni prospettata dall'Amminitrazione 
finanziaria, del pari infondate sono le ragioni che, secondo i 
iudici di appello, ne precludevano la disamina. 

In proposito � anzitutto necessario precisare che, come risulta dagli 
tti, I'Amministrazione finanziaria di Torino, nei casi di alienazione 
i suoli edificatori pro indiviso e di contestuale ndicazione dei piani o 
.elle porzioni di piani del costruendo immobile spettanti a ciascuno 
.ei condomini, era solita ravvisare nel relativo rogito gli elementi 
ostitutivi di due distinte convenzioni e cio� un contratto di compra
�endita dell'area e un contratto di divisione del futuro fabbricato. 
~ale sistema di tassazione venne ripetutamente contestato dai contriuenti 
e questa Corte regolatrice con diverse pronunzie (sentenze 

marzo 1960, n. 399; 11 ottobre 1960 n. 2643) rilev� che la seconda 
lelle pattuizioni anzidette, lungi dal configurare un atto di divisione 
assabile, non essendosi mai fondata tra i c'omproprietari del suolo 
:na comunione dell'edificio, poneva in essere eventualmente reciproche 
oncessioni ad aedij�can~um, per cui, solo a tale titolo, una imposta 
uppletiva poteva ritenersi giustificata. E i giudici di rinvio, riesami1ando 
i rispettivi rogiti, accedettero a tale prospettazione. 

Nella specie l'ufficio del registro non si uniform� a questa prassi, 
!onde l'opposizione della societ� Carrera e il comportamento difen


tato la sua attenzione dagli effetti dell'atto, all'atto, ritenendo l'ingiunione 
unica e inscindibile, la dichiarava illegittima totalmente, sol chP. 
.na parte dell'accertamento tributario, che ne costituisce il contenuto, fosGe 
1 violazione della legge. 

Messosi sulla strada del controllo di legittimit�, tale conclusione era 
er il giudice necessitata, poich� molto difficilmente avrebbe potuto ricorere 
all'istituto della conservazione, che presuppone una preminenza di 
na parte dell'atto sulle altre o un'autonomia fra le varie parti (6) non 
empre ravvisabile in un accertamento tributario, senza contare che, cos� 
~cendo, si sarebbe aggiunto errore ad errore. � 

Riportato invece il giudizio di opposizione nel suo esatto alveo, coeentemente 
si afferma la parziale fondatezza della pretesa tributaria quanao 
ingiunzione indichi una somma superior�e a quella che il giudice ritiene 
ovuta (7) e giustamente si consente all'amministrazione di spiegare do1anda 
riconvenzionale deducendo un diverso titolo giuridico a giustifiazione 
dell'accertamento. 

A proposito di domanda riconvenzionale, � opportuno richiamare l'atenzione 
sulla sentenza che si annota, che esattamente ha affermato che, 
uando l'Amministrazione non chiede nelle sue difese un importo magiore 
rispetto a quello ingiunto, anche se sostiene la fondatezza della sua 

(6) ZANOBINI: Corso dir. amm., I, 332. 
(7) Cass. 8 febbraio 1961, n. 266. 

98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sivo della controparte, la quale, riconoscendone la erroneit� della tassazione 
effettuata sul pxesupposto della esistenza di un atto di divisione, 
chiedeva che il decreto monitorio fiscale fosse conside;rato come 
emesso in base ad'.. un� rapporto negoziale di concessione reciproca del 
diritto di superficie. Orbene, se nel giudizio di opposizione ad ingiunzione 
il contraddittorio � cos� ampio da consentire all'Amministrazione 
finanziaria di proporre anche domande riconvenzionali, non si vede 
perch� nell'attuale controversia la Corte di merito dovesse disattendere 
le deduzioni dell'appellata, rivolte a legititmare l'esistenza del� 
credito d'imposta sotto un diverso iprofilo ,giuridico. Con esse, in sostanza, 
lAmministrazione finanziaria proponev� una mera eccezione 
riconvenzionale, non avendo chiesto anche l'eventuale maggiore importo 
della imposta proporzionale rispetto a quella graduale, ed entro 
tali limiti il relativo accertamento veniva ammesso anche dalle pronunzie 
di questo Supremo Collegio che il giudizio de quo ritenevano 
avesse ad obietto una ,pi� ristretta materia d'indagine. In realt�, la 
richiesta di considerare il titolo della .ingiunzione come un contratto 
di concessione ad aedificandum anzich� di divisiotne non determinava 
un mutamento della pxegressa situazione. sostanziale, ma solo una 
diversa qualificazione giuridica del rapporto tributario, onde si � fuori 
della preclusione di cui all'art. 4 della legge n. 2248 ali. E del 1865 
non importando una pronunzia siffatta n� la revoca n� l'annullamento 
dell'atto amministrativo. -(Omiss.). 

pretesa sotto un profilo giuridico diverso da quello indicato nella motivazione 
dell'ingiunzione, cosi facendo propone una vera eccezione riconvenzionale 
e non una domanda riconvenzionale. E ci� � pienamente conforme 
all'-elaborazione giurisdizionale del concetto di domanda riconvenzionale 
come contro-domanda del convenuto (8). 

Quanto si � fin qui detto in ordine alla natura di atto amministrativo 
dell'ingiunzione, vale per l'ingiunzione fiscale regolata dall'art. 144 della 
legge di registro e per tutte quelle emesse per la riscossione di entrate 
tributarie, mentre per la riscossione delle entrate patrimoniali, in cui i 
crediti devono essere certi liquidi ed esigibili in base ad un titolo precostituito, 
l'ingiunzione � si atto amministrativo, ma solamente agli effetti di 
legittimare l'esecuzione: rientra quindi non nello schema degli atti di 
valutazione, ma in quello degli ordini. 

PAOLO DI TARSIA di BELMONTE 

(8) Per l'ammissibilit� della riconvenzionale, v. Cass. 12 novembre 1965, n. 2356; 
11 luglio 1962, n. 1849; 29 novembre 1963, n. 3065; 8 giugno 1963, n. 1530; sulla 
differe.nza fra domanda ed eccezione riconvenzionale, v. Cass. 27 luglio 1964, n. 2076; 
5 maggio 1964, n. 1069; 8 febbraio 1964, n.' 284; 21 settembre 1964, n. 2397; 4 luglio 
1964, n. 1747; 5 gennaio 1966, n. 109; .19 ottobre 1966, n. 2549. 
Sull'ammissibilit� della riconvenzionale, oltre i limiti previsti dall'art. 36 c. p. c. 
quando non vi sia spostamento di competenza, v. Cass. 7 giugno 1966, n. 1495; 
13 agosto 1965, n. 1959. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 novembre 1967, n. 2851 -Pres. 
Faviara -Est. Pascasio -P. M. Cutrupia (diff.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Zoboli) c. Soc. Italiana Petro1i Affini (non cost.). 

nposta di registro -Superficie -Locazione -Concessione di terreno 
per costruirvi un impianto di distribuzione di carburanti con 
annessa stazione di servizio -Configurabilit�, anche ai fini tributari, 
di un rapporto (anomalo) di loca~ione -Criteri. 

(c. c., artt. 952 ss., 1571 ss.; r. d. 30 dicembre 1923, n.o 3269, art. 8; id., tariffa 
all. A, artt. I, 44). 
La concessione ad aedifi:candum, daHa quale deriva il diritto di 
~re e mantenere determinate costruzioni al di sopra del suolo altrui, 
~�, in taluni casi, pur attribuendo al concessionario il godimento escluvo 
deH'opera per la durata del diritto di godimento del terreno, avere 
n contenuto diverso dal diritto reale, e dar luogo, in particolare, ad 
n contratto atipico, e specificamente ad un contratto anomalo di locaone, 
e tale da considerare, quindi, anche ai fini deH'applicazione delimposta 
di registro: come nel caso in cui, essendo prevista la facolt� 
~l concessionario di rimuovere le opere, a sua cura, dopo la scadenza 
~Ha concessione, difetti, tra l'altro, la condizione necessaria per la 
mfigurazione di un diritto di superficie, e cio� l'acquisto della proriet� 
della costruzione, allo scadere del termine, da parte del proprie:
rio del suolo (1). 

(Omissis.). -Col primo motivo si denuncia la violazione degli 
ctt. 1571, 1578, 1593, 9512 e �segg. 1325 e 1326 cod. civ. in relazione 
~li artt. 8 della legge di registro, 1 e 44 della tariffa ad essa allegata, 
onch� emessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo dena 

(1) Per un ampio esame dell'argomento, cfr. lo studio di G. ANGELINI 
DTA, Sulla tassazione dei contratti di concessione di terreni per la costruone 
di stazioni di servizio, etc., in questa Rassegna, 1965, I, 1009, in nota. 
Cass. 9 novembre 1964, n. 2705. 

Nel richiamato studio � anche messo in rilievo (p. 1010) che la divert� 
dei principi affermati con quella sentenza, rispetto alle enunciazioni 
mtenute in a�tra decisione di p�ri data -la n. 2706, dalla quale soltanto. 
~raltro, fu estratta 1a massima ufficiale -era soltanto apparente; ed 
ialoga considerazione, sostanzialmente, sembra potersi fare oggi per la 
!ntenza qui pubblicata, che apunto aila ricordata n. 2706/64 :Ila richiamo, 

che, in effetti, pur in riferimento a quanto appresso sar� detto, non sem~
a potersi ritenere esp~essione di un mutamento di indirizzo decisiorlo da 
irte della Suprema Corte. 

Del resto, per la natura stessa delle questioni, indubbiamente puntualZantisi 
sulla interpretazione dei singoli contratti di concessione di terreni 
~r l'impianto di distributori di carburanti e di annesse stazioni di servizio, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEI.LO STATO 

controversia, lamentando che il contratto sia stato qualificato come 

. locazione, mentre dava luogo ad un diritto di superficie. 
La censura non � fondata. 
Al riguardo, questa Corte suprema ha gi� ritenuto in altra occa


sione (sent. 9 novembre 1964, n. 1706) che la concessione ad aedificandum, 
dalla quale deriva il diritto di fare e mantenere determinate 
costruzioni al di sopra del suolo alt~ui, pu�, in taluni casi, pure attribuendo 
il godimento esclusivo dell'opera in comelazione e per la durata 
del dirritto di godimento del terreno, avere un contenuto diverso dal 
diritto reale, e pu�, in particoLare, assumere le caratteristiche di un 
diritto personale di natura obbligatoria, qualificabile eventualmente 
come contratto atipico o come un tipo anomalo di contratto di locazione. 

Tale caso si ha quando, nello stesso conkatto di concessione di 
un pi� vasto terreno in locazione per l'impianto di una pompa per carburanti, 
con relativa �stazione di se.rvfaio ed eventualmente anche con 
annesso bar per un periodo di tempo determinato, sia prevista espressamente 
la rimozione delle opere a cura e facolt� de�l concessionario 
dopo la scadenza della concessiO!!le, cosi come si � puntualmente verificato 
nella fattispecie in esame. 

In tale ipotesi viene meno, tra l'altro, anche la condizione necessaria 
perch� sorga un diiritto reale di superficie in ordine a11e costruzioni, 
quale � quello previsto e voluto dall'art. 953 cod. civ. in forza 
del quale, allo sc�adere del termine, il proprietario del suolo diventa 
proprietario delle costruzioni. 

Ci� posto, la Corte d'appe1lo non � incorsa nelle denunciate violazioni, 
avendo essa correttamente escluso che le parti avessero stipulato 
un contratto che desse luogo alla costituzione di un diritto reale, ade-

l'indagine in sede di legittimit� � rimasta ristretta, cos� allora come ora, al 
controllo de criteri giuridici seguiti dai giudici di merito per la qualificaztlone 
dei rapporti. 

E con riguardo a tali criteri pu� rilevarsi, in primo luogo, che gi� in 
base all'affermazione, secondo �ui le concessioni in discorso possono in taluni 
casi, non dar luogo alla costituzione di un diritto reale, � da ritenere 
confermata, dall'odierna pronuncia, la esigenza di considerare che secondo 
un criterio di normalit� potrebbe pervenirsi, invece, in generale, ad una 
qualificazione in quei sensi, da escludere soltanto sulla base d� una particolare 
disciplina pattizia. 

Al qual fine, poi, ed in relazione al criterio specifico, per il quale 
dovrebbe escludersi la configurabilit� del divitto di superficie allorch� sia 
espressamente prevista la facolt� del concessionario di rimuover�e le opere, 
allo scadere della concessione, sembra potersi osservare: 

a) che, coerentemente, se nulla le parti abbiano previsto in ordini! 
alla rimozione delle costruzioni, dovrebbe questa omissione gi� valu~a~�sl 
come elemento idoneo per una conclusione affermativa della ricorrenza 
di quel diritto, se altri specifici elementi a ci� non siano d'ostacolo, ben 
s'intende, e tenuto conto che, in principio, quella conclusione medesima 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 101 

iandosi, per tal modo, .al principio enunciato da questa Corte Su


~ema, secondo il quale � giuiridicamente concepibile un negozio ad 

'fetti obbligatori, qualificabile come tipo anomalo di locazione, in cui 

tl locatario si concede il godimento di un terreno con facolt� di farvi 

~lle costruzioni, di cui godr� precariamente come conduttore, e che 

.la fine del rapporto dovranno essere rimosse a cura del concessionario. 

Col secondo motivo si censura la sentenza denunciando la viola


one dell'art. 8, secondo comma, della legge di registro e degli artt. 1 

44 della tariffa a11. A alla legge medesima, in Telazione agli artt. 1571, 

578, 1593, 952 e 1362 cod. clv., nonch� dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. 

roc. civ., lamentando che la Corte di appello, nel qualificare il rap


orto, avrebbe attribuito importanza al richiamo fatto dalle parti allo 

:hema contrattuale della locaziooe, piuttosto che al contenuto obiettivo 

el rapporto medesimo. 

Al riguardo � da osservare che le parti, in sostanza, hanno dato il 

ome esatto al contratto che bene, e comunque incensurabilmente, � 

;ato ritenuto di locazione, nessuna violazione di norme di diritto poten


osi riscontrare nella motivazione della sentenza impugnata, n� errore 

i logica, avendo la Corte di merito ritenuto che il contratto fosse tas


~bile ai sensi delil.'aTt. 44 della tariffa all. A della legge di registro. 

Vero � che l'Amministrazione, quando prende a base delle imposte 

egozi di diritto privato, segue i criteri propri del diritto tributario e, 

i� sarebbe da adottare (e, su questo punto, cfr. la citata Cass. n. 2705/64) 

i vista della stessa funzione della concessione; 

b) che, d'altra parte, anche quando quella facolt� di rimozione sia 
spressamehte prevista, dovrebbe questa circostanza sempre valutarsi in 
oncorso con ogni altro elemento rilevante al fine, e non mai come di per 
~ stessa decisiva per l'esclusione del diritto di superficie, giacch� (a 
arte ogni considerazione, che pur sarebbe assorbente, sulla derogabilit� 
attizia del disposto dell'art. 953 e.e.: cfr. ANGELINI ROTA, op. Zoe. cit. ed 
.utori ivi richiamati) sta di fatto che lo jus tollendi considerato anche 
1 rapporto alla locazione, non pu� intendersi come impeditivo ab origine 
ell'acquisto della propriet� de11e addizioni, per accessione, da parte del 
roprietario del fondo locato (cfr. Cass. 13 maggio 1960, n. 1133, Foro it., 
960, I. 1518, richiamata dalla ripetuta Cass. 9 novembre 1964, n. 2705); 
icch� sarebbe sempre da accertare se, avuto riguardo al complesso delle 
iattuizioni, non sia in quella ipotizzata facolt� del concessionario piuttosto 
.a individuare una originaria rinunzia del dominus soli all'acquisto della 
1ropriet� delle opere, rinunzia che sarebbe si:ntomatica di un regolamento 
ontrattuale conforme alla fattispecie tipica della costituzione del diritto 
li superficie, o quanto meno analogo (il che � quanto interessa, ai fini 
ributari, dn vista del disposto dell'art. 8 della legge del registro), e tanto � 
li� quando la rimozione possa ritenersi pr-evista come attuabile anche 
turante la vita del rapporto, e non gi�, c�me per le addizioni fatte dal 
ocatario, soltanto dopo la sua cessazione (Cass�. 13 maggio 1960, n. 1133, 
:it.). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in conformit� di tali criteri, ne qualifi.ca gli effett anche, eventualmente, 
in difformit� dei principi di diiritto privato che li reggono, cos� 
come questa Corte Suprema ha r1cordato con sentenza 9 novembre 
1964, n. 2706. Ma poich�, in sostanza, non v'� difformit� tra il nomen 
iuris, attribuito dalle parti al contratto, ed il contenuto di locazione 
del medesimo agli effetti fiscali, ill motivo resta assorbito. 

Consegue che il ricorso deve essere rigettato ma, data la delicatezza 
delle questioni trattate ed il concorso di ~fosti motivi, ritiene 
la Corte di compensare le spese di questo grado del giudizio. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 gennaio 196�8, n. 34 -'Pres. Favara 
Est. Pascasio -P. M. Gedda (concl. conf.) -Soc. Bernard Scheinin 
(avv. Nicoletti) c. Amministrazione Tesoro (avv. Stato Foligno). 

Violazioni delle leggi finanziarie e valutarie -Pena pecuniaria -Prescri


zione -Verbali di accertamento delle violazioni -Efficacia inter


ruttiva della prescrizione -Limiti. 

(I. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 17, 24, 34; r. d. l. 5 dicembre 1938, n. 1928, art. 3). 
In materia P,i repressione delle violazioni delle leggi finanziarie e 
valutarie, ai verbali di accertamento redatti dagli organi di polizia tributaria, 
cos� come ad altri atti del procedimento che ne segue, pu� 
riconoscersi effetto interruttivo della prescrizimie del diritto dello Stato 
alla riscossione della pena pecuniaria, purch� in essi si esprima la chiara 
volont� dell'amministrazione creditrice di ottenere il soddisfacimento 
del proprio credito ad esigere la pena pecuniaria che successivamente 
sar� determinata, non essendo ne�essario, affi,nch� di effetto interruttivo 
si possa parlare, che l'atto stesso indichi la misura del credito e che 
questo sia gi� liquidato nel suo preciso ammontare (1). 

(Omissis.). -Col primo motivo, la Societ� ricorrente, denunciando 
la violazione delle norme degli artt. 2943, ult. comma, 1219, primo comma, 
e 2935 cod. civ. e deg�i artt. 17, 24 e 34 della legge 7 gennaio_ 1929, 

n. 4, dell'art. 3, quarto comma, del r. d. I. 5 dicembre 1938, n. 1928, 
(1) La sentenza della Cassazione n. 1399 del 1967 richiamata in motivazione 
� pubblicata in questa Rassegna 1967, I, 880, con nota cui si rinvia. 
L'interesse della presente sentenza deriva dal fatto che la Cassazione, 
confermando le proprie precedenti affermazioni in ordine alla efficacia 
interruttiva dei soli verbali di accertamento in cui si �esprime la chiara 
volont� del!' Amminist!'azione c!'editrice di ottenere il soddisfacimento del 
proprio diritto ad esig.ere la pena pecuniaria, in applicazione del principio 
della incensurabilit� dell'accertamento compiuto dal giudice di merito relativamente 
alla concreta esistenza di tali presupposti, ha ora deciso la 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

1menta che erroneamente la Corte avrebbe attribuitd ai verbali di 
~certamento della polizia tributarJa Pefficacia interrutiva della pre!
rizione. 

� chiairamente espresso nell'art. 3 della citata legge 7 gennaio. 
~29, n. 4 e risulta anche da altre norme della legge medesima (ad es., 
art. 11, relativo alla solidariet� pasSiva tra pi� responsabili della stessa 
iolazione) che l'obbligazione ::r1 pagamento di una somma a titolo di 
ena pecuniaria ha carattere civile e non sono ad essa assolutamente 
pplicabili norme e principi propri del diritto penale (cfr.; fra le altre, 
mt. di questa Corte Suprema, del 19 .gennaio 1964, n. 241). 

Questa Corte ha pure affermato che, a norma della predetta legge 
mdamentale del 1929, applicabiile alle infrazioni in materi� valutaria 
l cui al pure citato r. d. 1. del 5 dicembre 1928, l'obbligazione di paga1ento 
di una somma a titolo di pena pE!cuniaria sorge con l'infrazione 
alutaria ed al momento di qttesta, mentre la determinazione in con�eto 
della pena da parte del Ministro, ha carattere di liquidazione del 
u,antum dovuto (sent. 17 maggio 1963, n. 1264). 

Ci� premesso, va osservato per altro che -come � noto -la 
alutazione della idoneit� di un fatto o di un atto a costituire valida 
1terruzione della prescri'6ione e ad avere efficacia di costituzione in 
,ora, rientra nella discrezionaltt� del giudice di merito ed � incensutbile 
in cassazione se motivato congruamente e senza errori di logica 

di diritto (stessa Corte, 17 gennaio 1966, n. 245 ed altre). 

Sulla soggetta materia, poi, recentemente, questa Corte ha anche 

mto occasione di precisare che ai verbali in esame, cosi come ad altri 

testione nel senso positivo favorevole alle tesi sostenute dall'Ammini


razione, precisando inoltre, il che appare di particolare rilievo, che il 

~rbale di accertamento pu� avere efficacia interruttiva della prescrizione 

tche senza la indicazione della misura del credito da liquidarsi succes


vamente nel suo preciso ammontare. 

In tali condizioni deve tanto pi� confermarsi quanto gi� rilevato in 

>ta alla precedente sentenza n. 1399 del 1967 e cio� che, avendo il ver


1le di accertamento della violazione finanziaria o valutaria un conte


1to tipico che, anche in considerazione del procedimento nel quale si 

serisce, contrasta con la presunzione di rinunzia al cvedito su cui si 

nda l'istituto della prescrizione, la questione relativa alla efficacia in


rruttiva della prescrizione da attribuirsi al detto verbale non pu� risol


'rsi in una indagine di fatto' relativa al suo contenuto, se non nei limiti 

'lla eventuale difformit� di questo da quello tipicamente previsto dalla 

gge. 

In ogni normale caso, anche in applicazione del criterio ora condiviso 

.lla Cassazione in ordine alla non necessit�, ai fini che qui interessano, 

Ua liquidazione del credito a cui il verbale di accertamento si riferisce, 

1n appare dubbio che a tale verbale debba attribuirsi, in via di prin


?io, �efficacia interruttiva della prescrizione del credito stesso. 

G . .ANGELINI ROTA 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

atti del procedimento che ne segue, pu� riconoscersi effetto interruttivo, 
purch� in essi si esprima la chiaira volont� dell'amministrazione creditrice 
di ottenere il soddisfacimento del proprio credito ad esigere la 
pena pecuniaria che successivamente sar� determinata dal Mini,stro, 
non essendo necessario, affinch� di effetto interruttivo si possa parlare, 
che l'atto stesso indichi la misura del credito e che questo sia gi� 
liquidato nel suo prreci,so am:r.nontare (.serit. n. 1399 del 15 giugno 1967). 

Ora, che nella specie la manifestazione di volont� risultasse in 
modo esplicito dagli anzidetti verbali � stato accertato nel caso concreto 
dalla Corte di merito la quale ha infatti affermato che il verbale 
ricevuto il 21 aprile 1955 dallo Scheinin � esterna una manifestazione 
di volont� dello Stato in modo inequivoco all'esercizio del suo diritto 
alla riscossione della pena pecuniaria, e aippunto in relazione a tal fine 
il verbale � portato a conoscenza del trasgre�ssore nei cui riguardi � 
fatta vailere la pretesa creditoria dello Stato �; la stessa Corte poi ha 
analizzato i singoli elementi attraverso i quali ne1la specie una simile 
volont� si � esteriorizzata e ne ha tratto l'esatta conclusione che, per 
effetto della interruzione, da quella data ebbe inizio la decorrenza di 
un nuovo termine quinquennale che non si era compiuto il 14 aprile 
19�60, giorno in cui venne notificato il decreto del Ministro deil. tesoro 
che determinava la somma dovuta e ne intimava il pagamento. 

Questa motivazione fondata sull'interpretazione degli atti e sulla 
valutazione delle prove offerte, essendo congrua ed immune dai vizi 
innanzi ricordati, si sottrae come tale al sindacato di sola legittimit� 
proprio di questa Corte Suprema. N� la dedotta sepa�razione di competenza 
fra il ministero del tesoro, investito della potest� di applicare 
la pena pecuniaria per le incorse infra:�ioni e la polizia tributaria, 
investita del compito di accertare dette infrazioni, pu� valere a privare 
i verbali redatti da quest'ultima della esaminata efficacia interruttiva 
della prescrizione del relativo diritto di credito di cui � titolare lo 
Stato, ben potendo detti verbali esprimere la volont� di quest'ultimo 
diretta ad eserrcitare il proprio diritto, con funzione di esteriorizzazione 
di detta volont�. -(Omissis.). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1968, n. 267 -Pres. Rossano 
-Est. Ferrone Capano -P. M. Toro (conci. conf.) -Amministrazione 
Finanze (avv. Stato Soprano)' c. Soc. Cotonificio Poma 
(avv. Fr�). 

Imposta sulle societ� -Reddito imponibile -Detrazioni -Imposte 
iscritte a ruolo posteriormente alla liquidazione o trasformazione 
delle societ� -Sistema della legge n. 603 del 1954. 

(1. 6 agosto 1954, n. 603, art. 5). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 105 

nposta sulle societ� -Reddito imponibile -Detrazioni -Imposte 
iscritte a ruolo posteriormente alla liquidazione o trasformazione 
delle societ� -Sistema del vi~ente T. U. sulle imposte dirette. 

(d. p. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 148 e 277). 
L'art. 5 della legge 6 agosto 1954, n. 603, che disciplinava il sistema 
elle detrazioni delle imposte ordinarie ai fini della determinazione 
ell'imponibile per l'imposta sulle societ�, adottava sostanzialmente il 
:Stema di detrazione cosiddetto � di cassa � e presupponeva la perdumte 
esistenza e tassabilit� della societ�. Il caso della societ� liquidata 

trasformata (non pi� sogg�tta a tassazione), essendo sostanzialmente 
iverso e non potendo, perci�, essere disciplinato dalla detta norma, 
aveva essere regolato, mancando al riguardo un'espressa disposizione, 
ai principi generali in materia d'imposta sulle societ�, che colpiva (e 
)lpisce) il solo reddito netto. Onde la necessit� di detrarre dal reddito 
>rdo dell'ultimo esercizio sociale le imposte ordinarie iscritte a ruolo 
opo la liquidazione o trasformazione della societ� (1). 

La nuova norma che dispone in tal senso, quella dell'art. 148 del 
igente testo unico per le imposte dirette (seconda parte della lettera b) 
on �, stricto sensu, n� interpretativa n� innovativa. � una norma nuova, 
lie non era contenuta nella normativa precedente, ma che codifica un 
:stema di detrazione (dir<etto a rendere operante la regola della tassailit� 
del solo reddito netto) che era gi� applicabile in base ai principi 
enerali in materia di imposta sulle societ� (2). 

(Omissis.). -Con l'unico mezzo, nel denunciare la violazione degli 
rticoli 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 5 
ella legge 6 agosto 1954, n. 603, e degli artt. 148 e 277 del t. u. sulle 

(1-2) La questione relativa al sistema delle detrazioni delle imposte 
~dinarie per il calcolo dell'imponibile della imposta sulle societ� ha de~
rminato l'insorgere di diverse controversie dato che, nel vigore della 
!gge 6 agosto 1954, n. 603, in applicazione del sistema di cassa adottato 
er dette detrazioni, risultavano indetraibili le imposte iscritte a ruolo 
iccessivamente alla liquidazione o trasformazione della societ�. 

Come � noto, l'art. 148 del T.u. n. 645 del 1958 ha ovviato a tale 
tuazione disponendo la detraibilit� di dette imposte dal reddito comLessivo 
dell'ultimo esercizio al quale � applicata l'imposta sulle societ�, 
o.de quella questione ha perduto ormai attualit�. Tuttavia, dato il rileante 
numero di controversie pendenti, la sentenza in esame appare 
teritevole di segnalazione, con la formulazione di ampie riserve in ordine 
lla soluzione adottata. 

In proposito va subito sottolineata la affermazione, altre volte non 
mdivisa dai giudici di merito, che il sistema di detrazione adottato dalart. 
5 legge n. 603 del 1954 � quello � della cassa o della spesa effettiva � 


106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

imposte dirette, approvato con d. p. r. 29 gennaio 1958, n. 645, la ricor


rente Amministrazione delle finanze oonsura l'impugnata decisione nella 

parte in cui ha ritenuto che anche sotto l'impero della legge n. 603 del 

1954, istitutiva dell'imposta sulle societ� (che attualmente � discipli


nata dagli artt. 145 e segg. del testo unico del 1958), le imposte ordi


narie afferenti i redditi della societ�, iscritte a ruolo posteriormente 

alla liquidazione o trasformazione della stessa, dovessero essere detratte 

dal reddito complessivo dell'ultimo esercizio sociale, ai fini della deter


minazione del reddito netto su cui applicare l'imposta sulle societ�. 

Pi� precisamente, la ricorrente deduce: 

a) che la norma dell'art. 5 della legge del 1954 (non pi� in vigore, 

ma applicabile nella specie) si �riferiva � a tutte le tassazioni annue, 

senza alcuna precisazione e specificazione per il caso dell'ultimo eser


cizio sociale �, ossia per l'ipotesi di liquidazione o trasformazione della 

societ�, e che pertanto � il caso dell'ultimo bilancio doveva avere la 

stessa disciplina giuridica di quelli precedenti � ; 

b) che con l'art. 5 della legge �lel 1954 fu adottato, ai fini della 

determinazione dell'imponibile, il sistema di detrazione cosiddetto di 

cassa, e cio� fu stabilito che dall'importo lordo dei redditi di ogni anno 

si dovessero detrarre tutte le imposte ordinarie iscritte a ruolo in quel


l'anno, anche se riguardanti i tlre esercizi prece�lenti, non gi� il sistema 

cosiddetto di competenza, secondo cui si detraggono dai redditi di eia-

e non quello � della competenza �; il che appare evidente dato clie, in 

primo luogo, il penultimo comma di tale articolo ammette la detrazione 

delle imposte ordinarie afferenti i redditi � ancorch� riguardanti i tre 

esercizi precedenti �, e cio� di competenza di esercizi diversi da quello cui 

si riferisce la tassazione, onde � chiaro che alla disposizione in parola 

va attribuito il significato logico di una limitazione sostanziale alla natu


rale estensione del metodo della cassa (cfr. GIAMBusso: Imposta sulle 

societ�, pag. 111). 

Ma oltre che in base ad una semplice interpretazione logica e letterale 
della disposizione in esame, la suddetta affermazione va condivisa 
~anche in base ad una interpretazione sistematica della stessa norma. 

� noto, infatti, che la imposta sulle societ� ha la stessa funzione resi


duale della imposta complementare progressiva sul reddito (cfr. Relazione 

alla 5� Commiss. pernian. Senato -Atti Senato, doc. n. 359, in Legislazione 

italiana 1954, 540). Questa colpisce il reddito delle persone fisiche gi� 

tassato con le singole imposte dirette, quella provvede ad analoga tassa


zione per le persone giuridiche, eliminando in tal modo l'evidente spere


quazione di tassazione che altrimenti si verificherebbe tra tali due cate


gorie di contribuenti. E da tale identit� di funzione deriva necessaria


mente che i due sistemi di tassazione devono ispirarsi agli stessi criteri, 

.in modo da attuare quella identica pressione -fiscale che costituisce, oltre 

tutto, una precisa indicazione .di rilievo costituzionale. 

E siccome � certo che la detrazione delle imposte ai fini della deter


minazione del reddito netto tassabile con 1a imposta complementare pro


. . 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 107 

un anno le sole imposte afferenti i redditi medesimi (di quel deterinato 
anno), anche se liquidate in annate successive; 

c) che, di conseguenza, dovendosi applicare il primo sistema di 
!trazione, ne deriva che dai redditi lordi dell'ultimo esercizio sociale, 
!l caso di liquidazione o trasformazione della societ�, si possono dearre 
solo le imposte iscritte a ruolo in quell'ultimo anno di esercizio, 
tche se riguardanti annualit� precedenti, mentre � rimangono fuori 
tl computo, per sempre, quel�le accertate e riscosse successivamente �; 

d) che a diversa conclusione non pu� condurre il secondo comma 
!II'art. 148, lettera b), del nuovo testo unico pe[' le imposte dirette, 
ttrato in vigore il 1� gennaio 1960, in quanto, mentre nella prima 
trte esso contiene una norma di carattere prevalentemente inter
�etativo dell'art. 5 della legge del 1954 (stabilendo che dal r�ddito 
rdo si detraggono � le imposte ordinarie affe['enti i singoli redditi 
~ritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta � ), 
!Ila seconda parte, invece, disponendo che � le imposte ordinarie 
~ritte a ruolo posteriormente alla chiusura della liquidazione o alla 
asformazione della societ� si detraggono dal reddito complessivo 
,n'ultimo esercizio al quale � applicata l'imposta sulle societ� �, 
ntiene una norma di carattere innovativo, non avente perci� efficacia 
troattiva (e non applicabHe alla specie), sia' perch� introduce per 
11timo esercizio un sistema di detra:zJiofie (di competenza) opposto a 
1ello (di cassa) adottato in via generale dall'art. 5 della legge del 
54, sia perch� prevede � un caso speciale, eccezionale, non previsto 

~ssiva viene effettuata col metodo della cassa (cfr. art. 8 n. 2 r.d. 30 di'.
llbre 1923, n. 3062 ed ora art. 136 1ett. b del t.u. n. 645 del 1958), le 
~ioni di ordine sistematico ora ricordate costituiscono un ulteriore motivo 
r ritenere che identico criterio deve essere seguito per la applicazione 
lla imposta sulle societ� e per la retta interpretazione, pertanto, delrt. 
5, comma terzo, della legge n. 603 del 1954. 

Ammesso ci�, deve conseguentemente ritenersi che, dalla applicazione 
L metodo della cassa deriva inevitabilmente che la detrazione rimane 
:lusa per le imposte che non sono iscritte a ruolo nell'anno in cui si 
prodotto il reddito soggetto ad imposta sulle societ�. 

Per evitare tale ineluttabile conclusione ed ammettere la detrazione 
Lle imposte iscritte a ruolo dopo la liquidazione o trasformazione della 
:iet�, la Cassazione ha svolto la seguente argomentazione: siccome la 
;ge nul1a stabilisce in ordine a tale detrazione, la stessa deve ammet
�si in base al principio generale che l'imposta sulle societ� colpisce il 
idito netto e non quello lordo. 

Tale ragionamento non pu� essere condiviso perch�, oltre tutto, prova 
1 di quanto occorre. 

Se infatti bastasse il principio generale che l'imposta sulle societ� 

pisce il reddito netto anzich� quello lordo a risolvere il problema che 

interessa, la norma del terzo comma dell'art. 5 legge n. 603 del 1954, 


108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ne1la legge precedente �, sia infine perch� � � norma speciale anche 
nei confronti della sua stessa prima parte, riflettente la norma generale�. 


Il ricorso � pl'ivo di giuridico fondamento, anche se talune delle 
argomentazioni addotte sono esatte. 

� esatto che l'art. 5 della legge del 19i54 non prevedeva il caso 
della liquidazione o trasformazione della societ�, in quanto limitava 
le sue previsioni alle socaet� in corso di durata. Ed � pure esatto che 
la detta legge adott� sostanzialmente, sia pure con una limitazione e 
deformazione, il sistema di detrazione cosiddetto di cassa, ai fini della 
determinazione dell'imponibile per l'imposta sulJ.e societ�. Non � esatto, 
per�, che il caso non contemplato fosse soggetto alla stessa disciplina 
di quello espressamente previsto, n� � esatto che il primo fosse da 
configurare come un caso speciale, costituente eccezione ad una norma 
di carattere generale. Trattasi di casi diversi, che r.ichiedevano e richiedono 
discipline diverse (anche se simili). Quella dettata dalil.'art. 5 
della legge del 1954 presupponeva la perdurante esistenza e tassabilit� 
della societ�, poich� solo nei riguardd di una societ� che continui 
a svolgere la sua attivit� � possibile applicare, ai fini della determinazione 
dell'imponibile, il sistema di detrazione cosiddetto di cassa. 
Quel presupposto non ricorre nel caso di ultimo esercizio sociale per 

come quella dell'art. 148 T.u. n. 645 del 1958, non avrebbero alcuna ragion 
d'essere. 

La verit� appare invece che, nella normativa di ogni imposta applicabile 
al netto delle passivit� inerenti al suo presupposto, il legislatore si � 
sempre preoccupato di disciplinare il sistema delle detrazioni, stabilendo 
i limiti concreti in cui, per ragioni di esclusiva politica legislativa, queste 
sono ammissibili. Ed � chiaro che tale contenuto positivo delle norme che 
disciplinano le detrazioni, si risolve nella negazione di quelle non espressamente 
considerate, con la impossibilit� di integrare la volont� del legislatore 
mediante la applicazione ai casi non considerati del principio 
generale della tassazione del reddito netto, il quale ha gi�. trovato la sua 
attuazione nei limiti stabiliti dalla legge. 

D'altra parte la perplessit� del ragionamento seguito dalla Cassazione 
risulta anche evidente dal rilievo dato alla norma dell'art. 148, comma 2, 
lett. b del t. u. n. 645 del 1958 che � espressamente definita � norma nuova 
� senza � efficacia innovativa �. 

Pur a prescindere dalla evidente contraddittoriet� di tale affermazione, 
non sembra dubitabile che detta norma sia effettivamente nuova per 
quanto riguarda la detrazione delle imposte iscritte a ruolo successivamente 
alla liquidazione o trasformazione della societ�, e come tale essa 
non pu� ricevere applicazione che dalla data della sua entrata in vigore. 

Per tali motivi la questione � stata riproposta all'esame della Cassazione. 


G. ANGELINI ROTA 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 109 

vvenuta liquidazione o trasformazione della societ�, anzi si verifica 
n caso del tutto opposto, per cui non � possibile sottoporlo alla mede.
ma disciplina del primo. E che H caso previsto dalla legge del 1954 
>sse sostanzialmente e giuridicamente diverso da quello dell'ultimo 
sercizio (per estinzione o trasformazione della societ�) � confermato 
all'ovvia considerazione che il sistema di cassa, l'unico previsto dalla 
etta legge (sia pure con la limitazione e deformazione innanzi accenate), 
non pu� essere applicato all'ultimo esercizio, a meno di voler 
ervenire all'incong:ruenza giuridica, per giunta iniqua (come la stessa 
ccorrente riconosce), di escludere dalla detrazione dal reddito comlessivo 
le imposte iscritte a ruolo dopo la liquidazione o trasforma.
one della societ�, tassando in tal modo il reddito lordo, anzich� 
uello netto. 

Tutto ci� dimostra che la disciplina dell'art..5 della legge del 1954 
:a limitata ai casi di perdurante durata e tassabilit� dell'ente sociale. 

caso della societ� liquidata o trasformata (non pi� soggetta a tas1zione), 
essendo sostanzialmente diverso e non potendo, perci�, essere 
lsciplinato dalle stesse norme, doveva essere regolato, mancando al 
guardo un'espressa disposizione, dai principi generali, in materia di 
nposta sulle societ�, che colpiva (e tuttora colpisce) il solo reddito 
~tto. Onde la necessit� di detrarre dal reddito lordo dell'ultimo eserzio 
sociale le imposte ordinarie iscritte a ruolo �dopo la liquidazione 

trasformazione della societ�. 

La nuova norma che dispone in tal senso, quella dell'art. 148 del 
!gente testo unico per le imposte dirette (seconda parte della lettera b), 
m � -stricto sensu -n� interpretativa n� innovativa. � una norma 
iova, che non era contenuta nella normativa precedente, ma che 
>difica un sistema di detrazione (diretto a rendere operante la regola 
~Ila tassabilit� del solo reddito netto) che era gi� applicabile in base 

principi generali in materia di imposta sulle societ�. -(Omissis.). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 31 gennaio 1968, n. 314 -Pres. Pece 
-Est. Geri -P. M. Di Majo (concl. diff.). Mayer Astorre e Vita 
Matilde (avv. Biamonti) c. Amministrazione Finanze (avv. Stato 
Azzariti). 

aposte e tasse in genere -Imposte dirette -Ricorso contro i ruoli 
per duplicazione -Termine -Inosservanza -Ripetizione di indebito 
-Ammissibilit� -Fattispecie. 

(1. 10 giugno 1888, n. 5458, art. 3; d. p. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 188). 
Il decorso del termine di sei mesi stabilito dall'art. 3 della legge 
' giugno 1888, n. 5458 per ricorrere contro le risultanze dei ruoii, non 


llO RASSEGNA DELL'Avvo�ATURA DELLO STATO 

impedisce alla pubblica Amministrazione di provvedere d'ufficio alla 
rettifica della erronea iscrizione. Avvenuto il riconoscimento della erroneit� 
della iscrizione a ruolo, la ripetizione dell'imposta indebitamente 
pagata pu� essere chiesta dal contribuente avanti al giudice ordinario, 
ancorch� egli non abbia proposto ricorso in via amministrativa nel termine 
predetto (1). 

(Omissis.). -I primi tre mezzi del vi.corso possono essere trattati 
congiuntamente. In essi il ricorrente lamenta in sostanza, che il termine 
di sei mesi, di cui all'art. 3 della legge n. 545'8 del 1888, riguarderebbe 
il ricorso del contribuente, ma non l'obbligo della pubblica Amministrazione, 
rilevato l'errore della iscrizione a ruolo, di ovviarvi, sicch� 
la sua affermata perentoriet� non potr.ebbe comunque riguardare l'Amministrazione 
fiscale. (I mezzo); che, nella specie, il giudice del merito 
avrebbe confuso fra duplicazione di iscrizion~ e duplicazione d'imposta 
iscritta al nome di due distinti soggetti, come in concreto erasi verificato 
(II mezzo); che, una volta ottenuto dalla pubblica Amministrazione 
in s�de meramente amministrativa, il riconoscimento dell'errore, 
il quale escludeva l'insorgenza di una vera e propria controversia, non 
poteva essere esteso all'azione giudiziaria di ripetizione dell'indebito 
il termine di decadenza proprio del ricorso tributario, essendo valido 
al riguardo il generale termine di p:r�scrizione previsto nell'art. 2946 
cod. civ. (III mezzo). 

Le surriassunte censure sono meritevoli di accoglimento, per quanto 
di ragione, giusta le osservazioni che seguono. 

(1) Le affermazioni di cui alla presente sentenza lasciano largamente 
perplessi in quanto, pur a tutto concedere, il riconoscimento da parte 
della P. A. della erroneit� della iscrizione a ruolo in base alla quale dovrebbe 
ritenersi ammissibile la ripetizione d'indebito, dovrebbe comunque 
riferirsi al ruolo in base al quale si � effettuato il pagamento ripetibile. 
Nella fattispecie, inv.ece, la Amministrazione aveva escluso lo sgravio dei 
ruoli oggetto di contestazione, ed averlo disposto per i ruoli relativi ad 
anni successivi non poteva implicare riconoscimento della erroneit� delle 
iscrizioni precedenti. 
Di fronte, dunque, al diniego dello sgravio, la duplicazione della iscrizione 
a ruolo con la conseguente domanda di ripetizione di indebito, avrebbe 
dovuto essere eccepita mediante impugnativa del ruolo e cio� nel termine 
di decadenza di� cui alla legge n. 5458 del 1888 (ora art. 188 del 

t. u. 29 gennaio 1958, n. 645). In mancanza di tale impugnativa la duplicazione 
della iscrizione a ruolo non pu� pi� essere eccepita dal contribuente, 
e se lo sgravio non � disposto d'ufficio dalla Amministrazione, 
quella iscrizione conserv1a ad ogni eff�etto la sua presunzione di legittimit�, 
sufficiente da sola ad escludere la configurabilit� di un indebito oggettivo. 
G. ANGELINI ROTA 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA lll 

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 10 giugno 1888, n. 5458 

ira trasfuso nell'art. 198 del vigente t. u. sulle imposte dirette) stabi


sce che la rettifica dei ruoli pu� esser fatta mediante schede com


ilate dagli agenti delle imposte ed, occorrendo, anche dall'esattore, 

.iando si tratta di errori materiali o di duplicazioni rilevate d'ufficio. 

La legge (n� la vecchia n� fa nuova) �non pone alcun termine 
.l'esercizio dell'accennato potere, onde ben pu� ritenersi, in coerenza 
~l resto con il generale principio di revocabilit� degli atti ammilstrativi, 
che lAmministrazione, in qualsiasi momento, possa eserciLre 
il potere-dovere fil correggere i propri errori, e quindi, nella 
>ecie, l'erronea iscrizione a ruolo, e di' provvedere in conseguenza 
1o sgravio del contr�buente non tenuto al pagamento del tributo 
>rrisposto due volte. 

La d�plicit� della corresponsione del tributo �, per il caso in 
;ame, del tutto pacifica in causa, tanto � vero che la pubblica Ammiistrazione 
riconsoendo espressamente l'errore di duplicazione, provide 
a correggerlo relativamente agli anni successivi al 1956, ma non 
ispose analoga correzione :i;>er gli anni dal 1952 al 1956, rispetto aii 
Llali il ricorrente ha proposto un'azione di restituzione. 

Come � noto, per la ripetizione dell'indebito oggettivo occorrono 
Lle requisiti fondamentali e cio� che vi sia stato un pagamento e che 
, stesso non fosse dovuto per l'assoluta inesistenza dell'obbligazione 
1e il solvens ha invece adempiuta. 

L'azione, che sostanzialmente si fonda sopra una nu.llit� delobbligazione 
per assoluta mancanza di causa, ha come suo presuposto 
il difetto, nell'accipiens, del diritto di acquisire la cosa consenatagli. 


Nella situazione di specie sopra descritta la pubblica Ammini;
razione pur opponendo al contribuente la decadenza nella quale 
)Stui era incorso per non aver impugnato il ruolo nel termine, ricoosce 
per� di aver ricevuto senza C8JUsa gli importi dli un tributo non 
ovuto, tanto da dtsporre persin9 lo sgravio per l'avvenire. 

Tanto basta per porgere un vialido fondamento alla ripetizione delindebito 
postoch� l'opposta decadenza non solo non vale a distruggere 
1.le riconoscimento ma neppure pu� fornire, ovviamente, una insusistente 
causa al pagamento non dovuto, n� creare, per di pi� retrottivamente, 
una obbligazione che non � mai esistita. 

Ricorrendo adunque i requisiti deH'indebito oggettivo, n� oppoendosi 
alla relativa ripetizione un limite temporale in ordine al potereovere 
del'la pubblica Amministrazione dii �Correggere i propri errori, 

1. domanda dei ricorrenti avrebbe dovuto essere esaminata nel merito 
:;i:uesto sar� appunto il compito del giudice di rinvio), poich�, per 
ffetto del riconoscimento del di:riitto, si rivela irrilevante la scadenza 
el termine di sei mesi opposta in giudizio. -(Omissis). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 febbraio 196�8, n. 350 -Pres. Pece Est. 
Scanzano -P. M. Di Majo (conci. conf.). -Amministrazione 
Finanze (avv. Stato Soprano) c. Littardi Antonio e altri (avv. 
Romanelli). 

Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle 1commissioni 


Nullit� degli atti e della sentenza -Rimedi -Impugnazione -Ne


cessit� -Limiti. 

Imposte e tasse in genere -Avviso di accertamento di yalore -Mancata 
sottoscrizione della copia notificata -Nullit� -Inesistenza. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 36; r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 20). 
� principio fondamentale del processo, applicabile anche al pro�esso 
tributario che si svotge dinanzi alle Commissioni, che i vizi di 
esso e degli atti che ne costituiscono i presupposti, anche se tali da 
ripercuotersi sulla sentenza determinandone la nullitd, non impediscono 
che la sentenza stessa (salvo che essa provenga a non iudice o sia priva 
della sottoscrizione del giudice) passi in giudicato, essendo noto che le 
nullitd della sentenza non possono essere fatte valere se non nell'ambito 
dello stesso processo e con gli opportuni mezzi di impugnazione (1). 

Per escludere la inesistenza giuridica dell'accertamento � sufficiente 
che l'originale del relativo avviso sia stato debitamente sottoscritto 
dal procuratore dell'Ufficio del registro. .Su tale regolare compimento 
non pu� incidere il fatto posteriore che la copia dell'avyiso 
predetto sia priva della sottoscrizione del funzionario: irregolaritd, questa, 
che non importa nullitd, n� tanto meno inesistenza giuridica del'
l'atto, appartenendo essa ad una operazione amministrativa che, per 
inserirsi efficacemente nella serie degli adempimenti necessari per determinare 
la base della imposizione, richiede essenzialmente il raggiungimento 
di un risultato concreto: quello �li far conoscere al contribuente 
il valore stabilito dall'Ufficio pe.r metterlo in grado di provocare, 
sul punto, il controllo in sede contenziosa ad opera della competente 
Commissione (2). 

(Omissits.). -I due ricorsi vanno riuniti perch� proposti contro 
la medesima sentenza. 

I due primi motivi del ricorso principale possono essere trattati 
congiuntamente, perch� investono la sentenza di merito sotto l'unico 
profilo della violazione del giudicato. 

(1) Massima di evidente esattezza. 
(2) La sentenza 15 luglio 1965, n. 1537 richiamata in motivazione, 
bench� relativa a controversia in tema di tributi comunali ed a cui non 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Con il primo motivo, appunto, l'amministrazione ricorrente la1enta 
che la Corte d'appello: a) abbia omesso di prendere in esame 
eccezione -_debitamente proposta -secondo cui, per effetto della 
ecisione, non impugnata, della Commissione Distrettuale (che moif�c� 
la valutazione espressa dall'avviso di accertamento, si sarebbe 
>rmato al giudicato sulla validit� dell'accertamento stesso; b) tratmdo 
della interferenza tra procedimento amministrativo e quello giuiziario 
senza porre chiaramente il problema del giudicato, abbia uanto 
meno -adottato una motivazione insufficiente. 

Col secondo motivo poi (formulato con riferimento alla ipotesi che 
1 questione del giudicato possa ravvisal'Si esaminata) la stessa ammiistrazione 
denuncia violazione e falsa applicazione della'rt. 2909 cod. 
iv., 20 e 29 d. I. 7 agosto 1936, n. 156 e 161 cod. proc. civ. e premesso 

b.e la indipendenza del procedimento giudiziario rispetto a quello 
mministrativo, in materia tributaria, trova il suo limite nel giudicato 
b.e nell'ambito del primo si sia formato (per la mancata impugnalone 
della decisione avariti alla Commissione Superiore e per la man:
ita tempestiva proposizione dell'azione. giudiziaria), sostiene che il 
assaggio in giudicato della decisione della Commissione Distrettuale 
on era, nella specie, impedito dalla eventuale nullit� del relativo 
rocedimento o di atti che ne costituissero i presupposti, e denuncia 
Jme erronea la contraria opinione espressa dalla Corte di merito. 
Il primo motivo non ha fondamen!o. 

Il problema del giudicato � un problema di rapporto fra due pro~
dimenti, diretto a stabilire se ed entro quali limiti la decisione emessa 
el primo precluda, nel secondo, la facolt� della parte di dedurre 
eterminate questioni e, correlativamente (a seguito di opportuna eccecone, 
ove si tratti di giudicato esterno) l'esercizio del potere cognitivo 
el giudice. 

reva partecipato la Amministrazione finanziaria, atteso il carattere ge~
rali delle relative statuizioni,� � stata -pubblicata in questa Rassegna 
165, I, 1046 con nota alla quale si rinvia. 

Ora, nello estendere agli avvisi di accertamento di valore disciplinati 
:ill'art. 20 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 lo stesso principio della non necest� 
della sottoscrizione dia parte del competente funzionario -della copia 
Jtificata al contribuente, purch� tale sottoscrizione sia stata apposta sul>
riginale dell'atto di accertamento, la Cassazione ha esattamente argo.
entato dal principio, gi� posto in luce nella ricordata nota, dell'autonomia 
~lla comunicazione rispetto al provvedimento cui si riferisce e della di~
rsa natura _giuridica dell'una (meva operazione amministrativa) e del:
iltro (atto giuridico negoziale). 

Cosi impostata la soluzione del quesito, essa, oltre che esatta, appare 
iche motivata nel modo pi� corretto. 

G. ANGELINI ROTA 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora, nella specie i giudici di appello, pur senza porre la questione 
in termini espliciti di � giudicato ., non hanno ignorato quel problema 
ed hanno debitamente trattato del rapporto fra il procedimento amministrativo 
e quello giudiziario. Accogliendo, infatti, la doglianza dei 
Littardi, i quali, appunto, lamentavano che il Tribunale avesse ritenuto 
non pi� deducibili, perch� assorbiti dalla decisione della commissione 
distrettuale, gli eventuali vizi dell'avviso di accertamento, la 
Corte di merito ha riformato la relativa statuizione, ed ha ritenuto, 
in contrario, non preclusa la possibilit� di conoscere dei predetti vizi 
per avere qualificato non vincolante, perch� nulla, la predetta decisione. 
E tale convincimento detta Corte ha spiegato con motivazione 
che si sottrae a censura sotto il profilo della sufficienza. Che poi tale 
motivazione sia erronea, � questione che forma oggetto del secondo 
motivo di ricorso, che in tali sensi � fondato. 

La sentenza impugnata, dopo avere ritenuto giuridicamente inesistente 
l'avviso di accertamento fatto notificare al Littal'di, siccome 
privo della sottoscrizione del competente funzionario, ha affermato che 
tale vizio si ripercuoteva sul processo svoltosi avanti alla Commissione 
distrettuale cagionandone fa nullit�, ed ha tratto da ci� la conseguenza 
che la relativa decisione non precludesse la <possibilit� di rilevare l'inesistenza 
dell'accertamento per la prima volta in sede di giudizio ordinario 
e di dichiarare la nullit� dell'ingiunzione fondata sulla decisione stessa. 

Tale costruzione � del tutto inesatta. 

� infatti principio fondamentale del processo che i vizi di esso o degli 
atti che ne costituiscono i presupposti, anche se tali da ripercuotersi sulla 
sentenza determinandone la nullit�, non impediscono che la sentenza 
stessa (salvo che essa provenga a non iudice o sia priva della sottoscrizione 
del giudice) passi in giudicato, essendo noto che le nullit� della 
sentenza non possono essere fatte valere se non nell'ambito dello stesso 
processo e con gli opportuni mezzi di impugnazione. 

E poich� tali principi sono applicabili anche al processo tributario 
che si svolge avanti le commissioni (che, secondo l'orientamento consolidato 
di questa Suprema Corte, svolgono attivit� giurisdizionale �ed emettono 
decisioni suscettibili di costituire cosa giudicata) non possa la Corte 
di merito dispensarsi dall'esaminare se in concreto (valutata la questione 
concernente la regolarit� deHa sua notificazione) la decisione della Commissione 
distrettuale costituisse o meno, ed in quali limiti, cosa giudicata. 

Peraltro � egualmente giuridicamente inesatto l'assunto della inesistenza 
giuridica dell'avviso di accertamento: ed � perci� fondato anche 
il terzo motivo dell'odierno ricorso con cui la Amministrazione finanziaria, 
denunciando violazione degli artt. 36 r. d. 30 dicembre 192�3, 

n. 32.70, 20 r. d. 7 agosto 1'9�316, n. 1639 e 156 c. p. c. sostiene che l'avviso 
in parola era pienamente valido ed aveva comunque raggiunto il suo 
scopo, rileva in proposito che l'originale era debitamente sottoscritto 

' PARTE I, SEZ. V:. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 115 
dal competente funzionario e che la copia pur mancando di tale sot' 
PARTE I, SEZ. V:. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 115 
dal competente funzionario e che la copia pur mancando di tale sottoscrizione, 
recava indicato il nome del funzionario stesso ed era chiaramente 
riferibile all'Ufficio attraverso il timbro e la relazione di 
notificazione, che in subiecta materia ha importanza essenziale e prevalente. 


Questa Corte osserva che per escludere la inesistenza giuridica dell'accertamento 
� sufficiente sottolineare il fatto, non controverso, che 
l'originale dell'avviso relativ,o era stato debitamente sottoscritto dal 
procuratore dell'Ufficio del Registro, sicch� non poteva in alcun modo 
dubitarsi che l'operazione diretta a determinare il valore attribuito 
dall'Amministrazione ai beni caduti in successione fosse stata regolarmente 
compiuta. 


Su tale regolare compimento non poteva, ovviamente, incidere il 
fatto posteriore che fa copia dell'avviso predetto fosse priva della sottoscrizion.
e del funzionario : irregolarit�, codesta, che non importava 


.nullit� n� tanto meno inesistenza giuridica dell'atto, appartenendo esso 
ad una operazione amministrativa che per inserirsi efficacemente nella 
serie degli adempimenti necessari per determinare la base della imposizione, 
richiedeva essenzialmente il raggiungimento di un risultato 
concreto: quello di far conoscere al contribuente il valore stabilito 
dell'Ufficio per metterlo in grado di provocare, sul punto, il controllo 
in sede contenziosa ad opera della competente commissione. 

Ed a tal fine era esufficiente la regolare notificazione dell'avviso 
in parola. 


Tale principio questa Suprema Corte ha gi� affermato con sentenza 
15 luglio 1965, n. 1537, ed ha ribadito con sentenza del 26 ottobre 
1966, n. 2585. Vero � che tali pronunzie sono state emesse con 
riferimento a tributi comunali, ma poich� l'accertamento e la relativa 
comunicazione costituiscono in tutti i tributi momenti del procedimento 
di imposizione carafterzzati da identiche finalit�, non vi � ragione 
per discostarsi dal predetto orientamento. -(Omissis). 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 febbraio 1968, n. 354 -Pres. Stella 
Richter -Est. Pascasio -P. M. Cutrupia (concl. conf.) -Castaldo 
(avv. Gallo) c. Amministrazione Finanze (avv. Stato Foligno). 


Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Azione giudiziaria -Necessit� 
della preventiva decisione definitiva di una commissione Decisione 
su sole questioni pregiudiziali -Non � sufficiente. 


(r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). 
Ai sensi deil'art. 22 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, l'Autorit� giudiziaria, 
in materia d� imposte dirette, pu� essere adita dal contri




116 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

buente soltanto dopo che sia intervenuta da parte della Commissione 
distrettuale o provinciale una decisione � definitiva �, e cio� una decisione 
che, sotto l'aspetto processuale, non sia pi� soggetta ad impugnazione 
per l'inutile decorso del termin(:? o contro cui l'impugnazione 
sia stata rigettata, e, sotto l'aspetto sostanziale, esaurisca il procedimento 
tributario nella sede adita risolvendo ogni questione insorta fra 
le parti. Tali condizioni non sussistono allorch� la Commissione centrale, 
dopo aver deciso la sola questione relativa alla dedotta nulLit� 
della notifica dell'accertamento, abbia rimesso la controversia aUa 
Commissione distrettuale cui restava demandato l'esame del merito 


che avrebbe esaurito il procedimento, e allorch� non sia intervenuta 
la decisione di tale Commisione (1). 

(Omissis). -I sei motivi di ricorso prospettano vari aspetti della 
stessa, fondamentale censura con cui si fa carico alla Corte napoletana 
di non avere considerata come definitiva: la decisione della Commissione 
centrale delle imposte e quindi dato ingresso all'azione proposta 
in sede giudiziaria, cosi violando e falsamente interpretando la 
norma dell'art. 22 del r. d. 7 agosto 11936, n. 1639. 

La doglianza � infondata. 

Statuisce infatti detta norma che l'Autorit� giudiziaria pu� essere 
adita dal contribuente soltanto dopo che sia intervenuta da parte della 
Commissione distrettuale e provinciale una decisione � definitiva �, 
che, sotto l'aspetto processuale � quella non pi� soggetta ad impugna


(1) Con la presente sentenza la Cassazione ha risolto il problema di 
interpr.etazione dell'art. 22 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 nel punto in cui 
prescrive che, in materia di imposte dirette, la Autorit� giudiziaria ordinaria 
pu� essere adita dal contribuente soltanto dopo che sia intervenuta 
una � decisione definitiva � delle Commissioni tributarie. 
Di fronte a tale formula legislativa non sono mancate affermazioni 
giurisprudenziali (cfr. App. Firenze 4 giugno 1966, in Giur. tosc. 1966, 857) 
che, intendendola in senso esclusivamente processuale, ne hanno limitato 
la portata equiparandola a quella di decisione non impugnabile. 

Esattamente, invece, la Cassazione ha tenuto anche conto del significato 
sostanziale del termine adottato dal legislatore, ed ha conseguentemente 
affermato la necessit� di una pronuncia delle Commissioni che definisca 
il merito della controversia e sia inimpugnabile. Ci� appare in perfetta 
armonia con lo scopo della norma in esame, la quale non contiene 
una prescrizione di carattere esclusivamente formale, ma richiede la preventiva 
decisione della controversia da parte delle Commissioni proprio 
in funzione del relativo esame del merito della tassazione e in vista di 
una possibile definizione della vertenza in quella sede. 

Sul punto cfr. Relazione dell'Avvocatura dello Stato, 1961-65, vol. II, 

356. 
G. ANGELINI ROTA 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 117 

zione per l'inutile decorso del termine o contro cui l'impugnazione 
sia stata rigettata. Ma, sotto l'aspetto sostanziale, vanno considerate 
come definitive le decisioni che, risolvendo ogni questione insorta fra 
le parti, esauriscono il procedimento tributario nella sede adita. 

Tale non era la decisione della Commissione centrale ottenuta 
dal Castaldo perch�, dopo aver deciso la sola questione relativa alla 
dedotta nullit� della notifica dell'accertamento, aveva poi rimesso la 
c9ntroversia alla Commissione distrettuale di Napoli, cui, pertanto, 
restava demandato l'esame del merito che avrebbe esaurito il procedimento. 


A tal fine il contribuente aveva ripr�posto il giudizio innanzi detta 
Commissione. Ma, per effetto della rinuncia ~l medesimo, si venne a 
precludere al Giudice ordinario -frattanto intempestivamente adito l'esame 
di quelle questioni rispetto alle quali mancava la decisione 
definitiva della Commissione distrettuale. Egli era perci� privo di giurisdizione 
fino a quando una simile decisione non fosse intervenuta. 

Consegue che esattamente i giudici di merito hanno ritenuto che 
l'azione proposta dal Castaldo fosse inammissibile ed il ricorso deve 
essere rigettato, essendo irrilevante l'esame di ogni altra censura mossa 
dal ricorrente. -(Omissis). 



SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 dicembre 1967, n. 2869 -Pres. 
Rossano -Est. Pascasio -P. M. Silocchi (conf.). -Istituto Autonomo 
Case Popolari per la Provincia di Caltanissetta (avv. Giordano, 
Barraud) c. Fanimento Turiaco (avv. Vitarelli). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Formazione del contrattq Aggiudicazione 
a seguito di incanto o di licitazione privata Natura 
ed efficacia di atto conclusivo della formazione del contratto 
-Sussiste. 

(r. d. 3 maggio 1863, n. 1269, artt. 2, 9-11; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 
artt. 325, 336; d. Ig. Igt. 6 febbraio 1919, n. 107, art. 3; r. d. 8 febbraio 1923, n. 422, 
mod. con d. I. 28 agosto 1924, n. 1396, art. 4: r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, 
artt. .3, 4, 16; r. d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 63-90, 93-100, 102). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Onere dell'appaltatore di formulazione 
delle riserve -Funzione e portata -Fatti continuativi Necessit� 
di immediata formulazione della riserva -Esclusione Differimento 
della formulazione della riserva al momento della 
sottoscrizione del conto finale -Sussiste. 

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 364; r. d. 3 maggio 1895, n. 350; artt. 36, 
37, cpv., 52, 53, 54, 64, comma 2 e 3, 88, 89, 107; d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, 
art. 26; r. d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 41, 57, 59, 60, 69, 71, 87; r. d. 17 marzo 
1932, n. 366, artt. 33, 34,41, 42; Cap. gen. amm. app. FF.SS., 9 aprile 1909, 
mod. con d. I. 17 novembre 1921 e 14 luglio 1922 e d. m. 20 giugno 1945, arttt. 26, 
37, 38). 
Nella formazione del contratto di appalto d'opera pu,bblica, come 
di ogni altro contratto stipulato aU'asta pubblica o con licitazione 
privata secondo le norme della legge sulla contabiiit� generale dello 
Stato, l'aggiudicazione � l'atto conclusivo del procedimento, dal quale 
non nasce gi� un obbligo preliminare di contrattare, ma direttamente 
il vincolo contrattuale definitivo; epper� la successiva c. d. stipulazione 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 119 

del formale contratto risponde solo ad esigenze pratiche, assolvendo 
ad una mera funzione riproduttiva del negozio gid concluso (1). 

L'onere dell'appaltatore di opera pubblica di immediata formulazione 
delle proprie riserve nel corso di sviluppo della contabilitd, a 
pena di decadenza, � stabilito per assicurare l'efficace e tempestivo 
controllo da parte dell'Amministrazione su fatti recenti, l'accertamento 
dei quali sia in quel momento possibile. Ove trattisi, invece, di fatti 

c. d. continuativi, cio� in via di svolgimento, il controllo dei quali � 
possibile soltanto ad opera ultimata, viene meno l'onere delta immediata 
formulazione della riserva (2). 
(Omissis). -Col primo motivo l'Istituto ricorrente, denunciando 
la violazione dell'art. 336 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, ali. F, 
in relazione all'art. 13 del C�pitolato generale delle opere pubbliche 
28 maggio 1895 ed all'art. 80 del t. u. sull'edilizia popolare ed economica 
approvato con r. d. n. 1165 del 1938, sostiene che la Corte d'appello 
abbia errato nel ritenere dovuto all'appaltatore il risarcimento dei 
danni per il ritardo nella consegna dei lavo11i e nella stipula del contratto 
di appalto, perch� i contratti non sono vincolanti per l'Amministrazione 
prima dell'approvazione. Comunque, avendo l'appaltatore 
preferito attendere la concessione del finanziamento, cui era condi


(1) Conf. Cass., 30 gennaio 1964, n. 263, in questa Rassegna, 1964, I, 
489, con nota di CARUsI; v. anche Cass., Sez. Un., 2 aprile 1965, n. 567, id., 
1965, I, 686, sub 3. 
(2) L'insegnamento di massima tratto dalla mativazione della sentenza 
in rassegna �, adunque, nel senso che anche per i c. d. fatti continuativi 
sussiste l'onere della riserva, pur se differito al momento in cui 
l'opera sia stata ultimata. Sarebbe stato, per�, pi� corretto dire: al momento 
in cui � si rende manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della 
situazione dannosa, secondo una valutazione condotta con media diligenza 
e buona fede ., come avvisato da App. � Roma, 19 aprile 1966, n. 666, in 
questa Rassegna, 1966, I, 712, sub 7, la quale perspicuamente sottolinea 
che la ratio dell'istituto della riserva non consiste tanto e solo nella pur 
inderogabile ~sigenza -considerata dalla sentenza in rassegna -che 
l'Amministrazione sia messa in grado di controllare subito i presupposti 
di fatto delle domande dell'appaltatore, quanto soprattutto in quella di 
permettere all'Amministrazione committente di espli�are un continuo ed 
efficiente controllo della spesa� (ivi, sub 4). In questi ultimi sensi, v., pure, 
Lodo Arbitrale, 20 ottobre 1965, n. 81 (Roma), Pres. Landi, in questa 
Rassegna, 1966, I, 233, sub 4-5 (che, tuttavia, disconosce l'onere della immediatezza 
della riserva nel caso di controversia � di puro diritto �: contra 
v., invece, DEL GRECO, In tema di tempestivit� delle riserve, in questa 
Rassegna, 1964, I, 1179 e segg.), nonch� Lodo Arbitrale, 18 maggio 1967, 
n. 40 (Roma), Pres. Urciuoli, id., 1967, 907, sub 3. Su tutto l'argomento, 
v. DEL GRECO, OsseTvazioni sull'a funziOne del registro di contabilit� e sulla 
tempestivit� delle riserve, in questa Rassegna, 1966, I, 711 e segg. 

120 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zionata l'esecuzione dell'opera, invece che recedere dall'aggiudica'.. 
zion, com'era in sua facolt�, non poteva pretendere il risarcimento 
dei danni. 

La censura non � fondata. Ha ritenuto, infatti, la Corte anzidetta, 
con ~pprezzamento, che, essendo congruamente motivato, non � censurabile 
in questa sede di legittimit�, che il processo verbale di aggiudicazione 
definitiva dell'appalto era �pienamente operante per l'intervenuta 
approvazione da parte dell'organo di controllo ., 

In tale situazione, essendo previsto che all'aggiudicazione dovesse 
seguire la formale stipulazione del contratto, entrambe le parti erano 
tenute a prestarvisi e non soltanto l'appaltatore. 

Questa Corte suprema ha gi� in .altre occasioni ritenuto che la 
aggiudicazione a seguito di incanto o di licitazione privata � atto 
conclusivo della formazione del contratto, ancorch� sia prevista una 
successiva stipulazione di esso, rappresentando questa soltanto una 
formalit� ulteriore, che, �come tale, nulla aggiunge alla esistenza ed 
alla perfezione del vincolo contrattuale (sent. n. 627 del 1965, Foro 
it:, Rep., 1965, vose Amministrazione deUo Stato, n. 82; n. 1761 del 
1951, ivi, Rep., 1951, voce cit., n. 67; n. 808 del 1946, ivi, Rep., 1946, 
voce Opere pubbliche, n. 8; n. 204J2 del 1941, ivi, Rep., 1941, voce Amministrazione 
dello Stato, n. 16). 

Dall'aggiudicazione, quindi, non sorge soltanto un semplice obbligo 
preliminare a contrarre, una specie di � pactum de contrahenda 
obligatione ., ma sorge senz'altro e direttamente il vincolo giuridico 
che forma oggetto del ra,pporto di appalto, di cui � soltanto prevista 
una pi� compiuta disciplina formale mediante la stipulazione del relativo 
�ontratto. Quest'ultimo r.isponde ad esigenze pratiche di completezza 
nella disciplina del rapporto e coincide sostanzialmente, come 
la dottrina ha posto in evidenza, con quel fenomeno che nel diritto 
privato � indicato come � riproduzione del negozio giuridico ., e cio� 
una nuova dichiarazione di volont� emessa dagli stessi soggetti e che 
ha la stessa natura ed il medesimo contenuto della dichiarazione 
precedente. 

Esattamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che gli arbitri 
avessero legittimamente riconosciuto all'Impresa aggiudicataria definitiva 
un vero e proprio diritto alla stipulazione. E, poich�, per il 
carattere ordinatorio del termine di sessanta giorni, previsto dall'arti-. 
colo 7 del Capitolato generale del 189�5, l'Impresa aveva, con ripetute 
diffide e con specifica intimazione, fatta ai sensi dell'art. 5 t. u. 3 mar


zo 1934, n. 383, messo in mora l'Istituto, dovevano le conseguenze 
del ritardo, e quindi il risarcimento del danno, porsi a carko di 
quest'ultimo. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 121 

Vero � che l'Impresa aveva anche la facolt� di recedere dal contratto. 
Ma questa non precludeva la possibilit� di una stipulazione tardiva, 
intervenuta infatti dopo ben cinque anni, ed essendo il ritardo 
dipeso dallo stesso Istituto appaltante (come pure i giudici di merito 
hanno incensurabilmente accertato) non pu� questo sottrarsi all'onere 
risarcitorio. 

Peraltro, le clausole contrattuali non subordinavano affatto l'esecuzione 
dell'opera al perfezionamento del mutuo concesso all'Istituto 
dall'ente finanziatore, sicch� lo stesso costituiva un evento estraneo 
all'Impresa e non idoneo a determinare per questa vincoli o condizioni 
di sorta. 

Col secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 11, 54 e 89 
del r. decreto 28 maggio 1895, n. 350, in quanto il Turiaco sarebbe 
incorso nella decadenza comminata dalle norme di tali articoli, per 
non avere formulato la richiesta relativa ai danni nel verbale di consegna 
e nel registro di contabilit�. 

Si aggiunge, col terzo motivo, che, a tal fine, non poteva valere 
la riserva espressa nel veiibale, redatto il 14 luglio 1957, quando ancora 
non si era proceduto alla stipulazione del contratto di appalto, senza 
le forme prescritte e firmato dal direttore dei lavori, il quale non 
aveva la rappresentanza dell'ente, per cui detto documento non poteva 
avere l'efficacia del verbale di consegna. 

Col quarto motivo, ,inoltre, si specifica che la Corte ha errato nel 
ritenere che i danni fossero inerenti a fatti continuativi e che perci� 
non potesse formularsi la relativa riserva in corso d'opera. Ed avrebbe 
omesso di rilevare che, comunque, detti fatti si sarebbero esauriti con 
la consegna dei lavori. 

Anche queste censure sono infondate. Al riguavdo la Corte� d'appello 
ha esattamente osservato che l'obbligo di formulare le riserve 
nel corso della contabilit� � stabilito per assicurare l'effica.ce e tempestivo 
controllo da parte dell'Amministrazione su fatti recenti, il cui 
accertamento sia ancora possibile. Ma trattandosi di fatti continuativi, 
ossia in via di svolgimento, il controllo non � possibile se non ad opera 
esaurita. E poich� nella specie il danno consisteva nell'aumento dei 
prezzi dei materiali e della mano d,-opera, che si era ripercosso sul complesso 
dei lavori a causa del r.itardo frapposto dall'ente nello stipulare 
il contratto ed effettuare la consegna all'appaltatore, � manifesto che 
il calcolo del medesimo poteva essere eseguito soltanto ad opera 
ultimata, n�. gli effetti pregiudizievoli potevano ritenersi cessati con 
la effettuata, tardiva consegna. E se, pertanto, data la natura dei danni, 
non occorreva cihe ne venisse fatta r:ichiesta mediante riserva anteriore 
alla ultimazione dei lavori, non ha rilevanza la censura circa l'efficacia 
� la validit� del verbale redatto in data 14 luglio 1957, in cui, tuttavia, 
per quanto superfluamente, la riserva venne formulata. -(Omissis). 



122 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 16 febbraio 196.S, n. 4 -Pres. Stella 
Richter -Est. Daniele -Bonanni (avv. Di Fabio) c. Prefetto di 
Frosinone, Ministero Lavori Pubblici e Ministero dell'Interno (avv. 
Stato Albisinni) ed E.N.E.L. (avv. Guerra P.). 

Acque pubbliche ed elettricit�-Concessione e derivazione -Concessione 
di grande derivazione per forza motrice -Espropriazione per p. u. 
di immobile occorrente per l'esecuzione dei lavori e degli impianti Proroga 
del termine di compimento dell'espropriazione per difficolt� 
incontrate dal concessionario nelle varie operazioni -Legittimit� 
-Sussiste -Sindacato del giudice di legittimit� della valutazione 
delle ragioni della proroga -Esclusione -Necessit� che la 
proroga abbia durata non maggiore del termine prorogato Esclusione. 


(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 6, 33, 40; I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 1.3). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Concessione 
di grande derivazione per forza motrice -Espropriazione di immobile 
occorrente per l'esecuzione dei lavori e degli impianti -
Prefissione� per relationem� dei termini ex art. 13 1. 25 giugno 
1865, n. 2359 -Legittimit� -Sussiste. 

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 40, cpv.). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Concessione 
di grande derivazione per forza motrice -Espropriazione di immobile 
occorrente per la realizzazione -del� franco� o zona di rispetto 
di un serbatoio -Legittimit� -Sussiste. 

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 33). 
Costituiscono ragioni indipendenti dalla volont� del concessionario 
di derivazione per forza motrice, idonee a giustificare la proroga del 
termine di compimento delle espropriaz~oni occorrenti, la complessit� 
degli incombenti necessari per addivenire alle espropriazioni medesime 
od il fatto del terzo. Peraltro l'accertare se tali ragioni -che sotto 
l'aspetto razionale giustificano l'atto -siano o non tali da dover indurre 
l'Amministrazione a concedere la proroga involge un apprezzamento 
di fatto precluso al giudice di legittimit�, mentre � da escludere 
che sia illegittima la concessione di una proroga di durata superiore al 
termine originario (1). 

(1) Sulla prima parte della massima, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 
maggio 1961, n. 315. Il Consiglio di Stato, 1961, I, 892, sub 1 ed ivi nota di 
riferimenti; 28 novembre 1958, n. 942, id., 1958, I, 1292. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 123 

La . prej�ssione al concessionario di derivazione dei termini per 

l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori � legittima


mente fatta nel disciplinare di concessione (2). 

L'espropriazione per p. u. di immt;>bili alieni per la realizzazione 

di un serbatoio facente parte degli impianti previsti per l'attuazione 

di una concessione di derivazione per forza motrice legittimamente 

comprende anche gli immobiLi necessari per assicurare non solo il con


tenimento del livello di massimo invaso, ma anche il � franco � o zona 

di rispetto, per i casi di fenomeni d'emergenza (3). 

(Omissis). -Il primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene 
che il decreto di espropriazione sarebbe viziato in quanto emanato 
oltre il termine stabilito dal disciplinare, � infondato in fatto, atteso 
che non tiene conto che il detto termine fu successivamente prorogato. 

Ci� del resto era a conoscenza dello stesso ricorrente, il quale 
infatti impugna anche il decreto di proroga 2 aprile 1962 sostenendo 
che esso � illegittimo, in quanto non vi sarebbero stati motivi per 
concedere la proroga stessa ed �in quanto, comunque, la proroga non 
poteva essere accordata per un periodo di tempo superiore al termine 
originario. 

Osserva il Tribunale Superiore che entrambi i profili dell'accennato 
motivo sono infondati. 

In particolare, nelle premesse dell'impugnato decreto di proroga, 
si fa cenno a difficolt� incontrate dal concessionario nelle varie operazioni 
di esproprio e alla necessit� di stabilire e definire i rapporti con 
un Consorzio di bonifica (il quale, come si legge nel successivo decreto 
di proroga 4 febbraio 1965, costituito nel 1957, � tuttora impegnato 
nella procedura di riconoscimento giuridico). 

Tali motivi sono idonei a sorreggere l'impugnato decreto di proroga, 
avendo la giurisprudenza pi� volte affermato che costituiscono 
ragioni indipendenti dalla volont� del concessionario, idonee a giustificare 
la proroga, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, 

n. 2359, la complessit� degli incombenti necessari per addivenire alla 
Sulla seconda parte della massima, cfr. Cons .Stato, Sez. IV, 11 dicembre 
1959, n. 1196, id., 1959, I, 1666, sub 1; 11 marzo 1959, n. 351, ibidem, 

338. A proposito dell'ultima parte della massima, � da avvertire che la 
previsione di un limite ana proroga � invece contenuta dall'art. 14 1. org. 
espr. n. 2359 del 1865 per il caso di fissazione ex 1ege del termine per 
l'esecuzione di un'opera. 
Sui rapporti fra procedimento di concessione di derivazione e procedimento 
di espropriazione, v. MiccoLI, Le Acque Pubbliche, Torino, 1958, 
147 e segg. 

(2) V., infatti, il disposto del secondo comma dell'art. 40 t. u. 11 dicembre 
1933, n. 1775. 
(3) V. art. 33, primo e secondo comma, t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. 

124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

espropriazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 1961, n. 315) ed il fatto 

del terzo (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novemb.re 1958, n. 942). Nella specie 

� di certo indipendente dalla volont� del concessionario la necessit� di 

sistemare i terreni, interessati dallo scarico del canale, ai sensi del


l'art. 8 del disciplinare, con la cooperazione di un Consorzio, non ancora 

legalmente riconosciuto. 

� poi ovvio che l'a.ccertare se tali ragioni (che sotto l'aspetto 

razionale giustificano l'atto) siano o non tali da indurre l'Ammini


strazione a concedere la proroga, involgerebbe un apprezzamento di 

merito che � precluso in questa sede di mera legittimit� (Cons. Stato, 

Sez. IV, 11 dicembre 1959, n. 1196; 11 marzo 1959, n. 351). 

Bene poi, in relazione al secondo profilo della censura, oppone il 

resistente E.N.E.L. che non v'� alcuna norma che disponga che la 

proroga non possa essere di durata superiore a quella del termine 

originario. 

An'che il terzo motivo � infondatto. 

Invero, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura Generale dello 

Stato, i termini per le espropriazioni, nella specie, sono stati fissati nel 

disciplinare, in conformit� a quanto � stabilito nel secondo comma 

dell'art. 40 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. 

Le censure, dedotte nel quarto motivo sopra sintetizzato, non sono 
molto chiare. 

Da un canto il ricorrente sostiene che l'espropriazione non poteva 
essere disposta, atteso che l'opera pubblica era gi� stata eseguita; 
d'altra parte il ricorrente ravviserebbe una contraddittoriet� di comportamento 
nel :flatto che l'E.N.E.L. avrebbe autorizzato una costruzione 
sull'immobile oggetto di espropriazione. 

Il Collegio osserva che dal disciplinare della concessione risulta 
che � considerato alveo del lago il serbatoio del Canterno fino al 
livello di 548.50 oltre al franco. 

Pertanto la circostanza che l'esecuzione dell'opera sia stata possibile, 
senza la previa occupazione dell'immobile del ricorrente, e che 
l'immobile stesso non sia stato mai sommerso, non esclude che il concessionario 
aveva l'obbligo di espropriare i terreni necessari per assicurare 
il franco o zona di rispetto, nel caso si verificassero fenomeni ., 
eccezionali comportanti il superamento del limite del massimo invaso. 

D'altronde il consenso che l'E.N.E.L. avrebbe dato alla sopraelevazione 
del fabbricato (circostanza questa che peraltro non � provat�a 

I

~ 

ed � contestata dall'E.N.E.L.) senza dubbio non avrebbe potuto para. 
lizzare il potere di espropriazione del prefetto ed avrebbe al pi� potuto ' 

. 

produrre conseguenza nella :flase della liquidazione dell'indennizzo. 
Con l'ultimo motivo del ricorso il Bonanrii sostiene che il terreno, 

I oggetto di espropriazione, non poteva essere espropriato, perch� sito a 
quota superiore al livello massimo d'invaso del lago di Canterno. 1:1

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PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 125 

Anche questo motivo � infondato. 

Come bene ha rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 17 
del disciplinare stabilisce che il serbatoio del Canterno � considerato 
alveo di lago fino al livello 548,50 di massimo invaso, � oltre al franco 

o zona di rispetto �. L'art. 4, penultimo comma del disciplinare, stabilisce 
il �franco � in m. 1,50; pertanto il concessionario, in attuazione 
degli obblighi assunti nel disciplinare, doveva provvedere alle espropriazioni 
sino a quota 550, in modo da assicurare non solo il livello di 
massimo invaso ma anche, in caso di fenomeni d'emergenza, la zona 
di rispetto. 
Ora la quota dell'immobile, oggetto di espropriazione, come risulta 
dalla perizia di parte, esibita dal ricorrente, � di m. 248,56 o di 

m. 248,67. L'immobile espropriato trovasi perci� a quota inferiore alla 
zona di franco e sarebbe pertanto destinato ad essere sommerso nel 
caso di fenomeni d'emergenza, in previsione dei quali I'Amministrazione 
ha inteso stabilire opportune cautele. 
Il ricorso va quindi respinto; le spese seguono la soccombenza. 
-(Omissis). 

LODO ARBITRALE, 20 febbraio 1968, n. 5 (Roma) -Pres. Benvenuto. 
-Est. Franceschelli -Societ� Italiana Nuove Costruzioni 
Idrauliche e Stradali Chiementin e C. (avv. Frataccia) c. Ministero 
Difesa-Aeronauti�a (avv. Stato Albisinni). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalti di opere militari Ordini 
di servizio del direttore dei lavori -�Osservazioni� dell'appaltatore 
-Termine di decadenza -Applicabilit� alle� riserve� 
dell'appaltatore -Esclusione -Differenza fra � osservazioni� e 

�riserve�. 

(r. d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 17). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalti di opere militari Ordini 
di servizio del direttore dei lavori -Ordine di sospensione 
dei lavori -Onere della riserva immediata -Presupposto necessario 
-Verbale di sospensione e ripresa dei lavori. 

(r. d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 34). I 
i 

I 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Svolgimento del rapporto -l 

Onere della riserva immediata lare 
formazione del documento 

l i

Presupposto necessario -Regocontabile 
nel quale la riserva 

l 

l

i 

! 

i 

j

! 

' 


126 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

deve essere iscritta -Mancanza -Procrastinazione dell'onere 
di proposizione della riserva -Sussiste. 

(r. d. 3 maggio 1895, n. 350, artt. 23, 36, 37 e 54; r. d. 17 marzo 1932, n. 365, 
artt. 41, 57; r. d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 33). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalti di opere militari Mancata 
verbalizzazione della sospensione dei lavori ordinata 
dall'Amministrazione e della successiva ripresa dei lavori medesimi 
-Riserve dell'appaltatore investenti l'andamento generale 
dei lavori -Momento e sede di formulazione e di conferma -Verbale 
di ultimazione dei lavori e conto finale. 

(r. d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 69, 87; r. d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 41). 
Appalto-Appalto di opere pubbliche -Potere discrezionale dell'Amministrazione 
committente di ordinare la sospensione dei lavori per 
proprie� esigenze� -Presupposti e limiti. 

(r. d. 3 maggio 1895, n. 350, art. 16; r. d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 34). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -S:volgimento del rapporto Difficolt� 
di esecuzione derivanti da cause preesistenti geologiche, 
idriche e �simili� non previste dalle parti -Notevole, maggiore 
onerosit� della prestazione dell'appaltatore -Diritto dell'appaltatore 
ad un �equo compenso� -Concetto di causa preesistente, 
non prevista dalle parti, rilevante ai fini dell'indennizzo -Fattispecie. 


(c. c., art. 1664, comma secondo; r. d. 3 maggio 1895, n. 350, artt. 21, 22). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Svolgimento del rapporto Riserve 
dell'appaltatore -Onere di chiarezza -Sussiste. 

(r. d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 107). 
La norma, di cui alla'rt. 17 r. d. 17 marzo 1932, n. 366 e successive 
modificazioni (Condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare), 
la quale dispone che le � osservazioni � dell'appaltatore contro gli 
ordini di servizio del Direttore dei lavori vanno proposte motivatamente 
per iscritto �nel termine di tre giorni dalla data delt'ordine a pena di 
decadenza �, disciptina i rapporti tra la Direzione dei lavori e l'impresa 
unicamente per quanto attiene al buon andamento e alla condotta 

"-tecnica dei lavori, senza riferimento a situazioni e contestazioni che 
possano incidere sulL'aspetto patrimoniale del rapporto, epper� non 
attiene alla disciplina delle riserve in senso tecnico (1). 

(1) Che le contestazioni fra il direttore dei lavori e l'appaltatore possano 
comportare � un onere a carico dell'Amministrazione � �, tuttavia, 

11us. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 127 

'fecitate Condizioni g:enerali per l'appalto 

� gli ordini del Direttore dei lavori di 
~simi non sono atti idonei a far sorgere 
��~ della riserva da parte dell'impresa 
~po, altres�, la redazione. del ver\
lavori, 
verbale che � sede neces'
l,seguenze patrimoniali derivanti 

11l corso di svolgimento del 
'"esupposto la regolare for'
1a deve essere iscritta, .in 
,da parte dell'appaltatore 
�1, successivo documento, 

i� 25 maggio 1895, 
'I.ne e risoluzione 
~gata con quella 
'a amministra1895 
cit.). Il 
i.pulati dal'
fr., per lo 
ma terzo, 

n. 365. 
:fatti'.) 
\ 
Sui 
'?e e 

\Ii


\ 

\


.~te 

' 1955. 
ed., 1964, 
., 1960, I, 271, 

,.... Ministero dei lavori 
,elusiva delle riserve � il 

�.aaggio 1967, in questa Rasaltres� 
il carattere formale della 
��mette equipollenti: cfr., sul punto, 
.d66, in questa Rassegna, 1966, I, 477 ed 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

128 

Nel caso di mancata verbalizzazione della sospensione e delLa 

ripresa dei lavori di esecuzione di un'opera militare, disposte dal Diret


tore dei lavori con ,ordini di ,servizio comunicati all'impresa a mezzo 

lettere alLa stessa inviate, le riserve di quest'ultima, in quanto inve


stano l'andamento generale dei lavori inscindibilmente considerato, 

sono legittimamente formulate in 'Sede di verbale di compimento dei 

Lavori e ribadite in sede di conto finale (4). 

Le �esigenze� della Pubblica Amministrazione, che possono legit


timare la sospensione dei lavori nei pubblici appalti, sono quelle con


nesse alLa sussistenza di particolari, obiettive circostanze, indipendenti 

dalLa volont� dell'Amministrazione, che determinino la necessit� o l'op


portunit� della sospensione, ai fini del migliore compimento dell'opera, 

La discrezionalit� dell'Amministrazione investe solo l'apprezzamento 

di queste �ragioni tecniche � e trova in esse il suo limite, superato il 

quale la sospensione diviene illegittima (5). 

Le cause preesistenti, non previste dalle parti, che, determinando 
difficolt� di esecuzione dell'opera ed un notevole aggravio della prestazione 
dell'appaltatore, danno a costui diritto ad un � equo compenso ., 
sono indicate dall'art. 1664, comma secondo, c. c. solo a titolo esemplificativo, 
epper� comprendono non solo cause geologiche e idriche, ma 
qualunque fatto obbiettivo avente uguale efficacia (applicazione al caso 
di frazionamento nel tempo dell'esecuzione dei lavori in una Base 
aerea, resosi necessario per le esigenze operative della Base, non previste 
in contratto) (6). 

ivi nota (sub 1). Per gli appalti di opere militari la funzione del registro 
di contabilit� � assolta dal libretto delle misure (art. 32 Cond. gen. app. 
lav. G. M.): su �questo documento l'appaltatore deve iscrivere riserva, da 
esplicare poi entro 10 giorni dalla firma del libretto (art. 33 Cond. cit.; 
art. 41 Reg: lav. G. M.); le stesse regole valgono per il conto finale ed il 
certificato di collaudo, con l'avvertenza che l'esplicazione delle riserve va 
fatta con apposito �memoriale., da presentarsi nel termine assegnato 
all'appaltatore (artt. 41 e 42 Cond. cit.; artt. 69, 71 e 87 Reg. lav. G. M. cit.). 

(4) Ma, per gli appalti di opere militari, v. art. 87, ult. comma, Reg. 
lav. G. M. cit. 
(5) Cfr. Cass., 15 luglio 1964, n. 1908, Giust. civ., Mass., 1964, 863, 
sub 2, secondo cui � si applicano le disposizioni del diritto comune e non 
quelle delle leggi speciali (art. 344 legge sui lavori pubblici 20 marzo 
1865, n. 2248, all. F ed art. 35 del Capitolato generale d'appalto delle 
opere pubbliche approvato con d. m. 28 maggio 1895), quando la sospensione 
dei lavori dati in appalto sia determi.nata da fatti ascrivibili a colpa 
dell'Amministrazione�. 
(6) Richiede, invece. la non prevedibilit� all'inizio dei lavori: Lodo 
Arbitrale, 23 giugno 1960, Acque, Bon., Costr., 1961, 506. Per l'inapplicabilit� 
dello stesso secondo comma dell'art. 1664 c. c. agli appalti di opere 
pubbliche si � gi� avvertito che la speciale normativa che li riguarda suf

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 129 

Sussiste, nei pubblici appalti, un onere di chiarezza dell'appaltatore 
neLla formulazione in sede amministrativa deHe proprie riserve 
( cosicch� l'Amministrazione non sia, ad esempio, indotta in ragionevole 

dubbio, circa la riferibilit� di taluna di esse ad altro rapporto, pure 
pendente fra le stesse parti) (7). 

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 

La soc. Impresa Italiana Nuove Costruzioni Idrauliche e Stradali 
Chiementin e C., corrente in Roma, Via :e. Eugenio 89, stipulava in data 
14 febbraio 1961 un contratto di cottimo fiduciario, registrato in Roma, 
Uff. Atti Privati, il 28 marzo 1961 al n. 518181, con il Ministero DifesaAeronautica, 
per l'esecuzione dei lavori di completamento della rete 
stradale interna e la sistemazione del piazzale antistante l'aviorimessa 
presso la Base aerea di Pisa, per un importo complessivo, presunto � 
lordo di L. 75.000.000, col rimborso del 29,99 % (cottimo fiduciario 

n. 7542). 
Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato allegato al contratto, la societ� 
Chiementin e C., con atto notifi<!ato all'Amministrazione in data 20 giugno 
1966, proponeva domanda di arbitrato, esponendo: 

-che la durata dei lavori era prevista dall'art�. 2 del Capitolato 
in 90 giorni, mentre i lavori stessi, iniziati il 28 febbraio 1961, erano 
stati ultimati solo il 9 dicembre 1961; 

-che tale maggiore durata dei lavori era da addebitarsi a fatti 
dipendenti dall'Amministrazione, che aveva ritardato la presentazione 
del progetto esecutivo, eseguendo mutamenti nelle modalit� di esecuzione 
delle opere, talch� solo in data 12 agosto 1961 era stato dato il 

fraga in modo autonomo anche alle esigenze a cui intende sopperire la citata 
disposizione di diritto comune: v., in argomento, DEL GRECO, note, in 
questa Rassegna, 1964, I, 415 e seg; 1966, I, 226 e seg. (formazione di 
nuovi prezzi per specie di lavoro non previste in contratto). 

(7) Sull'obbligo dell'appaltatore, che abbia firmato con riserva gli atti 
contabili, di indicare �con precisione le cifre di compenso cui crede aver 
diritto e le ragioni di ciascuna domanda., v. artt. 54, 64 e 107 r. d. 25 
maggio 1895, n. 350; in mancanza di esatta individuazione del titolo e della 
somma, la domanda � irricevibile: per applicazioni del principio, v. Lodo 
Arbitrale, 26 giugno 1949, Giur. 00.PP., 1949, I, 48, sub E; Lodo Arbitrale, 
23 giugno 1960, Acque, Bon.,. Costr., 1961, 506. Per il rilievo che le formalit� 
prescritte per la proposizione delle riserve trovano giustificazione 
in una esigenza di lealt� contrattuale e, segnatamente, di chiarezza, nello 
interesse pubblico al costante controllo dell'onerosit� dell'opera, v. Lodo 
Arbitrale, 18 maggio 1967, in questa Rassegna, 1967, I, 907, sub 3, ed ivi 
nota di ulteriori riferimenti. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

130 

benestare per l'inizio della pa.vimentazione del piazzale, peraltro solo 

parzialmente consegnato; 

-che, in particolare, dopo che, in data 19 settembre 1961, era 

stata eseguita la sistemazione del piazzale stesso per la parte conse


gnata (parte centrale), la Direzione dei Lavori,� con lettera del 20 set


tembre 1961, aveva ordinato la sospensiop.e dei lavori per un periodo 

di 28 giorni, onde consentire il transito dei veicoiJ.i sulfa parte pavimen


tata, prima di consegnare le altre parti, di metri lineari 50 per lato, 

che erano state consegnate solo il successivo 16 ottobre; 

-che, -in sede di verbale di ultimazione dei lavori, redatto il 9 di


cembre 1961, la societ� istante aveva formulato riserva 'per i maggiori 

oneri sopportati per forzata inoperosit� delle attrezzature in dipen


denza del maggior tempo occorso per l'esecuzione di lavori e del conse


guente maggiore costo dell'opera di pavimentazione del piazzale, ese


guito in tre stadi, per ordine della Direzione dei Lavori, anzich� in un 

solo stadio, come tecnfoamente ed economicamente previsto; 

-che i lavori erano stati regolarmente collaudati, come da cer


tificato di collaudo in data 11-12 settembre 1964; 

-che in data 21 maggio 1966, con foglio 7661 del 20 aprile 1966, 

la Direzionl') Generale dei Demanio aveva comunicato la reiezione 

delle riserve. 

Tutto ci� pr�emess�>, la �Societ� Chiementin e C. proponeva al 
. costituendo Collegio Arbitrale le seguenti domande: 

1) se non spettasse alla Societ� Sincies, Chiementin e C., la som


ma di L. 12.800.000, per nolo delle attrezzature -forzatamente inat


tive -elencate nella lettera 12 settembre 1961, durante i 28 giorni 

di durata dalla sospensione disposta con lettera del 20 settembre 1961; 

2) se non spettasse aiJ.la stessa societ� la somma di I. 6.200.000, 

per maggiore costo dell'opera di pavimentazione dei piazzali eseguiti 

in tre riprese, impegnandosi 40 giorni in luogo dei 30 previsti e 

pertanto con maggiore impiego di attrezzature e maestranze; 

3) se non spettasse alla societ� appaltatrice la somma di 

L. 5.18i5.642, quale danno indiretto per il mancato pagamento degli 
acconti in corso d'opera, determinando illiquidi e conseguenti ritardi 
e obbligazioni penali nei lavori dell'impresa. 
In seguito a istanza presentata dall'impresa, le competenti auto


rit� designavano gli arbitri destinati a comporre il collegio, precisa


mente: il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto del 2�2 otto


bre 1966, designava il Consigliere di Stato do'tt. Domenico Benvenuto; 

Il Presidente della Corte di Appello di Roma, con decreto del 29 

novembre 1966, designava il Cons�gliere di detta Corte dott. Mario 

Franceschelli; 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI.ECC. un 

L'Amministrazione della Diiesa-Aeronautiea, con nota del 14 ottobre 
1960, n, 2172, designava il Colonnello Ga.ri. ing. Adriano Crescimanni. 


Con verbale del 9 ;maggio 1967, registrato in Roma il 12 stesso 
mese al n. 8979 Atti Privati, in Roma gli arbitri.designati dichiara~ano 
di accettare l'incarico e si costituivano in Collegio sotto la presidenza 
del Consigliere di Stato dott. Domenico Benvenuto, sta't;iilendo la sede 
del Collegio stesso in Roma, Piazza Capo dlF�rro, 13.~�!a;zz�: Spada), 
presso ilConsiglio di Stato, e di'sponen{lo. che . il .Collegfo sarebbe . stato 
coadiuvato, per il ricevimento e la �custodia degli atti, del.V. Direttore 
di Segr. del .Consi.gUo di Stat() Remo Di. (lii:.inanto:Qio, .cne 11yl'ebbe � 
avuto le :funzioni di segretario del.Collegio stesso. 

Dopo di ci� il Collegio Arbitrale, �con lo stesso verbale, �assegnava 
alle parti i termini di cui all'art. 57 d.elle condizigni ge.erali per 
l'appalto dei lavc>ri del Genio Militare, approvate .con r. dee~eto i7 
marzo 1932, n. 366, per la presentazione di xnemorie e documenti, e 
inoltre, delegava al Presidente del Collegio la faeolt� di c0cncedere, sul-� 
l'Mcordo delle parti, proroghe ai suddetti termini, semt>l'e che dalle 
parti stesse, fosse consentito una congrua proroga per la prontincia 
del lodo. � 

L'Avvocatura dello Stato, nella prima m�moria, deduceva che le 
prime 2 domande dell'Impresa eral),o �inammissibili e infondate. Inammissibi�i, 
perch� l'Impresa non aveva formulato alcuna �eccezione o 
riserva all'ordine di servizio con il qua�e la Direzione dei Lavori�aveva 
ordinato le modalit� di esecuzione delle opere; infondate, perch� l'Impresa 
era a conoscenza, fin da quando aveva assunto i lavori, che 
necessariamente la pavimentazione dei piazzali doveva essere eseguita 
frazionata.mente, per le cratteristiche stesse d�i lavori. 

La terza domanda era anch'essa inammissibile, perch� avanzata 
per la prima volta nel giudizfo avbitrale, senza avere prima formato 
oggetto di alcuna riserva tempestivamente articolata nel corso dei 
lavori, n� alla firma del certificato finale o del cer~ificato di collaudo, 
ed era co:munquf:! infondata, perch�, a norma dell'art. 46 delle Condizioni 
generali per l'appalJ.to del lavori del Genio Militare, gli eventuali ritardi 
del pagamento degli acconti o del saldo danno diritto esclusivamente 
a percepire l'interesse semplice annuo del 5 % per tutto il periodo del 
ritardo. 

La deducente Avvocatura concludeva perch�, in via principale, si 
dichiarassero inammissibili le proposte domande e, in via subordinata, 
si rigettassero perch� infondate, ponendosi a carico della Impresa 
istante le spese del giudizio nonch-� quelle rper il funzionamento del 
Collegio Arbitrale. Essa produceva un fascicolo di atti. 

Nella sua� prima memoria, l'Impresa, a . sua volta, svolgeva i 
motivi a fondamento delle domande proposte nell'istanza di arbitrato, 



132 

ftASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

:soffermandosi in modo particolare sull'esposizione delle modalit� di 
esecuzione dei lavori e dei ritardi, causati agli stessi dagli interventi 
deM'Amministrazione, sia per le consegne parziali dei piazzali, sia per 
il fatto che l'Amministrazione stessa aveva, dopo molte esitazioni, ordinato 
la demolizione della preesistente pavimentazione dei piazzali e 
la sua sostituzione con solettone dello spessore di cm. 25 anzich� 
di cm 1'5, come inizialmente previsto, sia per l'ordine di sospensione 
impartito nel settembre 1961, per la durata di 28 giorni, riguardo ai 
lavori di pavimentazione del piazzale stesso. Precisava, inoltre, che 
non aveva ricevuto acconti, sebbene previsti dall'art. 8 del Capitolato 
annesso a:l contratto per ogni quantit� di prestazione superiore a 15 
milioni di lire e indicava i danni subiti in conseguenza di tale omissione, 
avendo dovuto l'Impresa lavorare sulla base di crediti onerosi 
delle Casse di Risparmio. 

Con la seconda memoria, l'Impresa contestava la pretesa legittimit� 
delle disposte sospensioni e interruzioni dei lavori, deducendo 
l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato 
cir�a la inammissibilit� delle prime due domande per omessa tempestiva 
riserva; soggiungeva, in ordine alla 3a domanda, concernente il mancato 
versamento degli acconti, di aver sollevato la relativa riserva 
in sede di verbale di cdllaudo, esplicandola poi nell'istanza del 21 settembre 
1964; precisava che il maggior danno, conseguente e tale 
omesso versamento, era risarcibile ai sensi dell'art. 1224 c. c. 

L'Avvocatura dello Stato, con la seconda memoria, mentre pi� 
diffusamente illustrava i motivi a sostegno delle sue eccezioni di inammissibilit� 
ed infondatezza delle domande dell'Impresa, in via subordinat'a 
deduceva che la sospensione disposta dalla Direzione dei lavori 
con ordine del 29 settembre 1961 era durata solo fino all'll ottobre 
successivo e che quindi la durata della sospensione stessa era di giorni 
22 e non di giorni 28. 

Contestata, pure, la quantit� e qualit� del macchinario che l'Impresa 
aveva denunziato. come impiegato nei lavori del piazzale, assumeva 
che, sempre in via subordinata, si sarebbero potuti riconoscere 
alla Impresa stessa, per i 22 giorni di sospensione, L. 106.000 al giorno, 
e quindi complessivamente L. 2.332.000. Quanto alla ter2ia domanda, 
dopo aver ribadito l'eccezione di improponibilit�, in via subordinata 
ne deduceva l'infondatezza a.nche sul riflesso che l'Impresa aveva a suo 
tempo rinunciato all'emissione degli accordi. 

L'Avvocatura depositava vari atti e documenti. 

Il 27 ottobre 1967 aveva luogo la discussione orale della causa, 
in esito alla quale il Collegio pronunziava, sotto la stessa data, ordinanza, 
con cui disponeva che l'Amministrazione depositasse i prezziari 
concernenti i tipi di macchine per i quali era controversia e il giornale 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE; APPALTI ECC. 133 

del Direttore dei lavori, e facultava, altres�, le parti a produrre gli atti 
e i documenti ritenuti utili nel loro interesse. 

L'Avvocatura dello Stato esibiva il giornale del Direttore dei. 
lavori, relativo alla esecuzione del conto � de quo �, nonch� copia della 
nota dell'Amministrazione provinciale di Pisa n. 466 del 22 settembre 
1964, nella quale sono indicati i prezzi risultanti a quell'ufficio 
per l'impiego di talune macchine, per l'anno 1961. L'Impresa esibiva, 
in una con allegata tariffa, copia di contratto di cottimo fiduciario 
relativo a lavori assunti dall'Impresa con la stessa Amministrazione, 
in Padova, in periodo coevo a quello di cui alla presente vertenza, 
nonch� una stima elaborata dalla Azienda rappresentanze industriali studio 
tecnico -relativamente ai costi fissi e di esercizio per le macchine 
finitrici BLAW-KNOX. 

Con dichiarazione resa per iscritto dalle parti ai sensi dell'art. 820, 
ultimo comma, c.p.c., il termine per la pronunzia del lodo era prorogato 
al 5 dicembre 1967. 

Successivamente, era prorogato al 5 marzo 1968, ai sensi del secondo 
comma del citato articolo, in seguito all'ordinanza istruttoria 
sopra richiamata. 

�MOTIVI DELLA PRONUNCIA ARBITRALE; 

1) In ordine alla prima domanda, concernente l'immobilizzo delle 
attrezzature e mezzi d'opera durante il periodo di sospensione disposto 
dal Direttore dei lavori per la durata di 28 giorni a partire dal 20 settembre 
1961, nonch� in ordine alla seconda domanda, concernente il 
maggior costo dei lavori per esecuzione frazionata avvenuta in arco 
di tempo superiore al previsto, l'Avvocatur.a dello Stato deduce che 
esse sono inammissibili in quanto intempestive, perch� l'Impresa non 
impugn� entro i tre giorni previsti dall'art. 17, comma 20, delle 

� Condizioni� generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare �, 
approvate con D. M. n. 366 del 1932, gli ordini di servizio, con i quali 
il Direttore dei lavori, rispettivamente in data 9 ottobre 1961 e 16 ottobre 
1961, disponeva, con il primo, l'inizio dei lavori per il rifacimento 
dei lastroni della parte ovest del piazzale, �e, con il secondo, l'inizio 
dei lavori della parte est del piazzale stesso. 
Il quadro della sollevata eccezione va, in realt�, completato con 
il richiamo all'ordine di servizio del 20 settembre 1961, esibito dall'Impresa, 
con il quale il Direttore dei lavori disponeva la. sospensione 
dei lavor~ di sistemazione dei piazzali per un periodo di 28 giorni a 
partire dalla data dello ordine stesso: i tre ordini di servizio, inf11tti, 
integrano, in punto di fatto, la situazione invocata dall'Impresa con le 
due domande sopra ricordate, in quanto attengono sia alla sospen



RASSEGNA D�LL'AVVOCATURA DELLO STATO

134 

sione, sia alla esecuzione fraz.ionata dell'opera; Il Collegio ritiene che 
l'eccezione non sia fondata. 

Gi� potrebbe osservarsi, al riguardo, che I'Amministrazione, col 
respingeTe, mediante l'atto ministeriale del 20 aprile 1966, le riserve 
formulate a suo tempo dall'Impresa e attinenti alle 2 suddette domande, 
era addivenuta all'esame del merito di esse, ponendo in essere, cos�, 
una determinazione, che �. da reputarsi incompatibile con la volont� di 
avvalersi della decadenza per intempestivit� delle riserve stesse. 

A parte ci�, � da rilevarsi che non esattamente vien richiamata 
quella parte dell'articolo 17, in cui si dispone, a proposito degli ordini 
di servizio, che l� e osservazioni � contro di essi vanno proposte, a pena 
di decadenza, entro 3 giorni. Tale parte dell'articolo, invero, disciplina 
i rapporti tra la Direzione dei lavori e l'Impresa unicamente per 
quanto attiene al buon andamento e alla condotta tecnica dei lavori 
in genere. Gli ordini di servizio del Direttore sono considerati in 
questo ambito e senza riferimento a situazioni e contestazioni che 
possano incidere sull'aspetto patrimoniale del rapporto (sotto il profilo 
di aggravio finanziario peT l'appaltatore) e sul merito della relativa, 
eventuale vertenza. Si tratta di provvedimenti meramente ordinatori, 
che possono dare luogo, in caso di � osservazioni � da parte 
dell'appaltatore, a una contestqzione incidentale che � risolta dalle 

� superiori autorit� � con provvedimento anch'esso di carattere puramente 
ordinatorio, che, a somiglianza di quello previsto dall'art. 23 
del regolamento di cui al r. d. 25 maggio 1895, n. 350, ha influenza 
(come � stato ritenuto anche in dottrina) ai fini dell'ulteriore �ondotta 
dai lavori, ma non incide sul merito della controversia di carattere 
patrimoniale, che dovesse successivamente sorgere tra le parti. Finch� 
si rimane in questo caso, si � fuori del regime proprio delle riserve. 
� Osservazione � di cui all'art. 17, comma 2, non �, quindi, � sedes � 
di riserva in senso tecnico (cio� di riserve o domande attinenti ai 
rapporti patrimoniali), onde la mancata proposizione, nel termine di 
3 giorni ivi previsto, di dette osservazioni non precludeva la facolt� 
d� sollevare le riserve nella sede per queste valevole. 

Vi � tuttavia -� da soggiungere -un'ipotesi particolare, in cui 
gli ordini della Direzione dei Lavori fanno sorgere l'onere immediato 
di formulazione di vere e proprie riserve. Questa ipotesi ricorre 
quando detti ordini abbiano per contenuto specifico la sospensione e 
la conseguente ripresa dei lavori e siano sussumibili, a causa di tale 
contenuto, sotto la previsione dell'art. 34, cpv., delle precitate Condizioni 
generali per l'appalto dei .lavori del Genio Militare, norma che 
prescrive che � di ogni sospensione e della conseguente ripresa dei 
lavori viene redatto processo verbale sul quale l'appaltatore pu� 
esprimere riserva da svilupparsi .nei termini e nei modi indicati al 
precedente articolo 33 �. In relazione alla test� citata disposizione, si 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 135 

potrebbe dire che, nella specie, gli ordini impartiti dal Direttore dei 
lavori -atteso il loro sostanziale conten�fo -siano da configurare 
come ordini di sospensione e di riipresa dei lavori e, quindi, come atti 
idonei a far sorgere l'onere immediato di formulazione delle riserve. 

Senonch�, � da obiettare al riguardo che, premessa e presupposto 
dell'onere di riserve � la redazione del verbale di sospensione e ripresa 
di lavori, verbale che � � sedes � necessaria delle riserve concernenti 
le conseguenze patrimoniali derivanti dalla sospensione e ripresa stesse. 

In tanto, quindi, sorge l'onere della riserva, in quanto si rediga il 
processo verbale. Tale conclusione, del resto, � in armonia con un 
principio gi� consolidato in materia di appalti di opere di competenza 
del Ministero dei LL. PP., avendo la dottrina e la giurisprudenza 
ritenuto -in relazione a tali' appalti -che l'onere della riserva, nel 
corso dello svolgimento. del rapporto di appalto, ha per presupposto 
la regolare formazione dei relativi documenti e si gradua in relazione 
a ci� che da questi risulta e che, in mancanza di una regolare documentazione 
da parte dell'Amministrazione, si ha una procrastinazione 
della possibilit� di proposizione delle riserve. Per analoghe ragioni � 
da dirsi che, quando la legge, come nel caso disciplinato dal ricordato� 
art. 36 delle citate Condizioni generali del 1932, prevede la formulazione 
di un atto formale, nel quale debbono essere inserite le riserve, 
la mancata formulazione di tale atto comporta di per se stesso la procrastinazione 
dell'onere di proposizione della riserva al momento della 
formazione di quel successivo atto, nel quale possono essere inserite 
le riserve stesse. 

Nella specie, non solo non risulta che siano stati redatti i processi 
verbali previsti dal citato articolo 34, e comunque non si deduce 
la loro avvenuta formazione, ma sembra doversi escludere che essi 
siano stati formati in occasione delle sospensioni dei lavori, in quanto 
dalla documentazione esibita, sia dall'Amministrazione che dall'Impresa, 
risulta che gli ordini di� sospensione e di ripresa dei lavori 
furono impartiti con semplici comunicazioni del Direttore dei lavori 
(lettere del Direttore dei lavori del 20 settembre 1961 prot. 2344/402; 
9 ottobre 1961, n. prot. 2605/402; 16 ottobre 1961, n. prot. 21670/402). 
Pertanto, essendo mancata la � sedes � necessaria delle riserv.e, al 
momento della emanazione degli ordini di servizio da parte del Direttore 
dei lavori, non si � verificata alcuna decadenza a carico della 
Impresa dal diritto di proporre le riserve, relative a quegli ordini, 
nelle successive sedi consentite. 

Circa l'individuazione di quale, tra queste successive sedi, fosse 
quella, in cui, nella specie, l'Irppresa dovesse formulare le sue riserve 
(punto, questo, che l'Amministrazione, fidente nella insuperabilit� della 
pregiudiziale ex art. 17, comma 2�, non ha espressamente trattato, 
tranne che, marginalmente, a pag. 10 della sua seconda memoria, ove 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

136 

� contenuto un brevissimo cenno, riguardante, del resto, una parte 
soltanto della seconda domanda), � da dirsi che le riserve di che trattasi 
-investendo l'andamento generale dei lavori inscindibilmente 
considerato (andamento, le cui incidenze sfavorevoli per l'Impresa, 
d'altronde, non potevano essere organicamente rilevate se non all'esito 
del ~iclo di lavoro) -legittimamente sono state formulate in sede 
di verbale di compimento dei lavori (9 dicembre 1961) e integralmente 
ribadite in sede di conto finale. 

L'eccezione di inammissibilit�-per tardivit� delle riserve attinenti 
alla prima ed alla seconda domanda dell'Impresa deve, quindL 
essere disattesa. 

2) Quanto al merito delle due prime domande, � da premettere 
che i lavori eseguiti dalla Impresa Chiementin, in forza del contratto 
in discussione, consistevano in opere di completamento della rete 
stradale interna e nel rifacimento dei piazzali in calcestruzzo antistanti 
alle 2 autorimesse adibite ad officina per riparazione degli aerei 
da trasporto, nell'aeroporto di Pisa. Ci� premesso, l'Avvocatura dello 
Stato eccepisce che nessuna doglianza pu� elevare l'Impresa per il 
modo in cui si svolsero i lavori e, in particolare, per le avvenute 
sospensioni e frazionamenti nell'esecuzione dell'opera, perch� � l'Impresa 
non poteva certo ritenere, pur nel silenzio del contratto, che 
nell'importante Base aerea di Pisa si fermasse l'attivit� aerea, per 
consentire l'espletamento dei lavori indicati, in definitiva di modesta 
entit��. 

�Non era assolutamente immaginabile -prosegue la difesa dell'Amministrazione 
-che una Base aerea restasse praticamente paralizzata 
nella propria attivit� operativa. La situazione era, peraltro, 
ben nota all'Impresa Chiementin, la quale da molti anni esegue lavori 
per l'Amministrazione militare in quasi tutte le Basi aeree italiane. La 
Base aerea di Pisa era in piena attivit� al momento della gara e 
dell'inizio dei lavori, per cui l'Impresa era tenuta a prevedere, pur nel 
silenzio del contratto, che le modalit� di esecuzione del lavoro dovessero 
essere condizionate all'esercizio del volo �. Osserva il Collegio 
che, per ripetuta ammissione della stessa Avvocatura, il contratto 
dedotto in giudizio non contiene alcun cenno da cui possa desumersi 
una qualsiasi previsione delle parti circa la eventualit� di ripetute 
sospensioni dei lavori e frazionamenti di essi in vista delle necessit� 
operative della Base. Parrebbe che l'e�cezione della difesa dell'Amministrazione 
intenda prospettare una ipotesi di presupposto bilaterale 
avente appunto tale oggetto. 
La presupposizione sembrerebbe qui invocata non gi� nel senso, 
pi� consueto, di elemento implicito, da cui dipenderebbe la validit� e 
l'operativit� del contratto, ma in un senso alquanto diverso, di cui 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 137 

pur si parla in tema di presupposizione, nell'ambito vago ed elastico 
della quale vengono non di rado sussunte figure e casi i pi� diversi. 
Pi� precisamente, essa sarebbe invocata nel senso di sostenere l'esistenza 
di una implicita riserva dell'Amministrazione -nota alla 
controparte e da questa condivisa -volta a subordinare l'andamento 
dei lavori alla eventualit� che le officine, antistanti ai piazzali, dovessero 
di frequente accogliere, per riparazioni, aeromobili della Base, e, 
quindi, all'eventualit� di continui transiti di aerei sui piazzali stessi. 

Si tratta, in sostanza, di un problema di interpretazione integrativa, 
consistente nel vedere se, malgrado la formulazione lacunosa 
del contratto (ammessa -ripetesi -dalla stessa difesa dell'Amministrazione), 
debba tuttavia, facendosi leva sul contenuto logico generale 
del contratto, ritenersi formata una comune intenzione delle 
parti in ordine alla subordinazione dell'andamento dei lavori a detta 
eventualit�. Al riguardo, il Collegio osserva che, giusta una clausola 
espressa del contratto, la quale assume il valore di indice di particolare 
rilievo ai fini dell'individuazione della linea direttiva generale 
che ha informato nella specie il comune intento delle parti, i lavori 
del contratto in questione (che comprendevano, si noti, anche il 
completamento della rete stradale interna, oltre alla sistemazione dei 
suddetti piazzali) dovevano essere compiuti, a scanso di penalit�, nel 
termine di 90 giorni, compresi, tra quelli utili, anche i di festivi. 

Ora, la particolare funzione di detta clausola e la previsione di un 
termine piuttosto breve in rapporto all'entit� dei lavori male si 
conciliano con l'idea che, al momento della conclusione del contratto, 
si sia formato un comune accordo, rtel senso di� stabilire la possibilit� 
di un ritmo di lavoro, caratterizzato d� ripetute e .prolungate sospensioni 
e da conseguenti esecuzioni frazionate, rimessa alla mera discrezione 
dell'Amministrazione e influenzata non gi� da esigenze tecniche 
inerenti ai lavori, ma da ragioni del tutto estranee alla buona condotta 
dei lavori stessi. 

Il suesposto assunto dell'Avvocatura va, quindi, disatteso. 

Dopo aver escluso che si sia formato una implicita intesa comune 
nel senso voluto dalla difesa dell'Amministrazione, � da rilevarsi che 
i fatti dedotti dall'Impresa debbono essere vagliati secondo i principi 
vigenti in materia di sospensione dei lavori nei pubblici appalti, con 
riferimento alle conseguenze d'ordine patrimoniale. 

� �ostante indirizzo dottrinale e giurisprudenziale in materia, che 
le esigenze della Pubblica Amministrazione, che possono legittimare la 
sospensione dei lavori nei pubblici appalti, sono quelle connesse alla 
sussistenza di particolari esigenze tecniche, che determinano la necessit� 
di tali sospensioni, o la loro �opportunit�, sempre � ai fini del migliore 
compimento dell'opera �. La discrezionalit� dell'Amministrazione 
investe solo l'apprezzamento di queste ragioni tecniche e trova in 


138 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esse il suo limite, superato il quale la sospensione diventa illegittima. 
Pertanto, sorge responsabilit� dell'Anirninistrazione, quando la sospensione 
dipende non da tali fattori tecnici, ma da fatti propri dell'Amministrazione 
stessa, cio� da sue esigenze interne ed estranee alla buona 
esecuzione dell'opera. In particolare, si � ritenuta illegittima la sospensione 
resasi ne�essaria per ovviare a negligenze dell'Amministrazione 

o a mancate predisposizioni di misure e di accorgimenti che essa aveva 
l'onere di adottare. 
Pertanto, fuori delle ipotesi di sospensiorie anzi dette, fuori dalle 
ipotesi, cio�, di sospensioni determinate da esigenze proprie della 
buona esecuzione dell'opera, il comportamento dell'Amministrazione 
non pu� considerarsi legittimo e ne impegna quindi la responsabilit� 
per i danni che subisce l'appaltatore, sempre che, si intende, la sospensione 
non sia determinata da fatti obiettivi, indipendenti dalla volont� 
dell'Amministrazione stessa (Cass., 15 luglio 1964, n. 1908). Nella 
specie, le sospensioni dei lavori furono determinate, come si � ricordato, 
da esigenze che nessun rapporto avevano con il buon svolgimento 
dei lavori stessi, cio� da esigenze interne dell'Amministrazione e del 
tutto estranee alla finalit� di garantire la buona esecuzione dell'opera. 
Le dedotte necessit� operative della Base aerea, se erano prevedibili 
per lAmministrazione, non lo erano per l'appaltatore e comunque 
non furono previste nel contratto. Pertanto, incombeva all'Amministrazione 
effettuare le idonee predisposizioni in vista di una buona e 
continuativa esecuzione dell'opera, ma, anche prescindendo dalla valutazione 
di una colpa dell'Amministrazione, la fattispecie concreta va 
considerata alla stregua dell'aggravio notevole della prestazione dell'appaltatore 
per cause in concreto non previste, anche se astrattamente 
prevedibili, di cui al secondo comma dell'art. 1664 c. c. � noto che in 
questi sensi esiste un co8tante orientamento giurisprudenziale e dottrinale, 
che estende il concetto, riferito dalla norma citata a sole cause 
naturali, a qualunque fatto obiettivo, non previsto dai contraenti. 
Tale estensione dei fatti indicati dalla norma � giustificata dalla considerazione 
che essi, nella norma stessa, sono citati a titolo esplicativo, 
e quindi non escludono fatti di altra natura, ma aventi eguale efficacia 
( � e simili �) di aggravare la prestazione dell'appaltatore. D'altra parte, 
si ricorda anche che nella relazione ministeriale al codice civile questi 
fatti aggravanti erano definiti come cause � obiettive � aventi la conseguenza 
anzidetta. 

All'Impresa deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto alla rifusione 
dei maggiori oneri a suo carico determinati dal periodo di sospensione 
dei lavori e dalla maggiore durata dei lavori stessi per l'avvenuto 
frazionamento. Su tale criterio di indennizzo non sorge controversia 
tra le parti: anzi, esso � implicitamente accettato dall'Avvocatura dello 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1:39 

Stato, come risulta dalla concreta formulazione che essa d� alla sua 
subordinata istanza di liquidazione entro il limite indicato nella seconda 
memoria difensiva. 

3) Per la determinazione del e quantum debeatur � debbono e1ssere 
tenuti presenti tre elementi: a) la durata effettiva della sospensione 
dei lavori e la maggior durata dei lavori stessi per effetto della esecuzione 
frazionata; b) la qualit� e quantit� del macchinario impiegato, 
nonch� il numero degli operai occupati; c) il costo del macchinario 
e della mano d'opera. 

In ordine al primo elemento, risulta che la durata effettiva della 
sospensione dei lavori, conseguente all'ordine di servizio d�l 20 settembre 
1961, fu non gi� di 28 giorni, �come farebbe ritenere il testo 
dell'ordine stesso e come assume l'Impresa, bens� di 2�2 giorni, come 
con fondamento sostiene l'Avvocatura dello Stato. Infatt~, i lavori, 
sospesi il 20 settembre, furono ripresi a partire dal 12-10 successivo, 
come da ordine di servizio del Direttore dei lavori in data 9 ottobre 
196�1 (ali. 8 atti Avvocatura). Tale data trova piena conferma nel 
giornale del Direttore dei lavori, da cui risulta che, in effetti, tale 
ordine di servizio ebbe pratica esecuzione e che i lavori furono ripresi 
il giorno 12-10. Pertanto, la durata della sospensione deve valutarsi 
in giorni 22. 

Quanto alla maggiore durata dei lavori di pavimentazione del piazzale, 
per effetto del frazionamento del lavoro, essa � indicata dall'Impresa 
in giorni 10, sostenendosi che i lavori effettivi durarono 40 giorni 
in luogo dei 30 preventivati come sufficienti nell'ipotesi di esecuzione 
compiuta senza interruzione. Poich'� � pacifico e dimostrato che tali 
lavori furono effettuati in tre riprese; poich� la difesa dell' Amministrazione 
non contesta l'assunto dell'Impresa circa la maggiore durata 
dei lavori in conseguenza del .loro frazionamento; poich� la durata 
complessiva di detto lavoro � certifiacta dal giornale del Direttore dei 
lavori; poich�, infine, la, normale esperienza conforta la tesi che una 
esecuzione frazionata �comporta necessariamente un maggiore impiego 
di tempo nel compimento dell'opera, pu� considerarsi fondata l'affermazione 
dell'Impresa circa l� predetta, maggiore durata dei lavori 
stessi per giorni 10. 

In ordine al secondo elemento, e per quanto concerne il macchinario 
impiegato, l'~mpresa, nella nota esplicativa delle riserve, formava 
il seguente elenco: 1 compressore ad aria; 1 ruspa Wender 120 HP; 
2 rulli compressori; 1 spanditrice; 1 vibratore; 4 motopale; 3 betoniere; 
1 autobottte Fiat 643; 3 autotreni Fiat 680.

1

Nella ipotesi subordinata, la difesa dell'Amministrazione ammette 
l'impiego di un compressore; della spanditrice; del vibratore; ammette, 



140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

inoltre, l'impiego di 2 betoniere e 2 motopale;. non ammette il restante 
macchinario. 

Si osserva, per la parte del macchinario contestata: a) che non 
si pu� ammettere l'impiego della ruspa, e ci� in relazione alla natura 
ed entit� dei lavori, trattandosi di �piazzali gi� pavimentati a cemento, 

e non comportando i relativi lavori ampi movimenti di terra, ai quali, 
del resto, nella misura necessaria, hanno provveduto le motopale, il 
cui impiego non apparirebbe giustificato, ove si fosse impiegata� la 
ruspa; b) 2 rulli compressori appaiono e�ccedere le esigenze dell'opera 
(i piazzali si estendono complessivamente per circa 200 metri di lunghezza), 
rispetto alle quali si ravvisa adeguato e giustificato l'impiego 
di un solo rullo; e) del pari eccessivo appare il numero denunziato 
di 4 motopale, che, sempre in rapporto all'entit� ed alla natura dei 
lavori, possono determinarsi nel numero di 2, come ammesso dall'Avvocatura 
dello Stato; d) cert�amente eccedente le normali esigenze dei 
lavori stessi � da considerarsi il numero di 3 betoniere, apparendo 
sufficienti 2 di tali macchine, secondo l'avviso espresso dalla difesa 
dell'Amministrazione; e) la presenza dell'autobotte pu�, invece, considerarsi 
giustificata, data l'esigenza di irrorazione ripetuta delle gettate 
di cemento; f) quanto, infine, al numero degli automezzi impiegati, 
appare congruo q�ello di 2 autocarri, certamente sufficienti al trasporto 
dei materiali. 

Concludendo, il Collegio ritiene dimostrato l'impiego del seguente 
macchinario: un compre&sore ad aria; un rullo compressore; una spanditrice; 
un vibratore; due motopale; due betoniere; un'autobotte; due 
autocarri. 

Quanto al numero degli operai occupati durante i 10 giorni di 
maggiore durata dei lavori (2o domanda), l'affermazione della Impresa 
circa il numero di 40 unit� non trova riscontro negli atti, dai quali 
risulta invece (v. giornale del Direttore dei lavori) che nel periodo 
per cui � controversia furono occupati da un massimo di 30 ad un 
minimo di 20 unit� e che l'organico medio effettivo si pu� valutare 
in 25 unit� giornahlere. 

In ordine alla valutazione del costo del macchinario, il Collegio 
dispone dei seguenti element�: 1) le affermazioni dell'Impresa; 2) le 
indicazioni dell'Avvocatura dello Stato in ordine a talune delle macchine; 
3) la lettera 22 settembre 1964 dell'Amministrazione provinciale 
di Pisa, esibita dalla difesa dell'Amministrazione; 4) copia, esibita 
dall'Impresa, del contratto stipulato tra questa e lAmministrazione 
dell'Aeronautica militare, per lavori da eseguirsi presso l'Aeroporto 
dii Padova, in data 13 settembre 1961, con relativa tariffa; 5) un parere 
tecnico dell'Azienda rappresentanze industriali, studio tecnico, esibito 

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dalla Impresa, circa il costo giornaliero di una macchina finitrice Blaw


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PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 141 

knox. Valutando e comparando criticamente questi diversi dati, si pu� 
giungere alle seguenti conclusioni: 

a) per il compressore ad aria, appare congruo, avuto riguardo 
a ogni elemento di giudizio, il costo di L. 10.000 giornaliere, che coinC>
ide con quello indicato dall'Avvocatura; 

b) per il rullo compressore, appare congruo il costo giornaliero 
di L. 18.500, ove quanto pu� desumersi dalla tariffa allegata al citato 
contratto esibito dall'Impresa venga coordinato con gli altri elementi 
di giudizio a disposizione del Colleglio; 

e) per la spanditrice, appare adeguato il costo di L. 32.000 
giornaliere, fondato sui dati forniti dallo studio tecnico sopra ricordato, 
non distanti d� quelli indicati dall'Avvocatura (in L. 30.000); 

d) per il vibratore, il costo di L. 30.000 appai;e conforme sia a 
quanto indicato dall'Impresa, sia alle informazioni fornite dall'Amministrazione 
provinciale di Pisa; 

e) per le motopale, � giustificato, per ognuna di esse, il costo 
di L. 25.000 al d�, indicato dall'Impresa, che rimane entro i limiti di 
quanto indicato dall'Amministrazione provinciale di Pisa; 

f) per le betoniere, � congruo, per ognuna dti. esse, il costo di 

L. 4.000 al d�, quale indicato dall'Amministrazione provinciale di Pisa 
e dall'Avvocatura e poco inferiore al dato fornito dall'Impresa; 
g) per gli autocarri, che si suppongono della portata di circa 
35 quintali ognuno, il costo, per ciascuno di essi, pu� fissarsi in lire 

16.000 al d�, tenendo presenti, a un tempo, la tariff;:i allegata al contratto 
esibito dall'Impresa ed ogni altro elemento di giudizio; 
h) per l'autobotte, mancando elementi ulteriori e diversi di stima, 
appare congruo lo stesso costo di alcuni degli autocarri, cio� L. 16.000 
al d�. 

Quanto al costo unitario giornaliero della mano d'opera (punto, 
questo, che riguarda solo la seconda domanda), la somma di L. 4.000 
pu� essere ammessa, perch� � situata entro i limiti della tariffa allegata 
allo stesso contratto per cui � controversia. 

La somma dei costi unitari cos� stabiliti, in relazione alla qualit� 
e al numero delle macchine, delle quali si � ammessa la necessit� di 
impiego per i lavori in questione, fornisce l'indicazione della relativa 
spesa giornaliera dell'Impresa, sia per il periodo di inazione forzata 
a causa della sospensione, sia per quello di maggiore durata dei" lavori. 
Tale somma ammonta a L. 196.500 al giorno. In relazione al periodo 
di sospensione, gi� determinato in giorni 22, si ha una spesa complessiva 
di L. 4.323.000; e in relazione al rdtenuto periodo di maggiore 
durata dei lavori, gi� ammesso in giorni 10, si ha una spesa di lire 


142. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
1.965.000; in totale, L. 6.2.818.000. Per la mano d'opera, impiegata durante 
i 10 giorni in pi� dii cui alla 2a domanda, si ha una spesa giornaliera, 
in rapporto alle 25 unit� impiegate, di L. 100.000 e quindi una spesa 
totale, per i 10 giorni predetti, di L. 1.000.000. In complesso, quindi, 
la maggiore spesa affrontata dalI'Impresa, per i titoli di" cui alla prima 
ed alla seconda domanda, ammonta a L. 7.288.000, che l'Amministrazione 
deve essere condannata a pagare all'impresa Chiementin. 

4) Per quanto attiene alla terza domanda, concernente il risarcimento 
dei danni (L. 5.185.642) per il mancato pagamento di acconti 
in corso d'opera, l'Avvocatur�a Generale dello Stato ha pregiudizialmente 
opposto che essa � inammissibile, �n quanto l'Impresa _ha� avanzato 
detta domanda per la prima volta in sede arbitrale, senza, quindi, 
aver formulato alcuna riserva al riguardo nel corso dei lavori, alla 
firma del conto finale o del certificato di collaudo. 

L'Avvocatura soggiunge, in proposito, con la seconda memoria, 
che � ben vero che f!mpre,sa appose riserva (generica) sul certificato 
di collaudo, ma che � altresi vero che essa, ad esplicazione di detta 
riserva, present� all'Amministrazione un esposto in data 21 settembre 
1964 (documento n.. 16 dei fascicolo depositato dall'Avvocatura), 
in cui fece richiamo alla riserva in. data 9 dicembre 1961 nonch� alla 
riserva al conto di liquidazione finale presentato in data 13 dicembre 
1962, precisando che la richiesta veniva confermata in L. 19 milioni. 
T�ale somma �-prosegue l'Avvocatura -corrisponde a quella 
a suo tempo richiesta in sede di riserve e riguarda esclusivamente i 
titoli di cui alle odierne. prime due richieste di cui alla domanda 
arbitrale (domanda il cui � petitum � �, appunto, di complessive 

L. 19 milioni). Non vi �, quindi, dubbio -conclude l'Avvocatura che 
la terza domanda di L. 5.185.642 non � stata mai avanzata prima 
della domanda arbitrale. 
A sua volta, l'Impresa, nella seconda memoria, replica che la 
riserva (generica) apposta � stata successivamente esplicata -nel 
senso di cui all'attuale terza domanda -�con la istanza diretta alla 
Amministrazione in data 21 settembre 1964 � (documento I del 2P fascicolo 
depositato dall'Impresa stessa). 

L'Impresa -il cui atteggiamento tortuoso su questo punto non 
pu� dal Collegio non essere stigmatizzato -si � asten�ta dal forndre 
un qualche ragguaglio sulla suddetta istanza di esplicazione di riserva, 
,di� cui al � documento I � da essa esibito, e precisamente sul particolare 
contenuto di essa, preferendo muoversi, dopo l'accenno a detta 
istanza, nell'ambito del vago e del gene:rdco. 

Attraverso un �attento vaglio �del carteggio (non sempre perspicuo 
e non sempre lineare), il Collegio ritiene che la complessa vicenda cui 
si riferisce il contrasto tra le parti sul problema dell'avvenuta 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 143 

presentazione, o meno, in sede amministrativa, della terza domanda 
di lire 5.185.652 -debba ricostruirsi nel modo che segue: 

L'Impresa, a suo tempo, come chiaramente emerge dal documento 

n. 12 a firma dell'Impresa stessa, esibito dall'Avvocatura Generale 
dello Stato, fece presente � di non volere che la Direzione dei lavori 
emettesse alcun certificato di acconto relativo a1i lavori suddetti � (ai 
lavori, cio�, del cottimo fiduciario n. 7542, che � quello di che trattasi), 
e ci� fece spiegando il suo interesse a non vedere emessi i mandati 
d'c:icconto in corso d'opera. 
Memore di tale dichiarazione, l'Impresa non ebbe l'ardire di 
avanzare alcuna pretesa per interessi e danni conseguenti alla mancata 
percezione degli acconti in corso. d'opera. 

In sede di collaudo, il 12 settembre 1964, si limit� a sottoscrivere 
genericamente con riserva il relativo certificato. Successivamente, invi� 
al Ministero una lettera, recante la data del 21 settembre 1964, lettera corrispondente 
al documento n. 16 esibito dall'Avvocatura Generale 
dello Stato -con cui, dopo aver dichiarato di volere con essa esplicare 
la riserva apposta il 12 settembre 1964 sul certificato di collaudo, 
soggiungeva che tale esplicazione consisteva nel confermare 
le riserve a suo tempo presentate in occasione del verbale di ultimazione 
dei lavori e in sede di conto finale. 

Allegava a tal fine copia degli atti in data 16 dicembre 1961 e 
13 dicembre 1962, con cui aveva sviluppato le riserve fatte in sede 
di ultimazione di lavoro e di conto finale: atti che riguardano, come 
ha esattamente notato l'Avvocatura dello Stato, soltanto le prime 
due delle domande avanzate in questa sede arbitrale, �come del resto 
emerge anche dalla parte finale di detta lettera del 21 settembre 1964, 
in cui � detto chiarissimamente che la richiesta dell'Impresa era quindi 
confermata in L. 19 milioni. Senonch�, inspiegabilmente, l'Impresa trasmise, 
nello stesso giorno 21 settembre 1964, un'altra istanza quella 
contenuta nel documento I del 2� fascicolo depositato dall'Impresa 
-in cui, senza alcun riferimento all'altra istanza in pari 
data, faceva cenno anche della somma di L. 5.185'.612. 

A titolo di spiegazione di ci�, l'Impresa adduceva che, essendosi 

trovata a corto di quattrini in seguito alla mancata percezione degli 

acconti in corso d'opera (ai quali essa aveva rinunciato), era incorsa 

in ritardo nell'esecuzione dei quasi contestuali lavori relativi -si 

noti -a un diverso contratto con la stessa Amministrazione (cottimo 

fiduciario n. 7541) e che per tale ritardo si era vista applicare una 

penale, appunto, di L. 5.185.612. 

Questa istanza era corredata da ulteriore notazione stilata in modo 
sfumato a ambiguo, tanto da prestarsi a ingenerare allora nella destinataria 
Amministrazione -ed ora negli Arbitri -il ragionev~le 
convincimento che l'istanza stessa fosse sostanzialmente diretta, non 

li 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA.TO 

144 

tanto ad avanzare un'ulter�ore pretesa in ordine al contratto di che 
trattasi (cottimo fiduciario n. 7542), quanto a prospettare, � nell'occasione., 
un altro argomento ritenuto idoneo a stimolare l'Amministrazione 
a accordare la disapplicazione della penale di L. 5.185.612 irrogata 
per il ritardo occorso nel ben diverso rapporto contrattuale di 
cui al cottimo fiduciario n. 7541. 

Tale convincimento, dell'Amministrazione allora e degli Arbitri, 
ora, � giustificato anche dal duplice rilievo che, da un canto, con 
domanda 21 settembre 1964, di cui al .documento n. 16 esibito dalla 
Avvocatura, l'Impresa aveva inequivocabilmente mostrato di voler 
esaurire l'ambito delle sue richieste, e che, dall'altra, non era pensabile 
che l'indicazione della somma di L. 5.185.612 si riferisse alla pretesa 
per danni conseguenti a quella mancata corresponsione di acconti in 
corso d'opera a cui l'Impresa stessa aveva rinunciato. 

Una riprova, ove occorresse, della rilevata tendenza dell'Impresa 
a sollevare, � in occasione � della trattazione dei problemi dell'un 
rapporto contrattuale, questione pertinente all'altro rapporto contrattuale, 
quasi nuovo, si desume proprio dal documento � L � (nota 
14 ottobre 1964 della 2a Reg. Aerea) esibito dall'Impresa stessa. 

Non senza aver prima rilevato che nella soggetta materia domina 
l'onere di chiarezza (s� che l'Impresa ha l'onere di formulare, in sede 
amministrativa, le sue pretese in modo lineare, senza ingenerare ragionevole 
dubbio circa la riferibilit� di taluna di esse ad altro rapporto), 
� da dirsi, conclusivamente, che delle 2 istanze in data 21 settembre 
1964: a) l'una, quella cio� di cui al documento 16 del fascicolo 
dell'Avvocatura dello Stato, si riferiva al cottimo fiduciario di che 
trattasi e intendeva esaurire l'ambito delle domande relative a tale 
cottimo (come � stato ragionevolmente 11itenuto dall'Amministrazione, 
che, nella determinazione di rigetto del 20 aprile 1966, si �, evidentemente, 
riferita alle sole riserve per complessive lire 19 milioni); 
b) mentre l'altra, quella cio� di cui al documento I dell'Impresa, 
mirava, secondo una ragiionevole interpretazione, a prospettare, sia 
pure con argomentazioni non consuete, un ulteriore argomento ai fini 
della disapplicazione della penale di L. 5.185.612 irrogata per ritardo 
nell'esecuzione del diverso rapporto contrattuale di cui al cottimo 
fiduciario n. 7541. 

La pretesa di L. 5.185.612, in quanto pretesa specificatamente e 
direttamente riferita al rapporto contrattuale di che trattasi (cottimo 
fiduciario n. 7542), deve, quindi, essere qualificata come domanda 
nuova, dedotta per la prima volta in questa sede. 

Essa deve, pertanto, essere ,dichiarata improponibile, stante che, 

giusta quanto si desume dal disposto degli artt. 50 e 51 delle Condizioni 

generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare, non sono ammis



~EZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 145 

'~rale domande che non risultino, in modo sicuro, 
'.;.te all'esame dell'Amministrazione. 

\ Collegio dall'esaminare il merito della 3a do\~
vanzata, e, quindi, dal rilevare quale fonda''!;) 
la pretesa dell'Impresa di essere comunque 
'\enze, a cui, col suo atto di rinuncia a 
"SO d'opera, essa stessa aveva dato causa. 

' le spese, esse vanno ripartite in relache 
vede parzialmente accolte due 
vresa e dichiarata improponibile la 

\ 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 5 gennaio 1968, n. 4163; Pres. Mongiardo; 
Rel. Manca-Bitti; P. M. conf., Rie. Graziosi. 

Procedimento penale -Istruzione -Istruzione sommaria -Chiusu


ra -Proscioglimento -Applicazione della norma che impone 

il deposito degli atti in cancelleria -Obbligatoriet�. 

L'art. 372 cod. proc. pen. che prescrive il deposito degli atti in cancelleria 
alla chiusura deH'istruzione formale e la notificazione a pena 
di nunit� ex art. 185 n. 3 cod. proc. pen. del relativo avviso, trova applicazione 
anche all'istruzione sommaria che si concluda con la richiesta 
di proscioglimento da parte del P. M. Ci� perch�, pur non essendo 
espressamente richiamata l'anzidetta n�rma nella'rt. 395 cod. proc. pen,. 
l'art. 392 stesso codice sancisce l'osservanza, nella istruzione sommaria, 
deHe norme stabilite per l'istruzione formale: norme fra le quali indubbiamente 
rientra quella di cui all'art. 372 cod. proc. pen. costitutiva di 
diritti soggettivi tra le parti (1). 

In tema di diritti della difesa: l'art. 372 c.p.p. 
e il deposito degli atti nell'istruttoria sommaria 


(1) Dopo le affermazioni della Corte Costituzionali sull'applicabilit� 
anche all'istruttoria sommaria delle disposizioni degli artt. 304 bis, ter e 
quater, poste a garanzia del diritto di difesa dell'imputato, questa � la 
prima sentenza pubblicata (la sentenza 26 settembre 1967, n. 3787, Sez. V, 
Cerciello, � inedita) che ha affrontato il problema dell'applicabilit� della 
norma di cui all'art. 372 c. p. p. all'istruzione sommaria che si conClude 
con la richiesta di proscioglimento e per questo merita di essere segnalata, 
tanto pi� che la Cassazione, pur giungendo alla' stessa conclusione delle sue 
meno recenti decisioni, motiva in maniera conforme alle sopraggiunte affermazioni 
della Corte Costituzionale. In passato, quelle sentenze della 
Suprema Corte favorevoli all'estensione all'istruzione sommaria della norma 
che impone il deposito degli atti, erano motivate in base ad una equiparazione 
fra i due tipi di istruttoria: si affermava cio� che quando il 
P. M. che aveva proceduto all'istruttoria sommaria richiedeva a norma. 
dell'art. 395 c. p. p., al giudice istruttore di pronunciare sentenza di non 
doversi procedere, si verificava una situazione identica a quella dell'istruzione 
formale, vale a dire la chiusura dell'istruzione con un atto giudiziale 
(sentenza). L'obbligo quindi di consentire all'imputato l'esplicazione 

:!?ARTE I, SEZ. VII,, GIURISPRUDENZA PENALE 147 

della propria difesa derivava, secondo quell'assunto, non gi� da un riconoscimento 
di una pari ampiezza del diritto di difendersi nelle due forme 
di istruttoria, che avrebbe imposto in entrambi i casi l'applicabilit� dell'art. 
372 c. p. p., ma da una trasformazione, nell'ipotesi prevista dall'articolo 
395, dell'istruttoria sommaria in formale (v. infatti: CoNso, L'articolo 
372 c. p, p. e l'istruzione sommaria, in Riv. dir. proc. pen. 1957, 1035; 
Cass. 10 maggio 1961, in Cass. Pen. Massimario Annotato, 1961, 862; 7 
marzo 1941 in Giust. Pen. 1942, IV, c. 205 n. 76; 22 settembre 1964, ivi, 
1965, 183; 6 marzo 1963, ivi, 1964, 267). 

Ci� equivaleva, in via di principio, ad affermare che nell'istruzione 
sommaria il diritto dell'imputato alla difesa trovava una minor ampiezza 
che nell'istruzione formale, quasi fosse un po' meno essenziale e un po' 
meno inviolabile, senza contare che, ostando alla perfetta identificazione 
delle due forme di istruttoria la lettera dell'art. 395 c. p. p., la giurisprudenza 
pi:evalente si era orientata in senso contrario. Infatti, il primo comma 
dell'art. 395, affermando espressamente �il giudice istruttore, se applica 
tali richieste -di proscioglimento del P. M. -pronuncia sentenza 
con cui dichiara di non doversi procedere, altrimenti diSPone con ordinanza 
che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati 
., sembra escludere che possa parlarsi di trasformazione dell'istruttoria 
da sommaria in formale per la mera richiesta al giudice istruttore, poich� 
solo nell'ipotesi di dissenso con il P. M. quella trasformazione si verifica 

(v., nel senso di escludere l'applicabilit� dell'art. 372: Cass. 25 luglio 1956 
in Riv. dir. proc. pen. 1957, 1035; 18 febbraio 1955, in Giust. Pen. 1956, 
III, c. 255; Trib. scepr. roll. 16 giugno 1959 in Giust. Pen. 1960, III, c. 301; 
Cass. 7 novembre 1947 in Riv. Pen. 1948, 90). 

Se perci�, nonostante la richiesta del P. M. al giudice istruttore, la 
istruzione restava, fino a questo momento e anche oltre quando il secondo 
accoglieva la richiesta del primo, istruzione sommaria e se a quest'ultima 
non si dovevano e non si potevano applicare, secondo una ben 
nota giurisprudenza ristrettiva, le garanzie a difesa dei diritti dell'imputato 
(v. per tutte Cass. S. U. 17 maggio 1958 in Giust. Pe,n. 1958, III, 676) 
coerentemente si affermava l'inapplicabilit� dell'art. 372. Vi era bensi 
un'attenta dottrina la quale, cosi come affermava l'estensibilit� all'istruttoria 
sommaria delle norme introdotte dalla novella del 1955 (art. 304 bis, 
ter e quater). sosteneva anche l'applicabilit� dell'art. 372, in quanto indispensabile 
alla difesa dell'imputato, estendendo quindi alla violazione di 
tale norma la sanzione di cui all'art. 185 n. 3 c. p. p. (VANNINI, Manuale 
Dir. Proc. Pen. 1963, 214; RANIERI, L'intervento della difesa nell'istruzione 
sommaria, in Riv. it. dir. proc. pen. 1958, 25; FoscHINI, L'istruzione sommaria, 
ivi, 1959, 1115; CoRDERO, La riforma dell'istruzione penale, ivi, 
1963, 714; LEONE, Lineamenti dir. proc. pen., 1956, 369; VASSALLI, Sul diritto 
di difesa giudiziaria nell'istruzione penale, in Scritti giuridici in onore 
della CEDAM, 1953, II, 577), ma � stata una dottrina destinata a ben scarso 
successo innanzi ai giudici, specie dopo la presa di posizione contraria della 
Suprema Corte di Cassazione (citata), fino �al 7 aprile 1964, quando il 
Tribunale di Varese rimise per la prima volta gli atti alla Corte Costituzionale 
per la pronuncia sulla costituzionalit� dell'art. 392 c. p, p. concernente 
~.'.applicabilit� all'istruttoria sommaria delle norme stabilite per 
l'istruzione formale a garanzia dei diritti della difesa (v. l'ordinanza dei 
Tribunale di Varese in Giur. Cost., 1964, 365 e la sentenza, interpretativa, 
della Corte Costituzionale 19 febbraio 1965, n. 11, ivi, 1965, 85) la quale 
ritenne che l'art. 392 c. p. p. non ostacolava l'applicabilit� degli artt. 304 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

148 

bis, ter e quater all'istruzione sommaria. Successivamente, con sentenza 
16 giugno 1965, n. 52 in Giur. Cost., 1965, 699, la Corte Cost. constatato 
che la giurisprudenza della magistratura ordinaria continuava a interpretare 
Testrittivamente l'art. 392 c. p. p. e perci� a ritenere inapplicabile 
alla sommaria le garanzie della difesa previste nell'istruttoria formale, 
dichiar� l'illegittimit� costituzionale della norma nella parte in cui, estendendo 
all'istruzione sommaria le norme stabilite per l'istruzione formale 
solo � in quanto sono applicabili �, autorizzava ad escludere che anche 
nell'istruzione sommaria dovessero trovare applicazione le disposizioni degli 
artt. 304 ecc. poste a garanzie del diritto di difesa). 

Tanto poco, prima della pronuncia della Corte Costituzionale, si avvertiva 
l'esigenza di pari estensione del diritto di difesa dell'imputato 
nei due riti istruttori, che taluni fra coloro che ritenevano applicabile lo 
art. 372 c. p. p. all'istruzione sommaria sostenevano che l'inosservanza delle 
disposizioni di questa norma non fosse sanzionata di nullit� (v. MANZINI, 
Trattato dir. proc. pen. IV, 245), mentre, come s'� detto, altri e parte della 
giurisprudenza ritenevano inapplicabile l'art. 372 c. p. p., ma per considerazioni 
che prescindevano dalla esigenza di tutela del diritto di difesa 

�in ogni stato e grado del procedimento. e che anzi partivano implicitamente 
da .un presupposto che era accettabile solo prima dell'emanazione 
della Costituzione: la quasi inesistenza della difesa nell'istruttoria sommaria. 
Ci� comportava una claudicante applicazione della norma (il CoNso, 
op. cit., infatti escludeva l'applicabilit� dell'art. 372 c. p. p. all'istruzione 
pretorile) e l'esclusione della sanzione della nullit� per la sua violazione. 
Evidentemente questo indirizzo giurisprudenziale, ancorato a schemi 
precostituzionali e ispirato a principi diversi da quelli introdotti, nel processo 
penale, dalla Costituzione e dalla riforma del 1955, era destinato a 
cadere, soprattutto dopo la dichiarazione di illegittimit� costituzionale della 
norma contenuta nell'art. 392 c. p. p.. Se infatti � vero che l'inciso � in 
quanto applicabili � contenuto nel primo comma di questo articolo non 
� stato come tale eliminato dall'ordinamento, (non sono infatti applicabili, 
ad esempio, nella istruzione sommaria le norme che presuppongono un 
rapporto di cui siano contemporaneamente parti il P. M. e il giudice istruttore, 
n� quelle che si riferiscono ad istituti tipici ed esclusivi dell'istruzione 
formale, come la chiusura dela medesima), � anche vero che, in virt� 
della pronuncia n. 52 del 1965 della Corte Costituzionale l'art. 392 deve 
considerarsi illegittimo in tutte quelle sue parti idealmente scindibili che 
permettono al magistrato di non estendere all'istruzione sommaria disposizioni 
dell'istruzione formale preordinate ad attuare principi costituzionali 

(cosi il CoNso, La doppia pronuncia sulle garanzie della difesa nell'istruzione 
sommaria: struttura ed efficacia in Giur. Cost., 1965, 1129; v. anche 
VASSALLI, La vicenda dell'istruzione sommaria dinnanzi alla Corte Costituzionale, 
ivi 1088) e non c'� dubbio che il diritto di difesa, tutelato nell'istruzione 
formale dell'art. 372, rientri fra quei principi. Quindi la caduta 
della norma dell'art. 392 nella sua interpretazione anticostituzionale, 
lasciando in vita l'altra norma deducibile in via alternativa, nell'interpretazione 
cio� estensiva, ha operato in maniera determinante sul nuovo atteggiamento 
giurisprudenziale. 

PAOLO DI TARSIA di BELMONTE 

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PARTE SECONDA 




II 


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QUESTIONI 


PER UNA NUOVA DISCIPLINA 
DEL CONTENZIOSO DEI PUBBLICI APPALTI 


1. -Sopite, ormai, se non proprio superate, le accese polemiche che, 
or sono pochi anni, furono suscitate dalle riforme della disciplina del 
contenzioso introdotte nel nuovo Capitolato Generale dei Lavori Pubblici 
(d. p. r. 16 luglio 1962, n. 1063), ci sembra sia giunto il momento per 
un approfondito riesame dell'importante materia, al fine di valutare 
adeguatamente il sistema attuale e le prospettive di un suo eventuale 
superamento. 
E questo riesame, al quale le brevi osservazioni che seguono vogliono 
offrire un primo, sommario contributo, non pu� non partire da un'esatta 
individuazione delle esigenze obiettive, alle quali la disciplina del contenzioso 
degli appalti pubblici si deve adeguare. 

� ben noto che l'appalto pubblico presenta aspetti peculiari, tali da 
imporre, sul piano sostanziale e, di riflesso, anche su quello processuale, 
una disciplina speciale, nettamente differenziata da quella dell'appalto 
privato. L'elemento caratterizzante fondamentale, al quale tutti gli altri 
possono ricondursi, � rappresentato dalla posizione strumentale che � 
propria dell'appalto pubblico rispetto alla realizzazione di rilevanti finalit� 
di interesse generale.� 

L'opera appaltata (sia essa o non un'opera pubblica in senso stretto) 
costituisce sempre lo strumento per la soddisfazione di un'interesse pubblico. 
E da ci� consegue l'esigenza di attribuire all'Amministrazione 
appaltante, titolare di quell'interesse, un ampio potere di controllo sullo 
svolgimento dell'opera e sulla sua costante rispondenza alle' esigenze 
per le quali era stata progettata; nonch� tutta una serie di penetranti 
poteri di intervento per modificare, se necessario nell'interesse pubblico, 
l'oggetto del contratto o, addirittura, per risolvere il contratto stesso, ove 
esso si riveli non pi� utile per la realizzazione di quell'interesse. 

Questa esigenza fondameritale, di assicurare il costante adeguamento 
dell'opera appaltata al fine pubblico perseguito, spiega e giustifica tutta 
una serie di istituti caratteristici dell'appalto pubblico, dai poteri del 
Direttore dei lavori allo jus variandi dell'Amministrazione, alla facolt� 
di risolvere il contratto nei modi previsti dall'art. 345 della legge sui 
lavori pubblici. 

Ad essa, poi, si affianca e si collega l'altra fondamentale esigenza di 
un continuo ed efficace controllo della spesa. Come occorre garantire la 
costante rispondenza dell'opera appaltata all'interesse pubblico attuale, 
cosi, d'altro lato, � indispensabile assicurare che ad essa corrisponda 
un'esposizione finanziaria sempre contenuta nei limiti dello stanziamento 
originario, eventualmente integrato nei modi prescritti dalle leggi di 
contabilit�. 

Da ci� deriva la necessit� di una rigorosa registrazione di tutti i fatti 
idonei a produrre spesa, affinch� sia sempre possibile il controllo della 
sufficienza dei mezzi stanziati e l'eventuale adozione di tempestive misure 
(integrazione dei fondi o risoluzione del contratto). Ed anche le 
pretese a maggiori compensi dell'appaltatore non possono assolutamente 

12 



2 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sfuggire a questa esigenza, dovendosi sempre tradurre in riserve tempestivamente 
inserite negli atti contabili. 

Assicurare la rispondenza tecnica dell'opera appaltata al fine pubblico 
perseguito e assicurare il rispetto dei predisposti limiti di spesa 
costituiscono, dunque, le esigenze di fondo che informano di s� la speciale 
disciplina sostanziale dell'appalto pubblico. 

2. -Anche nella disciplina del contenzioso non possono, ovviamente, 
non riflettersi i rilevati aspetti peculiari dei pubblici appalti. 
La considerazione del preminente interesse pubblico dell'opera appaltata 
si traduce, anzitutto, nell'esigenza di assicurare, nella risoluzione 
delle controversie fra l'Amministrazione e l'appaltatore, la piena ed 
esatta applicazione della rigorosa e inderogabile normativa sostanziale, 
dettata appunto al fine di assicurare il soddisfacimento di quell'interesse 
e di garantire il necessario controllo dell'impegno del pubblico 
denaro. 

D'altro lato, l'accertamento dei fatti in contestazione e la loro valutazione, 
anche in relazione all'interesse pubblico e, pi� in generale, alla 
ratio che informa le norme sostanziali, richiede, molte volte, l'applicazione 
di criteri tecnici rispondenti alle particolarit� della materia. E ci� 
si traduce nell'esigenza di assicurare nel giudice un'adeguata competenza 
tecnica ed una sufficiente � sensibilit� � alle particolarit� della materia. 

Nei suoi termini essenziali, il problema del contenzioso degli appalti 
pubblici si risolve, quindi, nel problema del contemperamento di queste 
diverse esigenze: adeguata valutazione 'degli aspetti tecnici delle_ controversie 
e rigorosa applicazione delle norme sostanziali. 

E questo contemperamento deve attuarsi, fondamentalmente, nella 
scelta del giudice e nella disciplina delle impugnazioni. L'una e l'altra 
devono assicurare l'applicazione della legge, evitando il sovrapporsi ad 
essa di mutevoli e soggettivi criteri di equit�, pur assicurando una sufficiente 
considerazione dell'elemento tecnico della materia. 

3. La soluzione del problema, in passato, fu cercata attraverso 
la strada della clausola compromissoria e dell'arbitrato. Quasi tutti i 
Capitolati Generali, sull'esempio di quello dei Lavori Pubblici del 1895, 
rendevano obbligatorio il deferimento di tutte le controversie ad un 
Collegio arbitrale composto di giuristi e di tecnici e dichiaravano inimpugnabile 
il lodo. 
La ragione di tale sistema veniva indicata, soprattutto, nell'esigenza 
di assicurare la competenza tanto giuridica che tecnica del Collegio 
giudicante. 

Sotto questo aspetto, la preoccupazione di assicurare quel contemperamento 
di esigenze di cui sopra abbiamo parlato era certamente presente 
e sentita. Ma il contemperamento stesso veniva, poi, reso del tutto 
precario dalla norma che, dichiarando il lodo inimpugnabile, lo sottraeva 
ad ogni controllo di legittimit�. In tal modo, veniva a mancare ogni 
garanzia di una uniforme e costante applicazione della normativa sostanziale. 


L'esperienza ha ampiamente mostrato questo fondamentale difetto 
del vecchio sistema, che ha consentito il formarsi, attraverso il consolidamento 
di massime di decisione del tutto svincolate dalla legge, di un 
vero e proprio diritto onorario, ispirato a volte a principi completamente 
opposti a quelli che informano le norme scritte. Baster�, in proposito, 



PARTE; li, QUESTIONI 

3 

ricordare le ben note affermazioni della giurisprudenza arbitrale in tema 
di esclusione, in tutta una serie di ipotesi, della decadenza dell'appaltatore 
per mancata tempestiva iscrizione delle riserve negli atti contabili: 
� Innegabile che la rigorosa normativa sostanziale, ispirata a esigenze 
di tutela dell'interesse. pubblico e ,di controllo della spesa, venne, attraverso 
quella giurisprudenza, del tutto superata e, anzi, addirittura rovesciata. 


A questa critica, ne vanno aggiunte, poi, altre, che si appuntano, in 
generale, al sistema degli arbitrati obbligatori; sistema per molte ragioni . 
inaccettabile, . come ben seppe mettere in rilievo il Mortara in pagine 
che ce>nservano ancora tutta la loro freschezza e attualit� (1). 

4........ Il super.amento del sistema dell'arbitrato obbligatorio e del lodo 
inimpugnabile, che conduceva fatalmente alla completa obliterazione della 
fondamentale �sigenza di assicurare l'applicazione piena e coerente della 
leg~, cc�stitui~ce merito innegl!lbile del nuovo Capitolato Generale dei 

Lavori :Pubblici. � � � 

L'arbitrato; in base a questo Capitolato, non � pi� obbligatorio, ma 
facoltativo, L'attore � libero di ad!re il Giudice ordinario in luogo degli 
arbitri; e parimenti il convenuto, di fronte alla domanda di arbitrato 
dell'attore, ha facolt� di eseludere la competenza arbitrale (art. 47). 

Il lodo, poi, ��assoggettato a tutte le impugnazioni previste dal codice 
di proce�lura civile, compresa, quindi, l'azione di nullit� per violazione 
di reg.ole di diritto (art 51). 

Il nuovo sistema, se valutato comparativamente al vecchio sistema 
dell'arbitrato obbligatorio, . non pu� non riscuotere piena approvazione. 

N!>n occorre insistere sull'impugnabilit� del lodo, che, oltre ad essere 
evidentemente necessaria per garantire l'effettiva applicazione della legge, 
� imposta da fondamentali principi, non derogabili dalle norme del Capitolato. 


Ed � chiaro che, ferma l'illimitata impugnabilit� della de~isione, non 

potrebbe assolutamente giustificarsi la conservazione di un sistema (quello 

dell'obbllgatoriet� generale dell'arbitrato), che si risolverebbe in una 

inspiegabile sottrazione del solo primo grado di cognizione al Giudice 

ordinario, per attribuirlo ad un Giudice arbitrale unico per tutto il terri


torio nazionale. 

Soltanto per le vertenze che comportino la risoluzione di questioni 

di fatto e di carattere tecnico, il giudizio (normalmente definitivo) di un 

Collegio arbitrale .al quale partecipino anche membri forniti di compe


tenza tecnica pu� presentarsi . come effettivamente utile. 

In tutti gli altri casi, invece, il ricorso al giudizio arbitrale si risol


verebbe in una ingiustificabile rinunzia alle garanzie che innegabilmente 

offre il giudicE! togato ove si tratti di risolvere questioni di carattere 

giuridico; oltre che nell'abbandono dei notevoli vantaggi del decentra


mento territoriale del giudice di primo grado e in un aggravio notevo


lissimo delle spese. Senza contare, poi, che il lodo arbitrale, com'� noto, 

non � soggetto ad impugnazioni devolutive e che, quindi, la denunzia 

di un errore di diritto, per quanto marginale e limitato ad una singola 

questione, porta sempre alla rescissione totale della decisione, con la 

conseguente necessit� di riprendere interamente da capo il giudizio. 

(1) Cfr.: MORTARA, Commentario, vol. III, Milano 1905, pagg. 95 e segg.. 

4 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'applicazione corretta e razionale del sistema del nuovo Capitolato 
Generale suppone, perci�, la distinzione delle controversie fra� Amministrazione 
e appaltatori in due grandi gruppi: uno, delle controversie 
d'indole giuridica; e l'altro, delle controversie d'indole tecnica. Per le 
prime, la scelta facoltativa del giudice deve logicamente cadere sul Tribunale 
ordinario; per le seconde, sul Collegio arbitrale. 

Teoricamente, sembrerebbe raggiunta la contemporanea e piena soddisfazione 
delle esigenze di fondo del contenzioso dei pubblici appalti. 
In pratica, per�, il sistema non pu� non apparire suscettibile di critica. 

E la ragione � evidente: la netta distinzione delle controversie in 
giuridiche e tecniche si manifesta, il pi� delle volte, impossibile. Di 
regola, infatti, questioni giuridiche (di interpretazione della legge o del 
contratto) e tecniche si intrecciano� in maniera indissolubile, tanto che, 
non di rado, appare anche arduo stabilire quale sia l'aspetto prevalente 
della lite. 

La soluzione rappresentata da due giudici -uno istituzionalmente 
chiamato a risolvere le questioni di diritto e l'altro chiamato a risolvere 
le questioni di fatto e di carattere tecnico -non pu� apparire, quindi, 
pienamente appagante. 

Ci� non significa, peraltro, che sia auspicabile un ritorno all'antico. 
Il sistema della competenza alternativa facoltativa fra Giudice ordinario 
e arbitri, se pure in maniera imperfetta, tiene conto tanto dell'esigenza 
di una rigorosa applicazione della legge, quanto di quella di una adeguata 
competenza del giudice chiamato a risolvere problemi tecnici; ed 
in ci� si manifesta definitivamente superiore al soprassato (e, del resto, 
inammissibile) (1) sistema dell'arbitrato obbligatorio e del lodo inimpugnabile, 
che trascurava completamente, nei fatti, la prima e fondamentale 
esigenza_ di un giudizio rigorosamente ancorati alla legge scritta. 

5. -Una soluzione pienamente soddisfacente dovrebbe, quindi, prevedere 
un giudice unico per tutte le vertenze in materia di appalti pubblici 
(qualunque sia l'Amministrazione appaltante e qualunque sia la 
natura delle questioni controverse). La composizione di quest'organo giudicante 
dovrebbe, poi, garantire, da un lato, l'adeguato accertamento dei 
fatti e la loro corretta valutazione tecnica (senza nl necessario tramite 
del consulente tecnico) e, dall'altro, l'assoluto rispetto e la coerente applicazione 
della disciplina -sostanziale dettata dalla legge. Quest'ultima garanzia 
dovrebbe trovare conferma e rafforzamento nel sistema delle impugnazioni, 
articolato in un appello devolutivo e nel ricorso al supremo 
giudice di legittimit�. 
Esclusa, ovviamente, la creazione di una giurisdizione speciale (vietata 
dall'art. 102 della Costituzione), l'appagamento delle esposte esigenze 
non pu� che trovarsi nell'alveo della giurisdizione ordinaria, e, precisamente, 
in quelle sezioni specializzate, che il Costituente ha previsto 
proprio per sopperire, nel rispetto del fondamentale principio dell'unit� 
di giurisdizione, alle particolari necessit� di rapporti nei quali l'elemento 

(1) Inammissibile, per le ragioni addotte dalla Corte dei Conti nella nota risoluzione 
della Sez. di Controllo del 25 ottobre 1956, che. rifiutando la registrazione del 
decreto di approvazione del nuovo Capitolato Generale dei LL. PP. nella sua prima 
stesura (che ancora prevedeva l'arbitrato obbligatorio), apri la strada alla riforma del 
contenzioso attuata nel testo definitivamente approvato con d. P. R. 16 luglio 1962, 
n. 1063. 
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PARTE II, QUESTIONI 

tecnico, come appunto negli appalti pubblici, .assume un particolare 
rilievo. 

L'arbitrato obbligatorio, esattamente come le giurisdizioni speciali, 
pu� giustificarsi soltanto in base ad una supposta maggiore aderenza a 
certi particolari profili sociali o tecnici di materie che, appunto in relazione 
a tali profili, si sottraggono alla disciplina del diritto comune. Ma 
si tratta di una giustificazione estremamente discutibile sul piano astratto 
e, comunque, ispirata a criteri decisamente rifiutati dalla nostra Costituzione, 
la quale, affermando nettamente il principio dell'unit� della giurisdizione, 
ha respinto ogni sopravvalutazione delle peculiari esigenze 
connesse con l'indole di determinati gruppi di rapporti e di controversie. 
Allo stesso modo come il Costituente ha senz'altro escluso che a quelle 
esigenze possa pensarsi di sopperire mediante l'istituzione di giurisdizioni speciali, 
cos� deve ritenersi -al di l� di formalistiche distinzioni, che 
non toccano la sostanziale identit� del fenomeno -che anche il sistema 
degli arbitrati obbligatori sia ormai definitivamente superato, perch� in 
contrasto con i principi fondamentali accolti nel nuovo ordinamento 
costituzionale. 

Le particolarit� della materia dei pubblici appalti possono, quindi, 
trovare pieno riconoscimento, in accordo con i principi della Costituzione, 
nel deferimento delle controversie ad una sezione specializzata degli 
organi giudiziari ordinari, nella quale sia prevista la partecipazione di 
elementi tecnici estranei alla Magistratura. 

Questa soluzione riteniamo non possa non apparire pienamente appagante 
rispetto a tutte le effettive esigenze poste dall'obiettivo atteggiarsi 
della materia, nel pieno rispetto dei principi direttivi fondamentali tracciati 
dalla Costituzione. 

La garanzia dell'imparziale e rigorosa applicazione della legge sarebbe 
fornita dall'inserimento dell'organo giudicante nel sistema della giurisdizione 
ordinaria, dalla sua prevalente composizione mediante magistrati 
togati, da un corretto sistema di impugnazioni ordinarie e devolutive. 
La sensibilit� alle particolari esigenze della materia e la costante presenza 
di una competenza adeguata alla soluzione delle questioni di fatto 
e di valutazione tecnica sarebbe, d'altro canto, assicurata, in giusti limiti 
e senza dannosi eccessi, dalla presenza, nel Collegio, dell'elemento tecnico. 

L'intrinseca razionalit� della soluzione accennata ci sembra non possa 
importi, alla lunga, in sede di generale revisione della disciplina della 
materia. 

6. -Volendo, poi, rendere concreta e puntuale la proposta, diremmo 
che non occorre neppure istituire una nuova sezione specializzata e regolare 
ex novo la sua composizione e la procedura dinanzi ad essa, ben 
potendosi, invece, utilizzare organi, come i Tribunali delle Acque, che 
una lunga e felice esperienza indica come particolarmente adatti a conoscere 
anche delle controversie in materia di appalti pubblici (1). 
(1) Questa estensione della competenza dei Tribunali delle Acque venne gi� proposta 
dall'Avvocato Generale dello Stato Salvatore Scoca nell'introduzione alla Relazione 
su: I giudizi di costituzionalit� e i! contenziosa de!!o Stato negli anni 1956-1960, 
Vol. I, pag. XXXII e seg. 
La natura dei Tribunali Regionali delle Acque, quali organi della giurisdizione 
ordinaria, � ormai, com'� noto, del tutto pacifica in girsprudenza. 


6 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'istituzione dei Tribunali delle Acque, com'� noto, fu dovuta alla 
considerazione di esigenze che corrispondono pienamente a quelle che 
obiettivamente si pongono nel.la materia degli appalti pubblici. Come 
rilevava il Villa nella Relazione della Commissione ministeriale per la 
riforma della legge sulle derivazioni d'acque pubbliche (aprile 1916), la 
necessit� di istituire un giudice specializzato delle acque nasceva dalla 
natura prevalentemente tecnica delle questioni in materia. Il magistrato 
ordinario non avrebbe potuto risolverle senza l'ausilio di periti, difficilmente 
provvisti, �essi stessi, della speciale competenza �ccorrente. Un 
giudice specializzato, invece, per mezzo dei suoi stessi componenti avrebbe 
potuto esaurire le necessarie indagini, cosi dal lato giuridico come da 
quello tecnico, e rapidamente risolvere le contestazioni. 

Sono considerazioni, come si� vede, che ben potrebbero ripetersi, nella 
sostanza, anche per gli appalti pubblici. E se si tien conto dell'ottima 
prova offerta in pratica dai Tribunali delle Acque, che hanno realizzato 
pienamente i fini per i quali furono istituiti, l'estensione della loro competenza 
alla materia dei lavori pubblici non pu� non apparire quanto 
mai logica ed opportuna.D el tutto adeguata anche alle particolari esigenze 
di questa materia sembrano, infatti, sia la composizione dei Tribunali, 
che le regole di procedura dettate dal t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775. 
Qualche marginale adattamento potrebbe, forse, apparire necessario, ma, 
nel complesso, non ci sembra si possa negare la piena rispondenza di 
questo giudice specializzato alle esigenze di fondo degli appalti pubblici. 

LA REDAZIONE 



8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

niinazione dei doveri individuali disciplinati dalla Costituzione deve costituire 
il prius necessario per ogni indagine in materia. L'insieme dei predetti 
doveri rappresenta, infatti, la piattaforma dei doveri pubblici osservati 
nei vari rami del diritto e -correlativamente il metro per accertare 
la legittimit� costituzionale di questi ultimi. 

All'esame dei rapporti tra doveri pubblici individuali sanciti nella 
Costituzione e doveri pubblici previsti nei vari rami del diritto segue l'indagine 
sulle r-elazioni fra doveri e diritti pubblici individuali, nonch� l'individuazione 
dei destinatari e della capacit� in loro richiesta per l'adempimento 
dei doveri. 

La parte centrale del libro � dedicata alla classificazione ed al contenuto 
dei doveri pubblici individuali ed � preceduta da una breve premessa 
metodologica sulla scelta dei criteri discretivi. 

Tra i doveri che impogono prestazioni personali, il C. annovera il 
dovere di voto, il dovere di difesa della patria, il dovere del servizio militare, 
il dovere di lavoro, il dovere di istruzione e di educazione, il dovere 
di svolgere funzioni pubbliche con disciplina ed onore. Per un'ovvia ragione 
di spazio non possiamo -soffermarci su ognuna delle figure soggettive contemplate 
nella classificazione, anche se l'interesse della materia trattata ci 
spingerebbe a farlo. Non possiamo, per�, sottacere una nostra riserva sulla 
configurazione costituzionale di un� dovere di lavoro. Pur nel dissenso 
della dottrina dominante (MORTATI, BISCARETTI DI RUFFIA, PERGOLESI, ABBAMONTE, 
BARILE, PROSPERETTI, BOZZI A., MICCO) a noi sembra che la formula 
della disposizione costituzionale pi� che imporre un dovere ha piuttosto 
inteso garantire il diritto di libert� del lavoro del cittadino (cos�: 
MAZZIOTTI, D'EUFEMIA e sia pure dubitativamente CRISAFULLI), e ci� sopra


I

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tutto in relazione alle difficolt� di una possibile attuazione di un tale ; 
dovere giuridico nella forma del lavoro coatto, atteso che le prestazioni 
personali di cui all'art. 23 della Costituzione non sembrano comprendere 
una tale previsione. Tra i doveri che impongono, invece, prestazioni materiali 
l'A. include il dovere tributario, il dovere di subire espropriazioni 
ed altri doveri minori di solidariet� politica, economica e sociale. L'esame 
del dovere tributario ha l'ampiezza che l'argomento richiede: comprende 
il vecchio ma sempre discusso problema della sua giustificazione, il suo con, 
tenuto, la sua estensione, i suoi destinatari ed i suoi limiti, derivanti, com'� 
noto, dai due principi della capacit� contributiva e della progressivit� del 
sistema tributario. I doveri di solidariet� (tra i quali il dovere di subire 

I espropriazioni) vengono esattamente inquadrati dal C. nell'ambito della 
disciplina dell'intervento dello Stato nell'attivit� economica privata (c.d. 

I 

diritto dell'economia) ed esaminati in maniera oltremodo dettagliata. 

Con i doveri negativi (dovere di fedelt� alla Repubblica, dovere di 
osservare la C1ostituzione e le leggi, dovere di svolgere l'iniziativa economica 
privata in conformit� all'utilit� sociale ed alle norme della sicurezza, 
della libert� e delladignit� umana) si chiude il �capitolo della classifica


zione. �Le rimanenti parti del volume sono dedicate, rispettivamente, alla 
attuazione dei doveri pubblici individuali, ai limiti derivanti dai doveri 
pubblici individuali alla sfera delle stuazioni di vantaggio, al rapporto tra 
il principio di eguaglianza ed i doveri pubblici individuali ed alla rilevanza 
dei doveri pubblici individuali ai fini della determinazione del regime politico 
e della interpretazioni:i delle leggi. 

L. MAZZELLA 

PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 
9 

G. 
CE:itVATl, Aspetti della legislazione vigente circa usi e terre di uso civico, 
Riv. trim. dir. pubblico, 1967, 88. 
Lo studio in rassegna, condotto in maniera accurata ed acuta si aggiun


ge agli iscritti relativamente recenti del TRIFONE (Usi civici, Milano, 1963) 

e del RAFFAGLro (Diritti promiscui -Demani comunali -Usi civici, Milano, 

1939), su .di una materia piuttosto negletta nella nostra dottrina. L'A. ri


prende, ampliandolo, il discors� contenuto nella Relazione al Convegno per 

il cen~enilti'.() delle leggi ammin:istt:ative (Firenze, ottobre 1965) e ci offre 

un PJiW�lrliJ,P::U:t �opplet() eC! esa~riente ({elle prh1cipa!i. questioni circa la legi


slazfone. attuale.. sugli .� usi.. civici. e la sua: appllcazione. 

1\[ancando le c<>DSuete premesse di carattere storico ma la omissione 

� vol\lta; ~nzi espressamente dichiarata, in quanto si ritiene che la cono


s<ieJ:lza dl :;i,~teriori Ordipamenti e rapporti pu� inter1:1ssate il giurista solo 

n~lla mlsuiiifo .cuiJali ordin.amenti e rapporti an<io.raJncidono nell'ordi


n�fueij;tQ attuale; DaWomiss�one ��deriva d'altro canto una particolare effi.


cl:lcia (iella monografia : si affrontano subito, nel vivo, i problemi con una 
. c~ll:<.lr~t$ZZ:ai �h.$.c�nsente an�he. al profano di penetrarli nonostante la loro 
�c3}1".�9I't�. ~ c9rl1plessit�. . 

L.M. 
V. GIORGIS, Imposte di Bo.llo e� di Pubblicit�, Nuova Rivista Tributaria editrice, 
Roma, 1968, pag. 5.3'4. 
Si tratta. di una nuova edizione, aggiornata e riveduta, di una pubblicazione 
di carattere essenzialmente pratico gi� in commercio da diversi 
anni. Il profilo. generale del lavoro � rimasto quello delle precedenti edizioni. 
Sono state, invece, rivedute, adattate ed adeguate ai molteplici nuovi 
provvedimenti intervenuti nella materia le notazioni dell' A. Ricchi e copiosi 
indici completano il volume, rendendone pi� agevole la consultazione. 

L.M. 
E. PERFETTI, L'appalto nei riflessi delle imposte indirette derle agevolazioni 
tributarie, De Donato -Leonardo da Vinci, Bari, 1967. � 
~ una raccolta delle norme e delle disposizioni che regolano la materia 
deU'al)Palto s()tto l'll!spetto t:r;ibutario con particolare riguardo alle imPoste 
indirette dell'Ige e� del Registro. La parte .normativa � coordinata 
con quella giurisprudenziale relativa alle agevolazioni tributarie. Il volume 
� corredato da un indice cr�nologico delle leggi e dei decreti, da un altro 
delle circolari, risoluzioni e note ministeriali e da un indice analitico-alfabetico 
abbastanza accurato. 

L.M. 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


LEGGI E DECRETI * 

Legge 20 dicembre 1967, n. 1252 -Modifica alla legge 3 giugno 1950, 

n. 375, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (G. U. 
2 gennaio 1968, n. 1). 
Legge 4 gennaio 1968, n. 14 -Modifica degli articoli 61, 64, 66 e 68 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, 
concernente la disciplina della circolazione stradale (G. U. 27 gennaio 
1968, n. 23). 

Legge 4 gennaio 1968, n. 15 -Norme sulla documentazione amm1mstrativa 
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (G. U. 27 gennaio 
1968, n. 23). 

Legge 7 febbraio 1968, n. 26 -Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga 
dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di 
edilizia (G. U. 9 febbraio 1968, n. 35). 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 
DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE* 


NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 


Codice civile, art. 2120 (Indennit� di anzianit�), in quanto prevede 
la perdita dell'indennit� di anzianit� per il caso di cessazione del rapporto 
di lavoro per dimissioni volontarie (art. 36 della Costituzione) (1). 

Tribunale di Lucca, ordinanza 14 novembre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ad 

i quali sono state preposte o decise le questioni di legittimit� costituzionale. 

(1) Questione gi� proposta dal Tribunale di Roma con oJ:dinanze 5 luglio 1966 
(G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 285) e 19 novembre 
1966 (G. U. 25 febbraio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 59) e dal 
Tribunale di Siena, con ordinanza 4 ottobre 1967 (G. U. 23 dicembre 1967, n. 321, 
e, in questa Rassegna, 1967, Ill. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 11 

cod�ice di procedura civile, artt. 301 (Morte o impedimento del procuratore 
e 305 (mancata riassunzione e prosecuzione), in quanto ispirati 
ad una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'evento interruttivo 
del proC'esso (art. 24 della Costituzione) (2). 

Tribunale di Ravenna, ordinanza 31 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

codice penale, art. 28 (Interdizione dai pubblici uffici), secondo comma, 

per quanto attiene alle pensioni di guerra (art. 38 della Costituzione) 
(3). 

Corte dei Conti, quinta sezione giur.isdiz. per le pensioni di guerra, 
ordinanza 16 dicembre 1966, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50. 

codice penale, art. 81 (Pi� violazioni di una o di diverse disposizioni 
di legge con una o pi� azioni -Reato continuato), secondo comma, in 
quanto � da sostenersi la opinione della incompatibilit� del concetto 
di continuazione con quello di concorso formale di reato (art. 3 della 
Costituzione) (4). 

Pretore di Artena, ordinanza 5 ottobre 1967, G. U. 24 febbraio 1968, 

n. 50. 
codice di procedura penale, art. 422 (Sanatoria delle nullit� verificatesi 
negli atti p�reliminari al giudizio), per la parte che prevede la sanatoria 
anche della nullit� comminata dagli articoli 408 e 412 c. p. p. (art. 24 
della Costituzione). 

Tribunale di Ferrara, ordinanza 24 novembre 1967, G. U. 24 febbraio 
1968, n. 50. 

codice di procedura penale, art. 510 (Giudizio conseguente aU'opposizione), 
ultimo comma, in quanto limita la revoca del decreto penale di 
condanna nei confronti del coimputato non opponente ai soli casi nei 
quali la sentenza conseguente all'opposizione riconosce che il fatto non 

(2) La Corte costituzionale con sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, G. U. 23 dicembre 
1967, n. 321, e in questa Rassegna, 1967, II, 226, ha dichiarato. l'incostituzionalit� 
dell'art. 305 per la parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione del 
processo il termine per la sua riassunzio:ne anche nei ca.si regolati dall'art. 301. 
(3) La disposizione, limitatamente alla parte in cui i diritti da es~a previsti 
traggono il titolo da un rapporto di lavoro, � stata dichiarata costituzionalmente 
illegittima con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, G. U. 15 gennaio 1966, n. 12, e in 
questa Rasseana, 1966, I, 19, 
La questione � stata gi� riproposta dalla Carte dei Conti -prima sez. giurisd. 
per le pensioni di guerra -con ordinanza 16 dicembre 1966, G. U. 15 luglio 1967, 

n. 177, e in questa Rasseana, 1967, II, 151. 
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 1966, n. 9, aderendo alla 
tesi della compatibilit� ha dichiarato non fondata la questione di illegittimit� costituzionale 
dell'art. 81., secando e terzo comma, codice penale. La questione era stata 
prospettata dal Pretore di Pesaro con ordinanza 3 marzo 1965, G. U. 10 luglio 1965, 
n. 171. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

12 

sussiste o non costituisce reato, e non la estende anche al caso di assoluzione 
per insufficienza di prove nel fatto (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Chiavari, ordinanza 5 agosto 1967, G. U. 27 gennaio 1968, 

n. 24. 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F (Legge sui lavori pubblici), 
art. 317, nel punto in cui conferisce al Governo il potere di emanare 
norme penali nell'esercizio della potest� regolamentare (artt. 25 e 76 
della Costituzione) (5). 

Pretore di Cagli, ordinanza 10 novembre 1967, G. U. 24 febbraio 
1968, n. 50. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), 
art. 31 primo e secondo comma, in quanto stabiliscono che la percentuale 
per la valutazione dei gioielli, denaro e mobili si calcola al lordo del 
valore complessivo (artt. 3 e 53 della Costituzione) (6). 
Commissione Provinciale delle imposte di Verona, ordinanza 16 giugno 
1966, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50. 

r. d. 24 febbraio 1938, n. 329 (Testo Unico delle disposizioni legislative 
sul reclutamento dell'esercito), art+. 188, 189, 191 (artt. 3 e 112 della 
Costituzione). 
Pretore di Sassari, ordinanza 11 novembre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

r. d. I. 21 luglio H38, n. 1468 (Disciplina dei magazzini di vendita a 
prezzo unico), art. 2, in quanto l'attribuzione al prefetto della concessione 
della licenza limita la libert� di iniziativa privata, e comporta 
restrizioni che minacciano solo i consumatori (art. 41 della Costituzione). 
Pretore di Saronno, ordinanza 22 dicembre 1967, G. U. 24 febbraio 
1968, n. 50. 

d. I. 19 agosto 1943, n. 737 (Nuovi provvedimenti in materia di imposta 
di registro), art. 4, in quanto, con disciplina diversa da quella 
(5) Questione gi� proposta dal Pretore di Priverno, in riferimento agli artt. 2, 
13, 16 e 41 della Costituzione (ordinanza 7 giugno 1966, G. U. 10 settembre 1966, 
n. 226 e in questa Rassegna, 1966, Il, 250) dal Pretore di Pavia, in riferimento agli 
artt. 13, secondo comma e 25 secondo comma (ordinanza 13 gennaio 1967, G. U. 
8 aprile 1967, n. 89 e in questa Rassegna, 1967, II, 63) e dal Pretore di Caltanissetta, 
in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 76 e 25, secondo comma, della Costituzione 
(ordinanza 25 febbraio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157). 
(6) Le disposizioni � in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento 
disposto per le aziende industriali e commerciali � sono state dichiarate illegittime 
con sentenza 12 luglio 1965, n. 69 e sostituite con legge 31 ottobre 1966, n. 948. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 13 

prevista dall'art. 50 del r. d. 30 novembre 1923, n. 3269 per le vendite 
ai pubblici incanti (7), consente all'Amministrazione finanziaria di procedere 
all'accertamento del valore dei beni aggiudicati in seguito a 
vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in denaro (artt. 3 e 53 
della Costituzione) (8). 

Commissione provinciale delle imposte di Roma, ordinanze n. 2 di 
identico contenuto, G. U. 27 gennaio 1968, n. 24. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni suiia ~tampa), art. 5, in 
quanto i requisiti tendenti a garantire un minimo di idoneit� professionale 
limitano la libert� di manifestazione del pensiero (art. 21 della 
Costituzione), 

Tribunale di Vibo Valentia, ordinanza 28 novembre 1967, G. U. 
24 febbraio 1968, n. 50. 

d. I. 1 febbraio 1948, n. 50. (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri 
ed apolidi), art. 2, in quanto impone al cittadino di denunciare 
all'autorit� di polizia ogni gratuita ospitalit� offerta allo straniero 
(artt. 3 e 14 della Costituzione). 
Tribunale di Rovereto, ordinanza 15 dicembre 1967, G. U. 24 febbraio 
1968, n. 50. 

legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento deHe disposizioni suHe 
pensioni di guerra), in quanto la pensione di guerra costituisce il ristoro 
per le menomazioni del fisico della persona (art. 38 della Costituzione). 

Corte dei Conti, Sez. V, giurisdiz. per le pensioni di guerra, ordinanza 
16 dicembre 1966, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50. 

legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa Nazionale di previdenza 
e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori), artt. 19 
e 22, in quanto prevedono l'obbligo del pagamento di contributi a favore 
della cassa previdenza e assistenza avvocati e procuratori e non dell'erario 
(artt..53 della Costituzione) e fanno obbligo a pubblici impiegati 
che sono al servizio esclusivo della nazione di prestare la loro opera 
a favore della cassa stessa (art. 98 della Costituzione). 

Pretore di Asti, ordinanza 25 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 1968, 
numero 24. 
Pretore di P~dova, ordina�nza 27 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

(7) La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 50, secondo comma, del 
r. d. 30 dicembre 1923, n . .3269 � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1965, n. 62. 
(8) Questione gi� proposta con ordinanza 19 novembre 1965 della Commissione 
provinciale delle imposte di Milano (G. U. 8 luglio 1967, n. 170 e in questa Rassegna, 
1967, II, 153) e dalla commissione distrettuale delle imposte di S. M. Capua Vetere 
(G. U. 19 agosto 1967, n. 208, e in questa Rassegna, 1967, II, 153). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

14 

legge 14 aprile 1956, n. 307 (Determinazione e modificazione delle misure 
dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali 
obbligatorie, nonch� per gli assegni familiari, per la integrazione. dei 
guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei 
lavoratori italiani), art. 1 secondo comma, in quanto non determina principi 
e criteri direttivi atti a delimitare la discrezionalit� del potere di 
imposizione -(artt. 23 e 76 della Costituzione). 

Tribunale di Milano, ordinanza 6 dicembre 1967, G. U. 24 febbraio 
1968, n. 50. 

legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, 

n. 6, sul.la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli 
avvocati e dei procuratori), artt. 5 e 6, in quanto prevedono l'obbligo 
del pagamento di contributi a favore della Cassa previdenza e assistenza 
avvocati e procuratori e non dell'erario (art. 53 della Costituzione) e 
fanno obbligo a pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo della 
nazione di prestare la loro opera a favore della Cassa stessa (art. 98 
della Costituzione). 
Pretore di Asti, ordinanza 25 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 1968, 

n. 24. 
Pretore di Padova, ordinanza 27 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della Sanit�), 
art. 7, in quanto nella legge di delegazione e negli articoli da essa richiamati 
non risultano enunciati principi e criteri sufficientemente concreti 
relativamente alla composizione, al funzionamento ed ai compiti degli 
enti pubblici operanti nel campo dell'igiene e della sanit� (art. 76 della 
Costituzione). 

Consiglio di Stato in s. g. -Sez. V -ordinanza 26 maggio 1967, 

G. U. 27 gennaio 1968, n. 24. 
d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione 
stradale), art. 4 lett. b), in quanto eccede i limiti posti dalla legge 
4 febbraio 1958, n. 572 (artt. 76 e 77 della Costituzione). 
Pretore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali 
dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), articolo unico, per 
la parte in cui disciplina l'intervento del collegio di conciliazione e di 
arbitrato (art. 39 della Costituzione) (9). 
(9) Questione dichiarata infondata con sentenza 26 maggio 1966, n. 50. La disposizione 
� per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni 
di categoria � � stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la stessa 
sentenza. 

Tfiburiale di Genova, ordinanze -di identico contenuto -n. 2 del 
24' e 25 ottobre 19.67, G. U. 27 gennaio 1968, n. 24. 

d. P. R. 28 luglio 1960, n. 1069 (Norme sul trattamento economico e 
normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione 
dotciar�a, articolo unico, per la �parte in cui rende obbligatorio erga omnes 
J'allega,to. alla parte lII (art. 1-9) e l'art. 8 parte IV -parte 
corii'ut�e ~. defc<:mtratto �lazi�nale per i lavoratori dell'alimentazione 
d:oMal'fa �. aer 21 nov�ri�bre 1957. � 
CCJrt~ qf.�ppe.Uo di. Bologna, ordinanza 7 novembre 1967, G. U. 
� 24 f~btaio l!l68, h; $0 � 

.>{ . // d). t>~ '� U 'fflll:!�~11l~J9.l, 11~ 249 (.Qispqsizio:nirela,tive agli .ent~ .ope.
��.�. �. ��� �������� ᥥ t~nt~ ~~t$ett(j'I'~ $(tTh~ta'l'�Q), J'lrt. 1, �in <lUant<> . attribu�n�lo al � prefett() .. la

�� �� �.� tl'l�(!lt~ qi #91'.nJnl'lre t ~appr�sentanti degli�� �nti consorziati, c<>mprime 
� Jll~gitt1rl:lam~nt!'l' le a,utomm:ie .facolt� �lell.e proviil:cle e...dei com:uni 
(:l'll'tt. 5 e 12� delta CostHtt~ione). � � 
.�.�.�.�.� ..� � .. �.� .... 

Corlsiglio df$tl'lto fo s. g., -Sez, V -ordinanza 26 maggio 1967, 
G;.U/27. gennai�� :l968, n. 24. 

l'ji� 1f4i~e!Qb1'~ )?6J, n. 1443 (.!\Torme per il ;finanziamento delle 
t�hMitiiP?ifvef i'�$si�t~nza di mftiattia ai pensionati), art. 5, in quanto 
non d'~~ertnil:ia :P#nCipi � criteri dir�ttivi atti a delimitare la discreifohalit�. 
d'e:f p�>fure clf illiposizi�>ne (artt. 23 e 76 della Costituzione). 

Trib!ln~l~<df Milano, ordinanza 6 dicembre 1967, G. u. 24 febbraio 
Hfo8, n, � 50. 

legge 6 ottobre 1962, n. 1493 (Modifiche ed interpretazioni di norme 
legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia), 
art. 1, secondo comma, nella parte in cui dispone che n� si fa luogo alla 
restituzione delle imposte gi� pagate (artt. 3 e 113 della Costituzione). 

Tribunale di Terni, ordinanza 24 novembre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 
artt. 29, 34, 35, 46, in quanto i requisiti tendenti a� garantire 
un minimo di idoneit� professionale limitano la libert� di manifestazione 
del pensiero (art. 21 della Costituzione) (10). 

Tribunale di Vibo Valentia, ordinanza 28 novembre 1967, G. U. 
24 febbraio 1968; n. 50. 

legge 25 febbraio 1963, n. 289 (Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, 

n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a 
(10) Questione fra le altre gi� proposta dal Pretore di Catania con ordinanza� 
5 giugno 1967, G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa Rassegna, 1967, II, 195. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

16 

favore degli avvocati e procuratori), artt. 3 e 4, in quanto prevedono 
l'obbligo del pagamento di contributi a favore della Cassa assistenza e 
previdenza avvocati e procuratori non dell'erario (art. 53 della Costituzione) 
e fanno obbligo ai pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo 
della nazione di prestare la loro opera a favore della Cassa stessa 
(art. 98 della Costituzione) (11). 

Pretore di Asti, ordinanza 25 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 1968, 
numero 24. 

Pretore di Padova, ordinanza 27 ottobre 1967, G. �u. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (Ripartizione dei prodotti agricoli), 

in quanto la ripartizione dei prodotti tra concedenti e coloni continuerebbe 
ad avere luogo secondo le norme dettate in Sicilia, a tempo indefinito 
(artt. 3, 42, 44 della Costituzione) (12). 

Tribunale di Siracusa, ordinanze -di identico contenuto -n. 4 
del 25 settembre 1967, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50. 

legge 5 luglio 1965, n. 798 (Modifiche aUe leggi 8 gennaio 1952, n. 6 
e 25 febbraio 1963, n. 259, riguardanti la previdenza ed assistenza 
forense e istituzione della assistenza sanitaria a favore degli avvocati 
e procuratori legali), art. 3 e 4, in quanto prevedono l'obbligo del pagamento 
di contributi a favore della Cassa previdenza ed assistenza avvocati 
e procuratori e non dell'erario (art. 53 della Costituzione) e in 
quanto fanno obbligo a pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo 
della Nazione di prestare la loro opera a favore della Cassa stessa (articolo 
98 della Costituzione). � 

Pretore di Asti, ordinanza 25 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 1968, 
numero 24. 

Pretore di Padova, ordinanza 27 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agricoli), 

in quanto la ripartizione dei prodotti tra concedenti e coloni continue


{lll Gli artt. 3 nelle parole �alla Corte Costituzionale�, e 4, nelle parole 
e della Corte costituzionale � sono stati dichiarati illegittimi con sentenza 6 dicembre 
1965, n. 75. La questione di illegittimit� costituzionale delle stesse disposizioni, 
proposte dal Presidente del Tribunale di Aosta con ordinanza 9 marzo 1965, � stata 
dichiarata inammissibile con sentenza 12 febbraio 1966, n. 64. La questione � stata 
riproposta dal Pretore di Varese con ordinanza 15 febbraio 1966, G. U. 25 giugno 1966, 

n. 156, e in questa Rassegna, 1966, II, 163. 
(12) Questione di illegittimit� costituzionale della legge 16 marzo 1966, n. 4 e 
degli artt. l, 2. 3 e 8 della stessa legge � stata promossa dal giudice conciliatore di 
Alcamo con ordinanza' 3 marzo 1967, G. U. 23 maggio 1967, n. 132. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

17 

rebbe ad avere luogo secondo le norme� dettate in Sicilia, a tempo inde" 
finito (artt. 3, 42, 44 della Costituzione) (13). 

Tribunale di Siracusa, ordinanze -di identico contenuto -n. 4 
del 25 settembre 1967, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50. 

legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
fondiarie perpetue), art. 1 e 15 (art.� 3, 41 e 42 della Costituzione 
(14). 

Tribunale di Mistretta, ordinanza 17 ottobre 1967, G. U. 27 gennaio 
1968, n. 24. 

legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
fondiarie perpetue), art. 18, secondo comma (artt. 3 e 42, secondo 
comma della Costituzione) (15). 

Tribunale di Palermo, ordinanza 20 ottobre 1967, G. U. 24 febbraio 
1968, n. 50. 

legge Trent. Alto Ad. approv. Il 15 novembre 1967 e riapprov. il 6 di\ 
cembre 1967 (Ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione del\
l'edificio sede del corpo permanente dei vigiLi del fuoco di Bolzano) 

�~rt. 127 della Costituzione). 

,,_\ 

; Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, G. U. 27 gen\ 
1968, n. 24. 

\. 

;


\ 11 dicembre 1967, 'ft. 1132 (Proroga dell'addizionale istituita con 
\primo comma, del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, 
�,_ con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142), 

\111a, nella parte in cui riserva esclusivamente allo Stato, 
\vanti dalla applicazione del decreto stesso. 

\della Regione siciliana, ricorso depositato il 10 gen. 
24 febbraio 1968, n. 50. 

_.<! reg. sicft approv. 14 dicembre 1967 (Liquidazione dell'Ente Si_,,
no per le case ai lavoratori). 

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, G. U. 
27 gennnaio 1968, n. 24. 

(13) Questione gi� proposta, per l'art. 1. dal giudice conciliatore di Alcamo con 
ordinanza.a marzo 1967, G. U. 27 maggio 1967, n. 132, e in Q,Uesta Rassegna, 1967, 
II, 108. 
(14) Questioni gi� proposte, per le altre numerose ordinanze v. in Q,uesta Rassegna, 
1967, II, 72-73, 108-109, 157-161, 238. 
13 



CONSULTAZIONI 
ACQUE PUBBLICHE 
CONSULTAZIONI 
ACQUE PUBBLICHE 
Pertinenze idrauliche -Autotutela. 

Se la tutela in via amministrativa delle pertinenze idrauliche, abusivamente 
occupate da privati, rientri nella generale competenza del Ministero 
delle Finanze sub specie di polizia di conservazione dei beni demaniali 
(n. 95). 

Rinnovo concessioni di utenza di piccol'e derivazioni. 

Se le istanze di rinnovazione di utenze di piccole derivazioni presentate 
successivamente all'originaria scadenza delle utenze medesime ma prima 
della nuova scadenza sopravvenuta a seguito della proroga disposta 
con legge 8 gennaio 1952, n. 42, debbano considerarsi tempestive (n. 96). 

AGRICOLTURA E FORESTE 

Assicurazioni infortuni in agricoltura (A.I.A.). 

Se l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali debba assolvere altri 
obblighi assicurativi oltre quelli previsti dalle disposizioni che disciplinano 
l'assicurazione infortuni in agricoltura (n. 53). 

Enti di sviluppo -Nomina dei Presidenti e costituzione dei Consigli. 

Se sia possibile dare corso, senza alcun inconveniente, alla nomina dei 
Presidenti degli Enti di Sviluppo in agricoltura anche se non si possa con


I 

temporaneamente provvedere alla ricostituzione dei Consigli degli Enti 
stessi (n. 54). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Cassa per il Mezzogiorno -Perizie di Stima. 

Se sia legittima la redazione di perizie di stima da parte dei funzionari 
dell'ANAS per lavori da eseguirsi per conto della Cassa per il Mezzogiorno 
(n. 331). 

I 


GESCAL -Contributi. 
Se l'esenzione, stabilita con l'art. 10 lett. c) della 1. 14 febbraio 
1963, n. 60, a favore dei Comuni per i contributi della Gescal, sia applicabHe 
anche a favore delle aziende municipalizzate (n. 332). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 19 

ASSICURAZIONI 

Assicurazioni infortuni in agricoltura (A.I.A.). 

Se l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali debba assolvere altri 
obblighi assicurativi oltre quelli previsti dalle disposizioni che disciplinano 
l'assicurazione infortuni in agricoltura (n. 76). 

Casellanti autostradali -Casi di assicurazione obbligatoria. 

Se l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a sensi del T.U. 30 
giugno 1965, n. 1124, sia obbligatoria per i casellanti autostradali soltanto 
quando vengano adibiti, per esigenze di servizio, ad attivit� di manutenzione 
stradale, analoga a quella dei cantonieri (n. 77). 

BORSA 

Regolamentazione della vendita ail'asta di valori affidati agli agenti di 
cambio. 

Se la vendita all'asta di valori mobiliari affidati agli agenti di cambio 
possa venire disciplinata da un regolamento ministeriale (n. 25). 

COMUNI E PROVINC'IE 

Quote di partecipazione all'IGE -Compensabilit� con debiti verso lo 
Stato. 

Se sia ammissibile la compensazione tra i crediti che i Comuni hanno 
verso lo Stato per quota di partecipazione ai proventi dell'IGE con i debiti 
degli stessi verso lo Stato specie se di natura tributaria (n. 126). 

CONTRABBANDO 

Proventi contravvenzionali. 

Se i premi di cui all'art. 144 lett. c) della legge doganale 25 settembre 
1940, n. 1424 possano erogarsi a favore di funzionari doganali (n. 42). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

Interventi e provvidenze per la ripresa economica nazionale -Proroga operata 
dall'a l. 23 dicembre 1966, n. 1142. 

Se la proroga operata dalla 1. 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente 
provvedimenti per la ripresa economica dei territori colpiti dalle 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

alluvioni dell'autunno 1966, delle disposizioni contenute nel titolo III del 

d.l. 15 marzo 1965, n. 124, concernente provvedimenti per la ripresa economica 
nazionale, debba ritenersi limitata all'ambito della 1. 1142/1966 ovvero 
debba ritenersi estesa all'intera sfera di applicazione delle disposizioni 
prorogate (n. 73). 
COSTITUZIONE 

Benefici fiscali ex l. 17 luglio 1961, n. 659 -Esclusione dei rapporti tributari 
definiti -Legittimit�. 

Se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 3 e 53 
Cost., la norma dell'art. 5 1. 17 luglio 1961, n. 659 con la quale si dispone 
che la estensione dei benefici della 1. 408/49 (legge Tupini) agli edifici 
scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, 
collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili non trova applicazione 
ai rapporti tributari gi� definiti anche se relativi a pagamenti in tutto 

o in parte non ancora effettuati (n. 48). 
Regione siciliana -Espropriazioni per opere finanziate dalla Regione 


L. 18 novembre 1964, n. 29 -Questione legittimit� costituzionale. 
Se possa ritenersi costituzionalmente illegittimo, per violazione degli 
artt. 3 e 97 Cost. l'art. 1 della 1. 18 novembre 1964, n. 29, sostitutivo 
della stima amministrativa alla perizia di cui all'art. 32 legge 25 giugno 
1865, n. 2359, per le espropriazioni connesse ad opere finanziate in tutto 
.o in parte dalla Regione (n. 49). 

I

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

GESCAL -Contributi 

I

Se l'esenzione, stabilita con l'art. 10 lett. e) della 1. 14 febbraio 

1963, n. 60 a favore dei Comuni per i contributi della Gescal, sia applica


bile anche a favore delle aziende municipalizzate (n. 203). 

I 

~ 

ELETTRICIT� ED ELETTRODOTTI 

L'attraversamento di condutture elettriche o di linee telefoniche o 
telegrafiche appartenenti a diverse Amministrazioni dello Stato, � disciplinato 
dall'art. 127 t. u. 11 dicembre 1963, n. 1775 delle Leggi sulle acque 
ed impianti elettrici, che richiede un semplice nulla osta dell'Amministrazione 
interessata, al di fuori di ogni formalit�, in vtsta delle possibili interferenze 
dell'un servizio sull'altro e .sopratutto dell'influenza generale della 
nuova linea sulle condutture elettriche e sulle linee telegrafiche o telefoniche 
preesistenti (n. 37). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 21 

ENEL -ContravvenZioni alle norme di cui alt. u. 1933/1775. 

Se .siano applicabili all'ENEL le sanzioni di cui agli art. 219 e segg. del 

t. u. sulle acque e gli impianti elettrici, in caso di violazione da parte dell'ENEL 
delle disposizioni del testo unico (n. '38). 
Rinnovo concessioni di utenza di piccole derivazioni. 

.Se le istanze di rinnovazione di utenze di piccole derivazioni presentate 
successivamente all'originaria scadenza delle utenze medesime ma prima 
della nuova scadenza sopravvenuta a seguito della proroga disposta con 

1. 8 gennaio 1952, n. 42, debbano considerarsi tempestive (n. 39). 
ENFITEUSI 

Affrancazione -L. 22 luglio 1966, n. 607 -Revisione �anone e prezzo di 
affr�ncazione. 

Se dopo l'entrata in vigore della 1. 607/1966 possa richiedersi la revisione 
del canone enfiteutico (n. 30). 

Quale sia. la natura dell'istanza di affrancazione (n. 30). 

Se possa il prezzo di affrancazione determinarsi in virt� delle disposizioni 
anteriori alla 1. 607/1966 per il fatto che l'istanza per l'affrancazione 
sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale 
ultima legge (n. 30). 

ESECUZIONE FORZATA 

Assegno di sede dei diplomatici all'estero. 

Se sia pignorabile l'assegno di sede concesso ai diplomatici italiani 
all'estero (n. 42). 

Espropriazioni immobiliari -L. n. 639/1910 -Legittimazione ad agire. 

Se le espropriazioni immobiliari per la riscossione coattiva di imposte 
indirette ed entrate patrimoniali debbano essere direttamente effettuate 
dall'Amministrazione finanziaria ovvero siano di competenza dell'Avvocatura 
deno Stato (n. 43). 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

Edilizia scolastica -Cassa per il Mezzogiorno. 

Se per la esecuzione di opere di edilizia scolastica elementare la Cassa 
per il Mezzogiorno debba avvalersi del procedimento speciale stabilito dal 

t. u. 5 febbraio 1928, n. 577 (n. 255). 

22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Malleveria prestata daH'espropriante per ottenere lo svincolo dell'indennitd 
-Ammissibilitd. 

Se, ai fini dell'art. 1 1. 3 aprile 1926, n. 686, la malleveria necessaria per 
ottenere dal Pretore lo svincolo di depositi per indennit� di espropriazione 
di valore non superi�re a L. 500.000 possa essere validamente prestata 
dall'espropriante (n. 256). 

Se la Cassa DD.PP., nel dare esecuzione ad un decreto di svincolo, sia 
tenuta avalutare la validit� della malleveria prestata, ovvero debba, senza 
propria responsabilit�, pagare nei modi indicati dal Pretore (n. 256). 

Terreni delle Regole della Magnifica Comunitd Cadorina -Trasferimento 
consensuale. 

Se per i fabbricati gi� esistenti nel comprensorio delle Regole della 
Magnifica Comunit� Cadorina e distrutti o danneggiati dall'alluvione sia 
possibile il trasferimento consensuale in altro punto del comprensorio della 
Regola (n. 257). 

Se sia possibile il trasferimento consensuale di fabbricati gi� esistenti 
fuori del comprensorio delle Regole in terreno ricadente in detto comprensorio 
qualora si tratti di fabbricati di propriet� di soggetti aventi , 
titolo a far parte delle Regole stesse (n. 257). , 

Se sia possibile, in entrambe le ipotesi di cui sopra, l'espropriazione ' 
per pubblica utilit� di terreni ricadenti nel comprensorio della Re


Il 

gola (n. 257). 

Se la espropriazione per pubblica utilit� dei terreni di cui sopra possa 
essere richiesta ed ottenuta da un privato (o per conto di esso) e se la 
successiva intestazione del terreno possa effettuarsi a nome del privato 
stesso (n. 257). 

I'J 

,' 

'

II

FALLIMENTO 

Opponibilitd della quota concordataria ai creditori esattoriali. 

Se l'esattoria sia soggetta alle norme sul concordato fallimentare e 
quindi debba accettare il pagamento del credito di imposta nella percentuale 
concordataria (n. 111). 


I 

FERROVIE 

Agevolazioni tariffarie ai familiari del titolare di concessione speciale 


Limiti. 

Se le agevolazioni tariffarie accordate alle persone di famiglia del titolare 
della concessione speciale di trasporto � C � competono solo nel caso 
di abituale convivenza delle stesse con il titolare, risultante altres� dal 
certificato anagrafico delle famiglia (n. 387). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 23 

Contratti di trasporto -Servizio cumwlativo -Clausola per l'esercizio dell'azione 
di regresso. 

Se possa essere inserita legittimamente nelle convenzioni future la 
clausola con cui venga fissato un termine di decadenza di cinque anni 
per l'esercizio dell'azione di regresso tra vettori in servizio cumulativo 

(n. 388) 
Ferrovie in concessione -Natura dei �reliquati�. 

Se i � reliquati � acquistati ai sensi dell'art. 23 1. 25 giugno 1865, 

n. 2359 sulle espropriazioni per p.u. da societ� concessionarie di servizi 
ferroviari costituiscano dipendenze della ferrovia e come tali siano �reversibili 
allo Stato ai sensi dell'art. 186 r. d. 9 maggio 1912, n. 1447 (numero 
389). 
IMPIEGO PUBBLICO. 

Ammissione -Titoli di studio conseguiti atl'estero. 

Se i titoli di studio conseguiti all'estero possano ritenersi validi ai 
fini dell'ammissione al pubblico impiego (n. 662). 

Assegno di sede dei diplomatici all'estero. 

Se sia pignorabile l'assegno . di sede concesso ai diplomatici italiani 
all'estero (n. 663). 

Dipendenti A.C.I. in possesso detla qualifica di profugo. 

Se i benefici, previsti dala l. 27 febbraio 1958, n. 130, siano applica� 
bili ai profughi dipendenti non di ruolo dell'A.C.I. (n. 664). 

Indennitd di buonuscita -Art. 13 della legge 25 novembre 1957, n. 1139. 

Se a norma dell'art. 13 della 1. 25 novembre 1957, n. 1139, l'iscritto 
al Fondo di Previdenza che venga riassunto in servizio con reiscrizione 
al predetto Fondo, abbia il diritto, sempre che tale iscrizioni risulti di 
durata non inferiore a due anni �compiuti, di conseguire nel termine del 
richiamo,� la riliquidazione dell'indennit� sulla base dell'ultima retribuzione 
anuna contributiva per il periodo complessi\ro del servizio prestato 
(n. 665). 

Personale comandato -lndennitd di missione. 

Se, in caso di personale comandato da una Amministrazione ad un'altra, 
l'indennit� per missione debba essere corrisposta dall'Amministrazione 
presso la quale detto personale presta il servizio comandato anche quando 
la missione venga effettuata presso l'Amministrazione di origine (n. 666). 

Somme dovute a titolo di risarcimento danni in bas� a sentenza -Procedura 
di recupero. 

Se per il recupero delle somme dovute, in base a sentenza di condanna, 
a titolo di risarcimento danni, dal dipendente all'Amministrazione, 



24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

questa possa avvalersi della procedura di riscossione prevista dal r. d. 14 
aprile 1910, n. 639, o del fermo amministrativo di una quota dello stipendio 
(n. 667). 

Sospensione dal servizio a seguito di denuncia penale -Morte dell'impiegato. 


Se in caso di morte dell'impiegato, sospeso cautelativamente dal servizio 
per denuncia penale, anteriore a condanna irrevocabile, con l'estinzione 
del reato ex art. 150 c. p. debba cessare ex tunc l'efficacia della 
sospensione cautelare, con la conseguenza della c6rrispondibilit� alla vedova 
degli assegni non percepiti nel periodo di sospensione (n. 668). 

lMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 

Equilibrio valutario nella coproduzione cinematografica. 


S'e le prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 19 1. 4 novembre 1965, 

n. 1213, possano considerarsi soddisfatte, nella fase transitoria di prima 
I 

applicazione, da un rilevamento degli investimenti anzich� dei trasferimenti 
valutari (n. 52). 

I 

IMPOSTA DI BOLLO 

I 

Se l'imposta di bollo sui documenti di trasporto di cui al d. 1. 7 maggio 
1948, n. 1173 e 1. 24 febbraio 1953, n. 1531 possa ritenersi assorbita 
nella tassa unica e complessiva in abbonamento di cui all'art. 1 del r. d .. 

I

5 luglio 1934, n. 1128 ancorch� non faccia carico all'Ente concessionario 

della miniera (n. 32). 

I

Cambiali estere -Caso d'uso -D. p. 25 giugno 1953, n. 452. 

~ 

Se il momento determinativo del �caso d'uso� per l'assoggettamento % 
all'imposta di bollo delle promissory-notes si verifichi all'atto della conse~= 
gna del titolo da parte della Banca all'intestatario del documento ovvero 
all'atto del ricevimento del titolo da parte della Banca (n. 33). 

I 

Opera Nazionale per gli invalidi di guerra e l'esenzione degli Enti parificati 
allo Stato agli effetti tributari. 


Se l'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra sia esente dall'imposta 
di bollo, ai sensi dell'art. 8 d. P. R. 25 giugno 1953, n. 492 (n. 34). 


I 

IMPOSTA DI REGISTRO 

I 

Agevolazioni tributarie in favore della Gescal. I 

Se le agevolazioni fiscali di cui all'art. 24, comma 3�, della 1. 23 febl 


(

braio 1949, n. 43 si applichino agli atti con cui la Gescal acquista terreni t 

sui quali ha gi� eseguito la costruzione dei propri alloggi (n. 276). 

I 

I


I 


PARTE II, CONSULTAZIONI 25 

Se nei confronti delle costruzioni Gescal sia applicabile il princ1p10 
dell'accessione immobiliare e se, pertanto, nel caso in cui la Gescal acquisti 
un terreno sul quale ha gi� eseguito la costruzione dei propri alloggi sia 
applicabile la presunzione di trasferimento delle costruzioni di cui allo 
art. 47 della legge di registro (n. 276). 

Benefici fiscali stabiliti con l.eggi reg. sic. 13 maggio 1966, nn. 8 e 9. 

Se per il disposto delle leggi regionali siciliane 13 maggio 1966, nn. 8 
e 9, il beneficio della registrazione ad aliquota ridotta debba ritenersi 
concesso solo per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di case di abitazione, 
per le quali il certificato di abitabilit� sia stato rilasciato non 
anteriormente al 1� gennaio 1966, restando soggetti alla normativa statale 
gli atti di trasferimento relativi a costruzioni dichiarate abitabili anteriormente 
a tale data (n. 277). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Assoggettabilit� dello Stato -Esclusione. 

Se lo Stato, chiamato all'eredit� per testamento o per devoluzione 
ex art. 586 c. c. sia soggetto passivo dell'imposta di successione {n. 55). 

IMPOSTA GENERALE ENTRATA 

Fiiati di cotone -Impeigo industriale. 

Se sia rimborsabile l'I.G.E. versata alla importazione su filati di cotone 
preparati per la vendita al minuto, ma destinati all'impiego industriale 
(n. 127). 

Nozione di rappresentanti ed ausiliari di commercio. 

Se i rappresentanti contemplati dall'art. 21 del Regolamento r. d. 26 
gennaio 1940, n. 10 per l'esecuzione della legge istitutiva dell'I. G. E. siano 
quelli muniti di procura o non anche qualsiasi mandatario o agente, le 
cui figure rientrano nell'ambito del successivo art. 25 dello stesso regolamento 
(n. 128). 

Quote di partecipazione all'IGE Compensabilit� con debiti verso lo 
Stato. 

Se sia ammissibile la compensazione tra i crediti che i Oomuni hanno 
verso lo Stato per quota di partecipazione ai proventi dell'IGE con i debiti 
de.gli stessi verso lo Stato specie se di natura tributaria (n. 129). 

IMPOSTE E TASSE 

Adempimento di terzo -Surrogazione nell'ipoteca ex lege 1929 n. 4. 

Se chi esegue il pagamento di un credito erariale altrui possa chiedere 
di essere surrogato nell'ipoteca iscritta dalla Finanza sui beni del debitore 
ai sensi dell'art. 26, 1. 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 462). 



26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Rimborso d'imposta iscritta a ruoro non opposta regolarmente. ;) 
.�: 
::�.� 
Se, in caso di mancato ricorso del contribuente all'Ufficio delle imposte 
contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 188 del t. u. 29 gennaio 
1958, n. 645, l'imposta diventi irretrattabilmente definitiva, qualunque sia 
la causa che avrebbe potuto legittimare il ricorso (n. 463). J 
~li 
Sopratasse -Tardivo pagamento -Interessi di mora. 
Se sulle somme dovute dai contribuenti per sopratasse accedenti a 
tasse ed imposte indirette sugli affari e sulle somme dovute dall'erario in 
restituzione di sopratasse indebitamente percette competano, in caso di 
mancato o ritardato adempimento, gli interessi moratori ex lege 26 gennaio 
1961, n. 29 (n. 464). 
INFORTUNI SUL LAVORO 
Casellanti autostradali ~ Casi di assicurazione obbligatoria. 
Se l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a sensi del t. u. 
30 giugno 1965, n. 1124, sia obbligatoria per i casellanti autostradali soltanto 
quando vengano adibiti, per esigenze di servizio, ad attivit� di manutenzione 
stradale, analoga a quella dei cantonieri (n. 48). 
LOCAZIONE DI COSE 
Immobili ad uso diverso da abitazione -Aumenti canone disposti 
Z. 21 dicembre 1960, n. 1521 -Nuovo aumento e canone base. 
dalla 
Se l'aumento del canone del 25% stabilito dall'art. 3 1. 21 dicembre 
1960, n. 1521 si applichi anche alle locazioni di cui era prevista la fine 
del regime vincolistico alla data del 30 settembre 1961 (n. 132). 
Se l'aumento del. 50% dettato dalla 1. 30 settembre 1961, n. 975 vada 
computato sul canone dovuto al 31 dicembre 1960 o su quello gi� aumentato 
del 25% e dovuto al momento dell'entrata in vigore in detta legge 
(1� ottobre 1961) (n. 132). 
NAVI 
Sinistro marittimo -Incidente di manovra. 

Se � l'incidente di manovra � rientri nel concetto di � sinistro marittimo 
� di cui all'art. 589 c. nav., con conseguente applicabilit� delle disposizioni 
degli artt. 578 e 579 c. nav., relativamente alle indagini da esperire 
da parte della Capitaneria di Porto (n. 120). 
Se l'eventuale diritto al risarcimento del danno, in caso di urto non 
tra 11avi, ma di nave contro oggetti immobili, come apparecchiature portuali, 
sia soggetto al termine prescrizionale stabilito dall'art. 487 c. nav. 
ovvero a quello generale dell'art. 2947 �C. c. (n. 120). 

�.�.�.�....}... 

PARTE II, CONSULTAZIONI 27 

OCCUPAZIONE 

Decorrenza del termine di due anni disposto per le occupazioni temporanee. 

Se, in relazione al termine biennale dell'art. 73 della 1. 25 giugno 1865, 

n. 2359, possa considerarsi legittima l'occupazione effettuata sulla base 
di un decreto prefettizio di occupazione di urgenza emesso oltre due anni 
prima (n. 4). 
PENSIONI 

Misure di sicurezza detentiva -L. 10 agosto 1950, n. 648, art. 94 -Applicabilit�. 


Se, in caso di sottoposizione a misure di sicurezza detentiva di un 
soggetto usufruente di pensione di guerra, trovi applicazione l'art. 94, 

1. 10 agosto 1950, n. 648, comportante la riduzione degli assegni (n. 123). 
Riconoscimento causa di servizio. 

Se il termine semestrale di cui all'art. 36 d. P. R. 9 maggio 1957, n. 686 
(termine di presentazione della domanda di accertamento della dipendenza 
di un'infermit� da causa di servizio) debba considerarsi ordinatorio 

o perentorio e, ove debba considerarsi perentorio, da quale data tale termine 
decorra (n. 124). 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

Indennit� di buonuscita -Art. 13 della l. 25 novembre 1957, n. 1139. 

Se a norma dell'art. 13 della 1. 21 novembre 1957, n. 1139, l'iscritto 
al Fondo di Previdenza che venga riassunto in servizio con reiscrizione 
al predetto Fondo, abbia il diritto sempre che tale iscrizione risulti di 
durata non inferiore a due anni compiuti, di conseguire nel termine del richiamo, 
la riliquidazione dell'indennit� sulla base dell'ultima retribuzione 
annua contributiva per il periodo complessivo del servizio prestato (n. 57). 

PROCEDIMENTO CIVILE 

Imp.utazione di pagamenti a titolo di provvisionale. 

Se le somme liquidate in sentenza a titolo di provvisionale nelle cause 
civili per risarcimento danni, ai sensi dell'art .278 c. p. c., debbano essere 
imputate al pagamento del capitale o degli interessi (n. 36). 

PROFESSIONI 

Esercizio saltuario di libera professione da parte di un impiegato di un 
ente pubblico -IncompatibiHt�. � 

Se le prestazioni saltuarie o isolate del dipendente di un ente pubblico 
(E.SA.) urtano contro il divieto di esercizio professionale (n. 5). 



28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

REGIONI 

Benefici fiscali stabiliti con leggi reg. sic. 13 maggio 1966 nn. 8 e 9. 

Se per il disposto delle leggi regionali siciliane 13 maggio 1966, nn. 8 
e 9, il beneficio della registrazione ad aliquota ridotta debba ritenersi 
concesso solo per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di case di abitazione, 
per le quali il certificato di abitabilit� sia stato rilasciato non 
anteriormente al 1� gennaio 1966, restando soggetti alla normativa statale 
gli atti di trasferimento relativi a costruzioni dichiarate abitabili anteriormente 
a tale data (n. 156). 

Regione siciliana -Espropriazioni per opere finanziate dalla Regione 


L. 18 novembre 1964, n. 29 -Questione legittimit� costituzionale. 
Se possa ritenersi costituzionalmente illegittim,o per violazione degli 
artt. 3 e 97 Cost., l'art. 1 della 1. 18 novembre 1964, n. 29, sostitutivo della 
stima amministrativa alla perizia di cui all'art. 32 1. 25 giugno 1865, n. 2359, 
per le espropriazioni connesse ad opere finanziate in tutto o in parte dalla 
Regione (n. 157). 

Trentino Alto-Adige -Rette ospedaliere. 

Se l'approvazione delle delibere concernenti le rette ospedaliere spetti, 
per l'ordinamento della Regione Trentino Alto-Adige, alle Giunte Provinciali 
o alla Giunta Regionale (n. 158). 

RESPONSABILIT� CIVILE 

I 

Imputazione di pagamenti a titolo di provvisionale. 

Se le somme liquidate in sentenza a titolo di provvisionale nelle cause 
civili per risarcimento danni, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., debbano essere 

I

imputate al pagamento del Capitale o degli interessi (n. 246). 

i

I

RISCOSSIONE COATTIVA 

I

Somme dovute a titolo di risarcimento danni in base a sentenza -Procedura 
di recupero. 

Se per il recupero delle somme dovute, in base a sentenza di condanna, 
a titolo di risarcimento danni, dal dipendente all'Amministrazione, 
questa possa avvalersi della procedura di riscossione prevista dal R.D. 14 
aprile 1910, n. 639, e del fermo amministrativo di una quota dello stipendio 
(n. 8). 

STRADE 

Case cantoniere -Strade classificate statali -Spettanza all'ANAS. 

Se spettino all'ANAS le case cantoniere inerenti a strade gi� provinciali, 
e classificate poi statali ai sensi della 1. 12 febbraio 1958, n. 126 (n. 70). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 29 

TRASPORTI 

Contratti di trasporto -Se�rvizio cumulativo -Clausola per l'esercizio dell'azione 
di regresso. 

Se possa essere inserita legittimamente nelle convenzioni future la 
clausola con cui venga fissato un termine di decadenza di cinque anni per 
l'esercizio dell'azione di regresso tra vettori in servizio cumulativo (n. 64). 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Recupero da parte di uno Stato aderente alla NATO delle spese ospedaliere 
erogate ad un proprio militare -Patrocinio della Avvocatura. 

Se il governo degli U.S.A. possa legittimamente pretendere di recuperare 
le spese ospedaliere erogate a favore dei propri militari, appartenenti 
alle forze della NATO, nei confronti di terzi dal cui fatto illecito 
sia derivata la necessit� di tale ricovero (n. 35). 

Se uno Stato estero (USA) anche se aderente alla NATO possa avvalersi 
del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per i giudizi in 
Italia (n. 35). 

TURISMO 

Contributo per opere ed impianti turistici. 

Se al contributo per opere od impianti turistici previsto dall'art. 7 
della 1. 15 febbraio 1962, n. 68 possano ammettersi anche le spese sostenute 
per le strutture murarie e gli impianti fissi, compreso l'acquisto del terreno 

o dell'immobile da adattare norich� le spese per l'arredamento e l'ammodernamento 
(n. 20). 
USI CIVICI 

Terreni delle Regole deUa Magnifica Comunit� Cadorina -Trasferimento 
consensuale. 

Se per i fabbricati gi6 esistenti nel comprensorio delle Regole della 
Magnifica Oomunit� Cadorina e distrutti o danneggiati dall'alluvione sia 
possibile il trasferimento consensuale in altro punto del comprensorio della 
Regola (n. 5). 

Se sia possibile il trasferimento consensuale di fabbricati gi� esistenti 
fuori del comprensorio delle Regole in terreno ricadente in detto comprensorio 
qualora si tratti di fabbricati di propriet� di soggetti aventi titolo 
a far parte delle Regole stesse (n. 5). 

Se sia possibile, in entrambe le ipotesi di cui sopra, l'espropriazione 
per pubblica utilit� di terreni ricadenti nel comprensorio della Regola 

(n. 5). 
Se la espropriazione per pubblica utilit� dei terreni di cui sopra possa 
essere richiesta ed ottenuta da un privato (o per conto di esso) e se la 
successiva intestazione del terreno possa affettuarsi a nome del privato 
stesso (n. 5). 

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NOTIZIARIO 


L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1968 
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 


Il 9 gennaio 1968 S. E. Nicola Reale, Procuratore Generale presso la 
Corte di cassazione, ha pronunciato, alla presenza delle pi� alte autorit� 
dello Stato, il discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 

Il Procuratore Generale si � dettagliatamente soffermato sull'andamento 
dei procedimenti civili e penali, indicando precisi dati statistici in relazione 
sia al tipo che al grado della giurisdizione sia alle singole materie 
portate all'esame dei giudici. Particolare attenzione � dedicata ai fenomeni 
di pi� rilevante interesse sociale, quale l'andamento delle vertenze matrimoniali 
e della criminalit�, nonch� degli attentati terroristici in Alto 
Adige e del banditismo sardo. Confortante la costatazione della netta flessione 
dei delitti di mafia, per i quali il Procuratore generale ha giustamente 
sottolineato l'opportunit� che -ferma rimanendo la necessit� di 
neutralizzare le componenti sociali del fenomeno delittuoso -non subisca 
remore di sorta l'attuale vigile ed intensa opera di repressione e prevenzione. 
Al riguardo il Procuratore generale ha avuto parole di apprezza.., 
mento per tutte le forze di Polizia, che hanno pagato pesanti tributi di 
sangue all'adempimento del loro dovere. 

Delineata cos� la situazione attuale, l'Oratore, prima di individuare 
ed esaminare le cause della crisi della giustizia, si � soffermato sul fenomeno 
della delinquenza minorile, rivolgendo altresl la sua attenzione al 
particolare settore costituito dai Tribunali per i minorenni e dalle relative 
Procure. Il Procuratore generale ha accennato alla variet� di misure, applicate 
in tale campo, le quali hanno funzione non solo punitiva, ma anche 
rieducativa, ponendo in evidenza come queste ultime richiedano un accurato 
esame � della personalit� del minore e siano per lo pi� dirette a 
sanare nell'animo dei giovani guasti dolorosi, spesso originati da carenze 
affettive ed educative, quando non derivino da proterva ed impunita 
azione corruttrice �, Nell'esercizio di tale funzione, l'attivit� dei Tribunali 
dei minorenni � resa pi� difficoltosa dall'enorme mole di lavoro che viene 
da essi svolto in conseguenza delle carenze legislative, determinate dalla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 1963, che ha eliminato la 
fa�olt� del Proc\lratore Generale di disporre nei processi con pi� imputati, 
maggiori e minori degli anni 18, che si proceda separatamente a carico 
dei primi, e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 1962, 
che ha eliminato l'altra facolt� di rimettere al Pretore reati di sua originaria 
competenza commessi dai minori, di natura contravvenzionale o di 
tenue entit�. 

La materia cos� richiede varie riforme, compresa la creazione di un 

I

apposito organico, che tenga conto del nuovo lavoro affidato ai Tribunali 

per i minorenni con la legge 431 del 1967 sulle adozioni ordinarie dei i 

minorenni. 

Ci� premesso, l'Oratore si � soffermato sulla crisi della giustizia in 

Italia, individuandone con acutezza le ragioni e proponendo soluzioni 

I 

degne della massima attenzione. 

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P;\RTE II, NOTIZIARIO 31 

Le ragioni della crisi vengono riscontrate in due direzioni essenziali: 
1) lacuna ed insufficienza dell'ordinamento; 2) disfunzioni organizzative. 

Sul primo punto il discorso del Procuratore generale mette lucidamente 
a fuoco un vasto programma legislativo, particolarmente in ordine 
alla pi� completa attuazione delle norme costituzionali, alla riforma dei 
codici penali, di alcune parti del codice civile e dell'ordinamento giudiziario, 
alla disciplina, secondo i principi costituzionali, dei rapporti tra Polizia 
ed autorit� giudiziaria (dovendosi ritenere inadeguato l'attuale sistema 
basato principalmente sull'applicazione dell'art. 220 c.p.p.), ed alla 
riforma dell'ordinameJ;J.to penitenziario e di prevenzione della delinquenza 
minorile (sollecitando l'esame del disegno di legge 14 dicembre 1965, all'uopo 
predisposto). 

Dette riforme sono state delineate ed inquadrate, richiamando l'attuazione 
di quanto contenuto nel punto 38 del programma nazionale per 
il quinquennio 1966-1970, e sottolineando l'esigenza di partire da una visione 
unitaria degli interessi pubblici, che non sia limitata a questo o a 
quel particolare interesse, i cui titolari non valutino, al giusto peso, nelle 
proprie rivendicazioni i concorrenti interessi altrui e quelli generali. 

Sul secondo punto viene sottolineata principalmente la necessit� di 

investire con organica azione legislativa ed amministrativa, coerentemente 

ai principi della programmazion,e, l'intera macchina giudiziaria. 

� forse questa la parte del discorso pi� feconda di suggerimenti e 

proposte, in cui si esprime con assoluta lucidit� la eccezionale compe


tenza e l'esperienza -nutrita nella diuturna pratica della vita giudiziaria 

-del Procuratore generale. 

Una serie di rimedi, di ,evidente utilit�, viene indicata: concentra


zione degli Uffici (ad esempio la sostituzione dei 156 giudici di sorve


glianza, uno per Tribunale, con 54 Uffici di sorveglianza, operanti nelle 

sedi dei grandi Tribunali); creazione di nuove sezioni specializzate (ad 

esempio in materia di previdenza obbligatoria); potenziamento di vari 

corpi di ausiliari del giudice, assicurando l'opera preziosa dei funzionari 

di Cancelleria e Segreteria; funzionalit� degli edifici giudiziari con la 

adeguata provvista dei moderni mezzi materiali e meccanici (seguendo lo 

esempio dell'Ufficio del Massimario, nel quale � stato installato un com


plesso meccanografico per la rapida ricerca dei precedenti). 

Ma la chiave di volta del problema viene indicata nell'esigenza di 

garantire la migliore funzionalit� della Magistratura attraverso una ri


forma in profondit� che incida sia sulla formazione professionale sia sul


l'impiego dei Magistrati. 

In questo ordine di idee, un rilievo essenziale spetta al criterio del 

reclutamento dei giovani, per i quali si prospettano varie soluzioni, come 

corsi post-universitari, indirizzi di qualificazione e specializzazione, ed un 

completo tirocinio triennale per gli uditori di nuova nomina, seguito da 

un esame per il definitivo ingresso in carriera. Viene incoraggiato nei 

Magistrati la qualificazione e la specializzazione, in modo da consentire 

loro l'approfondimento di speciali rami del diritto, che sono di� estrema 

variet� (si pensi ad esempio all'attivit� dei magistrati del Pubblico Mini


stero, dei giudici istruttori penali, dei giudici del lavoro, dei giudici mi


norili). 

Si sottolinea, quindi, l'opportunit� che -ferma rimanendo la solu


zione base adottata dalla legge n. 570 del 1966 ed in applicazione di quanto 

previsto dalla legge n. 683 del 1967 -il criterio della scelta, senza alter


native, presieda sia alla nomina dei Magistrati di legittimit�, chiamati ad 


32 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esercitare le funzioni proprie della Cassazione, sia al conferimento di funzioni 
direttive che tenga conto dell'effettivo accertamento delle attitudini 
alla guida ed alla direzione degli uffici; e si auspica, infin.e, una maggio~e 
latitudine -dei poteri del Consiglio Superiore d~lla Magis~ratu~a, .c?n?izionatamente, 
peraltro, ad un sistema di controlli a garanzia dei diritti e 
dei legittimi interessi dei singoli. . . 

In conclusione un esauriente e profondo discorso, con una analisi ampia 
e dettagliata dei vari problemi che ~ntere~sano la ?~ustizi~, l~ c~i so


luzione non potr� mancare di fornire materia ad utili 
chiunque si interessi alla vita giudiziaria in Italia. 

meditazioni per 

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