ANNO I -N. 1-2 (numero doppio) GENNAIO � FEBBRAIO 1948 RASSEGNA MENSILE DELL~AVVOCATURA DELLO-STAT-O PUBBLI<JAZIONE DI SERVIZIO 1OWR 1948 QUESTA Rassegna nasce con la finalit� di costituire un importante elemento di coesione negli sfo.rzi comuni tendenti ad assicurare il perfezionamento e lo sviluppo unita1�io dell'attivit� del nostro Istituto. Finalit� questa che ha ispirato fin dalla origine le successive riforme di struttura dell'istituzione e si impone ancor oggi con rinnovato vigore, come una quotidiana insopprimibile necessit�. Fu l'ordinamento Mantellini a segnare il primo passo su questa strada con l'istituzione del corpo degli avvocati erariali, legati allo Btato da un rapporto organico, in sostituzione dei sistemi in vigore nello Stato italiano prima della unificazione secondo i quali la difesa deWAmministrazione era affidata o a funzionari della stessa amministrazione o ad avvocati del libero foro. Fu poi l'istituto del �foro erariale� a perfezionare il nuovo sistema ed a permettere l'eliminazione anche delle ultime tracce dei vee'chi ordinamenti. Ma questi passi decisivi sulla via della unificazione organica ponevano l'esigenza della unit� funzionale (ossia del coordinamento delle azioni delle varie Avvocature, Generale e Distrettuali) divenuta man mano sempre pi� sentita con l'aumento notevole del lavoro contenzioso e cons1tltivo, determinato oltre che dall'assorbimento dell'Ufficio legale delle FF. SS., dal moltiplicarsi della attivit� dello Stato nei vari campi dell'Amministrazione. A questa esigenza si � fatto fronte, �finora, con la p'/.!lbblicazione periodica delle Relazioni e con la diramazione di �circolari e istruzioni, occasionate quasi sempre da situazioni gi� giunte a maturazione: ma questi mezzi, gi� di per s� insufficienti, si sono rilevati inadeguati negli ultimi tempi, in cui la intensa ma, molto spesso, per forza di cose, disorganica attivit� normativa del periodo bellico e post-bellico e l'opera di revisione critica delle tesi tradizionali intrapresa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, hanno fatto sorgere una serie di questioni del tutto nuove, che quasi sempre hanno riflessi di rilevante importanza economica, la cui soluzione si presenta molte volte con carattere di urgenza, s� da rendere necessario provvedere con rapidit� ad una preventiva e sistematica preparazione tecnica. L'esperienza tratta dal funzionamento del massimario ha rivelato l'entit� della lacuna ed indicato la natura dei rimedi. L'insufficienza di coordinamento, potr�, infatti, essere gradualmente eliminata mediante una intensificazione sistematica del collegamento reciproco tra il centro e la periferia, in modo da creare tra questi uno scambio frequente di informazioni e di esperienze. A tale scopo tende precipu�mente questa Rassegna: a fornire, cio�, uno strumento per ..il perfezionamento tecnico del nostro lavoro, adeguato al tempo attuale, il quale postula, anche per un Ish": -tuto come il nostro, la sostituzione di una organizzazione tecnica a metodi empirici e contingenti. Ma non solo alla surriferita esigenza pratica dovr� rispondere questo foglio, sibbene anche all'altro scopo di facilitare il perfezionamento della preparazione tecnica degli avvocati dello Stato per -2 metter li in grado �i far fronte ai nuovi compiti che all'.A.vvoc.atura si porranno in relazione alla crisi dell'ordinamento giuridico italiano e dei suoi istituti che, apertasi fin dal 25 luglio 1943, ha gi� portato a mutamenti sostanziali. La Costituzione, col creare un nuovo e pi� alto gradino nella gerarchia delk fonti normative, porr� il problema, prima quasi estraneo al nostrfJ ordinamento giuridico, del sindacato 8ulla costituzionalit� intrinseca delle singole leggi. Ma oltre tale problema, che riguarda l'attuazione del diritto, altri e molto pi� importanti se ne prospettano nel campo della formazione delle nuove norme. Dagli ordinamenti tributari allo stato giuridico degli impiegati, dal contenzioso amministrativo ai nuovi assetti legislativi regionali, dai capitolati di appalto alle norme sul trattamento di quiescenza, tutta una serie di nuovi testi legislativi dovra nel prossimo futuro essere emanata, alla cui formulazione l'Avvocatura dello Stato dovr� apportare il suo contributo. Per questo � indispensabile mantenersi sempre in contatto con la elaborazione della scienza giuridica, ed essere al corrente della impostazione di nuove tesi, delle questioni che si dibattono; in una parola, partecipare intensamente a tutte le manifestazioni dell'attivit� giuridica. Sar� soprattutto la parte dottrinale drelZa. RrLssegna che tender� al conseguimento di questo obiettivo, non sole meiUante le recensioni i1li saggi,. monagrafie e p~tbblicazioni recenti, ma anche off-rendo� la possibilita ad ogtni av.voeato di contribuire, mediante la pttbblicazione di articoli originali, al progresso degli stud!i, che intf'iPessMW il contenzioso dello Stato. Cos�, sommariamente, indieati l'origine e gli scopi della pubblicazione,. � neeessa;rio un cenno alle. sue peculiari oaratteristiehe. Si � gi� ricordato sopra il rita11da� sub�to do;l p.rotJesso dv" coordinamento unitario dell'attivit� dell'.A.vvocatura in confronto allo sviluppo� dell'a! 'lllflli.{ioazio.ne struttu'l'ale,. occorre ora acceler:are e perfezionare tale processo, ottenendo ohe l'unit� iU ind!ivizzo e il CO(Jr:dinamento dell'attivit� scatur�wa, non solo dalle ist1�uzioni emanate dagli org,ani direttiviy. ma anehe dalla collaborazione costwn.te di t~ttti gli avvocati dello Stato, attrribuendosi a�l centro il precitpuo compito della orgarnizzazione sistematica di tale collaborazione. Pm� ci� la Rassegna non sar� in aleu.n moda U'fi!{J, semplice raccolta di ordini di servizio, ma piuttosto un 1�endiconto mensile i1li iruform(J,ziani ed esp'erienze reciproche che dovr� provocare eritiche, .. osservazioni, proposte, cos� da diventare una forza viva continuamente operarnte nella nostra organizzazione tecnica. Essa, come � ovvio~ non intende sostituire i normali mezzi della preparazione tecnieo-scienti{ica (,libri, riviste, mooogra{ie). ma s.olo� vuole cnstituire una guida per un migliore orientamento nella scelta e nella utilkzazwne dei mezzi ste.ssi, riducendJJ al minimo la dispersione di energie causata dalla necessit� di ricerche individuaU. N ella misura in cui eid8{Juno continuer-w a�. 8flntirsi, eo.me semp.re, impeg,nato al migliora.mento ed. al progresso dell'Istituto, sar� garantito anehe il. miglrioramento e il progresso di questo foglio e il conseguimento degli scopi per i qUtali � sorto. NOTE D I DOTTRINA G. AzzARITI: Leggi ordinarie e leggi costituzionali nelle toro forme recenti. (� Foro It. ))' 1947, parte IV, 121). Dopo aver rilevato, in brevi cenni introduttivi, come la distinzione tra leggi ordinarie e leggi costituzionali sia stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2693 (ordinamento e attribuzioni del gran consiglio del fascismo), e come solo dopo tale legge si sia potuto parlare di sindacato giudiziario sulla costituzionalit� intrinseca o materiale delle leggi, l'A. passa ad esaminare le caratteristiche del sistema di produzione legislativa italiano dalla caduta del fascismo in poi distinguendo vari periodi. a) Dalla caduta del fascismo alla liberazione di Roma. -In questo periodo soppresso il gran consiglio del fascismo, venne di conseguenza nuovamente meno la distinzione tra leggi ordinarie e leggi costituzionali. Non vi furono per� mutamenti nel nostro sistema di produzione legislativa in quanto il governo si valse delle norme gi� esistenti che consentivano l'uso dei decretilegge. Con tali mezzi il Governo legifer� anche in materia costituzionale (soppressione del gran consiglio del fascismo e della camera dei fasci e delle corporazioni). b) Dalla liberazione di Roma alla Oostituente. Con decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, che fu l'ultimo del periodo prima esaminato, fu affidato al Governo, fino alla entrata in vigore del nuovo Parlamento, il potere di deliberare provvedimenti aventi forza di legge e fu stabilito che tali �decreti legislativi)) dovevano essere cauzionati e promulgati dal Capo dello Stato. L'A. si sofferma ad esaminare le caratteristiche di tali decreti legislativi, e dopo aver escluso che si tratti di leggi delegate -mancando in quel tempo un organo al quale sarebbe spettato in via normale il potere legislativo da delegare al Governo di decreti-legge -perch� completamente vincolati da ogni successivo esame del Parlamento ed aventi forza definitiva di per s� senza bisogno di conversione in legge -giunge alla conclusione che si tratta di veri e propri atti legislativi, cio� leggi formali, s� che il menzionato decretolegge 25 giugno 1944, n. 151, non pu� essere considerato una legge di delegazione in senso tecnico, ma una legge che attribui, sia pure temporaneamente, al Governo il potere legislativo. L'A. ritiene poi che con l'art. l del citato decreto- legge n. 151 sia stato sottratto al governo solo il potere di legiferare nella forma repubblicana o monarchica dello Stato e sulla costituzione definitiva dello Stato: all'infuori di questi due argomenti l'A. esclude che, come da taluno � stato sostenuto, tutto ci� che abbia riferimento alla <<materia costituzionale � sarebbe stato fuori del potere legislativo attribuito al Governo nel periodo in esame: di conseguenza, mentre concorda con la sentenza delle Sezioni Unite 9 luglio 1947, n. 1093 che ritenne la piena costituzio� nalit� delle norme relative alla epurazione de1 senatori, critica la sentenza delle Sezioni Unite 28 luglio 1947 che ritenne invece incostituzionale il decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 44 con il quale fu conferita efficacia di legge ai due noti decreti Gullo. c) N el periodo della Oostituente. -Con il decretolegge luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 che regola il sistema di produzione legislativa nel periodo in esame, riappare la distinzione tra leggi ordinarie e leggi costituzionali. Per le prime ilpotere di legiferare resta ancora attribuito al Governo ma tali dovranno essere notificate dal Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione. Le seconde invece, e pi� precisamente le leggi in << materia costituzionale l>, le �leggi elettorali >> e le << leggi di approvazione dei trattati internazionali )) dove-. vano essere deliberate dalla Assemblea Costituente. Per questo periodo ha quindi valore ci� che era stato sostenuto, secondo l'A., inesattamente, per il periodo precedente e ci� che il Governo non ha il potere di legiferare in materia costituzionale. All'infuori di quella per cui le leggi in materia costituzionale �sono deliberate dalla Assemblea Cost~tuente, nessuna altra disposizione � dettata circa il procedimento di formazione delle leggi stesse. Da ci� numerose incertezze per le quali le due prime leggi costituzionali hanno assunto una forma del tutto diversa. L'A. si so :l'ferma a r!cercare le ragioni di tali differenze e crede di trovarle in motivi del tutto contingenti. d) La legislazione secondo il progetto della nuovli costituzione. -Il progetto della nuova costituzione, che stabilisce che le leggi saranno promulgate, ma non sanzionate dal Capo dello Stato, conferma la distinzione tra leggi ordinarie e leggi i:�. -4 costituzionali. Secondo il progetto di costituzione queste ultime sarebbero quelle che comportano modificazioni alle norme dettate dalla Costituzione e per esse � previsto uno speciale procedimento: doppia lettura da parte del Parlamento e maggioranza qualificata. Questo sistema non sembra per� all'A. sufficiente, per essere troppo semplice e sbrigativo, a dare alle nuove norme costituzionali quel carattere di quasi intangibilit� che sarebbe necessario perch� la nostra costituzione possa veramente chiamarsi rigida. Lo studio dell'Azzariti � certo il pi� profondo tra quanti finora ne sono stati pubblicati in materia (vedi specialmente Orosa e Bodda in << Giur. It. �, 1947, 1, 2, 242 e Azzariti in ((Foro It. ))' 1948, 1, 40. Sulla vertenza che ha dato origine a queste due note, tra loro in contrasto, dovr� pronunziarsi tra breve la Oorte Suprema investita della questione con ricorso nell'interesse della legge proposto dal Procuratore generale della Oorte di appello di Torino). L'argomento della costituzionalit� intrinseca delle leggi e de~ relativo sindacato provocher�, ovviamente, numerose e complesse questioni la cui importanza sar� fondamentale, specialmente per i pratici del diritto. La Rassegna si riserva di pubblicare o recensire in ogni numero uno studio sulla materia e sollecita a tale scopo in modo speciale la collaborazione dei colleghi (articoli originali, segnalazioni di dottrina, di giurisprudenza anche dei giudioi minori, eco.). D. A. FOLIGNO: La crisi del contenzioso sul pubblico impiego. << Riv. dir. pubblico>>, 194-464, I, 180. L'A. permette una rapida ed organica ras segna della giurisprudenza formatasi dall'entrata i n vigore del c. p. c. fino al momento in cui � stato soppresso l'ordinamento sindacale e corporativo, concludendola con la indicazione schematica dei seguenti criteri distintivi che si consolidarono attraverso una faticosa elaborazione in relazione alla competenza a decidere sulle vertenze in materia di pubblico impiego: a) l'esistenza di un rapporto d'impiego con un ente pubblico -compresi quelli economici in regime di monopolio e a fortiori le aziende statali -caratterizzato dalla collaborazione e una qualunque regolamentazione di diritto pubblico, d� luogo alla competenza esclusiva delle giurisdizioni amministrative: b) se trattasi di ePti pubblici economici in regime di concorrenza -in quanto sindacalmente inquadrati -le controversie relative ai rapporti di impiego (che pur sono di natura pubblicistica) e di lavoro sono di competenza della Magistratura del lavoro in tema di diritti, e delle giurisdizioni amministrative, in tema di interessi; c) se trattasi di rapporti di lavoro non qualificabili come pubblico impiego, o di rapporti di diritto privato (come la locatio operis, il mandato, ecc.) o da prestazioni professionali occasio .nali o contingenti, le controversie relative sono di competenza dell'autorit� giudiziaria ordinaria occorrendo in sede di lavoro). Invero non solo gli impiegati o salariati di ruolo, ma anche i cosiddetti avventizi rientrano nel novero dei pubb.lJCi impiegati assoggettati alla giurisdizione amministrativa; in quanto prestano servizio con carattere di continuit� e professionalit� e sono retribuiti sul bilancio. Ne sono invece esclusi i professionisti (locatio operis) (Cons. Stato V, 5 maggio 1942, n. 385, in questa Rivista, 1942, II, 340) i mandatari in genere (v. 22 dicembre 1942, n. 702, ibid., 1932, II, 121) nonch� quei prestatori di opere che possono sfuggire alla natura impiegatizia per il loro carattere contingente e occasionale, ma che d�nno vita, come appunto dice l'art. 429, n. 4, soltanto a rapporti oggettivi di lavoro e non di impiego (Sezioni unite, 6 giugno 1942, n. 1307, cit.). Con la caduta dell'ordinamento sindacale corporativo si � aperta una vera e propria crisi del contenzioso sul pubblico impiego e sono stat rimessi in discussione princip1 che ormai si aveva motivo di ritenere solidissimi. La S.zioni unite in un primo tempo affermarono con la sentenza 22 marzo 1945, n. 193, che dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo non poteva ormai pi� applicarsi l'articolo 429, n. 3, c. p. c. Questa opinione, sottoposta a vivaci critiche, � stata successivamente ripudiata e le stesse S. U. con le sentenze n. 1089 del 1946 e 220 del 1947 hanno riaffermato la competenza piena (ex articolo 429, n. 3) del giudice del lavoro nelle controversie dei dipendenti da enti pubblici sindacalmente inquadrati identificabili con quelli che svolgono attivit� esclusivamente o prevalentemente economica (Sez. unite 5 agosto 1945, n.l076), col solo limite dell'irrevocabilit� dell'atto amministrativo. Ma la pi� grave deviazione dai principi ormai consolidatisi si � verificata in relazione alla definizione del rapporto di impiego pubblico che (con la citata sentenza n. 193 dell945) le S. U. ricolleganorigidamente all'esistenza d'un ruolo organico, cos� ripudiando i pi� cospicui risultati della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale precedente. Ed invero, non il ruolo ma l'esistenza d'una regolamentazione organica del rapporto (anche sotto forma di mero rinvio alle norme di diritto privato) costituisce il criterio distintivo fondamentale in materia di pubblico impiego, insieme con gli altri elementi della << prestabilita e presumibile durata del rapporto stesso e della incorporazione dell'attivit� del lavoratore nell'attivit� istituzionale dell'Ente >>. La grave deviazione surriferita � stata peraltro corretta con la decisione delle S. U., n. 407 del 1945, che segna un ritorno ai principi ormai tradizionali. Tuttavia anche questa ultima decisione, come la precedente n. 193, contien~.la affermazione d'un principio che potrebbe avere gravi_ C.011S!Jguenze, quello cio� della possibilit� dell'esistenza d� rapporti di impiego privato con un ente pubblico, di competenza della magistratura ordinaria. L'A. auspica che anche questo principio sia ripudiato in base alla concezione prevalentemente -5 affermatosi nella migliore dottrina �(v. per tutti: Jemolo in ccGiur. It. �, 1939, I, l, 469) per la quale non � ammissibile la figura dell'impiegato privato di enti pubblici, attesa la natura organica del rapporto che lega tali enti ai propri dipendenth Sull'argomento v. AzzARITI: Il contenzioso del pubblico impiego, in <<Foro It. �, 1946, IV, 17; LA TORRE: Il contenzioso del pubblico impiego, in <<Foro It. �, 1937, IV, l. La Corte di cassazione con le se�ntenze n. 1341, 1380 e 1459 d6l 1947 (ripor'tate infra) � ormai tornata alla giurisprudenza tradizionale. ALno M. SANDULLI: Spunti in tema di indennizzo per atti legittimi della Pubblica Amm.inistrazione. (cc Foro It. �, 1947, I, 1938. Nota a sentenza 18 maggio 1946 del Tribunale di Cagliari). Premessi alcuni richiami legislativi in tema di indennizzo per atti giuridici compiuti. dalla Pubqlica Amministrazione e ricavato da ci� la esistenza nel nuovo ordinamento giuridico di un principio generale in ordine al risarcimento del danno non antigiuridico, il S. precisa che perch� tale principio possa essere invocato � necessario che: 1� l'interesse protetto presenti le caratteristiche del diritto soggettivo perfetto; 2� esso sia stato sacrificato, ciq� vi sia stata una lesione di tale diritto; 3� al sacrificio si sia tenuti per legge; 4� che il sacrificio sia imposto nell'interesse altrui; 5� che il diritto leso sia suscettibile di valutazione patrimoniale. Il S. peraltro esclude che il suesposto principio generale si identifichi col c. d. principio digiustizia distributiva o di contribuzione che esige l'equa ripartizione tra i cittadini degli oneri derivanti dall'utile pubblico, attribuendo a tale principio un carattere metagiuridico, di politica ed etica legisla.tiva. In sostanza nel suo studio il S. finisce per confermare quella ehe � la tesi dell'Avvocatura eondivisa quasi sempre dalla Corte Suprema (v. in Relazione 1930-1941, vol. l, p. 428) e eio� che d'un indennizzopef atti legittimi della Pubbliea Amministrazione pu� parlarsi solo nei limiti delle leggi che lo rieonoscono. Non sembra infatti ehe nel nostro ordinamento giuridico vi siano esempi di leggi che impongano il saerificio d'un diritto soggettivo nell'interesse altrui senza regolare espressamente (quasi sempre in senso positivo) il problema dell'indennit�. Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di Cagliari il S. giustamente, ne pone in luee il fondamentale errore ehe � quello di essere andata a cereare in prineipi extra-giuridici le ragioni ehe giustificavano un indennizzo alla Soeiet� Elettriea Sarda, mentre tali ragioni derivavano per tabulas dalle norme vigenti sui danni di guerra; e dovevano essere fatte valere nei modi e nei limiti da tali norme previsti. La vertenza di che alla suindieata sentenza � ancora in fase di appello. F. OAPOTORTI: Incidenza di azioni belllche avversarie su rapporti giuridici interni. (cc Il Foro Penale n, 1947, 249). Il O. esamina la situazione che si � venuta a creare nel corso della ritirata dell'eser�ito tedesco, quando questo abbandonava lungo le strade beni predati in Italia, e questi beni venivano poi appresi da cittadini italiani che li convertirono in proprio profitto (il fenomeno si � verificato su larga scala nelle stazioni ferroviarie). Il C sostiene che, essendo l'ordinamento internazionale e quello interno entrambi originari ed autonomi, il primo non pu� spiegare influenze sul. secondo: nel senso che non poteva incidere sui rapporti giuridici interni. La eventuale legittimit�, sotto il profilo internazionale, dell'apprensione dei beni da parte delle forze a;rmate tedesche rende questo impossessamento suscettibile di valutazione soltanto in quanto fatto compiuto, ma quando le stesse forze armate col loro comportamento, fanno ces~ sare il fatto stesso (impossessamento), i beni di cui trattasi non diventano per questo 1�es nullius, s� che a ciascuno fosse lecito appropriarsene. I cittadini italiani che di quelle merci si impossessarono in nome proprio commisero furto (o saccheggio a seconda del caso); mentre se all'apprensione furono quasi sollecitati dall'autorit� -come pare talvolta sia avvenuto con lo scopo di porre in salvo le merci -l'apprensione stessa non poteva avvenire che nomine alieno: con le conseguenze che coloro che convertirono in proprio profitto quei beni hanno commesso appropriazione indebita. La questione � di rilevante importanza ed ha molti punti di eontatto con altra aneora pi� importante per l'Avvocatura dello Stato. Come � noto, infatti, sono in corso vertenze con detentori di beni appartene�ati all'Amministrazione italiana, preda ti dalle truppe tedesehe e poi da queste venduti a eittadini italiani, i quali pretendono di esserne divenuti proprietari. Presso l'Avvoeatura generale � in via di elaborazione la linea di eondotta eomune da seguire in ordine alle vertenze stesse, alla quale elaborazione si attende il eontributo di tutti i eolleg hi. A. B. BERLIRI: Nota a decisione 11 giugno 1947 della Comm. Prov. Imposte di Ancona. (� Foro It. �, 1948, III, 19). La decisione annotata, in contrasto con la costante giurisprudenza della O. S., nega che la solidariet� dei contraenti nel pagamento dell'imposta di registro determini la loro reciproca rappresentanza processuale. Il B. fa adesione alla pronuncia, osservando che il vigente codice civile ha disciplinato, modi-ficandola profondamente, la materia della solidariet� passiva, e richiama in particolare l'articolo 1306 c. c. che disciplina il problema della opponibilit� della sentenza ottenuta nei confronti 6 di un debitore agli altri condebitori solidali, negandola. Viene meno, quindi, la reciproca rappresentanza processuale, non soltanto nella fase contenziosa, ma anche, a maggior ragione, nella fase di accertamento; ne consegue che, notificato ad un contribuente avviso di accertamento, non opposto, non pu� la Finanza ritenere definitivo tale accertamento nei confronti anche di altro contribuente che pur sia tenuto in solido col primo al pagamento dell'imposta. La tesi del Berliri � in contrasto oon la giurisprudenza anche recentissima dellq, Oorte Suprema v. Oorte di cass. 22 maggio 1946 in Massime del Registro 1947, p. 35. In tale sentenza la Oorte si richiama, per riafjermare la tesi della reciproca rappresentanza processuale dei coobbligati solidali al pagamento del tributo, al �carattere peculiare della solidariet� tributarifl derivante dall'unit� oggettiva e dalla natura pubblioistioa del rapporto d'imposta �. Detta sentenza, contrariamente a quanto afferma il B. nella sua nota, tiene conto anche delle nuove norme in materia di solidariet� contenute nel vigente codice oivile. La questione, di evidente importanza, merita peraltro uno studio pi� approfondito. O. ZAPPULLI: Il provvedimento di sospmstone del I' ...tt.J impugnato inn_nzi al Consiglio di Str.to (� Riv. Dir. Pubblico n, 1943, II, 390). Con sentenza. 20 marzo 1943, n. 649, la Corte di tassazione a Sezioni Unite ha ritenuto: a) che la decisione del Consiglio di Stato sulla domanda di sospensi�ne dell'esecuzione dell'atto impugnato ha carattere giurisdizionale, e presuppone quindi il potere di ha cono scere del ricorso anche nel merito; b) che conseguentemente, emessa pronuncia sulla domanda di sospensione, si formi un giudicato implicito sulla giurisdizione del Consiglio di Stato; o) che pertanto, ove non si impugni immediatamente la pronuncia sulla sospensione per assoluto difetto di giurisdizione, tale eccezione resta preclusa in sede di decisione sul merito del ricorso. Lo Z. annotando tal� sentenza ��tralascia il punto sub-o) che degli altri due non � che un corollario, osserva, circa il carattere giurisdizionale o meno del provvedimento di sospensione, che questo ha la natura giuridica di una misura cautelare, predisposta oltre che nell'interesse dei litiganti, anche di quello superiore dell'amministrazione della giustizia, risolvendo provvisoriamente un contrasto di interessi fra le parti. Esso fa parte dell'iter processuale che sboccher� poi nella decisione definitiva, si svolge in contradittorio fra le parti, � emesso dal Collegio: dal complesso di questi dati trae lo Z. il convincimento che il provvedimento in esame non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Quanto alla massima affermata sub-b) dalla Oort� Suprema, lo Z. fa ad essa adesione con qualche riserva, Ritiene che si possa parlare di giudicato implicito sulla giurisdizione del Consiglio di Stato, argomentando dal fatto che il regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1672 portava una modifica al l'art. 39 del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato, con cui si stabiliva che la reiezione della domanda di sospensione per ragioni di rito o comunque di carattere pregiudiziale attinenti al ricorso non "pregiudicavano la discussione e la decisione di quelle stesse questioni al momento dell'esame del ricorso principale. Ma tale modifica non fu approvata in sede di conversione in legge del predetto regio decreto-legge; dal che lo Z. trae la conseguenza che il legislatore eliminando questa esplicita disposizione, abbia voluto prendere senz'altro posizione nel senso opposto che � poi quello della annotata sentenza. Sull'argomento vedi in senso oont1�ario Roooo F. Il rimedio della sospensione dell'esecuzione degli atti e provvedimenti amministrativi impiugnati dinanzi al Oonsiglio di Stato, in Scritti giuridici in onore di S. Romano, vol. II,.p. 515. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CASSAZIONE -Eccesso di potere -Decisioni di Giurisdizione speciale c Impugnabilit�, (Sent. n. 1117-47, Sez. Unite --Casentini contro Comune Roma). �� .Anche dopo l'entrata in vigore del vigente codice di procedura civile la impugnabilit� delle decisioni delle Giurisdizioni speciali � regolata dalle leggi preesistenti e particolari a ciascuna di esse. Giurisprudenza consolidata. n valore della massima si estende al termine per ricorrere in Cassazione, fissato in via genrrale dall'art. 325 c. p. c., 2o comma. CASSAZIONE --Notifica del ricorso all'Amministra zione statale. �(Sentenza n. 1191-47, Sez. I -Mini stero finanze contro Compagnia Cofa) . .Anche sotto l'impero del vigente codice di procedura civile, � inammissibile il ricorso per Cassazione notificato alla P. A. presso un Ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato. E' cos� riconfermata la. ooRtante giurisprudenza in materia, correggendosi definitivamente la deviazione costituita dalla sentenza della Cassazione di Brescia 11 dicembre 1944 (vedi in << Giur. It. �, 1945, 1, 1, 25). COMPETENZA -Leggi nuove sulla competenza -Ap plicazione immediata. (Sent. n. 1382-47, Sez. Unite Cranata contro Flagello). Il principio d'ordine processuale della perpetuatio jurisdictionis quale applicazione della. regola generale sancita nell'art. 11 delle preleggi, per cui la legge non dispone che per l 'avvenire e non ha effetto retroattivo, non trova applicazione quando una nuova legge toglie al giudice ordinario talune attribuzioni per trasferirle ad un organo speciale, senza dettare norme transitorie per le cause in corso. In si:ffatte ipoteRi il principio della applicazione immediata della nuova norma di competenza prevale e si sostituisce all'altro della perpetuatio, con l'effetto che il giudice, che si trova comunque gi� investito della causa, non pu� che rimetterla. alla cognizione dell'apposito organo all'uopo istituito. A ci� non sono di ostacolo n� l'art. 5 c. p. c., ove ;l principio della perpetuatio � ribadito, n� l'a.rt. 230 della disposizione transitoria pel nuovo codice di procedura civile. Oh�, mentre il primo ha soltanto riguardo al mutamento dello stato di fatto esistente al momento della domanda e non pure al mutamento delle norme di competenza; il secondo ha funzione limitata per regolare soltanto le situazioni proc�ssua.Ji intel'temporali fra il codice abrogato ed il nuovo codice di rito civile e non opera come regola generale di comune applicazione in ogni caso di sopravvenuto mutamento dolle norme di competenza, per effetto di leggi speciali. La stessa 0 . .8., Hezioni Unite Penali, oon sentenza 23 novembre 1946. in <<Foro lt. �, 1947, II, 33 ha ritenuto che gli atti istruttori compiuti �al giudice incompetente sono validi quando una norma sopravvfnuta abbia attribuito allo stesso giudice la competenza. COMPROMESSO ED ARBITRI -Collegi arbitrali obbligatori -Previsti nei capitolati generali di appalto delle O. P. -Natura. (Sent. n. 1479-47, Sez. I-Mini� stero dei trasporti contro Compagnia Generale Lavori Servizi Pubblici). I Collegi arbitrali obbligatori previsti dai capitolati generali per gli appalti delle opere pubbHche non costituiscono giurisdizione speciale. .Su questo p'll!;bto ormai la giurisprudenza della 0 . .8. � costante. Non deve confondersi per� la questio �IW della natura giurisdizionale dei collegi arbitrali con quella del va.lore giuridico dei capitolati, ai quali la Cassazione ha finora sempre attribuito carattere normativa (v. da ultimo O. Oass. 19 febbraio 1946, in ((Foro .Amm. �, 1946, II, 46). Una affermazione incidentale in senso oontrario � contenuta nella sentenza delle .S. U., n. 579-47 in causa De Filpo o. Alto Commissariato per le sanzioni o. il fascismo, ma essendo essa irrilevante ai fini della decisione non pu� ritenersi abbia inteso modificare la giurisprudenza oostante sopra indioata. DEMANIO-Sdemanializzazione-Dichiarazione relativa -Carattere dichiarativo. (Sfmt. n. 1718-47, Sez. II -Ministero dei lavori pubblici contro Cmciani). La dichiarazione dell'autorit� aniininistrativa di un passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, prevista dall'art. 829 c. c. ha carattere semplicemente dichiarativo e non oostitutivo , quando non si tratti di demanio marittimo, regolato dall'art. 35 c.m. La, sclassifica zione dei beni demaniali si verifica sin da quando l'autorit� compia atti incompatibili con la volont� di conservare il carattere demaniale dei beni. La questione � tutt'altro ohe paoifioa; sull'argomento: Commentario al Codice Civile (D'Amelio ed altri), Libro della Propriet�, p. 115 ed autori ivi oitati. Come � noto la norma dell'art. 829 o.o. '1'/,on era oonte'fl,uta nel o.o. del 1865. GIURISDIZIONI SPECIALI -Competenza -Questioni da esaminarsi necessariamente ai fini della decisione del rapporto controverso. (R�mt. n. 1117-47,Sez. Unite -Roche, Pref. Milano, Soc. Alterio). La competenza di un organo giurisdizionale si estende, salvo diversa disposizione di legge, ad ogni questione che si presenti nel processo, e la cui soluzione serva come l'elemento necessario per la decisione sul rap.porto controverso. Sul potere delle giurisdizioni speciali di decidere le questioni pregiudiziali v. da ultimo Satta: Nuove riflessioni sugli accertamenti incidenti, in � Foro It. �, 1948, I, 64. GUERRA -Danni di guerra -Commissioni per il risarcimento -Natura di organi giurisdizionali speciali. (Sent. n. 1381-47, Sez. Unite -Peluffo contro Ufficio imposte Savona). Gli Uffici distrettuali e le Commissioni compartimentali competenti a pronunziare sull'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (Legge 26 ottobre 1940, n. 1543) sono organi giurisdizionali speciali). La sentenza � in oo'fl,trasto eo'fl, la giurisprude'fl,za del Oo'fl,siglio di_ Stato (v. da ultimo deo. n. 230-47 del 5 luglio 1947, rio. Mannino, in << Foro It. >> 1947, III, 113. IMPIEGO PUBBLICO -Competenza -Art 429, n. 3 Soppressione della organizzazione sindacale -Rapporto posto dalle parti sotto la disciplina del R. decreto 13 novembre 1924 -Natura pubblica del rapporto -Diversa definizione delle parti -Manifestazione di volont� dell'ente pubblico che abbia attinenza col rapporto di impiego -Insindacabilit� del magistrato ordinario -Ente pubblico -Ufficio controllo formaggi. (Sent. n. 1459-47, Sez. Unite -Uff. contr. formaggi contro Zeni). a) L'art. 429, n. 3 c. p. c. non pu� considerarsi tacitamente abrogato con la soppressione della organizzazione sindacale; b) Il carattere avventizio del prestatore di opere e l'essere stato un rapporto di pubblico impiego posto dalle parti sotto la disciplina del R. decreto 13 novembre 1924, n. 1825, non valgono da soli a sottrarre la controversia nascell>te dallo stesso rapporto alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. o) Il rapporto d'impiego posto in essere da un'ente pubblico nell'esercizio di un'attivit� meramente pubblica � un rapporto d'impiego pubblico anche se le parti lo abbiano diversamente definito o considerato. d) Costituisce atto amministrativo insindacabile dal magistrato ordinario qualsiasi manife 8 stazione di volont� dell'ente pubblico che abbia attinenza con un rapporto di pubblico impiego e venga impugnata. e) Il rapporto di impiego posti in essere dall'Ufficio controllo formaggi, c(Le � U'flt orga'}'bo statale alle dirette dipendenze del Ministero per l'agricoltura, sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. La sentenza segna un deoiso ritorno della Corte Suprema alla giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore del o.p.o. e fino alla soppressione dell'ordinamento sindacale e oorporativo (v. sopra Foligno: La crisi del contenzioso del pubblico impiego). L'altro punto notevole della sentenza � costituito dalla presa di posizione della O.S. in ordine alla natura di organo statale dell' Uffioio controllo formaggi, questione tuttora controversa. Gli argomenti adottati per rioonosoere tale natura all' UOOF valgono evidentemente ano~e per tutti gli organi consimili eome ad es. UOEF.A.P, eoo. IMPOSTE E TASSE -Competenza giudiziaria -Collegiale -Presupposti. (Sent. n. 1477-47, Sez. I Sauro -Esattoria imp. Gioia del Colle). .A far sorgere la competenza esclusiva del giudice collegiale prevista, in materia d'imposte, dall'art. 9 c.p.c. occorre una controversia la quale investa la spettanza o l'imposizione del tributo op l pure le forme o i privilegi di eseouzione. V. dottrina Trsoro, Principi di diritto tributario p. 425; Giannini: Istituzioni, p. 198 (n); v. O. O. 9 giugno 1941, in � Rep. Foro It. �, 1941,sol270, n. 95; O. O. 13 maggio 1942, in � Rep. Foro It. n, 1942, ool. 257, n. 124. LEGGI-DECRETI -REGOLAMENTI -AbrogazioneFacolt� di modificare qualunque legge precedente. (Sent. n. 1342-47, Sez. Unite -Candia contro Comune Maida). Nel sistema �costituzionale del nostro ordinamento giuridico (a tipo flessibile) � finora consentito che qualunque legge possa essere modificata o abrogata da una legge successiva che sia formalmente costituzionale. Costituzionalit� formale � oonoetto distinto da costituzionalit� intrinseoa e materiale; � formalmente costituzionale ogni legge emanata da organi ohe abbiano potest� legislativa quindi anohe dal governo, a sPnsi dei decreti leg'ge 27 luglio 1944, n. 151 e 16 marzo 1946, n. 38. In questo senso la suesposta massima � contraria alla ormai famosa sentenza della O.S. oiroa l'inoostituzionalit� del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 44 (vedi in �Foro It. �, 1947, I, 545). IMPOSTE E T ASSE -Imposte e tasse comunali e provinciali -Contributo di fognatura -Imposizione alle amministrazioni dello Stato per immobili del patrimonio indisponibile. (Sent. n. 1219-47-Ferrovie dello-Stato contro Comune di Milano). I comuni, ai quali la norma transitoria del R. decreto 2 marzo 1933, n. 322, accorda la facolt� di continuare a riscuotere il contributo di fogna -9 tura, possono imporre questo tributo speciale anche all'.Amministrazione dello Stato per immobili appartenenti al patrimonio indisponibile (nella specie edifici adibiti a sede di ufficio delle Ferrovie dello Stato), in quanto il contributo di fognatura non � incompatibile con la destinazione del bene al pubblico servizio reso dal comune in vantaggio di uno stabile che solo per la destinazione si differenzia dagli altri beni patrimoniali dello Stato. Sulla delieata questione relati~,a alla figura dello Stato quale soggetto passivo d'imposta non pu� ritenersi ehe la suindioata sentenza abbia detto una parola definitiva. Trattasi in fondo d'una deeisione di specie e che non in~1este il problema fondarnentale (v. in proposito � Relaz. 1930-1941 >> 1 vol. II, p. 42 e segg.; Tesauro: Principi di diritto tributario, p. 125; &oca: Gli enti pubblici impositori, cee., in �Riv. It. di Diritto .finanziario ))' 1937, I, 299 e segg.; Id.: Se lo Stato sia normalmente sottoposto ai tributi locali, �Riv. Dir. fin. e Scienza delle finanze))' 1937, II, 250; Ingrosso: Se lo Stato possa essere soggetto passivo d'imposta, <<Foro I t. ))' 1938, I,499). La questione � particolarmente aeuta in relazione al contributo per raee�lta immondizi� imposto allo Stato per le caserme. PROCEDIMENTO CIVILE-Rappresentanza proces suale e sostanziale -Amministrazione dello Stato - Difettp di capacit� a stare in giudizio -Nullit� insa nabile -T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sull'avvocatura dello Stato, art. 1, 11, 52. (Sent,. n. 1127-47, Sez. I Finanza Messina contro Signorelli). Se la personalit� dello Stato � unica, tuttavia, per il raggiungim�nto dei suoi fini molteplici, il sistema delle nostre leggi riconosce a ciascuno dei dicasteri e delle amministrazioni autonome dello Stato una propria individualit� giuridica, cio� nella sfera delle sue attribuzioni, la capacit� di amministrare, di contrattare, di compiere in genere atti o negozi giuridici (capacit� giuridica) e quindi anche la capacit� d'esser parte nei giudizi relativi (capacit� d'essere soggetto di rapporti processuali). In dipendenza del riconoscimento di questa capacit� giuridica ad ogni Ministero ed .Ammini strazione autonoma dello Stato la� legge designa l'organo che ha capacit� di stare in giudizio, cio� di compiere atti processuali con effetti giuridici, per il Ministero o .Amministrazione pubblica auto noma (capacit� di agire in giudizio, legitimatio ad proeessum ). L'Avvocatura dello Stato, invece, � solo l'or gano destinatario della consegna delle citazioni e nel giudizio esercita il jus postolandi cio� la rap presentanza o la difesa processuale, pari a quella d'ogni procuratore ed avvocato. Pertanto se il giudizio fu istituito nei confronti di un organo che non ha la rappresentanza giudi ziale dell'Amministrazione dello Stato convenuta, la vocatio in jus, anche se.fatta mediante citazione notificata all'Avvocatura dello Stato, � affetta da nullit� insanabile, come quella che attiene al contenuto e alla sostanza dell'atto e non al modo della notificazione; e perci� il rapporto processuale non si costituisce validamente. V. sulla questione �Relaz. I930-1941 ))' '!Jol. II, p. 753 e segg. La sentenza � conforrne alla tesi sempre sostenuta dall'Avvocatura. Il Tribunale di Napoli eon sentenza 26 giugno 1946 in eausa Adinolfi contro Guardia di Finanza seguendo la tesi di eui alla massima sopra riferita ha affermato ehe il Comandante la Legione G .F. non � legittimato passivamente a stare in giudizio per la Guardia di Finanza. La Corte di Appello di Palermo eon sentenza 1� febbraio 1946 in causa Bruno contro Legione CC. di Palermo, ha affermato ehe il Comandante di Legione di Carabinieri non � legittimato passivamente a stare in giudizio per i carabinieri, spettando tale legittimazione o al Ministero della guerra o a quello dell'interno. REQUISIZIONE -Danni a beni non requisiti prodotti da militari -Costituiscono danni di guerra -Competenza. (Sent. 1727-47, Sez. Unite -USAI contro Ministeri guerra e interno). Costituiscono danni di guerra ai sensi dell'arti colo 2 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e rientrano :o.ella competenza degli organi finanziari indi.-,ati nella legge medesima, i danni a beni non requisiti prodotti da militari di reparti di truppe in occasione della temporanea dimora in un dato luogo, richiesta dalle esigenze della difesa territoriale durante lo stato di guerra. Come � noto, l'art. 2 suindicato � stato sostituito col d.l.C.p.s. 6 settembre 1946, n. 226, il quale amplia fortemente il coneetto di danni di guerra. V. poi la massima riportata in questa raccolta circa la natura giurisdizionale degli organi competenti a pronunciare in materia di danni di guerra. TASSA DI REGISTRO -Atti non registrati -R. decreto- legge 1941 -Mancata registrazione per colpa o dolo di uno dei contraenti-Danni. (Sent. n. 1208-47, Sez. II -Petricca contro Miccini). Nell'ipotesi di dichiarazione di nullit� della scrittura privata non registrata, nel termine perentorio stabilito dal R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, quando la mancata registrazione o la mancata redazione del contratto definitivo di vendita non sia avvenuta per colpa o dolo di uno dei contraenti, l'altro contraente non colpevole pu� agire per il risarcimento di tutti i danni compresi quelli relativi al mancato acquisto. Sulla irretroattivit� del decreto-legge 20 marzo anno 1945, n. 212 che abroga il decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 la giurisprudenza della C.S. � ormai costante (v. da ultimo sent. n. 1543-47 in << Massimario Foro It. >>1 1947, col. 344). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -ARAR -Azienda statale -Rappresentanza giudiziale. ('ri-ib. Roma, Sez. I, 28 aprile 1947 -Palescandalo -ARAR). - L'ARAR � un'azienda autonoma statale. Essa �, ai sensi dell'art. l, T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura -10 dello Stato e nei suoi confronti si applicano le norme sul foro della P .A. e sulle notificazioni ad Amministrazioni statali (artt. 25, 144 c.p.c., 11 e 12 T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611). La sentenza, che non � stata impugnata, ha aderito pienamente alla tesi dell'Avvocatura. AUTOVEICOLI -Requisizione da parte degli alleati Derequisizione -Domanda di restituzione. (Tribunale Roma, Sez. I, 19 agosto 1947 -Mormino contro ENDSI). L'A.G. ordinaria � incompetente a giudicare sulla domanda di restituzione proposta dal proprietario d'un autoveicolo gi� requisito dagli alleati e successivamente derequisito da questi nelle forme di cui al decreto-legge Io febbraio 1945, n. 46 e detenuto anche senza titolo da organi dell'Amminil! ltrazione italiana. La competenza a giudicare su tale domanda spetta ai Comitati giurisdizionali di che al regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. I princip~ affermati nella sente�aza sembrano � applicabili anche al caso di domanda di restituzione � proposta in relazione a beni requisiti in forza del regio decreto 18 agosto 1940, n. 17 41 e non ancora restituiti dall'Amministrazione requirente, malgrado il decreto-legge 26 aprile 1947, n. 264. In fondo i princip~ stessi non sono che una applicazione della norma che vieta all'A.G. di revocare o annullare o comunque emanare atti amministrativi. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Potest� legi~ slativa delegata al governo -Decreto legislativo di espropriazione-Costituzionalit�. (Trib. Roma, Sez. I, . 26 gennaio 1947 -Demidoff contro Ministero delle fiinanze). a) Il decreto-legge �luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale il Governo si autodeleg� la podest� legislativa, � pienamente legittimo, non perch� fondato sull'ordinamento costituzionale preesistente, ma perch� derivatod allo stato di necessit� (conseguente il crollo dell'apparato statale fascista), e successivamente appoggiato dal consenso popolare. b) In forza di tale autodelega il Governo pu� legiferare in tutte le materie, meno che in quelle costituzionali. c) Non viola il principio costituzionale della inviolabilit� della propriet� privata un decreto legislativo che espropri una villa contro indennit�. La sentenza, notevole per precisione di concetti giuridici, ha soprattutto il pregio di affrontare in pieno il problema della legittimit� dell'ordinamento giuridico italiano dalla caduta del governo fascista fino alla nuova costituzione, identificando il fondamento di tale legittimit� nello stato di necessit� e cio� praticamente nel principio che � alla base della rivol'ltzione, inte.~a come fatto giuridico. Lrr, senten.za ria.fferma poi il principio (vecchio ma sottoposto a recenti attacchi) che il concetto d'inviolabilit� della propriet� pnvata deve intendersi limitato dalla possibilit� di cofbiJertire, per esigenze di pubblico interesse, in moneta qualsiasi bene oggetto del diritto di propriet� medesimo. RASSEG�NA DI LEGISLAZIONE l l PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLIO.A.ZIONE SULLA. � GAZZETTA. UFFICIALE � 1947 I. o, L. C. P. S. 5-9-1947, n. 1173 (G. U., n. 255, supp. ord.): Modificazioni all'imposta di negoziazione. Le norme del presente decreto sostituiscono, a decorrere dal 1� gennaio 1947 quelle del R. D. L. 15-12-1938, n. 1975 e successive modificazioni (D. L. L. 25-5-1945, n. 301, D. L. L. 4-5-1946, n. 420). II. Legge costituzionale 3-11-1947, n. 3 (G. U., n. 256): Soppressione del Senato e determinazione della posi zione giuridica dei suoi componenti (il Senato aveva gi� cessato dalle sue funzioni con D. L. P. 24-6-1946, n. 48). III. D. L. C. P. S. 5-10-1947, n. 1176 (G. U., n. 256.Jffodificazioni alle legge 17-7-1942, n. 907 sul Monopolio del sale e dei tabacchi. -Vengono sostituiti alcuni articoli della legge n. 907, demandandosi �,,,,. tra l'altro la determinazione del prezzo del sale, destinato ad uso commestibile, a provvedimento del Capo dello Stato, e quella del prezzo del sale destinato ad uso industriale a provvedimento del Ministero delle finanze. IV. D. L. C. P. S. 5-10-1947, n. 1208 (G. U., n. 262): Aumento delle pene e sanzioni pecuniarie comminate. da leggi tributarie e finanziarie. -Il decreto adegua le pene pecunarie per i reati finanziari, sulla linea di quanto disposto dal D. L. 5-10-1945, n. 679 per tutti gli altri reati (vedi anche D. L. 24-4-1946, n. 401). V. D. L. C. P. S. 18-10-1947, n. 1223 (G. U., n. 264): Modifiche ed aggiunte al D. L. L. 23-11-1945 n. 793, riguardante norme per la gestione dell'ARAR. L'ARAR � regolata dai seguenti decreti: 1o D. L. L . .29-10-1945, n. 683; 2� D. L. L. 23-11-1945, n. 793; 3� D. L. L. 22-12-1945, n. 824; 4o D. L ..L. 6-2-1946, n. 231; 5�D. L. C. P. S. 28-2-1947, n. 119; 6� D. L. C. P. S. 28-2-1947, n. 120 (questi ultimi due decreti portano titoli errati). VI. D. L. C. p;S. 21-10-1947, n. 1150 (G. U., n. 269): Aumento delle sanzioni peCunarie in materia penale. Il decreto non si applica ai reati previsti dalle leggi tributarie e fip.anziarie. VII. D. L. C. P. S. 26�10�1947, n. 1252 (G. U., n. 269): Disposizioni speciali in materia penale. \ VIII. D. L. C. P. S. 1�10�1947, n. 1277 (G. U., n. 273): Proroga al 1� luglio 1948 del D. L. L. 1-11-1946, n. 89 concernente l'indennit� dei testimoni in materia civile e penale. IX. D. L. C. P. S. 1�10�1947, n. 1278 (G. U., n. 273): Idem per quanto riguarda consulenti tecnici, interpreti, ecc. X. Legge 11-11�1947, n. 1317 (G. U., n. 278): Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato. Pu� sorgere questione relativamente alla rappresentanza giudiziale delle �forze della liberazione �, (art. 290 c. p. v., c. p. )in caso di costituzione di parte civile. XI. Legge 16�11-1947, n. 1318 (G. U., n. 278): Revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento. XII. D. L. C. P. S. 9�10�1947, n. 1320 (G. U., n. 278): Approvazione dello scamb.io di lettere e relativo annesso tra il Ministro degli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti, sullo status delle FF. AA. degli Stati Uniti in Italia nel periodo dei novanta giorni successivi all'entrata in vigore del Trattato di pace. -In relazione al suddetto periodo debbono considerarsi in vigore le norme del D. L. L. 2-5-1946, n. 451. XIII. D. L C. P. S. 29�9�1947, n. 1327 (G. U., n. 279): Idem. idem, per le FF. AA. britanniche. xiv: o. L. c. p, s. 27�11�1947, n. 1330 (G. u., n. 279:) Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato (v. D. L. 8-5-1946, n. 428). XV. D. L. C. p, S. 20�11�1947, n. 1338 (G. U., n. 280): Esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi (e nei quali siano stati soppressi i Commissariati degli alloggi) (v. D. L. 18-10�1946, n. 290). XVI. D. L. C,'p, S. 3�10�1947, n. 1366 (G. U., n. 285): Modificazioni alle disposizioni del D. L. L. 6-2-1946, n. 103 in materia di cessione di stipendi e salari dei dipendenti della P. A. (v. T. U. 5-6-1941, n. 874)� -12 XVII. D. L. C. P. S. 12�10�1947, n. 1384 (G. U., n. 287): Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Opera Nazionale Orfani di guerra. XVIII. D. L. C. P. S. 8�11-1947, n. 1417 (G. u.:n. 293): Disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicit� affine. -Detta norme generali in materia (v. T. U. 15-10-1925, n. 2578 e R. D. 14-6-1928, n. 1399). XIX. D. L. C. P. S. 28�11�1947, n. 1430 (G. U., n. 295): Esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze a.Ueate ed associate firmato a Parigi il 10-2-1947. -Il Trattato � entrato in vigore dal punto di vista internazionale il 16-9-1947. � stato pubblicato in supplemento ordinario con il testo integrale in lingua inglese e italiana. Notevoli la parte settima e gli allegati XV, XVI e XVII. I provvedimenti di favore ivi previsti per i cittadini delle N. U. sono peraltro subordinati all'emanazione di appositi decreti legislativi (v. per la riferibilit� alla data in cui viene data esecuzione al Trattato il D. L. 19-9-1947, n. 890). XX. Costituzione della Repubblica Italiana (G. U., n. 298). XXI. D. L. C. P. S. 17�12-47, n. 1444 (G. U., n. 300): Proroga dei termini di prescrizione e decadenza nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per la applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte dirette. XXII. D. L. C. P. S. 23-12-1947, n. 1461 (G. U., n. 301, suppl. ord.): Proroga delle locazioni di immobili urbani e sfrati (v. D. L.� L. 12-10-1945, n. 669; D. L. C. P. S. 6-12-1946, n. 428; D. L. C. P. S. 27 febbraio 1947, n. 39). XXIII D. L. C. P. S. 23-12�1947, n. 1464 (G. U., suppl. ord.): Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di imposte indirette e tasse sugli affari. 1948 I. D. L. C. P. S. 6-12-1947, n. 1501 (G. U., n. 7): Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche. -,-V. per i precedenti: 1� R. D. L. 21-6-1938, n. 1296; 2� L. 9-7-1940, n. 1137; 30 L. 19-1-1942, n. 142; 4� L. 18-10-1942, n. 1435; 5� L. 6-2-1943, n. 144; 6o R. D. 25-3-1943, n. 145; 7� D. L. L. 5-4-1945, n. 192; 8" D. L. L. 5-4-1946, n. 226; 9� D. L. C. P. S. 23-11-1946, n. 463 (1). (l) I. -Mentre per la disciplina dei prezzi dei contratti di fornitura resta ancora in vigore il decreto-legge 13 giugno 1940, n. 901, con decreto 6 dicembre 1947, n. 1501, sono state emanate nuove disposizioni in materia di revisione dei prezzi degli appalti delle opere pubbliche in sostituzione di tutte le precedenti che cessano di aver vigore (art. 10). La revisione � ammessa per tutti i lavori relativi ad opere pubbliche -e la disposizione precisa �da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni o dalle aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle Province, di Comuni e degli altri enti pubblici" come del resto risultava dall'art. 7 del decreto-legge 1938 -di qualunque durata sempre come facolt� dell'Amministrazione sia in aumento che in diminuzione (art. l primo comma). Condizioni necessarie per l'esercizio della facolt�: a) variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione della offerta, con l'aumento o la diminuzione del prezzo complessivo dell'opera in misura superiore al IO %; b) mancanza di patto contrario alla revisione. In sostanza, alla necessit� della clausola revisionale, che aveva dato luogo a varie questioni circa la formulazione e che del resto non sembrava compatibile con una facolt�, � sostituita pi� opportunamente la mancanza del patto contrario alla revisione, e per le variazioni, che prima si ritenevano� riferibili ai prezzi lordi di capitolato con questioni circa la possibile diversit� in concreto, dei prezzi di capitolato rispetto a quelli correnti, � stato precisato che riguardano quelle dei prezzi correnti (art. l, Jo comma). Limiti della revisione: sempre operativit� sulla parte differenza eccedente la percentuale con l'applicazione del ribasso contrattuale sul nuovo importo; ed inapplicabilit�, per la revisione in aumento, ai materiali approvvigionati e alle quantit� di lavoro che si sarebbero potute eseguire e non si sono eseguite antecedentemente alle variazioni (art. l, 4� comma, ed art. 2 decreto-legge 1938). Procedimento: domanda di revisione, a pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo, con precisazione che risolve le questioni insorte con la precedente disciplina (art. 2), deliberazione dell'Amministrazione, ricorso nei trenta giorni dalla comunicazione al Ministro competente, il quale decide, insindacabilmente su parere dell'apposita Commissione presso il Ministero del lavori pubblici (art. 5). Come gi� era disposto all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 1938 la revisione � ammessa anche in corso di esecuzione dei lavori, salvo conguaglio finale, e come anche era previsto, tra l'altro, allo art. 5 de-l decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 226 l'Amministrazione � autorizzata a concedere acconti non superiori al 50 % sulle somme che possono spetta,re agli appaltatori in conseguenza della revisione definitiva o parziale, in corso cio� dei lavori (art. 3). �� � Sono poi quasi riprodotte disposizioni pressoch� identiche a quelle degli art. 5, 6, 7 e 8 dei decreti-legge Hf38 art. 5, 6, 7 ed 8) circa l'inapplicabilit� della disciplina alle opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero per i trasporti che sono regolate da norme particolari; circa la notifica del ricorso avverso la deliberazione dell'Amministrazione da effettuarsi nel termine stabilito sia nei confronti del Ministro compet.ente sia nei confronti del rappresentante dell'ente, quando l'opera, venga eseguita da amministra� -13 II. D. L. C. P. S. 18�12�1497, n. 1548 (G. U., n. 13) previsti in questo D. L. sembra debbano applicarsi Modificazione dell'art. 543 del c. p. c., circa il pignole norme generali di che alla legge �7-1-1929, n. 4 ramento di stipendi, salari ed altre indennit� dovute {c. d. pre-leggi finanziarie). per rapporti di lavoro. IV. D. L. 20�1�1948 n. 15 (G. U., n. 28): Assunzione temporanea di personale per i . servizi di polizia .. III. D. L. C. P. S. 7�11�1947, n. 1559 (G. U., n. 14): Rilevanti gli articoli 5, 6 e 7, che attribuiscono ai Disposizioni penali in materia fiscale. -Ai reati Prefetti il potere di requisizione. zione non statale; circa la competenza del Ministro dell'interno se trattasi di opere di enti locali e del Ministro dei lavori pubblici se trattasi di opere di altri enti pubblici; circa le necessarie intese ove siano interessate altre Amministrazioni; circa la composizione della Commissione in dette ultime ipotesi. La Commissione, gi� variata nella sua composizione con la legge 18 ottobre 1942, n. 1435 e col decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 226 {art. 6), ha subito altre modifiche ed � di rilievo che di essa fa parte la rappresentanza sia delle organizzazioni sindacali fra appaltatori sia delle organizzazioni sindacali fra operai edili (art. 4). II. -Con particolari disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'art. l � ammessa altres� la revisione, secondo la nuova o secondo la disciplina abrogata, anche se nei contratti manchi la clausola di revisione, per i lavori appaltati a partire dal 15 aprile 1946 tanto manifesta estensione a tutt"e le opere pubbliche della facolt� concessa dal decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463 per le opere dell'Amministrazione dei lavori pubblici e perdippi� anche per i lavori appaltati precedentemente al15 aprile 1946 ma posteriormente all5 maggio 1945, purch� la revisione, in questa ultima ipotesi, sia compatibile con le aondizioni particolari del contratto. La condizione posta per la revisione negli appalti successivi al 15 maggio 1945 ed anteriori al 15 aprile 1946 non sembra molto precisa e certo non � per lo meno chiara in quanto tale condizione dovrebbe concorrere anche per gli appalti successivi al 15 aprile 1946. Comunque pu� concludersi che negli aE!palti di opere pubbliche dal 15 maggio 1945 la revisione � ammissibile anche in mancanza della clausola revisionale che viene a scomparire dal sistema legislativo in materia, avvertendosi per� che, per la disposizione transitoria contenuta nell'art. IO, � escluso ogni riesame dei procedimenti revisionali gi� definiti in base alle disposizioni abrogate. INDICE SISTEMATICO D E L L E C O N S U L T A Z _l O N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Si � esaminata, soprattutto agli effetti della rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, la natura giuridica dei seguenti Enti ed Uffici: E.N.A.C. (n. l), E.A.M. (n. 1), C.R.A.L. (n. 2), C.A.S.A.S. (n. 3); Circoli militari, Spacci cooperativi militari, Mense militari in guarnigione e al campo (n. 4), U.C.E.F.A.P., U.C.O.F. ed altri Uffici simili (n. 5), Comitati provinciali della caccia (n. 6), Consorzi agrari specie per quanto riguarda la gestione ammassi e la gestione viveri importati . (n. 7), Uffici provinciali autotrasporti (n. 8), S.E.P.R.A.L. t(n. 9 e 10), Tesorerie provinciali (n. 11), Commissioni per il riconoscimento dei partigiani (n. 12), Polizia ferroviaria Alta Italia (n. 13), Giovent� italiana (n. 18). -II) Se gli atti amministrativi emanati dai Prefetti ex art. 19 L. Com. Prov. siano definitivi (n. 32). III) Se l'Amministrazione sia obbligata a decidere sui ricorsi gerarchici (n. 34). -IV) Se l'Amministrazione possa per ragioni di equit� derogare ai Capitolati (n. 36). -V) Se i Prefetti possano servirsi dell'art. 19 L. Com. Prov. per impartire alle Autorit� provinciali dipendenti ordini in deroga alle leggi vigenti (n. 37). AMNISTIA ED INDULTO. -I) Se l'Intendente di Finanza sia competente ad emettere declaratoria di amnistia per i reati per i quali pu� emettere decreto penale (n. 2). -II) Se il Pubblico ufficiale possa esimersi dal presentare denuncia per reati dei quali sia venuto a conoscenza per ragioni di ufficio e che siano compresi in un decreto di amnistia (n. 3). APPALTO. -I) Se il termine di tre mesi entro il quale deve avvenire la consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice (art. 14 cap. gen.) sia perentorio o comminatorio (n. 2). -II) Se la perdita di materiali contingentati assegnati all'Impresa dalla Amministrazione debba far carico a quella o a questa (n. 3). -III) Se un'impresa esentata dal deposito cauzionale debba versare il 4 % sull'intero ammontare del deposito anche se il contratto sia stato rescisso anticipatamente (n. 5). -IV) Su chi debbano gravare le conseguenze del perimento delle opere o dei danni ad esse nel caso di sospensione dei lavori ai sensi della legge 28-11-1940, n. 1772 (n. 6). -V) Quali siano i limiti della facolt� dell'appaltatore di rinunziare preventivamente al diritto di risolvere il contratto in caso di variazioni oltre il quinto (n. 7). -VI) Quale sia la natura del termine previsto dall'art.. 83 delle Condizioni generali per le forniture militari (n. 9). -VII) Se sulla revisione dei prezzi debba incidere un aumento di salari disposto con effetto retroattivo (n. 42). -VIII) Se, al fine della �revisione, possa tenersi conto di accordi salariali limitati alla sola azienda dell'appaltatore (n. 43). -IX) Se ai fini della revisione gli accordi sindacali stipulati attualmente debbano considerarsi compresi tra le disposizioni di legge (n. 44). -X) Se ai fini della revisione dei prezzi debba tenersi conto della durata contrattuale dei lavori o della durata di fatto (n. 45). -XI) Che cosa s'intenda per lavori in corso di esecuzione ai fini della revisione dei prezzi (n. 46). -XII) Se l'appaltatore abbia diritto a revisione di prezzi nel caso in cui esenzioni tributarie previste in contratto si .rivelino inapplicabili perch� illegittime (n. 47). -XIII) Se la competenza a decidere controversie in materia di revisione di prezzi spetti al Collegio arbitrale (n. 48). -XIV) Se possa concedersi revisione di prezzi in relazione a forniture stipulate dopo il 13-6-1940 in base a contratti muniti di clausola senza limite minimo di variazione (n. 50). -XV) Quali norme di revisione si applichino ai contratti di fornitura stipulati da servizi delle FF. SS. diversi da quello lavori (n. 51). -XVI) Se sia possibile inserire clausola di revisione mediante atto aggiuntivo (n. 53). -XVII) Se la domanda di revisione di prezzi sia soggetta a termini perentori (n. 54). -XVIII) Se i principi sulla revisione dei prezzi e sulla eccessiva onerosit� stabiliti dal codice civile siano applicabili anche in materia di pubblici appalti e forniture (n. 55 e 65). -XIX) Quale sia la natura degli interessi dovuti all'appaltatore per il ritardo nel corrispondergli le rate di saldo (n. 58-59 e 60). -XX) Se in base al Nuovo Cod. civ. il cottimista possa valersi dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione per i crediti vantati verso l'appaltatore (n. 68). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -I) Se l'autorit� giudiziaria possa revocare i sequestri disposti dal Prefetto a sensi del D.L. 5-10-1946, n. 193 (n. l). II) N a tura giuridica dei rapporti tra Consorzi agrari provinciali e Stato in relazione alla gestione degli ammassi, specialmente con riguardo alla possibilit� di costituzione di parte civile da parte dell'Avvocatura per reati commessi da estranei o da dipendenti dei Consorzi stessi (n. 2). AVVOCATI E PROCURATORI. -I) Se gli enti diversi dallo Stato, che sono autorizzati a valersi del patrocinio dell'Avvocatura, possano. farsi_ difen<!ere congiuntamente da liberi professionisti e da avvocati dello Stato (n. l). -II) Se sia valida una convenzione tra un organo statale ed un avvocato del libero foro per l'assistenza legale e quale legge debba applicarsi per il compenso delle prestazioni (n. 2). -15 COMMERCIO. -I) Se ed in quali limiti i terzi possano intervenire in sede di ricorso gerarchico improprio alla G.P.A. contro diniego di concessione di licenze di commercio (n. 1). -II) Se sia ammissibile ricorso di terzi alla G.P.A. contro la concessione di licenze di commercio (n. 2). COMPETENZA. -Se la competenza stabilita dall'art. 25 c.p.c. sia di carattere funzionale o .territoriale (n. 1). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -I) Quale sia la natura del rapporto relativo all'occupazione di case dei ferrovieri e se sia possibile lo sfratto in via amministrativa da esse (n. 1). -II) Se siano applicabili le norme sul regime vincolistico alle concessioni di alloggi di servizio (n. 2). -III) Se la convenzionecon la quale l'Amministrazione concede il diritto di sfaJcio o pascolo su un aeroporto sia un contratto agrario o se siano ad essa applicabili le norme sul regime vincolistico (n. 3). CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se i pignoramenti previsti dall'art. 69 della legge di contabilit� debbano notificarsi all'Amministrazione centrale o all'Ufficio periferico cui spetta di ordinare il pagamento (n. l e 2). -II) Se i criteri che valgono per le opposizioni semplici a pagamenti debbano valere anche quando si sollevi questione sulla titolarit� del credito (n. 3). III) Se l'Amministrazione locataria di appartamento per il quale viga la proroga dei fitti possa pretendere dal locatore stipulazione di apposita convenzione per tale proroga subordinando a questa il pagamento dei canoni (n. 4). -IV) Se sia nulla l'aggiudicazione in sede di asta pubblica a concorrente che non ha presentato i documenti previsti nel bando (n. 6). -V) Se sia competente la Corte dei conti a giudicare in materia di responsabilit� di militari di truppatrattenutia domanda (n. 7). -VI) Se, in seguito all'emanazione del D.L. 1-3-1945, n. 177, spetti all'Istituto per laprevidenza sociale il potere di chiedere, a sensi dell'art. 69 Legge Cont., la sospensione dei pagamenti ad appaltatori inadempienti (n. 8). CONTRABBANDO. -I) Se possa essere confiscato un mezzo di trasporto di propriet� comune del contrabbandiere e di un terzo estraneo (n. 1). -II) Se in caso di estinzione del reato di contrabbando la confisca sia obbligatoria (n. 2). -III) Se e come possa integrarsi una sentenza di condanna per contrabbando che sia priva dell'ordine di confisca (n. 3). CONTRATTI AGRARI. -I) Quali siano i limiti dei poteri del Ministero dell'agricoltura previsti dall'art. 9 del b.L. 6-9-1946, n. 89 in materia di concessione di terre incolte (n. l). -II) Se il proprietario o affittuario di terreni da lui concessi a mezzadria possa considerarsi coltivatore diretto (n. 2). DEMANIO. -l) Se e a qual titolo i beni del p.f.r. debbano intendersi devoluti allo Stato e entro quali limiti lo Stato risponda dei relativi debiti (n. l). -II) Se i libri antichi e rari depositati in biblioteche statali siano demaniali (n. 3). -III) Se possa procederai in via amministrativa per recuperare automezzi di provenienza militare (n. 4).-IV) Se l'Amministrazione possa valersi della procedura amministrativa anche in relazione ad immobili di propriet� privata da essa presi in locazione e destinati a servizio pubblico (n. 5). -V) Se gli agenti dell'Amministrazione abbiano titolo al premio previsto dal D. L. L. 2-1945, n. 32 e quale sia la natura della pretesa relativa al premio stesso (nn.� 6 e 7). -VI) Se sia ammissibile la revindica di beni mobili dell'Amministrazione militare venduti all'ARAR (n. 10). -VII) Se e .in quali limiti le Commissioni per le terre incolte possono concedere terreni appartenenti all'Amministrazione statale (numeri 12 e 13). -VIII) Se la comunione forzosa dei muri di confine sia applicabile anche ai beni patrimoniali indisponibili (nn. 15 e 16). -IX) Se sia possibile procedere ad esecuzione diretta amministrativa per far demolire opere costruite dal privato �in suo � che creino servit� illegittime su beni demaniali (n. 16). -IX) Se per le costruzioni sorgenti nell'ambito del demanio marittimo si debbano rispettare i regolamenti comunali edilizi (n. 17). DONAZIONI. -Se sia valido un atto di donazione rogato dal Segretario comunale anche fuori del territorio del Comune (n. l}. ENFITEUSI. -Se prima dell'entrata in vigore del Codice civile attuale la domanda di devoluzione dovesse trascriverai (n. l). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Se l'obbligo di retrocessione di beni di conventi soppressi si riferisca anche ai beni di quei conventi soppressi in forza di leggi anteriori alla unificazione dello Stato italiano (n. l). ESECUZIONE FISCALE. -I) Se l'esecuzione immobiliare contemplata dal T.U. dell910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali debba svolgersi secondo le norme stabilite dal vigente codice di procedura civile (n. l). -II) Se i Comuni possano valersi della procedura del T.U. 14-4-1910, n. 639 nei confronti dello Stato (n. 2). -III) Se l'esattore conservi il privilegio di cui all'art. 43 della legge di riscossione sui beni immobili devoluti all'E.G.E.L.I. dopo il secondo esperimento d'asta (n. 3). ESECUZIONE FORZATA.-Se e in quali limiti sia legittimo l'uso delle armi da parte della forza pubblica (n. 1). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA. -I) Se sussista diritto alla retrocessione in caso di destinazione del bene espropriato ad opera diversa da quella prevista :qel decreto di esproprio (n. 1). -II) Se il valore dell'immobile espropriato ai fini dell'indennit� debba fissarsi con riferimento all'epoca del decreto di espropriazione e quali siano le conseguenze del ritardo nel pagamento (n. 3). -III) Se siano soggetti ad espropriazione per p.u. i beni patrimoniali indisponibili (n. 4). -IV) Se il valore del bene espropriato debba riferirsi alla data dell'emanazione del decreto o della sua notificazione (n. 5). -V) Se i decreti dl"approvazione dei piani di ricostruzione previsti dal D. L. 1-3::: 1945, n. 154, debbano. essere notificati personalmente ai proprietari degli immobili compresi in essi (n. 6). VI) Se sia possibile costituire servit� di passaggio col procedimento di espropriazione per p.u. (n. 7). -16 ~ FERROVIE. -I) Se anche alle tariffe ferroviarie si applichi il principio della irretroattivit� (n. 1). II) Se l'art. 28 del Codice stradale si applichi anche ai passaggi a livello custoditi (nn. 2, 3 e 4). -III) Se le Ferrovie dello Stato siano tenute ad esibire al Magistrato penale gli atti dell'inchiesta amministrativa (n. 5). -IV) Se l'Amministrazione sia tenuta a risarcire danni subiti da viaggiatori ammessi su carri merci in conseguenza di incidenti dipendenti esclusivamente dalla struttura di quel tipo di carro (n. 6). -V) Se e a qual.i impiegati dell'Amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo spettino le concessioni di viaggio (n. 8). FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE.-Quali siano i presupposti e gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 355 c.p. (n. 1). GUERRA. -I), Quale sia la data di costituzione del Governo della r.s.i. (n. 1). -II) Se le disposizioni dei D.L.L. 5-10-1944, n. 249 e 8-5-1946, n. 828 si applichino anche ai rapporti costituitisi con il Governo legittimo e che abbiano avuto esecuzione in tutto o in parte nel periodo della r.s.i. e quali dei suddetti decreti si applichi alle forniture effettuate in favore delle FF. AA. tedesche su ordine di autorit� delle r.s.i. (n. 3). III) Se l'Amministrazione sia responsabile della perdita di armi versate a Comandi di Polizia italiana per ordine dei tedeschi, durante il periodo dell'occupazione (n. 5). -IV) Se le norme del D.L.L. 5-10-1944, n. 249, che sanciscono la nullit� di determinati atti abbiano carattere dichiarativo o costitutivo (n. 6). -V) Se le ordinanze del C.L.N.A.I. nel periodi tra la cacciata dei tedeschi e l'assunzione dei poteri da parte della A.M.G. siano valide come atti del Governo italiano (n. 8). VI) Se le norme della Convenzione dell'Aja si applichino solo quando manchi una speciale convenzione di armistizio (n. 12). -VII) Se siano valide le vendite di materiale appartenente allo Stato fatte da Autorit� alleate a cittadini italiani dopo 1'8-9-1943 (n. 13). VIII) Se il D.L.C.P.S. 28-2-1947, n. 119, si applichi anche in relazione alle cGse venute in possesso di altre Amministrazioni dello Stato diverse dall'ARAR (numero 14). -IX) Da quale data la Germania debba considerarsi stato nen;tico agli effetti della legge di guerra (n. 15). -X) Se il D.L. 21-5-1946, n. 451, si applichi anche ai danni causati a cittadini da attivit� di polizia di agenti italiani alle immediate dipendenze di coman. danti alleati (n. 16). IMPIEGO PRIVATO. -I) Se il compenso forfet. tario per lavoro straordinario debba calcolarsi ai fini della indennit� di licenziamento (n. 1). -II) Se per la liquidazione delle indennit� ai familiari degli impiegati privati dispersi in guerra occorra la dichiarazione di morte presunta (n. 2). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se nei confronti di impiegato diurnista o di altri privo di diritto a pensione l'Amministrazione risponda oltre i limiti del D.L. 6-2-1936, n. 313 (nn. l e 3). -Il) Se la rinnovazione tacita del rapporto di impiego sia ammissibile nei confronti di avventizi statali e in quali limiti (n. 2). -III) Se l'impiegato pubblico che sia collocato in aspettativa per infermit� dipendente da causa di servizio abbia diritti maggiori di colui che lo sia per infermit� non di pendente da causa di servizio (n. 4). -IV) Se l'Istituto assicuratore abbia diritto verso la Amministrazione ad esercitare l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. per indennit� pagate ad un impiegato che si sia assicurato per suo conto e che abbia subito infortunio in servizio (n. 5). -V) Se e 'quando sia legittima la convalida di licenziamenti di impiegati disposti sotto il governo della r.s.i. (n. 6). -VI) Se il D.L. 6-2-1936, n. 313, si estenda anche al risarcimento dei danni materiali (numero 7). -VII) Se il dipendente di Ente pubblico che non goda trattamento di famiglia abbia diritto agli assegni familiari (n. 8). -VIII) Se possa disporsi sospensione cautelare con effetto retroattivo (n. 9). IX) Se l'Amministrazione sia responsabile per i furti patiti da impiegati su oggetti di corredo nei locali dell'Ufficio durante il lavoro (n. 10). -X) Se un impiegato condannato eondizionalmente per reati che importino destituzione de jure debba essere destituito (n. 11). XI) Se sia derogabile l'ordine delle competenze in materia disciplinare (n. 12). -XII) Se dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna che importi destituzione de jure, questa debba applicarsi anche quando intervenga amnistia (n. 13). -XIII) Se possa sospendersi cautelarmente un impiegato in attesa di provvedimenti amministrativi e non disciplinari (n. 14). -XIV) Se l'impiegato dello Stato cui sia conferito un incarico giudiziale debba, prima di accettarlo, essere autorizzato dai superiori (n. 15). -XV) Se e quali assegni, oltre lo stipendio, siano pignorabili (nn. 16 e 17). -XVI) Se possa autorizzarsi l'effettuazione di trattenute sullo stipendio per acquisti a rate (n. 18). XVII) Se il licenziamento di impiegato non di ruolo per scarso rendimento debba essere preceduto dalla contestazione degli addebiti (n. 19). IMPOSTE E TASSE. -I) Se nelle controversie tributarie in materia di profitti di contingenza si applichi, per il procedimento, l'art. 25 del D.L. 26-3-1946, .n. 134 (n. l). -II) Se in materia di tributi locali possa esperirsi azione giudiziaria senza il previo esperimento del ricorso amministrativo (n. 2). -III) Se gli enti pubblici diversi dallo Stato siano soggetti a tributi comunali per attivit� esplicata per il raggiungimento di fini propri dello Stato (n. 3).-IV) Se l' ENAL goda delle stesse esenzioni tributarie dell'O.N.D. (n. 4). V) Se la revisione periodica dei valori delle merci agli effetti dell'imposta di consumo ad valorem costituisca nuova tariffa ai sensi dell'art. 21 del T.U. sulla Finanza locale (n. 5). -VI) Se sia dovuto dazio di confine su olio minerale dispersosi per rottura di serbatoio in deposito franco e successivamente recuperato e venduto (n. 6). -VII) Se gli impianti di una societ� concessionaria di linee telefoniche possano considerarsi, ai fini della R.M., come opifici tecnicamente organiz.zati (n. 7). -VIII) Se a differenza di quanto avveniva con la legge del 1896 la Legge doganale del 1940 abbia stabilito l'obbligo solidale al pagamento dei tributi per tutti coloro che hanno direttamente o indirettamente concorso a far passare alle merci la linea di confine (n. 8). -IX) Se pagato da taluno il dazio doganale su merce contenuta in un pacco postale, giacente ancora presso l'Ufficio, debba il dazio restituirei�-se il pacco venga rubato prima della consegna (n. 9). -X) Se una stessa Societ� possa essere assoggettata a imposta sul capitale delle Societ� straniere e ad imposta di negoziazione (n. 10). -XI) Se alla domanda di resti -17 tuzione di imposte di fabbricazione possa opporsi la mancanza di titolo per difetto di interesse a seguito dell'avvenuta traslazione dell'imposta sul consumatore (n. 11). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se l'aggio stabilito dall'art. 14 R.D. 9-1-1940, n. 2, a favore degli incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo, debba andare, in caso di gestione diretta a favore dei singoli agenti (n. 1). -II) Se lo Stato sia tenuto a rimborsare alle Amministrazioni provinciali che hanno stipulato appalti per suo conto, l'imposta sull'entrata da esse versata in via di rivalsa, pur non essendo tale rivalsa ammessa nei confronti dell'Amministrazione statale (n. 2). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se l'Amministrazione finanziaria sia tenuta a dichiarare nulla la registrazione da essa compiuta per errore, oltre il termine previsto dal R.D.L. 27-9-1941, n. 1015, di scritture private contenenti trasferimenti di beni immobili e se sia comunqu(;l ripetibile l'imposta di registro pagata per tali scritture (n. 1). -II) Se l'equiparazione delle imposte complementari alle suppletive, fatta dall'articolo 136 Legge di registro, ai soli fini del termine prescrizionale, valga anche a tutti gli altri effetti (n. 2). III) Se l'azione giudiziaria in materia di imposta di registro sia proponibile prima dell'esaurimento del procedimento giurisdizionale tributario (n. 3). -IV) Se le norme tributarie contenute nel R.D. 7-8-1936, numero 1531, sul decreto ingiuntivo, siano ancora in vigore anche sotto l'attuale c. p. c. (n. 4). -V) Se la notificazione della ingiunzione tributaria a contribuente irreperibile debba farsi, a pena di inesistenza, con le forme previste dall'art. 143 c.p.c. (n. 5). -VI) Se per l'art. 30 della legge di registro il metodo comparativo nella stima �degli immobili debba considerarsi principale (n. 6). -VII) Se la imposizione di enunciative possa avvenire solo in base al primo atto che le contiene, decorrendo dalla registrazione di tale atto il termine di prescrizione (n. 7). -VIII) Se l'art. 118 della legge di registro si applichi anche ai funzionari degli Uffici provinciali dell'economia (n. 8). -IX Se la elencazione dei contratti relativi alla ricostruzione, di cui all'art. l D.L.L. 7-6-1945, n. 322 e art. 3 D.L.L. 26-3-1946, n. 221, sia tassativa (nn. 9 e 10). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -I) Se la norma di cui all'art. 7 della legge sulle successioni si applichi anche al caso di transazioni su crediti litigiosi (n. 1). II) Se ai fini dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni i debiti commerciali possano risultare anche solo dai libri di commercio del creditore (n. 2). -III) Se le Universit� siano esenti dall'imposta globale sulle donazioni, come sono esenti dall'imposta di successione (n. 3). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se, in difetto di apposita norma, gli Enti pubblici siano tenuti ad assicurare il personale contro gli infortuni sul lavoro (n. l). IPOTECHE. -I) Se debba riscuotersi la imposta ipotecaria per cancellazione di ipoteca avvenuta per essere intervenuta amnistia dopo la condanna irrevocabile (n. 2). ISTRUZIONE SUPERIORE. -� Se gli studenti universitari contro i quali penda procedimento penale possano essere cautelarmente sospesi dagli esami fino all'esito �del procedimento (n. 1). LEGGI E DECRETI. -Se siano legittimi i d�cret dell'A.C.A. con i quali, nel disporre lo svincolo di un prodotto, si imponga ai produttm:;i di versare all'Erario la differenza tra il prezzo vincolato e quello libero (n. 1). LOCAZIONI DI COSE. -I) Se alla locazione di aree urbane si applicano le norme sulla locazione di immobili urbani (n. 1). -II) Se, perch� funzioni la proroga legale delle locazioni, l'Amministrazione locataria debba richiederla per iscritto (n. 4). -III) Quali siano i criteri per stabilire gli aumenti di fitto di locali adibiti a caserme (n. 5). -IV) Se sia valida la rinunzia preventiva del locatore all'aumento di canoni stabilito legge (n. 6). -V) Se l'affitto di un terreno ad uso di poligono sia soggetto alle norme sulla proroga legale (n. 7). MONOPOLI. -I) Quali reati commetta il ricevitore di generi di monopoli che si appropria di sale gi� pagato dai rivenditori e lo aliena a suo profitto (n. 1). II) Se la nuova legge sui monopoli 17-7-1942, n. 907, abbia regolato tutte le ipotesi di contrabbando di tabacchi comprese quelle di tabacchi esteri (n. 2). NOME. -Se la donna maritata possa validamente obbligarsi firmando col nome originario i:Q.vece che con quello del marito (n. 1). NOTIFICAZIONE. -Se sia nulla la notificazione di una citazione avanti il Prestore fatta all'Avvocatura dello Stato invece che all'Amministrazione (n. 2). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -I) Se la svalutazione della moneta costituisca avvenimento straordinario e imprevedibile ai sensi dell'art. 1467 c.c. (n. 1). -II) Se sia esigibile un credito, ai fini dell'art. 1282 quando il pagamento ne debba essere sospeso in attesa di una decisione amministrativa sulla sua sussistenza (n. 2). -III) Se lo sciopero debba considerarsi caso di forza maggiore (n. 3). -IV) Se nel caso di mora nel pagamento di debito in moneta straniera il debitore sia tenuto al rischio del cambio (n. 4). -V) Se l'aver concorso all'asta facendo offerta comune produca obbligazione solidale per i due concorrenti (n. 5). -VI) Se ai fini dell'applicazione dell'art. 1282 c.c. debba considerarsi esigibile un credito scaduto, in caso di moratoria (n. 6). -VII) Quali siano gli effetti della mora in relazione alla svalutazione monetaria, nel caso di debito di moneta e di debito di valore (n. 8). -VIII) Se un privato che abbia compilato senza incarico un progetto di opera per conto dell'Amministrazione abbia azione de 1;n rem verso, quando il progetto sia stato approvato ma l'opera non eseguita (n. 9). -IX) Se sia possibile applicare l'art. 1467 c.c. in relazione a contratti gi� eseguiti. PECULATO E MALVERSAZIONE. -Se il pubblico ufficiale depositario che dolosamente consegni ad un acquirente cosa di qualit� superiore a quella prevista nel contratto di vendita commetta peculato (n. 1). -1'8 PENSIONI. -I) Se agli effetti della pensione di riversibilit� la morte del .dipendente possa provarsi anche con documento diverso dall'atto dello stato civile e dalla sentenza di morte presunta (n. l). -II) Se per riacquistare la pensione perduta a seguito di condanna penale poi amnistiata, l'impiegato statale debba ottenere anche la riabilitazione (n. 2). -III) Se il rap~ presentante di un tit<;~lare di pensione interdetto abbia bisogno, per riscuotere i ratei arretrati, dell'autorizzazione del giudice tutelare (n. 3). -IV) Se le lesioni riportate da militari in libera uscita possano ritenersi dipendenti da causa di servizio (n. 4). POSTA E TELEGRAFO. -I) Se in applicazione analogica dell'art. 396 Istr. gen. del tesoro, sia consentita la. riscossione di titoli postali d'importo non superiore a L. 500, intestati a minori, senza l'autorizzazione del giudice tutelare (n. l).-II) Se l'Amministrazione postale sia obbligata come un qualsiasi vettore al pagamento di diritti di confine per il mancato scarico d'una bolletta doganale di cauzione (n. 2). PRIGIONIERI DI GUERRA. -Se possano recuperarsi a carico dei prigionieri rimpatriati gli assegni pagati alla moglie separata �giudizialmente per l'eccedenza alla somma fissata dal Tribunale (n. l). PROCEDIMENTO CIVILE. -Se l'art. 213 c.p.c. sia applicabile nei confronti dell'Amministrazione parte in causa (n. l). PROFITT,l DI REGIME.-I) Se l'Amministrazione risponda dei danni cagionati dall'operato di un sequestratario di patrimonio sottoposto a procedura di avocazione (n. l). -II) Se l'ordinanza del Tribunale che decide sulla richiesta di confisca debba notificarsi alla Avvocatura dello Stato (n. 2). -III) Se i creditori chirografari possano soddisfarsi sui beni del soggetto alla confisca (n. 3). -IV) Se il sequestro per avocazione sia compatibile con il procedimento di confisca (n. 4). -V) Se le norme sulla impignorabilit� di determinati beni mobili di cui all'art. 514 c.p.c. si applichino anche al caso di confisca (n. 6). -VI) Se la ri. chiesta del Ministro delle finanze prescritta in materia di confisca di beni abbia carattere di condizione di procedibilit� e se possa essere fatta anche da organi periferici della Amministrazione finanziaria (n. 7). -VII) Se l'azione revocatoria di cui agli articoli 29 D.L. 277- 1944, n. 159 e 45 D.L. 26-3-1946, n. 134 possa essere proposta solo dopo che sia riuscita infruttuosa l'escussione del patrimonio del debitore (n. 9). PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se l'impiegato che esegua un'opera dell'ingegno per conto della Amministrazione abbia diritto di propriet� intellettuale sull'opera� stessa (n. 1). RAPPORTI DI LAVORO.-Se, agli effetti del D. L. 22-4-1946, n. 185, ai lavoratori che prestano la� loro opera nelle giornate festive debba corrispondersi la indennit� di contingenza in misura doppia (n. l). REQUISIZIONI. -I) Se in caso di requisizione in propriet� debbano corrispondersi gli interessi corrispettivi sull'indennit� dal momento della requisizione stessa (n. 1). -II) Se il bene debba intendersi derequisito quando il proprietario ne � rientrato di fatto in. possesso a prescindere dal provvedimento formale di derequisizione (n. 3). -III) Se la riconsegna dell'im mobile derequisito fatta al locatario, nei cui confronti la requisizione fu eseguita, liberi l'Amministrazione anche nei confronti del proprietario (n. 4). -IV) Se e in quali limiti l'Amministrazione debba pagare il valore delle cose requisite in uso e distrutte per fatto di guerra (n. 5). -V) Se i Comitati giurisd�zionali territoriali siano competenti a conoscere delle vertenze in materia di requisizione di veicoli per conto delle forze armate (n. 6). -Se il termine fissato dall'art. 82 R.D. 18:-8-1940, n. 1741 sia perentorio (n. 7). -VII) S~ possa ricorrerai alle S.U., per difetto di giurisdizione, contro decisione del Comitato centrale girisdizionale resa sul ricorso prodotto fuori termine. -VIII) Se il termine per ricorrere avverso le decisioni dei Comitati giurisdizionali decorra dalla data di comunicazione del dispositivo o da quella di comunicazione della copia integrale della decisione (n. 9). -IX) Se ai fini dell'indennit� di requisizione in propriet� di un automezzo, debba considerarsi giusto prezzo quello attuale deri~ vante dalle anormali condizioni di mercato (n. 11). X) Se l'art. 19 R.D. 18-8-1940, n. 1741, debba interpretarsi nel senso che la trasformazione della requisizione in uso in requisizione. in propriet� possa seguire senza manifestazione di volont� dell'Amministrazione. RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se nel caso di perdita di cose sequestrate dalla P.S. ai fini di un procedimento penale la responsabilit� dell'Amministrazione si regoli in base all'art. 7 della Legge di P.S. (n. l). -II) Se l'Amministrazione sia responsabile della perdita di indumenti depositati nel guardaroba di una scuola statale (n. 2). -III) Se il danno connesso ad inabilit� permanente parziale debba ugualmente risarcirai in base alle apposite tabelle anche quando il guadagno del danneggiato non sia diminuito a causa della inabilit� (n. 3). -IV) Se siano risarcibili i danni non patrimoniali connessi a fatto colposo attribuibile all'Amministrazione (n. 5). -V) Se siano risarcibili solo i danni coetituiti da lesioni a diritti soggettivi o anche da pregiudizi derivanti da cessazione di situazioni di mero fatto (n. 6). -VI) Se possa considerarsi avvenuta " invito domino � la circolazione di un automezzo abbandonato per negligenza dal dipendente dell'Amministrazione e messa in moto da altri (n. 7).VII) Quali siano i criteri' di risarcimento per i danni istantanei e permanenti in .relazione alla svalutazione monetaria (n. 8). -VIII) Se ed in quali limiti l'Amministrazione risponda dei danni derivati da imperfetta bonifica dei campi minati (n. 9). -IX) Se ed in quali limiti l'Amministrazione risponda per danni cagionati a terzi estranei da attivit� di P.S. (n 11. e 12). -X) Se ed in quali limiti viga la presunzione di responsabilit� reciproca in caso di scontro tra veicoli con danni ad entrambi o ad uno solo (nn. 13 e 14). -XI) Se nel caso di danni cagionati solo a cose di spettanza di un minore danneggiato debba considerarsi il padre (n. 15). : XII) Se la Amministrazione sia responsabile dei danni riportati da persone trasportate su veicoli ad essa appar. tenenti con il solo permesso dei funzionari che si servivano del veicolo stesso (n. 16). -XIII) Se il D.L. 21-5-1946, n. 451, si applichi anche al �caso di danni riportati da persone in occasione di trasporto da parte ~ di automezzi alleati (n. 17). -XIV) Se ed in quali limiti debbano risarcirai le spese funebri (n. 18). -XV) Quale natura abbia la responsabilit� dello Stato per i danni derivati dall'uso di autostrade (n. 19).-XVI) Se -19 il diritto a risarcimento di danni da fatto illecito appartenga ai superstiti jure proprio o jure hereditario (n. 21). -XVII) Se ai fini delle norme sulla responsabilit� civile carri armati debbano equipararsi agli autoveicoli (n. 22). -XVIII) Se ed in quali limiti l'Amministrazione rispond;a dei danni cagionati da animali di sua propriet� (n. 23). -XIX) Se gli interessi sulla indennit� per invalidit� permanente decorrano dalla data del sinistro o da quella della fine della invalidit� temporanea (n. 24). SEQUESTRO. -Se le norme per la tutela del segreto bancario dispensino gli istituti di credito dall'osservanza delle norme sul sequestro presso terzi (n. 1). SERVIT�. -I) Se sia dovuta indennit� per l'imposizione di servit� militare consistente nel divieto di usare una fornace (n. 1). -Il) Se possano aprirsi finestre lucifere in un .muro posto sulla linea di confine con un immobile demaniale (n. 2). -III) Se e quando per imporre la servit� di passaggio di linee telefoniche su propriet� altrui occorra un provvedimento giudiziario (n. 3). SUCCESSIONI. -Se l'esecutore testamentario possa riscuotere ratei di stipendio o pensioni senza autorizzazioni (n. l). TABACCHI. -Se al sequestro di tabacchi disposto per reato annonario si applichino le norme dell'art. 109 della legge sui monopoli (n. l). TERREMOTO. -I) Se sian<?. cedibili, pignorabili o sequestrabili i sussidi concessi dallo Stato ai danneggiati dal terremoto (n. 1). -II) Se l'Amministrazione dei lavori pubblici abbia poteri discrezionali di eseguire o meno l'ordine di demolizione emesso dal Pretore ai sensi del D. L. 22-11-1937, n. 2105 (n. 2). � TRASPORTO.-Se il privilegio sulle cose trasportate per ferrovia. possa farci valere anche su generi confiscati per violazione delle norme annonarie (n. 1). Il) Se il termine di prescrizione dell'azione per danni derivati alle persone dal trasporto sulle FF. SS. sia quello previsto dall'art. 2951 c.c. (n. 2). USI CIVICI. -Se siano ammissibili usi civici di caccia anche a seguito della legge del 1931, sostituita dal T.U. 5-6-1939, n. 1016 (n. l). VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI. -Se la diffusione a mezzo della stampa di un articolo offensivo per una specialit� delle Forze armate costituisca il reato di che all'art. 290 c.p. (n. l). �'-' (4104446) Roma, 1948 � Istituto Poligraflco dello Stato -G. C. ANNO I-N. 3 MARZO 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO ........ ' IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO LESIVO DI DIRITTI, IN PENDENZA DI GIUDIZIO In un �recente .studio (L'esecuzione delfatt.o amministrativo lesivo di dirittiJ i'[b pendew;a di giudizio) in '<G Foro Italiano�, 1947, IV, 87 ~segg. v. infra� un 'oenno riassuntivo) Gaetano Azzariti affronta, con l'originalit� e l'eleganza che gli sono proprie, la ques1tione della sospensione della esecuzione dei p�rovvedimenti amministrativi allorch� penda giudizio avanti l'Autorit� giudiziaria ordinaria. L'intento ori;ginario dell'illustre scrittore � dichiara. tamente modesto: semplice Tevisione critica di taluni concetti correnti e lLmitata rettifica di ceJ:�te posizioni r�ggiunte. Insomma., J>i� porecisazione che correzione. Il risultato ottenuto �, invece, preoocupante perch� lo spostamento cui si perviene ha luogo nel nucleo centrale del sistema dei rapporti fra a,mministrazione e giurisdizione e, per lieve che �esso sia, � destinato� ad ampUficarsi in guisa incalcolabile ISUl quadra,nte dell'esperienza giuridica. D'a.Ura pa,rte il terreno sul quale viene 'sparso questo seme, intendiamo la, cosc�enza giuridica, � i[l'articola,rmente a-datto oggi -a riceverlo ed a permetterne lo 'srviluppo in maniera forse impensata: l'entrata in vigore della nuova Carta costituz-ionale ha dato la sensazione (1su di una �scala senza dubbio di gran lunga. mag1giore de] vero e del plausibile) che in fatto di diritto pubblico nessun a;pprodo :raggiunto nel passato ~sia l'ultimo ed il definitivo. Da ci� la neces�sit� di sommrure precisazione a precisazione, revisione a revisione, pi� per parare a qualche possibile conseguenza dell'acuto lavoro di cui si discorre, che per sva,luta.rne l'alto risultato dottdnario conseguito. * * * In sostanza l'IAzza.riti a.fferma che la dispnsizione dell'art. 4 della legge abnlitrice del contenzinso amministrativo non significa a.ffatto che l'atto am;ministrativo 1S1ia insens,ibile aJla vendenza di un giudizio avanti al Giudice ordinario, ma soltanto che questo� 'Giudice non pu�, egli stesso, ordinare la sospensione della sua esecuzione. Per contro l'Amministrazione Pubblica, non solo non � affatto obbligata a procedere, nelle condizioni anzidette, all'esecuzione dell'atto; ma essa dovrebbe provvedere alla so�spensione tutte le volte che l'esecuzione possa. portare p,regiudizio all'eventuale revoca o mod~fica �sia p.ur mediatamente conseguente al giudicato di accoglimento della domanda per l'obbligo dell' Amministrazione di conformarvisi. In altre pa.role: di fronte ad un'azione giudiziaria. relativa ad un provvedimento amministrativo, �che �si a~ssuma lesivo d'un diritto �soggettivo :Perfetto, l'Amministrazione dovrebbe esaminare S'e l'esecuzion.e di siffatto provvedimento comporti o meno l'impossibilit� di revocare o modificare l'atto per effetto della eventuale 'sentenza di accoglimento. Nell'affermativa, es1sa, avrebbe il dovere (giuridico, anche �se non coercibile) di sospendere: diversamente si porrebbe in condizione di non poter pi� adempiere a-ll'obbligo che le � imposte dalla legge, di uniformarsi a.l giudicato. Qui si troverebbe, d'altra parte, secondo l'A. la chiave che rende pos,sibile decifrare e dare un senso all'art. 7 'seconda parte, della legge citata. In un unive1~so giuridico in cui si pos.sa (o, addirittura, si debba?) daLre e'secu2lione al provvedimento ancorch� 'penda, giudizio secondo le vedute oggi correnti, non trova posto una norma chP esiga il requisito sostanziale della grave necesslit� pubblica e quello formale del decreto motivato perch� questo provvedimento vada es'eguito. Ma se si muova dal .principio del dovere giuridico di sospendere -nelle condizioni sopra ria,ssunte -l'esecuzione dell'atto, tutto diventa. chiaro: fuor dall'ipotesi dell'art. 7, J.'Ammin]s,trazion_~ Pubblica ha il dovere di non dare esecuzione all'atto lesivo di un diritto soggettivo perfetto se siasi iniziato un proces�so avanti l'Autorit� giudiziaria ordinaria e l'esecuzione pregiudichi lo adempimento degli obblighi di annullamento o di 2 moditicazione discendenti dal giudicato di accogtim, en to. U1�a, il decreto e.manato a norma dell'art. 7 pu� 101�mare oggetto di ricorso di legittnnit� avanti al Oonsigllo di .~::hato in .sede giurisdizionale, (non � clnaro se con eventuale episodio soprasse. ssOl'lO). tA. mag�gior ragione il l'lCOl'SO dovrebL� e essere ammesso allorquando all'esecuzione si dia corso senza tale dem�eto. 1Si eliminerebiJe per tale via l'incongruenza, per cui il titolare di un interesse le.gittlmo, una volta impugnato l'atto, � ass.istito dal rimedio della sospensione, che invece non giova al titolare d'un diritto soggettivo perfetto. Infine, per meglio attuare la tutela dei cittadini, in que-sta zona-, l'A. propone che la pronuncia anche in merito demandata al Consiglio di .Stato sui ricorsi diretti all'adempimento da parte dell'Ammini-strazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato sia estesa ai (( ricorsi per ottenere dall'Autorit� amministrativa la-sosp-ensione dell'esecuzione dell'atto ammini,strativo da cui -si '[H'etenda leso un proprio diritto, in pendelliZa di giudizio avanti 1'Autorit� giudiziaria ,>, integrandosi con un n. 4-bis} l'art. 27 del vigente 'L'. U. sul Consiglio di Stato. * * * Pi� che ad un progresso qui siamo di fronte quasi ad un capovolgimento delle nozioni tradi zionali, che ha luogo in aderenza -nelle appa renze, a�lmeno, perfetta -alle di�sposiziioni della legge del 1865 di abolizione del contenzioso am minis-trativo. Prova, 'se ne occorresse ancora una, della mirabile vitalit� di questa legge, la-quale nella sua orditur�a fondamentale tuttora-resiste, a-dattandosi, all'evoluzione dell'ambiente ~:~torico politico (a meno che questa evoluzione sia in realt� a,s,sai meno rilevante per quel che riguarda il diritto amministrativo di quanto si creda; ma questo � un a.ltro discorso). Dicevamo aderenza apparente, piuttosto che 1�eale. E qui � neces:sario intendersi. Il pres�dente Azz.airiti converr� con noi che l'esecutoriet�, del l'atto ammini,strativo non discende aiffaHo dal l'art. 4 della legge del 1865, ma dai principi e dalla s-tes.sa, definizione di Amministraz,ione Pub blica. E' vero, invece, che � l'art. 4 a costituire una a�pplic.azione concr-eta di questi �principi e pu� assu. mer:Sii per certo che, anche se l'art. 4 non fosse esistito, ove la dottrina a.ves1se rettamente intesi e la pratica. aves.se adattati i motivi fondamen tali del diritto pubblico moderno, le cose non sarebbero andate diversamente da come vanno in pre-senza dell'art. 4. Quali questi principi e quali questi motivi? Qui porremmo in prima linea�, pur non .sopra valuta.ndola, la. concez-ione della, divisione dei poteri, intendendo, ques1ta. non .s-oltanto qua1e garanzia delle civiche libert�, (giusta lo 's1tamp-o ca-lcato s'ull'Inghilterra di fa-ntasia del barone di Montesquieu), ma anche come gelosa ,sa.Iva g-ua.rdia delle attribuzioni dell'esecutivo nello Rtato moderno, a seguito dell'esperienza acquisita nel conflitto tra Sovrano e Pa-rlamenti che carattel'izz� la ,storia della !<]:ancia nei .secoli xvn e xvm. A-ggiungeremo la c..d. � presunzione di legittimit�>> dell'atto amministrativo, con-seguente non solo alla. natura dell'attivit�, ed alle considerazioni dei controlli e delle ga-ranzie gim-ldiche e politiche elle presidiano l'operato dell'Amministrazione Pubblica, ma anche e principalmente dall'intimo contatto esistente fra organi amministrativi e potere legislativo..politico (contatto non desiderabile per qualsivoglia Giudice); il quale potere legislativo- politico � in definitiva il solo competente a segnare le mete dell'azione statale ed i mezzi per eonsegu.irle. N� qu� pu� trascurarsi la considerazione del fatto che la gestione della Pubblica Amministrazione non presenta caratteristiche d.i esercizio economico-patrimoniale (e quindi i segni di quell'egoismo che deve presumersi nell'agire di ogni privato, e che motiva numerosi aspetti del normale processo civile) ma serve al pubblico interesse. Queste tSouo tesi comuni, ripetute in ogni libro di s-cuola. L'espm�ienza insegna qualche cosa di pi�. E cio� che la Pubblica A.mministrazione � il soggetto pi� espos-to a clhioanes che la storia� giudiz- iaria annoveri. E' inutile ricerca-re i motivi (sar� forse �perch� i ra-pp-orti tra privati con l'tAmministra.zione sono di regola involontari ed inecouomici): 1sta di fa-tto che contro lo Stato si litiga volentieri. Si pu� evitare con la maggiore cura. ogni controversia -con i propri contraenti o con i propri vicini, forse anche per non incorrere nel discredito �e nell'isolamento che pu� deriva�re dalla fama di cavilloso e ves�satore, mn. si vola sempre eon gioia-appena che il gioco va.~ga la� posta -ad un proce-sso �contro lo !Stato>>. Il fa-tto che l'azione giudiziaria non obblighi l'Amministrazione a. -sospendere il pro-vvedimento per cui si controverte � gi�, nna remora. Ohi litiga, �sa-, di regola,, di non potere ottenere altro che una. reintegrazione ex post nel proprio diritto, allorch� questo sia. dimostrato: principal mente di non a.ver rimedio a che l'atto di cui si (lisputa non sia eseguito nel tempo in cui deve esserlo, nel qua,le viene regolarmente a coincidere il ma-ssimo dell'opportunit�. per l'Ammini-stra zione ed il massimo dell'incomodo per ehi reclama. Quindi in difetto di seri e fondati motivi, di regola. la lite non sorge. Diversamente vanno le cose allorquando sia pos:. Rihile costringere l'Amministraz.ione a 1sospendere l'es-ecuzione dell'a-tto svanta,ggioso. � Tempo, p-a dre d'ogni cosa J> cantava Pindaro, ed una volta fermata ]a ruota burocratica tanti effetti possono sortirne. Non ultimo, che l'interesse pubblico che ispir� l'atto controverso veng-a a scomparire o ad essere altrimenti soddisfatto (esempio classico: sospensione accordata dal Consiglio di Stato per un provverlimento d� occupazione di urgenza). Prove: all'aumento dei ricorsi' �vanti le giuri, sdizioni amministrative negli ultimi due anni non eorrisponde un aumento proporzionale dei giudizi contro lo Rtnto rwa,nti i Giudici ordinari. Ancora: le domande di 1sosp-ensione proposte alle Sezioni giurisdizionali del Oons,iglio di Stato, si moltipli -3 cano oltremisura, giungendo a compromettere il lmon funzionameuto di quella Magistratura. Ancora, infine, � dato assi�stere, con maggiore fl-equenza di quel che non possa, credersi, a. ti�avestimenti, con a1�gomenti addirittura acrobatici, di diritti soggettivi in intel'essi legittimi (tipo: diI �itti aftievoliti) esclusivamente per assicurarsi la pos,sibilit� della sospensione ad opera di Giudice del provvedimento impugnato. 01�a., addurre inconvenienti non costituisce d] per s� un a.1�gomento. Ma, lo diviene se questi inconvenienii si innestano sulla base del dovere giuridico che ha l'Amministrazione Pubblica di adempiere ai .suoi fini, eseguendo que~li atti concreti che, una volta deliberati, essa stessa de'Ce, presumere come leg�ittirni) .sinch� sia convinta di llleggittimit� dal Giudice competente. * * * L,a conclusione di questo discorso, forse troppo lungo e certo troppo ovvio, � che se di un dover�e giuridico per gli Uffici amminis,trativi pu� parlaDsi, nelle condizioni test� descritte, que�sto dovere consiste nel dare esecuzione al provvedimento amministrativo nel tempo stabilito, sia. o meno p1�oposto reclamo giurisdizionale, non gi� nel sospendere tale esecuzione in vista della po�ssibilit� dell'adempimento in forma .specifica dell'�eventlm. Ie giudicato di accoglimento. Risponde ad un interesse dell'IA.mministrazione e rimedia� a qualche rara devia.zione patologica la facolt� di puro fa.tto (non potere discrezionale) che es.sa ha di sospendere all'esecuzione dell'atto controverso, laddove ques.ta esecuzione si manife s�ti di scarso interesse pubblico e possa, invece, gravemente compromettere per il f.uturo (risarci mento del danno) la s�ua posizione. Ma qui �siamo ancora nella fase pro-giuridica. degli apprezza menti di mera opportunt�, e qualsia.si possibilit� di sindacato � categoricamente da escludere. In presenza di una � p.resunzione di leggittimit� >> (in diritto) e di un pregiudizio di infondatezz.a. del reclamo (in linea di puro fatto) l'onere di buona amministrazione postula l'esecuzione del provvedimento. Facolt� discrezionaJi vere e proprie per quanto atliene, in genere, all'esecuzione non del provve dimento ma. della sentenza (veggansi a tale ri guardo i lavori preparatori della legge 20 ma.r�zo 1865, ed in genere le opinioni tradizionali) nascono soltanto daJ giudicato: e qui l'art. 27, n. 4, del vigente T. U. sul Consiglio di Stato offre la possi bilitit di un sindacato giurisdizionale, esteso non solo al piano della legittimit�, ma anche a quello del medto e probabilmente comprendente veri e propl'i poteri di sostituzione del S.O. A. all'Am ministrazione attiva. Ma sino a quel momento quest'ultima ha un vero e proprio dovere di ese guire il provvedimento, sia pure entro certi limiti facilmente intuibili ed in ogni caso apprezzati in regime di libert� incontrollabile. Resta J'a,rgomento desunto dalla seconda pM�te dell'art. 7 della legge sul contenzio�so amministrativo. tSenza dubbio questa � norma as,sai oscura e che -intepretata nel senso in cui la intende il nostro A. -non tanto verrebbe ad urtare contro il p1-ecedente a.1-t. 4, quanto a sconvolgere il sistema che ;,;i ricava dai principi. tSenoncll�, quali che siano sta.te le idee del legis�atol'e del 1865, certo � che per merito principalmente del Cammeo, l'art. 7 � venuto ad inquadra �l'Si mirabilmente nella �ogmattica amministrativa. L'illustre Maestro, dopo aver criticato ogni altra :possibile interpretazione della norma giunge -co.m'� noto-alla conclusione che qui si ti�aHi di ipotesi in cui l'Amministrazione 'si renda atti �ice per ottenere l'adempimento di una pl'etesa di diritto privato a.vente ad oggetto un fare od un non fare. Es,sa allora, e solo dopo aver adito il Oiudice (da,ta la mina,ccia, alla libert� personale insita itella coazione a.l faTe o al non fa.re, e la garanzia offerta dalla pendenza del giudizio ai fini d'un possi bile risarcimento), ricorrendo gli estremi della gravit� e dell'urgenza pu� con decreto moti vato provvedere a.lla soddisfazione della propria pretesa bench� non sia ancora intervenuta pro nuncia. Orediamo �questa interpretazione definitiva ed inconfutabile. Estenderla, o comunque modi,ficarla non tanto costituirebbe una evoluzione, quanto un autentico regres:w verso quei �p�reconcetti >> che il Oammeo 1�ilevava nei lavori preparatori del la legge. Vero � che qui, secondo l'Azzariti, i � precon cetti >> starebbero piuttosto dalla parte del Cam meo che da quella dei legislatori del 1865. Ma se sono vere le conclusioni cui s:i perviene, conside rando le cose alla stregua dei principi, tale propo sizione critica � forse da ritenere alquanto az.zar data. Una considerazione d'ordine p�ratico: in base a quali estremi, giusta i risultati dello studio in esame, la, �Sospensione dell'atto amministrativo dovrebbe essere accordata. In altre parole e ,suf ficiente che dal Consiglio di Stato venga a'ccertata la pendenza, del giudi~io civile e la eventuale im possibilitit dell'esecuzione in forma specifica del giudica.to, ovvero occorre qua.lche cosa di pi�, nel senso �Che :quel C'onsess�o, sia pure in via, di som maria info�rmaz.ione, accerti un fumus di fonda tezza. nella domanda.? Nell'uno e nell'altro ca,so ,gli inconvenienti sa rebbero gravi: la ,semplice .constaz,ione della pen denz.a porrebbe alla merc� dei poss:ibili reclami di privati il huon andamento della gestione della cosa pubblica; l'apprezzamento del fumus porte l'ebbe a fataH disa.rmonie ed antinomie fra i due ordini di giudicati chiamati a pronunziarsi sulla questione controversa, nociva -in definitiva allo stesso prestigio di entrambi. Non .si tratta, adunque, soltanto dell'inconve~ niente della diversit� dei giudici, sotto l'aspetto meramente strutturale) che l'A. dimostra. di valu tare esa.ttamente : qui sus,s:iste un rp�roblema di ca.rattere funzionale che non pu� es.sere posto in parentesi, e che st;mhra irre,solubile, a meno che -4 non si vog-liano incontrare difficolt� pm aspre e pericoli pi� 1sensibili di quelli che attua.Jmente la vita giuridica e la pratica amministrativa prospettano. Lo 's:tes,so vale per la p�roposta di un sindacato di merito da affidarsi al Consiglio di Stato in questioni del genere. Quando si paJ.�la, infatti, di giurisdizione di merito non � possibile sottra.rsi alla suggestione di uno spostamento della �sede dell'a,ttivit� amminis,trativa dell'Ufficio deliberante ed esecutore all'Organo in tal modo giudicante. Ora, sinch� trattasi di situa.zioni gi� risolte sul piano della legittimit� (art. 27, n. 4 T.U. OonSiiglio di �Stato) la cosa non solo non presenta pericoli, ma addirittura pu� tornare di vantaggio alla Pubblica !Amministrazione la quale si vede segnata una concreta direttiva di azione orientata anche su criteri di convenienza, oportunit�, -tempestivit� ,ecc. La questione si presta a diversa valuta.zione, invece, quando taJe giudizio si innesti su di una. situazione non definita. in cui l'attivit� dell'Amminish~azione, 1per i motivi sop�ra accennati, deve presumersi legittima ed il operato doveroso rispetto alle direttive politico-legislative segnate in ,sede di governo. Mancherebbe qui, aJmeno in un considerevole numero di cas.i, al ~Consesso giudicante quella va.luta.zione della � entit� � del fatto amministra tivo generaJe, >Senza la quale non si d� possibilitn, di giudizio di merito: questo non sarebbe giudi cato normalmente nel suo comples,so totale, nelle sue ripercussioni rispetto ad altri settori insom . ' ma m quella sintesi di a�pprezzamenti a cui una Amministrazione attiva ben ordina�ta deve ispi rfil'Si: ma le singole controversie si prospettereb bero co;me isolate, in una visione casistica ed episodi,ca, e senza.; ;spesso, una seria. possibiliti'\, di an~icipare, il giudizio 'sulla legittimit� (finale, per mtederci) dell'opera dell'Amminis:trazione. Quanto al resto ba�sta riflettere che ai pochi >giu dizi e xart. 27, n. 4, che le cronache registrano, verrebbe a contrapporsi un numero, prevedibil mente altis,simo di ricorsi per sospensione pro posti in funzione �della� pura e .semplice pen'denza, d'una azione giudiziaria, pur 'se infondata. Con �quanto disordine, ognuno pu� facilmente immagina.re. * * * Rimane a.perla la �questione chca la maggior tutela che il vigente ordinamento giuridico accorda agli interes1si legittimi" l'ispetto ai-diritti sog gettivi perf.etti. Non pu� nega.rsi che agli effetti pratici ci� sia vero : ma ogni motivo di perplessit� scompare allorquando si rifletta che non di maggiore o minore tutela qui tra.ttas:i, bens� di tutela di diversa nat'l,lra. Senza affrontare il proLierna in l'adiee (l'aJ.�gomento meriterebbe una trattazione ad hoc) certo � che, qua.nto meno sul piano psricologico, il Consiglio di Sta.to -qual che sia l'apparato formale della sua a.ttivit� in sede contenziosa-si considera, ecl � considerato dalle Amministra-zioni e dagli stessi ricoiTenti, piuttosto come un oensore dall'interno �Che come un giudioe esterno. Oi� 1Spiega tante cos.e: il sindaeato sull'eccesso di potere, il giudizio di merito ed infine, la facolt� di sospendere il procedimento impugnato allorquando l'impugnativa graviti nella, .sfera di giurisdizione che gli � propria (interessi legittimi). E -ove si vada a fondo -ci� spiega perch� un analogo potere non possa essere attribuito a quel Oonsesso nelle materie di competenza del Giudice ordinario. * * * Con tutte que,ste riserve, tutta.via, il lavoro del presidente Azzariti rientra nel ristretto numero degli scritti che fanno pensare. E,sso, oltre ehe a.i ~s:uesposti rilievi pratici offre l'adito a due ordini di con�siderazioni teoriche: l'uno circa la natura ed i ca.ratteri dell'istituto della sospensione, inteso que,sto nella ,sua. pi� vasta porta,ta di fenomeno che si riscontra nel diritto civile, processuale-, civile, amministrativo, tributario, ecc. ; l'altro circa il problema sfiorato dall'illustre A. dell'affievolimento in interessi dei diritti soggettivi perfetti, in presenza degli arti coli 2 e 5 della legge abolitrice del conten~ioso amministrativo. Sia lecito qui formulare (felioioribu.s ingeniis) l'auspicio che questi argomenti costituiscano fe condi ca;mpi di ricerca.. FRANCESCO AGR� AVVOCATO DELLO STATO NOTE D I DOTTRINA F. Rocco: La posizione del Consiglio di Stato: nel nuovo ordinamenh costituzionale e i suoi compiti. Il 12 gennaio 1948, in occasione del suo insediamento, il nuovo Presidente del Consiglio di Stato, Ferdinando Rocco, ha pronunziato un importante discorso sul tema sovraindicato. Il discorso � riportato per intero nella Rivista Atnmin�istrativa della Repubblica italiana, 1948, Fase. I, I, pag. l. Ne riassumiamo qui di seguito le parti pi� salienti. Premesso un cenno sulla avvenuta consacrazione del Consiglio di Stato nella Carta costituzionale della Repubblica, sia come massimo organo consultivo, sia come organo giurisdizionale, il R.. ha precisato che la funzione giurisdizionale deve intendersi (salvo i pochi casi eccezionali di competenza esclusiva, gi� contemplati dalla leggi vigenti) come limitata ai soli interessi legittimi, la cui nozione � stata opportunamente inserita nella stessa Costituzione. Ma. tali jnteressi legittimi, come debbono essere un limite per il Consi-� glio di Stato, dovrebbero costituire anche il campo riservato alla sua competenza, con esclusione di qualsiasi altra autorit� giurisdizionale. Per quanto riguarda la funzione consultiva il R., nel tracciare � i limiti che il Consiglio di� Stato deve incontrare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, in confronto dell'attivit� amministrativa del Governo della Repubblica�, ha precisato che si tratta di � problema delicato ll, in quanto, l'esercizio del controllo, estenden-� dosi al merito amministrativo, talora � rasenta la valutazione politica ll, la quale invece deve essere riservata al Capo dello Stato, al Governo, al Pl:trlamento e alla Corte Costituzionale. Limiti di altra natura al controllo del Consiglio di Stato derivano poi dal contenuto tecnico dell'attivit� amministrativa, in rela:Zione al quale il Cons~glio non pu� sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi consultivi tecnici, particolarmente competenti; il concetto di discrezionalit� tecnica non pu� tuttavia, a questi fini, ampliarsi fino a ricomprendervi l'indagine sulla � eonvenienza finanziaria ll, che alla funzione consultiva del Consiglio di Stato non dovrebbe invece essere sottratta. Passando a trattare della funzione giurisdizio nale il R., dopo aver accennato all'accusa di ec cessivo formalismo, a torto rivolta alla Giustizia del Supremo Consesso Amministrativo, ha af fermato che lo scopo dell,la �giustizia. sostr.nziale ll cui certamente tende tutta l'opera del Consiglio, pu� ben raggiungersi pm mantenendosi nelle rigide maglie dell'esame di legittimit�, senza alcun bisogno di un'ulteriore larga estensione del sindacato di merito assolutamente deprecabile, specie per i riflessi negativi che avrebbe sul ritmo stesso dell'azione amministrativa. A questo proposito il R. ha messo in rilievo che i recenti sviluppi della giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno determinato �qualche passo correttivo ll nel senso suindicato, trovando pienamente consenziente la Corte Suprema. Detta giurisprudenza� ha cosi ammesso in qual. che caso ad esempio che un errore di motivazione in diritto dell'atto amministrativo non debba condurre fatalmente all'annullamento dell'atto impugnato qua'ndo, non la norma giuridica invocata dall'atto stesso, ma altra norma ne avrebbe autorizzato egualmente l'emanazione. Cos� pure in tema di procedure miiitari, di avanzamento o disciplinari, ha statuito che l'omissione dell'esame di elementi di giudizio prima facie irrelevanti, o almeno non apprezzabilmente influenti, ai fini del. la formazione del giudizio dell'Amministrazione, non debba del pari condurre inevitabilmente all'annullamento degli atti. In tal modo si esercita in realt� una qualche delibazione del merito, ma non si invade propriamente il merito, ed il merito anzi si rispetta nella sua sostanziale bont� ll. Il R. ha, in relazione a tale giurisprudenza, auspicato � che si inserisca nella legge -con le dovute cautele -un principio generale che accor �di al Giudice amministrativo di legittimit� la facolt� dell'esame della rilevanza del vizio formale dell'atto, agli effetti della sua sostanziale validit�, per permettere di salvare l'atto stesso dall'annullamento in taluni casi di pi� lievi irregolarit� formali nel processo di formazione o di manifestazione della volont� della P. A. Ci�, come � ovvio, sempre che i requisiti di forma non siano da norme di legge espressamente richiesti a pena di nullit� o di decadenza. A tale scopo potrebbe utilmente soccorrere nel giudizio di irrilevanza la manifesta conformit� a giustizia dell'atto impugnato; valutazione inversa a quella della manifesta ingiustizia, introdotta com'� noto della giurisprudenza della nozione di--eccesso di potere. Ed al Giudice dovrebbe, in simili casi, attribuirsi la facolt�., in luogo di pronunciare l'annullamento, di ordinare soltanto la correzione dell'atto amministrativo, senza necessit� quindi di rin ~ () - novazione del procedimento; utile e sufficiente ammaestramento, peraltro, questa correzione contro il ripetersi di errori sempre deprecabili e talvolta pericolosi �. Passando poi fugacemente a parlare del problema della giustizia amministrativa periferica, in relazione alla istituzione delle Regioni, il R. ha riconfermato la decisa opposizione, conforme a quella mostrata dalla Corte Suprema di Cassazione, ad ogni possibilitit di istituire sezioni regionali del Consiglio di Stato con piena autonu mia funzionale. Ha infine auspicato che venga dato al Consiglio un ordinamento per quanto possibile conforme a quello che sar� dato alla Magistratura ordinaria. All'illu8tre Pre8idente Ferdinando Rocco, al etti nome � legata da molti anni la giuTi8prudenza della IV Sezione, vada il nostro saluto e z>augu1" io che, nell' e8erciz,io delle 8tte nuove, pi� alte funzioni, contintt'� a dare al Gon8igl'io d'i Stato il prezio8o attivo contributo della 8tta dottr'ina e del 8UO eqttilibrio. N. P..:cELLA: Il controllo del giudice sulla costituzionalit� dei decreti legislativi. <<Rivista dir. proc.�, 1947, I, 248. Il P. prende lo spunto da una sentenza della Corte Suprema e della Corte di Appello di To rino che hanno, rispettivamente dichiarato inco stituzionale l'art. 4 D.L.C.P.S. 22 giugno 1946 e il D.L.C.P.S. 1� aprile 1947, n. 77, per criticare le soluzioni adottate dall'Autorit� giudiziaria. Nell'un caso infatti si � qualificata come inco stituzionale una norma che avrebbe violato il principio dell'attctorita8 1�entm 8irniliter fudicc�ta ntm, quasi questo avesse a sua volta portata co stituzionale, mentre negando in tal modo al po tere legislativo di emanare norme retroattive che possano comunque eventualmente interferire su quel principio si viene a compiere in effetti uno straripamento del potere giudiziario in quello le gislativo. Nell'altro caso la incostituzionalit� � stata dal la Corte di Torino ravvisata in ci� che la creazio ne di un organo di giurisdizione speciale costitui rebbe una interferenza nell'esercizio dell'attivWt giurisdizionale., riservata al potere giudiziario, quasi che vi fosse un diritto subiettivo perfetto, costituzionalmente tutelato, dell'autorit� giudi ziaria a che non fossero creati altri organi di giu risdizione. Dopo aver cos� criticato le due indicate sen tenze il P. allarga l'orizzonte del suo tema ad una visione pi� vasta; quella generale della costitu zionalit� dei decreti legislativi emessi in base al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, nu mero 151 e al decreto-legge luogotenenz. 16 mar zo 1946, n. 98; e imposta la questione con riguardo al particolare momento politico e giuridico che si � attraversato, ponendo l'accento sulla impos sibilit� per ci� stesso, di tener fermi tutti i vec chi principi relativi alla divisione dei poteri, spe cialmente in un periodo in cui vi era necessaria mente carenza di uno dei tre poteri tradizionali (quello legislativo). N� l'assenza del potere legislativo e la contestuale assunzione da parte del potere esecutivo della potest�, di legiferare, possono ,rendere pi� penetrante il controllo riservato al potere giudiziario, in sostituzione quasi del mancato controllo e dibattito parlametnare) non fosse altro che per la diversa natura dei controlli stessi: questo essendo sopratutto politico e di merito, l'altro essendo estrinseco e formale. Dimostra poi il P. la sostanziale differenza non avvertita dagli organi giurisdizionali -fra i decreti legislativi emanati in virt� dei gi� ricordati provvedimenti, e quelli emanati in base all'articolo 3 n. l, legge 31 gennaio 1926, n. 100 in virt� di una legge delegata (con conseguente possibilit� di ampio controllo giurisdizionale); e ci� perch� del tutto diversi sono i presupposti; e le norme emesse in base ai decreti n. 151 del 1944 e n. 98 del 194G non derivano da una delegazione del potere legislativo, ma da una spontanea quanto nesaria assunzione di questo da parte del potere escutivo. Ed i decreti-legge di cui trattasi sono, oltre che per la sostanza anche per le forme -in quanto sanzionati dal Capo dello Stato -atti di vera e propria legislazione, sottratti al sindacato del giudice. Resta che l'art. 3 del decreto legislativo luogo tenenziale n. 98 del 1946 esclude dalla potest� le gislativa del governo la materia costituzionale, ma a questa espressione non pu� darsi troppo lata interpretazione., dovendosi essa intendere limitata agli argomenti che interessano la decisione costi tuente e la vita stessa dell'assemblea. D'altr�a parte, tale norma si ricollega a quelle dell'art. l del decreto-legge luogotenenziale 25 giu gno 1944, n. 151, contenente l'obbligo di convoca re l'Assemblea Costituente, e pu� soltanto riferirsi a quanto riguarda l'attivit� di questa. E del resto leggi costituzionali sono state ema nate nel periodo dt funzionamento dell' Assemblea�: quella, 21 febbra.io 1947, n. l e l'altr&; 17 giugno 1947, n. 2; mentre � da porsi in rilievo come tutta l'attivit� legislatiVJa, sia passata, .al vaglio delie Commissioni e talvolta a�nche dell' As:semblea, ma senza che sorgessero d nibbi sulh;; costituzionalii.� delle materte suUe quali il potere esecutivo legi ferava. Onde il P. trae la conclusione che il potere giu diziario, che in questi ultimi tempi ha mostrato di voler estendere le sue attribuzioni, riveda que sto atteggiamento al fine di non invadere il cam po degli altri poteri dello Stato. Lo 80'ritto del' P., chiaro ed, e&a�~tr'ien.te) pu� e8 8ere pienamente condivi8o. Da un lato infatti deve8i ricordare come in un ordinamento co8tituzionale fie88i}Jile ~ quale era il no8tro -al principio della divi8ione .dei-poteri non contra8ta quello della pTcmincnza dell'atto legi8lativo : che) per la illimitatezza del 8UO po8 8ibile contenuto, come ptt� modificare atti legi8la tivi. pree8i8tent'i co8� pu� incidere 8Ull'att�ivit�: am mini8trativa e 8U qttella gittri8diz�ionalc. 7 Dall'altro che non � possibile dilatare eccessivamente la � materia cost:ituz,ionale � sino a fa.-rvi rientrare quelle materie che, la Costituzione, successivamente entrata in vigore, ha � riservato � alla legge. Che se cos� fosso ben pochi provvedime �n,ti legislati.vi si swl.verebboro dalla. q�nalifica di incostitt~z.oionalit� (e sarebbero quindi inapplicabili) primi fra tutti i molti provvedimenti che hanno in qualche modo toccato proprio l'ordina mento del potere giudiziario. Occorre perci� reagire a quella tendenza affiorante presso l' Autor�it� giudiziaria, che, sotto il profilo della cost-ituzionalit� dell'atto legislativo, conduco in definitiva.. ad un esame intrinseco della opportunit�� dello stesso : il che costituisce un evidente straripamento di potere giur1:sdizionale. Tale tendenza, d'altra parte, viene repressa anche dalla O orte Suprema che, specie con la recente decisione delle S. U. penali relativa alla validit� att- nale della legislaz�ione contro il fascismo, ha corretto le precedenti dec�?ioni. Per quanto riguarda le questioni decise dalle richiamate sentenze della Cassazione e della Oorte di Torino (che si leggono, rispettivamente, in� Foro /t.�, 1947 I, 545, cc Gittr. It. �, 1947, I, 2, 337) si vedano in senso conformo Tribunale Vercelli 6 dicembre 194-6 in cc Foro It �, 1947, I, 401; nonch� Crosa e Bod.da in << Giu,r. lt. �, 1946, IV, 145 e 1947, I, 2, 242; P�ierandrei, it�i 1947, I, l, 337; Carnelutti, cc Riv. Dir. Proc. i>, 1947, II, 193 -in qu,ale vede nell'art. 4 del decreto legislativo presidenziale 22 gingno 194G, n. 44, un caso di eccesso di potere legislati-vo -e da ultimo ancora il Orosa, in cc Giur. /t. �, 1948, IV, I; in senso contrario, invece, App. Catania e T1'ibunale Padot'a, �in � Giur. /t�, 1947, I, 241; Tribunale Cuneo e Tribunale Mantova, in cc Foro /t. >}, 1947, I, 40.2; nonch� A.ndrioli, <<Foro /t. �, 1947, I, 402 e 548; De JJJartini, ivi; Oastellet, il�i IV, 150, e A.zzariti, ivi 1948, 40. .... F. OmAROTTi: Sulla mtura del sequestro ordinato dal Prefetto di cose pertinenti a reato previsto da norme re1ative alla disciplim dei consumi. <<Archivio penale n. 3-4, del 1948 �. Esposti gli elementi di differenziazione fra il se questro giudiziale penale ed il sequestro in via amministrativa, l'A. definisce il sequestro previsto dall'art. 2 del <leereto legislativo del Capo prov visorio dello Stato 5 ottobre 194!}., n. 193, sequestro in via amministrativa, affermando che, sia per la evoluzione storiea della legislazione in subiecta materia sia per il carattere delle esigenze per la difesa delle quali nel eampo della politica eeono miea � stata eonferita tale potest�, di sequestro al Governo, ess10 hm la natura di. atto politieo. Que sta tesi non sarebbe in eontmsto eon quella secon <h 'la quale l'atto suddetto ha le ea�rll!tteristiche (li un provvedimento di polizia (eos� il Consiglio di Stato nella deeisione 15 luglio 1947, Tamburi eontro Prefetto di Asti, che ha eseluso esattamen te che configuri una fattispeeie di ordinanza di urgenza adottata in base all'art. 19 della legge eomunale e provinciale), in quanto le due tesi pos sono eoneiliarsi nel senso ehe il provvedimento in esame pu� ritenersi provvedimento di polizia avente la natura di atto politico. L'A. continua esaminando la impugnabilit� del provvedimento che, non es~endo defip_ijivo,. � soggetto a ricorso gerarehieo e non inveee., quale atto politieo, al rieorso giurisdizionale od al ricorso straordinario al Capo dello Stato; espone quindi i rapporti intercorrenti fra detto provvedimento e i provvedimenti ehe jn materia intenda adottare l'Autorit� giudiziaria eompetente a giudicare le fattispecie eriminose per le quali il sequestro � stato disposto, affermando ehe, per il noto principio della indipendenza della funzione amministrativa da quella giudiziaria, il provvedimento di sequestro attuato dal Prefetto non pu� essere revocato o modificato dall'Autorit� giudiziaria sopradetta (ma l'ordine di restituzione delle cose sequestrate deve essere preso dall'Autorit� che l'ha emanato o dall'autorit� gerarchieamente a questa superiore), e c.he, eirea l'ammissibilit� dell'azione elle si volesse intentare ai fini di ottenere il risarcimento dei danni ehe si denunciassero come eausati da nn provvedimento di sequestro illegittimo, il danno, in considerazione della. natura deg;li atti politiei, dovrebbe essere risarcito in base alla responsabilit� per atti legittimi ogni qual- 1/0lta i princip� di tale responsabilit�> trovino applicazione. L'A. conelude trattando di aleune questioni relative alla interpretazione di norme eontenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, fra le quali, di maggior rilievo, � quella della dizione cc titolare J> di cui all'art. l del citato deereto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, affermando in proposito, che pu� disporsi il sequestro di un eserdzio di eui sia titolare una persona diversa dal proprietario. L'importanz�a della distinzione tra cc titolare >> c cc proprietario >>dell'esercizio si rivela sopratutto in relaz�ione ad a.z�iende appartenenti a persone gittridichc. Poich� le licenze di esercizio, per la loro nat'ltra di autorizzazioni di poliz'ia, sono normalmente conce8se a persone fisiche, sembra che la condanna dcll'intc8tatario di esse sia sufficiente a giustificare il seqttestro. O. VITTA: Definitivit� dei provvedimenti prefettizi ex art. 19 legge comunale e provinciale. << Foro Amm. � 1947, l, 2, 80. In nota alla decisione n. 17 del 24 gennaio 1947, eon la quale il Consiglio di Stato ha affermato la definitivit� dei provvedimenti emanati, dai pre fetti in base al 5� eomma dell'art. 19 della legge eomunale e provineiale, il V. tenta una eostru zione generale degli atti amministrativi da consi derarsi definitivi pur senza una espressa disposi zione al riguardo (seeondo il V. la regola gener~le _ del nostro ordinamento � che gli atti amministra tivi siano soggetti al rieorso gerarchico). Per il v. il earattere di definitivo di un atto non risiede nella sua diserezionalit�, perch� il ricorso gerarehieo essendo dato anehe per il merito, si ap palesa pi� necessario proprio nei riguardi degli atti discrezionali, o nell'essere esso fondato sulla valutaa,ione di circostanze locali (sulle quali anche il superiore gerarchico pu� ben ragguagliarsi), e neppure -come ha ritenuto la decisione annotata -quando vi sia per legge attribuzione di competenza esclusiva dell'autorit� inferiore (perch� questa attribuzione non pu� eliminare un rimedio generale, quale � il ricorso gerarchico, ma solo limitare i poteri dell'autorit� superiore, che accogliendo 11 ricorso, non potrebbe riformare l'atto, ma imporre la riforma all'autorit� subordinata). Secondo il V. -che in ci� si rif� al Cammeo vi sono soltanto 4 categorie di atti sottratti implicitamente al ricorso gerarchico: l) quando � concesso espressamente ricorso gerarchico contro atti negativi (onde se ne deduce che il ricorso non � dato contro gli atti positivi e viceversa); 2) quando la legge concede ricorso amministrativo ad autorit� diversa dal superiore gerarchico; 3) quando, concorrendo particolari circostanze, sia dato dalla legge ricorso giurisdizionale contro l'atto dell'inferiore; 4-) quando -caso eccezionalissimo -vi sia una particolare urgenza di definire una determinata procedura, e concorrano anche qui norme particolari. Queste categorie sono, secondo il V. tassative e di stretta interpretazione essendo, come si � detto, il ricorso gerarchico la regola, e perci� a rigore i provvedimenti presi dal Prefetto ex art. 19� legge comunale e provinciale, non rientrando nelle categorie suddette, non hanno carattere definitivo. Pure il V. in vista del carattere eccezionale di questi atti che sfuggono, a suo dire, alle regole ordinarie s�gli atti amministrativi, ritiene, con la annotata decisione, che siano sottratti al ricorso gerarchico, e quindi immediatamente impugnabili in via giurisdizionale. Non pare si possa convenire con la soprarichiamata decisione del Consiglio di Stato e neppwre con lo conolttSioni crui perviene il V.J in pic no oo1'!trasto con le sue stesse premesse : se nel nostro ordinamento giuridico i cas�i di defi-nitivit� implicita degli atti amrninistrativi sol/'!o di stretta interpretazione) e se gli atti emessi in base all'art. 19 della legge comnnale e provinciale non rientrano in tali categorie) non si comprende poi come 8i po8sa so8tenere la definitivit� di tali atti) qua8i che e8si f088ero da ricomprender8i in una 8ingolare categoria a8solutamente extra ordinem ri8petto al no8tro ordinamento. Pertanto appare assai pi� ri8pondente ai principi la precedente deci.sione 21 nov. 1944 del Con8iglio di Stato -sede di Cremona -(<< Ginr. it. >>, '1945, III, l) che di8tingueva ca8o per ca8o tra gli atti eme88i dal Prefetto in ba8e al cit.. art. 19, 8egnando il 8eguente criterio di8cretivo : � dovr� di8tinguer8i a seconda dell'intrin8eca so8tanza e dell'og�getto del pro1JvedimentoJ di modo che la definitivit� del medesimo dovr� e88ere riconosciuta in tntte le ipote8i nelle quali la 8te88a mi8nra avrebbe potuto dalla at~torit� competente e88ere presa coi normali poteri e con l)efficacia d�i definitivit� >>. 8 .A� .BERLIRI: Sul ricorso all'autorit� giudiziaria in tema di imposte indiret:e sugli affari. �Foro It. >>, 1947, I, 893. (Nota alla sentenza l febbraio 1947, n. 123 della Corte di Cass. Sez. Unite). Il B., in adesione alla annotata sentenza, sostiene che, in materia di imposte indirette sia esperibile il ricorso all'Autorit� giudiziaria anche senza il preventivo esperimento del ricorso alla Commissione delle imposte�, e ci� sia in base all'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1-639� che all'art. 2!2: dello stesso regio decreto-legge ed a-ll'articolo 39 del regio decreto 8 'luglio 19e7, n. 1516. In ordine alla questione della coesistenza del rit �or�sd. aJl'Autorit� giudtizia,ria, ed aHe Comm:iJs,sioni, il B., dissente dalla sentenza annotata che faceva discendere, dalla proposizione del ricorso alla Autorit� giudiziaria la rinuncia a quello pendente avanti le Commiss-ioni. Per il B., infa.tti, tanto s.e ii contribuente agisce per ripetere una tassa indebitamente pagata, quanto se si oppone ad una richiesta di mt.�ggior tassa aVIanz,a�ta -dalla Finanza, il processo che si svolge avanti l'Autorit� giudiziaria costituisce gravame rispetto a quello che si svolge davanti le Commissioni. E poich� non � concettualmente ammissibile che coesistano, in uno stesso processo, la fase di primo grado e quella di gr:a;vmme-, aUe Comm!�is,sioni non resta,, in questo caso, che emettere una pronuncia di non luogo a deliberare nel merito. Allo stato della legislazione J pu� ritenersi che la soluzione migliore del problema dei rapporti fra giudizio ordinario e gittdi~,;io tributario si trovi neWappl-iaazione este'n8VV'a dell'art. 29�51 o. p. c. Dovrebbe cio� 8ospender8i il giudizio ord;inario in attesa della decisione deUe Cornrnissioni tribtdarir. Q�nesta sol11-zione raggittngerebbe lo scopo di mantenere l'obbligo di esperire l)azione giudiziaria per opporsi all'ingiunzione tributaria ed eviterebbe l'inconveniente di privare il contribuente della garanZ'ia del gittdizio tributarioJ rendendo inut�ile la fic�tio de,l:la rinunzia (non vo.lntr.�) al ricor8o. Della questione la Corte Suprerna � stata nuovamente investita e pubblicheremoJ appena possibileJ la sua decisione. Societ� tassabili in base a bilancio e svalutazione di di titoli azionari in portafoglio in conseguenza di riduzione di capitale sociale deliberata dalle societ� emittenti. (Nota redazionale, in �Giur. Imp. Dirette �, 1946, decisione 40). Con decisione 14 febbraio 1945 la Commissione centrale delle imposte ha fissato il principio che �la svalutazione, nel bilancio di una societ�, delle azioni di altra societ� possedute in portafoglio deve essere ammessa in detrazione �quando sia giustificata da una corrispondente minusva-Ienz-a -del valore di mercato dei titoli, e tale minusvalenza abbia assunto carattere di definitivit� con la riduzione del eapitaJe -delle societ� emittenti (e fino a concorrenza di tale riduzione), rimanendo inam -9 missibile, nei confronti della societ� azionista, la. contestazione sulla natura e sulle cause della perdita ehe hanno giustificato la riduzione del capitale delle societ� emittenti>>. Nella nota si richiamano, anzitutto, i precedenti giurisprudenziali della questione, i quali possono essere suddivisi in tre gruppi : l) Si � affermato che la semplice differenza di valore, in pi� o in meno, delle azioni fra quello di acquisto e quello del giorno eli chiusura del bilancio, differenza dovuta alle oscillazioni del mercato, non pu� configurare n� un guadagno, n� una perdita finch� le azioni rimangono in portafoglio, perch� fino a quando esse non vengono alienate non si pu� parlare di guadagno o perdita in atto, ma soltanto in potenza. 2) Se invece la diminuzione di valore � dovuta alla perdita eli una parte del patrimonio delle societ� emittenti, si tratta eli mutamento oggettivo nel contenuto del titolo, e quindi di patrimonio dell'azionista. Tale perdita � attuale, e perci� deve essere valutata a tutti gli effetti. 3) La diminuzione eli valore delle azioni pu� invece dipendere dalla loro svalutazione---deliberata dalla societ� emittente, per una qualsiasi causa. In questo caso non resta che prendere atto della disposta svalutazione, senza che possano essere opposte all'azionista le ragioni pi� .. o meno giustificate che hanno indotto le socieUt emittenti a svalutare le proprie azioni. La differenza fra i casi sub 2 e 3 consiste in ci� : che in un caso la perdita per l'a,zionista si verifica per effetto della sparizione di una parte del patrimonio sociale rappresentato appunto dalle azioni; dall'altra invece, la perdita � determinata dal mutamento dei titoli posseduti dall'azionista. In q,uesto caso per� l'azionista avrebbe bens� il diritto ad ottenere la detrazione, ma soltanto se alla svalutazione deliberata dalla societ� emittente corrisponde un effettivo minor valore delle azioni snl mercato. La nota peraltro dissente dalla decisione !addove questa fissa il principio che la detrazione deve essere operata in conformit� della svalutazione operata dalle societ� emittenti; mentre invece la detrazione dovrebbe corrispondere alla differenza fra il valore per cui i vecchi titoli erano portati sul bilancio e il valore effettivo dei nuovi titoli nel momento immediatamente successivo alla riduzione di capitale della societ� emittente. Non pare si possa consentire con la decisione c con la nota. Per vero sembra che in ogni caso non pu� parlarsi di perdita effettiva fi;no a qttando i titoli azionari rimangono in portafoglioJ giaooh� la perdita vera e reale si ha 80ltanto nel momento in cui le azioni .vengono vendute e realizzate. Onde sembra che in ogni ipotesi la soluzione da applicare dovrebbe esser qttella 8opra indicata sub 1). Comunque) se in ipotesi) potrebbe anche convenirsi che la. perdita di ttna parte del patrimonilo raPpresentato dalle a;z�ioni costittti8ca U�n�a perdita attuale per i�l proprietario dei tU oli azionari J a�ltret: tanto non potrebbe dirsi ~qtt,amdo la sva.lutazione azionrtria fosse dalla soa�iet� emitl ente effettu.ata per una qualsiasi altra ragione : qwt tnvero per' l'azioni8ta non vi � perd-ita patrimoniale perch� le azioni da lui p088edu te (s�iano dalle societ� emittenti valutate 100 punti pinttosto che 200) rappresentano sempre la ste88a parte dello stesso patrimonio rimasto inalterato neUa �8aa effettiva consistenza. E poich� invece la svalutazione a.zionaria potreb be es.<Sere intervenuta sotto altre forme (ad es. svalutazione aztionaria con conseguente diminuzione di capitale e contestttale r�ipristino del capitale con emi8sione di mwve azioni non distribttite ai vecchi azionisti) occorrerebbe sempre qttell'e8ame che le decisioni e la nota ritengono del tutto interdette, in ordine alle ragioni della di8posta svalutazione) onde aocer�tare se vi � o non perdita per l)azionista. Ma la verit�! � che) tutto quel che attiene al valore nominale delle azioni od anche alla consistenza patrinwniale delle societ� emittenti) non intere.<~sa nella specie: qttello perch� non ad e8so 8i ptt� at,er riguardo J maJ se maiJ al valore reale J questo perch� pu� venire in considerazione soltanto 8e ed in quanto si voglia, o 8i debba procedere alla liqnidazione delle societ� emittenti. E qu,ind,i si torna .<Sempre al punto di partenza,: fi;no a quando le azioni rimangono in portafoglio il loro �valore di rnercato da qual.<Sia,si ragione determinatoJ non pu� essere preso in considerazione, perch� a tutU gli effetti (ed anche per ragioni di carattere pratico) due soli valori intere8sano: quello di acquisto e quello di vendita: ed � soltanto nel momento in cui s�i procede alla vendita che si pu� accertare in modo non eqnivoco se vi � utile o perdita) ed in qnal misura) mentre tntto quel che avv�iene medio tempore pu� soltanto dar ltwgo ad ipote8i e previsioni pi� o meno fondate. Invece) .<Secondo la nota surriferita) si dovrebbe aver rig1tardo al valore di mercato dei titoli nel momento immediatamente 8Ucces8ivo alla intervenuta 8ValutazioneJ facendo C08� ricorso proprio a. quel va,lore di mercato mti si � sempre) concordemente) evitato di far riferimento. Ptt� infi.ne essere 1ttile ricordare che con decisione 20 luglio 1938, s~t ricorso della Societ� Elettrica Bergama8ca) la, 8tes8a Oommis8ione centrale ritenne ingin8tificata la dedu.crione fatta da una .<Societ� rispetto al 1Jalore di a<:ioni 8Valutate dalla societ�� em.ittente J in quanto ritenne trattarsi di una svalutazione fittizia J e non ri8pondente ad una effetti17a perdita : sindaca,ndo cos� la ragione delle sva-lutazioneJ ed op1wnendola all'a-zionista. G. Rosso: Limiti dell'apptlcabilit� dell'attenuante del valore di speciale tenuit� dei reati in danno de1lo Stato. � Rivista :penale �, 1948, 73. �Con sentenza 12 luglio 1947 la Corte Suprema -dopo aver confermato, sotto il profii� della incensurabilit� in fatto la esclusione delle attenuanti dell'art. 62 n. 4 c. p. che la Corte di merito aveva ritenuto inapplicabile alle specie-ha affermato che, data la natura� e le funz.ioni della Pubblica Amministrazione, il patrimo~io di questa -10 non pu� essere considerato alla stregua di un patrimonio privato, e perci� � ove il danno non sia obiettivamente tale da esser considerato di trascurabile, quasi infima, consistenza rispetto ad una qualsiasi entit� patrimoniale, si rende addirittura inapplicabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c. p.>>. Il R., in nota a tale sentenza, compie anzitutto una exemwsns attraverso la precedente giurisprudenza, in cui prevalente era il criterio che la questione dovesse risolversi caso per caso. Peraltro, pur aderendo in via di massima a tale giurisprudenza, il R. non nega che la situa.zione va valutata in maniera diversa per lo Stato rispetto ai privati, data la formazione stessa del patrimonio delle Pubbliche Amministraz.ioni, e considerato anche che il patrimonio statale non � costituito soltanto dalle entrate ma anche dalle spese pubbliche, che sono superiori, e di gran lunga alle prime. La qnestione non � stata finora trattata in dot trina almeno in via genm�ale, ma si sono avute in proposito nnmerose manifestazioni giurispruden ziali, ricordate dal R. Occorre soltanto rilevare che la sentenza della Cass. 19 febbraio 1940 Vergara, in �Rivista Pe uale � 1941 -9i21, citata dal R. esc>lUse l'applic(:� bilitd dell'attenttante non a moti~'O della� in.cen� sura.bilitd deU'appq�ezzamento d-i fatto c�ontenuto nel-le� sentenza 1Jm1pn_qnata-. Per vero la Corte di Appello di Roma (sentenz�a 30 marzo 1939) neg� l'attenuante per ragioni di carattere generale : � nel concetto di danno patri moniale non pu� dirsi che rientri il pregiudizio alle disponibilitw fonanziarie dello Stato destinate a]Jpunto a soddisfare le pubbliche �sigenze �. E la Cassazione, nel confermare tale sentenza, cos� motiv�: � Il danno cagionato allo Stato as sume una singolare importanza politica appunto per le qualit� dell'offeso, ed � questo elemento che si i m pone, poich� per esso viene turbata e scossn ln delicata funzione statale. Intendono tutti che rnbare allo Stato non � come rubare ad tln pri vato. Il nocttmento trae dalla qualitd della per sona offesa un particolare significnto, e la spe ciale tenuit� del danno patrimoniale va ad esclu dersi per le ripercus8ioni di esso sulla collettivit� avuto riguardo alla destinazione del pubblico da naro che, raccolto rlalla contrib�tlz,.ione dei singoli, serve a soddisfare pubbliche esigenze �. E' poi da rilevare che la Corte Suprema ha ne-� gato l'applicabilit�� dell'attenuante quando il dan no riflette la mancata, percezione dei tributi (16 aprile Hl37, Bellomnno, in �Giurisprudenza Penale� 1938, III, -639, n. 187; 14 maggio 1937, Filippini, id. 1938, II, 54); ma stlccessivamentc -giudicando in tema di contrabbando -ebbe a modificare tale criterio di massima dichiarando applicabile in tesi l'art. 62--n. 4 c. p., pur essendo il contrabbando un reato rivolto contro la perce zione di un tributo (cfr. Cass. 12 dicembre 1941, Pontecorvo, � Gitlr. Penale� 1941, III, 170 cfr. Saltelli, in �Annali di dir. e proc. pen. � 1939, 822, Spallanzani in �Rivista Penale� 194&, 690. F. S. Azz.ARITI -G. MARTINEZ -G. AzzARITI: Diritto civile italiano: Successioni per causa di morte e donazioni. (Cedam., 1948, 2a edizione). La lettura di questo ampio volume, dalla forma piana e dall'informazione accurata ed aggiornata, con numerosi richiami della Giurisprudenza antica e recente, con l'indicazione su ogni questione delle opinioni degli autori e relativi riferimenti bibliografici, richiama al lettore il ricordo delle pi� pregevoli trattazioni della Scuola Giuridica napoletana, dagli indimenticabili corSii �di Jez.ione del Gianturco alle lezioni del Degni. Gli autori pi� che ad una costruzione sistematica ed ad un approfondimento dei concetti giuridici, in relazione alla teoria generale del diritto, secondo il col:-ltume di molte opere odierne, hanno mirato a presentare un libro utile alla pratica forense, senza peraltro tralasciare le esigenze del giurista puro : non una semplice illustrazione a i base di lavori preparatori, ma l'opera di clinici del diritto, che non trascurano le questioni singole e che dalla esperienza della giustizia concreta ij ' l sanno avvalersi per prospettare le difficolt� di interpretazione ed i casi controversi : una ricchez,za, ' l direi sterminata, di casi clinici, che solo, con l'aver presente la letteratura formatasi sul Codice il del1865 e le numerose note a sentenza, poteva es' . sere condensata in un'opera il cui contenuto � proporzionato alla mole. La ricchezza del particolare non costituisce un difetto, perch� la forma discorsiva ha uno svolgimento rettilineo ed il panorama si svolge avanti lrn al lettore ordinatamente e gradatamente senza l richiami storici che non siano sobri e necessari; w l'erudizione � in funzione della pratica. Le solu ~ zioni proposte dagli autori meritano, in ogni caso, la pi� attenta delle consideraz-ioni. Non possiamo indugia.rd su di esse in una. breve rec-ensione ma non possiamo tralasciare di menzionare la partieolare concezione dellegittimario in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza prevalente. Tale richiamo serve a dimostrare che gli autori hanno m avuto una concezione propria, non adagiandosi l'�; sulle soluzioni pacificamente raggiunte. m Il libro raggiunge il suo scopo, perch� � utilis-~~ simo per i magistrati e gli avvocati, cui � princi-" palmente diretto. " Questa seconda edizione, ehe in relazione alla precedente � notevolmente ampliata, tenendo con-~ti: i~ar~~:en\~t~;~~~,:a ed:;~lalagi;:ii:aru:dei~~~n:,ul� f:; stata particolarmente curata dal nostro collega @ avv. Giuseppe AzzaritJi. -~ l RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA APPALTO -Responsabilit� dell'appa1tat�re -C. C. 1865 -A chi compete l'azione -Persone diverse del committente. (Corte di CaEs., Sez. J-, Sent. n. 49-48Bellini- Pecile). l) La responsabilit� dell'architetto e dell'imprenditore sancita dall'art. 1639 Codice civile abrogato deriva ex lege, ed � informata a ragioni <li ordine pubblico, per cui la relativa azione compete sia al committente, sia al compratore dell'immobile �, sia a qualunque terzo che pretenda di essere stato danneggiato dalla rovina o dai pericolo di rovina dell'edificio. La detta azione compete, pertanto, anche ai condomini di uno stabile, sebbene essi non siano stati i committenti, ma soltanto i compratori degli appartamenti. 2) L'art. 1669� del vigente Codice civile non ha carattere puramente interpretativo dell'art. 1639 del Codice civile abrogato. Sttlla pri1na 1nassima v. in senso conforme le sentenze n. llj37 -1541/31 e 976/38. 8n tutta la q1cestione t'. � Cuneo Appalti p-ulJblini e pri'/jati )) 4a edizirmc, p-. 62:4 c segg. E' appena il caso d-i rilevare che sia l'art. 163!) c. c. 186�5 che l'art 1669 c. c. vigente si applicano anche agli appalti di opere pubbliche. APPELLO -Notifiche-Unica copia-Pi� parti rappresentate da unico procuratore -Nullit� -Sanatoria. ,(Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. 136-48 Fe~ raro -Finanze). Il -giudizio d'appello non pu� dirsi inesistente solo pereh� Ia citazione introduttiva di esso fu no-tifieata in unica copia all'unico procuratore in prima istanza di pi� appellati, se gli stessi rilasciano il mandato a chi li deve rappresentare nel giudizio medesimo, si costituiscono regolarmente e vi svolgono tutte le proprie difese (articoli 342:, 164, 163 e 156; cod. proe. eiv.). Aderendo a-lla tesi dell'Avvocatura la Corte ha rnutato la propria precedente gi1trisprudenza in m-ateria -v. sent. Sez. II, 10 agosto 1947, n. 117~ in Mass. �Foro It. ))' 19:!7, ool. 27{). COMPETENZA -Autorit� -Giudiziaria o amministrativa -Causa petendi -Petitum. (Corte di CasEaz., Sez. Unite, Sent. n. 144-48 -Comune di Roma"Fratoni) Ai fini della discriminazione della competenza tra l'Autorit� amministrativa, e quella ordinaria, �~ criterio non deve rice:l'earsi nel petitnm, si bene nel contenuto sostanziale della pretesa, dovendosi il petitnm integrare con la causa petendi. Pertanto, se la pretesa ha per oggetto la lesione di nn diritto subiettivo, la cognizione della controversia spetta all'Autorit� giudiziaria ordinaria. COMPETENZA -Autorit� -Giudiziaria o amministrativa -Concessioni -Contratti. (Corte di Cassaz. Sez. Unite, Sent. n. 150-48-Amministrazione LL. PP.Caminiti- Cardillo). La concessione d'acqua rientra fra le cosidette concessioni-contratto nelle quali vi ha un atto amministrativo, vale a dire la concessione, e, accanto ad esso, un rapporto contrattuale bilaterale con cui le parti si riconoscono reeiprocamente obblighi e diritti. Competente a conoscere della lesione di diritti subiettivi che derivino da tale concessione � l'Autorit�� giudiziaria, la quale � pertanto competente alti�esi ad accertare e dichiarare la illegittimit:\ dell'atto amministrativo che quei diritti abbia violato. COMPETENZA -Autorit� giudiziaria o amministrativa -Controversie circa la legittimit� dell'annullamento da parte dell'A.; di un suo precedente atto amministrativo. (Corte di Cacsaz., Sez. Unite, Sent. n. 148-48 -Bosinco-I.N.C.I.S.). La valutazione circa la legittimit�, o meno di un atto amministrativo da parte dell'Ente pubblico che lo ha posto in essere non rientra nei suoi poteri discrezionali. Se l'atto amministrativo ehe si pretende illeggittimo ha dato vita arl un rapporto bilaterale da cui sono sorti diritti suhiettivi, l'atto amministrativo col quale l'Ente pubblico dichiara la nullit� o wnnulla-i-l proprio precedente atto amministra-tivo, posto a base del rapporto bilaterale � soggetto al controllo della giurisdizione ordinaria, con i ben noti limiti, in quanto incide sul rapporto bilaterale e quindi sui diritti subiettivi del singolo che da esso scaturiscono. (Applic.azione in tellll&; di conces�sione di alloggi da parte clell'INCIS). Dalle 1nassimc soprariportate si ril�tia come l'anno8o proble1na della ricerca d'un soddisfacente criterio di distinzione tra co1npetenza dell'Autorit� gindiziaria ordinaria e co1npetenza dell'A-utor'it� gittrisdi.~ionale-am�mi,nistratlh;�a sia tn-ttora in disc�Jtssione. -12 Anche nell'apvilicare ib orite-r�io del.fr1, � vntcgrazione drJ.l petitum co�n la causa peten1U � (a. d. petitnm so8lanztale) si �verifivano perieolose doriaziani. Specialmente nella materia delle c. d. concessioni- contratto questo crite�rio non offre ~na g�uida sicura e c'� da rimanere pcrpless�i di fronte a massime come quella della sentenzia n. 148/48, che ove fosse interpretata letteralmente porterebbe quasi sempre all'esclusione della competenza della g-iur-isdizione amministmtiva. Ci sembra invece che sarebbe erroneo dedurre dalle massime suddette la conseg�uenza che la Cassazione abbia inteso anche attribuire all'a. g. il s-indaoa.to sulla sttssistenza del.le� esigenze di pubblico interesse che pos8ano determinare la revoca dell'atto amministrat�ivo di concessione-contratto. Ed invero la discrezionalit� amministrativa, che � il fondamento del potere di valutare tali esigenze costituisce ttn limite alla giurisdizione e non un criterio discriminativo di competemle gilurisdizionali. Comunqne � qnesto 11;no degli argomenti che pi� in tcressano da vic�ino l'attivit� .dell'Avvocatura e dovr� essere co8tante cura di tutti i colleghi di seg1t� �e e segnalare la giurisprudenza, anche dei giudici minori, in questa materia. V. intanto C. Cass. 27 febbraio 1947, in �Foro !t. >> 1942, I, 428 con nota di Forti. C. Cass. S. U. 7 agosto 1945, n. 711 in � Foro !t. >> 1946, I, 201 (nella quale il limite della discrezionalit� amministrativa � riconferma. to). Cons. di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1fl42 �Foro It. � 1943, III, 134, Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 1946 in � Foro It. � 1947, !Il, 86 con nota di Forti. Sttll:'argomento s�i diffonde in modo particolare la Relazione 1930-1941 vol. I, pag. 3 e 8egg. alla quale e8pressamente rinviamo. COMPROMESSO ED ARBITRI-Competenza arbitrale e ordinaria -Vizio del negozio contenente la clausola Competenza a giudicare sulla nullit�. (Corte di Cassaz., Sez. II, Sent. n. 75-48-Voghera-Voghera). Se un compromesso in arbitri sia stato stipulato nel medesimo contratto dal quale potrebbe sorgere la controversia prevista, sussistendo autonomia fra i due negozi, il vizio che inerisce al contratto non afferisce alla clausola compromissoria, che deve ritenersi valida. Coerentemente sono gli arbitri stessi che hanno competenza a giudicare della nullit�, del contratto. B8i8tono altri precedenti giurisprudenzinli conformi. IMPIEGO PRIVATO -Licenziamento -Indennit� di anzianit�. (Corte di Cassaz., Sez. IT, Sent. n. 107-48Soc. Ace. Cornigliano -Codeluppi). A termine del disposto dell'art. 2120 del Coelice civile in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro si avvera per causa indipendente dalla volont� del prestatore, il diritto alla indennit� d.i anzianit� non pu� essere contestato. E' giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, quello inteso ad accertare che la causa della ces: sazione del rapporto sia indipendente dalla volont� del prestatore di lavoro. (Nella specie � stato riconosciuto il diritto alla indennit� di anzianit� all'operaio licenziato dalla impres~per pretesa assenza arbitraria dal lavoro (perch� tratto in arresto per ferimento� di un estraneo) che il giudice di merito ritenne invece giustificata per avere l'operaio agito in istato di legittima difesa). A qunnto ci ri8ulta, � questa la primn sentenza con cui il Supremo Collegio affronta il problema della interprctaz�ione dell'art. 2120 Codice civile in relazione alla 1"i,8olu.~�ionc del rapporto di larora verificatosi per forza maggiore o pi� esattam ente per imposs,ibilit� sopmvvenuta. Gi� con la sentenza 11 marzo 1947, n. 337, in �Foro It. � 1947, I, 350 e con la precedente 9 marzo 1943 in �Foro !t. J> 1943, I, 498 con nota del Petraccone la Cas8azione, pur confermando rispetto a controversie da risolversi con i ]Jrincipi precedenti al mtovo Cod�ice che la ri8oluzione del rnpporto di lavoro per forza maggiore non attribuiva, al lavoratore, l'indennit� di licenz�inmento, aveva fatto riserva sul carattere innovativo dell'nrt. 2120 Codice civile. Ora la ri8erva � sciolta e la Cassazione respingendo i dt~bbi sollevati in dottrina (cfr. Zelli in � Massimario Giur. La.voro � 1942, 17) riconmce il carattere innovativo dell'articolo 2120 e ne fissa la portata in armonia all'indirizzo dominante in dottrina (cfr�. per ttttti Petracconc in << /l'oro !t. � 1943, I, 498, e autori ivi citati). Che l'arresto costitui8ca impossibilit� per il lavoratore di da.re la sua prestazione � concetto ultroneo j per� resta da vedere se es8o dia luogo ad impos.sibiUt�; defiiJ'/;itiva o temporanea (cfr. articolo 12'56 Codice civile)j e se, in presenza del fatto � arresto �, si debba scendere a riccrcarne le cau8e o si debba ritenere il fatto 8empre indipendente dalla volont� del lavoratore, e qnindi attribuire la indennit� di anzianit�. Sotto tale �ultimo profilo sembra che non si tratti pi� di giudizio di fatto in8indaca.bile ma di motivo che la Cassazione avrebbe potuto esaminare, se proposto. IMPOSTE E TASSE-Imposta di ricchezza mobile Esenzioni L. 1928 -Interessi da mutui -Provincie Comuni -Prestiti obligazioni. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 147-48 -Comune Modena-Finanze). La esenzione della imposta di R. l\1. accordata dalla legge 28 giugno 1928 n. 1628 riguarda soltanto gli interessi dipendenti dai mutui assunti nelle forme ordinarie dalle Provincie, dai Comuni e dai concessionari di opere di bonifica per il conseguimento di finalit� del pubblico interesse e non anche gli interessi dipendenti dai prestiti obbligazionari, per i quali ultimi rimane in vigore il regio decreto-legge 20 settembre 192�6 n. 1643, ehe accorda la esenzione solo relativamente alle obbligazioni dai suddetti Enti emesse dopo la data di pubblicazione del decreto. �� La sentenza aderisce in pieno alla tesi della Finanza, per la quale le obbligazioni emes8e da enti per attingere al Credito pubblico mezzi finanziari, hanno carattere di cespiti fruttiferi di per s� -13 stanti; sono, quali titoli letterali ed attlonomi dG! considerarsi cose e non contratti, soggetti quindi ad imposta reale d�i r. m. e del tutto inconfondibili con gli ordinari mut.ui. � V. Q-uarta: cc Commentario >>, III, pag. 459. IMPOSTE E TASSE -Imposta di fabbricazione sugli spiriti -Perdita del prodotto per evento bellico Sgravio. (Corteo d'Appello di Firenze, Sez. I, 30 luglio 1947 -S.A.V.E.S. -Finanze). L'asportazione di alcool da un magazzino compiuta da truppe tedesche non giustifica lo sgravio dell'imposta per la quantit� asportata a sensi dell'art. 30 T. U. 8 luglio 19�24. Se si tien conto della esigenza d'interpretare restrittiva1nente tutte le norme d�i esenzione trib�utaria o cornunque di sgravio d'imposta, 'la massima, in relaz�ione alla lettera del succitato art. 30, appare ovvia. Tuttavia snl cc [l'oro Padano >> (194.8 gennaio, 41) il Colzi la critica sostenendo che la giustificazione dello sgravio pu� trovarsi, oltre che nella << distruzione materiale>> dell'alcool, anche nella <<distru. zione g�i�uridica >>, che si ha qttando l'alcool stesso passi nella disponibilit� di chi non pu� assurnere rnai la qnalit� di contribuente nei confronti dello Stato italiano. Tale tesi natwralmente, presuppone l'affermazione d'un altro principio fatta dal Calzi e cio� che, in materia d�'imposta di fabbricazione, �contribuente >> sia il consumatore mentre il produttore � solo � responsabUe d'imposta>>. Il C. cita in stto appoggio il Giannini (c< /st. dir. Tributario �, p. 102') alla cuv lebtur,1, ri�nv�i.arno per la puntuale confutazione del suesposto principio che confonde tra il concetto finanziario di soggetto passivo del tributo ed il concetto giuridico. IMPOSTE E TASSE -Solve et repete-Soggetti esenti dal pagamento delle imposte-Opera Nazionale Com� battenti -Esenzioni e riduzioni tributarie -Opera Nazionale Combattenti -Iscrizione a ruolo -Reclamo tardivo. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 130-48 -Opera Nazionale Combattenti -Finanze). l) La qualit� di soggetto passivo dell'imposta � condizione necessaria per l'applicazione del principio salve et repete; onde l'Opera Nazionale Combattenti, che per legge non ha quella qualit�, non � sottoposta a tale principio. 2) L'Opera Nazionale Combattenti, alla stregua delle particolari disposizioni che la concernono, non � soggetto passivo di obbligazione tributaria. In conseguenza, ove essa sia, ci� non ostante, iscritta a ruolo ed esegua il pagamento del tributo, l'amministrazione delle Finanze � tenuta d'ufficio a riparare all'errore, e l'istanza della parte per lo sgravio e rimborso ha il Yalore di semplice notizia o sollecitazione e non di un reclamo soggetto a termine, sotto sanzione d'inammissibilit�. La prima nws8�ima va interpretata in relazione alla giurisprudenz�a costante della Sttprema Corte la quale esclude l'a.pplicabilit� della regola del solve et repete solo qnando prima facie r�isulti escluso U fondamento della pretesa tributaria. Sarebbe pertanto erroneo estendere la portata della massima stessa al pttnto da ritenere che, pregiudi2 �iale a.lla dichiarazione d'improponibilit� della domanda del contr'ibuenfe, sia sempre l'accerta. rnento nell'attore della qualit� di soggetto pas� sit:o del tribtt.to. La seconda massimn sembra assolutamente incompatibile con la nahtra del nostr-o ordinamento g�iuridico tribtttario : con essa si nega in sostanza, il eamttere costitutivo dell'iscrizione a r'ttolo. S.ulla via da essa tracciata si potrebbe giungere alla conclusione che anche una sentenza passata in giudicato che a'L'esse affermato l'obbligo tributario dell'O.N.U. non avrebbe ostacolato la s1ta pretesa di ottenere il rimborso delle imposte pagate in qualsia8i momento. Sulla na.t11,ra del rttolo v. Pttgliese: cc l st. dir. Finanziario >>, p. 1D8 -Scandale : cc La riscossione delle Imposte dirette �, III, ed. p. 193 e segg. IMPOSTE E TASSE -Tassa ipotecaria e di trascrizione -Poteri della conservatoria dei registri immo� biliari-Rappresentanza in giudizio, (Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. 135-48 -Caragiani -Cons. Registri Immobiliari). La Conservatoria dei registri immobiliari � autorizzata alla liquidazione e riscossione delle tasse ipotecarie e a rappresentare l'Amministrazione fi. nanziaria nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari contro i contribuenti morosi, ma non a rappre. sentarla altres� nelle c.ause in cui si discute della legittimit� dei tributi ipotecari, nel qual caso la rappresentanza � riservata all'intendente di finanza a termine del regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361. La Corte ha aderito alla tesi dell'Avvocatura. IMPOSTA DI REGISTRO-Societ�-Cessione di aziende -Di quote di partecipazione -Passivit�. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 146-48 -Finanza - Voiello). Nelle cessioni �i aziende commerciali le passivit� non sono deducibili dall'attivo, perch� costituiscono oneri ta:ssabili come ulteriore corrispettivo del trasferimento a norma dell'art. 43 legge di registro, tranne che il cessionario sia esonerato in modo espresso e con effetti di fronte ai terzi dall'accollo delle passivit�. � Invece, nella cessione di quote �i partecipazione in societ� commerciali di persone, non si deve tener con.to, in aggiunta al prezzo di cessione., dell'ammontare della quota di passivit� corrispondente alla quota di partecipazione ceduta che non sono direttamente accollate al socio cessionario, mentre erano e continuano ad essere a carico del---la societ� e soltanto eventualmente e sussidiariamente a carico del socio cessionario. Pertanto la tassazione va fatta al netto e non al lordo delle passivit�. -14 La (}orte Suprema muta decisamente l'indirizzo seguito nella precedente sentenza Bellini -Finanze (0. Oass., Sez. Unite, 22 dicembre 1937, n. 3316, in � Foro It. >> 1938, I, 480). , In tale sentenza si afferma infatti che � al pari delle attiv�it� le passivit� vengono considerate dall'azienda, trasferite oggettivamente con questa .... in modo da infinirc di per s� stesse, intrinsecamente, snl valore economico del bene trasferito>> e si tme da tale affermaz-ione la conseg~tenza che la valuta, zione tributar�ia deve aderire alla valutazione economica, secondo il cr�iterio che bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno. Oon la pri1na massima sopraripor�tata si fa invece adesione alla tesi sempre sostenuta dalla Fir~ anz�a circa il carattere di � ~tlteriore corrispettivo tassabile >> che hanno le passivit� dell'azienda.. La seconda massima, contraria alla. tesi della Amministra.zione non sembra. che possa costituire ostacolo a.ssoluto alla riproduzione della questione in fatti8pecie pi� idonea. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Onerosit� eccessiva -Art. 1487 -Avvenimenti di portata generale -Svalutazione monetaria -Oscillazione dei prezzi. (Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. 88-48-Benini -Guagni). l) Fra gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, contemplati dall'art. 1467 doc. civ. ai fini della risoluzione del contratto per eccessiva onerosit�. sopravvenuta, rientrano anche quelli a portata generale riflettenti tutta la vita economica, giuridica e politica della Nazione., come la svalutazione della moneta e la conseguente oscillazione dei prezzi salvo che il legislatore non ritenga opportuno provvedersi con legge speciale. 2) Anche quando le parti abbiano stipulato il contratto mentre era in atto lo stato di guerra, ben pot>sono ritenersi di per s�, evento straordinario ed imprevedibile ai fini dell'applicabilit� dell'art. 1467 del Codice civile le conseguenze veramente anormali ed eccezionali dell'imprevisto protrarsi della guerra stessa, quali la svalutazione della moneta, la vertiginosa ascesa dei prezzi e l'enorme aumento dei costi di produzione in misura tale che, al momento della stipulazione del contratto non era possibile prevedere. Sull'argomento v. Rubino: Svaluta,zione della moneta e risoluzione per eccessiva onerosit�, in �Foro lt. n 1947, I, 727, in nota alla sentenza n. 610/47 della stessa (}orte di cassaz�ione, Sez. III contraria a qttella soprariportata. V. anche la. esauriente ed accurata nota di Novelli in �Archit'io di ricerche giuridiche))' 1947, col. G83. I motivi dell'inapplicabilit� dell'art. 1467 c. c. ai contratti di pubbliche forniture sono gi� stati indicati nella circola,re n. 1072 del13 febbraio 1947 la qu.ale ma.ntiene il suo valore anche in relazione al suesposto n~tat'O orientamento della (}orte Suprema. Oon sentenza che pubblicheremo nel 11rossimo numero la Oorte ha anzi riaffermato esplicitam ente il principio che, anche qttando vi sia nei contratti di pubbliche fornitttre la clausola revi sionale la competenza a decidere sulle controversie che ne derivano � riservata escltts�ivamente al Ministro oho ha in materia vari e propri, poteri g ittrisdizionali. OBBLIGAZIONE E CONTRATTI -Indebito arricchimento -Ripetizione di indebito -Contro la Pubblica Amministrazione -Riconoscimento dell'utilit� -Riconoscimento implicito. (Corte di , Cassa-.:., Se~. III, Sent. n, 113-48 -Pedetta -Comune Panic:::le). In tema di az,ione di indebito arricchimento contro la Pubblica Amministrazione l'indagine del giudice deve preliminarmente essere diretta a stabilire se da parte dell'Ente pubblico vi sia stato il riconoscimento, formale ovvero anche implicito, dell'utilit� della prestazione ricevuta (condizione, ad un tempo essenziale per la proponibilWt della a?,ione). E' perci�, erroneamente impostata in diritto e soggetta. ad a,nnullamento lw sentenza che rigetti nel merito la domanda, senza essersi data carico della indagine suddetta. Notevole riaffermazione di costante g�iurisprudenza (v. Rela.z�ione 1930-1941, vol. I, p. 353 e segg.). N at�u.ralmente l' A�u.torit� giudiziaria non pu� sindacare il merito del riconoscimento sovrapponendo il suo giudizio a q~tello dell'Amministrazione. NOTIFICAZIONE -Emigrati -Assenti -Conservazione del domicilio in italia. (Corte di Cassaz., Sez. II, Sent. n. 89-48 -Lo Conte -Covotti). Al cittadino italiano, emigrato all'estero, ma che non abbia dismesso in patria il proprio domicilio, � ritualmente ivi notificata la citazione, specie se vi si trovino d.i lui congiunti, dovendosi osservare le norme speciali dell'art. 142 c.p.c. soltanto se risulti definitivamente abbandonato il domicilio di origine. PROCEDIMENTO CIVILE -Termini -Sospensione Provvedimento del governo di fatto della repubblica sociale. (Corte di Ca<:sa ~., Sent. n. 69-48 -Meriggi -Signore). Il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 non consente la possibilit� del riconoscimento di sanatoria aJcuna, in virt� dei decreti di sospensione dei termini del governo di fatto della sedicente repubblica sociale italiana (nella specie decreti ministeriali 19 e 31 ottobre 1943; 12 gennaio e 1� marzo 1944). I~a mtllit� dei 8Uddetti decreti ministeriali deriva dall'art. 1, n. l del citato decreto legislativo n. 249. y, anche sent. 12 marzo 1947, Sez. Ili, con nota di Tambndno in �Archivio di ricerche giuridiche �, 1947, n. 349�. Natttralmente resta salva l'applicazione con effetto dall'S settembre 1943, dei decreti legge 3 gennaio 1944, n. 3 e 24 dicembre 1944, n. '392'anche nei territori gi� sotto il governo della r.s.i. Si rileva inoltre che con sentenza n. 1191/47 in causa Oofa contro Finanze, la Corte di Oassaz�ione, Sez. I, ha deciso che il decreto ministeria.le della -15 r.8.i. 4 febbraio 1944, n. 34 (il quale stabiliva che la notificazione dei ricorsi per cassazione contro le Amministraz�ioni dello Stato doveva farsi alla 8ede delz>Avvocatura di8trettuale di Brescia) deve intenclersi implicitamente convalidato dall'ultimo comrna dell'art. G decreto legge ':i ottobre 1944, n. 249. REQUISIZIONE -Risoluzione di diritto del contratto in corso art. 1, Decreto-legge 7 settembre 1945 Natura interpretativa. (Corte di Cas,az., Sez. III, Sent. n. 121-948 -Cabigiosu -U.S.A.I.). L'incompatibilit� che a termini deU'a,rt. 30 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, � causa della risoluzione di diritto dei contratti avente per oggetto il bene requisito, dev'essere assoluta e permanente, non soltanto temporanea. E l'art. 1 del decreto legge 7 settembre 1945,, n. 580 che tale principio sanziona in modo espresso, non ha fatto che chiarire la portata della norma precedente ed ha quindi carattere interpretativo. La massima appa're esatta. N at~~ralmente il mantenimento in vigore del contratto) in caso di incompatibilit� temporanea � rimesso alla volont� del contraente che ha z>uso o il godimento della cosa requisita. RESPONSABILITA CIVILE -Dell'Amministrazione pubblica -Opera pubblica -Difetto di costruzioneManutenzione -Opera costruita da Ente diverso Esecuzione -Causa concorrente -Danni a conduttori. (Corte di Cassaz., Sez. II, Sent. n. 70-48 --Comune Napoli -Lancellotti). I) Nel caso di opere pubbliche: costruite precedentemente da altro ente quello che successiva. mente ha l'obbligo di mantenerle in istato da non produrre danno non pu� rJ.chiamarsi ai difetti di costruzione per esimersi da ogni sua responsabilit�. II) La pubblica Amministrazione � tenuta al risarcimento del danno permanente che sia derivato al privato dalla esecuzione o dalla manutenzione di un'opera pubblica, sempre che esso sia conseguenza diretta ed immediata dell'opera stessa, non solo quando l'opera sia stata causa unica del danno, ma anche quando l'esecuzione o la manutenzione dell'opera vi abbia concorso con altre cause ed il concorso di tutte abbia determinato ii danno. III) Gli articoli 27 e 46 della legge 25, giugno 1865�, n. 2359 sulla espropriazione per pubblica utilit�, presuppongono che il danno derivante dalla espropriazione o dall'esecuzione di opera pubblica gi�, pagato al proprietario del fondo, anche per il conduttore, ma non escludono che nel caso <li risarcimento di danno cle.-ivante da manutenzione di opera pubblica, dovuto in analogia all'art. 4G ed in forza del principio d'inviolabilWL della propriet� privata, sitv I'isarcitb�del danno il conduttore danneggiato, in luogo del proprietario. La prima massi1nn pu� considerarsi aderente al principio pi� volte afferma.to che la responsabilit� ex art. 4G ha carrattere obielt'ivo; ma non sembn1 che possa interpretarsi nel senso che debba prescindersi anche dal rapporto di causalit� tra danno e manutenzione) specie se si rifletta che a:i tenA danneggiati dai difett�i di costruzione dell'opera � data sempre azione verso lo imprenditore ex articolo 1669 c. c. (v. sopra). La seconda massima � pacifi,ea (v. da ultimo sent. n. 1.168/39 in mass. �Foro It. � n. 1939). La terza massima) che prescvnde quasi dalla lettera fhlla legge) sembra. 'non possa interpreta'rsi se' non nei li.miti nei quw!AJ la Corte Suprem, a Plw espressam.entfJ. inq~tadrata (applicazione a.nalogica de W art. 46); e, se pur sia. con.tcstabile la possibilit� d.)urna analog,ia, cosi spinta, non pqt� pensarsi che la Corte abbia voluto) i�ncidmtalmente) dare ingresso al c. d. principio di contribuzion. e, per il qnale qualtdasi pvreg�i1.ld�izio 8Ubito dal privato daltattivit� anche legittima della Publiliea Amministra.zione san�bbe sempre risarcibilc, principio che) come s)� avvertito nel numero precedente) la giurisprudenza ha finora respinto. (V. sulla questione: � Relaz�ione 1930-1941 �, volume 1, p. 428 e seg1,1.enti) p. 771 e seguenti; Alessi: �Responsabilit� della Pubblica Amministraz, ionc )) , vol. IlI, p. 181 e segg.; Pescatore : � Osservazioni sulla t�isa.rcibilit�) ecc. J), in � Gi~~r. Gass. ))' 1944, n. 574). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Reparti militari italiani alle dipendenze degli alleati -Attivit� amministrativa -Dipendenza organica. (Tribunale Roma, Sez. I, 18 luglio 1947 -Pace -Min. Difesa). I reparti militari italiani posti alle dipendenze delle forze armate alleate per esigenze belliche, dipendevano dal Comando Alleato solo tatticamente, ma, per quanto riguarda l'attivit11 amministrativa da essi svolta, dovevano ritenersi sempre inseriti organicamente nell'Esercito italiano. Di conseguenza sono nulli i contratti conclusi dai loro comandanti e sen7..a l'osservanza delle norme di contabilit� generale dello Stato. Nella specie il comandante d)un reparto italiano di bonifica di campi minati alle dipendenzn ta.ttiche dell'8� A rrna.tn Britannica aveva. nella stta qualit�� di ufficiale) 11enduto ad un pr{Dato il materiale ricuperato. Il contratto non era stato approvato dal Ministro. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOA.TI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA � GAZZETTA UFFIOIALE � 1948 I. D. L. 20�1�1948, n. 18 (G.U., n. 29): Temporaneo aumento degli originari Umiti di somma previ'sti neLla legge e nez reg�Dlamento di contabilit� general:e deUo Sta.to, nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dell'articolo 18 T. V. leggi sull'ordinamento della Corrte dei conti. -L'aumento si :rif�eii'i�dCe amche ai limiti di somma s.tanili-ti pe.r l'audizione obbligatoria di pare:ri anche di tOcrgani �consultivi tecnici div�eTsi dal Consiglio di Stato. Res.ta peraltro semp!l'e fermo l'obbligo di sentire i1 parere dell'Avvocatum dello Starto per le transazioni di qualsiasi importo. II. D. L. 22�1�1948, n. 22 (G. U., n. 29): Ammissibilitx del ricorso per cass�azione proposto dai condannati alla pena di morte. -Si pu� ritenere che rtaprendosi con tale decreto i te;rmini per una impugnazione ordinaria, le sentenze impugnate non possono pi� �considerMsi pass.ate in giudicato. Le conseguenz�e� sono specialmente na.tevoli in materia di confisca peli' de-litti fascisti. III. DecretQ del Presidentede Ila, Repubblica, 5�2�1948 n. 26 (G. V., n. 30 -Suppl. ord.): T. V. deLle leggi per la elezione de.Zla Oamera dei deputati. IV. Legge 6�2�1948, n. 29 (G. V., n. 31-Suppl. ord.): Norme per la elezione del Senato della RepubbUca. V. Decreto del Presidente della Repubblica 9�2�1938, n. 32 (G. V., n. 32 -Suppl): concessione di amnistia ed in' .dulto p�er rea.ti annonari comuni e politict. -L'amni� stia non � rinunciabile. VI. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 22�11�1947, n. 1631 (G. V., n. 35): Estinzione del diritto dell'Era~�io al recupero delle spese di giustizia in confronto dei eoondannati e dei responsabili civilri amnistiati in caso di cond! arnna per antifa.scismo. VII. DD. LL. Capo Provvisorio dello Stato 21�12�1947, n. 1633 e 1634 (G. V., n. 35): Le regioni di Corte di Appello di Lecc:e e di Trento vengono elevate a sedi di Corte d'App. erUo. -E' prossima la cmrelativa j:stituzione di Avvocature distrettuali dello Stato. Viii. Legge Costituzionale n. 1, 9�2�1948 (G. V., m. 43): Norme sui giud.izi di legittimit� costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza denw Corte Costttuzionale. La legge non potr� essere applicata ftnch� non saranno nominati i giudici della Corte. IX. D. L. 7�2�1948, n. 48 (G. V., n. 43): Norme pe1� La estinzione dei giudizi di epurazione e per la rrevisione dei provved�menti adottati. X. D. L. 14-2�1948, n. 49 (G. V., n. 43): Rivalutazione per conguaglio monetario. -Notevole in relazione alJf norme sulla imposta per la 'l'.m. XI. Prima Presidenza della Corte Suprema di Cassazione 21-t-1948(G. V., m. 44): Viene-costitui~a L'Alta C.oru per la Regione Sicmana. {Pre1c. D. L. 15-5-1946, rr1. 455, art. 24-25). XII. Delegazione al Presidente della Repubblica dei poteri per la concessione di amnistia e condono per i reati finanziari. -Naturalmente l'amnistia e il condono non si .applicano ftnch� il de�creto delegato non sia emanato. XIII. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 27-12-1947, n. 1700 (G. V., n. 491): Ripristino dei Tribunali di Aqui-cremaPinerolo -Tortona -Voghera. XIV. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 27-12-1947, n. 1710 (G. V., n. 50): Norme integrative ed inte�Tpretative dJelle dispos�zioni vigenti in materia di concessione di terre incolte .ai contadin~. (Prec. D. L. L. 19-10-1944, n~ 2'19); D. L. L. 26-4-1946, n. 597; D. L. G. P. S. 6-9-1946, n. 89). Si risolve JegisLa.tivamente (ar.t. 4) Ja questione dei poteri spettanti .al Ministro dell'a.gricoltura. Non � anc01ra chiarito s.e l�e e:ommissioni abbiamo ca:ratte�re di o:rgano giurisdizionale. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se le leggi di contabilit� generale siano vin�colanti anche per la Pubblica Amministrazione (n. 48). -II) Se sia obbligatorio sentire il parere del Consiglio di Stato ;per l'annullamento odi Uiffi:cio degli atti amministrativi illegittimi al di fuori dei casi di cui all'art. 6 Legge comunale e provinciale (n. 50). -III) Se l'Amministrazione sia responsabile ;pe-r la gestione di Mense militari fuori guarni. gione (n. 51). -IV) Se il Commissario governativo incaricato della gestione provvisoria di Ferrovia concessa sia organo dello Stato e goda della difesa dell'Avvocatura (n. 52). -V) Se gli Spa.c.ci aziendali ferroviari siano uffici statali (n. 54). ANTICHITA' E BELLE ARTI. --I) Se l'Amrrninistrazione possa proce-dere in via amministrativa al recupeoro dl un quadro sottoposto a vincolo .consegnato precariamente a persone che, pretendendo di esserne proprietari, hanno ottenuto .che !fosse giudizialmente sequestrato (n. 2). -II) Se colui ehe ha rinvenuto monete antic!1e in un fondo e non le ha denunziate ;possa vantare diritti nei coi1fronti dello Stato e del proprietario del fondo stesso (n. 3). �-III) Se, ai fini della legge 1-5-1939, n. 1089, le .campane debbano considerarsi cose appartenenti a privati (n. 4). APPALTO. -I) Se il .compenso da .concedersi all'ap. paltatore per oneri imprevedibili rientri nel concetto di revisione dei prezz.i (n. 70). -II) Se la misura del compens.o. J'elativ.o aJ r.ec.esso unilaterale. dell'Amministrazione appaltante deve essere calcolata sui prezzi contrattuali (n. 71). --III) Se trascorso il termine dell'art. 7 del Capitolato generale senza la stipulazione del contratto, l'a.p.paltatore possa sciogliersi dagli obibHghi derivantigli dalla aggiudicazione (n. 73). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se si possa proporre incidente di esecuzione per evitare di eseguire sentenza che, nell'assolvere per amnistia taluno condannato per reato annonario ordini alla Sepral che ha venduto la merce sequestrata di restituire la merce stessa in natura e non il prezzo ricavato (n. 5). ATTI AMMINISTRATIVI. -Se la sanz.ione di inel'ficacia prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5-1()..1944, n. 249 co~pisca tutti gli atti del procedimento amministrativo di concessione o solo l'atto finale (n. 1). colo per .soprap\I'Ofitti di guerra (n. 4). -II) Se l'assegnata. rio di automezzi, ex decreto legislativo 21-1-1945, n. 49, possa f&r valere diritto di ritensione, ;per crediti derivanti da rLparazioni, nei eonlfronti del proprietario (n. 6). -III) Se il conducente italiano che .circoli su automezzo alleato privo di contrassegni di riconos.cimento sia punibile (n. 7). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI. -Se la mancata annotazione del vincolo previsto dalla legge 11-6~1922, n. 778 all'Ufficio catastale esima dall'obbligo dell'osservanza del vincolo stesso gli aventi causa del primo p�roprietario cui il vincolo fu notifi.cato (n. 2). DEMANIO. -I) Se lo Stato .possa alienare beni dell'ex Opera di pr:evidenza M.V.S.N., pur non e.ss.endone ancora propr.ietario (n. 20). -II) Se l'aggiudicatario di immobile demaniale, venduto per errore all'asta ;pubbHca, abbia, in caso di successiva sclassificazione del bene, di�ritto di prelazione per la suc.cessiva vendita (n. 26). -III) Se anche dopo l'emanazione del decreto leg.islativo luogotenenziale 27-7-1944, n. 159, lo Stato debba rispondere intra vires de1le obbJigazioni assunte dal p. n. f. (n. 28). -IV) Se sia tuttora ~pplicabHe nel territorio dell'ex Stato ponti�ficio la pro-cedura di mano regia (n. 37). -V) Se, al fine dell'avocazione dei beni allo Stato, per stabilire la natura di un ente come compreso tra quelli fascisti soppressi, debba farsi rilferimento allo Statuto del cessato ;p, n. f. (n. 37). DEP.OSITO. -Se l'esercizio di un posteggio di biciclette, instituito dalla. Pubblica Amministrazione con m'dine di servizio, c.o.stituisca fonte di responsabilit� �X de,posito per la, Pubbli�Ca Amministrazione medesima (n. 2). DONAZIONI. -I) Se la morte del donante avvenuta porima che le Autorit� �Civili ed ecclesiastiche abb.iano autorizzato l'accettazione della donazione stessa da parte dell'Ente donatario, impedisca la .conclusione del �contratto di donazione (n. 2). -II) Se l'esecuzione volontaria di una donazione, nulla per vizi,O< di forma effettuata dal donante, importi conlferma della donazione stessa (n. 3). ~ III) Se le federazioni �rasciste avessero bisogno di autorizzazione governativa per a�= l�rWne donazioni (n. 4). FERROVIE. �-I) Se la penalit� per mancata utilizza- AUTOVEICOLI. -I) Se il conservatore del P.R.A. sia zione completa di carri si appJi.chi per il solo fatto tenuto ad iscrivere il privilegio che grava sull'autovei-obiettivo della mancata utilizzaz�ione (n. 22). -II) Se i -18 mediCi provvisori, ai flni dell'esonero, siano equiparati agli effettivi (n. 23). -III) Se ai ~ni delle con�cessioni di via_sgio gli ufficiali dell'aeronautica in congedo speciale siano equi�parati agli ufficiali in congedo deiinitivo (n. 24). -IV) Se l'Amministrazione ~e<rroviaria possa utilizzare per il proprio servizio le .cose abbandonate dai tedeschi nei re�cinti ferrov.iari di .cui si ignori il legittimo prnprietario e quali siano i diritti di questi (n. 37). -V) A quale Auto�rit� giudizia,ria debbano pr�esenta: rsi le denunzie degli agenti della polizi.a ferroviaria. e se sia in vigore l'art. 315 della legge 20-3-1865, n. 2248 (n. 38). -VI) Se lo spedito.re che ha dic�hiarato la natura nociva della merce spedita sia tenuto a risarcire i danni da essa provocati al materiale ferroviario o alle altre merci (n. 39). -VII) Se il reclamo a-mministrativo sospenda la prescrizione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto solo �per 120 giorni o fino al gion!o in cui l' Amministraz,ione decide sul reclamo stesso (n. 40). GUERRA. -l) Se possano re-cupe�rarsi somme pagate in pi� a titolo di acconto per risarcimento danni di guerra prima della liquidazione finale d,i questo e con quale pro-cedura (n. 78). -Il) Se l'obbligo di cui all'arti �colo 78 del Trattato di pace si riferisca solo ai beni di cui i .cittadini delle N.U. siano stati spogliati in relazione alla loro nazionalit� od anche a quegli altri che siano stati esp.ropriati durante la guerra per qualsiasi causa (n. 79). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se assunto taluno come impiegato con un grll!do determinato in base a docum< Jnti falsi debbano 1e competenz�, pagategli per H pe� riodo di servizio in relazione al grado illecitamente conferitogli, <Jssere recup.e.ra,te (n. 105). -II) Se dopo la entrata in vigore del decreto-legislativo 18-3-1947, n. 684, le Guardje .forestali debbano unirsi solo in base alle Norme suno. stato giuridico degli impiegati civili, o anche in base .al loro regolamento (n. 107). -III) Se ai fini dell'applicazione del reg,io decreto 6-2-1936, n. 313, sia di rilievo il fatto che l'Amministrazione responsa bile del danno all'integrit� fisica dell'impiegato sia diversa da quella alle cui dipendenze prestava il servizio in occasione del quale rimase danneggiato (n. 111). IV) Se sulle somme dovute a titolo di indennit� di licenziamento siano dovuti interessi dalla data del licenziamento stesso (n. 113). IMPOSTE E T ASSE. -I) Se le Societ� estere con sede in Italia debbono fare la denuncia prevista per l'imposta straordinaria sul patrimonio nel tetrmine, stabilito per le Societ� italiane (n. 57). -II) Se il liquidatore di una Societ� sia personalmente responsabile per imposte di negoz.iazione non pagate dalla Societ� stessa durante il per.i.odo di liquidazione e se tale responsabilit� permanga anche per le rate maturatesi dopo la chiusura della liquidazione, quando non sia stata denunziata l'estinz.ione dei titoli (n. 58). -III) Se i requisiti per la iscrizione nell' A1bo degli appaltatori delle imposte di consumo, richiesti nei confronti di alcuni rappresentanti di societ�, si debbano richiedere anche per i singoli soci (n. 59). -IV) Se il sequestro conservativo .concesso per violazione delle leggi finanziarie debba essere convalidato (n. 60). -V) Se il concessionario di opera di pubblico interesse (macello, mercato coperto, ec�c.) debha pagare l'imposta fabbricati (n. 61). -VI) Se il vino prodotto da una colonia penale e con sumato -dai lfunzionari direttivi e dal personale di custodia �Sia. e&e,nte da impo�sta di consumo (n. 62). LMPOSTA DI SUCCESSI,ONE. -I) Se l'ape�rtura di cassette di sicurez;za intestate a defunti, senza redazione di inventario, dia luogo solo alla sanzione prevista dall'art. 82 della legge sulla imposta suc�cessoria (n. 6). �Il) Se all'imposta sul valore globale si ap,pUchino tutte le norme sull'imposta di successione, in quanto non derogate, sia di carattere processuale, sia di carattere sostanziale (n. 7). LEGGI E DECRETI. -Se si possa fonda-re su un'ordinanza alleata, dopo la cessazione dell'oc.cupazione, una �pretesa .giur~dica relativa ad un cre-dito che si assume originato dalla ordinanza stessa (n. 5i. LOCAZIONE DI COSE. -I) Se locato un immobile per un determinato uso con �clausola di esonero da reSIPODsabHit�, la �clausoLa tcontinui ad operare anche quando l'immobile sia stato adibito ad uso diverso (n. 25). -II) Se il locatore possa agi!l'e ;per rila&cio nei confronti del suh .conduttore prima che sia dichiarato risolto 'n rapporto con il conduttore (n. 26). LOTTO E LOTTERIE. -Se l'avere esibito in termini la bolletta vincente al ricevitore sia suffi.ciente ad im, pedire la decadenza -della vincita quando essa sia stata :r.itirata dall'esibitore e non trasmessa in termini all'Intendenza di Finanza (n. 3). 1\l!ONOPOLI. -Se per ottenere l'aggiudicazione di un appllilto di lavori .di immagazziname-nto di sal� sia nHcessario essere iscritto nell'Albo nazionale degli appaltatori delle opere pubbUche (n. 8). MUTUO. -Se gli interessi da corrispondere per ritar- do nel pagamento di ratei di ammortamento di mutui onerosi abbiano natura moratoria o compensativa (n. 1). NAVI. -I) Se il ,contributo statale per ricupero di navi affondate sia dovuto a colui che � proprietario delle navi stesse al momento della esecuzione dei lavori (n. 20). -Il) Se siano attualmente appUcabili le norme. odi cui agli articoli 73 e 84 del Codice d<Jlla navigazione (n. 21). -III) Se il concetto di rischio di guerra sia strettamente connesso �con un'offesa bemc.a iD atto (n. 22). NOBILTA' E ORDINI CAVALLERESCHI. -Se la tutela concessa dalla Costituzione al titolo nobiliare come nome riguardi anche i predicati connessi a titoli riconosciuti dopo il 28-10-1922 (n. 4). NOTIFICAZIONE. -Se il principio P�er cui il ricorso ;p.roposto contro un'Amministrazione dello Stato dev'essere notifi�cato all'Avvocatura d�lio Stato riguardi anche glj E.nti pubblici di cui l'Avvocatura ass�im:e la difesa previa autorizzazione (n. 3). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -Se l'istituto del bilancio escluda l'appUcabilit� dell'art. 1282 e. c. ai debiti dello Stato (n. 24). -19 OPERE PUBBLICHE. -I) Se la dizione � in deroga a tutte le disposizioni vigenti � di cui all'art. l della Legge 9-7-1'940, .n. 938, ed altre successive, significhi possH:> �lit� pe-r gli Uffici del G. G. di esimersi dalle disposiz~ oni sulla ,contaJbilit� di guerra, nell'Amministrazione dei lavori (n. 3). -II) Se l'art. 345 della Legge sui Lavori Pubblici sia applicabile anche all'i[lotesi in C'U;i il ,contratto venga risolto per .forza maggiore (n. 5). PENSIONI. ~ Se la tra;scrizione ,tardiva del nuovo matrimonio ,contratto dalla vedova pensionata faccia jperdere .a tale ve-dova la pensione con decorrenza dalla data del matrimonio (n. 12). PROCEDIMENTO CIV,ILE. .....:. I) Se un Ente di fatto (associazione o partito) abbia legittimaz�one attiva a difendere in giudizio gli interessi di una categoria (.n. 6. -II) se, sia1 proponibU.e: actio ad exnibendum nei .confronti della Pubblica Amministrazione per ottEme, re !'.esibizione di documenti di un'inchiesta amministrativa espletata a :cari�co dell'attore (n. 8). lii) Se ,sia ammissibile azione surrogator�a per l'es,ercizio di interessi legittimi del debitore (n. 11). PROFITTI DI REGIME. ~ I) Se si possa procedere ad esecuz:ione diretta sui beni della moglie del soggetto alla confisca, in !forza della presunzione muciana (n. 31). --II) Se la ,competenza generale in mate�ria di sequestri per avocazione s;p,etti al Presidente del Tribunale d� Forum domicrilii anche quando il provve�dimento di sequestro sia stato emesso dal Presidente del forum rei sitae (n. 35). -III) Se �Competente a concedere il sequestro sui _beni di terzi aventi causa dal soggetto all'avocaz.ione sia il P�residente del Tribunale del luogo ove ha se-de l'Intendente competente per l'accertamento (n. 36). -IV) Se annullata una sentenza di condanna per reato di collaborazionismo limitatamente. alla non ,concessa a,p�pl�cazione delle attenuanti generiche, rimanga ferma, ,ai fini della ,confisca, e con effetto di .cosa giudi,cata la condanna per collaborazionismo (n. 38). -V) :Se nel caso di morte del soggetto all'av.ocazi,one, sia competente, all'accertamento contro gli .eredi, l'UfflcJo DistrBttuale de1l'ultimo domicilio del de cuius (n. 39). -VI) Se gli enti pubblLci che debbono denunmare eventuali profitti di regime siano autorizzati a sospendere pagamenti ai presunti profittatori in base al solo !fermo amministrativo dell'Intendente d� Finanza (n. 41). -VII) Se la competenza territoriale del Tribunale in mateda di sequestri per avocazione sia stab-ilita in dipendenza diretta e necessaria della determinazione amministrativa dell'Ufficio finanziario competente per l'accertamento (n. 44). HEQUISIZIONE. -I) Se abbiano titolo al risarcimrento di danni derivanti da requisizione anche gli inquilini dell'immobile requisito (n. 50). -II) Se le disposiz, �oni del decreto-legge 26-4-1947, n. 26�4, si applichino anche alle requisiziioni disposte in base a norme diverse dal T. U. 18-8-1940, n. 1741 (n. 57). RESJ?ONSABILITA' CIVILE. -I) S� l'art. 2050 c. c. sia a.pplicab�le nei ,confronti della PubbUca Amministraz. ione (n. 54). -II) Se il preavviso per lo spostamento dei limiti del poligono di tiro debba essere dato con le stesse modalit� disposte per il _:Ilr,eavviso iniziale (n. 5!}). -III) Se il danno alle persone causatb da rovina di edificio demaniale sia risarcibile ai sensi dell' 8Jrt. 2053 c. c. (n. 60). -IV) Se ad un civile che abbia prestato la sua opera volontaria in operazioni di polizia competa r�sarci:mento per le lesioni riportate nell'espletamento del servizio affidatogli (n. 68). SEQUESTRO. -Se il sequestratail.'io per ag.i!'e in giu� dizio abb1a bisogno dell'autorizzazione del creditore se, questrante e se la distinzione tra atti di OI'dinaria e atti d� straordinaria amministrazione si rifletta anclle nel ,campo proeessuale (n. 4). SOClETA'. -Se nel easo di morte di uno dei due soLi soci di una Societ� commerciale si applichi l'articolo 228!} e. c. (n. 3). SPESE GIUDIZIALI. -Se l'Amministraz,ione sia tenuta a pagare i �CL1ritti spettanti ai .cancellieri degli Uff�ci di �conciltaz,i:o.ne o se questi debbano esse,re prenotati a debito (n. 2). SUCCESSIONE. -l) Se le norme della Legge 5-6-1850, n. 1037 e suc,cessive modificazioni si a.ppUchino anche allo Stato (n. 4). -II) Se sia valida la .clausola c�h la quale nel laseiarsi a titolo di le.gato una somma in vitalizio vi si riferisca al v.alore intrinse,co della moneta e quale sia l'Hpoca in relazlione alla quale �1 valor, e debba essere determinato (n. 7). -III) Se perch� lo Stato possa considerarsi erede debba avere accettato formalmente l'eredit� e quale sia la forma dell'ac,cettazione (n. 9). -IV) Se per l'acquisto di legato di cosa determinata il legatar,io debba sempre chiedere il possesso della cosa (n. 10). TELEFONI. -!Se l'Amministrazione postale possa provvedere al recapito dei tele.grammi a mezzo tele!fono, :Lruendo degli a.pparec,chi telefonici assegnatile come abbonata. TRASPORTI. -I) Se la clausola " spedizione a ri-schio e per.i,colo dello speditore " abbia il solo effetto di at tribuire a questo l'onere della prova altrimenti gravante sul vettore (n. 4). -II) Se per la intensbficazione di una linea automobilistica debba essere preferito il concessi.o.nar.io. che gi� gestisce: il se.rv�zio o i concessionari di autoservizi finitimi (n. 5). -III) Se la ces, sione. mortis cmusa di un rapporto di: �concessione di linea automobilistica ,abbia valore nei confronti dell'Ammi nistrazione (n. 7). ~ IV) Se sia dovuto risarcimento per perdita di bagaglio trasportato. mediante buono gJ.'a.tuito indebitamente �concesso (n. 8). �-V) Se il mittente, privo <:!,el duplicato della lettera di vettura, possa rlisporre delle cose spedite per lferrovia (n. 10). (4105198) Roma, 1948 � Istituto Poligraftco dello Stato� G. C, ..: ANNO I-N. 4 APRILE 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI<JAZIONE DI SERVIZIO ANCORA SUl RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE ORDINARIA EGIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA SPECIAlE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUGli AffARI l. La questione dei rapporti tra giudizio ordinario e .giudizio amministrath�o speciale in materia di imposte indirette, � divenuta particolarmente acuta dopo l'emanazione della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 123 del l" febbra�io 1947 in cansa Pinanze eontro Miraponte nella quale la Corte Hup1�ema ba. affermato i seguenti principi: a) in materia di imposte indirette sugli affari, anche dopo la riforma. tributaJ�ia disposta �.al regio decrelo-legge 7 agosto 1936, n. 1'639, il contribuente pu� adire l'Autol'it�t g�iudiziaria, senza prima esperire il ricorso amministrativo (o in precedenza dello stesso); b) l'esercizio dell'a.zione giudiziaria. impor,a rinunzia al giudizio pendente dinanzi alle C'Oinmissioni tributarie. E' nota la tesi sostenuta fin'ora dalla Finanza: in seguito alla rifo�rma �.egli ordinamenti trilmta1�i disposta con il cila.to regio decreto-legge n. 163'9, i1 sistema �el contenzioso deve ritenersi profondamente itnmutato nel senso che non pu� pi� attribuhsi nlla fase che si !lvolge avanti Je Commissioni un carattere puramente amministrativo, ma bensi un vero e proprio camttere giurisdiziona.le. Ora., il principio dell'unit� del processo, uno dei fonda.mentaii nel nos.ro diritto �processua.Je, impedisce che pos:sano contemporaneamente s;volg- et�s,i due proceriimenti avanti due distinte .giurisdizioni per la medesima lite. Questa tesi, il cui fondamento non sembra possa contestaTsi, prrsenta peralt�o l'innpgabile inconveniente di privare il contribUente al quale sia stata intimata la ingiunzione per il pagamento di tassa suppletiva di registro, del beneficio della so-spensione degli atti esecutivi, la quale consegue solo dalla opposizione giudiziale. Per ovviare a. tale inconveniente, non sembra che la migliore soluzione sarebbe stata quella altre volte ventilata, �i far derivare la suddetta sospensione anche del ricorso alle Commissioni tributarie, ricomprendendo tale ricorso nel concetto di opposizione giudiziaria, di cl1e llll'art. 14n legge di registro. E' proprio sulla indiscutibile esistenza. di que: sto grave inconveniente che la Corte di Cassazione h~1 basato la sua pronunzia, nella quale non potendo nega.1�e la fondatez.za della tes.i della Finanza, basata sul principio dell'unit� della giurisdizione, ha risolto il problema. a t.tribuendo alla azione giudiziaria! il caraHere di implicita rinunzia al ricoTso amministrativo. Gi� nel preeedente numero di questa Rassegna abbiamo accennato, in nota ad mi riassunto di uno scritto del Berliri, nUa debolcz,za. della soluz.ione sopra riferita. Ci sembra ora necessario esporre i motivi che miJi.tano per una nuova. soluzione dirersa sia da quella seguita dalla Corte 1Suprema, sia da quella, .seguita fin'ora dalla F'inauza,, pur eostituendo di quest'ultima una derivazione ed un miglioramento. 2. Il concetto che l'esercizio dell'azione giudiziari<~- importi, da parte �el conldbuente, una rinuncia a valersi del ricors.� in via amministratint., se non ancora presenta,to, o una des.istenza dal ricorso stesso, se gi� propos{o, pu� apparire da un lato non in contra.sto cou alcuna norma o prineipio di diritto posith�o; e d'alti:o Iato come la unica soluzione logica, o almeno come la pi� semplice e piana, pe1� escludere un inammis.sibile svolgimento parallelo di due processi di cognizione, davanti a. giudici diversi, per una medesima lite. Tuttavia sembl'a lecito esprimere il dubbio che la soluzione stessa� concordi con la lettera e con lo spirito della. legge; mentre i suoi effetti pratici sono cos� gravi da giustificare ht ricerca di altro 1:riterio, che meglio poss<i conciliare il rigore d�i principi giuridici con le esigenze della realt�. Oom�ncia.mo col vedere tali effetti pratici, giact'h�, nell'a.rgomento in discorso, l'addttcere inoonreniens pu� essere utile per un orientamep..to, neH:1 (\�rPz.ione che pa.re pi� giusta. . � �. E' un dato. di comune esperienza che, nel campo delle imposte indirette sui trasferimenti della I�icchezza, l e controversie non concernenti la,� pura r semplice determinazione del valore ill).ponibile ...,:.. eio� quelle che, nell'al�t. 29, ultimo comma., del -2 tegi.o deei�et.o-legge 7 a,go.sto 1966, n. 166!J, son cluama.te � 1�elative all'applicazione della leg.g�e � -rigua:rdano in numero limitato accer,amenti di imposta. principale o complementare e in numero di gran lunga prevalente accertamenti �.'imposta ~mppletiva (1). NeHa pr1ma ipotesi, os.sia quando oggetto di eontestazione sia un'imposta prmcipale o complementare, raramente potr� verificarsi che ii contribuente a�.isca l'Autorit:� giw:liziaria, omettendo di sperimental'e il pi� economico ricorso in via. ammi nistrativa o non attendendo, dopo averlo propo� sto, la decisione delle Commissioni; giacch�, se la imposta sia stata paga,ta, la doman�.a giudiziaria non pu� avere un risullato diverso da. �quello conseguibile anche con il ricorso amministrativo, v�rle a dire la restituzione della somma che si assume indebitamente riscossa,; mentre, se l'imposta non sia .stata pa.ga.ta, il contribuente, per poter agir�e davanti al Magistrato ordina.rio, deve sottosta.re aH'onere �.el solpe et repete) che invece non gl'incombe nel giudizio dinanzi alle Commissioni. Nella. seconda. ipotesi, per contro, -quella di opposizione ad accertamen�to d'imposta suppletiva -il coillribuente, allorch� abbia ricevuto la no� tifica d'ingiunzione (eh~ � il mezzo ordina.rio con cui gli viene comunicaio l'accert�mento) ha un'interesse �Specifico e in~mediato di spiegare opposizione in via .giudiziaria, all'effetto di �.etermin::ne la sospensione iure del procedimento� di riscossione coattiva del t:ributo supplementa.re; e per otlenere tale effetto deve promuovere il giudizio nel breve termine di trenta giorni daUa notificazionP dell'ingiunzione (a.rticoli 145, terzo comma, dell., legge �.el registro e 93, terzo comma, della legg<' sull'imposta di successione). Senonch�, detto in� teresse non esclude affatto� l'altro che l& contro� versia in mei�ito alla legaJitfl, dell'imposizione, pri. ma di essere decis�a dall'Autorit� giudiziara, sia risolta in sede giurisdizionale amministrativa ove ha molte probabilit� di trova,re il suo definitivo componimento, senza bisogno di pa.ssa.re a.gli ulte. riori co�stosi stadi �.el processo cla.vanti al Magi strato o1�dinr.rio (2). Ora, il ritene1;e che la proposizione della doman. da giudiziaria importi senz'altro la rinuncia del (l) La ragione di ci� � ovvia, poich� i c&si in cui gli uffici finanziari, ritenendo di essere incorsi, nella originaria tassazione, in e-rrore o in omissione�, procedano ad accertamento suppletivo (articoli 7, ter.zo comma, della legge del registro; 5, terzo comma, dell&. legge tributaria sulle suoce,;;sion�) sono quelli che, in genere, presentano maggiori difficolt� .nell'applicazione della leg.ge alla fattispeci�e, e dte, quindi, d�anno� pi� spesso luogo a contestazioni da parte dei contribuenti. (2) Che la riform&. degli ord'imamenti tributarie del 1936, con l'estender;e la giurisdizione delle Commissioni amministrative ane controversie concernenti le imposte di r�egi.stro, d� successione e gli altri tributi indiretti in� dicati ne�ll'aTt. 28 del deereto legisl.ativo n. 1639 di queil'anno, abbia pienamente raggiunto lo scopo che il legislatore si propo.se (di appr�estare " una IP'rocerlurto. semplice ed essenzialmente e�conomica, che .consenta dit far valere le ragioni dei .wntribuenti senz.a le spese di un giu<fizio innanzi alla magistratura ordinari& "� -V. Relaz. sul disegno di conversione in legge del citato decreto legge in Atti Parlamentari, Legislatura XXIX, contribuente a rico1�re1�e in via tHruninistrativa o l'abbandono del ricorso prece�.entemente (o anche contemporaneamente) presentato all'organo di gh1� l'isdizione speciaJe : a.) �Significa consider�re praticai,nent� inuti: lizzabile il rime�.io del reclamo alle Oommissi<:mi in tutte (o qttasi) le controver�sie attinenti ad irn� poste suppletive; controversie che, come si � detto, costituiscono la stragrande maggioranza di quelle in ma.teria di tributi indiretti. Infatti il contri� � buente, che non voglia (e di solito non vorr�) ri� nunciare alla sospensione degli atti esecutivi, per la quale gli � d'uopo spiegare l'opposizione giudiziaria nei trenta gio�rni daUa notifica dell'ingiunzione, si vedr� inibito l'e�sperimento �.el giudizio in sede amministrativa, non essendo pt'nisahile ehe egli, quand'anche ,ricor'l'a a.Jla competen�te Commissione lo s.tesso giorno in cui g,li � notifiea. ta l'ingiunzione, possa, entro i h;enta giorni successivi, ottenere la decisione, sia pur soltanto in primo grado. Quindi, se la seconda deUe massime enunciate dal Supre�mo Col�legio c�n ~a .'!'ernte1'11Za Jo febbraio .1947 �in causa Miraponte dov�esse rimaner ferma) il riswltato sarebbe ohe, in ooqtcreto) la giurisdizione umminoistrativa nelle controversie di cui all'arti� colo 29) quarto C()rnma, in rela,<:oione altflirt. 28) del Yegio deoreto-legge 7 a.g�osto 19.36, n. 1639, cesser �ebbe di funz'ionO!re per la maggior parte dei casi cli li/e, a tutto tdanno dri con.tribuenti (1). b) E' opinione fondata esclusivamente sul presupposto che il contribuente, nell'adire� il Ma,gi Came,ra Deputatt, n. 1469); e che i .contribuenti si siano giov&ti e si giovino largamente -del rimedio, pvecisa mente nel senso previsto�, � dimostrato: a) dall'ingente numero odi ricorsi i-n materia che affluiscono alle Commiss.iJOni provinciali e alla Com missione centrale; e dal rile�vante numer:o di vertenze che si es.auriscono nella fase giurisdizionale ammini stro.tiva, per acquiescenza, sia da pa-rte dei: contribuenti, sia da .parte dell'Amministraziome, alle� decisioni emesse in quella sed'e; b) dalla �corrispondente sensibilissima diminuzione delle liti del genel'e, sulle quaH � richi�esta 1a .pronuncia dell'Autorit� .giudiziaria; c) dal fatto, quotiodiano.mente constatato .dalla difesa dell'Amministrazione, che i .contribuenti, anche quando, essendo in contestazione un acc�ertamento� d'imposta sup ploetiva, spieghino O!P�PO.Sizione giudiziaria .contro l'in giunzion.e, al fine di conseguire Ja sospensione de.gli atti esecutivi, quasi mai mancano eli prOJporrre anche il l'i-� corso in via amministrativa; e .cercano in tutti i modi ~~:, (pure se ci� presenti difficolt�, d.ate le .caratteristiche del pror..eS<So se-condo il vigente co.dice pro.cedur:a civile) 0 ,., di procrastinare la meS<Sa in decisione della causa di g Commissioni. Esito in seguito al qual�e (specie se il tri-'� buto controverso sia d'i .piccola o media entit�) l'o-pposizione giudiziale � spesstssimo abbandonata. opposizione, ill &.ttesa dell'esito del giudizio davanti alle 1":�~.�,��'�.::.',:��:_,����'�,'�:_.-�����'-. _____.... (l) Fu evidentemente per anaJ.oga conside-razione che la Commissione centra:e -la quale, con una prima ,deeisione a Sezioni unite del 30 maggio 1\)39, n. 16110 (lliv. Legisl. Fisc: 1939, 815) aveva similmente giudi�cato che l'azione gi�diziaria im!P'Orti senz'altro �rinuncia al ricorso .giurisdizionale amministrativo "-� in seguiw,� me-~ litts re pelrp�ens.a, cambi� giurisprud�enza, riso;lvendo la questione, con altra decisione, pure a S�ezioni unite �el 18 marzo 1941, n. 38630 (Riv. Lelgisl. Fisc. 1941,. 489), nel senso-che il .prooeSBo iri sede amministratiVa� rpu�� proseguire anche in pendenza de.Ua domand'a giudiziari-a, per� fino a quando r;u questa non intervenga una sen -3 strato ordina,Iio, manifesti per tal guisa una spon1anea volont� � di ciisinteressarsi del reclamo amminisrtrativo per a.fficiarsi unicamente alla decisione dell'Autorit� giudiziaria ordinaria�: il qual presupposto -almeno per quanto concerne le imposte suppletiye ~ non risponde alla realt�, delle cose; giaceh� se, come la SupTema Corte ha espress~ente.dichiarato, lo ste�sso contribuente, per evita.re il danno dell'esecuzione forzata, non ha altro rimedio che quello di proporre l'opposizione giuciizimia nei trenta giorni da.Ua notifica dell'ingiunzione, l'uso di tale ri,medio, al fine di arrestare gli atti esecutivi, non esclude affatto 'la intenzione �di giovarsi del ricorso amministra.tivo, al diverso scopo di ottenere una decisione nel merito della controversia� mediante un processo pi� rapido e pi� economico ciel processo davanti all'a �Autorit� giudiziaria. 3. Si pu� rimproverare al legislatore del 1936 (li non aver avuto una, e�satta visione delle conseguenze che derivavano dal .sostituire, nell'ordinamento del contenzioso in materia d'imposte indirette sui tra.sferimenti della. ricchezza, al Iicors1o gerarchico contempla.to daHe leggi ciel registro e Rull'imposta di successione (e da.Ue a1tre leggi tributarie che a. quelle fanno !invio, per le norme sulla definizione delle controversie) il ricorso ad organi di ghwisdiz;ione speciale, quali le Oommis~ ioni; e di non aver, quindi, dettato le norme che nccorreranno, a modifica dei testi legislativi preesistenti, per regola,re i rapporti fra il proces1so �:a.vanti a.l Giudice specia.le e quello davanti al giudice �ordinario. 1\fa, non g�li si pu� attribuire gra.tuitamente l'errore di aver creato, con l'isti1uzione del ricorso alle Commis;sioni, un rimedio destinato a rimanere, nella. massin�a parte dei easi, lettera morta, come a.vverrebbe, se veramente !lal 'tenore e dalla mPns le,qis si desumesse cbP l'esercizio dell'azione giudiziaria fu considerato comp importante una rinuncia un'esperimento �e] J�icorso amministrativo: poicb� dalle norme legislative ri!'.'lllhl... in modo esplicito o implicito, che il concetto del legislatore � stato precisa.mente l'opposto.. Infatti: al Nel regio decre.to 8 lug;lio 1937, n. 1516, 1�ecante le norme rela.tive alla costituzione e al fnnzionamenfo delle Commissioni amministrative_ l'art. 39, secondo comma, relativamente ai ricorsi �pm� 1e eontroversie di cui al quarto comma de1 tenza; con cui il Magistrato o~rdina1~io si riconos0a com petente e pronunci nel m-erito; poicl1� dopo tale senten za, " assOTbente �e prevalente n-ei conf�ronti della deci sione amministrativ.a, le Commissioni amministrativ-e non avrebbero pi� ragion,e �per pronunziarla "� Nemm-eno la soluzione in parola �, peraltrp, soddisfa cente, in quanto fa dipendere la possibilit� di svolgi mento dal giudizio dinanzi alle Commissioni da eventi -quali la messa in d~:ciisionoe deHa causa davanti al Giudi�C�e ordinario �e la emanazione della reJ.ativa sen �tenza. -il cui corso nel tempo (spoe�cie nell'attuale ordi namento del !processo civile) si sottra-e al potere di di sposizione della .parte interessata ad ott<mere la deci sione in sede amministretiva ed anche al potere di -en trambe le pa1~ti, che siano d'accordo nel voler f,ttender>e la pronuncia del giud'ice speciale tributario. l'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, numero 1639, dispone: �Qualora il ricorso sia presentato in secie di procedura coa.ttiva di riscossione, contro la quaJ'e sia stata fatta dal oontribuente opposizione giud:iziale, l'inv:io d~gli atti alla OommiSSiione per la deaisione di merito � fatta da>lle Intendenze, previ gl'i eventuali provvedimenti urgenti, dei quali informano le Commissioni �. Questa norma. (interpretata nel senso che si riferisca alle opposizioni giudiziarie spiegate per qualunque motivo, anche attinente alla legalit� della tassazione, e non soltanto -come ebbe a sostenere la Finanza -per motivi riguardanti la regolarit� formale dell'ingiunzione o �ei � successivi a.Ui di esecuzione) ha costituito u;no degli elementi fondamentali di cui si � valsa la Suprema Corte, nella sentenza in causa Mira.ponte, per a.ffermare che la domanda, giudiziaria � proponihile anche se non preceduta da.Ua pre�sentazione del ricors-o e dalla. definizione �.el processo in sede amministrativa: dal momento che (come si � osservato in detta sentenza) la stessa legge testualmente � prevede il caso che, in sede di procedura coattiva di riscossione, sia stata proposta. l'azione giudiziaria prima del reola.mo amministrativo o in pendenza di es8o � . Ma una volta fissato questo punto, come si pu� ammettere che l'opposizione giudiziaria. implichi rinuncia al ricorso amministrativo e come si pu� spiega.re la sopra cita.ta disposizione, la quale prevede che sia tra.smesso alla Commissione, per la decisione, un ricorso, che sia stato presentato anche dopo la int�roduzione d�el giudizio dt;tt~an.ti al Magistr<a.to ordinario e che, perci�, a cagione della s:upposta tacita rinuncia, dovrebbe esser consi�erato privo di efficacia? �Noli � neppur c�nsent.ito pensare, con uno sforzato ragionamento (1), che il ricorso debba essere inviato alla. Oommission�, a.ffinch� questa., dato atto della pendenza dell'opposizione giudiziaria. dichiari non luo:g'O a pronuncial'si. I.Ja legge dice, a chiare letter�e, che il ricorso � tras'messo all'organo di giurisdizione speciale p�W la decisione di merito; Hd � troppo comodo, di fronte aJ p:reciso significa.to eli questa espressione, cavarsela, con ii-trito argomento della impropriet� di lingua.ggio delle leggi tributarie (2). RP. dunque, nella no1�ma in esame, si ritiene in sito il concetto elle l'opposizione in via giudiziaria, anc01"ch� concernente la leg-alit�. della imposizione, non trovi ostacolo nella mancata anteriore presen ta.zione o nella, pen�.enza del ricorso in via ammi nistrativa, a. fortiori vi si deve vedere espressa fperch� formulata in modo assai pi� netto e pre (1) L'argomentazione di cui sopra � espo~ta (peraltro. in fOTma che non nasconde la perplessit�) nello. scritto ilei Berliri A., Sul ricorso aU'Autorit� giudiziaria in tema d'imposte i~dirette sugU affari, .in Faro. Jt.. 1947, 901, n. 4, in nota. alla pi� volte ,cirtata sentenza dei Suprtmo__ Collegio 1o febbraio 1947, in �c�ausa Finanze contro Mirapante. (2) V. scritto e luogo .citato nell.a nota precedente, ove Si finisc�e per concludere .che " la difficolt� di d'arz.are un poco la lettera della legge appare ben modesta �. -4 ciso) la volont� legi�slativa che l'inizio �el processo �a.vanti al Giudice ordinario non preclude la proposizione del ricors'O e lo svolgimento del processo dinanzi al Giudice specia.le_ b) La 1Suprema Oorlte, a fondamento <iella sua principale massima, secondo cui l'esperimento del giudizio in sede amministrativa non � presupposto per la proponihilit� della domanda giudiziaria, ha premesso. che il legislatore, con le no1we sulla riforma degli ordinamenti tributari, si � limitato a sostituire all'antico rimedio del ricorso gerarchico quello <iel ricorso all'e Commissioni giurisdizionali, la;sciando immutato il co,mples.so fU disposizioni che, nella legge del registro (e analogamente nella legge tributaria sulle successioni), regola�o i rapporti tra la fase eontenziosa amministrativa e l'azione giudiziaJ.�ia. Fra le quali disposizioni vi � quella dell'art. 148 della. legge del registro (iden� ticamente formulata nell'ad. 96 della legg�e sulla imposta �i successione) che stabilisce: � Quando l'azione giu<iiziaria s�ia promossa senza che sia sta.ta presentata domanda in via amministrativa, o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, l'Ammini�strazione non pu� essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soecombrmza >> (l). Com'� no'o, la. norma di cui trattasi fu inter� pretatada.Ua giurisprurlpnza., nel senso che il contribuente, a cui fosse favorevole la pronuncia dell'Autorit� giudiziaJ�in, a.ves.se il diritto alla ripetizione delle spese processuali nei conf1�onti dell'Amministrazione, anche quando la ca.usa, da lui inizia.ta �prima del decorso di novanta giorni dalla presentazione del ricoJ�sio in via amministrativa, fosse passata-in dechlione dopo la scadenz.a di qne Ato termine (2). E tale indirizzo g-iurisdizionale fu ispirato dalla considerazione ehe, se la legge foRse stata interpretata a.lla letlera, il contl'ilmente, nel raso d'ingiunzionp di pa.gamento di nn'imposb suppletiva, si sarebbe trovato di fronte a questa alternativa : l) o di spiegare l'opposizione giudiziaria liri hcnt� giorni daHa notifica� <iell'ingiunzione, al finp r1i conseguii-e la sospem;ione dell'esecuzione for� za.ta, senza nspettare la seadenza rlel termine diln1orio di n�vanta giorni dalla presenta,zione del �1"icorso amministrativo (3) : e di perdere, cos� (1) Nella motivazione deHa. ripetuta sentenza 1� febbraio 1947 iJn causa Mirc.;ponte, si accenna specifloument.e a tale norma. per argomentarne, in r.elazione agli articoli 145 della Je,gge del registro e 93. d'ella, legge tributaria sul1e successioni, �che, .anche dopo la riforma, � rim&sta invariata la fac�olt� del contribuente eli adrre l'Autorit� giudiziaria, senza preventivamente nropO'l'rf' il ricorso �mministrativo o senza attendere la decisione su di e.sso, se proposto, salva la sanzione inerente ane spes.eproce.ssuali pr.evista da. detta.. norma.. (2) Cassaz. 22 a.nrilA 1927. Germani .contro Finanze Foro lt. lll'l7, I, 947; 12 aprile 1928. SOtciet� Prodotti e Concimi Chimici cont1~0 Finanze, Mass. Re'g. 1928, 350: 1.5 aro�rile 1930, Finanze� .contro Societ� Tripcovich, Poro It., l930, I, 825; 9 giugno 1930, Societ� T�rezz.u contro Finanze, Rivista Legisl. Fisr. 1930. 370. (3) Si fa. riferimento all'ipotesi normale che il contribuente, a.v.endo avuto formale comunicazione della tassazione suppletiva solo con la notifica. d'ingiunzione, nJn siaoSi trovato in grado d'i riooorrere in via amministl" ativa. �se non dopo la notific&.zione .stessa, (secondo una intel'pretazione rigorosa. dell'art. 148) il diritto <11 ripetere l'e spes:e del giudizio, nell'eventualit�, di socco,mbenza dell'Amministra.zione; 2) o di attendere, prima di promuovere il giudizio, il decorso dei novan.ta giorni-~a.Ila proposizione del reclamo amministrativo, sacrificando la facolt:�, di ottenere la sospens,ione degli atti eseeutivi mediante il tempes1tivo esercizio dell'a.zione giudiziaria. Ovviamente, l'ad. 148 -subordinando il diritto del contribuente di ripetere le spese, nella causa in cui risulti vittorioso, aUa presentazione <iel ricorso amministrativo e, inoltre, alla condizione che, prima di promuovere la. pronuncia, del' Giudice ordin:.H�io, egli lasci trascorrere un certo periodo di tempo, considerato come il minimo indispensa�bile perch� possa avm�si una, decis;ione sul ricorso medesimo -presuppone che il ricorso in pa;rola sia' destinato e abbia la. idoneit� a provoca.re un esame della controver'Sia in sede amministrativa. Ora, se si ritiene che, nell'odierno sistema dei 1�appodi fra processo tribu h:n�io amministrativo e proces�so ordinario, il contribuente, nell'adire la Autorit�t .giudiz,iaria, implicitamente rinunci a.I ricorso che potrebbe proporre o che abbia giit proposto all'orga.no di giul'isllizione speciale, se ne deve inferire che a danno dello stes;so contribuente si riproduca una situazione analoga a. quella di cui s'i � sopra parlato, a.nz.i peggiore, nella quale egli si vedr�, costrPtto a .sacrifica.re un <iiritto per salva;rne un altro. Infatti, nel raso di notifica di ingiunzione per la riscossione di un'imposta suppletiva., all'intimato s.i presenter� ancora il dilemma o di oppor:-;i giudizialmente nel termine di trenta. giorni, perdendo il diritto alricupm�o delle spe.se se l'AmministJ�azione rimanga soceombente; o di rimanci~ue oltre quel te�rmine l'opposizione giudiziaria, in attesa della decisione sul ricorso in via amministra.tiva, perdPndo il dh�itto alla sospensione degli atti esecutivi: e ci�, ~senza la possibilit� fl'invorare il temperamento ammesso dalla. giul'isprudenza dianzi citata, poich�, dovendosi il ricorso am,ministra j iv o reputa�re immediatamente rinunziato e reso inoperante con la propo:;; izione della domanrla. g-iudiziaria, non avr� pi� alcuna rilevanza, il fatto che la causa davm1ti a.l Giudice ordina.rio sia pos.ta, in decisione dopo novanta g�iorni dalla presentazione del pl'edetto ricorso. Vi lJa �i pi�: non solo nell'ipotes.i di eontJ �ovPrsia concernente un'imposta suppletiva, ma in qualunque a.Itra ipotesi, quand'anche l'az,ione giudiziaria YPnga eAei�cita.ta dopo novanta giorni dalla� proposiz.ione del ricorso in sede amministrativa ma prima che su ques.to sia intervenuta una pro~unria, l'Amministraz,ione, a norma dell'artieolo 148 non potr�, esser condannata alle spese, se socro~bente nel process:o davanti all'antorit�. giudiz-iaria; dato che, con la domanda al Giu�iee ordinario, il menz,ionato ricorso am,minist.rativo s'intender� rinunziato e �quindi come .mai proposto. N� potr� sos.tenersi clte il ricorso alla Oommissione, nonostante la l"inuncia� acl esso fatta preventivamente o siuccessivamente, _per. e~s~re :;~iato preceduto o seguito dalla, doma�naa gJUd1z1a -5 l'ia, valga ugualmente aci. impe�i1�e l'applicazione dell'art. 148 della, legge del registi�o: giacch� ltL sanzione ivi preveduta. � comminata per indurre i contribuenti a promuovel'e una definizione della lite in sede amministrativa, prima di ricone1�e all'Auto�rit� giudiziaria�; ne, ad evitarla, bas.ta l'esistenza meramente formale di un ricorso, che, per volont� dello stes,so instante, 'sia ab ohgine o sia �.iventato inidoneo a :JJrodurre qualsiasi effetto. Appare poco credibile che le conseguenze suesposte siano state volute dal legis;latore; e pertanto sempre pi� si palesa ad esso estraneo il pensiero che Ja proposizione della domanda giudiziale inibisca o renda inefficace il ricorso a,gli organi della giurisdizione amministrativa. 4. Con quanio precede si sono messi in luce gli elemenci che giustificano una soluzione negativa del quesito se l'inizio del processo �.avanti al Giudiceordinario p1�ecluda la. introduzione e lo svolgimento del p1�ocesso davanti alle !Commissioni amministra, tive; ma, non si � data una. s.oluzione positiva al grave problema circa il modo in eui questi due proeessi possano coesistere, senza, profondamente turbare il principio dell'unit� �.el proces.so di cognizione per una. medesima lite e senza dar luogo a conflitto o a duplicazione di giudicati. Questa ~oluzione (la cui necessit� si presenta, in quanto siano accantonate sia la tesi originaria della Finanza., s.econdo cui la pendenza del processo in sede amministrativa renderebbe improponibHe la �.omanda giudiziaria; s,ia la tesi opposta. secondo cui la. doma.nda, giudiziaria impedirebbe la, proposizione del ricorso in via amministra.tiva o la prosecuzione del relativo giudizio, per implicita rinuncia ili ricorso medesimo) non � facile; ma non sembra impos.sibile. Pos.o che la Jomanda al Giudice ordina.rio e quella, al Giurike specia~e siano pro�ponibili contemporaneamen le ovyero la prima in pendenza della seconda o la sl conda in pendenza della. prima., ci� non vuoi di l'e elle es,se siano en irambe procedibili a.llo stes-so trmpo. Le difficolb�. di f]'(mte a cui si sono troYati gli interpreti &embra possano es,sere :s.uperale, ritenendo elle, r;c pur ht proposizione e la pendenza �.i una domanda noH escluda.no la proponibilit:1 dell'aUra, ne determinino, per�, la temporrvnea i1nJirocedibiJlit�. lln altre parole : ammesso che, secondo le speci ftche norme in materia, in un da io momento tanto il Giudice s:pecia.le, quanto il Giudice ordina-rio possano trovarsi vali�.amente investiti della cogni zione di una medesima, lite tributaria; e conside J�nto d'altra parte, che i principi generali di diri�o proces1suale non consentono un si.multane�o svoLgimento di entrambi i giudizi, si arriva� neces srM�iamente alla conclusione ehe uno dei due pro cessi debba a:rres.tarsi, -in attesrt che abbia fine !'altro -per riprendere �.opo il suo corso. Quale � dei due? La risposta a questo interrogativo non � dtJbbia. Nel .sistema, della legge, la cognizione degli organi flrlla giuriRrlizione speciale pn� soltanto prece dere, mai .<~egttire la cognizione �ell'AutoriL:� giu diziar1�ia; poiclt�, avendo la, pronuncia del Giudice ordwario un'ef�wacia prev<tlente rispetto alle dedsioni delle Commissioni, un .giudizio in sede a.mminislrativa posteriore a quello Il). f:')ede giui�isdJZLOnale ordinaria sa,rebL� in partenza s.forn�Lo �.i qu:.tlsiasi effetto e privo dl scopo. E' logico, dunttue, che, coesistendo, per lw l"is.oluz1one d1 un 'iuen Liea cont1�oversia, il p�roces,so davanti alle Commissioni e il processo da.vanti all'Aulorit� giudiziaria, ques,t'ultimo suLils.ea un ar1�esto, per uar modo di svolgersi al primo, :.L cui spetta. di precedere nel tempo, Ne segue che la domancia. giudiziale spiega ca in. pendenza del ricorso l:l!Ipminisltrativo, a,ncm�ch� proponibUe> come ha opinato la, Suprema CQde, sa1�:1, quanto meno, ten~pO'ranerunente im,procedi/ Jite> iinch� non sia, esaul"ito il giudizio in sede gimisdizionale am,ministtativa: ovvero (ci� che fa lo stesso) durante il corso di ques.to giudizio, il p1�oeedimento davanti al Magistrato m-dinario dovr:� e.sserre suspes.o. ,Si tra.tterebbe, in sostanza, �i un caso �i 80 8pensione neces.<~ana del processo (davanti all'Au torHit giudizia.da.) a oausa di un i-mpedimento gitt ridico (l) cosHtuito dalla contemporanea pendenza di a,Uro processo (davanli aUe Commissioni ammi nistrative) per un'identica lite, il quale -seconcio il particolare ordinamento del contenzioso in ma teriUJ di imposte indirette sug:i affari -l?u� e deve svolgersi per primo. Non semln�a che ad un'applicazione d-ell'isti tuto della sospensione nece.ssaria del proces1so, nel l'ipotesi in esame, sia di ostaeolo la mancanza di una es�prcssa disposizione cii legge in proposito, dal momento che una volont� del legislatore nel senso indicato � des.umibile dal comples,so delle norme e dei principi di cui s.i � diseorso. Del resto, si pu� anche ricoiTei�e a.d un eriterio di analogia, ba.sato sull'ai�t. 295 Codice proce�.ura civile. In ta1e artieolo � lec1to ravvisare la espressione di un principio di ca.ra.ttere generale, non limi-tato ai casi compresi nella. formula legislaiiva (2) ; principio secondo cui la sospensione del processo si rende neeessaria ogni qualvolta, fuori del pro c-esso medesimo, debba svolgersi un'altra attivit�, di ea:rattere giurisdizionale, cui la� legge a.ssegni una pos.izione comunque preliAninar"e rispetto al processo da sospen�ere. Ora, nel processo tributario di eui ci stiamo occupando 1\ bens� vero ehe il Giudice amminis.tra ' t . livo chiamato a, risolvere la ste�s:sa con roversw ' (1) La distinzione fra casi di sospension.e n,ecessmia del proc.es.so per irnpedimernto logico -che sono quelli contemplati dall'art. 295 Codice p.rocedura civile -e casi dii sospensione pew impedimento giuridi.co, i quali sono di varia naitura e pr�eveduti d& diverse disposizioni legislative, � del Carnelutti (lstituz. del nuovo proc. civ. it., 3a ediz., vol. I, n. 49'7, p. 447, c.) nei cast della seconda ca:egoria pu� ric�or:datsf (perch� presenta una certa .affinit� con l'ipotesi considerata ne-l t.esto) quello r-egolato da,gli articoli 455 e segg. Codice ,procedura �ivile (so,spensione del procesBo, nelle controversie individuali di lavoro, per la.sciar svolgere l'arbitrato dei consulenti tecnici). (2) v. ZANZUCCHI, n nuovo rlir. proc. civ., 2a ediz., vol. II, p. 100, n. 32. -6 sottoposta anche alla cognizione dell'Autorit� giudiziaria, emette una pronuncia da cui non dipende {.diversamente da, ci� che deve verificarsi nelle ipotesi prevedute Cial cita.to ad. 295) la decisione d~l Oiudice ordinario. Pemhro, dato (per le ragioni esposte nei precedenti pa.ragrafi) che il contribuente ha il diritto di far decidere la controversia dalle Commissioni am,minis,trative; che questo diritto non viene meno, per il fatto che della lite sia investita anche l'A.utorit� giutiiziaria; e che il giudizio in sede amministra.tiva deve n.eces..<Jariamente precedere quello da.vanti al Magistrato ordina,rio; � evidente ehe il processo giurisdizionale amministrativo vie ne ad assumere, in for2la di legge, ,quella posizione pnlimina.re) cui si � sopra accennato, rispetto a,l processo ordinario; e che, pertanto, quest'ultimo deve essere sospeso in attesa che il primo giunga alla sua conchiusione. -Qui la, esigen2la logica che un processo s'i svolga anterio:rmente all'altro � determina.ta non Cia un carattere sostanziale di pregiudizialit� (o analogo) delle questioni trat tate nel p1�imo, di fronte alile ques,lioni da risolvere nel secondo ; ma da un rapporto formale o procesl'f'IMhle, da cui deriva che il giudizio in sede a:mmi � nistrativa non possa utilmente aver luogo se non precedendo il giudizio dinanzi alla Autorit� giudiziaria. NOTE D I DOTTRINA E. O.ANNA.DA -BARTOLI : Osservazioni sull'obbligo della P. A. di conformarsi al giudicato dei Tribunali ardinari. �Studi Sassaresi n, 1947, 126. Al p1�ob:ema s~tudia.to dal O. B., possono dars,i, in linea teorica, tre soluzioni: a) che la Pubblica Am,ministrazione sia. libera di conforma.rsi o meno alla. sentenza; b) che la Pubblica Amministrazione si debba. conformare aJla sentenza, ferma restando, peraltro, la sua, discrezionalit� circa la scelta del modo pi� conveniente; o) che l'a Pubblica Amministrazione non abbia alcun margine. di discrez�onalit�, e che il giudice pos�sa annuHar"lle�, revoca;rne! e modificacrne ~'Ili atti. Il O. ll. ricorda la legisbzione tedesca, che segue il sistema in�.icato sub c); e �quella francese, cui � ignoto il principio dell'obbligo giuridico per le Pubbliche Amministrazioni di conforma:rsi al giudicato, per quanto la giuri:s.p>�udenza, di quel Consiglio di Stato abbia ceecato di sanare il contras,to fra. la rigorosa applicazione del sistema. e il principio tr�s juridiq~te della cosa giudicata. La dottrina italiana � �.ivisa; si va da quella che nega in modo assoluto quals.ia.s:i obbligo giuridico della Pubblica, Amminis-trazione, in quanto l'esecuzione del giudicato non pu� a.vvenire che volontariamente, all'altra che ritiene vi sia un ollbligo specifico ed inderoga.bile, e riconosce quin�. i al Oonsiglio di ~tato -in caso di '1-icor�so a sensi dell'ad. 27, n. 4 del T. U. -i.l potere di pronuncia:re la revoca, o la. modifica degli aHi amministrativi, quando questi non sian conformi al giudicato. Vi sono poi le teorie intermedie, che concedono alla Pubblica Amministrazione una. maggiore . o minore discrezionalit�, in que:sto campo. Esamina poi il O. B. la teol'ia del Guiccia.vdi ~L'obbligo dell'autorit� amm�ini8trativa di conformarsi, ecc., in Studi in on.ore di S. Romano, volume II, pa1g. 395; La Giustizia amministrativa) secondo il quale -distip.guendosi le norme che regolano l'a.ttivit� amminist'l'a.tiva in norme di azione (poste nell'interesse pubblico) e in norme di relazione (poste nell'interesse individuale) -la violazione delle prime rende l'atto invalido, la violazione delle seconde rende l'atto illecito. Nel primo caRo la co.gnizione spetta al Giudice ammini ~lra.tivo, nel secon�.o a.l Giudice ordin1H"�o. E � poich� non sempre la illeceit� coincide con la invalidit� dell'atto, solo �quando vi sia tale coinciden~ sorge l'obbligo della Pubblica !Amministrazione di conformarsi al giudicato che abbia riconosciuto la illeceit� dell'atto, ne consegue che l'annullamento, la revoca o la riforma dell'atto sono in funzione 'soprattutto della loro invalidit�. Il O. B. ra.spinge la dottrina che nega iJl preciso obbligo �.ella Pullblica Amministrazione di confor marsi al giudicato, ed afferma che tale obbligo ~ussiste ed � un obbligo giuridico, anche se in con trapposto ad esso non vi sia un vero e proprio diritto da pa:ete del cittadino. Il O. B. accoglie da�l Gniccia,rdi la �.istinzione fra norme di azione e norme di relazione ; ma so-. , siiene che og-ni atto illecito, jn quanto trlle, � invalido, e, particol'a�rmente, illegittimo: di conse guenz,a il giudice ordinario quando aecerta la illi ceih\ di un atto ne riconosce implicitamente auche la illegittimit�. La .sentenza quindi ha, un duplice effetto: a) in .quanto l'atto � illecito ed ha. quindi vio lato. le norme di reJazione 'poste nell'interesse del singolo, occorre restaurare tale interesse leso e ci� pu� avvenire mediante l'a,ttribuzione �.i una indennit�. al singolo (.1�isurcimento del danno), semp1'e che, beninteso, il pl'ivato abbia risentito da tale violazione un danno economico ; b) in quanto l'a.tto � illegittimo ed ha quindi violato le norme di azione ehe rigua.rdano il pub l,lico interesse, al privato non spetta che un inte I�esse occa.sionalmente protetto aUa restaurazione dell'interesse pubblico mediante la elimina,zione dello atto illegittimo. Per il O.B. quin�.i -a.ttesa la diversit� dei soggetti destinatari degli effetti della sentenza non si pongono taluni a1t-ri problemi rela.tivi alla correlazione tra l'o�bligo del risa.rcimento e quello della, eliminazione dell'atto, n primo � sempre do vuto, come si � visto, per il ,secondo deve distin guers,i a seconda della natura dell'atto e �.egli effetti che ha prodotto, che se esiso, ad esempio, ha gi�. esaurito tutti i suoi effetti non si poh~ parla1-� mai di eliminazione, ma soltanto di risa-rcimento del danno, ove del ca,so. Secondo il C. B., infine, ,}a, a.sclusione, �.i un cliritto soggettivo nel citia�.ino a che la. Pubblica Amministrazione s.i conformi al giudicato com -S lJOl'la che la l 1ubolica Amministrazione debba avete in ma<eria una. certa disctez.iona..til�, m<L. tale discrezionalil� � lmutata alle modalit�, du seguire per conformarsi al giudiCato, e riflette non l'an ma il quo modo deoeatur)� ment.te dal fallo che il Oons.iglio di 8tato abbia in proposito una giurisdizione di merito rica,va-il C: � .U. la. conseguenza che l'organo di giurisdizione ammmistrativa pQssa anclle moditt.care l'atto, e comunque svolgere anche una concreta attivit� amministrativa. Non pare rsi porssano con.dwiden; in toto le conclu~ iont cui perviene il U.B. e sembra inve1�o che all'Amu~rinistraa�ione si dovreobe rwonoscere non soltanto la possibtlit� dt determ.inare il rrwdo come conformarsi ~d�on�de la im,possibUtt� per-gli o�rwant di g�iurisd�i.z�ione di p-rovveder-e ad emetter-e in concre~ o un p1�ovved�ner~rto ammmistmtivo di fronte al rifiuto della Arnministrazimoe di conformarsi al gi�t~dicato) ma anche se) nel c�a,so deoi~o) possa darsi esec�u.~;oione al giudicato stesso. Giacch� non di rado pu� avvewire ohe le fmu�amentali ersig�ert..<:e del pubblico interesse oon~Lglialfto a tene1� ferm.o l'atto dichiamto illooito od illegittimo). ment1�e la sua elim.inazione) in confm�m.i.� del g.udica.toJ verr-ebbe a,d essere sostan.~ialmente nocivo al~'interessc generale. In tal caso) beninteso, � dovnto 1Lall'Arntm,intstr-azione il r�isoartJi� mento de.l danno. 8tl di ci� pedasi Mortara) � C'ommen. tario al Codice p1'oce�d�ura oiDilc, wl. I J n. 131 (; :;eg�g. >>; nonoh� � Relaz�i�one dell'A'11-vooatura 1930-1941 l>, vol. I, n. 99. Circa l'obbligo dell' Amrnin�istrazione di conf01�rnarsi a~k dectsioni degli ortgani deUa gi-l.~stiZia amministr-a.t-i11J'a, e in senso oontrar-io alla giur�ispn~ denza ohe t�ale obbligo sancisce) si veda Zanobini, � Corso di diritto ammJinistrati�vo �J vol. I l, pag. 260; Salemi,� Da giustii<Jia, amministrativa�, vol. I, n. 85; Presutti, � Is:ituto di dihtto amrninistrat �ivo �, '1/0l. Ili) pag. :226. -# F. Rosso : Investimento automobilistico di di pendenti statali. (( Rivista giuridica circolazione e trasporti�, 1947, 224. Oon .sentenza 8 febbraio Hl47 la Corte di appello �.i Firenze ha ritenuto ina.pplicabile il regio decreto legge 6 febbraio 1936, n. 313, al caso di due militari investiti da un automezzo del Corpo dei Vigili del fuoco, sotto il profilo che non polevan<� i milita'l'i sltessi considerarsi in servizio, essendo ess.i in libm�a uscita. La Corte inollre ha affermato la propria co;mpei.e.nza a conosce1�e de:la. lite dedotta in giudizio, in quanto og.getto della �.omanda giudiziale era. il risarcimento del danno per responsabilit� extracontra,ttua.le. Il R., annota.ndo i ale sentenza., critica in linea generale quell'indirizzo giurisprudenziale secondo ehe il sopracitato regio J.ec1�eto Jegge �.eve es.~>m�e applicato soltanLo se il dipendente aubia un oornpleto dil"'it.to ad un ti-attanH:nto dt qute.scenza. De jun cond�itoJ poi, la norma de!Teg-io uecreto legg-e in e&'lllle esclude q��l~ia:si azione dl danni, in eas.o di morl.e, da pm�te di quei eongiun d, cl1e non hanno diritto ad un u�aLtamento di qui~:;seenza, ma pur potr!:bbero promuovei�e un'azione di �.anni in base aUe n01�me otdinarie ~ad es. fm telli o sorelle). Inoltre il H. limita l'ambito di a-pplienzione del clta.to regio decteto leg�ge ai danni che sono intimamente collegati a.1 rapporto di dipt:ndenza, mentre il risarcimento dovrebbe essme tegolalo dalla legge �wmune per quanto attiene agli altri danni (es. danni agli inci.umenti e .simili). ~empre in via generale 1�itienc il H1. ehe il regio deet�eto leggl', u. :J13 si appliclti anche ai casi iu cui del danno sia responsabile una Amministr:'.zione diversa da quella di cui il danneggiato fa [1arte. In ordine al ea�so partkolare il R. osserva che la cos.tante g-iurisprudenza della Oorte dei conti ~::sclude che abbia, u rii.eners.i in S'ervizio il militare durante la liLeta. uscita e militari che .rientrino dalla libera uscita.. In quest'uLimo eas1o, secondo il R, potrebbe parlarsi di infortunio in. itinere, e dovrebbe quindi applica!'si il regio decreto leg'ge n. BlB, a meno che nella causazione del danno non sia intervenuta anche nna colpa� g�1�ave del milita. re, in quanto ci� farebbe venir meno la rifer� bilit�, dell'incidente al servizio. Sulla questione di competenza i~ R. a�eris.ce alla :::; tesi della Corte fiorentina, os~erva peraltro che potrebbe datsi che simultaneamente la AutorH� giudiziaria ordina.ria non I�iconoscesse le cause di servizio e la Oorte dei conti in se�.e di controversia di pensione la riconoscfs:se: in ta.l ca.so lo 1Stalo l venebbe ad esse1�e ,gravato di un doppio onere, il ch� � inammissibile. Ad evitare ci� per il H. unico rimedio � l'art. 41 Codice procedura civile, relativo al regolamento preventivo di competenza. generale sono accett([bili, per quanto la git~rispru rlenzct sia alq�uanto pvi�. restrittiva in 1nater-ia di ~ trattamento spettante in concreto a�l danneg;giatn (cfr. Ga88. 30 ap-rile 1937, FB1 SS. oontro Mam � brilla, ((Foro Jt. )) 1937; IJ 15.92). . Snl~a parte speoiale 1l'U� os,rvarsi C1he la dist in--1. .oione fm il caso del militare ohe gode della libera ::@ uscita e q�ueZZ.a de.Z mil-itare che -rientra dalla libera :~~� ::::: nscita sembm (Jirl-ifi.cio8a, gia.cch� a.nche in questo i[ seoondo casoJ se l'orario della libera usc�ita non ~m � a,noom. decorso, il militare dovrebbe esser consi-!I; derato j'-u.o�ri servizio. Pu� pemltro osservarsi oM i@ il regio clec�reto legge_~-313 ~i ;iferisce a~che O:ll~ J rr ocoasionc del servww JJ, moe al caso m OUt 1I {~ -~erv�izio sia soltanto ind��ettam.ente e in modo del !t tutto casuale colleg�ato con l'evenl"o �~zanno8o, si 11; il quale il regio decreto legge 6 febbraio 1936, nuah� la giur�ipruclenza ha ritenuto applicaailC-i.~-@ mero 313 potrebbe trovare applicazione sol quando 1�eg�~o decreto legge in esame al d,anno 81tb�to dn j al �.ipendeni.e statale spettasse una pensione primilitari che si recavano in lic,em.~a o n�e tornavano W vilegia.ta, perch� un tale indirizzo non trova a�lr:un (rfr. CaM., 12 _qiu.qn.o 1940, Camilli contro Mini-~ fondamento nella legge; ma d'altro canto, premst1 st'"" Com unWooion i, in � Giur. Il. " 1.040, t, 1, ~ 824,� ()a.ss. So.~. unite 24 luglio 191,6, Pnpale contro Ministero Comtmicnzioni, iv'i 1947, I, J, 11!2 e da ultimo la recentissima �inedita 8Pntenza del Tribunale Bre8cia in causa Prina contro FF. SS. in dottrina poi redasi la nota del Iarnalio in, � Gitl-r. lt. ll, 194'1, I. 1, 112). Sulla qtiestione di oornpetenza, si pu� notare che in bMe al principio che ogni giudice � giud�ice della rwopria comp'Plenza non pu� negarsi all'Autorit� rriudiziaria ordina1'ia cui viene rivolta. la domnnda 11er il ri8arcimento del danno secondo le norme conMtni il potere di indagare ,<re, nel caso, ricorrano O' non gli e.c:tremi voluti dal regio decreto lrgge n. S1S, e se la domandrt giudiziale sia quindi 71roponibile. M. PETRONCELL! : Deputato ad cultum e dlcatlo ad patrlam. cc Rassegna di diritto pubblico l>, 1947, II, 557. In nota alla s~entenza della Corte di appello di Roma in causa Bentivoglio e Ministero Pubblica ll'ltruzione, il P. traccia la. differenza fra gli istituti giuridici della depeutatio ad cult11,m e della dicatio ad J)(vtriam.. l'ali istituti pre~�.entano Slpiceate analogie, ma non si identificano, P la� differenza. pu� eogliersi in ques.to: c�he la deputatio ad cultum vincola. il hen con rigua.rdo ad una parHcolare destinazione, quella cultuale secon�o i] partico~m�e regolamento � ehe ne fa l'Autorit� ecc:es.instica, che dell'esercizio del culto i> investita, menhe la, dicat io ari 71atriarn vincola il bene n fa \'Ore di tutti i rittadini indiF;tintamen' e. Tale distinzione � stata posta anehe dalla, a.mlotata sentenza,: e del pn,Ii i,J P. anprova altri due rwineipi fermati dalla. ('orte romana: clw la. propriet� �e;Je ro.l'e desti nate al rnl'o non si tras:fer'il'ce allP rhiese, dovP rsse wngono esnnstP, e che, sPcondo il diritto f'anonico, ]a deputatio non rende p:inridica.mentp impossibili neg-ozi giuridici aventi pe�r o~:geHo fJUPi determina.ti �beni, �pu.rcht> ne l'ima.ng�a immutai-a la destinaz.ionP. Non � possibile ouindi confo�ndPre, secondo il P. i <1ue istituti, sotto il profilo elw, in fondo, la des,'ina.z.ione al culto eli un bene di pregio artistieo in una. rhie'ln, pubblica equiva-le ad una rlieatio ad JJntr:am. 11ereh� og-mmo pu� g:odPre della puhhlir. n PSposizionP dei bene Tnvero non soltanto s,ono diveJ'R� i de,stina(a,ri come Ri � vis:to; ma � cliveJ"SO il fipe fche nel cas'o della r[Ppntatio si idrntifira rol fine di eulto, men.' tre nel r.aso dPlla di.e,atio si rivolge a R.oddisfnre nn intr,res�sr pi� grneralc flrl1o Stato); e. sono direrl'li nnche rrli or.gani -nell'un caso f1Uelli er.rlesia~stici nrll'nltro fllH'lli stataJi -rl1e sono nrepoRti a disriplinare l'PRrreizio dell'uso da pnrte dri frdc>li o riPi cittadini. In senso so8tan.zialm.entu diverso, c volto ari una, t;i� r-igida. tulP.la degli inlrre88i rlella colletf.ivit�, 8i reda il fondamentale 8lnriio del ni Gennaro, in <<Il rliritto dei beni pubblici l>, 193G, 52. Si vedn a nohe la � Rela.zirme dell'A tvocatura l>, 1930-1941, rol. l, n. 301-302. G. Cor_,ETTI: Rilievi sulla forma degli atti amministrativi con particolare riferimento agli atti riguardanti il rapporto di pubblico impiego. ccRassegna diritto pubblico>>, 1947, 48~... La V .Sezione del Oonsiglio di Stato con le decisioni n. 25!6, 257 e 258 Ilel 1946 (Riv. loco ci t.) ha ribadito la propria giurisprudenza circa la necessit� di atti formali per il sorgete, il perdmare ed il venir meno del J�apporto di pubblico impiego. Il C. pur ai)pwvancio nella fattispecie le decisioni del Oons:iglio di Sta.to, insorge in linea. di principio, contro la iesi che nel campo del diritto amminis,tra,tivo la, volont:�. dell'Ente pubblico deblm sempre es binseea.rs.i attraverso atti formali, sostenendo che non vi � in si:ffatta. tesi alcun fondamento gimidico, ess,endo essa. ba,sata soltanto s'n ragioni di ordine pratico, che per ci� s.tes:so non possono a.ssurgere a �'ignit:\ di principi giuridici. .Si che per il G. la. volont� dell'amministrazione pu� libemmente es:trinsecarsl senza limiti fo.rmali: e tra le dichiarazioni non forma.Ji di volont: � pu� es:sere inrlusa :lnche ia mn.nifestazione tacita e l'a.ttivit:'L materia,]e non inYece, il silenzio e il conrportamento negativo). Quanto al rapporto di pubblico impiego il C. dopo aYe!" os,servato chP le modalit:� formali di es.so sono minutamente cliPciplinate, osserva che da ci� appunto si ri<'Pve la conferma della possihiliti� n�sh�atta. chP la volonb� dell'Amministra: done possn manifestai'S� con libert� di forma. Non pare possa far8i adesion~e alla tesi rlel C. In 808tanza il di� senso fra la yiuri8pruden.~a e ln dottrina pi� au.torevole ( Ran,eUettt, � Le quarentigie ll, pag. 13.5, 1.'11\ e il C. sta in ci� : che le prime, partrndo dal rl.ato di fatto inopJJ�ugnabile che, 8alvo ca8i eocezionnli88imi, la. t'Olont� della Am1ninistrazione non pu� manifestar8i, wc:r rlispoB �izimz i no1�matire. r.he 8oltanto in m orlo formale, perrenqano alla co'fi.(1ltt.<tione che tale manifestaz �ione di volont� deve e8tringeci(J,r8i in determinate forme, c:hc pe1� la loro essen,.~ialit� fini.<toon,o con l'as.<turnrre cero e proprio cnrnt' ere so8tanzinle, la.ddov'e il C. rinvienr la p0.<t.<tibilil� n8lratta ili un libero estrinsecarsi della v�ol~ont � dell' r~nunini8trazione proprio nPl fa.tto che, in gene1�c. queBtn � vincolata a date forme. Im'plos�ata Cios� la qttestione non r; vuol mollo o C'onvinMr8i della esatte.~za lo[tim prima anche che ,qiuridi0a.. della tesi con'/,batttttn dal C. la qna:le 1'i0ava la r�rqola jmig di rhr trattasi dal comple880 rlellr norme in 1nrrm�e r:hr tale reqol(J concordemente Jl'r'oclamano. G. GuADAGNO: Ancora sul concetto penalistlco di pubblica funzione. �Foro Pen. �, J948, 20. Preg�c~Yolr nota, nella quale sono rir.hhuna.te lP varie teorie ehtborate Rnl progetto eli pu��liea funzione. Il 0 .. clal sno canto, dopo aver diRtinto l'attivit:' L drllo Stato in giuridica e sociale, ed aver riconosciuto dle nell'attivit� giur�idica si individua -10 in modo sicuro l'espressione della pubblica fun' 4ione, ammette che anche nella attivit� sociale pu� dconoscersi l'esercizio delle pubbliche funzioni. Peraltro il G., pur riconoscendo che utili elementi di chiarificazione del problema possano trarsi da talune teorie tracli~ionali, quali quelle che fanno consistere le pubbliche funzioni nel � coucorso alla formazione della volont� dello Stato )) (in quanto anche nel campo del pubblico Servizio pu� rinvenirsi un tale concorso) o nell'\< esercizio della potest� di imperio � aderhme piuttosto ad una pi� recente teorica formulata dai ~llVOlone (in Riv. It. Dir. Pen._, 1940, 42). Funzione pubblica va intesa come funzione di pubblico interesse inteso questo come un bisogno della collettivit�, cui la pubblica �funzione deve soddisfare. S� che questa si rivolge in modo diretto ed immediato alla realizza,zione del fine, mentre le altre attivit�, che soltanto indiretta mente sono dirette a quello stesso fine e che servono alle prime, stanno ad integrare il concetto di servizio pubblico. Ne consegue che pubblica funzione e pubblico servizio non sono concetti autonomi, ma il pubblico servizio si trova in posizione subordimtrta rispetto alla pubblica funzione, contribuendo solo indirettamente alla realiz,zazione dei bisogni delln, collettivit�,, cui invece la pubblica funzione tende con attivW�, diretta. Non � quindi alla specie dei bisogno o dell'interesse da raggiungere che si deve avere riguardo, ma al mof!o diretto od indiretto come quello scopo viene raggiunto. Come si � accennato la nota del G. lla carattere nettamente in.forrnaUt,o. E quanto alla teoria del Nuvolone merita attento ed adeguato esame, per quanto e.<~sa sembri ba.<~ata su criteri empirici e oontigenti. RACCOLTA DI GIURISPRUDEN.ZA APPELLO -S.entenza parziale� Mancata riserva di gravame. (Co~te di Cass., Sent. n. 162-48 -Cibinel Dal Moro). Non � consentito tt1ht pade che abbia col silenzio dimostrato di prestare acquiescenza a quanto deds:o dal Giudice con la� sentenza, parz.iale, d'insorgere in secon�.o tempo contro quella decisione, cl1e, se pure erra.ta, rimane intangibile per la forz.a der giudica.to. La massima, d�i cu�i la e8attezza appare indu�bbia, � con8eguenza del fatto che la impugnazione della sentenza parziale non solo pu� avvenire esolusi1;amente colla sentenza 1dej�nitiva (ed � quindi soggetta ai termini relativi alla irnpugnazione di qne8ta 8enten.za), ma � anche st~bordinata ad una dichiarazione di risenia ohe d.eve essere fatta a pena di decaden~ nella� 'r[Jrrima udienza successiva alla comtUnicazione della 8entenza da �impugnar�e. Trattasi �di termine perentorio la cui scadenza, senza. ohe la riserva suddetta sia espressa, oornporta, per� la esigenza della certezza del reg�olam,ento gi-uridico dei rapporti ohe prevale su t�utti gli altri in�teres8i pubblici, compreso quello alla perfetta giustizia delle decisioni, il p(Nssaggio in giudica. t o della sentenza parziale. Jl p'l"ogetto di riforma del Codice di prooedura civile, pre1:ede, a modifica dell'art. 339 del Codice attuale, l'appellabilit� immPJxiata. anche del'le seni enze par~iali. CAMBIALI -Mancato pagamento alla scadenza Forza maggiore -Guerra -Moratoria. (Corte d Ca>s., Sez. J, Sent. n. 230-48 -Molaro contro Masi) Il fatto che al momento della scadenza. di una obbligazione ca-mhia.ria non e&isrt& una mora.toria legi&lativamente stabilita per lo .stato di guer�l'a per le scadenze cambiarie, non impedisce al giudice di merito� di ritene1�e� ugualmente giustificato da forza maggiore �ipendente dallo stato di guerra il manca.to pagamento di una. cambiale. La massima appa1�e esatta. Invero, la moratoria stabilita per legge equiv'(lle al rioonosciJnr?nto da pa.rte del legislcttore che la g�uerra ha determinato un ta.le di8ordine economico e socia�le da gi~tstifica.re la presttnzione juris et de jure o.he fin-adempimento iii un.a deterrninata serie di obbliga~�ioni deriva da forza maggiore. Ma, dalla 1nancanza di itn tale ricoooscimento legislativo non der�iva che iil giudice rwn abbia il potere-dovere ,di sta�bilire, caso per caso, se lo stato di guerra abbia in qoncre.to agito come owsa no~ imputabile al debitore 'f],el determinare l'inadempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio. Naturalmente per compiere questo accertamento, il giudice p11� valersi di ttttti i me.~zi di propl(]; ivi compresa la presunzione semp,lioe. Di ques'o esatto 'principio pu� considerarsi una applicazione anohe quella fatta 1d�a.lla Corte di appeUo di Milano nella sentenza riportata infra 80tto la voce � Ferrovie � in relazion.e al decreto l1wgotenenzimle n. 189 del 1944. COLLABORAZIONISMO -Confisca-Estinzione di rea� to -Amnistia impropria -Competenza. (Corte di Cassaz. II, Sez. pen., 6 novembre 1947 -Ric. Pizzolato). Anche nel ca.so di amnistia intervenuta dopo la c~ondanna per collaborazionismo � competente ad Ol'�.inare la confisca il T'ribunale penale, previsto dal decreto legis~ativo 19 novembre 1946, n. 392, e non il giudice che ha, pronunziato la condanna stessa. La Corte Suprema, pur riconoscendo che sarebbe razio'fl.ale attribuire �la oompetenza md� olf'dinare l.a confisca, nel oa,so di amnristia iml(poropria, al giudice che ha pronwnziato la oondann.a, trattandosi. in fondo, d> un prov�vedimento di esecuzione, ha lf'itenuto che la lette�ra della legge impedisca una simile interpretazione. G'i� con la circola'!"e a stampa n. 50 del 26 maggio 1947, d-iramata dal Ministero delle Finanze, d'accordo con l'Avvocatura generale dello Stato, si era espressamente q,ccennato (pag. 3) alla posNibilit� ohe l>interpretazione pi� esatta fo.sse quella di che a~la, rnassirn�a sovrariportata. Non si ravdsa, pertanto. il caso di insistere ulteriormente rwlla tesi contrari�a. COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA -Identificazione e qualificazione del rapporto giuridico tributario. (Corte di Cas>a~.� Se~. l, n. 267-194s-.--Santuario Orop~ contro Finan'le). Senza disconoscere il princi'pio che l'Autorit�. g�iudizia�ria. ha la fa.colt� di identifica.re e qualifiwre il rappo.rto trihuta�rio anche in modo diversn -12 �a quello afferma,to �ail'IAmminisirnzioue� fina nziaria, � necessario per� in coerenza. col sistema del nostro ordinamento giul"i�.ico che questa facolt� sia, contenuta entro i limiti della contestazione, quali sono fissati da.Ua pretesa. lributari"a, e dai mezzi difensivi del con tl'ibuente, la .quale pretesa non consiste �solo nella richiesta. di una somma di denaro, ma consiste anche nelh1 deteTminazione specifica del titolo de�.otto a fonda.mento della richiesta, cio� nel rapporto giuridico tas:sato e nell'aliquota applieata. Senz.a di che, pur non determinandosi il vizio di ultrapetizione, se il dispositivo non ec.cede la domandR�, si creerebbe tu tta,via. una nuova. 'causa, petendi che non � neH~t disponibilit� n� delle pa-rti, n� d�eiT!l'organo giurisdizionale. Oons,eguentemente � illegittima �le declaratoria: che ai fini dell'imposta. di registro, ravvisa in un contratto nuovi tito.Ji non prima. tassati, quali un diritto di superficie, due servit� ad unnr locazione di immobili, determinan�.one i corris.pettivi e la disciplina del cumulo tributa.rio e c~mcludendo infine col rigetto della opposizione alla ingiunzione esclusivamente .11erch� l'im�posizione sui nuovi titoli sarebbe mag~im�e della, somma chiesta. La &entenz.a detl Supremo Collegio � certamente una deai&ione di &peci e, come risulta dalla 8econda Jlarte della ma8&ima 1�ella qu,ale si dice di nuovi tif)oli non prima ta.<:8ati e di rigetto della dp1po 8izione perch� l'impo&izione 8Ui nuovi titoli porta ad un debito d'im.po&t.a maggiore di quello� ri ehie8to. La ola&&ificazione dell'atto, dell'1~nico o dei vari rapporti in e8&o content!l�i.. adottatn dall'uffioio finanziario per l'applicat~:ione dell'im.p�ogt.a non vincola.� infatti. in giudi:~:io n� l'wmmini8trazione n� z~Autorit� giudi.ziarin, le quali po8&ono qualifi care diver.oam.ente l'atto o i ra.pporti 8tti quali c�adc la, contestaR:-ione. 8enza che dalla. diverga qnalifi ea.zione con8egua la illeaittimif� della inqi1,1!fl.,'Z'ione (ofr. Ca8.~.. '27 gi1.tnnn 19."18. Finan,ze contro Tac eone in << Rivista l/'IJ�?la! i1ia Fiscale >l, 19."18, 6/.5). La iflegittimrit� dPrl'l in.qiunzione si t�erif�cn .<:olo orr la nurn'a qtwlifica:<:!ionc importi una impo.<:i ::�ione minon� in ra:p�p�orto alla imvo8ta rie:hie.<:i'l e Nmitntamrnte aTla mawriore richie&ta. A.nche la. 1deo�sione di specie impone per� drlle preai8fJJZ�oni e delle ri.<:r<r1ie. Se i tito.li rigwtrdano cia8cwno dri rapp�rti prr sf. in con&idrrnzione nell!'a.ccertamrnto e non rap ]lorti non pregi in COlP?iderai~�ione, e.88i non 8ono nuovi Jna 8olamentr dir�e�r8i per la qualificazione, epper� restano nella M'!rtin([rin cnmm petendi ([n che se vi .'lia Dnriw~i�ne dell'aliquota �il'impo.<:i� ~ione. Se i titoli rimwrdano rapporti non p1'1'8t tn con8idera..zione nell'necertamrnto e8Si &ono vera mente nuovi e, inrlipentlentemente dana. ([liqnota dn a.pplica.r8i e dall'am1nnntarc dell'imposta. ri 8petto al pelitum, incidono certamrnte iNtl7n_c~us�1 pdrndi e dctM'minano i.l 11izio di nltmpettzwne. T limiti della domanda -ed in particolare non rnt� eg.c;er diver:w pe1� 'ln domanda tribntaria 8ono se~qnati dall'o.r;getto di e88a me&so in reln zione aon la causa petemli. Se &i e&orbita da e~si 8i verific;a l'ultra-petizione. Ma se non si riconosce l'ultrapetizione non pu� ritener8i ttn ecce8BO dei limiti deUa eonte8tazione. INno a detti limiti, infatti, la doma.nd.a �'rientra netla digpon4bilit� delle parti e dell'organo ginri&�izionale. (Cfr. BUlla causa petendi il rec�ente << Diritto procel'i8Uale ciDile >> del Batta) Cedal{n, 19.18_, pagg. 99, 29.5 e '296). LOCAZIONE -Vincolismi -Proroghe -Immobili destinati ad usi diversi -Immobili non abitati-Destinazione effettiva -Simulazione. (Corte di Ca.:.:sa-,;., Sent. n. 293-48, Sez. III -Forti contro Rodriguez). Il concetto-d'immobili destinati ad uso divers.o da �quello di abitazione, di cui all'art. 28 del riecrdo legiSilativo 12 oi tohre 1945, n. 6!69, deve essere inteso� nt'l sr~nso d'immobili non solo no11 abitati, ma aperti e destinati ad una �qUtllche a,ttivit� (commerciale, indmdriale, pnfesEo~tJnale, sociale). La destinazione degli immobili cui Sii riferisce il decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, deve essere effettiva : e perci� nella diversit� -per contrasto o per s:imulazione -tra la dichiara :done contrattua.le della loro destinazione e la destinaz.ione effettiva, deve procedersi ai neces:sa�ri accertamenti prima di .giu�icare applicabile l'ar ticolo 27 o l'art. 28 del decreto legislativo dei1945, o anehe negnre-per mancanzn, dei presuppoSiti ogni posi'!ibilib\ <li applicazione del decreto medesimo. Decisione intere8.'?ante per e-tti non ci ri8uUano rn�ecedenti in termini. Fl88a &embra da ap;nrm,ru�.qi 8'J1iratfutto witr� il ritfe.<:so dello scopo del t;'incoro alle locazioni. L([ '[Jroroqa, infatti, che ruol im:pediT'e_ ila turbaliV(l di una sit1w,zione di gorlintento dell'immobile in a.tlo con camttere di nccr's8'itr�., non ha rarriune Iii r88er ove que8ta m.nnCihi e l',immobVle non abbin �una effettiva de8/.inaz�wne. N el Ben.so che ln ce&gazione della attivit� svoll a nell'immobile locato da palf'te del oond11ttore, 8e non ap71�aia rlovnla a e8;�Jen.ze di guen�a, impedi.~cn a qJ.J-rgto di invocare .a. prot�oqn della locw~:ione (rfr. Prrtwa di Torino, 26 luglio 1.91,6, in<< Moni t,;re del 'l'rilnt'?alP '>: 1[1~6, :?SO in Rep. << Ji'o1�n It. 11, 1947.� 1, 15 con nota di richiami). Pe1� unn ricra ca8i&tica in tema di p1�oroga delle locazioni di irnmobili urbnni afr. << Nuovo Diri' lo))' 1947, J�afJ. 410, n. 116-11,8. NOTIFICAZIONE -Per posta -Momento perfezionativo -Consegna del plico. (Corte di Cassaz., Sent. n. 256-48 -Spi ~� ichini -PandoFi). Per stabilire se la citazione di appello spedita a mezzo posta sia sta.ta tempestivamente no!ificilta occorre avere J�ignardo alla data. di .consegna �.el plico al destinatario esa uren<losti: unicamente con ta.le conRegna la forma.Uti�. della notifica-zione, Giuri8JJruden.za. costante: Con.s. Ca8s. '2.5 gennaio 194S. in Rer>. <<Foro !t. >J 1943-45, 107.5, 17,: 21-5-1943, ibid.,1075, '21. -13 POSSESSO -Possesso legittimo -Atti di tolleranza Nozione --Tutela -Atto disciplinato convenzional� mente. (Corte di Cassaz., Eent. n. 283-48, Eez. II Clemente -Turturo.) Gli atti di tolleranza., non potendo servire di fonda,men t o aU'a0quisto del pos:sesso, non sono tutelabili n� con l'azione di manutenzione, n� con quella di reintegrazione. Il concetto d� atto di tolleranza impliea che chi lo esercita-non abbia alcun diritto di compierlo, c che qu_e.gli che potrebbe yieta;rlo ne faccia a meno per spirito di gentilezza, per vincoli di familia,rit:\ o per� rapporto di buon vicinato. Di atto di tolleranza non pu� parla�rs1i quando si tratti di a-Ho permesso e disciplinato nel suo esercizio da.lla convenz,ione. Giurisprttdenz�a co.<?tante: cfr. da ttllimo Cass. 15 mar$o 1945 in Rep. <<Foro It. n, 1943-45, voce: Possesso n. 66,� Cass. 21 gennaio 1943 ibid. n. 64. Circa l'inoo�mpatibilit-� degli atti compiuti con l'altrui tollerant'Z'a com l'a-nimus pos:sidendi, cfr. Rovelli in �<<Rivista Diritto privato))' 1943, Il, pag. 5 e 6j per riserve v. Montel: La disciplina d el possesso, Torino, 1946, pag. 50 e seguenti. PRESCRIZIONE -Interruzione -Atti interruttivi Domanda giudiziale�-Perenzione. (Cort.e di Ca~saz., Sent. n. 285-48, Sez. III --Lanzafeme -Ml:!ltari). Nel ca-so di perenzione del giudiz-io, cessa l'effetto inte1�ruttivo della pres-crizione operato con la domanda giudizh1Ie, e cessa altre-s� l'effetto so>' pensiyo della pr-escrizione medesima per il tempo in cui la causa rimane snl ruolo giacch� tale effetto :;,:i ricollega alla esistenzrr della domanda, ormai caduta nel nulla. Gi-nrispruden~a costante: cfr. Gas.<~. 7 ma;g:gio 1945, n.�"132, in Rep. <<Foro It. n 1943-415, 110. ce: Prei5'C1'�,'Z'ione n.. :IJ7: Cass. 29 luqlio .1940. nnmero 2fi4"'1. in �Foro lt. � 191,1, T, 402, con nota di richiami a precedenti conformi e dottr�ina. JJa m�88ima ha car�attere generale e non � limitata 'alla 11erenzionR, perci� pn� trovare applioa. done anche col num'o co1�ice, in relazione alla estinzione del, proces8o. PROCEDIMENTO PENALE -.Mancato intervento del P. M. --Nullit� sanabile. (Corte di C2ssaz., II Se-,;. pen., 3 dicembre 1947, ric. Min. Finan~e contro Caroselli). La nullit� derivante rla1 ma.ncato intervento dPl P. 31. nel procedimento penale � sanabile, come tutte le a-ltre pre-viste nell'art. 185 c. p. p. L'e.<~attr>zza. dRlla massima. � �noontcs1abile. ]!J~ noto 0he 8econdo il codice di procedura penale abro_qctto, mentre alcuni requisiti prescritti �per la perfezione tli determ�inati atti p1�ocessuali erano �nmuni dalla. &Mtzionc �d�i nullit�, altri erano c-ol] Jiti tla tale .<ctanzione, che per� si oomporta1'a di?; ergamente, a secortula che si tratta8se di atti p-i1� importanti (nullit� a-ssoluta) o meno importanti (m~llit� relatire). Le a-ssolute avev�ano impro'I'/Jla altamente 'fYII.bb-licisl ica e perci� eJ'aQLO rilembili d'ufficio, esenti da sanatoria e da termine, non rinuncia-bili; le nullit� relative erano oggetto del potere di di.<sposizione delle parti e cois� 'dentinciabilli solo ,r],a ques'e, .<~oggette a te1�min.e ed a dec�adenzn, suscettibili di sanatoria. Il Codice attttale ha recnto a quasi tutti gl�i effetti, fra e,<;si com] Jre8i la 8anabililr�, ttn'innovazione profonda, abolendo la dichiarazione di nullit� assoluta e relative e oon8C:JUen.!emente riduoendo tutte le nullit� aJllu categoria delle relative-, rimasta in t-al gttisa un,ico, come quella che tutte ~e r-accoglie. Tut te le nu-llit� 80no dunque a.g�li effetti di cui 8opra, relative: U criteri.o di ,r],.istinzione j1�a le nulli'� assolute e le relative ftt mantenuto �~olo ai fini della loro formulazione. Nullit� assoluta sono ,�;econdo il vig:ente Codi�e di rito pen.aJle, quelle che. riferendosi a certe essenziali formalit� le quali non si prestano ad enunciazioni an-alitiche, devono pcrai� intendersi 8emlpre prescritte, sono prevedttlc in modo generale j anche queste nullit� per� (di cui all'art. 185 c. p. p.) sono sanabili pcroh�, si Pipe' e, nessuna nullit� �, secondo i-l Codice attuo.le _. esclusa da san-atoria. SENTENZA --Condizionale --Pronuncie subordi:,_ate all'esecuzione preventiva di obbligazioni da fare. (Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. -Bogio -Ditta Sartorio). tSono consentite nel nostro ordiname.n to giurirH- co le sentenze di rondanna cos-� dette condizionate, cio� sottoposte a.Ua condizione del verifica.rsi di un ddermirir~1o eYento che non pu� mancare, ovvero al son-ra.gg-iungere di un termine prestahi] ilo o all'adempimento preventivo di una contropresta- zione certa, e concreta e simili. l\!In. non sono mnmiRsibili le ]wonunce la cui forza. esecutiva sia dipendente dalla esecuzione prevPntiva di ohhliga. zioni d n fare a hbiso.gnevoli rer la loro indole rl i ulteriori af'certamen'i di merito. Conseg�uentemente va. animllata-la-sentenza rli condanna al pagamento del wezzo eli un impianto per �riscaldamento sottoposta alla rsecuzione di alcuni laYori ritenuti Imlllche~roJi e al succes5i,�o eolla.ud o. � La mas8ima appa1�e esatta. Su.ll'ar,qomento 11. (lal1::o8a: << La, sentenza, con dizionale)), ed. Rcientia italica., Rpec. pag. R7 c sequenti. Il Oa1I'08a ritiene inammi8sibili sentenze di con danna aondizionali e ci� pM'ch� in taJi senten~�c difetta, un contenu'o t'olitir-o. ool qnale soltnnto 8areb be com1patibile l'e8i8tenza d~unn c-ondizione. RICOSTRUZIONE -Piani di ricostruzione -Piani regolatori preesistenti -Coordinazione -Limiti -Demolizioni. (Cons. Stato, IV 8ez. --30 novembre 1947 -Ba.ttista ed altri c. Ministe-o dei LL. PP. e comune di Napoli). .. � I piani reg-olntori l)]'eesistenti non costituiscon<I un limite ai piani di ricostruzione di che al decreto legis,lativo l marzo 1945, n. 154. 'fra i dlw piani deve invece attuarsi una coordinaz-ione, con poS<si -14 bili b1 di va.riazioni per il prees.istente piano regola. tore. N � � vizia"to da viohtzione di legge un piano di ricostruzione che p'l.�eveda la demolizione di edifici non danneggiati o gi�, dishutti e ricostruiti prima �ell'approva.zione del piano s:~es.so. RICOSTRUZIONE -Piani di ricostruzione -Deposito -Pubblicazione per estratto -Termine per ricorrere. (Con. Stato, IV Sez. -30 novembre 1947 -Battista ed altri contro Ministero dei LL. PP. e Comune di Napoli). Perch� s'inizi la decorrenza del termine per ricorrere avverso il decreto ministeria1e che a"pprom il piano di ricos,truzione d'un abitato dis.trutto datlla guerra, a. sensi del decreto legislativo l mai' z.o 1945, n. 154, � neces1sario che, in conformit� del regolamento di procedura 17 ago�sto 1907, n. 642, a.rt. 2, il <lecreto stesso sia pubblica.to per estratto uella Ga,zzetta Ufficiale o nel Foglio Ann.un~<~i Le[ taJli) non essen�o s:ufficiente il depostito nella segreteria del Oomune. RICOSTRUZIONE -Piani di ricostruzione -Pubbli� cit�-Irregolarit�-Effetti. (Cons. Stato, IV Se7 � 30 novembre 1947 -Battista ed altri contro Ministero dei LL. PP. e Comune di Napoli). La manca.ta os.secl'vanza. delle norme �sulla pubblicit� dei decreti minisleriali di approvazione dei pia.ni di ricostruzione non produce la nullit� dei decreti stessi, ma solo un corrispondente ritardo negli effetti che �a ta.Ji decreti promanano. RICOSTRUZIONE--Piani di ricostruzione -Sussistenza del requisito dell'urgenza -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. (Cons. Stato, IV Se�. -30 novembre 1947 -Batti~ta ed altri contro Ministero dei LL. PP. f' Comune di Napoli). La, doglianza, con la: quale si lamenta la mancanza del i�equisito previsto dal decreto luogotenenzia. Ie l marzo 1945, n. 154, si risolve nel dedurre un vizio di ecces!s'o di potere nel decreto impugnato, vizio il cui sindacato � sottratto dal predetto deereto luogotenenzia.le alla gimis�izione del Consiglio di Staio. La deci.sione soprariportata ha accolto integralmente la tesi deW Avvocatura affermando p�rincip� che eonferiscono . (Zefi-niti1;nment e a.z dec;reto legislativo luogotcnenziale .l mnrzo .1945) n . .145) la quailit� di stntmento legislntivo 1'eram.ente efficiente per i eompiti di ric,ostrw~ione spettanti alr Am.ministra~<~ione Di noi evole importa'fl.�:)a, per� la loro portata ec cedente la specie decisa) rippn�iono: l) la massima relativa alle oonseguen.ze delln m.ancata osservanza delle no1�m.c 81.tl�la pubblicit� de i clecreti di app~�ova~ionc dei piani) la quale massima si applica anche in mnteria di espropriazione per p. 'n. (art. 88 deUn legge '25 giugno .1865) n. '2353) e in materia urbanistica (art . .16 leg'ge .17 agosto .194'2) n . .1150 j 2) la ma.sswna con la quale si pr�ecisa, che il sindaoato sulla sus.nst�enza del requisito delF~w[ fenza impUoa sempre un sindaoato sulla sussistenza deWeoees.so di potere. s~~ que,8to punto il Consiglio r�iafferma i principi enun.oiati nella precedente decisione resa 1dalZa stessa IV Set<::ione nell ricorso Reisoli Matthien (u. in � Ji'oro It. )), .1947) III) 9.1) con nota di Jaoowr- ino). DANNI DI GUERRA -Obbligo d'indennizzo dello Sta� to -Esclusione dell'azione di responsabilit� ad altro titolo per lo stesso fatto. (Corte di appello di Napoli, III Sez. -Ministero della Marina contro Padolecchia Ferdinando, 3 novembre 1947). La legislazione in materia. di �anni di guerra lion ha crurattere soltanto sus1sidia<rio, e, quindi come tale applicabile qualora non sussista un divers'o titolo di res<ponsabilit�., ma � invece prerlusiva, deHa facolt� di agire peT il risarcimento in base ad altro qua.lsia�s'i titolo di responsabilit�. Fattispecie � quella di nna oolli8ione am;,enuta in periodo bellico tra 1m motoveUero d,i propriet� ]Jrivata e ~tna na1Je ausilia,ria, in servizio di sor �peglianii.la lsztlle roti e di 8�0!trezza ner golfo di Napoli. Trovandosi il v�eliero fuori rotta d,i sicut �ezwa) la na.ve da .rf1tP.rra gli si WV1.Jicina) e cerca di tdar,qli le necessarie i-'ltruzioni a mezzo bandiere ' . di segnalazione. Ma t�iuscito vano detto sistema 'li co~ttnica~ion.i) ~a 'nave � oostretta, ad avvioinare llil veliero a portata di voce) per da'/"e Ile necessarie f.~truzioni a tnez,~o megafono, e nella manovra di acc�osta,men.to avviene l)utto. l l @~ . Il proprietat'io tdel v��Tiet�n. 808f'Pnendo che il danno sia da al trib'/f,irl'li a falsa manovra d.e,l per8onale ,'fi bo�rdo della nave da guerra) ha cita,to in rrindizio f Ammdnistra!Zione pe�r ,qentir'<la oondannar� az risaf"cimento. Il T-ribunale di Napoli, con sentenza del 5 novembre 1946, pu.bblicata in � Monitore dei Tribnnali n. 191,7 . .l'�.l avet"a deci8o. in f'ontrasto pieno c�on le tesi difensive .'!VOlte nelfinter�ess�e deZl) Ammini8traz'ione) ohe la legi-'!lac-<:ione in rna.teria di risarcimento di danni di .wuerra ha carattere 81./..'1-@~. .~idiario e che pertanto qnando qi� 8U.'!8ista un di �nm�so e maggior titolo per il r>i8�arcimento, vige la nor�tna genPrale della C'Ompeten~a giudiziaria or dinaf"ia. ~ Jn, ordine alla. soprariportata mrL8,~im.a. affrrM � mnta dalla Corte in tota,le riforma della . .<~entenza fJ~ del T1�ilmnale, va rilev�ato che esga non .'!embra f'~ P�ossa e88Pre inte.'!a. in sen.:so la/ o, ma .'!olo ne T 8B1Mo C E:w. che la re8ponsa,;bilit�. dello Stnto a titolo di da.nnn 1.):':: di gnerra, eseluda la. re8pon.8abilit� i'Lello Sta. t o f.t.f...~ 1 medegimo a nltro titolo. tna. non di nUri tenttti .. al t�i.'!arcimento .'!Wondo le nor�me ordina.rie. f?n que8to pttnto ci sembra da acc'Orrlier.'!; l)n.,i nione del Ra,ndulli (in rr Foro lf. ll. -19!,8, I, .l'�R) il qnale l'lostiene. tra Faltro,. che Fe.'lf'ln.'liorm ikl -W carattere 81{88idiario della responsabilit� per dalfl,-@ ni di gtterra nei riqua.rdi dello Stato derivi dalla I~ l'ltesl'la lettern deWart. .1'2 della legge 26 ottobre :~& .t940) n . .1548. 7 -15 FERROVIE -Trasporti internazionali -PrescrizioneSospensione- Norme applicabili -Danni -D. L. 17�8-1944, n. 189 -Inapplicabilit� -Guerra -Forza maggiore -Prova. (Corte di Appello di Milano 23 gennaio 1948 -Soc. Montecatini contro FF. SS.). l. Il termine di prescrizione delle azioni de'l'iva.nLi da.l contratto di trasporto internazionale � quello fiss�ato dall'art. 45 � 1 della O.I.�M., ma la sospensione e l'interruzione di .questo termine sono I'egola.te, qua.ndo l'a.zione si espel'isca in ItaHa, rlalla legge italiana. �Sono pertano applica.bili, an<: he in tale materia, i decreti legisJativi 3 genna. io 1944, n. 3 e 24 dicembre 1944, n. 392. 2. n �ecreto legge 18 agosto 1944, n. 189, non .si applica ai trasporti fen�oviari interna.zionali che sono regola-ti dalla C.LM. Tuttavia poich� la forza maggiore da cui un determinat o danno aUe cose tras:porta.te �sia deriva. to si prova anche con presunzioni .semplici, l:�en pu� il notorio .stato di �.iso.rganizzazione delle ferrovie it:'11iane causato daJla guerra nel perio�.:o di applicazione del cita.to decreto-legge n. 189, assumersi come fondamento a.lle presunzioni suddette, s� che � il danneggiato che deve provare la. (�oncreta colpa delle .fen�ovie nella produzione �.el danno. La senten.~ della Corte di Mil'ano � tanto pi� notevole) in quanto � nota la tendenza della giurisprudenza a restrin,g�ere la portata del decretoleg, ge 189, del 1944. Naturalmente la 1nassirn,a .<?apra trasc;ritta non deve intendersi ne'l 8erl<8o che il fatto noto posto a base de.lla presunzione di forza maggiore possa PSsere la guerra s.�c et simpliciter, ma piuttosto la oirco8tama che �un 1tleterminato territorio nel quale il danno si � v�erificato era zona di opera.~ �ion.i belliche, considerati come tali a.nehe i ripetnti bombardamenti aerei) l)attivit� dei partigiani, ecc. PECULATO -Monete false -Spendita -Persona dannef( giata. (Corte di Appello di Napoli 16 marzo 1948 -Puddu imp.). l. ITJ cancelliere che s.i approp�ri di monete false a lui affidate come corpo di reato commette pec~ rlo. . 2. In un p�rocedimento per delitto di spendita. cii monete faJse non � consentita cos�tituzione di p. c. da parte del Ministero del te8oro. La prima massima 8i basa 811.l prinoipio affPr mato da ultimo dalla. Corte di Oassroz�ione 11 ,qht qno 1945 (In � Giustizia penale ll, 1946_, col. 245) che il pecnlato pn� commettersi anche in rela zione a cose che) pu non avendo un valore, sono scuscettibili di acqnisto anche mediante l'errore altrui. La seconda nwl~8ima non � stata affermata dalla rortr d'Appello ma dal Giudice istrnttore ohe, nel re8pingere la relativa richiesta dell'Avvoca tnra dello Stato, ha riten1tto che il delitto di spen: dita di m.onete false danneggi solo cohti che talt monete riceve in pagamento. In senso CO'I&trario a qne8ta mas.<;{ma s'� �invece pronunziata la C'orte d'Assise di Roma) Sez. I_, con senten?Ja 21 febbraio 1948) nel procedimento contro Zannotti ed altri im'JJ'ulati di fa,lsificazione di mon.ete. � � �� � Le 11agioni a sostegno della richiesta di costituzione di p. o. possono ria.8sumersi come segue: L'a8sunto della in(J;mmissibilit� di nna tale costituzione potrebbe basarsi snlla proposizione che nel delitto di falso nummario manca ogni ragione di danno priva,to da farsi valere dallo Stato) in quanto il bene giu,rid�ico offeso � la fede pubblica ed alla tutela della fede pnbblica) che � un bene giuridico collettivo) � volta l)azione del P. M. Si pn� sen;/altro obiettare) ricordando qUfl,nto sia8i dispntato su~la obietivit� giuridioa del falso in genere) se c�io� il falso s�ia veramente e solamente 1tn delitto contro Za fede pubblica o non) piutto'8to -dato che la fede p�ubblica � nna co.< StruzriMw astratta -un mez'zo di aggressione a quel bene giu.ridico ooi) in defi?&itiv�a) il 'falso � diretto, 8� che la natura del diritto offeso in oon nreto sarebbe que~la che viene a determinare e fissare l'oggetto giuridico 1tlel reato. Co8� � che molti) nel falso nummario, accanto alla oggettivit� giuridica della fede 'pubblica) ne vedono un'alltra: il patrimonio) alla ooi oonsisten. za, in concreto) attenta il subietto attivo) falsificando. In altri termini, nel fal8o wum.mario) colni ohe agifme vuole procurarsi un vanta~ygio economico uol danno eoonomico rli alt1'i. E' lo Stato fra questi danneggiati? Il sem.plice esame d~l contenuto della. norma penale gi� 'indica la risposta. La disposizione che 8tatnisoe l'obbligo, il cos� detto precetto pri'/1'1)(1/('io, o che fi8.m le caratteristiche di nn istitnto penale, qnando non � OO'f/.te111Uta nella mPde8ima 1 norma, � presttpposta e richiamata da altro norma oppure va inteqrata con altre norme: oos� a'�"Viene, per esemipio per il delitto di c�ontra�bbando che 8i r'ialZacci.a aT:le norme tariffarie sni tribnti doganali: cos� nei reati contro il patrimonio, quando dobbiamo rifarci alla nozione 1<Zel posse,gso, della detenzione, della cosa mobile, PCC. ,� cosi nella ipotesi dPil con,.s�en.go rlell)av�ente diritto, q�uan.do dobbia.mo rifarei alla nozione della disponibilit� del diritto. Il prius1 logico e ginridioo di t'lf,tte qu.esl e norme penali bisogna in.~01nma trovarlo in altre leggi. Nei del�itti di falso nurnrnario il prius Vogico gta n.ez si8tema. degli ordina~tnenU che disciplinano l-'appartenenza del diritto d.i fabbricazione ed im m,igsione in ciroo~azione 'della moneta. Un 80lo sguardo al '1'. U. 8'Ugz.i i8titnti di ernis ~Jione Pd al regolamento per i bi.glietti di Stato del 1896 spiega come la titolarit� di tale diritto spetti in modo, si direbbe, 'parallelo a.llo Stato� ('Tesoro) 11~Z allla Banoa d'Italia (l8titnto di emissione). �~ Il concetto tradizionale) che del batter mone 'a faceva un diritto majestatico) oggi � 8cisso; e) 8cisso cos� iJl diritto, viene sci:?sa anche la respC!n. sa.bilit� neZla fabbrica.zion,e e nella emission.f'. -16 JJi fronte a tale scissione~ cltc pone i due Enti ('l'esoro ed bdituto) in po~izionc non di :wbordinazionc dell'nno all'altro, ma di complemento dell'uno nell'altr�o, poi&~r� .<senza il conoorso di entrambi (Istituto che fabbrica, Tesoro che vigila e oontrolla) non p-u� e-<;s&rvi n� fabbricazione, n� mossa in c:rcotaz>ione -� cPidente come la lesione ,zei diritti deU'u/rro non poss,a integrarsi senz(J, la lesione dei diritti dell'altro. .�!mme~sa pertanto rla oostituzione di pm�te c�ivile della Banc'a d'Italia, non pu� respin.gersi la costitu, zione del Tesoro j-e vicevers-a. La rassegna dell'e norme contenute in tali leggi WJ1?mince apr1ieno della natura ed appartenenza dei dir�itti, che, se vengono les�i, determinano un da.nno. Danno si ha ogni qual voilta 'Piene abolito o rlimin.uito un bene de~la vita e, ad inte[ff'are il bene, basta quell(J, relazione di inlerPsse col soggetto: inter rst tra la pe,rsowa Pd il benP. Il falsa. do, a.lloroh� si mette a contraffare monete, si sostitttiscP, evidentementP, agli Enti, cui soUanto � con,f!&nMta quella fabolwicazione. Uwu-rpa quel diritto che_, in ragione di Psolusivit�, � riservata ai l itolar-i. Flarebbe <~lrano che oontro chi mettesse in vendita m�odotti di fabbrica contrassegnai i con .ttn marcMo non Vfo>rO, ]Jotesse oo-<rtituirsi parte civile il titolm�e dBl marchio illeaitamente utilizzato, P oi� non potesBe fare invece il titolare del diritto Ji fabbricazione dPlla moneta contro t'nsurpatore del diritto stesso. * * * ilncora: spetta allo Stato un tributo (la fag.'?n rli r�irc6lazione ex: art. 20 T. U. citato) che � nnn.�uale. Ln mancntn riscossion.e di quel trilmto non p~l� non rappresPntare altra r�a!J�One di da!fmo, direttn ed ilnrnediato. oo8� come avviene per il delitto di ront1�abbando c'he sottrae aUo Stato un quantum rli tributi dogm7Jali. N �. in ocoasimw di fml.sificazioni dellP am-lire. portate in Ttalia da.lf~ truppr di liberazirme ed �IW1 es�s"P nella oi1y-,nlaz�ione, �prirnn in tj�irt� d i ac e0nli ar�mistiziali, poi in .1Ja,.c(e n d ttna r�onvenzion.e mti:fi.mta r snn.<:ionata dalla legge del 12 dicem brr 19h6. n. H l. ln sitna,z'ione riene a mutare: eode.<?ta moneta fa partP nrmni integ1'ante della r:ircola.zione nelln 8ta.to . .'?'�, ahe ~a-Banea d'Itnlia � ronsirlrwata add.irittura. Pmittente, comP .si evince dallo s'esso bilancio di dPtto FJnte. * * * T')� infine ttn'altra rag�ione di clannn: � nolo che ht Banc�a d'Italia si serve del eireolante J!Pr opM�a ~C'ioni di antieipa,z�ioni e di sconto, rioavando da ci� tf,n 11tilr, eli cui u.na percentuale va a-llo 8tato. Or�bp,ne. se neTla circolnzione renqor~,o immP88� hig'lielti falsi e qttesti, co.'?�, prendono il posto dei i{-�-* Un-et cmnpleta visione. d-i l utte lo ipotesi previste in mate1�ia dalla legge penale, potrebbe sttggcrirc l)obiez-ione che .se tutto qucHto � esatto in relazione alla spendita, non trova �pi� riscont:r<o nella detenzione, fabbricaz.�ione, alienazione, ecc., di strumenti destinati alla falsifioar:.l:one, nelle -ip'ntcsi c�io� di qttelle nz'ioni costituenti, in fondo, tentativ �o ,,Zi fal8ificazione e che dalla legge) per ragioni di pol-itica criminale (che qtti non � il caso d�i illustrare) 80no state pr�etJisle oorne altro:tante figure di rea.to pe11etto. Non altrimenti avviene nella pi� volte ricordata materia del contrabbando. Qua:l' � dunque il rla,nno in siffatti oasi i quali, pnr costituenti. forrne di reato con.S1Pmato, restano, di front e alle ipotesi progressive della, falsifi.e'rtzione e, poi ancora_, della spendita, nella sfera del conato? Q�ui l.a ri.~plosta neg,ativa alla, proposizione v-iene r-iportata alla di8tinz�ione oarrarinna .tra danno effettivo e dannn po'enz�iale per concluderp, che trattasi di reato di pericolo, d-i reato clw non pn� a.vorc 1tn danno prir,ato concreto r, quind;. risru�. cibile. Ma (LVer ca,qit nato uno gtato di pericolo non ~ signifioo av'er cagi.onato ngu.almente, anche se mi-,; norP nella entit�, un dann:~? Pare di 8�: nor1. si producr, � vrro, quel danno che l'nuto�re ripromctteva alla Hua azione, ma col mettere anche solo in pericolo il bene u,n danno pu1� si cagiona. Per qttesto il Canwlntti (cf1�. Il danno e il reato), propone la distinzione tra rwti a danno certo e reati a rlmmo nniabile ed a traverso un esempio trne am~tnmrnte e, si potrebbe dire, plasticarnente. la. dimoRtrazione del sno pensiero : La casa � t�ovinata, r perei� non se'r1)e pit�; la caRa � prricolante c. pcrci�. serve ancora ma di meno non comr 1'0rrebbe il bisogno. E ~onel1ule chc -il pericolo, in 'definitiva, � nna s]wcies da m n i. . T'enendn aUa ma-teria in e8arne, quando si sono fabbrica-ti q li strwnPnti id.onPi a.lla riv�roduzione, ron ri� solo .~i (> messa in pc1'icolo l'intera cirrola~ ione c si (> perci� me8SO lo Htato nella con, llizione di provvedere al cnmbio, {l'raduale o simttltaneo. della monntn _qi� in circolazione e sprovvista, ormai di qurllr qar.an.c'ie da r'll-i Z)intere8se del singolo n della rnllett-iPit,f� non possono mai prescindere. l P. i i ~~~ RESPONSABILIT� CIVILE -Responsabilit� della Pubblica Amministrazione -Linee ferroviarie usate esclusivamente dalle forze alleate occupanti -Danni a terzi. (Corte d'Appello di Napoli, 27 novembre 1947 -FF. SS. <'ontro (uintino). m l' L'URi(~ ~sclusi.vo ll:�. parte dell<; f?I'ze allea.t~ o?-ill~ cupanh m 1�egmw UI A.M.G. (li lmcw ferrovmne @ 7JigliPtti qenttini, lo S'a.to, non sof�o non riscuote de:Ie FF. �SS. non implica ehe l'Amminis-trazione--~ la. menzionata. tassa fli circolazione, ma viene n italiana �non sia tenuta a rispondere secondo le ) }Jcnlcrc �anche, t{nitamente alla Banca d'Italia. norme ordina.rie dei danni elle daHa circolazione % onel tanto di utili cor-rispondente all'ammontar'e dei treni militari s:u dette linre siano derivati a " -' 1lclln falsa, circolaz-ione. terzi. =;~ -17 ~ La specie di fatto � la seguente: il '20 novembre 1943 un ca1-retto1 con a bordo delle persone 1 nell'nttravorsare 'ltn passaggio a ti'l:el/o della l'inca Napoli-Pot~;nza1 a q'ltetl~epoca gestita direttamente dU.fj'li alleati per lOro esC'lusiro 'lt.&o ed mtereMc, veniya �investito e travolto da un treno rnilitare. La Gorle di Appello ha basato la s�ua decisione suU1 argomento che l'occupa~<:ione militare alleata non faceva venir meno la som�an.it� dello Stato it(})liano; che le norme gturidiche da questo emanate oontinuano ad aver 1;igur�e1 che tra queste r~pr�me e1 crano qtteUe relative alla sicw�ezza tdella cir�colazione ferroviaria all1 os8e1"1Janza d elle q~ua,ti 1 erano tenuti g�li agent�i deUe FF. SS. e particolarmen. te quelli addettt ai pas.'/<aggi a liv�ez:to. Sembra peraltro che l1 afjerm.azion.e della; respons� a�bilil� delle FF. SB. per fatti dei propri dipendenii non possa prescindere dal'l' accertamento se il fatto del dipendente sia stato commesso nelfeser<J'izio di mansioni inerenti alla gestione del servwio ferroviario da parte delle FF. SS. medesime. Ora1 q�uando ttna linea � gestita direttamente ed esolusiV'amente dagli alleati1 in fo�rza dei poteri loro derivanti dall'art. 14-B del lungo armistizio e dell'art. 53 della IV com;enzione dell1 Aja1 � evi dente che il per.sonale1 anohe italiano 1 che ~ ad detto a tale linea1 non !pu� pi� considerarsi come 8Volgente attivit� riferibile allo FF. SS. ]il dann�O cio� c1he deriva dal loro comportam.ento � danno c�a.gionato dagli alleati1 e precis:amente d�a loro � azion'i di combattimento >> 1 il cui risarci mento � subordinato alle forme e limiti previsti dal decreto-legge '26 magg�io 19461 n. 4.51. Contro la senteMa soprariportata � stato pro posto dall'A. mrrdnistrazione ricorso per cassazione. GUERRA -Occupazione tedesca-Preda bellica-Vendita di materiali dello Stato a cittadini italiani Invalidit� (Corte d'Appe!Jo di Roma 27 dicembre 1947 -Ministero della Difesa Esercito -Colorni). La vendita effettuata dai tedeschi di automezzi milita.ri da essi appresi a titollo di preda bellica, tl! fa.vore di cittadini italiani, � invalida. Pedanto1 cesSJa.ta l'oceupazJ.one, pu� l'Ammini strazione italiana recuperare i suddetti auiomez�zi, ari che in via. amministra ti va. La palf�te sostan:<:iale del'la motiva�zione della suindicata senten.<:a � la seg'uente : (Omissis). � Col ritenere 1 per�_. s-enzla.ztro decisivo per l1 ac coglimento deUa domanda l'art. 53 della Corwen zione1 essi han mostrmt.o di non rendersi conto deUe diffi1colt� che pre8entava la controversia e delle qu.estioni ohe) in materia oos� delioata si sono1 s�pecic in q'l))esli 1lltim�i tcmpoi1 dibatt'ltti nella dottrina. In caso di occupazione bellica1 la Commissione rleWAja permette inddtbbiamente allo Stato occupante di escroitare una serie di ,poleri1 tra i quali � quello di impadronirsi dei beni mobili dello Stato occttpato1 che pc1" la lor'o natura siano tali da ser �l'ire alle operazioni di guerra1 e oo� del cosiddetto materiale bell'io.o1 comprendente1 secondo ttn elen co della Gonvenz�ion.e stessa1 anche i mezzi di tr-a sporto. -� ~ Ma le nonne poste dalla Convenzione sono no1�m� a di diritto internaz'ionale1 che si rivolgono agli Stati nei rappoTti fra di loro) e non ocoo1ve q1ti rico�rdare .oome la dottritna�1� ormai unanime1 tenga distinto e .separato l1 ordirwmento inte,rnazionale da quello int.erno de�gl�i Statij e oome la valutazione g.'ttridica di silfbgoli atti, e mpporti non si possa fare in relaZlione a� n.orme di un ordinamento determinalo. il ohe im.porta che 1 pur essendo internazional� mente autorizzati gli Stati a�de�renti alla OonvenZJione a oompiere1 w.ei territorri occ-upat�i1 ttn cornples� so di attivit�1 vJha bisogno di ttna ulteriore vaoluta!(}.ione normativa si�z da parte deUo Stato occupante~ sia da quello occttpa.to 1 perch� tali attivit� divengono legittime nella rispettiva sfera di efficacia dei loro ordinamenti. Una prima rioerca quindi da fare per potersi da.WAutori,t� giudiziaria it.alia.na riaonos,o.ere efjica �oia agli atti comrpiuti dai tede~:,ohi durante l'occupazione del te�rritorio nazion.ale1 � se il nostro diritto interno 1"'on si sia un.iformato a quello internazion.ale in ordine alle materie d,isa�iplinate dalla Convenzione dell1 Aja (la seconda sopra menzionata1 non la quarta ahe non fu nean~~he ratifi.oata) nel senso che Ze norme poste d�alla. Convenz �i,one stessa sia.no state rico�pute dal nostro ordinam. emt!o inte,-no. PG/rrlebbe che questa fosse fopin:one de�i primi giu.dici1 porck�1 sia� pure senza so!fermarvisi1 essi posoro in risalto ohe alla Conven~ione del 1899 fu data eseeuzione oon il regio de�creto 9 dicembre 19001 n. 504. Ma � un argom�ento questo di poco rilievo1 peroh�) com�e risulta dallo stesso d�ecreto 1 t'esecuzione ohe il nostro Governo diede al trattato1 riguardava il 'Gov�er'fl!ro medesimo nei rapporti con �gli altri Governi aderenti1 e cio� lo Btla�to itwliano come soggetto doi diritto internaziona.le. E che l1 osservam;a dt'ZZ.a (}on1:enzione1 anche a tali fini dovesse essere disposta con uw.a noTma interna1 non � un princip.'o clw aontra.sti con il, princirpio1 cui sopra si � aoeenna.to 1 perch� � lo stesso ordinamento interna-zionale clte rinvia a quello interno per l'ema.nazione delle norme necess� arie aU1 att.uaz.'one ,dei tmttati. La conferma ne � data dal regio deoreto 8 lttglio 19381 n. 1415 (la cos� detta legge di guerra) che r�iport� e sanzion� eom�e diritto interno le no?"me della� Conv:enzion�e1 e di etti non c~ sarebbe stato bisogno se questa fosse gi� entrata a far parte del no�stTo ordin.amento. Il che1 por abtro 1 non vuol dire che pOJfSano invooarsi le disposizioni della legge stessa per gli atti compiuti. dal nemico 8ul nostro territorio1 perah� essa1 regolando l1 attivit� del.lo Stai o ita .. Ziano come oocu.pante1 riquardo le aq>propriazioni che qnoslo ha facolt� di cffettuare1 non quelle che 1 correlwbivamrnte1 esso 8ttbisce. -18 In tali sensi � l'insegnamento della dottr'ina, dw cui si respinge, almeno per l' ordinam�ento italiano, il criter:o della rooezione nell'ordiwamento interno delle norme internazionali. Oon che non si vuol�@ affermare che gli �atti di r�~~i sopra siano niente altro che degli aUi di forza. A'IJ'Venuta l'ocoopa,zione per ttutta una serie di rapporrti (sia pur non esattatfMnte identificabile) all'ordinamento dello Sl�a.to occupato si sovrappowe queUo dell'invasore, e pe;nci� a(/'/;ohe gli atti cortnpiuti weU'am�bito deiU proprio ordinamento, dagli organi dello Stato �occuparv.t1e son ,produttivi di effetti giu.ridici. Ma sono effetti che non si estendono oUre il tempo deU' ocC'I.tip.azione, ohe son l�egati al durare di tale 01'dinamento. O'ol r�itorn.o del Governo legittim-o, mentre si ripristi1~ a per intero l'ordinamento dello Stato occnpato, coosa� quello d!en'inv�asore, e, t�ranne che non s�i siano medio tempore gi� et.�auriti, cessano anoht! gU effetti de�gli atti, e provvedimenti di questo 1tltimo. Amrm�ettcre la perdurama degl'i effe�trti, signifi(; herebbe ohe t al� atti siano s�tati accolti nell' ordtnamento dello Stato occupato. Ma all'uopo occor:rerrebbe una norma di convalida, che il nostro StMo, per gli atti e provvedimenti dei Comandi tedeschi, non ha affatto emanato; il'i'fl!dirizzo drellla nostra lergislal<)ione �, anzi, tale, come per esplicito ad es. in materia tributaria (v. decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 112), da estendersi ~a sua effioo�cia. anche ai rapporti sorti al tempo dell'occupazione nei territori gi� sottopo8't'i aU'i'fi!Val8ore. Da tutto rci� oonsegure neUa spercie che .Za vendita. den'autoeanro fatta dal Com.ando militare tedeseo di Roma �al sig. Maocari non pu�, oggi, essere opJPosta da-gli aventi cwusa di costui quale titolo valido di acquisto -aU'ammini!'ftrrazion.e militare, che rivendioo fa.utoca<rro medesimo. L'obiezione che potrebbg jarsi � che l':nvalidit� del titolo �vien dedotta, dallo Stato non da un privato, e che lo Stato, sia p1.tr m l piano internazionale, si era im�pegnato a riconoscere g.zi miti di �impossessamento deWiffiA)(J,80re ai proprri dan11.i, donde ~a contmddittot�iet� se non l'iUeceit� del suo odierno comportamento. A tale ob�iezione 'potrebbe t'i&pondersi ohe i men-o qwalifoooti a parlar di iUeceit��sen P'f'OP'f'�O qtwlli che, nella immane tragedia dC1na. N azionr ebbero a traffioare con le trup1pe di occupa.zione e coloro che, pure essendo adottli, conw nella specie (per lo meno attravevrso il Pubblico registro), della provenienza d@grl~ ogg�etti, ebb�ero tuttavin a farne acq�uisto. Ma) a pa�rle ci�, e una v�olta stabilito che i due ordinMI'benti son�o autonorn�t, una contraddA..zcione, corne da t1utti �g<Zi auto'f"i si ammette, fra i~ diritto intel"'~azionale, e il diritto interno � ben possibile. Lo Stato pot11� quindi in.corrrere se mi(L�i, in una re8ponsa�bil�t.� di oarattere internazionale, ma sul piano intermo � solo il SU() ordinamento che con.ta. e nerlla sfera dell'o'f'd:namento italiano 81 e gi.� v-isto che gli atti compiuti dai tedeschi non possono essere fatti va�lere �. � La Corte ha segui-to, �in pa1rte qt!a, la tesi prospetf! ata daUa Avvooat~tru deUo Stato. Restano tuttora i'il<solttte: la qvuel8tione se pos.sano i tedesohi considerarsi potenza occu1pante, a'[Jili effetti dell' ese;rcizio legittimo del diritto di preda malgrado le loro ripetute e formali dichia11az:oni di agire) non gi� come occupanti ma come alleati del governo della r.s.i. con U qtw�le intrattenevano vrelazioni dip�loma�tiche; la questio11.e se aUe alienazioni da essi compiute si apprlichi l'wrt. 2 del de�oreto 1Juogotenen~ iale 5 ottobre 1944, n. 249, U quale nglla sua ~ata dti~iorn,e sembvra no1n1 rpotersi ~imitatf"e e.sd~usivamente agli atti di alienazione compriuti dagli organi della r.s.i. Sull'argomento sa11�, nei prossimi r~Aumeri, pubblioata 1m'a1npia not�a. Si rinnou�a comunque l'invito, gi� fatto nel faB<oicolo 1 -2 della presente Rassegna �a tutti i coDleghi, di contribnire alla defi- niti'L'a elaborazione della linea da seg,ttire neUa materia in esame. � RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE � 1948 I. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 24-11-1947, n. 1716 (G. U., n. 51): Estensione alle Opere pubbliche di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, delle norme che disciplinano le Opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici. -Tra le norme che si estendono vi sono anche quelle del Capitolato gene� rale d'appalto, indipendentemente dalla natura normativa o contrattuale di queste. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, � noto che il Decretolegge 6 dicembre 1947, n. 1501 (v. Rassegna n. l e 2, pag. 12) si applica a tutte le Opere pubbliche eseguite a cura dell'Amministrazione dello Stato e non solamente per quelle di competenza del Ministero dei lavori pubblici. II. D. L. 12-2-1948, n. 95 (G. U., n. 55): Oondono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova costituzione dello Stato. -Il condono, naturalmente, non impedisce la prosecuzione dei procedimenti disciplinari in corso. III. D. L. 26-1-1948, n. 98 (G. U., n. 56): Disciplina delle Oasse conguaglio prezzi. -'--Sembra potersi ritenere che le Casse conguaglio prezzi costituiscano sostanzialmente degli organi dell'Amministrazione dello Stato con ordinamento e gestione autonomi. Conseguentemente la difesa e rappresentanza di esse in giudizio spetta all'Avvoca~ura dello Stato. IV. Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 2 (G. U., n. 58): Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana. -Lo Statuto venne approvato con D. L. 15 maggio 1946, n. 455. V. Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 3 (G. U., n. 58): Statuto speciale per la Sardegna. VI. Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4 (G. U., n. 59): Statuto speciale per la Valle d'Aosta. VII. D. L. 31-1-1948, n. 109 (G. U., n; 60): Oondono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria. Le disposizioni di questo decreto si estendono ai fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1947. VIII. Legge Costituzionale 26�2-1948, n. 5 (G.U., n. 62): Statuto speciale per il Trentina-Alto Adige. IX. D. L. 22-1-1948, n. 118 (G. U., n. 63): Norme nitegrative al D. L. L. 21 gennaio 1945, n. 49 concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli per relitti relativi a materiali abbandonati e illegittimamente detenuti. -L'art. 6 risolve la questione se, ai fini dell'art. 2054 c. c. debba considerarsi solidalmente responsabile con il conducente, lo Stato, l'eventuale proprietario sconosciuto o l'assegnatario dell'autoveicolo; la responsabilit� in parola � attribuita a quest'ultimo che viene considerato come usufruttuario. X. D. P. R. 28-2�1948, n. 138 (G. U., n. 67): Amnistia per i reati finanziari. -I relativi poteri vennero concessi al Presidente della Repubblica con D. L. 21-1-1938, n. 6, (v. in Rassegna �n 3, pag. 16). Le disposizioni di questo decreto si applicano ai .fatti commessi a tutto il 31-12-1947. XI. D. L. 2-3-1948, n. 142 (G. U., n. 68): Attribuzioni della Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana. -Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato sono estese alla Regione siciliana. Ci� vale sia per la materia contenziosa sia per la materia consultiva. Viene espressamente richiamata l'applicazione delle norme di cui all'art. 25 e all'art. 144 c. p. c., in relazione al T. U. 30-10-1933, n. 1611. Naturalmente i ricorsi per Cassazione dovranno sempre notificarsi all'avvocatura generale dello Stato in Roma. -Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stat~ � obbligatorio. Esso � escluso quando la Regione e lo Stato siano parti nello stesso giudizio, salvo il caso di litisconsorzio attivo; in caso di litisconsorzio passivo il patrocinio � facoltativo, quando non vi sia contrasto di interessi. XII. D. L. 2-3-1948 n. 155 (G. U., n. 70): Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. XIII. D. L. 6-3-1948, n. 206 (G.U., n. 80):. Modificazioni al D. L. 23-12-1947, n. 1461, sulla proroga degli -sfratti. -(V. Rassegna n. 1-2, pag. 12, n. XXII). XIV. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 1-11-1947, n. 1768 (G. U., n. 81): Modificazioni aggiunte al D. L. 12 aprile 1946, n. 120, relativo alla bonifica dei campi minati. INDICE SISTEMATICO D E I_J L E C O N S U L T A' Z I O N I L.4 FORc'HUL.4ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. ~ I) Se l'E.N.A.L. sia da considerarsi istituzione pubbltc�a. .d'i assist.enz.u. e beneficienza agli effetti dell'art. 27, legge� 26-10-1940, numero 1M3 (n. 14). ~ II) Se la Co.rpma,zione de�i piloti sia pe:rsona giuridica di diritto pubblico e quale sia il carattere del rapporto di imp1ego tr.a la CorpOl'\&zione ste.ssa e i piloti (n. 28). -III) Se passato un Comune da una ad aJtra Provincia debba l'Uffici�o' Leva della vecchia Provinci.a, cessare il funzionamento automaticamente nei confronti cLel Comune stesso (n. 30). -IV} Se gli Uffici st:ralcio delle Casse conguagli e .ris.chi debbano �considerar.si Uffici �!ello Stato ai fini della difes3 in giudizio da JP>al';te. dell'Avvocatura. (n. 31) ..-V) Se l'Amministrazione sia tenuta a paga,re prestazioni effettivamente eseguite da Imprese che ne abbiano ottenuto la fornitura mediant� corruz~one di funzionari (n. 4&}. ANTICHI T A' E BELLE ARTI. -l) S� il Ministro del.l& P. l. pos.sa, in forz.a dell'art. 21 de1la legg�e 1-6-1939, numero !Db1Jo, imporre a proprietari di edifici distrutti dalla guerra d'i osservare, nel ricos.truirlt, distanze divoerse da quelle .es.Lstenti prima de-lla di6truzione (n. &). li) S1e a colui che �ricupera in mar'e oggetti di interesse artist!co o &:rcheologico siJ applichino, agli effetti del premw, Ie norme .del1a legge 1-6-1939 n. 1089 oppure gli arti-coli 510 e 511 del Codice della Navigazio~e (n. 6}. APPALTO.�-I} .Se la sospensione di lavori disposta in �forza del Capltolato prima d�ell'entrata Ln v~gore della legg� 2S-11-l'9�40, n. 1772, si trasfOTmi nella sospensione previstr;. da t-ale� 1egge, col solo fatto dell'entrata in vig. m~e di questa (n. 77). -Il) Se la risoluzione .ct:el contratto di a.ppalto ex art. 2 legge 2.8-11-1940, n. 1772 sia rimessa alla sola volont� dell'appaltatore o �se possa l'Amministrazione dispor~a d'ufficio �(n. 77). -III} se alle forniture siano appUcabili le norme sull'appalto o sulla vendita (n. 78). -IV) Se nei �contratti di fornitma .di �C�ose lavorate, la propriet� pas.si col collaudo, .anche quando dopo questo� restino presso il fornirto:re (n. 78}. -V) Se si debbano corrispondere all'appaltatore compensi per maggiori oneri derivanti dal fatto che abbia dovuto impi�egare nei ].avori operai non idoneil assegnatigli crall'Ufficio di collocamento (n. 79). -VI) Se la concessione della revisione dei prezzi sia da intendersi i n :relazione aJ!a ;pf!evedibilit� o meno delle va.riazioni {lei co.sti al momento �dellr;. stiJpulazione del co.ntratto (n. 81). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -I} S1e il sequestro ?rdi!lato dal Pr-efetto di �Cose pe-rtinenti .a reato annonano sra atto amministrativo �de.finitivo (n. 6}. II) Qua.le sia la natura, del ra�pporto che lega i Consorzi agr&ri: allo .Stato in reloazione alla .gestione d�ei generi ammassati (n. 7). ' A~SICURAZIONI. -I) Se l'Istituto assicur,ato:re che abbia pagato. l'ind-ennit� a .p.er.sona danneggiata .ct:a inv. estimento eli autoveicolo del1e FF. AA. anes.te sia 6Hr�l'01gato, ai s-ensi dell'art. 1916 �C. c., fino alla co'ncornmz. a dell'ammontare dell'indennit� stessa, nei .crediti ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STATA DATA -:~ che verso lo Stato italiano ha, il danneggiato in forza del D. L. 21-5-1946, n. 451 (n. 5). -II) Se l'e polizze di &Bsicurazione all'ordine siano titoli di credLto e s.e sia possibi1e la lol"o girata parzia.le (n. 6). AVVOCATI E PF.OCURATORI. -l) Se l'Avvocatura dello Stato poasa, ai sensi d�ell'a~t. 44 .crel T.. U. assumere la. dife.,;a di agenti e impi18gati non pi� in s�ervizio per fatti relativi .o..l s.ervizio stesso (n. 7). -II) Se la riduzione degli onorari e diritti stabilita dall'art. 31 della legge 13-6-19'42, n. 794, si ar:tPUchi anch�e nei confronti degli ag�enti d�lle FF. SS. abilitatt al patrocinio ai senBi del R. D. 30-10-19'33, n. 1611 (n. 8). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -I) Se i provvedimenti del Ministero dei LL. PP. previsti �dall'art. 134 l' T. U. 28-4-19'38, n. 1165, sia.no titoli esecutivi da po:rsi in ' esectuzidone,Aa mezzto d'iduffici,Sali giu(diziar'i senza inter-~~ ven o 11 vvoca ura , e 1 ta. o n. 2). -II) S1e � � 1 o 1 la reintegrazione di soci di coorperative deeadutL, prevista dal D. L. Hi-11-1944, n. 435, sia subordinata alla condi-00 zione che gli attuali assegnatari degli appartamenti m trovino eff-ettivamente un nuovo alloggio (n. 11}. f.;. ~~ CITTADINANZA. ~ I) Se iJ. cambiamento di .cittadinanza del marito in .costanza di matrimonio, importi, l sussistendo le altr-e condizioni, cambiamento di cittadi nanza della mogJi.e (n. 1). l -:~, COMUNI E PROVINCE. -l} Se i proprietari di pareti destinate alle pubbliche affissioni debbano r;is.ervame la concessione al Comune titolare d�1 diritto di privativa (n. 1). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -I) Se, distrutto per� fa.tto .cti .guerra un im!Pianto oggetto di concessione amminis!Dativa, il conced�nte possc., alla scadenza della concessione, esarcitare. sul nuovo impi:anto ricostruito .tfal concessionario, la fa;colt� di riscatto (n. 11}. -II} S.e, prevista in un atto di .concessione la, facolt�� di revoca per l'inadempienze del conces.sionario senza ri-%_, so.rcimento .di danni, poss.a il concedente vrocedere a tale revoca, �senza risarcimento, per motivi di opportu ~w nit� (n. 12). (::j; t~~ CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO . -I) Se ~ della ,facolt� di fermo :regolata daJl'art. 69 T. U. Conta-f% bilit� _dello Stato pos~ano valer�si anche Amministrazioni ~t pubbliche non st.utal! (n. 9). -, II) Se ,siano compensa-~':,:; bili i oredi~i dell:~m~inis~razione :con le somme da essa J. do.vute �a t1tolo. �Ul strpend1 e penswni (n. 10). -III} Sr: lll il sistema della, pubblica gara per i contratti dello Stato =$ sia inderogabile �e se l'enunciazione di cur all'art. 41 del @ R�gola.mento Contabilit� Gener.al� dello Stato -sia -tas--�-~ sativa (n. H). -IV) Se an�che per le Hcitazio~i 10rivate sia ammissilbile il cosiddetto secondo incanto, preVisto ,..., dall'art. 65 'Regolamento Contabilit� (n. 21}. -V} Se il ~ deposito provviso.rio di cui all'art. 83 regolamento Con-~,~ tabilit� si possa eff�ettuare dopo l'.&ggiudicazione (n. 21}. :l.� ~ -21 VI) se la falsificazione dell'avvffio di pagamento sia penalmente punibile (n. 22). -VII) Se ac�cettata dalla Amminffitr�azione senza riserve un&. cessione di credito, possa poi l'Amministnazione opporre al ceSB~onari-o un credito vantato verso hl cedente (n. 29). -VIII) Se il garante responsabile del reimpiego di somme� pagate a minori, previsto dall'art. 297 deJ. Regolamento Contabilit� GeneraJ..e, poSBa essere lo stesso rapp�resentante legale del minore, che effettua la r,i.scossione (n. 31). IX) Se il deposito cauziona�le per p�artecipa.re ad asta pubblica o U.citazione privata possa essere eff.ettuato a mezzo di aSBegno drcola.re (n. 33). ~ X) Se un concorrente a g.ara il quale abbia presentato. l'offerta in �ritardo sul termine stabilito, !pOssa impugnare la rego.larit� della gara stess& (n. 38). COSE RUBATE O SMARRlfE. -I) Se al rit.rov�atore di un titolo all'ordine spetti il pl'flmio di C!Ji all'art. 930 Codice c., calcolato sull'ammontare nomina,le del titolo stesso. (n. 3). DEBITO PUBBLICO. -l) Se la sospensiohe dei termini prescrizionali di che ai DD. LL. 3�1-19,44, n. 3 e 24-12-1944, n. 392, s~ applichi anche alle iscrizioni di rendite del debito pubblico (n. 3) �. DEMANIO. -I) Se sir.no demaniali i capannoni adibiti a deposito di carburante ne.gli .aer;odromi statali (n. 38). -Il) Se il privato il quale abbia acquistato dai tedeschi materiali di propriet� del Demanio italiano, restituendoli poi .&Ilo Stato possa chiedere il rimborso delle spese sostenute (n. 46). ENFITEUSI. -.Se, apposta ad' un contratto di enti\ eusi, una dausola lLmitativa del godimento del fondo, possa il concedente chiedere la devoluzione per viola~ ione della dausola stessa (n. 4). ESECUZIONE FISCALE. -l) Se l'a.ggiudicatr.rio di m aippa.lto di esattoria II. DD. �possa chiedell'e la. rescis; ione del contl~atto per. il tatto di non poter licenziare :mrte d�el personale per .opposizione degli organi sinda: ali (n. 5). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.-I) Se .i�a, .legittima l'occupazione d'i urgenza di un fondo per :ost.ruirvi un campo sportivo militare (n. lO). -II) Se l dkitto alla retrocessione di cui all'art. 60 legge 25�6 865, n. 2359, possa farsi valere anche quando il fondo esidua.to sia stato destinato a scoPi che, se pur' div�ersi la. quelli proevisti nel decreto di <espropriazione, sono empre di utilit� pubblica, (n. U)...... III) Se l'art. 3 della '!gge doga:pale riguarda casi di espropriazione �per p. u. p;pure rientri nella disciplina. delle requisizi-oni d'i .cui l T. U. 18-8-1940, n. 1741 (n. 17). -IV) Se i danni ca ionati a .propr)et� vicine dalla. costruzione di ricoveri .ntiaerei siano risarcibili ai sensi dell'art. 46 della legge ulle espropriazioni (n. 19). V) Se la di-sposizione di. cui ll'a.rt. 73 della legge sulle espropriazioni, circa. la du ata delle occupazioni temporanee, sia .applicabile an he aUe occupazioni per opere mili�a.ri (n. 20). FERROVIE. -I) Se, a sensi dell'art. 10 della C.I.M. : FF. SS. siano tenute ad .applicar(ۥ la t-aii'iffa !pi� favo3vole allo speditore anche se. questi non ne faoc.ia ri1iesta (n. �20). -II) Se l'azione� per restituzione di )mme pagate in pi� in occasione d~i troasporti internaona. li effettuati d-ar parecchi vettori, sia esattamente ttentata ,contro l'Amministrazione delle Ferrovie dello tato, la ql,l&.le abbia percepito t.ali somme in qualit� i ultima vettrice (n. 34). -III) .Se al fine di stabilire 2-sistenza �di vincoli di parrentela in ma.t�eria di concesoni di vi.~ggio, giovino le norme generali dell'art. 77 c. n. 42). -IV Se l'Amministrazione ferrovia;ria posL essere chiama,ta., quale vettrice, a rispondere de11a erce trasportat& nei confronti del proprietar~o di essa, .dLpendentemente dalla sua qualit� d'i mittente o deinata. rio. (n. 43). GUERRA. -I) Se il contributo �per -la rimeSBa in efficienza di terreni danneggiati d<.lla guerra (D. L. 1-7-1946, n. 31), spetti al !proprietario pf!eced�ente del terreno o .a colui che esegue i lavorii (n. 83). -II) Se il trasferimento condizionale di un bene appartenente a suddito nemico, effettuato .anteriormente, all'ap,jHi�'ii.zione della legge di guerra, sia valido quando. la. �Condizione si sia veriftcata posteriormente a tale, ap�plicazione (n. 84. III) Se sia pignorabile I'ind'ennit� per ri-sallcimento danni di guerra (n. 85). -IV) Se .al sequestratario di �azioni di: societ�-nemi�ca, nominato secondo la legge di guerra, competa il diritto di partecipare alle assemblee sociali e votare secondo il numero delle azioni sottoposte a sequestro (n. 86). � IMPIEGO PRIVATO. -I) Se ne.ll'indennit� di lic<:~n� ziamento spettante ai sensi dell'art. 2121 c. c. si�a, com� putabile l'indennit� di �carovita n. 8). -II) Se la inden� nit� di contingenz& debba considerarsi, agli effetti dell'indennit� dt licenziamento, r-etribuzione a carattere continuativo (n. 9). IMPIEGO PUBBLICO. -I) .Se i candidaH in un concorso annullato p�r irregolarit�., abbiano diritto ral rimbo: rso delle spese affrontate per !partecipare al concor.so stesso (n. 38). -II) Se ne1 caso di riassul)zione avvenuta do.po il 1� ma,ggio 19i7, a seguito di �aJSsoluzione penale, di impiegato non di ruolo sospeso .cauvelarmente, si applichino, ai. filli della. corr.e~p;onsione doe�g!L aSB�gni arretrati, Ie norme del n. L. 4-4-1947 ,n. 2fJ7, anche per il periodo anteriore all'entrata: in vigore del decreto stesso (n. 39). -III) .SA si risolva, il :rapporto di impiego non di ruolo quando il dipendente sia stato assolto da un'imputaz.ione penale �per insufficienza di prove (n. 40). -IV) Se l'Amministrazione sia t�enuta. a rimborsare all'im!piegato quanto questi .abbia paga.to per ;,;Oi'\Orari al difensore privato che lo abbia patroc�in.ato in:un processo int.entatogli per motivi di! servizio e da: CUi sia stato a..c;solto (n. 42). -V) Se, revocate con provvedimento .generaJ�e, punizioni disciplinar,'i, possano coloro che furono esclusi dalle promozioni per �effetto di esse, succ.eSBivamente conseguirle (n. 43) .. -VI) Se�. nel caso di danni .ad uffic,iale che si vechi in U.cenza o ne� torni, si applichino le norme del D. L. 6-2-1936, n. 31:3 (n. 49). -VII) Se il pe;rsonale assunto da una. Societ� anonima di �cui unico azionista � lo .Stato, possa vantare diritti direttamente nei confronti d'ello Stato ste.~o (n. 53). VIII) s~, la dispensa dal servizio per motivi di salute debba ~sere sempre �Pr:eceduta. da accertamento. sanitario (n. 58). -IX) Se il manca,to rimpatrio d'un d�iplomatico poSBa giustificare il suo collocam>ento a :dposo per ragioni di servizio (m't. 6 T. U. 21-2-18Qp, n. 70) O� se imnece debba adottarsi nei .suoi confronti� 11 provvedi� mento di dimissiopi di ufficio (n. 73). -,X) Se l'omis� si.one di seguire l� via ge.rarchica nell'inoltrlare un :ri� corso avverso un provvedlmento di&ciplina;re, costituisca a sua. volta infrazione disciplinare (n. 86). -XI) Se l'ordinanza �COn cui il Presidente del Tribunale aumenta la misura degli aumenti! a favore deJla moglie separa.ta debba essere S�enz'altro eseguita d&ll'Ammini� strazione mediante corrispondente trattenl,Jta sUgli assegni del marito impiegato (n. 101). -XII) Se per la validit� ed ,efficacia delle dimissioni dall'impiego sia. necessaria oltre l'accettazione dell'Amministra.zione anche la notific.a di tale accettazione al qimissio~ario (n. 102). -XIII) Se ,.,ia definiltivo il provv~imento con cui il Provvedilo�re .agli Studi de�cide sui ricor.~o di un insegnante in materia di conferimento -cj.i supplenza (n. 112). ~ XIV) Se un professore universitario di r'Uolo possa assumere un impiego in un ente pt,IbbUco i cui ra;pporti di impiego sono regolati dalla l!i!gge sull'impiego privato (n. 117). ~ XV) Se il conq.ono di una sanzione ,per infrazione disciplinare .che abbia comportato la. risoluzi�one del rapporto di impiego o di la� voro, si applichi anche quand'o la sanzione abbia gi� _ a.vuto esecuzione al sopraggiungere dell'atto di clemenza (n. 118). IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia soggettq ad imposta di ricchezza mobile �il plus valore reaJizzato nel trasferimento di' un'azoonda da una person� fisica �ad una .-22 S�ciet� anonima, di comodo di cui tal-e pers,ona �fisica sia l'unico azionista (n; 17). -II)� Se .a.gli effetti dell'applicazione dell'Imposta di R. M: di .oategoria B) siano tassabili le somme pagate da una cooperativ-a, ai prb,prt soci s. titolo di d.'ifferenza tra il .prezzo dei prodotti acquistati d�ai soci stessi e il loro costo (n. 64); III) Se, nel caso. di p.erdita o� dist:ruzi'One di lj1cool carburante (che � esente da imposta) .si appliohino al :fine di stabilire se l'esenzione debba mantene1~si, le stesse norme :d!el T. U. sugli spiriti �.che regolano lo abbuono della imposta. sulle qualii� di �alcool perdute p distrutte (n. 65). ~ IV) Se con l'entrata� in vige>re del Decretolegge 25-11-1947, n; 1283, il�quale istituisce un'addizionale dell'l% sulla I.G.E., l'Amministrazione possa continuare ad effettuare sui compensi pagati ai fornitori la ritenuta dell'l % dispost� in seguito alla riduzione dell'aliquota della I.G.E. stessa stabilita col precedente � Decreto-leg1ge 27-12-1946, n. 469 (n. 66). IMPOSTE DI F.EGISTRO. -l) Se nel caso. di risolu zione del contr;atto d'appalto per recesso del commit tente, .sia dovuto all'app�ltatore i~ rimborso de.Jla im po~;~ta di registro in ;proporzione alla fPS.rte �di contratto non eseguita, (n. 16). -Il) Se l'imposta di regiStro ap plicata su un �de�creto di trasferimento di immobili nul lamente emesso �dal notai..o delegato alle �perazioni di divisione, debba essere restituita quando taJe pseudo dem;eto venga annullato (n. 41). -III) Se Ml caso di contratto di v�endita, di opificio a conse,gna differita, la 'presunzione di cui all'art. 47 della legge �di regist.ro fun zioni nel .senso che pe.r l'applicazione. dell!iJ imposta sul valore totale sia :sufficiente che i macchinari si trovas &er�o ancora nell'opificio al momeJ;tto d'ella :r.egi,stra.zion�e (n. 46). -IV) .Se la emissione di azioni da offrirsi in opzione ai SOCi di una societ� coo.pers.tiva po.ssa co.nsid�i'arsiJ .compre;:;a f�ra gli atti delle co.operative da registra, r.si gratuitamente ai sensi dell'art. 6 della tabella C) della Legge di Registro (n. 47). -V) Se, ai fini dells. imposta di registro., l'assegnazio.ne di quota a un socio re-cedente da Societ� !personale, abbia carattere traslativo. (n. 48}. -VI) Se, aglil effetti della riduzio.ne d'ell'. imposta, di. registro, di che .al R. D. 19-12-1936, n. 2170, le .cessio.ni di credito fatte .da concessionari di coltivazio. ni di tabacco. siano. da r/i.tene.rsi ,co.me fatte da ditte �commerciali o. industriali (n. 49). ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI. -I) Se l'Amministrazio.ne, Militare po:!ltSa costituirsi parte ci:vile in un .pro.cedimento P'enale per il re.&to. di che �an'art. 266 �C. p, (n. 1). LEGGI E DECRETI. -I) Se sia costituzio.nale una legge regio.nale che istituisca una nuova. facolt� universitaria (n. 6). LOCAZIONE DI COSE. -l) Se !'�aumento. dj fitti dispo. sto. per le lo.cazioni �d'i immobili adibiti ad uso. alberghiero co.n D. L. 6�12-1946, n. 424, si d'ebba calcol>a.re sul cano.ne gi� aumentato ai sensi dell'art. 2 D. L. 12-10..1945, n. 669 (n. 27). NAV\1. -I) Se nella no.zio.ne di rischio. di guerra in navigazione marittima rientr~, o.ltre l'offesa bellica nemi �ca, 8/nche quella situazio.ne generi�ca di maggior perico. lo. in cui Si svo.lge talvo.lta la navigazione i�n tempo 'di guer-ra (n. 24). NOLEGGIO. -I) 8e la distruzio.ne. di un .auto.mezzo no.leggiato. dall'autorit� militare, eseguita per impedirne la cattm~a: da .parte d!el nemico, debba essere risar�cita e .in quali limiti (n. 3). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -I) Se, come !()er la Pubblica Amministrazione, le� obbligazioni ,contrattuali del P. F. R. debbano. risultare da pro.va scritta .(n: 25). -Il) Se !'�esistenza di una dauso.la che conferisce <a�d uno dei contraenti la facolt� �di 1~ece.sso in qualsiasi. m o mento, salvo.. !!)l'e-avviso., escluda l'ammissibilit� di una riso.luz;.io.ne, a richilesta dello ste~o. co.ntraente, .per 6opravvenuta. impossibilit� della .pre.stazio.ne. (n.. 26)~ OPERE PUBBLICHE. __;__ I} Se, �i fini della r;i.sarcibilit� e'Jt art. 46 l�gge .espro.prraziOni �ceor:NJ che i1l danno sia ftJ:.eparab.�le e permanente � basta che. sia �duraturo quanto.lb stato di ,cose creato. daUa -esecuzwne dell'o.p�ra pubbli.c.O: (n. 2). -II) Se sia risarcibile ex art. 46 il danno che deriva dalla cessazio.ne �dell'attitud'ine di un irnmo.bile ad esser1e usato. coine .suo.lo. �edific�ato.rio (n. 2). -III) Se i pr:o.vvedimenti adottati� in mMeria di polizia edilizia siano. 'insinda;cabili in sede giurisdizio.nale perche � emariat� in base al po.tere �di discrezionalit� tecnica (�n. 4). PENSIONI. -I) Se l'Amministrazioni:) delle Ferro.vie possa procedere .al recupero. ',d:ei crediti per rit�nute anch� sulle perisioni spettanti af familiari de-gli agenti destituiti (n. 15). -II) Se la presc.r�zio.ne biennale dei. ratei di pensione decorra anche contro. beneficiari residenti in paesi ceh avevano. interrotto. le relazio.ni co.n l'Italia, per il perio.do. ant,eriore all'S-9-1943 (n. 18). III) Se un.!il sentenza penale delle Corti milita!l'i all,�;;ate possa valere per .giustificar;�' la-perdita. di pensio.ne da parte di un cittadino italiano .c�ondannato. (n. 19). IV) Se la P'ensione di guerra sia pigno.ra�bile a titol 'J alimentare .e se per la no.tifica degli atti dl pignc.ramento. debbano. seguirsi le norme di che all'art. 3 le.gge 5:6-1941, n. 874 (n. 20). � POSTE E TELEGRAFI. -l) Se il mandato. ,a ris.cuo.tere buoni postali implichi anche il mand:a.to a richied �erne duplicati (n. 4). 'PRESCRIZIONE. -I) Quale sia l'influenza .del reclamo .amministJ.iativo previsto dall'art. 64 delle C..T. sui termini di prescrizio.ne previsti dall'art. 66 delle stesse c. T. in relazione alle proro.ghe. dei termini medeshni stabilite dai DD. LL. 3-1-194L n. 1 e 19-12-1944, n. 392 (n. 3). PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Se un curMo.re SIPCciale nominato. ai sensi degli artkoli 78 e 79 c. p, c. abbia facolt� �d'i dispo.rre degli intevessi del :rappresentato-indipend: entemente da.l r;a,pporto pro-cessuale. in vista del quale detta nomina fu fatta (n. 12). PROFITTI DI REGIME. -I) Se il pro.vvedimento di confisca. sia suscettibile di rinuncia da parte della P. A. (n. 43).. -II) S1e amnistiato. taluno. dalla imputazio.ne di co.Ua.bo.razionismo presunto (.art. l) D. L. 22-4-1945,. n. 142, si possa nei� suo.i confro.nti applicare la co.nfiLSca ex D. L. n. 134 �e 392 del 1946 (n. 45). -III) Se l'istituto. dell�a aste�.zio.oo e ricusazione de�i giudici sia �applicabile �i co-mpo.nenti delle Co.mmissio.ni tributarie pe:r� avo,cazione d'i ipro.fitti di regime (n. 46). -IV) Se ai fini della i�ef� flcacia degli atti di alienazione jn sede di co.nfisca di beni per de-litti fascisti, occo.rra la diohiarja.zidne giU:di� zia1e. di inefficacia delle alienazio.ni stesse, previSta dal l'art. 45. del. D. L. 26-3-1946, n. 134 (n: 47). -Se nella dizi-one � atto. di garanzia ipo.teca.ria' � di cui all'art. 11 del D. L. 19-11-1946, n. 392 si]a da ritenersi compreso. an che l'atto. con il quale l'Amministrazione finanziaria or .tfina, in pendenza .del p:ro.cedimento di avocazione, ri duzioni di iscrizi!on.i i'po.tec,all1ie considerate eccessiVt (n. 48). RAPPORTI DI LAVORO. -I) Se la contravvenzi-on� alle disposizioni del D. L. 1.4-2-l9li6, n. 27, sul collo.c:a mento. obbligatm'io. dei I'educi �abbia �Carattere di rea.t� permanente (n..J.). -II) Se le ontinanze del C.L.N .. ~.l sul blocco. dei licenziamenti si applichinQ a.nch!l ne confronti di Societ� aventi la sede Ie.gale a' Ro.:rna �e tra sfe�rite al Nord durante l'occupazio.ne tedesca n. 6). TII) .Se il trasferimento. �di o.p-erai d'a una ad altra azier da dipendente .dallo. stesso ente, senza diritto �aUa pr( �ced,ente anzianit�, importi licenziamento. (n.. 7). 7 . S -23 il datore .eli la~oro abbia l'obbligo .eli conservare il IJ�O�Sto al di.p�endente .chiamato ad adempiere alla funzione di ma,gistrato ,popolare (n. 10). REQUISIZIONI. -Se .siano dovuti tnt�eressi .compensativi sulle indennit� per .requisizioni in uso (n. 51). RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se sia proponibile avanti l'A. G. l'azione pert il risarcimento d'ei danni derivanti dalla inosservanza da parte dell'Amministrazione deLl'ordine di sospen.sione dell'atto amministra.tivo impugnato, emesso in via ine-identale dal Consi.glio di Stato (n. 27). -II) Se nei rapp01rti tra Amministrazione e dipendente cunducente di autoveicolo, po.ssa applicarsi, al fine di stabilire la :r�esponsabilit� di quest'ultimo, !'�art. 2054 c. c. (n. 36). -III) S18 l'Amministrazione sia tenuta a risarcir;e un qp.eraio non suo dipend:Snte infortunatOtSi, mentre, per incarico di un dipendente d�ll'Amministraziot;te stessa esegue un lavoro nell'interesse della ripetut!),� Amministrazione (n. 41). -IV) Se n-ei confronti dei (�IE)putati trovino applicazion-e 1-e norme limitative .llell.e �re11pons�a�bilit� dell'Amministrazion-e previste dal D. L. {}..2-1936, n. 313 (n. 62). -V) Se i danni alla � vita di r:~laz.ione � debbano considerarsi compvesi tra i danni non patrimoniali o tra quelli patrimoniali (n. 63). -VI) Se in ca60 dl re.sponsabiJ!it� d'ell'Amministraz. ion.e per atti legittimi la svalutazione monetaria influisca sul risardmento dei da,nni (n. 71). -VII) Se l'Amministrazione risponda in base al �C. d. � principio di contribuzione � dei danni subiti da una ditta in S'eguito M ordine di de�c�entramento d.eUe materie pl'(ime ad essa apparten�nti im(l�artito dalla Amministrazione per esig-enze bemcpe (n. 71). -VIII) Se e.ct: in quali limiti debbano ri:,;arcirsi i danni cagionati a .prQi)riet� private iiil occasione del.!a lottrr contro le ca,vallette (n. 73). -IX) .Se l'arr. 2 d.elle No:rme pe.r la tut-ela delle strtade e d<Hla circolazione, si applichi anche alla Pubblica Amministrazione (n. 74). -X) Se l'Amministrazione Militare italiana risponda, secondo le norme ordinarie, dei danni cagiona�ti dalla cil,colazione di autoveicoli appartenenti alle FF. AA. Alleate �e c�ondotti da soldati italiani �'i gruppi di .combattim-ento a,i quali i veicoli stessi erano stati assegnati per l'impiego bellico {n. 75). SEQUESTRO. -I) Se sia ~aUdo .ed effica�ce un sequ~stro eseguito su isCr;izioni di somme depositat-e tu banca, quando per tali depositi si siano em.e�ssi libretti al portatore (n. 5). SUCCESSIONI. -I) .Se soppresso un reggimento nominMo er,ede testamentario, la disposizione ereditaria deJbba int�ndersi caducata (n. 2). -II) Se la rinum;ia fatta dagli er-edi legittimi all'eredit� ,facc.ia devolve're questa allo Stato, qualora .esistano altr;i suscettibili elle non a.bb~ano n� a.ccettato n� rinunziato e non siano decarsi i termini d1 ~rprescrizione (n. 11). -III) Se il giudizio sulla validit� di un testam-ento valga a sospendere il termine . di prescrizione di accettazione della eredit� devoluta .c�ol testamento medesimo (n. 12). TASISE DI BOLLO. -Se i documenti ,allegati al ricorso straordinario a,l Fresi.dente della HepubbUca debbano assoggetta115i a bollo giusta le disposizioni della parte terza d~lla relativa tariffa (n. 4). TELEFONI. --I) Se agli. spostamenti di pali di linee ae�ooe telefoniche Si applichi, :in :relazil()ne all'art. 183 �codice postale� l'art. 45 deHa legge sulle espropriazioni per p. u. (n. 5). TRASCRIZIONE. -Se. pu� considerarsi sogget,ta a trascrizione la sentenza che da atto che Ja, linea di confine tra due fondi � quella p.retesa dall'a.ttorr!e e non contestata dal conv�enuto (n. 1). TRASPORTI. -l) Se i.l rapporto giuridi,co formatosi tra l'Amministrazione e, il privato, a dis~rposizione del quale quella abbia messo, .per compenso, un automezzo milita.re .con relativo conducente, sia un �contratto di trasporto (n. 11). -Il) Se il diritto �d't pref�ertenza in materia di concessioni di trasporti comporti che il concessionario uscente sia, messo a conoscenza delle condizioni proposte dagli altri aspiranti alla conc-essione (n. 12). j 1 l ! ~ l �~------~ (4106~29) Roma, 19.1f8 �Istituto Poligrafico dello Stato� G. C. ANNO I-N. 5 MAGGIO 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI<JA.ZIONE DI SERVIZIO GLI ATTI DELLA R. S. I. E LA LORO SISTEMAZIONE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO l. Uno dei problemi pi� complessi ed importa. nti di questo dopo guerra � costituito dalla necessit� di sistemare nell'ordinamento giuridico italiano le conseguenze dell'attivit� svolta dalla :�.'S.i. Il problema � re,so particolarmente a-outo dal contrasto tra il rigotre dei principi giuridici, che :postulerebbero l'assoluta irrilevanza tli que~sta attivit�, e J.e esigenze politico-sociali che impongono allo 'Stato di accordare la, tutela delle proprie leggi in relazione ad alcuni di quei rapporti che sono ,stati modificati o estinti o creati di fatto da.lla a tttvit� sopradetta, prescindendo del tutto dalla contingente situazione poHtica, nella qUale tale attivit� !Veniva esercitata. Ad ovvirure a queste esigenze, ed a risolvere H contrasto sopra accenna,to, � stato emanato il decreto leg1slativo 5 ottobre 1944, n. 249, il quale costituisce la chiave di volta di tutto il sistema. L'interpreta.ziollle <di questo de~creto ha dato origine ad una notevoJe produzione dottrinale e (sia pure in misura minore) giurisprudenziale; �ssa fornisce inoltre continua materia pe1� il lavoro consultiiVo dell'Avvocatura. dello Stato. E' pertanto incontestabile l'opportunit�, se non la Mcessit�, a circa quattro anni di distanza dal}' emanazione del decreto stesso, e ad oltre tre anni dalla, cessa.zione di ogni attivit� da parte della r ..s.i., di fare il punto della situaz,ione, riassumendo nel pre,sente studio si,stematkamente, se pur brevemente, i :risultati della elaborazione dotti �inale, ~giuri.spr�denzia,le e ~onsultiva ~di cui sopra si � parlato. 2. La questione fondam,.entale che si pone in via pregiudizial,e pu� riassu'mersi nella segue n te domanda: che cosa � stata la repubblica .sociale italiana. � Tre opinioni si dividono il campo in questa materia: a) una prima opinione, poco seguita ed adottata, soprattutto nelle meno recenti sentenze dei giudici di merito, attribui.sce alJa r.s.i. il carat tere di ,puro strumento del Reich germanico. Secondo questa opinione i tedeschi occupanti avrebbero creato questo organo per facilitare la loro occupazione e ~per adempi~ere a funzioni che, secondo le leggi internazionali sarebbero ad essi spettate come potenza occupante. Questa opinione � ~stata ripudiata da tutta la dottrina ed anche dalla. giurisprudenza pi� autorevole. L'IANDRIOLI (Su.ll'attivit� normativa d6Ua r.s.i. in � �Giur. �, Oass. Civ., 1945, II, pag. 379 e segg.) rias:sume nella .seguente proposizi�ne le ragioni che inducono a rigetta.re la opinione sue.sposta: � L'ingerenza del Reich nell'ordinamento interno della r.s.i., non pu�, per il vincolo di alleanza che collega.va i due 'Sta'ti essere ri<'ondotta alla categoria della oooupatio belU.oa � ; b) l'aJtra op~inione, seguita, dalla quasi totalit� della dottrina e della giurisprudenza. pi� autorevole riconosce alla r.,s,i. il carattere di Go-verno di fatto. Questa opinione trova la sua pi� ohiara fo~mulazione nello studio de,l BisCARE'ITI DI RuFFIA sul Valore giurridi,oo per l'ordina.mento dello Stato italia'l!to delle norme e degli atti emanati dal Governo delila o.d. r.,s.i. (in � Giur. It. �, 1946, IV, 1!929). In tale studio il Biscaretti enuncia tutte le varie ragioni che militano a favore della tesi da lui ,snstenuta e che si sostanziano SOl)rattutto nel fa.tto che� la r.s.i. aveva-un'organiz, ro.z,ione burocratica propria, un .territorio sul quale e.sm�citava il suo potere, proprie forz.e armate, propria ,polizia, e~cc. ed escJude che, a stabiUre l'esistenza di un Governo di fatto, sia nece�ssario il riconoscimento da parte di altri Stati o l'a,ppoggio della �popolazione, o la giustificazione costituita. dalla necessit� di salvaguardare l'ordine pubblico nel territorio sul quale la potest� del Governo di fa.tto si estende (territorio che nella :speci.e coinciderebbe con quello occupa~ _ to dalle forze a~mate germaniche a1le quali quindi, per norma di diritto internaziona,le, sarebbe stata attribuita la salvaguardia di detto ordine pubblico, rendendosi cos� inutil.ll l'opera di altre organizzazioni). -2 Questa opinione del Bi,scaretti � sostanzialmente c?ndivisa dall'IAndrioli (eit.) daJ. GIANNINI M. S. (m Il Govern.o n,eo-fascrista-ed i sit.oi atti norma Uvi, in � Giur. �, C3tss. Oiv., 1945, Il, pag. 180 e segg.), dal SANDULLI (in Fatti dannosi della r.~S.i. e t'6�sponsabilit� dello Eta.to italiano in � Foro It. � 1947, I, 151), dal MoRELLI (in Le 'norme ema. nate dalla o.d. r.-s.i . ... , in �Foro It. � 1944-46 I, 216) e da altri ; ' o) la. terza opinione � quena :seguita dal legislatore ed �enunciata espressamente nella relazione a~ cita.to decreto legislativo n. 249. Questa opinwne esclude ne1Ia. r.s.i. anche il carattere di Governo di puro fatto appunto per i motitvi accennati sopra, in relazione allo .studio del Biscaretti \ \ (manca.nza d'Ullil.� reale necessit� di un tale Gover. no,..essendo l'ordine pubblico affidato ai reparti oocupanti 'germanici, difetto di qualsiasi appoggio da .parte delle popolazioni, ecc.). In sostanza i.l legi.slatore -attribui:sc.e a;lla 1�.s.i. lo stesso� �caratt~ re di quei_pseudo governi ~he 'Si creano a seguito di pronrtJ,IJWtarnentos militari nelle repubbliche dei Sud Ameri<ca e che durano in genere pochi giorni. Ohecch� si possa pen~are della e�~ttezza di tale opinione, certo � che essa informa di s� la �stessa lettera della legge, laddove questa non indica mai il Governo della r.,s.L senz31 premett1ervi l'aggettivo quat1ficativo � .sed'icente � che implica manifestamente �.a negazione della qualit� anche di organizzazione governatiiVa di puro fatto. Oi� posto, deve tutta.via rilevarsi che il contrasto tra la seconda e la terza opinione non produce a1cuha conseguenza a.prprezza.bile, in quanto anche gli autori che. seguono la seconda opinione, e la giurisprudenza su que,sta. basata, sono concordi nel riconoscere, (ci� che r&ppresenta evidentemente la ratio del decreto legislativo n. 249), che tutta l'attivit� svolta dalla r.s.i. � a.ssolutamente irrileiVante per l'ordinamento giuridico dello ~stato italiano, sa;lvo per quelle manifestazioni di essa che sono c.onvalidate dalla volont� dello tStato medesimo. Tale volont� si � appunto, in via. principale e quasi esclusiva ma nifestata attraver�so il decreto J.egi.slativo n: 249, il quale �pu� considera.rsi un vero e pToprio frltro attraiVerso il quale l'attivit� suddetta deve tutta passare. I motivi .per i quali la dottrin& � concorde nell'affermare la irrilevanza giuridica delJ.a r.s.i., possono sostanziarsi nell'affeTIDazione che gli atti di un governo di fatto non hanno valore giuridico se non quando tale governo, superata. la fa,se della insurrezione vio].enta, �si cnstituisca e si organizzi come potere stabile su un determinato territorio sostituendo, non :precariamente, i,l Governo leo-it: . b tImo precedente. Quando invece il Governo di fatto iViene vinto e ,sopP're,sso, i .suoi atti non possono acquistare alcun rilievo giuridico, se non nei limiti nei quali glielo attribuisca l'ordinamento del Governo legittimo. Gli a.rgomenti suesposti sembrano incontestabili, ove si rifletta alla as,sur tanto assurdo sa.rebbe attribuixe un qualsiasi va' lore, per forza propria, ad atti amministratiiVi del governo di fatto, i quali dovrebbero sempre trov~re .la loro otrigine in �n potere di supremazia diverso da quel1o previsto nell'()rdinamento giuridico dello Stato.' � IDa quanto sopra si � detto, deriv~ l~ l�gic~ con~eguenza che tutte le norme del decPet&�legislatiVO n. 249, che stabiliscono la inefficacia. di determinate manifestaz.ioni dell'attivit� . della r.s.i. hanno carattere as�solutamente dichiaTa+W-6 (c.d. effic3!Cia ew tuno) e deriiVa l'aJ.tra conse, guenz� che tutt~ ,gli atti non espressamente contemplat. i nel de.tto dec.reto le,gislativo sono ugualmente mefficam fin dal momento in cui furono emana.ti. Nessun serio dubbio .sussi.ste ormai ,pi� sulla esattezza di tali concetti ed � rimasta una isolata devi_azione 1::1 sent~nza. deltl~ 3aJ;lezione civile della Corte di Cassazione in data 19 marzo l945 �Foro It. �, 1944-46, I, 216) la quale� pretese di affer� mare la validit� d~l decreto ministeriale 31 ott? br.e 1943 (Sulla sospensione dei termini giudiZiari nella provincia di Roma-) in ba.se al pxin� cipio che la nullit� colpirebbe solo gli atti normativi della r.s.i. aventi un contenuto politico. La stessa Cassaz,ione inv�ero ha succe,ssivamente . ' e decisamente mutato indirizzo affermando pro . . . ' ' pr10 m relaziOne al decr;eto ministeriale sopva citato, la� piena applicabilit� delle norme deiL decreto legi,slativo n. 249, che la a.ss.oluta nullit� espressamente ,sanci.scono (v. da ultimo O. Oass., S.ez,. P civ., �112 gennaio 1948, n. 27, !Brezza contro Barbieri). E'd alt:rettanto aberrante e senza alcun autorevole seguito � da conside.rar,si la sentenza del Tribunale di Bologna_in data 4 luglio 1945 <<Foro It. �, 1944-46, I, 217) la quale attribuisce alla inefficacia .sancita, da�l decreto legislativo n. 249, valore ew n�unc. In una nota critica a tale sentenza., l'Andidoli (cit.) rileva come .sia impossibile negare valore completamente retroattivo a,l ripetuto decreto legi,slativo n. 249, quando s� pensi che le nullit� e la inefficacia. da esso stahilite non possono iValere i))'l'O;prio p.e.r il futuro, in quanto dal momento stesso in cui esso entra in vigore cessa la possibilit� di manifestazione e di estrinsecazione di queUa, a.ttivit� della r.s.i. che il decreto stesso tende ,a porre nel nulla. Aggiunge poi l'A. a riprova. de1la ~sua opinione che tanto � chiara l'intenzione del legi.slatore di attribuire al predetto decreto legisilativo efficfilcia ew tunc che non esita nemmeno a dettare una, norma. (ad. 6) , con la quale si dispone che siano messe nel nulla ' perfino ,sentenze ;pa,ssate in giudicato emanate in base a. no�rma della r.s�.i., cosi travol,gendosi perfino quelli che� sono il prototipo degli atti consumali e che restano �sempre integri in tutti i casi di successione pura e semplice di norme od ordina menti giuridid. dit�. �.i attribuire un. qua.1sia,si valore a�d atti nor-\ Concludendo, su questo primo punto pu� senza mahvi, non prodotti da quella che, nell'ordina-'! altro affermarsi che, al di fuori ed oltre i limiti mento ~statale moderno, deve ritenersi la fonte del decreto �egi.slativo n. 249 nessun atto della . h ' esclusiva della. p'I'odnzione giuridica, � cio� dagli r.s.I. a un ,qualsia,si valore giuridko per l'ordiorgani legislativi de1lo �Stato !legittimo. Altret-namento dello ~stato italiano. -3 8. Esposto quanto sopra. in ordine alla Ta.tio ed alla p01�tata in genere del decreto legislativo n. 249, e pa.ssundo a.ll'esame analitico delle norme in esso l ontenute, � neces�sario premettere quattro osservazioni di carattere generaJe: I) Il criterio seguito dal legislatore per la quaUficaz.ione degli atti della r.�s.i., al fine di rvalutarne la rilevanza. giuridica ;per l'ordinamento statale ita.liano, non � quello so~gettivo (rifer�mento cio� ad organi del �sedicente Governo della r.s.i.) ma que.Uo oggettivo. Ci� dsulta evidentis-1 simo dal testo delle norme del decreto legislativo n. 249, laddove gli atti e provwedimenti sono indicati in relazione alla loro natura ontologica, e non in relaz,ione ag.U orga.ni che li hanno emanati. Deve anzi nota:r�si, a questo proposito, chr il legi.slatore pone una pa.rticolaJ.�e cura. nell'accentuare la sua chiara intenzione disponendo espressamente che l'ineffi.cacia. coLpisce non gli atti della r.,s.i., ma tutti gli atti comunque adotp �Jtrebbf:I�o risulta.re convalidati ex art. 4, p�rovvedimenti che debbono invece considera,rsi del tntto inefficaci perch� compresi nel n. l dell'art. l. III) La. terza os�servazione attiene alla esatta portata della ineffi.ca.cia sancita dal deCI'eto legislativo n. 249. �Sembra, a questo proposito, che si possa afferma.re che non si tratta rqui deJ,la ineffica�cia� in senso tecnico, (impossibilit�, per un atto rvaUdo, di conseguire i suoi effetti, per un impedimento di cwrattere estrinseco) ma si tratta invece pi� propriamente, di irrilevanza gi�uridiC'a. Tenuto conto di quanto abbiamo esposto nella prima ;pa.rte di questo �scritto rsulla ratio del decreto legislativo n. 249, appa�re evidente come la dichiaraz,ione di ineffi.cacia degli atti delJa. r.s.i. equivalga .sostanzialmente alla conferma che essi non .possono essere I�ecepiti nell'ordinamento giuridico italiano e rife�riti in quaLsiasi modo aUo Stato italiano. E ci� vale non rsoJo per gli atti dichiarati inefficaci in via generale (art. l e 2) tati �sotto � l'impero del sedicente Gov�erno della \ ma anche per gli atti �che, �convaHdaii in via. gene r.s.i. �, a nulla rilervlando ehe ressi siano stati adottati da organi preesistenti e previsti nell'ordinamento giuridico dello Stato legittimo o da organi ereati ex novo dal sedicente Governo medesimo. Questo c1�iterio, rigidamente seguito nel decreto legislativo n. 249, ri�sulta .peraltro derogato nel � succ�essirvo decreto legislativo 4 gennaio 1946, n. 3, relativo ai provvedimenti di requisizione adottati sotto l'impero della r ..s.i. In tale decreto infatti, � considerato espressamente il caso di provvedimenti di requisizione emanati da organi preesistenti (se. di organi previsti daU'ordinamento giuridieo dello !Stato legittimo) per sop.pe.rire ad esigenze del servizio pubblico di competenza. degli organi mede�simi; e si dispone che a taU provvedimenti non si applichino le norme della iniValidit�, stabWte dallo stesso decr.eto legislativo n. 3, del 1946. Vedremo ,poi quali questioni po.Sisano sorgere nell'interpretaz.ione di questa disposiz.ione e come non sia cos� certa. la conseguenza che normalmente se ne trae della validit� dei provvedimenti suddetti. Agli effetti tuttavia deJla o.ssectvazione generale qui esposta giova solo notare co,me la deroga al criterio oggettirvo sia stata adottata soltanto in questo particolare ca,so. II) La seconda. osservazione di carattere generale strettamente collegata con la prima, at rale, rvengano poi dichiarati ineffi-caci con ;provv �edimenti particolari (art. 4). Trattandosi di irrilevanze, giwridica, appare evidente, dovendosi in fondo essa equiparare ad una inesistenza. giuridica, -come ;sia impossibile una. qualsiasi convalida degli atti in questione, con mezz,i e pra:cedimenti diversi da quelli previsti nel decreto legislativo n. 249. Non ha quindi alcun valo11e l'eiVentuale \Crsecuzione volontaria degli atti ]n ;pa:rola, n� l'es,sere ess.i a�ssunti come presupposto o fondamento di altri atti, dovendosi escludere anche la possibilit� di una. convaJida implicita. iE cos� da ritenere, ad esempio, che i pagamenti effettuati da organi del governo legittimo, in forza di atti ineffi.cad, emanati .sotto il governo della r.s.i., non solo non valgano a convalida:re in alcun modo tali atti, ma. debbono considerarsi come privi di causa e ;pertanto ripetibili. IV) Ultima osseiWazione di carattere generale � che con la, convalida, generico-spedfica, gli atti o provvedimenti, emanati sotto il sedicente Governo della r.s.i., ;sono s� re�cepiti nell'ordinamento giuridico dello �Stato legittimo, ma. non vengono sanati degli eventuali vizi di incompetenza,, viola. zione di leg1ge, ecces�so di potere, o altre iHegittimit� da eui fo.ssero eventualmente affetti. Tali iViz,i .potranno pertanto dar luogo ad impugnative �contro i suddetti atti, decorrendo il relativo termine dalla da.ta della convalida., e cio�, tiene alla impossibilit� di co.n.siderare l'ol'dina-rdana data di entrata in vigore del decreto legi mento giuridico della r.s.i. come assolutamente ine<sistente, in quanto, per lo meno, agli effetti della qualificaz,ione degli atti, per l'applicazione del suesposto criterio oggettivo, deve tenersi conto dell'ol'dinamento suddetto. E' a questo invero che bi,sogna rifarsi ;per .stabilire quando ci si trovi in presenza di un provvedimento legislativo o di un sempJic.e atto ammini.st�rativo, non pot�endo adottarsi a. questo scopo le unit� di misura tratte da;Il'ordinamento dello �Stato legittimo, dato che, come � noto, la r.s.i. attribu� la. potest� le.gislatiiVa ad organi che normalmente emanano solo a,tti ammini,strativi. Siceh�, ove �si dovessero adottare, per l'identificazione. degli atti, i criteri tratti daill'ordinamento giuridico dello Stato italiano. slativo 5 ottobre 1944, n. 249, .pe�r gli atti convalidati ex lege, e dalla data. del decreto di convalida li'pecifiea per gli altri. 4. Altl�a. questione preliminare all'esame anaJitico del decreto legislativo n. 249, � quella della data di costituzione del governo della r.s.L, questione di noteiVo,le importanza,, in qnanto)il! data s�tessa non -coincide, n� con quella dell'armistizio,_ n� con quella di cui le truppe germaniche ooo1Iparono una parte del territorio italiano. In base a dicllia.raziioni uffioeiali e ad altri fatti certi, pu� ritenersi che la da�ta di costituzione del sedieente governo d�elrla r.:s.i. sia. quelJa. del 24 settembre 1948. -4 L'intervallo di tempo tra l' 8 settembre e il suddetto .gio1�no di costituzione della r .s.i. non pu� riteners�i previsto e regolato dal decreto legislativo n. 249, ma agli atti emanati in tale periodo debbono applica1~si aUre di.sposizioni, le quali trovano, per quanto riguarda gli atti emanati dalle autorit� germaniche, la loro base nel diritto internazionale (dovendosi dette autorit� per questo pe�riodo considerare come potenza occupante) e., per quanto riguarda le autorit� italiane, nel diritto interno dello Stato italiano, temperato appunto dalle norme internazionali in ma.feria di oc<:tUpatio bellica. Non ,pu� pertanto dubitarsi che, esdusa la possibilit� di un'emanaz,ione di provvedimenti legislativi da parte di autorit� italian13 nel p�ei'iodo ili questione, (in quanto, con la fuga del Governo e de~la Corona dai tem�itori occupati dai tedeschi veniva a maneare l'unica ed e.scJ:usiva fonte legislativa) gli atti amministrativi emanati dalle autorit� medesime non possano ricadere nella sanz,ione di irrilevanza. giuridica dis:po�sta dal de�creto legislativo n. 249, ma debbano consideral'isi come riferibili ano 'Stato itaJiano e va.lutabili in base allo ordinamento giuridico di questo. Tale criterio va applicato a.nche nei :ri.guardi degli atti dei c.d. Commissari ministeriali rimasti a Roma alla testa dei ,va.ri Dica.steri, �sempre per� limitatamente al periodo di tempo sopra indicato, dovendosi invece anche gli atti di detti Commissari, e tanto pi� �quelli de~li organi della c.d. Citt� IApe.rta, ricomprendere nella disciplina del ripetuto decreto legi,slativo n. 249, non essendovi nell'or�dinamento giuridico italiano alcuna no1�ma che consenta un diverso regolamento di essi. E' da rilevare a �questo proposito, che Ja. questione, pi� aeuta. presentatasi sull'argomento, � quella relativa alla validit�. deil'ordinanza 3 ottobr.e 1943, n. 752, del Commis:sario al Mini,stero della. rp<roduzione belli-ca, relativa al pa�ssaggio in propriet� delle ditt� fornitrici di materie prime e s-emi-laiVorati in consegna a.lle ditte �stesse per le forniture da eseguire per conto delle varie amministrazioni. ISi tSarebbe certo potuto sostenetre la. a.s�soluta inefficacia. di tale ordinanza, per av.ere que.sta tutte le caratteri.stiche del provvedimento legislativo, e per essere stata emanata sotto l'impero del sedicente Governo deUa r . .s.i. Tuttavia. non sembra po.s.sa ormai conte.star.si ulteriormente la avvenuta sua recezione ne~l'ordinamento giuridico dello Stato legittimo, dopo che con J'art. 7, lett. G, del decreto legislatiiVo 28 aprile 1947, n.. 330, � stata disposta l'avoca.zione allo .stato, a titolo di profitti straordinari di contingenza, degli utili tratti dalle ditte .sopraindicate a seguito del passaggio di propriet� dei materiaili disposto con l'ordinanza n..752, .succita.ta. Tale avocazione non potrebbe certo comprendersi � ove non si presupponesse la validit� della cennata ordinanza. e la effettivit� del pa.ssaggio di propriet� da questa disposto. 5. I provvedimenti previ,sti nell'art. '1 del decreto legisla.tiiVo, n. 249, sono rieonosciuti giuridicamente irriJevanti per l'o1'dinamento italiano, senza alcuna .possibilit� di convalida. Naturalmente anche tali atti e provvedimenti po�ssono esr,: ere re-cepiti nell'ordinamento giuridico italiano, solo che l'atto con cui si effettua tale :ricezione non pu� essere il deer.eto ministeriale previsto nel citato� decreto leg,i.slat1v.o n. 249, -(art. 3 e 4), ma un vero e pro�prio ;provvedimento legi�slatiiVo. Un caso del genere si � verifi,cato con il decreto legi�slativo 18 gennaio 1947, n. 21, il quale, all'art. l, convalida appunto provvedimenti di carattere evidentemente legislati'Vo o almeno rego-@, ~lamentare (n. l e 2) e sanzioni che non sono nulla ~ di diver.s.o dalle confische previste\dal n. 2 del l'art. l del cita.to decreto leg:slativo n. 249. In relazione a tale deereto n. 21 e ad altri eventuali dec�reti simili, deve tuttavia rilevarsi che pu� �sorgere i.l dubbio .se la� convalida da essi disposta, [)ossa, awere integl'almente effiiCacia ew tuno, ci� che si risolverebbe nel conferire una impJi.cita effica<Cia retroattiva ai decreti stessi. Deve ritene~si ehe nulla osta in linea di principio, a tal.e effieacia retroattiva, salvo per quanto riguarda, disposizioni di ca�rattere penale che, se fossero recepite nel nostro ordinamento giuridico con decreti legislativi emanati dopo la entrata in vigore d.eJla costituzione, dovrebbero soggiacere ai limiti previsti dall'a,rt. 25 della Costituzione medesima. Si � gi� a�ccennato sopra alla necessit� di richia. mai'Si all'ordinamento giuridico della r.s.i. al fine di ,stabilire se un determinato pro1vvedimento .emanato sotto l'impero deJ .sedicente Governo di ~ questa abbia earattere legislativo, regolamentare o amministrativo. E a tal uopo oceorrer� tenere ' presente le norme fondamentali che r.egolarono la orgafni~zazione tdetl~a s~ddet~ta repuhbbli~a .e .cth~ 'l con .erirono po es a 1e.g1s1a IVa anc e ai mmiS� r1 in via normale. 6. Altra questione che pu� sorgere ~n relazione all'art. l e che si ripresenta d'altronde in relazione ;;, anche ai successivi �articoli 2, 3 ,e 4, � quella se ID la inefficaeia dei pro�vvedimenti contemplati in ili detti articoli rifletta, nel caso di procedimenti ammini:strativi, tutti gli atti del procedimento o solo queUo finaJe di esso. Potr�, ad esem,pio, di scutersi se nel concetto di concessione e revoca di cittadinanz;a, e di conferimento di deeora.zioni (art. l, nn. 5 e 7) o di co�ncessione di beni de maniali (ar�t. 2, n. 4) la sanzione di inefficacia colp~:sca solo l'atto conclusiv.o dei relativi pro-,. cedimenti (decreto di concesS<ione, decreto di r.e . d 'd . . :] voca, ecc.) oppure s�e siano � a cons.J erars1 gm-w ridicamente irrilevanti (con possibilit� o meno di!~� convalida) anche gli atti c. cl. prepa.ratori (peri; esempio l'audiz,ione di pareri di organi consul-:] tivi, la istruttoria eseguita da, organi tecnici, le{~ domande, d.egli interes�sati, ecc.). 00 Tenuto conto della ratio del decreto legisla-@ tivo n. 249, e del fatto che in genere l'atto~~ conclusi,VO di un procedimento non: �� che 111; C2_nS~-~ guenza logka e inderogabile degli atti' pre.para-q tori, .sembra .potersi affermare che, limitando la] sanzione di effi.c&cia al solo atto conc.lusivo sud-:::; detto, lo scopo pratico del decreto degislativ 1 � n. 249, wel'll'ebbe ad es,sere frustrato, in qua:nto, ."l� -5 fermi restando gli atti preparatori, (pareri istruttori e domande) il nuovo atto conc~�sivo, che dovrebbe e�ssere adottato dagli organi dello �Stato legittimo, non potrebbe in linea genera.le, essere di contenuto diver~so da quello adottato sotto l'impero della r ..s.i. Ora., ove si rifletta che i motivi per cui il legislatore ha effettuato la scelta tra i vari atti delola r.s.i., al fine di dichiararne l'inefficacia, si �Sostanziano nel sospetto di ille cito favore politico che grava sugli atti stel-lsi, e poich� tale illecito faiVore doveva nePP<;;~c~rinmcnte farsi valere nella fa�se preparatoria del procedimento, inf�.uenZJando i pa,reri degli organi consultivi e le ri,sultanze delle istruttorie tecniche, ne deriva la. necessit� che .proprio tale fase prepara toria. sia posta nel nulloa e sia ripetuta in a-tmosfera pi� serena. 7. Altra quesfi.one che sorg:e in relaz.ione allo a.rt. 1 � quella se in esso siano contemploati anche gli atti di prero.gativa sovrana (atti d: grazia, conces, sioni di onori,ficenze, di titoli nobiliari, ecc.). Anche a voler dubitare che "bali atti po�s�sano ritenersi compresi nel concetto di aHi di Govei" D.o, di che a�l n. 1 del citato art. l, non pu� tuttavia esita~si a riconoscere la irrilevanza giuridica degli atti stessi, senza :po;ssibilit� di coniVa. lida., sia per la natura intrinseca di essi che, come nel ca�so dell'atto di grazia, si sostanziano in una !Vera e propria abnlitio crim ;nis; sia per il principio informativo del decreto legislatiov'o numero 249, .per il quaJe principio, come sopra� si � detto, gli atti non compresi nella previsione legislativa del decreto stesso, debbono considerarsi as.solutamente irrilevanti. 8. Pe�r quanto concerne i provvedimenti previ. sti nell'art. 2 del decreto leg:sJ,ativo n. 249, le questioni pi� complesse si 'sono presentate in relazione a.gli atti conrernenti la nomina, la carriera e la cessazione daJ servizio dei dinPndenti dello Stato, degli Enti pubblici e {]egli Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque parteci�pato alla formazione del capitale o sotto qualunque form� al finanziament�.: Premes�so che, (limltandoci per ora ai soli di pendenti dello St~to) la inefficacia degli atti con cernenti la nomina riflette anche gli eventuali concorsi, (.sia il bando ohe l'esame e l'eventuaJc decreto di an:provaZJione) � sorto il dubbio se an che i trasferimenti rientrassero tra gli atti col piti dalla sanzione di inefficacia. Pu� affermarsi che, in genere, i trasferimenti non possono considerar.si n� atti di nomina, n� atti relativi alla. carriera, n� atti comportanti la ~es:sazione dal servizio; vi �sono per9 alcune cate g-orie di .pubblici impieg-ati per i quali deve essere :~:dottata ditVersa soluzione: tali sono :per esem oio i mag-istrati, gli insegnanti, e. in genere tutti }uei pubblici funzionari per i quali la sede di mrvizio � elemento rilevante �per l'esercizio delle 'unzioni di cui sono investiti. Le questioni pi� complesse sono sorte in orline ai dipendenti _degli Enti rispetto ai quali lo tStato abbia comunque .partecipato alla formaziont? del capitale o sotto qualunque fo1�ma al finanziamento. . In relazione a tali Enti deve n.otf!EJ,'8� ehe la norma dell'art. 2 del decr�eto }Pgislativo n. 249, � stata so�stituita, con evidente carattere interpretativo, dal decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 14-6, il quale pl�eci:sa ta:ssativamente quali siano gli Enti che delthano ricomprendersi nel concetto di finanz.iati dallo �Stato. Atteso il carattere interpretatiiVO de,lla norma � sorta que�stione in ordine alla sorte dei decreti di convalida emes�si tra l'entrata in vigore del decreto legis�lativo n. ,::!49, e quella del decreto legislativo n. 146, in relazione a :provvedimenti concernenti impiegati di Enti compresi nel concetto di Ente finanziato daJlo Stato quale ri.sultava dalla. difettosa no~ma del decreto legis,Jativo n. 249, e non compresi invece nel concetto stesso secondo la chiara disposizione del decreto legislativo n. 146. La quarta. SE-zione del Consiglio di Stato con drcisione 18 giugno 1947, in causa D'Arienzo contro M:nistero deae Finanze, ha affermato, contro l'avviso della !Avvocatura. dello Stato, che tali decreti di convalida non possono ritenersi caducati ip8o jwre, perch� divenuti irrilevanti a seguito de1la �entrata in vigore del de.creto loegislativo n. 146, 1946, e che e.s�si pertanto, quando siano stati impugnati, debbano essere esaminati dal OonS'i~lio al fine di stabilirne la legittimit�. Tale dechdone � ,stata impugnata con ricorso alle ,sezioni unite della Corte di Ca:ssazione per difetto di giurisdizione, ed il ricorso non � stato ancora deciso. In occasione di questo ricorso, � stata. poi sollevata. dall'IAvvocatura un'altra questione fondamentale; quella cio� .se rientrino nella competenza del Consiglio di Rtato le vertenze sulla legittimit� della convalida dei provvedimenti in materia di impiego di dipendenti di Societ� anonime o a.Itri Enti, non di diritto pubblico, ma con capitale par'zialmente o totalmente statale. Ha sostenuto invero l'AtVvoeatura che, impugnandosi per illegittimit� i decreti di convalida dei provvedimenti in parola, si venga in fondo a sollevare una vera e propria questione di diritto, derivante dal contratto di lavoro, �sulla� quale non potrebbe essere competente il Gonsiwlio di� 1Stato, non rientrando la materia nella sua giurisdizione escluSiiVa, per difetto di pubblicit� nell'ente datore di lavoro. Ch'ca la leg:ittimit� in genere dei decr�eti di convalida degli atti in materia di pubblico impiego, previsti da,l comhin,.,to disposto dPgli articoli 2 e 3 del decreto legi.slativo n. 249, la giu . risprudenza del Consiglio di ,stato � ormai fer.nia nel richiedere che le ra,gioni di pubblico interesse giustificative dei provvedimenti convalida.ti, debbano ,sussistere, s1ia, al momento dell'ema;nazione di es.si :sotto i�l �sedicente governo della 1~.s.i., sia�-- a.l momento della loro coniValida. Non pare che questa giurisprudenza ,gia rigorosamente in a,rmonia con la lettera e lo spirito del decreto legislativo n. 249, in quanto sembr'a introduca un limite non previsto al potere del,la Pubbli~a iAm -6 ministrazione di recepire o meno nell'ordinamento giuridico atti che fin dall'origine debbono ritrner- si giuridicamente ~rrilevanti. gd infatti, anche ammesso che il potere dell'Amministrazione nell'emettere i decreti di convalida non sia as,soluta.mente discrezionale, in quanto l'obbligo di moti>vare tali decreti (artiooli 3 e 4) implica. manife,stamente la :possibilit� di sindaea. to del vir..io di ecce.s.so di potere, non srmbra che� tale vi:llio poSisa riferir,si altro che alle circostanze esistenti al momento de1Ia emana.z.ione del provvedimento da coniValidare. Questa opinione � tanto pi� a�ccettabile, in quanto, la-di,stinzione tra convalida e invalidaz, ione em lege, e convalida e invalidazione :per drcreto mini,steriale, quale � contenuta nel decreto legislativo n. 249, a.ttiene solame.nte alla p�rocedura, alla ,sh�uttura cio� del relativo proViVedimento �conv�1idativo o inva.Iidativo e non alla funzione di questi; pertanto, la natura del potere che � alla haJse di tali provvedimenti, � sempre la �stessa. ,Si�c-c�h�, come non si � mai richiesta la considerazione del pubblico interes�se in un momento �Successivo a quello dell'originaria emanaz, ione dell'atto, per gli aHi coniValidati o invalidati con :procedura legislativa, cosi non s�i vede la rag-ione di richiedere una ta,le consideraz.ione per le convalide o invalidazioni cui s:i faccia luogo con pro-cedura amministrativa. 9. Una auestione di notevole importanza, chE' sorg-eva dalla lettera-le interpretazione dell'art. 2 del dE>creto le<rislativo n. 249, pu� dirsi sia. stat�a risolta. con il decreto le�gislativo 15 novembr~e 1946, n. 37!'i. La Questione sorg-eva dal fatto che, esf'endo giuridicamente irrilevanti tutti i provvedimenti di licenziamento del pel'sona.le non di ruolo, adottati (!al sedicente Governo deUa r.<s.i.. � tale personale doveva con�sideral'si, ipso jure et f(J;oto riaRisunto in ~-ervizio al momento della-liberazione dei tf'rritori nei quali aiVeva sede il loro ufficio, indinendentemente da Qualsiasi manifestazione di vo'lont� de<tli or~rani del Governo legittimo. In nratica�, tale riassunzione non si � verif�ea, ta, anlche pereh � molti 11ffiei hanno lees:sato comnletamente di f�nzionare o non hanno funzionato -per hm~rhi periodi, in relazione alle circo,-; tanze drtermina.te dall'oecupazione militare al leata. Ad evitare le conrseguenz,e, s:pecia,Jmente di rarattere finan:llia,rio, �he :s:arehhero derivate allo Rtato dalla ne.ces,sit� di considera�re sempre in serviz.io a tutti gli effetti questo -personale indi. -pendentemente rlfl un'effettiva prestazione 'di lavoro, il citato decreto legislativo, 15 �loiVembre 1946. n. 37!'i, ha disnosto che il persona,le stesso. non ria.s,snnto in s.ervizio alla data di quel decreto (se. rhe non fo-sse .stato riammes,so di fatto ad e:sercitare le pronrie funzioni con atto di volont� d; organi rlel -Governo legittimo), dovesse considerarsi in ,servizio :solo fino alla ,!'!cadenza del termine stabilito ne,J contratto di im:piego o di lavoro OViVero nel decreto di nomina. Ci� significa. in linea g�enerale, ehe per i dipendenti non di n10lo dello Rtato, i quali sono s�empre nominati per un eserciz,io finanzia.J'io, (decreto legislativo' n. 100 del 1937)', salvo riconferma annuale, l'applicazione del eitato decreto implica clte es,si delibano considerarsi licenziati alla fine dell'E>sercizio finanz-iario nel corso del quale fu emesso dagli organi della 1".s.i. il pmvvedimento di cessazione dal servizio. Il citato decreto legi.slativo n. 375, all'art. -t contiene ;poi una �convalida generica di prOiVverlimcnti di Iicenz,iamento di:sposti �sotto ili governo della r.s.i., convalida che, essendo stabilita con le.gge, non � soggetta al suaceennato sindacato giurisdizionale del C'om'!1glio di .Stato. 10. Il 11. 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 24-!l. stabilis,cc la. inefficacia, salvo convalida. degli atti ammini�strativi emanati-sulla base di leggi e regolamenti emanati dal Governo repubblicano. Una simile norma, una-volta sancita. nell'art. ll'a,s.soluta irrileiVanza giuridica di qualsiasi provvedimento legislativo e regolamentare emanato dalla. r.s.i., sembrerebbe sruperflua, ma es.sa ap-pare invece pienamente giusti'ficata da-quanto si � detto sopra circa. la ratio del decreto [egislativo n. 249, il quale tende, come si � visto, a contemperare il rigore dei principi giuridici con la esigenza politico-.sociale della ma�ss.ima con:s.ervazione, compatibilmente ron l'interesse pubblico. degli effetti degli atti esauriti. Questa. ste.ssa ratio spi.ega la norma. analoga a quella. in questione, -contenuta nell'art. 6 dello �ste,sso decreto legislativo n. 2:49 in rela.zione� alle sentenze pa-s: sate in giudicato, emanate sulla base di ;proviVedimenti normativi della. r.s.i. Non � invere inf01'mato ad ana.logo criterio, il de.creto legislativo 18 febbraio 1946, n. 112-, sull'assetto della leg�islazione tributaria. nei territori liberati. Detto d�ecreto all'art. l stabilisce che i trihuti di qua-lsiasi s:pecie, ri,scossi nei te�rritori gi� ocrupati dai tede.sc.bi, durante l'occupazione stessa, in ba.se a disnosiz-ioni leg1.slatiye emanl'J.te dal Governo deUa r.�s.i., non siano restituiti. TalE> norma non armare ispirata. inve~o al principio della conservazione deg-li atti esauriti (ordine di imnosta) ma piuttosto allo -scrupolo (forse superfluo �) di riafferma�I�e la non continuit� tra.� sedi �cente Governo della r.s�.i. e GoiVerno [egittimo, e la non imputabilit� a carico di questo di pagamenti effettuati in favore di quello. Per quanto riguarda il n. 4 dell'art. 2 del decr� eto legislativo n. 249, nessuna Ques-tione seria RE>mbra �Si Ria, presenta-ta, s'alvo que.na gi� accennata so-pra. di carattere g~enerale. circa la ineffiracia, nelle concessioni di beni demaniali e nelle alienazioni di beni patrimoniali, oltre che del l'atto conCilusivo del procedimento relativo, an chE> di tutti gli atti preparatori di questo. Cosi ad e.sempio, in materia �di conces�sione di acoue puhblieohe, si � ritenuto giuridicamente inefficace il par;ere del Consiglio 'superiore dei LL. PP. emanato sotto il Governo della r.s.i. dE>ducend�osene la conseguenza �che il parere ste�sso�non valeva a. pr'O-~durre quegli effetti drca la preclus-ione ai silc-res-~ siiVa domanda di lesina.:lJione, .stabiliti dalla legi-, slaz.ione in materia. Per (jnanto rigua-rda gli atti prervisti !Ile] n. 5 dello stesso art. 2, la questione pi� rilevante � sorta in ordine a~lla e�satta interpretazione del , termini'\ � di.spo:sizione di beni �. �Si dubita se tale termine debba, interpretar�si secondo i criteri civilistici o se invece debba inter.pretarsi secondo altri criteri; :se per atti portanti disposizioni di beni, debbano intendersi tutti quelli eooedenti l'ordinaria amministrazione, se in esso rientrino le locazioni ultra novennali, ooc. ISemb['a che la soluzione :pi� accettabile sia quella proposta dal GIANNINI (in GU atti di disposizione dei beni degli enti pwbblifJiJ adottati '8otto lJimpero del governo neo-fasoi,sta � Giur. � Oass�. Oiv., �1945, II, pa,gina 296 e segg.) cos� formulata: �Gli atti portanti di.sposizione dei beni degli enti �pubblici possono indical'ls.i come quelli che sottraggono a�lla disponibilit� dell'Ente pubbHco dei beni, in modo tale che la sottra.z,ione �comprometta il raggiungime.nto d.ei fini istituzionali deH'Ente �. In base a questo criterio, non sembra, ad esempio, che possa� dubitarsi della inefficacia giuridica. �li un contratto di loca.zione di un immobile adibito a se~de dell'E.N. P ..A.�S., stiP'Ulato sotto il gove1~no della l'..S.i. dagli organi dirigenti di tale ente, all'atto di tra,sfer: ire la propria sede nell'Italia. settentrionale. 11. !Abbiamo :gi� accennato sopra alla giurisprudenza del ConsigJio di �Stato in materia di decr1eti di convaHda, ed M motivi che inducono a dubitare della sua esa,ttezza. Un'ailtra questione, .c� peraltro, �e, pi� rilevante, in questa materia, si prospetta in rela.z,ione aJla competenza di detto Oonsiglio �a giudicare in ogni caso della legitti:m,it� di tali decreti. Appare invero che quando tali decreti riguardino, ad esem:pio, atti di disposizione dei beni degli enti pubblici; essi incidano in una. materia di veri e propri diritti soggettiovi, �sicch� l'impugnativa del dem�eto di convalida si sostanzia nel contestare a. colui che dalla convalida � beneficiato, la titolarit� di un diritto: di qui la. conclusione della. incomp�enza del Oonsiglio di Stato, con l'ov.vio oorollrario che l'Autodt� giudiziaria, che invece di quello sarebbe competente, non potrebbe estendere il �SUo sindacato in relaz,ione alla convalida, fino agli eventuali vizi di eccesso di potere di questa. Contro questa opinione pu� oppor.si che la conva�. ida di tali atti di disposizione di beni, ha la stessa funzione e la stessa natura del decreto ministeriale di approvazione dei contratti della lPubblica Amministrazione ; anche per tali decreti �i approvazione, e pi� .specialmente, per gli atti di annullamento di tali decreti .si � discusso a lungo, in dottrlna e in giurisprudenza a. chi spetti la competenza a decidere sulle controversie relative alla loro legittimit�. L'opinione dell'Avvocatura generale �, d�el tutto fa.vorevole all'attrazione di tale competenza alla giurisdizione amministratlva; gli sviluppi deil'a questione sono esposti esaurientemente nella Rela.zion�e� degli a!l'IJI'l,i 1930-1941, volume I, pag. 15 e segg.). Si � discusso se tra gli Enti pubblici, i cui atti di di:sposizione di beni ricadono nella disciplina dell'art. 2, n. 5 ci sia a.nche il p.f.r. Si � rilevato che non pu� attribuirsi a tale organizzazione, creata con atti legislativi della r.s.i., del tutto inefficaci, ca1�attere di persona giuridica di� diritto .pubblico. Si � ritenuto invec� che sia pi� congruo attribuire a detto partito la natura di una associazione vietata da�la l~gge, nei cui confronti possano _adotful'ISL L prOlYVedimenti di �Confisca dei beni, pll.'evisti dalla Legge di pubhlica :si-curezza. Naturalmente per quei beni gi� 'appa.rtenenti a.l p.n.f. 'e caduti nella disponibilit� di fatto del detto p.f.r., le questioni sulla va.Iidit� dei rela.tivi atti di dispo,sizione debbono risolversi in conformit� del n. 4 del citato art. 2, dato che tali beni del p.n.f. sono,. come � noto, da intendersi pa�ssati in propriet� dello Stato in base ai decreti legislativi. 12. L'art. 4 del decreto il.egi.slativo, n., 249, pu� considerarsi la norma fondamentale nella economia. del decreto. In essa. infatti trova la pi� concreta manifestazione il principio informatore di detto decreto di conservare, nei ma.ssimi limiti consentiti dal pubblico intere,s:se, gli effetti della attivit� svolta da una organizzazione che, fosse o meno giuridicamente rilevante o legittima, aveva tuttavia, governato la massima parte del territorio nazionale per un periodo non breve. Tale organizza,zione, in fondo, si identificava qllatsi �Completamente con la organizzazione del � Governo legittimo, si valeiVa degli stessi uffici, si serviva delle :stesse !leggi ed nell'esercizio della attivit� puramente amministrativa, adottava gli stessi principi e gli ste.ssi �criteri in genere seguiti dai Governo legittimo. In queste condizioni sa,rebbe �stato manifestamente inopportuno, e for' s'anche ini�quo, :sia ~Seguire l'igidamente i principi giuridici che postulavano la a.ssoluta irriletVanza anche di una. taJe a.ttivit� come non promanante da organi investiti di autorit� statai.e, sia anche disporne la irrilevanza generi.ca, salvo specifica convalida, come .s'era fatto per quegli atti previsti nello a.rt. 2, per i quali il sospetto di illecite influenze politiche nella il.oro emanazione era. manifestamente pi� fondato. La giuri,sprudenza e la prassi amministrativa, hanno e�ste�so la .portata. dell'art. 4, tenendo a far ne in fondo la valtVola di .sicurezza per tutta l'at tivit� della r..s.i. non prevista neg<li altri articoli del deCl�eto legislativo n. 249, n� in altre dispo sizioni legislative, ma �sembra. che tale tendenza non possa approval\si le quante volte essa si spinga a ricomprendere nella disciplina dell'art. 4 atti che non possono identi,fica,rsi come amministrativi. E�' inutile qui addentrarsi in una discussione circa i criteri pi� adeguati da adottare per stabilire se un atto sia ammini�strativo e ci .sembra che, agli effetti dell'art. 4, possa adottarsi un criterio eclet tico, mi�sto di oggettitVit� .e soggettivit�, conside rando ammini,strativo ogni atto che promani da un organo della Amministrazione, e che abbia un contenuto .speciale diretto alla soddisfazione di un concr.eto interesse pubblico. Non puh� cos'l contestarsi che siano da ricomprendere tra tal� atti i pagamenti effettuati da Uffici pubblici sotto il Governo della r ..s.i., i provvedimenti di appro vazione di contratti, i contratti medes:mi degli Enti pubblici, i collaudi, di opere pubbliche e di forniture, i trasferimenti degli impiegati, non �:pparrtenenti a quelle ca.tegor�e �ndicate sopra per le quaili la sede di servi~io � elemento rilevante del rapporto di impiego, ecc. !Anche per i decreti di invalida.zione specifica di detemninati atti, che l'art. 4 riserva. aJ. potere dell'IAmministra~ione, wale quanto s'� detto sopra in relazione ai de.creti di convalida, s:ulla neces. sit� della S�Ussistenza deJJ pubblico interesse contrario sia alla emanazione d�1l'atto, sia alla attuale conservaz,ione di e�ss.o. Per quanto riguarda, la competenza a giudicare sulla illegittimit� dei decreti di invaJ.idazione, non sembra :peraHro che pos.sano riaffacciar, si i dubbi gi� ,sollevati in relazione ai decreti di convalida, in quanto il privato non potrebbe mai considera.rs.i titolare di un diritto s01ggettivo perfetto nei riguardi di un atto emanato sotto il Governo della il'.:S.i. e genericamente convaJ.ida.to ex art. 4, dowendosi tale diritto ritenere affievolito dalla riserva di invalidaz.i.one contenuta nello stesso articolo .e rimessa a.l potere discrezionale dell' Amministra.zione. 13. In retlazione ai decreti di invalidazione previsti dal �citato art. 4, � 'sorto il dubbio se essi debbano essere tspecifid :per ogni singolo atto da invalidare o ,se possano essere generici. La, tendenza della. giuri:s:prudenWr � nel senso di es<Cludere la legittimit� di provvedimenti generici, ma non sembra� ehe ta.le tendenza debba approvar�si quando IViene estesa tsino al punto di ritenere illegittimi anche decreti di invalida~ione relativi a categorie di atti, distinti per il loro oggetto. Sembra infatti che possa. ritenersi adempiere al plt'ecetto della legge che, prescrive la motiva.zione (implicando quindi il richiamo a ragioni concrete di intere� sse pubbHco) un deereto che invalidi una serie di atti relativi a fo.rniture !l'atte ad un determinato minitstero, in un determinato periodo, per determinati usi (ad e's. invalidazione di contratti di fornitura per il ,servizio chimico-militare, per il sel'lvizio sanita.rio militare, ecc.). E' poi assolutament� e infondata. [a tesi sos.tenuta da.l Tribunale di 1Roma nella ts.entenza 19-�5-1947 annotata fa.vorCIVolmente dati TAMBUURINO (in � Archivio Ricerche Giuridiche �, '1947, p. 581), secondo la quale potrebbe .addirittura l'Autorit� 1giudizdaria ritenere illegittimo un decreto di inva.Udazione emes�so ex art. 4 decreto legi,slativo n. 249, per il motivo della .sua gene,ricit�. Basta r,iflette:ve a tale proposito, �che l'ilJegittimit� per genericit� si sostanzia in una iUegittimit� per eocess:o di potere, il cui sindacato � precluso as.solutament�e alla !Autorit� giudiz:iaria.. 14. L'applicazione dell'art. 4 � particolarmente importante in relazione al decreto Legislativo 8 maggi.o 1946, n. 428, art. 5. Detta norma esdude che si pos.sono pretendere �pa~ga.menti per debiti d�erivanti da. forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro r.esi o effettuati alle forze armate germaniche o nel loro interess-e o derivanti da atti e contratti s'tipula.ti sotto l'impero del sedicente GoiVerno della r.s.i. La norma. s:te,s.sa, pera.Uro stabilisee una eccezion�e a questo divieto per quegli atti e eontratti stipulati :sotto l'impero del snindicato sedicente GoYerno, dichiarat� vaHdi o r�ma. sti conVIalidati in virt� degli articoli 3 e 4 del d~ecreto legislati>vo n. 249. E' sorto il dubbio a questo prop�o�sito se gli atti o eontratti stipulati' �sotto Fi�hpero del suddetto ,s,edicente Governo, ma nell'interesse esclusivo deJle Forze a.rma,te germaniche, siano compresi tra �quelli genericamente convalidati, ex art. 4, e per iniValidm�e i quali quindi ci sia bisogno di apposito deereto, e se invece basti aecerta. re che es,si sono diretti a �soddi�sfare interessi delle Forze armate germankhe per J.�itener~ non dovuti i ;pagamenti che da e:s,si derivino, ai sensi del 1� comma dell'art. 5 decreto legis:lativo, nu l mero 428. Non pare che possa dubitarsi che l'interpretazione pi� esa:tta sia questa ultima., e bench� le Amministrazioni, per evidente tuziorismo procedano talvolta ad inva.Iidazione :specifica anche de.gli atti in questione, non sembra che possa da. una tale prassi tra.rsi la eoncluS>ione, che � nettamente conkaria alla lettera della legge, che g~li atti e contratti stipulati sotto il Governo della r ..s.i., qualunque ne �sia. il contenuto, possano essere sempre eompresi nella generica� convalida disposta. dall'art. 4 del drecreto legislativo numero 249. Res.tando cosi obbligato lo .Stato italiano a :pagare ; ne,l ca;so di mancata. e specifica inv;alida,z,ione anche debiti derivanti da. forniture, stipulate, sia pure da organi della r.s.i., ma nel l l'interesse delle F'orz.e armate germaniche. Questione connessa. con questa sopra esposta, � poi l'altra, ,se le prestaz,ioni e'seguite dai fornitol'i l a favore de1la r.s.i., in dipendenza di contratti stipulati :prima dell'S s:ettembre 1943, eon l'Am, ' i ministraz.ione legittima, debbano cons,iderar.si atti di adempimento delle obbliga.zioni derivanti da ta.li contratti. ,si osserva in proposito che quando nella esecuzione di tali prestazioni si siano avuti atti amministrativi da pa-rte deg;li organi della r.sd. (a.ccettaz, ioni, eollaudi, ecc.) pu� verificarsi che esse, ove g�li atti stessi non siano inwalidati, ex art. 4, a{~quistino rilievo giuridico anche per l'Amministrazione legittima, costituendo �cosi vero e proprio adempimento delle obhligaz,ioni con l'IAmministra. z.ione stes,sa contratte. 15. Una serie di atti che rientrano manifestamente nella previsione ,generatle dell'a,rt. 4 e che sono stati invece .specificamente considerati -�dal legislatore in un tempo succes,s�ivo, sono gli atti di� requisizione. Per questi a.tti Sti � adottata. una diseiplina particolare che esula. dallo .schetma generale del dc -_:.:.:;..~ creto legis1ativo n. 249. S abilitasi infatti ne1 .... primo comma la loro irrilevanza giuridica, in ge-~ ner�e, si � previS>ta. la poS's,ibilit� di una colllva-l=j lidazione specifica�, in evidente identit� con la ~�~ disciplina dell'art. 2 del citato de�reto legi~s~_a-_ �. tivo n. 249. tMa. nel capoverso si � introdotto un� }! criterio di distinzione degli atti in que:stione, del < tutto diverso da quello puramente oggettivo, seguito da�l decreto legislativo n. 249. Abbiamo gi� a.ccennato 'sopra a que:sta .singolare deroga, e precis< amente qni i dnbbi ai quali cs.sa pu� dar luogo: Ove infatti, d �Si trovi in pres�nza di una requisizione, disposta da un organo pree:si�stente della Pubblica Amministrazione, pu� sorgere anzitutto questione se iJ. giudizio sulla conformit�. della requisizione medesima, � all'interesse esclusiivo del pubblico servizio di comp.etenza del suddetto orga. no preesistente � rientri nelle attribuzioni dell'Autorit� giudiziaria ordinaria, o se invece questa �sia vincolata dalla contraria dichia.razione della, Amministrazione che una tale conformit� neghi. Pu� :sorgere inoUre il dubbio se detti atti, che . il capoverso del �citato art. l, decreto legi�slativo, n. 3, d�el 1946, esclude dalla ~enera.le disciplina della prima parte dell'articolo s:tesso, vengano� a rientrare nella discipHna dell'a.rt. 4 del decreto legislativo n. 249, del quale appunto detto primo comma dell'art. l del decreto legis:lati,vo n. 3, manifestamente �Costitui:sce deroga .. 16. Oome � noto, il potere di convalidare atti, genericamente dichiarati iniVa.lidi, e di invalidare atti genericamente �convalidati em lege, � stato dal decr�eto 1e,gisla.tivo n. 2149, :limitato nel tempo. Il termine relativo peraltro, � stato pi� volte prorogato con i seguenti provvedimenti legis.lativi: l) decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 668; 2) decr�eto legislativo 25 giugno 1946, n. 12; 3) decreto legislati1vo 23 dicembre 1946, n. 472; 4) dec. reto t1egi:sla.tivo 29 ma.rzo 1947, n. 148; 5) decreto le.gisla.tivo 30 giugno 1947, n. 612; 6) decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. U53. La proroga. disposta con ques:to ultimo deereto veniva a s:cadere il 31 marzo u. s. Successivaii\e:nte, niella Gazzetta Uffi:oiale n. 111 del 14 maggio 1948 � stato pubblicato il decreto legi:Slativo 23 aprile 1948, n. 440, il quale tes�tua.lmente di:spone: � I provvedimenti preiVi.sti daH'art. 3 e da.U'art. 4 decreto legi:slativo 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti rispettivamente dichiarazioni di convalida� o inefficacia di atti o provvedimenti emanati �sotto l'impero del sedicente Governo della r.:s.i. pos:sono essere adottati fino al 30 settembre 1948 �. L'adozione di ta<le formula, del tutto diversa da quella. degli altri decreti .sopra. indi�cati che espressamente disponetVano la proroga dei termini previ: sti dal decreto rispettivamente precedente, si spiega con il .fatto che il decreto in questione numero 440, � stato emanato e pubblicato come si � vi:sto, :successivamente al:la �scad.enza dell'ultimo termine stabilito dal decreto legislativo 31 otto� ore 1947, n. 1153. 17. Poche questioni, di rilievo per l'Amip.inis:tra. zione, s:i sono presentate in materia di attivit� giurisdizionale della r.ISI.L E' :precisato ormai daJla giuri.sprudenza della Corte :Suprema (0. Oass., Sez. I, :Sent. n. 15rl7j47, in �Foro It. � 1947, I, 705, con nota di AndrioH) che i1 :provvedimento con cui la. Corte di Appello dichia.ra inefl'icad le sentenze p:retViste nell'art. G del decreto legi:sla.tivo, n. 249, � una vera e propria sentenza,, impugnabile con ricor.so :per Oa.ssa_zione. 18. Resta infine da trattare ia que.stione della attivit� materialle della r.s.L e del suo rilievo nell'ordinamento giuridico. Dopo quanto abbiamo esposto circa l'irrileva.n.za giuridica in genere della attivit� della a.-.:S.i., e � circa la assenza, di ogni rapporto di successione tra detta r.s.i. e lo Stato legittimo, non Vi dovrebbero es�sere dubbi sul fatto che le conseguenze dell'attivit� materiail.e degli organi del sedicente :GotVerno non :possano e,ssere l'iferibili in alcun modo al Governo legittimo e che pertanto l'!Amministrazione non �debba rispondere dei danni derivati da ta.le attivit�. Deve peraltro notarsi che talvolta l'attivit� materia.le � considerata., nehle sue es,trinsecazioni, alla �stregua, di atti amministrativi dei' quaJi dette estrinsecazioni vengono, daHa dottrina. e dalla giurisprudenza., spe�ie ai fini delle impu.gna.zioni, ritenuti come equirpo:llenti. In questi ca.si pu� fondatamente p�ensa:vsi che ricorrano gli estr.emi per l'appHcazione dell'articolo 4 del d:ecreto legisLativo n .249, e che anche determinate manifestazioni di attwit� matea-iale possano riferirsi al :Governo legittimo, eome con� vaHdat.e in via, generale; :sicch�, ove tale riferibilit� voglia e:s,cludersi occorrerebbe uno specifico decreto di invalidazione da, emettersi dal Ministro iprepo:s:to a quel ramo dell'IA.mministrazione da un 01�ga.no del quale, nel periodo della r ..s:.i., l'attivit� II\ateriale � stata posta; in ess:ere. Ma. al di fuori di questi crusi, d'altronde non molto frequenti, la. questione dell'attivit� materiale della :r..s.i. ha 3/.ss:unto un carattere particolarmente a�cnt o in relazione ai danni derivanti da circolazione. di aut01veicoli. In reJ.az:ione a tale dreola~ione, possono verificarsi due serie di ca,si : l) che si h�a.tti di circolazione di autoveicoli acquistati ew novo dalla r ..s.i. o requisiti da suoi organi; 2) oppure che si tratti di autoveicoli gi� appartenenti aJl' Ammini�straz:ione legittima !') caduti nella disponihilit� di fatto de:l sedicente Governo della. r.s.i. Per quanto riguarda la p�rima ipotesi, non sembra che possa dubita,r�si fondatamente della irriferibilit� dei danni derivanti da tale circolacZione al Governo legittimo. OIVe in, vero, .si ponga a, base del:1a responsabilit� per i danni in questione la propriet� (od altro simile ra�pporto giuridico) dell'autoveicolo, non v'� d& dubitare che un acqui:sto effettuato dalla r.s.i. non pu� ritenersi che <abbia determinat� la titolarit� di un d�ritto ;rea,le a favore. dell'Amministra� zione legittima, tanto meno se l'3icquis,to ste,sso deri�vi da un atto di requisizione. V:ero � per� che sia nel caso di acquisto contrattuale, sia nel ca:so di requisizione prevista nel capotVerso dello art. 1 del decr�eto legislativo 4 genna,io 1946, n. 3, p�o trebbe du�ita.rsi che gli effetti di tali negozi giu ridici, possano riferirsi all'Ammini:strazione le gittima, a causa della. convalida degli atti ammi� nistrativi ehe in l.'elazione a taH acqui,sti sono- stati emanati. IS'.� perta.nt� proceduto anche in tali c.asi ad invalida.z.ione .specifi,ca dei suddetti a.tti, per garantire la irriferibilit� delle loro con seguenze all'A:m:mini:straz,ione legittima.. _Ove inveee si ritenes:se di fondare la responsa bilit� per i danni deri,vanti da.lla circolazione di ._ 10 _..... tali autoveicoli sul rap,:porto di dipenden2Ja tra l'Ammin��strazione e il conducente del veicolo danneggiante, non sembra �che po.ssa seriamente contestail'S� i la irriferibilit� dell'attivit� materiale di tale dipendente a1ll'Amminishazione legittima, essendo fin troppo ohiaro che tale riferibilit� presupP. or.rebbe il funzionamento normale della detta Amministrazione che nella .specie, evidentemente, mancherebbe. � Per quanto riguarda la seconda se1�ie di ca.si, se cio� i danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli appa.rtenenti aUa Amn~inistrazione legittima, e caduti nella disponibilit� di fatto degli organi del sedice n te Governo, la situazione sembra abbastanza, chiara. Escluso, come si � iVisto, che la responsabilit� possa deriva.re dal rapporto di dipendenza tra Amministrazione e conducente, sembTa ricorrano gli estremi per l'applicazione de�. terzo comma dell'art.. 20M c. c., la. quale disposizione esclude la. responsabilit� del proprietario dell'autoveicolo, tutte 1le volte che s.i possa dimostrare la. sua. volont� �contraria alla circola.zione dello stes�so. A questo proposito, tenuto conto di quanto si � esposto circa la russoluta mancanza. di ogni continuit� g�iuridica tra r ..s.i. e ,stato legittimo, e tenuto a.lti�esi conto che gli .organi deHo Stato legittimo, proprio a c�ausa della esistenz.a della r.s.i. messa, in relazione con l'occupazione tedesca, non potevano nel territorio oc�cupato s.volgere regolarmente le loro !funzioni anche nei limiti consentiti dal �Diritto internazionale in materia di occu:paz,ione bellica, non vi :sarebbero ;seri motiiVi per dubitare che una tale volont� dell' Amministrazione c�ntra.ria assolutamente alla circolazione dei vei�coli ad ess�a appartenenti, nel suddetto territorio occupato, sussista. Ma., a. turbare la linearit� di questa soluzione, � intervenuta la disciplina stabilita dali. decreto leglslativo n. 249, e specie dall'art. 4 di questo, che convalida tutti gli atti amministratiiVi, non previsti negli articoli precedenti. Ora, poich� non pu� discutersi che tra questi aHi convalidati debbano ricomprende.rsi anche gli ordini di servizio emanati in relazione a�la circola,zione dei vekoli in que.stione, pare evidente come la ricezione nell'ordinamento giuridico dello >Stato legittimo di simili atti, iValga ad escludere per tabu.Zas che detto Stato abbia manifestato una volont� conb�aria aHa circolazione stessa. Ad evitare le conseguenze, estremamente dannose ed inique .per l'Erario che deriverebbero da una ta,le soluzione, .si � proceduto, fin dal 1945, a �di�chiarare invalidi, con decreti mini,steriali appositi, tutti gli ordini di servi~io sopra indicati, si da ripristinare la situazione giuridica che si sarebbe a!Vuta ov.e l'a.rt. 4 del deereto legislativo n. 249, non fosse stato mai emanato; si � ristabilita cio� per intero la presunzione di assoluta contrariet� della volont� dello .stato legittimo alla circolazione� degli autoveicoli a�d esso a,ppai�tenenti e caduti nella disponibilit� di fatto degli organi della, r.s.i. Anche a proposito di tali decreti di invalida zio ne � so�rta peraltro la questione della legittimit� o meno degli ste�s.si, in rela,zione ad una loro pretesa generi�cit�. Deve rilevarsi, peraJtro, che tale :questione non � sta.ta mai sollevata nelle forme che sarebbero state llegittime, del ricorso in iVia giurisdizionale amministrativa; essa, invece, � stata trattata. in via incidentale, nel corso di giudizi ordinari nei quali la !Amministrazione legittima. era convenuta em ze.ge aquilia, per i danni derivanti dalla circola,z,ione degli autoveicoli in paJ.�ola.. !Abbiamo gi� accennato ana. assoluta infondatez,za della tesi sostenuta dal Tribunale di Roma, nella sue-citata �sentenza, per la quale l'Autorit� giudiziaria ordinaria sarebbe competente a rieonoscere la iLlegittimit� dei deCJ> eti di invalidazione in argomento, per i�. motivo della loro gene,ridt�, tesi che si identifica in so sta.nza con l'attrihuz,io.ne alla detta Aut�orit� giudizia.ria. della, competenza 'a sindacare gli a.tti amministraHvi 'per il vizio di eccesso di potere, competenza, �sempre finora esclusa dalla Corte Suprema. Tuttavia, l'Ammini,straz.ione, ad evita.re possibili equivoci, ha provveduto ad emettere de �creti di invalidazione s;pecrficamente per ogni autoveicolo dalla cui circolazione fos.sero derivati danni, pur e:spres�samente affermando nella motiva. zione dei detti singoli decreti di non ritenere affatto necessaria ta,le specificit�, e ci� a.U�o scopo di evitare che si pos.sano, dalla emanazione di tali decreti specifici, trarre ingiustificat�e illaz,ioni sul riconosdmento da parte dell' Ammini,s.trazione della neces.sit� di essi. La. tesi del Tribunale di Roma, la cui citata sentenza, � sta,ta. appellata, non risulta finora condivisa da a[tri giudici di merito, i quali, invece, hanno ripetutamente esclusa la reLSponsabilit� dell'Amministrazione per i danni in parola (v. per tutti Tribunale Brescia, 20 febbra.io 1946, in � Foro It. �, 1947, I, 151, con nota del Sandulli, il quale peraltro e.sclude la. nece.s�sit� di richiamarsi al terzo comma dell'art. 2054 c. c., tesi che non sembra si possa condividere). 19. Non presumiamo naturalmente di aver fatto con il pre,sente articolo una esauriente trattazione del complesso argomento. Oi lusinghiamo peraltro che il nostro tentativo di sistemazione organica delle questioni pi� importanti che l'attivit� della r.sd. ha sollevato, abbia valso ad illuminare lati del problema finora ~ rimasti in ombra. ARISTIDE SALVATORI ~ AVVOCATO DELLO STATO IL p'l'esente articolo susciter� certamente una profi.cua ed ampia discussione sulle questioni in esso ac,cennate e ()ll,e sono di imp-ortanza notevolissima p�er il lavoro dell'Istituto. A questa discussione si "atiende soprattutto il contributo dei colleghi delle Avvocature distrettuali ~dell'Italia Settentrionale, che hanno nella materia la ; pi� vasta esperienza. ~ ~ NOTE D I DOTTRINA V. OATTANEO : Esperibilit� delle azioni pnssessorie con~ro gli atli della Pubblica Amministrazione. � E di t. Hu.manitas, Roma, 1948 �. E' un libretto verame�nte utile per la imponente quantit� di richiami dottrinali e giurisprudenziali in esso contenuti, pa�rticolarmente nei ca.pitoli l e 2;. Ma. non �s1embra, che tali richiami !forniscano run appoggio dedsivo a1la t'esi del O. (-luesta � cos� letteralmente formulata: � L'azione poss.essoria � esperibile contro la Pubblica Amministrazione quando il fatto della violaz, ione dell'altrui pos.sess.o dipende da, un atto amministrativo affetto da i,n.validit� assoluta o privo di�esecuto�riet� per altre cause�. Limitandoci �per ora aHa prima pa.rte deUa tesi suesposta, non semhra che il concetto di � atto ass,olutamente invalido ll sia, dall'a�utore definito chiaramente come qualche cosa di diverso dall'atto nullo. Ed infatti, mentre sembra, in un 'Primo tempo, che egli tale distinzione intenda fare (pagg. 12-18), afferma successivament.e c-he l'a.tto am,ministr�a�ti! V'o affetto da, invalidit� as�soluta � considerato dal diritto come giuridicamente inesistente e che la sua m~Z.Zit� pu� farsi valere in giudizio, c�n una semplice az,iorne di accertamento. In sostanza quindi pu� affermarsi per l'A. atto amministrativo assolutamente invalido atto amministr~ tivo nullo, anzi atto nullo sic et simpU7iter, p�+ch�, secondo l'A. l'atto amministrativo nullo, non � 'atto amminisrtrativo, � semplicemente 1tto nullo, � atto non dell'organo amministralivo, ma della persona fisica che lo ha compiuto. )ra, se l'atto nullo non � un atto amministrativo, 1on possiede evidentemente le qualit� p1�oprie di :a.le atto: [presunzione eli legittimit� ed ese:�uto �iet�. E poic,h� sono queste due �qualit� che hanno lnora costituito Postacolo all'esperibilit.:'L dell'a: ione possessoria, se esse mancano, l'ostae.)lo spa� �isce e l'azione � esperibile. Questa. tes.i, cos'i esp�osta nella introduzione, � �ip1�esa ed ampliata n.el ierzo capitolo e t]Hl, e!la� ninando l'elenco dei casi di nullit� di atto am ninistrativo, si trova la conferma che l'A., -salvo 111. tentativo innocuo di far rrientrare nel conceto di invalidit� assoluta anche l'inesist.en~.a (pa' ina. 107), considera tale invalidit� assoluta niente i diverso dalla nullit&, secondo il concetto di questa elle s'� venuto afferma.n.do nella dnttrina (v. OooAccr PISANFlLLI: IJAnnullamento degli (ttti. wmministralivi, pagg. 77, Zanobini -Corso, vol. I, Terza Ediz., pagg. 341 e segg.), la quale .l'itienc nullo l'atto che manchi d'uno degli t�lementi essenz. iali (soggetto, volont�, codenuto, forma). Ora, presctndendo dalle dovute riserve sulla esattezza della tesi del O. che, ove fc~se portata alle sue es~reme conseguenze satebbe ir. in~anabile contra�srto con l'a.rt. 4 della legge sul contenzioso amminis,tra.tivo, ci semhl'a che la tesi s:tessa., anohe se fosse accolta non risolvere�l:e il problema e varrebbe solo a, spostacrne ccmple!alllente i termini. Ma ci sembra che tutto rptesLo uon risolva il problema, e va~ga .solo a spostarne completamente i termini. Il problema intatti non � se un atto amnuni� strativo nullo e quind'i n.on riferibite alla, Pt,bblica Ammin.istraz~ione, costituisca ostacolo a.Ue azioni possessorie del privato, bensi se la Pubblica Amministrazione possa assumere essa la figura di legittimata passiva in un'a.zione possessoria e se nei suoi confronti possano emettersi i provvedimenti interdittali previsti dagli art. 1168 e segg. c.c., e 703 e segg, c.p�.c. Ora, ad una soluzione positiva del problema ci sembra che si opponga non la lettera dell'art. 4 sopracitato, ma il principio generale della divisione dei poteri, di cui detto articolo rappresenta una manifesta.zione, e per il qull!le non pu� l'Autorit� giudiziaria ordina.re all'Autorit� Amministrativa di emettere una determinata dichiarazione di volont�, quale sarebbe il provvedimento con cui si dispone la restituzione al privato di una cosa detenuta dalla stessa Pubblica Amministrazione. Questo punto centrale deUa �questione � quasi ignorato daU' A. il quale vi dedica solo poche parole (prug. 127) affermando che l'adempimento in forma specifica imposto all'Amministrazione dal Giudice in materia posses�soria. non implica il compimento di un determ,inato a.tto am,ministrativo�, ma solo l'131dempimento di un obb[igo d.eua Pubblica � Amministra,zione verso il cittadino. -� � E cos� l'A. dimentica che perfino la sentenza emes>sa in giudizio petitorio di ri�vendica che l'iconosca nel privato attore la propriet� della cosa detenuta. ,daLla !PubbliJca Amiiilinistrazione, non pu� contenere l'ordine di riconsegna della cosa -12 stessa e deve essere porta'a ad esecuzione attraverso le forme dell'a;rt. 27, n. 4, T. U. delle Leggi sul Oonsiglio di Stato. (Disposizione questa ohe nel libro non � mai ricordata). Ma v'� un'altra norma, fondame,ntale di cui l'A. non fa parola ed � l'art. 1145 c.c. .Sembra che la pi� corretta eseges.i di questo articolo .sia quella che vi riconosce una estensione della, tutela� posses,soria �a rrupporti che prima. ne erano sforniti, in uno con la ria;fferrtUJ,zione del princ~pio generale sopra cennato della inammissibilit� di questa tutela contro la� Pubblica Amministrazione. N� pu� dirsi che qui la tutela possessoria contro la Pubblica Amministrazione � esclusa perch� essa, � la pro-prietaria delle cose demaniali contemplate nel predetto ad. 1145, perch�� come � noto, nei rapporti con i privati la tutela possessoria � sempre accordata anche contro il propcrictario. Ora, poich� non [>U� discutersi che a.nche la turbativa �e lo :spoglio del possesso di cose demaniali potrebbero derivare da atti amministrativi affetti da quella invaUdit� assoluta di cui pa�rla il Cattaneo, non �Si vede come, di fronte aUa pr�ecisa dizione dell'art. 1145, �sal'iebbe possibile comunque estendere la tutela possessoria contro la, PubbUca AmminLstrazione, anche quando la turbativa derivi da detti atti nulli. �Quanto si � gi� esposto in ordine alla prima parte della tesi del Cattaneo fa. chiaramente comprendere l'assoluta infondater.z;a delLa 'seconda parte della tesi stessa. L�a spiegazione che di tale �Seconda patrte d� l'A. (pagg.. 123 e segg.) mostra. come egli consideri alla stregua degli atti nulli, agli effetti della esperibilit� dell'azione possessoria, gli atti anche solo annullabili, o addirittura legittimi, dei quali sia stata provvisoriamente sospesa l'esecuzione. In tal modo, l'A. non .si rende conto che sono le sue stesse argomentazioni a dargli torto, 1n quanto � chiaro che il provvedimento con il qua�le si dis:ponga. l'es�ecuz;io'!1e di un atto precedente, gi� sosp�eso, noin � altro cb.e un nuovo atto amministra. tivo, fornito anche ess10 degli e�stremi della p�resunzione di legittimit� e della esecutoriet� che proprio ['A. considera, come s'� 'visto, ostacoli insuperabili aJla �e�speribilit� delle .az,ioni po.ssessorie. E' apiP�ena il caso di dire che la tesi dell'A. non. solo non trova appoggio in nessuna pronuncia giurisprudenziale, m,a, � espressamente contrastataj sia dalla giurisprudenza, (da lui s�tesso citata)~ sia dalla migliore dottrina. Per questa vo,gliamo soltanto ricordare il Rocco (nel suo Studio Brulla sos�pensione degli atti am ministrativi, in �.Scritti in onore di ,santi Romano �, vol. II, pagg. 564) il quale chiarament~ riconosce che unica sanz.ione per la esecuzione da paJ'te dell'Amministrazlione di atti amminis,tra tivi, sospesi dal Oon,siglio di 1Stato, � il risarcimento �dei danni, la cui azione naturalmente potrebbe fondarsi �solo sulla pronuncia definitiva di illegittimit� dell'atto sospeso (A. S.). F. P. GABRIELI: Responsabilit� dello Stato per atti illeciti di polizia. �Riv. Dir. Pubbl. �, 1944-46, I, 104. Richiamati i principi relativi ailla responsabilit� della Pubblica Amministrazione, fondata su ragioni giuridiche (principio della imtmeldesimazione organioa) ed etico-sociaJe (la Pubblica amministrazione deve adeguare la sua. condotta alla osserv �anza degli indici di comune prudenza nella tutela dell'altrui sfera giuridica), il G. tratta della responsabilit� della Pubblica Amminis.trazione nell'ambito dell'esercizio dell'attiiVit� di polizia di sicurezza. Riconosce il G. che questa attivit�, ha carattere schiettamente pubblicistico, ma nega che. da ci� possa, deri�va1�e -in ogni caso --il sacrificio per il privato che subisca lesione della p'l'opria sfera giuridica. Viene perci� criticato l'attuale indirizzo giur: sprud.enziale, orientato verso la tesi della, irresponsabilit� e viene disconosciuto qua.ls�ia.si valore, a questi effetti, all'art. 7 del T. U. delle ~eggi sulla, P. tS., me'ntr:e ,si sos.tiene che le responsabilit� de�la Pubblica Ammini:s,t�razione, e quindi la risarcibilit� del danno inferto ai terz�i nello eserciz.io dell'aHivit� di polizLia attiene, non gi� al momento formativo dell'atto di imperio della Pubblica !Ammini.straz.ione (nel quale. momento la di�screzionalit� della Pubblica Amministrazione si manifes.ta in pieno), sibbene alla. esecuzione dell'atto per effetto di un colpevole comportamento dell'agente. In questo eccesso od abuso dell'agente si manifesta. la illiceit�., �riferibile alle Pubbliche Amministrazioni per quel principio di immedesimazione organica. gi� richiamato. Il G. poi adduce a sostegno della p'l'opria� tesi altre ragioni : a) la es1istenza dei diritti a.ssoluti ,....,�person&li o patrimoniali -che� a nessuno, ne�ppure allo Stato, !PU� esser lecito violare impunemente; b) il principio della responsabilit� per atti legittimi che postula, a fortiori, quella per responsabilit� per atti illeciti; c) l'estensione della responsabilit� della Pubblica Amministrazione p�er gli atti comn~uti da militari, in quanto non sarebbe logico fare distinzione ftra l'attivit� militare e quella di polizia; d) la necessit�, infine, di impedire che in taluni campi la sovranit� della Pubblica Amministrazione degeneri in arbitrio sotto il manto della discrezionalit�. La, tesi del G-. non pare possa ooser cowdit!J"isa. Essa si app�oggia piuttosto w, mgioni di equit� che n1on su saliti princv:pi !f;iwidici; e Zo stesso G. se me � reso C'OI/'!tto, tarn.to ohe pi� volte invooa a sostegno della tesi la differenza fna rtfordinamento di urno Stato to'ba!Titario e quello di u.no Stato democratico. Se1mbra poi veramen1te stranz.o voler rid1trre la. lata portata de;lla norma dell'art. 7 del T. U. delle leggi rli P. S. arl tma semJ!lice relazione con il precede,n,tc art. 6: si ch� ~'irtJ.dennizzo s�arebbe -13 e8clnso soltanto �in pre81'1nza di un atto illogittimo che poi fosse anmbl[ato, lmddov�e nell'art. 7 ci tato non v'� alcun elem,ento che pos,sa far pP.n sare a s�ifjatta limita.zione. La t:rerit� � che l'a'tivit� di po~izia di sicurezza. deve considerarsi come una tvpica attivit� di Govern~ o per i fiini particola-ri cui essa .� rvvolta,. E pertan'o non solo neUa emanaz-ion,e dell}atto deve rinvenirsi la discrezionalit� della Pttbblica Amministrazione, ma anch,e neVla esecuzione di esso, nel e,orso del qua,le ppssono presentarsi situaz"ion,i ed ostacoli di natura tale da riohiedere la pi� ampia latitudine di apprezzamern,to, s� da rietntrare nell}a.mbito della discrezionalit� in modo che U concreto oom,portari/U!'nlo deWagente debba essere sottratto ad ogni si,ndaoato giurisdizionale. Al rigua!J1do si veda in se'1'1!8o contra-rio alla, tesi del G., Ale.s,si (La responsabilit� della P. A., vol. II, pag. 117 e segg.), non.oro� ~a Relazione dell'AV'1J'. Gen. dello Stato 1930-41, vol. I, pag. 435 e segg, (N. G.). U. MILONE: In tema di azione di responsabilit� contra le Ferrovie per i sinistri ai viaggiatori. �Foro It. >>, 1948, I, 181 >>. Oon ,sentenZtc"L 2 gennaio 1947 (la cui mass,ima � riportata in Riv. e loco citata) il Tribunale di Roma ha dichiarato applicabile all'azione �i chi subisce danno nel corso di un trasporto ferroviario la p1'escrizione ann:nale di cui all'art. 2951 c.c. Il M. annota favoi'evolmente tale sentenza osservarn. do che l'art. 2'9'51 c.c. ha sostituito ver questa parte l'art. 248, cpv delle disposizioni di attuazione dre.l codiBe dvile, in quanto l'art. 16, paragr. 1 C.T., rSi riferiJVa non gi� ad un termine di prescrizione diverso da quello ordinario, mtt proprio ad un te,rmine ordinario di prescrizione, quello commereiale. H M. e1Sr3Jminiti poi iJ fonda�mento della rerSIP'OnsabiJlit� d'el vettore fe~rroviau'io in materia; di traspolrto dd pe:rsone. In quers'tO campo, ,iJn:vletC'e, \�l r1mrus,to prienalm!ente in vig;ffe Ja legge spooiale fer1�oviaria, in base 1al preciso disposto d~ell'3!rt. 1680 c.c. ; e qutndi la l'eSipons,abilrit� deJ V'ettorve so11ge sotltarnto, quando: ra) il danno alle persone S� 'Verifichi durante Il trasporto'; b) il danno stesso sia in relaz,ionne di cauga, ad effetto con una a,normarlit� dell'eserci~io ferroviario, per eser:cizio ferroviario intendendosi queJ complesso di mez,zi d'opera (impianti fissi, materiale nwbile, ecc.) o di attivit� del perrsronale, dei quali l'Amministraz,ione si serve per l'espletamento del serviz;io. Ne consegue che il danneggialo non deve limi� tars,i a da:re la prova del danno subito, ma deLla dipendenza di questo da, una anormalit� di e,serc. izio; prova ~ch'e' pru� esse:�e e:slclUIS'll! SO[ 'qW!rlldO si sia� in i[)l'eslenw di taluni fiaHi de1te1rminati nei quali la anO!I'maUtft, SI�, rinviene h1 re ipsa (scontri, deragliamenti, e s1imlili). Si cont-ien p�ienarnente. S�ul primo pnnto si richiama la consnUJrzione citata nrcl n. 1-21 della p�rcsr;nte Rassegna (indice delle consulta:<~ioni, lJoce � Trasporto �, n. 2). Il 8econdo punto -che trova am,uhe uUeriore conforto in talune disposizioni del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1948, ed in pa,rticolare in quella deMYmrticolo 2 -costit�tti81ce ormai jus receptum (cfr. �Oa,ss. 4 agosto 1941, Sferlazza e FF'. S S. in � Ferr. It. �, 1941, II, 187). G. AVEZZA: Sulla. ta.ssabilit� degli enti pubblici per occupazione di suolo pubblico. cc Foro Padano � , 1948, I, 297. Il Tribunale di Vercelli, con �sentenza 7 agosto 1947 (Riv. e loco cit.), aveva deciso che, non essendo la tassa per occu,pazione del suolo pubblico riscuotibile per ruoli, ma secondo le norme del T. U .. 14 aprile 1910, n. 639, la opposizione contro la ingiunzione non dovesse essere preceduta n� daJ reclamo in via ammini,st~rativa n� dal pagamento della tassa stessa. Nel merito poi aveva dichiarato dovuta la tassa di cui si tratta dall'Ente della zootecnica, che i raduni del bes~tiame organizzava per conto dello !Stato. L'lA. mentre approva la 1sentenza per la pa'l'te relativa al merito, sotto il profilo che i Oomnni hanno una propria autonomia. amministrativa, e tributaria, e che non v'� alcuna disposizione che esoneri gli enti pubblici ~ quaJe che sia l'attivit� da questi svolta-dal pagamento dei tributi Ioca.Ii, critica la prima parte della sentenza. Osserva in proposito che, a~vendo esattamente il Tribuna,le riconosciuto �he la entrata relativa alla occupazione del suolo � una ta�ssa vera e prorpria, ne doveva derivare, di logica conseguenza l'applicazione del principio del 8olve et TeJ,pete, che si riferisce a tutti i tributi, in:dipendentemente dal modo di riscossione ('ruoli o ingiunz, ione), che rco,stituis.ce un fatto puramente estrinseco. Del pari, continua l'A., deve ritenersi obbligatorio il preventivo esperimento del ricorso in via amminishativa, perch� esso � chia~ramente impos. to dall'art. 2185 llel decreto legge 14 settembre 1931, n. 1175, che si riferisce anohe esso a tutti i tributi keali. La q�uestione, per la q�uate sono in oorso numerosiss~ me catf-sc per u.n t"!(J,lore assai rilev'all'l!te, � stata, portata all'esamr;t deUa CO'rte Suprema, ohe, a.on s�en.te11$(1. 18 m)a.r~o 1948 a Sezioni Utn:ite) in caus,a Ente della Zootecn'ica contro Comune d'i Castelmassa ha esam.inato le questioni p1regiudiziali rclatilve alZa, propanibi1Ut� della oppro,siz,ione spiegata dall'Ente oontro l'ingiunzione di pa,gamento. Si � .soste'I'I!Uto infatti inappUca�bile nellu �spetCie il solve et re[)ete, in quan-to, pur essendo l?Erntedella Zootecnica istitttzionalmente un orgarrt'O ausiliario dello Stato, provvisto di propria pe'rSonalit� giu.ridica,, nelforganizzarc i raduni del bestiame esso agiva invece quale orf}ano proprio e -14 s~tbordinato de<llo Sta'o, s� che in sostanza con tro di questo sarebbe� stato diretto il precetto del solve et repeJe, il che �, per pacifica giurispru denza, da escludere (v. Relazione dell'Avv. Gen., 19>30-41, vol. II, n. 489. Oass. Sezioni Unite 9 giugno 1941, in � Mass. Foro It. �, 1941 . 422, numero 1698). I n contra.~to con la 'e.�i dell' A�Pezza si � poi sostenuto, che il preventivo ricorso ammi-n�?trativo di cui parla l'art. 285 del T. U. s-ulla finanza lcoale si riferisce s01Uanto alle imposte che si �ri� 8cuotono mediante ruoli; in ragione dell.a posizione dd.Za rtorma e delln specifico richiamo ch(J in esso si fa alle procedurre dei ricorsi diretti contro i ruoli. La S. O. ha aderi'o a q11este tesi, dichiarand'l_. quindi, senz'altro infnndate le eccezioni basate sulla pretesa violazionq ,zel precetto del solve et repete e s-ulla necessi � del preventivo ricorso ammin- lstrativo. F!.ulla questione di �merito, poi) che in1 d'efini� tiv�a. consi8te nella 80ftorJOsizi�me di u�n organo dello Stato al pagamento di un tributo locale, vedi in questa Rassegna) jasc, 1-2, pag. 8 (N. G.). L. PALMIERI : Sulla confisca di automezzi appartenenti a terzi estranei al reato, in materia annonaria. �Foro Pen.�, 1948, 72. Il P.� criticando una sentenza. del Tribunale di Pistoia' (riv. loco cit.), sostiene che a sensi dell'art. l dec�reto legislativo Oapo provvisorio dello Stato 6 ottobre 1946,. n. 193, debba essere sempre ordinata in materia di reati annonari la confisca degli automezzi che furono utilizzati per commettere il reato, anche se di propriet� di terzi estranei. L'A. argomenta s:ia. dal fatto che. la confisca non � una pena, ma una sanz.ione amministrativa (dal che deduce non possa pa-rlar-si nel caso del princi[Jio strettamente personale della pena), sia dal fatto che l'orientamento della nostra legislazione penale finanziaria, in genere -e quella doganale in specie -.� volta ad ordinare la confisca delle cose dei terzi quando siano oggetto del reato, o siano servite a commetterlo o oo agevolarlo. Infine il P. trova altro argomento in favore del la propria tesi nel fatto che il citato decreto le gislativo del Oapo provvisorio dello Stato �5 ot tobre 1946, n. 193 � una. norma speciale, onde � inutile e fuori luogo il richiamo dell'art. 240 c.p. Non pare si pos8a seguire la tesi del P. In.tantoJ per cominciare dall'ultima argomen tazione) pu� osservat�si che il P. si lirruita ad enwn ciar'e in maniera apodittica quello appunto che doveva e-sser �dimostrato: ohe la legge speciale con- tiene una deroga palese (zlla norma dell)a-rt. 240 c.p.j che int�eceJ in manca,nza di tale deroga, dooe trova-re �puntuale applicarzione. Quan�o �llle altre te~:~i d(:l P., si ossert.'a: a) che il principio della responsabilit� obiettiva � ripudiato, non soltantti nel campo penale, ma da tutto il n.ostro ordinamento giu.ridico j b) chP la legye d ga.nrtlP vigente 'ha bensi posto il principio della confisca obbligatoria anche se le cose appar engan0 a. terz�i (ar1� 116, prima parte), ma ha e8pre.�samente escluso la confisca dei mezzi di tmsporto di propr!et� di .to/.2'i. (a;� ticolo 116, cpv), derogando cos~ al pnrun,pw m precedenza fis8ato w�n la legge 29� nov�embre 1928, n. 2676, che aveva chiarita la norma delllart. 108 della v�r.cC!hia legge doganale (r sui motivi di ordine gen-erale che hnnno indotto il legislatore a questo oambiamwnto -e ohe va,lgon>o anche per l'interpretazione della legge' in esame -v. MoNTINI: -La legge doganale commenta.ta�, pag. 161). Ri pu� �infine, 088erva.rr: che il decreto legislativn del Capo prom;isorio de,Uo Stato, 30 maggio 1947, n. 439, all'art. 21 cpv, occupandosi di confisca in ma.teria di reati annonari si tiene sul~a linea gen,eraZe della norma portMa d'all'articolo 240 c. p. In senso sostanzia.lmente conforme al P. ARDIZ� ZONEJ, in � Giur. Pen�. �, 1948, II, 71, e Tribunale di Modena 17 marzo 1947 (in � Riv. Pen. �, 1947, 848). In. sen.so contrario OHIAROTTI, in. � F!.cuola Positiva�, 1947, faB"o. 3-4. MACCARIO, in � Rivista Pen. �, 1947, 849; Oas�s�. 19 settembre 1947 e Appello Bologna 9 giugno �1947, ivi 1947, 814 e 848. (N. G.). E. Gurcor.ARDI : In tema di dimissioni di ufficio. � Giur. It. � 1948, III, 33. Con decisione 18 dieembre 1946, n. 355, la IV Sezione del Consiglio eli Stato ha affermato che le dimissioni di ufficio si fondano su la presunzione di una risoluzione del rapporto d'impiego pe1" fatto volontario ~d unilat�e!I'ale dell'impiegato, e devono perci� essere sempre precedute da una intimazione a riprendere servizio enlro un certo termine, con la diffida di dichiarare le dimissioni di ufficio in caso di inosservanza, salvo che -concorrano elementi obiettivi tali da avvalorare la presunzione di volontario abbandoiib definitivo del servizio da parte dell'impiegato. Il G. critica la decisi1one soprattutto rper la sua illljpostazione; non si pu� prendere infatti come presupposto delle dimissioni di ufficio la presun. i.J zione che l'impiegato voglia risolvere il rapporto di impie.go. Ohi ha questa intenzione da le dimis sioni. In genere, invece, l'impiegai.o che agisce in mo do da incorrere nelle dimissioni di ufficio n�!ll ha nessuna intenzione di risolvere il rapporto di im piego (ma quella, al contrario, di mantenerlo in. vita sfruttando una particolare situazione), ma ha soltanto la volont� di sottrarsi ,a,gli obblighi che dal Tapporto di impiego derivano. Da ci� na�sce, secondo il G., la necessit� della previa intimazione e �diffida non in tutti i casi, ma soltanto in quelli (che l[lOi sono moltissimi) in cui la situazione si presenti, in concreto, equivoca, -15 per il comportamento dell'Amministrazione o dell'impiegalo onde si appalesa la, necessit� di accertai- e in modo specifico la volont� dell'impiegato. La tesi del Guiccia;rdi, pur essendo meno recisa di quella del Oonsigbio di Stato, non � ugualmente accettabUe per qu.amtto il comportamento spe's�so assai in<Certo, anche per un ecaesso di tolleramza.� da par'e della Pnbblica Amministra.zione possa giustifica;re tal�uni attegg,iarn.enti giurisprtulenziali. In effetti, sem ..bra dover ritenersi che l'istituto delle dtmissioni d4 uffiaio h,.a, il suo fondarmento in un{It s'tuazione di fatto puramente obiettiva: la manca.ta tMSttn,~ione o rins.Qunzione del .sen:1zio da parte dell'impiegato. Vindngine suUa volont� di cost1vi � del ttt'h est1�anea alla ratio della d�iposizione, cke � stata dettata a salvaguardia della Am,ministrazione e nell'intere8Se del ser'll"izio, rnentr(! non, v'� alcuna dispo:,'izione che imponga, in via gen,era.Ze o quando ricorrano circostanze particolari, di procedere alla int imazinne ed alla d�iffid'a, la quale cosa, fra t'aUro, pu� portare, ed in effetti porta, a con�seguen.'~ e pratiche di ntotet,ole gra'll"it�.. Si che sembra si po.<~8a concludere che l' Amministrazione ha, il diritto �di procedere alle dimissioni di ufficio di un impieg(J;lo 1'/AOn ap:p�ena si verifichi la condizione obiettiva che legittima il provvedimento, salva, se mai, la, possibilit� di ri1�e( lere vl provvedimentoJ qualora l'interessato dimostri di essere incors(, nella man1canza che al provvedimento stes8o ha dato origine, per fatto alla Soua voltont� non rifer~bile. (N. G.). ... G. AzzARITI: La nuova Costituzione e le leggi anteriori. � Foro Ital. �, 1948, IV, 81. L'A. rinviene nell'insieme deUe norme contenute �nella carta costituzionaJe di,spo.sizioni di iVario genere, talune di cara.ttere pi� squisitamente giuridico, altre con cont,enuto piuttosto etico-politico. Queste ultime si limitano a traccial'e un programma di politica legi,slativa, ma le leggi che fos,sero in futuro emanate i'n difformit� di una ~siffatta linea programmatica non potrebbero �esser con~siderate. incostituzionali se non nei ca:si limite di un netto contrasto, trule da annulla,re addirittura la norma programmatica costituzionale, rendendone impossibile la futura attuazione. Queste nortme non inoidono menomament,e sulle leggi preesi~stenti, pe,r il loro carattere di non giuridicit�. Le norme giuridiche a loro volta si dividono in due gruppi. Ve ne ~sono talune complete in ogni loro parte, che contengono un precetto che trova immediata e diretta attuazione. ; altre, invece, pur con il loro contenuto giuridico han bisogno di e,ssere completate ed integrate da norme giuridiehP- che, sulla base appunto della norma costituzionale, dovranno essere emana.te dal legislatore: queste S'on norme di applicazione diretta -perch� quando la norma integrativa sia stata emanata, sar� pur sempre� la. norma costituzionale ad essere applicata -ma non immediata. Entrambe que.ste categorie di no~:m_e impediscono la emanazione <'Li quaisiasi nuova legge che con e'sse fosse discordante, ma le prime modificano o abrogano le leggi preesi-stenti; le seconde non toccano Ja efficacia delle leggi anteriori, fino a quando non d:ivenga.no, integrate c.he siano, applicabili. Quando �poi, la norma sia d,i applicazione immediata o non � questione, secondo l'A., da esamina. re caso per caso. In IVia di e'semplificazione, secondo l'A., � per lo meno dubbio l'applicazione immediata dell'articolo 13, 2<' comma., in relazione a1l.e norme s.ul confino di polizia; dell'art. 13, 3� comma, in relazione alla, durata del fe!�"mo, che :secondo le leggi preesistenti pu� esser protratto per sette giorni; dell'art. 103, 3� comma; degli articoli 29, 30, 31, 33 e 34; e tl'art. 77 non pu� che riguardare la legislazione futura. Di applicazione immediata sono invece gli articoli 17 e 27, nella parte relativa alla abolizione della pena di morte. Particola.re esame vien poi rivolto aJl'a�rt. 113, che pu� dar luogo a molte e complesse controversie, tenuto conto delle innumerevoli. disposizioni che escludono o limitano i ricorsi giurisdizionali contro gli aHi ~ considecl'ati in senso lat o -della P. lA. L'A, ri~solve, per�, il problema piuttosto sotto nn profilo pratico: poirh�, egli dice, numerose sono le di,sposizioni in contra,sto con l'art. 113, questo troverebbe assai d,ifficilment,e !llp:plicazione, se si doves�se, attendere la modifica delle singole leggi; bi,sognerebbe a questo scopo fare una rr nica legge di carattere gen�emle, che ritsulterebl:�'e un doppione, anche neLla formulaz.ione, dell'art. 113; ed allora tanto iVaJe cons-iderare questo di applicazione immediata. Che �, com',� facile ved,ere, un modo piuttosto ambiguo di risolvere un complesso problema giuridi�co.. &d ogni modo, aggiunge l'A., l'art. 113 pu� rigua,rdare soltanto gli atti della P. A. compiuti dopo iJ 1� gennaio 1948, a men'O che, per quelli compiuti prima, la Cb.stituzione sia entrata in vigore prima della scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza fi,ss:ati, se~condo i p~rincipi generali, per il ricorso ai competenti organi ~giurisd,izionali. St~ll;a mate,ria oo8tituZ!ionale vedi in que-sto fascicolo le sentenze della s. a. riportate a pag. 19 e 20, ed i richiami. Pi� spe.aifioamente si vedano poi: App'. Mila'IW 27-1-1948 (�Foro Pad. �, 1948, IV, 33, oon not,a. fooorevole del Battaglini) sul pnnto de�lla non immediata applioabilit� degli articoli 25 e 102, 2� comma; Oass. Sez. Un. Pen. 10-4-1948, Spairani ed altri (� Riv. Pen, "i>, '19M~, 507, n. 267, I) 81tlla appli!aabilit� immediata detl--l'art. 103 1tltimo com,ma; e Consiglio Stato, V Sezione, 26 maggio 1948, n. 303 (� Fotro /t. �, 1948, III, 113) sulla applicazione immediata. dell'articolo 113). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA APPALTO-Inadempimento � Mancata assegnazione di materie prime da parte del COGEFAG-Respon� sabilit� dell'amministrazione committente. Collegio Arbitrale -Decisione interlocutoria 1� agosto 1947, Societ� Industria Chimica Saronio contro Ministero Difesa-Esercito). l. Un'amministrazione dello Stato quale parte contraente in un appalto !risponde �per la mancata assegmazione di materie prime che abbia impedito l'esecu~ione de� contratto stesso, non costituendo tale mancata. assegnazione. da parte degli organi preposti alla. disciplina della distribuzione c del consumo di dette materie, fatto del terzo, ad essa contraente non imput�ahile. 2. Il potere: del :OOGEF'AG diretto a disciplinare la distribu~ione deHe� m,a.terie prime non � discrez,ionale ma condiz.iona.to a contratti stipulati da altri organi della. Amministraz.ione dello Stato, per l'esecuzione dei quali sia necessaria l'assegna~ione deHe mater'ie prime in questione. La� specie di fatto risulta chiara dalle massi�me � sopra riportate: l'AIIrvm.inistrazione militare stipula nn contratto d'appalto per la eo8truzione di determinati impia'11iti ). si determina) nella. esec~ tzione dii tali contratti, 1tn ritard-o dornto a mancata as8cgnrzziontl di materie rprime da pa.rte del OOGEF' AGJ. l)appnltatMe chiede all,(j, A.mministrazione contraen,te il risarcimento dei danni deri'�'an.tigli dal ritardo j il Collegio arbitrale ha deciso per la re!?I!J'on.sabilit� delfA1J'I,ministrazione contraente. Pr6'm.essa la legittimit� in rito derlla suirvdioata dtlcisione. a;sendo csduso dalla gi'Uirispruden,~a de~la Corte Suprema che nel vigore de�lT/attuale c.p.c.) gli arbitri possano emettere lodi i:nlterloontori o oomnrt~que pa1"Z'iali (v. da ~~ltimo sen.te~ n. 575-48, De F'erra1ri contro .Soo. J.mm. Marrem.onta, na) �Ci sem�bra che le due massime sopra trascritte rivelino una pericolosa conf-usione di concetti gvuridici. I n sostanza la decisione arbitrale) palf'ten,do dw~l) esatto pre8'1Pppo8to che l'attivit� di un; organ0 dello Stato deve oon.<:~iderars�i come direttamente riferibile allo Stato mede.sri;m.o nella stva unit�) ne deduce la erTata conseg�nenza che l'vmpegno contrattttale ag8unto da nn taf,e organo) obbliga anche tutti gli .altri organi 8tatwli a conformare e 8Ubordinare la loro aUivit� all'impegno medesimo. La conif~bfi(J;.<:ione di una tale argomen.tazione si pvu� trov�wre n&~lila 86<ntenza della Corte Suprema di Cassazione) Se~. la, n. 1127-47 (in questw Rassegna) �n. 1-2�, p�ag. 9) nella (]1lale si afferma che � se la peTso�n.alit� dello Stato � unica) tttttavia) pe.r il rag�giwng�im�ento dei Yuoi fini molteplic:�i) il sistema delle1 nostre leggi rioonosce a ciasouno dei Dicaster'i e delle Amministrazioni autonome dello Stato una propria individualit� gi-uridica.) Qio�) nella sf_era delle s�ue attribttzioni) la oavpacit� di wrnministl!"are) di contrattare, di oom,p�iere in genevre .atti o negozi g'iuridici (oa�pfwit� giuridica) e) .qn~di) anche la ,oapac.it� di esser parte nei ginrlizi re1l'ativi >>. Que1sta tesi) nat�ura�lmente) non � nuov�a e Z)evoluzione .r;iur�isprwlenziale eli essa pu� trovarsi indicata nella � Rela~ione della Avvocatura delln Stato >> p61� gli ann i 1930-41, l'ol. I, png. 164 e seg'lt�enti. Pelf' q-nanto rigttarda la evoluzione dottrinale della tesi medesiuMt., rirrwnrlwrno alla. pnJytvnle monografia del Crisafulli (Alcune considerazi0ni sulla teoria degli organi dello Stato, in �Archivio giuridioo ))' vol. OXX, pag. 7�9 e segg.), il quale) pur no"l'li accedendo. alla tesi estrema di alcuni scrittori che riconoscono ai singoli organi personalit� giturridioo) dimo.stl!"a�) oon l'appoggio dell�a 1nassima parte della dottr1m1a) co�me .debba) peraltro, a tali organi attribuirsi �una distinta indiv�idualit�) ta.l,e da gittstificare la gittri!d'icit� dei rapporti trn di essi) gin�r<idicit� che) senza una tale individualit� d�istinta) 8arebbe del tutto in,comprensibile. Ora) dei risultati di questo travaglio g�ittrisprudenzia1le e dottrinale) la surriferita decisione prescinde com.pletament{j) affermando wn� principio che) ge venisse portato alle e.gtrerne c ~ogiche c:onscguenze) finirebbe per trasformare inter�essi legittimi) e fi.mwnche inter�essi semplici) in veri e pro:pri diritti subiettivi. In forza di qu.el8to prin-oipio) infatti) i privati che hawno contra[tnto con. nna Amministrazione statale) potrebbe�ro pretendtlre non solo che questn Amministrazione si comportasSto in modo da gamntire loro le prestaz�ioni pre1i�iste dal contratto) m(]) avrebbero altrc8� un diritto �subiettivo a che t-utti �[!!li altri o�rga,ni dello Stato) amolw qneUi la cui attivit� � eminentemente discrezionale (arl es.: disoipli!n.a delrecon�omia nazionale particolarnrnente in! tempo di guerra) tv.tela rleWord�ine pubbHoo) ecc.) esplioassero in cun.c�r�eto tale atti -17 vit� in� modo da non t~wbare minimamente l'eoono mia del contratto, con ingiustificab�ile limitazione del potere di valutaztione del pvubblico intere-stSe, di oui solo la legge oostituisce base e� limite. E' poi la� seconda ma.Stdrna che d� la d~mostt�a zio"flJe categorica della inforulatez.za delle tesi 8e guite �dal Oolleg~o. Que.<~ta m(JSsi�ma infatti, tra dotta in tenmin>i di rprindpi gernera.U di diritto mwrrvtn>istrati1i�O, suona oo8� : � il potere di u'f!, or gano amministrativ�o di valntat�e l'�interesse pub bnco, la mwa del quale � attribuita all;a; sua sfera di competenza, � subordinato, nella sua applica .:r.ione, alla compatibilit(� con evenltuali rapporti parrtioola.ri di diritto pfrivato, esi8tl(3nt~ tra lo Sta to ed i te-r'zir ll, Ora, ov~ si rifleifta ohe un @tto amm.inistrativ'O discrezionale il quale sia stato e�manato non� in relxl;.ziorwe alla libera vra.Zutazione dell'in,tere'8se �pubb�lioo, Jartt�a dall'organo che lo e�mette, ma in relazione a '�"i!nrcoli assunti da or gani diversi sarebbe imrpugnab'iJle da coloro che ne v�en.gono danrneggiati per il viztio d.i eaoesso di potere, secovndo la definii<iione scolastica di que sto,-aalla. s�urriferita n'1.48sima 8li trae ~a asJJUrda con8egt.tenza che il vizio di eccesso di potere do m�ebbe esogere add.irittura wn elemento esselnzia.Ze �� di alcurni atti amministmtivi. M a �vi � un altro lato delllL que8tione che il Collegio non� M esarminato,, quello oio<� della va.. lidit� di un contratto che impegni or'igani dello Stato ad esercitare in un determinato modo il loro potere di8cre:sionale : non sembra invero che possa esservi il minimo dubbio Mtlla nruUit� di un contratto di qttesto genere attesa la assoluta indisponi�bilit� dell'oggetto di e�8SO. Il lodo in esame 'l'lton cita alcun precedente giu risprrttdentZiale n� dottrinale a sostegno delle tesi soprariferite, n� infatti prece�denti del genere esi. stono. Deve pertanto ritenersi che le tesi medesime rarppresentino solo una devimziovnJe non derivamte da principi giuridioi ormai consolidati, deviazioni, non infrequenti nei lodi arbitrali .e dovute quasi sempre alla particolare tende1J.za �di qweste giu risdizioni., facile a subordinare il rigore dei '(prin cipi di d'rifritto m Jnalintese considerazio'ni� di equit�. (A. S.). APPALTO -Pubblica Amministrazione-Controversie relative alla revisione dei prezzi -Competenza del Ministro -Natura -Limiti. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 326-48 -Soc. Ansaldo contro Ministero Difesa�Esercito). l. Per effetto del regio decreto-legge 13 g.iu-.1 gno 1940, n. 901, convertito in l~gge 26 ottobre 19�!0, n. 1676, la risoluzione delle controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, anche quando la revisione stessa .non costituisca una .facolt� disc�rezionale dell'Amministrazione, ma sia concordata e regolata nel contratto, sia esso anteriore o posteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto, � di assoluta ed esclusiva competenza del Ministro, salvo che nel contratto stesso non sia JPrevisto un diverso procedimento per defirnire proprio le dette con traversie. 2. La competenz,a del Ministro per decide~e sulle controversie relative alla. revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture � �di natura giurisdizionale. l) Sul prvmo pwn�to la gittrisprude;n~a � costante (v. 8ez. Unite senrtenza 345, 19<!5 in � Foro it. ll I, 114). La clattsola arbitrale, oowtenuta sia nel contratto rhe in. capitoLato e cl~.<e si riferi8ca gener�Jam. ente a tu.tte le controversie relatwe al rappor'to di appalto, non compre;n�de la materia delle revisioni dei prezzi, per la quale � richiesta una espressa specifica conven~�ione. E' di rilievo inol!re l'affermazione 8econdo cui anche per i contratti ,prece,denti al~'entrata '�!n vigore del decreto 901 la rev�isione, se prevista nella convenzione, cont'�!n�ua adr essere disciplinata da questa, e costituisce in conseguenza wnl diritto :sog,qetlivo del fornitore, non affievolito dall'articolo l �del decreto in esame. 2) La .<;entenza annrotata ribadisce q11indi il princ~ in, gi� affermato neVla decisione �n. 345, del 1945, secondo oui la procedura previ8ta nell'articolo 2 per la� risolwzione delle controversie relative alla revisione dei prezzi f! l(tpplicabile non l:iolo quando il fornitore abbia un. interesse legittvmo alla revisione, ma anone quan1do si abbia 'lln diritto sogg,ettit'O, ed afferma inoUt�e, non una ;na.ssima nttto~u, che ta. legge attrib1li8ce ne.ZZa :specie al JJfinistro una funzione -giurisdizionale. Tale natura �ell'atti1Jit� ministeriale v�iene ricava �ta dalla finalit� di co<S.'Ia, che � quella di �de� fin.ire con.trov�ersie ll e dalla sussisten~a in tesd deqli elementi co8titutit�i della funzione giu.risdi� zion.ale, 11aprpresent.ati da una oo'lfl;troversia rper il ricono8cimento di un diritto o di un interesse, ottenuto .a.ttraver8o l{applicazione al cas'O concreto ,dfi una n�wma giuridica e con una decisione irre� trattabile. f;.i riscontrano in tale attivit� anche le altre oaratteristiche della funz�ione giurisdizionale, quali l'indipevndenza del giudice ed il contmrlittorio, mentre non � di ostacolo ~a circostanza che il Ministro sia giudice a)f}). �wn, tem'(po sia d.i diritti soggettivi che di i~nteressi legittimi. La se'!/'l;tevnrR:a ha pre~o in esame i contratti di fornitura, ma natwrralmente, d,a.ta la identit� di ]Jrincipi ed il parallel�;rno di ordinarnenti ohe regolwn. o lm revisione dei pre'Zz:i_. nei pubblici app�alti, fin dalla legge del 1938, n�. 1296, la massima sopra ,stabilita vale .a,.n(Yhe pevr que�sti tttltimi. (S.V.), ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA -Occupazione temporanea -Mancanza di legge speciale che regoli la occupazione pr�ventiva. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 424-48 -Siracusa contro Ente Mostra Triennale). In mancanza di un'apposita legge speciale che regoli la occupazione preventiva del terreno da espropria:r:e, la occu'P'azione. stes.sa. va� considerata collJ,e temporanea a.i fini e con ,gli effetti dell'artieolo 72 della legge generale 1865. E pertanto, l'in� dennit� espropriativa va riferita alla data del decreto di e~propriazione. -18 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Indennit� -Liquidazione -Riferimento alla data del decreto -Preced~nte occupazione provvisoria. (Corte di Cassaz., Sez. Urute, Sent. n. 594-48-Banca Comm. ital. contro Mostra Oltremare). La liquidazione dell'indennit� di espropriazione deve essere sempre riferita alla data del decreto di espropriazione, anohe se tale decreto � stato preceduto daLl'occupazione, prrovvJsoria in seguito alla dichiarazione dell'urgenza e dell'indifferibilit� delle opere. Giurisprrud'enza costante (v. sent. n. 3~93, 19~, 33:51, 1936, ecc.). Circa la misura della indennit� rper l'occupazione tem,pora;nea,, essa �, vn relrozione a,d alc1Me es,propriazioni (ferro'Giarie, dipe11denti da ter1�emoti e in genetre per t-utte quelle relative ad opere puMZiohe� dichiwrate �urgenti e indifferibili, cfr. a. Oass., sent. n. 35, 1946) sta,biUta oon rife'rimento a.gli i!nteressi legtali sulla indewmit� di espropriazione, interessi che si corrispondono fim, dal giorno della oocwpa,zione del fo'rbdo. Sull'argomento v. Cantgno: L'esprorpriazione perr p. ~~.,III ediz. p. 271 e segg. GIUDIZIO CIVILE E PENALE-Eft�cacia del giudicato penale -Art. 28 C.P.P. -Fatti materiali -Diversa v�lutazione in sede civile. (Corte di Cassaz., Sent. 9 marzo 1948, n. 364 -Valli contro Pirolini). L'a,ccertamento dei fatti materiali che, se�condo l'art. 28 c.p.p., vincola il Giudice civile o amministrativo con la for7.-.'t della cosa giudicata, non imiPedisce di rivalutarli liberamente agli effetti diversi della responsabilit� penale. Anche neU'a,rt. 28 (come negli .art. 25 e 27 c.p.p.) trova applicazione il principio della unit� della funz�ione ,qiu1�Sdizionale, in q�uanto l' accertamento dei fatti materiali co1npiu.to nel gi11tdizio pentale fa stato per tutti ooloro ohe da quei fatti pretendevano deri'Gare wnJ d'itritto. I fatti materia~i 1 di 'OOi .si tratta sono quelli che oostituis,oono il oontenu,to dell'im:puta:zirme penale. Se il Giudice civile od amministratiro non pu� ritenere sus8istenti fatti dichiarati insu.ssistenti da,Z Giudice penale, o viceversa, � 1Jer� sempre libero di rivalutarli ai fini civili_. (J)rrtministrativi o disciplinari. Si consulti in proposito Oas8. Oiv. 2!3; gen,naio 1939, in� Giur. Pen. �, 1939, IV., 298; id. irZ. 27 luglio 19,38 in ibid 19B9, TV_, 291: La Corte Suprema afferm� in questa sen,ten~a che n,el caso di assoltwione dell'�n:putazione di falsa. testimonianza tli un testimonio e.'?ou.sso in una causa civile. il G-i�urlice P'Rnale � sol�o vincolnto sul pt~nto d�lla non fa~sit� deW testimonio, ma � libero di V'alutare tutte le prove, anche 8e qtwlle vennero prese in esame dal Giudiee penale a.i fini della decisione del> qiwdizio di falsa te8timornia,nza. Altra ipotesi potrebbe essere la segu.ente : U Giudice penale potrebbe irroga.re per il reato di concubinato ilnW'8� simo della. pe{fl,a, valutando (art. 133 c.p'.) il fatto nome qravissitrno, ci� nonostante il Giudice civile, � ohe non rwtrebbe e8'fJbudere, per il oit. ar't. 28 c.p.p., tratta11Si di adulterio del marito, nel valutare liberamente il fatto, potrebbe anche ritenere che questo non� costit�uisca quell'ingiu.ria grave aUa moglie che, ai sen-si rle~l'art. 151, 21' comma, c.c., � causa di sepr.wa1:ion~e pertrona,le. IMPIEGO PUBBLICO -Competenza -Jtrt. 429 n. 3 C. P. C.-Soppressione delle organizzazione sindacali -Interessi legittimi -Revoca dell'atto. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 388-48 -Banca Nazionale del Lavoro contro Zecchinato). Allo stato della vigente legislazione, non lV'� abrogazione espressa della norma dell'art. 4j29, u. 3, c.p.c. che attribui,sc'e al Giudice ordinario la �ompetenza a, conoscere delle controversie sui r31pporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti deglli Enti rpubblici i�nquadrati nelle as:sociazion i sindacali, n� vi � abrogazione tacita che de-rivi dalla sop\Pressione ~delle associazioni sindacali stesse effettuata col decreto-legge luogotenenz,ial>e del 23 novembre 1944, n. 369. La competenz.a attribuita al Giudice ordina.rio dal detto art. 42191 , n. 3, c.p.c., � pieina ed esclusiva, in quanto -in materia -non sorgono che diritti perfetti e mancano interessi legittimi, riportati tutti nella sfera del diritto subiettivo. Tuttavia, in conformit� della sua funzione istituzionale, il giudice ordinario deve limitarsi a conoscere dei ,soli e.ffetti dell'atto nei suoi r,i:fles,si di ordine patrimoniale, ~senza pot~rlo revocare n� modificare. La prima massim.a oonferma l'ornvai costante in,dirizzo del S�upremo Collegio per c.ui v. da ulti, mo sentenza n. 1459, del 1947, in qttesta Ras;segna 1948, n. 8. Il Crm:siglio di F:Jtato che in ttn pri�mo tempo a'Gte'G'a ritenuto abrogato l'art. 429, 711, 3, c.p.o. (v. ad esempio Con,si,glio di Stato, 24 genn> f.bio 1947, in �Foro it. ))' 1947, fii, 120) si � ora av'G'icinato alta tesi d1ella, Oa8sazione a,mmettendo che l'art. 429, n. 3, c.p.c.., 1lebba. trovare ancora a'P'P'r.icazione ma solo quando .c:;ns8ista un contratto colletti1:�o che perman'[Ja in vigore a sensi dell'art. 43 de'l deore_to legislati'Go luogotenenziale 2H nto'Gembre 1944, n. 369, e che quindi s.wlle controv, ersie relative >Sia c'ompetente il Gi�udi,ce ordinario (v. Consirtlio di Rtato, 7 febbraio 19J8 in � il'oro it. �, 1948, Hl, 75 con nota del De v.a,lle8 e rpostilla de l lo I accarino). Nel senso che nonostante la iwfelice espressione della legge, l'articolo in esame faccia riferimento al~la sogge.zione al oontratto oollettivo e non aU'inquwdramento amministrativo nelle or"ganizzazioni sindacali (v. SIMI in� Dir. Lav. ))' 1947, faso. 3-4, pag'. 16, estratto). Particoz,arm.eonte notevole la affermazione, gi� implicita nelle senten.ze precedenti, che in materia. non s-ttssf,stano interes,si legittimi riportati tntti ncUa sfera del diritto soggettivo, ma, 8embra che essa debba limitarsi ai casi -in cui stt88ista effettivamente 'Un oontratto collettivo --da-mvi sorgono diritti dell'Ente e dei dipenden.ti in posizione della parit� gi,uridica.. Pu� cos�)' pur anoora ado�rn.bra.to, ra'I/'Visarsi il.prunlo di oo�n.oiliazion,e tra la tB>si della Cas.sa,zione e quella del Consiglio 19 �i Stato nella afferma(S</,one della oompetema del Gi,udice ordinario quundo V'i si traUi di rarpporrti con Enti prub>blici disaiplinati dal contratto col lettivo 61 no'}'/) solo pote~iallmente disaiplinabili dn esso. Indice di una evolu:<?iovne in tal senso appare anche la semtenza che segue, n. 417, iw cui si pone in risalto il fatto che sino a quando non esista ta re.gola1nentazione colletti1J'a, il rapporto resta disciplinato da�l regoLa.metnto amministrativo pro prio dell'Ente, pur senza. trarn1e conseguenze ivn. ordine alla attribu.zione di compe ~enza. � Circa i poteri del Giudice ordinario di cui alla terza m.assima v. pur con riserve, VrrrA in << Giur. It. ))' '1947, 1,1. (V. S.). IMPIEGO PUBBLICO-Ente Pubblico. Licenziamento di tutto il personale -Annullamento di esso da parte del Consiglio di Stato -Estensibilit� della decisione agli interessati che non abbiano proposto tempestivo ricorso. (Cons. Stato, IV Sez .. Decis. 21 gennaio 1948 -Ferrari contro Istituto Nazionale Luce). Gli effetti della pronunzia giurisdizionale sono limitati alle parti tra. le quali i�; rrupporto p�roces :male si � costiLuito, con unica eccezione per quei casi nei quali sia impossibile eseguire, nei con fronti degli altri, il provvedimento annullato nei confronti di alcuni; solta.nto dei s'oggetti, ai quali l'atto si dirigeva nel loro complesso. Non .sd. ha indivisibilit� dell'atto, e quindi estensione del giudicato, per il solo fatto che i singoli . atti contestuali rientranti nell'atto plurimo sia no inficiati del medesimo viz.io. J..a questione si era presentata gi� altre volte ed era stata diversamente risol<ta secor~do i casi rli specie. La decisione annotata ha il pregio di inquadrare la preceder~te giurisprudenza in rigo rosi schemi scientifici, e d� stabilire Za disti~ione tra giwdicati esten.sibili e n�on estensibili in rela z�ione all'oggetto della. controve1�sia, deS'lltn,to dalla natura del provvedime�nto. Son.o esten.sibili le decision'i r�iguardanti l'atto collettivo) il quale incida vmmediat.amente e di rettamente nella sfera giuridica di tutti i singoli componenti del complesso, in quanto temlda a col ... pire il complesso nella sua unit�, e sia quindi uni co non solo formwlm.ente ma antOhe concettualmen,. tle, mentre l'estensionle deve essere negata ove 8i tratti di atto plurimo, il quale in realt� si risolv�e i�m tan+i distinti provvedimenU pe1' quanti sono i de�stinat,a1'i di e'sso. In questa ipote.si l'eventuale invalidit� dei singoli atti non pu� pi� essere fatta v�alere da quegli vn,teressati che non la abbiano tempestivam~en.te dedotta in. ricor~So,, (cfr. in me rito A. M. ISANDULLI: kp[Junto sull'atto ammini strativo collettivo nel qua�dro dell'aspetto quanti tativo degli atti giuridici, in � Ius ))' 1943, pa gina 43 e segg.). Le ipote,si di esten~Sibilit� sono limitate dalla de cisione annotata, qua,si esclusiva.mente, al caso di annullamento dell'atto con il quale si scioglie 1m corpo r)rgan�zzato allo scopo d�i soppr�merto o di ri.ordin,arne rradioalmente la. strt~tttJ,ra e le funzioni, ed a quello di annullamento dii graduatorie per nomine o promozioni . . La rprecedente dcci8ione del Consiglio di Stato in data lO luglio 1:946, della qttale � stata negata l'estensibilit� extra par�tes, � J�Ubblicata nel �Foro l 'aliarnto ))' 19-1.7, fII, ()(}, con osservazioni d�i A. M. Sandulli. (S. V ..). LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI-Leggi costituzionali -Ordinamento giudiziario -� Istituzione di giurisdizioni speciali -D.L.L. 1 aprile 1947, n. 277Commhsioni agrarie per la traduzione in denaro del canone di affitto. (Corte di Cassaz., Sent. n. 401-1948 -Proc. Gen. Cassazione contro Negro). E' � materia. �co.stituzionaJe >> ogni di,sposizlone ohe attenga all'essenza e alle funzioni dei poteri fondamentali �dello ~tato e alla loro disciplina giuridica, alla reciproca [losiz.ione e ai loro Tapporti. Non vi rie,ntra, l'ordinamento giudizliario; e perci� non viola. il divieto di legiferare in materia costituzionale, posto al pot,ere esecutivo dal decreto legge 16 marzo 1946, n. 98, l'istituzione di giurisdizioni speciali. Non � quindi, incostituzionale i,l decreto legge 1� aprile 1947, n. 277, per avere, cogli art. 9 e 13, costituito e disciplinato la giurisdizione speciale deHe Ooii\missioni a-grarie arbitra.li per le controver, sie, tra locatori ed affittuari di fondi rustici aventi ad oggetto la traduzione in dana.ro del canone d'affitto per le a1n.uate agrarie 1943-44 e 1944-45. Quet~ta fondamentale ,sentenza, .ohe si le.gge in � Fo1�o Pard:anto ))' 1948, IV, 16 ed in �Foro It ))' 1948, I, 382, pone un punto fermo e d'arresto alla giwrisprudenza che si era ven,uta fonn,ando con le precedenti prontnncie' detlle Sez,ion.i Unite 28 Zuglio 19'47 (in �Foro It. )), 1947, I, 545) e dalla Corte di Appello di Torin.o (in� Giiur. It. )l, 1947, I) 2, 837), questa ult�ima appunto cassata dalla se~nJten,z�a sopra riportata, su �ricorso proposto dal P. M. nell'intere&se della legge (art. 363, �O.p.c.). }lo n si ptt� non fare adles�ione alla se,nten.za in esanw, che, oltre a de'finire la vera natura dei de creti legislativi emanati in virt� dei decreti le gislativi luogotenenziali 215 giugno 1944, n. 151 e 16 marzo 1944, n. 98, ricqndttce entro lim.iti pi� razionali il conc,etto dfit~la " materia oostit.uziona le ))' che� minacciava di di~atarsi fuori d'ogni ac cettabile ambito. La senlem:a. � an'n,otata nel � Foro Padano )) dal PiceUa, il quale, mantenendfJ8i suUa l�inea del suo precedente studio Il oontrollo d'el giudice sulla, costituzirnalit�, dei decreti legislativi (v. questa �Rassegna n. 3 >l, pag. 6), approva senz"'altro, in� linea di princip,io la tesi ora accoUa dalla, Ca8sa-:: .'<fion,e, pur con qualche di1mrgenza in orrlinr rJ qualche ajjer1nazione �ii carattere particolare. Merita, a que.<tto rig'Uardo, di essere segnalato il ril)ievo che il Pieella fa in contrasto con le ~ 20 afferma:?!iani delta Corte Suprema oh,e har derj�nito mate�ria �costitu:?!ionarle � ogni disposi:?!ione che attenga ai poteri fondamentali dello Stato, alla loro dis'Oiplina giuridica, alla reci.pmca pos~ione, ai loro rapporti, o che rifletta le loro fumioni (esecutive, !lf31gislati'IJ-e, giudiziwrie) pe,r le quali -in ooordinat�a� attivit� -si manife>Sta la stf2'8Sa giwridioa e,sistenz,a. unitaria dello Stato �. Sostiene imvece il Pioe:llrt che ~a mateda costituzi. on,ale -ili cUi si fparla nello art. 3 decreto legislativo luo-goten.enziale 16 1narzo 1946, n. 98 ~� costituita soltan,to da, quelle norme che, � per il loro oonten.uto e la loro portata, erano destinate ad iJmpegnare anche il futuro e defimtitivo o�rdinamento costituzionale >>. La decisione delZa Oorte Sui[R'ema � aJpprovata senza riserve daU' Azzariti, in una nota p~J;bblicata da.� Foro It. �, 1948, I, 387; ivi, col. 382, si le.gge anche i!D testo del rioorso proposto dall'avv. Gen. O. De Villa. Oontro inve,ce Bodda in Foro Padano 1948, IV, 26. Suf,la questione decisa da,lla snrriferita sentenza -che cio� l'ordtinamento fi!iudiziaJrio non. r"ientri nella 'materia costituzionale -v. anphe Oor/;8. Stato, IV Sez., 26 febbraio 1947, Ardizzone contro Min .. gr�at<,'ia e giusUzia, in � Giur. It. �, 1948, III, 52 (N. G.). LEGGI E DECRETI -Legge penale -Retroattivit� Divieto contenuto nell'art. 25 della Costituzione � Abrogazione delle leggi penali retroattive e preesistenti -Esclusione. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Pen. Ferrara P. P. -Maiorana est. Battaglini P. M. (conf.) contro ricorso Marcian� ed altri). Il divieto sancito nel secondo comma .dell'articolo 25 della Oostituzione circa la retroattivit� della leg�ge penale �n.on importa la abrogazione delle leggi penali retroatiive p�reesistenti, ed in specie delle disposizioni penali contenute nel decreto legislativo luogotenenz.iale 27 luglio 1944, n. 159. La sentenza -vera,rnente fowdamtentale, in qu,a,nto � la prima che. riflette Za n-nova CostituZ �ione ~si legge in.� Foro It. �, 1948, II, 57, con. nota d~ Azzariti e, in'� /loro Padano �, 1948, IV, con nota di Battaglini, oltrech� in �� Riv. Pena.te >>, 1948, 956, n. 191. (Vedi in � Giur. It. >> 1948, II, 129, con nota del Crosa). Nucleo fondamerbta.le della decisione � che le norm.e della (Jostituzione sono in parte � programmatiohe >> ed in parte � precettive >> ; e., in qucM'ulti! mo caso, 8i distin1guono in rbOrme di immediata applicazione o no. Occorrer� 1:�edere caso per caso : � in. linea generale pu� dirsi che le norme le quali riconoscano e garantiscono diritU tlri libert� ci.v�ile (nella cni categoria rientra il cmritto di fCM�e quanto la legge non vieta); sono, di mas8im,a_, oltre che precettive, anche di immediata arpplicazione, qnalora, beninteso, vroon abbiano b�isog, no di essere integrate per la loro applicazione; tn quest''ltltimo caso asS'ltmono, ap(JJ�unto) il carattere di -norme direttit;e o programmaticl�e, nel sens�o che ,pongono principi, ,fii cui il te,gislatore deve curare l'att-uazione >>. In. questa ultima catego�ria la Oorte Swprema ha po8to la norma dell'art. 25. L'Azzariti annota l.a s�'flten-zrt piuttosto sotto l''aspetto della specie decisa nel senso che ritiene che gran parte delle norme penal�i contennte ne'l decreto legislatwo T!uogotenenzia.le 27 luglio 1944, n. 15�9, non abbiano carattere retroattivo; contemplando 8'pecie (U reati gi�. previsti dal Codice penale miv.itare di g1terra (alf't. 51, 54 e 58) e del Codice penale aomune (art. 246, 247 e 265). Interessan.te la n,ota d�e'l Battaglirlli, ohe fa, urna accttrata disamina del diritto com1parato, e giunge po1' all'affermazione che � per le legg-i validamente emanate prima delln Costituzione vige il princip~o tempus regit actum, o quello pi� generico tempus regit factum, in cui si riassume e si sintet�izza tutto il diritto tr(Jffl;8itorio, giacch� il princip'tio della ir"r'etroattivit� non solo lascia incolumi g'li effetti esauritie consen"a quella in corso, ma mwntiene la potenzialit� del fatto giuridico di pro4urre ulteriori effetti anche sotto il dom.inio della legge gucee8siva �. Si veda wnche in proposito Jannitti PiromaUo: Sull'applicazione delle norme della Oostiiuzio,ne <<Foro Padano �, 1948, IV, 3) il qttale sostiene che il sindacato sttllar col'ftituzionalit� dJelle legg�i spetta soltanto anla Oorte oostit'Uzrionale, fermo il divieto al (}iudice di esercitado anche ilr~; via transitoria, fuor dei oasi f� de�i limiti< i'fll cni era perme. s8o dalle leggi vigenti prima detl!entrata in vigore della Costilttzione stessa {aJrt. iVII de.ztc disposizioni transitorie)�; su,z qual punto la Corte Suprema non si � soffermata, data la soluzione adottat�a. Il Guarnera: Sull'ai:J.rogazione delle normr~ penali relative a,i delitti fa.sci,sti e d.i collaborazionismo in � Giu8t. Pen. ))' 19.!8, II, 2128, non .'li disoost� a sosta.n,zialmen.te dal pen.sie�ro di questo auto-re, .circa il divieto fatto al gindic�c� ordinario rU sindaoaro la costit'ltzionalit� delle leggi preesistenti fwor dei lilmiti de�lla legittimit� form,a.le, e, quwnto alla quest�ione sostanziale, ritiene anche egli che molte norme dcUa Ool'ftitu,~ione --fm le q�nali l'art, 25 -8i dirigano al legi,8latore piuttosto che all'irbterpvrete. Nel senw che l'art. 25 della Costituzione ha un carattere precetti�co perfetto, e che � perci� di immediata applicazione, (v. (J(J!f"nlelutti, in,� Riv�. Penale �, 1948, 28 e Unga<ro e Au,genti, ivi 358); questi ult�mi poi sostetn,g'OrbO anche che della <J'ostitu'Zionalit� o �men10 de1l deoreto legisZat.ivo liuogoten, eniZ'iale in es(l;me � C'orn.peten.te conosc.ere, sia pur con efficacia limitata al caso deoiso, il Giud �ice ordinwrio. Una posizione in contr.a,sto oon la 8enten.za in esame ha preso anahe il Crosa, soprattutto per il rilievo che l'art. 25 incide su uno degli elementi che formano lo status dj ogni indi'IJ"iduo, lo statn:s libertatis, sioolb� nessuna norma pu� or"ntai s-�ss1: .<stere e aver vigore, se deter"ntina uno status, in oontrasto oon quello st(l;bilito dalla oostitu,zione�. V ed i anolbe in questa. R'a8segna, pag. 15, la recenzione dello studio deM' Az~(l;riti. (N. G.). -21 PROPRIET� -Accessori -Pertinenze-Nozione -Pos� sibilit� di oggetto di separati rapporti giuridici. (Corte di Cassaz., Sent. n. 442-1948 -Sez. Unite, Gigliuti contro Barberis). La pertinenza non costituisce una parte organica della cosa principale, ma � una. cosa che ha la sua propria individualit� e l'attitudine a particola. re uso, ma che in un dato momento viene posta per fatto del titolare del diritto dominicale o, in genere, reale, a servizio o ad ornamento di un'altra, perdendo con ci� la sua autonomia. giuridica ma non la naturaJe. gssa, pertanto, pu� ancbe durante il collegamento con la cosa principale, formare eventualmente oggetto di 1sepa.rati rapporti giuridici. su.~ concetto d'i � pertinenza � vedi lJJ, d~fft.t&a trattazione n;el � Com�mentario al Codice civile >> dtrr.tto da 11!. D'Amelio, ~ibro della propriet�, pag. 56 e &egg. (v�. anche 11fa8&. � Foro It. ))' 1'9:!7, n. 1260 e 19~6, n. 1388). La categoria delle pertinenze � valida anche in relazione ai beni demaniaU, ma n1on &ernbra che in questo campo tlfklga p�er es&e inte�gra~rn.ente il principio della pos�sibilit� di separati rappO'rti giuridici, affermato dnlla. Cassazione con la massima, sopra riportata. E' evidente, infalli, che i rapporti giuridici relativ'i a,lle pertinenze �dei beni demanliali non possono mai esser ta,U che dette pertinenze poss�ano essere soggette d norma di diritto privato. Ed invero l'ess{J�re �una cosa destinata atl servizio di un bene de;maniale implica che essa sia destinata, contemporaneamente a un pubblico servizio, s� che ogni rapporto giiurid�ico relativo ad essa non pu� prescindere da, tale destinazione ed � ad essa subordinato. Sttll'arg.omfmto v�. Guic�c�iard�i: Il demanio. REQUISIZIONI -Decisioni dei Comitati Giurisdizionali -Comunicazione in via amministrativa -Notifica ordinaria -Impugnazione -Termine. (Comitato Centrale Giurisdizionale, dee. 13 dicembre 1947 Gutunier contro Ufficio Genio militare di Palermo)' La comunicazione �in via ammini;strativa delle decisioni emesse dai comitati giurisdizionali per le controversie in materia di requisizione non � prescritta dalla legge a pena di nullit�. E' pert.anto pienamente valida e fa. decorrere i ternlin.i per la impugnazione la notifica di tali deci1sioni fatta nelle forme ol'dinarie a. illlinistei'O di ufficiale giudiziario e ad istanzd della parte interessat.a. La deoision:e si richiama alla giwrisptt�udenza della Corte Suprema. in mate!J"'ia di notifiche di sentenze gi� emesse im� controversie del lav'Oro (v. Gass. 15 gennaio 19q]_, Ottolfmghi-Kofier in 11/ass. c< Foro It. ))' col. 27, n. 1'58). Pare chiaro che anche la co�municazione in via 1/Y':ttministrativa vale a far dtecorrere il terrnvn1e per ~'Vfi1)pugnazione. Natural�mente perch� tale termim.e decorra sia !a comunicazione che la notific.azion.e debbono ri luardare il testo completo della decvsione e non wlo il dispositivo. RESPONSABILIT� CIVILE -Danni -Invalidit� tem� poranea -Svalutazione -Invalidit� permanente-Ta� belle dell'I.N.P.S.-Adeguamento. (Corte d'Appello di Torino, 12 dicembre 1947 -Naritelli contro Presidenza del Consiglio e Ministero guerra.). . l. Dovendosi procedere alla Hquidazione del danno per invalidit� temrporanea, sub�to da operaio per faMo illecito della, Pubblica� Amministra.zione, non si tie.ne conto della svalutazione monetaria, �e il lucro cessante viene commisurato al salario che l'o[>eraio percepiva al momento del ferimento e di cui a�vrebbe usufruito e:ffiettivamente dm<ante il periodo della. invalidit� temporanea. 2. Per la liquidazione del danno per invalidit� perma'nen.te sub�to da un o�peraio, S'l deve t~ene,r conto, non della vita presunta dello stesso, bens� del p�resunto periodo della. sua attivit� lavorativa; eppe:rtanto, voleilldo far ricorso aUe tabelle dell'I.N.P.S., approvate con regio de.cr�eto 9 ottobre 1922, n. 1403, gli indici in esse stabiliti, vanno conrgruarnente r�idotti (la prassi giudiziaria � che la :riduzt�.o!let sia, del 20 %). l. La prima ma88ima ra�pp~�esenta uno dei rari temperarn.enti mlla tendenza gi�urisprud:enz�iale manifestatasi in questo dopoguerra e non del tutto conforme a quello dell'altro dopoguerra di (},;mmettere la sva~utazione monetaria nena valuta~: ione dei dammi derivanti da fatti illeciti. L�a solu~ ione adottata dalla Corte di Appello, comprensibile in s� stes.s�a se si segue il principio che il d'anno va liquid.ato in riferirnento ai valori delmom. ento in cui si � p!J"'odotto, lo � anche secondo il princi~o pre�dominan:t'e della certezza de'l dan�no (Nicol� in �Foro It. ))' 19:13-46, IV, pag�. 41). Nel oaso considerato, infatti, il danno certo oonsistt� nena mancata percezione di quella determ.inata m.ercede di cui l'operaio effettivamente usufruiva al m10mento dell'imvalidlit� temporanea e per il pe!J"'iodo della sua durata. La .decisione consid.era il caso particolare wi danno deriv�ante da ina�bilit� temporanea, ma � estensibile, evidentemente, a tutti i casi in cui il danno si conoreti nella perdita di una somm:a� determinata di denaro. Infatti in� ogni caso del genere pu� dirsi che anche senf?!a il fatto iJllecito il danneggiato non a'!J-rebbe percepito se non qnella stessa somma fis�sa c (~eterrninata di guisa che l'ttUe�riore dann.o deriva:n.te dJalla svalutazione non pu� dirsi prodotto dal fatto illecito. In alcuni ordinamenti stranieri, pevr esempio il tedrsco (Scaduto : Debiti pecuniari e deprez.zamento monetario, Ediz. Vallardi, 19�24, pag. 187 e segg.) la giurisprttdenza ha am.rn.e.<~so una eccezionie a qnesta regola, se risu~ta in concreto che il danneggiato ove ooesse disposto a suo tempo del denaro, lo .oorebbe investito in modo da ev�itare l'inflazione. 11fa � dubbio che nei singoli casi ci� possa essere stabilito in �modo cos� preciso da soddisfare al requisito della certezza del danno. E. comwnque, in tema di colpa contrattuale, resterebbe sem-= pre dta domandarsi se i~ d�nno della svwlutazione, anche quando possa ricollegrwsi con certezza al fatto illecito, come effetto a causa. possa definirsi poi anche come pret;edibile secondo l'art. 122'5 ~Jl. Su qnesto ultimo punto l'Avt,ocatttra Generale -22 ha portato la questione anJesame della Suprema Corte in un r�icorso che per� non � stato ancora diSCUSSO. 2. La Corte di Appello ha vnmece ammesso che della 8vwlutazione 8i debba tenere con.to nel da�nno derivante da itnabilit� permanente, aggiungendo per� che, siccome non si � avuta ancora una stabilizzazion>e dlella mo%eta, n� pu� dirsi che i Vla~ori in.flazionistici perdurino per tutto il tempo della invalidit� permanente, della 8'1J(J,Z.U,tazione non si possa tener conto in modo assobuto, bens� in modo relativo secondo un calcolo di approssimazione ba.sato su oriteri equitatiVti a sensi dell'art. 21056 in relia111ione aUo art. 122,6 c. c. TaJ:li rprinci�pi rispondon;o ormai ad una prassi costante di tutte le corti di merito, onde pu� riuSCire pi� utile porre in rilie17o l'altro principio che la Corte di appello lva affe1'nwto in' prop,osito della in.wbilit� perman.e:nte e olw, se pure nella senMnza � dato come pacificamente seguito dalla Corte di Appello di Torin.o, non risulta che lo sia altreUanto dagli aUri giudici'. In effetti, le tariffe approvate col citato regio decreto n. 1400, de,z 1922, considerano q1teUa che da un punto di vista di probabilit� statistica � la d�urata de:Z.Za vita. de.l lavoratore, mentre nel valutare e liquidare il lucro cessalfl'te per la i'fi;Valid�t� perrnanente occorre tener presente souam,to la dumta dell'attivit� lavorativa.. A questo ultimo scopo non pu� non convenirsi che l'indice desunto dalle suddette tariffe debba es�� ere oon,grualqnente ridotto : secon.do la prassi della Corte di Appello di Torino la ridwzio%e � d~l 20 %, ma 'fliattl!ralmente � qu~to un eleme%to, che, per dovere� essere stabilito eq�uitaUvamente (afl't. 1226, e 2056 o. o.); pru� variare a seconda dei casi. (R. Di O.). TRASPORTO-Trasporto ferroviario -Perdita delle cose trasportate -Azione di danni -Prescrizione. ( Corte d'Appello di Milano, 8 marzo 194.8 -Soc. Marco contro FF. SS.). Il termine di prescriz-ione di un anno, che la legge 25 gennaio 1940, n. 9, sui trasporti ferroiViari fis�sa pe1� l'esperimento dell'azione di danni verso l'Amministrazione, cessa di decorrere dal momento della presenta.zione del reclamo amministrativo previsto dalla stessa legge, e resta sospes�) fino alla notifica della decisione sul recla,mo suddetto. La sentenza, che � annotata in senso favore 'cole, dal Gisotti (� Foro Padrona �, 1948, I, 331) � in chiaro aontrasto con, la costante giurrisp'r"udert<Za de1lla Corte Swpre�ma, e no% pu� esf}ere approvata. Se,condo la senten,~a che si legge anclw in � FOro lt. �, 1948, I, 539, l'tttente, trascorsi 120 giorni dalla presentazione del re.alamo, ha due pos.sibilit�: o _promnov�ere Sttbito l'azione, ovver�n attendere indef�nitam.ente la decision,e d�l reclamo da parte dell' Am,ministrazione) con la consegu,en.zn -dall'an1nota,tore ritenu.ta normale ,_. che il pro�Cesso verreb�be a svolgersi, rne%tre resta tuttora sospeso il corso della p1�escrizione dell'azione relativa gi� fatta valere, per l.a rnamcata risposta; il ch.e significa che, in questo caso, am�che contJ�o chi pu� agire %0% corre la prescrizione. La Corte di Milano ha creduto di riooenire t/In altro e-lemento in favore della sua tesi: se al reclamo) si dice devono essere (tllegati i doc1tme�nti, � neaessario ~ttendere la ri&posta deWT! Amministrazione e la restitu~ion.e dei dooumern.ti stessi, senza dei quali no% sarebbe possibile far valere il proprio diritto, anch,e perch�, si aggiunge, in quei doc.�umenti appunto ed in essi twltanto si rinvengono gli I'J,le,menti che %On soltanto giustificano la domanda, rna la ste.<ssa, Zegittimazione ad agire. Peraltro una. voUa ammesso che quei documenti so%; necessari per dare ingresso all'azione, non ci si pu� spiegare quel diritto, o quella jacolt�, rif)Onosci1tta all'utente ferroviafl'io, di agire wMhe :prima di a1'er ottenuto la r�isposta al r�eclamo. Q�ue�~te stridenti con.traddizion.i i%ducono a ritenere clw la sen.tenza surriferit.a sia dest,inata a rim.anere isolata, e ohe le Jnagistroa.ture di merito vorranno confor�marsi ai costanti in.segnamenU della Corte Suprema (v. Relazione dell'A'V'Vocat �ura gen.e'r'ale1 1930-41, V o'l. II, n,. 892 ; no'fllohe App. Bari) 18 lug1lio 1941, in. Corte Bari, 1941, I, 139 e Cass. 12 luglio 1943, n�. 1791, Soc. Merid. E':"&3l'ttnicrit� e� Mi11tistero oonuwnioaziorni in, R:ep�. �Foro It. �, 1943, 45, 611, n. 80). Perta'fllto si � provveduto aid innpugna.n} con �ricorso per Cassazione la sente%Za della Corte .di Milano. Ne~lo 8tesso senso della surriferita sentenza v. Pret. Napoli 2 agosto 1946, Franzosini contro /l'F. S8. con esattriente nota contraria del Massari, in � Riv. Giur )}' Circ. e Trasp. 1948, 96. (N. G.). *** Le seguenLi .sentenze, le cui massime sono state inserite nei precedenti ,n,umeri di questa Rassegna, sono state pubblicate per intero, o per le parti essenziali, nelle Riviste indicate a fianco di ciascuna di esse : l) 'Sent. Oorte Oassazione n. 1~'8, 1947 (Rassegna n. 1-2, \Pag. 9), pubbl. in � Foro Italiano �, 1947, I, 878. 2) Sent. Corte Oarssazione n. 1219, 1947 (Rassegna n. 1-2, pag. 8), pubbl. in � Foro It. �, 1948, I, 112, con no'a di Tentolini. 3) 'Sent. Oorte Cassazione n. 148, 1948 (Rassegna 111.. 3, pag. 11), pubbl. in �Foro It. �, 1948, I, 404). !j 4) 1Sent. Oorte Cassazione n. 150, 1948 (Ras-~ segna n. 3, pag. 11), pubbl. in � Foro It. �, 1948, f: r: I, 89. f: 5) Sent. OoTte Oassazione n. 88, 1948 (Ras-. * segna n. 3, pag. 14), pubbl. in �Foro It. �, 1948, ~ I, 298. 6) Sent. Corte Cassazione n:-1:13, 1948 masse. g.na n. 3, pa1g. 14), pubbl. in � Foro It.>>, 1.~, T, 296. 7) .Sent. App. Roma 27-12-1947 (Ra�ssegna n. 4, pag. 17), pubbl. in �Foro It., 1948, I, 533, con ,, nota del Morelli. RASSEGNA DI 'LEGISLAZIONE.. l PROVVEDIMENTI SONO ELEN0.4Tl SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLI0.4ZIONE SULLA. c G.4ZZETT.4 UFFIOI.4LE � 1948 I. D. L. 30-1�1948, n. 218 (G. U., n. 83): Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere, in de. roga a tutte le disposizion~ di legge, alla demol~zione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici. La deroga di che all'art. l, per quanto ampia sia la lettera di questo, non pu� intendersi estesa fino al punto da consentire di prescindere, nella stipulazione dei contratti di appalto relativi alle demolizioni, dalle Norme sulla Contabilit� dello Stato. Il Decreto richiama l'art. 83 del D. L. 10-4-1947, n, 261, che espressamente considera l'attivit� dello Stato, in materia di demolizione di edifici pericolanti e sgombero di macerie come atthit� di polizia, con effetti analoghi, ai :fini della responsabilit�, a quelli previsti dall'art. 7 del vigente Testo Unico legge P. S. II. D. L. 19-3-1948, n. 241 (G. U., n. 86): Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla gu�rra di liberazione nelle formazioni non regolari.Per i partigiani vedi il D. I~. 6-9-1946, n. 93. III. Decreto Presidente della Repubblica 19-3-1948, n. 246 (G.U., n. 87): Regolamento di esecuzione del Decreto legislativo 4-4'-194'1, n. 20'1, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. -L'art. 4 del Decreto sembra �debba interpretarsi nel senso che l'Amministra- zione non sia obbligata, agli effetti di accertare se l'assenza del dipendente sia giustificata, a contestare a costui l'assenza stessa, o, comunque, previamente diffidarlo a riprendere servizio, come invece la giurisprudenza ritiene debba. farsi prima di dichiarare dimissionario d'ufficio il dipendente di ruolo. L'art. 8 del presente Decreto deve interpretarsi in relazione all'art. 7 del D. L. n. 207, del 1947, sicch� le conseguenze previste dall'art. 8 medesimo, non si applicano nel caso di condanna condizionale. IV. D. L. 26-5-1948, n. 261 (G. U., n 90): Assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni. V. D. L. 7-3-1948, n. 262 (G. U., n, 90): Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. -Ci riserviamo di esaminare a suo tempo in modo esauriente il presente importante provvedimento legislativo. VI. D. L. 13-4-1948, n. 321 (G. U., n. 97): Regolarizzazione giuridic�e della gestione raggrupp~mento.-autocarri (G.R.A.) dipendente dal Ministero dei Trasporti. -Dal testo del Decreto risulta chiaramente la n-a,,..tura di Amministrazione d�llo Stato ad o~dinamento' autonomo spettante al G.R.A.; non v'� quindi alcun dubbio che essa debba essere rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. VII. D. L, 14-2-1948, n. 394 (G. U., n. 108): Trasformazione in sede di Corte d'Appello ddla Sezione distacnata di Caltanissetta. VIII. D. L. 11-3-1948, n. 409 (G. U., n. 109): Sistemazione delle opere permanenti di � protezione antiaerea gi� costruite direttamente dallo Stato a mezzo di enti locali. -L'art. 3 risolve autenticamente la questione se per i danni derivanti dall'occupazione del sottosuolo per opere permanenti di protezione antiaerea siano applicabili le norme sui danni di guerra o l'art. 46 della legge per espropriazioni per p. u. Ai sensi dell'art. 5 le opere suddette sono beni demaniali e possono intendersi comprese tra quelle destinate alla difesa nazionale di che all'art. 822 c.c.; in questo senso l'art. 5 pu� considerarsi una disposizione meramente interpretativa e non innovativa. IX. D. L. C. P. S. 31-12-1947, n. 1805 (G. U., n. 110): Rimborso dei diritti doganali indebitamente riscossi su merci forniti all'Italia dall'U.N.R.R.A. X. D. L. 7-4-1948, n. 420 (G. U., n. IlO): Istituzione delle �vvocature distrettuali dello Stato con sede in Lecce, Trento e Caltanissetta. XI. D. L. 9-4-1948, n. 437 (G. U., n. lll): Proroga dei termini di decadenza in conseguenza dfl mancato funzionamento degli Uffici giudiziari. -Contro il Decret to del Ministro della Giustizia che dichiara l'eccezionalit� dell'evento che ha determinato il mancato funzionamento degli uffici giudiziari, non � naturalmente, esperibile alcun gravame, XII. D. L. 9-4-1948, n. 438 (G. U, n. 111): Aumento del deposito per il ricoreo per Cassazione � delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Oodice di procedura penale, -24 XID. D: L. 16�4�1948, n. 439 (G: U., n. 111): lrrvpugnabilit� con rioorso per Cassazione delle sentenze pronunoiate dai Tribunali M ilita;ri Straordinari, istituiti con �D. L. L. 10-�i'i-1945, n. 234. -Come le sentenze dell'Alta Corte di Giustizia dopo la emanazione del D. L. n. 494, del 17-5-1947, anche le sl;)ntenze dei Tribunali Militari Straordinari debbono considerarsi, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, prive della forza del giudicato a tutti gli effetti. XIV. D. L. 23-4-1948, n. 440 (G. U., n. 111): Proroga del termine per la diohiarazione di convalida o di inefficacia degli atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del sedioente governo della r.s.i. -Vedi l'articolo di fondo di questo numero della Rassegna. XV. D. L. 5-5-1948, n. 483 (G. U., n. 116, Suppl. ord.): Modifioazioni e aggiunte al Codice di prooedura oivile. XVI. D. L. 13-4-1948, n~ 488 (G. U., n. 117): Norme per la liqu.idazione degli Uffici, Consorzi, e Compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti � di cose.�-TI presente I)ecreto costituisce una conferma del carattere di Amminist"l'azioni Statali degli Uffici Autotrasporti. Deve quindi ritenersi, a fortiori, che la difesa e la rappresentanza giudiziaria dei Commissari liquidatori spetti all'Avvocatura dello Stato. XVII. D. L. 19-4-1948, n. 517 (G. U., n. 120): Norme per l'assunzione e liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti oontratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberaz1:one. -La norma di competenza di cui all'art. 11 � un logico corollario dell'art. 25 c.p.c. sul foro dello Stato. Infatti l'Amfi?.inistrazione dello Stato ha la legittimazione passiva nelle liti previste dal presente Decreto. L'aggiunta di due cittadini alla normale composizione del Collegio giudicante in Tribunale e in Corte di Appello, non va.le a trasformare questi Collegi in organi giurisdizionali speciali. I N D I C E S 1�� S T E M A T I C O DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHB NB k STATA DATA . ACQUE PUBBLICHE. -Se l'Amministrazione sia tenuta a conformarsi a sentenze dei Tribunali delle Acque, emanate prima dell'entrata in vigore del T. U., n. 1775, del 1933, quando tali sentenze ab}}iano negato la demanialit� di un corso d'acqua che invece sarebbe demaniale in base ai nuovi criteri stabiliti dal Testo Unico suirrdicato (n. 7). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. _ I) se la regione Siciliana possa costituire Aziende autonome per la ge-� stione di determinati servizi, senza personalit� giuridica (n. 56). -II) Se il concorrente abbia interesse a ri-correre contro il provvedimento che proroga il termine di ammissione al �Concorso (n. 57). -III) Quale sia l'Amministrazione statale competente al ri-cupero dei materiali tedeschi comunque trovantisi in Italia (n. 58). -IV) Se la Pubblica Amministrazione sia obbligata ad aderire alla richiesta di esibizione di documenti riguardanti un suo impiegato fatta da un Tribunale Ecclesiastico per esigenze d� giudizio di nullit� matrimoniale (n. 59). AMNISTIA E IND�LTO. -Se agli effetti delle eventl. ale destituzione de jure debba considerarsi amnistia propria o impropria quella disposta con provvedimento sovrano anteriore. alla condanna, ma la cui declaratoria sia stata emessa posteriormente a questa (n. 7). ASSEGNI CIRCOLARI.-Se possa esperirsi procedura di ammortamento per assegni circolari emessi all'ordine del p.f.r. e da questo girati prima della liberazione (n. 2). ApPALTO. -I) Se l'appaltatore abbia diritto ad indennizzo in caso di sospensione di lavori che superi una normalit� ragionevole (n. 85). -II) Se l'appaltatore abbia diritto alla corresponsione del mancato utile quando la risoluzione del �contratto non avvenga a norma dell'art. 345 della legge sulle 00. PP. (n. 85). AUTOVEI�COLI. -I) Se l'agevolazione di cui al n. 5 dell'art. 9 del D. L. 4-1-1946, n. 5, a !favore dell'UNRRA, possa discriminare un autista di detto Ente che circola con automezzo sprovvisto di targa (n. 9). -II) Se i Consorzi agrari che trasportano con i propri autoveicoli generi di ammasso debbano munirsi della licenza di trasporto di cose per conto di terzi (n. 10). BELLEZZE ARTISTI�CHE E NATURALI. -Se l'autorizzazione a costruire in zona vincolata sia revocabile dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale insindaca}}ile (n. 1). CAMBIALI. -Se all'Amministrazione finanziaria entrata in possesso di effetti cambiari, quale successore dell'ex p.n.f., siano opponibili dagli obbligati anche le eccezioni relative al rapporto sottostante col suddetto p.n.I. (n. 3). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se il decreto del . Tribunale che riconosce la qualit� di erede, ai sensi della legge sull'ediliz,ia economica e popolare fac.cia stato su tale qualit� o abbia semplice valore p roba torio (n. 10). COIMPROMESS10 E ARBITRI. -Se la domanda di arbitrato debba essere notificata per mezzo di Ufficiale giudiziario (n. 1). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se agli eff�etti della legge 30-8-1868, n. 4613, gli animali adibiti al servizio di un fondo tenuto a mezzadria debbono intendersi al servizio della propriet� del concedente (n. 7). -II) Se nel caso di nuova -costituzione di pi� comuni per disgregazione di un solo Comune rimangano iii vigore, anche ne'i confronti dei nuovi, i contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo stipulati con il Comune precedente (n. 8). COMUNIONE E CONDOMINIO. -Se sia necessario il consenso preventivo dei condomini perch� il proprietario dell'ultimo piano pl!'oceda ad innalz.amento ulteriore (n. 2). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -Se la Pubblica Amministrazione sia tenuta a risarcire i danni derivati alle cose di impiegati alloggiati in alloggi di servizio quando tali danni siano -causati da mancate riparazioni all'immobile concesso in uso (n. 13). OONTABILITA' DELLO STATO. �-I) Se l'amministr-a--~ tore unico di societ� commerciale che secondo lo Statuto sociale abbia la facolt� di riscuotere capitali per conto della .societ�, debba produrre, per riscuotere somme dello Stato, documenti dai quali oltre la qualifica di amministratore, risulti anche espressamente la facolt� dl riscuotere e quietanzare (n. 12). -II) Se le vendite effet tuate dall'A!RAR si �perfezionin� ��a:r mot11ento �m cur roffere!lte riesce vincitore nella gar.a (n. 34.). -=-� Ill) Se.. il visto dell'AVvocatura d�llo Stato sugli atti di transazione debba essere� ap.posto sUll'originale � (n.� 36). IV) Se le accettazioni di cessioni di credito da parte della Pubblica Amministrazione debitrice si intendano sempre !.fatte-c�-n r�>Serva: di e'vehtiiali crediti vantati dall'A�:nmi:.. nistrazione stessa (n. 37). -V) Se anche in relazione ai debiti del cessato p.n.lf. valgano le norme di cui all'ar ticolo 9 del O. L. 8-5-1946, n. 428 (n. 40). CONTRABBANDO. -I) Se per violazione della legge sull'imposta di fwbbricazione degli spiriti l'Amministrazione possa rivalersi sull'alcool s-equestrato anche se appartiene a persona diversa dal contravventore (n-. 9). li) Se l'Amministraz,ione abbia uno jus retentionis sull'alcool oggetto del contrabbando in relazion� al quale non possa quindi applicarsi l'art. 622 c.p.p. (n. 9). CONTRATTI AGRARI. -Se il provvedimento con cui l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura decide sulla attuabilit� ed utilit� di un piano di trasformazione agraria a sensi dello art. 1 lett. b) del D. L. 1-4-1947, n. 273, sia suscettibile di ricorso gerarchico (n. 7). DANNI DI GUE.R.RA. -Se le norme di cui al D. L. 6-9-194&, n. 226 possano giovare al privato al fine di esimersi dalla responsabilit� per scoppio di esplosivi (n. 3). DEMANIO. -I) Se lo Stato possa valersi del D. L. 21-1-1945, n. 49, in relazione ad autoveicoli di cui non si dia la prova della propriet� legittima, anche quando di tali autovei-coli sia stata ordinata la restituzione all'imputato in seguito a procedimento penale, indipendentemente dalla �prova della propriet� suddetta (n. 45). II) Se le vendite di beni gi� appartenenti al p.n.f. effettuate dal �p.f.r. siano nulle ai sensi dell'art. 2, n. 5, del D. L. n. 249-44. -III) Se alle ditte incaricate del recupero di materiali appartenenti allo Stato si applichi, ai fini del compenso, il D. L. n. 32. del 1945 (n. 549). ESPROPRIAZIONI PER P. U. -l) Se nelle espropriazioni la propriet� passi dalla data del decreto o da quella della sua notificazione (n. 8). -II) Se il principio per cui in cas�o di espropriazione per p. u. preceduta da occupazione temporanea la indennit� relativa a tale oc-cupazione � costituita dagli interessi legali sulla indennit� di espropriazione si applichi anche in caso di diversa convenzione tra le parti (n. 21). FERROVIE. -l) Se nei pagamenti in clearing per trasporti internaz,ionali il debitore si Uberi quando paga alla Ferrovia italiana o quando invece la Ferrovia estera creditrice riceve la somma in moneta del suo Paese (n. 28). -II) Se la facolt� attribuita all'Amministrazione dall'art. 75 del Hegolamento per il personale ferroviario, in relazio~e agli agenti stabili si applichi anche nei riguardi degli agenti sussidLari (n. 45). -III) Se le FeTrovie dello Stato abbiano l'obbligo di provvedere per mezzo dei propri agenti a liberare da abusivi occupanti i posti gi� prenotati (n. 46). -IV) Se le FF. SS. debbano corrispondere interessi sulle somme che restituiscono agli utenti perch� riscosse in pi� sulle tariffe (n. 48). -V) Se' all'azione per il rimborso del deposito versato a norma dell'art. 31. C. T. sia applicabile !a� presc�rizion"e stabilita �dallo art. 66, parte 1a) delle stesse C. T. (n. 49)�. -VI) ..se in relazione a' generi alimentari di importazione o �a generi di monopolio si applichino le norme di cui agii articoli 5 e 4-8 delle G. T. (n: 50). ...GUER-R-A. -Se la riconsegna dei beni sequestrati� a cittadini delle N. U. fatta al curatore ex art. 48 c. c. del proprietario, liberi lo Stato italiano anche in relazione all'art. 78 del Trattato di pace (n. 87). IMPIEGO PUBBLICO. -l) Se agli impiegati statali sospesi �per motivi di epurazione e successivamente prosciolti spettino, oltre gli arretrati di stipendio, anche gli arretrati del compenso per lavoro straordinario (n. 115). -II) Se il danno sub�to da un militare in oc-casione di trasferimento per servizio, alle masserizie trasportate dalle FF. SS. in epoca di applicazione del D. L. n. 189 del 1944, sia risarcibile ex D. L, 6-2-1936, n. 313 (n. 119). III) Se l'impiegato dello stato debba essere prev�amente autorizz�ato ad assumere un ufficio pubblico conseguito per elezione (n. 122). IMPOSTE E TASSE. -Se il contribuente che abbia pagato un tributo per !fruire il condono o amnistia condizionati a detto pagamento, possa poi ripetere il tributo stesso (n. 67). UVIPOSTA ni SUOC'ESSIONE. -I) Se il legatario sia vinoolato dalla dichLa:razione di valore fatta dall'erede in relazione al legato (n. 9). -Il) Se siano deducibili dall'asse ereditario i debiti per avocazione di �;profitti di regime anche se la procedura di accertamento non sia esaurita (n. 10). ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBE.DIHE ALLE LEGGI. -Se l'Amministrazione militare possa costituirsi parte civile per il reato di che all'art. 266 c. p. (n. 1). LOTTO E LOTTERIE. -Se la disposizione che stabi� lisce la devoluzione alla Cassa di Previdenza dei premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti che non abbiano segnato sulla matrice le proprie generalit� si auplichi anche quando non Vi sia contestazione sull'identit� del venditore (n. 2). MINIERE. -Se gli apparecchi che servono alla ricerca del minerale possano rientrare tra le pertinen2le della miniera a sensi dell'art. 23 della legge mineraria (n. 1). OPERE PUBBLICHE. -Se l'azione per il risarcimento ii1 ~!ti~~:~ ~:;i;~!~r~z~~;:e~~~i~~ed~~o~~~r~ip~:~~~c~~~~ ~~.L_t,~,�z_,.i;.��.~_ ... ��':�. dal giorno della esecuzione dell'opera (n. 6). .z�: PRIGIONIERI DI GUEHRA. -Se debba considerarsi " a carico "� agli effetti dell'art. 41 .R. D. 19-5-1941, n. 583, ::::: f solo il figlio minorenne (n. ). .W rn PROFITTI DI REGIME. -Se il Presid-ente del Tribu naie, nel commutare il sequestro di azioni commerc1aJi- a sensi dell'art. 42 D. L. 26-3-1946, n. 134, possa stabilire che dette az,ioni siano date in pegno rimanendo per� il diritto di voto a colui che � soggetto all'avocazione ~ (n. 50). ~ -27 PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se nel caso di invenzione complessa perch� sia adempiuta la condizione dell'uso nei tre anni, occorra sia costruire in Italia la _.nuova macchina, sia adottare il nuovo procedimento (n. 3). RAPPORTI DI LAVORO. -I) Se i contratti collettivi stipulati sotto l'ordinamento sinda-cale fascista e rimasti in vigore in forza deH'art. 43 della legge che ha soppresso l'ordinamento stesso, possano .essere derogati per pattuizioni intervenute tra le Associazioni sindacali attuali (n. 11). -Il) Se la soppressione dell'ordinamento sindacale fascista renda inapplicabili le norme di legge che si richiamino all'inquadramento nei sindacati (n. 11). RES1PONSABILITA' CIVILE. -I) Se sugli indennizzi dovuti dall'Amministrazione per danni recati nell'esercizio di attivit� legittime incida la svalutazione monetaria (n. 76). -II) Se ai vei-coli a trazione animale si applichino sia le norme del codice stradale sia quelle dell'articolo 2052 c. c. (n. 77). SOGIETA'. -I) Quale intestazione debbano avere le azioni -commerciali appartenenti allo Stato e quale An: rrunistrazione debba esercitare i poteri relativi (n. 5). ----Il) Se in caso di scioglimento di una qualsiasi societ� sia obbligatoria la nomina dei liquidatori (n. 6). -III) Se le Societ� -costituite all'estero.. ma aventi la sede dell'Amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa in Italia siano soggette alle norme sulla nominativit� dei titoli az,ionari (n. 7). SUCCESSIONI. -Se l'art. 600 c. c. si applichi solo agli Enti gi� esistenti di fatto (n. 14). TASSE DI BOLLO.~ Se i documenti allegati al ricorso straordinario al Capo dello Stato siano soggetti a tassa di bollo (n. 4). TELEFONI. -S� le Societ� concessionarie possano pretendere dai Comuni il concorso nelle spese per il ripristino di impianti telefonici distrutti dalla guerra (n. 6). US�I DI :ARMI. -Limiti dell'uso di armi in caso di evasione di arrestati (n. l) . ....:. (4107049) Roma. 19~8 -Istituto Polifrraflco dello Stato G. C. ANNO I -N. 6 GIUGNO 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIONE DI IN TEMA. DI TASSAZIONE DEI REDDITI Dl R. M. (CATEGORIA B) Gon due sentenze del 5 agosto 1940 (l) e del� !J giugno 1947 (.:!) la Oorte Sup,rema ha deciso u,ua delicata que.slione in nia.tecria di ta.stsazione di redditi di R.U. cat. B : se cio� il contribuente, il quale gestisce diversi stabilimenti, deve essere aSiso,g-gettato tL ta�s�sazione distinta ovvero ad una unica tassa<Zione, iu modo che pos.sa.pretende.re di eompensa,J'e i risultali attivi dell'uno con quelli pa,stsivi dell'a.ltro. Allorquando la tas,saz,ione a'vviene in ha,se a Lilancio (il che a.vviene per le societ� commerciali) ai sensi dell'art. 25 del T. U. 2�6 agosto 1877, numero 4021, � previsto esplicitamente che sia mantenuta distinta per ogni a:<-�ienda sulla base del rispettivo bihmcio (art. 13, secondo comma, regio decr�eto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887; articolo 4 regio deer�eto-legge 12 aprile 1943, n. 205). Ma qual'� il concetto di azienda? E qual'� il lrattame,uto ti�scale dei contribuenti diver~si dagli enti Slllddeiti, in pa.rticolare dalle persone fisiche? Trattasi di questioni pa,rlicolari, che pe�r� consentono di mettere a fuoco alcuni principi general� e fondamentali, 1�elativi all'acoertamento e alla ta.s;&'tzione. dei redditi industtriali. Poiclt� la indagine sulla taSis;a~ione distinta, si ri.solve in sosrtanza in quella 'sulla esis.~enza di redditi itndustriali distinti di uno stes.so contri~uente, e pone pertanto in discussione il concetto ,s,tes�so di red,. dito i111�nsh�iale c della sua fonte di produzione. Su ques,to punto non � pos�sibile aderire ai cri teri .seguiti dalla, Corte Suprema; e giova. riastSU mere le ragioni di dissenso in previsione della poss;ibilit� eli un riesame della, materia. �:t-7:� * Secondo il pensiero ado,mbrato daUa Corte :Suprema nelle due sentetnze la fonte di produzione dei redditi di categ. B � l'aHivit� ind us,triale o corrimecrdale; e fin quando il contribuente esplica. un'unica attivit� indus,Lriale o commerciale (si trattav� nel ca�so controver.s:o di esercizio del credito), il reddito ta.ssahile � ut11ico come unico de've estsere H relativo accertamento. L'esistenza di (1) In " Foro Ital. " 1941, l, pag. 16, con nota adesiva 1l<el prof. Ingrosso. (2) In " Riv. Legisl. Fisc. "� 1947, pag. 326. reddili distinli, aocerla.ti e tassati disttint.amente, � blolo postS�liJile di fronte a pi� attiVit� a'iveTse1 co.me, per �a.re un esempio elle ricoJ:re nella. relazione ministeriale alht Camera dei Deputa.ti per la conversione del decreto legge 24 ottobre 19D5, ,uu,. mero 18t57, aUorch� il contribuente e.serciti coutempm �aneamence un'a-zienda elettrica e un negozio di geueri aHme111tari. :Senonch� pu� anche ammettertsi che sia l'atlivi�, industriale la fonte di produzione dei redditi di �ettt. B 1 a tpatto ,per� c.he non la �si cons,ideri in a.stratto, ma cos� come concretametUte s.i a.Ueggja n t'il' organizza~ione che i} con tri!Juen te d�t alht azienda, nella quale possono concorrere -com'� noto -non solo la attivit� dell'imprenditO'l�e ma anche quella aJtrui, come vi concortono i ca.p:itali <lell'imprenditore con quelli altrui, dando vita ad un organismo unittM"�O a. 's� Slcante, o, per usare l'e.spressio,ne che ri�corre nella. gi� citata relazione ministeriale, una. entit� economica inscindibile. .Yieglio quindi che rifar��s'� genericapJ.ente all'attivit� industriale, occorre rifa.rsi all'a~i.enda, come fonte di produziotlle di tedditi industriali, non divcrs:amente da quanto rileva. l'Ingros�so (op. e loc. cita.ti) e del resto � e�Stplicitamente dits:posto neg-li articoli 13 del decreto legge 24 ottobre 19i!fl e 4 del �ecr�eto legg-e 12� aprile 19-13. Ma per le a.ziende il problema della, differenziazione delle une ribS[letto alle altre � SOtpratutto un problema di limiti e di dimen.s:iOtni: oc�orre cio� vedere qua.le organizzazione (ed entro quali limiti e dimensioni) le abbia dato l'imprenditore. Non bisogna in questa, materia trascurare i con�� eetti ecOillomici, i quali, rome si vedr�, ,sono stati eous,ervati dalla, leg-g-e fiscale. E' stato os,servato ehe l'organiz,za~ione imp1'enditizia, cio� l'azienda, pu� as.suinere forme� e combinazioni sva,riate, a �!'econda. del ,merca.to, della concorrenza, delle necesls. it� tecniche e di tutte le altre circostatn~e contingenti che influiscono sulla determinazione dell'imprenditore (1). La s;truttura. e i confini dell'azienda. non dipendono quindi da elementi ob-biettivi a~s1soluti e apr"�orislici, ma �soltanto da1� l'arbitrio, meglio da.lla conveniPnza deU'impren (1) QUARTA: Commento, ediz. 1917, vol. I, pag. 578. -2 1.litore, qua,le viene determinata da, considera.zioni di fatto �el caso concreto (l). Solo s,i pu� dire che, nna, volta, crea,ta, in concreto un'azienda es,sa . ' Vlv�e a se come un'entit� economica autonoma e indipendente. E' probabile in fa,Lto che l'imprenditore organizzi la. ,sua aUivit� in unica azienda,, ma non pu� escludel':sri che convenienza e altre considera.zioni d'O�l"dine ptl'a.tico lo indu,cano a o1~3!Lilizzarla in aziende diii!tinte. Ci� che quiJJdi conta nella diffetrenziazioil1e .di �queste a.ziende non � tanto e non � .solta,nto il genere di a.ttiviL� che si eS!l)lica, quanto la� stJ.�ut.tura che hanno aussunto, l'a,utonomia di oui sono ~sta.te dotate e che consente loro di vivere cia.scuna come orga,nismo unilario indipendente dalle altre. In ta,le modo pu� anche dar,si che attivit� intdus, triali diverse .siano organizza.te it11 un'unica azienda, ,come avviene ad es,e,m,pio ed � ,s,ta,to riconosciuto in giurisprudenza (2) quando le diverse industrie siano complemellltari fra� loro e concorYwno �quindi ad un unico ,swpo produttivo. Allo ~tesso modo nulla vieta, che una stessa industria sia organizzata. in a~iende di's'Unte. Ambedue le ipotesi erano previste nel .regolamento del l81o6 sull'impos1ta, mobiliare (art. 69), nel qua.l<:� data la facolt� cons:etntita, ai co.muni di so'\Crimpol'l'e centesimi addizionaH, s,i disponeva: << Le banche, gli ts.tituti di credito e in genere ogni individuo, societ� �d ente mora.le che tenga due o pi� selli o agemzie in Comuni diversi, o vi rp�ossiede ,s,:abilimenti di industria, di commercio o qua.}sia�si traffico, dovr� fa.re le seguenti dichiarazioni: l) Se .sri tratta di stabilimenti, che pots,sano considera,l�sl co.m.e in d 1pende n ti1 pereh �1 qualunqtMJ ne sia la natura1 producono redditi separ'lati c distinti) n :posses,sore fa.r� la diehiwrazione e pagher� l'impostar. in das.cun Comune per il red,dito del ri,Sipettivo s:abilimento, indicando nelle singol�e diehiara.zioni il reddito eomples1sivo dci va.ri Sltabilimemti; 2) se si tratta di stabiz.irncnt i connessi fra loro e form,an.ti un1 unioa impresa e unico reddito, il posses,sore dovr� ritparthe questo reddito fra i va,ri ,s,tahilimen ti, ,s,econdo una prudenzia.le es,timazione e dovr� fare la dichia,razione e [Ja.gare l'imposta in ciastcun Oomune per il �reddito parziale attribuito ano ,s,tabilimento i'Vi es�i,stente )). Dichia.ra.zione e .pagamento plu,rimi erano allora giustificati dalla, neees�sit� di stabilire i contingelllti e da,Ua fa,colt� di Comuni e Provincie e di sovrimpm,re eentes.i,mi addizionali; ma, quando eontingente e s.ovrimposte locali vennero meno, la. norma fu convertita nell'art. 13 della legg1e 1877 ora in v~gore (.3), col quale in definitiva si scmo mutate le modalit� della, denunzia e del pagamento ; ma non si � innovato quanto ai li,miti e alle condizioni (sostanziali) della ta,s,sazione. Di (l) PAPI: Econ. pol. corp., ediz. 194Z, pag. 120. (2) Commissione centrale, 28 febbraio 1945, n. 74100 (in � Riv. Legisl. Fisc. " 1945, pag. 482. (3) QUARTA: Commento, ediz. 1917, vol. III, pag. 4. fa,tti l'a,rt.. 13 alle dicllillil:'azioni plurii~e di cui S1~b l) dell'art. 69 ~sostituisee una. dichia�razione cornplessiva1 una dichiarra,zione cio�, la quale nel eas10 di aziende distinte. compren,~a, ma te,nga. di�stinti e separati fra loro i vari redditi relativi, come pu� desmmer,si runche dagli a.I�ti.coli 51 e 5:! tlel regolamento 11 luglio 1!)07 )). L'esistenza. di redditi industrittli distinti � connessa quindi all'a,utonomia delle a,ziende che li pl�oducono. E questo iiH"incipio ha rifle'Si8i e a.pplicazioni che trascendono il part,icolare ang�olo visuale qui considerato e che confe1�mano il fondamento rae.ionale e nello 'srt:e.s~~liO tempo la portata generale del principio. Un'impotJ.�tante applicazione �Be ne � fatta a proposito di suc-cursali straniere di diLte itaJ.iane�. Di f,ronte aU'm�t. 2 del 'l'. U. dell877, che russoggetta aU'imposta, i redditi p�rodotti nello Stato, si � discusso a lungo se dovests:ell'O e.s1sere comp'l�esi anche i redditi delle succursali sttra,niere di ditte Laliane. Di contro a una corrente giurisprudenziale che l'a.ffernmva. sotto il p�rofilo della. unicil� di tassa/ljione (1), un'aJt,ra lo negwva sotto il p�rofilo dell'es:istenza di redditi distinti (2). Quetsta seconda tendenza ha finito per preva1ere, ricolleg'a, ndo ra�zional.mente l'�esecuzione de�l reddito prodotto all'estero a�l'autonomia. della, s,ucCUl'Sale ivi esiscente (:~). E per di pi� � intervenuto l'art. D del regio decreto-legge 12 ag�osrto 1927, n. 1463, a stabil�re esplicitamente che nella, tassa.zione ,non S'i tiene conto del reddito prodotto a!l'e,s,cro <<ogni qual volta le .s:ociet� e le ditte con.servino gestione <lisrtinta, per le succur�saoli >> ivi esistenti. Di un'aUra applicazione d� notiz,ia� ir" Quarta (4) riportando una sentenza �della Oorte di Appello di Bologna del 2H agos,to 1896, alla, ,quale egli ade,. ritsce incondizionatamente. Di fl'Onte aH'a.1-t. Gu del �r. U. del 1877, che per i 1�edditi industriali ammette nel corso dell'anno la ces,sa.zione tot�le dell�eddilo e non anche quella :parziale, ci ,s:i .pu� llomandM�e ,se ricorrono gli estremi yoluti dall'art. 66 aUOl'dl� di pi� S'tahilimenti ed o es,ercizi del .contribuente cessino di funzionare �solo alcuni. .~nelle qui il proble,ma � quello dell'a.utonomia aziendale di tali or.ga.ni,smi di rp~roduzione, occorrendo stalbiHre -come � detto in �s�entenza. -�se << quel ces'P'ite pos�sa eonfonde:rsi con gli altri dello stesso genere ed alfl,che della stessa specie1 sia per la sua origime e il :suo titolo, sia per fOl'mwre o.g~!!etto di un ese'rcizio e gestione separati e auto~ nomi>>. * * * Resta a domandn,rsi qua.li sono i criteri I)Jer individuare l'autonomia, di un'azienda; o meglio, poich� -come s'� detto ~ l'autonomia dipende dall'organiz,zaziotne che concretamente l'imprenditore ha dato all'a.zienda., quali sono gli indizi rli tale autonomia. (1) Cass. Roma, 8 nov. 1910 (II Ert. 1911, pag. 15); 14 dic. 1912 (II. DD., 1913, pag. 4.-6). (2) Cass., Roma, 1912, (II. DD., pag. 236). (3) Cassaz., 6 agosto 1925 (� Giust. Trib. "� n. 889), (4) Commento, gi� eit., vol. III, pag. 610. ij =:: "' , l J ~ " m L'a.rt. 13 del1�egio dooreto-legge U ottobre 1:935 n. 1887, ne indica. uno, d�isiponendo che la. di,stintt~ ta.ssa.zione va. effettuata srulla base dei singoli bila,nci delle vrurie aziende. lVla, non � l'unico e non � nemmeno indiSipensabile (l) . poich� aooanto o i.nttipe.ndentemeute daU'a.uton~mia contatbile vi ' pu� bSSierre autonomia amminis1tra.tiva patrimo�niale. L'autonomitt amminis�tra.tivtt ricorll'e in ma,niera lip1ca nelle aziende comunali e provinciali cui si rid'erisce a.ppunto l'art. 13, e che s1i mode�lruno sulle analoghe a.ziende autonome dello-,stato. Per esse come pe1� le a-ziende di ogni a�ltro ente [mbbUco o privato non bisogm,a cadere nell'equivoco di confondere l'a.utono,mia, delle aziende con la per,sonalit:'t giuridi{'a dell'ente. Le vm�ie aziende sono pur sempre di un wni.eo ente ed hanno quin�i in e.sso illecessa.rio punto d� collegamento sia pe�r qu<Ln t o concerne la direzione suprema, (2), come per l'appa;rtenenza del patrimonio, la, 1'Cisponsahiliti1 giuridica, il ca.rico dei profitti e1delle perdite. Ui� che conta per� � che, nell'ambito di questa comune a,pp�artenenza e dei neces:sari colle�g, amenti che ne derivano, ogni a.zim_J.da. 1Si pre,senti dif:ferenziata e con una piropiria indivi!dualit� ri.spetto alle altre; u�che avviene quando ha. organi speciali p-ropri e un'a.mministrazione d1s<tinta. E l'a-rt. 9 del regio decreto-leg,o<e 12 a,o�osto 19:!7 � 1:> ~ ' n. 1463, relativo alle .s-uccur�sali ,stranier-e di di Ce italiane, pone appunto come indice dell'autonomia la gestione �di8tinta. L'autonomia. pa.trimoniale si ha. allorqrua,ndo viene per cia,s(�una. azienda. s.tanzia,to un proprio capitale. Anche qui la 'separazione dei patrimoni u.ziendali � solo economica, non giuridica� poielj(' in .definitim. essi giuridicamente appartengono allo stes1so imprenditore e di regola, nulLa vieta ad es.e:mpio al-creditore di un'azienda di rivalerrsi sul patrimonio dell'altra, come pure sarebbe arduo sostenere che, impieg~�to il ca[litale di una ae;ienda in un'altra e conteg~giati per fini contabili gli interes�S�� a favore della prima., su di essi s.ia dovuta. l'impo-sla di ricchezza� mobile di ca.t. A. l\II.a nel ca�so nostll�o il problema � a.ppunto economico, poich� si tratta di vedere se es'i's�te opplll!re no un'entit� econo.mica a s1� .stante. Non � escluso che pos.sano esservi altri indizi oltre quelli a.ccennati, �sebbene .sia. difficile individuarli aprioristicamente. Tra.tta�s�i di un'indagine di fatto (3) che pu� atteggiarsi in vario modo a seconda, dei casi concreti. In un ca-s10 pell'� la, .(1) Circolare della Direz. II. DD. 28-6-1937, n. 6200, la quale, appunto in tema di applicazione dell'art. 13, prevede che la distinta cassazione possa avvenire anche in moncanza di bilanci distinti per ciascuna azienda. (2) A proposito delle aziende autonome statali VJedasi VITTA: Dir. Amm., ediz. 1935, vol. I, p. 154. , (3) Commissione centrale, 28 febbraio 1945 n 74100 gi� citata. ' � ' 3 ii~d.a,gine diventa. o pu� divenhwe iJndagine di chntto, ed � allorch� .si tratta di aziende di enti pubblici, 1le quali abbiano la locro disciplina o nella legge, come a�vviene per le aziende comunaH e prrovinciali, o nello sta.tut(f delPente. � * i:� * Per eiS<.tu)l�ire il tema propostoci, s-i de1ve rile� va.re come non dovrebbe esser-e dubbio il caraite� re inte�!lpreta.tivo dell'airt. 13 .secondo co�mma del regio dem'e1to-le~ge 24 ottobre 1935, n. 1887 e dell'a:rt. 4 del regio decreto-legge 12 aprile 194::!, n. 205. Quanto aUa p.1�ima. norma., il decreto legge in crui � contenuta rera interpretaziOI_li e moditi.cazioni aUe leggi �Slulle imposte dirette. Ohe, poi, nella �specie t�ra.ttisi di inte�I'[l'l"etazione pu� desUJ . ' mer�Sl dali<~> relazione mi.nisteriale g��, indicata, in .cui � detto: �,La giurisp-rudenza, per lungo tempo aveva affermato il principio della separata � tas,sazione per cias-cuna a.zienda.; ma, in questi ultimi tempi era�fri orientata, in oovntrario wpviso) a1mnettendo la. oom:pens(J;Zione tm gli utili dt un)a,zienda e le perdite dell�'altra. Ta.le compensazione non avrebbe potuJo es'seJ.'e: accett.a.ta., non solo perch� oiasouna azienda. costituisce oon lG pr�a:prie attivit� e passivvit� una, fZrntit� economica a s� 8tanle ~� ma a.nclle per.ch� sare,bbe in contrasto oon le norme valevoli per i prrivati oontribuen.ti) i quali, ove e�Siercitass�ero contemporaneamente ad e.sempio un'azienda elett�rica ed un negozio di generi alimenta;ri .Q,on potrebbero cedo� p1�etendere di compensaJ.�e le 'perdite di un'azienda con g'li utili dell'altra >>. Una volta am,messo il ea�ratteJ.�e inle�rpretativo dell'a.rt. 13, �quello deU'art. 4 � un naturale cotrollall'io, posto ehe tale norma non fa, che richiamar.si alla pir�ecedente. Ma derve ag-g~ungei�si elle ug-ua.le carattere ha anche l'a.rt. 9 del reg-io deereto-leg-ge 12 agos.to 1927, n. 1463, ,relativo aJla. ta~:>sazione di SUCCUri� sali �slmniere di ditte italiane, il quale -come si � visto -chiude un precedente dibattito giudiziario in ma.teria, convaHdando l'ultima tendenza giurisdizionale affe.rma.ta�si. Quel che pi� inllporta notall.'e -� elle tutte que.s.te norme non s:ono che appEca.zioui s�peciali e interpretazioni particolari di un �princip-io generale. Onde non dov.rebbe �SOl~gere dubbio .sulla possibi�lih�, di attuare una di,sti.n ta ta.s�s:azione per le varie aziende delle perso�ne fi,s:iche, nei sensi e nei modi innanzi esaminati e sPnza bisogno di dover ricorrere ad un'e,nnesima norma interpfl�eta.tiva.. Ci� pos'to, oc.cort~r�e per� anche ag-giungere che la va.riet� e la frammentariet� delle norme, esistenti nuoce alla visione unitaria del problema, e di ci� occorre fa.l:lsli carico in sede di ria.s�setto le.giiS�la.tivo, s:e dovesse daJ.'SI� corso alla formazio,ne del TeSito runico, che � in progetto �sin da, prim� della guerrra,_ ROCCO DI CIOMMO AVVOOATO DELLO STATO NOTE D I DOTTRINA S. RoMANO : Decadenza. � da Frammenti di un Dizionario giuridico �. Il H. rileva a�nzitutto lo stato insoddis,facenle della dottrina :Per quanto attiene alla. ri,cerca dei ea.ratteri differenziali fra. decadenza e pl'eserizione estintiva; ed os,serva che le difficolt� finora. incontr�te .s:ono dovute verosimilmente alla mancanza di un concetto-chiave sul p�roblema, ua ricercare nella. teoria generale, piut.tosto che nella l-:!f,era del sin:g�olo p1�oblema. Oo�si il R. critica la dot�trina. di coloro i quali per la uecaden!l)a ricorrono al concetto di diritto soggettivo, sul quale invece ben a ragione si impernia la temia, della prescrizione e.s:.intiva, mentre per U)la teoria �sulla. decadenza. si pu� pi� utilmente, �Se mai, fa,I� riCO!I.''S'O al eoncetto dell'azione, non pe�r� con riguanlo alht suSJsistenza o meno dell'azione, ma. alla !PO�s:sibilit� di esercizio. FoDse s<on meno inesatte, �,se pur pi� empiriche, quelle dottrine che rinunciano a mantenere uniti i concetti della decadenza e della. pre,serizion� estini i va, limitandosi a ra.vYisare la prima nei ca.si in cui per il compimento di un a.tto � prefi,sso un termine, deeorso il quale l'atto non pu� rpi� esser compiuto e, se compiuto, � nullo. Per il R. la differenza fra. i due istituti .si in,eentra ,nella d1s.tinzione e eontrap:Pos:izione fra. il diritto soggettivo e il potere o potest�: la prescrizione dete1�mina la esl'inzione rU un. diritto j �~t decadenza non la e.stinzione di un potere, ma la impo8sibilit� di esercitarlo e farlo valere i% quel ca.so singolo. E per intendm;e bene la. differenza occorre por mente a ci�: che per il R. si ha nel campo giuridieo una specie di gradualit�, per cui partendo dalle capacit� giuridiahe si pa,s�sa ai poteri o p(ltest� (che di quelle sono estrinsecazio.ni �irelte ed immediate) ed infine ai di1�itti soggetti~~_;i, a tt raver�so un progreSisivo concretamento, a, una sellllpre maggiore determinazione della sfera giuridica del �Sogge l t o, atti'averso diversi stadi dello stes,so IJTOcedimento. Cosil menire i diritti soggetti1:i pos,s.ono venir meno per il decorso del tempo, ci� non si !lll� -re� rificare per i poteri -che es:sendo presuppo�sto dei diritti e s1trettamehte legati alle efl.prtc'it� -sono inalienabili, intra.s.missibili., irrinnnciahili P inestinguib�H come tali. 1Su di essi incide la deaadenzn, che ]_Jer� uon fa venir meno il potere eome tale, .ma, ne impedi.s<:e l'esercizio in quel singolo ca�Sl', Oos� ad esem!Pio, non pu� esser dubbio che la azione costiiui�sca. un poterP: ma essa. non si risolve in tanti singoli poteri quante ~uno le controversie che pos,s:ano f;orgY�J�e e ]Jer le quali .~i esperimenta, ma costiluiHC!~ un � potere general1: attribuito ad ogni soggetto ui invocare l'uusiliu della funzione giurisdizionale in dife�sa di diritti o interessi: potere inesauribile e persistente nella sua identiUt a.ttraverso tutti i singoli e.sercizi di cui � ,s,useeotti:bile �. 8i �che la decadenza non fa. venir meno il potm�e di a.zione, che come tale spetta a cia,scru.n ISioggello per la ragione della. SIUa eapaeit��; ma fa. venii� meno la possibilit� del suo esm�cizio in relazione a quel ca.so determinato. E poich� l'azione non � ehe uno dei tanti poIeri, se pure il pi� t:iJpko, cui si a.pplica, l'i.stH u to della, deeadenza, appare fuori pos.to contrappone la de�cadenza aHa pre,~:;erizione, considerando que~;( a come i,s;tituto di diritto materia.Je, quella, co�me istituto di dil�itto proce,s.s:ua.Je, da ideniifica;r~ �i col concetto di IP'l'eClusione. E' uno degli ultin~i sludi del Roma�no, faaente parte dei veramente mira�ili Frnmmenti di un Dizionario giuridico, in mt�i altri cosp�icwi saggi si trovano su argomenti 8Ui quali si � fino all'ultimo ese1�ei: ato il penetrante acume giud,di�o dell'A., ,da quelli, che si sey1~>alarl!o in via puramente l esemplificat'�1Ja., sui �diritti assoluti>> e sui � dover, i e obblighi >>, agli altri sul << dwitto o mora-~ le >> su � rivoluzione e diritto >> e s1ti � poteri, potest� �. (N. G.). .., j ! M. DuNr : L9 jus superveniens con particolare riguardo al giudizio avanti la C.�rte di Cassazione. cc Rivista Diritto Proc. >>, 1948, I, 1. In nota aUa sentenza della Oorte Suprema, 12 febbra.io 1947 (Riv. e loco ciL.),. e sulla. scorta, di altre pronunce giuri,sprudenziali il D. traMa della applicabiliti1 dello jus supm�veniens -inteso nel Siignifica.to di leg�ge soprM�venuta, dorpo la propo.sizione della domanda -nei va.ri gradi del proeeR,so civile. -5 lu linea, geuerale la legge sopr~tvvenuta deve ti�ova.re Uiplplicazione, perch� se � Yero elle la, sentenza deve a.ttua~�e la. volont� legisla.tiva. come se ci� avvenisse al momento della domanda, ci� ,s,ta a ,s:Lgnifica.re che la dura.!a del .processo non deve nuocere a.Ue pwrii, ma non contraddice al principio che la. lite debba esse�r decisa in ba.se alle leggi che regolano la materia llUgio.sa. Al In primo grmdo lo fus supervenien,c; � di ordinada a1pplica.zione, ppich� nel corso della istruttoria la doma�l1da orig'inaria pu� ess,ere ampi ia.ta. e modificata. Esso deve essere a.pplicato di ufficio (jura not �it c;uria�); sa.lvo che le nuove norme po.ssano es: o;ere applicate soltanto a seguito di espressa domanda dell'interes,sa.to o che la loro applica.zione po.rterebbe alla e,ma.nn.zione di un provvedimenLo non riehiesto, e a.ffetto dal vizio di ultra peti: done. B) In secon.do grado lo jt-l8 superveniens trova ugualmente rupp.Jicazione -nei limiti gi� indica. ti -, �sal�vo che la, richiesta. di applica.zione non comp01rti una, doma�nda. nuova�, a,s1solutamente vie,. ta.ta in appello per il p�rincipio del doppio grado di gim"�sdizione. Olt1re a questo vi � poi un altro limite: lo ju.s superveniens non 'PU� esser fatto valere r�!sipetto a quei ea[li di sentenza non impu~ nati, e diyenuti perci� definitivi (a. meno che la nuova legge non disponga espres�sa;mente che es:sa. si applica anche ai rappodi giuridici p1reesi�stenti, riuche s:e su di es1si si sia. focrmato il giudicato. O) In cassazione non si discute della. a.pplieabilit� dello jus supervenien8, sempre nei limiti dei capi impugna.ti, e della domanda che era� stata. p-roposta nel giudizio di merito. Applicando lo jus superveniens non si a.llo.ntana da'l 1suo compito istituz,ionale: accertare �Se -,s:otto il profilo oggettivo, e indipendente,mente da. un qualche erro: re del .giudice di merito ---' h lite dedotta in giudizio � ,srtata, deciosa in modo conforme a legge. Acuto contrasto � �sori�o invece nella giurisprudenza della Suprema Oorte su un punto : se possa fa~si luogo alla .a1ppl1cazione dello jus superve 1 nvens fJua.ndo ~sono �pe:r ci� ne,ces:S'a.rie ulteTiori ae<' ertamenti di fa.tto. Il D. in conformit:'\. alla sentenza annotata, f. pe:l' l'a,ffermativa: a) perch� :anche il ma.ncato accertamento dei fatti � un vizio, �sia pure non imputabile ad alcuno, della .s:entenza; b) pereh�, in ca's'o eontrario, l'a lite ve~rebbe de,ci�s:a in ba.s:e a leggi non pi� appUcahili al ra:ppoT'to :giuridi�co controve11so. E' per� evidente che s:e la applicazione dello jus su.perveniens diprnde dalla sus�siste�nza o me no di talune chcos�lanze di fatto, non accertate, � s-empre necessario che .sia l'interessato ad invoca, r-ne l'a~pplicazione, affermando la sussistenza di quelle tali circ�ostanze ehe delle nuove disposi�zioni legislative cosrtilniS'cono il pl'CI'!:U:VPOSto. La nota del D. g�iun.ge a pregevoli risultati e costituisce un cospicuo contributo allo studio della q�ues�tione, che peraltro merita di essere approfondita, data la sua �elicatezz�a e gravit�, 8pecialmente in periodi di attivit� legislativa molto intensa e percw stesso non sufficientemente coord�inata (N. G.). G. PI.AGGIO : La competenza del Presiden�e, dell'Istruttore e del Collegio, nel procedimento di sequestro. �Rivista Diritto Proc. >>, 1948, I, 28. Il P ..pre.nde in esame ]e VM'ie fas.i del procedimento di seques,tro, dal momento iniziale a quello finale della -sentenza emes,sa nel proees,so di convalida; e nel mettere in luce le varie competenze, chiarisce taluni punti ehe ha,nno dato e possono dar luogo a difficolt� interpreeta.tive�. Tra questi son da. citaJre i .seguenti: a) se in un Tribunale con pi� sezioni una causa sia gi� stata assegnata ad una sezione e l'istruttore non sia stato ancora nominato, competente a provvedere sull'istanza di sequestro � il presidente della sezione, non il pr�esidente capo ; b) pendente il termine per appellare da una certa sentenza, l'i�stanza per ,s:eqne-stro dovr�,� .propor� si al Giudice di primo grado (pretoT�e o prreRidente del Tribunale); cl se la causa�, chiusa l'i.srtruttoria., � �rime's's�a al Oo11egio, la competenza a pronunciare ,sulla. }stanza di .seque.srtro gpetta all'istruttore; d) le ordina.nze del Giudice is:l:r.uttore che non a.utorizzano il 'seque�stro non �sono reclamahili a] Collegio, perch� non s:ono ordinanze istruttorie, .nel sens:o teenico; e) la sos.tituzione del custode o la liquidazione del compens:o spettante a costui, e fuor dei ca.s:i di competenza sp-ecifica del Pretore (custode nominato d1all'uffida1e giudizia1rio), � di! co;m' j)etenza dell'i�srf:ruttore, pur quando il seque�s:tro con la contemporanea. nomina �del eustode, sia stato a.utorizzato dal Presidente. Lo studio del P., in un settore prooessuale a-lquanto intrioato � aouto, e gerve a mettere a fuoco tal-uni dei numerosi problemi, cui le scarse nor'me chr disciplinano 'la materia danno quot:irlianamente vita. Per una pi� ampia e completa trattazione, v�edi per� le mono~grafie del Coniglio e dello 1Scag1ione. IN. >G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMASSI --Leggi relative -Transitoria inefficacia per causa di forza maggiore. (Corte di Cass., Sez. I. Sent. n. 471-48 -Manif. Cotoniera Siciliana contro Cassar�). Ancorch� non abrogata, una legge pu� divenire traJlsitoriamente inefticace, �Se, rpele forza mag;giore e per ea.use insuperabili e generali ne � divenuta aiSISoluta.mente i;mpossibile l'attuazione. 'fale P'rindpio g'eneraJe ben pu� es.sere applica.to alle .singole leggi �S1.1:gli ammassi, ,se �si accerti in faHo elle i presupposti della loro particolare applica, zione siano venuti temrporaneamente �3! manca. re a causa delle ope(l�azioni belliche e delle a;s:soIute ,necessit� da e,s,se deri�vate. l/interesse, non solo tem�ioo, della P'reserbte deoisione sta nell'avere considerato la materiale im'([JossibiliM di applioazio�ne della legge, non ai fini di accertarne o meno la ces.'l'az�ione come sin,ora si era fatt-o in dottrina sotto il profi:lo del venir meno deWogget'o (V. 0AMMEJO: Trattato di Diritto Amminis.tra.tivo dell'Orlando, v�ol. III, 60, e pi� recen.te ESPOSTITo: Nuovo Dige.srt.o It., voce Legge, pag. 734, n. 15) ma la transitoria ineffioacia. Tlien1e oos� a configumr8i un concetto di latenza della legge, ehe J'itorna a viV'(ff'e non appena tornino a 8Ussistere i p1�esupposU per la sua applicazione. Non si tratta qtt�i naturalmente de-l rivivere di tutt'o o parte di 1m ordinamernto giuridico, com-e avviene in oa~w ad esmnpio di oooupazione bellica rlopo la cessazione di essa, ma di una singola leg. ge qhe perde ogni effi.oaoia perch� il suo ogyetto temporanoa1nente � venttlo men.o, pur potendo domani 'riacqui.'l'tare la pr�ecedente efficacia. I requisiti rioM,esti in sentenza per questa tran sitoria ineffioacia comrpren-dono quello della ge neral-it�, o/w per� pu�, a nostr�o avviso, oonside mrsi anche limitata.mente a-d an settore ed in 8ostan~a � sinonimo di as�trattezza sentZa che oo oorra ohe essa abbracQ>i tutto l'am-bito di appli cazione della legge stessa (V. S.). CASSAZIONE -Termini per ricorrere -Anno dalla pubblicazione -Decisioni dei giudici speciali. (Corte di Cass .. Sez Unite, Sent. n. 295-48-Pres.: Ferrara, Est.: Piacentini, P. M.: Eula -S. A. Elettrica Martorana contro Min. LL. PP.). La. nmma. dell'art. 327 del c. p. c., la quale ;J 1letta che � indipende.ntemente da.Ua notificazione della senLeuza, l'a;ppeHo, il ricors-o per ca.s1sa-zione e la revocatZione . . . non pos.sono propor�si dopo decorso un amw dalln .p�uhblicazione della sen-@ t�enz3J � � arp.plica-l>ile solo .pere. le sentenze dell'Au�-~ toritlt giudiziarilli o.rdinaria., e non anche [)er le decisioni dei Giudici o Oollegi giudicanti speciali,~~ per i qua-li vigo.no procedimenti diversi che non :, dispong�ono in modo uniforme, per la pu'bblica-�.=� zione, la eomunicazione e la notificazione delle ~ deeisioni. ~ Fanno eccezione i procedimenti relativi a. quelle giuri�sdiz.ioni .specia.li non reg�olati da norine =~ prop1ie, ma. con norm3J di 1invio a tutte le di-:z s.pos,iz.ioni de-T c. p. c. U evoluzione segttita dalla giurisprudenza dell Corte Suprema vn q'uesta materia risulta ohia�ra dal qonfronto tra la presente sente'fl$ja e quel'la n. 1903, de,z 1947, nella quale si dice ohe � la norm. a dell'art. 327 o. p. c., che d� vita ad un istituto ohe ha qualohe analogia oon la perenzione de c. p. c. abrogato, si giustifi.ca per i prooediment civili, nei quali � prevalente l'interesse privato,� ma non� si giust'ificherebbe per i prooedimenti ::] oon prev�alen.te interesse pubblico, i qt!iUli postu J?: lana che il potere di con-trollo della, Corte Supre J ma possa es(}Y'eilarsi con una maggiore latitudin f di tempo>>. Di qtteste ragioni, ahe avrebbero tifi~ mitato so~o modicamente il oampo di applioazio~t;. ne dell'art. 327 c. 'p .o. alle giurisdiziooi speeiali non vri � pi� traooia nella presente� sentenza, l i qttale va forse oltr�e lo s.tesso pensiero della Oort%) in qttanto non gembra che l'applioazione �ez-sua ~ detto art. 327 alle giurisdizioni speciali sia su 1 bordinata aUa esistenza 1di una noTma ohe espres jjj samente riJwii a tutte le di&posizioni del o. p. o ..i essendo evidente ohe z>applicazione di questo c�o -~ -7 (lice va fatta scmp1�e quando si tratti di giurisd,izioni spe(~iali in materia di diritti soggettivi il cui procedimen'o non sia es,pressamente e completanwnte regolato. Dopo "la pubblicazione di questa sentenza non pu� dttbitarsi che l'at�t. 327 sia inapplicabile in relazione alle decisioni deUe Commissionvi previste dai decreti legisla,tivi 10 agosto 1945, n. 63!1 e 1� aprile 1947, n. 277. Sulla tendenza della C01�te Suprorna a limitaq�e l'applica:zi01ne delle norme in materia di impugn,azione in relazione alle decisioni delle giurisdizioni speciali, vedi in questa Rassegna, fase. 1-2, POfi� 7. COMPETENZA -Per territorio -Luogo dell'esecuzione -Vendita da piazza a piazza -Consegna della cosa al vettore. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. 748-48-Pres.: Pellegrini, Est.: Profeta, P. M.: Eula-Cappiello contro Persi). N elle vendite cosridede da piazza, a piazza, <t eui si riferi,see l'art. 1510 c. p. c., per luogo di esecuzione della obhligaz,ione di corus:egnaJ.'e ;)a, cosa ,s'i,ntende quello in ooi il venditore abbia J.'imes'S'O o debba 1�imettere la cosa al vettore o allo spedizionie,re. In queSito l:uogo pertanto poss'Ono anche propors,i le azioni derivanti da1 rap.p01�to (art. 20 c. p. c.). Su,.fla questione c. Commentario al Oodice ciYile, diret o da M. D' AMEILIO -Libro .rtelle Obbliyazioni -V ol. Il, pa.g. 7 4 ; ANDRIOLI : Oommento, Il Ediz., vol. I, pag. 88 e seguent~. Secondo l/ A. le azioni che si potrebbero pTOJJOrt�e nel ruogo di consegna non sareblJrro tutte queUe derivanti dal J�apporf,o. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Indennit� -Legge per Napoli-Mancato accertamento dell'imponibile -Valore venale -Determinazione dell'imponibile -Contraddittorio dell'interessato. (Corte di Cass., Sez. Umte, Sent. n. 672-48 Pres. Mi� raulo, Est.: Chiappa, P. M.: Eula -Balletto contro Ministero Aeronautica). In vi1rt� deH'art. 13 ,della. legge 15 genuaio 188:5, n. 2892 1sul risa.namento di Nwpoli, la indennit� di espa:opria,zione � determinata in ha,se aJla, media tra il valore venale dell'immobile e1 il valore 'legaJe risultante dal cumulo di dieci annualit� di fitti di data certa,, o, in mancanza, coacer'Vo di dieci annualit� dell'imponibile catastale. E,' escluso alt1ro modo di valutaz,ione dive�rso da quello suddetto. Non risultando a,ccertato l'imponibile J:a. inden,. nit� di e1spropriazione non si eommi�SUJ.'a in ba.se a.l solo valore ve.nale ; e la determinazione del reddito imponibile dev'essere chiesta al competente Ufficio finanziairio il oui accertamento � insindacabile e serve come criterio di valutazione per la dete,rmina.zione dell'indennit� di es:propriaz.ione. In ta,J ca,s1o, tra.tta.ndosli di arceJ:tamento non ai fini fisca.Ii ma unieamente per offrire u.n criterio di valuta.zio,ne per la, determinazione dell'indennit�. di esp�ro,priazione, il con lraddittorio dell'intere, s:sa,to .non � necessario. Il ricorso avversario � stato rigettato. Il prinoipio affermato nella seoonda ma.ssimn, ftt gi� seg-uito per la pritma volta dalla Corte Suprema con ln sentenza n. 2148, del17 g'iugno 1930�. Precedentemente si riteneva addirittura che �mancando lJimponibile qiwsto dovesse r�gguagliarsi a zero e che tale valore negativo dovesse costituire l'alt1�o termine della m(J1dia >>. IMPOSTE E T ASSE -Competenza amministrativa e giudiziaria -Autorit� giudiziaria -Accoglimento del ricorso per motivo diverso da quello dedotto -Appello -Appello incidentale -Domanda che sia mantenuto il nomen juris. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 646-48 Pres.: Giaquinto, Est.: Zappulli, P. M.: Pafundi -Finanze contro Rosso). Proposto ricorso all'Autorit� giudiziaria contro la decisione dela Oommi�s1sio.ne provinciale per le imposte in materia di imposta indiretta sui trasferi; menti della ricchezza pe~r uno dei motivi ammes, s,i nel terzo comma dell'art. 29 del regio decreto- legge 7 a.gos'o 193,6, n. 1639 (gra.ve o deficiente errore di apprezzamento oprpure mancanza o insufficienza. di calcolo) non rpu� il Giudtoe accogliere la domanda per l'altTo motivo non dedotto. Non e'sorbita invece dai limiti della, siua giurisdizione il Giudice ehe fermo res,tando il fatto cnstitutivo del vizio denunciatogli con un'a delle 1sui�ndicate qualifi,che :gimidiche, rit>enga �di a.ttribuire al fatto stesso l'altra quaHfica. indicata dalla legge. La pa�l.'te la cui domanda �sia stata integralmelllte a.ccolta, ma con l'attribuzione all'oggetto della medes1ima di un n,omen juris diver�s:o da. ,queno da es.sa ,dedotto, res,:Us:tendo all'appello propo.s:to dall'a. vvei~sario per ottenere il� rigetto della, domanda SJte.s:sa, pu� irns:i�s:tere peTch� sia mantenuto fermo il nomeniuris da essa dedotto, senza proporre, al l'uopo, ft.ppPHo incidentale. La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'A vvocatwru avverso la, sentenza delta Corte d'ap�pello di Torino del 10 maggio 1944. Il ragionarrnento ohe, nella sentenza d'appello, costituiva il p1mto �di partenza di una serie di in,esatte illaR~iond in 8ostanza era que8to: a) la legge (art. 29, regio decreto-legge 7 ago sto 1939, n. 1639) oontemplando la im)pugnabilit� _ rlavanti all'Autorit� giudiziaria, delle decis�ioni emesse da,lle Commissioni p'l'ovinciali nelle con trov,er8'ie relative alla determinazion�e del valore imponibile, ammette l'esperimento del rimedio per due soli specifici 1notivi: il gra;pe ed evidente errore di apprezzamento oppure la mancan.za o insufficienza di calcolo; b) proposta dell'interessato l'impugnazione per un.o solo dei due nwt-ivi di cui sopra, non � consentito n� all'attore di richiedere, n� al Giu dice di emettere PJ'onuncia di n.ullit� della de�vi sione impugnata per motiv'o diverso da quello iMzial1nente fatto valere. In lin,ea astra.tta, le premesse di tale ragionar-_ mento sono meccepibili; ma l'equivoco affiora dal concetto del t,utto formalistico e falso che la Cor te aveva ,rf,,ato del motivo dell'impugna~'ione. La legge infatti non esige che, per designare il vizio -8 dedotto come motivo delf�npugnaziune sia adopera! a un-a fornJ,ula qua,lsiasi) ma stabilisce inrroe che fefficaoia e i limiti della domanda d'im] Jugnativa -debbono determinarsi in base all'e,q'ettiv �a oon,!iistenz,a c natura degli cleu~enti di fatto allegati da.Watto1�e; in a.T.tri termini il nbotivo dell" impugna,zione � qualifica-to dai caratteri obiettivi dei fatti dedotti dall'attore e non da,Z~a sua opiJnione in ordine al concetto sotto il quale tali fatti 'Vanlno sussunti. In c�asi analoghi) cio� in re.lazione alla qualifioazione dei motivi di impq,tgnazione, la Oorte Suprema ha seguito criteri analoghi a quelli sosten�uti come sopra daU! Avvocatttra (v. sent. Hl aprile 1947, n. 588, And� c. Yatoli in Mass. � F'or�o It. >> 1947, 13!6). Sulla seconda n~a8sima, la Corte d)appello) giudicando diver8�am-ente, aveva dimenticato che z>aPpel �lo incidentale presuppone ttn interesse ad imJYitgvna; re Ta sMttenza, il qttale non pu� sussistere se nort quando la senten~a. medesima importa una effett-iva parziale 8occombenza, ns8ia la reiezione ili una p~�ete,s,a, non sempUer�men.te di una ragione dedotta a. so8tCgno della pretesa. Sulla que8tione, vedi n,ez 8rnso 808tervuto dmll' Avv�ocatura, sentenza, n. 1116/46 in Rep. << For�o lt. n 1'946, voce Appello, n. 108; 8ent. n .. 1772/46, in Rep. �Foro It. )), voce ApPello, n. eo, 131; sent. 664/47, in Mass. � F'o1�o lt. >> 1947. IMPOSTA DI REGISTRO-Appalto-Concessione pubblico servizio -Contratto recapito telegrammi ordinari espressi e pacchi postali. (Corte appello Messina, Sez. I, 9-28 febbraio 1948 -Est.: Batolo -Amministrazione finanziaria contro Russo Stefano e Andronico Elvira). � Oo:s:!itui:s�ce concrs-s:ione di pubblico 'Servizio il contratto con cui il privato senza a.lcun compenso da rp�M�te della PubbHca Amministrae-ione si s:ostituis~ e a. ques,ta nell'esercizio di un ser�vizio :p-ubblico e:S1errcitando l'a.ttivit� in nome proprio e nel proprio interesse, percependone il profitto e rrRtando resrponsa.bile di fron+e ai terzi. Tali ca.ratteriSJtiche non si riscontrano nel con tratto con oui il conces:sionrr.rio ha a.s:sunto l'oh� hligo del recapito dei telegrammi ordinari, degli esp1�es:s:i e pncchi postali dietro (�ompenso adem piendo e<S:so le obbligazioni a:s'sliDte nel nome della Am'minis:trazione che sola rimane res:pons:abile cl i fronte ai terzi. 'Il eoniratto � la, figura del1'a.p�pa1 to e la p�aroia. � conce-s:sione >> usata dall'art. .1 del :Oodice post,aJe ha, :significato generico e non F-'J1edfico pot�ndo anche riferir-si n concei'l'i'iioni �i appa.lto. Con oontrattn 26 dicembre 1934 i con"U,enuti a881tn8ero dnl M ini8te1�o delle Comunicazion,i il servizio di reoapito tele_grammi, degli espressi po .stali e dei pacchi posta!:i re paoohi postali wr�genti in Me8sina. Il oontntfl:o av,eva du11ata~ seme,S't't"G!ite e fn successivamente Qonfermta.to taaiJtamente. d�i anno in anno 8ino allH40. F''u aswggettato cd :.U quota clel 0,50 % come con:cession.r di IJubblioo ser�vizio. ln sede di verific�a fu 'l'icono8citdo che il con tratto rivestiv'a oarattere d�i apPalto onde fu ele �vata la relativa imposta con la aliquota del 2 e 8 % in 1.J'�gore nei ri.spett�ui anni. 1'ro}Jo8ero U]Jzwsizione i ,<?ignori Rus.so-And1�onicu in 8ede amtninistrat �iva e contempora-rteamente in via giudiziaria con la citazione n a.prile 19-!-1-, introduttiva del ,qiudi:<5io. La diversa ta88azion� a cui SO/W assoggettat-i gli appali'i e le con,cc8sioni di pubbl�ico seriJ�z�J hanno r�eso necessaria pi� volte la prec�i8az'ion,e dei c�aratteri di8tinti1.J"i tm uno e l'altro i8t-ituto. La nozione di publico serv�izio, come 088erva il Porti (Dirito Amministrativo, Parte generale, II, p. 2'63-265) � �alquanto inoerta )), �poich� oscilla tra d1te opposte con�S'iderazioni l� dove l'una ravvi8n pttbblico servizio soltanto la, attivit� della Pubbli-ca A.mministrazione, e l'altra qual8iasi atNvit� clte r�spon,da a bisogni o esigenze di indole colfettiva la atti rilevanza e importanza su,gger� is�oo o determini l-'interessamen,to della Pubblica Am-ministrazione (tesi a cui sernbra accedere il De Valles: �Servizi Pubblic�i >> Milano, 1930). Ma anche tale estrema concezione 8i ravrisa di per s� a.bbasvan.za arnpia e perci� 8orge la rwces8it�; am,ertita dallo stes8o gi1tri8ta, di 1mo determina<~ion,c e delimitazione del contenuto del rilevato intere&S'amento della Pttbblica Amministrazione, a,l fine di preoi8are oosa. 8� intenda per r�set�cizio privato di pq~bblioo servizio. E anche qni l'asprU:o � duplice JJotendos�i ame!re tJUbbUco servizio r>seroi/atn dal pll"ivrdo all01�eh� una attivit� dene tra8ferita dalla Pubblioa Arnmini m � stra~i�ne � al privato il quale, nel far ci� a scopo l di lucro as�sume l'obbliqo di es�er�c-itarla nei modi . richiesti dall'in.teresse pubblico e sotto l'os'ser-m 1'antZ'a di patti e condizioni appositamente formulati oaso per ccuw >> oppurr � quando oon appo8ito atto r:enga costitl~ito ex novo tm servizio sotto forma di attiru� da spiegarsi da un privaio a 8copo eli lucro, sempre con la osservanza di speciaH patti e oondizioni appositamente formulati >>. In ambo i ca8i, riassume il Forti, si h'a quello speciale reyime ammin�strativo di attivit� con-1.-i? merciale o indu8triale che perm-ette di parlare di e.<sercizio priv,ato ,di pubblico serviZio. e in ambo i easi si parla di oo:nce8sione di pubblieo .'Servi zio ... Ma. la distinzione non a:ppaga B'overchiamente ai fi11Ji della dctermin,azione del contratto riguardo alla leg_qe tributaria onde sembra pi� c�onsono rtlla dePerrnima.zione il pa;rtire dalla distin-zione posta daUa dottrina tra pubblica funzione e s:er>oVl?. JO pubblico (Zanobini: � Diritto AmministratitJO ))' I, pag_q. 11-12) ed esaminare se nella e8ecnzione dei 8ert,izi pubblici che secondo lo Zanobvn �i � rappresentano attivit� materiali tecniche spesso di produzione industrialr, poste a disposizrione dei 8ingoli per aiutarli nel con8eguimen, to delle loro fi:nalit� >> vengano comiTJiuti atti di volont� e nogozi giuridici che rientrano nel earnpn del diritto privato (contratti per la pre, stazione del .'Servizio appalti, ecQ.)..o~n:ero occorrano atti di diritto pubblico (applicazione t!i; tas~8e, accertamento di con.trat"Venzioni) eoc.) che co8titui8C01W manifestazioni dell'esercizio di una potest� attraverso l�a quale riappare il eonee 'to rZi pubblica fttnzione. Qu(~ilt'i ultimi oriteri sono stati adombrai i dalla .<:rentenza della Corte di ap([wllo l{L quale pero ha. dato rnaggi�r rilie'VO a tm aspetto del ra.pPorlo di concrs:orimz�e di pubblico serv~zio -soNti�uzione del privato alla Pubblica� Ammini.straz-ionf nell)ese1'cizio del pubblioo SC'I'V'izio sen.uL alc�un eorrispettivo -an.dch� al trasfer~nwnto nel [JI'ivato) rnerc�� l)atto a,~nmimistrativo di co1~oessiM1e (con i .<:ruoi carat:teri di unilaterrtlit� e J'rvooabiW� fondamentali) rli una potest� o funzione ]J1.tblJlica. Precedenti giur�,�prudenziali di etti si ha notizia oltre qurlli indioati n.clln relazione della Avt� ocatura dello Stato, 1HB0-1941 (vol. ~o, pag. 211 e seg[J.) sono i seguenti: a) za. decisione dena Oo1ntn�issione centrale delle im(JJOSte, 8 gPnnaio Hl40, Rinaldi-Finanze (in �Le JJ.fas8�ime ll, 1941, n. 3, pag. HlO, �Foro Ttal. >> 1941, P. lll, pag. 117, con nota critica prof. Ingrosso); h) senten'2'a Tribunale Milano rlel 24 maggi.rJ Hl4J' pa8sata in uiudicato. eonl'/(-!f/Uenzialc a drtta pronunoia ad istanza <del R�inaldi c-ontro la A.mminristrazi. one Finan.~�aria. Con essa fu ricono8ciuto il oar"<atterp, di appaUo al contratto di a88unzione dPl servizio reccL1Jito telegra-mmi PS]J1'PS �'~i e paecrhi po8tali; e) decisione �ommis8ione oentralP impo,,�te 16 febbraio 1942 (�Massime>> 1943-44, pa.g. 128, con nota critica redazionale) con cui viene riconosciuto oarattere di appalto a�l contratto di innaffi �amento stradale affidato da 1ttn Comune al prirato (G. E. ('1.). LOCAZIONE DI COSE -Caserme di forze di polizia -Locali adibiti ad uso diverso da abitazione. (Corte di Cass., Sez. III; Sent. n. 905-48-Pres.: Mancini, Est.: Rispoli, P. M. Pittiruti � Berrini contro Amministrazione Provinciale Torino). La, Oa-serma di P. S..non � solamente la ca.sra di a.bitazione di cui all'art. 1 deoreto legi�s1la.tivo luog�otenenziale 12 ottohre 1'945, n. 669, percllt> !)reva.lente in essa pu� e�s1s�ere l'us~o rli prubblico servizio, ed in que.sto caso � da appliea.re il SIUC.~ ess[vo a;rt. 2 del cita,to decreto legislativo n. 660. La eoesis.tenza. di vi� a.umenti di fitti in m�sura :livers:a, si pu� avere .solo qua,ndo coe."si,stano i du1' !lR� dell'abitazione e dell'uffic�o (od altro uso di �erso da quello di alloggio) e nno di essi non sia r>reva1ente. In queRtO� Recondo cruso si a�prpHca il ~omma primo dell'a,r'. 5 del cita.to d�ecr-eto legillativo n. !669, nel primo ca-so invrcr si applien i l ;econdo co.mma. OomP si vede dallr 81/ Ni.portate mas-sime. In ')orte di Gas8adon�e investita. per la prima volta lella que8tione se le oa8etme, ai fini della vigente egislaz:ione vincolistieu, giano da considerarsi tra �e oa8e di abit,azione. ha adottato ttna soluzione 'Jiutto8to dA 8peoie,. che di carattere g�enerale. La Corte infatti mentre ha riconosciuto che 'uso di abita,zione comprende anche l'alloggio di nilitari e di altre com;unit�) ha ritenuto che ne�l a caserm~ oltre qtte.<;to uso si abbia ftnche uso di ufficiG e che questo po-'llla essere preralentc (prevalenza da esaminarsi evidentemente aal'lo per caso). Se si, t-iene conto delle ragioni che ind,uss01�o FAvvocatura g.enerale a pr9po;-re �qu-esto r�icor8o e gli altri analoghi) l)inrlirizzo gittrisprudenziale segn1ato dalla sentenza sopra riportata pu� con'siderar- si sodilisfacente. Ta1i rag,ioni si riassnmm;arw nella preoccupaz �ion-e che) attr-ibuito alla eagerma il caratteJ~e di ('dificio adibi-to ad 1{SO diverso dall)abitazione) di questo aarattere si tenesse aonto non so.fo ai fi.n 1 di determinare la migura dei aanoni, nw anche a; filflli della pror�oga lega-le. La tesi sostenuta dall'ADV'Ocatura si basava .�ui seguenti argomenti : a.) il decreto le_gislativo n�. 669 e stwoessivi non definiscrmo il oonoetto d'i a-bitazione, sicch(' qnesto de-De determin-arsi o in ba8e ai criter'i d:�f linguaggi� comune o in base ad el'emrn.ti f'Ventualmente ,desunli dal diritto positivo, elementi q1c�sti otmiamente pret,alenti 8'lti criteri anzide t'. Tali Plemern,i{i debborr~s'i ritener�sii effettivamente e.<~istenti P. si trag_gono dal r�flgio deereto-leglge H aprile 1934, n. 563, nel quale sotto il ooncet'o d� abitazione � appuntJo espessamente r�rompreso anche il looa.le adibito a.d alloggio di oomunit�. Ora, quan,do ttJ'ba le,gge in materia di locazioni defi.ni8ce il concetto di abitazione in 1m certo modo, non pu� ritenersi che il legislatore. usando 8ucoes:sivamente in� ttna lef]'f!'e a�naloga lo s'e.<8'J termine) abbia roluto intendm�e cosa diversa. Tanto pi� quegt.a opinione deve ritener8i fondata in subiecta, materia, in quavn�to l'art. 4 del decreto le,qislativo n. 669, imjplicitamente r-iconferma la norma del f"� 'ato dee1'elo legge n. 563, 1934; b) La giurisprudenz�a pret��alente della. Corte di Ca.s�saz�ion�e relati1.'a alla legislazione 1.;incoligfiea deU)altro dopo guerra era n�el senso di attribuire al ooncetto di abitazione �ttna portata tanto ampia ,da riomn.prendervi anohe le Caserme lv. per tu.fte Za sentenza 3 luglio 19�23 in eau,<;a Machnic- JiJrario in. � Foro Nuove Provincie >l, 1924, n. 303). T sue8JIOSti a;t�_qomenti n�on sono 8tati in. sosta nza contraddetti dalla Corte Suprema, la qualP. infatti, rifacendosi al criterio dell'uso prevalen.. te) il quale oriterio � d.alla legge assun'o w lo ai finri della determinazione degli aumenti (art. 5), tta e.<wlttso che l'obbligo di pagare i fi:tti aumenta.t'i em art. 2 del decreto legislativo n. 6'69, implichi l'attribuzione alle l!a.serme del oarattere di ea.<?e non di abita.zione anche arJU effetti della proroga lrqa1r (A.. R.). RAPPORTI DI LAVORO-Estensione dell'ordinamento sindacale agli enti pubblici economici -Contratt~ collettivi e regolamenti amministrativi. (Corte d1 Cass,, Sez. II, Sent. n. 417-48 -Ente Volturno contro Catalano). Le norme legislative che si sono succedute sul-tema della estensione dell'Ordinamento sindacale agli Enti pubblici economici importano che lu regolamentazione collettiva. di que.sH enti a.ndava soggetta a forme partico�lari (controllo preven i -10 ,.o pieno, �i legittimit� e di merito, �a parte del Ministero delle Fina.nze), adeguate alla natura l)Ubblica degli enti ed ai rapiporti, pm� e:ssi pu:bblicistici, interced�enti �Con i loro dirpen�enti, onde, da un lato, hb nece�ssit� di diSICiplina�re cotesti ra.pporti mediante app�o.slti conlratti collettivi e, dall'altro, la i,mpossihilit� di a;p�pliea.re ad essi le comuni regolamenla.z�oni collettive, foSiStero antecedenti o successive aHa. :s111ddetta estensione dell'o~dinamento sindaca.le. Da ci� deriva ch'e fino a �quaudo non esista regolamenta. zione collettiva a;pposita per l'ente, prevale, come fonte .normativa a.utonoma. per e.sso, il regolamento amministrativo proprio dell'ente, e, perr' eontro, da,] momento in cui ipJ:'ende vita l'apposito contratto collettivo il regolamento organico cede alla disciplina integrale ed esclusiva della regolamenta.~.ione collettiva. Conforme in dottrina De Marco in� Dir. Lav. n, 1943, I, 10, che per� ammetteva l'applicabilit� all'Ente pubblico dei contratti collettivi nazionali, yenerali a tutte le categorie dg�nardate nelle C'anfederazioni, senzoa. Qontrollo da parte del Min<i8tero che ha la vigilan~a sull'ente. Nel senso che per�rnwrrebbr Z.a facolt� reuola rnentalf'e data la nat1tra pnbbl�ica dell' JiJnl e aT/,Ch!' dopo la r"eg'olame'T/,tazionc del rapporto eon con tratto collettivo ofr. Vitta: � Giur.. It. )) 1947, I, l; in senso conforme alla decisione, v. Zano bini: l'� Amministrazionr: Locale n, PadO'�'a, 1936, n. 132. La questione sembra om. risolta nel senso affermato dal S .. C. dall'art. 2068 Codice civile, come �. stcdo r�ilevaJ o ir~ dott-rina. REQUISIZIONE -Comitato Centrale-Danni in dipen� denza dell'atto di requisizione dichiarato illegittimo. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 497-48 -Ministero Interno contro Jacoucci). Dal eo;n~p:ito giurisdizionale attribuilo aJ Comi tato �Centra.le rper 1e requisizioni, istituito con regio decreto 21 giugno 1941, n. 588, secondo il testo dell'M'i. l della legge di eonversione del a dicembre 1942, n. 1819, rimane es.clusa la cogmi zione della ma.teria dei da.nni in dipendenza del l'H.tto di requisizione che venga dichiacrato ille gittimo, anche .se si concluda. nella fmma di �condanna gene�l'ica )) .. Tu lta la ma.feria, rela.tiva, ,sia attinente aU'a-n elle al quantum) rimane di :co,mpetenza del Oiu dice ordinario. Deoisione oonforme aUa giurisprudenza restTit tiVIa 'per cui il Comitato giuriBdizionale centrale p�u� conosoere solo delle controversie rela.tive alla legittilmit� del p-rovvedimento di requisizione e alla determ-inazione de.U'in:denrnit� (v. Cassazione 8ezioni Unite, 24 gennaio 1947, n. 72, nella moti vazione in � F'oro It. l> 1947, 282). Nel senso che rientran.o nella competenza del Oom.itato le oon.trorer8ie inerenti all'�accerta1nemto de'ri dannlb da logorio e deterioramenti v. Comitato giuri81dizionale oentral� 27 gennaio 1945, in � _Giur. I t., n, 1947, III, 12;: massilma che appare di indi 801ktibile esa'tczza posto che tali d.anni sono disci plinati dall'art. 73 del regio de�c?�eto 1941, dell940. SANZIONI CONTRO IL FASCISMO -Confisca dei beni-Modifica sostanziale della disciplina in materia -Natura giuridica della sanzione. (Sezioni Unite penali, 14 febbraio 1948, Pres.: De Ficchy, Relatore: Trasimeni, P. M.: Fornari (conci. dift.)-Ricorso Zucchetti). Il decreto legislativo del Oapo provv�isorio dello Stato, 19 novembre 1946, n. 392, ha profondamente immutato ai precedenti decreti non soltanto sotto ll �rifless-o procedurale, ma anche sotto quello sosta. nziale. AU'infuori della. ipotesi p:revts:ta aHo art. 9 del deereto legislativo 27 luglio 1944, n. 15'9, in cui la confi�sca � �svincolata dall'a~Zione penale, essa � ogg"i, in ogni altra ipotesi legata ad un aecertamento di re,srponsabilit� ed � conseguenza !li wna s1e.ntenza di condanna. In �caso di estinz.ione del reato pmwangono gli effetti della confisca se � �s,tata gi� ordinata. con sentenza irrevocabile, ma. non pu� essere .s~pa.ra�� tamente disposta se non preesiste la sentenza di condanna. La confi:sca ha, pertanto, salvo l'i,pote.si del l'a�rt. 9 accenna.to, natura. di pena :principa.le. La decisione dlllle Sezioni ttnite penali succede qronologicarnente all'aUra, cPrtamente pi� nota, delle stesse Sezioni unite nel rieo-r8o Ma-rc,ian� e�d aUri in .data 7 f@bbra.io riguardante gli effetti 1 dell'art. 25 della mtova Costituzione st~l '�'igore � delle leggi eocezion.nU in mate-ria. di sanzioni oon tro il fascismo e sttlla purtibilit�, dei r�eati plf'evistli in dette leggi. Sia la preoodente che la suooessiva deoisilone i non hanno incontmto il maggiore favorr, sotto l l'aspetto giuridico ben s'in,tM11de (Cf-r. per la pri-l rna C-roga.: I diritti di libert;'t e la Costituzione,1 in cc Ghtr. It. ))' 1948, II, 12.9; e pe'l' la seconda,j Sabbatini Giur;.: Ancora. sulla natura giuridica della. eonfi:sca-dei beni in cc Giust. Pen. n, 1948,1 II, 250'). A propo8ito della presente decisione in rnassilma si � accennato alle sol�nziorvi contrastanti della pena accessoria p-rima (II Sez., 9 luglio 1946, rio. Tilena,. in cc F'oro It. n, 1M6, II, 161) della sanzione civile specifica poi (Sez. unite, 23 nov. 1946, rio. Rolandi-Ricci, ivi, 1947, 17) e della pena principale o-raj si � rilev�ato �il duplic:e criterio di J)alutazione in base al quale 8i � r'itewuto ohe la oonfi.lsoa dei beni ha la, non in1riividuabile natura di 8'~ion politic:o amministrativa per eccezione (art. 9 decreto legis:lativo 1944, n. 15'9) e d'o1�dinalf'io qttella di pena principale, e si � sostenuta da vnnto di vista dornmatioo la impossibilit� di in quadrare nel sistema pevr~Jale vigente la confisc~ com�e ]Jena principale lpr'oprio per gli s!essi argoi menti pei qnali le Sezioni ttnite sono P'ervenut~ aU'nl'lima oonc,Wsione (interz;�retaz1one de.lle 'l!iOr~ 1nc 00 . ntenute nel dec-reto 19 novernb�re l.946, n. 39l. cd applicazione e gradua.z�ionc dell'a 8an:ziione d parte del Giudice). ... Sotto l'as�petto g�iuridioo, sen~a nu.ll(:J,. toglie-r ana sostanza di iali censure, sernb-ra che lo ~Ste8Rl argomento delta interp-retazione dell'ultimo r!..:. creta in rnateria -nel seV/1!8o della irnmutltzii,-n alla precedente disciplina della oonfisca eta con� -11 sidera;rsi sem,JN'e, anche nella ipote~:ri di estnJJni8tsione dal reato, consrg�~~enza di ser/;tenza ti'i eon( lanna irTevocabile -tsia del tut: o falla<J'e, se nr ll'applicare la legge non tsi pu� attribt~irle a.ztro sen>So che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la CO'M'I.,es�sione di es.�r:, e da,ZZa intenzione del legislatore. Il Supremo Collegio esarnir~a. nella decisione la solw lettera delrart. l del deareto del Oapo provvisorio dello Stato in 1"a]Jpo1�to aU',art. 1 del decreto legisla-tivo 26 JnU!/'Zo 194G, n. 134 da esso modificato. Considera che n pTimo comma della nwdifica 'prevede due ipotesi di mancrato provv'edimen. to �di qonfi>Soa Te q~tali entrambe pTeSuppongono la sentenza d�i condanna �iTTcvocabile, ergo, anche la terza ipoteg�i prevista nel successivo comma (quella di mwncato provvedimento peT est-in-~ ione del Tca'o) ,deve av,ere lo s�tesso presupposto, tanto pi� ohe dovendo,8i questo aJnmetleTe per la prima :pa1�te di detto secondo comma Telativo al pennanr:re degli effetti della confisca gi� disposta nonostante l'est im~ione del rea lo, non ]JU� eselndersi peT la seoond,a par: e de�l co1nma relativa. a conifis�a non d�~sposta ma C1ollegata alla p1"ima parto oon sem.plice con,giunzione. E oonclude o/te non � stata per� r;i� p1�evista fipotesi di eon-fisca senza precedente condanna del reo, di guisa che � rviden,te che il legislatore non ha inteso pi� riprodwrre la situadone dei zwecedenti decreti. La lettera non au 'or-izYza n'� il ragionamento n� la conqlusion.e perch� il presupposto d'un c01nma non deve necessaria<me11.te essere il presnpposto del comm,a successivo ov,e si r�egola diversa ipotesi, n� il presupposto di ttna parte del comma success�ivo deve necessariamen,te essere il p?�esupposto della seconda pU!I�te ,del oo1nma stesso solo per la congiun,zione ohe lega le due parti del comm,a. Nel comrmra in questione la congiunzione � anche p-reoeduta da un punto e v�ir1gola, ma, comunque, il collegamento di due parti dello stesso comma, ancihe se non si 1�itiene in fun.zione del colleg�am. ento logico della d�~ciplina della stessa ipotesi (e~!tinz�ione di 1�eato), no�n pti,� ritenersi in f'unzione di una idootit� di presupposto qu.an,do non concorre in tal senso nessun altro elemento, n� letterale_, n� logico c ta-ntomcn-o sto1�ioo. Anzi, per la logica, deve ricordarsi e/u,�� non � l�di~o d�durre una profonda immutazione so8tan.ziale deUa disci plina di determinata materia, come quella operata dal Snpremo Collegio per la tmriazione nei testi di qualohe espressione letterale, quando} per la storia, U legislatore nella relazione al decreto a1::verte trattarsi di modifica solwrnente procedurale (ofL ed. del Poligrnfic�o dello Stato) a prescindere da ogni altro elemento letterale e logico risnlta;nte dal testo stes8o in rapporto a qu.eUo modi.fioato che rende manife8ta l' occa,sio e la rllitio legis. Sotto l'aspetto poi della giustizia in senso gittridiQo -che non va certo perduta di vista tanto n-ell'av'pliCOO�01~e della legge quanto nella ricerca del 'fl;o'lnma perch� reag�isoe sulla stessa ra,tio legis -la decisione del Sttpremo Collegio crea dur: pesi e due rn-isure in quanto .fra coloro i quali corn1niNero i fatti costitnenti te ipotesi delittuose previ8te dalla le_gge sulle sanzioni oontro il fascigmo verrebbero a subire T.tt con,fisca solamente quelli che per conlingen-z�e tli tempo nella istntltor- ia e nena celeumzione dei processi 8i sono trorati di fronte a sentenza iTrevocabile c non anch,_; quelli che, avendo cor1111nesso a'nohe fatti pi� gravi, hanno avuto la fortuna di non vedeT conclu8o i7 pTocesso prirna, dell'amnistia. E ci� accadrebbe, in c'a,~o di morte, anohe per gli eredi. Questo n-on pu� volere n,essttna legge e nessun legislatore. N� a tendo} genza espressa e n(m dttbitabile disposizione (qual1tnque l'argomento e qnalunque si8tema) pu� pervendre l'interprete, anche peroh� n.on ne risulti ac()Teditata da'l punto di vista della ginsfoizia in� senso giuridico a parte ogni valutffi<:ione politica, la tesi respinta con la prirna decision,e delle Sezioni ttnite, a tal propo8ito ricordata, 1�ispetto a questa aocolta con la seconda decisione certamente non con forme a ,qinstizia nei sensi accennati (B. C.). RASSEGN.A DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLICAZIONE SULLA , GAZZETTA UFFIO.TALE o� 1948 I. D. L. 16-4-1948, n. 540 (G. U. n. 123): Modifiwzioni al Decreto leg�isla.tivo 6 diceuibre .1946, n. 424 1�elativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. II. D. L. 21-4-1948, n. 542 (G. U., n. 123}: Liquidazione per conto dello Stato dell'Ufficio Recuperi della P�rovincia di Treviso. -Sembra assolutamente evidenteehe la difesa in giudizio delCommissario liquidatore sia devoluta all'Avvocatura dello Stato. III. D. L. 17-4-1948, n. 547 (G. U., n. 123 Suppl-.). Modificazioni al Decreto legislativo Presidenziale 2 7 giugno 1946, n. 3 8, concernente l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (ANAS). -Si segnala l'importanza dell'art. 51 del decreto anche se le norme in esso. con.ten.ute possono apparire superflue in. quanto deriverebbero necessariamente dalla natura di amministrazione statale che spetta certamente all'ANAS e dall'art. 5 del decreto medesimo che conferisce la rappresentanza della Azienda al Ministro dei lavori pubblici. IV. Decreto Ministeriale 21-6-1947 (G. U., n. 125) Mis�ura dell'indennit� di requisizione per autoveicoli 1�equisiti per il periodo di tempo dal 9 settembre 1943 al dicembre 1945. -Nessun dubbio sulla legittimit� di t.ale provvedimento preso in esecuzione dell'art. li della legge 24 marzo 1942, n. 24 79; le tariffe stabilite con, tale decreto si applicano naturalmente solo alla requisizione di quadrupedi e veicoli per le forze armate di che al Regio Decreto 31 gennaio 1926, n. 452. V. D. L. 23-4-1948, n. 563 e D. L. 23-4-1948, n. 564 (G. U., n,. 125 Suppl.): Ripristino ed istituzioni di: Tribunali e Preture -varie. VI. D. L. 15-4-1948, n. 567 (G. U. n. 126): Integ-razioni e modificazioni al D. L. L. 29 ottobre 1945, n. 683, concernente la istituzione dell'A.R.A..R. ~Per quanto riguarda i beni e i crediti di cui all'art. l, si applicano naturalmente le disposizioni di cui agli articoli 295 e seguenti della legge di guerra. VII. D. L. 2-4-1948, n. 582 (G. U., n. 128): Compensi spettant�i ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'a�utorit� giudiziaria. VIII. D. L. 16-4-1948, n. 585 (G. U., n. 128): Modificazioni all'a-rt. l del D. L. 29 maggio 1946, n. 488, e agli articoli 12 e 13 del D. L. 5 agosto 1947, n. 778, ci-rca l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni statali degli enti locali, ed in genere degli enti di diritto pubblico. IX' D. L. 5-5-1948, n. 596 (G. U., n. 129): P-roroga dei ::;� contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani. X. D. L. 5-5-1948 n. 625 (G. U., n. 132): Trattamento al personale non di ruolo licenziato ai sensi dell'art. l del D. L. 15 novembre 1946, n. 375 e successivamente riassunto in servizio.-Sulla portata del D. L. n. 375, dell946 vedi in questa Rassegna, fascicolo 5, pag. 6 n. 9. XI. D. L. 5-5-1948, n. 642 (G. U. n. 134): P1�ovvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. -Si istituisce una terza sezione giurisdizionale che assume la denominazione di Sezione Sesta. Importantissimo l'art. 2 del Decreto che stabilisce che sulle domande incidentali di sospensione si decide con. ordin,an,za. Questa n,orma far� risorgere la questione della impugnabilit� delle decisioni sospensive, questione che era gi� stata risolta in, senso positivo (vedi in questa Rassegna fascicolo 1-2, pag. 6). I termini stabiliti per decidere sulle domande di sospen-::� siva rendono quasi impossibile un, in.terven,to effi-~$ ca_ce. dell'~vvocatura dello Sta~o in ~i~esa del~'~: !� mtmstrazwn,e, dato che entro 1 termtm medesimi e ~j~ praticamente esclusa la possibilit� di flsaminare gli ~l atti e documenti necessari per rflsistere alla domanda.~ XII. D. L. 13-4-1948, n. 650 (G. U., n. 135): Proroga 00 del termine di prescrizione in materia� di profitti di !fil regime. -�--m �::: =:-:-~� ..~ XIII. D. L. 6-5�1948, n. 654 (G. U., n. 135): N_orrr:e per ~ l'esercizio nella Regione siciliana delle funzwn'b spet-��=& 13 tanti al OonBiglio di Stato. -La chiave di volta del sistema della Giustizia ammin,istra.tiva della Regione siciliana � costituita dall'art. 5 del decreto. XIV. D. L. 7�5-1948, n. 656 (G. U., n. 135): Pagamento dei debiti Bcaduti delle AmminiBtrazioni dello Stato. Si introduce un termin,e brevissimo che sembra sia, piuttosto di prescrizione che di decadenza. Pare che il presente decreto debba essere coordinato con il successivo indicato al numero XV. XV. D. L. 25�3-1948, n. 674 (G. U., n. 137): SiBtemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi La necessit� di norme speciali per la liquidazione dei contratti di guerra sorge sopratutto dalla brusca .. interruzione della loro esecuzione causata dalla cessazione delle ostilit�, con la conseguente necessit� di dover contemporaneamente provvedere alla liquidazione di rapporti complessi e spesso mal definiti e alla loro con,version,e, in quanto possibile, in, contratti ed attivit� diretti a fini di pace. Nel1918 dopo l'armistizio del4 novembre furono emanate disposizioni t=~peciali per la liquidazione dei contratti di guerra con decreti legge 17 novembre 1918, n. 1696 e 1697, successivamente pi� volte integrati e modificati, ed in base a tali norme la liquidazione c la conversione furono felicemente eseguite con una flsigua percentuale di vertenze giudiziali. Purtroppo le gravi condizioni del paese dopo questa guerra, con la crisi dell'autorit� dello Stato e delle sue attivit�, ha fatto s� che queste nonne vedono la lnce ad oltre quatt.ro anni dall'armistizio, ritardo che aggrava e complica le� li quirlazion.i gi� complesse e difficili per la situa~ione creata dalla sconfitta mili' tare c d&lle dovastazioni belliche del territorio nazionale. Mt>ntre la situazione del 1918, con, gli stabilimenti intatti e con, la immediata emanazione delle norme speciali sopra indicate, pon,eva in primo piano il problema della trasformazione dei contratti a fini di pace, oggi risulteranno in,vece del tutto prevalenti i problemi di liquidazione dei rapporti contrattuali rimasti sospesi o interrotti. Riprendendo un,a disposizione del 1918 il decreto stabilisce (art. 5, ultimo capoverso) che nelle liquidazioni dei contratti di guerra sia in, ogni caso escluso l'utile mancato, e tale norma dovr� essere applicata anche dal giudice din,anzi a cui la verten,za sia eventualmente pendente in tale stadio di trattazione da n,on, poter essere deferita al nuovo organo creato da questo decreto (art. 19, primo comma). La esclusion,e, del lucro mancato riguarda quindi n,on soltanto il caso di risoluzione dAl contratto per Ropravvenuta impossibilit� di esecuzione, ipotesi in cni tale escluf'ion,e deriva gi� dai principi generali e dall'art. 1672 C.C., ma anche il caso di resciRBione per volont� della Amministrazione. La norma si giustifica non solo con, la osservazione che la manifestazione di volont� dell'Amministrazione diretta a rescindere il con,trat.to di guerra dopo l'armistizio � una conseguenza coatta di un evento imprevedibile, ragione che ha generato la norma gi� nell918, ma oggi anche per il rilievo cho quando milioni di cittadini hanno subito danni irreparabili, o perduta la vita, o riportato men,omazioni permanenn, en,ti, senza che purtroppo sia possibile un risarcimento lon,tanamento adeguato, sembra costituire un,a esigen,za di moralit� e di giustizia l'evitare che il contratto di guerra n,on eseguito prodtic� un. luCI'�. La struttura del decreto rivela la finalit� di sollecitare, almeno in, questo settore, lo sgombro delle pendenze lasciate dalla guerra, che contribuiscono a rallentare la ripresa. Parimenti � chiaro l'intento di ottenere per quan,to possibile un,icit� di direttive e di criteri nell'opera di liquidazione, perci� con gli articoli 18 e 19 il decreto dispone che an,che le vertenze gi� deferite a organi giurisdizionali o ad arbitrati siano liquidate dal nuovo organo, con, la estinzione dei relativi giudizi, tranne n,ei casi in, cui sia gi� intervenuta una sentenza, sia pure parziale. Allo stesso fine � diretta la fissa.zion,e di un, termine di 180 giorni per la denuncia delle pretese nascenti dai contratti di guerra, con, la comminatoria della perdita di ogni diritto in caso di mancata denuncia (articoli 10-11) sanzione cui n,on � estranea la necessit� di ottenere un,a documentata precisazione delle condizioni di fatto in cui si sono eseguiti i contratti e le denuncie dei materiali ottenuti a mezzo della da molte provenienze, e poi dispersi per molte vi0, accertamenti che col decorRo del tempo diverrebbero sempre pi� difficili, se non impossibili mentre le pretese contro l'Amministrazione sopravvivrebbero fino ai normali termini di prescrizione. La funzione del Commissario � quella di un organo amministrativo senza carattere giurisdizionale ed il decreto, rispettoso dellfl guarentigie che l'art. 113 della Costituzione assicura al cittadino contro ogni atto della Amministrazione, ftt. espressamente salvi tutti i rimedi giurisdizionali contro i provvedimenti di liquidazione; ma v'� da sperare che questo organo munito di vasti poteri, costituito in modo inrlipendente dalle singole branche della ammin,istra:r.ione che hanno stipulato i contratti, ed assistito da un, comitato di formazione in,terministeriale con, funzioni consultive, n,el qnale � rappresentata an,che l'industria, possa, come gi� avvenne per gli organi similari costituit. i dopo la guerra 1915-18, sistemare la massa dei contratti con scarse conseguenze contenziose, anche se n,on, � possibile confidare in, un,a eliminazione totale delle impugnazioni giudiziali degli at.t.i di liquidazione perch� � inevitabile sussistano in, un certo numero di casi, tra l'amministrazione ed i privati, contrasti irriducibili cui soltanto una irrevocabile sentenza di magistrato pu� porre fine (M. F.). XVI. D. L. 21-4-1948, n. 715 (G. U., n. 140): Norme per la regolarizzazione dei� debiti dei militari della Marina e dell'Aeronautica che ceBsano dal Berviz1:o. D'ora in poi dovranno esperirsi le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti in questione tutte le volte che non sussist.ano le condizioni previste dal presente decreto per l'annullamento di essi. XVII. D. L. 7-5-1948, n. 726 (G. U., n. 141): JnaBpr'imento delle pene preved~lte dalla legge l 7 luglio 194 7, n. 907, a tutela del monopolio dei tabacchi. -Trattasi evidentemente di legge penale finanziaria alla quale Rono applicabili le norme della leggfl 7 gennaio 1929, '--14 n. 4. Vedi anche l'art. 2 del c.p., in relazione all'art. 5 XIX. D. L. 7-5-1948, n. 771 (G. U., n. 145): Modificadel decreto, il quale ultimo articolo crea una ipotesi cazioni al Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle di legge penale temporanea. Imposte d1:rette approvato con R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401. XVIII. D. L. 17-4-1948, n. 740 (G. U., n. 143): Modificazione ed integrazioni alle disposizioni del D. L. L. 10 marzo 1945, n. 154 e del D. L. lO aprile 1947, n. 261, � XX. D. L. 17-4-1948, n. 777 (G. U. n. 147): Modificaconcernenti il riassetto delle zone urbane nella citt� magzione alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubgiormente danneggiata dagli eventi bellici. -Notevole bliche ed alle norme sulla costit~lzione e al funzionamento la norma dell'art. 6 sulla portata della quale e sulla dei provveditorati alle opere pubbliche. --Vedi, in ratio che l'ha isphata, vedi in questa Rassegna fascirelazione all'art. l, in queRta Rassegna, fascicolo 3, colo 4, pag. 13 e seguenti (Voce: Ricostruzione). pagine 16-18, n. l. La Presidenza del Consiglio dei .ll!finistri ha diramato la seguente circolare n. 16410/10115.23/1.1.18: Reati in danno deli,Amministrazione Vengono spe,sso notificati all'.A.vvocatm�a Generale dello Stato, ed agti Uffici distrettuali, atti di dtazione con i quali le varie Amministrazioni dello 'Stato �sono invLa.te a comparh�c co;me perBone offe,sc in dibattimenti relativi a, \procedimenti pena�li, concm<nenti rec~ti, commes:si in danno delle Ammil�sl:rtu�~ioni medesime. Nrlln maggim� parte dei ca.si taJi atti �i dtnzionc eoBtLuiscono la prima. notizia che quelPUfd'icio legale ha della. esistenza dei procedi�menti �, e dei re1�il�tivi reati; ci� che impedisce, in via. norma.le, data la brevit� del termine a compwrire, di lWovvedere ad un e�s-wnrirnte e-same degli atti, per stabilire se convenga o meno far luogo a co�s1tituzione di pa.rte dvile per conto delle Ammi: n1s;~ro-zioni intere.s:sa.te. In numerosi casi, poi, le 's-uddette citazioni vengono notificate quando gi� i relativi dibattimenti sono sta.ti ap-erti per la prima. volta, derivandone quindi la impos,S<ibiliti� di provvedere comunque alla costituzione di par:e civile, anche se quest-a sia giru,s�tifica.ta. o addirittura necessar-ia {art. 9H c. ip. p.). E' superfluo rilevare come la mancata co.stituzione di pa.rte civile ahbia. rif]p,s:si sfavorevoli per la Pubblica AnuniniS<b-az.ione, sia perch� impedisee la efficace persecuzione di rea.ti, che per le loro cara.tte:ristiche sono di difficile accertamento e richiedono pM'ticolari indagini tecniche, sia, perch� crea' l'impres.s��.one di un dis-intere-s,se dovuto o ad inesi.s(enza del danno pe1� lo �Stato, o, peggio anco.ra, a Llesider�io di minimizZU~rc i fa.tti criminosi. Per evita;re tali i.n.convenienti, s.i ritiene neces:-; ario che le Amminist.J�azioni dello Stato anchr ad o�rdinamento autonomo provvedano di urgenza nd inviare aJ.l'Avvocatura Oenera.Je o agli Uffici distrettuali territorialmente competenti, copia di tutti i rappor-ti relativi a rea.ti commessi in loro danno, gi� da e;sse tra�srrnes.s�i, a/ se.ns:i dell'ad. 2 c. �p. p., all',AutorH�. giuclizim�ia., nonch� a segnahre a.i detti Uffici legali tutte le notizie relative ai reati sopra indica.ti, pm� i quali non sia inoltra. to rapporto di denuncia da pa.rte delle Amministrazioni inter�essale, ma si .sia procrduto <l i ufficio. Si resia in atte�sa di urgente a.ssicura.zione di adempimento. IL :SOTTOSEGRE'.rARIO DI STATO ANDREOTTI INDICE SISTEMATICO DEI.JLE CONSULTAZIONI LA. FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN A.LOUN MODO LA. SOLUZIONE OHE NE � STA.TA DATA ALBERGHI. -Se per assoggettar�e a vincolo la parte di immobile avente destinazione� ad uso di � rulbergo, pensione� o locanda occorra atto amministrativo spe: iale e quale sia la natura del medesimo (n. 1). .-\MMINISTRAZIONE PUBBUCA. -I) Se l'Ammini> tTazlone del beni gi� della Corona debba considerarsi '\mministrazione statale agli effetti della legge sulla \.vvocatura dello Stato (n. 60). -II) Quali siano gli )lementi in base al quali pu� riconoscersi ad una Se: lone autonoma costituita in seno ad un Ente naziomle personalit� giuridica (n. 61). APPALTO. -T) Se debba applicarsi la clausola revi; ionale contenuta ln un contratto non approvato limiatamen1e al lavol'i eseguiti in forza dell'art. 7 del ). L. n. 815�6, del 194~ (n. 86). -li) Se le variazioni della otrza organica territoriale incidano sul contrato di fortitura di casermaggio per fone di polizia (n. 87). -: II) Se _spetii un compenso per la manutenzione e la ustodia delle opel'le ad un'Impresa la quale abbia do �uto .sospendere di fatto la esecuzioue dei lavori appaiati per mancanza di materie prime di asseg11azioue n. 88). -IV) Se il quinto della dotazione supplementare i cui all'art. 10 del Capitolato genetrale pm� l'appalto Iella fornitura del casermaggio alle guardie di P. S. ebba calcolarsi in relazione alla forza organica conrattuale asse�gnata all'mtera circos-crizione (n. 90). ') Se il quintD di cui al numero precedente possa �esere chiesto all'appaltatore i.ndipend�entemente dal biagna attuale (n. 90). ASSEGNI CIRCOLARI. -Se la banca sia tenuta a innovare il pagamento di un assegno quando l'abbia t'fettuata in base ad una seri� continua di girate e dopo identificazione del portatore fatta per documenti 1. 1). ATTO AMMI.NISTRATIVO. -Se per esercitare il po) re di annullamento di un atto viziato occorra, oltre elemento obiettivo della sussistenza del vizio, anche lnter:esse pubblico ,specifico ed attuale all'annullatento (n. 4). AUTOVEICOLI. -�Se gli autoveicoli dell'UNRRA o el!'AUSA siano esenti dall'osservanza delle disposiani st_abilit-e in materia di targhe di riconoscimento l. 11). CINEMATOGHAFI. -Se il periodo di sospensione� d-elle vis1oni (per motivi politici o beillici) d-eHe film nazionali ammesse ai premi di che alla legge 17-8-1941, n. 1131, debba ugualmente calcolarsi al fine di computare il termine di quattro nnni previsto dalla J>egge medesima (n. 1) . COMPETENZA. -Se sia competente l'Autotrlt� glurliziaria ordinaria a decidere della pretesa di un comune diretta alla revindica di un bene da �esso ventluto con contratto che si assume viziato di violenza (n. 4). COMPROMESSO E ARBITRI. -Se sia possibile derogare contrattualmente alle norme del Capitolato generale per l�e ope,re pubbli-che che stabiliscono la composizione del Collegio anbitrale (n. 3). CO:.VIUNI E PHOVINOIE. -I) Se J"I.N.G.I.C. possa c�ssere -escluso dalle gare per appalto di imposte di r:onsumo ai sensi dell'art. 68 della legge di �contabilit� generale dello Stato (n. 9). -II) Se le deliberazioni comunali che approvano l-e donazioni debbano dopo l'approvazione della G.P..~. essere vistate anche dal Prefetto (n. 10). CONCESSIONI AMMINISTRATitVE. -Se l'Amministlrazione possa procedere a revoca di una concessione di terreno demaniale per uso agricolo, per il solo fatto che il concessionario vi abbia costruito una: abitazione (n. 15). DEMANIO. -Se sia possibile il possesso dl buona fede, agli effetti dell'art. 1153 del c. c., in relazione a beni appartenenti al patrimonio indis:ponibiae� dello Stato e che per loro natura non siano immediatamente riconoscibili come tali (n. 50). ENFITEUSI. -I) Quale sia il tasso di capitalizzazione da adottarsi in relazione al affrancazione di canoni enfiteutici derivanti da enfiteusi �costituite anteriormente al vigente c. c. (n. 8).-II) Se il D. L. 4-12-1946, n. 12671, che stabilisce la sospensione delle affrancazioni di canoni enfiteutiq si applichi anche nei confronti del fondo dl b-eneficenza -e reli~ione� pe:r;. la -citt� di Roma (n. 9. -III) Se un mutuo di bonifica conce.ssoad un enfiteuta a sensi dell'art. 28 R. D. 10-11-1905, n. 647 e !trascritto dopo la trascrizione d18lla domanda di devoluzione, continui a godere del privilegio anche quando la domanda di devoluzione sia stata accolta (n. 10). -16 ESECUZIONE FISCALE. -I) Se siano suscettibili di rescissione anticipata i contratti per la gestione decennale di esattoria quando la cauzione da prestare sia superiore ad un milione, ma essa non sia effettivamente prestata per essere l'esattore esente dal ii'elativo obbligo (n. 6). -II) Se p.er dare �esecuzione ad un'ordinanza di assegnazione di somme pignorate dall'esattore debba esibirsi l'originaLe dell'ordinanza da ctli risulti l'avvenuta notifica al debitore (n. 7). ESPROPHI!AZIONE PER P.U. -l) Se il termine per impugnare l'indennit� di e�spropriazione decorra dalla ordinanza con la quale si stabilisce 11 deposito dell'indennit� stessa .o invece dalla notifica del decr�eto di espropriazione (n. 23). -II) Se per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilit� dei lavori di costruzione .di impianti idroelettrici ferroviari occorra il cle,rreto del Ministro dei Lavori Pubblici (n. 24). FERROVIE. -Se le Ferrovie dello Stato possano invocare la causa eli guerra per esime:~;si dalla responsabilllit� per i danni subiti da un carro appartenente a priva. i asportato dai tedeschi durante l'o�ccupazione +! trasferito in territorio austriaco quando i danni si siano verificati, in detto te,rritorio, dopo la ce,ssazi.one clelle ostmt� (n. 51). GCERF\A. -I) Se e in quali limiti l'Amministrazione italiana sia vincolata da impegni assunti dalla Amministrazione militare alleata nel per!odo di A.M.G. i.n materia d1 contratti di app.ailto (n. 891). -II) Se la ce,ssazione dello stato di guerra, il trattato di pace che impone la ridu:oione deL:�e forze armate e la legge sulla riduzione dei quadri militarj implichino l'abQ'ogazione tacita di tnttP le norme preesistenti che prev-edono l'utilizzazione di nff�ciali rli complemento richiamati (n. 90). IMPIEGO PUBBI ~:co. -Se il decreto legislativo 28-1-1948, 11. 52, si applichi anche agli effetti �di rivedere la liquidazione relativa a rapporti di fmpiego gi� risoluti prima dell'entrata in vigore del decreto s:esso (n. 123). -II) Se anche per gli impiegat.i della C.R.I. vigano, in materia di pignoramenti e cessioni eli stipendio, 118 norme del regio decreto 5-6-1941, n. 874, (n. 125). -III) Se le norme della Sezione tea'za del titolo 2 cloel libro V, del C.C. possono essere derogate da rrgolamenti speciali (n. 127). 1rMPOSTE E T ASSE. -l) Quale sia la natura delle entrate del Registro Aeronauti.co Italiano (n. 69). II)' Se, ;in fmza dell'art. 10 del decreto legislativo 23-3-1947, n. 177, sia legittima l'istituzione di imposta di consumo �su calce usata per scopi diversi dalle costru o zioni edilizie (n. 71). IN]'i'ORTUNI SUL LAVORO.-Se J.e noil'me della legge 11-1-1943, n. 138, siano entrate iD vigor�e o &e viga ancora il contratto collettivo del 3 gennaio 1939 (n. 4). LOCAZIONI Dri COSE. -I) Se la Commissione mandamentale per �e controversie Ln materia di requisizione di alloggi possa annullare di decreti del Commissario degli alloggi per essere stati detti decreti emessi dopo la cessazione del funzionamento dei Commissariati medesimi (n. 28). -� II) Se, disposta dal Ministero dell'Industr. ia una maggiorazione dei canoni di locazione eli &erbatoi per gli olli minerali ai sensi d18l decreto legis.la'tivo 1-3-1945, n. 138, .questa maggiorazrone ,si estenda a tutti i rapporti del genere, ipso jure, anche se il locatario sia diverso dal c.I.P. (n. 29). NAVI. -Se, in materia di assicurazioni di navi contro i rischi di guerra, l'assicurato abbia rap�porti diretti con la Gestione riassi�curatrice (n. 28). POSTE E TELEGRAF1L -Se violi il diritto di privativa stabililt.o a farvore dell'Amministll'azione Postale dell'art. 2 del decreto legislati.vo 15-9-146, n. 632, il privato che apponga sovrastampe pubblicitarioe negli spazt ;, bianchi esistenti t3Ui fogli contenenti francobolli (n. 7). ' REQUISIZIONE. -Se 'Jer av�ersi requisizione di , Azienda occorra che il bene requisito sia utilizzato dalla ~ Amminist.razione secondo la ongma,ria d~Bstinazione o :~ in destinazione similare In. 57). f\ESPONSABILITA' CIVILE. -Se la responsabilit� .. flel proprietario (ex art. 2053) sia obiettiva o se il pro prietario possa inve-ce liberarsene dimostra.ndo che ilaf: 1�ovina � avvenuta quando l'edificio veniva riparato dc ��: nltri (n. 7\1'). SiNDACATI. -S.s il Commissario liquidatore del! organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativ 13-11-1944, n. 369, pur essendo nominato dallo Stato possa promuovere azioni� giudiziali nell'interesse del! liquidazione contro nn;;1 Amministrazione statale (n. 4) ;) (5100564) Roma, 1948 �Istituto Poligrafico dello Stato-G. C. ~ Jl% ANNO I -N. 7-8 LuGLIO-AGoSTo 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI<JA..ZIONE DI SERVIZIO .P'i. lfi:t'DT r-t948 <~t~ � ~ ~-�' � � ;t::<::\/L LA CORTE COSTITUZIONALE E IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI L'innova,z~Oill:e essen~ale che ca,ra,tter!zza la tra: forma,zio,ne costituzionale d:taJian'3! � rappresenata. da;lla. sost]:tumoue di una, costituzione rigida ~la precedente flessibile (souple). Come � noto, la, :ostit~on-e rigida. � in vigore pr,esso la, ma�s�sima 'arte d~ ,g-uegH 1Stati che ripetono la origine dei o.ro ordilna.menti d�allo �srpidto in.formato:J.''e della ivoll:~zione fra;ncese. Per costituz,ione rigida si inende quell'ordinamento giuridico nel quaJe e~siste n sistema; di norme: fondamentali che non possono s.ser:e mutate eon la noTmale procedura 1egis1a.iva., ma :solo attraverso una, particoJa!I'�e procedUl'a spressamente staibilita.. Vi � per� una distinzione da. farsi: vi �sono, in:~,, tti, a.Lcun:i, ISita,ti nei quali la, immutabilit� per i:a, ordina,ria. della .costituzione � ga,ra.ntita da, un rgano perman.ente di carattere latru sens~u giuisdiziona. le, il ~guaJe vigila a, che la. costituzione on �sia, violata daH'a,ttivit� del potere legislativo rdina,rio o degli a,ltrj poteri dello St:a.to. Vi sono, 1vece, altri Stati nei qua.li la, immutabilit� della Jstituzion�e � gaLrant�ta soltanto mediante �l con? ollo rpoUtico d-elle Assembl�ee legis-lative. A quest'ultimo tirpo di Hba.ti appartiene, pe:r ;empio, la, F.raucia., la ,guaJ.e, a~nche secondo l'ul ma, .costituzione, � priva di un organo perma ente per il eontrollo della co,stituzionalit� delle :ggi e degli a,tti dei poteri dello Stato, a' ~questo on potendo certo �equipam.rsi il cos� detto Oomi Lto Oostituziona.le che ha, la, �sola, f.u,nztione di con "OllaLre la. costituzionalit�� dei �disegni di legge rasentati aUe As�semMee legislative e che ha. na tra gua,si esclusivamente politica. Potrebbe, piuttosto, una' funzione di controllo uridico delle viola.zioni della �costituzione rd.te ~rsi affida>!Ja, al Tribunale dei conflitti, il quale .udica. det conflitti di giurisdizione tra. l'autorit� ,udizia,ria. ordinaria. e 1e giurisdizd;oilli ammini ra,tive, dato che, vigendo in F-rancia il sistema ~ua. giurisdizd.one duplice, questo Tribunale viene ga,rautire sostanzialmente U;poter'e esecutivo dal interf.ea."enze del potere :giudizia!l'io, attuando, ~<s�, una tutela, indiretta della .costituzione. Ai primo tipo di 'Stati appartengono, invece, gli ;a,ti Uniti d'America., nei quali la Corte Suprema ha, appunto il eara,tt&e di organo giuridico permanente per la; tutel:aJ della costituzione dalle violazio �ni, sopra.ttutto, .del 1potere legislativo. Anche l'Italia, appaLrtiene om ru qU:egli Sta�ti nei ~quali �esiste un taJ:e orgauo peirma:1.1ente d;i tutela gimidica della, oostituzione, e pu� dirsi che la chiave di volta, di tutto il sistema costituzionale italiauo sia proprio costituitra da �guell'aLrt. 134 che definisoe 1a, competenza, della, Cm'te costit11zionale. .Questo a.rticolo, ove si prescinda dalla, sua ultima parte che attiene ad una competenza piuttosto a,ttribuita ratione personae che ratiovne materirw) pu� dirsi che ~sta.b;ilisca nn .siste!llla o.rga�ni: camente completo� di difesa della costituzio.ne da, �queUe violazioni ehe ad essa pos�sano deriva1r�e dall'attivit� normaJJe dei vari poteri dello .Sta,to, da quelle viola~oni, cio�, che non sono costituite da 3Jtta,cchi violenti e diretti alla, costituztioue intesa nella sua unit� (colpi di Sta.to, rivoluzioni). L'a,ttivit� norrmale �dei var;i poteri dello 1Stato pu� infatti eagiona,re sostanzrali violazioni della eostituzione rigida, tutte le volte ehe si estrinsechi in atti giuri�Lici in contra,s.to eon le norme della costituzione stessa.. Tali a.tti giuridici possono essere costitlliti o da leggi formali, o da a,tti aventi forza, di legge emanati da,l 1potere esecutivo (decreti legisla.ttvi, decreti-legge), o da leggi regiona.li, o da atti del poter�e es�ecutivo non a.venti forza di legge, o da atti del poter.e g.tudiziario,. Non s�embri strano ehe una. costituzioue rigida po�s.sa, ess-ere viola,ta anche da, �a,tti del potere esecutivo e da atti del potere giudiziario ; basta, in proposito richiamwre ,guanto pers.picuamente scrive il Ba,rthelemy � Droi.t constitutionne1 >>, in ordine a, tali costituzioni: l) cc La, constitution m~ganise s�eulement des cocrnpetences � profit des organes cou.stitutiounels qu'elle prevoit; �� 2) dans le silence de la Oonstitution, il y a,, impossibilit� giurid1gue pour ces orgarre�S� d�e d�legue. r � d'autres cet;te competence; 3) il y a, impossiOHit� juridigue pour ces m�mes organes � accomplir valablement des actes en contradiction avec le coustitution >>. -2 Esaminfuto alli luce d-elle s:uespos�te Co�nsiderazioni ruppa.rir�, qu;indi, chiaa.'o come il [ondfuillento del secondo comma, �dell'art. 134 sia, lo stesso di quello del primo comillili. Un potere, infatti, che viola Ja, s:fem di competenza as�s�egnatagli dana. costituzione, viol�a la stessa costituz;i.one .ed � logico che aila garanzia, del .rispetto di questi limiti sia chiiliffia,to pr�oprio qru�ell'oTgano istituito per la p�ermanente tutela. g;iuridica. d-ella� costituzione stes:sili. l. Questa premes�sa ci � sembrata, necessada per costituire un punto di riferim�ento 111:elle critiche da,lle �qua,li .riteniamo non pos�sa, andatre esente, per la, parte che intel'es:s�a il presente studio, il dis�egno � di legge pres�entato al Sernato della R�epubb1ica, col :quale, in e�secruzione del disposto del primo eapov�erso dell'art. 137 d�ella, Costitruzjone, si stabiliscono le <<norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte OostituzionaJ. e �. Interessa, qui l'�esame degli articoli 29, 30 e 31, relativi alla, marte:r;i.a; dei conflitti di attribu:zione, che si trascrivono: Art. 29. -La richiesta di risoluzione di con flitti d:i, attribuzione tra. i poteri dello Stato � fat ta alla. Oorte Oostituzionale mediante ricorso di uno degli organi in conflitto. Il ricor>SO� deve indicar�e oome sorge l'a.sserito conflitto e �specifica;re �qua:li siano gli organi <tra i quali il conflitto .. sussiste e le disposiZiioni della Oostituz.ione e delle a�ltre leggi che �si :invocano. Art. 30. -Sull'ammissibilit� del ricoTso per la risoluzione del conflitto la Oorte delibera. con decreto in Camera di Consiglio. S.e la, Oorte ritiene che esi,ste la, mruteria di un conflitto la risoluzione d�el quale rientri nella propria competenza, dichiara a,mmissibUe il procedimento e dispone che il ricorso �Sia notifica,to a. oura del ricorl�ente a�ll'rutro Oil'gano :i,n conflitto. �Si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22. Il conflitto � deciso dalla.. Corte in a,dunanza. plena.ria. Art. 31. -Nop. pos,sono costituire mate:rhtJ di procedimento per la risoluzione dei oonflitti da,va. nti la Oorte costituz,iona.le le �questioni di competenza tra. i :diver"si or.gani d:ello iStarto, qualo�ra sia gi� st3!bilito .nell'ordinamento vigente il modo di risolvere dette questioni. Il pi� importa-nte dei tre, s1pecie per le conseguenze che dov.r.ebbe averre in ,reJ:atZi,one alla porta. ta che gli a:s.segna la, Rlela~ione a,l d~s~egno di legge, � l'arrt. 31 che esclude che pos,saiil:o oostituir: e materia di .p.rocedi:mento per la risoluzione dei oonflitti davanti alla. OoTte le questioni di oornpetenza fra i diver.si organi dello Stato � qualora sia gi� rstabmto nell'ordinamento vigente il modo di risolvere dette questioni��. La, lettera. dell'a,rticolo interpretata :in bas�e alle comuni norme di ermeneutica, sembra, che comporti da u:n lato, un a:mpliU~mento dei poteri della Oorte Costituzionale che non � compatibile con l'a,rt. 134 d-ella, Oostituzione, E' noto, infatti, come ormai la. dottrina. asso lutamente dominante� ~distingua. tra conflitti di com� petenza in �S'enso laJ'go, e conflitti di competenza in senso strretto. Questi ultimi sono solo .quelli ch.f si v�erifica,no tra, o:rga.ni appa1'tenenti allo ste&sv potere (cos� detti conflitti interni di competenza), mentre i primi compl'endono, oltre questi, ancht quei conflitti tra organi appartenenti a diverse potere che vengono comunemente qua:lificarti comE conflitti di a-ttr:i:buzione (cos� d-etti conflitti esterni di �Competenza). Ora., anche a. voler interpretarE l'espressione �que,stioni di, competenza l> conte nuta. nel citato arrt. 31, nel senso� :pi� la,rgo (chE � d'altronde l'runica� interp1'etazione possibile), nE .deriver,ebhe pur s�empre che alla, Cocrte costituzio� nale sarebbe attribuita, la. soluzione anche dei con� flitti interni, e cio� di ~quei conflitti che, seconde � :pacificamente riconosciuto dalla, dottrina,, tro� vano la loro soluzion.e naturale nell'ambito della stessa gera.rchia. a.mministra.tiva o giudiziaria-(V D'Alessio, vol. n, Ist. pa:g. �6�39). Ma, rSe dru un la.to l'art. 31 pm�ta ad un amplia mento de;i. poteri della Corte incompartibHe con l2 natura di organo. costituzionale, drul'altro port2 alla. conseguenza, molto pi� gra,ve, di restringere � poteri med�esimi, .subo�rdinandone la �sfera, sre nor la, stessa, �esistenza, al volere del legisla;twe o�rdi nario. E che questa pos,sa ess~ere m pOTta:fJa, dell'a,rt.. 3J � esplicitamente dichiarato nella, relaz;i.one che ae � compagna, lo schema,, ladd�o'Ve si giunge a.d affer mare, �esp0illendol3J come :u,na cons�eguenza ovvh del principio s�ancito nell'a,rticolo suddetto, ch1 tra, i -conflitti di attribruZiione previst;i. dall'a�rt. 13L �della Costituzione, non possono ritenrersi comprres quelli tra la Pubblicru Amministrazione a,ttiva. 1 l'Autorit� giudizia.ria,. V~el�o � che la r�ela,zione assume di appoggiar1 la SU:ili tesi rHOpra:tutto rSU una :pretesa: dottrina va. s-tis�sima, che ilivrebbe .chia:rito che il termine � con fritto �di attribuz,ioni >> fra l'Autwit� giudizianrjl e la, Pubblica AmministratZioone smrehbe da, oonsi d�erarsi a,s,soluta.mente ri.mproprio, :dov�endosi orma ritenere le :relativ-e .contestarZ~oni come pure e semi plici :qu~estioni di oompetenza. Ma, poich�, com1 dimostreremo a.pp,r�es:s:o�, :questa, opinione � tutt'a~ tro che :pacifica., l'anrt. 31, nella. sua, il'ormularZion! impr,ecisa, :dovrrebbe servir'e ad attribuirle il sug gello legislativo. ; Il ragionamento �S"acl'ebbe aUora a,s,so1utamente li nea1~e : il termine �conflitti di Otttribuzioni >> usat~ -daU'a.rt. 134 della Costituzione non fa, 3!lcun rif�~ rimento ai eonflitti di attribuzione tra l'Autoritj giudiz.ia,ria, e la Pubblica Ammin!stra.zione di ct~ unicamente .si � ocoupa,ta, finora:, la dottrina, ital liana e che costituirebbero una-mera. reminesced za sto�rica, �superata, dalla .evoluzrione dottrina~l sucoessiva; l'BJrt. 31 della Legg~e sul il'unzion mento della. Oo-rte (~e che do�vrebbe avere nei co f:ronti della. Costituzione lo stesso valore che u r~golamento di �eseouzione ha, nei confronti _dell legge ordinarria), usallldo il t-ermine � questioni 'l competenza, >> non fa,r�ebhe che precisar�e tecnic mente la V�era po.rta;!Ja, di queste situazioni giur diche impropriamente chia:ma.te conflitti ; e sott qnesta. etichetta cos� �e1qu,ivoca la sostanzoiale violaz, ione d�ei poteri che la, Oostituz,ione attribuisce alla Oorte, cio� la sostanY.iale violazione della Costituzione dov1�ebhe passa.re pressoch� ilnosservata. 2. Abbiamo detto che l'opinione esposta nella RelacZJione secondo la �qua.J.e H concetto di �conflitti di attribuzione � �quale � venuto a iforma,r.si fin da,gli inizi dello sviluppo co�stituzi01mle moderno, d-eve ritenersi orma,i su,perato, � tutt'aJ.tro che pacifica.. � Q'uesta. opinione si. �basa. su una dottrina, a.bba,sta. nza antica., elabomta, nel tr�entennio successivo alla �emarnae,ione della legge del 1877, che ~mlla piattaforma 6Jiuridica, di que�sta legge hm fatto il tentativo di super�are l'obbiezione di ;Lr:razoionaJit� facilmente opponibile ad un sistema, che attribuisce la definizione di un conflitto (.per la ma.ncanza di un organo a d� preposto) ad una de11e pa.rti in contesa.. Questa. dottrjna, ha i suoi rappcresentanti pi� autor�evoli in MoRTARA: Oom(Jnen.-tari,o, vol. I, p~g. 12�6 �e se:gg. ; ISIANTI ROMANO: in Trattato di Diritto amministrativo di OrZanilo) vol. III, pag. 1169 e segg., e CAMMOO: Commentario aUe loggi sulla gi~stizia amministr(J;tiva) vol. I, pa.gine 439 e 90'9 e s1egg., e su di essa si appoggia. ora un recentissimo studio d�ell'A:z1ZARITI: in R.iv. Amministrativa) che ha, tutta, l'appa.renza, di tentacre la, giustificazione dottrinale d�elle disposizioni del disegno di legge in es�ame. L'argomento sostanziale addotto da.i sostenito,ri della opinione �esp.re.ssa nella. R�ela.zione pu� formulrursi come segue: � La, possibilit� di un conlUtto tra Autorit� amministrativa �e Autorit� giudiz; ia,ria venne completamente ~ ces.sa~e fin da.l momento in cui, con la legge 20 ma1roo 1865, n. 2248 Allegato E) fu �stabilito che .s.petta.sse esclusivamente all'Autorit� giudiz,iall'ia, la cogniz,ione d�elle �controv.ersie neUe quali si fa,ccia, questione di :un diritto civile .e; .politico comun�qne vi possa essere interessa.ta la :Pubblica Amministrazoione. Da. ques�to momento i conflitti tra Pubblica, Amministra- zione e Autorit� giudizoiaria .sono conflitti nella misura, in cui possono �esserlo qu.elH tra nna pai'te e il Oiudic.e; si riducono cio� a. mere eccezioni di incompetenza.; sulle 'quali, pem.ltro, � solo il Giudice che deve decidere e non una autorit� iiversa, �. 3. L'�ohbieziDne fondamentale che pu� muover.si :tUa, surrif�erita tesi � che e:s.sa. contiene sostanzia,lmente 'una petizione di principio. P�er dimostrare :io� che l'Amministrazione � .subordinata. al Giulice e non pu�, pe['ci�, mai trovrurs�i in �stato� di :onflitto con es.so, adduoe come a;rgomento H fatto :he l'Amministra.zion�e-pu� �es.sere convenuta avanti al Giudioe, eome una, quaJ:sia�si pa;rte .priva,ta., ln tutte le q1uestioni in cui �S�i eontroverta su un liritto civile o politico. La, linea, della. dimostm;zione � inv�eoe logicanente un'altra,: l'Amministm,zione pu� �esseTe convenuta avauti a.l Giudice come una. ,q�uaolsia,si p.a.rte :lriva.ta, sd.lo quan.do C'OIJ1;tro dii essa possa jar8i ,,azere ttn dirUto (o anche un interesse legittimo ~ome vedremo in �S�e~uito); ma, ove e'ssa. eccepisca� ~he, in tesi, non pu� fa,rsi va�lere contro di e�ssa nella. ma.teria. d�edotta m gi:udizoio n� un diritto (n � �un interesse legittimo), la .questione che forma, lmente pu� .sembi�are di competenza si risolve sostanzialmente in una, �questione di gi,JJ,,dsdizion�e, cio� in una, questione che pon,e in diseus�sione il limite genemle deUa. giurisdizione nel sistoma. costituziona. le. In altr.e .pa.role si tr.atta di un'�ecoezione ehe impone di dec1dere se il potere giudiziario pos-sa estende:I'e la propria .s::rera di compe1Jenro anche a. quella determinata �qu,estiDne (V. Azmriti �Foro It. �, 1941, IV, 33). Non ignoriamo le controv�er.sie cui ha dato luogo la teoria sopra ripo.rtata e come, eontro la. t�esi dell'Avvocatura, genera.le dello 1Stato che ha. sempre sos�tenuto essere la, questione della prDponibilit� dell'azione prelimina�r�e, pregiudi2)ia.le, e a.ssolutamente distinta dalla questione di mecrito, sia� �qua.lche vo�lta preva.Lsa, avanti i Giudici la tesi contraria, che vede in ogni �questione di proponibilit� una. questione sulla pertinenza, sostanziale di quel determinato diritto posto� a, ba�se d�ella pretesa, fatta rva1er;e in giudizoio. Ma ci sembra, che proprio la, istituzio�ne della, Corte costituzionale e la a.ttribuzione a,d .es�sa. della compet,enz,a, a decidere dei conflitti di attribuzione, fornisca mama.i l'a�rgomento decis,ivD per l'a,ccoglimento d�ella, tesi dell'Avvoca. tura.. 4. Ohe una, procedura giudizia,ria possa distin~ uersi in due fasi, una odir�etta a. stabUire la possibilit� astratta d�ella, �esistenza, di un determinato �diritto, l'altra, nella, 'qu,ale �si decide della pei'tinenza, eoncreta. del �diritto stes.so all'a.ttOT'e, non � certo una. novit��. Basta. rifa.rsi aJ diritto romano, n�el periodo della, procedura formula;re : in �questo� periodo ogni Hte passa.va norma,lmente p�er d'ne fa,si: quella in jtllre) da.vanti a.l magistrato�, il �quale attribuiva la c. d. formula; qu,ella, in i;u.d!�crio) nella �quale il ittdcx) attenendosi rigorosamente alla formula, stabiliva se il diritto fatto valere, concretamente spetta,s,se. Non vi �, quindi, nulla di irra.z.ionale nel conoetto della, distinzione del giudizio in due fasi, tutte le volte che tale distinzione, si ra.vvisi necessaria, in rela,zione ad aJtri princirp� di diritto processuale o addirittura eostituzoionale. Ed � appunto in ossequio ad un principo di diritto costituzionale .che deve riteneTsi g~ustificata la distinzione in due fasi dei giudizi nei quali sia parte la PubbliJca Amministra,zione. Se sri ii!IDmette, infatti, che lo Stato moderno � fondato sul principio della divisione del poteri (s,enza, peraltr(1, dare ad essa un ca.rattere del tutto rigido� e meccanico), se non si eontesta che questi poteri sono pur senrpJ.'e i tre� fonda.menta�li e tradizionaJi : legislativo, es�ec�utivo e g]udiz,ia,rio, deve ammetter�si che ogni ,questione in �CUi si discuta d�elle invasioni da, pa.rte di uno� dei }loteri della sfera di competenza, ehe la Costituzione as�segna. all'aUro, deve essere giudicata, e decisa. sepa;ra.tament~, . e con forme e modi div�ersi, aa1eorch� sorga nel corsQ di 'llll giudizio ordinario. 5. Una .riprova dell'esattez,za, della. tesi sopra.riferita si trova. �a.ppunto nella. eiecostanza che tutti gli a.utori che negano la necessit�, di un me -4 todo particolare di risoluzione delle questioni di collllpetenza tra a.utorit� giu.risdiZtionale �e amministra. zione attiva cominciamo col mettere ;in forse i p.rincip� fondamenta.li rela,tivi aUa. divtsione dei poteri. Cosi .i,l Romamo (op. cit., pag. 1184) non esita ad attribuire ad 'llila :impr�ecisa' e sorpassata fm��mulazione della, teoria. della. divisione dei poteri il fa.t;to che nella. dottrina, iframcese e tedesca, si concepiss�e l'esistenza di un cooftitto tra. tutto il potere giudjziario �e tutto il poter:e �es�ecu,tjyo; cosi il Cammeo (op. cit., numeri 185 e segg.) criticando il sistema francese, 'il quaJe consideJ:>ava i conflitti di a.ttribuzi,<me come <un jstituto Tivolto a ma.ntenere l'osservanza; della, separa.z,ione dei poteri �e quilldi a.tt:i!nenti al diritto costituzionale, invoca, per giustificare la .s:Qa, contr.ar:ia opinione, la nece,ssit� di intendere la. divisione dei poteri in modo funzionale e non meccanicamente orgamico. Entra;mbi i .suddetti autori, �e oon lo.ro� il Morta �ra., concludono poj pi� o meno apertamente col dichia,ra.ve che la legge del 1877 ha, illl sostanza sostituito al precedente sistema. basato s'lllla, feticistica, os.servanza del principio della, divisione dei poteri, quale era stato definito dalla rivoluzione franoese, il principio, pi� che della cooJ.�dina.zione dei poteri, �della. subOl'dina~one del potere esecutivo a.l potere giudizia,rio. A questo� prorpos;ito � utile l'iprodurre testua.lmente ,quatUto scrive il Romano (op. dt., pag. 1191): � IS1enza, dubbio � necessario che esistano �effiooci gua.rentigie, affinch� il giudice s.i circoscriva nell'"Qfficio che gl:i, � proprio e da, �questo non .esorbiti pe.r es�ercita.r:e poteri che non gli, spettano, ma. �queste gua�rentigie debbono essere interne, per dir cosi, all'ordine giudizia: rio, debbOillo risulta;re daJla, sua, stessa organizza. zioil1e, debbono �risiedere in controlli che dello .stes�so Ol'dine giudizia.rio faeciano� pa,rte e possano � perci� consider3..rsi come gradi div�ersi di un medesimo procedimento�. Alle suesposte opinioni dottrinal:i ci sembra. che non corrisponda n� la. lettera n� lo spirito della legge del1877, sulla ,quale esse pretendono di ba� sa.rsi. �Questa, legge, infatti, se p�ur rsi diseosta dai diversi .sistemi s�eguiti da.Ua, legisla�z;ione franoese e tedesca, risente pur s�empre in modo evidentissimo di quel principio informatore che � aHa oose dei due �sistemi �e gli st�essi a.utori sopra nominati non possolllo fa.re �a meno di ammettere che le loro teorie non sono state a.ffatto a�ceolte per intero nella, legg:e stessa, (v. Ca,mmeo, op. cit., pag. 3-67, n. l); R~omano (orp. cit., pa,g. 1182). La, v,erit� appare piuttosto �ess�ere ,q.uell111 che con la legge del1877 si sia voluto sostituire un organo� pi� a.utorevole e pi� impa,rzia,le per la, decisione sui �conflitti di cui nessumo intendeva escludere la r�ea.le .esistenza, (Corte Ga,ssa.zione a Sez,ioni Unite) ad altri organi cui taU questioni erano p.r�ecedentemente devolute e della cui imparzialit� �e autorBvolezza. si riteneva eli dubita.r,e. Dalla intitola�z,ione della. legge del 1877 �sui conflitti �di a�ttribuziolll!e, � a.Ue disposizioni della. legge �stessa relative alla. elevaz,ione ,del conflitto in via. strao.r�dinaria ed aJla soluzione del conflitto ste�sso attribuita. a.d un organo si dell'autorit� giudizia.ria, ordina,ria, ma� designa.to in modo autonomo, quasi avente una. competemza, rpTopria di p1"�lllo e unico grado .e non di g-iudice di gra.vame, tutto sta, a. dimostra.re che la. legge in questione si inseriva, armonicaruente nel :sistema; .delle a,ltre ana,loghe leg1?,'i vigenti negli Stati costituziona.li .e che intendev�a soloistituire 'Un proprio metodo per l'attuazione pratica di quel principio della divisione (sia.� pure non meccanica,), dei poteri, dal quale non voleva affatto diswsta.rsi. �6�. Conforta l'op:�nione sorpra esposta, la, circo. st�anza che proprio la, dottrina pi� recente, la quale avrebbe dovuto segu;i,re e sviluppa,re l pr;incip� a.:fferma.ti da.l Oammeo e da,l Romano, � torna,ta, al concetto tradizionale. Nessuno degli autori moderni pone, infatti, in dubbio che l'istituto dei conflitti di attribuzione sia. una cons-eguenza logica e necessa.ria. deU'attua, le sussi-stenza del principio della divisione dei poteri. P.er una esauriente informa.z,ione in proposito rinviamo a.Ua pregevole monogrufia, del Oons. Manca. sul N. D. l ta.liano, voce � Conflitto � nella quaJe monografia� � contenuta. anche una organica , rassegna della giurisprudenza della Gorte 1S.:upr:e-: ma.. Il Manca, non esita. a. riconoscere (n. 8) che � l'istituto dei conflitti di attribuzione � sorto per ga.rantire il pote'l'e �es�ecutivo dalla inv�adenza, del potere giudiziario e che questa, r~gione ha. a.vuto la sua influenz�a. nel sistema. della legge del 1877, e che � aua. ba.se delle disposiz,ioni di questa, legge che consentono l'elevazione del conflitto in via stra,ordina.ria. e ne attribuiscono le decisioni, omisso medio, alle �Sez.ioni Unite della, Corte di Oassazi: one. Ancora, pi� esplicito arpp�are il Guicciardi: La Gi!iMtizia WI'IUininistrativa., �ed. 1943, prug. 385, il q.ua.le d�efinisce il conflitto� di attribuzioni come COillflitto che sorge tra. auto'l�it� a.ppail'tenenti a diversi poteri. Il Guicc;iardi �si d� carico delle obbiezioni �sopra riferite, sollevate dal Romano e dal Mortara., circa, la� inesistenza, di ques.ti conflitti, ma, ne contesta, l'esa.ttezza,, rilevando che, se pure pu� ammettersi che non �si tra.tt;i di conflitto �, ma �solo di �eccezione di incompetenza quando l'Ammilnistr�a�zione sia, pM~e in carusa,, d�eve ri� tener,si, invece, che si tratti di vero e proprio conflitto sia. �quando l'Amministrazione, non essendo pa.rte in causa, si vaJ.e del mezzo. strao~dina,rio, sia, quando l'Ammi:nistra.zione V�eda ;respinta, la sua ecceziollle di incompetenza. Ohiarissinla, ci .sembra, poi l'opinione espressa, da.l BOa'!Si: La, Giustizia. mnvJru�!rvistmtiv�a., ed. 1941,~ pa,g. 139 e .segg. ;i,l �quaJ.e non �esita. a.d equiparar% la. funzione della Oorte di Oassazione nella, deci-� .sione dei conflitti di attribuzione a quella, del Tri-, bun.ale dei �conflitti �esistente ,in Francia., e d� conto (pag. 146) delle crit;iche che si .sono mosse che continuarvano a muov�ersi ail: sistema. itaHano,' auspicando� che anche p~esso di noi si istituisse u organo ginrisdiziorraJe �specia-le pe.r la soluzione dei$ COllflitti suddetti. ~ Queste opiniO!D.i sostenute daHa, dottrina. pi� re1 oonte n<>n ha.Illlo .,bit<> alcuna sostMl,Ja,l" mo~ -5 difica dopo l'emana-~ione del nuovo codice di procedura. civile, che ha Tegolato per intero la materia dei conflitti .di attribuzione, riproduoondo le . norme della legge del 1877. Oltre aJ.lo studio dell' Azoo,riti contenuto nel � � Foro Italiarno � d�el 1'941, sop,ra� citato, ci sembra. sufficiente richiaJma,re in p.ropo�sito la monogra, fia dello Za.nobini : I oon:flitti fU attribuzione e di gi!ttrisrUzume 1"'el '11/Uovo oodice �.i procedtttm ailvile, in �Foro Amm. �, 1942, IV, pa.g. 1 e segg. Auche questo autore � esplicito nel riconoscere che � se il conflitto si verifica, fra. autorit�-del medesimo-ordine o potere � di semplice competenza ; �s�e invece sorge frar autorit� appa.rtenenti a poteri diversi, come il giudizia.rio e l'esecutivo, esso pu� essere, secondo i carsi, conflitto di attribuzione e �conflitto di giurisdi~i�ne �. 7. V-esposizione che abbiamo ritenuto opportuno di fare, eon la massima, possibile obbiettivit�, della� dottrina; fa,vorevole e contra.ria aUa. nostra tesi, ei sembra possa. giustificar�e l'a,fl'erma.zione ehe, fino alla, formazione della nuova costituzione l'opinione prevalente norn poteva, dirsi fos-se quella, che negava, come Ol'ma,i anaeronistico e �S'ltpera. to, il coneetto della possibilit� di oonfiitto fra il potere esecutivo e il potere giudiziaJ<io�. S�e si tien conto anzi degli sviluppi recenti della. elaborazione dottrina,Je �e giurisprude!ll.Ziale dovrebbe, .senz'altro, ammettersi che s-uperate e anacronistiche siano ormai da consi�dera;rsi le concezioni del ~Iorta.ra�, del �Cammeo e d�el Romano, i qua.li la �questione dei eonflitti rrioonduceva:no a una semplice �questione d;i competenoo e ehe, nella arttribu~ione alle ISieZtioni Unite dellar Corte di ca.ssaz. ione della. competenm a decidere su quelli che fino al 1877 nessuno a.veva. dubita.to foss�&ro veri e propri conflitti, volevano v-eder'e la consarcra~ione del principio d'ella, subordin1a1~ione del pot.ere esecutivo al potere giudiz,irurio, principio che ritenevano rigida,mente conseguenziale a.l sistema della giurisdi~ione unica.. Ed � proprio il fatto di a.vel'e ricondotto questo sistema, nei suoi veri limiti che� � aJla. bas�e della rea.zione manif.estatasi :n-ella dottrirna rp;i� r�ecente contro le conce~ioni suespo.ste. Non � vero, infatti, che il sistema della giurisdi~ ione unica sia incompa.tibile col principio della � divisione dei poteri; n� � vero che per il fatto di �sottoporsi al giudizio dei tribunali l'Ammirnistra~ ione rinunci a.s,soluta,meut.e e definitiva-mente aUa �sua qualit� di potel'e fondamentale e indipendente dello Stato. lE' vero, inv�ece, che lo sviluppo dei :principi di libed� ha. limita.to la, slfera del potere e.seeutivo nei cornf.ronti dei cittadini; e che in funzione di 'queste limita.z,ioni si � ampliata la, sfera del potere giudiz,ia�rio cui � appu:nto costituziona. lmente devoluta la :f\unzione di tutelare i d:iritti dei cittadini. Vedremo in .seg:uito come �questa tutela, �si estenda, ora� con pa.ri [@za, anehe agli interessi legittimi, e come anche gli organi eui � devoluta questa tutela, debbano� ritenersi oramai co�stituzionalmente comp,resi -nel potere giudiziario. Ma n� il sistema italiano, n� a�lcun a.ltro ordinamento giuridico degli .Stati mo� <'Lerni, ha mai postulato la soppr,essione dell'autonomia, ed indipendenza del ;potere esecutivo. Anche se la sfera di 'qu�esto potere venisse ridotta a-l minimo (e la limita.zio'lle deVie sempre corrrispondere ad un ampliamento nop dei po~r~ dell'a.utorit� giudiz,iaria ma dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini), essa, non potrebbe mai essere considerata. in�esiste,nte e anche :nel suo ri �Str;etto spa.zio l'Amministrazione godrebbe di quella assoluta. �ed insindacabile libe1>t� che costituisce appunto l'essenza, del potere. 8. lAlr Costituzione della R.epubbliea, pu� dir�si che 'rappresenti �senz.'altro una, conferma, 'esplicita di quanto abbiamo sopra. esposto. Nes�suno degli a,utori che l'harnno finora. commentata (v. per� tutti Amorth: La Costituzione italir;tna, pag. 86� e s.egg.) dubita che alla. bas�e dell'ordinamento fondamentale della Repunbliea. Italiana ci sia pur sempre il principio della divisione <lei poteri. In confronto anzi allo 1Sta.tuto Albertino la, Oostituzione rappresenta un ra:ffo�rz.amento di �questo principio, in ,quanto definisce con maggio'L'i partico1ari le ea.ra.tteristiche strutturali di ciascuno dei tr1e poteri fondamenta.Ii e riduce di molto, dal punto di vista, funzionale, quelle zone grigie nelle quali si verificava la commistione tra attivit� di poteri diversi. A �questo proposito � di :particolare importanza, per il nostro tema. rileva: re come, secondo quanto abbiamo gi� accennato, si sia orma.i codificato il principio �de1la unicit� del potere giurisdiz,ionale, come comprensivo oltre che dei giudici eosi detti ordinari, anche di quegli orgailli giurisdi~ionali, per i ,quali l'a.ppeUativo di speciali non avrebbe orma,i se non una. .giustifi,ca.zione dj ca.rattere storieo �e che si distinguono da ,quelli ordinari so1o peTch� esercita, ta da giudici subiettivamente diversi (v. da, ultimo O. Oa�ss. sent. n. 782;48). Q�uesta. unifica.zione d�el potere g;iurisdizionale pone decisamente fine a tutte le questioni che una volta intorbidavano i criteri distintivi tra. i conflitti di attribuzione e i conflitti di giurisdi~ione. Appare ormai chia,ro come i conflitti di giurisdiz, ione non siano ridotti ad altro che a� con.flitti interni di competenza., e cio�, tra organi appa.rtenenti allo stesso potere, sicch� la soluzione di essi non pu� non essere devoluta a quell'organo che si presenta come S'upremo nell'ambito della stessa gerarchia giudiziaria e cio� alla Corte di Cassazione; da questo punto di vista pu� dirsi che l'art. 11 u. p. della Costituzione non sia che una espressa conferma di un principio gi� implicitamente sancito dalla stessa O>stituz,ione. Ma, questo ricondurre tutti gli organi giuri;:;diz, ionali nell'ambito d�ello stesso potere giova appunto, secondo :noi, a. precisare meglio la fisionomia -del potere esecutivo ed i limiti delle facolt� a,d esso spettanti -destinate ad �estrins�e{'3!r�si liberamente nella sfera ..nella quale non e'Sistano n� diritti n� interessi legittimi dei citta.d�nl. E p_oi-_ ch� ,(Uritti ed inteTessi legittimi possono 13Ussistere � solo laddove sono riconoseiuti dalla legg�e nel quadro dei principi ,sanciti dalla Oo�stitThZ1ione, i limiti delle facolt� del potere es�ecutivo sa.ranno de -6 f�..:r).iti aippunto in bnse aJ.la interpretazione delle norme di legge. E' in questa, interpretazione, a.l fine del riconoscimento e della tutela di ,quei limiti, che consiste sostanzia.lmente uno d'ei poteri a,ttrllmiti aJJa Corte wstitu~io�na1e. Oi sembra opportuno per preci- sa.re ,questo -concetto ri-porta.re qui quanto verspicuamente scrive l'Amorth : mUn aJtro principio, -che ha, i'llfluito nell'ingrandi.:re lo schema base della, divisione dei poteri � �quello della legalit� costituzionale. Es�sendosi dovuto, come si � visto, introdurre un controllo .sulla legaJ.it� Om;tituziona. le... si � attribuito l'eserci~o di q'uesto potet~ a un organo apposito: la Oorte Costitm:.ionale la quale si inse.riS(/e nel sistema di gov:wno. Ma va. os�servato -che l'allargamento dello s-chema, base si sarebbe avuto ugualmente, a1nche �se il controllo e la, legaJ.it� costituz,ionale fosse stato POnferito alla Suprema Corte di 03!ssaz.ione, e cio� ad un organo del potere giudiz.ia.rio, perch�, nou � tanto l'organo, ,qua.nto la, fu.n�jio-ne che esorbita dal sistema della. semplice divisione dei poteri�. PtJ,s,siamo quindi concludere che la, Costituzione ha conferma.to e .rafforzato il princinio della, divisione dei poteri, istituendo un organo p(>jrnwnente per l'attua0ione pratica e per la tute1a�, sn ba.si giuridiche, del principio stesso. 9. Alla, lu-ce di quanto abbiamo sopra t'sposto appariranno pM'iicoJarmente significative le discussioni .srvoltesi all'Ass�emblea, Costituente in ordine a1 2� comma dell'art. 134. E' noto infatti eome, in rela~ione all'art. 102, si era avanre.ta dagli OnoTevoli Zotta e Mortati la. proposta, di sottram�e alla G01'ie di Oassazione il giudi~o� sui e�nflitti di ,qiurisdi~ione. Questa propo �sta fu re�s!pinta �e non po�teva. non e�ss�e-rlo, essendo ehia.ramente incompatibile con n principio della unit�. d'el potere gimisdiziona.le, aeoolto dalla Costitu~one. Ma� questa. proposta fu ricordata e nuovamente discus�sa, �quando �si pa.ss� all'�esa.me del 2� comma dell'a�rt. 134. La, discus�sione fu &mpia, e se pur�e qu�,lche deputa.to us� espressioni tec!lica.m:ente im p.reci:se dalle quali potrebbe trarsi l'impressione che si fossero voluti riunire sotto -rm unico con cetto i 'Wnflitti di giurisdizione e i conflitti di attrihuzione, deve, pera.ltro, rileva.r�si come jl ~,_.,_ sid�ente della� Oommissione dei 75, U.uini, che rias sunse la discus.sione, senza, �ehe foRsero pi� sol levate ob�ieziorni, cosi tesimaJment.e si espl"esse; <<Non occorrer�ebbe a conflitti di attribuz,ione >> aggiung'er�e � fra. i poteri dello 1Statu � ; ma poi ch� uno dei proponenti dell'omissione di questa ultima :pa-rola,, l'Ono�r�evole Mortati, a.v�eva propo sto anche d i affida.re alla, Corte Costituzionale i conflitti di giur,isdizione, l'Onorervole P�ersico cbir. d e eh�e sia espr'essamente stabilito che la Corte Costituzionale non �sia, competente per questi ul tiJmi conflitti; ma, � inutile dirlo, perch� l'Assem blea si � pronuncia.ta in ta.l .senso nell'articolo sul ricorso i.n Cas8azione �. ( 1SU ,questo punto� v. nel senso Qui sostenuto. F�aJzone, Paler:mo. Cosentino : La: Costituzion.e della Repltbblicra Italiana) ed. Ool<Jmb'J, p. 2J2f 10. Gli a.rgomenti che siamo venuti e.,;ponend.o e la. documenta-z.Jone che abbiamo fornita potrebbero ritenersi una -sufficiente confutaziom� delle a.ffer mazioni, non peraltro dimostrate, <>hP la, relaz, ione ministeria1e dedica, alla .questione, nel passr� che ci sembra. opportuno riportare testualmente : " L'espreSJsdone � icoruflitti di attribuz&one � potrebbe rfare anche pensa,r,e all'i�stituto che l'antica nostra legislaZiione disciplina.va, riguardando la ec ce~ione d'incompetenza. d�el giudice Lei ghrdizj ~ontro l'Amministra.z,ione quaJe conflitto tra, Pubblica Amministrae.ione e A�utorit� giudizJa,ria�. Ma si tratta di una, conce~ione da lungo tempo supera.ta come la �dottrina oostvssima� sul1'argomento ha conoor�emente chia�rito; ed � da, �eRcludere che alla detta� materia� si rlierisca, l'art. 134 deH.~t Oo�stituZiione, sia perch� gi� da, tempo la 110stm legi'lla~ ione, a,ccogliendo la, lunga elabfJrazlone dottl"inale, ha, ;r.egoJato la risolu~one-delle questioni ili competenm del Giudice anche nei rappOl'ti deHa Pubblica Amministra~ione elimina�w1c .Jalla rela. tiva disciplina ogni effetto di confiifto, sia� perch(: in ogni caso questi non Ha.r�e�bero eoniliUi �tra i poterJ'i dello sta,to )), Questa, specifica~one-come fu anche messo in luce durante l& discm;sione dell'Assemblea Costituente -indica, chiaramente che si tratta di ra,pporti del tutto diverBi e cio� di eO'Ilflitti tra. organi costituzionali de11o Stato, ehe fi�nol'a, non erano mai Rta.ti considerl:l.t! come HHscettibili di soluzione, fuori del camp(� politico, mentre la. nuova Oostitu~one apre la Rtr.:v:la amebe ad una. possibile �solu~ione giurisdi~<male a:d opera della. OoTte Oostitu~onaJ:e �. Non ci sembra. di peeeare di presunzione s�e affermiamo di a.ver dimostrato : l) che non � vero che una dottrina vastissima e oonoorde appoggi l'a.fferma0ione �le~la Rela~one; 2) che non � V'ero che la. nostra. legisla�zionc> a1bbia sicuramente r�egolato le questioni di compr tenm del giuilice nei mpporti della, Publilica, Am ministra~ione, eliminando ogni as:retto di con flitto; 3) che non � rvero cb-e nelle discussioni parlamentari dell'AssembJea, Costituente si sia ohiara me�nte detto che si tratta di rapporti del tutto diversi e nu�vi che non ha,nno nient~ a. che fare con il conflitto di attribuzione inteso nel senso tra.dizionale. 11. �Ma, rite,rremmo di non aver compiuto intPgralmente � il nostro dovere di critici obbiettivi se non dessimo a.tto di drue reecenti scritti sull'argomento, che, .pi� per la merita,ta, d'ama degli autori che per la forz,a persua.siva� del1e argomentamoni, si impongono alla� attenzione d�ei eultori della materia. Accenniamo an~tutto al breve articolo del Redenti (Il conflitto di attribuzioni nella, Oostituzione e nel Ood. di Proc. in R.iv. Trim. di Diritto e Prooedura-Civile, pag. 247, 253) �.. �Il ~chiarro giurista., pur conrfe.s.sando loo1moote-die� s�ser~e finora, il solo a �sosten.ere che l'art. 134 della Oostitu~ione non si riferisce a�i conflitti di attribru~ ione intesi nel �Senso tradizionale (e questa confessione � una nuova smentita, alla. affer.maz,ione l l.� . ~� -7 contraria. della. Relazione), wppoggia la sua, opinione integra.lmente sug�li argomenti adottati dal Roma.no, da,l Oammeo �e dal Morta.ra, gi�. riferiti. Anche �egli, cio�, �sostiene che l'introduz.ione del sistema, della giurisdWone unica abbia sostanZI.ia�lmente portato alla scompa.rsa della. Pubblica Amministrazione come potere fondamentale dello �Sta,to, indipendente da .qua.lsiasi a.ltro poter.e. La, d�evoluzione del giudizio �sui cosi detti conflitti alla Corte di Ca.ssaziione arv.rebbe avuto cosi una. conseguenza che, inv�ece, non si riconosceva jn nessun modo al pre�oedente .sistema,, per il qua.le la decisione ,sui .conflitti �era �rimessa. ad un organo del potere esecutivo, da.to che nessuno a.veva, mai pensato che ,questo �sistema avesse determinato la, suborrdinaZ<. ione perman-ente del potere giudiziaa�io a quello esecutivo e a,ddirittura. la. scompa~sa del primo come potere dello Stato. Ma �s;ulla fedelt� a.d una. teo�ria. :non possono non prevalere le esigenze della realt� �ed a.nche il Redenti deve finir'e con lo ammettere che possa, denunciar �si <� dal Governo alla Corte OostituZ<.ionale una. decisione delle !S-ezioni Unite perch�, ~mb p�raetemtu jWJ'i,sd;i.otionis) le 1Sezio:ni stes�se, inv�ece di interpretare ed applica.re le norme rvigenti, hanno creduto di dettaJ> legge a� modo loro anche alla� Pubblica Amministrazione>>. Questa ammissione del Redenti ci sembra, che costituisca la. pi� efficace smentita, alla, sua. dichia.rata, intransigente ostilit�, ana conoezion�e da. noi sostenuta e che, come chia.riremo, non eccede .sostanzialmente i limiti logici cosi incisivamente traecia.ti dall'illustre auto�re. Ma il dUensore pi� strenuo della, opmwne espressa. nella, Tela.ZI.ione ministeriaJe, e il pi� intransigente avversario della competenza, della Oorte Costituziona,le �srui conflitti di attribuz,ione, intesi nel senso tradizio�na.le, � l'Azza.riti, il quale nello studio .sopra, indicato, contenuto nell'ultimo numero della �Rivista Amministrativa))' espone sistematicamente, appoggiandole alle risorse della sua ben nota abilit� dialettica, tutte le ragioni che a suo avviso militerebbero a favore deHa sua tesi. Anche egli prende le mosse dana vecchia opinione che i eonflitti di attribruz,ione siaillo solo una reminiscenza, sto'l,ica del periodo in cui tutti gli atti amministrativi erano sottratti al ,sindaca.to dell'autorit� g:iudiziaria., e che, �quindi, tali confritti siano� co�ncepibili solo in sistemi costituziona. li ehe, come �quello francese, mantengono il principio s u.esposto. Abbiamo visto come non sia. a.ffa.tto neoes.sa.rio perch� un conflitto sorga trar poter1e �esecutivo e potere giu�iz,ia,rio che tutti gli a.tti del primo siano sottra.tti al �sindaeato del secondo, ba.stando che solo runa parte di essi vi sia sottra.tta., ba.stando cio� che esista, ci� che nessurno pu� contestare, una sfera sia, pur:e minima nella, quale l'Amministrazione possa, .muoversi senza essere �soggetta. a controllo daUo �esterno ; ed ahbiamo ricordato co~ me la dottrina. pi� recente abbia, orma.i, abbandona; to questa. concezione sostenuta da.ll' Azza,riti, n� Gi sembra, che egli adduca a,rgomenti nuovi che possano convincerci d�el contra�rio. D'aUra pa.l'te lo ste�sso autore non deve ess�r� sufficientemente convinto della �sua tesi se ad un certo punto, per amore di essa., � costretto perfino a mettere in forse la na.tura, di potere dello Sta.to dell'autorit�. giudizia,ria..Questo 'I��ubhio� ci Hembra nettamente escluso daJl'aa�t. 104 della Costituzione (ci� che d'aoltronde riconosce lo �stesso Az,za.riti) e d'altra pail'te finirebbe con l'essere ir1�esolubile, no�n potendosi attribuir�e all'ordine giudiz,ia,rio n� il �ca.rattere di ttn quid minus) nei confronti degli a.]tl'i poteri, n� tanto meno, il ca.ra.ttere di un quid plus) e cio� di un super po�tere che non trova alcuna. ba.se nella Oostituzion�e. N� ma�ggior va.lore sembra possa attribuirsi all'altra argomentazione con la, qua.le l'Az,z,a,riti intend. e �escludere la. natura di � potere >> :nella Pubblica, AmministratZione. :Si tra�tta sempre della vecchia tesi gi� �esamina.ta., che nega. ea,r:attere di potere all'Amministra.z.ione sol perch� � soggetta, per determinati atti al sindacato dell'Autorit�. giudiziaria,, Abbiamo gi� confuta.to questa opinione, ma ci pa.re .qui opportuno enuncia:re pi� chia.ramente la nostra tesi ,s�econdo la qfllale �si � in p.r�esenza di un � potere dello Stato >> tutte le volte che la� Costituzione d~ questo Stato-as�segna, ad un determinato ordine di or.gami, uffici ed istituzioni il compimento di determina.te funz.ioni proprie dello IStato medesimo, delimita�ndo una, sfera�, pi� o meno ampia, nella quale �quegli m�gaill.i, uffiei ed istituzioni, possono agire indipendentemente da �qualsiasi controllo esterno. L'ohbiezione dell' Azzariti, �qurndi, non ha. pr�egio ,s�e non si dimostra che l'Amministra, z,ione � ttttta e semprre) nell'es.ercizio di tntte le sue fu:nz,icmi, nello �svolgimento di tutta la, sua a.ttivit� subordina,ta all'wutorit� giudiziaria.. Ma, questo n� � stato dimostrato n� pu� essere dimostrato, tanto � in contrasto co.n l'opinione comunemente accettata, dell'esistenza d'una, sfera entro la �quale l'Amministra.z.ione :pu� liberamente es.plica.re la. sua, attivit�,. Quelle soptra esaminate sono le sole obhiezioni di sosta.nz,a. formulate dall'Az.zariti, che investono il fondamento scientifico e giuridico della, nost,ra tesL Per il resto, l'illustre magistrato si limita, ad un � addneere 'inconvenien�s ))' che, se pu� essere . suggestivo, non va.le a� risolvere le ,questioni. Egli premette infa.tti, �Senza, darne dimostra,z,ione, che oramai i conflitti di attribuzione, anche intesi nel senso tradiz,iona.le, sono ridotti solo aJle due figlllre previste dagli artkoli 362, cpv. n. 2 e 368 c.p.c. Si a.vrebhe cio� confliUo� di a.ttribuzioni solo quando la questione di giurisdizione viene soll:e�va.ta. in via straordinM'ia, da.l Pr�e:Cetto, ne~ casi in �cui l'Amministr:a.z,ione non � pa.rte in causa., o quando la P.ubblica Amministra,z,ione e il Giudice ordina,rio si rifirutano �entrambi di deciderre su una determinata ma.teria. Riprendendo �qui run a:cuto s�punto del Guicciardi, gi� sopra. riferito, ci sembra. che una,�situa,zione di conflitto, in tutto analoga a quella prevista -dall'art. 3�68, �si verifichj. ;pur"e quando l' Amministrazione, pacrte in causa., abbia. visto respinta la sua. eeceziione di difetto a.ssoluto di giurisdizione. Il 'Guic�ciardi esamina �questo caso .in rela�zione alle 8 questioni di .giurisdiz.i.one sollev�a,te avanti al Consiglio di 1Sttato, e ci�.� perfetta.mente logico dato che, a.l tempo in cui eglj �scriveva�, non esisteva. un organo diverso daila Corte Suprema di Oa�ssaz.i.one che potess�e giudicare in ultima istanza di questi conflitti. Ma�, �evidentemente, le ragioni che militatUo a favm."e della �sua. tesi :i-n rela�~ione al Consiglio di Stato, sono� perfetta�mente vaHde oggi nei riguwrdi della. Corte di Cassaz.i.one, una volta che le �questioni che riguardano l'os�servanza �de:i lilmiti della g�i1trisdizione) come questioni che involgono l'osservanza .stessa d�clla, Oostituz.i.one da, ;parte di un potere dello ISta.to, �souo devolute alla Corte Costituzionale. Non convincenti ci, sembrano poi le altre ragioni che l'Azzariti a.dduce a dimostrare la illogicit� della. nostra. tesi, qmwdo dioe che l'attribruz.i.one ana. CO'I.'te OostituziO'na.le delle �questioni di giurisdizion. e (se. dei limiti della giurisdizione) co�ntrasti nettamente con le norme della legge del 20 ma�rzo 186�5, Allegato E e con quella� del 1877, e che rarppresenter�ebbe addirittura. un r�egresso nei colifronti di queste. Mentre ci �sembra sufficiente limita.rci a ..ricO'rdatl.'e le critiche che anche recentemente sono state mosse al sistema �di soluzione dei conflitti stabilito dalle predette leggi, osserviamo che il fa.tto che una no�rma, cos.tituz.ionale sia� in contra.sto con una legge pr�eoedente, pu� significare soltanto che q'uesta legge non � pi� com pa.tibile oon la, Oostituz,ione. Oerto, pretender'e che con la Costituzione si sia inte�so matUtenei'e completamente integro il veochio o~dinamento sta.tale, �e che, sopra.tutto, si s;i.ano voluti la.sciare in vita �sistemi che �erano �evidente frrutto di un compromesso � (come chia.ramente ammettono sia il Romano che il Oammeo), ci sembra. a.s�so�lutamente azzarda.to. D'altra� parte, la, tesi dell'Azzariti scopre la. sua d�ebolewa proprio �qua.ndo c~rca di appoggia.rsi, per� sostenere la logicit�, del ma-ntenimento del vecchio sistema., sull'art. 113 d�ella. Gostitruz,ione che concede sempre (la sottolineatura � dell' Azzariti) la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interes: si legittimi dinwnz�i ag1li O'f'gani della giurisdizione ordinMia e am.rni1~istr:atima (anche questa. sottolinea.tura � dell'Azza,riti). Per controbattere questa tesi, con altrettanta �efficaeia. plastica., ci ba.sterebbe, �evidentemente, soprprinlere le sottolineature apporta.te dall'illustre contraddittore,� sostituendovi un'altra sottolineatura �sotto la, frase � diiritti ed interessi legittilmi �. E proprio qui che � tu.tta la questione: vz limite della gi1wi8di~one eoincide col. limite dei diritti c degU interessi legittimi,� la viola~ione di questo lirnite i1nplica la violadone di una sfera di potere defi.nita dalla Costit�uzione ,� irnplioa� cio� u.na viota((! Wne aeua uost~tuzione (};(); parte aq, uno aei poteri dello Stato e pos'bula) nel sistem(J; .costituzionale, l'intervento della Co'f'te Costitumonale. Dopo �quanto abbiamo espo�sto in ordine a.Ua tesi distruttiva. dell'Azza.riti ci pa.re inutile .esa.mina�re la parte co�struttiva dello scritto, quella, cio� in cui si Qerca, di defluire praticamente quali siano questi conflitti di attribuzioni che l'art. 134 devolve alla competenza della. Oorrte Costituzionale. Sulla stessa. traccia. della rela.z,ione ministeriale, in sostanza l'Azzariti si limita a dire che solo l'avvenire e il funzionamento pratico della Corte potranno definire questi conflitti. Villustre autore cerca, invero, di darne alcuni ~sempi (conflitto� tra Pa.1�lamento e Presidente della. R�epubblica., conflitti tra Governo �e Presidente della, l~epubblica) ma. si tratta, �evidentemente qui di conflitti di ca.rattere cos� �squisitamente politico che non si .sa, a�ssolntamente ved�ere come potrebbero rientra;re nella competenz-a,, odi un or~ga.no che ha, s� natura� 0ostituz, ionale, ma che svolge .la' �sua attivit�, su ba.si puramente giuridiche �e con p'I.'Ooedura giurisdiz.i.onale. N o n sembra. infatti che la. nostra Costituzione, la :quale apertamente proela.ma, (a.rt. l) che la �sovranit� a.ppartiene a�l rpopolo, abb;i.a� voluto poi crea.r�e un organo� che questa sovranit� di fatto eserciter:ebbe nella. misura ma's�sima., s�enza, che i componenti di questo orgaillo abbiano col popolo un vincolo di rr�appresentaillza. di ca:r~attere di~etto. 12. Oi .sembra giunto il momento di riassumere qui in poche chiare proposizio�ni la nostra tesi. L'ordinamento costitmzional-e della. Repubblica ItaHana, � fondato sul principio della divisione dei poteri, intesa tale divisione come delimitazione di sfere esclusive di competenza effettuata dalla Costituz, ione tra gli organ;i. supremi dello 18tato. Oontra.riamente a1 vecchio statuto Albertino, la nostra. Costituzione � 'l.'igida., e �questa rigidit� rigua. rda anche i limiti delle funzion;i. srupreme dello Stato (se. dei poteri dello Stato). A differenza di altri 18tati a eo�stituzione rigida., l'Italia ha istituito un organo speciale, fun:z,iona�lmente costituzionale �e struttura.lmente giurisdi z.io�nale, per garantire la Oo�stituz.i.one daUe violazioni che ad essa. possono essere .causate dall'attivit� giuridica, dei vari poteri dello Stat�. Queste viola.z.i.oni rpossono essere costituite sia da atti del potere legislativo ordinario, sia. da atti del potere legisla:tivo d�elegato, sia da. atti formaJmente giurisdizionali, sia da, �a,tti formalmentt~ amministrativi. Mentr�e le violazioni eostitu,ite da, atti legislativi sono immediatamente denuneia.bili alla. C(l�rte eostituzio� nale perch� costituiscono irnrnediata�mente una violazione� dei limiti che l::t Oostitruzione ha assegnato aJ potere legisla.tivo, ordinario o delega.to, le violazioni oo�stituite da, a.tti giurisdiz.i.ona.U o a.mministra. tivi sono denunciabili alla Corte costituziona. le solo �quando sono .riferibili a, tutto il potere giurisdiz,ionale o amministrativo, �quando cio� sono [atte�proprie da,i verti�i di c.ia,scun poter�e, perch� non risolte nell'ambito della, gera.rchia, ammi-l nisNtl�~tiv~ ~ giudiz,~atJ?i~. h C t t"t l 01, cw�e, non 'l'l enm,mo c e 1a. or e cos 1 :u-J ziona.le abMa, sostituito le Sezioni Unite della Oorte di Cassa,z.i.one nel giudizio suHe questioni di d.i fetto assoluto di giurisdiz.i.one ne~ �onfronti del l'Autorit� amministrat;i.va; noi riteniamo,_inyecg:: che la, nuova. Costituzione ahbia. posto, al di sopra della. Corte ISiurprema. di Oassazione, un organo ~ costituziona.le, cui � devoluta la competenza, di sta-~! bilire se la, stes�sa Oorte Suprema di Cassazione, ' -9 orga�no del potere giurisdizionale, si sia, mantenuta nei limiti della, giurisdizione. Ga,dono co�si tutte le preeoccupaz.ioni, a.vanza.te dal l'tedenti �e da.ll' Azza.riti, di vedere po�rtate alla Oorte costituzionale conflitti di attribuzione tra il Pretore �e l'Ufficio del Genio civile. Q'uesto conflitto invece a,rriv�er� ana. Corte costituziona.le sol-o quando abbia p�ercorso tutti i gradi d-ella. gerarchia, amminist'l'ativa. e g�udizia.ria, senza che abbia. potuto troVa.I'�e una. �soluzione, o mediante il riconoscimento del p�roprio difetto di giurisdizione da parte dell'Alutorit� giudizlica.ria., o mediante il riconoscimento della inesistenza, di un rproprio potere non vincolato da. parte dell'Amministra,zione, rappr:esentata dai suoi ma;ssimi o�rgani gera.rehici. Sottra.rre alla. Corte costituziona.le un taJe conflitto .significherebhe negare ad essa, la funz.ione dl tutrice .sttproma d�ella. Oostituzione, per attribuire tale tutela 8UprMr14 alla Corte di oa.ssazione, e cio� a. un org�a.no aippa.rtenente ad U'itO dei potm':i dello Stato. 13. Dopo quanto ahbiamo d�etto ~ppa.rir� chia�ro come, secondo noi, l'unica �sorte che logicamente pu� essere riservata all'a.rt. 31 del disegno dj legge � la. sua, soppre,ssione. Ed infa.tti, se �esso intendesse dir�e che non sp�ttano aUa. competenza della Oorte costituziona.le i conflitti interni tra. organi dello stesso� potere � manifestamente inutile. rSe invece, esso, intend:esse ricomprendere nella. equivoca diz,ione di conflitti di competenza, e� i ve<l'i e prolj)ri conflitti di attribuzione, rappr�esenta una. sostanziale viola.z,ione dell'art. 134 della Costituzione. Na.turaJmente si tra.tterebbe di un tentativo destinato a resta.r tale, �se lo si intende come un deliberato proposito d_i sottrarre a.Ua. Corte costituzionale una, materia che le spetta �secondo la Costituzione. Sa.rebbe, infatti sempre la stessa Corte a. dover dire sulla� questione la, pa,rola. decisiva., sia che venga inv.estita d�ella questione in occasione di un vero �e proprio confLitto di attribuzione nel senso soipra.indicato, sia. che a.l giud-izio della Oort� venga addirittura, pol'tato immediatamente l'art. 31 <SOtto il profilo della, sua illegittimit� COstituzionale, p.erch� j_n contrasto con l'a.rt. 134. A ,questo p.roposito occol're rileva.re che, se � vero che la Corte tSuprema, di Ca.ssa.zione ha. finora adempiuto aJla, delicatis�sima� fUn7)iOne di organo moderatore dei conflitti con ocula.ta. sagg.ez:rA'J, e sereno :equilibrio, potranno in avv�enir�e, �Specie in rela,zione alle nuove disposiz,toni della. Oo.stituiZlone, presenta;rsi questioni gra.vissjme, i,n oTdine alle quali l'Ammtnistrazdone !pOtrebbe ritenere po �sta. in discussione la, essenza, .stessa, della. sua funzione, ci� che render�ebbe necessa~'io -l'.intervenio del supremo organo costituzionale .regolatore della competenza, dei poteri di ,Stato. N ou vediamo dam�que alcuna possibilit� di .seguire l'opinione della� Relazione che accompagna il disegno di legge, e seppur:e l�e ra:g1oni che :tbbiamo addotte, e che ci <sembrano insuperabili, non fossero ritenute taU da convincere della. erroneit� della tesi contraria, siamo certi che esse non potra. nno non glustifica.re, per lo meno) un fondatissimo dubbio sull'�esattezz.a della tesi stessa, si da consiglia.r�e di lascia,re, cosi come deve esser.e }a.sciata, alla libera determinazione della, Corte costituzionale di stahilire �quali siano i ~imiti della s1ua competenza ,q:uali sca.turiscono dall'interpretazione dell'art. 134. Con d� ci si atteri'ebbe co:rr�ettamente a.i limiti che l'a.rt. 137 della� Costituzione segna al legislator� e o�rdina.rio a.l 'qua.le ha demandato l'emaw:tz.ione delle sole � norme necessarie per la costituzione �ed il funzionamento della. Oo�rte �costituzionale>>. Infatti esula, a, nostro avviso, da.Ue finalit�. delle dette norme quella di interpi�eta.re l'art. 13�4: della Oostituz,ione e di stabilire i limiti �i competenza del Sup.remo organo costituzionale. NOTE D I DOTTRINA UGO FORTI : Teoria dell'organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche. �Lezioni�, Napoli, Jovene 1948, pp. 152, L. 500. Preziosi insegna.menti e fondamentali inquadrahre offrono allo studioso ed al pratico del diritto amministrativo queste Lezioni dell'insigne Maestro dell'Ateneo napoletano, rielaboraJte sul precedente Oorso del 1937 (PoRTI: Lezioni di dir- itto amministrativo, Napoli 1:937, ed. Jovene). La materia ,trattata nei quattro capitoli costituisce la parte fondamenta.le e basilarre dell'orga�nizza. zione a1mminis-trativa. I primi due capitoli riguardano : l) la nozione di Amministrazione intesa come attivit� dello Stato (nozione oggettiva) ed il problema. della..sua distinz,ione dalle aUre due attivit�: legisfativa e giurisdizionale (Oap. I). 2) la descrizione di un ambito panoramico ed e.mpirico dei vari campi in cui �p:raticamente opera l'at.t.ivit� amministrativa (e quindi dei fini dello Sta,to) nonch� dei mezzi adoperati :per il �COnseguimento dei fini (Oap. II). Pos�te queste generaU preme<ss:e di carattere obbiettivo, il Porti passa alla determinazione ed aHa anaHsi della noz.ione della Pubblica Ammini. strazione in senso subbiettivo partendo, anche per questa, dalla descrizione di �un quadro generale ed e,mpirico dei s:oggetti della Pubblica Amministrazione (Cap. IIII). Perviene, cos�, a.Ua parte centrale della trattazione (Teoria delle person�e giuridiche pubbliohe, �Carp. IV) in cui vengono dtscusrsi : a) il problema del criterio della dis.tinzione della .persona giuridica �p�ubblica d�a quella privata ed il problema della esistenza di un tertium genus tra le due (� l); b) la da<ssificazione delle persone giuridiche pubbliche (� 2) ; c) l'amtonomia (� 3); d) la valutazione dei criteri teorici di distin. zione in rapporto alle recenti evoluzioni del diritto ;positivo in materia (� 4); e) la na,s:cita, la estinzione e la modifieazione delle persone giuridiche pubbliche (� 5); f) g) h) ed, infine, problemi rela.tivi a.lla ca1pra, oit� (� 6) wgli organi (� 7) ed alla comrpetenza e gera.rchia (� 8). I Non � nostrro compito rec.en,sire il libro del Forti sotto il profilo deil f1:ontr;iWto dGfl �essq apt[J'ortato �l metodo, ed a.l sist~ma del d:iritto c.�mvministrrativo, c�ontvributo Q'he, "l!lY.ggrend;o attentame,nte queste poche Pf1>g,ine, non -si pu� fM'e a meno di riconoscere come prez�ioso e veramente notevole. Interessa, piuttosto, additare a.toune delle impostazioni e s'Oluzioni date alle questioni di maggior rilievo. Go~�, nella prima pa;rte (Cap. I, pag. 2 e segg.) � trattato il problema della ricerca de.l criterio .sostanz.iale di distinzione della attivit� amministrativa d!alle altre due fonda,menta,li attivit� dello Sta.to (le�gislativa e giulf'isdizionale). Scartata la tesi del oriterio formale o, cmn'egrli lo chiama " di provenienut � di quello ,cio� offerto dalla semplice applioa,zione della teoria, politica della divisione dei poteri sia p11re in�tesa come � legge di tendenza�, l'Autore passa ad 618aminare il criterio s�ost�nzia,le della � esecuzione della legge>> richiamando le v�arie teorie (Otto Mayer, H e!f'renritt, Zano bini) che, in tetnpi diversi, hanno iden.tificato in quella form.ula l'essen~a della attivit� ammi.nistrativa. Tra le varie formU<l.azioni di questa dottrina, il F'ort i sottopone a critiaa particolare quella nostrana dello Zanobini, il quale, pa�rtendo dalla con.sideJ'azione che l'o Stato e le altre persone giuridiolw pu.bbliohe costituenti la pubblioa an~ministrazione tYrov�ano nella legge la 1predeterminazione dei fini da raggiungere e la obbligatoriet� �~ d�i tale oonseguimento (a differen<Za di quanto si i osservi(]; nelle determinazion,i v�olitiq;'e. del soggetto ! J!rivato), perverrebbe alla oonclusione che la Etlb_: ~ blica Amministmzione q�uando a,gisce non h che J tradurre in concreto la volont� della legge: la ! sua, � una mera esecuzione del detta,to legi.sla.-i tivo. ~ -11 Il Forti ritiene -ed a ragione _:_ l'inaccetta bilit� di questa costruzione. Ecco i motivi del suo dissenso : �a,) la volont� che determina gli scopi della Pubblica Amministrazione, ancorch� proveniente dal Legislatolf'e, � legge soltanto in senso formale: si� tratta, in realt�, di un atto neg�oziale, di un � negozio di fondazione� �� (Stiftrung,sgeschaft); Quindi, q1wn1do la Pubblica Amministrazione agi l'ICe per i suoi fini, assolve, se mai, ad un obbligo che ha, ex lege ma non d� esecuziione alla. legge, cio� alla nor;ma. ; b) la :;;tMuizione dei fim;i � fatta -neg�ativa men.te e positi1"'amente ----' in termini Zati e gene rioi: entro questi confini, 8� origina e si svolge una atti'!J-it� che � essenzialmente libera ; c) 1ma differen:<ia esi.ste tra questa libert'�;, che � (poi la discrezionalit� de,lla Pubblica Amministrazione, e Z' attivit� libera del plf'iva.to. La prima � meno libera delta seconda, in quanto i fini prestabiliti la vincolano e la loro t'rasgre,s�sione conduce a ritern1ere l'atto viziato per ecces�so di potere: ma � una differenza di rquantit� pereh� limiti derivanti dal fine non, sono ignoti al diritto privato ed ad esempio l'A. eita il divieto de.gli atti di emulazione, espres�samente sa'I'IAcito nel Codice vigente (art. 833). Non si pu� quindi dire -conclude il Forti che l'attivit� a�m?r~,inistrativa offra alla analisi giuridica qualcosa di .s:o,s:tanzialmente diverso da,ll'attiv �it� per,<;eguita dal i'loggetto privato per il raggiungimento concreto dei p1�opri fini. L'attivit� amministrativa pu�, quindi, si.ntetizz�rsi in una formula serr/,plice ohe �metta in. rilievo sop'l'"atutto il oarattere d.el,Va concretezza cio� del � provvedere in nwdo immediato e caso per ca�so allo 8oddisfaziorw dei lpropri bisogni� analogamente a q1kaJrl!to fa, con le differenze sopra rilevate, il soggetto privato. * * * Questa soluzione -alla quale piwnamente aderiamo ritenendola, altres�, c�ome definitiva, alrneno per i sistemi basati sul concretto dello � Stato di diritto >> -� quella gi� sostenuta dal Santi Romano (P,rirncipi, S. E. L., 1912, p. 2) e ripresa successivamente d.a molti scrittori nostri, non escluso lo stesso Zanobini, (Corso di diritto amministrativo 1936, l, p. 5). Essa ei d�, neUa sua. sempU.cit�, l'unica formula atta a differenziare l'attivit� amminristrativa dalle altre dne fondanwntali attivit� statali. L'Autore pas�s�a, quindi_, ad esamin&e questa, differenziazione. Tra legisla;sione ed amm.inistrazione il criterio � dato daWarstrattezza della prima in confronto alla concretezza della seconda. Esistono, pe'l'"� zone di oonfine o '� zone grigie �, in cui questi caratteri sem.br;ano confonders�i ed obliter&si: ap �pafJ"tengono a queste zone, secondo il Forti, le leggi formali e l'attivit�, solo in apparenza normativa, che l' Amrninis�trazione svolge con la emana. zione delle circolari e de~le is.truzioni. Interessante quest'ultimo punto. Per il Forti s'i tratt'a solo di ,pseudo norme, riducibili sempi'e all'ordine singolo anche se emessi in forma g�ene rale. Esse hanno mdice non nella facolt� norma till)a del. potere esecutiivo �(che d.�. erigine ai de creti-legge, alle leggi delegate ed ai regolamenti) ma esclu.siv�amente nel "''rinoolo gerarchico : si trat ta, d'UIJ'/)que di atti amministrativi ( ordini) p'l'"e vcntivamente dettati per provvedere ad un,a serie numerosa di casi con�reti, ma che, per questo so;lo fa.tto, non perdono la qualit� di a<tti ammtni strativi per a.ssumere que1lla di atti normativi. Nella differenziazione tra a.mministrazion�e e g�iurisdizione il criterio della astrattezza sembra a prim�a vista, non suff�Jiente: anc:he la giurisdi zione � attivit� ahe si 8pieg.a in rela~ione ad una determ�inata situazione concreta e mira ad attua re la legge nrel� caso concreto. La differenza sta nel fa.tto che lo scopo della funzione �giurisdizionale si esaurisce col trasferir �e ii regolamento astr'atto della norma al ca�so ooncreto. N ella funzione amministrativa qu�to accrertaonento oostituisce tuU'a.Z pri� il mezzo (mai lo scopo) di cui l'Amministrazione si avvale pe�r indi spiegalf'e la sua attivit� oonCI/'"eta diretta al raggiungimento dei fini. La eoncretezza della funziovrz, e giurisdizionale � altra cosa (si potrebbe dire, � di al'tro grado) di quella propria della funzione (1,1/'f///'f/,in.istrativa. L'att-i17it� amministrativa diretta all'a osservan;<; a della nofJ"ma g�iuridioa, (la c. d. � attivit� giuridica >>) non cessa, per questo, di essere �Una vera e propria a.ttivit� amministrativa in quanto concretamente diretta a perseguire quel fine minimo ed insopprimibile dell' amm.tnistrazione che consiste nell'operare per la ttttola e per� l'osservan~a del diri.tto. Vi apva�rtengonor: la. esecuziione della pena ed, in genere, tutti i casi� nei quali il potere esecutii/ Jo, anche senza l'intervento del Giudioe, pu� appl�ca'l'"e il meocanismo delle sanzioni. I n tutti questi casi. potrobbe parrlafJ"si, secondo il Fo'l'"ti, di zona mista o �zona g�rigia � in quanto l'Amministrazione ha. attua,to proprio il �fine a, cui mira la sua attivit� 1quando ha ottenuto la. osservanza del diritto a simiglianza di quanto accade nella fnnzione ,qiwrisdizion.ale. Le d�u.e attivit� harvno q1ti il ca.ra.ttere comune di costituire entram,be: applicazione di sanz,ioni. Accanto a questo carattere comune, vi sono i caratteri differenziali.: la cosa giudicata. oonscguente solo aUa sentenza, i caratteri del procedimento giurisdiz-ionale, i earratteri es�teriori delln pronunzia. giurisdizionale. Fin qui il Forti. A no�i sembra ch�e l'insigne Autore abbia troppo accentuato la simiglianza, indubbiamente esistente, tra le due funzi.oni fino a perdere di vista la S'Ostanza de1l criterio discretivo preceden,temente posto. L'Amminista~ione, anche quando proBede ad applicare le sanzioni previste dal diritto per~la-inosservanza di una determinaba norma (e pi� ancora n.ei casi norma�i!) intende sempre provvedere a singoli interessi pubblici .fatti propri dallo 8tato: l'interpretazione ed anche l'applicazione -12 de.lla> norma oostituisoono 8empre un mezzo pet� questa. � oll/l"a concreta � dci interessi pu.bbli.ci. Al oont-rario, l'attivit� giurisdizionale mira alla conservazione formale dello ordine giuridi�o e questo, eom'� stato osservato, cosUtuisee ur~; fine comples1s:ivo e non una swrie di fini singoli e pi(J4'1tioolari. Al di ~� di questo fine complessivo, la fwnzione giurisdizionale p-rovvede a realizzare fini ed, im1teressi non >propri dello Stato in quanto giuwi.ca, ma di altri soggetti, persorne ftsiohe e giurid.iche, in essi compreso lo Stato in veste di �rnministrazione. Questo orite-rio -che �, poi, una IS\])ecificaz,ione del criterio fondajlllenta.le sopra descritto-�, secondo noi, pe1�fettamente rispon�dente alZa, distinzione tra le due funzioni amm.ini8'tratipi(J; e giurisdlizionale. Ed � questo, in sostanza, il critc 1�io identificato magistra.lrn.ente dal Chiovern1da (Istituzioni di diritto processuale, Napoli 1934, vol. II, p. 8 e segg). secondo il quale l'attivit� gi/Urisdrizionale � sempre � attivit� di sostituzione, e oio� la sostituzione di un'attivit� del giudioe all'attivit� altrui�. II Nel Oa,pitolo II, che si propone uno sguardo ptaffll,ora,mieo ed empirioo alla attivit� della Pubblioa Amministrazione considerata in reZazione a.i fini ed ai mez2.1i dei quali si sert'e per il: conseguilmento dei fini, � interessante annotare, anzitutto, il concetto forma.le che, seoond.o a Forti, deve es-sere attribuito alla di8tinzione dell'attivit� ammin,istrativa in attivit� �giuridica>> e attivit� c< >socia.le �, distinzione gi� altrove (pag. 17) definita come meramente politica e non giuridioa. Concetto jo.rmale, in quanto, ogni volta ohe lo Stato ritriene neoessario determin>are c�on norme giuridiohe la funzione dei s�oggetti, deve servirsi (zeaa o. d. attiv.it� giuridica ohe di'�"iene cos� un mezzo per l'attivit� sooiale: ad es., per fare osservare le n1orme poste a tutela, del lavoro ecc. Venendo ai ,mezzi, l'Autore acaetta, la bipa-rti zione degili stessi in mez,zi di diritto privato e mezzi di diritto pubblico, pur a,[frettandosi a. soq giJungere un.a, t�JJs�erva� c�roa la assolutezza ae�a. distinz�ione tra, Wiritto pubblido e diritto pri.vato specie per qua-nto a-ttiene alle oscillazioni df'lla li nea di confil/'l,e. Nel cam,po dell'a-ttivit� di diritto privato deUn Pubblica Amministra-zione, l'Autore 1p'remette la, oss�ervazione di onra,ttere gencrale.per oui non esi� ste u.Ieun rapporto facente capo alla Pubbl�ca Amministrazione che sia eoselus�ivamente regola-to da.l diritto privato : anche nei contratti conelugi jure p:rivatoru,m (vondite, Zocazioni occ.) qualche aspetto del ronpporto (es.: la, formazione della vo lont�, i controlli ccc.) � regolato dal diritto pub blico. Ci� posto, il Forti distingue in, questa, forma, di attivit� una gestione patrimoniale, che pu� estendersi fino a cmnprenllere tutta l�a vecchia at tivit� di gestione e ln gestione industriale e oommeroia, le sotto form.a, di pubblica impresa.: questa seconda forma non � per il Forti gestione pa trimoniale, anzi � oonoettual1nente f1!'ori (],all'attivit� amministrativa� in quanto ha, ftne di luoro. Tale fine esu,la in alcune imprese gestite da.Uo Stato come ad es. : le Poste e Telegrafi; in altre (Monopoli fisoaU) esso � assor�ito. 4a�l earattere quasi�-tributario del ra,Pporto. Eccettuati questi casi, le pubbliche imprese commerciali ed industri �nli, perch� pos&ano dirs�i � a�mministrazioni �, hanno bisogno di leggi 8peeinli, altrimenti non sa-rebbero possibi~i. Analoghe Qon>Side-razioni, .valgono, secondo l'insigne A., per l'aziona;ria.to di .stato, sia n1ella forma dirett.n ohe nella forma, n~ista. i1II Il qua,dro generale d.ell' organizzazione wmmtntstrativa delinealo a.l Capitolo III n.on offre mi(J,terin di particola-ri rilic1;i, se si eooettui l'esatto concetto ohe l'A�uto1�e d� de.l c. d. decentra-mento auta;~chico e dei criteri politici e giuridici ai qual �i e8so si .ispira, (loonlizznzione fina,nlziarin, speQ�inliZiazione funzionale, snellezza e comodit� funziona- oli, pp. 42-M}). IV Il Capitolo IV, paq�tendo dalle osservazioni po . ste nel preeedente, traccia i li1z,eamenti giuridici dell'orgnni.zzazione a-utarch-ica,: � il capitolo pi� ard�uo ed interessante, che d� nome e sigruifioato all'intero libro. L'Autore oomincia col fernwre un punto fondamewtale: l' Am,ministrazione l<( aut:archi()(h >> o � indiretta,)) dello Stato (egli a,ooett<J; l'una o l'�ltra formula) � amministrazione es�ercit<J;ta da,lle a,.ltre perwone giuridiche, diverse daUo Stato, coordinata con l'amministra.zione dello Stato media- nte un sistema di controlli. Questa. n.ttivit� denle persone giluri'diche � enti l a-utarchici>> a,ppl(trtiene, per�, a.d esse � jure proprio >> � toccMa loro in oonseguenza di una ideale divisione del lavoro tr�n questi Enti e lo Stato, il ch6 fa s� che essi. titolari della funzione amministrativa!, la e�,s-et�citino a,lJlo stesso titolo a C'U!�J la l eserc-ita lo Stato. Differenza fondamenta-le con la figura del conce�slsiona,rio di pubblico �servizio al qunle la funzione a-mministrativa,, o meglio lo esercizio di questa funzione, � trasferita, da un goggetlto � pubblioa amrninistrnzione �, che ne � l il titoZnre. l * * * l Sull'altro pttnto fonrlame'nta,le della riceroa, del ! criterio differenziatore tra loa rper.sona. gim;idica ~ pubblica e quella privata:, il Forti ('pa�g. 54) pre-!1 mette urn/osservazione di oa,ra,ttero metodologico: ! posta l'a. rnancanza di confini netti tra, il diritto l' pubblico ed il diritto privato, il diritto positivo degli ultimi tempi avrebbe prodotto ttna serie <liistituti giuridioi nuovi in s� o nuovi nenln appli-~ ca>Zione, istitu.ti giaoenti iln q�uella o-ndeggia,nte � 2 zona di c.onfine: si trrattereb be, pertanto, di mn-~ .teria ancora in evolu~ion�e nei oonfronti della -13 quale sarebbe dri.ffi'Cile il � sag,grio � del criterio classico e trad�Zi()1'1Jale) ohe pur risponderebbe nella maggior palf'te dei casi. Ci� lposto; l'Autore esamina i vari oriteri di distinzione proposti dana dottrina e dalla pratica .. Ritiene assolutamente inadftguata ed itnsu{jicien� te la .form.ula del pubblico interesse perse(!Uito dall'Ente (sem�pMoe oriterio finalistico) data la variabilit�) n�el tempo e nello spazio, del c�onoetto del pubblico interesse) (che pu� dirsi solo storioamente oonsolidato in relazione �ad un min~"mo di attivit� e ad 1f,n ristretto spazio di tempo) e data anoom la diffioolt� prati.oo di riscontrare l'attivit� di � pubblioo interersse �. Ritiene) altres�; i1wdeguato U criterio della potest� d'.imperio per la considerazione che ci sono Enti indubbiamente pv.bblici (istituzioni di benefioenza) che quella potest� non hanno. La formula che il Forti offre oome ~a pi� aJt.eguata a�l oWJ"a,ttere storioo della pubblicit� � quella positivo-struttJurale dello inquardra.mento. In un determrinato Stato) sono persone giuridiohB pubbUc,J~e quelle che dal diritto positivo risultino inqtta,dmte nella Pubblica Amministrozion.e (pu,.. gina 58). AU'analis�i giuri(lioa questa formula) neoes:saria, men,te sintetica, si scomporrebbe nei seguent'i elementi di � pubb�~icit� >>: a) interesse dello Stato a che la persona g�t ridica pubblica agi'S:ca n.ell'am.bito del diritto e nel rnodo 'pi� conforme agli interessi della stessa. b) sottoP'os�i'Srione_, quindi, dell'Ente al sist'ema dei oontrolli costit�uito dalla �vigilanza >> e itaMa � tutela n. Quando un Ente � sottoposto all'uno o allJaltro di qu�sti controlli, quindi anche alla semplice �vigilanza�, esso � pubblico perch� vuol dire che esso � inquadroato nella Pubblica Amministrazione. �E' su,fficien.te anche la sola � vigilanza >> perch� nrJ.lla vigilanza � oom.prersa la potesi: � di annullamento che non � p�ossibile se non nell'a1nbitto della PubbMca Amminisrvnazione1 >> (pag. �68). /Successivamente ed in un apposito parag�r.afo (� 4) rAutore saggia il suo criterio della � inquadramento >> in relazione ai nuovi aspetti delta teoria delle persone g�iuridiohe pubbliche. Questi nuovi a.gpetti derivano dalla constatazione ,(ti person�e giuridiche sotto;p:oste a oont'f'ollo da parte dello Stato, alle quali non sembrerebbe possibile riconoscere il caratter'e di persona gi't(ridica p�l~bblica. L'Autore elenca, alcune imprese di a.ssicuraz�ione, le banche c. d. �di diritto puhblicor >>, l consorzi trUJ perso'Il:e giuridiche che esercitano una, med�esimUJ attivit� economica. Altro aspetto ptt� essere dato dal div�erso significato attribuito dalle leg�gi posiUve a~ aoncetto di �vigilanza >> a volte indicante la c. d. vigilanza di polizia. esercitata dall' Am.ministramm~e su tutti i soggetti od' inidonfta a stabili/re il oaratten: della pubblicit�. In relazione a questi aspetti ohe indubbiam,ente portano a riconoscere una serie iti casi � dubbi>> il cu�i te.rreno � la zona di confine, l'Autore ritiern. e ohe il criterio da lui adottato sia pur sernlJre idoneo aUa distinzione: l'inquadramento del- l'Ente nella Pubblioa AmlrrtA.nislrazione si deve desum.ere normalmente, dal .segno esteriore e po ' . .~iti�vo dei controlli da pa!l'"te dello Stato: qu.est'b controlli non devono essere mera1nente negativi, �rna devono ri�ollegarsi � a� un obbligo della. ,pel'l, sona ,srtes.sa (vers:o lo Sta.to) di � esist'ere >> (cio� di non sciogliersi) e di ag�ire per il conseguimento degli intereSis;i in essa personifica.ti >> (pag. 82). * * * Cos� precisato e formulato, il criterio dello �inquadmrnento >> adottato dal Forti ci sembra &oddisfi in piernro le esigenze della teoria e della pratioa, pur n.on potendosi ne�gare la oennata esistenza di casi �dubbi�, ch!e, per�, il criterio 8tesso riesce_, a preferenza degli altri, a definire o ad i,solare. Il criterio; del resto, co8titui8'c�e un opportuno perfezionamento del oriterio firnalistlioo tra.dizionalmen, te seguito,. in m�teria, dalla Scuola Italiana {Romano, R:anelletti e da ultimo Zanobini) ed adottato in sostanza dalla giurisprudenRla ohe�, mossa dalle esigewze praUche, l!aveva integrato col criterio indiziario del controllo. La formtttla difesa, dal Forti costituisce, per tanto, una felice sintesi dei due elementi -so 8tan.zia.le ed indiziario ~ ed � da augurarsi crhe po8sa venire uUlmente adoverata anoh� vn sede legislativa. Dioiamo quest'o peroh� riteniamo non abbia seguito la via migliore lo Schema di legge generale sulla Pubblioa Amministroa.z<ione alloroh�.. a,bba%donrando i criteri del fi�nff e de~ controllo, ha pr-escelto quello del <( potere di imperio >> (alf"t. 1, Schema e Relazione, Ro1'na, PoUgra;jtco, 1947). Criterio che, oltre alla gua insufficienza sostanziale e positi;pa, ha p,rodott.o uno scompiglio nella stessa eoonomia iniziale dello Schema (e ci� � un altro segno della sua inadeguatezza!) ob7Jligando ad inserzion�i forzate (� le ist'!ituzioni di assistenza e di beneficenza >>) ed a distinzioni perfettamente inutili (come quella dell'art. 4 a proposito degli Enti concession.ari di pubblici servizi). * * * Di altri itue problemi, traUati e risolf�i in queste Lezioni, � opporttmo far cenno. Il primo. di essi riguarda la esistenza nel nostro diritto amministrativ�o di ttn tertium genus (o, come ama esprimersi il li'ort'i, di un � terzo sesS<o �) fra Ente pub�lioo e privato. L'Autore � senz'altro per la soluzione negativa ricordando il vano te.ntativo giuri8prudenziale fatto per trasportare ne~ nostro itiritto l-'istit'U!tO d.ello � stabilimen.to d:i pu.bbliaa utilit� >> fra1'1!cese (a proposito del Ba'flco di Napoli), e l'altre~tanto vuota e pleonastioa rnenzione legislativa degli � Enti parastatali � con,tenuta r~;~l. decreto 13 novembre 1924, n. 1825�, sull'impiego privato,_ _ Enti che la interpretazione dottrinale e giwrispru�enz, �o;lo ha da tompo rioondotti nella ootegoria degli Enti pubblici. La questtone del � terz�o .<sesso �, che sem.brO!Va, z!ertanto, defin.itamente .sopUa, � ri.sorta, oom'� -14 noto, per effetto di una reoente corrente dottrinale e giurispr�udeJtzfale che parla in realt� di un nuoDo tertium gev.us e lo indriDidua in quegli En.ti pubblici ohe, peJ� il fatto di operare principalmente od esdu8ivqme�nte nel cam'po della prodt~ zione (i c.d. � Enti economici �) erano 8ta.tv dic.hiarati, nel tempo fasQista, in�quadrati sindacalmente (art. 429 n. 3 c.'p.c.) e tale qualit� Dirtual �men.te con8erverebbero anone dopo la soppressione de l l'ordinamento corporativo. Non t1 1]11 i il l IIO�fO di dif'ctder.� a fon d n que'lfl" argomento. Rileveremo soltanto, sulla scorta di autorwoli oppositori d;i que8to nwovo tierltium g-enus (La Torre, Jacc�arino) che esso presenta la stessa superfluit� e la stessa mancan!Za di effetti specifici notata per la precedente categoria degli � enti parfMtatali � . Gli Enti che vi si vorr�ebbero ricomprendere rwno !per la maggior parte Enti pubblici: per gl~ altri � att.gurabile che rientrino nella 8fera della personalit� privata, dalla quale il fasoi8rno li aveDa in,natttralmente evocati. Possiamo wn.cora aggiun,qere che la questione non � rimasta soltanto nel oarnpo giurisprudendale, rna � passata anche nei lavori preparatori della legge generale sulla Pubblica Amministra� zio.n,e il cui Schema., all'art. 3, contempla la figu� ra degtli �� Enti di prubblioa utiUt� � come di quelli che per.se~guono fivni pubblici per mezzo di attivit� privo/ba. 8i soggi.unge ohe taU Enti sono sottoposti ai controlli stabiliti daU'art. 2 suVle persone giuridiohe pnbbliche (tutela. e mg'ilanza) ma che, per tutto il resto, si applicano i prinoipi relat-ivi alle persone giuridiche privat'e. E' da angurarasi, nel momen,fo in cui si � gi� raggiunto un si.curo orientamento dottrinale e� giurisprudenz�iale, che il progettnto art. 3 non passi nel testo di .legge: gli Enti ai quali esso irttende riferirsi sono, per la. maggior 'parte, Enti pubblici. �/altro problema -che intere'f!�sa tanto da vicino il nostro lavoro quotidiano -� queT;lo se debba o meno riconoscersi agli organi della persona giuridiaa p1tbblic�a (e qnindi. deUo 8tato) una per,sonalit� giuridica autonoma. L'Autore e.snmina la questione nei riguardi de1llo Btato pa.ssando in rassegna tutti i ca..r;i in cui nel diritto positivo si trova una contrapposizione tra org1ano ed� org�ano dello 8tato ed, a.ttraverso nn'acuta e profonda analisi 'dei casi stessi, perviene .alle seguenti conclnsioni: l) i ca,si di contrapposizione dell'uno all'altro dei poteri dello �Stato (tipico il caso dell'Amministrazione in giud~zio) si spiegano col principio deUa divisione dei poteri integrato dal comllario della ooordinazione degli organi dei vari poteri, sen<~a necessit� di ricorrere ad una soggettivit� autonoma di ciascuno di essi. La coordinazione tra gU organi dei t;'Vl!ri poteri avviene attraverso norme di organizzazione dalle quali scatnrisoono soltanto diritti riflessi ~Re:flexrechte) e non diritti subiettivi perfettij 2) nell'ambito dello stesso potere esecutivo : i casi in qui ad un orgamo dello 8tato � conces�so impugnrare il provvedimento di un altro Organo dello 8tato (art. 222 della legge oom!Unale e pro1Jinciale T. U. 1915, ora. abro.gato.~ art. 306 del T. U. 3 marzo 1934 n. 383; L. 21 giugno 1896 n. 218) oos'tit;vuiscono casi eccezlionali, adottMi �dal Legislatore come espedienti della tecnic-a giuridica o come finzioni per raggiu,ngere l'effetto pratico di ottener�e un ulteriore riesame dell'affare, non pos�sibile in base alle norme comuni : con ci� irnpl:icitanwnte oonferm.arndo la regola gener( J)le che ,qli organi dello 8tato non hanno personalit� gi1tridica autonoma. Concordiamo pienamente in questi risulflati e nella affermG!Rftione di questa regola generale oos� i-ntimamente connessa wUa str�uttura della perso n.a gi1M�idica ed alla esatta nozione e carattere dell'organo inteso come � Ufficio �. (L. Tracanna). A. BERLIRI : L'imposta sui redditi agrari nei confronti delle Cooperative ed altre organizzazioni per la lavorazione collettiva dei prodotti agricoli. �Foro Ital. >>, 1948, III, 163. La Oomm:ts,sione Centrale delle [llipos,te, ~con decisione 7 luglio 1947, n. 91419 a .Sez;ioni Unite (riv. Ioco cit.) ha deciso ehe da.ll'entrata. in vigore del Regio Decreto Legisla.tivo 4 aprile 1939, numero 589, i redditi delle latterie .sociali, delle cantine s:oeiaH e di altri organismi similari s:ono assoggettati all'imposta, di R. M. Il B. critica tale decisione; e dopo aver richiUJma. to i vad provvedimenti legislativi che hanno regola.to la, materia (Legge 4 gennaio 1923, n. 16, �Legge 8 giugno 1936, n. 1231, e da. ultimo il citato Regio Decreto Legge 4 wprile 1939, n. 589, entr�ato in vigore il 1� giugno 1943), os's,erva: a) che non :pu� es.ser lo spostamento di com petenza da uno ad altro �ufficio finanziario a pro cedere all'accertamento del reddito agrario (l'Uf fi'cio delle imposte dirette �secondo la legge del 193,6; gli Uffici del eatasto a' mente del Regio De creto Legge del 1939) ragione sufficiente per mo dificare la na.tura. del reddito delle cantine e la.t,. terie sociali ; b) che, contraria,mente a �quanto sembra ~ver rite1nuto la Oommi-s:sri.one centra.le, il Regio De creto Legg�e del 1939 non ha. a.ffatto abrogato gli a.rti-coli 29 e 30 della legge de.l 1936 che regola. vano �quesita materia, insieme con la legge ort ginale del 1923, della �qua1e quelle norme non era no che un comp.leta.mento: tanto ci� � vero -af ferma' il B. -che se ahroga.zione vi fosse sta.ta non si potrebbe parlar pi� di un <~reddito a�gra.rio �, mentre il Regio Decreto Legge dell'939 riguarda, come gi� le Jeggi del .1923 e del 1936, appunto un tal reddito. Il B. cita poi le istruzioni diramate dal Mini stero per le F'ina,nze il 25 luglio 1939 per l'esecu -lo zione del citato Regio Decreto Legge 4 aprile 1939, n. 589: in dette istruzioni si chiari,sce che reddito agrario � anche quello Che deriva da S'llCcessJve tra.sformazicmi e manifestazioni che rien�trino nel norma1e ciclo produttivo dei prodotti del fondo, avuto riguardo a quelle che sono le normaJi consuetudini de] posto. E poich� il reddito viene accerta.to a ('arico del proprieta.rio dei fondi, ne deriva la con,seguenza che il terz.o -che a ta.le tm,sforma.zione per avventura procede dopo aver fWquista.to dal proprieta. rio i prodotti del fondo -non rpu� eSisere a.s.soggettato ad i,mposta, a ci� ostando il divieto della do-ppia imposizione di uno �stesso ces.pite. Q:Uando invece le operazJoni di trasformazione dei prodotti del �fondo oltrepa,s,sano i limiti del normale ciclo produttivo e di la.vorazione agraria, eon riferimento alla zona, si � del tutto fuori del concetto di reddito a.grario, e s.i ha un reddito mobil�vre ordina:rio, come tale tas,sabile a cadeo del terzo, e qui�ndi per avventura anche delle cantine e latterie Slociali, che a. tale tra.sformazione hanno p�roceduto. Da deci8ione della Oommis�sione centrale -che ha qu.alohe impreaisione, pi� formale che sostan!<:' iale, ohe pu� a'Per dato adito alla critica -� annotata in senso sfavorevole .anohe da.l Guzzar( U (in � GiuB't. Trib. )), 1948, 401); m.a non pare che le critiche 8'iano fondate. Il Regio Decreto L-egislativo del 1939 ha profondamente iwn.ovato la materiaj e quindi ha rnodifi'C'ato e abrogato quelle nonne prP.c�,den~�i ehe co% le nuov�e disposizioni erano c8plicitam.rnte o !per intima 8'truttura in contra8ln _: ma qnando ci� si afferma non vnol gi� dire ahe .~ia abolito anche il corwetto di reddito agrario : f'!he la le.rme vigente ha mut>Uato appunto da qneUe prfJH8.fl.~tenti. Certo � per� ohe l'acoertamento di tal reddito r.ol sistema oatastale non porta soltan.to ad uno 8pos�t(J;mento di competenza fra u,ffi:oi finanziari; ma ha una importanza sostan.ziale notevolissima; se prima infatti l'accerta~~nento p�oteva. avv,enire anche n�ei confronti dei non p1�oprietari, ora di �reddito agrario pn� parlarsi s'OUa.nto lpier i proprietari, ne88'Uvn altro ohe que8'ti potendo essere acaertaf)o OOl sistema catastale. E' il sistema della legge in vigore che esige che di reddito a.grario pos8'a parlarsi esclusivament'e per il propriet.ario j n� le istruzioni citate dal B. modifi.cano qu;esto cardine de~ 8i8te�ma:j giacch� esse si limitano a rieohegg.iare la elaborazione '�ottrinaria e legi8'lati1'a in ordine al aonoetto di reddito agr�Jrio, facendovi rientrare anche 74 lavomzione relati'U"'a al normale cic�lo prodttttivo. Da ai� dovrebbe derit,are che, all'infuori del prop�rietario di wn fondo, neS'suno pu� esser tassato p�er wn red.dito agrario: in che sembra consen, ta anche il B. M a da m� sembra derivare altres� -in OO%tra8lO con la tes�i del B. -che, non !pu� parlarsi di duplicaz�ione di imposta se il p>roprietwrio ohe vende il prodotto vien taB'sato per il reddito agrario e colui ohe l'acquista per lavorarlo secondo un oerto ciolo produttivo vien ta8'8ato per un red dito m�obiliare: giacch� il primo reddito non. pu� per cos� dire, andare oltre la figura del proprietario j .s� da riassorbire in ques�to anche il terzo estraneo j il secondo deriva dall'aUivit� di un terzo, prod.uttiva a sua volta di i'icc:hezz:a e di reddito, ohe �on que.ZZi prodotti dal proprietario nnlla hanno a che fare. E poioh� anohe le latterie e le oan.tinif3 sociali non sono certo � proprietari, es8'e veng�ono a trovar8' i nella posizione dei terzi estr(J;nei, soggetti quindi, per l'attivif)� S'Volta e per il reddito prodotto, aUa normale tass�azione che eolpisce i redditi derivwn.ti d�all'impiego di capita.Ze e lavoro. (N. G.). P. BoDDA : Sulla pretesa impugnativa di atti amministrativi inefficaci o revocati. � Foro Pad. �, 1948, I, 578. . La G.P.A. di Pa,rma. eon decisione 12 febbraio 1948 ha dichiarato ammiSisibile un ricor:so giuri,. sdizional'e proposto a;vverso una. deliberazione di un Comune, cui era sta.ta. nega.ta. ]'approvazione dell'Autoriti1 tutoria, ed anche dopo che il Comune .ste,Siso av�eva., con s'ucces,sivo provvedimento, revocato quella delibera.zione. II B. critica l'uno e l'altro punto della, dedRione, dopo a.ver .preme,s,so che attua.lmente entrnta in vigore la Legge 9 luglio 1947, n. 530, che all'a.rt. 3 abolisce il vi:sto prefettizio -la questione Sii pone, in ordine alla pri,ma. ma�s:sima della decisione surrife'l'ita., soltanto per quegli atti ehe debbono es.sere ap1prova.ti dall'a G.P.A. in .sede tutoria.. iS.ul primo p�unto � da o�SIS!C~rvare che se � vero che i provvedimenti degli enti .sottoposti a controllo e tutela 'sono perfetti con la emamazione, onde la succes,siva necessa,ria a,piprovazione ineri�see soltanto alla loro ef,ficacia, da ci� arppunto discende ehe e1ssi non posrsono tocca�re even tua.li diritti od in.teress!i �a.ltrui se non dopo la. approvacZione. Giaooh�.solta.nto l'atto efficace � carpace di p.rodurre effetti nel mondo giuridico. Prima cl'a.Uora potr� es:servi oo ma.i una lesione potenziale di diritti o di interessi; ma � padfico che soltanto .contro una lesione attnale � data la possibilit� di impugnativa di un atto. Ancor pi� facile la critica alla seconda ;ma,ssima: ,s:e l'atto, non mai divenuto efficace, � stato revocato o ritirato, o comunque posto nel nulla, dall'autorit�. amministra.tiva che l'a;veva emanato, la impugnativa di un atto che pi� non esiste nel mondo giur.idieo non � neppure logica;mente conre'Pibile. N�, per sos:tenere la ammissibilit� della impugnativa in questo caso, varrebbe ac~cennare ad un interesrs:e (o a. un diritto) leso da.Jla motivazione dell'atto revocato; perch� quan_~o quesTo vien pos�to nerl nulla, niente ne ,s.opravvive, e La-__ motivazione ___. che dell'aH0 fa pa�rte integ.rante -vien meno a:nch'ess�a in toto. E se pure t-alvolta l'atto revocato o annullato pu�, �secondo eerta dottrina. rivivere per taluni particola.ri effetti, � da es:cludere ehe uno di que -16 ~ sti pos�sa essere costituito da'l p-rocedimento giurisdizionale, che tende all'o annulla,meuto dell'at�to, scopo. che s�i � gi� raggiunto attraverso lo SipOntaneo C'Om.portament o dell'IAmmini,strazion:e attiva. Si oonviene 8enza ri8erve 8Ul pu,n,tlo che 8olo gli atti ammini8trativi effi�caoi po88a.rto 8piegare effetti giut�idicri., e ohe per 'proporre rioor8i in via giu.risdizionale ed amministrativa occorre la le- sane attuale di un interes8e si veda anche Zanobbi: Oorso di diritto a,mmini�strativo, rispettivamente v�o�l. l, 299, e vol. II, 77 e 234. .Sul 8econdo punto, fermo il principio che non si p088a impugnare un atto revocii,to oannullato di ufficio, � per� da ritenere ohe sia impugnabile l'atto di revoca o di anntUllamento come tali, e sempre che il precedente atto posto nel nulla ave88e gi� fatto sorgere diritti od interes8i tutelabili. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Atto amministrativo -Illegittimit� -Annullamento -Diritto quesito. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n.717-48 -Pres. Pellegrini, Est. Lo Russo Caputi, P. M. Pomodoro Finanze contro Ist. Scannapieco). L'atto amministrativo illegittimo non produce diritti quesiti e pertanto il suo annullamento di ufficio vale a rimettere i.n vigore l'atto pi� antico se quello annullato ne aveva disposta la revoca. V. ne~ senso della massima Codacci Pisanelli: �L'annullamento degU atti amministrativi�, pag. 212 e segg.; Romanelli: �L'annullamento degli atti amministra.tivi �, pag. 341 e segg. Una conseg�uenza pratica del principio pu� essere quella che l'Autorit� GiudWiariJa difetta di giurisdizione a conoscere delle pretese del privato che chieda l'a condanna dell'Amministrazione per inadempimento di un contratto il cu.i decreto di approva:<iion.e sia stato annullato. APPELLO -Decadenza delle domande e eccezioni non riproposte -Formalit� per la riproposizione. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 736-48, Pres. : Miraulo, Est.: Mancini, P. M.: Verde -Misitano contro Geremia). Non soltanto le domande e le eccezioni respinte, ma anche quelle non esaminate dal Giudice di primo grado debbono intendersi rinunciate, quando in appello non siano espressamente riproposte. Per tale riproposizione, per�, non � chiesta al� cuna formalit�, potendo in qualunque modo, p�urch� chiaramente, essere espressa la volont� di riportare dette domande ed eccezioni all'esame del Giudice di appel1o. La .sentenza, nella. prima massima, fa esatta applicazione del principio dell'art. 346 c.p.c. alle domar&de ed eccezioni non esaminate dal Giudice di prirtno grado e quindi non acoolte nella sentenz'a stessa, anche se da es8a� non respinte. Nella seconda massima, pur senza espressamente risolvere la deliowta questione dibattuta in dottrina se il semplice rinvio a,lla difesa di primo grado basti ad aUontanare la sanzione di oui all'articol'o 346 c.p.c. o se occorra l�a riproposizione espr'essa in appello dalle domande di ese~one non accolte (nel senso detta necessit� della ripro pomone v. Carnelutti: � Isti:tuz. n. 533 �, A.ndrioU: �Commento al Codice proced.ura civi-le�, II, 327; con.tro Z(J;rM-VUcchi: �Nuovo Dir. Proc. J> 191), il S. C. chiar�isce che non occorre una riproposizione formare essendo suffi.ciente cl&e risulti in qualunque modo la volont� di rri.portare dette domande ed eccezioni all'esame del Giudice di appello. CASSAZIONE -Disposizioni autorit� competenti sul blocco dei prezzi -Carattere normativa -Denuncia bilit� in Cassazione. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 811-48, Pres.: Giaquinto, Est.: Chiappa, P. M.: Vitanza -S. A. Scambi Estero contro Soc. Naz. Trasporti Gondrand). Le disposizioni delle Autorit�r competenti in materia di blocco dei prezzi, hanno carattere normativo; e perci� la loro violazione � denuncia bile . in Cassazione. Le A utortit�! competenti in materia di blocco (rectius : disciplina) dei prez'Zi S�Ono� il Com�itato intermin.isteriale e i Comitati provinciali dei prezzi istit~titi con decreto luog'Otenenziale 19� ottobre 1944, n. 347, modificato con decreto luogotenenz> iale 23 aprile 1946, n. 363. Le norme sulla disciplina dei prezzi furono per la pritrrub volta em(J;M�te con deetreto,�legge 5 ottobre 1936, n. 1746; questo decreto fu sostituito dal decreto-legge 16 giugno 1938, nt. 1387. Il vero e proprio blocco (rigido) dei prezzi /'Il( disposto con decreto-leg�ge 19 gi;ugno 1940�, n. 953, successirvamen,te p1�orog�ato con decreto legislativo luogoteneri$'Va,le 12; marzo 1941, n, 142, 11 marz�o 1943, n. 100, 28 (J.ice"mbre 1946�, n. 566� e 20 giugno 194 7, n. 845�. Att~talmente la disciplina dei prezzi � regolata dal decreto legislativo 15 settemb-ne 1947, n. 896. COMPETENZA -Leggi nuove sulla competenza Applicazione immediata -Preclusione per effetto di sentenza non impugnata. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 732-48, Pres. : Colagrosso, Est. : .. Conucci, P. M.: Pittiruti -Bertossi contro Sorge). Sopravvenute, nelle more del giudizio, nuove norme processuali le quali abbiano reso competente il Giudice che tale non era quando venne &dito1 esse sono di immediata applicazione anche -18 ai rapporti pendenti, quando sulla questione di competenza non sia intervenuta preclusione per effetto di sentenza. non pi� impugnabile. In senso conform.e cfr. Oassrw., 15 giugno 1942', n. 16-1�6� in �Foro italiano�, 1942, I, 962 con nota clell' Andrtioli, che rileva come il principio affermato dal S. G. sva in armon,ia anche col principio generale dfJlla eaonomia dei gi;ud;izi peroh� il Giudice dovrebbe diohiararsi incompetente per poi vedere la� c~JJU;sa rt:presa, davanti a s� gittl8ta� le norme sopravvenute. CONTUMACIA -Riapertura del contraddittorio -Leg� ge organica sulle acque. (Corte di Cass., Sez. H, Sent. 886--48, Pres.: Piacentini, Est.: Buscarino, P. M.: Pomodoro -Vernazza contro Barbagallo. Con l'entrata in vigore del nuovo c.p.c. � da ritenersi abrogato tacitamente, ai sensi dell'art 15 delle preleggi, il sistema processuale della contumacia disciplinato dalla legge organica sulle acque. Pertanto, l'istituto della riapertura del contraddittorio previsto dall'art. 178 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che richiamava l'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1901, n. 403 sulla riforma del procedimento .sommario, deve ritenersi non pi� in vigore nel processo speciale avanti il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche. Evidentemente il richiamo all'a-rt. 15 delle preleggi va inteso in, relazione all'a norma ohe dispone che l'abrogazione della legge pu� avvenire implicitamente . . � . . � per'ch� la nuova legge regola l'intem materia gi� regollata dalla� legge anteriore �. Va notato che il Tribunale Supedore delle Acque con .<~entenza 12 febbraio 1946 (in �Foro Italiano �, 1946�, I, 395) ha affermato che � le disposiziioni del T. U. 8Ulle acque e impian.ti elettrici approvate con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, kanno, rispetto al Codice di procedura civil'e del 1942, carattere di legge speciale e non possono ritenersi abrogate senza una norma espressa�. Sui limiti della massima sopra riportata, in re lazi.one all'applicabilit� delle norme del c.p.c. ai procedimenti avan.ti le gi'1J!I"i8dizioni speoiali, V. in qu,esta Ra�ssegna n. 6 pag. 6, Voce � Oas�sa zione >>. DEPOSITO -Perdita della cosa depositata -Denunzia al depositante. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 775-48, Pres. ed Est.: Cannada-Bartoli, Rei.: Chieppa, P. M.: (Pafundi Diff.) Foschini contro Ditta Ercoli). La disposizione dell'art. 1780 � 1� comma -del Codice civile, va intesa nel senso che per l'esonero del depositario da ogni responsabilit� essa richiede, oltre alla. non imputabilit� della. pecrdita della cosa depositata, che libera dall'obbligo della restituzione specifica, �anche l'immediata denuncia. della perdita al depositante; che libera dall'obbligo del risarcimento del danno comprensivo della restituzione per equivalente. La soluzione data dalla Corte Suprema alla questione dei limiti della responsabilit� prevista daU'art. 1780 Codice oivi�e merita una approfondita discussione. Da~ oonl;;rasto che s~ � determinato nel Gollegie gitbdiowr/,te p%� de�sumersi omne la soluzione non possa ritenersi come indicativa di 1J-n orientamen�to dej�mitivo della giurigprudenza. della Corte Suprema. Sulla questione ha scritto una pregevole nota il N avelli in. � Archivio di ricerche giuridiche >>, 1948, n. 4-5, col. 392. GIURISDIZIONI SPECIALI -Pieno sindacato di legittimit� sulle materie ad esse devolute. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 863-48, Pres. : Messina, Est. : Gabrieli, P. M.: Santoni-Costantino contro Frongillo). Nell'ordine delle giurisdi2.ioni il sindacato di legittimit� importa limiti di cognizione, ma non di applicaz.ione diretta della norma giuridica al caso concreto. Pur limitata la cognizione, la giurisdizione di legittimit� esplica, di regola, la sua funzione in senso negativo e positivo (annullamento e statuizione). A questo principio si � derogato espressamente per la Corte di Cassazione e per il Consiglio di Stato. Pertanto queste giurisdizioni non possono, in via di massima, istituzionalmente, pronunciare che in modo negativo. Invece le giuri. sdizioni speciali che vengono ad inserirsi nel nostro ordinamento, apparteng�ano esse alla sfera dell'A.G.O., o alla sfera delle giurisdizioni amministra. tive, saJvo espresso divieto, esercitano in virt� del cennato principio genera.le un sindacato pieno di legittimit� �sulle mateTie ad esse devolute. La speoie in ordine alla quale la Corte Suprema ha fatto applicazione della massima sopra riferita � la segttente : un Gomm�sgario degli alloggi aveva emanato un decreto di derequisizione di '1.l:n immobil'e senzia apporvi la for'mula di rilascio forzato j la Oom�missione di cui all'arrt. 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 1946, n. 425 aveva ritenuto ohe dentrasse nei suoi poteri di apporre bale formula. La aorte ha confermato tale statu.izione. Si tratta, come si vede, d'una specie singolarissima, che non giustifica affatto l'ampia porta.t�a apparentemente attr�ibuita alla massima, la quale sembra che sovvert.a compl'etamente principi finom indiscussi, come quello che la giurisdizione cos� detta piena ne�i confronti �ell' Am,ministrazion,e, quella oio� che consente al Giu�dice di gostituire la propria volont� alla volont� dell'Amministrazione, sia del tutto eccezionale. Qui si. afferma inveoe che q%C�stm � la reg�ola e che queUw che finora si era ohiamata ,giturisdizione ge � nerale di legittirmi.t� (art. 2<6 T. U. delle leg�gi sul Consiglio di Sta�to) sia da oonsiderarsi dell tutto ec cez,.ionale e frutto di deroga espressa al principio. Non possi.amo, natural'mente, consentire in que sta opinione che mette in discussione il problema fondamentale dei limiti della giurigdizione... in...:ge.= n.ere e di q1wlli della giut�isdizione di leg�ttimit� in specie. Riteniamo che, fino a contrar�ia norma espressa (e d'ora in poi costituzionale), i limiti della gi~ -19 r�sdi~ione (e inchuliarno in questa anche i Giudici spe.cia�l'i) n.ei confronti della Amministrazione siano pur sempre quelli segnati dall'art. 4 della legge 20 marzo 18652 n. 2248 AU'egato E e 2;6 della legge sul Consiglio di Stato, per i quali al Giudice ordinario � vievato di ~nnullare e modificare l'atto amministrativo e a.Z Giudice amministrativo � consentito solo (salvo i casi espressamente determina{ i) di annullare, ma non, di modificare l�'atto stesso. Inesatto a;pp~re poi l'accostamento tra i~ potere d' annulla;rnento della Cassaz'ione che si esercita in ordine ad atti girwrisdizionali e solo corn.e mezzo per conseguire lo scopo proprio della giurisdizione, e l'ann,ullamento pronttnziato dal Consiglio d-i Stato e che costituisce l'a forma di attivit� normale della giurisdizione amministrativa come fine a. s� stessa. Per il concetto di gi.urisd%�ione v. Carnelutti � Sistema �, vol. l o, pag. 131 e seguenti. Circa il car�attere eccezionale della giurisdizione piena (cio� di annullamento e statuWione) V. R'anelletti e ,Amor�th � Giustizia Amministrativa:� in N.D.I., Vol. VI, pag. 424. V. anche il discorso pronunziato dal Presidente del Cons�igUo di Stato Rocco in �-Rivista Amminist �rativ�a della Rep~ttbblica Italiana�, 1948, faso. P, pag. l, nel quale l'itluoStre ma;g�istrato auspica che sia conferita al Consiglio di Stato (de jure cond�endo) e in via eccezionale, ~a facolt� di corregg�ere gli atti amministrativi illegittimi, quan,do siano manifestamente conformi a git~;stwia, in taluni casi di pi� lievi. irregolarit� formali nel processo di formazione o di manifestazione della volont�; della Pubb~ica Amministrazione. (A. S.). IMPIEGO PRIVATO-Licenziamenti -Causa giustif�� cativa -Sostituzione di quella comunicata. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 544-48, Pres. : Piacentini, Est. : Moscati, P. M. : Pomodoro -Busi contro Officine Villar Perosa � R.I.V. >> ). Non � consentito sostituire una causa giustificativa di licenziamento a quella specificatamente espressa come determinante, nella comunicazione -del relativo provvedimento. La Cassazione conferma con questa sep,tenaa i principi gi� affermciti in tema di non modifica�bilit� d.ella giusta causa determinante il licenziamento in tronco (cfr. Cassaz., 31 �gennaio 1939, in. � Lavoro >>, 1939, 442 ; Cassaz., 6 luglio 1942, in � Riv~ Lav: >>, 1942, 531 e preoedenti, ivi cit.), ma l~i.nteresse partioolare delZa massima � che tali principi sono applicati al di fuori dell'ambito della. giusta causa, nei casi in cui la limitazione del potere di licenziamento ad nutum dell'imprenditore (blocco dei licenz�iarnenti, nel'la specie) renda comtmque necessaria la specifica~ione della causa del provvedirnento per poter esaminare se rientri in quelle previste dalla legge. Da cui due consegnenze : prima di tutto che_ in tali casi � necessario dichiarare la causa che legittima il~ licenziau~ento, secondariamente che ~a causa una volta dichiarata non pu� pi� modificarsi invocandone altra pur esistente ma non posta come determinante del licenziamento stesso. E' cos� un ntwvo principio che insensibilmente dall'impiego pt~;bblico passa all'impiego privato e al rapporto di lavoro in g�nere. �� � IMPOSTE E TASSE -Solve et repete-Tributi dovuti dalle Amministrazioni dello Stato -Enti pubblici. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 781-48, Pres.: Pellegrini, Est.: Piacentini, P. M.: De Villa -Ente Zootecnia contro Comune Castelmassa). Le Amministrazioni dello Stato quando, eccezionall; nente, esse stesse siano soggette, per espressa disposizione di legge, ad un determinato tributo locale, o non siano espressamente esenti dal tributo medesimo, non sono soggette all'osservanza del precetto� del solve et repete. Tale principio si applica. non solo per le Amministrazioni dello Stato le quale disimpegnano, direttamente, funzioni di carattere permanente; ma anche per quelle Amministrazioni di Enti pubblici alle quali lo Stato abbia delegato, in via temporanea, proprie funzioni per fronteggiare situazioni di emergenza, create dallo stato di guerra o dopoguerra. Tra talj Amministrazioni � compreso l'Ente Economico della Zootecnia costituito in base alla legge del 18 maggio 1942, n. 566, ed alle disposizioni integrative. Sulla inapplioabilit� nei confronti dello Stato der precetto del solve et repete v. �.Relazione dell' Avvocatura�, 1930-1941, vol. II, pag. 56. v. anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 11698/41, in �Settimana denla Cassazione�, 1941, lOOol. I n qt~;esta uUima sentenz�a la Corte si era limitata a dire che lo Stato pu� essere soggetto a tri�ttto locale solo eccezionalmente, per disposizione espressa di legge, senza aggiungerre, come nella presente sentenza che la sog�gezione poss.a derivare anche da 1.ma mancata espressa esenzione. Non sembra peraltro che qnesta diversa formnla valga a spostare i tet�mini della questione dell'as soggettabilit� generica dello Stato ai tributi 1lo cali, qttali risnltano dalle indicazioni fornite in questa Rassegna n. 1-2, pag. 8. Importante � l'affermazione della Corte in or d�ine alla na,tura di organo statale dell' En.te de/Ja. Zootecnia. Ci sembra oppo1�tuno riprodU;tTe te 8tu.alm.entela parte della motivazione che 8i rife risce a qnesto punto : � Come � noto, l'En te di cui � controver:sil(b, fn costituito con. la� legge 18 marzo 1942, n. 566, che lo dichiar� Ente pub blico (art. 2) ed organo ansi~iario del Ministero dell'Agricoltura e Foreste (part. 3 e 8) ; ed i suoi funzionari sono di nomina governMivi. Si tratta cio� di uno di queg�z.i Enti i quali hanno, tra le altre, le seguenti attri�uzioni: ..... � q) organiz Z'ano e d-irigono l'ammasso obbligatorio dei pr:__o-_ . dotti e le a,ltre forme di disciplina collettiva j e) a tal fine, anrano l'osservanza dell'obbligo delle. de: nzmcie di riproduz�ione j con,trollano le operazwm di raccolte, conferimento e col:locamento dei pro dotti sottopo8ti a vinoolo, da.Z Ministero deW Agri -20 (�olt�ura ~� curano la pr:ovvi.<;ta dei finanziamenti) concordandone prevw inte.'la, col Ministero delle Finnnze) le cond�izioni e le modr.Llit� con gli orgam competf�nt� >>. llgli F.'nti, C08� costituiti) fnrono devoluti tutti i compiti e le funzioni precedentemente esercitati dai Settori della, Federazione Nazionale dei Consorzi Provinciali tra i prod?kttori dell' A�gricoltura J nonch� quelli dei consorzi stessi c delle relat�ive Sezioni� Provinci4li. Nella specie) in altri terminj,, ricorreva l'ipotesi n,on di un semplice Ente pubblico ~ pienamente autonomo anche finanz�iarwmente -che lo Stato crea o riconosce, in quanto lo costituisce o riconosce attivo nel suo interesse, e per compiere fun zioni ausiliarie d� quelle statali; ma di un vero e proprio organo dello Stato (e cio� di un orgoan.o del Ministero dell'Agricoltura) al quale lo Stato ha delegato alcune funzioni de~icate di carattere strettamente statale. Di f?knZioni cio� che lo Stato avrebbe dovuto e potuto adempiere direttamente, a mezzo deg�li organi periferici del Ministero dell' Agricoltura, ma per le quali, lo S'tato stesso lba ritenuto opportuno di m�eare un organo di carat-� tere temporaneo e transitorio in momenti di emer� genza; e quindi, di u.n organo destinato a cessare, appena il periodo di Qmergenza fosse superato �. Sulla natura di organi statali di Enti .sirnili a quello de[Z'a Zootecnia, v. in questa Rassegna numero 1-2, pag. 8, �voce Irnpiego pubblico. Naturalmente, affermata la natura di organo statale, anche ad ordinamento autonomo, ne deriva la con.seguenza che la rappresentanza e difesa in giudizio degli orga.ni stessi spetta alla Avvocatura dello Stato. IMPOSTE E TASSE -Solve et repete -Azione di accertamento negativo. (Corte ~di Cass. Sez. Unite, Pres. : Pellegrini, Est. ; Parziale, P. M. : Santoni Finanze contro Cons. Der. Vergella). Il precetto del solve et repete ricorre se il pi'ivato contribuente propone azione di accertamento negativo. Pertanto � improponibile l'azione diretta a far dichiarare non dovuta l'imposta sui contributi futuri dovuti dai consortisti di un Ente per il Coordinamento degli scambi. Il nucleo centrale della motivazione della Corte Suprema � il seguente : � Questa C. S. ha pi� volte avuto occasione di avvertire che i�. precetto del solve et repete trova applicazione in ogni .controversia d'imposta, sia che vi si, impugni l'obbligo al tributo o la determinazione della sua esatta misura, sia tutte le volte che la controversia) anohe a.Uraverso ?kn'azione di mero accertamento, si risolva in un ostacolo per la pra.tica r6'aliz.zaz�ione della pronta ed esatta perfezione del trib�u,to, ci� che essenzialmente e raziona. Zmente sta a vase dell'indicato precetto legislativo inteso ad assiourare, col previBto gettito delle pubbliche entrate, la BteBsa contin,uit� dei pubbrici Bervizi �. L'Avvocatura aveva altres� prospettato un'altra mero accertamento in materia tributaria. Ripru duc1amo qui testualmente l'argomentazione ad dotta a sostegno della predetta tesi: � L'inammiss-ibilit�; di un'azione di mero accertarnen, to, spiegata dal oont.ribuente __ per far dichiarare illegUtirme pretese tributarie non att?kaU, ma possibili in avvenire, pu� essere desunta, oltrech� dai principi di diritto comune della norma � solve et repete �. La dispoBizione generale sul � solve et repete � recata dall'art. 6, secondo comma, della z�egg�e 20 marzo 1965, n. 2248, All. E (�In ogni contro �rersia d_.imposte gli at.ti d'opposizion,e per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'i.mposta, eocetto il caso che si tratti di domanda d� supplemento�) stabilisce una regol'a e una ecceoz�ione -cui va ag�giunta, come appresso si dir��, una seconda eccezione, non. espressa, ma considerata un complemento logico del pr�ecetto legisl!ativo -le quali sono destinate a va.lere, alternativamente, per tutte le controversie d'imposta, ~a o~i cognizione possa essere devoluta al Magistrato ordinario. Di g�uisa che, se sia 1Jrqpo.'lta davan,ti all'Autorit� giudiziaria una domand.a in materia di tributi, tale da non con(Jif"etare n� l'ipotesi genera.Ze, in cui trova applicaz�ione il precetto, n� alcuna delle ipotesi particolar�i,, in cui Vapplicaz�ione � eccezionalmen,te cscluBa, ci� signifi.ca che si tratta di domanda, r�ispetto alla q~t�ale non pu� essere esercitata la giur �isdiz�ione ord,inaria. La rego.la � che la domanda giudiziale non sia proponibile se non pr�eceduta da.Z pagamen,to dell'imposta. La prima eccezione (eBpresBa) si ha quando chi ag�isce in giu,dizio 8i opponga ad �una richiesta d'impo1:1ta suppletiva. La seconda eccezione (non espreBsamente contemplata dalla legge) � stata ammesBa dalla giurisprudenza in, casi, nei q~tali. il credito tributario affermato dall' Amministrazione � contestato dall'attore -sebbene sussistano tutti i suoi elementi costitutivi -sia ancora, in t1Itto o in parte, non esigibile al momento della propoBiz�ione dell'a domanda giudiziale (come, ad es., allorch� non sia scad11,to il termine per la esazione delle singole rate in eu{ �, d� regola7 ripartito il pag�amento delle imposte dirette): rite-~ nendos�i, nei casi in paroz�a, che l'osserva~a del precetto � solve �et repete >> possa essere limitata alla parte esigibile del debito. In tutte le ipotesi ora indicate si riscontra un �l presuppo�sto comune: che la domanda� giudiziaria w. sia diretta a contestare, o comunque a impedilf'e_ L.l~.~ olw sia esercitato, iJl diritto alla percezione di una �;~ imposta, ritenuto dr.LU' Amministrazione gi� esi-t stente e determinato in tutti i suoi elementi (an-t che se no1~ irnm_ediatamen,te esi!fib~l'e). La_ norm~ lEi] g�enerale, ~nfattt, e le sue eccezwm sono tncardt-=~ nate su.l concetto ohe, per poter adire l'Autorit�! 1 giudiz�iarut, sia oriUnariamente necessario, e in ta-~~ luni casi non necessario il preventwo� paga~e~to :::; del tributo 7� concetto il quale pres~tppone che vi-._, sia sempr�e un debito da soddisfare e quindi 1kn .;j ::;;~ e concreto rapporto di obbligazione pecu l tesi relativa alla� inammissibilit� d� un'azione d� -21 Da ci� si argomenta) � a contrario �, che) qualora da-vanti alrAutorit� giudizia;ria 'sia proposta una domanda diretta non a contesta;re l)afterrnaz'ione) da parte dell' Ammin,istrazione) deWesistenza attuale d-i un credi-to trib�t~tario concretamente determina-to) ma a prevenire la� possibilit� che una pretesa del genere sia fatta valere in tem.po fu,turo) si ha un caso di azione) la quale) anzich� essere sottratta alfonere del � solve et repete �, esula comp�letamente dall'am-bito del(a previsione legislativa e deve) pertan,to) essere senz)altro ritenuta inammissibile. Anche nel senso ora indicato) la disposizione delfart. 6, secondo comma) dell;a legg�e sul contenzioso amministrativo con l'iene) per implicito) una determit~azione dei limiti della giurisdizione ordina; ria -nelle controversie in materia tributaria�. IMPOSTE E TASSE -Imposta sul capitale di Societ� straniere -Presupposti. (Commissione Centrale per le Imposte Dirette -Dee. 15 luglio 1947, n. 91408) Per � capitale estero JJ ai fini dell'imposta prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 si intende il capitale appartenente a Societ� costituite all'Estero e non il capitale appartenenti a stranieri e impiega.to in societ� italiane. La parte essenz�iale della motivazione adottata dalla-Commissione Centrale � la seguente : � N legisZatore �non da importanza alla forma della costituzione della societ� od associazione (perci� dice di qualsiasi forma), non tiene oon-to della nazionalit� dei titolari di detto capitale (cornun. que essi si chiamino a~doni-sti o partecipanti) ma solo es-ige che si tratti di operazioni compiute da societ� od associazioni costitui-te all)estero. La costi-tuzione al.r 6'Stero � pen::i� il presupposto essenziale insostituibile che dev�e risoontrarsi per� l)imposiz-ione su-l carpita-le estero. La. Commissione Centra~e per altro ha precisato e limitato la portata della massima da ess-a affermata con le segttenti considerazioni. << E neanche pu� dirsi possibile la elu,sione del tr-ibuto) ricorrendo all'espediente di fa;re oper'are la societ� costituita in IfJalia come mero organo di attuazione di operazioni fatte e deliberate da so ciet� straniere. Be questa situazione e comportamento risu~tino accertati nei singoli casi) la questione muta radi calmente nella sua concez,ione e risol-uzione. Qui non pi� la societ-� costituita in I t alia fa rebbe le operazion,i) ma quella straniera) ebbene adunque in confronto di qv,esta direttamente po tr'ebbe e dovrebbe farsi raccertamento tribu tario JJ. In rel'azione a tale preci-sazione il Ministero delle Finanze -Direz. Gen. Tasse -ha diramato la circoZMe n. 94392 del 18 marrzo 1948 ohe � riportata nella Rivista di legisla2.ione fiscale n. 56 del 1948, 1)ag. col. 433, circolare la quale appare una esattissima_ applicazione dei principi fissati nella decisione sopra 1�iportata. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Locazione di immobile dal soppresso partito nazionale fascista da parte del partito fascista repubblicano -Inefficacia. (Appello, Milano, 13 aprile 28 maggio 1948 -Amministrazione Finanze contro S. A. Grandi Imprese Teatrali e Cinematografiche). La dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, condizionata all'ipotesi in cui l'atto adottato sotto l'impero del sedicente governo della r.s.i. non debba essere classificato tra quello previsti dagli articoli l o 2 del citato decreto, non preclude la prosecuzione di un giudizio in cui si controverta della validit� dell'atto ai sensi dei citati articoli l e 2 (1). La nozione di � atti di disposi2.ione Jl in base ai criteri di puro diritto privato non � applicabile ai beni di propriet� di enti pubblici, i quali devono gestire anche i loro beni patrimoniali per finalit� di utilit� generale. Vanno in conseguenza annoverati tra gli � atti di disposizione JJ tutti quelli che pongono sui beni stessi dei vincoli che comunque inceppino lo laro libera disponibilit� per scopi di interesse generale, e quindi anche le locazioni (21). Sui beni del soppresso p. n. f., devoluti allo Stato, non ha potuto compiere alcun atto efficace il p. f. r., sia per difetto del rapporto di pertinenza con i beni stessi che per la propria incapacit� giuridica, non essendo stato riconosciuto come soggetto di diritto (3). (l) Il decreto di inefficacia � intervenuto dopo che il Tr�ibu.nale aveva. ri-tenUtto che la locazione in esame non potesse inquadra1�si tra gli -<< atti di disposiz�ione JJ, ed andasse quindi soggett.a al regolarnento stabilito dall'art. 4 de~Za legge sull'as8etto. Es8o era condizionato all'ipotesi della conferma della sentenza del Tribunale) e la Corte quindi ha co�rrettwrnente in-terpretato l)art. 329 c. p. c. escludendo che potesse eostituire acquiescenza un atto non certo incompatibile con, la .volon, t� di appellare se .condizionava la-propria efficaci- a appunto all'esito delfimpugnativa. I n via pi� generale si pu� prospettare il que sito se ~ dichiarazione di ineffi-cacia di un provve dimento a-i sen,si deWart. 4 precluda all'ammini st-razione la facolt� di farne valere finefficacia ai sensi degli a-rticoli l o 2~ La questione pu� avere un)importam<a pratica nei casi di annullamento o di revoca di un decreto di inefficacia e-messo) per tuziorismo o per errore) nei confron.ti di un atto che avrebbe dovuto invece essere qual'ificato tra quelli contemplati nei primi d1ue a;rticoli del decreto sull'assetto. E) opinione dominante che questi articoli abbia no solo urn valore diohiarra-tivo e che finejjicacir1 deglli atti in essi cont6'mpla�ti derivi imme,dia,tamen te dal sistema. H a invece v'alore fo'f!>d.Mnentalt; fart. 3 del decreto) che consente di attribuire ef.fi __ caoia agli atti in esarme) che alt1�imenU devono considera;r si nulli. Vipotesi. che si fa � che un atto appartenente ad una delle categorie esaminate, e quindi ipso jure -22 nullo, sia invece dall'amministrazione considerato valido ni sen,si dello art. 4, e si chiede se siffatto comportarnento dell'amministmzione equivalga ad ttna dnuncia ad avvalersi della nullit�, che ver rebbe in conseguenza sanata. La soluzione non pu� che essere negativa. Pi� che di n�ullit� nella specie si dovrebbe par~acre di inesistenza delFatto per difetto dei suoi requisiti essenziali, e non � quindi concepibile alcu.na sa natoria. La d.isposizione dell'art. 3 ha carat�tere eccezionale, n� pu� ipotizzarsi 'lltna convalida im pl�yiJ.ta e.s8endo ricllviesto un d,ecrreto motivato (v. in qt~es�ta, Ra.ssogna n. 5 gli atti della r. s. i. n. 3). L'emanazione di un provvedimento ai sensi dell'art. 4 non pu� mutare la natu,ra giuridicac e la conseguente regolamentazion,e che la legge ha fatto degU atti emanatisotto l'impero de l sedicente governo debla r. s. i. Se l'inejjicacia. � stata (lichiar\ ata per tuz,iorismo" come nel oaso esaminato dalla G�rte di Milano, il provvedimento avr:� una efficacia condizionata all'accertamento della natura dell'atto d>a. vnvalidare; se invece essa � sta.ta dichiarata per errore, si tmtter� di un provvedi: mento ill'egittimo per mancanza di causa, e quindi improduttivo di effetti. (2) Si confronti su,lla questione l'articolo di fondo del n. 5 di qtwsta Ra.ssegnn, pag. 6 e 7. (3) La questione dell'inefficacia, nei confronti dello Stato itnz.iano, degli atti del p. f. r., va esaminata distintamente per quel:li relativi ni beni gi� appartenenti al soppresso p. n. f. e per gli altri relativi� al patrimonio acquistato successivamente all'8 s�ttembre 1943. Pe�r i primi non pu� essere dubbia l'inefficacia. I beni del p. n. f. fwrono devoluti allo Stato, in applicazion,e dei principi gener'ali, con i decreti 2 agosto 1943, n. 704 e 27 luglio 1944, n. 248, ed in eonseguenzn qttalsiasi obbligazione assunta nei conf?�onti di essi dal p. f. r. che ,ne aveva usurpato il pos8esso, nonr;� avere efficacia vincolante verso il legittimo proprietario, a parte l'incapa cit-� giuridica de p. f. r. stesso. Anche dei beni successivamente acquistati dal 'p. f. r. non pu� e8cluder8i l~a devoluzione allo Stato. Nei confronti di es8i peraltro, e nei limiti della loro cons�isten1za, 8i devono ritenere vincolanti nei confronti dello Stato le obbligazioni assunte dal p. f. r. PENSIONI -Impiegati statali -Dipentlenti civili e militari -Inabilit� in servizio -Azioni di danni. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 832-48, Pres.: Miraulo, Est. : Santoro, P. M. : Eula -Ministero Trasporti contro Parrini). Al dipendente civile e militare, per l'inabilit� di ogni grado, da qualunque causa prodotta, in servizio o in occasione del servizio, non compete che la. sola pensione privilegiata ordinaria1 da liquidarsi dall'Amministrazione a seguito di istrut. toria per l'accertamento della causa o occasione del servizio e il grado d'inabilit�. Ogni azione di danni per fatti colposi � esclusa., e solo pu� sperimentarsi qualora a seguito del procedimento ammi.nistrativo sia stato escluso ricorrere gli estremi per la pensione privilegiata. Si tratta. di una notevole riafferm.aMone dell'app�icaz �iene del Decreto Legge 6 feb br!aiO' 1936, n. 313. � � L'esame della insussistenza degli estremi per la concessione della pensione privilegiata non. pu� essere fatto dalla Autor#�! Giudiziaria, nemmeno al fine di stabilire la sua competenza. D'altra parte l:'Autorit� Giudiz�iaria non pu� non ritener�si vincolata alZa pronunzia della giurisdiz, ione speciale che neghi la sussistenza deg,li estremi predetti. RESPONSABILITA CIVILE -Parenti della vittima Azione relativa -Carattere. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 844-48, Pres. : S;t'ardo, Est.: Gabrieli, P. M. : Cigolini -Caccavale contro Ferr. Sec. Merid.). Il diritto al risarcimento del danno sub�to per la m01-te di un congiunto, causata da fatto illecito, non Ila carattere ereditario, ma � esercitato jnre proprio. L'azione ripa.ratoria, spetta a. chiunque abbia sub�to, al moment� in cui si verific� il sinistro, una offesa nella propria sfera patrimoniale per effetto immediato di tale evento. Pertan. to i figli del de cuius pur se adulti e abienti, sono portatori di un interesse che li legittima a cllie�ere il ristoro del danno indipendentemente da prestazioni alimentari; purch� dimostrino un titolo idoneo a far ritenere cheun valore economico � uscito dal loro patrimonio ovvero che � venuto a mancare un fondato beneficio. La massima � assolutamente esatta. Giurispr1.tdenza costante. Pe1� quanto rigll!arda la responsabilit� delle Fer rovie la Corte Suprema con sentenza 5� aprile 1940 (in � F'oro Ita~ico )}' 1940, I, 531), ha peraltro deciso che tale responsabilit� debba essere conten1. ttn nei limiti di etti agli articoli 11 e 12 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone, s� che legittvmati ad agire per il risarcimento dei dann�i derivati da incidenti ferroviari, sono solo le persone previste nel citnto art. 12. RESPONSABILITA CIVILE -Responsabilit� della Pubblica Amministrazione -Polizia Stradale -Segnali di via libera -Insindacabilit� da parte dell'Autorit� giudiziaria. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 995-48, Pres. : Pellegrini, Est. : Pasquera, P. M.: Santoni Rugiu -Ministero dell'Interno contro Gentili). 1. Non viola norme di legge o di regolamento l'agente di Polizia stradale che ad un incrocio dia il segnale di via libera senza farlo precedere dal segnale di avvertimento. 2. L'autorit� ~Giudiziaria, non pu� sindacare se l'agente suddetto abbia dato opportunamente il segnale di via libera, nemmeno ai fini dell'applicazione del princip~o � neminem laedere JJ. -23 La Corte Suprema ha accolto la tesi sostenuta dalla Avvocatura generare dello Stato. S~tlla prima massima, basta richiamare il D�ecreto M inistcriale 5 novembre 1936 indicato sulla Gazzetta. Ufficiale, n. 281, del 4 dicembre 1936. Secondo questo decreto U segnale preventivo di avvertimento n.on � affatto obbligatorio. La, seconda massima � di notevolissima, importanza ed ha-una portata, che trascende il ooso deciso. w Corte Suprema non ha infa-tti esitato) pur nel vigore dell'a-rt. 113 della Costituzione, a riconoscere che esi.c;te una, sfera, di a-ttivit� della, Pubbl- ica. Amministrazione n.ella qu,a,l;e non possot;~;o stts.<~istere n� diritti n� interessi legittilrni dei cit tadini. N ella specie, tale sfera si � fa-tta coincidere con l'esercizio della discreziona-lit� tecnica, e si � escluso che il potere giudizliario possa 8ostituirsi all'Amministrazione nell'uso di ta-le discrezionalit�. In base a questa sentenza si pu� stabilire la mas8ima che tutte le volte che la legge attribui.sca all) Amministrazione in via eso~usiva, il giudir<,io wuUa oorriBpondenz�a della fatti8pecie alla, norma_. tale git~;dizi�o non possa e8sere sinda-cato da-ll'Autorit� � gindiziaria. S~lla discrezionalit� tecnica vedi Levi: Attivit� lecita individuale ed attivit� discrezionale amministrativa, '�n � Stndi in onore di F. Cammeo ))' Vol. 1�, pag. 79; Pre~~tti: Discrez.ionalit� pura B discrezionalit� tecnica in � Giur. It. })' 1910, IV, 10; Giannini M. S.: Interpretazione dell'atto amministrativo, Ed. Ginfjr�, n. 43.e segg.. VENDITA -Blocco dei prezzi -Prezzo corrente o giusto prezzo -Perdita della cosa trasportata Prezzo d'imperio -Applicabilit�, (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. Sll-48 cit. sopra). Quando vi sia un prezzo d'imperio stabilito daJla Pubblica autorit�, prezzo corrente o giusto prezzo, �, ad ogni effetto, quel prezzo d'imperio; e perci�, ai fini dell'art. 1696 c. c. il danno derivante dalla perdit�a di merce trasportata se sottoposta al blocco dei prezzi, deve caJcolarsi secondo il prezzo d'imperio. Non sembra che la massima pos8a valere nel oa�so di c. d. prezzo potitico quando cio� il prodttttore, oltre il prezz�o d'imperio, riceve an.che nna 'integrazione a carico dello Stato. Di q~e8ta integrazione infatti deve tenersi conto al fine di 8tabilire il valore. Nemmeno va-le la m,assima quando vi sia un prezzo d'imperio per una parte del prodotto (qnella cio� distribttita secondo un razionamen.to) e nn prez�zo nbero per il restoJ come ora avviene per i cereali. I n questi casi il giu8to prezzo � quello relativo alla quota libera. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI. PUBBLICAZIONE SULLA c GAZZETTA UFFICIALE � 1948 I. D. L. 3-5-1948, n. 799 (G. U.,n. 149): Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.Di particolare importanza sono gli artt. 16-22 che istituiscono ex novo la procedura con,ten,ziosa amministrativa avanti un,a Sezione delle Commissioni delle Imposte per le controversie in, materia di Imposta sull'entrata riscossa per abbonamento. Queste norme riparano ad �una lacuna, tanto pi� sentita, quan,to pi� si � esteso il sistema di riscossione per abbonamento, che costituisce in, sostanza un metodo d'accertamento della imposta sull'entrata diverso da quello automatico che dovrebbe essere normale, e per il quale ultimo un,a procedura del tipo di quella regolata dagli articoli suddetti appare inconcepibile. II. D. L. 3-5-1948, n. 800 (G., U. n. 149): Esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra e per inadempimento di condizioni e formalit� la cui documentazione sia rimasta distrutta per causa di guerra.Il concetto di �fatto di guerra � quale � definito dall'art. 3 � pi� ampio di quello comune, risultante dalle disposizioni sui dan,n,i di guerra (D. L. 6-9-1946, n. 226), e non, pu� essere applicato per analogia. Il parere della Commissione di cui all'art. 6 � obbligatorio ma non, vin,colan,te per l'Amministrazione. III. D. S. 3-5-1948, n. 801 (G. U., n. 849): Provvedimenti vari in materia di tasse di bollo. IV. Regolamento del Senato della Repubblica (G. U., n. 155): Notevole l'art. l che costituisce una integrazione, pi� che una semplice applicazione, dell'art. 61 della costituzione. V. D. L. 3-5-1948, n. 844 (G. U., 156): Limite di et� per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato. Come sempre, si tratta di un provvedimento che adegua lo stato giuridico degli avvocati dello Stato a quello dei magistrati. VI. D. C. P. S~ 20-8-1947, n. 1876 (G. U., n,. 161): Nuovo Statuto det Registro Aeronautico Italiano. In forza dell'art. 19 la rappresentanza e difesa in, giudizio dell'Istituto spettano all'Avvocatura dello Stato. VII. D. L. 24-4-1948, n. 896 (G. U., n. 162): Riconsegna dei beni asportati dai tedeschi. VIII. Legge 9-8-1948, n. 1077 (G .U., n. 190): Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. -Dato ilchiaro carattere di organo dell'Amministrazione dello Stato spettante al Segretariato, n,on v'� dubbio che la sua rappresentanza e difesa in, giudizio sono devolute all'Avvocatura dello Stato. IX. Legge 9-8-1948, n. 1078 (G.U. n. 190): Disposizioni eccezionali suita proroga degli sfratti nei Comuni l che si trovano in particola1i condizioni. -Sul con-; cetto di immobile adibito ad uso di abitazione ad . effetti diversi da quello della misura degli aumen,ti, V. in questa Rassegna, n,. 6, pag. 9. X. Legge 4-8-1948, n. 1094 (G. U., n. 193): Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. -Notevole l'art. 7, il quale, in--applioazione dell'art. 102 della Costituzione, evita di istituire una magistratura speciale e solo crea un, organo speciale della magistratura ordinaria, il che non sem-~ bra che sia vietato dall'articolo suddetto. ~ ~ INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.d FORMUL.dZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .dLOUN MODO L.d SOLUZIONE OHE NE � ST.dT.d D.dT.d AMMINISTRAZIONE PUBBLIICA. -I) Se gli UPSEA siano difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (numero 63). -Il) Se possano essere incamerati dalla Cassa d�elle Ammend�e titoli di credito ed altri valori diversi dal de.naro appartenenti .a detenuti evasi (n.. 64). AMNISTIA E INDULTO. -Se l'amnistia applicata in Italia in relazione a sentenze emesse dalla Coll'te di Appello di Trieste in regime di occupazione, contro l�e quali non era ammesso altro ricorso, debba considerarsi propria o impmpria (n.. 8). APPALTO. -il) Da quale data decorrano gli interessi sulla 1rata di saldo d�ei lavori appaltati (n. 91). -Il) Se il �conferimento� da parte dell'appaltatore di un mandato non ill'revocabUe e non esente da rendi�conto urti contro il divieto di cessione dell'appalto (n.� 92). -III) Se delle perdite di materiali di casermaggio forniti .ai carabinieri debba rispondere l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore in ogni caso (n. 93). -IV). Se il perimento della cosa oggetto dell'appalto verific.atosi dopo il collaudo eseguito negli stabilimenti del fornitore ma prima della �Consegna al committente gravi sull'appaltatore (n. 94). ASSICURAZIONII. -Se il datore del lavoro che impieghi un dipendente gi� provvisto di altro impiego .con trattamento di quiescenza .sta �esente dall'obbligo di provvedere alle assicUil'azioni sociali per il dip�endente stesso (n. 7). AUTOVEICOLI. -Se possa procedersi a vendita all'asta di autoveicoli del'equisiti dagli Aneati, .ai sensi del D. L. 1-2-1945, n. 46, quando i proprietari, conosciuti ed avvertiti, abbiano omesso di ritirarli (n. 12). BORSA. -Se un apolide possa ess81l'e i�scritto nel ruolo dei pubblici mediatori di borsa (n. 2). CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se la Corte dei Conti sia comp.e�tente .a giudicare sul1a responsabilit� di militari di truppa anche-in servizio di leva, quando siano consegnatari di fatto di valori o materiali dell'Amministrazione (n. 41). -II) Se l'Amministrazione appaltante, che rice�va notificazione. di una cess.ione di credito efj'ettuata dall'appaltatore, sia tenuta a sospendere immediatamentte i pagamenti all'appaltatore stesso in attesa di decidere se 8/Ccettare o meno detta cessione (n. 42). CONTRATTI AGRAHI. -I) Se le Commissioni pr.eviste dai D. L. 1-4-1947, n. 273 e 277 siano �Organi giurisdizionali (n. 8). -Il) Se debbano registrall'si gli atti prodotti in giudizio davanti alle Commissioni suddette (n.8). CONTRATTI DI GUERRA. -il) Se il Commissario liqui. datore dei contratti d~ guerra istituito �C�n D. L. 25-3-1948, n. 674, sia giudice: speciale (n. 2). -II) Se in r�eiazione all'entrata in vigore del D. L. n. 674 del 1948, debbano estinguersi i pll'ocedimenti di convalida. di sequestro conservativo concesso in relazi�one a un contratto di .guerra (n. 8). DANNI DI GUERRA. -I) Se l'art. 89 del D. L. 10-4-1947, n. 261 sui contributi di ll'icostruzione d'immobili danneggiati dalla guerra, abbia carattere interpretativo (n. 4). -II) Se l'unica prova che l'acquirente a titolo oneroso di un immobile danneggiato dalla guerra pll'ima della entrata in vigore del predetto D. L., debba -dare per ottenere il contributo statale sia la convenzione integrativa per atto pubblico prevista dall'all't. 89 del D. L., n. 261 :sopra �citato (n. 4). DEMANIO. -Se l'Amministrazione debba intervenire in un giudizio ,possessorio vertente fra privati ;in relazione a un bene demaniale (n. 51). FERROVIE. -I) Se le limitazioni alle pll'opriet� laterali d1spo.ste dalla legge 9-5-1912, n. 1447 �e dalla loegge 20 marzo 1865, al1egato F (art. 69) in relazione alle ferrovie a vapore si applicano anche a favore delle linee a trazione elettrica (n. 53). -Il) Se le ferrovie dello Stato siano tenute a pagall'e i .contributi unificati per l'~a,gricoltma in reLazione ai terreni a1ppartenenti al loro patrimonio e dati in fitto (n. 54). -llii) Se colui che abbia danneggiato un Impianto �di chiusura di passaggio a livello sia tenuto a rimborsare: all'Amministll'azi. one , oltre che le spese di riparazione, anche-le speSJe affrontate per garantire la sorveglianza straol!'dinaria del passaggiO" stesso (n. 55). -IV) �Se. �COStituisca fl!normalit� di �esercizio il fatto che alcune vettur� di un treno sostino in stazione fuori della banch�J.i.a (n. 56J.: --::_ V) Da quale giorno d�ecol!'ra il termine di prescrizione dell'azione pe.r il recupero di tasse di giacemza (n. 57). VI) Come debba interpretars.i l'art. 10 d�el D. L. 16-9-1947, n. 1083, sulle pensioni dei dipendenti delle ferrovie private (n. 58). -26 GUERRA. -I) Se l'anteri01rit� alla legge di gue:r:ra di un, trasf,erimento di beni di propriet� nemica debb:t risultare da atto o documento di data certa (n. 91). II) Se. la prova del trasferimento degli autoveicoli appartenenti a nemici debba ~risultare dalla is.crizione al P.R.A. (n. 91). -III) Se il sequestratario dei beni di propriet� nemica, -di cui sia usufruttuario, jure successionis, un italiano abbia i poteri di amminis1Jrazione (n. 92). !IMPIEGO :PRIVATO. -I) Se nelle indennit� di licenziamento da impiego privato debba calcolarsi la indennit� di carovita (n. 10). -II) Se debbono calcolarsi l'indennit� di disagiata residenza, di .caro-pane, di presenza (n. 10). -III) Se debba .calcolarsi la 13a mensilit� (n. 10). -IV) Se la legge 10-6-1940, n. 653, sul trattamento di impiegati privati richiamati alle armi debba continuare ad applicarsi anche dopo la soppr�e�ssione dell'ordinamento si�ndacale fascista (n. 11). -V) Se detta legge� possa applicarsi anche agli impieg�ti pr.esso i pairtiti politici e pres.so le attuali associazioni sindacali (n. 11). IMPIEGO PUBBIJICO. -I) Se d�ebba sospendersi un procedimento disciplinare a carico di impiegato statale perch� questi, nel corso di tale proce-dimento, commetta reato p�e.r il quale. si. procede penalmente (n. 128). -II), Se ad impiegato statale sospeso �cautelarmen.te dall'impiego pe1r procedimento disc'iplinare e successivamente destituito per altra infrazione, spettino senz'altro gli arretrati di stipendio-p.er il peri�odo dalla sospensione alla destituzione (n. 129). -III) Se le norme che regolano la riammissione in se~rvizio dei sottufficiali in carriera co-ntinuativa. reintegrati nel grado a seguito di riabilitazione, valgono anche per la reintegrazione a seguito di amnistia, condono o graz�ia (n. 130). IMPOSTE E TASSE. -I) Se la respo-nsabilit� solidale del -cessiona~rio di azi�enda, stabilito dall'art. 19 T. U. 3-6-1943, n. 598, per: la imposta sui profitti di guerra, si estenda anche alla avocaztone delle quote indisponibili (art. 73). -II) S.e. la pena pecuniaria prevista dall'articolo 25 D. L. 21-10-1946, IL 223, possa essere .considerata come mult.a (n. 74). -!III) Se, in seguito all'aboliz'ionle dell'imposta sugli animali caprini, si debba ritene~re abrogato anche l'�art. 129 del T. U. della finanza locale (n. 75). -IV) Se un sovrap11ezzo istituito sui bigUetti -d'ingresso .a pubblici spettacoli, a favore diBU'E.N.A.L., debba essere calcolato, al fine di determinare il p~rezzovalore. imponibile dei biglietti stessi (n. 76). IMPOSTA DI REGISTRO. -Se le decisioni delle Commissioni per le Controversie Agrarie di cui ai DD. LL. nn. 273 e 277 del 1947, S�iano soggette a r.egistrazione (n. 51). IPOTECHE. -I) Se in materia di ipoteche si abbia -un foro duplice (n. 2). -Il) Se s1iano valide 1e ipote.che giudiziali iscritte sui beni dotali (n. 3). LOCAZIONI! DI COSE. -Se il Calcolo degli aumenti disposti col D. L. 12-10-1945, n. 669 e successivi debba farsi, nel .caso di contratti anteriori al 1934, sui carwni originalri o su quelli risultanti dalle diminuzioni disposte col D. L. 14-4-1934, n. 563 (n. 30). �� NAVI. -I) Se il Si-ndaco-possa autenticare le sottoscrizioni di contratti per sctrittura privata aventi pe:r: oggetto la costruzi�one, propriet� o godimento di galleggianti esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalit� (n. 29). -II) Se alle navi assicurate. .contro i rischi di guerra, che non siano totalmente :perdute, sia a,ppl�icabile l'articolo 4 del D. L. 19-10-1945, n. 686 (n. 30). -III) Se tale articolo si applichi solo agli armatori che abbiano domandato di fruir,e. dei beneficii. di cui al predetto decreto (n. 30). NOTAIIO. -Se la competenza del notaio a rogare atti pubblici debba intlendersi come normale, menilr�e� quella di altri pubblici ufficiali deve rite-ner:si .eocezionale (n. 1). PENSIONI. -l) Se l'art. 5 del D. L. 31-7-1947, n. 810, che vieta la concessione di pensione privi1egiata allorch� si sia comunque decaduti .dal di�tto a trattamento di pensione di gue�rra abbia caii'attere interp:r:etativo (:numero 22). -II) Se debba concedersi pensione di riv.ersibilit� alla vedova di un dipe�ndente statale la quale abbia ottenuto :all'estero una sentenza di� .cl'lvorzio nei confronti del dipendente stesso (n. 23). POSTE E TELEGRAFI. -I) Se l'apertura di un conto cor~rente postale sia atto di ordinaria .amministrazione !�l (n. 8). -II) S1e l'Amministrazione Postale sia tenuta a dare es�e.cuzione ad una se-ntenza resa fra terzi in cui si ordina il pagamento di depositi a risparmio, indipendentemente dall'osservanza dtllle speciali norme del codice postale (n. 9). l PROFIT1�i DI REGIME. -I) Se il soggetto ad avocazione nel cui con.fronti si sia pii'oceduto a sequestro possa vendere i beni s<e.questrati con l'autorizzazione del Mi~ ni-stro delle Finanze, ai fini dell'.appUcazione dell'art_. 48 l del D. L. 26-3-1946, n. 13!; (n. 51). -Il) Se per i soggetti colpiti da presunzione-assoluta di profitto avocabile, i beni da avocare siano tutti quelli entrati nel patrimonio dopo il 3-1-1925 o se invece ne debbano ess81I'e esclusi quei beni che possano provarsi acquistati mediante. l'attivit� professionale pr.eesistente del soggetto stesso (n. 52). RAPPORTI Dl LAVORO. -Se, dopo la soppr.essione dell'ordinamento sindacale fascista, sia :r:imasto ancora in vigore il D. L. 21-12-1938, n. 1934, sul collocamento obbligatorio della mano d'opera (n. 12). STAl'O CIVILE. -Se, morto taluno su una autoambulanza in viaggio, si debba :pDovvedere a redazione dell'atto di morte nel Comune nella �CUi circoscrizione la morte � avvenuta (n. 3). SUCCESSIONi!. -Se sia nullo un testamento olog1rafo nel quale la data sia �stata apposta dopo la sottoscrizione (n. 15). -27 La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato la seguente circolare n. 19112/10.115.8/1.1.18.2. E' stato segnalato che ta}une Amministrazioni dello Stato, senza alcun riserbo portano spesso a conoscenza dei privati o dei loro difensori i pareri che l'Avvocatura dello Stato ha ad esprimere nel loro interesse in merito ad insorte contestaz-ioni. � Tale comportamento non trova giustificazione e costituisce sempre e sotto ogni riguardo una grave mancanza amministrativa imputabile ai singoli funzionari od impieg�a;bi clle ,gene Dend\ono reSiponsabili, laddove non assume addirittura la configurazione del11eato di violazione del segreto di ufficio previsto dalla legge penale. Non � qui il caso di soffermarsi a chiarire i gravi pregiudizi ed inconvenienti che da tali vio !azioni ,conseguono ne]La. .tute[a. ldeg'l1i interessi della P. A. ; basta solo rilevare che nei casi in cui � richiesto l'intervento delll' Avvocatura dello Stato per la �definizione aomiohevole o giudiziale di <contestazioni in oeui � .stato gi� esrpcre1s:so un pa� rere, l'intervento stesso risulta sostanzialmente frustrato dalla conoscenza che i privati od i loro difensori hanno dell'avviso espresso dall' Avvocatura. Per. tali considerazioni questa Presidenza raccomanda di volere impartire le disposizioni necessarie ad �evitare che abbiano ulteriormente a verificarsi i sopra indicati inconvenienti. �Sar� gradita assicurazione di adempimento IL SOTTOSEGRET.ARIO DI STATO ANDREOTTI (5101491) Roma, 1948 � Istituto Poligrafi.co dello Stato -G. O. ANNO I -N. 9 SETTEMBRE 1948 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO FERDINANDO ROCCO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO A PROPOSITO DI ALCUNI DISSENSI INTERPRETATIVI DELL'ART. 134 DELLA COSTITUZIONE SoMMARIO. -1. I termini del dissenso interpretativo: considerazioni sui problemi pregiudiziali, quali elementi chiarificatori a conforto dell'opinione ;dominante. 2. La teoria della divisione dei poteri ed il suo persistente valore giuridico: poteri, organi e funzioni dello Stato. -3. La separazione dei poteri come base dell'ordinamento costituzionale italiano. -4. Esigenza de�' rispetto della sfera di autonomia funzionale del po� tere esecutivo di fronte alla giurisdizione, quale conseguenza della " parit� giuridica " dei due poteri e sua conciliabilit� con la esigenza inversa. -5. Nozione giur~dica di � �Confiitto di attribuzione " nella varia nomenclatura della dottrina. -6,. n .conftitto di attribuzione nella sua evoluzione storica: sopravvivenza dello istituto della risolnzione dei confiitti di attribuzione nella legisla.zione italiana. -7. La Corte CostHuziunale e la sua duplice uni'taria funzione di garanzia delle " norme di competenza " fissate dalla Costituzione. l giudiz�i sui conftitti di attribuzione: a quali confi itti s1 riferisce la Costituzione. -8. La formula dell'art. 111 della Costituzione che ammette il gravame alla Corte di Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato " per soli motivi inerenti alla giurisdizione "� -9. �Couclusioni riassuntive. -10. Proposte che si sottopongono al giudizio del Parlamento: soppressione dello articolo 31 del disegno di legge n. 23; coordinamento del Codice di procedura-civile e della legge del 1877 con la nuova Costituzione. l. Le manifBstaz.ioni della dottrina nel breve periodo di tempo che ci separa dalla pubblicazione della nuom Costituzione jtaliana sembravano concordi in una pacifica inferpretazione dello. alt'ticolo 13-�, nel senso che tra i couflitli di attribuzione deferiti da questa norma al giudizio della Corte Costituzionale, 1dovesse necessariamente com]wendei'si quello tra potere esecutivo e potere giudiziario, l'unico sinora considerato dai precedenti leghdativi italiani. Tralasciando, per il momento, i particolari at� teg-giamenti del pensiero eli ciascuno, possono citarsi tra coloro che aderiscono alla tesi che ancora deve ritenersi preva.Jenie due tra i principali com� mentator� del testo costituzionale, il BALLADOHEPALLIEJHI: La Nuova Co8tift(.zionc italiana, Milano, 1948, pag. li>!; l'A~10R'fiJI : l1a Co8f'it1tzionc ifa� l�iana, Milano, 1948, pag. 134; il PERGOLIDSI: Di� ritto Co8tituzionalc, Bologna, 19-�8, paragrafo 15; ed il 0ERETTI: Cor8o di Dit~itto co8tituziona�le, Torino, 1948, pag. 134, e, recentissimame:nte, lo anonimo autore di un pregevole articolo comparso nell'ultimo m1mero, anno 1�, 7-8 della Ras- 8C[J'n.a men8ilc della Arvocattwa dello Stato. Io stesso, fugacemente, in occasione del mio discorso di inse<liamento alla carica che rivesto, espressi il medesimo avviso -dc jure condito mentre, non dissimile, ma di pi� larga portata, era stato il voto emesso dall'Adunanza generale del Consiglio tli Stato -de jure .condendo prima clt>ll'approvazione della Costituzione, nella seduta del 30 giugno 194(),. riassunto nella relazione di cui ebbi l'onore rli essere estensore. La eoneor<lia di queste opinioni � stata rotta, credo in priorit1� di tempo, dal disegno di legge presentato dal Gm�erno �al Senato della Repubblica nella seduta del 14 luglio 19-�8 (n. 23), intitolato � Norme sulla costituzione e sul funzionamen~ o della Corte Costituzionale ))' il 'quale con l'inserimento dell'art. 31, secondo la illustra,zione che ne � stata fatta nella Relazione governativa al progetto, ha inteso, tra l'altro, di dover escludere dalla eompetenza della Corte, proprio la risoluzione <lei conflitti tra potere esecutivo e potere giudiziario, nella considerazione che qnei conflitti ormui pi� non sussisterebbero. L'opinione, ehe l'ispon<le al pensiero del disegnQ di legge del Governo, � stata Yigorosamente rjaf. ferma i a con uno sforzo tlialettic{) che ha messo a dura prova l'aenme dell'autore, dall'AzzAm'l'I in nno seritto pnhhlif'ato nella R-ivi8ta di diritto amminis!ratiro drlla Rcpubblira� e'Cl � cOiifortato dal prestigio del nome di due altri tra i pi� chiari noshi ginris[i, BNniCO HEogx'l'l� e r~um"I HAam, in brevi articoli comparsi, pure recentemente nella Rirista trimo8tra7e di didtto c procedura ci'Vilc e nella Nuova Ra88Cgna di lrgi8lazionc, rlottriua c gi1(ri8pnJrlen:m. ~ ~ -:-2 Le argomentaz.ioni dei �dissidenti� hanno tro vato una prima e mi sembra solida confutazione nel citato scritto pubblicato a cura dell'Avvoca tura dello Stato. Io mi propongo di aggiungere qu,alche considerazione di carattere generale�supt�attntto su i due problemi pregiudiziali e tra loro connessi, della �divisione dei poteri e dei conflitti di attribue-ione, oltre a qualche ulteriore precisazione particolare, che potranno, spero, costituire elementi chiarifi catori a conferma dell'opinione dominante. 2. E' bene insistere nel preliminare rilievo che la classica teoria del Montesquieu, della quale ancora oggi, pur nel mutato clima politico, si pretenderebbe da taluni di cantare il de profu,ndis) quale anacronistica sopravvivenza storica, conserva, tuttavia, con gli adattamenti che la realt� giuridica richiede, intatta e piena la sua vitalit� e la sua ragione d'essere, come fondamento del moderno stato di diritto (recentissimamente RANlllLLIDTTI nell'ultima edizione delle sue preziose Jstituzion�i di diritto pubblico) 1\'[ilano, 1948, pagina 104). � Ebbe, � noto, quella teoria non gi� un tramonto, ma un qualche offuscamento sotto l'impero delle dottrine fasciste del diritto pu,bblico, per effetto della svalutazione della funzione del Parlamento e del conclamato predominio del po~ere esecuti vo, ma �quell'offuscamento deve ritenersi del tutto superato nell'attuale momento storico. A quella teoria, in un passato ormai� lontano si fece ricorso, come tutti sanno, � per vincere gli ostacoli che si opponevano alla concezione stessa di uno stato di � diritto >> e che si riassumevano nella difficolt� di sottoporre al diritto chi del di ritto deve considerarsi la principale, se non addi rittura l'unica fonte. E, per l'appunto, nella con statazione della possibilit� e della opportunit�, gi� in atto, che la sovraniti1 dello Stato, unica . nella sua sostanziale struttura, divenisse molte plice nelle sue concrete J;Uanifestazioni, la scienza pubblicistica rintracci� il mezw necessario per eliminare quegli ostacoli, necessit� che permane e non potrebbe in altro modo soddisfarsi. Soltanto, infatti, dalla distribuzione delle fun zioni statuali tra organi distinti sorge la possi bilit� giuridica di concepire limiti e controlli alla azione di ciascuno di essi, a garanzia della tuteln -ad un tempo -degli. ;interessi individuali e collettivi. Tutela che oggi si attua, in primo luogo, me diante il riconoscimento che l'ordinamento giuri dico accortla alla volont.~ individuale di perseguire interessi o ben~ della vita, anche nei confronti dello Stato, autorwrnarnente) (diritti soggettivi) ovvero soltanto subordinatamente in funzione de gli interessi collettivi o pubblici (interessi legit timi). E' vero che la teoria anzidetta, nella sua meccanica concezione originaria, si and� ben presto rivelando contrastante con le insopprimibili esigenze della realt� g�iuridica, le quali non permettono di veder realizzata rigidarnente una separa -� l zione dei poteri dello Stato, giacch� organi eserc�-~ tanti normalmente funzioni di determinata natura ~ debbono essere chiamati a disimpegnare anche, l in cert.i limiti e a certe condizioni, funzioni di ~ regola affidate a�d altri organi investiti di d'un-~�zlone diYers~. :M.a il fenomeno di queste co.sid,dette , � intel'ferenze � tra i poteri dello Stato non di-, strugg�e affatto la necessit� della normale sepa-~j razione. Esso ha portato taluni non gi� a negare, W bens� ad obiett�vi.~zare nella funz.ione il valore l�j della teoria, considerato invece nelle origini nel_ r suo elemento soggettivo. (Di recente in questo { senso LmssoNA: La d�;isione dei poteri). 1'', Resta, forse, tutt�via, pi� nel vero l'opinione intermedia, gil1 accettata da LuiGI ROSSI: Analisi della dirisione dei poter�i in S.critti var�i di diritto lpubblico) Milano, 1939, pag. 47, che definisce. il potere � il complesso di organi destj.nati ad una ~ determinata funzione�. All'opinione intermedia sembra aderire RANELLE'l'TI: op. cit.) pag. 194, ~ nota 57. ~ L'inevitabile verificarsi delle accennate interfe-~ill r�enze allarga poi la importanza del recjproco controllo tra i poteri dello Stato, giacch� � necessario non s9lo assicura~e che ciascun potere, come so~ ;. pra inteso non invada il campo di altro potere, r,;.; ma occorre pure garantire che gli organi di ognuno !f non esorbitino dai lirniti segnati loro nell'esercizio iJ eccezionale �di funzioni, normalmente ad altri j~ attribuile. '"' te~\"a~;~~:n~,o~, ~.!;~"~J:,:::~t~;:..:;";:dr~i!':~ ;,,::.......,: :~,' :!=�.::�����'� Luigi Rossi nello scritto pi� sopra citato, quasi !�'�:::'... ...... la r;isultante di due opposte for,ze: la fortZa cen-~ tripeta e la forza centrifuga) l'una tendente alla �=. divisione, l'altra all'unione, quali esigenze rispet-'ii tive eli riparL:Ure le funzioni per :ineglio .esercitarle { e per controllarle reciprocamente dagli organi .sta-i[ill tuali e di assicurare la unit� della sovranit� dello # -~~~ Stato. Pu�, peraltro, osservarsi, che questa azione .:.:.:.:.: contrastante di forze non sembra affatto inconciliabile nell'ordinamento giuridico, ~ttraverso H J coordinamento e !'.equilibrio dej. poteri. i 3. La nuova costituzione italiana non disciplina, ~ � vero, Sl1ddistinte per poteri le funzioni dello "~' Stato, ma, nell'ordinamento della Repubblica, ;�, enumera gli organi costituzionali investiti di tali : funzioni, Pnrlan1ent�., Governo, Magistratura e, = per eerti as.petti Regioni, Province e Oomuni. ~.:'.:".:;�[.~ L'espressione potere ricorre .soltanto, come da al-!: ~:i ~!~~s~;:~~l~;l~:~i~tl~~~:r!�n~~;~i:ee s~~t~~o~~ !~=�����'.=�=~,�.�:' ..�:.=' e indipendente da ogni altro potere ed all'art. 134 . che deferisce alla Corte Costi uzionale il giudizio �' tra i poteri dello Stato e delle Regioni. l1��� l/articolo 115 poi parla di poteri e funzioni del-m le Regio~i, sembra,. come t,ermini eq~iv~lenti: j!:m Ma � mcontestabrle, ed e d'uepo ms1stere su Li questo rilievo che gi� � stato fatto, che la costi-m;: tuzione poggia l'ordinamento dello Stato sul P'r.in-~fl eipio della diyisione dei 1poteri (AMORTH: op. oit..� Mi pag. 86), che risult~ anzi, aggiungo, considere~ol-j:jjj:j mente rafforzato, d1 fronte allo statuto Albertmo M: ecl alle altre fonti costituzionali preesistenti. !!!::i . w. lJii 3 La nuova cost;it:uzione infatti: che � chiamato a controllare e a giudicare (compreso cio� tra i cosiddetti � organi ausiliari � del a) attribuisce esclusivamente al Parlamento la funzione 'legislativa e disciplina in modo pi� Governo). Ci� che non significa; affatto, _come inesatta rigoroso l'esercizio eccezionale di tale funzione mente, sia pure in forma dubitativa dall'Azza.riU da parte del Governo ~ si a,ccenna (op. oit.J pag. 3.38), che la. Costituzione b) determina le funzionj del Presidente della disconosca addirittura la esistenza di un potere Repubblica, che non partecipa. pi�, come per lo giudiziarioJ ma soltanto che ne ha allargata la passato il Sovrano, ai tre poteri, ma � Capo dello nozione, p-er compren1dervi organi investiti, nel Stato e equilibratore dei medesimi e, pur non po tempo stesso, anche di diversa -fmiz.ione. tendosi considerare ormai pi�, .in difetto di espressa dichiarazione, capo del potere esecutivo, � in4. Ammesso che Ja divisione dei poteri con le dubbiamente partecipe dell'esercizio di questo necessarie precisazioni, rimane, anche secondo la� potere (confronta BALLADORm-�PALLilllRI: op. cit.) nuova Carta costituzionale, l� base essenziale del pag. 115 e seguenti); nostro ordinamento giuridico, � opportuno, ai c) disciplina la funzione esecutiva spettante, fini della risoluzione della questione che interessa,� come si � detto, in parte anche al Presidente deldi accennare a quella che � stata considerata una la Repubblica, distinguendo gli organi del Gopeculiare caratteristica ed una conseguenza della verno di natura prevalentemente politica (Consiteoria, l'esigenza, cio�, del rispetto dell'a~tonomia glio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei organica e funzionale di ciascuno dei tre poteri. Ministri), da quelli di natura pi� tecnica (Pubin confronto agli altri, che si r;icollega, a sua volta, blica Amministrazione con a capo i vari Ministri strettamente all'altro principio della� parit� giuin quanto al ve!�tice della gerarchia amministraridica � tra j poteri dello Stato (su l'argomento tiva e organi ausiliari); principalmente LUIGI Rossi: in AnaNsi della did) disciplina le funzioni esecutive e legislative visione dei poteri e la Parit� giuridica dei poteri costituzionali dello Stato moderno, in op. cit.). spettanti alle Regioni ed i limiti delle relative competenze ; Se su tali principi � possibile fare ampie riserve in ordine ai rapporti tra esecutivo e legislativo e) determina, contemporaneamente, i rapporti per la prevalenza che, nel rinnovato regime demo fra gli organi dei diversi poteri dello Stato e par cratico, va a quest'ultimo riconosciuta. sul primo, ticolarmente quelli tra Governo e Parlamento e sia in riferimento an:organo, sia in riferimento istituisce ~n organo supremo, la Corte Costituzio ahla funzione, per il fa.tto ohe il Parla.mento � nale, destinato a vigilare sulla regolarit� di tali espressione della volont� popolare, non pu� pe rapporti sotto _il profilo giuridico. �� raltxo dubitarsi della fondamentale verit� de� E' utile, in proposito porre in evidenza, per principi stessi in ordine ai ra{P�porti tra gli altri quanto in seguito si dir� che, nel titolo sull'or-� poteri dello Stato. dinamento della Repubblica particolarmente im Per quanto riguarda, in particolare, i rapportiportanti e numerose sono le norme di � competra potere esecutivo e potere giudiziario, non pu� tenza 1>, ossia quelle che, in relazione appunto, ammettersi una totale subordinazione del primo al principio della divisione dei poteri, concernono all'altro. competenza e limiti di funzione dei vari organi Vi � :una sfera di potest� propria dell'esecutivo statuali. che, per la. sua �stessa natura non pu� essere La costituzione, in sostanza, disciplinando gli vulnerata dalla giurisdizione, ed entro la. quale organi in relazione alle funzioni normalmente ovl'atto governa.tivo di fronte a quel potere appare vero eccezionalmente loro attrib~ite, sembra avsovrano_. vicinarsi allil. conc�ruone intermedia pi�-sop1�a Innanzi tutto quella che si attie111e alle d'unzioni accennata sulla no?Jione di potere) considerando � di Governo �, che sono fuori dell'attivit� aminiquesto costituito da tutti gli organi nell'esercizio nistrativa propriamente detta, e impegnano la di una stessa funzione, idealmente raggruppati. responsabilit� politica dell'esecutivo. Cos�, in particolare, la Costituzione non conceIn secondo luogo l'attivit� legislativa (e non pisce pi� il potere giltltdriziario composto soltanto quindi quella regolamentare) eccezionalmente condegli organi dell'autorit� giudiziaria che, �nel sentita al .potere esecutivo, gia.cch� il controllo loro insieme� denoinina ��ordine giudiziario�, giurisd�z,ionale non pu�, in questo caso, oltrepasma considera la giurisdizione in relazione agli sare l'aspetto puramente formale dell'atto. organi chiamati ad esercita:rla. In ter,zo luogo, q~ella parte della stessa attivit� Tra questi, � ben naturale, primeggia l'ordine amministrativa che, investendo l'esercizio del pogiudiziario, investito, pu� dirsi, della sola funtere dis�cr�zionme della Pubblica Amministrazione zione giurisdizionale, ma accanto ad esso, mennon pu� mai dar luogo al sorgere di diritti soggetziona altri organi cui pure spetta la giurj.sdiuJone, tivi e non �, quindi, mai sinda.cablle dall'a.utorit� non appartenenti all'ordine stesso: in speciale � giudiziaria, mentre lo �, soltanto in parte, da,lia rilievo � posto il Consiglio di Stato, investito di giurisdizione del Consiglio di Stato, in quanto giurisdizione generale per la tutela degli interessi cio� possa configurarsi la lesione di :un interesse legittimi e facente parte Zato sen81b del potere legittimo. esecutivo, in veste giuridica per altro opportunaPer questa sfera di attivit�, che segna i~ limite mente distinta dalla Pubblica Amministrazione tra amministrazione (o pi� esatta.mente tra la po 4 test� �esecutiva) e giudsdizione, non � concepibile, come ho detto, l'accennata totale subordj.nazione. Oerto anche il potere giudiziario ha una propria sfera di autonomia e<he deriva -dalla sua stessa funzione di giudice in confronto alla pubblica amministrazione in veste di pa;rte) la quale, nessuno nega, deve normalmente sottostare alla. decisione, ma le due sfere di autonomia sono perfettamente conciliabili e chi deve conciliarle cio� segnarne i limiti rispettivi, non pu� essere senza possibiliht di ulteriore rimedio -uno dei _due poteri in con tesa, bens� un organo ad essi estraneo. Non va confuso, infatti l'esoroizio di "Una funzione con il�gi'li(dizio sui limiti della funzione stesHa. Oi� deve valere anche per la giurisdizione, alla quale non pu� spettare il privilegio istitu,zionale, nell'esercizio della propria funzione, di essere anche giudice j.nsidacabile di quei limiti di fronte . al potere eseoutivo) trasformandosi cosi in giudice e parte nella contesa tra poteri statuali. Il noto aforisma che � ciascun gil.ldice � giudice della propria competenza�, ha valore soltanto nell'ambito della stessa giurisdizione dove al controllo provvede, logicamente, attraverSo i vari gradi di giurisdizione, 1'0'rgano supremo giurisdiziona- le. Ma cessa di aver valore .quando si tratti, invece, di giudicare della com[Jetenza della giurisdizione di d'ronte a quella del potere esecutivo. Diversamente si ca,drebbe in quella totale subordina. zione dell'esecutivo algiudiziario che, ripeto, appare inconcepibile pell'ch� ~ostituirebbe la negazione del principio della parit� giuridica dei due poteri. Pi� spiccata importanza riveste, � bene rilevarlo, l'autonomia organica, di fronte al potere esecutivo, del potere giudiziario, al.ltonomia percj� solennemente proclamata dalla. costituzione. Alcune pl'ecisazioni confermano l'esattezza di quanto ho osservato. La prima, che la necessit� della d�fesa de1la autonomia funzionale del .potere esecutivo si presenta anche quando l'amministrazione non � parte in giu1dizio. La seconda, che, pur quando essa � parte jll giudizio, appare proces8'111almente in una delle poliedriche facce della Pubblica Amministrazione e non gi� nella sua unitaria struttura di potere esecutivo, che ha propria espressione nel� Governo))' tanto che non � raro il caso di contrasti in giudizio tra le stesse pubbliche autorit�. La terza, che, il pi� delle volte, H potere esecutivo, come parte in giudizio, non si presenta in condizioni -di perfetta ~uaglianza con le altre parti e non �pu� s[Jogliwrsi sempre della s11a particolare natura, che rivela aspetti della supremazia di quel potere su i cittadini. Ci� appare pi� evidente nelle controversie dinan~i alla giurisdizione del Oonsiglio di Stato, ma si verifica anche in quelle dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria, nelle quali venga in contestazione l'attivit� della amministrazione regolata dal ditritto pubblico. Un ultima precisazione � questa: che l'affidare ad un organo costituzionale supremo, estraneo ai due poteri, di dirimere le contese che possono sorgere sul limite delle rispettive potest� non significa affatto: -n� infirmare il principjo che all'autorit� giudiziaria possa competere di giudicare normalmente} attraverso i vari gradf di giurisdizione, � anche della esistenza stessa di "Un diritto soggettivo del privato, che l'amministrazione, parte in giudizio, ne~hi, ma consentire, soltanto, al po�tere esecutivo di valersi di un rimedio eccezionale per la difesa dell'autonomia delle proprie funzioni; -n� di ammettere, quindi, sen~'altro, la necessit� di interrom(/JereJ il corso normale �el giudizio, potendosi ben concepire anche il ricorso a quel supremo organo costituzionale soltanto dopo l'esaurimento degli ordinari gravami giurisdizionali. Con tale accorgimento, che mi sembra opportuno . e pienamente attuabile, si eliminerebbero gli inconvenienti pratici -innegabili -rilevati dal REDENTI: op. ait.) pag. 7, di un esagerato aggravio della competenza della Corte Oo�stituzionale, con il chiamarla a conoscere di questioni, talora modeste, che possano sorgere anche dinanzi al Pretore o al Conciliatore, in evidente contrasto. con la elevatezza di dignit� del nuovo organo. ' L'argomento principale dei dissidenti che, trattandosi sempre della definizione di una contestazione tra parti in giudizio, Stato-�Pubblica Amministra~ ione e cittadino, spetti risolvere il conflitto tra poteri soltanto al giudice, per suo compito istituzionale chiamato a decidere, se, nei singoli casi sussista oppur no la tutela giurisdi~ionale, pu� ritenersi, adunque, mi sembra 1decisamente resistito dalle considerazioni esposte. N� ha pi� che mera parvenza di fondamento l'argomento esegetico di interpretazione che l'Azzariti vuol trarre dall'art. 113 della costituzione. La proclamazione di principio che si legge nel primo comma di detto articolo costituisce invero la premessa e trova la sua interpretazione nel comma successivo, di cui � a tutti nota l:t genesi: la necessit� di porre fine all'abuso del legislatore ordinario (quasi sempre del Governo in veste di legislatore), di. sancire esclusioni o limitazioni di tutela� giurisdizionale per determinati provvedimenti amministrativi. Il costituente, con quell'articolo, ha soddisfatto tale necessit� da ogni parte conclamata (se ne fece eco anche il Consiglio di Stato nel ricordato voto dell'Adunanza generale). Ma non si � sognato neppure, e sarebbe inconcepibile pensare il contrario, di sconvolgere i rapporti esistenti tra esecutivo e giudiziario riservando al sindacato giurisdizionale, senza possibilit� di ulteriori eccezionali rimedi, atti che, per loro natura, ne sono � stati sempre come si � visto insuscettibili. Po-� trebbe altrimenti opinando pervenirsi all'assurda conseguenza che, ad esempio, u:n decreto di scioglimento delle Oamer�e del Presidente della Repubblica dovrebbe ritenersi impugnabile in sede giurisdizionale ed, in ipotesi sia pul'e impensabile, venire irrimediabilmente annullato dalla giurisdizione! -5 5. E passo ad alcune osservazioni sul problema �.ei conflitti di attribuzione, al precedente strettamente connesso .. E' utile !Premettere brevi d�lucidazioni sulla nozione giuridica di conflitti di attribuzione e sulla nomenclatura che pu� desumersi dalla dottrina, fissandone sinteticamente l'evoluzione storica che, attwaverso la successiva ,disciplina legislativa della risoluzione dei conflitti stessi rimane, nella -sostanza., quella che � semp�re stata e, come tale, deve intendersi accolta dalla nuova Costituzione, la quale ha soltanto allargato, per certi aspetti, il suo campo di applicazione. La letteratura italiana e straniera sull'argomento � troppo nota al� pubblico 1deg-li studio�si percl1-� occorrano richiami bibliografici. Il concetto di conflitto di attribuzioni, nel suo pi� ampio significato ha per necessario presupposto quello di cornpetenza nel senso genericissimo di �ci� che a ciascun organo compete>>. Perch�, infatti, possa concepirsi un conflitto del genere tra pi� organi occone che la leg,ge attribuisca ad ognuno una sfera determinata di attivit� e sia sorta o !Possa sorgere contesa tra i medesimi sul limite delle potest� rispettive. La contesa cc in atto >> si determina mediante la invasione che un: organo lamenti avvenuta a suo danno da parte di un altro ; quella cc in potenza >> mediante il sorgere della possibilit� che una simile invasione si verifichi (conflitto reale e virtuale, come suol dirsi). Il conflitto si suoi" denominare positivo se vi sia contemporanea pretesa di competenza tra due organi, negativo se ciascuno declini, invece, la propria competenza : in tal caso non vi � affatto invasione o pericolo di invasione di potere ma soltanto incerl ez.za-sulle attribuzioni di cia-scun organo. Il conflitto, poi, pu� verificarsi tra organi appartenenti a poteri statuali diversi, ovvero nell'ambito di un determinato potere, tra organi di questo stesso potere (conflitti che si dicono esterni in contrapposto a interni). Tra i conflitti interni, infine, quelli che assurgono a speciale importanza ed hanno ricevuto una particolare disciplina legislativa sono, come tutti sanno, i cc conflitti di giurisdizione ll, conflitti cio� interni tra organi investiti della giurisdizione, sia questa esercitata dall'Autorit� giudiziaria ordinaria, ovvero da organi diversi. L'istituto d-ella risoluzione dei conflitti rappresenta nn rimedio giuridico per natura sua straordinario, diretto a contenere gli organi di un potere nell'ambito della propria competenza. Una funzione analoga esplica, concettualmente, il normale rimedio della eccezione �J.i incornpeten2'a, tantoch� si usa parlare anche di -cc conflitto di competenza>> (cod. proc. civ., art. 45). Senonch�, pi� propriamente, il conflitto di (( attribuzione >> si riferisce ad una contesa tra organi di poteri diversi e l'eccezione di incompetenza concerne invece la competenza in senso tecnico pi� ristretto, quale rnisura della giurisdizione e si riferisce, quindi, ad una contesa fra organi della stessa giurisdizione. , Tradizionalmente, detto �Straordinario rimedio ha costituito una dife~a privileg~ata accordata al potere es-ecutivo (si usa. parlare di-cc Pubblica Amministrazione>> che ne � l'espressione principale) contro le invasioni del potere giudiziario. Ma, come � ben logico, sono ipotizzabili altri conflitti esterni tra organi appartenenti a poteri diversi che, prima dell'approvazione della nuova costituzione, non erano contemplati dalla legislazione italiana e non consentivano rimedi giuridici, ma talora; soltanto rirnedi politici. 6. Sorse la nozione d� conflitto di attribuzioni, nelle sue remote origini francesi, come contesa tra Sovrano e Parlamenti, in ordine alle invasioni di attribuzioni amministrative da parte di questi ultimi, ma la legge Sarda 20 novembre 1859, numero 3780 (la prima nella legislazione italiana), �si rifer�, invece, alle contese che sorgevano tra la Pubblica Ammini,strazione, giudice esclusivo degli affari che la riguardavano in d'orza 1dello allora vigente sistema-del contenzioso amministrativo, e l'Auto,rit� -giudiziaria, ,giudice dei rapporti tra privati, per le invasioni della medesima a danno della prima. Soppresso il contenzioso amministrativo con la legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, la nozione eU conflitto di attribuzioni sostanzialmente non mut� ma si adegu� al nuovo ordinamento giuridico e si rifer� alle contese tra organi della amministrazione attiva e contenziosa e l'Autorit� giudiziaria, investita della cognizione, anche in confronto della Pubblica Amministrazione, degli affari nei quali si facesse questione di un diritto civile �o politico. Detta legge (art. 13) conserv�, provvisoriamente, al Consiglio di Stato la risoluzione dei conflitti di attribuzioni, sino a quando non si fosse diversamente provveduto e gett�, cos�, i germi della futura legge del 1877. La nozii.one rimane ancora invariata con la emanazione di questa legge, in data 31 marzo 1877, n. 3761 che, in un ordinamento giuridico non mod,ificato dopo la legge del 1865, n. 2:248, abolitrice del contenz-ioso am'ministrativo, si riferl sempre alle contese tra Pubblica Amministrazione e Autorit� giudiziaria, salvo a disciplinare, inoltre, la risqluzione delle contese nell'ambito della stessa giurisdizione (conflitti di giurisdizione). L'innovazione consist� soltanto nel trasferimento dal Consiglio di Stato alla Corte di Cassazione della competenza a risolvere i conflitti di attribuzioni tra a.mministrazione e giurisdizione, oltre al -deferimento alla-stessa Cassazione della risoluzione dei conflitti di giurisdiz-ione. Tale innovazione apparve e fu realmente un progresso perch� le Sezioni unite della Oorte di Cassazione, organo supremo della giurisdizione, furono giustamente considerate con maggior favore per la composizione di quelle contese tra i �ue poteri, mentre erano indubbiamente-e restano tuttora l'organo qualificato per il regolamento delle competenze giurisdizionali. Ma l'optirn~{rn non fu raggiunto per la prima parte dei compiti della Cassazione, perch� questa, pur circondata da prestigio altissimo, rappre ~ lll -6 {; sentava pur sempre uno dei poteri in contesa per contrasto pi� quali'ficato a risolvere il conflitto, ID quanto concerne la risoluzione dei veri e propri esistente invece ii! altre legislazioni straniere quale conflitti di attribuzioni. N� il deferimento dei conflitti alla Corte di Cassazione in mancanza di altro organo estraneo ai poteri in contesa, pot� significare totale assog gettamento dell'esecutivo al giudiziario, cosi come una tesi inversa non sarebbe stata sostenibile quando la risolu.zione dei conflitti spettava ad un organo dell'esecutivo. L'anzidetta nozione non pot� cambiare neppure con �la istituzione nel 1889 della Quarta Se.zione del Consiglio di Stato, che lasci� sempre senza difesa giurisdizionale tutti gli interessi semplici dei cittadini, riservati quindi ancora alla cura esclusiva dell'amministrazione, donde il perma nere della possibilit� di contese tra amministra zione e giurisdizione in ordine alle attribuzioni rispettive. La giurisdizionalit�, legislativamente ricono sciuta alle funzioni della, IV e V Sezione� del Consiglio di !Stato nel 1907, non port� altra inno vazione se non quella di dover considerare le con tese tra questi organi e l'Autorit� giudiziaria oridinaria quali contese tra giurisdizioni e non pi� tra amministrazione e giurisdizione, trasfo.rm�, quindi, in conflitti � inte'rni >> quelli che sino aHora erano considerati conflitti � esterni >> tra �poteri diversi. Il sistema della legge del 1877, disciplinatrice e non abolitrice (come n � l'intitolazione n� il testo autorizzano a ritenere), fu trasferito' infine nel ' ' ' nuovo codice di procedura civile senza subire mo dificazioni sostanziali. La riforma del Codice eli rito, effettuata dal regime fascista, opera di �proces�sualisti civ.ili senza alcuna colla.bora.z.ione di amministrativ.isti e non esente da difetti, fu innanzi tutto, dominata dal principio ba.silarre della giurisdizione unica, troppo rigidamente .inteso di fronte all'imponente svi luppo della giurisdizione a.mministrativa per effetto della distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi (v. BRACCI: Le questioni e i conflitti di at'tribuzioni e di giurisdizione nel ntUovo codice di procedttra ch'ile, pag. 171 : vedi anche la mia citata relazione all'A.G. del Oonsli� glio di 1Stato, pagg. 14 e 1�5, circa il modo con cui il principio deve inten�eJ~si). Ma essa fu anche influenzata dall'inesatto :presu:pposto della totale subordinazione dell'esecutivo al giudiziario e risent�, quindi, dello sforzo sistemaUco di giusti fica,re, teoricamente, H deferimento alla Corte di C&ssazione, come organo posto al vertice della gerarchia giuris�izionale, di tutte le que�stioni ine renti ai rapporti ed alle ev�ntuali contese non solo tra organi della giurisdizione ma altres� tra giu risdizione e amministrazione. Giustificazione, per quanto riguarda quest'n] timo compito, che non derivava gi� come si � visto, da inderogabili �sigenze di principi giurt dici, ma. !Soltanto, in realt�, da, una necesslit� pratica contingente dovuta alla circostanza che mancava ancora, in quel momento, nell'ordina mento giuridico italiano, come da molti era stato lamenta-to, un'orgamo estraneo ai due pot�ri in ad esempio la francese. � Fu cosi che, con non perfetta propriet�, venne -! concepita e discitPlinata come � �regolamento di ~---; giurisdi7.ione >> anche e principalmenle, la regola.-~ mentazione delle contese tra giurisdizione ed am-1.~,-;: ministrazione (art. 41 in relazione all'art. 37 . ... Codice procedura civile). Ed invero il � difetto di giurisdizione >> di cui !: aH'art. 37 ed all'art. 360 del1Codice di rito integTa, f a prescindere dall'ipotesi di mancanza di rpotes,t� f::_! giurisdizionale in confronto allo �straniero, due ~ altre ipotesi: quella di invasione di una giurisdi-~~ zione a danno di un'altra (Autorit� giudiziaria, . Consiglio di Stato, giurisdizioni speciali) e quella di invasione di una giurisdizione a danno della amministrazione. Nei riguardi della pdma delle due ipotesi esat-~ tamente pu� parlar�si di regolamento di giurisdizione e di conflitti di giurisdizione (art. 362, com-i ma zo, n. 1 del Codice procedura civile) mentre -~ l'ultima ipotesi configura gli e'stremi di un vero ru e proprio �conflitto di attribuzioni ))' :sia pure ~~ indiretto secondo la qualificazione che ne d� il SANTI RoMANO : nella sua cla.sS!ica monografia s'Il � l giudizi sui conflitti deZZ,e competenze ammini-Id strative (in trattato dell'Orlando, vol. ]l[, rpa-:;J gina 1178). Di �conflitti negativi di attribuzione>> F tra Pubblica Amministra.zione e Giu-diee ordinario ff pfllrla poi anche lo stesso articolo 362, comma zo, [ii n. i,,d;~ro::~~~ua!~:~C::~~::~e~ostenere che lo ~~~-.:=:.:i_=:.=�~_=, __ ::::.::. istituto dei conflitti di attribuzione sia..mssoluta�-.. mente estraneo al vigente Oodice di procedura~~~~:g�i:.on ostante le rilevate imperfezioni di lin-~~~ L'articolo deJla. Ra.c;segna dell'Avvocatura giustamente contesta, con convincenti argomenti e iii con precise citazioni dei pi� recenti autori, che la )ii dottrina italiana, come si vretende'rebbe, possa _i_[_i~ dirsi concorde e pacifica nell'opinione che un con-, flitto di attribuzioni tra esecutivo e giudizia.rio }j sia orma.i inconcepibile. tA quelle argomentazioni w ed a quelle citazioni io non ho che a richiamarmi, ~ in: piena adesione. . 1.! Ma. voglio aggiungere, che qua.nd'anohe la pre�-d tesa concordia di opinioni esistesse, occorre'l'ebbe ~~ ancora dimostrare che il �Costituente, il quale in 1 un nuovo ordinamento costituzionale, ha previsto &~ in ampia ~oncezione, l'istituto dei conflitti di ffi@ attriJ:mzione, ~�bbia voluto . escludere proprio il r1 conflitto classico tra poteri dello Stato a tuti i w:: noto, l'unico, comunque, per luiighis,si~a trad�-�ii:: :done giurldica come tale considerato. p:: Oi� che, co~e s,i � visto, e ~ome ancora si vedr�, p; non �, sta.to ne pu� ess'ere dimostrato. . . g Anche adunque questo che potrebbe dnsi a.rgo-!=~:~:~ mento storio,o di intel'lpretazione dei dis:sidenti non !fjj lHL seria ba,se. !@~ ----fii~ 7. La istituzione 1della Oorte Oostituzionale rap-~:~t presenta la instaurnzione, aecanto alle sanzioni In politic~e, di un sis�tema ~i s~nzioni giuridiohe, a 11!ij~i; garanzia delle norme coshtuz10nali o super-norme} �;t ~ -7 di cui si rende custode un nuovo organo costitu zionale, estraneo ai tre !POteri, il quale emette giudizi politico-giuridici nelle forme giurisdizio nali e con deds.ioni inoppugnabili aventi forza obhliga toria. TaJe organo posto, appunto per questo suo altissimo compito, al vertice dei tre poteri dello �Stato, ba infatti secondo l'a.rt. 134 della Costituzione, una duplice competenza prii;Lcipale, quella previ�sta dal primo comma e quella previs,ta daJ secondo comma, oltre .quella, tutta specia.le previs.ta da,l terzo comma. (giudizi contro iJ Presidente deUa nepubblica e contro i Ministri). -Giudica la Oorte, in primo luogo, s.u le ~ontroversie relative alla legittimit� costituzionale del�le leggi e degli atti a-venti, forza di legge e cio� degli atti del potere .legis.lativo e di quelli del potere esecutivo a.venU l'efficacia giuridica della, legge. Vigila, il). aJtri termini, all'osservanza da parte di q�es:ti due poteri, nell'emanazione di quegli atti, di tutte le norme della. Costituzione e. de.lle altre leggi costituzionali e quindi anche _:_ neces�sar. iamente -delle norme ((di competenza l>, che fi.ssano le attribuzioni dei vari pot�ri e organi costituzionali dello Stato e delle Regioni. Restano pertanto es.cluSii da quella forma di controllo della Corte Costituzionale gli atti non legislatilvi del potere legislativo e gli atti non aventi forza di legge del potere esecutivo (atti amministrativi). Giudica, in Becorrdo luogo, la Oorte su i � conflitti di attribuzioni >> tra .i poteri dello tSta.to e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. E' questo un aspetto particolare di garanzia del rispetto della Cos.tituzione che rigua.rda solt1anto l'osservanza di norme �� di competenmb >> perch� mira, per l'appunto ad assicurare che gli organi <lei tre poteri non esorbitino dalla sfera di competenza attribuita a ciascun potere dalla. ()arta costituzionale eliminando e componendo le contes'e che tra i medes,imi pos�sono insorgere. �Si rileva perci�, come gi� � stato accennato da1l'articolo della Rassegrna .a.eWAvvooatura del,to Stato pi� volte citato (pag. 2), il carattere unitario della competenza principale della Corte costituzionale, che si .riastsume in un unico scopo, la difesa della Costituzione, attuata in forza del primo comma parzialmente ed in forza del secondo comma esclusivam.eJ~te media.nte la tutela. di norme << di competenza >>. Il conflitto di attribuzioni, come e:soa.ttamente precisa. l'art. 134, � quello che si verifica tra poteri dello Stato, intesi come abbiamo chiarito [Pi� sopra, come il complesso degli organi che esercitano una delle tre es:senziali funzioni s.tatuaH. Deriva da �quanto si � osserva.to: l) che i conflitti, ai quali si riferisce la OoSitituzione sono .soltanto i conflitti esterni tra organi di poteri diversi e non gi� i conflitti interni tra organi compresi nell'ambito deHo stesso potere. !Sono, cos�, da escludere dai casi ipotizzabili di detti conflitti quelli, cui aecenna l'Azzariti (Opera oit., pag, 344), tra Presidente della Repub hlica e Governo ovvero. tra la 10'a.mera dei Deputati e il Senato, conflitti interni tra organi dello stesso poteYe; 2) che i conflitti stessi riguardano gli atti non legislativi; escluse quindi le leggi e gli atti aventi la ~stes.sa forza del potere esecutivo, in ordine ai quali p1�ovvede l'istituto 'specifico dei giudizi di legittimit� costituzionale; 3) che tJutti i c�nflitti di attribuzioni, appunto perch� importano semp.re un giudizio di legittimit� costituzionale dell'attivit� di un !POtere in confronto a,ll'altro, debbono :g.ecessariamente rien. trare nella, compet_enza della Oorte Costituzionale. 'Sono pienamente d'accordo con l'Azzaceiti .quan. tlo l'insigne magistrato osserva, in sostanza, che la determinazione dei confini e gli �s.viluppi di 1sti.. iuti che inseriscono nel nostro �s:istema costituzionale controlli giuridici di legalit� accanto agli esistenti controlli politici, che evidentemente permangono, saranno opera, a.rdua �e delicata ris.ervata, soprattutto aUa saggezza politica e giuridica ed aUa autorit� del nuovo altis�simo orga,no co.stituzionale. Ma pu� sicuramente affermarsi, sin d'ora, che gli atti giurisdizionali) come gli atti non legis,13!tiyi del potere e.seoutivo �soi;LO proprio �quelli ai quali, con il secondo comma, dell'a,rt. 134, ha voluto e dovuto princitpa.lmente riferirsi il Oostituente nell'inserimento nella Corte Costituzionale dell'istituto dei conflitti. E�s.cludere gli atti di natura giuri.sdiziona.le dalle ipotesi del conflitto per a.udare alla ricerca di casi eccezionali di a,ttivit� amministrativa del potere giudiziario (per esempio a.ttivit� del Oons!iglio Superiore della Magi�stratura), o anche delle Camere legislative, allo scopo di configura.re ipotesi di conflitto tra il potere giudiziario ed altri poteri (RiEDIDNTI: op. civ., pag. 262), � sforzo polemico che deriva da una a,rbitra.ria limitazione della chiara no.rma costituzionale. La quale non trova, nella interpretazione della maggioranza degli Sltudiosi, alcuno ostacolo, come si pretenderebbe, nei la.vori preparatori della Cos�tituzione. Fu �pTeciso l'on. Ruini quando chiar�, in seno alla Commissione dei � 75 >> che i conflitti di giurisdizione e non gi� quelli di attribuzione dovevano � rimanere fuori della. co;mpetenza della Corte Costituzionale (vedi resoconti dell'Assemblea Costituente): l'osservazione del Presidente della Commis,sione, che la. ,specificazione aggiunta alle parole �conflitti di attribuzioni l>, �tra poteri dello Stato >> valeva a togliere ogni dubbio interpretativo, nel senso della. esclusione dei conflitti di giuris�diz'ione (che conflitti tra poteri dello Stato non sono), rileva l'esattezza del pensiero dell'illustre pa.rlamentare, che � anche un chiaro cultore del diritto pubblico. Ho confutato (v. sopra) un argomento J.ls,eg:etico dei disslidenti tratto daU'art. 113 del Te,s.to co-stituzionale. . � iPotrei, se pure ancora occoera, invocare anche dallo stesso testo un'argomento a. favore d�lla opposta e dominante opinione. -8 f3 l w 1Statuisce la VII delle �disposizioni tralJJ.Sitorie finaH � della Costituzione al comma secondo: Uva -di una. un'altra.), ovvero giurisdizione nei confronti ili a danno della J;>ubblica Ammi~~ ' �Fino a .quando non entri in funzione la. Oorie <:ostituziona.le la. decisione delle controversie il),di cate nell'art". 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle no1�me preesistenti all'entrata. in vigore della Costituzione�. Adunque, per espressa disposizione della Costi tuzione, la sopravvit,enza delle nonne anteriori, nelle forme e nei limiti delle norme stesse, e quindi la soP!f'avvivenza della competenza 1de�l'lv.. Corte di Oassa~<~ione in ordine a1Ja decisione delle contro versie indicate nell'art. 134 p�rimo e secondo com ma, � meramwnte lransitoria. Ci� inequivocahil mente !Significa che, con l'jnizio del funzionamento della Oo.rte Costituzionale, quella com[petenza viene a cessare perch� 'si trasferisce arl nuovo organo costituzionale. E, �si oodi bene, si trasferisce integ1�alm.ente, se distinzioni di transitoria sopTavv.ivenza non s�i fanno, tanto per quanto riguarda i giudiz,i di legittimit� cos.tituzionale, quanto per quel che concerile i giudizi :sui conflitti di a.ttribuzioni. Ohe poi i conflitti di attribuzioni, come ho gi� dei.to, non siano sta.ti_ affatto confusi dal Oosti tuente con i conflitti di giur.isdizione � confer mato, per l'appunto, anche da, questa disposi zione, che 'non accenna a translitoria, sopravvi venza della competenza prevista dalle norme preesistenti in ordine ai conflitti di giurisdizione, proprio perch� questi ultimi restano permanen temente conservati alla cognizione delle .sezioni Unite della On�te di Oassazione. 8. Una particolare attenzione merita l'esame della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 111 della Oostituzione, assunto anohe eS&'l ad argomentazioni a favore della. interpretazione dei dissidenti .(AzZAIUTI: op. cit., pag. 342). Stabilisce quella disposizione �contro le deci sioni del C10nsiglio di Stato e deHa Oorte dei conii il ricorso in IGa�S�sazione � ammesso per i soli motlivi inerenti mlla giwrisd,i!<!ione �. Nella. legge del 1877 'si parla di ricOl'SO alla Corte di Cassazione �per incompetenza>> e �per ecces,so di potere�. Nel Testo Unico delle leggi sul Oonsiglio di .Stato del1907 e in quello del19214 si usa. la locuzione �per difetto assoluto di giurisdizione �, con richiamo s�empre alla legge del 1877. La frase � difetto di g-iurisdizione>> � �S'tata conservata (senza l'aggettivo qualificativo as'80. l�u,to) nel nuovo Oodice di procedura civile il qua:le, a.ll'art. 3!67 comma p�rimo parla di � motivi attinen. ti alla giurisdizione �, usa cio� l'aggettivo qualificativo attinenti e non inerenti. L'interpreta.z.ione che la Cmte di Cassazione ha dato a queste locuzioni pi� o meno eorrispondenti, circa la estensione del proprio controllo 'sulle deci.s.ioni del Consiglio di ,stato, dOfPo qualche iniziale oscillaz.ione giurisprudenziale, pu� dirsi ormai fissata, come � noto, nel senso che essa � giudice degli straripamenti di potere, nei quali la giurisdizione aJ:nministrativa incorra a danno dell'! Autorit� giudizia.ria. ordina.r:ia o di altre giurisdizioni (incompetenza -che dovrebbe dirsi rcla uistrazione (incompetenza assol�uta o .difetto asso-~ luto di giurisdizione), locUzione quest'ultima che );; J�ientra nel pi� ampio c_oucetto dJ did'etto di gin-l risdizione, irt �soslanza equivalente a quello di ! eccesso di �potere giu,riStdizionale, che comprende l le �due forme di straripamento. ' La tendenza al rafforzamento della propria fun-~ zione -incoercibile in ogni organo chiamato a 1'.J controlJaJ.'e un'aUro -ha portato tuttavia la ~ (]orte �~iu:prema in qualche ca.so, bisogna l'icono-!:; scere isolato, ad esplicare il sindacato sulla giu-~ 1�isdizione del !Oonsiglio di 'Stato vulne1�a,n�o il ~~ funziona.mento di questa giurisdizione nei suoi normali e�d essenziaH rne~zi di esercizio, sop1�a . _ tutto nell'uso del delicato strumento dell'eccesso , di potere. IJ Ma a prescindere da quaJche rara deviazione -' l'interpretazione delle norme ancora vigenti in ~ o1�dine al controllo della Oorte Su,prema sul Oon �Siglio di .Stato poteva considerarsi pacifica. Pu� dirsi che la variaz-ione della d'ormula del-00 l'art. 111 dellar Costituzione (anche quando la .1.:;: w Oorte Costituzionale avr�, iniziato il suo funzio-;:_ namento) conservi inalterato quel controllo? Lo ft nega l'AMORTH: op. cit. J pag. 111. Ed inver�, m innanzi tutto pu� os's,ervarsi che, se il Oostituente i Iia introdotto una variazione nella formula. gi� m adoperata dall'art. 367 del Codice di rito, una !t ragione della, pur lieve, va.riazione vi sia, e deve @i appunto ricercarsi nella sopr�avvenuta necessit� ----di limitare, nel nuovo orodinamepto costituzio-::!~ naJe la portata. del gravame. :) Letterarlmente, infatti, �motivi inerenti alla } giurisdizione >> sono pi� propriamente quelli con-:~~~~ cernenti i rapporti tra gimisdizioni e non gh� f:t quelli riguardanti i rapporti con altro ,potere che t.!l.=t�:=i= non si pu� dire ineriscano intera-mente alla giu-r=risdizione. �.�.� Ma un a1"gomento logico a favore della inte11lre-~r::: iazione limitativa, aUa luce delle ste�sse norme t deUa Costituzione, mi 'pare che pure ,soccorra. 1 Ed, infatti, l'invasione di potere a da.nno della @ J>ub~blica a.n1ministrazione da. ,pa.t'ie del tCions.jglio ?:@ di 1Stato non pu� verifica.rsi se non in due modi: ~@ -a) incorrendo in una violazione di leggeJ che m segni i limiti t.ra legittimit� e merito nella compe,-fili tenza della giu!'isdizi~ne a,J~u~inig,t~rati'v~ e . g~udi~ fii~ cando, nei merito anziCh� limitarsi aJ gmd1z1o d1 W "tt� "t' f<----� pura leg1. "lml a. r: ,senoncJt� questo controllo, gi�, nel �passato gene-1} r~.~mente. ~ontesta.to alla. Cas�s~zio.ne, non sa.r~bhe fr-'.ii.='i~ pm poss1lnle sostenere perch� Il r1corso }Jer vwla-={: zione di legge, s:empre ammes�so in via generale, ; r~sulta incontestabil.n:en~e escluso ~a~la <?os:titu-~:;::; zwne contro le deciS'lOnl del Oons.1gho d1 Stato lt?i' (art. 111 comma secondo e terzo); ::I: b) med'la,nte una errata appl'icziane del vizio :jt; di ecaesso di potere. che il Oonsiglio di IS.taio-~,b'bia-ijjij'j fatta nella valutaziOne dell'uso del potere d1scre-r;; zionale della Pubblica Amministrazione. Ma non � ff!i conce:pibHe r'�'�-alutazione di questo vizio da parte ~~~~( della �Cassazione senz-a che si distrugga la funzione fiJ i l ::;lessa. correttrice degli organi di giustizia ammi nistrativa. Si tratta., come ho accen11ato, dell'esercizio dello stru,mento tecnico-professionale pi� delicarto, caratteristico ed e.solusivo della. giurisdizione am ministrativa., ehe no~ pu� Iinnova.r,si da qualsiasi altro diverso giudif,!e. Altrimenti pensando, il ricorso per Oassazione verrebbe a trasformarsi in un normale secondo grado di giudizio di fronte a quello del Consiglio di <Stato rasental),do, necessariamente, addirit tura, il mer�ito amministrativo, il che � manife stamente assurdo. Oonseg.ue da ta.li rilievi che, a. mio avviso, al ConsigUo di �Stato ~ quale !pi� alto giudice degli interessi legittimi secondo la ripartizione delle funzioni giurisdizionali -debba norma.Imente (brrestarsi �la giurisdizione per quanto si attiene al giu,dizio sulla esistenza stessa, in astratto e in concreto, di un interesse in quella sede tutelabile, cos� come della. sua pertinenza o rifelibil.it� a.l soggetto ricorrente, e della sua effettiva concreta lesione da parte dell'atto amministrativo impugnato. Penso, invece, che debba �spettare alla Oorte di Oa,ssazione -giudice supremo dei diritti soggettivi -di controllare in via definitiva il giudizio del Consiglio di Stato nei due casi :seguenti: l) per dec:idere se la pretesa del cittadino verso la Pubblica Ammini,strazione integri la lesione 1di un diritto soggettivo) giacch� il ricono� scimento di un diritto soggettivo, in ogni modo riservato all'Autorit� giudiziaria, porta ad esclu. d ere ex neoe88e) l'esistenza di un interesse legittimo) che, comunque, da aU1i si sostenga, al con. ti�ario, leso dall'atto amministrativo del quale si contenda; 2) per decidere se il diritto soggettivo che si pl'etende leso, rientri nella competenza g_enerale dell'Autorit� giudi7A.aria ovvero in quella eccezionale del Consiglio di Stato o di una� giurisdizione speciale. .E', evidente, invero, che in q~e�sti ca,si pu� profilM �si sempre Ul), vero � conflitto di giurisd.izione � ossia un eonftitto interno, nell'ambito di uno stesso potere rperch�, nell'uno e nell'altro, si lamenta egualmente la invas,ione da parte �del Oonsiglio di �Stato della competenza deferita ad altra giurisdizione: l'Autorit� giudiziaria ordinaria o una giurisdizione speciale. Rimane, cos�, in vita la competen~a esclusiva delle �Sezioni Unite della Oo�rte di Cassazione quale giudice dei �conflitti di giurisdizione �, anche, non occorre soggiungere, quando si impugni la decisione di una qualsia.s!i. giurisdizione s~peciale e si lamenti l'invasione della competenza della !Autorit� giudiziaria ordinaria o del Consiglio di Stato o di diversa giurisdizione speciale giacch�, pure attraverso queste impugnative, <pu� ~profila.r:s'i un conflitto interno di giurisdizione. 9. Riassumenclo n� le premesse dottrinali, n� gli argomenti storici Pd esegetici coslituenti il fondamento della tesi dei dissidenti hanno reale e �Seria consi-stenza, anc.�e alla. luce delle osser9 vazioni fatte, le qu,ali confermano l'esattezza del l'interpretazione della maggioral),za degli studiosi, rispondente nop soltanto � alla prima impressione dell'interprete � come deve concedere l'Azzariti1 ma anche a.I med.itato esame del testo cos-tituzi6 nale. Particolarmente la dottrina della divisione dei poteri, che risulta. ancora viva e vitale, ~postula la esigenza del l'ispetto della ,Sifera di autonomia funzionale del potere esecutivo di fronte alla giu risdizione. E la natura della giurisdizione non costituisce affatto ostacolo alla concezioJ;J.e di limiti tra le due funzioni, di cui non \PU� essere ancora, la.sciato giudice uno dei poter~ in contesa, mentre qu,a.ndo il conflitto, eccezioJJa�lmente, sia elevato dal potere esecutivo, nella sua unitaria e rappresentativa espressione, il compito di risol verlo non pu� �spettare che al nuovo organo costi tuzionale a ci� afl!Positamente qualificato. Le conclusioni alle quali, conseguentemente, mi sembra possa pervenirsi ;Son,o, .in sintesi, le seguenti: a) l'art. 134 comma :secondo si :riferisce a tutle le ipotesi di conflitti di attribuzioni fra diversi poteri dello Stato conflitti, cio� e8tern,i, tra i quali debbono comprendersi principalmente, i conflitti reali e potenziali tra organi della giurisdizione da una .parte (�potere giudiziario� secondo la vecchia terminologia) ed il \POtere esecutivo dall'altra; b) debbono I'itenm~si. esclu,si dalle ipotesi di conflitto previste da quel secondo comma, gli atti legislativi) �siano essi emanati dal Parlamento nell'esercizio della funzione sua propria, siano emauati dal potere esecutivo I_lell'esercizio eccezionale della funzione legislativa, nonch� g~li a.tti �aventi forza �di legge�, emanati pure da.l potere esecutivo, atti tutti che po�ssono, invece, far luogo a giudizi di legittimit� costituzionale �(comma I, dell'a.rt. 134). Resta, conseguentemente ristretto il 'possibile campo di applicazione dello stesso comma secondo, agli atti gimisd.izionali, agli atti amministrativi (anche emanati da organi di poteri diversi dall'esecutivo) e agli atti cos� detti�� di governo �, in qu~;~.nto non siano da considerarsi forniti di efficacia di legge, delimitazione che conferma la conclusione di cui alla lettera precedente; o) sono, tes:ualmente) esclUJsi -per implicito ___. dane ipotes.i previste dalla medesinl.a dispo �sizione costi1.uziona.Ie i �conflitti interni�, che si verifichino tra organi a.pparten�n ti ad uno stess:o �potere (esempio tra le due IOamere, tra Governo e Presidente deUa Repubblica). Alla composizione di alcuni di ques.ti conflitti, come quelli esemplificativamente indicati si provvede ora. e si continuer� a provvedere con rimedi 'q)oUtioi; d) la Corte di Oas.sa~ione resta, anche nei con,. fronti del Cons�iglio di Stato il supremo organo regolatore delle competenze giurisdizionali e quindi dei � conflitti di giurisdizione�. Verlr��, invece, neeessa,riamente meno, con l'inizio del funzionamento della Oorte costilu.: donale, la competenza della Oorte di cassazion� per quanto rigua.rda la risoluzione dei conflitti -10 di attribuzioni tra Amministralliione e Giurisdizione e per quanto concerne la cognizione dei ricorsi cOnh�o le d~isioni del Consiglio di 1Stato 'per assunte invasioni di potere a dan-no della stes:s:a AmministTa,zione ; , e) l'Autorit� giudiziaria e gli orga,ni di giustizia ammini'strativa, nei limiti deUa ri8petliva competenza costituzionale, debbono continuatl'e a conoscere di tutte le eccezioni rprocessua,li, in via normale oppos:te dall'Amministrazione, quando sia parte in giudizio o da terzi, e quindi an� che di �quelle concernenti la p�otest� del giudice, riservata, peraltro, alla Pubbli~a Amministra~ionte ~ in veste di potere statuale -ed a determma. e condizioni, il rimedio privilegiato e straordinario della elevazione del ~onflitto di attribuzioni dinanzi alla, Oorte costituzionale. Due rilievi finali vanno posti in 'srpeciale evidenza a proposito di queste conclusioni, e che ne c�stituiscono, qua.si, logici cotl'ollari. La incostituzionalit�, innam:;i tutto, di cui gi� � stato fatto cenno, dell'art. 31 del disegno di legge sottoposto all'esame del 1Senato della. Hepnbblica., perch� si risolve inevitabilmente, in una arbitraria limitazione della competenza de1\a O(),l'te costituzionale, quale � chiaramente stabilita daU'art. 134 comma secondo della Oo:stituzione e perch� eccede, senza alcun dubbio, i confini riservati alla legge ordinaria. daJ'a,rt. 137 comma secoll'do della stessa Costituzione (costituzione cio� e funzionamento della Corte e non gi� comrpetenza di tale organo). Ohe l'art. 31 citato diverrebbe inutile, come ha osservato lo scritto della Ra.ssegna dell'Avvoca�tura ,s:e, come d'altronde � escluso dalla rela ' . zione governativa a.l disegno di legge, voles:se n- ferirsi soltanto ai conflitti inter'111i, La incorn)patibilit�, in secondo luogo, di alcune disposizioni del Oodice di procedura civile (e della legge del 1877) con la nuova IOoii!tituzione, nei riguardi del carattere e delle modalit� dei rimedi giuridici, diretti a garantire cile gli organi giurisdizionali non esorbitino dalle loro a.ttrLbuzioni, a danno dell'esecutivo. 1(). Ed, in rela.zione alle o�sservazioni fatte� ed alle conclusioni esposte, credo che �Si possono formulare le ,seguenti due proposte sulle quali si richiama l'attenzione del Pa.rlamento: a) la soppressione, gi� invocata nello :scritto della Rassegna dell' Avv'ooat�ura dello Stato, dell'art. 31 del dis:egno di legge n. 23, ad evita;re anche la eventualit� che l a incostituzionalit� di questa norma, gi� da varie pa.~�ti prospettata e �Che r-a,,ppresenta. una. indeclina.tdle conseguelllza della prevalente interrpretazione dell'art. 134, comma secondo, possa essere pronunciata p!l~oprio da 'quella Oorte Costituzionale, cui Ja legge in preparazione dovr� dare vita concreta ; b) il coordinamento del CodiCe di procedura civile (e della legge del 1877 sui conflitti) con la nuova Costituzione o mediante l'inserimento di poche norme nel disegno di legge n. 23 o mediante apposita legge successiva. 1Simile coordinamento pu� bene effettuarsi, io penso, in sede di legge ordinaria, anche in f.orza delia disposizione XVI delle � disposizioni transitorie e finali � della Costituzione. E' appena da avvertire r.-he nessuna modifica.zione del Oodice di procedura civile � necessaria per quanto riguarda i conflitti di giurisdizione propriamente detti, conflitti, cio�, ripeto, interni che pos,sono verifica.rsi nell'ampio ambito della giurisdizione e che restano ad'.fidati alla esclusiva competenza della Suprema Corte di Cassazione. Per quanto concerne, infine, le aHre ipotesi di conflitti di attribuzioni pu� offrire ragioni di dubbio la. possibilit� di colma.re con legge ordinaria quella che pu�, fol'S'e, apparire una laquna della legge costituzionale, la. mancanza, cio� di una specifica disciplina dei giudizi rela.tivi, corrispondente a quella attuata, invece, per i giThdizi di legittimit� cos:tituzionaJe, con la. legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l. Ed io penso che se non voglia ricorrersi ad una leO'ge costituzionale, convenga ormai lasciare alla gi~risprudenz.a della Oo.rte Oostituzionale, come mi sembra possibile, le modalit� di instaurazione cosi dei conflitti di aHribuzioni tra Btato e Regione e tra Regioni, come di quegli altri che riterr� irpotizzabili e compre.s:i nella, di�sposizione del secondo comma dell'art. 134, traendo norma, per stretta analogia, tanto dalle disposizioni concernenti i giudizi di legittimitl\ coS'tituzionaJe, quanto da quelle che ris:�lteranno, dal coordinamento del Co,dice di procedura civile e della legge de11877 con la 1Ciostituzione, e ci� sia nei riguardi dei soO'getti qualificati all'eleva-zione del conflitto, sia ncl riguardi dei te.rmini e delle forme dei giudizi. Siamo moU<J lieti di veder confortata La tesi Ila nori esposta neL pre:cletdente numer<J di. questa Rasse.gna, �a un cos� auto~�ev�Le ed insigne cuLtore del nostro di:rUtrJ pubbLico quale � iL �Presidente Roce<r che, alLa profonda cono.scenza della materia, associa la preziosa esperienza di oLtre un quarantennio di attivit� amministrativa e giudiziaria. Con una esposizione p~�:ana ed organic1a e.d una argomentazione serra;~a eglrt ha chiarito�, briUantemente1, i termini del/n, questione, pervenendo a conc:Lusioni cui deve riconoscersi tL pre�gli�o di essere' fondate ,gul./,a pri� lj'et�e.~e' int)erpreaaaione� deLLa nostra! Oost:ituzione. Spetta ora al Parlamento chiamato a dettare le norme per L'organizzazione e'd il funzionamento deUa Corte (}{Mtii!Uzionale., dJ ~~e01,ere presente Ja linea g)'turidica, cos� chiaramente troccvata, senz.a .ce�dere a tentat~vi di inclos/Ji.tuzionali devhazioni. Potremmo ritenere, con ci�, esaurito U compito che abbiamo cred.uto doveroso 'di .dov�er affrontare: queUo ~ ' di segnalare agU studio�si deL diritto pubb�Lico ed ai l� f membri �e�L Parliamento una quest1bone di cos� alta irn, l 1 portanz.a. ~. f. Riten~a'mo mon 'irnutUe, t'utta.via, sottolrilnean-breve. ~ mente alcuni punti deUo stu!Lio del Rocco. l l f: :1. -La VII dispostzione t'l'ansli:toria della Costituzione stabtli!!ce aL secondo com'[YI;a�: �Fino a qu.ando non .entri tn funzione la Oo'l'te Costfi,tuzionale la deci -11 sione delle .controversie indicate ne~rm�t. 184 ha ~uogo nei li.m'iti e nelle forme esistenti ana entra,ta in vigore deUa Costituzi�e, "� Acutamente il Rocco os.serva che questa disposiz'ione costlituisce un uUy:rrtiore argomen~a a sostegno d.eua� tesi, sec�ondo la quale l'art. 184 della Costituzione, nel regolare i confUttt di attribuzione, intende riferirsi proprio, se pur non esdusivamente, a quei con{lritti tra il potere Bsecutivo e quello giudi:tfario trradiziona,lmente cosi ch~amati dalla dattrina e� dalla giurisprudenza e che, prima deU'entra;ta in vigore-'della nuova Costituzione, erano devoluti alla competenza della Supremo, Cor~e di Cassazione. Infatt'i:, ove la transitoria perynanenza in vigore deUe .nuove preesistent1i si fosse voluta limi~are alle que�stioni di le�gitt'imit� costituziomal!!~, ritenendo che solo I(!ISSe fra le� questioni in precedenza disc �iplinate fossero s~ate deferite alla Corte co-stituzionale, la formulazione avrebbe dovutP esse"re, ovviamente, pi� . spect{lca e, crio1�, il richiamo avrebbe dovtllto {are riferimento esprre.ssamente al solo primo comma d�e.U'.artic �alo 184 e non all'intero articolo. Sicch� deve ritenersi che con la VII disposizione tram�sitoria, in attesa dell'enPro,~ in funzione �eUa Corte Costituzionale, si sia sancita l'applicazione temporanea delle norme sul regolamento dei �conflitti di attribuzione di cui alla legge del 1877 ed all'attuale C. P. C. In altre parole, si � conservato vigore ,Qlle norme della predetta legge, per quantp conceme i conflitti di attribuzione, soltamto {lno a quarndo non inilzier� il tunziJonamento deUa Corte Cos~ituzionau~,, sul presupposto e11idente che a questa � stata in via definitiva devoluta la materia. E che questa sha l'unk'a interprBtazione consentrita risuUa chiaramente dai lavori dell'Asse-mb~e'a Costituente (pag. 2897, 2898). Infatti, uno dm due proponenti del~a sopra riportafrl disposizione transitoria, ron. PERASSI, ebbe a dire testualmente: � Per quanto conceme, poi le contraversie relative ai conflitti di attribuzione, deferiti. alla compel'( 3nz,a deU:a Corte costituzionale, la disposizione tran,.. sitoria proposta significa che La competernza in tale materw, res~ per O�ra deferita alle Sez�toni Unite deLla Cassazione secondo la legge del 1877 "� L'On. RUINI, Presidente della Commissione dei 75 di-_ chiar� di essere p1Jenamente d'accordo con u Penassi� sicch�, non essendOv>i stata alcun'aUra oss~rvaz~otn; sulLa motiJv,azio.ne espos~ dal proponente, deve' r'ltenersi che ba de(Jerminazrione deLl' AssembLea costituernte fu prorprio queUa di attribuire an�e�spressione " conflitti di attribwzione tm i p01t.eri �de.Uo Stato � un sii!Jrnificato comprensrivo dei conflitti di attribuzione intesi nel senso tradtlz1!onane. 'Gli aliti par~amentari confermano,. quindi, pienam,.ente ha teJsi da noi sos�tenu.ta; e perci� appare alquanto di~:-� sinvo'lta 'l'affermazione che S� le�gge neilla reLazione al disegno di legge n. 23, laddave si dic-e, che proprio i lavori de-ll'Assemblea� Costituente avrebbero chiarito' ohe, COn l'espressione � C'On{titti di attribuzione �, l'art. 134 intende cosa del tutt'P diversa dai conflitt'i di a.ttrribuzione fna, po�ere e.secutivo e giudiziaria di cui ttmora si sono occup!ht� l.a dottrina e la gr�urisprudenz,a. 2. -Partf,coLare rilievo me-rita l'altro punto trattato dal Rocco, Se'C10ndo il quale�, in forza deU.ia stessa cos( Jituzione, dovrebbe riconoscersi l'�e'sistenza di un conflUto d,i attribuztlone tr111 poten dello Stato denun~iabile direttamente a7Jla, �'f)01'fle' Cos1tUuziornale neU'ipoltesi di una dec.isione del Consiglio d�i ,st,ato, e,rnessa su ma teria neUa quale non siano configurabili n� diritti su biettivi n� irn~eressi legi~ti:m;i,. t:io�, su mate-ria Uzsciata .aL~a, libera determinazione del~a Pubbli'ca Amministm zione. Sost~ene l'insigne autore che nell'ipotesi prospettata non rico�rrerebbe"ro g'li estremi per la applicazione de�l l'art. 111 -secondo comma -deUa Costituziowe;, che fa salvo i�l r�c.orso per Cassazione contro le� d.ecisioni de'l Cans>i,glio di Stata e aena Corte dei Conti, per i soli motivi tne.renti: a,lla giuri,S!dizione. Non sa,rebbero, in tatti, �motivi inerenl!i alla giurisdizione quelli che riguar dano rapporti tra l'organo giuriMI.izionale e un altro potere dello Stato; in questo caso si tratterebbe di limiti della giurisdizione, iL controllo dei quali spetta alba Corte Cost(ituzionale. � ' Nell'esprimere il nostro consenso, rileviamo che effet tivamente nel sistema istituito dalla Costituzione deUa Repubblica pu� ritenersi che alla Corte Suprema di Cassazione sia stata� attribuita una duplice funzione e cio� quena di organo supremo de.Z potere giudiziario ord�lnar�o e queU.a di supremo r:e1gotatore dei limitt in terni giurisdriziornaJli. In altri termini, ovunque esista materia soggetta (tlla giurisdizi10ne, spetta alLa Corte Suprema di Cassazione vigilare suU'os.s�ervanz�a det limit~ di competenza {m i vari organi giurisdizionali, ordinari o speciali c�he siano, ma, ove si contesti l'esds�tenza di una materia in ordine alLa qtllal�e sia passibile l'eserciz'bo di una attivit� giu� rhsdlizi�a,Le (in rel.�zione alla quale, cio�, non sono ipotizzabiliiJ n� diritti sogge<ttivi n� interessi legittimi) la Corte Suprema dri cass.aJzione di{ett'{l di potere di contr01llo, essenda e�ss.a stessa soggetta per queL motivo (di[e.t~o ,aJssoLuto di giuri�sdrizione) 1al con~ollo della Corte Cos.tituzionaLe. Ora, in questa sua veste. di organo supremo di un potere sotitoposto al controllo di cosmtuzivnalit�, non pu� almmetters'v che la Corte di Cassazione abbia supremazia sul Consiglio di Stato, H quale, appunto in {orz�a della disposizione" dell'art. 111, C'he limita la sua subordinazione. alla Corte !lJiJ Cass.azione alle questioni re~ative ai limiti interni deUa giurisdizione, co�stJt.tuisc�e, insieme con que'SIJa,, uno dei vertli:ci del potere giudiziario. Corte dii Gass.azione�, Cornsiglio dfi Stato e Oorte !.Lei Conti sarebbero, in,so'IYilma i tre organi suprrem.i giurisdizionaLi, con i qtllali il potere giudi:ti'ario (inteso in senso lato) pu� venire in con~asto c'on gl altri po�teri dello Stato, inva�erndone' la sfera div competenza. 3. -Il Roero solleva, poi, dei dubbi suLLa possibiLitk� di detta.re con una legge ordinaria norme di proce�dura per i giudiiiZi della Corte Costituzionale sui conflittri di attribuzione, e ritiene che' il maneato regoLamento d.i questa mate"ria, mediante una legge costituzionale, costlitWl: sca uma vera e propria Lacuna, tenuto conto del tatto che norrne di c�arattere costituzionale s�ono s;t,ate invece emanate (Legge Cast. 9 febbraio 1948, n. 1) in ordine ai giudizi di legittimit� previsti dal primo camma deU'art. 184. Non m sembre che i dubbi sua,c�nnati abbiano un grav�e rilievo, ave S'ii ri{le'ttla ~ai motivi che de-ttarono la norma dell'art. 137 della Costituzione. Come risulta, invero, �ai havori parlamentari (vedili in � La Gostituzlone d�t=;lla R-epubblica Italiana illustrata con i lavori preparatQri, pag. 246 e 274) la ragione per cui si -12 ritenne necessaria una ~e.gge costituzionale per dettare ~e norme di esecuzione del primo comma dell'art. 134, si sostanziano S(Jprattutto, se non esclus'i.vamente, nel tatto che con ess.e si vollero regolare anc:he i termini per ~'itmpugnativa dina,nzi la Corte�. Si ribenne dai co< st!ituenn che una fl,ssazione di termini si risolvesse in una modifl,cazione delLa Costittuzione, stabilendosi im plicitament~ un modo tacito di convalidare, att11averso la in{ruttuos.a decorrenza de~ termine dri decadenza, leggi tncostituzimali. Non sembra, invec.e, che le stesse ragioni ricorrano in ordine alle norme che devono emanarsi per rego�la'rte i giudizi previsti dagli altri due comrmt �eWart. 134 Ed, invero,, norme d,i pmce�ura, ch� non implichino modiflcazione di norme costituzionali, possono ben for mare oggetto della legge ordinaria cui f.a r'i!Chiamo� il secondo r.;dmma dell'ar.t. 137; mentre non sembra c�he sia coessenz,ia~e al sistema eLena risoluzione dei con flitti di. a;tttibuzli:one fna i poten dello Stato ba prefils sieine di termini entro i qwa;U debba il conflUto stie�sso e�ss�ere elevato. A questo proposito, appare opportuno sottolineare co me sareblJe del tutto errato intendere il giudizio sui con{Utti di at1tribuzione r.Lav�anti za Cort�e CosDUuzionale come un ulteriore grado della procedura giudiziaria rela tiva aUe controversie in occasione delle quali il confl,itto stesso ebbe a sorgere, essendo il giudizio costituzionale un mezzo straordinario, diretto a .garantire la .osser vanza della Costituzione e dei limiti di competenza tra i diversi poteri da questa stabiJliti, c�he prescinde dalla natura delratto che quei limiti abbia violato. In altri terrmini!, non sarebbe nel vero Chi ritenesse che r.lav�anti la Corte Costituzionale una sentenza deU.a Oo1'te di Cassazi'one, che abbia de�ciso su materia riservata esclusivamente al potere IJ'Secutrivo, sva impugnata come WJbe, e,, cio�, come atto che �efl,nisce una tue, venendo in rilievo la sentiJ'nZ.a esclusivra,:mente come atto di un potere dello Stato� (queno giudiziario) che, in quanto tale, in nulla si differenzia, n� pu� differenziarsi da quello di un aUro poliere �c:he possa; determinare un .confl'i;tto. na queste considerazioni �iscende come non sia compatibile con la specia~e na,tura de~ giudizio sui conflitt'iJ a.lcuna prefissiOne di termini p�e<rentO'f1t', decorsi i quali ~�atto inizia~e de~ giudizio stesso, e, c~o�, l'e~evazione del confl,itto non sia pi� possibile; solo impedimento potendosi a.mmeMeriJ' in un atto espresso 0 ~acito di acquiescenza ana lesione subita. E ci�, non tanto perch� possa, costituzionalmente ricono�scersi ad un potere la facolt� di consentrire aUa vio~azione della sua sfera di competenz,a da parte di altro potere, quanto pe'l"ch� la struttrura giurisdizionale-del moao :ai soluzione r.Lei conflitti postula la necessit� eli una ftstanz,a da parte d!J'l potere leso, che s.arebbe preclusa da una manifestazione di vo~ont� espre:ss1amente o tacitamente contrariJa. 4. -Venendo� ora all'esame delle propos.te pratd.che {ormul;a.te daU'Illustre Presidente, ci sembra che sia op port'U/fho pr��clfsa�re, anzitutto, quando debba ritenersi esistente it conflitto su~ quale ~ Corte deve pronun ll ziarsi. Ripetiamo qui quanta abbi�mo gi� esposta nel nostro studio, e, c:io�, che un conflitto tra i poteri dello Stata pu� ritenersi sorto solo quando ha lesione deUa sfera di l competenza di uno dei poteri risulta provocat~U dallVJ.. tto deU'organo supremo di un aUro potere, deWor l gano, cio�, c'lte rappresenta questo potere ~sternannente neUa sua interezza, perch� ci� signifl,cla che sono stati ~i esauriti i rimedi interni che a1)rebbero potruto evinare ?:! it sorgere del con{litta. l In relazione a questa preetsazione sembra necessario "".-: che, oltre alla soppressione �en'art. 31 del disegno di legge n. 23 suna .cui neoessit�, dopo .quanto abbiamo espost;o e dopo le acute critiche del Presidente Rocco, non dovrebbe oa.dere ulteriore dubbio, s1ano anche modi{ tcat'i oppDrtunamente gli articoli 29 e 30, i quali sono {o1mu~ati tn modo troppo generico. In ess1p infatti si fa rifertmento a conflitti tra " organi � � dello Siato, adottandosi un termine in,souto nena r,ecnica legislativa, italiana, sui cui signi{tcato esiste dissenso nella dottrina e ne�~ha giurisprudenza e comunque inadatto a defl,nire U conc'llUo tU "potere�. ;: In base alle suesposte considerazioni, ci sembra che r nena fo'timrulaz,ione degli articol-i sopra citati dovrebbe l} prec�lsarsi: , 1o che la ri,c�hiesta di riso~uzione dei confl,itti di f&i attribuzione tra i poteri dello Stato, di (;he aWart. 134 ~,::;�_;,_'�,=_�,,_' �,ella Costituzione, debba essere fatta alla Corte Costi-;, . tuziona~e mediante ricorso proposto secondo i casi, dai ~[~ Presidenti deUe due Camere (p�er il potere legislativo) dal Presidente del Consig~io dei Ministri (per il potere t! esecutivo) o dal Procuratore genera~e deUa Corte di ~1 Cassazione (per il potere giudiziario). Questi rappresen 1 tanti dei vari poteri dovrebbero ne~ corso della proce-z.� dura avanti la Corte Costituzionale, p�otersi fare rappre-~'-!ii sentare, a loro volta, rispettivamente, da un membro f:~ ~:~~g:~:~::l~:n~a;:!~~iv0a�~t~:es;::~tu~o a::~�:u~:~~:~ .,~,l.l generale della Corte di Cassazione. =�� 2� che nel caso di confl,itto di attribuzione fra po-~ tere esecutivo e potere giu4iziario, H ricorso al~a Corte ~ debba essere proposto solo dopo che sia intervenuta M sulla c�ontroversia, in oc:c,aiione deUa quale il con(titto ~l~ �' �sorto, la decisione, risp.ettivamente, deUe Sezioni ~-: Unite �eUa Corte di Cassaz.tone, o de~ Consiglio di Stato o �eUa Corte dei Conti. @ Sembra altres� che sarebbe opportuno sopvpriJmere il secondo oomma �eWart. 29 del disegno di legge in questione, il quale detta norme analoghe a quelle pre . viste daL Codice di p1'oce�ura civile per il ricorso di Cassazione, in quanto queste ultime norme debbono l applic'arsi ugualmente, in forza de~ rinvio contenuto nell'art. 19 de~ disegno di legge medesimo. fijj NOTE D I DOTTRINA G. PIAGGIO: Gli effetti fiscali della c. d. � presunzione muciana �. {<Foro Ital. �, 1948, parte IV, pag. 119 e segg. Il Piaggio prende occasione da una recente sentenza della S1uprem11 Corte a Sezioni Unite in causa Fin_anza contro Castellani (�Foro It. �, 1947, I, 684) per effettuare una rapida rassegna della dottrina e giurisprudenza in materia di presunzione � rimciana e dei suoi effetti fiscali. Egli plaude alla decisione della Oorte che ha escluso che sulla sentenza che dichiara avocati al fallimento del marito i beni della moglie possa percepirai l'imposta di registro; ma formula alcune riserve sull'esattezza della motivazione della sentenza stessa. 'l'ali riserve d'altrond�, sono state formulate an. che da altri commentatori della sentenza in questione (v. S'io'ElLLA RICHTEJR in Gi~risprudenza Oompleta della Corte d'i Ca.ssazione) anno 1946, vol. XXII, I, pag. 356-v. anche ANDHIOLI: ibidmn) ed attengono alla esatte?iza del principio posto a base della decisione, secondo il quale la Corte ha ritenuto che nella apprensione di beni in forza della presunzione muciana non si verifica alcun trasferimento di essi, ma solo � una surrogazione, in virt� di legge, .ed a favore dei creditori, del bene al credito per i mez.zi forniti per acquistarlo �. Il Piaggio esclude che alla presunzione muciana si possano applicare i principi relativi alla simulazione assoluta, ma non parla dell'applicazione dei principi attinenti alla simulazione relativa, ai quali, invece, si � fatto sempre richiamo da parte dell'Avvocatura, nel sostenere l'assoggettabilit� all'imposta di registro dei trasferimenti ex presunzione muciana. Conclude, poi, il Piaggio la sua breve nota esponendo una sua personale soluzione del problema che sarebbe basata sulla rigida applicazione della legge di registro. Egli dice che secondo l'art. 68 della Legge di Registro, in relazione agli articoli 120 e 115 della Tariffa, � da ritenere che le sentenze che vengono emesse dal Tribunale in materia di presunzione muciana, p�ich� non possono essere altro che sentenze assolutorie, in quanto respingono la do manda del coniuge che si oppone alla avocazione dei suoi beni, non possono essere soggette altro che a tassa fissa. La tesi sostenuta daW Avvooatt{ra �in ordine alla questione ohe forma oggetto della presente nota) pu� trovarsi succ�intamente esposta nella Relazione per gli anni 1930-�41, Vol. II, pag. 178, n. 581. L'AvvocatUra ha sostoouto) anche nella cau.sa Castellani) che ha �ato luo�g�o alla senternoo, sopraindicata della Corte Suprema) che l'imposta~ di registro colpisce due grandi ca-tegorie di fatti g~uridici) gli atti e i trasferimenti (articoli 8 e 18), questi ult�imi anche indipendentemente dagli altri) cio� in q'l.{anto risultino da elementi che ne facciano presumere la esistenza. L)atto dal quale il trasferimento risulta � solo il mezzo neces'sa1�io perch� si possa procedere all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta; s� che quando un.a senternza oontierne un(]; statuizione dalla quale em-erge che un trasferimento) n�on consam~ato in un a!to registrato) si � effettivamente verifioato) la irnposta di registro deve essere applicata.. Ora) non sembra possa dubitarsi Che) sia il provvedimento git{dizi&�io co~ qu-ale si dispone l'avocaz�ione dei ben�i del coniuge in forza della presunzione 1nuc;iana) sia la sentenza del Tribunale con la quale si respinge l'opposizione di detta coniuge a tale avoca.zione) sono proprio atti dai quali emerge la sussistenza di un, trasjerilmento di beni che non � stato mai assoggettato ad imposta di registro. La teoric(J tradizionale propendeva per la tesi che la presunzione muciana costituisse in sostanzn un, caso di silmuladone relativa presunta~� i beni acquistati dalla moglie nel periodo sospetto erano da avocarsi a~la massa fallilmentar,e) peroh� la legge presumeva) salvo prova contraria) che il vero acqttircnte di e,c;si fosse il marito che aveva fornito i mezzi per acquistarli. Si era quindi in presenza di d~e negozi giuridici: 'l{,no apparente (trasferimento dal venditore alla moglie) l'altro reale (trasferimento dal venditore Wl marito). l provvedimenti giudiziari fmulati su tale tra sferim&nto �issimwlatoJ non poteva"no non giu.s-ti -14 ficare la imposta di registro sul trasfer�imento stesso. A questo proposito bUtBtf�1�J richiamarsi all'articolo 72 della vigente legge di registro, il quale contiene la esplicita distinzione tra t�88a di titolo e tassa giudiziale e c/�e costittbisce la pi� ch'riam confutazione della nu.ovissi.ma tesi avanzata dal Piaggio. Ohe sttUa s�entenza a.ssolu,toria sia dovu�ta la wla tassa fissa non esclude t'applicabilit� dena imposta proporzionale ogni volta ch-e t.ale sentenza abbia JYronunziato su una domanda (sia dell'attore, sia del convenuto, v. Sent. Corte di Oa.ssazione, 4 febbraio 1937, in causa Societ� Man�ifatture Coton-erie Meridionali contro Finanze, � Riv. Leg. Fisc. �, 179) fondata sulla esistenza di u.n negozio giuridico di trasferimento derivante da atto che non avesse scontato la imposta di registro dovuta. (V. UKMAR: La legge del registro vol. LI, pa.g. 377, 378, 445). Ora sembra ohe se si ritiene esatta la tesi tradizionale ohe fa rientrwre la presunzione muciana n-ella categoria della simul �azione relativa, n.on possa contestarsi assolutamente che la sentenza la quale, anche respingendo T;' opposizion.e del coniuge, accerti, comunqtte, che i beni devono consider-arsi appwrtenenti ()Jl' fallito, venga in sostant~a ad affermare ohe esiste una oonvenzion-e non registrata in forza della quale questi beni, apparf}ntemente trasferiti al coni11!ge del falli.to, sono, inveoe, realmente stati trasferiti a quest'ultimo. La resistenza della giurisprudenza ad accettare qwes�Pe conolusioni si s�pieya.~ non tanto oo�l fattof che ripug1n'i sottop�orre ad 'imposta di registro il trasferimetttto dissirn.ulato reale, quanto colla rilt. 6ttfU/VZa a ritenere non rimborsabile l'iml�posta gi� riscossa sul trasferimen,to apparente j ma, 'com'� noto, a giustificare tale non rimborsabilit� soccorrono precise norme della legg�e di registro (art. 14, n. 2). Oon.tro la tesi tradizionale su.esposta, si � affermata reoentemente una teoria, secondo la quale, verificatndo�si !la presunzione di appartenenza al faillrito, ttnicromente a fav�ore della massa dei cre�d�itori, si � interpretata la legge n-el sen.so che i beni acquistati dal coniuge con i dernari dell'altro coniuge fallito non aPPartengono a quest'ttltiJno, escludendosi in tal modo che si sia stabilita u.na presunzione di simulazio�n�e. In altri termini, secondo questa teoria, la verra portata della presunzione rn~Uciana non dovrebbe ricercarsi nell'app�wr-. te'l'benza dlei beni al fallito, q�uanto in1 un fenomeno di espan.sione d(}l fallimento �perso beni apparienenti ad altri. Come si esprime la sentenza sopraindioata, �non vi � dunqu.e un trasferimento di beni ma surro -' gaz~one, in virt� di legge, ed a favore dei oredi.tori dei beni al credito per i mezzi forniti per acquistwrlo �. Su questa tes�i pu� osservarsi che essa, a differenza di quella t11adiziona.Ze, non trova un appoggio convincente nella legg�e. Q'uesta, invero, � molto pi� aderente al concetto della simulazione relativa. I n fatti, se si mgiona un momento presoindendo dalle norme s�ulla pres1tnz'ione mu.ciana, non pare possa conte:stwrsi che l'azione dei creditori, che tendesse a far rientrare n,el patrimonio del debi tore ttn bene apparentmnen,te aoqu,i8ta�to dal con�u ge, potrebbe fondwrsi solo sull'�argomento che tale aoqud~~to sia simttlato e copra qttello rea.l�rnem.te 1?e rificatosi a favore del debitore. Perch� questa azione potesse avere esi�to favo revole, la pretesa dei creditori dovrebbe natural men.te essere da loro pr�ovata, e oontro questa p�rova il CQI/'1;-�uge del debitore awebbe piena facolt� di prova contraria. Ora l'art. 70 della Legge fallirnentwre non fa altro in sostanza che esentare i creditori del falli to dall'onere deU'a suddetta prova, stabilendo una prestmzione juris tantum di esistenza della simtt laziorz.e. Se effettivamente la, portata della norma fosse quella di estendere anche a beni non appartenenti al fallito lJ esecuzion-e fallimentare, non vi sareo be stata alcruna ragione per statuire espressamente che i beni in questione � si considerano apparte nenti al fallito �. Qttindi non � ver� che per la legge fallimentare vi 8ia una reHpons-abilit� dei beni del con~u-ge verso i creditori del fallito j � vero, invece, che questi rispon-de co�n i propri beni, tra i quali si fanno rientrare quelli che il coniuge � tenuto a� restituir gli ed anche q1telli acquistati con denaro di cui il coniuge � debitore ver.<?o il fallito. In, ogni modo, il bene � colpito in quanto appartenente al fallito e non gi� al coniuge j e alla base dell'obbligo di far rientrare il bene nel patrimonio del fallito sta la presumz�one che iJl bene stesso s�ia stato acqui stato con denaro di lui, e quell'acquisto sia, cio�, effetto di una svmulazione fra1tdolenta. N� d'altr-a parte la� qttestione pu� essere riso�lta nel senso della intassabilit� del trasferimento su-l. la ba.<?e dell'argomento addotto dalla Corte Supre ma., e, cio�, che si tratti di una sun�ogazione, ope legis, del berz.e, al oredito per i mezzi forniti per acqu.istarlo. Evidemtemente la, Corte non ha tenuto conto che � anche i trasferimenti che avvengono in forziU di l 1 legge sono soggetti all'imposta� di� registro, tanto che quando tali trasferimenti si vogliano da questa l imposta esentare occorre una espressa norma: si l veda in proposito il decreto legislativo 28 febbraio 1 1947, n. 385, contenente il trasferilmento della villa Abromelek a.~lo Stato Sovietico. 1 Concludendo riteniamo ohe argomenti solidi ed ll inconfutabili a favore della tesi della intassabil'itr� l dei. trasferimenti em presunzione muciana non sia-1 no stati ancora trovati e che il problema, quale � ~. stato posto da�ll' Avvocatura, rimanga ancora in t tutta la sua oo'l'nplessit�. In questo senso conc�o'f' diamo con lo Stelra Richter (Riv. e loc. cit.), il t1 quale ritiene che non sia possibile logioamentc � adottare due diversi sistemi per la tassabilit� dei 1':, trasferimenti dissimulati e per la�� tassabilit'�,; dei trasferimenti in questione, pur dis8entendo '1'/lktfi'ralmente da questo autore per i motivi sop'Y'a � esposti, sulla necessit� da lui ritenu,ta di modifi-J care la ~itri.sprttdenza oramai costan.te in materia i: di effetti fiscali della simulazione. (A. S,.). ~ -15 A. TESAURO E G. GUARINO : lncostituzionallt� del V) Anche ammesso che i decreti legislativi . Decreti legislativi posteriori al to gennaio 1948. potevano legittimamente emanarsi dopo il 1� gen �Rassegna di diritto pubblico�, 1948, fascinaio 1948, non lo potevano certamente pi� dopo colo II, pag. 126 e segg. 1'8 febbraio 1948. Infatti l'art. 3 (}el decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 1946 attribuiva Con questo articolo i due Autori espongono le ragioni che giustificherebbero l'opinione che i decreti legislativi emanati posteriormente al 1� gennaio 1948 siano incostituzionali, e perci� assolutamente nulli, a meno che il Parlamento non li ra.tifiehi forma.lmente, emanando una legge con effetto retroattivo, effetto che non potrebbe estendersi alle norme penali (art. 25 della Costituzione). Le ragioni addotte dai due Autori possono sin: tetizzarsi come seg11e : I) Entrata in vigore la Costituzione, risultano implicitamente abrogate tutte le norme che conferivano al Governo la potest� legislativa, essendo tali norme in palese contrasto con gli articoli 76 e 77 della Costituzione stessa. Il) La XVII Disposizione transitoria della Costituzione non pu� in alcun modo giovare a far ritenere ancora in vigore le suddette norme anteriori, le quali si concretano nel decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. Infatti la possibilit� contemplata da detta 'Disposizione transitoria., che l'Assemblea Costituente posl!la riconvocarsi :6.uovamente, fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere per deliberare nelle materie attribuite alla sua. competenza dagli articoli 2, 1� e 2� comma e 3, 1� e zo comma del suddetto decreto legislativo n. 98 dell946, deve intendersi non limitata al potere legiferante di carattere costituzionale, ma anche al potere legislativo ordinario. Questo pertanto, secondo la disposizione in esame, nel periodo tra l'entrata in vigore della Costituzione e le elezioni delle nuove Camere spetterebbe soltanto alla Assemblea Costituente. III) Nemmeno la disposizione transitoria XVII pu� .giovare a� soste�ne1�e la tesi che il Governo mantenga tuttora il potere legislativo delegatogli dal decreto legislativo n. 98 del Hl� marzo 1946, laddove essa stabilisce che le Commissioni permanenti della Costituente restano in fun~ione e che a quelle legislative il Governo possa invia:r:e i disegni di legge, i quali potranno dalle stesse. essere restituiti con eventuali osservazioni e 1proposte di emendamento; � infatti da ritenere che i disegni di legge di cui si tratta in questa norma siano quelli che il Governo pu� emanare ai sensi dei citati articoli 76 e 77 della Costituzione. IV) I decreti legislativi emanati dopo il Jo gen~ riaio 1948 non potevano essere semplicemente promulgati dal Presidente della Repubblica ma dovevano essere sanzionati ed emana.ti. Infatti la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica � prevista solo per le leggi, mentre per i decreti aventi forza di legge l'art. 87 della Costitm>. ione prevede che il Presidente della Repubblica li emani. al Governo il potere legislativo solo fino alla convocazione del Parlamento. Ora, per convocazione deve intendersi la fissazione con decreto del Presidente della Repubblica della data e del luogo di riunione delle due Camere e ci� � preeisamente avvenuto con decreto presidenz.iale 8 febbraio 1948, n. 33. VI) In estrema ipotesi sarebbero pur sempre incostituzionali i decreti emanati dopo le elezioni delle due Camere. Se ci 8i limitas8e, per stu.diwre l'attivit� l:egislativa del Governo dopo il 1� �gennaio 1948, alla sola lettura di questo articolo, rimarrebbe certamente ignorata la circostanza fondamentale che il Got'erno ha riten,uto che i suoi poteri di legiferare ne~ periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Costituzione e l'entrata in funzione del nuovo Parlamento, 8iano ba.sati non. sulla Dispo8izione transitoria n. XVrli, ma b(,'n8� sulla Disposizione transitoria 'rtl. XV. Q�nesta infatti � la disposizione che tiiene costantemen,te rich!iamata nelle premesse de�i decreti legislat,ivi in questione, el:e. mento questo sttl quale i d~te Autori sorvolano. Essi infatti si linnitano ad acoennwre in una breve nota che .� qttalche Tribunale ll ha ritentuto che ln Costituzione con la Dispo8izione transitoria n. XV ha convertito in legge il decreto l�'gisla 'ivo lu,ogotenenziale 25 g,iugno 1944, n. 151, escludendo co8� la inco8titwzionalit�. de'i decreti legislativi posteriori al lo gennaio 1948. I due Autori criticano naturaJrnente q~testa tesi, ma omettono, per�, di dire che si tratta proprio della tesi 8Cguita dal legislatore dopo il P gennaio 1948, e che � certamente il frutto di un travaglio interpretativo che non pu� essere completamente ignorato. Tanto meno gi1Mtificato � igm.orare questo traV'agl~ o, ir11 quanto ci .sembr�a che sia proprio la Disposizione n. XV a fornire la sohtzione del problema,. Questa di,sposizione, come s'� detto sopra, converte in legge, con una procedura del tutto ecce, Z'ionale (in quanto normalmente spetta al potere legi8lativo ordinario convertire in. legge i dearetilegge) il dearcto legi8lativo lu,ogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151. Da qu,a,nto risulta dai lavori parlamentari, Za ragione per la� quale .<~i procedette a tale conversione per mezzo di ttna norma della Costituzione, � da rioercarsi nel fatto ohe il ootato decreto legislativo n.. 151 fu ritenuto dai costituenti come una vera e propria co8titu,zione provvisoria delro Stato italiano, e non come un ordinwrjp deareto normatit�o, 8ia pure emes.<~o in virt� di poteri legislativi eccezionalrnente assunti dal Govern.o. Questo decreto, ohe all'art. l prevede espressamente l'elez,ione di un'as8emblea costituente per deliberare sulla nuova� Costituzione dello Stato, -16 sta,�ilisce all'a,rt. 4 che a potere legislativo sia, esercitato dal Cotn8'iglio dei Ministri (se. dal Governo), finch� non sa:r� entrato in funzione it mwvo ra.rlamento. 'l'utte ~�e discussioni che si fecero, 1Jrima, dalla emana,zione della, Costituzion�e, Nllilla su,a� costitt.~ziona,lit�, sono onna,i ~~ltronec, ma, J!(];re opport~trno rioor'dnre che la communis opinio s'ern oricnta,ta nel senso che il potere legislati/ 1)0 d�i che a,l citato art. 4, non costituisse un oa8o di potere delegato, ben8� di potere assunto in via pr,imada del Governo, in vi8ta della, situaz� ione di fntto eocezionale di oarattere qu,asi rivol~ iona,rio (sulla questione v. in qnel'lta, Rassegrw,, faso. l e 2, pag. 10). Ora, e8sendo escluso che la, Costituzione abbia esplieitmnente abrognto il d'ecreto in parola da:o che a~ contrario vi ha ded�cato una norma apposita per attribuirgli forza, legislativa di oaratt&re costitu,zionale, non 8embra che la sua abrogazione ]JOS8a riteners�i implicitamente avvenutn in forza degli _articoli 7G e 77 della Costitttzione medesima. Non vi �, infatti, alcuna incompatibilit� tra, queste nonne che p1�evedono e 'regol�ano ~a delega legislativa al Governo dttrante il fv,nziona,mento normale del Pnrlamento e la nonna dell'art. 4 ohc attribui8ce a,l-Governo il potere ~egislativo fino all'inizio del fttnzionamento normale del Parlamento. Ci� po8to, ocoo�rre stabilire l'lolo l'le il decreto legi8lativo n. 1'51 det 1944, sia stato modificato da norme sucoe88ive, �e in quale mil'lu.ra-. Modifiche sono state, infatti, apportate col decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il quale all'art. 3 ha, disposto che il potere legislativo resta-delegato al Governo � dura,nte il periodo della Costituente e fino alla convocazione rlel Parlarn,ento )) ; il cihe pone il q1tesito se per convocazione del P,arla,mento, il legislatore del 1946 abbia inteso cosa d'iversa dalla entrata in funzione del nuovo Pat"lamento, di cui parla il legislatore det 1944. La tesi del Tesa.uro e Gua,rino, che vorrebbero 'ident-ifi(lare la con,vooazione del Parla.mento con la convoa(J,:<:ione dei comizi-elettorali e la fissazione del luogo e della da,ta, di riunione del nuovo Parlamento, non sembra affatto convincente . . Non v'� dubbio, infatt�i che, n.el comune linguwggio, la parola, -convocazione, riferita a,cl a88em�blee o collegi, pu� significare tanto l'atto con cui si fissa il l'lltogo c Va data di riunione di dette assemblee, qua,nto il fatto stesso della riunione. Se cos� �, p�r dare alla espressione convocazione un, signifi.eato diverso dalla espressione entrata in funzione, contenuta rwl decreto legislativo n. 151 deV 1944, bisogner�ebbe trorare le ragioni per giustificare una diversa intenzione del legisla,tore del '4G nei -confronti. del legislatore del 1944. Ta,li ragionti certamente non vi .sono, sol che si D'aUra parte, potrebbe addirittura du.bitat�s�i se in presenza della IHspo&izione tr(];ThsUoria n. XV ahe ha a-ttribuito al decreto legisZaUvo 151 del 1944 forza legislativa di carattere costituzionale, ~tna diver~a norn~a contenuta nct decreto legislat�'L'O n. 98 del 194G poteva dopo i~ 1� gennaio 1948 continuare ad avere vigore. Un altro argomento che chiamrnentc contrasta con la tesi dei dtte Attiori � quello che si trae dal 3� comma deUa D�1posizionc XVII. Il man-tcnimcnt o in funzione delle Commissioni permanenti .dell' AssembVea Co8'tituente e delle Oommission-b legislative, implioa evide'n!temente la, possibilit� che il Governo ne provoohi: la, deliberazione; invii, c~o�, a,d esse gli saherni dei decreti legi8lat'ivi ohd esso f.-i appresta ard emanare. L'interpretaz-ione ohe detla nonna danno il Tesat< ro ed il Guarino, che, aio�, i disegni di legge stti quali dette Commissioni sono ohiamate a deliberare siano quelli prwvisU dagli articoli 7G e 77 della Costituzion,e, prescinde evidentemente, dalla circostanza fonda-mentale che fino ana entrata in funzione degli organi legislativi normali, gli articol- i 7G e 77 suddetti sono inapplicabili. Per quan-to riguarda-l'osserva~ione sulla illegittimit� della, formula di promulgaziorie 'l{Sata per i decreti legislativi posteriori al 1� gennaio 1948, � da ritenere che ess.a, sia stata, usata in luogo di quell'a della, emanazione, in quanto si � pensato che la formula� suddetta, fosse la, pi� conforme al ca,rattere di tali deoreti legislativi che, in forza appunto, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 151, e cio� del'la, Costitt{Z'ione provvisoria dello Stato, sono da consider&rs�i non. atti del potere eseoutivo aventi forza di legge, ma, vere e proprie leggi. Abbiamo gi�� contesta,to la esattezza dell'argo1nenta, zionc del Tesa'l{ro e Guarino relativa alla pretesa, illegittimit� per lo meno dei decreti posteriori a-l'l'8 febbraio 1948. Questa argomentazione si poggia 8'ttl conoetto che �convocazione del Pa,rlamento tU cui a,ll'art. 3 del decreto legislativo n. 98 del 1946 equivalga a convooazione dei comizi elettorali, il che sembra. escl�uso per i motivi sopraindicati. N envmeno, infine, ci sembra giusta la tesi minima dei dtte Autori ohe vorrebbero considera1�e incostitttz�ionale almeno i decreti emanati dopo la elezione delle due Camere, fondandosi sulla norma, del second,o comma della Disposizione transitoria nr. XVII. m sembra, invero, che il fatto che dopo le ele:<:: ioni non possa pi� convocarsi l'Assemblea, Costitv, ente valga solo ad escludere che dopo detta data possano pi� em(J;narsi norme legisl'ative di carattere costituz'ionale o leggi ~lettorali e leggi di approvazione dei Trattati internazionali. Non sembra, invece, che tale impossibilit� comporti anche l'imp088ibilit.� di esercizio della funzione ~egislatitJa ordinaria, in quanto essa non�� affatto col-i: 1wnsi che nel '4G sussistevano gli stessi motivi che legat-a con il funziona1nento dell'assemblea TJos"ti--~ avev&no �1'/.ldotto il legislatore del�1944 a determitttente, rna, come abbiamo if)etto, in forza del-!: n.are l'esercizio del potere legislativo provvisorio l'art. 4 del decreto legisl'ativo n,. 151 del 1944, � !,','.=-: per tutto il periodo fino all'inizio del funzionalimitata nel tempo solo fino all'inizio del funzio-j: mento degli organi legisla,tivi normali. n(J;mento de�i normali orgwni legislati'�"li. (A. S.). l f -17 SAN:�ULLI .A. M. : Sulla rappresentanza dello Stato in giudizio. � Giu.r. completa della Corte di Cassazione�, Sez. Civ., anno 1947, vol. XXIV, pag. 168 e segg. Il Sandulli pten�e le mosse dalla sentenza numero 1127l 4 7 della, .Sez. P della Corte 1Suprema (gi� pubblicata in questa Rassegna, fase. 1-2, pag. 9) per precisare alcuni concetti in ordine alla rappresentanza sostanziale e processuale dello Stato. Pur concordando con la sentenza in questione, il Slandulli rileva, come non sia esatto parlare a proposito dell'organo dello Stato chiamato in giudizio, di capacit�. I..�a capacit�' invero � un attributo essenziale del soggetto inteso nella sua interezza (e quindi dello Stato) e non di un organo di esso. L'attributo dell'organo �, invece, la competenza; l'organo cio� � il centro di riferimento di lleterminati interessi dell'ente, il quale in relazione a questi interessi pu� essere espresso soltanto da quell'organo e non da altri. Per quanto riguarda lo Stato, gli organi che costituiscono il eentro di riferimento di determinate serie di interessi sono i Ministeri e le .Al.iende autonome. Se ci� � sotto l'aspetto statico, sotto l'aspetto dinamico, rappresentante dello Stato in rela.ziorie 11 quella determinata serie di interessi � il titolare (persona fisica) dell'ufficio (organo) che di quegli interessi costituisce il centro eli riferimento. Oi� 'stante, chiamare in giudizio, per verlenze relative ad una determinata serie di interessi dello Stato, una rpersona titolare di un ufficio diverso da quello che costituisce secondo le norme vigenti in materia (regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361) il centro di riferimento di quegli interessi medesimi, costituisce un vizio radicale della citazione, :mche se questa sia notificata presso l'Avvocatura dello Stato che � l'organo destinato a ricevere tutte le cita:doni dirette alle varie Amministradoni dello Stato. Il !Sandulli �si pone .poi il problema se questo dzio sia sanabile con la costituzione in giudizio 'Iella Amministrazione alla quale, secondo le sud. 'lette norme, si sarebbe dovuta dirigere la cita~ ione. Egli risolve tale problema positivamente ~itenendo che, non potendosi parlare nei riguardi lell'organo irregolarmente chiamato in giudi?-io, li difetto di legittimazione passiva in quanto li tratta pur sempre di un organo di quello Stato ;Ile .� il titolare unico di tutti gli interessi, anche ;e questi siano suddivisi tra i vari Ministeri ed \ziende autonome, il vizio in questione pu� costi; uire solo una nullit�, formale della citazione la JUale, ai sensi dell'art. Hl4 c.p.c., � sanabile con .a compariz-ione del convenuto. I rilievi del Sandulli tendenti a precisare i conletti di rappresentanza sostanziale e rappresen �anza processuale dello Stato, sono, come sempre, noeto aattti. Riteniamo effettivamente, d'accordo 10n l'A~tore, che gli organi dello Stato costitui~. cano centro esclusivo di riferimento per deterninate serie di interessi stabilite dalla legge, e lhe nessun'altro che q~ell'org�ano espressamente indicato dalle l'eggi stesse pu� esprimere la pe�rsonalit� dello Stato in relnzione a qttegli interessi che a lui sono attribuiti. R�iteniamo anche, pertanto, che fa1� ricorso al concetto di capacit� di stare in giudizio, sia in qnesti casi i'twsutto. Ci� posto, non vediamo tttttaV'ia la rag�ione del dttbbiu avan.'<!ato dall'Au-tore in online all'a natU(ra del vizio che affetta le cita;ziorm, corh le quali s�i chiama �in giudiZ'io un organo dello Stato diverso da quello che � il centro di riferimento degli inte� ressi che nel gittdizio stesso vengono fatti valere. Se � vero, come sostiene l' Autor:e e come noi rite-. niamo, che la ripwrtizione delle competenze tra i vari organi d.ello Htato � inderogabile, funzionale ed esclusiva, la chi.arnata in giudizio di un organo diverso da qu.ello-stabili-to da~la legge equivale evidentemente aUa chria�mata in giudizio di un soggetto diverso, ci� che comporta un difetto di legittimazione pns8iva,1 con la con,seguenza ch�e l'�azione proposta � improcedibile (Art. 101 c.p.c.). Non V'i �, nalrtralrn.enle, alcumJa r.agione per pensare ohe l'Avvocatura dello� Stato si costirwi~wa in gittdizio, non per conto del'l' Arnministra�-ione irregolarmente citata, ma per conto di quella che si sarebbe domtta citare, al solo fine di sostenere la. nullit� della, citazione. Probabilmente le ragioni di d~bbio avanzate dall'Autore, e in contra.sto con ~e sue chiare premesse, derivano da wna cerr'ta confusion�e che egli fa tra la nultlit� d~ella c'itazione come vocatio in jus, � e la nt.tllit�. della notificazione del~a citazione stes. sa all'Avvocatura dello Stato. Egli richiama in. fatti a sostegno della sua opinione uno studio del MrcHIDLI in Giur. Corte Cass., vol. XVII, pag. 31, il qt~ale si riferisce appunto ad una sentenza della Corte Swpre.ma ohe ha arboorra una volta riaffermato il principio che le citazioni alle AmminisfJrazioni dello� Stato, non n.o�tifi.cate all1 Ufficio com.petente dell'Avvocatura dello Stato sono affette da unit.� radioa�le, non S�anabile oon la corn pa.ri!Zione in giudizio. D. R. -PERETTI GruvA: Sul trasporto amichevole o di cortesia. �Rivista di Diritto Commerciale�, 1948, pag. 109. @ In questo studio il Peretti Griva riprende un suo precedente spunto (in Rivista Giuridica della l Circolazione e dei Trasporti, 1947, 265) nel quale tracciava sommariamente un criterio di distinzione tra il trasporto amichevole ed il trasporto lgratuito. Tale criterio si sostanzierebbe nel fatto che nel caso di '-trasporto gratuito il trasporto sarebbe di gradimento comune del trasportato e del trasportatore, mentre nel caso di trasporto l amichevole il gradimento sarebbe solo del trasportato. Ci� premesso il Peretti Griva espone le� ragioni che secondo lui attribuiscono al trasporto ami--chevole un carattere contrattuale. i l r:; Egli esclude anzitutto che questo carattere derivi da una applicazione analogica dell'art. 414 . del Codice della Navigazione, che considera norma l -18 eccezionale. Il carattere contrattuale egli, invece, lo basa sulla considerazione che, secondo la moderna dottrina (v. MEssrNEO: Dottrina Generale del Contratto, Seconda ed., pag. 29) il contratto � una figura giuridica generale, e non .� �se non un patto, 6ssia un accordo di volont�, idoneo quale ne sia il contenuto -a dar vita ad una obbligazione�. Una riprova del carattere contrattuale l'A. la trova anche nella circostanza della inapplicabilit� dell'art. 2054 c.c. ai danni subiti dalle persone trasportate, cosi come la dottrina e la gi-qrisprudenza unanime avevano ritenuto per l'art. 120 del Oodice Stradale di cui l'art. 2054 rappre: senta la riproduzione. .Stabilita la natura contrattuale del rapporto, il Peretti Griva esclude che la sua disciplina possa trovarsi nell'art. 1681 c.c., il quale riguarda espressamente il contratto gratuito, ci� che, per il principio inclusio unius, excl'llt8io alterius postula la sua inapplicabilit� al trasporto amichevole. Ritiene invece l'A., che la norma applicabile alla ipotesi sia l'art. 1218, che si riferisce alle obbligazioni in generale. Ci� porta alla conseguenza. che la responsabilit� del trasportatore � esclusa, non nel solo caso in cui egli provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 1681 c.c.) ma anche quando provi che l'inadempimento o il ritardo � stato determinato da impossibilit� della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Art. 1218). E per non imputabilit� deve intendersi non riferibilit� dell'evento dannoso ad un comportamento del vettore non conforme alla diligenza del bonus poter familia.'J. Concordiamo con l'ill'ustre autore sul punto che esiste una netta distinzione tra il trasporto gra tuito e il trasporto amichevole. ConcoriUamo, al-~ tres�, nel 1�itenere che la responsabilit� per il trasporto a.michet'ole ha natura con,trat.tua~e, e ohe essa � regolata non dall'art. 1681 del c.c. ma dal-~ l'art. 1218. � �� Evidentemente tale solu,zione vale a sorreggere ~ la tesi, sempre so8tenuta dall'Avvocatura, che . l'Amministrazione non risponde dei danni ca-' gionati a persone trasportate 8u autoveicoU ad � essa appartenenti, per cortesia dei conducenti de-~~ gli a.~~toveicoli stessi. Questi, infatti, non pos-~~. sono impeg111fl,re contrattualmoote l'Amministra-,j zione, non, essendovi alcuna norma che consenta, i i~ casi del genere, una deroga alle disposizioni �: della contabilit� generale dello Stato in materia l di contratti. D''al,tra parte, U111fl, responsabilit� dell' Ammini-~ strazione non vi sarebbe nemmeno nell'ipotesi che dei danni a~~l�e perso'fl,e trasportate per cortesia si l ri8ponde88e ex delicto. E' noto, infaUi, ch-e lo Stato non ri8ponde a l titolo di re8pon.CJabilit� 'indiretta (e cio� come pre-. ponente o committente) p�r i fatti dei propri di-ID pendenti, ma �a titolo di rc8ponsabilit� diretta, [ e che tale �re8pon8abilit� 8U88i8te. solo qu.ando i ~ d~pef!denti abbi~no. agito neWe8ercfzio _delle fun-[1 zwm loro attnbu~te n.ella organtzz'a-:~wn.e dello ffi Stato, e non quando abbiano arrecato danm con ~~ un comportamento del tutto e8traneo all'attivit� =:~ ch-e e88i dovrebbero 8�volgen,e nello adempimento 'ili delle fum:ioni 8uddette. Ora, non 8embra po8sa @ -:-: dubitarsi che il trasportare amichevolmente per-;:: sone estmnee sugli automezzi del~'Amministra-~.r.. ..~_i zione, non solo non costituisce estrinsecazione =�= della nor1nale attivit�� dei condu.cen.ti, come dipen-1I denti dell'Amministrazione stessa, 1na � anzi in 1% co~~ras_to CO'~ i_ loro d~v~i e, per i conducenti 1[i md"an, cost.tuwce ..u.ntturo reato. r l !fil 'l� ~::: l m RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA A.CQUE PUBBLICHE -Acque piovane -Lavori per il deflusso -Alveo abbandonato -Sdemanializzazione tafita. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 1277-48, Pres.: Cannada-Bartoli, Est.: Cangini, P. M. : Eula-Nicoletti contro Ministero LL. PP.). Le acque piovane non sono acque pubbliche e i la.vori neeessa,ri aJ loro deflusso non sono fra }Uelli che interessano i corsi di acqua pubblica. Anche se non si vuoi giungere ad affermare che .a demanialit� possa cessare tacitamente e se si ruol invece, ritenere che, col sis:�rna adottato dal ~odice v1ge�nte la demanialit� non possa estin~ uersi altro che per espresso provvedimento, si leve pur sempre ritenere che un alveo abbandonato wn � pi� un alv�eo, si che la, compet,enza' a decilere sui danni conseguenti alle opere di sistema: ione di esso non pu� appartenere al Tribunale lelle acque pubbliche. � Sulla prima rnassirna la Cassa:<)ione si � gi� pro~ un.ziata in senso c�nfor.rne con le sentenze n'll:neri 17J.8 e 1719� del 1947. Sulla seconda massima osserviamo, che, se si ,mmette l'impossibi.lit� 4i una ipotesi di sdema~ ializzazione tacita, e la conseguente permanenza lel ()(Jff'O,ttere d{ deman.ialit� al'l' alv�eo, sia p�urre :bbandonato, non pn� non concludersi che ~'al'reo tesso oonUmltl!i a,d, ap�partenere al demanio idrico. l1~fatti, a differenza del codice abrogato, l'artialo 822 del vigPnte c.c. contlene una elencazione rtssativa e non ind�ioativa dei beni demaniali, s� he l'alveo, in forza di questa norma, pu� essere emaniale sol'o in qt~anto appartiene al demanio trico, ma sarebbe 'll:na contradctizione in termini itenerne la demanialit� ed escluderne l'appar9nenza al demanio idrico stesso. lPPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI-Merci sequestrate -Vendita -Proscioglimento -Restituzione delle merci -Impugnativa da parte della Sepral. (Corte di Cass., 31 Sez. Penale, 3 giugno 1948-Pres. : Mangini, Est. : Ricciardelli, P. M. : Manzella -Ric, SEPRAL di Roma contro Ord. G. I. Lecce in Proc. Raffaele). a) Nei confronti di chi non sia stato parte nel indizio penale non pu� fare stato una decisione el giudice penale in materia civile diversa da uella su cui poteva decidere. b) L'ordine di immissione al consumo di generi lirnentari sequestrati, impartito dalla polizia giuiziaria, � provvedimento assolutamente discre zionale contro il quale non � data azione giudiziaria per risarcimento di danni. c) L'imputato del reato contro la disciplina dei consumi ha diritto in caso di proscioglimento di ottenere solo il denaro ricavato dalla merce sequestratagli daUa, polizia gindi,zia.ria o immessa al consumo per ordine di questa ai sensi dell'ar.~ 1 ! \ ticolo 32-bis regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 in relazione all'art. 5 d�el decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 442, ma non pu� pretendere una' eguale quantit� del genere sequestratogli. La Corte di Cassazione ha accolto la tesi sostenuta dall' Avvocat'll:ra e che era sta.ta respinta dal Giudice Istruttore di Leoce. Sulla prima massima v. la nota di Pomodoro in � Rivista Pena,l'e �, 1947, pag. 80. Ripor�tiamo brani della pespidua motivacione della Corte. � � Senonch�, nel processo penale, non poteva essere alterata la sfera gilltridica dell.a Sepral che non aveva la qualit� d�i parte creando~e una situazione onerosa non confor�me a~ diritto: nei suoi confron.ti, pertanto, non pu��fare stato una decisione in materia civile diversa da q'l(ella sulla qua. le il Giudice 11o:eva 1Xtlidlamentc (~cciderej a.d essa, quindi, spetta il diritto di insorgere contro U provvediriwnto lesivo e l'interesse .ad agire ha fondamento oltre che nelle norme generali nelle particolari dispos�~don,i degli articoli 628, 631 c.p.p., nei quali, disciplinando la preposizione e lo svolgimento degli incidenti di esecuzione, la legge fa 1'iferimento al Pubblico Ministero e all'interessato o agli interessati: qualit� codesta non contestabile alla SeJYral, ou.i fu imposto l'obbligo della restituzione di un genere non pi� esistente peroh� non potrebbe essere acquistato S'll:l libero mercato se non a prezzo molto pi� elevato di quell'o di imperio corrisposto a.Z �Raffaele ed agendo in difformit� della propria attivit� istituzionale �. � . �Non appare esatta n� influente la obiezione della difesa del 'Raffaele che la legge fu violata per _essere stato l'olio immesso al consumo non per ordine del Prefetto bens� del Commissario di P. S., come se si fosse trattato di merce molto de.peri.bile, mentre non era tale; giac-ch�, per rimanere nel campo del puro diritto, �a prescindere che manca l'interesse a favore di siffatta eccezione, in quanto Vimmissione al consumo doveva Bempre aver luogo, � da rilevare il. oarat -20-l l tere �i assoluta �iscrezionalit�J �ei provvedimenti ESECUZIONE FORZATA -Beni pignorabili -Stipendio J di polizia in guisa �a esolU�ere qualsias�i ai?J'ione di dann�i pur se fondata sul preteso comportamen,to colposo del pt~bbUco ufficiale. Le Sezioni Unite di questo Supremo Collegio pit� volte decisero ohe gli atti compiuti dagli agenti e dagli ufficiali �i polizia giudiziaria nei vari rami dell�a Pubblica Amministrazione, perch� questa attui le s~e fi nalit� rientrano neWorbita della� poU't7da wmm.i nistrativa, che i mezZ'i usati per reprimere le vio lazioni �ellford�in,e gittri�iod ~ono insin�acabili qttali manifcstai?J'ioni �ella potest� di imperio pur ch� c��cosoritti nei l�imiti del legittimo esercizio �ci poteri di poliz�ia, onde non pu� parlarsi di tu tela giuridica dei diritti soggettivi del privato. L'art. 7 �el '1'. U. �elle leggi di P. S., stabilen�o la non risarcibilit� dei �anni., derivati dai provve dimenti della autorit�; di P. S. nell'esercizio �elle facolt� ad e'ssa attribuite dalla legge, implicita men,te dichiara la insindacabilit� delle misure di polizia come espressione �el potere discrezionale deWAmministrazione n. << A.vvenuta, l'immission.e al� consumo dell'olio, il sequestro colpisce il prezzo corrisposto neUa. misttra determinata �all'art. 5 del decreto legislativo luogotene~iale 28 �icembre 1944, n. 442 e che si tro1.'a �eposita.to sul libretto posta.l'e infnlttifero: tale prezzo deve essere attribuito al Raffaele quale equivalente �el valore legale della meroe).anchc perch� il concetto di restituzione include quello di consegna �i cosa attualmente es�:;tente e non gi� �istrutta o consttmata �. Come si capisce facilmen.te, i principi affermati dalla Corte Suprema hanno una portata che trascende il� cciBo deciso e sono �i rilevante importanza per l'Amministrazione. Questioni del genere �i quelle risolte con la sentenza sopm 1�iportata si present�n.o invero non 8oT�o in materia annona.ria ma, per' esempio, in materia. lti violazione di leggi �oganali, �i leggi 8Ul mortopolio, sul commercio di preziosi ecc. In tt~tt�i que8ti ca8i 8embra chiaro clie l'ordine �i r'c8tituzione .�elle coBe seq~estra.te impartito dal giu.dioe penale, qua,n�o nel proce8so non 8ia stata pMte l:a Pubblica Amministrazione, possa essere impugnato dalla Amminist11az.ione � s,tessa con la procedura de.qli inci�enti di esecuzione. Di particolare .importan2oa � la riaffermaZ'ione da parte della Oorte Suprema �ella irrisarcib�lit� dei danni derivati. dall'attivit� di poUzia, con la esplicita conferma che l'art. 7 del T. U. deUe leggi di P. S. � ancora in vigore. Sembra ohe questa affermazione sia assolutament~ esatta e che contro di essa non possa, invooar8i l'a�rt. 113 �della, Oosti.tu�Riione; questo, infatti, consente s� sempre al cittadino i l'diritto di azione o di ricorso a.vverso i prov�vedimenti della P~bblica Ammin,istmzione, ma presuppone esplicitamente che questi provvedimenti abbiano leso diritti soggettivi e interessi legittimi, lasciando quindi del tutto impregiudicata la questione se, nei confronti dell'attitvit� di JWlizia, po8sa.no sussistere diritti. soggettivi o �interessi l:egittimi,-il che, quan1do l'attivit� �i polizia. sia esercitata nei limit�i 1wevi8ti dalla legge, sembra debba essere escluso. -Aggiunta di famiglia -Credito alimentare -Titolo -Ordinanza Presidenziale -Sentenza mu.nita di J clausola. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. J.7tlj$ - Pres.: Martorana, Est.: Gabrieli, P. M.: D 1 a-i Valenza contro Masi). �� l Oltre lo stipendio, .sono pignorabili per crediti l alimentari tutti gli emolumenti a carattere con-, tinuativo e permanente che, . nella economia del~ rapporto di impiego pubblico hanno la stessa fina-1 liti\ dello stipendio. Onde, la pignorabilit� sif� estende all'aggiunta di famiglia 1per ,quanto non: sia espressamente preveduta dall'art. 2: 1� comnm T. U: regio decreto 5 giugno. ~941, n. S74, J, = Pnma della sentenza defimtlva irrevocabile chel decide sulla prestazione alimentare a favore del, coniuge in caso di separazione personale, l'alimentato pu� avvalersi per pignorare lo stipendio ; dell'onerato degli alimenti sia dell'or�dinanza rpresidenziale., che della sentenza del Tribunale, pur-.1 ch� questa sia munita di clausola di provvisoria' esecuzione, sia stata notificata e disponga ideu-� tico assegno. ~ All'ordinan,za eli che an'art. 708 c.p.c. � attr-i-f bttita e8pressamente l'effic~cia ~s.ecu:t~a (art . .474ID c.p.c.) dall'art. 189 delle Dtspo8~Z'I.Ont dt attua.ztone[ del.---c.p.c. ~ Per qua.nto riguar�a la pignorabilit� dell'ag)f: giunta di famiglia, sembra che l'a sentenza �ell :; Oorte ~upren~a sia d~ apP_rova:rsi, a~~che come af :ii fermazwne dt un prtnctpw dt mas8tma per tutt ::: le retribuzioni che abbiano la stessa natura e l l stessa finalit� dello stipendio. � !!! Pu� pertanto ritenersi che sia pignorabile peri!:: crediti alimentari anche l'indennit� eli carovitdA i8,tit~ita col deC'rieto leg!i18lativo l!ruogotenenzial1\1 2.1 ~ovmnbre 1945, n. 72!5. l nvero la. ~ispo8i~ionrt~ dell art. 7 clel eletto dem�eto che stab1.Z�~sce la tncefi clibilit�, impignorabilit� ecl insequestmbilit� del f. la snddetta indennit� non sembra C'he a.bbia un1?1 portata maggiore della, analog.a ftispo8izione de ~j~ regio decreto 5 giugno 1941, n. 874; 8i che tal::~ impignorabiz.it� ed insequestmbilit� cle1'e inten} der8i limitata. nei casi in cui � limitata per il de~-~ creto n. 874 suocita,to. ) ' . J.ili GIURISDIZIONI SPECIALI -Collegi arbitrali per l miglioramenti economi-ci dei lavoratori -Competenz ; -Dipendenti delle FF. SS. (Corte di Cass., Seziond Unite, Sent. n. 1092-48 -Pres.: Ferrara, Est.: Felic@ P. M.: De Villa-FF. SS. contro La Gioia). fJ.~ Il Collegio arbitrale costituito a sensi degli ar;:ll. ticoli lO decreto legislativo luogotel!'enz~ale .2 no~: vembre 19M, n. 303 e 12 decreto legislativo luog ����� tenenziale 25 gennaio 1945, n. 13 che concernon �: il p~ii?o la corres~onsione di. migiioramen~i ecd:::~ nom1c1 a favore d1 lavoratori, nel caso di rarlb porti di lavoro gi� disciplinati con contratti c~@ lettivi e il secondo una gratifica. straordinaria t la tredicesima mensilit� agli aventi qualificar � :i!f: piega.tiz.ia, a. sensi del regio. decreto-legge 13 n :j~jj vembre 1924, n. 1285 (convertito nella legge 18 ma-{: z? 1926, n. 562), ha natura fli giurisdizione sp4~:;; c1ale. ~ili -21 E' sottratta alla cognizione di detto collegio la richiesta di condanna al pagamento delle accennate corresponsioni, nei confronti di un O:R.A:L. (Oirc. rionale assistenza lavoratori) appartenente all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato da parte di un dipendente dello stesso. La Corte Suprema ha accolto integralmente la te8i 808tenuta daWAvvocatura dello Stato. Com/ � noto il dopolavoro �dell'e Ferrovie dello Fftato) 8econdo la. 8ua legge i8titutwa) (decreto legge 25 ottobre 1925, n. 109D8) non faceva parte dell'O.N.D.) n� aveva personalit� giuridica di8tinta) oo8titufJII'/.<do invece ttn 8emplioe ufficio della Direzione generate delle Ferrovie dello Stato posto alle dipendenze dello stesso Direttore generale e non. avente nemmeno au,tonomia ammini8tratwa. Questa situazione g�iuridica non ha subito al cun mt~tamento in dipendenza della tra8formazione delfO.N.D. in ENAL la quale d)altronde � una trasformazione puramente nominale. I rapporti di impiego tra i dopola.voro fer-roviari (ora G.R.A.L.) e i loro dipendenti sono qu.indi veri e propri rapporti di impiego 8tatale 8oggetti alla competenza e.scltt8iva del GonB�igUo di Stato. Sulla 'IULtu,ra di g�lurisdizi.one 8peciate dei collegi arbitral�i snindicati) la Corte S1tpre�ma con 8ent. n. Hl93j46 aveva precedentemente deciso in senso contrario. IMPIEGO PRIVATO -Epurazione-Provvedimenti dei Comitati aziendali' dell'Alta Italia -Illegittimit� Aspettativa -Sospensione -Quale � indesiderabile � Effetti -Decreti legislativi luogotenenziale 11 no� vembre 1945, n. 523 e 8 febbraio 1946, n. 50-Appli� cabitit� agli � indesiderabili � -Stato di malattia Sospensione quale << indesiderabile"� (Corte di Cass., 8ez. II, Sent. n. 957-48 -Pres. : Russo G., Rel. Bu scaino, P. M.: Pittiruti -Causa Sforzini contro Mabo). << A termini dell'art. 7 del deceeto 2G a.pdle 1945, u. 10090 rl~l O.L.N. della Lombardia, la competenza ad emettere provvedimenti di epurazione fu demandata ad una speciale commissione istituita presso la Giunta regionale di governo. Pertanto, il provvedimento di epurazione emesso nei confronti di un impiegato di azienda� privata del O.L.N. aziendale deve ritenersi illegittimo, in quanto emanato da organo incompetente e, come tale improduttivo di effetti giuridici �. � Le sospensioni dei lavoratori cosidetti indesiderabili dalle loro prestazioni sono da ritenersi sospensioni di fatto, dovute a causa estranea (fatto illecito del terzo) alla volont� dei contraenti, e, come tali, non atte a sciogliere il rapporto di lavoro, . n� come giusta causa. di risoluzione, n� come recesso unilaterale in regime vincolistico di licenziamenti �. � La disciplina legislativa �ettata per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia dai decreti legislativi lnogotenenziali 9 novembre 1945, n. 523 e 8 febbraio 1946, n. 50 deve ritenersi applicabile anche ai casi di sospensione di lavoro cagionata da << indesiderabilit�, � dei lavoratori, e ci� tanto per il trattamento patrimoniale dovuto durante il periodo di sospensione, q~anto per� la~possibilit� di licenziamento in seguito alle deroghe al blocco apportate dal citato decreto 8 febbraio 1946 � � Lo stato di malattia del lavoratore � per se stesso causa legittima di sospensione del rapporto che osta alla risoluzione di questo, ai sensi dello art. 2110 del Codice civile, indipendentemente dal divieto di licenziamento derivante dalle norme sul blocco, e dh diritto al trattamento economico prescritto, senza che influisca la condizione di sospeso in cui si trovi pure il lavoratore come <r indesiderabile �. Con la Mntenza sopra massimata la Ga.ssazionc risolve) con l'abituale chiare~~a) le pi� dibattute quest�ioni in tema di so.spensione e licenziamento dei c. d. indesiderabili) cio� di quei lavoratori che avevano dovuto an'ontanarsi dal 'loro posto di lavoro perch� invisi aUa massa dei colleghi dietro ordine degli organi rappresentativi di qu,esta. La prima ma.s8ima conferma la palese illegittimit� dell)ordine di sospensione o di, Ncenziamento emanato dai G.L.N. aziendali) as.solutamente privi di ogni oomvetenza a�l rigt~ardo sia, pel'f' le nonrna del G.L.N.A.I.) sia p,er quelle alleate che pm� le leggi dello Stato italian,o (conforme v. Daviso in �Foro pad. �, 1946, I, 379; Peretti Giua in� Giur. It. �, 1947, r; 2,103). La seconda -ohe � la pi� importa.nte ed appare sttscettibile di estensione oltre il caso deciso -preci8a che il fatto illecito del ter~o che ha provoo.ato la sospensione) non legittitma il licenziamento per giusta causa) n� � atto comunque a determinare lo 8Cioglimento del rapporto di lavoro salvo che nei limiti con8entiti al recesso unilaterale ad nutt{m dal regime vineoU.stico) d�i cui la terza mas.sima afferma la logica applicnbilita�. Viene cos� reSJYinta ~n tesi che la posiz,ione dell'inde. sidernbilc dia luogo a risoluzione per irnpossibilit� .sopra�vvewnta) tesi accolta da qualche senteneu di merito e 80stenuta in dottrina (cfr. Torr �entc in � Foro It. �, 1946, I, 803 e in, � Foro I t. )) ) 1947, I, 1039). . L'insegnamento del S. G. deve) tuttavia) completarsi con il riconoscimento che gli indcsiderabi. li pos8ono comprendersi neUa categoria dei �sospesi >J di cui all'art. 4, n. 3 del decreto legislativo. 8 febbraio 1946, n. 50 e quindi legittimamen,te licenziarsi (cfr. Cassaz. 9 aprile 1948, n. 544 in � Foro It. JJ 1948, I, 603). Sul tmnn si cfr. in dottrina per la tesi della UlegittimifJ� del licenziamento Peretti Griva in � Giur. lt. �, 1947, l, 2, 103; Sermenti in � Ma.ss. Giur. Lav. JJ, 1947, 64; Rocco di Torrepadu,la in � Mass. Trib. JJ, 1947, 319 (pur con riserve)y� contra Daviso in,� l/oro Pad. JJ, 1946, I, 379 ~n�l sensg accolto dalla cit. sentenza delta Oas8azione); Rosi in � D~r. Lav. JJ, 19,46, II, 94 e 1947, II) 147; Donetti in � Mass. Giu-r. Lav. >J, 1948, 18; e 'l'orrente gi� citat'o (con oitaz�ioni giuri8pr1tdenzia1li sulle va.rie questioni). -22 La quarta massifma, infine precisa olw la ma�latE' chiaro invece, come e8plicitamente affenna J tia che intervenga durante la sospensione dell'indesidera. Mle, e.<~plica i nonnaU effetti di cui allo art. 2110 del Codice civile il che non sembra dubitabile. (V. S.). PERENZIONE -Estinzione del processo -Casi in coi non pu� pi� essere dichiarata. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 1003-48, Pres. : Brunelli, Rei. : Poddighe, P. M.: Vitanza-Kerschbaumer contro Valdisseri). A norma dell'art. 307 c.p.c., finch� l'ordinanza di estinzione non � pronunciata, non si producono gli effetti dell'estinzione stessa, e in particolare non perdono efficacia gli atti gi� compiuti; se il processo � stato riassunto o proseguito f�ori termine l'estinzione non pu� essere dichiarata se � intervenuta sentenza o se � stata data esecuzione ad una sentenza istruttoria. Sulla questione v. AndrioU: Commento, Seconda Ediz. vol. II, pa.g. 256 e segg. Q'l(estioni del gen,ere non potranno pi� presentarsi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni al e.p.o.. Infatti, l'art. 19 -del detto de�creto leg�islativo nel sostitnire completamente l'art. 307 del c.p.c. vigente, r�ipristina, pc1� qttanto riguarda l'ultimo comma, il sistema della vecchia perenzione, di 011,i aU/art. 340 del c.p.c. del 1865, ( non rilevabilit� di ufficio, termini perentori per la proposizione della eccezione relativa. da parte degli interessati ecc.). PROCEDIMENTO CIVILE -Sentenza -Ordinanza Decreto -Provvedimento del Presidente su istanza di rilascio di copia di atti pubblici -Reclamo. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 1006-48, Pres. : Ferranti, Est. : Chieppa, P. M. : Cigolini -Intendenza di Finanza Messina contro Soc. Trezza). Contro il decreto Presidenziale che provvede sulla istanza di rilascio di copie degli atti pubblici non � ammesso reclamo trattandosi di proc�dimento puramente disciplinare che si esaurisce col provvedimento presidenziale ; ma � consentito alla parte interessata di eccitare ex novo la giurisdizione ordinaria competente pe!'cb� pronunzi sul diritto di avere la copia o sul diritto del depositario a ricusare il rila.scio (art. 745 c..p.c.). La questione poi!� dibattuta. C"Ui da/vano luogo i provvediment�i emessi dal Presidente del Tribttnale per il rilascio di copie di atti pubblici da parte dei depositari, appare ormai compCetamente superata dalla disposizione dell'art. 745 c.p.c. che qualifica espressamente tali provvedimenti come decreti. lifotto l'impero dell'art. 915 del c.p.c. abrogato la natura di taoli pl/"'ovv�edi!menti era invece contestata) sostenendo arcuni ohe si trattasse di decreto) altr'i di ontin.anza, altri addirittura di sentenza. Ci� stante, non (J;p>pare pi� dubbia la impos'Sibilit� d�i �una i.mp?kgnativa diretta dei provvedimenti in. q1testione. la tnagsima, che, ove il preteso depositario desti natario dell'ordine ritenga che non si versi. nella .; ipotesi pr61Jista dall'art. 745 o.p.c., ma si tra-tti di una vera e propria actio exhibendum egli po�ssa eccitare, con un'azione ordinar�ia, il giudice per ch� pronunzi sulla sussistenza o meno del diritto del ricl~riedente ad ottenere la copia pretesa. RESPONSABILITA CIVILE-Danni-Risarcimento-~~ Svalutazione -Interessi. (Corte di dass., Sez. III, ~ n. 1455-48, Pres.: Valenzi, Est, : Albeggiani, P. M. : .:_,=::,_,�... Mirto Randazzo -Da Re contro Ministero Difesa). ' 1 Qualora n giudice nella liquidazione del danno abbia tenuto conto della svalutazione della moneta, liquidandolo come se si fosse verificato al tempo della decisione, tale liqui�azione compensa tutto il danno e non sono perci� dovuti interessi per il periodo anteriore. La precisazti.one della Corte Suprema � quarbto �= ma�i opportuna di fronte a.Ua prassi contraria in ~f='~ genere a.rlottata d�alle Corti di merito. ': Sulla questione non esercita alcun rilievo il oa-: rattere compensativo o moratorio di questa gpe-: ciale categor�ia di inte-ftessi, sebbene, innovando -�= rispetto aUa giurispr'l(denza .affermatasi sotto l'im-~ perio del vecchio c.c. e che era a favore del ca =�=� rattere compensativo (Cassaz,o. n. 427 /43), l'arti-:1 colo 1219 de~ nuovo c.c. pong�a wn sicuro elemento } a. favore del ca1�attcre moratorio di tali interessi. .I La questione prende le mosse del su.ddetto arti-:~ colo 1219 sotto un aUro profilo, poich� tale norma ti dispone che chi commette un (J;tto illecito viene costituito in mora per ci� stesso, senza. bisogno di } alc;:nd!t~i f;:;~~~rre l'illazione che gli interessi !llt decorrono da quegto stesso momento del fatto il-:J ~ci~. ' � Senonoh� la norma prevede il caso normale in !:,_;_1_. C'l.(i fatto ill'ecito, evento dannoso, COnseguenze dan n~ nos� si producono gimultaneamente. Nel caso con-F; trario) invece) ad esempio nel caso di da,nno fu-m turo) non vi � dubbio che gli interessi �ecorrono m non dal momento del fat'to illeoi.to, .ma dal m.ot. m mento SUOCeSS�IVO in etti sopra�ggiungono altreS� m '::~ evento dannoso e conseg1tenze dannose. 1 NeUa ipotesi di svalutazione successiva, si ve-M rifica per l'arpptmto '11(1'1,a situazione del genere, poi-f.f ch� il presupposto � che la svalutazione soprag-~~=:�@��� giunga in un momento posteriore al fatto illeci.to @ e magari all'evento dannoso e modifichi il conte-:I nuto econom-ico-patrimoniale del danno. E la sen-i:{ ten'Pa deUa Corte Suprema chiarisce incidental--i=f mente che il fenomeno inflazionistico pu� verifi-r carsi gino alla decisione della causa. I n questo !iit caso liquidare gli interesgi dal giorno de~ fatto ii't illec�i.to significa in sostanza riconoscerli su som-iirJ me che a qu.el momento non erano (J!npor'a dovute. :;::: La soluzione adottata dalla Corte Suprema Bem-._ ti~ bra pertanto perfettamente intor~na_ta allo spirito ~iil]jj del'l'art. 1219; e sar� opportuno e tnteressante se-q::: guirne gli sviluppi nei vari atteggiamenti ohe la dii questione pou� as8ttmere in concreto. (R. D. C.). :=::==, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENO.J.PI SEOONDO L'ORDINE � DI PUBBLIO.J.ZIONE SULL.J. c G.J.ZZETT.J. UFFIOI.J.LE � 1948 I. Legge 13�7-1948, n. 1100 (G.U., n. 194): Modificazioni all'art. 2 del D.L. 31-1-1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria. (v. in questa Rassegna n. 4, pag. 19, VII). -� in corso di definizione la linea da seguire sulla questione se siano ripetibili i tributi pagati allo scopo di fruire di condono tributario, quando si assume che i tributi stessi non siano dovuti. II. Legge 9-8-1948, n. 1103 (G.U., n. 194): Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti di retrocessioni di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite, simultaneamente trasferiti. -Si applicano le stesse norme stabilite dal D. L. 12-4-1945, n. 222 relative alla reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri perseguitati per ragioni razziali, nei loro diritti patrimoniali. Peraltro nel decreto in esame � pi� chiaramente stabilita la condizione alla quale la concessione del- l'esecuzione � subordinata. Non possono cio� pi� sollevarsi dubbi, sempre per altro risolti in, senso favorevole alla tesi dell'Amministrazione, se l'esenzione si applichi anche a quei contratti nei quali si dichiari che un certo acquisto avvenuto durante il periodo previsto dalla legge in esame, pur risultando effettuato da un cittadino italiano, coprisse in effetti un acquisto dissimulato a favore di un cittadino delle Nazioni Unite. In� questo caso infatti l'esenzione non � dovuta. III. Legge 18-8-1948, n. 1140 (G.U., n. 209): Contratti di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo. -Anche questa legge come quella n. 1094, pubblicata nella precedente Rassegna (n. 7-8, pag. 24, X) sostituisce alla giurisdizione speciale costituita dalle �Commissioni arbitrali di cui al D. L. 1-4-1947, n. 277 le Sezioni specializzate del Tribunale ordinario. Come si � gi� accenn~.tto non sembra che la istituzione di Sezioni specializzate violi ildivieto stabilito dall'art. 102 della Costituzione. INDICE SISTEMATICOI D E L L E C O N SU LT A� z�I� O N I, LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLEPTJJ: IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE~ ST�TA DATA ACQUE PUBBLICHE . ..-Se il pamre definitivo del Consiglio superiore in materia di concessio~i di acque pubbiiche vinooli il Minist11o .al punto d.a: -obbligarlo a conferire la concessione stessa, o se invece i.l Ministro possa .anche non confe;rirla (n. 8). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.-I) Se l'Amministra zione sia tenuta ad accedere alla richiesta del �Giudic-e pell&le di esibire in giudizio ad istanza di parte privata,, un r-appor-to interno di ufficio .c-be si riferisca oomunque all'imputato (.n. 65). -II) Se i deLegati esattoriali di che al D. L. 5-10-47, n. 1233 siano organi dello Stato e ne impegnino la responsabilit� (n. 66). -III) Se H mi l�tar:e .abbia diritto soggettivo, ad un premio istttuito dal. l'Amministrazione per servizi particola.rmente rischiosi e po�ssa pretendere che non ne si.a variata la misura (�Il. 67). APPALTI. -I) Se l'Amministrazione appaltante per i suoi crediti vli-rso l'appaltatore possa ;rivalersi .a.nche su attrezzi esistenti in cantieri appartenenti a terzi (m�. 95). _-Il) Se a norma delle Condizioni generali d'oneri per acquisti! di generi delle FF. AA. del 1930 sia possibile a 'carico del fo11nitore inadempiente, l'acquisto in danno e la �confisca della -cauzione (n. 96). ASSICURAZIONI. -I) Se un operaio addetto alla bonifica di cE.mpi minati e �Che si sia inf�ortunato per� propria imp-rudenza .abbia dilritto alla indennit� di assicurazione. (n. 8). -II) Se l'art. 2 del D. L. 1-11-1947, n. 1768 poss.a interi>retarsi nel senso che il Ministero che .abbia pagato l'indennit� di infortunio abbia un diritto di rivalsa verso lo stesso �illfortun&Jto che abbia c.ag.Lonato il sinistro� per propria imprudenza (n. 8). -III) Se stipulatosi un contratto di lavoro nel qua-le sia prevista. una indennit� per gli infortuni sul lavor.o e per la morte " pe.r causa di servizio " ne, deriv-i che la morte del pr�estatOTe d'op.era sia indennizzabile soLo� quando ricorra questa c.ausa e non quando essa; derivi da causa vio'le.nta oc.casiornata dal lavoro (n. 9). DANNI DI GUERRA.-Se l'appa'rtenenz,a all'U.R.E.P.T. costituisca motivo di incompatibiLit� ad essere membi"o della Commissione -consu.Itiva prevista dall'art. 5 del D. L. 6-4-1948, n. 521, per il risarcimento det danni di guerra ai profughi della Tunisia (n. 5). l ffi ENFITEUSI. -Se i�n forza dell'art. 9S2 c. c�. si possa il chiedere la revisione .anche dei canoni enfiteutici in natura (n. 11). ESECUZIONE FISCALE. -Se i delegati esattoria-l~ di l che al D. L. 5-10-1946, n. 1233 impegnino� la responsabilit� ~ dello Stato o solo quel1a della Esattoria (n. 8). l,_.:, FERROVIE. -I) Se l'indennit� di prese.nza e di carica ,~ per i ferrotranvieri siano legate al1a; effe:ttiva prestazione [J di 1arvoro (n. 59). -II) .se. l'iJndennit� di carovita e di' !@ caropane siano legate. alla effettiva prestaz�ione suddetta 00 (n. 59). � f:=~~ ~~j~ f.;; GUERRA. -Se gli artt. 75 e 78 del Tirattato di pace si l} debbano applicare anche i.n relazione a navi .catturate :~ daU'Italia nell'esercizio dei legittimo dir;itto di preda :::: (n. 93). � '~::: IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se scadendo il term�ille per l; la presentazione -di domanda ad un �COnc-orso a pubbli.c10 !:i:i impiego m� giorno festivo, il termine 1stesso debba inten-fJ dersi di diritto prorogato .a.!: g~omo successivo (n. 64). -!I II) se un impiegato che ha .compilato un progetto per 1':~ conto dell'Amministrazione dalla qua1e dipende possa n vantare diritti su tale p~ogetto� s� da dover essere sentito ] prima di variarlo (n. 65). -III) Se� disposta con provve-~'~J. dimento generale� la i!'evoca delle� punizioni disciplina-ri ne :~ sia impedita la pi"osecuzione dei provvedimenti discipli-@ nari in corso (n. 99). -IV) Se una ta;le revoea si appli-M chi! anche alla sospensione cautelare (n. 99). -V) Se l:~ il provvedimento di revoca debba ess�r!e c-oncretamente ;.] appJi.cBJto dalla stessa autorit� che inflisse la punizione ~@ (n. 99). -VI) Se i delegati �esattoriali di cui &l D. L. W!, 5-10-1947, n. 1233 siano impiegati del1o Stato (n. 132). -!:~ VII) .se_ 1a ricost~u~iione_ ~e~la carriera ~egli i~pie~ati li-!_:,ij cenz1atl .per mohv1 polltJCl debba fars1 con nfenmento !;~;:: al momento del licenziamento stesso o si debba tener t:: conto della posizione pi� fa.vorevole precedente del-:,,::: l'impiegato, qua.ndo questi ne sta statiQ� trasfer;ito sempre '!::a per ragioni polititcbe� (n. 133). -VIII) Se l'impiegato non j:l di ruolo sospeso per .giudiz�Lo di epurazione e successi-ii vamente prosciolto� possa considerarsi lic-enziato �alla data @ della prima ri.conferma a.nnuale in servizio (n. -134} . .-::.�Ii IX) Se il D. L. n. 207 del 1947 lad�d:Ove rp�rev�ede la possi-w~: bilit� di paga.re assegni ad impi,egati non di ruolo, anche~@ che non prestino ser;vizio, abbi.a portata innovativa 10 !~~( interpretativa (n. 134). 1% .�> -25 IMPOSTE E T ASSE. -I) ~pe~ch� il liquidatore' sia solidalmente responsabile' con la .Societ� in liquidazione per il pagamento della imposta str&o�rdina.ria sui sopraprofitti di guerra sta necessario che il liqutdatore stesso abbia effeUivame:nte esercita,to J.e. sue funzioni (n. 77). II) Se il D. L. 11-4-1948, n. 462 oonte.nga una pr:oroga al termine del 31-3-48 gi� disposto DO!ll il D. L. 26-10-47, numer. 0 1589 per l'esonero da dazio doganale dei pacchi alimentari import&ti dagli Stati Uniti .d'Ameri�ca (n. 78). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -l) Se nella esecuzione relativa, a debito per .pagamento della I.G.E. possano pignorarsi gli strumenti �illdispensabili per il lavQ.ro del debitore (n. 3). -II) Se ai :!in~ dell'applicazione' della I.G.E. i territor~ iugoi:\lavi annessi all'Italia con Legge lf?-6-1941, n. 452 debban�o� considerarsi te.r:ritorio deHo Stato (n. 4). -III) Se la vendita di formaggio da p.a.rte del produttore avvenuta prima dell'entrata tn vigore� del D. L. 19-10-1944, n. 348 giustifichi la percezione dell'imposta sull'entrata in occasione del pa,ssaggio successivo (n. 5). -IV) Se la Croce Rossa Italiana., agli effetti della rivalsa oibbligatorLa dell'I.G.E. debba .considerarsi equiparata alle Amministrazioni Sta.tali (n. 7). -V) Se per gli abbonamenti a giornali e.d altri periodici .a carattere non prevalentemente� politico l'I.G.E. comprenda anche l'imposta di bollo indipendentemente al� rilasei.o o meno della quietanza (n. 8). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se debba applicarsi imposta di successione sul valore delle cose' che il coerede donatario soggetto a collazi�one � tenuto a <Conferire in sede di diviBione (n. 11). LOCAZIONE DI COSE. -Se sia applic.abile 1'art. 7 del D. L. 23-12-1947, n. 1461 anche a giudizio gi� in grado di appeno al momento dell'entmt.a in vig>me di questo decreto (n. 31). MONOPOLI. -I) Se il gerente di un ma.gazzino di rivendita di generi di monopoli:o possa consi.derarsi impi �egato statale (n. 11). -II) Se .consentitasi dall'Amministrazione dei Monopoli Ia vendita di sale a prezzi superiori a quelli: di mono.polio per ragioni eccezionali e contigenti, l'I.G .E. sui rela,tivi incassi sia dovuta per tutta. la somma incassata o solo por quella parte <Che eccede � il prezzo di monopolio (n. 12). NAVI. -Se l'art. 160 del Codice della Navig.azione si applichi immediatamente indipendentemente dalla emanazi. one di norme �regolamentail'i (n. 31). OBBLIGAZIONJ E CONTRATTI.-.Se l'italiano che abbia verso il francese un eredito espresso in franchi che il suo debitore abbi&; regolarmente versato all'Ufficio Cambi, abbia diritto di ric.evere dal proprio ufficio eambi so1o l'equivalente in moneta itaili!llna al cambio del giorno in cui � avvenuto il versamento da parte del debitore francese (n. 26). OPERE PUBBLICHE. -se quando lo Stato coocede un �c�ontributo .per la. costruzione di opera pubblica a eond1z1one della previa verifica entro un �Certo termine dell'opera, si possano a tale verifica1 applicare ~e nor):ne del �collaudo, si che distrutta l'o}.38ra, pur completamente .costruita prima della verifica stessa, ne resti estinto l'obbligo del contributo (n. 8). PREZZI. -I) Se siano st&.ti convalidati i decreti della r.s:i. 15-10-1944, n. 272 e' 20-12-1944, n. 316 relativi al versamento al Consorzio Produttori di Zucche,ro delle differenze di prezzo derivanti dall'aumento dei prezzi dello zucche-ro stesso (n. 1).-II) Se sia stata convalidata anche la norma dell'art. 3 del suddetto. de-creto n. 316 che poneva l'obbligo della integrazione del prezzo a c.a;rico dello Stato (n. 1). RAPPORTI DI LAVORO. -Se debba essere ugualmente pagato un ingegnere che abbia eseguito< un incarico .conferitogli dalla P. A. di progettare un piano di ricostruzione di un comu.p.e, quando poi tale piano non debba pi� �eseguirsi, per �essere sta;to il Comune cancellato dal relativiQI elenco con provvedimento di autorit� (n. 13). REGIONI. -I) Se la Tinuncia alLa ~impugnativa di una legge regionale debba �essere fatta dal Governo o dal Commissario dello !Stato (n. 2). -II) Se all'atto di Tinuncia all'impugnativa si a,pplichi,no le norme di �Che all'art. 300 e seguenti .c.p.-e. (n. 2). -III) Se sia ammissibile una rinuncia -condizionata .(n. 2). -IV) Quali effetti abbia la mancata de.cisione deU'Alta Oorte-nel te,rmine previsto dall'art. 29 dello Statuto Siciliano (n. 2-A). REQUISIZIONI. ~ I) Se il ritardo nel pagare la indennit� dL requisizione eseguita in territorio estffl'o occupato ed� espress,a in moneta stra,niera ponga a cari.co. deU'Amministrazione ,requirente il rischio del cambio (n. 58). Il) Se siano dovuti interessi sulle somme che l'Amministrazione liquida a titolo di risarcimento di danni c.annoosi .con le requisizi,oni ai sens.i degli artiooli 73 e 74 T. U. 17-8-1940, n. 1741 (n. 59). SCAMBI E VALUTE. -Quali siano gli effetti del Clearing itala-francese sul dir~tto del creditore italiano a riceveTe il credito� espr~sso in f,ran,chi francesi al cambio del giorno in CUi egli vengf.l effettivamente pagato dall'Ufficio Cambi italiano (n. 2). TERREMOTI. -I) Sle 1a oompetenza ad .autorizzare sopra,elevazioni di edifici in localit� sismiche� in deroga al disposto dell'tart. 12 R. D. 22-11-1937, n: 2105 spetti al Ministro dei Lavori PubbJi.ci (<n. 3). -II) Se i proprietari vicinori abbiano tnte.resse a :r,tcorrere contro ls.' ooncession� d'una auiorizzae:ione d~ �CUi al capo precedente (n. 3). Da �PAPINIANO -Prefazione alle relazioni sulle Avvocature Erariali di Giuseppe Mantellini �. RICORDI AGLI AVVOCATI ERARIALI Laboremus: non rimettere a domani quello che si pu� fare oggi. Non cantar mai ad orecchio, ma come Bartolo, che interrogato la sera nspon deva il giorno dopo. Studiar pi� le pandette per le ragioni che per le curiosit�. Usare del diritto romano ql!ale istrumento di precisione. Sempre la questione per la questione, e solo per la questione: nullius gratia aut auctoritate. Nel trattare gli affari erariali (che sono gli affari dei contribuenti) prima giudici che avvocati. Pacieri sempre fra Stato e Comuni che sono parti di Stato. Fortiter in re, suaviter in modis: Tenacit� di proposito e buone maniere, SenZia ostinarsi: nobis aliquando plaoeba_t, sed in oontrarium me vooat Sabini sententia. Gli occhi ~empre a Papiniano cio�: Onest�, Modestia, Misura, Piet�, Equit� addottrinata dai precedenti, e Fermezza. lf!'/� ANNO I-N. 10 OTTOBRE l Q18 ----~-----------�-�----�---� RASSEGNA MENSILE DELL~AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA..ZIONE DI SERVIZIO ~&\t~l~~:m&LE B!L.tg l': ~~\; "' 4,1.;1 BIBL.iOTE..Cfi-.. �� l OSSERVAZIONI SULL'AMMISSIBILIT� AT~TUALE DEL RICORSO STRAORDINARIO_ AL CAPO DELLO STATO L'enteata. rn vigore della nuova Oarta costitu; zionale trae dalla. polvere degl~ argomenti da tesi di laurea (introduzione, storia, norme giuridiche vigenti, dispute sulla natura giuridica nel diritto attuale, ecc.) il ricorso straordinario al Capo dello Stato, e lo pone agli onori di una questione di attualit�. � �Si pu� contraddire a questo assunto iniziale con un'osservazione che ha-il fa.scino di tutte le cos�e ~emplici: la decisione dei :ricorsi straordinari � atto amministrativo, comunque privo di rilevanza costituzionale, e la relativa materia � regolata da norme di natura-amministrativa e non costitu~ ionale. Il cambiamento nella struttura e nelle funzioni costituzionali dell'Organo competente �, per conseguenza, irrilevante -quanto meno ora <�ome ora ed immediatamente -ai fini pur limitati di rendere problematica la questione. Le cose, in altri termini, restano al punto di prima: e non e'�. eagione di scu�tere il kantiano sonno dogma-� tico dei laureandi con tesi in diritto amministrativo. � Gi�, ma il fatto � che l'obiezione non regge. fil non regge per la pura e semplice ragione che ~~ssa, nella sua entit� logica, pu� so:o formularsi dopo avere dimostrato che lo stato di diritto, per quanto ci riguarda, � invariante 'sul piano costituzionale o perch� rimasto identico, o perch� il RUO mutamento non ha. risonanza sul piano amministrativo : in altre parole, dopo avere accertato �he la struttura costituzionale oggi in vigore sopporta che una norma di carattere amministrativo conferisca un'attribuzione al Presidente della Repubblica fuori della elencazione contenuta nel- l'art~ 87 della ca.rta. ' Il che val quanto dire che la pregiucliziale in contrario alla posizione del problema non � affatto pregiu�iziale, ma corollario finale alla soluzione in senso conservatore di esso. S.e mai pu� convenirsi che il travestimento e lo spostamento di piano dell'argomento di cui trattasi si giustificano. con un vivace attaccamento, ad un istituto ch� appare nell'Ordine naturale delle cose: ma qui facciamo del diritto e non della psicologia. Conclusione : il problema pu� legittimamente essere posto. E compito delle righe che s-eguono non � tanto di risolverlo, quanto di segnalare alcuni a.spetti di esso che non vanno dimenticati .quanclo si tratte.r� di darvi una risposta. * * * Quanti autori sino ad oggi si sono occupati del ricorso straordinario, tutti all'inizio delle loro dotte 'trattazioni hanno pi� o meno esplicitamente formulato il proposito di non lasciarsi traviar(~ dall'aspetto storico dell'istituto e di considerarlo unicamente come tema di esposizione dogmatica. E tutti, chiusi intenzionalmente nella disciplina mentale del �qui� e dell'� ora�, hanno finito con l'approdar� �altrove ll ed �allora ll non appena si � trattato di rendere conto razionalmente della natura del ricorso in questione. Ci� che sta a dimostrare come nella struttura e nelle funzioni di questo gravame amministrativo ci sia un quid. di insepara'Qile da concetti giuridici correnti sotto le monarchie assolute. O, 'quanto meno, sotto la monarchia costituzionale nella figura datane clallo Statuto Albertino. Qui, infatti, si trova. abbastanza, se non per dare una compiuta spiegazio~e, almeno per rendere ac-� cettabile il singolare istituto. Il quale sembr� poggiare essenzialmente sui �seguenti pila.stri : a) flessibilit� della costituzione. Una norma ordinaria poteva conferire ad un organo primario dello Stato tutte le attribuzioni ritenute utfli senza che per �questo potesse ritenersi manomessa la costituzione. Insomma, la questione, poco fu accennata, se una legge amministrativa (scil. ordinaria) possa. eonferire un'.attribuzione amministrativa- ad un organo costituzionale, o se� occorra, a tal fine, una modifica della Carta., non s-i poneva neppure. Nella pi� sfavorevole delle ipotesi, si sa�rebbe potuto discorrere di evolu~ione della. costituzione; b) ca�rattere di carta ootroy�e nella costituzione stessa, .Iargita dal Sovrano � di certa. ~cien~ e regia autorit��. Formalmente (e cio� giuridicamente) il Re trovava nello !Statuto un limite 2 e uon un fondamento al suo potere che si fingeva c preesistito come rpersonaJ.e, inditl'erenziato e di origine imperscrutabile. Che poi :sostanzialmentf (cio� stori-camente e politicamente) le cose andassero in ma.niera a1quanto diversa, ci� non riguarda rquesto studio. C'era., se mai, il correttivo della consuetudine, ed essa, come .fonte di diritto, va qui considerata: ma, per quel che attiene al tema di queste righe lar consuetudine di diritto pubblico, se ce n'era una (precisamente in et� anteriore agli allegati A e D della legge 1865) era nel senso di ammettere e non di negare l'attribuzione sovrana di decidere dei ricorsi in parola ; c) l'art. 5 dello �Statuto: � Al Re solo appartiene il potere esecutivo)). Dentro o fuori la serie gerarchica. (simmetrico : ricorso gerarchico al Re ricorso straordinario al Re), aJ posto uno o ai posto zero (ma. i matematici ins-egnano che lo zero fa, pa;rte della. serie numerica), al Sovrano finiva-' la. scala dell'esecutivo: insomma, se il Ministro era. il Capo dell'Amministrazione, egli stesso era pur~ nel Govf'l'no !lrl Re. La Costituzione repubblicana ha. mutato le cose nella loro essenza.. Quahmque cosa, si pensi, infatti, dell'idoneit� d'una, norma ordina-ria a fondare noyelle ~ttribp~oni amministrative,. in un organo p:rlp~.ario, �, certo che se (periodo ipotetico, lapa c lissiano, ma non inutile) non basta la norma ordinaria-, nel silenzio della Oarta occorre una. legge costituzionale ad hoc) legge che oggi non c'�. Ora. senza usurpare la soluzione del jproblema., sconfinando dai limiti impostici all'inizio .di queste ,righe, certo � che : l) le costituzioni moderne (e fra. di esse l'italiana) tendendo non ad arginare il potere teoricamente indefinito del .Sovrano ma-a distribuire per poteri la. sovranit� dello Stato, sono il fondamento po8-itivo delle possibilit�. di azione dei vari organi, non il limite negativo eli queste. Per quanto attiene al Presidente della Repubblica, un fondamento positivo alla potest� di decidere ricorsi straordinari manca nella. Costituzione. E' vero, invece, che data. la ~mnicompetenza in fatto di Amministrazione Pubblica, riveniente al Gov�rno in virt� del sistema implicito negli� articoli 81, 95, 97, ecc., il Presidente, il quale intervenisse in materia amministrativa fuori dei casi previsti dai numeri 5, 7, 8, 9 �e 12 dell'art. 87 commetterebbe .indebita invasione di zona che non � nulliu,8J ma si appartienr a.l Governo (salva la legge la' disciplina in concreto Jlell'eserdzio r1ri relativi poteri'. Si poteva volere diversa.riiente: ed allora bastava aggiungere, sull'atitorevole esempio di numerosr costituzioni straniere, un numero tredici all'articolo 87, del tenore seguente: � (Il Presidente), esercita le altre funzioni affidategli per legge )) o qualcosa del genere. Va qui appena notato, d'altra parte, che il Presidente della. Repubblica. non � nella vigente co. stU~zio_:ue il q~po del potere esecutivo, ma parte cipa a questa funzione solo nei casi e nei modi dalla Carta previsti ; 2) che in una costituzione :rigida .aJUmette.ve una. consuetudine costituzionale fondata s--vill.:l',W� l'Ore di diritto (nel caso errore sulla vigenza. attuale della. legislazione sui ricorSD stra'0rdimllad:o1 sembra impossibile. Giacch� questa <COn<Rue'blad\b;t:e_ della rquale si ignorano peraltro i requisiti formali e sostanziali sarebbe assai difficilmente sistemabile in un catalogo ragionato delle fonti. E ci� a tacere della circostanza, che, mentre scriviamo, pu� anche essere sorta l'opinio juri8 seu necessitatis ma non certo-per ovvie ragioni di tempo il costante, remoto, ed inderogato ripetersi degli atti eli decisione dei ricorsi. � L'aver formulato i dub!Ji di cui sop1�a 11o<~a CQruporta necessariamente l'atto di arroganza di negare ca.tegoricamente la sussistenza. attuale del ricorso straordinario, �ma. solo la pi� modesta conclusione che non vi ha una. ba.se positiva nel� vi� gente sistema coStituzionale la quale ne postrali� o ne suffra:ghi la. pernian:Cnza~ -� lVIa le cose possono pure essere considera.te pi� a fondo e con metodo differente.. lEd allora si t:rovano ragioni che forse inducono ad escludere --cht-===~i ] il rimedio in studio possa considera-rsi rima'Sto ��� in vigore nel quadro della nuova Olilstituzimie. W Non vogliamo ~ndulgere a virtuosismi giuridici; :!! ci asterremo pertanto da tahme meditazioni sulle :i;i posizioni di taluni interessati e cointeressati al ricorso quando questo a-bbia ad oggetto interessi legittimi ; nonch� su quella. della stessa. Puhblica Amministrazione, allorquando un ricorso avente ad oggetto diritti soggettivi perfetti venga. accolto. In casi del genere, infatti, o il parere del Consiglio di 1Stato si considera tanto inderogabile per l'Amministrazione quanto lo � un giudicato, ed allora si vulnera un'attribuzione del Potere giudiziario, unico competente a conoscere dei diritti. Ovvero esso � una mera consultazione non stret-:;.;; tamente vincolante, ed allora l'accoglimento di ri-PJ corso si riduce in pratica ad una, specie eli tra:n-i'_;; sazione o eli rinunzia-, volontariamente <i>fferta dal-n] l'organo competente. Si potrebbe infatti ribatterP ;.::::; a ~onsiderazioni del genere con l'osservazione clw m 'si tratta di inconvenienti e che l'addurli 11r011 md f:~ rtrgumentu;n: e ci� forse a ragione. W ~If~:~:&~::~1~~�;~:f~f~1~E;;~;i .~~-i-�=�_: .�_.� _:'.�,_._1:_._ ��. amministrativo, ma avverso il contenuto di questo __ ~~%t~1:;l~ ~1~:::~:~~:~t~t:~~sdiziona,J.e, quanto me-~~,-_:_,,�_=_:;_:_',, N� pu� essere data: .e ci� per la slngolar�issima f struttura di concorso elettivo propria al tema, �del f:ji:l ricorso straordinario, concorso che non � di azio-r:J' ni, ma si instaura tra rimedio :ctmministra:fjvo_ P !M r�imedio giurisdizionale. . -Ili N� si pu� rimediare a questo stato eli cose co11 r:Ji la soluzione di a-mmettere da.l 1� gennaio 1948 ll ~iii ricor!';o in sede di ltlg�i.ttjmit.� nvverso il decreto ~:i,jj J,.u�esiden~a,le che decide ~;u dcorsu str�aurdina1�iu. Giaech� in tal modo l'istituto verrebbe compiutamente t!'asfigurato in una specie rli ricorso supergerarchico eli legittimit�, al quale osta., oltre tutto,. l'inesistenza. di un vincolo gerarchico di suborrlina, zione amministrativa tra Presidente della Hepnbblica e UinistJ.�o, o peggio ancora tra Pre� sidente della Hepubblica e Oapo dell'Ente pubblico Ininore. Rico1'80 geTarc~~ico irnqJrop1�io? S�, se il Presi1lente della. RepubMica. fosse .Capo del Potere esecutivo, o comunque, fosse nell'esecntiro (ma. non potrebbe esserci se non da Capo) e non partecipe nei casi indicati dalla Costituzione alla. j1lnzionc Psecutirn. E poi oc<:orre pensare che il ricorso geJ �archico improprio al Capo tlello .Stato gi� esi::; te: e� � 'quel ben noto ricorso gerarchico al (Gon� rno del) Re, di cui si occupano ttJtti i trattatisti: �e questo � rimedio che nulla ha n che vedere con il ricorso straordina.rio. A ~questo 1mnto nna domanda: se, pee ;,;alnu�P. insieme n dogma della tutela giudiziaria e l'attribuzione del Presidente della Repubblica in un modo o nell'altro, si arriva a. ricondurre il ricorso >;traortlina,rio alla figura, dei normali ricorsi amministrativi (se, in altri termini, si uccise lo �straordinario)) perch� viva il cc ricorso))), nel periodo di tempo in cui pende o � ricevibile il P-icorso, l'atto amministrativo ricorri-bile � o non 1'-r1e1inith'o'? I<J sn.J�it, poi, amnl'rssib�le-ricorso �gii.fl'isdizionale contro l'atto p. es., ministeria1e, avl'erso il~quale non fu proposto il ricorso ( ei de v ant .;tram'Clinai'io) al Presidente della Repubblica? Denuncia? ma. l'annullamento di ufficio � sem [)l'e facoltativo, ed anzi vietato se ispira.to Rolo ad 1m astratto interPRRe di giustizia. .Potrebbe, lntine, }Jensa:rsi che � �ec1�eto di decisione del ricorso straordinario sia escluso -da:I rategorico disposto dell'art. 113. Ma si tratta allOl'a di clubita.re della uatuea. di atto amministrativo .di esso : torna:re~ cio�,. allP dispute sul suo carattere di atto di giustizia. .ritenuta, e tornarvi nella certezza dell'insuccesso, poich� non si a.rriva, a vedere come una costru, :done del genere possa venire azzardata n.lJa stt�egna della. Costituzione vigente. N� migliore fortuna. sembra rise�l'va,ta al tentativo di istituire una analogia. tra, il decreto iu questione e l'atto di concessione della, graz,ia (espressamente menzionato dall'a.rt. 87) ovvero di discorrere di una rinuncia, preventiva al rimedio giurisdizionale da pa.rte del ricorrente in sede straordinaria, come contropartita. della perdita. del termine pel' ricorrere in sede contenziosa, quando l'oggetto di questa, rinuncia � 'P.I'Oblematico, il didtto cui si rinuncia (diritto di impugnativa di un futuro decreto) non � ancora sorto, e la. tutelu ginrisrlizionale � -essenzialmente di ordine pubblico intesa s� a ga,rantire il cittadino, ma anche, P prima !lllCora ad a>.sicura re la buona, amministrnzionP 1lP1la co:;;n pnhhlic'n. Con quanto precede si � tentato soltanto un son< laggio del problema. che non si � voluto risolverP e neppure, forse, compiutamente formulare. 1Se, come speea chi scrive si � raggiunta la prova, che, tutto sommato, vale la pena. di occuparsi della eosn, qnesto scritto a,vri� con:;;eguito il suo scopo . FRANCESCO A(�R� AVVOOATO DlllLLO STATO )ULL' IMMUNIT� GIURISDIZIONALE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL T.L.T. l. Golia pi� lm�g�t n::;wne <:lw viP ne dal con silerare le cose a dh;tan~a di qualche tempo, � pos; i:bile oggi, dopo oltre nn anno dall'entrata in 'igore � rlel Tra.tta,to di pace coll'Italia e ,quindi lalla et�eazione del Territorio Libet'O <li Triestr, Lfferma.ee che il T.I~.T., �pi� che una concreta enit� operante, � una finzione giuriflica; una sortn. li curioso intermezzo nel grande dramma delln 10litica internazionale, l'ultimo atto rlel quale, 1er quauto ci riguarda, non pu� P!'lSPJ'P che In 'estituzione di 'J:Irieste all'Hali.-1. L'astrattezza e Ja. transitodet� di ~questo ib1�ido n�odotto del genio del compromesso nulla, tolgono uttfwia al� fenomeno strettamente giuridico clw :ol T.L.T. si � venuto a, crea.re; e di ci� appro.fitta l giurista per saggia.re alcuni principi di diritto nternazionale che, per 'quanto gi� non infrequenemente sperimentati, assumono un pi� completo definito valore og�ni qual volta vengono confrolJa. ti con nuove ed inedite sitliazioni di fatto. .Cos� della cosidetta immunit� giurisdiziona~P, che nPi l'iguur�i tlel'Hoverno .Milita.re Alleato del T .L. 'l'. da talnni si vorrebbP riconoscinta., rla. n-1tri 111'� gata. :!. Ui..ferito al Governo ..Militaee Alleato, il pro� blema della immunit� giurisdizionale si concreta nella rqnestione se detto Governo possa essere a,;soggettato, come tale, alla. giurisdizione dell' Autorit� giuclizial'ia ordinaria (valP n rlire locale, originaria), oppure no. Giova, a questo proposito, rammentare che sin dall'inizio� della sua amministrazione H Governo lVlilitare Alleato ha costituito, in concorrenz� cogli uffici giudizia-ri locali, uffici giudizia.ri propr�i, denominati Corti Militari Alleate. A tali Cot�ti tuttavia. � stata conferita unicamente ln giurisrli~ ione penale, c ci� sia con riferimento aH.-e vioht: doni del Proclami ed Ordini emessi dal Govern�-Militare stesso, che alle infrazioni delle leggi penali italiane, tuttora. in vigore nel Territorio. Noli lwnno, invece, 1lette Corti gittrisdizione civile, pel' -4 cui, in difetto di altri organi a�d hoaJ resta stabilito che o si ammette il principio che il Governo Militare Alleato � soggetto alla-giurisdizione dell'Autorit� .giudiziaria ordinaria, o si a.fferma. il principio contrario che esso � immune da qualsiasi sindacato giurisdizionale, comunque agisca. e per quanti torti di natura civile esso possa commettere a danno dei privati che entrano con esso in rapporti dir-etti, primi fra tutti �quelli di ca!.!ltte.! e_ co_~!~�att�ale ifs>_rniture!..-:;tJ?.P.~-~t_i,_ e���:y~--� � :~�iii.bra ..s.uperfiuo SOff�Fmarsi sulla gravit� di questa seconclilr affermazione. Il cittadino, che secondo la, legge italiana pu� chiamare in giudizio la Pubb:ica. Amministrazione e far valere nei suoi confronti come nei confronti di qualunque privato la. violazione di diritti sogg�ettivi perfetti (senza pariare dei progrediti mezzi di tutela degli interessi legittimi che il nostro sistema mette a disposizione degli inte:r:essati) si vedrebbe praticamente privato d'ogni g�ranz.ia di giustizia, restando le sue possibilit� di reclamo confinate nei limiti del puro ricorso gera.rchico, che secoli di evoluzionr giuridica hanno ormai condannato in ogni nazione civile alla funzione di mezzo sussidiario. Diremo� subito che il Governo Militare Alleato ~:;embra. aver gi� preso netta posizione neila dellca. ta. �questione, e in forma piuttosto drastica.. Messo di fronte a.d un concreto atto di citazione notlficatogli da ima ditta privata che avendogli fornito dei materiali da costruzione aveva. reclamato poi il pagamento d'una differenza di pl'ezzo, il Governo Militare Alleato ha reagito comunicando all'Autorit� giudiziaria ordinaria l'ordine di non tratta.re, :fino a. nuova �disposizione, cause nelle q1,1ali il Ooveru.o Militare Allea.to fosse convenuto, e .p1�eannunciando contemporaneamente la crea,zione di un'apposita commissione per la trattazione di tali controversie. La �questione non �, tuttavia, supera.ta, sia perch� la preannunciata commissione speciale non � poi stata fino ad oggi costituita e pertanto non sarebbe da escludei'si in modo assoluto una revoca dell'ordine di sospensione; sia. anche perch�, indipendentemente dall'atteggiamento preso in concreto dal maggior interessato (il !Governo 1\ol�lita �re Alleato), resta aperto il problema del1a conformit� di tale atteggiamento ai princip� del diritto internazionale e, nell'ipotesi di una risposta. negativa, si pone l'a.ltro problema, del comr ovviare acl una imposizione di princip� errati chr si risolve in nn irrepMabile danno per la e.ittarlinanza. Passiamo, dunque, senz'altro ad esaminare la questione nei suoi termini giuricliri. 8. Per quanto il diritto internazionale iwn possa, come i singoli diritti interni, trarre vantaggio da una sistematica codificazione, si sono tuttavia formati fn esso per lungo decorso di tempo, per ripetizione di eventi simili, per conforme risoluzione di controversie, per virt� di trattati e sopra, ttutto per l'interpretazione evolutiva della. dottrina, -dei princip� fondamentali che sono oggi uuiversalment" e accettati come norme di diritto inderogabili dagli iStati pa-rtecipi alla comunit� delle �l:.. nazioni civili. L'immunit� giurisdizionale �. uno eli questi, e l si fonda. sull'assunto che, essendo di norma gli , ' ~ Stati nell'ordinamento giuddico internazionale ~ pari ed uguali, indipendentemente dalla lo1�o im-~poi1: anza politica, economica e militare, nessuno di �essi pu� essere assoggettato alla giurisdizione ~ di un altro, ammenoch� non accetti tale sottomis-, sione ; e ci� perch�, la. funzione giurisdizionaie � ' funzione di sovranit�, e l'esercizio eli essa nei con-~:= fronti di un altro Stato comporta automaticamen-~~ te l'assoggettamento di esso alla sovranit� del ~~: primQ. � . E' noto che quante volte si considera-l'a.ppli-: cabilit� d'una norma. eli diritto internazionale nel-, l'ambito d'un ordinamento giuridico interno, si ~ deve dimostr:are anzitutto l'esistenza di detta nor-r ma nell'ordinamento giuridico internazionale, e ID �quindi il suo ricevimento nell'orr1inamento giuri-J dico interno. W �Sul primo punto, sar� sufficiente richiamare qui, j tra gli altri, i pregevoli studi fa.tti in merito dal-lli l'Anzilotti, dal Provinciali, e recentemente dal 1!!1 Quadri (La g'i1t1�isdizione sugli Stati 8tranier'i) ~ Giuffr�, 1941) fra gli italiani; dallo Spruth frn �; i tedeschi (Geri8cht8ba�rkei.t 'lleber jremde Staaten, :i! 1929); dal Hall, dall'Oppenheim e dall'Allen fra ~~~ i moderni ang-losassoni, n�nch� g-li autori �tati 1 dagli stessi; la;vori tutti che accertano in modo ='; indisputabile l'esistenza. della. norma sull'immu-ii nit� giurisdizionale nell'ordinamento internazio-!~ nale. r~ . Ii ricevime~to poi della norma. ~el dir_itt? ita-!i~ hano, o megho -secondo la termmologm mter-~~:~: nazionalistica pi� accreditata -fadattwm.ento =i~ del nostro diritto interno a questa norma di di-1i:~ ritto internazionale, � attesta.to oltre che dall'in-~f serzione eli clauso:e ad hoc in trattati internaz,io-i~i nal! stip1~lati dall'Italia e. resi es~r:~1tivi nel terri-Jjtol'lo nazwnale con apposite legg1 mterne, anchP ?:~~ c in spe?ial m?do da .al?un_e norme spe(:ifiche con-~1:; �tenute m va l'le leggi Italiane, fra. cm l'art. 11 t della legge delle guarentigie (13 maggio 1871) e/ la legge 28 dicembre 1902 sulla rondizione gin-~ ridica, dei membri dei tribunali Ul'bitrali inter-W nazionali aventi na.zionalit� straniem.; com'� stato li per primo dimostrato dall'Anzilotti (Il diritto in-:~ ternn.don,a.lc nei g-iu1Uzi interni, Bologna 1902, pag. 267) seguito da mo:ti altri. . ~ Il pro15lema p~� dirsi oggi. autenticamente ri-~;!;. solto coll'emanaziOne del Codice penale del 1930, =~ che nell'art. 3 contiene un'espressa manifesta-I z~~ne dell_a. vo~on~� ~i. aclattame~to (MA_Rio ~'h~LV:�I'''' L tmmumt� gbUrtsdtZ'!Onale de_rrh organt stranwn ,f:~; :'?isa, Pacini :;\'lariotti, 1947). �Sono da. ricordm�sd': m fine, le numerose decisioni pnmnnciate in ta1f::: sens~ dalla Snp~ema C'orte ~d, in particolar_e,~il l'ultima. ('Sez.. umte, 12 maggio 1947, n. 740, ml�i .lla�ssimario) �Foro Ital. n, 1947, col. 169). Con~�: tale decisione la Oorte di Cassazione, giudicando::; rli un'azione proposta da. alcuni cittadini-italia,.ni@i contro la ra.ppres!.'ntanza in Ita.lia per il com-~;:: ~erci~ estero dell.U.R.S.'S., di cui erano stati im-:~ piegati, ha affermato che, essendo tale rappresen-) ' ' l ' l trmza un organo di diri.tto pubblico deiWU.R.S.S. sovranit� territoria.Ie ed organica era certamentr e norb gid, un soggetto distinto avente propria per-quella italiana. In altre parole gli uffici giudiziari 80nalit� g�iuridica di diritto privato, il rapporto del Governo Militare Alleato non sono un'emanatra detta rappre.~entan'<:a ed i suoi impiegati, per� zione del Ooverno Militare Alleato e, per quanto qttanto di chiam natur�a privata, � sottratto alla da. �esso riconosciuti formalmente ed autorizzati a gittr�isdizione deU'A.tttm�it� giudiziaria italiana funzionare (con l'Ordine generale n. 6 dd. 12 lusalvo che a tale immunit� giurisdizion.ale l'V.R. glio 1945), gli sono estranei. Ai fini del nostro s.s. non abbia in concr�eto rinunziato. eRame questo a.ccertamento � sufficiente. E', dunque, fno1� d'ogni dubbio che quello dell'immunit� giurisdizionale � lln principio accet-5 . .Jl Governo Militare Alleato amministra. la tato dal diritto italia-no. Ci� equivale, in base � Zona dal 12 giugno 1945. Fino a.I 15 settembre alla norma. generale di rinvio contenuta nell'arti-� 1947, _esso era incontesta-bilmente null'altro che colo III del Proclama n. l dd. 12 giugno 1945 del un'emanazione, un organo ad hoc, delle forze ocGenerale Alexanrler, e, dopo il15 settembre 1947, cupanti ang~o-americane, vale a dire un organo nell'art. lO dell'Allegato VII del Trattato di pace l'egolato nell'esercizio dei suoi poteri, diritti f' coll'Italia (Piprodotto nel paragrafo 4 del Procla-funzioni dalla Convenzione dell' Aja del 1907 (arma. n. l dd. 15 settemb1�e 1947 del Generale Airey), ticolo 43). ad affermare che l'immunit� giurisdizionale � uno Non pa.~�e a-ssolutamente dubitabile ch'esso godei principi generali del diritto in vigore nel Ter-desse, in tal sua ve-ste, del privilegio dell'imm:uritorio Libero di Trieste. nit� giurisdizionale. La cosa. sembra intuitiva in Resta-ora da, esaminare, alla luce di tale accer-s�, essenqo le forze a.rmate espressione immediata tamento, in primo luogo la posizione dell'Auto-dello Stato e quindi partecipi dei privilegi !td esso rit� giudiziaria, locale, onde vedere se essa non riconosciuti dal diritto internazionale. N o n nnosia per ca.so una branca. o derivazione del Gover-cer� tuttavia. riportare qui l'opinione di due fra no Militare Alleato; in .secondo luogo la posi-i maggiori internazionalisti contemporanei che ahzione del Governo stesso, onde chiarire se esso biano approfondito l'argomento. L'Oppenheim, stesso sia o meno un soggetto od organo sus�etti-dell'Universit� di Cambridge, nel suo cl::tssic� bile della. speciale tutela di dirifto internaz.iona.te. TrRJ;:ta.to (FJd. VI, pag. 759) afferma Clle���z(fe foi;ze irmate sono o1�gani dello Stato... anche .se in ter -L Fino al 15 settembre 1947, data di. entrata in ritorio straniero, alla, sola. condizione che vi si vigo1�e del Trattato di pa.ce coll'Italia e, quindi, trovino al servizio del loro .Stato e non per loro tecnioamente da.ta di nascita, del T.L.T. come fine privato �. Per fine privato, l'autore cita. gli entit� giuridica. a se stante, gli uffici giudiziari esempi della gita. di piacere e dell'atto di violt>nza della. zona erano uffici giudiziari italiani, sulla arbitraria persona.le. Ancora. pi� esplicito il Hall, ba-se del principio comunemente accettato di dirit-dell'Universit� di Oxford (A. T1�eati8e of Internato internazionale che l'occupazione militare non tional Lav..�, ga Ed., pag. 217): cc E' universalmodifica lo stato giuridico del territorio' occupato mente accettato che i sovrani e le armate d'uno ne' interferisce in alcun modo coll'esistenza della Stato, qua.ndo si trovino in territorio estero, e gli sovranit�, per quanto molto spesso la riduca allo agenti diplomatici, quando si trovino nel �paese stato puramente potenziale. Pi� difficile � a.ffer-presso il quale sono stati accreditati, possiedono \.mare che l'Autorit� giudiziaria del Territorio con-l'immunit� persom.1e dalla ginrisdizione locale)). tinua ad essere italiana anche dopo tale data. !E' Conforme opinione � stata, infine, espressa dalla vero, infatti, che i magistrati ed i funzionari F;Ono, maggioranza degli autori italiani e stranieri che fino ad un regolamento g�nerale ilella ~itn:1zione lmnno considerato l'argomento di cui per brevit� (che sembra. di l� da venire), impiegati 1h'll'Am-eiteremo-�qui solo l'ultimo: Borin (Ve8tra-tcrriWministrazione italian� distaccati presso il Hovrr rialit� delle forze �armate, in � Rivista. di Didtto no Militare Alleato, com'� stato riconosciuto h1 Tnte1;nazionale �, 1937, pag. �186). pi� d'un'occasione sia dal Governo Militare Al-Ci� �vale, natmalmente, per le forze a�rmate in leato cb(' da rappresentanti del Governo italiano: territorio estero in tempo di pace. :M:a � ovvio. � vero a.Itresi che la legge ch'essi iilterpi'Ctano a-nzitutto, elle la condizione di organo dello :Stato. edatpplicano � la legge italiana; pare tuttavia, dif-coi privil�gi connessi, non muta per il solo fatto ficile poter trascurare totalmente il fatto della dello sta:tQ di guerra. A ci� s'aggiunge che l'oe'creazione giurid�ica. del T.L.T. al punto di affer-cupante, per diritto di guerra, assomma in s� co mare che il potere giudiziario � tuttora �quivi pia di poteri che vanno a rafforza.re -e in nesesercitato da. organi italiani, vale tL dire da� organi sun caso ad indebolire _ il complesso dei suoi che partecipano d'una sovnmit� indubbiamente attributi di or!!a'no d'uno Stato sovrano. estranea al nuovo ente. = Anelle �qui citeremo, fra tanti, il Ha-ll (pag�- Il problema � quanto mai suggestivo e merite rebbe una. trattazione pi� profonda di quanto non -nt~ 560) : � Il mero fatto dell'occupazione porta sia consentito dai limiti del presente lavoro. Qui con s� come naturale conseguenza. la sq~tjtuzione baster�-affermare che gli attuali uffici giudi-della volont� dell'occupante alla legge esiste~te, ziari operanti nel T.L.T. non sono uffici creati quante volte tale sostituzione sia ragionevolmente dal Governo Milit::u�e Alleato, ma sono uffici che necessa-ria, ed inoltre la, sostituzione dell'Aromiil Governo Militare Alleato ha trovato in funzione nistrazione civile e giudiziaria con 1a Giurisdisul posto Jf!Uando, non es~f>ndo creato D T .L.T :, la :r,ione milita.re >>. -6 ~n altri termini il privilegio dell'immu.nit� giurisdizionale gi� ammesso a fa-vore delle forze armate all'estero in tempo di pace, si dilata. in tempo di guerra. fino a sfociare nel potere discrezionale eli sopprimere addirittura gli organi giurisdizionali .locali �e di sostituirli con altri propri dell'occupatore. Il fa.tto che tale potere non venga talvolta. esercitato in tutta la sua estensione non significa rinuncia al privilegio minore, ma solo atto di opportunit� dovuta a svariate ragioni contingenti. Ci� � anche pi� ehiaro �quando l'esercito. occupatore che intende a-d esempio ad avvalersi dell'opera degli uffici giudiziari locali confermi gli stessi eon un proprio atto formale, manifestando eosi, sia. pure in forma negativa, il proprio pote1�e assoluto negli organi stessi. Oosi fece ad esempio il �Comanrlo Su1wemo dell'Eserc�ito Italiano durante la. prima guerra mondiale, quando, eoll'Ordinanza 2 lugiio 1915, conferi ai giudici distrettuali dei paesi occupati l'a-utorit� � eli continmwe ad amministrare la giustizia secondo . il diritto vigente�. Il provvedimento era largamente giustificato �al fatto che i territori occupati erano etnicamente e geograficamente italiani e che le genti erano di sicuri sentimenti italiani. Nessuno dubit� comunque allora, n� ha mai in seguito dubitato, che tale rinuncia a-sopprimer-e e sostituire l'Autol'it� giudiziaria� locale potesse essere intel'pretata come assoggettamento vo~ontario dell'esercito occupatore a quella m0desima Autorit� giudiziaria,. Infatti, oltre ad essere contraria a.i prineipi, tale illazione non � nemmeno necessa.ria, 11oich� la conferma. dei giudici locali � intesa bens� a favorire 'la popolazione del territorio occupato ma. solo in quanto ci� non eeei difficolt� all'esercito occupante, che ha bisogno nell'esercizio dei suoi poteri di non trovare impedimenti di sorta. Inoltre la conferma nelle sue funzioni dell'Autorit� giudiziaria loca-le non potrebbe neppure considera- rsi atto fido-neo a manifestare una volont� (li assoggettamento alla giurisdizione locale se, come in genere si ritiene (1\'IIELID :� op. eU., pag. 17 e segg.) � insufficiente a costituire atto idoneo persino il fa.tto che l'organo straniero titolare dell'immunit� si faccia attore davanti agli uffici g-iudiziari locali. rE' stato anzi proposto; a questo dguardo, di usare l'espressione e8enzione dall'a�zione come pi� propria dell'altra-�n111�~unit� giurigdizionale. In a.ltre parole la rinuncia deve essere univoca, e, se tacita., �ev-e risulta...,.e da fatti concludenti e chiaramente sintoma.tici della volont� di rinuncia (MIELEJ: op. eit., pag. 183), qualP certamente non � la conferm::t nelle funz-ioni degli m�ga.ni giudiziari locali. Resta pertanto dimostrato che, essendo il Governo Militare Alleato, fino al 15 settembre 1947, l'organo di forze Hrmate di occupazione; essendo gli uffici giudiziari del T .L. 'l'. del tutto estranei a tale organo e in realt� stranieri rispetto a.d esso; e non avendo la� conferma di detti uffid il sig-nifirnto di rinuncin aU'immnnit� giurisdizio nale, tino alla thlta suddetta il >Governo Militare Alleato godette incontesta�bilmente dell'immunit� giurisdizionale. Dubbi sono stati,. invece, sollevati, e non solo dai pratici, cir-ca l'applicabilit� del privilegio doJ!_o tale Jlata. )fu, a mio 'par�et�e; a torto. Il Governo.'Miiitare Alleato ~wr-ebbe, secondo �costoro, mutato la sua natura giuridica, colla entrata in vigore del 'l'ruttato di pace; esso sarebbe ora il Governo 01'dina.r�.} tlel T.L.T. Nulli:~ .u pi� gratuito. La soluzione si trova nella stessa !\Orma dalla 1quale oggi il Go,�emo Militare Alreato deriva i propri poteri. Essa non � pi� l'articolo 43 della Convenzione dell'Aja, ma, l'art. l dell'Allegato X al Trattato di pace (Regime prov visorio del 'l'.L.'l.':). 1Secondo ta.le disposizione, {( fino aU'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuer� ad essere amministrato da-i Comandi Militari Alleati, entro le rispettive zone eli competenzn n. Lo stesso verbo oontinue-r�. (shall continue) �, a mio parere, indica.tivo di una continuit� giuridica che nou soffre solnz.ione tra il periodo d'occupazione mi-: litare e il primo periodo eli amministrazione del 'r.L.T., pet� �quanto si l'iferisce alla� per�sona-del l'amministratore. Esso �, prima e dopo, il Comando milita.re anglo-americano, vale u tlire, come � sta.to .~hiarito pi� sopra, nn organo all'-estero di due Stati stranieri. Il Trattato di pace introduce nn solo elemento nuovo nel ra'})porto, e cio� la cessazione de1lo stato di guerra, per cui l'occupazione militare, coi maggiori poteri ad essa connessi (ad es. soppressione degli uffici giudizia.ri1locali)1 viene meno. Resta per� la. natul'�a intrin-j seca dell'organo d'uno 1Stato straniero che � suf-fi ficiente ad assicura-re allo ste!':SO il �bPt1f'firlO d<>l -!\ l'immunit� giurisdizionale. �-_; G. All'immunit� gimisdizionule pu� rinunciar~:>i. .\bbiamo gi� visto come la. ma-ncata soppressionf. e sostituzione degli uffici giudiziari locaU non significhi rinuncia. C'� di pi� che il Governo Militare Alleato ha dato espresse istruzioni a-ll' Autorit� giudizia-ria ordinaria di non trattare le cause nelle quali esso Governo sia �parte (conv-enuta). Ponevo al prineipio il quesito se ta.Ie ingiunzione fosse da considerarsi legittima o abusiva ; mi '})are ora eli poterne affermare la piena. legit-� timit�. �Cos:� facendo, il Governo Militare Alleato ha in fondo esercitato un potere che il diritto internazionale prima, la legge inte-rna dopo, gli riPonoscono. A porre tm rimedio all'inct�esciosa situazione non resta, �quindi, che la creazione della. promessa commissione speciale (sperabilmente composta anche da magistrati italiani in: servizi� presso gli uffici giudiziari locali) che tratti e d-ecida le controversie di natura� civile tra i priva.ti e il Governo Militaee Alleato. Ci� almeno fin quando la. pi� importante promessa, di restituzione di Trieste -all'Italia, non trovi adeguata espressione sul pia,no degli-aCroT'di inteT'nazionali. MANLIO CECOVINI AVVOCATO nELLO STATO NEL T.L:r. n-I n-�o T TRINA P. MtRTO: Risarcimento di danno non patrimaniale dal proprit.t.uio di veicolo, H . cui conduceutt sia ririu~:.to igautJ. � R.:~.ssegna. giuridiJa circula.zione e trasporti JJ 1 19481 318. Il 'l'ribunale d.i Bologna., con sentenza 19 giugno 11)47 in causa Uomellmi contro Ministero Ditesa( Riv. pag. cit.) ha dichiarato, con succinta motivazione, non risarcibile da pa-rte del proprietario del veicolo il danno non patrimoniale, quando il conducente _del veicolo stesso sia rimasto ignoto, s� ehe nei suoi confronti sia mancato l'accertamento della responsabilit� penale. Il Mirto annota in senso favorevole tale sentenza, e d� a-mpia ragione del suo assens-o. Egli osserva anzitutto come, pur essendo i termini di � reato >> e di �autore di reato� un unum et idoo~ sotto l'aspetto fenomenico, in quanto il rea-to � tale perch� � opera di un uomo, pur tuttavia l'attivit� prooessuale penale tende a due scopi jnscindibili fra loro: uno' generico, per accertare se. un determinato fatto costituisca reato; l'altro specifico, per accerta-re chi lo ha commesso. E' evidente, quindi, che il processo p-enale non riesce ad esaurire la sua giuridica-ragione d'essere fin quando non raggiunga entrarmbi gli scopi che persegue; ed invero l'accertamento obbiettivo del rea-to, senza la individuazione del colpevole non d� agli orga.ni dello� tStarto, che esplica-no la loro attivit� mediante il processo lar possibilit� di rendere concretamente operante la. norma penale. Rima- sti � ignoti � gli autori del reato, il processo non pu� che chiudersi in istruttoria con una sentenza di << non doversi procedere � (art. 378, ultimo cpv., c.p.p.). .Una siffatta sentenza, istruttoria non pu� avere, npl processo civile, alcun valor-e: giacch� per gli articoli 27 e 28 c.p.p. soltanto le sentenze penali irrevocabili spiegano la loro efficada, e la sentenZ� istruttoria di � non doversi procedere percM ignoti gli a.utori del reato � non pu� ma.i esser considerata, sentenza irrevocabile -di condanna o di proscioglimento -essendo automatica la riapertura, del processo quando l'imputato divenisse noto; e, d'altro canto, l'accertamento generico d�l fatto-rea.to, che sta. alla base della formula-di proscioglirriento non pu� opporsi ad a:lcuno fino a quando nel processo pena.lt'-qU-el fatto-reato. non possa esser� a-ttribuito a.d una. pei'S()na determinata ed indiV~duata. Or quando si invoca il risarcimento di un danno non patr1monia-le -e, cio�, ui un �anno che in tanto pu� essere risarcito in quanto 1lisc-enda da. un reato come tale: art. 185 c.p. in relazione al. l'art. 2059 c.c. -� necessario che il fatto che si vuol porre a base della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali non soltanto sia �riconosciuto come reato, ma che di esso sia chiamato penalmente responsabile una. persona; occorre cio� che nel processo � penaJ.e si giunga non soltanto all'accertamento generico, ma .anche a quello sp~? cifico. Accertamento che, � inutile aggiungere, niun altro che il giudice penale; in sede penaile, pu� fare. La �questione,, poi, non cambia, quando il risarcimento del danno non patrimoniale si voglia ehiedere alle persone che a norma delle leggi civili debbano rispondere del fatto di.chi ha, commesso il fa.tto-r�ato. L'art. 185 ha, rispetto a.Ua legislazione pree<>dente, ca-rattere decisamente innovativo ; onde, come � sta.to costantemente ritenuto, il risa�rcimento del danno non patrimoniale har ca.rattere strettamente complementare della, sanzione penale. ,S� che, mancando l'afferma.zione di una responsabilit� penale, e, quindi, la sanzione, non pu� gio. ca.re la norma che contempla la sanzione complementare. � N� con l'entrata in vigore del nuovo Codice civile le cose sono mutate: giacch� l'art. 2059, lnngi dal disporre in via generale la risa.rcibilit� il-el danno non ;patrimonia.le, fa, rinvio esp-reRso �ai casi determinati dalla, legge �, e cio� appnn.to all'art. 185 c.p. Infine il l\1. si occupa della responsa-bilit� ex art. 2054 e distingue, in relazione alla. risarclbilit� del danno non patrimoniale, due casi : se il pr�prieta:rio debba rispondel"e dei danni cagionatj dalla. circolazione del veicolo .soltanto in quanto proprieta.rio, egli non sa.r� tenuto al risa.rcimr.nto del danno non patrimoniale1 mancando qna.lsiasl rapporto con l'autore materiale del fa,tto-reato; se, invece, il proprietario debba rispondere anch� per il rapporto che lo lega col conducente (respon~ satbilit� per fatto altrui) sa~� tenuto a�rtsarcire anche il danno non patrimoniale, sempre che st -verifichino le condizioni suaccennate. Sembra superfluo richia.nmre l'attenzione su questo veramente pregevole stu-dio del Mi.rto, spe� -8 cie ora che. la giwrisprud,enza aeua Corte Sttprerna si ~ decisamente orientata nel ritenere che anche la Pubblica Amm;i;nistrazione sia tenuta al risarcimento del danno non.� pa�trimoniale (cfr. da ultimo � Vass. 7 aprile 1947 � Rigg�io conH�o Amrninistr~ �~one MiiJ,ttat�e � Gi1tr. lt. �, 194B, I, 1, 91). Vhe in sede civile, agli effetti della risarciiJilit� del danno non patrirnoniate, non si po~>�sa conoscere delle con"'eg�uenze penal~ del fatto cifbe origina la responsaiJttit�, quando a~ di fuori del ca�IIO di estinzione �cl reato un sijjatto accertamento sia mancato in sede pen-a.te, � gi� stato ajjerrnato � in precedenti sentenze: ofr. Vass. 27 marzo 1942, ti. t\26, Societ� Uarni. Briaonzo.le contro Ro�ssi (� Fo ro lt. �, 19-12, I, 663) in un caso d~ arohiviaziottw disposta dal P. M.; e Tribunale Benevento 25 mag. !J.i� 194ti, Lucohesi contro Brig;io (ivi 1~44-4-6, I, 883) in un caso in cui l'a.zione penale non era stata promossa per difetto di querela. IiJ le due s�n.tenze giungono a _questa ajjenmazione sostanzia.lmente argomentando a contrario dalla (Zispos~�ione del~ l'art. 19S o.p. (ora si veda �anone l'art. 2738, secondo. omnma, c.o.), .secondo cui (( la estinzione de_l. reato o della pena non importa. la e;stinzitme dfJtle obbligazion"i oivili �erivanti dal reato �: ond� � p(u;ijioo in giurri>sprudenza ohe, diohiarato� estin~ to:� un reato per qu(J)lsiasi c�ausa, ad esempio-per amnistia, fn .sede oivile pu� essere esaminato il fatto, �az fine di considerarlo wenttta.ZrneJ1:te come reato, per Vattrib�uzione al danne:ggiato -dei danni non patrirnoniali, o per qualsiasi altro effetto, che r~m.anga�na�turalmente circoscritto nell'ambito delz: a~ione cipile (cfr. o.Ure zla g~� citat� sentenza aeua ca.ss., quella 7 aprile 1941 B,r,iochi contro Paulieri, in � Fom It. �, 1942, I, 94); e, aa ultimo Oass. 10 agosto1946, n. 1173, in� Foro Jt. �, 1947, I, 87). . � Giova peraltro awertire ohe la tesi ca�ldeggiata dal M irto non � del tutto pacifica in dottrina. Il Torrente infatti, annotando la sentenza de~ Tribufi,(J)le di Beneven-to (Riv. e looo oi.t.), sostiene ohe �ogni qualvolta sia necessario decidere, ai fini della� risoluzione di una controversia di carattere civile1 se un fatto costituisca reato 1 questo potere non possa essere negato al giudice ci� vile �. Tale potere� deriverebbe da una norma di carattere fondamentale e generale del nostro diritto proc�essualeJ ora fatta propria anohe dal legisla�� tore1 che l-'ha codiji1cata aU'art. 34 del o.p.c. Si tratta d01l principio dell'aocertarnento incidentale: poioh� l'acc�ertamento della� responsa�bilit� penale � ttna questione pregit~diziale rispetto a quella principale. (risaroirnet~to del danno non patrimoniale), a quell'acoertarne�nto, ove sia per una qumlsiasi ra�gione mancata in sede penale, pu� procedere incidenter tantum il giu-dice civi,le, beninteso oon effetti di preolusiOt~e nel pmoesso civile e non. di cosa giudicata. Ma� le ptw q,oute osservazioni del Torrente -che urtano per� contro il disposto dell'art. 198 o.p.J che oooorrerebbe considerare del tutto inutile o come non soritto non. risulta ch.e abbiano trovato favorevole ac:coglim(/ 1it6. n�lTa gi1~risiwuden~a. Sttl>la applioazione dell'art. 198 o.p. si veda anche la nota del Ga�t��ieU, in � Foro It. �, 1942, I, 94, con ampi ri-ohiami dottrinari. Particolarmente in.tet�essante, poi, la nota del M.. per la pa't'te ohe rigttarda la. re8ponsabili~� ew j art, 2054. La questione specifica merita di es11ere esaminata; in quanto nessuna pronuncia della Cor. te Suprema sembra s�ia intervenuta sulla questione specifica. (N. G.). P. BoDDA: In tema di :provazione dei contralti l dello Stato non importanti impegni di spese�. ~! � Foro Pa.d. �, 1948, I, 707. l La, Corte di Appello di Roma., con sentenza 19 giugno 1948 in causa :Sodet� Editrice Ba.rbera contro Presidenza qonsiglio Ministri .e Ministero Pubblica Ist1�uzione (Riv. e loco cit.), ha. fissato due importa.nti principi, che possono esset cos� ma.ssima.ti : . l) Ogni contl'ittto a prestazioni corrispett:ive concluso dille Amministrazioni dello .Stato, importi o ~eno u_n impegno attuale di .spesa, richie: ~~ de, p�r la sua efficacia, l'approva~ione min~ste-~[ riale. !'� 2) Non pu� valere come ra.t;ifi.ca. o conferma di l un contratto non debitrumente approvato U fatto f'= ~~~ ~:~!~~c:e!;~inistra.zione lo abp~a eseguito ~~:r_,.~_~:;_:_: ,!,�,: . �Sul primo punto la sentenza ha osservato che , l'a,rt. 19: regio decreto 18 novembre 1923, n: 2440 ,: -ch_e ha una assaj_ lata dizione -non sl. rife-~,,., risce soltanto al. contra.tti dai qual;i derivi, in via ; immedia.ta una entrata o una..spesa per la Pub-� blica Amministrazione; mf1 a tutti~ contratti sti.. ~ pulati da. questa. Ci� d�eriva dal fatto che la legge i,n esame ab-~-:== braccia, ogni a.spetto della complessa attivit� a.m-~ ministrativa. dello� Stato, e che le stesse ragioni che impongono un controllo quando dal contratto ~~ derivi una entrata o una spesa., impongono quello stesso controllo anche quando sl. tratti di con-11 tratti che richiedono aJl'Amministrazione una. de--' termina.ta prestazione, dalla quale possono anche l derivare non lievi conseguenze di carattere pa.-@ trimoniale. ~:~ In ordine al secondo punto la� Corte�ha messo in 1"'. luce che l'approvazione -anche qua.ndo inter-!~_-_!_,_!.� .�.. vep.ga in relazione a.d un contratto di natura privatistica -ha sempre carattere di un atto am-L, ministra:tivo; e presupposto di essa. � un riesame ~-= da parte di organi diversi da �quelli che hanno con-1 eluso il contratto. ,sicch� l'attribuire rilevanza f:~:i; ad una attivitf�, di mero fatto posta in essere da M quegli _or~ani stessi che ~l co~tratto hanno con� l:l~i eluso r:ngmf�ca. svuota.re dl ogm contenuto le nor-m: me che condizionano la efficacia del contratto �alla. [i approvazione degli org�ani di controllo. 1] Il B. consente in toto nella decisione della Corte ::@ RoJllan.a ed aggiunge nuove argomentazioni a SQ� i~i �:::: st~gno della te~i, tra~ndole daU'a.rt�. ll3 del Re: -.9....,.,.. golamento di contabilit� approvato con regio decreto 23 maggio 11)24, n. 827; secondo il quale anche per i contratti regolari pu� esser negata l'approvazione. �Donde il B. a~goi�enta. che la estensione all'esame del merito, oltre che della legittimit�, dei contratti, rend~ assolutamente necessado, in ogni. caso, l'atto di approvazione. . . 1Sulla. seconda ma.ssima. H B. rileva che .non si sarebbe potuto parlare dL una approvazione im" plicita, in vista della. esecuzione daU:t, a.l contratto, non essendo possibile ammettere eq.uipollenti di atti di controllo (Consiglio :Stato~ V Sez. 2~~ �l; cembre Hl37, in �Poro Amm. �, 1933, I, 2, 27).. _ Infine osta.va. all'istituto della pr-etesa convalida il secondo <:omma dell'art. 1444 c.c.,. non potendosi certo sostenere c:he l'Amministrazione a;vess� eseguito il contra.tto conoscendo il motivo della sua. inefficacia. Le amtte, preoi8e, esaurienti osserv�azioni con.ten: ute nella sentenz�a e nella nota del B. esi.mono da un ulteriore commento; non potendo nori con, tienirsi in toto con la Corte Rornana e con 'il Bodda, che hanno esaminato, chiari.to e deciso una questione della mas8�na. delioa�tezza giungendo a�rl afferm.azioni tanto pit� �nportanti in qu�an.to non riswlta ne8S1,t.n preeedente a�l rigu�rdo. A. J ANNUZZI: Termini di costituzione nel giudizio di appello di opposizione a decreto ingiuntivo. �Foro Pad. � 1948, I, 751. Annotando iu seuso favorevole una. senteuza de'l Tribunale di Mantova (Riv. loco cit.), lo J. so~ stiene che la. dimostrazione dei termini di costituzione, di �ui a.l cpv. dell'art. �645 �c.p.c. non si applica. -appellante sia. il debitore opponente o il creditore opposto -al processo di secondo grado. Argomenta. anzitutto lo J. dalla dizione letterale della norma: �in seguito all'opposizione il giu dizio si svolge... davanti al giudice adito; ma i termini di costituzione sono ridotti ana met� � ; e poich� il giudice adito in seguito all'opposizione n-on pu� essere che quello di primo grado, la re la.tiva. dimidiazione d�el termine non pu� riferirsi che al solo processo di primo grado. Sotto un profilo logico -e razionale poi lo J. fa osservare che, dando l'opposiz-ione vita a.d un nor male processo di cognizione, dopo che �questo � sta.to instaura.to deve seguirne le norme; e che, una volta, iniziato il processo con la costituzione di una, d�elle parti, il p�roce�dimento sommario viene meno, viene, 'quindi, a. cessare il criterio esecutivo che predominava nel procedimento monitorio, e con esso la. ragione stessa che ha consigliato l'ab brevia-zione dei termini. Qttrestione deUa massima importanza praticoa. I n sen8o eonforme alla sen.tenza annotata e alla� opini. one del ,Jannuzz-i,. cfr. D'ANGELO: Opposizione a. decreto di ingiunzione e termini di comparizione, in � Foro It. >> 1948, ,I, 717; ma eontro: ANDRIOU: Commento al c.p.c., vol. III, 305-3'06; D'ONOFRIO: Commento al nuovo c.p.c., 161, n.umero 1013. Una postZtone intermedia ha invece asstmto il SATrA: Termini di costituzione ed estinzione del processo, in� Giu-r. It. >> 1947, �, l, 193: 'il quale sostiene ehe �l'art. 645 cp'v. o.p.o. riduce � i termini. della� met-� per mantenere al procedi: rnento ingiunzionale quel ritmo di celerit� ohe � il motivo isp�iratore del procedimento rnedesimo. ilfa qt~esto ritmo � imposto evidentemente nell'in: teresse aet creCUtore, non aet aebitore, onae .e chiarp� che sollo q�z~rando questi sia opponente., in primo grado e appellante in ~econclo la ri�uzion� h.a ragione d' e_88ere, no:n g~� quary,do il creditQre;, pet' {~�er~ rimasto socco(/'f/,bente in pr�no grado" si renda appellante in secondo. Se egli i.n appeU� a�ssegna e o8serva. i terrnini norrnali, il meno ohf} si pQssa d~re � che il debitore n.on ha i;ntere.sse ad eci(Jepire >>. _ --� l n giAtrri.8prudenza non risulta clhe la S. C. si sia interessata della qtwstione, che � stata risolta in senso difform�e dJ.lla sentenza in rassegna dal Trib�una�le di M ilano 17 gittgno� 1946, Mazzuc.Chelili contro Cam.i8 e dall'Appello Firenze 16 aprile 1943, Nencini contro Croc�c�hi cntmmbe inedite; ed ora da Appello F��enze 7 ottobre 1947, in� Mon. Trib. �, 1948, 49. Per la questione se la d�ni.diazione dei termini 8i applichi alle opposizioni promosse avanti ai P1�etori c ai Conciliatori si vedano in senso a-ffermativo Pretttm� Milano ord. 20 gennaio 1H4R, <c Foro� I t. �, 19-1-R, I, 717, e D'Angelo (nota citata); contra. p�cr� D'Onofr�io e Andrioli-, op. lo<''� cit. �(N. �G.). M. MASSARI: l) Colpe concorrenti nelle collisioni ai passaggi a livello. 2) Modalit� di liquidazione di danni. �Rivista giuridica�, circolazione stradale, 1948, 306. � una nota in parte contrastante e in parte adesiva a una sentenza 29 settembre 1946 della Corte di Appello di Brescia (Riv. pag. cit.). La fattispecie in esame ha una grande importanza pratica, perch� si presenta in numerosi casi: passaggio a livello chiuso�; conducente di veicolo che, insistendo, induce il custode ad aprire le sbarre; convoglio ferroviario che sopraggiunge durante l'attraversamento, e cons-eguente scontro. La sentenza a.nnota.ta ha. escluso qua.Isiasi concorso di colpa da parte del conducente del :veicolo danneggiato; ma il lVI. critica. tale decisione. E' fuori dubbio che il custode, con il suo comportamento, venendo meno a precisi obblighi, abbia dato causa al verifica.rsi dell'evento. Non si pu� pera1tro, tacere che a tale comportamento egli fu indotto proprio dalle insistenze del conducente, il quale dalla chiusura stessa del ! passaggio a livello ,doveva tra.rre elemento per ritenere imminente l'arrivo del treno, e quindi as! solutamente rischioso impegnare i binari;' e �omun- que costui, nell'attraversa.re i binari, doveva l aver presente le norme dell'art. 28 del Codice stra- dale, e cio� assicura.rsi veramente che il treno non fosse in arrivo. l Questo comportamento � altrettanto colposo di quello del custode;-onde due son le volont� . .eh~ -10 han concorso a cagiona,re l'evento dannoso, e non appa,re, perci�, giustificato porne le relative con seguenze a carico d,i. uno solo. 11M. aderisce, invece, alla sentenza per la, parte relativa alle modalit� di liquida,zione del danno. Giusto �, infatti, non tener conto dei lucri che al dann~ggiato provengono da, una attivit� ~�e cita, la quale, proprio perch� tale, non pu� sple� gare effetti nel mondo giuridico. Del pari � approvabile la sentenza nel punto in cui dispone che se al risarcimento del danno de� rivante da pe1�manente inca,pacit� lavorativa si provvede, come normalmente avviene, medknte il o "l Pao-amento di una. somma, capitalizza.ta, da questa �vanno detratti gli interessi a scalare per tutto 1 periodo dell'anticipato pagamento, di tanto ridu cendo la somma da pagare. Interessante, penYh� riflette un caso pratico ab bastanza comune, la prim,a parte �ella notaj la qu,ale � a,pprovabile, arnche sotto ill profilo moralej vi �, in effetti, un co1worso �i volont�, so,stanzial� mente tendente alla violazione sia di norme rego lamentari che di quelle d i com'Une p1�udenza j ed U pi� delle volte, anzi, la volont� �el custode d�ol passaggio a livello viene soverohiata �a� quella del l'a'Utornobil�;ta. In questa situazione sarebbe poco morale, oltre che an t�igiuridico, e~Sonerare comple� tamen~e da responsabilit� i con�ucenti. Anohe la seconda parte �ella� nota si ri.lerva ai '{l-otevole importanza pratica, sopratutto in un pe riodo in oui le attivit� illecite wn fiorite rigo gliose (vedi commercio in borsa nera). Che i pro venti �i una attivit� vietata dalla legge (non ci sembra, per�, che possa ba�stare, a questi fini, che l'attivit� sia contro il buon costume o so,ltanto moralmente riprovevole) non possano essere presi dalla legge in oon8idera.zione ad altri fini, appare abbastanz�a evidente. Ci� non significa, pera�ltro, che in tal caso, nessun risarcimento sia �ovuto: e si dovr� fa1� rioorso alla liquidazione in via equi tativa ew art. 1226 c.c. Particolarmente interessante l'ultimo punto cir ca le riduzioni da apportare (J!lla somma capitaliz zata, sul quale possono vedersi in senso conforme, App. Torino 20 marzo 1942, Bertolino c. FF. SS.,, in << Rep. Foro lt. �, 1942, 1226, n. 230, e App. Torino 6 giugno 1939, Bosca contro Spriana, ivi 1939, 1579', n. 345; Oass. 23 aprile 1941, Mariotti contro Bocci, in � Giur. lt. �, 1941, I, l, 761, e da ultimo Oass. 22 febbraio 1946, in� Giur. Jt. �, 1947, I, l, 181, n. 187; noneh�, sostanzialmente, questa Rassegna n. 5, pagg. 21-22. (N. G.). V. E. CALusr: Il mnm~nto determinativo della indennit� nelta espropriazione per pubblica utilit� e la svalutazione monetaria. �Foro Pad. �, 1948, I, 767. Con sentenza, 5 settembre 1947, in causa Marchi no contro Ministero LL. PP. (Riv. loco cit.), il Tribunale di Genova, ha, statuito : a) che il valore dell'immobile espropriato deve esser fissato con riferimento alla� data del decreto prefettizio che pronuncia la espropriazione; b) che nel computo delle indennit� di espropriazione non deve tenersi conto uella sva.mtazione monetaria, che si sia verificata nelle more del processo d.i impugnativa della :i.nuennit�. Il U. annotanuo m senso favorevole tale sen, ' �" tenza, fa anz1tutt<1 u� ewoursu.s per richiamare tutte le varie teorie circa il mo-mento determina,. tivo dell'indennit�, da ,quella che si rifaceva al momento della dichiarazione d�ella p. u., a quella che faceva capo alla of!erta della somma ritenuta congrua dall'espropriante (art. 24 legge 2J glU� gno lt>65, n . .:.!..iol:!); ua quella che s1 rl1eriVa, al momento della indicazione uei beni da espl'opria.re all'altra che ta,le momento vedeva in 'quello !!�ella pubblicazione o de~la esecutoriet� del pmno particolareggiato. Dimostra il C. la fallada di queste tesi," che si rifanno ad. a.tti preliminari dai quali non nascono anco1�a diritti e obblighi delle parti. Considerato che, tino a quando non sia intervenuto. il decreto prefettizio di espropriazione, l'espropriando conserva integro il suo diritto dominicale (sia. pur con qualche particola.re limitazione), sia. sotto il profilo della disponibilit� che del godimento, ritiene il O. che questo decreto, dalla data del quale la propriet� dei beni passa dall'espropl'iando al . l'espropriante, segni anche il momento determinativo della indennit�. Prima di allora, infatti, i rischi e i vantaggi inerenti ai ,beni si riflettono nella sfera. giuridica dell'espropriando: evidentemente le variazioni di valore che possono incidere tino a quel momento sui beni stessi si verificheranno a suo vantaggio o in suo danno. " Ana-logamente tutti gli aumenti o le diminuzioni di valor~ che i beni possa.no subire dopo quel momento sono a vantaggio o a cadeo dello espropriante: e in questo concetto il O. ravvisa la chiave di volta per la ril?oluzione del problema inerente alla, svaluta,zione monetaria. Osserva il C. a ,questo rigua,rdo che tutto l'istituto della espropriazione per pubblica utilit� ha carattere eminentemente pubblicistico, in cui domina lo jus imperii della Pubblica Amministrazione, e che �questo ca,rattere non viene meno neppure ,per quanto riflette la determinazione della indennit�, cui si perviene all'infuori della volont� dell'�espropriato (facciamo qui osservare ohe anohe quando fra espropriante ed esp,ropriato si raggiunge l'aoaordo e si addiviene ad 1ma compravendita in via amichevole si � ritenuto tra.ttarsi di un negozio di diritto prttbblico: of. Oass. 18 marzo 1947, n. 404, in �Foro lt. �, 1947, I, 579 e la dottri~a e la �giurisprudenza ivi citata�); �e che, peTcl�, anche sotto ,questo prolilo, non si potrebbe far ricorso ad un preteso principio e�quitativo�. Tanto pi� che proprio non si potrebbe comprendere come mai si possa pretendere -secondo ju8 e secondo aequitas -che, non essendo pi� proprietario di un bene, si possa richiedere un supplemento dl prezzo o di indennit� p,erch� sn��essiva111:en~e il bene � aumentato di valore. L'inversa, pretesa dell'espropriante, ove il valore fosse diminuito, farebbe certo gridare allo sca\lldalo! -11 N� potrebbe farsi ricorso alla dominante dotespropriazione per pubblica utilit�, dall'App. trina e giurisprudenza che in materia di risarciAquila 23 agosto 1947, Visca contro Ministero mento danni ha ormai sancito il principio della LL. PP. (� G�iur. Jt. >> 1947, l, 2, 456): giacch� incidenza, della. svalutazione moneta.ria. presupposto di questa� sentenza � un inadempi Ammette il C. che tale principio debba valere mento colposo della P�nbbliea Amministrazione. non solta.nto in materia extracontrattuale ma (E' da notare che in tntti i casi in cui., pur in anche nel campo contrattuale (su di che � lecito far f(jrna di debiti di valuta, si afferma la ~'ncidenoza delle riserve), ma ritiene che esso non sia a'flplidella svaluta.zione monetaria, presttpposto indeca. bile in materia di es.proTJriazione per pubblica ro.qa�bile � sempre la mora del debitore: cf. App. ntilit�, per un duplice motivo: Milano, 20 gennaio 1948, S. A. Oo~tru~:ioni Aero termiche contro Recchia, in M!Jn. Trib. 1948, 189 l) perch� non ricorre l'estremo, neeessario, n. 472: nonch� la 8entenza 15 g-ennaio 1948 del della. illiceit� o de1la, <'Olpa. nel comnortamento Trib. Como e 24 febbraio 1947 del Trib. Bergamo, dell'espropriante; TJerch� l'espropriazione � per ivi, 1948, 178 n. 442-443). certo un a.tto legittimo e perch� la eventuale man Lo stesRo 'l'ribunale di Geno1ja, con succesRiva cata, disponibilit� della somma. versata alla Cas sentenza 26 marzo 194R, Oozzani contro llfiniste sa depositi e prestiti a titolo ili indennit� non ro LL. PP., in Mon. Trib. 1948, 145 n. 362, ha dipende da colpa della Pubblica Amministra peraltro 8ancito il pr�incipio opposto a que1llo fis zione; sato dalla sentenza in raR8egna, sotto il profilo 2) perch� la, incidenza della, .svaluta.zione si che non si potrebbe parlare, ne�i confronti delpu� riferire, come � pacifico, soltanto ai debiti l'espropriato, di 1tn RUO credito di valuta, in di valor�e e non anche a quelli di valuta: mentre quanto al momento della eRpropriazione tale diil debito dell'espropriante � divenuto, fin �al mo-ritto di credito non � ancora liquido, e tale dimento della emanazione del decreto di esproprio, venta soltanto in un tempo successivo, che pu� un debito di valuta ed � stato convertito auto-e8sere pi� o meno lUngo. maticamente in una somma di danaro, versata Tale co.~truzione per� n01~ � per8ua.~iva, giaca1la ca.ssa depositi e prestiti per conto dell'espro-ch� non Ri rieMJB a� comprendere come mai si priato, in favore del �qua)e si computano gli inte-poRsa parlare di un credito non liauido e non deressi che la somma produce. terminato, q11ando l'ammontare nella indennit� � determinata dai periti deve e.~.qere depo.~itata� pres- La prima question.e circa il riferimento della .~o la Ca.~Qa DD. PP. (o 1J11� anrhe e.~.Qer par~ato indennit� all'epoca del dAcreto di e.qproprio pu� direttamrnte a.ll'a1'rntp diritto, in tnluni ra.~i) ormai c�onsiderar.~i pa�cifica : si vedano in dot-prima dAlla e-manazione del decrAto prPfettizio di trina, fra gli altri, il CARUGNO: Espropriazione esproprio: dPcreto in Mli de1'e eR.Qere indica-to l'amper pubblica utilit�, pag. 133-134, e lo ZA~OBINI: montare dPll'indennitit depo.~itata o pagata (artiCorso di Diritto Amministrativo, vol. IV, pa-colo 48 della. ler~ge fonrlamentale M.tlle eBpropriagi. na 302-30~; e in giuriRprudenrta, da ultimo j zioni per p�ubblica tttilit�): non ,qpn2�a conRiderare Oas.~. Sez. Un., 18 marzo 1948, Sirac1Ma contro poi ohe il depoRito dell'indennit�, e8eguito per Ente llfostra Triennale e 26 aprile 1948, Banca conto deqli a1�fmti diritto (art. 49), ha piena effiOommerciale Italiana c,ontro Ente Mostra Trien-�cacia, libcratoria per l'eRpropriato. Lo svincolo nale, in Mass. � Foro It. ll, 1948, 88 n. 424 e 126 delle indennit� dipende quindi eRcltt8it,am.ente dal n. 594, anche nel caso in cui vi Ria stata occupa-l'eRpropriato, onde ,qe qtteRto ritarda, e da tal rizione preventiva (per quest'ultima sent. v. anche tardo egli Mlbisce danno, tale danno non pu� esqueRta Ra�~.oer~na, 1948 n. 5, 18). ser rit,er8ato sull'e.~propriante; che ha orm~i Di notevole importanza il principio affPrmato adempiuto alla Mta� obbligazione. In modo diverso con la Reconda maR.sima del Tribunale di Genora potrebbe pre8entarsi la qtteRtione quando, a se e condiviso dal o.-EsRo riRponde ad esatti cri teri giuridici: trattando 8i di un debito di somma {fltito di oppoRizione, l'indennit� fi.ssata dai periti di denaro, e non potendo8i nel caBo ipotizzare venga ad eNsere aumentata. Ma anche in que.sto una mora debendi da parte della Pubblica Am-caRo, ci pare, non potrebbe parlarsi di incidenza ministrazione espropriante non resta che appli-della sDalutazione monetaria, per difetto dell'e� care l'art. 1277 c. c. senza che possa venire in stremo del comportamento colposo, per lo meno con8id�erazione il c�pv. dell'art. 1224 c. c. (sul in tutti quei casi in cui l'indennit� preventiv� fu qt1ale suol fa-rsi leva in questi ca.~i). fi~'~sata da periti nominati dal Presidente del Tri- N� deve trarre in inganno la apparentemente bunale a sensi dell'art. 31 della legge del 1865. opposta opinione manifestata, pur in tema di (N. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA-Atto amministrativo -Revoca -Annullamento -Diritti quesiti. (Corte di Cass.., Sez. I, Sent. n. 1394-48 -Pres. : Giaquinto, Est.: Chiappa, P. M.: Vitanzl} -Olanda. contro Cinque). l. La. revoca dell'a.tto amministr�ativo pu� avere efficada em tnno, quando � fondata sulla valuta.zione eli esigenze e di circostanze contemporanee all'emanazione dell'atto revocato (atto viziato nel merito); ovvero efficada em nunc (a.broga.zione), quando si fonda sullu, valutazione di esigenze e di circostanze sopra.ggiunte. 2. In ogni caso essa incontra �un limite nella esistenza di dfritti quesiti del privato, sorti sul fondamento dell'a.tto amministrativo. 3. Spetta. all'autorit� giudiziada. O.rdina.ria di aecertare e definire gli �eff�tti .di un atto amministrativo rispett� a un contratto :fra privati. 1-2. Il pensiero della Corte Snprema � confor~ nie (})d �una corrente dottrinale largamente diffu.sa (v. per tutti Vitta in � Fo'f'o Amm.vo �, 1930, IV, pag. 33), nonoh� a.Ua giurrisprodenza del Consiglio di Stato (Rela.zione Consiglio di Stato 1936-1940, vol. II, pag. 19�-26). A qnesto �stfJsso orientamento si attiene il Progetto di riforma della Pubbrlioa Amministrazione, �disponen.do all'alf't. 52, I e Il comma, che � l' Auto'f'it� ohe ha emanato l'atto amministra�tivo e nei oasi plf"evisti daU'a'f't. 50 l' Au.torit� gerarohicamente superiore possono revocarlo, quando risulti affetto da vizi di merito ll. � La revooa � ammessa anche per mutate� condizioni rli fat'to o per nuove esigenze dell'interesse pub,blico li. Senonoh� studi pV� rec�enti (:SANTI ROMANO in Nuovo Digesto It. -voce: Annullamento; RESTA: ivi, voce : Revoca di p'Y'ovv. amm�ini8tra.tivi -dello steiJIJO autore: La. revoca degli atti amministrativi, cdiz. Gittffr�; ConACCI-PISAN;EJLLI: Annullamento degli atti amministrativi, ediz. Giuffr�; AJ\IORTH: Il merito degli atti amm�nistrativi, edi2�. Gi1tffr�) hanno sottoposto a revisione critioa t�le sist(!lmaziorze, giun,crendo a r�is�ultati in parte di versi. Secondo tale corrente i vizi di merito d�nno lttogo ad una invalidit� dell'atto amministrativo e quindi al stto annullamento, non ama� revoca. Ci� si rioava sia in base a esempi pmtici, sta in base a considerazioni d'ordine sistematico. E' stato, infatti., notato, da un punto di vista pra. tico, ehe tutti i rimedi previsti ne~~ nostro ordinamento giuridieo per riparare ai vizi di merito di 1m atto amministrativo portano o possono portare a�l suo annullamento: cos� � nel caso di opposi"� zione amministrativa, di ricorsp gerarchico, di ricorso giurisdiziona1e. Inoltt"e norme. particolari (SANTI ROMANO: i:vi)� CODACCI-PISANIDLLI: op. cit., . pag. 56) pevedono esplicitamente la facolt� della Pttbblioa Am.ministrazione ili prooedere ad annullare di ufficio, e non a r�vocare, l'atto �viziato ne;l tnerito. � E. dn ttn punto di vista si.sti::matico � 8tata posta � itn evidenza l'affinit� c.,iiJtentc fra i vizi d'i legitttmit� ai quali si s�uole ir~� modo pa.cifico riconnettere 'la sanzione dell'invalidit� e ([ltindi dell'annuUamento, e i vizi 1li merito. E' 8tato, �infatti, osservato ohe mentre i primi importano nnn violazione 1U norme gittridiehe, i secondi, inve�e, importano nna violazione di norme non giuridiche (re,qota di buona a11'iAninistmzione), ma di curi il diritto impone la �8servanza (CODACCI-PISANIDLLJ: op. cit., pa,q. 46, e nota). Rc8'ta a do,man.dat�si se anche queste ttltime non vengano cos� elevate praticamente a norme gittridiehe mediante wn fenomeno di reoezione, tanto pit't che lo stesso A. h(h agginnto che la violazione delle une come la' v�iolaz �ione de:lle altre determina pur sempre un turIJ( J)m�nto dell'ordinamento gi1tridic�, a cui segue come sanzione l'invalidit� e l'annullamento. Onde l � che alt'ri pi� con.cretamente parla in a,mbedu� i casi. d�i violazione di norme giuridiche, sia pure di 1 diverso carattere (FAGIOLARI: ,studi per il Oen-~ tenario del Ooilsiglio di Stato, vol. III. pag. 67). 1 Tuttavia � probabile ohe s11, questo punto. della f affinit� esist�nte fra i vizi di merito e viZi d:i � legitU:rnit� p6s8a farsi una qualche ulteri�re pre-[ ,cisazione. A.ccornzmare, infatti, ttttti questi vizi 80tto il prvfUo della violazione di norrne ginridi-1 f. che pu� setnbrare insufficiente, quan�do si pensi [, ohe nna tale violazione ...� il contenuto preei.puo di 1i ttno dei vizi stessi (qttello della viollazi.one di legge ( propr-iamente detta), di guisa cihe re8'ta p'ttr sem-~ pre a domandarsi in che co8a S'i differenziano da, ~~ esso gli altri vizi di legittimit� e i vizi di merito. ) In effetti un'analoga esigenza d�'ordine logico !: � stata avvertita nel campo del diritto privato l ........ 13 ......... allorch� si � trattato di catalogare le ca-use >d/i iooalidit� deWatto giuridico e del ne,qozio gmridico. E si sono� ragrJruppate tali caus�e in una duplice categoria, osservando ohe o si tratf)a di una pura� e semplice violazione di legge, ovvero di 1tna violazione di legge che si risolve in ur�J, imperfezione (vizio propriamente detto) di qualohe elemento cogtitu.tivo dell'atto o del negozio giuriJdiao: cos� .ad-esempio uno-df3igli elementi ao. stitutivi � dato dal soggetto o dai soggetti dell'atto giuridioo' e la legge stabilis�ce. i requisiti (00� pacit� giwridica-, di agire, di .dli<Sporre, eco.)' di au-i essi devono 'essere 1m pcN?sesso e la au-i mal1lcanza costitui-sce in senw lato trasgressione a~la legge, ma si qttalifioa pi� propriamente come vizio di quell'elemento costittbtivo e, �q-uindi, del negozio; analo,qamente � a dirsi di aUri elementi costitutitn, qual�i rta cattsa�, quando ad-esempio non riveste i aaratteri di liceit� -eco. previsti da,ll' artioo �lo 1343 c.o., flfJl oontenuto delfatto giuridico, qttando non rivesta i oaratteri previsti dall'articolo 1346 c.c. B(J;sta fermarsi a questo punto e trasportMe questi ooncetti nel oampo dell'atto amministrativo (e, com'� noto, la teoria dell'atto amminis�trativo s'inquadra in qu.ella pi� ampia dell'a-tto giuridico) per ril(]'I)(Jffe che a propo�8ito delle cause di invalidit� di cui es8o pu� essere affetto pu?J utiliz~Jarsi la stessa dicotomia, da ttn oanto la trasgressione di norme giuridiche, che per t'appunto in diritto amministra.tivo � stata sempre� considerata come una fim.tra a .~� stante -d'int,�JidU� (violazione di leg_qe p.d.) e dall'altro i vizi (propriamente detti) degli elementi costitut(vi dell'atto� ammit~istrativo. Tanto � vero oh� � 8tata da tempo avvertita. 'la corrispondenza, esistente fra l'incompetenza dell'or, qano aqent(J dell�t Pu.bblioa Am-ministrazione e l'incapacit�, del soqqetto ili diritto privato. E l'eccesso di potere viene sempre pi� definendosi come nn vid9 della causa ilell'atto amministrativo: come � prescritto nella legge che la causa del negozio qi1.tridico non debba. essere illecita, co�s� ~ pre.<: critto che la ca?tsa de~l'atto amministrativo debba sernpre ispirarsi' al pubblico interesse; e come la � mancaMa ilel reqtt-isito ilella Zioeit� vizia il ne, qozio giwridioo, cos� le deviazioni del pubblico int(} r'es,se, nelle 17arie aocezioni formulate ne}l(J; giurisprttden:<: a del Consiglio di Stato, vizia. l'atto amministrati-vo. A questo proposito vi � tu-tta una fioritura di opere, ohe hfl,nno� messo in evidenza questo a.qpetto sintetioo dell'eooe880 di potere. e la' sua. este_n..~ione. Ma qui preme rilevMe co:me un a!Jlalo,qo fenomeno sj, verifioa per i 17izi di m!Jrito. Da un pttnto di v-igta ,qenf:rale, merito pu� anohe �Qns~derar.rsi il contenuto dell'atto amministrativo quale � stato 'f!oluto dq,ll'�rn!ff!.inistrazione ,� tna da Un pttn�tO di vista pcirticollare nella. teoriti_ dell'a�tt'O 'amministrativ_o merito � raffiguratq piUttosto CO� me un carattere del oontenttto dell'atto amministrativo. e sta ad; espnmere << Una nec>Cssa,ria riSpondenza� fra il contenuto� del provvedimento e il 8UO risultato � (AM~TH: op. cit., pag. 18), direi una proporzione per oui qttel ilato contenuto costituisqe il mi:p.or mer.z.o e il m~nor ~acr.if�cio. p�r giungere a qu-el dato rJ;su1ltato (principio della op� portunit� e della ooiw6f!Mm~vi). I!fa � un C�kattere giuridico, poich�, cOm.e � principio fondamentale de'l nostro ordin�m.ento giuridico ohe la attivit� ilella Pttbblic(J} Amministrazione persegua il soild: isfacimento ilel pttbblico interesse, .oos� � principio fondamentale (istituzionale, � stato detto, per la garanzia, dovuta ai oittadini, di una accorta gestione ilella cosa p>U:bb'lioa) ohe ta�li fini di pubblico interesse siano raggiunti nel miglior modo possibile, ciol� col minor mezzo e il minor sacrificio, e come il riferimento al pubblico inte� �resse ooratterizza la cattsa dell'atto amministrativo e aUra17erso questa vinco1la l'attivit� dell' Amministrazione_. cos� il prinaipio di opportunit�, e ooooenienza oaratterizza il contenuto� dell'atto amministrativo, giungendo ad un'analoga limitazione dell'attivit� amministrativa (1). Dopo di ci� non dovrebbero sorgere dubbi sull' affinit� fra i viii di merito e i cosidetti vizi di legittimif)� specie per qual1lto oo1~oerne il tema, che qui interessa, della invalidit� e deWannuUamento. Se 1tM �distinzione � stata fatta fra gli uni e gli altri in virt� del sindacato giurisdizior�J, le normalmente aonsentito sui vizi di legittimit� e vietato sui vizi di merito, trattasi di distin.zione rileval1lte nel oampo ilella gi�stizia amministrati17a, tna che nes-mtna influenza ha in que~lo della teoria itell' atto ammiinistrativo e de~la sua invalidit�, poich� � noto che costituis-ce app~tnto una peouUarit� detl'vnvalidit� (annullabilit�) ili c�n� t-ro a.tla nullit� qUella di �potere essere� fatta va1ere solo dai sormetU inilioat� ilalla Teq_qe e sol� nei modti e nei ca.<?i dalla l'egge pre�vi.~ti (in senso con� oomitante vedasi RmsTA : I;.a. revoca degli atti am� ministrativi, ediz. cit. 68 e 69). � � Onde � ohe, se 1.tn problema pu� sorgere, concerne appunto i limiti en{ro aui pu� aver8i �l'annullamento~ delt'aUo am-ministrativo� per vi~i di merito: � padifi:oo ohe pogfta aversi in 'ca80 di o'ppo'sizione ammirlli.�!trativa, di ricorso gerarchico, di ricorso ,qi1tri8dizionale (quando . � oon.~entito) ; manca, im,ece, ttna norma generale espU.oita che ammetta l'a'rtmull(J;mento di 1tffimo� e per converso vi sino norme partico-lari. Peraltro iaU norme particolari det,ono intendersi come attuazione di un principio gin-ridico genera.le, q1.tando si riflett� �he htt't'� l'aU�it,itr� am.minist11r.wva e, quindi ooohel l'alfl.nullamento' che � mia forma di e8trinseoazioite di tale attivitd~ ha oarattere .funziooole, cio� di potere-dovere, per aui l, Ammini.qtrazi�ne ha non solo la facolt� ma il dovere. nei' Uinit{ in m.ti � Rollecitata ilal pubbliao intere.~.~e, di rim-uovere l'atto viziato (conforme SANTI RoMANO: op~ � cit., oontro Oon.~iglio di ~C::tato, IV RPz., 27 luglio 1933 in. <<Foro Ammi.. �, 19~3. I, 1, 292). � E a un tate annutlamento, iJom� in� genere-cid .Qgni annull��mento, non .(}()Stituisce ostacol� l;e:cii �.~t~nza di diritti o di interestii legittimi d:�l 'l!ri . . .(l) Un accenno alla legittimit� e al merito. coo;ruL <e qualit� sostanziali dell'atto amministrativo� �. inREsTA: La revooa degZi atti amministrativi, ediz. 1935, pag. 67: come �elementi .oostitutivi.dell'atto amministrativo)) in AMoR'm : op. oit., pag. 50 in nota.. � -. -14 wto1 sorti std fonif4;mento de W atto a,nnullahilej pcnoh� ��noto ahe� ta.li diritti e interessi -legittimi hanno una vita� cuoowionata alla esi,stenza .o alFann~ ttllamento dell'atto. � � � Sta proprio in questo� la differenza pratica fra annullamento e revoca, nonoh� la necessit� di una precisa d.istinRiione fra i due� i,~tituti. La revoca presuppone un atto valido o ohe tale� sia consir. terato daW Ammi-nistrazione ('SANTI RoMAN'() ivi) e rappresenta il ritiro di ttn a.tto amministrati1JO che �FAmministrazione effettua in virt� di uno jus poenitendi, a ca,usa� di ttna nuova valtttaR:ione determinata o da nuove citr'oostanze o da nuove es�g�nze o sempU:cemente da. nttovi orientamenti (AMORTH: op. cit:, pag. 64 e 65). Si aomprende pertanto (ed � pacificamente ammesso) ohe la revoca Vrtcontri un lim.ite nell'esisten2a di diritti quesiti del privato, mentre un altro punto resta� anoor dubbio i-n, dottrina, se cio� debba avere solo efficacia eX' tunc (�SANTI RoMANO: Corso di diritto amministrativo, eiliz. 1930J pag. 241) o 80lo efficacia ex nunc (RESTA: in Nuovo�nigesto It., 'Doce: Ret~o-ca �i prov�vedimenti amministrati'Vi); bvvero l)una o l'altra a seconda tU ciroostait'tze�� patrticolari, e deua� vo-lont� munifestata dwUa Amministrazione (CoDAccr-PrsANrm.J, r: op. cit., pag. 130 e segg.). N ella nostra e8posizione siarmo venuti pre<Ji8a1l do il punto e le�ragioni del nostro dissenso dalla 0(}1f'te Suprema., ma � dln(Jhe pi� importante sot toU.neare -sebbene non� sia�. questa la sede pi� opportuna-che questo 8tesso di.~senso esiste ri guar�o a quanto � stato predisposto nel Pro'f}etto di riforma, il quale -cosi. oom~ � formulato ampl-ia l'i8tituto della revoc� a �nn�o �i que-llo delt'anntl,tlamento. u~o � contrario ai prinovpf; mw sopratutto, tenen�o presente' ahe l'una esige il rispetto dei diritti altrui a differenza dell'altro .� si ri.~o�lve in una non giu8tifioota l'imita,z�ione del l'attivit� dell' Arnrrrtinistrazione. 3. IZ principio affermato dal Collegio �S�upremo neWultima massima susmta delle riserve per. la sua formula-zione troppo ampia e generica; ma pu� e8-~er-e accettato se riferito al caso di� specie. Si trattava. della vendita avvenuta fra pritlati, di alcun{ alberi di ulivo come legna, subordinata a-lle con�izioni �ohe fo.~se intervenuta la nooessaria autorizzazione a�mmini8trativa per il taglio. Tale autorizzazione era� stata negata in un primo momento, � donde il venditore traeva la conseguenza che la vendita� tamquam non esset, a nttUa rilevando che l'autorizz�azione fos�8e stata concessa in un momento suoae8sivo1 a di.'?tanza rU tempo. In tal ca.qo convince de>lla soluzione adottata dalla Corte� di Oas,�a;-RJione la parti-colare natura deWmctorizzazion.e amministrativa, la quale viene definita Mtne� la rimozion-e di un� impedimento legale (un ntala-osta) alla e.~trin,Qecazione dell'attivit� primta e all'affermazione dei diritti prit'ati. Di modo che ci� chp, nel ca.~o conareto 1;eni1;a in tJi.~oo,�.~ione era .~oltanto il rapporto gi11ridico fra i pri1~ati, ri.~petto al q1taTe la conces,�ione o il diniego rlf'l7a autorizz-azione a_qi1ia come gempUce fatto giuridico, lasciando completamente estranea �Z'�Amministrazione, In tal caso la soluzione non poteva essere ahe. quella adottata� neUa �sentenza (in senso affine vedan.si sentenza n. �155-: 1948~. '(It. DI CIOMMO). APPALTO -Forniture Pu,bliche-~evisione dei prezzi -Competenza del Ministro -Deroga -Clausola �compromissoria -Competenza� arbitrale -Contro� versia non compromettibili -Deroga convenzionale alla Giurisdizione speciale. (Corte di Cass., S.ez. Unite, Sent. n. 13S4-48 -Pres. : Ferrara, ;Est. : Piacentini, P. M.:. Eula -Soc. Bombrini Parodi contro Ministero Guerra). � � � Il regio decreto 21 giugno 1"938, n, 1296, integra. to con la legge 9 luglio 1940, n. 1137 (per i . conb�a.tti di appalto) ed il :regio decreto lS giugno 1940; n. 901� (per i contratti di fornitura), r:iaft'ermano il princi'Pio della invariahilit� dei prezzi pattuiti con le.Amministrazioni dello 'Stato, e demandano la. cognizione delle controversie re la.tive alla �revisione dei prezzi, aJ.la competenza di un organo giurisdizionale speciale ; e, cio� allo l stesso Ministro competente. ~ .Questo istituto --.:.. del cosidetto: Ministro giu J dioe ~pu� essere derogato, ai termini delle nol' ~ me sta�bilite dagli articoli 2 e 4 del regio decreto ! iliJegge 13 giugno 19!0, n. 901, quando nel contratto, sia stato previsto e concordato un procedimento specifico diverso. Tale proc-edimento specifico e diverso non si pu� id�entificare .con il semplice rinvio alla clausola l mcompromissoria. generica, contenuta in tutti i capitolati generali dei contratti con la Pubblica Amministrazione; ma pu� identificarsi; con una �clausola comp-romissoria specifica., contenuta nel contra- tto, che preveda la, costituzione di uno speciale Collegio arbitrale per la risoluzione di tutte le controver�sie che dov�ssero insorgere nell'esecuzion- e �del contratto, non escluse, specificamente, quelle relative alla, revisione dei prezzi. Sono compromettibili tutte le controversie, comprese �quelle per cui la risoluzione sia stata dal l legislatore predisposto un organo giurisdizionale speciale eccettuate quelle tasFativament& indica.te l nell'art: 806 �c.p.c. ed, in particolare modo, quelle non transigibili,-perch� relative a diritti� non di l sponib~i. l 1. No11; possiarno non rillevare con oampiacimento m oome�la S~t.prema Corte, con la presen�te sentenz�a1 ~r:���:,�_,! ,�,.�. riaffermi la sua adesione e�splicita aUa tesi,. se�m-. __ pre so8tenuta dall'Avvocat1tra dello Stato, che il [' prin.cip1;o della invariabilit� �dei prezzi � da rite-l".�� nersi essenziale nel sistema delle norme ahe rego-_,, lano i p1tbblici appalti e le pubbliche fornit~tre. 1::: Tanto pi� notevole � q~teNta affermazione del ! Supremo organo giurisdizionale, in quanto essa tg:_:�,..__.. :'�,,�:�,�.� segue a breve distanza la senten~a n. 326/'48 delle ~ st-esse Sezioni unite, nella qua.le 'si contiene una frase che poteva in�urre a ritenere che fos8e per pre1'rolere nella giurisprudenza una �tendenza� con traria. Si. diaet7a, infatt�i, nella citata .Qentenza n. 326, 8e pure in via del hdto incidentale, che il prin cipio della invariabiZ.it� dei prez'Zi doveva cGn.si -15 dera-r8i,, a� &eguito delle mo�iftcalti,oni le,qislative sub�te dall915 in poi, come non pi~'t esistente. In sostanza, la Corte Suprema riteneva impUcitamente che queste m.odificazioni ooessero dato vita ad un principio generale contrario, conforme a q~tello codifiooto negli articoli 1467 e 1664 del Codice civile per gli appalti e forniture d� diritto privato. Ponendo�si, invece, dall'angolo visuale esatto la presente sentenza ritiene correttamente che il principio generale della invariabilit� dei prezzi permanga tutt'ora e che le modifi�cazioni legislative non poss.ono cons.iderarsi ailtro che norme di eccezione al principio generale medesimo. Come twli esse, pertanto, sono da interpretarsi restrittivamente, non possono es.sere applic�ate in '1/"�a analogica, n� tanto. meno, po�ssono costit'uire la base di un principio generale contrMio� (J) quello della imJariabilit�. Ci� .posto, non pu�, tuttavia, farsi a meno di t�ilevare che la sentenza annotata non aderisce al rigore di queste consegue'nZe che appaiono inec cepibili dal punto di vista� giuridico, in quanto . giunge ad affermare come sia poBsi.bille estendere l'applicaz�ione dell'art. 4 del deareto-leggc n. 901 del 1940 al catnpo dei pU�bblici appalti. In propo�sito recita testualmente la sentenza: �La norma relatu~a. alla menzionata deroga, ri guarda esplicitan~ente, solo ila ipotesi dei contratti di forniture, tipiohe ed atipiche, pr(}'I)�ste dal regio deareto 13 gi1t�gno 1940, n. 901, ma tale norma viene generalmente, ritenuta integrativa anche !lelle norme c�ontenute ne�l regio decreto 21 giu gno 1938, n. 1296, relativo ai contratti di appalto, in quanto tratta.si di situazioni analoghej e, per ci�, trova applio�zione in prin(J"ipio: ubi eadem Jegis ra.tio, ibi eadem legis dispositio �. Dalla surriferita proposizione si rileva come la Corte abbia� rifuggito dall'affermare espressamen te ohe la norma dell'art. 4 del decreto n. 901 si applichi per a<Ualogia anche ai contratti di ap palto�; essa ha, invece, fatto ricor.so al coneetto che detto art. 4 costituisca una� integrazione del si.stema di norme vigente in materia di revisione dei prezzi dei pubblici appalti, ma non .sembra che ~tna tale opinione po8.sa risu.ztare confo�rtata da un esame della legi.~lazi01w in q~testa� materia. A ~testo propo8ito occorre rilevare (e q1.testo .sem bra un rilievo decisivo) che gi� al momento della emanazione della pre.sente .sentenza era in vigore il decreto legi.~lativo 6 dicembre 1947, n. 1501, che regola completamente tutta 'la materia� �della re vi.sione dei prez�zi nei pubblici appalti, abrogando esplicitamente le norme prece4enti, non facendo aloun richiamo alle dit?p08izioni che regolano la revi8ione dei prezzi delle forniture, e non la8�ian do d'altronde alcuna lacuna� che giustifi.chi una sua inte�grazione per mezzo d(}.l ripetuto art. 4 del decreto-leqqe n. 901. Probabilmente qitesta tendenza della Corte Su prema ohe, come si � detto, non � in armonia con il riaffermato principio della invariabilit� dei prezzi, deriva dall'orientamento mamifestatosi con la precedente .sentenza n. 326/48 nella quale, 8e guendosi una autorevole ma isolata manifesta zione� de~la dottrfna (Giannini; in Giurisprudenza completa :della� Corte di. Oassazione, 1M5, I; 210) .si afferm� che la pretesa del fornitore o dell'appaltatore alla revisione dei prezzi potesse fondarsi oltre che suWesercizio del potere discrezionale della ~tbbliea Amrnini.strazione, anche su un diritto subbiettivo nascente dallo stesso contratto di fo1�nit1. ttYt o di wppalto. L'origine di questa tesi pu� trovarsi nella fo1� �mulazione preci.sa del decreto-legge n. 901 del 1940, il q1.tale, a,mmeUendo la possibilit� di Jna. deroga contratt~tal� alle norme in es�so contenute p1.t� far sorgere dttbbi �sulla portata delle deroghe medesime. Jfa, a parte che non si sa vedere eomc una espl'e.ssione �impreaisa deilla legge possa valere a .sovvertire radicalmente q1.tello che � ric�onosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza pi� autorevoli come un prinoipio generale (quello della invar-ia�bilit� dei prezzi e della loro variabilit� .solo a disarezione dell' Ammini.strazione contraente) non V"i � d1.tbbio, per q~tanto sopra c;j, � detto, che il citato deoreto-legge n. 901 non pu�e.stendere q�esta sua eccessiva portata ail campo dei ptt�bblici appalti che � regolato da norme di� verse e costit~tenti un si.stema propr�io. Un'altra� origine della tesi .seg1.t�ta dalla Cm�t(l Suprema pu� trovarsi nella costrn.zione, audace ma giuridicamente impeccabile, fatta dalla ste.ssa Corte in relazione ai poteri del M:inistm in ma teria di revisione. La Corte ha�, infatti, ritennto che ci si trovi davanti ad un easo di ministro giudiaej e sulla e.sattezza d�i questa tesi non pos� s1amo che riohiamarci a1lla sentenza perspicu�amen te motvoata, n. 326/48, nella� quale si fece la pdma applica.zione di tale principio, ed alla q1.tale la presente sentenza aderisce completamente. Una volta attribuiti al Ministro poteri gi'ltri stlizionali, era qua.si inevita.bile che si fini.sse per ritenere che le pretese a~la revisione sttlle quali que.sto giudice speciale doveva decidere, non aves sero natura diversa da quelle pretese che vengono all'esame degli organi giurisdizionali ordinari. Si ritenne cio� che es.se potm,ano essere fonda�te o s-u interessi legittimi, o .su diritti subbiettivi. Ma non .sembra che sia incompatibile con il ca� rattere di gi�urisdizione speciale, attribuito al mi ni.stro, il fatto che sia esolusa da~la materia !lella revi8ione dei prezzi ogni possibilit� di sus8i.ste'n{Z(L di diritti su.bbiettivi, non e.sse17,do affatto inoon cepibile ohe si abbia ,giurisdizione .solo in rela: zione a prete8e fondate EU interessi legittimi. D'altronde, non pu� dubitarsi che, dal punto di vista antologico, nella materia della re'�"isione de�i prezzi gli interessi deg1li appaltatori e dei forni tar( partecipino pi� eRaUamente della natura de gli intereRsi legittimi, ehe di quella dei diritti sttbbiettivi, o-re .si rifletta ohe la revisione � pre vista dalla legge come un mez-zo attrib.uito alla Ammini8trazione, in deroga al principio generrile !lella legge di contabilit�, per assicurare 1'inte re8Re pubblico .alla� esatta e .sollecita e.secuzione delle opere pubbliche e delle pubbliche forniture, esecuzione che potrebbe e.s.sere meRsa in pericolo dal fatto che l'appaltatore o iJl fornitore non con seguano pi1.� prezzi eqttamente remunerativi. -16 , ' Vi � un altro argomento, infine, ohe contra.~ta Sussiste il difetto di giu�'isdizione dell'Autorit� a}la tesi della Corte Suprema, secondo la quale satre'bbe possibile applicare analogiQ{l!mente l'articolo 4 del decreto-legge n. 901/40 a�nclw all caso d-ei '[Yltbblici appalti ed � ohe a detta a�pplicazione fa ostacolo l'altro principio generale che vieta di compromettere in arbitri controv�ersie, per la ri8oluzion� delle quali sia stabilito un gi1tdiae speaiale. Su questo punto �la Corte Suprema si � . espressa chiaramente con la sentenza n. 1551/48 delle Sezioni ttnitc, Est. Anichini, nella quale si era affermato che � � ina-mmissibile che la olausola compromissoria possa derogare alla giuris! Uzi.one speciale� >>. E, se pur a ttn tale p<rinC'ipio genera-le pu� ritenersi ohe a.bbia derogato. il decreto-' legge n. 901 in qttestione, pare chiaro ohe essendo questa una eocezione non permette �pplicaz �ioni analogiche. 2. Ma vi � un altro punto della sentenza annota- ta sul quale non si p1t� concordare ed � quello �nel quale la Corte Suprema� afferma che la clausola compromis8oria con la quale si deferiscono agli arbitri tutte le controversie relative ad un determinato oontratto di appalto o di pubblioa fornitum, sia suffiC'iente ad integrare la volont�-delle parrti di istitttire un procedimento �iverso da quello 'plf'evisto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 901 del 1940, in relazione alle flO'I'Ilrm,ersie derivanti dal�la revisione dei prezzi. Questa affertnaz�ione' oontenttt(t w:lln sentenza annotata, � in netto c01.,trasto von qum.,to la st�ssm Corte Suprernn afferm� nella sentenza numero 226/4.8, nella quale esp1�essamente � detto: �N� valga ohe il men.zionato art. 3 fa ~Salvo il caso che nei con-tratt-i sia p>r�visto un dit7er80 prorcdimento peroh� con tale espressione la, legge si ?'iferisce a quei oasi in cui� lo .~peciaJle procedimento sia stato' specificat'I'M'nte previsto per le controversie relative alla revisione dei pre:bzi, e non ni oasi in cui sia stata introdotta una clau..wla arbitrale per la risoluzione di qualsiasi oonlroversia� nascente dal contratto >>. � Il su� esposto oontrasto di giurisplf'uden."<;�a r�ivela la gravit� della questione e, e~:~aminando obbiettiv �arnente l'{;a, presente sent�nia, n�n si .vu� dire che� essa abbia .svolto argomenti decisivi a favore della sua �t'esi, la� quale ,proMbi-lm,Ynte sar� dovuta a� oonsiderazioni scaturenti dalla speme di fatto portata all'�sarne della Corte. (A. :S.). DANNI DI GUERRA -Danni alle persone .e. alle cose -Diritto. soggettivo e interesse . legittimo :Competenza -Carattere sussidiaro della legislazione sui danni di guerra rispetto a terzi -Esclusione . dell'azione di responsabilitd dello Stato � ad altro titolo. (Corte di Appello Napoli, 2a Sezione, 19-5-1948 -Ministero Difesa-Esercito contro Citarella, Zarrillo ed altri. � �' � � Gli atti compi�ti dall'Amministrazione militare in, tempo di guerra sono eminentemente discr�zionali e come tali sottratti al sindacato dell'Amministrazione giudiziaria ai fini del giudizio di responsabilit� per danni. giudiziaria a conoscere dei danni alla p�rsona ed alle cose derivati dallo scoppio di munizioni tra. sportate durante il periodo bellico essendo tale fatto, anche se attribuibil~ comunq~1e a colpa� dei militari, previsto nella legislazione special-e sui danni di guerra (1-2). 11 risarcimento di tali �auui si concreta, pee quanto riguarda i danni alla persona, in un vero e proprio diritto soggettivo, la cui tutela � devoluta in ultimo grado alia giurisdizione speciale della Corte dei conti, me.ntre, per i danni alle cose esso si concreta soltanto in un interesse. legittimo la cui tutela � devoluta al Consiglio di Stato in sede di legittimit� (3). Con l'obbligo del danneggiato di denunziare e di imputare nel risarcimento del danno di guerr'a quanto gi� avesl'le ottenuto per lo stesso fatto da terzi, tenuti per qualunque titolo di diritto comun� ad indennizzarlo per i danni medesimi, men--11 tre si ammette il carattere sussidiario della legi-100. slazione speciale nei confronti dei terzi �stranei allo Stato, si esclude che nei confronti di quest'ul-~ timo si possa agire�per un titolo diverso da quello @ della legge special'e (4). m (1-�2). Sul'ta prim_a e sulln secondn massima la .Iii 8entenza � confanne a. quella della ~a Sezione dfJl.la ;.: ~ 8tessa Corte d'Appello di Napoli del :3 novembr:e 1947 in. causa Padolecchia contro :Marina-ripqrtata in questa Ra~s�gna al �n: 4, pag. 14, ma relatim a fattispecie diversa� (collisione di navi). (3) La sentenza "distin!J�e i danni al�ta persona,, il cui risarcimento si concreta in �un diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi alla Corte �dei Conti, dai danni alle cose, il cui risarci~ento rap.' presenterebbe un interesse leg�i~timo con la possibilit� che il dann.eggia.to, avverso la deci-sione de. gli org(Jni amministrativi, etti � devoluta la liqmdazione del danno ed ai quali � da negare� il carottere di giu,'J;'�isdizion� speciale, ricorra al Con~iglio di Stato in sede di legittimit�. In q�ttesti sensi s.i � ripetutam.en.te pronunciato il Consiglio di Stato .(5 dicembre 1944, Masucci @x� contro Min�~tero A. I., in� Giur. It. �, 1945, III, @t 10 e 5 luglio 1947, Mannino contro Ministero A. l !~e~: ~~Fd~~t;tatA~~~~�/~~ri;:\: ;:~~;!.~:~;!~ ~-;=�_!=_-=~.::::.=,:� __...=[.�_ Oaudano contro M:ini~;tero LL. PP., in-� Foro ,_ .=,� Pad. >>, 1948, I, 169); e in .dottrina, l' Alessi, 4..n � Giur. Oompl. Qass. Civ. >>, 1947, I quadr.,, 349). 1:: 19fo:in~a~~r;, ~;e;:;~~~;; ~~~!~e ~~l!r;:o~!~o~;! l!_;_lji_.� l'attribuire la liquidazione dei danni all' Ammini-l strazione attiva �si �sia ir~teso attribuire al privato !:'.::; un inter�sse semplice' sfornito di _qualsiasi tutela li@i giu.risdizion,ale (eifr. �� R~l; A-t'V. Sta-to >>; 193(},:41,_ N:,,.; vol. I, pag, 233; Oommtssione Cent-rale danm dt !:::::~ guerra, 18 maggio 1942,' in �]l'oro It. �w, 'l.9:�3,-m: I, 367). . . %@ Nel senso in-Qece ~he si tratti di un dir:itto sog-~[i:i!! gettivo perfetto: Oa8s, Sez. Un. 4 a.gosto 1947 -tt! -~11 Peluffa oontro Ufficio Impo�ste Savona, in � MonTrib. �, 1947, 305, n. 579; e Oapaccioli, in << Giur. Oompl. Oass. Oi1'. �, 1947, I quadr., 340. Sul carattere di giurisdizione .<Jpe~Jiale.attriJJuito agli Uffici distt�ett�ali delle Imposte ed alle �aomm~ ssioni :_ compartimentali e centraU -per la liquidazione dei danni di guerra, cfr., oltre la citata sen,tenza delle Sezioni Unite del S. ff., anche Oom�missione compartimentale Genova, in �Foro lt. �, �1943, I, 483; e in dottrina: Visco: Riparazione dei danni di guerra ; e Savoia: in � Il nuovo diritto, 1944, I. _ Oontra, lP citate deci,qioni del Oonsiglio di Stato e l'Alessi nota. citata. Ohe la legislazione speeiale sui danni di guen�(t non riguatrdi i .danni �alla persona, v-edi in .<Jen:w conforme alla sentenza in rassegna: Trib. Miltano, 23 aprile 1948, R6.<Jci contro Ministeru Interno, in � Riv. Dir. Oomm. �, 1948, II, 274. (4) Oirca la possibilit�; che il danneggiato agisca in. via sussidiaria contro chi .<Jarebbe tenuto al risarcimento per altro titolo di diritto vomune, al fine di ottenere il risarcimento di quei danni, quantitatit'a.mente o qualitatit�amente non ri.<JarciMli a titol'o di damni di guerra., la s.entenza � con. forme, in linea di mas.<Jima, alla giurisprttdenza ed alla dottrina dominanti: nello stesso senso vedi infatti App. Torino, 14. novembre 1947, 0.1. T.I. e Soc. Mag. Attto, in << Furo 1t. �, 1948,. I, 128, e App. Brescla 20 marzo 1948, Pup-illo con.tro ,lfotta, �ivi, 770; che ha rifo1�rnato la� contraria, 8entenza del Trib. 1tfantova 12� marzo 1947, in � floro lt. �, 1947, I, 761; e per implicito App. Milano, 13 febbraio 1948, Pilici contro Min�istero Dife.~a, in �Foro Pad. �, 1948, II, n. 13, n,onvh� l'Alessi, ivi, 1948, I, 311; il Satn,dulli, in �Foro It. >>, 1948, I, 128,� e il Bianco, i.vi, 1947, 849; il Sandulli, peroltro, escltfde che lo Stato possa essere tenuto al risarcimento ad altro titolo diver.<Jo la qnello derivante dalla ligislazione sui danni di ,querra. Nel senso invece che la responsabilit� della Pubblica A mmiriistrazion.e i~ussiste �intera anche� in materia �i danni d4 guerra, quan�o questi si possono ricond'!trre ad un comportamento colpo.<Jo dei suoi dipendenti, v. Aliotta, in << Gi.ur. It. �, 1948; I, 2, 269 e la gi� citata sentwn,za 23 aprile 1948 del Trib. Mil�ano; in una lunga nota alla qu,ale, per�, il Oasella -assumendo nna posiZione autonoma nel dibattito ~ msolnde che possa parlar8i di un cumulo, sia pure in. via fra loro 8ussid�tria; fra l'azione tendente ad ottenre il risarcimen.to del danno di guerra e quella per il risarcimento dello .~t�s8o danno derivante da }�tto� Ul�cito, per le "r�~ g�oni che dail.no da fatto illecito e daimo di ~querra inte,grano concetti antitetici, che 'si escliulono a vicenda; ed anche. perch� la legi8azione iui danni d ig�u,erra ha inteso esten,dere la p088ibilit� di risarcimento contemplando i soli casi nei quali il risarcimen.to non era ammesso per diritto �omune (R. B.). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTlLIT� -Vio� lazione di legge ~� Competenza -Occupazione tem� poranea -Espropriazione dopo il biennio -Art. 19 della legge 25 giugno 1865, n. 2359-Inapplicabilit� quando vi sia dichiarazione di indifferibilit� ed urgenza. (Consiglio di Stato, Sez. V -Pres. : Severi, Est.: Miranda -Rapino contro FF. SS.). Quando sia stata emanata, dichiarazione di p'ubblica utilit�, le violazioni di legge nelle quali si incorra nel relativo procedimento di espropriazione, ledono interessi legittimi dell'espropriando, e non diritti soggettivi; pertanto competente a conosoore. di tali violazioni � il Consiglio di Sta,to. Quando vi sia sta.ta occupazione temporanea, il potere di esproprio non si perde per il decorso del �biennio della occupazione medesima. � L'art. 19 della, legge 25 giugno 1865, n. 2359, che attribuisce al Prefetto la facolt� di rinviare il piano di esecuzione di un'opera pubblica all'Autorit� che lo ha. approvato�, perch� vi apporti modificazioni, non � ap.plica,bile al caso di opere dichia.rate indifl'eribili ed urgenti, mentre pu� determinare la nullit� del procedimento di espropriazione quando tale dichiarazione di indifl'eribilit� ed urgenza non vi sia. sta.ta. I n questa decisione) perspicuamente motiv�ta, � esaminata e risolta con esattezza di criteri ,giuridici ttna, sede di questioni di rilevante importanza in materia, eU espropriazione) .<Jutle quat�i finora non si era apulo tm traqttillante orientnmen, to da part� aeua giurisprttdenza. Premetti(Lir,to, peraltro) che nemmeno qne~>ta deci~> ione 4ice una pa,rola definitiva stt.lla vexata (juaestio deilla discriminazione della competenza. giudiziaria ed amministrativa in materia di <J8pro] Jr"ia.zione. L.'Avvocat�ura, in oonformit� della linea di condotta finorw 8egu�ta (v. Rela:done, Vol. I, pag. i.:l4 e segg.) aveva so~>tentlto nella sua memor.�" cke ogni. volta che si deduca la violazione di norme dettate dal�la legge direttamente a tutela degli inte,ressi dei cittadini, questi interessi assumono il carattere d,i diritti .<Joggettivi perfetti, la cui viol(u~�one � tutelabile avanti i Tribunali ordinari. Nella .<Jpecie il Rapino investiva con il suo dcorso non gi� l'uso di una attivit'� discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, quale� sa-re,bbe ta aiohiarazione ai pubblic�a utilittl, la diohiarfl;zione di indifferibilit� ed urgenza) la-sccl ta dei. terreni da e.<Jpropriare eoo., ma ben . .<J� l)ese1�cizio di ttna. a.ttivit� vincolata,, e cio� la violazione da parte del Prefetto, di una normm di procedura che, ove .<Jt~ssistessero,gli estremi dellq,� sum. applicazi~ n.e,. �oveva, essere applic,ata, esclusa ogni pos~ sibilitd. d:i di-sapplicarla �.in dipendenza della val�ta'z. ione di qualsiasi .pubblliao interesse. "'�� . Il Consiglio .di Stato ha ritenuto, .invece) che qttando e_sis.te una diohiatrazione di pubblica uti. lit�, e.non si denunci la violazione .di norme con_ �ernenti la determinazione dell'indenrcU�, 1!f.(t s,i contesti la validit� della procedttra per vizi (ti forma, l'oggetto del gittdizio � un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, anche .<Je lrJ norme ehe si assumono violate riflettano l'attivit� vincolata della� Pubblica Amministrazione. Oome -18 ~noto, la Oorte Suprema di Oass~one � oramai aostante nell'afj6rmare ohe la disoriminazion.e delfa oompetenza tra ta gi1tnsCllitzione orr.tinaria e �que~la� amministmtiva, non si basa esclusivamente sul petitum: o sulla causa petendi, ma sul contempe( pmcnto di entrambi qttesti elementi; si ch� non bcista chiedere l'annullamento �di un atto amministrativo pe-roh� debba affermarsi la comp1~tenza del Oonsiglio di Stato, la. quale inveoe resta esclusa, ogni volta che la domanda di annu~lamento abbia alla sua base la violazione di u,n diritto 81tb � biettivo�. Al contrario non basta invoca-re la t~iolazione di ttn diritto subbiettivo peroh� si stabilisca la competenza dell'Autorit� giudiziaria, que� sta dovendo invece escludersi ogni volta che, in forz�a� di tale lesione, s�i ohieda l'annullamento di un atto amministrativo in contrasto con l'art. 4 della� le,qge abolitiva del contenzioso. Se cos� �., appare evidente come, in materia d� cspropr�iazione per p1.{,bblica utilit�, le violazioni di norme di legge vin.colanti (che sono in genere q�uelle che �regolano la proce(lura), si sostanzino in lesione del diritto di propriet� privata, a conosoere della quali non pqt� essere competet~te altro che l'Atttorit� giudiziaria� ordinaria. L'affermazione del Oonsiglio di Stato ohe ogni 1�olta che sia stata emanata la di.chiarazione di pubblioa utilit� que.z diritto de,qradi e si affievolisca in interesse legittimo, appare eacessiiva specie in relazione alla solenne riaffermazione conten1tta nell'art. 42 della. Oostituzione. Sembra, invece, pil� esatta l'opinione secondo la quale, la aompetenza deUa giurisdizione ammini. qtrativa� sussista ogni volta che il privato oritiohi l'uso di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione espropll"iante, mentlf"e, invece. debbano essere de-volute alla giuri8dizione ordinaria le vertenze nelle quali s�i faocia questione t'iolazione di norme regollanti il procedimento della espropriazione, sempre che natura�lmente in qttesta sede gitt�iziaria si domandi il risarcimento dei danni e non l'annttllamento di atti amrrninistr. ati1Ji, defla oui illeqittimit�, peraltro, l' Autorit� rrinri8dizionale ordinaria pu� conoscere in forza� dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 alleq11to E. Sull'argomento si veda anohe il CARUGNO: L'Espropriazione per pubblica utilit�, II edizione, pag. 123 e seguenti. Per quanto riguarda le altre qttestioni decise dal Oonsiqlio non sembra che possa dubitarsi della esattez'Za dei criteri arfermati. Non vi � dubbio, infatti,. ohe il decor8o di due anni dalla data della oomtpazione d'urgenza, senza che si sia emana�to il decreto di espropriazione pu�. al pi� (e sempre che non si tratti di oooupazioni t�elaUve ad opere ferroviarie o tomunque (lio,hiarate in(liffet�ibili), portare alla conseguenza che la suocessiva occupazione fino al decreto di espropriazione � illegittima ed obbliga al risarcimento dei danni. Ma questa illegittimit�, �el possesso per il periodo s1tocessivo aJl biennio non pu� convertirsi poi in una specie di irrnmunit� cos� che il terreno, illegittirrnamente detenuto non possa pi� essere espropriato. N� meno esatta appare la �deaisione sul p1Mito nel quale ha� ,~tabilito ehe l'art. 19 della legge del 1865 fa parte della normale procedura di espropria~ one, procedura che non si pu� applicare ai oasi in cu1 i terreni erano� stati g~� effettivamente oc01tpati per l'eseeztzione di opere diohiarate indifferibili ed urgenti. Sta� �fU fatto, ohe oome si afferma nella� sentenza n. 2292/41 della' Oorte Suprema �i Cassazione << l'occupazione a se.quito di dicMm�azione di urgenza de-i lavori prel1.{,da all'espropria. zione definitiva e deve necessariamente avvenire,� conseguentemente � un atto preparatorio e quasi 1mrv anticipazione dell'esproprio definitivo �. Ora, ritenere che S�J modificabile il pm,qetto in base .al quale fil Ministro ]f,a emesso la� suddetta dichiarazione di 1wqen.zq, (ci� che deriverebbe da1l'applioazione dell'Mt. 19 stt citato) significherebbe in buona� sostanza negare l'urgenza e l'indifferibilit� dell'e�seouiione �()l progetto stesso. (A. S.). IMPOSTE E TASSE -Dazi doganali -Spiriti - Sovraimposta di fabbricazione su alcool in importazione temporanea di cui si chieda ed ottenga la successiva nazionalizzazione. (App. Brer:;o;a -Finanze contro Ditta F.lli Ramazzotti, 30 giugno 1948). La sovrimvosta di fabbricazione dovuta sulle merci in tempora�nea impo�rtazione quando se ne chieda. la nazionalizza.zione deve essere liouidata con riferimento a.l giorno in cui viene effettuato il pa.gamento, e .. non a.l giorno in cui viene concessa. la prescritta autorizzazione O, Addirittura, al momento della temporanea. im:porta.zione. La '8enten~a della Corte di Bre8cia -che ha� riformato quella del Tribunale, e che � stata ac cettata d;alla r.titta Ramazzotti ~ stabilisce, su ltna� questione snUa quale non risultano prece: denti giurisprudenziali in terminis, una massima di notevole importanza, ed � da approvare sen z<'alt1�o. La prima p!l"oposizione ha una portata gene� rale: la na.zionalizzazione di una merce avviene soltanto dopo ohe si � plfovveduto a:l pagamento effettivo dei diritti di confine, e non gi� quando si � ottenuta Pautorizzazione, anohe se in pre-\ cedenza si fosse depositata la somma oorrispon aente, o presta.ta i(lonea� garantia. . L'autoriz.zazione com'� noto, � un atto col quale la Pubb,lica Amministrazione permette al privato l'eseroi~io di un diritto ohe ragioni di pubblli�CO� ttfilit� avevano in lzti parali(?,�zato) pe1� cos� dire j ne �aei-iva che l'autorizzazione � un atto unila tera.le della Pubblioa Amministrazione, e non d� vita ad un contratto con la 'parte che tale auto-' riz.Zazione ha chiesto, ma costittti8ce un presup posto necess�rio del rapporto giuridico che sulla �aM dell'autorizzazione vien po8to in esgere~ S� oh(}' non si pu� confondere la auto:J:~z~zione data dal Ministero per la immissione al consumo_inter:_ no delle merci, con la nazionalizzazione delle stesse. L'atto amministrativo � un prius necessario, una condicio iuris, per di1�la� col Ranelletti, della at -19 tivit� e del suooes8ivo rapporto fra l'Amministrazione e colui che chiede di nazionalizzare la merce per la effettiva �immissione al consumo interno della� merce esterna importata in via temporanea. La quale immissione non pu� avvenire se non dopo che siano 8tate e~:~pletate tutte le formalit� al� l'uopo necessarie, prima fra tutte quella inerente al pagamento dei vari diritti doganali, non an� cara ri.scossi daJP Amministrazione. Ond/� che si tratta d�i due attivit� 8ia pttre subordinate l'una al compimento dell'altra ma che non si fondono fra loro e che rimangono pur sernpre separate. N� pot1�ebbe dir8i che U pagamento dei diritti di confine dovesse intendersi di fatto avven.uto a.Z mQmento della temporanea importazione~ quando � si da una cauzione-anche sotto fanna di fideiussione -a garanzia delle o�bbligazioni che ven� gono assunte quando si fa luogo alla temparanea importaz�ione. A parte il fatto ohe l'obbligo� di pagare i diritt- i di confine sorge soUanto se ed in quanto nel termine prefi.sso la merce non venga lavorata o rie8portata, o se, anche pendente questo termine, il temporaneo importatore ahiede e�d ottiene di immettere al consumo interno la merce 8tes8a nazionalizzandola~� sta di fa�tto che un deposito a garanzia -e meno ancora ttna fideiussione non pu� valere pagamento, che si ha soltanto quando si a�cqui~:~ta. la piena ed assoluta di8ponibilit� della somma (a questo riguardo pu� o~:~servarsi che il d.eposito di una sornma non ha alcuna efficacia agli effetti de(solve et repete: Cass. Sez. Un. 11 dicembre 1944, Finanze contro Amadei e Zerbini, i�n � Riv. Leg. Fi~:~c. �, 1944, 282; e da ultimo Gas~:~. 5 febbra�io 1948, Civita contro Frenda, in ��Foro Pad. �, 1948, I, 322). � Del resto la stes~:~a legge generale sulla temporanee importazioni -regio deareto 18 .d�icembrc 1913, n. 1453 -all'art. 11 contrappone il momento della prestazione della ga.rantia. a quella de.Z pagamento; mentre la giurisprudenza (Cass. J2 lttglio 1935, rico. Ignard-i ed� altri) in � Giust. Pen. �, 1936, III, 397) ha� ritenuto configurabile il delitto di contrabbando anche in ca�so di merce temporaneamente importata: il che � ooncepibile sol quando si ammetta che la garantia. prestata al momento della� tempo�ranea importaz�ione non �rale pagamento. Pi� delicata l'aJltra indagine: relativarne:nte agli spiriti in temporanea importazione e poi nazionalizz �ati, come si caloola la sovrimposta di fabbricazione? I n linea. generale ocoorre fare wna distinziOne fra i due istitt,ifi. della temporanea importazione e del drawhack, che presentano fra loro somiglianze che potrebbero trarrein inganno. . La temporanea i:mportazione si ha quando (articolo _l del regio deareto 18 dicembre 1913, .n. 1453) �le merci estere che devono ricevere in Italia-determinate lavorazioni od essere impiegate nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, possono essere importate temporaneamente senz�a il paga�mento dei diritti _.di con fine, a condizione che il proprietario si obblighi a riesportarle entro un termine stabilito�. �. L'istituto del drawhack prevede invece, in caso di esportazione, la restituz.ione dei. d.iritt�i doga� nali pagati al momento dellla importazione della meroe, ovvero l'abbuono di .determinate imposte interne di fabbricazf,one) eco., quando vengano osservate detenninate formalit� e concorrano particolari oondizioni. � La differenza, come si vede, � sostanziale: nel primo oaso la merce rimane estera, e vien quindi sottoposta ad un particolare regime di controlli j 1'!1el secondo caso la merce � nazionale a tutti. gl'i� offettij e) correlativamente, nel primo ca:so i. diritti di conj�me ~aranno pag�a�ti-~ol quando la merc�e, per oa~:~o, venga nazionalizzata j nel secondo caso saranno restituiti so�l quando venga 1�iesportata. � Per rimanere nel campo delle irmportaziop,i temporanee degli spiriti, parrebbe a prima vista che la disposizione dell'art. 14 del citato regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453 -seoondo la� quale i d.iritt�i dovuti son quelli vigenti al momento delta importazione temporanea -decida la questione in senso contrario aJlla tesi dell'Amministrazione, fatta propria daUa sentenza surriferita. Ma la verit� � ohe non tutta la materia ft~ regolata da quel regio decreto. St~ocessivameni'e, infatti, fu, emanata la tariffa generale sui da.zi doganali (regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 80o); e furono altres� emanate le norme che ammettevano gli spiriti a fruire del regime delle importazioni temporanee (regi de� creti-legge 12 dicembre 1926, n. 2120 e 17 dicem bre 1928, n. 288{), e vedi ora decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 12{)0, in particolare l'art. 6). inoltre in virt� di una delega contenuta in questi regi decreti-legge al Ministro per le Finan ze fu demandata l'emanazione delle riorine e �On dizioni �ui dovevano essere subordinate le ternpo� t�anee importaz-ioni degli spiriti : al che si prov vide con la normale n. 18728 del31 dicembre 1928, l'e disposizioni della quale -come ha esattamente rilevato la sentenza della Oorte di Brescia � ass1tmono valore normativa come tutte le cir colari delle pubbliche amministrazioni che sono ~>tate emesse in virt� di delega� legislativa >>. Orbene tale rwrmale stabil� che dovevano aJJ� plicarsi, oltre le norme generali relati-ve aJle tnerci introdotte in temporanea importazione, con ten1lte nel r�egio decreto n. 1453 del 191B e nel Regolamento approvato con regio deoreto 6 aprile 1922, n. 547, alc1tne pi~� particolari a deterridnate merci1 tra le quali queste: ohe lo spirito tempo raneamente importato ed i prodotti da esportare con impiego del medesimo dovessero essere cu.sto-. diti in apposito magazzino a chiusura doganale. Con questi magazzini a chius�ura doganale altro non sono phe depositi doganali veri e propri1 pur essendo di propriet� privata. E di queDta� iden tit� non pu� dubita.rsi quando si pensi ohe la di 8ciplina [J�llridica � la stessa: la doppia ohiave1 la inibizione dell'ing�resso nel magazoz�ino senza' �l permesso d�ella dogana e s�enza l'intervento di agenU dogana�lij il controllo della dogana in ordi ne anla destinazione della merce contenuta r~ei magazzini; il r-icorrere degli e_stremi del �ontra� -20 bando quan-do la merce sia� tratta fuori dei m(l,gaz~ ni o dei depositi all'insaputa degli-organi dell' Amministrazione doganale. ..]jJ tale ide~tica.disciplina� g~ur~d~oa ~!~n fun~ zi�'ne della identwa natura gturidwa e �r~!)'ifJ'f'l,e d'L e~re dei depositi doganali e dei magazzini�� ohius�ura doganale : assiettrare ..la percezione delle imposte di fabbrioazione o delle sovraim,poste a seconda-dei casi. . Om se tale i.dentit� sU�ss:iste, come non. par_ �.ttbU. Uj, torna applica-bile l'.art. 6 della .Tariffa .allegato A a.l regio decreto-legge 9 giugno 1921, n, B06: � nel caso di. variazione alle sopr.atasse di fabbricazione s� appticano, alle merci estere da immettere in consumo nel Regno, le soperatasse in vigore al momento della loro ttscita dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini gen&ra.li �. . . Resta� da chiarire, in 1linea tecnica, il peroh� della. diversit� di trattamento fatto dall'art. 14 del regio decreto-legge n. 1453 dell913 per quanto t�iguarda � i dazi doganali� e dall'art. 6 della Tariffa per quanto riflette � le sovraimposte d� fabbricazione�. Gli uni e le altre fanno in�.ubbiament� partf3 dema pi� lata categoria dei � diritti di conjirne � 1(art. 7 dellf! legg�e dog�anale 25 settem.bre 1940, n. H24); ma queste, a dijjeTenza d�i quelli, hanno nattwa squisita.mente protettiva: se una. determinata merce fabbricata� in Italia sconta una det&rminata imposta di. fa.bbt�icaR! �one, quella stessa merce proveniente dall'Es t'ero deve scontalf'e la medesima sovrimpo�sta di fabbricazione; se cos� non fosse la produzione n.a.z�ioriale verrebbe ad ess~ne gravemente menomata. Imposta e sovrirnposta di fabbricazione devono sempre corrispondere quantitativamente fra di loro in qualsiasi momento; ed in qualsiasi momento devono essere applicate nella stessa misura alle merci nazionali ed a qttelle estere che siano ancora schiave di diritti doganali. Da uUimo un ril�ievo d� camttere pratico che, c�n la ass�nrda enormit� delle conseguenze cui si perverrebbe seguendo la opposta tesi, dimostra indirettamente, come riprova logica, la. fondatezza deUa massima fissata� dalla Corte bresciana. Au�mentate, infatti, ad un certo momento 'l'im] Josta, e quindi anohe la sovraimposta. di fabbrica~ lione, il distillatore italiano sarebbe soggetto a.lla nuova gra.vosa imposta, mentre colui che ha� importato temporaneamente potrebbe, a sua scelta, �rinunmare alla riesportazione e immettere nel consumo interno lo spirito temporaneamente importatp, pagando una sovrimposta di fabbricazione assai minore, perch� riferita al momento della temporanea� importazione! 111 con ci� si verific�herebbe quel che nessuna legislazione o politioa fiscale pu� ammettere: l) una spietata e facile concorrenza alla prorluz�one nazionale j 2) una notevolissima speculazione senza rischi per l'imprenditore j � . 3) la� rottttra di quell'armonica correlazi�ne 8empre perseguita, e che � nella natura e nella essenza stessa dell'imposta di fabbricazione e della r�lativa sovrimposta (N. G.). IMPOSTE E T ASSE -Percemtuali sui prezzi di ven. dita di generi alimentari a favore delle S.E.P.R.A.L� -Natura. (Tribunale di Napoli, �lO magg;o 1948:Pres.: Coppola, Est.: Avitabile -Maisto ed altri contro Prefetto di Napoli e Sepral di Napoli). ,Le magg�ior�az.~o~i s11l �preZrzo ��dei vino bnposte dai Prefetti 'in forza dell'.a.r{ 3 del decreto (!,el Presid�ente del CQ.nl:!iglio dei Ministri del 31 gel;l: naio ~945 a fa;vore della .Sepra~,..sono vere e p~�o; prie _imposte i~dirette sul cons1,11110. J?erta.:p.to alle controversie l'elatiye si applica. il princi:pio del so~ve et.' repe,te. . . ' ' -. ' Il suddetto.decreto d~l Presidente dei Consiglio �_perfettamenteeostituzionale, sia perch� f�nQ.ato sui decreti legislativi 2~ c1icembre ;l~M, n. 411 e 31 dicembre 1944,. n. 41.0, sia perch� implicitamente convalidato dal decreto legisl.o luogotenenziale 2 agosto 1~45, n._ 477. IMPOSTE E� TASSE-Percentuali sui prezzi di vendita di generi alimentari a favore della S.E.P.R.A.L. -Natura -Competenza. (Consiglio di Stato, Sez V, 20 marzo 1948 -Pres.: Severi, Est.: Carini-Pianese ed altri contro Prefetto di Napoli e Sepral di Napoli). . . . .:~ ~ JiJ'. superfluo nt&Vare ta no�tevo�te 111nporta.nza de>lle due deci~:~ion�i sopra riferite, che risolvono, in base ad esatti principi giuridici ed evidenti criteri di soreno equilibrio, un problema c�he minaccia. va alle basi la stessG! vita dell'organizzazione amministrativa deDlo Stato nel campo degli ap provvionamenti e consttmi alimentari. Non vi � dubbio, infa-tti, che ~tna affermazione giurisprudenzia-le che avesse proclamata. la illegittimit� delle maggioranzioni imposte dai Prefetti M a favore delle Sepral, in virt� del decreto del Pre-M sidente del Consiglio� 31 gennaio 1945, avrebbe pra-~l.l ticamente impedito a questi organi, che dwl gen-s'" naio 194~ hanno u_n .Propr_io bil(wctt'o be _unad�'f!roprti~ l' aoutonomta a.mmtntstratwa e con a t1e, t con tnuare ad esplicare le proprie funzioni. f�=�> Nella perspicua sentenza del Tribunale di Na-~~.-.�,�.:.;_~.:.:_� poli si afferma che la imposizione delle maggiora-r 2�ioni in parola non trova la sua giustifica�zione in )~: ttn particolare servizi� che le Seprwl rendano al j,_��.�.�..��.�.��.� momento della immissione a.l consumo� dei generi f su cui esse sono state stabilite, n � nippresentano f una riparti.zione fm gli interessati di ~:~pese soste-i:,,,)j nute da tali organi per fini di interesse comune, j@ ma costituiscono, invece, un onere imposto a fa-jj:)~ vore degli organi medesimi per sop:perire alle ne-!fjj cessit�� finanziarie del loro funzionamento; __ de.tte_ !@i maggiorazioni non sono pertanto n� tasse, n� con: ~:�!( tributi, ma imposte indirette sul consumo. t:,, Questa ajJfwmazione del Tribtlnale non ri8UltUJ !=i=~: contrastata dalla decisione �f!l OcmsiglW <U Stato,~ -21 la qu.ale anzi riconferma. la nat�ura di tributo delle magg'iorazion�i �in esame, pur non s.cendendo aUa indagine sul partic_olare carattere d.i .esse .(se cio� si tratti di tassa o imposta o oontrib�uto), non essendo ci� necessario ai fini del decidere. . . La questiorte fondam(!ntale affrontata da�l Tribunale ed esattamente risolta, in aderenza aUa tesi. sostenuta daW Avvocatura, � stata� quella relativa. alla co?tituzionalit� e .legittimit� del .decreto del Presidente del Consiglio in data. 31 gennaio .1945, il q1l(J)ler all'a.rt . .3, c_onferisce ai Prefetti il potere di istituire i tributi in questione. L/argomento decisivo a favore.. della tesi della legittimit� del. suddetto decreto si riscontra nel fatto. che il decreto stesso � stato mnanato in virt� della delega legislativa contenuta nel de-oreto legiSilativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, art. 10. Vero � che potrebbe discutersi se la delega al Presidente del Consiglio potesse farsi (eMendo la� potest� l,egislativa delegabile normalmente al solo Governo); ma ogni .questione de~ genere .deve ritenersi nella materia in esame superata dal decreto !legislativo luogotenen~:iale. 2 agosto 1945, n. 477 che, all'art. 2, contiene una esplicita ratifica legi8lativa dell'art. 3 .del decreto del Pre8idente del Consiglio dei Ministri, fornendo cos� una ba8e costituzionalmente� ortodos8a al potere di impo.~izione e8ercttato dai Prefetti, Il 1'ribuna�le di Napoli ha sfiorato solo in via �incidenta,. le la questione della natura gi.uridica del:le Sepral, sulla vui qualit� d1i organi dell' Ammin�istrazione dello Stato non sembra possibile alcuna discussione. . . in proposito ;qi .osser.va CJhe i ser1;izi periferici deW A�limenta,.zione furono� creati 'come organi dello Sta�to prr effetto del regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222. A.Watto aetta loro �stttuzione, intatti, le !Sezioni dell'Alimentazione, sia per i compiti ad esse affid-ati, che per la loro struttura giuridica non avevano alcuna caratteristica che ~e potesse distinguere dagli aUri organi dello Stato, tanto pi� che alle spese per il loro funzionamento e per il personale si provvedeva con stanziamenti a carico del bilancio statale. Il su.ccessivo regio decreto-legge 27 dicembre 194{), n. 1716 (pur provve�dendo a~la. riorganizzadane dei servi2i, posti alle dipendenze dei Consigli provinciali delle corporazioni, per il successivo decentramento amministrativo e il necessario immediato raggittngimento dei fini di istituto) la8ci� invariata la natura giuridica delle Sepral, che pa8sarono poi aUe dipendenze del Commi88ariato genera!le dell'alimentazione, posto, a� 8~ta volta, alle. dipendenze del Ministero per l'IndnBtria, Commercio e Lavoro. Per effetto del decreto istitutir'o (regio decretolegge 28 dioembt�e 1943, n. 30-B) tale Commissariato do1;eva assolvere � i 8Uoi compiti per mezzo dei propri uffici e dei sottoindicati organi, enti rd aziende : � a) Sezioni provinciah dell' Alimentaziillle ; b) I 8pettorati provincia,.li dell'Alimenta-zione). c) Uffici provinciali per accertamenti agrico�li; d) Con8or2i agrari provinctal�; e) Aziende adibite alla conservaz�ione .delle derrate, ecc. >>. n, ()'omrnissariato .'Jf'ner�le dett'alirhentazionc. con il regio decreto-legge 13 dicembre 1944, n. -:I,J-0, fu so8tituito da.ZZ'Alto Oommi8sariato per l'mlimentazione, le cui attribuzioni 8pecifiche furono 'regolate con succes8ivo provvedimento e, precisa. mente, con .il regio decreto-legge 28. dicembre 1944, n. 4.11, che defer�, al P1�esidente del Cons{ glia d~ Ministri � le norme occ�orrenti per assicurare l'adeguata organizza-zione ed il fu.nziona,mento dei servizi dell'Alto Commis8ariato medesimo �. Sicch� iJl suddetto Presidente dol C.on8iglio, con proprio decreto del 31 gennaio 1945 (JGa.zzetta Uffi~ ciale n. 32, del 1945), pot� appunto statuire: �L'Alto Commissariato dell'Alimentazione assolve i propri compiti, oltre che con 8ervizi speciali: al centro, mediante la Direzione generale. dell'alimentazione, che s'istituisc�e col presente decreto; wlla periferia, per mezzo di CommissariaU regionali dell'alimentadone di nuova i8tituzione e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, che sono tra,sferite alle dipendenze <lel Commissa.riato stesso �. Con tale di~posizione, pertanto, venne con~ervata aUa Sepral 'la preeBistente qualit� iU organi perifer~ri dell'.4mministrazione statale, pqt.r essendo 8tate alle stesse-commessa una certa autonomia nel campo amministrativo-contabile, con la faooilt� d'imporre contributi (confermata e r:atifif� ata poi. dal decreto legi8la�tivo l1togot'enenziale 2 agosto 1945, n. 477), aUo seopo di con8enti.rnf. il funzionamento con l'a880lttto alleggerimento del bilancio 8tatale. Occorre, qui, infatti, rilevare che il Ministero del Tesoro prest� la propria ade8ione al 8Uddetto provvedimentCJ di a~ttonomia contabile-amministrativa, appunto pemh�, data la diffici!le sit�azione del b-ilancio veniva a sgravarsi di un� 8pesa� allora val�utata in cento milioni annui. Vero � che in tale ma.t'eria am.ministrativo-conta. bile le Sepral ha'Ytno assunto caratteri8tiche non comuni alle Amministrazioni Statali, ma ci� non ~:ale a conferir loro ttna personaUt�. giuridica propria; ' Questa � poi tanto pi� da e8oludersi ove 8i rifletta che la ingerenza 8UUe Sepml da parte dell'Alto Commis8ariato dell'ali.mentazione non si li1nita al semplice potere di vigilanza e di controllo (che� pu� ri8contrar8i, in genere, anche su,� altri enti pu�bllici da parte degl'i organi centrali dello Stato) ; ma�, mediante vincoli gerarehici e disciplinari, 8i estende alla es8enza stessa delle Sepral, alle quali � inibito di adottare determina.zioni driscrez �ionali nel. 8ettore alimentare, dovendo invece attuare ,le di8posizioni che vengono ad es8e impartite daU'Alto Convrnis8ariato dell'aUmentazione, appunto per la loro funzione 8pecifi.ca di o'f"gani periferici dell' Ammini8trazione medesima. I 8U�Caessivi provvedimenti legislativi� (decreto legi8lativo l�uogotenenziale 21 giu.gno 1945, n. 379 e 2 agosto 1945�, n. 477), i8titutim del Minist~r.o -.22 - dell' Alimentazio.ne non alterarono i], precedente ~:~tato di co&e, anzi ribadirono il concetto di dipendenza gerarchica� delle Sepral nei riguardi del nuovo Ministero, poich� �on l'art. 3 del ~:~econdo dei l:it~ddetti decreti venne ripetuto ancora che tali Uffioi pa�ssavano alle dipendenze del Minilitero stesso. Oon il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, in ultimo il Mini&tero dell' Alimentazione venne soppresw, ripristinandosi l'Alto Vommi&sariato dell'alimentaz�ione, le cui attribuzioni conUnua,rono ad e&~>ere regolate dal c�itato decreto Pre~>idenziale 31 gennaio 1945, nonch� d(];l citato decreto legi&lativo 2 agosto 1945, n. 477. E' quindi; d'intuitiva evidenza che le Seplf'al (istituite originariamente come organi periferio:i deU'Ammini~>trazione� statale ossia come enti pubblici statali) a�bbiano ~>empre conw!f'vata, sia dal lato folf'male, che sostanziale, tale caratteristica. (Salerni). IMPOSTE E TASSE -Imposte dirette -Contenzioso -Decisio1;1e della Comm1ssione Centrale -Azione giudiziaria -Termini. (Corte di Cass., ~ez. III Civ.,' Sent. n. 402-48 -Pres. : Pellegrini, E::;t. : Gabrieli, P. M.: Santoni Rugiu -Quaglietta contro Finanze). Il termine di sei mesi previsto dall'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, deeorre dalla notifica della, decisione d.ena. Oollllliissione centrale, quando l'imposta in controv�ersia sia. gi� stata iscritta a ruolo, e dalla pubblicazione del �ruo,lo ; quando la decisione sia. stata notificata anteriormente alla pubblicazione stessa. Con la sentenza annotata il &up1�erno Vollegio mwntiene ferma Za sua gi�urisprudenza sulla ne cessit�: che nelle controver8ie in materia di impo ste dirette l'a.zione giudiziaria sia subordinata alla '�sorizi.one delfimposta nel rttolo. Com'� noto, la questione se 1tn'azione gittdizia !"ia in questa materia fo.sse possibile an01he pre scindendo dwlla pubbUcazione del molo era gi'� &tata dibattuta anteriormente all' entra�ta in vigore della legge 8 gittgno 1936, n. 1231, e prec�isamente in sede d�i applicazione delfar�t. 120 del Regola mento p�er Z' Imposta iitti crediti di riachezza mo bile. In proposito il Qua1�ta (Commento alla legge sulla imposta. di R. 1\J., vol. II, pag. 89 e segg.) ritiene che tale articolo dovesse interpretarsi co me una deroga all'art. 53 della legge, nel senso che per i oasi in MSO previsti) l'azione giudiziaria non era subordinata alla applica.zione de�l ruolo) e 'il termine deaorresse dalla notificazione de!lla. ul tima decisione delle Commissioni) fosse o non fos se la imposta in contlf'oversia stata iscritta ne'l ruolo di ri&cossione. � Tuttavia la� gi�risprude-nza della Corte Suprema era contraria (Cas.sa:?i. di Roma, 14 giugno 1917 De Angelis contro Finanza). Tale giUtri8Pif'Udenza si � mantenuta costante j�ino-alla ema1fazione dellla� citata legge n. 1231 dell''S giJugno. 193G (v. Sez. Unite, 2 aprile 1936, .n. 1143 in.� Foro lt. �;�1936 I, 503); ed � stat.a rioonfermata1 in lf'elazione (];l punto aetta nece~~>tt� aetta puoo~icazione aet ruoto qttate p�re~uppo~to detta competen!()a gwatzW/J'UJ, aatta ~>entenza delle ISezion�i Untce :w ap1 �tte lJ:H,-', n. 101:15 vn (( l�'oro 1t. )J .ll:.l-!3, l, ti j !:1, con nota uett> Ingroisso). Peraltro la q�ue�ttOne ~>pectP,ca aetta appttcazion(! ~ dell'in~erp1�etaz�wne deWdrt. il� ae& l(l-cttata legge n. 1~31 aet ll:.l.:>o, non na netta gt.tt�� ri~>prudenza del S�ttprerno Vot~egio preceaenct. Le ra�gtOni che pOISWno a<td�ttrlli a ~O~>tegno della .te&i ~eco1~�o la quale l'art. a4 co~tituireobe una deroga aWart, ti della legge ~O rnarzo .ll::�tia, nu. mero 2~-:!i:), alt. E, 11i &O~>tanziano nella coniS�taera� zione che esl:!endo 11tata le legge n. 1:.!31 ei:iplf'el:!~>amente emana�ta per modificare le norme vigenti sulle impo~:~te di.rette, una 11ua di&po&izione che contene&.& e una deroga al principio generale dell'articolo �6, non apparirebbe affatto ingiu.,Ujicata, t.anto pi� ove si rifletta che l'esigenza della previa pubbUca.zione del ruolo come prelluppo&to della competenza giudizialf'ia non avrebbe, &econdo alcuni scrittori, alcuna giustificazione raz�ionale �e sarebbe solo dovuta a considerazioni di politica tribu,taria (v. l'UGLIIDSEJ: Istituz. diritto Finan ziario, pag. 298 e segg. j v. anohe QUARTA: op. e loc. cit.). � Pu� dirsi, ino.ztt�e, che ove neltart. 34 Za con.dizione della previa pubblicli.?:ione de.l ruolo dovesse intender&i tacitamente riahiamata, in deroga az principio ubi lex voluit dixit, non si saprebbe spiegare la ragione per la q~tale il richia,mo si si{J.j invece espressamente fatto nell'art. 22 del decreto legislativo 7 agosto 1946, n. 1639'. In questo) infatti) nel disporre che l'azione giu�diziaria possa proporl: ii anehc prima che si sia percorso tutto l'it�r della giurisdizione a�mministrativa) si stabilisce che l'azione stessa � pur sempre 8Ubordinata alln iscrizione dell'imposta sul ruolo, mentre una analoga norma non si � ritenuto di dettare in�relaz- ione al citato art. 34. N � questo silenzio pu�� considerarsi irrilevante, ov�e si rifletta che il motivo fondamentale ohe la pi� re�ente gitwisplf'udenza (v. Sent. n. 1085, del 1942 sopra citata) pone a base della necessit� della pubbllicazi.one del ruolo quale presupposto della competenza giudiziaria � quello di � scongi�urare il sovra�ppors-l intempestivo delta tutela giudiziaria alfazione di accertamento amministrativo�. � ' Ora) una tale intempestivit� non p�are certo che possa riscontrars_i nel easo in etti l'azione giudiziaria si proponga dopo la decisione definitiva ikella Commissione centraleJ non poten;dosi escludere che con tale decisione Z'a01certamento amministra- r tito si esaurisca, in qttanto la .iscrizione dell'im-~ posta sul rttolo non costitt~isoe, dopo la decisione [ in que&tione, se non un atto doyu'to-di mera esemt-[ zione. E, anche se ai si rif� al �veochio crite!f'io ( adottato da.ZZa giurisprudenza a giustij�.caz�ione del� l l'art. 6 della legge del 1865, e relat.ivo all'interes8e ~ ad agire) da parte del contr�ibttente) non pare che, f pos:sa contestarsi che tale interesse ricorra le j~_�.� quante volte una decisione sfavorevole ai contribuente stesso sia,� sta-ta definitivamente adottata ~ d�ll.e Commissioni tributu,ric.. � � i 1: ~ ~ .23 N(m ~Sembra ohc. stt tali "a,rgoment�i cke appa;iono .~oli/Ii, possa prevalere la� Nola lettera dell'art. 6 rbella citata legge del 18(}5, S��CG~h� ~Si � portati a r�itenere che 8�lt questa deaisione della� Corte Suprema abbiano i'llflttito Pag�ion'i equitative inte8c a mitigare il1�igorc !lf'l termine di dccarlen:<m. (A. 8.). SEQUESTRO PENALE Documenti dell'inchiesta amministrativa relativa ad incidenti ferroviari Impugnativa. (Giudice Istruttore; Treviso, Est.�: Loasses -9 dicembre 1947). Pu� .essere o1�liinato il setfuestro tiPi documenti d-ell'inchiesta amministrativa Pseguita dalle J!'erJ'ovie dello Stato in relazione ad in('idente ferroviario per il �quale penda procedimento penale, ogni volta che il Giudice p1�ocedenje l'itenga non fondata la dichiu.razione �del Pubblieo ufficiale elle tali clocunwnti concernano un segreto .rli uffido. Non si pu� co-ru:�rdare con la mas~:dma� affermata nella IS'llddetta ordinanza. che non � confor�nw all' esatt(t �interpre~azione della legge 25 giugno 1909, n. 372. Q�uesta legge � stata dal Giudice interpretata nel sen.11o che dispensi l"AmministraZ"ione solo llaU'obbligo ({ella, p'resentazioue spontanea degli atti e relttzion�i deW�whiesta amministrativ�a, quaIli che ttn obbligo del genm�e potesse 1�itenersi esist& nte, o in forza dell'ar-t. 180 del Codice penale abrogato, o dell'art. 3:61 del Codiee penale vigente, dispo11izioni queste che s�i limitano, invece, a .<Jtabilire solo l'obbligo della denuncia da� pm�tc del Pubblico ufficiale. � Sta lli fatto, �~vece_, che la:-citata l.cgge n. 372 del 1909 fu emanata allo scopo d�i consentire all'Amministradone di esplicare l-'inchiesta amministrutiva .senza� alcumct pn:9amtpazione (U fornire a�i dannegrriati una qualsiaNi m�m'a da �ttsare nei confronti dell' Amminiist�ra.zione medesima, a�i fini del 1�isarcimerdo dei (lann�i. D'altra patrte la legge Ntc88a, �nell'esC'l�udere l'obbligo di e8i.b�1'(! gli atti e documenti clclle inch�ieste, era infm�matn all'esatto criterio che questi atti e docttmenti, considerati sepwmtamente cit a!IJI/,[Si. dal pi'01VVCdimento finah� conclusi-vo dell'inchiesta�, non potevano avere una ej}' icada pt�obatoria tmnqu.illante n� a. favore n� (:oni:ro l' Ammin�istrazione. La 8U(ldettn legge n. 872 non � Ntata ma�i espres.~ amente abrogata, n� p�U�� ritenersi che si sia 'Ve . rifieata la 8Ua abrogadone irnplicUa, in relazione 1tllc norme del codice di procedura penale ohe regolano la facolt� dei pnbblie-i ufficial-i di eNirnersi dall(t esibizione d~ �ocumcJtti che essi d;ich{arano 'eoncernere .<~egreti di nfficio. Q~teste norme, inrero, esiste�cano anche quando la legge in questione fu emanata, e non rapprescnta1w qttituli u�n jus novum, cltc possa determinare, per incompatibilit�, l'abr�oga.:zionc dolla legge stessa.. A]Jpare cv-icle�nte come, cont1�o i prOt?vediment�i rU Nequestro, possa soUeva.r8'i dall'Amministrazione 1,:nddente di esecuzione ai sensi degli articoli 628 e Negg. del c. p. p., nel quale l' a�rgomento fon,dctlncntale per opporsi (tll'ot�dine di esibizione d01Jr� cHse'l'e appunto fondato N�ulla legge 25 giugno 1909, n. 372, q�uale nonna speciale c integr�ativa, se non rlerogatim deWart. 342 del c. 1'� p. RASSEGNA DI �LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATl SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZTONE SULLA � GAZZETTA UFFIOIAL1JJ � 1948 r. D. L. 10-4-1948, n. 1156 (0. U., n. 21S): Ulteriori disposizioni c��ca il prolungmnento del periorlo di vctlidit� dci diritti di p1'0P1'ict� industriale. --L'a1 t: 3 dei�R. D.'L. 10-1-1926, n. 169 (per la esecuzione di atti ..internazionali stipulati all'Aia il 6-ll-1925 tra l'Italia c-gli altri Stati, rolativi alla protezione della propriet� industriale) dispone che tutt-i i benefici cho gli accordi suddett-i cd ogni altro accordo internazionale conQeduno, abbiano concesso, o concederanno agli -stranie1�i in Italia in materia di bre.Yetti d� invenzione ecc. s'intendono senza altro estesi ai cittadini o sudditi italial).i. Com'� noto,. il Trattato di Pace tm le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia l'allegato l.') stabilisce dei benefici eccezionali a favore dei . cittadini delle suddette Potenze vincitrici. Data la eccezionalit� di questo accordo internazionale, conReguento ad una guerra perduta e che noli era certamente nelle previsioni del Iegic;latoro del 1926, pot. eva ritenerHi che ai benefici suddetti non si applicasl: lo la ~uccitata norma tlcll'art. 3. Pu� pertanto considerarsi il D. L. n. 1156 in-esame come avento c-arattere puramente interpretativo, ci� che � confermato dall'art. 2 che ne di�pone l'efficacia retroattiva a partire dal giorno 16 settembre 1947 e cio� dall'entrata in :vigore del Trattato di Pace. Il. D. L. 17-4-1948, ri. 1181 (0. U., n. 225): ;l'Iodific(~ zioni del dem�eto legi.9lathJo 12-4--1946 n. 320, l! rlt: ultri provvedimenti relativi alla bonifica dei campi minati. -Vedi por i precedent-i in questa Rasse gna n. 4, pag. 19, XIV. III. Legge 29�9-1948, n. 1187 (O. U., n. 228): P1�oroga delle disposizioni in materia di locazione e di subloca. zione di immobili ttrbani. -Vodi per i precedenti Rassegn� n. 1 -2, pag. 12, XXII, n. 6, pag. 12, IX. IV. D. L, 6-10-1948, .n. 1199 (G. U., .!1. 233): Modi/im: izionc allei imposta sul con.��wmo delL'encrgi�t elett1-ica. V. D. L. 3�10�1948, n. 1200 (0. U., n. 233): Modifica. zione al1�egime fiscale degli nlcoli e del benzolo. -Sono questi. i primi due decreti-legge emanati dono l'etJ.trata in vigore della Costituzione.� Conformement~.� itlla tradizione costituzionale e legislativa il Governo h:a ritenuto che ricorress(' il caso st1�ao1'dinat�io di necessit� ed urgenza in ma.turia eli modificazioni di imposte di consumo e di fabbricn.zione e in genere �lt materia tributaria. Naturalmente il giudizio definitivo sulla straordinariet� del caso, o, comunqm�, l:lulla legittimit� dell'esercizio eccezionale del potere legislativo da parte dol Governo � rimesso al Parlamento. Si ricordano in proposito �e norme dell'articolo 77 della Costituzione e particolarmente quella. disposizione di questo articolo che, contrariamente a quanto prima ritenuto dalla dott.rina e dalla giurisprudenza anteriori alla legge 31 gennaio 1926, n. 100 e a quanto disposto da questa legge, stabilisce che nel caso di mancata conversione in legge, il decreto- legge pEHde. effi.ca('ia fin dalla sua emanazione� I �N D I C E S I S T E �M A T I C O DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONi� DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � ST.ATA DATA AMNISTIA E CONDONO. -Interve<nuta un'amnistia dopo la presentazione della domanda di .ablazione ma prima del pagamento, quale dell� due cause estintive debba applicarsi al reato (n. 9). ANTICIHTA' E BELLE ARTI. -Se sia dovuto il premio al ritrovatore di cosa artistica che riori abbia denunciato il ritrovamento (n. 7). APPALTI. -Se il <:�omma 5� dell'art. 1 del D. L. n. 1501 del 6-12-1947 si applichi integralmente anche in relazione a quei cDn�tratti d.i appalto posteriori .al 15-4-1946, nei <JUali sia inserita una claUisola di revisione di 'prezzi con richiamo espresi;lo al D. L. 21-6-1938, n. 1296 (n. 97). ASSICURAZIONI. -Se un'ipoteca su beni indivisi possa cons1derarsi .garanzia sufficiente a copertura delle riserve matematiche di una impresa ass:Lcuratrice, ai sensi dell'art. 27 della legge 29-4-192311 n. 966 (n. 10). COMUNI E. PROVINCIE. -tSe il P!�ef_etto possa ricorrere alla G.P.A. avverso il rifiuto� del consiglio comunale di pronunziare la decadenza di eonsiglierl comunali in relazione ai quali sia.no sopravvenute cause di incom patibilit� (n. 11). CONCUSSIONE. -Quali siano i criteri differenziatorl tra il reato di concussione e il reato di c�rruzione (n_. 1). CONTABILITA' Dl STATO. -Se la sospensione dei pagamenti dis.posta ex art. 6lt della legge� di contabilit� �ossa c-o.stituire fondame.nto ad una pretesa di risarc�, mento di danni a �carico dell'Amminist.mzione (n. 43�. DEMAl\110. -Se il Dema-nio abbia� nei confron'ti dei campi di� tiro a segno ad esso trasferiti ,con la legge 4-6-1934, n. 950 il pot.ere di cambiarne destinazione (n. 52}. FERROVIE. -I) Se nel caso di perdita di tessili U.N.R.R.A. tras�portati per ferr.o�via, debbano le Ferrovie deU.o Stato corrispondere il valore dei tessili stessi in conformit� del paragrafo 3 dell'art. 58 delle C.T.C., o i1 prezzo di vendita al pubblico di tali tessili (n. 60). 2) Se in ca-so di distruzione per causa di guerra degli impian�ti di una ferrovia concessa, la concessione possa considerarsi oestinta per mancanza .dell'oggetto senza alcun diritto da parte della concessionaria (n. 61). lMPIEGO PUBBLICO. -I) Se possa inviarsi in licenza illimitata a sensi dell'art. 5 legge 2-6-1936, �n. 1225 il sot� tufficiale dei c.�c. sottoposto a proc~dimento penale ma disciplinare. (n. 89). -Il) Se l'Amminis'razione possa� operare la .compe!lJsazione totale tra le somme da essa dovu~ ad una guardia di finanza per premio. di rafferma ed il credito vantato verso la stessa guardia per pene pec�niarie (n. 90). -III) Se per le societ� anonime di cui � azionista massimo lo Stato e che hanno sede in localit� attualmente non 'Pi� appartenenti all'Italia e filiali enn~o, i confini dello Stato, sussistesse l'obbligo di riassunzione in servizio del personale dispe.n,sato pe1� motivi politici o razziali (n. 91). -r IV) Se gli impiegati esattoriali agli effetti dell'art. 4 .del D. L. L. 31-8-1945, n. 572, .debbano considerarsi pubblici impiegati (n. 92).V) Se il collocamento a riposo di un pubblico impiegato determinato da motivi �politici, ma disvosto dopO: iJ raggiungimoento dei limiti di et� e di anzianit� po.<>sa fal' sorgere l'obbligo per l'Amministrazione alla riassunzione in servizio dell'impiegato medesimo a norma dell'art. 11 del D. L. L. 19-10-1944, n. 301 (n. 137). -VI) Se il D. L. 6-1-1944, n. ~ concernente la ria:s�sunziene in servizio� degli impiegati statali dispensati per motivi polittci o razziali si applichi anche a-gli avventizi (n. 138). -V'II) Se il suddetto� D. L. 6-1-1944 possa applicarsi anche a �coloro che furono dispensati dal servizio per attivit� politica svolta prima dell'avvento del regime fascista (n. 138). IMPOSTE E T ASSE. -I) Se anche le quote �elle societ� a l'ofl.Sponsabilit� limitata per le quali sia stabilito il divieto �statutario di trasferimento siano soggette ad imposta di neg.o.ziazione (n. 37). -Il) Se le quoti' di societ� cooperative a responsabilit� limitata cedibili solo col consenso degli amminist.ratori siano soggette ad imp10sta di _,negoziazione (n. 38). -III) Se le quote di cui al cwpo II e le azioni delle so�ciet� cooperat.ivr. a responsabilit� limitata per le qu'ali sia stabilito il divieto statutario di trasferimento� siano soggette ad imposta d i negoziazione (n. 38).-IV) Se l'art. 1 della legge 19-2-HW!, n. 233 che stabilisce .la modifica del primo .comma dell'art. 21' R. D. L. 7-8-1936, n. 1369 fino a non oltre due anni dalla cessazione dello stato di g11erra, poss.a ritenersi abrogato dal D. L. L. 8-2�1946, n. 49 (n. 39). -V) se l'accordo stipulato tra Amministrazione e contribuente per il pagamento rateale� di una pena pe�i.uiiuria �mplichi novazione dell'obbligazione (n. 40). -VI). -Se-la clausola contenuta in detto accordo, con la quale il wntribuente :rinuncia ad ogni eventuale riduzio�ne del '1�9 suo debito, a,nche Lli'l)�Jl�eute. da provvedimenti legislativi, escluda l'applicabilit� di un condono in.condizionato alle� .residue due rate di penalit� ancora da pagare (n. 40). -VII) Se �sussista la. presunzione legale del doppio s.cambio a caric�o di agente di commercio non depositario�, -tenuto allo " star del credere � nei limiti non superiori al 25 % dell'importo delle vendite (n. 43). VIU) Se possa darsi. con atto notorio la prova della sussistenza ~ei requisiti ;richiesti dalla legge 6-7-1940, n. 873 per le importazi-oni in franchigia di autovetture (.n. 44). -IX) Se i Consorzi provinciali agrari siano n.ssoggettabili all'impo�sta di manomorta (n. 79). -X) Se i de.creti interminis:eriali emanati in forza. dell'art. 12 (lel D. L. 5-9-1938, n. 1443 �Con i quali si dete;rn;tinano i casi di estensione dei privilegi tributari previsti dal n.� L. 23-1-1933, n. 35 debbano per essere obbli-gatori pe1� l'Amministrazione pubblicarsi nelll) Gazzetta Uf{icict,le (n. ). -XI) Sel'e spese inerenti a sequestri .disposti in l'elazione a profitti di guerra o speculazione, facciano carico al debitori' del relativ.o� tributo straordinario (n. R1). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se e quando e' in quali C'ircostanze possa considerarsi infortunio sul lavoro la rn�orte di un operaio avvenuta a causa di un i:Jombarrtamsnto aereo (n. 5). I�STIGAZIONE A DELINQUEHE. -Se l'istigazione a delinquere a sensi dell'art. 414 e. ,p. ,possa aversi solo nel caso ch�e si istighi a commettere� un de'.erminato teato o anche nel caso rhe si inciti a commettere reati in genere (n. 1). LEGGI E DECRETI. -Se un decreto intenninist�el'iale che accerti il verificarsi di condizioni per l'estensione di uri privilegio tributario disposto per Jegp;e rlrbba puhhlicarsi nella Gazzetta Ufflc~a~e (n. 7). ~IATRIMONIO. -Se sia valido il matrimonio celebrato per procura ai seusi degli artic�oli 120 e 121 della legg-e di guerra, quando risulti succes�sivamente che, al momento della .celehrazi�o.ne, il coniuge elle ha conferito Jfl proeu~a -era gi� morto (n. 1). NIONOPOLI. --I) Quale sia la natura della multa stabilita dall'art. 9 d-elle norme di ese.cuzione deHa convenzimne .approvata con R. D. 11-3-191~3. n. 560 c-on le Fabbriche produttrici di fiammiferi, multa relativa alla mancanza delle scorte (n. 13). -Il) S� sia stata condoHata ai sensi del D. L. 31-1-1948, n. 77 o n. 109 (n. 13). PENSIONE. -I) Se .n<el caso in cui il pensionato riassunto in ruolo opti per il trattame,nto di CUi alla lettera B dell'art. l �della legge 11-4-1938, n. 4~0 debbu corrispondere gli interessi . sui l'atei di pensione gi� riscossi che .gli si conceda dalla Amministrazione di r-estituire ratealmente. -II) Quale sia nel caso di cui al l.cap.a. �precedente la decorrenza di tali interessi (n. 25). ~-III) Se agli .effetti del R. D. 13-8-1926, n.c1431 i pensionati che pres'tano servizio presso i Consorzi agrari debbono l subire. riduzio'ni negli .assegni di caroviveri (n.. 26).. POSTE. -I) se l'Amministrazione delle Po�ste abbia l l !t titolo ad obbiigare un �Comune� a corrispondere. gli asse[ gni ad un prrocacci.a second.o� gli impegni assunti �in occasione della istituzione di un uffl.cio postale (n. 10). II) Se il .certificato eli <e�redit� per i territori ex austriaci di cui all'art. 12 del R. D. 28-3-1929, n. 499 sia documen1o sufficiente pe�r .compro�v.are la qualit� ere-ditaria. ai fini delJa riscossione di somme depositate presso le CflS~i~ ' posiali ('n. 11). PROCEDIMENTO CIVILE. -Se. l'ordine. di esibizion�: di �che all'art. 210 .c.p.c. Si possa applicare. anche nei confronti -rlella Pubblica Amministrazione (n. 13). J .> PROFITTI DI REGIME. -Se la facoltt�-di rinunziare <tlla richiesta di confisca spetti solo all'Ammini,strazio:ne delle Finat11Ze che l'ha formnlat.a. (n. 53). {: ).: ::~ ] HESPONSABILITA' CIVILE. -Se l'Amministrazione ~~ possa invocare l'art. 7 della legge di P. S.. per esimersi i ~ dall'obbligo di risarcire dan'lli arrecati ad un immobil<> � I dall'occupazione arbitraria {li forze di polizia (n. R21. SPESE GIUDIZIALI. -Se il Prefetto, nella sua. qualit� di Presidente della G.P.A. possa .esse.re condannato alle ,:;pese giudiziali quando sia annulJ.a'a in sed.: giurLsdizional-e urna deliberaziJon�e Pl'esa dalla :s~e.ssa l Giunta in funzione di �Organo dell'Amministrazione attiva (n. 3). ~ :~~ TRATTATO DI PACE. -I) Quali siano i presupposti ' pe-rch� sorga a carico dell'Italia l'obbligo previsto dall'art. 75 p.aragr, 2 del Trattato di pace della restituzione clLcose sottratte violentemen.:e dal teiTitnrio di una delle Nazioni Unite (n. 1). -II) Se costituis.ca danno risarcibile da parte dell'Italia, in forza del trattato di pace, la. mancata proroga di una concessione. amministrativa a favore >di cittadini delle Nazioni Unite scaduta durante la guerra. -III) Se l'art. 76 del Trattato di pace abbia i-nnovato al D. L. 21-5-1946, n. 451, nel sen�so di attribuire ai danneggiati da azioni non di .combattiment-o. degli alleati un diritto subiettivo. al risarcimento. i01027lo) Ho:na, !94o - Istituto Poligrafico c�ello Stato - G. O. ANNO I -N. 11-12 NovEMBRE-DICEMBRE. 1948 RASSEGNA MENSILE DELL~AVVOCATURA DE�LLO STATO PUBBLI(JAZIONE DI SERVIZIO "LA FUNZIONE CONSULTIVA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO SOMMARIO. -1. La funzione .consultiva neUa .PubbJi.ca Amministrazione. --2�. I due organi consultivi generali: Consiglio di 8tato e A vvoeatura dello Stato. -3. Delimita� zlone de�.e r1spe.ttiv.e .&f.ere di �0ompetenza secondo i lavori dell'As:s�emble.a Costituente. -4. Ne�cessit� di una �pre� eisa d:eUmitazione f�ra consulenza giuridieo-arnministrativa e consulenza legale. ~ 5. Origine s'orica clel Consiglio di Stato .e sue funzioni attuali. -6. Origine storica fiell' Avvocatura dello Stato e natura delle. sue funzioni. 7. Caratte.rj della .consulenza giuridico-amminis:rativa e .sua sf:e-ra .di .competenza. -8. Caratteri della consulenza. legale e sua sfera di �competenza. -9. Conclusioni. l. Un problenm importante che si pone nel quadi'O delle imminenti gJ�:uHli riforme istituzionali, neces8arie per a.�leguare la nostra legislazione ai principi sanciti nella Costituzione della Hepubhlica, � quello flelJa. ripartizione della funzione consultiva tra i vari organi .dello Stato e della delimitazione delle rispettive sfere di competenza.. E' nota l'essenziale importanza per la Pubblica Amministrazione di questa funzione, pur avendo essa chiaro earattere di a usiliariet�. in confronto :t quella che � la funzione attiva e deliberativa <Iella AmministJ.a,z.ione, volta al fine di soddisfare eonereti interessi pubbliei. Della funzione COL18lllti\�a, in relazione an'at tivib), della Puhhlica Amministrazione, la Costi tuzione si oecupt1 nell'art. 9!1, laddove definisce il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro orgauo di commlenza delle Camere e <lel Governo per le materie e see.ondo le funzioni che gli sono attt�ilmite dalla legge e nell'ari. 100, laddove at tribnisc�e al Consigl.io di �Stato la nonMrlenza gi�u-.. 1'idico�nnMninistra.thYl. E', pel'altro, noto che exi stonu nella organizzazione della Puhlilica Am ministrazione numerosi altri organi co1legia1i aven l i funzioni commllive, a l enne delle quali ben definite e di ca1�attere exclmdmmente tecnico, mentre a.](re si tronmo, talvolta, in cone.orren� za con la fnnzione consultiva HYolta da qnPllo che � stato sempre riconoseiuto come l'organo tli consulenza amrniuistrativa generalr �ell'Am ministmzione: il Consiglio. di 1Stato. No n � qui �Ja sede pe1� uno studio approfondito su questi organi e sulle rrla:tive interferenze; in propqsito potr� utilmente consnlta1�si la. pregevole monografia pubblicata sull'argomento .cJal �RAGNIRco (in � Giur. It. ))' lflrl8, TV, 37). 2. Ai fini del nostro studio, interessa, invece, ricerca:re il criterio direttivo per discriminare la rispettiva. �sl!er!a� di comp!etenza. nell'attivit�, di J. quei due orga.ni ai quali; come � generalmente ' riconosciuto (vedi HAGNI~co: op. c loco cit.) � at� lribuita una ftm~ione consultiva di cn.]'attere ge� nerale: il Consio�lio di Stnt.o e l'Avvoca ura dello ~R a o. '17lln,porta.nza e la. necessil� di questo studio, che non ci l'isulta sia stato sinora. fatto eJJ professo) si rivelano e\'identi sol che si .pensi che, essf�ndo es.cluso in base alle leggi vigenti un rap� porto �di prevalenz-a, tra i pareri del Con8iglio di 1 Stato e quelli della Avvocatura dello �Stato, (appunto perch�, come si dir�. in seg�uito, le rispet� tive sfere di competenza. sono concettualmente ben distinte) o\�e si ammetl:t che essi abbiano la stessa natura. e possano avere per oggetto le stesse materie, ne deriverebbe certamente (nel caso, faci:lment~ ipotizzabile, di contrasto) una dannosa influenza sulla chiarezza ed univocit11 dell'azione dell'Amministrazione attiva, ehe i pareri tendono appunto ad imli1�izzare. Che una differenze� soslauziale tra la funzione consultiva del Consiglio di ~tato e quella dell'Avvocn. tura dello �Sta.to sussista non pu� porsi in dubbio poich� essa discende dal e.a:rattere delie l'ispettive funzioni (quali sono delineale dalle nm�mp istitntive) che si ritleU.e� anche sulla com� posizione dPi due cor�pi; l'uno costituito. da elementi scelti tra i migliori funzionari dell'Ammi� uistrazione (sia attraverso ht nomina diretta sia attraverso il cone.orso), l'altro e.ostitnito da ele� menU scelii aHraverso concorso fra liberi rwofes� sionisti (avvocati e procuratori legali) e magistrati ordinari. 3. Di ci� del resto si � avuta autorevole e,on~. fel'llut in oeeaAione llella formul::J,zione della Costituzione della Repubbliea. Abbiamo sopra. ricordato che l'art. 100 della Cart~L costituzionale attribuisce Pspressamente al Consiglio di Stato la consulenza giuridico-a.mministrativa. Aggiungiamo ora che nel progetto di costituzione, mentre esisteva l'art. 93 che conten�vu, la stessa disposizione, poi, riprodotta nell'art. 100 del 'l'estu definitivo, era inserito anche un articolo 105, cos� formulato: �L'Avvoca,tura dello 1Stato provvede alla oongulenza legale e alla �d-ifesa in ,g,iudizio dello 1Stato e degli altri Enti indicati dalla legge>>. Sulla proposta (li soppressione di questo articolo vl fu atlla Costituente una interessante discussione, ma da tutti i lavori della, Assemblea risulta� chiaro che nessun dubbio sorse, nemmeno f1�a i fautori della sopJH'essione (poi avvenuta) che es�so tendesse ad attribuire alla Avvocatura. dello Stato funzioni che gh\ non le spettassero in base agli ordinamenti vigenti; n� vi fu a�lcun accenno, sia pur lonta.no, tale da. far ritenere che la Costituente considerasse la consulenza legale una funzione concorrente della cc nsulenza giuridico-ammin�tralira ath�illuita a.l Consiglio di Stato. Al contrario pu� ritenersi per certo che sia nel pensiero della Commissione dei settantacinque, che aveva redatto lo schema eli costituzione comprendente l'art. 105, sia in quello .della stessa Assemblea Costituente, che ne vot� la sop , pressione per consideJ�nziotw di cui ora. si diri�,, fosse ben chia.ro che le due formule, cons~tlenza gitt.ridi.co-am/n'/,i.ni.~tm.Uma e consulenza legale, e~prlm~sse1:o ~ne funz~OI_Ii autono~e e due ~fere d1 attr1buz10nl ben defimte e non mterferent1 fra \ loro. . A chia.rire i termini della discussione val qui ripol'l.are testualmente quanto ebbe a. dichiarare l'on. HosRi Paolo, relatore .della Commissione dei seltantaciuque: �Nessuno .contesta gli eminenti aJtis1simi servizi dati dall'Avvocatura dello Stato e nessuno pensa che essa possa. essere soppressa, perch� anzi se ne attende un sempre pi� potente contributo alla giustizia. ed alla tutela deg�li intm �essi st.a.tali. )!a non pare che quesla materia sia di rilevanza costituzionl(];le. �n'altra parte la legge sull'Avvocatura esiste, e n�ssuno attenta alla sua vita >>. Or senza soffermarsi sul motivo addotto per la soppressione, sulla cui fondatezza sono lecite le pi� .1.mpie riserve se si considera che altre norme, j_n trodotte nella Costituzione, trattano, come si � sopra rioordato, di funzioni a.:ffini, � certo che nt:ssuno pens� mai elle la soppressione dell'articolo potesse significate abbandono di quella netta delimitazione fra. consulenza giuridico-amministrativa e consulenza legale che era stata tracciata nello schema di costituzione sulla base della: natura d�ei due organi, fissata. dalle rispettive norme iRtituzionali. D'altra pal"te l'nn. Domined�, parlando subito tlO'po il Relatore in favore del mantenimento dell'art-. 105 ebbe, in relazione alla funzione consultiva, ad esprimersi testualmente cos�: � Secondo il se�ondo profilo, quello �della funzione di consulenza. della Pubblica Amministra.zione, devesi tem�r 1wesente che l'Avvocatura dello Sta to e~prime dei pareri i quali giungono acl assume1�e na-. tura vincolante, e, perci� stesso, si pongono al 2 disopra di quelli pronunciati cla nn n,ormale or gano di consulenza e :perfino di quelli del Oowsi glio di 1Stato .�.�. >>. � ��. � � � � Comunque, prescindendo d�l merito ��lla, questione discussa in seno all'Assemblea Costituente, � certo che dai lavori parlamentari,?esafnmati, emerge chiaro elle i costituenti rfteni:lero,' senz'altro, che �una d~fferenza fra la funzione consultiva dell'Av v ocatura e quella del Consiglio eli Stato esistesse gi� in base all'ordinamento vig �ente; che questa. differenza fosse adeguatamente 'Jj identificala con l'attribuire alla fUinzione consultiva del Oonsiglio di Stato la qualifica di giurid'ico- arnministrativ�a e a �quella dell'Avvocaturflt dello Sta.to la qualifica di legale j che entrambi qn es ti tipi di consulenza fo'ssero nell� loro ben distinta individualit�; e nelle rispetttve sfere di competenza, indispensablli 'Per il buon andamento della Pubblica Amministrazione e ch� il mancato inserimento dell'art. 105 del progetto nella Costituzione deriva.sse semplicemente dal fatto che non si riteneva che esso riguardasse matex'ia costituzionale. J. Posto che una linea� di demarcazione tra la. consulenza giuridico-am,ministrativa e la consulenza legale, esiste, appare necessario metterla in luce il pi� nettamente possiible per fo:J;nire alla Amministrazione attiva una guida sicura nella richiesta. d.ei pa.reri; ci.� che �risponde .ad un'esigem: a tanto pi� sentita in quanto l'attivit�, consultiva non si esplica in modo .spontaneo~ :=!Pn pr'O?:ocato, di tal ch� un organo consultivo non ~ pu�'dare pareri non richiesrr�~~di sua compei "' , , �o anc e s1a informat_~~ndc, che la rf�TiTesla. SU1 -:<i"faf�~f�\d1rfzzata ad altro 01'gano non competente. Se si rifletta, poi, ehe la maggior parte dei pueri sono facoltativi, (per gli obbligntori, inve1�o, ogni questione � risolta dalla norma di legge); la necessit� della guida, per la Pubblica Amministrazione appare sempre pi� evidente. . Al fine di tracciare con la maggiore chiarezza " possibile le rispettive s�i'ere di competenza, ci sembra. utile delineare in rapida sintesi la storia dei d�nc istituti e rle11e rispettive funzioni 5. E' nota l'origine del Consiglio di Stato nei vari paesi d'Emopa. Quest'organo si presenta sempre come un corpo collegiale istituito da,l .Monarca as.soluto presso la �sua persona, allo scopo di riceverne consigli nello svolgimento della sua . attivit�, che si esplicava nel campo legislativo, esecutivo, e anche giudiziario. Questa fu anche la figura del Consiglio di 1Stato istituito da. Re Oarlo Alberto con il decreto 18 agosto 1831, che ne stabil� la struttura e ne indic� le funzioni, facendone un vero e propri.Q Gonsilium Regis (v. S. RoMANO: Scritti per 'il centenario, vol. I, pag. 4 e seg.). Quando la monarchia da assoluta di-venne-costituzionale, apparve evidente come la funzione del Consiglio di Stato non potesse continuare ad esplicarsi nel modo s~abilito dal decreto del 1831, in quanto il principio della �divisione dei pot.el'i, eardine del nUO\'O o1<dinamento statale, toglieva praticamente al Re ogni inger�enza attivn, nel potere legislativo e nel potere ,g'iudizial'io, lirnita.ndone la funzione a quella di capo del potere esecutivo (art. 5 dello Statuto Albertino). In relazione a queste esigenze, la legge 30 ottobre 1859, n. 3707, modific� l'or<linamento e stabil� le nuove fuuzioni del Consig�lio di 1Stato, sicch� ora �.delle a.ntiche attr-ibuzioni consuUive del Consiglio non rimangono che quelle di ca.rattei �e merameute amministrativo� (v. S. HoMANO: �ibidem). ::\la�, in �questa funzione di consulente della Pubblica Amministrazione, l'attivit� del Oonsiglio di Stato � pog�gi~t sempre sulle basi gi� solt�amente poste ne'l decreto Albertino )), ('S. HOM.\NO: ibi dem). Non sembra che i lineamenti-dell'tstituto, cos� traccinti, dal suo Presidente, nel 1931, siano stati successivamente modHicati; ch� anzi la Costituzione, comprendendolo tra gli organi ausiliari della Pubblica Amministrazione, e attribuendogU espressamente la consulenM~ giuridico-amministrativa, ci sembra, abbia riconfe.rmato solennemente che la sua struttnra e la sua funzione sono pur sempre quelle di un organo collegiale istituito per pl'e.parare ed illuminare, l'azione dell'Amministrazione a tliva, nella sfera. giuridica ad esRa assegnata dalle leggi entro i cui Umili Lt Puh-hlica Amministrazione pu� esplicare liberanlfnte le sue facolb't per il conseguimento clei suoi fini. U. 1~e l'origine del Oonsig1io d�i Stato si riporta. alla Monarchia assoluta. l'origine dell'Avvocatura dello Stato � invec� sireltamente collegata alla trasformazione -costituzionale derivata. dalla Hivolnzione francese, .qua-ndo divenne concepibile la possibilit� della esistenza di diritti dei cittadini, tutelahili giudi~iariamente anche �di fronte al potere statale. Errerebbe, infa.tti, chi volesse vedere i prece� denti storici dell'attuale Avvocatura dello Stato in quegli advocati fiBci o anche in quello �avvocato re~gio >> istituito da Leopoldo I di Toscana, i quali derivavano le loro funzioni dal fatto che lo Slato nel �periodo anteriore alla trasformazione in senso costituz-ionale, si presentava in alcuni rapporti, .di car~\ttere pa.trimoniale, come un soO"~:retto privato e non mai nella, sua interez e~ . ' za, ma volta a volta come uffizio del fisco, come tlemanio, ecc. Fu solo con la legg�e del 1865, abolitiva del contenzioso amministrativo, che -si determin� in Italia la situazione corrispondente ai nuovi principi denrocratico-liberali, per i quali lo S'tato, in quanto tale (eio� in quanto potere eBcctttivo) � socmetto alia giurisdizione ordinaria per quei suoi attiche ledano diritti soggettivi dei cittadini; ed � in questo momento che, conseguentemente, si impone per la Pnbblictt Amministrazione, l'esiO'enza di un difensore in giudi<:io. e Que~ta esigenza fu-�soddisfatta con il re.g'io decreto 16 gennaio 1876, n. 2914, che va sotto il Bome di ordinamento Ma n tellini; ordinamento 3 che, lracci� iin �dal pdmo momeulo, con chial'ezza la tigura dell'Avvocatura. e dell'avvocato <lello Stato con caratteristiche che differenziano neUamente L"n1na le !':a l'ira rib'])�ett\ivamente da tut ti gli altri nffici della, Pubblica Ammini-sh�azione e d_agl~ a.ltri funzionari. Le l�eggi successive, c la istituzione del Foro dello Stato hanno contribuito a precisate meglio �questa figura, ma. non ne �hanno alterato i lineamenti, quali fmono segnati dall'or-dinamento del 1876. !Sull'argomento ci piace ricordare quanto ebhe a scrivere il l\1enestrina. nella premes�sa a.Ua . rela. zione per gli anni 19216-1929, scolpendo con brevi cenni i tra.tti caratteristici dell'Avvocato dello Stato: � Il nostro Avvocato dello 1Stato non si confonde mai con la Amministrazione che difen~ le; egli, pur essendo funzionario, resta sempre quello che �, e deve essere, l'avvoca1to nei confronti del cliente, organicamente e spiritualmente distinto ed a.utonomo, eon l'abito mentale, l'agilit� di <leterminazione ed az,ione, e, dentro i limiti assegnati dal vincolo di dipendenza statale, con la libert� di g�iudizio che � propria del consulente e del patrono e che � indispensabile perch� la prestazione dell'opera sua abbia tutta la effi.cienza� che � da. attendersi da.U'alta. e delicata funzione�. Non dunque un particolare uffi'cio della Amministrazione che abbia, in virt� di sola l'ipartizione in lerna di �ompetenze, il compito di occnpa.r� si di praUchc contenziose, ma un corpo di difensori dello Sb=do la cui unica � differenza tlai liberi professionisti a tiiene, non alla natura ester� 'np, delle loro funzioni, di fronte al Giudice, ma n� quella del l'a{lporto interno di prestazione d'opera, di fronte al cliente--� (OALAMANonmr: Gh Av�ooeati dello Stato c l'ina.movibilit�, in << Foro It. �, 1943, III, 33). E ci piace qui di ripoi�iare le parole con le �quali lo stesso ca.lwrnandre� definisce la natura delle; funzioni dell'Avvocalo dello ~iato: (( Mentre i professionisti as!:!Ulll0110 la difesa m c numerosi clienti occasionali con inca.richl liberamente conferiti ed accettati, gli Avvocati del� lo Stato lavorano per nn solo cliente fisso, che li retribuisce a stipendio con vincolo impiegalizio. Ma queste differenze, che riguardano la di� sciplina giuridico;-economica del lavoro prof�ssionale non lillnno nessuna riprreussione esterna sul htvm�o del difensol'e, che per gli Avvocati dello 1Stato conic per i liberi prpfe8sioniBti, so~o determinate in stretta coordinazione con i fini pubblici della giustizia. CQme la Pubblica Amministrazione, quando sta in giudizio non ha una posizione privilegiata e diversa da �quella� delle parti private, cosl i suoi difensol'i, a�nche se fuori del processo sono impieg<~ti e non professionisti, no� indossano dinanzi ai ghulici altra tog-a che quella riservata ai patrociuatori dei privati litiganti: anche gli Anoeati dello Htato, sono nel-pl�ocesso, difenFJori {1-� parte, niente meno e niente pi�')). (GALAMANDHEII: Ri�o. looo cit.). Non crrdiamo che vi sia bisogno eli ag~giungere alb-e t)arole, che forse guaslerebbero l'armonia -4 del quadro tracciato cosi magistra1mente dai due eminenti giuristi di cui sopra abbiamo riportato .il pensiero. L'Avvocato dello Stato, dunque, � prima di tutto e soprattutto � Avvocato �. 7. Dal suesposto esame comparato della storia dei .flue istituti emerge come, mentre il Oonsiglio di Stato pur assumendo nuove e pi� importanti funzioni d~ cara,ttere giurisdizionale, ha vjsto man mano sempre pi� circoscritti il campo e la porlata della sua funzione consultiva, l'Avvocatura dello 1Stato, invece, di questa funzione ha visto aumentare semp�re pi� la sfera di competenza. Ai fini del nostro studio, si tratta di stabilire se esista un nesso tra queste due varia.zioni in verse. Il nesso, indubbiamente, esiste e pu� ag'e volmente risconharsi in quello elemento che ab biamo sopra messo in luce,� e che si sostanzia nella. diminuzione graduale del crumpo nel quale si esplica l'a.ttivit� libera della Pubblica Ammi nistrazione e nel correlativo aumento di casi di soggezione della Pubblica Amministrazione stes sa al potere giurisdizionale. Non vi � infatti da. .dubHare, che, ogni volta ehe una legge vincola (direttamente, o a�nche in direttamente, nei confronti di terzi) l'attivit� del la, Pubblica Amministrazione o, comunque, laas soggetla al sindacato di un organo giurisdizio nale, l�� sorga la esigenza per l'Amministrazione di avere un avvocato che la difenda. Mentre, d'al trt1 parte, tenuto conto di quanto si � detto circa la natura e le origini del Oonsiglio di Stato, si J�eslringe, nei suddetti casi, il campo della spa funzione consultiva gi�.1ridico-a-mministrativa la I}Uale pu� esplicarsi concettua-lmente, solo in re Jazioue all'attivit� non vincolata dal rispetto ,di 11iritti o interessi legitlimi di altri soggetti gru ridici. L'esattezza di questo a.ssunto risulta dalle con sideeazioni che la consulenza giuridico-ammini strativa utilissima, anzi diremmo indispensabile, per una persona giuridica 1pubblica quale � lo .stato, non saprebbe, a differenza della consulen za 1egaJe, concepirsi rigua.rdo a,cl un soggetto di (lirHto privato. E' chiaro, infatti, che i sog;getti privati, nella esplicazione della lo�:o attivit� volta. alla �soddi sfazione dei propri concreti interessi non tTova no altro limite che quello �segnato dai diritti dei terzi,; fin quando essi non ledano questi diritti, la loro attivit� (salvo l'osservanza delle leggi pe nali) � assolutamente libera e soggetta tult'al pi� all'osservanza di regole tecniche, al solo fine d�i render.Ja ,quanto pi� possibile �proficua, in base alla legge economica del minimo mezzo. E' evi dente, pertanto, che il soggetto privato, nello s-volgimento della sua attivit�, lj)otr� avere bi sogno del consiglio di un avvocato, il quale gli precisi se un cerlo suo comportamento possa le dere il diritto di un terzo, potr� avere bisogno di un tecnioo (medico, ingegnere, ecc.) o di esperti economici e finanziari per averne consigli circa il modo come conseguire un certo fine pratico; ��ma non. potr�t eerto avere hisogno di alcuno che lo consigli sugli interessi che intenda sod�isfa.re2 n� sulla opportunit� che alcuni interessi siano soddisfatti a preferenza di altri, ecc. Del tutt~ diversa �, invece, la posizione dello :Stato, inteso come soggetto di diritti, e cio� come Pubblica Amministrazione. A questo proposito pu� dirsi che una a-ttivil�, libera della Pubblica Amministrazione, nel senso in cui la parola � libera� � usata pe1� il soggetto privato, non esiste. Infalti, n� la Pubblica Amministrazione pu� sc~g'lier�si gli interessi da soddisfare, ch� questi le sono assegnati in via generale dal legislatore; n�, pu� .essa liberamente ,determinare i modi mediante i quali conseguire gli scopi segnati dal legislatore e che essa concretamente persegue. Vi sono, invece, una ,serie di norme di carattere legislativo e soprattutto regolamentare, o anche di camttere puramente interno (circolari e ordini di servizio, ecc.) che stabiliscono quale debba essere il comportamento degli Ufiici dell' Amministrazione per il ragginngimento di determinati obiettivi. Ci� posto, wppare eyidente come, a differenza del privato, la Pubblica Amministrazione abbia :bis'ogno di esser~. anche illuminaVa� e guidatn. nell'a.z.ione che essa svolge nella cosi detta sfera l giuridica libera, in quella sfera cio� dove pu� esplicarsi la sua attivit't non vincoJ,'lrht; da. tlirHti ed intm:essi~ttimj di altri soggefH giu]jilici. E' qui che si rivela� la utilit� e, se si vuole, la necessit� della funzione consultiva del Consigli� di Stato, ed � qui che si manifesta l'esattezza della formula � consulenza ginridico-am,ministrativa � usata dalla. Oo.stituzione. 'Si noti gim��idico-amministmtiva e non ,giuri-~ dica e a.mministrativa. Ci� che vuol dire, in altre . �parole, oonsulenza a'mministr�ativa dalla ,quale, : peraltro, � ovviamente inseparabile a�nche la valu-~: tazione di elementi giuridici, poich� tutta. l'atti-: vit� della Pubblica Amministr111zione � regolata , dalla legge. � E' questa consulenza. quella che si sostanzia in concreto, nel consiglia,re l'Amministrazione sul punto se un determinato intE>res$e, che essa vog �lia pe1;seguire, sia !{lUblblico, e, .cio� sia. taJe da i riguardare la collettivit� organizzata a .Stato; � come �questo interesse debba essere �perseguito, se ad es. mediante un atto a�utoritativo (esprorpriazione), o mediante un atto c�onvenzionale (contratto, accordo, ecc.) ; se il conseguimento di un certo scopo spetti all'azione di un ufficio piuttosto ehe di un a;Jtro; se debba seguirsi un detei'minato procedimento; se, sia opportuno, nella particolare sitlmzione contingente emettere o non emettere un determinato provvedimento, ecc. 8. Oosi :p1recisata. ~a funzione consultiva del Consiglio di S�tato sia. dal punto di vista storico, sia dal punto di Yista ontologi_�o, riteniamo che gi�, ne derivi implicita. la precisazione delL't fJill' zione consultiva dell'Avvocatura dello Stat o. Abbiamo gi� detto che sorse per la Pubbliclli Amministrazione la neeessit:\ di nn avvocatoJ e cio� di nn .rlifensore di gimli,zio, appena, per la trasformazione degli ordinamenti costituzionali, lo �Stato fu sottoposto, come qualsiasi altro sogg �etto di diritti, alla giurisdizione sia� ordinaria. eh~ speciale; appena, cio�, fu segnato al !IJ�Otere esecutivo un limite, violando il quale si viola la sfera giuridica� di altri soggetti. Abbiamo a-nche esposto esaurientemente com~ la funzione rlell'avvocato dello �Stato non differisca in nulla (salvo che nel ra,.pporto di.�presta71one di opera col clien. te) da �quella dell'avvocato del li:bero Foro. Ora., � da tutti riconosciuto che se funzione essenziale dell'avvocato del lilbero Foro � la difesa in giudizio, <<prima, pi� antica e fondamentale funzione dell'Avvoca.tma � (CAVAGNARI e CALDARA in cligesto It., voce avvocati e procura.tori), altrettanto essenziale � la funzione consultiva, se pur questa storicamente sia stata attribuita all'avvocato in un tempo successivo. �Scrivono in proposito i due autori sopra citati in �qnelloro studio che rima-ne tutt'ora fondamentale, per ineccepibile documentazione e acuteZ!za di giudizio: � E' innegabile che il moltiplicarsi e il perfezionarsi dei ra,pporti giuridici crei e renda necessaria a.Ila Societ� umana, a�ccanto alle funzioni del giudice, del difensore, del procuratore, anche :le funzioni del commlente � ....... � ma non � possibile dare �consulti pratici in materia giuridi�a senza essere versati in questa ma.teria� !per studi e esperienza. Perci� se pot� darsi �li <JUalche a.ltra epoca che altri fossero gli avvocati ed altri i consulenti, le due funzioni ebbero sempre tendenza a fondersi nelle medesime 'persone e ta-le fusione ai tempi nostri divenne una necessit� reclamata dai nuovi aspetti del diritto �. E concludono: � ..� Nella rea�lt�, la consulenza rimane una funzione essenziale dell'Avvocatm� a �. Da quanto abbiamo sopra riferito risulta non solo che l'attivit� consultiva � essen.ziale alla funzione dell'avvocato, ma� che essa ha la stessa natura dell'attivit� giudiziale e tende, come '9]!esta alla tutelw dei contini della sfera giuridica del clie�}e, sul piano del comportitmento concreto di l]l�esto. .____ . ~vero il richiamo alla. esperienza come elemento basila�re dell'attivit� consultiva dell'avvo �Cato, che giova. a delimitare proprio sul piano .della .cgncretezza l'attivit� stessa. D'altronde, una dimostrazione della esattezza di �<juanto andiamo es�ponendo la� fornisce il CANDIAN, nel . suo recentissiJmo libro : Avvooalura (Ed. Vitagli�no), il �quale cos� definisce la funzione dell'AYVocato (pag. 23): (( .. ; .. .attendere �pi�ofeRsion~lmente alla difesa. gimidica stragiu( liziale-e giudiziale, degli intere8si eli un soggetto �in conflitto con quelli eli un altro�, laddove l'attivih\ consultiva � indicata. con sintetica chiarem;a i.lell'espressione � � difesa. giuridica stragiudi, ziale >>. E ad integra.zione e �spiegazione di �questa formula tra-scriviamo quanto lo stesso autore acutamente asseriva. circa. i motivi che giustificano l'ath'ibumone all'a.vvoca.to della consulenza le: -gale, intesa. come difesa giuridica degli interessi del proprio cliente: (( la s~mma dei coefficienti di un giudizio preliminare sul da� farsi, � di tale com� �plessit� che � una pura e spesso dannosa illusione, essere sufficiente mettere a. profitto la pre�para:<~ ione scientifica dell'uomo di toga per arrivare a.l mig�lio1� risultato pratico. Pura illusione: perch� quella non vale per conos�cere il temperamento del paziente..... ; n� vale per una previsione approssimativa dei rhmlta.ti delle �prove� siano storiche siano tecniehe ..... ; n� va.le per scrut:ue la personalit� della controparte..... ; n � vale per scrutare in corso di causa gli umori dei Collegi gi~dicanti..... ; n� vale a far�e il calcolo preventivo, che all'avvocato si impone, se, anche poten<losi fondatamente formare la 'Previsione della vittoria. nel processo, non giovi meglio alla parte il vincere un po' meno oggi, anzich� in pieno, ma. Dio sa �qua�ndo; n� vale a tante altre :percezioni e valuta.zioni di cui dovr� fare �parola via. via. Il c'be concorre a spieg�are (sia detto fra parentesi e con dovuto ris'Petto) come il puro giureconsulto, riesca. con qualche :frequenza, un difensore calamitoso >>. .Sicch� continua il Oandian (pag. 26). (<La dottrina giuridica somministra all'avvoeato non pi� che u,no degli strumenti del suo agire >> ..... � possedere i lineamenti dottdnali di un istituto � benSI�. necessario ma non sufficiente; laddove la personalit� del cliente o della controparte o del giudice, la disponibilit� o meno degli elementi di prova, la presenza di autorevoli decisioni di giuri. sprudenza intorno all'assunto che si vorrebbe fa1� prevalere sono fattori, volta a volta rilevanti e �decisivi. Tutto �questo pu� tradursi nella formula che il nostro non � un mero problema giuridico; ma, pi� veramente e &ssai pi� largamente un problema giu,cliziario >>. Precisato cos� il carattere della funzione consultiva d�ell'avvocato Hbero professiontsta, e il ca.mpo nel qua.le questa funzione si �estrinseca, resta da v�edet>e �S�e t~le carattere subisca qualche modifica. zione nei riguardi dell'Avvocato dello 1Sta.to a ca.usa della posizione dell'Avvocatura dello ,Stato di fronte alla Pubblica� Amministrazione. kbbia.mo gi� posto. in rilievo, sia a.ttra.verso le pa-ro'le ufficiali della Rela-zione dell'Avvocatura, sia attraverso le parole di un eminente Avvocato del libero foro, come la qualit� di pulbhlici impiega- ti non influiRca minimamente sul �ca.ra.ttere delle funzioni che gli avvocati dello Stato svolgono, e come i concetti eli dirpendenz.a gerarchica e di organizzazione 'burocratica abbiano, nei riguardi della Avvocatura so'lo quellw portata limitata che � compatibile con la indipendenza connaturata con lo esercizio �della professione forense, indi�penden1za che si riassume nella formula adottata da-lla legge sul gratuito pa-trocinio, secondo la quale il difensore � deve trattare la causa secondo ia propria scienza e �coscienza>>. L'Avvoca�to dello Stato, dunque, �quando d� consigli all'Amministrazione, li d� nello stesso �campo e per gli stessi fini per i �quali li d� l'avvoca.to del libero foro al suo cliente; deve servirsi'degli stessi strumenti dei quali il suo collega del libero foro si 'serve; deve compiere�le stesse valutazioni; -6 deve tener presenti gli stessi elementi di giudizjo, taluni dei quali, come abbiamo visto, sono addirittura. imponderabili. 9. Volendo riassumere i risultati delle nostre indagini, ci sembra che ess.i si possano cos� sintetizw. re: I) Lo Stato, in �quanto Publblica Amministrazione, � un soggetto di diritti con una pro1pria sfera gim�idica delimitata dalle sfere giuridic'he degli altri soggetti privati o pubblici. II) Ogni superamento dei confini di questa. sfera g�iuridica sia verso l'interno (da .parte di altri sog'g�etti) sia. verso l'esterno (e cio� mediante invasione da parte della PubbU.ca. Amministrazione della sfera giuridica altrui) costituisce una. lesione di diritti snbiettivi o di inter�essi legittimi. III) La tutela della sfera. giuridica dello Stato contro queste violazioni (sia attive che passive), s�petta all'�Atvvocatura dello Stato, cos� �come spetta� all'Avvocato la tutela della sfera giuridica dei soggetti privati o pubblici diversi dallo IStato. IV) Questa tutela si attua, sia con la difesa in giudizio, ove una lite sia originata da una concreta violazione verificatasi, �sia con la consulenza, legale, e cio� con l'illtl.minare e dirigere il comportamento della Pubblica Amministrazione in modo che In, sua attivit� sia. contenuta nei limiti della. sua sfera giuridica. V) Le due forme di tutela sono st1�ettamente collegate tra loro, sicch� l� dove � ipotizzabile una contestazione in sede giurisdizionale ivi � necessario che la consulenza sia fornita dallo stesso r organo al quale � attribuita l'eventuale difesa giudiziale. VI) A differenza degli altri soggetti, lo Stato, quale Pubblica Amministra:Zione, non pu� nella, sua sfera giuridica, (ancorch� non leda. diritti ed interessi legittimi di terzi) muoversi a.rbih�ariamente, ma pu� solo esplidtre liberamente la� sua attivit�, che � completamente regolata da norme giuridiche legislative e reg�olamenta.ri, o ancbe tli carattere pu.ramente interno (ma. non per �questo, all'interno della sfera, meno obbligatorie delle altre !per gli organi cui sono dirette) poste non gi� a tutela di diritti snbiettivi o di interessi legittimi privati, ma dirette unica11nente al fine di O regolare l'ordinata attivit� della Pubblica. Amministrazione. VII) Perch� nell'azione concreta dello Stato nella propria sfera giuridica �quelle norme siano osservate � indispensabile una guida. autorevole f ed illuminata, la �qua.le nell'ordinamento giuridico Ita.Uano, � il Consiglio di ISita:to. Cos� fissati i criteri di distin1zione dell'attivit� consultiva del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello 1StatD�, resta� ora. da esaminarne l'applicazione sul piano pratico. Dopo qua�nto abbiamo detto, non �pare possa esservi alcun dubbio che qualsiasi parere relativo a questioni che formano og�getto di controversie giudiziali in atto, sia avanti la giurisdizione ordinaria sia avanti le giurisdizioni s�peciali, delbha� es ~~;:,:. ==~ .�:-: l; ::; sere richiesto esclusivamente all'Avvocatura dello Stato. �Solo �questa, infatti, e in �quanto avvocat�) e in quanto organo deUo StatoJ a� t.al fine istituito, � in grado, per i motivi che gi� si sono a>mpiamente @ esposti, di valuta.re tutti �gli elementi che consi-~ gliano e spesso impongano all'AmnJ.inistrazione di ,:; tenere un certo comportamento, sia, che questo "' abbia t�iftessi indiretti sulla lite in corso, sia che w, tenda direttamente a risolverla, prescindendo dal-,, Ja decisione del Oiudice (cio� mediante transa-., zioni formali, amichevoli componimenti, ecc.). \i\\ E' evidente che lo Ahisso criterio dovr�~ adottarsi ir_i_:_:i.' �<}Uando il parere sia �chiesto in relazione ad affari i . analoghi ad altri per .i .qua.Ji sia in corso una lite essendo chiaro che il comportamento dell'Ammi-;., nistra.zione in un caso analogo pu� avere decisiva l' influenza sull'esito della, lite. Ed anche nei casi in cui non vi sia� in coi's<l umt t lite, n� siano !pendenti cause �per affari analoghi ci sembra che i criteri c'he abhiamo indicati, siano sufficientemente chiari per servire a discri:Iuina; re le rispettive sfere di .competenza. Ogni volta, infail:ti, che 1' Amministra.zione adottando un dete1~minato comportamento po�tr� venire in conflitto con dit>itti o interessi legittimi di albi j soggetti, o }JgJ;JJ..yg}ta che l'azione di terzi possa~/::~ ri..�ol~-~:~_L)}~.~l1Jl~:�.JjJYi.�3to:tltC.#~J1~;.�:~te~� ..giifrliHc~t rJ. <J..tl!2 :�_~<t!()J.:do.vr� .sentirsi il J?a.rere di �quell'or~a-JiiJ no, af quale 1st1tuzwnalmente e devoluto il comp1to �/ �i difendere in giudizio Ia determinazione della m Pubblica. Amministrazione. \: Cosi ad es., dovr� sentirsi l'Avvocatura dello '~.!_:' Stato su tutti quegli atti che incidano in rapporti -: giuridici preesistenti tra lo Stato ed altri soggetti, ; siano di diritto pubblico (es. ra:pporto d'impi�ego, :i,; ra.pporto tributa.rio) siano di diritto privato (es. ji contratti in corso di esecuzione). .,,.� Questo non rselude, che per lo stesso affare non [: possa, acca,clere che �sia da� sentirsi .anche. il pare.re i,'f: de.L:Q?nsig,F() dt�tato, teuendo,p_f;!� nres0nte.. che, .'!___.';.:���. r::_,:i____ i~ taf""c'aso ben distinto doV!~� essere il campo ~ d~!ledtie eonsultazioni : �quella dell' Avvoca.tura do vr��; '�nfaHi, concernere la legalit� del provvedi� j mento (se esso, cio�, le�a diritti ~sia dello Stato "� che dei privati _, o interessi legittimi) ; quella del f% �onsTg�IIo di Sta.to <lovr� concernere invece l'as!pet-~��� to giuridico-amministrativo del provvedimento . stesso, che potr� rig�uardare, a. seconda dei casi, . la competenza deJl'organo �che detta .emetterlo, le sussistenze di un interesse pubiblico, la confor-r_:'.��'�,_'., ....,' mit� alle regole di buona amministrazione, ecc. (: Solo osservando al m~tsslmo Je sfere di compe-l? tenza� rispettive, sar� possi�bile evitare �quegli in-t.�.��.�.��.:���� convenienti che ora, si vy.rificano e che Q.eterminano r confusioni, che a prhnt~ vista., possono a1ptparire j incomprensibili, come ~uando, ad es., provvedi-~�:' menti adottati su parere del Consiglio di 1Stato '="� (in' sede consultiva) vengono poi annulla�ti su ri-. corso del privato allo steAso Consiglio di Stato �. (in sede giurisdizionale). -k Ci� non poi.r�, pi� accadel'e quando Je funzioni ~~~.�.;��. dte.i tdu~ orgadni c(mstI'ltthtr~ ~t~rad,nn� o, tenute be~ di-�,.�,;::���:'� 1 1a� 1v1 a e 1uno non SI so- s m c m mo� o c te 1 vrapponga mai a quella dell'altro si che quella, J� -7 dell'Avvoca,tura si eserdti solo nel ca,n1>po ove � possibile l'esercizio della g�iurisdizione-, sia ordinaria che speciale, ma, in questo campo, sia esctusit�(b, E questa m:cltt<SivU� dovr� valere, naturalmente, anche nei confronti degli altri organi consultivi speciali e, a fortiori, nei confronti di quegli organi che, istituiti come uffici legislativi, esercitano di fattol p1>esso le singole Amministrazioni, funzioni di consulenza legale senza che alcuna norma. Je a.bbia ma-i loro a.ttribuite e sen7..a le responsabilit� ehe a tale funzione le leggi riconnettono. Cou �questi ln�e\'i appunti ablbiamo inteso solo �el�ba.re il complesso argomento : ci s�embra peraltro ,~he gli elementi �Che abbiamo posto in luce siano tali da fornire al legislatore nella� imminenza delle grandi riforme istituzionali, ampia mat{lria di meditazione, �ponendo la necessit� odi nette :precisaz. ioni di rni il nostro ordinamento �, attualmente, privo. SUI PROVVEDIMENTI DI URGENZA SOMMARIO. -l. Il prmoi:pio .gtuvidico g-enerale della necess�it� �e dell'urgenza. -2. Fonti dei provvedimenti di urgenza. -3. Distinzione deHe sf�ere� di applicazione delle d�ive�rse norme. -4. Se<gue: l'art. 7 della legge .sul contenzioso ammini.st.r.ativo. -5. Segue: l'art. 19 della legge .oomunale provinc-i.aJ-e. -6. Segue: l'art. 71 della legge su}.l'.e,spropria~ione per pubbli.ca utilit�. -7. Segue: provvedimenti dispositivi della propriet� privata: art. 7 e ~rt. 71. 8. Se,gue: l'art. 85 del decreto legge. n. 261 cle'l 1947. -9. I provvedimenti di urg�enza in generale. 10. Natura dei provvedimenti di urgenza. -11. I presupposti giuri.di�ci de-i provvedimenti di urgenza. -12. Il sindacato di legittimit� sull.a necessit� e sull'urgenza. 13. Elementi costitutivi dei provve-dimenti urgenza: Autorit� c�mpe�tente .ad emanarli. -14. Segue: Il contenuto. -15. Segue: La causa. -16. Limiti ai provvc� climenti di urg�enza. -17. Segue: a) la sos.pens-ione dell' �e.se�cuztone dei rprovvedimenti di urgenza in 'lede g:urisdizionale; b) distinzione dei provvedimenti secondo la norma da cui promanano. -18. �Segue: se:condo la materia. -19. Se-gue: Provvedimenti di deroga a1le leggi. -20. Segue: Provv�edimenti contra tegem. 21. Conclusioni. 1. La potest�, riconosciuta alla Pubblica. A.mmt. nistrazione da numerose disposizioni di legge, di intervenire in ecc.eziona.l~ situa,zioni con pro.vve � dimentf eccez.iona.Ji si ricollega ::.: quel principio generale del J).Ostro ordina;mento il qua.le, di fronte. ad un'esigenza di salute pulbblica consente alla Pubblica. Amministrazione di prescindere, per il � caso slngolo, dalla, regolamenta:l}ione normale e di disporre secondo le pubbliche esigenze. Il richiamo aod uno stesso principio generalizza. tore non vuole ll!Ssimila.re nella. na:tm�ll!, nei mezzi o nelle finalit� gli istituti dei decreti-legge (articolo 77, II e III comma: della. Oostituzione) e dei {l'r�ovvedimenti di urgenza. Esso serve solo a dimostra. r�e come entrambi rispondano a, necessit� insopprimibili di vita. e non aUe esigenze di un doeterminn. to regime, e com,e in conseguenzrnl'a.buso che eli es.s.i si si�a� fa.tto i'n :un de.terminato momento storico non ne ,giustifichi la� soppressione. Il ritorno alla normalit� pol.itica dovrebbe produ1r�re il ritorno a.Ila. normale appUrazrone, di tutte le norme, e non invece uno stato di anormalit� giuridica con l'elimina.z.ione di quelle ancor necessarie, che da taluni si vo.rrebbero n,ddirittum. epur�are con il pretes lo che sia�no state uno strumento del ventenuio. Non traggono la, loro origi�ne i dec.reti-legge da�ll'art. 3, n. 2 della legge n. 1()0 del 1926, la qua.le ha cos.tituito solo Ja, regolam1enta.zione legi� slativa eli una. prass.i coslituziona.Ie che datr.va dall'unificazione del Regno. Di essi, pi� �c.he di ogni altra cosa., si' � albusa-to durante il re,g�ime, nm non petr' questo si � ritenuto, nella mutr.:ta atmosfera politica, che non abbiano pi� ad insorgere casr straordinari di necessit� e di urgenz:a� per i quali sia opportunn, una attr�bu. zione straordinwr�a di potere Jegisla.tivo al Go� v~�no, attribuzione che la Costituzione espressamente prevede e regolamenta.. Analogam.en te il potere che il. V c.ommr.: del� l'art. 19� della vigente legge comunale e provinciale attribuisce ai' Prefetti per i casi di necessit� e di urgenza~ non origina. da questa. legge. Esso ri-sponde ad una nec.essit� sentita sin d�a�lla prima le~�ge unificatrice, e l'art. 19 rirp.roduce, pur nella difl'trente dizione, la disposizione dell'::.rt. 3 della legge c.omuna.le e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, a.Uega..to .4.1 la. �qua.le appunto era stata interpre.tata. nel senso che da ess�a,. derivasse nl Prefetto una. competenza, non surrogatoria, ma� funzionale e diretta di em::.nare provvedimenti di urgenza, ogni qua�l volta fossero richiesti da.J IHlbblico interesse (l). Questo potere, previsto daWa.rt: 19 rn modo .. indetermina.to, s1 rkollega ad altre analoghe po� tesb� conferite alla� Pubblica. Amministrazione pi� specifica.ta;mlen le da; precetti di l~gge anche essi di r,ntica dat�a�, con le quali concorre a formare l'istituto giuridico dei provvedimenti di urgenza. (l) .cfr. SAREDO: L�a legge sull'Arnmintstraztone comunale e provinciale, Torino 1904,� IV, pag. 133 e seguenti; Consiglio .di Stato, V Sez., Dee. 11 dicembre ~925;-in� " Foro It. �, 1926, III, 81, �con la quale fu riconos:ciuto al Prefetto il potere di sospendere, .a .norma dell'art. il, legge .comunale e provinciale-, l'es~uzione degli ,sfratti di�sposti con sen~enza. I. 2. Norme prurticolari dl alluazione del principio giuridico genera.le che consente a.lla. Publolica. Amministra-zione di emana;re provvedimenti eccezionali sono, oltre il gT� citato.v comma dell'a.rti. colo 19legge .comunale .e provinciale, 1'-a�rt. 7 della, legge sul contenzioso a1llliDinistrativo. 20 iffi8.J'ZO 1865, n. 2248, all. E; l'a�rt. 71 della legge 25 giugno 1865, n.. 2359 sull'esportazion~ ipe!l' caus-a di pubblica utilit�; Part. 2 del T. U. delle leggi di p-ubblica sicurezza; l'art. 353 del T. V. delle leggi sanitaJ>ie e l'aFt. 85 del decreto-leg.ge 10 apr.ile 1947, n. 261 (2~. . Di .queste disposizioni l'art. 2 � orffilaoi, anche sotto il :rrofilo letterale, superato e compreso nella pi� lata dizione dell'::.11"t. 19 (3), l'art. 353 costitu: i:sce solo una esemplificazione dei caJSi di applicabLilit� delle due disposizioni �del 1865 che� esso espressamente �'ichiama (4), e l'art. 85 non � che una sottospecie dell'art. 7. Per lo studio dell'istituto giur~dico dei provvedimenti di urgenza �ci sf pu� quindi limitatre all'esame degli articoli 7, 71 ~ 19, di cu:r si deve anzitutto cercare di de~im.Jtaore i rispettivi campf di applicazione. L'in.eertezza jn materia, tutt'ora. perdurante, �produce grawi conseguenze �nella pra.tica., con J'annulla,mento da, parte del Oonsiglio di rStaio di numerosi provvedimenti, g:i:ustificati da effettive l'-a�gioni di urgenza e di ne<Cesslit�, che sarebbero stati, invece, ritenuti legittimi" solo che nelle pre. messe di essi s:i: fosse fatto rife:rimento ad un'altra delle tre disposizioni, piuttosto che a quella ritenuta a.pplicahile da.U' Amministrazione (5). N� pu� soddisfare il giurista lrn soluzrone pratica di citare nel dublbio due, od anche tutte e tre le (2) Non rlent~ano nel nostro studio i provvedimenti contingibili ed urgenti in mater:ia di edilit�, polizia locale ed igiene, �ch�e sono demandati .al Sindaco ed al Pre-fetto ai sens-i degLi articoli 55 e 20 J:egge .comunale e provinciale. La materia ha a:vuto un'ampia elaborazi-one dottrinale e giur.~sp'!'udenziale, per la -quale. si con!Tonti PAPPALARDO: I prrovvedJimenti pre[ettizi di urgenza, nel � Rinnovamento amministrativo �, 1937, ane, note 12 e 13, e, per un raffronto tra questi pote�ri �e, quelli derivanti dagli arttco;Li 19 le@ge .comunale e provinciale e 2 'legge pubblica si-curezza, a P:ag. 70-72. (3) Cfr. PAPPALARDOG cit., pag. 70. Solo ~elemento di differenziazione� � ora la non d<elfl.rti1ivit� d'M provv-edimenti emanati .a norma dell'art. 2 per espresso disposto della legge, .di ,fronte al carattere definitivo ri-c-onosciuto dal Consiglio di Stato ai provvedimenti 'emanati �ecx art. 19 (V Sez., Decisione 24 gennaio 1947). . {4) Cfr., �in tal senso, VITTA: Requisizione di immobiLi fuori dei C�asi di guerra, m � Giu'l'. It. �1 1947, III, 49 segg. (5) Cf.r. �Consiglio di Stato, IV Sezion-e, Dee. 17 maggio 1930, :m � Giur . .Jt. "� III, 229. In senso contrario pi� reoe,ntJemente � stato ritenuto dalla V Sez., De-c. 15 aprile 1947, tin � Archivio di Ri.cerehe, Giuridiche �, 1948, pag. 487, �che ~on pu� pronunciaTSi l'.annullamanto del d.ecreto prefettizio per l.a sempHc-e �circostanza che il1 etsso sia stato citato l'.art. 19, quando ri<.mlta che in sostanza il Pre>f�e.tto abbia inteso .avvalersi delle .altre disposizioni. norme che consentono l'emanazione di provvediri� enti eceez:ionali, anche se l'BJ giurisprudenza sembra si va:da consolida.ndo nell'ammette:~;�e che la cita-zione plurlma non eomporti fncertezza nella causa dell'atto amministrativo, con la. conseguente illegittimit� di esso per vwio di perplessi"t� di motiva~one -.utile per in.utile non vitiat1wtratt::. ndosi di norme� �c,he non si escludono, ma al contrrurio sono, se non equivrulenti, a.lmeno tali da integrarsi �BJ vicenda (6). La sfera di applicabilit� delle dispos~�ziol1i di �legge in esa;Ill(e � -quanto mai vasta ed indetermi. nata perch� c.omprende, tutte le contin,genze ecce ziona.li per le quali l'urgenz::.: e la necessit� richiedano e consentano una determina:zione imme diata� ed eCIC.ezionale da parte della. Pubblica auto.rit�, rivolta, secondo r casi, ad im[lOir're ai singoli un P'ati od un faoere) o a disporre deli&: loro propriet�. Le tre dispos1izioni, pera-ltro, non. hanno tutte la stessa portatrn, perch� mentre l'rur't. 19 confe risce un potere di cara.ttere generaJe,, gli articoli 7 e 71 riguarda.no solo i provvedimenti l'elativi aUao proprriet� privat::.�, cbe nella pratica sf sono dimostrati i pi� frequentr e �quelli per i quali pi� forti sono state le perplessi,ti1 pe:r findividutwne la norma regolatrice. 3. L'art. 19 della legge �comuna.le e provinciale, V comma:, ha una dizione tanto lata, che vi si possono comlprende[''e tutte le fatlispecic Senza alcuna. eccezione, cosi come a.vveniva per la. dispo. sizione dell'art. 3 delle precedenti leggi comm.1::.li e provincia.li da,� �cui esso deriva, di�sposizione che, come si � visto, era st-a�ta interpretata con grande larghezza dallrn giurispi'udenza. Ad escludere, pe!r'�, da.lla materia da e�sso regol::.ta quella relativa alla� propriet� privata �spingerebbero altre con�sideraz- ioni, ed, in particolare, la circostanza che la facolt� di disporre di essa per esigenze urgenti ed indifferibili r;isulta espressamente conferita alli1 Pubblica Amministrazione �dall'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo edall'art. 71 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilit�. Queste due ultime disposizioni �aovrebbero, quindi, un ra.ggro di ar.Jone delimitato, mentre la prim,a, pur abbracciando potenzialmen~e anche il settore a quelle riservrnte, non lo regolamenterebbe in con~ reto peo.�� l'applic::.�zione� del pr1incipio generi per sprxYiem derogatur. Lo stesso principio varrebbe, inoltr�e, anche per l'art. 71, la cui app~_icazione � limitata. a,i soli beni immobili, 1�ispetto all'�a�rt. 7 che, per esclu sione, dovrebbe disdplinrnre solo l'a;pprensione, dei beni mobili privati da parte della. Pu,bblica Ammti.nietrazione. � M::.� la giurisprudenza, forse avve1rtendo come, pur: a.ttraverso .la pluralit� delle norme, l'istrtuto dei provvedimenti di urgenza fosse unico nei p:rfn cipi e nella regola.mentaztone, �.. -stata sempre molto titubante nello staobilire una di:ffe~enziazion~ tra le va:rie norme, specia.lme11te tra gli articoli 7 (6) Cfr. da ultimo, V ,sez., De�c. 30 .aprile 1948, in � Foro It. "� III, 194, -e, .per la pre-cedente giurisprudenza, IV Sez. Dee. 4 marzo 1933, in �"Ginr. It. "� III!, 160. 9 e 71, e solo per l'ar!. 19, in alcune decisioni (T) ha. escluso elle esso potesse esser-e invocato a sostegno di provvedimenti di disposizione della propriet� privata., da.to che questa .facolt� risulta espr'essamente regolata dalle ::.:ltre norme, crnjentre pi� recentemente ha ritenuto l'equivrulenza. delle diverse norme ed ammesso espressamente. che anche per l'�a�rt. 19 deriva nella PulbhHca, AmJmJi-� nistra.zione H potere di dispol'!f'e della propriet� privat::.: (8). 4. Le diverse soluzioni che sono state date in dottrina per la determinazlione delle ris.pettive sfere di applicabilit� degli articoli jn esame derivano in gran parte da.U'intelr'pretaz.ione che si d� a-lt'a.rt. 7. Questo, per il Vitta (9), S'ltorehhe applic::.:bile solo per r ca.si di pendenza d.~ giudizio, vi si tratti di mobili o di' immobili, mentre�, nei casi in cui non esiste una lite, l'occupazione degli immobili dovrebbe essere II"egolata dall'art. 71 e le apprensioni dei beni molbiliJ daU'art. 19� il qua.le, naturalmente, disciplinerebbe anche� tutte le altre ipotesi in cui il provvedi�m~nto non si J'iferisca a.Ua, privata propriet�. n Bozzi' (10~ d'altro c::.�nto ritiene che l'art. 7 ablliru una portata, genera.le nel nostro ordinamento �Mnministrativo, nel sens�o di consentire alla, Pubhlica Ammini-str~:tzione di limitUJre rl diritto di P'l''opriet� privata con suo provvedimento, quand� c.oncorrano .special~ ragioni di grave nec.essit�. Da questa enuncia~one di pr~ndiP�io, la qu::.�le conseguentemente non dovrebbe avere possibilit�, di diretta applicazione, deriverebbero, come concrete formali a;pplicaJZd.oni legislative, 1'art. 71 pe<r' gli immJobili' e l'art. 3 (oggi 19) per i mobili. Le. due tesi, fonda,te entrambe su a.rgomentazioni che si richi�aoma,no sia a.Uw lettera, che allo spirit o dell'a.rt. 7 e della, legge dit cui es.so fa parte, sebbene siano divergenti nell'impostazione del problema,, portruno ad una soluzione pratica. qua.sr identica, perch�, limitando a.lla sola ipotesi di pendenza di lite od escludendo completamente la applicazione dell'art. 7, in definitiva rimandano la disciplina. dell'istituto in esame ai soli aJl''ticoH 71 e 19. Non si pu�, per�, nell'interpretazione di leggr .non r~centi presc.indere dahla applicazione che lta.nno � ruvuto nella, pratica:, mentre le due teorie ~~samdna.te non tengono conto del fatto che per oltre .ottanta anni l'art. 7 � stato applicato a sostegno di provvedimenti dispositivi deUao propl" iet� privata., a-nche fuori dell'ipotesr della. pendenza di giud.iz.io. � L'osservazion-e era. gi� stata. fa.tta dal Vitta, il quale, in conseguenza, &:dattandosi a questa (7') Cf.r. V Sez., De�c. 15 aprile 1947, n. 132; IV Sez. De,c. 17 mag.gio 1960 :e� V Sez., De�c. 15 aprile 1947, .citate-ana nota� n. 5. (8) Ofr. V Sez., D�c. 30 aprile 1948, �cit. alla nota n. 6, e De�c. 12 agosto 1947, in "Foro Il.,, 1948, III, 6. (9) Cfr. Requisizione, .etc., cit. (10) �Cfr. Provvedtimenti me~ Prefet.to, per causa. di urgeil. za, in materia di acque pubbliche, i'n " Giur. It. �, 1936, m, 65. eonsndudine intel'pteta.tiva�, riparti:sce la. materia tra l'art. 7 per i !beni mobilr e l'art. 71 pe~�� gli immobili, escludendo l'a.rt. 19 dai provvedimenti dispositivi della. propriet� privata. Ed anche n Bozzi non porta la. sua teo�ria alle estreme conseguenz. e;ricoawscendo anche egli un ca.mpn di immedia. ta a.pplica.z.i.one a�ll'art. 7, seppuee non d�efinito. . 5. Anche a me sembr�a, non ostante il contrario indiriz.zo della pi� recente giurisp.rudenz.::., che l'a.rt. 19 non debba essere invocato per quei. prov. vedimenti che si rif.eriscano alla privata propriet�. Tale limitazione non deriva, come si: � gr� detto, dalla lettC!r'a di esso, o dalle esigenze che lo hanno ispirato, mw .solo dalla. eoesis:tenza di norme speci �aoli che escJudono l'applic.::.;zione di quella generale, fl_)er c.ui l'eventuale. venir m~Cno di quelle porterebbe autom1aticamente ad una. pi� estesa a.ppHca<Z.rone d1 questa. N� � inopportuna una de.Jimitazfone della sf.er::.: di a,pplicazione dell'a,rt. 19, la, �cui eccessiva gene~ ricit�, mentre da, un l'aoto viene c.osi spesso presa wpretesto per' invocarne la soppressione, dall'altro � causa per la stessa Amministrazione di incertezze e di devia,zioni. Si ottiene c.os� un::.; delimita.zione per ~sclusione del campo d~ a.pplrca.zione dell'a;rt. 19, perch� una determinaz.ione positiva di esso non sarebbe pol:lsibile fare. Escluso il didtto di, prop.riet�, l'art. 19 pot�r�, essere ;appUcato per p.isporre, nei limiti della necessit� e dell'urgenz-a�, di qualsiasi altro diritto dei priva.ti, ~d � certo che lrn maggiore delicatezza della mate!ria. ne ridurr� i casi di b-pplieaziorie, evi�tandone qua.Isja.si abuso. -. 6. I prQVVedimenti di urgenza, in materia di propriet� privata sQno, �qnindi, regolati dagli articoli 7 della legge sril cnntenzioso aiiilministrativo e 71 d�ella le.gg�e sulle espropriazioni per p. u. Di .queste due norme bisQgna ora, :determinare la diversa sfera. di applicabilit�: E', anzitutto, d::.' osservare� come non tutti i provvedimenti consentiti d3Jll'art. 71rientrino tra. �quelli di urgenza, ma. solo .quelli pr<evisti nella prima parte di esso, per i .quaH � richiesta. come causa giustificatrice l'assoluta, urgenza, e, cio�, l'urgenza. e la necessit�. Gli altri trova,no, inv�ece, la loro giustificazione nella di'chiaiazione del Oonsiglio �superiore dei lavori pubblici e non sono ca.raHerizzaoti n� dalla necessit� n� da�lla provvisoriet�, che sono gli elementi pecuHrurt �dell'istituto in esame. L'oc-cupazione di beni immobili priv::.ti p~r eseguirvi fa;vori urgenti ed mdi:fferibili non deve essere considerata. �come un pll"ovvedim~Cnto eceezionale per ovviare ad una situazione eccezionale, ma come un ordinario modo di iniziare l'espropria. zione per pubblica utilit�, in determinati casi o per determinate materie, nei qualLPmr�genza, come elemento giusti�fica.trvo del provvedimento,-si r.iduce a�ll:ao.sol::.; urgenza, dell'fnizio dei la.vori, discrezionalmente ritenutru dall'Ammlinistrazione competente. L'istituto dell'occupazione di urgenZUJ come procedura preliminar�a� all'espropriazione,. stalbilito in -10 linea, genel'a.Je dal combrnato dis110Sto degli a.rtieoli 71 e 73 della legge del 1865, ha sub�to un ulteriore sviluppo in �snccessiv,~ leggi speciali. Gi� lr. forza, ma,ggiore e l'&;ssolut'a� urgenza della prima parte dell'a.d. 71 si era�no ,ridotte, per' l'ipotesi� in esame, ai pi� limitati concetti di lll'genza e di i�ndifferibilit�, Inentt�e non era. pi� richi,esta, una esigenza, straol.'>d~na.ria, irnpi�evedibHe e temporanea,, 1Successivnmente, quello �che p�rima solo ju �via� eccezion&Je �poteva. es,sere dichiarato urgente ed indifferibile daJ. Oonsiglio superi�re dei la.vori pubblici, divenne potest� normale del competente Ministro, a, riorma degli articoli 76, ~lo comma., della legge 7 luglio 1907, n. 420, 39, del 'regio decreto 8 febbraio 192.3, n. 422, e 33, 5� comma, del regio decreto 11 di'eemhre 1933, n. 1775, a norma dei quali pos.sono: essere d~chia,ralti urg�enti ed indifferibili, ag�Ii ,effetti dell'art. 71, tutti i lavori relativi alle femovie eser�citate dallo �Stato, a;lle opere pubbliche dello Stato o di altri' E�nti pubblid, ed alle opei.�e eli raccolta e deriva.zione delle acque. Ancora oltre � andato l'art. 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 sulle opere minem'rie, per le quali, senza preventiva dichiarazione, l'occupazione d'urgenza � ordina;ta, su semplice richiesta del�eoncessionario (11). Particolare � anche il caratter.e clelJa, tempo. raneit� degli e�ffetti dei provvedimenti emessi a�i sensi della, seconda, parte clell'a�rt. 71, la qua,le, secondo qm.nto � stato rHenuto dal eonsiglio di Stato (12), concerne .gli effetti del cle�lr'eto ma, non, necessal'iamen te, anche la provvisoriet� delle opere, e ci� perch�, legi-ttimamente, l'oceupazione temporanea pu�, con l'osse,rvanza deUa� regolare procedura, essere eonvert�ta. in definitiva. Le due facolt� concesse aH&; Pubblica Amminiscr �azione claJl p;rimo COilljma dell'art. 71 hanno, quindi, i'n comune solo elementi esteriori, quali l'identit� della norma regolatrice e della disciplina gilll'idka, mentre si differen~iano so,sta�nzialmellte sra. per la natura. che pe~r i presupposti P le caratte~ristiche. L'oecupazione tempm��a;nea di urg-enza, preoecliuata all'occup&;zione defl.nftiva va, inquadra�ta nel pi� generale istituto dell'espropriazione per pubblica utilit�, mentre l'occupazione temporanea eli urgenza, che si conc.reta, nell'uso tempo1.�aneo della ,cosa f-a�tto da pa.rte della, Pubblic&; Amministrazione eon l'animiO di restrtub-la,, va inquad.!r'a:ta nell'istituto dei provvedi'menti eccezionali che ci interessano (13). (11) Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Gen., Dee. 1� marzo 1984, in �Foro Amm. �, Il, l, 122 e IV Se-z. Dee. S giugno 1943, in �Foro Amm. �, I, 1, 1381. (12) Cfr. IV Sez. Dee. 8 marzo 1929, n. 115, nella " Relaz,i-one del Cons. di Stato � 19"Z9-30, -pag. � 866. In senso conforme, da ultimo, V Sez. Dee. 10 ,a,gosto 194&, n. 546, nella quale � ribadita; non solo sotto il prQfilo della temporaneit�, ma anclH~ della distinta natura giuridica, .ra diversit� tra la prima e .la 1seeonda parte dell'art. 71. (l3) Cfr. ,comit. Giur. Centr..per le ,contr-oversie in materia eli requisizione Dee. 19 novembre ll:/41, � Giur. It. �, 1942, III, 91. 7. 1/oceupazione temporaiH~it prevlst~t nPil'al'iicolo 71 come provvedimento di urg�enza. �riguarda gli immolbili occorrenti all'esecuzione delle opere nec.essan�ie per onim�e a 'Cil'Si di forza ma,ggiore o df &,;ssolnia urgenza, (H). � � L'art. 7 della. legge sul con ienzioso ammrnistru tivo si rifeQ'isee aei ca�si in cui per grave. necessi h� pubblica la, Pubblica. Amministrazione debba� spnza indugio disporre della propl'iet� privata.. Ora non mi semlbr'a, che si possa, stabilire una distinzione Ira le due d.isposizioni g'raduando diversamente l'urgeuzn e la necessit�. che sono n base dell'una, o dell'albr&>', perch� queste, come si .vedr� meglio in segurto, sono requisiti essenziaH eli' tutti i pro\'vedimenti in esame, derivino essi da.i due artkoli citati o da.U'art. 19, eguali in tutto sia� per natwr'a che pe.r intensilit. N� mi sembra che la distinzione, :possa deriva1�e daHa natnrw del bene, �secondo che sia mobile od imm1obi1e. A questi ultimi � limitf.to l'art. 71, ma� ci� non � -sufticiente per �,ffeiwan�:e che questo articolo debba diseiplinal'Ci tutti i �casi di oecupa� z~one di immobili, e ehe acl ess.i non possa, mai applicarsi l'.art. 7. Da quella limrtaz.ione si pu� dedurre con sicurez-za, solo che per i beni molbili va senz! f.Hro �a�pp1iea t o l'art. 7. Per gli immobili bisogna, invece, considerrur'e H rapporto che si stabilisce tra, l'interesse pubblico che sr vuole tutelwre in quella padicola.re situa zione di necessH� e di' u:rgenza ed il bene privato che a tal fine si occupa'. Se il rapporto � di soddi sf,azione diretta ed immediata si doVlr'� applic�a�re l'art. 7, se indiretta e mediata l'art. 71; il primo qu&rido l'immobile venga oceupa,to per un uso di pubbliCO interesse� �COnforme aUa SUa� norml.l}e de stfnazlone, il sec.ondo quando l'immolbile occupato debba servire �Mme mez�zo per e,seguire le opere necessari-e: aJ.la:socldisfazione del pubblico interesse. Quest'a� distinzione deriva non solo dalla diversa esp'r:es.sione letterale del testo dei due articoli, che del resto � chia:ra, ed univoca, quf.'nto anche dal necessa.rio coUegamento col coneetto di opera: pub bliea ehe deriva all'art. 71 dal fatto di essere compreso nella legge delle espropria,zioni per pub. bHea. utilit� (15). Cos�, a.d es., si potr�, ai sensi: dell'art. 7, occupare un imlmolbile P'rivato per s.istemftl'vi tempora, neamen te un gruppo di :profughi~, menti�;e si dovr� ricorrere aH'a.rt. 71 per sistemare, srmp're tempm�anea.mente, gli ,ste1si profughi in un ca:mpo di concentramrnto da costruirsi su nn fondo pl'ivato. 8. Una disposizione analoga a; quell&,� clell'a:rt. 7 (lella:legge sul contenzioso amministrati�vo � contenuta nell'art. 85 del dect�eto legislativo n. 261, del 1947, a norma. del qualr, nelle locnlib� dove la sistemazione degli uffici pubblici non si.a alt1�i( 14) Dottrina :e giurisprudenza <Sono e.�n.�ordi n~l� r-!tenere che l'e ipotesi della rottura di argini e del roveseiamento di ponti sono f.atte nella leggx> exemplifkationis ca.usa. (l5) Cfr. IV Sez. Dee. 21 gennaio 1923, in "Giur. It. �� 1924, III, 199. 11 �ilentl possiblle, l'Amministrazione dei lavori p�bt- J1iei pu� procedere aUa. ripara.z.i'One dei faibbricati di pr�opr.ict� priv.ata per destinarli' a tali usi. Vi sono in questa. disposizione tutti,-gli estremi di necessit� e di urg�enza richiesti per i pt'ovvedimenti eccezionali', eh�, �am~i. il ea�so ipotizzato non � elle una delle tant.e i'potesi di appliea~ione dell'a!l�t. 7, in eu~ la. gra~ve' necessit� pubblica � pr�ecis&;ta. d�all'impossibilit� di una diversa siste ma~done. IiJ,lemento distintivo �, invece, la ci'rcostanza che la. utilizza.zione debba �esse�re pre�ceduta dalle ripa.ra�zioni, ed � senzn dnbbio questa particolarit� che ha indotto a. discipli�na.re con normw apposita la materia, �perch� si s&rcbbe, fo�rse, potuto dulbitar� e della, non applic<ahilit� ad eissai dell'art. 7 nella considerazione che il necessario indugio pe:r�� le ripara�zioni fosse in contraddizione con il re �Jufsito della� pa.rticolM�e, urgente necessit� da quello ri.�chiesto. L'a.rt. 85 in esame pu� quindi essere considerato come nn caso partieolare di applicazione dell'articolo 7. N� il fatto che l'utilizzazione dell'imlmobile flrbba essere preceduta, dall'.esecuz.ione de11e opere di l'iporazione pu� essere motrvo per assimilarlo piuttosto all'a.~�t. 71, pet�eh� l&! :ripar�a.zione non trasfornHt il ra'])por'to trUJ l'interesse pubblico da tutelare, nella specie la sistemazione dell'uffici'o, e l'immobile che a. ta.l fine si ooeupa, da. ra1)porlo di soddis,faz,ione �il'etta a, quello di soddisfa�zione i ndiretta�. . II. 9. La distinzi�one che si � cercato d'i� stabilire tra i provvc�imenti' di urgenzEt' in relazione alle dive�r�se materie che ne possono costituire l'oggetto � solo in dipendenza, delle varie disposizioni di legge che possono essere invocate a, loro soS>tegno e della. conseguente necessit� di stabilire dei criteri �listintivi che valgano di guida, per l'interprete. R.isulta da essa in quali casi quello speciale pot�ere derivi alla Pubblica Amministrazione dall'art. 7, in �qua.li d31glr articoti1 71 o 19, ma, come si � gi� visto, si tr�atta di normle che sostanziEt:lment. e si equivalgono, e, quintli, la distinzione non si �ripercuote nella classificazione dei provvedimenti, i qua.J'i, hanno tutti la, stessa, natura, e non si diversificano n� nei presupposti n� negli elementi' costitutivi. La differente formulazione letterale degli a�rtL coli in eS>ame ha talvolta, ed anche di recente (16), determinato l'interprete w gruduare i requisiti della. neces.sit� e dell'urgenza, secondo la� ma,ggiore o mi'nore gravib't, ma ultimamente la giurisprudenza. ha escluso ogni diversit� di concetti affermando che le diverse disposizioni si equiV'a�lgono anche per i presupposti della lor�o U'pplica.zrone (17). 18i risale quindi, dalle dive-rse disposizioni di legge �td un unico istituto giuridico, p�er il quale si possono stabilire principi e regole di carattere generale. (16) Cfr. V Se�z., nec. �18 .agosto 1947 in "Foro !Jt.� 1948, III, 6. (17) Ofr. Dee. 30 a�prile 1948, cit. alla nota n. 6. l(), I provvcdhii!enti in esr,me hanno, indubbiamente, natur�:.t d'i' aHo amminis�r'ati'vo. Si dtce. comunemente che il Prefetto, nell'esercizio dei {)Oteri a lui conferiti da:<]l'a,rt. :l9, � il legislatore del ~aso singolo; con questa esp�ressioi1e non si vuole per� a.ttribui:r-e al provv�edimento da lui ema�nato natura. di norma gin!t"idica, ma solo mettere in ev'idenza. come con quel provvedimento si possa., per i1 caso di specie, derogEtl'C alla norlll'11 comune. Si tmtta, quindi, di UIHt� derog�a alla legge, di una, disapplica,zione di essa lega.lizza,ta-, non mai di un-a� norma det�ogatriee o modificatrke di pt"ecedenti precetti. Qua,lora. d� dovesse essere richiesto d&; esig'cnze di necessit� e di urgenza la, Pubblic-a. Ammin'istrazione non potrebbe provvedervi a noTma degli a'r'ticoli in esame, n� ci� sar �elbbe necessario, es,s.endo previstw nel nostro sis'tema, eos:titul!Jionale l'apposita procedura dei de�creti-legge. :Si tm�tta,, come gi'� si � avuto oc.c&:sione di accennare, di due distinti' istituti giuridici, che hanno in comune un unico principio che li giustifica. e, cio�, la. neeessit� di a�pprestair:C mezzi eceez,ionaH per circosta,nze ecce.z.ionalf. Di essi l'uno rienh�a nella, sfera dell'a<ttivit� legislativa., l'altro in quella dell'attivit� amlminis.trativ&;. N� sr devono confondere i provvedimenti di urgenza di cui ci si occupa con la. potest� !r'egolamentare della, P'ubblic&; Ammin.i�strazione (18). Anche nei casi limli,te�, in cui i so,gg'Ctti passiv} del provvedimento siano indeterminali o esso venga, ad inseiirs� in un rapporto tra. pri�vwti, il provvedimento non a�c.qufsta na�tura di norma !l"'egola� menta.re (19). Sistem&tkamente questi atti vanno classificati tra. gli ordini, de1�ivando semlpre da. essi per i singoli un obbligo, o di dare o di fare, o di omettere o di lasciar fare (20). L'obbHgo del singolo di ottemperwr�e aH'o1�cline c\ legrtUma,to dmlla disposizione generica, di legge (a.rticol~ 7, �71 o 19) a'pplica.bile a.l ca,so concreto secondo quanto s.i � detto nella pr.ima parte di questo la:voro, e trova la sua giustificazione nelle spccia.li esi,genz.e di neeessit� e di urgenz.w del caso di specie. 11. I requ:i'siti della, necess'H� e dell'urgenza sono variamente delineati nelle diverse disposizioni eli legge,_ I./art. 7 della. legge .sul contenz,ioso -a-mmi"nistraHvo pa,rla d:i' grave necessit� pubbHca. per cui occorra provvedere senza indugio. L'a,rt. 71 della �legge sulle espropriazioni per pubblica utilit�, dopo di aver� ipotizz.&to i casi catastrofici di rottura di a-rgini! o di rovesciamento di pon trpe'l" impeto delle ac�que, aeeenna in genere ai casr di forza, maggiore e di assoluta urg-enza. (18) Cfr. Dee. 25 febbraio 1947 della Commis�sioue~ pei� le controversi.e sulle requisizioni Lli alloggi di Bologna in "Foro It. �, III, 227. (19) Gft>. PAPPALARDO: c�t., p. 76, b) e 77, f). (20) C.fr. PAPPALARDO: eli., pag. 74, n. 8. -12 Nell'art. 19. della leg:ge �com.uila<le e provinciale si pa�rla di necessit� o di ur'genza, ma l'intetrpre. tazione concorde non attdbuisce alla. preposizione un significato disgiuntivo o a.ltern&.tivo. Lo stesso � a dirsi per l'art. 2 della legge di pubbli'ca sicurezza, nel quale si fa riferimento ai ca.si dr urgenza o di grruve necessit� pubblica. L'rut'L 353 della legge sanitaria� pl_l,:rla di necessit� assoluta, e urgente, ed infine l'a.rt. 85 del decreto legislativo 261 del 1947 citato, la. cui applicazione � ~imitata. aUa. �S�s\{ema-zione d.egli uffic.i publblici, contEmpla il caso in cuf questa. non sia. altrimenti pos�srbile. In sostanz&.' ci� che � richiesto � l'urgente necessit�, e questo c:on�cetto, gi� di pe�r se cosi a�SSO� luto, rende pleona�stica ogni altra qualificazione. Deve trattarsi di una situazione eccezionale alla quale non sfa possibile di ovviare con i m.Ezzi normali, sia per la, lm"o rnadegua.tezzru sia. per gli indugi che coinporterebbero, ed alla qu&:le si deb. ba ovvia-re nel pubblico inLeresse (21). Solo all��ra si pu� parlare di necessit� e di urgenza., nel. cui signicti!Qa.to � com1preso anche, in relazione �a.Ua eccezionalit� dci mezzi', quello dell'impossibilit� di provvedet�e a.ltrhnenti. Non si pu� quindi, per i dive�rsi articoli', str.-. �bilire una. diversit� di, presupposti secondo che Ja. necessit� sia pi� o m�no grave, l'urgenza pi� o meno assoluta, perch� non e�sistono necessit� ed urgenza che non s.iano gravi ed assolute. Sulla base dr queste considera.zi�ni non si pu� ebe ~IJpprovrul''e inrcon�iz.ion�a�Lament.e il rigore de1h.� giurisprudenw nel ricercare, nelle singole faHiHpecie,. l'e�sistenza della urgente necessit�, come presupposto pe�r l'emanazione dei provvedimenti in esa�tnle, e si deve anche approvare il pi'� recente orientamento di e�ssa. (212) con il quale sono state ripudiate alcune gl'h'duazioni precedentemente si'a�bilrte e ria.fl'ermata. l'equivalenza delle va-rie norme. Nella. decis�ione del 12 agosto 1947 la. V'1Sezione aveva, infatti, stabilito che la differenza nel pre~ mpposto o limite a.U'eset~c.izio delle diverse fa-. colt� eccezionU!H stava. nel requisito della. gravi:t� che l'urgente nece�ssit� deve� avere per 1'�atr't. 7 e non occorre pere contro che abbia se-condo l'articolo 19. Un ma-ggior rigore neU'acc.ertamento dei pre� supposti di applicf,zione dell'art. 7 anche nei confr�onti dell'a;rt. 71 era stato gi� praticato drulla giurisprudenza, ed il Vitta (23) ne ha trovato la spiegazione nella diversit� dei due articoli, fondan. dosi l'uno sulla necessit� e l'altro sull'utilit�, mentre, in �relazione aJle, div@rse fina-lit�, l'oceu. pa.zione dell'art. 7 � sempre .temporanea, quella; (21) La V .Sez., c�on Dee. 17 maggio 1948, n. 459, ha stabilito come l'urge�nte necessit�, pi� evidente �ed appari. scente quando si presenti nell'or�dine fisico (sgombero di un immobile �che minacci rovina), non sia meno imperiosa s�e s�i presenti nell'ordine sociale o in quello politico. (2J~r) Cfr. Dee. 30 aprile 1948, �citata alla nofa 6. (23) Cfr. ReqUJisizton�i, �eC�C., cit. dell'art. 71, pur essendo sempre ecce1:ionale, pu� in alcuni casi divenfre permlanente attraverso l'espropria.zione per pubbUca utHit�. La spiegazione dell'illustre Autore, certo storicamente corr�etta, pone d'rultro canto fn evidenza b drcost&nza che il fenomeno della minore severit� dellrn giurisprudenza nell'esaminare i provvedi'm. enti ex art. 71 � dovuto �a�ll'equivoco di confondere in uno stesso isHtuto i due distinti poterr che l'a:r�t. 71 eonferisce alla Pubblica Amministt"azio ne. Quando il provvedimento, sec.ondo quanto si � . visto al precedente n. 6, � preliminare a.U'espropriazione pe.r publblic.a utilit�, esso non pu� essere giudiea.to con glr stes.si criteri, se pure applicruH con 1ninore severit�, che �Si adoperano per i pr�ovvedimenti ex a.rt. 7 ed in genere per i provvedimenti di' urgenza. 'Diversa � la finalit� del provvedrmento, diverso deve essere il metodo di controllo, specialmente poi quando l't,rt. 71 � applicato ai sensi delle spec.iU!li disposizioni ehe regolano i lavori dell� fe.rrovie, delle'acque, delle opere pubbliche o delle miniere. Qua.ndo, inv�ece, il potere eli p1�ovved�er�e in vin eccezionale derl:va allru Pubblica Ammini�s.trazione dalla prfma parte dell'art. 71, non vi � nessun motivo di valutare con minore rigore l'esis�tenzaJ dei presupposti di legittimlr.zione dell'atto. 12.. I provvedimenti in esame sono essenzialmente discrezionali, ma ei�, come � ovvio, non esclude che ess.j, siano soggetti a.l .srndrucato di legitti'mit� del Consiglio di Stato non solo, S!3� condo ltJ_uanto b�� 1� Vfi'sto prec1eden temento, pe'l'' quanto a.ttiene �a.lla disposizione di legge da appli� carsi aJ ca-so concreto, ma. a.nche in relazione ai presupposti di necessit� e di urgenza che ne lcgitti�nano l'eman�l,z.ione, la cui mancanza ne produrrebbe l'illegittimit� per e�ecesso dr potere, ed aUa pubblicit� dello scopo, cui sono dir'Ctti. La necessit� presuppone una. situazione in cui il p-ublblico interesse esiga che si p'l"ovveda e non sia possibile di provvedere aHdmlenti che ricorrendo -a.i poieti ecce,zfona.li. N o n deve trattarsi necessrnriamen be, di una esi� genza improvvisa, inattesa o imp�revedibile, perch� a.nc.he un pr�ovvedimento procrastina.to per lungo tempo pu� in un dato momento ass�merc il ca.rattei'e della, necessit� (24). Oi� che � ri-ehiesto � che il pubblico interes�se s.f pre�senti in unr.i situa.zione taJe per cui il provvedimento sia indispensabile per la sua salvagua:rdi�a,.. �Se quella si. tua-zi�one cos� determina.ta avrebbe potuto esserQ .evitata con una normale. p!r'evisrione, ci� potr� casthuire motivo di responsabilit� del funziona.. rio, 1m1a non di i1legittimit� del decreto. Deve in ogni �caso tratta.rsi di publblico interesse, nel senso che il provvedimento vi dii),~ una sotldi,sfazione diretta ed immediata, per cui non sarebbe legittimo un provvedimenf� preso _nel~'in_ (24) Cosi � stato ritenuto anche dal Cons. di Stato: Cfr. IV Sez., Dee. 24 giugno 1941 in " Foro It. "� 1942, Iill, 24. V conto V Sez. Dee. 30 .aprile 1948 in "Foro ([t. �, III, 194. -13 teresse di prrva.ti, ll'nche se di tale na�tur� da intei�ferire i'ndireUB!mente nelle esigenze pubbli che. tSotto questo profilo � da. approva.rsi una decisione della, V tSezione (26) con l'a� quale � stato dichiarato illegittimo un decr�eto prefetti zio emanato, ai sensi dell'art. 19, per dare pos~ sibilit� giuridica di vita e di attivit� a due ditte P'l''ivate, pur non condividendosene la motivazio ne, come si vedr� in seguito, secondo ~ui l'ille gittimit� sarebbe deriV&.ta. dall'e�ssere sta.to prov veduto in una materia sottratta. all'interv-ento d~ qualsiasi autorit� 3imlmini'strativa. I"'a ne�c.essit� richiede inoitre che non sia pos sibile dii provvedere altrimenti, e questo � ovvio perch� soltanto in situa:Zioni' simili pu� essere consentito di invadere la, sfera giuddica, dei pri vati e di richiedere �31 costoro, per il publblico interesse, dei sacrifict cui la legge n<YI"ma.Imente non li sottopone. Deve essere impossibile di prov~ vedere' a, quelle pubbliche esigenze con i mezzi norm&:li, e non sarebbe quindi legittima, ad es., l'occupa,zrone di un immobile per sistemarvi un pubibHco ufficio, qualora non esiste�ssero ostacoli per P'J�ovvedere a tale si�stema,z,iQ'ne con un con tratto df locazione o con un im!mobile di pro priet� dell'Amministra-zione (26,). La. sola necessit� non sa,rebbe, per�, sufficiente n giustificare l'ema�nazione dei provvedimenti in esame, se non fosse una, nec.essit� che non tolleri indugi'. Non sarebbe legittimo di invadere la sferw giuridica dei' privatt con il ptretesto che non s~ia altrimenti possibile di ~soddisfare alle pubbliche esigenze, se l'urgenzru a queste c.onnesS'a non fosse di ostrucolo a, mutare preventivamente lo stB~to di fatto o di diritto onde provvedere con mezzi nor mJal i e non eccez.fonali (27). Perch� su questi' presupposti possa esercitarsi il sindacato di legitti:mit� � necessario che di essi si&: fatta menzione nelle� ;ptr'emesse del decreto. Non sarelbbe, quindi, sufficiente la, g'enerka espres~ sione ��ritenuta, la necessit� e l'urgenzta� >>, ma occm�re precisa.re da, �q1mle ~specHiea, �eccezionale situa.zione derivino nella singola f.atlispec1'e i pre snppo�sti del provvedimento. (25) Dee. 24 g�enna.io 1947, in "Foro It. �, III, 126. V da ' ultimo, V .Sez. De'C. 3 luglio 1948, n. 478 nella quale � stato ritenuto ch.e non rkorres1se il pubblico illte�resse nel provvedimento di re.qui1sizione ex art. 7 di .una casa privata pe�r 1Ie ne.c~e~ssit� del Consolato turco. (26) Cfr. V Sez., Dee. 14 febbiraio 1948, in " Foro It. �, IHI, 74,.in eui � esclusa l'impo-ssibilit� di ,sodd:itSfare altrimenti la pubbUca ne�c�s>&it�, eui si ,e,r.a provveduto con l'a requisizione di locali privati, in quanto che nella specie poteva !farsi rkorso al libero mer�cato, .come provato dagli annunzi pubblicitari dei gi.ornal1 esibiti dai ritorrenti. (27) Cfr. I.a decisione citata nella nota pre.cedente, in Wi il requisito dell'urgenza � neg.ato perch� si trattava di re.perire un deposito per merci, non deperibili; V lSez. Dee. 14 f�ebbr.aio 1948 in " Foro It. "� llil, 118 in cui l'ille�git-� timit� � .fatta derivare �dalla inaWvit� della Pubblica Ammini6trazione �per un notev�ole pertod.o di tempo dopo l'emanazione del deereto. Nell'accertamento della loro ~tHf!'fiD:~$ Nnitmste appunto il controllo di legittimitt�, fiiehtre l'ap p�rezzamento e l&: valut'll�zione di essi sofio t'i:ine~ssi' ail'esc.lusivo �ed insindacabHe giudizio della� Pub blica Amministrazione. I limiti che sepa.ra:no in �questa materia la legit timit� dal merito non possono essere aprio-risticamente determinati e la 1o�ro ricerca ed osser. vanza sono rimes.se esclusiva-mente aHa �sensibilit�, giuridica del giudica.nte ed eventualrrnente dell'organo chiamato a sindacame l'esercizio �del potere giurisdizionaJe�. Non �, ind'Bltti, possibile predeterminare in di stinte categorie le diverse situazioni eccezfonali in cui possa, pres,entail's~ l'urgente necessit� di provvedervi con mezzi eccezionali, n� distinguere i pubb1~i scopi s.econdo la loro suscettibilit� di essere �eons.i'derati urgenti, perch� quello che in unru fa.ttisp�ecie non � stato ritenuto tale, lo pu� e�ssere i:p. un'aUra, e vieoevers�BI. . , Il sindaeato giurisdizionale, per resta,re nei confini della legittimit�, dovrebbe esSe!l"e, quindi, limiitarl:o aU'accertamento, da, un la,to, dell'esi stenza di una situ::.;z.ione eccezionale come presllp posto del p�rovvedi'rnlento, -e, dall'altro, di quella di un pulbblico interesse come finaJit� di esso, mentre ricadrebbe, sul terreno del merito qualora. vole,s,se estendersi a valutrur'e il 1~apporlo tra la� situazione di urgente necessit� ed il pubhlko scopo, essendo ques,to .apprez71amento dise,rezin� nale,, dii merito, non sindaca.bile perch� invesle la ~questione deHa opportunit� o meno di con10;e. g�uire quella finalit� in quel determinato momento. Egn::.lmente, una volta rieonOS.Ciuta l'es:isteuzn, di quei presupposti che giustificano il consegni� mento di quella finaUt� con mezzi' ec,c,eziona1i, non potrebbe il Oonsiglio di .S.ta,to sindaca.J'e qne sti �mezm, se non sotto il limitato profilo della proporzione tra mezzo e fine, es.sendo apprezza� mento di merito la.� scelta del bene privato da sacrrficare all31 pubblica �esigenza, .(28). Si �i cerCB~to di dfstinguere, in relazione ai prc� supposti dei provvedimenti in esame, l'accerta mento della Joro esistenz&i, come el~emento di le :g�ittimit� .soggetto /31 sindacato ;giurisdiziona,le, dal loro 1a:prp�rezzamento di merito, �che ne � invece sottratto. La materia � delicatissima, soprattutto per la difficolt� di determinare aprioristicamente tutte le poss:iJbili situazioni di urgente necessit�; l� valutazione di ess>e va, quindi, f'a�tt&: caso per ca,so dalla Pubblica, Amministrazione, ed il rr� same in sede giUU'fsdizionale dovr� es:sere :parti �olarmente esercitato sotto ~quei profili dell'ee oosso di potere che considerano la falsit� della l(;.ausa �ed il ll"awisamento dei fatti, al fine di dcer e&:re neHB! realt� delle cose il pubblico interesse e: la, situazione eccezionale che nelle pr�emesse 9el provvedimento vengono asserite, a, sula giustffi'c; a,zione. In questa matm�'ia cosi indefinita �� certamente non solo utile, ma indispensabile che� il giudic..-e sia pronto a difendere gli inte,ressi dei' singoli (28) Sui limiti del sinda.cato di legittimit� in questa materia, cfr. d.a ultimo V Sez., Dee. 9 luglio 1948, n. 491. -14 dalle even1:nali esorbitanze della' Pubblica Amministrazione, ma non occorre dimenticar��e che la ma�teli&: � delicata., anche perch� in essa il publblico tnteresse s~ presenta, in uno stato di sofferenza, che :richiede un intervento im:mediato, sic. cM pu� essere pericoloso per la generalit� che relativi giudizi vengano a:ffrontati con precon �cetti equitwtivi, pet� cui, volendo a, tutti i costi difendere il ciUadino da,l preteso strapQ{ere dell'Amministra.?'... �'one, s.i finrr~bbe, in definitiva, col paralizzarne l'a,zimre nel. momento in cui questa � pi� necessaria, con danno della� collettivit� e� anche, forse; di quello stesso privato che si voleva d:i;fendet�e. I..e osservazioni che precedono non vogliono (�spl'imere, per�, pi� che una sem)plice preoCicupazione che il Consiglio df Stato tenda a superrur'e neiia materia, in esanne i 1imrtj, della. propria giurisdizione, perc.h� se � vero che �n questi ultimi tempi .esso ha fatto strage di provvedimenti di qnes�f:!a, n:a.tur&; (talvolta, anche fuo1'i del teri:eno della. mN'i.l! legittimit�), � anche da, ll''iconoscere ehe le a.utorit�, da. pa.t>�e loro, pt�essa.te dall'eccezi" OnaHt� del momento, non hamno sempre �l'ispetta. to i limliti rehe si � cercato di tracCiare nelle pagine p,recedenti. Oon il ritorno alla normalit� cc~r'tamente la, Pubblica Amministr&;zione si �a.tterr: � pi� strettamente ai rigori dei principi, sicch� molti' degli inconvenienti oi'!a� lamentati scompariranno senz.'a.ltro. 13. La partiqola.rit� di �quesH provvedimenti consiste, come. si � visto, nei presupposti per la Jo�r'o emana-z�ione, essendo richiesta� un.&; situazione eoeezionale di nece,ssit� e di u�rgenza:, mentre gli elemJenti costitutivi di essi non presentano ditl'e. renze notevoli� rispetto a quelli degli altri atti amministrativi della stessa l(]late;goria. �sotto il profilo sog-gettivo, l'Ufficio pubblico mu�nito della capacit� di �&;gh-e pe1r emta�na.re i provvedimentj. di urgenza � nor�'Inalmente il Prefetto. Oos� � detto esp�r~ssamente negli adicoli 71, legge espropt�ia.zione pubhliCia� utilit�, 19 leg~ge comunale provinciale e 2 legge putbblica' sicurezza, mentre l'art. 7 legge contenzioso amministrativo e l'art. 85 d�ecreto legisla.tivo n. 261 del 1947 non prec.is:ano nuil'fu in mJerito, Hmitr.ndosi il primo a. disporre che l'Autorit� amministrativa debba provvedere con decreto motivato, ed il secondo ad autorizzare l'Am.ministr'a�zione dei lavori pubblici la� P!l"ocedere alle riparazioni. Non si pu� da. ques,to dedurre che la competenza ad emanr.re il provvedimento di urgenza� spetti, ai sensi dell'a.rt. 85, aH'Ammini'Stra,zione dei lavori pubblici e, aJ sensi dell'a.rt. 7, a quella interessa, ta caso Nr caso, nella, persona, del rispettivo J'a.ppresentante periferi.eo o del Ministro. L'art. 7 con la, sua dizione generica, h3:1 inteso riferisi al potere esecutivo, ~at�u, sensu) in eonilr-la-pposto a quello giurisdi2Lionale, mentre nell'art. 85 viene deslgn-a�tr.~ solo l'Autorit� cui � dem1andata l'ese. cutione delle riparazioni, non anche quella munita della, capaoit� di disporre l'occupazione del bene priva.to e la destinruzione di es�so a, pubblico uso. tjna competenza, reos� ripa.rtita. tra le varie llimminist't'a. zioni, .se fosse stata-sancita dalle leggi rn es�ame, a;vrelbbe costituito un'ec.cezione' rispetto all&; regol�a� dei provvedi'menti di urgenza, per quaH, come si � visto, la legge, quando si � espressamente pronunciata, lm� sempre designato il Prefetto; invece, nel silenzio della legge, si deve ritener!e che a.nchc i dec,reti di occupazione �a�utorizzatr dagli� articoli 7 e 85� debbano essere ema,n&, ii da quella-stessa. Autorit�, la quale, pf� di qua�lsiasi aJtra., ha oom1e una compet-enza na-tura�l>e ad emanare provvedimenti di qtlesta natura (2.9). Questa soluzione trova confot�to nella costante applicazione dell'art. 7, e potrebbe a.vCil'~ un :ti.ferimento legisla.tivo nello stesso quinto comma dell'ad. 19 legge comuna-le provinciale, il qur.lc sembra dia a.I Pl'!efetto unll' comlj)etenza generica per tutti i' provv�edihlenti di ur;genz�a�, and1e per quelli previsti! da disposizioni speciali per singole mate11ie, salvo nla�turalmente 'che in queste non sia a.Itrimenti disposto. � N� deve sorprendere o preoccupare l'accentramlento di tutti i poteri di ut�genza, nelle masni di uno stesso ufficio, perch� r.l contra1'io il preventivo esame dellru pru .a�ltlll Autori�t:� pr'ovincia.le, del rappresentante dir�etto del potere e.sec�tivo, � garanzia, maggiore che' il provvedimento sia, preso e:ffettivamentc in rela.z.i'one ad esigenze �]JUbbliche ec.cezionaJi. � La competenz'a� del Prefdio peil' i provvedimenti di cui all'a.rt. 19 in specie, e pm' quelli dii urgenz~r in genere, dm'e ritenersi esclusiva, non solo ris. petto ad aUre Autori-t� provinciali, ma, anche ai sing'Oli Ministri ed al Governo (30). In tal sensiQ si � recentemente pronunciato il Consiglio di Stato a:ffermando di nuovo l&; definitivit� dei decreti emana�ti Il' nor'ma dell'ad. 19 (31), che era., invece, nega.ta daJl'�a�nteriore giurisprudenza fissata nel 1935, dopo l'entra,ta, in vigore del nuovo T. U. (32). Per i provvedi'menti em~anati a normfi degli a.t>ticoli 7 e 71 ta�le compe't:enza esclusiva, in:vece, non � stata mai messa in dubbio, e .solo per l'ad. 2 della, legge di pulbblica, sicurezza, essft pu� dubit'atrlsi ammettendo espressamente questo articolo il ricorso gerRrchico al Ministro dell'interno. Non rnteressa, pe'r il nostro studio la, compe. tenza, speciale, che deriVIa� r.l sindaco dal secondo comma, dell'ad. 71 legge 'es:propriav.ione pubblica utilit�, la �quale ha. ea11'attere eccezionale c sussidia: rio. 14. Oontenuto dei provvedimenti di urgenza � nn ordine, ed esso pu� assumere va,t�i aspetti in J'ela�zione alle S�ingole fattispecie. Qui inte1�essr.� (29) Cfr. PAPPALAROO: l Provvedimenti, e�CC., cit. (30) In proposito � stato ri-conosciuto dalla V Sez., D:e�c. 18 giugno 1948, �n. 363, che� l'art. 19 attribui:soe, al P re- fetta, sempre .che ricorrano gli estl,emi p�1' la sua .appli~:~~~ :,~=t~:,:::',:~:,~::::,:�.:::~:::� (32) Gfr. V Sez. Dee. 4 maggio 1935, in " Giur. It. �, III, 21~4. l .-:�:::; l i~} l Il@ l r-~fu ; r ~;.:.:.�. �.'.! !~ f:: .� ~f !.=,.. .....:'�,.. .... =:�:.:�'�:�=!��:: :: ~. ~ w ...:...:.. i5 slabilhe alcuni ca.ratteri dr esso, comun~ a tutti i provvedimenti del genere. In primo luogo lru temporaneit�. Questa; ca�ra.tterisUci:: Jo � esp1�essa' nell'ad. 73 legge� espropriazione pubblica. utilit� in relazione all'art. 71, e dall'art. 85 decreto legislativo n. 261, del 1947, i� qualr fissano rispettivamente in due e cinque anni la durat&; massima� dell'occnp�a.zione. Essa, pera.ltro, � implicita in tutti' i p!I''ovvedimenti del genere. �Si tratta di disposizioni eccezionali che gravemente incidono sui diritti dei privati e che sono giustificate esclusivamente da una situazione eceezionale. Oome per la loro emana,zione � richiesta una contingenza, di necessit� e di urgenza�, cos� la loro efficacia � subordinata al permanere di questa situazione. Il venir meno dell'm�gente necessit� fa cadere anche la giustificazione morale e giuridica del provvedimento, per cui l'autorit� deve farne r;essa.re gli effetti, e, ove ci� non facesse spontaneamente o su richiesta dell'interessato, mi siffatto comportRJllento negativ� sa.rebbe suscettibile di ricorso in sede giurisdizionale. Tutti gli ordini contenuti nei decreti di urgenza si devono intendere emanati sino al perdurare della particolare situazione che li ha� determinati o sino a quando non� sia stato :p-rovveduto in modo normale a.l sod.disfacimento del �pubblico interesse, con il.limite massimo, per gli art;icoli 71 e 85, in eS8i stabilito (33). � Si domanda se tale limite massimo possa essere esteso, per a�nalogia, a.nche alle no1�me che non lo eontemplano. Il Vitta (34) ritiene di si, ed in particolare che il termine fissato per l'art. 71 sia applicabile anche all'art. 7, �per la considerazion~ clte altrimenti, decorso il biennio, il provvedimento si tramuterebbe in definitivo, contro la volont� del legisdatore. A me sembra di no. Il termine logico di questi provvedimenti �, come � visto, il venir �meno della necessit� e dell'urgenza, ed � rimessa alla o�bbiettivit� dell'rumministrazione, o, in mancanza, alla diligen.za �dell'interessato, la sua osservanza. La apposizione, ~nveoe, di un term,ine giuridico � illog-ica�, a 'meno che non voglia sig-nificm~e per l'interessato una garanzia per il peggio, e per l'amministrazione uno sprone a normalizzare il ra.pporto: comunque esso deve essere stabilito dal legislato1�e, al quale non pu� certo sostituirsi l'intet� prete. Connesso a.lla temporaneit� de�gli effetti del decreto � nn aUro problema relativo al suo. contenuto : se esso cio� �possa imp.Jicare l'estinzione dal diritto del privato. Il Vitta. (35), esa.minanclo la �questione limita.tamente all'occupazione di immobili, ha distinto concludendo per l'affermativa nelle occupazioni preordinate a.U'espropria.zione e per la negativu. nelle altre. (33) Cfr. IV Sez., Dee. 24 giugno 1941 in "Fom It. "� 1942, III, 24. (34) Cfr. Requisizioni, ecc., eU. (35) Op. cit. � � 'l'a.Ie distinzione non si �pu() per� accogliere se il problema si affronta, non come ha fatto quel-. l'Autore, in relazione a tutte indistintamente le occupazioni di immobili; anche se.preordinate all'espropriazione, ma solo pe1� quelle che tale ca.rattere non banno, e elle quindi rientrano nei provvedimenti di urgen7..a .~tricttt 8en8tt) -eome precedentemente si sono delineati. In relazione a questi :ultimi il Vitta non disting�ue pi�, ma indiscriminatamente esclude tale possiJbiiit�. Ma� a me sembr~t che �questa sia una limitazione non voluta dalla legge e contra.ria anche a quel princiopio giuridico g-enerale di cui le norme in esame costituiscono l'attuazione. E' da tener presente come earatteristica del contenuto di tutti gli atti a.mministrativi sia. la� proporzilone, quella che l'Amorth (36) deSiigna come la, necess�.ria. rispondenza tra il contenuto del provvedimento ed il suo risultato, �quella che impone che i fini pubblici siano conseguiti con il minor illlezr.,o e con il minor sacrificio da parte dei privati (37). Ora, in base a� questi concetti, se il pubblico fine .possa essere conseguito st>nza distruggere il bene d~l�privato, � ovvio che la distruzione sarebbe illegittima. lMa se il conseguimento di quel fine clovesse richiedere pro�prio la. distruzione di quel bene, qua.le dei due dovrebbe essere sacrificato, l'interesse pulbblico o il bene privato? Il principio generale che si � posto a base di tutti i provvedimenti di urgenza, che � un principio di 8a�V~~8 publioa) non tollera. evidentemente limita, zioni, e sarebbe del resto strano che si impe {lisse di fare per necessit� ed urgenza ci� che, poi, � consentito per semplice nlilit�, nell'espropriazione. Il principio di carattere generale oh e il bene pubblico non possa essere perseguito con sacrificio del sing-olo � limitato dall'altro �per cui ogni �qual volta tale sacrificio sia richiesto nell'iute. res-se della. oollettivit�, jl singolo debba. essere economicamente ind.ennizzato. A seg-uito dei provvedimenti di urgenza, in gene1�e la. Pubblica. Amministrazione d�eve, per la durata. di essi, compensare il singolo dell'utilit� che essa ritrae dal di-lni sacrificio, e, quando questo sa.crificio � totale, il diritto del privato si converte n�1 suo contenuto �economico. 15. La causa dei provvedimenti di urgenza deve ricercarsi, come !per tutti gli a,tU amministrativi, nell'utile pubblico che con essi si persegue e che cosLituisee lo scopo pra.tico immediato di essi, e cio�, pi� che nel parficohtrre !bisogno per (36) Ofr.. n merito degLi atti amministrativi, ed. Giuffr�, pag. 18. (37) Cfr. V Sez., Dee. 14 febbraio 1948 in-" Foro It. >, III, 74; con la qual�e, � stata di-chiarata. illegittima 11na �� requisizione per la sproporzione tl'a la causa e 1a portata di e.s-sa. Lo �stesso criterio di spmporzione tra il provvedimento adottato e la .fl.nalit� che si voleva .censeguire � � aff.erma':o fn altre doeoeisioni: dr. V Sez., De�c. 12 a.prile 1946 in " Foro It. "� III; 112. -16 cui essi vengono in conc1�eto emanati, nell'esigenza generica di soddisfare nelle -situazioni eccezionali, se pure con me?izi eccezionali, le pubIJ. liche necessit� indi:fferibili. Se la causa richiama i concetti di proporzione e di efficienza, � chiaro come questi :non ricorrano, ad es., tra il bisog�no di procurare la sede a�d un ufficio e l'occu:pazione di autorit� di un immobile �priva�to: il rapporto causale pu� per� essere stabilito da un ulteriore motivo, da un'ulte, riore ;tinalit�, che trova il suo .presupposto, come si � visto, nella necessit� e nell'urgenza (38): Questa distinzione tra causa e motivi ha, come � n�to, scarso rilievo nella teoria degli atti amministrativi, essendo l'una e gli a.Uri �rilevanti per l'esame della validit� di �quelli. Essa vale per� a ricondurre ad un concetto unitario, sotto il �profilo della causa tipica, tutti gli atti del genere, di cui no.n possono essere ammesse distinte categorie. N� si pu� per le singole �fina.lit� pubbliche di stinguere, in base a-lle deoisioni. del Consiglio di ,Stato (39), �quelle per le quali siano aprioristi camente escluse la necessit� e l'urgenza da quelle per :le quali queste siano aprioristicamente �am missibili, come se si trattasse di diversi tipi� di atti amministrativi. Questi, a-1 contrarlo, non sono distinti nella causa, ma solo nel motivo, ed in merito a. questo ultimo l'unica indag�ine ammessa per l'accertamento della legittimit� dell'atto � se esso �sia di pubblico interesse, se vero e reale. Per il i�esto l'indagine � limitata. aJla causa, ed il motivo pu� solo servire �per agevola.re l'accerta mento degli estremi della n~ssit� e dell'urgenza, fatto nei limiti che si sono pl'ecooentemente espo sti, per i1 singolo ca.so di s'i;>eci;e e non in via ge neraJe. III 16. �L'a�ttuale momento storico segna una reazione~ contt�o i provvedimenti di u.rgenza. Non che di essi si sia abusato nel ventennio, n� forse si sarebbe potuto anche per il fatto che, non avendo essi natura e finalit�. politiche, il Consiglio di Stato ha potuto esercitare su quell'Istituto giuridico il suo pieno controllo giurisdizionale, come sempre libero ed imparziale. E quella. magistra�tura. � semp.re stata cos� vigile e solerte nella difesa dei p1�ivati, tutelandone gli interessi ed i diritti contro ogni tentati-vo dell'amministrazione. di misconoscerli o di affievolirli illegittima! llente, cbe se talvolta un abuso o una repres-� sione eccessiva si sono avuti in quel periodo, d� � pi� da attribuirsi ad una non precisa interpre� (381) Cfr. V Sez., De�c. 10 agosto 1948, rn. 546, nella quale .� r!�Chie.sto un rapporto di �causalit� ne-cessaria, nel senso che �Senza quell'op�era (a proposito. della prima parto d�ell'art. 71) non sia �possibile� fronteggiare quella situazione, � (39) V. per un numeroso elenco di decisioni, secondo che abbiamo riconos.ciuto o negato. l'estremo dell'urgenza. VITTA: Requtstzioni, ecc. cit. tazione delle nor.me anzich� al desiderio di troppo fare da rparte della Pubblica Amministrazione, o di troppo reprimere da pa.r.te del Giudice. � E', iuvcce, �vvenuto .che nell'bnmediato dopo guerrr'a il numero rd,i ques�ti provvedillllenti sia enorm�mente cresciuto, in parte per il fatto che le eccezionali contingenze hanno fatto verificare pi� frequentemente ipotesi di nec.essit� e di urgenza, ed, in parte anche perch�, di fl'onte �all'in�er, tezza di una legislazione 'in ferm�nto, tra leggi U�broga.te e leg'gi nuove che si accavallava�ri� continuamente talvolta anche senza al�cuna coordinazione, l'Autorit� amministrat.iva, p�ressata da gli eventi e non riuscendo a. -chiar&,mente determi-l'''' nare la norma applicabile, ha fatto ricorso ai provvedillllenti di urgenza, in C.'l�Si in cui non ne ricorrevano esatt�mente i presupposti. , 17. Contro quesLo fenomeno � insorta una. pa.rte della. dottrina e poich� nei decreti, da solo o ad. aditt1.'andum, veniva semp1;e invocato l'articolo 19, � c�ntro quest'ultimo che si sono scaglia.ti i dardi pi� ael!ti e da pi� parti se ne � invocata � l'eliminazione, .come la rpanacea di tutti i mali. l a) Il Guicciardi sembra che voglia 'negare x-. l~ addirittura il pdncipio giuridico di c�i all'art. 19 ,. non � che un'applicazione. �<< �Supe1�a.ta la leg-ge ffi della disciplina .di guerra ~ scriveva. nel 1946 :~% (40) -,caduta la Carta del lavoro, � da auspicare ,/ che il nuovo ordinamento dello .Stato italiano, {: F�~:ti~i~~~Z�~:~~~S�f~i:;r~ i!,�! :i_,--,i __ _____-�=: =... ~ rU!pporti tra la disciplina di guerra. e la Carta 1:, del lavoro da un lato, e l'art. 19 dall'altro, non ~=; sono �per me del tutto chia-ri, .come non compi�en-;::;; do il passaoggio tra l'eventuale abuso che di un :* istituto si sia fatto, e la necessit� di soP'primerlo, ::? perch� sarebbe sufficiente ed anche pi� logico re-@[ primere g�li �,busi e lasciare l'�so~ I/ausrpicata ~~~J soppressi'one � solo in rwpporto logico con la de-'l! preca�bilit� dell'istituto, ma � questa una. s�m-. plice dichiarazione, non un giudizio, ed essa trova conto di s� tutto �quanto � s,tato'detto e scritto in m proposito, e �Che S� � cercato di riassumere in M {}Uesti a;ppunti. M Ancora contro questi provveilimenti .si pone il � Guiccia.t�di commentando la nota-decisione della f:t V S�ezione in data, 24 gennaio 1'947, cori la quale ''"' 1 i decreti ex m�t. 19 vennero dichiarati �provvedi -_==_1 mentj definitivi (41). Il cambialllento di indirizzo non sembra allo :g; Autore che sia suffi.clente�nente giustifieato� nella. j: decisione ed egli ritiene che la. giurisprudenza, in f-:: mate1;ia sia a_.ncora fluida.. Il va.lore di .essa. �sa-ii\,:,,_':::::.:~ rebbe tutto nell'intento che avrebbe. in�otto Ia. . .�� Sezione ad affermare la. definitivit� dei decreti p re-!ii;' fettizi ex a.rt. 19, perch� attravm�so, �questa., di ;g fronte al notorio e dilagaJlte abuso-�della-Pnb--@ bUca. Amministraz.ione, si offre agli interessati la l ==~=~ (40) Cfr. in " Giur. It. ''� IJII, 15, in nota. fl (4�1) Cfr. � Giur. It. �,'1947, �ll, 154, .in nota. l w p<Jssi�ilit�. di una, enetgic:t jnunedia:ta. represslone nella' .sospensione giudiziale dell'ese�uzjoue del provvedimento impugnato. La questione della definitivit� dei provvedimen. ti ex aJ.�t. 19, �quinto comma., .presenta un interesse relativo agli effetti del presente ,studio, e si -pu� senz'altro sottoscrivere il nuovo orientamento giurisprudenziale, pur non potendo ignora. re che se:ri e validi argomenti militano a favore f),ell'una e dell'altra tesi. Di maggiore importanza � l'altra questione, sul: l'ainmissibilit�. d'ella sos�pensione incidentale dell'esecuzione dei �provvedimenti di urgenza. in genere. Tutti g�li. atti amministrativi sono eseguibili ed esecutori; il ricorso' contenzioso non ha. effetto sospensivo ma l'esecuzione pu� essere sospesa dal Consiglio di Stato pe�r gravi rrugioni. Questo � noto. Ma io duhito che (,p.rovvedimenti di urgenz-a possano essere considerati alla� stregua di un �qualsiasi aHo amministra.tivo. Essi, com'� noto, s~no caratterizzati dalla necessit� e dall'u"Cgen1za ed in tanto sono legittimi in �quant() dalla loro esecuzione immediata. derivi il soddisfacimento di un pubblico interesse indiffe. ribile, mentre d'altr'l(} canto il ritrurdo frapposto (lalla. Pubblica. Amministra~one alla loro esecuzione � stato' giustamente a.ssunto dal Consiglio� Ili �Stato a sintomo� del difetto del presupposto dell'u. �genza, �e quindi di illegittimit� (42). Quid i~l!l"isJ invece, se l'esecuzione di essii fosse r'itardata a seguito di una sospensione in sede giurisdiziona-le ? .sotto un profilo pratico si deve, anzitutto, osservm �e che la pronuncia incid�entale di �sospensione pregiudica quasi sempr:e, per i provvedimenti in esame, quella. definitiva sul merito, la. quale, per quanto s�llecita.ta, difficilmente potrebbe int�rvenire in tempo utile p-er consentire al provvedimento, di cui event11almente sia riconosciuta la legittimit�, di conseguire le finalit� per le quali er� stato emanato. Nei casi di urgenza. il provvedere con ritardo equivale molte volte a non provvedere. Ma vi � di pi�: llllentre la� pronuncia sulla. so spensione � normalmente .preceduta da un esame sul danno .che l'esecuzione dell'atto impug�nato po treblbe arrecare al ri-corrente in confronto al danno che la sospensione dell'esecuzione arrecherebbe al pubblico interesse, prescindendosi da ogni inda gine sul .merito delricorrso, per i 1provvedimenti di nrg-enza a-vve_rrebbe, invece, �che questo semplice esame investirebbe il mer~to del giudizio, in quanto implicherebbe una indagine su quelli che sono i presup:posti di legittimit� dell'atto. � In sede di sospensiva si doVI'elJbe, �per�, prescin dere da� ogni esame sul merito, (poich� quest'esa me sarebbe possibile solo in base agli elementi ri f;Ultanti dal ricorso e, cio�, inaudita al.tera parte), efl anora, p.onendosi a raffronto una situazione di (42) Cfr. PAPPALAROO: cit., p. 74, n. 9, ... �.a parte il principio gene�ra.l�e sulla esecutoriet� .degli .atti ammini� strativi dir� che � neUa natura dei provvedimenti del� l'art. 19 la loro iorza esecutiva "� necessiti1 e di urgen0a pel' il pul�lJlico interesse, g-h�, riconosciuta dalla� Pubblica Amministrazi(JQ.e e sulla �quale per ilmomento � precluso ogni si!ldacato da parte del Giudi(te, con un �pericolo per lo interesse privato del ricorrente, di �ui la legge consente il sacrificio se richiesto d� una m~gente necessit�, come si pu� da.re la prevalenza. a �questo ultimo ? Ci� equivarrebbe a. fondare l� pronuncia di sospensione su �questo solo !presupposto : qualora l'esecuzione del provvedimento, sia esso legittimo oillegittimo, possa arrecare un danno al privato, allora esso va sospeso �qua.Ie che sia la situazione eccezionale di necessit� e di urgenza denunciata. dall'amministrazione, quale che possa essere il danno pubblico che ne consegua. Ma con ci� �si arriverebbe ad affermare la preva. lenza degli interes-si privati sui pubblici, e questo non sarebbe conforme ai principi generali del n,ostro ordinamento giuri-dico. , .. Negando la possilbi1it� della sospel).sion~ q.e.U'esecuzione dei provvedimenti di urgenza non intendo contesta�re la necessit� .che nei relativi giudizi si alJbia una sollecita decisione, ma. solo affermare eh~ �questa non pu� che essere �quella definit~va. Se ne dov.rehbe, per tutti fi~sare con assoluta urgenza l'.udienza di trattu1zione,�in modo da giungere alla� eliminazione immediata della �controversia .. b) Anche il Roherssen (43) si � pronunciato �contro i potm;i prefettizi di ur~enza ed in p�articola. re contro l'art. 19, il rpwle costituirebbe un'arma pericolosissima. da sopprimere o da ridurre nella portata., s� da restringere gli attuali lianiti della necessit� e dell'nrgen?Al, a �quelli d('ll'onesto, del gi:usto, dell'equo e dell'opportuno, che pi� si 'presterebbero attl e~;;sere sufficientemente sindacati in sede di legittimWt. . . L'Autore non spiega :per� . se parlando di.equo e di giusto egli intenda riferirsi a.i diritti dei privati o alle esigenze pubbliche, e ci� sarelbbe ne�essario conoscere prima di sottoscrivere tale� punto di vista, per�C:h� non va dimentic.'1to in pro posito il princtpio g'iuridico generale di cui � app-licazione n�quinto co:mma dell'articolo in~rimi nato, principio di salute pubblica, per il quale il concetto del giusto si dila.ta rispetto alla sua configurazione normale sino a comprendere anche quel provvedimento che in quel momento ~a neces sih1 e l'urg~nza richiedono. n prmblema va visto nel suo aspetto unitario, e, tutte le argomentazioni che si svolgono contro o a fa�vore dell'art. 19 devono intendersi riferite an. che a tutte le alu~e disposi1z.ioni �<ii leg-ge che costi tuiscono avplicazione di quel principio. .Ora, se si ritiene che sia pericoloso di accen trare in un sol funziona,rio un pot�re cosi vasto come �quello che gli -conferisce l'art. 19, non biso gna dimenticare che nel Prefetto convergono anche tutti gli altri poteri della stessa natura�, ed in genere l'unico potere di provvedere in.caso di ur genza. Ma il fatto che questa. somJ.l!.a� di poterL.si&. attribuita ad una sola �persona non ha nulla a� che vedere con il principio generale dn cui �quei poteri (43) Cf:r. in Archivio di ricerche giuridiche, 1948, 488. -18 derivano. .Si tratta di una questione di opp:ortunit� I[H>a.tiea. eh~ il legislatore pu� risolvere come crede, sia ripa,i:tendo la� materia tra diverse autorit� sia deferendola ad un org�ano collegiale, ma che � distinta dall'altra, di ordine pi� generale, da cui abbiamo preso le mosse, e che non consente ad alcun legislatore di sopprimere le �potest�. di cui si tratta�, percb� nessuno potrebbe tutto ~p�revedere e per tutto predisporre. � Per questi motivi non comp.rehdo perch� il Vitta (44), dopo di aver riconosciuto la necessit� e la estensione dei poteri di urgenza che egli, limitatamente all'occupazione di immobili, fa derivare dagli articoli 7 e 71, ed aver escluso che .per .quella particolare matel'ia� sia ne.cessario ricorrere allo art. 19, inso1~ga p�oi contro quest'ultimo senza avvedersi che le stesse potest� che egli toglie al Prefetto riducendo il campo dj wpplicazione dell'art. 19, gliele restituis�ce allargando quello degli articoli 7 e 71. Non mi semlbra, �quindi, g�iustificato il richiamo al mutato Slpirito della. nostra epoca, la �quale ormai non potrebbe pi� vedere di buon occhio la quasi sconfinata sfera di applicazione dell'art. 19 della legge comuuale e !provinciale, n� il timore tihe con codesto a.rticolo si diano al Prefetto po teri vernmente abnormi per incidere sulla liberL�. e 'Propriet� privata, i quali llllaJe sj addicono a,d uno ShLto che vuole chiamarsi demom�atico, n� Ia conclusione, secondo ct�, �se pur l'art. 19 non � destinato ad essere travolto e la stessa. funzione del Pl'efetto, �qua.le si � concepita finora, ad essere trasforma.ta, certo � che b~sogna comincia,re ad intel'pretare restrittivamente i rela.tivi precetti. Questo ra,gionailllento a. me sembra contraddit torio. Non hanno importanza. cos� eccessiva la norma da cui quei poteri promanano o l'autorit� che li esercita. .Quello che pu� influire � �.i accerta�re se il mutato spirito della nostra epoca ed un reg�gimento democratico 'possano consentire che l'Autorit� rum ministrativa abbia poteri eccezionali per provve dere al pubblico interesse in ipotesi di eccez.ionale ed inderog�a.bile necessit� ed urgenza. �S.e a� questo .quesito si � risposto a.ffermativamente per quanto attiene alla occupa!Zione degli immolbili p.riva.ti in relazione agli articoli 7 e 71, non si pu� poi, senza contraddirsi, negare gli stessi poteri solo rperch�, richiedendo la necessit� �pubblica� un provvedimen to di altra. natura, si debba ricorrere a.ll'a.rt. 19. Ho gi� detto di convenire con l'opinione di al lri nel senso che� non sia necessario di r1correre all'art. 19 in materia di propriet� privata, nella �qua�le la portata degli articoli 7 e 71 � idonea a soddisfare ad ogni necessit�, ma �questo non � sufficiente !per ritenere che pot�i della stessa natura ed entit� siano o meno abnormi secondo che promanino da ~ma piuttosto che da un'altra norma di legge. 18. Il Consiglio di Htato dal canto suo non � rimasto insensibile al fenomeno, anche �per la aumentata 1itigiosit�. degli interessati .. i quaJi, (44) Cfr. Requistziorie, ecc., cit. male interpretando alcune decisioni di spe�ie, hanno erroneamente creduto di vedere in �quel Collegio :una magg�iore tendenza� all'equit� da loro invocata, anzich� alla .giustizia � .A D1C sembra, invece, che le S'ezioni g�iurisdizionali: di esso abbiano voluto solo dat�e una interpretazione poi� restritt�va alle leggi sui provvedimenti di urgenza e non, come ritiene il Rohm�ssen (45), che a�bhiano eerca.to d�i ide1imita1�:ne �e 'temperarne la portata,. perch� questo esorbiterelbbe dai limiti di �quella come di ogni altra giurisdizione, dato che nel nostro ordinamento niun altro ma.ndato � attribuito ai giudi�ci all'infuori di quello di RP'Plicare, e �quindi interpretare la norma-, senza possibilit� �di modifi�ca.rla o crearla con poter�i analoghi a quelli che ebbe il pretore roma�no, al cui precedente storico l'A. s~ richiama.. In ogni caso si tratta di limiti all'esercizio delle facolt� di urgenza che vengono dichiarati nelle pi� recenti decisioni di quel ,supremo Consesso amministrativo, e di cuJ � necessario accertare l'effettiva risponden!Za a.Ila legge. Vi sa.rebbero anzitutto alcune materie sottratte all'intervento di �qualsiasi autorit� amministrativa, ed in conseguenza nessun provvedimento, neanche di urgenza, �potrebbe riferirsi ad esse, per �difetto di potere. Oos� � stato giudicato dal �Consiglio di Stato in un .caso in cui il Prefetto aveva ritenuto di dovere intervenire per dare possibilit�, giuridiea di vita e di attivit� a d:ue ditte pri� vate (46). A me non sembra che il motivo del decidere trovi conforto nella legge e che esso poossa costituire un limite a�lla atLivit� di urgenza della Pubtblica Amllllinistra.zione. In primo luogo non esistono materie che .per la loro natura siano sottratte all'attivit� amministrativa, la quale si spinge legittimamente sin dove arriva il pubblico interesse, ed � noto come questo sta� elastico e tenda ad espandersi continuamente ed a permeare di s� tutta, l'attivib1 dei ~onsociati. E' noto ad es. come sia prevista l'es~p�rO'priazione per pubblica utilit� anche nell'interesse dei privati, e come, all'opposto, l'attivit�, la libert�, i beni di questi siano sempre condizionati e ta�lvolta subordinati e determinati dal pubblico interesse. Quindi non si pu� aprioristicamente affermare che vi siano dei settori di vita che possano svol( Yersi fuori del controllo o dall'ingerenza della "' . Pubblica Amministrazione, mentre � una. �questione di specie l'accertare caso rper �Ca,so se a un determinato rapporto sovrasti un pulbblico interesse (47). , . Era questo il primo sindacato di legittimit� che nel' caso di specie avrebbe dovuto compiere il (45) Gfr. Op. cit. (46) Cfr. v .Sez., Dee. 24 gennaio 1947, n. 17 in " Foro It. �, III, 126. � (47) V. PAPPALAROO: cit., p. 75, n. 11, ove l'art. 19 viene definito come una �c.ausa generale di 'afftevolimento di tutti i .diritti dei cittadini. -19-... Giudice, e che invece ha omesso. Inoltre, dO<po accertata l'esistenza in concreto del pubblico interesse, avrebbe dovuto ricercare se il suo soddisfacimento si presenta.sse con i requisiti della necessit� e dell'urgenza.. C()n queste osservazioni non si vuole certo �SOstenere la legittimit� di �quel provvedimi:mto in concreto, ma. solo negare la :legittimit� di quello che nella decisione si � creduto di poter sta~bilire come un limite ai !provve�dimenti di urgenza. 19. In altra, decisione (48) � stato ritenuto che non sia consentito di derogare alla legge o di dispensarsi da,ll'osservau1za di essa a mez.zo dei provvedimenti {li urg�enza. Nella, fattispecie era stato dichiarato illegittimo l'a�nnullamento di atti amministrativi disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 19, in quanto tale facolt� � riservata dalla legge al Gove1�no (art. 6 legg�e comunale .p�rovinciaJe). Os�erva in proposito il Roherssen (49) che quella del Prefetto � una facolt� eccezionale di supplire ad eventuali deficienze dell'ordinMnento giuridico, per cui, quando una da.ta materia � regolamentata, non potrebb� il Prefetto provvedere in rela�zione ad essa con i poteri di urgenza, lasciando da parte le norme nelle oq:uali si concreta �quella discipHna. La questione, a mio avviso, � un'altra, e si risolve richiamando i caratteri del contenuto dei JWOvvedi:menti di urgenza che a�bbiamo precedentemente esaminati, e tra questi, in particolare, la temporaneit�. Il provvedimento di urgenza che annulla un ~~tto anuniniRtrativo � illegittimo non per la pre tesa violazione dell'art. 6, il �qua-le stalbilisce la competenza del Ooverno :per le ip�otesi normaJi e non per quelle eccezionali, ma solo perch� le con Reguenze di esso sono permanenti, mentre, come si � visto, � ca-ratteristica dell'istituto la tempo raneit�. iA[ contrario, �qualora la necessit� e la urgenza lo richiedessero, ben potrebbe il Prefetto sospendere l'efficacia, l'eseg-uibilit� o :l'esecuto riet� di un atto amministrativo, prescindendo, perch� la; cosa sarebbe indifferente, dalla even tuale illegittimit� �di �quello. Annlogamente, ricorrendone gli estremi, po trebbe essere legittimo un provvedimento p�refet tizio di occup34z.ione di immobili che prescindesse dalla disciplina even"tualmen te vigente per le re .quisizioni. N on � esatto che nelle !lllaterie in cui vi sia un mer-zo g'i� preordinato flall'ordinam1e~to giuri <1 ioo, il ricorrere a.d altri mezzi, sistemi o forme costituirebbe in ogni caso da parte del� Prefetto nna sovrapposizione alla legge, una violazione di essa, il disconosci!lllento .'di �quella determinata llOI'Jlla� cbe ha disciplinato il CaSO ,in Un certo modo. Quest'ultima norma, e qu�lla, .che autorizza i provvedim�nti di urgenza, banno, come � ovvio, diversa fina.lit� e distinti presupposti di applica (48) Cfr. V Sez., Dee. 24 gennaio 1947, n. 18. (49) Up. cit. zione, per cui non pu� sorgere contrasto"'o inc�m' patitbilit� tra di esse. L'una prevede la regolamentazione dei rapporti nei limiti della normale prevtsione, l'attra pre"ede la regolamenta!Zione di quegli stessi ra-pporti, con una norma. in rbianco, al di l� di ogni possibile !pxevisione. Cosi in queste ipotesi, allarch� per necessit� ed urgenza la procedura stabilita per i casi previsti non dovesse essere idonea a soddisf�r� un indifferibile pubblico interesse, ver1�ebbe meno il mezzo normale, ed il provvedimento di urgenza sarebbe <<l'unico !lllezzo �, giustificato dall'imuossibilit� di provvedere altrimenti (50'). 20. Infine � stato dichiarato che con i decreti in esame si pu� provvedere ultra legem) quando Ja, necessit� e l'urgenza di soddisfare un pulbblico interesse lo renda indiSipensabile, ma non mai contra legem (51). E' stato ritenuto che, trattandosi sempre di competenza attribuita ad un'autorit� a!lllministrativa soggetta all'osservanza della legge (sub lege rem) tale competenza non possa nuiJ esercita-rsi in senso contrario alle leggi vigenti, o in deroga ai precetti delle leggi stesse: il Prefetto in sosta.nza potrebbe emanare provvedimenti �di urgenza in ma,teria che la� legge non regoli e in casi che [a legge non contempli, ma sem�pre col rispetto delle norme .sancite. Con �queste derisioni la giurisdizione a.mministrativa ha forse spinto un po' troppo l'applicaIZione dei � poteri pretori >> che le si vorrebbero attribuire, con la consegue11za. �che, a� .forza di � delimita.re e temperare >> .Ja portata delle norme in esame si rischia di tog�liere ad esse �quasi ogni signifiCJ.'t:to pra,t1ico ed a rele:garle 'tra le dosc1 morte. E questo forse non delibera�ta.menfe, senza averne l'esatta cognizione. II nostro � un ordinamento giuridico completo, ~ non � facile di trova-re unlt materia, s-pecie nel diritto publblico, che la legge non regoli, o caf'd che essa non contempli, mentre, se pur vi fossero, si correrebbe il rischio di vederli considerati tra le materie sottratte all'intervento di ogni a.utorit� a.mministrativa, come si � visto al !p,re.cedente n. 19. Ma non � per �queste ristrette ipotesi che � sorta l'esigenza generale, che trova la sua rispondenza nelle norme fli legge in esame, la quale, invece, si riferisce a tutti i easi in cui l'interesse pub blico da soddisfare (sia esso relativo ad una ma teria regolamentata o no) si pres'enta in una situazione eccezionale, sicch� non posSia essere sod�disfatto con i mezzi normali, previsti �dall'ordi namento giuridico ma solo con mezzi straordi nari che possono comportare anche il pregiudi zio dei diritti dei privati. Om, se vi � un diritto dei privati, v-uole dire che vi � una leg�ge che lo riconosce e p.:rotegge, �c se l'Amministrazione Pubblica pu� ledere questo (50) Cfr. �PAPPALARDo: cit., p. 73, Ioett. b). (51) Cfr. V Sez., De1c. 31 gennaio 1948, ~n � Foro It. "' III, 120 �e id. 7 febbraio 19'48, ivi, III, 150. -20 ...... diritto, allora. vuole dire che essa pu� andare contro �quella legge_ .se cos� non fosse non occorrereb�e lar norma speciale per provvedere a quel imbl�lico bisogno. � Il concetto ispiratore di {}Uesti provvedimenti � �quello della prevalenza degli interessi pulbblici su �quelli privati !per cui, di fronte alla ineluttabilit� di un sa�Cl'ificio, questo debba. essere subito �all)rivato. . N�, per sostenere l'opinione contraria, � sufficiente dire che l'Amministrazione, essendo soggetta alla� ossel'Vah,za della legge, non pu� agire contro di essa., perch�, con questo gioco di parole, non si fa, che confondere con una singola norma l'intero ordinamento giuridico. Il comportamento della Pubblica Amministrazione quando a-pplica, nei limiti del sistema�, le disposizioni di urgenza � legittimo e conforme alla legge anche se, nel caso partioolare, agendo debba disa;ptplicare una determinata� norma:: ,� lo stato di necessit�, lo stesso che nel campo penale toglie al fatto l'antigiuridicit�, che le�galizza la disapplicazione di quella. norma, che fa s� che quel comportamento �non confol'!llle a legge non-ne costituisca. una violazione. In �questo senso si sostiene�che i provvedimenti di urgenza possono a.ndare anche oontra legem : unico limite � che essi rispettino sempre i pl�inciopi generali e fondamentwli dell'ordinamento giul'idico, altriJnenti essi sarebbero illegittimi perch� antigiuridici.. Oon questo non si vuoi dh�e che la Pubblica Amministrazione albbia il !pJOtere di modificare o :ahrogare le leggi, ma solo che pu� sospenderne tem:pora,ne:amente l'a�ppoliea~ione caso !per caso nei limiti-della necessit� e dell'urgenza, come pure, negli stessi limiti, pu� sospendere l'esecuzione dei giudicati (52). In tale senso la dottrina � concorde. Il Prefetto pu� andare non solo �praeter lege�m1 ma anche contra legem1 e in .conseguenza il provvedimento :p}refetti,zio, senza a�n.nulilare leg1g'i o sentenze, pu� sospenderne l'ap-plica.Mone in vista di determinate emergenze (53). n eeontenuto dei provvedimenti di urgenza � assolutamente :tm.p.revedibile e trova un limite soltanto negli ai�ticoli 214 e 217 legge pubblica sicurezza,: in quanto non possono giungere, senza speciale delegazione. del Ministro dell'interno, alla dichiarazi~ne dello stato di pericolo pub~ blico o dello stato di gue:rra (54). Oostante in tale senso era del resto anche l'interpretazione sia giu�-isprudenzittle che llottrina�le legge sul ~oritenzioso amministrativo, gi� il Mortai- a (56) ave)�a posto in rilievo come la pubblica necessit� e Pur.genza possano in taluni casi rendere fn�on~patibile con i �fini �essenZ:iali dell'attivit� dello 1Stato l'ob!Jedien,za a.Ile norme cui normalmente I'amministra.zione � soggetta. 21. .Concludendo si pu� osservare che la seveI �it� 'della giurisprudenza nel riconoscere nei singoli casi la esistenz�a di una situa-ziono eccezionale di necessit� e di urgenza � pienamente giustifi- cata dalla� natura dei provvedimenti in esame. che devono essere sempre posti in relazione ad un interesse publbli~o che non si possa soddisfare a.Jtdmenti. Si d� anche atto che il rigore talora eccessivo della giurisprudenza pu� essere spiegato con il desiderio di frenare il dila�gare di provvedimenti del genere da parte dell'Amministrazione, ma non si pu� convenire che il migliore modo di riclliamare la, Pubbl-ica Amministrazione alla, stretta osservanza di quelle eccezionali disposizioni consista. nel porre all'aopplica.zione di esse delle limitazioni che contrastano non solo con le singole norme, ma anche con il principio giuridi�o cui esse si ispirano. E' da augurarsi, peraltro, che, con il ritorno della normalit� in ogni campo, il numei�o di questi provvedimenti abbia a diminuire e corrispondentemente aumenti la loro rispondenza alla legg �e, e che d'altro canto il Consiglio di .Stato abbia a. fissa1�e per l'applicazione di .questa, con �quella sensibilit� giuridica che gli � 1propria, dei prinC�'J2i che, mentre salvag�uardino gli interessi priva �ti, nori trascurino neanche le supreme esigenze pubbliche. STEFANO VARVESJ AVVOCATO DELLO' STA'l'O Dopo che erano gi� ultimate le :pagine che precedono, si � avuta notizia, di uno schema.di dise. gno di legge deliberato� da-l Consiglio dei Ministri per l'a,brogazione del qu,into comma dell'art. 19 rlel T. U. della legge comunale e pl�ovincial~ a�pprovato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e la sua sostituzione con la p�recedente disposizione dell'art. 3 del T. U. della legge comunale e pro vinciale, &p:provato con reg�io decreto 4 febbraio 1915, n. 148. La disposiz~one, Qos� come annuncia;ta, non sembra. ehe __.d~a apportare sensibili. modifiche alrl'attuf;t!le 'J.egolamentazlione d.ei provvedimenti dell'art. 3 della vecchia legge comunale e prov~l].>-\ili m�g'Cnza sia� perch�, come si � visto, t'art. 19 ciale (55); ed, infirie, a proposito dell'art. 7 {~ �.(f.i2) Crr. PAPPAUUJO: cit., pag. 7u e 78,4. (33) Cfr. yrrTA: DiTitt~ amminist-rativo, ute~, 1948, I, pag. 503 e seguelllti. (54) Cfr. ZANOBINI: Di1"it'to ammirnistrativo -Giuffr�, 194{), III, pag. 314, segg. (55) Cfr. SAREOO: Legge� suU'Ammtnistraziorie comunale e provinciale, Utet, 1904, IV, pag. 132 segg. . non -sf ruppliea ai casi di disposi,zione. della propriet�, che sono i p-i� numerosi, sia. perch� nell'interp- reta.zione dell'art. 3, sin da.Ila prima legge del 1865, dottrina e giurisprudenza sono sempre sta.te concordi nel senso che da esso derivasse al Pr@fetto non un potere sostitutivo, bensi una competenza funzionale e diretht di provved~r~ nel (56) Cfr. Cornmoentario, I, pag. 263 segg. -21 ...:. pl~bblic'o interesse nelle ipotesi fli necessit� e di nrgenm. �per cui, come � gi� stato. posto in rilievo, il uuovo testo. del 1934, pi� che allljpliare i poteri che gi� derivavano al Prefetto daH'art. 3, aveva solo riprodotto a�nche nel contenuto letterale della. nuova. disposizione quello che era il contenuto logico della precedente. La progettata riforma pu�, quindi, considerarsi ispirata al nuovo spirito democratico, secondo la. terminologia cos� cara ad una parte della dottrina, se il suo scopo � solo quello di eliminare una di� zione che, per la sua eccessiva genericit�, potrebbe ess-ere fonte di incertez.ze e di abusi. Peraltro, daHa Hela-~ione min1steriale che aceompa1gna. i1 progeito, risulterebbe elle gli scopi della. riforma sarebbero, invece, �quelli di eli1llli� nare l'attuale potere del Prefetto, e di conferire a lui solo quello sostitutivo in caso di urgen7ia. I fondamentali principi della Costituzione, � detto nella R�ht1~ione, non eonsentirebbero che l'az.ione dellw Pjubbl;ica Amministr1;1zione possa. svolgersi -sia pure in connessione a particolari necessit� ed a situazioni di urgenzll( ~svincolata dall'osservanza. della legge. � Cadrelbbe cos� -limita�tamente al settore at� tualmente disciplina.to dall'art. Hl -un istituto giuridico cl1e si l'ichiama ai prineipi fondamen ta.U del nostro ordinamento, �e la eui necessit� per il pubblico interesse � stata sentita sin dal� l'unificazione del Regno, cO:me dimostrano le nor� me� fondamentali che lo attuano, tutte del 1865. un� is~ituto giuYidico che, per quanto riguarda. la matel'ia disciplinata dall'art. 3,. si � venuto' spon� taneamente forma.ndo sotto la spinta delle esi�� ,, genze �pratiche, attrav�rso lin'intertii�etazion� sempre pi� estesa di �quella norma, attua�h1 co!! ~'unanime .consenso. � Nel�a reliizione �non � tenuta pres�;nte l'effe~tiva portata che aveva l'art. 3, ed in conseguenza. la� lettera di essa supera il significato della. disposizione, riconducendo la disciplina tlell'isti. futo non a quella che era nel 1934, data di ema � nazione del vigente T. U., o al1915, data di ema� na,zione del pt�ecedente 'r. U., bensi al1865, tJUlt'H� do venne emanato il primo T. U. e 1per la pri:nm volta l'art. 3, distl�uggenclo cos� il 1�isultuto di oltre 70 anni di lavoro dottrinale e giuris�pruden� ziale. . E', quindi, opportuno che, con la presentazione del progetto a�l Parlamento si chia,risca il concetto che il richiamo in vigore dell'art. 3 del vecchio T. U. non tende a negare alla Pubblica Am� mini~?trazione n �potere di sa-crifica-re l'interesse privato al �pubblico; nei limiti '�'ed :a,U� dondizioni che si sono esaminate, ma� solo dfsciplinarlo rilc� glio, tog1liendo alla norma ogni espressione e�qni� voca, che poh~ebhe generare a:buso od arlbitrio.' In quell'occasione sar� anche O!pportuno di pel'. fezionare tecnicamente la �.norma�, .eliminando le divergenze che risultano attu�h�enle 'dalla cil�� costanza che mentre da un lato la. rela.zioll'C � li� mitata� al quinto comma dell'art. 19 ed al quarto dell'art. 3, e dall'altro il titolo del progetto parla dell'abroga.zione di tutto l'attuale T. U., l'arti� colo unico� di esso abroga l'intim�o art. 19 e ri� chiaJV.a� in "Vigore tutte le disposizioni del prece� tlerite a.rt. 3.. .s. v. NOTE D I n~ O T T �R I N A P. GASPARRI: Sulla dimissione di ufliclo del pubblici impi_!gati. � Ra.ssegna. di diritto pubblico �, 1948, II, 157. In una. luno�a nota. rula. rd�ooisione 18 dioembre 1946, 11. 335, d�ella. IV IS:ezione del.Consiglio di 1Stato, il G. ri;esarnina, a, fondo� la delicata, questione delle dimissioni di ufficio, 1qua.Ie appare dalle va.rie :dispo,sizdoori che regola-no [':�stituto, ed h~ particoht're da,gli articoH 46 e 47 d:eHa. legge sullo stato oiuridico d-egli impieg13.ti dello Sta,to. � In p~rticolm~e il G. si oooupa d~e~le d~miss~oni.di ufficio �illl re'la.zione a, .quella che s1, 'POtrebbe chlamare la, diserzione deliJ.'hnpiegu.to, con esp,resso rifel; imooto a.gli impiegati di 'l'uolo. (Qua.nto agli impietYa.ti non di ruolo il O. ritiene .......... in base all'it< I't. '"to, comm.U, 4�, Decreto legislativo del Capo provvisorio dello ,stato 4 aprile 1947, n. 207 ed al ca,r31ttere ecceZiionaJe dell'.iJstjtuto in esame -che soltamto nel cruso esplicitamente ipo,tizza.to del manca,iJo �r&O'giU!llgimento entro il te11mine prefisso ~ ,. . dell'ufficio <mi � stato :brn,s,ferito poSis�a 1Implega. to TIIO'll di ruolo essel'e coll'sidm�ato idimission.a,rio di !Ufficio; mentre fuor di questo cruso la d;t,serzione dall'ufficio concreta. s�oltanto una. mancrunza che pu� dar luogo a.l normale procedimento disciplina- re). I ca.si :Un cui si fa luogo a.Ue dimis,sioni di ufficio �sono parecchi e :di vario genere (fuori d�i quelli i�ndica.ti a.L~numeri l e 2 dell'art. 46, 3� comma., del Regio dooreto 30 dicembre 1923, n. 2960): manoota. a,s,s,un11i10ne o 'l.~ias'sunzione dell'ufficio (e riflette sia. il caso deg}l impiegati di nuova, nomina che di .quelli gi� in servizio e tra1sferiti), o.bbandono arhitra.rio dell'ufficio (e l'ipotesi � prevista sia, nell'ultima pa�rte deill'{l'l't. 46 che nel primo comma d.ell'a.rt. 47), ostruzJ.O!llismo nel prestare il servizio (3irt. 47), isrUga.zdone all'ahbarndono del �Servizio o �all'ostruzionismo. Infine l'a,rt. 85, primo comma, prevede le dimissioni di Ufficio per il CaJSO in CU�, allo scadere dellla, alspettativa l'iilllpiegato che non sia, ina.biie, 111on ripre'llda. 'servizio : ma si tratta di una disposizione particolare, id�ettarta non rper il va,lore che ha in s�, quanto per le disposizioni dei comma s:uccess~vi d'ello stesso a,rt�,colo, che d�nno :;tU'Am ministraz.ione la facolt� d.i svolge�re particolari accerta, menti p;t�ima. di dichia!l�are le dimilssiopi di ufficio. 1Esam.:ina.ndo le singole fattis1pecie il G. esclude anzitutto che la, differenza fm. l'a.ssenza, da,l .servizio di cui si occupa. l'aJ.>t. 46 'e l'abbamdono del 1servizio di cui si pada nell'art. 47 possa colllsistere sulla, bruse de~la dizione lettel�a[�e della second~ no1~ma,, che paria, di.� impieguti >> �~ ~lurale in ci� : che nel primo caso la norma. s1 riferisc~ a.Ua dis'er11ione jndivilduaJ.e, nel secondo alla diserzione collettiva, e cio� ano sciopero. Questa �inte~.''P:retazione porterebbe a.Ua consegJUenza che la fo:rma pi� graNe, qua.le indubbia.mente � la diserzione collettiv�a., potr.ebbe non com: port3J:re Ja dimissiOille di ufficio, ma soltanto una delle 1sa,nzioni a'ssai meno gl'ruvi .previ,ste dal secondo comma dello stesso Glrt. 47. Si che � da. r.itellletl'e pi� .ra11jona1e Ulna. diversa inte:r;p1�etazione, sotto il profilo che, mentre l'a.rticolo 46 prevede il oruso in cui l'Msenza, si ptrolun. g�hi per a.Imeno dieci giorni, nell'art. 47 non si f�a menzione deilla ,dur'rul�l. dell'a.bbaiDdono dell'ufficio: runche un'rus.sooza. illlieriore a,i diroi giorni potrebbe quindi porta.t�e alle dimissioni Idi ufficio, sa:lvo s-empre l'adozione di 'lm& !?i� blanda sanzione. Oh�ca la istigazione all'abbandono o aU'ostruzioni: smo � da. ritenere e�s.ser sufficiente il fUttto dell'istiga. zione per incorrere nelle dimissioni di ufficio. Afl)ronta poi il O. la que.st.ione rela,t�va. aUa natum giuridica, ldell'�i~>.tituto ; e combatte vivacemente la. teoria. dominante ~ rpu,r con �qualche riserva talvolta -'sia� in dottrina che in giuri ' sprudenza,; �e che riconduce l'istituto ad una preSU! llZione di dimissioni volontarie. Ta.le tesi, intanto, potrebbe eiS�Ser, se lll,ai, confiO'ura. ta solta-nto per il caso di �diserzione inllivfd, ua}e �, ma. non ptl� certo pa.rlrur;si di dimissioni volonta.rie i111 caso di sciopero, di ostruzionismo o di istigazione a. comportarsi in 'lin certo_m'{)ldo_: giacch� :iJn questi carsi, lungi dal vole1~si dimettere, l'impi-egato assume queli'atteggirumenrto 'qru�asi sempre al fine di ottenere, r:iJma,nendo in ser�viz,io, quaJche vauta,ggio per lo rpi� di ca,rattere economico. -23 Ma� neppure -negli altri Citisi, secondo il G., la tesi delle dimissioni volonta.rie appa.re fondata.; pemh� noo vi � s�empre un nesso CMlsale f:ra la a..ssenZilr dall'ufficio e la, volont�� di dimettersi, s� che quella. debba. dedvoare da questa, sotto forma. di presunzione fMsoluta. Meglio � tnvece 'j)3irlare di equiparazione: nO!Il si pl'esume che l'impieg31to che mantiene quel certo compo!I'tamento abbia la volont� di dimetter:si, ma lo 1si tratto. come se volesse dimetters�. Resta perci� fermo che la c�an:sa legale delle dimissioni di ufficio, anche .iJn questi casi, non � una volont� di dimettersi, ina il fa.tto obbiettivo della diJSerzione (sempre che questa non abbia. una legittima giustifi.cazi'Oue); cOlSi CO'me, negli-altri ca.si, la causa � d�ata daillo OlstruziOIIlismo, darll'istigazione, dallo sciopero, in s� considerarti. In questa �situazione il G. ritiene debbll!si ab barndooare la teoria. tradizionarle e configmare le dimis�siO!Il� di uffido c01Il1,e nn vero e proprio prov vedimento �isoipUnare. Oome T/assenza da~l'u.ffi, aio non giu.stifiooiJa d� luogo a �sa.nzioni di~reipli na.ri (a.rticoli 58-b e 59-a); e come le JdimiJSISioni di ufficio pos�sono elssere sostituite da� a.Itre sa.nziooi diJSciplilnari (arrt. 47, secondo comma), cos� le di mis�siooi d� ufficio i!n �s� considera.te noo possono che� �pa.rtecipa.re della stessa natu1ra� :punitiva. N� p01t1�ebbesi obbiettare che per emettere pro<v v,edimemti diJSciplinaTi ooco1~re seguire una. pa;rti cola.re pl�ooedura: una. cosa � l'essenza� del iprovve di�mento, altra � l'iter dar ISeguii'e per giungere a� esso ; e !llOill � certo ()Uesto che pu� camtterizZiltr�e l'�atto, ma,� se mai, il contrario. Un .procedimento pu� dirsi dis�iplinare, � in quanto sbocchi in un provvedimento disciplinare, ma noli esiste U:n tipo �i procedimento che sia capace di i~prilnlere di per s� tCaJrwttere diosei!plina.re a~ Jlll"'VVedirmemto che 'lo c�lliClude. E' poi evidente che l'iStituto in esame nori � sot toposto Glia pa.rii.colare procedur:a :relativa alle altre sanzioni disciplinari, pe.rcll� le� dimissiooi dinfficio, cos� coone sono state ;previste dal legi slllltore, sono applicabili in :maniera pres,soch� automatica. Il che per� non VUOl dire che non �Si debbano s�eguilre ta.1une for'llUIIlit�. � Lar dottrina e la gil:1risprudenza, fuorviate :dalla teoria della pr.estmta volont� di �dimettersi aa �parte dell'impiegato, pressoch� costantemente a-ffermano Cihe a costui debba essere rivolta una diffida; od una intimazione accompagnata. dall'invito a riprendet�e servizio entro un �dato ter� mine, con a.vvertenza che ove a ci� non ottemperi, egli sar� dichiarato dimissionario di ufficio.� � OSISel"Va. il G., e giustllimente, che a.nche a voler seguire 'la. d�ttrilna �dotninante, noo rSi riesce a. comprellldere [a necessit� di una intimaziOIIle cos� eoocepita: la� �qua.le � tanto evidentemente contra l'�a a legge che �pretende imporre un: nuovo ter mine, che si sovrappone �a, queUo stabilito dalla legg!'l, pm� rendere 6J)erante di effetti giuridici la cliserzi o ne da.ll'ufficio: PeraJtro il H. o-sse-rva che pd:mo. di pl'ffillder�e uin provveldimento dj cos� notevole gmvit� occorre !),c" certa�re in modo !ll:on equivoco che l'a,stsoom da�l F.ufficio o l'abba11dono de'i s�e1�vizio, o Io steiS'so ostruzionismo in qua.lche ca.so, haruno la loro calllISa im. un compor1Ja1mento legittimo o comullique non imputa.bi1e all'impiegato (e facciarmo qui 111otare CO'me la legge richiede cile l'a.sseRza sia: �senza giustifica.to motivo >> ). 1S� che �si rende nece:ssario invita;re Fimpiegato che si trovi in queste condizioni, non gi� a riprendere ser'Viz.io, rim�ttendolo per cos� dire :in ternnine, ma JSoltamto a far CO\Iloscere, entro �Un certo te1�mine, i motivi che gii11Stificano lar sua-diserzione. Nel che pu� vedersi un ulteriore accostamento �i �questo provv.edimento con quelli disciplinarri, pei'Ch� in taJ modo .si d� aill'impiega.to la. possibilit� di �difeude11si illustrando le ra.gioni per le quaili egli ha. assunto quel certo attegg.iamento, che, comsiderato in s� e per 1s�, � iridubbia.mente illecito. Al pi� l'invito a disco~pa.I~si p!U� esse.re accompagna, to dalla menz.ione delle conseguenze cui la llllancata. ipTesentaz.ione delle discolpe da1~ebbe senz'altt~ o luogo. Merita di esser segnalato e meditato il tentativo �el G. �i rovesoiare oorte posizioni dottrinarie e giurisprudenziali" .ohe ,talvolta� ~i formano pi� per ljorm di inerzia ohe per sicuro fondamento giluriitico. Particolarmente precisa appare la critiro della giurisprudem:a dominante ehe, andando alla fl)(J,na rioorca �i u.na volont� �i dMnissioni, che spcs.so come tale non sttSsi8te, ha moltiplica.to gli atti di un legislativamente inesistente procedirncn� to J�C>rch� possa farRi luogo alle dimissioni di ufficio). riu_&oendo in tal modo all'unioo lsoopo di frtvorirc bene spe.~so quegli impiegati che, sul filo appunto di questa giurisprudenza,� navigano beatamente fra assenze dall'ufficio, �iffide, '(Prefissioni �i nuovi terrnin.i e ruia xlioendo,, tsenza ohe mai si po8'8a raggiung&e qu�lla piov� -che_ minaocia d� �iventar diabolioo� -della loro volont� �i abbandonare l'irmpiego) la�dove forse sussiste �soltant'Q 'l.ltna eattiva volont� di a�empiere integralmente ai �overi del proprio ufjioio. � Su�ll' argomento si veda anohe la nota del G-uio ciardi, in � Giur. It. >>, 1948, III, 33, segnala�ta in questa Rassegna, 1948, n. 5, pag. 14-15 (N. G-.). B. Gmss.A.NI: Diritti enfiteutici nell'imposta di registro e di successione. �Giur. I t. �, 1948, III, 153. Il G. an,nota due decisioni della. Commissione centrale delle impO'st.e in ordine a�l vaaore dimpO!Ili bile �qua.nd�o v�eng-a a:ffra.nmto un .fondo enfiteutico; Oon la. prima. cl~ t!llli decisioni (che .sj leggono tilliHa Rivist~ citata) la Comllll,il&sione centrale ha 1�ite:nuto che in ca�so ili a.fllra,nca.zione �di enfiteusi la determilnaz.i001e del 'VaJore imponibile. deve esseT f!lltta a, norma -dell'a.rt. 28 della, legge di reg"ist�ro, d~ a!pplicrure in mamiera rigida e'd inderoga.bile; e'cj� anche q.ua;ndo l':iJsulti-magwr.i per espressa dichiarazion-e delle parti ~.che per l'affraucazio n.e stessa � sta.ta pa.gata una .somma� .superiore da -24 quello pre�so in considerazio111e. dall'art. 28 della legge di r~egistro. Con la. seconda di tali dedsioni, posteriore di un mes.e, la. Commissione centraJe ha affermato l'a:ltro principio: � l'impo1sta di regis,tro per il tr1a;sferimento �a titolo oneroso dei diretto diommio enfiteutico deve liqui:da.rsi �sul prez,zo convecrmto, se eccede'111te il decuplo del ea.none; ma non. � a�mme� sso il criterio di varluta.z.ione per accerta.re un valore ancora. superiore >>. Oss,ervra. il G. come l,a p:rima d�el1e due decisioni � orar. citate si sia troppo rigida1mente a�tten�ta a quella che � la lettera della legge; senza. tener C()l)lto del princi'])io geneiJ.�ale informa,tore di tutta la 1egiJsla~ione tributa.ria in ml1teria di tr{lls[erimenti della ~�i:cchezza., volta a,, colpire il valore e:ffettiv�@ dei �oeni. In effetti, dettando la. norma dell'art. 28, quinto comma, il1egis}atore ha. voluto adattare alle allora vigenti norme di diritto privato (art. 1r564 c. c. 1865) la disposizione tributaria, che ,funziona come regola. di cM�attere generale; ma tanto 1poco ha voluto fis:sm�e 'Uno .schema rigirdo che ha fatto dcliriamo, oltre che al canone, anche� ad ogrU altro aorrispettivo, M fine a1pp1Unto di adegnar� la. imposizione tribnta,ria aJ corr!sp�ttivo e:ffettiva,mente pagato; N� �varrebbe sostene.re che, averrido il legislato1�e u..l 6� comma pre�visto e diJsciplinaito �il caiSo � in cwi per� 1egge sia a:mmes�sa l'afliranca.zd.�ne mediante un mimor numero di annualit� d~lla pattuita prestazione o nn minor 1a,udeunio >> �nel s�en.so che �il vadore imponibile � rappresentato dal minor cOI'Pispettivo hidicato, n~lla le~ge stes-sa�, pe�r ci� ~stesso deve es:cludersi, nel 1silenmo, che egli a�bbia ritenuto che si debba far analogo tra,tta.mooto qna}() ra il COil'r:�!Spettivo sia-stato� s'upe'lio~�e. Oss�erva il G. che la, :disposim:o'�I.e ora, �citata si giustifica appunto in vista dell'oot~a, e compl-es- sa, legislazione :speciale in m�teri� di 'enfiteusi, e al fine di evitare una tnecca�1ic� arpplication.e della. norma-contenuta. nel 5� comma, a idamno del contribuente. ' . . . . Ma; a, ~questa ra.gione a,ltra se ne aggi.rrDJge, pi� decisiva: il secondo comma dell'art, 1564 c. c. 1865,�Stabiliva. che le varti pot~vano convenil�'e urn pre~o di a,ffrramca.zione minore di quello fissato daUa. legge ; ed � rstato. ruppunto per cautel3trsi conti�o non improbabili collusioni dei contribuenti a;i danni .del fisco che si � voluto fis�sa.re il principio che n minor erupita}e di a~ra,nca.zione pQtr� ess�r pt�eso� in colllSidera.ziorle soltanto quando �s,so sia espressamente rpr'evisto da leggi specia.li. Ooncl:ud.e quindi U O. su q�nesto rplinto a�ffermamrdo 'Che la J�a.z,ionale interpretazione della nOI'" ma. in esame porta. a concludere che occorre, anche in questo caso, aver rig�ardo al corrispettiyp effettivamente pagato per la a,ffrancazione, se� mag�g�iore di quello indicato dal quinto cbmma dell'art. 28, q-uarndo peraltr:o �sso risullti ~dagli a-tti o da� dicihiarazioni delle parti. In a-desione, infatti, alla seconda'ma:ssima, della. seconda. decisione H G. !Sostiene che non pos,fia, in (}Uesti ca1s� farsi ricorso al giudizio di� stima per accerta�re il valore ve.nale del fondo ; perch� il legi �s1a.tore, .fissa.ndo dei�.rarg'gnagli.aLcanone enfiteutico in armonia con le no�rme che i�egolauo in .diritto privato la mwteria., ha, scartato ogni rulbro sistema, ivi compreso q1!ello che fa :riferimento al va,lore venale, in relazione a.l 'q'Ua.le soltarnto si g�:i,.ustifirca il g-iudi~io di stima. Fa ecce~iorne soltanto il .ca.so del tra.sferimento a titolo g-ratu]to dell'utiie domi�nio; in qua.uto in questo carso, -l'art. 28, quMtO: commai dispone �h� il valore imponibile corrisponde �al valore della ph!ina, prO'priet�, detra.e:ndo venti voUe il canone . e il l::wdemio. E per 1stabilire il vafore-ba,se della piena�p.ropriet� iben p�� ricorrersi a.l nol'illale :sistema di accerta�mento. � In defi[litiva, 'q.trin.cli, secoodo il G. l'alt( '2tl sta.bilisce un insieme di preslln~ioni per la predeteJ� mina.zio�ri� dei valoll�i 'imponibili con rife,dmento a: determinati corris'])ett~vi. 'M:a., .se per eilf.�tto ill i altre disposizioni 'leg~slative sopravv�nute o pe�altra rag-ione, i COl'rispettivi pag-ati sianO superiori, ben pu� l'Amministrazione finari~iada dimostr�< r'e, c�n i mezzi di prova. rummis.sibili nel�procesrs'o � tr'ibr�1Jarl10�, lchie il coi~�isrpettivo pa,ga.to � stato ma.gg1:ore. ,, . Si conviene con la tesi del.G. Del resto non si r�iesce a oomprerul�e la diversit� di trattamento� &he si intende: fare fra il ca8o di affra;rwa~idne d�i enfi.tmtsi (art. 2s,� 5� '� 6� oonf' ma) e quJ.eUo di trasferimento a �titolo -oneroso (tel diretto dO-minio�: �nche irn q1i�8to caso la� lef)gc fi'8sa nel de.ooplo� d-dl ()(Ltl'bone il va.l�re ta.ssabile1 senza aloun aooenno a~la ipotesi� ohe sia stato pag((; tQ 't.llil, prerizo m((;ggiore ). eppu)re '� jus recerptutn eh(!" si .pagsa. dero.gare a� tale ��posizione quando si aooerti fn m�do non equivoco, tmlvolta per�dichiarazione stessa dell� parti, 'ohe 8i �� pagata �qma smnma sttperiore (cfr. oltre l((; seconda delle decisioni;' Qitat(J, 0{)mtni8si6rie oentral� 14 rriarzo 1940, n:. 23934, in. <( Gitl!r.. Imp. �, r({;g. e negoz. 1941, 121). ,� ' . ' ~' ' . �. Lo stesso UCKMAR, �La 1egTge del r�rg'irstro~ vo1l. 1, pag. 364-3-67, aooede 'a tale tesij ma poi nel cmn1nentare il 5� e 6� oomma dello stessa artwolo apoditlticwmente � aff�rm.a,. ohe il orit�rio d4 .'/)(1;lutf11zi�ne fidsato dall(J; legge sia d(J;' segttirs{; at~tiJh.e quando risttlU ohe p'm� t'affranea~on� sia. sta.to p(J;ga'fo� un pWt alto corrispettivo�! ' � � , . n Bm'lir�i a Stta/ volt� ;(�Foro. It. )), 19'48, III, 133), in ttna breve nota alla prfima�,dell� deiibsio1ii seynalate) 'aderisce alla stessa;. ma non� puo e8i.mersi dall'os�servare come la norma �egislati1'!(}; di etti 8i tratta non appai"e �ofliea: mri �1/ppu;i1;to questadJ'Onclusione oo�i .% .aeve pervenire '8eg1lendo la tesi oppoSta �a '(J1J.f>~la p)ropitgoota d�l c-JI. '� 'altr� elemento, e rion� tra.stt�irabiie�, si �lir�b'be,�in favore di queffta. � � � � �� � � Giova, infine avvertii-e� ohe la questi6ne si 'pon'~ negli 8tessi termini nei riguardi della. .legge tri: bit.taria fkll� s-uccessioni (art�. 30); e il SIDRRANO,. L'imposta suHe 'succes,sioni, (Mserva che i(valolf'e del � dominio ditr�tto si ooloolla ttg�ale 'a venti volte l'annua prestazione, salvo ehe le parti denwn. zino un ��pitale superiore >>, facendo cos� �adesione espnJS'Sa� a~la tesi qui a.c�colta. (N. �ff.). , , -25 A. MoN'l'EL: Recupero di beni della pubblica~ atnml-. nlsttazlone e possesso di b_uona fede. �Foro Padano �, 1948, I, S45. Il Montel a�Illnota. in s�enso cont�rario la sentenza. 4 giugno 1948, Fr�ncesco contro Vallino e Pistono del Tribunale di Iv1�ea (riv. citata), la qua.le a!Veva statuito che k~> Pubblica .Armministra.zione pu� recuperare le cose mobili di sua. pcr:opriet� delle quali ahbia plllllduto il possesso dopo il 10 luglio 1943 anche �pres�so il terzo acquirente di btwna fede (a,.rt. 1 -decreto legislativ-o luogotenenziale 1� febbt� aio J.945, !11. 32); ed os.ser�va anzitutto che l'applicaz, ione -di un siffatto� principio porterebbe a gravi inconvenienti pratici non potendo chi aoquista beni mo.bi:li aver la possibilitl1 di d:iJstinguere i beni mobili dello rSrf:a:1:o da quelli dei privati. Di pi�, non p:t�evedendo il decreto legislativo hwgotenenzia.le 1� febbraio 1945, n. 32, nessrun rimborso del �prezz.~o pagato, nerp�pur quando l'acquisto sia avvenuto a,i pubblici mercati, si verrebbe a. stabili,re un principio ancor pi� rigoroso d� quello fi,s�sa.to dagli -a.rtic~li 708 e 709 c. c. 1865, volutrumente ahbaudooarto dal codice vigente. �S'otto il profi-lo pi� srtl"etta.mente giuridico il M. fa uotall'e come gi� la, letten~> �della legge sia. contro la interpretaziooe daAJa aHa. norma. daHa. sentenza: giacch� � ,e;sclrusa la. possibilit� del recupero qua.ndo n rpos.ses�sore d:iJmostr;i la legittimit� del suo pos,ses�so, nel senso di fonda.tezza, di questo con rirerimooto a, tutte le i�potesi in cui il po;.sesso � conforme a. leg~e, tanto se l'acquisto del di.oritto sia fondato s-u titolo originario quanto se -abbia. ca.rattere �deriva-tivo << da,lla. stes!sa, Pubblica, Am�mini�stra.ziooe >). In favore della tesi del Tribunale non sta, secondo il 1\f., .n.� la. ratio legis, �della, qruale eg-li ritiene mutUe occuparsi perch� comunque non_ potrebbe mutare i termini, chiari e precisi, della norma.. in e.same � rn� l�a dispo.sizd.one secondo la qua.le 1-a PubblicS: Amministra.~ione p�u� � conce�dere al detentOtre un indennizl'lo pari ad lj5 del valore del booe, in qua.nto ta.Ie nOtriDa r�i~a.rda non il possessore, ma il semplice detentor~. � . I�nfine il M. rHeva. che la nQll'IIIla m esame mll'asoprattutto a stabilire un obbligo di consegna dei beni da parte -dei �detentori, firssa!lldooe il termine; ed a. colpire con una. sanziooe penale coloro che non ottemperino ata�le pl'ecetto. Non palf'e ohe tosi. sostentUte dal Montel :siano fond(J;te. La genesi del decreto legislativo luogote'!"en~ia_ le 1� febbraio 1945, n. 32, � no,t<J,: le tra.gwhe m cende se!j1-Vite su,l �t.errUorio dello Stato .italiano a far tempo di~Jllo 81Jaroo (})elle (}ruppe� anglo-ame ?'icane in Sicilia (10 lu;glio� 1943) fino' aal(J; cessa zione offetti'/.J-a delle ostilit� hanno avuto, fra l'al ko carme consogttenza la spoliazion.e di buona pa;/te de�l patrilinonio mobiliare della Pt~Mliv_,a ~m-. mini.strazione: Il danno che da� qtteste spoltaRJW'M lo Stato ha ri8ent-ito � sta.to notevolissimo; e per riparare ad .esso non era po8sibile rifarsi alle norme o�rdinarie ile l Oodioo civile; le quali ov Viatrnente 80n dettate per regolare la. vi~a ,giuri dica ohe si svolge in tempi norma�li, ed hanno per cw bisog-no talvolta di essere ada,ttat.e a-lle 'l!a:: i'ioolari est".gen.ze che si verificano in c�asi eccez�to nali. Se a ci� si pon 1ncnte, �si ve�n} subito eomc "le osservazioni del M ..nella parte in mti voglion ri far8i alle norme del Codice civ�ile sian fuori di po�sto; pro1Nio peroh� il deoreto legisla�tivo luo qoten.enzia.le in esame � sta-to provocato dalla ne aassit�. di adattare le norme ordinarie aVle e8i ,qenze e~cezi.onali eattsate da-lla guerr~_. . E per toglier di mezzo anche l' ttltww de~ con trari rili.et;i del M. � fa<Oile osservare, dopo qttanto si ~� detto -e del r�esto basta la piana lattura del deoret:o lcrti8�latwo llttogotenenziale per convincer sene -ohe .scopo primario che il _legi.slatore ha voluto conseguire � preci8a.mente quel�lo del rec'tt pero dei beni mal(J;mente sottratti allo Stato; men tre l'obbligo �ella-den�uncia, la faeoU� di corri sponde�re nn certo indentr~iZ'ZO e la� sanzi01w pennlc comminata costUu,iscono soltanto i mezzi c�he il legislatore ha avvisato idonei per r�aggittngere 'lo soopo prefisso. Se 1-l d�eereto i.n esame dovesse a.ppliaat'.~i wl� tanto ai detentori, in sen-so tconico, o ai posses sori di mala fede, esso sarebbe -come gittsta rnente ha rileva�to la anno�tata. sentenza-del tutto inutile: proprio peroh� n� la mera detenzione n� il possesso di ma-la fede costituisco~o t"i.toli val~i per paral�izza.re fazione de.l proprtetano ohe tn tenda rientrare in possesso del bene. D'altra parte la. stessa l-ettera itella� di8p08izi.one a.ppa1�e male irvvooata da1 M. a sostegno della sua tesi. I 'f!!Vero, secondo-le norme ordinarie, poioh-� il possesso d.i btbona. fede vale titolo per le cose mobilU (art. 1153 o. c.), e poich� d'a�~tro canto la buona fede si presume (a�rt, 1147 ultimo comma c�. e.) il possessore, per respingere la dornar't�a di re~oa del bene�, pu� limitarsi. ad opporre (salva la disposi.z�ione dj natttra eccezionale con: te'l'l!11tta nell'art. 1156 c. c.) il stto possesso; e tl r~ivendicantc dovr� pro�vare la eventuale rnala fede nell'acquisto. Neo~ caso in esame, 1-rvvece, la sitttazione easso lutamente rovesciata, peroh�, di front.e alla pretesa della Ammin-istra~ione, � la cowtroparte che deve dar la dimostra~one della � legittimit� del suo poss�sso JJ. Nel ohe�non deve ve-dersi so-ltanto tl/tW, pura e semplice iAwersione dell'onere p~o�batorio in sode prooessttale; ma .anche ttna dtsposizio~ e di carattere sostanda\le, afferen-te alla qua. 1�t� del titolo in base a�l qu(J)le il bene � posseduto. Qu!i, cio�; non ptU� esser pi� suff.iciente la � btt?n~ fede )> ma ocoorre la prova ptena della �legtU'Iirnit� del titolo nei confronti della Amministrazione ri~oodica,nte. E-qttesta interpretazione.ap-pare . t(J)n.to pi� aderente alla reallt� l~gisla.tiva, q.uand~ si pensi ai modi del t1ttto partwolan, con 'li quali, l' Amministrazio:Ue deve manifestare l!a volont� di dismettere la propriet� d�i un bene.. . Il prin�ipio aocoUo dal T-ribunale di Ivrea ar_J pa;re quindi del tutto a.ppro1;abile, perah� confo~ me aUa :lettera del dec�reto-in e8ame eod allo spt' rito informatore d'i esso� ed �� da sperare ohe a J . � tale prineri.pio si uniformino .anche gli aTtr_i organ1 giudicanti. (N. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDE-NZ-A ' l' . APPELLO -Termine' per ricorrere -Decadenza dal diritto di gravame per colpa dell'Ufl�ciale giudizia rio. I. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1435/48 - Pres.: Mancini, Est.: Petrella, P. M.: Lei Jacono - Jovane contro Comune Milano). -II. (Corte di Cass., Sez. Il, Sent. 549/45 -Pres.: Leucadito, Est.: Pia centini, P. M.: Pittiruti -Ferraro contro Ferraro). I. La, decadenza da,l diritto (li gra-vame si yerifica anche qua[1do la impug.na~ione sia, stata proposta fu01ri termine per� negligenm-deU'.U:fficia. le giudiziale inca.ricato della, notifica. II. La cita-zione di wppelio, che il Giudice penale -conosoondo della ca1usa di rfalso ~ntentata. contro l'Ufficiale procedente __, accert� non esser. e mai stata notificata, � peraUeo idonea. ad interrompere i termini d'iJmpngnazJone, se � risultato che l'appellante, il quale ebbe tempestiva-mente a conseg;na.re l'atto aJl'Uffichl!le giudiziario, non fweva cooperato al falso perpetrato da quest'ultimo sulla relazione di notifica. i. e II. -La sentenza 14 luglio 1945 ha suscitato i du-bbi dell' Andrioli (in � Foro, It. �, I, pag. 3), e secondo noi non a torto. Proba�bilmente la Oo�rte Supmma si fece guidare (la; oo1'1!8'�demzioni eqnitatwe, rilevando che l'appeJllan �t-e aveva consegnato in tempo l'atto d'appello all'Uffici(J)le giuiliz�iario ed era rimasto, estraneo sia alla-man.oata notifica che alla falsa afjerlnazione �dii averla esegu-ita. Jf.a anche da un punto di vwta pratioo non doveva ~;fuggire ohe tutto ci� 1'iguard,a;17a l'appeUante nei sttOi-rapporti con l'Uffi, c�tle gvudiziall"io, non poteva tocoare Z'appe'Uato. E non dol'C'l'a sfttggire l'aspetto giwridioo della questio�ne, secondo il quale� nessuna n{)rma oonscnliva la fictio ju,ri�s di considerm�e come eseguUa nna notifica che viceversa non lo era sta-ta : giuNtame �nte z>A.ndrioli rileva olibe l'art. 145 ttltimo oomma del c. p. c. 1865, imperante in quel momen- to, omlr8enUva la sanato~ria dei vizi di notificazione,_ ma non di 1bna notifiloazione inesistente. La sentenza n. 1435/48 non ha esitato a met.tersi in oo�ntrasto con 'la� precedente, pur di pervenire a una soluz.�ione p1J� esatta. FJ, S!e pur ve ne fos8e stato bisogno, deve avere avuto influenza la pV� chiara flizione dell-'art. 160 del nuovo c. ]J. o., applioabile alla con-troversia. SeeoiJ'I�o tale norma� la. notifioa � nulla se non vengono osservate le disposizioni relat.ive aUa persona oui deve essere consegnata 'la copia, o sv vi � incertezza assolu,ta sullapersona oui � diretta o sulla d(J,ta; e-la sanat�ria pu� aversi_, come per ogni altra specie di nullit�, nei ea.Si e n�i limiti deU'a,rt. 160. JJ(l. ci� � dato dedurre una prima conseguenza,, e cio� ohe, sebbene la notificazione sia atto di Uffi: ciale gittdiziario, tuttavi(J, i. suoi vizi si ripercuotono sull;efjieacia deU'atto da rwtifioare, nella specie swU'a.tto .iU citazione o di appello, anche se questi sono atti di parte. La seconda co-nseguenza � c�hc i vizi di notificazione sttscettibili-di sanatoria sono espressamente speoificatfi.; e ne restano esclusi sia-la manoa.ta notifida, sia anche la noti1jiea .fuor termine, la quar le, in sostan.e-a, almeno nel� caso in esame, vale anche essa oome non esegnita. (R. D. O.). CASSAZIONE -Omessa richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio. (Corte di Cass., Sez, II, Sent. n. 1281/48, Pres.: Brunelli, Est.: Cataldi, P M.: De Villa -Associazione di Irrigazione contro Drevanti). �L'a.rt. 369 ultimo commar c. lP� c., m:el fare obbligo arl ricoerente di avanza,re e posciar depositare la richiesta, alla, QanceUeria del-Giudice, che ha p-ronuncia. to lar senten~a, impugnata, di tra1smettere ii fascicolo di ufficio aUa. Oan.celleria della C01rte di Oas.sa~ione, n001 cmrrmina, alcu�na� sanzione ht .ca.so di inatdemp-ienz.a e periJamto non � :iJmproce- d:iJbile il ricor.so ose il ricorr,ente abbia-omesso di ottemperare a tale obbligo. suno; quootion(} vedi, nel 8etMW della Ma>8sinw:, ANDRIOLI: Commento, 11 Ed�~.J Yot ..n., pay. 37:J. Dalla, relazione sul pmgetto definitivo del &.p.e. sembra poter8i inferire ohe la presentazione delln i8tanza tU mti wll'tt. p. d,oll'art. 369 sia sta,bilita a pena di inammissibilit� del ricorso (V. ZANZUC: CHI�: N-uovo Diritto prooes,suale c:iJvHe, Vol. II, pa;g, 237). -27 Con la sentenza n. 451j44 (in � Giur. Oompl. �, Vol. XV, pag. 364), la Corte a�!Jeva segu�to una tesi int'ermedia, affermando �che la mancata pro�duzione dell'istanza per la trasmissione del fascicolo tU ufficio induoe lOt improoedibt�lit� del ricorso, sol qu.ando i fascicoli delle parti non contengano gli atti e docm.menti necessari per l'esame del ricorso stesso �. COMPETEN!�A-Regolamento di giurisdizione -Pen� denza della causa dinanzi a giurisdi:iione speciale Sentenza parziale -Distin:tione tra sentenza ed ordinanza. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. numero 1865-48, -Pres.: Pellegrin,i, Est.: Gabrieli, P. M.: Macaluso -Piscione contro Fischietti). I. Il regol!amento di giurisdizione pu� p!!�oporsi anche quando la. causa � pendente dinanzi al Giudice speciale, sempre che la -causa non sr.s~~ stata decisa nel merito an!che su di un catpo della domanda. II. Per le giurisdizioni speciaU a-gli effetti: deil'imlpugn&: zione per motivi attinenti alla giurisdizione, non s.i pu� distinguere tr'a sentenze definitive e sentenze parzia.li. III. Per accertare la na.t ura. del provvedimento del Giudice se ne deve considerare il contenuto; e qualora la questione da risolvere debba-necessa�ria �mente formrur'e oggetto di sent,enza, come la pronuncia sulla1 giurisdizione, il rpro'vv�edimento Vit de�finito sentenza. N,IJUa fat~ispeoie i!l rcgola�mento di giru1�isdizione � stato propOisto �in rclazio.ne ad 'ltn giu.dizio pcn. dernte avanti .la Oommi.<ssion.e per la risoluzione del'le controversie agrarie di etti al decreto legi8- lativo P aprrile 1947, n. 277. Sulla possibilit� di proporre il � regolamento quando la oatt�sa � pendente dinanz,i a Giuitwi speo.jtali, la Qorte S�up1�ema di Oa8saRfrione' con sootenza m. 669 del1943 (in� Foro It. �, 1943, I, 569) a�reva df30�8o in sernso-neg�atioo, interpretando letteralmente l'art. 37 del Oodioe 1�'0oedttra oivile. Con sentenza n. 1343 del 1947 (i.n � Foro It. �, 1947, I, 708) resa in ca1.ts�a MbntonaU oontro Jlfi nisterr'o dell'Aeronautica la 8te.<s8a Corte Su'[J1�6'rna �. andata invece in oontrarrio avviso, dando di tale 1wutamento di git~ri8prudenza ampia e� convilnqen te motivazione, basata sopratutto sullo .<~p�irito (lcUe norm�e dell'art. 37 e dell'art. 41 del Godi~ proaedu.ra civile e 8uUa evidente intenzio;ne del legislatore. Questo nuovo indirizz�o g�ittr�ispruden "-�im!e � gtato oonfermato oon la mto.fMssit:a, sent~Ma n. 1658 del 1947, e com la gentenza sopra riporlata. Sull1a 8eoonda massilma non ri8ultano precedenti. Sttlla terza massima vedi in senso conforme la s�entenza n. 1789 dell947. QWJ.<da magi8trale gent\e.nza della O!orte Supre ma segna direttive precise per la solt~zione di una �questione di rilevante. importanza per l' Avvo catura alla quale gi� accennammo in qyesta Ras. segna..n. 6, p(Lg.: 12, n. XI. Dicemmo allora. ahe l'.art. 2: del deoreto legi. slat ivo 5 mag'!}io 1948, m. 642�, dhe 8t;abilisoe � ohe :mlle domawde inoide'Y/,tali di scJ,spensione il Oon8iglio di StMo pt�ovvede con ordinail'/i,~a d(}lla Sezione o dell'aduna.JMXJ.� plenaria�, av-rebbe fattfJ risorg;cre il prob,ze~rna della impugrnabiz.it� delle deois-ioni di so8pens~vc.�, prob1lema che m:a gi� stato r�isolt o in sen.so positJ._iY,vo dal'la ginrisp?��udenza �della Corte Suprema an~eriore al decreto 8tesso. Sulla portata di questa gi.ttri.sprudenza_ c Mil�Ze t'agioni che la gius.t�ificavano ha scritto tlrMlt pregevole nota lo ZAPPULLI in Rivista di Diritto Pubblico, 1943, II, pag. 39(} (questa nota fn recensita e commentata in que8ta, Rassegna; n.. 1, 2, pag. 6). In pieno oont-ra,sto oon i.l presidente Hocco (che tLvev:a 8critto suvt'Mgomento �in Studi in onore di1 1Santi Rom1ano, V o~. II, pag. 513, e scgg.) lo, Zappull'i so8teneva il carattere gittr'isdizionale delle pron.ttn.de di sospensione ed affermava ohc, in .1�clazione ad esse, il Oon8iglio di Stato doveva necessariamente decidere sulla sttssistenza del pre, supposto fondamentale di ogni pronnnzia giuri,sd-izionale:' l' e8istenza della giuri.<sdizione. Rilevava lo Zappulli ehe .tale deoit;ione sul pres'upposto fondamentale era da riteners.i sempre implicita nella pronun~ia di sospensiva, anche se la qncsUone di g-iurisdizione non fo8.<se stata sollevata dalle parti. U Rooco sosteneva, inveo.~, ohe le prorntmz�ie di sospen~:rua del Consiglio di Stato non av:rebbero --a1rattere giurisdi.zio'fka.le~ ma puramenl e amminidlrativo) e detY'�iver:tJbbero la loro origin;e dalla particolare natt(ra del predetto organ.o il quale pa1�teaipa della funzio.ne gi;u;ri,sdizio(nmle e della fun. zione Otmmini8trativa, in rclMJione alla quale avrebb�.. veri, e propri pot,IJif'i a~ conl1"ollo,. di cui la pront!rri$�a di oospe11J8i,va rG�pprre8enterebbe una e spUQazione.. Sttlla questione h(J; scritto ttna pregevole mono grafia d~ recente (ma pur sem.we anterio1�ment,1J al de<Jret!o legislativ~ n. 642 del 1948) il collega Uoo GARGIULO (La, sospensione dell'atto ammini sil�ativo da parte del .Consiglio di :Stato, ediZione J'ovene~. Anc~t-e il Gargiulo sosti,ene il ca,rattere ginrisdiz-iorna.le dell�. pronunzie di 80spensiva, pur distaooandosi dalla tesi de~lo Zappttlli airca la as8obu,ta neces.<sit� della pronunc�ia implicita sulla, giurisdi.~ione (pag. 132). Dopo: l'ernanazione del decreto legislativ() nu mero 642, ci S'Gmbra ohe� rnon sia pi� possibil,IJ n.utrire dubbi 8U�l caratte1�e giurisdizionale de~le prowtvnzie in esame. A differenza, i�nfatti, dell'art. 39� del T. U, 26 gi;ugno, 1924, n. 1054 ohe. stabiliva che lG� sospen sione dell'atto itmrpug,nato fo,s,,se ordinata dal Oon� siglio di Stato con decreto (forma propria del po:tere amm:inistrativo, pi� che di quello giuri,sdi zio'fl;ale), il oiqato art. 2 del d;ecreto-legge n. 642-48 stabili8oe, inveoe, ohe 8U~le domande di sospen- sione� il C()'fl),siglio �di Stato in sede giurisdizionale. provvede oon, o�rdinanza dell'r:14 Sezi.o�ne o dell' A.dtt nan,e�a plenaria�. Questa ch.iarci, disposizione sembra ehe elimini qttalsiasf, dJ,j[squssion,IJ B1tl cnlf'attere �d.elle_ pronurt -28 ~�; d~ ~ospens�iD�.: si tratta evidentemente di eserC'iz �io ai potere g�iurisdiziona~e da .pwrte dte:l OansigUo' di Stato, senza p~� alcrun addtentellato, nemmeno formal'e. a.on la natura am!l1ninistrYtti,;a di q'/!;esto urgano. (Jiil� posto, e te.nuto con/io che tutti c�oloro ohe pr~mCi!l e dO]JO dello Zap]Y11!lli ha,nno trattato dell'argornrento, hanno s,qrnpre oollegato al carattere giur�isdi.zionale delle pronwnzie in. qu,esUone, la loro possibilili� di imz,ugnatwa davanti la C'orte Suprema per motivi �d�i gi~wisdizio.ne, c�i sembra, che� dop�o rl'e~ntrata. in vigore r:/.el ripetuto decretolegge n. 642 nem1rn(fft.o ~il;:� �p11� possi.bi,~e almt'!k dubb�io suNa ~miPugrnab\itMt� delle ord'ilnanzo previste dall'art. 2 del decreto medesimo. La s,,:ntenza sop<'ra riportat,a, es�a.minota wl~a luoe del.le sue&poste consideraziomi, oi pare, ora, Qhe fornisoa argome.nti sufficienti per sostenere� che i prinaipi, da. essa c;4jjermati possano appZiaarsi a:l'bohe in. r�ela.zion.e a.i. proc�ditmenttil pend,enti davamti il Consiglii_ol di Stato, .pur :limitati aUa deci8ione. su domande i~noidentali d�i sospensiva. . Non t;'� dubbio, infatti, che anahe i-l Con.sig;lio di Stato sj.a ttn !JiiJudice speoiale, ai s,en'lli e per gli effetti indicati nella prima mtJ;S8�m{;.�; ed inverox il Cat'atlere dii �giurisdizione spec;iale ))' di essa � onnai affer:mlato espr'e80011nente dr11tla Co8tituzione (art. 103 c disposizioni transitorie, VI). Baster�, perC'i�, che sia depositc;t!:o 1m ri,cors(J: al Consig:lio d.i Stt1t4,o in materia sottratta alla s�ua gittrisdizi,one perch� l'A.mmindstra.zione possa proporre l'ist(J;(fl;,~a pr,q,v"ista oon gl-i effetti dj aui� all'art. 367 Codiae proo�'dtwra oi,;ile e, aio�7 soc~ pensione del prooesso da pMte del O'onsiglio di -Stato, senza alxYu/n;a possibilit�J che questi possa doowe.re suVla ev�e~nl,uale domanda d�i sospensiva. lnf{;.�tli arwhe una decisione lvrnitata alba� do rnanda di sospensiva, per i motivi che abbiamo cs�posto, cos-tittti1rebbe cortamente esc.rcizio di po tere giurisdizton3!1e del quale per il dispos,to dol rioordalio art. 367 il Gi,udice 8i1Jea.ia.le viene ip�so jure ]JI'ivato p()r effetto della pr,fJsent<Wione deL l'istanza. d�i regolamento, fino r.lllla deois-�iorrte delle Sezioni Unite della ()orte: SUJprQma di Uassa%rione. Altrettanto paaifica appare la appl�icabilit� ai �provvedvrme?~ti df3'1, O'onsig1lio suMe domande_ di so spensione, dei privrw~pi affernn11ti nelle alt�re due mas-sirne. Ili fatto oh.e la legge li qualifichi fo;rmhilmente ��ordinalfl(za )) non importa. vhe� sosta,nz.ialmenle non de�bbano quaUficiG.trsi sen.tenze qttando, oltre che s�Wlla dom-ainda di so8pensiva, abbiano dooiso, anche per implipito, sulla question:e di giurisdi z-ioneJ speoialmenl e quando qu,e�sta sia. stata l)spressllil'fl,ente soUe�Pata.. Sicck�. oon.tro di essa deve -ritenersi e8pe<ri1J.j!le la impugnativa previBta llaZ.fart. 362� Codice proceclAvm oi'Cile. Conforrne1nente a.ll'inwgnarncn.to deUa� Carte s�up1" erna,, l' A.m:nd;ni..strazwne ha vhic.~to il 1'egola �mento p-reve1tti�vo di giur-isdiz�ione �in dtte C'fJ.Si; pen� denti dimianzi, alla iV ed. alla V Sezimw del ()on8 �iglio di Stato, nei. qtt.aU sono in (�i;an.s~:~ione deUca. tissimi profili gittr�Zioi in merito alla aonfigurazione di ..detennittati dit�itN poUtiai. De�posUa�ta cDp�ia dC'l t�ico-rso, ai sensi dell'articolo � 367 C.P.C., mentre la IV Sezioue ha rinviato la decisione st~ll'istanza di sospensiO<ne dtel provt'edimento �, la V .Sezione, disattendtendo l'istanzu stess�a, � passata a dtismttcre una delle� domande ]Jroposte dai ricarrent� (quella dri so:;�pensione del provvedimento impugna-to) e .l'ha acC'oUa. Questa deo.isi.one pone �una questione di notevole importanza poiah�, �mplicita.mente, si. � con essa ritenuto: a.) ahe il girudioe dtavanti a, oui pende la contesfJazione po8sa gittdioa.re de~la p-ropon.ibilit� della richiesta di regolamento� di giurisdizione; b) che l'insegnO!Jnento della� Corte Sttprema in tema di proponib-ilit� del regolamento preventi-vo di giuri8dizione, anc~te nei c'Oifbfronti �dei giudici speciali, po�ssa; essere da essi disatteso . A.mbed-ue le proposi~,>�()Ifi;�; ci sembrano errate. Ed7 �invero, quanto a.ZZa p1'�ma � appena da r�i.levare che l'art. 367 dtispo-ne, perentorriarrnente, ohe il git~d�m dinnanzi. a mti pende la causa., non appena intervenu. to t1l cleposito di copia del rioo'f'so nella 8tta cancelleria, sospende H processo oon ordinan..~a non impugnabile. La d.omanda di regolamento di giurisdicione ha, quindi, per legge, l'effetto di spogliare temporaneamente il giudice� di ogn"i prretesa giurisdizionale sull.a 1ie-rtenza fino alla dtec�isionc del Supremo Organo regolatore della giurisdiz�ione, e l'adUnanza con oui il giudice p-ronuncia� la W8pensione ha somplic�e val(Jif'e dichiarativo di u.n �l ~:':' effetto gi� verifiaatosi7 sicch� � esalu-sa la sua im pugnabilit�. ~jl Non meno errata oi 8errnbra la 8eaonda propo. ' i. ,.,iz�one perYJh�, ove 8� ritenesse ohe il gi:ua.ice din nanzi a mti pen.d.e la Ca11tSa possa OO<nO�SC�ere dtclla l;' proponibilit� della domanda di regolamento e po8-1 sa, quindi, ptJ;sBando oltre l'insegnamento della ~ Cm�fk Su;prema, proseguire il processo e affermare ' ' l (o an.ohe negare) la prop1�ia giurisdizione, si rico l noscerebbe impUci.ta�mente a codesto giudice la fa~] colt� di p1�ivare, a suo arbitrio, ltJ; Sttprerna Corte ~] 8 del potere di -regolare preventivamente la giuri sdizione, poiah� � evidente ahe questa pronuncia l rf] prev�entiva non riugcirebbe pi� possibile ovc il giu.dioe di merUo abbia gi� pronunaia.to. Ora ci�. � evidentemente inammi~:~8i.bile poioh� in correlaziom: ,al potere delle Sezioni Unite della Corte St~pre�rna di regolare prc�D�entivamente le questioni di giurisdizione sta udovere del g'iudiee dinanzi aui. pende la aa:ttsa rli .'lospendere ogni pronunc�ia, per una nec�es8it� logica in8oppri.mibile ncll'istit�uto del re. gola-mento p1�eventivo di gittr"i.sdi.zione. N�, secondo qu;(J}nto ajj,~Jrmla .za. seconda. mass-i La pronunaia della V Sezione pone'.J. poi, tln in ma, � po88ibile, agli effetti della impug:nc;ttiva, ter1�ogativo non meno im.p(Jif'tante. Posto, inf!J,tti, J deriva,re tMUJ; qualsiasi 001Meguenza da un p:reteso che il gindioe. s-peoia�le contravvenendo all'art. 367 ca;r:att(}re parz~ale dell�v.� decision.c in. qttanto la C.P.C. prosegtta il gittdtizfo emettendo statuizioni tlistinz1:o1w p�re�vi8t;a.-dagl-i art�i:coli 360, 361 Codice nel periodo di ten~po in mti difetta di poter_e gittprocednra $vile non � r-ilevante per le giuri8di-riRdizionalc, per ttn effetto che scaturisce attto� zio:nj_ speciali. � rnaUcamente dalla proposiz'ione de~la dom1.m.da d�i m m __, 29 regolamento di giur�isdi.done, de'Ce VAmministra zione ritenersi tenuta ad e8egui{rc le sue statni zioni? S'/f questtJ questioni a,ttendia�mo la parola, conw 8empre, chiarifioatrice delle Se.dom Unite della Corte. S1lprema. DEMANIO-Disciplina dei regolamenti edilizi-Inap� plicabilit�. (Corte di Cass., 3 luglio 1947, n. 1048 - Farisoglio contro Ministero trasporti). I beni del Demaa1io pubblico Jlon sono s~getti alla disc:Lplillla d-ella di'stan713! e dell'altezza stabilita dai �regolamenti edili~i. Il.Dem�lni() p\lbblico � .regolato dal p,il). almpio a�pprezzarrnento discreziolll:U~le dell'Amministrazione Pubblica. con esclusione. di ogni limite sta�bUito per le di'stanze, a.ltezze e di:stU~CChi dai 1-egolamooti edilizi locali e da.i limiti impo!Sti da.i piani re,golatori, nell'interess-e .publ;lico, aJl'u.so della :proprieu\ privata,. La senten.?Ja-che si legge in Riv.iJst{L Amrmi:nistrativa della Repuhblica �Italiana, 1948, 354 � ann�tata, dal Pacirurt.tti; il quale peraltro c~da. risce i lvrniU e la� portata deWafjermazione reZa" tiva all'� a'l)tpio apprezzamento d.�iscr�zionale dell'Amministrazione Pt~bblica n in materia di beni rlemaniali. Nel� senso che non soltanto, com'� ovvio, tale di screzionalit� non pu� intendersi come arbitrio; ma anche ohe essa deve tenitere a conterrnpera�re l'in teresse della Pttbblica Amministrazione a.l mante nimento d-i ttn particolare regime risp�ett'o ai beni d.cmaniali con l'interesse degli Enti locali all'os s�rv.an?<:a� dei regolamenti edil�~�i ed nrbani~ delle nor:me di piano regola.tore e simili. E il P. -rich'iamandos-~ ad un pa;rere reso il 12 dicembre 1939 dal Con-siglio dii Btroto, in � Re lazione deil Consiglio di S-tato n, 1936, 40, vol. II, 100, nonch� rolle disposizion,;, della legge urbani .~tica 17 agosto 1942, n. 1'150 (ed. in patrtioolare all'art. 29) -sostiene che i beni di Deman,io pub blico si sottrroggon.o all'osservanza delle norme dei regolamenti edilizi (J)llora soltanto quando le esi genze demaniali siano in ccmoretd p'1"�oolenti, s� che ��1'osser'Catn~~ d'i, qt.~eUe 'nor:me si dimo�stri �in compatibile ovn 'la. natura i}tessa. ,d�el bene e con le fltnzio�ni alle quali esso adempie. Al che potrcbbesi per� osservare ohe in ta.l modo la ma8sirna fi.ssata dalla. Ca.s�sazione -e' ohe i.l P. r�icono.soe esatti-ssima -V'iene ad essere .svuo�ta.ta quasi completa.mente di ogni contenttto; mentre ln a.<~.<~eritlt i�mp�ugnabilit� a'Canti gli organi di giu sUzia arnmtin~iHt1�ati.r;a., sotto il profilo g�enerale d.i legittimit�, degli atti con i qrwU la Pubblica Am ministrazione r'ifi;uti di sottostar�e per i beni di Demanio pubbl'ic� alle disposi.z�ioni dei regolamenti emanati dagli Bnti loca�li, q�nasi che-que8ti aves 8cro �un interesse legittimo da farr valere al ri guardo, non clze con la � di.screziona.Ut� Jl J"�co no8cittta dalla Oa8s�a.zione, ma anche con le nor'me che attrib.ztiR�corl() un. regime �tutto pa�rt'icolare ai berfi .di. demaniQ contrasta (articoli 822 e segg. c. Q'.) . .. -�~ E' da o.sservm�e infine ohe la massima. fi,11sata daUa. 0. S. si riferisce escllU�Sn'amente a�i beni demaniali, co1t es�olnsionc di quelli ahe fwnno parte del patrimonio indispon�ibile, "secondo si ricava dalla motivazione della sentenza. Per wna questione analoga si 'C'Cda in. questa Rassegna 1948, n. 1-2, pa�g. 15, Jndi.ce delle conNttltazion4, Demanio n. 17. (N. G.). ESPROPRIAZIONE PER P. U.-Danni arrecati dalla esecuzione di opera pubblica -Criteri per la liqui� dazione. (Corte di' Cass., Sez. Il, Sent. n. 1701/48 - Pres.: Pittalis, Est.: Torrente, P. M.: Cigolip.i-Mini-� stero dei lavori pubblici contro De Ortuzar). N-e�l �caso <di da�lllno arreca.to ad un !fondo dalla -esecuzione di un'opera puhblica�, l'indennit� � rappresentata dalla djminuzione di valore subita dal fondo e non dalla tSp.esa necessaria per ovvjare al :pl'egiudi~io, .se questa �, per a.vveut:ura, ma,g.giore. La tesi avversaria� poggia'Ca. suU' a.rgomen.to che il danno c�on.seguente alla imperfezione� della esecu~ ion6 dell'opera pubblica � un danno deri'Cant.e da. colpa f1Aquiliana c�he importa quindi l'o�bbligo del risarcimento in forma� speoifioo . La Oolf"te S�ttprema ha aocolto invece la t��si della A vvoca.tura che � stata. sos�te~ta con i seguenti o,rgomen.U. : � Qltesta concentr.azion.e del deflwsso nei. pttnti in etti sono situ(l,ti i pontwelli produce erosion.i nei terreni in cui le aoqttc vengono a' sboc�ca�re, cau sando una menomaz�ione permanente del valore di tali terreni. . Qn.esta situazione � integralmente prev,f.sta. dalla legge s1~lla espropriazione per p<Ubblica tt.tilit� che rogola. t�utta� la materia della espropriazione. e della eseouzi&ne de.ZZ'opera pu�blica. Il. danno� derivante .da tale esecuzione ha carattere di in�ennit� di espropriazione e deve essere liquidato oome tale. Ci� r'isulta d.all' art. 46: della. legge per il q.tta�le � � dovu.ta una illldennit� Oli proprietari dei fondi i qttali dalla eB<emtzione dell'opera di ptt�bbllica utilit� vengano gravati di. una. servi:t� o vengano a so:ffiril'e Uill danno rptermanente dalla perdita o dalla. d�mimtzione di ~tn dirit.to Jl. Che� il �danno recato -ad i1mmobili dalla esomJ.zione dell'opera pubblioo, sia in. faciendo sia in omittenclo d.ia ori.gine. a.d nna inilennit� eqniparata oflla ind!enn,it� di esproplf"iazione � pacifico. ('SABBATINI : Commento alla. legge .sulla espropriazi�ne, a.rt. 46; CARUGNO: EsiJWOpria.zione per P'nhblica utilit�, II ediz . ., 136 e 159; GIANNINI: � Fcmda �m.ento della re8ponsabi.lit� dello� Stato per i danni prod.otti dalla esecnzione de~l'opera pubblica. JJ, in Studi in OIJ.Oille tdi :S:anti R~mano, II-173). E' fnfine pacifica la distinzione fondamen.ta.le tra i danni che po8sono derware alle persone dalla ope � ra. pttbblica i qual�i, in quanto non i�91'lO pre'CiRti nella legge 8ttlla CS'frrOpriazione, sono liquid.abt1Li _ a termini del Cod,ice civile, fino all'esame del difetto di esectt.zione dell'opera (strada trabooohetto), mentre i dann.i recat�i agli immobili rientrano interamente, per eff-etto degli arti.ooU 46, 40 e 23 della legge nelle. previsioni, nel rt}eccalfl,ism_o e nei fini della legge speoiale e devono e�ssere li:quidati a termini della legge stessa che raffigura il 1�isarcimento c�me irnitennizzo della diminuzione di valore dell''�I/nlmob'ile. La dimimtzione di valore non pu� evidentemente mai giungere a sttperare il vaflore dell'immo�bile, dhe co�stit�Uiisoe qttindi nn l�ntite a�l risarcimento, il quale risulta anohe espressamente dall'art. 23 della. legge che vmpone alla Amministraz�ione di espropriare le parti resi�ue quando risultino non pi� utUi,~z,abiU o � sia.no neees-sa.ri la.vori considet�evoli per conservarle ed uiSa.l'llle ].n ;modo profittevole )) prev�is�ione d�i legge che oorrisponde ad literam alla sittta.:zione della cattsa. La sentenza de�nu�nciata, d;eviando dai criteri della legge, invece di orientare l'indag�ine verso la� determinazione della dimintt.Zione d1i valore, sia pure fino ftl. Umite della ridtt.Ziolfl..e al valore zero, ha in.veoe ordina.ta la esecu~on.e rU or;.ere il mt,i costo) ingigantito d�ane con.Un.genze poliUco sociali, supera di gran l�wnga, secondo le perizie di oatUsa, il vaJlore del terreno realmente dalfl..1teggiato e probabilmente anche quello di t�utta la parte residua del fOifl..do in cui tali danni si verifi:cano vio~ando �i oriteri della legge. N att~ralmente, la � dim.inuz,ione di valore � deve essm�e s�tabilita p�resm"ndendo dalla sv�alutazion.e monetaria verifica.tasi da.l giorno della eseouzione delle opere al giorno� de~la� liqnidazione. Infatt�i la ob1Jligazoione dell' Amministrazion.e di eo'i"rispondere l'indenn�it� relativa � 1.tn'obbligazione peauniat� ia fin dall'o�rig�ine, e, con.formemen te aUa giuri.8pntdenza della Oo1�te Stt,prema, s1tl suo adempimento non ha. injf:uen.~a ~a 8Va�l1ttaz�ione monetar �ia �. (.iJf. F.). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA -Occupazione di urgenza-Opere a sollievo della disoccupazione- Enunciazione nella motivazione del decreto di una causa che non giustificherebbe l'occupazioneIrrilevanza.-( Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Decis. n. 12, 29 ottobre 1948, Pres.: Bozzi, Est.: Castiglia-Miraglia contro Prefetto di Catania). In -sede di rieorso contro il decreto che ordina l'occupazione �d:l ur;genza di un ter11eno, illon pu� rimettersi in discussione la. fUchia.ra,zione di indif. feribilit� e di urgenza d,ei la;vori cui l'oocupazione � preordina.ta, contenuta. in un p11'00edoote prov ved~mento definitivo non itnpu~nato. La necessit� di combattere la. disoccupazione pu� costituire motivo di urgoo7..a, poich� l'elencazione contenuta, nell'art. 71 della 1e~ge 25 grugmo 186,5, n. 2359, ha carattere es.e1mpJ.if�.cativo e non ta.ssativo. Anche 1se da.Ua motiva,zione del decreto ~J>isul�.'t ohe il provvedimento Idi occu'P'azione � sta.to adottato, fea l'altro, .per la resistenza del proprieta1rio ad aUenare contrattualmente il terreno, tale dichia. ra.zione non vizia, 'l'atto impugmato, la. cui ca;usa. giu.ridica � 1s�empre esclusivamente l'interesse pubblico di realizzare l'O'{)era. Sul carattere di mero atto di esecuzione che ha il de&reto prefettizio n�ei confronti del decrreto ministeriale che dichiara la� indifferibilit� ed ut�genzrt delle opere, v. Oons1Jglio di Stato, Sez. IV, 25 maggio 1935, in Nuova Rivista Pubblici Appalti, 1935, :152 e Oonsiglio di Stato, Sez. ~V, 15 aprile 1942, in Nuova Rivista, Pubblici Appalti, 19431 61. S1~l carattere non tas.saUvo della elenoozione di etti all'at�t. 71 dellw legge sttUa espropriazione per pubblica tttilit�, v. 0ARUGNO: Espropriazione per pubblica utilit�, Il Ediz.J pag. 265, con nota. di rio1�iami. Che la necessit� di co�mbattere la di.Soomtpazione fosse motivo s~tffi�ciente a� g�tstificare il d.em�eto� di oomtpa.~ione di urgenz;a, era ammes.so� anohe pri.ma della emanaz.ione del deoreto �legi.slativo lO ago8to 1945, n. 517. Dopo l'ema.nazi.o'Jte di q'tte8to dtecretoJ de'IJe ritenersi che il rfor!,e d~ dar.. flO�llievo alla disoocupazione, valg�a� a rendere, ope legi.s, indifferibili ed� urgenti tu.tte quelle opere che vengano eseguit.e in base alla autor~~zaz�ione di .spesa aooordata dal decre�to� medesimo. In questo � ca.so Ila discrezionalit� della� Pubblica Amrwini. strazione si estrinseca solo in relazion.e alla scelta delle opere da eseguire oon que�i fon.rU, ma ttna volta determinata l'opera qttesta � senz'aWro indifferi. bile ed urgente per forz-a, di legge. L'ttltima parte della soprariporta.ta massima del Oonsigl�o di giustiz-ia amministrativa, ci sembm, che debba es.sere intesa nel senso che la causa che giJu.stij�oa� e rettde �legittima la oomtpazione �di ttrgenza (ohe non � certo quella di, ovviar�e alla contraria volont� del proprietario di alienat�e contra. ttua.lmente il fondo da oooupare) de�bba comunque sempre ristt.l'tare dall{k motim�a.zione del decreto, il quale non. diviene vizia.to di eoce.s.so a,;, JW� tere per irl fatto che nella stta mot�v�azione t�isulti ano/w l'altra causa (oertamen.te illeyUtima) di O'Vviare alla� oontraria volont� del proprietario. Ri� teniamo !Yio� che la cattsa vera e legittima della oocupazione d,;; ttrgenza debba ri.sultare nece-.ssat �iamente dalla mo-tivazione del dec't"eto, il quwle .deve e.ssere mo�tivato (V. -RANIDLLETTI: Teoria, degli a.tti rumministrativi ;speciali, pag. 100) e non possa es8ere de.sunta, aliuncle. GUERRA-Proclama dell'A.M.G. per la Sicilia rela . tivo al divieto di effettuare trasferimenti immobiliari non autorizzati -Eflicacia, (Corte di Ct>ss.,. Sez. I, Sent. n. 1590/48 -Pres.�: Giaquinto, Est.: Lorizio, P. M.: De Villa -Di Nardo contro Joppolo). Il .divieto di che M J)roclruma n. 5 del iluglio 194:l del Go'Vel'no militare anglo-aanericamo, col quale si dilspose che nessun trarsrferimento di beni im.mobili per qua.lunque titolo .potesse efiettua;r-si senza il booesta.t'e scritto del capo degli a�ffa,ri civili o da ufficia,le da lui incaricato, ebbe ca.rattere di norma cog-ente. E H iJrasferimooto e:ffettua.to contro la .sua os�servanza � nullo e la. nullit� pu� farsi valere anche dopo che col regio decreto 11 febbraio 1944, n. 31, vennero abrogate le disposizioni tutte �emana.te da�l detto governo militare. - l) E' evidente la importan.za della soprariportata sentenza della Oorte Srtprmna, la quale attiene alJla fondamentale qttestione dei 'rapporti trale norrne emanate dagli oocttpanU e l'ordinamento viuridioo italia,no, questione gi� arnt1)�a,mente trattata, sia da�l p1mto di vista generale della occupa. tio bellica, s'ia dal punto di vi.sta partict>�lat�e della occupazione conseg�uente all'annistizio d.e!J, 8ettem.bre 1943, e 8ttlla qttale non s�i � ancora forma� ta u.na, gitwispntilen.za tranqtt�iUan.t:e, n� si. � raggiMnto �ttn accordo in dottrina,. 2) Prernes�8a neoessaria a,Ua, presente no�ta, D� .'lembra quella d�i riportare tcstttalmente quella parte dePla mutit'(L(~ion.e della, sentenza� in esame che co�nticne gU argomenti a sostegno della tesi enunciata nella mMsima: � . � . Ora, se tnt i fi.ni del divieto vi era quello di carattere civile di cttil si � detto, pare no�n contestabile che si tra<tta.wse di norma. di camtte1�e cO'!}cnte e dhe il trasfer�im.cnto posto in cs�set�e contro il divieto fosse colpito da invalidit� ... � . . . non � qu�ind4 a parlare (li norma che toccasse solo inditretta.men.tc i diritti dci pq~itVati, n� d�i norma straniera aJll'o�rdinam.ento positivo i.ta.liano, la� disposi.zionc essendo dettata a tU�te.la p1tre degli in:tcressi aci p�rivati e a pt�es�lio delle private� contra.ttazioni.. delle quali l0 contingenze dell' epoca cot~ti.tttivarw causa di turbamen�to �. Gli arg�omcnU. sopra riferiti, con8iderati i8o.Zatametl! iJe, potrebbet�o dar luogo ad in.terpretOrg;ioni del pen8iero deV~a Corte oortwmente ecoe8sive e oontt �a8tanU con precedenti pronttnz�iati della Corte 8tes8a, s� che ci 8ombra indis'pen8a,bile integrarli con ulteriori con.~�id.crazioni dhe da questi precerlcnti gi:udiaati po�880no trar8i, anche se questi non siamo 8ta�ti affatto rioh,iama,.ti nella dec�isione ru?,notata. � Ed invero, non po8siamo a8.'�oltbtamente m�edet�e che la Corte vo�glia .seg�u.ire la te8i (che ri8ttUet �ebbe implicita da un superfioiale e8a.me de1Jla so-. pra riferita mot-ivazione) secondo ln� quale 8arebbe 8'ltffieiente che un prom)edimento� notmativo emana. to dall'au.torit� oc(Ylbpante abbia fi.ni di carat . tere civile, peroh� 8i inserisca au.tomaticamentc nel 8istema legi.~la�tivo italiano�. Le oon.seguenze di tbna tale tesi sarebbero susoettibiU di sviluppi vera. m-ente impensati, potendosi arrivare ad ammettere che �l'occupante possa, con norme sia pure eccezionnli e tempOt"anee, ma destinate ad infiuenZfM" e, in forza d.Qt principio della ttltra attivit�, in modo permanente, tutto il dir�tto po8itivo dello Stato, modificare ~a legi8lazione privati8tica itaUana, irb tutte le stte parti, anohe in qttelle che attengono ai cardini fondamenta,li della Naozione. Non potrebbe infatti l'or-dine pubblico co8ti.tuire un limite riconoscitbto a tale pote.stl� nolrmati1:a., da.to� ohe qtte8ta non dovrebbe cot118iderar.si estranea aJll'ordinamento interno, ma� facente parte integrante di e8so e qttindi non 8oggetta ai limiti previ.8ti dall'art. 31 delle Preleggi. Tanto pi� grav�e 8nrebbe questa c�ot~8eguenza in quanto le ordinanze dell' A."iJf.'G. i�tieidenti in materia di diritto pri.Da.to, ha�nno Wt7ltto in genere portata territo.rialmente lirni.tata (regionale) 8� ohe, oltre a tutti g'li altri inoonvenienti, che sono derivati all'ordinamento _qhtridico itaJliano da,Uc vat �ie ocoupazioni militari, dalla coesistenz'Or di go t:emi di fatto e di governi legittimi, dalla, sepat �azione territoriale, dal di8ordine costituziona,leJ dovrenumo essere deliziati anche dalla e8istenza di legg�i spc&iaU, va�levdli solo pm� detcnninate regiorJ; i, modificat�rici del d:ii'itto civile, Za� ou�. cono8cenza 8arebbc Tiserrata solo a quei pochi fortut~ ati ohe riu.scissero a reuwperare il testo delle� vat �ie ordinanze, le qua.li non ri.sultano� pu.bblicate in ne88wna, raccolta ttfficiale del~o 8td�to . 3) Ci� po8to, riteniamo che� quegli argomenti addotti dalla. Corte nella 8opmriferita motiva.zione, debbano �intendersi in nec�ess�aria co�rt�claz'ione con quanto la� C01�te medes�ima ebbe ad� afferrnat�e r~clla pq�eccdente senteni<Ja n. 289/47 della Sez. IIl (in. � /l'oro it. ))' 1947, I, 587) secondo -la� quale U po�tere norm'(J,titiJO deill' oc�oupan.te fn e�steso anohe a ra-pporti di .~tretto diritto privato in forza dell'art. �20 della convenzione d�i armistizio�, che ha derogato all'art. 43 d:ena convenzione dell' Aja.. Il mgionammito della Corte potrebbe perta,ntu r�icostruirsi in�tegralmente� cns�: � L'art. 20 dell'armistizio attribui8ce, in deroga a.~za. convenzione dell' A.ja e ai prirwipf generalmente ncoettati in diri.tto internnziona�le, alle potenze Ang�lo-8a880ni �oooupanti, il potere d�i emanare norrme vincolanti per i cittadini i.taliani in molte materie, a,nohe attinenti 8olamente al diritto prri�&-ato. Qtte8te norme .S'piegano i loero effetti 8tt tutti fili atti compittti nel periodo in cui e8se ebbero vigor�e, e po&sono essere fatte valere, nella �loro gi:nt'i.dica obbligatoriet�, in qua,lsiasi tempo >>. Co8� ricostruito, il pen8iero del 8t~.pt�erno Co11egio, pu� dirs~ ohe la teM, da e8s'o enunciata tt-ovi aprJoggio in una, 8carsa, rna, atJ,toret?olc dottrina (V. GIANNINI: No�I'me de.Ue autorit� oceupanti e diritto .dei privati, in � Gittr. Com. )>, 1945, II. p(J;g. 3.52). Ritiene infatti il Giannini, in nota ad ttna deeisio'i'/,e del Tribttnale di Benevento attinente anla. 8tessa materia oggetto della 8enten.za in esame) che l' armist~io' e preci8amente g'li articoli 22, 23, 24, 2�5 e 26 abbia conferito agli Alleati, a differenza di qttan.to normalmente avviene nei casi di ocouparoione armigtiz�iale, dei poteri qua8i illimitati di leyi8lazione, e che di tn�li poteri, g'li alleati si siano am,Wl.'l'i nel modo pi� e8te8o. Ritiene inoltre lo 8te8so Giannini, 8ia pure con argomentazione rnolto sommaria, cihlj l� norme emanate nello esercizio di questo ampio potere, continuino ad aver f01'Za� cogen.te in relazione agli atti compiuti so.tto il loro impero anche quando, ce88ata l' oocupazione, ce8-si il tngore di e88e. 4) Non crediamo che si po8sa tran.quillamente condividere l'opinione suespo8ta, la qttal�e attenua solo di pooo gli inconvenienti gravi8simi gi� me$8� in lttee. Vero � che adducer'e inconvenie'll!s non est resolvere a1rgumerrtum, ma qua�ndo g.li. i.nconq�e . nienti 0,8surnono� ttn C'arattere di eccezionale. gravit� e 8i sostanziano addiritt1wa in un sovvertirnento rrodicale di dottrine, pr�incipi ed istituti, ci sembra ohe la oonBiderazione di e8si debba necessariamente indurre a contt�ollnrre} con legittimo so ~32 spett�, l'attendtbilit� e la esatte~~'flt della tesi che li provoca. Pa�re che si po8sa ervu,nciare qui una affermazio�ne su.lla quale s�i pos8a essere tutti di aooordo� e cio� ohe l'inser:ilm,ento� di una, no-rma straniera; (8c. ema,nata. da organi legislativi no1t-italiani) nell'ordinamento giuridioo Ualiano, possa aooewire solo media,nte una manifestazione di volont� degli � organi dello Stato itaUano ai qua.li � costitttzionalmente attribuito il po�tere di f(J!f"e le leggi, o di em(JifW,re norme ohe di leggi formali Otbbiano la forza. (Sui limiti del c�. d. adattamento automatico del diritto interno al diritto i:nterna.zionale eonsuetudinario v. MoreUi in �Foro It. �, 1948, I, 533). Riteniamo oio� che qualunque lata portata si a.ttribui8ca alla convenzione di arm.isti~io, del settem. bre 1943, que8ta, come pUra fonte di norrme d�i diritto internazionale, non pU� da sola,, determinare mod�fi.cazioni nel sistema del diritto interno italiano. EsaminandO le norme del decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, modello d�i ttttti gli aUri provvedimenti legislativi del genere, non pare che si possa attribuire ad esse forza determina�trice di una recezione materiale nell'ordinamento giuridico italiano dei provvedimenti nor:mativi emanati da,lle antorit� militari occupanti in virt� degli ampi JlOteri loro eonferiti daU'armistizio. La norma dol citato deereto ohe dovrebbe essere de<.,>isiva a sostegno della. tesi SCg'ltita dalla Corte Suprema, � quella del primo com.ma delrart. 1 che recita testualmente�: � aon la c�essazione dell'Amm: inistra~ione militare 01lleata non a.VI�anno pi� vigore, 1wi territori italia11i gir� ad essa sottoposti, tttUi i proolami e le o1�dinanze finora eman �ate dal Generale Governatore militare delle forze allea.te o dai suoi delegati�. Si dice, a.rgomentando a contra.riis, ohe dalla d:isposizione � non arran.no pi� vigore )) dovrebbe desumersi il pri1t-cipio : << � riconosciuto vigore (ai proelami ea ord�inanze) come se si tra.tta.s!se di iwrme legisla.tiJve itaJliaJUe, per tu.tto il periodo i1t-cni l'occupazione � durat(J; l>. 5) Ora, now ci sembra che 1tna tmle interpreta . zione, ohe pur si pre8entar semplioe e suggestiva, 8ia fondata n� surlla lettera n.� sullo spirito della nonna, n� �soprattutto stti princi~ comunemente accettati dal diritto i�n.ternazionale. .Riteniamo ohe sia nel gi'tMsto il Mona.co. (L'obbligatoriet� interna degli a.tt'i normativi enuinati dallo Sta�to oocupante -� i.n �' Gitw. Oompl., Oass. Civ. )) 1946, II, 2, pa,g. 365) quando avverte che non si deve �onfondere il problema dellm obbligatoriet� interna degli atti emanati dalle antorit� oocu.pantiJ oon qtt~llo dell'i~J,8C'J'Mnento eventuale degli atti medesim.i nell'ordinamento dell'oocupato. In questo senso, l'ar�mistizio ptt� ben conferire nll'occupante il potere' di emanare ordina1t-R/e ed altri provvedimenti norma.tivi in ma�teria, che secondo la eonvenzione dell'Aja sarebbe sottratta alla s�u,a co�mpetenza)� pu� ben l:.armistizio� obbligare lo Stato OI(JC1.tpato a conformare il S'tto ord� namento interno in modo da� rendere o�bbligatod per i suoi cittaaini queste ordinanze e questi. provvedimenti 11tMmativi, rend,endo giw-idieamente rilevante per il stto ordinamento interno qu�lla attivit� dell'oocupante che 'tale rvleVit;nza in via normaler non avrebbe, ma senza uoo espUeita e ohiaru. manifest!azione ai volontr� aeuo Stato OCc>Upato che assuma nel suo sistema di diritto positivo le norrnc sia pur leoitarnente (aal punto di '�"'�S'ta di diri:tto internazionale) emana�te da,ll'o�ocrupante, un tale inserimento, asso�lutamente eooezioM�le e qua,si sen� za preoeden.ti, non pu� afferma,rsi ohe sia avvenuto. In base 01lle precisazioni sopra riferi.te, oi sern� bra ohe la porta�ta della su�ocUata norma del acereto- legge n. 31 del 1944 si manifesti nella 81W limitate~:<.'a,'con suffi.eiente chiarezza. Lo Stato ita.liano, in adempimen.t'o degli obblighi internazionaU oontra,tti oon l' (J!f"mistizio, ha ricono8ciuto rilevanti prer iJl suo ordinamento interno quegli atti emanati aall'ooeupante, per il periodo d�lla sua occu.paz:ionej ne ha rieonosduta l'obbligatoriet� per i suoi cit1tadini, ma non ha inteso� dire che quei proclami e quelle oroinanze divenissero leggi dello Stato. Una conferma� di questa affermazione pu� trovarsi nel 8econdo� comma del citato art. 1 del decreto n. 31 dol 1944, �laadove non si rego�lano gli effetti di tutti gli atti e fat'ti compiuti sotto l'impero di quelle ordinanze, in. applicarzione dci noti prinei~ �su1la :sucoessione delle le,ggi nel tempo, ma, si regola l'effica.cia acgli a.tti o fatti eom� pi~ti, in base a quelle ordinanze, daUe a.utoritr� militari alleate, il che corrispondeva, appunto al carattere, ea .alla, 1wr,tata degli obblighi assunti con l' armi8tizio. In altre parole, tra la situazione norrnale, i11 caso di occupazione bcmca nella quale gli atti di imperio dell'occu.pante) internaziona�lmentc leciti o illeciti, di't:engono in via ai principio irrilevanti., alla 8tregua dell'ordinamento� giur�lico dello Stato ocoopato una volta cessata l'oocupa:::ione l> (CAPOTORTI in : � L'occupazione bo~lica )) , Ra�ss�e�gn� d i diritto p'Ubblico, 1948, I, 2, eol. 17) e la sittta<Zi.one eocezionalissima, nella quale lo Stato occupato. inserisce nella propria l~gislazione i provvedimenti normativi dell'oocurpante, o'� la situazione intermedia �, derivante dal partioo�lare tipo di armistizio dol settembre 1943, nella quale lo Stato italiano, anehe dopo cessata l�, oocup'Otzione, attribuisce rilevanza giu-ridica, per il suo ordinamento, a.gli atti o fatti compittti .d:aue au.torit� militari occupanti in base alle proprie ordinanze. �AZla luce delle s-uesposte osservazioni: ci sembra ohe la aecisione della aorte Sttprema, anche a prcsein. aere dalla necessit� ai aoverne ricostruire la motivazione, non costitu~sca� una soltt�zione definitiva dei gravi problemi cu.i si � accennato, e che si imponga ttn riesamc pi� approfondito di essi, necessit� �di cui sembra ohe si renda eeo la recentissima sentenza n. 1791/48 delle stersse ffezimziunife della aorte Sttp�rema, che, pur n.on segnando un nuovo orientamento in confronto delle p�recedenti, eon.tiene spunti suseettibili di ulteriori interessanti sviluppi. (A. S.). -33 1MPIEG0 PUBBLICO -Collocamento fuori ruolo Diritto a permanere in tale posizione -Ministro che sitt al tempo stesso Capo dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato � collocato fuori ruolo Irrilevanza. (Consig;lio di Stato, Decisione n. 295/48 - Pres.: Montagna, Est.: Testa -Schipani contro Ministero industria e commercio). L'impiegato sta.tale collocato fuori ruolo non ha diriltto di essere mam.tenuto in questa posizione; mentre il carpo d'el'la. sua Amministrazione ha, i1 potea.-e a,sisolutamente d~screzionale di reJVoca.re il coLlocamento nella posizioo.e suddetta. N� vale a diminuire la portata di taJe potere discr�eztonale il fatto che il capo dell'Amministrazione sia anche UCU~po dell'I�srtituto presrso il quale l'impiegato, collocato fuori ruolo, presta. servizio. Il Consigli� di Stato ha acoolto pienamente la tesi dell' Avvocat'Uffa. ]j}' "ben noto ohe col collocamento fuori ruolo non viene affatto a cessare il rapporto di dipendenza fm l'impiegato clhe si trova in twle posizione e l'Am.ministra~;ione del cui organico� fa� parte, la quale pu� far cessare, ogni qualvoUa lo ritenga opportuno nell'interesse generale �del servizio, tale posizione, per richiamare l'impiegato al suo ser �vizio d'i8tituto, senza che esso impiegato possa. 1mnta-re un suo qualsiasi diritto a permanere in que~la posizione. Correlativamente a qu.esto rapporto di dipendenza e a questo carattere di provvisoriet�, la legge (1�egio decreto-legge 30 dice1nbre 1923, numero 2!)58, modifi.cato daWart. 17 del regio decreto- legge 10 gennaio 1926, n. 46) ha garantito n[tl-i im:piegati collocati fuori rnolo la posizionP d i caeriera ad es�si sp'Otta1~te oome se oontinU'fJISisero a prestare il servizio d'istituto � in modo ohe ess�i possauo pa,I'tecipare ill'sieme con gli a.ltri a.lle pro< nJ,ozioni a mano a mano ohe queste Bi effettuino, rimanendo in soprannumero nel gra�do in C1Li sono collocati n, bastando ohe restino scoperti nel ruolo comp1essiva:mente tanti posti quanti sono gli im , piegati collooati fuori ruolo. Il rapporto d'impiego pubblico resta .dunque fer� mo anohe durante il periodo in oui l'impiegato sia stato� co~locato fuori ruolo, peroh� possa� espleta-re mansioni div�erse da quelle d'istituto, presso altrr' Amministra-zioni od Enti, ma SMnrpre nell'interesse generale dell'Amministrazione. ]j}.d � in vista di wn tale interesse generale ohe U collocamento fttori r1UJlo � iti8po8to, e non gi� in vista dell'interesse p-ersonwle dell'impiegato, il quale quindi non acquista� a.Zoun diritto a permanere pi� o meno a lungo in tale po�siz�ione, ed � tenuto q, riprendere le sue ordino;r.ie funzioni appena il Ministro da oui dipende ritiene venuta meno l'opportunit� della messa a disposizione. N es8un diritto so.ggettivo a permanere in tale posizione poo quin�di essere accampato dall'impi6� ga�to, anche se per avventura egli av�esse frattanto assrvnto� presso l' Am.ministrazione o Ente, a di� .<?posizione del quale egli � stato lasciato, �elle funzioni con �amttere di org�anicit� e stabilit�. Intanto ad �urna tale assunzione farebbe ostacolo la� preoisa dispo&.izione dell'art. 97 �ella legge sul lo stato giuridioo (regio dec�reto 30 dioembre 1923, n. 2960) che vieta il cumulo degli impieghi. E' vero che il capoverso di tale articolo precisa. che il divieto si riferisce ((_a.gli impi~ghi ocrganici e 'S�tllibili n; ma oi� signifioa ohe chi fa parte di un ruolo org�anico iti una am1ninistrazi:one stata�le nat~ p1l� contemporaneamente far parte di aUro orga nico di altra Am.ministrazione Ente pttbblico, o comunque rivestire una carica con cara�ttere di stabilit�. In ogni oaso� poi, qualunque possa essere i;l rapporto ohe 8i Ma venuto a creare fra l'impiegato coUocato fuori ruolo e l'Ente a cui disposizione egli � stato messo�, un tale rapporto pu� impegnare le parti fra cui esso � in.terceif;u,to ma no1~ pu� ma.i vinco�lare l' Armninistrazione da cui l'impiegato dipende, e che � rimasta estranea al costituirsi di tale nuovo rapporto. N� a conclu8ione itiversa� p�n� cond~ttrre la circostanza che la stessa persona fisica rivesta nellG stesso tempo la qualit� di Ministro e qttella di Capv d(}lll'Ente presso il quale l'impieg�ato, collocato fuo� ri ruolo, presta servizio. E' evidente infatti che l'Amministrazione dello Sta�to non pu� e8sere impegnata che dal Ministrc. competente, nell'ambito ilei poteri a lui assegnati dalla legge, e in quanto opera precisamente in veste di Ministro. Indifferenti per detta amTninistra zione sono invece butti gli altri atti da ltti compiut�i qu,al'e privato cittadino o qt~ale legale rappresentante di altro J�Jntc pubblico o privato. RESPONSABILITA CIVILE-Danni-Danni alla per� �sona-Liquidazione-Sopravvenuto aggravamento Nuova liquidazione. (Corte di Cass., Sez, III, Sent.. n. 1325/48-Pres.: Colagrosso, Est.: Pisani, P.M.: Pittiruti -Cristini contro Azienda Municipale Tram. Milano). In materia di responsabilit� aquiliana domina il pr~ncipio generale che l'obbligo di risarcimento deve estende1~si a, tutto il 'danno, purch� ricollegato con nes.so di ca1usaJit� al fa,tto lesivo (1). Non si pu� escLudere, pertanto, tn via, alstra.tta, la. ammissibilit� di una seconda domanda. di liquidazione, 'quando r~su.lti, da una. parte, che il sorpra�vvenuto agg1�avrumento 1si ~ricoUeghi CiliUSiJ-1� mente rul fa.tto origina.rio determinato-l'e della reiSponswbilit�, e che de�tto a.ggra,vamento non sia sta.to comunque contempla.to�, in via.. di prev:i!dibiliti1 o .dj possibilit�, ali. momento e per i .fini della prima liquidazione (2). (1) e (2). -Il principio affer1na�to nella primn massima pu� ritenersi ormai consolid�ato nella giurispr �udenza della Corte Snprema (vedasi delln 8tessa III Sezione la sentenz'a 14 marzo 1938, n. 832 in � Sett. O.as8. n, col. 526); e non presta, il fianco m cen8ure, 8pecie se formu,lato con le riserve contenute nella secon�da ma.ssima. Pu� essere interessante stabilir�ne il fondamento allo scopo di individ<uarne i limiti di applicazione. E a questo proposito il testo della sentenza ha incidentalme.nte tenuto presente. che tm nuovo dan 34 no, sia� pure derivant13 da-llo stesso illecito, costi- tu,isce u.n d-istinto oggetto (petitum) e d� lnogo a una nuova e distinta dmnan(la, alla qua�le non ptt� estendersi il precedente giudieato. E' in sostanza lo� stesso pri;JuJipio, cni fa esplieitamente eccezione Fart. 345, 1� comma c. p. c., qttan(lo, dopo avere d-isposto che in appello non possono proporsi dornande mtm�e, agghtngc che per� pu� domandarsi 'il r�isarcimento dei danni sofferti dopo la sentenz�a. .Nell'art. 345 l'eccezione si isp�ira, com'� noto.. allo jus s:urpervenien.s nonch� all'esigenza pra.tica di evitare per l� stesso fatto duplicazione di do �1J1�a�nde e proceitimenti. Ma essa introdttce ttn lintite al pr'�ncip�io, che qui stiamo cmnrnentando, nel senso che fa cadcn: nell'am.bito del giudicato tntti i danni sofferti non solo fino al momento della sentenza del pri�mo �Giudice ma fino al momento che il giudizio si chiude, dopo che eventnalmcnte si. sia passato attraverso var�ie fasi e t'ari gra�di. Di gui8a .che possono farsi val.crc in un Sttcceswivo giudido, secondo il principio affermato daTl(~ Corte Suprema; solo i danni sofferti dopo che si sia chiu.so e completamente eswurito il pr�imo gittdizio. E per esempio, per volere fare �un caso lim.ite, se viene emanata una senten~<:a tli condanna di pr-imo grado, e pendente il termine di appello altri .tlanni si p1�oducono, sembra pi� conforme al princip�io della jus s�npervenienos, noneh� a.ZZa nonna dell',u�t. 343 che tali dwnni debba. no farsi valere rnedia.ntc impugnativa della scntcti. za, anzicht': rrwd~jantc u.nn nttova azione. A.ltra questione pu� sorgere allorclt� vuole sta bilirsi J>�t� ri,qorosam.ente quando ttn �da�nno zm� rlirsi cke costitttisca ormetto di azione ,ustinta t'i 8petto ad altro danno prodotto da ttno ste8so fatto illecito. Sotto questo a8petto � pt�obabile che la, rlecisione della Corte Supremn non sia molto prc eisa allorch� pa�rla di aggravarncnto del danno 1�re cedente invece che di ttn danno distinto e divet�so. Per fare ttn esempio_, se da un investimento a-uto rnobilistico deriva in un primo momento e si frr oalere ttna infermit� temporanea, non � escluso :~: ~~~~::ftla;r:~::n:: p 11o~cf~t~:~~f::~~~::~it~~ ca~Mata per sempre, s'intende, dallo stesso incid- ente atttonw1rili8tico); rna. deever8a p1�odottasi e fatta valere tt.n'i.nfermit� permanente, sem�bra dubbio che po,,sa in nn wnccessivo rJittdizio farsi 'Va-lere un aggravamento di q1U'8ta inferm-it� pe�rmanente, a meno che non pos8 a confi:gzwarsi come ;;;CI~a:;z~ts~ ~; ~~ar~!esr~;!~!.~1~:::aoa h~�d:t~~ tf!~i~:1;:::::,~:!~:tt:~:FqFsi/~=t~~~:l~~~~!~ ~~�-�. __;:._=�.�.:,�-�.-.=,.,:_.!_,=:,_'�::_�. che l' aygrava:rnento pu� f(trs�i valere in ttn s'ucces sivo gittdizio� solo se non era i.n alcun rnodo prevedibile al momento e per i fimi della prima liqtti dazione) poich� l'indagine 8ttUa esistenza di danni (listinti � sopratttttto �una. indagine di fatto, neUa quale la p�revedibilit� giQ�en nat,uralmentc un ntolo �irnportante per t�agioni pratiche facili ad intttirsi. ]ia ad ogni modo un rigore ter�rninologico non n�uocc in questa materia_; e non � rna,le 1n�ecisarc che una a.z�ione distinta ed atttonoma pu� sperimentarsi per quelli che �in fatto possono considerarsi danni di-~tinti c arttonomi, non per quel�li c'l�" t',,. j'atto SO"IO da CO'!"!'�dCJ'a�r.o;__ COm"� aggra��a. ,, v ,. , . , " ,,. ,_, ., c ~ mento del danno fatto ralcre in precedente ,qiu-@ diz�io. Un aspet�to particolare �del problema� generale � offerto dai riflessi che sul danno e sulla sua valutazione economica pu,� avere la inflazione sueccssiDa. Ln Corte Snprema ha avuto gic� modo rli affermare che il Gi'lt�dice pu� tenere conto della ~ s�valtttazione �oerificatasi fino al momento della de-;, eis�ionc (Sez. III, sent. n. 1455, 1948). Dal ch� si !,_'�,.:�.,~ ..__ ...�': :.:'_,=-�.::_ pt.t� ded1wre, �in base all'art. 345 c. p. c._, che ln ,.: svalu-tazione ptt� fa.rs�i val(we anche �in sede d�i a.ppollo e comttnquc finch� il giudizio no1~ resta defi-:(i n ito. ltla� rtna, volta definito il giudizio ammesso �in ipotesi. rJhc la svalntaz�ione continui ad ag,qramrsi fLnche �dopo, pu� instaurarsi nuovo gindiz�io per adcgttarc la liquidazione dci danni ai nuov�i valori inflaz�ionisUci? JiJ d'aUro canto � possibile neTTo stesso primo� ,qiud�i:do tener,~i conto di qttesto pre-00 vedibile rtlteriore soilttppo �injlazionisticoj da cal-ID colarsi secondo criter�i eqttitativi (art. 205G c. c.)? m In proposito sar� bene distinguere fra le vade l'~ spese di danno. % Trattando,~i di danni i�stanta.nei, oi sembra che J~ nenvmeno nel gintlizio in co1�so si possa tener conto 1. del prcvedibile 1tlte1'iorc svilttppo in,fla�zionist�co. , La ragione � da riccrcarsi �in ci�, che la, scntenz�n mruta la natura. dell'obbz.iga,.~ione, e ln tr�asfo�rma. ~ da ttna obbligazione al risa<rcimento del danno .(che lta per oyyctto l'id <fnod intere:st) in nrut obbliynZ'ione pemmiarin. Onde � che r~al momento della scntenzn non esi.ste che ttna tale obbligazione, col carattere nominali8t-ico ad e88a relativo, il quale �vietn che .si possa tener conto dell'ulteriore sva-� lu,tnzionc. Come si vede, fra le due teorie ohe t'ifer- iscono la va ..lutazoione del danno rispettivnment(: al momento della citazione o della sentenzn o del pa�gatmento, noi r-iteniamo e.<Jatta la secondaj c probabilmente in qnesto stesso orrUne di idee deve r:::=: C88ere posta la Corte Sttprema con la sua dcci !=''= 8ione n. 1455, 1948, ovc peraltro 8i JH'ecisi che il !f.:! ____ _,-_L_,!_,r.=� ...=; momento della deci.sione non � soltnnto ttn ter-!;_ r;:;;l:tt~:-~~~~~~:1~l~e~~na;~::u:~;~a~~~;~ir:! ;:~;;~'1 al qttale pu� farsi valere la svalutazione, ma � an-'% che il tet�tnine cui la 8t;�altttaz-ione 8i det'e riferire. ~1 Trattandosi di danno perman�ente (arl esempio ' per inabilit� perm,anente), la svalutazione incidf ~ sul danno per t1ttto il ]Jeriodo di tempo d-urante il qttale questo permane, e s-i comzJrende che, liiJU�-fl attenendos�i ai cr-iteri eqttitatit�i dall'art. 2{)56 c. c. In ta-l caso si pn� tener conto anche della sva�llltazione succe.~siva alla decisione; ma non se ne !::: potrebbe fare oggetto di rtn giudi.zio suooe8s-ivo; t~-,-.=.~_-.=�,.=:�.-.=;.=,�,-.~ ::_�::,_,�'. � in sostanzn il tipico cn8 o di aggmParncnlo di ., CII i innanzi si � pnrla�to. r,, 1'rattandosi �infine di danno fntm�o, .~e c nei Mi l-imiti in cui sia possibile farlo valere in un r�iUT1Jo--t@\ giLt.dizio, secondo i principi posti dalla Cort�~ 8u-1:': prema e nei limiti innanzi indicati, � evidente elle :;::: in tale nuovo gir.tdi.zio potr� farsi valere nnchc la =:=::: sva�lt6tazione es�istente al momento in cui qu.usto {:::t :::~~ -35 rlanno :si '!;Crifica. Ed �wero la gva.httat~ione eome pure innanzi si � inci�dentalrnente accennato, non fa che fornir�e �U contenuto economico-patrirnoniale del danno Nub�to, e ital quale q�n-indi in q1tc8to caso dpete il tr�attamento giut'idico process!ta�le e sostamzialc. (R. D. 0.). SERVITO-Comunione coattiva del muro-Appoggio al muro comune -Domanda giudiziale per legitti� mazione dello stato di fatto-Esistenza della costruzione in appoggio o in aderenza -Incensurabilit� Valutazione dell'indennit�-Momento di riferimento. (Corte di Cass, Sez. II, Sent. n. 1564/1948 -Pres.: Pittalis, Est.: Vitale, P. M.: Vitanza -Brunelli contro Simoncini). Manifestata, con l'a.ppogg-io di una nuova costruzion. e a.l mur'O �a. confine, la volont� di acquista. re la comunione di esso, esercita il proprio diritto il proprietario del muro che domandi la. legitt~ mazione dello .stato di fatto mediante la� dichia. razione giu.dizia�le della coonunica.zione ed il pagamento deUa. � mediaiJlza >>. L'ae.certamento che la, nuova. costruzione sia stata fatta in appoggio costitursrce un appr�ezzamentf' di merito in.sinda.cahHe in ca�ssa.zione �quando non risulthw viola.ti i pri:ncipi distintivi dalle wstruzioni in adm�enza o per .s�emplice innesto di un capo del illnovo muro. . P�er acquista.re ta.le comunione coattiva il va.lO:l'� che 1si deve .pagare a norm1a. dell'art. 874 c. c., va detet~mina.to in relazione non al momento in oui sia. iwv�ennto .Pappog�gio clelia . .nuova. costruzione ma a .� quello in cui ha. Inogo il trn1sferimento del <lirHto in vii't� <lella eonveuz.ion.e e �rlella s�entt> nza. (Jonforrne la 8entenzn n. 1363/47; 1;cdi in pToposito: Commentario a�l c. c. di D'AmeHo, Libro� della propriet�, pa~q. 234 e; segg. SuWesattezza dell'ultima� mas8'ima relativa al mornento della determinazion.e del valore 11-on sembra pi� po8sibile almtn rlubbio. Com'� noto, l'acquisto forz'Oso deUa comunione del muro non � po88ibile in relazione ad Pdifi.ci demaniali, epperta1~to, gli edij�<Yi pr�ivati che ad e-~-~i si appoggino debbono esser demoliti. Per gli edifici a]Jpa'1'tenenti a�l patrirnonio indisponfbile (Oascrrne, palazz�i adibit�i ad ttfji&i pub1Jlici, ecc.) ln qttcstione si preRenta pi� delicata. Al riguardo non ancora vi. sono manifestazioni della gi�urisprttden':a_,� scarsa � la, dottrina esistente: il P�ulvirenti (�'b RiviiSta. !Servit� P.red�ali, 1942, I, 36) c il Ferranti (C�mmento a.l nuovo Codief' Civile, lAbro della propriet�, pag. 217) si sono pronnnzi. ati per la soluzione negafi.t,a. Ptw sen~a� nascondersi 7Ja delioatezza della questione 8i p1l� pro-. dendere invece per la solnzione opposta .. A prima� tJi8ta la. letterale dizione dell'art. R7!) �alla comunione forzosa non sono soggetti gU edifici apzJartPnenti al Demanio pttbblico e quelli soggetti allo stes8o regime >> sembrerebbe suffragare la tesi che 'il dh)�eto non si estenda al di l� riPi beni facenti parte drl DCJnanio dello Stato {articolo 822) e di quello delle P1�odnce c flei Oomnni (art. 824); che -infatti -l'art. ~24 dichiara soggetti l/Jl regime del Dernan io pubbl�ico �i beni della s1wcie di quelli indicati dal secondo comrna dell'art. 822� se appartengono alla. Prot'incia od ai (Jomu,ni. Smwnc�h� per la corretta �interpretazione dt;lla norma in esa�rne occorre pr�ima di tutto tener presente la genesi deUa disposiz�ione contenuta nelrart. 55�6 c. c. 1865. Detta dispo8'izione, S'in da tempo rernoto, � stata 1�icollegata all'inalienabilit� dei beni p'ttbblioi ed alla� conseguente impo8sibilit� che essi s�iano sottopo,sti ad esprO]JII"ia.zione: la norma, ignota. al Codice napoleonico ed ai Codici italiani JYf'eesistenti, ed introdotta per la prima volta nel Codice del 1865, �vietando la cessione coatt�i-w (ohe consiste in sostanz'a� in 1tn'ipo�tesi di espropriazione forzata per priva.ta tt.Wit�) a fat,ore di pri�vati, nei confronU degli edifioi destinati all'uso pubblic�, null'altro avrebbe fatto che una testuale appUaazione di 1lt} pi� genera.Ze principio. Nella dizione di � edifi~ci destinati (J;U'ttso pubblico � erano certamente c�omzwesi sia gli edifici propria1nente appartenenti al Demanio del'lo Stato c degli Enti a1ttarchic�i ter"ritoriali, sia i ben,i patritmon: iali ind~spon�ibiz.i. Ptt� sostenersi che la corrispondente diZ'ione del vigente (Jod�ce � edifici appartenenti al Demanio pubblieo e soggetti allo stesso regime � sia completamente innovati1-�a? Indubbiamente ttna innovazione Di � stata� per le chiese aperte al pubblico crttlto cat.toli_eo�, che, se in base al vecchio� Codice potevano classificarsi frn gli edifici dest-inati all'uso p1tbblico, dal Codice vigente sono chiaramente a�8.~oggettati di regola al 1�cgime pr�ivatistioo, salvo la limitazione contennta nell'art. 831. Jvla, a parte C'i�, pu� ritenersi che la d�isciplina del d.iv�ieto della cessione coattiva sia rimasta� immutata. � Gio'l5�a. infa,tU al riguardo tener presenti le dispo� s�izioni del vigente Codice in ordine ai beni demaniali e beni patr-imoniali �deUo Stato e deyli Enti minori. Come � noto il legislatore ha rinunziato di proposito a dare 1tn'a8tratta� definizione del Demanio pubblico, sia per la difficolt� della. definizione stesNa�, tuttora controv�ersa in dottrina, 8ia, perch�-come leggesi nella relazione al Libro delle propriet� __, ci si � attenuti a�l principio � che l'a categoria dei beni del Dernanio pubblico, come quella che d'ipende da determinazioni di� &1'd �ine politic:o.� � erninentemente storica e d i diritto po8ititJo >>. In consegnen.za l'art. 822�, attra11er8o ttn'elencazione ta,8sa.tiva ~' per qttanto 81tReettibile di applicazione e8tenNit;a -c .<~alt;o il rinziio a leggi 8]Jeciali, determina quali siano i beni demaniali: detti beni, carne J'isnzta. da.U'elencazione steB8a, sono quelli che per la� l01�o stes8a natura o funzione non po.ssotw clic c.<~sere de8tinaU alla coltr�tti1Jit�, dei cWadini. A s1w 'VOlta l'art. 826, riprendendo la denominazione e d�istinziorie introdotta dal Regolamento s1tll'Ammiioistrazione del patrimonio dello Stato (4 maggio 1R85, n. 3074, art. !l e 23 maggio Hlz.t, n. 827, art. 9), preci8a la nozione dei beni. patriJnoniali indi.9ponibili, dando di questi ttltimi una elencazione del pari ta.<~.~aUt'a, dalla qua.Ze rileva�8i. che i beni ind'isponibiU, per la� loro natura potreb ~ 36 bero appartenere mwke a privati, ma, per la 1o.ro destinazione ad u:~o pubblico sono sottopo�sti a un particolare regime, che ne limUa la di8ponibilit�, cos� come � p-rcc,isato dall'art. 828 c. p. c. S�i � r�itenuto opportuno soffermarsi nella, suesposta disamina, perch� essa serve a diqnostra1�e che la ratio leg�is della distinzione tra beni demaniali e beni patrimoniali indisponibiU, trova la 8tta ragione d1i ess�ere, d-a un lato, nella� mancanza di una definizione ast1�atta di bene demaniale, c, dall'altra, nella differente natura dei beni appartenenti all'una o wll'a�ltra categoria. E' .peraltro comune aWuna o all'altra ca.tegoria l'elemento cs.~ enziale della incormmemiabiilit� latu ISOOISU o, quanto meno, della indisponibilit� : � comunque in:du�bbio che sia i beni demaniaU oke quelli appartenenti al patrimonio indisponibile sono so�ttratti alle norme che regolano la propriet� privata e 80ggetti wd una dis�criplina prevalentemen.te pu�b bUoistioa. � � � Pu� o�bbiettarsi -e non mancano manifestazioni �della dottrina in tal senso (cfr. ZANOBINI, in D'Amelio, Commenta.rio, l'hbro sulla propriet� p. 113) -che il cpv. dell'art. 828 a differenza dell'art. 9 del regolamento 23 maggio 1924 determini i non pi� J/assolttta inaUenabi.zit� dei beni pa�trimoniali indisponibili (cosa che faceva ritenere alla pi� diffusa dottrina che l'inalienabi.lit� rispetto a quest�i beni avesse lo stesso contemtto e le stMse conseuuenze che rispetto ai beni demaniaU), ma il d�i�vieto alla sottrazione della loro destinazione. Senonoh� ptt� repUoarsi che il rin1Jio alla legge speciale, aontenuto nel cpv. d,ell'art. 828, spiega e ginstifica una drisposizione ampia, C'On la qtta.1e non siasi vol1tto vincolare (la materia � stata ritenuta, aome si � 17�sto partico�larmente fluida e su8cetHbile di svi~uppi storico-politici) l'eventuale futura regolamentazione, mentre lo stesso rinvio alla legislaz�ione speciale e la forrm1t.lazione, che non contraddice al preoetto dell'inalienabilit� stabil!ito dal regolamento del 1924, indVztcono a ritenere che la nuova norma non a�bbia effetto a.brogativo rispetto a ,quf?lla contenuta nell'art. 9 del regolamento. Comunque, anche se il limite alla disponibilit� dei beni patrimoniali indrisponibUi deve essere solo quello del divieto di mutamento della� 1lestinazione, � indubbio che tale condizione) la qtta�le -come riconosce lo stesso Zano�bini -re8tringe praticwmente la stessa facolt� di alienare, assimili in soBtanza il regime di detti beni a qttello dei beni demaniaili. In conchtsione sembra potersi ritenere che nella 1Uzione dell'�Wrt. 879� � edifici appartenenti al Demanio pttbbz.ico e qnelli .soggetti allo stesso regime � vadano compresi non solo gli edifi.ci appartenenti al Demanio dello Stato e quelli appartenenti al Demanio delle Province e �ei Comuni, ma nltres� gz.i edifici facenti parte del patrimon.io indi,< fponibUe sia� dello Stato ohe degli Enti autarchici l'applicazione concreta della norma. Tra i beni elenoati 6.�gli art. 822 ed 824 possono av�cr nat�twa d�i elUj�.ci, da� un lato, le opere destinato alla difesa nazionale-cio� le fortezze-dall'altro i cimiteri. jjfa. sia per l'�ttna ohc per l'altra catBgoria de�i detti beni, non � neppure possibile l'ipotesi di c�ess�onc coattiv�a della comunione) perah� leggi speciali impongono ai privati parUco�la�ri distanze per le costru. zioni. Ugualmente diff�icile, in concreto, .mrebbe configurare un'ipotes�i di cessione coattiva ]Jer le costruzioni port�uali. Resterebbero gli immobil �i di interesse storico, archeologico, artisUco ,� ma, a parte che, anche in tal materia, vigono leggi specia�li che disciplinano e limitano le costruzioni sui folflilli vicini, il d�ivieto della cessione coattiva � espressamente sancito daWart. 879 nei confronti di taz.i imrnobiU, anche se appartengono a pri vat-i. In particolare pr�iva di pratico contenuto sarebbe la dizione di � beni soggetti a-llo gtesso re{fime � dei beni demamali se ad e88a si dovesse attribu1re un signij�.cato �restrittivo : U riferimr:nto cio� so.ztanto ai beni precisati dall'art. 824 o. c. Infatti dei beni facenti parte del demanio delle Province e Comuni possono aver natttra di edifici solo i cimiteri (nei confronti dei qttal� come si � det.to leggi speciali impongono ai privqU confinanti particolm�i di8tanze nella costruzione) cd i mercati per i qnaU soltanto sarebbe ipotizzabile in concreto la cessione coattiva. del mnro di confine. Ma sarebbe davvero strano ahe il leg�is�laton; si fosse preoccupato espressamente od ttnicamente di cos� lirnUata e particolare ipotesi. I n fine, non va truMntrato -argomen.to non decis�ivo� ma. non prifl;o di importanza, se por tato a rincalzo delle considera.<Jioni sovra �espo ste -che il vigente Codice � ispirato alla co�stan te' preoolenza del pubblico sttl privato interesse, alla� affermazione di preminenza de�l regime pub blioistioo 81.t quello priootistioo. Sarebbe s�trano qumcti ohe il nuovo Uodice avesse voluto dare ag<li ed-ifi�ci pubblici ~rispetto alla� cessione coat tiva -una tutela minore di qu-ella offerta dal Codiae del 1865. Nel dflt�bbio di interpretazione dovrebbe pertanto preferi.rsi qttella soluzione che meglio appaia rispondente al pubblico interesse. Per quanto attiene il drivieto delle eostruziord in aderenza, pe.r q�uanto al r�igttardo non pos8ono invocarsi le ragion-i onto�logicke-basate sttlla inalienabilit� che cara�tterizza sia i beni demaniali che qtte,lli patrimoniali indisponibili -le qttali gittstificano storicamente e logicamente il divieto di cessione coatt�iva, sta in fatto che lo stesso ::; a<rt. 879 statwi8ce il t~Ameto� delle coitrttzi.oni in aderenza nei confronti di quei beni esclttsi dal-�� ~~~r~e!;l':anC:;s~~:p:e~~ttiva~o!!ea:;.�� s:is{~a_!_ ~.: �... ,,.:J.::�,i_,'�. altres� quelli patrimoniali indisponibili (e ci� in r. v::: territoriali (e segnatamente, l'e oaserme, gli edifici virt�. della pi� cowtYincente interpretaz-ione della destinati a sede di uffici pubblici, ecc.). prima parte dell'art. 879, primo comma) deoo, 4i -m D'altronde, ove non� si accoyliesse tale tesi l et. eonse�guenza�, ?s?l.udersi nei oo'f!'fron.ti di detti ber:�i ~I disposizione dell'art. 879 sarebbe priva di pratico anche la posstbtltt� di eostrttzwne tn ad~Jrema (tn M~: contennto. Ch�, se il divieto dovesse limitarsi ayli 1'�rt� della 8econda parte dello stesso comma del !~~~:~ edifici demaniali, assai arduo sarebbe concepire citato a,rtieolo). -37 In realt� U leg,islatore avrebbe potuto distin� gum�e tra le ipotesi di ,cessione coattiva e quella. di costruzione in adet�enza� e limitat�e il divieto nei confronti dei pubblici� edifici solo della cessione coatt'�'IJ'a, permettendo invece le costruzioni in ade renza, in considerai�ione del fatto che si _tratte rebbe di esercizio di una facolt� nella sfera della propriet� priv�ata e senza invasione nella� sfera giuridica della confinante propriet� pubblica. Ma siccorne il legislatore non h(t fatto distinzione, la soluzione non pu� essere che unitaria. Del resto la mancata� distinzione trova la sua , ragione �di es8ern nel raffronto con la disciplina delle fUstanze legali sotto l'imperio del Codice ,del 1865, il quale non prevede-va l'ipotesi di costntzi�ne in aderenz�a. Prima deU'entrata in vigore del nuovo Codice il vicino o doveva distanz,�iar8i di almeno tre metri ov�vero Tiahieden: la cessione coq,tUva. In deroga al suddetto principio il legislatore ha ora ammessa la possibiUt� della costruzione in aderenza, ma ha inteso limUarla solo ai rapporti tra privati confinanti: nei confronti dei pubblici edifid invece, confermato il divieto di ces8ione coattiva, ha sta-tuito altres� il divieto delle co�struzioni i'n aderenza.. (N. O.). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENO.ttTI SEOONDO L'ORDINE - DI PUBBLIO.AZIONE SULLA 1948 I. D. L. 7-5-1948, n. 1235 (G. U., n. 242 Suppl.): Ordinamento dei Consorzi Agrari e della Federazione italiana dei Consorzi Agrari. --Ogni dubbio sulla natura giuridica privatistica dei Consorzi e della Federazione � ormai eliminato con l'art. l del decreto legislativo in questione il quale li qualifica Societ� cooperative a responsabilit� limitata. La� natura privatistica di dette persone giuridiche non eselude peraltro che i loro dipendenti, quando si approprino nell'esercizio di funzioni inerenti alla gestione di ammassi, di somme di pertinenza dello Stat.o, co;mmettano pecula.to. II. D. L. 8-5-1948, n. 1306 (G. U., n. 264): Integrazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14-6-1945, numero 365 e l 0-8-1945, n. 526, concernenti la conce.9s1: one di anticipazioni alle Aziende industriali di importanza nazionale areditrici dello Stato. -Questo decreto deve naturalmente essere coordinato con il decreto legislativo 25-3-1948 n. 674 (vedi in questa Rassegna, fase. 6, pag. 13, n. XV) e particolarmente con l'art. 16 che consente la facolt� di concedere anticipi ad imprese creditrici dello Stato per contratti di guerra, al Commissario liquidatore istituito per la sistemazione dei suddetti cont.ratti. Ill. D. L. 6-5-1948, n. 1314 (G. U., n. 266): Trasformazione dell'Ente Autonomo �Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltre Mare" in Ente autonomo "Mostm d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo"� -Nessuna modificazione � portata dal decreto alla norma del regio decreto 8-6-1940, n. 779, art. l, n. 12, secondo la quale detto Ente � difeso dall'Avvocatura dello Stato. IV. Decreto del Presidente' della Repubblica 20-9-1948, (G. U., n. 269): R1.nnovazwne delle funzwm dei Commissari regionali pe1� la disoiplina del-la distribuzione dell'energia elettrica nelle regioni dell'Italia Settentrionale e nell'Italia Centro-Meridionale. -Questo provvedimento, col quale si impongono alle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica limitazioni ed oneri che sembrano incidere nel campo dei diritti privat-i, � basato sui poteri conferiti al Capo dello Stato dall'art,. 132 del T. U, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, che non sembra abbiano subito limitazioni in seguito alla promulgazione della nuova Costituzione. Per qu~nto riguarda, peraltro, � G.4.ZZE7'T.4. UFFIOJ.ttLE � l ~ li1 i, l'art. 5 del decreto in esame, � da tener presente, in l relazione alla impugnabilit� dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici, l'art. 113 della Costituzione medesima. ; V. Legge 10-11-1948, �a. 1373 (G,. U., n. 278): Estensione della dichiarazione imphctta di pubblbca utilit� l m alle ope.re ferroviarie. -Con questa legge si risolve !� definitivamente la questione dell'applicabilitli alle opere ferroviarie dell'art. 30 nel regio decreto 8 feb l braio 1923, n. 422, che la giurisprudenza prevalente aveva escluso (v. Relaz. Ministeriale in le leggi, l 1948, pag. 11 88). VI. Decreto Ministeriale 20-10-1948 (G. U., n. 281\): Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zone~ del ~ franco francese. -Con questo decreto si riE~olve tm dubbio sorto in relazione al cambio applicabile a favore dei creditori italiani di somme versate da debitori francesi presso la Banca di Francia con accreditamento al U.I.C., dubbio sul quale vedi in questa Rassegna, n. 9, pag. 25, Voce Scambi e Valute. VII. Legge 2-12-1948, n. 1412 (G. U., n. 288): Dlsposizioni concernenti p1�omozioni e conoorsi di ammis. sione in taluni ruoli del Corpo del Genio civile. Con questa legge, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione, si � provvedut,o a regolare una mat-eria che finora veniva disciplinata mediante decreti del Capo dello Stato (c. d. decreti di organizzazione} in base alla legge 31-1-1926, n. 100. VIII. Legge 21-12-1948, n. 1440 (G. U., n. 98): Provl vedimenti in materia di diritti erariali ed ist-ituzione tf di un sopraprezzo sui b1:glietti di ingresso nei locali ~ di spett(WOlo, trattenimenti e manifestazioni sport�!e, . m -Con l'a,rt. 5 si istituisce un� sovraprezzo domeni-~f :;~:::~:~~;'i~~;:=�~!~~:~;:.::;.; decreto legislativo 30-5-1946, n. 538, in quanto il 1,�,�,�." ..��.�,'.'�.��''.�,��.:����'�:��,�.�.� divieto stabilito in questo articolo di istituire sovra� prezzi sui biglietti � diretto non a,] Legislatore ma alle Autorit� amministrative, alle quali tale potere era in passato attribuito dall'ari"-. 15 del decreto legge 7 aprile 1926, n. 765. IX. Legge 23-12-1948, n. 1451 (G. U., n. 300): Termini -f;=j per l'avocazione dei profitti eocezionali di contingenza y e per l'accertamento dell'imposta straordinaria stti tii profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della .@ impost'J straordinaria progressiva sul patrimonio, dei iil l l 39 diritti doganali e. delle imposte, di fabbricazione. -� Il secondo c�omma dell'art. l non va cert-amente interpretato nel senso che la violazione delle leggi e dei regolamenti in esso prevista debba avere carattere di reato Pu� trattarsi anche di un illecito puramente amministrativo. La proroga dei termini di decadenza previsti nella legge in esame, non si applica a, favore dei contribuenti. X. L�gge 22-12-1948, n. 1456 (G. U., n. 301 ): Disposizioni per l� modi{icazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle t�rrovie dello Stato. -Non si tratta di una legge di delega legislativa al Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione. Si tratta invece di una legge con la quale, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, si modifica la organizzazione di pubblici uffici (quali sono certamente quelli dell'Amministrazione ferroviaria). XI. Legge 29-12-1948, n. 1470 (G. U., n. 304 Suppl.): Sospensione dell'entrata in t�igore del decreto legislativo 5-5-1948, n, 483 recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civlle. -L'entrata in vigore del detto decreto � sospesa, fino al 31 marzo 1949. Questa legge prelude certamente ad una modificazione delle norme del decreto legislativo numero 483, che � stato criticato da molti ordini professionali e da gran parte della dottrina. XII. Legge 30-12-1948, n. 1471 (G. U., n. 304 Suppl.): Pro1�oga delle vigenti �disposizioni in materia di locazione e sub lonazione di immobili urbani. -Notevole l'art. 5 che contiene :un vero e proprio impegno per il legislatore di emanare una legge avente determinato contenuto. Naturalmente questo impegno ha puro carattere politico e non varrebbe a rendere comunque invalida una legge successiva che fosse con esso in contrasto. DELLE CONSULTAZIONI 4 IWRltiUL4ZIONE DEL QUESITO NON RIFLET2'E IN 4LOUN JJIODO L4 SOLUZIONE CHE� NE � ST4T4 D41.'4 AMMINISTRAZIONE PUBDqCA. -l) Se .l'Asrsocia 1, ;.:ione Nazionale degli Enti Economi.ci dell'Agricoltura sia una �p�.rsona giuridica� diversa dallo Sato (n. 68). �II) Se sia applicabile il prilniocipio del Foro d,ello Stato "' nel procedimento penale in cui sia parte quale responsabiJ. e, �civile un'Amministrazi�one dello Stato (n. 69). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI!. -Quali siano i rapporti :tra confisca penal:e per violazione delle le-ggi annonarie e privilegio del trasportatore .sulle cose conJilscate (n. 11). CONTABILITA' DI STATO. -il} Se i provvedimenti ammini�st,rativi eon i quali si nega approvazione� ai con� tratti dello Stato debbano essere motivati (n. 44). Il) Se l'atto di .approvazwne di un'aggiudicazione all'asta sia soggetto .a sindacato dell'Autorit� giudiziaria (n. 44). DBMANIO. -I) Se i beni gi� appartenenti alle Case del Soldato e trasfeTitl durante� i.l periodo f<~>scista alla O.N.D. possono essere ora rivendicati dall'Amministra." zione Militare nei �Confronti deU'E.N.A.L. poss�essore (n. 54). -II) 1Se le disposizioni �contenute nella cir-� colare della r-..agioneri.a generale dello �stato relativa alla chiusura delle Gestioni stralcio del soppresso p.n.f. per �conto del Demanio abbiano forza �cogente nei conrronti dei terzi (n. 53). ESPROPRIAZIONE PER PUI313LICA UTILITA'. -Se l'atto stipulato pr�ima della dichiarazione� di pubblica uti.!it� per la d:eiermilnazione dell'indennit� relativa .ai !Jeni da espropriare eostituis.ca in sostanza un atto di comprave,ndita (n. 26). GUERRA. -I) Se, &gli effetti dell'art. 312 della legge <li guerra sia� neeess.a11io un atto di data .certa per dimo �strare che il trasferimento di beni appartenenti a sudditi di nazionalit� nemica � avvenuto prima de.Jla applicazione della l�egge di gu~rra medesima (n. 95). -H) Se l'atto di vendita di un'automobile non trascritto nel P.R.A. sia apponibile aJ.Io S'ato Italiano, �che, in applicazione delle leggi di guerra, ha proce�duto al s�equest:ro di essa (n. 95}. -III) Se i materiali gi� appartenenti alle Forze armate alleate e las.ciati n�e.gli scali ferroviari debbano ritenersi recuperabili dall'A.R.A.f-.'. (n. J4). Il\IPIEGO PUBBLICO. -I) Se la sospensione <lei �iritti elettorali attivi e passivi costituisca impedimento alla nomina ad impiegato statale (n. 140).-II) Quale trattamento .economi-co spetti .alla vedova di un impiegato avventizio dee�eduto prima dell':entr.a�a in vigore del D.L.C.P.S. 4-4-1947, n. 207 (n. 145). -III) Se competan:o agli ufficiali fuori �organi�co ai tempi deHa le.gge 6 giugno 1935, n. 1404, l'aumento delle indennit� militari e la �tredicesima mensilit� (n. 141). -[V) Se sio. legittima la �convalida, prima di motivazione, del collocamento a riposo di un dipend�ente statale disposto dal governo della r.s.i., .quando il collocamento a riposo sia stato disposto su domanda deiJ.o s'�e.s.so dipendente �(u. 143). IMPOSTE E T ASSE. �-Se durante il provvedimento di �canoeJ.lazione drull'Albo nazionale, un .appaltatore del se.rvizio di ;riscossione delle imposte di consumo possa valiuamente �cedeil'�e l'appalto a terzi (n. 81). IMPOSTA SULL'ENTHATA.-Se i eontratti di appalto stipulati successivamente all'�entrata in vigore del D.L.L. 7-6-1945, n. 322, go.dano delle agevolazioni tributari�e, previste dal decreto stes�so, oltre �che� p�T l'imposta �i registro, anche per l'imposta generale ,;;ull'entrata (n. 9). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se ai dipendenti della Assoeiazione Nazionale deg.li Enti Economie-i �dell'Agricoltura, vittime di infortunio per ~ause di servizio, siano applicabili le norme del D. L. 6-2-1936, n. 313 (n. 6). !POSTE . E TELEGRAFI. -Se� d.l provvedimento del ~~~ Giudice Istruttore in una causa di divisione, ereditaria, ' ~~ con il quale si deleghi un notaio ane o�perazioni divi-,. o;ionali, s.ia atlo idone� ai sensi deU'a:rt. 22 R.D. 30-5"1910, li: n. 775, :a .consentire all'Amministrazione ;postale il pa,ga-l� mento .a mani d�ei notaio stesso di Buoni postali frut� i tili:::~:~~::RI DI GUERRA -al bonell~ori di ..i_: Se l_ rimesse tra.sf.erite da ufficiali gi� 'Prigionieri sug.Ji .wss�-[ gni di c.aptivit� possa disporsi il �pagamento di una inte-!!: grazione, in relazione alle variazioni del ~cambio, quan�o f u pro.,�limenta che eanoede l'inlegmeiooe ala ao�>"� l. ai"' al "'""" io patda dei P'igiarulen (o. 8). -41 PROPF.'IETA' INTELLETTUALE. -11) Se, nel caso od! invenzioni utili alla difesa militare l'Amministrazione possa impedire che i1 brev�etto gi� concesso venga messo .a disposizione del pubblico e per quanto tempo (n. 4). HAPPORTI DI .:L~t\.VORO.. l) ~e il lavoratore �che si trovi per malattia� 0 per altra �causa nell'impossibilit� di assumere lavoro pos~'>a rimaner.e. iscritto nelle Uste di �conocamento (n. 14). -II) Se il lavOJ'atore. che non Si presenta alla chiamata della revisione deHe liste vossa ess�e<J�e canc�ellato (n. J4). REGIONI. -Jse UJn immobile de-stinato a sede di Tribunale Militare, e t11ansitoriamente destinato ad al:ro servizio daJ!e Autorit� militari alleate� occupanti, d�ebba considerarsi, ��per gli �eff.e:N di �Cui agli arti�coli 32 e 33 dello Statuto sici.Jiano, come interessante la dife�sa dello Stato, e quindi escluso dalla a.ssegnazione alla Regioqe siciliana (n. 4) . REQUISIZIONE. -. Se H rna.r!df!.to di 'Pagamento delle ind�nnit� pefio la req�ifsizidne di un fondu tenuto a eolonia. de.bba �e:ssere intestato ai soJ.o proprietario (n. 61). TRAT'l'ATO DI P�CE. -I) Se Je, opere e i manufatti eseguiti dallo Stato italiano nei territori ex nemici siano passati in .propriet� dei singoli Stati �cui i territori essi appartengono (n. 3). -Il) Se per la disciplina dei pagamenti .relativi al T.L.T., pos�sa farsi ri�chiamo, in mancanza di :disposizioni del trattato di paoe al principio ,generale in tema di successione di S'ati (n. 2). -III) Se siano nulli tutti i trasferimenti di boeni nemici avvenuti durants il s.equestro .ili essi (n. 4). @J�f'distanza di un anno dalla pubblicazione del primo numero di questo ~riodico � possibile fare un primo consuntivo ed un(4 concreta valutazione dei risultati con.~eguiti. Questi possono riassumersi nella .~emplice constatazione che l'iniziativa ha avuto successo. N e sono prova il crescente interesse col quale la Rassegna � letta non solo dai colleghi, ai quali � principalmente diretta, ma anche dagli alti funzionari ammitti8trativi, dalla Magistratura, dal Foro, dalle Univer8it�. ,Pu� dir8i, anzi, che il successo ha superato rapidamente le a8pettative iniziali, e ne fanno fede le continue richie8tC della pubblicazione che pervengo'fl,o da ogni parte, delle quali siano lusingati e che saremo lieti di soddi. �fare se il 1Provveditorato generale dello Stato con8entir� un aumento dell'attuale tiratura. N el chiudere la serie del 1948 8entiamo di dovere un elogio al collega avv. Aristide Salvatori, che, oltre a r�digere personalt;~ente intere88anti. articoli originali e numero.'!e recensioni e note a .�entenza, ha curato il coordinamento e la .�fampa della Rassegna ed al collega avv. N i cola Graziano che lo ha intensamente coadiuvato. Devono, inoltre, es8ere partirolarmente ricordati e 'ringraziati i colleghi prof. Agr�, avv. Di Ciomrrio e avv. Varvesi, che si 8ono distinti nella redazione di note e d� articoli. H anno, inoltre, reso una utile collaborazione, della quale li ringraziamo, i colleghi prof. Simi, avv. Frattini, avv. Fornaci, prof. �Vasilotta, avv. Caravita, avv. Cecovini, avv. Tracanna, avv. Calapai, avv. RafJaello Bronzini, avv. Salerni, avv. Chiarotti, avv. Catalano, avv. Terranova, avv. Carafa, avv. Azzariti, avv. Bavarese. Nell'anno che sorge ci auguriamo che sia sempre pi� sentito l'impegno assunto da tutti i colleghi di collaborare alla redazione del periodico inviando note, recensioni ed articoli originali. I problemi giuridici che scaturiscono dalla necessit� di tradurre nella legislazione i principi fissati nella nuova Carta Costituzionale e di operare le non procrastinabili riforme della 8truttura della Pubblica Amministrazione, ofJrono un vasto campo di studio e di meditazione su proposte concrete da avanzare, su critiche da opporre, su tesi da sostenere. Siamo, quindi, certi che nel corrente anno si intensificher� la collaborazione dei colleghi, in modo da rendere sernpre pi� utile ed interessante la Rassegna, non solo al fine di perfezionare la nostra competenza tecnica ed ofjrire materia di utili cognizioni giuridiche ai funzionari dell'Amministrazione, ma anche per contribuire, per quanto ci sar� possibile, al progresso degli studi gi'ltridici. RASSEGNA MENSILE DELL~AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI<JA.ZIONE DI SERVIZIO INDICE DELL'ANNA T A 1948 MONOGRAFIE ED ARTICOLI ORIGINALI (Secondo l'ordine di pubblicazione) l. Programma. Fase. l-2, pag. l. 2. I n tema di sospensione dell'atto amministrativo lesivo di diritti, in pendenza del giudizio, del prof. FRANCESOO AGR�. Fase. 3, pag. l-4. 3. Ancora sui rapporti tra giurisdizione, ordinaria e giurisdizione amministrativa spwiale in materia di imposte indirette sugli affari. Fase. 4, pagg. l-6. 4. Gli atti della r. s. i. e la loro sistemazione nell'ordinamento giuridico italiano, dell'avv. ARISTIDE SALVATORI. Fase. 5, pagg. l-lO. 5. In tema d�i tassazione dei redditi di r. m. (categ. B), dell'avv. Rodoo DI CIOMMO. Fase. 6, pagg. l-3. 6. La Corte Costituzionale e il conflitto di attribuzioni. Fase. 7-8, pagg. l-9. 7. A proposito di alcuni dissensi interpretativi dello art. 134 della Costituzione, del President.e del Consiglio di Stato FERDINANDO Rocco. Fase. 9, pagine l-2: .8. Osservazioni sull'ammissibilit� attuale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, del prof. FRANCEsco AGR�. Fase. lO, pagg. l-3. 9. Sull'immunit� giurisdizionale del Governo Militare Alleato nel T. L. T., dell'avv. MANLIO CEcOVINI. Fase. 10, pagg. 3-6. lO. La fu.nzione consultiva ddl'Avvocatura dello Stato. Fase. ll-12, pag. l-7. ll. �sui provvedimenti di urgenza, dell'avv. STEFANO VARVESI. Fase. ll-12, pagg. 7-21. NOTE DI DOTTRINA (Secondo l'ordine di materia) Diritto costituzionale l. AzzARITI G.: Leggi ordinarie e Leggi costituzionali nelle loro forme recenti (ree.). Fase. 1-2, pag. 3, 2. Rocco F.: La posizione del Consiglio di Stato nel nuovo ordinamento costituzionale e i suoi compiti (ree.). Fase. 3, pag. 5. 3. PICELLA N.: Il controllo del Giudice sulla costituzionalit� dei decreti legislativi (ree. con nota di N. G.). Fase. 3, pag. 6. 4. AzzARITI G.: La nuova costituzione e le leggi anteriori (ree.). Fase. 5, pag. 15. 5. TEsAURO e GUARINO: Incostituzionalit� dei dwreti legislativi posteriori al 1� gennaio 1948 (ree. con nota di A. S.). Fase. 9, pag. 15. Diritto amministrativo l. FOLIGNO D. A.: La crisi del contenzioso del PUcbblico Impiego (ree.). Fase. l-2, pag. 4. 2. SANDULLI A.: Spunti in tema di indennizzo per atti legittimi della Pubblica Amministrazione (recensione con nota), Fase. 1-4, pag. 5. -2 3. ZAPPULLI 0.: Il provvedimento di sospensione dello atto impugnato innanzi il Consiglio di Stato (ree.). Fase. 1-2, pag. 6. 4. VITTA 0.: Definitivit� dei provved1"menti prefettizi ex art. 19 della legge comunale e provinciale (ree.). Fase. 3, pag. 7. 5. CANNADA BARTOLI E.: Osservazioni 1ull'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato dei Tribunali ordinari (ree. con nota). Fase. 4, pag. 6. � 6. PETRONOELLI M.: Deputati~ ad cultum e dicatio ad patriam (ree.). Fase. 4, pag. 9. 7. COLETTI G.: Rilievi s�lla forma degli atti amministrativi (ree.). Fase. 4, pag. 9. 8. CATTANEO V.: Esperibilit� delle azioni possessorie contro gli atti della Pubblica Amministrazione (recensione con nota di A. S.). Fase. 5, pag. 11. 9. GABRJELI F. P.: Responsabilit� dello Stato per l atti illeciti di polizia (ree. con nota di N. G.). Fase. 5, pag. 12. 10. GUIAOOIARDI E.: In tema di dimissioni di ufficio (ree. con nota di N. G.). Fase. 5, pag. 14. 11. FoRTI U.: Teoria dell'organiz~azione delle persone giuridiche pubbliche (ree. con nota di Tracanna L.). Fase. 'J -8, pag. 10. 12. BODDA. P.: Sulla pretesa impugnativa di atti ammi. nistrativi inefficaci o revocati (ree.). Fase. 7:8, pag. 15. 13. BODDA P.: In tema di approvazione dei contratti dello Stato non importanti impegni di spese (ree.). Fase. 10, pag. 8. 14. CALUSI V. E.: Il momento determinativo della indennit� nella espropriazione per pubblica utilit� (ree. con nota di N. G.). Fase. 10, pag. 10. 15. GAsPARRI P.: Sulla dimissione di ufficio dei pubblici impiegati (ree. con nota di N. G.). Fase. 11-12, pag. 22. 16. MoNTEL A.: Reoupero dei beni della Pubblica Amministrazione e possesso di buona fede (ree. con nota di N. G.). Fase. 11-12, pag. 25. Diritto tributari o �1. BERLIRI A.: Nota a decisione l l giugno l 94 7 della Commission� provinciale imposte di Ancona (ree.). Fase. l-2, pag. 5. 2. BERLIRI A.: Sul ricorso all'Autorit� giudiziaria in tema di imposte indirette sugli affari (rec.):Fasc. 3, pag. 8. 3. Nota redazionale della �Rivista Giur. Imp. Dirette�, in tema di Societ� tassabili in base a bilancio (recensione con nota di N. G.). Fase. 3, pag. 8. 4. AvEZZA G.: Sulla tassabilit� degli Enti pubblici per occupazione� di suolo pubblico (ree. con nota di N. G.). Fase. 5, pag. 13. 5. BERLIRI A.: L'imposta sui redditi agrari nei confronti delle cooperative-� (ree. con nota di N. G.). Fascicolo 7-8, pag. 14. 6. PtAGGIO G.: Gli effetti fiscali della o. d. �presunzione muoiana >> (ree. con nota di A.S.). Fase. 9, pag. 13. 7. GrussANI B.: Diritti enfiteutici nell'imposta di registro e di successione (ree. con nota di N. G.). Fascicolo 11-12, pag. 23. Diritto civile e commerciale l. Rosso F.: Inv�stimento atttomobilistioo di dipendenti statali (ree. con nota). Fase. 4, pag. 8. 2. MtLONE U.: In tema di azione di responsabilit� contro le ferrovie per i sinistri ai viaggiatori (ree.). Fase. 5, pag. 13.� 3. RoMAN� S.: Decadenza, da � Frammenti di un dizionario giuridico>> (ree. con nota di N." G.). Fase. 6, � pag. 4. 4. PERETTI GRIVA D. R.: Sul trasporto amichevole o di cortesia (ree. con nota). Fase. 9, pag. 17. 5. MIRTO P.: Risarcimento di danno non patrimoniale dal proprietario di veicolo il cui conducente sia rimasto ignoto (ree. con nota di N. G.). Fase. 10, pag. 7. 6. MASSARI M.: Colpe concorrenti nelle collisioni ai passaggi a livello (ree. con nota di N. G.). Fase. lO, pag. 9. Diritto processuale civile l. DuNI M.: Lo � jus superveniens" con particolare riguardo al giudizio avanti la Corte di Cassazione (recensione con nota di N. G.). Fase. 6, pag. 4. 2. PIAGGIO G.: La .oompetenza del Presidente, dello istruttore e del collegio nel procedimento di sequestro (ree. con nota di N. G.). Fase. 6, pag. 5. 3. SANDULLI A. M.: Sulla rappresentanza dello Stato in giudizio (ree. con nota). Fase. 9, pag. 17. 4. JANNUZZI A.: Termini di costituzione nel. giudizio di appello di opposizione a decreto ingiuntivo (recensione con nota di N. G.). Fase. 10, pag. 9. Diritto e procedl!ra penale l. CHIAROTTI F.: Sulla nat-Ura del sequestro ordinato dal Prefetto di cose pertinenti a reato annonario (ree.). Fase. 3, pag. 7. 4. Rosso G.: Limiti dell'applicabilit� dell'attenuante del valore di speciale tenuit� nei reati in danno dello Stato (ree. con nota), Fase. 3, pag. 9. 3. GuADAGNO G.: Ancora sul concetto penalistioo di pubblica funzione (ree.). Fase. 4, pag. 9. 4. PALMIERI L.: Sulla confisca di automezzi appartenenti a terzi estranei al reato, in materia annonaria (ree. con nota di N. G..). Ff!-SC. 5, pag. 14. Diritto internazionale l. CAPOTORTI F.: Incidenza di azioni belliche avversarie su rapporti giuridici interni (ree. con nota). Fase. 1-2, pag. 5. -3 RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA (Tutte le sentenze sono annotate) ACQUE PUBBLICHE. -Acque piovane -Lavori per il deflusso -Alveo abbandonato -8demanioUzzazione tacita (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. I9. AMMASSI. -Leggi relative -Transitoria inefficacia per causa di forza maggiore (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 6. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -A. R. A.R. -Azienda statale -Rappresentanza giudiziale (Tribunale .Roma). Fase. :Hl, p. P. Atto amministrativo -Illegittimit� -� Annullamento,- Diritto quesito (Corte di Cassazione). Fascicolo � -8, pag. l 7. Atto amministrativo -Revoca -Annullamento Diritti quesiti (Corte di Cassazione). Fase. IO, pag. I2. Reparti militari italiani alle dipendenze degli AZleati -.Attivit� amministrativa -�Dipendenza organica (Tribunale Roma). Fase. 3, pag. I5. � APPALTO. -Responsabilit� dell'appaltatore -Codice Civile I865 -A chi compete l'azione -Persone diverse dal committente (Corte d,i Cassazione). Fase. 3, pag. Il. Inadempimento -Mancata assegnazione d.i materie prime da parte del COGEFAG -Responsabilit� dell'amministrazione committente (Collegio arbitrale). Fase. 5, pag. I6. APPALTO. -Pubblioa Amministrazione -Controversie relative alla revisione dei prezzi -Competenza del Ministero -Natura -Limiti (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. I7. Forniture pubbliohe -Revisione dei prezzi -Competenza del Ministro -Deroga-Clausola compromissoria -Competenza arbitrale -Controversie non compromettibili -Deroga ,~Jonvenzionale alla giurisdizione speoiale (Corte di Cassazione). Fase. IO, pag. I4, APPELLO. -Notifiche -Unica copia -Pi� parti �rappresentate da unioo procuratore -Nullit� -8anatoria (Corte di Cassazione); Fase. 3, pag. Il. Sentenza parziale -JJ.Iancata riserva di gravame (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. Il. Deoadenza delle domande ed eocezioni non riproposte -Formalit� per la riproposizione (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. i 7. Termine per ricorrere -Decadenza del diritto di gravame per colpa dell'uffioiale giudiziario (Corte di Cassazione). Fase. ll-I2, pag. 26. APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Meroi sequestrate -Vendita -Proscioglimento -Restituzione delle meroi -Impugnativa da parte della 8EPRAL (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. I9. AUTOVEICOLI. -Requisizione da parte degli alleati -Derequisizione -Domanda di restituzione (Tribunale di Roma). Fase. I-2, pag. IO. CAMBIALI. -Mancato pagamento alla scadenzaForza maggiore -Guerra -Moratoria (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. Il. CASSAZIONE. -Ecoesso di potere -Deoisioni di giurisdizione speciale-Impugnabilit� (Corte d.i Cassazione). Fase. I-2, pag. 7. Notifica del ricorso all'Amministrazione statale (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 7. Termini per ricorrere -Anno della pubblicazione Decisioni dei giudici speciali (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 6. Disposizioni Autorit� competenti sul blocco dei prezzi -Carattere normativa -Denunciabilit� in Cassazione (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. I7. Omessa richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio (Corte di Cassazione). Fase. ll-I2, pagina 26. COLLABORAZIONISMO. -Confisca -�stinzione di reato -Amnistia impropria -Competenza (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. Il. � COMPETENZA.. -Leggi nuove sulla competenza Applicazione immediata (Corte di Cassazione). Fascicolo 1.-2, pag. 7. Autorit� giudiziaria o amministrativa __:��Causa . petendi n -�Petitum n (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. Il. Autorit� giudiziaria o amministrativa -Conoessioni -Contratti (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. Il. Autorit� giudiziaria o amministrativa -Controversie oirca la legittimit� dell'annullamento da parte dell'A. di un suo precedente atto amministrativo (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. Il. Per territorio -Luogo della esecuzione -Vendita da piazza a piazza -Consegna della cosa al vettore (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 7. Leggi nuove sulla oompetenza-Applicazione immediata -Pr�clusione per effetto di sentenza non impugnata (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. I7. COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA. -Identifioazione e qualificazione del rapporto giuridico tributario (Corte d.i Cassazione). Fase. 4, pag. Il . COMPROMESSO ED ARBITRI. -Collegi arbitrali obbligatori -Capitolati generali appalto O. P. Natura (Corte di Cassazione). Fase. I-2, pag. 7. Competenza arbitrale e ordinaria -Vizio del negozio contenente la clausola -Competenza a giu� dicare sulla nullit� (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 12. CONTUMACIA. -Riapertura del contradittorio Legge organioa sulle acque (Corte d.i Cassazione). Fase. 7-8, pag. I8. DANNI DI GUERRA. -Danni alle person� ed alle cose -Diritto soggettivo e interesse legitti;;,o-Compe-._ tenza -Caratt~r� sussidiario della legislazione sui danni di guerra rispetto ai terzi -Eclusione della responsabilit� dello Stato ad altro titolo (Corte di Appello). Fase. IO, pag. I6. 4 DANNI DI GUERRA. -Obbligo di inrfennizzo dello Stato -Eclusione dell'azione di responsabilit� ad altro titolo per lo stesso fatto (Corte di Appello). Fase. 4, pag. 14. DEMANIO. -Sdemanializzazione Dichiarazione relativa-Carattere dichiamtivo (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, p. 7. Disciplina dei regolamenti edilizi -l napplicabilit� (Corte di Cassazione). Fase. 11-12, pag. 29. DEPOSITO.. -Perdita della cosa depositata -Denunzia al depositante (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 18. E$EOUZIONE FORZATA. -Beni pignorabiliStipendio -Aggiunta di famiglia -Credito alimentare -Titolo -Ordinanza Presidenziale -Sentenza munita di clausola (Corte di Cassazione). l!'ase. 9, pag. 20. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLIOA UTILITA'. -Occupazione temporanea-Mancanza di legge speciale che regoli l' occupazio.ne preventiva (Corte di Cassazio~e). Fase. 5, pag. 17. Indennit� -Liquidazione -Riferimento alla data del decreto -Precedente occupazione provvisoria (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 18. � Indennit� -Legge per Napoli -Mancato accertamento dell'imponibile -Valore venale -Determinazione dell'imponibile -Contradittorio dell'interessat�> (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. '7.. Violazione di legge -Competenza -Occupazione temporanea -Espropriazione dopo il biennio -Articolo 19 della legge 25 giu.gno 1865, n. 2359 t-Inapplicabilit� quando vi sia, dichiarazione di indifferibilit� ed urgenza (Consiglio di Stato). Fase. 10, pag. 17. Danni arrecati dalla esecuzione di opera pubblica ~ Criteri per la liquidazione (Corte di Cassazione). Fase. 11-12, pag. 29. Occupazione di urgenza -Opere a sollievo della disocoupazione -Enunoiazione nella motivazione del deoreto di oausa ohe non giustificherebbe l' oocupazione lrrilevanza (Consiglio di. Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana). Fase. 11-12, pag. 30: FERROVIE. -Trasporti internazionali -Prescrizione -Sospensione -Norme appliaabili -Danni .D. L. 17 agosto 19rh, n. 189 -lnapplioabilit�-Forza maggiore -Guerra -Prova (Corte di Appello). Fase. 4, pag. 15. GIURISDIZIONI SPECIALI. Competenza Questioni da esaminarsi necessariamente ai fini della decisione del rapporto oontroverso (Cqrte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. Pieno sindacato di legittimit� sttlle materie ad esse devolute (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 18. Collegi arbitrali per i miglioramenti economici dei lavoratori -Competenza -Dipendenti FF. SS. (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. 20. GUERRA..-Danni di guerra -Commissioni per il risarcimento -Natura di organi giurisdizionali speciali (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. Occupazione tedesoa -Preda bellica -Vendita di materiali dello Stato a cittadini italiani -l nvalidit� (Corte di Appello). Fase. 4, pag. 17. Proclama dell'A. M. G. per la S�icilia relativo al divieto di effettuare trasfcrim~nti immobiliari non autorizzati-Efficacia (Corte di Cassazione). Fse. 11-12, pag. 30. GIUDIZIO CIVILE E PENALE. -Efficacia del giudicato penale -Art. 28 G. P. P. -Fatti materialiDiversa valutazione in sede oivile (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag.� 18. IMPIEGO PRIVATO. -Lioenziamento-Indennit� di anzianit� (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 12. Licenziamenti -Causa giustificativa -Sostituzione d�i quella oomunioata. (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 19. Epurazione -Provvedimenti dei Comitati aziendali dell'Alta Italia -lllilgittimit� -Aspettativa Sospensione -Quale " indesiderabile " Effetti Decreti legislativi luogotenenziali. -r1-11-1945, n. 523 e 8-2-1946, n. /50 -Applicabilit� agli indesiderabili Stato di malattia -Sospensione quale �indesiderabile" (Corte di Cas>azione). Fase. 9, pag. 21. IMPIEGO PUBBLICO. -Competenza -Art. 429 n. 3 O. P. O. -� Soppressione della organizzazione sindacale -Rapporto posto dalle parti Mtto la disciplina. del R. deoreto 13 novembre 1924 -Natura pubblica dei trasporti -Diversa definizione delle parti -Manifestazione di volont� dell'Ente pubblico che abbia attinenza ool rapporto di impiego-Insindacabilit� del magistrato ordinario -Ente pubblico Ufficio oontrollo formaggi. (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. Competenza -Art. 429 O. P. O. --Soppressione delle organizzazioni sindacali -Interessi legittimi - Revooa dell'atto (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 18. � Ente Pubblico -Licenziamento di tutto il personale Annullamento di esso da parte del Consiglio di Stato Estensibilit� della deoisione a.gli interessati che non abbiano proposto tempestivo ricorso (Consiglio di Stato). Fase. 5, pag. 19. Collocamento fuori ruolo -Diritto a permanere in tale posizione -Ministro che sia al tempo stesso ca.po dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato � collocato fuori ruolo -IrrilEvanza (Consiglio di Stato). Fase. 11-12, pag. 33. IMPOSTE E TASSE. -Competenza giudiziaria Collegiale -Presupposti (Corte di Cassazione).. Fase. 1-2, pag. 8. Imposte e tasse comunali e provinoiali -Contributo di fognatura -Imposizione alle amministrazioni dello Stato per immobili del patrimonio indisponibile (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. Imposta di riochezza mobile -.Esenzioni Legge 1928 -Interessi da mutui -Provincie -Comuni -Prestiti obbligazioni (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 12. Imposta di fabbricazione sugli spiriti -Perdita del prodotto per evento bellico -Sgravio (Corte di Appello). Fase. 3, pag. 13. cc Solve et repete" -Soggetti esenti dal pauament�J delle imposte -Opera Nazionale Combattenti -Esenzioni e riduzioni tributarie -Opera Nazionale Combattenti -lsorizione a ruolo -Reclamo tardivo (Corte d,i Cassazione). Fase. 3, pag. 13. -5 Tassa ip�tecaria e di trascrizione -Poteri dellct conservatoria dei registri immobiliari -Rappresentanza in giudizio (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 13. Competenza amministrativa e giudiziaria -Autorit� giudiziaria -Accoglimento del rico'/'so per motviJo diverso da quello dedotto -Appello-Appello incidentale -Domanda che sia mantenuto il " nome n juris � (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 7. "Solve et repete � -Tributi dovuti dalle Amministrazioni dello Stato -Enti pubblici (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 19. t "Solve et repete � -Azione di accertamento negativo (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 20. Imposta sul capitale di societ� straniere_-Presupposti (Commissione Centrale per le Imposte Dirette). Fase. 7-8, pag. 21. Dazi doganali -Spiriti -Sovraimposta di fabbricazione su alcool in importazione temporanea di cui si chieda ed ottenga la stwcessiva nazionalizzazione (Corte di Appello). Fase. 10, pag. 18. Percentuali sui prezzi di vendita di generi alimentari a favore delle SEPRAL -Natura (Tribunale di Napoli�). Fase. 10, pag. 20. Percentuali sui prezzi di vendita di genEri alimentari a favore della SEPRAL-Natura -Competenza (Consiglio di Stato). Fase. 10, pag. 20. Imposte dirette -Contenzio8o -Deci8ione della Commissione Centrale -Azione giudiziaria -Termini. (Corte di Cassazione). Fase. lO, pag. 2t, IMPOSTA DI REGISTRO. -Atti non regi8trati R. decreto-legge 1941 -M�ancata regi8trazione per colpa o dolo di uno dei contraenti -Danni (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 9. Societ� -Cessione di aziende -Di qtwte di partecipazione -Passivit� (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 13. Appalto -Concessioni pubblico servizio Contratto recapito telegrammi ordinari espressi e pacchi postali (Corte di Appello di Messina). Fase. 6, pag. 7. LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI. -Abrogazione -Facolt� di modificare qualunque legge precedente (Corte di Cassazione). Fase. 1-2,. pag. 8. Potest� legislativa delegata al governo -Decreto legislativo di espropriazione -Costituzionalit� (Tribunale di Roma). Fase. 1-2, pag. 10. Leggi costituzionali -Ordinamento giudiziario Istituzione di giurisdizioni speciali -D. L. L. 1 aprile 1947, n. 277 -Commissioni agrarie per la traduzione in denaro del canone di affitto (Cort.e di Cassazione). Fase. 5, pag. 19. Legge penale -Retroattivit� -Divieto contenuto nell'art. 25 della Costituzione -: Abrogazione delle leggi penali reatroattive e preesistenti -Esclusione (Co~te di Cassazione). Fase. 5, pag. 20. LOCAZIONE. -Vincolismi -Proroghe -Immobili destinati ad usi diversi -Immobili non abitati - D�stinazione effettiva -Simulazione (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 12. Caserme di forze di polizia -Locali adibiti aci uso diverso da abitazione (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 9. N01'IF1CAZIONE. -Emigrati -Assenti -Conservazione del domicilio in Italia (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 14. Per posta -Momento perfezionativo -Consegna del plico (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 12. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Onerosit� eccessiva -A'rt. 1467 -A�vvenimenti di portata generale -Svalutazione monetaria -Oscillazione dei prezzi (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 14. Indebito arricchimento -Ripetizione di indebito Contro la Pubblica Amministrazione -Riconoscimento dell'utilit� -Riconoscimento implicito (Corte di Cassazione). Fase. 3,. pag. 14. Locazione di immobile dal soppresso partito nazionale fascista da parte del partito fascista npubbliwno -I netficacia 1Corte di Appello). Fascicolo 7-8, pa.g. 21. PECULATO. -Monete false, spendita -�Persona danneggiata (.Corte di Appello). Fase. 4, pag. 15. PENSIONI. -Impiegati statali -Dipendenti civili e militari -Inabilit� in servizio -Azione di danni (Corte di Cassazione). Fase. 8, pag. 22. PERENZIONE. -Estinzione del processo -Casi in cui non pu� pi� esser dichiarata (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. 22. POSSESSO. -Possesso legittimo -Atti di tolleranzaNozione -Tutela -Atto disciplinato convenzional'"! ente (Corte �di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. PRESCRIZIONE. -Interruzione -Atti interruttivi Domanda giudiziale -Perenzione (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. PROCEDIMENTO CIVILE. -Rappresentanza processuale e sostanziale -Amministrazione dello Stato Difetto di capacit� a stare in giudizio -Nullit� insanabile -T. U. 30 otttobre 1933, n. 1611, sull'avvocatura dello Stato, art. 1, 11, 52 (Corte di Cassazione). Fase. l-2, pag. 9. ' Sentenza -Ordinanza -Decreto -Provvedimento del Pres~dente su istanza di rilascio di copia di atti pubblici -Reclamo (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. 22. T�rmini -Sospensione -Provvedimento del governo di fatto della repubblica sociale (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 14. PROCEDIMENTO PENALE. Mancato intervento del P. M: -Nullit� sanabile (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag: 13. PROPRIET�. -Accessori -Pertinenze -Nozione Possibilit�_ di oggetto di separati rapporti giuridici (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 21. RAPPORTI DI LAVORO. -Estensione dell'ordinamento sindacale agli Enti pubblici economici Contratti collettivi e regolamenti amministrativi (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 9. REQUISIZIONE. -Danni a beni non requisiti ,, prodotti da militari -Costituiscono danni di gu(rraCompetenza (C01te di Casmzione). Fascicolo 1-2, pag. 9. 6 Risoluzione di diritto del contratto in corso art. l, Decre~o-legge 7 settembre 1945 -Natura interpretativa (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 15. Decisioni dei Comitati giurisdizionali -Comunicazione in via amministrativa -Notifica ordinaria Impugnazione- � Termine (Comitato Centrale Giurisdiz; onale). Fase. 5, pag. 21. . . Comitato Centrale -Danni in dipendenza dell'atto di requisizione dichiarato illegittimo (Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. l RESPONSABILITA' O/VILE. Danni -Invalidit� temp�ranea -Svalutazione -Invalidit� permanente -Tabelle dell'I. -N. P. S. -Adeguamento { Corte di Appello). Fase. 5, pag. 21. Parenti della vittima --Azione relativa -Carattere -(Corte di Cassazione). Fase. 8, pa.g. 2~. Responsabilit� della Pubblica Amministrazione Polizia Stradale -Segnali di via libera -Insindacabilit� da parte dell'Autorit� giudiziaria (Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 22. Danni -Risarcimento--St�alutazione -Interessi {Cort.e di Cassazione). Fase. 9, pag. 22. Responsabilit� della Pubblica Amministrazione Linee ferroviarie -Usate es'clusivamente dalle forze alleate occupanti-Danni a terzi (Corte di Appello). Fase. 4, pag. 16. Dell'Amministrazione pubblica -Opera pubblica Difetto di costruzione -Manutenzione -Opera costruita da Ente diverso -Esecuzione -Causa concorrente -Danni a conduttori (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 15. Danni -Danni alla persona -Liquidazione Sopravvenuto aggravamento -Nuova liquidazione (Corte di �a.ssazione). Fase. 11-12, pag. 33. INDICE DELLE (Secondo l'ordine di materia) Aoque pubbliche. Fase. 5, 9. Alberghi. Fase. 6. Amministrazione pubblioa. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11-12. Amnistia e indulto. Fase. 1-2, 5, 7-8, 1(1. Antichit� e Belle .Arti. Fase. 3, 4, 10. Appalto. Fase. l-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10. Approvvigionamenti e consum'i. Fase. 1-2, 3, 4, ll-12. Asstgni circolari. Fase. 5, 6. Assiourazioni. Fase. 4, 7-8, 9, 10. Atto amministrativo. Fase. 3, 6. Antoveicoli. Fase. 3, 5, 7-8. Avvocati e proouratori. Fase. 1-2, 4. Bellezze artistiche e naturali. Fase. 3, 5. florsa. Fase. 7-8. Cambiali. Fase. 5. Case economiche e popolari. ]fase. 4, 5. Cinematografi. Fase. 6. Cittadinanza. Fase. 4. Commeroio. Fase. 1-2. Competenza. Fase. 1-2, 6. RICOSTRUZIQNE. -Mancato inter~1ento del P. M. -Nullit� sana,.bile (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. Piani di ricostruzione -Deposito -Pubblicazione per estratto -Termine tper ricorrere {Consiglio di Stato). Fase. 4, pag. 14. Piani di rioostruzione -Pubblioit� -Irregolarit� Effetti (Consiglio di Stato). Fase. 4, pag. 14. Piani di rioostruzione -Sussistenza del requisito dell'urgenza -'-Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato {Consiglio di Stato). Fase. 4, pag. 14. SANZIONI CONTRO 'IL FASCISMO. -Confisw dei beni -Modifioa sostanziale della disoiplina in materia -Natura giuridica della sanzione (Sezioni Unite penali). Fase. 6, pag. 10. SENTENZA. -Condizionale -Pronuncie subordinate all� eseouzione preventiva di obblioazione da fare {Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. SEQUESTRO PENALE. -Dooumenti dell'inchiesta amministrativa relativa ad inoidenti ferroviari - Impngnativa {Giudice Istruttore di Treviso). Fase. l O, pag. 23. SERVIT�. -Comunione ooattiva del muro -Appoggio al muro comune -Domanda giudiziale per legittimazione dello stato di fatto -Esistenza della costruzione in appoggio o in aderenza -I ncensura bilit� -Valutazione della indennit� -Momento di riferimento {Corte di Cassazione). Fase. 11-12, pag. 35. "TRASPORTO. -Trasporto ferroviario -Perdita delle cose trasportate -.Azione di danni -P'fescrizio~w {Corte di Appell� di Milano). Fase. 5, pag. 22. VENDITA. -Blocco dei prezzi -Prezzo corrente o giusto prezzo -Perdita della cosa trasportata-Prezzo d'imperio -Applioabilit� (Corte di Cassazione). Fase. 8, pag. 23. CONSULTAZIONI Compromesso e arbitri. Fase. 5, 6. Comnni e provincie. Fase. 4, 5, 6, 10. Comnnione e condominio. Fase. 5. Conoessioni amministrative. Fase. 1-2, 4, 5, _6, IO. Contabilit� di Stato. Fase. 1-2, 4, 5, 7-8, 10, ll-12. Contrabbando. Fase. 1-2, 5. Contratti agrari. Fase. 1-2, 5, 7-8. Contratti di guerra. Fase. 7-8. Cose rubate o smarrite. Fase. 4. Danni di gu~rra. Fase. 5, 7-8, 9. Debito pubblico. Fase. 4. Demanio. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 7-8, lO, 11.'12. Deposito. Fase. 3. Donazioni. Fase�. 1-2, 3. Enfiteusi. Fase. 1-2, 4, 6, 9. Enti e beni ecolesiastici. Fase. 1-2. Eseouzione fiscale. Fase. 1-2, 4, 6, 9. Eseouzione forzata. Fase. 1-2. Espropriazione per pubblica utilit�. Fase. 1-2, 4, 5, 6, 11-12. Ferrovie. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10. ;� -7 Frode in pubbliche fornitare. Fase. 1-2. Guerra. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11-12. Imp~ego privato. Fase. 1-2, 4, 7-8. Impiego pubblico. Fase. L-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12. Imposte e tasse. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, l O, 11-12. Imposta di registro. Fase. 1-2, 4, 7-8. Imposta di successione. Fase. 1-2, 3, 5, 9. Imposta sull'entrata. Fase. 9, 11-12. Infortuni sul lavoro. Fase. 1-2, 6, 10, 11-12. Ipoteche. Fase. 1-2, 7.8Istigazione a delinquere. Fase. 10. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Fa� seieolo 4, 5. Istruzione superiore. Fase. 1-2. Leggi e Decreti. Fase. 1-2, 3, 4, 10. Locazione di cose. Fase. 1-2, 3, 4, 6, 7-8, 9. Lotto e lotterie. Fase. 3, 5. Matrimonio. Fase. 10. Miniere. Fase. 5. Monopoli. Fase. 1-2, 3, 9, 10. f Mutuo. Fase. 3. Navi. Fase. 3, 4, �6, 7-8, 9. Nobilt�. Fase. 3. Noleggio. Fase. 4. Nome. Fase. 1-2. Notaio. Fase. 7-8. Notificazione. Fase. 1-2, 3. Obbligazioni e contratti. Fase. 1-2, 3, 4, 9. Op�re pubbliche. Fase. 3, 4, 5, 9. Pensione. Fase. 1-2, 3, 4, 7-8, 10. Peculato e malversazione. Fase. 1-2. Poste e telegrafi. Fase. 1-2, 4, 6, 7-8, 10, 11-12. Prescrizione. Fase. 4. Prigionieri di guerra. Fase. .1;2, 5, 11-12. Procedimento civile. Fase. 1-2, 3, 4, 10. Profitti di regime. Fase. l :2. 3, 4, 5, 6, l O. Propriet� intellettuale. Fase. 1-2, 5 11-12. Prezzi. Fase. 9. Rapporti di lavoro. Fase. 1-2�. 4, 5, 7-8, 9, 11-12. Regioni. Fase. 9, 11-12. Requisizioni. Fase. 1-2, 3, 4, 6, 9, 11-12. Responsabilit� civile .. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, IO. Scambi e valute. Fase. 9. Sequestro. Fase. 1-2, 3, 4. Servit�. Fase. 1-2. Societ�. Fase. 3, 5. Spese giudiziali. Fase. 3, 10. Stato civile. Fase. 7-8. Successioni. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 7-8. Sindacati. Fase. 6. Tabacchi. Fase. 1-2. Tasse di bollo. Fase. 4, 5. Telefoni. Fase. 3, 4, 5. Terremoto. Fase. 1-2, 9. Trascrizione. Fase. 4. Trasporto. Fase. 1-2, 3, 4. Trattato di pace. Fase. IO, 11-12. Usi civici. Fase.. 1-4. Uso di armi. Fase. 5. Vilipendio .alle 'istituzioni costituzionali. Fase. 1-2. ----------------------� (5104553) Roma, 1949 -Istit nto Poligrafico dello Stato -G. c: