ANNO I -N. 1-2 (numero doppio) GENNAIO � FEBBRAIO 1948 

RASSEGNA MENSILE 


DELL~AVVOCATURA DELLO-STAT-O 

PUBBLI<JAZIONE DI SERVIZIO 


1OWR 1948 



QUESTA Rassegna nasce con la finalit� di costituire un importante elemento di coesione negli 
sfo.rzi comuni tendenti ad assicurare il perfezionamento e lo sviluppo unita1�io dell'attivit� del nostro 
Istituto. Finalit� questa che ha ispirato fin dalla origine le successive riforme di struttura dell'istituzione 
e si impone ancor oggi con rinnovato vigore, come una quotidiana insopprimibile necessit�. 

Fu l'ordinamento Mantellini a segnare il primo passo su questa strada con l'istituzione del 
corpo degli avvocati erariali, legati allo Btato da un rapporto organico, in sostituzione dei sistemi 
in vigore nello Stato italiano prima della unificazione secondo i quali la difesa deWAmministrazione 
era affidata o a funzionari della stessa amministrazione o ad avvocati del libero foro. 

Fu poi l'istituto del �foro erariale� a perfezionare il nuovo sistema ed a permettere l'eliminazione 
anche delle ultime tracce dei vee'chi ordinamenti. 

Ma questi passi decisivi sulla via della unificazione organica ponevano l'esigenza della unit� 
funzionale (ossia del coordinamento delle azioni delle varie Avvocature, Generale e Distrettuali) 
divenuta man mano sempre pi� sentita con l'aumento notevole del lavoro contenzioso e cons1tltivo, 
determinato oltre che dall'assorbimento dell'Ufficio legale delle FF. SS., dal moltiplicarsi della 
attivit� dello Stato nei vari campi dell'Amministrazione. 

A questa esigenza si � fatto fronte, �finora, con la p'/.!lbblicazione periodica delle Relazioni e con 
la diramazione di �circolari e istruzioni, occasionate quasi sempre da situazioni gi� giunte a maturazione: 
ma questi mezzi, gi� di per s� insufficienti, si sono rilevati inadeguati negli ultimi tempi, 
in cui la intensa ma, molto spesso, per forza di cose, disorganica attivit� normativa del periodo bellico 
e post-bellico e l'opera di revisione critica delle tesi tradizionali intrapresa dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza, hanno fatto sorgere una serie di questioni del tutto nuove, che quasi sempre hanno 
riflessi di rilevante importanza economica, la cui soluzione si presenta molte volte con carattere di 
urgenza, s� da rendere necessario provvedere con rapidit� ad una preventiva e sistematica preparazione 
tecnica. 

L'esperienza tratta dal funzionamento del massimario ha rivelato l'entit� della lacuna ed indicato 
la natura dei rimedi. L'insufficienza di coordinamento, potr�, infatti, essere gradualmente eliminata 
mediante una intensificazione sistematica del collegamento reciproco tra il centro e la periferia, 
in modo da creare tra questi uno scambio frequente di informazioni e di esperienze. 

A tale scopo tende precipu�mente questa Rassegna: a fornire, cio�, uno strumento per ..il perfezionamento 
tecnico del nostro lavoro, adeguato al tempo attuale, il quale postula, anche per un Ish": -tuto 
come il nostro, la sostituzione di una organizzazione tecnica a metodi empirici e contingenti. 

Ma non solo alla surriferita esigenza pratica dovr� rispondere questo foglio, sibbene anche all'altro 
scopo di facilitare il perfezionamento della preparazione tecnica degli avvocati dello Stato per 


-2


metter li in grado �i far fronte ai nuovi compiti che all'.A.vvoc.atura si porranno in relazione alla crisi 
dell'ordinamento giuridico italiano e dei suoi istituti che, apertasi fin dal 25 luglio 1943, ha gi� 
portato a mutamenti sostanziali. 

La Costituzione, col creare un nuovo e pi� alto gradino nella gerarchia delk fonti normative, 
porr� il problema, prima quasi estraneo al nostrfJ ordinamento giuridico, del sindacato 8ulla costituzionalit� 
intrinseca delle singole leggi. 

Ma oltre tale problema, che riguarda l'attuazione del diritto, altri e molto pi� importanti se ne 
prospettano nel campo della formazione delle nuove norme. 

Dagli ordinamenti tributari allo stato giuridico degli impiegati, dal contenzioso amministrativo 
ai nuovi assetti legislativi regionali, dai capitolati di appalto alle norme sul trattamento di quiescenza, 
tutta una serie di nuovi testi legislativi dovra nel prossimo futuro essere emanata, alla cui formulazione 
l'Avvocatura dello Stato dovr� apportare il suo contributo. Per questo � indispensabile mantenersi 
sempre in contatto con la elaborazione della scienza giuridica, ed essere al corrente della impostazione 
di nuove tesi, delle questioni che si dibattono; in una parola, partecipare intensamente a 
tutte le manifestazioni dell'attivit� giuridica. Sar� soprattutto la parte dottrinale drelZa. RrLssegna 
che tender� al conseguimento di questo obiettivo, non sole meiUante le recensioni i1li saggi,. monagrafie e 
p~tbblicazioni recenti, ma anche off-rendo� la possibilita ad ogtni av.voeato di contribuire, mediante la 
pttbblicazione di articoli originali, al progresso degli stud!i, che intf'iPessMW il contenzioso dello Stato. 

Cos�, sommariamente, indieati l'origine e gli scopi della pubblicazione,. � neeessa;rio un cenno 
alle. sue peculiari oaratteristiehe. 

Si � gi� ricordato sopra il rita11da� sub�to do;l p.rotJesso dv" coordinamento unitario dell'attivit� 
dell'.A.vvocatura in confronto allo sviluppo� dell'a! 'lllflli.{ioazio.ne struttu'l'ale,. occorre ora acceler:are e 
perfezionare tale processo, ottenendo ohe l'unit� iU ind!ivizzo e il CO(Jr:dinamento dell'attivit� scatur�wa, 
non solo dalle ist1�uzioni emanate dagli org,ani direttiviy. ma anehe dalla collaborazione costwn.te 
di t~ttti gli avvocati dello Stato, attrribuendosi a�l centro il precitpuo compito della orgarnizzazione 
sistematica di tale collaborazione. 

Pm� ci� la Rassegna non sar� in aleu.n moda U'fi!{J, semplice raccolta di ordini di servizio, ma 
piuttosto un 1�endiconto mensile i1li iruform(J,ziani ed esp'erienze reciproche che dovr� provocare eritiche, .. 
osservazioni, proposte, cos� da diventare una forza viva continuamente operarnte nella nostra organizzazione 
tecnica. Essa, come � ovvio~ non intende sostituire i normali mezzi della preparazione 
tecnieo-scienti{ica (,libri, riviste, mooogra{ie). ma s.olo� vuole cnstituire una guida per un migliore 
orientamento nella scelta e nella utilkzazwne dei mezzi ste.ssi, riducendJJ al minimo la dispersione 
di energie causata dalla necessit� di ricerche individuaU. 

N ella misura in cui eid8{Juno continuer-w a�. 8flntirsi, eo.me semp.re, impeg,nato al migliora.mento 
ed. al progresso dell'Istituto, sar� garantito anehe il. miglrioramento e il progresso di questo foglio e il 
conseguimento degli scopi per i qUtali � sorto. 


NOTE D I DOTTRINA 


G. 
AzzARITI: Leggi ordinarie e leggi costituzionali 
nelle toro forme recenti. (� Foro It. ))' 1947, 
parte IV, 121). 
Dopo aver rilevato, in brevi cenni introduttivi, 
come la distinzione tra leggi ordinarie e leggi 
costituzionali sia stata introdotta nel nostro ordinamento 
dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2693 
(ordinamento e attribuzioni del gran consiglio 
del fascismo), e come solo dopo tale legge si sia 
potuto parlare di sindacato giudiziario sulla costituzionalit� 
intrinseca o materiale delle leggi, l'A. 
passa ad esaminare le caratteristiche del sistema 
di produzione legislativa italiano dalla caduta 
del fascismo in poi distinguendo vari periodi. 

a) Dalla caduta del fascismo alla liberazione 
di Roma. -In questo periodo soppresso il gran 
consiglio del fascismo, venne di conseguenza 
nuovamente meno la distinzione tra leggi ordinarie 
e leggi costituzionali. Non vi furono per� 
mutamenti nel nostro sistema di produzione legislativa 
in quanto il governo si valse delle norme 
gi� esistenti che consentivano l'uso dei decretilegge. 
Con tali mezzi il Governo legifer� anche 
in materia costituzionale (soppressione del gran 
consiglio del fascismo e della camera dei fasci 
e delle corporazioni). 

b) Dalla liberazione di Roma alla Oostituente. Con 
decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, che fu 
l'ultimo del periodo prima esaminato, fu affidato 
al Governo, fino alla entrata in vigore del nuovo 
Parlamento, il potere di deliberare provvedimenti 
aventi forza di legge e fu stabilito che tali �decreti 
legislativi)) dovevano essere cauzionati e 
promulgati dal Capo dello Stato. L'A. si sofferma 
ad esaminare le caratteristiche di tali decreti 
legislativi, e dopo aver escluso che si tratti di 
leggi delegate -mancando in quel tempo un 
organo al quale sarebbe spettato in via normale 
il potere legislativo da delegare al Governo di 
decreti-legge -perch� completamente vincolati 
da ogni successivo esame del Parlamento ed 
aventi forza definitiva di per s� senza bisogno 
di conversione in legge -giunge alla conclusione 
che si tratta di veri e propri atti legislativi, 
cio� leggi formali, s� che il menzionato decretolegge 
25 giugno 1944, n. 151, non pu� essere considerato 
una legge di delegazione in senso tecnico, 
ma una legge che attribui, sia pure temporaneamente, 
al Governo il potere legislativo. 

L'A. ritiene poi che con l'art. l del citato decreto-
legge n. 151 sia stato sottratto al governo 
solo il potere di legiferare nella forma repubblicana 
o monarchica dello Stato e sulla costituzione 
definitiva dello Stato: all'infuori di questi 
due argomenti l'A. esclude che, come da taluno 
� stato sostenuto, tutto ci� che abbia riferimento 
alla <<materia costituzionale � sarebbe stato fuori 
del potere legislativo attribuito al Governo nel 
periodo in esame: di conseguenza, mentre concorda 
con la sentenza delle Sezioni Unite 9 luglio 
1947, n. 1093 che ritenne la piena costituzio� 
nalit� delle norme relative alla epurazione de1 senatori, 
critica la sentenza delle Sezioni Unite 28 luglio 
1947 che ritenne invece incostituzionale il decreto 
legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 44 
con il quale fu conferita efficacia di legge ai due 
noti decreti Gullo. 

c) N el periodo della Oostituente. -Con il decretolegge 
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 che regola 
il sistema di produzione legislativa nel periodo 
in esame, riappare la distinzione tra leggi ordinarie 
e leggi costituzionali. Per le prime ilpotere di legiferare 
resta ancora attribuito al Governo ma tali 
dovranno essere notificate dal Parlamento entro 
un anno dalla sua entrata in funzione. Le seconde 
invece, e pi� precisamente le leggi in << materia 
costituzionale l>, le �leggi elettorali >> e le << leggi 
di approvazione dei trattati internazionali )) dove-. 
vano essere deliberate dalla Assemblea Costituente. 
Per questo periodo ha quindi valore ci� 
che era stato sostenuto, secondo l'A., inesattamente, 
per il periodo precedente e ci� che il Governo 
non ha il potere di legiferare in materia 
costituzionale. 

All'infuori di quella per cui le leggi in materia 
costituzionale �sono deliberate dalla Assemblea 
Cost~tuente, nessuna altra disposizione � dettata 
circa il procedimento di formazione delle leggi 
stesse. Da ci� numerose incertezze per le quali 
le due prime leggi costituzionali hanno assunto 
una forma del tutto diversa. 

L'A. si so :l'ferma a r!cercare le ragioni di tali 
differenze e crede di trovarle in motivi del tutto 
contingenti. 

d) La legislazione secondo il progetto della nuovli costituzione. 
-Il progetto della nuova costituzione, 
che stabilisce che le leggi saranno promulgate, 
ma non sanzionate dal Capo dello Stato, 
conferma la distinzione tra leggi ordinarie e leggi 

i:�. 


-4 

costituzionali. Secondo il progetto di costituzione 
queste ultime sarebbero quelle che comportano 
modificazioni alle norme dettate dalla Costituzione 
e per esse � previsto uno speciale procedimento: 
doppia lettura da parte del Parlamento 
e maggioranza qualificata. Questo sistema non 
sembra per� all'A. sufficiente, per essere troppo 
semplice e sbrigativo, a dare alle nuove norme 
costituzionali quel carattere di quasi intangibilit� 
che sarebbe necessario perch� la nostra costituzione 
possa veramente chiamarsi rigida. 

Lo studio dell'Azzariti � certo il pi� profondo 
tra quanti finora ne sono stati pubblicati in materia 
(vedi specialmente Orosa e Bodda in << Giur. 
It. �, 1947, 1, 2, 242 e Azzariti in ((Foro It. ))' 1948, 
1, 40. Sulla vertenza che ha dato origine a queste 
due note, tra loro in contrasto, dovr� pronunziarsi 
tra breve la Oorte Suprema investita della questione 
con ricorso nell'interesse della legge proposto 
dal Procuratore generale della Oorte di appello 
di Torino). 

L'argomento della costituzionalit� intrinseca delle 
leggi e de~ relativo sindacato provocher�, ovviamente, 
numerose e complesse questioni la cui importanza 
sar� fondamentale, specialmente per i 
pratici del diritto. 

La Rassegna si riserva di pubblicare o recensire 
in ogni numero uno studio sulla materia e sollecita 
a tale scopo in modo speciale la collaborazione dei 
colleghi (articoli originali, segnalazioni di dottrina, 
di giurisprudenza anche dei giudioi minori, eco.). 

D. A. 
FOLIGNO: La crisi del contenzioso sul pubblico 
impiego. << Riv. dir. pubblico>>, 194-464, I, 180. 
L'A. permette una rapida ed organica ras


segna della giurisprudenza formatasi dall'entrata 
i n vigore del c. p. c. fino al momento in cui 
� stato soppresso l'ordinamento sindacale e corporativo, 
concludendola con la indicazione schematica 
dei seguenti criteri distintivi che si consolidarono 
attraverso una faticosa elaborazione 
in relazione alla competenza a decidere sulle vertenze 
in materia di pubblico impiego: 

a) l'esistenza di un rapporto d'impiego con 
un ente pubblico -compresi quelli economici 
in regime di monopolio e a fortiori le aziende statali 
-caratterizzato dalla collaborazione e una 
qualunque regolamentazione di diritto pubblico, 
d� luogo alla competenza esclusiva delle giurisdizioni 
amministrative: 

b) se trattasi di ePti pubblici economici in 
regime di concorrenza -in quanto sindacalmente 
inquadrati -le controversie relative ai rapporti 
di impiego (che pur sono di natura pubblicistica) 
e di lavoro sono di competenza della Magistratura 
del lavoro in tema di diritti, e delle giurisdizioni 
amministrative, in tema di interessi; 

c) se trattasi di rapporti di lavoro non qualificabili 
come pubblico impiego, o di rapporti di 
diritto privato (come la locatio operis, il mandato, 
ecc.) o da prestazioni professionali occasio


.nali o contingenti, le controversie relative sono 

di competenza dell'autorit� giudiziaria ordinaria 
occorrendo in sede di lavoro). 

Invero non solo gli impiegati o salariati di 
ruolo, ma anche i cosiddetti avventizi rientrano 
nel novero dei pubb.lJCi impiegati assoggettati 
alla giurisdizione amministrativa; in quanto prestano 
servizio con carattere di continuit� e professionalit� 
e sono retribuiti sul bilancio. 

Ne sono invece esclusi i professionisti (locatio 
operis) (Cons. Stato V, 5 maggio 1942, n. 385, 
in questa Rivista, 1942, II, 340) i mandatari 
in genere (v. 22 dicembre 1942, n. 702, ibid., 
1932, II, 121) nonch� quei prestatori di opere 
che possono sfuggire alla natura impiegatizia per 
il loro carattere contingente e occasionale, ma 
che d�nno vita, come appunto dice l'art. 429, n. 4, 
soltanto a rapporti oggettivi di lavoro e non di impiego 
(Sezioni unite, 6 giugno 1942, n. 1307, cit.). 

Con la caduta dell'ordinamento sindacale corporativo 
si � aperta una vera e propria crisi del 
contenzioso sul pubblico impiego e sono stat 
rimessi in discussione princip1 che ormai si aveva 
motivo di ritenere solidissimi. 


La S.zioni unite in un primo tempo affermarono 
con la sentenza 22 marzo 1945, n. 193, che dopo 
la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo 
non poteva ormai pi� applicarsi l'articolo 
429, n. 3, c. p. c. 

Questa opinione, sottoposta a vivaci critiche, 
� stata successivamente ripudiata e le stesse S. U. 
con le sentenze n. 1089 del 1946 e 220 del 1947 
hanno riaffermato la competenza piena (ex articolo 
429, n. 3) del giudice del lavoro nelle controversie 
dei dipendenti da enti pubblici sindacalmente 
inquadrati identificabili con quelli che svolgono 
attivit� esclusivamente o prevalentemente economica 
(Sez. unite 5 agosto 1945, n.l076), col solo 
limite dell'irrevocabilit� dell'atto amministrativo. 

Ma la pi� grave deviazione dai principi ormai 
consolidatisi si � verificata in relazione alla definizione 
del rapporto di impiego pubblico che (con 
la citata sentenza n. 193 dell945) le S. U. ricolleganorigidamente 
all'esistenza d'un ruolo organico, 
cos� ripudiando i pi� cospicui risultati della elaborazione 
giurisprudenziale e dottrinale precedente. 

Ed invero, non il ruolo ma l'esistenza d'una 
regolamentazione organica del rapporto (anche 
sotto forma di mero rinvio alle norme di diritto 
privato) costituisce il criterio distintivo fondamentale 
in materia di pubblico impiego, insieme 
con gli altri elementi della << prestabilita e presumibile 
durata del rapporto stesso e della incorporazione 
dell'attivit� del lavoratore nell'attivit� 
istituzionale dell'Ente >>. 

La grave deviazione surriferita � stata peraltro 
corretta con la decisione delle S. U., n. 407 del 
1945, che segna un ritorno ai principi ormai tradizionali. 
Tuttavia anche questa ultima decisione, come 
la precedente n. 193, contien~.la affermazione 
d'un principio che potrebbe avere gravi_ C.011S!Jguenze, 
quello cio� della possibilit� dell'esistenza d� 
rapporti di impiego privato con un ente pubblico, 
di competenza della magistratura ordinaria. 

L'A. auspica che anche questo principio sia 
ripudiato in base alla concezione prevalentemente 


-5


affermatosi nella migliore dottrina �(v. per tutti: 
Jemolo in ccGiur. It. �, 1939, I, l, 469) per la quale 
non � ammissibile la figura dell'impiegato privato 
di enti pubblici, attesa la natura organica del 
rapporto che lega tali enti ai propri dipendenth 

Sull'argomento v. AzzARITI: Il contenzioso del 
pubblico impiego, in <<Foro It. �, 1946, IV, 17; 
LA TORRE: Il contenzioso del pubblico impiego, 
in <<Foro It. �, 1937, IV, l. 

La Corte di cassazione con le se�ntenze n. 1341, 
1380 e 1459 d6l 1947 (ripor'tate infra) � ormai tornata 
alla giurisprudenza tradizionale. 

ALno M. SANDULLI: Spunti in tema di indennizzo 
per atti legittimi della Pubblica Amm.inistrazione. 
(cc Foro It. �, 1947, I, 1938. Nota a sentenza 
18 maggio 1946 del Tribunale di Cagliari). 

Premessi alcuni richiami legislativi in tema di 
indennizzo per atti giuridici compiuti. dalla Pubqlica 
Amministrazione e ricavato da ci� la esistenza 
nel nuovo ordinamento giuridico di un principio 
generale in ordine al risarcimento del danno non 
antigiuridico, il S. precisa che perch� tale principio 
possa essere invocato � necessario che: 

1� l'interesse protetto presenti le caratteristiche 
del diritto soggettivo perfetto; 
2� esso sia stato sacrificato, ciq� vi sia stata 
una lesione di tale diritto; 

3� al sacrificio si sia tenuti per legge; 

4� che il sacrificio sia imposto nell'interesse 

altrui; 
5� che il diritto leso sia suscettibile di valutazione 
patrimoniale. 

Il S. peraltro esclude che il suesposto principio 
generale si identifichi col c. d. principio digiustizia 
distributiva o di contribuzione che esige 
l'equa ripartizione tra i cittadini degli oneri derivanti 
dall'utile pubblico, attribuendo a tale principio 
un carattere metagiuridico, di politica ed 
etica legisla.tiva. 

In sostanza nel suo studio il S. finisce per confermare 
quella ehe � la tesi dell'Avvocatura eondivisa 
quasi sempre dalla Corte Suprema (v. in Relazione 
1930-1941, vol. l, p. 428) e eio� che d'un 
indennizzopef atti legittimi della Pubbliea Amministrazione 
pu� parlarsi solo nei limiti delle leggi che 
lo rieonoscono. Non sembra infatti ehe nel nostro ordinamento 
giuridico vi siano esempi di leggi che 
impongano il saerificio d'un diritto soggettivo nell'interesse 
altrui senza regolare espressamente (quasi 
sempre in senso positivo) il problema dell'indennit�. 

Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale 
di Cagliari il S. giustamente, ne pone in luee il 
fondamentale errore ehe � quello di essere andata 
a cereare in prineipi extra-giuridici le ragioni ehe 
giustificavano un indennizzo alla Soeiet� Elettriea 
Sarda, mentre tali ragioni derivavano per tabulas 
dalle norme vigenti sui danni di guerra; e dovevano 
essere fatte valere nei modi e nei limiti da 
tali norme previsti. 

La vertenza di che alla suindieata sentenza � 
ancora in fase di appello. 

F. 
OAPOTORTI: Incidenza di azioni belllche avversarie 
su rapporti giuridici interni. (cc Il Foro Penale n, 
1947, 249). 
Il O. esamina la situazione che si � venuta a 
creare nel corso della ritirata dell'eser�ito tedesco, 
quando questo abbandonava lungo le strade beni 
predati in Italia, e questi beni venivano poi appresi 
da cittadini italiani che li convertirono in 
proprio profitto (il fenomeno si � verificato su 
larga scala nelle stazioni ferroviarie). 

Il C sostiene che, essendo l'ordinamento internazionale 
e quello interno entrambi originari ed 
autonomi, il primo non pu� spiegare influenze 
sul. secondo: nel senso che non poteva incidere 
sui rapporti giuridici interni. 

La eventuale legittimit�, sotto il profilo internazionale, 
dell'apprensione dei beni da parte 
delle forze a;rmate tedesche rende questo impossessamento 
suscettibile di valutazione soltanto 
in quanto fatto compiuto, ma quando le stesse 
forze armate col loro comportamento, fanno ces~ 
sare il fatto stesso (impossessamento), i beni di 
cui trattasi non diventano per questo 1�es nullius, 
s� che a ciascuno fosse lecito appropriarsene. 

I cittadini italiani che di quelle merci si impossessarono 
in nome proprio commisero furto 
(o saccheggio a seconda del caso); mentre se all'apprensione 
furono quasi sollecitati dall'autorit� 
-come pare talvolta sia avvenuto con lo 
scopo di porre in salvo le merci -l'apprensione 
stessa non poteva avvenire che nomine alieno: 
con le conseguenze che coloro che convertirono 
in proprio profitto quei beni hanno commesso 
appropriazione indebita. 

La questione � di rilevante importanza ed ha 
molti punti di eontatto con altra aneora pi� importante 
per l'Avvocatura dello Stato. Come � noto, 
infatti, sono in corso vertenze con detentori di beni 
appartene�ati all'Amministrazione italiana, preda ti 
dalle truppe tedesehe e poi da queste venduti a 
eittadini italiani, i quali pretendono di esserne 
divenuti proprietari. 

Presso l'Avvoeatura generale � in via di elaborazione 
la linea di eondotta eomune da seguire 
in ordine alle vertenze stesse, alla quale elaborazione 
si attende il eontributo di tutti i eolleg hi. 

A. B. BERLIRI: Nota a decisione 11 giugno 1947 
della Comm. Prov. Imposte di Ancona. (� Foro It. �, 
1948, III, 19). 

La decisione annotata, in contrasto con la 
costante giurisprudenza della O. S., nega che la 
solidariet� dei contraenti nel pagamento dell'imposta 
di registro determini la loro reciproca 
rappresentanza processuale. 

Il B. fa adesione alla pronuncia, osservando 
che il vigente codice civile ha disciplinato, modi-ficandola 
profondamente, la materia della solidariet� 
passiva, e richiama in particolare l'articolo 
1306 c. c. che disciplina il problema della 
opponibilit� della sentenza ottenuta nei confronti 


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di un debitore agli altri condebitori solidali, 
negandola. 

Viene meno, quindi, la reciproca rappresentanza 
processuale, non soltanto nella fase contenziosa, 
ma anche, a maggior ragione, nella 
fase di accertamento; ne consegue che, notificato 
ad un contribuente avviso di accertamento, non 
opposto, non pu� la Finanza ritenere definitivo 
tale accertamento nei confronti anche di altro 
contribuente che pur sia tenuto in solido col 
primo al pagamento dell'imposta. 

La tesi del Berliri � in contrasto oon la giurisprudenza 
anche recentissima dellq, Oorte Suprema 

v. Oorte di cass. 22 maggio 1946 in Massime del 
Registro 1947, p. 35. 
In tale sentenza la Oorte si richiama, per riafjermare 
la tesi della reciproca rappresentanza processuale 
dei coobbligati solidali al pagamento del 
tributo, al �carattere peculiare della solidariet� 
tributarifl derivante dall'unit� oggettiva e dalla 
natura pubblioistioa del rapporto d'imposta �. Detta 
sentenza, contrariamente a quanto afferma il B. 
nella sua nota, tiene conto anche delle nuove norme 
in materia di solidariet� contenute nel vigente codice 
oivile. 

La questione, di evidente importanza, merita 
peraltro uno studio pi� approfondito. 

O. ZAPPULLI: Il provvedimento di sospmstone del 
I' ...tt.J impugnato inn_nzi al Consiglio di Str.to 
(� Riv. Dir. Pubblico n, 1943, II, 390). 

Con sentenza. 20 marzo 1943, n. 649, la Corte 
di tassazione a Sezioni Unite ha ritenuto: 

a) che la decisione del Consiglio di Stato 
sulla domanda di sospensi�ne dell'esecuzione dell'atto 
impugnato ha carattere giurisdizionale, e 
presuppone quindi il potere di ha cono scere del 
ricorso anche nel merito; 

b) che conseguentemente, emessa pronuncia 
sulla domanda di sospensione, si formi un giudicato 
implicito sulla giurisdizione del Consiglio 
di Stato; 

o) che pertanto, ove non si impugni immediatamente 
la pronuncia sulla sospensione per assoluto 
difetto di giurisdizione, tale eccezione resta 
preclusa in sede di decisione sul merito del 
ricorso. 

Lo Z. annotando tal� sentenza ��tralascia il 
punto sub-o) che degli altri due non � che un 
corollario, osserva, circa il carattere giurisdizionale 
o meno del provvedimento di sospensione, 
che questo ha la natura giuridica di una misura 
cautelare, predisposta oltre che nell'interesse 
dei litiganti, anche di quello superiore dell'amministrazione 
della giustizia, risolvendo provvisoriamente 
un contrasto di interessi fra le parti. 
Esso fa parte dell'iter processuale che sboccher� 
poi nella decisione definitiva, si svolge in contradittorio 
fra le parti, � emesso dal Collegio: dal 
complesso di questi dati trae lo Z. il convincimento 
che il provvedimento in esame non ha 
natura amministrativa ma giurisdizionale. 

Quanto alla massima affermata sub-b) dalla 
Oort� Suprema, lo Z. fa ad essa adesione con qualche 
riserva, Ritiene che si possa parlare di giudicato 
implicito sulla giurisdizione del Consiglio di 
Stato, argomentando dal fatto che il regio decretolegge 
23 ottobre 1924, n. 1672 portava una modifica 
al l'art. 39 del T. U. delle leggi sul Consiglio di 
Stato, con cui si stabiliva che la reiezione della 
domanda di sospensione per ragioni di rito o 
comunque di carattere pregiudiziale attinenti al 
ricorso non "pregiudicavano la discussione e la 
decisione di quelle stesse questioni al momento 
dell'esame del ricorso principale. Ma tale modifica 
non fu approvata in sede di conversione in legge 
del predetto regio decreto-legge; dal che lo Z. trae 
la conseguenza che il legislatore eliminando questa 
esplicita disposizione, abbia voluto prendere senz'altro 
posizione nel senso opposto che � poi 
quello della annotata sentenza. 

Sull'argomento vedi in senso oont1�ario Roooo F. 
Il rimedio della sospensione dell'esecuzione degli 
atti e provvedimenti amministrativi impiugnati 
dinanzi al Oonsiglio di Stato, in Scritti giuridici 
in onore di S. Romano, vol. II,.p. 515. 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


CASSAZIONE -Eccesso di potere -Decisioni di Giurisdizione 
speciale c Impugnabilit�, (Sent. n. 1117-47, 
Sez. Unite --Casentini contro Comune Roma). �� 

.Anche dopo l'entrata in vigore del vigente codice 
di procedura civile la impugnabilit� delle 
decisioni delle Giurisdizioni speciali � regolata 
dalle leggi preesistenti e particolari a ciascuna 
di esse. 

Giurisprudenza consolidata. n valore della massima 
si estende al termine per ricorrere in Cassazione, 
fissato in via genrrale dall'art. 325 c. p. c., 
2o comma. 

CASSAZIONE --Notifica del ricorso all'Amministra


zione statale. �(Sentenza n. 1191-47, Sez. I -Mini


stero finanze contro Compagnia Cofa) . 

.Anche sotto l'impero del vigente codice di procedura 
civile, � inammissibile il ricorso per Cassazione 
notificato alla P. A. presso un Ufficio 
distrettuale dell'Avvocatura dello Stato. 

E' cos� riconfermata la. ooRtante giurisprudenza 
in materia, correggendosi definitivamente la deviazione 
costituita dalla sentenza della Cassazione di 
Brescia 11 dicembre 1944 (vedi in << Giur. It. �, 
1945, 1, 1, 25). 

COMPETENZA -Leggi nuove sulla competenza -Ap


plicazione immediata. (Sent. n. 1382-47, Sez. Unite


Cranata contro Flagello). 

Il principio d'ordine processuale della perpetuatio 
jurisdictionis quale applicazione della. regola 
generale sancita nell'art. 11 delle preleggi, per 
cui la legge non dispone che per l 'avvenire e non 
ha effetto retroattivo, non trova applicazione 
quando una nuova legge toglie al giudice ordinario 
talune attribuzioni per trasferirle ad un organo 
speciale, senza dettare norme transitorie per le 
cause in corso. In si:ffatte ipoteRi il principio della 
applicazione immediata della nuova norma di 
competenza prevale e si sostituisce all'altro della 
perpetuatio, con l'effetto che il giudice, che si 
trova comunque gi� investito della causa, non 
pu� che rimetterla. alla cognizione dell'apposito 
organo all'uopo istituito. 

A ci� non sono di ostacolo n� l'art. 5 c. p. c., 
ove ;l principio della perpetuatio � ribadito, n� 
l'a.rt. 230 della disposizione transitoria pel nuovo 
codice di procedura civile. Oh�, mentre il primo 

ha soltanto riguardo al mutamento dello stato di 
fatto esistente al momento della domanda e non 
pure al mutamento delle norme di competenza; 
il secondo ha funzione limitata per regolare soltanto 
le situazioni proc�ssua.Ji intel'temporali fra 
il codice abrogato ed il nuovo codice di rito civile 
e non opera come regola generale di comune applicazione 
in ogni caso di sopravvenuto mutamento 
dolle norme di competenza, per effetto 
di leggi speciali. 

La stessa 0 . .8., Hezioni Unite Penali, oon sentenza 
23 novembre 1946. in <<Foro lt. �, 1947, II, 33 
ha ritenuto che gli atti istruttori compiuti �al giudice 
incompetente sono validi quando una norma 
sopravvfnuta abbia attribuito allo stesso giudice la 
competenza. 

COMPROMESSO ED ARBITRI -Collegi arbitrali obbligatori 
-Previsti nei capitolati generali di appalto 
delle O. P. -Natura. (Sent. n. 1479-47, Sez. I-Mini� 
stero dei trasporti contro Compagnia Generale Lavori 
Servizi Pubblici). 

I Collegi arbitrali obbligatori previsti dai capitolati 
generali per gli appalti delle opere pubbHche 
non costituiscono giurisdizione speciale. 

.Su questo p'll!;bto ormai la giurisprudenza della 

0 . .8. � costante. Non deve confondersi per� la questio
�IW della natura giurisdizionale dei collegi arbitrali 
con quella del va.lore giuridico dei capitolati, 
ai quali la Cassazione ha finora sempre attribuito 
carattere normativa (v. da ultimo O. Oass. 19 febbraio 
1946, in ((Foro .Amm. �, 1946, II, 46). 
Una affermazione incidentale in senso oontrario 
� contenuta nella sentenza delle .S. U., n. 579-47 
in causa De Filpo o. Alto Commissariato per le 
sanzioni o. il fascismo, ma essendo essa irrilevante 
ai fini della decisione non pu� ritenersi abbia inteso 
modificare la giurisprudenza oostante sopra indioata. 

DEMANIO-Sdemanializzazione-Dichiarazione relativa 
-Carattere dichiarativo. (Sfmt. n. 1718-47, 
Sez. II -Ministero dei lavori pubblici contro Cmciani). 


La dichiarazione dell'autorit� aniininistrativa 
di un passaggio dei beni dal demanio pubblico al 
patrimonio dello Stato, prevista dall'art. 829 

c. c. ha carattere semplicemente dichiarativo e non 
oostitutivo , quando non si tratti di demanio marittimo, 
regolato dall'art. 35 c.m. La, sclassifica

zione dei beni demaniali si verifica sin da quando 
l'autorit� compia atti incompatibili con la volont� 
di conservare il carattere demaniale dei beni. 

La questione � tutt'altro ohe paoifioa; sull'argomento: 
Commentario al Codice Civile (D'Amelio 
ed altri), Libro della Propriet�, p. 115 ed autori 
ivi oitati. Come � noto la norma dell'art. 829 o.o. 
'1'/,on era oonte'fl,uta nel o.o. del 1865. 

GIURISDIZIONI SPECIALI -Competenza -Questioni 
da esaminarsi necessariamente ai fini della decisione 
del rapporto controverso. (R�mt. n. 1117-47,Sez. Unite 
-Roche, Pref. Milano, Soc. Alterio). 

La competenza di un organo giurisdizionale si 
estende, salvo diversa disposizione di legge, ad 
ogni questione che si presenti nel processo, e la 
cui soluzione serva come l'elemento necessario 
per la decisione sul rap.porto controverso. 

Sul potere delle giurisdizioni speciali di decidere 
le questioni pregiudiziali v. da ultimo Satta: Nuove 
riflessioni sugli accertamenti incidenti, in � Foro 
It. �, 1948, I, 64. 

GUERRA -Danni di guerra -Commissioni per il risarcimento 
-Natura di organi giurisdizionali speciali. 
(Sent. n. 1381-47, Sez. Unite -Peluffo contro Ufficio 
imposte Savona). 

Gli Uffici distrettuali e le Commissioni compartimentali 
competenti a pronunziare sull'accertamento 
e la liquidazione dei danni di guerra (Legge 
26 ottobre 1940, n. 1543) sono organi giurisdizionali 
speciali). 

La sentenza � in oo'fl,trasto eo'fl, la giurisprude'fl,za 
del Oo'fl,siglio di_ Stato (v. da ultimo deo. n. 230-47 
del 5 luglio 1947, rio. Mannino, in << Foro It. >> 
1947, III, 113. 

IMPIEGO PUBBLICO -Competenza -Art 429, n. 3 Soppressione 
della organizzazione sindacale -Rapporto 
posto dalle parti sotto la disciplina del R. decreto 
13 novembre 1924 -Natura pubblica del rapporto 
-Diversa definizione delle parti -Manifestazione 
di volont� dell'ente pubblico che abbia attinenza 
col rapporto di impiego -Insindacabilit� del magistrato 
ordinario -Ente pubblico -Ufficio controllo 
formaggi. (Sent. n. 1459-47, Sez. Unite -Uff. contr. 
formaggi contro Zeni). 

a) L'art. 429, n. 3 c. p. c. non pu� considerarsi 
tacitamente abrogato con la soppressione della 
organizzazione sindacale; 

b) Il carattere avventizio del prestatore di 
opere e l'essere stato un rapporto di pubblico 
impiego posto dalle parti sotto la disciplina del 

R. decreto 13 novembre 1924, n. 1825, non valgono 
da soli a sottrarre la controversia nascell>te 
dallo stesso rapporto alla giurisdizione esclusiva 
del Consiglio di Stato. 
o) Il rapporto d'impiego posto in essere da 
un'ente pubblico nell'esercizio di un'attivit� meramente 
pubblica � un rapporto d'impiego pubblico 
anche se le parti lo abbiano diversamente definito 

o considerato. 
d) Costituisce atto amministrativo insindacabile 
dal magistrato ordinario qualsiasi manife


8


stazione di volont� dell'ente pubblico che abbia 
attinenza con un rapporto di pubblico impiego 
e venga impugnata. 

e) Il rapporto di impiego posti in essere dall'Ufficio 
controllo formaggi, c(Le � U'flt orga'}'bo statale 
alle dirette dipendenze del Ministero per l'agricoltura, 
sono devoluti alla giurisdizione esclusiva 
del Consiglio di Stato. 

La sentenza segna un deoiso ritorno della Corte 
Suprema alla giurisprudenza formatasi dopo l'entrata 
in vigore del o.p.o. e fino alla soppressione dell'ordinamento 
sindacale e oorporativo (v. sopra Foligno: 
La crisi del contenzioso del pubblico impiego). 

L'altro punto notevole della sentenza � costituito 
dalla presa di posizione della O.S. in ordine alla 
natura di organo statale dell' Uffioio controllo formaggi, 
questione tuttora controversa. 

Gli argomenti adottati per rioonosoere tale natura 
all' UOOF valgono evidentemente ano~e per tutti 
gli organi consimili eome ad es. UOEF.A.P, eoo. 

IMPOSTE E TASSE -Competenza giudiziaria -Collegiale 
-Presupposti. (Sent. n. 1477-47, Sez. I Sauro 
-Esattoria imp. Gioia del Colle). 

.A far sorgere la competenza esclusiva del giudice 
collegiale prevista, in materia d'imposte, dall'art. 
9 c.p.c. occorre una controversia la quale 
investa la spettanza o l'imposizione del tributo op


l

pure le forme o i privilegi di eseouzione. 

V. dottrina Trsoro, Principi di diritto tributario 
p. 425; Giannini: Istituzioni, p. 198 (n); v. O. O. 
9 giugno 1941, in � Rep. Foro It. �, 1941,sol270, 
n. 95; O. O. 13 maggio 1942, in � Rep. Foro It. n, 
1942, ool. 257, n. 124. 
LEGGI-DECRETI -REGOLAMENTI -AbrogazioneFacolt� 
di modificare qualunque legge precedente. 

(Sent. n. 1342-47, Sez. Unite -Candia contro Comune 
Maida). 


Nel sistema �costituzionale del nostro ordinamento 
giuridico (a tipo flessibile) � finora consentito 
che qualunque legge possa essere modificata 


o abrogata da una legge successiva che sia formalmente 
costituzionale. 
Costituzionalit� formale � oonoetto distinto da 
costituzionalit� intrinseoa e materiale; � formalmente 
costituzionale ogni legge emanata da organi 
ohe abbiano potest� legislativa quindi anohe dal 
governo, a sPnsi dei decreti leg'ge 27 luglio 1944, 

n. 151 e 16 marzo 1946, n. 38. In questo senso la 
suesposta massima � contraria alla ormai famosa 
sentenza della O.S. oiroa l'inoostituzionalit� del decreto 
presidenziale 22 giugno 1946, n. 44 (vedi in 
�Foro It. �, 1947, I, 545). 
IMPOSTE E T ASSE -Imposte e tasse comunali e provinciali 
-Contributo di fognatura -Imposizione alle 
amministrazioni dello Stato per immobili del patrimonio 
indisponibile. (Sent. n. 1219-47-Ferrovie dello-Stato 
contro Comune di Milano). 


I comuni, ai quali la norma transitoria del R. 
decreto 2 marzo 1933, n. 322, accorda la facolt� 
di continuare a riscuotere il contributo di fogna




-9 


tura, possono imporre questo tributo speciale 
anche all'.Amministrazione dello Stato per immobili 
appartenenti al patrimonio indisponibile 
(nella specie edifici adibiti a sede di ufficio delle 
Ferrovie dello Stato), in quanto il contributo di 
fognatura non � incompatibile con la destinazione 
del bene al pubblico servizio reso dal comune in 
vantaggio di uno stabile che solo per la destinazione 
si differenzia dagli altri beni patrimoniali 
dello Stato. 

Sulla delieata questione relati~,a alla figura dello 
Stato quale soggetto passivo d'imposta non pu� 
ritenersi ehe la suindioata sentenza abbia detto una 
parola definitiva. 

Trattasi in fondo d'una deeisione di specie e che 
non in~1este il problema fondarnentale (v. in proposito 
� Relaz. 1930-1941 >> 1 vol. II, p. 42 e segg.; 
Tesauro: Principi di diritto tributario, p. 125; &oca: 
Gli enti pubblici impositori, cee., in �Riv. It. di 
Diritto .finanziario ))' 1937, I, 299 e segg.; Id.: 
Se lo Stato sia normalmente sottoposto ai tributi 
locali, �Riv. Dir. fin. e Scienza delle finanze))' 1937, 
II, 250; Ingrosso: Se lo Stato possa essere soggetto 
passivo d'imposta, <<Foro I t. ))' 1938, I,499). 

La questione � particolarmente aeuta in relazione 
al contributo per raee�lta immondizi� imposto allo 
Stato per le caserme. 

PROCEDIMENTO CIVILE-Rappresentanza proces


suale e sostanziale -Amministrazione dello Stato -

Difettp di capacit� a stare in giudizio -Nullit� insa


nabile -T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sull'avvocatura 

dello Stato, art. 1, 11, 52. (Sent,. n. 1127-47, Sez. I


Finanza Messina contro Signorelli). 

Se la personalit� dello Stato � unica, tuttavia, 
per il raggiungim�nto dei suoi fini molteplici, il 
sistema delle nostre leggi riconosce a ciascuno dei 
dicasteri e delle amministrazioni autonome dello 
Stato una propria individualit� giuridica, cio� nella 
sfera delle sue attribuzioni, la capacit� di amministrare, 
di contrattare, di compiere in genere atti o 
negozi giuridici (capacit� giuridica) e quindi anche 
la capacit� d'esser parte nei giudizi relativi (capacit� 
d'essere soggetto di rapporti processuali). 

In dipendenza del riconoscimento di questa 

capacit� giuridica ad ogni Ministero ed .Ammini


strazione autonoma dello Stato la� legge designa 

l'organo che ha capacit� di stare in giudizio, cio� 

di compiere atti processuali con effetti giuridici, 

per il Ministero o .Amministrazione pubblica auto


noma (capacit� di agire in giudizio, legitimatio ad 

proeessum ). 

L'Avvocatura dello Stato, invece, � solo l'or


gano destinatario della consegna delle citazioni e 

nel giudizio esercita il jus postolandi cio� la rap


presentanza o la difesa processuale, pari a quella 

d'ogni procuratore ed avvocato. 

Pertanto se il giudizio fu istituito nei confronti 

di un organo che non ha la rappresentanza giudi


ziale dell'Amministrazione dello Stato convenuta, 

la vocatio in jus, anche se.fatta mediante citazione 

notificata all'Avvocatura dello Stato, � affetta 

da nullit� insanabile, come quella che attiene al 

contenuto e alla sostanza dell'atto e non al modo 

della notificazione; e perci� il rapporto processuale 

non si costituisce validamente. 

V. sulla questione �Relaz. I930-1941 ))' '!Jol. II, 
p. 753 e segg. La sentenza � conforrne alla tesi sempre 
sostenuta dall'Avvocatura. 
Il Tribunale di Napoli eon sentenza 26 giugno 
1946 in eausa Adinolfi contro Guardia di Finanza 
seguendo la tesi di eui alla massima sopra riferita 
ha affermato ehe il Comandante la Legione G .F. 
non � legittimato passivamente a stare in giudizio 
per la Guardia di Finanza. 

La Corte di Appello di Palermo eon sentenza 1� 
febbraio 1946 in causa Bruno contro Legione CC. 
di Palermo, ha affermato ehe il Comandante di 
Legione di Carabinieri non � legittimato passivamente 
a stare in giudizio per i carabinieri, spettando 
tale legittimazione o al Ministero della guerra o a 
quello dell'interno. 

REQUISIZIONE -Danni a beni non requisiti prodotti 
da militari -Costituiscono danni di guerra -Competenza. 
(Sent. 1727-47, Sez. Unite -USAI contro 
Ministeri guerra e interno). 

Costituiscono danni di guerra ai sensi dell'arti


colo 2 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e 
rientrano :o.ella competenza degli organi finanziari 
indi.-,ati nella legge medesima, i danni a beni non 
requisiti prodotti da militari di reparti di truppe 
in occasione della temporanea dimora in un dato 
luogo, richiesta dalle esigenze della difesa territoriale 
durante lo stato di guerra. 

Come � noto, l'art. 2 suindicato � stato sostituito 
col d.l.C.p.s. 6 settembre 1946, n. 226, il quale amplia 
fortemente il coneetto di danni di guerra. 


V. poi la massima riportata in questa raccolta 
circa la natura giurisdizionale degli organi competenti 
a pronunciare in materia di danni di guerra. 
TASSA DI REGISTRO -Atti non registrati -R. decreto-
legge 1941 -Mancata registrazione per colpa 


o dolo di uno dei contraenti-Danni. (Sent. n. 1208-47, 
Sez. II -Petricca contro Miccini). 
Nell'ipotesi di dichiarazione di nullit� della 
scrittura privata non registrata, nel termine perentorio 
stabilito dal R. decreto-legge 27 settembre 
1941, n. 1015, quando la mancata registrazione o 
la mancata redazione del contratto definitivo di 
vendita non sia avvenuta per colpa o dolo di uno 
dei contraenti, l'altro contraente non colpevole pu� 
agire per il risarcimento di tutti i danni compresi 
quelli relativi al mancato acquisto. 

Sulla irretroattivit� del decreto-legge 20 marzo 
anno 1945, n. 212 che abroga il decreto-legge 27 
settembre 1941, n. 1015 la giurisprudenza della C.S. 
� ormai costante (v. da ultimo sent. n. 1543-47 in 
<< Massimario Foro It. >>1 1947, col. 344). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -ARAR -Azienda 
statale -Rappresentanza giudiziale. ('ri-ib. Roma, 
Sez. I, 28 aprile 1947 -Palescandalo -ARAR). -


L'ARAR � un'azienda autonoma statale. Essa 
�, ai sensi dell'art. l, T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura 


-10


dello Stato e nei suoi confronti si applicano le 
norme sul foro della P .A. e sulle notificazioni ad 
Amministrazioni statali (artt. 25, 144 c.p.c., 11 e 
12 T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611). 

La sentenza, che non � stata impugnata, ha aderito 
pienamente alla tesi dell'Avvocatura. 

AUTOVEICOLI -Requisizione da parte degli alleati Derequisizione 
-Domanda di restituzione. (Tribunale 
Roma, Sez. I, 19 agosto 1947 -Mormino contro 
ENDSI). 

L'A.G. ordinaria � incompetente a giudicare 
sulla domanda di restituzione proposta dal proprietario 
d'un autoveicolo gi� requisito dagli alleati 
e successivamente derequisito da questi 
nelle forme di cui al decreto-legge Io febbraio 1945, 

n. 46 e detenuto anche senza titolo da organi dell'Amminil!
ltrazione italiana. La competenza a 
giudicare su tale domanda spetta ai Comitati giurisdizionali 
di che al regio decreto 18 agosto 1940, 
n. 1741. 
I princip~ affermati nella sente�aza sembrano � 
applicabili anche al caso di domanda di restituzione 

� proposta in relazione a beni requisiti in forza del 
regio decreto 18 agosto 1940, n. 17 41 e non ancora restituiti 
dall'Amministrazione requirente, malgrado 
il decreto-legge 26 aprile 1947, n. 264. In fondo i princip~ 
stessi non sono che una applicazione della norma 
che vieta all'A.G. di revocare o annullare o comunque 
emanare atti amministrativi. 

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Potest� legi~ 

slativa delegata al governo -Decreto legislativo di 

espropriazione-Costituzionalit�. (Trib. Roma, Sez. I, 

. 26 gennaio 1947 -Demidoff contro Ministero delle 
fiinanze). 

a) Il decreto-legge �luogotenenziale 25 giugno 
1944, n. 151, col quale il Governo si autodeleg� 
la podest� legislativa, � pienamente legittimo, 
non perch� fondato sull'ordinamento costituzionale 
preesistente, ma perch� derivatod allo 
stato di necessit� (conseguente il crollo dell'apparato 
statale fascista), e successivamente appoggiato 
dal consenso popolare. 

b) In forza di tale autodelega il Governo pu� 
legiferare in tutte le materie, meno che in quelle 
costituzionali. 

c) Non viola il principio costituzionale della 
inviolabilit� della propriet� privata un decreto 
legislativo che espropri una villa contro indennit�. 

La sentenza, notevole per precisione di concetti 
giuridici, ha soprattutto il pregio di affrontare in 
pieno il problema della legittimit� dell'ordinamento 
giuridico italiano dalla caduta del governo fascista 
fino alla nuova costituzione, identificando il fondamento 
di tale legittimit� nello stato di necessit� e cio� 
praticamente nel principio che � alla base della rivol'ltzione, 
inte.~a come fatto giuridico. 

Lrr, senten.za ria.fferma poi il principio (vecchio ma 
sottoposto a recenti attacchi) che il concetto d'inviolabilit� 
della propriet� pnvata deve intendersi limitato 
dalla possibilit� di cofbiJertire, per esigenze di 
pubblico interesse, in moneta qualsiasi bene oggetto 
del diritto di propriet� medesimo. 


RASSEG�NA DI LEGISLAZIONE 


l 

l PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIO.A.ZIONE SULLA. � GAZZETTA. UFFICIALE � 

1947 

I. 
o, L. C. P. S. 5-9-1947, n. 1173 (G. U., n. 255, supp. 
ord.): Modificazioni all'imposta di negoziazione. Le 
norme del presente decreto sostituiscono, a 
decorrere dal 1� gennaio 1947 quelle del R. D. L. 
15-12-1938, n. 1975 e successive modificazioni 
(D. L. L. 25-5-1945, n. 301, D. L. L. 4-5-1946, n. 420). 
II. Legge costituzionale 3-11-1947, n. 3 (G. U., n. 256): 
Soppressione del Senato e determinazione della posi


zione giuridica dei suoi componenti (il Senato aveva 

gi� cessato dalle sue funzioni con D. L. P. 24-6-1946, 

n. 
48). 
III. 
D. L. C. P. S. 5-10-1947, n. 1176 (G. U., n. 256.Jffodificazioni 
alle legge 17-7-1942, n. 907 sul Monopolio 
del sale e dei tabacchi. -Vengono sostituiti 
alcuni articoli della legge n. 907, demandandosi 
�,,,,. 
tra l'altro la determinazione del prezzo del sale, 
destinato ad uso commestibile, a provvedimento 
del Capo dello Stato, e quella del prezzo del sale 
destinato ad uso industriale a provvedimento del 
Ministero delle finanze. 

IV. D. L. C. P. S. 5-10-1947, n. 1208 (G. U., n. 262): 
Aumento delle pene e sanzioni pecuniarie comminate. 
da leggi tributarie e finanziarie. -Il decreto adegua 
le pene pecunarie per i reati finanziari, sulla linea 
di quanto disposto dal D. L. 5-10-1945, n. 679 per 
tutti gli altri reati (vedi anche D. L. 24-4-1946, 

n. 
401). 
V. D. L. C. P. S. 18-10-1947, n. 1223 (G. U., n. 264): 
Modifiche ed aggiunte al D. L. L. 23-11-1945 n. 793, 
riguardante norme per la gestione dell'ARAR. L'ARAR 
� regolata dai seguenti decreti: 1o D. L. L . 
.29-10-1945, n. 683; 2� D. L. L. 23-11-1945, n. 793; 
3� D. L. L. 22-12-1945, n. 824; 4o D. L ..L. 6-2-1946, 

n. 
231; 5�D. L. C. P. S. 28-2-1947, n. 119; 6� D. L. 
C. P. S. 28-2-1947, n. 120 (questi ultimi due decreti 
portano titoli errati). 
VI. 
D. L. C. p;S. 21-10-1947, n. 1150 (G. U., n. 269): 
Aumento delle sanzioni peCunarie in materia penale. Il 
decreto non si applica ai reati previsti dalle leggi 
tributarie e fip.anziarie. 
VII. D. L. C. P. S. 26�10�1947, n. 1252 (G. U., n. 269): 
Disposizioni speciali in materia penale. 

\ 

VIII. D. L. C. P. S. 1�10�1947, n. 1277 (G. U., n. 273): 
Proroga al 1� luglio 1948 del D. L. L. 1-11-1946, 

n. 89 concernente l'indennit� dei testimoni in materia 
civile e penale. 
IX. D. L. C. P. S. 1�10�1947, n. 1278 (G. U., n. 273): 
Idem per quanto riguarda consulenti tecnici, interpreti, 
ecc. 

X. 
Legge 11-11�1947, n. 1317 (G. U., n. 278): Modificazioni 
al Codice penale per la parte riguardante 
i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato. Pu� 
sorgere questione relativamente alla rappresentanza 
giudiziale delle �forze della liberazione �, 
(art. 290 c. p. v., c. p. )in caso di costituzione di 
parte civile. 

XI. 
Legge 16�11-1947, n. 1318 (G. U., n. 278): Revoca 
dall'impiego per mancata fede al giuramento. 
XII. D. L. C. P. S. 9�10�1947, n. 1320 (G. U., n. 278): 
Approvazione dello scamb.io di lettere e relativo annesso 
tra il Ministro degli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore 
degli Stati Uniti, sullo status delle FF. AA. 
degli Stati Uniti in Italia nel periodo dei novanta 
giorni successivi all'entrata in vigore del Trattato 
di pace. -In relazione al suddetto periodo debbono 
considerarsi in vigore le norme del D. L. L. 
2-5-1946, n. 451. 

XIII. D. L C. P. S. 29�9�1947, n. 1327 (G. U., n. 279): 
Idem. idem, per le FF. AA. britanniche. 

xiv: o. L. c. p, s. 27�11�1947, n. 1330 (G. u., n. 279:) 
Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni 
dello Stato (v. D. L. 8-5-1946, n. 428). 

XV. D. L. C. p, S. 20�11�1947, n. 1338 (G. U., n. 280): 
Esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista 
una eccezionale deficienza di alloggi (e nei quali 
siano stati soppressi i Commissariati degli alloggi) 

(v. D. L. 18-10�1946, n. 290). 
XVI. D. L. C,'p, S. 3�10�1947, n. 1366 (G. U., n. 285): 
Modificazioni alle disposizioni del D. L. L. 6-2-1946, 

n. 103 in materia di cessione di stipendi e salari dei 
dipendenti della P. A. (v. T. U. 5-6-1941, n. 874)� 

-12


XVII. D. L. C. P. S. 12�10�1947, n. 1384 (G. U., n. 287): 
Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della 
rappresentanza e della difesa dell'Opera Nazionale 
Orfani di guerra. 

XVIII. D. L. C. P. S. 8�11-1947, n. 1417 (G. u.:n. 293): 
Disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicit� 
affine. -Detta norme generali in materia (v. 

T. U. 15-10-1925, n. 2578 e R. D. 14-6-1928, 
n. 1399). 
XIX. D. L. C. P. S. 28�11�1947, n. 1430 (G. U., n. 295): 
Esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze 
a.Ueate ed associate firmato a Parigi il 10-2-1947. 
-Il Trattato � entrato in vigore dal punto di 
vista internazionale il 16-9-1947. � stato pubblicato 
in supplemento ordinario con il testo integrale 
in lingua inglese e italiana. Notevoli la parte settima 
e gli allegati XV, XVI e XVII. I provvedimenti 
di favore ivi previsti per i cittadini delle 

N. U. sono peraltro subordinati all'emanazione 
di appositi decreti legislativi (v. per la riferibilit� 
alla data in cui viene data esecuzione al Trattato 
il D. L. 19-9-1947, n. 890). 
XX. Costituzione della Repubblica Italiana (G. U., n. 298). 
XXI. D. L. C. P. S. 17�12-47, n. 1444 (G. U., n. 300): 
Proroga dei termini di prescrizione e decadenza nei 
confronti dell'Amministrazione dello Stato per la 
applicazione e la riscossione dei diritti doganali e 
delle imposte dirette. 

XXII. 
D. L. C. P. S. 23-12-1947, n. 1461 (G. U., n. 301, 
suppl. ord.): Proroga delle locazioni di immobili 
urbani e sfrati (v. D. L.� L. 12-10-1945, n. 669; 
D. L. C. P. S. 6-12-1946, n. 428; D. L. C. P. S. 27 febbraio 
1947, n. 39). 
XXIII D. L. C. P. S. 23-12�1947, n. 1464 (G. U., suppl. 
ord.): Proroga dei termini di prescrizione e decadenza 
in materia di imposte indirette e tasse sugli affari. 

1948 

I. D. L. C. P. S. 6-12-1947, n. 1501 (G. U., n. 7): 
Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali 
degli appalti di opere pubbliche. -,-V. per 
i precedenti: 1� R. D. L. 21-6-1938, n. 1296; 2� 

L. 9-7-1940, n. 1137; 30 L. 19-1-1942, n. 142; 4� 
L. 18-10-1942, n. 1435; 5� L. 6-2-1943, n. 144; 
6o R. D. 25-3-1943, n. 145; 7� D. L. L. 5-4-1945, 
n. 192; 8" D. L. L. 5-4-1946, n. 226; 9� D. L. C. P. S. 
23-11-1946, n. 463 (1). 
(l) I. -Mentre per la disciplina dei prezzi dei contratti di fornitura resta ancora in vigore il decreto-legge 
13 giugno 1940, n. 901, con decreto 6 dicembre 1947, n. 1501, sono state emanate nuove disposizioni in materia 
di revisione dei prezzi degli appalti delle opere pubbliche in sostituzione di tutte le precedenti che cessano 
di aver vigore (art. 10). 
La revisione � ammessa per tutti i lavori relativi ad opere pubbliche -e la disposizione precisa �da appaltarsi, 
da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni o dalle aziende dello Stato anche con ordinamento 
autonomo, dalle Province, di Comuni e degli altri enti pubblici" come del resto risultava dall'art. 7 del 
decreto-legge 1938 -di qualunque durata sempre come facolt� dell'Amministrazione sia in aumento che in 
diminuzione (art. l primo comma). 

Condizioni necessarie per l'esercizio della facolt�: a) variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente 
alla presentazione della offerta, con l'aumento o la diminuzione del prezzo complessivo dell'opera 
in misura superiore al IO %; b) mancanza di patto contrario alla revisione. 

In sostanza, alla necessit� della clausola revisionale, che aveva dato luogo a varie questioni circa la formulazione 
e che del resto non sembrava compatibile con una facolt�, � sostituita pi� opportunamente la mancanza 
del patto contrario alla revisione, e per le variazioni, che prima si ritenevano� riferibili ai prezzi lordi di 
capitolato con questioni circa la possibile diversit� in concreto, dei prezzi di capitolato rispetto a quelli correnti, 
� stato precisato che riguardano quelle dei prezzi correnti (art. l, Jo comma). 

Limiti della revisione: sempre operativit� sulla parte differenza eccedente la percentuale con l'applicazione 
del ribasso contrattuale sul nuovo importo; ed inapplicabilit�, per la revisione in aumento, ai materiali 
approvvigionati e alle quantit� di lavoro che si sarebbero potute eseguire e non si sono eseguite antecedentemente 
alle variazioni (art. l, 4� comma, ed art. 2 decreto-legge 1938). 

Procedimento: domanda di revisione, a pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo, con 
precisazione che risolve le questioni insorte con la precedente disciplina (art. 2), deliberazione dell'Amministrazione, 
ricorso nei trenta giorni dalla comunicazione al Ministro competente, il quale decide, insindacabilmente 
su parere dell'apposita Commissione presso il Ministero del lavori pubblici (art. 5). 

Come gi� era disposto all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 1938 la revisione � ammessa anche 
in corso di esecuzione dei lavori, salvo conguaglio finale, e come anche era previsto, tra l'altro, allo art. 5 de-l 
decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 226 l'Amministrazione � autorizzata a concedere acconti non superiori 
al 50 % sulle somme che possono spetta,re agli appaltatori in conseguenza della revisione definitiva o parziale, 
in corso cio� dei lavori (art. 3). �� � 

Sono poi quasi riprodotte disposizioni pressoch� identiche a quelle degli art. 5, 6, 7 e 8 dei decreti-legge Hf38 
art. 5, 6, 7 ed 8) circa l'inapplicabilit� della disciplina alle opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni 
dipendenti dal Ministero per i trasporti che sono regolate da norme particolari; circa la notifica del ricorso 
avverso la deliberazione dell'Amministrazione da effettuarsi nel termine stabilito sia nei confronti del Ministro 
compet.ente sia nei confronti del rappresentante dell'ente, quando l'opera, venga eseguita da amministra� 


-13 


II. 
D. L. C. P. S. 18�12�1497, n. 1548 (G. U., n. 13) previsti in questo D. L. sembra debbano applicarsi 
Modificazione dell'art. 543 del c. p. c., circa il pignole 
norme generali di che alla legge �7-1-1929, n. 4 
ramento di stipendi, salari ed altre indennit� dovute {c. d. pre-leggi finanziarie). 
per rapporti di lavoro. 
IV. 
D. L. 20�1�1948 n. 15 (G. U., n. 28): Assunzione 
temporanea di personale per i . servizi di polizia .. III. 
D. L. C. P. S. 7�11�1947, n. 1559 (G. U., n. 14): Rilevanti gli articoli 5, 6 e 7, che attribuiscono ai 
Disposizioni penali in materia fiscale. -Ai reati Prefetti il potere di requisizione. 
zione non statale; circa la competenza del Ministro dell'interno se trattasi di opere di enti locali e del Ministro 
dei lavori pubblici se trattasi di opere di altri enti pubblici; circa le necessarie intese ove siano interessate 
altre Amministrazioni; circa la composizione della Commissione in dette ultime ipotesi. 

La Commissione, gi� variata nella sua composizione con la legge 18 ottobre 1942, n. 1435 e col decreto 
legislativo 5 aprile 1946, n. 226 {art. 6), ha subito altre modifiche ed � di rilievo che di essa fa parte la rappresentanza 
sia delle organizzazioni sindacali fra appaltatori sia delle organizzazioni sindacali fra operai edili 
(art. 4). 

II. -Con particolari disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'art. l � ammessa altres� la revisione, 
secondo la nuova o secondo la disciplina abrogata, anche se nei contratti manchi la clausola di revisione, per i 
lavori appaltati a partire dal 15 aprile 1946 tanto manifesta estensione a tutt"e le opere pubbliche della facolt� 
concessa dal decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463 per le opere dell'Amministrazione dei lavori pubblici 
e perdippi� anche per i lavori appaltati precedentemente al15 aprile 1946 ma posteriormente all5 maggio 1945, 
purch� la revisione, in questa ultima ipotesi, sia compatibile con le aondizioni particolari del contratto. 
La condizione posta per la revisione negli appalti successivi al 15 maggio 1945 ed anteriori al 15 aprile 1946 
non sembra molto precisa e certo non � per lo meno chiara in quanto tale condizione dovrebbe concorrere anche 
per gli appalti successivi al 15 aprile 1946. 

Comunque pu� concludersi che negli aE!palti di opere pubbliche dal 15 maggio 1945 la revisione � ammissibile 
anche in mancanza della clausola revisionale che viene a scomparire dal sistema legislativo in materia, 
avvertendosi per� che, per la disposizione transitoria contenuta nell'art. IO, � escluso ogni riesame dei procedimenti 
revisionali gi� definiti in base alle disposizioni abrogate. 


INDICE SISTEMATICO 
D E L L E C O N S U L T A Z _l O N I 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Si � esaminata, 
soprattutto agli effetti della rappresentanza in 
giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, la natura 
giuridica dei seguenti Enti ed Uffici: E.N.A.C. (n. l), 

E.A.M. (n. 1), C.R.A.L. (n. 2), C.A.S.A.S. (n. 3); Circoli 
militari, Spacci cooperativi militari, Mense militari 
in guarnigione e al campo (n. 4), U.C.E.F.A.P., U.C.O.F. 
ed altri Uffici simili (n. 5), Comitati provinciali della 
caccia (n. 6), Consorzi agrari specie per quanto riguarda 
la gestione ammassi e la gestione viveri importati . (n. 7), Uffici provinciali autotrasporti (n. 8), S.E.P.R.A.L.
t(n. 9 e 10), Tesorerie provinciali (n. 11), Commissioni 
per il riconoscimento dei partigiani (n. 12), Polizia 
ferroviaria Alta Italia (n. 13), Giovent� italiana (n. 18). 
-II) Se gli atti amministrativi emanati dai Prefetti 
ex art. 19 L. Com. Prov. siano definitivi (n. 32). III) 
Se l'Amministrazione sia obbligata a decidere sui 
ricorsi gerarchici (n. 34). -IV) Se l'Amministrazione 
possa per ragioni di equit� derogare ai Capitolati (n. 36). 
-V) Se i Prefetti possano servirsi dell'art. 19 L. Com. 
Prov. per impartire alle Autorit� provinciali dipendenti 
ordini in deroga alle leggi vigenti (n. 37). 

AMNISTIA ED INDULTO. -I) Se l'Intendente di 
Finanza sia competente ad emettere declaratoria di 
amnistia per i reati per i quali pu� emettere decreto 
penale (n. 2). -II) Se il Pubblico ufficiale possa esimersi 
dal presentare denuncia per reati dei quali sia 
venuto a conoscenza per ragioni di ufficio e che siano 
compresi in un decreto di amnistia (n. 3). 

APPALTO. -I) Se il termine di tre mesi entro il 
quale deve avvenire la consegna dei lavori all'Impresa 
appaltatrice (art. 14 cap. gen.) sia perentorio o comminatorio 
(n. 2). -II) Se la perdita di materiali contingentati 
assegnati all'Impresa dalla Amministrazione 
debba far carico a quella o a questa (n. 3). -III) Se 
un'impresa esentata dal deposito cauzionale debba 
versare il 4 % sull'intero ammontare del deposito 
anche se il contratto sia stato rescisso anticipatamente 

(n. 5). -IV) Su chi debbano gravare le conseguenze del 
perimento delle opere o dei danni ad esse nel caso di 
sospensione dei lavori ai sensi della legge 28-11-1940, 
n. 1772 (n. 6). -V) Quali siano i limiti della facolt� 
dell'appaltatore di rinunziare preventivamente al diritto 
di risolvere il contratto in caso di variazioni oltre il 
quinto (n. 7). -VI) Quale sia la natura del termine 
previsto dall'art.. 83 delle Condizioni generali per le 
forniture militari (n. 9). -VII) Se sulla revisione dei 
prezzi debba incidere un aumento di salari disposto 
con effetto retroattivo (n. 42). -VIII) Se, al fine della 
�revisione, possa tenersi conto di accordi salariali limitati 
alla sola azienda dell'appaltatore (n. 43). -IX) Se 
ai fini della revisione gli accordi sindacali stipulati 
attualmente debbano considerarsi compresi tra le disposizioni 
di legge (n. 44). -X) Se ai fini della revisione 
dei prezzi debba tenersi conto della durata contrattuale 
dei lavori o della durata di fatto (n. 45). -XI) Che cosa 
s'intenda per lavori in corso di esecuzione ai fini della 
revisione dei prezzi (n. 46). -XII) Se l'appaltatore 
abbia diritto a revisione di prezzi nel caso in cui esenzioni 
tributarie previste in contratto si .rivelino inapplicabili 
perch� illegittime (n. 47). -XIII) Se la competenza 
a decidere controversie in materia di revisione di 
prezzi spetti al Collegio arbitrale (n. 48). -XIV) Se 
possa concedersi revisione di prezzi in relazione a forniture 
stipulate dopo il 13-6-1940 in base a contratti 
muniti di clausola senza limite minimo di variazione 

(n. 50). -XV) Quali norme di revisione si applichino 
ai contratti di fornitura stipulati da servizi delle FF. SS. 
diversi da quello lavori (n. 51). -XVI) Se sia possibile 
inserire clausola di revisione mediante atto aggiuntivo 
(n. 53). -XVII) Se la domanda di revisione di prezzi 
sia soggetta a termini perentori (n. 54). -XVIII) Se 
i principi sulla revisione dei prezzi e sulla eccessiva 
onerosit� stabiliti dal codice civile siano applicabili 
anche in materia di pubblici appalti e forniture (n. 55 
e 65). -XIX) Quale sia la natura degli interessi dovuti 
all'appaltatore per il ritardo nel corrispondergli le rate 
di saldo (n. 58-59 e 60). -XX) Se in base al Nuovo 
Cod. civ. il cottimista possa valersi dell'azione diretta 
nei confronti dell'Amministrazione per i crediti vantati 
verso l'appaltatore (n. 68). 
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -I) Se 
l'autorit� giudiziaria possa revocare i sequestri disposti 
dal Prefetto a sensi del D.L. 5-10-1946, n. 193 (n. l). II) 
N a tura giuridica dei rapporti tra Consorzi agrari 
provinciali e Stato in relazione alla gestione degli ammassi, 
specialmente con riguardo alla possibilit� di 
costituzione di parte civile da parte dell'Avvocatura 
per reati commessi da estranei o da dipendenti dei Consorzi 
stessi (n. 2). 

AVVOCATI E PROCURATORI. -I) Se gli enti 
diversi dallo Stato, che sono autorizzati a valersi del 
patrocinio dell'Avvocatura, possano. farsi_ difen<!ere 
congiuntamente da liberi professionisti e da avvocati 
dello Stato (n. l). -II) Se sia valida una convenzione 
tra un organo statale ed un avvocato del libero foro 
per l'assistenza legale e quale legge debba applicarsi 
per il compenso delle prestazioni (n. 2). 


-15


COMMERCIO. -I) Se ed in quali limiti i terzi possano 
intervenire in sede di ricorso gerarchico improprio 
alla G.P.A. contro diniego di concessione di licenze 
di commercio (n. 1). -II) Se sia ammissibile ricorso 
di terzi alla G.P.A. contro la concessione di licenze di 
commercio (n. 2). 

COMPETENZA. -Se la competenza stabilita dall'art. 
25 c.p.c. sia di carattere funzionale o .territoriale 

(n. 1). 
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -I) Quale 
sia la natura del rapporto relativo all'occupazione di 
case dei ferrovieri e se sia possibile lo sfratto in via 
amministrativa da esse (n. 1). -II) Se siano applicabili 
le norme sul regime vincolistico alle concessioni di 
alloggi di servizio (n. 2). -III) Se la convenzionecon 
la quale l'Amministrazione concede il diritto di sfaJcio 

o pascolo su un aeroporto sia un contratto agrario o se 
siano ad essa applicabili le norme sul regime vincolistico 
(n. 3). 
CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se i pignoramenti 
previsti dall'art. 69 della legge di contabilit� 
debbano notificarsi all'Amministrazione centrale o 
all'Ufficio periferico cui spetta di ordinare il pagamento 

(n. l e 2). -II) Se i criteri che valgono per le opposizioni 
semplici a pagamenti debbano valere anche quando 
si sollevi questione sulla titolarit� del credito (n. 3). III) 
Se l'Amministrazione locataria di appartamento 
per il quale viga la proroga dei fitti possa pretendere 
dal locatore stipulazione di apposita convenzione per 
tale proroga subordinando a questa il pagamento dei 
canoni (n. 4). -IV) Se sia nulla l'aggiudicazione in 
sede di asta pubblica a concorrente che non ha presentato 
i documenti previsti nel bando (n. 6). -V) Se sia 
competente la Corte dei conti a giudicare in materia di 
responsabilit� di militari di truppatrattenutia domanda 
(n. 7). -VI) Se, in seguito all'emanazione del D.L. 
1-3-1945, n. 177, spetti all'Istituto per laprevidenza 
sociale il potere di chiedere, a sensi dell'art. 69 Legge 
Cont., la sospensione dei pagamenti ad appaltatori 
inadempienti (n. 8). 
CONTRABBANDO. -I) Se possa essere confiscato 
un mezzo di trasporto di propriet� comune del contrabbandiere 
e di un terzo estraneo (n. 1). -II) Se in 
caso di estinzione del reato di contrabbando la confisca 
sia obbligatoria (n. 2). -III) Se e come possa integrarsi 
una sentenza di condanna per contrabbando che 
sia priva dell'ordine di confisca (n. 3). 

CONTRATTI AGRARI. -I) Quali siano i limiti 
dei poteri del Ministero dell'agricoltura previsti dall'art. 
9 del b.L. 6-9-1946, n. 89 in materia di concessione 
di terre incolte (n. l). -II) Se il proprietario 

o affittuario di terreni da lui concessi a mezzadria possa 
considerarsi coltivatore diretto (n. 2). 
DEMANIO. -l) Se e a qual titolo i beni del p.f.r. 
debbano intendersi devoluti allo Stato e entro quali 
limiti lo Stato risponda dei relativi debiti (n. l). -II) 
Se i libri antichi e rari depositati in biblioteche statali 
siano demaniali (n. 3). -III) Se possa procederai in 
via amministrativa per recuperare automezzi di provenienza 
militare (n. 4).-IV) Se l'Amministrazione possa 

valersi della procedura amministrativa anche in relazione 
ad immobili di propriet� privata da essa presi in 
locazione e destinati a servizio pubblico (n. 5). -V) Se 
gli agenti dell'Amministrazione abbiano titolo al premio 
previsto dal D. L. L. 2-1945, n. 32 e quale sia la 
natura della pretesa relativa al premio stesso (nn.� 6 e 
7). -VI) Se sia ammissibile la revindica di beni mobili 
dell'Amministrazione militare venduti all'ARAR 

(n. 10). -VII) Se e .in quali limiti le Commissioni 
per le terre incolte possono concedere terreni 
appartenenti all'Amministrazione statale (numeri 12 
e 13). -VIII) Se la comunione forzosa dei muri 
di confine sia applicabile anche ai beni patrimoniali 
indisponibili (nn. 15 e 16). -IX) Se sia possibile procedere 
ad esecuzione diretta amministrativa per far 
demolire opere costruite dal privato �in suo � che creino 
servit� illegittime su beni demaniali (n. 16). -IX) 
Se per le costruzioni sorgenti nell'ambito del demanio 
marittimo si debbano rispettare i regolamenti comunali 
edilizi (n. 17). 
DONAZIONI. -Se sia valido un atto di donazione 
rogato dal Segretario comunale anche fuori del territorio 
del Comune (n. l}. 

ENFITEUSI. -Se prima dell'entrata in vigore del 
Codice civile attuale la domanda di devoluzione dovesse 
trascriverai (n. l). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Se l'obbligo 
di retrocessione di beni di conventi soppressi si riferisca 
anche ai beni di quei conventi soppressi in forza di leggi 
anteriori alla unificazione dello Stato italiano (n. l). 

ESECUZIONE FISCALE. -I) Se l'esecuzione immobiliare 
contemplata dal T.U. dell910 sulla riscossione 
delle entrate patrimoniali debba svolgersi secondo le 
norme stabilite dal vigente codice di procedura civile 

(n. l). -II) Se i Comuni possano valersi della procedura 
del T.U. 14-4-1910, n. 639 nei confronti dello 
Stato (n. 2). -III) Se l'esattore conservi il privilegio 
di cui all'art. 43 della legge di riscossione sui beni immobili 
devoluti all'E.G.E.L.I. dopo il secondo esperimento 
d'asta (n. 3). 
ESECUZIONE FORZATA.-Se e in quali limiti sia 
legittimo l'uso delle armi da parte della forza pubblica 

(n. 1). 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA. 
-I) Se sussista diritto alla retrocessione in caso di 
destinazione del bene espropriato ad opera diversa da 
quella prevista :qel decreto di esproprio (n. 1). -II) Se 
il valore dell'immobile espropriato ai fini dell'indennit� 
debba fissarsi con riferimento all'epoca del decreto di 
espropriazione e quali siano le conseguenze del ritardo 
nel pagamento (n. 3). -III) Se siano soggetti ad espropriazione 
per p.u. i beni patrimoniali indisponibili 

(n. 4). -IV) Se il valore del bene espropriato debba 
riferirsi alla data dell'emanazione del decreto o della 
sua notificazione (n. 5). -V) Se i decreti dl"approvazione 
dei piani di ricostruzione previsti dal D. L. 1-3::: 
1945, n. 154, debbano. essere notificati personalmente 
ai proprietari degli immobili compresi in essi (n. 6). VI) 
Se sia possibile costituire servit� di passaggio col 
procedimento di espropriazione per p.u. (n. 7). 

-16 ~ 

FERROVIE. -I) Se anche alle tariffe ferroviarie 
si applichi il principio della irretroattivit� (n. 1). II) 
Se l'art. 28 del Codice stradale si applichi anche ai 
passaggi a livello custoditi (nn. 2, 3 e 4). -III) Se le 
Ferrovie dello Stato siano tenute ad esibire al Magistrato 
penale gli atti dell'inchiesta amministrativa 

(n. 5). -IV) Se l'Amministrazione sia tenuta a risarcire 
danni subiti da viaggiatori ammessi su carri merci 
in conseguenza di incidenti dipendenti esclusivamente 
dalla struttura di quel tipo di carro (n. 6). -V) Se e a 
qual.i impiegati dell'Amministrazione dello Stato ad 
ordinamento autonomo spettino le concessioni di viaggio 
(n. 8). 
FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE.-Quali 
siano i presupposti e gli elementi costitutivi del reato 
previsto dall'art. 355 c.p. (n. 1). 

GUERRA. -I), Quale sia la data di costituzione del 
Governo della r.s.i. (n. 1). -II) Se le disposizioni dei 

D.L.L. 5-10-1944, n. 249 e 8-5-1946, n. 828 si applichino 
anche ai rapporti costituitisi con il Governo legittimo 
e che abbiano avuto esecuzione in tutto o in 
parte nel periodo della r.s.i. e quali dei suddetti decreti 
si applichi alle forniture effettuate in favore delle FF. 
AA. tedesche su ordine di autorit� delle r.s.i. (n. 3). III) 
Se l'Amministrazione sia responsabile della perdita 
di armi versate a Comandi di Polizia italiana per 
ordine dei tedeschi, durante il periodo dell'occupazione 
(n. 5). -IV) Se le norme del D.L.L. 5-10-1944, n. 249, 
che sanciscono la nullit� di determinati atti abbiano 
carattere dichiarativo o costitutivo (n. 6). -V) Se le 
ordinanze del C.L.N.A.I. nel periodi tra la cacciata dei 
tedeschi e l'assunzione dei poteri da parte della A.M.G. 
siano valide come atti del Governo italiano (n. 8). VI) 
Se le norme della Convenzione dell'Aja si applichino 
solo quando manchi una speciale convenzione di 
armistizio (n. 12). -VII) Se siano valide le vendite 
di materiale appartenente allo Stato fatte da Autorit� 
alleate a cittadini italiani dopo 1'8-9-1943 (n. 13). VIII) 
Se il D.L.C.P.S. 28-2-1947, n. 119, si applichi 
anche in relazione alle cGse venute in possesso di altre 
Amministrazioni dello Stato diverse dall'ARAR (numero 
14). -IX) Da quale data la Germania debba considerarsi 
stato nen;tico agli effetti della legge di guerra 
(n. 15). -X) Se il D.L. 21-5-1946, n. 451, si applichi 
anche ai danni causati a cittadini da attivit� di polizia 
di agenti italiani alle immediate dipendenze di coman. 
danti alleati (n. 16). 
IMPIEGO PRIVATO. -I) Se il compenso forfet. 
tario per lavoro straordinario debba calcolarsi ai fini 
della indennit� di licenziamento (n. 1). -II) Se per la 
liquidazione delle indennit� ai familiari degli impiegati 
privati dispersi in guerra occorra la dichiarazione di 
morte presunta (n. 2). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se nei confronti di impiegato 
diurnista o di altri privo di diritto a pensione 
l'Amministrazione risponda oltre i limiti del D.L. 
6-2-1936, n. 313 (nn. l e 3). -Il) Se la rinnovazione 
tacita del rapporto di impiego sia ammissibile nei confronti 
di avventizi statali e in quali limiti (n. 2). -III) 
Se l'impiegato pubblico che sia collocato in aspettativa 
per infermit� dipendente da causa di servizio abbia 
diritti maggiori di colui che lo sia per infermit� non di


pendente da causa di servizio (n. 4). -IV) Se l'Istituto 
assicuratore abbia diritto verso la Amministrazione 
ad esercitare l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. 
per indennit� pagate ad un impiegato che si sia assicurato 
per suo conto e che abbia subito infortunio in servizio 
(n. 5). -V) Se e 'quando sia legittima la convalida 
di licenziamenti di impiegati disposti sotto il governo 
della r.s.i. (n. 6). -VI) Se il D.L. 6-2-1936, n. 313, si 
estenda anche al risarcimento dei danni materiali (numero 
7). -VII) Se il dipendente di Ente pubblico che 
non goda trattamento di famiglia abbia diritto agli 
assegni familiari (n. 8). -VIII) Se possa disporsi sospensione 
cautelare con effetto retroattivo (n. 9). IX) 
Se l'Amministrazione sia responsabile per i furti 
patiti da impiegati su oggetti di corredo nei locali dell'Ufficio 
durante il lavoro (n. 10). -X) Se un impiegato 
condannato eondizionalmente per reati che importino 
destituzione de jure debba essere destituito (n. 11). XI) 
Se sia derogabile l'ordine delle competenze in materia 
disciplinare (n. 12). -XII) Se dopo il passaggio 
in giudicato di una sentenza di condanna che importi 
destituzione de jure, questa debba applicarsi anche 
quando intervenga amnistia (n. 13). -XIII) Se possa 
sospendersi cautelarmente un impiegato in attesa di 
provvedimenti amministrativi e non disciplinari (n. 14). 
-XIV) Se l'impiegato dello Stato cui sia conferito un 
incarico giudiziale debba, prima di accettarlo, essere 
autorizzato dai superiori (n. 15). -XV) Se e quali 
assegni, oltre lo stipendio, siano pignorabili (nn. 16 e 
17). -XVI) Se possa autorizzarsi l'effettuazione di 
trattenute sullo stipendio per acquisti a rate (n. 18). XVII) 
Se il licenziamento di impiegato non di ruolo per 
scarso rendimento debba essere preceduto dalla contestazione 
degli addebiti (n. 19). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se nelle controversie tributarie 
in materia di profitti di contingenza si applichi, 
per il procedimento, l'art. 25 del D.L. 26-3-1946, 

.n. 134 (n. l). -II) Se in materia di tributi locali possa 
esperirsi azione giudiziaria senza il previo esperimento 
del ricorso amministrativo (n. 2). -III) Se gli enti 
pubblici diversi dallo Stato siano soggetti a tributi 
comunali per attivit� esplicata per il raggiungimento di 
fini propri dello Stato (n. 3).-IV) Se l' ENAL goda 
delle stesse esenzioni tributarie dell'O.N.D. (n. 4). V) 
Se la revisione periodica dei valori delle merci 
agli effetti dell'imposta di consumo ad valorem costituisca 
nuova tariffa ai sensi dell'art. 21 del T.U. sulla 
Finanza locale (n. 5). -VI) Se sia dovuto dazio di confine 
su olio minerale dispersosi per rottura di serbatoio 
in deposito franco e successivamente recuperato e venduto 
(n. 6). -VII) Se gli impianti di una societ� concessionaria 
di linee telefoniche possano considerarsi, ai 
fini della R.M., come opifici tecnicamente organiz.zati 

(n. 7). -VIII) Se a differenza di quanto avveniva con 
la legge del 1896 la Legge doganale del 1940 abbia stabilito 
l'obbligo solidale al pagamento dei tributi per 
tutti coloro che hanno direttamente o indirettamente 
concorso a far passare alle merci la linea di confine 
(n. 8). -IX) Se pagato da taluno il dazio doganale su 
merce contenuta in un pacco postale, giacente ancora 
presso l'Ufficio, debba il dazio restituirei�-se il pacco 
venga rubato prima della consegna (n. 9). -X) Se 
una stessa Societ� possa essere assoggettata a imposta 
sul capitale delle Societ� straniere e ad imposta di negoziazione 
(n. 10). -XI) Se alla domanda di resti

-17 


tuzione di imposte di fabbricazione possa opporsi la 
mancanza di titolo per difetto di interesse a seguito 
dell'avvenuta traslazione dell'imposta sul consumatore 

(n. 11). 
IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se l'aggio stabilito 
dall'art. 14 R.D. 9-1-1940, n. 2, a favore degli 
incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta 
di consumo, debba andare, in caso di gestione diretta 
a favore dei singoli agenti (n. 1). -II) Se lo Stato sia 
tenuto a rimborsare alle Amministrazioni provinciali 
che hanno stipulato appalti per suo conto, l'imposta 
sull'entrata da esse versata in via di rivalsa, pur non 
essendo tale rivalsa ammessa nei confronti dell'Amministrazione 
statale (n. 2). 

IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se l'Amministrazione 
finanziaria sia tenuta a dichiarare nulla la registrazione 
da essa compiuta per errore, oltre il termine 
previsto dal R.D.L. 27-9-1941, n. 1015, di scritture 
private contenenti trasferimenti di beni immobili e 
se sia comunqu(;l ripetibile l'imposta di registro pagata 
per tali scritture (n. 1). -II) Se l'equiparazione delle 
imposte complementari alle suppletive, fatta dall'articolo 
136 Legge di registro, ai soli fini del termine prescrizionale, 
valga anche a tutti gli altri effetti (n. 2). III) 
Se l'azione giudiziaria in materia di imposta di 
registro sia proponibile prima dell'esaurimento del 

procedimento giurisdizionale tributario (n. 3). -IV) Se 
le norme tributarie contenute nel R.D. 7-8-1936, numero 
1531, sul decreto ingiuntivo, siano ancora in 
vigore anche sotto l'attuale c. p. c. (n. 4). -V) Se la 
notificazione della ingiunzione tributaria a contribuente 
irreperibile debba farsi, a pena di inesistenza, con le 
forme previste dall'art. 143 c.p.c. (n. 5). -VI) Se per 
l'art. 30 della legge di registro il metodo comparativo 
nella stima �degli immobili debba considerarsi 
principale (n. 6). -VII) Se la imposizione di enunciative 
possa avvenire solo in base al primo atto che le 
contiene, decorrendo dalla registrazione di tale atto 
il termine di prescrizione (n. 7). -VIII) Se l'art. 118 
della legge di registro si applichi anche ai funzionari 
degli Uffici provinciali dell'economia (n. 8). -IX Se 
la elencazione dei contratti relativi alla ricostruzione, 
di cui all'art. l D.L.L. 7-6-1945, n. 322 e art. 3 D.L.L. 

26-3-1946, n. 221, sia tassativa (nn. 9 e 10). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -I) Se la norma di 
cui all'art. 7 della legge sulle successioni si applichi 
anche al caso di transazioni su crediti litigiosi (n. 1). II) 
Se ai fini dell'art. 45 della legge tributaria sulle 
successioni i debiti commerciali possano risultare anche 
solo dai libri di commercio del creditore (n. 2). -III) Se 
le Universit� siano esenti dall'imposta globale sulle 
donazioni, come sono esenti dall'imposta di successione 
(n. 3). 

INFORTUNI SUL LAVORO. -Se, in difetto di 
apposita norma, gli Enti pubblici siano tenuti ad assicurare 
il personale contro gli infortuni sul lavoro (n. l). 

IPOTECHE. -I) Se debba riscuotersi la imposta 
ipotecaria per cancellazione di ipoteca avvenuta per 
essere intervenuta amnistia dopo la condanna irrevocabile 
(n. 2). 

ISTRUZIONE SUPERIORE. -� Se gli studenti 
universitari contro i quali penda procedimento penale 
possano essere cautelarmente sospesi dagli esami fino 
all'esito �del procedimento (n. 1). 

LEGGI E DECRETI. -Se siano legittimi i d�cret 
dell'A.C.A. con i quali, nel disporre lo svincolo di un 
prodotto, si imponga ai produttm:;i di versare all'Erario 
la differenza tra il prezzo vincolato e quello libero 

(n. 1). 
LOCAZIONI DI COSE. -I) Se alla locazione di 
aree urbane si applicano le norme sulla locazione di 
immobili urbani (n. 1). -II) Se, perch� funzioni la proroga 
legale delle locazioni, l'Amministrazione locataria 
debba richiederla per iscritto (n. 4). -III) Quali siano i 
criteri per stabilire gli aumenti di fitto di locali adibiti 
a caserme (n. 5). -IV) Se sia valida la rinunzia preventiva 
del locatore all'aumento di canoni stabilito 
legge (n. 6). -V) Se l'affitto di un terreno ad uso di 
poligono sia soggetto alle norme sulla proroga legale 

(n. 7). 
MONOPOLI. -I) Quali reati commetta il ricevitore 
di generi di monopoli che si appropria di sale gi� 
pagato dai rivenditori e lo aliena a suo profitto (n. 1). II) 
Se la nuova legge sui monopoli 17-7-1942, n. 907, 
abbia regolato tutte le ipotesi di contrabbando di 
tabacchi comprese quelle di tabacchi esteri (n. 2). 

NOME. -Se la donna maritata possa validamente 
obbligarsi firmando col nome originario i:Q.vece che con 
quello del marito (n. 1). 

NOTIFICAZIONE. -Se sia nulla la notificazione di 
una citazione avanti il Prestore fatta all'Avvocatura 
dello Stato invece che all'Amministrazione (n. 2). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -I) Se la svalutazione 
della moneta costituisca avvenimento straordinario 
e imprevedibile ai sensi dell'art. 1467 c.c. (n. 1). 
-II) Se sia esigibile un credito, ai fini dell'art. 1282 
quando il pagamento ne debba essere sospeso in attesa 
di una decisione amministrativa sulla sua sussistenza 

(n. 2). -III) Se lo sciopero debba considerarsi caso di 
forza maggiore (n. 3). -IV) Se nel caso di mora nel 
pagamento di debito in moneta straniera il debitore 
sia tenuto al rischio del cambio (n. 4). -V) Se l'aver 
concorso all'asta facendo offerta comune produca obbligazione 
solidale per i due concorrenti (n. 5). -VI) Se 
ai fini dell'applicazione dell'art. 1282 c.c. debba considerarsi 
esigibile un credito scaduto, in caso di moratoria 
(n. 6). -VII) Quali siano gli effetti della mora in 
relazione alla svalutazione monetaria, nel caso di debito 
di moneta e di debito di valore (n. 8). -VIII) Se un 
privato che abbia compilato senza incarico un progetto 
di opera per conto dell'Amministrazione abbia azione 
de 1;n rem verso, quando il progetto sia stato approvato 
ma l'opera non eseguita (n. 9). -IX) Se sia possibile 
applicare l'art. 1467 c.c. in relazione a contratti gi� 
eseguiti. 
PECULATO E MALVERSAZIONE. -Se il pubblico 
ufficiale depositario che dolosamente consegni ad 
un acquirente cosa di qualit� superiore a quella prevista 
nel contratto di vendita commetta peculato (n. 1). 


-1'8


PENSIONI. -I) Se agli effetti della pensione di 
riversibilit� la morte del .dipendente possa provarsi 
anche con documento diverso dall'atto dello stato civile 
e dalla sentenza di morte presunta (n. l). -II) Se 
per riacquistare la pensione perduta a seguito di condanna 
penale poi amnistiata, l'impiegato statale debba 
ottenere anche la riabilitazione (n. 2). -III) Se il rap~ 
presentante di un tit<;~lare di pensione interdetto abbia 
bisogno, per riscuotere i ratei arretrati, dell'autorizzazione 
del giudice tutelare (n. 3). -IV) Se le lesioni 
riportate da militari in libera uscita possano ritenersi 
dipendenti da causa di servizio (n. 4). 

POSTA E TELEGRAFO. -I) Se in applicazione 
analogica dell'art. 396 Istr. gen. del tesoro, sia consentita 
la. riscossione di titoli postali d'importo non 
superiore a L. 500, intestati a minori, senza l'autorizzazione 
del giudice tutelare (n. l).-II) Se l'Amministrazione 
postale sia obbligata come un qualsiasi vettore 
al pagamento di diritti di confine per il mancato scarico 
d'una bolletta doganale di cauzione (n. 2). 

PRIGIONIERI DI GUERRA. -Se possano recuperarsi 
a carico dei prigionieri rimpatriati gli assegni 
pagati alla moglie separata �giudizialmente per l'eccedenza 
alla somma fissata dal Tribunale (n. l). 

PROCEDIMENTO CIVILE. -Se l'art. 213 c.p.c. 
sia applicabile nei confronti dell'Amministrazione parte 
in causa (n. l). 

PROFITT,l DI REGIME.-I) Se l'Amministrazione 
risponda dei danni cagionati dall'operato di un sequestratario 
di patrimonio sottoposto a procedura di avocazione 
(n. l). -II) Se l'ordinanza del Tribunale che 
decide sulla richiesta di confisca debba notificarsi alla 
Avvocatura dello Stato (n. 2). -III) Se i creditori 
chirografari possano soddisfarsi sui beni del soggetto 
alla confisca (n. 3). -IV) Se il sequestro per avocazione 
sia compatibile con il procedimento di confisca 

(n. 4). -V) Se le norme sulla impignorabilit� di determinati 
beni mobili di cui all'art. 514 c.p.c. si applichino 
anche al caso di confisca (n. 6). -VI) Se la ri. 
chiesta del Ministro delle finanze prescritta in materia 
di confisca di beni abbia carattere di condizione di procedibilit� 
e se possa essere fatta anche da organi periferici 
della Amministrazione finanziaria (n. 7). -VII) 
Se l'azione revocatoria di cui agli articoli 29 D.L. 277-
1944, n. 159 e 45 D.L. 26-3-1946, n. 134 possa essere 
proposta solo dopo che sia riuscita infruttuosa l'escussione 
del patrimonio del debitore (n. 9). 
PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se l'impiegato 
che esegua un'opera dell'ingegno per conto della 
Amministrazione abbia diritto di propriet� intellettuale 
sull'opera� stessa (n. 1). 

RAPPORTI DI LAVORO.-Se, agli effetti del D. L. 
22-4-1946, n. 185, ai lavoratori che prestano la� loro 
opera nelle giornate festive debba corrispondersi la 
indennit� di contingenza in misura doppia (n. l). 

REQUISIZIONI. -I) Se in caso di requisizione in 
propriet� debbano corrispondersi gli interessi corrispettivi 
sull'indennit� dal momento della requisizione 
stessa (n. 1). -II) Se il bene debba intendersi derequisito 
quando il proprietario ne � rientrato di fatto in. 
possesso a prescindere dal provvedimento formale di 
derequisizione (n. 3). -III) Se la riconsegna dell'im


mobile derequisito fatta al locatario, nei cui confronti 
la requisizione fu eseguita, liberi l'Amministrazione 
anche nei confronti del proprietario (n. 4). -IV) Se 
e in quali limiti l'Amministrazione debba pagare il 
valore delle cose requisite in uso e distrutte per fatto di 
guerra (n. 5). -V) Se i Comitati giurisd�zionali territoriali 
siano competenti a conoscere delle vertenze in 
materia di requisizione di veicoli per conto delle forze 
armate (n. 6). -Se il termine fissato dall'art. 82 R.D. 
18:-8-1940, n. 1741 sia perentorio (n. 7). -VII) S~ 
possa ricorrerai alle S.U., per difetto di giurisdizione, 
contro decisione del Comitato centrale girisdizionale 
resa sul ricorso prodotto fuori termine. -VIII) Se il 
termine per ricorrere avverso le decisioni dei Comitati 
giurisdizionali decorra dalla data di comunicazione del 
dispositivo o da quella di comunicazione della copia 
integrale della decisione (n. 9). -IX) Se ai fini dell'indennit� 
di requisizione in propriet� di un automezzo, 
debba considerarsi giusto prezzo quello attuale deri~ 
vante dalle anormali condizioni di mercato (n. 11). X) 
Se l'art. 19 R.D. 18-8-1940, n. 1741, debba interpretarsi 
nel senso che la trasformazione della requisizione 
in uso in requisizione. in propriet� possa seguire 
senza manifestazione di volont� dell'Amministrazione. 

RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se nel caso di 
perdita di cose sequestrate dalla P.S. ai fini di un procedimento 
penale la responsabilit� dell'Amministrazione 
si regoli in base all'art. 7 della Legge di P.S. 


(n. l). -II) Se l'Amministrazione sia responsabile 
della perdita di indumenti depositati nel guardaroba 
di una scuola statale (n. 2). -III) Se il danno connesso 
ad inabilit� permanente parziale debba ugualmente 
risarcirai in base alle apposite tabelle anche quando il 
guadagno del danneggiato non sia diminuito a causa 
della inabilit� (n. 3). -IV) Se siano risarcibili i danni 
non patrimoniali connessi a fatto colposo attribuibile 
all'Amministrazione (n. 5). -V) Se siano risarcibili 
solo i danni coetituiti da lesioni a diritti soggettivi o 
anche da pregiudizi derivanti da cessazione di situazioni 
di mero fatto (n. 6). -VI) Se possa considerarsi 
avvenuta " invito domino � la circolazione di un automezzo 
abbandonato per negligenza dal dipendente 
dell'Amministrazione e messa in moto da altri (n. 7).VII) 
Quali siano i criteri' di risarcimento per i danni 
istantanei e permanenti in .relazione alla svalutazione 
monetaria (n. 8). -VIII) Se ed in quali limiti l'Amministrazione 
risponda dei danni derivati da imperfetta 
bonifica dei campi minati (n. 9). -IX) Se ed in quali 
limiti l'Amministrazione risponda per danni cagionati 
a terzi estranei da attivit� di P.S. (n 11. e 12). -X) Se 
ed in quali limiti viga la presunzione di responsabilit� 
reciproca in caso di scontro tra veicoli con danni ad 
entrambi o ad uno solo (nn. 13 e 14). -XI) Se nel caso 
di danni cagionati solo a cose di spettanza di un minore 
danneggiato debba considerarsi il padre (n. 15). :
XII) Se la Amministrazione sia responsabile dei danni 
riportati da persone trasportate su veicoli ad essa appar. 
tenenti con il solo permesso dei funzionari che si servivano 
del veicolo stesso (n. 16). -XIII) Se il D.L. 
21-5-1946, n. 451, si applichi anche al �caso di danni 
riportati da persone in occasione di trasporto da parte ~ 
di automezzi alleati (n. 17). -XIV) Se ed in quali 
limiti debbano risarcirai le spese funebri (n. 18). -XV) 
Quale natura abbia la responsabilit� dello Stato per i 
danni derivati dall'uso di autostrade (n. 19).-XVI) Se 



-19 


il diritto a risarcimento di danni da fatto illecito appartenga 
ai superstiti jure proprio o jure hereditario (n. 21). 
-XVII) Se ai fini delle norme sulla responsabilit� civile 
carri armati debbano equipararsi agli autoveicoli 

(n. 22). -XVIII) Se ed in quali limiti l'Amministrazione 
rispond;a dei danni cagionati da animali di sua 
propriet� (n. 23). -XIX) Se gli interessi sulla indennit� 
per invalidit� permanente decorrano dalla data 
del sinistro o da quella della fine della invalidit� temporanea 
(n. 24). 
SEQUESTRO. -Se le norme per la tutela del segreto 
bancario dispensino gli istituti di credito dall'osservanza 
delle norme sul sequestro presso terzi (n. 1). 

SERVIT�. -I) Se sia dovuta indennit� per l'imposizione 
di servit� militare consistente nel divieto di 
usare una fornace (n. 1). -Il) Se possano aprirsi finestre 
lucifere in un .muro posto sulla linea di confine 
con un immobile demaniale (n. 2). -III) Se e quando 
per imporre la servit� di passaggio di linee telefoniche 
su propriet� altrui occorra un provvedimento giudiziario 
(n. 3). 

SUCCESSIONI. -Se l'esecutore testamentario 
possa riscuotere ratei di stipendio o pensioni senza autorizzazioni 
(n. l). 

TABACCHI. -Se al sequestro di tabacchi disposto 
per reato annonario si applichino le norme dell'art. 109 
della legge sui monopoli (n. l). 

TERREMOTO. -I) Se sian<?. cedibili, pignorabili o 
sequestrabili i sussidi concessi dallo Stato ai danneggiati 
dal terremoto (n. 1). -II) Se l'Amministrazione 
dei lavori pubblici abbia poteri discrezionali di eseguire 

o meno l'ordine di demolizione emesso dal Pretore ai 
sensi del D. L. 22-11-1937, n. 2105 (n. 2). � 
TRASPORTO.-Se il privilegio sulle cose trasportate 
per ferrovia. possa farci valere anche su generi confiscati 
per violazione delle norme annonarie (n. 1). Il) 
Se il termine di prescrizione dell'azione per danni 
derivati alle persone dal trasporto sulle FF. SS. sia 
quello previsto dall'art. 2951 c.c. (n. 2). 

USI CIVICI. -Se siano ammissibili usi civici di caccia 
anche a seguito della legge del 1931, sostituita dal 

T.U. 5-6-1939, n. 1016 (n. l). 
VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI. 
-Se la diffusione a mezzo della stampa di un 
articolo offensivo per una specialit� delle Forze armate 
costituisca il reato di che all'art. 290 c.p. (n. l). 


�'-' 


(4104446) Roma, 1948 � Istituto Poligraflco dello Stato -G. C. 


ANNO I-N. 3 MARZO 1948 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO 


........


' 

IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO 
LESIVO DI DIRITTI, IN PENDENZA DI GIUDIZIO 


In un �recente .studio (L'esecuzione delfatt.o 
amministrativo lesivo di dirittiJ i'[b pendew;a di 
giudizio) in '<G Foro Italiano�, 1947, IV, 87 ~segg. 

v. infra� un 'oenno riassuntivo) Gaetano Azzariti 
affronta, con l'originalit� e l'eleganza che gli sono 
proprie, la ques1tione della sospensione della 
esecuzione dei p�rovvedimenti amministrativi allorch� 
penda giudizio avanti l'Autorit� giudiziaria 
ordinaria. 
L'intento ori;ginario dell'illustre scrittore � dichiara.
tamente modesto: semplice Tevisione critica 
di taluni concetti correnti e lLmitata rettifica 
di ceJ:�te posizioni r�ggiunte. Insomma., J>i� porecisazione 
che correzione. Il risultato ottenuto �, 
invece, preoocupante perch� lo spostamento cui 
si perviene ha luogo nel nucleo centrale del sistema 
dei rapporti fra a,mministrazione e giurisdizione 
e, per lieve che �esso sia, � destinato� ad 
ampUficarsi in guisa incalcolabile ISUl quadra,nte 
dell'esperienza giuridica. D'a.Ura pa,rte il terreno 
sul quale viene 'sparso questo seme, intendiamo la, 
cosc�enza giuridica, � i[l'articola,rmente a-datto oggi 
-a riceverlo ed a permetterne lo 'srviluppo 
in maniera forse impensata: l'entrata in vigore 
della nuova Carta costituz-ionale ha dato la sensazione 
(1su di una �scala senza dubbio di gran 
lunga. mag1giore de] vero e del plausibile) che in 
fatto di diritto pubblico nessun a;pprodo :raggiunto 
nel passato ~sia l'ultimo ed il definitivo. 

Da ci� la neces�sit� di sommrure precisazione a 
precisazione, revisione a revisione, pi� per parare 
a qualche possibile conseguenza dell'acuto 
lavoro di cui si discorre, che per sva,luta.rne l'alto 
risultato dottdnario conseguito. 

* * * 

In sostanza l'IAzza.riti a.fferma che la dispnsizione 
dell'art. 4 della legge abnlitrice del contenzinso 
amministrativo non significa a.ffatto che 
l'atto am;ministrativo 1S1ia insens,ibile aJla vendenza 
di un giudizio avanti al Giudice ordinario, 
ma soltanto che questo� 'Giudice non pu�, egli 

stesso, ordinare la sospensione della sua esecuzione. 


Per contro l'Amministrazione Pubblica, non 
solo non � affatto obbligata a procedere, nelle 
condizioni anzidette, all'esecuzione dell'atto; ma 
essa dovrebbe provvedere alla so�spensione tutte 
le volte che l'esecuzione possa. portare p,regiudizio 
all'eventuale revoca o mod~fica �sia p.ur mediatamente 
conseguente al giudicato di accoglimento 
della domanda per l'obbligo dell' Amministrazione 
di conformarvisi. 

In altre pa.role: di fronte ad un'azione giudiziaria. 
relativa ad un provvedimento amministrativo, 
�che �si a~ssuma lesivo d'un diritto �soggettivo 
:Perfetto, l'Amministrazione dovrebbe esaminare 
S'e l'esecuzion.e di siffatto provvedimento 
comporti o meno l'impossibilit� di revocare o modificare 
l'atto per effetto della eventuale 'sentenza 
di accoglimento. Nell'affermativa, es1sa, avrebbe 
il dovere (giuridico, anche �se non coercibile) di 
sospendere: diversamente si porrebbe in condizione 
di non poter pi� adempiere a-ll'obbligo che 
le � imposte dalla legge, di uniformarsi a.l giudicato. 


Qui si troverebbe, d'altra parte, secondo l'A. 
la chiave che rende pos,sibile decifrare e dare un 
senso all'art. 7 'seconda parte, della legge citata. 
In un unive1~so giuridico in cui si pos.sa (o, addirittura, 
si debba?) daLre e'secu2lione al provvedimento 
ancorch� 'penda, giudizio secondo le vedute 
oggi correnti, non trova posto una norma chP esiga 
il requisito sostanziale della grave necesslit� 
pubblica e quello formale del decreto motivato 
perch� questo provvedimento vada es'eguito. Ma 
se si muova dal .principio del dovere giuridico 
di sospendere -nelle condizioni sopra ria,ssunte 
-l'esecuzione dell'atto, tutto diventa. chiaro: 
fuor dall'ipotesi dell'art. 7, J.'Ammin]s,trazion_~ 
Pubblica ha il dovere di non dare esecuzione all'atto 
lesivo di un diritto soggettivo perfetto se 
siasi iniziato un proces�so avanti l'Autorit� giudiziaria 
ordinaria e l'esecuzione pregiudichi lo 
adempimento degli obblighi di annullamento o di 


2


moditicazione discendenti dal giudicato di accogtim,
en to. 

U1�a, il decreto e.manato a norma dell'art. 7 
pu� 101�mare oggetto di ricorso di legittnnit� 
avanti al Oonsigllo di .~::hato in .sede giurisdizionale, 
(non � clnaro se con eventuale episodio soprasse.
ssOl'lO). tA. mag�gior ragione il l'lCOl'SO dovrebL�
e essere ammesso allorquando all'esecuzione 
si dia corso senza tale dem�eto. 1Si eliminerebiJe 
per tale via l'incongruenza, per cui il titolare di 
un interesse le.gittlmo, una volta impugnato 
l'atto, � ass.istito dal rimedio della sospensione, 
che invece non giova al titolare d'un diritto soggettivo 
perfetto. 

Infine, per meglio attuare la tutela dei cittadini, 
in que-sta zona-, l'A. propone che la pronuncia 
anche in merito demandata al Consiglio 
di .Stato sui ricorsi diretti all'adempimento da 
parte dell'Ammini-strazione dell'obbligo di conformarsi 
al giudicato sia estesa ai (( ricorsi per 
ottenere dall'Autorit� amministrativa la-sosp-ensione 
dell'esecuzione dell'atto ammini,strativo da 
cui -si '[H'etenda leso un proprio diritto, in pendelliZa 
di giudizio avanti 1'Autorit� giudiziaria ,>, 
integrandosi con un n. 4-bis} l'art. 27 del vigente 
'L'. U. sul Consiglio di Stato. 

* * * 

Pi� che ad un progresso qui siamo di fronte 

quasi ad un capovolgimento delle nozioni tradi


zionali, che ha luogo in aderenza -nelle appa


renze, a�lmeno, perfetta -alle di�sposiziioni della 

legge del 1865 di abolizione del contenzioso am


minis-trativo. Prova, 'se ne occorresse ancora una, 

della mirabile vitalit� di questa legge, la-quale 

nella sua orditur�a fondamentale tuttora-resiste, 

a-dattandosi, all'evoluzione dell'ambiente ~:~torico


politico (a meno che questa evoluzione sia in 

realt� a,s,sai meno rilevante per quel che riguarda 

il diritto amministrativo di quanto si creda; ma 

questo � un a.ltro discorso). 

Dicevamo aderenza apparente, piuttosto che 

1�eale. E qui � neces:sario intendersi. Il pres�dente 

Azz.airiti converr� con noi che l'esecutoriet�, del


l'atto ammini,strativo non discende aiffaHo dal


l'art. 4 della legge del 1865, ma dai principi e 

dalla s-tes.sa, definizione di Amministraz,ione Pub


blica. 

E' vero, invece, che � l'art. 4 a costituire una 

a�pplic.azione concr-eta di questi �principi e pu� assu. 

mer:Sii per certo che, anche se l'art. 4 non fosse 

esistito, ove la dottrina a.ves1se rettamente intesi 

e la pratica. aves.se adattati i motivi fondamen


tali del diritto pubblico moderno, le cose non 

sarebbero andate diversamente da come vanno in 

pre-senza dell'art. 4. 

Quali questi principi e quali questi motivi? 

Qui porremmo in prima linea�, pur non .sopra


valuta.ndola, la. concez-ione della, divisione dei 

poteri, intendendo, ques1ta. non .s-oltanto qua1e 

garanzia delle civiche libert�, (giusta lo 's1tamp-o 

ca-lcato s'ull'Inghilterra di fa-ntasia del barone 

di Montesquieu), ma anche come gelosa ,sa.Iva


g-ua.rdia delle attribuzioni dell'esecutivo nello 

Rtato moderno, a seguito dell'esperienza acquisita 

nel conflitto tra Sovrano e Pa-rlamenti che carattel'izz� 
la ,storia della !<]:ancia nei .secoli xvn e 
xvm. A-ggiungeremo la c..d. � presunzione di legittimit�>> 
dell'atto amministrativo, con-seguente non 
solo alla. natura dell'attivit�, ed alle considerazioni 
dei controlli e delle ga-ranzie gim-ldiche e politiche 
elle presidiano l'operato dell'Amministrazione 
Pubblica, ma anche e principalmente dall'intimo 
contatto esistente fra organi amministrativi e potere 
legislativo..politico (contatto non desiderabile 
per qualsivoglia Giudice); il quale potere legislativo-
politico � in definitiva il solo competente a segnare 
le mete dell'azione statale ed i mezzi per 
eonsegu.irle. N� qu� pu� trascurarsi la considerazione 
del fatto che la gestione della Pubblica Amministrazione 
non presenta caratteristiche d.i esercizio 
economico-patrimoniale (e quindi i segni di 
quell'egoismo che deve presumersi nell'agire di 
ogni privato, e che motiva numerosi aspetti del 
normale processo civile) ma serve al pubblico interesse. 


Queste tSouo tesi comuni, ripetute in ogni libro 
di s-cuola. L'espm�ienza insegna qualche cosa di 
pi�. E cio� che la Pubblica A.mministrazione � il 
soggetto pi� espos-to a clhioanes che la storia� giudiz-
iaria annoveri. 

E' inutile ricerca-re i motivi (sar� forse �perch� 
i ra-pp-orti tra privati con l'tAmministra.zione sono 
di regola involontari ed inecouomici): 1sta di fa-tto 
che contro lo Stato si litiga volentieri. Si pu� evitare 
con la maggiore cura. ogni controversia -con 
i propri contraenti o con i propri vicini, forse 
anche per non incorrere nel discredito �e nell'isolamento 
che pu� deriva�re dalla fama di cavilloso 
e ves�satore, mn. si vola sempre eon gioia-appena 
che il gioco va.~ga la� posta -ad un proce-sso 
�contro lo !Stato>>. 

Il fa-tto che l'azione giudiziaria non obblighi 

l'Amministrazione a. -sospendere il pro-vvedimento 

per cui si controverte � gi�, nna remora. 

Ohi litiga, �sa-, di regola,, di non potere ottenere 

altro che una. reintegrazione ex post nel proprio 

diritto, allorch� questo sia. dimostrato: principal


mente di non a.ver rimedio a che l'atto di cui si 

(lisputa non sia eseguito nel tempo in cui deve 

esserlo, nel qua,le viene regolarmente a coincidere 

il ma-ssimo dell'opportunit�. per l'Ammini-stra


zione ed il massimo dell'incomodo per ehi reclama. 

Quindi in difetto di seri e fondati motivi, di 

regola. la lite non sorge. 

Diversamente vanno le cose allorquando sia pos:. 

Rihile costringere l'Amministraz.ione a 1sospendere 

l'es-ecuzione dell'a-tto svanta,ggioso. � Tempo, p-a


dre d'ogni cosa J> cantava Pindaro, ed una volta 

fermata ]a ruota burocratica tanti effetti possono 

sortirne. Non ultimo, che l'interesse pubblico che 

ispir� l'atto controverso veng-a a scomparire o ad 

essere altrimenti soddisfatto (esempio classico: 

sospensione accordata dal Consiglio di Stato per 

un provverlimento d� occupazione di urgenza). 

Prove: all'aumento dei ricorsi' �vanti le giuri, 

sdizioni amministrative negli ultimi due anni non 

eorrisponde un aumento proporzionale dei giudizi 

contro lo Rtnto rwa,nti i Giudici ordinari. Ancora: 

le domande di 1sosp-ensione proposte alle Sezioni 

giurisdizionali del Oons,iglio di Stato, si moltipli



-3 


cano oltremisura, giungendo a compromettere il 
lmon funzionameuto di quella Magistratura. Ancora, 
infine, � dato assi�stere, con maggiore fl-equenza 
di quel che non possa, credersi, a. ti�avestimenti, 
con a1�gomenti addirittura acrobatici, di 
diritti soggettivi in intel'essi legittimi (tipo: diI
�itti aftievoliti) esclusivamente per assicurarsi la 
pos,sibilit� della sospensione ad opera di Giudice 
del provvedimento impugnato. 

01�a., addurre inconvenienti non costituisce d] 
per s� un a.1�gomento. Ma, lo diviene se questi 
inconvenienii si innestano sulla base del dovere 
giuridico che ha l'Amministrazione Pubblica di 
adempiere ai .suoi fini, eseguendo que~li atti concreti 
che, una volta deliberati, essa stessa de'Ce, 
presumere come leg�ittirni) .sinch� sia convinta di 
llleggittimit� dal Giudice competente. 

* * * 

L,a conclusione di questo discorso, forse troppo 
lungo e certo troppo ovvio, � che se di un dover�e 
giuridico per gli Uffici amminis,trativi pu� parlaDsi, 
nelle condizioni test� descritte, que�sto dovere 
consiste nel dare esecuzione al provvedimento 
amministrativo nel tempo stabilito, sia. o meno 
p1�oposto reclamo giurisdizionale, non gi� nel 
sospendere tale esecuzione in vista della po�ssibilit� 
dell'adempimento in forma .specifica dell'�eventlm.
Ie giudicato di accoglimento. 

Risponde ad un interesse dell'IA.mministrazione 

e rimedia� a qualche rara devia.zione patologica la 

facolt� di puro fa.tto (non potere discrezionale) 

che es.sa ha di sospendere all'esecuzione dell'atto 

controverso, laddove ques.ta esecuzione si manife


s�ti di scarso interesse pubblico e possa, invece, 

gravemente compromettere per il f.uturo (risarci


mento del danno) la s�ua posizione. Ma qui �siamo 

ancora nella fase pro-giuridica. degli apprezza


menti di mera opportunt�, e qualsia.si possibilit� 

di sindacato � categoricamente da escludere. In 

presenza di una � p.resunzione di leggittimit� >> 

(in diritto) e di un pregiudizio di infondatezz.a. 

del reclamo (in linea di puro fatto) l'onere di 

buona amministrazione postula l'esecuzione del 

provvedimento. 

Facolt� discrezionaJi vere e proprie per quanto 

atliene, in genere, all'esecuzione non del provve


dimento ma. della sentenza (veggansi a tale ri


guardo i lavori preparatori della legge 20 ma.r�zo 

1865, ed in genere le opinioni tradizionali) nascono 

soltanto daJ giudicato: e qui l'art. 27, n. 4, del 

vigente T. U. sul Consiglio di Stato offre la possi


bilitit di un sindacato giurisdizionale, esteso non 

solo al piano della legittimit�, ma anche a quello 

del medto e probabilmente comprendente veri e 

propl'i poteri di sostituzione del S.O. A. all'Am


ministrazione attiva. Ma sino a quel momento 

quest'ultima ha un vero e proprio dovere di ese


guire il provvedimento, sia pure entro certi limiti 

facilmente intuibili ed in ogni caso apprezzati in 

regime di libert� incontrollabile. 

Resta J'a,rgomento desunto dalla seconda pM�te 
dell'art. 7 della legge sul contenzio�so amministrativo. 


tSenza dubbio questa � norma as,sai oscura e che 
-intepretata nel senso in cui la intende il nostro 
A. -non tanto verrebbe ad urtare contro 
il p1-ecedente a.1-t. 4, quanto a sconvolgere il sistema 
che ;,;i ricava dai principi. 

tSenoncll�, quali che siano sta.te le idee del legis�atol'e 
del 1865, certo � che per merito principalmente 
del Cammeo, l'art. 7 � venuto ad inquadra
�l'Si mirabilmente nella �ogmattica amministrativa. 
L'illustre Maestro, dopo aver criticato ogni 
altra :possibile interpretazione della norma giunge 
-co.m'� noto-alla conclusione che qui si ti�aHi 
di ipotesi in cui l'Amministrazione 'si renda atti
�ice per ottenere l'adempimento di una pl'etesa 
di diritto privato a.vente ad oggetto un fare od un 
non fare. 

Es,sa allora, e solo dopo aver adito il Oiudice 

(da,ta la mina,ccia, alla libert� personale insita 

itella coazione a.l faTe o al non fa.re, e la garanzia 

offerta dalla pendenza del giudizio ai fini d'un 

possi bile risarcimento), ricorrendo gli estremi 

della gravit� e dell'urgenza pu� con decreto moti


vato provvedere a.lla soddisfazione della propria 

pretesa bench� non sia ancora intervenuta pro


nuncia. 

Orediamo �questa interpretazione definitiva ed 

inconfutabile. Estenderla, o comunque modi,ficarla 

non tanto costituirebbe una evoluzione, quanto 

un autentico regres:w verso quei �p�reconcetti >> 

che il Oammeo 1�ilevava nei lavori preparatori del


la legge. 

Vero � che qui, secondo l'Azzariti, i � precon


cetti >> starebbero piuttosto dalla parte del Cam


meo che da quella dei legislatori del 1865. Ma se 

sono vere le conclusioni cui s:i perviene, conside


rando le cose alla stregua dei principi, tale propo


sizione critica � forse da ritenere alquanto az.zar


data. 

Una considerazione d'ordine p�ratico: in base 

a quali estremi, giusta i risultati dello studio in 

esame, la, �Sospensione dell'atto amministrativo 

dovrebbe essere accordata. In altre parole e ,suf


ficiente che dal Consiglio di Stato venga a'ccertata 

la pendenza, del giudi~io civile e la eventuale im


possibilitit dell'esecuzione in forma specifica del 

giudica.to, ovvero occorre qua.lche cosa di pi�, nel 

senso �Che :quel C'onsess�o, sia pure in via, di som


maria info�rmaz.ione, accerti un fumus di fonda


tezza. nella domanda.? 

Nell'uno e nell'altro ca,so ,gli inconvenienti sa


rebbero gravi: la ,semplice .constaz,ione della pen


denz.a porrebbe alla merc� dei poss:ibili reclami 

di privati il huon andamento della gestione della 

cosa pubblica; l'apprezzamento del fumus porte


l'ebbe a fataH disa.rmonie ed antinomie fra i due 

ordini di giudicati chiamati a pronunziarsi sulla 

questione controversa, nociva -in definitiva 


allo stesso prestigio di entrambi. 

Non .si tratta, adunque, soltanto dell'inconve~ 

niente della diversit� dei giudici, sotto l'aspetto 

meramente strutturale) che l'A. dimostra. di valu


tare esa.ttamente : qui sus,s:iste un rp�roblema di 

ca.rattere funzionale che non pu� es.sere posto in 

parentesi, e che st;mhra irre,solubile, a meno che 


-4 

non si vog-liano incontrare difficolt� pm aspre e 
pericoli pi� 1sensibili di quelli che attua.Jmente la 
vita giuridica e la pratica amministrativa prospettano. 


Lo 's:tes,so vale per la p�roposta di un sindacato 
di merito da affidarsi al Consiglio di Stato in 
questioni del genere. Quando si paJ.�la, infatti, 
di giurisdizione di merito non � possibile sottra.rsi 
alla suggestione di uno spostamento della �sede 
dell'a,ttivit� amminis,trativa dell'Ufficio deliberante 
ed esecutore all'Organo in tal modo giudicante. 


Ora, sinch� trattasi di situa.zioni gi� risolte sul 
piano della legittimit� (art. 27, n. 4 T.U. OonSiiglio 
di �Stato) la cosa non solo non presenta pericoli, 
ma addirittura pu� tornare di vantaggio alla 
Pubblica !Amministrazione la quale si vede segnata 
una concreta direttiva di azione orientata 
anche su criteri di convenienza, oportunit�, -tempestivit� 
,ecc. La questione si presta a diversa 
valuta.zione, invece, quando taJe giudizio si innesti 
su di una. situazione non definita. in cui l'attivit� 
dell'Amminish~azione, 1per i motivi sop�ra 
accennati, deve presumersi legittima ed il operato 
doveroso rispetto alle direttive politico-legislative 
segnate in ,sede di governo. 

Mancherebbe qui, aJmeno in un considerevole 

numero di cas.i, al ~Consesso giudicante quella 

va.luta.zione della � entit� � del fatto amministra


tivo generaJe, >Senza la quale non si d� possibilitn, 

di giudizio di merito: questo non sarebbe giudi


cato normalmente nel suo comples,so totale, nelle 

sue ripercussioni rispetto ad altri settori insom


. ' 

ma m quella sintesi di a�pprezzamenti a cui una 

Amministrazione attiva ben ordina�ta deve ispi


rfil'Si: ma le singole controversie si prospettereb


bero co;me isolate, in una visione casistica ed 

episodi,ca, e senza.; ;spesso, una seria. possibiliti'\, 

di an~icipare, il giudizio 'sulla legittimit� (finale, 

per mtederci) dell'opera dell'Amminis:trazione. 

Quanto al resto ba�sta riflettere che ai pochi >giu


dizi e xart. 27, n. 4, che le cronache registrano, 

verrebbe a contrapporsi un numero, prevedibil


mente altis,simo di ricorsi per sospensione pro


posti in funzione �della� pura e .semplice pen'denza, 

d'una azione giudiziaria, pur 'se infondata. 

Con �quanto disordine, ognuno pu� facilmente 

immagina.re. 

* * * 


Rimane a.perla la �questione chca la maggior 
tutela che il vigente ordinamento giuridico accorda 
agli interes1si legittimi" l'ispetto ai-diritti sog 
gettivi perf.etti. Non pu� nega.rsi che agli effetti 
pratici ci� sia vero : ma ogni motivo di perplessit� 
scompare allorquando si rifletta che non di 
maggiore o minore tutela qui tra.ttas:i, bens� di 
tutela di diversa nat'l,lra. Senza affrontare il proLierna 
in l'adiee (l'aJ.�gomento meriterebbe una 
trattazione ad hoc) certo � che, qua.nto meno sul 
piano psricologico, il Consiglio di Sta.to -qual 
che sia l'apparato formale della sua a.ttivit� in 
sede contenziosa-si considera, ecl � considerato 
dalle Amministra-zioni e dagli stessi ricoiTenti, 
piuttosto come un oensore dall'interno �Che come 
un giudioe esterno. 

Oi� 1Spiega tante cos.e: il sindaeato sull'eccesso 
di potere, il giudizio di merito ed infine, la facolt� 
di sospendere il procedimento impugnato allorquando 
l'impugnativa graviti nella, .sfera di giurisdizione 
che gli � propria (interessi legittimi). E 
-ove si vada a fondo -ci� spiega perch� un analogo 
potere non possa essere attribuito a quel Oonsesso 
nelle materie di competenza del Giudice ordinario. 


* * * 

Con tutte que,ste riserve, tutta.via, il lavoro del 

presidente Azzariti rientra nel ristretto numero 

degli scritti che fanno pensare. 

E,sso, oltre ehe a.i ~s:uesposti rilievi pratici offre 

l'adito a due ordini di con�siderazioni teoriche: 

l'uno circa la natura ed i ca.ratteri dell'istituto 

della sospensione, inteso que,sto nella ,sua. pi� 

vasta porta,ta di fenomeno che si riscontra nel 

diritto civile, processuale-, civile, amministrativo, 

tributario, ecc. ; l'altro circa il problema sfiorato 

dall'illustre A. dell'affievolimento in interessi dei 

diritti soggettivi perfetti, in presenza degli arti


coli 2 e 5 della legge abolitrice del conten~ioso 

amministrativo. 

Sia lecito qui formulare (felioioribu.s ingeniis) 

l'auspicio che questi argomenti costituiscano fe


condi ca;mpi di ricerca.. 

FRANCESCO AGR� 

AVVOCATO DELLO STATO 


NOTE D I DOTTRINA 


F. 
Rocco: La posizione del Consiglio di Stato: nel 
nuovo ordinamenh costituzionale e i suoi compiti. 
Il 12 gennaio 1948, in occasione del suo insediamento, 
il nuovo Presidente del Consiglio di 
Stato, Ferdinando Rocco, ha pronunziato un importante 
discorso sul tema sovraindicato. 

Il discorso � riportato per intero nella Rivista 
Atnmin�istrativa della Repubblica italiana, 1948, 
Fase. I, I, pag. l. 

Ne riassumiamo qui di seguito le parti pi� salienti. 


Premesso un cenno sulla avvenuta consacrazione 
del Consiglio di Stato nella Carta costituzionale 
della Repubblica, sia come massimo organo 
consultivo, sia come organo giurisdizionale, il 
R.. ha precisato che la funzione giurisdizionale 
deve intendersi (salvo i pochi casi eccezionali di 
competenza esclusiva, gi� contemplati dalla leggi 
vigenti) come limitata ai soli interessi legittimi, 
la cui nozione � stata opportunamente inserita 
nella stessa Costituzione. Ma. tali jnteressi legittimi, 
come debbono essere un limite per il Consi-� 
glio di Stato, dovrebbero costituire anche il campo 
riservato alla sua competenza, con esclusione 
di qualsiasi altra autorit� giurisdizionale. 

Per quanto riguarda la funzione consultiva il 
R., nel tracciare � i limiti che il Consiglio di� 
Stato deve incontrare nell'esercizio delle proprie 
funzioni di controllo, in confronto dell'attivit� 
amministrativa del Governo della Repubblica�, 
ha precisato che si tratta di � problema delicato 
ll, in quanto, l'esercizio del controllo, estenden-� 
dosi al merito amministrativo, talora � rasenta la 
valutazione politica ll, la quale invece deve essere 
riservata al Capo dello Stato, al Governo, al Pl:trlamento 
e alla Corte Costituzionale. Limiti di altra 
natura al controllo del Consiglio di Stato derivano 
poi dal contenuto tecnico dell'attivit� amministrativa, 
in rela:Zione al quale il Cons~glio 
non pu� sostituire il proprio apprezzamento a 
quello degli organi consultivi tecnici, particolarmente 
competenti; il concetto di discrezionalit� 
tecnica non pu� tuttavia, a questi fini, ampliarsi 
fino a ricomprendervi l'indagine sulla � eonvenienza 
finanziaria ll, che alla funzione consultiva 
del Consiglio di Stato non dovrebbe invece essere 
sottratta. 

Passando a trattare della funzione giurisdizio


nale il R., dopo aver accennato all'accusa di ec


cessivo formalismo, a torto rivolta alla Giustizia 

del Supremo Consesso Amministrativo, ha af


fermato che lo scopo dell,la �giustizia. sostr.nziale ll 

cui certamente tende tutta l'opera del Consiglio, 
pu� ben raggiungersi pm mantenendosi nelle rigide 
maglie dell'esame di legittimit�, senza alcun 
bisogno di un'ulteriore larga estensione del sindacato 
di merito assolutamente deprecabile, specie 
per i riflessi negativi che avrebbe sul ritmo 
stesso dell'azione amministrativa. 

A questo proposito il R. ha messo in rilievo che 
i recenti sviluppi della giurisprudenza del Consiglio 
di Stato hanno determinato �qualche passo 
correttivo ll nel senso suindicato, trovando pienamente 
consenziente la Corte Suprema. 

Detta giurisprudenza� ha cosi ammesso in qual. 
che caso ad esempio che un errore di motivazione 
in diritto dell'atto amministrativo non debba condurre 
fatalmente all'annullamento dell'atto impugnato 
qua'ndo, non la norma giuridica invocata 
dall'atto stesso, ma altra norma ne avrebbe autorizzato 
egualmente l'emanazione. Cos� pure in 
tema di procedure miiitari, di avanzamento o disciplinari, 
ha statuito che l'omissione dell'esame 
di elementi di giudizio prima facie irrelevanti, o 
almeno non apprezzabilmente influenti, ai fini del. 
la formazione del giudizio dell'Amministrazione, 
non debba del pari condurre inevitabilmente all'annullamento 
degli atti. 

In tal modo si esercita in realt� una qualche 
delibazione del merito, ma non si invade propriamente 
il merito, ed il merito anzi si rispetta nella 
sua sostanziale bont� ll. 

Il R. ha, in relazione a tale giurisprudenza, auspicato 
� che si inserisca nella legge -con le 
dovute cautele -un principio generale che accor
�di al Giudice amministrativo di legittimit� la 
facolt� dell'esame della rilevanza del vizio formale 
dell'atto, agli effetti della sua sostanziale 
validit�, per permettere di salvare l'atto stesso 
dall'annullamento in taluni casi di pi� lievi irregolarit� 
formali nel processo di formazione o 
di manifestazione della volont� della P. A. 

Ci�, come � ovvio, sempre che i requisiti di forma 
non siano da norme di legge espressamente 
richiesti a pena di nullit� o di decadenza. 

A tale scopo potrebbe utilmente soccorrere nel 
giudizio di irrilevanza la manifesta conformit� a 
giustizia dell'atto impugnato; valutazione inversa 
a quella della manifesta ingiustizia, introdotta 
com'� noto della giurisprudenza della nozione di--eccesso 
di potere. 

Ed al Giudice dovrebbe, in simili casi, attribuirsi 
la facolt�., in luogo di pronunciare l'annullamento, 
di ordinare soltanto la correzione dell'atto 
amministrativo, senza necessit� quindi di rin



~ () -


novazione del procedimento; utile e sufficiente 
ammaestramento, peraltro, questa correzione contro 
il ripetersi di errori sempre deprecabili e talvolta 
pericolosi �. 

Passando poi fugacemente a parlare del problema 
della giustizia amministrativa periferica, in 
relazione alla istituzione delle Regioni, il R. ha 
riconfermato la decisa opposizione, conforme a 
quella mostrata dalla Corte Suprema di Cassazione, 
ad ogni possibilitit di istituire sezioni regionali 
del Consiglio di Stato con piena autonu 
mia funzionale. 

Ha infine auspicato che venga dato al Consiglio 
un ordinamento per quanto possibile conforme a 
quello che sar� dato alla Magistratura ordinaria. 

All'illu8tre Pre8idente Ferdinando Rocco, al etti 
nome � legata da molti anni la giuTi8prudenza 
della IV Sezione, vada il nostro saluto e z>augu1"
io che, nell' e8erciz,io delle 8tte nuove, pi� alte 
funzioni, contintt'� a dare al Gon8igl'io d'i Stato 
il prezio8o attivo contributo della 8tta dottr'ina 
e del 8UO eqttilibrio. 

N. 
P..:cELLA: Il controllo del giudice sulla costituzionalit� 
dei decreti legislativi. <<Rivista dir. proc.�, 
1947, I, 248. 
Il P. prende lo spunto da una sentenza della 

Corte Suprema e della Corte di Appello di To


rino che hanno, rispettivamente dichiarato inco


stituzionale l'art. 4 D.L.C.P.S. 22 giugno 1946 

e il D.L.C.P.S. 1� aprile 1947, n. 77, per criticare 

le soluzioni adottate dall'Autorit� giudiziaria. 

Nell'un caso infatti si � qualificata come inco


stituzionale una norma che avrebbe violato il 

principio dell'attctorita8 1�entm 8irniliter fudicc�ta


ntm, quasi questo avesse a sua volta portata co


stituzionale, mentre negando in tal modo al po


tere legislativo di emanare norme retroattive che 

possano comunque eventualmente interferire su 

quel principio si viene a compiere in effetti uno 

straripamento del potere giudiziario in quello le


gislativo. 

Nell'altro caso la incostituzionalit� � stata dal


la Corte di Torino ravvisata in ci� che la creazio


ne di un organo di giurisdizione speciale costitui


rebbe una interferenza nell'esercizio dell'attivWt 

giurisdizionale., riservata al potere giudiziario, 

quasi che vi fosse un diritto subiettivo perfetto, 

costituzionalmente tutelato, dell'autorit� giudi


ziaria a che non fossero creati altri organi di giu


risdizione. 

Dopo aver cos� criticato le due indicate sen


tenze il P. allarga l'orizzonte del suo tema ad una 

visione pi� vasta; quella generale della costitu


zionalit� dei decreti legislativi emessi in base al 

decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, nu


mero 151 e al decreto-legge luogotenenz. 16 mar


zo 1946, n. 98; e imposta la questione con riguardo 

al particolare momento politico e giuridico che 

si 
� attraversato, ponendo l'accento sulla impos


sibilit� per ci� stesso, di tener fermi tutti i vec


chi principi relativi alla divisione dei poteri, spe


cialmente in un periodo in cui vi era necessaria


mente carenza di uno dei tre poteri tradizionali 
(quello legislativo). 

N� l'assenza del potere legislativo e la contestuale 
assunzione da parte del potere esecutivo 
della potest�, di legiferare, possono ,rendere pi� 
penetrante il controllo riservato al potere giudiziario, 
in sostituzione quasi del mancato controllo 
e dibattito parlametnare) non fosse altro che 
per la diversa natura dei controlli stessi: questo 
essendo sopratutto politico e di merito, l'altro 
essendo estrinseco e formale. 

Dimostra poi il P. la sostanziale differenza non 
avvertita dagli organi giurisdizionali -fra 
i decreti legislativi emanati in virt� dei gi� ricordati 
provvedimenti, e quelli emanati in base all'articolo 
3 n. l, legge 31 gennaio 1926, n. 100 in virt� 
di una legge delegata (con conseguente possibilit� 
di ampio controllo giurisdizionale); e ci� perch� 
del tutto diversi sono i presupposti; e le norme 
emesse in base ai decreti n. 151 del 1944 e n. 98 
del 194G non derivano da una delegazione del potere 
legislativo, ma da una spontanea quanto nesaria 
assunzione di questo da parte del potere escutivo. 


Ed i decreti-legge di cui trattasi sono, oltre che 

per la sostanza anche per le forme -in quanto 

sanzionati dal Capo dello Stato -atti di vera e 

propria legislazione, sottratti al sindacato del 

giudice. 

Resta che l'art. 3 del decreto legislativo luogo


tenenziale n. 98 del 1946 esclude dalla potest� le


gislativa del governo la materia costituzionale, 

ma a questa espressione non pu� darsi troppo lata 

interpretazione., dovendosi essa intendere limitata 

agli argomenti che interessano la decisione costi


tuente e la vita stessa dell'assemblea. 

D'altr�a parte, tale norma si ricollega a quelle 

dell'art. l del decreto-legge luogotenenziale 25 giu


gno 1944, n. 151, contenente l'obbligo di convoca


re l'Assemblea Costituente, e pu� soltanto riferirsi 

a 
quanto riguarda l'attivit� di questa. 

E del resto leggi costituzionali sono state ema


nate nel periodo dt funzionamento dell' Assemblea�: 

quella, 21 febbra.io 1947, n. l e l'altr&; 17 giugno 

1947, n. 2; mentre � da porsi in rilievo come tutta 

l'attivit� legislatiVJa, sia passata, .al vaglio delie 

Commissioni e talvolta a�nche dell' As:semblea, ma 

senza che sorgessero d nibbi sulh;; costituzionalii.� 

delle materte suUe quali il potere esecutivo legi


ferava. 

Onde il P. trae la conclusione che il potere giu


diziario, che in questi ultimi tempi ha mostrato 

di voler estendere le sue attribuzioni, riveda que


sto atteggiamento al fine di non invadere il cam


po degli altri poteri dello Stato. 

Lo 80'ritto del' P., chiaro ed, e&a�~tr'ien.te) pu� e8


8ere pienamente condivi8o. 

Da un lato infatti deve8i ricordare come in un 

ordinamento co8tituzionale fie88i}Jile ~ quale era 

il 
no8tro -al principio della divi8ione .dei-poteri 

non contra8ta quello della pTcmincnza dell'atto 

legi8lativo : che) per la illimitatezza del 8UO po8


8ibile contenuto, come ptt� modificare atti legi8la


tivi. pree8i8tent'i co8� pu� incidere 8Ull'att�ivit�: am


mini8trativa e 8U qttella gittri8diz�ionalc. 


7


Dall'altro che non � possibile dilatare eccessivamente 
la � materia cost:ituz,ionale � sino a fa.-rvi 
rientrare quelle materie che, la Costituzione, successivamente 
entrata in vigore, ha � riservato � 
alla legge. Che se cos� fosso ben pochi provvedime
�n,ti legislati.vi si swl.verebboro dalla. q�nalifica 
di incostitt~z.oionalit� (e sarebbero quindi inapplicabili) 
primi fra tutti i molti provvedimenti che 
hanno in qualche modo toccato proprio l'ordina 
mento del potere giudiziario. 

Occorre perci� reagire a quella tendenza affiorante 
presso l' Autor�it� giudiziaria, che, sotto il 
profilo della cost-ituzionalit� dell'atto legislativo, 
conduco in definitiva.. ad un esame intrinseco della 
opportunit�� dello stesso : il che costituisce un 
evidente straripamento di potere giur1:sdizionale. 
Tale tendenza, d'altra parte, viene repressa anche 
dalla O orte Suprema che, specie con la recente decisione 
delle S. U. penali relativa alla validit� att-
nale della legislaz�ione contro il fascismo, ha corretto 
le precedenti dec�?ioni. 

Per quanto riguarda le questioni decise dalle richiamate 
sentenze della Cassazione e della Oorte 
di Torino (che si leggono, rispettivamente, in� Foro 
/t.�, 1947 I, 545, cc Gittr. It. �, 1947, I, 2, 337) 
si vedano in senso conformo Tribunale Vercelli 
6 dicembre 194-6 in cc Foro It �, 1947, I, 401; 
nonch� Crosa e Bod.da in << Giu,r. lt. �, 1946, IV, 
145 e 1947, I, 2, 242; P�ierandrei, it�i 1947, I, l, 
337; Carnelutti, cc Riv. Dir. Proc. i>, 1947, II, 193 
-in qu,ale vede nell'art. 4 del decreto legislativo 
presidenziale 22 gingno 194G, n. 44, un caso di eccesso 
di potere legislati-vo -e da ultimo ancora 
il Orosa, in cc Giur. /t. �, 1948, IV, I; in senso 
contrario, invece, App. Catania e T1'ibunale Padot'a, 
�in � Giur. /t�, 1947, I, 241; Tribunale Cuneo 
e Tribunale Mantova, in cc Foro /t. >}, 1947, 
I, 40.2; nonch� A.ndrioli, <<Foro /t. �, 1947, I, 402 
e 548; De JJJartini, ivi; Oastellet, il�i IV, 150, 
e A.zzariti, ivi 1948, 40. 

.... 


F. 
OmAROTTi: Sulla mtura del sequestro ordinato dal 
Prefetto di cose pertinenti a reato previsto da norme 
re1ative alla disciplim dei consumi. <<Archivio 
penale n. 3-4, del 1948 �. 
Esposti gli elementi di differenziazione fra il se


questro giudiziale penale ed il sequestro in via 

amministrativa, l'A. definisce il sequestro previsto 

dall'art. 2 del <leereto legislativo del Capo prov


visorio dello Stato 5 ottobre 194!}., n. 193, sequestro 

in via amministrativa, affermando che, sia per 

la evoluzione storiea della legislazione in subiecta 

materia sia per il carattere delle esigenze per la 

difesa delle quali nel eampo della politica eeono


miea � stata eonferita tale potest�, di sequestro al 

Governo, ess10 hm la natura di. atto politieo. Que


sta tesi non sarebbe in eontmsto eon quella secon


<h 'la quale l'atto suddetto ha le ea�rll!tteristiche 

(li un provvedimento di polizia (eos� il Consiglio 

di Stato nella deeisione 15 luglio 1947, Tamburi 

eontro Prefetto di Asti, che ha eseluso esattamen


te che configuri una fattispeeie di ordinanza di 

urgenza adottata in base all'art. 19 della legge 

eomunale e provinciale), in quanto le due tesi pos


sono eoneiliarsi nel senso ehe il provvedimento in 
esame pu� ritenersi provvedimento di polizia avente 
la natura di atto politico. 

L'A. continua esaminando la impugnabilit� del 
provvedimento che, non es~endo defip_ijivo,. � soggetto 
a ricorso gerarehieo e non inveee., quale atto 
politieo, al rieorso giurisdizionale od al ricorso 
straordinario al Capo dello Stato; espone quindi 
i rapporti intercorrenti fra detto provvedimento 
e i provvedimenti ehe jn materia intenda adottare 
l'Autorit� giudiziaria eompetente a giudicare le 
fattispecie eriminose per le quali il sequestro � 
stato disposto, affermando ehe, per il noto principio 
della indipendenza della funzione amministrativa 
da quella giudiziaria, il provvedimento 
di sequestro attuato dal Prefetto non pu� essere 
revocato o modificato dall'Autorit� giudiziaria sopradetta 
(ma l'ordine di restituzione delle cose 
sequestrate deve essere preso dall'Autorit� che 
l'ha emanato o dall'autorit� gerarchieamente a 
questa superiore), e c.he, eirea l'ammissibilit� dell'azione 
elle si volesse intentare ai fini di ottenere 
il risarcimento dei danni ehe si denunciassero come 
eausati da nn provvedimento di sequestro illegittimo, 
il danno, in considerazione della. natura 
deg;li atti politiei, dovrebbe essere risarcito in base 
alla responsabilit� per atti legittimi ogni qual-
1/0lta i princip� di tale responsabilit�> trovino applicazione. 


L'A. conelude trattando di aleune questioni relative 
alla interpretazione di norme eontenute nel 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 5 ottobre 1946, n. 193, fra le quali, di maggior 
rilievo, � quella della dizione cc titolare J> di 
cui all'art. l del citato deereto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato, affermando in proposito, 
che pu� disporsi il sequestro di un eserdzio di eui 
sia titolare una persona diversa dal proprietario. 

L'importanz�a della distinzione tra cc titolare >> 
c cc proprietario >>dell'esercizio si rivela sopratutto 
in relaz�ione ad a.z�iende appartenenti a persone gittridichc. 
Poich� le licenze di esercizio, per la loro 
nat'ltra di autorizzazioni di poliz'ia, sono normalmente 
conce8se a persone fisiche, sembra che la 
condanna dcll'intc8tatario di esse sia sufficiente 
a giustificare il seqttestro. 

O. 
VITTA: Definitivit� dei provvedimenti prefettizi 
ex art. 19 legge comunale e provinciale. << Foro 
Amm. � 1947, l, 2, 80. 
In nota alla decisione n. 17 del 24 gennaio 1947, 

eon la quale il Consiglio di Stato ha affermato la 

definitivit� dei provvedimenti emanati, dai pre


fetti in base al 5� eomma dell'art. 19 della legge 

eomunale e provineiale, il V. tenta una eostru


zione generale degli atti amministrativi da consi


derarsi definitivi pur senza una espressa disposi


zione al riguardo (seeondo il V. la regola gener~le _ 

del nostro ordinamento � che gli atti amministra


tivi siano soggetti al rieorso gerarchico). 

Per il v. il earattere di definitivo di un atto non 

risiede nella sua diserezionalit�, perch� il ricorso 

gerarehieo essendo dato anehe per il merito, si ap



palesa pi� necessario proprio nei riguardi degli 
atti discrezionali, o nell'essere esso fondato sulla 
valutaa,ione di circostanze locali (sulle quali anche 
il superiore gerarchico pu� ben ragguagliarsi), e 
neppure -come ha ritenuto la decisione annotata 
-quando vi sia per legge attribuzione di 
competenza esclusiva dell'autorit� inferiore (perch� 
questa attribuzione non pu� eliminare un rimedio 
generale, quale � il ricorso gerarchico, ma 
solo limitare i poteri dell'autorit� superiore, che 
accogliendo 11 ricorso, non potrebbe riformare 
l'atto, ma imporre la riforma all'autorit� subordinata). 


Secondo il V. -che in ci� si rif� al Cammeo vi 
sono soltanto 4 categorie di atti sottratti implicitamente 
al ricorso gerarchico: l) quando � concesso 
espressamente ricorso gerarchico contro atti 
negativi (onde se ne deduce che il ricorso non � 
dato contro gli atti positivi e viceversa); 2) quando 
la legge concede ricorso amministrativo ad autorit� 
diversa dal superiore gerarchico; 3) quando, 
concorrendo particolari circostanze, sia dato dalla 
legge ricorso giurisdizionale contro l'atto dell'inferiore; 
4-) quando -caso eccezionalissimo -vi 
sia una particolare urgenza di definire una determinata 
procedura, e concorrano anche qui norme 
particolari. 

Queste categorie sono, secondo il V. tassative e 
di stretta interpretazione essendo, come si � detto, 
il ricorso gerarchico la regola, e perci� a rigore i 
provvedimenti presi dal Prefetto ex art. 19� legge 
comunale e provinciale, non rientrando nelle categorie 
suddette, non hanno carattere definitivo. 
Pure il V. in vista del carattere eccezionale di 
questi atti che sfuggono, a suo dire, alle regole 
ordinarie s�gli atti amministrativi, ritiene, con la 
annotata decisione, che siano sottratti al ricorso 
gerarchico, e quindi immediatamente impugnabili 
in via giurisdizionale. 

Non pare si possa convenire con la soprarichiamata 
decisione del Consiglio di Stato e neppwre 
con lo conolttSioni crui perviene il V.J in pic no oo1'!trasto 
con le sue stesse premesse : se nel nostro 
ordinamento giuridico i cas�i di defi-nitivit� implicita 
degli atti amrninistrativi sol/'!o di stretta interpretazione) 
e se gli atti emessi in base all'art. 19 
della legge comnnale e provinciale non rientrano 
in tali categorie) non si comprende poi come 8i 
po8sa so8tenere la definitivit� di tali atti) qua8i 
che e8si f088ero da ricomprender8i in una 8ingolare 
categoria a8solutamente extra ordinem ri8petto 
al no8tro ordinamento. 

Pertanto appare assai pi� ri8pondente ai principi 
la precedente deci.sione 21 nov. 1944 del Con8iglio 
di Stato -sede di Cremona -(<< Ginr. it. >>, 
'1945, III, l) che di8tingueva ca8o per ca8o tra gli 
atti eme88i dal Prefetto in ba8e al cit.. art. 19, 8egnando 
il 8eguente criterio di8cretivo : � dovr� di8tinguer8i 
a seconda dell'intrin8eca so8tanza e 
dell'og�getto del pro1JvedimentoJ di modo che la 
definitivit� del medesimo dovr� e88ere riconosciuta 
in tntte le ipote8i nelle quali la 8te88a mi8nra 
avrebbe potuto dalla at~torit� competente e88ere 
presa coi normali poteri e con l)efficacia d�i 
definitivit� >>. 

8


.A� .BERLIRI: Sul ricorso all'autorit� giudiziaria in 
tema di imposte indiret:e sugli affari. �Foro It. >>, 
1947, I, 893. (Nota alla sentenza l febbraio 1947, 

n. 123 della Corte di Cass. Sez. Unite). 
Il B., in adesione alla annotata sentenza, sostiene 
che, in materia di imposte indirette sia esperibile 
il ricorso all'Autorit� giudiziaria anche senza 
il preventivo esperimento del ricorso alla Commissione 
delle imposte�, e ci� sia in base all'art. 29 del 
regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1-639� che all'art. 
2!2: dello stesso regio decreto-legge ed a-ll'articolo 
39 del regio decreto 8 'luglio 19e7, n. 1516. 

In ordine alla questione della coesistenza del rit
�or�sd. aJl'Autorit� giudtizia,ria, ed aHe Comm:iJs,sioni, 
il B., dissente dalla sentenza annotata che faceva 
discendere, dalla proposizione del ricorso alla Autorit� 
giudiziaria la rinuncia a quello pendente 
avanti le Commiss-ioni. Per il B., infa.tti, tanto s.e 
ii contribuente agisce per ripetere una tassa indebitamente 
pagata, quanto se si oppone ad una 
richiesta di mt.�ggior tassa aVIanz,a�ta -dalla Finanza, 
il processo che si svolge avanti l'Autorit� giudiziaria 
costituisce gravame rispetto a quello che si 
svolge davanti le Commissioni. E poich� non � 
concettualmente ammissibile che coesistano, in 
uno stesso processo, la fase di primo grado e quella 
di gr:a;vmme-, aUe Comm!�is,sioni non resta,, in questo 
caso, che emettere una pronuncia di non luogo 
a deliberare nel merito. 

Allo stato della legislazione J pu� ritenersi che 
la soluzione migliore del problema dei rapporti 
fra giudizio ordinario e gittdi~,;io tributario si trovi 
neWappl-iaazione este'n8VV'a dell'art. 29�51 o. p. c. 

Dovrebbe cio� 8ospender8i il giudizio ord;inario in 
attesa della decisione deUe Cornrnissioni tribtdarir. 

Q�nesta sol11-zione raggittngerebbe lo scopo di 
mantenere l'obbligo di esperire l)azione giudiziaria 
per opporsi all'ingiunzione tributaria ed eviterebbe 
l'inconveniente di privare il contribuente 
della garanZ'ia del gittdizio tributarioJ rendendo 
inut�ile la fic�tio de,l:la rinunzia (non vo.lntr.�) al 
ricor8o. 

Della questione la Corte Suprerna � stata nuovamente 
investita e pubblicheremoJ appena possibileJ 
la sua decisione. 

Societ� tassabili in base a bilancio e svalutazione di 
di titoli azionari in portafoglio in conseguenza di 
riduzione di capitale sociale deliberata dalle societ� 
emittenti. (Nota redazionale, in �Giur. Imp. Dirette
�, 1946, decisione 40). 

Con decisione 14 febbraio 1945 la Commissione 
centrale delle imposte ha fissato il principio che 
�la svalutazione, nel bilancio di una societ�, delle 
azioni di altra societ� possedute in portafoglio 
deve essere ammessa in detrazione �quando sia giustificata 
da una corrispondente minusva-Ienz-a -del 
valore di mercato dei titoli, e tale minusvalenza 
abbia assunto carattere di definitivit� con la riduzione 
del eapitaJe -delle societ� emittenti (e fino a 
concorrenza di tale riduzione), rimanendo inam



-9


missibile, nei confronti della societ� azionista, la. 
contestazione sulla natura e sulle cause della perdita 
ehe hanno giustificato la riduzione del capitale 
delle societ� emittenti>>. 

Nella nota si richiamano, anzitutto, i precedenti 
giurisprudenziali della questione, i quali possono 
essere suddivisi in tre gruppi : 

l) Si � affermato che la semplice differenza di 
valore, in pi� o in meno, delle azioni fra quello di 
acquisto e quello del giorno eli chiusura del bilancio, 
differenza dovuta alle oscillazioni del mercato, 
non pu� configurare n� un guadagno, n� una 
perdita finch� le azioni rimangono in portafoglio, 
perch� fino a quando esse non vengono alienate 
non si pu� parlare di guadagno o perdita in atto, 
ma soltanto in potenza. 

2) Se invece la diminuzione di valore � dovuta 
alla perdita eli una parte del patrimonio delle 
societ� emittenti, si tratta eli mutamento oggettivo 
nel contenuto del titolo, e quindi di patrimonio 
dell'azionista. Tale perdita � attuale, e 
perci� deve essere valutata a tutti gli effetti. 

3) La diminuzione eli valore delle azioni pu� 
invece dipendere dalla loro svalutazione---deliberata 
dalla societ� emittente, per una qualsiasi causa. 
In questo caso non resta che prendere atto della 
disposta svalutazione, senza che possano essere 
opposte all'azionista le ragioni pi� .. o meno giustificate 
che hanno indotto le socieUt emittenti a 
svalutare le proprie azioni. 

La differenza fra i casi sub 2 e 3 consiste in ci� : 
che in un caso la perdita per l'a,zionista si verifica 
per effetto della sparizione di una parte del patrimonio 
sociale rappresentato appunto dalle azioni; 
dall'altra invece, la perdita � determinata dal mutamento 
dei titoli posseduti dall'azionista. In 
q,uesto caso per� l'azionista avrebbe bens� il diritto 
ad ottenere la detrazione, ma soltanto se alla svalutazione 
deliberata dalla societ� emittente corrisponde 
un effettivo minor valore delle azioni snl 
mercato. 

La nota peraltro dissente dalla decisione !addove 
questa fissa il principio che la detrazione 
deve essere operata in conformit� della svalutazione 
operata dalle societ� emittenti; mentre invece 
la detrazione dovrebbe corrispondere alla differenza 
fra il valore per cui i vecchi titoli erano 
portati sul bilancio e il valore effettivo dei nuovi 
titoli nel momento immediatamente successivo alla 
riduzione di capitale della societ� emittente. 

Non pare si possa consentire con la decisione c 
con la nota. 

Per vero sembra che in ogni caso non pu� parlarsi 
di perdita effettiva fi;no a qttando i titoli 
azionari rimangono in portafoglioJ giaooh� la perdita 
vera e reale si ha 80ltanto nel momento in cui 
le azioni .vengono vendute e realizzate. Onde sembra 
che in ogni ipotesi la soluzione da applicare 
dovrebbe esser qttella 8opra indicata sub 1). 

Comunque) se in ipotesi) potrebbe anche convenirsi 
che la. perdita di ttna parte del patrimonilo 
raPpresentato dalle a;z�ioni costittti8ca U�n�a perdita 
attuale per i�l proprietario dei tU oli azionari J a�ltret:
tanto non potrebbe dirsi ~qtt,amdo la sva.lutazione 
azionrtria fosse dalla soa�iet� emitl ente effettu.ata 

per una qualsiasi altra ragione : qwt tnvero per' 
l'azioni8ta non vi � perd-ita patrimoniale perch� 
le azioni da lui p088edu te (s�iano dalle societ� 
emittenti valutate 100 punti pinttosto che 200) 
rappresentano sempre la ste88a parte dello stesso 
patrimonio rimasto inalterato neUa �8aa effettiva 
consistenza. 

E poich� invece la svalutazione a.zionaria potreb 
be es.<Sere intervenuta sotto altre forme (ad es. svalutazione 
aztionaria con conseguente diminuzione 
di capitale e contestttale r�ipristino del capitale con 
emi8sione di mwve azioni non distribttite ai vecchi 
azionisti) occorrerebbe sempre qttell'e8ame che le 
decisioni e la nota ritengono del tutto interdette, 
in ordine alle ragioni della di8posta svalutazione) 
onde aocer�tare se vi � o non perdita per l)azionista. 


Ma la verit�! � che) tutto quel che attiene al valore 
nominale delle azioni od anche alla consistenza 
patrinwniale delle societ� emittenti) non 
intere.<~sa nella specie: qttello perch� non ad e8so 
8i ptt� at,er riguardo J maJ se maiJ al valore reale J 
questo perch� pu� venire in considerazione soltanto 
8e ed in quanto si voglia, o 8i debba procedere 
alla liqnidazione delle societ� emittenti. 

E qu,ind,i si torna .<Sempre al punto di partenza,: 
fi;no a quando le azioni rimangono in portafoglio 
il loro �valore di rnercato da qual.<Sia,si ragione determinatoJ 
non pu� essere preso in considerazione, 
perch� a tutU gli effetti (ed anche per ragioni di 
carattere pratico) due soli valori intere8sano: 
quello di acquisto e quello di vendita: ed � soltanto 
nel momento in cui s�i procede alla vendita 
che si pu� accertare in modo non eqnivoco se vi � 
utile o perdita) ed in qnal misura) mentre tntto 
quel che avv�iene medio tempore pu� soltanto dar 
ltwgo ad ipote8i e previsioni pi� o meno fondate. 

Invece) .<Secondo la nota surriferita) si dovrebbe 
aver rig1tardo al valore di mercato dei titoli nel 
momento immediatamente 8Ucces8ivo alla intervenuta 
8ValutazioneJ facendo C08� ricorso proprio a. 
quel va,lore di mercato mti si � sempre) concordemente) 
evitato di far riferimento. 

Ptt� infi.ne essere 1ttile ricordare che con decisione 
20 luglio 1938, s~t ricorso della Societ� Elettrica 
Bergama8ca) la, 8tes8a Oommis8ione centrale 
ritenne ingin8tificata la dedu.crione fatta da una 
.<Societ� rispetto al 1Jalore di a<:ioni 8Valutate dalla 
societ�� em.ittente J in quanto ritenne trattarsi di 
una svalutazione fittizia J e non ri8pondente ad una 
effetti17a perdita : sindaca,ndo cos� la ragione delle 
sva-lutazioneJ ed op1wnendola all'a-zionista. 

G. 
Rosso: Limiti dell'apptlcabilit� dell'attenuante del 
valore di speciale tenuit� dei reati in danno de1lo 
Stato. � Rivista :penale �, 1948, 73. 
�Con sentenza 12 luglio 1947 la Corte Suprema 
-dopo aver confermato, sotto il profii� della incensurabilit� 
in fatto la esclusione delle attenuanti 
dell'art. 62 n. 4 c. p. che la Corte di merito 
aveva ritenuto inapplicabile alle specie-ha affermato 
che, data la natura� e le funz.ioni della Pubblica 
Amministrazione, il patrimo~io di questa 


-10


non pu� essere considerato alla stregua di un patrimonio 
privato, e perci� � ove il danno non sia 
obiettivamente tale da esser considerato di trascurabile, 
quasi infima, consistenza rispetto ad una 
qualsiasi entit� patrimoniale, si rende addirittura 
inapplicabile l'attenuante di cui all'art. 62, 

n. 4 c. p.>>. 
Il R., in nota a tale sentenza, compie anzitutto 
una exemwsns attraverso la precedente giurisprudenza, 
in cui prevalente era il criterio che la questione 
dovesse risolversi caso per caso. 

Peraltro, pur aderendo in via di massima a tale 
giurisprudenza, il R. non nega che la situa.zione 
va valutata in maniera diversa per lo Stato rispetto 
ai privati, data la formazione stessa del 
patrimonio delle Pubbliche Amministraz.ioni, e 
considerato anche che il patrimonio statale non � 
costituito soltanto dalle entrate ma anche dalle 
spese pubbliche, che sono superiori, e di gran lunga 
alle prime. 

La qnestione non � stata finora trattata in dot


trina almeno in via genm�ale, ma si sono avute in 

proposito nnmerose manifestazioni giurispruden


ziali, ricordate dal R. 

Occorre soltanto rilevare che la sentenza della 

Cass. 19 febbraio 1940 Vergara, in �Rivista Pe


uale � 1941 -9i21, citata dal R. esc>lUse l'applic(:�


bilitd dell'attenttante non a moti~'O della� in.cen� 

sura.bilitd deU'appq�ezzamento d-i fatto c�ontenuto 

nel-le� sentenza 1Jm1pn_qnata-. 

Per vero la Corte di Appello di Roma (sentenz�a 

30 marzo 1939) neg� l'attenuante per ragioni di 

carattere generale : � nel concetto di danno patri


moniale non pu� dirsi che rientri il pregiudizio 

alle disponibilitw fonanziarie dello Stato destinate 

a]Jpunto a soddisfare le pubbliche �sigenze �. 

E la Cassazione, nel confermare tale sentenza, 

cos� motiv�: � Il danno cagionato allo Stato as


sume una singolare importanza politica appunto 

per le qualit� dell'offeso, ed � questo elemento che 

si i m pone, poich� per esso viene turbata e scossn 

ln delicata funzione statale. Intendono tutti che 

rnbare allo Stato non � come rubare ad tln pri


vato. Il nocttmento trae dalla qualitd della per


sona offesa un particolare significnto, e la spe


ciale tenuit� del danno patrimoniale va ad esclu


dersi per le ripercus8ioni di esso sulla collettivit� 

avuto riguardo alla destinazione del pubblico da


naro che, raccolto rlalla contrib�tlz,.ione dei singoli, 

serve a soddisfare pubbliche esigenze �. 

E' poi da rilevare che la Corte Suprema ha ne-� 

gato l'applicabilit�� dell'attenuante quando il dan


no riflette la mancata, percezione dei tributi 

(16 aprile Hl37, Bellomnno, in �Giurisprudenza 

Penale� 1938, III, -639, n. 187; 14 maggio 1937, 

Filippini, id. 1938, II, 54); ma stlccessivamentc 

-giudicando in tema di contrabbando -ebbe a 

modificare tale criterio di massima dichiarando 

applicabile in tesi l'art. 62--n. 4 c. p., pur essendo 

il contrabbando un reato rivolto contro la perce


zione di un tributo (cfr. Cass. 12 dicembre 1941, 
Pontecorvo, � Gitlr. Penale� 1941, III, 170 cfr. 
Saltelli, in �Annali di dir. e proc. pen. � 1939, 
822, Spallanzani in �Rivista Penale� 194&, 690. 

F. S. Azz.ARITI -G. MARTINEZ -G. AzzARITI: 
Diritto civile italiano: Successioni per causa di 
morte e donazioni. (Cedam., 1948, 2a edizione). 

La lettura di questo ampio volume, dalla forma 
piana e dall'informazione accurata ed aggiornata, 
con numerosi richiami della Giurisprudenza antica 
e recente, con l'indicazione su ogni questione 
delle opinioni degli autori e relativi riferimenti 
bibliografici, richiama al lettore il ricordo delle 
pi� pregevoli trattazioni della Scuola Giuridica 
napoletana, dagli indimenticabili corSii �di Jez.ione 
del Gianturco alle lezioni del Degni. 

Gli autori pi� che ad una costruzione sistematica 
ed ad un approfondimento dei concetti giuridici, 
in relazione alla teoria generale del diritto, 
secondo il col:-ltume di molte opere odierne, hanno 

mirato a presentare un libro utile alla pratica forense, 
senza peraltro tralasciare le esigenze del 
giurista puro : non una semplice illustrazione a 

i

base di lavori preparatori, ma l'opera di clinici 
del diritto, che non trascurano le questioni singole 
e che dalla esperienza della giustizia concreta 
ij 
'

l

sanno avvalersi per prospettare le difficolt� di interpretazione 
ed i casi controversi : una ricchez,za, '

l

direi sterminata, di casi clinici, che solo, con 
l'aver presente la letteratura formatasi sul Codice 

il 

del1865 e le numerose note a sentenza, poteva es' 
.

sere condensata in un'opera il cui contenuto � proporzionato 
alla mole. 

La ricchezza del particolare non costituisce un 
difetto, perch� la forma discorsiva ha uno svolgimento 
rettilineo ed il panorama si svolge avanti lrn 
al lettore ordinatamente e gradatamente senza 

l

richiami storici che non siano sobri e necessari; 

w

l'erudizione � in funzione della pratica. Le solu


~ 

zioni proposte dagli autori meritano, in ogni caso, 
la pi� attenta delle consideraz-ioni. Non possiamo 
indugia.rd su di esse in una. breve rec-ensione ma 
non possiamo tralasciare di menzionare la partieolare 
concezione dellegittimario in contrasto con 
la dottrina e la giurisprudenza prevalente. Tale 
richiamo serve a dimostrare che gli autori hanno m 
avuto una concezione propria, non adagiandosi l'�; 
sulle soluzioni pacificamente raggiunte. m 

Il libro raggiunge il suo scopo, perch� � utilis-~~ 

simo per i magistrati e gli avvocati, cui � princi-" 

palmente diretto. " 

Questa seconda edizione, ehe in relazione alla 

precedente � notevolmente ampliata, tenendo con-~ti: 

i~ar~~:en\~t~;~~~,:a ed:;~lalagi;:ii:aru:dei~~~n:,ul� f:; 

stata particolarmente curata dal nostro collega @ 

avv. Giuseppe AzzaritJi. -~ 

l 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


APPALTO -Responsabilit� dell'appa1tat�re -C. C. 
1865 -A chi compete l'azione -Persone diverse del 
committente. (Corte di CaEs., Sez. J-, Sent. n. 49-48Bellini-
Pecile). 

l) La responsabilit� dell'architetto e dell'imprenditore 
sancita dall'art. 1639 Codice civile 
abrogato deriva ex lege, ed � informata a ragioni 
<li ordine pubblico, per cui la relativa azione compete 
sia al committente, sia al compratore dell'immobile
�, sia a qualunque terzo che pretenda di essere 
stato danneggiato dalla rovina o dai pericolo 
di rovina dell'edificio. 

La detta azione compete, pertanto, anche ai 
condomini di uno stabile, sebbene essi non siano 
stati i committenti, ma soltanto i compratori degli 
appartamenti. 

2) L'art. 1669� del vigente Codice civile non ha 
carattere puramente interpretativo dell'art. 1639 
del Codice civile abrogato. 

Sttlla pri1na 1nassima v. in senso conforme le 
sentenze n. llj37 -1541/31 e 976/38. 
8n tutta la q1cestione t'. � Cuneo Appalti p-ulJblini 
e pri'/jati )) 4a edizirmc, p-. 62:4 c segg. 
E' appena il caso d-i rilevare che sia l'art. 163!) 

c. c. 186�5 che l'art 1669 c. c. vigente si applicano 
anche agli appalti di opere pubbliche. 
APPELLO -Notifiche-Unica copia-Pi� parti rappresentate 
da unico procuratore -Nullit� -Sanatoria. 
,(Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. 136-48 Fe~
raro -Finanze). 


Il -giudizio d'appello non pu� dirsi inesistente 
solo pereh� Ia citazione introduttiva di esso fu no-tifieata 
in unica copia all'unico procuratore in 
prima istanza di pi� appellati, se gli stessi rilasciano 
il mandato a chi li deve rappresentare nel 
giudizio medesimo, si costituiscono regolarmente 
e vi svolgono tutte le proprie difese (articoli 342:, 
164, 163 e 156; cod. proe. eiv.). 

Aderendo a-lla tesi dell'Avvocatura la Corte ha 
rnutato la propria precedente gi1trisprudenza in 
m-ateria -v. sent. Sez. II, 10 agosto 1947, n. 117~ 
in Mass. �Foro It. ))' 19:!7, ool. 27{). 

COMPETENZA -Autorit� -Giudiziaria o amministrativa 
-Causa petendi -Petitum. (Corte di CasEaz., 
Sez. Unite, Sent. n. 144-48 -Comune di Roma"Fratoni) 


Ai fini della discriminazione della competenza 
tra l'Autorit� amministrativa, e quella ordinaria, 
�~ criterio non deve rice:l'earsi nel petitnm, si bene 

nel contenuto sostanziale della pretesa, dovendosi 
il petitnm integrare con la causa petendi. Pertanto, 
se la pretesa ha per oggetto la lesione di nn 
diritto subiettivo, la cognizione della controversia 
spetta all'Autorit� giudiziaria ordinaria. 

COMPETENZA -Autorit� -Giudiziaria o amministrativa 
-Concessioni -Contratti. (Corte di Cassaz. Sez. 
Unite, Sent. n. 150-48-Amministrazione LL. PP.Caminiti-
Cardillo). 

La concessione d'acqua rientra fra le cosidette 
concessioni-contratto nelle quali vi ha un atto amministrativo, 
vale a dire la concessione, e, accanto 
ad esso, un rapporto contrattuale bilaterale con 
cui le parti si riconoscono reeiprocamente obblighi 
e diritti. 

Competente a conoscere della lesione di diritti 
subiettivi che derivino da tale concessione � l'Autorit�� 
giudiziaria, la quale � pertanto competente 
alti�esi ad accertare e dichiarare la illegittimit:\ 
dell'atto amministrativo che quei diritti abbia violato. 


COMPETENZA -Autorit� giudiziaria o amministrativa 
-Controversie circa la legittimit� dell'annullamento 
da parte dell'A.; di un suo precedente atto 
amministrativo. (Corte di Cacsaz., Sez. Unite, Sent. 

n. 148-48 -Bosinco-I.N.C.I.S.). 
La valutazione circa la legittimit�, o meno di un 
atto amministrativo da parte dell'Ente pubblico 
che lo ha posto in essere non rientra nei suoi poteri 
discrezionali. 

Se l'atto amministrativo ehe si pretende illeggittimo 
ha dato vita arl un rapporto bilaterale da 
cui sono sorti diritti suhiettivi, l'atto amministrativo 
col quale l'Ente pubblico dichiara la nullit� 

o wnnulla-i-l proprio precedente atto amministra-tivo, 
posto a base del rapporto bilaterale � soggetto 
al controllo della giurisdizione ordinaria, 
con i ben noti limiti, in quanto incide sul rapporto 
bilaterale e quindi sui diritti subiettivi del 
singolo che da esso scaturiscono. 
(Applic.azione in tellll&; di conces�sione di alloggi 
da parte clell'INCIS). 

Dalle 1nassimc soprariportate si ril�tia come 
l'anno8o proble1na della ricerca d'un soddisfacente criterio 
di distinzione tra co1npetenza dell'Autorit� 
gindiziaria ordinaria e co1npetenza dell'A-utor'it� 
gittrisdi.~ionale-am�mi,nistratlh;�a sia tn-ttora in 
disc�Jtssione. 


-12


Anche nell'apvilicare ib orite-r�io del.fr1, � vntcgrazione 
drJ.l petitum co�n la causa peten1U � (a. d. petitnm 
so8lanztale) si �verifivano perieolose doriaziani. 


Specialmente nella materia delle c. d. concessioni-
contratto questo crite�rio non offre ~na g�uida 
sicura e c'� da rimanere pcrpless�i di fronte a 
massime come quella della sentenzia n. 148/48, che 
ove fosse interpretata letteralmente porterebbe 
quasi sempre all'esclusione della competenza della 
g-iur-isdizione amministmtiva. 

Ci sembra invece che sarebbe erroneo dedurre 
dalle massime suddette la conseg�uenza che la Cassazione 
abbia inteso anche attribuire all'a. g. il 
s-indaoa.to sulla sttssistenza del.le� esigenze di pubblico 
interesse che pos8ano determinare la revoca 
dell'atto amministrat�ivo di concessione-contratto. 
Ed invero la discrezionalit� amministrativa, che 
� il fondamento del potere di valutare tali esigenze 
costituisce ttn limite alla giurisdizione e non 
un criterio discriminativo di competemle gilurisdizionali. 


Comunqne � qnesto 11;no degli argomenti che pi� 
in tcressano da vic�ino l'attivit� .dell'Avvocatura e 
dovr� essere co8tante cura di tutti i colleghi di seg1t�
�e e segnalare la giurisprudenza, anche dei giudici 
minori, in questa materia. V. intanto C. Cass. 
27 febbraio 1947, in �Foro !t. >> 1942, I, 428 con 
nota di Forti. C. Cass. S. U. 7 agosto 1945, n. 711 
in � Foro !t. >> 1946, I, 201 (nella quale il limite 
della discrezionalit� amministrativa � riconferma.
to). Cons. di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1fl42 
�Foro It. � 1943, III, 134, Cons. Stato, Sez. V, 
9 ottobre 1946 in � Foro It. � 1947, !Il, 86 con 
nota di Forti. 

Sttll:'argomento s�i diffonde in modo particolare 
la Relazione 1930-1941 vol. I, pag. 3 e 8egg. alla 
quale e8pressamente rinviamo. 

COMPROMESSO ED ARBITRI-Competenza arbitrale 
e ordinaria -Vizio del negozio contenente la clausola Competenza 
a giudicare sulla nullit�. (Corte di Cassaz., 
Sez. II, Sent. n. 75-48-Voghera-Voghera). 

Se un compromesso in arbitri sia stato stipulato 
nel medesimo contratto dal quale potrebbe 
sorgere la controversia prevista, sussistendo autonomia 
fra i due negozi, il vizio che inerisce al 
contratto non afferisce alla clausola compromissoria, 
che deve ritenersi valida. 

Coerentemente sono gli arbitri stessi che hanno 
competenza a giudicare della nullit�, del contratto. 

B8i8tono altri precedenti giurisprudenzinli conformi. 


IMPIEGO PRIVATO -Licenziamento -Indennit� di 
anzianit�. (Corte di Cassaz., Sez. IT, Sent. n. 107-48Soc. 
Ace. Cornigliano -Codeluppi). 

A termine del disposto dell'art. 2120 del Coelice 
civile in tutti i casi in cui la cessazione del 
rapporto di lavoro si avvera per causa indipendente 
dalla volont� del prestatore, il diritto alla 
indennit� d.i anzianit� non pu� essere contestato. 

E' giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, 
quello inteso ad accertare che la causa della ces: 

sazione del rapporto sia indipendente dalla volont� 
del prestatore di lavoro. (Nella specie � stato 
riconosciuto il diritto alla indennit� di anzianit� 
all'operaio licenziato dalla impres~per pretesa 
assenza arbitraria dal lavoro (perch� tratto in 
arresto per ferimento� di un estraneo) che il giudice 
di merito ritenne invece giustificata per avere 
l'operaio agito in istato di legittima difesa). 

A qunnto ci ri8ulta, � questa la primn sentenza 
con cui il Supremo Collegio affronta il problema 
della interprctaz�ione dell'art. 2120 Codice civile 
in relazione alla 1"i,8olu.~�ionc del rapporto di larora 
verificatosi per forza maggiore o pi� esattam 
ente per imposs,ibilit� sopmvvenuta. 

Gi� con la sentenza 11 marzo 1947, n. 337, in 
�Foro It. � 1947, I, 350 e con la precedente 9 marzo 
1943 in �Foro !t. J> 1943, I, 498 con nota del 
Petraccone la Cas8azione, pur confermando rispetto 
a controversie da risolversi con i ]Jrincipi 
precedenti al mtovo Cod�ice che la ri8oluzione del 
rnpporto di lavoro per forza maggiore non attribuiva, 
al lavoratore, l'indennit� di licenz�inmento, 
aveva fatto riserva sul carattere innovativo dell'nrt. 
2120 Codice civile. Ora la ri8erva � sciolta 
e la Cassazione respingendo i dt~bbi sollevati in 
dottrina (cfr. Zelli in � Massimario Giur. La.voro � 
1942, 17) riconmce il carattere innovativo dell'articolo 
2120 e ne fissa la portata in armonia all'indirizzo 
dominante in dottrina (cfr�. per ttttti Petracconc 
in << /l'oro !t. � 1943, I, 498, e autori ivi 
citati). 

Che l'arresto costitui8ca impossibilit� per il lavoratore 
di da.re la sua prestazione � concetto ultroneo 
j per� resta da vedere se es8o dia luogo ad 
impos.sibiUt�; defiiJ'/;itiva o temporanea (cfr. articolo 
12'56 Codice civile)j e se, in presenza del fatto 
� arresto �, si debba scendere a riccrcarne le 
cau8e o si debba ritenere il fatto 8empre indipendente 
dalla volont� del lavoratore, e qnindi attribuire 
la indennit� di anzianit�. Sotto tale �ultimo 
profilo sembra che non si tratti pi� di giudizio di 
fatto in8indaca.bile ma di motivo che la Cassazione 
avrebbe potuto esaminare, se proposto. 

IMPOSTE E TASSE-Imposta di ricchezza mobile Esenzioni 
L. 1928 -Interessi da mutui -Provincie Comuni 
-Prestiti obligazioni. (Corte di Cassaz., Sez. 
Unite, Sent. n. 147-48 -Comune Modena-Finanze). 

La esenzione della imposta di R. l\1. accordata 
dalla legge 28 giugno 1928 n. 1628 riguarda soltanto 
gli interessi dipendenti dai mutui assunti 
nelle forme ordinarie dalle Provincie, dai Comuni 
e dai concessionari di opere di bonifica per il conseguimento 
di finalit� del pubblico interesse e 
non anche gli interessi dipendenti dai prestiti obbligazionari, 
per i quali ultimi rimane in vigore 
il regio decreto-legge 20 settembre 192�6 n. 1643, 
ehe accorda la esenzione solo relativamente alle 
obbligazioni dai suddetti Enti emesse dopo la data 
di pubblicazione del decreto. �� 

La sentenza aderisce in pieno alla tesi della Finanza, 
per la quale le obbligazioni emes8e da enti 
per attingere al Credito pubblico mezzi finanziari, 
hanno carattere di cespiti fruttiferi di per s� 


-13


stanti; sono, quali titoli letterali ed attlonomi dG! 
considerarsi cose e non contratti, soggetti quindi 
ad imposta reale d�i r. m. e del tutto inconfondibili 
con gli ordinari mut.ui. � 

V. Q-uarta: cc Commentario >>, III, pag. 459. 
IMPOSTE E TASSE -Imposta di fabbricazione sugli 
spiriti -Perdita del prodotto per evento bellico Sgravio. 
(Corteo d'Appello di Firenze, Sez. I, 30 luglio 
1947 -S.A.V.E.S. -Finanze). 

L'asportazione di alcool da un magazzino compiuta 
da truppe tedesche non giustifica lo sgravio 
dell'imposta per la quantit� asportata a sensi dell'art. 
30 T. U. 8 luglio 19�24. 

Se si tien conto della esigenza d'interpretare restrittiva1nente 
tutte le norme d�i esenzione trib�utaria 
o cornunque di sgravio d'imposta, 'la massima, 
in relaz�ione alla lettera del succitato art. 30, 
appare ovvia. 

Tuttavia snl cc [l'oro Padano >> (194.8 gennaio, 41) 
il Colzi la critica sostenendo che la giustificazione 
dello sgravio pu� trovarsi, oltre che nella << distruzione 
materiale>> dell'alcool, anche nella <<distru.
zione g�i�uridica >>, che si ha qttando l'alcool 
stesso passi nella disponibilit� di chi non pu� assurnere 
rnai la qnalit� di contribuente nei confronti 
dello Stato italiano. 

Tale tesi natwralmente, presuppone l'affermazione 
d'un altro principio fatta dal Calzi e cio� 
che, in materia d�'imposta di fabbricazione, �contribuente 
>> sia il consumatore mentre il produttore 
� solo � responsabUe d'imposta>>. Il C. cita 
in stto appoggio il Giannini (c< /st. dir. Tributario 
�, p. 102') alla cuv lebtur,1, ri�nv�i.arno per la 
puntuale confutazione del suesposto principio che 
confonde tra il concetto finanziario di soggetto 
passivo del tributo ed il concetto giuridico. 

IMPOSTE E TASSE -Solve et repete-Soggetti esenti 
dal pagamento delle imposte-Opera Nazionale Com� 
battenti -Esenzioni e riduzioni tributarie -Opera 
Nazionale Combattenti -Iscrizione a ruolo -Reclamo 
tardivo. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. 

n. 130-48 -Opera Nazionale Combattenti -Finanze). 
l) La qualit� di soggetto passivo dell'imposta 
� condizione necessaria per l'applicazione del principio 
salve et repete; onde l'Opera Nazionale 
Combattenti, che per legge non ha quella qualit�, 
non � sottoposta a tale principio. 

2) L'Opera Nazionale Combattenti, alla stregua 
delle particolari disposizioni che la concernono, 
non � soggetto passivo di obbligazione tributaria. 

In conseguenza, ove essa sia, ci� non ostante, 
iscritta a ruolo ed esegua il pagamento del tributo, 
l'amministrazione delle Finanze � tenuta d'ufficio 
a riparare all'errore, e l'istanza della parte per 
lo sgravio e rimborso ha il Yalore di semplice notizia 
o sollecitazione e non di un reclamo soggetto 
a termine, sotto sanzione d'inammissibilit�. 

La prima nws8�ima va interpretata in relazione 
alla giurisprudenz�a costante della Sttprema Corte 
la quale esclude l'a.pplicabilit� della regola del 

solve et repete solo qnando prima facie r�isulti 
escluso U fondamento della pretesa tributaria. Sarebbe 
pertanto erroneo estendere la portata della 
massima stessa al pttnto da ritenere che, pregiudi2
�iale a.lla dichiarazione d'improponibilit� della 
domanda del contr'ibuenfe, sia sempre l'accerta. 
rnento nell'attore della qualit� di soggetto pas� 
sit:o del tribtt.to. 

La seconda massimn sembra assolutamente incompatibile 
con la nahtra del nostr-o ordinamento 
g�iuridico tribtttario : con essa si nega in sostanza, 
il eamttere costitutivo dell'iscrizione a r'ttolo. S.ulla 
via da essa tracciata si potrebbe giungere alla 
conclusione che anche una sentenza passata in 
giudicato che a'L'esse affermato l'obbligo tributario 
dell'O.N.U. non avrebbe ostacolato la s1ta pretesa 
di ottenere il rimborso delle imposte pagate in 
qualsia8i momento. 

Sulla na.t11,ra del rttolo v. Pttgliese: cc l st. dir. 
Finanziario >>, p. 1D8 -Scandale : cc La riscossione 
delle Imposte dirette �, III, ed. p. 193 e segg. 

IMPOSTE E TASSE -Tassa ipotecaria e di trascrizione 
-Poteri della conservatoria dei registri immo� 
biliari-Rappresentanza in giudizio, (Corte di Cassaz., 
Sez. I, Sent. n. 135-48 -Caragiani -Cons. Registri 
Immobiliari). 

La Conservatoria dei registri immobiliari � autorizzata 
alla liquidazione e riscossione delle tasse 
ipotecarie e a rappresentare l'Amministrazione fi. 
nanziaria nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari 
contro i contribuenti morosi, ma non a rappre. 
sentarla altres� nelle c.ause in cui si discute della 
legittimit� dei tributi ipotecari, nel qual caso la 
rappresentanza � riservata all'intendente di finanza 
a termine del regio decreto 25 giugno 1865, 

n. 2361. 
La Corte ha aderito alla tesi dell'Avvocatura. 

IMPOSTA DI REGISTRO-Societ�-Cessione di aziende 
-Di quote di partecipazione -Passivit�. (Corte 
di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 146-48 -Finanza -
Voiello). 

Nelle cessioni �i aziende commerciali le passivit� 
non sono deducibili dall'attivo, perch� costituiscono 
oneri ta:ssabili come ulteriore corrispettivo 
del trasferimento a norma dell'art. 43 legge 
di registro, tranne che il cessionario sia esonerato 
in modo espresso e con effetti di fronte ai terzi 
dall'accollo delle passivit�. � 

Invece, nella cessione di quote �i partecipazione 
in societ� commerciali di persone, non si deve tener 
con.to, in aggiunta al prezzo di cessione., dell'ammontare 
della quota di passivit� corrispondente 
alla quota di partecipazione ceduta che non 
sono direttamente accollate al socio cessionario, 
mentre erano e continuano ad essere a carico del---la 
societ� e soltanto eventualmente e sussidiariamente 
a carico del socio cessionario. Pertanto la 
tassazione va fatta al netto e non al lordo delle 
passivit�. 


-14


La (}orte Suprema muta decisamente l'indirizzo 
seguito nella precedente sentenza Bellini -Finanze 

(0. Oass., Sez. Unite, 22 dicembre 1937, n. 3316, 
in � Foro It. >> 1938, I, 480). 
, In tale sentenza si afferma infatti che � al pari 
delle attiv�it� le passivit� vengono considerate dall'azienda, 
trasferite oggettivamente con questa .... 
in modo da infinirc di per s� stesse, intrinsecamente, 
snl valore economico del bene trasferito>> e si 
tme da tale affermaz-ione la conseg~tenza che la valuta,
zione tributar�ia deve aderire alla valutazione 
economica, secondo il cr�iterio che bona non intelliguntur 
nisi deducto aere alieno. 
Oon la pri1na massima sopraripor�tata si fa invece 
adesione alla tesi sempre sostenuta dalla Fir~
anz�a circa il carattere di � ~tlteriore corrispettivo 
tassabile >> che hanno le passivit� dell'azienda.. 

La seconda massima, contraria alla. tesi della 
Amministra.zione non sembra. che possa costituire 
ostacolo a.ssoluto alla riproduzione della questione 
in fatti8pecie pi� idonea. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Onerosit� eccessiva 
-Art. 1487 -Avvenimenti di portata generale -Svalutazione 
monetaria -Oscillazione dei prezzi. (Corte 
di Cassaz., Sez. I, Sent. n. 88-48-Benini -Guagni). 

l) Fra gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, 
contemplati dall'art. 1467 doc. civ. ai fini 
della risoluzione del contratto per eccessiva onerosit�. 
sopravvenuta, rientrano anche quelli a portata 
generale riflettenti tutta la vita economica, 
giuridica e politica della Nazione., come la svalutazione 
della moneta e la conseguente oscillazione 
dei prezzi salvo che il legislatore non ritenga opportuno 
provvedersi con legge speciale. 

2) Anche quando le parti abbiano stipulato il 
contratto mentre era in atto lo stato di guerra, 
ben pot>sono ritenersi di per s�, evento straordinario 
ed imprevedibile ai fini dell'applicabilit� 
dell'art. 1467 del Codice civile le conseguenze veramente 
anormali ed eccezionali dell'imprevisto 
protrarsi della guerra stessa, quali la svalutazione 
della moneta, la vertiginosa ascesa dei prezzi e 
l'enorme aumento dei costi di produzione in misura 
tale che, al momento della stipulazione del 
contratto non era possibile prevedere. 

Sull'argomento v. Rubino: Svaluta,zione della 
moneta e risoluzione per eccessiva onerosit�, in 
�Foro lt. n 1947, I, 727, in nota alla sentenza 

n. 610/47 della stessa (}orte di cassaz�ione, Sez. III 
contraria a qttella soprariportata. V. anche la. 
esauriente ed accurata nota di Novelli in �Archit'io 
di ricerche giuridiche))' 1947, col. G83. 
I motivi dell'inapplicabilit� dell'art. 1467 c. c. 
ai contratti di pubbliche forniture sono gi� stati 
indicati nella circola,re n. 1072 del13 febbraio 1947 
la qu.ale ma.ntiene il suo valore anche in relazione 
al suesposto n~tat'O orientamento della (}orte Suprema. 


Oon sentenza che pubblicheremo nel 11rossimo 
numero la Oorte ha anzi riaffermato esplicitam 
ente il principio che, anche qttando vi sia nei 
contratti di pubbliche fornitttre la clausola revi


sionale la competenza a decidere sulle controversie 
che ne derivano � riservata escltts�ivamente al 
Ministro oho ha in materia vari e propri, poteri 
g ittrisdizionali. 

OBBLIGAZIONE E CONTRATTI -Indebito arricchimento 
-Ripetizione di indebito -Contro la Pubblica 
Amministrazione -Riconoscimento dell'utilit� -Riconoscimento 
implicito. (Corte di , Cassa-.:., Se~. III, 
Sent. n, 113-48 -Pedetta -Comune Panic:::le). 

In tema di az,ione di indebito arricchimento contro 
la Pubblica Amministrazione l'indagine del 
giudice deve preliminarmente essere diretta a stabilire 
se da parte dell'Ente pubblico vi sia stato il 
riconoscimento, formale ovvero anche implicito, 
dell'utilit� della prestazione ricevuta (condizione, 
ad un tempo essenziale per la proponibilWt della 
a?,ione). E' perci�, erroneamente impostata in diritto 
e soggetta. ad a,nnullamento lw sentenza che 
rigetti nel merito la domanda, senza essersi data 
carico della indagine suddetta. 

Notevole riaffermazione di costante g�iurisprudenza 
(v. Rela.z�ione 1930-1941, vol. I, p. 353 e 
segg.). 

N at�u.ralmente l' A�u.torit� giudiziaria non pu� 
sindacare il merito del riconoscimento sovrapponendo 
il suo giudizio a q~tello dell'Amministrazione. 


NOTIFICAZIONE -Emigrati -Assenti -Conservazione 
del domicilio in italia. (Corte di Cassaz., Sez. II, 
Sent. n. 89-48 -Lo Conte -Covotti). 

Al cittadino italiano, emigrato all'estero, ma 
che non abbia dismesso in patria il proprio domicilio, 
� ritualmente ivi notificata la citazione, specie 
se vi si trovino d.i lui congiunti, dovendosi osservare 
le norme speciali dell'art. 142 c.p.c. soltanto 
se risulti definitivamente abbandonato il 
domicilio di origine. 

PROCEDIMENTO CIVILE -Termini -Sospensione Provvedimento 
del governo di fatto della repubblica 
sociale. (Corte di Ca<:sa ~., Sent. n. 69-48 -Meriggi -Signore). 


Il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 
1944, n. 249 non consente la possibilit� del riconoscimento 
di sanatoria aJcuna, in virt� dei decreti 
di sospensione dei termini del governo di 
fatto della sedicente repubblica sociale italiana 
(nella specie decreti ministeriali 19 e 31 ottobre 
1943; 12 gennaio e 1� marzo 1944). 

I~a mtllit� dei 8Uddetti decreti ministeriali deriva 
dall'art. 1, n. l del citato decreto legislativo 

n. 249. y, anche sent. 12 marzo 1947, Sez. Ili, con 
nota di Tambndno in �Archivio di ricerche giuridiche
�, 1947, n. 349�. 
Natttralmente resta salva l'applicazione con effetto 
dall'S settembre 1943, dei decreti legge 3 gennaio 
1944, n. 3 e 24 dicembre 1944, n. '392'anche 
nei territori gi� sotto il governo della r.s.i. 

Si rileva inoltre che con sentenza n. 1191/47 in 
causa Oofa contro Finanze, la Corte di Oassaz�ione, 
Sez. I, ha deciso che il decreto ministeria.le della 


-15


r.8.i. 4 febbraio 1944, n. 34 (il quale stabiliva che 
la notificazione dei ricorsi per cassazione contro 
le Amministraz�ioni dello Stato doveva farsi alla 
8ede delz>Avvocatura di8trettuale di Brescia) deve 
intenclersi implicitamente convalidato dall'ultimo 
comrna dell'art. G decreto legge ':i ottobre 1944, 
n. 249. 
REQUISIZIONE -Risoluzione di diritto del contratto 
in corso art. 1, Decreto-legge 7 settembre 1945 Natura 
interpretativa. (Corte di Cas,az., Sez. III, 
Sent. n. 121-948 -Cabigiosu -U.S.A.I.). 

L'incompatibilit� che a termini deU'a,rt. 30 del 
regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, � causa della 
risoluzione di diritto dei contratti avente per oggetto 
il bene requisito, dev'essere assoluta e permanente, 
non soltanto temporanea. E l'art. 1 del 
decreto legge 7 settembre 1945,, n. 580 che tale 
principio sanziona in modo espresso, non ha fatto 
che chiarire la portata della norma precedente ed 
ha quindi carattere interpretativo. 

La massima appa're esatta. N at~~ralmente il 
mantenimento in vigore del contratto) in caso di 
incompatibilit� temporanea � rimesso alla volont� 
del contraente che ha z>uso o il godimento della 
cosa requisita. 

RESPONSABILITA CIVILE -Dell'Amministrazione 
pubblica -Opera pubblica -Difetto di costruzioneManutenzione 
-Opera costruita da Ente diverso Esecuzione 
-Causa concorrente -Danni a conduttori. 
(Corte di Cassaz., Sez. II, Sent. n. 70-48 --Comune 
Napoli -Lancellotti). 

I) Nel caso di opere pubbliche: costruite precedentemente 
da altro ente quello che successiva. 
mente ha l'obbligo di mantenerle in istato da non 
produrre danno non pu� rJ.chiamarsi ai difetti di 
costruzione per esimersi da ogni sua responsabilit�. 


II) La pubblica Amministrazione � tenuta al risarcimento 
del danno permanente che sia derivato 
al privato dalla esecuzione o dalla manutenzione 
di un'opera pubblica, sempre che esso sia conseguenza 
diretta ed immediata dell'opera stessa, non 
solo quando l'opera sia stata causa unica del 
danno, ma anche quando l'esecuzione o la manutenzione 
dell'opera vi abbia concorso con altre 
cause ed il concorso di tutte abbia determinato ii 
danno. 

III) Gli articoli 27 e 46 della legge 25, giugno 
1865�, n. 2359 sulla espropriazione per pubblica 
utilit�, presuppongono che il danno derivante 
dalla espropriazione o dall'esecuzione di opera 
pubblica gi�, pagato al proprietario del fondo, 

anche per il conduttore, ma non escludono che nel 
caso <li risarcimento di danno cle.-ivante da manutenzione 
di opera pubblica, dovuto in analogia 
all'art. 4G ed in forza del principio d'inviolabilWL 
della propriet� privata, sitv I'isarcitb�del danno il 
conduttore danneggiato, in luogo del proprietario. 

La prima massi1nn pu� considerarsi aderente al 
principio pi� volte afferma.to che la responsabilit� 
ex art. 4G ha carrattere obielt'ivo; ma non sembn1 
che possa interpretarsi nel senso che debba prescindersi 
anche dal rapporto di causalit� tra danno 
e manutenzione) specie se si rifletta che a:i tenA 
danneggiati dai difett�i di costruzione dell'opera 
� data sempre azione verso lo imprenditore ex articolo 
1669 c. c. (v. sopra). 

La seconda massima � pacifi,ea (v. da ultimo 
sent. n. 1.168/39 in mass. �Foro It. � n. 1939). 

La terza massima) che prescvnde quasi dalla 
lettera fhlla legge) sembra. 'non possa interpreta'rsi 
se' non nei li.miti nei quw!AJ la Corte Suprem,
a Plw espressam.entfJ. inq~tadrata (applicazione 
a.nalogica de W art. 46); e, se pur sia. con.tcstabile 
la possibilit� d.)urna analog,ia, cosi spinta, non pqt� 
pensarsi che la Corte abbia voluto) i�ncidmtalmente) 
dare ingresso al c. d. principio di contribuzion.
e, per il qnale qualtdasi pvreg�i1.ld�izio 8Ubito 
dal privato daltattivit� anche legittima della Publiliea 
Amministra.zione san�bbe sempre risarcibilc, 
principio che) come s)� avvertito nel numero precedente) 
la giurisprudenza ha finora respinto. 

(V. sulla questione: � Relaz�ione 1930-1941 �, volume 
1, p. 428 e seg1,1.enti) p. 771 e seguenti; Alessi: 
�Responsabilit� della Pubblica Amministraz,
ionc )) , vol. IlI, p. 181 e segg.; Pescatore : � Osservazioni 
sulla t�isa.rcibilit�) ecc. J), in � Gi~~r. 
Gass. ))' 1944, n. 574). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Reparti militari 
italiani alle dipendenze degli alleati -Attivit� amministrativa 
-Dipendenza organica. (Tribunale Roma, 
Sez. I, 18 luglio 1947 -Pace -Min. Difesa). 

I reparti militari italiani posti alle dipendenze 
delle forze armate alleate per esigenze belliche, dipendevano 
dal Comando Alleato solo tatticamente, 
ma, per quanto riguarda l'attivit11 amministrativa 
da essi svolta, dovevano ritenersi sempre inseriti 
organicamente nell'Esercito italiano. Di 
conseguenza sono nulli i contratti conclusi dai loro 
comandanti e sen7..a l'osservanza delle norme di 
contabilit� generale dello Stato. 

Nella specie il comandante d)un reparto italiano 
di bonifica di campi minati alle dipendenzn 
ta.ttiche dell'8� A rrna.tn Britannica aveva. nella 
stta qualit�� di ufficiale) 11enduto ad un pr{Dato il 
materiale ricuperato. Il contratto non era stato 
approvato dal Ministro. 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENOA.TI SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIOAZIONE SULLA � GAZZETTA UFFIOIALE � 

1948 

I. D. L. 20�1�1948, n. 18 (G.U., n. 29): Temporaneo aumento 
degli originari Umiti di somma previ'sti neLla legge e 
nez reg�Dlamento di contabilit� general:e deUo Sta.to, 
nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dell'articolo 
18 T. V. leggi sull'ordinamento della Corrte dei 
conti. -L'aumento si :rif�eii'i�dCe amche ai limiti di somma 
s.tanili-ti pe.r l'audizione obbligatoria di pare:ri anche 
di tOcrgani �consultivi tecnici div�eTsi dal Consiglio 
di Stato. Res.ta peraltro semp!l'e fermo l'obbligo di sentire 
i1 parere dell'Avvocatum dello Starto per le transazioni 
di qualsiasi importo. 

II. D. L. 22�1�1948, n. 22 (G. U., n. 29): Ammissibilitx del 
ricorso per cass�azione proposto dai condannati alla 
pena di morte. -Si pu� ritenere che rtaprendosi con 
tale decreto i te;rmini per una impugnazione ordinaria, 
le sentenze impugnate non possono pi� �considerMsi 
pass.ate in giudicato. Le conseguenz�e� sono specialmente 
na.tevoli in materia di confisca peli' de-litti fascisti. 
III. DecretQ del Presidentede Ila, Repubblica, 5�2�1948 n. 26 
(G. V., n. 30 -Suppl. ord.): T. V. deLle leggi per la 
elezione de.Zla Oamera dei deputati. 
IV. Legge 6�2�1948, n. 29 (G. V., n. 31-Suppl. ord.): Norme 
per la elezione del Senato della RepubbUca. 
V. Decreto del Presidente della Repubblica 9�2�1938, n. 32 
(G. V., n. 32 -Suppl): concessione di amnistia ed in' 
.dulto p�er rea.ti annonari comuni e politict. -L'amni� 
stia non � rinunciabile. 

VI. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 22�11�1947, n. 1631 
(G. V., n. 35): Estinzione del diritto dell'Era~�io al recupero 
delle spese di giustizia in confronto dei eoondannati 
e dei responsabili civilri amnistiati in caso di cond!
arnna per antifa.scismo. 
VII. DD. LL. Capo Provvisorio dello Stato 21�12�1947, n. 1633 
e 1634 (G. V., n. 35): Le regioni di Corte di Appello di 
Lecc:e e di Trento vengono elevate a sedi di Corte d'App.
erUo. -E' prossima la cmrelativa j:stituzione di Avvocature 
distrettuali dello Stato. 

Viii. Legge Costituzionale n. 1, 9�2�1948 (G. V., m. 43): 
Norme sui giud.izi di legittimit� costituzionale e sulle 
garanzie d'indipendenza denw Corte Costttuzionale. La 
legge non potr� essere applicata ftnch� non saranno 
nominati i giudici della Corte. 

IX. D. L. 7�2�1948, n. 48 (G. V., n. 43): Norme pe1� La estinzione 
dei giudizi di epurazione e per la rrevisione dei 
provved�menti adottati. 
X. D. L. 14-2�1948, n. 49 (G. V., n. 43): Rivalutazione per 
conguaglio monetario. -Notevole in relazione alJf 
norme sulla imposta per la 'l'.m. 
XI. 
Prima Presidenza della Corte Suprema di Cassazione 
21-t-1948(G. V., m. 44): Viene-costitui~a L'Alta C.oru 
per la Regione Sicmana. {Pre1c. D. L. 15-5-1946, rr1. 455, 
art. 24-25). 
XII. 
Delegazione al Presidente della Repubblica dei poteri 
per la concessione di amnistia e condono per i reati 
finanziari. -Naturalmente l'amnistia e il condono 
non si .applicano ftnch� il de�creto delegato non sia 
emanato. 

XIII. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 27-12-1947, n. 1700 
(G. V., n. 491): Ripristino dei Tribunali di Aqui-cremaPinerolo 
-Tortona -Voghera. 
XIV. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 27-12-1947, n. 1710 
(G. V., n. 50): Norme integrative ed inte�Tpretative dJelle 
dispos�zioni vigenti in materia di concessione di terre 
incolte .ai contadin~. (Prec. D. L. L. 19-10-1944, n~ 2'19); 
D. L. L. 26-4-1946, n. 597; D. L. G. P. S. 6-9-1946, n. 89). Si 
risolve JegisLa.tivamente (ar.t. 4) Ja questione dei poteri 
spettanti .al Ministro dell'a.gricoltura. Non � anc01ra 
chiarito s.e l�e e:ommissioni abbiamo ca:ratte�re di o:rgano 
giurisdizionale. 

INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se le leggi di 
contabilit� generale siano vin�colanti anche per la Pubblica 
Amministrazione (n. 48). -II) Se sia obbligatorio 
sentire il parere del Consiglio di Stato ;per l'annullamento 
odi Uiffi:cio degli atti amministrativi illegittimi al 
di fuori dei casi di cui all'art. 6 Legge comunale e 
provinciale (n. 50). -III) Se l'Amministrazione sia responsabile 
;pe-r la gestione di Mense militari fuori guarni.
gione (n. 51). -IV) Se il Commissario governativo 
incaricato della gestione provvisoria di Ferrovia concessa 
sia organo dello Stato e goda della difesa dell'Avvocatura 
(n. 52). -V) Se gli Spa.c.ci aziendali ferroviari 
siano uffici statali (n. 54). 

ANTICHITA' E BELLE ARTI. --I) Se l'Amrrninistrazione 
possa proce-dere in via amministrativa al recupeoro 
dl un quadro sottoposto a vincolo .consegnato precariamente 
a persone che, pretendendo di esserne proprietari, 
hanno ottenuto .che !fosse giudizialmente sequestrato 
(n. 2). -II) Se colui ehe ha rinvenuto monete 
antic!1e in un fondo e non le ha denunziate ;possa vantare 
diritti nei coi1fronti dello Stato e del proprietario 
del fondo stesso (n. 3). �-III) Se, ai fini della legge 
1-5-1939, n. 1089, le .campane debbano considerarsi cose 
appartenenti a privati (n. 4). 

APPALTO. -I) Se il .compenso da .concedersi all'ap.
paltatore per oneri imprevedibili rientri nel concetto 
di revisione dei prezz.i (n. 70). -II) Se la misura 
del compens.o. J'elativ.o aJ r.ec.esso unilaterale. dell'Amministrazione 
appaltante deve essere calcolata sui 
prezzi contrattuali (n. 71). --III) Se trascorso il termine 
dell'art. 7 del Capitolato generale senza la stipulazione 
del contratto, l'a.p.paltatore possa sciogliersi dagli obibHghi 
derivantigli dalla aggiudicazione (n. 73). 

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se si possa 
proporre incidente di esecuzione per evitare di eseguire 
sentenza che, nell'assolvere per amnistia taluno condannato 
per reato annonario ordini alla Sepral che ha 
venduto la merce sequestrata di restituire la merce 
stessa in natura e non il prezzo ricavato (n. 5). 

ATTI AMMINISTRATIVI. -Se la sanz.ione di inel'ficacia 
prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 
5-1()..1944, n. 249 co~pisca tutti gli atti del procedimento 
amministrativo di concessione o solo l'atto 
finale (n. 1). 

colo per .soprap\I'Ofitti di guerra (n. 4). -II) Se l'assegnata.
rio di automezzi, ex decreto legislativo 21-1-1945, 

n. 49, possa f&r valere diritto di ritensione, ;per crediti 
derivanti da rLparazioni, nei eonlfronti del proprietario 
(n. 6). -III) Se il conducente italiano che .circoli su 
automezzo alleato privo di contrassegni di riconos.cimento 
sia punibile (n. 7). 
BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI. -Se la mancata 
annotazione del vincolo previsto dalla legge 
11-6~1922, n. 778 all'Ufficio catastale esima dall'obbligo 
dell'osservanza del vincolo stesso gli aventi causa del 
primo p�roprietario cui il vincolo fu notifi.cato (n. 2). 

DEMANIO. -I) Se lo Stato .possa alienare beni dell'ex 
Opera di pr:evidenza M.V.S.N., pur non e.ss.endone 
ancora propr.ietario (n. 20). -II) Se l'aggiudicatario 
di immobile demaniale, venduto per errore all'asta 
;pubbHca, abbia, in caso di successiva sclassificazione 
del bene, di�ritto di prelazione per la suc.cessiva vendita 

(n. 26). -III) Se anche dopo l'emanazione del decreto 
leg.islativo luogotenenziale 27-7-1944, n. 159, lo Stato 
debba rispondere intra vires de1le obbJigazioni assunte 
dal p. n. f. (n. 28). -IV) Se sia tuttora ~pplicabHe nel 
territorio dell'ex Stato ponti�ficio la pro-cedura di mano 
regia (n. 37). -V) Se, al fine dell'avocazione dei beni 
allo Stato, per stabilire la natura di un ente come compreso 
tra quelli fascisti soppressi, debba farsi rilferimento 
allo Statuto del cessato ;p, n. f. (n. 37). 
DEP.OSITO. -Se l'esercizio di un posteggio di biciclette, 
instituito dalla. Pubblica Amministrazione con 
m'dine di servizio, c.o.stituisca fonte di responsabilit� �X 
de,posito per la, Pubbli�Ca Amministrazione medesima 

(n. 2). 
DONAZIONI. -I) Se la morte del donante avvenuta 
porima che le Autorit� �Civili ed ecclesiastiche abb.iano 
autorizzato l'accettazione della donazione stessa da 
parte dell'Ente donatario, impedisca la .conclusione del 
�contratto di donazione (n. 2). -II) Se l'esecuzione volontaria 
di una donazione, nulla per vizi,O< di forma 
effettuata dal donante, importi conlferma della donazione 
stessa (n. 3). ~ III) Se le federazioni �rasciste 
avessero bisogno di autorizzazione governativa per a�= 
l�rWne donazioni (n. 4). 

FERROVIE. �-I) Se la penalit� per mancata utilizza-
AUTOVEICOLI. -I) Se il conservatore del P.R.A. sia zione completa di carri si appJi.chi per il solo fatto 
tenuto ad iscrivere il privilegio che grava sull'autovei-obiettivo della mancata utilizzaz�ione (n. 22). -II) Se i 


-18 


mediCi provvisori, ai flni dell'esonero, siano equiparati 
agli effettivi (n. 23). -III) Se ai ~ni delle con�cessioni 
di via_sgio gli ufficiali dell'aeronautica in congedo speciale 
siano equi�parati agli ufficiali in congedo deiinitivo 

(n. 24). -IV) Se l'Amministrazione ~e<rroviaria possa 
utilizzare per il proprio servizio le .cose abbandonate 
dai tedeschi nei re�cinti ferrov.iari di .cui si ignori il 
legittimo prnprietario e quali siano i diritti di questi 
(n. 37). -V) A quale Auto�rit� giudizia,ria debbano pr�esenta:
rsi le denunzie degli agenti della polizi.a ferroviaria. 
e se sia in vigore l'art. 315 della legge 20-3-1865, n. 2248 
(n. 38). -VI) Se lo spedito.re che ha dic�hiarato la natura 
nociva della merce spedita sia tenuto a risarcire i danni 
da essa provocati al materiale ferroviario o alle altre 
merci (n. 39). -VII) Se il reclamo a-mministrativo sospenda 
la prescrizione delle azioni derivanti dal contratto 
di trasporto solo �per 120 giorni o fino al gion!o in 
cui l' Amministraz,ione decide sul reclamo stesso (n. 40). 
GUERRA. -l) Se possano re-cupe�rarsi somme pagate 
in pi� a titolo di acconto per risarcimento danni di 
guerra prima della liquidazione finale d,i questo e con 
quale pro-cedura (n. 78). -Il) Se l'obbligo di cui all'arti
�colo 78 del Trattato di pace si riferisca solo ai beni di 
cui i .cittadini delle N.U. siano stati spogliati in relazione 
alla loro nazionalit� od anche a quegli altri che 
siano stati esp.ropriati durante la guerra per qualsiasi 
causa (n. 79). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se assunto taluno come 
impiegato con un grll!do determinato in base a docum<
Jnti falsi debbano 1e competenz�, pagategli per H pe� 
riodo di servizio in relazione al grado illecitamente conferitogli, 
<Jssere recup.e.ra,te (n. 105). -II) Se dopo la 
entrata in vigore del decreto-legislativo 18-3-1947, n. 684, 
le Guardje .forestali debbano unirsi solo in base alle 
Norme suno. stato giuridico degli impiegati civili, o 
anche in base .al loro regolamento (n. 107). -III) Se ai 
fini dell'applicazione del reg,io decreto 6-2-1936, n. 313, 
sia di rilievo il fatto che l'Amministrazione responsa


bile del danno all'integrit� fisica dell'impiegato sia 
diversa da quella alle cui dipendenze prestava il servizio 
in occasione del quale rimase danneggiato (n. 111). IV) 
Se sulle somme dovute a titolo di indennit� di licenziamento 
siano dovuti interessi dalla data del licenziamento 
stesso (n. 113). 

IMPOSTE E T ASSE. -I) Se le Societ� estere con sede 
in Italia debbono fare la denuncia prevista per l'imposta 
straordinaria sul patrimonio nel tetrmine, stabilito 
per le Societ� italiane (n. 57). -II) Se il liquidatore 
di una Societ� sia personalmente responsabile per imposte 
di negoz.iazione non pagate dalla Societ� stessa 
durante il per.i.odo di liquidazione e se tale responsabilit� 
permanga anche per le rate maturatesi dopo la 
chiusura della liquidazione, quando non sia stata denunziata 
l'estinz.ione dei titoli (n. 58). -III) Se i requisiti 
per la iscrizione nell' A1bo degli appaltatori delle 
imposte di consumo, richiesti nei confronti di alcuni 
rappresentanti di societ�, si debbano richiedere anche 
per i singoli soci (n. 59). -IV) Se il sequestro conservativo 
.concesso per violazione delle leggi finanziarie 
debba essere convalidato (n. 60). -V) Se il concessionario 
di opera di pubblico interesse (macello, mercato 
coperto, ec�c.) debha pagare l'imposta fabbricati (n. 61). 

-VI) Se il vino prodotto da una colonia penale e con


sumato -dai lfunzionari direttivi e dal personale di custodia 
�Sia. e&e,nte da impo�sta di consumo (n. 62). 

LMPOSTA DI SUCCESSI,ONE. -I) Se l'ape�rtura di 
cassette di sicurez;za intestate a defunti, senza redazione 
di inventario, dia luogo solo alla sanzione prevista dall'art. 
82 della legge sulla imposta suc�cessoria (n. 6). �Il) 
Se all'imposta sul valore globale si ap,pUchino tutte 
le norme sull'imposta di successione, in quanto non 
derogate, sia di carattere processuale, sia di carattere 
sostanziale (n. 7). 

LEGGI E DECRETI. -Se si possa fonda-re su un'ordinanza 
alleata, dopo la cessazione dell'oc.cupazione, 
una �pretesa .giur~dica relativa ad un cre-dito che si 
assume originato dalla ordinanza stessa (n. 5i. 

LOCAZIONE DI COSE. -I) Se locato un immobile 
per un determinato uso con �clausola di esonero da reSIPODsabHit�, 
la �clausoLa tcontinui ad operare anche 
quando l'immobile sia stato adibito ad uso diverso 

(n. 25). -II) Se il locatore possa agi!l'e ;per rila&cio nei 
confronti del suh .conduttore prima che sia dichiarato 
risolto 'n rapporto con il conduttore (n. 26). 
LOTTO E LOTTERIE. -Se l'avere esibito in termini 
la bolletta vincente al ricevitore sia suffi.ciente ad im,
pedire la decadenza -della vincita quando essa sia stata 
:r.itirata dall'esibitore e non trasmessa in termini all'Intendenza 
di Finanza (n. 3). 

1\l!ONOPOLI. -Se per ottenere l'aggiudicazione di 
un appllilto di lavori .di immagazziname-nto di sal� sia 
nHcessario essere iscritto nell'Albo nazionale degli appaltatori 
delle opere pubbUche (n. 8). 

MUTUO. -Se gli interessi da corrispondere per ritar-
do nel pagamento di ratei di ammortamento di mutui 
onerosi abbiano natura moratoria o compensativa 

(n. 1). 
NAVI. -I) Se il ,contributo statale per ricupero di 
navi affondate sia dovuto a colui che � proprietario 
delle navi stesse al momento della esecuzione dei lavori 
(n. 20). -Il) Se siano attualmente appUcabili le 
norme. odi cui agli articoli 73 e 84 del Codice d<Jlla navigazione 
(n. 21). -III) Se il concetto di rischio di guerra 
sia strettamente connesso �con un'offesa bemc.a iD atto 

(n. 22). 
NOBILTA' E ORDINI CAVALLERESCHI. -Se la tutela 
concessa dalla Costituzione al titolo nobiliare come 
nome riguardi anche i predicati connessi a titoli riconosciuti 
dopo il 28-10-1922 (n. 4). 

NOTIFICAZIONE. -Se il principio P�er cui il ricorso 
;p.roposto contro un'Amministrazione dello Stato dev'essere 
notifi�cato all'Avvocatura d�lio Stato riguardi 
anche glj E.nti pubblici di cui l'Avvocatura ass�im:e la 
difesa previa autorizzazione (n. 3). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -Se l'istituto del 
bilancio escluda l'appUcabilit� dell'art. 1282 e. c. ai debiti 
dello Stato (n. 24). 


-19 


OPERE PUBBLICHE. -I) Se la dizione � in deroga 
a tutte le disposizioni vigenti � di cui all'art. l della 
Legge 9-7-1'940, .n. 938, ed altre successive, significhi possH:>
�lit� pe-r gli Uffici del G. G. di esimersi dalle disposiz~
oni sulla ,contaJbilit� di guerra, nell'Amministrazione 
dei lavori (n. 3). -II) Se l'art. 345 della Legge 
sui Lavori Pubblici sia applicabile anche all'i[lotesi in 
C'U;i il ,contratto venga risolto per .forza maggiore (n. 5). 

PENSIONI. ~ Se la tra;scrizione ,tardiva del nuovo matrimonio 
,contratto dalla vedova pensionata faccia jperdere 
.a tale ve-dova la pensione con decorrenza dalla data 
del matrimonio (n. 12). 

PROCEDIMENTO CIV,ILE. .....:. I) Se un Ente di fatto 
(associazione o partito) abbia legittimaz�one attiva a 
difendere in giudizio gli interessi di una categoria 
(.n. 6. -II) se, sia1 proponibU.e: actio ad exnibendum 
nei .confronti della Pubblica Amministrazione per ottEme,
re !'.esibizione di documenti di un'inchiesta amministrativa 
espletata a :cari�co dell'attore (n. 8). lii) 
Se ,sia ammissibile azione surrogator�a per l'es,ercizio 
di interessi legittimi del debitore (n. 11). 

PROFITTI DI REGIME. ~ I) Se si possa procedere ad 
esecuz:ione diretta sui beni della moglie del soggetto 
alla confisca, in !forza della presunzione muciana 

(n. 31). --II) Se la ,competenza generale in mate�ria di 
sequestri per avocazione s;p,etti al Presidente del Tribunale 
d� Forum domicrilii anche quando il provve�dimento 
di sequestro sia stato emesso dal Presidente del 
forum rei sitae (n. 35). -III) Se �Competente a concedere 
il sequestro sui _beni di terzi aventi causa dal soggetto 
all'avocaz.ione sia il P�residente del Tribunale del 
luogo ove ha se-de l'Intendente competente per l'accertamento 
(n. 36). -IV) Se annullata una sentenza di 
condanna per reato di collaborazionismo limitatamente. 
alla non ,concessa a,p�pl�cazione delle attenuanti generiche, 
rimanga ferma, ,ai fini della ,confisca, e con effetto 
di .cosa giudi,cata la condanna per collaborazionismo 
(n. 38). -V) :Se nel caso di morte del soggetto 
all'av.ocazi,one, sia competente, all'accertamento contro 
gli .eredi, l'UfflcJo DistrBttuale de1l'ultimo domicilio del 
de cuius (n. 39). -VI) Se gli enti pubblLci che debbono 
denunmare eventuali profitti di regime siano autorizzati 
a sospendere pagamenti ai presunti profittatori in 
base al solo !fermo amministrativo dell'Intendente d� 
Finanza (n. 41). -VII) Se la competenza territoriale del 
Tribunale in mateda di sequestri per avocazione sia 
stab-ilita in dipendenza diretta e necessaria della determinazione 
amministrativa dell'Ufficio finanziario competente 
per l'accertamento (n. 44). 
HEQUISIZIONE. -I) Se abbiano titolo al risarcimrento 
di danni derivanti da requisizione anche gli 
inquilini dell'immobile requisito (n. 50). -II) Se le disposiz,
�oni del decreto-legge 26-4-1947, n. 26�4, si applichino 
anche alle requisiziioni disposte in base a norme diverse 
dal T. U. 18-8-1940, n. 1741 (n. 57). 

RESJ?ONSABILITA' CIVILE. -I) S� l'art. 2050 c. c. 
sia a.pplicab�le nei ,confronti della PubbUca Amministraz.
ione (n. 54). -II) Se il preavviso per lo spostamento 
dei limiti del poligono di tiro debba essere dato 
con le stesse modalit� disposte per il _:Ilr,eavviso iniziale 
(n. 5!}). -III) Se il danno alle persone causatb da 
rovina di edificio demaniale sia risarcibile ai sensi dell'
8Jrt. 2053 c. c. (n. 60). -IV) Se ad un civile che abbia 
prestato la sua opera volontaria in operazioni di polizia 
competa r�sarci:mento per le lesioni riportate nell'espletamento 
del servizio affidatogli (n. 68). 

SEQUESTRO. -Se il sequestratail.'io per ag.i!'e in giu� 
dizio abb1a bisogno dell'autorizzazione del creditore se,
questrante e se la distinzione tra atti di OI'dinaria e 
atti d� straordinaria amministrazione si rifletta anclle 
nel ,campo proeessuale (n. 4). 

SOClETA'. -Se nel easo di morte di uno dei due 
soLi soci di una Societ� commerciale si applichi l'articolo 
228!} e. c. (n. 3). 

SPESE GIUDIZIALI. -Se l'Amministraz,ione sia tenuta 
a pagare i �CL1ritti spettanti ai .cancellieri degli Uff�ci 
di �conciltaz,i:o.ne o se questi debbano esse,re prenotati 
a debito (n. 2). 

SUCCESSIONE. -l) Se le norme della Legge 5-6-1850, 

n. 1037 e suc,cessive modificazioni si a.ppUchino anche 
allo Stato (n. 4). -II) Se sia valida la .clausola c�h la 
quale nel laseiarsi a titolo di le.gato una somma in 
vitalizio vi si riferisca al v.alore intrinse,co della moneta 
e quale sia l'Hpoca in relazlione alla quale �1 valor,
e debba essere determinato (n. 7). -III) Se perch� 
lo Stato possa considerarsi erede debba avere accettato 
formalmente l'eredit� e quale sia la forma dell'ac,cettazione 
(n. 9). -IV) Se per l'acquisto di legato di cosa 
determinata il legatar,io debba sempre chiedere il possesso 
della cosa (n. 10). 
TELEFONI. -!Se l'Amministrazione postale possa 
provvedere al recapito dei tele.grammi a mezzo tele!fono, 
:Lruendo degli a.pparec,chi telefonici assegnatile come 
abbonata. 

TRASPORTI. -I) Se la clausola " spedizione a ri-schio 

e per.i,colo dello speditore " abbia il solo effetto di at


tribuire a questo l'onere della prova altrimenti gravante 

sul vettore (n. 4). -II) Se per la intensbficazione di 

una linea automobilistica debba essere preferito il 
concessi.o.nar.io. che gi� gestisce: il se.rv�zio o i concessionari 
di autoservizi finitimi (n. 5). -III) Se la ces, 
sione. mortis cmusa di un rapporto di: �concessione di linea 

automobilistica ,abbia valore nei confronti dell'Ammi


nistrazione (n. 7). ~ IV) Se sia dovuto risarcimento per 

perdita di bagaglio trasportato. mediante buono gJ.'a.tuito 

indebitamente �concesso (n. 8). �-V) Se il mittente, privo 

<:!,el duplicato della lettera di vettura, possa rlisporre 

delle cose spedite per lferrovia (n. 10). 


(4105198) Roma, 1948 � Istituto Poligraftco dello Stato� G. C, 

..: 


ANNO I-N. 4 APRILE 1948 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI<JAZIONE DI SERVIZIO 


ANCORA SUl RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE ORDINARIA EGIURISDIZIONE 
AMMINISTRATIVA SPECIAlE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUGli AffARI 


l. La questione dei rapporti tra giudizio ordinario 
e .giudizio amministrath�o speciale in materia 
di imposte indirette, � divenuta particolarmente 
acuta dopo l'emanazione della sentenza 
delle Sezioni unite della Cassazione n. 123 del 
l" febbra�io 1947 in cansa Pinanze eontro Miraponte 
nella quale la Corte Hup1�ema ba. affermato 
i seguenti principi: 
a) in materia di imposte indirette sugli affari, 
anche dopo la riforma. tributaJ�ia disposta �.al regio 
decrelo-legge 7 agosto 1936, n. 1'639, il contribuente 
pu� adire l'Autol'it�t g�iudiziaria, senza 
prima esperire il ricorso amministrativo (o in precedenza 
dello stesso); 

b) l'esercizio dell'a.zione giudiziaria. impor,a 
rinunzia al giudizio pendente dinanzi alle C'Oinmissioni 
tributarie. 

E' nota la tesi sostenuta fin'ora dalla Finanza: 
in seguito alla rifo�rma �.egli ordinamenti trilmta1�i 
disposta con il cila.to regio decreto-legge n. 163'9, 
i1 sistema �el contenzioso deve ritenersi profondamente 
itnmutato nel senso che non pu� pi� attribuhsi 
nlla fase che si !lvolge avanti Je Commissioni 
un carattere puramente amministrativo, ma 
bensi un vero e proprio camttere giurisdiziona.le. 
Ora., il principio dell'unit� del processo, uno dei 
fonda.mentaii nel nos.ro diritto �processua.Je, impedisce 
che pos:sano contemporaneamente s;volg-
et�s,i due proceriimenti avanti due distinte .giurisdizioni 
per la medesima lite. Questa tesi, il cui 
fondamento non sembra possa contestaTsi, prrsenta 
peralt�o l'innpgabile inconveniente di privare 
il contribUente al quale sia stata intimata la 
ingiunzione per il pagamento di tassa suppletiva 
di registro, del beneficio della so-spensione degli 
atti esecutivi, la quale consegue solo dalla opposizione 
giudiziale. Per ovviare a. tale inconveniente, 
non sembra che la migliore soluzione sarebbe 
stata quella altre volte ventilata, �i far derivare 
la suddetta sospensione anche del ricorso 
alle Commissioni tributarie, ricomprendendo tale 
ricorso nel concetto di opposizione giudiziaria, di 
cl1e llll'art. 14n legge di registro. 

E' proprio sulla indiscutibile esistenza. di que:
sto grave inconveniente che la Corte di Cassazione 
h~1 basato la sua pronunzia, nella quale non 
potendo nega.1�e la fondatez.za della tes.i della Finanza, 
basata sul principio dell'unit� della giurisdizione, 
ha risolto il problema. a t.tribuendo alla 
azione giudiziaria! il caraHere di implicita rinunzia 
al ricoTso amministrativo. 

Gi� nel preeedente numero di questa Rassegna 
abbiamo accennato, in nota ad mi riassunto di uno 
scritto del Berliri, nUa debolcz,za. della soluz.ione 
sopra riferita. Ci sembra ora necessario esporre i 
motivi che miJi.tano per una nuova. soluzione dirersa 
sia da quella seguita dalla Corte 1Suprema, 
sia da quella, .seguita fin'ora dalla F'inauza,, pur 
eostituendo di quest'ultima una derivazione ed un 
miglioramento. 

2. Il concetto che l'esercizio dell'azione giudiziari<~-
importi, da parte �el conldbuente, una rinuncia 
a valersi del ricors.� in via amministratint., 
se non ancora presenta,to, o una des.istenza dal 
ricorso stesso, se gi� propos{o, pu� apparire da 
un lato non in contra.sto cou alcuna norma o prineipio 
di diritto posith�o; e d'alti:o Iato come la 
unica soluzione logica, o almeno come la pi� semplice 
e piana, pe1� escludere un inammis.sibile svolgimento 
parallelo di due processi di cognizione, 
davanti a. giudici diversi, per una medesima lite. 
Tuttavia sembl'a lecito esprimere il dubbio che 
la soluzione stessa� concordi con la lettera e con lo 
spirito della. legge; mentre i suoi effetti pratici 
sono cos� gravi da giustificare ht ricerca di altro 
1:riterio, che meglio poss<i conciliare il rigore d�i 
principi giuridici con le esigenze della realt�. 

Oom�ncia.mo col vedere tali effetti pratici, giact'h�, 
nell'a.rgomento in discorso, l'addttcere inoonreniens 
pu� essere utile per un orientamep..to, neH:1 
(\�rPz.ione che pa.re pi� giusta. . � �. 

E' un dato. di comune esperienza che, nel campo 
delle imposte indirette sui trasferimenti della I�icchezza, 
l e controversie non concernenti la,� pura r 
semplice determinazione del valore ill).ponibile ...,:.. 
eio� quelle che, nell'al�t. 29, ultimo comma., del 


-2


tegi.o deei�et.o-legge 7 a,go.sto 1966, n. 166!J, son 
cluama.te � 1�elative all'applicazione della leg.g�e � 
-rigua:rdano in numero limitato accer,amenti di 
imposta. principale o complementare e in numero 
di gran lunga prevalente accertamenti �.'imposta 

~mppletiva (1). 

NeHa pr1ma ipotesi, os.sia quando oggetto di 
eontestazione sia un'imposta prmcipale o complementare, 
raramente potr� verificarsi che ii contribuente 
a�.isca l'Autorit:� giw:liziaria, omettendo di 
sperimental'e il pi� economico ricorso in via. ammi 
nistrativa o non attendendo, dopo averlo propo� 
sto, la decisione delle Commissioni; giacch�, se la 
imposta sia stata paga,ta, la doman�.a giudiziaria 
non pu� avere un risullato diverso da. �quello conseguibile 
anche con il ricorso amministrativo, v�rle 
a dire la restituzione della somma che si assume 
indebitamente riscossa,; mentre, se l'imposta non 
sia .stata pa.ga.ta, il contribuente, per poter agir�e 
davanti al Magistrato ordina.rio, deve sottosta.re 
aH'onere �.el solpe et repete) che invece non gl'incombe 
nel giudizio dinanzi alle Commissioni. 

Nella. seconda. ipotesi, per contro, -quella di 
opposizione ad accertamen�to d'imposta suppletiva 
-il coillribuente, allorch� abbia ricevuto la no� 
tifica d'ingiunzione (eh~ � il mezzo ordina.rio con 
cui gli viene comunicaio l'accert�mento) ha un'interesse 
�Specifico e in~mediato di spiegare opposizione 
in via .giudiziaria, all'effetto di �.etermin::ne 
la sospensione iure del procedimento� di riscossione 
coattiva del t:ributo supplementa.re; e per otlenere 
tale effetto deve promuovere il giudizio nel 
breve termine di trenta giorni daUa notificazionP 
dell'ingiunzione (a.rticoli 145, terzo comma, dell., 
legge �.el registro e 93, terzo comma, della legg<' 
sull'imposta di successione). Senonch�, detto in� 
teresse non esclude affatto� l'altro che l& contro� 
versia in mei�ito alla legaJitfl, dell'imposizione, pri. 
ma di essere decis�a dall'Autorit� giudiziara, sia 
risolta in sede giurisdizionale amministrativa 
ove ha molte probabilit� di trova,re il suo definitivo 
componimento, senza bisogno di pa.ssa.re a.gli ulte. 
riori co�stosi stadi �.el processo cla.vanti al Magi


strato o1�dinr.rio (2). 

Ora, il ritene1;e che la proposizione della doman. 

da giudiziaria importi senz'altro la rinuncia del 

(l) La ragione di ci� � ovvia, poich� i c&si in cui gli 
uffici finanziari, ritenendo di essere incorsi, nella originaria 
tassazione, in e-rrore o in omissione�, procedano 
ad accertamento suppletivo (articoli 7, ter.zo comma, 
della legge del registro; 5, terzo comma, dell&. legge tributaria 
sulle suoce,;;sion�) sono quelli che, in genere, 
presentano maggiori difficolt� .nell'applicazione della 
leg.ge alla fattispeci�e, e dte, quindi, d�anno� pi� spesso 
luogo a contestazioni da parte dei contribuenti. 
(2) Che la riform&. degli ord'imamenti tributarie del 
1936, con l'estender;e la giurisdizione delle Commissioni 
amministrative ane controversie concernenti le imposte 
di r�egi.stro, d� successione e gli altri tributi indiretti in� 
dicati ne�ll'aTt. 28 del deereto legisl.ativo n. 1639 di queil'anno, 
abbia pienamente raggiunto lo scopo che il legislatore 
si propo.se (di appr�estare " una IP'rocerlurto. semplice 
ed essenzialmente e�conomica, che .consenta dit far 
valere le ragioni dei .wntribuenti senz.a le spese di un 
giu<fizio innanzi alla magistratura ordinari& "� -V. 
Relaz. sul disegno di conversione in legge del citato 
decreto legge in Atti Parlamentari, Legislatura XXIX, 
contribuente a rico1�re1�e in via tHruninistrativa o 
l'abbandono del ricorso prece�.entemente (o anche 
contemporaneamente) presentato all'organo di gh1� 
l'isdizione speciaJe : 

a.) �Significa consider�re praticai,nent� inuti: 
lizzabile il rime�.io del reclamo alle Oommissi<:mi 
in tutte (o qttasi) le controver�sie attinenti ad irn� 
poste suppletive; controversie che, come si � detto, 
costituiscono la stragrande maggioranza di quelle 
in ma.teria di tributi indiretti. Infatti il contri� � 
buente, che non voglia (e di solito non vorr�) ri� 
nunciare alla sospensione degli atti esecutivi, per 
la quale gli � d'uopo spiegare l'opposizione giudiziaria 
nei trenta gio�rni daUa notifica dell'ingiunzione, 
si vedr� inibito l'e�sperimento �.el giudizio 
in sede amministrativa, non essendo pt'nisahile 
ehe egli, quand'anche ,ricor'l'a a.Jla competen�te 
Commissione lo s.tesso giorno in cui g,li � notifiea.
ta l'ingiunzione, possa, entro i h;enta giorni 
successivi, ottenere la decisione, sia pur soltanto 
in primo grado. 

Quindi, se la seconda deUe massime enunciate 
dal Supre�mo Col�legio c�n ~a .'!'ernte1'11Za Jo febbraio 
.1947 �in causa Miraponte dov�esse rimaner ferma) il 
riswltato sarebbe ohe, in ooqtcreto) la giurisdizione 
umminoistrativa nelle controversie di cui all'arti� 
colo 29) quarto C()rnma, in rela,<:oione altflirt. 28) del 
Yegio deoreto-legge 7 a.g�osto 19.36, n. 1639, cesser
�ebbe di funz'ionO!re per la maggior parte dei casi 
cli li/e, a tutto tdanno dri con.tribuenti (1). 

b) E' opinione fondata esclusivamente sul presupposto 
che il contribuente, nell'adire� il Ma,gi


Came,ra Deputatt, n. 1469); e che i .contribuenti si siano 

giov&ti e si giovino largamente -del rimedio, pvecisa


mente nel senso previsto�, � dimostrato: 

a) dall'ingente numero odi ricorsi i-n materia che 

affluiscono alle Commiss.iJOni provinciali e alla Com


missione centrale; e dal rile�vante numer:o di vertenze 

che si es.auriscono nella fase giurisdizionale ammini


stro.tiva, per acquiescenza, sia da pa-rte dei: contribuenti, 

sia da .parte dell'Amministraziome, alle� decisioni emesse 

in quella sed'e; 

b) dalla �corrispondente sensibilissima diminuzione 

delle liti del genel'e, sulle quaH � richi�esta 1a .pronuncia

dell'Autorit� .giudiziaria; 

c) dal fatto, quotiodiano.mente constatato .dalla difesa 

dell'Amministrazione, che i .contribuenti, anche quando, 

essendo in contestazione un acc�ertamento� d'imposta sup


ploetiva, spieghino O!P�PO.Sizione giudiziaria .contro l'in


giunzion.e, al fine di conseguire Ja sospensione de.gli atti 

esecutivi, quasi mai mancano eli prOJporrre anche il l'i-� 

corso in via amministrativa; e .cercano in tutti i modi ~~:,

(pure se ci� presenti difficolt�, d.ate le .caratteristiche 

del pror..eS<So se-condo il vigente co.dice pro.cedur:a civile) 0 ,., 

di procrastinare la meS<Sa in decisione della causa di g 

Commissioni. Esito in seguito al qual�e (specie se il tri-'� 
buto controverso sia d'i .piccola o media entit�) l'o-pposizione 
giudiziale � spesstssimo abbandonata. 

opposizione, ill &.ttesa dell'esito del giudizio davanti alle 1":�~.�,��'�.::.',:��:_,����'�,'�:_.-�����'-.

_____.... 

(l) Fu evidentemente per anaJ.oga conside-razione che 
la Commissione centra:e -la quale, con una prima ,deeisione 
a Sezioni unite del 30 maggio 1\)39, n. 16110 (lliv. 
Legisl. Fisc: 1939, 815) aveva similmente giudi�cato che 
l'azione gi�diziaria im!P'Orti senz'altro �rinuncia al ricorso 
.giurisdizionale amministrativo "-� in seguiw,� me-~ 
litts re pelrp�ens.a, cambi� giurisprud�enza, riso;lvendo la 
questione, con altra decisione, pure a S�ezioni unite �el 
18 marzo 1941, n. 38630 (Riv. Lelgisl. Fisc. 1941,. 489), nel 
senso-che il .prooeSBo iri sede amministratiVa� rpu�� proseguire 
anche in pendenza de.Ua domand'a giudiziari-a, 
per� fino a quando r;u questa non intervenga una sen

-3


strato ordina,Iio, manifesti per tal guisa una spon1anea 
volont� � di ciisinteressarsi del reclamo 
amminisrtrativo per a.fficiarsi unicamente alla decisione 
dell'Autorit� giudiziaria ordinaria�: il qual 
presupposto -almeno per quanto concerne le imposte 
suppletiye ~ non risponde alla realt�, delle 
cose; giaceh� se, come la SupTema Corte ha 
espress~ente.dichiarato, lo ste�sso contribuente, 
per evita.re il danno dell'esecuzione forzata, non 
ha altro rimedio che quello di proporre l'opposizione 
giuciizimia nei trenta giorni da.Ua notifica 
dell'ingiunzione, l'uso di tale ri,medio, al fine di 
arrestare gli atti esecutivi, non esclude affatto 'la 
intenzione �di giovarsi del ricorso amministra.tivo, 
al diverso scopo di ottenere una decisione nel merito 
della controversia� mediante un processo pi� 
rapido e pi� economico ciel processo davanti all'a 

�Autorit� giudiziaria. 
3. Si pu� rimproverare al legislatore del 1936 
(li non aver avuto una, e�satta visione delle conseguenze 
che derivavano dal .sostituire, nell'ordinamento 
del contenzioso in materia d'imposte indirette 
sui tra.sferimenti della. ricchezza, al Iicors1o 
gerarchico contempla.to daHe leggi ciel registro e 
Rull'imposta di successione (e da.Ue a1tre leggi tributarie 
che a. quelle fanno !invio, per le norme 
sulla definizione delle controversie) il ricorso ad 
organi di ghwisdiz;ione speciale, quali le Oommis~
ioni; e di non aver, quindi, dettato le norme che 
nccorreranno, a modifica dei testi legislativi preesistenti, 
per regola,re i rapporti fra il proces1so 
�:a.vanti a.l Giudice specia.le e quello davanti al 
giudice �ordinario. 1\fa, non g�li si pu� attribuire 
gra.tuitamente l'errore di aver creato, con l'isti1uzione 
del ricorso alle Commis;sioni, un rimedio 
destinato a rimanere, nella. massin�a parte dei 
easi, lettera morta, come a.vverrebbe, se veramente 
!lal 'tenore e dalla mPns le,qis si desumesse cbP 
l'esercizio dell'azione giudiziaria fu considerato 
comp importante una rinuncia un'esperimento �e] 
J�icorso amministrativo: poicb� dalle norme legislative 
ri!'.'lllhl... in modo esplicito o implicito, che 
il concetto del legislatore � stato precisa.mente 
l'opposto.. Infatti: 

al Nel regio decre.to 8 lug;lio 1937, n. 1516, 
1�ecante le norme rela.tive alla costituzione e al 
fnnzionamenfo delle Commissioni amministrative_ 
l'art. 39, secondo comma, relativamente ai ricorsi 
�pm� 1e eontroversie di cui al quarto comma de1


tenza; con cui il Magistrato o~rdina1~io si riconos0a com


petente e pronunci nel m-erito; poicl1� dopo tale senten


za, " assOTbente �e prevalente n-ei conf�ronti della deci


sione amministrativ.a, le Commissioni amministrativ-e 

non avrebbero pi� ragion,e �per pronunziarla "� 

Nemm-eno la soluzione in parola �, peraltrp, soddisfa


cente, in quanto fa dipendere la possibilit� di svolgi


mento dal giudizio dinanzi alle Commissioni da eventi 

-quali la messa in d~:ciisionoe deHa causa davanti al 

Giudi�C�e ordinario �e la emanazione della reJ.ativa sen


�tenza. -il cui corso nel tempo (spoe�cie nell'attuale ordi


namento del !processo civile) si sottra-e al potere di di


sposizione della .parte interessata ad ott<mere la deci


sione in sede amministretiva ed anche al potere di -en


trambe le pa1~ti, che siano d'accordo nel voler f,ttender>e 

la pronuncia del giud'ice speciale tributario. 

l'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, numero 
1639, dispone: �Qualora il ricorso sia presentato 
in secie di procedura coa.ttiva di riscossione, 
contro la quaJ'e sia stata fatta dal oontribuente 
opposizione giud:iziale, l'inv:io d~gli atti 
alla OommiSSiione per la deaisione di merito � 
fatta da>lle Intendenze, previ gl'i eventuali provvedimenti 
urgenti, dei quali informano le Commissioni 
�. 

Questa norma. (interpretata nel senso che si riferisca 
alle opposizioni giudiziarie spiegate per 
qualunque motivo, anche attinente alla legalit� 
della tassazione, e non soltanto -come ebbe a 
sostenere la Finanza -per motivi riguardanti la 
regolarit� formale dell'ingiunzione o �ei � successivi 
a.Ui di esecuzione) ha costituito u;no degli 
elementi fondamentali di cui si � valsa la Suprema 
Corte, nella sentenza in causa Mira.ponte, per 
a.ffermare che la domanda, giudiziaria � proponihile 
anche se non preceduta da.Ua pre�sentazione 
del ricors-o e dalla. definizione �.el processo in sede 
amministrativa: dal momento che (come si � osservato 
in detta sentenza) la stessa legge testualmente 
� prevede il caso che, in sede di procedura 
coattiva di riscossione, sia stata proposta. l'azione 
giudiziaria prima del reola.mo amministrativo o in 
pendenza di es8o � . 

Ma una volta fissato questo punto, come si pu� 
ammettere che l'opposizione giudiziaria. implichi 
rinuncia al ricorso amministrativo e come si pu� 
spiega.re la sopra cita.ta disposizione, la quale prevede 
che sia tra.smesso alla Commissione, per la 
decisione, un ricorso, che sia stato presentato 
anche dopo la int�roduzione d�el giudizio dt;tt~an.ti al 
Magistr<a.to ordinario e che, perci�, a cagione della 
s:upposta tacita rinuncia, dovrebbe esser consi�erato 
privo di efficacia? 

�Noli � neppur c�nsent.ito pensare, con uno sforzato 
ragionamento (1), che il ricorso debba essere 
inviato alla. Oommission�, a.ffinch� questa., dato 
atto della pendenza dell'opposizione giudiziaria. 
dichiari non luo:g'O a pronuncial'si. I.Ja legge dice, a 
chiare letter�e, che il ricorso � tras'messo all'organo 
di giurisdizione speciale p�W la decisione di merito; 
Hd � troppo comodo, di fronte aJ p:reciso significa.to 
eli questa espressione, cavarsela, con ii-trito argomento 
della impropriet� di lingua.ggio delle leggi 

tributarie (2). 

RP. dunque, nella no1�ma in esame, si ritiene in


sito il concetto elle l'opposizione in via giudiziaria, 

anc01"ch� concernente la leg-alit�. della imposizione, 

non trovi ostacolo nella mancata anteriore presen


ta.zione o nella, pen�.enza del ricorso in via ammi


nistrativa, a. fortiori vi si deve vedere espressa 

fperch� formulata in modo assai pi� netto e pre


(1) L'argomentazione di cui sopra � espo~ta (peraltro. 
in fOTma che non nasconde la perplessit�) nello. scritto 
ilei Berliri A., Sul ricorso aU'Autorit� giudiziaria in 
tema d'imposte i~dirette sugU affari, .in Faro. Jt.. 1947, 901, 
n. 4, in nota. alla pi� volte ,cirtata sentenza dei Suprtmo__ 
Collegio 1o febbraio 1947, in �c�ausa Finanze contro Mirapante.
(2) V. scritto e luogo .citato nell.a nota precedente, ove 
Si finisc�e per concludere .che " la difficolt� di d'arz.are 
un poco la lettera della legge appare ben modesta �. 

-4


ciso) la volont� legi�slativa che l'inizio �el processo 
�a.vanti al Giudice ordinario non preclude la proposizione 
del ricors'O e lo svolgimento del processo 
dinanzi al Giudice specia.le_ 

b) La 1Suprema Oorlte, a fondamento <iella sua 
principale massima, secondo cui l'esperimento del 
giudizio in sede amministrativa non � presupposto 
per la proponihilit� della domanda giudiziaria, ha 
premesso. che il legislatore, con le no1we sulla riforma 
degli ordinamenti tributari, si � limitato a 
sostituire all'antico rimedio del ricorso gerarchico 
quello <iel ricorso all'e Commissioni giurisdizionali, 
la;sciando immutato il co,mples.so fU disposizioni 
che, nella legge del registro (e analogamente nella 
legge tributaria sulle successioni), regola�o i rapporti 
tra la fase eontenziosa amministrativa e 
l'azione giudiziaJ.�ia. Fra le quali disposizioni vi � 
quella dell'art. 148 della. legge del registro (iden� 
ticamente formulata nell'ad. 96 della legg�e sulla 
imposta �i successione) che stabilisce: � Quando 
l'azione giu<iiziaria s�ia promossa senza che sia 
sta.ta presentata domanda in via amministrativa, 

o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla 
presentazione, l'Ammini�strazione non pu� essere 
condannata al rimborso delle spese di lite neanche 
in caso di soecombrmza >> (l). 
Com'� no'o, la. norma di cui trattasi fu inter� 
pretatada.Ua giurisprurlpnza., nel senso che il contribuente, 
a cui fosse favorevole la pronuncia dell'Autorit� 
giudiziaJ�in, a.ves.se il diritto alla ripetizione 
delle spese processuali nei conf1�onti dell'Amministrazione, 
anche quando la ca.usa, da lui 
inizia.ta �prima del decorso di novanta giorni dalla 
presentazione del ricoJ�sio in via amministrativa, 
fosse passata-in dechlione dopo la scadenz.a di qne 
Ato termine (2). E tale indirizzo g-iurisdizionale 
fu ispirato dalla considerazione ehe, se la legge 
foRse stata interpretata a.lla letlera, il contl'ilmente, 
nel raso d'ingiunzionp di pa.gamento di 
nn'imposb suppletiva, si sarebbe trovato di fronte 
a questa alternativa : 

l) o di spiegare l'opposizione giudiziaria liri 
hcnt� giorni daHa notifica� <iell'ingiunzione, al finp 
r1i conseguii-e la sospem;ione dell'esecuzione for� 
za.ta, senza nspettare la seadenza rlel termine diln1orio 
di n�vanta giorni dalla presenta,zione del 

�1"icorso amministrativo (3) : e di perdere, cos� 
(1) Nella motivazione deHa. ripetuta sentenza 1� febbraio 
1947 iJn causa Mirc.;ponte, si accenna specifloument.e 
a tale norma. per argomentarne, in r.elazione agli articoli 
145 della Je,gge del registro e 93. d'ella, legge tributaria 
sul1e successioni, �che, .anche dopo la riforma, � rim&sta 
invariata la fac�olt� del contribuente eli adrre l'Autorit� 
giudiziaria, senza preventivamente nropO'l'rf' il ricorso 
�mministrativo o senza attendere la decisione su di 
e.sso, se proposto, salva la sanzione inerente ane spes.eproce.ssuali pr.evista da. detta.. norma.. 
(2) Cassaz. 22 a.nrilA 1927. Germani .contro Finanze 
Foro lt. lll'l7, I, 947; 12 aprile 1928. SOtciet� Prodotti e 
Concimi Chimici cont1~0 Finanze, Mass. Re'g. 1928, 350: 
1.5 aro�rile 1930, Finanze� .contro Societ� Tripcovich, Poro 
It., l930, I, 825; 9 giugno 1930, Societ� T�rezz.u contro Finanze, 
Rivista Legisl. Fisr. 1930. 370. 
(3) Si fa. riferimento all'ipotesi normale che il contribuente, 
a.v.endo avuto formale comunicazione della tassazione 
suppletiva solo con la notifica. d'ingiunzione, 
nJn siaoSi trovato in grado d'i riooorrere in via amministl"
ativa. �se non dopo la notific&.zione .stessa, 
(secondo una intel'pretazione rigorosa. dell'art. 148) 
il diritto <11 ripetere l'e spes:e del giudizio, nell'eventualit�, 
di socco,mbenza dell'Amministra.zione; 

2) o di attendere, prima di promuovere il giudizio, 
il decorso dei novan.ta giorni-~a.Ila proposizione 
del reclamo amministrativo, sacrificando la 
facolt:�, di ottenere la sospens,ione degli atti eseeutivi 
mediante il tempes1tivo esercizio dell'a.zione 
giudiziaria. 

Ovviamente, l'ad. 148 -subordinando il diritto 
del contribuente di ripetere le spese, nella causa 
in cui risulti vittorioso, aUa presentazione <iel 
ricorso amministrativo e, inoltre, alla condizione 
che, prima di promuovere la. pronuncia, del' Giudice 
ordin:.H�io, egli lasci trascorrere un certo periodo 
di tempo, considerato come il minimo indispensa�bile 
perch� possa avm�si una, decis;ione sul ricorso 
medesimo -presuppone che il ricorso in pa;rola 
sia' destinato e abbia la. idoneit� a provoca.re un 
esame della controver'Sia in sede amministrativa. 

Ora, se si ritiene che, nell'odierno sistema dei 
1�appodi fra processo tribu h:n�io amministrativo e 
proces�so ordinario, il contribuente, nell'adire la 
Autorit�t .giudiz,iaria, implicitamente rinunci a.I 
ricorso che potrebbe proporre o che abbia giit proposto 
all'orga.no di giul'isllizione speciale, se ne 
deve inferire che a danno dello stes;so contribuente 
si riproduca una situazione analoga a. quella di 
cui s'i � sopra parlato, a.nz.i peggiore, nella quale 
egli si vedr�, costrPtto a .sacrifica.re un <iiritto per 
salva;rne un altro. Infatti, nel raso di notifica di 
ingiunzione per la riscossione di un'imposta suppletiva., 
all'intimato s.i presenter� ancora il dilemma 
o di oppor:-;i giudizialmente nel termine di 
trenta. giorni, perdendo il diritto alricupm�o delle 
spe.se se l'AmministJ�azione rimanga soceombente; 

o di rimanci~ue oltre quel te�rmine l'opposizione 
giudiziaria, in attesa della decisione sul ricorso 
in via amministra.tiva, perdPndo il dh�itto alla 
sospensione degli atti esecutivi: e ci�, ~senza la 
possibilit� fl'invorare il temperamento ammesso 
dalla. giul'isprudenza dianzi citata, poich�, dovendosi 
il ricorso am,ministra j iv o reputa�re immediatamente 
rinunziato e reso inoperante con la propo:;;
izione della domanrla. g-iudiziaria, non avr� pi� 
alcuna rilevanza, il fatto che la causa davm1ti a.l 
Giudice ordina.rio sia pos.ta, in decisione dopo novanta 
g�iorni dalla presentazione del pl'edetto 
ricorso. Vi lJa �i pi�: non solo nell'ipotes.i di eontJ
�ovPrsia concernente un'imposta suppletiva, ma 
in qualunque a.Itra ipotesi, quand'anche l'az,ione 
giudiziaria YPnga eAei�cita.ta dopo novanta giorni 
dalla� proposiz.ione del ricorso in sede amministrativa 
ma prima che su ques.to sia intervenuta una 
pro~unria, l'Amministraz,ione, a norma dell'artieolo 
148 non potr�, esser condannata alle spese, 
se socro~bente nel process:o davanti all'antorit�. 
giudiz-iaria; dato che, con la domanda al Giu�iee 
ordinario, il menz,ionato ricorso am,minist.rativo 
s'intender� rinunziato e �quindi come .mai proposto. 
N� potr� sos.tenersi clte il ricorso alla Oommissione, 
nonostante la l"inuncia� acl esso fatta 
preventivamente o siuccessivamente, _per. e~s~re 
:;~iato preceduto o seguito dalla, doma�naa gJUd1z1a




-5


l'ia, valga ugualmente aci. impe�i1�e l'applicazione 
dell'art. 148 della, legge del registi�o: giacch� ltL 
sanzione ivi preveduta. � comminata per indurre i 
contribuenti a promuovel'e una definizione della 
lite in sede amministrativa, prima di ricone1�e 
all'Auto�rit� giudiziaria�; ne, ad evitarla, bas.ta 
l'esistenza meramente formale di un ricorso, che, 
per volont� dello stes,so instante, 'sia ab ohgine o 
sia �.iventato inidoneo a :JJrodurre qualsiasi effetto. 

Appare poco credibile che le conseguenze suesposte 
siano state volute dal legis;latore; e pertanto 
sempre pi� si palesa ad esso estraneo il pensiero 
che Ja proposizione della domanda giudiziale 
inibisca o renda inefficace il ricorso a,gli organi 
della giurisdizione amministrativa. 

4. Con quanio precede si sono messi in luce gli 
elemenci che giustificano una soluzione negativa 
del quesito se l'inizio del processo �.avanti al Giudiceordinario 
p1�ecluda la. introduzione e lo svolgimento 
del p1�ocesso davanti alle !Commissioni amministra,
tive; ma, non si � data una. s.oluzione positiva 
al grave problema circa il modo in eui questi 
due proeessi possano coesistere, senza, profondamente 
turbare il principio dell'unit� �.el proces.so 
di cognizione per una. medesima lite e senza dar 
luogo a conflitto o a duplicazione di giudicati. 
Questa ~oluzione (la cui necessit� si presenta, 
in quanto siano accantonate sia la tesi originaria 
della Finanza., s.econdo cui la pendenza del processo 
in sede amministrativa renderebbe improponibHe 
la �.omanda giudiziaria; s,ia la tesi opposta. 
secondo cui la. doma.nda, giudiziaria impedirebbe 
la, proposizione del ricorso in via amministra.tiva 


o la prosecuzione del relativo giudizio, per implicita 
rinuncia ili ricorso medesimo) non � facile; 
ma non sembra impos.sibile. 
Pos.o che la Jomanda al Giudice ordina.rio e 
quella, al Giurike specia~e siano pro�ponibili contemporaneamen 
le ovyero la prima in pendenza 
della seconda o la sl conda in pendenza della. prima., 
ci� non vuoi di l'e elle es,se siano en irambe procedibili 
a.llo stes-so trmpo. 


Le difficolb�. di f]'(mte a cui si sono troYati gli 
interpreti &embra possano es,sere :s.uperale, ritenendo 
elle, r;c pur ht proposizione e la pendenza �.i 
una domanda noH escluda.no la proponibilit:1 dell'aUra, 
ne determinino, per�, la temporrvnea i1nJirocedibiJlit�. 


lln altre parole : ammesso che, secondo le speci


ftche norme in materia, in un da io momento tanto 

il Giudice s:pecia.le, quanto il Giudice ordina-rio 

possano trovarsi vali�.amente investiti della cogni


zione di una medesima, lite tributaria; e conside


J�nto d'altra parte, che i principi generali di 

diri�o proces1suale non consentono un si.multane�o 

svoLgimento di entrambi i giudizi, si arriva� neces


srM�iamente alla conclusione ehe uno dei due pro


cessi debba a:rres.tarsi, -in attesrt che abbia fine 

!'altro -per riprendere �.opo il suo corso. Quale � 

dei due? 

La risposta a questo interrogativo non � dtJbbia. 

Nel .sistema, della legge, la cognizione degli organi 

flrlla giuriRrlizione speciale pn� soltanto prece


dere, mai .<~egttire la cognizione �ell'AutoriL:� giu


diziar1�ia; poiclt�, avendo la, pronuncia del Giudice 
ordwario un'ef�wacia prev<tlente rispetto alle dedsioni 
delle Commissioni, un .giudizio in sede 
a.mminislrativa posteriore a quello Il). f:')ede giui�isdJZLOnale 
ordinaria sa,rebL� in partenza s.forn�Lo 
�.i qu:.tlsiasi effetto e privo dl scopo. E' logico, 
dunttue, che, coesistendo, per lw l"is.oluz1one d1 
un 'iuen Liea cont1�oversia, il p�roces,so davanti alle 
Commissioni e il processo da.vanti all'Aulorit� 
giudiziaria, ques,t'ultimo suLils.ea un ar1�esto, per 
uar modo di svolgersi al primo, :.L cui spetta. di 
precedere nel tempo, 

Ne segue che la domancia. giudiziale spiega ca in. 
pendenza del ricorso l:l!Ipminisltrativo, a,ncm�ch� 
proponibUe> come ha opinato la, Suprema CQde, 
sa1�:1, quanto meno, ten~pO'ranerunente im,procedi/
Jite> iinch� non sia, esaul"ito il giudizio in sede 
gimisdizionale am,ministtativa: ovvero (ci� che fa 
lo stesso) durante il corso di ques.to giudizio, il 
p1�oeedimento davanti al Magistrato m-dinario 

dovr:� e.sserre suspes.o. 

,Si tra.tterebbe, in sostanza, �i un caso �i 80


8pensione neces.<~ana del processo (davanti all'Au


torHit giudizia.da.) a oausa di un i-mpedimento gitt


ridico (l) cosHtuito dalla contemporanea pendenza 

di a,Uro processo (davanli aUe Commissioni ammi


nistrative) per un'identica lite, il quale -seconcio 

il particolare ordinamento del contenzioso in ma


teriUJ di imposte indirette sug:i affari -l?u� e 

deve svolgersi per primo. 

Non semln�a che ad un'applicazione d-ell'isti


tuto della sospensione nece.ssaria del proces1so, nel


l'ipotesi in esame, sia di ostaeolo la mancanza di 

una es�prcssa disposizione cii legge in proposito, 

dal momento che una volont� del legislatore nel 

senso indicato � des.umibile dal comples,so delle 

norme e dei principi di cui s.i � diseorso. 

Del resto, si pu� anche ricoiTei�e a.d un eriterio 

di analogia, ba.sato sull'ai�t. 295 Codice proce�.ura 

civile. 

In ta1e artieolo � lec1to ravvisare la espressione 

di un principio di ca.ra.ttere generale, non limi-tato 

ai casi compresi nella. formula legislaiiva (2) ; 

principio secondo cui la sospensione del processo 

si rende neeessaria ogni qualvolta, fuori del pro


c-esso medesimo, debba svolgersi un'altra attivit�, 

di ea:rattere giurisdizionale, cui la� legge a.ssegni 

una pos.izione comunque preliAninar"e rispetto al 

processo da sospen�ere. 

Ora, nel processo tributario di eui ci stiamo 

occupando 1\ bens� vero ehe il Giudice amminis.tra


' t .

livo chiamato a, risolvere la ste�s:sa con roversw 

' 

(1) La distinzione fra casi di sospension.e n,ecessmia 
del proc.es.so per irnpedimernto logico -che sono quelli 
contemplati dall'art. 295 Codice p.rocedura civile -e 
casi dii sospensione pew impedimento giuridi.co, i quali 
sono di varia naitura e pr�eveduti d& diverse disposizioni 
legislative, � del Carnelutti (lstituz. del nuovo proc. civ. 
it., 3a ediz., vol. I, n. 49'7, p. 447, c.) 
nei cast della seconda ca:egoria pu� ric�or:datsf (perch� 
presenta una certa .affinit� con l'ipotesi considerata ne-l 
t.esto) quello r-egolato da,gli articoli 455 e segg. Codice 
,procedura �ivile (so,spensione del procesBo, nelle controversie 
individuali di lavoro, per la.sciar svolgere l'arbitrato 
dei consulenti tecnici). 

(2) v. ZANZUCCHI, n nuovo rlir. proc. civ., 2a ediz., 
vol. II, p. 100, n. 32. 

-6


sottoposta anche alla cognizione dell'Autorit� giudiziaria, 
emette una pronuncia da cui non dipende 
{.diversamente da, ci� che deve verificarsi nelle 
ipotesi prevedute Cial cita.to ad. 295) la decisione 
d~l Oiudice ordinario. 

Pemhro, dato (per le ragioni esposte nei precedenti 
pa.ragrafi) che il contribuente ha il diritto 
di far decidere la controversia dalle Commissioni 
am,minis,trative; che questo diritto non viene meno, 
per il fatto che della lite sia investita anche 
l'A.utorit� giutiiziaria; e che il giudizio in sede 
amministra.tiva deve n.eces..<Jariamente precedere 
quello da.vanti al Magistrato ordina,rio; � evidente 
ehe il processo giurisdizionale amministrativo vie


ne ad assumere, in for2la di legge, ,quella posizione 
pnlimina.re) cui si � sopra accennato, rispetto a,l 
processo ordinario; e che, pertanto, quest'ultimo 
deve essere sospeso in attesa che il primo giunga 
alla sua conchiusione. -Qui la, esigen2la logica che 
un processo s'i svolga anterio:rmente all'altro � 
determina.ta non Cia un carattere sostanziale di 
pregiudizialit� (o analogo) delle questioni trat


tate nel p1�imo, di fronte alile ques,lioni da risolvere 
nel secondo ; ma da un rapporto formale o procesl'f'IMhle, 
da cui deriva che il giudizio in sede a:mmi � 
nistrativa non possa utilmente aver luogo se non 
precedendo il giudizio dinanzi alla Autorit� giudiziaria. 



NOTE D I DOTTRINA 


E. 
O.ANNA.DA -BARTOLI : Osservazioni sull'obbligo 
della P. A. di conformarsi al giudicato dei Tribunali 
ardinari. �Studi Sassaresi n, 1947, 126. 
Al p1�ob:ema s~tudia.to dal O. B., possono dars,i, 
in linea teorica, tre soluzioni: 
a) che la Pubblica Am,ministrazione sia. libera 
di conforma.rsi o meno alla. sentenza; 

b) che la Pubblica Amministrazione si debba. 
conformare aJla sentenza, ferma restando, peraltro, 
la sua, discrezionalit� circa la scelta del modo 
pi� conveniente; 

o) che l'a Pubblica Amministrazione non abbia 
alcun margine. di discrez�onalit�, e che il giudice 
pos�sa annuHar"lle�, revoca;rne! e modificacrne ~'Ili 
atti. 

Il O. ll. ricorda la legisbzione tedesca, che segue 
il sistema in�.icato sub c); e �quella francese, cui 
� ignoto il principio dell'obbligo giuridico per le 
Pubbliche Amministrazioni di conforma:rsi al giudicato, 
per quanto la giuri:s.p>�udenza, di quel Consiglio 
di Stato abbia ceecato di sanare il contras,to 
fra. la rigorosa applicazione del sistema. e il principio 
tr�s juridiq~te della cosa giudicata. 

La dottrina italiana � �.ivisa; si va da quella 
che nega in modo assoluto quals.ia.s:i obbligo giuridico 
della Pubblica, Amminis-trazione, in quanto 
l'esecuzione del giudicato non pu� a.vvenire che 
volontariamente, all'altra che ritiene vi sia un 
ollbligo specifico ed inderoga.bile, e riconosce quin�.
i al Oonsiglio di ~tato -in caso di '1-icor�so a 
sensi dell'ad. 27, n. 4 del T. U. -i.l potere di 
pronuncia:re la revoca, o la. modifica degli aHi 
amministrativi, quando questi non sian conformi 
al giudicato. Vi sono poi le teorie intermedie, che 
concedono alla Pubblica Amministrazione una. 
maggiore . o minore discrezionalit�, in que:sto 
campo. 

Esamina poi il O. B. la teol'ia del Guiccia.vdi 

~L'obbligo dell'autorit� amm�ini8trativa di conformarsi, 
ecc., in Studi in on.ore di S. Romano, volume 
II, pa1g. 395; La Giustizia amministrativa) 
secondo il quale -distip.guendosi le norme che 
regolano l'a.ttivit� amminist'l'a.tiva in norme di 
azione (poste nell'interesse pubblico) e in norme 
di relazione (poste nell'interesse individuale) -la 
violazione delle prime rende l'atto invalido, la violazione 
delle seconde rende l'atto illecito. Nel primo 
caRo la co.gnizione spetta al Giudice ammini


~lra.tivo, nel secon�.o a.l Giudice ordin1H"�o. E 
� poich� non sempre la illeceit� coincide con la invalidit� 
dell'atto, solo �quando vi sia tale coinciden~ 
sorge l'obbligo della Pubblica !Amministrazione di 
conformarsi al giudicato che abbia riconosciuto 
la illeceit� dell'atto, ne consegue che l'annullamento, 
la revoca o la riforma dell'atto sono in 


funzione 'soprattutto della loro invalidit�. 

Il O. B. ra.spinge la dottrina che nega iJl preciso 

obbligo �.ella Pullblica Amministrazione di confor


marsi al giudicato, ed afferma che tale obbligo 

~ussiste ed � un obbligo giuridico, anche se in con


trapposto ad esso non vi sia un vero e proprio 

diritto da pa:ete del cittadino. 

Il O. B. accoglie da�l Gniccia,rdi la �.istinzione 

fra norme di azione e norme di relazione ; ma so-. , 

siiene che og-ni atto illecito, jn quanto trlle, � 

invalido, e, particol'a�rmente, illegittimo: di conse


guenz,a il giudice ordinario quando aecerta la illi


ceih\ di un atto ne riconosce implicitamente auche 

la illegittimit�. 

La .sentenza quindi ha, un duplice effetto: 

a) in .quanto l'atto � illecito ed ha. quindi vio


lato. le norme di reJazione 'poste nell'interesse 

del singolo, occorre restaurare tale interesse leso 

e ci� pu� avvenire mediante l'a,ttribuzione �.i una 

indennit�. al singolo (.1�isurcimento del danno), 

semp1'e che, beninteso, il pl'ivato abbia risentito 

da tale violazione un danno economico ; 

b) in quanto l'a.tto � illegittimo ed ha quindi 

violato le norme di azione ehe rigua.rdano il pub


l,lico interesse, al privato non spetta che un inte


I�esse occa.sionalmente protetto aUa restaurazione 

dell'interesse pubblico mediante la elimina,zione 

dello atto illegittimo. 

Per il O.B. quin�.i -a.ttesa la diversit� dei 

soggetti destinatari degli effetti della sentenza 


non si pongono taluni a1t-ri problemi rela.tivi alla 

correlazione tra l'o�bligo del risa.rcimento e quello 

della, eliminazione dell'atto, n primo � sempre do


vuto, come si � visto, per il ,secondo deve distin


guers,i a seconda della natura dell'atto e �.egli 

effetti che ha prodotto, che se esiso, ad esempio, ha 

gi�. esaurito tutti i suoi effetti non si poh~ parla1-� 

mai di eliminazione, ma soltanto di risa-rcimento 

del danno, ove del ca,so. 

Secondo il C. B., infine, ,}a, a.sclusione, �.i un 

cliritto soggettivo nel citia�.ino a che la. Pubblica 

Amministrazione s.i conformi al giudicato com



-S


lJOl'la che la l 1ubolica Amministrazione debba 
avete in ma<eria una. certa disctez.iona..til�, m<L. 
tale discrezionalil� � lmutata alle modalit�, du 
seguire per conformarsi al giudiCato, e riflette 
non l'an ma il quo modo deoeatur)� ment.te dal 
fallo che il Oons.iglio di 8tato abbia in proposito 
una giurisdizione di merito rica,va-il C: � .U. la. conseguenza 
che l'organo di giurisdizione ammmistrativa 
pQssa anclle moditt.care l'atto, e comunque 
svolgere anche una concreta attivit� amministrativa. 


Non pare rsi porssano con.dwiden; in toto le conclu~
iont cui perviene il U.B. e sembra inve1�o che 
all'Amu~rinistraa�ione si dovreobe rwonoscere non 
soltanto la possibtlit� dt determ.inare il rrwdo come 
conformarsi ~d�on�de la im,possibUtt� per-gli o�rwant 
di g�iurisd�i.z�ione di p-rovveder-e ad emetter-e in concre~
o un p1�ovved�ner~rto ammmistmtivo di fronte 
al rifiuto della Arnministrazimoe di conformarsi al 
gi�t~dicato) ma anche se) nel c�a,so deoi~o) possa 
darsi esec�u.~;oione al giudicato stesso. 

Giacch� non di rado pu� avvewire ohe le fmu�amentali 
ersig�ert..<:e del pubblico interesse oon~Lglialfto 
a tene1� ferm.o l'atto dichiamto illooito od illegittimo). 
ment1�e la sua elim.inazione) in confm�m.i.� 
del g.udica.toJ verr-ebbe a,d essere sostan.~ialmente 
nocivo al~'interessc generale. In tal caso) beninteso, 
� dovnto 1Lall'Arntm,intstr-azione il r�isoartJi� 
mento de.l danno. 8tl di ci� pedasi Mortara) � C'ommen.
tario al Codice p1'oce�d�ura oiDilc, wl. I J n. 131 
(; :;eg�g. >>; nonoh� � Relaz�i�one dell'A'11-vooatura 
1930-1941 l>, vol. I, n. 99. 

Circa l'obbligo dell' Amrnin�istrazione di conf01�rnarsi 
a~k dectsioni degli ortgani deUa gi-l.~stiZia 
amministr-a.t-i11J'a, e in senso oontrar-io alla giur�ispn~
denza ohe t�ale obbligo sancisce) si veda Zanobini, 
� Corso di diritto ammJinistrati�vo �J vol. I l, 
pag. 260; Salemi,� Da giustii<Jia, amministrativa�, 
vol. I, n. 85; Presutti, � Is:ituto di dihtto amrninistrat
�ivo �, '1/0l. Ili) pag. :226. 

-#


F. 
Rosso : Investimento automobilistico di di pendenti 
statali. (( Rivista giuridica circolazione e 
trasporti�, 1947, 224. 
Oon .sentenza 8 febbraio Hl47 la Corte di appello 
�.i Firenze ha ritenuto ina.pplicabile il regio decreto 
legge 6 febbraio 1936, n. 313, al caso di due 
militari investiti da un automezzo del Corpo dei 
Vigili del fuoco, sotto il profilo che non polevan<� 
i milita'l'i sltessi considerarsi in servizio, essendo 
ess.i in libm�a uscita. La Corte inollre ha affermato 
la propria co;mpei.e.nza a conosce1�e de:la. lite dedotta 
in giudizio, in quanto og.getto della �.omanda 
giudiziale era. il risarcimento del danno per responsabilit� 
extracontra,ttua.le. 

Il R., annota.ndo i ale sentenza., critica in linea 
generale quell'indirizzo giurisprudenziale secondo 

ehe il sopracitato regio J.ec1�eto Jegge �.eve es.~>m�e 
applicato soltanLo se il dipendente aubia un oornpleto 
dil"'it.to ad un ti-attanH:nto dt qute.scenza. 

De jun cond�itoJ poi, la norma de!Teg-io uecreto 
legg-e in e&'lllle esclude q��l~ia:si azione dl danni, 
in eas.o di morl.e, da pm�te di quei eongiun d, cl1e 
non hanno diritto ad un u�aLtamento di qui~:;seenza, 
ma pur potr!:bbero promuovei�e un'azione 
di �.anni in base aUe n01�me otdinarie ~ad es. fm


telli o sorelle). 

Inoltre il H. limita l'ambito di a-pplienzione del 
clta.to regio decteto leg�ge ai danni che sono intimamente 
collegati a.1 rapporto di dipt:ndenza, mentre 
il risarcimento dovrebbe essme tegolalo dalla 
legge �wmune per quanto attiene agli altri danni 
(es. danni agli inci.umenti e .simili). 

~empre in via generale 1�itienc il H1. ehe il regio 
deet�eto leggl', u. :J13 si appliclti anche ai casi iu 
cui del danno sia responsabile una Amministr:'.zione 
diversa da quella di cui il danneggiato fa 
[1arte. 

In ordine al ea�so partkolare il R. osserva che 
la cos.tante g-iurisprudenza della Oorte dei conti 
~::sclude che abbia, u rii.eners.i in S'ervizio il militare 
durante la liLeta. uscita e militari che .rientrino 
dalla libera uscita.. In quest'uLimo eas1o, secondo 
il R, potrebbe parlarsi di infortunio in. itinere, e 
dovrebbe quindi applica!'si il regio decreto leg'ge 

n. BlB, a meno che nella causazione del danno non 
sia intervenuta anche nna colpa� g�1�ave del milita.
re, in quanto ci� farebbe venir meno la rifer� 
bilit�, dell'incidente al servizio. 
Sulla questione di competenza i~ R. a�eris.ce alla :::; 
tesi della Corte fiorentina, os~erva peraltro che 
potrebbe datsi che simultaneamente la AutorH� 
giudiziaria ordina.ria non I�iconoscesse le cause di 
servizio e la Oorte dei conti in se�.e di controversia 
di pensione la riconoscfs:se: in ta.l ca.so lo 1Stalo 

l

venebbe ad esse1�e ,gravato di un doppio onere, il 
ch� � inammissibile. Ad evitare ci� per il H. unico 
rimedio � l'art. 41 Codice procedura civile, relativo 
al regolamento preventivo di competenza. 

generale sono accett([bili, per quanto la git~rispru 

rlenzct sia alq�uanto pvi�. restrittiva in 1nater-ia di ~ 
trattamento spettante in concreto a�l danneg;giatn 

(cfr. Ga88. 30 ap-rile 1937, FB1 SS. oontro Mam


� 

brilla, ((Foro Jt. )) 1937; IJ 15.92). . 

Snl~a parte speoiale 1l'U� os,rvarsi C1he la dist in--1. 
.oione fm il caso del militare ohe gode della libera ::@ 
uscita e q�ueZZ.a de.Z mil-itare che -rientra dalla libera :~~�

:::::

nscita sembm (Jirl-ifi.cio8a, gia.cch� a.nche in questo i[ 
seoondo casoJ se l'orario della libera usc�ita non ~m 
� a,noom. decorso, il militare dovrebbe esser consi-!I; 
derato j'-u.o�ri servizio. Pu� pemltro osservarsi oM i@ 
il regio clec�reto legge_~-313 ~i ;iferisce a~che O:ll~ J 
rr ocoasionc del servww JJ, moe al caso m OUt 1I {~ 
-~erv�izio sia soltanto ind��ettam.ente e in modo del !t 
tutto casuale colleg�ato con l'evenl"o �~zanno8o, si 11; 

il quale il regio decreto legge 6 febbraio 1936, nuah� 
la giur�ipruclenza ha ritenuto applicaailC-i.~-@ 
mero 313 potrebbe trovare applicazione sol quando 1�eg�~o decreto legge in esame al d,anno 81tb�to dn j 
al �.ipendeni.e statale spettasse una pensione primilitari 
che si recavano in lic,em.~a o n�e tornavano W 
vilegia.ta, perch� un tale indirizzo non trova a�lr:un (rfr. CaM., 12 _qiu.qn.o 1940, Camilli contro Mini-~ 
fondamento nella legge; ma d'altro canto, premst1 st'"" Com unWooion i, in � Giur. Il. " 1.040, t, 1, ~ 


824,� ()a.ss. So.~. unite 24 luglio 191,6, Pnpale contro 
Ministero Comtmicnzioni, iv'i 1947, I, J, 11!2 e da 
ultimo la recentissima �inedita 8Pntenza del Tribunale 
Bre8cia in causa Prina contro FF. SS. in 
dottrina poi redasi la nota del Iarnalio in, � Gitl-r. 
lt. ll, 194'1, I. 1, 112). 

Sulla qtiestione di oornpetenza, si pu� notare che 
in bMe al principio che ogni giudice � giud�ice della 
rwopria comp'Plenza non pu� negarsi all'Autorit� 
rriudiziaria ordina1'ia cui viene rivolta. la domnnda 
11er il ri8arcimento del danno secondo le norme 
conMtni il potere di indagare ,<re, nel caso, ricorrano 
O' non gli e.c:tremi voluti dal regio decreto 
lrgge n. S1S, e se la domandrt giudiziale sia quindi 
71roponibile. 

M. 
PETRONCELL! : Deputato ad cultum e dlcatlo ad 
patrlam. cc Rassegna di diritto pubblico l>, 1947, 
II, 557. 
In nota alla s~entenza della Corte di appello di 
Roma in causa Bentivoglio e Ministero Pubblica 
ll'ltruzione, il P. traccia la. differenza fra gli istituti 
giuridici della depeutatio ad cult11,m e della 
dicatio ad J)(vtriam.. 

l'ali istituti pre~�.entano Slpiceate analogie, ma 
non si identificano, P la� differenza. pu� eogliersi 
in ques.to: c�he la deputatio ad cultum vincola. il 
hen con rigua.rdo ad una parHcolare destinazione, 
quella cultuale secon�o i] partico~m�e regolamento 

� ehe ne fa l'Autorit� ecc:es.instica, che dell'esercizio 
del culto i> investita, menhe la, dicat io ari 
71atriarn vincola il bene n fa \'Ore di tutti i rittadini 
indiF;tintamen' e. 
Tale distinzione � stata posta anehe dalla, a.mlotata 
sentenza,: e del pn,Ii i,J P. anprova altri due 
rwineipi fermati dalla. ('orte romana: clw la. propriet� 
�e;Je ro.l'e desti nate al rnl'o non si tras:fer'il'ce 
allP rhiese, dovP rsse wngono esnnstP, e che, 
sPcondo il diritto f'anonico, ]a deputatio non rende 
p:inridica.mentp impossibili neg-ozi giuridici aventi 
pe�r o~:geHo fJUPi determina.ti �beni, �pu.rcht> ne 
l'ima.ng�a immutai-a la destinaz.ionP. 
Non � possibile ouindi confo�ndPre, secondo il P. 
i <1ue istituti, sotto il profilo elw, in fondo, la 
des,'ina.z.ione al culto eli un bene di pregio artistieo 
in una. rhie'ln, pubblica equiva-le ad una rlieatio ad 
JJntr:am. 11ereh� og-mmo pu� g:odPre della puhhlir.
n PSposizionP dei bene 
Tnvero non soltanto s,ono diveJ'R� i de,stina(a,ri 
come Ri � vis:to; ma � cliveJ"SO il fipe fche nel cas'o 
della r[Ppntatio si idrntifira rol fine di eulto, men.' 
tre nel r.aso dPlla di.e,atio si rivolge a R.oddisfnre 
nn intr,res�sr pi� grneralc flrl1o Stato); e. sono 
direrl'li nnche rrli or.gani -nell'un caso f1Uelli 
er.rlesia~stici nrll'nltro fllH'lli stataJi -rl1e sono 
nrepoRti a disriplinare l'PRrreizio dell'uso da pnrte 
dri frdc>li o riPi cittadini. 

In senso so8tan.zialm.entu diverso, c volto ari una, 
t;i� r-igida. tulP.la degli inlrre88i rlella colletf.ivit�, 
8i reda il fondamentale 8lnriio del ni Gennaro, in 
<<Il rliritto dei beni pubblici l>, 193G, 52. Si vedn 
a nohe la � Rela.zirme dell'A tvocatura l>, 1930-1941, 
rol. l, n. 301-302. 

G. 
Cor_,ETTI: Rilievi sulla forma degli atti amministrativi 
con particolare riferimento agli atti 
riguardanti il rapporto di pubblico impiego. ccRassegna 
diritto pubblico>>, 1947, 48~... 
La V .Sezione del Oonsiglio di Stato con le decisioni 
n. 25!6, 257 e 258 Ilel 1946 (Riv. loco ci t.) ha 
ribadito la propria giurisprudenza circa la necessit� 
di atti formali per il sorgete, il perdmare ed 
il venir meno del J�apporto di pubblico impiego. 

Il C. pur ai)pwvancio nella fattispecie le decisioni 
del Oons:iglio di Sta.to, insorge in linea. di 
principio, contro la iesi che nel campo del diritto 
amminis,tra,tivo la, volont:�. dell'Ente pubblico deblm 
sempre es binseea.rs.i attraverso atti formali, 
sostenendo che non vi � in si:ffatta. tesi alcun fondamento 
gimidico, ess,endo essa. ba,sata soltanto s'n 
ragioni di ordine pratico, che per ci� s.tes:so non 
possono a.ssurgere a �'ignit:\ di principi giuridici. 

.Si che per il G. la. volont� dell'amministrazione 
pu� libemmente es:trinsecarsl senza limiti fo.rmali: 
e tra le dichiarazioni non forma.Ji di volont:
� pu� es:sere inrlusa :lnche ia mn.nifestazione 
tacita e l'a.ttivit:'L materia,]e non inYece, il silenzio 
e il conrportamento negativo). 

Quanto al rapporto di pubblico impiego il C. 
dopo aYe!" os,servato chP le modalit:� formali di 
es.so sono minutamente cliPciplinate, osserva che 
da ci� appunto si ri<'Pve la conferma della possihiliti� 
n�sh�atta. chP la volonb� dell'Amministra:
done possn manifestai'S� con libert� di forma. 

Non pare possa far8i adesion~e alla tesi rlel C. 
In 808tanza il di� senso fra la yiuri8pruden.~a e ln 
dottrina pi� au.torevole ( Ran,eUettt, � Le quarentigie 
ll, pag. 13.5, 1.'11\ e il C. sta in ci� : che le 
prime, partrndo dal rl.ato di fatto inopJJ�ugnabile 
che, 8alvo ca8i eocezionnli88imi, la. t'Olont� della 
Am1ninistrazione non pu� manifestar8i, wc:r rlispoB
�izimz i no1�matire. r.he 8oltanto in m orlo formale, 
perrenqano alla co'fi.(1ltt.<tione che tale manifestaz
�ione di volont� deve e8tringeci(J,r8i in determinate 
forme, c:hc pe1� la loro essen,.~ialit� fini.<toon,o con 
l'as.<turnrre cero e proprio cnrnt' ere so8tanzinle, 
la.ddov'e il C. rinvienr la p0.<t.<tibilil� n8lratta ili un 
libero estrinsecarsi della v�ol~ont � dell' r~nunini8trazione 
proprio nPl fa.tto che, in gene1�c. queBtn � 
vincolata a date forme. 

Im'plos�ata Cios� la qttestione non r; vuol mollo o 
C'onvinMr8i della esatte.~za lo[tim prima anche che 
,qiuridi0a.. della tesi con'/,batttttn dal C. la qna:le 
1'i0ava la r�rqola jmig di rhr trattasi dal comple880 
rlellr norme in 1nrrm�e r:hr tale reqol(J concordemente 
Jl'r'oclamano. 

G. 
GuADAGNO: Ancora sul concetto penalistlco di 
pubblica funzione. �Foro Pen. �, J948, 20. 
Preg�c~Yolr nota, nella quale sono rir.hhuna.te lP 
varie teorie ehtborate Rnl progetto eli pu��liea 
funzione. 

Il 0 .. clal sno canto, dopo aver diRtinto l'attivit:'
L drllo Stato in giuridica e sociale, ed aver riconosciuto 
dle nell'attivit� giur�idica si individua 


-10


in modo sicuro l'espressione della pubblica fun'
4ione, ammette che anche nella attivit� sociale 
pu� dconoscersi l'esercizio delle pubbliche funzioni. 


Peraltro il G., pur riconoscendo che utili elementi 
di chiarificazione del problema possano 
trarsi da talune teorie tracli~ionali, quali quelle 
che fanno consistere le pubbliche funzioni nel 
� coucorso alla formazione della volont� dello 
Stato )) (in quanto anche nel campo del pubblico 
Servizio pu� rinvenirsi un tale concorso) o nell'\< 
esercizio della potest� di imperio � aderhme 
piuttosto ad una pi� recente teorica formulata dai 
~llVOlone (in Riv. It. Dir. Pen._, 1940, 42). 

Funzione pubblica va intesa come funzione di 
pubblico interesse inteso questo come un bisogno 
della collettivit�, cui la pubblica �funzione deve 
soddisfare. S� che questa si rivolge in modo diretto 
ed immediato alla realizza,zione del fine, 
mentre le altre attivit�, che soltanto indiretta


mente sono dirette a quello stesso fine e che servono 
alle prime, stanno ad integrare il concetto 
di servizio pubblico. 

Ne consegue che pubblica funzione e pubblico 
servizio non sono concetti autonomi, ma il pubblico 
servizio si trova in posizione subordimtrta 
rispetto alla pubblica funzione, contribuendo solo 
indirettamente alla realiz,zazione dei bisogni delln, 
collettivit�,, cui invece la pubblica funzione tende 
con attivW�, diretta. 

Non � quindi alla specie dei bisogno o dell'interesse 
da raggiungere che si deve avere riguardo, 
ma al mof!o diretto od indiretto come quello scopo 
viene raggiunto. 

Come si � accennato la nota del G. lla carattere 
nettamente in.forrnaUt,o. E quanto alla teoria del 
Nuvolone merita attento ed adeguato esame, per 
quanto e.<~sa sembri ba.<~ata su criteri empirici e 
oontigenti. 


RACCOLTA DI GIURISPRUDEN.ZA 


APPELLO -S.entenza parziale� Mancata riserva di 

gravame. (Co~te di Cass., Sent. n. 162-48 -Cibinel


Dal Moro). 

Non � consentito tt1ht pade che abbia col silenzio 
dimostrato di prestare acquiescenza a quanto 
deds:o dal Giudice con la� sentenza, parz.iale, d'insorgere 
in secon�.o tempo contro quella decisione, 
cl1e, se pure erra.ta, rimane intangibile per la forz.a 
der giudica.to. 

La massima, d�i cu�i la e8attezza appare indu�bbia, 
� con8eguenza del fatto che la impugnazione 
della sentenza parziale non solo pu� avvenire 
esolusi1;amente colla sentenza 1dej�nitiva (ed � 
quindi soggetta ai termini relativi alla irnpugnazione 
di qne8ta 8enten.za), ma � anche st~bordinata 
ad una dichiarazione di risenia ohe d.eve essere 
fatta a pena di decaden~ nella� 'r[Jrrima udienza 
successiva alla comtUnicazione della 8entenza da 
�impugnar�e. Trattasi �di termine perentorio la cui 
scadenza, senza. ohe la riserva suddetta sia espressa, 
oornporta, per� la esigenza della certezza del 
reg�olam,ento gi-uridico dei rapporti ohe prevale su 
t�utti gli altri in�teres8i pubblici, compreso quello 
alla perfetta giustizia delle decisioni, il p(Nssaggio 
in giudica. t o della sentenza parziale. 

Jl p'l"ogetto di riforma del Codice di prooedura 
civile, pre1:ede, a modifica dell'art. 339 del Codice 
attuale, l'appellabilit� immPJxiata. anche del'le seni 
enze par~iali. 

CAMBIALI -Mancato pagamento alla scadenza 


Forza maggiore -Guerra -Moratoria. (Corte d 

Ca>s., Sez. J, Sent. n. 230-48 -Molaro contro Masi) 

Il fatto che al momento della scadenza. di una 
obbligazione ca-mhia.ria non e&isrt& una mora.toria 
legi&lativamente stabilita per lo .stato di guer�l'a 
per le scadenze cambiarie, non impedisce al giudice 
di merito� di ritene1�e� ugualmente giustificato 
da forza maggiore �ipendente dallo stato di guerra 
il manca.to pagamento di una. cambiale. 

La massima appa1�e esatta. 

Invero, la moratoria stabilita per legge equiv'(lle 
al rioonosciJnr?nto da pa.rte del legislcttore che la 
g�uerra ha determinato un ta.le di8ordine economico 
e socia�le da gi~tstifica.re la presttnzione juris 
et de jure o.he fin-adempimento iii un.a deterrninata 
serie di obbliga~�ioni deriva da forza maggiore. 

Ma, dalla 1nancanza di itn tale ricoooscimento 
legislativo non der�iva che iil giudice rwn abbia il 
potere-dovere ,di sta�bilire, caso per caso, se lo 
stato di guerra abbia in qoncre.to agito come owsa 
no~ imputabile al debitore 'f],el determinare l'inadempimento 
dell'obbligazione dedotta in giudizio. 
Naturalmente per compiere questo accertamento, 
il giudice p11� valersi di ttttti i me.~zi di propl(]; ivi 
compresa la presunzione semp,lioe. 

Di ques'o esatto 'principio pu� considerarsi una 
applicazione anohe quella fatta 1d�a.lla Corte di 
appeUo di Milano nella sentenza riportata infra 
80tto la voce � Ferrovie � in relazion.e al decreto 
l1wgotenenzimle n. 189 del 1944. 

COLLABORAZIONISMO -Confisca-Estinzione di rea� 
to -Amnistia impropria -Competenza. (Corte di 
Cassaz. II, Sez. pen., 6 novembre 1947 -Ric. Pizzolato). 


Anche nel ca.so di amnistia intervenuta dopo la 
c~ondanna per collaborazionismo � competente ad 
Ol'�.inare la confisca il T'ribunale penale, previsto 
dal decreto legis~ativo 19 novembre 1946, n. 392, 
e non il giudice che ha, pronunziato la condanna 
stessa. 

La Corte Suprema, pur riconoscendo che sarebbe 
razio'fl.ale attribuire �la oompetenza md� olf'dinare 
l.a confisca, nel oa,so di amnristia iml(poropria, 
al giudice che ha pronwnziato la oondann.a, trattandosi. 
in fondo, d> un prov�vedimento di esecuzione, 
ha lf'itenuto che la lette�ra della legge impedisca 
una simile interpretazione. 

G'i� con la circola'!"e a stampa n. 50 del 26 maggio 
1947, d-iramata dal Ministero delle Finanze, 
d'accordo con l'Avvocatura generale dello Stato, 
si era espressamente q,ccennato (pag. 3) alla posNibilit� 
ohe l>interpretazione pi� esatta fo.sse quella 
di che a~la, rnassirn�a sovrariportata. Non si ravdsa, 
pertanto. il caso di insistere ulteriormente 
rwlla tesi contrari�a. 

COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA 
-Identificazione e qualificazione del rapporto giuridico 
tributario. (Corte di Cas>a~.� Se~. l, n. 267-194s-.--Santuario 
Orop~ contro Finan'le). 

Senza disconoscere il princi'pio che l'Autorit�. 
g�iudizia�ria. ha la fa.colt� di identifica.re e qualifiwre 
il rappo.rto trihuta�rio anche in modo diversn 


-12


�a quello afferma,to �ail'IAmminisirnzioue� fina nziaria, 
� necessario per� in coerenza. col sistema 
del nostro ordinamento giul"i�.ico che questa facolt� 
sia, contenuta entro i limiti della contestazione, 
quali sono fissati da.Ua pretesa. lributari"a, 
e dai mezzi difensivi del con tl'ibuente, la .quale 
pretesa non consiste �solo nella richiesta. di una 
somma di denaro, ma consiste anche nelh1 deteTminazione 
specifica del titolo de�.otto a fonda.mento 
della richiesta, cio� nel rapporto giuridico 
tas:sato e nell'aliquota applieata. Senz.a di che, pur 
non determinandosi il vizio di ultrapetizione, se 
il dispositivo non ec.cede la domandR�, si creerebbe 

tu tta,via. una nuova. 'causa, petendi che non � neH~t 
disponibilit� n� delle pa-rti, n� d�eiT!l'organo giurisdizionale. 


Oons,eguentemente � illegittima �le declaratoria: 
che ai fini dell'imposta. di registro, ravvisa in un 
contratto nuovi tito.Ji non prima. tassati, quali 
un diritto di superficie, due servit� ad unnr locazione 
di immobili, determinan�.one i corris.pettivi 
e la disciplina del cumulo tributa.rio e c~mcludendo 
infine col rigetto della opposizione alla ingiunzione 
esclusivamente .11erch� l'im�posizione sui nuovi 

titoli sarebbe mag~im�e della, somma chiesta. 

La &entenz.a detl Supremo Collegio � certamente 

una deai&ione di &peci e, come risulta dalla 8econda 

Jlarte della ma8&ima 1�ella qu,ale si dice di nuovi 

tif)oli non prima ta.<:8ati e di rigetto della dp1po


8izione perch� l'impo&izione 8Ui nuovi titoli porta 

ad un debito d'im.po&t.a maggiore di quello� ri


ehie8to. 

La ola&&ificazione dell'atto, dell'1~nico o dei vari 

rapporti in e8&o content!l�i.. adottatn dall'uffioio 

finanziario per l'applicat~:ione dell'im.p�ogt.a non 

vincola.� infatti. in giudi:~:io n� l'wmmini8trazione 

n� z~Autorit� giudi.ziarin, le quali po8&ono qualifi


care diver.oam.ente l'atto o i ra.pporti 8tti quali c�adc 

la, contestaR:-ione. 8enza che dalla. diverga qnalifi


ea.zione con8egua la illeaittimif� della inqi1,1!fl.,'Z'ione 

(ofr. Ca8.~.. '27 gi1.tnnn 19."18. Finan,ze contro Tac


eone in << Rivista l/'IJ�?la! i1ia Fiscale >l, 19."18, 6/.5). 

La iflegittimrit� dPrl'l in.qiunzione si t�erif�cn .<:olo 

orr la nurn'a qtwlifica:<:!ionc importi una impo.<:i


::�ione minon� in ra:p�p�orto alla imvo8ta rie:hie.<:i'l e 

Nmitntamrnte aTla mawriore richie&ta. 

A.nche la. 1deo�sione di specie impone per� drlle 

preai8fJJZ�oni e delle ri.<:r<r1ie. 

Se i tito.li rigwtrdano cia8cwno dri rapp�rti prr


sf. in con&idrrnzione nell!'a.ccertamrnto e non rap


]lorti non pregi in COlP?iderai~�ione, e.88i non 8ono 

nuovi Jna 8olamentr dir�e�r8i per la qualificazione, 

epper� restano nella M'!rtin([rin cnmm petendi ([n


che se vi .'lia Dnriw~i�ne dell'aliquota �il'impo.<:i� 

~ione. 

Se i titoli rimwrdano rapporti non p1'1'8t tn 

con8idera..zione nell'necertamrnto e8Si &ono vera


mente nuovi e, inrlipentlentemente dana. ([liqnota 

dn a.pplica.r8i e dall'am1nnntarc dell'imposta. ri


8petto al pelitum, incidono certamrnte iNtl7n_c~us�1 

pdrndi e dctM'minano i.l 11izio di nltmpettzwne. 

T limiti della domanda -ed in particolare non 

rnt� eg.c;er diver:w pe1� 'ln domanda tribntaria 


8ono se~qnati dall'o.r;getto di e88a me&so in reln


zione aon la causa petemli. Se &i e&orbita da e~si 
8i verific;a l'ultra-petizione. Ma se non si riconosce 
l'ultrapetizione non pu� ritener8i ttn ecce8BO 
dei limiti deUa eonte8tazione. INno a detti limiti, 
infatti, la doma.nd.a �'rientra netla digpon4bilit� 
delle parti e dell'organo ginri&�izionale. (Cfr. BUlla 
causa petendi il rec�ente << Diritto procel'i8Uale ciDile 
>> del Batta) Cedal{n, 19.18_, pagg. 99, 29.5 e '296). 

LOCAZIONE -Vincolismi -Proroghe -Immobili 
destinati ad usi diversi -Immobili non abitati-Destinazione 
effettiva -Simulazione. (Corte di Ca.:.:sa-,;., 
Sent. n. 293-48, Sez. III -Forti contro Rodriguez). 


Il concetto-d'immobili destinati ad uso divers.o 

da �quello di abitazione, di cui all'art. 28 del 

riecrdo legiSilativo 12 oi tohre 1945, n. 6!69, deve 

essere inteso� nt'l sr~nso d'immobili non solo no11 

abitati, ma aperti e destinati ad una �qUtllche 

a,ttivit� (commerciale, indmdriale, pnfesEo~tJnale, 

sociale). 

La destinazione degli immobili cui Sii riferisce 

il decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, deve 

essere effettiva : e perci� nella diversit� -per 

contrasto o per s:imulazione -tra la dichiara


:done contrattua.le della loro destinazione e la 

destinaz.ione effettiva, deve procedersi ai neces:sa�ri 

accertamenti prima di .giu�icare applicabile l'ar


ticolo 27 o l'art. 28 del decreto legislativo dei1945, 

o anehe negnre-per mancanzn, dei presuppoSiti ogni 
posi'!ibilib\ <li applicazione del decreto medesimo. 
Decisione intere8.'?ante per e-tti non ci ri8uUano 

rn�ecedenti in termini. 

Fl88a &embra da ap;nrm,ru�.qi 8'J1iratfutto witr� il 

ritfe.<:so dello scopo del t;'incoro alle locazioni. L([ 

'[Jroroqa, infatti, che ruol im:pediT'e_ ila turbaliV(l 

di una sit1w,zione di gorlintento dell'immobile in 

a.tlo con camttere di nccr's8'itr�., non ha rarriune Iii 

r88er ove que8ta m.nnCihi e l',immobVle non abbin 

�una effettiva de8/.inaz�wne. 

N el Ben.so che ln ce&gazione della attivit� svoll a 

nell'immobile locato da palf'te del oond11ttore, 8e 

non ap71�aia rlovnla a e8;�Jen.ze di guen�a, impedi.~cn 

a qJ.J-rgto di invocare .a. prot�oqn della locw~:ione 

(rfr. Prrtwa di Torino, 26 luglio 1.91,6, in<< Moni


t,;re del 'l'rilnt'?alP '>: 1[1~6, :?SO in Rep. << Ji'o1�n 

It. 11, 1947.� 1, 15 con nota di richiami). 

Pe1� unn ricra ca8i&tica in tema di p1�oroga delle 

locazioni di irnmobili urbnni afr. << Nuovo Diri'


lo))' 1947, J�afJ. 410, n. 116-11,8. 

NOTIFICAZIONE -Per posta -Momento perfezionativo 
-Consegna del plico. (Corte di Cassaz., Sent. 

n. 256-48 -Spi ~� ichini -PandoFi). 
Per stabilire se la citazione di appello spedita 
a mezzo posta sia sta.ta tempestivamente no!ificilta 
occorre avere J�ignardo alla data. di .consegna �.el 
plico al destinatario esa uren<losti: unicamente con 
ta.le conRegna la forma.Uti�. della notifica-zione,


Giuri8JJruden.za. costante: Con.s. Ca8s. '2.5 gennaio 
194S. in Rer>. <<Foro !t. >J 1943-45, 107.5, 
17,: 21-5-1943, ibid.,1075, '21. 


-13


POSSESSO -Possesso legittimo -Atti di tolleranza Nozione 
--Tutela -Atto disciplinato convenzional� 
mente. (Corte di Cassaz., Eent. n. 283-48, Eez. II Clemente 
-Turturo.) 

Gli atti di tolleranza., non potendo servire di 
fonda,men t o aU'a0quisto del pos:sesso, non sono 
tutelabili n� con l'azione di manutenzione, n� con 
quella di reintegrazione. 

Il concetto d� atto di tolleranza impliea che chi 
lo esercita-non abbia alcun diritto di compierlo, 
c che qu_e.gli che potrebbe yieta;rlo ne faccia a meno 
per spirito di gentilezza, per vincoli di familia,rit:\ 

o per� rapporto di buon vicinato. 
Di atto di tolleranza non pu� parla�rs1i quando 
si tratti di a-Ho permesso e disciplinato nel suo 
esercizio da.lla convenz,ione. 

Giurisprttdenz�a co.<?tante: cfr. da ttllimo Cass. 
15 mar$o 1945 in Rep. <<Foro It. n, 1943-45, 
voce: Possesso n. 66,� Cass. 21 gennaio 1943 ibid. 

n. 64. 
Circa l'inoo�mpatibilit-� degli atti compiuti con 
l'altrui tollerant'Z'a com l'a-nimus pos:sidendi, cfr. 
Rovelli in �<<Rivista Diritto privato))' 1943, Il, 
pag. 5 e 6j per riserve v. Montel: La disciplina 
d el possesso, Torino, 1946, pag. 50 e seguenti. 

PRESCRIZIONE -Interruzione -Atti interruttivi Domanda 
giudiziale�-Perenzione. (Cort.e di Ca~saz., 
Sent. n. 285-48, Sez. III --Lanzafeme -Ml:!ltari). 

Nel ca-so di perenzione del giudiz-io, cessa l'effetto 
inte1�ruttivo della pres-crizione operato con 
la domanda giudizh1Ie, e cessa altre-s� l'effetto so>'
pensiyo della pr-escrizione medesima per il tempo 
in cui la causa rimane snl ruolo giacch� tale 
effetto :;,:i ricollega alla esistenzrr della domanda, 
ormai caduta nel nulla. 

Gi-nrispruden~a costante: cfr. Gas.<~. 7 ma;g:gio 
1945, n.�"132, in Rep. <<Foro It. n 1943-415, 110. 
ce: Prei5'C1'�,'Z'ione n.. :IJ7: Cass. 29 luqlio .1940. nnmero 
2fi4"'1. in �Foro lt. � 191,1, T, 402, con nota 
di richiami a precedenti conformi e dottr�ina. 

JJa m�88ima ha car�attere generale e non � limitata 
'alla 11erenzionR, perci� pn� trovare applioa.
done anche col num'o co1�ice, in relazione alla 
estinzione del, proces8o. 

PROCEDIMENTO PENALE -.Mancato intervento del 

P. M. --Nullit� sanabile. (Corte di C2ssaz., II Se-,;. 
pen., 3 dicembre 1947, ric. Min. Finan~e contro 
Caroselli). 
La nullit� derivante rla1 ma.ncato intervento dPl 

P. 31. nel procedimento penale � sanabile, come 
tutte le a-ltre pre-viste nell'art. 185 c. p. p. 
L'e.<~attr>zza. dRlla massima. � �noontcs1abile. ]!J~ 
noto 0he 8econdo il codice di procedura penale 
abro_qctto, mentre alcuni requisiti prescritti �per la 
perfezione tli determ�inati atti p1�ocessuali erano 
�nmuni dalla. &Mtzionc �d�i nullit�, altri erano c-ol]
Jiti tla tale .<ctanzione, che per� si oomporta1'a di?;
ergamente, a secortula che si tratta8se di atti p-i1� 
importanti (nullit� a-ssoluta) o meno importanti 

(m~llit� relatire). Le a-ssolute avev�ano impro'I'/Jla 
altamente 'fYII.bb-licisl ica e perci� eJ'aQLO rilembili 
d'ufficio, esenti da sanatoria e da termine, non 
rinuncia-bili; le nullit� relative erano oggetto del 
potere di di.<sposizione delle parti e cois� 'dentinciabilli 
solo ,r],a ques'e, .<~oggette a te1�min.e ed a dec�adenzn, 
suscettibili di sanatoria. Il Codice attttale 
ha recnto a quasi tutti gl�i effetti, fra e,<;si com]
Jre8i la 8anabililr�, ttn'innovazione profonda, abolendo 
la dichiarazione di nullit� assoluta e relative 
e oon8C:JUen.!emente riduoendo tutte le nullit� aJllu 
categoria delle relative-, rimasta in t-al gttisa un,ico, 
come quella che tutte ~e r-accoglie. 

Tut te le nu-llit� 80no dunque a.g�li effetti di cui 
8opra, relative: U criteri.o di ,r],.istinzione j1�a le 
nulli'� assolute e le relative ftt mantenuto �~olo ai 
fini della loro formulazione. Nullit� assoluta sono 
,�;econdo il vig:ente Codi�e di rito pen.aJle, quelle 
che. riferendosi a certe essenziali formalit� le 
quali non si prestano ad enunciazioni an-alitiche, 
devono pcrai� intendersi 8emlpre prescritte, sono 
prevedttlc in modo generale j anche queste nullit� 
per� (di cui all'art. 185 c. p. p.) sono sanabili 
pcroh�, si Pipe' e, nessuna nullit� �, secondo i-l 
Codice attuo.le _. esclusa da san-atoria. 

SENTENZA --Condizionale --Pronuncie subordi:,_ate 
all'esecuzione preventiva di obbligazioni da fare. 

(Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. -Bogio -Ditta 
Sartorio). 

tSono consentite nel nostro ordiname.n to giurirH-
co le sentenze di rondanna cos-� dette condizionate, 
cio� sottoposte a.Ua condizione del verifica.rsi 
di un ddermirir~1o eYento che non pu� mancare, 
ovvero al son-ra.gg-iungere di un termine prestahi]
ilo o all'adempimento preventivo di una contropresta-
zione certa, e concreta e simili. l\!In. non sono 
mnmiRsibili le ]wonunce la cui forza. esecutiva sia 
dipendente dalla esecuzione prevPntiva di ohhliga.
zioni d n fare a hbiso.gnevoli rer la loro indole rl i 
ulteriori af'certamen'i di merito. 

Conseg�uentemente va. animllata-la-sentenza rli 
condanna al pagamento del wezzo eli un impianto 
per �riscaldamento sottoposta alla rsecuzione di 
alcuni laYori ritenuti Imlllche~roJi e al succes5i,�o 
eolla.ud o. � 

La mas8ima appa1�e esatta. 

Su.ll'ar,qomento 11. (lal1::o8a: << La, sentenza, con


dizionale)), ed. Rcientia italica., Rpec. pag. R7 

c sequenti. 

Il Oa1I'08a ritiene inammi8sibili sentenze di con


danna aondizionali e ci� pM'ch� in taJi senten~�c 

difetta, un contenu'o t'olitir-o. ool qnale soltnnto 

8areb be com1patibile l'e8i8tenza d~unn c-ondizione. 

RICOSTRUZIONE -Piani di ricostruzione -Piani 
regolatori preesistenti -Coordinazione -Limiti -Demolizioni. 
(Cons. Stato, IV 8ez. --30 novembre 1947 
-Ba.ttista ed altri c. Ministe-o dei LL. PP. e comune 
di Napoli). .. � 

I piani reg-olntori l)]'eesistenti non costituiscon<I 
un limite ai piani di ricostruzione di che al decreto 
legis,lativo l marzo 1945, n. 154. 'fra i dlw piani 
deve invece attuarsi una coordinaz-ione, con poS<si



-14 

bili b1 di va.riazioni per il prees.istente piano regola.
tore. N � � vizia"to da viohtzione di legge un piano 
di ricostruzione che p'l.�eveda la demolizione di edifici 
non danneggiati o gi�, dishutti e ricostruiti 
prima �ell'approva.zione del piano s:~es.so. 

RICOSTRUZIONE -Piani di ricostruzione -Deposito 
-Pubblicazione per estratto -Termine per ricorrere. 
(Con. Stato, IV Sez. -30 novembre 1947 -Battista 
ed altri contro Ministero dei LL. PP. e Comune di 
Napoli). 

Perch� s'inizi la decorrenza del termine per ricorrere 
avverso il decreto ministeria1e che a"pprom 
il piano di ricos,truzione d'un abitato dis.trutto 
datlla guerra, a. sensi del decreto legislativo l mai'


z.o 1945, n. 154, � neces1sario che, in conformit� del 
regolamento di procedura 17 ago�sto 1907, n. 642, 
a.rt. 2, il <lecreto stesso sia pubblica.to per estratto 
uella Ga,zzetta Ufficiale o nel Foglio Ann.un~<~i Le[
taJli) non essen�o s:ufficiente il depostito nella segreteria 
del Oomune. 
RICOSTRUZIONE -Piani di ricostruzione -Pubbli� 
cit�-Irregolarit�-Effetti. (Cons. Stato, IV Se7 


� 

30 novembre 1947 -Battista ed altri contro Ministero 
dei LL. PP. e Comune di Napoli). 

La manca.ta os.secl'vanza. delle norme �sulla pubblicit� 
dei decreti minisleriali di approvazione dei 
pia.ni di ricostruzione non produce la nullit� dei 
decreti stessi, ma solo un corrispondente ritardo 
negli effetti che �a ta.Ji decreti promanano. 

RICOSTRUZIONE--Piani di ricostruzione -Sussistenza 
del requisito dell'urgenza -Difetto di giurisdizione 
del Consiglio di Stato. (Cons. Stato, IV Se�. -30 novembre 
1947 -Batti~ta ed altri contro Ministero dei 
LL. PP. f' Comune di Napoli). 

La, doglianza, con la: quale si lamenta la mancanza 
del i�equisito previsto dal decreto luogotenenzia.
Ie l marzo 1945, n. 154, si risolve nel dedurre 
un vizio di ecces!s'o di potere nel decreto 
impugnato, vizio il cui sindacato � sottratto dal 
predetto deereto luogotenenzia.le alla gimis�izione 
del Consiglio di Staio. 

La deci.sione soprariportata ha accolto integralmente 
la tesi deW Avvocatura affermando p�rincip� 
che eonferiscono . (Zefi-niti1;nment e a.z dec;reto 
legislativo luogotcnenziale .l mnrzo .1945) n . .145) la 
quailit� di stntmento legislntivo 1'eram.ente efficiente 
per i eompiti di ric,ostrw~ione spettanti alr 
Am.ministra~<~ione 

Di noi evole importa'fl.�:)a, per� la loro portata ec


cedente la specie decisa) rippn�iono: 

l) la massima relativa alle oonseguen.ze delln 
m.ancata osservanza delle no1�m.c 81.tl�la pubblicit� 
de i clecreti di app~�ova~ionc dei piani) la quale 
massima si applica anche in mnteria di espropriazione 
per p. 'n. (art. 88 deUn legge '25 giugno .1865) 


n. '2353) e in materia urbanistica (art . .16 leg'ge 
.17 agosto .194'2) n . .1150 j 
2) la ma.sswna con la quale si pr�ecisa, che il 
sindaoato sulla sus.nst�enza del requisito delF~w[
fenza impUoa sempre un sindaoato sulla sussistenza 
deWeoees.so di potere. 

s~~ que,8to punto il Consiglio r�iafferma i principi 
enun.oiati nella precedente decisione resa 1dalZa 
stessa IV Set<::ione nell ricorso Reisoli Matthien 

(u. in � Ji'oro It. )), .1947) III) 9.1) con nota di Jaoowr-
ino). 
DANNI DI GUERRA -Obbligo d'indennizzo dello Sta� 
to -Esclusione dell'azione di responsabilit� ad altro 
titolo per lo stesso fatto. (Corte di appello di Napoli, 
III Sez. -Ministero della Marina contro Padolecchia 
Ferdinando, 3 novembre 1947). 

La legislazione in materia. di �anni di guerra 
lion ha crurattere soltanto sus1sidia<rio, e, quindi 
come tale applicabile qualora non sussista un divers'o 
titolo di res<ponsabilit�., ma � invece prerlusiva, 
deHa facolt� di agire peT il risarcimento 
in base ad altro qua.lsia�s'i titolo di responsabilit�. 

Fattispecie � quella di nna oolli8ione am;,enuta 
in periodo bellico tra 1m motoveUero d,i propriet� 
]Jrivata e ~tna na1Je ausilia,ria, in servizio di sor
�peglianii.la lsztlle roti e di 8�0!trezza ner golfo di 
Napoli. Trovandosi il v�eliero fuori rotta d,i sicut
�ezwa) la na.ve da .rf1tP.rra gli si WV1.Jicina) e cerca 
di tdar,qli le necessarie i-'ltruzioni a mezzo bandiere ' 
. 
di segnalazione. Ma t�iuscito vano detto sistema 
'li co~ttnica~ion.i) ~a 'nave � oostretta, ad avvioinare 

llil veliero a portata di voce) per da'/"e Ile necessarie 
f.~truzioni a tnez,~o megafono, e nella manovra di 
acc�osta,men.to avviene l)utto. 

l 
l
@~ 
. 

Il proprietat'io tdel v��Tiet�n. 808f'Pnendo che il 
danno sia da al trib'/f,irl'li a falsa manovra d.e,l per8onale 
,'fi bo�rdo della nave da guerra) ha cita,to 
in rrindizio f Ammdnistra!Zione pe�r ,qentir'<la oondannar� 
az risaf"cimento. 

Il T-ribunale di Napoli, con sentenza del 5 novembre 
1946, pu.bblicata in � Monitore dei Tribnnali 
n. 191,7 . .l'�.l avet"a deci8o. in f'ontrasto pieno 
c�on le tesi difensive .'!VOlte nelfinter�ess�e deZl) Ammini8traz'ione) 
ohe la legi-'!lac-<:ione in rna.teria di 
risarcimento di danni di .wuerra ha carattere 81./..'1-@~. 
.~idiario e che pertanto qnando qi� 8U.'!8ista un di
�nm�so e maggior titolo per il r>i8�arcimento, vige la 
nor�tna genPrale della C'Ompeten~a giudiziaria or



dinaf"ia. ~ 

Jn, ordine alla. soprariportata mrL8,~im.a. affrrM � 

mnta dalla Corte in tota,le riforma della . .<~entenza fJ~ 
del T1�ilmnale, va rilev�ato che esga non .'!embra f'~ 
P�ossa e88Pre inte.'!a. in sen.:so la/ o, ma .'!olo ne T 8B1Mo C

E:w. 
che la re8ponsa,;bilit�. dello Stnto a titolo di da.nnn 1.):':: 
di gnerra, eseluda la. re8pon.8abilit� i'Lello Sta. t o f.t.f...~ 

1

medegimo a nltro titolo. tna. non di nUri tenttti .. 

al t�i.'!arcimento .'!Wondo le nor�me ordina.rie. 

f?n que8to pttnto ci sembra da acc'Orrlier.'!; l)n.,i


nione del Ra,ndulli (in rr Foro lf. ll. -19!,8, I, .l'�R) 

il qnale l'lostiene. tra Faltro,. che Fe.'lf'ln.'liorm ikl -W 

carattere 81{88idiario della responsabilit� per dalfl,-@ 

ni di gtterra nei riqua.rdi dello Stato derivi dalla I~ 

l'ltesl'la lettern deWart. .1'2 della legge 26 ottobre :~& 

.t940) n . .1548. 7 


-15 


FERROVIE -Trasporti internazionali -PrescrizioneSospensione-
Norme applicabili -Danni -D. L. 
17�8-1944, n. 189 -Inapplicabilit� -Guerra -Forza 
maggiore -Prova. (Corte di Appello di Milano 
23 gennaio 1948 -Soc. Montecatini contro FF. SS.). 

l. Il termine di prescrizione delle azioni de'l'iva.nLi 
da.l contratto di trasporto internazionale � quello 
fiss�ato dall'art. 45 � 1 della O.I.�M., ma la sospensione 
e l'interruzione di .questo termine sono 
I'egola.te, qua.ndo l'a.zione si espel'isca in ItaHa, 
rlalla legge italiana. �Sono pertano applica.bili, an<:
he in tale materia, i decreti legisJativi 3 genna.
io 1944, n. 3 e 24 dicembre 1944, n. 392. 
2. n �ecreto legge 18 agosto 1944, n. 189, non .si 
applica ai trasporti fen�oviari interna.zionali che 
sono regola-ti dalla C.LM. 
Tuttavia poich� la forza maggiore da cui un 
determinat o danno aUe cose tras:porta.te �sia deriva.
to si prova anche con presunzioni .semplici, 
l:�en pu� il notorio .stato di �.iso.rganizzazione delle 
ferrovie it:'11iane causato daJla guerra nel perio�.:o 
di applicazione del cita.to decreto-legge n. 189, 
assumersi come fondamento a.lle presunzioni suddette, 
s� che � il danneggiato che deve provare la. 
(�oncreta colpa delle .fen�ovie nella produzione �.el 
danno. 

La senten.~ della Corte di Mil'ano � tanto pi� 
notevole) in quanto � nota la tendenza della giurisprudenza 
a restrin,g�ere la portata del decretoleg,
ge 189, del 1944. 

Naturalmente la 1nassirn,a .<?apra trasc;ritta non 
deve intendersi ne'l 8erl<8o che il fatto noto posto a 
base de.lla presunzione di forza maggiore possa 
PSsere la guerra s.�c et simpliciter, ma piuttosto 
la oirco8tama che �un 1tleterminato territorio nel 
quale il danno si � v�erificato era zona di opera.~
�ion.i belliche, considerati come tali a.nehe i ripetnti 
bombardamenti aerei) l)attivit� dei partigiani, 
ecc. 

PECULATO -Monete false -Spendita -Persona dannef(
giata. (Corte di Appello di Napoli 16 marzo 1948 
-Puddu imp.). 

l. ITJ cancelliere che s.i approp�ri di monete false 
a lui affidate come corpo di reato commette pec~
rlo. . 
2. In un p�rocedimento per delitto di spendita. 
cii monete faJse non � consentita cos�tituzione di 
p. c. da parte del Ministero del te8oro. 
La prima massima 8i basa 811.l prinoipio affPr


mato da ultimo dalla. Corte di Oassroz�ione 11 ,qht


qno 1945 (In � Giustizia penale ll, 1946_, col. 245) 

che il pecnlato pn� commettersi anche in rela


zione a cose che) pu non avendo un valore, sono 

scuscettibili di acqnisto anche mediante l'errore 

altrui. 

La seconda nwl~8ima non � stata affermata dalla 

rortr d'Appello ma dal Giudice istrnttore ohe, 

nel re8pingere la relativa richiesta dell'Avvoca


tnra dello Stato, ha riten1tto che il delitto di spen: 

dita di m.onete false danneggi solo cohti che talt 

monete riceve in pagamento. 

In senso CO'I&trario a qne8ta mas.<;{ma s'� �invece 
pronunziata la C'orte d'Assise di Roma) Sez. I_, 
con senten?Ja 21 febbraio 1948) nel procedimento 
contro Zannotti ed altri im'JJ'ulati di fa,lsificazione 

di mon.ete. � � �� � 

Le 11agioni a sostegno della richiesta di costituzione 
di p. o. possono ria.8sumersi come segue: 
L'a8sunto della in(J;mmissibilit� di nna tale costituzione 
potrebbe basarsi snlla proposizione che 
nel delitto di falso nummario manca ogni ragione 
di danno priva,to da farsi valere dallo Stato) 
in quanto il bene giu,rid�ico offeso � la fede pubblica 
ed alla tutela della fede pnbblica) che � un 
bene giuridico collettivo) � volta l)azione del P. M. 

Si pn� sen;/altro obiettare) ricordando qUfl,nto 
sia8i dispntato su~la obietivit� giuridioa del falso 
in genere) se c�io� il falso s�ia veramente e solamente 
1tn delitto contro Za fede pubblica o non) 
piutto'8to -dato che la fede p�ubblica � nna co.<
StruzriMw astratta -un mez'zo di aggressione a 
quel bene giu.ridico ooi) in defi?&itiv�a) il 'falso � diretto, 
8� che la natura del diritto offeso in oon


nreto sarebbe que~la che viene a determinare e 
fissare l'oggetto giuridico 1tlel reato. 
Co8� � che molti) nel falso nummario, accanto 
alla oggettivit� giuridica della fede 'pubblica) ne 

vedono un'alltra: il patrimonio) alla ooi oonsisten.
za, in concreto) attenta il subietto attivo) falsificando. 


In altri termini, nel fal8o wum.mario) colni ohe 
agifme vuole procurarsi un vanta~ygio economico 
uol danno eoonomico rli alt1'i. 

E' lo Stato fra questi danneggiati? 
Il sem.plice esame d~l contenuto della. norma 
penale gi� 'indica la risposta. La disposizione che 
8tatnisoe l'obbligo, il cos� detto precetto pri'/1'1)(1/('io, 

o che fi8.m le caratteristiche di nn istitnto penale, 
qnando non � OO'f/.te111Uta nella mPde8ima 
1

norma, � presttpposta e richiamata da altro norma 
oppure va inteqrata con altre norme: oos� 
a'�"Viene, per esemipio per il delitto di c�ontra�bbando 
che 8i r'ialZacci.a aT:le norme tariffarie sni 
tribnti doganali: cos� nei reati contro il patrimonio, 
quando dobbiamo rifarci alla nozione 1<Zel 
posse,gso, della detenzione, della cosa mobile, PCC. ,� 
cosi nella ipotesi dPil con,.s�en.go rlell)av�ente diritto, 
q�uan.do dobbia.mo rifarei alla nozione della disponibilit� 
del diritto. 

Il prius1 logico e ginridioo di t'lf,tte qu.esl e norme 

penali bisogna in.~01nma trovarlo in altre leggi. 

Nei del�itti di falso nurnrnario il prius Vogico 

gta n.ez si8tema. degli ordina~tnenU che disciplinano 

l-'appartenenza del diritto d.i fabbricazione ed im


m,igsione in ciroo~azione 'della moneta. 

Un 80lo sguardo al '1'. U. 8'Ugz.i i8titnti di ernis


~Jione Pd al regolamento per i bi.glietti di Stato del 

1896 spiega come la titolarit� di tale diritto spetti 

in modo, si direbbe, 'parallelo a.llo Stato� ('Tesoro) 

11~Z allla Banoa d'Italia (l8titnto di emissione). �~ 

Il concetto tradizionale) che del batter mone 'a 
faceva un diritto majestatico) oggi � 8cisso; e) 
8cisso cos� iJl diritto, viene sci:?sa anche la respC!n.
sa.bilit� neZla fabbrica.zion,e e nella emission.f'. 


-16 

JJi fronte a tale scissione~ cltc pone i due Enti 
('l'esoro ed bdituto) in po~izionc non di :wbordinazionc 
dell'nno all'altro, ma di complemento dell'uno 
nell'altr�o, poi&~r� .<senza il conoorso di entrambi 
(Istituto che fabbrica, Tesoro che vigila e 
oontrolla) non p-u� e-<;s&rvi n� fabbricazione, n� 
mossa in c:rcotaz>ione -� cPidente come la lesione 
,zei diritti deU'u/rro non poss,a integrarsi senz(J, la 
lesione dei diritti dell'altro. 

.�!mme~sa pertanto rla oostituzione di pm�te c�ivile 
della Banc'a d'Italia, non pu� respin.gersi la costitu,
zione del Tesoro j-e vicevers-a. 

La rassegna dell'e norme contenute in tali leggi 
WJ1?mince apr1ieno della natura ed appartenenza dei 
dir�itti, che, se vengono les�i, determinano un 
da.nno. 

Danno si ha ogni qual voilta 'Piene abolito o 
rlimin.uito un bene de~la vita e, ad inte[ff'are il 
bene, basta quell(J, relazione di inlerPsse col soggetto: 
inter rst tra la pe,rsowa Pd il benP. Il falsa. 
do, a.lloroh� si mette a contraffare monete, si 
sostitttiscP, evidentementP, agli Enti, cui soUanto 
� con,f!&nMta quella fabolwicazione. Uwu-rpa quel diritto 
che_, in ragione di Psolusivit�, � riservata ai 
l itolar-i. 

Flarebbe <~lrano che oontro chi mettesse in vendita 
m�odotti di fabbrica contrassegnai i con .ttn 
marcMo non Vfo>rO, ]Jotesse oo-<rtituirsi parte civile 
il titolm�e dBl marchio illeaitamente utilizzato, P 
oi� non potesBe fare invece il titolare del diritto 
Ji fabbricazione dPlla moneta contro t'nsurpatore 
del diritto stesso. 

* * * 

ilncora: spetta allo Stato un tributo (la fag.'?n 
rli r�irc6lazione ex: art. 20 T. U. citato) che � 
nnn.�uale. 

Ln mancntn riscossion.e di quel trilmto non p~l� 
non rappresPntare altra r�a!J�One di da!fmo, direttn 
ed ilnrnediato. oo8� come avviene per il delitto di 
ront1�abbando c'he sottrae aUo Stato un quantum 
rli tributi dogm7Jali. 

N �. in ocoasimw di fml.sificazioni dellP am-lire. 

portate in Ttalia da.lf~ truppr di liberazirme ed 

�IW1 es�s"P nella oi1y-,nlaz�ione, �prirnn in tj�irt� d i ac


e0nli ar�mistiziali, poi in .1Ja,.c(e n d ttna r�onvenzion.e 

mti:fi.mta r snn.<:ionata dalla legge del 12 dicem


brr 19h6. n. H l. ln sitna,z'ione riene a mutare: 

eode.<?ta moneta fa partP nrmni integ1'ante della 

r:ircola.zione nelln 8ta.to . .'?'�, ahe ~a-Banea d'Itnlia 

� ronsirlrwata add.irittura. Pmittente, comP .si evince 

dallo s'esso bilancio di dPtto FJnte. 

* * * 

T')� infine ttn'altra rag�ione di clannn: � nolo che 

ht Banc�a d'Italia si serve del eireolante J!Pr opM�a


~C'ioni di antieipa,z�ioni e di sconto, rioavando da ci� 

tf,n 11tilr, eli cui u.na percentuale va a-llo 8tato. 

Or�bp,ne. se neTla circolnzione renqor~,o immP88� 

hig'lielti falsi e qttesti, co.'?�, prendono il posto dei 

i{-�-* 

Un-et cmnpleta visione. d-i l utte lo ipotesi previste 
in mate1�ia dalla legge penale, potrebbe sttggcrirc 
l)obiez-ione che .se tutto qucHto � esatto in relazione 
alla spendita, non trova �pi� riscont:r<o nella detenzione, 
fabbricaz.�ione, alienazione, ecc., di strumenti 
destinati alla falsifioar:.l:one, nelle -ip'ntcsi 
c�io� di qttelle nz'ioni costituenti, in fondo, tentativ
�o ,,Zi fal8ificazione e che dalla legge) per ragioni 
di pol-itica criminale (che qtti non � il caso 
d�i illustrare) 80no state pr�etJisle oorne altro:tante 
figure di rea.to pe11etto. Non altrimenti avviene 
nella pi� volte ricordata materia del contrabbando. 


Qua:l' � dunque il rla,nno in siffatti oasi i quali, 
pnr costituenti. forrne di reato con.S1Pmato, restano, 
di front e alle ipotesi progressive della, falsifi.e'rtzione 
e, poi ancora_, della spendita, nella sfera del 
conato? 

Q�ui l.a ri.~plosta neg,ativa alla, proposizione v-iene 
r-iportata alla di8tinz�ione oarrarinna .tra danno 
effettivo e dannn po'enz�iale per concluderp, che 
trattasi di reato di pericolo, d-i reato clw non pn� 
a.vorc 1tn danno prir,ato concreto r, quind;. risru�. 
cibile. 

Ma (LVer ca,qit nato uno gtato di pericolo non ~ 
signifioo av'er cagi.onato ngu.almente, anche se mi-,; 
norP nella entit�, un dann:~? 

Pare di 8�: nor1. si producr, � vrro, quel danno 
che l'nuto�re ripromctteva alla Hua azione, ma col 
mettere anche solo in pericolo il bene u,n danno 
pu1� si cagiona. 

Per qttesto il Canwlntti (cf1�. Il danno e il reato), 
propone la distinzione tra rwti a danno certo 
e reati a rlmmo nniabile ed a traverso un esempio 
trne am~tnmrnte e, si potrebbe dire, plasticarnente. 
la. dimoRtrazione del sno pensiero : 

La casa � t�ovinata, r perei� non se'r1)e pit�; la 
caRa � prricolante c. pcrci�. serve ancora ma di 
meno non comr 1'0rrebbe il bisogno. 

E ~onel1ule chc -il pericolo, in 'definitiva, � nna 

s]wcies da m n i. . 

T'enendn aUa ma-teria in e8arne, quando si sono 
fabbrica-ti q li strwnPnti id.onPi a.lla riv�roduzione, 
ron ri� solo .~i (> messa in pc1'icolo l'intera cirrola~
ione c si (> perci� me8SO lo Htato nella con, 
llizione di provvedere al cnmbio, {l'raduale o simttltaneo. 
della monntn _qi� in circolazione e sprovvista, 
ormai di qurllr qar.an.c'ie da r'll-i Z)intere8se del 
singolo n della rnllett-iPit,f� non possono mai prescindere. 


l

P. 
i 
i 
~~~ 

RESPONSABILIT� CIVILE -Responsabilit� della 
Pubblica Amministrazione -Linee ferroviarie usate 
esclusivamente dalle forze alleate occupanti -Danni 
a terzi. (Corte d'Appello di Napoli, 27 novembre 1947 
-FF. SS. <'ontro (uintino). m

l' 

L'URi(~ ~sclusi.vo ll:�. parte dell<; f?I'ze allea.t~ o?-ill~ 
cupanh m 1�egmw UI A.M.G. (li lmcw ferrovmne @ 

7JigliPtti qenttini, lo S'a.to, non sof�o non riscuote de:Ie FF. �SS. non implica ehe l'Amminis-trazione--~ 
la. menzionata. tassa fli circolazione, ma viene n italiana �non sia tenuta a rispondere secondo le ) 
}Jcnlcrc �anche, t{nitamente alla Banca d'Italia. norme ordina.rie dei danni elle daHa circolazione % 
onel tanto di utili cor-rispondente all'ammontar'e dei treni militari s:u dette linre siano derivati a " 

-' 

1lclln falsa, circolaz-ione. terzi. =;~ 


-17 ~ 

La specie di fatto � la seguente: il '20 novembre 
1943 un ca1-retto1 con a bordo delle persone 1 nell'nttravorsare 
'ltn passaggio a ti'l:el/o della l'inca 
Napoli-Pot~;nza1 a q'ltetl~epoca gestita direttamente 
dU.fj'li alleati per lOro esC'lusiro 'lt.&o ed mtereMc, 
veniya �investito e travolto da un treno rnilitare. 

La Gorle di Appello ha basato la s�ua decisione 
suU1 argomento che l'occupa~<:ione militare alleata 
non faceva venir meno la som�an.it� dello Stato 
it(})liano; che le norme gturidiche da questo emanate 
oontinuano ad aver 1;igur�e1 che tra queste 
r~pr�me e1 crano qtteUe relative alla sicw�ezza tdella 
cir�colazione ferroviaria all1 os8e1"1Janza d elle q~ua,ti

1 

erano tenuti g�li agent�i deUe FF. SS. e particolarmen.
te quelli addettt ai pas.'/<aggi a liv�ez:to. 

Sembra peraltro che l1 afjerm.azion.e della; respons�
a�bilil� delle FF. SB. per fatti dei propri 
dipendenii non possa prescindere dal'l' accertamento 
se il fatto del dipendente sia stato commesso 
nelfeser<J'izio di mansioni inerenti alla gestione 
del servwio ferroviario da parte delle FF. SS. medesime. 


Ora1 q�uando ttna linea � gestita direttamente 

ed esolusiV'amente dagli alleati1 in fo�rza dei poteri 

loro derivanti dall'art. 14-B del lungo armistizio 

e dell'art. 53 della IV com;enzione dell1 Aja1 � evi


dente che il per.sonale1 anohe italiano 1 che ~ ad


detto a tale linea1 non !pu� pi� considerarsi come 

8Volgente attivit� riferibile allo FF. SS. 

]il dann�O cio� c1he deriva dal loro comportam.ento 

� danno c�a.gionato dagli alleati1 e precis:amente d�a 

loro � azion'i di combattimento >> 1 il cui risarci


mento � subordinato alle forme e limiti previsti 

dal decreto-legge '26 magg�io 19461 n. 4.51. 

Contro la senteMa soprariportata � stato pro


posto dall'A. mrrdnistrazione ricorso per cassazione. 

GUERRA -Occupazione tedesca-Preda bellica-Vendita 
di materiali dello Stato a cittadini italiani Invalidit� 
(Corte d'Appe!Jo di Roma 27 dicembre 1947 
-Ministero della Difesa Esercito -Colorni). 

La vendita effettuata dai tedeschi di automezzi 

milita.ri da essi appresi a titollo di preda bellica, 

tl! fa.vore di cittadini italiani, � invalida. 

Pedanto1 cesSJa.ta l'oceupazJ.one, pu� l'Ammini


strazione italiana recuperare i suddetti auiomez�zi, 

ari che in via. amministra ti va. 

La palf�te sostan:<:iale del'la motiva�zione della 
suindicata senten.<:a � la seg'uente : 

(Omissis). 

� Col ritenere 1 per�_. s-enzla.ztro decisivo per l1 ac


coglimento deUa domanda l'art. 53 della Corwen


zione1 essi han mostrmt.o di non rendersi conto 

deUe diffi1colt� che pre8entava la controversia e 

delle qu.estioni ohe) in materia oos� delioata si 

sono1 s�pecic in q'l))esli 1lltim�i tcmpoi1 dibatt'ltti nella 

dottrina. 

In caso di occupazione bellica1 la Commissione 
rleWAja permette inddtbbiamente allo Stato occupante 
di escroitare una serie di ,poleri1 tra i quali 
� quello di impadronirsi dei beni mobili dello Stato 

occttpato1 che pc1" la lor'o natura siano tali da ser
�l'ire alle operazioni di guerra1 e oo� del cosiddetto 
materiale bell'io.o1 comprendente1 secondo ttn elen 
co della Gonvenz�ion.e stessa1 anche i mezzi di tr-a


sporto. -� ~ 
Ma le nonne poste dalla Convenzione sono no1�m�
a di diritto internaz'ionale1 che si rivolgono agli 
Stati nei rappoTti fra di loro) e non ocoo1ve q1ti 
rico�rdare .oome la dottritna�1� ormai unanime1 tenga 
distinto e .separato l1 ordirwmento inte,rnazionale 
da quello int.erno de�gl�i Statij e oome la valutazione 
g.'ttridica di silfbgoli atti, e mpporti non si 
possa fare in relaZlione a� n.orme di un ordinamento 
determinalo. 
il ohe im.porta che 1 pur essendo internazional� 
mente autorizzati gli Stati a�de�renti alla OonvenZJione 
a oompiere1 w.ei territorri occ-upat�i1 ttn cornples�
so di attivit�1 vJha bisogno di ttna ulteriore 
vaoluta!(}.ione normativa si�z da parte deUo Stato occupante~ 
sia da quello occttpa.to 1 perch� tali attivit� 
divengono legittime nella rispettiva sfera di 
efficacia dei loro ordinamenti. 
Una prima rioerca quindi da fare per potersi 
da.WAutori,t� giudiziaria it.alia.na riaonos,o.ere efjica
�oia agli atti comrpiuti dai tede~:,ohi durante 
l'occupazione del te�rritorio nazion.ale1 � se il nostro 
diritto interno 1"'on si sia un.iformato a quello 
internazion.ale in ordine alle materie d,isa�iplinate 
dalla Convenzione dell1 Aja (la seconda sopra menzionata1 
non la quarta ahe non fu nean~~he ratifi.oata) 
nel senso che Ze norme poste d�alla. Convenz
�i,one stessa sia.no state rico�pute dal nostro ordinam.
emt!o inte,-no. 
PG/rrlebbe che questa fosse fopin:one de�i primi 
giu.dici1 porck�1 sia� pure senza so!fermarvisi1 essi 
posoro in risalto ohe alla Conven~ione del 1899 fu 
data eseeuzione oon il regio de�creto 9 dicembre 
19001 n. 504. 
Ma � un argom�ento questo di poco rilievo1 peroh�) 
com�e risulta dallo stesso d�ecreto 1 t'esecuzione 
ohe il nostro Governo diede al trattato1 riguardava 
il 'Gov�er'fl!ro medesimo nei rapporti con �gli altri 
Governi aderenti1 e cio� lo Btla�to itwliano come 
soggetto doi diritto internaziona.le. 
E che l1 osservam;a dt'ZZ.a (}on1:enzione1 anche a 
tali fini dovesse essere disposta con uw.a noTma 
interna1 non � un princip.'o clw aontra.sti con il, 
princirpio1 cui sopra si � aoeenna.to 1 perch� � lo 
stesso ordinamento interna-zionale clte rinvia a 
quello interno per l'ema.nazione delle norme necess�
arie aU1 att.uaz.'one ,dei tmttati. 
La conferma ne � data dal regio deoreto 8 lttglio 
19381 n. 1415 (la cos� detta legge di guerra) 
che r�iport� e sanzion� eom�e diritto interno le no?"me 
della� Conv:enzion�e1 e di etti non c~ sarebbe stato 
bisogno se questa fosse gi� entrata a far parte 
del no�stTo ordin.amento. 
Il che1 por abtro 1 non vuol dire che pOJfSano invooarsi 
le disposizioni della legge stessa per gli 
atti compiuti. dal nemico 8ul nostro territorio1 
perah� essa1 regolando l1 attivit� del.lo Stai o ita .. 
Ziano come oocu.pante1 riquardo le aq>propriazioni 
che qnoslo ha facolt� di cffettuare1 non quelle che 1 
correlwbivamrnte1 esso 8ttbisce. 


-18


In tali sensi � l'insegnamento della dottr'ina, dw 
cui si respinge, almeno per l' ordinam�ento italiano, 
il criter:o della rooezione nell'ordiwamento interno 
delle norme internazionali. 

Oon che non si vuol�@ affermare che gli �atti di 
r�~~i sopra siano niente altro che degli aUi di forza. 

A'IJ'Venuta l'ocoopa,zione per ttutta una serie di 
rapporrti (sia pur non esattatfMnte identificabile) 
all'ordinamento dello Sl�a.to occupato si sovrappowe 
queUo dell'invasore, e pe;nci� a(/'/;ohe gli atti 
cortnpiuti weU'am�bito deiU proprio ordinamento, 
dagli organi dello Stato �occuparv.t1e son ,produttivi 
di effetti giu.ridici. 

Ma sono effetti che non si estendono oUre il 
tempo deU' ocC'I.tip.azione, ohe son l�egati al durare 
di tale 01'dinamento. 

O'ol r�itorn.o del Governo legittim-o, mentre si ripristi1~
a per intero l'ordinamento dello Stato occnpato, 
coosa� quello d!en'inv�asore, e, t�ranne che non 
s�i siano medio tempore gi� et.�auriti, cessano anoht! 
gU effetti de�gli atti, e provvedimenti di questo 
1tltimo. 

Amrm�ettcre la perdurama degl'i effe�trti, signifi(;
herebbe ohe t al� atti siano s�tati accolti nell' ordtnamento 
dello Stato occupato. 

Ma all'uopo occor:rerrebbe una norma di convalida, 
che il nostro StMo, per gli atti e provvedimenti 
dei Comandi tedeschi, non ha affatto emanato; 
il'i'fl!dirizzo drellla nostra lergislal<)ione �, anzi, 
tale, come per esplicito ad es. in materia tributaria 
(v. decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, 

n. 112), da estendersi ~a sua effioo�cia. anche ai 
rapporti sorti al tempo dell'occupazione nei territori 
gi� sottopo8't'i aU'i'fi!Val8ore. 
Da tutto rci� oonsegure neUa spercie che .Za vendita. 
den'autoeanro fatta dal Com.ando militare tedeseo 
di Roma �al sig. Maocari non pu�, oggi, 
essere opJPosta da-gli aventi cwusa di costui quale 
titolo valido di acquisto -aU'ammini!'ftrrazion.e militare, 
che rivendioo fa.utoca<rro medesimo. 

L'obiezione che potrebbg jarsi � che l':nvalidit� 
del titolo �vien dedotta, dallo Stato non da un privato, 
e che lo Stato, sia p1.tr m l piano internazionale, 
si era im�pegnato a riconoscere g.zi miti di 

�impossessamento deWiffiA)(J,80re ai proprri dan11.i, 
donde ~a contmddittot�iet� se non l'iUeceit� del 
suo odierno comportamento. 

A tale ob�iezione 'potrebbe t'i&pondersi ohe i men-o 
qwalifoooti a parlar di iUeceit��sen P'f'OP'f'�O qtwlli 
che, nella immane tragedia dC1na. N azionr ebbero 
a traffioare con le trup1pe di occupa.zione e coloro 
che, pure essendo adottli, conw nella specie (per 
lo meno attravevrso il Pubblico registro), della 
provenienza d@grl~ ogg�etti, ebb�ero tuttavin a farne 
acq�uisto. 

Ma) a pa�rle ci�, e una v�olta stabilito che i due 
ordinMI'benti son�o autonorn�t, una contraddA..zcione, 
corne da t1utti �g<Zi auto'f"i si ammette, fra i~ diritto 
intel"'~azionale, e il diritto interno � ben possibile. 

Lo Stato pot11� quindi in.corrrere se mi(L�i, in una 
re8ponsa�bil�t.� di oarattere internazionale, ma 
sul piano intermo � solo il SU() ordinamento che 
con.ta. e nerlla sfera dell'o'f'd:namento italiano 81 e 
gi.� v-isto che gli atti compiuti dai tedeschi non 
possono essere fatti va�lere �. � 

La Corte ha segui-to, �in pa1rte qt!a, la tesi prospetf!
ata daUa Avvooat~tru deUo Stato. 
Restano tuttora i'il<solttte: 

la qvuel8tione se pos.sano i tedesohi considerarsi 
potenza occu1pante, a'[Jili effetti dell' ese;rcizio legittimo 
del diritto di preda malgrado le loro ripetute 
e formali dichia11az:oni di agire) non gi� come occupanti 
ma come alleati del governo della r.s.i. 
con U qtw�le intrattenevano vrelazioni dip�loma�tiche; 


la questio11.e se aUe alienazioni da essi compiute 
si apprlichi l'wrt. 2 del de�oreto 1Juogotenen~
iale 5 ottobre 1944, n. 249, U quale nglla sua ~ata 
dti~iorn,e sembvra no1n1 rpotersi ~imitatf"e e.sd~usivamente 
agli atti di alienazione compriuti dagli organi 
della r.s.i. 

Sull'argomento sa11�, nei prossimi r~Aumeri, pubblioata 
1m'a1npia not�a. Si rinnou�a comunque l'invito, 
gi� fatto nel faB<oicolo 1 -2 della presente 
Rassegna �a tutti i coDleghi, di contribnire alla defi-
niti'L'a elaborazione della linea da seg,ttire neUa 
materia in esame. � 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIOAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE � 

1948 

I. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 24-11-1947, n. 1716 
(G. U., n. 51): Estensione alle Opere pubbliche di 
competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, delle 
norme che disciplinano le Opere pubbliche di competenza 
del Ministero dei lavori pubblici. -Tra le norme che si 
estendono vi sono anche quelle del Capitolato gene� 
rale d'appalto, indipendentemente dalla natura 
normativa o contrattuale di queste. Per quanto riguarda 
la revisione dei prezzi, � noto che il Decretolegge 
6 dicembre 1947, n. 1501 (v. Rassegna n. l e 
2, pag. 12) si applica a tutte le Opere pubbliche eseguite 
a cura dell'Amministrazione dello Stato e non 
solamente per quelle di competenza del Ministero 
dei lavori pubblici. 
II. 
D. L. 12-2-1948, n. 95 (G. U., n. 55): Oondono di 
sanzioni disciplinari in occasione della nuova costituzione 
dello Stato. -Il condono, naturalmente, non 
impedisce la prosecuzione dei procedimenti disciplinari 
in corso. 
III. 
D. L. 26-1-1948, n. 98 (G. U., n. 56): Disciplina 
delle Oasse conguaglio prezzi. -'--Sembra potersi 
ritenere che le Casse conguaglio prezzi costituiscano 
sostanzialmente degli organi dell'Amministrazione 
dello Stato con ordinamento e gestione autonomi. 
Conseguentemente la difesa e rappresentanza di esse 
in giudizio spetta all'Avvoca~ura dello Stato. 
IV. Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 2 (G. U., n. 58): 
Conversione in legge costituzionale dello Statuto della 
Regione siciliana. -Lo Statuto venne approvato 
con D. L. 15 maggio 1946, n. 455. 

V. Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 3 (G. U., n. 58): 
Statuto speciale per la Sardegna. 

VI. Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4 (G. U., n. 59): 
Statuto speciale per la Valle d'Aosta. 

VII. 
D. L. 31-1-1948, n. 109 (G. U., n; 60): Oondono di 
soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria. Le 
disposizioni di questo decreto si estendono ai 
fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1947. 
VIII. 
Legge Costituzionale 26�2-1948, n. 5 (G.U., n. 62): 
Statuto speciale per il Trentina-Alto Adige. 
IX. 
D. L. 22-1-1948, n. 118 (G. U., n. 63): Norme nitegrative 
al D. L. L. 21 gennaio 1945, n. 49 concernente 
il recupero e la utilizzazione di autoveicoli per relitti 
relativi a materiali abbandonati e illegittimamente 
detenuti. -L'art. 6 risolve la questione se, ai fini 
dell'art. 2054 c. c. debba considerarsi solidalmente 
responsabile con il conducente, lo Stato, l'eventuale 
proprietario sconosciuto o l'assegnatario dell'autoveicolo; 
la responsabilit� in parola � attribuita a 
quest'ultimo che viene considerato come usufruttuario. 
X. 
D. P. R. 28-2�1948, n. 138 (G. U., n. 67): Amnistia 
per i reati finanziari. -I relativi poteri vennero 
concessi al Presidente della Repubblica con D. L. 
21-1-1938, n. 6, (v. in Rassegna �n 3, pag. 16). Le 
disposizioni di questo decreto si applicano ai .fatti 
commessi a tutto il 31-12-1947. 

XI. 
D. L. 2-3-1948, n. 142 (G. U., n. 68): Attribuzioni 
della Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione 
siciliana. -Le funzioni dell'Avvocatura dello 
Stato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato 
sono estese alla Regione siciliana. Ci� vale sia per la 
materia contenziosa sia per la materia consultiva. 
Viene espressamente richiamata l'applicazione delle 
norme di cui all'art. 25 e all'art. 144 c. p. c., in relazione 
al T. U. 30-10-1933, n. 1611. Naturalmente i 
ricorsi per Cassazione dovranno sempre notificarsi 
all'avvocatura generale dello Stato in Roma. -Il 
patrocinio dell'Avvocatura dello Stat~ � obbligatorio. 
Esso � escluso quando la Regione e lo Stato siano 
parti nello stesso giudizio, salvo il caso di litisconsorzio 
attivo; in caso di litisconsorzio passivo il patrocinio 
� facoltativo, quando non vi sia contrasto di 
interessi. 
XII. D. L. 2-3-1948 n. 155 (G. U., n. 70): Modificazioni 
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. 
XIII. 
D. L. 6-3-1948, n. 206 (G.U., n. 80):. Modificazioni 
al D. L. 23-12-1947, n. 1461, sulla proroga degli -sfratti. 
-(V. Rassegna n. 1-2, pag. 12, n. XXII). 
XIV. D. L. Capo Provvisorio dello Stato 1-11-1947, n. 1768 
(G. U., n. 81): Modificazioni aggiunte al D. L. 12 aprile 
1946, n. 120, relativo alla bonifica dei campi minati. 

INDICE SISTEMATICO 
D E I_J L E C O N S U L T A' Z I O N I 


L.4 FORc'HUL.4ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. ~ I) Se l'E.N.A.L. 
sia da considerarsi istituzione pubbltc�a. .d'i assist.enz.u. e 
beneficienza agli effetti dell'art. 27, legge� 26-10-1940, numero 
1M3 (n. 14). ~ II) Se la Co.rpma,zione de�i piloti 
sia pe:rsona giuridica di diritto pubblico e quale sia il 
carattere del rapporto di imp1ego tr.a la CorpOl'\&zione 
ste.ssa e i piloti (n. 28). -III) Se passato un Comune 
da una ad aJtra Provincia debba l'Uffici�o' Leva della 
vecchia Provinci.a, cessare il funzionamento automaticamente 
nei confronti cLel Comune stesso (n. 30). -IV} 
Se gli Uffici st:ralcio delle Casse conguagli e .ris.chi debbano 
�considerar.si Uffici �!ello Stato ai fini della difes3 
in giudizio da JP>al';te. dell'Avvocatura. (n. 31) ..-V) Se 
l'Amministrazione sia tenuta a paga,re prestazioni effettivamente 
eseguite da Imprese che ne abbiano ottenuto 
la fornitura mediant� corruz~one di funzionari (n. 4&}. 

ANTICHI T A' E BELLE ARTI. -l) S� il Ministro del.l& 

P. l. pos.sa, in forz.a dell'art. 21 de1la legg�e 1-6-1939, numero 
!Db1Jo, imporre a proprietari di edifici distrutti dalla 
guerra d'i osservare, nel ricos.truirlt, distanze divoerse 
da quelle .es.Lstenti prima de-lla di6truzione (n. &). li) 
S1e a colui che �ricupera in mar'e oggetti di interesse 
artist!co o &:rcheologico siJ applichino, agli effetti del 
premw, Ie norme .del1a legge 1-6-1939 n. 1089 oppure 
gli arti-coli 510 e 511 del Codice della Navigazio~e (n. 6}. 
APPALTO.�-I} .Se la sospensione di lavori disposta 
in �forza del Capltolato prima d�ell'entrata Ln v~gore della 
legg� 2S-11-l'9�40, n. 1772, si trasfOTmi nella sospensione 
previstr;. da t-ale� 1egge, col solo fatto dell'entrata in vig.
m~e di questa (n. 77). -Il) Se la risoluzione .ct:el contratto 
di a.ppalto ex art. 2 legge 2.8-11-1940, n. 1772 sia 
rimessa alla sola volont� dell'appaltatore o �se possa 
l'Amministrazione dispor~a d'ufficio �(n. 77). -III} se 
alle forniture siano appUcabili le norme sull'appalto o 
sulla vendita (n. 78). -IV) Se nei �contratti di fornitma 

.di �C�ose lavorate, la propriet� pas.si col collaudo, .anche 
quando dopo questo� restino presso il fornirto:re (n. 78}. 
-V) Se si debbano corrispondere all'appaltatore compensi 
per maggiori oneri derivanti dal fatto che abbia 
dovuto impi�egare nei ].avori operai non idoneil assegnatigli 
crall'Ufficio di collocamento (n. 79). -VI) Se la 
concessione della revisione dei prezzi sia da intendersi 
i n :relazione aJ!a ;pf!evedibilit� o meno delle va.riazioni 
{lei co.sti al momento �dellr;. stiJpulazione del co.ntratto 

(n. 81). 
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -I} S1e il sequestro 
?rdi!lato dal Pr-efetto di �Cose pe-rtinenti .a reato 
annonano sra atto amministrativo �de.finitivo (n. 6}. II) 
Qua.le sia la natura, del ra�pporto che lega i Consorzi 
agr&ri: allo .Stato in reloazione alla .gestione d�ei generi 
ammassati (n. 7). 

' A~SICURAZIONI. -I) Se l'Istituto assicur,ato:re che 
abbia pagato. l'ind-ennit� a .p.er.sona danneggiata .ct:a inv.
estimento eli autoveicolo del1e FF. AA. anes.te sia 
6Hr�l'01gato, ai s-ensi dell'art. 1916 �C. c., fino alla co'ncornmz.
a dell'ammontare dell'indennit� stessa, nei .crediti 

ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STATA DATA 

-:~ 

che verso lo Stato italiano ha, il danneggiato in forza 
del D. L. 21-5-1946, n. 451 (n. 5). -II) Se l'e polizze di 
&Bsicurazione all'ordine siano titoli di credLto e s.e sia 
possibi1e la lol"o girata parzia.le (n. 6). 

AVVOCATI E PF.OCURATORI. -l) Se l'Avvocatura 
dello Stato poasa, ai sensi d�ell'a~t. 44 .crel T.. U. assumere 
la. dife.,;a di agenti e impi18gati non pi� in s�ervizio 
per fatti relativi .o..l s.ervizio stesso (n. 7). -II) Se la 
riduzione degli onorari e diritti stabilita dall'art. 31 
della legge 13-6-19'42, n. 794, si ar:tPUchi anch�e nei confronti 
degli ag�enti d�lle FF. SS. abilitatt al patrocinio 
ai senBi del R. D. 30-10-19'33, n. 1611 (n. 8). 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -I) Se i provvedimenti 
del Ministero dei LL. PP. previsti �dall'art. 134 

l' 

T. U. 28-4-19'38, n. 1165, sia.no titoli esecutivi da po:rsi in ' 
esectuzidone,Aa mezzto d'iduffici,Sali giu(diziar'i senza inter-~~ 
ven o 11 vvoca ura , e 1 ta. o n. 2). -II) S1e

� � 1 o 1 la 
reintegrazione di soci di coorperative deeadutL, prevista 
dal D. L. Hi-11-1944, n. 435, sia subordinata alla condi-00 
zione che gli attuali assegnatari degli appartamenti m 
trovino eff-ettivamente un nuovo alloggio (n. 11}. f.;. 

~~ 

CITTADINANZA. ~ I) Se iJ. cambiamento di .cittadinanza 
del marito in .costanza di matrimonio, importi, 


l

sussistendo le altr-e condizioni, cambiamento di cittadi


nanza della mogJi.e (n. 1). 

l

-:~,

COMUNI E PROVINCE. -l} Se i proprietari di pareti 
destinate alle pubbliche affissioni debbano r;is.ervame 
la concessione al Comune titolare d�1 diritto di privativa 
(n. 1). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -I) Se, distrutto 
per� fa.tto .cti .guerra un im!Pianto oggetto di concessione 
amminis!Dativa, il conced�nte possc., alla scadenza della 
concessione, esarcitare. sul nuovo impi:anto ricostruito 
.tfal concessionario, la fa;colt� di riscatto (n. 11}. -II} 
S.e, prevista in un atto di .concessione la, facolt�� di revoca 
per l'inadempienze del conces.sionario senza ri-%_, 
so.rcimento .di danni, poss.a il concedente vrocedere a 
tale revoca, �senza risarcimento, per motivi di opportu


~w

nit� (n. 12). (::j; 

t~~ 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO . -I) Se ~ 
della ,facolt� di fermo :regolata daJl'art. 69 T. U. Conta-f% 
bilit� _dello Stato pos~ano valer�si anche Amministrazioni ~t 
pubbliche non st.utal! (n. 9). -, II) Se ,siano compensa-~':,:; 
bili i oredi~i dell:~m~inis~razione :con le somme da essa J. 
do.vute �a t1tolo. �Ul strpend1 e penswni (n. 10). -III} Sr: lll 
il sistema della, pubblica gara per i contratti dello Stato =$ 
sia inderogabile �e se l'enunciazione di cur all'art. 41 del @ 
R�gola.mento Contabilit� Gener.al� dello Stato -sia -tas--�-~ 
sativa (n. H). -IV) Se an�che per le Hcitazio~i 10rivate 
sia ammissilbile il cosiddetto secondo incanto, preVisto ,..., 
dall'art. 65 'Regolamento Contabilit� (n. 21}. -V} Se il ~ 
deposito provviso.rio di cui all'art. 83 regolamento Con-~,~ 
tabilit� si possa eff�ettuare dopo l'.&ggiudicazione (n. 21}. :l.� 

~ 



-21 


VI) se la falsificazione dell'avvffio di pagamento sia 
penalmente punibile (n. 22). -VII) Se ac�cettata dalla 
Amminffitr�azione senza riserve un&. cessione di credito, 
possa poi l'Amministnazione opporre al ceSB~onari-o un 
credito vantato verso hl cedente (n. 29). -VIII) Se il 
garante responsabile del reimpiego di somme� pagate 
a minori, previsto dall'art. 297 deJ. Regolamento Contabilit� 
GeneraJ..e, poSBa essere lo stesso rapp�resentante 
legale del minore, che effettua la r,i.scossione (n. 31). IX) 
Se il deposito cauziona�le per p�artecipa.re ad asta 
pubblica o U.citazione privata possa essere eff.ettuato a 
mezzo di aSBegno drcola.re (n. 33). ~ X) Se un concorrente 
a g.ara il quale abbia presentato. l'offerta in �ritardo 
sul termine stabilito, !pOssa impugnare la rego.larit� della 
gara stess& (n. 38). 

COSE RUBATE O SMARRlfE. -I) Se al rit.rov�atore 
di un titolo all'ordine spetti il pl'flmio di C!Ji all'art. 930 
Codice c., calcolato sull'ammontare nomina,le del titolo 
stesso. (n. 3). 

DEBITO PUBBLICO. -l) Se la sospensiohe dei termini 
prescrizionali di che ai DD. LL. 3�1-19,44, n. 3 e 
24-12-1944, n. 392, s~ applichi anche alle iscrizioni di 
rendite del debito pubblico (n. 3) �. 

DEMANIO. -I) Se sir.no demaniali i capannoni adibiti 
a deposito di carburante ne.gli .aer;odromi statali 

(n. 38). -Il) Se il privato il quale abbia acquistato dai 
tedeschi materiali di propriet� del Demanio italiano, 
restituendoli poi .&Ilo Stato possa chiedere il rimborso 
delle spese sostenute (n. 46). 
ENFITEUSI. -.Se, apposta ad' un contratto di enti\
eusi, una dausola lLmitativa del godimento del fondo, 
possa il concedente chiedere la devoluzione per viola~
ione della dausola stessa (n. 4). 

ESECUZIONE FISCALE. -l) Se l'a.ggiudicatr.rio di 
m aippa.lto di esattoria II. DD. �possa chiedell'e la. rescis;
ione del contl~atto per. il tatto di non poter licenziare 
:mrte d�el personale per .opposizione degli organi sinda:
ali (n. 5). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.-I) Se 

.i�a, .legittima l'occupazione d'i urgenza di un fondo per 

:ost.ruirvi un campo sportivo militare (n. lO). -II) Se 

l dkitto alla retrocessione di cui all'art. 60 legge 25�6


865, n. 2359, possa farsi valere anche quando il fondo 

esidua.to sia stato destinato a scoPi che, se pur' div�ersi 

la. quelli proevisti nel decreto di <espropriazione, sono 

empre di utilit� pubblica, (n. U)...... III) Se l'art. 3 della 

'!gge doga:pale riguarda casi di espropriazione �per p. u. 

p;pure rientri nella disciplina. delle requisizi-oni d'i .cui 

l T. U. 18-8-1940, n. 1741 (n. 17). -IV) Se i danni ca


ionati a .propr)et� vicine dalla. costruzione di ricoveri 

.ntiaerei siano risarcibili ai sensi dell'art. 46 della legge 

ulle espropriazioni (n. 19). V) Se la di-sposizione di. cui 

ll'a.rt. 73 della legge sulle espropriazioni, circa. la du


ata delle occupazioni temporanee, sia .applicabile an


he aUe occupazioni per opere mili�a.ri (n. 20). 

FERROVIE. -I) Se, a sensi dell'art. 10 della C.I.M. 
: FF. SS. siano tenute ad .applicar(ۥ la t-aii'iffa !pi� favo3vole 
allo speditore anche se. questi non ne faoc.ia ri1iesta 
(n. �20). -II) Se l'azione� per restituzione di 
)mme pagate in pi� in occasione d~i troasporti internaona.
li effettuati d-ar parecchi vettori, sia esattamente 
ttentata ,contro l'Amministrazione delle Ferrovie dello 
tato, la ql,l&.le abbia percepito t.ali somme in qualit� 
i ultima vettrice (n. 34). -III) .Se al fine di stabilire 
2-sistenza �di vincoli di parrentela in ma.t�eria di concesoni 
di vi.~ggio, giovino le norme generali dell'art. 77 

c. n. 42). -IV Se l'Amministrazione ferrovia;ria posL 
essere chiama,ta., quale vettrice, a rispondere de11a 
erce trasportat& nei confronti del proprietar~o di essa, 
.dLpendentemente dalla sua qualit� d'i mittente o deinata.
rio. (n. 43). 
GUERRA. -I) Se il contributo �per -la rimeSBa in efficienza 
di terreni danneggiati d<.lla guerra (D. L. 1-7-1946, 

n. 31), spetti al !proprietario pf!eced�ente del terreno o .a 
colui che esegue i lavorii (n. 83). -II) Se il trasferimento 
condizionale di un bene appartenente a suddito 
nemico, effettuato .anteriormente, all'ap,jHi�'ii.zione della 
legge di guerra, sia valido quando. la. �Condizione si sia 
veriftcata posteriormente a tale, ap�plicazione (n. 84. III) 
Se sia pignorabile I'ind'ennit� per ri-sallcimento danni 
di guerra (n. 85). -IV) Se .al sequestratario di �azioni 
di: societ�-nemi�ca, nominato secondo la legge di guerra, 
competa il diritto di partecipare alle assemblee sociali e 
votare secondo il numero delle azioni sottoposte a sequestro 
(n. 86). � 
IMPIEGO PRIVATO. -I) Se ne.ll'indennit� di lic<:~n� 
ziamento spettante ai sensi dell'art. 2121 c. c. si�a, com� 
putabile l'indennit� di �carovita n. 8). -II) Se la inden� 
nit� di contingenz& debba considerarsi, agli effetti dell'indennit� 
dt licenziamento, r-etribuzione a carattere 
continuativo (n. 9). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) .Se i candidaH in un concorso 
annullato p�r irregolarit�., abbiano diritto ral rimbo:
rso delle spese affrontate per !partecipare al concor.so 
stesso (n. 38). -II) Se ne1 caso di riassul)zione avvenuta 
do.po il 1� ma,ggio 19i7, a seguito di �aJSsoluzione penale, 
di impiegato non di ruolo sospeso .cauvelarmente, 
si applichino, ai. filli della. corr.e~p;onsione doe�g!L aSB�gni 
arretrati, Ie norme del n. L. 4-4-1947 ,n. 2fJ7, anche per 
il periodo anteriore all'entrata: in vigore del decreto 
stesso (n. 39). -III) .SA si risolva, il :rapporto di impiego 
non di ruolo quando il dipendente sia stato assolto da 
un'imputaz.ione penale �per insufficienza di prove (n. 40). 
-IV) Se l'Amministrazione sia t�enuta. a rimborsare 
all'im!piegato quanto questi .abbia paga.to per ;,;Oi'\Orari 
al difensore privato che lo abbia patroc�in.ato in:un processo 
int.entatogli per motivi di! servizio e da: CUi sia 
stato a..c;solto (n. 42). -V) Se, revocate con provvedimento 
.generaJ�e, punizioni disciplinar,'i, possano coloro 
che furono esclusi dalle promozioni per �effetto di esse, 
succ.eSBivamente conseguirle (n. 43) .. -VI) Se�. nel caso 
di danni .ad uffic,iale che si vechi in U.cenza o ne� torni, 
si applichino le norme del D. L. 6-2-1936, n. 31:3 (n. 49). 
-VII) Se il pe;rsonale assunto da una. Societ� anonima 
di �cui unico azionista � lo .Stato, possa vantare diritti 
direttamente nei confronti d'ello Stato ste.~o (n. 53). VIII) 
s~, la dispensa dal servizio per motivi di salute 
debba ~sere sempre �Pr:eceduta. da accertamento. sanitario 
(n. 58). -IX) Se il manca,to rimpatrio d'un d�iplomatico 
poSBa giustificare il suo collocam>ento a :dposo 
per ragioni di servizio (m't. 6 T. U. 21-2-18Qp, n. 70) O� se 
imnece debba adottarsi nei .suoi confronti� 11 provvedi� 
mento di dimissiopi di ufficio (n. 73). -,X) Se l'omis� 
si.one di seguire l� via ge.rarchica nell'inoltrlare un :ri� 
corso avverso un provvedlmento di&ciplina;re, costituisca 
a sua. volta infrazione disciplinare (n. 86). -XI) Se 
l'ordinanza �COn cui il Presidente del Tribunale aumenta 
la misura degli aumenti! a favore deJla moglie 
separa.ta debba essere S�enz'altro eseguita d&ll'Ammini� 
strazione mediante corrispondente trattenl,Jta sUgli assegni 
del marito impiegato (n. 101). -XII) Se per la 
validit� ed ,efficacia delle dimissioni dall'impiego sia. 
necessaria oltre l'accettazione dell'Amministra.zione anche 
la notific.a di tale accettazione al qimissio~ario

(n. 102). -XIII) Se ,.,ia definiltivo il provv~imento con 
cui il Provvedilo�re .agli Studi de�cide sui ricor.~o di un 
insegnante in materia di conferimento -cj.i supplenza 
(n. 112). ~ XIV) Se un professore universitario di r'Uolo 
possa assumere un impiego in un ente pt,IbbUco i cui 
ra;pporti di impiego sono regolati dalla l!i!gge sull'impiego 
privato (n. 117). ~ XV) Se il conq.ono di una 
sanzione ,per infrazione disciplinare .che abbia comportato 
la. risoluzi�one del rapporto di impiego o di la� 
voro, si applichi anche quand'o la sanzione abbia gi� _ 
a.vuto esecuzione al sopraggiungere dell'atto di clemenza 
(n. 118). 
IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia soggettq ad imposta 
di ricchezza mobile �il plus valore reaJizzato nel trasferimento 
di' un'azoonda da una person� fisica �ad una 


.-22


S�ciet� anonima, di comodo di cui tal-e pers,ona �fisica 
sia l'unico azionista (n; 17). -II)� Se .a.gli effetti dell'applicazione 
dell'Imposta di R. M: di .oategoria B) 
siano tassabili le somme pagate da una cooperativ-a, ai 
prb,prt soci s. titolo di d.'ifferenza tra il .prezzo dei prodotti 
acquistati d�ai soci stessi e il loro costo (n. 64); III) 
Se, nel caso. di p.erdita o� dist:ruzi'One di lj1cool carburante 
(che � esente da imposta) .si appliohino al :fine 
di stabilire se l'esenzione debba mantene1~si, le stesse 
norme :d!el T. U. sugli spiriti �.che regolano lo abbuono 
della imposta. sulle qualii� di �alcool perdute p distrutte 

(n. 65). ~ IV) Se con l'entrata� in vige>re del Decretolegge 
25-11-1947, n; 1283, il�quale istituisce un'addizionale 
dell'l% sulla I.G.E., l'Amministrazione possa continuare 
ad effettuare sui compensi pagati ai fornitori 
la ritenuta dell'l % dispost� in seguito alla riduzione 
dell'aliquota della I.G.E. stessa stabilita col precedente 
� Decreto-leg1ge 27-12-1946, n. 469 (n. 66). 

IMPOSTE DI F.EGISTRO. -l) Se nel caso. di risolu


zione del contr;atto d'appalto per recesso del commit


tente, .sia dovuto all'app�ltatore i~ rimborso de.Jla im


po~;~ta di registro in ;proporzione alla fPS.rte �di contratto 

non eseguita, (n. 16). -Il) Se l'imposta di regiStro ap


plicata su un �de�creto di trasferimento di immobili nul


lamente emesso �dal notai..o delegato alle �perazioni di 

divisione, debba essere restituita quando taJe pseudo 

dem;eto venga annullato (n. 41). -III) Se Ml caso di 

contratto di v�endita, di opificio a conse,gna differita, la 

'presunzione di cui all'art. 47 della legge �di regist.ro fun


zioni nel .senso che pe.r l'applicazione. dell!iJ imposta sul 

valore totale sia :sufficiente che i macchinari si trovas


&er�o ancora nell'opificio al momeJ;tto d'ella :r.egi,stra.zion�e 

(n. 46). -IV) .Se la emissione di azioni da offrirsi in 
opzione ai SOCi di una societ� coo.pers.tiva po.ssa co.nsid�i'arsiJ 
.compre;:;a f�ra gli atti delle co.operative da registra,
r.si gratuitamente ai sensi dell'art. 6 della tabella C) 
della Legge di Registro (n. 47). -V) Se, ai fini dells. 
imposta di registro., l'assegnazio.ne di quota a un socio 
re-cedente da Societ� !personale, abbia carattere traslativo. 
(n. 48}. -VI) Se, aglil effetti della riduzio.ne d'ell'.
imposta, di. registro, di che .al R. D. 19-12-1936, n. 2170, 
le .cessio.ni di credito fatte .da concessionari di coltivazio.
ni di tabacco. siano. da r/i.tene.rsi ,co.me fatte da ditte 
�commerciali o. industriali (n. 49). 

ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE 
LEGGI. -I) Se l'Amministrazio.ne, Militare po:!ltSa costituirsi 
parte ci:vile in un .pro.cedimento P'enale per il 
re.&to. di che �an'art. 266 �C. p, (n. 1). 

LEGGI E DECRETI. -I) Se sia costituzio.nale una 
legge regio.nale che istituisca una nuova. facolt� universitaria 
(n. 6). 

LOCAZIONE DI COSE. -l) Se !'�aumento. dj fitti dispo.
sto. per le lo.cazioni �d'i immobili adibiti ad uso. alberghiero 
co.n D. L. 6�12-1946, n. 424, si d'ebba calcol>a.re sul 
cano.ne gi� aumentato ai sensi dell'art. 2 D. L. 12-10..1945, 

n. 669 (n. 27). 
NAV\1. -I) Se nella no.zio.ne di rischio. di guerra in navigazione 
marittima rientr~, o.ltre l'offesa bellica nemi
�ca, 8/nche quella situazio.ne generi�ca di maggior perico.
lo. in cui Si svo.lge talvo.lta la navigazione i�n tempo 
'di guer-ra (n. 24). 

NOLEGGIO. -I) 8e la distruzio.ne. di un .auto.mezzo 
no.leggiato. dall'autorit� militare, eseguita per impedirne 
la cattm~a: da .parte d!el nemico, debba essere risar�cita e 
.in quali limiti (n. 3). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -I) Se, come !()er la 
Pubblica Amministrazione, le� obbligazioni ,contrattuali 
del P. F. R. debbano. risultare da pro.va scritta .(n: 25). 
-Il) Se !'�esistenza di una dauso.la che conferisce <a�d 
uno dei contraenti la facolt� �di 1~ece.sso in qualsiasi. m o


mento, salvo.. !!)l'e-avviso., escluda l'ammissibilit� di una 
riso.luz;.io.ne, a richilesta dello ste~o. co.ntraente, .per 6opravvenuta. 
impossibilit� della .pre.stazio.ne. (n.. 26)~ 

OPERE PUBBLICHE. __;__ I} Se, �i fini della r;i.sarcibilit� 
e'Jt art. 46 l�gge .espro.prraziOni �ceor:NJ che i1l danno sia 
ftJ:.eparab.�le e permanente � basta che. sia �duraturo 
quanto.lb stato di ,cose creato. daUa -esecuzwne dell'o.p�ra 
pubbli.c.O: (n. 2). -II) Se sia risarcibile ex art. 46 il 
danno che deriva dalla cessazio.ne �dell'attitud'ine di un 
irnmo.bile ad esser1e usato. coine .suo.lo. �edific�ato.rio (n. 2). 
-III) Se i pr:o.vvedimenti adottati� in mMeria di polizia 
edilizia siano. 'insinda;cabili in sede giurisdizio.nale perche
� emariat� in base al po.tere �di discrezionalit� tecnica 
(�n. 4). 

PENSIONI. -I) Se l'Amministrazioni:) delle Ferro.vie 
possa procedere .al recupero. ',d:ei crediti per rit�nute anch� 
sulle perisioni spettanti af familiari de-gli agenti 
destituiti (n. 15). -II) Se la presc.r�zio.ne biennale dei. 
ratei di pensione decorra anche contro. beneficiari residenti 
in paesi ceh avevano. interrotto. le relazio.ni co.n 
l'Italia, per il perio.do. ant,eriore all'S-9-1943 (n. 18). III) 
Se un.!il sentenza penale delle Corti milita!l'i all,�;;ate 
possa valere per .giustificar;�' la-perdita. di pensio.ne da 
parte di un cittadino italiano .c�ondannato. (n. 19). IV) 
Se la P'ensione di guerra sia pigno.ra�bile a titol 'J 
alimentare .e se per la no.tifica degli atti dl pignc.ramento. 
debbano. seguirsi le norme di che all'art. 3 le.gge 
5:6-1941, n. 874 (n. 20). � 

POSTE E TELEGRAFI. -l) Se il mandato. ,a ris.cuo.tere 
buoni postali implichi anche il mand:a.to a richied
�erne duplicati (n. 4). 

'PRESCRIZIONE. -I) Quale sia l'influenza .del reclamo 
.amministJ.iativo previsto dall'art. 64 delle C..T. 
sui termini di prescrizio.ne previsti dall'art. 66 delle 
stesse c. T. in relazione alle proro.ghe. dei termini medeshni 
stabilite dai DD. LL. 3-1-194L n. 1 e 19-12-1944, 

n. 392 (n. 3). 
PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Se un curMo.re SIPCciale 
nominato. ai sensi degli artkoli 78 e 79 c. p, c. abbia 
facolt� �d'i dispo.rre degli intevessi del :rappresentato-indipend:
entemente da.l r;a,pporto pro-cessuale. in vista del 
quale detta nomina fu fatta (n. 12). 

PROFITTI DI REGIME. -I) Se il pro.vvedimento di 
confisca. sia suscettibile di rinuncia da parte della P. A. 

(n. 43).. -II) S1e amnistiato. taluno. dalla imputazio.ne di 
co.Ua.bo.razionismo presunto (.art. l) D. L. 22-4-1945,. n. 142, 
si possa nei� suo.i confro.nti applicare la co.nfiLSca ex 
D. L. n. 134 �e 392 del 1946 (n. 45). -III) Se l'istituto. dell�a 
aste�.zio.oo e ricusazione de�i giudici sia �applicabile �i 
co-mpo.nenti delle Co.mmissio.ni tributarie pe:r� avo,cazione 
d'i ipro.fitti di regime (n. 46). -IV) Se ai fini della i�ef� 
flcacia degli atti di alienazione jn sede di co.nfisca di 
beni per de-litti fascisti, occo.rra la diohiarja.zidne giU:di� 
zia1e. di inefficacia delle alienazio.ni stesse, previSta dal 
l'art. 45. del. D. L. 26-3-1946, n. 134 (n: 47). -Se nella 
dizi-one � atto. di garanzia ipo.teca.ria' � di cui all'art. 11 
del D. L. 19-11-1946, n. 392 si]a da ritenersi compreso. an 
che l'atto. con il quale l'Amministrazione finanziaria or 
.tfina, in pendenza .del p:ro.cedimento di avocazione, ri 
duzioni di iscrizi!on.i i'po.tec,all1ie considerate eccessiVt 
(n. 48). 
RAPPORTI DI LAVORO. -I) Se la contravvenzi-on� 
alle disposizioni del D. L. 1.4-2-l9li6, n. 27, sul collo.c:a 
mento. obbligatm'io. dei I'educi �abbia �Carattere di rea.t� 
permanente (n..J.). -II) Se le ontinanze del C.L.N .. ~.l 
sul blocco. dei licenziamenti si applichinQ a.nch!l ne 
confronti di Societ� aventi la sede Ie.gale a' Ro.:rna �e tra 
sfe�rite al Nord durante l'occupazio.ne tedesca n. 6). TII) 
.Se il trasferimento. �di o.p-erai d'a una ad altra azier 
da dipendente .dallo. stesso ente, senza diritto �aUa pr( 
�ced,ente anzianit�, importi licenziamento. (n.. 7). 7 . S 


-23 


il datore .eli la~oro abbia l'obbligo .eli conservare il IJ�O�Sto 
al di.p�endente .chiamato ad adempiere alla funzione di 
ma,gistrato ,popolare (n. 10). 

REQUISIZIONI. -Se .siano dovuti tnt�eressi .compensativi 
sulle indennit� per .requisizioni in uso (n. 51). 

RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se sia proponibile 
avanti l'A. G. l'azione pert il risarcimento d'ei danni derivanti 
dalla inosservanza da parte dell'Amministrazione 
deLl'ordine di sospen.sione dell'atto amministra.tivo impugnato, 
emesso in via ine-identale dal Consi.glio di 
Stato (n. 27). -II) Se nei rapp01rti tra Amministrazione 
e dipendente cunducente di autoveicolo, po.ssa applicarsi, 
al fine di stabilire la :r�esponsabilit� di quest'ultimo, 
!'�art. 2054 c. c. (n. 36). -III) S18 l'Amministrazione 
sia tenuta a risarcir;e un qp.eraio non suo dipend:Snte 
infortunatOtSi, mentre, per incarico di un dipendente 
d�ll'Amministraziot;te stessa esegue un lavoro nell'interesse 
della ripetut!),� Amministrazione (n. 41). -IV) Se 
n-ei confronti dei (�IE)putati trovino applicazion-e 1-e norme 
limitative .llell.e �re11pons�a�bilit� dell'Amministrazion-e previste 
dal D. L. {}..2-1936, n. 313 (n. 62). -V) Se i danni 
alla � vita di r:~laz.ione � debbano considerarsi compvesi 
tra i danni non patrimoniali o tra quelli patrimoniali 

(n. 63). -VI) Se in ca60 dl re.sponsabiJ!it� d'ell'Amministraz.
ion.e per atti legittimi la svalutazione monetaria 
influisca sul risardmento dei da,nni (n. 71). -VII) Se 
l'Amministrazione risponda in base al �C. d. � principio 
di contribuzione � dei danni subiti da una ditta in S'eguito 
M ordine di de�c�entramento d.eUe materie pl'(ime 
ad essa apparten�nti im(l�artito dalla Amministrazione 
per esig-enze bemcpe (n. 71). -VIII) Se e.ct: in quali 
limiti debbano ri:,;arcirsi i danni cagionati a .prQi)riet� 
private iiil occasione del.!a lottrr contro le ca,vallette (n. 73). 
-IX) .Se l'arr. 2 d.elle No:rme pe.r la tut-ela delle strtade 
e d<Hla circolazione, si applichi anche alla Pubblica 
Amministrazione (n. 74). -X) Se l'Amministrazione Militare 
italiana risponda, secondo le norme ordinarie, 
dei danni cagiona�ti dalla cil,colazione di autoveicoli 
appartenenti alle FF. AA. Alleate �e c�ondotti da soldati 
italiani �'i gruppi di .combattim-ento a,i quali i veicoli 
stessi erano stati assegnati per l'impiego bellico {n. 75). 
SEQUESTRO. -I) Se sia ~aUdo .ed effica�ce un sequ~stro 
eseguito su isCr;izioni di somme depositat-e tu banca, 
quando per tali depositi si siano em.e�ssi libretti al 
portatore (n. 5). 

SUCCESSIONI. -I) .Se soppresso un reggimento nominMo 
er,ede testamentario, la disposizione ereditaria 
deJbba int�ndersi caducata (n. 2). -II) Se la rinum;ia 
fatta dagli er-edi legittimi all'eredit� ,facc.ia devolve're 
questa allo Stato, qualora .esistano altr;i suscettibili elle 
non a.bb~ano n� a.ccettato n� rinunziato e non siano decarsi 
i termini d1 ~rprescrizione (n. 11). -III) Se il giudizio 
sulla validit� di un testam-ento valga a sospendere 
il termine . di prescrizione di accettazione della 
eredit� devoluta .c�ol testamento medesimo (n. 12). 

TASISE DI BOLLO. -Se i documenti ,allegati al ricorso 
straordinario a,l Fresi.dente della HepubbUca debbano 
assoggetta115i a bollo giusta le disposizioni della 
parte terza d~lla relativa tariffa (n. 4). 

TELEFONI. --I) Se agli. spostamenti di pali di linee 
ae�ooe telefoniche Si applichi, :in :relazil()ne all'art. 183 
�codice postale� l'art. 45 deHa legge sulle espropriazioni 
per p. u. (n. 5). 

TRASCRIZIONE. -Se. pu� considerarsi sogget,ta a 
trascrizione la sentenza che da atto che Ja, linea di confine 
tra due fondi � quella p.retesa dall'a.ttorr!e e non contestata 
dal conv�enuto (n. 1). 

TRASPORTI. -l) Se i.l rapporto giuridi,co formatosi 
tra l'Amministrazione e, il privato, a dis~rposizione del 
quale quella abbia messo, .per compenso, un automezzo 
milita.re .con relativo conducente, sia un �contratto di 
trasporto (n. 11). -Il) Se il diritto �d't pref�ertenza in materia 
di concessioni di trasporti comporti che il concessionario 
uscente sia, messo a conoscenza delle condizioni 
proposte dagli altri aspiranti alla conc-essione (n. 12). 


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(4106~29) Roma, 19.1f8 �Istituto Poligrafico dello Stato� G. C. 


ANNO I-N. 5 MAGGIO 1948 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI<JA.ZIONE DI SERVIZIO 


GLI ATTI DELLA R. S. I. E LA LORO SISTEMAZIONE 
NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 


l. Uno dei problemi pi� complessi ed importa.
nti di questo dopo guerra � costituito dalla 
necessit� di sistemare nell'ordinamento giuridico 
italiano le conseguenze dell'attivit� svolta dalla 
:�.'S.i. 
Il problema � re,so particolarmente a-outo dal 
contrasto tra il rigotre dei principi giuridici, che 
:postulerebbero l'assoluta irrilevanza tli que~sta 
attivit�, e J.e esigenze politico-sociali che impongono 
allo 'Stato di accordare la, tutela delle proprie 
leggi in relazione ad alcuni di quei rapporti 
che sono ,stati modificati o estinti o creati di 
fatto da.lla a tttvit� sopradetta, prescindendo del 
tutto dalla contingente situazione poHtica, nella 
qUale tale attivit� !Veniva esercitata. 

Ad ovvirure a queste esigenze, ed a risolvere H 
contrasto sopra accenna,to, � stato emanato il decreto 
leg1slativo 5 ottobre 1944, n. 249, il quale 
costituisce la chiave di volta di tutto il sistema. 

L'interpreta.ziollle <di questo de~creto ha dato 
origine ad una notevoJe produzione dottrinale e 
(sia pure in misura minore) giurisprudenziale; 
�ssa fornisce inoltre continua materia pe1� il lavoro 
consultiiVo dell'Avvocatura. dello Stato. 

E' pertanto incontestabile l'opportunit�, se non 
la Mcessit�, a circa quattro anni di distanza dal}'
emanazione del decreto stesso, e ad oltre tre 
anni dalla, cessa.zione di ogni attivit� da parte 
della r ..s.i., di fare il punto della situaz,ione, riassumendo 
nel pre,sente studio si,stematkamente, se 
pur brevemente, i :risultati della elaborazione dotti
�inale, ~giuri.spr�denzia,le e ~onsultiva ~di cui sopra 
si � parlato. 

2. La questione fondam,.entale che si pone in 
via pregiudizial,e pu� riassu'mersi nella segue n te 
domanda: che cosa � stata la repubblica .sociale 
italiana. � 
Tre opinioni si dividono il campo in questa 
materia: 

a) una prima opinione, poco seguita ed adottata, 
soprattutto nelle meno recenti sentenze dei 
giudici di merito, attribui.sce alJa r.s.i. il carat


tere di ,puro strumento del Reich germanico. Secondo 
questa opinione i tedeschi occupanti avrebbero 
creato questo organo per facilitare la loro 
occupazione e ~per adempi~ere a funzioni che, secondo 
le leggi internazionali sarebbero ad essi 
spettate come potenza occupante. Questa opinione 
� ~stata ripudiata da tutta la dottrina ed anche 
dalla. giurisprudenza pi� autorevole. L'IANDRIOLI 
(Su.ll'attivit� normativa d6Ua r.s.i. in 
� �Giur. �, Oass. Civ., 1945, II, pag. 379 e segg.) 
rias:sume nella .seguente proposizi�ne le ragioni 
che inducono a rigetta.re la opinione sue.sposta: 
� L'ingerenza del Reich nell'ordinamento interno 
della r.s.i., non pu�, per il vincolo di alleanza 
che collega.va i due 'Sta'ti essere ri<'ondotta alla 
categoria della oooupatio belU.oa � ; 

b) l'aJtra op~inione, seguita, dalla quasi totalit� 
della dottrina e della giurisprudenza. pi� 
autorevole riconosce alla r.,s,i. il carattere di Go-verno 
di fatto. Questa opinione trova la sua pi� 
ohiara fo~mulazione nello studio de,l BisCARE'ITI 
DI RuFFIA sul Valore giurridi,oo per l'ordina.mento 
dello Stato italia'l!to delle norme e degli atti emanati 
dal Governo delila o.d. r.,s.i. (in � Giur. It. �, 
1946, IV, 1!929). In tale studio il Biscaretti enuncia 
tutte le varie ragioni che militano a favore 
della tesi da lui ,snstenuta e che si sostanziano 
SOl)rattutto nel fa.tto che� la r.s.i. aveva-un'organiz,
ro.z,ione burocratica propria, un .territorio sul 
quale e.sm�citava il suo potere, proprie forz.e armate, 
propria ,polizia, e~cc. ed escJude che, a stabiUre 
l'esistenza di un Governo di fatto, sia 
nece�ssario il riconoscimento da parte di altri Stati 
o l'a,ppoggio della �popolazione, o la giustificazione 
costituita. dalla necessit� di salvaguardare 
l'ordine pubblico nel territorio sul quale la potest� 
del Governo di fa.tto si estende (territorio 
che nella :speci.e coinciderebbe con quello occupa~ _ 
to dalle forze a~mate germaniche a1le quali quindi, 
per norma di diritto internaziona,le, sarebbe 
stata attribuita la salvaguardia di detto ordine 
pubblico, rendendosi cos� inutil.ll l'opera di altre 
organizzazioni). 


-2


Questa opinione del Bi,scaretti � sostanzialmente 
c?ndivisa dall'IAndrioli (eit.) daJ. GIANNINI M. S. 
(m Il Govern.o n,eo-fascrista-ed i sit.oi atti norma


Uvi, in � Giur. �, C3tss. Oiv., 1945, Il, pag. 180 
e segg.), dal SANDULLI (in Fatti dannosi della r.~S.i. 
e t'6�sponsabilit� dello Eta.to italiano in � Foro 
It. � 1947, I, 151), dal MoRELLI (in Le 'norme ema.
nate dalla o.d. r.-s.i . ... , in �Foro It. � 1944-46 
I, 216) e da altri ; ' 

o) la. terza opinione � quena :seguita dal legislatore 
ed �enunciata espressamente nella relazione 
a~ cita.to decreto legislativo n. 249. Questa opinwne 
esclude ne1Ia. r.s.i. anche il carattere di 
Governo di puro fatto appunto per i motitvi accennati 
sopra, in relazione allo .studio del Biscaretti 

\ 
\ 
(manca.nza d'Ullil.� reale necessit� di un tale Gover.
no,..essendo l'ordine pubblico affidato ai reparti 
oocupanti 'germanici, difetto di qualsiasi appoggio 
da .parte delle popolazioni, ecc.). In sostanza i.l 
legi.slatore -attribui:sc.e a;lla 1�.s.i. lo stesso� �caratt~
re di quei_pseudo governi ~he 'Si creano a seguito 
di pronrtJ,IJWtarnentos militari nelle repubbliche dei 
Sud Ameri<ca e che durano in genere pochi 
giorni. Ohecch� si possa pen~are della e�~ttezza 
di tale opinione, certo � che essa informa di s� 
la �stessa lettera della legge, laddove questa non 
indica mai il Governo della r.,s.L senz31 premett1ervi 
l'aggettivo quat1ficativo � .sed'icente � che 
implica manifestamente �.a negazione della qualit� 


anche di organizzazione governatiiVa di puro fatto. 

Oi� posto, deve tutta.via rilevarsi che il contrasto 
tra la seconda e la terza opinione non 
produce a1cuha conseguenza a.prprezza.bile, in 
quanto anche gli autori che. seguono la seconda 
opinione, e la giurisprudenza su que,sta. basata, 
sono concordi nel riconoscere, (ci� che r&ppresenta 
evidentemente la ratio del decreto legislativo 
n. 249), che tutta l'attivit� svolta dalla r.s.i. 
� a.ssolutamente irrileiVante per l'ordinamento 
giuridico dello ~stato italiano, sa;lvo per quelle 
manifestazioni di essa che sono c.onvalidate dalla 
volont� dello tStato medesimo. Tale volont� si � 
appunto, in via. principale e quasi esclusiva ma 
nifestata attraver�so il decreto J.egi.slativo n: 249, 
il quale �pu� considera.rsi un vero e pToprio frltro 
attraiVerso il quale l'attivit� suddetta deve tutta 
passare. 

I motivi .per i quali la dottrin& � concorde nell'affermare 
la irrilevanza giuridica delJ.a r.s.i., 
possono sostanziarsi nell'affeTIDazione che gli atti 
di un governo di fatto non hanno valore giuridico 
se non quando tale governo, superata. la fa,se della 
insurrezione vio].enta, �si cnstituisca e si organizzi 
come potere stabile su un determinato territorio 
sostituendo, non :precariamente, i,l Governo leo-it: 

. b 

tImo precedente. Quando invece il Governo di 
fatto iViene vinto e ,sopP're,sso, i .suoi atti non possono 
acquistare alcun rilievo giuridico, se non nei 
limiti nei quali glielo attribuisca l'ordinamento 
del Governo legittimo. Gli a.rgomenti suesposti 
sembrano incontestabili, ove si rifletta alla as,sur


tanto assurdo sa.rebbe attribuixe un qualsiasi va' 
lore, per forza propria, ad atti amministratiiVi 
del governo di fatto, i quali dovrebbero sempre 
trov~re .la loro otrigine in �n potere di supremazia 
diverso da quel1o previsto nell'()rdinamento 
giuridico dello Stato.' � 

IDa quanto sopra si � detto, deriv~ l~ l�gic~ 
con~eguenza che tutte le norme del decPet&�legislatiVO 
n. 249, che stabiliscono la inefficacia. di 
determinate manifestaz.ioni dell'attivit� . della 

r.s.i. hanno carattere as�solutamente dichiaTa+W-6 
(c.d. effic3!Cia ew tuno) e deriiVa l'aJ.tra conse,
guenz� che tutt~ ,gli atti non espressamente contemplat.
i nel de.tto dec.reto le,gislativo sono ugualmente 
mefficam fin dal momento in cui furono 
emana.ti. 
Nessun serio dubbio .sussi.ste ormai ,pi� sulla 
esattezza di tali concetti ed � rimasta una isolata 
devi_azione 1::1 sent~nza. deltl~ 3aJ;lezione civile della 
Corte di Cassazione in data 19 marzo l945 �Foro 
It. �, 1944-46, I, 216) la quale� pretese di affer� 
mare la validit� d~l decreto ministeriale 31 ott?
br.e 1943 (Sulla sospensione dei termini giudiZiari 
nella provincia di Roma-) in ba.se al pxin� 
cipio che la nullit� colpirebbe solo gli atti normativi 
della r.s.i. aventi un contenuto politico. 
La stessa Cassaz,ione inv�ero ha succe,ssivamente 

. ' 

e decisamente mutato indirizzo affermando pro


. . . ' ' 

pr10 m relaziOne al decr;eto ministeriale sopva citato, 
la� piena applicabilit� delle norme deiL decreto 
legi,slativo n. 249, che la a.ss.oluta nullit� 
espressamente ,sanci.scono (v. da ultimo O. Oass., 
S.ez,. P civ., �112 gennaio 1948, n. 27, !Brezza contro 
Barbieri). 

E'd alt:rettanto aberrante e senza alcun autorevole 
seguito � da conside.rar,si la sentenza del 
Tribunale di Bologna_in data 4 luglio 1945 <<Foro 
It. �, 1944-46, I, 217) la quale attribuisce alla 
inefficacia .sancita, da�l decreto legislativo n. 249, 
valore ew n�unc. In una nota critica a tale sentenza., 
l'Andidoli (cit.) rileva come .sia impossibile 
negare valore completamente retroattivo a,l ripetuto 
decreto legi,slativo n. 249, quando s� pensi 
che le nullit� e la inefficacia. da esso stahilite 
non possono iValere i))'l'O;prio p.e.r il futuro, in 
quanto dal momento stesso in cui esso entra in 
vigore cessa la possibilit� di manifestazione e di 
estrinsecazione di queUa, a.ttivit� della r.s.i. che 
il decreto stesso tende ,a porre nel nulla. Aggiunge 
poi l'A. a riprova. de1la ~sua opinione che tanto � 
chiara l'intenzione del legi.slatore di attribuire al 
predetto decreto legisilativo efficfilcia ew tunc che 
non esita nemmeno a dettare una, norma. (ad. 6) , 
con la quale si dispone che siano messe nel nulla ' 
perfino ,sentenze ;pa,ssate in giudicato emanate in 
base a. no�rma della r.s�.i., cosi travol,gendosi perfino 
quelli che� sono il prototipo degli atti consumali 
e che restano �sempre integri in tutti i casi di 

successione pura e semplice di norme od ordina


menti giuridid. 

dit�. �.i attribuire un. qua.1sia,si valore a�d atti nor-\ Concludendo, su questo primo punto pu� senza 
mahvi, non prodotti da quella che, nell'ordina-'! altro affermarsi che, al di fuori ed oltre i limiti 
mento ~statale moderno, deve ritenersi la fonte del decreto �egi.slativo n. 249 nessun atto della 

. h ' 

esclusiva della. p'I'odnzione giuridica, � cio� dagli r.s.I. a un ,qualsia,si valore giuridko per l'ordiorgani 
legislativi de1lo �Stato !legittimo. Altret-namento dello ~stato italiano. 


-3 


8. Esposto quanto sopra. in ordine alla Ta.tio 
ed alla p01�tata in genere del decreto legislativo 
n. 249, e pa.ssundo a.ll'esame analitico delle norme 
in esso l ontenute, � neces�sario premettere quattro 
osservazioni di carattere generaJe: 
I) Il criterio seguito dal legislatore per la 
quaUficaz.ione degli atti della r.�s.i., al fine di 
rvalutarne la rilevanza. giuridica ;per l'ordinamento 
statale ita.liano, non � quello so~gettivo (rifer�mento 
cio� ad organi del �sedicente Governo della 
r.s.i.) ma que.Uo oggettivo. Ci� dsulta evidentis-1 
simo dal testo delle norme del decreto legislativo 

n. 249, laddove gli atti e provwedimenti sono indicati 
in relazione alla loro natura ontologica, e 
non in relaz,ione ag.U orga.ni che li hanno emanati. 
Deve anzi nota:r�si, a questo proposito, chr 
il legi.slatore pone una pa.rticolaJ.�e cura. nell'accentuare 
la sua chiara intenzione disponendo 
espressamente che l'ineffi.cacia. coLpisce non gli 
atti della r.,s.i., ma tutti gli atti comunque adotp
�Jtrebbf:I�o risulta.re convalidati ex art. 4, p�rovvedimenti 
che debbono invece considera,rsi del 
tntto inefficaci perch� compresi nel n. l dell'art. l. 

III) La. terza os�servazione attiene alla esatta 
portata della ineffi.ca.cia sancita dal deCI'eto legislativo 
n. 249. �Sembra, a questo proposito, che 
si possa afferma.re che non si tratta rqui deJ,la 
ineffica�cia� in senso tecnico, (impossibilit�, per un 
atto rvaUdo, di conseguire i suoi effetti, per un 
impedimento di cwrattere estrinseco) ma si tratta 
invece pi� propriamente, di irrilevanza gi�uridiC'a. 
Tenuto conto di quanto abbiamo esposto nella 
prima ;pa.rte di questo �scritto rsulla ratio del decreto 
legislativo n. 249, appa�re evidente come la 
dichiaraz,ione di ineffi.cacia degli atti delJa. r.s.i. 
equivalga .sostanzialmente alla conferma che essi 
non .possono essere I�ecepiti nell'ordinamento giuridico 
italiano e rife�riti in quaLsiasi modo aUo 
Stato italiano. E ci� vale non rsoJo per gli atti 
dichiarati inefficaci in via generale (art. l e 2) 

tati �sotto � l'impero del sedicente Gov�erno della \ ma anche per gli atti �che, �convaHdaii in via. gene


r.s.i. �, a nulla rilervlando ehe ressi siano stati 
adottati da organi preesistenti e previsti nell'ordinamento 
giuridico dello Stato legittimo o da 
organi ereati ex novo dal sedicente Governo medesimo. 
Questo c1�iterio, rigidamente seguito nel decreto 
legislativo n. 249, ri�sulta .peraltro derogato nel 

� succ�essirvo decreto legislativo 4 gennaio 1946, n. 3, 
relativo ai provvedimenti di requisizione adottati 
sotto l'impero della r ..s.i. In tale decreto infatti, 
� considerato espressamente il caso di provvedimenti 
di requisizione emanati da organi preesistenti 
(se. di organi previsti daU'ordinamento 
giuridieo dello !Stato legittimo) per sop.pe.rire ad 
esigenze del servizio pubblico di competenza. degli 
organi mede�simi; e si dispone che a taU provvedimenti 
non si applichino le norme della iniValidit�, 
stabWte dallo stesso decr.eto legislativo n. 3, 
del 1946. Vedremo ,poi quali questioni po.Sisano 
sorgere nell'interpretaz.ione di questa disposiz.ione 
e come non sia cos� certa. la conseguenza che normalmente 
se ne trae della validit� dei provvedimenti 
suddetti. 
Agli effetti tuttavia deJla o.ssectvazione generale 
qui esposta giova solo notare co,me la deroga al 
criterio oggettirvo sia stata adottata soltanto in 
questo particolare ca,so. 

II) La seconda. osservazione di carattere generale 
strettamente collegata con la prima, at


rale, rvengano poi dichiarati ineffi-caci con ;provv
�edimenti particolari (art. 4). Trattandosi di irrilevanze, 
giwridica, appare evidente, dovendosi in 
fondo essa equiparare ad una inesistenza. giuridica, 
-come ;sia impossibile una. qualsiasi convalida 
degli atti in questione, con mezz,i e pra:cedimenti 
diversi da quelli previsti nel decreto legislativo 

n. 249. Non ha quindi alcun valo11e l'eiVentuale 
\Crsecuzione volontaria degli atti ]n ;pa:rola, n� 
l'es,sere ess.i a�ssunti come presupposto o fondamento 
di altri atti, dovendosi escludere anche la 
possibilit� di una. convaJida implicita. iE cos� da 
ritenere, ad esempio, che i pagamenti effettuati 
da organi del governo legittimo, in forza di atti 
ineffi.cad, emanati .sotto il governo della r.s.i., 
non solo non valgano a convalida:re in alcun modo 
tali atti, ma. debbono considerarsi come privi di 
causa e ;pertanto ripetibili. 
IV) Ultima osseiWazione di carattere generale 
� che con la, convalida, generico-spedfica, gli atti 

o provvedimenti, emanati sotto il sedicente Governo 
della r.s.i., ;sono s� re�cepiti nell'ordinamento 
giuridico dello �Stato legittimo, ma. non vengono 
sanati degli eventuali vizi di incompetenza,, viola.
zione di leg1ge, ecces�so di potere, o altre iHegittimit� 
da eui fo.ssero eventualmente affetti. 
Tali iViz,i .potranno pertanto dar luogo ad impugnative 
�contro i suddetti atti, decorrendo il relativo 
termine dalla da.ta della convalida., e cio�, 

tiene alla impossibilit� di co.n.siderare l'ol'dina-rdana data di entrata in vigore del decreto legi


mento giuridico della r.s.i. come assolutamente 
ine<sistente, in quanto, per lo meno, agli effetti 
della qualificaz,ione degli atti, per l'applicazione 
del suesposto criterio oggettivo, deve tenersi conto 
dell'ol'dinamento suddetto. E' a questo invero che 
bi,sogna rifarsi ;per .stabilire quando ci si trovi in 
presenza di un provvedimento legislativo o di un 
sempJic.e atto ammini.st�rativo, non pot�endo adottarsi 
a. questo scopo le unit� di misura tratte 
da;Il'ordinamento dello �Stato legittimo, dato che, 
come � noto, la r.s.i. attribu� la. potest� le.gislatiiVa 
ad organi che normalmente emanano solo 
a,tti ammini,strativi. Siceh�, ove �si dovessero adottare, 
per l'identificazione. degli atti, i criteri tratti 
daill'ordinamento giuridico dello Stato italiano. 

slativo 5 ottobre 1944, n. 249, .pe�r gli atti convalidati 
ex lege, e dalla data. del decreto di convalida 
li'pecifiea per gli altri. 

4. Altl�a. questione preliminare all'esame anaJitico 
del decreto legislativo n. 249, � quella della 
data di costituzione del governo della r.s.L, questione 
di noteiVo,le importanza,, in qnanto)il! data 
s�tessa non -coincide, n� con quella dell'armistizio,_ 
n� con quella di cui le truppe germaniche ooo1Iparono 
una parte del territorio italiano. In base 
a dicllia.raziioni uffioeiali e ad altri fatti certi, pu� 
ritenersi che la da�ta di costituzione del sedieente 
governo d�elrla r.:s.i. sia. quelJa. del 24 settembre 
1948. 

-4


L'intervallo di tempo tra l' 8 settembre e il 
suddetto .gio1�no di costituzione della r .s.i. non 
pu� riteners�i previsto e regolato dal decreto legislativo 
n. 249, ma agli atti emanati in tale periodo 
debbono applica1~si aUre di.sposizioni, le quali trovano, 
per quanto riguarda gli atti emanati dalle 
autorit� germaniche, la loro base nel diritto internazionale 
(dovendosi dette autorit� per questo 
pe�riodo considerare come potenza occupante) e., 
per quanto riguarda le autorit� italiane, nel diritto 
interno dello Stato italiano, temperato appunto 
dalle norme internazionali in ma.feria di 
oc<:tUpatio bellica. 

Non ,pu� pertanto dubitarsi che, esdusa la possibilit� 
di un'emanaz,ione di provvedimenti legislativi 
da parte di autorit� italian13 nel p�ei'iodo 
ili questione, (in quanto, con la fuga del Governo 
e de~la Corona dai tem�itori occupati dai tedeschi 
veniva a maneare l'unica ed e.scJ:usiva fonte legislativa) 
gli atti amministrativi emanati dalle autorit� 
medesime non possano ricadere nella sanz,ione 
di irrilevanza. giuridica dis:po�sta dal de�creto legislativo 
n. 249, ma debbano consideral'isi come riferibili 
ano 'Stato itaJiano e va.lutabili in base allo 
ordinamento giuridico di questo. Tale criterio va 
applicato a.nche nei :ri.guardi degli atti dei c.d. 
Commissari ministeriali rimasti a Roma alla testa 
dei ,va.ri Dica.steri, �sempre per� limitatamente al 
periodo di tempo sopra indicato, dovendosi invece 
anche gli atti di detti Commissari, e tanto 
pi� �quelli de~li organi della c.d. Citt� IApe.rta, 
ricomprendere nella disciplina del ripetuto decreto 
legi,slativo n. 249, non essendovi nell'or�dinamento 
giuridico italiano alcuna no1�ma che consenta 
un diverso regolamento di essi. E' da rilevare 
a �questo proposito, che Ja. questione, pi� 
aeuta. presentatasi sull'argomento, � quella relativa 
alla validit�. deil'ordinanza 3 ottobr.e 1943, 

n. 752, del Commis:sario al Mini,stero della. rp<roduzione 
belli-ca, relativa al pa�ssaggio in propriet� 
delle ditt� fornitrici di materie prime e s-emi-laiVorati 
in consegna a.lle ditte �stesse per le forniture 
da eseguire per conto delle varie amministrazioni. 
ISi tSarebbe certo potuto sostenetre la. a.s�soluta 
inefficacia. di tale ordinanza, per av.ere que.sta tutte 
le caratteri.stiche del provvedimento legislativo, e 
per essere stata emanata sotto l'impero del sedicente 
Governo deUa r . .s.i. Tuttavia. non sembra 
po.s.sa ormai conte.star.si ulteriormente la avvenuta 
sua recezione ne~l'ordinamento giuridico dello 
Stato legittimo, dopo che con J'art. 7, lett. G, 
del decreto legislatiiVo 28 aprile 1947, n.. 330, � 
stata disposta l'avoca.zione allo .stato, a titolo di 
profitti straordinari di contingenza, degli utili 
tratti dalle ditte .sopraindicate a seguito del passaggio 
di propriet� dei materiaili disposto con 
l'ordinanza n..752, .succita.ta. 

Tale avocazione non potrebbe certo comprendersi
� ove non si presupponesse la validit� della 
cennata ordinanza. e la effettivit� del pa.ssaggio 
di propriet� da questa disposto. 

5. I provvedimenti previ,sti nell'art. '1 del decreto 
legisla.tiiVo, n. 249, sono rieonosciuti giuridicamente 
irriJevanti per l'o1'dinamento italiano, 
senza alcuna .possibilit� di convalida. Naturalmente 
anche tali atti e provvedimenti po�ssono esr,:
ere re-cepiti nell'ordinamento giuridico italiano, 
solo che l'atto con cui si effettua tale :ricezione 
non pu� essere il deer.eto ministeriale previsto nel 
citato� decreto leg,i.slat1v.o n. 249, -(art. 3 e 4), ma 
un vero e pro�prio ;provvedimento legi�slatiiVo. 

Un caso del genere si � verifi,cato con il decreto 
legi�slativo 18 gennaio 1947, n. 21, il quale, 
all'art. l, convalida appunto provvedimenti di 
carattere evidentemente legislati'Vo o almeno rego-@, 

~lamentare (n. l e 2) e sanzioni che non sono nulla ~ 
di diver.s.o dalle confische previste\dal n. 2 del


l'art. l del cita.to decreto leg:slativo n. 249. 

In relazione a tale deereto n. 21 e ad altri eventuali 
dec�reti simili, deve tuttavia rilevarsi che 
pu� �sorgere i.l dubbio .se la� convalida da essi disposta, 
[)ossa, awere integl'almente effiiCacia ew 
tuno, ci� che si risolverebbe nel conferire una 
impJi.cita effica<Cia retroattiva ai decreti stessi. 
Deve ritene~si ehe nulla osta in linea di principio, 
a tal.e effieacia retroattiva, salvo per quanto riguarda, 
disposizioni di ca�rattere penale che, se 
fossero recepite nel nostro ordinamento giuridico 
con decreti legislativi emanati dopo la entrata in 
vigore d.eJla costituzione, dovrebbero soggiacere 
ai limiti previsti dall'a,rt. 25 della Costituzione 
medesima. 

Si � gi� a�ccennato sopra alla necessit� di richia.
mai'Si all'ordinamento giuridico della r.s.i. al 
fine di ,stabilire se un determinato pro1vvedimento 
.emanato sotto l'impero deJ .sedicente Governo di ~ 
questa abbia earattere legislativo, regolamentare 

o amministrativo. E a tal uopo oceorrer� tenere ' 
presente le norme fondamentali che r.egolarono la 
orgafni~zazione tdetl~a s~ddet~ta repuhbbli~a .e .cth~ 'l 

con .erirono po es a 1e.g1s1a IVa anc e ai mmiS� r1 

in via normale. 

6. Altra questione che pu� sorgere ~n relazione 
all'art. l e che si ripresenta d'altronde in relazione ;;, 
anche ai successivi �articoli 2, 3 ,e 4, � quella se ID 
la inefficaeia dei pro�vvedimenti contemplati in ili 

detti articoli rifletta, nel caso di procedimenti 

ammini:strativi, tutti gli atti del procedimento o 

solo queUo finaJe di esso. Potr�, ad esem,pio, di


scutersi se nel concetto di concessione e revoca 

di cittadinanz;a, e di conferimento di deeora.zioni 

(art. l, nn. 5 e 7) o di co�ncessione di beni de


maniali (ar�t. 2, n. 4) la sanzione di inefficacia 

colp~:sca solo l'atto conclusiv.o dei relativi pro-,. 

cedimenti (decreto di concesS<ione, decreto di r.e


. d 'd . . :]

voca, ecc.) oppure s�e siano � a cons.J erars1 gm-w 

ridicamente irrilevanti (con possibilit� o meno di!~� 

convalida) anche gli atti c. cl. prepa.ratori (peri; 

esempio l'audiz,ione di pareri di organi consul-:] 

tivi, la istruttoria eseguita da, organi tecnici, le{~ 

domande, d.egli interes�sati, ecc.). 00 

Tenuto conto della ratio del decreto legisla-@ 

tivo n. 249, e del fatto che in genere l'atto~~ 

conclusi,VO di un procedimento non: �� che 111; C2_nS~-~ 

guenza logka e inderogabile degli atti' pre.para-q 

tori, .sembra .potersi affermare che, limitando la] 

sanzione di effi.c&cia al solo atto conc.lusivo sud-:::; 

detto, lo scopo pratico del decreto degislativ 1 
� n. 249, wel'll'ebbe ad es,sere frustrato, in qua:nto, 

."l� 


-5


fermi restando gli atti preparatori, (pareri istruttori 
e domande) il nuovo atto conc~�sivo, che dovrebbe 
e�ssere adottato dagli organi dello �Stato 
legittimo, non potrebbe in linea genera.le, essere 
di contenuto diver~so da quello adottato sotto 
l'impero della r ..s.i. Ora., ove si rifletta che i motivi 
per cui il legislatore ha effettuato la scelta 
tra i vari atti delola r.s.i., al fine di dichiararne 
l'inefficacia, si �Sostanziano nel sospetto di ille 
cito favore politico che grava sugli atti stel-lsi, e 
poich� tale illecito faiVore doveva nePP<;;~c~rinmcnte 
farsi valere nella fa�se preparatoria del procedimento, 
inf�.uenZJando i pa,reri degli organi consultivi 
e le ri,sultanze delle istruttorie tecniche, ne 
deriva la. necessit� che .proprio tale fase prepara


toria. sia posta nel nulloa e sia ripetuta in a-tmosfera 
pi� serena. 

7. Altra quesfi.one che sorg:e in relaz.ione allo 
a.rt. 1 � quella se in esso siano contemploati anche 
gli atti di prero.gativa sovrana (atti d: grazia, conces,
sioni di onori,ficenze, di titoli nobiliari, ecc.). 
Anche a voler dubitare che "bali atti po�s�sano 
ritenersi compresi nel concetto di aHi di Govei"
D.o, di che a�l n. 1 del citato art. l, non pu� 
tuttavia esita~si a riconoscere la irrilevanza giuridica 
degli atti stessi, senza :po;ssibilit� di coniVa. 
lida., sia per la natura intrinseca di essi che, come 
nel ca�so dell'atto di grazia, si sostanziano in 
una !Vera e propria abnlitio crim ;nis; sia per il 
principio informativo del decreto legislatiov'o numero 
249, .per il quaJe principio, come sopra� si 
� detto, gli atti non compresi nella previsione legislativa 
del decreto stesso, debbono considerarsi 
as.solutamente irrilevanti. 
8. Pe�r quanto concerne i provvedimenti previ. 
sti nell'art. 2 del decreto leg:sJ,ativo n. 249, le 
questioni pi� complesse si 'sono presentate in relazione 
a.gli atti conrernenti la nomina, la carriera 
e la cessazione daJ servizio dei dinPndenti 
dello Stato, degli Enti pubblici e {]egli Enti sottoposti 
a vigilanza o tutela dello Stato, o rispetto 
ai quali lo Stato abbia comunque parteci�pato alla 
formazione del capitale o sotto qualunque form� 
al finanziament�.: 
Premes�so che, (limltandoci per ora ai soli di


pendenti dello St~to) la inefficacia degli atti con


cernenti la nomina riflette anche gli eventuali 

concorsi, (.sia il bando ohe l'esame e l'eventuaJc 

decreto di an:provaZJione) � sorto il dubbio se an


che i trasferimenti rientrassero tra gli atti col


piti dalla sanzione di inefficacia. 

Pu� affermarsi che, in genere, i trasferimenti 

non possono considerar.si n� atti di nomina, n� 

atti relativi alla. carriera, n� atti comportanti la 

~es:sazione dal servizio; vi �sono per9 alcune cate


g-orie di .pubblici impieg-ati per i quali deve essere 

:~:dottata ditVersa soluzione: tali sono :per esem


oio i mag-istrati, gli insegnanti, e. in genere tutti 

}uei pubblici funzionari per i quali la sede di 

mrvizio � elemento rilevante �per l'esercizio delle 

'unzioni di cui sono investiti. 

Le questioni pi� complesse sono sorte in orline 
ai dipendenti _degli Enti rispetto ai quali lo 

tStato abbia comunque .partecipato alla formaziont? 
del capitale o sotto qualunque fo1�ma al finanziamento. 
. 


In relazione a tali Enti deve n.otf!EJ,'8� ehe la 
norma dell'art. 2 del decr�eto }Pgislativo n. 249, 
� stata so�stituita, con evidente carattere interpretativo, 
dal decreto legislativo 23 agosto 1946, 


n. 14-6, il quale pl�eci:sa ta:ssativamente quali siano 
gli Enti che delthano ricomprendersi nel concetto 
di finanz.iati dallo �Stato. Atteso il carattere interpretatiiVO 
de,lla norma � sorta que�stione in ordine 
alla sorte dei decreti di convalida emes�si tra 
l'entrata in vigore del decreto legis�lativo n. ,::!49, 
e quella del decreto legislativo n. 146, in relazione 
a :provvedimenti concernenti impiegati di Enti 
compresi nel concetto di Ente finanziato daJlo Stato 
quale ri.sultava dalla. difettosa no~ma del decreto 
legis,Jativo n. 249, e non compresi invece 
nel concetto stesso secondo la chiara disposizione 
del decreto legislativo n. 146. 
La quarta. SE-zione del Consiglio di Stato con 
drcisione 18 giugno 1947, in causa D'Arienzo contro 
M:nistero deae Finanze, ha affermato, contro 
l'avviso della !Avvocatura. dello Stato, che 
tali decreti di convalida non possono ritenersi caducati 
ip8o jwre, perch� divenuti irrilevanti a 
seguito de1la �entrata in vigore del de.creto loegislativo 
n. 146, 1946, e che e.s�si pertanto, quando 
siano stati impugnati, debbano essere esaminati 
dal OonS'i~lio al fine di stabilirne la legittimit�. 


Tale dechdone � ,stata impugnata con ricorso 
alle ,sezioni unite della Corte di Ca:ssazione per 
difetto di giurisdizione, ed il ricorso non � stato 
ancora deciso. 


In occasione di questo ricorso, � stata. poi 
sollevata. dall'IAvvocatura un'altra questione fondamentale; 
quella cio� .se rientrino nella competenza 
del Consiglio di Rtato le vertenze sulla legittimit� 
della convalida dei provvedimenti in 
materia di impiego di dipendenti di Societ� anonime 
o a.Itri Enti, non di diritto pubblico, ma con 
capitale par'zialmente o totalmente statale. Ha 
sostenuto invero l'AtVvoeatura che, impugnandosi 
per illegittimit� i decreti di convalida dei provvedimenti 
in parola, si venga in fondo a sollevare 
una vera e propria questione di diritto, derivante 
dal contratto di lavoro, �sulla� quale non potrebbe 
essere competente il Gonsiwlio di� 1Stato, non rientrando 
la materia nella sua giurisdizione escluSiiVa, 
per difetto di pubblicit� nell'ente datore di 
lavoro. 


Ch'ca la leg:ittimit� in genere dei decr�eti di 
convalida degli atti in materia di pubblico impiego, 
previsti da,l comhin,.,to disposto dPgli articoli 
2 e 3 del decreto legi.slativo n. 249, la giu


. 

risprudenza del Consiglio di ,stato � ormai fer.nia 
nel richiedere che le ra,gioni di pubblico interesse 
giustificative dei provvedimenti convalida.ti, debbano 
,sussistere, s1ia, al momento dell'ema;nazione 
di es.si :sotto i�l �sedicente governo della 1~.s.i., sia�--


a.l momento della loro coniValida. Non pare che 
questa giurisprudenza ,gia rigorosamente in a,rmonia 
con la lettera e lo spirito del decreto legislativo 
n. 249, in quanto sembr'a introduca un 
limite non previsto al potere del,la Pubbli~a iAm

-6


ministrazione di recepire o meno nell'ordinamento 
giuridico atti che fin dall'origine debbono ritrner-
si giuridicamente ~rrilevanti. 

gd infatti, anche ammesso che il potere dell'Amministrazione 
nell'emettere i decreti di convalida 
non sia as,soluta.mente discrezionale, in 
quanto l'obbligo di moti>vare tali decreti (artiooli 3 
e 4) implica. manife,stamente la :possibilit� di sindaea.
to del vir..io di ecce.s.so di potere, non srmbra 
che� tale vi:llio poSisa riferir,si altro che alle circostanze 
esistenti al momento de1Ia emana.z.ione del 
provvedimento da coniValidare. 

Questa opinione � tanto pi� a�ccettabile, in 
quanto, la-di,stinzione tra convalida e invalidaz,
ione em lege, e convalida e invalidazione :per drcreto 
mini,steriale, quale � contenuta nel decreto 
legislativo n. 249, a.ttiene solame.nte alla p�rocedura, 
alla ,sh�uttura cio� del relativo proViVedimento 
�conv�1idativo o inva.Iidativo e non alla 
funzione di questi; pertanto, la natura del potere 
che � alla haJse di tali provvedimenti, � sempre 
la �stessa. ,Si�c-c�h�, come non si � mai richiesta la 
considerazione del pubblico interes�se in un momento 
�Successivo a quello dell'originaria emanaz,
ione dell'atto, per gli aHi coniValidati o invalidati 
con :procedura legislativa, cosi non s�i vede 
la rag-ione di richiedere una ta,le consideraz.ione 
per le convalide o invalidazioni cui s:i faccia luogo 
con pro-cedura amministrativa. 

9. Una auestione di notevole importanza, chE' 
sorg-eva dalla lettera-le interpretazione dell'art. 2 
del dE>creto le<rislativo n. 249, pu� dirsi sia. stat�a 
risolta. con il decreto le�gislativo 15 novembr~e 1946, 
n. 37!'i. La Questione sorg-eva dal fatto che, esf'endo 
giuridicamente irrilevanti tutti i provvedimenti 
di licenziamento del pel'sona.le non di ruolo, 
adottati (!al sedicente Governo deUa r.<s.i.. � 
tale personale doveva con�sideral'si, ipso jure et 
f(J;oto riaRisunto in ~-ervizio al momento della-liberazione 
dei tf'rritori nei quali aiVeva sede il loro 
ufficio, indinendentemente da Qualsiasi manifestazione 
di vo'lont� de<tli or~rani del Governo legittimo. 
In nratica�, tale riassunzione non si � verif�ea,
ta, anlche pereh � molti 11ffiei hanno lees:sato 
comnletamente di f�nzionare o non hanno funzionato 
-per hm~rhi periodi, in relazione alle circo,-;
tanze drtermina.te dall'oecupazione militare al 
leata. Ad evitare le conrseguenz,e, s:pecia,Jmente di 
rarattere finan:llia,rio, �he :s:arehhero derivate allo 
Rtato dalla ne.ces,sit� di considera�re sempre in 
serviz.io a tutti gli effetti questo -personale indi. 
-pendentemente 
rlfl un'effettiva prestazione 'di lavoro, 
il citato decreto legislativo, 15 �loiVembre 
1946. n. 37!'i, ha disnosto che il persona,le stesso. 
non ria.s,snnto in s.ervizio alla data di quel decreto 
(se. rhe non fo-sse .stato riammes,so di fatto ad e:sercitare 
le pronrie funzioni con atto di volont� d; 
organi rlel -Governo legittimo), dovesse considerarsi 
in ,servizio :solo fino alla ,!'!cadenza del termine 
stabilito ne,J contratto di im:piego o di lavoro 
OViVero nel decreto di nomina. Ci� significa. 
in linea g�enerale, ehe per i dipendenti non di 
n10lo dello Rtato, i quali sono s�empre nominati 
per un eserciz,io finanzia.J'io, (decreto legislativo' 

n. 100 del 1937)', salvo riconferma annuale, l'applicazione 
del eitato decreto implica clte es,si delibano 
considerarsi licenziati alla fine dell'E>sercizio 
finanz-iario nel corso del quale fu emesso dagli 
organi della 1".s.i. il pmvvedimento di cessazione 
dal servizio. 

Il citato decreto legi.slativo n. 375, all'art. -t 
contiene ;poi una �convalida generica di prOiVverlimcnti 
di Iicenz,iamento di:sposti �sotto ili governo 
della r.s.i., convalida che, essendo stabilita con 
le.gge, non � soggetta al suaceennato sindacato 
giurisdizionale del C'om'!1glio di .Stato. 

10. Il 11. 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 
n. 24-!l. stabilis,cc la. inefficacia, salvo convalida. 
degli atti ammini�strativi emanati-sulla base di 
leggi e regolamenti emanati dal Governo repubblicano. 
Una simile norma, una-volta sancita. nell'art. 
ll'a,s.soluta irrileiVanza giuridica di qualsiasi 
provvedimento legislativo e regolamentare emanato 
dalla. r.s.i., sembrerebbe sruperflua, ma es.sa 
ap-pare invece pienamente giusti'ficata da-quanto 
si � detto sopra circa. la ratio del decreto [egislativo 
n. 249, il quale tende, come si � visto, a 
contemperare il rigore dei principi giuridici con 
la esigenza politico-.sociale della ma�ss.ima con:s.ervazione, 
compatibilmente ron l'interesse pubblico. 
degli effetti degli atti esauriti. Questa. ste.ssa 
ratio spi.ega la norma. analoga a quella. in questione, 
-contenuta nell'art. 6 dello �ste,sso decreto 
legislativo n. 2:49 in rela.zione� alle sentenze pa-s:
sate in giudicato, emanate sulla base di ;proviVedimenti 
normativi della. r.s.i. 
Non � invere inf01'mato ad ana.logo criterio, il 
de.creto legislativo 18 febbraio 1946, n. 112-, sull'assetto 
della leg�islazione tributaria. nei territori 
liberati. Detto d�ecreto all'art. l stabilisce che 
i trihuti di qua-lsiasi s:pecie, ri,scossi nei te�rritori 
gi� ocrupati dai tede.sc.bi, durante l'occupazione 
stessa, in ba.se a disnosiz-ioni leg1.slatiye emanl'J.te 
dal Governo deUa r.�s.i., non siano restituiti. TalE> 
norma non armare ispirata. inve~o al principio 
della conservazione deg-li atti esauriti (ordine di 
imnosta) ma piuttosto allo -scrupolo (forse superfluo
�) di riafferma�I�e la non continuit� tra.� sedi
�cente Governo della r.s�.i. e GoiVerno [egittimo, 
e la non imputabilit� a carico di questo di pagamenti 
effettuati in favore di quello. 

Per quanto riguarda il n. 4 dell'art. 2 del decr�
eto legislativo n. 249, nessuna Ques-tione seria 
RE>mbra �Si Ria, presenta-ta, s'alvo que.na gi� accennata 
so-pra. di carattere g~enerale. circa la ineffiracia, 
nelle concessioni di beni demaniali e nelle 
alienazioni di beni patrimoniali, oltre che del 
l'atto conCilusivo del procedimento relativo, an 
chE> di tutti gli atti preparatori di questo. Cosi ad 
e.sempio, in materia �di conces�sione di acoue puhblieohe, 
si � ritenuto giuridicamente inefficace il 
par;ere del Consiglio 'superiore dei LL. PP. emanato 
sotto il Governo della r.s.i. dE>ducend�osene la 
conseguenza �che il parere ste�sso�non valeva a. pr'O-~durre 
quegli effetti drca la preclus-ione ai silc-res-~ 
siiVa domanda di lesina.:lJione, .stabiliti dalla legi-, 
slaz.ione in materia. 

Per (jnanto rigua-rda gli atti prervisti !Ile] n. 5 
dello stesso art. 2, la questione pi� rilevante � 
sorta in ordine a~lla e�satta interpretazione del , 


termini'\ � di.spo:sizione di beni �. �Si dubita se tale 
termine debba, interpretar�si secondo i criteri civilistici 
o se invece debba inter.pretarsi secondo 
altri criteri; :se per atti portanti disposizioni di 
beni, debbano intendersi tutti quelli eooedenti 
l'ordinaria amministrazione, se in esso rientrino 
le locazioni ultra novennali, ooc. ISemb['a che la 
soluzione :pi� accettabile sia quella proposta dal 
GIANNINI (in GU atti di disposizione dei beni degli 
enti pwbblifJiJ adottati '8otto lJimpero del governo 
neo-fasoi,sta � Giur. � Oass�. Oiv., �1945, II, pa,gina 
296 e segg.) cos� formulata: �Gli atti portanti 
di.sposizione dei beni degli enti �pubblici possono 
indical'ls.i come quelli che sottraggono a�lla disponibilit� 
dell'Ente pubbHco dei beni, in modo tale 
che la sottra.z,ione �comprometta il raggiungime.nto 

d.ei fini istituzionali deH'Ente �. In base a questo 
criterio, non sembra, ad esempio, che possa� dubitarsi 
della inefficacia giuridica. �li un contratto di 
loca.zione di un immobile adibito a se~de dell'E.N. 
P ..A.�S., stiP'Ulato sotto il gove1~no della l'..S.i. dagli 
organi dirigenti di tale ente, all'atto di tra,sfer:
ire la propria sede nell'Italia. settentrionale. 

11. !Abbiamo :gi� accennato sopra alla giurisprudenza 
del ConsigJio di �Stato in materia di decr1eti 
di convaHda, ed M motivi che inducono a 
dubitare della sua esa,ttezza. Un'ailtra questione, 
.c� peraltro, �e, pi� rilevante, in questa materia, si 
prospetta in rela.z,ione aJla competenza di detto 
Oonsiglio �a giudicare in ogni caso della legitti:m,it� 
di tali decreti. 

Appare invero che quando tali decreti riguardino, 
ad esem:pio, atti di disposizione dei beni 
degli enti pubblici; essi incidano in una. materia 
di veri e propri diritti soggettiovi, �sicch� l'impugnativa 
del dem�eto di convalida si sostanzia nel 
contestare a. colui che dalla convalida � beneficiato, 
la titolarit� di un diritto: di qui la. conclusione 
della. incomp�enza del Oonsiglio di Stato, 
con l'ov.vio oorollrario che l'Autodt� giudiziaria, 
che invece di quello sarebbe competente, non 
potrebbe estendere il �SUo sindacato in relaz,ione 
alla convalida, fino agli eventuali vizi di eccesso 
di potere di questa. 

Contro questa opinione pu� oppor.si che la conva�.
ida di tali atti di disposizione di beni, ha la 
stessa funzione e la stessa natura del decreto ministeriale 
di approvazione dei contratti della lPubblica 
Amministrazione ; anche per tali decreti �i 
approvazione, e pi� .specialmente, per gli atti di 
annullamento di tali decreti .si � discusso a lungo, 
in dottrlna e in giurisprudenza a. chi spetti la 
competenza a decidere sulle controversie relative 
alla loro legittimit�. L'opinione dell'Avvocatura 
generale �, d�el tutto fa.vorevole all'attrazione di 
tale competenza alla giurisdizione amministratlva; 
gli sviluppi deil'a questione sono esposti esaurientemente 
nella Rela.zion�e� degli a!l'IJI'l,i 1930-1941, volume 
I, pag. 15 e segg.). 

Si � discusso se tra gli Enti pubblici, i cui 
atti di di:sposizione di beni ricadono nella disciplina 
dell'art. 2, n. 5 ci sia a.nche il p.f.r. 
Si � rilevato che non pu� attribuirsi a tale organizzazione, 
creata con atti legislativi della 
r.s.i., del tutto inefficaci, ca1�attere di persona 

giuridica di� diritto .pubblico. Si � ritenuto invec� 
che sia pi� congruo attribuire a detto partito la 
natura di una associazione vietata da�la l~gge, 
nei cui confronti possano _adotful'ISL L prOlYVedimenti 
di �Confisca dei beni, pll.'evisti dalla Legge di 
pubhlica :si-curezza. Naturalmente per quei beni 
gi� 'appa.rtenenti a.l p.n.f. 'e caduti nella disponibilit� 
di fatto del detto p.f.r., le questioni sulla 
va.Iidit� dei rela.tivi atti di dispo,sizione debbono 
risolversi in conformit� del n. 4 del citato art. 2, 
dato che tali beni del p.n.f. sono,. come � noto, da 
intendersi pa�ssati in propriet� dello Stato in base 
ai decreti legislativi. 

12. L'art. 4 del decreto il.egi.slativo, n., 249, pu� 
considerarsi la norma fondamentale nella economia. 
del decreto. In essa. infatti trova la pi� concreta 
manifestazione il principio informatore di 
detto decreto di conservare, nei ma.ssimi limiti 
consentiti dal pubblico intere,s:se, gli effetti della 
attivit� svolta da una organizzazione che, fosse o 
meno giuridicamente rilevante o legittima, aveva 
tuttavia, governato la massima parte del territorio 
nazionale per un periodo non breve. 
Tale organizza,zione, in fondo, si identificava 
qllatsi �Completamente con la organizzazione del � 
Governo legittimo, si valeiVa degli stessi uffici, 
si serviva delle :stesse !leggi ed nell'esercizio della 
attivit� puramente amministrativa, adottava gli 
stessi principi e gli ste.ssi �criteri in genere seguiti 
dai Governo legittimo. In queste condizioni 
sa,rebbe �stato manifestamente inopportuno, e for'
s'anche ini�quo, :sia ~Seguire l'igidamente i principi 
giuridici che postulavano la a.ssoluta irriletVanza 
anche di una. taJe a.ttivit� come non promanante 
da organi investiti di autorit� statai.e, sia anche 
disporne la irrilevanza generi.ca, salvo specifica 
convalida, come .s'era fatto per quegli atti previsti 
nello a.rt. 2, per i quali il sospetto di illecite influenze 
politiche nella il.oro emanazione era. manifestamente 
pi� fondato. 

La giuri,sprudenza e la prassi amministrativa, 

hanno e�ste�so la .portata. dell'art. 4, tenendo a far


ne in fondo la valtVola di .sicurezza per tutta l'at


tivit� della r..s.i. non prevista neg<li altri articoli 

del deCl�eto legislativo n. 249, n� in altre dispo


sizioni legislative, ma �sembra. che tale tendenza 

non possa approval\si le quante volte essa si spinga 

a ricomprendere nella disciplina dell'art. 4 atti 

che non possono identi,fica,rsi come amministrativi. 

E�' inutile qui addentrarsi in una discussione circa 

i criteri pi� adeguati da adottare per stabilire se 

un atto sia ammini�strativo e ci .sembra che, agli 

effetti dell'art. 4, possa adottarsi un criterio eclet


tico, mi�sto di oggettitVit� .e soggettivit�, conside


rando ammini,strativo ogni atto che promani da 

un organo della Amministrazione, e che abbia un 

contenuto .speciale diretto alla soddisfazione di 

un concr.eto interesse pubblico. Non puh� cos'l 

contestarsi che siano da ricomprendere tra tal� 

atti i pagamenti effettuati da Uffici pubblici sotto 

il Governo della r ..s.i., i provvedimenti di appro


vazione di contratti, i contratti medes:mi degli 

Enti pubblici, i collaudi, di opere pubbliche e di 

forniture, i trasferimenti degli impiegati, non 


�:pparrtenenti a quelle ca.tegor�e �ndicate sopra per 
le quaili la sede di servi~io � elemento rilevante 
del rapporto di impiego, ecc. 

!Anche per i decreti di invalida.zione specifica 
di detemninati atti, che l'art. 4 riserva. aJ. potere 
dell'IAmministra~ione, wale quanto s'� detto sopra 
in relazione ai de.creti di convalida, s:ulla neces.
sit� della S�Ussistenza deJJ pubblico interesse 
contrario sia alla emanazione d�1l'atto, sia alla 
attuale conservaz,ione di e�ss.o. 

Per quanto riguarda, la competenza a giudicare 
sulla illegittimit� dei decreti di invaJ.idazione, 
non sembra :peraHro che pos.sano riaffacciar,
si i dubbi gi� ,sollevati in relazione ai decreti 
di convalida, in quanto il privato non potrebbe 
mai considera.rs.i titolare di un diritto s01ggettivo 
perfetto nei riguardi di un atto emanato sotto il 
Governo della il'.:S.i. e genericamente convaJ.ida.to 
ex art. 4, dowendosi tale diritto ritenere affievolito 
dalla riserva di invalidaz.i.one contenuta 
nello stesso articolo .e rimessa a.l potere discrezionale 
dell' Amministra.zione. 

13. In retlazione ai decreti di invalidazione previsti 
dal �citato art. 4, � 'sorto il dubbio se essi debbano 
essere tspecifid :per ogni singolo atto da invalidare 
o ,se possano essere generici. La, tendenza 
della. giuri:s:prudenWr � nel senso di es<Cludere la 
legittimit� di provvedimenti generici, ma non 
sembra� ehe ta.le tendenza debba approvar�si quando 
IViene estesa tsino al punto di ritenere illegittimi 
anche decreti di invalida~ione relativi a categorie 
di atti, distinti per il loro oggetto. Sembra 
infatti che possa. ritenersi adempiere al plt'ecetto 
della legge che, prescrive la motiva.zione (implicando 
quindi il richiamo a ragioni concrete di intere�
sse pubbHco) un deereto che invalidi una serie 
di atti relativi a fo.rniture !l'atte ad un determinato 
minitstero, in un determinato periodo, per determinati 
usi (ad e's. invalidazione di contratti di 
fornitura per il ,servizio chimico-militare, per il 
sel'lvizio sanita.rio militare, ecc.). E' poi assolutament�
e infondata. [a tesi sos.tenuta da.l Tribunale 
di 1Roma nella ts.entenza 19-�5-1947 annotata fa.vorCIVolmente 
dati TAMBUURINO (in � Archivio Ricerche 
Giuridiche �, '1947, p. 581), secondo la quale potrebbe 
.addirittura l'Autorit� 1giudizdaria ritenere 
illegittimo un decreto di inva.Udazione emes�so ex 
art. 4 decreto legi,slativo n. 249, per il motivo 
della .sua gene,ricit�. Basta r,iflette:ve a tale proposito, 
�che l'ilJegittimit� per genericit� si sostanzia 
in una iUegittimit� per eocess:o di potere, il 
cui sindacato � precluso as.solutament�e alla !Autorit� 
giudiz:iaria.. 

14. L'applicazione dell'art. 4 � particolarmente 
importante in relazione al decreto Legislativo 
8 maggi.o 1946, n. 428, art. 5. Detta norma esdude 
che si pos.sono pretendere �pa~ga.menti per debiti d�erivanti 
da. forniture, servizi, lavori, requisizioni, 
noleggi od altro r.esi o effettuati alle forze armate 
germaniche o nel loro interess-e o derivanti da atti 
e contratti s'tipula.ti sotto l'impero del sedicente 
GoiVerno della r.s.i. La norma. s:te,s.sa, pera.Uro stabilisee 
una eccezion�e a questo divieto per quegli 
atti e eontratti stipulati :sotto l'impero del snindicato 
sedicente GoYerno, dichiarat� vaHdi o r�ma.
sti conVIalidati in virt� degli articoli 3 e 4 del 
d~ecreto legislati>vo n. 249. 

E' sorto il dubbio a questo prop�o�sito se gli 
atti o eontratti stipulati' �sotto Fi�hpero del suddetto 
,s,edicente Governo, ma nell'interesse esclusivo 
deJle Forze a.rma,te germaniche, siano compresi 
tra �quelli genericamente convalidati, ex 
art. 4, e per iniValidm�e i quali quindi ci sia bisogno 
di apposito deereto, e se invece basti aecerta.
re che es,si sono diretti a �soddi�sfare interessi 
delle Forze armate germankhe per J.�itener~ non 
dovuti i ;pagamenti che da e:s,si derivino, ai sensi 
del 1� comma dell'art. 5 decreto legis:lativo, nu


l 

mero 428. 

Non pare che possa dubitarsi che l'interpretazione 
pi� esa:tta sia questa ultima., e bench� le 
Amministrazioni, per evidente tuziorismo procedano 
talvolta ad inva.Iidazione :specifica anche 
de.gli atti in questione, non sembra che possa 
da. una tale prassi tra.rsi la eoncluS>ione, che � nettamente 
conkaria alla lettera della legge, che 
g~li atti e contratti stipulati sotto il Governo della 
r ..s.i., qualunque ne �sia. il contenuto, possano essere 
sempre eompresi nella generica� convalida 

disposta. dall'art. 4 del drecreto legislativo numero 
249. Res.tando cosi obbligato lo .Stato italiano 
a :pagare ; ne,l ca;so di mancata. e specifica 
inv;alida,z,ione anche debiti derivanti da. forniture, 
stipulate, sia pure da organi della r.s.i., ma nel


l

l'interesse delle F'orz.e armate germaniche. 
Questione connessa. con questa sopra esposta, 
� poi l'altra, ,se le prestaz,ioni e'seguite dai fornitol'i 

l

a favore de1la r.s.i., in dipendenza di contratti 
stipulati :prima dell'S s:ettembre 1943, eon l'Am, 
'

i 

ministraz.ione legittima, debbano cons,iderar.si atti 

di adempimento delle obbliga.zioni derivanti da 

ta.li contratti. 

,si osserva in proposito che quando nella esecuzione 
di tali prestazioni si siano avuti atti amministrativi 
da pa-rte deg;li organi della r.sd. (a.ccettaz,
ioni, eollaudi, ecc.) pu� verificarsi che esse, 
ove g�li atti stessi non siano inwalidati, ex art. 4, 
a{~quistino rilievo giuridico anche per l'Amministrazione 
legittima, costituendo �cosi vero e proprio 
adempimento delle obhligaz,ioni con l'IAmministra.
z.ione stes,sa contratte. 

15. Una serie di atti che rientrano manifestamente 
nella previsione ,generatle dell'a,rt. 4 e che 
sono stati invece .specificamente considerati -�dal 
legislatore in un tempo succes,s�ivo, sono gli atti 
di� requisizione. 
Per questi a.tti Sti � adottata. una diseiplina particolare 
che esula. dallo .schetma generale del dc -_:.:.:;..~ 


creto legis1ativo n. 249. S abilitasi infatti ne1 .... 

primo comma la loro irrilevanza giuridica, in ge-~ 

ner�e, si � previS>ta. la poS's,ibilit� di una colllva-l=j 

lidazione specifica�, in evidente identit� con la ~�~ 
disciplina dell'art. 2 del citato de�reto legi~s~_a-_ �. 
tivo n. 249. tMa. nel capoverso si � introdotto un� }! 
criterio di distinzione degli atti in que:stione, del < 
tutto diverso da quello puramente oggettivo, seguito 
da�l decreto legislativo n. 249. Abbiamo gi� 
a.ccennato 'sopra a que:sta .singolare deroga, e precis<
amente qni i dnbbi ai quali cs.sa pu� dar luogo: 


Ove infatti, d �Si trovi in pres�nza di una requisizione, 
disposta da un organo pree:si�stente della 
Pubblica Amministrazione, pu� sorgere anzitutto 
questione se iJ. giudizio sulla conformit�. della requisizione 
medesima, � all'interesse esclusiivo del 
pubblico servizio di comp.etenza del suddetto orga.
no preesistente � rientri nelle attribuzioni dell'Autorit� 
giudiziaria ordinaria, o se invece questa 
�sia vincolata dalla contraria dichia.razione 
della, Amministrazione che una tale conformit� 
neghi. 
Pu� :sorgere inoUre il dubbio se detti atti, che 

. il capoverso del �citato art. l, decreto legi�slativo, 

n. 3, d�el 1946, esclude dalla ~enera.le disciplina 
della prima parte dell'articolo s:tesso, vengano� a 
rientrare nella discipHna dell'a.rt. 4 del decreto 
legislativo n. 249, del quale appunto detto primo 
comma dell'art. l del decreto legis:lati,vo n. 3, 
manifestamente �Costitui:sce deroga .. 
16. Oome � noto, il potere di convalidare atti, 
genericamente dichiarati iniVa.lidi, e di invalidare 
atti genericamente �convalidati em lege, � stato dal 
decr�eto 1e,gisla.tivo n. 2149, :limitato nel tempo. Il 
termine relativo peraltro, � stato pi� volte prorogato 
con i seguenti provvedimenti legis.lativi: 
l) decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 668; 
2) decr�eto legislativo 25 giugno 1946, n. 12; 3) decreto 
legislati1vo 23 dicembre 1946, n. 472; 4) dec.
reto t1egi:sla.tivo 29 ma.rzo 1947, n. 148; 5) decreto 
le.gisla.tivo 30 giugno 1947, n. 612; 6) decreto legislativo 
31 ottobre 1947, n. U53. La proroga. disposta 
con ques:to ultimo deereto veniva a s:cadere 
il 31 marzo u. s. Successivaii\e:nte, niella 
Gazzetta Uffi:oiale n. 111 del 14 maggio 1948 � 
stato pubblicato il decreto legi:Slativo 23 aprile 
1948, n. 440, il quale tes�tua.lmente di:spone: � I 
provvedimenti preiVi.sti daH'art. 3 e da.U'art. 4 decreto 
legi:slativo 5 ottobre 1944, n. 249, concernenti 
rispettivamente dichiarazioni di convalida� o inefficacia 
di atti o provvedimenti emanati �sotto l'impero 
del sedicente Governo della r.:s.i. pos:sono 
essere adottati fino al 30 settembre 1948 �. 
L'adozione di ta<le formula, del tutto diversa da 
quella. degli altri decreti .sopra. indi�cati che espressamente 
disponetVano la proroga dei termini previ:
sti dal decreto rispettivamente precedente, si 
spiega con il .fatto che il decreto in questione numero 
440, � stato emanato e pubblicato come si � 
vi:sto, :successivamente al:la �scad.enza dell'ultimo 
termine stabilito dal decreto legislativo 31 otto� 
ore 1947, n. 1153. 

17. Poche questioni, di rilievo per l'Amip.inis:tra.
zione, s:i sono presentate in materia di attivit� 
giurisdizionale della r.ISI.L 
E' :precisato ormai daJla giuri.sprudenza della 
Corte :Suprema (0. Oass., Sez. I, :Sent. n. 15rl7j47, 
in �Foro It. � 1947, I, 705, con nota di AndrioH) 
che i1 :provvedimento con cui la. Corte di Appello 
dichia.ra inefl'icad le sentenze p:retViste nell'art. G 
del decreto legi:sla.tivo, n. 249, � una vera e propria 
sentenza,, impugnabile con ricor.so :per Oa.ssa_zione. 


18. Resta infine da trattare ia que.stione della 
attivit� materialle della r.s.L e del suo rilievo nell'ordinamento 
giuridico. 
Dopo quanto abbiamo esposto circa l'irrileva.n.za 
giuridica in genere della attivit� della a.-.:S.i., e � 
circa la assenza, di ogni rapporto di successione 
tra detta r.s.i. e lo Stato legittimo, non Vi dovrebbero 
es�sere dubbi sul fatto che le conseguenze 
dell'attivit� materiail.e degli organi del sedicente 
:GotVerno non :possano e,ssere l'iferibili in alcun 
modo al Governo legittimo e che pertanto 
l'!Amministrazione non �debba rispondere dei danni 
derivati da ta.le attivit�. Deve peraltro notarsi che 
talvolta l'attivit� materia.le � considerata., nehle 
sue es,trinsecazioni, alla �stregua, di atti amministrativi 
dei' quaJi dette estrinsecazioni vengono, 
daHa dottrina. e dalla giurisprudenza., spe�ie ai 
fini delle impu.gna.zioni, ritenuti come equirpo:llenti. 

In questi ca.si pu� fondatamente p�ensa:vsi che 
ricorrano gli estr.emi per l'appHcazione dell'articolo 
4 del d:ecreto legisLativo n .249, e che anche 
determinate manifestazioni di attwit� matea-iale 
possano riferirsi al :Governo legittimo, eome con� 
vaHdat.e in via, generale; :sicch�, ove tale riferibilit� 
voglia e:s,cludersi occorrerebbe uno specifico 
decreto di invalidazione da, emettersi dal Ministro 
iprepo:s:to a quel ramo dell'IA.mministrazione 
da un 01�ga.no del quale, nel periodo della r ..s:.i., 
l'attivit� II\ateriale � stata posta; in ess:ere. 

Ma. al di fuori di questi crusi, d'altronde non 
molto frequenti, la. questione dell'attivit� materiale 
della :r..s.i. ha 3/.ss:unto un carattere particolarmente 
a�cnt o in relazione ai danni derivanti 
da circolazione. di aut01veicoli. In reJ.az:ione a tale 
dreola~ione, possono verificarsi due serie di ca,si : 
l) che si h�a.tti di circolazione di autoveicoli acquistati 
ew novo dalla r ..s.i. o requisiti da suoi organi; 
2) oppure che si tratti di autoveicoli gi� 
appartenenti aJl' Ammini�straz:ione legittima !') caduti 
nella disponihilit� di fatto de:l sedicente Governo 
della. r.s.i. Per quanto riguarda la p�rima 
ipotesi, non sembra che possa dubita,r�si fondatamente 
della irriferibilit� dei danni derivanti da 
tale circolacZione al Governo legittimo. OIVe in, 
vero, .si ponga a, base del:1a responsabilit� per i 
danni in questione la propriet� (od altro simile 
ra�pporto giuridico) dell'autoveicolo, non v'� d& 
dubitare che un acqui:sto effettuato dalla r.s.i. non 
pu� ritenersi che <abbia determinat� la titolarit� 

di un d�ritto ;rea,le a favore. dell'Amministra�


zione legittima, tanto meno se l'3icquis,to ste,sso 

deri�vi da un atto di requisizione. V:ero � per� che 

sia nel caso di acquisto contrattuale, sia nel ca:so 

di requisizione prevista nel capotVerso dello art. 1 

del decr�eto legislativo 4 genna,io 1946, n. 3, p�o


trebbe du�ita.rsi che gli effetti di tali negozi giu


ridici, possano riferirsi all'Ammini:strazione le


gittima, a causa della. convalida degli atti ammi� 

nistrativi ehe in l.'elazione a taH acqui,sti sono-


stati emanati. IS'.� perta.nt� proceduto anche in 

tali c.asi ad invalida.z.ione .specifi,ca dei suddetti 

a.tti, per garantire la irriferibilit� delle loro con


seguenze all'A:m:mini:straz,ione legittima.. 

_Ove inveee si ritenes:se di fondare la responsa


bilit� per i danni deri,vanti da.lla circolazione di 


._ 10 _..... 


tali autoveicoli sul rap,:porto di dipenden2Ja tra 
l'Ammin��strazione e il conducente del veicolo danneggiante, 
non sembra �che po.ssa seriamente contestail'S�
i la irriferibilit� dell'attivit� materiale di 
tale dipendente a1ll'Amminishazione legittima, 
essendo fin troppo ohiaro che tale riferibilit� presupP.
or.rebbe il funzionamento normale della detta 
Amministrazione che nella .specie, evidentemente, 
mancherebbe. � 

Per quanto riguarda la seconda se1�ie di ca.si, 
se cio� i danni derivanti dalla circolazione di 
autoveicoli appa.rtenenti aUa Amn~inistrazione legittima, 
e caduti nella disponibilit� di fatto degli 
organi del sedice n te Governo, la situazione sembra 
abbastanza, chiara. 

Escluso, come si � iVisto, che la responsabilit� 
possa deriva.re dal rapporto di dipendenza tra 
Amministrazione e conducente, sembTa ricorrano 
gli estremi per l'applicazione de�. terzo comma 
dell'art.. 20M c. c., la. quale disposizione esclude 
la. responsabilit� del proprietario dell'autoveicolo, 
tutte 1le volte che s.i possa dimostrare la. sua. volont� 
�contraria alla circola.zione dello stes�so. 

A questo proposito, tenuto conto di quanto si 
� esposto circa la russoluta mancanza. di ogni continuit� 
g�iuridica tra r ..s.i. e ,stato legittimo, e 
tenuto a.lti�esi conto che gli .organi deHo Stato 
legittimo, proprio a c�ausa della esistenz.a della 

r.s.i. messa, in relazione con l'occupazione tedesca, 
non potevano nel territorio oc�cupato s.volgere regolarmente 
le loro !funzioni anche nei limiti consentiti 
dal �Diritto internazionale in materia di 
occu:paz,ione bellica, non vi :sarebbero ;seri motiiVi 
per dubitare che una tale volont� dell' Amministrazione 
c�ntra.ria assolutamente alla circolazione 
dei vei�coli ad ess�a appartenenti, nel suddetto 
territorio occupato, sussista. 
Ma., a. turbare la linearit� di questa soluzione, � 
intervenuta la disciplina stabilita dali. decreto leglslativo 
n. 249, e specie dall'art. 4 di questo, che 
convalida tutti gli atti amministratiiVi, non previsti 
negli articoli precedenti. Ora, poich� non pu� 
discutersi che tra questi aHi convalidati debbano 
ricomprende.rsi anche gli ordini di servizio emanati 
in relazione a�la circola,zione dei vekoli in 
que.stione, pare evidente come la ricezione nell'ordinamento 
giuridico dello >Stato legittimo di simili 
atti, iValga ad escludere per tabu.Zas che detto Stato 
abbia manifestato una volont� conb�aria aHa 
circolazione stessa. 

Ad evitare le conseguenze, estremamente dannose 
ed inique .per l'Erario che deriverebbero da 
una ta,le soluzione, .si � proceduto, fin dal 1945, 
a �di�chiarare invalidi, con decreti mini,steriali appositi, 
tutti gli ordini di servi~io sopra indicati, 
si da ripristinare la situazione giuridica che si 
sarebbe a!Vuta ov.e l'a.rt. 4 del deereto legislativo 

n. 249, non fosse stato mai emanato; si � ristabilita 
cio� per intero la presunzione di assoluta 
contrariet� della volont� dello .stato legittimo alla 
circolazione� degli autoveicoli a�d esso a,ppai�tenenti 
e caduti nella disponibilit� di fatto degli 
organi della, r.s.i. 
Anche a proposito di tali decreti di invalida 
zio ne � so�rta peraltro la questione della legittimit� 
o meno degli ste�s.si, in rela,zione ad una 
loro pretesa generi�cit�. Deve rilevarsi, peraJtro, 
che tale :questione non � sta.ta mai sollevata nelle 
forme che sarebbero state llegittime, del ricorso 
in iVia giurisdizionale amministrativa; essa, invece, 
� stata trattata. in via incidentale, nel corso 
di giudizi ordinari nei quali la !Amministrazione 
legittima. era convenuta em ze.ge aquilia, per i 
danni derivanti dalla circola,z,ione degli autoveicoli 
in paJ.�ola.. !Abbiamo gi� accennato ana. assoluta 
infondatez,za della tesi sostenuta dal Tribunale 
di Roma, nella sue-citata �sentenza, per la 
quale l'Autorit� giudiziaria ordinaria sarebbe 
competente a rieonoscere la iLlegittimit� dei deCJ>
eti di invalidazione in argomento, per i�. motivo 
della loro gene,ridt�, tesi che si identifica in so 
sta.nza con l'attrihuz,io.ne alla detta Aut�orit� 
giudizia.ria. della, competenza 'a sindacare gli a.tti 
amministraHvi 'per il vizio di eccesso di potere, 
competenza, �sempre finora esclusa dalla Corte Suprema. 
Tuttavia, l'Ammini,straz.ione, ad evita.re 
possibili equivoci, ha provveduto ad emettere de
�creti di invalidazione s;pecrficamente per ogni autoveicolo 
dalla cui circolazione fos.sero derivati 
danni, pur e:spres�samente affermando nella motiva.
zione dei detti singoli decreti di non ritenere affatto 
necessaria ta,le specificit�, e ci� a.U�o scopo 
di evitare che si pos.sano, dalla emanazione di tali 
decreti specifici, trarre ingiustificat�e illaz,ioni sul 
riconosdmento da parte dell' Ammini,s.trazione 

della neces.sit� di essi. 

La. tesi del Tribunale di Roma, la cui citata 
sentenza, � sta,ta. appellata, non risulta finora condivisa 
da a[tri giudici di merito, i quali, invece, 
hanno ripetutamente esclusa la reLSponsabilit� dell'Amministrazione 
per i danni in parola (v. per 
tutti Tribunale Brescia, 20 febbra.io 1946, in � Foro 
It. �, 1947, I, 151, con nota del Sandulli, il 
quale peraltro e.sclude la. nece.s�sit� di richiamarsi 
al terzo comma dell'art. 2054 c. c., tesi che non 
sembra si possa condividere). 

19. Non presumiamo naturalmente di aver fatto 
con il pre,sente articolo una esauriente trattazione 
del complesso argomento. 
Oi lusinghiamo peraltro che il nostro tentativo 
di sistemazione organica delle questioni pi� importanti 
che l'attivit� della r.sd. ha sollevato, 
abbia valso ad illuminare lati del problema finora ~ 

rimasti in ombra. ARISTIDE SALVATORI ~ 

AVVOCATO DELLO STATO 

IL p'l'esente articolo susciter� certamente una profi.cua 
ed ampia discussione sulle questioni in esso ac,cennate 
e ()ll,e sono di imp-ortanza notevolissima p�er il lavoro 
dell'Istituto. A questa discussione si "atiende soprattutto 

il contributo dei colleghi delle Avvocature distrettuali ~dell'Italia 
Settentrionale, che hanno nella materia la ; 
pi� vasta esperienza. ~ 

~ 


NOTE D I DOTTRINA 


V. 
OATTANEO : Esperibilit� delle azioni pnssessorie 
con~ro gli atli della Pubblica Amministrazione. 
� E di t. Hu.manitas, Roma, 1948 �. 

E' un libretto verame�nte utile per la imponente 
quantit� di richiami dottrinali e giurisprudenziali 
in esso contenuti, pa�rticolarmente nei 
ca.pitoli l e 2;. 

Ma. non �s1embra, che tali richiami !forniscano run 
appoggio dedsivo a1la t'esi del O. 

(-luesta � cos� letteralmente formulata: � L'azione 
poss.essoria � esperibile contro la Pubblica 
Amministrazione quando il fatto della violaz,
ione dell'altrui pos.sess.o dipende da, un atto 
amministrativo affetto da i,n.validit� assoluta o 
privo di�esecuto�riet� per altre cause�. 

Limitandoci �per ora aHa prima pa.rte deUa tesi 
suesposta, non semhra che il concetto di � atto 
ass,olutamente invalido ll sia, dall'a�utore definito 
chiaramente come qualche cosa di diverso dall'atto 
nullo. 

Ed infatti, mentre sembra, in un 'Primo tempo, 
che egli tale distinzione intenda fare (pagg. 12-18), 
afferma successivament.e c-he l'a.tto am,ministr�a�ti!
V'o affetto da, invalidit� as�soluta � considerato 
dal diritto come giuridicamente inesistente e che 
la sua m~Z.Zit� pu� farsi valere in giudizio, c�n 
una semplice az,iorne di accertamento. 

In sostanza quindi pu� affermarsi per l'A. atto 
amministrativo assolutamente invalido atto amministr~
tivo nullo, anzi atto nullo sic et simpU7iter, 
p�+ch�, secondo l'A. l'atto amministrativo 
nullo, non � 'atto amminisrtrativo, � semplicemente 
1tto nullo, � atto non dell'organo amministralivo, 
ma della persona fisica che lo ha compiuto. 
)ra, se l'atto nullo non � un atto amministrativo, 
1on possiede evidentemente le qualit� p1�oprie di 
:a.le atto: [presunzione eli legittimit� ed ese:�uto
�iet�. E poic,h� sono queste due �qualit� che hanno 
lnora costituito Postacolo all'esperibilit.:'L dell'a:
ione possessoria, se esse mancano, l'ostae.)lo spa� 
�isce e l'azione � esperibile. 

Questa. tes.i, cos'i esp�osta nella introduzione, � 

�ip1�esa ed ampliata n.el ierzo capitolo e t]Hl, e!la� 

ninando l'elenco dei casi di nullit� di atto am


ninistrativo, si trova la conferma che l'A., -salvo 

111. tentativo innocuo di far rrientrare nel conceto 
di invalidit� assoluta anche l'inesist.en~.a (pa'
ina. 107), considera tale invalidit� assoluta niente 
i diverso dalla nullit&, secondo il concetto di 
questa elle s'� venuto afferma.n.do nella dnttrina 

(v. OooAccr PISANFlLLI: IJAnnullamento degli (ttti. 
wmministralivi, pagg. 77, Zanobini -Corso, vol. I, 
Terza Ediz., pagg. 341 e segg.), la quale .l'itienc 
nullo l'atto che manchi d'uno degli t�lementi essenz.
iali (soggetto, volont�, codenuto, forma). 
Ora, presctndendo dalle dovute riserve sulla 
esattezza della tesi del O. che, ove fc~se portata 
alle sue es~reme conseguenze satebbe ir. in~anabile 
contra�srto con l'a.rt. 4 della legge sul contenzioso 
amminis,tra.tivo, ci semhl'a che la tesi s:tessa., 
anohe se fosse accolta non risolvere�l:e il problema 
e varrebbe solo a, spostacrne ccmple!alllente i 
termini. 

Ma ci sembra che tutto rptesLo uon risolva il 
problema, e va~ga .solo a spostarne completamente 
i termini. 

Il problema intatti non � se un atto amnuni� 
strativo nullo e quind'i n.on riferibite alla, Pt,bblica 
Ammin.istraz~ione, costituisca ostacolo a.Ue 
azioni possessorie del privato, bensi se la Pubblica 
Amministrazione possa assumere essa la figura 
di legittimata passiva in un'a.zione possessoria 
e se nei suoi confronti possano emettersi i 
provvedimenti interdittali previsti dagli art. 1168 
e segg. c.c., e 703 e segg, c.p�.c. 

Ora, ad una soluzione positiva del problema ci 
sembra che si opponga non la lettera dell'art. 4 
sopracitato, ma il principio generale della divisione 
dei poteri, di cui detto articolo rappresenta 
una manifesta.zione, e per il qull!le non pu� l'Autorit� 
giudiziaria ordina.re all'Autorit� Amministrativa 
di emettere una determinata dichiarazione 
di volont�, quale sarebbe il provvedimento 
con cui si dispone la restituzione al privato di 
una cosa detenuta dalla stessa Pubblica Amministrazione. 


Questo punto centrale deUa �questione � quasi 
ignorato daU' A. il quale vi dedica solo poche parole 
(prug. 127) affermando che l'adempimento in 
forma specifica imposto all'Amministrazione dal 
Giudice in materia posses�soria. non implica il compimento 
di un determ,inato a.tto am,ministrativo�, 
ma solo l'131dempimento di un obb[igo d.eua Pubblica
� Amministra,zione verso il cittadino. -� � 

E cos� l'A. dimentica che perfino la sentenza 
emes>sa in giudizio petitorio di ri�vendica che l'iconosca 
nel privato attore la propriet� della cosa 
detenuta. ,daLla !PubbliJca Amiiilinistrazione, non 
pu� contenere l'ordine di riconsegna della cosa 



-12


stessa e deve essere porta'a ad esecuzione attraverso 
le forme dell'a;rt. 27, n. 4, T. U. delle Leggi 
sul Oonsiglio di Stato. (Disposizione questa ohe 
nel libro non � mai ricordata). 

Ma v'� un'altra norma, fondame,ntale di cui l'A. 
non fa parola ed � l'art. 1145 c.c. 

.Sembra che la pi� corretta eseges.i di questo 
articolo .sia quella che vi riconosce una estensione 
della, tutela� posses,soria �a rrupporti che prima. ne 
erano sforniti, in uno con la ria;fferrtUJ,zione del 
princ~pio generale sopra cennato della inammissibilit� 
di questa tutela contro la� Pubblica Amministrazione. 


N� pu� dirsi che qui la tutela possessoria contro 
la Pubblica Amministrazione � esclusa perch� 
essa, � la pro-prietaria delle cose demaniali contemplate 
nel predetto ad. 1145, perch�� come � 
noto, nei rapporti con i privati la tutela possessoria 
� sempre accordata anche contro il propcrictario. 
Ora, poich� non [>U� discutersi che a.nche 
la turbativa �e lo :spoglio del possesso di cose demaniali 
potrebbero derivare da atti amministrativi 
affetti da quella invaUdit� assoluta di cui 
pa�rla il Cattaneo, non �Si vede come, di fronte 
aUa pr�ecisa dizione dell'art. 1145, �sal'iebbe possibile 
comunque estendere la tutela possessoria contro 
la, PubbUca AmminLstrazione, anche quando 
la turbativa derivi da detti atti nulli. 

�Quanto si � gi� esposto in ordine alla prima 
parte della tesi del Cattaneo fa. chiaramente comprendere 
l'assoluta infondater.z;a delLa 'seconda 
parte della tesi stessa. 

L�a spiegazione che di tale �Seconda patrte d� 
l'A. (pagg.. 123 e segg.) mostra. come egli consideri 
alla stregua degli atti nulli, agli effetti della 
esperibilit� dell'azione possessoria, gli atti anche 
solo annullabili, o addirittura legittimi, dei 
quali sia stata provvisoriamente sospesa l'esecuzione. 


In tal modo, l'A. non .si rende conto che sono 
le sue stesse argomentazioni a dargli torto, 1n 
quanto � chiaro che il provvedimento con il qua�le 
si dis:ponga. l'es�ecuz;io'!1e di un atto precedente, gi� 
sosp�eso, noin � altro cb.e un nuovo atto amministra.
tivo, fornito anche ess10 degli e�stremi della 
p�resunzione di legittimit� e della esecutoriet� che 
proprio ['A. considera, come s'� 'visto, ostacoli 
insuperabili aJla �e�speribilit� delle .az,ioni po.ssessorie. 


E' apiP�ena il caso di dire che la tesi dell'A. non. 
solo non trova appoggio in nessuna pronuncia 
giurisprudenziale, m,a, � espressamente contrastataj 
sia dalla giurisprudenza, (da lui s�tesso citata)~ 
sia dalla migliore dottrina. 

Per questa vo,gliamo soltanto ricordare il Rocco 
(nel suo Studio Brulla sos�pensione degli atti am 
ministrativi, in �.Scritti in onore di ,santi Romano 
�, vol. II, pagg. 564) il quale chiarament~ 
riconosce che unica sanz.ione per la esecuzione da 
paJ'te dell'Amministrazlione di atti amminis,tra 
tivi, sospesi dal Oon,siglio di 1Stato, � il risarcimento 
�dei danni, la cui azione naturalmente potrebbe 
fondarsi �solo sulla pronuncia definitiva di 
illegittimit� dell'atto sospeso (A. S.). 

F. 
P. GABRIELI: Responsabilit� dello Stato per atti 
illeciti di polizia. �Riv. Dir. Pubbl. �, 1944-46, 
I, 104. 
Richiamati i principi relativi ailla responsabilit� 
della Pubblica Amministrazione, fondata su ragioni 
giuridiche (principio della imtmeldesimazione 
organioa) ed etico-sociaJe (la Pubblica amministrazione 
deve adeguare la sua. condotta alla osserv
�anza degli indici di comune prudenza nella 
tutela dell'altrui sfera giuridica), il G. tratta 
della responsabilit� della Pubblica Amminis.trazione 
nell'ambito dell'esercizio dell'attiiVit� di 
polizia di sicurezza. 

Riconosce il G. che questa attivit�, ha carattere 
schiettamente pubblicistico, ma nega che. da 
ci� possa, deri�va1�e -in ogni caso --il sacrificio 
per il privato che subisca lesione della p'l'opria 
sfera giuridica. 

Viene perci� criticato l'attuale indirizzo giur:
sprud.enziale, orientato verso la tesi della, irresponsabilit� 
e viene disconosciuto qua.ls�ia.si valore, 
a questi effetti, all'art. 7 del T. U. delle ~eggi 
sulla, P. tS., me'ntr:e ,si sos.tiene che le responsabilit� 
de�la Pubblica Ammini:s,t�razione, e quindi 
la risarcibilit� del danno inferto ai terz�i nello 
eserciz.io dell'aHivit� di polizLia attiene, non gi� 
al momento formativo dell'atto di imperio della 
Pubblica !Ammini.straz.ione (nel quale. momento 
la di�screzionalit� della Pubblica Amministrazione 
si manifes.ta in pieno), sibbene alla. esecuzione 
dell'atto per effetto di un colpevole comportamento 
dell'agente. In questo eccesso od abuso 
dell'agente si manifesta. la illiceit�., �riferibile alle 
Pubbliche Amministrazioni per quel principio di 
immedesimazione organica. gi� richiamato. 

Il G. poi adduce a sostegno della p'l'opria� tesi 
altre ragioni : 
a) la es1istenza dei diritti a.ssoluti ,....,�person&li 

o patrimoniali -che� a nessuno, ne�ppure allo 
Stato, !PU� esser lecito violare impunemente; 
b) il principio della responsabilit� per atti 
legittimi che postula, a fortiori, quella per responsabilit� 
per atti illeciti; 

c) l'estensione della responsabilit� della Pubblica 
Amministrazione p�er gli atti comn~uti da 
militari, in quanto non sarebbe logico fare distinzione 
ftra l'attivit� militare e quella di polizia; 


d) la necessit�, infine, di impedire che in taluni 
campi la sovranit� della Pubblica Amministrazione 
degeneri in arbitrio sotto il manto della 
discrezionalit�. 

La, tesi del G-. non pare possa ooser cowdit!J"isa. 

Essa si app�oggia piuttosto w, mgioni di equit� 
che n1on su saliti princv:pi !f;iwidici; e Zo stesso G. 
se me � reso C'OI/'!tto, tarn.to ohe pi� volte invooa a 
sostegno della tesi la differenza fna rtfordinamento 
di urno Stato to'ba!Titario e quello di u.no Stato 
democratico. 

Se1mbra poi veramen1te stranz.o voler rid1trre la. 
lata portata de;lla norma dell'art. 7 del T. U. delle 
leggi rli P. S. arl tma semJ!lice relazione con il 
precede,n,tc art. 6: si ch� ~'irtJ.dennizzo s�arebbe 



-13 


e8clnso soltanto �in pre81'1nza di un atto illogittimo 

che poi fosse anmbl[ato, lmddov�e nell'art. 7 ci


tato non v'� alcun elem,ento che pos,sa far pP.n


sare a s�ifjatta limita.zione. 

La t:rerit� � che l'a'tivit� di po~izia di sicurezza. 
deve considerarsi come una tvpica attivit� di Govern~
o per i fiini particola-ri cui essa .� rvvolta,. E 
pertan'o non solo neUa emanaz-ion,e dell}atto deve 
rinvenirsi la discrezionalit� della Pttbblica Amministrazione, 
ma anch,e neVla esecuzione di esso, 
nel e,orso del qua,le ppssono presentarsi situaz"ion,i 
ed ostacoli di natura tale da riohiedere la pi� 
ampia latitudine di apprezzamern,to, s� da rietntrare 
nell}a.mbito della discrezionalit� in modo 
che U concreto oom,portari/U!'nlo deWagente debba 
essere sottratto ad ogni si,ndaoato giurisdizionale. 


Al rigua!J1do si veda in se'1'1!8o contra-rio alla, 
tesi del G., Ale.s,si (La responsabilit� della P. A., 
vol. II, pag. 117 e segg.), non.oro� ~a Relazione 
dell'AV'1J'. Gen. dello Stato 1930-41, vol. I, pag. 435 
e segg, (N. G.). 

U. 
MILONE: In tema di azione di responsabilit� 
contra le Ferrovie per i sinistri ai viaggiatori. 
�Foro It. >>, 1948, I, 181 >>. 

Oon ,sentenZtc"L 2 gennaio 1947 (la cui mass,ima 
� riportata in Riv. e loco citata) il Tribunale di 
Roma ha dichiarato applicabile all'azione �i chi 
subisce danno nel corso di un trasporto ferroviario 
la p1'escrizione ann:nale di cui all'art. 2951 c.c. 

Il M. annota favoi'evolmente tale sentenza osservarn.
do che l'art. 2'9'51 c.c. ha sostituito ver 
questa parte l'art. 248, cpv delle disposizioni di 
attuazione dre.l codiBe dvile, in quanto l'art. 16, 
paragr. 1 C.T., rSi riferiJVa non gi� ad un termine 
di prescrizione diverso da quello ordinario, mtt 
proprio ad un te,rmine ordinario di prescrizione, 
quello commereiale. 

H M. e1Sr3Jminiti poi iJ fonda�mento della rerSIP'OnsabiJlit� 
d'el vettore fe~rroviau'io in materia; di traspolrto 
dd pe:rsone. 

In quers'tO campo, ,iJn:vletC'e, \�l r1mrus,to prienalm!ente 
in vig;ffe Ja legge spooiale fer1�oviaria, in base 1al 
preciso disposto d~ell'3!rt. 1680 c.c. ; e qutndi la 
l'eSipons,abilrit� deJ V'ettorve so11ge sotltarnto, quando: 

ra) il danno alle persone S� 'Verifichi durante 
Il trasporto'; 

b) il danno stesso sia in relaz,ionne di cauga, 
ad effetto con una a,normarlit� dell'eserci~io ferroviario, 
per eser:cizio ferroviario intendendosi queJ 
complesso di mez,zi d'opera (impianti fissi, materiale 
nwbile, ecc.) o di attivit� del perrsronale, 
dei quali l'Amministraz,ione si serve per l'espletamento 
del serviz;io. 

Ne consegue che il danneggialo non deve limi� 
tars,i a da:re la prova del danno subito, ma deLla 
dipendenza di questo da, una anormalit� di e,serc.
izio; prova ~ch'e' pru� esse:�e e:slclUIS'll! SO[ 'qW!rlldO si 
sia� in i[)l'eslenw di taluni fiaHi de1te1rminati nei 
quali la anO!I'maUtft, SI�, rinviene h1 re ipsa (scontri, 
deragliamenti, e s1imlili). 

Si cont-ien p�ienarnente. 

S�ul primo pnnto si richiama la consnUJrzione 

citata nrcl n. 1-21 della p�rcsr;nte Rassegna (indice 

delle consulta:<~ioni, lJoce � Trasporto �, n. 2). 

Il 8econdo punto -che trova am,uhe uUeriore 
conforto in talune disposizioni del regio decreto 
11 ottobre 1934, n. 1948, ed in pa,rticolare in quella 
deMYmrticolo 2 -costit�tti81ce ormai jus receptum 
(cfr. �Oa,ss. 4 agosto 1941, Sferlazza e FF'. S S. 
in � Ferr. It. �, 1941, II, 187). 

G. 
AVEZZA: Sulla. ta.ssabilit� degli enti pubblici per 
occupazione di suolo pubblico. cc Foro Padano � , 
1948, I, 297. 
Il Tribunale di Vercelli, con �sentenza 7 agosto 
1947 (Riv. e loco cit.), aveva deciso che, non essendo 
la tassa per occu,pazione del suolo pubblico 
riscuotibile per ruoli, ma secondo le norme 
del T. U .. 14 aprile 1910, n. 639, la opposizione 
contro la ingiunzione non dovesse essere preceduta 
n� daJ reclamo in via ammini,st~rativa n� dal 
pagamento della tassa stessa. Nel merito poi aveva 
dichiarato dovuta la tassa di cui si tratta dall'Ente 
della zootecnica, che i raduni del bes~tiame 
organizzava per conto dello !Stato. 

L'lA. mentre approva la 1sentenza per la pa'l'te 
relativa al merito, sotto il profilo che i Oomnni 
hanno una propria autonomia. amministrativa, e 
tributaria, e che non v'� alcuna disposizione che 
esoneri gli enti pubblici ~ quaJe che sia l'attivit� 
da questi svolta-dal pagamento dei tributi 
Ioca.Ii, critica la prima parte della sentenza. 

Osserva in proposito che, a~vendo esattamente 
il Tribuna,le riconosciuto �he la entrata relativa 
alla occupazione del suolo � una ta�ssa vera e 
prorpria, ne doveva derivare, di logica conseguenza 
l'applicazione del principio del 8olve et 
TeJ,pete, che si riferisce a tutti i tributi, in:dipendentemente 
dal modo di riscossione ('ruoli o ingiunz,
ione), che rco,stituis.ce un fatto puramente 
estrinseco. 

Del pari, continua l'A., deve ritenersi obbligatorio 
il preventivo esperimento del ricorso in via 
amminishativa, perch� esso � chia~ramente impos.
to dall'art. 2185 llel decreto legge 14 settembre 
1931, n. 1175, che si riferisce anohe esso a tutti 
i tributi keali. 

La q�uestione, per la q�uate sono in oorso numerosiss~
me catf-sc per u.n t"!(J,lore assai rilev'all'l!te, � 
stata, portata all'esamr;t deUa CO'rte Suprema, ohe, 
a.on s�en.te11$(1. 18 m)a.r~o 1948 a Sezioni Utn:ite) in 
caus,a Ente della Zootecn'ica contro Comune d'i Castelmassa 
ha esam.inato le questioni p1regiudiziali 
rclatilve alZa, propanibi1Ut� della oppro,siz,ione spiegata 
dall'Ente oontro l'ingiunzione di pa,gamento. 

Si � .soste'I'I!Uto infatti inappUca�bile nellu �spetCie 
il solve et re[)ete, in quan-to, pur essendo l?Erntedella 
Zootecnica istitttzionalmente un orgarrt'O ausiliario 
dello Stato, provvisto di propria pe'rSonalit� 
giu.ridica,, nelforganizzarc i raduni del bestiame 
esso agiva invece quale orf}ano proprio e 


-14 


s~tbordinato de<llo Sta'o, s� che in sostanza con


tro di questo sarebbe� stato diretto il precetto del 

solve et repeJe, il che �, per pacifica giurispru


denza, da escludere (v. Relazione dell'Avv. Gen., 
19>30-41, vol. II, n. 489. Oass. Sezioni Unite 9 giugno 
1941, in � Mass. Foro It. �, 1941 . 422, numero 
1698). 

I n contra.~to con la 'e.�i dell' A�Pezza si � poi sostenuto, 
che il preventivo ricorso ammi-n�?trativo 
di cui parla l'art. 285 del T. U. s-ulla finanza lcoale 
si riferisce s01Uanto alle imposte che si �ri� 
8cuotono mediante ruoli; in ragione dell.a posizione 
dd.Za rtorma e delln specifico richiamo ch(J 
in esso si fa alle procedurre dei ricorsi diretti contro 
i ruoli. 

La S. O. ha aderi'o a q11este tesi, dichiarand'l_. 
quindi, senz'altro infnndate le eccezioni basate 
sulla pretesa violazionq ,zel precetto del solve et 
repete e s-ulla necessi � del preventivo ricorso ammin-
lstrativo. 

F!.ulla questione di �merito, poi) che in1 d'efini� 
tiv�a. consi8te nella 80ftorJOsizi�me di u�n organo 
dello Stato al pagamento di un tributo locale, vedi 
in questa Rassegna) jasc, 1-2, pag. 8 (N. G.). 

L. 
PALMIERI : Sulla confisca di automezzi appartenenti 
a terzi estranei al reato, in materia annonaria. 
�Foro Pen.�, 1948, 72. 

Il P.� criticando una sentenza. del Tribunale di 
Pistoia' (riv. loco cit.), sostiene che a sensi dell'art. 
l dec�reto legislativo Oapo provvisorio dello 
Stato 6 ottobre 1946,. n. 193, debba essere sempre 
ordinata in materia di reati annonari la confisca 
degli automezzi che furono utilizzati per commettere 
il reato, anche se di propriet� di terzi 
estranei. 

L'A. argomenta s:ia. dal fatto che. la confisca 
non � una pena, ma una sanz.ione amministrativa 
(dal che deduce non possa pa-rlar-si nel caso del 
princi[Jio strettamente personale della pena), sia 
dal fatto che l'orientamento della nostra legislazione 
penale finanziaria, in genere -e quella doganale 
in specie -.� volta ad ordinare la confisca 
delle cose dei terzi quando siano oggetto del 
reato, o siano servite a commetterlo o oo agevolarlo. 


Infine il P. trova altro argomento in favore del


la propria tesi nel fatto che il citato decreto le


gislativo del Oapo provvisorio dello Stato �5 ot


tobre 1946, n. 193 � una. norma speciale, onde � 

inutile e fuori luogo il richiamo dell'art. 240 c.p. 

Non pare si pos8a seguire la tesi del P. 

In.tantoJ per cominciare dall'ultima argomen


tazione) pu� osservat�si che il P. si lirruita ad enwn


ciar'e in maniera apodittica quello appunto che 

doveva e-sser �dimostrato: ohe la legge speciale con-


tiene una deroga palese (zlla norma dell)a-rt. 240 

c.p.j che int�eceJ in manca,nza di tale deroga, dooe 
trova-re �puntuale applicarzione. 
Quan�o �llle altre te~:~i d(:l P., si ossert.'a: 
a) che il principio della responsabilit� obiettiva 
� ripudiato, non soltantti nel campo penale, 
ma da tutto il n.ostro ordinamento giu.ridico j 
b) chP la legye d ga.nrtlP vigente 'ha bensi posto 
il principio della confisca obbligatoria anche 
se le cose appar engan0 a. terz�i (ar1� 116, prima 
parte), ma ha e8pre.�samente escluso la confisca 
dei mezzi di tmsporto di propr!et� di .to/.2'i. (a;� 
ticolo 116, cpv), derogando cos~ al pnrun,pw m 
precedenza fis8ato w�n la legge 29� nov�embre 1928, 

n. 2676, che aveva chiarita la norma delllart. 108 
della v�r.cC!hia legge doganale (r sui motivi di ordine 
gen-erale che hnnno indotto il legislatore a 
questo oambiamwnto -e ohe va,lgon>o anche per 
l'interpretazione della legge' in esame -v. MoNTINI: 
-La legge doganale commenta.ta�, pag. 161). 
Ri pu� �infine, 088erva.rr: che il decreto legislativn 
del Capo prom;isorio de,Uo Stato, 30 maggio 
1947, n. 439, all'art. 21 cpv, occupandosi di confisca 
in ma.teria di reati annonari si tiene sul~a 
linea gen,eraZe della norma portMa d'all'articolo 
240 c. p. 

In senso sostanzia.lmente conforme al P. ARDIZ� 
ZONEJ, in � Giur. Pen�. �, 1948, II, 71, e Tribunale 
di Modena 17 marzo 1947 (in � Riv. Pen. �, 1947, 
848). In. sen.so contrario OHIAROTTI, in. � F!.cuola 
Positiva�, 1947, faB"o. 3-4. MACCARIO, in � Rivista 
Pen. �, 1947, 849; Oas�s�. 19 settembre 1947 e Appello 
Bologna 9 giugno �1947, ivi 1947, 814 e 848. 

(N. G.). 
E. 
Gurcor.ARDI : In tema di dimissioni di ufficio. 
� Giur. It. � 1948, III, 33. 
Con decisione 18 dieembre 1946, n. 355, la IV 
Sezione del Consiglio eli Stato ha affermato che 
le dimissioni di ufficio si fondano su la presunzione 
di una risoluzione del rapporto d'impiego 
pe1" fatto volontario ~d unilat�e!I'ale dell'impiegato, 
e devono perci� essere sempre precedute da 
una intimazione a riprendere servizio enlro un 
certo termine, con la diffida di dichiarare le dimissioni 
di ufficio in caso di inosservanza, salvo 
che -concorrano elementi obiettivi tali da avvalorare 
la presunzione di volontario abbandoiib definitivo 
del servizio da parte dell'impiegato. 


Il G. critica la decisi1one soprattutto rper la sua 

illljpostazione; non si pu� prendere infatti come 

presupposto delle dimissioni di ufficio la presun.
i.J 

zione che l'impiegato voglia risolvere il rapporto 

di impie.go. Ohi ha questa intenzione da le dimis


sioni. 

In genere, invece, l'impiegai.o che agisce in mo


do da incorrere nelle dimissioni di ufficio n�!ll ha 

nessuna intenzione di risolvere il rapporto di im


piego (ma quella, al contrario, di mantenerlo in. 

vita sfruttando una particolare situazione), ma 

ha soltanto la volont� di sottrarsi ,a,gli obblighi 

che dal Tapporto di impiego derivano. 

Da ci� na�sce, secondo il G., la necessit� della 

previa intimazione e �diffida non in tutti i casi, ma 

soltanto in quelli (che l[lOi sono moltissimi) in cui 

la situazione si presenti, in concreto, equivoca, 



-15


per il comportamento dell'Amministrazione o dell'impiegalo 
onde si appalesa la, necessit� di accertai-
e in modo specifico la volont� dell'impiegato. 


La tesi del Guiccia;rdi, pur essendo meno recisa 
di quella del Oonsigbio di Stato, non � ugualmente 
accettabUe per qu.amtto il comportamento 
spe's�so assai in<Certo, anche per un ecaesso di tolleramza.� 
da par'e della Pnbblica Amministra.zione 
possa giustifica;re tal�uni attegg,iarn.enti giurisprtulenziali. 


In effetti, sem ..bra dover ritenersi che l'istituto 
delle dtmissioni d4 uffiaio h,.a, il suo fondarmento in 
un{It s'tuazione di fatto puramente obiettiva: la 
manca.ta tMSttn,~ione o rins.Qunzione del .sen:1zio 
da parte dell'impiegato. 

Vindngine suUa volont� di cost1vi � del ttt'h 
est1�anea alla ratio della d�iposizione, cke � stata 
dettata a salvaguardia della Am,ministrazione e 
nell'intere8Se del ser'll"izio, rnentr(! non, v'� alcuna 
dispo:,'izione che imponga, in via gen,era.Ze o quando 
ricorrano circostanze particolari, di procedere 
alla int imazinne ed alla d�iffid'a, la quale cosa, 
fra t'aUro, pu� portare, ed in effetti porta, a con�seguen.'~
e pratiche di ntotet,ole gra'll"it�.. 

Si che sembra si po.<~8a concludere che l' Amministrazione 
ha, il diritto �di procedere alle dimissioni 
di ufficio di un impieg(J;lo 1'/AOn ap:p�ena si verifichi 
la condizione obiettiva che legittima il 
provvedimento, salva, se mai, la, possibilit� di ri1�e(
lere vl provvedimentoJ qualora l'interessato dimostri 
di essere incors(, nella man1canza che al 
provvedimento stes8o ha dato origine, per fatto 
alla Soua voltont� non rifer~bile. (N. G.). 

... 


G. 
AzzARITI: La nuova Costituzione e le leggi 
anteriori. � Foro Ital. �, 1948, IV, 81. 
L'A. rinviene nell'insieme deUe norme contenute 
�nella carta costituzionaJe di,spo.sizioni di 
iVario genere, talune di cara.ttere pi� squisitamente 
giuridico, altre con cont,enuto piuttosto 
etico-politico. Queste ultime si limitano a traccial'e 
un programma di politica legi,slativa, ma 
le leggi che fos,sero in futuro emanate i'n difformit� 
di una ~siffatta linea programmatica non 
potrebbero �esser con~siderate. incostituzionali se 
non nei ca:si limite di un netto contrasto, trule 
da annulla,re addirittura la norma programmatica 
costituzionale, rendendone impossibile la futura 
attuazione. 

Queste nortme non inoidono menomament,e sulle 
leggi preesi~stenti, pe,r il loro carattere di non 
giuridicit�. 

Le norme giuridiche a loro volta si dividono in 
due gruppi. Ve ne ~sono talune complete in ogni 
loro parte, che contengono un precetto che trova 
immediata e diretta attuazione. ; altre, invece, 
pur con il loro contenuto giuridico han bisogno 
di e,ssere completate ed integrate da norme giuridiehP-
che, sulla base appunto della norma costituzionale, 
dovranno essere emana.te dal legislatore: 
queste S'on norme di applicazione diretta 

-perch� quando la norma integrativa sia stata 

emanata, sar� pur sempre� la. norma costituzionale 
ad essere applicata -ma non immediata. 

Entrambe que.ste categorie di no~:m_e impediscono 
la emanazione <'Li quaisiasi nuova legge che 
con e'sse fosse discordante, ma le prime modificano 

o abrogano le leggi preesi-stenti; le seconde non 
toccano Ja efficacia delle leggi anteriori, fino a 
quando non d:ivenga.no, integrate c.he siano, applicabili. 
Quando �poi, la norma sia d,i applicazione immediata 
o non � questione, secondo l'A., da esamina.
re caso per caso. 

In IVia di e'semplificazione, secondo l'A., � per 
lo meno dubbio l'applicazione immediata dell'articolo 
13, 2<' comma., in relazione a1l.e norme s.ul 
confino di polizia; dell'art. 13, 3� comma, in relazione 
alla, durata del fe!�"mo, che :secondo le leggi 
preesistenti pu� esser protratto per sette giorni; 
dell'art. 103, 3� comma; degli articoli 29, 30, 31, 
33 e 34; e tl'art. 77 non pu� che riguardare la 
legislazione futura. 

Di applicazione immediata sono invece gli articoli 
17 e 27, nella parte relativa alla abolizione 
della pena di morte. 

Particola.re esame vien poi rivolto aJl'a�rt. 113, 
che pu� dar luogo a molte e complesse controversie, 
tenuto conto delle innumerevoli. disposizioni 
che escludono o limitano i ricorsi giurisdizionali 
contro gli aHi ~ considecl'ati in senso 
lat o -della P. lA. 

L'A, ri~solve, per�, il problema piuttosto sotto 
nn profilo pratico: poirh�, egli dice, numerose 
sono le di,sposizioni in contra,sto con l'art. 113, 
questo troverebbe assai d,ifficilment,e !llp:plicazione, 
se si doves�se, attendere la modifica delle singole 
leggi; bi,sognerebbe a questo scopo fare una rr nica 
legge di carattere gen�emle, che ritsulterebl:�'e un 
doppione, anche neLla formulaz.ione, dell'art. 113; 
ed allora tanto iVaJe cons-iderare questo di applicazione 
immediata. Che �, com',� facile ved,ere, un 
modo piuttosto ambiguo di risolvere un complesso 
problema giuridi�co.. &d ogni modo, aggiunge l'A., 
l'art. 113 pu� rigua,rdare soltanto gli atti della 

P. A. compiuti dopo iJ 1� gennaio 1948, a men'O 
che, per quelli compiuti prima, la Cb.stituzione 
sia entrata in vigore prima della scadenza dei 
termini di prescrizione o di decadenza fi,ss:ati, 
se~condo i p~rincipi generali, per il ricorso ai competenti 
organi ~giurisd,izionali. 
St~ll;a mate,ria oo8tituZ!ionale vedi in que-sto fascicolo 
le sentenze della s. a. riportate a pag. 19 
e 20, ed i richiami. Pi� spe.aifioamente si vedano 
poi: App'. Mila'IW 27-1-1948 (�Foro Pad. �, 1948, 
IV, 33, oon not,a. fooorevole del Battaglini) sul 
pnnto de�lla non immediata applioabilit� degli 
articoli 25 e 102, 2� comma; Oass. Sez. Un. Pen. 
10-4-1948, Spairani ed altri (� Riv. Pen, "i>, '19M~, 
507, n. 267, I) 81tlla appli!aabilit� immediata detl--l'art. 
103 1tltimo com,ma; e Consiglio Stato, V Sezione, 
26 maggio 1948, n. 303 (� Fotro /t. �, 1948, 
III, 113) sulla applicazione immediata. dell'articolo 
113). 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


APPALTO-Inadempimento � Mancata assegnazione 
di materie prime da parte del COGEFAG-Respon� 
sabilit� dell'amministrazione committente. Collegio 
Arbitrale -Decisione interlocutoria 1� agosto 1947, 
Societ� Industria Chimica Saronio contro Ministero 

Difesa-Esercito). 

l. Un'amministrazione dello Stato quale parte 
contraente in un appalto !risponde �per la mancata 
assegmazione di materie prime che abbia impedito 
l'esecu~ione de� contratto stesso, non costituendo 
tale mancata. assegnazione. da parte degli 
organi preposti alla. disciplina della distribuzione 
c del consumo di dette materie, fatto del terzo, 
ad essa contraente non imput�ahile. 
2. Il potere: del :OOGEF'AG diretto a disciplinare 
la distribu~ione deHe� m,a.terie prime non � 
discrez,ionale ma condiz.iona.to a contratti stipulati 
da altri organi della. Amministraz.ione dello 
Stato, per l'esecuzione dei quali sia necessaria 
l'assegna~ione deHe mater'ie prime in questione. 
La� specie di fatto risulta chiara dalle massi�me � 
sopra riportate: l'AIIrvm.inistrazione militare stipula 
nn contratto d'appalto per la eo8truzione 
di determinati impia'11iti ). si determina) nella. esec~
tzione dii tali contratti, 1tn ritard-o dornto a 
mancata as8cgnrzziontl di materie rprime da pa.rte 
del OOGEF' AGJ. l)appnltatMe chiede all,(j, A.mministrazione 
contraen,te il risarcimento dei danni 
deri'�'an.tigli dal ritardo j il Collegio arbitrale ha 
deciso per la re!?I!J'on.sabilit� delfA1J'I,ministrazione 
contraente. 

Pr6'm.essa la legittimit� in rito derlla suirvdioata 
dtlcisione. a;sendo csduso dalla gi'Uirispruden,~a 
de~la Corte Suprema che nel vigore de�lT/attuale 
c.p.c.) gli arbitri possano emettere lodi i:nlterloontori 
o oomnrt~que pa1"Z'iali (v. da ~~ltimo sen.te~ 

n. 575-48, De F'erra1ri contro .Soo. J.mm. Marrem.onta,
na) �Ci sem�bra che le due massime sopra trascritte 
rivelino una pericolosa conf-usione di concetti gvuridici. 
I n sostanza la decisione arbitrale) palf'ten,do dw~l)
esatto pre8'1Pppo8to che l'attivit� di un; organ0 
dello Stato deve oon.<:~iderars�i come direttamente 
riferibile allo Stato mede.sri;m.o nella stva unit�) ne 
deduce la erTata conseg�nenza che l'vmpegno contrattttale 
ag8unto da nn taf,e organo) obbliga anche 
tutti gli .altri organi 8tatwli a conformare e 
8Ubordinare la loro aUivit� all'impegno medesimo. 

La conif~bfi(J;.<:ione di una tale argomen.tazione si 
pvu� trov�wre n&~lila 86<ntenza della Corte Suprema 
di Cassazione) Se~. la, n. 1127-47 (in questw Rassegna) 
�n. 1-2�, p�ag. 9) nella (]1lale si afferma che 
� se la peTso�n.alit� dello Stato � unica) tttttavia) 
pe.r il rag�giwng�im�ento dei Yuoi fini molteplic:�i) il 
sistema delle1 nostre leggi rioonosce a ciasouno 
dei Dicaster'i e delle Amministrazioni autonome 
dello Stato una propria individualit� gi-uridica.) 
Qio�) nella sf_era delle s�ue attribttzioni) la oavpacit� 
di wrnministl!"are) di contrattare, di oom,p�iere 
in genevre .atti o negozi g'iuridici (oa�pfwit� giuridica) 
e) .qn~di) anche la ,oapac.it� di esser parte 
nei ginrlizi re1l'ativi >>. 

Que1sta tesi) nat�ura�lmente) non � nuov�a e Z)evoluzione 
.r;iur�isprwlenziale eli essa pu� trovarsi indicata 
nella � Rela~ione della Avvocatura delln 
Stato >> p61� gli ann i 1930-41, l'ol. I, png. 164 e 
seg'lt�enti. 

Pelf' q-nanto rigttarda la evoluzione dottrinale 
della tesi medesiuMt., rirrwnrlwrno alla. pnJytvnle 
monografia del Crisafulli (Alcune considerazi0ni 
sulla teoria degli organi dello Stato, in �Archivio 
giuridioo ))' vol. OXX, pag. 7�9 e segg.), il quale) 
pur no"l'li accedendo. alla tesi estrema di alcuni 
scrittori che riconoscono ai singoli organi personalit� 
giturridioo) dimo.stl!"a�) oon l'appoggio dell�a 
1nassima parte della dottr1m1a) co�me .debba) peraltro, 
a tali organi attribuirsi �una distinta indiv�idualit�) 
ta.l,e da gittstificare la gittri!d'icit� dei rapporti 
trn di essi) gin�r<idicit� che) senza una tale 
individualit� d�istinta) 8arebbe del tutto in,comprensibile. 


Ora) dei risultati di questo travaglio g�ittrisprudenzia1le 
e dottrinale) la surriferita decisione prescinde 
com.pletament{j) affermando wn� principio 
che) ge venisse portato alle e.gtrerne c ~ogiche c:onscguenze) 
finirebbe per trasformare inter�essi legittimi) 
e fi.mwnche inter�essi semplici) in veri e 
pro:pri diritti subiettivi. 

In forza di qu.el8to prin-oipio) infatti) i privati 
che hawno contra[tnto con. nna Amministrazione 
statale) potrebbe�ro pretendtlre non solo che questn 
Amministrazione si comportasSto in modo da 
gamntire loro le prestaz�ioni pre1i�iste dal contratto) 
m(]) avrebbero altrc8� un diritto �subiettivo a 
che t-utti �[!!li altri o�rga,ni dello Stato) amolw qneUi 
la cui attivit� � eminentemente discrezionale (arl 
es.: disoipli!n.a delrecon�omia nazionale particolarnrnente 
in! tempo di guerra) tv.tela rleWord�ine 
pubbHoo) ecc.) esplioassero in cun.c�r�eto tale atti




-17 


vit� in� modo da non t~wbare minimamente l'eoono


mia del contratto, con ingiustificab�ile limitazione 

del potere di valutaztione del pvubblico intere-stSe, 

di oui solo la legge oostituisce base e� limite. 

E' poi la� seconda ma.Stdrna che d� la d~mostt�a


zio"flJe categorica della inforulatez.za delle tesi 8e


guite �dal Oolleg~o. Que.<~ta m(JSsi�ma infatti, tra


dotta in tenmin>i di rprindpi gernera.U di diritto 

mwrrvtn>istrati1i�O, suona oo8� : � il potere di u'f!, or


gano amministrativ�o di valntat�e l'�interesse pub


bnco, la mwa del quale � attribuita all;a; sua sfera 

di competenza, � subordinato, nella sua applica


.:r.ione, alla compatibilit(� con evenltuali rapporti 

parrtioola.ri di diritto pfrivato, esi8tl(3nt~ tra lo Sta


to ed i te-r'zir ll, Ora, ov~ si rifleifta ohe un @tto 

amm.inistrativ'O discrezionale il quale sia stato 

e�manato non� in relxl;.ziorwe alla libera vra.Zutazione 

dell'in,tere'8se �pubb�lioo, Jartt�a dall'organo che lo 

e�mette, ma in relazione a '�"i!nrcoli assunti da or


gani diversi sarebbe imrpugnab'iJle da coloro che 

ne v�en.gono danrneggiati per il viztio d.i eaoesso di 

potere, secovndo la definii<iione scolastica di que


sto,-aalla. s�urriferita n'1.48sima 8li trae ~a asJJUrda 

con8egt.tenza che il vizio di eccesso di potere do


m�ebbe esogere add.irittura wn elemento esselnzia.Ze 
�� di alcurni atti amministmtivi. 

M a �vi � un altro lato delllL que8tione che il 

Collegio non� M esarminato,, quello oio<� della va.. 

lidit� di un contratto che impegni or'igani dello 

Stato ad esercitare in un determinato modo il 

loro potere di8cre:sionale : non sembra invero che 

possa esservi il minimo dubbio Mtlla nruUit� di 

un contratto di qttesto genere attesa la assoluta 

indisponi�bilit� dell'oggetto di e�8SO. 

Il lodo in esame 'l'lton cita alcun precedente giu


risprrttdentZiale n� dottrinale a sostegno delle tesi 

soprariferite, n� infatti prece�denti del genere esi.


stono. 

Deve pertanto ritenersi che le tesi medesime 

rarppresentino solo una devimziovnJe non derivamte 

da principi giuridioi ormai consolidati, deviazioni, 

non infrequenti nei lodi arbitrali .e dovute quasi 

sempre alla particolare tende1J.za �di qweste giu


risdizioni., facile a subordinare il rigore dei '(prin


cipi di d'rifritto m Jnalintese considerazio'ni� di 

equit�. (A. S.). 

APPALTO -Pubblica Amministrazione-Controversie 
relative alla revisione dei prezzi -Competenza del Ministro 
-Natura -Limiti. (Corte di Cassaz., Sez. 
Unite, Sent. n. 326-48 -Soc. Ansaldo contro Ministero 
Difesa�Esercito). 

l. Per effetto del regio decreto-legge 13 g.iu-.1 
gno 1940, n. 901, convertito in l~gge 26 ottobre 
19�!0, n. 1676, la risoluzione delle controversie relative 
alla revisione dei prezzi nei contratti di 
pubbliche forniture, anche quando la revisione 
stessa .non costituisca una .facolt� disc�rezionale 
dell'Amministrazione, ma sia concordata e regolata 
nel contratto, sia esso anteriore o posteriore 
all'entrata in vigore del suddetto decreto, � di 
assoluta ed esclusiva competenza del Ministro, 
salvo che nel contratto stesso non sia JPrevisto un 
diverso procedimento per defirnire proprio le dette 
con traversie. 
2. La competenz,a del Ministro per decide~e sulle 
controversie relative alla. revisione dei prezzi nei 
contratti di pubbliche forniture � �di natura giurisdizionale. 
l) Sul prvmo pwn�to la gittrisprude;n~a � costante 

(v. 8ez. Unite senrtenza 345, 19<!5 in � Foro it. ll 
I, 114). La clattsola arbitrale, oowtenuta sia nel 
contratto rhe in. capitoLato e cl~.<e si riferi8ca gener�Jam.
ente a tu.tte le controversie relatwe al rappor'to 
di appalto, non compre;n�de la materia delle 
revisioni dei prezzi, per la quale � richiesta una 
espressa specifica conven~�ione. 
E' di rilievo inol!re l'affermazione 8econdo cui 
anche per i contratti ,prece,denti al~'entrata '�!n vigore 
del decreto 901 la rev�isione, se prevista nella 
convenzione, cont'�!n�ua adr essere disciplinata da 
questa, e costituisce in conseguenza wnl diritto 
:sog,qetlivo del fornitore, non affievolito dall'articolo 
l �del decreto in esame. 

2) La .<;entenza annrotata ribadisce q11indi il princ~
in, gi� affermato neVla decisione �n. 345, del 
1945, secondo oui la procedura previ8ta nell'articolo 
2 per la� risolwzione delle controversie relative 
alla revisione dei prezzi f! l(tpplicabile non 
l:iolo quando il fornitore abbia un. interesse legittvmo 
alla revisione, ma anone quan1do si abbia 
'lln diritto sogg,ettit'O, ed afferma inoUt�e, non una 
;na.ssima nttto~u, che ta. legge attrib1li8ce ne.ZZa :specie 
al JJfinistro una funzione -giurisdizionale. 

Tale natura �ell'atti1Jit� ministeriale v�iene ricava
�ta dalla finalit� di co<S.'Ia, che � quella di �de� 
fin.ire con.trov�ersie ll e dalla sussisten~a in tesd 
deqli elementi co8titutit�i della funzione giu.risdi� 
zion.ale, 11aprpresent.ati da una oo'lfl;troversia rper 
il ricono8cimento di un diritto o di un interesse, 
ottenuto .a.ttraver8o l{applicazione al cas'O concreto 
,dfi una n�wma giuridica e con una decisione irre�
trattabile. f;.i riscontrano in tale attivit� anche 
le altre oaratteristiche della funz�ione giurisdizionale, 
quali l'indipevndenza del giudice ed il contmrlittorio, 
mentre non � di ostacolo ~a circostanza 
che il Ministro sia giudice a)f}). �wn, tem'(po sia d.i 
diritti soggettivi che di i~nteressi legittimi. 

La se'!/'l;tevnrR:a ha pre~o in esame i contratti di 
fornitura, ma natwrralmente, d,a.ta la identit� di 
]Jrincipi ed il parallel�;rno di ordinarnenti ohe regolwn.
o lm revisione dei pre'Zz:i_. nei pubblici app�alti, 
fin dalla legge del 1938, n�. 1296, la massima 
sopra ,stabilita vale .a,.n(Yhe pevr que�sti tttltimi. (S.V.), 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA -Occupazione 
temporanea -Mancanza di legge speciale 
che regoli la occupazione pr�ventiva. (Corte di Cassaz., 
Sez. Unite, Sent. n. 424-48 -Siracusa contro Ente 
Mostra Triennale). 

In mancanza di un'apposita legge speciale che 
regoli la occupazione preventiva del terreno da 
espropria:r:e, la occu'P'azione. stes.sa. va� considerata 
collJ,e temporanea a.i fini e con ,gli effetti dell'artieolo 
72 della legge generale 1865. E pertanto, l'in� 
dennit� espropriativa va riferita alla data del decreto 
di e~propriazione. 


-18


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Indennit� 
-Liquidazione -Riferimento alla data del 
decreto -Preced~nte occupazione provvisoria. (Corte 
di Cassaz., Sez. Urute, Sent. n. 594-48-Banca Comm. 
ital. contro Mostra Oltremare). 

La liquidazione dell'indennit� di espropriazione 
deve essere sempre riferita alla data del decreto 
di espropriazione, anohe se tale decreto � 
stato preceduto daLl'occupazione, prrovvJsoria in 
seguito alla dichiarazione dell'urgenza e dell'indifferibilit� 
delle opere. 

Giurisprrud'enza costante (v. sent. n. 3~93, 19~, 

33:51, 1936, ecc.). 

Circa la misura della indennit� rper l'occupazione 
tem,pora;nea,, essa �, vn relrozione a,d alc1Me 
es,propriazioni (ferro'Giarie, dipe11denti da ter1�emoti 
e in genetre per t-utte quelle relative ad opere 
puMZiohe� dichiwrate �urgenti e indifferibili, cfr. 

a. Oass., sent. n. 35, 1946) sta,biUta oon rife'rimento 
a.gli i!nteressi legtali sulla indewmit� di espropriazione, 
interessi che si corrispondono fim, dal 
giorno della oocwpa,zione del fo'rbdo. 
Sull'argomento v. Cantgno: L'esprorpriazione 
perr p. ~~.,III ediz. p. 271 e segg. 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE-Eft�cacia del giudicato 
penale -Art. 28 C.P.P. -Fatti materiali -Diversa 
v�lutazione in sede civile. (Corte di Cassaz., Sent. 
9 marzo 1948, n. 364 -Valli contro Pirolini). 

L'a,ccertamento dei fatti materiali che, se�condo 
l'art. 28 c.p.p., vincola il Giudice civile o amministrativo 
con la for7.-.'t della cosa giudicata, non 
imiPedisce di rivalutarli liberamente agli effetti 
diversi della responsabilit� penale. 

Anche neU'a,rt. 28 (come negli .art. 25 e 27 c.p.p.) 
trova applicazione il principio della unit� della 
funz�ione ,qiu1�Sdizionale, in q�uanto l' accertamento 
dei fatti materiali co1npiu.to nel gi11tdizio pentale 
fa stato per tutti ooloro ohe da quei fatti pretendevano 
deri'Gare wnJ d'itritto. I fatti materia~i

1

di 'OOi .si tratta sono quelli che oostituis,oono il 
oontenu,to dell'im:puta:zirme penale. Se il Giudice 
civile od amministratiro non pu� ritenere sus8istenti 
fatti dichiarati insu.ssistenti da,Z Giudice 
penale, o viceversa, � 1Jer� sempre libero di rivalutarli 
ai fini civili_. (J)rrtministrativi o disciplinari. 
Si consulti in proposito Oas8. Oiv. 2!3; gen,naio 
1939, in� Giur. Pen. �, 1939, IV., 298; id. irZ. 27 luglio 
19,38 in ibid 19B9, TV_, 291: La Corte Suprema 
afferm� in questa sen,ten~a che n,el caso di assoltwione 
dell'�n:putazione di falsa. testimonianza 
tli un testimonio e.'?ou.sso in una causa civile. il 
G-i�urlice P'Rnale � sol�o vincolnto sul pt~nto d�lla 
non fa~sit� deW testimonio, ma � libero di V'alutare 
tutte le prove, anche 8e qtwlle vennero prese in 
esame dal Giudiee penale a.i fini della decisione 
del> qiwdizio di falsa te8timornia,nza. Altra ipotesi 
potrebbe essere la segu.ente : U Giudice penale potrebbe 
irroga.re per il reato di concubinato ilnW'8� 
simo della. pe{fl,a, valutando (art. 133 c.p'.) il fatto 
nome qravissitrno, ci� nonostante il Giudice civile, 
� ohe non rwtrebbe e8'fJbudere, per il oit. ar't. 28 

c.p.p., tratta11Si di adulterio del marito, nel valutare 
liberamente il fatto, potrebbe anche ritenere 
che questo non� costit�uisca quell'ingiu.ria grave 
aUa moglie che, ai sen-si rle~l'art. 151, 21' comma, 
c.c., � causa di sepr.wa1:ion~e pertrona,le. 

IMPIEGO PUBBLICO -Competenza -Jtrt. 429 n. 3 

C. P. C.-Soppressione delle organizzazione sindacali 
-Interessi legittimi -Revoca dell'atto. (Corte di 
Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 388-48 -Banca Nazionale 
del Lavoro contro Zecchinato). 
Allo stato della vigente legislazione, non lV'� 
abrogazione espressa della norma dell'art. 4j29, 

u. 3, c.p.c. che attribui,sc'e al Giudice ordinario 
la �ompetenza a, conoscere delle controversie sui 
r31pporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti deglli 
Enti rpubblici i�nquadrati nelle as:sociazion i 
sindacali, n� vi � abrogazione tacita che de-rivi 
dalla sop\Pressione ~delle associazioni sindacali 
stesse effettuata col decreto-legge luogotenenz,ial>e 
del 23 novembre 1944, n. 369. 
La competenz.a attribuita al Giudice ordina.rio 
dal detto art. 42191 , n. 3, c.p.c., � pieina ed esclusiva, 
in quanto -in materia -non sorgono che 
diritti perfetti e mancano interessi legittimi, riportati 
tutti nella sfera del diritto subiettivo. 

Tuttavia, in conformit� della sua funzione istituzionale, 
il giudice ordinario deve limitarsi a 
conoscere dei ,soli e.ffetti dell'atto nei suoi r,i:fles,si 
di ordine patrimoniale, ~senza pot~rlo revocare n� 
modificare. 

La prima massim.a oonferma l'ornvai costante 
in,dirizzo del S�upremo Collegio per c.ui v. da ulti,
mo sentenza n. 1459, del 1947, in qttesta Ras;segna 
1948, n. 8. Il Crm:siglio di F:Jtato che in ttn pri�mo 
tempo a'Gte'G'a ritenuto abrogato l'art. 429, 711, 3, 

c.p.o. (v. ad esempio Con,si,glio di Stato, 24 genn>
f.bio 1947, in �Foro it. ))' 1947, fii, 120) si � ora 
av'G'icinato alta tesi d1ella, Oa8sazione a,mmettendo 
che l'art. 429, n. 3, c.p.c.., 1lebba. trovare ancora 
a'P'P'r.icazione ma solo quando .c:;ns8ista un contratto 
colletti1:�o che perman'[Ja in vigore a sensi 
dell'art. 43 de'l deore_to legislati'Go luogotenenziale 
2H nto'Gembre 1944, n. 369, e che quindi s.wlle controv,
ersie relative >Sia c'ompetente il Gi�udi,ce ordinario 
(v. Consirtlio di Rtato, 7 febbraio 19J8 in 
� il'oro it. �, 1948, Hl, 75 con nota del De v.a,lle8 
e rpostilla de l lo I accarino). 
Nel senso che nonostante la iwfelice espressione 
della legge, l'articolo in esame faccia riferimento 
al~la sogge.zione al oontratto oollettivo e 
non aU'inquwdramento amministrativo nelle or"ganizzazioni 
sindacali (v. SIMI in� Dir. Lav. ))' 1947, 
faso. 3-4, pag'. 16, estratto). 

Particoz,arm.eonte notevole la affermazione, gi� 
implicita nelle senten.ze precedenti, che in materia. 
non s-ttssf,stano interes,si legittimi riportati 
tntti ncUa sfera del diritto soggettivo, ma, 8embra 
che essa debba limitarsi ai casi -in cui stt88ista 
effettivamente 'Un oontratto collettivo --da-mvi 
sorgono diritti dell'Ente e dei dipenden.ti in posizione 
della parit� gi,uridica.. Pu� cos�)' pur anoora 
ado�rn.bra.to, ra'I/'Visarsi il.prunlo di oo�n.oiliazion,e tra 
la tB>si della Cas.sa,zione e quella del Consiglio 


19 


�i Stato nella afferma(S</,one della oompetema del 

Gi,udice ordinario quundo V'i si traUi di rarpporrti 

con Enti prub>blici disaiplinati dal contratto col


lettivo 61 no'}'/) solo pote~iallmente disaiplinabili 

dn esso. 

Indice di una evolu:<?iovne in tal senso appare 

anche la semtenza che segue, n. 417, iw cui si pone 

in risalto il fatto che sino a quando non esista 

ta re.gola1nentazione colletti1J'a, il rapporto resta 

disciplinato da�l regoLa.metnto amministrativo pro


prio dell'Ente, pur senza. trarn1e conseguenze ivn. 

ordine alla attribu.zione di compe ~enza. � 

Circa i poteri del Giudice ordinario di cui alla 

terza m.assima v. pur con riserve, VrrrA in 

<< Giur. It. ))' '1947, 1,1. (V. S.). 

IMPIEGO PUBBLICO-Ente Pubblico. Licenziamento 
di tutto il personale -Annullamento di esso da parte 
del Consiglio di Stato -Estensibilit� della decisione 
agli interessati che non abbiano proposto tempestivo 
ricorso. (Cons. Stato, IV Sez .. Decis. 21 gennaio 1948 
-Ferrari contro Istituto Nazionale Luce). 

Gli effetti della pronunzia giurisdizionale sono 

limitati alle parti tra. le quali i�; rrupporto p�roces


:male si � costiLuito, con unica eccezione per quei 

casi nei quali sia impossibile eseguire, nei con


fronti degli altri, il provvedimento annullato nei 

confronti di alcuni; solta.nto dei s'oggetti, ai quali 

l'atto si dirigeva nel loro complesso. 

Non .sd. ha indivisibilit� dell'atto, e quindi estensione 
del giudicato, per il solo fatto che i singoli 
. atti contestuali rientranti nell'atto plurimo sia


no inficiati del medesimo viz.io. 

J..a questione si era presentata gi� altre volte 

ed era stata diversamente risol<ta secor~do i casi 

rli specie. La decisione annotata ha il pregio di 

inquadrare la preceder~te giurisprudenza in rigo


rosi schemi scientifici, e d� stabilire Za disti~ione 

tra giwdicati esten.sibili e n�on estensibili in rela


z�ione all'oggetto della. controve1�sia, deS'lltn,to dalla 

natura del provvedime�nto. 

Son.o esten.sibili le decision'i r�iguardanti l'atto 

collettivo) il quale incida vmmediat.amente e di


rettamente nella sfera giuridica di tutti i singoli 

componenti del complesso, in quanto temlda a col ... 

pire il complesso nella sua unit�, e sia quindi uni


co non solo formwlm.ente ma antOhe concettualmen,. 

tle, mentre l'estensionle deve essere negata ove 8i 

tratti di atto plurimo, il quale in realt� si risolv�e 

i�m tan+i distinti provvedimenU pe1' quanti sono 

i de�stinat,a1'i di e'sso. In questa ipote.si l'eventuale 

invalidit� dei singoli atti non pu� pi� essere fatta 

v�alere da quegli vn,teressati che non la abbiano 

tempestivam~en.te dedotta in. ricor~So,, (cfr. in me


rito A. M. ISANDULLI: kp[Junto sull'atto ammini


strativo collettivo nel qua�dro dell'aspetto quanti


tativo degli atti giuridici, in � Ius ))' 1943, pa


gina 43 e segg.). 

Le ipote,si di esten~Sibilit� sono limitate dalla de


cisione annotata, qua,si esclusiva.mente, al caso 

di annullamento dell'atto con il quale si scioglie 

1m corpo r)rgan�zzato allo scopo d�i soppr�merto o 
di ri.ordin,arne rradioalmente la. strt~tttJ,ra e le funzioni, 
ed a quello di annullamento dii graduatorie 
per nomine o promozioni . . 

La rprecedente dcci8ione del Consiglio di Stato 
in data lO luglio 1:946, della qttale � stata negata 
l'estensibilit� extra par�tes, � J�Ubblicata nel �Foro 
l 'aliarnto ))' 19-1.7, fII, ()(}, con osservazioni d�i 

A. M. Sandulli. (S. V ..). 
LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI-Leggi costituzionali 
-Ordinamento giudiziario -� Istituzione di 
giurisdizioni speciali -D.L.L. 1 aprile 1947, n. 277Commhsioni 
agrarie per la traduzione in denaro del 
canone di affitto. (Corte di Cassaz., Sent. n. 401-1948 
-Proc. Gen. Cassazione contro Negro). 

E' � materia. �co.stituzionaJe >> ogni di,sposizlone 
ohe attenga all'essenza e alle funzioni dei poteri 
fondamentali �dello ~tato e alla loro disciplina 
giuridica, alla reciproca [losiz.ione e ai loro Tapporti. 


Non vi rie,ntra, l'ordinamento giudizliario; e 
perci� non viola. il divieto di legiferare in materia 
costituzionale, posto al pot,ere esecutivo dal 
decreto legge 16 marzo 1946, n. 98, l'istituzione 
di giurisdizioni speciali. 

Non � quindi, incostituzionale i,l decreto legge 
1� aprile 1947, n. 277, per avere, cogli art. 9 e 13, 
costituito e disciplinato la giurisdizione speciale 
deHe Ooii\missioni a-grarie arbitra.li per le controver,
sie, tra locatori ed affittuari di fondi rustici 
aventi ad oggetto la traduzione in dana.ro del canone 
d'affitto per le a1n.uate agrarie 1943-44 e 
1944-45. 

Quet~ta fondamentale ,sentenza, .ohe si le.gge in 
� Fo1�o Pard:anto ))' 1948, IV, 16 ed in �Foro It ))' 
1948, I, 382, pone un punto fermo e d'arresto alla 
giwrisprudenza che si era ven,uta fonn,ando con le 
precedenti prontnncie' detlle Sez,ion.i Unite 28 Zuglio 
19'47 (in �Foro It. )), 1947, I, 545) e dalla 
Corte di Appello di Torin.o (in� Giiur. It. )l, 1947, 
I) 2, 837), questa ult�ima appunto cassata dalla 
se~nJten,z�a sopra riportata, su �ricorso proposto dal 

P. M. nell'intere&se della legge (art. 363, �O.p.c.). 
}lo n si ptt� non fare adles�ione alla se,nten.za in 

esanw, che, oltre a de'finire la vera natura dei de


creti legislativi emanati in virt� dei decreti le


gislativi luogotenenziali 215 giugno 1944, n. 151 

e 16 marzo 1944, n. 98, ricqndttce entro lim.iti pi� 

razionali il conc,etto dfit~la " materia oostit.uziona


le ))' che� minacciava di di~atarsi fuori d'ogni ac


cettabile ambito. 

La senlem:a. � an'n,otata nel � Foro Padano )) 

dal PiceUa, il quale, mantenendfJ8i suUa l�inea del 

suo precedente studio Il oontrollo d'el giudice sulla, 

costituzirnalit�, dei decreti legislativi (v. questa 

�Rassegna n. 3 >l, pag. 6), approva senz"'altro, in� 

linea di princip,io la tesi ora accoUa dalla, Ca8sa-:: 

.'<fion,e, pur con qualche di1mrgenza in orrlinr rJ 

qualche ajjer1nazione �ii carattere particolare. 

Merita, a que.<tto rig'Uardo, di essere segnalato 
il ril)ievo che il Pieella fa in contrasto con le 


~ 20


afferma:?!iani delta Corte Suprema oh,e har derj�nito 
mate�ria �costitu:?!ionarle � ogni disposi:?!ione che 
attenga ai poteri fondamentali dello Stato, alla 
loro dis'Oiplina giuridica, alla reci.pmca pos~ione, 
ai loro rapporti, o che rifletta le loro fumioni 
(esecutive, !lf31gislati'IJ-e, giudiziwrie) pe,r le quali 
-in ooordinat�a� attivit� -si manife>Sta la stf2'8Sa 
giwridioa e,sistenz,a. unitaria dello Stato �. 

Sostiene imvece il Pioe:llrt che ~a mateda costituzi.
on,ale -ili cUi si fparla nello art. 3 decreto 
legislativo luo-goten.enziale 16 1narzo 1946, n. 98 
~� costituita soltan,to da, quelle norme che, � per 
il loro oonten.uto e la loro portata, erano destinate 
ad iJmpegnare anche il futuro e defimtitivo 
o�rdinamento costituzionale >>. 

La decisione delZa Oorte Sui[R'ema � aJpprovata 
senza riserve daU' Azzariti, in una nota p~J;bblicata 
da.� Foro It. �, 1948, I, 387; ivi, col. 382, 
si le.gge anche i!D testo del rioorso proposto dall'avv. 
Gen. O. De Villa. Oontro inve,ce Bodda in 
Foro Padano 1948, IV, 26. 

Suf,la questione decisa da,lla snrriferita sentenza 
-che cio� l'ordtinamento fi!iudiziaJrio non. r"ientri 
nella 'materia costituzionale -v. anphe Oor/;8. 
Stato, IV Sez., 26 febbraio 1947, Ardizzone contro 
Min .. gr�at<,'ia e giusUzia, in � Giur. It. �, 1948, 
III, 52 (N. G.). 

LEGGI E DECRETI -Legge penale -Retroattivit� Divieto 
contenuto nell'art. 25 della Costituzione � 
Abrogazione delle leggi penali retroattive e preesistenti 
-Esclusione. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, 
Pen. Ferrara P. P. -Maiorana est. Battaglini P. M. 
(conf.) contro ricorso Marcian� ed altri). 

Il divieto sancito nel secondo comma .dell'articolo 
25 della Oostituzione circa la retroattivit� 
della leg�ge penale �n.on importa la abrogazione 
delle leggi penali retroatiive p�reesistenti, ed in 
specie delle disposizioni penali contenute nel decreto 
legislativo luogotenenz.iale 27 luglio 1944, 

n. 159. 
La sentenza -vera,rnente fowdamtentale, in 
qu,a,nto � la prima che. riflette Za n-nova CostituZ
�ione ~si legge in.� Foro It. �, 1948, II, 57, con. 
nota d~ Azzariti e, in'� /loro Padano �, 1948, IV, 
con nota di Battaglini, oltrech� in �� Riv. Pena.te >>, 
1948, 956, n. 191. (Vedi in � Giur. It. >> 1948, II, 
129, con nota del Crosa). 

Nucleo fondamerbta.le della decisione � che le 
norm.e della (Jostituzione sono in parte � programmatiohe 
>> ed in parte � precettive >> ; e., in qucM'ulti!
mo caso, 8i distin1guono in rbOrme di immediata 
applicazione o no. Occorrer� 1:�edere caso 
per caso : � in. linea generale pu� dirsi che le 
norme le quali riconoscano e garantiscono diritU 
tlri libert� ci.v�ile (nella cni categoria rientra il cmritto 
di fCM�e quanto la legge non vieta); sono, di 
mas8im,a_, oltre che precettive, anche di immediata 
arpplicazione, qnalora, beninteso, vroon abbiano b�isog,
no di essere integrate per la loro applicazione; 
tn quest''ltltimo caso asS'ltmono, ap(JJ�unto) il 
carattere di -norme direttit;e o programmaticl�e, 

nel sens�o che ,pongono principi, ,fii cui il te,gislatore 
deve curare l'att-uazione >>. In. questa ultima 
catego�ria la Oorte Swprema ha po8to la norma 
dell'art. 25. 

L'Azzariti annota l.a s�'flten-zrt piuttosto sotto 
l''aspetto della specie decisa nel senso che ritiene 
che gran parte delle norme penal�i contennte ne'l 
decreto legislatwo T!uogotenenzia.le 27 luglio 1944, 

n. 15�9, non abbiano carattere retroattivo; contemplando 
8'pecie (U reati gi�. previsti dal Codice penale 
miv.itare di g1terra (alf't. 51, 54 e 58) e del 
Codice penale aomune (art. 246, 247 e 265). 
Interessan.te la n,ota d�e'l Battaglirlli, ohe fa, urna 
accttrata disamina del diritto com1parato, e giunge 
po1' all'affermazione che � per le legg-i validamente 
emanate prima delln Costituzione vige il 
princip~o tempus regit actum, o quello pi� generico 
tempus regit factum, in cui si riassume e si 
sintet�izza tutto il diritto tr(Jffl;8itorio, giacch� il 
princip'tio della ir"r'etroattivit� non solo lascia incolumi 
g'li effetti esauritie consen"a quella in corso, 
ma mwntiene la potenzialit� del fatto giuridico 
di pro4urre ulteriori effetti anche sotto il dom.inio 
della legge gucee8siva �. 

Si veda wnche in proposito Jannitti PiromaUo: 

Sull'applicazione delle norme della Oostiiuzio,ne 
<<Foro Padano �, 1948, IV, 3) il qttale sostiene 
che il sindacato sttllar col'ftituzionalit� dJelle legg�i 
spetta soltanto anla Oorte oostit'Uzrionale, fermo il 
divieto al (}iudice di esercitado anche ilr~; via transitoria, 
fuor dei oasi f� de�i limiti< i'fll cni era perme.
s8o dalle leggi vigenti prima detl!entrata in 
vigore della Costilttzione stessa {aJrt. iVII de.ztc 
disposizioni transitorie)�; su,z qual punto la Corte 
Suprema non si � soffermata, data la soluzione 
adottat�a. 

Il Guarnera: Sull'ai:J.rogazione delle normr~ penali 
relative a,i delitti fa.sci,sti e d.i collaborazionismo 
in � Giu8t. Pen. ))' 19.!8, II, 2128, non .'li disoost�
a sosta.n,zialmen.te dal pen.sie�ro di questo 
auto-re, .circa il divieto fatto al gindic�c� ordinario 
rU sindaoaro la costit'ltzionalit� delle leggi preesistenti 
fwor dei lilmiti de�lla legittimit� form,a.le, e, 
quwnto alla quest�ione sostanziale, ritiene anche 
egli che molte norme dcUa Ool'ftitu,~ione --fm le 
q�nali l'art, 25 -8i dirigano al legi,8latore piuttosto 
che all'irbterpvrete. 

Nel senw che l'art. 25 della Costituzione ha un 
carattere precetti�co perfetto, e che � perci� di immediata 
applicazione, (v. (J(J!f"nlelutti, in,� Riv�. Penale 
�, 1948, 28 e Unga<ro e Au,genti, ivi 358); 
questi ult�mi poi sostetn,g'OrbO anche che della <J'ostitu'Zionalit� 
o �men10 de1l deoreto legisZat.ivo liuogoten,
eniZ'iale in es(l;me � C'orn.peten.te conosc.ere, sia 
pur con efficacia limitata al caso deoiso, il Giud
�ice ordinwrio. 

Una posizione in contr.a,sto oon la 8enten.za in 
esame ha preso anahe il Crosa, soprattutto per il 
rilievo che l'art. 25 incide su uno degli elementi 
che formano lo status dj ogni indi'IJ"iduo, lo statn:s 
libertatis, sioolb� nessuna norma pu� or"ntai s-�ss1: 
.<stere e aver vigore, se deter"ntina uno status, in 
oontrasto oon quello st(l;bilito dalla oostitu,zione�. 
V ed i anolbe in questa. R'a8segna, pag. 15, la recenzione 
dello studio deM' Az~(l;riti. (N. G.). 



-21


PROPRIET� -Accessori -Pertinenze-Nozione -Pos� 
sibilit� di oggetto di separati rapporti giuridici. 

(Corte di Cassaz., Sent. n. 442-1948 -Sez. Unite, 
Gigliuti contro Barberis). 

La pertinenza non costituisce una parte organica 
della cosa principale, ma � una. cosa che ha 
la sua propria individualit� e l'attitudine a particola.
re uso, ma che in un dato momento viene posta 
per fatto del titolare del diritto dominicale o, in 
genere, reale, a servizio o ad ornamento di un'altra, 
perdendo con ci� la sua autonomia. giuridica 
ma non la naturaJe. 

gssa, pertanto, pu� ancbe durante il collegamento 
con la cosa principale, formare eventualmente 
oggetto di 1sepa.rati rapporti giuridici. 

su.~ concetto d'i � pertinenza � vedi lJJ, d~fft.t&a 
trattazione n;el � Com�mentario al Codice civile >> 
dtrr.tto da 11!. D'Amelio, ~ibro della propriet�, 
pag. 56 e &egg. (v�. anche 11fa8&. � Foro It. ))' 1'9:!7, 

n. 1260 e 19~6, n. 1388). 
La categoria delle pertinenze � valida anche in 
relazione ai beni demaniaU, ma n1on &ernbra che 
in questo campo tlfklga p�er es&e inte�gra~rn.ente il 
principio della pos�sibilit� di separati rappO'rti 
giuridici, affermato dnlla. Cassazione con la massima, 
sopra riportata. 

E' evidente, infalli, che i rapporti giuridici relativ'i 
a,lle pertinenze �dei beni demanliali non possono 
mai esser ta,U che dette pertinenze poss�ano 
essere soggette d norma di diritto privato. 

Ed invero l'ess{J�re �una cosa destinata atl servizio 
di un bene de;maniale implica che essa sia destinata, 
contemporaneamente a un pubblico servizio, 
s� che ogni rapporto giiurid�ico relativo ad essa 
non pu� prescindere da, tale destinazione ed � ad 
essa subordinato. 

Sttll'arg.omfmto v�. Guic�c�iard�i: Il demanio. 

REQUISIZIONI -Decisioni dei Comitati Giurisdizionali 
-Comunicazione in via amministrativa -Notifica 
ordinaria -Impugnazione -Termine. (Comitato 
Centrale Giurisdizionale, dee. 13 dicembre 1947 
Gutunier contro Ufficio Genio militare di Palermo)' 

La comunicazione �in via ammini;strativa delle 
decisioni emesse dai comitati giurisdizionali per 
le controversie in materia di requisizione non � 
prescritta dalla legge a pena di nullit�. 

E' pert.anto pienamente valida e fa. decorrere i 
ternlin.i per la impugnazione la notifica di tali 
deci1sioni fatta nelle forme ol'dinarie a. illlinistei'O 
di ufficiale giudiziario e ad istanzd della parte 
interessat.a. 

La deoision:e si richiama alla giwrisptt�udenza 

della Corte Suprema. in mate!J"'ia di notifiche di 

sentenze gi� emesse im� controversie del lav'Oro (v. 

Gass. 15 gennaio 19q]_, Ottolfmghi-Kofier in 11/ass. 

c< Foro It. ))' col. 27, n. 1'58). 

Pare chiaro che anche la co�municazione in via 

1/Y':ttministrativa vale a far dtecorrere il terrnvn1e per 

~'Vfi1)pugnazione. 

Natural�mente perch� tale termim.e decorra sia 

!a comunicazione che la notific.azion.e debbono ri


luardare il testo completo della decvsione e non 

wlo il dispositivo. 

RESPONSABILIT� CIVILE -Danni -Invalidit� tem� 
poranea -Svalutazione -Invalidit� permanente-Ta� 
belle dell'I.N.P.S.-Adeguamento. (Corte d'Appello 
di Torino, 12 dicembre 1947 -Naritelli contro Presidenza 
del Consiglio e Ministero guerra.). . 

l. Dovendosi procedere alla Hquidazione del 
danno per invalidit� temrporanea, sub�to da operaio 
per faMo illecito della, Pubblica� Amministra.zione, 
non si tie.ne conto della svalutazione monetaria, 
�e il lucro cessante viene commisurato al 
salario che l'o[>eraio percepiva al momento del 
ferimento e di cui a�vrebbe usufruito e:ffiettivamente 
dm<ante il periodo della. invalidit� temporanea. 
2. Per la liquidazione del danno per invalidit� 
perma'nen.te sub�to da un o�peraio, S'l deve t~ene,r 
conto, non della vita presunta dello stesso, bens� 
del p�resunto periodo della. sua attivit� lavorativa; 
eppe:rtanto, voleilldo far ricorso aUe tabelle 
dell'I.N.P.S., approvate con regio de.cr�eto 9 ottobre 
1922, n. 1403, gli indici in esse stabiliti, 
vanno conrgruarnente r�idotti (la prassi giudiziaria 
� che la :riduzt�.o!let sia, del 20 %). 
l. La prima ma88ima ra�pp~�esenta uno dei rari 
temperarn.enti mlla tendenza gi�urisprud:enz�iale manifestatasi 
in questo dopoguerra e non del tutto 
conforme a quello dell'altro dopoguerra di (},;mmettere 
la sva~utazione monetaria nena valuta~:
ione dei dammi derivanti da fatti illeciti. L�a solu~
ione adottata dalla Corte di Appello, comprensibile 
in s� stes.s�a se si segue il principio che il 
d'anno va liquid.ato in riferirnento ai valori delmom.
ento in cui si � p!J"'odotto, lo � anche secondo il 
princi~o pre�dominan:t'e della certezza de'l dan�no 
(Nicol� in �Foro It. ))' 19:13-46, IV, pag�. 41). Nel 
oaso considerato, infatti, il danno certo oonsistt� 
nena mancata percezione di quella determ.inata 
m.ercede di cui l'operaio effettivamente usufruiva 
al m10mento dell'imvalidlit� temporanea e per il 
pe!J"'iodo della sua durata. 
La .decisione consid.era il caso particolare wi 
danno deriv�ante da ina�bilit� temporanea, ma � 
estensibile, evidentemente, a tutti i casi in cui il 
danno si conoreti nella perdita di una somm:a� determinata 
di denaro. Infatti in� ogni caso del genere 
pu� dirsi che anche senf?!a il fatto iJllecito il 
danneggiato non a'!J-rebbe percepito se non qnella 
stessa somma fis�sa c (~eterrninata di guisa che 
l'ttUe�riore dann.o deriva:n.te dJalla svalutazione non 
pu� dirsi prodotto dal fatto illecito. In alcuni 
ordinamenti stranieri, pevr esempio il tedrsco 
(Scaduto : Debiti pecuniari e deprez.zamento monetario, 
Ediz. Vallardi, 19�24, pag. 187 e segg.) la 
giurisprttdenza ha am.rn.e.<~so una eccezionie a qnesta 
regola, se risu~ta in concreto che il danneggiato 
ove ooesse disposto a suo tempo del denaro, 
lo .oorebbe investito in modo da ev�itare l'inflazione. 
11fa � dubbio che nei singoli casi ci� possa 
essere stabilito in �modo cos� preciso da soddisfare 
al requisito della certezza del danno. E. comwnque, 
in tema di colpa contrattuale, resterebbe sem-= 
pre dta domandarsi se i~ d�nno della svwlutazione, 
anche quando possa ricollegrwsi con certezza al 
fatto illecito, come effetto a causa. possa definirsi 
poi anche come pret;edibile secondo l'art. 122'5 ~Jl. 
Su qnesto ultimo punto l'Avt,ocatttra Generale 


-22


ha portato la questione anJesame della Suprema 
Corte in un r�icorso che per� non � stato ancora 
diSCUSSO. 

2. La Corte di Appello ha vnmece ammesso che 
della 8vwlutazione 8i debba tenere con.to nel da�nno 
derivante da itnabilit� permanente, aggiungendo 
per� che, siccome non si � avuta ancora una 
stabilizzazion>e dlella mo%eta, n� pu� dirsi che i 
Vla~ori in.flazionistici perdurino per tutto il tempo 
della invalidit� permanente, della 8'1J(J,Z.U,tazione 
non si possa tener conto in modo assobuto, bens� 
in modo relativo secondo un calcolo di approssimazione 
ba.sato su oriteri equitatiVti a sensi dell'art. 
21056 in relia111ione aUo art. 122,6 c. c. TaJ:li 
rprinci�pi rispondon;o ormai ad una prassi costante 
di tutte le corti di merito, onde pu� riuSCire pi� 
utile porre in rilie17o l'altro principio che la Corte 
di appello lva affe1'nwto in' prop,osito della in.wbilit� 
perman.e:nte e olw, se pure nella senMnza � dato 
come pacificamente seguito dalla Corte di Appello 
di Torin.o, non risulta che lo sia altreUanto dagli 
aUri giudici'. In effetti, le tariffe approvate col 
citato regio decreto n. 1400, de,z 1922, considerano 
q1teUa che da un punto di vista di probabilit� 
statistica � la d�urata de:Z.Za vita. de.l lavoratore, 
mentre nel valutare e liquidare il lucro cessalfl'te 
per la i'fi;Valid�t� perrnanente occorre tener presente 
souam,to la dumta dell'attivit� lavorativa.. 
A questo ultimo scopo non pu� non convenirsi che 
l'indice desunto dalle suddette tariffe debba es��
ere oon,grualqnente ridotto : secon.do la prassi della 
Corte di Appello di Torino la ridwzio%e � d~l 
20 %, ma 'fliattl!ralmente � qu~to un eleme%to, 
che, per dovere� essere stabilito eq�uitaUvamente 
(afl't. 1226, e 2056 o. o.); pru� variare a seconda dei 
casi. (R. Di O.). 

TRASPORTO-Trasporto ferroviario -Perdita delle 
cose trasportate -Azione di danni -Prescrizione. (
Corte d'Appello di Milano, 8 marzo 194.8 -Soc. 
Marco contro FF. SS.). 

Il termine di prescriz-ione di un anno, che la 
legge 25 gennaio 1940, n. 9, sui trasporti ferroiViari 
fis�sa pe1� l'esperimento dell'azione di danni verso 
l'Amministrazione, cessa di decorrere dal momento 
della presenta.zione del reclamo amministrativo 
previsto dalla stessa legge, e resta sospes�) 
fino alla notifica della decisione sul recla,mo suddetto. 


La sentenza, che � annotata in senso favore


'cole, dal Gisotti (� Foro Padrona �, 1948, I, 331) � 

in chiaro aontrasto con, la costante giurrisp'r"udert<Za 

de1lla Corte Swpre�ma, e no% pu� esf}ere approvata. 

Se,condo la senten,~a che si legge anclw in � FOro 
lt. �, 1948, I, 539, l'tttente, trascorsi 120 giorni 
dalla presentazione del re.alamo, ha due pos.sibilit�: 
o _promnov�ere Sttbito l'azione, ovver�n attendere 
indef�nitam.ente la decision,e d�l reclamo 
da parte dell' Am,ministrazione) con la consegu,en.zn 
-dall'an1nota,tore ritenu.ta normale ,_. che il 
pro�Cesso verreb�be a svolgersi, rne%tre resta tuttora 
sospeso il corso della p1�escrizione dell'azione 

relativa gi� fatta valere, per l.a rnamcata risposta; 
il ch.e significa che, in questo caso, am�che contJ�o 
chi pu� agire %0% corre la prescrizione. 

La Corte di Milano ha creduto di riooenire t/In 
altro e-lemento in favore della sua tesi: se al reclamo) 
si dice devono essere (tllegati i doc1tme�nti, 
� neaessario ~ttendere la ri&posta deWT! Amministrazione 
e la restitu~ion.e dei dooumern.ti stessi, 
senza dei quali no% sarebbe possibile far valere il 
proprio diritto, anch,e perch�, si aggiunge, in quei 
doc.�umenti appunto ed in essi twltanto si rinvengono 
gli I'J,le,menti che %On soltanto giustificano 
la domanda, rna la ste.<ssa, Zegittimazione ad agire. 

Peraltro una. voUa ammesso che quei documenti 
so%; necessari per dare ingresso all'azione, 
non ci si pu� spiegare quel diritto, o quella jacolt�, 
rif)Onosci1tta all'utente ferroviafl'io, di agire 
wMhe :prima di a1'er ottenuto la r�isposta al r�eclamo. 


Q�ue�~te stridenti con.traddizion.i i%ducono a ritenere 
clw la sen.tenza surriferit.a sia dest,inata a 
rim.anere isolata, e ohe le Jnagistroa.ture di merito 
vorranno confor�marsi ai costanti in.segnamenU 
della Corte Suprema (v. Relazione dell'A'V'Vocat
�ura gen.e'r'ale1 1930-41, V o'l. II, n,. 892 ; no'fllohe 

App. Bari) 18 lug1lio 1941, in. Corte Bari, 1941, I, 

139 e Cass. 12 luglio 1943, n�. 1791, Soc. Merid. 
E':"&3l'ttnicrit� e� Mi11tistero oonuwnioaziorni in, R:ep�. 
�Foro It. �, 1943, 45, 611, n. 80). Perta'fllto si � 
provveduto aid innpugna.n} con �ricorso per Cassazione 
la sente%Za della Corte .di Milano. 

Ne~lo 8tesso senso della surriferita sentenza v. 
Pret. Napoli 2 agosto 1946, Franzosini contro 
/l'F. S8. con esattriente nota contraria del Massari, 
in � Riv. Giur )}' Circ. e Trasp. 1948, 96. 

(N. G.). 
*** 
Le seguenLi .sentenze, le cui massime sono state 
inserite nei precedenti ,n,umeri di questa Rassegna, 
sono state pubblicate per intero, o per le 
parti essenziali, nelle Riviste indicate a fianco di 
ciascuna di esse : 
l) 'Sent. Oorte Oassazione n. 1~'8, 1947 (Rassegna 
n. 1-2, \Pag. 9), pubbl. in � Foro Italiano �, 
1947, I, 878. 

2) Sent. Corte Oarssazione n. 1219, 1947 (Rassegna 
n. 1-2, pag. 8), pubbl. in � Foro It. �, 1948, 
I, 112, con no'a di Tentolini. 

3) 'Sent. Oorte Cassazione n. 148, 1948 (Rassegna 
111.. 3, pag. 11), pubbl. in �Foro It. �, 1948, 
I, 404). !j 

4) 1Sent. Oorte Cassazione n. 150, 1948 (Ras-~ 
segna n. 3, pag. 11), pubbl. in � Foro It. �, 1948, f: 

r:
I, 89. f: 
5) Sent. OoTte Oassazione n. 88, 1948 (Ras-. * 
segna n. 3, pag. 14), pubbl. in �Foro It. �, 1948, ~ 

I, 298. 

6) Sent. Corte Cassazione n:-1:13, 1948 masse.
g.na n. 3, pa1g. 14), pubbl. in � Foro It.>>, 1.~, 
T, 296. 

7) .Sent. App. Roma 27-12-1947 (Ra�ssegna n. 4, 
pag. 17), pubbl. in �Foro It., 1948, I, 533, con ,, 
nota del Morelli. 


RASSEGNA DI 'LEGISLAZIONE.. 


l PROVVEDIMENTI SONO ELEN0.4Tl SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLI0.4ZIONE SULLA. c G.4ZZETT.4 UFFIOI.4LE � 

1948 

I. 
D. L. 30-1�1948, n. 218 (G. U., n. 83): Autorizzazione 
al Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere, in de. 
roga a tutte le disposizion~ di legge, alla demol~zione degli 
edifici gravemente danneggiati da eventi bellici. La 
deroga di che all'art. l, per quanto ampia sia la 
lettera di questo, non pu� intendersi estesa fino al 
punto da consentire di prescindere, nella stipulazione 
dei contratti di appalto relativi alle demolizioni, dalle 
Norme sulla Contabilit� dello Stato. Il Decreto richiama 
l'art. 83 del D. L. 10-4-1947, n, 261, che 
espressamente considera l'attivit� dello Stato, in 
materia di demolizione di edifici pericolanti e sgombero 
di macerie come atthit� di polizia, con effetti 
analoghi, ai :fini della responsabilit�, a quelli previsti 
dall'art. 7 del vigente Testo Unico legge P. S. 

II. 
D. L. 19-3-1948, n. 241 (G. U., n. 86): Equiparazione 
ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla 
gu�rra di liberazione nelle formazioni non regolari.Per 
i partigiani vedi il D. I~. 6-9-1946, n. 93. 

III. 
Decreto Presidente della Repubblica 19-3-1948, n. 246 
(G.U., n. 87): Regolamento di esecuzione del Decreto 
legislativo 4-4'-194'1, n. 20'1, sul trattamento giuridico 
ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle 
Amministrazioni dello Stato. -L'art. 4 del Decreto 
sembra �debba interpretarsi nel senso che l'Amministra-
zione non sia obbligata, agli effetti di accertare se 
l'assenza del dipendente sia giustificata, a contestare 
a costui l'assenza stessa, o, comunque, previamente 
diffidarlo a riprendere servizio, come invece 
la giurisprudenza ritiene debba. farsi prima di dichiarare 
dimissionario d'ufficio il dipendente di ruolo. 
L'art. 8 del presente Decreto deve interpretarsi in 
relazione all'art. 7 del D. L. n. 207, del 1947, sicch� 
le conseguenze previste dall'art. 8 medesimo, non si 
applicano nel caso di condanna condizionale. 
IV. 
D. L. 26-5-1948, n. 261 (G. U., n 90): Assetto della 
finanza delle Provincie e dei Comuni. 
V. 
D. L. 7-3-1948, n. 262 (G. U., n, 90): Istituzione di 
ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale 
non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni 
dello Stato. -Ci riserviamo di esaminare a suo tempo 
in modo esauriente il presente importante provvedimento 
legislativo. 
VI. D. L. 13-4-1948, n. 321 (G. U., n. 97): Regolarizzazione 
giuridic�e della gestione raggrupp~mento.-autocarri 
(G.R.A.) dipendente dal Ministero dei Trasporti. 
-Dal testo del Decreto risulta chiaramente la n-a,,..tura 
di Amministrazione d�llo Stato ad o~dinamento' 
autonomo spettante al G.R.A.; non v'� quindi alcun 
dubbio che essa debba essere rappresentata e difesa 
in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. 

VII. 
D. L, 14-2-1948, n. 394 (G. U., n. 108): Trasformazione 
in sede di Corte d'Appello ddla Sezione distacnata 
di Caltanissetta. 
VIII. 
D. L. 11-3-1948, n. 409 (G. U., n. 109): Sistemazione 
delle opere permanenti di � protezione antiaerea 
gi� costruite direttamente dallo Stato a mezzo di 
enti locali. -L'art. 3 risolve autenticamente la 
questione se per i danni derivanti dall'occupazione 
del sottosuolo per opere permanenti di protezione 
antiaerea siano applicabili le norme sui danni di 
guerra o l'art. 46 della legge per espropriazioni per 
p. u. Ai sensi dell'art. 5 le opere suddette sono beni 
demaniali e possono intendersi comprese tra quelle 
destinate alla difesa nazionale di che all'art. 822 c.c.; 
in questo senso l'art. 5 pu� considerarsi una disposizione 
meramente interpretativa e non innovativa. 
IX. D. L. C. P. S. 31-12-1947, n. 1805 (G. U., n. 110): 
Rimborso dei diritti doganali indebitamente riscossi 
su merci forniti all'Italia dall'U.N.R.R.A. 

X. 
D. L. 7-4-1948, n. 420 (G. U., n. IlO): Istituzione delle 
�vvocature distrettuali dello Stato con sede in Lecce, 
Trento e Caltanissetta. 
XI. 
D. L. 9-4-1948, n. 437 (G. U., n. lll): Proroga dei 
termini di decadenza in conseguenza dfl mancato funzionamento 
degli Uffici giudiziari. -Contro il Decret 
to del Ministro della Giustizia che dichiara l'eccezionalit� 
dell'evento che ha determinato il mancato 
funzionamento degli uffici giudiziari, non � naturalmente, 
esperibile alcun gravame, 
XII. 
D. L. 9-4-1948, n. 438 (G. U, n. 111): Aumento 
del deposito per il ricoreo per Cassazione � delle pene 
pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e 
dal Oodice di procedura penale, 

-24


XID. D: L. 16�4�1948, n. 439 (G: U., n. 111): lrrvpugnabilit� 
con rioorso per Cassazione delle sentenze pronunoiate 
dai Tribunali M ilita;ri Straordinari, istituiti 
con �D. L. L. 10-�i'i-1945, n. 234. -Come le sentenze 
dell'Alta Corte di Giustizia dopo la emanazione 
del D. L. n. 494, del 17-5-1947, anche le sl;)ntenze 
dei Tribunali Militari Straordinari debbono considerarsi, 
dalla data di entrata in vigore del presente 
Decreto, prive della forza del giudicato a tutti gli 
effetti. 

XIV. D. L. 23-4-1948, n. 440 (G. U., n. 111): Proroga del 
termine per la diohiarazione di convalida o di inefficacia 
degli atti e provvedimenti adottati sotto l'impero 
del sedioente governo della r.s.i. -Vedi l'articolo di 
fondo di questo numero della Rassegna. 
XV. D. L. 5-5-1948, n. 483 (G. U., n. 116, Suppl. ord.): 
Modifioazioni e aggiunte al Codice di prooedura oivile. 

XVI. 
D. L. 13-4-1948, n~ 488 (G. U., n. 117): Norme 
per la liqu.idazione degli Uffici, Consorzi, e Compagnie 
preposti alla disciplina degli autotrasporti � di 
cose.�-TI presente I)ecreto costituisce una conferma 
del carattere di Amminist"l'azioni Statali degli Uffici 
Autotrasporti. Deve quindi ritenersi, a fortiori, che 
la difesa e la rappresentanza giudiziaria dei Commissari 
liquidatori spetti all'Avvocatura dello Stato. 
XVII. 
D. L. 19-4-1948, n. 517 (G. U., n. 120): Norme per 
l'assunzione e liquidazione, da parte dello Stato, dei 
debiti oontratti dalle formazioni partigiane, ai fini della 
lotta di liberaz1:one. -La norma di competenza di 
cui all'art. 11 � un logico corollario dell'art. 25 c.p.c. 
sul foro dello Stato. Infatti l'Amfi?.inistrazione dello 
Stato ha la legittimazione passiva nelle liti previste 
dal presente Decreto. L'aggiunta di due cittadini alla 
normale composizione del Collegio giudicante in 
Tribunale e in Corte di Appello, non va.le a trasformare 
questi Collegi in organi giurisdizionali speciali. 

I N D I C E S 1�� S T E M A T I C O 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHB NB k STATA DATA 

. ACQUE PUBBLICHE. -Se l'Amministrazione sia tenuta 
a conformarsi a sentenze dei Tribunali delle Acque, 
emanate prima dell'entrata in vigore del T. U., n. 1775, 
del 1933, quando tali sentenze ab}}iano negato la demanialit� 
di un corso d'acqua che invece sarebbe demaniale 
in base ai nuovi criteri stabiliti dal Testo Unico 
suirrdicato (n. 7). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. _ I) se la regione 
Siciliana possa costituire Aziende autonome per la ge-� 
stione di determinati servizi, senza personalit� giuridica 

(n. 56). -II) Se il concorrente abbia interesse a ri-correre 
contro il provvedimento che proroga il termine di ammissione 
al �Concorso (n. 57). -III) Quale sia l'Amministrazione 
statale competente al ri-cupero dei materiali 
tedeschi comunque trovantisi in Italia (n. 58). -IV) Se 
la Pubblica Amministrazione sia obbligata ad aderire 
alla richiesta di esibizione di documenti riguardanti un 
suo impiegato fatta da un Tribunale Ecclesiastico per 
esigenze d� giudizio di nullit� matrimoniale (n. 59). 
AMNISTIA E IND�LTO. -Se agli effetti delle eventl.
ale destituzione de jure debba considerarsi amnistia 
propria o impropria quella disposta con provvedimento 
sovrano anteriore. alla condanna, ma la cui declaratoria 
sia stata emessa posteriormente a questa (n. 7). 

ASSEGNI CIRCOLARI.-Se possa esperirsi procedura 
di ammortamento per assegni circolari emessi all'ordine 
del p.f.r. e da questo girati prima della liberazione 

(n. 2). 
ApPALTO. -I) Se l'appaltatore abbia diritto ad indennizzo 
in caso di sospensione di lavori che superi una 
normalit� ragionevole (n. 85). -II) Se l'appaltatore 
abbia diritto alla corresponsione del mancato utile quando 
la risoluzione del �contratto non avvenga a norma 
dell'art. 345 della legge sulle 00. PP. (n. 85). 

AUTOVEI�COLI. -I) Se l'agevolazione di cui al n. 5 
dell'art. 9 del D. L. 4-1-1946, n. 5, a !favore dell'UNRRA, 
possa discriminare un autista di detto Ente che circola 
con automezzo sprovvisto di targa (n. 9). -II) Se i Consorzi 
agrari che trasportano con i propri autoveicoli 
generi di ammasso debbano munirsi della licenza di 
trasporto di cose per conto di terzi (n. 10). 

BELLEZZE ARTISTI�CHE E NATURALI. -Se l'autorizzazione 
a costruire in zona vincolata sia revocabile 
dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale 
insindaca}}ile (n. 1). 


CAMBIALI. -Se all'Amministrazione finanziaria entrata 
in possesso di effetti cambiari, quale successore 
dell'ex p.n.f., siano opponibili dagli obbligati anche le 
eccezioni relative al rapporto sottostante col suddetto 


p.n.I. (n. 3). 
CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se il decreto del 
. Tribunale che riconosce la qualit� di erede, ai sensi della 

legge sull'ediliz,ia economica e popolare fac.cia stato su 

tale qualit� o abbia semplice valore p roba torio (n. 10). 

COIMPROMESS10 E ARBITRI. -Se la domanda di 
arbitrato debba essere notificata per mezzo di Ufficiale 
giudiziario (n. 1). 


COMUNI E PROVINCIE. -I) Se agli eff�etti della legge 
30-8-1868, n. 4613, gli animali adibiti al servizio di un 
fondo tenuto a mezzadria debbono intendersi al servizio 
della propriet� del concedente (n. 7). -II) Se nel 
caso di nuova -costituzione di pi� comuni per disgregazione 
di un solo Comune rimangano iii vigore, anche 
ne'i confronti dei nuovi, i contratti di appalto per la 
riscossione delle imposte di consumo stipulati con il 
Comune precedente (n. 8). 


COMUNIONE E CONDOMINIO. -Se sia necessario il 
consenso preventivo dei condomini perch� il proprietario 
dell'ultimo piano pl!'oceda ad innalz.amento ulteriore 

(n. 2). 
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -Se la Pubblica 
Amministrazione sia tenuta a risarcire i danni derivati 
alle cose di impiegati alloggiati in alloggi di servizio 
quando tali danni siano -causati da mancate riparazioni 
all'immobile concesso in uso (n. 13). 

OONTABILITA' DELLO STATO. �-I) Se l'amministr-a--~ 
tore unico di societ� commerciale che secondo lo Statuto 
sociale abbia la facolt� di riscuotere capitali per conto 
della .societ�, debba produrre, per riscuotere somme dello 
Stato, documenti dai quali oltre la qualifica di amministratore, 
risulti anche espressamente la facolt� dl riscuotere 
e quietanzare (n. 12). -II) Se le vendite effet



tuate dall'A!RAR si �perfezionin� ��a:r mot11ento �m cur 

roffere!lte riesce vincitore nella gar.a (n. 34.). -=-� Ill) Se.. 
il visto dell'AVvocatura d�llo Stato sugli atti di transazione 
debba essere� ap.posto sUll'originale � (n.� 36). IV) 
Se le accettazioni di cessioni di credito da parte della 
Pubblica Amministrazione debitrice si intendano sempre 
!.fatte-c�-n r�>Serva: di e'vehtiiali crediti vantati dall'A�:nmi:.. 

nistrazione stessa (n. 37). -V) Se anche in relazione ai 

debiti del cessato p.n.lf. valgano le norme di cui all'ar


ticolo 9 del O. L. 8-5-1946, n. 428 (n. 40). 

CONTRABBANDO. -I) Se per violazione della legge 
sull'imposta di fwbbricazione degli spiriti l'Amministrazione 
possa rivalersi sull'alcool s-equestrato anche se appartiene 
a persona diversa dal contravventore (n-. 9). li) 
Se l'Amministraz,ione abbia uno jus retentionis sull'alcool 
oggetto del contrabbando in relazion� al quale 
non possa quindi applicarsi l'art. 622 c.p.p. (n. 9). 

CONTRATTI AGRARI. -Se il provvedimento con cui 
l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura decide 
sulla attuabilit� ed utilit� di un piano di trasformazione 
agraria a sensi dello art. 1 lett. b) del D. L. 1-4-1947, 

n. 273, sia suscettibile di ricorso gerarchico (n. 7). 
DANNI DI GUE.R.RA. -Se le norme di cui al D. L. 
6-9-194&, n. 226 possano giovare al privato al fine di esimersi 
dalla responsabilit� per scoppio di esplosivi (n. 3). 

DEMANIO. -I) Se lo Stato possa valersi del D. L. 
21-1-1945, n. 49, in relazione ad autoveicoli di cui non si 
dia la prova della propriet� legittima, anche quando di 
tali autovei-coli sia stata ordinata la restituzione all'imputato 
in seguito a procedimento penale, indipendentemente 
dalla �prova della propriet� suddetta (n. 45). II) 
Se le vendite di beni gi� appartenenti al p.n.f. effettuate 
dal �p.f.r. siano nulle ai sensi dell'art. 2, n. 5, del 

D. L. n. 249-44. -III) Se alle ditte incaricate del recupero 
di materiali appartenenti allo Stato si applichi, ai fini 
del compenso, il D. L. n. 32. del 1945 (n. 549). 
ESPROPRIAZIONI PER P. U. -l) Se nelle espropriazioni 
la propriet� passi dalla data del decreto o da quella 
della sua notificazione (n. 8). -II) Se il principio per 
cui in cas�o di espropriazione per p. u. preceduta da 
occupazione temporanea la indennit� relativa a tale 
oc-cupazione � costituita dagli interessi legali sulla indennit� 
di espropriazione si applichi anche in caso di 
diversa convenzione tra le parti (n. 21). 

FERROVIE. -l) Se nei pagamenti in clearing per 
trasporti internaz,ionali il debitore si Uberi quando paga 
alla Ferrovia italiana o quando invece la Ferrovia estera 
creditrice riceve la somma in moneta del suo Paese 

(n. 28). -II) Se la facolt� attribuita all'Amministrazione 
dall'art. 75 del Hegolamento per il personale ferroviario, 
in relazio~e agli agenti stabili si applichi anche nei riguardi 
degli agenti sussidLari (n. 45). -III) Se le FeTrovie 
dello Stato abbiano l'obbligo di provvedere per 
mezzo dei propri agenti a liberare da abusivi occupanti 
i posti gi� prenotati (n. 46). -IV) Se le FF. SS. debbano 
corrispondere interessi sulle somme che restituiscono agli 
utenti perch� riscosse in pi� sulle tariffe (n. 48). -V) Se' 
all'azione per il rimborso del deposito versato a norma 
dell'art. 31. C. T. sia applicabile !a� presc�rizion"e stabilita 

�dallo art. 66, parte 1a) delle stesse C. T. (n. 49)�. -VI) ..se 
in relazione a' generi alimentari di importazione o �a 
generi di monopolio si applichino le norme di cui agii 
articoli 5 e 4-8 delle G. T. (n: 50). 

...GUER-R-A. -Se la riconsegna dei beni sequestrati� a 
cittadini delle N. U. fatta al curatore ex art. 48 c. c. del 
proprietario, liberi lo Stato italiano anche in relazione 
all'art. 78 del Trattato di pace (n. 87). 

IMPIEGO PUBBLICO. -l) Se agli impiegati statali 
sospesi �per motivi di epurazione e successivamente prosciolti 
spettino, oltre gli arretrati di stipendio, anche gli 
arretrati del compenso per lavoro straordinario (n. 115). 
-II) Se il danno sub�to da un militare in oc-casione di 
trasferimento per servizio, alle masserizie trasportate 
dalle FF. SS. in epoca di applicazione del D. L. n. 189 
del 1944, sia risarcibile ex D. L, 6-2-1936, n. 313 (n. 119). III) 
Se l'impiegato dello stato debba essere prev�amente 
autorizz�ato ad assumere un ufficio pubblico conseguito 
per elezione (n. 122). 

IMPOSTE E TASSE. -Se il contribuente che abbia 
pagato un tributo per !fruire il condono o amnistia condizionati 
a detto pagamento, possa poi ripetere il tributo 
stesso (n. 67). 

UVIPOSTA ni SUOC'ESSIONE. -I) Se il legatario sia 

vinoolato dalla dichLa:razione di valore fatta dall'erede in 
relazione al legato (n. 9). -Il) Se siano deducibili dall'asse 
ereditario i debiti per avocazione di �;profitti di 
regime anche se la procedura di accertamento non sia 
esaurita (n. 10). 

ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBE.DIHE ALLE 
LEGGI. -Se l'Amministrazione militare possa costituirsi 
parte civile per il reato di che all'art. 266 c. p. (n. 1). 

LOTTO E LOTTERIE. -Se la disposizione che stabi� 
lisce la devoluzione alla Cassa di Previdenza dei premi 
attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti che non 
abbiano segnato sulla matrice le proprie generalit� si auplichi 
anche quando non Vi sia contestazione sull'identit� 
del venditore (n. 2). 

MINIERE. -Se gli apparecchi che servono alla ricerca 
del minerale possano rientrare tra le pertinen2le della 
miniera a sensi dell'art. 23 della legge mineraria (n. 1). 

OPERE PUBBLICHE. -Se l'azione per il risarcimento ii1 

~!ti~~:~ ~:;i;~!~r~z~~;:e~~~i~~ed~~o~~~r~ip~:~~~c~~~~ ~~.L_t,~,�z_,.i;.��.~_


...

��':�.

dal giorno della esecuzione dell'opera (n. 6). .z�: 

PRIGIONIERI DI GUEHRA. -Se debba considerarsi 
" a carico "� agli effetti dell'art. 41 .R. D. 19-5-1941, n. 583, ::::: 

f

solo il figlio minorenne (n. ). .W 

rn

PROFITTI DI REGIME. -Se il Presid-ente del Tribu


naie, nel commutare il sequestro di azioni commerc1aJi-


a sensi dell'art. 42 D. L. 26-3-1946, n. 134, possa stabilire 

che dette az,ioni siano date in pegno rimanendo per� il 
diritto di voto a colui che � soggetto all'avocazione ~


(n. 50). 
~ 


-27


PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se nel caso di invenzione 
complessa perch� sia adempiuta la condizione 
dell'uso nei tre anni, occorra sia costruire in Italia la 
_.nuova macchina, sia adottare il nuovo procedimento 

(n. 3). 
RAPPORTI DI LAVORO. -I) Se i contratti collettivi 
stipulati sotto l'ordinamento sinda-cale fascista e rimasti 
in vigore in forza deH'art. 43 della legge che ha soppresso 
l'ordinamento stesso, possano .essere derogati per 
pattuizioni intervenute tra le Associazioni sindacali attuali 
(n. 11). -Il) Se la soppressione dell'ordinamento 
sindacale fascista renda inapplicabili le norme di legge 
che si richiamino all'inquadramento nei sindacati (n. 11). 

RES1PONSABILITA' CIVILE. -I) Se sugli indennizzi 
dovuti dall'Amministrazione per danni recati nell'esercizio 
di attivit� legittime incida la svalutazione monetaria 

(n. 76). -II) Se ai vei-coli a trazione animale si applichino 
sia le norme del codice stradale sia quelle dell'articolo 
2052 c. c. (n. 77). 
SOGIETA'. -I) Quale intestazione debbano avere le 
azioni -commerciali appartenenti allo Stato e quale An: 

rrunistrazione debba esercitare i poteri relativi (n. 5). ----Il) 
Se in caso di scioglimento di una qualsiasi societ� 
sia obbligatoria la nomina dei liquidatori (n. 6). -III) Se 
le Societ� -costituite all'estero.. ma aventi la sede dell'Amministrazione 
o l'oggetto principale dell'impresa in 
Italia siano soggette alle norme sulla nominativit� dei 
titoli az,ionari (n. 7). 

SUCCESSIONI. -Se l'art. 600 c. c. si applichi solo agli 
Enti gi� esistenti di fatto (n. 14). 

TASSE DI BOLLO.~ Se i documenti allegati al ricorso 
straordinario al Capo dello Stato siano soggetti a tassa 
di bollo (n. 4). 

TELEFONI. -S� le Societ� concessionarie possano 
pretendere dai Comuni il concorso nelle spese per il 
ripristino di impianti telefonici distrutti dalla guerra 

(n. 6). 
US�I DI :ARMI. -Limiti dell'uso di armi in caso di evasione 
di arrestati (n. l) . 

....:. 


(4107049) Roma. 19~8 -Istituto Polifrraflco dello Stato G. C. 


ANNO I -N. 6 GIUGNO 1948 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICJAZIONE DI 



IN TEMA. DI TASSAZIONE DEI REDDITI Dl R. M. (CATEGORIA B) 


Gon due sentenze del 5 agosto 1940 (l) e del� 
!J giugno 1947 (.:!) la Oorte Sup,rema ha deciso u,ua 
delicata que.slione in nia.tecria di ta.stsazione di 
redditi di R.U. cat. B : se cio� il contribuente, il 
quale gestisce diversi stabilimenti, deve essere 
aSiso,g-gettato tL ta�s�sazione distinta ovvero ad una 
unica tassa<Zione, iu modo che pos.sa.pretende.re di 
eompensa,J'e i risultali attivi dell'uno con quelli 
pa,stsivi dell'a.ltro. 

Allorquando la tas,saz,ione a'vviene in ha,se a 
Lilancio (il che a.vviene per le societ� commerciali) 
ai sensi dell'art. 25 del T. U. 2�6 agosto 1877, numero 
4021, � previsto esplicitamente che sia mantenuta 
distinta per ogni a:<-�ienda sulla base del 
rispettivo bihmcio (art. 13, secondo comma, regio 
decr�eto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887; articolo 4 
regio deer�eto-legge 12 aprile 1943, n. 205). 

Ma qual'� il concetto di azienda? E qual'� il 
lrattame,uto ti�scale dei contribuenti diver~si dagli 
enti Slllddeiti, in pa.rticolare dalle persone fisiche? 

Trattasi di questioni pa,rlicolari, che pe�r� consentono 
di mettere a fuoco alcuni principi general� 
e fondamentali, 1�elativi all'acoertamento e 
alla ta.s;&'tzione. dei redditi industtriali. Poiclt� la 
indagine sulla taSis;a~ione distinta, si ri.solve in 
sosrtanza in quella 'sulla esis.~enza di redditi itndustriali 
distinti di uno stes.so contri~uente, e pone 
pertanto in discussione il concetto ,s,tes�so di red,. 
dito i111�nsh�iale c della sua fonte di produzione. 

Su ques,to punto non � pos�sibile aderire ai cri


teri .seguiti dalla, Corte Suprema; e giova. riastSU


mere le ragioni di dissenso in previsione della 

poss;ibilit� eli un riesame della, materia. 

�:t-7:� * 

Secondo il pensiero ado,mbrato daUa Corte :Suprema 
nelle due sentetnze la fonte di produzione 
dei redditi di categ. B � l'aHivit� ind us,triale o 
corrimecrdale; e fin quando il contribuente esplica. 
un'unica attivit� indus,Lriale o commerciale (si 
trattav� nel ca�so controver.s:o di esercizio del credito), 
il reddito ta.ssahile � ut11ico come unico de've 
estsere H relativo accertamento. L'esistenza di 

(1) In " Foro Ital. " 1941, l, pag. 16, con nota adesiva 
1l<el prof. Ingrosso. 
(2) In " Riv. Legisl. Fisc. "� 1947, pag. 326. 
reddili distinli, aocerla.ti e tassati disttint.amente, 
� blolo postS�liJile di fronte a pi� attiVit� a'iveTse1 
co.me, per �a.re un esempio elle ricoJ:re nella. relazione 
ministeriale alht Camera dei Deputa.ti per la 
conversione del decreto legge 24 ottobre 19D5, ,uu,. 
mero 18t57, aUorch� il contribuente e.serciti coutempm
�aneamence un'a-zienda elettrica e un negozio 
di geueri aHme111tari. 

:Senonch� pu� anche ammettertsi che sia l'atlivi�, 
industriale la fonte di produzione dei redditi 
di �ettt. B 1 a tpatto ,per� c.he non la �si cons,ideri in 
a.stratto, ma cos� come concretametUte s.i a.Ueggja 
n t'il' organizza~ione che i} con tri!Juen te d�t alht 
azienda, nella quale possono concorrere -com'� 
noto -non solo la attivit� dell'imprenditO'l�e ma 
anche quella aJtrui, come vi concortono i ca.p:itali 
<lell'imprenditore con quelli altrui, dando vita ad 
un organismo unittM"�O a. 's� Slcante, o, per usare 
l'e.spressio,ne che ri�corre nella. gi� citata relazione 
ministeriale, una. entit� economica inscindibile. 
.Yieglio quindi che rifar��s'� genericapJ.ente all'attivit� 
industriale, occorre rifa.rsi all'a~i.enda, come 
fonte di produziotlle di tedditi industriali, non 
divcrs:amente da quanto rileva. l'Ingros�so (op. e 
loc. cita.ti) e del resto � e�Stplicitamente dits:posto 
neg-li articoli 13 del decreto legge 24 ottobre 19i!fl 
e 4 del �ecr�eto legg-e 12� aprile 19-13. 

Ma per le a.ziende il problema della, differenziazione 
delle une ribS[letto alle altre � SOtpratutto 
un problema di limiti e di dimen.s:iOtni: oc�orre 
cio� vedere qua.le organizzazione (ed entro quali 
limiti e dimensioni) le abbia dato l'imprenditore. 
Non bisogna in questa, materia trascurare i con�� 
eetti ecOillomici, i quali, rome si vedr�, ,sono stati 
eous,ervati dalla, leg-g-e fiscale. E' stato os,servato 
ehe l'organiz,za~ione imp1'enditizia, cio� l'azienda, 
pu� as.suinere forme� e combinazioni sva,riate, a 
�!'econda. del ,merca.to, della concorrenza, delle necesls.
it� tecniche e di tutte le altre circostatn~e contingenti 
che influiscono sulla determinazione dell'imprenditore 
(1). La s;truttura. e i confini dell'azienda. 
non dipendono quindi da elementi ob-biettivi 
a~s1soluti e apr"�orislici, ma �soltanto da1� 
l'arbitrio, meglio da.lla conveniPnza deU'impren


(1) QUARTA: Commento, ediz. 1917, vol. I, pag. 578. 

-2


1.litore, qua,le viene determinata da, considera.zioni 
di fatto �el caso concreto (l). Solo s,i pu� dire 
che, nna, volta, crea,ta, in concreto un'azienda es,sa 

. ' 

Vlv�e a se come un'entit� economica autonoma e 
indipendente. E' probabile in fa,Lto che l'imprenditore 
organizzi la. ,sua aUivit� in unica azienda,, 
ma non pu� escludel':sri che convenienza e altre 
considera.zioni d'O�l"dine ptl'a.tico lo indu,cano a 
o1~3!Lilizzarla in aziende diii!tinte. Ci� che quiJJdi 
conta nella diffetrenziazioil1e .di �queste a.ziende non 
� tanto e non � .solta,nto il genere di a.ttiviL� che 
si eS!l)lica, quanto la� stJ.�ut.tura che hanno aussunto, 
l'a,utonomia di oui sono ~sta.te dotate e che consente 
loro di vivere cia.scuna come orga,nismo unilario 
indipendente dalle altre. 

In ta,le modo pu� anche dar,si che attivit� intdus,
triali diverse .siano organizza.te it11 un'unica 
azienda, ,come avviene ad es,e,m,pio ed � ,s,ta,to riconosciuto 
in giurisprudenza (2) quando le diverse 
industrie siano complemellltari fra� loro e concorYwno 
�quindi ad un unico ,swpo produttivo. Allo 
~tesso modo nulla vieta, che una stessa industria 
sia organizzata. in a~iende di's'Unte. 

Ambedue le ipotesi erano previste nel .regolamento 
del l81o6 sull'impos1ta, mobiliare (art. 69), 
nel qua.l<:� data la facolt� cons:etntita, ai co.muni di 
so'\Crimpol'l'e centesimi addizionaH, s,i disponeva: 
<< Le banche, gli ts.tituti di credito e in genere ogni 
individuo, societ� �d ente mora.le che tenga due 

o pi� selli o agemzie in Comuni diversi, o vi rp�ossiede 
,s,:abilimenti di industria, di commercio o 
qua.}sia�si traffico, dovr� fa.re le seguenti dichiarazioni: 
l) Se .sri tratta di stabilimenti, che pots,sano 
considera,l�sl co.m.e in d 1pende n ti1 pereh �1 qualunqtMJ 
ne sia la natura1 producono redditi separ'lati 
c distinti) n :posses,sore fa.r� la diehiwrazione e 
pagher� l'impostar. in das.cun Comune per il red,dito 
del ri,Sipettivo s:abilimento, indicando nelle 
singol�e diehiara.zioni il reddito eomples1sivo dci 
va.ri Sltabilimemti; 

2) se si tratta di stabiz.irncnt i connessi fra 
loro e form,an.ti un1 unioa impresa e unico reddito, 

il posses,sore dovr� ritparthe questo reddito fra i 
va,ri ,s,tahilimen ti, ,s,econdo una prudenzia.le es,timazione 
e dovr� fare la dichia,razione e [Ja.gare 
l'imposta in ciastcun Oomune per il �reddito parziale 
attribuito ano ,s,tabilimento i'Vi es�i,stente )). 

Dichia.ra.zione e .pagamento plu,rimi erano allora 
giustificati dalla, neees�sit� di stabilire i contingelllti 
e da,Ua fa,colt� di Comuni e Provincie e di 
sovrimpm,re eentes.i,mi addizionali; ma, quando 
eontingente e s.ovrimposte locali vennero meno, 
la. norma fu convertita nell'art. 13 della legg1e 1877 
ora in v~gore (.3), col quale in definitiva si scmo 
mutate le modalit� della, denunzia e del pagamento 
; ma non si � innovato quanto ai li,miti e 
alle condizioni (sostanziali) della ta,s,sazione. Di


(l) PAPI: Econ. pol. corp., ediz. 194Z, pag. 120. 
(2) Commissione centrale, 28 febbraio 1945, n. 74100 
(in � Riv. Legisl. Fisc. " 1945, pag. 482. 
(3) QUARTA: Commento, ediz. 1917, vol. III, pag. 4. 
fa,tti l'a,rt.. 13 alle dicllillil:'azioni plurii~e di cui 
S1~b l) dell'art. 69 ~sostituisee una. dichia�razione 
cornplessiva1 una dichiarra,zione cio�, la quale nel 
eas10 di aziende distinte. compren,~a, ma te,nga. di�stinti 
e separati fra loro i vari redditi relativi, 
come pu� desmmer,si runche dagli a.I�ti.coli 51 e 5:! 
tlel regolamento 11 luglio 1!)07 )). 

L'esistenza. di redditi industrittli distinti � connessa 
quindi all'a,utonomia delle a,ziende che li 
pl�oducono. E questo iiH"incipio ha rifle'Si8i e a.pplicazioni 
che trascendono il part,icolare ang�olo visuale 
qui considerato e che confe1�mano il fondamento 
rae.ionale e nello 'srt:e.s~~liO tempo la portata 
generale del principio. 

Un'impotJ.�tante applicazione �Be ne � fatta a proposito 
di suc-cursali straniere di diLte itaJ.iane�. 
Di f,ronte aU'm�t. 2 del 'l'. U. dell877, che russoggetta 
aU'imposta, i redditi p�rodotti nello Stato, si 
� discusso a lungo se dovests:ell'O e.s1sere comp'l�esi 
anche i redditi delle succursali sttra,niere di ditte 
Laliane. Di contro a una corrente giurisprudenziale 
che l'a.ffernmva. sotto il p�rofilo della. unicil� 
di tassa/ljione (1), un'aJt,ra lo negwva sotto il p�rofilo 
dell'es:istenza di redditi distinti (2). Quetsta 
seconda tendenza ha finito per preva1ere, ricolleg'a,
ndo ra�zional.mente l'�esecuzione de�l reddito prodotto 
all'estero a�l'autonomia. della, s,ucCUl'Sale ivi 
esiscente (:~). E per di pi� � intervenuto l'art. D 
del regio decreto-legge 12 ag�osrto 1927, n. 1463, a 
stabil�re esplicitamente che nella, tassa.zione ,non 
S'i tiene conto del reddito prodotto a!l'e,s,cro <<ogni 
qual volta le .s:ociet� e le ditte con.servino gestione 
<lisrtinta, per le succur�saoli >> ivi esistenti. 

Di un'aUra applicazione d� notiz,ia� ir" Quarta 

(4) riportando una sentenza �della Oorte di Appello 
di Bologna del 2H agos,to 1896, alla, ,quale egli ade,. 
ritsce incondizionatamente. Di fl'Onte aH'a.1-t. Gu 
del �r. U. del 1877, che per i 1�edditi industriali 
ammette nel corso dell'anno la ces,sa.zione tot�le 
dell�eddilo e non anche quella :parziale, ci ,s:i .pu� 
llomandM�e ,se ricorrono gli estremi yoluti dall'art. 
66 aUOl'dl� di pi� S'tahilimenti ed o es,ercizi 
del .contribuente cessino di funzionare �solo alcuni. 
.~nelle qui il proble,ma � quello dell'a.utonomia 
aziendale di tali or.ga.ni,smi di rp~roduzione, occorrendo 
stalbiHre -come � detto in �s�entenza. -�se 
<< quel ces'P'ite pos�sa eonfonde:rsi con gli altri dello 
stesso genere ed alfl,che della stessa specie1 sia per 
la sua origime e il :suo titolo, sia per fOl'mwre 
o.g~!!etto di un ese'rcizio e gestione separati e auto~ 


nomi>>. 

* * * 

Resta a domandn,rsi qua.li sono i criteri I)Jer 
individuare l'autonomia, di un'azienda; o meglio, 
poich� -come s'� detto ~ l'autonomia dipende 
dall'organiz,zaziotne che concretamente l'imprenditore 
ha dato all'a.zienda., quali sono gli indizi 
rli tale autonomia. 

(1) Cass. Roma, 8 nov. 1910 (II Ert. 1911, pag. 15); 
14 dic. 1912 (II. DD., 1913, pag. 4.-6). 
(2) Cass., Roma, 1912, (II. DD., pag. 236). 
(3) Cassaz., 6 agosto 1925 (� Giust. Trib. "� n. 889), 
(4) Commento, gi� eit., vol. III, pag. 610. 
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L'a.rt. 13 del1�egio dooreto-legge U ottobre 1:935 

n. 1887, ne indica. uno, d�isiponendo che la. di,stintt~ 
ta.ssa.zione va. effettuata srulla base dei singoli 
bila,nci delle vrurie aziende. lVla, non � l'unico e non 
� nemmeno indiSipensabile (l) . poich� aooanto o 
i.nttipe.ndentemeute daU'a.uton~mia contatbile vi
' 

pu� bSSierre autonomia amminis1tra.tiva patrimo�niale. 


L'autonomitt amminis�tra.tivtt ricorll'e in ma,niera 
lip1ca nelle aziende comunali e provinciali cui 
si rid'erisce a.ppunto l'art. 13, e che s1i mode�lruno 
sulle analoghe a.ziende autonome dello-,stato. Per 
esse come pe1� le a-ziende di ogni a�ltro ente [mbbUco 
o privato non bisogm,a cadere nell'equivoco 
di confondere l'a.utono,mia, delle aziende con la 
per,sonalit:'t giuridi{'a dell'ente. Le vm�ie aziende 
sono pur sempre di un wni.eo ente ed hanno quin�i 
in e.sso illecessa.rio punto d� collegamento sia pe�r 
qu<Ln t o concerne la direzione suprema, (2), come 
per l'appa;rtenenza del patrimonio, la, 1'Cisponsahiliti1 
giuridica, il ca.rico dei profitti e1delle perdite. 
Ui� che conta per� � che, nell'ambito di questa 
comune a,pp�artenenza e dei neces:sari colle�g,
amenti che ne derivano, ogni a.zim_J.da. 1Si pre,senti 
dif:ferenziata e con una piropiria indivi!dualit� ri.spetto 
alle altre; u�che avviene quando ha. organi 
speciali p-ropri e un'a.mministrazione d1s<tinta. E 
l'a-rt. 9 del regio decreto-leg,o<e 12 a,o�osto 19:!7 

� 1:> ~ ' 
n. 1463, relativo alle .s-uccur�sali ,stranier-e di di Ce 
italiane, pone appunto come indice dell'autonomia 
la gestione �di8tinta. 
L'autonomia. pa.trimoniale si ha. allorqrua,ndo 
viene per cia,s(�una. azienda. s.tanzia,to un proprio 
capitale. Anche qui la 'separazione dei patrimoni 
u.ziendali � solo economica, non giuridica� poielj(' 
in .definitim. essi giuridicamente appartengono 
allo stes1so imprenditore e di regola, nulLa vieta 
ad es.e:mpio al-creditore di un'azienda di rivalerrsi 
sul patrimonio dell'altra, come pure sarebbe arduo 
sostenere che, impieg~�to il ca[litale di una ae;ienda 
in un'altra e conteg~giati per fini contabili gli 
interes�S�� a favore della prima., su di essi s.ia 
dovuta. l'impo-sla di ricchezza� mobile di ca.t. A. 
l\II.a nel ca�so nostll�o il problema � a.ppunto economico, 
poich� si tratta di vedere se es'i's�te opplll!re 
no un'entit� econo.mica a s1� .stante. 

Non � escluso che pos.sano esservi altri indizi 
oltre quelli a.ccennati, �sebbene .sia. difficile individuarli 
aprioristicamente. Tra.tta�s�i di un'indagine 
di fatto (3) che pu� atteggiarsi in vario modo 
a seconda, dei casi concreti. In un ca-s10 pell'� la, 

.(1) Circolare della Direz. II. DD. 28-6-1937, n. 6200, 
la quale, appunto in tema di applicazione dell'art. 13, 
prevede che la distinta cassazione possa avvenire anche 
in moncanza di bilanci distinti per ciascuna azienda. 

(2) A proposito delle aziende autonome statali VJedasi 
VITTA: Dir. Amm., ediz. 1935, vol. I, p. 154. , 
(3) Commissione centrale, 28 febbraio 1945 n 74100 
gi� citata. ' � ' 
3 

ii~d.a,gine diventa. o pu� divenhwe iJndagine di 
chntto, ed � allorch� .si tratta di aziende di enti 
pubblici, 1le quali abbiano la locro disciplina o 
nella legge, come a�vviene per le aziende comunaH 
e prrovinciali, o nello sta.tut(f delPente. � 

* i:� * 

Per eiS<.tu)l�ire il tema propostoci, s-i de1ve rile� 
va.re come non dovrebbe esser-e dubbio il caraite�
re inte�!lpreta.tivo dell'airt. 13 .secondo co�mma 
del regio dem'e1to-le~ge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 
dell'a:rt. 4 del regio decreto-legge 12 aprile 194::!, 

n. 205. 
Quanto aUa p.1�ima. norma., il decreto legge in 
crui � contenuta rera interpretaziOI_li e moditi.cazioni 
aUe leggi �Slulle imposte dirette. Ohe, poi, 
nella �specie t�ra.ttisi di inte�I'[l'l"etazione pu� desUJ


. ' 

mer�Sl dali<~> relazione mi.nisteriale g��, indicata, 
in .cui � detto: �,La giurisp-rudenza, per lungo 
tempo aveva affermato il principio della separata 
� tas,sazione per cias-cuna a.zienda.; ma, in questi 
ultimi tempi era�fri orientata, in oovntrario wpviso) 
a1mnettendo la. oom:pens(J;Zione tm gli utili dt 
un)a,zienda e le perdite dell�'altra. Ta.le compensazione 
non avrebbe potuJo es'seJ.'e: accett.a.ta., non 
solo perch� oiasouna azienda. costituisce oon lG 
pr�a:prie attivit� e passivvit� una, fZrntit� economica 
a s� 8tanle ~� ma a.nclle per.ch� sare,bbe in contrasto 


oon le norme valevoli per i prrivati oontribuen.ti) i 

quali, ove e�Siercitass�ero contemporaneamente ad 
e.sempio un'azienda elett�rica ed un negozio di 
generi alimenta;ri .Q,on potrebbero cedo� p1�etendere 
di compensaJ.�e le 'perdite di un'azienda con g'li 
utili dell'altra >>. 

Una volta am,messo il ea�ratteJ.�e inle�rpretativo 
dell'a.rt. 13, �quello deU'art. 4 � un naturale cotrollall'io, 
posto ehe tale norma non fa, che richiamar.si 
alla pir�ecedente. 

Ma derve ag-g~ungei�si elle ug-ua.le carattere ha 
anche l'a.rt. 9 del reg-io deereto-leg-ge 12 agos.to 
1927, n. 1463, ,relativo aJla. ta~:>sazione di SUCCUri� 
sali �slmniere di ditte italiane, il quale -come 
si � visto -chiude un precedente dibattito giudiziario 
in ma.teria, convaHdando l'ultima tendenza 
giurisdizionale affe.rma.ta�si. 

Quel che pi� inllporta notall.'e -� elle tutte que.s.te 
norme non s:ono che appEca.zioui s�peciali e interpretazioni 
particolari di un �princip-io generale. 
Onde non dov.rebbe �SOl~gere dubbio .sulla possibi�lih�, 
di attuare una di,sti.n ta ta.s�s:azione per le 
varie aziende delle perso�ne fi,s:iche, nei sensi e nei 
modi innanzi esaminati e sPnza bisogno di dover 
ricorrere ad un'e,nnesima norma interpfl�eta.tiva.. 

Ci� pos'to, oc.cort~r�e per� anche ag-giungere che 
la va.riet� e la frammentariet� delle norme, esistenti 
nuoce alla visione unitaria del problema, 
e di ci� occorre fa.l:lsli carico in sede di ria.s�setto 
le.giiS�la.tivo, s:e dovesse daJ.'SI� corso alla formazio,ne 
del TeSito runico, che � in progetto �sin da, prim� 
della guerrra,_ 

ROCCO DI CIOMMO 


AVVOOATO DELLO STATO 


NOTE D I DOTTRINA 


S. 
RoMANO : Decadenza. � da Frammenti di un 
Dizionario giuridico �. 
Il H. rileva a�nzitutto lo stato insoddis,facenle 
della dottrina :Per quanto attiene alla. ri,cerca dei 
ea.ratteri differenziali fra. decadenza e pl'eserizione 
estintiva; ed os,serva che le difficolt� finora. 
incontr�te .s:ono dovute verosimilmente alla mancanza 
di un concetto-chiave sul p�roblema, ua ricercare 
nella. teoria generale, piut.tosto che nella 
l-:!f,era del sin:g�olo p1�oblema. 

Oo�si il R. critica la dot�trina. di coloro i quali 
per la uecaden!l)a ricorrono al concetto di diritto 
soggettivo, sul quale invece ben a ragione si impernia 
la temia, della prescrizione e.s:.intiva, mentre 
per U)la teoria �sulla. decadenza. si pu� pi� utilmente, 
�Se mai, fa,I� riCO!I.''S'O al eoncetto dell'azione, 
non pe�r� con riguanlo alht suSJsistenza o meno 
dell'azione, ma. alla !PO�s:sibilit� di esercizio. 

FoDse s<on meno inesatte, �,se pur pi� empiriche, 
quelle dottrine che rinunciano a mantenere uniti i 
concetti della decadenza e della. pre,serizion� estini 
i va, limitandosi a ra.vYisare la prima nei ca.si in 
cui per il compimento di un a.tto � prefi,sso un termine, 
deeorso il quale l'atto non pu� rpi� esser 
compiuto e, se compiuto, � nullo. 

Per il R. la differenza fra. i due istituti .si in,eentra 
,nella d1s.tinzione e eontrap:Pos:izione fra. il 
diritto soggettivo e il potere o potest�: la prescrizione 
dete1�mina la esl'inzione rU un. diritto j 
�~t decadenza non la e.stinzione di un potere, ma la 

impo8sibilit� di esercitarlo e farlo valere i% quel 
ca.so singolo. 

E per intendm;e bene la. differenza occorre por 
mente a ci�: che per il R. si ha nel campo giuridieo 
una specie di gradualit�, per cui partendo 
dalle capacit� giuridiahe si pa,s�sa ai poteri o p(ltest� 
(che di quelle sono estrinsecazio.ni �irelte 
ed immediate) ed infine ai di1�itti soggetti~~_;i, a tt 
raver�so un progreSisivo concretamento, a, una 
sellllpre maggiore determinazione della sfera giuridica 
del �Sogge l t o, atti'averso diversi stadi dello 
stes,so IJTOcedimento. 

Cosil menire i diritti soggetti1:i pos,s.ono venir 
meno per il decorso del tempo, ci� non si !lll� -re� 
rificare per i poteri -che es:sendo presuppo�sto 
dei diritti e s1trettamehte legati alle efl.prtc'it� -sono 
inalienabili, intra.s.missibili., irrinnnciahili P 
inestinguib�H come tali. 

1Su di essi incide la deaadenzn, che ]_Jer� uon fa 
venir meno il potere eome tale, .ma, ne impedi.s<:e 
l'esercizio in quel singolo ca�Sl', 

Oos� ad esem!Pio, non pu� esser dubbio che la 
azione costiiui�sca. un poterP: ma essa. non si risolve 
in tanti singoli poteri quante ~uno le controversie 
che pos,s:ano f;orgY�J�e e ]Jer le quali .~i 
esperimenta, ma costiluiHC!~ un � potere general1: 
attribuito ad ogni soggetto ui invocare l'uusiliu 
della funzione giurisdizionale in dife�sa di diritti 

o interessi: potere inesauribile e persistente nella 
sua identiUt a.ttraverso tutti i singoli e.sercizi di 
cui � ,s,useeotti:bile �. 
8i �che la decadenza non fa. venir meno il potm�e 

di a.zione, che come tale spetta a cia,scru.n ISioggello 
per la ragione della. SIUa eapaeit��; ma fa. venii� 
meno la possibilit� del suo esm�cizio in relazione 
a quel ca.so determinato. 

E poich� l'azione non � ehe uno dei tanti poIeri, 
se pure il pi� t:iJpko, cui si a.pplica, l'i.stH u to 
della, deeadenza, appare fuori pos.to contrappone 
la de�cadenza aHa pre,~:;erizione, considerando que~;(
a come i,s;tituto di diritto materia.Je, quella, co�me 
istituto di dil�itto proce,s.s:ua.Je, da ideniifica;r~
�i col concetto di IP'l'eClusione. 

E' uno degli ultin~i sludi del Roma�no, faaente 
parte dei veramente mira�ili Frnmmenti di un 
Dizionario giuridico, in mt�i altri cosp�icwi saggi 
si trovano su argomenti 8Ui quali si � fino all'ultimo 
ese1�ei: ato il penetrante acume giud,di�o dell'A., 
,da quelli, che si sey1~>alarl!o in via puramente l 
esemplificat'�1Ja., sui �diritti assoluti>> e sui � dover,
i e obblighi >>, agli altri sul << dwitto o mora-~ 
le >> su � rivoluzione e diritto >> e s1ti � poteri, potest�
�. (N. G.). .., j 

! 

M. 
DuNr : L9 jus superveniens con particolare riguardo 
al giudizio avanti la C.�rte di Cassazione. cc Rivista 
Diritto Proc. >>, 1948, I, 1. 
In nota aUa sentenza della Oorte Suprema, 
12 febbra.io 1947 (Riv. e loco ciL.),. e sulla. scorta, 
di altre pronunce giuri,sprudenziali il D. traMa 
della applicabiliti1 dello jus supm�veniens -inteso 
nel Siignifica.to di leg�ge soprM�venuta, dorpo 
la propo.sizione della domanda -nei va.ri gradi 
del proeeR,so civile. 


-5


lu linea, geuerale la legge sopr~tvvenuta deve 
ti�ova.re Uiplplicazione, perch� se � Yero elle la, sentenza 
deve a.ttua~�e la. volont� legisla.tiva. come se 
ci� avvenisse al momento della domanda, ci� ,s,ta 
a ,s:Lgnifica.re che la dura.!a del .processo non deve 
nuocere a.Ue pwrii, ma non contraddice al principio 
che la. lite debba esse�r decisa in ba.se alle leggi 
che regolano la materia llUgio.sa. 

Al In primo grmdo lo fus supervenien,c; � di 
ordinada a1pplica.zione, ppich� nel corso della 
istruttoria la doma�l1da orig'inaria pu� ess,ere ampi 
ia.ta. e modificata. 

Esso deve essere a.pplicato di ufficio (jura not
�it c;uria�); sa.lvo che le nuove norme po.ssano es:
o;ere applicate soltanto a seguito di espressa domanda 
dell'interes,sa.to o che la loro applica.zione 
po.rterebbe alla e,ma.nn.zione di un provvedimenLo 
non riehiesto, e a.ffetto dal vizio di ultra peti:
done. 

B) In secon.do grado lo jt-l8 superveniens trova 
ugualmente rupp.Jicazione -nei limiti gi� indica.
ti -, �sal�vo che la, richiesta. di applica.zione non 
comp01rti una, doma�nda. nuova�, a,s1solutamente vie,. 
ta.ta in appello per il p�rincipio del doppio grado 
di gim"�sdizione. Olt1re a questo vi � poi un altro 
limite: lo ju.s superveniens non 'PU� esser fatto 
valere r�!sipetto a quei ea[li di sentenza non impu~
nati, e diyenuti perci� definitivi (a. meno che la 
nuova legge non disponga espres�sa;mente che es:sa. 
si applica anche ai rappodi giuridici p1reesi�stenti, 
riuche s:e su di es1si si sia. focrmato il giudicato. 

O) In cassazione non si discute della. a.pplieabilit� 
dello jus supervenien8, sempre nei limiti dei 
capi impugna.ti, e della domanda che era� stata. 
p-roposta nel giudizio di merito. Applicando lo 
jus superveniens non si a.llo.ntana da'l 1suo compito 
istituz,ionale: accertare �Se -,s:otto il profilo 
oggettivo, e indipendente,mente da. un qualche erro:
re del .giudice di merito ---' h lite dedotta in 
giudizio � ,srtata, deciosa in modo conforme a legge. 

Acuto contrasto � �sori�o invece nella giurisprudenza 
della Suprema Oorte su un punto : se possa 
fa~si luogo alla .a1ppl1cazione dello jus superve


1

nvens fJua.ndo ~sono �pe:r ci� ne,ces:S'a.rie ulteTiori ae<'
ertamenti di fa.tto. 
Il D. in conformit:'\. alla sentenza annotata, f. 
pe:l' l'a,ffermativa: 

a) perch� :anche il ma.ncato accertamento dei 
fatti � un vizio, �sia pure non imputabile ad alcuno, 
della .s:entenza; 

b) pereh�, in ca's'o eontrario, l'a lite ve~rebbe 
de,ci�s:a in ba.s:e a leggi non pi� appUcahili al ra:ppoT'to 
:giuridi�co controve11so. 

E' per� evidente che s:e la applicazione dello 
jus su.perveniens diprnde dalla sus�siste�nza o me


no di talune chcos�lanze di fatto, non accertate, � 
s-empre necessario che .sia l'interessato ad invoca,
r-ne l'a~pplicazione, affermando la sussistenza 
di quelle tali circ�ostanze ehe delle nuove disposi�zioni 
legislative cosrtilniS'cono il pl'CI'!:U:VPOSto. 

La nota del D. g�iun.ge a pregevoli risultati e 
costituisce un cospicuo contributo allo studio della 
q�ues�tione, che peraltro merita di essere approfondita, 
data la sua �elicatezz�a e gravit�, 
8pecialmente in periodi di attivit� legislativa molto 
intensa e percw stesso non sufficientemente 
coord�inata (N. G.). 

G. 
PI.AGGIO : La competenza del Presiden�e, dell'Istruttore 
e del Collegio, nel procedimento di sequestro. 
�Rivista Diritto Proc. >>, 1948, I, 28. 

Il P ..pre.nde in esame ]e VM'ie fas.i del procedimento 
di seques,tro, dal momento iniziale a quello 
finale della -sentenza emes,sa nel proees,so di convalida; 
e nel mettere in luce le varie competenze, 
chiarisce taluni punti ehe ha,nno dato e possono 
dar luogo a difficolt� interpreeta.tive�. Tra questi 
son da. citaJre i .seguenti: 

a) se in un Tribunale con pi� sezioni una 
causa sia gi� stata assegnata ad una sezione e 
l'istruttore non sia stato ancora nominato, competente 
a provvedere sull'istanza di sequestro � 
il presidente della sezione, non il pr�esidente capo ; 

b) pendente il termine per appellare da una 
certa sentenza, l'i�stanza per ,s:eqne-stro dovr�,� .propor�
si al Giudice di primo grado (pretoT�e o prreRidente 
del Tribunale); 

cl se la causa�, chiusa l'i.srtruttoria., � �rime's's�a 
al Oo11egio, la competenza a pronunciare ,sulla. 
}stanza di .seque.srtro gpetta all'istruttore; 

d) le ordina.nze del Giudice is:l:r.uttore che 
non a.utorizzano il 'seque�stro non �sono reclamahili 
a] Collegio, perch� non s:ono ordinanze istruttorie, 
.nel sens:o teenico; 

e) la sos.tituzione del custode o la liquidazione 
del compens:o spettante a costui, e fuor dei 
ca.s:i di competenza sp-ecifica del Pretore (custode 
nominato d1all'uffida1e giudizia1rio), � di! co;m'
j)etenza dell'i�srf:ruttore, pur quando il seque�s:tro 
con la contemporanea. nomina �del eustode, sia 
stato a.utorizzato dal Presidente. 

Lo studio del P., in un settore prooessuale a-lquanto 
intrioato � aouto, e gerve a mettere a fuoco 
tal-uni dei numerosi problemi, cui le scarse 
nor'me chr disciplinano 'la materia danno quot:irlianamente 
vita. 

Per una pi� ampia e completa trattazione, v�edi 
per� le mono~grafie del Coniglio e dello 1Scag1ione. 
IN. >G.). 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMASSI --Leggi relative -Transitoria inefficacia 
per causa di forza maggiore. (Corte di Cass., Sez. I. 
Sent. n. 471-48 -Manif. Cotoniera Siciliana contro 
Cassar�). 

Ancorch� non abrogata, una legge pu� divenire 
traJlsitoriamente inefticace, �Se, rpele forza mag;giore 
e per ea.use insuperabili e generali ne � divenuta 
aiSISoluta.mente i;mpossibile l'attuazione. 
'fale P'rindpio g'eneraJe ben pu� es.sere applica.to 
alle .singole leggi �S1.1:gli ammassi, ,se �si accerti in 
faHo elle i presupposti della loro particolare applica,
zione siano venuti temrporaneamente �3! manca.
re a causa delle ope(l�azioni belliche e delle a;s:soIute 
,necessit� da e,s,se deri�vate. 

l/interesse, non solo tem�ioo, della P'reserbte deoisione 
sta nell'avere considerato la materiale 
im'([JossibiliM di applioazio�ne della legge, non ai 
fini di accertarne o meno la ces.'l'az�ione come sin,ora 
si era fatt-o in dottrina sotto il profi:lo del venir 
meno deWogget'o (V. 0AMMEJO: Trattato di Diritto 
Amminis.tra.tivo dell'Orlando, v�ol. III, 60, 
e pi� recen.te ESPOSTITo: Nuovo Dige.srt.o It., voce 
Legge, pag. 734, n. 15) ma la transitoria ineffioacia. 


Tlien1e oos� a configumr8i un concetto di latenza 
della legge, ehe J'itorna a viV'(ff'e non appena tornino 
a 8Ussistere i p1�esupposU per la sua applicazione. 


Non si tratta qtt�i naturalmente de-l rivivere di 
tutt'o o parte di 1m ordinamernto giuridico, com-e 
avviene in oa~w ad esmnpio di oooupazione bellica 
rlopo la cessazione di essa, ma di una singola leg. 
ge qhe perde ogni effi.oaoia perch� il suo ogyetto 
temporanoa1nente � venttlo men.o, pur potendo domani 
'riacqui.'l'tare la pr�ecedente efficacia. 

I requisiti rioM,esti in sentenza per questa tran


sitoria ineffioacia comrpren-dono quello della ge


neral-it�, o/w per� pu�, a nostr�o avviso, oonside


mrsi anche limitata.mente a-d an settore ed in 

8ostan~a � sinonimo di as�trattezza sentZa che oo


oorra ohe essa abbracQ>i tutto l'am-bito di appli


cazione della legge stessa (V. S.). 

CASSAZIONE -Termini per ricorrere -Anno dalla 
pubblicazione -Decisioni dei giudici speciali. (Corte 
di Cass .. Sez Unite, Sent. n. 295-48-Pres.: Ferrara, 
Est.: Piacentini, P. M.: Eula -S. A. Elettrica Martorana 
contro Min. LL. PP.). 

La. nmma. dell'art. 327 del c. p. c., la quale ;J 
1letta che � indipende.ntemente da.Ua notificazione 
della senLeuza, l'a;ppeHo, il ricors-o per ca.s1sa-zione 
e la revocatZione . . . non pos.sono propor�si dopo 
decorso un amw dalln .p�uhblicazione della sen-@ 
t�enz3J � � arp.plica-l>ile solo .pere. le sentenze dell'Au�-~ 
toritlt giudiziarilli o.rdinaria., e non anche [)er le 
decisioni dei Giudici o Oollegi giudicanti speciali,~~ 
per i qua-li vigo.no procedimenti diversi che non :, 
dispong�ono in modo uniforme, per la pu'bblica-�.=� 
zione, la eomunicazione e la notificazione delle ~ 
deeisioni. ~ 

Fanno eccezione i procedimenti relativi a. quelle 
giuri�sdiz.ioni .specia.li non reg�olati da norine =~ 
prop1ie, ma. con norm3J di 1invio a tutte le di-:z 
s.pos,iz.ioni de-T c. p. c. 

U evoluzione segttita dalla giurisprudenza dell 
Corte Suprema vn q'uesta materia risulta ohia�ra 
dal qonfronto tra la presente sente'fl$ja e quel'la 

n. 1903, de,z 1947, nella quale si dice ohe � la norm.
a dell'art. 327 o. p. c., che d� vita ad un istituto 
ohe ha qualohe analogia oon la perenzione de 
c. p. c. abrogato, si giustifi.ca per i prooediment 
civili, nei quali � prevalente l'interesse privato,� 
ma non� si giust'ificherebbe per i prooedimenti ::] 
oon prev�alen.te interesse pubblico, i qt!iUli postu J?: 
lana che il potere di con-trollo della, Corte Supre J 
ma possa es(}Y'eilarsi con una maggiore latitudin f 
di tempo>>. Di qtteste ragioni, ahe avrebbero tifi~ 
mitato so~o modicamente il oampo di applioazio~t;. 
ne dell'art. 327 c. 'p .o. alle giurisdiziooi speeiali 
non vri � pi� traooia nella presente� sentenza, l i 
qttale va forse oltr�e lo s.tesso pensiero della Oort%) 
in qttanto non gembra che l'applioazione �ez-sua ~ 
detto art. 327 alle giurisdizioni speciali sia su 1 
bordinata aUa esistenza 1di una noTma ohe espres jjj 
samente riJwii a tutte le di&posizioni del o. p. o ..i 
essendo evidente ohe z>applicazione di questo c�o -~ 


-7 


(lice va fatta scmp1�e quando si tratti di giurisd,izioni 
spe(~iali in materia di diritti soggettivi il 
cui procedimen'o non sia es,pressamente e completanwnte 
regolato. 

Dopo "la pubblicazione di questa sentenza non 
pu� dttbitarsi che l'at�t. 327 sia inapplicabile in 
relazione alle decisioni deUe Commissionvi previste 
dai decreti legisla,tivi 10 agosto 1945, n. 63!1 
e 1� aprile 1947, n. 277. 

Sulla tendenza della C01�te Suprorna a limitaq�e 
l'applica:zi01ne delle norme in materia di impugn,azione 
in relazione alle decisioni delle giurisdizioni 
speciali, vedi in questa Rassegna, fase. 1-2, 

POfi� 7. 

COMPETENZA -Per territorio -Luogo dell'esecuzione 
-Vendita da piazza a piazza -Consegna della cosa 
al vettore. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. 748-48-Pres.: 
Pellegrini, Est.: Profeta, P. M.: Eula-Cappiello contro 
Persi). 

N elle vendite cosridede da piazza, a piazza, <t 
eui si riferi,see l'art. 1510 c. p. c., per luogo di 
esecuzione della obhligaz,ione di corus:egnaJ.'e ;)a, 
cosa ,s'i,ntende quello in ooi il venditore abbia J.'imes'S'O 
o debba 1�imettere la cosa al vettore o allo 
spedizionie,re. In queSito l:uogo pertanto poss'Ono 
anche propors,i le azioni derivanti da1 rap.p01�to 
(art. 20 c. p. c.). 

Su,.fla questione c. Commentario al Oodice ciYile, 
diret o da M. D' AMEILIO -Libro .rtelle Obbliyazioni 
-V ol. Il, pa.g. 7 4 ; ANDRIOLI : Oommento, 
Il Ediz., vol. I, pag. 88 e seguent~. Secondo l/ A. 
le azioni che si potrebbero pTOJJOrt�e nel ruogo di 
consegna non sareblJrro tutte queUe derivanti dal 
J�apporf,o. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Indennit� 
-Legge per Napoli-Mancato accertamento 
dell'imponibile -Valore venale -Determinazione 
dell'imponibile -Contraddittorio dell'interessato. 

(Corte di Cass., Sez. Umte, Sent. n. 672-48 Pres. Mi� 
raulo, Est.: Chiappa, P. M.: Eula -Balletto contro 
Ministero Aeronautica). 

In vi1rt� deH'art. 13 ,della. legge 15 genuaio 188:5, 

n. 2892 1sul risa.namento di Nwpoli, la indennit� di 
espa:opria,zione � determinata in ha,se aJla, media 
tra il valore venale dell'immobile e1 il valore 'legaJe 
risultante dal cumulo di dieci annualit� di 
fitti di data certa,, o, in mancanza, coacer'Vo di 
dieci annualit� dell'imponibile catastale. E,' escluso 
alt1ro modo di valutaz,ione dive�rso da quello 
suddetto. 
Non risultando a,ccertato l'imponibile J:a. inden,. 
nit� di e1spropriazione non si eommi�SUJ.'a in ba.se 

a.l solo valore ve.nale ; e la determinazione del reddito 
imponibile dev'essere chiesta al competente 
Ufficio finanziairio il oui accertamento � insindacabile 
e serve come criterio di valutazione per la 
dete,rmina.zione dell'indennit� di es:propriaz.ione. 
In ta,J ca,s1o, tra.tta.ndosli di arceJ:tamento non ai 
fini fisca.Ii ma unieamente per offrire u.n criterio 
di valuta.zio,ne per la, determinazione dell'indennit�. 
di esp�ro,priazione, il con lraddittorio dell'intere,
s:sa,to .non � necessario. 
Il ricorso avversario � stato rigettato. 

Il prinoipio affermato nella seoonda ma.ssimn, 
ftt gi� seg-uito per la pritma volta dalla Corte Suprema 
con ln sentenza n. 2148, del17 g'iugno 1930�. 
Precedentemente si riteneva addirittura che 
�mancando lJimponibile qiwsto dovesse r�gguagliarsi 
a zero e che tale valore negativo dovesse 
costituire l'alt1�o termine della m(J1dia >>. 

IMPOSTE E T ASSE -Competenza amministrativa e 
giudiziaria -Autorit� giudiziaria -Accoglimento del 
ricorso per motivo diverso da quello dedotto -Appello 
-Appello incidentale -Domanda che sia mantenuto 
il nomen juris. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. 

n. 646-48 Pres.: Giaquinto, Est.: Zappulli, P. M.: Pafundi 
-Finanze contro Rosso). 
Proposto ricorso all'Autorit� giudiziaria contro 
la decisione dela Oommi�s1sio.ne provinciale per 
le imposte in materia di imposta indiretta sui trasferi;
menti della ricchezza pe~r uno dei motivi ammes,
s,i nel terzo comma dell'art. 29 del regio decreto-
legge 7 a.gos'o 193,6, n. 1639 (gra.ve o deficiente 
errore di apprezzamento oprpure mancanza 

o insufficienza. di calcolo) non rpu� il Giudtoe accogliere 
la domanda per l'altTo motivo non dedotto. 
Non e'sorbita invece dai limiti della, siua 
giurisdizione il Giudice ehe fermo res,tando il fatto 
cnstitutivo del vizio denunciatogli con un'a 
delle 1sui�ndicate qualifi,che :gimidiche, rit>enga �di 
a.ttribuire al fatto stesso l'altra quaHfica. indicata 
dalla legge. 
La pa�l.'te la cui domanda �sia stata integralmelllte 
a.ccolta, ma con l'attribuzione all'oggetto della 
medes1ima di un n,omen juris diver�s:o da. ,queno da 
es.sa ,dedotto, res,:Us:tendo all'appello propo.s:to dall'a.
vvei~sario per ottenere il� rigetto della, domanda 
SJte.s:sa, pu� irns:i�s:tere peTch� sia mantenuto fermo 
il nomeniuris da essa dedotto, senza proporre, al 
l'uopo, ft.ppPHo incidentale. 

La Cassazione ha accolto il ricorso proposto 

dall'A vvocatwru avverso la, sentenza delta Corte 

d'ap�pello di Torino del 10 maggio 1944. 

Il ragionarrnento ohe, nella sentenza d'appello, 

costituiva il p1mto �di partenza di una serie di 

in,esatte illaR~iond in 8ostanza era que8to: 

a) la legge (art. 29, regio decreto-legge 7 ago


sto 1939, n. 1639) oontemplando la im)pugnabilit� _ 

rlavanti all'Autorit� giudiziaria, delle decis�ioni 

emesse da,lle Commissioni p'l'ovinciali nelle con


trov,er8'ie relative alla determinazion�e del valore 

imponibile, ammette l'esperimento del rimedio 

per due soli specifici 1notivi: il gra;pe ed evidente 

errore di apprezzamento oppure la mancan.za o 

insufficienza di calcolo; 

b) proposta dell'interessato l'impugnazione 

per un.o solo dei due nwt-ivi di cui sopra, non � 

consentito n� all'attore di richiedere, n� al Giu


dice di emettere PJ'onuncia di n.ullit� della de�vi


sione impugnata per motiv'o diverso da quello 

iMzial1nente fatto valere. 

In lin,ea astra.tta, le premesse di tale ragionar-_ 

mento sono meccepibili; ma l'equivoco affiora dal 

concetto del t,utto formalistico e falso che la Cor


te aveva ,rf,,ato del motivo dell'impugna~'ione. La 

legge infatti non esige che, per designare il vizio 


-8


dedotto come motivo delf�npugnaziune sia adopera!
a un-a fornJ,ula qua,lsiasi) ma stabilisce inrroe 
che fefficaoia e i limiti della domanda d'im]
Jugnativa -debbono determinarsi in base all'e,q'ettiv
�a oon,!iistenz,a c natura degli cleu~enti di fatto 
allegati da.Watto1�e; in a.T.tri termini il nbotivo dell"
impugna,zione � qualifica-to dai caratteri obiettivi 
dei fatti dedotti dall'attore e non da,Z~a sua 
opiJnione in ordine al concetto sotto il quale tali 
fatti 'Vanlno sussunti. In c�asi analoghi) cio� in re.lazione 
alla qualifioazione dei motivi di impq,tgnazione, 
la Oorte Suprema ha seguito criteri analoghi 
a quelli sosten�uti come sopra daU! Avvocatttra 
(v. sent. Hl aprile 1947, n. 588, And� c. 
Yatoli in Mass. � F'or�o It. >> 1947, 13!6). 

Sulla seconda n~a8sima, la Corte d)appello) giudicando 
diver8�am-ente, aveva dimenticato che z>aPpel
�lo incidentale presuppone ttn interesse ad imJYitgvna;
re Ta sMttenza, il qttale non pu� sussistere 
se nort quando la senten~a. medesima importa una 
effett-iva parziale 8occombenza, ns8ia la reiezione 
ili una p~�ete,s,a, non sempUer�men.te di una ragione 
dedotta a. so8tCgno della pretesa. Sulla que8tione, 
vedi n,ez 8rnso 808tervuto dmll' Avv�ocatura, sentenza, 
n. 1116/46 in Rep. << For�o lt. n 1'946, voce 
Appello, n. 108; 8ent. n .. 1772/46, in Rep. �Foro 
It. )), voce ApPello, n. eo, 131; sent. 664/47, in 
Mass. � F'o1�o lt. >> 1947. 

IMPOSTA DI REGISTRO-Appalto-Concessione pubblico 
servizio -Contratto recapito telegrammi ordinari 
espressi e pacchi postali. (Corte appello Messina, 
Sez. I, 9-28 febbraio 1948 -Est.: Batolo -Amministrazione 
finanziaria contro Russo Stefano e Andronico 
Elvira). � 

Oo:s:!itui:s�ce concrs-s:ione di pubblico 'Servizio il 
contratto con cui il privato senza a.lcun compenso 
da rp�M�te della PubbHca Amministrae-ione si s:ostituis~
e a. ques,ta nell'esercizio di un ser�vizio :p-ubblico 
e:S1errcitando l'a.ttivit� in nome proprio e nel 
proprio interesse, percependone il profitto e rrRtando 
resrponsa.bile di fron+e ai terzi. 

Tali ca.ratteriSJtiche non si riscontrano nel con


tratto con oui il conces:sionrr.rio ha a.s:sunto l'oh� 

hligo del recapito dei telegrammi ordinari, degli 

esp1�es:s:i e pncchi postali dietro (�ompenso adem


piendo e<S:so le obbligazioni a:s'sliDte nel nome della 

Am'minis:trazione che sola rimane res:pons:abile cl i 

fronte ai terzi. 'Il eoniratto � la, figura del1'a.p�pa1


to e la p�aroia. � conce-s:sione >> usata dall'art. .1 

del :Oodice post,aJe ha, :significato generico e non 

F-'J1edfico pot�ndo anche riferir-si n concei'l'i'iioni �i 

appa.lto. 

Con oontrattn 26 dicembre 1934 i con"U,enuti 

a881tn8ero dnl M ini8te1�o delle Comunicazion,i il 

servizio di reoapito tele_grammi, degli espressi po


.stali e dei pacchi posta!:i re paoohi postali wr�genti 

in Me8sina. Il oontntfl:o av,eva du11ata~ seme,S't't"G!ite 

e fn successivamente Qonfermta.to taaiJtamente. d�i 

anno in anno 8ino allH40. F''u aswggettato cd :.U 

quota clel 0,50 % come con:cession.r di IJubblioo 

ser�vizio. 

ln sede di verific�a fu 'l'icono8citdo che il con


tratto rivestiv'a oarattere d�i apPalto onde fu ele


�vata la relativa imposta con la aliquota del 2 e 

8 % in 1.J'�gore nei ri.spett�ui anni. 1'ro}Jo8ero U]Jzwsizione 
i ,<?ignori Rus.so-And1�onicu in 8ede amtninistrat
�iva e contempora-rteamente in via giudiziaria 
con la citazione n a.prile 19-!-1-, introduttiva 
del ,qiudi:<5io. 

La diversa ta88azion� a cui SO/W assoggettat-i 
gli appali'i e le con,cc8sioni di pubbl�ico seriJ�z�J 
hanno r�eso necessaria pi� volte la prec�i8az'ion,e 
dei c�aratteri di8tinti1.J"i tm uno e l'altro i8t-ituto. 

La nozione di publico serv�izio, come 088erva il 
Porti (Dirito Amministrativo, Parte generale, 
II, p. 2'63-265) � �alquanto inoerta )), �poich� 
oscilla tra d1te opposte con�S'iderazioni l� dove 
l'una ravvi8n pttbblico servizio soltanto la, attivit� 
della Pubbli-ca A.mministrazione, e l'altra qual8iasi 
atNvit� clte r�spon,da a bisogni o esigenze di 
indole colfettiva la atti rilevanza e importanza su,gger�
is�oo o determini l-'interessamen,to della Pubblica 
Am-ministrazione (tesi a cui sernbra accedere 
il De Valles: �Servizi Pubblic�i >> Milano, 
1930). Ma anche tale estrema concezione 8i ravrisa 
di per s� a.bbasvan.za arnpia e perci� 8orge la 
rwces8it�; am,ertita dallo stes8o gi1tri8ta, di 1mo 
determina<~ion,c e delimitazione del contenuto del 
rilevato intere&S'amento della Pttbblica Amministrazione, 
a,l fine di preoi8are oosa. 8� intenda per 
r�set�cizio privato di pq~bblioo servizio. E anche 
qni l'asprU:o � duplice JJotendos�i ame!re tJUbbUco 
servizio r>seroi/atn dal pll"ivrdo all01�eh� una 
attivit� dene tra8ferita dalla Pubblioa Arnmini m 

� stra~i�ne � al privato il quale, nel far ci� a scopo 

l 

di lucro as�sume l'obbliqo di es�er�c-itarla nei modi 

. 

richiesti dall'in.teresse pubblico e sotto l'os'ser-m 
1'antZ'a di patti e condizioni appositamente formulati 
oaso per ccuw >> oppurr � quando oon appo8ito 
atto r:enga costitl~ito ex novo tm servizio sotto 
forma di attiru� da spiegarsi da un privaio 
a 8copo eli lucro, sempre con la osservanza di speciaH 
patti e oondizioni appositamente formulati >>. 

In ambo i ca8i, riassume il Forti, si h'a quello 

speciale reyime ammin�strativo di attivit� con-1.-i? 
merciale o indu8triale che perm-ette di parlare di 
e.<sercizio priv,ato ,di pubblico serviZio. e in ambo i 
easi si parla di oo:nce8sione di pubblieo .'Servi


zio ... 

Ma. la distinzione non a:ppaga B'overchiamente 
ai fi11Ji della dctermin,azione del contratto riguardo 
alla leg_qe tributaria onde sembra pi� c�onsono 
rtlla dePerrnima.zione il pa;rtire dalla distin-zione 
posta daUa dottrina tra pubblica funzione e s:er>oVl?.
JO pubblico (Zanobini: � Diritto AmministratitJO 
))' I, pag_q. 11-12) ed esaminare se nella 
e8ecnzione dei 8ert,izi pubblici che secondo lo Zanobvn
�i � rappresentano attivit� materiali tecniche 
spesso di produzione industrialr, poste a disposizrione 
dei 8ingoli per aiutarli nel con8eguimen,
to delle loro fi:nalit� >> vengano comiTJiuti atti 
di volont� e nogozi giuridici che rientrano nel 
earnpn del diritto privato (contratti per la pre, 
stazione del .'Servizio appalti, ecQ.)..o~n:ero occorrano 
atti di diritto pubblico (applicazione t!i; tas~8e, 
accertamento di con.trat"Venzioni) eoc.) che co8titui8C01W 
manifestazioni dell'esercizio di una 
potest� attraverso l�a quale riappare il eonee 'to 
rZi pubblica fttnzione. 



Qu(~ilt'i ultimi oriteri sono stati adombrai i dalla 
.<:rentenza della Corte di ap([wllo l{L quale pero 
ha. dato rnaggi�r rilie'VO a tm aspetto del ra.pPorlo 
di concrs:orimz�e di pubblico serv~zio -soNti�uzione 
del privato alla Pubblica� Ammini.straz-ionf 
nell)ese1'cizio del pubblioo SC'I'V'izio sen.uL alc�un 
eorrispettivo -an.dch� al trasfer~nwnto nel [JI'ivato) 
rnerc�� l)atto a,~nmimistrativo di co1~oessiM1e 
(con i .<:ruoi carat:teri di unilaterrtlit� e J'rvooabiW� 
fondamentali) rli una potest� o funzione ]J1.tblJlica. 


Precedenti giur�,�prudenziali di etti si ha notizia 
oltre qurlli indioati n.clln relazione della Avt�
ocatura dello Stato, 1HB0-1941 (vol. ~o, pag. 211 
e seg[J.) sono i seguenti: 

a) za. decisione dena Oo1ntn�issione centrale 
delle im(JJOSte, 8 gPnnaio Hl40, Rinaldi-Finanze 
(in �Le JJ.fas8�ime ll, 1941, n. 3, pag. HlO, �Foro 
Ttal. >> 1941, P. lll, pag. 117, con nota critica 
prof. Ingrosso); 

h) senten'2'a Tribunale Milano rlel 24 maggi.rJ 
Hl4J' pa8sata in uiudicato. eonl'/(-!f/Uenzialc a drtta 
pronunoia ad istanza <del R�inaldi c-ontro la A.mminristrazi.
one Finan.~�aria. Con essa fu ricono8ciuto 
il oar"<atterp, di appaUo al contratto di a88unzione 
dPl servizio reccL1Jito telegra-mmi PS]J1'PS
�'~i e paecrhi po8tali; 

e) decisione �ommis8ione oentralP impo,,�te 
16 febbraio 1942 (�Massime>> 1943-44, pa.g. 128, 
con nota critica redazionale) con cui viene riconosciuto 
oarattere di appalto a�l contratto di innaffi
�amento stradale affidato da 1ttn Comune al prirato 
(G. E. ('1.). 

LOCAZIONE DI COSE -Caserme di forze di polizia 
-Locali adibiti ad uso diverso da abitazione. (Corte 
di Cass., Sez. III; Sent. n. 905-48-Pres.: Mancini, Est.: 
Rispoli, P. M. Pittiruti � Berrini contro Amministrazione 
Provinciale Torino). 

La, Oa-serma di P. S..non � solamente la ca.sra 
di a.bitazione di cui all'art. 1 deoreto legi�s1la.tivo 
luog�otenenziale 12 ottohre 1'945, n. 669, percllt> 
!)reva.lente in essa pu� e�s1s�ere l'us~o rli prubblico 
servizio, ed in que.sto caso � da appliea.re il SIUC.~
ess[vo a;rt. 2 del cita,to decreto legislativo n. 660. 

La eoesis.tenza. di vi� a.umenti di fitti in m�sura 

:livers:a, si pu� avere .solo qua,ndo coe."si,stano i du1' 

!lR� dell'abitazione e dell'uffic�o (od altro uso di


�erso da quello di alloggio) e nno di essi non sia 
r>reva1ente. In queRtO� Recondo cruso si a�prpHca il 
~omma primo dell'a,r'. 5 del cita.to d�ecr-eto legillativo 
n. !669, nel primo ca-so invrcr si applien i l 
;econdo co.mma. 
OomP si vede dallr 81/ Ni.portate mas-sime. In 

')orte di Gas8adon�e investita. per la prima volta 

lella que8tione se le oa8etme, ai fini della vigente 

egislaz:ione vincolistieu, giano da considerarsi tra 

�e oa8e di abit,azione. ha adottato ttna soluzione 

'Jiutto8to dA 8peoie,. che di carattere g�enerale. 

La Corte infatti mentre ha riconosciuto che 

'uso di abita,zione comprende anche l'alloggio di 

nilitari e di altre com;unit�) ha ritenuto che ne�l


a caserm~ oltre qtte.<;to uso si abbia ftnche uso di 

ufficiG e che questo po-'llla essere preralentc (prevalenza 
da esaminarsi evidentemente aal'lo per 
caso). 

Se si, t-iene conto delle ragioni che ind,uss01�o 
FAvvocatura g.enerale a pr9po;-re �qu-esto r�icor8o 
e gli altri analoghi) l)inrlirizzo gittrisprudenziale 
segn1ato dalla sentenza sopra riportata pu� con'siderar-
si sodilisfacente. 

Ta1i rag,ioni si riassnmm;arw nella preoccupaz
�ion-e che) attr-ibuito alla eagerma il caratteJ~e di 
('dificio adibi-to ad 1{SO diverso dall)abitazione) di 
questo aarattere si tenesse aonto non so.fo ai fi.n 1 
di determinare la migura dei aanoni, nw anche a; 
filflli della pror�oga lega-le. 

La tesi sostenuta dall'ADV'Ocatura si basava .�ui 
seguenti argomenti : 

a.) il decreto le_gislativo n�. 669 e stwoessivi 
non definiscrmo il oonoetto d'i a-bitazione, sicch(' 
qnesto de-De determin-arsi o in ba8e ai criter'i d:�f 
linguaggi� comune o in base ad el'emrn.ti f'Ventualmente 
,desunli dal diritto positivo, elementi 
q1c�sti otmiamente pret,alenti 8'lti criteri anzide t'. 
Tali Plemern,i{i debborr~s'i ritener�sii effettivamente 
e.<~istenti P. si trag_gono dal r�flgio deereto-leglge H 
aprile 1934, n. 563, nel quale sotto il ooncet'o d� 
abitazione � appuntJo espessamente r�rompreso 
anche il looa.le adibito a.d alloggio di oomunit�. 
Ora, quan,do ttJ'ba le,gge in materia di locazioni 
defi.ni8ce il concetto di abitazione in 1m certo modo, 
non pu� ritenersi che il legislatore. usando 
8ucoes:sivamente in� ttna lef]'f!'e a�naloga lo s'e.<8'J 
termine) abbia roluto intendm�e cosa diversa. Tanto 
pi� quegt.a opinione deve ritener8i fondata in 
subiecta, materia, in quavn�to l'art. 4 del decreto 
le,qislativo n. 669, imjplicitamente r-iconferma la 
norma del f"� 'ato dee1'elo legge n. 563, 1934; 

b) La giurisprudenz�a pret��alente della. Corte 
di Ca.s�saz�ion�e relati1.'a alla legislazione 1.;incoligfiea 
deU)altro dopo guerra era n�el senso di attribuire 
al ooncetto di abitazione �ttna portata tanto 
ampia ,da riomn.prendervi anohe le Caserme lv. 
per tu.fte Za sentenza 3 luglio 19�23 in eau,<;a Machnic-
JiJrario in. � Foro Nuove Provincie >l, 1924, 

n. 303). 
T sue8JIOSti a;t�_qomenti n�on sono 8tati in. sosta nza 
contraddetti dalla Corte Suprema, la qualP. 
infatti, rifacendosi al criterio dell'uso prevalen.. 
te) il quale oriterio � d.alla legge assun'o w lo ai 
finri della determinazione degli aumenti (art. 5), 
tta e.<wlttso che l'obbligo di pagare i fi:tti aumenta.t'i 
em art. 2 del decreto legislativo n. 6'69, implichi 
l'attribuzione alle l!a.serme del oarattere di ea.<?e 
non di abita.zione anche arJU effetti della proroga 

lrqa1r (A.. R.). 

RAPPORTI DI LAVORO-Estensione dell'ordinamento 
sindacale agli enti pubblici economici -Contratt~ 
collettivi e regolamenti amministrativi. (Corte d1 
Cass,, Sez. II, Sent. n. 417-48 -Ente Volturno contro 
Catalano). 

Le norme legislative che si sono succedute sul-tema 
della estensione dell'Ordinamento sindacale 
agli Enti pubblici economici importano che lu 
regolamentazione collettiva. di que.sH enti a.ndava 
soggetta a forme partico�lari (controllo preven i



-10


,.o pieno, �i legittimit� e di merito, �a parte del 
Ministero delle Fina.nze), adeguate alla natura 
l)Ubblica degli enti ed ai rapiporti, pm� e:ssi pu:bblicistici, 
interced�enti �Con i loro dirpen�enti, onde, 
da un lato, hb nece�ssit� di diSICiplina�re cotesti 
ra.pporti mediante app�o.slti conlratti collettivi e, 
dall'altro, la i,mpossihilit� di a;p�pliea.re ad essi 
le comuni regolamenla.z�oni collettive, foSiStero 
antecedenti o successive aHa. :s111ddetta estensione 
dell'o~dinamento sindaca.le. 

Da ci� deriva ch'e fino a �quaudo non esista regolamenta.
zione collettiva a;pposita per l'ente, 
prevale, come fonte .normativa a.utonoma. per e.sso, 
il regolamento amministrativo proprio dell'ente, 
e, perr' eontro, da,] momento in cui ipJ:'ende 
vita l'apposito contratto collettivo il regolamento 
organico cede alla disciplina integrale ed esclusiva 
della regolamenta.~.ione collettiva. 

Conforme in dottrina De Marco in� Dir. Lav. n, 
1943, I, 10, che per� ammetteva l'applicabilit� all'Ente 
pubblico dei contratti collettivi nazionali, 
yenerali a tutte le categorie dg�nardate nelle C'anfederazioni, 
senzoa. Qontrollo da parte del Min<i8tero 
che ha la vigilan~a sull'ente. 

Nel senso che per�rnwrrebbr Z.a facolt� reuola


rnentalf'e data la nat1tra pnbbl�ica dell' JiJnl e aT/,Ch!' 

dopo la r"eg'olame'T/,tazionc del rapporto eon con


tratto collettivo ofr. Vitta: � Giur.. It. )) 1947, 

I, l; in senso conforme alla decisione, v. Zano


bini: l'� Amministrazionr: Locale n, PadO'�'a, 

1936, n. 132. La questione sembra om. risolta nel 

senso affermato dal S .. C. dall'art. 2068 Codice 

civile, come �. stcdo r�ilevaJ o ir~ dott-rina. 

REQUISIZIONE -Comitato Centrale-Danni in dipen� 
denza dell'atto di requisizione dichiarato illegittimo. 

(Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 497-48 -Ministero 
Interno contro Jacoucci). 

Dal eo;n~p:ito giurisdizionale attribuilo aJ Comi


tato �Centra.le rper 1e requisizioni, istituito con 

regio decreto 21 giugno 1941, n. 588, secondo il 

testo dell'M'i. l della legge di eonversione del 

a dicembre 1942, n. 1819, rimane es.clusa la cogmi


zione della ma.teria dei da.nni in dipendenza del


l'H.tto di requisizione che venga dichiacrato ille


gittimo, anche .se si concluda. nella fmma di 

�condanna gene�l'ica )) .. 

Tu lta la ma.feria, rela.tiva, ,sia attinente aU'a-n 

elle al quantum) rimane di :co,mpetenza del Oiu


dice ordinario. 

Deoisione oonforme aUa giurisprudenza restTit


tiVIa 'per cui il Comitato giuriBdizionale centrale 

p�u� conosoere solo delle controversie rela.tive alla 

legittilmit� del p-rovvedimento di requisizione e 

alla determ-inazione de.U'in:denrnit� (v. Cassazione 

8ezioni Unite, 24 gennaio 1947, n. 72, nella moti


vazione in � F'oro It. l> 1947, 282). 

Nel senso che rientran.o nella competenza del 

Oom.itato le oon.trorer8ie inerenti all'�accerta1nemto 

de'ri dannlb da logorio e deterioramenti v. Comitato 

giuri81dizionale oentral� 27 gennaio 1945, in � _Giur. 

I t., n, 1947, III, 12;: massilma che appare di indi


801ktibile esa'tczza posto che tali d.anni sono disci


plinati dall'art. 73 del regio de�c?�eto 1941, dell940. 

SANZIONI CONTRO IL FASCISMO -Confisca dei 
beni-Modifica sostanziale della disciplina in materia 
-Natura giuridica della sanzione. (Sezioni Unite 
penali, 14 febbraio 1948, Pres.: De Ficchy, Relatore: 
Trasimeni, P. M.: Fornari (conci. dift.)-Ricorso 
Zucchetti). 

Il decreto legislativo del Oapo provv�isorio dello 
Stato, 19 novembre 1946, n. 392, ha profondamente 
immutato ai precedenti decreti non soltanto sotto 
ll �rifless-o procedurale, ma anche sotto quello sosta.
nziale. AU'infuori della. ipotesi p:revts:ta aHo 
art. 9 del deereto legislativo 27 luglio 1944, n. 15'9, 
in cui la confi�sca � �svincolata dall'a~Zione penale, 
essa � ogg"i, in ogni altra ipotesi legata ad un 
aecertamento di re,srponsabilit� ed � conseguenza 
!li wna s1e.ntenza di condanna. 

In �caso di estinz.ione del reato pmwangono gli 
effetti della confisca se � �s,tata gi� ordinata. con 
sentenza irrevocabile, ma. non pu� essere .s~pa.ra�� 
tamente disposta se non preesiste la sentenza di 
condanna. 

La confi:sca ha, pertanto, salvo l'i,pote.si del


l'a�rt. 9 accenna.to, natura. di pena :principa.le. 

La decisione dlllle Sezioni ttnite penali succede 

qronologicarnente all'aUra, cPrtamente pi� nota, 

delle stesse Sezioni unite nel rieo-r8o Ma-rc,ian� e�d 

aUri in .data 7 f@bbra.io riguardante gli effetti 1 

dell'art. 25 della mtova Costituzione st~l '�'igore � 

delle leggi eocezion.nU in mate-ria. di sanzioni oon


tro il fascismo e sttlla purtibilit�, dei r�eati plf'evistli 

in dette leggi. 

Sia la preoodente che la suooessiva deoisilone i 

non hanno incontmto il maggiore favorr, sotto l 

l'aspetto giuridico ben s'in,tM11de (Cf-r. per la pri-l 

rna C-roga.: I diritti di libert;'t e la Costituzione,1 

in cc Ghtr. It. ))' 1948, II, 12.9; e pe'l' la seconda,j 

Sabbatini Giur;.: Ancora. sulla natura giuridica 

della. eonfi:sca-dei beni in cc Giust. Pen. n, 1948,1 

II, 250'). 

A propo8ito della presente decisione in rnassilma 
si � accennato alle sol�nziorvi contrastanti della 
pena accessoria p-rima (II Sez., 9 luglio 1946, rio. 
Tilena,. in cc F'oro It. n, 1M6, II, 161) della sanzione 
civile specifica poi (Sez. unite, 23 nov. 1946, rio. 
Rolandi-Ricci, ivi, 1947, 17) e della pena principale 
o-raj si � rilev�ato �il duplic:e criterio di J)alutazione 
in base al quale 8i � r'itewuto ohe la oonfi.lsoa dei 
beni ha la, non in1riividuabile natura di 8'~ion 

politic:o amministrativa per eccezione (art. 9 
decreto legis:lativo 1944, n. 15'9) e d'o1�dinalf'io 
qttella di pena principale, e si � sostenuta da 
vnnto di vista dornmatioo la impossibilit� di in 

quadrare nel sistema pevr~Jale vigente la confisc~ 
com�e ]Jena principale lpr'oprio per gli s!essi argoi 
menti pei qnali le Sezioni ttnite sono P'ervenut~ 
aU'nl'lima oonc,Wsione (interz;�retaz1one de.lle 'l!iOr~ 

1nc 00 . ntenute nel dec-reto 19 novernb�re l.946, n. 39l. 

cd applicazione e gradua.z�ionc dell'a 8an:ziione d 
parte del Giudice). ... 

Sotto l'as�petto g�iuridioo, sen~a nu.ll(:J,. toglie-r 
ana sostanza di iali censure, sernb-ra che lo ~Ste8Rl 
argomento delta interp-retazione dell'ultimo r!..:. 
creta in rnateria -nel seV/1!8o della irnmutltzii,-n 
alla precedente disciplina della oonfisca eta con� 


-11


sidera;rsi sem,JN'e, anche nella ipote~:ri di estnJJni8tsione 
dal reato, consrg�~~enza di ser/;tenza ti'i eon(
lanna irTevocabile -tsia del tut: o falla<J'e, se nr ll'applicare 
la legge non tsi pu� attribt~irle a.ztro 
sen>So che quello fatto palese dal significato proprio 
delle parole secondo la CO'M'I.,es�sione di es.�r:, 
e da,ZZa intenzione del legislatore. 

Il Supremo Collegio esarnir~a. nella decisione 
la solw lettera delrart. l del deareto del Oapo 
provvisorio dello Stato in 1"a]Jpo1�to aU',art. 1 del 
decreto legisla-tivo 26 JnU!/'Zo 194G, n. 134 da esso 
modificato. Considera che n pTimo comma della 
nwdifica 'prevede due ipotesi di mancrato provv'edimen.
to �di qonfi>Soa Te q~tali entrambe pTeSuppongono 
la sentenza d�i condanna �iTTcvocabile, ergo, 
anche la terza ipoteg�i prevista nel successivo comma 
(quella di mwncato provvedimento peT est-in-~
ione del Tca'o) ,deve av,ere lo s�tesso presupposto, 
tanto pi� ohe dovendo,8i questo aJnmetleTe per la 
prima :pa1�te di detto secondo comma Telativo al 
pennanr:re degli effetti della confisca gi� disposta 
nonostante l'est im~ione del rea lo, non ]JU� eselndersi 
peT la seoond,a par: e de�l co1nma relativa. a 
conifis�a non d�~sposta ma C1ollegata alla p1"ima 
parto oon sem.plice con,giunzione. E oonclude o/te 
non � stata per� r;i� p1�evista fipotesi di eon-fisca 
senza precedente condanna del reo, di guisa che � 
rviden,te che il legislatore non ha inteso pi� riprodwrre 
la situadone dei zwecedenti decreti. 

La lettera non au 'or-izYza n'� il ragionamento n� 
la conqlusion.e perch� il presupposto d'un c01nma 
non deve necessaria<me11.te essere il presnpposto 
del comm,a successivo ov,e si r�egola diversa ipotesi, 
n� il presupposto di ttna parte del comma 
success�ivo deve necessariamen,te essere il p?�esupposto 
della seconda pU!I�te ,del oo1nma stesso solo 
per la congiun,zione ohe lega le due parti del 
comm,a. 

Nel comrmra in questione la congiunzione � anche 
p-reoeduta da un punto e v�ir1gola, ma, comunque, 
il collegamento di due parti dello stesso comma, 
ancihe se non si 1�itiene in fun.zione del colleg�am.
ento logico della d�~ciplina della stessa ipotesi 

(e~!tinz�ione di 1�eato), no�n pti,� ritenersi in f'unzione 
di una idootit� di presupposto qu.an,do non concorre 
in tal senso nessun altro elemento, n� letterale_, 
n� logico c ta-ntomcn-o sto1�ioo. Anzi, per la 
logica, deve ricordarsi e/u,�� non � l�di~o d�durre 
una profonda immutazione so8tan.ziale deUa disci 
plina di determinata materia, come quella operata 
dal Snpremo Collegio per la tmriazione nei testi 
di qualohe espressione letterale, quando} per la 
storia, U legislatore nella relazione al decreto 
a1::verte trattarsi di modifica solwrnente procedurale 
(ofL ed. del Poligrnfic�o dello Stato) a prescindere 
da ogni altro elemento letterale e logico 
risnlta;nte dal testo stes8o in rapporto a qu.eUo 
modi.fioato che rende manife8ta l' occa,sio e la rllitio 
legis. 

Sotto l'aspetto poi della giustizia in senso gittridiQo 
-che non va certo perduta di vista tanto 
n-ell'av'pliCOO�01~e della legge quanto nella ricerca 
del 'fl;o'lnma perch� reag�isoe sulla stessa ra,tio 
legis -la decisione del Sttpremo Collegio crea dur: 
pesi e due rn-isure in quanto .fra coloro i quali 
corn1niNero i fatti costitnenti te ipotesi delittuose 
previ8te dalla le_gge sulle sanzioni oontro il fascigmo 
verrebbero a subire T.tt con,fisca solamente 
quelli che per conlingen-z�e tli tempo nella istntltor-
ia e nena celeumzione dei processi 8i sono trorati 
di fronte a sentenza iTrevocabile c non anch,_; 
quelli che, avendo cor1111nesso a'nohe fatti pi� gravi, 
hanno avuto la fortuna di non vedeT conclu8o i7 
pTocesso prirna, dell'amnistia. E ci� accadrebbe, in 
c'a,~o di morte, anohe per gli eredi. 

Questo n-on pu� volere n,essttna legge e nessun 
legislatore. N� a tendo} genza espressa e n(m dttbitabile 
disposizione (qual1tnque l'argomento e qnalunque 
si8tema) pu� pervendre l'interprete, anche 
peroh� n.on ne risulti ac()Teditata da'l punto 
di vista della ginsfoizia in� senso giuridico a parte 
ogni valutffi<:ione politica, la tesi respinta con la 
prirna decision,e delle Sezioni ttnite, a tal propo8ito 
ricordata, 1�ispetto a questa aocolta con la 
seconda decisione certamente non con forme a 
,qinstizia nei sensi accennati (B. C.). 


RASSEGN.A DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE 
DI PUBBLICAZIONE SULLA , GAZZETTA UFFIO.TALE o� 


1948 

I. 
D. L. 16-4-1948, n. 540 (G. U. n. 123): Modifiwzioni 
al Decreto leg�isla.tivo 6 diceuibre .1946, n. 424 
1�elativo alla disciplina delle locazioni degli immobili 
adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. 
II. 
D. L. 21-4-1948, n. 542 (G. U., n. 123}: Liquidazione 
per conto dello Stato dell'Ufficio Recuperi della 
P�rovincia di Treviso. -Sembra assolutamente evidenteehe 
la difesa in giudizio delCommissario liquidatore 
sia devoluta all'Avvocatura dello Stato. 
III. 
D. L. 17-4-1948, n. 547 (G. U., n. 123 Suppl-.). 
Modificazioni al Decreto legislativo Presidenziale 
2 7 giugno 1946, n. 3 8, concernente l'istituzione della 
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali 
(ANAS). -Si segnala l'importanza dell'art. 51 
del decreto anche se le norme in esso. con.ten.ute possono 
apparire superflue in. quanto deriverebbero necessariamente 
dalla natura di amministrazione statale 
che spetta certamente all'ANAS e dall'art. 5 
del decreto medesimo che conferisce la rappresentanza 
della Azienda al Ministro dei lavori pubblici. 
IV. Decreto Ministeriale 21-6-1947 (G. U., n. 125) 
Mis�ura dell'indennit� di requisizione per autoveicoli 
1�equisiti per il periodo di tempo dal 9 settembre 1943 
al dicembre 1945. -Nessun dubbio sulla legittimit� 
di t.ale provvedimento preso in esecuzione dell'art. li 
della legge 24 marzo 1942, n. 24 79; le tariffe stabilite 
con, tale decreto si applicano naturalmente solo 
alla requisizione di quadrupedi e veicoli per le forze 
armate di che al Regio Decreto 31 gennaio 1926, 

n. 452. 
V. D. L. 23-4-1948, n. 563 e D. L. 23-4-1948, n. 564 
(G. U., n,. 125 Suppl.): Ripristino ed istituzioni di: 
Tribunali e Preture -varie. 
VI. 
D. L. 15-4-1948, n. 567 (G. U. n. 126): Integ-razioni 
e modificazioni al D. L. L. 29 ottobre 1945, n. 683, 
concernente la istituzione dell'A.R.A..R. ~Per quanto 
riguarda i beni e i crediti di cui all'art. l, si applicano 
naturalmente le disposizioni di cui agli articoli 
295 e seguenti della legge di guerra. 
VII. 
D. L. 2-4-1948, n. 582 (G. U., n. 128): Compensi 
spettant�i ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori 
per le operazioni eseguite a richiesta dell'a�utorit� 
giudiziaria. 
VIII. 
D. L. 16-4-1948, n. 585 (G. U., n. 128): Modificazioni 
all'a-rt. l del D. L. 29 maggio 1946, n. 488, 
e agli articoli 12 e 13 del D. L. 5 agosto 1947, n. 778, 
ci-rca l'aggiornamento del trattamento economico dei 
dipendenti delle Amministrazioni statali degli enti 
locali, ed in genere degli enti di diritto pubblico. 

IX' D. L. 5-5-1948, n. 596 (G. U., n. 129): P-roroga dei ::;� 
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili 
urbani. 

X. 
D. L. 5-5-1948 n. 625 (G. U., n. 132): Trattamento 
al personale non di ruolo licenziato ai sensi dell'art. l 
del D. L. 15 novembre 1946, n. 375 e successivamente 
riassunto in servizio.-Sulla portata del D. L. n. 375, 
dell946 vedi in questa Rassegna, fascicolo 5, pag. 6 
n. 
9. 
XI. 
D. L. 5-5-1948, n. 642 (G. U. n. 134): P1�ovvedimenti 
per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali 
del Consiglio di Stato. -Si istituisce una 
terza sezione giurisdizionale che assume la denominazione 
di Sezione Sesta. 
Importantissimo l'art. 2 del Decreto che stabilisce che 
sulle domande incidentali di sospensione si decide 
con. ordin,an,za. Questa n,orma far� risorgere la questione 
della impugnabilit� delle decisioni sospensive, 
questione che era gi� stata risolta in, senso positivo 
(vedi in questa Rassegna fascicolo 1-2, pag. 6). I 
termini stabiliti per decidere sulle domande di sospen-::� 
siva rendono quasi impossibile un, in.terven,to effi-~$ 
ca_ce. dell'~vvocatura dello Sta~o in ~i~esa del~'~: !� 

mtmstrazwn,e, dato che entro 1 termtm medesimi e ~j~ 
praticamente esclusa la possibilit� di flsaminare gli ~l 
atti e documenti necessari per rflsistere alla domanda.~ 

XII. D. L. 13-4-1948, n. 650 (G. U., n. 135): Proroga 00 
del termine di prescrizione in materia� di profitti di !fil 
regime. -�--m 
�:::


=:-:-~� 

..~ 

XIII. D. L. 6-5�1948, n. 654 (G. U., n. 135): N_orrr:e per ~ 
l'esercizio nella Regione siciliana delle funzwn'b spet-��=& 

13 


tanti al OonBiglio di Stato. -La chiave di volta del 
sistema della Giustizia ammin,istra.tiva della Regione 
siciliana � costituita dall'art. 5 del decreto. 

XIV. D. L. 7�5-1948, n. 656 (G. U., n. 135): Pagamento 
dei debiti Bcaduti delle AmminiBtrazioni dello Stato. Si 
introduce un termin,e brevissimo che sembra sia, 
piuttosto di prescrizione che di decadenza. Pare che 
il presente decreto debba essere coordinato con il 
successivo indicato al numero XV. 
XV. 
D. L. 25�3-1948, n. 674 (G. U., n. 137): SiBtemazione 
dei contratti di guerra e recupero dei contributi 
La necessit� di norme speciali per la liquidazione dei 
contratti di guerra sorge sopratutto dalla brusca 

.. interruzione della loro esecuzione causata dalla cessazione 
delle ostilit�, con la conseguente necessit� 
di dover contemporaneamente provvedere alla liquidazione 
di rapporti complessi e spesso mal definiti 
e alla loro con,version,e, in quanto possibile, in, contratti 
ed attivit� diretti a fini di pace. 

Nel1918 dopo l'armistizio del4 novembre furono emanate 
disposizioni t=~peciali per la liquidazione dei contratti 
di guerra con decreti legge 17 novembre 1918, 

n. 1696 e 1697, successivamente pi� volte integrati e 
modificati, ed in base a tali norme la liquidazione c la 
conversione furono felicemente eseguite con una flsigua 
percentuale di vertenze giudiziali. 
Purtroppo le gravi condizioni del paese dopo questa 
guerra, con la crisi dell'autorit� dello Stato e delle 
sue attivit�, ha fatto s� che queste nonne vedono la 
lnce ad oltre quatt.ro anni dall'armistizio, ritardo che 
aggrava e complica le� li quirlazion.i gi� complesse e 
difficili per la situa~ione creata dalla sconfitta mili'
tare c d&lle dovastazioni belliche del territorio nazionale. 


Mt>ntre la situazione del 1918, con, gli stabilimenti intatti 
e con, la immediata emanazione delle norme speciali 
sopra indicate, pon,eva in primo piano il problema 
della trasformazione dei contratti a fini di pace, 
oggi risulteranno in,vece del tutto prevalenti i problemi 
di liquidazione dei rapporti contrattuali rimasti 
sospesi o interrotti. 

Riprendendo un,a disposizione del 1918 il decreto stabilisce 
(art. 5, ultimo capoverso) che nelle liquidazioni 
dei contratti di guerra sia in, ogni caso escluso 
l'utile mancato, e tale norma dovr� essere applicata 
anche dal giudice din,anzi a cui la verten,za sia eventualmente 
pendente in tale stadio di trattazione da 
n,on, poter essere deferita al nuovo organo creato da 
questo decreto (art. 19, primo comma). 

La esclusion,e, del lucro mancato riguarda quindi n,on 
soltanto il caso di risoluzione dAl contratto per Ropravvenuta 
impossibilit� di esecuzione, ipotesi in 
cni tale escluf'ion,e deriva gi� dai principi generali e 
dall'art. 1672 C.C., ma anche il caso di resciRBione per 
volont� della Amministrazione. 

La 
norma si giustifica non solo con, la osservazione 
che la manifestazione di volont� dell'Amministrazione 
diretta a rescindere il con,trat.to di guerra dopo 
l'armistizio � una conseguenza coatta di un evento 
imprevedibile, ragione che ha generato la norma gi� 
nell918, ma oggi anche per il rilievo cho quando milioni 
di cittadini hanno subito danni irreparabili, o 

perduta la vita, o riportato men,omazioni permanenn,
en,ti, senza che purtroppo sia possibile un risarcimento 
lon,tanamento adeguato, sembra costituire un,a 
esigen,za di moralit� e di giustizia l'evitare che il contratto 
di guerra n,on eseguito prodtic� un. luCI'�. 

La struttura del decreto rivela la finalit� di sollecitare, 
almeno in, questo settore, lo sgombro delle pendenze 
lasciate dalla guerra, che contribuiscono a rallentare 
la ripresa. Parimenti � chiaro l'intento di ottenere per 
quan,to possibile un,icit� di direttive e di criteri nell'opera 
di liquidazione, perci� con gli articoli 18 e 19 
il decreto dispone che an,che le vertenze gi� deferite a 
organi giurisdizionali o ad arbitrati siano liquidate 
dal nuovo organo, con, la estinzione dei relativi giudizi, 
tranne n,ei casi in, cui sia gi� intervenuta una sentenza, 
sia pure parziale. 

Allo stesso fine � diretta la fissa.zion,e di un, termine 
di 180 giorni per la denuncia delle pretese nascenti 
dai contratti di guerra, con, la comminatoria della 
perdita di ogni diritto in caso di mancata denuncia 
(articoli 10-11) sanzione cui n,on � estranea la necessit� 
di ottenere un,a documentata precisazione delle condizioni 
di fatto in cui si sono eseguiti i contratti e le 
denuncie dei materiali ottenuti a mezzo della 
da molte provenienze, e poi dispersi per molte vi0, 
accertamenti che col decorRo del tempo diverrebbero 
sempre pi� difficili, se non impossibili mentre le pretese 
contro l'Amministrazione sopravvivrebbero fino 
ai normali termini di prescrizione. 
La funzione del Commissario � quella di un organo amministrativo 
senza carattere giurisdizionale ed il decreto, 
rispettoso dellfl guarentigie che l'art. 113 della 
Costituzione assicura al cittadino contro ogni atto 
della Amministrazione, ftt. espressamente salvi tutti i 
rimedi giurisdizionali contro i provvedimenti di liquidazione; 
ma v'� da sperare che questo organo 
munito di vasti poteri, costituito in modo inrlipendente 
dalle singole branche della ammin,istra:r.ione che 
hanno stipulato i contratti, ed assistito da un, comitato 
di formazione in,terministeriale con, funzioni consultive, 
n,el qnale � rappresentata an,che l'industria, 
possa, come gi� avvenne per gli organi similari costituit.
i dopo la guerra 1915-18, sistemare la massa dei 
contratti con scarse conseguenze contenziose, anche 
se n,on, � possibile confidare in, un,a eliminazione totale 
delle impugnazioni giudiziali degli at.t.i di liquidazione 
perch� � inevitabile sussistano in, un certo numero di 
casi, tra l'amministrazione ed i privati, contrasti irriducibili 
cui soltanto una irrevocabile sentenza di magistrato 
pu� porre fine (M. F.). 

XVI. D. L. 21-4-1948, n. 715 (G. U., n. 140): Norme per 
la regolarizzazione dei� debiti dei militari della Marina 
e dell'Aeronautica che ceBsano dal Berviz1:o. D'ora in 
poi dovranno esperirsi le azioni giudiziarie per il recupero 
dei crediti in questione tutte le volte che non 
sussist.ano le condizioni previste dal presente decreto 
per l'annullamento di essi. 
XVII. D. L. 7-5-1948, n. 726 (G. U., n. 141): JnaBpr'imento 
delle pene preved~lte dalla legge l 7 luglio 194 7, 
n. 907, a tutela del monopolio dei tabacchi. -Trattasi 
evidentemente di legge penale finanziaria alla quale 
Rono applicabili le norme della leggfl 7 gennaio 1929, 

'--14 


n. 4. Vedi anche l'art. 2 del c.p., in relazione all'art. 5 XIX. D. L. 7-5-1948, n. 771 (G. U., n. 145): Modificadel 
decreto, il quale ultimo articolo crea una ipotesi cazioni al Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle 
di legge penale temporanea. Imposte d1:rette approvato con R. D. 17 ottobre 1922, 
n. 1401. 
XVIII. D. L. 17-4-1948, n. 740 (G. U., n. 143): Modificazione 
ed integrazioni alle disposizioni del D. L. L. 
10 marzo 1945, n. 154 e del D. L. lO aprile 1947, n. 261, � XX. D. L. 17-4-1948, n. 777 (G. U. n. 147): Modificaconcernenti 
il riassetto delle zone urbane nella citt� magzione 
alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubgiormente 
danneggiata dagli eventi bellici. -Notevole bliche ed alle norme sulla costit~lzione e al funzionamento 
la norma dell'art. 6 sulla portata della quale e sulla dei provveditorati alle opere pubbliche. --Vedi, in 
ratio che l'ha isphata, vedi in questa Rassegna fascirelazione 
all'art. l, in queRta Rassegna, fascicolo 3, 
colo 4, pag. 13 e seguenti (Voce: Ricostruzione). pagine 16-18, n. l. 
La Presidenza del Consiglio dei .ll!finistri ha diramato la seguente circolare 

n. 16410/10115.23/1.1.18: 
Reati in danno deli,Amministrazione 

Vengono spe,sso notificati all'.A.vvocatm�a Generale 
dello Stato, ed agti Uffici distrettuali, atti 
di dtazione con i quali le varie Amministrazioni 
dello 'Stato �sono invLa.te a comparh�c co;me perBone 
offe,sc in dibattimenti relativi a, \procedimenti 
pena�li, concm<nenti rec~ti, commes:si in danno delle 
Ammil�sl:rtu�~ioni medesime. 

Nrlln maggim� parte dei ca.si taJi atti �i dtnzionc 
eoBtLuiscono la prima. notizia che quelPUfd'icio 
legale ha della. esistenza dei procedi�menti
�, e dei re1�il�tivi reati; ci� che impedisce, in 
via. norma.le, data la brevit� del termine a compwrire, 
di lWovvedere ad un e�s-wnrirnte e-same degli 
atti, per stabilire se convenga o meno far luogo 
a co�s1tituzione di pa.rte dvile per conto delle Ammi:
n1s;~ro-zioni intere.s:sa.te. 

In numerosi casi, poi, le 's-uddette citazioni vengono 
notificate quando gi� i relativi dibattimenti 
sono sta.ti ap-erti per la prima. volta, derivandone 
quindi la impos,S<ibiliti� di provvedere comunque 
alla costituzione di par:e civile, anche se quest-a 
sia giru,s�tifica.ta. o addirittura necessar-ia {art. 9H 

c. ip. p.). 
E' superfluo rilevare come la mancata co.stituzione 
di pa.rte civile ahbia. rif]p,s:si sfavorevoli 

per la Pubblica AnuniniS<b-az.ione, sia perch� impedisee 
la efficace persecuzione di rea.ti, che per 
le loro cara.tte:ristiche sono di difficile accertamento 
e richiedono pM'ticolari indagini tecniche, 
sia, perch� crea' l'impres.s��.one di un dis-intere-s,se 
dovuto o ad inesi.s(enza del danno pe1� lo �Stato, 
o, peggio anco.ra, a Llesider�io di minimizZU~rc i 
fa.tti criminosi. 

Per evita;re tali i.n.convenienti, s.i ritiene neces:-;
ario che le Amminist.J�azioni dello Stato anchr 
ad o�rdinamento autonomo provvedano di urgenza 
nd inviare aJ.l'Avvocatura Oenera.Je o agli Uffici 
distrettuali territorialmente competenti, copia di 
tutti i rappor-ti relativi a rea.ti commessi in loro 
danno, gi� da e;sse tra�srrnes.s�i, a/ se.ns:i dell'ad. 2 

c. �p. p., all',AutorH�. giuclizim�ia., nonch� a segnahre 
a.i detti Uffici legali tutte le notizie relative 
ai reati sopra indica.ti, pm� i quali non sia inoltra.
to rapporto di denuncia da pa.rte delle Amministrazioni 
inter�essale, ma si .sia procrduto <l i 
ufficio. 
Si resia in atte�sa di urgente a.ssicura.zione di 
adempimento. 

IL :SOTTOSEGRE'.rARIO DI STATO 

ANDREOTTI 


INDICE SISTEMATICO 
DEI.JLE CONSULTAZIONI 


LA. FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN A.LOUN MODO LA. SOLUZIONE OHE NE � STA.TA DATA 

ALBERGHI. -Se per assoggettar�e a vincolo la parte 
di immobile avente destinazione� ad uso di � rulbergo, 
pensione� o locanda occorra atto amministrativo spe:
iale e quale sia la natura del medesimo (n. 1). 

.-\MMINISTRAZIONE PUBBUCA. -I) Se l'Ammini>
tTazlone del beni gi� della Corona debba considerarsi 
'\mministrazione statale agli effetti della legge sulla 
\.vvocatura dello Stato (n. 60). -II) Quali siano gli 
)lementi in base al quali pu� riconoscersi ad una Se:
lone autonoma costituita in seno ad un Ente naziomle 
personalit� giuridica (n. 61). 

APPALTO. -T) Se debba applicarsi la clausola revi;
ionale contenuta ln un contratto non approvato limiatamen1e 
al lavol'i eseguiti in forza dell'art. 7 del 
). L. n. 815�6, del 194~ (n. 86). -li) Se le variazioni della 
otrza organica territoriale incidano sul contrato di fortitura 
di casermaggio per fone di polizia (n. 87). -: 
II) Se _spetii un compenso per la manutenzione e la 
ustodia delle opel'le ad un'Impresa la quale abbia do
�uto .sospendere di fatto la esecuzioue dei lavori appaiati 
per mancanza di materie prime di asseg11azioue 

n. 88). -IV) Se il quinto della dotazione supplementare 
i cui all'art. 10 del Capitolato genetrale pm� l'appalto 
Iella fornitura del casermaggio alle guardie di P. S. 
ebba calcolarsi in relazione alla forza organica conrattuale 
asse�gnata all'mtera circos-crizione (n. 90). ') 
Se il quintD di cui al numero precedente possa �esere 
chiesto all'appaltatore i.ndipend�entemente dal biagna 
attuale (n. 90). 
ASSEGNI CIRCOLARI. -Se la banca sia tenuta a 
innovare il pagamento di un assegno quando l'abbia 
t'fettuata in base ad una seri� continua di girate e dopo 
identificazione del portatore fatta per documenti 

1. 1). 
ATTO AMMI.NISTRATIVO. -Se per esercitare il po)
re di annullamento di un atto viziato occorra, oltre 
elemento obiettivo della sussistenza del vizio, anche 
lnter:esse pubblico ,specifico ed attuale all'annullatento 
(n. 4). 

AUTOVEICOLI. -�Se gli autoveicoli dell'UNRRA o 
el!'AUSA siano esenti dall'osservanza delle disposiani 
st_abilit-e in materia di targhe di riconoscimento 

l. 11). 
CINEMATOGHAFI. -Se il periodo di sospensione� 
d-elle vis1oni (per motivi politici o beillici) d-eHe film 
nazionali ammesse ai premi di che alla legge 17-8-1941, 

n. 1131, debba ugualmente calcolarsi al fine di computare 
il termine di quattro nnni previsto dalla J>egge 
medesima (n. 1) . 
COMPETENZA. -Se sia competente l'Autotrlt� glurliziaria 
ordinaria a decidere della pretesa di un comune 
diretta alla revindica di un bene da �esso ventluto 
con contratto che si assume viziato di violenza 

(n. 4). 
COMPROMESSO E ARBITRI. -Se sia possibile derogare 
contrattualmente alle norme del Capitolato generale 
per l�e ope,re pubbli-che che stabiliscono la composizione 
del Collegio anbitrale (n. 3). 

CO:.VIUNI E PHOVINOIE. -I) Se J"I.N.G.I.C. possa 
c�ssere -escluso dalle gare per appalto di imposte di 
r:onsumo ai sensi dell'art. 68 della legge di �contabilit� 
generale dello Stato (n. 9). -II) Se le deliberazioni 
comunali che approvano l-e donazioni debbano dopo 
l'approvazione della G.P..~. essere vistate anche dal 
Prefetto (n. 10). 

CONCESSIONI AMMINISTRATitVE. -Se l'Amministlrazione 
possa procedere a revoca di una concessione 
di terreno demaniale per uso agricolo, per il solo fatto 
che il concessionario vi abbia costruito una: abitazione 


(n. 15). 
DEMANIO. -Se sia possibile il possesso dl buona 
fede, agli effetti dell'art. 1153 del c. c., in relazione a 
beni appartenenti al patrimonio indis:ponibiae� dello Stato 
e che per loro natura non siano immediatamente riconoscibili 
come tali (n. 50). 

ENFITEUSI. -I) Quale sia il tasso di capitalizzazione 
da adottarsi in relazione al affrancazione di canoni 
enfiteutici derivanti da enfiteusi �costituite anteriormente 
al vigente c. c. (n. 8).-II) Se il D. L. 4-12-1946, 

n. 12671, che stabilisce la sospensione delle affrancazioni 
di canoni enfiteutiq si applichi anche nei confronti 
del fondo dl b-eneficenza -e reli~ione� pe:r;. la -citt� 
di Roma (n. 9. -III) Se un mutuo di bonifica conce.ssoad 
un enfiteuta a sensi dell'art. 28 R. D. 10-11-1905, 
n. 647 e !trascritto dopo la trascrizione d18lla domanda 
di devoluzione, continui a godere del privilegio anche 
quando la domanda di devoluzione sia stata accolta 
(n. 10). 

-16 

ESECUZIONE FISCALE. -I) Se siano suscettibili di 
rescissione anticipata i contratti per la gestione decennale 
di esattoria quando la cauzione da prestare sia 
superiore ad un milione, ma essa non sia effettivamente 
prestata per essere l'esattore esente dal ii'elativo 
obbligo (n. 6). -II) Se p.er dare �esecuzione ad un'ordinanza 
di assegnazione di somme pignorate dall'esattore 
debba esibirsi l'originaLe dell'ordinanza da ctli 
risulti l'avvenuta notifica al debitore (n. 7). 

ESPROPHI!AZIONE PER P.U. -l) Se il termine per 
impugnare l'indennit� di e�spropriazione decorra dalla 
ordinanza con la quale si stabilisce 11 deposito dell'indennit� 
stessa .o invece dalla notifica del decr�eto di 
espropriazione (n. 23). -II) Se per la dichiarazione 
di urgenza ed indifferibilit� dei lavori di costruzione 
.di impianti idroelettrici ferroviari occorra il cle,rreto 

del Ministro dei Lavori Pubblici (n. 24). 

FERROVIE. -Se le Ferrovie dello Stato possano invocare 
la causa eli guerra per esime:~;si dalla responsabilllit� 
per i danni subiti da un carro appartenente a priva.
i asportato dai tedeschi durante l'o�ccupazione +! 
trasferito in territorio austriaco quando i danni si 
siano verificati, in detto te,rritorio, dopo la ce,ssazi.one 
clelle ostmt� (n. 51). 


GCERF\A. -I) Se e in quali limiti l'Amministrazione 
italiana sia vincolata da impegni assunti dalla Amministrazione 
militare alleata nel per!odo di A.M.G. i.n materia 
d1 contratti di app.ailto (n. 891). -II) Se la ce,ssazione 
dello stato di guerra, il trattato di pace che impone la 
ridu:oione deL:�e forze armate e la legge sulla riduzione dei 
quadri militarj implichino l'abQ'ogazione tacita di tnttP 
le norme preesistenti che prev-edono l'utilizzazione di 
nff�ciali rli complemento richiamati (n. 90). 

IMPIEGO PUBBI ~:co. -Se il decreto legislativo 
28-1-1948, 11. 52, si applichi anche agli effetti �di rivedere 
la liquidazione relativa a rapporti di fmpiego 
gi� risoluti prima dell'entrata in vigore del decreto 
s:esso (n. 123). -II) Se anche per gli impiegat.i della 

C.R.I. vigano, in materia di pignoramenti e cessioni eli 
stipendio, 118 norme del regio decreto 5-6-1941, n. 874, 
(n. 125). -III) Se le norme della Sezione tea'za del 
titolo 2 cloel libro V, del C.C. possono essere derogate da 
rrgolamenti speciali (n. 127). 
1rMPOSTE E T ASSE. -l) Quale sia la natura delle 
entrate del Registro Aeronauti.co Italiano (n. 69). II)' 
Se, ;in fmza dell'art. 10 del decreto legislativo 
23-3-1947, n. 177, sia legittima l'istituzione di imposta 
di consumo �su calce usata per scopi diversi dalle costru


o 

zioni edilizie (n. 71). 

IN]'i'ORTUNI SUL LAVORO.-Se J.e noil'me della legge 
11-1-1943, n. 138, siano entrate iD vigor�e o &e viga ancora 
il contratto collettivo del 3 gennaio 1939 (n. 4). 

LOCAZIONI Dri COSE. -I) Se la Commissione mandamentale 
per �e controversie Ln materia di requisizione 
di alloggi possa annullare di decreti del Commissario 
degli alloggi per essere stati detti decreti emessi dopo 
la cessazione del funzionamento dei Commissariati medesimi 
(n. 28). -� II) Se, disposta dal Ministero dell'Industr.
ia una maggiorazione dei canoni di locazione 
eli &erbatoi per gli olli minerali ai sensi d18l decreto 
legis.la'tivo 1-3-1945, n. 138, .questa maggiorazrone ,si 
estenda a tutti i rapporti del genere, ipso jure, anche 
se il locatario sia diverso dal c.I.P. (n. 29). 

NAVI. -Se, in materia di assicurazioni di navi contro 
i rischi di guerra, l'assicurato abbia rap�porti diretti 
con la Gestione riassi�curatrice (n. 28). 

POSTE E TELEGRAF1L -Se violi il diritto di privativa 
stabililt.o a farvore dell'Amministll'azione Postale 
dell'art. 2 del decreto legislati.vo 15-9-146, n. 632, il privato 
che apponga sovrastampe pubblicitarioe negli spazt ;, 
bianchi esistenti t3Ui fogli contenenti francobolli (n. 7). ' 

REQUISIZIONE. -Se 'Jer av�ersi requisizione di , 
Azienda occorra che il bene requisito sia utilizzato dalla ~ 
Amminist.razione secondo la ongma,ria d~Bstinazione o :~ 
in destinazione similare In. 57). 

f\ESPONSABILITA' CIVILE. -Se la responsabilit� .. 
flel proprietario (ex art. 2053) sia obiettiva o se il pro


prietario possa inve-ce liberarsene dimostra.ndo che ilaf: 
1�ovina � avvenuta quando l'edificio veniva riparato dc ��: 
nltri (n. 7\1'). 
SiNDACATI. -S.s il Commissario liquidatore del! 
organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativ 
13-11-1944, n. 369, pur essendo nominato dallo Stato 
possa promuovere azioni� giudiziali nell'interesse del! 
liquidazione contro nn;;1 Amministrazione statale (n. 4) 



;) 

(5100564) Roma, 1948 �Istituto Poligrafico dello Stato-G. C. 

~ 
Jl% 


ANNO I -N. 7-8 LuGLIO-AGoSTo 1948 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI<JA..ZIONE DI SERVIZIO 


.P'i.

lfi:t'DT r-t948 <~t~ 

� ~ ~-�' � � ;t::<::\/L

LA CORTE COSTITUZIONALE E IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI 



L'innova,z~Oill:e essen~ale che ca,ra,tter!zza la tra:
forma,zio,ne costituzionale d:taJian'3! � rappresenata. 
da;lla. sost]:tumoue di una, costituzione rigida 
~la precedente flessibile (souple). Come � noto, la, 
:ostit~on-e rigida. � in vigore pr,esso la, ma�s�sima 
'arte d~ ,g-uegH 1Stati che ripetono la origine dei 
o.ro ordilna.menti d�allo �srpidto in.formato:J.''e della 
ivoll:~zione fra;ncese. Per costituz,ione rigida si inende 
quell'ordinamento giuridico nel quaJe e~siste 

n sistema; di norme: fondamentali che non possono 
s.ser:e mutate eon la noTmale procedura 1egis1a.iva., 
ma :solo attraverso una, particoJa!I'�e procedUl'a 
spressamente staibilita.. 

Vi � per� una distinzione da. farsi: vi �sono, in:~,,
tti, a.Lcun:i, ISita,ti nei quali la, immutabilit� per 
i:a, ordina,ria. della .costituzione � ga,ra.ntita da, un 
rgano perman.ente di carattere latru sens~u giuisdiziona.
le, il ~guaJe vigila a, che la. costituzione 
on �sia, violata daH'a,ttivit� del potere legislativo 
rdina,rio o degli a,ltrj poteri dello St:a.to. Vi sono, 
1vece, altri Stati nei qua.li la, immutabilit� della 
Jstituzion�e � gaLrant�ta soltanto mediante �l con?
ollo rpoUtico d-elle Assembl�ee legis-lative. 

A quest'ultimo tirpo di Hba.ti appartiene, pe:r 

;empio, la, F.raucia., la ,guaJ.e, a~nche secondo l'ul


ma, .costituzione, � priva di un organo perma


ente per il eontrollo della co,stituzionalit� delle 

:ggi e degli a,tti dei poteri dello Stato, a' ~questo 

on potendo certo �equipam.rsi il cos� detto Oomi


Lto Oostituziona.le che ha, la, �sola, f.u,nztione di con


"OllaLre la. costituzionalit�� dei �disegni di legge 

rasentati aUe As�semMee legislative e che ha. na


tra gua,si esclusivamente politica. 

Potrebbe, piuttosto, una' funzione di controllo 

uridico delle viola.zioni della �costituzione rd.te


~rsi affida>!Ja, al Tribunale dei conflitti, il quale 

.udica. det conflitti di giurisdizione tra. l'autorit� 

,udizia,ria. ordinaria. e 1e giurisdizd;oilli ammini


ra,tive, dato che, vigendo in F-rancia il sistema 

~ua. giurisdizd.one duplice, questo Tribunale viene 

ga,rautire sostanzialmente U;poter'e esecutivo dal


interf.ea."enze del potere :giudizia!l'io, attuando, 

~<s�, una tutela, indiretta della .costituzione. 

Ai primo tipo di 'Stati appartengono, invece, gli 

;a,ti Uniti d'America., nei quali la Corte Suprema 

ha, appunto il eara,tt&e di organo giuridico permanente 
per la; tutel:aJ della costituzione dalle violazio
�ni, sopra.ttutto, .del 1potere legislativo. 

Anche l'Italia, appaLrtiene om ru qU:egli Sta�ti nei 
~quali �esiste un taJ:e orgauo peirma:1.1ente d;i tutela 
gimidica della, oostituzione, e pu� dirsi che la 
chiave di volta, di tutto il sistema costituzionale 
italiauo sia proprio costituitra da �guell'aLrt. 134 che 
definisoe 1a, competenza, della, Cm'te costit11zionale. 

.Questo a.rticolo, ove si prescinda dalla, sua ultima 
parte che attiene ad una competenza piuttosto 
a,ttribuita ratione personae che ratiovne materirw) 
pu� dirsi che ~sta.b;ilisca nn .siste!llla o.rga�ni:
camente completo� di difesa della costituzio.ne 
da, �queUe violazioni ehe ad essa pos�sano deriva1r�e 
dall'attivit� normaJJe dei vari poteri dello .Sta,to, 
da quelle viola~oni, cio�, che non sono costituite 
da 3Jtta,cchi violenti e diretti alla, costituztioue intesa 
nella sua unit� (colpi di Sta.to, rivoluzioni). 

L'a,ttivit� norrmale �dei var;i poteri dello 1Stato 
pu� infatti eagiona,re sostanzrali violazioni della 
eostituzione rigida, tutte le volte ehe si estrinsechi 
in atti giuri�Lici in contra,s.to eon le norme della 
costituzione stessa.. 

Tali a.tti giuridici possono essere costitlliti o 
da leggi formali, o da a,tti aventi forza, di legge 
emanati da,l 1potere esecutivo (decreti legisla.ttvi, 
decreti-legge), o da leggi regiona.li, o da atti del 
poter�e es�ecutivo non a.venti forza di legge, o da 
atti del poter.e g.tudiziario,. 

Non s�embri strano ehe una. costituzioue rigida 
po�s.sa, ess-ere viola,ta anche da, �a,tti del potere esecutivo 
e da atti del potere giudiziario ; basta, in 
proposito richiamwre ,guanto pers.picuamente scrive 
il Ba,rthelemy � Droi.t constitutionne1 >>, in ordine 
a, tali costituzioni: 

l) cc La, constitution m~ganise s�eulement des 
cocrnpetences � profit des organes cou.stitutiounels 
qu'elle prevoit; �� 

2) dans le silence de la Oonstitution, il y a,, impossibilit� 
giurid1gue pour ces orgarre�S� d�e d�legue.
r � d'autres cet;te competence; 

3) il y a, impossiOHit� juridigue pour ces m�mes 
organes � accomplir valablement des actes en 
contradiction avec le coustitution >>. 


-2 


Esaminfuto alli luce d-elle s:uespos�te Co�nsiderazioni 
ruppa.rir�, qu;indi, chiaa.'o come il [ondfuillento 
del secondo comma, �dell'art. 134 sia, lo stesso di 
quello del primo comillili. Un potere, infatti, che 
viola Ja, s:fem di competenza as�s�egnatagli dana. 
costituzione, viol�a la stessa costituz;i.one .ed � logico 
che aila garanzia, del .rispetto di questi limiti 
sia chiiliffia,to pr�oprio qru�ell'oTgano istituito per la 
p�ermanente tutela. g;iuridica. d-ella� costituzione 
stes:sili. 

l. Questa premes�sa ci � sembrata, necessada per 
costituire un punto di riferim�ento 111:elle critiche 
da,lle �qua,li .riteniamo non pos�sa, andatre esente, per 
la, parte che intel'es:s�a il presente studio, il dis�egno
� di legge pres�entato al Sernato della R�epubb1ica, 
col :quale, in e�secruzione del disposto del 
primo eapov�erso dell'art. 137 d�ella, Costitruzjone, 
si stabiliscono le <<norme necessarie per la costituzione 
e il funzionamento della Corte OostituzionaJ.
e �. 
Interessa, qui l'�esame degli articoli 29, 30 e 31, 
relativi alla, marte:r;i.a; dei conflitti di attribu:zione, 
che si trascrivono: 

Art. 29. -La richiesta di risoluzione di con


flitti d:i, attribuzione tra. i poteri dello Stato � fat


ta alla. Oorte Oostituzionale mediante ricorso di 

uno degli organi in conflitto. 

Il ricor>SO� deve indicar�e oome sorge l'a.sserito 
conflitto e �specifica;re �qua:li siano gli organi <tra 
i quali il conflitto .. sussiste e le disposiZiioni della 
Oostituz.ione e delle a�ltre leggi che �si :invocano. 

Art. 30. -Sull'ammissibilit� del ricoTso per la 
risoluzione del conflitto la Oorte delibera. con decreto 
in Camera di Consiglio. 

S.e la, Oorte ritiene che esi,ste la, mruteria di un 
conflitto la risoluzione d�el quale rientri nella propria 
competenza, dichiara a,mmissibUe il procedimento 
e dispone che il ricorso �Sia notifica,to a. oura 
del ricorl�ente a�ll'rutro Oil'gano :i,n conflitto. �Si applicano 
le disposizioni degli articoli 21 e 22. 
Il conflitto � deciso dalla.. Corte in a,dunanza. 
plena.ria. 

Art. 31. -Nop. pos,sono costituire mate:rhtJ di 
procedimento per la risoluzione dei oonflitti da,va.
nti la Oorte costituz,iona.le le �questioni di competenza 
tra. i :diver"si or.gani d:ello iStarto, qualo�ra 
sia gi� st3!bilito .nell'ordinamento vigente il modo 
di risolvere dette questioni. 

Il pi� importa-nte dei tre, s1pecie per le conseguenze 
che dov.r.ebbe averre in ,reJ:atZi,one alla porta.
ta che gli a:s.segna la, Rlela~ione a,l d~s~egno di 
legge, � l'arrt. 31 che esclude che pos,saiil:o oostituir:
e materia di .p.rocedi:mento per la risoluzione 
dei oonflitti davanti alla. OoTte le questioni di oornpetenza 
fra i diver.si organi dello Stato � qualora 
sia gi� rstabmto nell'ordinamento vigente il modo 
di risolvere dette questioni��. 

La, lettera. dell'a,rticolo interpretata :in bas�e alle 
comuni norme di ermeneutica, sembra, che comporti 
da u:n lato, un a:mpliU~mento dei poteri della 
Oorte Costituzionale che non � compatibile con 
l'a,rt. 134 d-ella, Oostituzione, 

E' noto, infatti, come ormai la. dottrina. asso


lutamente dominante� ~distingua. tra conflitti di com� 

petenza in �S'enso laJ'go, e conflitti di competenza 

in senso strretto. Questi ultimi sono solo .quelli ch.f 

si v�erifica,no tra, o:rga.ni appa1'tenenti allo ste&sv 

potere (cos� detti conflitti interni di competenza), 

mentre i primi compl'endono, oltre questi, ancht 

quei conflitti tra organi appartenenti a diverse 

potere che vengono comunemente qua:lificarti comE 

conflitti di a-ttr:i:buzione (cos� d-etti conflitti esterni 

di �Competenza). Ora., anche a. voler interpretarE 

l'espressione �que,stioni di, competenza l> conte 

nuta. nel citato arrt. 31, nel senso� :pi� la,rgo (chE 

� d'altronde l'runica� interp1'etazione possibile), nE 

.deriver,ebhe pur s�empre che alla, Cocrte costituzio� 

nale sarebbe attribuita, la. soluzione anche dei con� 

flitti interni, e cio� di ~quei conflitti che, seconde 

� :pacificamente riconosciuto dalla, dottrina,, tro� 

vano la loro soluzion.e naturale nell'ambito della 

stessa gera.rchia. a.mministra.tiva o giudiziaria-(V 

D'Alessio, vol. n, Ist. pa:g. �6�39). 

Ma, rSe dru un la.to l'art. 31 pm�ta ad un amplia 

mento de;i. poteri della Corte incompartibHe con l2 

natura di organo. costituzionale, drul'altro port2 

alla. conseguenza, molto pi� gra,ve, di restringere � 

poteri med�esimi, .subo�rdinandone la �sfera, sre nor 

la, stessa, �esistenza, al volere del legisla;twe o�rdi 

nario. 

E che questa pos,sa ess~ere m pOTta:fJa, dell'a,rt.. 3J 

� esplicitamente dichiarato nella, relaz;i.one che ae 
� compagna, lo schema,, ladd�o'Ve si giunge a.d affer 
mare, �esp0illendol3J come :u,na cons�eguenza ovvh 
del principio s�ancito nell'a,rticolo suddetto, ch1 
tra, i -conflitti di attribruZiione previst;i. dall'a�rt. 13L 
�della Costituzione, non possono ritenrersi comprres 
quelli tra la Pubblicru Amministrazione a,ttiva. 1 


l'Autorit� giudizia.ria,. 

V~el�o � che la r�ela,zione assume di appoggiar1 

la SU:ili tesi rHOpra:tutto rSU una :pretesa: dottrina va. 

s-tis�sima, che ilivrebbe .chia:rito che il termine � con 

fritto �di attribuz,ioni >> fra l'Autwit� giudizianrjl 

e la, Pubblica AmministratZioone smrehbe da, oonsi 

d�erarsi a,s,soluta.mente ri.mproprio, :dov�endosi orma 

ritenere le :relativ-e .contestarZ~oni come pure e semi 

plici :qu~estioni di oompetenza. Ma, poich�, com1 

dimostreremo a.pp,r�es:s:o�, :questa, opinione � tutt'a~ 

tro che :pacifica., l'anrt. 31, nella. sua, il'ormularZion! 

impr,ecisa, :dovrrebbe servir'e ad attribuirle il sug 

gello legislativo. ; 

Il ragionamento �S"acl'ebbe aUora a,s,so1utamente li 
nea1~e : il termine �conflitti di Otttribuzioni >> usat~ 
-daU'a.rt. 134 della Costituzione non fa, 3!lcun rif�~ 
rimento ai eonflitti di attribuzione tra l'Autoritj 
giudiz.ia,ria, e la Pubblica Ammin!stra.zione di ct~ 
unicamente .si � ocoupa,ta, finora:, la dottrina, ital 
liana e che costituirebbero una-mera. reminesced 
za sto�rica, �superata, dalla .evoluzrione dottrina~l 
sucoessiva; l'BJrt. 31 della Legg~e sul il'unzion 
mento della. Oo-rte (~e che do�vrebbe avere nei co 
f:ronti della. Costituzione lo stesso valore che u 
r~golamento di �eseouzione ha, nei confronti _dell 
legge ordinarria), usallldo il t-ermine � questioni 'l 
competenza, >> non fa,r�ebhe che precisar�e tecnic 
mente la V�era po.rta;!Ja, di queste situazioni giur 
diche impropriamente chia:ma.te conflitti ; e sott 


qnesta. etichetta cos� �e1qu,ivoca la sostanzoiale violaz,
ione d�ei poteri che la, Oostituz,ione attribuisce 
alla Oorte, cio� la sostanY.iale violazione della Costituzione 
dov1�ebhe passa.re pressoch� ilnosservata. 

2. Abbiamo detto che l'opinione esposta nella 
RelacZJione secondo la �qua.J.e H concetto di �conflitti 
di attribuzione � �quale � venuto a iforma,r.si 
fin da,gli inizi dello sviluppo co�stituzi01mle moderno, 
d-eve ritenersi orma,i su,perato, � tutt'aJ.tro che 
pacifica.. � 
Q'uesta. opinione si. �basa. su una dottrina, a.bba,sta.
nza antica., elabomta, nel tr�entennio successivo 
alla �emarnae,ione della legge del 1877, che ~mlla 
piattaforma 6Jiuridica, di que�sta legge hm fatto il 
tentativo di super�are l'obbiezione di ;Lr:razoionaJit� 
facilmente opponibile ad un sistema, che attribuisce 
la definizione di un conflitto (.per la ma.ncanza 
di un organo a d� preposto) ad una de11e pa.rti in 
contesa.. Questa. dottrjna, ha i suoi rappcresentanti 
pi� autor�evoli in MoRTARA: Oom(Jnen.-tari,o, vol. I, 
p~g. 12�6 �e se:gg. ; ISIANTI ROMANO: in Trattato di 
Diritto amministrativo di OrZanilo) vol. III, 
pag. 1169 e segg., e CAMMOO: Commentario aUe 
loggi sulla gi~stizia amministr(J;tiva) vol. I, pa.gine 
439 e 90'9 e s1egg., e su di essa si appoggia. 
ora un recentissimo studio d�ell'A:z1ZARITI: in R.iv. 
Amministrativa) che ha, tutta, l'appa.renza, di tentacre 
la, giustificazione dottrinale d�elle disposizioni 
del disegno di legge in es�ame. 

L'argomento sostanziale addotto da.i sostenito,ri 
della opinione �esp.re.ssa nella. R�ela.zione pu� formulrursi 
come segue: � La, possibilit� di un conlUtto 
tra Autorit� amministrativa �e Autorit� giudiz;
ia,ria venne completamente ~ ces.sa~e fin da.l 
momento in cui, con la legge 20 ma1roo 1865, 

n. 2248 Allegato E) fu �stabilito che .s.petta.sse esclusivamente 
all'Autorit� giudiz,iall'ia, la cogniz,ione 
d�elle �controv.ersie neUe quali si fa,ccia, questione 
di :un diritto civile .e; .politico comun�qne vi possa 
essere interessa.ta la :Pubblica Amministrazoione. 
Da. ques�to momento i conflitti tra Pubblica, Amministra-
zione e Autorit� giudizoiaria .sono conflitti 
nella misura, in cui possono �esserlo qu.elH tra nna 
pai'te e il Oiudic.e; si riducono cio� a. mere eccezioni 
di incompetenza.; sulle 'quali, pem.ltro, � solo 
il Giudice che deve decidere e non una autorit� 
iiversa, �. 
3. L'�ohbieziDne fondamentale che pu� muover.si 
:tUa, surrif�erita tesi � che e:s.sa. contiene sostanzia,lmente 
'una petizione di principio. P�er dimostrare 
:io� che l'Amministrazione � .subordinata. al Giulice 
e non pu�, pe['ci�, mai trovrurs�i in �stato� di 
:onflitto con es.so, adduoe come a;rgomento H fatto 
:he l'Amministra.zion�e-pu� �es.sere convenuta avanti 
al Giudioe, eome una, quaJ:sia�si pa;rte .priva,ta., 
ln tutte le q1uestioni in cui �S�i eontroverta su un 
liritto civile o politico. 
La, linea, della. dimostm;zione � inv�eoe logicanente 
un'altra,: l'Amministm,zione pu� �esseTe convenuta 
avauti a.l Giudice come una. ,q�uaolsia,si p.a.rte 
:lriva.ta, sd.lo quan.do C'OIJ1;tro dii essa possa jar8i 
,,azere ttn dirUto (o anche un interesse legittimo 
~ome vedremo in �S�e~uito); ma, ove e'ssa. eccepisca� 
~he, in tesi, non pu� fa,rsi va�lere contro di e�ssa 

nella. ma.teria. d�edotta m gi:udizoio n� un diritto 
(n � �un interesse legittimo), la .questione che forma,
lmente pu� .sembi�are di competenza si risolve 
sostanzialmente in una, �questione di gi,JJ,,dsdizion�e, 
cio� in una, questione che pon,e in diseus�sione il 

limite genemle deUa. giurisdizione nel sistoma. costituziona.
le. In altr.e .pa.role si tr.atta di un'�ecoezione 
ehe impone di dec1dere se il potere giudiziario 
pos-sa estende:I'e la propria .s::rera di compe1Jenro 
anche a. quella determinata �qu,estiDne (V. Azmriti 
�Foro It. �, 1941, IV, 33). 

Non ignoriamo le controv�er.sie cui ha dato luogo 
la teoria sopra ripo.rtata e come, eontro la. t�esi dell'Avvocatura, 
genera.le dello 1Stato che ha. sempre 
sos�tenuto essere la, questione della prDponibilit� 
dell'azione prelimina�r�e, pregiudi2)ia.le, e a.ssolutamente 
distinta dalla questione di mecrito, sia� �qua.lche 
vo�lta preva.Lsa, avanti i Giudici la tesi contraria, 
che vede in ogni �questione di proponibilit� 
una. questione sulla pertinenza, sostanziale di quel 
determinato diritto posto� a, ba�se d�ella pretesa, fatta 
rva1er;e in giudizoio. Ma ci sembra, che proprio 
la, istituzio�ne della, Corte costituzionale e la a.ttribuzione 
a,d .es�sa. della compet,enz,a, a decidere dei 

conflitti di attribuzione, fornisca mama.i l'a�rgomento 
decis,ivD per l'a,ccoglimento d�ella, tesi dell'Avvoca.
tura.. 

4. Ohe una, procedura giudizia,ria possa distin~
uersi in due fasi, una odir�etta a. stabUire la possibilit� 
astratta d�ella, �esistenza, di un determinato 
�diritto, l'altra, nella, 'qu,ale �si decide della pei'tinenza, 
eoncreta. del �diritto stes.so all'a.ttOT'e, non � 
certo una. novit��. 
Basta. rifa.rsi aJ diritto romano, n�el periodo della, 
procedura formula;re : in �questo� periodo ogni 
Hte passa.va norma,lmente p�er d'ne fa,si: quella in 
jtllre) da.vanti a.l magistrato�, il �quale attribuiva la 

c. d. formula; qu,ella, in i;u.d!�crio) nella �quale il 
ittdcx) attenendosi rigorosamente alla formula, 
stabiliva se il diritto fatto valere, concretamente 
spetta,s,se. Non vi �, quindi, nulla di irra.z.ionale 
nel conoetto della, distinzione del giudizio in due 
fasi, tutte le volte che tale distinzione, si ra.vvisi 
necessaria, in rela,zione ad aJtri princirp� di diritto 
processuale o addirittura eostituzoionale. 
Ed � appunto in ossequio ad un principo di 
diritto costituzionale .che deve riteneTsi g~ustificata 
la distinzione in due fasi dei giudizi nei quali 
sia parte la PubbliJca Amministra,zione. Se sri ii!IDmette, 
infatti, che lo Stato moderno � fondato sul 
principio della divisione del poteri (s,enza, peraltr(1, 
dare ad essa un ca.rattere del tutto rigido� e meccanico), 
se non si eontesta che questi poteri sono 

pur senrpJ.'e i tre� fonda.menta�li e tradizionaJi : legislativo, 
es�ec�utivo e g]udiz,ia,rio, deve ammetter�si 
che ogni ,questione in �CUi si discuta d�elle invasioni 
da, pa.rte di uno� dei }loteri della sfera di competenza, 
ehe la Costituzione as�segna. all'aUro, deve 
essere giudicata, e decisa. sepa;ra.tament~, . e con 
forme e modi div�ersi, aa1eorch� sorga nel corsQ 
di 'llll giudizio ordinario. 


5. Una .riprova dell'esattez,za, della. tesi sopra.riferita 
si trova. �a.ppunto nella. eiecostanza che 
tutti gli a.utori che negano la necessit�, di un me

-4


todo particolare di risoluzione delle questioni di 
collllpetenza tra a.utorit� giu.risdiZtionale �e amministra.
zione attiva cominciamo col mettere ;in forse 
i p.rincip� fondamenta.li rela,tivi aUa. divtsione dei 
poteri. 

Cosi .i,l Romamo (op. cit., pag. 1184) non esita 
ad attribuire ad 'llila :impr�ecisa' e sorpassata fm��mulazione 
della, teoria. della. divisione dei poteri 
il fa.t;to che nella. dottrina, iframcese e tedesca, si 
concepiss�e l'esistenza di un cooftitto tra. tutto il 
potere giudjziario �e tutto il poter:e �es�ecu,tjyo; cosi 
il Cammeo (op. cit., numeri 185 e segg.) criticando 
il sistema francese, 'il quaJe consideJ:>ava i 
conflitti di a.ttribuzi,<me come <un jstituto Tivolto 
a ma.ntenere l'osservanza; della, separa.z,ione dei poteri 
�e quilldi a.tt:i!nenti al diritto costituzionale, invoca, 
per giustificare la .s:Qa, contr.ar:ia opinione, 
la nece,ssit� di intendere la. divisione dei poteri in 
modo funzionale e non meccanicamente orgamico. 

Entra;mbi i .suddetti autori, �e oon lo.ro� il Morta
�ra., concludono poj pi� o meno apertamente col 
dichia,ra.ve che la legge del 1877 ha, illl sostanza 
sostituito al precedente sistema. basato s'lllla, feticistica, 
os.servanza del principio della, divisione dei 
poteri, quale era stato definito dalla rivoluzione 
franoese, il principio, pi� che della cooJ.�dina.zione 
dei poteri, �della. subOl'dina~one del potere esecutivo 
a.l potere giudizia,rio. A questo� prorpos;ito � 
utile l'iprodurre testua.lmente ,quatUto scrive il Romano 
(op. dt., pag. 1191): � IS1enza, dubbio � necessario 
che esistano �effiooci gua.rentigie, affinch� 
il giudice s.i circoscriva nell'"Qfficio che gl:i, � proprio 
e da, �questo non .esorbiti pe.r es�ercita.r:e poteri 
che non gli, spettano, ma. �queste gua�rentigie debbono 
essere interne, per dir cosi, all'ordine giudizia:
rio, debbOillo risulta;re daJla, sua, stessa organizza.
zioil1e, debbono �risiedere in controlli che dello 
.stes�so Ol'dine giudizia.rio faeciano� pa,rte e possano
� perci� consider3..rsi come gradi div�ersi di un 
medesimo procedimento�. 

Alle suesposte opinioni dottrinal:i ci sembra. che 
non corrisponda n� la. lettera n� lo spirito della 
legge del1877, sulla ,quale esse pretendono di ba� 
sa.rsi. �Questa, legge, infatti, se p�ur rsi diseosta dai 
diversi .sistemi s�eguiti da.Ua, legisla�z;ione franoese 
e tedesca, risente pur s�empre in modo evidentissimo 
di quel principio informatore che � aHa oose 
dei due �sistemi �e gli st�essi a.utori sopra nominati 
non possolllo fa.re �a meno di ammettere che le loro 
teorie non sono state a.ffatto a�ceolte per intero 
nella, legg:e stessa, (v. Ca,mmeo, op. cit., pag. 3-67, 

n. l); R~omano (orp. cit., pa,g. 1182). 
La, v,erit� appare piuttosto �ess�ere ,q.uell111 che con 
la legge del1877 si sia voluto sostituire un organo� 
pi� a.utorevole e pi� impa,rzia,le per la, decisione 
sui �conflitti di cui nessumo intendeva escludere la 
r�ea.le .esistenza, (Corte Ga,ssa.zione a Sez,ioni Unite) 
ad altri organi cui taU questioni erano p.r�ecedentemente 
devolute e della cui imparzialit� �e autorBvolezza. 
si riteneva eli dubita.r,e. 

Dalla intitola�z,ione della. legge del 1877 �sui 
conflitti �di a�ttribuziolll!e, � a.Ue disposizioni della. 
legge �stessa relative alla. elevaz,ione ,del conflitto 
in via. strao.r�dinaria ed aJla soluzione del conflitto 
ste�sso attribuita. a.d un organo si dell'autorit� 

giudizia.ria, ordina,ria, ma� designa.to in modo autonomo, 
quasi avente una. competemza, rpTopria di 
p1"�lllo e unico grado .e non di g-iudice di gra.vame, 
tutto sta, a. dimostra.re che la. legge in questione si 
inseriva, armonicaruente nel :sistema; .delle a,ltre 
ana,loghe leg1?,'i vigenti negli Stati costituziona.li .e 
che intendev�a soloistituire 'Un proprio metodo per 
l'attuazione pratica di quel principio della divisione 
(sia.� pure non meccanica,), dei poteri, dal 
quale non voleva affatto diswsta.rsi. 

�6�. Conforta l'op:�nione sorpra esposta, la, circo.
st�anza che proprio la, dottrina pi� recente, la quale 
avrebbe dovuto segu;i,re e sviluppa,re l pr;incip� 
a.:fferma.ti da.l Oammeo e da,l Romano, � torna,ta, al 
concetto tradizionale. 

Nessuno degli autori moderni pone, infatti, in 
dubbio che l'istituto dei conflitti di attribuzione 
sia. una cons-eguenza logica e necessa.ria. deU'attua,
le sussi-stenza del principio della divisione dei 
poteri. 

P.er una esauriente informa.z,ione in proposito 
rinviamo a.Ua pregevole monogrufia, del Oons. Manca. 
sul N. D. l ta.liano, voce � Conflitto � nella 
quaJe monografia� � contenuta. anche una organica , 
rassegna della giurisprudenza della Gorte 1S.:upr:e-: 

ma.. Il Manca, non esita. a. riconoscere (n. 8) che 

� 
l'istituto dei conflitti di attribuzione � sorto per 
ga.rantire il pote'l'e �es�ecutivo dalla inv�adenza, del 
potere giudiziario e che questa, r~gione ha. a.vuto 
la sua influenz�a. nel sistema. della legge del 1877, e 
che � aua. ba.se delle disposiz,ioni di questa, legge 
che consentono l'elevazione del conflitto in via 
stra,ordina.ria. e ne attribuiscono le decisioni, omisso 
medio, alle �Sez.ioni Unite della, Corte di Oassazi:
one. 

Ancora, pi� esplicito arpp�are il Guicciardi: La 
Gi!iMtizia WI'IUininistrativa., �ed. 1943, prug. 385, il 
q.ua.le d�efinisce il conflitto� di attribuzioni come 
COillflitto che sorge tra. auto'l�it� a.ppail'tenenti a 
diversi poteri. Il Guicc;iardi �si d� carico delle 
obbiezioni �sopra riferite, sollevate dal Romano e 
dal Mortara., circa, la� inesistenza, di ques.ti conflitti, 
ma, ne contesta, l'esa.ttezza,, rilevando che, 
se pure pu� ammettersi che non �si tra.tt;i di conflitto
�, ma �solo di �eccezione di incompetenza quando 
l'Ammilnistr�a�zione sia, pM~e in carusa,, d�eve ri� 
tener,si, invece, che si tratti di vero e proprio conflitto 
sia. �quando l'Amministrazione, non essendo 
pa.rte in causa, si vaJ.e del mezzo. strao~dina,rio, 
sia, quando l'Ammi:nistra.zione V�eda ;respinta, la 
sua ecceziollle di incompetenza. 

Ohiarissinla, ci .sembra, poi l'opinione espressa, 
da.l BOa'!Si: La, Giustizia. mnvJru�!rvistmtiv�a., ed. 1941,~ 
pa,g. 139 e .segg. ;i,l �quaJ.e non �esita. a.d equiparar% 
la. funzione della Oorte di Oassazione nella, deci-� 
.sione dei conflitti di attribuzione a quella, del Tri-, 
bun.ale dei �conflitti �esistente ,in Francia., e d� conto 
(pag. 146) delle crit;iche che si .sono mosse 
che continuarvano a muov�ersi ail: sistema. itaHano,' 
auspicando� che anche p~esso di noi si istituisse u 
organo ginrisdiziorraJe �specia-le pe.r la soluzione dei$ 
COllflitti suddetti. ~ 

Queste opiniO!D.i sostenute daHa, dottrina. pi� re1 
oonte n<>n ha.Illlo .,bit<> alcuna sostMl,Ja,l" mo~ 


-5


difica dopo l'emana-~ione del nuovo codice di procedura. 
civile, che ha Tegolato per intero la materia 
dei conflitti .di attribuzione, riproduoondo le 

. norme della legge del 1877. 
Oltre aJ.lo studio dell' Azoo,riti contenuto nel 
� � Foro Italiarno � d�el 1'941, sop,ra� citato, ci sembra. 
sufficiente richiaJma,re in p.ropo�sito la monogra,
fia dello Za.nobini : I oon:flitti fU attribuzione 
e di gi!ttrisrUzume 1"'el '11/Uovo oodice �.i procedtttm 
ailvile, in �Foro Amm. �, 1942, IV, pa.g. 1 e segg. 
Auche questo autore � esplicito nel riconoscere 
che � se il conflitto si verifica, fra. autorit�-del 
medesimo-ordine o potere � di semplice competenza 
; �s�e invece sorge frar autorit� appa.rtenenti a poteri 
diversi, come il giudizia.rio e l'esecutivo, esso 
pu� essere, secondo i carsi, conflitto di attribuzione 
e �conflitto di giurisdi~i�ne �. 

7. V-esposizione che abbiamo ritenuto opportuno 
di fare, eon la massima, possibile obbiettivit�, 
della� dottrina; fa,vorevole e contra.ria aUa. nostra 
tesi, ei sembra possa. giustificar�e l'a,fl'erma.zione 
ehe, fino alla, formazione della nuova costituzione 
l'opinione prevalente norn poteva, dirsi fos-se quella, 
che negava, come Ol'ma,i anaeronistico e �S'ltpera.
to, il coneetto della possibilit� di oonfiitto fra 
il potere esecutivo e il potere giudiziaJ<io�. 
S�e si tien conto anzi degli sviluppi recenti della. 
elaborazione dottrina,Je �e giurisprude!ll.Ziale dovrebbe, 
.senz'altro, ammettersi che s-uperate e anacronistiche 
siano ormai da consi�dera;rsi le concezioni 
del ~Iorta.ra�, del �Cammeo e d�el Romano, i 
qua.li la �questione dei eonflitti rrioonduceva:no a 
una semplice �questione d;i competenoo e ehe, nella 
arttribu~ione alle ISieZtioni Unite dellar Corte di ca.ssaz.
ione della. competenm a decidere su quelli che 
fino al 1877 nessuno a.veva. dubita.to foss�&ro veri 
e propri conflitti, volevano v-eder'e la consarcra~ione 
del principio d'ella, subordin1a1~ione del pot.ere esecutivo 
al potere giudiz,irurio, principio che ritenevano 
rigida,mente conseguenziale a.l sistema della 
giurisdi~ione unica.. 

Ed � proprio il fatto di a.vel'e ricondotto questo 
sistema, nei suoi veri limiti che� � aJla. bas�e della 
rea.zione manif.estatasi :n-ella dottrirna rp;i� r�ecente 
contro le conce~ioni suespo.ste. 

Non � vero, infatti, che il sistema della giurisdi~
ione unica sia incompa.tibile col principio della
� divisione dei poteri; n� � vero che per il fatto 
di �sottoporsi al giudizio dei tribunali l'Ammirnistra~
ione rinunci a.s,soluta,meut.e e definitiva-mente 
aUa �sua qualit� di potel'e fondamentale e indipendente 
dello Stato. lE' vero, inv�ece, che lo sviluppo 
dei :principi di libed� ha. limita.to la, slfera 
del potere e.seeutivo nei cornf.ronti dei cittadini; e 
che in funzione di 'queste limita.z,ioni si � ampliata 
la, sfera del potere giudiz,ia�rio cui � appu:nto costituziona.
lmente devoluta la :f\unzione di tutelare 
i d:iritti dei cittadini. Vedremo in .seg:uito come 

�questa tutela, �si estenda, ora� con pa.ri [@za, anehe 
agli interessi legittimi, e come anche gli organi 
eui � devoluta questa tutela, debbano� ritenersi 
oramai co�stituzionalmente comp,resi -nel potere 
giudiziario. Ma n� il sistema italiano, n� a�lcun 
a.ltro ordinamento giuridico degli .Stati mo�
<'Lerni, ha mai postulato la soppr,essione dell'autonomia, 
ed indipendenza del ;potere esecutivo. Anche 
se la sfera di 'qu�esto potere venisse ridotta a-l 
minimo (e la limita.zio'lle deVie sempre corrrispondere 
ad un ampliamento nop dei po~r~ dell'a.utorit� 
giudiz,iaria ma dei diritti e degli interessi legittimi 
dei cittadini), essa, non potrebbe mai essere 
considerata. in�esiste,nte e anche :nel suo ri


�Str;etto spa.zio l'Amministrazione godrebbe di quella 
assoluta. �ed insindacabile libe1>t� che costituisce 
appunto l'essenza, del potere. 
8. lAlr Costituzione della R.epubbliea, pu� dir�si 
che 'rappresenti �senz.'altro una, conferma, 'esplicita 
di quanto abbiamo sopra. esposto. 
Nes�suno degli a,utori che l'harnno finora. commentata 
(v. per� tutti Amorth: La Costituzione 
italir;tna, pag. 86� e s.egg.) dubita che alla. bas�e dell'ordinamento 
fondamentale della Repunbliea. Italiana 
ci sia pur sempre il principio della divisione 
<lei poteri. In confronto anzi allo 1Sta.tuto Albertino 
la, Oostituzione rappresenta un ra:ffo�rz.amento 
di �questo principio, in ,quanto definisce con maggio'L'i 
partico1ari le ea.ra.tteristiche strutturali di 
ciascuno dei tr1e poteri fondamenta.Ii e riduce di 
molto, dal punto di vista, funzionale, quelle zone 
grigie nelle quali si verificava la commistione tra 
attivit� di poteri diversi. A �questo proposito � 
di :particolare importanza, per il nostro tema. rileva:
re come, secondo quanto abbiamo gi� accennato, 
si sia orma.i codificato il principio �de1la 
unicit� del potere giurisdiz,ionale, come comprensivo 
oltre che dei giudici eosi detti ordinari, anche 
di quegli orgailli giurisdi~ionali, per i ,quali 
l'a.ppeUativo di speciali non avrebbe orma,i se non 
una. .giustifi,ca.zione dj ca.rattere storieo �e che si 
distinguono da ,quelli ordinari so1o peTch� esercita,
ta da giudici subiettivamente diversi (v. da, ultimo 
O. Oa�ss. sent. n. 782;48). 

Q�uesta. unifica.zione d�el potere g;iurisdizionale 
pone decisamente fine a tutte le questioni che una 
volta intorbidavano i criteri distintivi tra. i conflitti 
di attribuzione e i conflitti di giurisdi~ione. 
Appare ormai chia,ro come i conflitti di giurisdiz,
ione non siano ridotti ad altro che a� con.flitti 
interni di competenza., e cio�, tra organi appa.rtenenti 
allo stesso potere, sicch� la soluzione di 
essi non pu� non essere devoluta a quell'organo 
che si presenta come S'upremo nell'ambito della 
stessa gerarchia giudiziaria e cio� alla Corte di 
Cassazione; da questo punto di vista pu� dirsi 
che l'art. 11 u. p. della Costituzione non sia che 
una espressa conferma di un principio gi� implicitamente 
sancito dalla stessa O>stituz,ione. 

Ma, questo ricondurre tutti gli organi giuri;:;diz,
ionali nell'ambito d�ello stesso potere giova appunto, 
secondo :noi, a. precisare meglio la fisionomia 
-del potere esecutivo ed i limiti delle facolt� 
a,d esso spettanti -destinate ad �estrins�e{'3!r�si liberamente 
nella sfera ..nella quale non e'Sistano n� 
diritti n� interessi legittimi dei citta.d�nl. E p_oi-_ 
ch� ,(Uritti ed inteTessi legittimi possono 13Ussistere � 
solo laddove sono riconoseiuti dalla legg�e nel quadro 
dei principi ,sanciti dalla Oo�stitThZ1ione, i limiti 
delle facolt� del potere es�ecutivo sa.ranno de



-6 


f�..:r).iti aippunto in bnse aJ.la interpretazione delle 
norme di legge. 

E' in questa, interpretazione, a.l fine del riconoscimento 
e della tutela di ,quei limiti, che consiste 
sostanzia.lmente uno d'ei poteri a,ttrllmiti aJJa 
Corte wstitu~io�na1e. Oi sembra opportuno per preci-
sa.re ,questo -concetto ri-porta.re qui quanto verspicuamente 
scrive l'Amorth : mUn aJtro principio, 
-che ha, i'llfluito nell'ingrandi.:re lo schema base 
della, divisione dei poteri � �quello della legalit� 
costituzionale. Es�sendosi dovuto, come si � visto, 
introdurre un controllo .sulla legaJ.it� Om;tituziona.
le... si � attribuito l'eserci~o di q'uesto potet~ 
a un organo apposito: la Oorte Costitm:.ionale la 
quale si inse.riS(/e nel sistema di gov:wno. Ma va. 
os�servato -che l'allargamento dello s-chema, base si 
sarebbe avuto ugualmente, a1nche �se il controllo e 
la, legaJ.it� costituz,ionale fosse stato POnferito alla 
Suprema Corte di 03!ssaz.ione, e cio� ad un organo 
del potere giudiz.ia.rio, perch�, nou � tanto l'organo, 
,qua.nto la, fu.n�jio-ne che esorbita dal sistema 
della. semplice divisione dei poteri�. 

PtJ,s,siamo quindi concludere che la, Costituzione 
ha conferma.to e .rafforzato il princinio della, divisione 
dei poteri, istituendo un organo p(>jrnwnente 
per l'attua0ione pratica e per la tute1a�, sn ba.si 
giuridiche, del principio stesso. 

9. Alla, lu-ce di quanto abbiamo sopra t'sposto 
appariranno pM'iicoJarmente significative le discussioni 
.srvoltesi all'Ass�emblea, Costituente in ordine 
a1 2� comma dell'art. 134. 
E' noto infatti eome, in rela~ione all'art. 102, si 
era avanre.ta dagli OnoTevoli Zotta e Mortati la. 
proposta, di sottram�e alla G01'ie di Oassazione il 
giudi~o� sui e�nflitti di ,qiurisdi~ione. Questa propo
�sta fu re�s!pinta �e non po�teva. non e�ss�e-rlo, essendo 
ehia.ramente incompatibile con n principio 
della unit�. d'el potere gimisdiziona.le, aeoolto dalla 

Costitu~one. 

Ma� questa. proposta fu ricordata e nuovamente 

discus�sa, �quando �si pa.ss� all'�esa.me del 2� comma 

dell'a�rt. 134. La, discus�sione fu &mpia, e se pur�e 

qu�,lche deputa.to us� espressioni tec!lica.m:ente im


p.reci:se dalle quali potrebbe trarsi l'impressione 

che si fossero voluti riunire sotto -rm unico con


cetto i 'Wnflitti di giurisdizione e i conflitti di 

attrihuzione, deve, pera.ltro, rileva.r�si come jl ~,_.,_ 

sid�ente della� Oommissione dei 75, U.uini, che rias


sunse la discus.sione, senza, �ehe foRsero pi� sol


levate ob�ieziorni, cosi tesimaJment.e si espl"esse; 

<<Non occorrer�ebbe a conflitti di attribuz,ione >> 

aggiung'er�e � fra. i poteri dello 1Statu � ; ma poi


ch� uno dei proponenti dell'omissione di questa 

ultima :pa-rola,, l'Ono�r�evole Mortati, a.v�eva propo


sto anche d i affida.re alla, Corte Costituzionale i 

conflitti di giur,isdizione, l'Onorervole P�ersico cbir. 

d e eh�e sia espr'essamente stabilito che la Corte 

Costituzionale non �sia, competente per questi ul


tiJmi conflitti; ma, � inutile dirlo, perch� l'Assem


blea si � pronuncia.ta in ta.l .senso nell'articolo 

sul ricorso i.n Cas8azione �. 

( 1SU ,questo punto� v. nel senso Qui sostenuto. 
F�aJzone, Paler:mo. Cosentino : La: Costituzion.e 
della Repltbblicra Italiana) ed. Ool<Jmb'J, p. 2J2f 

10. Gli a.rgomenti che siamo venuti e.,;ponend.o e 
la. documenta-z.Jone che abbiamo fornita potrebbero 
ritenersi una -sufficiente confutaziom� delle a.ffer 
mazioni, non peraltro dimostrate, <>hP la, relaz,
ione ministeria1e dedica, alla .questione, nel passr� 
che ci sembra. opportuno riportare testualmente : 
" L'espreSJsdone � icoruflitti di attribuz&one � potrebbe 
rfare anche pensa,r,e all'i�stituto che l'antica nostra 
legislaZiione disciplina.va, riguardando la ec 
ce~ione d'incompetenza. d�el giudice Lei ghrdizj ~ontro 
l'Amministra.z,ione quaJe conflitto tra, Pubblica 
Amministrae.ione e A�utorit� giudizJa,ria�. Ma si 
tratta di una, conce~ione da lungo tempo supera.ta 
come la �dottrina oostvssima� sul1'argomento ha 
conoor�emente chia�rito; ed � da, �eRcludere che alla 
detta� materia� si rlierisca, l'art. 134 deH.~t Oo�stituZiione, 
sia perch� gi� da, tempo la 110stm legi'lla~
ione, a,ccogliendo la, lunga elabfJrazlone dottl"inale, 
ha, ;r.egoJato la risolu~one-delle questioni ili 
competenm del Giudice anche nei rappOl'ti deHa 
Pubblica Amministra~ione elimina�w1c .Jalla rela. 
tiva disciplina ogni effetto di confiifto, sia� perch(: 
in ogni caso questi non Ha.r�e�bero eoniliUi �tra i 
poterJ'i dello sta,to )), Questa, specifica~one-come 
fu anche messo in luce durante l& discm;sione dell'Assemblea 
Costituente -indica, chiaramente che 
si tratta di ra,pporti del tutto diverBi e cio� di 
eO'Ilflitti tra. organi costituzionali de11o Stato, ehe 
fi�nol'a, non erano mai Rta.ti considerl:l.t! come HHscettibili 
di soluzione, fuori del camp(� politico, 

mentre la. nuova Oostitu~one apre la Rtr.:v:la amebe 
ad una. possibile �solu~ione giurisdi~<male a:d opera 

della. OoTte Oostitu~onaJ:e �. 

Non ci sembra. di peeeare di presunzione s�e affermiamo 
di a.ver dimostrato : 
l) che non � vero che una dottrina vastissima 
e oonoorde appoggi l'a.fferma0ione �le~la Rela~one; 

2) che non � V'ero che la. nostra. legisla�zionc> 

a1bbia sicuramente r�egolato le questioni di compr


tenm del giuilice nei mpporti della, Publilica, Am


ministra~ione, eliminando ogni as:retto di con


flitto; 

3) che non � rvero cb-e nelle discussioni parlamentari 
dell'AssembJea, Costituente si sia ohiara 
me�nte detto che si tratta di rapporti del tutto 
diversi e nu�vi che non ha,nno nient~ a. che fare 
con il conflitto di attribuzione inteso nel senso 
tra.dizionale. 

11. �Ma, rite,rremmo di non aver compiuto intPgralmente
� il nostro dovere di critici obbiettivi se 
non dessimo a.tto di drue reecenti scritti sull'argomento, 
che, .pi� per la merita,ta, d'ama degli autori 
che per la forz,a persua.siva� del1e argomentamoni, 
si impongono alla� attenzione d�ei eultori della materia. 
Accenniamo an~tutto al breve articolo del Redenti 
(Il conflitto di attribuzioni nella, Oostituzione 
e nel Ood. di Proc. in R.iv. Trim. di Diritto 
e Prooedura-Civile, pag. 247, 253) �.. 

�Il ~chiarro giurista., pur conrfe.s.sando loo1moote-die�
s�ser~e finora, il solo a �sosten.ere che l'art. 134 della 
Oostitu~ione non si riferisce a�i conflitti di attribru~
ione intesi nel �Senso tradizionale (e questa confessione 
� una nuova smentita, alla. affer.maz,ione 

l 


l.� 
. 

~� 



-7 


contraria. della. Relazione), wppoggia la sua, opinione 
integra.lmente sug�li argomenti adottati dal 
Roma.no, da,l Oammeo �e dal Morta.ra, gi�. riferiti. 
Anche �egli, cio�, �sostiene che l'introduz.ione del 
sistema, della giurisdWone unica abbia sostanZI.ia�lmente 
portato alla scompa.rsa della. Pubblica Amministrazione 
come potere fondamentale dello �Sta,to, 
indipendente da .qua.lsiasi a.ltro poter.e. La, d�evoluzione 
del giudizio �sui cosi detti conflitti alla 
Corte di Ca.ssaziione arv.rebbe avuto cosi una. conseguenza 
che, inv�ece, non si riconosceva jn nessun 
modo al pre�oedente .sistema,, per il qua.le la decisione 
,sui .conflitti �era �rimessa. ad un organo del 
potere esecutivo, da.to che nessuno a.veva, mai pensato 
che ,questo �sistema avesse determinato la, suborrdinaZ<.
ione perman-ente del potere giudiziaa�io a 
quello esecutivo e a,ddirittura. la. scompa~sa del 
primo come potere dello Stato. 

Ma �s;ulla fedelt� a.d una. teo�ria. :non possono non 
prevalere le esigenze della realt� �ed a.nche il Redenti 
deve finir'e con lo ammettere che possa, denunciar
�si <� dal Governo alla Corte OostituZ<.ionale 
una. decisione delle !S-ezioni Unite perch�, ~mb p�raetemtu 
jWJ'i,sd;i.otionis) le 1Sezio:ni stes�se, inv�ece di 
interpretare ed applica.re le norme rvigenti, hanno 
creduto di dettaJ> legge a� modo loro anche alla� 
Pubblica Amministrazione>>. Questa ammissione 
del Redenti ci sembra, che costituisca la. pi� efficace 
smentita, alla, sua. dichia.rata, intransigente 
ostilit�, ana conoezion�e da. noi sostenuta e che, 
come chia.riremo, non eccede .sostanzialmente i limiti 
logici cosi incisivamente traecia.ti dall'illustre 
auto�re. 

Ma il dUensore pi� strenuo della, opmwne 
espressa. nella, Tela.ZI.ione ministeriaJe, e il pi� intransigente 
avversario della competenza, della Oorte 
Costituziona,le �srui conflitti di attribuz,ione, intesi 
nel senso tradizio�na.le, � l'Azza.riti, il quale 
nello studio .sopra, indicato, contenuto nell'ultimo 
numero della �Rivista Amministrativa))' espone 
sistematicamente, appoggiandole alle risorse della 
sua ben nota abilit� dialettica, tutte le ragioni 
che a suo avviso militerebbero a favore deHa sua 
tesi. 

Anche egli prende le mosse dana vecchia opinione 
che i eonflitti di attribruz,ione siaillo solo una 
reminiscenza, sto'l,ica del periodo in cui tutti gli 
atti amministrativi erano sottratti al ,sindaca.to 
dell'autorit� g:iudiziaria., e che, �quindi, tali confritti 
siano� co�ncepibili solo in sistemi costituziona.
li ehe, come �quello francese, mantengono il principio 
s u.esposto. 

Abbiamo visto come non sia. a.ffa.tto neoes.sa.rio 
perch� un conflitto sorga trar poter1e �esecutivo e 
potere giu�iz,ia,rio che tutti gli a.tti del primo siano 
sottra.tti al �sindaeato del secondo, ba.stando che 
solo runa parte di essi vi sia sottra.tta., ba.stando 
cio� che esista, ci� che nessurno pu� contestare, 
una sfera sia, pur:e minima nella, quale l'Amministrazione 
possa, .muoversi senza essere �soggetta. a 
controllo daUo �esterno ; ed ahbiamo ricordato co~ 
me la dottrina. pi� recente abbia, orma.i, abbandona;
to questa. concezione sostenuta da.ll' Azza,riti, 
n� Gi sembra, che egli adduca a,rgomenti nuovi che 
possano convincerci d�el contra�rio. 

D'aUra pa.l'te lo ste�sso autore non deve ess�r� 
sufficientemente convinto della �sua tesi se ad un 
certo punto, per amore di essa., � costretto perfino 
a mettere in forse la na.tura, di potere dello Sta.to 
dell'autorit�. giudizia,ria..Questo 'I��ubhio� ci Hembra 
nettamente escluso daJl'aa�t. 104 della Costituzione 
(ci� che d'aoltronde riconosce lo �stesso Az,za.riti) e 
d'altra pail'te finirebbe con l'essere ir1�esolubile, 
no�n potendosi attribuir�e all'ordine giudiz,ia,rio n� 
il �ca.rattere di ttn quid minus) nei confronti degli 
a.]tl'i poteri, n� tanto meno, il ca.ra.ttere di un quid 
plus) e cio� di un super po�tere che non trova alcuna. 
ba.se nella Oostituzion�e. 

N� ma�ggior va.lore sembra possa attribuirsi all'altra 
argomentazione con la, qua.le l'Az,z,a,riti intend.
e �escludere la. natura di � potere >> :nella Pubblica, 
AmministratZione. :Si tra�tta sempre della vecchia 
tesi gi� �esamina.ta., che nega. ea,r:attere di potere 
all'Amministra.z.ione sol perch� � soggetta, per 
determinati atti al sindacato dell'Autorit�. giudiziaria,, 
Abbiamo gi� confuta.to questa opinione, ma 
ci pa.re .qui opportuno enuncia:re pi� chia.ramente 
la nostra tesi ,s�econdo la qfllale �si � in p.r�esenza di 
un � potere dello Stato >> tutte le volte che la� Costituzione 
d~ questo Stato-as�segna, ad un determinato 
ordine di or.gami, uffici ed istituzioni il compimento 
di determina.te funz.ioni proprie dello IStato 
medesimo, delimita�ndo una, sfera�, pi� o meno 
ampia, nella quale �quegli m�gaill.i, uffiei ed istituzioni, 
possono agire indipendentemente da �qualsiasi 
controllo esterno. L'ohbiezione dell' Azzariti, 

�qurndi, non ha. pr�egio ,s�e non si dimostra che l'Amministra,
z,ione � ttttta e semprre) nell'es.ercizio di 
tntte le sue fu:nz,icmi, nello �svolgimento di tutta 
la, sua a.ttivit� subordina,ta all'wutorit� giudiziaria.. 
Ma, questo n� � stato dimostrato n� pu� essere 
dimostrato, tanto � in contrasto co.n l'opinione comunemente 
accettata, dell'esistenza d'una, sfera 
entro la �quale l'Amministra.z.ione :pu� liberamente 
es.plica.re la. sua, attivit�,. 
Quelle soptra esaminate sono le sole obhiezioni 
di sosta.nz,a. formulate dall'Az.zariti, che investono 
il fondamento scientifico e giuridico della, nost,ra 
tesL 

Per il resto, l'illustre magistrato si limita, ad 
un � addneere 'inconvenien�s ))' che, se pu� essere . 
suggestivo, non va.le a� risolvere le ,questioni. 

Egli premette infa.tti, �Senza, darne dimostra,z,ione, 
che oramai i conflitti di attribuzione, anche intesi 
nel senso tradiz,iona.le, sono ridotti solo aJle 
due figlllre previste dagli artkoli 362, cpv. n. 2 e 
368 c.p.c. Si a.vrebhe cio� confliUo� di a.ttribuzioni 
solo quando la questione di giurisdizione viene 
soll:e�va.ta. in via straordinM'ia, da.l Pr�e:Cetto, ne~ casi 
in �cui l'Amministr:a.z,ione non � pa.rte in causa., o 
quando la P.ubblica Amministra,z,ione e il Giudice 
ordina,rio si rifirutano �entrambi di deciderre su una 
determinata ma.teria. 

Riprendendo �qui run a:cuto s�punto del Guicciardi, 
gi� sopra. riferito, ci sembra. che una,�situa,zione 
di conflitto, in tutto analoga a quella prevista -dall'art. 
3�68, �si verifichj. ;pur"e quando l' Amministrazione, 
pacrte in causa., abbia. visto respinta la 
sua. eeceziione di difetto a.ssoluto di giurisdizione. 
Il 'Guic�ciardi esamina �questo caso .in rela�zione alle 


8


questioni di .giurisdiz.i.one sollev�a,te avanti al Consiglio 
di 1Sttato, e ci�.� perfetta.mente logico dato 
che, a.l tempo in cui eglj �scriveva�, non esisteva. un 
organo diverso daila Corte Suprema di Oa�ssaz.i.one 
che potess�e giudicare in ultima istanza di questi 
conflitti. Ma�, �evidentemente, le ragioni che militatUo 
a favm."e della �sua. tesi :i-n rela�~ione al Consiglio 
di Stato, sono� perfetta�mente vaHde oggi nei 
riguwrdi della. Corte di Cassaz.i.one, una volta che 
le �questioni che riguardano l'os�servanza �de:i lilmiti 
della g�i1trisdizione) come questioni che involgono 
l'osservanza .stessa d�clla, Oostituz.i.one da, ;parte di 
un potere dello ISta.to, �souo devolute alla Corte 
Costituzionale. 

Non convincenti ci, sembrano poi le altre ragioni 
che l'Azzariti a.dduce a dimostrare la illogicit� 
della. nostra. tesi, qmwdo dioe che l'attribruz.i.one 
ana. CO'I.'te OostituziO'na.le delle �questioni di giurisdizion.
e (se. dei limiti della giurisdizione) co�ntrasti 
nettamente con le norme della legge del 
20 ma�rzo 186�5, Allegato E e con quella� del 1877, 
e che rarppresenter�ebbe addirittura. un r�egresso nei 
colifronti di queste. Mentre ci �sembra sufficiente 
limita.rci a ..ricO'rdatl.'e le critiche che anche recentemente 
sono state mosse al sistema �di soluzione 
dei conflitti stabilito dalle predette leggi, osserviamo 
che il fa.tto che una no�rma, cos.tituz.ionale 
sia� in contra.sto con una legge pr�eoedente, pu� significare 
soltanto che q'uesta legge non � pi� com


pa.tibile oon la, Oostituz,ione. Oerto, pretender'e 
che con la Costituzione si sia inte�so matUtenei'e 
completamente integro il veochio o~dinamento sta.tale, 
�e che, sopra.tutto, si s;i.ano voluti la.sciare in 
vita �sistemi che �erano �evidente frrutto di un compromesso
� (come chia.ramente ammettono sia il Romano 
che il Oammeo), ci sembra. a.s�so�lutamente 
azzarda.to. 

D'altra� parte, la, tesi dell'Azzariti scopre la. sua 
d�ebolewa proprio �qua.ndo c~rca di appoggia.rsi, 
per� sostenere la logicit�, del ma-ntenimento del vecchio 
sistema., sull'art. 113 d�ella. Gostitruz,ione che 
concede sempre (la sottolineatura � dell' Azzariti) 
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interes:
si legittimi dinwnz�i ag1li O'f'gani della giurisdizione 
ordinMia e am.rni1~istr:atima (anche questa. 
sottolinea.tura � dell'Azza,riti). Per controbattere 
questa tesi, con altrettanta �efficaeia. plastica., ci 
ba.sterebbe, �evidentemente, soprprinlere le sottolineature 
apporta.te dall'illustre contraddittore,� sostituendovi 
un'altra sottolineatura �sotto la, frase 
� diiritti ed interessi legittilmi �. 

E proprio qui che � tu.tta la questione: vz limite 
della gi1wi8di~one eoincide col. limite dei diritti 
c degU interessi legittimi,� la viola~ione di questo 
lirnite i1nplica la violadone di una sfera di potere 
defi.nita dalla Costit�uzione ,� irnplioa� cio� u.na viota((!
Wne aeua uost~tuzione (};(); parte aq, uno aei 
poteri dello Stato e pos'bula) nel sistem(J; .costituzionale, 
l'intervento della Co'f'te Costitumonale. 

Dopo �quanto abbiamo espo�sto in ordine a.Ua tesi 
distruttiva. dell'Azza.riti ci pa.re inutile .esa.mina�re 
la parte co�struttiva dello scritto, quella, cio� in 
cui si Qerca, di defluire praticamente quali siano 
questi conflitti di attribuzioni che l'art. 134 devolve 
alla competenza della. Oorrte Costituzionale. 

Sulla stessa. traccia. della rela.z,ione ministeriale, 
in sostanza l'Azzariti si limita a dire che solo 
l'avvenire e il funzionamento pratico della Corte 
potranno definire questi conflitti. Villustre autore 
cerca, invero, di darne alcuni ~sempi (conflitto� tra 
Pa.1�lamento e Presidente della. R�epubblica., conflitti 
tra Governo �e Presidente della, l~epubblica) ma. si 
tratta, �evidentemente qui di conflitti di ca.rattere 
cos� �squisitamente politico che non si .sa, a�ssolntamente 
ved�ere come potrebbero rientra;re nella 
competenz-a,, odi un or~ga.no che ha, s� natura� 0ostituz,
ionale, ma che svolge .la' �sua attivit�, su ba.si 
puramente giuridiche �e con p'I.'Ooedura giurisdiz.i.onale. 
N o n sembra. infatti che la. nostra Costituzione, 
la :quale apertamente proela.ma, (a.rt. l) che 
la �sovranit� a.ppartiene a�l rpopolo, abb;i.a� voluto 
poi crea.r�e un organo� che questa sovranit� di fatto 
eserciter:ebbe nella. misura ma's�sima., s�enza, che i 
componenti di questo orgaillo abbiano col popolo 
un vincolo di rr�appresentaillza. di ca:r~attere di~etto. 

12. Oi .sembra giunto il momento di riassumere 
qui in poche chiare proposizio�ni la nostra tesi. 
L'ordinamento costitmzional-e della. Repubblica 
ItaHana, � fondato sul principio della divisione dei 
poteri, intesa tale divisione come delimitazione di 

sfere esclusive di competenza effettuata dalla Costituz,
ione tra gli organ;i. supremi dello 18tato. 

Oontra.riamente a1 vecchio statuto Albertino, la 
nostra. Costituzione � 'l.'igida., e �questa rigidit� rigua.
rda anche i limiti delle funzion;i. srupreme dello 
Stato (se. dei poteri dello Stato). 

A differenza di altri 18tati a eo�stituzione rigida., 
l'Italia ha istituito un organo speciale, fun:z,iona�lmente 
costituzionale �e struttura.lmente giurisdi


z.io�nale, per garantire la Oo�stituz.i.one daUe violazioni 
che ad essa. possono essere .causate dall'attivit� 
giuridica, dei vari poteri dello Stat�. 

Queste viola.z.i.oni rpossono essere costituite sia 
da atti del potere legislativo ordinario, sia. da atti 
del potere legisla:tivo d�elegato, sia da. atti formaJmente 
giurisdizionali, sia da, �a,tti formalmentt~ amministrativi. 


Mentr�e le violazioni eostitu,ite da, atti legislativi 
sono immediatamente denuneia.bili alla. C(l�rte eostituzio�
nale perch� costituiscono irnrnediata�mente 
una violazione� dei limiti che l::t Oostitruzione ha assegnato 
aJ potere legisla.tivo, ordinario o delega.to, 
le violazioni oo�stituite da, a.tti giurisdiz.i.ona.U o a.mministra.
tivi sono denunciabili alla Corte costituziona.
le solo �quando sono .riferibili a, tutto il potere 
giurisdiz,ionale o amministrativo, �quando cio� sono 
[atte�proprie da,i verti�i di c.ia,scun poter�e, perch� 
non risolte nell'ambito della, gera.rchia, ammi-l 

nisNtl�~tiv~ ~ giudiz,~atJ?i~. h C t t"t l 

01, cw�e, non 'l'l enm,mo c e 1a. or e cos 1 :u-J 

ziona.le abMa, sostituito le Sezioni Unite della Oorte 
di Cassa,z.i.one nel giudizio suHe questioni di d.i 
fetto assoluto di giurisdiz.i.one ne~ �onfronti del 
l'Autorit� amministrat;i.va; noi riteniamo,_inyecg:: 
che la, nuova. Costituzione ahbia. posto, al di sopra 
della. Corte ISiurprema. di Oassazione, un organo ~ 
costituziona.le, cui � devoluta la competenza, di sta-~! 
bilire se la, stes�sa Oorte Suprema di Cassazione, ' 


-9


orga�no del potere giurisdizionale, si sia, mantenuta 
nei limiti della, giurisdizione. 

Ga,dono co�si tutte le preeoccupaz.ioni, a.vanza.te 
dal l'tedenti �e da.ll' Azza.riti, di vedere po�rtate alla 
Oorte costituzionale conflitti di attribuzione tra 
il Pretore �e l'Ufficio del Genio civile. Q'uesto conflitto 
invece a,rriv�er� ana. Corte costituziona.le sol-o 
quando abbia p�ercorso tutti i gradi d-ella. gerarchia, 
amminist'l'ativa. e g�udizia.ria, senza che abbia. 
potuto troVa.I'�e una. �soluzione, o mediante il riconoscimento 
del p�roprio difetto di giurisdizione da 
parte dell'Alutorit� giudizlica.ria., o mediante il riconoscimento 
della inesistenza, di un rproprio potere 
non vincolato da. parte dell'Amministra,zione, 
rappr:esentata dai suoi ma;ssimi o�rgani gera.rehici. 

Sottra.rre alla. Corte costituziona.le un taJe conflitto 
.significherebhe negare ad essa, la funz.ione dl 
tutrice .sttproma d�ella. Oostituzione, per attribuire 
tale tutela 8UprMr14 alla Corte di oa.ssazione, e 
cio� a. un org�a.no aippa.rtenente ad U'itO dei potm':i 
dello Stato. 

13. Dopo quanto ahbiamo d�etto ~ppa.rir� chia�ro 
come, secondo noi, l'unica �sorte che logicamente 
pu� essere riservata all'a.rt. 31 del disegno dj legge 
� la. sua, soppre,ssione. 
Ed infa.tti, se �esso intendesse dir�e che non sp�ttano 
aUa. competenza della Oorte costituziona.le i 
conflitti interni tra. organi dello stesso� potere � 
manifestamente inutile. rSe invece, esso, intend:esse 
ricomprendere nella. equivoca diz,ione di conflitti 
di competenza, e� i ve<l'i e prolj)ri conflitti di attribuzione, 
rappr�esenta una. sostanziale viola.z,ione dell'art. 
134 della Costituzione. 

Na.turaJmente si tra.tterebbe di un tentativo destinato 
a resta.r tale, �se lo si intende come un deliberato 
proposito d_i sottrarre a.Ua. Corte costituzionale 
una, materia che le spetta �secondo la Costituzione. 
Sa.rebbe, infatti sempre la stessa Corte 

a. dover dire sulla� questione la, pa,rola. decisiva., 
sia che venga inv.estita d�ella questione in occasione 
di un vero �e proprio confLitto di attribuzione 
nel senso soipra.indicato, sia. che a.l giud-izio della 
Oort� venga addirittura, pol'tato immediatamente 
l'art. 31 <SOtto il profilo della, sua illegittimit� COstituzionale, 
p.erch� j_n contrasto con l'a.rt. 134. 

A ,questo p.roposito occol're rileva.re che, se � 
vero che la Corte tSuprema, di Ca.ssa.zione ha. finora 
adempiuto aJla, delicatis�sima� fUn7)iOne di organo 
moderatore dei conflitti con ocula.ta. sagg.ez:rA'J, e sereno 
:equilibrio, potranno in avv�enir�e, �Specie in 
rela,zione alle nuove disposiz,toni della. Oo.stituiZlone, 
presenta;rsi questioni gra.vissjme, i,n oTdine 
alle quali l'Ammtnistrazdone !pOtrebbe ritenere po
�sta. in discussione la, essenza, .stessa, della. sua funzione, 
ci� che render�ebbe necessa~'io -l'.intervenio 
del supremo organo costituzionale .regolatore della 
competenza, dei poteri di ,Stato. 

N ou vediamo dam�que alcuna possibilit� di .seguire 
l'opinione della� Relazione che accompagna 
il disegno di legge, e seppur:e l�e ra:g1oni che :tbbiamo 
addotte, e che ci <sembrano insuperabili, non 
fossero ritenute taU da convincere della. erroneit� 
della tesi contraria, siamo certi che esse non potra.
nno non glustifica.re, per lo meno) un fondatissimo 
dubbio sull'�esattezz.a della tesi stessa, si da 
consiglia.r�e di lascia,re, cosi come deve esser.e }a.sciata, 
alla libera determinazione della, Corte costituzionale 
di stahilire �quali siano i ~imiti della 
s1ua competenza ,q:uali sca.turiscono dall'interpretazione 
dell'art. 134. 

Con d� ci si atteri'ebbe co:rr�ettamente a.i limiti 
che l'a.rt. 137 della� Costituzione segna al legislator�
e o�rdina.rio a.l 'qua.le ha demandato l'emaw:tz.ione 
delle sole � norme necessarie per la costituzione 
�ed il funzionamento della. Oo�rte �costituzionale>>. 
Infatti esula, a, nostro avviso, da.Ue finalit�. delle 
dette norme quella di interpi�eta.re l'art. 13�4: della 
Oostituz,ione e di stabilire i limiti �i competenza 
del Sup.remo organo costituzionale. 


NOTE D I DOTTRINA 


UGO FORTI : Teoria dell'organizzazione e delle persone 
giuridiche pubbliche. �Lezioni�, Napoli, Jovene 
1948, pp. 152, L. 500. 

Preziosi insegna.menti e fondamentali inquadrahre 
offrono allo studioso ed al pratico del 
diritto amministrativo queste Lezioni dell'insigne 
Maestro dell'Ateneo napoletano, rielaboraJte sul 
precedente Oorso del 1937 (PoRTI: Lezioni di dir-
itto amministrativo, Napoli 1:937, ed. Jovene). 

La materia ,trattata nei quattro capitoli costituisce 
la parte fondamenta.le e basilarre dell'orga�nizza.
zione a1mminis-trativa. 

I primi due capitoli riguardano : 

l) la nozione di Amministrazione intesa 
come attivit� dello Stato (nozione oggettiva) ed 
il problema. della..sua distinz,ione dalle aUre due 
attivit�: legisfativa e giurisdizionale (Oap. I). 

2) la descrizione di un ambito panoramico 
ed e.mpirico dei vari campi in cui �p:raticamente 
opera l'at.t.ivit� amministrativa (e quindi dei fini 
dello Sta,to) nonch� dei mezzi adoperati :per il �COnseguimento 
dei fini (Oap. II). 

Pos�te queste generaU preme<ss:e di carattere 
obbiettivo, il Porti passa alla determinazione ed 
aHa anaHsi della noz.ione della Pubblica Ammini. 
strazione in senso subbiettivo partendo, anche per 
questa, dalla descrizione di �un quadro generale 
ed e,mpirico dei s:oggetti della Pubblica Amministrazione 
(Cap. IIII). 

Perviene, cos�, a.Ua parte centrale della trattazione 
(Teoria delle person�e giuridiche pubbliohe, 
�Carp. IV) in cui vengono dtscusrsi : 

a) il problema del criterio della dis.tinzione 
della .persona giuridica �p�ubblica d�a quella privata 
ed il problema della esistenza di un tertium 
genus tra le due (� l); 

b) la da<ssificazione delle persone giuridiche 
pubbliche (� 2) ; 
c) l'amtonomia (� 3); 

d) la valutazione dei criteri teorici di distin. 
zione in rapporto alle recenti evoluzioni del diritto 
;positivo in materia (� 4); 

e) la na,s:cita, la estinzione e la modifieazione 
delle persone giuridiche pubbliche (� 5); 

f) g) h) ed, infine, problemi rela.tivi a.lla ca1pra,
oit� (� 6) wgli organi (� 7) ed alla comrpetenza 
e gera.rchia (� 8). 

I 

Non � nostrro compito rec.en,sire il libro del Forti 
sotto il profilo deil f1:ontr;iWto dGfl �essq apt[J'ortato 
�l metodo, ed a.l sist~ma del d:iritto c.�mvministrrativo, 
c�ontvributo Q'he, "l!lY.ggrend;o attentame,nte queste 
poche Pf1>g,ine, non -si pu� fM'e a meno di riconoscere 
come prez�ioso e veramente notevole. 

Interessa, piuttosto, additare a.toune delle impostazioni 
e s'Oluzioni date alle questioni di maggior 
rilievo. 

Go~�, nella prima pa;rte (Cap. I, pag. 2 e segg.) 
� trattato il problema della ricerca de.l criterio 
.sostanz.iale di distinzione della attivit� amministrativa 
d!alle altre due fonda,menta,li attivit� 
dello Sta.to (le�gislativa e giulf'isdizionale). 

Scartata la tesi del oriterio formale o, cmn'egrli 
lo chiama " di provenienut � di quello ,cio� offerto 
dalla semplice applioa,zione della teoria, politica 
della divisione dei poteri sia p11re in�tesa come 
� legge di tendenza�, l'Autore passa ad 618aminare 
il criterio s�ost�nzia,le della � esecuzione della 

legge>> richiamando le v�arie teorie (Otto Mayer, 
H e!f'renritt, Zano bini) che, in tetnpi diversi, hanno 
iden.tificato in quella form.ula l'essen~a della 
attivit� ammi.nistrativa. 

Tra le varie formU<l.azioni di questa dottrina, il 
F'ort i sottopone a critiaa particolare quella nostrana 
dello Zanobini, il quale, pa�rtendo dalla 
con.sideJ'azione che l'o Stato e le altre persone giuridiolw 
pu.bbliohe costituenti la pubblioa an~ministrazione 
tYrov�ano nella legge la 1predeterminazione 
dei fini da raggiungere e la obbligatoriet� �~ 
d�i tale oonseguimento (a differen<Za di quanto si i 
osservi(]; nelle determinazion,i v�olitiq;'e. del soggetto ! 
J!rivato), perverrebbe alla oonclusione che la Etlb_: ~ 
blica Amministmzione q�uando a,gisce non h che J 
tradurre in concreto la volont� della legge: la ! 
sua, � una mera esecuzione del detta,to legi.sla.-i 
tivo. ~ 


-11 


Il Forti ritiene -ed a ragione _:_ l'inaccetta


bilit� di questa costruzione. Ecco i motivi del 

suo dissenso : 

�a,) la volont� che determina gli scopi della 

Pubblica Amministrazione, ancorch� proveniente 

dal Legislatolf'e, � legge soltanto in senso formale: 

si� tratta, in realt�, di un atto neg�oziale, di un 

� negozio di fondazione� �� (Stiftrung,sgeschaft); 

Quindi, q1wn1do la Pubblica Amministrazione agi


l'ICe per i suoi fini, assolve, se mai, ad un obbligo 

che ha, ex lege ma non d� esecuziione alla. legge, 

cio� alla nor;ma. ; 

b) la :;;tMuizione dei fim;i � fatta -neg�ativa


men.te e positi1"'amente ----' in termini Zati e gene


rioi: entro questi confini, 8� origina e si svolge 

una atti'!J-it� che � essenzialmente libera ; 

c) 1ma differen:<ia esi.ste tra questa libert'�;, 
che � (poi la discrezionalit� de,lla Pubblica Amministrazione, 
e Z' attivit� libera del plf'iva.to. La 
prima � meno libera delta seconda, in quanto i 
fini prestabiliti la vincolano e la loro t'rasgre,s�sione 
conduce a ritern1ere l'atto viziato per ecces�so di 
potere: ma � una differenza di rquantit� pereh� 
limiti derivanti dal fine non, sono ignoti al diritto 
privato ed ad esempio l'A. eita il divieto de.gli 
atti di emulazione, espres�samente sa'I'IAcito nel 
Codice vigente (art. 833). 

Non si pu� quindi dire -conclude il Forti che 
l'attivit� a�m?r~,inistrativa offra alla analisi 
giuridica qualcosa di .s:o,s:tanzialmente diverso da,ll'attiv
�it� per,<;eguita dal i'loggetto privato per il 
raggiungimento concreto dei p1�opri fini. 

L'attivit� amministrativa pu�, quindi, si.ntetizz�rsi 
in una formula serr/,plice ohe �metta in. rilievo 
sop'l'"atutto il oarattere d.el,Va concretezza cio� 
del � provvedere in nwdo immediato e caso per 
ca�so allo 8oddisfaziorw dei lpropri bisogni� analogamente 
a q1kaJrl!to fa, con le differenze sopra rilevate, 
il soggetto privato. 

* * * 

Questa soluzione -alla quale piwnamente aderiamo 
ritenendola, altres�, c�ome definitiva, alrneno 
per i sistemi basati sul concretto dello � Stato 
di diritto >> -� quella gi� sostenuta dal Santi 
Romano (P,rirncipi, S. E. L., 1912, p. 2) e ripresa 
successivamente d.a molti scrittori nostri, non 
escluso lo stesso Zanobini, (Corso di diritto amministrativo 
1936, l, p. 5). 

Essa ei d�, neUa sua. sempU.cit�, l'unica formula 
atta a differenziare l'attivit� amminristrativa 
dalle altre dne fondanwntali attivit� statali. 

L'Autore pas�s�a, quindi_, ad esamin&e questa, 
differenziazione. 

Tra legisla;sione ed amm.inistrazione il criterio 
� dato daWarstrattezza della prima in confronto 
alla concretezza della seconda. Esistono, pe'l'"� 
zone di oonfine o '� zone grigie �, in cui questi caratteri 
sem.br;ano confonders�i ed obliter&si: ap
�pafJ"tengono a queste zone, secondo il Forti, le 
leggi formali e l'attivit�, solo in apparenza normativa, 
che l' Amrninis�trazione svolge con la emana.
zione delle circolari e de~le is.truzioni. 

Interessante quest'ultimo punto. Per il Forti 

s'i tratt'a solo di ,pseudo norme, riducibili sempi'e 

all'ordine singolo anche se emessi in forma g�ene


rale. Esse hanno mdice non nella facolt� norma


till)a del. potere esecutiivo �(che d.�. erigine ai de


creti-legge, alle leggi delegate ed ai regolamenti) 

ma esclu.siv�amente nel "''rinoolo gerarchico : si trat


ta, d'UIJ'/)que di atti amministrativi ( ordini) p'l'"e


vcntivamente dettati per provvedere ad un,a serie 

numerosa di casi con�reti, ma che, per questo 

so;lo fa.tto, non perdono la qualit� di a<tti ammtni


strativi per a.ssumere que1lla di atti normativi. 


Nella differenziazione tra a.mministrazion�e e 

g�iurisdizione il criterio della astrattezza sembra 

a prim�a vista, non suff�Jiente: anc:he la giurisdi


zione � attivit� ahe si 8pieg.a in rela~ione ad una 

determ�inata situazione concreta e mira ad attua


re la legge nrel� caso concreto. 

La differenza sta nel fa.tto che lo scopo della 
funzione �giurisdizionale si esaurisce col trasferir
�e ii regolamento astr'atto della norma al ca�so 
ooncreto. N ella funzione amministrativa qu�to 
accrertaonento oostituisce tuU'a.Z pri� il mezzo (mai 
lo scopo) di cui l'Amministrazione si avvale pe�r 
indi spiegalf'e la sua attivit� oonCI/'"eta diretta al 
raggiungimento dei fini. La eoncretezza della funziovrz,
e giurisdizionale � altra cosa (si potrebbe dire, 
� di al'tro grado) di quella propria della funzione 
(1,1/'f///'f/,in.istrativa. 

L'att-i17it� amministrativa diretta all'a osservan;<;
a della nofJ"ma g�iuridioa, (la c. d. � attivit� giuridica 
>>) non cessa, per questo, di essere �Una vera 
e propria a.ttivit� amministrativa in quanto concretamente 
diretta a perseguire quel fine minimo 
ed insopprimibile dell' amm.tnistrazione che consiste 
nell'operare per la ttttola e per� l'osservan~a del 
diri.tto. Vi apva�rtengonor: la. esecuziione della pena 
ed, in genere, tutti i casi� nei quali il potere esecutii/
Jo, anche senza l'intervento del Giudioe, pu� 
appl�ca'l'"e il meocanismo delle sanzioni. I n tutti 
questi casi. potrobbe parrlafJ"si, secondo il Fo'l'"ti, di 
zona mista o �zona g�rigia � in quanto l'Amministrazione 
ha. attua,to proprio il �fine a, cui mira la 
sua attivit� 1quando ha ottenuto la. osservanza del 
diritto a simiglianza di quanto accade nella fnnzione 
,qiwrisdizion.ale. Le d�u.e attivit� harvno q1ti il 
ca.ra.ttere comune di costituire entram,be: applicazione 
di sanz,ioni. 

Accanto a questo carattere comune, vi sono i 
caratteri differenziali.: la cosa giudicata. oonscguente 
solo aUa sentenza, i caratteri del procedimento 
giurisdiz-ionale, i earratteri es�teriori delln 
pronunzia. giurisdizionale. Fin qui il Forti. 

A no�i sembra ch�e l'insigne Autore abbia troppo 
accentuato la simiglianza, indubbiamente esistente, 
tra le due funzi.oni fino a perdere di vista la S'Ostanza 
de1l criterio discretivo preceden,temente 
posto. 

L'Amminista~ione, anche quando proBede ad 
applicare le sanzioni previste dal diritto per~la-inosservanza 
di una determinaba norma (e pi� 
ancora n.ei casi norma�i!) intende sempre provvedere 
a singoli interessi pubblici .fatti propri dallo 
8tato: l'interpretazione ed anche l'applicazione 


-12


de.lla> norma oostituisoono 8empre un mezzo pet� 
questa. � oll/l"a concreta � dci interessi pu.bbli.ci. 

Al oont-rario, l'attivit� giurisdizionale mira alla 
conservazione formale dello ordine giuridi�o e 
questo, eom'� stato osservato, cosUtuisee ur~; fine 
comples1s:ivo e non una swrie di fini singoli e pi(J4'1tioolari. 
Al di ~� di questo fine complessivo, la 
fwnzione giurisdizionale p-rovvede a realizzare fini 
ed, im1teressi non >propri dello Stato in quanto 
giuwi.ca, ma di altri soggetti, persorne ftsiohe e 
giurid.iche, in essi compreso lo Stato in veste di 
�rnministrazione. 

Questo orite-rio -che �, poi, una IS\])ecificaz,ione 
del criterio fondajlllenta.le sopra descritto-�, 
secondo noi, pe1�fettamente rispon�dente alZa, distinzione 
tra le due funzioni amm.ini8'tratipi(J; e 
giurisdlizionale. Ed � questo, in sostanza, il critc 
1�io identificato magistra.lrn.ente dal Chiovern1da 
(Istituzioni di diritto processuale, Napoli 1934, 
vol. II, p. 8 e segg). secondo il quale l'attivit� 
gi/Urisdrizionale � sempre � attivit� di sostituzione, 
e oio� la sostituzione di un'attivit� del giudioe all'attivit� 
altrui�. 

II 

Nel Oa,pitolo II, che si propone uno sguardo 
ptaffll,ora,mieo ed empirioo alla attivit� della Pubblioa 
Amministrazione considerata in reZazione 

a.i fini ed ai mez2.1i dei quali si sert'e per il: conseguilmento 
dei fini, � interessante annotare, anzitutto, 
il concetto forma.le che, seoond.o a Forti, 
deve es-sere attribuito alla di8tinzione dell'attivit� 
ammin,istrativa in attivit� �giuridica>> e attivit� 
c< >socia.le �, distinzione gi� altrove (pag. 17) 
definita come meramente politica e non giuridioa. 
Concetto jo.rmale, in quanto, ogni volta ohe lo 
Stato ritriene neoessario determin>are c�on norme 
giuridiohe la funzione dei s�oggetti, deve servirsi 
(zeaa o. d. attiv.it� giuridica ohe di'�"iene cos� un 
mezzo per l'attivit� sooiale: ad es., per fare osservare 
le n1orme poste a tutela, del lavoro ecc. 
Venendo ai ,mezzi, l'Autore acaetta, la bipa-rti


zione degili stessi in mez,zi di diritto privato e 

mezzi di diritto pubblico, pur a,[frettandosi a. soq


giJungere un.a, t�JJs�erva� c�roa la assolutezza ae�a. 

distinz�ione tra, Wiritto pubblido e diritto pri.vato 

specie per qua-nto a-ttiene alle oscillazioni df'lla li


nea di confil/'l,e. 

Nel cam,po dell'a-ttivit� di diritto privato deUn 

Pubblica Amministra-zione, l'Autore 1p'remette la, 

oss�ervazione di onra,ttere gencrale.per oui non esi�


ste u.Ieun rapporto facente capo alla Pubbl�ca 

Amministrazione che sia eoselus�ivamente regola-to 

da.l diritto privato : anche nei contratti conelugi 

jure p:rivatoru,m (vondite, Zocazioni occ.) qualche 

aspetto del ronpporto (es.: la, formazione della vo


lont�, i controlli ccc.) � regolato dal diritto pub


blico. 

Ci� posto, il Forti distingue in, questa, forma, 
di attivit� una gestione patrimoniale, che pu� 
estendersi fino a cmnprenllere tutta l�a vecchia at 
tivit� di gestione e ln gestione industriale e oommeroia,
le sotto form.a, di pubblica impresa.: questa 
seconda forma non � per il Forti gestione pa


trimoniale, anzi � oonoettual1nente f1!'ori (],all'attivit� 
amministrativa� in quanto ha, ftne di luoro. 


Tale fine esu,la in alcune imprese gestite da.Uo 
Stato come ad es. : le Poste e Telegrafi; in altre 
(Monopoli fisoaU) esso � assor�ito. 4a�l earattere 
quasi�-tributario del ra,Pporto. Eccettuati questi 
casi, le pubbliche imprese commerciali ed industri
�nli, perch� pos&ano dirs�i � a�mministrazioni �, 
hanno bisogno di leggi 8peeinli, altrimenti non 
sa-rebbero possibi~i. Analoghe Qon>Side-razioni, .valgono, 
secondo l'insigne A., per l'aziona;ria.to di 
.stato, sia n1ella forma dirett.n ohe nella forma, 

n~ista. 

i1II 

Il qua,dro generale d.ell' organizzazione wmmtntstrativa 
delinealo a.l Capitolo III n.on offre mi(J,terin 
di particola-ri rilic1;i, se si eooettui l'esatto 
concetto ohe l'A�uto1�e d� de.l c. d. decentra-mento 
auta;~chico e dei criteri politici e giuridici ai qual
�i e8so si .ispira, (loonlizznzione fina,nlziarin, speQ�inliZiazione 
funzionale, snellezza e comodit� funziona-
oli, pp. 42-M}). 


IV 

Il Capitolo IV, paq�tendo dalle osservazioni po


. ste nel preeedente, traccia i li1z,eamenti giuridici 
dell'orgnni.zzazione a-utarch-ica,: � il capitolo pi� 
ard�uo ed interessante, che d� nome e sigruifioato 
all'intero libro. 

L'Autore oomincia col fernwre un punto fondamewtale: 
l' Am,ministrazione l<( aut:archi()(h >> o 
� indiretta,)) dello Stato (egli a,ooett<J; l'una o l'�ltra 
formula) � amministrazione es�ercit<J;ta da,lle 
a,.ltre perwone giuridiche, diverse daUo Stato, 
coordinata con l'amministra.zione dello Stato media-
nte un sistema di controlli. 


Questa. n.ttivit� denle persone giluri'diche � enti l 
a-utarchici>> a,ppl(trtiene, per�, a.d esse � jure proprio 
>> � toccMa loro in oonseguenza di una ideale 
divisione del lavoro tr�n questi Enti e lo Stato, il 
ch6 fa s� che essi. titolari della funzione amministrativa!, 
la e�,s-et�citino a,lJlo stesso titolo a C'U!�J la 

l

eserc-ita lo Stato. Differenza fondamenta-le con 
la figura del conce�slsiona,rio di pubblico �servizio 
al qunle la funzione a-mministrativa,, o meglio lo 
esercizio di questa funzione, � trasferita, da un 
goggetlto � pubblioa amrninistrnzione �, che ne � 


l 

il titoZnre. 

l 

* * * 

l

Sull'altro pttnto fonrlame'nta,le della riceroa, del ! 

criterio differenziatore tra loa rper.sona. gim;idica ~ 
pubblica e quella privata:, il Forti ('pa�g. 54) pre-!1 
mette urn/osservazione di oa,ra,ttero metodologico: ! 
posta l'a. rnancanza di confini netti tra, il diritto l' 
pubblico ed il diritto privato, il diritto positivo 
degli ultimi tempi avrebbe prodotto ttna serie <liistituti 
giuridioi nuovi in s� o nuovi nenln appli-~ 

ca>Zione, istitu.ti giaoenti iln q�uella o-ndeggia,nte �

2

zona di c.onfine: si trrattereb be, pertanto, di mn-~ 
.teria ancora in evolu~ion�e nei oonfronti della 


-13


quale sarebbe dri.ffi'Cile il � sag,grio � del criterio 
classico e trad�Zi()1'1Jale) ohe pur risponderebbe 
nella maggior palf'te dei casi. 

Ci� lposto; l'Autore esamina i vari oriteri di distinzione 
proposti dana dottrina e dalla pratica .. 
Ritiene assolutamente inadftguata ed itnsu{jicien� 
te la .form.ula del pubblico interesse perse(!Uito 
dall'Ente (sem�pMoe oriterio finalistico) data la 
variabilit�) n�el tempo e nello spazio, del c�onoetto 
del pubblico interesse) (che pu� dirsi solo storioamente 
oonsolidato in relazione �ad un min~"mo di 
attivit� e ad 1f,n ristretto spazio di tempo) e data 
anoom la diffioolt� prati.oo di riscontrare l'attivit� 
di � pubblioo interersse �. 

Ritiene) altres�; i1wdeguato U criterio della potest� 
d'.imperio per la considerazione che ci sono 
Enti indubbiamente pv.bblici (istituzioni di benefioenza) 
che quella potest� non hanno. 

La formula che il Forti offre oome ~a pi� aJt.eguata 
a�l oWJ"a,ttere storioo della pubblicit� � quella 
positivo-struttJurale dello inquardra.mento. In 
un determrinato Stato) sono persone giuridiohB 
pubbUc,J~e quelle che dal diritto positivo risultino 
inqtta,dmte nella Pubblica Amministrozion.e (pu,.. 
gina 58). 

AU'analis�i giuri(lioa questa formula) neoes:saria,
men,te sintetica, si scomporrebbe nei seguent'i 
elementi di � pubb�~icit� >>: 

a) interesse dello Stato a che la persona g�t 
ridica pubblica agi'S:ca n.ell'am.bito del diritto e 
nel rnodo 'pi� conforme agli interessi della stessa. 

b) sottoP'os�i'Srione_, quindi, dell'Ente al sist'ema 
dei oontrolli costit�uito dalla �vigilanza >> e itaMa 
� tutela n. Quando un Ente � sottoposto all'uno 

o allJaltro di qu�sti controlli, quindi anche alla 
semplice �vigilanza�, esso � pubblico perch� vuol 
dire che esso � inquadroato nella Pubblica Amministrazione. 
�E' su,fficien.te anche la sola � vigilanza 
>> perch� nrJ.lla vigilanza � oom.prersa la potesi:
� di annullamento che non � p�ossibile se non 
nell'a1nbitto della PubbMca Amminisrvnazione1 >> 
(pag. �68). 
/Successivamente ed in un apposito parag�r.afo 
(� 4) rAutore saggia il suo criterio della � inquadramento 
>> in relazione ai nuovi aspetti delta 
teoria delle persone g�iuridiohe pubbliche. 

Questi nuovi a.gpetti derivano dalla constatazione 
,(ti person�e giuridiche sotto;p:oste a oont'f'ollo 
da parte dello Stato, alle quali non sembrerebbe 
possibile riconoscere il caratter'e di persona gi't(ridica 
p�l~bblica. L'Autore elenca, alcune imprese 
di a.ssicuraz�ione, le banche c. d. �di diritto puhblicor 
>>, l consorzi trUJ perso'Il:e giuridiche che 
esercitano una, med�esimUJ attivit� economica. 

Altro aspetto ptt� essere dato dal div�erso significato 
attribuito dalle leg�gi posiUve a~ aoncetto di 
�vigilanza >> a volte indicante la c. d. vigilanza 
di polizia. esercitata dall' Am.ministramm~e su tutti 
i soggetti od' inidonfta a stabili/re il oaratten: 
della pubblicit�. 

In relazione a questi aspetti ohe indubbiam,ente 
portano a riconoscere una serie iti casi � dubbi>> 
il cu�i te.rreno � la zona di confine, l'Autore ritiern.
e ohe il criterio da lui adottato sia pur sernlJre 
idoneo aUa distinzione: l'inquadramento del-

l'Ente nella Pubblioa AmlrrtA.nislrazione si deve 

desum.ere normalmente, dal .segno esteriore e po


' . 

.~iti�vo dei controlli da pa!l'"te dello Stato: qu.est'b 
controlli non devono essere mera1nente negativi, 
�rna devono ri�ollegarsi � a� un obbligo della. ,pel'l,
sona ,srtes.sa (vers:o lo Sta.to) di � esist'ere >> (cio� 
di non sciogliersi) e di ag�ire per il conseguimento 
degli intereSis;i in essa personifica.ti >> (pag. 82). 

* * * 

Cos� precisato e formulato, il criterio dello �inquadmrnento 
>> adottato dal Forti ci sembra &oddisfi 
in piernro le esigenze della teoria e della pratioa, 
pur n.on potendosi ne�gare la oennata esistenza 
di casi �dubbi�, ch!e, per�, il criterio 
8tesso riesce_, a preferenza degli altri, a definire 

o ad i,solare. 
Il criterio; del resto, co8titui8'c�e un opportuno 
perfezionamento del oriterio firnalistlioo tra.dizionalmen,
te seguito,. in m�teria, dalla Scuola Italiana 
{Romano, R:anelletti e da ultimo Zanobini) 
ed adottato in sostanza dalla giurisprudenRla ohe�, 
mossa dalle esigewze praUche, l!aveva integrato 
col criterio indiziario del controllo. 

La formtttla difesa, dal Forti costituisce, per


tanto, una felice sintesi dei due elementi -so


8tan.zia.le ed indiziario ~ ed � da augurarsi crhe 

po8sa venire uUlmente adoverata anoh� vn sede 

legislativa. 

Dioiamo quest'o peroh� riteniamo non abbia seguito 
la via migliore lo Schema di legge generale 
sulla Pubblioa Amministroa.z<ione alloroh�.. a,bba%donrando 
i criteri del fi�nff e de~ controllo, ha pr-escelto 
quello del <( potere di imperio >> (alf"t. 1, 
Schema e Relazione, Ro1'na, PoUgra;jtco, 1947). 
Criterio che, oltre alla gua insufficienza sostanziale 
e positi;pa, ha p,rodott.o uno scompiglio nella 
stessa eoonomia iniziale dello Schema (e ci� � 
un altro segno della sua inadeguatezza!) ob7Jligando 
ad inserzion�i forzate (� le ist'!ituzioni di 
assistenza e di beneficenza >>) ed a distinzioni perfettamente 
inutili (come quella dell'art. 4 a proposito 
degli Enti concession.ari di pubblici servizi). 


* * * 

Di altri itue problemi, traUati e risolf�i in queste 
Lezioni, � opporttmo far cenno. 

Il primo. di essi riguarda la esistenza nel nostro 
diritto amministrativ�o di ttn tertium genus 
(o, come ama esprimersi il li'ort'i, di un � terzo 
sesS<o �) fra Ente pub�lioo e privato. 

L'Autore � senz'altro per la soluzione negativa 
ricordando il vano te.ntativo giuri8prudenziale 
fatto per trasportare ne~ nostro itiritto l-'istit'U!tO 
d.ello � stabilimen.to d:i pu.bbliaa utilit� >> fra1'1!cese 
(a proposito del Ba'flco di Napoli), e l'altre~tanto 
vuota e pleonastioa rnenzione legislativa degli 
� Enti parastatali � con,tenuta r~;~l. decreto 
13 novembre 1924, n. 1825�, sull'impiego privato,_ _ 
Enti che la interpretazione dottrinale e giwrispru�enz,
�o;lo ha da tompo rioondotti nella ootegoria 
degli Enti pubblici. 

La questtone del � terz�o .<sesso �, che sem.brO!Va, 
z!ertanto, defin.itamente .sopUa, � ri.sorta, oom'� 


-14 


noto, per effetto di una reoente corrente dottrinale 
e giurispr�udeJtzfale che parla in realt� di 
un nuoDo tertium gev.us e lo indriDidua in quegli 
En.ti pubblici ohe, peJ� il fatto di operare principalmente 
od esdu8ivqme�nte nel cam'po della prodt~
zione (i c.d. � Enti economici �) erano 8ta.tv 
dic.hiarati, nel tempo fasQista, in�quadrati sindacalmente 
(art. 429 n. 3 c.'p.c.) e tale qualit� Dirtual
�men.te con8erverebbero anone dopo la soppressione 
de l l'ordinamento corporativo. 

Non t1 1]11 i il l IIO�fO di dif'ctder.� a fon d n que'lfl" 
argomento. Rileveremo soltanto, sulla scorta di 
autorwoli oppositori d;i que8to nwovo tierltium 
g-enus (La Torre, Jacc�arino) che esso presenta la 
stessa superfluit� e la stessa mancan!Za di effetti 
specifici notata per la precedente categoria degli 
� enti parfMtatali � . 

Gli Enti che vi si vorr�ebbero ricomprendere 
rwno !per la maggior parte Enti pubblici: per gl~ 
altri � att.gurabile che rientrino nella 8fera della 
personalit� privata, dalla quale il fasoi8rno li aveDa 
in,natttralmente evocati. 

Possiamo wn.cora aggiun,qere che la questione 
non � rimasta soltanto nel oarnpo giurisprudendale, 
rna � passata anche nei lavori preparatori 
della legge generale sulla Pubblica Amministra� 
zio.n,e il cui Schema., all'art. 3, contempla la figu� 
ra degtli �� Enti di prubblioa utiUt� � come di 
quelli che per.se~guono fivni pubblici per mezzo di 
attivit� privo/ba. 8i soggi.unge ohe taU Enti sono 
sottoposti ai controlli stabiliti daU'art. 2 suVle 
persone giuridiohe pnbbliche (tutela. e mg'ilanza) 
ma che, per tutto il resto, si applicano i prinoipi 
relat-ivi alle persone giuridiche privat'e. 

E' da angurarasi, nel momen,fo in cui si � gi� 
raggiunto un si.curo orientamento dottrinale e� 
giurisprudenz�iale, che il progettnto art. 3 non 
passi nel testo di .legge: gli Enti ai quali esso 
irttende riferirsi sono, per la. maggior 'parte, Enti 
pubblici. 

�/altro problema -che intere'f!�sa tanto da vicino 
il nostro lavoro quotidiano -� queT;lo se 
debba o meno riconoscersi agli organi della persona 
giuridiaa p1tbblic�a (e qnindi. deUo 8tato) una 
per,sonalit� giuridica autonoma. 

L'Autore e.snmina la questione nei riguardi 
de1llo Btato pa.ssando in rassegna tutti i ca..r;i in 
cui nel diritto positivo si trova una contrapposizione 
tra org1ano ed� org�ano dello 8tato ed, a.ttraverso 
nn'acuta e profonda analisi 'dei casi stessi, 
perviene .alle seguenti conclnsioni: 

l) i ca,si di contrapposizione dell'uno all'altro 
dei poteri dello �Stato (tipico il caso dell'Amministrazione 
in giud~zio) si spiegano col principio 
deUa divisione dei poteri integrato dal comllario 
della ooordinazione degli organi dei vari poteri, 
sen<~a necessit� di ricorrere ad una soggettivit� 
autonoma di ciascuno di essi. La coordinazione 
tra gU organi dei t;'Vl!ri poteri avviene attraverso 
norme di organizzazione dalle quali scatnrisoono 
soltanto diritti riflessi ~Re:flexrechte) e non diritti 
subiettivi perfettij 

2) nell'ambito dello stesso potere esecutivo : 

i casi in qui ad un orgamo dello 8tato � conces�so 
impugnrare il provvedimento di un altro Organo 
dello 8tato (art. 222 della legge oom!Unale e pro1Jinciale 
T. U. 1915, ora. abro.gato.~ art. 306 del 

T. U. 3 marzo 1934 n. 383; L. 21 giugno 1896 
n. 218) oos'tit;vuiscono casi eccezlionali, adottMi 
�dal Legislatore come espedienti della tecnic-a giuridica 
o come finzioni per raggiu,ngere l'effetto 
pratico di ottener�e un ulteriore riesame dell'affare, 
non pos�sibile in base alle norme comuni : con 
ci� irnpl:icitanwnte oonferm.arndo la regola gener(
J)le che ,qli organi dello 8tato non hanno personalit� 
gi1tridica autonoma. 

Concordiamo pienamente in questi risulflati e 
nella affermG!Rftione di questa regola generale oos� 
i-ntimamente connessa wUa str�uttura della perso


n.a gi1M�idica ed alla esatta nozione e carattere dell'organo 
inteso come � Ufficio �. (L. Tracanna). 
A. 
BERLIRI : L'imposta sui redditi agrari nei confronti 
delle Cooperative ed altre organizzazioni per 
la lavorazione collettiva dei prodotti agricoli. �Foro 
Ital. >>, 1948, III, 163. 
La Oomm:ts,sione Centrale delle [llipos,te, ~con 
decisione 7 luglio 1947, n. 91419 a .Sez;ioni Unite 
(riv. Ioco cit.) ha deciso ehe da.ll'entrata. in vigore 
del Regio Decreto Legisla.tivo 4 aprile 1939, numero 
589, i redditi delle latterie .sociali, delle 
cantine s:oeiaH e di altri organismi similari s:ono 
assoggettati all'imposta, di R. M. 


Il B. critica tale decisione; e dopo aver richiUJma.
to i vad provvedimenti legislativi che hanno 
regola.to la, materia (Legge 4 gennaio 1923, n. 16, 
�Legge 8 giugno 1936, n. 1231, e da. ultimo il citato 
Regio Decreto Legge 4 wprile 1939, n. 589, entr�ato 

in vigore il 1� giugno 1943), os's,erva: 

a) che non :pu� es.ser lo spostamento di com


petenza da uno ad altro �ufficio finanziario a pro


cedere all'accertamento del reddito agrario (l'Uf 

fi'cio delle imposte dirette �secondo la legge del 

193,6; gli Uffici del eatasto a' mente del Regio De


creto Legge del 1939) ragione sufficiente per mo


dificare la na.tura. del reddito delle cantine e la.t,. 

terie sociali ; 

b) 
che, contraria,mente a �quanto sembra ~ver 

rite1nuto la Oommi-s:sri.one centra.le, il Regio De


creto Legg�e del 1939 non ha. a.ffatto abrogato gli 

a.rti-coli 29 e 30 della legge de.l 1936 che regola.


vano �quesita materia, insieme con la legge ort


ginale del 1923, della �qua1e quelle norme non era


no che un comp.leta.mento: tanto ci� � vero -af


ferma' il B. -che se ahroga.zione vi fosse sta.ta non 

si 
potrebbe parlar pi� di un <~reddito a�gra.rio �, 

mentre il Regio Decreto Legge dell'939 riguarda, 

come gi� le Jeggi del .1923 e del 1936, appunto un 


tal reddito. 

Il B. cita poi le istruzioni diramate dal Mini


stero per le F'ina,nze il 25 luglio 1939 per l'esecu



-lo


zione del citato Regio Decreto Legge 4 aprile 
1939, n. 589: in dette istruzioni si chiari,sce che 
reddito agrario � anche quello Che deriva da S'llCcessJve 
tra.sformazicmi e manifestazioni che rien�trino 
nel norma1e ciclo produttivo dei prodotti 
del fondo, avuto riguardo a quelle che sono le 
normaJi consuetudini de] posto. 

E poich� il reddito viene accerta.to a ('arico del 
proprieta.rio dei fondi, ne deriva la con,seguenza 
che il terz.o -che a ta.le tm,sforma.zione per avventura 
procede dopo aver fWquista.to dal proprieta.
rio i prodotti del fondo -non rpu� eSisere 
a.s.soggettato ad i,mposta, a ci� ostando il divieto 
della do-ppia imposizione di uno �stesso ces.pite. 

Q:Uando invece le operazJoni di trasformazione 
dei prodotti del �fondo oltrepa,s,sano i limiti del 
normale ciclo produttivo e di la.vorazione agraria, 
eon riferimento alla zona, si � del tutto fuori 
del concetto di reddito a.grario, e s.i ha un reddito 
mobil�vre ordina:rio, come tale tas,sabile a 
cadeo del terzo, e qui�ndi per avventura anche 
delle cantine e latterie Slociali, che a. tale tra.sformazione 
hanno p�roceduto. 

Da deci8ione della Oommis�sione centrale -che 
ha qu.alohe impreaisione, pi� formale che sostan!<:'
iale, ohe pu� a'Per dato adito alla critica -� 
annotata in senso sfavorevole .anohe da.l Guzzar(
U (in � GiuB't. Trib. )), 1948, 401); m.a non pare 
che le critiche 8'iano fondate. 

Il Regio Decreto L-egislativo del 1939 ha profondamente 
iwn.ovato la materiaj e quindi ha 
rnodifi'C'ato e abrogato quelle nonne prP.c�,den~�i ehe 
co% le nuov�e disposizioni erano c8plicitam.rnte 

o !per intima 8'truttura in contra8ln _: ma qnando 
ci� si afferma non vnol gi� dire ahe .~ia abolito 
anche il corwetto di reddito agrario : f'!he la le.rme 
vigente ha mut>Uato appunto da qneUe prfJH8.fl.~tenti. 
Certo � per� ohe l'acoertamento di tal reddito 
r.ol sistema oatastale non porta soltan.to ad uno 
8pos�t(J;mento di competenza fra u,ffi:oi finanziari; 
ma ha una importanza sostan.ziale notevolissima; 
se prima infatti l'accerta~~nento p�oteva. avv,enire 
anche n�ei confronti dei non p1�oprietari, ora di 
�reddito agrario pn� parlarsi s'OUa.nto lpier i proprietari, 
ne88'Uvn altro ohe que8'ti potendo essere 
acaertaf)o OOl sistema catastale. 

E' il sistema della legge in vigore che esige che 
di reddito a.grario pos8'a parlarsi esclusivament'e 
per il propriet.ario j n� le istruzioni citate dal B. 
modifi.cano qu;esto cardine de~ 8i8te�ma:j giacch� 
esse si limitano a rieohegg.iare la elaborazione 
'�ottrinaria e legi8'lati1'a in ordine al aonoetto di 
reddito agr�Jrio, facendovi rientrare anche 74 lavomzione 
relati'U"'a al normale cic�lo prodttttivo. 

Da ai� dovrebbe derit,are che, all'infuori del 
prop�rietario di wn fondo, neS'suno pu� esser tassato 
p�er wn red.dito agrario: in che sembra consen,
ta anche il B. 

M a da m� sembra derivare altres� -in OO%tra8lO 
con la tes�i del B. -che, non !pu� parlarsi di 
duplicaz�ione di imposta se il p>roprietwrio ohe 
vende il prodotto vien taB'sato per il reddito agrario 
e colui ohe l'acquista per lavorarlo secondo 
un oerto ciolo produttivo vien ta8'8ato per un red


dito m�obiliare: giacch� il primo reddito non. pu� 
per cos� dire, andare oltre la figura del proprietario 
j .s� da riassorbire in ques�to anche il terzo 
estraneo j il secondo deriva dall'aUivit� di un 
terzo, prod.uttiva a sua volta di i'icc:hezz:a e di 
reddito, ohe �on que.ZZi prodotti dal proprietario 
nnlla hanno a che fare. 

E poioh� anohe le latterie e le oan.tinif3 sociali 
non sono certo � proprietari, es8'e veng�ono a trovar8'
i nella posizione dei terzi estr(J;nei, soggetti 
quindi, per l'attivif)� S'Volta e per il reddito prodotto, 
aUa normale tass�azione che eolpisce i redditi 
derivwn.ti d�all'impiego di capita.Ze e lavoro. 

(N. G.). 
P. BoDDA : Sulla pretesa impugnativa di atti amministrativi 
inefficaci o revocati. � Foro Pad. �, 1948, 
I, 578. . 
La G.P.A. di Pa,rma. eon decisione 12 febbraio 
1948 ha dichiarato ammiSisibile un ricor:so giuri,. 
sdizional'e proposto a;vverso una. deliberazione di 
un Comune, cui era sta.ta. nega.ta. ]'approvazione 
dell'Autoriti1 tutoria, ed anche dopo che il Comune 
.ste,Siso av�eva., con s'ucces,sivo provvedimento, 
revocato quella delibera.zione. 

II B. critica l'uno e l'altro punto della, dedRione, 
dopo a.ver .preme,s,so che attua.lmente entrnta 
in vigore la Legge 9 luglio 1947, n. 530, 
che all'a.rt. 3 abolisce il vi:sto prefettizio -la 
questione Sii pone, in ordine alla pri,ma. ma�s:sima 
della decisione surrife'l'ita., soltanto per quegli atti 
ehe debbono es.sere ap1prova.ti dall'a G.P.A. in .sede 
tutoria.. 

iS.ul primo p�unto � da o�SIS!C~rvare che se � vero 
che i provvedimenti degli enti .sottoposti a controllo 
e tutela 'sono perfetti con la emamazione, 
onde la succes,siva necessa,ria a,piprovazione ineri�see 
soltanto alla loro ef,ficacia, da ci� arppunto 
discende ehe e1ssi non posrsono tocca�re even tua.li 
diritti od in.teress!i �a.ltrui se non dopo la. approvacZione. 
Giaooh�.solta.nto l'atto efficace � carpace 
di p.rodurre effetti nel mondo giuridico. Prima 
cl'a.Uora potr� es:servi oo ma.i una lesione potenziale 
di diritti o di interessi; ma � padfico che 
soltanto .contro una lesione attnale � data la possibilit� 
di impugnativa di un atto. 

Ancor pi� facile la critica alla seconda ;ma,ssima: 
,s:e l'atto, non mai divenuto efficace, � stato 
revocato o ritirato, o comunque posto nel nulla, 
dall'autorit�. amministra.tiva che l'a;veva emanato, 
la impugnativa di un atto che pi� non esiste nel 
mondo giur.idieo non � neppure logica;mente conre'Pibile. 
N�, per sos:tenere la ammissibilit� della 
impugnativa in questo caso, varrebbe ac~cennare 
ad un interesrs:e (o a. un diritto) leso da.Jla motivazione 
dell'atto revocato; perch� quan_~o quesTo 
vien pos�to nerl nulla, niente ne ,s.opravvive, e La-__ 
motivazione ___. che dell'aH0 fa pa�rte integ.rante 
-vien meno a:nch'ess�a in toto. 

E se pure t-alvolta l'atto revocato o annullato 
pu�, �secondo eerta dottrina. rivivere per taluni 
particola.ri effetti, � da es:cludere ehe uno di que



-16 ~ 

sti pos�sa essere costituito da'l p-rocedimento giurisdizionale, 
che tende all'o annulla,meuto dell'at�to, 
scopo. che s�i � gi� raggiunto attraverso lo 
SipOntaneo C'Om.portament o dell'IAmmini,strazion:e 
attiva. 

Si oonviene 8enza ri8erve 8Ul pu,n,tlo che 8olo gli 
atti ammini8trativi effi�caoi po88a.rto 8piegare effetti 
giut�idicri., e ohe per 'proporre rioor8i in via 
giu.risdizionale ed amministrativa occorre la le-

sane attuale di un interes8e si veda anche Zanobbi: 
Oorso di diritto a,mmini�strativo, rispettivamente 
v�o�l. l, 299, e vol. II, 77 e 234. 

.Sul 8econdo punto, fermo il principio che non 
si p088a impugnare un atto revocii,to oannullato 
di ufficio, � per� da ritenere ohe sia impugnabile 
l'atto di revoca o di anntUllamento come tali, e 
sempre che il precedente atto posto nel nulla 
ave88e gi� fatto sorgere diritti od interes8i tutelabili. 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Atto amministrativo 
-Illegittimit� -Annullamento -Diritto quesito. 

(Corte di Cass., Sez. I, Sent. n.717-48 -Pres. Pellegrini, 
Est. Lo Russo Caputi, P. M. Pomodoro Finanze 
contro Ist. Scannapieco). 

L'atto amministrativo illegittimo non produce 
diritti quesiti e pertanto il suo annullamento di 
ufficio vale a rimettere i.n vigore l'atto pi� antico 
se quello annullato ne aveva disposta la revoca. 

V. ne~ senso della massima Codacci Pisanelli: 
�L'annullamento degU atti amministrativi�, 
pag. 212 e segg.; Romanelli: �L'annullamento 
degli atti amministra.tivi �, pag. 341 e segg. 
Una conseg�uenza pratica del principio pu� essere 
quella che l'Autorit� GiudWiariJa difetta di 
giurisdizione a conoscere delle pretese del privato 
che chieda l'a condanna dell'Amministrazione 
per inadempimento di un contratto il cu.i decreto 
di approva:<iion.e sia stato annullato. 

APPELLO -Decadenza delle domande e eccezioni non 
riproposte -Formalit� per la riproposizione. (Corte 
di Cass., Sez. III, Sent. n. 736-48, Pres. : Miraulo, 
Est.: Mancini, P. M.: Verde -Misitano contro Geremia). 


Non soltanto le domande e le eccezioni respinte, 
ma anche quelle non esaminate dal Giudice di primo 
grado debbono intendersi rinunciate, quando 
in appello non siano espressamente riproposte. 

Per tale riproposizione, per�, non � chiesta al� 
cuna formalit�, potendo in qualunque modo, p�urch� 
chiaramente, essere espressa la volont� di 
riportare dette domande ed eccezioni all'esame 
del Giudice di appel1o. 

La .sentenza, nella. prima massima, fa esatta 
applicazione del principio dell'art. 346 c.p.c. alle 
domar&de ed eccezioni non esaminate dal Giudice 

di prirtno grado e quindi non acoolte nella sentenz'a 
stessa, anche se da es8a� non respinte. 

Nella seconda massima, pur senza espressamente 
risolvere la deliowta questione dibattuta in dottrina 
se il semplice rinvio a,lla difesa di primo 
grado basti ad aUontanare la sanzione di oui all'articol'o 
346 c.p.c. o se occorra l�a riproposizione 
espr'essa in appello dalle domande di ese~one 
non accolte (nel senso detta necessit� della ripro


pomone v. Carnelutti: � Isti:tuz. n. 533 �, A.ndrioU: 
�Commento al Codice proced.ura civi-le�, 
II, 327; con.tro Z(J;rM-VUcchi: �Nuovo Dir. Proc. J> 
191), il S. C. chiar�isce che non occorre una riproposizione 
formare essendo suffi.ciente cl&e risulti 
in qualunque modo la volont� di rri.portare dette 
domande ed eccezioni all'esame del Giudice di appello. 


CASSAZIONE -Disposizioni autorit� competenti sul 

blocco dei prezzi -Carattere normativa -Denuncia


bilit� in Cassazione. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. 

n. 811-48, Pres.: Giaquinto, Est.: Chiappa, P. M.: Vitanza 
-S. A. Scambi Estero contro Soc. Naz. Trasporti 
Gondrand). 
Le disposizioni delle Autorit�r competenti in 
materia di blocco dei prezzi, hanno carattere normativo; 
e perci� la loro violazione � denuncia bile . 
in Cassazione. 

Le A utortit�! competenti in materia di blocco 

(rectius : disciplina) dei prez'Zi S�Ono� il Com�itato 
intermin.isteriale e i Comitati provinciali dei prezzi 
istit~titi con decreto luog'Otenenziale 19� ottobre 
1944, n. 347, modificato con decreto luogotenenz>
iale 23 aprile 1946, n. 363. 

Le norme sulla disciplina dei prezzi furono per 
la pritrrub volta em(J;M�te con deetreto,�legge 5 ottobre 
1936, n. 1746; questo decreto fu sostituito 
dal decreto-legge 16 giugno 1938, nt. 1387. 

Il vero e proprio blocco (rigido) dei prezzi /'Il( 
disposto con decreto-leg�ge 19 gi;ugno 1940�, n. 953, 
successirvamen,te p1�orog�ato con decreto legislativo 
luogoteneri$'Va,le 12; marzo 1941, n, 142, 11 marz�o 
1943, n. 100, 28 (J.ice"mbre 1946�, n. 566� e 20 giugno 
194 7, n. 845�. 

Att~talmente la disciplina dei prezzi � regolata 
dal decreto legislativo 15 settemb-ne 1947, n. 896. 

COMPETENZA -Leggi nuove sulla competenza Applicazione 
immediata -Preclusione per effetto di 
sentenza non impugnata. (Corte di Cass., Sez. III, 
Sent. n. 732-48, Pres. : Colagrosso, Est. : .. Conucci, 

P. M.: Pittiruti -Bertossi contro Sorge). 
Sopravvenute, nelle more del giudizio, nuove 
norme processuali le quali abbiano reso competente 
il Giudice che tale non era quando venne 
&dito1 esse sono di immediata applicazione anche 


-18 


ai rapporti pendenti, quando sulla questione di 
competenza non sia intervenuta preclusione per 

effetto di sentenza. non pi� impugnabile. 

In senso conform.e cfr. Oassrw., 15 giugno 1942', 

n. 16-1�6� in �Foro italiano�, 1942, I, 962 con nota 
clell' Andrtioli, che rileva come il principio affermato 
dal S. G. sva in armon,ia anche col principio 
generale dfJlla eaonomia dei gi;ud;izi peroh� il Giudice 
dovrebbe diohiararsi incompetente per poi vedere 
la� c~JJU;sa rt:presa, davanti a s� gittl8ta� le norme 
sopravvenute. 
CONTUMACIA -Riapertura del contraddittorio -Leg� 

ge organica sulle acque. (Corte di Cass., Sez. H, 

Sent. 886--48, Pres.: Piacentini, Est.: Buscarino, 

P. M.: Pomodoro -Vernazza contro Barbagallo. 
Con l'entrata in vigore del nuovo c.p.c. � da 
ritenersi abrogato tacitamente, ai sensi dell'art 15 
delle preleggi, il sistema processuale della contumacia 
disciplinato dalla legge organica sulle 
acque. 

Pertanto, l'istituto della riapertura del contraddittorio 
previsto dall'art. 178 del regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, che richiamava 
l'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1901, n. 403 
sulla riforma del procedimento .sommario, deve 
ritenersi non pi� in vigore nel processo speciale 
avanti il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche. 


Evidentemente il richiamo all'a-rt. 15 delle preleggi 
va inteso in, relazione all'a norma ohe dispone 
che l'abrogazione della legge pu� avvenire implicitamente 
. . � . . � per'ch� la nuova legge regola 
l'intem materia gi� regollata dalla� legge anteriore
�. 

Va notato che il Tribunale Supedore delle Acque 
con .<~entenza 12 febbraio 1946 (in �Foro Italiano
�, 1946�, I, 395) ha affermato che � le disposiziioni 
del T. U. 8Ulle acque e impian.ti elettrici 
approvate con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 
1775, kanno, rispetto al Codice di procedura 
civil'e del 1942, carattere di legge speciale e non 
possono ritenersi abrogate senza una norma 
espressa�. 

Sui limiti della massima sopra riportata, in re


lazi.one all'applicabilit� delle norme del c.p.c. ai 

procedimenti avan.ti le gi'1J!I"i8dizioni speoiali, V. 

in qu,esta Ra�ssegna n. 6 pag. 6, Voce � Oas�sa


zione >>. 

DEPOSITO -Perdita della cosa depositata -Denunzia 
al depositante. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 775-48, 
Pres. ed Est.: Cannada-Bartoli, Rei.: Chieppa, P. M.: 
(Pafundi Diff.) Foschini contro Ditta Ercoli). 

La disposizione dell'art. 1780 � 1� comma -del 
Codice civile, va intesa nel senso che per l'esonero 
del depositario da ogni responsabilit� essa richiede, 
oltre alla. non imputabilit� della. pecrdita della 
cosa depositata, che libera dall'obbligo della restituzione 
specifica, �anche l'immediata denuncia. 
della perdita al depositante; che libera dall'obbligo 
del risarcimento del danno comprensivo della 
restituzione per equivalente. 

La soluzione data dalla Corte Suprema alla 
questione dei limiti della responsabilit� prevista 
daU'art. 1780 Codice oivi�e merita una approfondita 
discussione. Da~ oonl;;rasto che s~ � 
determinato nel Gollegie gitbdiowr/,te p%� de�sumersi 
omne la soluzione non possa ritenersi come indicativa 
di 1J-n orientamen�to dej�mitivo della giurigprudenza. 
della Corte Suprema. 

Sulla questione ha scritto una pregevole nota 
il N avelli in. � Archivio di ricerche giuridiche >>, 
1948, n. 4-5, col. 392. 

GIURISDIZIONI SPECIALI -Pieno sindacato di legittimit� 
sulle materie ad esse devolute. (Corte di Cass., 
Sez. Unite, Sent. n. 863-48, Pres. : Messina, Est. : Gabrieli, 
P. M.: Santoni-Costantino contro Frongillo). 

Nell'ordine delle giurisdi2.ioni il sindacato di 
legittimit� importa limiti di cognizione, ma non di 
applicaz.ione diretta della norma giuridica al caso 
concreto. Pur limitata la cognizione, la giurisdizione 
di legittimit� esplica, di regola, la sua funzione 
in senso negativo e positivo (annullamento e 
statuizione). A questo principio si � derogato 
espressamente per la Corte di Cassazione e per il 
Consiglio di Stato. Pertanto queste giurisdizioni 
non possono, in via di massima, istituzionalmente, 
pronunciare che in modo negativo. Invece le giuri. 
sdizioni speciali che vengono ad inserirsi nel nostro 
ordinamento, apparteng�ano esse alla sfera 
dell'A.G.O., o alla sfera delle giurisdizioni amministra.
tive, saJvo espresso divieto, esercitano in 
virt� del cennato principio genera.le un sindacato 
pieno di legittimit� �sulle mateTie ad esse devolute. 

La speoie in ordine alla quale la Corte Suprema 
ha fatto applicazione della massima sopra riferita 
� la segttente : un Gomm�sgario degli alloggi aveva 
emanato un decreto di derequisizione di '1.l:n immobil'e 
senzia apporvi la for'mula di rilascio forzato j 

la Oom�missione di cui all'arrt. 5 del Decreto Legislativo 
25 maggio 1946, n. 425 aveva ritenuto ohe 
dentrasse nei suoi poteri di apporre bale formula. 
La aorte ha confermato tale statu.izione. 

Si tratta, come si vede, d'una specie singolarissima, 
che non giustifica affatto l'ampia porta.t�a 
apparentemente attr�ibuita alla massima, la quale 
sembra che sovvert.a compl'etamente principi finom 
indiscussi, come quello che la giurisdizione cos� 
detta piena ne�i confronti �ell' Am,ministrazion,e, 
quella oio� che consente al Giu�dice di gostituire la 
propria volont� alla volont� dell'Amministrazione, 
sia del tutto eccezionale. 

Qui si. afferma inveoe che q%C�stm � la reg�ola e che 

queUw che finora si era ohiamata ,giturisdizione ge � 

nerale di legittirmi.t� (art. 2<6 T. U. delle leg�gi sul 

Consiglio di Sta�to) sia da oonsiderarsi dell tutto ec


cez,.ionale e frutto di deroga espressa al principio. 

Non possi.amo, natural'mente, consentire in que


sta opinione che mette in discussione il problema 

fondamentale dei limiti della giurigdizione... in...:ge.= 

n.ere e di q1wlli della giut�isdizione di leg�ttimit� 

in specie. 

Riteniamo che, fino a contrar�ia norma espressa 

(e d'ora in poi costituzionale), i limiti della gi~



-19


r�sdi~ione (e inchuliarno in questa anche i Giudici 
spe.cia�l'i) n.ei confronti della Amministrazione siano 
pur sempre quelli segnati dall'art. 4 della legge 
20 marzo 18652 n. 2248 AU'egato E e 2;6 della legge 
sul Consiglio di Stato, per i quali al Giudice ordinario 
� vievato di ~nnullare e modificare l'atto 
amministrativo e a.Z Giudice amministrativo � consentito 
solo (salvo i casi espressamente determina{
i) di annullare, ma non, di modificare l�'atto 
stesso. 

Inesatto a;pp~re poi l'accostamento tra i~ potere 
d' annulla;rnento della Cassaz'ione che si esercita in 
ordine ad atti girwrisdizionali e solo corn.e mezzo per 
conseguire lo scopo proprio della giurisdizione, e 
l'ann,ullamento pronttnziato dal Consiglio d-i Stato 
e che costituisce l'a forma di attivit� normale della 
giurisdizione amministrativa come fine a. s� stessa. 

Per il concetto di gi.urisd%�ione v. Carnelutti 
� Sistema �, vol. l o, pag. 131 e seguenti. 

Circa il car�attere eccezionale della giurisdizione 
piena (cio� di annullamento e statuWione) V. R'anelletti 
e ,Amor�th � Giustizia Amministrativa:� in 
N.D.I., Vol. VI, pag. 424. 

V. anche il discorso pronunziato dal Presidente 
del Cons�igUo di Stato Rocco in �-Rivista Amminist
�rativ�a della Rep~ttbblica Italiana�, 1948, faso. P, 
pag. l, nel quale l'itluoStre ma;g�istrato auspica che 
sia conferita al Consiglio di Stato (de jure cond�endo) 
e in via eccezionale, ~a facolt� di corregg�ere 
gli atti amministrativi illegittimi, quan,do siano 
manifestamente conformi a git~;stwia, in taluni casi 
di pi� lievi. irregolarit� formali nel processo di 
formazione o di manifestazione della volont�; della 
Pubb~ica Amministrazione. (A. S.). 
IMPIEGO PRIVATO-Licenziamenti -Causa giustif�� 
cativa -Sostituzione di quella comunicata. (Corte 
di Cass., Sez. II, Sent. n. 544-48, Pres. : Piacentini, 
Est. : Moscati, P. M. : Pomodoro -Busi contro Officine 
Villar Perosa � R.I.V. >> ). 

Non � consentito sostituire una causa giustificativa 
di licenziamento a quella specificatamente 
espressa come determinante, nella comunicazione 
-del relativo provvedimento. 

La Cassazione conferma con questa sep,tenaa i 
principi gi� affermciti in tema di non modifica�bilit� 
d.ella giusta causa determinante il licenziamento 
in tronco (cfr. Cassaz., 31 �gennaio 1939, in. 
� Lavoro >>, 1939, 442 ; Cassaz., 6 luglio 1942, in 
� Riv~ Lav: >>, 1942, 531 e preoedenti, ivi cit.), ma 
l~i.nteresse partioolare delZa massima � che tali 
principi sono applicati al di fuori dell'ambito della. 
giusta causa, nei casi in cui la limitazione del potere 
di licenziamento ad nutum dell'imprenditore 
(blocco dei licenz�iarnenti, nel'la specie) renda comtmque 
necessaria la specifica~ione della causa 
del provvedirnento per poter esaminare se rientri 
in quelle previste dalla legge. 

Da cui due consegnenze : prima di tutto che_ in 
tali casi � necessario dichiarare la causa che legittima 
il~ licenziau~ento, secondariamente che ~a 
causa una volta dichiarata non pu� pi� modificarsi 

invocandone altra pur esistente ma non posta come 
determinante del licenziamento stesso. 

E' cos� un ntwvo principio che insensibilmente 
dall'impiego pt~;bblico passa all'impiego privato e 
al rapporto di lavoro in g�nere. �� � 

IMPOSTE E TASSE -Solve et repete-Tributi dovuti 
dalle Amministrazioni dello Stato -Enti pubblici. 

(Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 781-48, Pres.: 
Pellegrini, Est.: Piacentini, P. M.: De Villa -Ente 
Zootecnia contro Comune Castelmassa). 


Le Amministrazioni dello Stato quando, eccezionall;
nente, esse stesse siano soggette, per espressa 
disposizione di legge, ad un determinato tributo 
locale, o non siano espressamente esenti dal tributo 
medesimo, non sono soggette all'osservanza 
del precetto� del solve et repete. 

Tale principio si applica. non solo per le Amministrazioni 
dello Stato le quale disimpegnano, direttamente, 
funzioni di carattere permanente; ma 
anche per quelle Amministrazioni di Enti pubblici 
alle quali lo Stato abbia delegato, in via temporanea, 
proprie funzioni per fronteggiare situazioni 
di emergenza, create dallo stato di guerra o dopoguerra. 
Tra talj Amministrazioni � compreso 
l'Ente Economico della Zootecnia costituito in 
base alla legge del 18 maggio 1942, n. 566, ed alle 
disposizioni integrative. 

Sulla inapplioabilit� nei confronti dello Stato 
der precetto del solve et repete v. �.Relazione dell' 
Avvocatura�, 1930-1941, vol. II, pag. 56. 

v. anche Sentenza della Corte di Cassazione 
n. 11698/41, in �Settimana denla Cassazione�, 
1941, lOOol. 
I n qt~;esta uUima sentenz�a la Corte si era limitata 
a dire che lo Stato pu� essere soggetto a tri�ttto 
locale solo eccezionalmente, per disposizione 
espressa di legge, senza aggiungerre, come nella 
presente sentenza che la sog�gezione poss.a derivare 
anche da 1.ma mancata espressa esenzione. 

Non sembra peraltro che qnesta diversa formnla 
valga a spostare i tet�mini della questione dell'as


soggettabilit� generica dello Stato ai tributi 1lo 

cali, qttali risnltano dalle indicazioni fornite in 

questa Rassegna n. 1-2, pag. 8. 

Importante � l'affermazione della Corte in or


d�ine alla na,tura di organo statale dell' En.te de/Ja. 

Zootecnia. Ci sembra oppo1�tuno riprodU;tTe te


8tu.alm.entela parte della motivazione che 8i rife


risce a qnesto punto : � Come � noto, l'En te di 

cui � controver:sil(b, fn costituito con. la� legge 

18 marzo 1942, n. 566, che lo dichiar� Ente pub


blico (art. 2) ed organo ansi~iario del Ministero 

dell'Agricoltura e Foreste (part. 3 e 8) ; ed i suoi 

funzionari sono di nomina governMivi. Si tratta 

cio� di uno di queg�z.i Enti i quali hanno, tra le 

altre, le seguenti attri�uzioni: ..... � q) organiz


Z'ano e d-irigono l'ammasso obbligatorio dei pr:__o-_ .


dotti e le a,ltre forme di disciplina collettiva j e) a 

tal fine, anrano l'osservanza dell'obbligo delle. de: 

nzmcie di riproduz�ione j con,trollano le operazwm 

di raccolte, conferimento e col:locamento dei pro


dotti sottopo8ti a vinoolo, da.Z Ministero deW Agri



-20


(�olt�ura ~� curano la pr:ovvi.<;ta dei finanziamenti) 
concordandone prevw inte.'la, col Ministero delle 
Finnnze) le cond�izioni e le modr.Llit� con gli orgam 
competf�nt� >>. llgli F.'nti, C08� costituiti) fnrono 
devoluti tutti i compiti e le funzioni precedentemente 
esercitati dai Settori della, Federazione Nazionale 
dei Consorzi Provinciali tra i prod?kttori 
dell' A�gricoltura J nonch� quelli dei consorzi stessi 
c delle relat�ive Sezioni� Provinci4li. 

Nella specie) in altri terminj,, ricorreva l'ipotesi 
n,on di un semplice Ente pubblico ~ pienamente 
autonomo anche finanz�iarwmente -che lo Stato 
crea o riconosce, in quanto lo costituisce o riconosce 
attivo nel suo interesse, e per compiere fun


zioni ausiliarie d� quelle statali; ma di un vero e 
proprio organo dello Stato (e cio� di un orgoan.o 
del Ministero dell'Agricoltura) al quale lo Stato 
ha delegato alcune funzioni de~icate di carattere 
strettamente statale. Di f?knZioni cio� che lo Stato 
avrebbe dovuto e potuto adempiere direttamente, 
a mezzo deg�li organi periferici del Ministero dell' 
Agricoltura, ma per le quali, lo S'tato stesso lba 
ritenuto opportuno di m�eare un organo di carat-� 
tere temporaneo e transitorio in momenti di emer� 
genza; e quindi, di u.n organo destinato a cessare, 
appena il periodo di Qmergenza fosse superato �. 

Sulla natura di organi statali di Enti .sirnili a 
quello de[Z'a Zootecnia, v. in questa Rassegna numero 
1-2, pag. 8, �voce Irnpiego pubblico. 

Naturalmente, affermata la natura di organo 
statale, anche ad ordinamento autonomo, ne deriva 
la con.seguenza che la rappresentanza e difesa 
in giudizio degli orga.ni stessi spetta alla Avvocatura 
dello Stato. 

IMPOSTE E TASSE -Solve et repete -Azione di 
accertamento negativo. (Corte ~di Cass. Sez. Unite, 
Pres. : Pellegrini, Est. ; Parziale, P. M. : Santoni Finanze 
contro Cons. Der. Vergella). 

Il precetto del solve et repete ricorre se il pi'ivato 
contribuente propone azione di accertamento 
negativo. Pertanto � improponibile l'azione diretta 
a far dichiarare non dovuta l'imposta sui contributi 
futuri dovuti dai consortisti di un Ente per il 
Coordinamento degli scambi. 

Il nucleo centrale della motivazione della Corte 
Suprema � il seguente : 

� Questa C. S. ha pi� volte avuto occasione di 
avvertire che i�. precetto del solve et repete trova 
applicazione in ogni .controversia d'imposta, sia 
che vi si, impugni l'obbligo al tributo o la determinazione 
della sua esatta misura, sia tutte le 
volte che la controversia) anohe a.Uraverso ?kn'azione 
di mero accertamento, si risolva in un ostacolo 
per la pra.tica r6'aliz.zaz�ione della pronta ed esatta 
perfezione del trib�u,to, ci� che essenzialmente e raziona.
Zmente sta a vase dell'indicato precetto legislativo 
inteso ad assiourare, col previBto gettito 
delle pubbliche entrate, la BteBsa contin,uit� dei 
pubbrici Bervizi �. 

L'Avvocatura aveva altres� prospettato un'altra 

mero accertamento in materia tributaria. Ripru


duc1amo qui testualmente l'argomentazione ad


dotta a sostegno della predetta tesi: 

� L'inammiss-ibilit�; di un'azione di mero accertarnen,
to, spiegata dal oont.ribuente __ per far dichiarare 
illegUtirme pretese tributarie non att?kaU, ma 
possibili in avvenire, pu� essere desunta, oltrech� 
dai principi di diritto comune della norma � solve 
et repete �. 

La dispoBizione generale sul � solve et repete � 
recata dall'art. 6, secondo comma, della z�egg�e 
20 marzo 1965, n. 2248, All. E (�In ogni contro
�rersia d_.imposte gli at.ti d'opposizion,e per essere 
ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi 
dal certificato di pagamento dell'i.mposta, eocetto 
il caso che si tratti di domanda d� supplemento�) 
stabilisce una regol'a e una ecceoz�ione -cui va 
ag�giunta, come appresso si dir��, una seconda eccezione, 
non. espressa, ma considerata un complemento 
logico del pr�ecetto legisl!ativo -le quali 
sono destinate a va.lere, alternativamente, per tutte 
le controversie d'imposta, ~a o~i cognizione possa 
essere devoluta al Magistrato ordinario. Di g�uisa 
che, se sia 1Jrqpo.'lta davan,ti all'Autorit� giudiziaria 
una domand.a in materia di tributi, tale da 
non con(Jif"etare n� l'ipotesi genera.Ze, in cui trova 
applicaz�ione il precetto, n� alcuna delle ipotesi 
particolar�i,, in cui Vapplicaz�ione � eccezionalmen,te 
cscluBa, ci� signifi.ca che si tratta di domanda, r�ispetto 
alla q~t�ale non pu� essere esercitata la giur
�isdiz�ione ord,inaria. 

La rego.la � che la domanda giudiziale non sia 
proponibile se non pr�eceduta da.Z pagamen,to dell'imposta. 
La prima eccezione (eBpresBa) si ha 
quando chi ag�isce in giu,dizio 8i opponga ad �una richiesta 
d'impo1:1ta suppletiva. La seconda eccezione 
(non espreBsamente contemplata dalla legge) � 
stata ammesBa dalla giurisprudenza in, casi, nei 
q~tali. il credito tributario affermato dall' Amministrazione 
� contestato dall'attore -sebbene sussistano 
tutti i suoi elementi costitutivi -sia ancora, 
in t1Itto o in parte, non esigibile al momento 
della propoBiz�ione dell'a domanda giudiziale (come, 
ad es., allorch� non sia scad11,to il termine per la 
esazione delle singole rate in eu{ �, d� regola7 ripartito 
il pag�amento delle imposte dirette): rite-~ 
nendos�i, nei casi in paroz�a, che l'osserva~a del 
precetto � solve �et repete >> possa essere limitata 
alla parte esigibile del debito. 


In tutte le ipotesi ora indicate si riscontra un �l 
presuppo�sto comune: che la domanda� giudiziaria w. 
sia diretta a contestare, o comunque a impedilf'e_ L.l~.~ 
olw sia esercitato, iJl diritto alla percezione di una �;~ 
imposta, ritenuto dr.LU' Amministrazione gi� esi-t 
stente e determinato in tutti i suoi elementi (an-t 

che se no1~ irnm_ediatamen,te esi!fib~l'e). La_ norm~ lEi] 
g�enerale, ~nfattt, e le sue eccezwm sono tncardt-=~ 
nate su.l concetto ohe, per poter adire l'Autorit�! 1 
giudiz�iarut, sia oriUnariamente necessario, e in ta-~~ 
luni casi non necessario il preventwo� paga~e~to :::; 
del tributo 7� concetto il quale pres~tppone che vi-._, 
sia sempr�e un debito da soddisfare e quindi 1kn .;j 

::;;~ e concreto rapporto di obbligazione pecu


l 

tesi relativa alla� inammissibilit� d� un'azione d� 


-21


Da ci� si argomenta) � a contrario �, che) qualora 
da-vanti alrAutorit� giudizia;ria 'sia proposta 
una domanda diretta non a contesta;re l)afterrnaz'ione) 
da parte dell' Ammin,istrazione) deWesistenza 
attuale d-i un credi-to trib�t~tario concretamente 
determina-to) ma a prevenire la� possibilit� 
che una pretesa del genere sia fatta valere in tem.po 
fu,turo) si ha un caso di azione) la quale) anzich� 
essere sottratta alfonere del � solve et repete �, 
esula comp�letamente dall'am-bito del(a previsione 
legislativa e deve) pertan,to) essere senz)altro ritenuta 
inammissibile. 

Anche nel senso ora indicato) la disposizione 
delfart. 6, secondo comma) dell;a legg�e sul contenzioso 
amministrativo con l'iene) per implicito) una 
determit~azione dei limiti della giurisdizione ordina;
ria -nelle controversie in materia tributaria�. 

IMPOSTE E TASSE -Imposta sul capitale di Societ� 

straniere -Presupposti. (Commissione Centrale per 

le Imposte Dirette -Dee. 15 luglio 1947, n. 91408) 

Per � capitale estero JJ ai fini dell'imposta prevista 
dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 
si intende il capitale appartenente a Societ� costituite 
all'Estero e non il capitale appartenenti a 
stranieri e impiega.to in societ� italiane. 

La parte essenz�iale della motivazione adottata 
dalla-Commissione Centrale � la seguente : 
� N legisZatore �non da importanza alla forma 
della costituzione della societ� od associazione 

(perci� dice di qualsiasi forma), non tiene oon-to 
della nazionalit� dei titolari di detto capitale (cornun.
que essi si chiamino a~doni-sti o partecipanti) 
ma solo es-ige che si tratti di operazioni compiute 
da societ� od associazioni costitui-te all)estero. 

La costi-tuzione al.r 6'Stero � pen::i� il presupposto 
essenziale insostituibile che dev�e risoontrarsi per� 
l)imposiz-ione su-l carpita-le estero. 

La. Commissione Centra~e per altro ha precisato 
e limitato la portata della massima da ess-a affermata 
con le segttenti considerazioni. 

<< E neanche pu� dirsi possibile la elu,sione del 

tr-ibuto) ricorrendo all'espediente di fa;re oper'are 

la societ� costituita in IfJalia come mero organo di 

attuazione di operazioni fatte e deliberate da so


ciet� straniere. 

Be questa situazione e comportamento risu~tino 

accertati nei singoli casi) la questione muta radi


calmente nella sua concez,ione e risol-uzione. 

Qui non pi� la societ-� costituita in I t alia fa


rebbe le operazion,i) ma quella straniera) ebbene 

adunque in confronto di qv,esta direttamente po


tr'ebbe e dovrebbe farsi raccertamento tribu


tario JJ. 

In rel'azione a tale preci-sazione il Ministero delle 
Finanze -Direz. Gen. Tasse -ha diramato la circoZMe 
n. 94392 del 18 marrzo 1948 ohe � riportata 
nella Rivista di legisla2.ione fiscale n. 56 del 1948, 
1)ag. col. 433, circolare la quale appare una esattissima_ 
applicazione dei principi fissati nella decisione 
sopra 1�iportata. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Locazione di immobile 
dal soppresso partito nazionale fascista da parte 
del partito fascista repubblicano -Inefficacia. (Appello, 
Milano, 13 aprile 28 maggio 1948 -Amministrazione 
Finanze contro S. A. Grandi Imprese Teatrali 
e Cinematografiche). 

La dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'articolo 
4 del Decreto Legislativo 5 ottobre 1944, 

n. 249, condizionata all'ipotesi in cui l'atto adottato 
sotto l'impero del sedicente governo della 
r.s.i. non debba essere classificato tra quello previsti 
dagli articoli l o 2 del citato decreto, non 
preclude la prosecuzione di un giudizio in cui si 
controverta della validit� dell'atto ai sensi dei 
citati articoli l e 2 (1). 
La nozione di � atti di disposi2.ione Jl in base ai 
criteri di puro diritto privato non � applicabile ai 
beni di propriet� di enti pubblici, i quali devono 
gestire anche i loro beni patrimoniali per finalit� 
di utilit� generale. Vanno in conseguenza annoverati 
tra gli � atti di disposizione JJ tutti quelli che 
pongono sui beni stessi dei vincoli che comunque 
inceppino lo laro libera disponibilit� per scopi di 
interesse generale, e quindi anche le locazioni (21). 

Sui beni del soppresso p. n. f., devoluti allo 
Stato, non ha potuto compiere alcun atto efficace 
il p. f. r., sia per difetto del rapporto di pertinenza 
con i beni stessi che per la propria incapacit� 
giuridica, non essendo stato riconosciuto come 
soggetto di diritto (3). 

(l) Il decreto di inefficacia � intervenuto dopo 
che il Tr�ibu.nale aveva. ri-tenUtto che la locazione in 
esame non potesse inquadra1�si tra gli -<< atti di 
disposiz�ione JJ, ed andasse quindi soggett.a al regolarnento 
stabilito dall'art. 4 de~Za legge sull'as8etto. 
Es8o era condizionato all'ipotesi della conferma 
della sentenza del Tribunale) e la Corte 
quindi ha co�rrettwrnente in-terpretato l)art. 329 

c. p. c. escludendo che potesse eostituire acquiescenza 
un atto non certo incompatibile con, la .volon,
t� di appellare se .condizionava la-propria efficaci-
a appunto all'esito delfimpugnativa. 
I n via pi� generale si pu� prospettare il que


sito se ~ dichiarazione di ineffi-cacia di un provve


dimento a-i sen,si deWart. 4 precluda all'ammini


st-razione la facolt� di farne valere finefficacia ai 

sensi degli a-rticoli l o 2~ 

La questione pu� avere un)importam<a pratica 
nei casi di annullamento o di revoca di un decreto 
di inefficacia e-messo) per tuziorismo o per errore) 
nei confron.ti di un atto che avrebbe dovuto invece 
essere qual'ificato tra quelli contemplati nei primi 
d1ue a;rticoli del decreto sull'assetto. 

E) opinione dominante che questi articoli abbia


no solo urn valore diohiarra-tivo e che finejjicacir1 

deglli atti in essi cont6'mpla�ti derivi imme,dia,tamen


te dal sistema. H a invece v'alore fo'f!>d.Mnentalt; 

fart. 3 del decreto) che consente di attribuire ef.fi __ 

caoia agli atti in esarme) che alt1�imenU devono 

considera;r si nulli. 

Vipotesi. che si fa � che un atto appartenente ad 
una delle categorie esaminate, e quindi ipso jure 


-22 


nullo, sia invece dall'amministrazione considerato 

valido ni sen,si dello art. 4, e si chiede se siffatto 

comportarnento dell'amministmzione equivalga ad 

ttna dnuncia ad avvalersi della nullit�, che ver


rebbe in conseguenza sanata. 

La soluzione non pu� che essere negativa. Pi� 

che di n�ullit� nella specie si dovrebbe par~acre di 

inesistenza delFatto per difetto dei suoi requisiti 

essenziali, e non � quindi concepibile alcu.na sa


natoria. La d.isposizione dell'art. 3 ha carat�tere 

eccezionale, n� pu� ipotizzarsi 'lltna convalida im


pl�yiJ.ta e.s8endo ricllviesto un d,ecrreto motivato 

(v. in qt~es�ta, Ra.ssogna n. 5 gli atti della r. s. i. 
n. 
3). 
L'emanazione di un provvedimento ai sensi dell'art. 
4 non pu� mutare la natu,ra giuridicac e la 
conseguente regolamentazion,e che la legge ha 
fatto degU atti emanatisotto l'impero de l sedicente 
governo debla r. s. i. Se l'inejjicacia. � stata (lichiar\
ata per tuz,iorismo" come nel oaso esaminato 
dalla G�rte di Milano, il provvedimento avr:� una 
efficacia condizionata all'accertamento della natura 
dell'atto d>a. vnvalidare; se invece essa � sta.ta 
dichiarata per errore, si tmtter� di un provvedi:
mento ill'egittimo per mancanza di causa, e 
quindi improduttivo di effetti. 

(2) Si confronti su,lla questione l'articolo di fondo 
del n. 5 di qtwsta Ra.ssegnn, pag. 6 e 7. 
(3) La questione dell'inefficacia, nei confronti 
dello Stato itnz.iano, degli atti del p. f. r., va esaminata 
distintamente per quel:li relativi ni beni 
gi� appartenenti al soppresso p. n. f. e per gli 
altri relativi� al patrimonio acquistato successivamente 
all'8 s�ttembre 1943. 
Pe�r i primi non pu� essere dubbia l'inefficacia. 

I 
beni del p. n. f. fwrono devoluti allo Stato, in 

applicazion,e dei principi gener'ali, con i decreti 

2 agosto 1943, n. 704 e 27 luglio 1944, n. 248, ed in 

eonseguenzn qttalsiasi obbligazione assunta nei 

conf?�onti di essi dal p. f. r. che ,ne aveva usurpato 

il pos8esso, nonr;� avere efficacia vincolante 

verso il legittimo proprietario, a parte l'incapa


cit-� giuridica de p. f. r. stesso. 

Anche dei beni successivamente acquistati dal 

'p. 
f. r. non pu� e8cluder8i l~a devoluzione allo 
Stato. Nei confronti di es8i peraltro, e nei limiti 
della loro cons�isten1za, 8i devono ritenere vincolanti 
nei confronti dello Stato le obbligazioni assunte 
dal p. f. r. 

PENSIONI -Impiegati statali -Dipentlenti civili e 
militari -Inabilit� in servizio -Azioni di danni. 

(Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 832-48, Pres.: 
Miraulo, Est. : Santoro, P. M. : Eula -Ministero 
Trasporti contro Parrini). 

Al dipendente civile e militare, per l'inabilit� di 
ogni grado, da qualunque causa prodotta, in servizio 
o in occasione del servizio, non compete che 
la. sola pensione privilegiata ordinaria1 da liquidarsi 
dall'Amministrazione a seguito di istrut. 
toria per l'accertamento della causa o occasione 
del servizio e il grado d'inabilit�. 

Ogni azione di danni per fatti colposi � esclusa., 
e solo pu� sperimentarsi qualora a seguito del 
procedimento ammi.nistrativo sia stato escluso ricorrere 
gli estremi per la pensione privilegiata. 

Si tratta. di una notevole riafferm.aMone dell'app�icaz
�iene del Decreto Legge 6 feb br!aiO' 1936, 

n. 313. 
� � 
L'esame della insussistenza degli estremi per la 
concessione della pensione privilegiata non. pu� 
essere fatto dalla Autor#�! Giudiziaria, nemmeno 
al fine di stabilire la sua competenza. 

D'altra parte l:'Autorit� Giudiz�iaria non pu� 
non ritener�si vincolata alZa pronunzia della giurisdiz,
ione speciale che neghi la sussistenza deg,li 
estremi predetti. 

RESPONSABILITA CIVILE -Parenti della vittima Azione 
relativa -Carattere. (Corte di Cass., Sez. III, 
Sent. n. 844-48, Pres. : S;t'ardo, Est.: Gabrieli, P. M. : 
Cigolini -Caccavale contro Ferr. Sec. Merid.). 

Il diritto al risarcimento del danno sub�to per 
la m01-te di un congiunto, causata da fatto illecito, 
non Ila carattere ereditario, ma � esercitato 
jnre proprio. L'azione ripa.ratoria, spetta a. chiunque 
abbia sub�to, al moment� in cui si verific� il 
sinistro, una offesa nella propria sfera patrimoniale 
per effetto immediato di tale evento. Pertan. 
to i figli del de cuius pur se adulti e abienti, sono 
portatori di un interesse che li legittima a cllie�ere 
il ristoro del danno indipendentemente da 
prestazioni alimentari; purch� dimostrino un titolo 
idoneo a far ritenere cheun valore economico � 
uscito dal loro patrimonio ovvero che � venuto a 
mancare un fondato beneficio. 

La massima � assolutamente esatta. 

Giurispr1.tdenza costante. 

Pe1� quanto rigll!arda la responsabilit� delle Fer


rovie la Corte Suprema con sentenza 5� aprile 
1940 (in � F'oro Ita~ico )}' 1940, I, 531), ha peraltro 
deciso che tale responsabilit� debba essere conten1.
ttn nei limiti di etti agli articoli 11 e 12 delle 
condizioni e tariffe per il trasporto delle persone, 
s� che legittvmati ad agire per il risarcimento dei 
dann�i derivati da incidenti ferroviari, sono solo le 
persone previste nel citnto art. 12. 

RESPONSABILITA CIVILE -Responsabilit� della 
Pubblica Amministrazione -Polizia Stradale -Segnali 
di via libera -Insindacabilit� da parte dell'Autorit� 
giudiziaria. (Corte di Cass., Sez. Unite, 
Sent. n. 995-48, Pres. : Pellegrini, Est. : Pasquera, 

P. M.: Santoni Rugiu -Ministero dell'Interno contro 
Gentili). 
1. Non viola norme di legge o di regolamento 
l'agente di Polizia stradale che ad un incrocio dia 
il segnale di via libera senza farlo precedere dal 
segnale di avvertimento. 
2. L'autorit� ~Giudiziaria, non pu� sindacare 
se l'agente suddetto abbia dato opportunamente 
il segnale di via libera, nemmeno ai fini dell'applicazione 
del princip~o � neminem laedere JJ. 

-23


La Corte Suprema ha accolto la tesi sostenuta 
dalla Avvocatura generare dello Stato. 

S~tlla prima massima, basta richiamare il D�ecreto 
M inistcriale 5 novembre 1936 indicato sulla 
Gazzetta. Ufficiale, n. 281, del 4 dicembre 1936. 
Secondo questo decreto U segnale preventivo di 
avvertimento n.on � affatto obbligatorio. 

La, seconda massima � di notevolissima, importanza 
ed ha-una portata, che trascende il ooso 
deciso. 

w Corte Suprema non ha infa-tti esitato) pur 
nel vigore dell'a-rt. 113 della Costituzione, a riconoscere 
che esi.c;te una, sfera, di a-ttivit� della, Pubbl-
ica. Amministrazione n.ella qu,a,l;e non possot;~;o 

stts.<~istere n� diritti n� interessi legittilrni dei cit 

tadini. 

N ella specie, tale sfera si � fa-tta coincidere con 
l'esercizio della discreziona-lit� tecnica, e si � 
escluso che il potere giudizliario possa 8ostituirsi 
all'Amministrazione nell'uso di ta-le discrezionalit�. 


In base a questa sentenza si pu� stabilire la 
mas8ima che tutte le volte che la legge attribui.sca 
all) Amministrazione in via eso~usiva, il giudir<,io 

wuUa oorriBpondenz�a della fatti8pecie alla, norma_. 
tale git~;dizi�o non possa e8sere sinda-cato da-ll'Autorit�
� gindiziaria. 

S~lla discrezionalit� tecnica vedi Levi: Attivit� 
lecita individuale ed attivit� discrezionale amministrativa, 
'�n � Stndi in onore di F. Cammeo ))' 

Vol. 1�, pag. 79; Pre~~tti: Discrez.ionalit� pura B 
discrezionalit� tecnica in � Giur. It. })' 1910, 
IV, 10; Giannini M. S.: Interpretazione dell'atto 
amministrativo, Ed. Ginfjr�, n. 43.e segg.. 

VENDITA -Blocco dei prezzi -Prezzo corrente o 
giusto prezzo -Perdita della cosa trasportata Prezzo 
d'imperio -Applicabilit�, (Corte di Cass., 
Sez. I, Sent. n. Sll-48 cit. sopra). 

Quando vi sia un prezzo d'imperio stabilito daJla 
Pubblica autorit�, prezzo corrente o giusto prezzo, 
�, ad ogni effetto, quel prezzo d'imperio; e perci�, 
ai fini dell'art. 1696 c. c. il danno derivante dalla 
perdit�a di merce trasportata se sottoposta al 
blocco dei prezzi, deve caJcolarsi secondo il prezzo 
d'imperio. 

Non sembra che la massima pos8a valere nel 
oa�so di c. d. prezzo potitico quando cio� il prodttttore, 
oltre il prezz�o d'imperio, riceve an.che nna 
'integrazione a carico dello Stato. Di q~e8ta integrazione 
infatti deve tenersi conto al fine di 8tabilire 
il valore. 

Nemmeno va-le la m,assima quando vi sia un prezzo 
d'imperio per una parte del prodotto (qnella 
cio� distribttita secondo un razionamen.to) e nn 
prez�zo nbero per il restoJ come ora avviene per i 
cereali. I n questi casi il giu8to prezzo � quello relativo 
alla quota libera. 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE 

DI. PUBBLICAZIONE SULLA c GAZZETTA UFFICIALE � 

1948 

I. D. L. 3-5-1948, n. 799 (G. U.,n. 149): Nuovi provvedimenti 
in materia di imposta generale sull'entrata.Di 
particolare importanza sono gli artt. 16-22 che 
istituiscono ex novo la procedura con,ten,ziosa amministrativa 
avanti un,a Sezione delle Commissioni delle 
Imposte per le controversie in, materia di Imposta 
sull'entrata riscossa per abbonamento. Queste norme 
riparano ad �una lacuna, tanto pi� sentita, quan,to 
pi� si � esteso il sistema di riscossione per abbonamento, 
che costituisce in, sostanza un metodo d'accertamento 
della imposta sull'entrata diverso da quello 
automatico che dovrebbe essere normale, e per il 
quale ultimo un,a procedura del tipo di quella regolata 
dagli articoli suddetti appare inconcepibile. 

II. D. L. 3-5-1948, n. 800 (G., U. n. 149): Esoneri tributari 
per le merci perdute per causa di guerra e per 
inadempimento di condizioni e formalit� la cui documentazione 
sia rimasta distrutta per causa di guerra.Il 
concetto di �fatto di guerra � quale � definito dall'art. 
3 � pi� ampio di quello comune, risultante dalle 
disposizioni sui dan,n,i di guerra (D. L. 6-9-1946, 

n. 226), e non, pu� essere applicato per analogia. 
Il parere della Commissione di cui all'art. 6 � obbligatorio 
ma non, vin,colan,te per l'Amministrazione. 
III. D. S. 3-5-1948, n. 801 (G. U., n. 849): Provvedimenti 
vari in materia di tasse di bollo. 
IV. Regolamento del Senato della Repubblica (G. U., 
n. 155): Notevole l'art. l che costituisce una integrazione, 
pi� che una semplice applicazione, dell'art. 61 
della costituzione. 
V. 
D. L. 3-5-1948, n. 844 (G. U., 156): Limite di et� 
per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato. Come 
sempre, si tratta di un provvedimento che 

adegua lo stato giuridico degli avvocati dello Stato 
a quello dei magistrati. 


VI. 
D. C. P. S~ 20-8-1947, n. 1876 (G. U., n,. 161): 
Nuovo Statuto det Registro Aeronautico Italiano. In 
forza dell'art. 19 la rappresentanza e difesa in, 
giudizio dell'Istituto spettano all'Avvocatura dello 
Stato. 
VII. D. L. 24-4-1948, n. 896 (G. U., n. 162): Riconsegna 
dei beni asportati dai tedeschi. 
VIII. Legge 9-8-1948, n. 1077 (G .U., n. 190): Determinazione 
dell'assegno e della dotazione del Presidente 
della Repubblica e istituzione del Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica. -Dato ilchiaro 
carattere di organo dell'Amministrazione dello Stato 
spettante al Segretariato, n,on v'� dubbio che la sua 
rappresentanza e difesa in, giudizio sono devolute 
all'Avvocatura dello Stato. 
IX. Legge 9-8-1948, n. 1078 (G.U. n. 190): Disposizioni 
eccezionali suita proroga degli sfratti nei Comuni l che si trovano in particola1i condizioni. -Sul con-; 
cetto di immobile adibito ad uso di abitazione ad . 

effetti diversi da quello della misura degli aumen,ti, 

V. in questa Rassegna, n,. 6, pag. 9. 
X. 
Legge 4-8-1948, n. 1094 (G. U., n. 193): Proroga dei 
contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. 
-Notevole l'art. 7, il quale, in--applioazione 
dell'art. 102 della Costituzione, evita di istituire 
una magistratura speciale e solo crea un, organo 
speciale della magistratura ordinaria, il che non sem-~ 
bra che sia vietato dall'articolo suddetto. ~ 
~ 


INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L.d FORMUL.dZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .dLOUN MODO L.d SOLUZIONE OHE NE � ST.dT.d D.dT.d 
AMMINISTRAZIONE PUBBLIICA. -I) Se gli UPSEA 
siano difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (numero 
63). -Il) Se possano essere incamerati dalla Cassa 
d�elle Ammend�e titoli di credito ed altri valori diversi 
dal de.naro appartenenti .a detenuti evasi (n.. 64). 

AMNISTIA E INDULTO. -Se l'amnistia applicata in 
Italia in relazione a sentenze emesse dalla Coll'te di 
Appello di Trieste in regime di occupazione, contro l�e 
quali non era ammesso altro ricorso, debba considerarsi 
propria o impmpria (n.. 8). 

APPALTO. -il) Da quale data decorrano gli interessi 
sulla 1rata di saldo d�ei lavori appaltati (n. 91). -Il) Se 
il �conferimento� da parte dell'appaltatore di un mandato 
non ill'revocabUe e non esente da rendi�conto urti contro 
il divieto di cessione dell'appalto (n.� 92). -III) Se delle 
perdite di materiali di casermaggio forniti .ai carabinieri 
debba rispondere l'Amministrazione nei confronti 
dell'appaltatore in ogni caso (n. 93). -IV). Se il perimento 
della cosa oggetto dell'appalto verific.atosi dopo il 
collaudo eseguito negli stabilimenti del fornitore ma 
prima della �Consegna al committente gravi sull'appaltatore 
(n. 94). 

ASSICURAZIONII. -Se il datore del lavoro che impieghi 
un dipendente gi� provvisto di altro impiego .con 
trattamento di quiescenza .sta �esente dall'obbligo di 
provvedere alle assicUil'azioni sociali per il dip�endente 
stesso (n. 7). 

AUTOVEICOLI. -Se possa procedersi a vendita all'asta 
di autoveicoli del'equisiti dagli Aneati, .ai sensi 
del D. L. 1-2-1945, n. 46, quando i proprietari, conosciuti 
ed avvertiti, abbiano omesso di ritirarli (n. 12). 

BORSA. -Se un apolide possa ess81l'e i�scritto nel 
ruolo dei pubblici mediatori di borsa (n. 2). 

CONTABILITA' DELLO STATO. -I) Se la Corte dei 
Conti sia comp.e�tente .a giudicare sul1a responsabilit� di 
militari di truppa anche-in servizio di leva, quando siano 
consegnatari di fatto di valori o materiali dell'Amministrazione 
(n. 41). -II) Se l'Amministrazione appaltante, 
che rice�va notificazione. di una cess.ione di credito 
efj'ettuata dall'appaltatore, sia tenuta a sospendere 
immediatamentte i pagamenti all'appaltatore stesso in 
attesa di decidere se 8/Ccettare o meno detta cessione 

(n. 42). 
CONTRATTI AGRAHI. -I) Se le Commissioni pr.eviste 
dai D. L. 1-4-1947, n. 273 e 277 siano �Organi giurisdizionali 
(n. 8). -Il) Se debbano registrall'si gli atti 
prodotti in giudizio davanti alle Commissioni suddette 
(n.8). 

CONTRATTI DI GUERRA. -il) Se il Commissario liqui.
datore dei contratti d~ guerra istituito �C�n D. L. 
25-3-1948, n. 674, sia giudice: speciale (n. 2). -II) Se in 
r�eiazione all'entrata in vigore del D. L. n. 674 del 1948, 
debbano estinguersi i pll'ocedimenti di convalida. di sequestro 
conservativo concesso in relazi�one a un contratto 
di .guerra (n. 8). 

DANNI DI GUERRA. -I) Se l'art. 89 del D. L. 10-4-1947, 

n. 261 sui contributi di ll'icostruzione d'immobili danneggiati 
dalla guerra, abbia carattere interpretativo (n. 4). 
-II) Se l'unica prova che l'acquirente a titolo oneroso 
di un immobile danneggiato dalla guerra pll'ima della 
entrata in vigore del predetto D. L., debba -dare per 
ottenere il contributo statale sia la convenzione integrativa 
per atto pubblico prevista dall'all't. 89 del D. L., 
n. 261 :sopra �citato (n. 4). 
DEMANIO. -Se l'Amministrazione debba intervenire 
in un giudizio ,possessorio vertente fra privati ;in relazione 
a un bene demaniale (n. 51). 

FERROVIE. -I) Se le limitazioni alle pll'opriet� laterali 
d1spo.ste dalla legge 9-5-1912, n. 1447 �e dalla loegge 
20 marzo 1865, al1egato F (art. 69) in relazione alle ferrovie 
a vapore si applicano anche a favore delle linee 
a trazione elettrica (n. 53). -Il) Se le ferrovie dello 
Stato siano tenute a pagall'e i .contributi unificati per 
l'~a,gricoltma in reLazione ai terreni a1ppartenenti al loro 
patrimonio e dati in fitto (n. 54). -llii) Se colui che 
abbia danneggiato un Impianto �di chiusura di passaggio 
a livello sia tenuto a rimborsare: all'Amministll'azi.
one , oltre che le spese di riparazione, anche-le speSJe 
affrontate per garantire la sorveglianza straol!'dinaria 
del passaggiO" stesso (n. 55). -IV) �Se. �COStituisca fl!normalit� 
di �esercizio il fatto che alcune vettur� di un 
treno sostino in stazione fuori della banch�J.i.a (n. 56J.: --::_ 
V) Da quale giorno d�ecol!'ra il termine di prescrizione 
dell'azione pe.r il recupero di tasse di giacemza (n. 57). VI) 
Come debba interpretars.i l'art. 10 d�el D. L. 16-9-1947, 

n. 1083, sulle pensioni dei dipendenti delle ferrovie private 
(n. 58). 

-26 


GUERRA. -I) Se l'anteri01rit� alla legge di gue:r:ra di 
un, trasf,erimento di beni di propriet� nemica debb:t risultare 
da atto o documento di data certa (n. 91). II) 
Se. la prova del trasferimento degli autoveicoli appartenenti 
a nemici debba ~risultare dalla is.crizione al 

P.R.A. (n. 91). -III) Se il sequestratario dei beni di 
propriet� nemica, -di cui sia usufruttuario, jure successionis, 
un italiano abbia i poteri di amminis1Jrazione 
(n. 92). 
!IMPIEGO :PRIVATO. -I) Se nelle indennit� di licenziamento 
da impiego privato debba calcolarsi la indennit� 
di carovita (n. 10). -II) Se debbono calcolarsi l'indennit� 
di disagiata residenza, di .caro-pane, di presenza 
(n. 10). -III) Se debba .calcolarsi la 13a mensilit� 

(n. 10). -IV) Se la legge 10-6-1940, n. 653, sul trattamento 
di impiegati privati richiamati alle armi debba 
continuare ad applicarsi anche dopo la soppr�e�ssione dell'ordinamento 
si�ndacale fascista (n. 11). -V) Se detta 
legge� possa applicarsi anche agli impieg�ti pr.esso i pairtiti 
politici e pres.so le attuali associazioni sindacali 
(n. 11). 
IMPIEGO PUBBIJICO. -I) Se d�ebba sospendersi un 
procedimento disciplinare a carico di impiegato statale 
perch� questi, nel corso di tale proce-dimento, commetta 
reato p�e.r il quale. si. procede penalmente (n. 128). -II), 
Se ad impiegato statale sospeso �cautelarmen.te dall'impiego 
pe1r procedimento disc'iplinare e successivamente 
destituito per altra infrazione, spettino senz'altro gli 
arretrati di stipendio-p.er il peri�odo dalla sospensione 
alla destituzione (n. 129). -III) Se le norme che regolano 
la riammissione in se~rvizio dei sottufficiali in carriera 
co-ntinuativa. reintegrati nel grado a seguito di 
riabilitazione, valgono anche per la reintegrazione a 
seguito di amnistia, condono o graz�ia (n. 130). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se la respo-nsabilit� solidale 
del -cessiona~rio di azi�enda, stabilito dall'art. 19 T. U. 
3-6-1943, n. 598, per: la imposta sui profitti di guerra, si 
estenda anche alla avocaztone delle quote indisponibili 
(art. 73). -II) S.e. la pena pecuniaria prevista dall'articolo 
25 D. L. 21-10-1946, IL 223, possa essere .considerata 
come mult.a (n. 74). -!III) Se, in seguito all'aboliz'ionle 
dell'imposta sugli animali caprini, si debba ritene~re 
abrogato anche l'�art. 129 del T. U. della finanza locale 

(n. 75). -IV) Se un sovrap11ezzo istituito sui bigUetti 
-d'ingresso .a pubblici spettacoli, a favore diBU'E.N.A.L., 
debba essere calcolato, al fine di determinare il p~rezzovalore. 
imponibile dei biglietti stessi (n. 76). 
IMPOSTA DI REGISTRO. -Se le decisioni delle Commissioni 
per le Controversie Agrarie di cui ai DD. LL. 
nn. 273 e 277 del 1947, S�iano soggette a r.egistrazione 

(n. 51). 
IPOTECHE. -I) Se in materia di ipoteche si abbia 
-un foro duplice (n. 2). -Il) Se s1iano valide 1e ipote.che 
giudiziali iscritte sui beni dotali (n. 3). 

LOCAZIONI! DI COSE. -Se il Calcolo degli aumenti 
disposti col D. L. 12-10-1945, n. 669 e successivi debba 
farsi, nel .caso di contratti anteriori al 1934, sui carwni 
originalri o su quelli risultanti dalle diminuzioni disposte 
col D. L. 14-4-1934, n. 563 (n. 30). �� 

NAVI. -I) Se il Si-ndaco-possa autenticare le sottoscrizioni 
di contratti per sctrittura privata aventi pe:r: 
oggetto la costruzi�one, propriet� o godimento di galleggianti 
esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalit� (n. 29). 
-II) Se alle navi assicurate. .contro i rischi di guerra, 
che non siano totalmente :perdute, sia a,ppl�icabile l'articolo 
4 del D. L. 19-10-1945, n. 686 (n. 30). -III) Se tale 
articolo si applichi solo agli armatori che abbiano domandato 
di fruir,e. dei beneficii. di cui al predetto decreto 
(n. 30). 

NOTAIIO. -Se la competenza del notaio a rogare atti 
pubblici debba intlendersi come normale, menilr�e� quella 
di altri pubblici ufficiali deve rite-ner:si .eocezionale (n. 1). 

PENSIONI. -l) Se l'art. 5 del D. L. 31-7-1947, n. 810, 
che vieta la concessione di pensione privi1egiata allorch� 
si sia comunque decaduti .dal di�tto a trattamento 
di pensione di gue�rra abbia caii'attere interp:r:etativo (:numero 
22). -II) Se debba concedersi pensione di riv.ersibilit� 
alla vedova di un dipe�ndente statale la quale abbia 
ottenuto :all'estero una sentenza di� .cl'lvorzio nei confronti 
del dipendente stesso (n. 23). 

POSTE E TELEGRAFI. -I) Se l'apertura di un conto 
cor~rente postale sia atto di ordinaria .amministrazione !�l 

(n. 8). -II) S1e l'Amministrazione Postale sia tenuta a 
dare es�e.cuzione ad una se-ntenza resa fra terzi in cui si 
ordina il pagamento di depositi a risparmio, indipendentemente 
dall'osservanza dtllle speciali norme del codice 
postale (n. 9). 
l 

PROFIT1�i DI REGIME. -I) Se il soggetto ad avocazione 
nel cui con.fronti si sia pii'oceduto a sequestro possa 
vendere i beni s<e.questrati con l'autorizzazione del Mi~ 
ni-stro delle Finanze, ai fini dell'.appUcazione dell'art_. 48 

l

del D. L. 26-3-1946, n. 13!; (n. 51). -Il) Se per i soggetti 
colpiti da presunzione-assoluta di profitto avocabile, i 
beni da avocare siano tutti quelli entrati nel patrimonio 
dopo il 3-1-1925 o se invece ne debbano ess81I'e esclusi quei 
beni che possano provarsi acquistati mediante. l'attivit� 
professionale pr.eesistente del soggetto stesso (n. 52). 

RAPPORTI Dl LAVORO. -Se, dopo la soppr.essione 
dell'ordinamento sindacale fascista, sia :r:imasto ancora 
in vigore il D. L. 21-12-1938, n. 1934, sul collocamento 
obbligatorio della mano d'opera (n. 12). 

STAl'O CIVILE. -Se, morto taluno su una autoambulanza 
in viaggio, si debba :pDovvedere a redazione 
dell'atto di morte nel Comune nella �CUi circoscrizione 
la morte � avvenuta (n. 3). 

SUCCESSIONi!. -Se sia nullo un testamento olog1rafo 
nel quale la data sia �stata apposta dopo la sottoscrizione 
(n. 15). 



-27


La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato la seguente circolare 

n. 19112/10.115.8/1.1.18.2. 
E' stato segnalato che ta}une Amministrazioni 
dello Stato, senza alcun riserbo portano spesso a 
conoscenza dei privati o dei loro difensori i pareri 
che l'Avvocatura dello Stato ha ad esprimere nel 
loro interesse in merito ad insorte contestaz-ioni. 

� Tale comportamento non trova giustificazione e 
costituisce sempre e sotto ogni riguardo una grave 
mancanza amministrativa imputabile ai singoli 
funzionari od impieg�a;bi clle ,gene Dend\ono reSiponsabili, 
laddove non assume addirittura la configurazione 
del11eato di violazione del segreto di ufficio 
previsto dalla legge penale. 

Non � qui il caso di soffermarsi a chiarire i 
gravi pregiudizi ed inconvenienti che da tali vio


!azioni ,conseguono ne]La. .tute[a. ldeg'l1i interessi 

della P. A. ; basta solo rilevare che nei casi in cui 
� richiesto l'intervento delll' Avvocatura dello 
Stato per la �definizione aomiohevole o giudiziale 
di <contestazioni in oeui � .stato gi� esrpcre1s:so un pa� 
rere, l'intervento stesso risulta sostanzialmente 
frustrato dalla conoscenza che i privati od i loro 
difensori hanno dell'avviso espresso dall' Avvocatura. 


Per. tali considerazioni questa Presidenza raccomanda 
di volere impartire le disposizioni necessarie 
ad �evitare che abbiano ulteriormente a 
verificarsi i sopra indicati inconvenienti. 

�Sar� gradita assicurazione di adempimento 

IL SOTTOSEGRET.ARIO DI STATO 

ANDREOTTI 


(5101491) Roma, 1948 � Istituto Poligrafi.co dello Stato -G. O. 


ANNO I -N. 9 SETTEMBRE 1948 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 



FERDINANDO ROCCO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 

A PROPOSITO DI ALCUNI DISSENSI INTERPRETATIVI 
DELL'ART. 134 DELLA COSTITUZIONE 


SoMMARIO. -1. I termini del dissenso interpretativo: 
considerazioni sui problemi pregiudiziali, quali elementi 
chiarificatori a conforto dell'opinione ;dominante. 


2. La teoria della divisione dei poteri ed il suo persistente 
valore giuridico: poteri, organi e funzioni dello 
Stato. -3. La separazione dei poteri come base dell'ordinamento 
costituzionale italiano. -4. Esigenza de�' 
rispetto della sfera di autonomia funzionale del po� 
tere esecutivo di fronte alla giurisdizione, quale conseguenza 
della " parit� giuridica " dei due poteri e 
sua conciliabilit� con la esigenza inversa. -5. Nozione 
giur~dica di � �Confiitto di attribuzione " nella varia nomenclatura 
della dottrina. -6,. n .conftitto di attribuzione 
nella sua evoluzione storica: sopravvivenza dello 
istituto della risolnzione dei confiitti di attribuzione 
nella legisla.zione italiana. -7. La Corte CostHuziunale 
e la sua duplice uni'taria funzione di garanzia delle 
" norme di competenza " fissate dalla Costituzione. l 
giudiz�i sui conftitti di attribuzione: a quali confi itti s1 
riferisce la Costituzione. -8. La formula dell'art. 111 
della Costituzione che ammette il gravame alla Corte 
di Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato 
" per soli motivi inerenti alla giurisdizione "� -9. �Couclusioni 
riassuntive. -10. Proposte che si sottopongono 
al giudizio del Parlamento: soppressione dello 
articolo 31 del disegno di legge n. 23; coordinamento del 
Codice di procedura-civile e della legge del 1877 con la 
nuova Costituzione. 

l. Le manifBstaz.ioni della dottrina nel breve 
periodo di tempo che ci separa dalla pubblicazione 
della nuom Costituzione jtaliana sembravano 
concordi in una pacifica inferpretazione dello. 
alt'ticolo 13-�, nel senso che tra i couflitli di attribuzione 
deferiti da questa norma al giudizio 
della Corte Costituzionale, 1dovesse necessariamente 
com]wendei'si quello tra potere esecutivo e 
potere giudiziario, l'unico sinora considerato dai 
precedenti leghdativi italiani. 
Tralasciando, per il momento, i particolari at� 
teg-giamenti del pensiero eli ciascuno, possono citarsi 
tra coloro che aderiscono alla tesi che ancora 
deve ritenersi preva.Jenie due tra i principali com� 
mentator� del testo costituzionale, il BALLADOHEPALLIEJHI: 
La Nuova Co8tift(.zionc italiana, Milano, 
1948, pag. li>!; l'A~10R'fiJI : l1a Co8f'it1tzionc ifa� 

l�iana, Milano, 1948, pag. 134; il PERGOLIDSI: Di� 
ritto Co8tituzionalc, Bologna, 19-�8, paragrafo 15; 
ed il 0ERETTI: Cor8o di Dit~itto co8tituziona�le, 
Torino, 1948, pag. 134, e, recentissimame:nte, lo 
anonimo autore di un pregevole articolo comparso 
nell'ultimo m1mero, anno 1�, 7-8 della Ras-
8C[J'n.a men8ilc della Arvocattwa dello Stato. 

Io stesso, fugacemente, in occasione del mio 
discorso di inse<liamento alla carica che rivesto, 
espressi il medesimo avviso -dc jure condito mentre, 
non dissimile, ma di pi� larga portata, 
era stato il voto emesso dall'Adunanza generale 
del Consiglio tli Stato -de jure .condendo prima 
clt>ll'approvazione della Costituzione, nella 
seduta del 30 giugno 194(),. riassunto nella relazione 
di cui ebbi l'onore rli essere estensore. 

La eoneor<lia di queste opinioni � stata rotta, 
credo in priorit1� di tempo, dal disegno di legge 
presentato dal Gm�erno �al Senato della Repubblica 
nella seduta del 14 luglio 19-�8 (n. 23), intitolato 
� Norme sulla costituzione e sul funzionamen~
o della Corte Costituzionale ))' il 'quale con 
l'inserimento dell'art. 31, secondo la illustra,zione 
che ne � stata fatta nella Relazione governativa 
al progetto, ha inteso, tra l'altro, di dover escludere 
dalla eompetenza della Corte, proprio la risoluzione 
<lei conflitti tra potere esecutivo e potere 
giudiziario, nella considerazione che qnei conflitti 
ormui pi� non sussisterebbero. 

L'opinione, ehe l'ispon<le al pensiero del disegnQ 
di legge del Governo, � stata Yigorosamente rjaf. 
ferma i a con uno sforzo tlialettic{) che ha messo 
a dura prova l'aenme dell'autore, dall'AzzAm'l'I 
in nno seritto pnhhlif'ato nella R-ivi8ta di 
diritto amminis!ratiro drlla Rcpubblira� e'Cl � cOiifortato 
dal prestigio del nome di due altri tra i 
pi� chiari noshi ginris[i, BNniCO HEogx'l'l� e r~um"I 
HAam, in brevi articoli comparsi, pure recentemente 
nella Rirista trimo8tra7e di didtto c procedura 
ci'Vilc e nella Nuova Ra88Cgna di lrgi8lazionc, 
rlottriua c gi1(ri8pnJrlen:m. 


~ 
~ 


-:-2 

Le argomentaz.ioni dei �dissidenti� hanno tro


vato una prima e mi sembra solida confutazione 

nel citato scritto pubblicato a cura dell'Avvoca


tura dello Stato. 

Io mi propongo di aggiungere qu,alche considerazione 
di carattere generale�supt�attntto su i due 
problemi pregiudiziali e tra loro connessi, della 
�divisione dei poteri e dei conflitti di attribue-ione, 
oltre a qualche ulteriore precisazione particolare, 
che potranno, spero, costituire elementi chiarifi


catori a conferma dell'opinione dominante. 

2. E' bene insistere nel preliminare rilievo che 
la classica teoria del Montesquieu, della quale 
ancora oggi, pur nel mutato clima politico, si 
pretenderebbe da taluni di cantare il de profu,ndis) 
quale anacronistica sopravvivenza storica, conserva, 
tuttavia, con gli adattamenti che la realt� 
giuridica richiede, intatta e piena la sua vitalit� 
e la sua ragione d'essere, come fondamento del 
moderno stato di diritto (recentissimamente RANlllLLIDTTI 
nell'ultima edizione delle sue preziose 
Jstituzion�i di diritto pubblico) 1\'[ilano, 1948, pagina 
104). � 
Ebbe, � noto, quella teoria non gi� un tramonto, 

ma un qualche offuscamento sotto l'impero delle 

dottrine fasciste del diritto pu,bblico, per effetto 

della svalutazione della funzione del Parlamento 

e del conclamato predominio del po~ere esecuti


vo, ma �quell'offuscamento deve ritenersi del tutto 

superato nell'attuale momento storico. 

A quella teoria, in un passato ormai� lontano si 

fece ricorso, come tutti sanno, � per vincere gli 

ostacoli che si opponevano alla concezione stessa 

di uno stato di � diritto >> e che si riassumevano 

nella difficolt� di sottoporre al diritto chi del di


ritto deve considerarsi la principale, se non addi


rittura l'unica fonte. E, per l'appunto, nella con


statazione della possibilit� e della opportunit�, 

gi� in atto, che la sovraniti1 dello Stato, unica . 

nella sua sostanziale struttura, divenisse molte


plice nelle sue concrete J;Uanifestazioni, la scienza 

pubblicistica rintracci� il mezw necessario per 

eliminare quegli ostacoli, necessit� che permane 

e non potrebbe in altro modo soddisfarsi. 

Soltanto, infatti, dalla distribuzione delle fun


zioni statuali tra organi distinti sorge la possi


bilit� giuridica di concepire limiti e controlli alla 

azione di ciascuno di essi, a garanzia della tuteln 

-ad un tempo -degli. ;interessi individuali e 

collettivi. 

Tutela che oggi si attua, in primo luogo, me


diante il riconoscimento che l'ordinamento giuri


dico accortla alla volont.~ individuale di perseguire 

interessi o ben~ della vita, anche nei confronti 

dello Stato, autorwrnarnente) (diritti soggettivi) 

ovvero soltanto subordinatamente in funzione de


gli interessi collettivi o pubblici (interessi legit


timi). 

E' vero che la teoria anzidetta, nella sua meccanica 
concezione originaria, si and� ben presto 
rivelando contrastante con le insopprimibili esigenze 
della realt� g�iuridica, le quali non permettono 
di veder realizzata rigidarnente una separa


-� 

l

zione dei poteri dello Stato, giacch� organi eserc�-~ 
tanti normalmente funzioni di determinata natura ~ 
debbono essere chiamati a disimpegnare anche, 

l 

in cert.i limiti e a certe condizioni, funzioni di ~ 
regola affidate a�d altri organi investiti di d'un-~�zlone 
diYers~. :M.a il fenomeno di queste co.sid,dette , 
� intel'ferenze � tra i poteri dello Stato non di-, 
strugg�e affatto la necessit� della normale sepa-~j 
razione. Esso ha portato taluni non gi� a negare, W 
bens� ad obiett�vi.~zare nella funz.ione il valore l�j 
della teoria, considerato invece nelle origini nel_ r 
suo elemento soggettivo. (Di recente in questo { 
senso LmssoNA: La d�;isione dei poteri). 1'', 

Resta, forse, tutt�via, pi� nel vero l'opinione 
intermedia, gil1 accettata da LuiGI ROSSI: Analisi 
della dirisione dei poter�i in S.critti var�i di diritto 

lpubblico) Milano, 1939, pag. 47, che definisce. il 
potere � il complesso di organi destj.nati ad una ~ 
determinata funzione�. All'opinione intermedia 
sembra aderire RANELLE'l'TI: op. cit.) pag. 194, ~ 
nota 57. ~ 

L'inevitabile verificarsi delle accennate interfe-~ill 
r�enze allarga poi la importanza del recjproco controllo 
tra i poteri dello Stato, giacch� � necessario 
non s9lo assicura~e che ciascun potere, come so~ ;. 
pra inteso non invada il campo di altro potere, r,;.; 
ma occorre pure garantire che gli organi di ognuno !f 
non esorbitino dai lirniti segnati loro nell'esercizio iJ 
eccezionale �di funzioni, normalmente ad altri j~ 

attribuile. '"' 

te~\"a~;~~:n~,o~, ~.!;~"~J:,:::~t~;:..:;";:dr~i!':~ ;,,::.......,:


:~,'

:!=�.::�����'�

Luigi Rossi nello scritto pi� sopra citato, quasi !�'�:::'... 
...... 
la r;isultante di due opposte for,ze: la fortZa cen-~ 
tripeta e la forza centrifuga) l'una tendente alla �=. 
divisione, l'altra all'unione, quali esigenze rispet-'ii 
tive eli riparL:Ure le funzioni per :ineglio .esercitarle { 
e per controllarle reciprocamente dagli organi .sta-i[ill 
tuali e di assicurare la unit� della sovranit� dello # 

-~~~ 

Stato. Pu�, peraltro, osservarsi, che questa azione .:.:.:.:.: 
contrastante di forze non sembra affatto inconciliabile 
nell'ordinamento giuridico, ~ttraverso H J 
coordinamento e !'.equilibrio dej. poteri. 

i 

3. La nuova costituzione italiana non disciplina, ~ 
� vero, Sl1ddistinte per poteri le funzioni dello "~' 
Stato, ma, nell'ordinamento della Repubblica, ;�, 
enumera gli organi costituzionali investiti di tali : 
funzioni, Pnrlan1ent�., Governo, Magistratura e, = 

per eerti as.petti Regioni, Province e Oomuni. ~.:'.:".:;�[.~

L'espressione potere ricorre .soltanto, come da al-!: 

~:i ~!~~s~;:~~l~;l~:~i~tl~~~:r!�n~~;~i:ee s~~t~~o~~ !~=�����'.=�=~,�.�:'


..�:.=' 

e indipendente da ogni altro potere ed all'art. 134 . 
che deferisce alla Corte Costi uzionale il giudizio �' 
tra i poteri dello Stato e delle Regioni. l1��� 

l/articolo 115 poi parla di poteri e funzioni del-m 
le Regio~i, sembra,. come t,ermini eq~iv~lenti: j!:m 

Ma � mcontestabrle, ed e d'uepo ms1stere su Li 
questo rilievo che gi� � stato fatto, che la costi-m;: 
tuzione poggia l'ordinamento dello Stato sul P'r.in-~fl 
eipio della diyisione dei 1poteri (AMORTH: op. oit..� Mi 

pag. 86), che risult~ anzi, aggiungo, considere~ol-j:jjj:j 

mente rafforzato, d1 fronte allo statuto Albertmo M: 

ecl alle altre fonti costituzionali preesistenti. !!!::i 

. w. 

lJii 


3


La nuova cost;it:uzione infatti: 
che � chiamato a controllare e a giudicare (compreso 
cio� tra i cosiddetti � organi ausiliari � del

a) attribuisce esclusivamente al Parlamento 
la funzione 'legislativa e disciplina in modo pi� Governo). 


Ci� che non significa; affatto, _come inesatta


rigoroso l'esercizio eccezionale di tale funzione 

mente, sia pure in forma dubitativa dall'Azza.riU

da parte del Governo ~ 

si a,ccenna (op. oit.J pag. 3.38), che la. Costituzione

b) determina le funzionj del Presidente della 

disconosca addirittura la esistenza di un potere

Repubblica, che non partecipa. pi�, come per lo 

giudiziarioJ ma soltanto che ne ha allargata la 

passato il Sovrano, ai tre poteri, ma � Capo dello 

nozione, p-er compren1dervi organi investiti, nel

Stato e equilibratore dei medesimi e, pur non po


tempo stesso, anche di diversa -fmiz.ione. 

tendosi considerare ormai pi�, .in difetto di espressa 
dichiarazione, capo del potere esecutivo, � in4. 
Ammesso che Ja divisione dei poteri con le 
dubbiamente partecipe dell'esercizio di questo necessarie precisazioni, rimane, anche secondo la� 
potere (confronta BALLADORm-�PALLilllRI: op. cit.) nuova Carta costituzionale, l� base essenziale del 
pag. 115 e seguenti); nostro ordinamento giuridico, � opportuno, ai 

c) disciplina la funzione esecutiva spettante, fini della risoluzione della questione che interessa,� 
come si � detto, in parte anche al Presidente deldi 
accennare a quella che � stata considerata una 
la Repubblica, distinguendo gli organi del Gopeculiare 
caratteristica ed una conseguenza della 
verno di natura prevalentemente politica (Consiteoria, 
l'esigenza, cio�, del rispetto dell'a~tonomia 
glio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei organica e funzionale di ciascuno dei tre poteri. 
Ministri), da quelli di natura pi� tecnica (Pubin 
confronto agli altri, che si r;icollega, a sua volta, 
blica Amministrazione con a capo i vari Ministri strettamente all'altro principio della� parit� giuin 
quanto al ve!�tice della gerarchia amministraridica
� tra j poteri dello Stato (su l'argomento 
tiva e organi ausiliari); principalmente LUIGI Rossi: in AnaNsi della did) 
disciplina le funzioni esecutive e legislative visione dei poteri e la Parit� giuridica dei poteri 
costituzionali dello Stato moderno, in op. cit.).

spettanti alle Regioni ed i limiti delle relative 
competenze ; Se su tali principi � possibile fare ampie riserve 

in ordine ai rapporti tra esecutivo e legislativo 

e) determina, contemporaneamente, i rapporti 

per la prevalenza che, nel rinnovato regime demo


fra gli organi dei diversi poteri dello Stato e par


cratico, va a quest'ultimo riconosciuta. sul primo,

ticolarmente quelli tra Governo e Parlamento e 

sia in riferimento an:organo, sia in riferimento

istituisce ~n organo supremo, la Corte Costituzio


ahla funzione, per il fa.tto ohe il Parla.mento �

nale, destinato a vigilare sulla regolarit� di tali 

espressione della volont� popolare, non pu� pe


rapporti sotto _il profilo giuridico. �� 

raltxo dubitarsi della fondamentale verit� de� 

E' utile, in proposito porre in evidenza, per 

principi stessi in ordine ai ra{P�porti tra gli altri 

quanto in seguito si dir� che, nel titolo sull'or-� 

poteri dello Stato. 

dinamento della Repubblica particolarmente im


Per quanto riguarda, in particolare, i rapportiportanti e numerose sono le norme di � competra 
potere esecutivo e potere giudiziario, non pu� 

tenza 1>, ossia quelle che, in relazione appunto, 

ammettersi una totale subordinazione del primo

al principio della divisione dei poteri, concernono 

all'altro. 

competenza e limiti di funzione dei vari organi 

Vi � :una sfera di potest� propria dell'esecutivo 

statuali. 

che, per la. sua �stessa natura non pu� essere 

La costituzione, in sostanza, disciplinando gli vulnerata dalla giurisdizione, ed entro la. quale 
organi in relazione alle funzioni normalmente ovl'atto 
governa.tivo di fronte a quel potere appare 
vero eccezionalmente loro attrib~ite, sembra avsovrano_. 
vicinarsi allil. conc�ruone intermedia pi�-sop1�a Innanzi tutto quella che si attie111e alle d'unzioni 
accennata sulla no?Jione di potere) considerando � di Governo �, che sono fuori dell'attivit� aminiquesto 
costituito da tutti gli organi nell'esercizio nistrativa propriamente detta, e impegnano la 
di una stessa funzione, idealmente raggruppati. responsabilit� politica dell'esecutivo. 

Cos�, in particolare, la Costituzione non conceIn 
secondo luogo l'attivit� legislativa (e non 
pisce pi� il potere giltltdriziario composto soltanto quindi quella regolamentare) eccezionalmente condegli 
organi dell'autorit� giudiziaria che, �nel sentita al .potere esecutivo, gia.cch� il controllo 
loro insieme� denoinina ��ordine giudiziario�, giurisd�z,ionale non pu�, in questo caso, oltrepasma 
considera la giurisdizione in relazione agli sare l'aspetto puramente formale dell'atto. 
organi chiamati ad esercita:rla. In ter,zo luogo, q~ella parte della stessa attivit� 

Tra questi, � ben naturale, primeggia l'ordine amministrativa che, investendo l'esercizio del pogiudiziario, 
investito, pu� dirsi, della sola funtere 
dis�cr�zionme della Pubblica Amministrazione 

zione giurisdizionale, ma accanto ad esso, mennon 
pu� mai dar luogo al sorgere di diritti soggetziona 
altri organi cui pure spetta la giurj.sdiuJone, tivi e non �, quindi, mai sinda.cablle dall'a.utorit� 
non appartenenti all'ordine stesso: in speciale � giudiziaria, mentre lo �, soltanto in parte, da,lia 
rilievo � posto il Consiglio di Stato, investito di giurisdizione del Consiglio di Stato, in quanto 
giurisdizione generale per la tutela degli interessi cio� possa configurarsi la lesione di :un interesse 
legittimi e facente parte Zato sen81b del potere legittimo. 
esecutivo, in veste giuridica per altro opportunaPer 
questa sfera di attivit�, che segna i~ limite 
mente distinta dalla Pubblica Amministrazione tra amministrazione (o pi� esatta.mente tra la po



4


test� �esecutiva) e giudsdizione, non � concepibile, 
come ho detto, l'accennata totale subordj.nazione. 

Oerto anche il potere giudiziario ha una propria 
sfera di autonomia e<he deriva -dalla sua stessa 
funzione di giudice in confronto alla pubblica 
amministrazione in veste di pa;rte) la quale, nessuno 
nega, deve normalmente sottostare alla. decisione, 
ma le due sfere di autonomia sono perfettamente 
conciliabili e chi deve conciliarle cio� 
segnarne i limiti rispettivi, non pu� essere senza 
possibiliht di ulteriore rimedio -uno dei 

_due poteri in con tesa, bens� un organo ad essi 
estraneo. 

Non va confuso, infatti l'esoroizio di "Una funzione 
con il�gi'li(dizio sui limiti della funzione stesHa. 
Oi� deve valere anche per la giurisdizione, alla 
quale non pu� spettare il privilegio istitu,zionale, 
nell'esercizio della propria funzione, di essere anche 
giudice j.nsidacabile di quei limiti di fronte 

. 
al potere eseoutivo) trasformandosi cosi in giudice 
e parte nella contesa tra poteri statuali. 

Il noto aforisma che � ciascun gil.ldice � giudice 
della propria competenza�, ha valore soltanto 
nell'ambito della stessa giurisdizione dove al controllo 
provvede, logicamente, attraverSo i vari 
gradi di giurisdizione, 1'0'rgano supremo giurisdiziona-
le. Ma cessa di aver valore .quando si tratti, 
invece, di giudicare della com[Jetenza della giurisdizione 
di d'ronte a quella del potere esecutivo. 
Diversamente si ca,drebbe in quella totale subordina.
zione dell'esecutivo algiudiziario che, ripeto, 
appare inconcepibile pell'ch� ~ostituirebbe la negazione 
del principio della parit� giuridica dei due 
poteri. 

Pi� spiccata importanza riveste, � bene rilevarlo, 
l'autonomia organica, di fronte al potere esecutivo, 
del potere giudiziario, al.ltonomia percj� solennemente 
proclamata dalla. costituzione. 

Alcune pl'ecisazioni confermano l'esattezza di 
quanto ho osservato. 

La prima, che la necessit� della d�fesa de1la 
autonomia funzionale del .potere esecutivo si presenta 
anche quando l'amministrazione non � parte 
in giu1dizio. 

La seconda, che, pur quando essa � parte jll 
giudizio, appare proces8'111almente in una delle poliedriche 
facce della Pubblica Amministrazione e 
non gi� nella sua unitaria struttura di potere esecutivo, 
che ha propria espressione nel� Governo))' 
tanto che non � raro il caso di contrasti in giudizio 
tra le stesse pubbliche autorit�. 

La terza, che, il pi� delle volte, H potere esecutivo, 
come parte in giudizio, non si presenta in 
condizioni -di perfetta ~uaglianza con le altre 
parti e non �pu� s[Jogliwrsi sempre della s11a particolare 
natura, che rivela aspetti della supremazia 
di quel potere su i cittadini. Ci� appare pi� evidente 
nelle controversie dinan~i alla giurisdizione 
del Oonsiglio di Stato, ma si verifica anche in 
quelle dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria, 
nelle quali venga in contestazione l'attivit� della 
amministrazione regolata dal ditritto pubblico. 

Un ultima precisazione � questa: che l'affidare 
ad un organo costituzionale supremo, estraneo ai 
due poteri, di dirimere le contese che possono 

sorgere sul limite delle rispettive potest� non significa 
affatto: 

-n� infirmare il principjo che all'autorit� 
giudiziaria possa competere di giudicare normalmente} 
attraverso i vari gradf di giurisdizione, 

� anche della esistenza stessa di "Un diritto soggettivo 
del privato, che l'amministrazione, parte in 
giudizio, ne~hi, ma consentire, soltanto, al po�tere 
esecutivo di valersi di un rimedio eccezionale 
per la difesa dell'autonomia delle proprie funzioni; 


-n� di ammettere, quindi, sen~'altro, la necessit� 
di interrom(/JereJ il corso normale �el giudizio, 
potendosi ben concepire anche il ricorso a 
quel supremo organo costituzionale soltanto dopo 
l'esaurimento degli ordinari gravami giurisdizionali. 


Con tale accorgimento, che mi sembra opportuno . 
e pienamente attuabile, si eliminerebbero gli inconvenienti 
pratici -innegabili -rilevati dal 
REDENTI: op. ait.) pag. 7, di un esagerato aggravio 
della competenza della Corte Oo�stituzionale, 
con il chiamarla a conoscere di questioni, talora 
modeste, che possano sorgere anche dinanzi al 
Pretore o al Conciliatore, in evidente contrasto. 
con la elevatezza di dignit� del nuovo organo. 
' L'argomento principale dei dissidenti che, trattandosi 
sempre della definizione di una contestazione 
tra parti in giudizio, Stato-�Pubblica Amministra~
ione e cittadino, spetti risolvere il conflitto 
tra poteri soltanto al giudice, per suo compito 
istituzionale chiamato a decidere, se, nei singoli 
casi sussista oppur no la tutela giurisdi~ionale, 
pu� ritenersi, adunque, mi sembra 1decisamente 
resistito dalle considerazioni esposte. 

N� ha pi� che mera parvenza di fondamento 
l'argomento esegetico di interpretazione che l'Azzariti 
vuol trarre dall'art. 113 della costituzione. 

La proclamazione di principio che si legge nel 
primo comma di detto articolo costituisce invero 
la premessa e trova la sua interpretazione nel 
comma successivo, di cui � a tutti nota l:t genesi: 
la necessit� di porre fine all'abuso del legislatore 
ordinario (quasi sempre del Governo in veste di 
legislatore), di. sancire esclusioni o limitazioni 
di tutela� giurisdizionale per determinati provvedimenti 
amministrativi. 

Il costituente, con quell'articolo, ha soddisfatto 
tale necessit� da ogni parte conclamata (se ne fece 
eco anche il Consiglio di Stato nel ricordato voto 
dell'Adunanza generale). Ma non si � sognato 
neppure, e sarebbe inconcepibile pensare il contrario, 
di sconvolgere i rapporti esistenti tra esecutivo 
e giudiziario riservando al sindacato giurisdizionale, 
senza possibilit� di ulteriori eccezionali 
rimedi, atti che, per loro natura, ne sono � 

stati sempre come si � visto insuscettibili. Po-� 
trebbe altrimenti opinando pervenirsi all'assurda 
conseguenza che, ad esempio, u:n decreto di scioglimento 
delle Oamer�e del Presidente della Repubblica 
dovrebbe ritenersi impugnabile in sede giurisdizionale 
ed, in ipotesi sia pul'e impensabile, 
venire irrimediabilmente annullato dalla giurisdizione! 



-5 


5. E passo ad alcune osservazioni sul problema 
�.ei conflitti di attribuzione, al precedente strettamente 
connesso .. 
E' utile !Premettere brevi d�lucidazioni sulla 
nozione giuridica di conflitti di attribuzione e 
sulla nomenclatura che pu� desumersi dalla dottrina, 
fissandone sinteticamente l'evoluzione storica 
che, attwaverso la successiva ,disciplina 
legislativa della risoluzione dei conflitti stessi 
rimane, nella -sostanza., quella che � semp�re stata 
e, come tale, deve intendersi accolta dalla nuova 
Costituzione, la quale ha soltanto allargato, per 
certi aspetti, il suo campo di applicazione. La 
letteratura italiana e straniera sull'argomento � 
troppo nota al� pubblico 1deg-li studio�si percl1-� 
occorrano richiami bibliografici. 

Il concetto di conflitto di attribuzioni, nel suo 
pi� ampio significato ha per necessario presupposto 
quello di cornpetenza nel senso genericissimo 
di �ci� che a ciascun organo compete>>. 

Perch�, infatti, possa concepirsi un conflitto 
del genere tra pi� organi occone che la leg,ge 
attribuisca ad ognuno una sfera determinata di 
attivit� e sia sorta o !Possa sorgere contesa tra i 
medesimi sul limite delle potest� rispettive. 

La contesa cc in atto >> si determina mediante 
la invasione che un: organo lamenti avvenuta a 
suo danno da parte di un altro ; quella cc in potenza 
>> mediante il sorgere della possibilit� che 
una simile invasione si verifichi (conflitto reale e 
virtuale, come suol dirsi). 

Il conflitto si suoi" denominare positivo se vi 
sia contemporanea pretesa di competenza tra due 
organi, negativo se ciascuno declini, invece, la 
propria competenza : in tal caso non vi � affatto 
invasione o pericolo di invasione di potere ma soltanto 
incerl ez.za-sulle attribuzioni di cia-scun 
organo. 

Il conflitto, poi, pu� verificarsi tra organi appartenenti 
a poteri statuali diversi, ovvero nell'ambito 
di un determinato potere, tra organi di 
questo stesso potere (conflitti che si dicono esterni 
in contrapposto a interni). 

Tra i conflitti interni, infine, quelli che assurgono 
a speciale importanza ed hanno ricevuto una 
particolare disciplina legislativa sono, come tutti 
sanno, i cc conflitti di giurisdizione ll, conflitti 
cio� interni tra organi investiti della giurisdizione, 
sia questa esercitata dall'Autorit� giudiziaria 
ordinaria, ovvero da organi diversi. 

L'istituto d-ella risoluzione dei conflitti rappresenta 
nn rimedio giuridico per natura sua straordinario, 
diretto a contenere gli organi di un 
potere nell'ambito della propria competenza. Una 
funzione analoga esplica, concettualmente, il normale 
rimedio della eccezione �J.i incornpeten2'a, 
tantoch� si usa parlare anche di -cc conflitto di 
competenza>> (cod. proc. civ., art. 45). 

Senonch�, pi� propriamente, il conflitto di (( attribuzione 
>> si riferisce ad una contesa tra organi 
di poteri diversi e l'eccezione di incompetenza 
concerne invece la competenza in senso tecnico 
pi� ristretto, quale rnisura della giurisdizione e 
si riferisce, quindi, ad una contesa fra organi della 
stessa giurisdizione. , 

Tradizionalmente, detto �Straordinario rimedio 
ha costituito una dife~a privileg~ata accordata al 
potere es-ecutivo (si usa. parlare di-cc Pubblica Amministrazione>> 
che ne � l'espressione principale) 
contro le invasioni del potere giudiziario. 

Ma, come � ben logico, sono ipotizzabili altri 
conflitti esterni tra organi appartenenti a poteri 
diversi che, prima dell'approvazione della nuova 
costituzione, non erano contemplati dalla legislazione 
italiana e non consentivano rimedi giuridici, 
ma talora; soltanto rirnedi politici. 

6. Sorse la nozione d� conflitto di attribuzioni, 
nelle sue remote origini francesi, come contesa tra 
Sovrano e Parlamenti, in ordine alle invasioni 
di attribuzioni amministrative da parte di questi 
ultimi, ma la legge Sarda 20 novembre 1859, numero 
3780 (la prima nella legislazione italiana), 
�si rifer�, invece, alle contese che sorgevano tra 
la Pubblica Ammini,strazione, giudice esclusivo 
degli affari che la riguardavano in d'orza 1dello 
allora vigente sistema-del contenzioso amministrativo, 
e l'Auto,rit� -giudiziaria, ,giudice dei rapporti 
tra privati, per le invasioni della medesima a 
danno della prima. 
Soppresso il contenzioso amministrativo con la 
legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, la nozione eU 
conflitto di attribuzioni sostanzialmente non mut� 
ma si adegu� al nuovo ordinamento giuridico e 
si rifer� alle contese tra organi della amministrazione 
attiva e contenziosa e l'Autorit� giudiziaria, 
investita della cognizione, anche in confronto della 
Pubblica Amministrazione, degli affari nei quali 
si facesse questione di un diritto civile �o politico. 

Detta legge (art. 13) conserv�, provvisoriamente, 
al Consiglio di Stato la risoluzione dei conflitti 
di attribuzioni, sino a quando non si fosse diversamente 
provveduto e gett�, cos�, i germi della 
futura legge del 1877. 

La nozii.one rimane ancora invariata con la 
emanazione di questa legge, in data 31 marzo 
1877, n. 3761 che, in un ordinamento giuridico 
non mod,ificato dopo la legge del 1865, n. 2:248, 
abolitrice del contenz-ioso am'ministrativo, si riferl 
sempre alle contese tra Pubblica Amministrazione 
e Autorit� giudiziaria, salvo a disciplinare, inoltre, 
la risqluzione delle contese nell'ambito della 
stessa giurisdizione (conflitti di giurisdizione). 

L'innovazione consist� soltanto nel trasferimento 
dal Consiglio di Stato alla Corte di Cassazione 
della competenza a risolvere i conflitti di 
attribuzioni tra a.mministrazione e giurisdizione, 
oltre al -deferimento alla-stessa Cassazione della 
risoluzione dei conflitti di giurisdiz-ione. 

Tale innovazione apparve e fu realmente un 
progresso perch� le Sezioni unite della Oorte di 
Cassazione, organo supremo della giurisdizione, 
furono giustamente considerate con maggior favore 
per la composizione di quelle contese tra i 
�ue poteri, mentre erano indubbiamente-e restano 
tuttora l'organo qualificato per il regolamento 
delle competenze giurisdizionali. 

Ma l'optirn~{rn non fu raggiunto per la prima 
parte dei compiti della Cassazione, perch� questa, 
pur circondata da prestigio altissimo, rappre



~ 

lll 

-6


{; 

sentava pur sempre uno dei poteri in contesa per contrasto pi� quali'ficato a risolvere il conflitto, ID 
quanto concerne la risoluzione dei veri e propri esistente invece ii! altre legislazioni straniere quale 

conflitti di attribuzioni. 

N� il deferimento dei conflitti alla Corte di 

Cassazione in mancanza di altro organo estraneo 

ai poteri in contesa, pot� significare totale assog


gettamento dell'esecutivo al giudiziario, cosi come 

una tesi inversa non sarebbe stata sostenibile 

quando la risolu.zione dei conflitti spettava ad un 

organo dell'esecutivo. 

L'anzidetta nozione non pot� cambiare neppure 

con �la istituzione nel 1889 della Quarta Se.zione 

del Consiglio di Stato, che lasci� sempre senza 

difesa giurisdizionale tutti gli interessi semplici 

dei cittadini, riservati quindi ancora alla cura 

esclusiva dell'amministrazione, donde il perma


nere della possibilit� di contese tra amministra


zione e giurisdizione in ordine alle attribuzioni 

rispettive. 

La giurisdizionalit�, legislativamente ricono


sciuta alle funzioni della, IV e V Sezione� del 

Consiglio di !Stato nel 1907, non port� altra inno


vazione se non quella di dover considerare le con


tese tra questi organi e l'Autorit� giudiziaria 

oridinaria quali contese tra giurisdizioni e non pi� 

tra amministrazione e giurisdizione, trasfo.rm�, 

quindi, in conflitti � inte'rni >> quelli che sino 

aHora erano considerati conflitti � esterni >> tra 
�poteri diversi. 

Il sistema della legge del 1877, disciplinatrice e 

non abolitrice (come n � l'intitolazione n� il testo 

autorizzano a ritenere), fu trasferito' infine nel 

' ' ' 

nuovo codice di procedura civile senza subire mo


dificazioni sostanziali. 

La riforma del Codice eli rito, effettuata dal 

regime fascista, opera di �proces�sualisti civ.ili senza 

alcuna colla.bora.z.ione di amministrativ.isti e non 

esente da difetti, fu innanzi tutto, dominata dal 

principio ba.silarre della giurisdizione unica, troppo 

rigidamente .inteso di fronte all'imponente svi


luppo della giurisdizione a.mministrativa per 

effetto della distinzione tra diritti soggettivi ed 

interessi legittimi (v. BRACCI: Le questioni e i 

conflitti di at'tribuzioni e di giurisdizione nel 

ntUovo codice di procedttra ch'ile, pag. 171 : vedi 

anche la mia citata relazione all'A.G. del Oonsli�


glio di 1Stato, pagg. 14 e 1�5, circa il modo con cui 

il principio deve inten�eJ~si). Ma essa fu anche 

influenzata dall'inesatto :presu:pposto della totale 

subordinazione dell'esecutivo al giudiziario e 

risent�, quindi, dello sforzo sistemaUco di giusti


fica,re, teoricamente, H deferimento alla Corte di 

C&ssazione, come organo posto al vertice della 

gerarchia giuris�izionale, di tutte le que�stioni ine


renti ai rapporti ed alle ev�ntuali contese non solo 

tra organi della giurisdizione ma altres� tra giu


risdizione e amministrazione. 


Giustificazione, per quanto riguarda quest'n]


timo compito, che non derivava gi� come si � 

visto, da inderogabili �sigenze di principi giurt


dici, ma. !Soltanto, in realt�, da, una necesslit� 

pratica contingente dovuta alla circostanza che 

mancava ancora, in quel momento, nell'ordina


mento giuridico italiano, come da molti era stato 

lamenta-to, un'orgamo estraneo ai due pot�ri in 

ad esempio la francese. � 

Fu cosi che, con non perfetta propriet�, venne -! 
concepita e discitPlinata come � �regolamento di ~---; 
giurisdi7.ione >> anche e principalmenle, la regola.-~ 

mentazione delle contese tra giurisdizione ed am-1.~,-;:

ministrazione (art. 41 in relazione all'art. 37 . 
... 
Codice procedura civile). 

Ed invero il � difetto di giurisdizione >> di cui !: 
aH'art. 37 ed all'art. 360 del1Codice di rito integTa, f 
a prescindere dall'ipotesi di mancanza di rpotes,t� 

f::_! 

giurisdizionale in confronto allo �straniero, due ~ 

altre ipotesi: quella di invasione di una giurisdi-~~ 
zione a danno di un'altra (Autorit� giudiziaria, . 
Consiglio di Stato, giurisdizioni speciali) e quella 
di invasione di una giurisdizione a danno della 
amministrazione. 

Nei riguardi della pdma delle due ipotesi esat-~ 
tamente pu� parlar�si di regolamento di giurisdizione 
e di conflitti di giurisdizione (art. 362, com-i 
ma zo, n. 1 del Codice procedura civile) mentre -~ 
l'ultima ipotesi configura gli e'stremi di un vero ru 
e proprio �conflitto di attribuzioni ))' :sia pure ~~ 
indiretto secondo la qualificazione che ne d� il 
SANTI RoMANO : nella sua cla.sS!ica monografia s'Il � 
l giudizi sui conflitti deZZ,e competenze ammini-Id 
strative (in trattato dell'Orlando, vol. ]l[, rpa-:;J 
gina 1178). Di �conflitti negativi di attribuzione>> F 
tra Pubblica Amministra.zione e Giu-diee ordinario ff 
pfllrla poi anche lo stesso articolo 362, comma zo, [ii 

n. i,,d;~ro::~~~ua!~:~C::~~::~e~ostenere che lo ~~~-.:=:.:i_=:.=�~_=,
__ ::::.::. 

istituto dei conflitti di attribuzione sia..mssoluta�-.. 

mente estraneo al vigente Oodice di procedura~~~~:g�i:.on ostante le rilevate imperfezioni di lin-~~~ 

L'articolo deJla. Ra.c;segna dell'Avvocatura giustamente 
contesta, con convincenti argomenti e iii 
con precise citazioni dei pi� recenti autori, che la )ii 
dottrina italiana, come si vretende'rebbe, possa _i_[_i~ 
dirsi concorde e pacifica nell'opinione che un con-, 
flitto di attribuzioni tra esecutivo e giudizia.rio }j 
sia orma.i inconcepibile. tA quelle argomentazioni w 
ed a quelle citazioni io non ho che a richiamarmi, ~ 
in: piena adesione. . 1.! 
Ma. voglio aggiungere, che qua.nd'anohe la pre�-d 
tesa concordia di opinioni esistesse, occorre'l'ebbe ~~ 
ancora dimostrare che il �Costituente, il quale in 1 
un nuovo ordinamento costituzionale, ha previsto &~ 
in ampia ~oncezione, l'istituto dei conflitti di ffi@ 
attriJ:mzione, ~�bbia voluto . escludere proprio il r1 
conflitto classico tra poteri dello Stato a tuti i w:: 
noto, l'unico, comunque, per luiighis,si~a trad�-�ii:: 
:done giurldica come tale considerato. p:: 
Oi� che, co~e s,i � visto, e ~ome ancora si vedr�, p; 
non �, sta.to ne pu� ess'ere dimostrato. . . g 
Anche adunque questo che potrebbe dnsi a.rgo-!=~:~:~ 
mento storio,o di intel'lpretazione dei dis:sidenti non !fjj 
lHL seria ba,se. !@~ 

----fii~ 

7. La istituzione 1della Oorte Oostituzionale rap-~:~t 
presenta la instaurnzione, aecanto alle sanzioni In 
politic~e, di un sis�tema ~i s~nzioni giuridiohe, a 11!ij~i; 
garanzia delle norme coshtuz10nali o super-norme} �;t 
~ 



-7


di cui si rende custode un nuovo organo costitu


zionale, estraneo ai tre !POteri, il quale emette 

giudizi politico-giuridici nelle forme giurisdizio


nali e con deds.ioni inoppugnabili aventi forza 

obhliga toria. 

TaJe organo posto, appunto per questo suo altissimo 
compito, al vertice dei tre poteri dello �Stato, 
ba infatti secondo l'a.rt. 134 della Costituzione, 
una duplice competenza prii;Lcipale, quella previ�sta 
dal primo comma e quella previs,ta daJ secondo 
comma, oltre .quella, tutta specia.le previs.ta da,l 
terzo comma. (giudizi contro iJ Presidente deUa 
nepubblica e contro i Ministri). 

-Giudica la Oorte, in primo luogo, s.u le ~ontroversie 
relative alla legittimit� costituzionale del�le 
leggi e degli atti a-venti, forza di legge e cio� degli 
atti del potere .legis.lativo e di quelli del potere 
esecutivo a.venU l'efficacia giuridica della, legge. 

Vigila, il). aJtri termini, all'osservanza da parte 
di q�es:ti due poteri, nell'emanazione di quegli 
atti, di tutte le norme della. Costituzione e. de.lle 
altre leggi costituzionali e quindi anche _:_ neces�sar.
iamente -delle norme ((di competenza l>, che 
fi.ssano le attribuzioni dei vari pot�ri e organi 
costituzionali dello Stato e delle Regioni. 

Restano pertanto es.cluSii da quella forma di 
controllo della Corte Costituzionale gli atti non 
legislatilvi del potere legislativo e gli atti non 
aventi forza di legge del potere esecutivo (atti 
amministrativi). 

Giudica, in Becorrdo luogo, la Oorte su i � conflitti 
di attribuzioni >> tra .i poteri dello tSta.to e 
su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. 

E' questo un aspetto particolare di garanzia del 
rispetto della Cos.tituzione che rigua.rda solt1anto 
l'osservanza di norme �� di competenmb >> perch� 
mira, per l'appunto ad assicurare che gli organi 
<lei tre poteri non esorbitino dalla sfera di competenza 
attribuita a ciascun potere dalla. ()arta 
costituzionale eliminando e componendo le contes'e 
che tra i medes,imi pos�sono insorgere. 

�Si rileva perci�, come gi� � stato accennato da1l'articolo 
della Rassegrna .a.eWAvvooatura del,to 
Stato pi� volte citato (pag. 2), il carattere unitario 
della competenza principale della Corte 
costituzionale, che si .riastsume in un unico scopo, 
la difesa della Costituzione, attuata in forza del 
primo comma parzialmente ed in forza del secondo 
comma esclusivam.eJ~te media.nte la tutela. di norme 
<< di competenza >>. 
Il conflitto di attribuzioni, come e:soa.ttamente 
precisa. l'art. 134, � quello che si verifica tra poteri 
dello Stato, intesi come abbiamo chiarito [Pi� 
sopra, come il complesso degli organi che esercitano 
una delle tre es:senziali funzioni s.tatuaH. 

Deriva da �quanto si � osserva.to: 

l) che i conflitti, ai quali si riferisce la OoSitituzione 
sono .soltanto i conflitti esterni tra organi 
di poteri diversi e non gi� i conflitti interni tra 
organi compresi nell'ambito deHo stesso potere. 

!Sono, cos�, da escludere dai casi ipotizzabili di 
detti conflitti quelli, cui aecenna l'Azzariti (Opera 
oit., pag, 344), tra Presidente della Repub


hlica e Governo ovvero. tra la 10'a.mera dei Deputati 
e il Senato, conflitti interni tra organi dello stesso 
poteYe; 

2) che i conflitti stessi riguardano gli atti 

non legislativi; escluse quindi le leggi e gli atti 

aventi la ~stes.sa forza del potere esecutivo, in 

ordine ai quali p1�ovvede l'istituto 'specifico dei 

giudizi di legittimit� costituzionale; 

3) che tJutti i c�nflitti di attribuzioni, appunto 
perch� importano semp.re un giudizio di legittimit� 
costituzionale dell'attivit� di un !POtere in 
confronto a,ll'altro, debbono :g.ecessariamente rien. 
trare nella, compet_enza della Oorte Costituzionale. 

'Sono pienamente d'accordo con l'Azzaceiti .quan. 
tlo l'insigne magistrato osserva, in sostanza, che 
la determinazione dei confini e gli �s.viluppi di 1sti.. 
iuti che inseriscono nel nostro �s:istema costituzionale 
controlli giuridici di legalit� accanto agli 
esistenti controlli politici, che evidentemente permangono, 
saranno opera, a.rdua �e delicata ris.ervata, 
soprattutto aUa saggezza politica e giuridica 
ed aUa autorit� del nuovo altis�simo orga,no co.stituzionale. 


Ma pu� sicuramente affermarsi, sin d'ora, che 
gli atti giurisdizionali) come gli atti non legis,13!tiyi 
del potere e.seoutivo �soi;LO proprio �quelli ai 
quali, con il secondo comma, dell'a,rt. 134, ha 
voluto e dovuto princitpa.lmente riferirsi il Oostituente 
nell'inserimento nella Corte Costituzionale 
dell'istituto dei conflitti. 

E�s.cludere gli atti di natura giuri.sdiziona.le dalle 
ipotesi del conflitto per a.udare alla ricerca di casi 
eccezionali di a,ttivit� amministrativa del potere 
giudiziario (per esempio a.ttivit� del Oons!iglio 
Superiore della Magi�stratura), o anche delle 
Camere legislative, allo scopo di configura.re ipotesi 
di conflitto tra il potere giudiziario ed altri 
poteri (RiEDIDNTI: op. civ., pag. 262), � sforzo polemico 
che deriva da una a,rbitra.ria limitazione 
della chiara no.rma costituzionale. 

La quale non trova, nella interpretazione della 
maggioranza degli Sltudiosi, alcuno ostacolo, come 
si pretenderebbe, nei la.vori preparatori della 
Cos�tituzione. 

Fu �pTeciso l'on. Ruini quando chiar�, in seno 
alla Commissione dei � 75 >> che i conflitti di giurisdizione 
e non gi� quelli di attribuzione dovevano
� rimanere fuori della. co;mpetenza della Corte 
Costituzionale (vedi resoconti dell'Assemblea Costituente): 
l'osservazione del Presidente della 
Commis,sione, che la. ,specificazione aggiunta alle 
parole �conflitti di attribuzioni l>, �tra poteri 
dello Stato >> valeva a togliere ogni dubbio interpretativo, 
nel senso della. esclusione dei conflitti 
di giuris�diz'ione (che conflitti tra poteri dello Stato 
non sono), rileva l'esattezza del pensiero dell'illustre 
pa.rlamentare, che � anche un chiaro cultore 
del diritto pubblico. 

Ho confutato (v. sopra) un argomento J.ls,eg:etico 
dei disslidenti tratto daU'art. 113 del Te,s.to co-stituzionale. 
. � 

iPotrei, se pure ancora occoera, invocare anche 
dallo stesso testo un'argomento a. favore d�lla 
opposta e dominante opinione. 


-8 
f3 l w 
1Statuisce la VII delle �disposizioni tralJJ.Sitorie 
finaH � della Costituzione al comma secondo: 
Uva -di una. 
un'altra.), ovvero 
giurisdizione nei confronti ili 
a danno della J;>ubblica Ammi~~ 
' 

�Fino a .quando non entri in funzione la. Oorie 

<:ostituziona.le la. decisione delle controversie il),di


cate nell'art". 134 ha luogo nelle forme e nei limiti 

delle no1�me preesistenti all'entrata. in vigore della 

Costituzione�. 

Adunque, per espressa disposizione della Costi


tuzione, la sopravvit,enza delle nonne anteriori, 

nelle forme e nei limiti delle norme stesse, e quindi 

la soP!f'avvivenza della competenza 1de�l'lv.. Corte di 

Oassa~<~ione in ordine a1Ja decisione delle contro


versie indicate nell'art. 134 p�rimo e secondo com


ma, � meramwnte lransitoria. Ci� inequivocahil


mente !Significa che, con l'jnizio del funzionamento 

della Oo.rte Costituzionale, quella com[petenza 

viene a cessare perch� 'si trasferisce arl nuovo 

organo costituzionale. 

E, �si oodi bene, si trasferisce integ1�alm.ente, se 

distinzioni di transitoria sopTavv.ivenza non s�i 

fanno, tanto per quanto riguarda i giudiz,i di 

legittimit� cos.tituzionale, quanto per quel che 

concerile i giudizi :sui conflitti di a.ttribuzioni. 

Ohe poi i conflitti di attribuzioni, come ho gi� 

dei.to, non siano sta.ti_ affatto confusi dal Oosti


tuente con i conflitti di giur.isdizione � confer


mato, per l'appunto, anche da, questa disposi


zione, che 'non accenna a translitoria, sopravvi


venza della competenza prevista dalle norme 

preesistenti in ordine ai conflitti di giurisdizione, 

proprio perch� questi ultimi restano permanen


temente conservati alla cognizione delle .sezioni 

Unite della On�te di Oassazione. 

8. Una particolare attenzione merita l'esame 
della disposizione contenuta nell'ultimo comma 
dell'art. 111 della Oostituzione, assunto anohe eS&'l 
ad argomentazioni a favore della. interpretazione 
dei dissidenti .(AzZAIUTI: op. cit., pag. 342). 
Stabilisce quella disposizione �contro le deci


sioni del C10nsiglio di Stato e deHa Oorte dei conii 

il ricorso in IGa�S�sazione � ammesso per i soli 

motlivi inerenti mlla giwrisd,i!<!ione �. 

Nella. legge del 1877 'si parla di ricOl'SO alla 
Corte di Cassazione �per incompetenza>> e �per 
ecces,so di potere�. Nel Testo Unico delle leggi 
sul Oonsiglio di .Stato del1907 e in quello del19214 
si usa. la locuzione �per difetto assoluto di giurisdizione 
�, con richiamo s�empre alla legge del 
1877. La frase � difetto di g-iurisdizione>> � �S'tata 
conservata (senza l'aggettivo qualificativo as'80. 
l�u,to) nel nuovo Oodice di procedura civile il qua:le, 
a.ll'art. 3!67 comma p�rimo parla di � motivi attinen.
ti alla giurisdizione �, usa cio� l'aggettivo 

qualificativo attinenti e non inerenti. 

L'interpreta.z.ione che la Cmte di Cassazione ha 
dato a queste locuzioni pi� o meno eorrispondenti, 
circa la estensione del proprio controllo 'sulle 
deci.s.ioni del Consiglio di ,stato, dOfPo qualche iniziale 
oscillaz.ione giurisprudenziale, pu� dirsi 
ormai fissata, come � noto, nel senso che essa � 
giudice degli straripamenti di potere, nei quali la 
giurisdizione aJ:nministrativa incorra a danno dell'!
Autorit� giudizia.ria. ordina.r:ia o di altre giurisdizioni 
(incompetenza -che dovrebbe dirsi rcla


uistrazione (incompetenza assol�uta o .difetto asso-~ 
luto di giurisdizione), locUzione quest'ultima che );; 
J�ientra nel pi� ampio c_oucetto dJ did'etto di gin-l 
risdizione, irt �soslanza equivalente a quello di ! 
eccesso di �potere giu,riStdizionale, che comprende 

l 

le �due forme di straripamento. ' 
La tendenza al rafforzamento della propria fun-~ 
zione -incoercibile in ogni organo chiamato a 

1'.J 

controlJaJ.'e un'aUro -ha portato tuttavia la ~ 
(]orte �~iu:prema in qualche ca.so, bisogna l'icono-!:; 
scere isolato, ad esplicare il sindacato sulla giu-~ 
1�isdizione del !Oonsiglio di 'Stato vulne1�a,n�o il ~~ 
funziona.mento di questa giurisdizione nei suoi 
normali e�d essenziaH rne~zi di esercizio, sop1�a . _ 
tutto nell'uso del delicato strumento dell'eccesso , 

di potere. IJ 

Ma a prescindere da quaJche rara deviazione -' 
l'interpretazione delle norme ancora vigenti in ~ 
o1�dine al controllo della Oorte Su,prema sul Oon
�Siglio di .Stato poteva considerarsi pacifica. 

Pu� dirsi che la variaz-ione della d'ormula del-00 
l'art. 111 dellar Costituzione (anche quando la .1.:;: 
w 
Oorte Costituzionale avr�, iniziato il suo funzio-;:_ 
namento) conservi inalterato quel controllo? Lo ft 
nega l'AMORTH: op. cit. J pag. 111. Ed inver�, m 
innanzi tutto pu� os's,ervarsi che, se il Oostituente i 
Iia introdotto una variazione nella formula. gi� m 
adoperata dall'art. 367 del Codice di rito, una !t 
ragione della, pur lieve, va.riazione vi sia, e deve @i 
appunto ricercarsi nella sopr�avvenuta necessit� ----di 
limitare, nel nuovo orodinamepto costituzio-::!~ 
naJe la portata. del gravame. :) 

Letterarlmente, infatti, �motivi inerenti alla } 
giurisdizione >> sono pi� propriamente quelli con-:~~~~ 
cernenti i rapporti tra gimisdizioni e non gh� f:t 

quelli riguardanti i rapporti con altro ,potere che t.!l.=t�:=i= 
non si pu� dire ineriscano intera-mente alla giu-r=risdizione. 
�.�.� 

Ma un a1"gomento logico a favore della inte11lre-~r::: 
iazione limitativa, aUa luce delle ste�sse norme t 
deUa Costituzione, mi 'pare che pure ,soccorra. 1 

Ed, infatti, l'invasione di potere a da.nno della @ 

J>ub~blica a.n1ministrazione da. ,pa.t'ie del tCions.jglio ?:@ 

di 1Stato non pu� verifica.rsi se non in due modi: ~@ 

-a) incorrendo in una violazione di leggeJ che m 
segni i limiti t.ra legittimit� e merito nella compe,-fili 
tenza della giu!'isdizi~ne a,J~u~inig,t~rati'v~ e . g~udi~ fii~ 
cando, nei merito anziCh� limitarsi aJ gmd1z1o d1 W 

"tt� "t' f<----�

pura leg1. "lml a. r: 
,senoncJt� questo controllo, gi�, nel �passato gene-1} 
r~.~mente. ~ontesta.to alla. Cas�s~zio.ne, non sa.r~bhe fr-'.ii.='i~ 

pm poss1lnle sostenere perch� Il r1corso }Jer vwla-={: 
zione di legge, s:empre ammes�so in via generale, ; 
r~sulta incontestabil.n:en~e escluso ~a~la <?os:titu-~:;::; 
zwne contro le deciS'lOnl del Oons.1gho d1 Stato lt?i' 
(art. 111 comma secondo e terzo); ::I: 

b) med'la,nte una errata appl'icziane del vizio :jt; 
di ecaesso di potere. che il Oonsiglio di IS.taio-~,b'bia-ijjij'j 
fatta nella valutaziOne dell'uso del potere d1scre-r;; 
zionale della Pubblica Amministrazione. Ma non � ff!i 
conce:pibHe r'�'�-alutazione di questo vizio da parte ~~~~( 
della �Cassazione senz-a che si distrugga la funzione fiJ 

i


l 



::;lessa. correttrice degli organi di giustizia ammi


nistrativa. 

Si tratta., come ho accen11ato, dell'esercizio 

dello stru,mento tecnico-professionale pi� delicarto, 

caratteristico ed e.solusivo della. giurisdizione am


ministrativa., ehe no~ pu� Iinnova.r,si da qualsiasi 

altro diverso giudif,!e. 

Altrimenti pensando, il ricorso per Oassazione 

verrebbe a trasformarsi in un normale secondo 

grado di giudizio di fronte a quello del Consiglio 

di <Stato rasental),do, necessariamente, addirit


tura, il mer�ito amministrativo, il che � manife


stamente assurdo. 

Oonseg.ue da ta.li rilievi che, a. mio avviso, al 
ConsigUo di �Stato ~ quale !pi� alto giudice degli 
interessi legittimi secondo la ripartizione delle 
funzioni giurisdizionali -debba norma.Imente 
(brrestarsi �la giurisdizione per quanto si attiene 
al giu,dizio sulla esistenza stessa, in astratto e in 
concreto, di un interesse in quella sede tutelabile, 
cos� come della. sua pertinenza o rifelibil.it� a.l 
soggetto ricorrente, e della sua effettiva concreta 
lesione da parte dell'atto amministrativo impugnato. 


Penso, invece, che debba �spettare alla Oorte di 
Oa,ssazione -giudice supremo dei diritti soggettivi 
-di controllare in via definitiva il giudizio 
del Consiglio di Stato nei due casi :seguenti: 

l) per dec:idere se la pretesa del cittadino 
verso la Pubblica Ammini,strazione integri la lesione 
1di un diritto soggettivo) giacch� il ricono� 
scimento di un diritto soggettivo, in ogni modo 
riservato all'Autorit� giudiziaria, porta ad esclu. 
d ere ex neoe88e) l'esistenza di un interesse legittimo) 
che, comunque, da aU1i si sostenga, al con. 
ti�ario, leso dall'atto amministrativo del quale si 
contenda; 

2) per decidere se il diritto soggettivo che si 
pl'etende leso, rientri nella competenza g_enerale 
dell'Autorit� giudi7A.aria ovvero in quella eccezionale 
del Consiglio di Stato o di una� giurisdizione 
speciale. 

.E', evidente, invero, che in q~e�sti ca,si pu� profilM
�si sempre Ul), vero � conflitto di giurisd.izione � 
ossia un eonftitto interno, nell'ambito di uno stesso 
potere rperch�, nell'uno e nell'altro, si lamenta 
egualmente la invas,ione da parte �del Oonsiglio 
di �Stato della competenza deferita ad altra giurisdizione: 
l'Autorit� giudiziaria ordinaria o una 
giurisdizione speciale. 

Rimane, cos�, in vita la competen~a esclusiva 
delle �Sezioni Unite della Oo�rte di Cassazione quale 
giudice dei �conflitti di giurisdizione �, anche, 
non occorre soggiungere, quando si impugni la 
decisione di una qualsia.s!i. giurisdizione s~peciale 
e si lamenti l'invasione della competenza della 
!Autorit� giudiziaria ordinaria o del Consiglio di 
Stato o di diversa giurisdizione speciale giacch�, 
pure attraverso queste impugnative, <pu� ~profila.r:s'i 
un conflitto interno di giurisdizione. 

9. Riassumenclo n� le premesse dottrinali, n� 
gli argomenti storici Pd esegetici coslituenti il 
fondamento della tesi dei dissidenti hanno reale 
e �Seria consi-stenza, anc.�e alla. luce delle osser9


vazioni fatte, le qu,ali confermano l'esattezza del


l'interpretazione della maggioral),za degli studiosi, 

rispondente nop soltanto � alla prima impressione 

dell'interprete � come deve concedere l'Azzariti1 

ma anche a.I med.itato esame del testo cos-tituzi6


nale. 

Particolarmente la dottrina della divisione dei 

poteri, che risulta. ancora viva e vitale, ~postula 

la esigenza del l'ispetto della ,Sifera di autonomia 

funzionale del potere esecutivo di fronte alla giu


risdizione. E la natura della giurisdizione non 

costituisce affatto ostacolo alla concezioJ;J.e di 

limiti tra le due funzioni, di cui non \PU� essere 

ancora, la.sciato giudice uno dei poter~ in contesa, 

mentre qu,a.ndo il conflitto, eccezioJJa�lmente, sia 

elevato dal potere esecutivo, nella sua unitaria 

e rappresentativa espressione, il compito di risol


verlo non pu� �spettare che al nuovo organo costi


tuzionale a ci� afl!Positamente qualificato. 

Le conclusioni alle quali, conseguentemente, mi 
sembra possa pervenirsi ;Son,o, .in sintesi, le seguenti: 


a) l'art. 134 comma :secondo si :riferisce a 
tutle le ipotesi di conflitti di attribuzioni fra diversi 
poteri dello Stato conflitti, cio� e8tern,i, tra 
i quali debbono comprendersi principalmente, i 
conflitti reali e potenziali tra organi della giurisdizione 
da una .parte (�potere giudiziario� 
secondo la vecchia terminologia) ed il \POtere esecutivo 
dall'altra; 

b) debbono I'itenm~si. esclu,si dalle ipotesi di 
conflitto previste da quel secondo comma, gli atti 
legislativi) �siano essi emanati dal Parlamento nell'esercizio 
della funzione sua propria, siano emauati 
dal potere esecutivo I_lell'esercizio eccezionale 
della funzione legislativa, nonch� g~li a.tti �aventi 
forza �di legge�, emanati pure da.l potere esecutivo, 
atti tutti che po�ssono, invece, far luogo a 
giudizi di legittimit� costituzionale �(comma I, 
dell'a.rt. 134). 

Resta, conseguentemente ristretto il 'possibile 
campo di applicazione dello stesso comma secondo, 
agli atti gimisd.izionali, agli atti amministrativi 
(anche emanati da organi di poteri diversi dall'esecutivo) 
e agli atti cos� detti�� di governo �, in 
qu~;~.nto non siano da considerarsi forniti di efficacia 
di legge, delimitazione che conferma la conclusione 
di cui alla lettera precedente; 

o) sono, tes:ualmente) esclUJsi -per implicito 
___. dane ipotes.i previste dalla medesinl.a dispo
�sizione costi1.uziona.Ie i �conflitti interni�, 
che si verifichino tra organi a.pparten�n ti ad uno 
stess:o �potere (esempio tra le due IOamere, tra Governo 
e Presidente deUa Repubblica). Alla composizione 
di alcuni di ques.ti conflitti, come quelli 
esemplificativamente indicati si provvede ora. e 
si continuer� a provvedere con rimedi 'q)oUtioi; 

d) la Corte di Oas.sa~ione resta, anche nei con,. 
fronti del Cons�iglio di Stato il supremo organo 
regolatore delle competenze giurisdizionali e 
quindi dei � conflitti di giurisdizione�. 

Verlr��, invece, neeessa,riamente meno, con 
l'inizio del funzionamento della Oorte costilu.:
donale, la competenza della Oorte di cassazion� 
per quanto rigua.rda la risoluzione dei conflitti 


-10 


di attribuzioni tra Amministralliione e Giurisdizione 
e per quanto concerne la cognizione dei ricorsi 
cOnh�o le d~isioni del Consiglio di 1Stato 
'per assunte invasioni di potere a dan-no della 
stes:s:a AmministTa,zione ; , 

e) l'Autorit� giudiziaria e gli orga,ni di giustizia 
ammini'strativa, nei limiti deUa ri8petliva 
competenza costituzionale, debbono continuatl'e 
a conoscere di tutte le eccezioni rprocessua,li, in 
via normale oppos:te dall'Amministrazione, quando 
sia parte in giudizio o da terzi, e quindi an� 
che di �quelle concernenti la p�otest� del giudice, 
riservata, peraltro, alla Pubbli~a Amministra~ionte 
~ in veste di potere statuale -ed a determma. e 
condizioni, il rimedio privilegiato e straordinario 
della elevazione del ~onflitto di attribuzioni 
dinanzi alla, Oorte costituzionale. 

Due rilievi finali vanno posti in 'srpeciale evidenza 
a proposito di queste conclusioni, e che ne 
c�stituiscono, qua.si, logici cotl'ollari. 

La incostituzionalit�, innam:;i tutto, di cui gi� 
� stato fatto cenno, dell'art. 31 del disegno di legge 
sottoposto all'esame del 1Senato della. Hepnbblica., 
perch� si risolve inevitabilmente, in una 
arbitraria limitazione della competenza de1\a 
O(),l'te costituzionale, quale � chiaramente stabilita 
daU'art. 134 comma secondo della Oo:stituzione 
e perch� eccede, senza alcun dubbio, i confini 
riservati alla legge ordinaria. daJ'a,rt. 137 comma 
secoll'do della stessa Costituzione (costituzione 
cio� e funzionamento della Corte e non gi� comrpetenza 
di tale organo). 

Ohe l'art. 31 citato diverrebbe inutile, come ha 
osservato lo scritto della Ra.ssegna dell'Avvoca�tura 
,s:e, come d'altronde � escluso dalla rela


' .

zione governativa a.l disegno di legge, voles:se n-

ferirsi soltanto ai conflitti inter'111i, 

La incorn)patibilit�, in secondo luogo, di alcune 
disposizioni del Oodice di procedura civile (e della 
legge del 1877) con la nuova IOoii!tituzione, nei 
riguardi del carattere e delle modalit� dei rimedi 
giuridici, diretti a garantire cile gli organi giurisdizionali 
non esorbitino dalle loro a.ttrLbuzioni, 
a danno dell'esecutivo. 

1(). Ed, in rela.zione alle o�sservazioni fatte� ed 
alle conclusioni esposte, credo che �Si possono formulare 
le ,seguenti due proposte sulle quali si richiama 
l'attenzione del Pa.rlamento: 

a) la soppressione, gi� invocata nello :scritto 
della Rassegna dell' Avv'ooat�ura dello Stato, dell'art. 
31 del dis:egno di legge n. 23, ad evita;re 
anche la eventualit� che l a incostituzionalit� di 
questa norma, gi� da varie pa.~�ti prospettata e 
�Che r-a,,ppresenta. una. indeclina.tdle conseguelllza 
della prevalente interrpretazione dell'art. 134, 
comma secondo, possa essere pronunciata p!l~oprio 
da 'quella Oorte Costituzionale, cui Ja legge in 
preparazione dovr� dare vita concreta ; 

b) il coordinamento del CodiCe di procedura 
civile (e della legge del 1877 sui conflitti) con la 
nuova Costituzione o mediante l'inserimento di 
poche norme nel disegno di legge n. 23 o mediante 
apposita legge successiva. 

1Simile coordinamento pu� bene effettuarsi, io 
penso, in sede di legge ordinaria, anche in f.orza 
delia disposizione XVI delle � disposizioni transitorie 
e finali � della Costituzione. 

E' appena da avvertire r.-he nessuna modifica.zione 
del Oodice di procedura civile � necessaria 
per quanto riguarda i conflitti di giurisdizione 
propriamente detti, conflitti, cio�, ripeto, interni 
che pos,sono verifica.rsi nell'ampio ambito della 
giurisdizione e che restano ad'.fidati alla esclusiva 
competenza della Suprema Corte di Cassazione. 

Per quanto concerne, infine, le aHre ipotesi di 
conflitti di attribuzioni pu� offrire ragioni di 
dubbio la. possibilit� di colma.re con legge ordinaria 
quella che pu�, fol'S'e, apparire una laquna 
della legge costituzionale, la. mancanza, cio� di 
una specifica disciplina dei giudizi rela.tivi, corrispondente 
a quella attuata, invece, per i giThdizi 
di legittimit� cos:tituzionaJe, con la. legge 
costituzionale 9 febbraio 1948, n. l. 

Ed io penso che se non voglia ricorrersi ad una 
leO'ge costituzionale, convenga ormai lasciare alla 
gi~risprudenz.a della Oo.rte Oostituzionale, come 
mi sembra possibile, le modalit� di instaurazione 
cosi dei conflitti di aHribuzioni tra Btato e Regione 
e tra Regioni, come di quegli altri che 
riterr� irpotizzabili e compre.s:i nella, di�sposizione 
del secondo comma dell'art. 134, traendo norma, 
per stretta analogia, tanto dalle disposizioni concernenti 
i giudizi di legittimitl\ coS'tituzionaJe, 
quanto da quelle che ris:�lteranno, dal coordinamento 
del Co,dice di procedura civile e della legge 
de11877 con la 1Ciostituzione, e ci� sia nei riguardi 
dei soO'getti qualificati all'eleva-zione del conflitto, 
sia ncl riguardi dei te.rmini e delle forme dei 
giudizi. 

Siamo moU<J lieti di veder confortata La tesi Ila nori 
esposta neL pre:cletdente numer<J di. questa Rasse.gna, �a 
un cos� auto~�ev�Le ed insigne cuLtore del nostro di:rUtrJ 
pubbLico quale � iL �Presidente Roce<r che, alLa profonda 
cono.scenza della materia, associa la preziosa esperienza 
di oLtre un quarantennio di attivit� amministrativa e 
giudiziaria. 

Con una esposizione p~�:ana ed organic1a e.d una argomentazione 
serra;~a eglrt ha chiarito�, briUantemente1, i 
termini del/n, questione, pervenendo a conc:Lusioni cui 
deve riconoscersi tL pre�gli�o di essere' fondate ,gul./,a pri� 
lj'et�e.~e' int)erpreaaaione� deLLa nostra! Oost:ituzione. 

Spetta ora al Parlamento chiamato a dettare le norme 
per L'organizzazione e'd il funzionamento deUa Corte 
(}{Mtii!Uzionale., dJ ~~e01,ere presente Ja linea g)'turidica, 
cos� chiaramente troccvata, senz.a .ce�dere a tentat~vi di 
inclos/Ji.tuzionali devhazioni. 

Potremmo ritenere, con ci�, esaurito U compito che 
abbiamo cred.uto doveroso 'di .dov�er affrontare: queUo ~ 

' 

di segnalare agU studio�si deL diritto pubb�Lico ed ai l� 
f 
membri �e�L Parliamento una quest1bone di cos� alta irn, l

1 

portanz.a. 

~. 

f.
Riten~a'mo mon 'irnutUe, t'utta.via, sottolrilnean-breve. 

~ 

mente alcuni punti deUo stu!Lio del Rocco. 

l 
l 
f:

:1. -La VII dispostzione t'l'ansli:toria della Costituzione 
stabtli!!ce aL secondo com'[YI;a�: �Fino a qu.ando 
non .entri tn funzione la Oo'l'te Costfi,tuzionale la deci



-11


sione delle .controversie indicate ne~rm�t. 184 ha ~uogo 
nei li.m'iti e nelle forme esistenti ana entra,ta in vigore 
deUa Costituzi�e, "� 

Acutamente il Rocco os.serva che questa disposiz'ione 
costlituisce un uUy:rrtiore argomen~a a sostegno d.eua� 
tesi, sec�ondo la quale l'art. 184 della Costituzione, nel 
regolare i confUttt di attribuzione, intende riferirsi proprio, 
se pur non esdusivamente, a quei con{lritti tra il 
potere Bsecutivo e quello giudi:tfario trradiziona,lmente 
cosi ch~amati dalla dattrina e� dalla giurisprudenza e 
che, prima deU'entra;ta in vigore-'della nuova Costituzione, 
erano devoluti alla competenza della Supremo, 
Cor~e di Cassazione. Infatt'i:, ove la transitoria perynanenza 
in vigore deUe .nuove preesistent1i si fosse voluta 
limi~are alle que�stioni di le�gitt'imit� costituziomal!!~, ritenendo 
che solo I(!ISSe fra le� questioni in precedenza disc
�iplinate fossero s~ate deferite alla Corte co-stituzionale, 
la formulazione avrebbe dovutP esse"re, ovviamente, pi� 

. spect{lca e, crio1�, il richiamo avrebbe dovtllto {are riferimento 
esprre.ssamente al solo primo comma d�e.U'.artic
�alo 184 e non all'intero articolo. Sicch� deve ritenersi 
che con la VII disposizione tram�sitoria, in attesa 
dell'enPro,~ in funzione �eUa Corte Costituzionale, si 
sia sancita l'applicazione temporanea delle norme sul 
regolamento dei �conflitti di attribuzione di cui alla 
legge del 1877 ed all'attuale C. P. C. In altre parole, 
si � conservato vigore ,Qlle norme della predetta legge, 
per quantp conceme i conflitti di attribuzione, soltamto 
{lno a quarndo non inilzier� il tunziJonamento deUa 
Corte Cos~ituzionau~,, sul presupposto e11idente che a questa 
� stata in via definitiva devoluta la materia. 

E che questa sha l'unk'a interprBtazione consentrita risuUa 
chiaramente dai lavori dell'Asse-mb~e'a Costituente 
(pag. 2897, 2898). 

Infatti, uno dm due proponenti del~a sopra riportafrl 
disposizione transitoria, ron. PERASSI, ebbe a dire testualmente: 
� Per quanto conceme, poi le contraversie 
relative ai conflitti di attribuzione, deferiti. alla compel'(
3nz,a deU:a Corte costituzionale, la disposizione tran,.. 
sitoria proposta significa che La competernza in tale 
materw, res~ per O�ra deferita alle Sez�toni Unite deLla 
Cassazione secondo la legge del 1877 "� 

L'On. RUINI, Presidente della Commissione dei 75 di-_ 
chiar� di essere p1Jenamente d'accordo con u Penassi� 
sicch�, non essendOv>i stata alcun'aUra oss~rvaz~otn; 
sulLa motiJv,azio.ne espos~ dal proponente, deve' r'ltenersi 
che ba de(Jerminazrione deLl' AssembLea costituernte 
fu prorprio queUa di attribuire an�e�spressione " conflitti 
di attribwzione tm i p01t.eri �de.Uo Stato � un sii!Jrnificato 
comprensrivo dei conflitti di attribuzione intesi 

nel senso tradtlz1!onane. 
'Gli aliti par~amentari confermano,. quindi, pienam,.ente 
ha teJsi da noi sos�tenu.ta; e perci� appare alquanto di~:-� 
sinvo'lta 'l'affermazione che S� le�gge neilla reLazione al 
disegno di legge n. 23, laddave si dic-e, che proprio i lavori 
de-ll'Assemblea� Costituente avrebbero chiarito' ohe, 
COn l'espressione � C'On{titti di attribuzione �, l'art. 134 
intende cosa del tutt'P diversa dai conflitt'i di a.ttrribuzione 
fna, po�ere e.secutivo e giudiziaria di cui ttmora si 
sono occup!ht� l.a dottrina e la gr�urisprudenz,a. 

2. -Partf,coLare rilievo me-rita l'altro punto trattato 
dal Rocco, Se'C10ndo il quale�, in forza deU.ia stessa cos(
Jituzione, dovrebbe riconoscersi l'�e'sistenza di un conflUto 
d,i attribuztlone tr111 poten dello Stato denun~iabile 
direttamente a7Jla, �'f)01'fle' Cos1tUuziornale neU'ipoltesi di 

una dec.isione del Consiglio d�i ,st,ato, e,rnessa su ma


teria neUa quale non siano configurabili n� diritti su


biettivi n� irn~eressi legi~ti:m;i,. t:io�, su mate-ria Uzsciata 

.aL~a, libera determinazione del~a Pubbli'ca Amministm


zione. 

Sost~ene l'insigne autore che nell'ipotesi prospettata 

non rico�rrerebbe"ro g'li estremi per la applicazione de�l


l'art. 111 -secondo comma -deUa Costituziowe;, che fa 

salvo i�l r�c.orso per Cassazione contro le� d.ecisioni de'l 

Cans>i,glio di Stata e aena Corte dei Conti, per i soli 

motivi tne.renti: a,lla giuri,S!dizione. Non sa,rebbero, in


tatti, �motivi inerenl!i alla giurisdizione quelli che riguar


dano rapporti tra l'organo giuriMI.izionale e un altro 

potere dello Stato; in questo caso si tratterebbe di 

limiti della giurisdizione, iL controllo dei quali spetta 

alba Corte Cost(ituzionale. � ' 

Nell'esprimere il nostro consenso, rileviamo che effet


tivamente nel sistema istituito dalla Costituzione deUa 

Repubblica pu� ritenersi che alla Corte Suprema di 

Cassazione sia stata� attribuita una duplice funzione 

e cio� quena di organo supremo de.Z potere giudiziario 

ord�lnar�o e queU.a di supremo r:e1gotatore dei limitt in


terni giurisdriziornaJli. 

In altri termini, ovunque esista materia soggetta (tlla 

giurisdizi10ne, spetta alLa Corte Suprema di Cassazione 

vigilare suU'os.s�ervanz�a det limit~ di competenza {m i 

vari organi giurisdizionali, ordinari o speciali c�he siano, 

ma, ove si contesti l'esds�tenza di una materia in ordine 

alLa qtllal�e sia passibile l'eserciz'bo di una attivit� giu� 

rhsdlizi�a,Le (in rel.�zione alla quale, cio�, non sono 

ipotizzabiliiJ n� diritti sogge<ttivi n� interessi legittimi) 

la Corte Suprema dri cass.aJzione di{ett'{l di potere di 

contr01llo, essenda e�ss.a stessa soggetta per queL motivo 

(di[e.t~o ,aJssoLuto di giuri�sdrizione) 1al con~ollo della Corte 

Cos.tituzionaLe. 

Ora, in questa sua veste. di organo supremo di un potere 
sotitoposto al controllo di cosmtuzivnalit�, non pu� 
almmetters'v che la Corte di Cassazione abbia supremazia 
sul Consiglio di Stato, H quale, appunto in {orz�a 
della disposizione" dell'art. 111, C'he limita la sua subordinazione. 
alla Corte !lJiJ Cass.azione alle questioni re~ative 
ai limiti interni deUa giurisdizione, co�stJt.tuisc�e, insieme 
con que'SIJa,, uno dei vertli:ci del potere giudiziario. 

Corte dii Gass.azione�, Cornsiglio dfi Stato e Oorte !.Lei 
Conti sarebbero, in,so'IYilma i tre organi suprrem.i giurisdizionaLi, 
con i qtllali il potere giudi:ti'ario (inteso in 
senso lato) pu� venire in con~asto c'on gl altri po�teri 
dello Stato, inva�erndone' la sfera div competenza. 

3. -Il Roero solleva, poi, dei dubbi suLLa possibiLitk� 
di detta.re con una legge ordinaria norme di proce�dura 
per i giudiiiZi della Corte Costituzionale sui conflittri di 
attribuzione, e ritiene che' il maneato regoLamento d.i 
questa mate"ria, mediante una legge costituzionale, costlitWl:
sca uma vera e propria Lacuna, tenuto conto del 
tatto che norrne di c�arattere costituzionale s�ono s;t,ate 
invece emanate (Legge Cast. 9 febbraio 1948, n. 1) in 
ordine ai giudizi di legittimit� previsti dal primo camma 
deU'art. 184. 
Non m sembre che i dubbi sua,c�nnati abbiano un 
grav�e rilievo, ave S'ii ri{le'ttla ~ai motivi che de-ttarono la 
norma dell'art. 137 della Costituzione. Come risulta, 
invero, �ai havori parlamentari (vedili in � La Gostituzlone 
d�t=;lla R-epubblica Italiana illustrata con i lavori 
preparatQri, pag. 246 e 274) la ragione per cui si 


-12


ritenne necessaria una ~e.gge costituzionale per dettare 

~e norme di esecuzione del primo comma dell'art. 134, 

si sostanziano S(Jprattutto, se non esclus'i.vamente, nel 

tatto che con ess.e si vollero regolare anc:he i termini 

per ~'itmpugnativa dina,nzi la Corte�. Si ribenne dai co<


st!ituenn che una fl,ssazione di termini si risolvesse in 

una modifl,cazione delLa Costittuzione, stabilendosi im


plicitament~ un modo tacito di convalidare, att11averso 

la in{ruttuos.a decorrenza de~ termine dri decadenza, 

leggi tncostituzimali. 

Non sembra, invec.e, che le stesse ragioni ricorrano 

in ordine alle norme che devono emanarsi per rego�la'rte 

i giudizi previsti dagli altri due comrmt �eWart. 134 

Ed, invero,, norme d,i pmce�ura, ch� non implichino 

modiflcazione di norme costituzionali, possono ben for


mare oggetto della legge ordinaria cui f.a r'i!Chiamo� il 

secondo r.;dmma dell'ar.t. 137; mentre non sembra c�he 

sia coessenz,ia~e al sistema eLena risoluzione dei con


flitti di. a;tttibuzli:one fna i poten dello Stato ba prefils


sieine di termini entro i qwa;U debba il conflUto stie�sso 

e�ss�ere elevato. 

A questo proposito, appare opportuno sottolineare co


me sareblJe del tutto errato intendere il giudizio sui 

con{Utti di at1tribuzione r.Lav�anti za Cort�e CosDUuzionale 

come un ulteriore grado della procedura giudiziaria rela


tiva aUe controversie in occasione delle quali il confl,itto 

stesso ebbe a sorgere, essendo il giudizio costituzionale 

un mezzo straordinario, diretto a .garantire la .osser


vanza della Costituzione e dei limiti di competenza tra 

i diversi poteri da questa stabiJliti, c�he prescinde dalla 

natura delratto che quei limiti abbia violato. 

In altri terrmini!, non sarebbe nel vero Chi ritenesse 
che r.lav�anti la Corte Costituzionale una sentenza deU.a 
Oo1'te di Cassazi'one, che abbia de�ciso su materia riservata 
esclusivamente al potere IJ'Secutrivo, sva impugnata 
come WJbe, e,, cio�, come atto che �efl,nisce una tue, venendo 
in rilievo la sentiJ'nZ.a esclusivra,:mente come atto 
di un potere dello Stato� (queno giudiziario) che, in 
quanto tale, in nulla si differenzia, n� pu� differenziarsi 
da quello di un aUro poliere �c:he possa; determinare 
un .confl'i;tto. 

na queste considerazioni �iscende come non sia compatibile 
con la specia~e na,tura de~ giudizio sui conflitt'iJ 
a.lcuna prefissiOne di termini p�e<rentO'f1t', decorsi i quali 
~�atto inizia~e de~ giudizio stesso, e, c~o�, l'e~evazione 
del confl,itto non sia pi� possibile; solo impedimento 
potendosi a.mmeMeriJ' in un atto espresso 0 ~acito di 
acquiescenza ana lesione subita. E ci�, non tanto perch� 
possa, costituzionalmente ricono�scersi ad un potere la 
facolt� di consentrire aUa vio~azione della sua sfera di 
competenz,a da parte di altro potere, quanto pe'l"ch� la 
struttrura giurisdizionale-del moao :ai soluzione r.Lei 
conflitti postula la necessit� eli una ftstanz,a da parte d!J'l 

potere leso, che s.arebbe preclusa da una manifestazione 
di vo~ont� espre:ss1amente o tacitamente contrariJa. 

4. -Venendo� ora all'esame delle propos.te pratd.che 
{ormul;a.te daU'Illustre Presidente, ci sembra che sia op


port'U/fho pr��clfsa�re, anzitutto, quando debba ritenersi 

esistente it conflitto su~ quale ~ Corte deve pronun


ll

ziarsi. 

Ripetiamo qui quanta abbi�mo gi� esposta nel nostro 
studio, e, c:io�, che un conflitto tra i poteri dello Stata 
pu� ritenersi sorto solo quando ha lesione deUa sfera di 

l

competenza di uno dei poteri risulta provocat~U dallVJ..
tto deU'organo supremo di un aUro potere, deWor


l 

gano, cio�, c'lte rappresenta questo potere ~sternannente 
neUa sua interezza, perch� ci� signifl,cla che sono stati ~i 
esauriti i rimedi interni che a1)rebbero potruto evinare ?:! 
it sorgere del con{litta. 

l 

In relazione a questa preetsazione sembra necessario "".-: 
che, oltre alla soppressione �en'art. 31 del disegno di 
legge n. 23 suna .cui neoessit�, dopo .quanto abbiamo 
espost;o e dopo le acute critiche del Presidente Rocco, 
non dovrebbe oa.dere ulteriore dubbio, s1ano anche modi{
tcat'i oppDrtunamente gli articoli 29 e 30, i quali sono 
{o1mu~ati tn modo troppo generico. 

In ess1p infatti si fa rifertmento a conflitti tra " organi � � 
dello Siato, adottandosi un termine in,souto nena r,ecnica 
legislativa, italiana, sui cui signi{tcato esiste dissenso 
nella dottrina e ne�~ha giurisprudenza e comunque 
inadatto a defl,nire U conc'llUo tU "potere�. ;: 

In base alle suesposte considerazioni, ci sembra che r 
nena fo'timrulaz,ione degli articol-i sopra citati dovrebbe 

l}

prec�lsarsi: , 
1o che la ri,c�hiesta di riso~uzione dei confl,itti di f&i 

attribuzione tra i poteri dello Stato, di (;he aWart. 134 ~,::;�_;,_'�,=_�,,_' 
�,ella Costituzione, debba essere fatta alla Corte Costi-;, . 
tuziona~e mediante ricorso proposto secondo i casi, dai ~[~ 

Presidenti deUe due Camere (p�er il potere legislativo) 
dal Presidente del Consig~io dei Ministri (per il potere t! 
esecutivo) o dal Procuratore genera~e deUa Corte di ~1 
Cassazione (per il potere giudiziario). Questi rappresen


1 

tanti dei vari poteri dovrebbero ne~ corso della proce-z.� 
dura avanti la Corte Costituzionale, p�otersi fare rappre-~'-!ii 
sentare, a loro volta, rispettivamente, da un membro f:~ 

~:~~g:~:~::l~:n~a;:!~~iv0a�~t~:es;::~tu~o a::~�:u~:~~:~ .,~,l.l 


generale della Corte di Cassazione. =�� 

2� che nel caso di confl,itto di attribuzione fra po-~ 
tere esecutivo e potere giu4iziario, H ricorso al~a Corte ~ 
debba essere proposto solo dopo che sia intervenuta M 

sulla c�ontroversia, in oc:c,aiione deUa quale il con(titto ~l~ 

�' �sorto, la decisione, risp.ettivamente, deUe Sezioni ~-: 
Unite �eUa Corte di Cassaz.tone, o de~ Consiglio di Stato 


o �eUa Corte dei Conti. @ 
Sembra altres� che sarebbe opportuno sopvpriJmere il 
secondo oomma �eWart. 29 del disegno di legge in 
questione, il quale detta norme analoghe a quelle pre


. viste daL Codice di p1'oce�ura civile per il ricorso di 
Cassazione, in quanto queste ultime norme debbono 

l

applic'arsi ugualmente, in forza de~ rinvio contenuto 
nell'art. 19 de~ disegno di legge medesimo. 


fijj 


NOTE D I DOTTRINA 


G. 
PIAGGIO: Gli effetti fiscali della c. d. � presunzione 
muciana �. {<Foro Ital. �, 1948, parte IV, 
pag. 119 e segg. 
Il Piaggio prende occasione da una recente sentenza 
della S1uprem11 Corte a Sezioni Unite in 
causa Fin_anza contro Castellani (�Foro It. �, 
1947, I, 684) per effettuare una rapida rassegna 
della dottrina e giurisprudenza in materia di presunzione 
� rimciana e dei suoi effetti fiscali. 

Egli plaude alla decisione della Oorte che ha 
escluso che sulla sentenza che dichiara avocati al 
fallimento del marito i beni della moglie possa 
percepirai l'imposta di registro; ma formula alcune 
riserve sull'esattezza della motivazione della 
sentenza stessa. 

'l'ali riserve d'altrond�, sono state formulate an. 
che da altri commentatori della sentenza in questione 
(v. S'io'ElLLA RICHTEJR in Gi~risprudenza Oompleta 
della Corte d'i Ca.ssazione) anno 1946, 
vol. XXII, I, pag. 356-v. anche ANDHIOLI: ibidmn) 
ed attengono alla esatte?iza del principio posto a 
base della decisione, secondo il quale la Corte ha 
ritenuto che nella apprensione di beni in forza 
della presunzione muciana non si verifica alcun 
trasferimento di essi, ma solo � una surrogazione, 
in virt� di legge, .ed a favore dei creditori, del 
bene al credito per i mez.zi forniti per acquistarlo
�. 

Il Piaggio esclude che alla presunzione muciana 
si possano applicare i principi relativi alla simulazione 
assoluta, ma non parla dell'applicazione 
dei principi attinenti alla simulazione relativa, 
ai quali, invece, si � fatto sempre richiamo da 
parte dell'Avvocatura, nel sostenere l'assoggettabilit� 
all'imposta di registro dei trasferimenti 
ex presunzione muciana. 

Conclude, poi, il Piaggio la sua breve nota esponendo 
una sua personale soluzione del problema 
che sarebbe basata sulla rigida applicazione della 
legge di registro. 

Egli dice che secondo l'art. 68 della Legge di 
Registro, in relazione agli articoli 120 e 115 della 
Tariffa, � da ritenere che le sentenze che vengono 
emesse dal Tribunale in materia di presunzione 
muciana, p�ich� non possono essere altro che sentenze 
assolutorie, in quanto respingono la do


manda del coniuge che si oppone alla avocazione 
dei suoi beni, non possono essere soggette altro 
che a tassa fissa. 

La tesi sostenuta daW Avvooatt{ra �in ordine alla 
questione ohe forma oggetto della presente nota) 
pu� trovarsi succ�intamente esposta nella Relazione 
per gli anni 1930-�41, Vol. II, pag. 178, 

n. 581. 
L'AvvocatUra ha sostoouto) anche nella cau.sa 
Castellani) che ha �ato luo�g�o alla senternoo, sopraindicata 
della Corte Suprema) che l'imposta~ di 
registro colpisce due grandi ca-tegorie di fatti g~uridici) 
gli atti e i trasferimenti (articoli 8 e 18), 
questi ult�imi anche indipendentemente dagli altri) 
cio� in q'l.{anto risultino da elementi che ne 
facciano presumere la esistenza. 

L)atto dal quale il trasferimento risulta � solo 
il mezzo neces'sa1�io perch� si possa procedere all'accertamento 
ed alla riscossione dell'imposta; 
s� che quando un.a senternza oontierne un(]; statuizione 
dalla quale em-erge che un trasferimento) 
n�on consam~ato in un a!to registrato) si � effettivamente 
verifioato) la irnposta di registro deve 
essere applicata.. 

Ora) non sembra possa dubitarsi Che) sia il 
provvedimento git{dizi&�io co~ qu-ale si dispone 
l'avocaz�ione dei ben�i del coniuge in forza della 
presunzione 1nuc;iana) sia la sentenza del Tribunale 
con la quale si respinge l'opposizione di detta 
coniuge a tale avoca.zione) sono proprio atti dai 
quali emerge la sussistenza di un, trasjerilmento 
di beni che non � stato mai assoggettato ad imposta 
di registro. 

La teoric(J tradizionale propendeva per la tesi 
che la presunzione muciana costituisse in sostanzn 
un, caso di silmuladone relativa presunta~� i beni 
acquistati dalla moglie nel periodo sospetto erano 
da avocarsi a~la massa fallilmentar,e) peroh� la 

legge presumeva) salvo prova contraria) che il 
vero acqttircnte di e,c;si fosse il marito che aveva 
fornito i mezzi per acquistarli. Si era quindi in 
presenza di d~e negozi giuridici: 'l{,no apparente 
(trasferimento dal venditore alla moglie) l'altro 
reale (trasferimento dal venditore Wl marito). 
l provvedimenti giudiziari fmulati su tale tra


sferim&nto �issimwlatoJ non poteva"no non giu.s-ti



-14


ficare la imposta di registro sul trasfer�imento 
stesso. 

A questo proposito bUtBtf�1�J richiamarsi all'articolo 
72 della vigente legge di registro, il quale 
contiene la esplicita distinzione tra t�88a di titolo 
e tassa giudiziale e c/�e costittbisce la pi� ch'riam 
confutazione della nu.ovissi.ma tesi avanzata dal 
Piaggio. 

Ohe sttUa s�entenza a.ssolu,toria sia dovu�ta la wla 
tassa fissa non esclude t'applicabilit� dena imposta 
proporzionale ogni volta ch-e t.ale sentenza 
abbia JYronunziato su una domanda (sia dell'attore, 
sia del convenuto, v. Sent. Corte di Oa.ssazione, 
4 febbraio 1937, in causa Societ� Man�ifatture 
Coton-erie Meridionali contro Finanze, 
� Riv. Leg. Fisc. �, 179) fondata sulla esistenza 
di u.n negozio giuridico di trasferimento derivante 
da atto che non avesse scontato la imposta di registro 
dovuta. (V. UKMAR: La legge del registro 
vol. LI, pa.g. 377, 378, 445). Ora sembra ohe se si 
ritiene esatta la tesi tradizionale ohe fa rientrwre 
la presunzione muciana n-ella categoria della simul
�azione relativa, n.on possa contestarsi assolutamente 
che la sentenza la quale, anche respingendo 
T;' opposizion.e del coniuge, accerti, comunqtte, 
che i beni devono consider-arsi appwrtenenti 
()Jl' fallito, venga in sostant~a ad affermare ohe esiste 
una oonvenzion-e non registrata in forza della 
quale questi beni, apparf}ntemente trasferiti al 
coni11!ge del falli.to, sono, inveoe, realmente stati 
trasferiti a quest'ultimo. 

La resistenza della giurisprudenza ad accettare 
qwes�Pe conolusioni si s�pieya.~ non tanto oo�l fattof 
che ripug1n'i sottop�orre ad 'imposta di registro il 
trasferimetttto dissirn.ulato reale, quanto colla rilt.
6ttfU/VZa a ritenere non rimborsabile l'iml�posta gi� 
riscossa sul trasferimen,to apparente j ma, 'com'� 
noto, a giustificare tale non rimborsabilit� soccorrono 
precise norme della legg�e di registro 
(art. 14, n. 2). 

Oon.tro la tesi tradizionale su.esposta, si � affermata 
reoentemente una teoria, secondo la quale, 
verificatndo�si !la presunzione di appartenenza al 
faillrito, ttnicromente a fav�ore della massa dei cre�d�itori, 
si � interpretata la legge n-el sen.so che i beni 
acquistati dal coniuge con i dernari dell'altro coniuge 
fallito non aPPartengono a quest'ttltiJno, 
escludendosi in tal modo che si sia stabilita u.na 
presunzione di simulazio�n�e. In altri termini, secondo 
questa teoria, la verra portata della presunzione 
rn~Uciana non dovrebbe ricercarsi nell'app�wr-. 
te'l'benza dlei beni al fallito, q�uanto in1 un fenomeno 
di espan.sione d(}l fallimento �perso beni apparienenti 
ad altri. 

Come si esprime la sentenza sopraindioata, �non 
vi � dunqu.e un trasferimento di beni ma surro


-' 

gaz~one, in virt� di legge, ed a favore dei oredi.tori 
dei beni al credito per i mezzi forniti per acquistwrlo 
�. 

Su questa tes�i pu� osservarsi che essa, a differenza 
di quella t11adiziona.Ze, non trova un appoggio 
convincente nella legg�e. Q'uesta, invero, � molto 
pi� aderente al concetto della simulazione relativa. 
I n fatti, se si mgiona un momento presoindendo 

dalle norme s�ulla pres1tnz'ione mu.ciana, non pare 

possa conte:stwrsi che l'azione dei creditori, che 

tendesse a far rientrare n,el patrimonio del debi


tore ttn bene apparentmnen,te aoqu,i8ta�to dal con�u


ge, potrebbe fondwrsi solo sull'�argomento che tale 

aoqud~~to sia simttlato e copra qttello rea.l�rnem.te 1?e


rificatosi a favore del debitore. 

Perch� questa azione potesse avere esi�to favo


revole, la pretesa dei creditori dovrebbe natural


men.te essere da loro pr�ovata, e oontro questa p�rova 

il CQI/'1;-�uge del debitore awebbe piena facolt� di 

prova contraria. 

Ora l'art. 70 della Legge fallirnentwre non fa 

altro in sostanza che esentare i creditori del falli


to dall'onere deU'a suddetta prova, stabilendo una 

prestmzione juris tantum di esistenza della simtt


laziorz.e. 

Se effettivamente la, portata della norma fosse 

quella di estendere anche a beni non appartenenti 

al fallito lJ esecuzion-e fallimentare, non vi sareo be 

stata alcruna ragione per statuire espressamente 

che i beni in questione � si considerano apparte


nenti al fallito �. 

Qttindi non � ver� che per la legge fallimentare 

vi 8ia una reHpons-abilit� dei beni del con~u-ge verso 

i creditori del fallito j � vero, invece, che questi 

rispon-de co�n i propri beni, tra i quali si fanno 

rientrare quelli che il coniuge � tenuto a� restituir


gli ed anche q1telli acquistati con denaro di cui 

il coniuge � debitore ver.<?o il fallito. In, ogni modo, 

il bene � colpito in quanto appartenente al fallito 

e non gi� al coniuge j e alla base dell'obbligo di 

far rientrare il bene nel patrimonio del fallito sta 

la presumz�one che iJl bene stesso s�ia stato acqui


stato con denaro di lui, e quell'acquisto sia, cio�, 

effetto di una svmulazione fra1tdolenta. 

N� d'altr-a parte la� qttestione pu� essere riso�lta 

nel senso della intassabilit� del trasferimento su-l. 
la ba.<?e dell'argomento addotto dalla Corte Supre


ma., e, cio�, che si tratti di una sun�ogazione, ope 

legis, del berz.e, al oredito per i mezzi forniti per 

acqu.istarlo. 

Evidemtemente la, Corte non ha tenuto conto che � 

anche i trasferimenti che avvengono in forziU di l 

1

legge sono soggetti all'imposta� di� registro, tanto 
che quando tali trasferimenti si vogliano da questa l 
imposta esentare occorre una espressa norma: si l 
veda in proposito il decreto legislativo 28 febbraio 

1 

1947, n. 385, contenente il trasferilmento della villa 

Abromelek a.~lo Stato Sovietico. 1 

Concludendo riteniamo ohe argomenti solidi ed ll 

inconfutabili a favore della tesi della intassabil'itr� l 

dei. trasferimenti em presunzione muciana non sia-1 

no stati ancora trovati e che il problema, quale � ~.


stato posto da�ll' Avvocatura, rimanga ancora in t 

tutta la sua oo'l'nplessit�. In questo senso conc�o'f'


diamo con lo Stelra Richter (Riv. e loc. cit.), il t1 

quale ritiene che non sia possibile logioamentc � 

adottare due diversi sistemi per la tassabilit� dei 

1':, 

trasferimenti dissimulati e per la�� tassabilit'�,; dei 
trasferimenti in questione, pur dis8entendo '1'/lktfi'ralmente 
da questo autore per i motivi sop'Y'a � 
esposti, sulla necessit� da lui ritenu,ta di modifi-J 
care la ~itri.sprttdenza oramai costan.te in materia i: 
di effetti fiscali della simulazione. (A. S,.). ~ 


-15 


A. TESAURO E G. GUARINO : lncostituzionallt� del V) Anche ammesso che i decreti legislativi 
. Decreti legislativi posteriori al to gennaio 1948. potevano legittimamente emanarsi dopo il 1� gen
�Rassegna di diritto pubblico�, 1948, fascinaio 
1948, non lo potevano certamente pi� dopo 
colo II, pag. 126 e segg. 1'8 febbraio 1948. Infatti l'art. 3 (}el decreto legislativo 
luogotenenziale n. 98 del 1946 attribuiva 

Con questo articolo i due Autori espongono le 
ragioni che giustificherebbero l'opinione che i decreti 
legislativi emanati posteriormente al 1� gennaio 
1948 siano incostituzionali, e perci� assolutamente 
nulli, a meno che il Parlamento non li 
ra.tifiehi forma.lmente, emanando una legge con 
effetto retroattivo, effetto che non potrebbe estendersi 
alle norme penali (art. 25 della Costituzione). 


Le ragioni addotte dai due Autori possono sin: 
tetizzarsi come seg11e : 

I) Entrata in vigore la Costituzione, risultano 
implicitamente abrogate tutte le norme che 
conferivano al Governo la potest� legislativa, essendo 
tali norme in palese contrasto con gli articoli 
76 e 77 della Costituzione stessa. 

Il) La XVII Disposizione transitoria della 
Costituzione non pu� in alcun modo giovare a far 
ritenere ancora in vigore le suddette norme anteriori, 
le quali si concretano nel decreto legislativo 
16 marzo 1946, n. 98. Infatti la possibilit� 
contemplata da detta 'Disposizione transitoria., 
che l'Assemblea Costituente posl!la riconvocarsi 
:6.uovamente, fino al giorno delle elezioni delle nuove 
Camere per deliberare nelle materie attribuite 
alla sua. competenza dagli articoli 2, 1� e 2� comma 
e 3, 1� e zo comma del suddetto decreto legislativo 
n. 98 dell946, deve intendersi non limitata 
al potere legiferante di carattere costituzionale, 
ma anche al potere legislativo ordinario. Questo 
pertanto, secondo la disposizione in esame, nel 
periodo tra l'entrata in vigore della Costituzione 
e le elezioni delle nuove Camere spetterebbe soltanto 
alla Assemblea Costituente. 

III) Nemmeno la disposizione transitoria 
XVII pu� .giovare a� soste�ne1�e la tesi che il Governo 
mantenga tuttora il potere legislativo delegatogli 
dal decreto legislativo n. 98 del Hl� marzo 1946, 
laddove essa stabilisce che le Commissioni permanenti 
della Costituente restano in fun~ione e che 
a quelle legislative il Governo possa invia:r:e i disegni 
di legge, i quali potranno dalle stesse. essere 
restituiti con eventuali osservazioni e 1proposte di 
emendamento; � infatti da ritenere che i disegni 
di legge di cui si tratta in questa norma siano 
quelli che il Governo pu� emanare ai sensi dei 
citati articoli 76 e 77 della Costituzione. 

IV) I decreti legislativi emanati dopo il Jo gen~ 
riaio 1948 non potevano essere semplicemente promulgati 
dal Presidente della Repubblica ma dovevano 
essere sanzionati ed emana.ti. Infatti la 
promulgazione da parte del Presidente della Repubblica 
� prevista solo per le leggi, mentre per 
i decreti aventi forza di legge l'art. 87 della Costitm>.
ione prevede che il Presidente della Repubblica 
li emani. 

al Governo il potere legislativo solo fino alla convocazione 
del Parlamento. Ora, per convocazione 
deve intendersi la fissazione con decreto del Presidente 
della Repubblica della data e del luogo di 
riunione delle due Camere e ci� � preeisamente 
avvenuto con decreto presidenz.iale 8 febbraio 1948, 

n. 33. 
VI) In estrema ipotesi sarebbero pur sempre 
incostituzionali i decreti emanati dopo le elezioni 
delle due Camere. 

Se ci 8i limitas8e, per stu.diwre l'attivit� l:egislativa 
del Governo dopo il 1� �gennaio 1948, alla 
sola lettura di questo articolo, rimarrebbe certamente 
ignorata la circostanza fondamentale che 
il Got'erno ha riten,uto che i suoi poteri di legiferare 
ne~ periodo intercorrente tra l'entrata in vigore 
della Costituzione e l'entrata in funzione del 
nuovo Parlamento, 8iano ba.sati non. sulla Dispo8izione 
transitoria n. XVrli, ma b(,'n8� sulla Disposizione 
transitoria 'rtl. XV. Q�nesta infatti � la disposizione 
che tiiene costantemen,te rich!iamata nelle 
premesse de�i decreti legislat,ivi in questione, el:e. 
mento questo sttl quale i d~te Autori sorvolano. 

Essi infatti si linnitano ad acoennwre in una 
breve nota che .� qttalche Tribunale ll ha ritentuto 
che ln Costituzione con la Dispo8izione transitoria 

n. XV ha convertito in legge il decreto l�'gisla 'ivo 
lu,ogotenenziale 25 g,iugno 1944, n. 151, escludendo 
co8� la inco8titwzionalit�. de'i decreti legislativi 
posteriori al lo gennaio 1948. I due Autori criticano 
naturaJrnente q~testa tesi, ma omettono, per�, 
di dire che si tratta proprio della tesi 8Cguita dal 
legislatore dopo il P gennaio 1948, e che � certamente 
il frutto di un travaglio interpretativo che 
non pu� essere completamente ignorato. 
Tanto meno gi1Mtificato � igm.orare questo traV'agl~
o, ir11 quanto ci .sembr�a che sia proprio la 
Disposizione n. XV a fornire la sohtzione del problema,. 


Questa di,sposizione, come s'� detto sopra, converte 
in legge, con una procedura del tutto ecce, 
Z'ionale (in quanto normalmente spetta al potere 
legi8lativo ordinario convertire in. legge i dearetilegge) 
il dearcto legi8lativo lu,ogotenenziale 25 giugno 
1944, n. 151. 

Da qu,a,nto risulta dai lavori parlamentari, Za 
ragione per la� quale .<~i procedette a tale conversione 
per mezzo di ttna norma della Costituzione, 
� da rioercarsi nel fatto ohe il ootato decreto legislativo 
n.. 151 fu ritenuto dai costituenti come 
una vera e propria co8titu,zione provvisoria delro 
Stato italiano, e non come un ordinwrjp deareto 
normatit�o, 8ia pure emes.<~o in virt� di poteri legislativi 
eccezionalrnente assunti dal Govern.o. 

Questo decreto, ohe all'art. l prevede espressamente 
l'elez,ione di un'as8emblea costituente per 
deliberare sulla nuova� Costituzione dello Stato, 


-16 


sta,�ilisce all'a,rt. 4 che a potere legislativo sia, 
esercitato dal Cotn8'iglio dei Ministri (se. dal Governo), 
finch� non sa:r� entrato in funzione it 
mwvo ra.rlamento. 'l'utte ~�e discussioni che si fecero, 
1Jrima, dalla emana,zione della, Costituzion�e, 
Nllilla su,a� costitt.~ziona,lit�, sono onna,i ~~ltronec, 
ma, J!(];re opport~trno rioor'dnre che la communis 
opinio s'ern oricnta,ta nel senso che il potere legislati/
1)0 d�i che a,l citato art. 4, non costituisse un 
oa8o di potere delegato, ben8� di potere assunto 
in via pr,imada del Governo, in vi8ta della, situaz�
ione di fntto eocezionale di oarattere qu,asi rivol~
iona,rio (sulla questione v. in qnel'lta, Rassegrw,, 
faso. l e 2, pag. 10). 

Ora, e8sendo escluso che la, Costituzione abbia 
esplieitmnente abrognto il d'ecreto in parola da:o 
che a~ contrario vi ha ded�cato una norma apposita 
per attribuirgli forza, legislativa di oaratt&re 
costitu,zionale, non 8embra che la sua abrogazione 
]JOS8a riteners�i implicitamente avvenutn in forza 
degli _articoli 7G e 77 della Costitttzione medesima. 

Non vi �, infatti, alcuna incompatibilit� tra, 
queste nonne che p1�evedono e 'regol�ano ~a delega 
legislativa al Governo dttrante il fv,nziona,mento 
normale del Pnrlamento e la nonna dell'art. 4 
ohc attribui8ce a,l-Governo il potere ~egislativo 
fino all'inizio del fttnzionamento normale del Parlamento. 


Ci� po8to, ocoo�rre stabilire l'lolo l'le il decreto 
legi8lativo n. 1'51 det 1944, sia stato modificato da 
norme sucoe88ive, �e in quale mil'lu.ra-. 

Modifiche sono state, infatti, apportate col decreto 
legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, 

n. 98, il quale all'art. 3 ha, disposto che il potere 
legislativo resta-delegato al Governo � dura,nte il 
periodo della Costituente e fino alla convocazione 
rlel Parlarn,ento )) ; il cihe pone il q1tesito se per 
convocazione del P,arla,mento, il legislatore del 
1946 abbia inteso cosa d'iversa dalla entrata in 
funzione del nuovo Pat"lamento, di cui parla il 
legislatore det 1944. 
La tesi del Tesa.uro e Gua,rino, che vorrebbero 
'ident-ifi(lare la con,vooazione del Parla.mento con 
la convoa(J,:<:ione dei comizi-elettorali e la fissazione 
del luogo e della da,ta, di riunione del nuovo Parlamento, 
non sembra affatto convincente . . 

Non v'� dubbio, infatt�i che, n.el comune linguwggio, 
la parola, -convocazione, riferita a,cl a88em�blee 

o collegi, pu� significare tanto l'atto con cui si 
fissa il l'lltogo c Va data di riunione di dette assemblee, 
qua,nto il fatto stesso della riunione. 
Se cos� �, p�r dare alla espressione convocazione 
un, signifi.eato diverso dalla espressione entrata in 
funzione, contenuta rwl decreto legislativo n. 151 
deV 1944, bisogner�ebbe trorare le ragioni per giustificare 
una diversa intenzione del legisla,tore del 
'4G nei -confronti. del legislatore del 1944. 

Ta,li ragionti certamente non vi .sono, sol che si 

D'aUra parte, potrebbe addirittura du.bitat�s�i 
se in presenza della IHspo&izione tr(];ThsUoria n. XV 
ahe ha a-ttribuito al decreto legisZaUvo 151 del 
1944 forza legislativa di carattere costituzionale, 
~tna diver~a norn~a contenuta nct decreto legislat�'L'O 
n. 98 del 194G poteva dopo i~ 1� gennaio 1948 
continuare ad avere vigore. 

Un altro argomento che chiamrnentc contrasta 
con la tesi dei dtte Attiori � quello che si trae 
dal 3� comma deUa D�1posizionc XVII. Il man-tcnimcnt 
o in funzione delle Commissioni permanenti 
.dell' AssembVea Co8'tituente e delle Oommission-b 
legislative, implioa evide'n!temente la, possibilit� 
che il Governo ne provoohi: la, deliberazione; invii, 
c~o�, a,d esse gli saherni dei decreti legi8lat'ivi ohd 

esso f.-i appresta ard emanare. 

L'interpretaz-ione ohe detla nonna danno il Tesat<
ro ed il Guarino, che, aio�, i disegni di legge 
stti quali dette Commissioni sono ohiamate a deliberare 
siano quelli prwvisU dagli articoli 7G e 77 
della Costituzion,e, prescinde evidentemente, dalla 
circostanza fonda-mentale che fino ana entrata in 
funzione degli organi legislativi normali, gli articol-
i 7G e 77 suddetti sono inapplicabili. 

Per quan-to riguarda-l'osserva~ione sulla illegittimit� 
della, formula di promulgaziorie 'l{Sata per 
i decreti legislativi posteriori al 1� gennaio 1948, 
� da ritenere che ess.a, sia stata, usata in luogo 
di quell'a della, emanazione, in quanto si � pensato 
che la formula� suddetta, fosse la, pi� conforme al 
ca,rattere di tali deoreti legislativi che, in forza 
appunto, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 151, 
e cio� del'la, Costitt{Z'ione provvisoria dello Stato, 

sono da consider&rs�i non. atti del potere eseoutivo 
aventi forza di legge, ma, vere e proprie leggi. 

Abbiamo gi�� contesta,to la esattezza dell'argo1nenta,
zionc del Tesa'l{ro e Guarino relativa alla 
pretesa, illegittimit� per lo meno dei decreti posteriori 
a-l'l'8 febbraio 1948. Questa argomentazione 
si poggia 8'ttl conoetto che �convocazione del Pa,rlamento 
tU cui a,ll'art. 3 del decreto legislativo 

n. 98 del 1946 equivalga a convooazione dei comizi 
elettorali, il che sembra. escl�uso per i motivi sopraindicati. 
N envmeno, infine, ci sembra giusta la tesi minima 
dei dtte Autori ohe vorrebbero considera1�e 
incostitttz�ionale almeno i decreti emanati dopo la 
elezione delle due Camere, fondandosi sulla norma, 
del second,o comma della Disposizione transitoria 
nr. XVII. 

m sembra, invero, che il fatto che dopo le ele:<::
ioni non possa pi� convocarsi l'Assemblea, Costitv,
ente valga solo ad escludere che dopo detta data 
possano pi� em(J;narsi norme legisl'ative di carattere 
costituz'ionale o leggi ~lettorali e leggi di approvazione 
dei Trattati internazionali. Non sembra, 
invece, che tale impossibilit� comporti anche 
l'imp088ibilit.� di esercizio della funzione ~egislatitJa 
ordinaria, in quanto essa non�� affatto col-i: 

1wnsi che nel '4G sussistevano gli stessi motivi che legat-a con il funziona1nento dell'assemblea TJos"ti--~ 
avev&no �1'/.ldotto il legislatore del�1944 a determitttente, 
rna, come abbiamo if)etto, in forza del-!: 
n.are l'esercizio del potere legislativo provvisorio 

l'art. 4 del decreto legisl'ativo n,. 151 del 1944, � 

!,','.=-: 

per tutto il periodo fino all'inizio del funzionalimitata 
nel tempo solo fino all'inizio del funzio-j: 
mento degli organi legisla,tivi normali. n(J;mento de�i normali orgwni legislati'�"li. (A. S.). 

l f 


-17


SAN:�ULLI .A. M. : Sulla rappresentanza dello Stato 
in giudizio. � Giu.r. completa della Corte di 
Cassazione�, Sez. Civ., anno 1947, vol. XXIV, 
pag. 168 e segg. 

Il Sandulli pten�e le mosse dalla sentenza numero 
1127l 4 7 della, .Sez. P della Corte 1Suprema 
(gi� pubblicata in questa Rassegna, fase. 1-2, 
pag. 9) per precisare alcuni concetti in ordine alla 
rappresentanza sostanziale e processuale dello 
Stato. 

Pur concordando con la sentenza in questione, 
il Slandulli rileva, come non sia esatto parlare a 
proposito dell'organo dello Stato chiamato in giudizio, 
di capacit�. I..�a capacit�' invero � un attributo 
essenziale del soggetto inteso nella sua interezza 
(e quindi dello Stato) e non di un organo 
di esso. L'attributo dell'organo �, invece, la competenza; 
l'organo cio� � il centro di riferimento 
di lleterminati interessi dell'ente, il quale in relazione 
a questi interessi pu� essere espresso soltanto 
da quell'organo e non da altri. Per quanto 
riguarda lo Stato, gli organi che costituiscono il 
eentro di riferimento di determinate serie di interessi 
sono i Ministeri e le .Al.iende autonome. 

Se ci� � sotto l'aspetto statico, sotto l'aspetto 
dinamico, rappresentante dello Stato in rela.ziorie 
11 quella determinata serie di interessi � il titolare 
(persona fisica) dell'ufficio (organo) che di quegli 
interessi costituisce il centro eli riferimento. 

Oi� 'stante, chiamare in giudizio, per verlenze 
relative ad una determinata serie di interessi dello 
Stato, una rpersona titolare di un ufficio diverso 
da quello che costituisce secondo le norme vigenti 
in materia (regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361) 
il centro di riferimento di quegli interessi medesimi, 
costituisce un vizio radicale della citazione, 
:mche se questa sia notificata presso l'Avvocatura 
dello Stato che � l'organo destinato a ricevere 
tutte le cita:doni dirette alle varie Amministradoni 
dello Stato. 

Il !Sandulli �si pone .poi il problema se questo 
dzio sia sanabile con la costituzione in giudizio 
'Iella Amministrazione alla quale, secondo le sud. 
'lette norme, si sarebbe dovuta dirigere la cita~
ione. Egli risolve tale problema positivamente 
~itenendo che, non potendosi parlare nei riguardi 
lell'organo irregolarmente chiamato in giudi?-io, 
li difetto di legittimazione passiva in quanto 
li tratta pur sempre di un organo di quello Stato 
;Ile .� il titolare unico di tutti gli interessi, anche 
;e questi siano suddivisi tra i vari Ministeri ed 
\ziende autonome, il vizio in questione pu� costi;
uire solo una nullit�, formale della citazione la 
JUale, ai sensi dell'art. Hl4 c.p.c., � sanabile con 
.a compariz-ione del convenuto. 

I rilievi del Sandulli tendenti a precisare i conletti 
di rappresentanza sostanziale e rappresen
�anza processuale dello Stato, sono, come sempre, 
noeto aattti. Riteniamo effettivamente, d'accordo 
10n l'A~tore, che gli organi dello Stato costitui~.
cano centro esclusivo di riferimento per deterninate 
serie di interessi stabilite dalla legge, e 
lhe nessun'altro che q~ell'org�ano espressamente 

indicato dalle l'eggi stesse pu� esprimere la pe�rsonalit� 
dello Stato in relnzione a qttegli interessi 
che a lui sono attribuiti. R�iteniamo anche, pertanto, 
che fa1� ricorso al concetto di capacit� di 
stare in giudizio, sia in qnesti casi i'twsutto. 

Ci� posto, non vediamo tttttaV'ia la rag�ione del 
dttbbiu avan.'<!ato dall'Au-tore in online all'a natU(ra 
del vizio che affetta le cita;ziorm, corh le quali s�i 
chiama �in giudiZ'io un organo dello Stato diverso 
da quello che � il centro di riferimento degli inte� 
ressi che nel gittdizio stesso vengono fatti valere. 
Se � vero, come sostiene l' Autor:e e come noi rite-. 
niamo, che la ripwrtizione delle competenze tra i 
vari organi d.ello Htato � inderogabile, funzionale 
ed esclusiva, la chi.arnata in giudizio di un organo 
diverso da qu.ello-stabili-to da~la legge equivale 
evidentemente aUa chria�mata in giudizio di un 
soggetto diverso, ci� che comporta un difetto di 
legittimazione pns8iva,1 con la con,seguenza ch�e 
l'�azione proposta � improcedibile (Art. 101 c.p.c.). 

Non V'i �, nalrtralrn.enle, alcumJa r.agione per pensare 
ohe l'Avvocatura dello� Stato si costirwi~wa in 
gittdizio, non per conto del'l' Arnministra�-ione irregolarmente 
citata, ma per conto di quella che si 
sarebbe domtta citare, al solo fine di sostenere la. 
nullit� della, citazione. 

Probabilmente le ragioni di d~bbio avanzate 
dall'Autore, e in contra.sto con ~e sue chiare premesse, 
derivano da wna cerr'ta confusion�e che egli fa 
tra la nultlit� d~ella c'itazione come vocatio in jus, � 
e la nt.tllit�. della notificazione del~a citazione stes. 
sa all'Avvocatura dello Stato. Egli richiama in.


fatti a sostegno della sua opinione uno studio del 
MrcHIDLI in Giur. Corte Cass., vol. XVII, pag. 31, 
il qt~ale si riferisce appunto ad una sentenza della 
Corte Swpre.ma ohe ha arboorra una volta riaffermato 
il principio che le citazioni alle AmminisfJrazioni 
dello� Stato, non n.o�tifi.cate all1 Ufficio 
com.petente dell'Avvocatura dello Stato sono affette 
da unit.� radioa�le, non S�anabile oon la corn


pa.ri!Zione in giudizio. 

D. R. -PERETTI GruvA: Sul trasporto amichevole 
o di cortesia. �Rivista di Diritto Commerciale�, 
1948, pag. 109. @ 
In questo studio il Peretti Griva riprende un 
suo precedente spunto (in Rivista Giuridica della 

l 
Circolazione e dei Trasporti, 1947, 265) nel quale 
tracciava sommariamente un criterio di distinzione 
tra il trasporto amichevole ed il trasporto 

lgratuito. Tale criterio si sostanzierebbe nel fatto 
che nel caso di '-trasporto gratuito il trasporto 
sarebbe di gradimento comune del trasportato e 
del trasportatore, mentre nel caso di trasporto 

l amichevole il gradimento sarebbe solo del trasportato. 


Ci� premesso il Peretti Griva espone le� ragioni 
che secondo lui attribuiscono al trasporto ami--chevole 
un carattere contrattuale. 

i 

l r:;

Egli esclude anzitutto che questo carattere derivi 
da una applicazione analogica dell'art. 414 . 
del Codice della Navigazione, che considera norma 

l 


-18


eccezionale. Il carattere contrattuale egli, invece, 
lo basa sulla considerazione che, secondo la moderna 
dottrina (v. MEssrNEO: Dottrina Generale 
del Contratto, Seconda ed., pag. 29) il contratto 
� una figura giuridica generale, e non .� �se non 

un patto, 6ssia un accordo di volont�, idoneo quale 
ne sia il contenuto -a dar vita ad una 
obbligazione�. 

Una riprova del carattere contrattuale l'A. la 
trova anche nella circostanza della inapplicabilit� 
dell'art. 2054 c.c. ai danni subiti dalle persone 
trasportate, cosi come la dottrina e la gi-qrisprudenza 
unanime avevano ritenuto per l'art. 120 
del Oodice Stradale di cui l'art. 2054 rappre: 
senta la riproduzione. 

.Stabilita la natura contrattuale del rapporto, 
il Peretti Griva esclude che la sua disciplina possa 
trovarsi nell'art. 1681 c.c., il quale riguarda 
espressamente il contratto gratuito, ci� che, per 
il principio inclusio unius, excl'llt8io alterius postula 
la sua inapplicabilit� al trasporto amichevole. 
Ritiene invece l'A., che la norma applicabile 
alla ipotesi sia l'art. 1218, che si riferisce alle 
obbligazioni in generale. Ci� porta alla conseguenza. 
che la responsabilit� del trasportatore � 
esclusa, non nel solo caso in cui egli provi di avere 
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno 
(art. 1681 c.c.) ma anche quando provi che l'inadempimento 
o il ritardo � stato determinato da 
impossibilit� della prestazione derivante da causa 
a lui non imputabile. (Art. 1218). 

E per non imputabilit� deve intendersi non riferibilit� 
dell'evento dannoso ad un comportamento 
del vettore non conforme alla diligenza del 

bonus poter familia.'J. 

Concordiamo con l'ill'ustre autore sul punto che 
esiste una netta distinzione tra il trasporto gra


tuito e il trasporto amichevole. ConcoriUamo, al-~ 
tres�, nel 1�itenere che la responsabilit� per il trasporto 
a.michet'ole ha natura con,trat.tua~e, e ohe 
essa � regolata non dall'art. 1681 del c.c. ma dal-~ 

l'art. 1218. � �� 

Evidentemente tale solu,zione vale a sorreggere ~ 
la tesi, sempre so8tenuta dall'Avvocatura, che . 
l'Amministrazione non risponde dei danni ca-' 
gionati a persone trasportate 8u autoveicoU ad � 
essa appartenenti, per cortesia dei conducenti de-~~ 
gli a.~~toveicoli stessi. Questi, infatti, non pos-~~. 

sono impeg111fl,re contrattualmoote l'Amministra-,j 
zione, non, essendovi alcuna norma che consenta, i 
i~ casi del genere, una deroga alle disposizioni �: 
della contabilit� generale dello Stato in materia l

di contratti. 

D''al,tra parte, U111fl, responsabilit� dell' Ammini-~ 
strazione non vi sarebbe nemmeno nell'ipotesi che 
dei danni a~~l�e perso'fl,e trasportate per cortesia si l 
ri8ponde88e ex delicto. 

E' noto, infaUi, ch-e lo Stato non ri8ponde a l titolo di re8pon.CJabilit� 'indiretta (e cio� come pre-. 
ponente o committente) p�r i fatti dei propri di-ID 
pendenti, ma �a titolo di rc8ponsabilit� diretta, [ 
e che tale �re8pon8abilit� 8U88i8te. solo qu.ando i ~ 
d~pef!denti abbi~no. agito neWe8ercfzio _delle fun-[1 
zwm loro attnbu~te n.ella organtzz'a-:~wn.e dello ffi 
Stato, e non quando abbiano arrecato danm con ~~ 
un comportamento del tutto e8traneo all'attivit� =:~ 
ch-e e88i dovrebbero 8�volgen,e nello adempimento 'ili 
delle fum:ioni 8uddette. Ora, non 8embra po8sa @ 

-:-:

dubitarsi che il trasportare amichevolmente per-;:: 
sone estmnee sugli automezzi del~'Amministra-~.r..

..~_i 

zione, non solo non costituisce estrinsecazione =�= 
della nor1nale attivit�� dei condu.cen.ti, come dipen-1I 
denti dell'Amministrazione stessa, 1na � anzi in 1% 
co~~ras_to CO'~ i_ loro d~v~i e, per i conducenti 1[i 
md"an, cost.tuwce ..u.ntturo reato. 

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~::: 

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RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


A.CQUE PUBBLICHE -Acque piovane -Lavori per 
il deflusso -Alveo abbandonato -Sdemanializzazione 
tafita. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 1277-48, Pres.: 
Cannada-Bartoli, Est.: Cangini, P. M. : Eula-Nicoletti 
contro Ministero LL. PP.). 

Le acque piovane non sono acque pubbliche e 
i la.vori neeessa,ri aJ loro deflusso non sono fra 
}Uelli che interessano i corsi di acqua pubblica. 

Anche se non si vuoi giungere ad affermare che 
.a demanialit� possa cessare tacitamente e se si 
ruol invece, ritenere che, col sis:�rna adottato dal 
~odice v1ge�nte la demanialit� non possa estin~
uersi altro che per espresso provvedimento, si 
leve pur sempre ritenere che un alveo abbandonato 
wn � pi� un alv�eo, si che la, compet,enza' a decilere 
sui danni conseguenti alle opere di sistema:
ione di esso non pu� appartenere al Tribunale 
lelle acque pubbliche. � 

Sulla prima rnassirna la Cassa:<)ione si � gi� pro~
un.ziata in senso c�nfor.rne con le sentenze n'll:neri 
17J.8 e 1719� del 1947. 

Sulla seconda massima osserviamo, che, se si 
,mmette l'impossibi.lit� 4i una ipotesi di sdema~
ializzazione tacita, e la conseguente permanenza 
lel ()(Jff'O,ttere d{ deman.ialit� al'l' alv�eo, sia p�urre 
:bbandonato, non pn� non concludersi che ~'al'reo 
tesso oonUmltl!i a,d, ap�partenere al demanio idrico. 

l1~fatti, a differenza del codice abrogato, l'artialo 
822 del vigPnte c.c. contlene una elencazione 
rtssativa e non ind�ioativa dei beni demaniali, s� 
he l'alveo, in forza di questa norma, pu� essere 
emaniale sol'o in qt~anto appartiene al demanio 
trico, ma sarebbe 'll:na contradctizione in termini 
itenerne la demanialit� ed escluderne l'appar9nenza 
al demanio idrico stesso. 

lPPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI-Merci sequestrate 
-Vendita -Proscioglimento -Restituzione delle 
merci -Impugnativa da parte della Sepral. (Corte 
di Cass., 31 Sez. Penale, 3 giugno 1948-Pres. : Mangini, 
Est. : Ricciardelli, P. M. : Manzella -Ric, 
SEPRAL di Roma contro Ord. G. I. Lecce in Proc. 
Raffaele). 

a) Nei confronti di chi non sia stato parte nel 
indizio penale non pu� fare stato una decisione 
el giudice penale in materia civile diversa da 
uella su cui poteva decidere. 

b) L'ordine di immissione al consumo di generi 
lirnentari sequestrati, impartito dalla polizia giuiziaria, 
� provvedimento assolutamente discre


zionale contro il quale non � data azione giudiziaria 
per risarcimento di danni. 
c) L'imputato del reato contro la disciplina dei 
consumi ha diritto in caso di proscioglimento di 
ottenere solo il denaro ricavato dalla merce sequestratagli 
daUa, polizia gindi,zia.ria o immessa 
al consumo per ordine di questa ai sensi dell'ar.~ 
1 ! 
\ 
ticolo 32-bis regio decreto-legge 22 aprile 1943, 
n. 245 in relazione all'art. 5 d�el decreto legislativo 
28 dicembre 1944, n. 442, ma non pu� pretendere 
una' eguale quantit� del genere sequestratogli. 
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi sostenuta 
dall' Avvocat'll:ra e che era sta.ta respinta dal 
Giudice Istruttore di Leoce. 
Sulla prima massima v. la nota di Pomodoro 
in � Rivista Pena,l'e �, 1947, pag. 80. 
Ripor�tiamo brani della pespidua motivacione 
della Corte. � 
� Senonch�, nel processo penale, non poteva essere 
alterata la sfera gilltridica dell.a Sepral che 
non aveva la qualit� d�i parte creando~e una situazione 
onerosa non confor�me a~ diritto: nei suoi 
confron.ti, pertanto, non pu��fare stato una decisione 
in materia civile diversa da q'l(ella sulla qua. 
le il Giudice 11o:eva 1Xtlidlamentc (~cciderej a.d essa, 
quindi, spetta il diritto di insorgere contro U 
provvediriwnto lesivo e l'interesse .ad agire ha fondamento 
oltre che nelle norme generali nelle particolari 
dispos�~don,i degli articoli 628, 631 c.p.p., 
nei quali, disciplinando la preposizione e lo svolgimento 
degli incidenti di esecuzione, la legge fa 
1'iferimento al Pubblico Ministero e all'interessato 
o agli interessati: qualit� codesta non contestabile 
alla SeJYral, ou.i fu imposto l'obbligo della 
restituzione di un genere non pi� esistente peroh� 
non potrebbe essere acquistato S'll:l libero mercato 
se non a prezzo molto pi� elevato di quell'o di imperio 
corrisposto a.Z �Raffaele ed agendo in difformit� 
della propria attivit� istituzionale �. � 
. �Non appare esatta n� influente la 
obiezione della difesa del 'Raffaele che la legge 
fu violata per _essere stato l'olio immesso al consumo 
non per ordine del Prefetto bens� del Commissario 
di P. S., come se si fosse trattato di 
merce molto de.peri.bile, mentre non era tale; giac-ch�, 
per rimanere nel campo del puro diritto, �a 
prescindere che manca l'interesse a favore di siffatta 
eccezione, in quanto Vimmissione al consumo 
doveva Bempre aver luogo, � da rilevare il. oarat



-20-l 
l 

tere �i assoluta �iscrezionalit�J �ei provvedimenti ESECUZIONE FORZATA -Beni pignorabili -Stipendio J 

di polizia in guisa �a esolU�ere qualsias�i ai?J'ione di 

dann�i pur se fondata sul preteso comportamen,to 

colposo del pt~bbUco ufficiale. Le Sezioni Unite di 

questo Supremo Collegio pit� volte decisero ohe 

gli atti compiuti dagli agenti e dagli ufficiali �i 

polizia giudiziaria nei vari rami dell�a Pubblica 

Amministrazione, perch� questa attui le s~e fi


nalit� rientrano neWorbita della� poU't7da wmm.i


nistrativa, che i mezZ'i usati per reprimere le vio


lazioni �ellford�in,e gittri�iod ~ono insin�acabili 

qttali manifcstai?J'ioni �ella potest� di imperio pur


ch� c��cosoritti nei l�imiti del legittimo esercizio 

�ci poteri di poliz�ia, onde non pu� parlarsi di tu


tela giuridica dei diritti soggettivi del privato. 

L'art. 7 �el '1'. U. �elle leggi di P. S., stabilen�o 

la non risarcibilit� dei �anni., derivati dai provve


dimenti della autorit�; di P. S. nell'esercizio �elle 

facolt� ad e'ssa attribuite dalla legge, implicita


men,te dichiara la insindacabilit� delle misure di 

polizia come espressione �el potere discrezionale 

deWAmministrazione n. 

<< A.vvenuta, l'immission.e al� consumo 
dell'olio, il sequestro colpisce il prezzo 
corrisposto neUa. misttra determinata �all'art. 5 
del decreto legislativo luogotene~iale 28 �icembre 
1944, n. 442 e che si tro1.'a �eposita.to sul libretto 
posta.l'e infnlttifero: tale prezzo deve essere attribuito 
al Raffaele quale equivalente �el valore legale 
della meroe).anchc perch� il concetto di restituzione 
include quello di consegna �i cosa attualmente 
es�:;tente e non gi� �istrutta o consttmata �. 

Come si capisce facilmen.te, i principi affermati 
dalla Corte Suprema hanno una portata che trascende 
il� cciBo deciso e sono �i rilevante importanza 
per l'Amministrazione. 

Questioni del genere �i quelle risolte con la 
sentenza sopm 1�iportata si present�n.o invero non 
8oT�o in materia annona.ria ma, per' esempio, in 
materia. lti violazione di leggi �oganali, �i leggi 
8Ul mortopolio, sul commercio di preziosi ecc. 

In tt~tt�i que8ti ca8i 8embra chiaro clie l'ordine 
�i r'c8tituzione .�elle coBe seq~estra.te impartito 
dal giu.dioe penale, qua,n�o nel proce8so non 8ia 
stata pMte l:a Pubblica Amministrazione, possa 
essere impugnato dalla Amminist11az.ione � s,tessa 
con la procedura de.qli inci�enti di esecuzione. 

Di particolare .importan2oa � la riaffermaZ'ione 
da parte della Oorte Suprema �ella irrisarcib�lit� 
dei danni derivati. dall'attivit� di poUzia, con la 
esplicita conferma che l'art. 7 del T. U. deUe leggi 
di P. S. � ancora in vigore. Sembra ohe questa affermazione 
sia assolutament~ esatta e che contro 
di essa non possa, invooar8i l'a�rt. 113 �della, Oosti.tu�Riione; 
questo, infatti, consente s� sempre al cittadino 
i l'diritto di azione o di ricorso a.vverso i 
prov�vedimenti della P~bblica Ammin,istmzione, 
ma presuppone esplicitamente che questi provvedimenti 
abbiano leso diritti soggettivi e interessi 
legittimi, lasciando quindi del tutto impregiudicata 
la questione se, nei confronti dell'attitvit� 
di JWlizia, po8sa.no sussistere diritti. soggettivi o 
�interessi l:egittimi,-il che, quan1do l'attivit� �i 
polizia. sia esercitata nei limit�i 1wevi8ti dalla legge, 
sembra debba essere escluso. 

-Aggiunta di famiglia -Credito alimentare -Titolo 

-Ordinanza Presidenziale -Sentenza mu.nita di J 

clausola. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. J.7tlj$ -

Pres.: Martorana, Est.: Gabrieli, P. M.: D 1 a-i 

Valenza contro Masi). �� l 

Oltre lo stipendio, .sono pignorabili per crediti l alimentari tutti gli emolumenti a carattere con-, 
tinuativo e permanente che, . nella economia del~ 
rapporto di impiego pubblico hanno la stessa fina-1 
liti\ dello stipendio. Onde, la pignorabilit� sif� 
estende all'aggiunta di famiglia 1per ,quanto non: 
sia espressamente preveduta dall'art. 2: 1� comnm 

T. U: regio decreto 5 giugno. ~941, n. S74, J, 
= 
Pnma della sentenza defimtlva irrevocabile chel 
decide sulla prestazione alimentare a favore del, 
coniuge in caso di separazione personale, l'alimentato 
pu� avvalersi per pignorare lo stipendio ; 
dell'onerato degli alimenti sia dell'or�dinanza rpresidenziale., 
che della sentenza del Tribunale, pur-.1 

ch� questa sia munita di clausola di provvisoria' 
esecuzione, sia stata notificata e disponga ideu-� 
tico assegno. ~ 


All'ordinan,za eli che an'art. 708 c.p.c. � attr-i-f 

bttita e8pressamente l'effic~cia ~s.ecu:t~a (art . .474ID 

c.p.c.) dall'art. 189 delle Dtspo8~Z'I.Ont dt attua.ztone[ 

del.---c.p.c. ~ 

Per qua.nto riguar�a la pignorabilit� dell'ag)f: 

giunta di famiglia, sembra che l'a sentenza �ell :; 

Oorte ~upren~a sia d~ apP_rova:rsi, a~~che come af :ii 

fermazwne dt un prtnctpw dt mas8tma per tutt ::: 

le retribuzioni che abbiano la stessa natura e l l 

stessa finalit� dello stipendio. � !!! 

Pu� pertanto ritenersi che sia pignorabile peri!:: 

crediti alimentari anche l'indennit� eli carovitdA 

i8,tit~ita col deC'rieto leg!i18lativo l!ruogotenenzial1\1 

2.1 ~ovmnbre 1945, n. 72!5. l nvero la. ~ispo8i~ionrt~ 
dell art. 7 clel eletto dem�eto che stab1.Z�~sce la tncefi 
clibilit�, impignorabilit� ecl insequestmbilit� del f. 
la snddetta indennit� non sembra C'he a.bbia un1?1 
portata maggiore della, analog.a ftispo8izione de ~j~ 
regio decreto 5 giugno 1941, n. 874; 8i che tal::~ 
impignorabiz.it� ed insequestmbilit� cle1'e inten} 
der8i limitata. nei casi in cui � limitata per il de~-~ 
creto n. 874 suocita,to. ) 
' . J.ili 

GIURISDIZIONI SPECIALI -Collegi arbitrali per l miglioramenti economi-ci dei lavoratori -Competenz ; 
-Dipendenti delle FF. SS. (Corte di Cass., Seziond 
Unite, Sent. n. 1092-48 -Pres.: Ferrara, Est.: Felic@ 

P. M.: De Villa-FF. SS. contro La Gioia). fJ.~ 
Il Collegio arbitrale costituito a sensi degli ar;:ll. 
ticoli lO decreto legislativo luogotel!'enz~ale .2 no~: 
vembre 19M, n. 303 e 12 decreto legislativo luog ����� 

tenenziale 25 gennaio 1945, n. 13 che concernon �: 
il p~ii?o la corres~onsione di. migiioramen~i ecd:::~ 
nom1c1 a favore d1 lavoratori, nel caso di rarlb 
porti di lavoro gi� disciplinati con contratti c~@ 
lettivi e il secondo una gratifica. straordinaria t 
la tredicesima mensilit� agli aventi qualificar � :i!f: 
piega.tiz.ia, a. sensi del regio. decreto-legge 13 n :j~jj 
vembre 1924, n. 1285 (convertito nella legge 18 ma-{:
z? 1926, n. 562), ha natura fli giurisdizione sp4~:;; 
c1ale. ~ili 


-21


E' sottratta alla cognizione di detto collegio la 
richiesta di condanna al pagamento delle accennate 
corresponsioni, nei confronti di un O:R.A:L. 
(Oirc. rionale assistenza lavoratori) appartenente 
all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato 
da parte di un dipendente dello stesso. 

La Corte Suprema ha accolto integralmente la 
te8i 808tenuta daWAvvocatura dello Stato. 

Com/ � noto il dopolavoro �dell'e Ferrovie dello 
Fftato) 8econdo la. 8ua legge i8titutwa) (decreto 
legge 25 ottobre 1925, n. 109D8) non faceva parte 
dell'O.N.D.) n� aveva personalit� giuridica di8tinta) 
oo8titufJII'/.<do invece ttn 8emplioe ufficio della 
Direzione generate delle Ferrovie dello Stato 
posto alle dipendenze dello stesso Direttore generale 
e non. avente nemmeno au,tonomia ammini8tratwa. 


Questa situazione g�iuridica non ha subito al 
cun mt~tamento in dipendenza della tra8formazione 
delfO.N.D. in ENAL la quale d)altronde � una 
trasformazione puramente nominale. 

I rapporti di impiego tra i dopola.voro fer-roviari 
(ora G.R.A.L.) e i loro dipendenti sono qu.indi veri 
e propri rapporti di impiego 8tatale 8oggetti alla 
competenza e.scltt8iva del GonB�igUo di Stato. 

Sulla 'IULtu,ra di g�lurisdizi.one 8peciate dei collegi 
arbitral�i snindicati) la Corte S1tpre�ma con 
8ent. n. Hl93j46 aveva precedentemente deciso in 
senso contrario. 

IMPIEGO PRIVATO -Epurazione-Provvedimenti dei 

Comitati aziendali' dell'Alta Italia -Illegittimit� 


Aspettativa -Sospensione -Quale � indesiderabile � 


Effetti -Decreti legislativi luogotenenziale 11 no� 

vembre 1945, n. 523 e 8 febbraio 1946, n. 50-Appli� 

cabitit� agli � indesiderabili � -Stato di malattia 


Sospensione quale << indesiderabile"� (Corte di Cass., 

8ez. II, Sent. n. 957-48 -Pres. : Russo G., Rel. Bu


scaino, P. M.: Pittiruti -Causa Sforzini contro 

Mabo). 

<< A termini dell'art. 7 del deceeto 2G a.pdle 1945, 

u. 10090 rl~l O.L.N. della Lombardia, la competenza 
ad emettere provvedimenti di epurazione fu 
demandata ad una speciale commissione istituita 
presso la Giunta regionale di governo. Pertanto, 
il provvedimento di epurazione emesso nei confronti 
di un impiegato di azienda� privata del 
O.L.N. aziendale deve ritenersi illegittimo, in 
quanto emanato da organo incompetente e, come 
tale improduttivo di effetti giuridici �. 
� Le sospensioni dei lavoratori cosidetti indesiderabili 
dalle loro prestazioni sono da ritenersi 
sospensioni di fatto, dovute a causa estranea 
(fatto illecito del terzo) alla volont� dei contraenti, 
e, come tali, non atte a sciogliere il rapporto di 
lavoro, . n� come giusta causa. di risoluzione, n� 
come recesso unilaterale in regime vincolistico di 
licenziamenti �. 

� La disciplina legislativa �ettata per i lavoratori 
dell'industria dell'Alta Italia dai decreti legislativi 
lnogotenenziali 9 novembre 1945, n. 523 
e 8 febbraio 1946, n. 50 deve ritenersi applicabile 

anche ai casi di sospensione di lavoro cagionata 
da << indesiderabilit�, � dei lavoratori, e ci� tanto 
per il trattamento patrimoniale dovuto durante 
il periodo di sospensione, q~anto per� la~possibilit� 
di licenziamento in seguito alle deroghe al blocco 
apportate dal citato decreto 8 febbraio 1946 � 

� Lo stato di malattia del lavoratore � per se 
stesso causa legittima di sospensione del rapporto 
che osta alla risoluzione di questo, ai sensi dello 
art. 2110 del Codice civile, indipendentemente dal 
divieto di licenziamento derivante dalle norme sul 
blocco, e dh diritto al trattamento economico prescritto, 
senza che influisca la condizione di sospeso 
in cui si trovi pure il lavoratore come <r indesiderabile
�. 

Con la Mntenza sopra massimata la Ga.ssazionc 
risolve) con l'abituale chiare~~a) le pi� dibattute 
quest�ioni in tema di so.spensione e licenziamento 
dei c. d. indesiderabili) cio� di quei lavoratori che 
avevano dovuto an'ontanarsi dal 'loro posto di lavoro 
perch� invisi aUa massa dei colleghi dietro 
ordine degli organi rappresentativi di qu,esta. 

La prima ma.s8ima conferma la palese illegittimit� 
dell)ordine di sospensione o di, Ncenziamento 
emanato dai G.L.N. aziendali) as.solutamente privi 
di ogni oomvetenza a�l rigt~ardo sia, pel'f' le nonrna 
del G.L.N.A.I.) sia p,er quelle alleate che pm� le 
leggi dello Stato italian,o (conforme v. Daviso in 
�Foro pad. �, 1946, I, 379; Peretti Giua in� Giur. 
It. �, 1947, r; 2,103). 

La seconda -ohe � la pi� importa.nte ed appare 
sttscettibile di estensione oltre il caso deciso 
-preci8a che il fatto illecito del ter~o che 
ha provoo.ato la sospensione) non legittitma il licenziamento 
per giusta causa) n� � atto comunque 
a determinare lo 8Cioglimento del rapporto di lavoro 
salvo che nei limiti con8entiti al recesso unilaterale 
ad nutt{m dal regime vineoU.stico) d�i cui 
la terza mas.sima afferma la logica applicnbilita�. 
Viene cos� reSJYinta ~n tesi che la posiz,ione dell'inde.
sidernbilc dia luogo a risoluzione per irnpossibilit� 
.sopra�vvewnta) tesi accolta da qualche senteneu 
di merito e 80stenuta in dottrina (cfr. Torr
�entc in � Foro It. �, 1946, I, 803 e in, � Foro I t. )) ) 
1947, I, 1039). . 

L'insegnamento del S. G. deve) tuttavia) completarsi 
con il riconoscimento che gli indcsiderabi.
li pos8ono comprendersi neUa categoria dei �sospesi 
>J di cui all'art. 4, n. 3 del decreto legislativo. 
8 febbraio 1946, n. 50 e quindi legittimamen,te licenziarsi 
(cfr. Cassaz. 9 aprile 1948, n. 544 in 
� Foro It. JJ 1948, I, 603). 

Sul tmnn si cfr. in dottrina per la tesi della UlegittimifJ� 
del licenziamento Peretti Griva in 
� Giur. lt. �, 1947, l, 2, 103; Sermenti in � Ma.ss. 
Giur. Lav. JJ, 1947, 64; Rocco di Torrepadu,la in 
� Mass. Trib. JJ, 1947, 319 (pur con riserve)y� contra 
Daviso in,� l/oro Pad. JJ, 1946, I, 379 ~n�l sensg 
accolto dalla cit. sentenza delta Oas8azione); Rosi 
in � D~r. Lav. JJ, 19,46, II, 94 e 1947, II) 147; 
Donetti in � Mass. Giu-r. Lav. >J, 1948, 18; e 'l'orrente 
gi� citat'o (con oitaz�ioni giuri8pr1tdenzia1li 
sulle va.rie questioni). 


-22 

La quarta massifma, infine precisa olw la ma�latE' 
chiaro invece, come e8plicitamente affenna J 

tia che intervenga durante la sospensione dell'indesidera.
Mle, e.<~plica i nonnaU effetti di cui allo 
art. 2110 del Codice civile il che non sembra dubitabile. 
(V. S.). 

PERENZIONE -Estinzione del processo -Casi in coi 

non pu� pi� essere dichiarata. (Corte di Cass., Sez. II, 

Sent. n. 1003-48, Pres. : Brunelli, Rei. : Poddighe, 

P. M.: Vitanza-Kerschbaumer contro Valdisseri). 
A norma dell'art. 307 c.p.c., finch� l'ordinanza 
di estinzione non � pronunciata, non si producono 
gli effetti dell'estinzione stessa, e in particolare 
non perdono efficacia gli atti gi� compiuti; se il 
processo � stato riassunto o proseguito f�ori termine 
l'estinzione non pu� essere dichiarata se � 
intervenuta sentenza o se � stata data esecuzione 
ad una sentenza istruttoria. 

Sulla questione v. AndrioU: Commento, Seconda 
Ediz. vol. II, pa.g. 256 e segg. 

Q'l(estioni del gen,ere non potranno pi� presentarsi 
dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 
5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni 
al e.p.o.. Infatti, l'art. 19 -del detto de�creto leg�islativo 
nel sostitnire completamente l'art. 307 del 

c.p.c. vigente, r�ipristina, pc1� qttanto riguarda 
l'ultimo comma, il sistema della vecchia perenzione, 
di 011,i aU/art. 340 del c.p.c. del 1865, ( non 
rilevabilit� di ufficio, termini perentori per la 
proposizione della eccezione relativa. da parte degli 
interessati ecc.). 
PROCEDIMENTO CIVILE -Sentenza -Ordinanza Decreto 
-Provvedimento del Presidente su istanza 
di rilascio di copia di atti pubblici -Reclamo. (Corte 
di Cass., Sez. II, Sent. n. 1006-48, Pres. : Ferranti, 
Est. : Chieppa, P. M. : Cigolini -Intendenza di Finanza 
Messina contro Soc. Trezza). 

Contro il decreto Presidenziale che provvede sulla 
istanza di rilascio di copie degli atti pubblici 
non � ammesso reclamo trattandosi di proc�dimento 
puramente disciplinare che si esaurisce col 
provvedimento presidenziale ; ma � consentito alla 
parte interessata di eccitare ex novo la giurisdizione 
ordinaria competente pe!'cb� pronunzi sul 
diritto di avere la copia o sul diritto del depositario 
a ricusare il rila.scio (art. 745 c..p.c.). 

La questione poi!� dibattuta. C"Ui da/vano luogo i 
provvediment�i emessi dal Presidente del Tribttnale 
per il rilascio di copie di atti pubblici da parte dei 
depositari, appare ormai compCetamente superata 
dalla disposizione dell'art. 745 c.p.c. che qualifica 
espressamente tali provvedimenti come decreti. 

lifotto l'impero dell'art. 915 del c.p.c. abrogato 
la natura di taoli pl/"'ovv�edi!menti era invece contestata) 
sostenendo arcuni ohe si trattasse di decreto) 
altr'i di ontin.anza, altri addirittura di sentenza. 

Ci� stante, non (J;p>pare pi� dubbia la impos'Sibilit� 
d�i �una i.mp?kgnativa diretta dei provvedimenti 
in. q1testione. 

la tnagsima, che, ove il preteso depositario desti


natario dell'ordine ritenga che non si versi. nella .; 

ipotesi pr61Jista dall'art. 745 o.p.c., ma si tra-tti di 

una vera e propria actio exhibendum egli po�ssa 

eccitare, con un'azione ordinar�ia, il giudice per


ch� pronunzi sulla sussistenza o meno del diritto


del ricl~riedente ad ottenere la copia pretesa. 

RESPONSABILITA CIVILE-Danni-Risarcimento-~~ 
Svalutazione -Interessi. (Corte di dass., Sez. III, ~ 

n. 1455-48, Pres.: Valenzi, Est, : Albeggiani, P. M. : 
.:_,=::,_,�...

Mirto Randazzo -Da Re contro Ministero Difesa). 

' 1

Qualora n giudice nella liquidazione del danno 
abbia tenuto conto della svalutazione della moneta, 
liquidandolo come se si fosse verificato al tempo 
della decisione, tale liqui�azione compensa tutto 
il danno e non sono perci� dovuti interessi per il 
periodo anteriore. 

La precisazti.one della Corte Suprema � quarbto �= 
ma�i opportuna di fronte a.Ua prassi contraria in ~f='~ 
genere a.rlottata d�alle Corti di merito. ': 

Sulla questione non esercita alcun rilievo il oa-: 
rattere compensativo o moratorio di questa gpe-: 
ciale categor�ia di inte-ftessi, sebbene, innovando -�= 
rispetto aUa giurispr'l(denza .affermatasi sotto l'im-~ 
perio del vecchio c.c. e che era a favore del ca


=�=� 
rattere compensativo (Cassaz,o. n. 427 /43), l'arti-:1 
colo 1219 de~ nuovo c.c. pong�a wn sicuro elemento } 

a. favore del ca1�attcre moratorio di tali interessi. .I 
La questione prende le mosse del su.ddetto arti-:~ 
colo 1219 sotto un aUro profilo, poich� tale norma ti 
dispone che chi commette un (J;tto illecito viene 
costituito in mora per ci� stesso, senza. bisogno di } 
alc;:nd!t~i f;:;~~~rre l'illazione che gli interessi !llt 
decorrono da quegto stesso momento del fatto il-:J 

~ci~. ' � 

Senonoh� la norma prevede il caso normale in !:,_;_1_. 
C'l.(i fatto ill'ecito, evento dannoso, COnseguenze dan n~ 
nos� si producono gimultaneamente. Nel caso con-F; 
trario) invece) ad esempio nel caso di da,nno fu-m 

turo) non vi � dubbio che gli interessi �ecorrono m 

non dal momento del fat'to illeoi.to, .ma dal m.ot. m 
mento SUOCeSS�IVO in etti sopra�ggiungono altreS� m

'::~ 

evento dannoso e conseg1tenze dannose. 

1

NeUa ipotesi di svalutazione successiva, si ve-M 
rifica per l'arpptmto '11(1'1,a situazione del genere, poi-f.f 

ch� il presupposto � che la svalutazione soprag-~~=:�@���

giunga in un momento posteriore al fatto illeci.to @ 
e magari all'evento dannoso e modifichi il conte-:I 
nuto econom-ico-patrimoniale del danno. E la sen-i:{ 
ten'Pa deUa Corte Suprema chiarisce incidental--i=f 
mente che il fenomeno inflazionistico pu� verifi-r 
carsi gino alla decisione della causa. I n questo !iit 
caso liquidare gli interesgi dal giorno de~ fatto ii't 
illec�i.to significa in sostanza riconoscerli su som-iirJ 
me che a qu.el momento non erano (J!npor'a dovute. :;::: 

La soluzione adottata dalla Corte Suprema Bem-._ ti~ 
bra pertanto perfettamente intor~na_ta allo spirito ~iil]jj 
del'l'art. 1219; e sar� opportuno e tnteressante se-q::: 
guirne gli sviluppi nei vari atteggiamenti ohe la dii 
questione pou� as8ttmere in concreto. (R. D. C.). :=::==, 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENO.J.PI SEOONDO L'ORDINE � 

DI PUBBLIO.J.ZIONE SULL.J. c G.J.ZZETT.J. UFFIOI.J.LE � 

1948 

I. 
Legge 13�7-1948, n. 1100 (G.U., n. 194): Modificazioni 
all'art. 2 del D.L. 31-1-1948, n. 109, concernente 
il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia 
tributaria. (v. in questa Rassegna n. 4, pag. 19, 
VII). -� in corso di definizione la linea da seguire 
sulla questione se siano ripetibili i tributi pagati allo 
scopo di fruire di condono tributario, quando si assume 
che i tributi stessi non siano dovuti. 
II. 
Legge 9-8-1948, n. 1103 (G.U., n. 194): Agevolazioni 
fiscali per gli atti e contratti di retrocessioni di 
beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite, simultaneamente 
trasferiti. -Si applicano le stesse norme 
stabilite dal D. L. 12-4-1945, n. 222 relative alla 
reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri perseguitati 
per ragioni razziali, nei loro diritti patrimoniali. 
Peraltro nel decreto in esame � pi� chiaramente 
stabilita la condizione alla quale la concessione del-
l'esecuzione � subordinata. Non possono cio� pi� 
sollevarsi dubbi, sempre per altro risolti in, senso 
favorevole alla tesi dell'Amministrazione, se l'esenzione 
si applichi anche a quei contratti nei quali si 
dichiari che un certo acquisto avvenuto durante il 
periodo previsto dalla legge in esame, pur risultando 
effettuato da un cittadino italiano, coprisse in effetti 
un acquisto dissimulato a favore di un cittadino delle 
Nazioni Unite. 

In� questo caso infatti l'esenzione non � dovuta. 

III. 
Legge 18-8-1948, n. 1140 (G.U., n. 209): Contratti 
di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il 
pascolo. -Anche questa legge come quella n. 1094, 
pubblicata nella precedente Rassegna (n. 7-8, pag. 24, 
X) sostituisce alla giurisdizione speciale costituita 
dalle �Commissioni arbitrali di cui al D. L. 1-4-1947, 
n. 277 le Sezioni specializzate del Tribunale ordinario. 
Come si � gi� accenn~.tto non sembra che la 
istituzione di Sezioni specializzate violi ildivieto 
stabilito dall'art. 102 della Costituzione. 

INDICE SISTEMATICOI 


D E L L E C O N SU LT A� z�I� O N I, 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLEPTJJ: IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE~ ST�TA DATA 

ACQUE PUBBLICHE . ..-Se il pamre definitivo del Consiglio 
superiore in materia di concessio~i di acque pubbiiche 
vinooli il Minist11o .al punto d.a: -obbligarlo a conferire 
la concessione stessa, o se invece i.l Ministro possa 
.anche non confe;rirla (n. 8). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.-I) Se l'Amministra


zione sia tenuta ad accedere alla richiesta del �Giudic-e 

pell&le di esibire in giudizio ad istanza di parte privata,, 

un r-appor-to interno di ufficio .c-be si riferisca oomunque 

all'imputato (.n. 65). -II) Se i deLegati esattoriali di 

che al D. L. 5-10-47, n. 1233 siano organi dello Stato e 

ne impegnino la responsabilit� (n. 66). -III) Se H mi


l�tar:e .abbia diritto soggettivo, ad un premio istttuito dal. 
l'Amministrazione per servizi particola.rmente rischiosi 
e po�ssa pretendere che non ne si.a variata la misura 
(�Il. 67). 

APPALTI. -I) Se l'Amministrazione appaltante per i 

suoi crediti vli-rso l'appaltatore possa ;rivalersi .a.nche su 
attrezzi esistenti in cantieri appartenenti a terzi (m�. 95). 
_-Il) Se a norma delle Condizioni generali d'oneri per 
acquisti! di generi delle FF. AA. del 1930 sia possibile a 
'carico del fo11nitore inadempiente, l'acquisto in danno e 

la �confisca della -cauzione (n. 96). 

ASSICURAZIONI. -I) Se un operaio addetto alla bonifica 
di cE.mpi minati e �Che si sia inf�ortunato per� propria 
imp-rudenza .abbia dilritto alla indennit� di assicurazione. 
(n. 8). -II) Se l'art. 2 del D. L. 1-11-1947, n. 1768 
poss.a interi>retarsi nel senso che il Ministero che .abbia 
pagato l'indennit� di infortunio abbia un diritto di rivalsa 
verso lo stesso �illfortun&Jto che abbia c.ag.Lonato il 
sinistro� per propria imprudenza (n. 8). -III) Se stipulatosi 
un contratto di lavoro nel qua-le sia prevista. una 
indennit� per gli infortuni sul lavor.o e per la morte 
" pe.r causa di servizio " ne, deriv-i che la morte del pr�estatOTe 
d'op.era sia indennizzabile soLo� quando ricorra 
questa c.ausa e non quando essa; derivi da causa vio'le.nta 
oc.casiornata dal lavoro (n. 9). 

DANNI DI GUERRA.-Se l'appa'rtenenz,a all'U.R.E.P.T. 
costituisca motivo di incompatibiLit� ad essere membi"o 
della Commissione -consu.Itiva prevista dall'art. 5 del D. L. 
6-4-1948, n. 521, per il risarcimento det danni di guerra 
ai profughi della Tunisia (n. 5). 

l ffi 

ENFITEUSI. -Se i�n forza dell'art. 9S2 c. c�. si possa il 
chiedere la revisione .anche dei canoni enfiteutici in natura 
(n. 11). 

ESECUZIONE FISCALE. -Se i delegati esattoria-l~ di l 
che al D. L. 5-10-1946, n. 1233 impegnino� la responsabilit� ~ 
dello Stato o solo quel1a della Esattoria (n. 8). l,_.:, 

FERROVIE. -I) Se l'indennit� di prese.nza e di carica ,~ 
per i ferrotranvieri siano legate al1a; effe:ttiva prestazione [J 
di 1arvoro (n. 59). -II) .se. l'iJndennit� di carovita e di' !@ 
caropane siano legate. alla effettiva prestaz�ione suddetta 00 

(n. 
59). � f:=~~ 
~~j~
f.;;

GUERRA. -Se gli artt. 75 e 78 del Tirattato di pace si l}
debbano applicare anche i.n relazione a navi .catturate :~ 
daU'Italia nell'esercizio dei legittimo dir;itto di preda :::: 

(n. 93). � 
'~::: 
IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se scadendo il term�ille per l; 
la presentazione -di domanda ad un �COnc-orso a pubbli.c10 !:i:i 
impiego m� giorno festivo, il termine 1stesso debba inten-fJ 
dersi di diritto prorogato .a.!: g~omo successivo (n. 64). -!I 
II) se un impiegato che ha .compilato un progetto per 1':~ 
conto dell'Amministrazione dalla qua1e dipende possa n 
vantare diritti su tale p~ogetto� s� da dover essere sentito ] 
prima di variarlo (n. 65). -III) Se� disposta con provve-~'~J. 
dimento generale� la i!'evoca delle� punizioni disciplina-ri ne :~ 
sia impedita la pi"osecuzione dei provvedimenti discipli-@ 
nari in corso (n. 99). -IV) Se una ta;le revoea si appli-M 
chi! anche alla sospensione cautelare (n. 99). -V) Se l:~ 
il provvedimento di revoca debba ess�r!e c-oncretamente ;.] 
appJi.cBJto dalla stessa autorit� che inflisse la punizione ~@ 

(n. 99). -VI) Se i delegati �esattoriali di cui &l D. L. W!, 
5-10-1947, n. 1233 siano impiegati del1o Stato (n. 132). -!:~ 
VII) .se_ 1a ricost~u~iione_ ~e~la carriera ~egli i~pie~ati li-!_:,ij 
cenz1atl .per mohv1 polltJCl debba fars1 con nfenmento !;~;:: 
al momento del licenziamento stesso o si debba tener t:: 
conto della posizione pi� fa.vorevole precedente del-:,,::: 
l'impiegato, qua.ndo questi ne sta statiQ� trasfer;ito sempre '!::a 
per ragioni polititcbe� (n. 133). -VIII) Se l'impiegato non j:l 
di ruolo sospeso per .giudiz�Lo di epurazione e successi-ii 
vamente prosciolto� possa considerarsi lic-enziato �alla data @ 
della prima ri.conferma a.nnuale in servizio (n. -134} . .-::.�Ii 
IX) Se il D. L. n. 207 del 1947 lad�d:Ove rp�rev�ede la possi-w~: 
bilit� di paga.re assegni ad impi,egati non di ruolo, anche~@ 
che non prestino ser;vizio, abbi.a portata innovativa 10 !~~( 
interpretativa (n. 134). 1% 
.�> 


-25 


IMPOSTE E T ASSE. -I) ~pe~ch� il liquidatore' sia 
solidalmente responsabile' con la .Societ� in liquidazione 
per il pagamento della imposta str&o�rdina.ria sui sopraprofitti 
di guerra sta necessario che il liqutdatore stesso 
abbia effeUivame:nte esercita,to J.e. sue funzioni (n. 77). II) 
Se il D. L. 11-4-1948, n. 462 oonte.nga una pr:oroga al 
termine del 31-3-48 gi� disposto DO!ll il D. L. 26-10-47, numer.
0 1589 per l'esonero da dazio doganale dei pacchi 
alimentari import&ti dagli Stati Uniti .d'Ameri�ca (n. 78). 

IMPOSTA SULL'ENTRATA. -l) Se nella esecuzione 
relativa, a debito per .pagamento della I.G.E. possano pignorarsi 
gli strumenti �illdispensabili per il lavQ.ro del 
debitore (n. 3). -II) Se ai :!in~ dell'applicazione' della 

I.G.E. i territor~ iugoi:\lavi annessi all'Italia con Legge 
lf?-6-1941, n. 452 debban�o� considerarsi te.r:ritorio deHo Stato 
(n. 4). -III) Se la vendita di formaggio da p.a.rte del 
produttore avvenuta prima dell'entrata tn vigore� del 
D. L. 19-10-1944, n. 348 giustifichi la percezione dell'imposta 
sull'entrata in occasione del pa,ssaggio successivo 
(n. 5). -IV) Se la Croce Rossa Italiana., agli effetti della 
rivalsa oibbligatorLa dell'I.G.E. debba .considerarsi equiparata 
alle Amministrazioni Sta.tali (n. 7). -V) Se per 
gli abbonamenti a giornali e.d altri periodici .a carattere 
non prevalentemente� politico l'I.G.E. comprenda anche 
l'imposta di bollo indipendentemente al� rilasei.o o meno 
della quietanza (n. 8). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se debba applicarsi 
imposta di successione sul valore delle cose' che il coerede 
donatario soggetto a collazi�one � tenuto a <Conferire 
in sede di diviBione (n. 11). 

LOCAZIONE DI COSE. -Se sia applic.abile 1'art. 7 del 

D. L. 23-12-1947, n. 1461 anche a giudizio gi� in grado di 
appeno al momento dell'entmt.a in vig>me di questo decreto 
(n. 31). 
MONOPOLI. -I) Se il gerente di un ma.gazzino di rivendita 
di generi di monopoli:o possa consi.derarsi impi
�egato statale (n. 11). -II) Se .consentitasi dall'Amministrazione 
dei Monopoli Ia vendita di sale a prezzi superiori 
a quelli: di mono.polio per ragioni eccezionali e 
contigenti, l'I.G .E. sui rela,tivi incassi sia dovuta per 
tutta. la somma incassata o solo por quella parte <Che eccede
� il prezzo di monopolio (n. 12). 

NAVI. -Se l'art. 160 del Codice della Navig.azione si 
applichi immediatamente indipendentemente dalla emanazi.
one di norme �regolamentail'i (n. 31). 

OBBLIGAZIONJ E CONTRATTI.-.Se l'italiano che abbia 
verso il francese un eredito espresso in franchi che 
il suo debitore abbi&; regolarmente versato all'Ufficio 
Cambi, abbia diritto di ric.evere dal proprio ufficio eambi 
so1o l'equivalente in moneta itaili!llna al cambio del giorno 
in cui � avvenuto il versamento da parte del debitore 
francese (n. 26). 

OPERE PUBBLICHE. -se quando lo Stato coocede un 
�c�ontributo .per la. costruzione di opera pubblica a eond1z1one 
della previa verifica entro un �Certo termine dell'opera, 
si possano a tale verifica1 applicare ~e nor):ne del 
�collaudo, si che distrutta l'o}.38ra, pur completamente 
.costruita prima della verifica stessa, ne resti estinto 

l'obbligo del contributo (n. 8). 

PREZZI. -I) Se siano st&.ti convalidati i decreti della 

r.s:i. 15-10-1944, n. 272 e' 20-12-1944, n. 316 relativi al versamento 
al Consorzio Produttori di Zucche,ro delle differenze 
di prezzo derivanti dall'aumento dei prezzi dello 
zucche-ro stesso (n. 1).-II) Se sia stata convalidata anche 
la norma dell'art. 3 del suddetto. de-creto n. 316 che poneva 
l'obbligo della integrazione del prezzo a c.a;rico 
dello Stato (n. 1). 
RAPPORTI DI LAVORO. -Se debba essere ugualmente 
pagato un ingegnere che abbia eseguito< un incarico .conferitogli 
dalla P. A. di progettare un piano di ricostruzione 
di un comu.p.e, quando poi tale piano non debba 
pi� �eseguirsi, per �essere sta;to il Comune cancellato dal 
relativiQI elenco con provvedimento di autorit� (n. 13). 

REGIONI. -I) Se la Tinuncia alLa ~impugnativa di una 
legge regionale debba �essere fatta dal Governo o dal 
Commissario dello !Stato (n. 2). -II) Se all'atto di Tinuncia 
all'impugnativa si a,pplichi,no le norme di �Che 
all'art. 300 e seguenti .c.p.-e. (n. 2). -III) Se sia ammissibile 
una rinuncia -condizionata .(n. 2). -IV) Quali 
effetti abbia la mancata de.cisione deU'Alta Oorte-nel te,rmine 
previsto dall'art. 29 dello Statuto Siciliano (n. 2-A). 

REQUISIZIONI. ~ I) Se il ritardo nel pagare la indennit� 
dL requisizione eseguita in territorio estffl'o occupato 
ed� espress,a in moneta stra,niera ponga a cari.co. deU'Amministrazione 
,requirente il rischio del cambio (n. 58). Il) 
Se siano dovuti interessi sulle somme che l'Amministrazione 
liquida a titolo di risarcimento di danni c.annoosi 
.con le requisizi,oni ai sens.i degli artiooli 73 e 74 

T. U. 17-8-1940, n. 1741 (n. 59). 
SCAMBI E VALUTE. -Quali siano gli effetti del Clearing 
itala-francese sul dir~tto del creditore italiano a 
riceveTe il credito� espr~sso in f,ran,chi francesi al cambio 
del giorno in CUi egli vengf.l effettivamente pagato dall'Ufficio 
Cambi italiano (n. 2). 

TERREMOTI. -I) Sle 1a oompetenza ad .autorizzare 
sopra,elevazioni di edifici in localit� sismiche� in deroga 
al disposto dell'tart. 12 R. D. 22-11-1937, n: 2105 spetti al 
Ministro dei Lavori PubbJi.ci (<n. 3). -II) Se i proprietari 
vicinori abbiano tnte.resse a :r,tcorrere contro ls.' ooncession� 
d'una auiorizzae:ione d~ �CUi al capo precedente 

(n. 3). 

Da �PAPINIANO -Prefazione alle relazioni sulle Avvocature Erariali di Giuseppe 
Mantellini �. 

RICORDI AGLI AVVOCATI ERARIALI 

Laboremus: non rimettere a domani quello che si pu� fare oggi. 
Non cantar mai ad orecchio, ma come Bartolo, che interrogato la sera nspon


deva il giorno dopo. 
Studiar pi� le pandette per le ragioni che per le curiosit�. 
Usare del diritto romano ql!ale istrumento di precisione. 
Sempre la questione per la questione, e solo per la questione: nullius gratia aut 

auctoritate. 

Nel trattare gli affari erariali (che sono gli affari dei contribuenti) prima giudici 
che avvocati. 
Pacieri sempre fra Stato e Comuni che sono parti di Stato. 
Fortiter in re, suaviter in modis: Tenacit� di proposito e buone maniere, 
SenZia ostinarsi: nobis aliquando plaoeba_t, sed in oontrarium me vooat Sabini sententia. 
Gli occhi ~empre a Papiniano cio�: Onest�, Modestia, Misura, Piet�, Equit� 
addottrinata dai precedenti, e Fermezza. 


lf!'/� 

ANNO I-N. 10 OTTOBRE l Q18 

----~-----------�-�----�---� 

RASSEGNA MENSILE 


DELL~AVVOCATURA DELLO STATO 

PUBBLI(JA..ZIONE DI SERVIZIO ~&\t~l~~:m&LE B!L.tg l': 
~~\; "'
4,1.;1 
BIBL.iOTE..Cfi-.. 
�� l 
OSSERVAZIONI SULL'AMMISSIBILIT� AT~TUALE 

DEL RICORSO STRAORDINARIO_ AL CAPO DELLO STATO 


L'enteata. rn vigore della nuova Oarta costitu; 
zionale trae dalla. polvere degl~ argomenti da tesi 
di laurea (introduzione, storia, norme giuridiche 
vigenti, dispute sulla natura giuridica nel diritto 
attuale, ecc.) il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, e lo pone agli onori di una questione di attualit�. 
� 

�Si pu� contraddire a questo assunto iniziale con 
un'osservazione che ha-il fa.scino di tutte le cos�e 
~emplici: la decisione dei :ricorsi straordinari � 
atto amministrativo, comunque privo di rilevanza 
costituzionale, e la relativa materia � regolata da 
norme di natura-amministrativa e non costitu~
ionale. Il cambiamento nella struttura e nelle 
funzioni costituzionali dell'Organo competente �, 
per conseguenza, irrilevante -quanto meno ora 
<�ome ora ed immediatamente -ai fini pur limitati 
di rendere problematica la questione. Le cose, 
in altri termini, restano al punto di prima: e non 
e'�. eagione di scu�tere il kantiano sonno dogma-� 
tico dei laureandi con tesi in diritto amministrativo. 


� Gi�, ma il fatto � che l'obiezione non regge. 
fil non regge per la pura e semplice ragione che 
~~ssa, nella sua entit� logica, pu� so:o formularsi 
dopo avere dimostrato che lo stato di diritto, per 
quanto ci riguarda, � invariante 'sul piano costituzionale 
o perch� rimasto identico, o perch� il 
RUO mutamento non ha. risonanza sul piano amministrativo 
: in altre parole, dopo avere accertato 
�he la struttura costituzionale oggi in vigore sopporta 
che una norma di carattere amministrativo 
conferisca un'attribuzione al Presidente della Repubblica 
fuori della elencazione contenuta nel-
l'art~ 87 della ca.rta. ' 

Il che val quanto dire che la pregiucliziale in 
contrario alla posizione del problema non � affatto 
pregiu�iziale, ma corollario finale alla soluzione 
in senso conservatore di esso. S.e mai pu� 
convenirsi che il travestimento e lo spostamento 
di piano dell'argomento di cui trattasi si giustificano. 
con un vivace attaccamento, ad un istituto 
ch� appare nell'Ordine naturale delle cose: ma 
qui facciamo del diritto e non della psicologia. 

Conclusione : il problema pu� legittimamente essere 
posto. E compito delle righe che s-eguono non 
� tanto di risolverlo, quanto di segnalare alcuni 
a.spetti di esso che non vanno dimenticati .quanclo 
si tratte.r� di darvi una risposta. 

* * * 

Quanti autori sino ad oggi si sono occupati del 
ricorso straordinario, tutti all'inizio delle loro 
dotte 'trattazioni hanno pi� o meno esplicitamente 
formulato il proposito di non lasciarsi traviar(~ 
dall'aspetto storico dell'istituto e di considerarlo 
unicamente come tema di esposizione dogmatica. 
E tutti, chiusi intenzionalmente nella disciplina 
mentale del �qui� e dell'� ora�, hanno finito con 
l'approdar� �altrove ll ed �allora ll non appena 
si � trattato di rendere conto razionalmente della 
natura del ricorso in questione. Ci� che sta a 
dimostrare come nella struttura e nelle funzioni 
di questo gravame amministrativo ci sia un quid. 
di insepara'Qile da concetti giuridici correnti sotto 
le monarchie assolute. 

O, 'quanto meno, sotto la monarchia costituzionale 
nella figura datane clallo Statuto Albertino. 
Qui, infatti, si trova. abbastanza, se non per dare 
una compiuta spiegazio~e, almeno per rendere ac-� 
cettabile il singolare istituto. Il quale sembr� 
poggiare essenzialmente sui �seguenti pila.stri : 

a) flessibilit� della costituzione. Una norma 
ordinaria poteva conferire ad un organo primario 
dello Stato tutte le attribuzioni ritenute utfli 
senza che per �questo potesse ritenersi manomessa 
la costituzione. Insomma, la questione, poco fu 
accennata, se una legge amministrativa (scil. ordinaria) 
possa. eonferire un'.attribuzione amministrativa-
ad un organo costituzionale, o se� occorra, 
a tal fine, una modifica della Carta., non s-i 
poneva neppure. Nella pi� sfavorevole delle ipotesi, 
si sa�rebbe potuto discorrere di evolu~ione della. 
costituzione; 

b) ca�rattere di carta ootroy�e nella costituzione 
stessa, .Iargita dal Sovrano � di certa. ~cien~ 
e regia autorit��. Formalmente (e cio� giuridicamente) 
il Re trovava nello !Statuto un limite 


2


e uon un fondamento al suo potere che si fingeva

c 

preesistito come rpersonaJ.e, inditl'erenziato e di 
origine imperscrutabile. Che poi :sostanzialmentf 
(cio� stori-camente e politicamente) le cose andassero 
in ma.niera a1quanto diversa, ci� non riguarda 
rquesto studio. C'era., se mai, il correttivo della 
consuetudine, ed essa, come .fonte di diritto, va 
qui considerata: ma, per quel che attiene al tema 
di queste righe lar consuetudine di diritto pubblico, 
se ce n'era una (precisamente in et� anteriore agli 
allegati A e D della legge 1865) era nel senso di 
ammettere e non di negare l'attribuzione sovrana 
di decidere dei ricorsi in parola ; 

c) l'art. 5 dello �Statuto: � Al Re solo appartiene 
il potere esecutivo)). Dentro o fuori la serie 
gerarchica. (simmetrico : ricorso gerarchico al Re ricorso 
straordinario al Re), aJ posto uno o ai 
posto zero (ma. i matematici ins-egnano che lo zero 
fa, pa;rte della. serie numerica), al Sovrano finiva-' 
la. scala dell'esecutivo: insomma, se il Ministro 
era. il Capo dell'Amministrazione, egli stesso era 
pur~ nel Govf'l'no !lrl Re. 

La Costituzione repubblicana ha. mutato le cose 
nella loro essenza.. Quahmque cosa, si pensi, infatti, 
dell'idoneit� d'una, norma ordina-ria a fondare noyelle 
~ttribp~oni amministrative,. in un organo 
p:rlp~.ario, �, certo che se (periodo ipotetico, lapa


c 

lissiano, ma non inutile) non basta la norma ordinaria-, 
nel silenzio della Oarta occorre una. legge 
costituzionale ad hoc) legge che oggi non c'�. Ora. 
senza usurpare la soluzione del jproblema., sconfinando 
dai limiti impostici all'inizio .di queste 
,righe, certo � che : 

l) le costituzioni moderne (e fra. di esse l'italiana) 
tendendo non ad arginare il potere teoricamente 
indefinito del .Sovrano ma-a distribuire 
per poteri la. sovranit� dello Stato, sono il fondamento 
po8-itivo delle possibilit�. di azione dei 
vari organi, non il limite negativo eli queste. Per 
quanto attiene al Presidente della Repubblica, un 
fondamento positivo alla potest� di decidere ricorsi 
straordinari manca nella. Costituzione. E' 
vero, invece, che data. la ~mnicompetenza in fatto 
di Amministrazione Pubblica, riveniente al Gov�rno 
in virt� del sistema implicito negli� articoli 
81, 95, 97, ecc., il Presidente, il quale intervenisse 
in materia amministrativa fuori dei casi 
previsti dai numeri 5, 7, 8, 9 �e 12 dell'art. 87 commetterebbe 
.indebita invasione di zona che non � 
nulliu,8J ma si appartienr a.l Governo (salva la 
legge la' disciplina in concreto Jlell'eserdzio r1ri 
relativi poteri'. 

Si poteva volere diversa.riiente: ed allora bastava 
aggiungere, sull'atitorevole esempio di numerosr 
costituzioni straniere, un numero tredici all'articolo 
87, del tenore seguente: � (Il Presidente), 
esercita le altre funzioni affidategli per legge )) o 
qualcosa del genere. 

Va qui appena notato, d'altra parte, che il Presidente 
della. Repubblica. non � nella vigente co.
stU~zio_:ue il q~po del potere esecutivo, ma parte


cipa a questa funzione solo nei casi e nei modi 
dalla Carta previsti ; 

2) che in una costituzione :rigida .aJUmette.ve 
una. consuetudine costituzionale fondata s--vill.:l',W� 
l'Ore di diritto (nel caso errore sulla vigenza. attuale 
della. legislazione sui ricorSD stra'0rdimllad:o1 
sembra impossibile. Giacch� questa <COn<Rue'blad\b;t:e_ 
della rquale si ignorano peraltro i requisiti formali 
e sostanziali sarebbe assai difficilmente sistemabile 
in un catalogo ragionato delle fonti. E ci� 
a tacere della circostanza, che, mentre scriviamo, 
pu� anche essere sorta l'opinio juri8 seu necessitatis 
ma non certo-per ovvie ragioni di tempo il 
costante, remoto, ed inderogato ripetersi degli 
atti eli decisione dei ricorsi. � 

L'aver formulato i dub!Ji di cui sop1�a 11o<~a CQruporta 
necessariamente l'atto di arroganza di negare 
ca.tegoricamente la sussistenza. attuale del ricorso 
straordinario, �ma. solo la pi� modesta conclusione 
che non vi ha una. ba.se positiva nel� vi� 
gente sistema coStituzionale la quale ne postrali� o 
ne suffra:ghi la. pernian:Cnza~ -� 

lVIa le cose possono pure essere considera.te pi� 
a fondo e con metodo differente.. lEd allora si t:rovano 
ragioni che forse inducono ad escludere --cht-===~i

]

il rimedio in studio possa considera-rsi rima'Sto ��� 
in vigore nel quadro della nuova Olilstituzimie. W 
Non vogliamo ~ndulgere a virtuosismi giuridici; :!! 
ci asterremo pertanto da tahme meditazioni sulle :i;i 
posizioni di taluni interessati e cointeressati al 
ricorso quando questo a-bbia ad oggetto interessi 
legittimi ; nonch� su quella. della stessa. Puhblica 
Amministrazione, allorquando un ricorso avente 
ad oggetto diritti soggettivi perfetti venga. accolto. 
In casi del genere, infatti, o il parere del Consiglio 
di 1Stato si considera tanto inderogabile per 
l'Amministrazione quanto lo � un giudicato, ed 
allora si vulnera un'attribuzione del Potere giudiziario, 
unico competente a conoscere dei diritti. 
Ovvero esso � una mera consultazione non stret-:;.;; 
tamente vincolante, ed allora l'accoglimento di ri-PJ 
corso si riduce in pratica ad una, specie eli tra:n-i'_;; 
sazione o eli rinunzia-, volontariamente <i>fferta dal-n] 
l'organo competente. Si potrebbe infatti ribatterP ;.::::; 
a ~onsiderazioni del genere con l'osservazione clw m 
'si tratta di inconvenienti e che l'addurli 11r011 md f:~ 
rtrgumentu;n: e ci� forse a ragione. W 

~If~:~:&~::~1~~�;~:f~f~1~E;;~;i .~~-i-�=�_:


.�_.� _:'.�,_._1:_._

��. 

amministrativo, ma avverso il contenuto di questo __ 

~~%t~1:;l~ ~1~:::~:~~:~t~t:~~sdiziona,J.e, quanto me-~~,-_:_,,�_=_:;_:_',, 

N� pu� essere data: .e ci� per la slngolar�issima f 

struttura di concorso elettivo propria al tema, �del f:ji:l 

ricorso straordinario, concorso che non � di azio-r:J' 

ni, ma si instaura tra rimedio :ctmministra:fjvo_ P !M 

r�imedio giurisdizionale. . -Ili 

N� si pu� rimediare a questo stato eli cose co11 r:Ji 
la soluzione di a-mmettere da.l 1� gennaio 1948 ll ~iii 
ricor!';o in sede di ltlg�i.ttjmit.� nvverso il decreto ~:i,jj 


J,.u�esiden~a,le che decide ~;u dcorsu str�aurdina1�iu. 
Giaech� in tal modo l'istituto verrebbe compiutamente 
t!'asfigurato in una specie rli ricorso supergerarchico 
eli legittimit�, al quale osta., oltre tutto,. 
l'inesistenza. di un vincolo gerarchico di suborrlina,
zione amministrativa tra Presidente della 
Hepnbblica e UinistJ.�o, o peggio ancora tra Pre� 
sidente della Hepubblica e Oapo dell'Ente pubblico 
Ininore. 

Rico1'80 geTarc~~ico irnqJrop1�io? S�, se il Presi1lente 
della. RepubMica. fosse .Capo del Potere esecutivo, 
o comunque, fosse nell'esecntiro (ma. non 
potrebbe esserci se non da Capo) e non partecipe 
nei casi indicati dalla Costituzione alla. j1lnzionc 
Psecutirn. E poi oc<:orre pensare che il ricorso geJ
�archico improprio al Capo tlello .Stato gi� esi::;
te: e� � 'quel ben noto ricorso gerarchico al (Gon�
rno del) Re, di cui si occupano ttJtti i trattatisti: 
�e questo � rimedio che nulla ha n che vedere 
con il ricorso straordina.rio. 

A ~questo 1mnto nna domanda: se, pee ;,;alnu�P. 
insieme n dogma della tutela giudiziaria e l'attribuzione 
del Presidente della Repubblica in un 
modo o nell'altro, si arriva a. ricondurre il ricorso 
>;traortlina,rio alla figura, dei normali ricorsi amministrativi 
(se, in altri termini, si uccise lo 
�straordinario)) perch� viva il cc ricorso))), nel 
periodo di tempo in cui pende o � ricevibile il P-icorso, 
l'atto amministrativo ricorri-bile � o non 
1'-r1e1inith'o'? I<J sn.J�it, poi, amnl'rssib�le-ricorso �gii.fl'isdizionale 
contro l'atto p. es., ministeria1e, avl'erso 
il~quale non fu proposto il ricorso ( ei de v ant 
.;tram'Clinai'io) al Presidente della Repubblica? 

Denuncia? ma. l'annullamento di ufficio � sem


[)l'e facoltativo, ed anzi vietato se ispira.to Rolo ad 

1m astratto interPRRe di giustizia. 

.Potrebbe, lntine, }Jensa:rsi che � �ec1�eto di decisione 
del ricorso straordinario sia escluso -da:I 
rategorico disposto dell'art. 113. 

Ma si tratta allOl'a di clubita.re della uatuea. di 
atto amministrativo .di esso : torna:re~ cio�,. allP 
dispute sul suo carattere di atto di giustizia. .ritenuta, 
e tornarvi nella certezza dell'insuccesso, 
poich� non si a.rriva, a vedere come una costru, 
:done del genere possa venire azzardata n.lJa stt�egna 
della. Costituzione vigente. 

N� migliore fortuna. sembra rise�l'va,ta al tentativo 
di istituire una analogia. tra, il decreto iu 
questione e l'atto di concessione della, graz,ia 
(espressamente menzionato dall'a.rt. 87) ovvero di 
discorrere di una rinuncia, preventiva al rimedio 
giurisdizionale da pa.rte del ricorrente in sede straordinaria, 
come contropartita. della perdita. del 
termine pel' ricorrere in sede contenziosa, quando 
l'oggetto di questa, rinuncia � 'P.I'Oblematico, il didtto 
cui si rinuncia (diritto di impugnativa di 
un futuro decreto) non � ancora sorto, e la. tutelu 
ginrisrlizionale � -essenzialmente di ordine pubblico 
intesa s� a ga,rantire il cittadino, ma anche, P 
prima !lllCora ad a>.sicura re la buona, amministrnzionP 
1lP1la co:;;n pnhhlic'n. 

Con quanto precede si � tentato soltanto un son<
laggio del problema. che non si � voluto risolverP 
e neppure, forse, compiutamente formulare. 1Se, 
come speea chi scrive si � raggiunta la prova, che, 
tutto sommato, vale la pena. di occuparsi della 
eosn, qnesto scritto a,vri� con:;;eguito il suo scopo . 

FRANCESCO A(�R� 

AVVOOATO DlllLLO STATO 

)ULL' IMMUNIT� GIURISDIZIONALE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL T.L.T. 


l. Golia pi� lm�g�t n::;wne <:lw viP ne dal con silerare 
le cose a dh;tan~a di qualche tempo, � pos;
i:bile oggi, dopo oltre nn anno dall'entrata in 
'igore � rlel Tra.tta,to di pace coll'Italia e ,quindi 
lalla et�eazione del Territorio Libet'O <li Triestr, 
Lfferma.ee che il T.I~.T., �pi� che una concreta enit� 
operante, � una finzione giuriflica; una sortn. 
li curioso intermezzo nel grande dramma delln 
10litica internazionale, l'ultimo atto rlel quale, 
1er quauto ci riguarda, non pu� P!'lSPJ'P che In 
'estituzione di 'J:Irieste all'Hali.-1. 

L'astrattezza e Ja. transitodet� di ~questo ib1�ido 
n�odotto del genio del compromesso nulla, tolgono 
uttfwia al� fenomeno strettamente giuridico clw 
:ol T.L.T. si � venuto a, crea.re; e di ci� appro.fitta 
l giurista per saggia.re alcuni principi di diritto 
nternazionale che, per 'quanto gi� non infrequenemente 
sperimentati, assumono un pi� completo 
definito valore og�ni qual volta vengono confrolJa.
ti con nuove ed inedite sitliazioni di fatto. .Cos� 
della cosidetta immunit� giurisdiziona~P, che nPi 

l'iguur�i tlel'Hoverno .Milita.re Alleato del T .L. 'l'. 
da talnni si vorrebbP riconoscinta., rla. n-1tri 111'� 
gata. 

:!. Ui..ferito al Governo ..Militaee Alleato, il pro� 
blema della immunit� giurisdizionale si concreta 
nella rqnestione se detto Governo possa essere a,;soggettato, 
come tale, alla. giurisdizione dell' Autorit� 
giuclizial'ia ordinaria (valP n rlire locale, 
originaria), oppure no. 

Giova, a questo proposito, rammentare che sin 
dall'inizio� della sua amministrazione H Governo 
lVlilitare Alleato ha costituito, in concorrenz� cogli 
uffici giudizia-ri locali, uffici giudizia.ri propr�i, 
denominati Corti Militari Alleate. A tali Cot�ti 
tuttavia. � stata conferita unicamente ln giurisrli~
ione penale, c ci� sia con riferimento aH.-e vioht:
doni del Proclami ed Ordini emessi dal Govern�-Militare 
stesso, che alle infrazioni delle leggi penali 
italiane, tuttora. in vigore nel Territorio. Noli 
lwnno, invece, 1lette Corti gittrisdizione civile, pel' 


-4 


cui, in difetto di altri organi a�d hoaJ resta stabilito 
che o si ammette il principio che il Governo 
Militare Alleato � soggetto alla-giurisdizione dell'Autorit� 
.giudiziaria ordinaria, o si a.fferma. il 
principio contrario che esso � immune da qualsiasi 
sindacato giurisdizionale, comunque agisca. e per 
quanti torti di natura civile esso possa commettere 
a danno dei privati che entrano con esso in 
rapporti dir-etti, primi fra tutti �quelli di ca!.!ltte.!
e_ co_~!~�att�ale ifs>_rniture!..-:;tJ?.P.~-~t_i,_ e���:y~--� 

� :~�iii.bra ..s.uperfiuo SOff�Fmarsi sulla gravit� di 
questa seconclilr affermazione. Il cittadino, che secondo 
la, legge italiana pu� chiamare in giudizio 
la Pubb:ica. Amministrazione e far valere nei suoi 
confronti come nei confronti di qualunque privato 
la. violazione di diritti sogg�ettivi perfetti (senza 
pariare dei progrediti mezzi di tutela degli interessi 
legittimi che il nostro sistema mette a disposizione 
degli inte:r:essati) si vedrebbe praticamente 
privato d'ogni g�ranz.ia di giustizia, restando le 
sue possibilit� di reclamo confinate nei limiti del 
puro ricorso gera.rchico, che secoli di evoluzionr 
giuridica hanno ormai condannato in ogni nazione 
civile alla funzione di mezzo sussidiario. 

Diremo� subito che il Governo Militare Alleato 
~:;embra. aver gi� preso netta posizione neila dellca.
ta. �questione, e in forma piuttosto drastica.. Messo 
di fronte a.d un concreto atto di citazione notlficatogli 
da ima ditta privata che avendogli fornito 
dei materiali da costruzione aveva. reclamato 
poi il pagamento d'una differenza di pl'ezzo, il 
Governo Militare Alleato ha reagito comunicando 
all'Autorit� giudiziaria ordinaria l'ordine di non 
tratta.re, :fino a. nuova �disposizione, cause nelle 
q1,1ali il Ooveru.o Militare Allea.to fosse convenuto, 
e .p1�eannunciando contemporaneamente la crea,zione 
di un'apposita commissione per la trattazione 
di tali controversie. 

La �questione non �, tuttavia, supera.ta, sia perch� 
la preannunciata commissione speciale non � 
poi stata fino ad oggi costituita e pertanto non 
sarebbe da escludei'si in modo assoluto una revoca 
dell'ordine di sospensione; sia. anche perch�, 
indipendentemente dall'atteggiamento preso in 
concreto dal maggior interessato (il !Governo 1\ol�lita
�re Alleato), resta aperto il problema del1a conformit� 
di tale atteggiamento ai princip� del diritto 
internazionale e, nell'ipotesi di una risposta. 
negativa, si pone l'a.ltro problema, del comr 
ovviare acl una imposizione di princip� errati chr 
si risolve in nn irrepMabile danno per la e.ittarlinanza. 


Passiamo, dunque, senz'altro ad esaminare la 
questione nei suoi termini giuricliri. 

8. Per quanto il diritto internazionale iwn possa, 
come i singoli diritti interni, trarre vantaggio 
da una sistematica codificazione, si sono tuttavia 
formati fn esso per lungo decorso di tempo, per 
ripetizione di eventi simili, per conforme risoluzione 
di controversie, per virt� di trattati e sopra,
ttutto per l'interpretazione evolutiva della. dottrina, 
-dei princip� fondamentali che sono oggi uuiversalment"
e accettati come norme di diritto inderogabili 
dagli iStati pa-rtecipi alla comunit� delle 

�l:..

nazioni civili. 
L'immunit� giurisdizionale �. uno eli questi, e 

l 

si fonda. sull'assunto che, essendo di norma gli , 

' ~

Stati nell'ordinamento giuddico internazionale ~ 
pari ed uguali, indipendentemente dalla lo1�o im-~poi1:
anza politica, economica e militare, nessuno 

di �essi pu� essere assoggettato alla giurisdizione ~ 

di un altro, ammenoch� non accetti tale sottomis-, 
sione ; e ci� perch�, la. funzione giurisdizionaie � ' 
funzione di sovranit�, e l'esercizio eli essa nei con-~:= 
fronti di un altro Stato comporta automaticamen-~~ 
te l'assoggettamento di esso alla sovranit� del ~~: 
primQ. � . 
E' noto che quante volte si considera-l'a.ppli-: 
cabilit� d'una norma. eli diritto internazionale nel-, 
l'ambito d'un ordinamento giuridico interno, si ~ 
deve dimostr:are anzitutto l'esistenza di detta nor-r 
ma nell'ordinamento giuridico internazionale, e ID 
�quindi il suo ricevimento nell'orr1inamento giuri-J 
dico interno. W 
�Sul primo punto, sar� sufficiente richiamare qui, j 
tra gli altri, i pregevoli studi fa.tti in merito dal-lli 
l'Anzilotti, dal Provinciali, e recentemente dal 1!!1 
Quadri (La g'i1t1�isdizione sugli Stati 8tranier'i) ~ 
Giuffr�, 1941) fra gli italiani; dallo Spruth frn �; 
i tedeschi (Geri8cht8ba�rkei.t 'lleber jremde Staaten, :i! 
1929); dal Hall, dall'Oppenheim e dall'Allen fra ~~~ 
i moderni ang-losassoni, n�nch� g-li autori �tati 1 
dagli stessi; la;vori tutti che accertano in modo ='; 
indisputabile l'esistenza. della. norma sull'immu-ii 
nit� giurisdizionale nell'ordinamento internazio-!~ 
nale. r~ 
. Ii ricevime~to poi della norma. ~el dir_itt? ita-!i~ 
hano, o megho -secondo la termmologm mter-~~:~: 
nazionalistica pi� accreditata -fadattwm.ento =i~ 
del nostro diritto interno a questa norma di di-1i:~ 
ritto internazionale, � attesta.to oltre che dall'in-~f 
serzione eli clauso:e ad hoc in trattati internaz,io-i~i 
nal! stip1~lati dall'Italia e. resi es~r:~1tivi nel terri-Jjtol'lo nazwnale con apposite legg1 mterne, anchP ?:~~ 
c in spe?ial m?do da .al?un_e norme spe(:ifiche con-~1:; 
�tenute m va l'le leggi Italiane, fra. cm l'art. 11 t 
della legge delle guarentigie (13 maggio 1871) e/ 
la legge 28 dicembre 1902 sulla rondizione gin-~ 
ridica, dei membri dei tribunali Ul'bitrali inter-W 
nazionali aventi na.zionalit� straniem.; com'� stato

li 

per primo dimostrato dall'Anzilotti (Il diritto in-:~ 
ternn.don,a.lc nei g-iu1Uzi interni, Bologna 1902, 
pag. 267) seguito da mo:ti altri. . ~ 


Il pro15lema p~� dirsi oggi. autenticamente ri-~;!;. 
solto coll'emanaziOne del Codice penale del 1930, =~ 
che nell'art. 3 contiene un'espressa manifesta-I 


z~~ne dell_a. vo~on~� ~i. aclattame~to (MA_Rio ~'h~LV:�I'''' 
L tmmumt� gbUrtsdtZ'!Onale de_rrh organt stranwn ,f:~; 


:'?isa, Pacini :;\'lariotti, 1947). �Sono da. ricordm�sd': 
m fine, le numerose decisioni pnmnnciate in ta1f::: 
sens~ dalla Snp~ema C'orte ~d, in particolar_e,~il 
l'ultima. ('Sez.. umte, 12 maggio 1947, n. 740, ml�i 
.lla�ssimario) �Foro Ital. n, 1947, col. 169). Con~�: 
tale decisione la Oorte di Cassazione, giudicando::; 
rli un'azione proposta da. alcuni cittadini-italia,.ni@i 
contro la ra.ppres!.'ntanza in Ita.lia per il com-~;:: 
~erci~ estero dell.U.R.S.'S., di cui erano stati im-:~ 
piegati, ha affermato che, essendo tale rappresen-) 


' ' 

l ' 

l 


trmza un organo di diri.tto pubblico deiWU.R.S.S. sovranit� territoria.Ie ed organica era certamentr 
e norb gid, un soggetto distinto avente propria per-quella italiana. In altre parole gli uffici giudiziari 
80nalit� g�iuridica di diritto privato, il rapporto del Governo Militare Alleato non sono un'emanatra 
detta rappre.~entan'<:a ed i suoi impiegati, per� zione del Ooverno Militare Alleato e, per quanto 
qttanto di chiam natur�a privata, � sottratto alla da. �esso riconosciuti formalmente ed autorizzati a 
gittr�isdizione deU'A.tttm�it� giudiziaria italiana funzionare (con l'Ordine generale n. 6 dd. 12 lusalvo 
che a tale immunit� giurisdizion.ale l'V.R. glio 1945), gli sono estranei. Ai fini del nostro 

s.s. non abbia in concr�eto rinunziato. eRame questo a.ccertamento � sufficiente. 
E', dunque, fno1� d'ogni dubbio che quello dell'immunit� 
giurisdizionale � lln principio accet-5 . .Jl Governo Militare Alleato amministra. la 
tato dal diritto italia-no. Ci� equivale, in base � Zona dal 12 giugno 1945. Fino a.I 15 settembre 
alla norma. generale di rinvio contenuta nell'arti-� 1947, _esso era incontesta-bilmente null'altro che 
colo III del Proclama n. l dd. 12 giugno 1945 del un'emanazione, un organo ad hoc, delle forze ocGenerale 
Alexanrler, e, dopo il15 settembre 1947, cupanti ang~o-americane, vale a dire un organo 
nell'art. lO dell'Allegato VII del Trattato di pace l'egolato nell'esercizio dei suoi poteri, diritti f' 
coll'Italia (Piprodotto nel paragrafo 4 del Procla-funzioni dalla Convenzione dell' Aja del 1907 (arma. 
n. l dd. 15 settemb1�e 1947 del Generale Airey), ticolo 43). 
ad affermare che l'immunit� giurisdizionale � uno Non pa.~�e a-ssolutamente dubitabile ch'esso godei 
principi generali del diritto in vigore nel Ter-desse, in tal sua ve-ste, del privilegio dell'imm:uritorio 
Libero di Trieste. nit� giurisdizionale. La cosa. sembra intuitiva in 

Resta-ora da, esaminare, alla luce di tale accer-s�, essenqo le forze a.rmate espressione immediata 
tamento, in primo luogo la posizione dell'Auto-dello Stato e quindi partecipi dei privilegi !td esso 
rit� giudiziaria, locale, onde vedere se essa non riconosciuti dal diritto internazionale. N o n nnosia 
per ca.so una branca. o derivazione del Gover-cer� tuttavia. riportare qui l'opinione di due fra 
no Militare Alleato; in .secondo luogo la posi-i maggiori internazionalisti contemporanei che ahzione 
del Governo stesso, onde chiarire se esso biano approfondito l'argomento. L'Oppenheim, 
stesso sia o meno un soggetto od organo sus�etti-dell'Universit� di Cambridge, nel suo cl::tssic� 
bile della. speciale tutela di dirifto internaz.iona.te. TrRJ;:ta.to (FJd. VI, pag. 759) afferma Clle���z(fe foi;ze 

irmate sono o1�gani dello Stato... anche .se in ter


-L Fino al 15 settembre 1947, data di. entrata in ritorio straniero, alla, sola. condizione che vi si 
vigo1�e del Trattato di pa.ce coll'Italia e, quindi, trovino al servizio del loro .Stato e non per loro 
tecnioamente da.ta di nascita, del T.L.T. come fine privato �. Per fine privato, l'autore cita. gli 
entit� giuridica. a se stante, gli uffici giudiziari esempi della gita. di piacere e dell'atto di violt>nza 
della. zona erano uffici giudiziari italiani, sulla arbitraria persona.le. Ancora. pi� esplicito il Hall, 
ba-se del principio comunemente accettato di dirit-dell'Universit� di Oxford (A. T1�eati8e of Internato 
internazionale che l'occupazione militare non tional Lav..�, ga Ed., pag. 217): cc E' universalmodifica 
lo stato giuridico del territorio' occupato mente accettato che i sovrani e le armate d'uno 
ne' interferisce in alcun modo coll'esistenza della Stato, qua.ndo si trovino in territorio estero, e gli 
sovranit�, per quanto molto spesso la riduca allo agenti diplomatici, quando si trovino nel �paese 
stato puramente potenziale. Pi� difficile � a.ffer-presso il quale sono stati accreditati, possiedono 

\.mare che l'Autorit� giudiziaria del Territorio con-l'immunit� persom.1e dalla ginrisdizione locale)). 
tinua ad essere italiana anche dopo tale data. !E' Conforme opinione � stata, infine, espressa dalla 
vero, infatti, che i magistrati ed i funzionari F;Ono, maggioranza degli autori italiani e stranieri che 
fino ad un regolamento g�nerale ilella ~itn:1zione lmnno considerato l'argomento di cui per brevit� 
(che sembra. di l� da venire), impiegati 1h'll'Am-eiteremo-�qui solo l'ultimo: Borin (Ve8tra-tcrriWministrazione 
italian� distaccati presso il Hovrr rialit� delle forze �armate, in � Rivista. di Didtto 
no Militare Alleato, com'� stato riconosciuto h1 Tnte1;nazionale �, 1937, pag. �186). 
pi� d'un'occasione sia dal Governo Militare Al-Ci� �vale, natmalmente, per le forze a�rmate in 
leato cb(' da rappresentanti del Governo italiano: territorio estero in tempo di pace. :M:a � ovvio. 
� vero a.Itresi che la legge ch'essi iilterpi'Ctano a-nzitutto, elle la condizione di organo dello :Stato. 
edatpplicano � la legge italiana; pare tuttavia, dif-coi privil�gi connessi, non muta per il solo fatto 
ficile poter trascurare totalmente il fatto della dello sta:tQ di guerra. A ci� s'aggiunge che l'oe'creazione 
giurid�ica. del T.L.T. al punto di affer-cupante, per diritto di guerra, assomma in s� co


mare che il potere giudiziario � tuttora �quivi pia di poteri che vanno a rafforza.re -e in nesesercitato 
da. organi italiani, vale tL dire da� organi sun caso ad indebolire _ il complesso dei suoi 
che partecipano d'una sovnmit� indubbiamente attributi di or!!a'no d'uno Stato sovrano. 

estranea al nuovo ente. = 

Anelle �qui citeremo, fra tanti, il Ha-ll (pag�-

Il problema � quanto mai suggestivo e merite


rebbe una. trattazione pi� profonda di quanto non -nt~ 560) : � Il mero fatto dell'occupazione porta 
sia consentito dai limiti del presente lavoro. Qui con s� come naturale conseguenza. la sq~tjtuzione 
baster�-affermare che gli attuali uffici giudi-della volont� dell'occupante alla legge esiste~te, 
ziari operanti nel T.L.T. non sono uffici creati quante volte tale sostituzione sia ragionevolmente 
dal Governo Milit::u�e Alleato, ma sono uffici che necessa-ria, ed inoltre la, sostituzione dell'Aromiil 
Governo Militare Alleato ha trovato in funzione nistrazione civile e giudiziaria con 1a Giurisdisul 
posto Jf!Uando, non es~f>ndo creato D T .L.T :, la :r,ione milita.re >>. 


-6


~n altri termini il privilegio dell'immu.nit� giurisdizionale 
gi� ammesso a fa-vore delle forze armate 
all'estero in tempo di pace, si dilata. in tempo 
di guerra. fino a sfociare nel potere discrezionale 
eli sopprimere addirittura gli organi giurisdizionali 
.locali �e di sostituirli con altri propri 
dell'occupatore. Il fa.tto che tale potere non venga 
talvolta. esercitato in tutta la sua estensione non 
significa rinuncia al privilegio minore, ma solo 
atto di opportunit� dovuta a svariate ragioni contingenti. 
Ci� � anche pi� ehiaro �quando l'esercito. 
occupatore che intende a-d esempio ad avvalersi 
dell'opera degli uffici giudiziari locali confermi gli 
stessi eon un proprio atto formale, manifestando 
eosi, sia. pure in forma negativa, il proprio pote1�e 
assoluto negli organi stessi. Oosi fece ad esempio 
il �Comanrlo Su1wemo dell'Eserc�ito Italiano durante 
la. prima guerra mondiale, quando, eoll'Ordinanza 
2 lugiio 1915, conferi ai giudici distrettuali 
dei paesi occupati l'a-utorit� � eli continmwe 
ad amministrare la giustizia secondo . il diritto 
vigente�. Il provvedimento era largamente giustificato 
�al fatto che i territori occupati erano 
etnicamente e geograficamente italiani e che le 
genti erano di sicuri sentimenti italiani. Nessuno 
dubit� comunque allora, n� ha mai in seguito dubitato, 
che tale rinuncia a-sopprimer-e e sostituire 
l'Autol'it� giudiziaria� locale potesse essere intel'pretata 
come assoggettamento vo~ontario dell'esercito 
occupatore a quella m0desima Autorit� giudiziaria,. 
Infatti, oltre ad essere contraria a.i prineipi, 
tale illazione non � nemmeno necessa.ria, 11oich� 
la conferma. dei giudici locali � intesa bens� 
a favorire 'la popolazione del territorio occupato 
ma. solo in quanto ci� non eeei difficolt� all'esercito 
occupante, che ha bisogno nell'esercizio dei 
suoi poteri di non trovare impedimenti di sorta. 
Inoltre la conferma nelle sue funzioni dell'Autorit� 
giudiziaria loca-le non potrebbe neppure considera-
rsi atto fido-neo a manifestare una volont� 
(li assoggettamento alla giurisdizione locale se, come 
in genere si ritiene (1\'IIELID :� op. eU., pag. 17 e 
segg.) � insufficiente a costituire atto idoneo persino 
il fa.tto che l'organo straniero titolare dell'immunit� 
si faccia attore davanti agli uffici g-iudiziari 
locali. rE' stato anzi proposto; a questo 
dguardo, di usare l'espressione e8enzione dall'a�zione 
come pi� propria dell'altra-�n111�~unit� giurigdizionale. 
In a.ltre parole la rinuncia deve essere 
univoca, e, se tacita., �ev-e risulta...,.e da fatti 
concludenti e chiaramente sintoma.tici della volont� 
di rinuncia (MIELEJ: op. eit., pag. 183), qualP 
certamente non � la conferm::t nelle funz-ioni degli 
m�ga.ni giudiziari locali. 

Resta pertanto dimostrato che, essendo il Governo 
Militare Alleato, fino al 15 settembre 1947, 
l'organo di forze Hrmate di occupazione; essendo 
gli uffici giudiziari del T .L. 'l'. del tutto estranei 
a tale organo e in realt� stranieri rispetto a.d esso; 
e non avendo la� conferma di detti uffid il 
sig-nifirnto di rinuncin aU'immnnit� giurisdizio


nale, tino alla thlta suddetta il >Governo Militare 
Alleato godette incontesta�bilmente dell'immunit� 
giurisdizionale. Dubbi sono stati,. invece, sollevati, 
e non solo dai pratici, cir-ca l'applicabilit� del 
privilegio doJ!_o tale Jlata. )fu, a mio 'par�et�e; a 
torto. Il Governo.'Miiitare Alleato ~wr-ebbe, secondo 
�costoro, mutato la sua natura giuridica, colla 
entrata in vigore del 'l'ruttato di pace; esso sarebbe 
ora il Governo 01'dina.r�.} tlel T.L.T. Nulli:~ 
.u pi� gratuito. La soluzione si trova nella stessa 
!\Orma dalla 1quale oggi il Go,�emo Militare Alreato 
deriva i propri poteri. Essa non � pi� l'articolo 
43 della Convenzione dell'Aja, ma, l'art. l 
dell'Allegato X al Trattato di pace (Regime prov


visorio del 'l'.L.'l.':). 1Secondo ta.le disposizione, 
{( fino aU'assunzione dei poteri da parte del Governatore, 
il Territorio Libero continuer� ad essere 
amministrato da-i Comandi Militari Alleati, 
entro le rispettive zone eli competenzn n. Lo stesso 
verbo oontinue-r�. (shall continue) �, a mio parere, 
indica.tivo di una continuit� giuridica che nou 
soffre solnz.ione tra il periodo d'occupazione mi-: 
litare e il primo periodo eli amministrazione del 
'r.L.T., pet� �quanto si l'iferisce alla� per�sona-del


l'amministratore. Esso �, prima e dopo, il Comando 
milita.re anglo-americano, vale u tlire, come 
� sta.to .~hiarito pi� sopra, nn organo all'-estero 
di due Stati stranieri. Il Trattato di pace introduce 
nn solo elemento nuovo nel ra'})porto, e cio� 
la cessazione de1lo stato di guerra, per cui l'occupazione 
militare, coi maggiori poteri ad essa 
connessi (ad es. soppressione degli uffici giudizia.ri1locali)1 viene meno. Resta per� la. natul'�a intrin-j 
seca dell'organo d'uno 1Stato straniero che � suf-fi 
ficiente ad assicura-re allo ste!':SO il �bPt1f'firlO d<>l -!\ 
l'immunit� giurisdizionale. �-_; 

G. All'immunit� gimisdizionule pu� rinunciar~:>i. 
.\bbiamo gi� visto come la. ma-ncata soppressionf. 
e sostituzione degli uffici giudiziari locaU non significhi 
rinuncia. C'� di pi� che il Governo Militare 
Alleato ha dato espresse istruzioni a-ll' Autorit� 
giudizia-ria ordinaria di non trattare le cause 
nelle quali esso Governo sia �parte (conv-enuta). 
Ponevo al prineipio il quesito se ta.Ie ingiunzione 
fosse da considerarsi legittima o abusiva ; 
mi '})are ora eli poterne affermare la piena. legit-� 
timit�. �Cos:� facendo, il Governo Militare Alleato 
ha in fondo esercitato un potere che il diritto internazionale 
prima, la legge inte-rna dopo, gli riPonoscono. 


A porre tm rimedio all'inct�esciosa situazione 
non resta, �quindi, che la creazione della. promessa 
commissione speciale (sperabilmente composta anche 
da magistrati italiani in: servizi� presso gli 
uffici giudiziari locali) che tratti e d-ecida le controversie 
di natura� civile tra i priva.ti e il Governo 
Militaee Alleato. 

Ci� almeno fin quando la. pi� importante promessa, 
di restituzione di Trieste -all'Italia, non 
trovi adeguata espressione sul pia,no degli-aCroT'di 
inteT'nazionali. 

MANLIO CECOVINI 

AVVOCATO nELLO STATO NEL T.L:r. 


n-I n-�o T TRINA 



P. 
MtRTO: Risarcimento di danno non patrimaniale 
dal proprit.t.uio di veicolo, H . cui conduceutt sia 
ririu~:.to igautJ. � R.:~.ssegna. giuridiJa circula.zione 
e trasporti JJ 1 19481 318. 
Il 'l'ribunale d.i Bologna., con sentenza 19 giugno 
11)47 in causa Uomellmi contro Ministero Ditesa(
Riv. pag. cit.) ha dichiarato, con succinta motivazione, 
non risarcibile da pa-rte del proprietario 
del veicolo il danno non patrimoniale, quando il 
conducente _del veicolo stesso sia rimasto ignoto, 
s� ehe nei suoi confronti sia mancato l'accertamento 
della responsabilit� penale. 

Il Mirto annota in senso favorevole tale sentenza, 
e d� a-mpia ragione del suo assens-o. Egli 
osserva anzitutto come, pur essendo i termini di 
� reato >> e di �autore di reato� un unum et idoo~ 
sotto l'aspetto fenomenico, in quanto il rea-to � 
tale perch� � opera di un uomo, pur tuttavia 
l'attivit� prooessuale penale tende a due scopi jnscindibili 
fra loro: uno' generico, per accertare 
se. un determinato fatto costituisca reato; l'altro 
specifico, per accerta-re chi lo ha commesso. E' 
evidente, quindi, che il processo p-enale non riesce 
ad esaurire la sua giuridica-ragione d'essere 
fin quando non raggiunga entrarmbi gli scopi che 
persegue; ed invero l'accertamento obbiettivo del 
rea-to, senza la individuazione del colpevole non 
d� agli orga.ni dello� tStarto, che esplica-no la loro 
attivit� mediante il processo lar possibilit� di rendere 
concretamente operante la. norma penale. Rima-
sti � ignoti � gli autori del reato, il processo 
non pu� che chiudersi in istruttoria con una sentenza 
di << non doversi procedere � (art. 378, ultimo 
cpv., c.p.p.). 

.Una siffatta sentenza, istruttoria non pu� avere, 
npl processo civile, alcun valor-e: giacch� per gli 
articoli 27 e 28 c.p.p. soltanto le sentenze penali 
irrevocabili spiegano la loro efficada, e la sentenZ� 
istruttoria di � non doversi procedere percM 
ignoti gli a.utori del reato � non pu� ma.i esser 
considerata, sentenza irrevocabile -di condanna 
o di proscioglimento -essendo automatica 
la riapertura, del processo quando l'imputato 
divenisse noto; e, d'altro canto, l'accertamento 
generico d�l fatto-rea.to, che sta. alla base della 
formula-di proscioglirriento non pu� opporsi ad 
a:lcuno fino a quando nel processo pena.lt'-qU-el 
fatto-reato. non possa esser� a-ttribuito a.d una. 
pei'S()na determinata ed indiV~duata. 

Or quando si invoca il risarcimento di un danno 
non patr1monia-le -e, cio�, ui un �anno che in 
tanto pu� essere risarcito in quanto 1lisc-enda da. 
un reato come tale: art. 185 c.p. in relazione al. 
l'art. 2059 c.c. -� necessario che il fatto che si 
vuol porre a base della domanda di risarcimento 
dei danni non patrimoniali non soltanto sia �riconosciuto 
come reato, ma che di esso sia chiamato 
penalmente responsabile una. persona; occorre cio� 
che nel processo � penaJ.e si giunga non soltanto 
all'accertamento generico, ma .anche a quello sp~? 
cifico. Accertamento che, � inutile aggiungere, 
niun altro che il giudice penale; in sede penaile, 
pu� fare. 

La �questione,, poi, non cambia, quando il risarcimento 
del danno non patrimoniale si voglia ehiedere 
alle persone che a norma delle leggi civili 
debbano rispondere del fatto di.chi ha, commesso 
il fa.tto-r�ato. 

L'art. 185 ha, rispetto a.Ua legislazione pree<>dente, 
ca-rattere decisamente innovativo ; onde, come 
� sta.to costantemente ritenuto, il risa�rcimento 
del danno non patrimoniale har ca.rattere strettamente 
complementare della, sanzione penale. ,S� 
che, mancando l'afferma.zione di una responsabilit� 
penale, e, quindi, la sanzione, non pu� gio. 
ca.re la norma che contempla la sanzione complementare. 
� N� con l'entrata in vigore del nuovo Codice civile 
le cose sono mutate: giacch� l'art. 2059, lnngi 
dal disporre in via generale la risa.rcibilit� il-el 
danno non ;patrimonia.le, fa, rinvio esp-reRso �ai 
casi determinati dalla, legge �, e cio� appnn.to all'art. 
185 c.p. 

Infine il l\1. si occupa della responsa-bilit� ex 
art. 2054 e distingue, in relazione alla. risarclbilit� 
del danno non patrimoniale, due casi : se il 
pr�prieta:rio debba rispondel"e dei danni cagionatj 
dalla. circolazione del veicolo .soltanto in quanto 
proprieta.rio, egli non sa.r� tenuto al risa.rcimr.nto 
del danno non patrimoniale1 mancando qna.lsiasl 
rapporto con l'autore materiale del fa,tto-reato; 
se, invece, il proprietario debba rispondere anch� 
per il rapporto che lo lega col conducente (respon~ 
satbilit� per fatto altrui) sa~� tenuto a�rtsarcire 
anche il danno non patrimoniale, sempre che st -verifichino 
le condizioni suaccennate. 

Sembra superfluo richia.nmre l'attenzione su 
questo veramente pregevole stu-dio del Mi.rto, spe� 


-8 

cie ora che. la giwrisprud,enza aeua Corte Sttprerna 
si ~ decisamente orientata nel ritenere che anche 
la Pubblica Amm;i;nistrazione sia tenuta al risarcimento 
del danno non.� pa�trimoniale (cfr. da ultimo
� Vass. 7 aprile 1947 � Rigg�io conH�o Amrninistr~
�~one MiiJ,ttat�e � Gi1tr. lt. �, 194B, I, 1, 91). 

Vhe in sede civile, agli effetti della risarciiJilit� 
del danno non patrirnoniate, non si po~>�sa conoscere 
delle con"'eg�uenze penal~ del fatto cifbe origina 
la responsaiJttit�, quando a~ di fuori del ca�IIO 
di estinzione �cl reato un sijjatto accertamento 
sia mancato in sede pen-a.te, � gi� stato ajjerrnato � 
in precedenti sentenze: ofr. Vass. 27 marzo 1942, 
ti. t\26, Societ� Uarni. Briaonzo.le contro Ro�ssi (� Fo 
ro lt. �, 19-12, I, 663) in un caso d~ arohiviaziottw 
disposta dal P. M.; e Tribunale Benevento 25 mag.
!J.i� 194ti, Lucohesi contro Brig;io (ivi 1~44-4-6, I, 
883) in un caso in cui l'a.zione penale non era stata 
promossa per difetto di querela. IiJ le due s�n.tenze 
giungono a _questa ajjenmazione sostanzia.lmente 
argomentando a contrario dalla (Zispos~�ione del~ 
l'art. 19S o.p. (ora si veda �anone l'art. 2738, secondo. 
omnma, c.o.), .secondo cui (( la estinzione 
de_l. reato o della pena non importa. la e;stinzitme 
dfJtle obbligazion"i oivili �erivanti dal reato �: ond� 
� p(u;ijioo in giurri>sprudenza ohe, diohiarato� estin~ 
to:� un reato per qu(J)lsiasi c�ausa, ad esempio-per 
amnistia, fn .sede oivile pu� essere esaminato il 
fatto, �az fine di considerarlo wenttta.ZrneJ1:te come 
reato, per Vattrib�uzione al danne:ggiato -dei danni 
non patrirnoniali, o per qualsiasi altro effetto, che 
r~m.anga�na�turalmente circoscritto nell'ambito delz:
a~ione cipile (cfr. o.Ure zla g~� citat� sentenza 
aeua ca.ss., quella 7 aprile 1941 B,r,iochi contro 
Paulieri, in � Fom It. �, 1942, I, 94); e, aa ultimo 
Oass. 10 agosto1946, n. 1173, in� Foro Jt. �, 
1947, I, 87). . 

� Giova peraltro awertire ohe la tesi ca�ldeggiata 
dal M irto non � del tutto pacifica in dottrina. 

Il Torrente infatti, annotando la sentenza de~ 
Tribufi,(J)le di Beneven-to (Riv. e looo oi.t.), sostiene 
ohe �ogni qualvolta sia necessario decidere, ai 
fini della� risoluzione di una controversia di carattere 
civile1 se un fatto costituisca reato 1 questo 
potere non possa essere negato al giudice ci� 
vile �. 

Tale potere� deriverebbe da una norma di carattere 
fondamentale e generale del nostro diritto 
proc�essualeJ ora fatta propria anohe dal legisla�� 
tore1 che l-'ha codiji1cata aU'art. 34 del o.p.c. Si 
tratta d01l principio dell'aocertarnento incidentale: 
poioh� l'acc�ertamento della� responsa�bilit� penale 
� ttna questione pregit~diziale rispetto a quella 
principale. (risaroirnet~to del danno non patrimoniale), 
a quell'acoertarne�nto, ove sia per una 
qumlsiasi ra�gione mancata in sede penale, pu� procedere 
incidenter tantum il giu-dice civi,le, beninteso 
oon effetti di preolusiOt~e nel pmoesso civile 
e non. di cosa giudicata. Ma� le ptw q,oute osservazioni 
del Torrente -che urtano per� contro il 
disposto dell'art. 198 o.p.J che oooorrerebbe considerare 
del tutto inutile o come non soritto non. 
risulta ch.e abbiano trovato favorevole ac:coglim(/
1it6. n�lTa gi1~risiwuden~a. 

Sttl>la applioazione dell'art. 198 o.p. si veda anche 
la nota del Ga�t��ieU, in � Foro It. �, 1942, I, 
94, con ampi ri-ohiami dottrinari. 

Particolarmente in.tet�essante, poi, la nota del 
M.. per la pa't'te ohe rigttarda la. re8ponsabili~� ew j 
art, 2054. La questione specifica merita di es11ere 
esaminata; in quanto nessuna pronuncia della Cor. 
te Suprema sembra s�ia intervenuta sulla questione 
specifica. (N. G.). 

P. BoDDA: In tema di :provazione dei contralti 
l 

dello Stato non importanti impegni di spese�. ~! 
� Foro Pa.d. �, 1948, I, 707. 

l 

La, Corte di Appello di Roma., con sentenza 
19 giugno 1948 in causa :Sodet� Editrice Ba.rbera 
contro Presidenza qonsiglio Ministri .e Ministero 
Pubblica Ist1�uzione (Riv. e loco cit.), ha. fissato 
due importa.nti principi, che possono esset cos� 

ma.ssima.ti : 

. l) Ogni contl'ittto a prestazioni corrispett:ive 
concluso dille Amministrazioni dello .Stato, importi 
o ~eno u_n impegno attuale di .spesa, richie: ~~ 
de, p�r la sua efficacia, l'approva~ione min~ste-~[ 
riale. !'� 

2) Non pu� valere come ra.t;ifi.ca. o conferma di l un contratto non debitrumente approvato U fatto f'= 

~~~ ~:~!~~c:e!;~inistra.zione lo abp~a eseguito ~~:r_,.~_~:;_:_:

,!,�,: 

. �Sul primo punto la sentenza ha osservato che , 
l'a,rt. 19: regio decreto 18 novembre 1923, n: 2440 ,: 
-ch_e ha una assaj_ lata dizione -non sl. rife-~,,., 
risce soltanto al. contra.tti dai qual;i derivi, in via ; 
immedia.ta una entrata o una..spesa per la Pub-� 
blica Amministrazione; mf1 a tutti~ contratti sti.. ~ 
pulati da. questa. 

Ci� d�eriva dal fatto che la legge i,n esame ab-~-:== 
braccia, ogni a.spetto della complessa attivit� a.m-~ 
ministrativa. dello� Stato, e che le stesse ragioni 
che impongono un controllo quando dal contratto ~~ 
derivi una entrata o una spesa., impongono quello 
stesso controllo anche quando sl. tratti di con-11 
tratti che richiedono aJl'Amministrazione una. de--' 
termina.ta prestazione, dalla quale possono anche l 
derivare non lievi conseguenze di carattere pa.-@ 
trimoniale. ~:~ 

In ordine al secondo punto la� Corte�ha messo in 1"'. 
luce che l'approvazione -anche qua.ndo inter-!~_-_!_,_!.�

.�.. 

vep.ga in relazione a.d un contratto di natura privatistica 
-ha sempre carattere di un atto am-L, 
ministra:tivo; e presupposto di essa. � un riesame ~-= 
da parte di organi diversi da �quelli che hanno con-1 
eluso il contratto. ,sicch� l'attribuire rilevanza f:~:i; 
ad una attivitf�, di mero fatto posta in essere da M 
quegli _or~ani stessi che ~l co~tratto hanno con� l:l~i 
eluso r:ngmf�ca. svuota.re dl ogm contenuto le nor-m: 
me che condizionano la efficacia del contratto �alla. [i 
approvazione degli org�ani di controllo. 1] 

Il B. consente in toto nella decisione della Corte ::@ 
RoJllan.a ed aggiunge nuove argomentazioni a SQ� i~i 

�:::: 

st~gno della te~i, tra~ndole daU'a.rt�. ll3 del Re: 



-.9....,.,.. 

golamento di contabilit� approvato con regio decreto 
23 maggio 11)24, n. 827; secondo il quale 
anche per i contratti regolari pu� esser negata 
l'approvazione. �Donde il B. a~goi�enta. che la 
estensione all'esame del merito, oltre che della 
legittimit�, dei contratti, rend~ assolutamente necessado, 
in ogni. caso, l'atto di approvazione. . 
. 1Sulla. seconda ma.ssima. H B. rileva che .non si 
sarebbe potuto parlare dL una approvazione im" 
plicita, in vista della. esecuzione daU:t, a.l contratto, non essendo possibile ammettere eq.uipollenti di 
atti di controllo (Consiglio :Stato~ V Sez. 2~~ �l; 
cembre Hl37, in �Poro Amm. �, 1933, I, 2, 27).. _ 

Infine osta.va. all'istituto della pr-etesa convalida 
il secondo <:omma dell'art. 1444 c.c.,. non potendosi 
certo sostenere c:he l'Amministrazione a;vess� 
eseguito il contra.tto conoscendo il motivo della 
sua. inefficacia. 

Le amtte, preoi8e, esaurienti osserv�azioni con.ten:
ute nella sentenz�a e nella nota del B. esi.mono 
da un ulteriore commento; non potendo nori con, 
tienirsi in toto con la Corte Rornana e con 'il Bodda, 
che hanno esaminato, chiari.to e deciso una 
questione della mas8�na. delioa�tezza giungendo a�rl 
afferm.azioni tanto pit� �nportanti in qu�an.to non 
riswlta ne8S1,t.n preeedente a�l rigu�rdo. 

A. 
J ANNUZZI: Termini di costituzione nel giudizio 
di appello di opposizione a decreto ingiuntivo. 
�Foro Pad. � 1948, I, 751. 
Annotando iu seuso favorevole una. senteuza de'l 
Tribunale di Mantova (Riv. loco cit.), lo J. so~ 
stiene che la. dimostrazione dei termini di costituzione, 
di �ui a.l cpv. dell'art. �645 �c.p.c. non si 
applica. -appellante sia. il debitore opponente o 
il creditore opposto -al processo di secondo 
grado. 

Argomenta. anzitutto lo J. dalla dizione letterale 

della norma: �in seguito all'opposizione il giu


dizio si svolge... davanti al giudice adito; ma i 

termini di costituzione sono ridotti ana met� � ; 

e poich� il giudice adito in seguito all'opposizione 

n-on pu� essere che quello di primo grado, la re


la.tiva. dimidiazione d�el termine non pu� riferirsi 

che al solo processo di primo grado. 

Sotto un profilo logico -e razionale poi lo J. fa 

osservare che, dando l'opposiz-ione vita a.d un nor


male processo di cognizione, dopo che �questo � 

sta.to instaura.to deve seguirne le norme; e che, 

una volta, iniziato il processo con la costituzione 

di una, d�elle parti, il p�roce�dimento sommario viene 

meno, viene, 'quindi, a. cessare il criterio esecutivo 

che predominava nel procedimento monitorio, e 

con esso la. ragione stessa che ha consigliato l'ab


brevia-zione dei termini. 

Qttrestione deUa massima importanza praticoa. I n 
sen8o eonforme alla sen.tenza annotata e alla� opini.
one del ,Jannuzz-i,. cfr. D'ANGELO: Opposizione 

a. decreto di ingiunzione e termini di comparizione, 
in � Foro It. >> 1948, ,I, 717; ma eontro: 
ANDRIOU: Commento al c.p.c., vol. III, 305-3'06; 
D'ONOFRIO: Commento al nuovo c.p.c., 161, n.umero 
1013. Una postZtone intermedia ha invece 
asstmto il SATrA: Termini di costituzione ed estinzione 
del processo, in� Giu-r. It. >> 1947, �, l, 193: 
'il quale sostiene ehe �l'art. 645 cp'v. o.p.o. riduce 
� i termini. della� met-� per mantenere al procedi: 
rnento ingiunzionale quel ritmo di celerit� ohe � 
il motivo isp�iratore del procedimento rnedesimo. 
ilfa qt~esto ritmo � imposto evidentemente nell'in: 
teresse aet creCUtore, non aet aebitore, onae .e 
chiarp� che sollo q�z~rando questi sia opponente., in 
primo grado e appellante in ~econclo la ri�uzion� 

h.a ragione d' e_88ere, no:n g~� quary,do il creditQre;, pet' 
{~�er~ rimasto socco(/'f/,bente in pr�no grado" 
si renda appellante in secondo. Se egli i.n appeU� 
a�ssegna e o8serva. i terrnini norrnali, il meno ohf} 
si pQssa d~re � che il debitore n.on ha i;ntere.sse ad 
eci(Jepire >>. _ --� 
l n giAtrri.8prudenza non risulta clhe la S. C. si 
sia interessata della qtwstione, che � stata risolta 
in senso difform�e dJ.lla sentenza in rassegna dal 
Trib�una�le di M ilano 17 gittgno� 1946, Mazzuc.Chelili 
contro Cam.i8 e dall'Appello Firenze 16 aprile 
1943, Nencini contro Croc�c�hi cntmmbe inedite; 
ed ora da Appello F��enze 7 ottobre 1947, in� Mon. 
Trib. �, 1948, 49. 

Per la questione se la d�ni.diazione dei termini 
8i applichi alle opposizioni promosse avanti ai 
P1�etori c ai Conciliatori si vedano in senso a-ffermativo 
Pretttm� Milano ord. 20 gennaio 1H4R, 
<c Foro� I t. �, 19-1-R, I, 717, e D'Angelo (nota citata); 
contra. p�cr� D'Onofr�io e Andrioli-, op. lo<''� 
cit. �(N. �G.). 

M. 
MASSARI: l) Colpe concorrenti nelle collisioni ai 
passaggi a livello. 2) Modalit� di liquidazione di 
danni. �Rivista giuridica�, circolazione stradale, 
1948, 306. 
� una nota in parte contrastante e in parte adesiva 
a una sentenza 29 settembre 1946 della Corte di 
Appello di Brescia (Riv. pag. cit.). 
La fattispecie in esame ha una grande importanza 
pratica, perch� si presenta in numerosi casi: 
passaggio a livello chiuso�; conducente di veicolo 

che, insistendo, induce il custode ad aprire le 
sbarre; convoglio ferroviario che sopraggiunge durante 
l'attraversamento, e cons-eguente scontro. 

La sentenza a.nnota.ta ha. escluso qua.Isiasi concorso 
di colpa da parte del conducente del :veicolo 
danneggiato; ma il lVI. critica. tale decisione. E' 
fuori dubbio che il custode, con il suo comportamento, 
venendo meno a precisi obblighi, abbia 
dato causa al verifica.rsi dell'evento. 

Non si pu� pera1tro, tacere che a tale comportamento 
egli fu indotto proprio dalle insistenze 
del conducente, il quale dalla chiusura stessa del 

!

passaggio a livello ,doveva tra.rre elemento per ritenere 
imminente l'arrivo del treno, e quindi as! 
solutamente rischioso impegnare i binari;' e �omun-
que costui, nell'attraversa.re i binari, doveva 

l 

aver presente le norme dell'art. 28 del Codice stra-


dale, e cio� assicura.rsi veramente che il treno non 

fosse in arrivo. 

l 

Questo comportamento � altrettanto colposo di 
quello del custode;-onde due son le volont� . .eh~ 


-10


han concorso a cagiona,re l'evento dannoso, e non 

appa,re, perci�, giustificato porne le relative con


seguenze a carico d,i. uno solo. 

11M. aderisce, invece, alla sentenza per la, parte 

relativa alle modalit� di liquida,zione del danno. 

Giusto �, infatti, non tener conto dei lucri che 

al dann~ggiato provengono da, una attivit� ~�e


cita, la quale, proprio perch� tale, non pu� sple� 

gare effetti nel mondo giuridico. 

Del pari � approvabile la sentenza nel punto in 

cui dispone che se al risarcimento del danno de� 

rivante da pe1�manente inca,pacit� lavorativa si 

provvede, come normalmente avviene, medknte il 

o 
"l
Pao-amento di una. somma, capitalizza.ta, da questa 
�vanno detratti gli interessi a scalare per tutto 1 
periodo dell'anticipato pagamento, di tanto ridu


cendo la somma da pagare. 

Interessante, penYh� riflette un caso pratico ab


bastanza comune, la prim,a parte �ella notaj la 

qu,ale � a,pprovabile, arnche sotto ill profilo moralej 

vi �, in effetti, un co1worso �i volont�, so,stanzial� 

mente tendente alla violazione sia di norme rego


lamentari che di quelle d i com'Une p1�udenza j ed 

U pi� delle volte, anzi, la volont� �el custode d�ol 

passaggio a livello viene soverohiata �a� quella del


l'a'Utornobil�;ta. In questa situazione sarebbe poco 

morale, oltre che an t�igiuridico, e~Sonerare comple� 

tamen~e da responsabilit� i con�ucenti. 

Anohe la seconda parte �ella� nota si ri.lerva ai 

'{l-otevole importanza pratica, sopratutto in un pe


riodo in oui le attivit� illecite wn fiorite rigo


gliose (vedi commercio in borsa nera). Che i pro


venti �i una attivit� vietata dalla legge (non ci 

sembra, per�, che possa ba�stare, a questi fini, 

che l'attivit� sia contro il buon costume o so,ltanto 

moralmente riprovevole) non possano essere presi 

dalla legge in oon8idera.zione ad altri fini, appare 

abbastanz�a evidente. Ci� non significa, pera�ltro, 

che in tal caso, nessun risarcimento sia �ovuto: 

e si dovr� fa1� rioorso alla liquidazione in via equi


tativa ew art. 1226 c.c. 

Particolarmente interessante l'ultimo punto cir


ca le riduzioni da apportare (J!lla somma capitaliz


zata, sul quale possono vedersi in senso conforme, 

App. Torino 20 marzo 1942, Bertolino c. FF. SS.,, 

in << Rep. Foro lt. �, 1942, 1226, n. 230, e App. 

Torino 6 giugno 1939, Bosca contro Spriana, ivi 

1939, 1579', n. 345; Oass. 23 aprile 1941, Mariotti 

contro Bocci, in � Giur. lt. �, 1941, I, l, 761, 

e da ultimo Oass. 22 febbraio 1946, in� Giur. Jt. �, 

1947, I, l, 181, n. 187; noneh�, sostanzialmente, 

questa Rassegna n. 5, pagg. 21-22. (N. G.). 

V. 
E. CALusr: Il mnm~nto determinativo della 
indennit� nelta espropriazione per pubblica utilit� 
e la svalutazione monetaria. �Foro Pad. �, 1948, 
I, 767. 
Con sentenza, 5 settembre 1947, in causa Marchi


no contro Ministero LL. PP. (Riv. loco cit.), il 

Tribunale di Genova, ha, statuito : 

a) che il valore dell'immobile espropriato deve 

esser fissato con riferimento alla� data del decreto 

prefettizio che pronuncia la espropriazione; 

b) che nel computo delle indennit� di espropriazione 
non deve tenersi conto uella sva.mtazione 
monetaria, che si sia verificata nelle more 
del processo d.i impugnativa della :i.nuennit�. 

Il 
U. annotanuo m senso favorevole tale sen,

' 
�"

tenza, fa anz1tutt<1 u� ewoursu.s per richiamare 
tutte le varie teorie circa il mo-mento determina,. 
tivo dell'indennit�, da ,quella che si rifaceva al 
momento della dichiarazione d�ella p. u., a quella 
che faceva capo alla of!erta della somma ritenuta 
congrua dall'espropriante (art. 24 legge 2J glU� 
gno lt>65, n . .:.!..iol:!); ua quella che s1 rl1eriVa, al 
momento della indicazione uei beni da espl'opria.re 
all'altra che ta,le momento vedeva in 'quello !!�ella 
pubblicazione o de~la esecutoriet� del pmno particolareggiato. 


Dimostra il C. la fallada di queste tesi," che si 
rifanno ad. a.tti preliminari dai quali non nascono 
anco1�a diritti e obblighi delle parti. Considerato 
che, tino a quando non sia intervenuto. il decreto 
prefettizio di espropriazione, l'espropriando conserva 
integro il suo diritto dominicale (sia. pur 
con qualche particola.re limitazione), sia. sotto il 
profilo della disponibilit� che del godimento, ritiene 
il O. che questo decreto, dalla data del quale 
la propriet� dei beni passa dall'espropl'iando al


. l'espropriante, segni anche il momento determinativo 
della indennit�. 
Prima di allora, infatti, i rischi e i vantaggi 
inerenti ai ,beni si riflettono nella sfera. giuridica 
dell'espropriando: evidentemente le variazioni di 
valore che possono incidere tino a quel momento 
sui beni stessi si verificheranno a suo vantaggio 

o in suo danno. 
" Ana-logamente tutti gli aumenti o le diminuzioni 
di valor~ che i beni possa.no subire dopo quel 
momento sono a vantaggio o a cadeo dello espropriante: 
e in questo concetto il O. ravvisa la 
chiave di volta per la ril?oluzione del problema inerente 
alla, svaluta,zione monetaria. 
Osserva il C. a ,questo rigua,rdo che tutto l'istituto 
della espropriazione per pubblica utilit� ha 
carattere eminentemente pubblicistico, in cui domina 
lo jus imperii della Pubblica Amministrazione, 
e che �questo ca,rattere non viene meno neppure 
,per quanto riflette la determinazione della 
indennit�, cui si perviene all'infuori della volont� 
dell'�espropriato (facciamo qui osservare ohe anohe 
quando fra espropriante ed esp,ropriato si raggiunge 
l'aoaordo e si addiviene ad 1ma compravendita 
in via amichevole si � ritenuto tra.ttarsi di un negozio 
di diritto prttbblico: of. Oass. 18 marzo 1947, 

n. 404, in �Foro lt. �, 1947, I, 579 e la dottri~a 
e la �giurisprudenza ivi citata�); �e che, peTcl�, 
anche sotto ,questo prolilo, non si potrebbe far 
ricorso ad un preteso principio e�quitativo�. Tanto 
pi� che proprio non si potrebbe comprendere come 
mai si possa pretendere -secondo ju8 e secondo 
aequitas -che, non essendo pi� proprietario di 
un bene, si possa richiedere un supplemento dl 
prezzo o di indennit� p,erch� sn��essiva111:en~e il 
bene � aumentato di valore. L'inversa, 
pretesa dell'espropriante, ove il valore 
fosse diminuito, farebbe certo gridare allo 
sca\lldalo! 


-11


N� potrebbe farsi ricorso alla dominante dotespropriazione 
per pubblica utilit�, dall'App. 
trina e giurisprudenza che in materia di risarciAquila 
23 agosto 1947, Visca contro Ministero 
mento danni ha ormai sancito il principio della LL. PP. (� G�iur. Jt. >> 1947, l, 2, 456): giacch� 
incidenza, della. svalutazione moneta.ria. presupposto di questa� sentenza � un inadempi


Ammette il C. che tale principio debba valere mento colposo della P�nbbliea Amministrazione. 
non solta.nto in materia extracontrattuale ma (E' da notare che in tntti i casi in cui., pur in 
anche nel campo contrattuale (su di che � lecito far f(jrna di debiti di valuta, si afferma la ~'ncidenoza 
delle riserve), ma ritiene che esso non sia a'flplidella 
svaluta.zione monetaria, presttpposto indeca.
bile in materia di es.proTJriazione per pubblica ro.qa�bile � sempre la mora del debitore: cf. App. 
ntilit�, per un duplice motivo: Milano, 20 gennaio 1948, S. A. Oo~tru~:ioni Aero


termiche contro Recchia, in M!Jn. Trib. 1948, 189 

l) perch� non ricorre l'estremo, neeessario, 

n. 472: nonch� la 8entenza 15 g-ennaio 1948 del
della. illiceit� o de1la, <'Olpa. nel comnortamento 

Trib. Como e 24 febbraio 1947 del Trib. Bergamo, 

dell'espropriante; TJerch� l'espropriazione � per 

ivi, 1948, 178 n. 442-443).

certo un a.tto legittimo e perch� la eventuale man


Lo stesRo 'l'ribunale di Geno1ja, con succesRiva

cata, disponibilit� della somma. versata alla Cas


sentenza 26 marzo 194R, Oozzani contro llfiniste


sa depositi e prestiti a titolo ili indennit� non 

ro LL. PP., in Mon. Trib. 1948, 145 n. 362, ha

dipende da colpa della Pubblica Amministra


peraltro 8ancito il pr�incipio opposto a que1llo fis


zione; 

sato dalla sentenza in raR8egna, sotto il profilo 

2) perch� la, incidenza della, .svaluta.zione si che non si potrebbe parlare, ne�i confronti delpu� 
riferire, come � pacifico, soltanto ai debiti l'espropriato, di 1tn RUO credito di valuta, in 
di valor�e e non anche a quelli di valuta: mentre quanto al momento della eRpropriazione tale diil 
debito dell'espropriante � divenuto, fin �al mo-ritto di credito non � ancora liquido, e tale dimento 
della emanazione del decreto di esproprio, venta soltanto in un tempo successivo, che pu� 
un debito di valuta ed � stato convertito auto-e8sere pi� o meno lUngo. 
maticamente in una somma di danaro, versata Tale co.~truzione per� n01~ � per8ua.~iva, giaca1la 
ca.ssa depositi e prestiti per conto dell'espro-ch� non Ri rieMJB a� comprendere come mai si 
priato, in favore del �qua)e si computano gli inte-poRsa parlare di un credito non liauido e non deressi 
che la somma produce. terminato, q11ando l'ammontare nella indennit� 

� determinata dai periti deve e.~.qere depo.~itata� pres-
La prima question.e circa il riferimento della .~o la Ca.~Qa DD. PP. (o 1J11� anrhe e.~.Qer par~ato 
indennit� all'epoca del dAcreto di e.qproprio pu� direttamrnte a.ll'a1'rntp diritto, in tnluni ra.~i) 
ormai c�onsiderar.~i pa�cifica : si vedano in dot-prima dAlla e-manazione del decrAto prPfettizio di 
trina, fra gli altri, il CARUGNO: Espropriazione esproprio: dPcreto in Mli de1'e eR.Qere indica-to l'amper 
pubblica utilit�, pag. 133-134, e lo ZA~OBINI: montare dPll'indennitit depo.~itata o pagata (artiCorso 
di Diritto Amministrativo, vol. IV, pa-colo 48 della. ler~ge fonrlamentale M.tlle eBpropriagi.
na 302-30~; e in giuriRprudenrta, da ultimo j zioni per p�ubblica tttilit�): non ,qpn2�a conRiderare 
Oas.~. Sez. Un., 18 marzo 1948, Sirac1Ma contro poi ohe il depoRito dell'indennit�, e8eguito per 
Ente llfostra Triennale e 26 aprile 1948, Banca conto deqli a1�fmti diritto (art. 49), ha piena effiOommerciale 
Italiana c,ontro Ente Mostra Trien-�cacia, libcratoria per l'eRpropriato. Lo svincolo 
nale, in Mass. � Foro It. ll, 1948, 88 n. 424 e 126 delle indennit� dipende quindi eRcltt8it,am.ente dal


n. 594, anche nel caso in cui vi Ria stata occupa-l'eRpropriato, onde ,qe qtteRto ritarda, e da tal rizione 
preventiva (per quest'ultima sent. v. anche tardo egli Mlbisce danno, tale danno non pu� esqueRta 
Ra�~.oer~na, 1948 n. 5, 18). ser rit,er8ato sull'e.~propriante; che ha orm~i 
Di notevole importanza il principio affPrmato adempiuto alla Mta� obbligazione. In modo diverso 

con la Reconda maR.sima del Tribunale di Genora 

potrebbe pre8entarsi la qtteRtione quando, a se


e condiviso dal o.-EsRo riRponde ad esatti cri


teri giuridici: trattando 8i di un debito di somma {fltito di oppoRizione, l'indennit� fi.ssata dai periti 
di denaro, e non potendo8i nel caBo ipotizzare venga ad eNsere aumentata. Ma anche in que.sto 
una mora debendi da parte della Pubblica Am-caRo, ci pare, non potrebbe parlarsi di incidenza 
ministrazione espropriante non resta che appli-della sDalutazione monetaria, per difetto dell'e� 
care l'art. 1277 c. c. senza che possa venire in stremo del comportamento colposo, per lo meno 
con8id�erazione il c�pv. dell'art. 1224 c. c. (sul in tutti quei casi in cui l'indennit� preventiv� fu 
qt1ale suol fa-rsi leva in questi ca.~i). fi~'~sata da periti nominati dal Presidente del Tri-

N� deve trarre in inganno la apparentemente bunale a sensi dell'art. 31 della legge del 1865. 
opposta opinione manifestata, pur in tema di (N. G.). 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA-Atto amministrativo 
-Revoca -Annullamento -Diritti quesiti. 

(Corte di Cass.., Sez. I, Sent. n. 1394-48 -Pres. : Giaquinto, 
Est.: Chiappa, P. M.: Vitanzl} -Olanda. 
contro Cinque). 

l. La. revoca dell'a.tto amministr�ativo pu� avere 
efficada em tnno, quando � fondata sulla valuta.zione 
eli esigenze e di circostanze contemporanee 
all'emanazione dell'atto revocato (atto viziato nel 
merito); ovvero efficada em nunc (a.broga.zione), 
quando si fonda sullu, valutazione di esigenze e 
di circostanze sopra.ggiunte. 
2. In ogni caso essa incontra �un limite nella 
esistenza di dfritti quesiti del privato, sorti sul 
fondamento dell'a.tto amministrativo. 
3. Spetta. all'autorit� giudiziada. O.rdina.ria di 
aecertare e definire gli �eff�tti .di un atto amministrativo 
rispett� a un contratto :fra privati. 
1-2. Il pensiero della Corte Snprema � confor~ 
nie (})d �una corrente dottrinale largamente diffu.sa 

(v. per tutti Vitta in � Fo'f'o Amm.vo �, 1930, IV, 
pag. 33), nonoh� a.Ua giurrisprodenza del Consiglio 
di Stato (Rela.zione Consiglio di Stato 1936-1940, 
vol. II, pag. 19�-26). A qnesto �stfJsso orientamento 
si attiene il Progetto di riforma della Pubbrlioa 
Amministrazione, �disponen.do all'alf't. 52, I e Il 
comma, che � l' Auto'f'it� ohe ha emanato l'atto 
amministra�tivo e nei oasi plf"evisti daU'a'f't. 50 
l' Au.torit� gerarohicamente superiore possono revocarlo, 
quando risulti affetto da vizi di merito ll. 
� La revooa � ammessa anche per mutate� condizioni 
rli fat'to o per nuove esigenze dell'interesse 
pub,blico li. 

Senonoh� studi pV� rec�enti (:SANTI ROMANO in 
Nuovo Digesto It. -voce: Annullamento; RESTA: 
ivi, voce : Revoca di p'Y'ovv. amm�ini8tra.tivi -dello 
steiJIJO autore: La. revoca degli atti amministrativi, 
cdiz. Gittffr�; ConACCI-PISAN;EJLLI: Annullamento 
degli atti amministrativi, ediz. Giuffr�; 
AJ\IORTH: Il merito degli atti amm�nistrativi, edi2�. 
Gi1tffr�) hanno sottoposto a revisione critioa t�le 

sist(!lmaziorze, giun,crendo a r�is�ultati in parte di


versi. 

Secondo tale corrente i vizi di merito d�nno 
lttogo ad una invalidit� dell'atto amministrativo 
e quindi al stto annullamento, non ama� revoca. 

Ci� si rioava sia in base a esempi pmtici, sta in 
base a considerazioni d'ordine sistematico. E' 
stato, infatti., notato, da un punto di vista pra.
tico, ehe tutti i rimedi previsti ne~~ nostro ordinamento 
giuridieo per riparare ai vizi di merito di 
1m atto amministrativo portano o possono portare 
a�l suo annullamento: cos� � nel caso di opposi"� 
zione amministrativa, di ricorsp gerarchico, di ricorso 
giurisdiziona1e. Inoltt"e norme. particolari 

(SANTI ROMANO: i:vi)� CODACCI-PISANIDLLI: op. cit., . 

pag. 56) pevedono esplicitamente la facolt� della 
Pttbblioa Am.ministrazione ili prooedere ad annullare 
di ufficio, e non a r�vocare, l'atto �viziato ne;l 
tnerito. � 


E. dn ttn punto di vista si.sti::matico � 8tata posta
� itn evidenza l'affinit� c.,iiJtentc fra i vizi d'i 
legitttmit� ai quali si s�uole ir~� modo pa.cifico riconnettere 
'la sanzione dell'invalidit� e ([ltindi dell'annuUamento, 
e i vizi 1li merito. E' 8tato, �infatti, 
osservato ohe mentre i primi importano nnn 
violazione 1U norme gittridiehe, i secondi, inve�e, 
importano nna violazione di norme non giuridiche 
(re,qota di buona a11'iAninistmzione), ma di curi il 
diritto impone la �8servanza (CODACCI-PISANIDLLJ: 
op. cit., pa,q. 46, e nota). Rc8'ta a do,man.dat�si se 
anche queste ttltime non vengano cos� elevate praticamente 
a norme gittridiehe mediante wn fenomeno 
di reoezione, tanto pit't che lo stesso A. h(h 
agginnto che la violazione delle une come la' v�iolaz
�ione de:lle altre determina pur sempre un turIJ(
J)m�nto dell'ordinamento gi1tridic�, a cui segue 
come sanzione l'invalidit� e l'annullamento. Onde l 
� che alt'ri pi� con.cretamente parla in a,mbedu� i 
casi. d�i violazione di norme giuridiche, sia pure di 1 
diverso carattere (FAGIOLARI: ,studi per il Oen-~ 
tenario del Ooilsiglio di Stato, vol. III. pag. 67). 1 
Tuttavia � probabile ohe s11, questo punto. della f 
affinit� esist�nte fra i vizi di merito e viZi d:i � 
legitU:rnit� p6s8a farsi una qualche ulteri�re pre-[ 

,cisazione. A.ccornzmare, infatti, ttttti questi vizi 
80tto il prvfUo della violazione di norrne ginridi-1 
f. 
che pu� setnbrare insufficiente, quan�do si pensi [, 
ohe nna tale violazione ...� il contenuto preei.puo di 1i 
ttno dei vizi stessi (qttello della viollazi.one di legge ( 
propr-iamente detta), di guisa cihe re8'ta p'ttr sem-~ 
pre a domandarsi in che co8a S'i differenziano da, ~~ 
esso gli altri vizi di legittimit� e i vizi di merito. ) 

In effetti un'analoga esigenza d�'ordine logico !: 
� stata avvertita nel campo del diritto privato l 


........ 13 ......... 


allorch� si � trattato di catalogare le ca-use >d/i 
iooalidit� deWatto giuridico e del ne,qozio gmridico. 
E si sono� ragrJruppate tali caus�e in una 
duplice categoria, osservando ohe o si tratf)a di 
una pura� e semplice violazione di legge, ovvero 
di 1tna violazione di legge che si risolve in ur�J, 
imperfezione (vizio propriamente detto) di qualohe 
elemento cogtitu.tivo dell'atto o del negozio 
giuriJdiao: cos� .ad-esempio uno-df3igli elementi ao.
stitutivi � dato dal soggetto o dai soggetti dell'atto 
giuridioo' e la legge stabilis�ce. i requisiti (00� 
pacit� giwridica-, di agire, di .dli<Sporre, eco.)' di 
au-i essi devono 'essere 1m pcN?sesso e la au-i mal1lcanza 
costitui-sce in senw lato trasgressione a~la 
legge, ma si qttalifioa pi� propriamente come vizio 
di quell'elemento costittbtivo e, �q-uindi, del 
negozio; analo,qamente � a dirsi di aUri elementi 
costitutitn, qual�i rta cattsa�, quando ad-esempio non 
riveste i aaratteri di liceit� -eco. previsti da,ll' artioo
�lo 1343 c.o., flfJl oontenuto delfatto giuridico, 
qttando non rivesta i oaratteri previsti dall'articolo 
1346 c.c. 

B(J;sta fermarsi a questo punto e trasportMe 
questi ooncetti nel oampo dell'atto amministrativo 
(e, com'� noto, la teoria dell'atto amminis�trativo 
s'inquadra in qu.ella pi� ampia dell'a-tto giuridico) 
per ril(]'I)(Jffe che a propo�8ito delle cause di invalidit� 
di cui es8o pu� essere affetto pu?J utiliz~Jarsi 
la stessa dicotomia, da ttn oanto la trasgressione 
di norme giuridiche, che per t'appunto in diritto 
amministra.tivo � stata sempre� considerata come 
una fim.tra a .~� stante -d'int,�JidU� (violazione di 
leg_qe p.d.) e dall'altro i vizi (propriamente detti) 
degli elementi costitut(vi dell'atto� ammit~istrativo. 
Tanto � vero oh� � 8tata da tempo avvertita. 

'la corrispondenza, esistente fra l'incompetenza dell'or,
qano aqent(J dell�t Pu.bblioa Am-ministrazione e 
l'incapacit�, del soqqetto ili diritto privato. E l'eccesso 
di potere viene sempre pi� definendosi come 
nn vid9 della causa ilell'atto amministrativo: come 
� prescritto nella legge che la causa del negozio 
qi1.tridico non debba. essere illecita, co�s� ~ pre.<:
critto che la ca?tsa de~l'atto amministrativo debba 
sernpre ispirarsi' al pubblico interesse; e come la 
� mancaMa ilel reqtt-isito ilella Zioeit� vizia il ne,
qozio giwridioo, cos� le deviazioni del pubblico int(}
r'es,se, nelle 17arie aocezioni formulate ne}l(J; giurisprttden:<:
a del Consiglio di Stato, vizia. l'atto 
amministrati-vo. A questo proposito vi � tu-tta una 
fioritura di opere, ohe hfl,nno� messo in evidenza 
questo a.qpetto sintetioo dell'eooe880 di potere. e 
la' sua. este_n..~ione. Ma qui preme rilevMe co:me un 
a!Jlalo,qo fenomeno sj, verifioa per i 17izi di m!Jrito. 
Da un pttnto di v-igta ,qenf:rale, merito pu� anohe 
�Qns~derar.rsi il contenuto dell'atto amministrativo 
quale � stato 'f!oluto dq,ll'�rn!ff!.inistrazione ,� tna da 
Un pttn�tO di vista pcirticollare nella. teoriti_ dell'a�tt'O 
'amministrativ_o merito � raffiguratq piUttosto CO� 
me un carattere del oontenttto dell'atto amministrativo. 
e sta ad; espnmere << Una nec>Cssa,ria riSpondenza� 
fra il contenuto� del provvedimento e il 
8UO risultato � (AM~TH: op. cit., pag. 18), direi 
una proporzione per oui qttel ilato contenuto costituisqe 
il mi:p.or mer.z.o e il m~nor ~acr.if�cio. p�r 
giungere a qu-el dato rJ;su1ltato (principio della op� 

portunit� e della ooiw6f!Mm~vi). I!fa � un C�kattere 
giuridico, poich�, cOm.e � principio fondamentale 
de'l nostro ordin�m.ento giuridico ohe la attivit� 
ilella Pttbblic(J} Amministrazione persegua il soild:
isfacimento ilel pttbblico interesse, .oos� � principio 
fondamentale (istituzionale, � stato detto, 
per la garanzia, dovuta ai oittadini, di una accorta 
gestione ilella cosa p>U:bb'lioa) ohe ta�li fini di 
pubblico interesse siano raggiunti nel miglior 
modo possibile, ciol� col minor mezzo e il minor 
sacrificio, e come il riferimento al pubblico inte� 
�resse ooratterizza la cattsa dell'atto amministrativo 
e aUra17erso questa vinco1la l'attivit� dell' Amministrazione_. 
cos� il prinaipio di opportunit�, e 
ooooenienza oaratterizza il contenuto� dell'atto amministrativo, 
giungendo ad un'analoga limitazione 

dell'attivit� amministrativa (1). 

Dopo di ci� non dovrebbero sorgere dubbi sull' 
affinit� fra i viii di merito e i cosidetti vizi di 
legittimif)� specie per qual1lto oo1~oerne il tema, 
che qui interessa, della invalidit� e deWannuUamento. 
Se 1tM �distinzione � stata fatta fra gli 
uni e gli altri in virt� del sindacato giurisdizior�J,
le normalmente aonsentito sui vizi di legittimit� 
e vietato sui vizi di merito, trattasi di distin.zione 
rileval1lte nel oampo ilella gi�stizia amministrati17a, 
tna che nes-mtna influenza ha in que~lo della 
teoria itell' atto ammiinistrativo e de~la sua invalidit�, 
poich� � noto che costituis-ce app~tnto una 
peouUarit� detl'vnvalidit� (annullabilit�) ili c�n� 
t-ro a.tla nullit� qUella di �potere essere� fatta va1ere 
solo dai sormetU inilioat� ilalla Teq_qe e sol� nei 
modti e nei ca.<?i dalla l'egge pre�vi.~ti (in senso con� 
oomitante vedasi RmsTA : I;.a. revoca degli atti am� 
ministrativi, ediz. cit. 68 e 69). � � 

Onde � ohe, se 1.tn problema pu� sorgere, concerne 
appunto i limiti en{ro aui pu� aver8i �l'annullamento~ 
delt'aUo am-ministrativo� per vi~i di 
merito: � padifi:oo ohe pogfta aversi in 'ca80 di o'ppo'sizione 
ammirlli.�!trativa, di ricorso gerarchico, di 
ricorso ,qi1tri8dizionale (quando . � oon.~entito) ; 
manca, im,ece, ttna norma generale espU.oita che 
ammetta l'a'rtmull(J;mento di 1tffimo� e per converso 
vi sino norme partico-lari. Peraltro iaU norme particolari 
det,ono intendersi come attuazione di un 
principio gin-ridico genera.le, q1.tando si riflett� �he 
htt't'� l'aU�it,itr� am.minist11r.wva e, quindi ooohel 
l'alfl.nullamento' che � mia forma di e8trinseoazioite 
di tale attivitd~ ha oarattere .funziooole, cio� di 
potere-dovere, per aui l, Ammini.qtrazi�ne ha non 
solo la facolt� ma il dovere. nei' Uinit{ in m.ti � 
Rollecitata ilal pubbliao intere.~.~e, di rim-uovere 
l'atto viziato (conforme SANTI RoMANO: op~ � cit., 
oontro Oon.~iglio di ~C::tato, IV RPz., 27 luglio 1933 
in. <<Foro Ammi.. �, 19~3. I, 1, 292). � 

E a un tate annutlamento, iJom� in� genere-cid 
.Qgni annull��mento, non .(}()Stituisce ostacol� l;e:cii
�.~t~nza di diritti o di interestii legittimi d:�l 'l!ri


. . 

.(l) Un accenno alla legittimit� e al merito. coo;ruL 
<e qualit� sostanziali dell'atto amministrativo� �. inREsTA: 
La revooa degZi atti amministrativi, ediz. 1935, pag. 67: 
come �elementi .oostitutivi.dell'atto amministrativo)) 
in AMoR'm : op. oit., pag. 50 in nota.. � -. 


-14


wto1 sorti std fonif4;mento de W atto a,nnullahilej 
pcnoh� ��noto ahe� ta.li diritti e interessi -legittimi 
hanno una vita� cuoowionata alla esi,stenza .o alFann~
ttllamento dell'atto. � � 

� Sta proprio in questo� la differenza pratica fra 
annullamento e revoca, nonoh� la necessit� di una 
precisa d.istinRiione fra i due� i,~tituti. La revoca 
presuppone un atto valido o ohe tale� sia consir.
terato daW Ammi-nistrazione ('SANTI RoMAN'() ivi) 
e rappresenta il ritiro di ttn a.tto amministrati1JO 
che �FAmministrazione effettua in virt� di uno 
jus poenitendi, a ca,usa� di ttna nuova valtttaR:ione 
determinata o da nuove citr'oostanze o da nuove 
es�g�nze o sempU:cemente da. nttovi orientamenti 
(AMORTH: op. cit:, pag. 64 e 65). 

Si aomprende pertanto (ed � pacificamente ammesso) 
ohe la revoca Vrtcontri un lim.ite nell'esisten2a 
di diritti quesiti del privato, mentre un 
altro punto resta� anoor dubbio i-n, dottrina, se 
cio� debba avere solo efficacia eX' tunc (�SANTI RoMANO: 
Corso di diritto amministrativo, eiliz. 1930J 
pag. 241) o 80lo efficacia ex nunc (RESTA: in 
Nuovo�nigesto It., 'Doce: Ret~o-ca �i prov�vedimenti 
amministrati'Vi); bvvero l)una o l'altra a seconda 
tU ciroostait'tze�� patrticolari, e deua� vo-lont� munifestata 
dwUa Amministrazione (CoDAccr-PrsANrm.J,
r: op. cit., pag. 130 e segg.). 

N ella nostra e8posizione siarmo venuti pre<Ji8a1l


do il punto e le�ragioni del nostro dissenso dalla 

0(}1f'te Suprema., ma � dln(Jhe pi� importante sot


toU.neare -sebbene non� sia�. questa la sede pi� 

opportuna-che questo 8tesso di.~senso esiste ri


guar�o a quanto � stato predisposto nel Pro'f}etto 

di riforma, il quale -cosi. oom~ � formulato 


ampl-ia l'i8tituto della revoc� a �nn�o �i que-llo 

delt'anntl,tlamento. u~o � contrario ai prinovpf; 

mw sopratutto, tenen�o presente' ahe l'una esige 

il rispetto dei diritti altrui a differenza dell'altro .� 

si ri.~o�lve in una non giu8tifioota l'imita,z�ione del


l'attivit� dell' Arnrrrtinistrazione. 

3. IZ principio affermato dal Collegio �S�upremo 
neWultima massima susmta delle riserve per. la 
sua formula-zione troppo ampia e generica; ma 
pu� e8-~er-e accettato se riferito al caso di� specie. 
Si trattava. della vendita avvenuta fra pritlati, 
di alcun{ alberi di ulivo come legna, subordinata 
a-lle con�izioni �ohe fo.~se intervenuta la nooessaria 
autorizzazione a�mmini8trativa per il taglio. Tale 
autorizzazione era� stata negata in un primo momento,
� donde il venditore traeva la conseguenza 
che la vendita� tamquam non esset, a nttUa rilevando 
che l'autorizz�azione fos�8e stata concessa in 
un momento suoae8sivo1 a di.'?tanza rU tempo. 
In tal ca.qo convince de>lla soluzione adottata 
dalla Corte� di Oas,�a;-RJione la parti-colare natura 
deWmctorizzazion.e amministrativa, la quale viene 
definita Mtne� la rimozion-e di un� impedimento legale 
(un ntala-osta) alla e.~trin,Qecazione dell'attivit� 
primta e all'affermazione dei diritti prit'ati. 
Di modo che ci� chp, nel ca.~o conareto 1;eni1;a 
in tJi.~oo,�.~ione era .~oltanto il rapporto gi11ridico 
fra i pri1~ati, ri.~petto al q1taTe la conces,�ione o il 
diniego rlf'l7a autorizz-azione a_qi1ia come gempUce 
fatto giuridico, lasciando completamente estranea 

�Z'�Amministrazione, In tal caso la soluzione non 
poteva essere ahe. quella adottata� neUa �sentenza 
(in senso affine vedan.si sentenza n. �155-: 1948~. 
'(It. DI CIOMMO). 

APPALTO -Forniture Pu,bliche-~evisione dei prezzi 
-Competenza del Ministro -Deroga -Clausola 
�compromissoria -Competenza� arbitrale -Contro� 

versia non compromettibili -Deroga convenzionale 
alla Giurisdizione speciale. (Corte di Cass., S.ez. 
Unite, Sent. n. 13S4-48 -Pres. : Ferrara, ;Est. : Piacentini, 
P. M.:. Eula -Soc. Bombrini Parodi contro 
Ministero Guerra). � � � 

Il regio decreto 21 giugno 1"938, n, 1296, integra.
to con la legge 9 luglio 1940, n. 1137 (per i . 
conb�a.tti di appalto) ed il :regio decreto lS giugno 
1940; n. 901� (per i contratti di fornitura), 
r:iaft'ermano il princi'Pio della invariahilit� dei 
prezzi pattuiti con le.Amministrazioni dello 'Stato, 
e demandano la. cognizione delle controversie re


la.tive alla �revisione dei prezzi, aJ.la competenza 
di un organo giurisdizionale speciale ; e, cio� allo 

l

stesso Ministro competente. ~ 
.Questo istituto --.:.. del cosidetto: Ministro giu


J

dioe ~pu� essere derogato, ai termini delle nol'


~ 

me sta�bilite dagli articoli 2 e 4 del regio decreto


! iliJegge 13 giugno 19!0, n. 901, quando nel contratto, 
sia stato previsto e concordato un procedimento 
specifico diverso. 

Tale proc-edimento specifico e diverso non si pu� 
id�entificare .con il semplice rinvio alla clausola 

l 
mcompromissoria. generica, contenuta in tutti i capitolati 
generali dei contratti con la Pubblica Amministrazione; 
ma pu� identificarsi; con una �clausola 
comp-romissoria specifica., contenuta nel contra-
tto, che preveda la, costituzione di uno speciale 
Collegio arbitrale per la risoluzione di tutte le 
controver�sie che dov�ssero insorgere nell'esecuzion-
e �del contratto, non escluse, specificamente, 
quelle relative alla, revisione dei prezzi. 


Sono compromettibili tutte le controversie, comprese 
�quelle per cui la risoluzione sia stata dal 

l 

legislatore predisposto un organo giurisdizionale 

speciale eccettuate quelle tasFativament& indica.te 

l

nell'art: 806 �c.p.c. ed, in particolare modo, quelle 

non transigibili,-perch� relative a diritti� non di


l

sponib~i. 

l

1. No11; possiarno non rillevare con oampiacimento m 
oome�la S~t.prema Corte, con la presen�te sentenz�a1 ~r:���:,�_,!
,�,.�. 
riaffermi la sua adesione e�splicita aUa tesi,. se�m-. __ 
pre so8tenuta dall'Avvocat1tra dello Stato, che il [' 
prin.cip1;o della invariabilit� �dei prezzi � da rite-l".�� 
nersi essenziale nel sistema delle norme ahe rego-_,, 
lano i p1tbblici appalti e le pubbliche fornit~tre. 1::: 
Tanto pi� notevole � q~teNta affermazione del ! 


Supremo organo giurisdizionale, in quanto essa 

tg:_:�,..__..

:'�,,�:�,�.�

segue a breve distanza la senten~a n. 326/'48 delle ~ 

st-esse Sezioni unite, nella qua.le 'si contiene una 

frase che poteva in�urre a ritenere che fos8e per 

pre1'rolere nella giurisprudenza una �tendenza� con


traria. 


Si. diaet7a, infatt�i, nella citata .Qentenza n. 326, 

8e pure in via del hdto incidentale, che il prin


cipio della invariabiZ.it� dei prez'Zi doveva cGn.si



-15


dera-r8i,, a� &eguito delle mo�iftcalti,oni le,qislative 
sub�te dall915 in poi, come non pi~'t esistente. 

In sostanza, la Corte Suprema riteneva impUcitamente 
che queste m.odificazioni ooessero dato 
vita ad un principio generale contrario, conforme 
a q~tello codifiooto negli articoli 1467 e 1664 del 
Codice civile per gli appalti e forniture d� diritto 
privato. 

Ponendo�si, invece, dall'angolo visuale esatto la 
presente sentenza ritiene correttamente che il principio 
generale della invariabilit� dei prezzi permanga 
tutt'ora e che le modifi�cazioni legislative 
non poss.ono cons.iderarsi ailtro che norme di eccezione 
al principio generale medesimo. Come twli 
esse, pertanto, sono da interpretarsi restrittivamente, 
non possono es.sere applic�ate in '1/"�a analogica, 
n� tanto. meno, po�ssono costit'uire la base 
di un principio generale contrMio� (J) quello della 
imJariabilit�. 

Ci� .posto, non pu�, tuttavia, farsi a meno di 

t�ilevare che la sentenza annotata non aderisce al 

rigore di queste consegue'nZe che appaiono inec


cepibili dal punto di vista� giuridico, in quanto . 

giunge ad affermare come sia poBsi.bille estendere 

l'applicaz�ione dell'art. 4 del deareto-leggc n. 901 

del 1940 al catnpo dei pU�bblici appalti. 

In propo�sito recita testualmente la sentenza: 

�La norma relatu~a. alla menzionata deroga, ri


guarda esplicitan~ente, solo ila ipotesi dei contratti 

di forniture, tipiohe ed atipiche, pr(}'I)�ste dal regio 

deareto 13 gi1t�gno 1940, n. 901, ma tale norma 

viene generalmente, ritenuta integrativa anche 

!lelle norme c�ontenute ne�l regio decreto 21 giu


gno 1938, n. 1296, relativo ai contratti di appalto, 

in quanto tratta.si di situazioni analoghej e, per


ci�, trova applio�zione in prin(J"ipio: ubi eadem 

Jegis ra.tio, ibi eadem legis dispositio �. 

Dalla surriferita proposizione si rileva come la 

Corte abbia� rifuggito dall'affermare espressamen


te ohe la norma dell'art. 4 del decreto n. 901 si 

applichi per a<Ualogia anche ai contratti di ap


palto�; essa ha, invece, fatto ricor.so al coneetto 

che detto art. 4 costituisca una� integrazione del 

si.stema di norme vigente in materia di revisione 

dei prezzi dei pubblici appalti, ma non .sembra 

che ~tna tale opinione po8.sa risu.ztare confo�rtata 

da un esame della legi.~lazi01w in q~testa� materia. 

A ~testo propo8ito occorre rilevare (e q1.testo .sem


bra un rilievo decisivo) che gi� al momento della 

emanazione della pre.sente .sentenza era in vigore 

il decreto legi.~lativo 6 dicembre 1947, n. 1501, che 

regola completamente tutta 'la materia� �della re


vi.sione dei prez�zi nei pubblici appalti, abrogando 

esplicitamente le norme prece4enti, non facendo 

aloun richiamo alle dit?p08izioni che regolano la 

revi8ione dei prezzi delle forniture, e non la8�ian


do d'altronde alcuna lacuna� che giustifi.chi una 

sua inte�grazione per mezzo d(}.l ripetuto art. 4 del 

decreto-leqqe n. 901. 

Probabilmente qitesta tendenza della Corte Su


prema ohe, come si � detto, non � in armonia 

con il riaffermato principio della invariabilit� dei 

prezzi, deriva dall'orientamento mamifestatosi con 

la precedente .sentenza n. 326/48 nella quale, 8e


guendosi una autorevole ma isolata manifesta


zione� de~la dottrfna (Giannini; in Giurisprudenza 
completa :della� Corte di. Oassazione, 1M5, I; 210) 
.si afferm� che la pretesa del fornitore o dell'appaltatore 
alla revisione dei prezzi potesse fondarsi 
oltre che suWesercizio del potere discrezionale della 
~tbbliea Amrnini.strazione, anche su un diritto 
subbiettivo nascente dallo stesso contratto di fo1�nit1.
ttYt o di wppalto. 

L'origine di questa tesi pu� trovarsi nella fo1�
�mulazione preci.sa del decreto-legge n. 901 del 
1940, il q1.tale, a,mmeUendo la possibilit� di Jna. 
deroga contratt~tal� alle norme in es�so contenute 
p1.t� far sorgere dttbbi �sulla portata delle deroghe 
medesime. Jfa, a parte che non si sa vedere eomc 
una espl'e.ssione �impreaisa deilla legge possa valere 
a .sovvertire radicalmente q1.tello che � ric�onosciuto 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza pi� 
autorevoli come un prinoipio generale (quello 
della invar-ia�bilit� dei prezzi e della loro variabilit� 
.solo a disarezione dell' Ammini.strazione contraente) 
non V"i � d1.tbbio, per q~tanto sopra c;j, � 
detto, che il citato deoreto-legge n. 901 non pu�e.stendere q�esta sua eccessiva portata ail campo 
dei ptt�bblici appalti che � regolato da norme di� 
verse e costit~tenti un si.stema propr�io. 

Un'altra� origine della tesi .seg1.t�ta dalla Cm�t(l 

Suprema pu� trovarsi nella costrn.zione, audace 

ma giuridicamente impeccabile, fatta dalla ste.ssa 

Corte in relazione ai poteri del M:inistm in ma


teria di revisione. La Corte ha�, infatti, ritennto 

che ci si trovi davanti ad un easo di ministro


giudiaej e sulla e.sattezza d�i questa tesi non pos� 

s1amo che riohiamarci a1lla sentenza perspicu�amen 

te motvoata, n. 326/48, nella� quale si fece la pdma 

applica.zione di tale principio, ed alla q1.tale la 

presente sentenza aderisce completamente. 

Una volta attribuiti al Ministro poteri gi'ltri


stlizionali, era qua.si inevita.bile che si fini.sse per 

ritenere che le pretese a~la revisione sttlle quali 

que.sto giudice speciale doveva decidere, non aves


sero natura diversa da quelle pretese che vengono 

all'esame degli organi giurisdizionali ordinari. Si 

ritenne cio� che es.se potm,ano essere fonda�te o s-u 

interessi legittimi, o .su diritti subbiettivi. 

Ma non .sembra che sia incompatibile con il ca� 

rattere di gi�urisdizione speciale, attribuito al mi


ni.stro, il fatto che sia esolusa da~la materia !lella 

revi8ione dei prezzi ogni possibilit� di sus8i.ste'n{Z(L 

di diritti su.bbiettivi, non e.sse17,do affatto inoon


cepibile ohe si abbia ,giurisdizione .solo in rela: 

zione a prete8e fondate EU interessi legittimi. 

D'altronde, non pu� dubitarsi che, dal punto di 

vista antologico, nella materia della re'�"isione de�i 

prezzi gli interessi deg1li appaltatori e dei forni


tar( partecipino pi� eRaUamente della natura de


gli intereRsi legittimi, ehe di quella dei diritti 

sttbbiettivi, o-re .si rifletta ohe la revisione � pre


vista dalla legge come un mez-zo attrib.uito alla 

Ammini8trazione, in deroga al principio generrile 

!lella legge di contabilit�, per assicurare 1'inte


re8Re pubblico .alla� esatta e .sollecita e.secuzione 

delle opere pubbliche e delle pubbliche forniture, 

esecuzione che potrebbe e.s.sere meRsa in pericolo 

dal fatto che l'appaltatore o iJl fornitore non con


seguano pi1.� prezzi eqttamente remunerativi. 


-16 , 

' 

Vi � un altro argomento, infine, ohe contra.~ta Sussiste il difetto di giu�'isdizione dell'Autorit� 

a}la tesi della Corte Suprema, secondo la quale 
satre'bbe possibile applicare analogiQ{l!mente l'articolo 
4 del decreto-legge n. 901/40 a�nclw all caso 
d-ei '[Yltbblici appalti ed � ohe a detta a�pplicazione 
fa ostacolo l'altro principio generale che vieta di 
compromettere in arbitri controv�ersie, per la ri8oluzion� 
delle quali sia stabilito un gi1tdiae speaiale. 
Su questo punto �la Corte Suprema si � 

. espressa chiaramente con la sentenza n. 1551/48 
delle Sezioni ttnitc, Est. Anichini, nella quale si 
era affermato che � � ina-mmissibile che la olausola 
compromissoria possa derogare alla giuris!
Uzi.one speciale� >>. E, se pur a ttn tale p<rinC'ipio 
genera-le pu� ritenersi ohe a.bbia derogato. il decreto-'
legge n. 901 in qttestione, pare chiaro ohe 
essendo questa una eocezione non permette �pplicaz
�ioni analogiche. 

2. Ma vi � un altro punto della sentenza annota-
ta sul quale non si p1t� concordare ed � quello 
�nel quale la Corte Suprema� afferma che la clausola 
compromis8oria con la quale si deferiscono 
agli arbitri tutte le controversie relative ad un determinato 
oontratto di appalto o di pubblioa fornitum, 
sia suffiC'iente ad integrare la volont�-delle 
parrti di istitttire un procedimento �iverso da quello 
'plf'evisto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 
n. 901 del 1940, in relazione alle flO'I'Ilrm,ersie derivanti 
dal�la revisione dei prezzi. 
Questa affertnaz�ione' oontenttt(t w:lln sentenza 
annotata, � in netto c01.,trasto von qum.,to la st�ssm 
Corte Suprernn afferm� nella sentenza numero 
226/4.8, nella quale esp1�essamente � detto: �N� 
valga ohe il men.zionato art. 3 fa ~Salvo il caso 
che nei con-tratt-i sia p>r�visto un dit7er80 prorcdimento 
peroh� con tale espressione la, legge si 
?'iferisce a quei oasi in cui� lo .~peciaJle procedimento 
sia stato' specificat'I'M'nte previsto per le controversie 
relative alla revisione dei pre:bzi, e non 
ni oasi in cui sia stata introdotta una clau..wla 
arbitrale per la risoluzione di qualsiasi oonlroversia� 
nascente dal contratto >>. � 

Il su� esposto oontrasto di giurisplf'uden."<;�a r�ivela 
la gravit� della questione e, e~:~aminando obbiettiv
�arnente l'{;a, presente sent�nia, n�n si .vu� dire 
che� essa abbia .svolto argomenti decisivi a favore 
della sua �t'esi, la� quale ,proMbi-lm,Ynte sar� dovuta 
a� oonsiderazioni scaturenti dalla speme di 
fatto portata all'�sarne della Corte. (A. :S.). 

DANNI DI GUERRA -Danni alle persone .e. alle 
cose -Diritto. soggettivo e interesse . legittimo :Competenza 
-Carattere sussidiaro della legislazione 
sui danni di guerra rispetto a terzi -Esclusione 

. dell'azione di responsabilitd dello Stato � ad altro 
titolo. (Corte di Appello Napoli, 2a Sezione, 19-5-1948 
-Ministero Difesa-Esercito contro Citarella, Zarrillo 

ed altri. � �' � � 

Gli atti compi�ti dall'Amministrazione militare 
in, tempo di guerra sono eminentemente discr�zionali 
e come tali sottratti al sindacato dell'Amministrazione 
giudiziaria ai fini del giudizio di responsabilit� 
per danni. 

giudiziaria a conoscere dei danni alla p�rsona ed 
alle cose derivati dallo scoppio di munizioni tra. 
sportate durante il periodo bellico essendo tale 
fatto, anche se attribuibil~ comunq~1e a colpa� dei 
militari, previsto nella legislazione special-e sui 
danni di guerra (1-2). 

11 risarcimento di tali �auui si concreta, pee 
quanto riguarda i danni alla persona, in un vero 
e proprio diritto soggettivo, la cui tutela � devoluta 
in ultimo grado alia giurisdizione speciale 
della Corte dei conti, me.ntre, per i danni alle cose 
esso si concreta soltanto in un interesse. legittimo 
la cui tutela � devoluta al Consiglio di Stato in 
sede di legittimit� (3). 

Con l'obbligo del danneggiato di denunziare e 
di imputare nel risarcimento del danno di guerr'a 
quanto gi� avesl'le ottenuto per lo stesso fatto da 
terzi, tenuti per qualunque titolo di diritto comun� 
ad indennizzarlo per i danni medesimi, men--11 
tre si ammette il carattere sussidiario della legi-100. 
slazione speciale nei confronti dei terzi �stranei 
allo Stato, si esclude che nei confronti di quest'ul-~ 
timo si possa agire�per un titolo diverso da quello @ 
della legge special'e (4). m 

(1-�2). Sul'ta prim_a e sulln secondn massima la .Iii 8entenza � confanne a. quella della ~a Sezione dfJl.la ;.: ~ 
8tessa Corte d'Appello di Napoli del :3 novembr:e 
1947 in. causa Padolecchia contro :Marina-ripqrtata 
in questa Ra~s�gna al �n: 4, pag. 14, ma relatim 
a fattispecie diversa� (collisione di navi). 

(3) La sentenza "distin!J�e i danni al�ta persona,, 
il cui risarcimento si concreta in �un diritto soggettivo 
perfetto tutelabile dinanzi alla Corte �dei 
Conti, dai danni alle cose, il cui risarci~ento rap.' 
presenterebbe un interesse leg�i~timo con la possibilit� 
che il dann.eggia.to, avverso la deci-sione de. 
gli org(Jni amministrativi, etti � devoluta la liqmdazione 
del danno ed ai quali � da negare� il carottere 
di giu,'J;'�isdizion� speciale, ricorra al Con~iglio 
di Stato in sede di legittimit�. 
In q�ttesti sensi s.i � ripetutam.en.te pronunciato 
il Consiglio di Stato .(5 dicembre 1944, Masucci @x� 
contro Min�~tero A. I., in� Giur. It. �, 1945, III, @t 
10 e 5 luglio 1947, Mannino contro Ministero A. 

l 

!~e~: ~~Fd~~t;tatA~~~~�/~~ri;:\: ;:~~;!.~:~;!~ ~-;=�_!=_-=~.::::.=,:�


__...=[.�_

Oaudano contro M:ini~;tero LL. PP., in-� Foro ,_ .=,� 

Pad. >>, 1948, I, 169); e in .dottrina, l' Alessi, 4..n 

� Giur. Oompl. Qass. Civ. >>, 1947, I quadr.,, 349). 1:: 

19fo:in~a~~r;, ~;e;:;~~~;; ~~~!~e ~~l!r;:o~!~o~;! 

l!_;_lji_.� 

l'attribuire la liquidazione dei danni all' Ammini-l 

strazione attiva �si �sia ir~teso attribuire al privato !:'.::; 

un inter�sse semplice' sfornito di _qualsiasi tutela li@i 

giu.risdizion,ale (eifr. �� R~l; A-t'V. Sta-to >>; 193(},:41,_ N:,,.; 

vol. I, pag, 233; Oommtssione Cent-rale danm dt !:::::~ 

guerra, 18 maggio 1942,' in �]l'oro It. �w, 'l.9:�3,-m: 

I, 367). . . %@ 

Nel senso in-Qece ~he si tratti di un dir:itto sog-~[i:i!! 
gettivo perfetto: Oa8s, Sez. Un. 4 a.gosto 1947 -tt! 



-~11


Peluffa oontro Ufficio Impo�ste Savona, in � MonTrib. 
�, 1947, 305, n. 579; e Oapaccioli, in << Giur. 
Oompl. Oass. Oi1'. �, 1947, I quadr., 340. 

Sul carattere di giurisdizione .<Jpe~Jiale.attriJJuito 
agli Uffici distt�ett�ali delle Imposte ed alle �aomm~
ssioni :_ compartimentali e centraU -per la 
liquidazione dei danni di guerra, cfr., oltre la citata 
sen,tenza delle Sezioni Unite del S. ff., anche 
Oom�missione compartimentale Genova, in 
�Foro lt. �, �1943, I, 483; e in dottrina: Visco: 
Riparazione dei danni di guerra ; e Savoia: in � Il 
nuovo diritto, 1944, I. _ 

Oontra, lP citate deci,qioni del Oonsiglio di Stato 
e l'Alessi nota. citata. 

Ohe la legislazione speeiale sui danni di guen�(t 
non riguatrdi i .danni �alla persona, v-edi in .<Jen:w 
conforme alla sentenza in rassegna: Trib. Miltano, 
23 aprile 1948, R6.<Jci contro Ministeru Interno, 
in � Riv. Dir. Oomm. �, 1948, II, 274. 

(4) Oirca la possibilit�; che il danneggiato agisca 
in. via sussidiaria contro chi .<Jarebbe tenuto al 
risarcimento per altro titolo di diritto vomune, 
al fine di ottenere il risarcimento di quei danni, 
quantitatit'a.mente o qualitatit�amente non ri.<JarciMli 
a titol'o di damni di guerra., la s.entenza � con. 
forme, in linea di mas.<Jima, alla giurisprttdenza 
ed alla dottrina dominanti: nello stesso senso 
vedi infatti App. Torino, 14. novembre 1947, 0.1. 
T.I. e Soc. Mag. Attto, in << Furo 1t. �, 1948,. I, 
128, e App. Brescla 20 marzo 1948, Pup-illo con.tro 
,lfotta, �ivi, 770; che ha rifo1�rnato la� contraria, 
8entenza del Trib. 1tfantova 12� marzo 1947, in 
� floro lt. �, 1947, I, 761; e per implicito App. 
Milano, 13 febbraio 1948, Pilici contro Min�istero 
Dife.~a, in �Foro Pad. �, 1948, II, n. 13, n,onvh� 
l'Alessi, ivi, 1948, I, 311; il Satn,dulli, in �Foro 
It. >>, 1948, I, 128,� e il Bianco, i.vi, 1947, 849; il 
Sandulli, peroltro, escltfde che lo Stato possa essere 
tenuto al risarcimento ad altro titolo diver.<Jo 
la qnello derivante dalla ligislazione sui danni di 
,querra. 
Nel senso invece che la responsabilit� della Pubblica 
A mmiriistrazion.e i~ussiste �intera anche� in 
materia �i danni d4 guerra, quan�o questi si possono 
ricond'!trre ad un comportamento colpo.<Jo dei 
suoi dipendenti, v. Aliotta, in << Gi.ur. It. �, 1948; 
I, 2, 269 e la gi� citata sentwn,za 23 aprile 1948 del 
Trib. Mil�ano; in una lunga nota alla qu,ale, per�, 
il Oasella -assumendo nna posiZione autonoma 
nel dibattito ~ msolnde che possa parlar8i di un 
cumulo, sia pure in. via fra loro 8ussid�tria; fra 
l'azione tendente ad ottenre il risarcimen.to del 
danno di guerra e quella per il risarcimento dello 
.~t�s8o danno derivante da }�tto� Ul�cito, per le "r�~ 
g�oni che dail.no da fatto illecito e daimo di ~querra 
inte,grano concetti antitetici, che 'si escliulono a 
vicenda; ed anche. perch� la legi8azione iui danni 
d ig�u,erra ha inteso esten,dere la p088ibilit� di risarcimento 
contemplando i soli casi nei quali il 
risarcimen.to non era ammesso per diritto �omune 

(R. B.). 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTlLIT� -Vio� 
lazione di legge ~� Competenza -Occupazione tem� 
poranea -Espropriazione dopo il biennio -Art. 19 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359-Inapplicabilit� 
quando vi sia dichiarazione di indifferibilit� ed 
urgenza. (Consiglio di Stato, Sez. V -Pres. : Severi, 
Est.: Miranda -Rapino contro FF. SS.). 

Quando sia stata emanata, dichiarazione di p'ubblica 
utilit�, le violazioni di legge nelle quali si 
incorra nel relativo procedimento di espropriazione, 
ledono interessi legittimi dell'espropriando, 
e non diritti soggettivi; pertanto competente a 
conosoore. di tali violazioni � il Consiglio di Sta,to. 

Quando vi sia sta.ta occupazione temporanea, 
il potere di esproprio non si perde per il decorso 
del �biennio della occupazione medesima. � 

L'art. 19 della, legge 25 giugno 1865, n. 2359, 
che attribuisce al Prefetto la facolt� di rinviare 
il piano di esecuzione di un'opera pubblica all'Autorit� 
che lo ha. approvato�, perch� vi apporti 
modificazioni, non � ap.plica,bile al caso di opere 
dichia.rate indifl'eribili ed urgenti, mentre pu� determinare 
la nullit� del procedimento di espropriazione 
quando tale dichiarazione di indifl'eribilit� 
ed urgenza non vi sia. sta.ta. 

I n questa decisione) perspicuamente motiv�ta, 
� esaminata e risolta con esattezza di criteri ,giuridici 
ttna, sede di questioni di rilevante importanza 
in materia, eU espropriazione) .<Jutle quat�i 
finora non si era apulo tm traqttillante orientnmen,
to da part� aeua giurisprttdenza. 

Premetti(Lir,to, peraltro) che nemmeno qne~>ta deci~>
ione 4ice una pa,rola definitiva stt.lla vexata 
(juaestio deilla discriminazione della competenza. 
giudiziaria ed amministrativa in materia di <J8pro]
Jr"ia.zione. 

L.'Avvocat�ura, in oonformit� della linea di condotta 
finorw 8egu�ta (v. Rela:done, Vol. I, pag. i.:l4 
e segg.) aveva so~>tentlto nella sua memor.�" cke 
ogni. volta che si deduca la violazione di norme 
dettate dal�la legge direttamente a tutela degli 
inte,ressi dei cittadini, questi interessi assumono 
il carattere d,i diritti .<Joggettivi perfetti, la cui 
viol(u~�one � tutelabile avanti i Tribunali ordinari. 
Nella .<Jpecie il Rapino investiva con il suo dcorso 
non gi� l'uso di una attivit'� discrezionale 
da parte della Pubblica Amministrazione, quale� 
sa-re,bbe ta aiohiarazione ai pubblic�a utilittl, la 
diohiarfl;zione di indifferibilit� ed urgenza) la-sccl 
ta dei. terreni da e.<Jpropriare eoo., ma ben . .<J� l)ese1�cizio 
di ttna. a.ttivit� vincolata,, e cio� la violazione 
da parte del Prefetto, di una normm di procedura 
che, ove .<Jt~ssistessero,gli estremi dellq,� sum. applicazi~
n.e,. �oveva, essere applic,ata, esclusa ogni pos~ 
sibilitd. d:i di-sapplicarla �.in dipendenza della val�ta'z.
ione di qualsiasi .pubblliao interesse. "'�� 
. Il Consiglio .di Stato ha ritenuto, .invece) che 
qttando e_sis.te una diohiatrazione di pubblica uti. 
lit�, e.non si denunci la violazione .di norme con_
�ernenti la determinazione dell'indenrcU�, 1!f.(t s,i 
contesti la validit� della procedttra per vizi (ti forma, 
l'oggetto del gittdizio � un interesse legittimo 
e non un diritto soggettivo, anche .<Je lrJ norme 
ehe si assumono violate riflettano l'attivit� 
vincolata della� Pubblica Amministrazione. Oome 


-18


~noto, la Oorte Suprema di Oass~one � oramai 
aostante nell'afj6rmare ohe la disoriminazion.e delfa 
oompetenza tra ta gi1tnsCllitzione orr.tinaria e 

�que~la� amministmtiva, non si basa esclusivamente 
sul petitum: o sulla causa petendi, ma sul contempe(
pmcnto di entrambi qttesti elementi; si ch� non 
bcista chiedere l'annullamento �di un atto amministrativo 
pe-roh� debba affermarsi la comp1~tenza 
del Oonsiglio di Stato, la. quale inveoe resta esclusa, 
ogni volta che la domanda di annu~lamento 
abbia alla sua base la violazione di u,n diritto 81tb � 
biettivo�. Al contrario non basta invoca-re la t~iolazione 
di ttn diritto subbiettivo peroh� si stabilisca 
la competenza dell'Autorit� giudiziaria, que� 
sta dovendo invece escludersi ogni volta che, in 
forz�a� di tale lesione, s�i ohieda l'annullamento di 
un atto amministrativo in contrasto con l'art. 4 
della� le,qge abolitiva del contenzioso. 

Se cos� �., appare evidente come, in materia d� 
cspropr�iazione per p1.{,bblica utilit�, le violazioni 
di norme di legge vin.colanti (che sono in genere 
q�uelle che �regolano la proce(lura), si sostanzino 
in lesione del diritto di propriet� privata, a conosoere 
della quali non pqt� essere competet~te 
altro che l'Atttorit� giudiziaria� ordinaria. 

L'affermazione del Oonsiglio di Stato ohe ogni 
1�olta che sia stata emanata la di.chiarazione di 
pubblioa utilit� que.z diritto de,qradi e si affievolisca 
in interesse legittimo, appare eacessiiva specie 
in relazione alla solenne riaffermazione conten1tta 
nell'art. 42 della. Oostituzione. 

Sembra, invece, pil� esatta l'opinione secondo la 
quale, la aompetenza deUa giurisdizione ammini.
qtrativa� sussista ogni volta che il privato oritiohi 
l'uso di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione 
espropll"iante, mentlf"e, invece. 
debbano essere de-volute alla giuri8dizione ordinaria 
le vertenze nelle quali s�i faocia questione 
t'iolazione di norme regollanti il procedimento 
della espropriazione, sempre che natura�lmente in 
qttesta sede gitt�iziaria si domandi il risarcimento 
dei danni e non l'annttllamento di atti amrrninistr.
ati1Ji, defla oui illeqittimit�, peraltro, l' Autorit� 
rrinri8dizionale ordinaria pu� conoscere in 
forza� dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 
alleq11to E. 

Sull'argomento si veda anohe il CARUGNO: 
L'Espropriazione per pubblica utilit�, II edizione, 
pag. 123 e seguenti. 

Per quanto riguarda le altre qttestioni decise 
dal Oonsiqlio non sembra che possa dubitarsi 
della esattez'Za dei criteri arfermati. 

Non vi � dubbio, infatti,. ohe il decor8o di due 
anni dalla data della oomtpazione d'urgenza, senza 
che si sia emana�to il decreto di espropriazione 
pu�. al pi� (e sempre che non si tratti di oooupazioni 
t�elaUve ad opere ferroviarie o tomunque 
(lio,hiarate in(liffet�ibili), portare alla conseguenza 
che la suocessiva occupazione fino al decreto di 
espropriazione � illegittima ed obbliga al risarcimento 
dei danni. Ma questa illegittimit�, �el 
possesso per il periodo s1tocessivo aJl biennio non 
pu� convertirsi poi in una specie di irrnmunit� 
cos� che il terreno, illegittirrnamente detenuto non 
possa pi� essere espropriato. 

N� meno esatta appare la �deaisione sul p1Mito 
nel quale ha� ,~tabilito ehe l'art. 19 della legge del 
1865 fa parte della normale procedura di espropria~
one, procedura che non si pu� applicare ai 
oasi in cu1 i terreni erano� stati g~� effettivamente 
oc01tpati per l'eseeztzione di opere diohiarate indifferibili 
ed urgenti. Sta� �fU fatto, ohe oome si 
afferma nella� sentenza n. 2292/41 della' Oorte Suprema 
�i Cassazione << l'occupazione a se.quito di 
dicMm�azione di urgenza de-i lavori prel1.{,da all'espropria.
zione definitiva e deve necessariamente 
avvenire,� conseguentemente � un atto preparatorio 
e quasi 1mrv anticipazione dell'esproprio 
definitivo �. 

Ora, ritenere che S�J modificabile il pm,qetto 
in base .al quale fil Ministro ]f,a emesso la� suddetta 
dichiarazione di 1wqen.zq, (ci� che deriverebbe da1l'applioazione 
dell'Mt. 19 stt citato) significherebbe 
in buona� sostanza negare l'urgenza e l'indifferibilit� 
dell'e�seouiione �()l progetto stesso. 

(A. S.). 
IMPOSTE E TASSE -Dazi doganali -Spiriti -
Sovraimposta di fabbricazione su alcool in importazione 
temporanea di cui si chieda ed ottenga la 
successiva nazionalizzazione. (App. Brer:;o;a -Finanze 
contro Ditta F.lli Ramazzotti, 30 giugno 1948). 

La sovrimvosta di fabbricazione dovuta sulle 
merci in tempora�nea impo�rtazione quando se ne 
chieda. la nazionalizza.zione deve essere liouidata 
con riferimento a.l giorno in cui viene effettuato 
il pa.gamento, e .. non a.l giorno in cui viene concessa. 
la prescritta autorizzazione O, Addirittura, 
al momento della temporanea. im:porta.zione. 

La '8enten~a della Corte di Bre8cia -che ha� 

riformato quella del Tribunale, e che � stata ac


cettata d;alla r.titta Ramazzotti ~ stabilisce, su 

ltna� questione snUa quale non risultano prece: 

denti giurisprudenziali in terminis, una massima 

di notevole importanza, ed � da approvare sen


z<'alt1�o. 

La prima p!l"oposizione ha una portata gene� 

rale: la na.zionalizzazione di una merce avviene 

soltanto dopo ohe si � plfovveduto a:l pagamento 

effettivo dei diritti di confine, e non gi� quando 

si � ottenuta Pautorizzazione, anohe se in pre-\ 

cedenza si fosse depositata la somma oorrispon


aente, o presta.ta i(lonea� garantia. 

. L'autoriz.zazione com'� noto, � un atto col quale 

la Pubb,lica Amministrazione permette al privato 

l'eseroi~io di un diritto ohe ragioni di pubblli�CO� 

ttfilit� avevano in lzti parali(?,�zato) pe1� cos� dire j 

ne �aei-iva che l'autorizzazione � un atto unila


tera.le della Pubblioa Amministrazione, e non d� 

vita ad un contratto con la 'parte che tale auto-' 

riz.Zazione ha chiesto, ma costittti8ce un presup


posto necess�rio del rapporto giuridico che sulla 

�aM dell'autorizzazione vien po8to in esgere~ S� 

oh(}' non si pu� confondere la auto:J:~z~zione data 

dal Ministero per la immissione al consumo_inter:_ 

no delle merci, con la nazionalizzazione delle 

stesse. 

L'atto amministrativo � un prius necessario, una 

condicio iuris, per di1�la� col Ranelletti, della at



-19 


tivit� e del suooes8ivo rapporto fra l'Amministrazione 
e colui che chiede di nazionalizzare la merce 
per la effettiva �immissione al consumo interno 
della� merce esterna importata in via temporanea. 
La quale immissione non pu� avvenire se non dopo 
che siano 8tate e~:~pletate tutte le formalit� al� 
l'uopo necessarie, prima fra tutte quella inerente 
al pagamento dei vari diritti doganali, non an� 
cara ri.scossi daJP Amministrazione. Ond/� che si 
tratta d�i due attivit� 8ia pttre subordinate l'una 
al compimento dell'altra ma che non si fondono 
fra loro e che rimangono pur sernpre separate. 

N� pot1�ebbe dir8i che U pagamento dei diritti 
di confine dovesse intendersi di fatto avven.uto a.Z 
mQmento della temporanea importazione~ quando 

� si da una cauzione-anche sotto fanna di fideiussione 
-a garanzia delle o�bbligazioni che ven� 
gono assunte quando si fa luogo alla temparanea 
importaz�ione. 

A parte il fatto ohe l'obbligo� di pagare i diritt-
i di confine sorge soUanto se ed in quanto 
nel termine prefi.sso la merce non venga lavorata 

o rie8portata, o se, anche pendente questo termine, 
il temporaneo importatore ahiede e�d ottiene 
di immettere al consumo interno la merce 8tes8a 
nazionalizzandola~� sta di fa�tto che un deposito 
a garanzia -e meno ancora ttna fideiussione non 
pu� valere pagamento, che si ha soltanto 
quando si a�cqui~:~ta. la piena ed assoluta di8ponibilit� 
della somma (a questo riguardo pu� o~:~servarsi 
che il d.eposito di una sornma non ha alcuna 
efficacia agli effetti de(solve et repete: Cass. Sez. 
Un. 11 dicembre 1944, Finanze contro Amadei e 
Zerbini, i�n � Riv. Leg. Fi~:~c. �, 1944, 282; e da 
ultimo Gas~:~. 5 febbra�io 1948, Civita contro Frenda, 
in ��Foro Pad. �, 1948, I, 322). � 
Del resto la stes~:~a legge generale sulla temporanee 
importazioni -regio deareto 18 .d�icembrc 
1913, n. 1453 -all'art. 11 contrappone il momento 
della prestazione della ga.rantia. a quella 
de.Z pagamento; mentre la giurisprudenza (Cass. 
J2 lttglio 1935, rico. Ignard-i ed� altri) in � Giust. 
Pen. �, 1936, III, 397) ha� ritenuto configurabile 
il delitto di contrabbando anche in ca�so di merce 
temporaneamente importata: il che � ooncepibile 
sol quando si ammetta che la garantia. prestata 
al momento della� tempo�ranea importaz�ione non 
�rale pagamento. 

Pi� delicata l'aJltra indagine: relativarne:nte agli 
spiriti in temporanea importazione e poi nazionalizz
�ati, come si caloola la sovrimposta di fabbricazione? 


I n linea. generale ocoorre fare wna distinziOne 
fra i due istitt,ifi. della temporanea importazione 
e del drawhack, che presentano fra loro somiglianze 
che potrebbero trarrein inganno. 

. La temporanea i:mportazione si ha quando (articolo 
_l del regio deareto 18 dicembre 1913, .n. 1453) 
�le merci estere che devono ricevere in Italia-determinate 
lavorazioni od essere impiegate nella 
fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, 
possono essere importate temporaneamente 
senz�a il paga�mento dei diritti _.di con fine, a condizione 
che il proprietario si obblighi a riesportarle 
entro un termine stabilito�. �. 

L'istituto del drawhack prevede invece, in caso 
di esportazione, la restituz.ione dei. d.iritt�i doga� 
nali pagati al momento dellla importazione della 
meroe, ovvero l'abbuono di .determinate imposte 
interne di fabbricazf,one) eco., quando vengano 
osservate detenninate formalit� e concorrano particolari 
oondizioni. � 

La differenza, come si vede, � sostanziale: nel 
primo oaso la merce rimane estera, e vien quindi 
sottoposta ad un particolare regime di controlli j 
1'!1el secondo caso la merce � nazionale a tutti. gl'i� 
offettij e) correlativamente, nel primo ca:so i. diritti 
di conj�me ~aranno pag�a�ti-~ol quando la 
merc�e, per oa~:~o, venga nazionalizzata j nel secondo 
caso saranno restituiti so�l quando venga 1�iesportata. 
� 

Per rimanere nel campo delle irmportaziop,i temporanee 
degli spiriti, parrebbe a prima vista che 
la disposizione dell'art. 14 del citato regio decreto 
18 dicembre 1913, n. 1453 -seoondo la� quale i 
d.iritt�i dovuti son quelli vigenti al momento delta 
importazione temporanea -decida la questione 
in senso contrario aJlla tesi dell'Amministrazione, 
fatta propria daUa sentenza surriferita. Ma la 
verit� � ohe non tutta la materia ft~ regolata da 
quel regio decreto. 

St~ocessivameni'e, infatti, fu, emanata la tariffa 

generale sui da.zi doganali (regio decreto-legge 

9 giugno 1921, n. 80o); e furono altres� emanate 

le norme che ammettevano gli spiriti a fruire del 

regime delle importazioni temporanee (regi de� 

creti-legge 12 dicembre 1926, n. 2120 e 17 dicem


bre 1928, n. 288{), e vedi ora decreto legislativo 

6 ottobre 1948, n. 12{)0, in particolare l'art. 6). 

inoltre in virt� di una delega contenuta in 

questi regi decreti-legge al Ministro per le Finan


ze fu demandata l'emanazione delle riorine e �On


dizioni �ui dovevano essere subordinate le ternpo� 

t�anee importaz-ioni degli spiriti : al che si prov


vide con la normale n. 18728 del31 dicembre 1928, 

l'e disposizioni della quale -come ha esattamente 

rilevato la sentenza della Oorte di Brescia 


� ass1tmono valore normativa come tutte le cir


colari delle pubbliche amministrazioni che sono 

~>tate emesse in virt� di delega� legislativa >>. 

Orbene tale rwrmale stabil� che dovevano aJJ� 

plicarsi, oltre le norme generali relati-ve aJle 

tnerci introdotte in temporanea importazione, con


ten1lte nel r�egio decreto n. 1453 del 191B e nel 

Regolamento approvato con regio deoreto 6 aprile 

1922, n. 547, alc1tne pi~� particolari a deterridnate 

merci1 tra le quali queste: ohe lo spirito tempo


raneamente importato ed i prodotti da esportare 

con impiego del medesimo dovessero essere cu.sto-. 

diti in apposito magazzino a chiusura doganale. 

Con questi magazzini a chius�ura doganale altro 

non sono phe depositi doganali veri e propri1 pur 

essendo di propriet� privata. E di queDta� iden


tit� non pu� dubita.rsi quando si pensi ohe la di 

8ciplina [J�llridica � la stessa: la doppia ohiave1 

la inibizione dell'ing�resso nel magazoz�ino senza' �l 

permesso d�ella dogana e s�enza l'intervento di 

agenU dogana�lij il controllo della dogana in ordi


ne anla destinazione della merce contenuta r~ei 

magazzini; il r-icorrere degli e_stremi del �ontra�



-20


bando quan-do la merce sia� tratta fuori dei m(l,gaz~
ni o dei depositi all'insaputa degli-organi dell' 
Amministrazione doganale. 

..]jJ tale ide~tica.disciplina� g~ur~d~oa ~!~n fun~ 
zi�'ne della identwa natura gturidwa e �r~!)'ifJ'f'l,e d'L 
e~re dei depositi doganali e dei magazzini�� 
ohius�ura doganale : assiettrare ..la percezione delle 
imposte di fabbrioazione o delle sovraim,poste a 
seconda-dei casi. . 
Om se tale i.dentit� sU�ss:iste, come non. par_ �.ttbU.
Uj, torna applica-bile l'.art. 6 della .Tariffa .allegato 
A a.l regio decreto-legge 9 giugno 1921, 
n, B06: � nel caso di. variazione alle sopr.atasse 
di fabbricazione s� appticano, alle merci estere da 
immettere in consumo nel Regno, le soperatasse in 
vigore al momento della loro ttscita dalla dogana, 
dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai 
magazzini gen&ra.li �. . . 
Resta� da chiarire, in 1linea tecnica, il peroh� 
della. diversit� di trattamento fatto dall'art. 14 
del regio decreto-legge n. 1453 dell913 per quanto 
t�iguarda � i dazi doganali� e dall'art. 6 della 
Tariffa per quanto riflette � le sovraimposte d� 

fabbricazione�. Gli uni e le altre fanno in�.ubbiament� 
partf3 dema pi� lata categoria dei � diritti 
di conjirne � 1(art. 7 dellf! legg�e dog�anale 

25 settem.bre 1940, n. H24); ma queste, a dijjeTenza 
d�i quelli, hanno nattwa squisita.mente protettiva: 
se una. determinata merce fabbricata� in 
Italia sconta una det&rminata imposta di. fa.bbt�icaR!
�one, quella stessa merce proveniente dall'Es t'ero 
deve scontalf'e la medesima sovrimpo�sta di fabbricazione; 
se cos� non fosse la produzione n.a.z�ioriale 
verrebbe ad ess~ne gravemente menomata. 
Imposta e sovrirnposta di fabbricazione devono 
sempre corrispondere quantitativamente fra di loro 
in qualsiasi momento; ed in qualsiasi momento 
devono essere applicate nella stessa misura alle 
merci nazionali ed a qttelle estere che siano ancora 
schiave di diritti doganali. 

Da uUimo un ril�ievo d� camttere pratico che, 
c�n la ass�nrda enormit� delle conseguenze cui si 
perverrebbe seguendo la opposta tesi, dimostra 
indirettamente, come riprova logica, la. fondatezza 
deUa massima fissata� dalla Corte bresciana. 

Au�mentate, infatti, ad un certo momento 'l'im]
Josta, e quindi anohe la sovraimposta. di fabbrica~
lione, il distillatore italiano sarebbe soggetto 
a.lla nuova gra.vosa imposta, mentre colui che ha� 
importato temporaneamente potrebbe, a sua scelta, 
�rinunmare alla riesportazione e immettere nel 
consumo interno lo spirito temporaneamente importatp, 
pagando una sovrimposta di fabbricazione 
assai minore, perch� riferita al momento della 
temporanea� importazione! 

111 con ci� si verific�herebbe quel che nessuna legislazione 
o politioa fiscale pu� ammettere: 
l) una spietata e facile concorrenza alla prorluz�one 
nazionale j 
2) una notevolissima speculazione senza rischi 
per l'imprenditore j � 

. 3) la� rottttra di quell'armonica correlazi�ne 
8empre perseguita, e che � nella natura e nella 
essenza stessa dell'imposta di fabbricazione e della 
r�lativa sovrimposta (N. G.). 

IMPOSTE E T ASSE -Percemtuali sui prezzi di ven. 
dita di generi alimentari a favore delle S.E.P.R.A.L� 
-Natura. (Tribunale di Napoli, �lO magg;o 1948:Pres.: 
Coppola, Est.: Avitabile -Maisto ed altri 
contro Prefetto di Napoli e Sepral di Napoli). 

,Le magg�ior�az.~o~i s11l �preZrzo ��dei vino bnposte 
dai Prefetti 'in forza dell'.a.r{ 3 del decreto (!,el 
Presid�ente del CQ.nl:!iglio dei Ministri del 31 gel;l: 
naio ~945 a fa;vore della .Sepra~,..sono vere e p~�o; 
prie _imposte i~dirette sul cons1,11110. J?erta.:p.to alle 
controversie l'elatiye si applica. il princi:pio del 
so~ve et.' repe,te. . . ' ' -. ' 

Il suddetto.decreto d~l Presidente dei Consiglio 
�_perfettamenteeostituzionale, sia perch� f�nQ.ato 
sui decreti legislativi 2~ c1icembre ;l~M, n. 411 e 
31 dicembre 1944,. n. 41.0, sia perch� implicitamente 
convalidato dal decreto legisl.o luogotenenziale 
2 agosto 1~45, n._ 477. 

IMPOSTE E� TASSE-Percentuali sui prezzi di vendita 
di generi alimentari a favore della S.E.P.R.A.L. 
-Natura -Competenza. (Consiglio di Stato, Sez V, 
20 marzo 1948 -Pres.: Severi, Est.: Carini-Pianese 
ed altri contro Prefetto di Napoli e Sepral di Napoli). 

. . . 

.:~ 

~ 

JiJ'. superfluo nt&Vare ta no�tevo�te 111nporta.nza 
de>lle due deci~:~ion�i sopra riferite, che risolvono, 
in base ad esatti principi giuridici ed evidenti criteri 
di soreno equilibrio, un problema c�he minaccia.
va alle basi la stessG! vita dell'organizzazione 

amministrativa deDlo Stato nel campo degli ap


provvionamenti e consttmi alimentari. 

Non vi � dubbio, infa-tti, che ~tna affermazione 
giurisprudenzia-le che avesse proclamata. la illegittimit� 
delle maggioranzioni imposte dai Prefetti M 
a favore delle Sepral, in virt� del decreto del Pre-M 
sidente del Consiglio� 31 gennaio 1945, avrebbe pra-~l.l 
ticamente impedito a questi organi, che dwl gen-s'" 
naio 194~ hanno u_n .Propr_io bil(wctt'o be _unad�'f!roprti~ l' 

aoutonomta a.mmtntstratwa e con a t1e, t con tnuare 
ad esplicare le proprie funzioni. f�=�> 
Nella perspicua sentenza del Tribunale di Na-~~.-.�,�.:.;_~.:.:_�

poli si afferma che la imposizione delle maggiora-r 
2�ioni in parola non trova la sua giustifica�zione in )~: 

ttn particolare servizi� che le Seprwl rendano al 

j,_��.�.�..��.�.��.� 

momento della immissione a.l consumo� dei generi f 
su cui esse sono state stabilite, n � nippresentano f 
una riparti.zione fm gli interessati di ~:~pese soste-i:,,,)j 
nute da tali organi per fini di interesse comune, j@ 
ma costituiscono, invece, un onere imposto a fa-jj:)~ 
vore degli organi medesimi per sop:perire alle ne-!fjj 
cessit�� finanziarie del loro funzionamento; __ de.tte_ !@i 
maggiorazioni non sono pertanto n� tasse, n� con: ~:�!( 
tributi, ma imposte indirette sul consumo. t:,, 

Questa ajJfwmazione del Tribtlnale non ri8UltUJ !=i=~: 
contrastata dalla decisione �f!l OcmsiglW <U Stato,~ 


-21 


la qu.ale anzi riconferma. la nat�ura di tributo delle 
magg'iorazion�i �in esame, pur non s.cendendo aUa 
indagine sul partic_olare carattere d.i .esse .(se cio� 
si tratti di tassa o imposta o oontrib�uto), non essendo 
ci� necessario ai fini del decidere. . . 

La questiorte fondam(!ntale affrontata da�l Tribunale 
ed esattamente risolta, in aderenza aUa 
tesi. sostenuta daW Avvocatura, � stata� quella relativa. 
alla co?tituzionalit� e .legittimit� del .decreto 
del Presidente del Consiglio in data. 31 gennaio 
.1945, il q1l(J)ler all'a.rt . .3, c_onferisce ai Prefetti 
il potere di istituire i tributi in questione. 

L/argomento decisivo a favore.. della tesi della 
legittimit� del. suddetto decreto si riscontra nel 
fatto. che il decreto stesso � stato mnanato in virt� 
della delega legislativa contenuta nel de-oreto legiSilativo 
luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, 
art. 10. Vero � che potrebbe discutersi se la delega 
al Presidente del Consiglio potesse farsi (eMendo 
la� potest� l,egislativa delegabile normalmente al 
solo Governo); ma ogni .questione de~ genere .deve 
ritenersi nella materia in esame superata dal decreto 
!legislativo luogotenen~:iale. 2 agosto 1945, 

n. 477 che, all'art. 2, contiene una esplicita ratifica 
legi8lativa dell'art. 3 .del decreto del Pre8idente 
del Consiglio dei Ministri, fornendo cos� una ba8e 
costituzionalmente� ortodos8a al potere di impo.~izione 
e8ercttato dai Prefetti, 
Il 1'ribuna�le di Napoli ha sfiorato solo in via �incidenta,.
le la questione della natura gi.uridica del:le 
Sepral, sulla vui qualit� d1i organi dell' Ammin�istrazione 
dello Stato non sembra possibile alcuna 
discussione. . . 

in proposito ;qi .osser.va CJhe i ser1;izi periferici 
deW A�limenta,.zione furono� creati 'come organi dello 
Sta�to prr effetto del regio decreto-legge 18 dicembre 
1939, n. 2222. 

A.Watto aetta loro �stttuzione, intatti, le !Sezioni 
dell'Alimentazione, sia per i compiti ad esse 
affid-ati, che per la loro struttura giuridica non 
avevano alcuna caratteristica che ~e potesse distinguere 
dagli aUri organi dello Stato, tanto pi� 
che alle spese per il loro funzionamento e per il 
personale si provvedeva con stanziamenti a carico 
del bilancio statale. 

Il su.ccessivo regio decreto-legge 27 dicembre 
194{), n. 1716 (pur provve�dendo a~la. riorganizzadane 
dei servi2i, posti alle dipendenze dei Consigli 
provinciali delle corporazioni, per il successivo 
decentramento amministrativo e il necessario 
immediato raggittngimento dei fini di istituto) la8ci� 
invariata la natura giuridica delle Sepral, che 
pa8sarono poi aUe dipendenze del Commi88ariato 
genera!le dell'alimentazione, posto, a� 8~ta volta, 
alle. dipendenze del Ministero per l'IndnBtria, Commercio 
e Lavoro. 

Per effetto del decreto istitutir'o (regio decretolegge 
28 dioembt�e 1943, n. 30-B) tale Commissariato 
do1;eva assolvere � i 8Uoi compiti per mezzo 
dei propri uffici e dei sottoindicati organi, enti 
rd aziende : � 

a) Sezioni provinciah dell' Alimentaziillle ; 

b) I 8pettorati provincia,.li dell'Alimenta-zione). 
c) Uffici provinciali per accertamenti agrico�li; 

d) Con8or2i agrari provinctal�; 
e) Aziende adibite alla conservaz�ione .delle 
derrate, ecc. >>. 

n, ()'omrnissariato .'Jf'ner�le dett'alirhentazionc. 
con il regio decreto-legge 13 dicembre 1944, n. -:I,J-0, 
fu so8tituito da.ZZ'Alto Oommi8sariato per l'mlimentazione, 
le cui attribuzioni 8pecifiche furono 
'regolate con succes8ivo provvedimento e, precisa. 
mente, con .il regio decreto-legge 28. dicembre 
1944, n. 4.11, che defer�, al P1�esidente del Cons{ 
glia d~ Ministri � le norme occ�orrenti per assicurare 
l'adeguata organizza-zione ed il fu.nziona,mento 
dei servizi dell'Alto Commis8ariato medesimo
�. 

Sicch� iJl suddetto Presidente dol C.on8iglio, con 
proprio decreto del 31 gennaio 1945 (JGa.zzetta Uffi~ 
ciale n. 32, del 1945), pot� appunto statuire: 
�L'Alto Commissariato dell'Alimentazione assolve 
i propri compiti, oltre che con 8ervizi speciali: 
al centro, mediante la Direzione generale. dell'alimentazione, 
che s'istituisc�e col presente decreto; 
wlla periferia, per mezzo di CommissariaU regionali 
dell'alimentadone di nuova i8tituzione e delle 
Sezioni provinciali dell'alimentazione, che sono 
tra,sferite alle dipendenze <lel Commissa.riato 
stesso �. 

Con tale di~posizione, pertanto, venne con~ervata 
aUa Sepral 'la preeBistente qualit� iU organi 
perifer~ri dell'.4mministrazione statale, pqt.r essendo 
8tate alle stesse-commessa una certa autonomia 
nel campo amministrativo-contabile, con la 
faooilt� d'imporre contributi (confermata e r:atifif�
ata poi. dal decreto legi8la�tivo l1togot'enenziale 
2 agosto 1945, n. 477), aUo seopo di con8enti.rnf. il 
funzionamento con l'a880lttto alleggerimento del 
bilancio 8tatale. 

Occorre, qui, infatti, rilevare che il Ministero 
del Tesoro prest� la propria ade8ione al 8Uddetto 
provvedimentCJ di a~ttonomia contabile-amministrativa, 
appunto pemh�, data la diffici!le sit�azione 
del b-ilancio veniva a sgravarsi di un� 8pesa� 
allora val�utata in cento milioni annui. 

Vero � che in tale ma.t'eria am.ministrativo-conta.
bile le Sepral ha'Ytno assunto caratteri8tiche non 
comuni alle Amministrazioni Statali, ma ci� non 
~:ale a conferir loro ttna personaUt�. giuridica propria; 
' 

Questa � poi tanto pi� da e8oludersi ove 8i rifletta 
che la ingerenza 8UUe Sepml da parte dell'Alto 
Commis8ariato dell'ali.mentazione non si li1nita 
al semplice potere di vigilanza e di controllo 
(che� pu� ri8contrar8i, in genere, anche su,� altri 
enti pu�bllici da parte degl'i organi centrali dello 
Stato) ; ma�, mediante vincoli gerarehici e disciplinari, 
8i estende alla es8enza stessa delle Sepral, 
alle quali � inibito di adottare determina.zioni driscrez
�ionali nel. 8ettore alimentare, dovendo invece 
attuare ,le di8posizioni che vengono ad es8e impartite 
daU'Alto Convrnis8ariato dell'aUmentazione, 
appunto per la loro funzione 8pecifi.ca di o'f"gani 
periferici dell' Ammini8trazione medesima. 

I 8U�Caessivi provvedimenti legislativi� (decreto 
legi8lativo l�uogotenenziale 21 giu.gno 1945, n. 379 
e 2 agosto 1945�, n. 477), i8titutim del Minist~r.o 


-.22


-

dell' Alimentazio.ne non alterarono i], precedente 
~:~tato di co&e, anzi ribadirono il concetto di dipendenza 
gerarchica� delle Sepral nei riguardi del nuovo 
Ministero, poich� �on l'art. 3 del ~:~econdo dei 
l:it~ddetti decreti venne ripetuto ancora che tali 
Uffioi pa�ssavano alle dipendenze del Minilitero 
stesso. 

Oon il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 
1945, n. 838, in ultimo il Mini&tero dell' 
Alimentazione venne soppresw, ripristinandosi 
l'Alto Vommi&sariato dell'alimentaz�ione, le cui attribuzioni 
conUnua,rono ad e&~>ere regolate dal c�itato 
decreto Pre~>idenziale 31 gennaio 1945, nonch� 
d(];l citato decreto legi&lativo 2 agosto 1945, 

n. 477. 
E' quindi; d'intuitiva evidenza che le Seplf'al 
(istituite originariamente come organi periferio:i 
deU'Ammini~>trazione� statale ossia come enti pubblici 
statali) a�bbiano ~>empre conw!f'vata, sia dal 
lato folf'male, che sostanziale, tale caratteristica. 

(Salerni). 

IMPOSTE E TASSE -Imposte dirette -Contenzioso 

-Decisio1;1e della Comm1ssione Centrale -Azione 

giudiziaria -Termini. (Corte di Cass., ~ez. III Civ.,' 

Sent. n. 402-48 -Pres. : Pellegrini, E::;t. : Gabrieli, 

P. M.: Santoni Rugiu -Quaglietta contro Finanze). 
Il termine di sei mesi previsto dall'art. 34 della 
legge 8 giugno 1936, n. 1231, deeorre dalla notifica 
della, decisione d.ena. Oollllliissione centrale, quando 
l'imposta in controv�ersia sia. gi� stata iscritta 
a ruolo, e dalla pubblicazione del �ruo,lo ; quando 
la decisione sia. stata notificata anteriormente alla 
pubblicazione stessa. 

Con la sentenza annotata il &up1�erno Vollegio 

mwntiene ferma Za sua gi�urisprudenza sulla ne


cessit�: che nelle controver8ie in materia di impo


ste dirette l'a.zione giudiziaria sia subordinata alla 

'�sorizi.one delfimposta nel rttolo. 

Com'� noto, la questione se 1tn'azione gittdizia


!"ia in questa materia fo.sse possibile an01he pre


scindendo dwlla pubbUcazione del molo era gi'� 

&tata dibattuta anteriormente all' entra�ta in vigore 

della legge 8 gittgno 1936, n. 1231, e prec�isamente 

in sede d�i applicazione delfar�t. 120 del Regola


mento p�er Z' Imposta iitti crediti di riachezza mo


bile. 

In proposito il Qua1�ta (Commento alla legge 

sulla imposta. di R. 1\J., vol. II, pag. 89 e segg.) 

ritiene che tale articolo dovesse interpretarsi co


me una deroga all'art. 53 della legge, nel senso 

che per i oasi in MSO previsti) l'azione giudiziaria 

non era subordinata alla applica.zione de�l ruolo) e 

'il termine deaorresse dalla notificazione de!lla. ul


tima decisione delle Commissioni) fosse o non fos


se la imposta in contlf'oversia stata iscritta ne'l 

ruolo di ri&cossione. � 

Tuttavia la� gi�risprude-nza della Corte Suprema 

era contraria (Cas.sa:?i. di Roma, 14 giugno 1917 


De Angelis contro Finanza). Tale giUtri8Pif'Udenza 

si � mantenuta costante j�ino-alla ema1fazione dellla� 

citata legge n. 1231 dell''S giJugno. 193G (v. Sez. 

Unite, 2 aprile 1936, .n. 1143 in.� Foro lt. �;�1936


I, 503); ed � stat.a rioonfermata1 in lf'elazione (];l 
punto aetta nece~~>tt� aetta puoo~icazione aet ruoto 
qttate p�re~uppo~to detta competen!()a gwatzW/J'UJ, 
aatta ~>entenza delle ISezion�i Untce :w ap1 �tte lJ:H,-', 

n. 101:15 vn (( l�'oro 1t. )J .ll:.l-!3, l, ti j !:1, con nota uett> 
Ingroisso). Peraltro la q�ue�ttOne ~>pectP,ca aetta 
appttcazion(! ~ dell'in~erp1�etaz�wne deWdrt. il� ae& 
l(l-cttata legge n. 1~31 aet ll:.l.:>o, non na netta gt.tt�� 
ri~>prudenza del S�ttprerno Vot~egio preceaenct. 
Le ra�gtOni che pOISWno a<td�ttrlli a ~O~>tegno della 

.te&i ~eco1~�o la quale l'art. a4 co~tituireobe una 
deroga aWart, ti della legge ~O rnarzo .ll::�tia, nu. 
mero 2~-:!i:), alt. E, 11i &O~>tanziano nella coniS�taera� 
zione che esl:!endo 11tata le legge n. 1:.!31 ei:iplf'el:!~>amente 
emana�ta per modificare le norme vigenti 
sulle impo~:~te di.rette, una 11ua di&po&izione che contene&.&
e una deroga al principio generale dell'articolo 
�6, non apparirebbe affatto ingiu.,Ujicata, 
t.anto pi� ove si rifletta che l'esigenza della previa 
pubbUca.zione del ruolo come prelluppo&to della 
competenza giudizialf'ia non avrebbe, &econdo alcuni 
scrittori, alcuna giustificazione raz�ionale �e 
sarebbe solo dovuta a considerazioni di politica 
tribu,taria (v. l'UGLIIDSEJ: Istituz. diritto Finan


ziario, pag. 298 e segg. j v. anohe QUARTA: op. e 
loc. cit.). � 

Pu� dirsi, ino.ztt�e, che ove neltart. 34 Za con.dizione 
della previa pubblicli.?:ione de.l ruolo dovesse 
intender&i tacitamente riahiamata, in deroga 
az principio ubi lex voluit dixit, non si saprebbe 
spiegare la ragione per la q~tale il richia,mo si si{J.j 
invece espressamente fatto nell'art. 22 del decreto 
legislativo 7 agosto 1946, n. 1639'. In questo) infatti) 
nel disporre che l'azione giu�diziaria possa proporl:
ii anehc prima che si sia percorso tutto l'it�r 
della giurisdizione a�mministrativa) si stabilisce 
che l'azione stessa � pur sempre 8Ubordinata alln 
iscrizione dell'imposta sul ruolo, mentre una analoga 
norma non si � ritenuto di dettare in�relaz-
ione al citato art. 34. N � questo silenzio pu�� considerarsi 
irrilevante, ov�e si rifletta che il motivo 
fondamentale ohe la pi� re�ente gitwisplf'udenza 

(v. Sent. n. 1085, del 1942 sopra citata) pone a 
base della necessit� della pubbllicazi.one del ruolo 
quale presupposto della competenza giudiziaria � 
quello di � scongi�urare il sovra�ppors-l intempestivo 
delta tutela giudiziaria alfazione di accertamento 
amministrativo�. � ' 
Ora) una tale intempestivit� non p�are certo che 
possa riscontrars_i nel easo in etti l'azione giudiziaria 
si proponga dopo la decisione definitiva ikella 
Commissione centraleJ non poten;dosi escludere 
che con tale decisione Z'a01certamento amministra-

r

tito si esaurisca, in qttanto la .iscrizione dell'im-~ 
posta sul rttolo non costitt~isoe, dopo la decisione [ 
in que&tione, se non un atto doyu'to-di mera esemt-[ 
zione. E, anche se ai si rif� al �veochio crite!f'io ( 
adottato da.ZZa giurisprudenza a giustij�.caz�ione del� 

l 

l'art. 6 della legge del 1865, e relat.ivo all'interes8e ~ 
ad agire) da parte del contr�ibttente) non pare che, f 
pos:sa contestarsi che tale interesse ricorra le j~_�.� 
quante volte una decisione sfavorevole ai contribuente 
stesso sia,� sta-ta definitivamente adottata ~ 
d�ll.e Commissioni tributu,ric.. � � i 

1: 
~ 

~ 


.23 


N(m ~Sembra ohc. stt tali "a,rgoment�i cke appa;iono 
.~oli/Ii, possa prevalere la� Nola lettera dell'art. 6 
rbella citata legge del 18(}5, S��CG~h� ~Si � portati a 
r�itenere che 8�lt questa deaisione della� Corte Suprema 
abbiano i'llflttito Pag�ion'i equitative inte8c 
a mitigare il1�igorc !lf'l termine di dccarlen:<m. 

(A. 8.). 
SEQUESTRO PENALE Documenti dell'inchiesta 
amministrativa relativa ad incidenti ferroviari Impugnativa. 
(Giudice Istruttore; Treviso, Est.�: 
Loasses -9 dicembre 1947). 

Pu� .essere o1�liinato il setfuestro tiPi documenti 
d-ell'inchiesta amministrativa Pseguita dalle J!'erJ'ovie 
dello Stato in relazione ad in('idente ferroviario 
per il �quale penda procedimento penale, 
ogni volta che il Giudice p1�ocedenje l'itenga non 
fondata la dichiu.razione �del Pubblieo ufficiale elle 
tali clocunwnti concernano un segreto .rli uffido. 

Non si pu� co-ru:�rdare con la mas~:dma� affermata 
nella IS'llddetta ordinanza. che non � confor�nw all' 
esatt(t �interpre~azione della legge 25 giugno 1909, 

n. 372. Q�uesta legge � stata dal Giudice interpretata 
nel sen.11o che dispensi l"AmministraZ"ione solo 
llaU'obbligo ({ella, p'resentazioue spontanea degli 
atti e relttzion�i deW�whiesta amministrativ�a, quaIli 
che ttn obbligo del genm�e potesse 1�itenersi esist&
nte, o in forza dell'ar-t. 180 del Codice penale 
abrogato, o dell'art. 3:61 del Codiee penale vigente, 
dispo11izioni queste che s�i limitano, invece, a .<Jtabilire 
solo l'obbligo della denuncia da� pm�tc del 
Pubblico ufficiale. � 
Sta lli fatto, �~vece_, che la:-citata l.cgge n. 372 
del 1909 fu emanata allo scopo d�i consentire all'Amministradone 
di esplicare l-'inchiesta amministrutiva 
.senza� alcumct pn:9amtpazione (U fornire 
a�i dannegrriati una qualsiaNi m�m'a da �ttsare nei 
confronti dell' Amminiist�ra.zione medesima, a�i fini 
del 1�isarcimerdo dei (lann�i. D'altra patrte la legge 
Ntc88a, �nell'esC'l�udere l'obbligo di e8i.b�1'(! gli atti 
e documenti clclle inch�ieste, era infm�matn all'esatto 
criterio che questi atti e docttmenti, considerati 
sepwmtamente cit a!IJI/,[Si. dal pi'01VVCdimento finah� 
conclusi-vo dell'inchiesta�, non potevano avere una ej}'
icada pt�obatoria tmnqu.illante n� a. favore n� 
(:oni:ro l' Ammin�istrazione. 

La 8U(ldettn legge n. 872 non � Ntata ma�i espres.~
amente abrogata, n� p�U�� ritenersi che si sia 'Ve


. rifieata la 8Ua abrogadone irnplicUa, in relazione 
1tllc norme del codice di procedura penale ohe regolano 
la facolt� dei pnbblie-i ufficial-i di eNirnersi 
dall(t esibizione d~ �ocumcJtti che essi d;ich{arano 
'eoncernere .<~egreti di nfficio. Q~teste norme, inrero, 
esiste�cano anche quando la legge in questione 
fu emanata, e non rapprescnta1w qttituli u�n jus novum, 
cltc possa determinare, per incompatibilit�, 
l'abr�oga.:zionc dolla legge stessa.. 

A]Jpare cv-icle�nte come, cont1�o i prOt?vediment�i 
rU Nequestro, possa soUeva.r8'i dall'Amministrazione 
1,:nddente di esecuzione ai sensi degli articoli 
628 e Negg. del c. p. p., nel quale l' a�rgomento 
fon,dctlncntale per opporsi (tll'ot�dine di esibizione 
d01Jr� cHse'l'e appunto fondato N�ulla legge 25 giugno 
1909, n. 372, q�uale nonna speciale c integr�ativa, 
se non rlerogatim deWart. 342 del c. 1'� p. 


RASSEGNA DI �LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATl SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIOAZTONE SULLA � GAZZETTA UFFIOIAL1JJ � 

1948 

r. 
D. L. 10-4-1948, n. 1156 (0. U., n. 21S): Ulteriori 
disposizioni c��ca il prolungmnento del periorlo di vctlidit� 
dci diritti di p1'0P1'ict� industriale. --L'a1 t: 3 
dei�R. D.'L. 10-1-1926, n. 169 (per la esecuzione di 
atti ..internazionali stipulati all'Aia il 6-ll-1925 tra 
l'Italia c-gli altri Stati, rolativi alla protezione della 
propriet� industriale) dispone che tutt-i i benefici cho 
gli accordi suddett-i cd ogni altro accordo internazionale 
conQeduno, abbiano concesso, o concederanno 
agli -stranie1�i in Italia in materia di bre.Yetti d� invenzione 
ecc. s'intendono senza altro estesi ai cittadini 
o sudditi italial).i. Com'� noto,. il Trattato di Pace 
tm le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia l'allegato 
l.') stabilisce dei benefici eccezionali a favore dei . 
cittadini delle suddette Potenze vincitrici. Data la 
eccezionalit� di questo accordo internazionale, conReguento 
ad una guerra perduta e che noli era certamente 
nelle previsioni del Iegic;latoro del 1926, pot.
eva ritenerHi che ai benefici suddetti non si applicasl:
lo la ~uccitata norma tlcll'art. 3. Pu� pertanto 
considerarsi il D. L. n. 1156 in-esame come avento 
c-arattere puramente interpretativo, ci� che � confermato 
dall'art. 2 che ne di�pone l'efficacia retroattiva 
a partire dal giorno 16 settembre 1947 e cio� dall'entrata 
in :vigore del Trattato di Pace. 
Il. D. L. 17-4-1948, ri. 1181 (0. U., n. 225): ;l'Iodific(~
zioni del dem�eto legi.9lathJo 12-4--1946 n. 320, l! rlt: 

ultri provvedimenti relativi alla bonifica dei campi 

minati. -Vedi por i precedent-i in questa Rasse


gna n. 4, pag. 19, XIV. 

III. 
Legge 29�9-1948, n. 1187 (O. U., n. 228): P1�oroga 
delle disposizioni in materia di locazione e di subloca.
zione di immobili ttrbani. -Vodi per i precedenti 
Rassegn� n. 1 -2, pag. 12, XXII, n. 6, pag. 12, IX. 
IV. 
D. L, 6-10-1948, .n. 1199 (G. U., .!1. 233): Modi/im:
izionc allei imposta sul con.��wmo delL'encrgi�t elett1-ica. 
V. D. L. 3�10�1948, n. 1200 (0. U., n. 233): Modifica.
zione al1�egime fiscale degli nlcoli e del benzolo. -Sono 
questi. i primi due decreti-legge emanati dono l'etJ.trata 
in vigore della Costituzione.� Conformement~.� 
itlla tradizione costituzionale e legislativa il Governo 

h:a ritenuto che ricorress(' il caso st1�ao1'dinat�io di 
necessit� ed urgenza in ma.turia eli modificazioni di 
imposte di consumo e di fabbricn.zione e in genere �lt 
materia tributaria. Naturalmente il giudizio definitivo 
sulla straordinariet� del caso, o, comunqm�, 
l:lulla legittimit� dell'esercizio eccezionale del potere 
legislativo da parte dol Governo � rimesso al Parlamento. 
Si ricordano in proposito �e norme dell'articolo 
77 della Costituzione e particolarmente quella. 
disposizione di questo articolo che, contrariamente 
a quanto prima ritenuto dalla dott.rina e dalla giurisprudenza 
anteriori alla legge 31 gennaio 1926, 
n. 100 e a quanto disposto da questa legge, stabilisce 
che nel caso di mancata conversione in legge, il decreto-
legge pEHde. effi.ca('ia fin dalla sua emanazione� 

I �N D I C E S I S T E �M A T I C O 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONi� DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � ST.ATA DATA 

AMNISTIA E CONDONO. -Interve<nuta un'amnistia 
dopo la presentazione della domanda di .ablazione ma 
prima del pagamento, quale dell� due cause estintive 
debba applicarsi al reato (n. 9). 

ANTICIHTA' E BELLE ARTI. -Se sia dovuto il premio 
al ritrovatore di cosa artistica che riori abbia denunciato 
il ritrovamento (n. 7). 

APPALTI. -Se il <:�omma 5� dell'art. 1 del D. L. n. 1501 
del 6-12-1947 si applichi integralmente anche in relazione 
a quei cDn�tratti d.i appalto posteriori .al 15-4-1946, nei 
<JUali sia inserita una claUisola di revisione di 'prezzi 
con richiamo espresi;lo al D. L. 21-6-1938, n. 1296 (n. 97). 

ASSICURAZIONI. -Se un'ipoteca su beni indivisi 
possa cons1derarsi .garanzia sufficiente a copertura delle 
riserve matematiche di una impresa ass:Lcuratrice, ai 
sensi dell'art. 27 della legge 29-4-192311 n. 966 (n. 10). 

COMUNI E. PROVINCIE. -tSe il P!�ef_etto possa ricorrere 
alla G.P.A. avverso il rifiuto� del consiglio comunale 
di pronunziare la decadenza di eonsiglierl comunali in 
relazione ai quali sia.no sopravvenute cause di incom


patibilit� (n. 11). 

CONCUSSIONE. -Quali siano i criteri differenziatorl 
tra il reato di concussione e il reato di c�rruzione (n_. 1). 

CONTABILITA' Dl STATO. -Se la sospensione dei 
pagamenti dis.posta ex art. 6lt della legge� di contabilit� 
�ossa c-o.stituire fondame.nto ad una pretesa di risarc�, 
mento di danni a �carico dell'Amminist.mzione (n. 43�. 

DEMAl\110. -Se il Dema-nio abbia� nei confron'ti dei 
campi di� tiro a segno ad esso trasferiti ,con la legge 
4-6-1934, n. 950 il pot.ere di cambiarne destinazione (n. 52}. 

FERROVIE. -I) Se nel caso di perdita di tessili 

U.N.R.R.A. tras�portati per ferr.o�via, debbano le Ferrovie 
deU.o Stato corrispondere il valore dei tessili stessi in 
conformit� del paragrafo 3 dell'art. 58 delle C.T.C., o 
i1 prezzo di vendita al pubblico di tali tessili (n. 60). 2) 
Se in ca-so di distruzione per causa di guerra degli 
impian�ti di una ferrovia concessa, la concessione possa 
considerarsi oestinta per mancanza .dell'oggetto senza 
alcun diritto da parte della concessionaria (n. 61). 
lMPIEGO PUBBLICO. -I) Se possa inviarsi in licenza 
illimitata a sensi dell'art. 5 legge 2-6-1936, �n. 1225 il sot� 
tufficiale dei c.�c. sottoposto a proc~dimento penale ma 
disciplinare. (n. 89). -Il) Se l'Amminis'razione possa� 
operare la .compe!lJsazione totale tra le somme da essa 
dovu~ ad una guardia di finanza per premio. di rafferma 
ed il credito vantato verso la stessa guardia per pene 
pec�niarie (n. 90). -III) Se per le societ� anonime di 
cui � azionista massimo lo Stato e che hanno sede in 
localit� attualmente non 'Pi� appartenenti all'Italia e 
filiali enn~o, i confini dello Stato, sussistesse l'obbligo 
di riassunzione in servizio del personale dispe.n,sato pe1� 
motivi politici o razziali (n. 91). -r IV) Se gli impiegati 
esattoriali agli effetti dell'art. 4 .del D. L. L. 31-8-1945, 

n. 572, .debbano considerarsi pubblici impiegati (n. 92).V) 
Se il collocamento a riposo di un pubblico impiegato 
determinato da motivi �politici, ma disvosto dopO: iJ raggiungimoento 
dei limiti di et� e di anzianit� po.<>sa fal' 
sorgere l'obbligo per l'Amministrazione alla riassunzione 
in servizio dell'impiegato medesimo a norma dell'art. 
11 del D. L. L. 19-10-1944, n. 301 (n. 137). -VI) Se 
il D. L. 6-1-1944, n. ~ concernente la ria:s�sunziene in 
servizio� degli impiegati statali dispensati per motivi 
polittci o razziali si applichi anche a-gli avventizi (n. 138). 
-V'II) Se il suddetto� D. L. 6-1-1944 possa applicarsi anche 
a �coloro che furono dispensati dal servizio per attivit� 
politica svolta prima dell'avvento del regime fascista 
(n. 138). 
IMPOSTE E T ASSE. -I) Se anche le quote �elle 
societ� a l'ofl.Sponsabilit� limitata per le quali sia stabilito 
il divieto �statutario di trasferimento siano soggette 
ad imposta di neg.o.ziazione (n. 37). -Il) Se le quoti' 
di societ� cooperative a responsabilit� limitata cedibili 
solo col consenso degli amminist.ratori siano soggette 
ad imp10sta di _,negoziazione (n. 38). -III) Se le quote 
di cui al cwpo II e le azioni delle so�ciet� cooperat.ivr. a 
responsabilit� limitata per le qu'ali sia stabilito il divieto 
statutario di trasferimento� siano soggette ad imposta d i 
negoziazione (n. 38).-IV) Se l'art. 1 della legge 19-2-HW!, 

n. 233 che stabilisce .la modifica del primo .comma dell'art. 
21' R. D. L. 7-8-1936, n. 1369 fino a non oltre due anni 
dalla cessazione dello stato di g11erra, poss.a ritenersi 
abrogato dal D. L. L. 8-2�1946, n. 49 (n. 39). -V) se 
l'accordo stipulato tra Amministrazione e contribuente 
per il pagamento rateale� di una pena pe�i.uiiuria �mplichi 
novazione dell'obbligazione (n. 40). -VI). -Se-la 
clausola contenuta in detto accordo, con la quale il 
wntribuente :rinuncia ad ogni eventuale riduzio�ne del 

'1�9 

suo debito, a,nche Lli'l)�Jl�eute. da provvedimenti legislativi, 
escluda l'applicabilit� di un condono in.condizionato 
alle� .residue due rate di penalit� ancora da pagare 

(n. 40). -VII) Se �sussista la. presunzione legale del 
doppio s.cambio a caric�o di agente di commercio non 
depositario�, -tenuto allo " star del credere � nei limiti non 
superiori al 25 % dell'importo delle vendite (n. 43). VIU) 
Se possa darsi. con atto notorio la prova della 
sussistenza ~ei requisiti ;richiesti dalla legge 6-7-1940, 
n. 873 per le importazi-oni in franchigia di autovetture 
(.n. 44). -IX) Se i Consorzi provinciali agrari siano 
n.ssoggettabili all'impo�sta di manomorta (n. 79). -X) Se 
i de.creti interminis:eriali emanati in forza. dell'art. 12 
(lel D. L. 5-9-1938, n. 1443 �Con i quali si dete;rn;tinano i 
casi di estensione dei privilegi tributari previsti dal 
n.� L. 23-1-1933, n. 35 debbano per essere obbli-gatori pe1� 
l'Amministrazione pubblicarsi nelll) Gazzetta Uf{icict,le 
(n. ). -XI) Sel'e spese inerenti a sequestri .disposti in 
l'elazione a profitti di guerra o speculazione, facciano 
carico al debitori' del relativ.o� tributo straordinario (n. R1). 
INFORTUNI SUL LAVORO. -Se e quando e' in quali 
C'ircostanze possa considerarsi infortunio sul lavoro la 
rn�orte di un operaio avvenuta a causa di un i:Jombarrtamsnto 
aereo (n. 5). 

I�STIGAZIONE A DELINQUEHE. -Se l'istigazione a 
delinquere a sensi dell'art. 414 e. ,p. ,possa aversi solo 
nel caso ch�e si istighi a commettere� un de'.erminato 
teato o anche nel caso rhe si inciti a commettere reati 
in genere (n. 1). 

LEGGI E DECRETI. -Se un decreto intenninist�el'iale 
che accerti il verificarsi di condizioni per l'estensione di 
uri privilegio tributario disposto per Jegp;e rlrbba puhhlicarsi 
nella Gazzetta Ufflc~a~e (n. 7). 

~IATRIMONIO. -Se sia valido il matrimonio celebrato 
per procura ai seusi degli artic�oli 120 e 121 della 
legg-e di guerra, quando risulti succes�sivamente che, al 
momento della .celehrazi�o.ne, il coniuge elle ha conferito 
Jfl proeu~a -era gi� morto (n. 1). 

NIONOPOLI. --I) Quale sia la natura della multa 
stabilita dall'art. 9 d-elle norme di ese.cuzione deHa convenzimne 
.approvata con R. D. 11-3-191~3. n. 560 c-on le 
Fabbriche produttrici di fiammiferi, multa relativa alla 
mancanza delle scorte (n. 13). -Il) S� sia stata condoHata 
ai sensi del D. L. 31-1-1948, n. 77 o n. 109 (n. 13). 

PENSIONE. -I) Se .n<el caso in cui il pensionato 
riassunto in ruolo opti per il trattame,nto di CUi alla 

lettera B dell'art. l �della legge 11-4-1938, n. 4~0 debbu 
corrispondere gli interessi . sui l'atei di pensione gi� 
riscossi che .gli si conceda dalla Amministrazione di 
r-estituire ratealmente. -II) Quale sia nel caso di cui al 

l.cap.a. �precedente la decorrenza di tali interessi (n. 25). ~-III) 
Se agli .effetti del R. D. 13-8-1926, n.c1431 i pensionati 
che pres'tano servizio presso i Consorzi agrari debbono 

l 

subire. riduzio'ni negli .assegni di caroviveri (n.. 26).. 

POSTE. -I) se l'Amministrazione delle Po�ste abbia 

l 
l
!t

titolo ad obbiigare un �Comune� a corrispondere. gli asse[ 
gni ad un prrocacci.a second.o� gli impegni assunti �in 

occasione della istituzione di un uffl.cio postale (n. 10). II) 
Se il .certificato eli <e�redit� per i territori ex austriaci 
di cui all'art. 12 del R. D. 28-3-1929, n. 499 sia documen1o 
sufficiente pe�r .compro�v.are la qualit� ere-ditaria. ai fini 
delJa riscossione di somme depositate presso le CflS~i~ ' posiali ('n. 11). 

PROCEDIMENTO CIVILE. -Se. l'ordine. di esibizion�: 
di �che all'art. 210 .c.p.c. Si possa applicare. anche nei 
confronti -rlella Pubblica Amministrazione (n. 13). 

J .>

PROFITTI DI REGIME. -Se la facoltt�-di rinunziare 

<tlla richiesta di confisca spetti solo all'Ammini,strazio:ne 
delle Finat11Ze che l'ha formnlat.a. (n. 53). 

{:

).: 

::~ 

]

HESPONSABILITA' CIVILE. -Se l'Amministrazione 

~~ 

possa invocare l'art. 7 della legge di P. S.. per esimersi i 

~ 

dall'obbligo di risarcire dan'lli arrecati ad un immobil<> � I 
dall'occupazione arbitraria {li forze di polizia (n. R21. 

SPESE GIUDIZIALI. -Se il Prefetto, nella sua. qualit� 
di Presidente della G.P.A. possa .esse.re condannato 
alle ,:;pese giudiziali quando sia annulJ.a'a in sed.: 
giurLsdizional-e urna deliberaziJon�e Pl'esa dalla :s~e.ssa 

l

Giunta in funzione di �Organo dell'Amministrazione attiva 
(n. 3). 

~ 

:~~ 

TRATTATO DI PACE. -I) Quali siano i presupposti ' pe-rch� sorga a carico dell'Italia l'obbligo previsto dall'art. 
75 p.aragr, 2 del Trattato di pace della restituzione 
clLcose sottratte violentemen.:e dal teiTitnrio di una delle 
Nazioni Unite (n. 1). -II) Se costituis.ca danno risarcibile 
da parte dell'Italia, in forza del trattato di pace, 
la. mancata proroga di una concessione. amministrativa 
a favore >di cittadini delle Nazioni Unite scaduta durante 
la guerra. -III) Se l'art. 76 del Trattato di pace abbia 
i-nnovato al D. L. 21-5-1946, n. 451, nel sen�so di attribuire 
ai danneggiati da azioni non di .combattiment-o. degli 
alleati un diritto subiettivo. al risarcimento. 


i01027lo) Ho:na, !94o - Istituto Poligrafico c�ello Stato - G. O. 


ANNO I -N. 11-12 
NovEMBRE-DICEMBRE. 1948 

RASSEGNA MENSILE 


DELL~AVVOCATURA DE�LLO STATO 

PUBBLI(JAZIONE DI SERVIZIO 


"LA FUNZIONE CONSULTIVA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


SOMMARIO. -1. La funzione .consultiva neUa .PubbJi.ca 
Amministrazione. --2�. I due organi consultivi generali: 
Consiglio di 8tato e A vvoeatura dello Stato. -3. Delimita� 
zlone de�.e r1spe.ttiv.e .&f.ere di �0ompetenza secondo i lavori 
dell'As:s�emble.a Costituente. -4. Ne�cessit� di una �pre� 
eisa d:eUmitazione f�ra consulenza giuridieo-arnministrativa 
e consulenza legale. ~ 5. Origine s'orica clel Consiglio 
di Stato .e sue funzioni attuali. -6. Origine storica 
fiell' Avvocatura dello Stato e natura delle. sue funzioni. 

7. Caratte.rj della .consulenza giuridico-amminis:rativa 
e .sua sf:e-ra .di .competenza. -8. Caratteri della consulenza.
legale e sua sfera di �competenza. -9. Conclusioni. 
l. Un problenm importante che si pone nel quadi'O 
delle imminenti gJ�:uHli riforme istituzionali, 
neces8arie per a.�leguare la nostra legislazione ai 
principi sanciti nella Costituzione della Hepubhlica, 
� quello flelJa. ripartizione della funzione 
consultiva tra i vari organi .dello Stato e della 
delimitazione delle rispettive sfere di competenza.. 
E' nota l'essenziale importanza per la Pubblica 

Amministrazione di questa funzione, pur avendo 

essa chiaro earattere di a usiliariet�. in confronto 

:t quella che � la funzione attiva e deliberativa 

<Iella AmministJ.a,z.ione, volta al fine di soddisfare 

eonereti interessi pubbliei. 

Della funzione COL18lllti\�a, in relazione an'at


tivib), della Puhhlica Amministrazione, la Costi


tuzione si oecupt1 nell'art. 9!1, laddove definisce 

il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 

orgauo di commlenza delle Camere e <lel Governo 

per le materie e see.ondo le funzioni che gli sono 

attt�ilmite dalla legge e nell'ari. 100, laddove at


tribnisc�e al Consigl.io di �Stato la nonMrlenza gi�u-.. 

1'idico�nnMninistra.thYl. E', pel'altro, noto che exi


stonu nella organizzazione della Puhlilica Am


ministrazione numerosi altri organi co1legia1i 

aven l i funzioni commllive, a l enne delle quali ben 

definite e di ca1�attere exclmdmmente tecnico, 

mentre a.](re si tronmo, talvolta, in cone.orren� 

za con la fnnzione consultiva HYolta da qnPllo 

che � stato sempre riconoseiuto come l'organo 

tli consulenza amrniuistrativa generalr �ell'Am


ministmzione: il Consiglio. di 1Stato. No n � qui 

�Ja 
sede pe1� uno studio approfondito su questi organi 
e sulle rrla:tive interferenze; in propqsito 

potr� utilmente consnlta1�si la. pregevole monografia 
pubblicata sull'argomento .cJal �RAGNIRco 

(in � Giur. It. ))' lflrl8, TV, 37). 

2. Ai fini del nostro studio, interessa, invece, 
ricerca:re il criterio direttivo per discriminare la 
rispettiva. �sl!er!a� di comp!etenza. nell'attivit�, di J. 
quei due orga.ni ai quali; come � generalmente ' 
riconosciuto (vedi HAGNI~co: op. c loco cit.) � at� 
lribuita una ftm~ione consultiva di cn.]'attere ge� 
nerale: il Consio�lio di Stnt.o e l'Avvoca ura dello 
~R a o. 
'17lln,porta.nza e la. necessil� di questo studio, 
che non ci l'isulta sia stato sinora. fatto eJJ professo) 
si rivelano e\'identi sol che si .pensi che, 
essf�ndo es.cluso in base alle leggi vigenti un rap� 
porto �di prevalenz-a, tra i pareri del Con8iglio di 1 
Stato e quelli della Avvocatura dello �Stato, (appunto 
perch�, come si dir�. in seg�uito, le rispet� 
tive sfere di competenza. sono concettualmente 
ben distinte) o\�e si ammetl:t che essi abbiano la 
stessa natura. e possano avere per oggetto le stesse 
materie, ne deriverebbe certamente (nel caso, 
faci:lment~ ipotizzabile, di contrasto) una dannosa 
influenza sulla chiarezza ed univocit11 dell'azione 
dell'Amministrazione attiva, ehe i pareri tendono 
appunto ad imli1�izzare. 

Che una differenze� soslauziale tra la funzione 
consultiva del Consiglio di ~tato e quella dell'Avvocn.
tura dello �Sta.to sussista non pu� porsi 
in dubbio poich� essa discende dal e.a:rattere delie 
l'ispettive funzioni (quali sono delineale dalle 
nm�mp istitntive) che si ritleU.e� anche sulla com� 
posizione dPi due cor�pi; l'uno costituito. da elementi 
scelti tra i migliori funzionari dell'Ammi� 
uistrazione (sia attraverso ht nomina diretta sia 
attraverso il cone.orso), l'altro e.ostitnito da ele� 
menU scelii aHraverso concorso fra liberi rwofes� 
sionisti (avvocati e procuratori legali) e magistrati 
ordinari. 

3. Di ci� del resto si � avuta autorevole e,on~. 
fel'llut in oeeaAione llella formul::J,zione della Costituzione 
della Repubbliea. 
Abbiamo sopra. ricordato che l'art. 100 della 
Cart~L costituzionale attribuisce Pspressamente al 


Consiglio di Stato la consulenza giuridico-a.mministrativa. 
Aggiungiamo ora che nel progetto di 
costituzione, mentre esisteva l'art. 93 che conten�vu, 
la stessa disposizione, poi, riprodotta nell'art. 
100 del 'l'estu definitivo, era inserito anche 
un articolo 105, cos� formulato: �L'Avvoca,tura 
dello 1Stato provvede alla oongulenza legale 
e alla �d-ifesa in ,g,iudizio dello 1Stato e degli altri 
Enti indicati dalla legge>>. 

Sulla proposta (li soppressione di questo articolo 
vl fu atlla Costituente una interessante discussione, 
ma da tutti i lavori della, Assemblea 
risulta� chiaro che nessun dubbio sorse, nemmeno 
f1�a i fautori della sopJH'essione (poi avvenuta) 
che es�so tendesse ad attribuire alla Avvocatura. 
dello Stato funzioni che gh\ non le spettassero 
in base agli ordinamenti vigenti; n� vi fu a�lcun 
accenno, sia pur lonta.no, tale da. far ritenere 
che la Costituente considerasse la consulenza legale 
una funzione concorrente della cc nsulenza 
giuridico-ammin�tralira ath�illuita a.l Consiglio 
di Stato. Al contrario pu� ritenersi per certo che 
sia nel pensiero della Commissione dei settantacinque, 
che aveva redatto lo schema eli costituzione 
comprendente l'art. 105, sia in quello .della 
stessa Assemblea Costituente, che ne vot� la sop


, 
pressione per consideJ�nziotw di cui ora. si diri�,, 
fosse ben chia.ro che le due formule, cons~tlenza 
gitt.ridi.co-am/n'/,i.ni.~tm.Uma e consulenza legale, 
e~prlm~sse1:o ~ne funz~OI_Ii autono~e e due ~fere 
d1 attr1buz10nl ben defimte e non mterferent1 fra 

\ 

loro. . 

A chia.rire i termini della discussione val qui 
ripol'l.are testualmente quanto ebbe a. dichiarare 
l'on. HosRi Paolo, relatore .della Commissione dei 
seltantaciuque: �Nessuno .contesta gli eminenti 
aJtis1simi servizi dati dall'Avvocatura dello Stato 
e nessuno pensa che essa possa. essere soppressa, 
perch� anzi se ne attende un sempre pi� potente 
contributo alla giustizia. ed alla tutela deg�li intm
�essi st.a.tali. )!a non pare che quesla materia 
sia di rilevanza costituzionl(];le. �n'altra parte la 
legge sull'Avvocatura esiste, e n�ssuno attenta 
alla sua vita >>. 

Or senza soffermarsi sul motivo addotto per la 
soppressione, sulla cui fondatezza sono lecite le 
pi� .1.mpie riserve se si considera che altre norme, 
j_n trodotte nella Costituzione, trattano, come 
si � sopra rioordato, di funzioni a.:ffini, � certo 
che nt:ssuno pens� mai elle la soppressione dell'articolo 
potesse significate abbandono di quella 
netta delimitazione fra. consulenza giuridico-amministrativa 
e consulenza legale che era stata 
tracciata nello schema di costituzione sulla base 
della: natura d�ei due organi, fissata. dalle rispettive 
norme iRtituzionali. 

D'altra pal"te l'nn. Domined�, parlando subito 
tlO'po il Relatore in favore del mantenimento dell'art-. 
105 ebbe, in relazione alla funzione consultiva, 
ad esprimersi testualmente cos�: � Secondo 
il se�ondo profilo, quello �della funzione di consulenza. 
della Pubblica Amministra.zione, devesi 
tem�r 1wesente che l'Avvocatura dello Sta to e~prime 
dei pareri i quali giungono acl assume1�e na-. 
tura vincolante, e, perci� stesso, si pongono al 

2


disopra di quelli pronunciati cla nn n,ormale or


gano di consulenza e :perfino di quelli del Oowsi


glio di 1Stato .�.�. >>. � ��. � � � � 

Comunque, prescindendo d�l merito ��lla, questione 
discussa in seno all'Assemblea Costituente, 
� certo che dai lavori parlamentari,?esafnmati, 
emerge chiaro elle i costituenti rfteni:lero,' senz'altro, 
che �una d~fferenza fra la funzione consultiva 
dell'Av v ocatura e quella del Consiglio eli 
Stato esistesse gi� in base all'ordinamento vig
�ente; che questa. differenza fosse adeguatamente 'Jj 
identificala con l'attribuire alla fUinzione consultiva 
del Oonsiglio di Stato la qualifica di giurid'ico-
arnministrativ�a e a �quella dell'Avvocaturflt 
dello Sta.to la qualifica di legale j che entrambi 
qn es ti tipi di consulenza fo'ssero nell� loro ben 

distinta individualit�; e nelle rispetttve sfere di 
competenza, indispensablli 'Per il buon andamento 
della Pubblica Amministrazione e ch� il mancato 
inserimento dell'art. 105 del progetto nella 
Costituzione deriva.sse semplicemente dal fatto 
che non si riteneva che esso riguardasse matex'ia 
costituzionale. 

J. Posto che una linea� di demarcazione tra la. 
consulenza giuridico-am,ministrativa e la consulenza 
legale, esiste, appare necessario metterla in 
luce il pi� nettamente possiible per fo:J;nire alla 
Amministrazione attiva una guida sicura nella 
richiesta. d.ei pa.reri; ci.� che �risponde .ad un'esigem:
a tanto pi� sentita in quanto l'attivit�, consultiva 
non si esplica in modo .spontaneo~ :=!Pn 
pr'O?:ocato, di tal ch� un organo consultivo non ~ 
pu�'dare pareri non richiesrr�~~di sua compei 
"' , , �o anc e s1a informat_~~ndc, 
che la rf�TiTesla. SU1 -:<i"faf�~f�\d1rfzzata ad altro 01'gano 
non competente. Se si rifletta, poi, ehe la 
maggior parte dei pueri sono facoltativi, (per 
gli obbligntori, inve1�o, ogni questione � risolta 
dalla norma di legge); la necessit� della guida, 
per la Pubblica Amministrazione appare sempre 
pi� evidente. 
. Al fine di tracciare con la maggiore chiarezza " 
possibile le rispettive s�i'ere di competenza, ci 
sembra. utile delineare in rapida sintesi la storia 
dei d�nc istituti e rle11e rispettive funzioni 

5. E' nota l'origine del Consiglio di Stato nei 
vari paesi d'Emopa. Quest'organo si presenta 
sempre come un corpo collegiale istituito da,l .Monarca 
as.soluto presso la �sua persona, allo scopo 
di riceverne consigli nello svolgimento della sua 
. attivit�, che si esplicava nel campo legislativo, 
esecutivo, e anche giudiziario. 

Questa fu anche la figura del Consiglio di 1Stato 
istituito da. Re Oarlo Alberto con il decreto 18 agosto 
1831, che ne stabil� la struttura e ne indic� le 
funzioni, facendone un vero e propri.Q Gonsilium 
Regis (v. S. RoMANO: Scritti per 'il centenario, 

vol. I, pag. 4 e seg.). 

Quando la monarchia da assoluta di-venne-costituzionale, 
apparve evidente come la funzione 
del Consiglio di Stato non potesse continuare 
ad esplicarsi nel modo s~abilito dal decreto del 
1831, in quanto il principio della �divisione dei 


pot.el'i, eardine del nUO\'O o1<dinamento statale, 
toglieva praticamente al Re ogni inger�enza attivn, 
nel potere legislativo e nel potere ,g'iudizial'io, 
lirnita.ndone la funzione a quella di capo del 
potere esecutivo (art. 5 dello Statuto Albertino). 

In relazione a queste esigenze, la legge 30 ottobre 
1859, n. 3707, modific� l'or<linamento e stabil� 
le nuove fuuzioni del Consig�lio di 1Stato, sicch� 
ora �.delle a.ntiche attr-ibuzioni consuUive 
del Consiglio non rimangono che quelle di ca.rattei
�e merameute amministrativo� (v. S. HoMANO: 

�ibidem). 

::\la�, in �questa funzione di consulente della Pubblica 
Amministrazione, l'attivit� del Oonsiglio di 
Stato � pog�gi~t sempre sulle basi gi� solt�amente 
poste ne'l decreto Albertino )), ('S. HOM.\NO: ibi


dem). 

Non sembra che i lineamenti-dell'tstituto, cos� 
traccinti, dal suo Presidente, nel 1931, siano stati 
successivamente modHicati; ch� anzi la Costituzione, 
comprendendolo tra gli organi ausiliari 
della Pubblica Amministrazione, e attribuendogU 
espressamente la consulenM~ giuridico-amministrativa, 
ci sembra, abbia riconfe.rmato solennemente 
che la sua struttnra e la sua funzione 
sono pur sempre quelle di un organo collegiale 
istituito per pl'e.parare ed illuminare, l'azione dell'Amministrazione 
a tliva, nella sfera. giuridica 
ad esRa assegnata dalle leggi entro i cui Umili 
Lt Puh-hlica Amministrazione pu� esplicare liberanlfnte 
le sue facolb't per il conseguimento clei 
suoi fini. 

U. 1~e l'origine del Oonsig1io d�i Stato si riporta. 
alla Monarchia assoluta. l'origine dell'Avvocatura 
dello Stato � invec� sireltamente collegata 
alla trasformazione -costituzionale derivata. dalla 
Hivolnzione francese, .qua-ndo divenne concepibile 
la possibilit� della esistenza di diritti dei cittadini, 
tutelahili giudi~iariamente anche �di fronte 
al potere statale. 
Errerebbe, infa.tti, chi volesse vedere i prece� 
denti storici dell'attuale Avvocatura dello Stato 
in quegli advocati fiBci o anche in quello �avvocato 
re~gio >> istituito da Leopoldo I di Toscana, 
i quali derivavano le loro funzioni dal fatto che 
lo Slato nel �periodo anteriore alla trasformazione 
in senso costituz-ionale, si presentava in 
alcuni rapporti, .di car~\ttere pa.trimoniale, come 
un soO"~:retto privato e non mai nella, sua interez


e~ . ' 

za, ma volta a volta come uffizio del fisco, come 
tlemanio, ecc. 

Fu solo con la legg�e del 1865, abolitiva del contenzioso 
amministrativo, che -si determin� in Italia 
la situazione corrispondente ai nuovi principi 
denrocratico-liberali, per i quali lo S'tato, in 
quanto tale (eio� in quanto potere eBcctttivo) � 
socmetto alia giurisdizione ordinaria per quei suoi 
attiche ledano diritti soggettivi dei cittadini; ed 
� in questo momento che, conseguentemente, si 
impone per la Pnbblictt Amministrazione, l'esiO'enza 
di un difensore in giudi<:io. 
e Que~ta esigenza fu-�soddisfatta con il re.g'io decreto 
16 gennaio 1876, n. 2914, che va sotto il 
Bome di ordinamento Ma n tellini; ordinamento 

3


che, lracci� iin �dal pdmo momeulo, con chial'ezza 
la tigura dell'Avvocatura. e dell'avvocato 
<lello Stato con caratteristiche che differenziano 
neUamente L"n1na le !':a l'ira rib'])�ett\ivamente da 
tut ti gli altri nffici della, Pubblica Ammini-sh�azione 
e d_agl~ a.ltri funzionari. Le l�eggi successive, 
c la istituzione del Foro dello Stato hanno contribuito 
a precisate meglio �questa figura, ma. non 
ne �hanno alterato i lineamenti, quali fmono segnati 
dall'or-dinamento del 1876. 

!Sull'argomento ci piace ricordare quanto ebhe 
a scrivere il l\1enestrina. nella premes�sa a.Ua . rela.
zione per gli anni 19216-1929, scolpendo con brevi 
cenni i tra.tti caratteristici dell'Avvocato dello 
Stato: � Il nostro Avvocato dello 1Stato non si 
confonde mai con la Amministrazione che difen~
le; egli, pur essendo funzionario, resta sempre 
quello che �, e deve essere, l'avvoca1to nei confronti 
del cliente, organicamente e spiritualmente 
distinto ed a.utonomo, eon l'abito mentale, l'agilit� 
di <leterminazione ed az,ione, e, dentro i 
limiti assegnati dal vincolo di dipendenza statale, 
con la libert� di g�iudizio che � propria del 
consulente e del patrono e che � indispensabile 
perch� la prestazione dell'opera sua abbia tutta 
la effi.cienza� che � da. attendersi da.U'alta. e delicata 
funzione�. 

Non dunque un particolare uffi'cio della Amministrazione 
che abbia, in virt� di sola l'ipartizione 
in lerna di �ompetenze, il compito di occnpa.r� 
si di praUchc contenziose, ma un corpo di difensori 
dello Sb=do la cui unica � differenza tlai liberi 
professionisti a tiiene, non alla natura ester� 

'np, delle loro funzioni, di fronte al Giudice, ma 
n� quella del l'a{lporto interno di prestazione d'opera, 
di fronte al cliente--� (OALAMANonmr: Gh 
Av�ooeati dello Stato c l'ina.movibilit�, in << Foro 
It. �, 1943, III, 33). 

E ci piace qui di ripoi�iare le parole con le 

�quali lo stesso ca.lwrnandre� definisce la natura 
delle; funzioni dell'Avvocalo dello ~iato: 
(( Mentre i professionisti as!:!Ulll0110 la difesa m
c 

numerosi clienti occasionali con inca.richl liberamente 
conferiti ed accettati, gli Avvocati del� 
lo Stato lavorano per nn solo cliente fisso, che 
li retribuisce a stipendio con vincolo impiegalizio. 
Ma queste differenze, che riguardano la di� 
sciplina giuridico;-economica del lavoro prof�ssionale 
non lillnno nessuna riprreussione esterna 
sul htvm�o del difensol'e, che per gli Avvocati dello 
1Stato conic per i liberi prpfe8sioniBti, so~o determinate 
in stretta coordinazione con i fini pubblici 
della giustizia. CQme la Pubblica Amministrazione, 
quando sta in giudizio non ha una posizione 
privilegiata e diversa da �quella� delle parti 
private, cosl i suoi difensol'i, a�nche se fuori del 
processo sono impieg<~ti e non professionisti, no� 
indossano dinanzi ai ghulici altra tog-a che quella 
riservata ai patrociuatori dei privati litiganti: 
anche gli Anoeati dello Htato, sono nel-pl�ocesso, 
difenFJori {1-� parte, niente meno e niente pi�')). 
(GALAMANDHEII: Ri�o. looo cit.). 

Non crrdiamo che vi sia bisogno eli ag~giungere 
alb-e t)arole, che forse guaslerebbero l'armonia 


-4



del quadro tracciato cosi magistra1mente dai due 
eminenti giuristi di cui sopra abbiamo riportato 
.il pensiero. 
L'Avvocato dello Stato, dunque, � prima di 
tutto e soprattutto � Avvocato �. 

7. Dal suesposto esame comparato della storia 
dei .flue istituti emerge come, mentre il Oonsiglio 
di Stato pur assumendo nuove e pi� importanti 
funzioni d~ cara,ttere giurisdizionale, ha vjsto man 
mano sempre pi� circoscritti il campo e la porlata 
della sua funzione consultiva, l'Avvocatura 
dello 1Stato, invece, di questa funzione ha visto 
aumentare semp�re pi� la sfera di competenza. 
Ai fini del nostro studio, si tratta di stabilire 

se esista un nesso tra queste due varia.zioni in


verse. Il nesso, indubbiamente, esiste e pu� ag'e


volmente risconharsi in quello elemento che ab


biamo sopra messo in luce,� e che si sostanzia 

nella. diminuzione graduale del crumpo nel quale 

si esplica l'a.ttivit� libera della Pubblica Ammi


nistrazione e nel correlativo aumento di casi di 

soggezione della Pubblica Amministrazione stes


sa al potere giurisdizionale. 

Non vi � infatti da. .dubHare, che, ogni volta 

ehe una legge vincola (direttamente, o a�nche in


direttamente, nei confronti di terzi) l'attivit� del


la, Pubblica Amministrazione o, comunque, laas


soggetla al sindacato di un organo giurisdizio


nale, l�� sorga la esigenza per l'Amministrazione 

di avere un avvocato che la difenda. Mentre, d'al


trt1 parte, tenuto conto di quanto si � detto circa 

la natura e le origini del Oonsiglio di Stato, si 

J�eslringe, nei suddetti casi, il campo della spa 

funzione consultiva gi�.1ridico-a-mministrativa la 

I}Uale pu� esplicarsi concettua-lmente, solo in re


Jazioue all'attivit� non vincolata dal rispetto ,di 

11iritti o interessi legitlimi di altri soggetti gru


ridici. 

L'esattezza di questo a.ssunto risulta dalle con


sideeazioni che la consulenza giuridico-ammini


strativa utilissima, anzi diremmo indispensabile, 

per una persona giuridica 1pubblica quale � lo 

.stato, non saprebbe, a differenza della consulen


za 1egaJe, concepirsi rigua.rdo a,cl un soggetto di 

(lirHto privato. 

E' chiaro, infatti, che i sog;getti privati, nella 

esplicazione della lo�:o attivit� volta. alla �soddi


sfazione dei propri concreti interessi non tTova


no altro limite che quello �segnato dai diritti dei 

terzi,; fin quando essi non ledano questi diritti, 

la loro attivit� (salvo l'osservanza delle leggi pe


nali) � assolutamente libera e soggetta tult'al 

pi� all'osservanza di regole tecniche, al solo fine 

d�i render.Ja ,quanto pi� possibile �proficua, in base 

alla legge economica del minimo mezzo. E' evi


dente, pertanto, che il soggetto privato, nello 

s-volgimento della sua attivit�, lj)otr� avere bi


sogno del consiglio di un avvocato, il quale gli 

precisi se un cerlo suo comportamento possa le


dere il diritto di un terzo, potr� avere bisogno 

di un tecnioo (medico, ingegnere, ecc.) o di esperti 

economici e finanziari per averne consigli circa 

il modo come conseguire un certo fine pratico; 

��ma non. potr�t eerto avere hisogno di alcuno che 

lo consigli sugli interessi che intenda sod�isfa.re2 
n� sulla opportunit� che alcuni interessi siano 
soddisfatti a preferenza di altri, ecc. 

Del tutt~ diversa �, invece, la posizione dello 
:Stato, inteso come soggetto di diritti, e cio� come 
Pubblica Amministrazione. A questo proposito 
pu� dirsi che una a-ttivil�, libera della Pubblica 
Amministrazione, nel senso in cui la parola 
� libera� � usata pe1� il soggetto privato, non 
esiste. Infalti, n� la Pubblica Amministrazione 
pu� sc~g'lier�si gli interessi da soddisfare, ch� questi 
le sono assegnati in via generale dal legislatore; 
n�, pu� .essa liberamente ,determinare i modi 
mediante i quali conseguire gli scopi segnati 
dal legislatore e che essa concretamente persegue. 
Vi sono, invece, una ,serie di norme di carattere 
legislativo e soprattutto regolamentare, o anche 
di camttere puramente interno (circolari e ordini 
di servizio, ecc.) che stabiliscono quale debba 
essere il comportamento degli Ufiici dell' Amministrazione 
per il ragginngimento di determinati 
obiettivi. 

Ci� posto, wppare eyidente come, a differenza 
del privato, la Pubblica Amministrazione abbia 
:bis'ogno di esser~. anche illuminaVa� e guidatn. 
nell'a.z.ione che essa svolge nella cosi detta sfera l 
giuridica libera, in quella sfera cio� dove pu� 
esplicarsi la sua attivit't non vincoJ,'lrht; da. tlirHti 
ed intm:essi~ttimj di altri soggefH giu]jilici. 

E' qui che si rivela� la utilit� e, se si vuole, la 
necessit� della funzione consultiva del Consigli� 
di Stato, ed � qui che si manifesta l'esattezza 
della formula � consulenza ginridico-am,ministrativa 
� usata dalla. Oo.stituzione. 

'Si noti gim��idico-amministmtiva e non ,giuri-~ 
dica e a.mministrativa. Ci� che vuol dire, in altre . 
�parole, oonsulenza a'mministr�ativa dalla ,quale, : 
peraltro, � ovviamente inseparabile a�nche la valu-~: 
tazione di elementi giuridici, poich� tutta. l'atti-: 
vit� della Pubblica Amministr111zione � regolata , 
dalla legge. � 

E' questa consulenza. quella che si sostanzia in 
concreto, nel consiglia,re l'Amministrazione sul 
punto se un determinato intE>res$e, che essa vog
�lia pe1;seguire, sia !{lUblblico, e, .cio� sia. taJe da i 
riguardare la collettivit� organizzata a .Stato; � 
come �questo interesse debba essere �perseguito, se 

ad es. mediante un atto a�utoritativo (esprorpriazione), 
o mediante un atto c�onvenzionale (contratto, 
accordo, ecc.) ; se il conseguimento di un 
certo scopo spetti all'azione di un ufficio piuttosto 
ehe di un a;Jtro; se debba seguirsi un detei'minato 
procedimento; se, sia opportuno, nella 
particolare sitlmzione contingente emettere o non 
emettere un determinato provvedimento, ecc. 

8. Oosi :p1recisata. ~a funzione consultiva del 
Consiglio di S�tato sia. dal punto di vista storico, 
sia dal punto di Yista ontologi_�o, riteniamo che 
gi�, ne derivi implicita. la precisazione delL't fJill' 
zione consultiva dell'Avvocatura dello Stat o. 
Abbiamo gi� detto che sorse per la Pubbliclli 
Amministrazione la neeessit:\ di nn avvocatoJ e 
cio� di nn .rlifensore di gimli,zio, appena, per la 


trasformazione degli ordinamenti costituzionali, 
lo �Stato fu sottoposto, come qualsiasi altro sogg
�etto di diritti, alla giurisdizione sia� ordinaria. 
eh~ speciale; appena, cio�, fu segnato al !IJ�Otere 
esecutivo un limite, violando il quale si viola la 
sfera giuridica� di altri soggetti. Abbiamo a-nche 
esposto esaurientemente com~ la funzione rlell'avvocato 
dello �Stato non differisca in nulla (salvo 
che nel ra,.pporto di.�presta71one di opera col clien. 
te) da �quella dell'avvocato del li:bero Foro. Ora., 
� da tutti riconosciuto che se funzione essenziale 
dell'avvocato del lilbero Foro � la difesa in giudizio, 
<<prima, pi� antica e fondamentale funzione 
dell'Avvoca.tma � (CAVAGNARI e CALDARA in 
cligesto It., voce avvocati e procura.tori), altrettanto 
essenziale � la funzione consultiva, se pur 
questa storicamente sia stata attribuita all'avvocato 
in un tempo successivo. 

�Scrivono in proposito i due autori sopra citati 
in �qnelloro studio che rima-ne tutt'ora fondamentale, 
per ineccepibile documentazione e acuteZ!za 
di giudizio: � E' innegabile che il moltiplicarsi 
e il perfezionarsi dei ra,pporti giuridici crei e 
renda necessaria a.Ila Societ� umana, a�ccanto alle 
funzioni del giudice, del difensore, del procuratore, 
anche :le funzioni del commlente � ....... � 
ma non � possibile dare �consulti pratici in materia 
giuridi�a senza essere versati in questa ma.teria� 
!per studi e esperienza. Perci� se pot� darsi 
�li <JUalche a.ltra epoca che altri fossero gli avvocati 
ed altri i consulenti, le due funzioni ebbero 
sempre tendenza a fondersi nelle medesime 
'persone e ta-le fusione ai tempi nostri divenne una 
necessit� reclamata dai nuovi aspetti del diritto �. 
E concludono: � ..� Nella rea�lt�, la consulenza 
rimane una funzione essenziale dell'Avvocatm�
a �. 
Da quanto abbiamo sopra riferito risulta non 
solo che l'attivit� consultiva � essen.ziale alla funzione 
dell'avvocato, ma� che essa ha la stessa natura 
dell'attivit� giudiziale e tende, come '9]!esta 
alla tutelw dei contini della sfera giuridica del 
clie�}e, sul piano del comportitmento concreto di 
l]l�esto. .____ . 
~vero il richiamo alla. esperienza come elemento 
basila�re dell'attivit� consultiva dell'avvo
�Cato, che giova. a delimitare proprio sul piano 
.della .cgncretezza l'attivit� stessa. 

D'altronde, una dimostrazione della esattezza 
di �<juanto andiamo es�ponendo la� fornisce il CANDIAN, 
nel . suo recentissiJmo libro : Avvooalura 
(Ed. Vitagli�no), il �quale cos� definisce la funzione 
dell'AYVocato (pag. 23): (( .. ; .. .attendere 

�pi�ofeRsion~lmente alla difesa. gimidica stragiu(
liziale-e giudiziale, degli intere8si eli un soggetto 
�in conflitto con quelli eli un altro�, laddove l'attivih\ 
consultiva � indicata. con sintetica chiarem;a 
i.lell'espressione � � difesa. giuridica stragiudi,
ziale >>. 

E ad integra.zione e �spiegazione di �questa formula 
tra-scriviamo quanto lo stesso autore acutamente 
asseriva. circa. i motivi che giustificano 
l'ath'ibumone all'a.vvoca.to della consulenza le:


-gale, intesa. come difesa giuridica degli interessi 

del proprio cliente: (( la s~mma dei coefficienti di 
un giudizio preliminare sul da� farsi, � di tale com� 

�plessit� che � una pura e spesso dannosa illusione, 
essere sufficiente mettere a. profitto la pre�para:<~
ione scientifica dell'uomo di toga per arrivare a.l 
mig�lio1� risultato pratico. Pura illusione: perch� 
quella non vale per conos�cere il temperamento del 
paziente..... ; n� vale per una previsione approssimativa 
dei rhmlta.ti delle �prove� siano storiche siano 
tecniehe ..... ; n� va.le per scrut:ue la personalit� 
della controparte..... ; n � vale per scrutare in corso 
di causa gli umori dei Collegi gi~dicanti..... ; n� 
vale a far�e il calcolo preventivo, che all'avvocato si 
impone, se, anche poten<losi fondatamente formare 
la 'Previsione della vittoria. nel processo, non giovi 
meglio alla parte il vincere un po' meno oggi, anzich� 
in pieno, ma. Dio sa �qua�ndo; n� vale a tante 
altre :percezioni e valuta.zioni di cui dovr� fare 
�parola via. via. Il c'be concorre a spieg�are (sia 
detto fra parentesi e con dovuto ris'Petto) come il 
puro giureconsulto, riesca. con qualche :frequenza, 
un difensore calamitoso >>. 
.Sicch� continua il Oandian (pag. 26). (<La dottrina 
giuridica somministra all'avvoeato non pi� 
che u,no degli strumenti del suo agire >> ..... � possedere 
i lineamenti dottdnali di un istituto � benSI�. 
necessario ma non sufficiente; laddove la 
personalit� del cliente o della controparte o del 
giudice, la disponibilit� o meno degli elementi di 
prova, la presenza di autorevoli decisioni di giuri. 
sprudenza intorno all'assunto che si vorrebbe fa1� 
prevalere sono fattori, volta a volta rilevanti e 

�decisivi. Tutto �questo pu� tradursi nella formula 
che il nostro non � un mero problema giuridico; 
ma, pi� veramente e &ssai pi� largamente un problema 
giu,cliziario >>. 

Precisato cos� il carattere della funzione consultiva 
d�ell'avvocato Hbero professiontsta, e il 
ca.mpo nel qua.le questa funzione si �estrinseca, resta 
da v�edet>e �S�e t~le carattere subisca qualche modifica.
zione nei riguardi dell'Avvocato dello 1Sta.to a 
ca.usa della posizione dell'Avvocatura dello ,Stato 
di fronte alla Pubblica� Amministrazione. 

kbbia.mo gi� posto. in rilievo, sia a.ttra.verso le 
pa-ro'le ufficiali della Rela-zione dell'Avvocatura, 
sia attraverso le parole di un eminente Avvocato 
del libero foro, come la qualit� di pulbhlici impiega-
ti non influiRca minimamente sul �ca.ra.ttere delle 
funzioni che gli avvocati dello Stato svolgono, e 
come i concetti eli dirpendenz.a gerarchica e di organizzazione 
'burocratica abbiano, nei riguardi della 
Avvocatura so'lo quellw portata limitata che � compatibile 
con la indipendenza connaturata con lo 
esercizio �della professione forense, indi�penden1za 
che si riassume nella formula adottata da-lla legge 
sul gratuito pa-trocinio, secondo la quale il difensore 
� deve trattare la causa secondo ia propria 
scienza e �coscienza>>. 

L'Avvoca�to dello Stato, dunque, �quando d� consigli 
all'Amministrazione, li d� nello stesso �campo 
e per gli stessi fini per i �quali li d� l'avvoca.to 
del libero foro al suo cliente; deve servirsi'degli 
stessi strumenti dei quali il suo collega del libero 
foro si 'serve; deve compiere�le stesse valutazioni; 


-6 

deve tener presenti gli stessi elementi di giudizjo, 
taluni dei quali, come abbiamo visto, sono addirittura. 
imponderabili. 

9. Volendo riassumere i risultati delle nostre 
indagini, ci sembra che ess.i si possano cos� sintetizw.
re: 
I) Lo Stato, in �quanto Publblica Amministrazione, 
� un soggetto di diritti con una pro1pria 
sfera gim�idica delimitata dalle sfere giuridic'he 
degli altri soggetti privati o pubblici. 

II) Ogni superamento dei confini di questa. 
sfera g�iuridica sia verso l'interno (da .parte di 
altri sog'g�etti) sia. verso l'esterno (e cio� mediante 
invasione da parte della PubbU.ca. Amministrazione 
della sfera giuridica altrui) costituisce una. lesione 
di diritti snbiettivi o di inter�essi legittimi. 

III) La tutela della sfera. giuridica dello Stato 
contro queste violazioni (sia attive che passive), 
s�petta all'�Atvvocatura dello Stato, cos� �come spetta� 
all'Avvocato la tutela della sfera giuridica dei 
soggetti privati o pubblici diversi dallo IStato. 

IV) Questa tutela si attua, sia con la difesa in 
giudizio, ove una lite sia originata da una concreta 
violazione verificatasi, �sia con la consulenza, legale, 
e cio� con l'illtl.minare e dirigere il comportamento 
della Pubblica Amministrazione in modo che In, 
sua attivit� sia. contenuta nei limiti della. sua sfera 
giuridica. 

V) Le due forme di tutela sono st1�ettamente 
collegate tra loro, sicch� l� dove � ipotizzabile una 
contestazione in sede giurisdizionale ivi � necessario 
che la consulenza sia fornita dallo stesso

r 
organo al quale � attribuita l'eventuale difesa 
giudiziale. 

VI) A differenza degli altri soggetti, lo Stato, 
quale Pubblica Amministra:Zione, non pu� nella, 
sua sfera giuridica, (ancorch� non leda. diritti ed 
interessi legittimi di terzi) muoversi a.rbih�ariamente, 
ma pu� solo esplidtre liberamente la� sua 
attivit�, che � completamente regolata da norme 
giuridiche legislative e reg�olamenta.ri, o ancbe 
tli carattere pu.ramente interno (ma. non per �questo, 
all'interno della sfera, meno obbligatorie delle 
altre !per gli organi cui sono dirette) poste non 
gi� a tutela di diritti snbiettivi o di interessi legittimi 
privati, ma dirette unica11nente al fine di 

O 
regolare l'ordinata attivit� della Pubblica. Amministrazione. 


VII) Perch� nell'azione concreta dello Stato 
nella propria sfera giuridica �quelle norme siano 
osservate � indispensabile una guida. autorevole

f ed illuminata, la �qua.le nell'ordinamento giuridico 
Ita.Uano, � il Consiglio di ISita:to. 
Cos� fissati i criteri di distin1zione dell'attivit� 
consultiva del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura 
dello 1StatD�, resta� ora. da esaminarne l'applicazione 
sul piano pratico. 

Dopo qua�nto abbiamo detto, non �pare possa 
esservi alcun dubbio che qualsiasi parere relativo 
a questioni che formano og�getto di controversie 
giudiziali in atto, sia avanti la giurisdizione ordinaria 
sia avanti le giurisdizioni s�peciali, delbha� es


~~;:,:.

==~ 

.�:-: 

l; 
::; 
sere richiesto esclusivamente all'Avvocatura dello 
Stato. �Solo �questa, infatti, e in �quanto avvocat�) 
e in quanto organo deUo StatoJ a� t.al fine istituito, 
� in grado, per i motivi che gi� si sono a>mpiamente @ 
esposti, di valuta.re tutti �gli elementi che consi-~ 
gliano e spesso impongano all'AmnJ.inistrazione di ,:; 
tenere un certo comportamento, sia, che questo "' 
abbia t�iftessi indiretti sulla lite in corso, sia che w, 
tenda direttamente a risolverla, prescindendo dal-,, 
Ja decisione del Oiudice (cio� mediante transa-., 
zioni formali, amichevoli componimenti, ecc.). \i\\ 

E' evidente che lo Ahisso criterio dovr�~ adottarsi 

ir_i_:_:i.' 

�<}Uando il parere sia �chiesto in relazione ad affari i . 
analoghi ad altri per .i .qua.Ji sia in corso una lite 
essendo chiaro che il comportamento dell'Ammi-;., 
nistra.zione in un caso analogo pu� avere decisiva 

l' 

influenza sull'esito della, lite. 
Ed anche nei casi in cui non vi sia� in coi's<l umt 

t 

lite, n� siano !pendenti cause �per affari analoghi 
ci sembra che i criteri c'he abhiamo indicati, siano 
sufficientemente chiari per servire a discri:Iuina;
re le rispettive sfere di .competenza. 

Ogni volta, infail:ti, che 1' Amministra.zione adottando 
un dete1~minato comportamento po�tr� venire 
in conflitto con dit>itti o interessi legittimi di albi j 
soggetti, o }JgJ;JJ..yg}ta che l'azione di terzi possa~/::~ 
ri..�ol~-~:~_L)}~.~l1Jl~:�.JjJYi.�3to:tltC.#~J1~;.�:~te~� ..giifrliHc~t rJ. 
<J..tl!2 :�_~<t!()J.:do.vr� .sentirsi il J?a.rere di �quell'or~a-JiiJ 
no, af quale 1st1tuzwnalmente e devoluto il comp1to �/ 
�i difendere in giudizio Ia determinazione della m 
Pubblica. Amministrazione. \: 

Cosi ad es., dovr� sentirsi l'Avvocatura dello '~.!_:' 

Stato su tutti quegli atti che incidano in rapporti -: 

giuridici preesistenti tra lo Stato ed altri soggetti, ; 

siano di diritto pubblico (es. ra:pporto d'impi�ego, :i,; 

ra.pporto tributa.rio) siano di diritto privato (es. ji 

contratti in corso di esecuzione). 
.,,.� 

Questo non rselude, che per lo stesso affare non [: 

possa, acca,clere che �sia da� sentirsi .anche. il pare.re i,'f: 

de.L:Q?nsig,F() dt�tato, teuendo,p_f;!� nres0nte.. che, .'!___.';.:���.

r::_,:i____

i~ 
taf""c'aso ben distinto doV!~� essere il campo ~ 

d~!ledtie eonsultazioni : �quella dell' Avvoca.tura do


vr��; '�nfaHi, concernere la legalit� del provvedi� j 

mento (se esso, cio�, le�a diritti ~sia dello Stato "� 

che dei privati _, o interessi legittimi) ; quella del f% 

�onsTg�IIo di Sta.to <lovr� concernere invece l'as!pet-~��� 

to giuridico-amministrativo del provvedimento . 

stesso, che potr� rig�uardare, a. seconda dei casi, . 

la competenza deJl'organo �che detta .emetterlo, le 

sussistenze di un interesse pubiblico, la confor-r_:'.��'�,_'.,

....,' 

mit� alle regole di buona amministrazione, ecc. (: 

Solo osservando al m~tsslmo Je sfere di compe-l? 

tenza� rispettive, sar� possi�bile evitare �quegli in-t.�.��.�.��.:���� 
convenienti che ora, si vy.rificano e che Q.eterminano r 
confusioni, che a prhnt~ vista., possono a1ptparire j 
incomprensibili, come ~uando, ad es., provvedi-~�:' 
menti adottati su parere del Consiglio di 1Stato '="� 
(in' sede consultiva) vengono poi annulla�ti su ri-. 
corso del privato allo steAso Consiglio di Stato �. 
(in sede giurisdizionale). -k 

Ci� non poi.r�, pi� accadel'e quando Je funzioni ~~~.�.;��. 

dte.i 
tdu~ orgadni c(mstI'ltthtr~ ~t~rad,nn� o, tenute be~ di-�,.�,;::���:'�

1 
1a� 1v1 a e 1uno non SI so-

s m c m mo� o c te 1

vrapponga mai a quella dell'altro si che quella, J� 


-7


dell'Avvoca,tura si eserdti solo nel ca,n1>po ove 
� possibile l'esercizio della g�iurisdizione-, sia 
ordinaria che speciale, ma, in questo campo, sia 
esctusit�(b, E questa m:cltt<SivU� dovr� valere, naturalmente, 
anche nei confronti degli altri organi 
consultivi speciali e, a fortiori, nei confronti di 
quegli organi che, istituiti come uffici legislativi, 
esercitano di fattol p1>esso le singole Amministrazioni, 
funzioni di consulenza legale senza che 
alcuna norma. Je a.bbia ma-i loro a.ttribuite e sen7..a 

le responsabilit� ehe a tale funzione le leggi riconnettono. 


Cou �questi ln�e\'i appunti ablbiamo inteso solo 
�el�ba.re il complesso argomento : ci s�embra peraltro 
,~he gli elementi �Che abbiamo posto in luce 
siano tali da fornire al legislatore nella� imminenza 
delle grandi riforme istituzionali, ampia mat{lria 
di meditazione, �ponendo la necessit� odi nette :precisaz.
ioni di rni il nostro ordinamento �, attualmente, 
privo. 

SUI PROVVEDIMENTI DI URGENZA 


SOMMARIO. -l. Il prmoi:pio .gtuvidico g-enerale della 
necess�it� �e dell'urgenza. -2. Fonti dei provvedimenti 
di urgenza. -3. Distinzione deHe sf�ere� di applicazione 
delle d�ive�rse norme. -4. Se<gue: l'art. 7 della legge .sul 
contenzioso ammini.st.r.ativo. -5. Segue: l'art. 19 della 
legge .oomunale provinc-i.aJ-e. -6. Segue: l'art. 71 della 
legge su}.l'.e,spropria~ione per pubbli.ca utilit�. -7. Segue: 
provvedimenti dispositivi della propriet� privata: art. 7 
e ~rt. 71. 8. Se,gue: l'art. 85 del decreto legge. n. 261 
cle'l 1947. -9. I provvedimenti di urg�enza in generale. 


10. Natura dei provvedimenti di urgenza. -11. I presupposti 
giuri.di�ci de-i provvedimenti di urgenza. -12. Il 
sindacato di legittimit� sull.a necessit� e sull'urgenza. 13. 
Elementi costitutivi dei provve-dimenti urgenza: Autorit� 
c�mpe�tente .ad emanarli. -14. Segue: Il contenuto. 
-15. Segue: La causa. -16. Limiti ai provvc� 
climenti di urg�enza. -17. Segue: a) la sos.pens-ione dell'
�e.se�cuztone dei rprovvedimenti di urgenza in 'lede g:urisdizionale; 
b) distinzione dei provvedimenti secondo 
la norma da cui promanano. -18. �Segue: se:condo la 
materia. -19. Se-gue: Provvedimenti di deroga a1le 
leggi. -20. Segue: Provv�edimenti contra tegem. 21. 
Conclusioni. 
1. La potest�, riconosciuta alla Pubblica. A.mmt. 
nistrazione da numerose disposizioni di legge, di 
intervenire in ecc.eziona.l~ situa,zioni con pro.vve � 
dimentf eccez.iona.Ji si ricollega ::.: quel principio 
generale del J).Ostro ordina;mento il qua.le, di fronte. 
ad un'esigenza di salute pulbblica consente alla 
Pubblica. Amministrazione di prescindere, per il 

� caso slngolo, dalla, regolamenta:l}ione normale e di 
disporre secondo le pubbliche esigenze. 
Il richiamo aod uno stesso principio generalizza. 
tore non vuole ll!Ssimila.re nella. na:tm�ll!, nei mezzi 

o nelle finalit� gli istituti dei decreti-legge (articolo 
77, II e III comma: della. Oostituzione) e dei 
{l'r�ovvedimenti di urgenza. Esso serve solo a dimostra.
r�e come entrambi rispondano a, necessit� insopprimibili 
di vita. e non aUe esigenze di un doeterminn.
to regime, e com,e in conseguenzrnl'a.buso che 
eli es.s.i si si�a� fa.tto i'n :un de.terminato momento 
storico non ne ,giustifichi la� soppressione. Il ritorno 
alla normalit� pol.itica dovrebbe produ1r�re 
il ritorno a.Ila. normale appUrazrone, di tutte le 
norme, e non invece uno stato di anormalit� giuridica 
con l'elimina.z.ione di quelle ancor necessarie, 
che da taluni si vo.rrebbero n,ddirittum. epur�are 
con il pretes lo che sia�no state uno strumento del 
ventenuio. 

Non traggono la, loro origi�ne i dec.reti-legge 
da�ll'art. 3, n. 2 della legge n. 1()0 del 1926, la 
qua.le ha cos.tituito solo Ja, regolam1enta.zione legi� 
slativa eli una. prass.i coslituziona.Ie che datr.va 
dall'unificazione del Regno. 

Di essi, pi� �c.he di ogni altra cosa., si' � albusa-to 
durante il re,g�ime, nm non petr' questo si � ritenuto, 
nella mutr.:ta atmosfera politica, che non abbiano 
pi� ad insorgere casr straordinari di necessit� e 
di urgenz:a� per i quali sia opportunn, una attr�bu. 
zione straordinwr�a di potere Jegisla.tivo al Go� 
v~�no, attribuzione che la Costituzione espressamente 
prevede e regolamenta.. 

Analogam.en te il potere che il. V c.ommr.: del� 
l'art. 19� della vigente legge comunale e provinciale 
attribuisce ai' Prefetti per i casi di necessit� e di 
urgenza~ non origina. da questa. legge. Esso ri-sponde 
ad una nec.essit� sentita sin d�a�lla prima 
le~�ge unificatrice, e l'art. 19 rirp.roduce, pur nella 
difl'trente dizione, la disposizione dell'::.rt. 3 della 
legge c.omuna.le e provinciale 20 marzo 1865, 

n. 2248, a.Uega..to .4.1 la. �qua.le appunto era stata 
interpre.tata. nel senso che da ess�a,. derivasse nl 
Prefetto una. competenza, non surrogatoria, ma� 
funzionale e diretta di em::.nare provvedimenti di 
urgenza, ogni qua�l volta fossero richiesti da.J IHlbblico 
interesse (l). 
Questo potere, previsto daWa.rt: 19 rn modo .. 
indetermina.to, s1 rkollega ad altre analoghe po� 
tesb� conferite alla� Pubblica. Amministrazione 
pi� specifica.ta;mlen le da; precetti di l~gge anche 
essi di r,ntica dat�a�, con le quali concorre a formare 
l'istituto giuridico dei provvedimenti di urgenza. 

(l) .cfr. SAREDO: L�a legge sull'Arnmintstraztone comunale 
e provinciale, Torino 1904,� IV, pag. 133 e seguenti; 
Consiglio .di Stato, V Sez., Dee. 11 dicembre ~925;-in� 
" Foro It. �, 1926, III, 81, �con la quale fu riconos:ciuto al 
Prefetto il potere di sospendere, .a .norma dell'art. il, 
legge .comunale e provinciale-, l'es~uzione degli ,sfratti 
di�sposti con sen~enza. 

I. 
2. Norme prurticolari dl alluazione del principio 
giuridico genera.le che consente a.lla. Publolica. 
Amministra-zione di emana;re provvedimenti eccezionali 
sono, oltre il gT� citato.v comma dell'a.rti.
colo 19legge .comunale .e provinciale, 1'-a�rt. 7 della, 
legge sul contenzioso a1llliDinistrativo. 20 iffi8.J'ZO 
1865, n. 2248, all. E; l'a�rt. 71 della legge 25 giugno 
1865, n.. 2359 sull'esportazion~ ipe!l' caus-a di 
pubblica utilit�; Part. 2 del T. U. delle leggi di 
p-ubblica sicurezza; l'art. 353 del T. V. delle leggi 
sanitaJ>ie e l'aFt. 85 del decreto-leg.ge 10 apr.ile 
1947, n. 261 (2~. 
. Di .queste disposizioni l'art. 2 � orffilaoi, anche 
sotto il :rrofilo letterale, superato e compreso nella 
pi� lata dizione dell'::.11"t. 19 (3), l'art. 353 costitu:
i:sce solo una esemplificazione dei caJSi di applicabLilit� 
delle due disposizioni �del 1865 che� esso 
espressamente �'ichiama (4), e l'art. 85 non � che 
una sottospecie dell'art. 7. 
Per lo studio dell'istituto giur~dico dei provvedimenti 
di urgenza �ci sf pu� quindi limitatre 
all'esame degli articoli 7, 71 ~ 19, di cu:r si deve 
anzitutto cercare di de~im.Jtaore i rispettivi campf 
di applicazione. 

L'in.eertezza jn materia, tutt'ora. perdurante, 

�produce grawi conseguenze �nella pra.tica., con 
J'annulla,mento da, parte del Oonsiglio di rStaio 
di numerosi provvedimenti, g:i:ustificati da effettive 
l'-a�gioni di urgenza e di ne<Cesslit�, che sarebbero 
stati, invece, ritenuti legittimi" solo che nelle pre. 
messe di essi s:i: fosse fatto rife:rimento ad un'altra 
delle tre disposizioni, piuttosto che a quella ritenuta 
a.pplicahile da.U' Amministrazione (5). 

N� pu� soddisfare il giurista lrn soluzrone pratica 
di citare nel dublbio due, od anche tutte e tre le 

(2) Non rlent~ano nel nostro studio i provvedimenti 
contingibili ed urgenti in mater:ia di edilit�, polizia locale 
ed igiene, �ch�e sono demandati .al Sindaco ed al Pre-fetto 
ai sens-i degLi articoli 55 e 20 J:egge .comunale e provinciale. 
La materia ha a:vuto un'ampia elaborazi-one dottrinale 
e giur.~sp'!'udenziale, per la -quale. si con!Tonti 
PAPPALARDO: I prrovvedJimenti pre[ettizi di urgenza, nel 
� Rinnovamento amministrativo �, 1937, ane, note 12 e 13, 
e, per un raffronto tra questi pote�ri �e, quelli derivanti 
dagli arttco;Li 19 le@ge .comunale e provinciale e 2 'legge 
pubblica si-curezza, a P:ag. 70-72. 
(3) Cfr. PAPPALARDOG cit., pag. 70. Solo ~elemento di 
differenziazione� � ora la non d<elfl.rti1ivit� d'M provv-edimenti 
emanati .a norma dell'art. 2 per espresso disposto 
della legge, .di ,fronte al carattere definitivo ri-c-onosciuto 
dal Consiglio di Stato ai provvedimenti 'emanati �ecx 
art. 19 (V Sez., Decisione 24 gennaio 1947). . 
{4) Cfr., �in tal senso, VITTA: Requisizione di immobiLi 
fuori dei C�asi di guerra, m � Giu'l'. It. �1 1947, III, 49 segg. 

(5) Cf.r. �Consiglio di Stato, IV Sezion-e, Dee. 17 maggio 
1930, :m � Giur . .Jt. "� III, 229. In senso contrario pi� 
reoe,ntJemente � stato ritenuto dalla V Sez., De-c. 15 aprile 
1947, tin � Archivio di Ri.cerehe, Giuridiche �, 1948, 
pag. 487, �che ~on pu� pronunciaTSi l'.annullamanto del 
d.ecreto prefettizio per l.a sempHc-e �circostanza che il1 
etsso sia stato citato l'.art. 19, quando ri<.mlta che in 
sostanza il Pre>f�e.tto abbia inteso .avvalersi delle .altre 
disposizioni. 

norme che consentono l'emanazione di provvediri�
enti eceez:ionali, anche se l'BJ giurisprudenza 
sembra si va:da consolida.ndo nell'ammette:~;�e che 
la cita-zione plurlma non eomporti fncertezza nella 
causa dell'atto amministrativo, con la. conseguente 
illegittimit� di esso per vwio di perplessi"t� 
di motiva~one -.utile per in.utile non vitiat1wtratt::.
ndosi di norme� �c,he non si escludono, ma 
al contrrurio sono, se non equivrulenti, a.lmeno tali 
da integrarsi �BJ vicenda (6). 

La sfera di applicabilit� delle dispos~�ziol1i di 
�legge in esa;Ill(e � -quanto mai vasta ed indetermi. 

nata perch� c.omprende, tutte le contin,genze ecce


ziona.li per le quali l'urgenz::.: e la necessit� 

richiedano e consentano una determina:zione imme


diata� ed eCIC.ezionale da parte della. Pubblica 

auto.rit�, rivolta, secondo r casi, ad im[lOir're ai 

singoli un P'ati od un faoere) o a disporre deli&: 

loro propriet�. 

Le tre dispos1izioni, pera-ltro, non. hanno tutte 

la stessa portatrn, perch� mentre l'rur't. 19 confe


risce un potere di cara.ttere generaJe,, gli articoli 

7 e 71 riguarda.no solo i provvedimenti l'elativi 

aUao proprriet� privat::.�, cbe nella pratica sf sono 

dimostrati i pi� frequentr e �quelli per i quali pi� 

forti sono state le perplessi,ti1 pe:r findividutwne 

la norma regolatrice. 

3. L'art. 19 della legge �comuna.le e provinciale, 
V comma:, ha una dizione tanto lata, che vi si 
possono comlprende[''e tutte le fatlispecic Senza 
alcuna. eccezione, cosi come a.vveniva per la. dispo. 
sizione dell'art. 3 delle precedenti leggi comm.1::.li 
e provincia.li da,� �cui esso deriva, di�sposizione che, 
come si � visto, era st-a�ta interpretata con grande 
larghezza dallrn giurispi'udenza. Ad escludere, pe!r'�, 
da.lla materia da e�sso regol::.ta quella relativa alla� 
propriet� privata �spingerebbero altre con�sideraz-
ioni, ed, in particolare, la circostanza che la facolt� 
di disporre di essa per esigenze urgenti ed 
indifferibili r;isulta espressamente conferita alli1 
Pubblica Amministrazione �dall'art. 7 della legge 
sul contenzioso amministrativo edall'art. 71 della 
legge sulle espropriazioni per pubblica utilit�. 
Queste due ultime disposizioni �aovrebbero, quindi, 
un ra.ggro di ar.Jone delimitato, mentre la prim,a, 
pur abbracciando potenzialmen~e anche il settore 
a quelle riservrnte, non lo regolamenterebbe in con~
reto peo.�� l'applic::.�zione� del pr1incipio generi per 
sprxYiem derogatur. 

Lo stesso principio varrebbe, inoltr�e, anche per 

l'art. 71, la cui app~_icazione � limitata. a,i soli 

beni immobili, 1�ispetto all'�a�rt. 7 che, per esclu


sione, dovrebbe disdplinrnre solo l'a;pprensione, 

dei beni mobili privati da parte della. Pu,bblica 

Ammti.nietrazione. � 

M::.� la giurisprudenza, forse avve1rtendo come, 

pur: a.ttraverso .la pluralit� delle norme, l'istrtuto 

dei provvedimenti di urgenza fosse unico nei p:rfn


cipi e nella regola.mentaztone, �.. -stata sempre 

molto titubante nello staobilire una di:ffe~enziazion~ 

tra le va:rie norme, specia.lme11te tra gli articoli 7 

(6) Cfr. da ultimo, V ,sez., De�c. 30 .aprile 1948, in 
� Foro It. "� III, 194, -e, .per la pre-cedente giurisprudenza, 
IV Sez. Dee. 4 marzo 1933, in �"Ginr. It. "� III!, 160. 

9


e 71, e solo per l'ar!. 19, in alcune decisioni (T) 
ha. escluso elle esso potesse esser-e invocato a sostegno 
di provvedimenti di disposizione della propriet� 
privata., da.to che questa .facolt� risulta 
espr'essamente regolata dalle ::.:ltre norme, crnjentre 
pi� recentemente ha ritenuto l'equivrulenza. delle 
diverse norme ed ammesso espressamente. che 
anche per l'�a�rt. 19 deriva nella PulbhHca, AmJmJi-� 
nistra.zione H potere di dispol'!f'e della propriet� 
privat::.: (8). 

4. Le diverse soluzioni che sono state date in 
dottrina per la determinazlione delle ris.pettive 
sfere di applicabilit� degli articoli jn esame derivano 
in gran parte da.U'intelr'pretaz.ione che si d� 
a-lt'a.rt. 7. 
Questo, per il Vitta (9), S'ltorehhe applic::.:bile solo 
per r ca.si di pendenza d.~ giudizio, vi si tratti di 
mobili o di' immobili, mentre�, nei casi in cui non 
esiste una lite, l'occupazione degli immobili dovrebbe 
essere II"egolata dall'art. 71 e le apprensioni 
dei beni molbiliJ daU'art. 19� il qua.le, naturalmente, 
disciplinerebbe anche� tutte le altre ipotesi in cui 
il provvedi�m~nto non si J'iferisca a.Ua, privata 
propriet�. 

n Bozzi' (10~ d'altro c::.�nto ritiene che l'art. 7 
ablliru una portata, genera.le nel nostro ordinamento 
�Mnministrativo, nel sens�o di consentire alla, Pubhlica 
Ammini-str~:tzione di limitUJre rl diritto di 
P'l''opriet� privata con suo provvedimento, quand� 
c.oncorrano .special~ ragioni di grave nec.essit�. 
Da questa enuncia~one di pr~ndiP�io, la qu::.�le 
conseguentemente non dovrebbe avere possibilit�, 
di diretta applicazione, deriverebbero, come concrete 
formali a;pplicaJZd.oni legislative, 1'art. 71 
pe<r' gli immJobili' e l'art. 3 (oggi 19) per i mobili. 

Le. due tesi, fonda,te entrambe su a.rgomentazioni 
che si richi�aoma,no sia a.Uw lettera, che allo spirit o 
dell'a.rt. 7 e della, legge dit cui es.so fa parte, sebbene 
siano divergenti nell'impostazione del problema,, 
portruno ad una soluzione pratica. qua.sr 
identica, perch�, limitando a.lla sola ipotesi di 
pendenza di lite od escludendo completamente la 
applicazione dell'art. 7, in definitiva rimandano 
la disciplina. dell'istituto in esame ai soli aJl''ticoH 
71 e 19. 

Non si pu�, per�, nell'interpretazione di leggr 
.non r~centi presc.indere dahla applicazione che 
lta.nno � ruvuto nella, pratica:, mentre le due teorie 
~~samdna.te non tengono conto del fatto che per 
oltre .ottanta anni l'art. 7 � stato applicato a 
sostegno di provvedimenti dispositivi deUao propl"
iet� privata., a-nche fuori dell'ipotesr della. pendenza 
di giud.iz.io. � 

L'osservazion-e era. gi� stata. fa.tta dal Vitta, 
il quale, in conseguenza, &:dattandosi a questa 

(7') Cf.r. V Sez., De�c. 15 aprile 1947, n. 132; IV Sez. De,c. 
17 mag.gio 1960 :e� V Sez., De�c. 15 aprile 1947, .citate-ana 
nota� n. 5. 

(8) Ofr. V Sez., D�c. 30 aprile 1948, �cit. alla nota n. 6, 
e De�c. 12 agosto 1947, in "Foro Il.,, 1948, III, 6. 
(9) Cfr. Requisizione, .etc., cit. 
(10) �Cfr. Provvedtimenti me~ Prefet.to, per causa. di urgeil.
za, in materia di acque pubbliche, i'n " Giur. It. �, 1936, 
m, 65. 
eonsndudine intel'pteta.tiva�, riparti:sce la. materia 
tra l'art. 7 per i !beni mobilr e l'art. 71 pe~�� gli 
immobili, escludendo l'a.rt. 19 dai provvedimenti 
dispositivi della. propriet� privata. Ed anche n 
Bozzi non porta la. sua teo�ria alle estreme conseguenz.
e;ricoawscendo anche egli un ca.mpn di immedia.
ta a.pplica.z.i.one a�ll'art. 7, seppuee non d�efinito. 

. 

5. Anche a me sembr�a, non ostante il contrario 
indiriz.zo della pi� recente giurisp.rudenz.::., che 
l'a.rt. 19 non debba essere invocato per quei. prov. 
vedimenti che si rif.eriscano alla privata propriet�. 
Tale limitazione non deriva, come si: � gr� detto, 
dalla lettC!r'a di esso, o dalle esigenze che lo hanno 
ispirato, mw .solo dalla. eoesis:tenza di norme speci
�aoli che escJudono l'applic.::.;zione di quella generale, 
fl_)er c.ui l'eventuale. venir m~Cno di quelle 
porterebbe autom1aticamente ad una. pi� estesa 
a.ppHca<Z.rone d1 questa. 

N� � inopportuna una de.Jimitazfone della sf.er::.: 
di a,pplicazione dell'a,rt. 19, la, �cui eccessiva gene~ 
ricit�, mentre da, un l'aoto viene c.osi spesso presa 
wpretesto per' invocarne la soppressione, dall'altro 
� causa per la stessa Amministrazione di incertezze 
e di devia,zioni. 

Si ottiene c.os� un::.; delimita.zione per ~sclusione 
del campo d~ a.pplrca.zione dell'a;rt. 19, perch� una 
determinaz.ione positiva di esso non sarebbe pol:lsibile 
fare. 

Escluso il didtto di, prop.riet�, l'art. 19 pot�r�, 
essere ;appUcato per p.isporre, nei limiti della 
necessit� e dell'urgenz-a�, di qualsiasi altro diritto 
dei priva.ti, ~d � certo che lrn maggiore delicatezza 
della mate!ria. ne ridurr� i casi di b-pplieaziorie, 
evi�tandone qua.Isja.si abuso. 

-. 

6. I prQVVedimenti di urgenza, in materia di propriet� 
privata sQno, �qnindi, regolati dagli articoli 
7 della legge sril cnntenzioso aiiilministrativo 
e 71 d�ella le.gg�e sulle espropriazioni per p. u. Di 
.queste due norme bisQgna ora, :determinare la diversa 
sfera. di applicabilit�: 
E', anzitutto, d::.' osservare� come non tutti i 
provvedimenti consentiti d3Jll'art. 71rientrino tra. 

�quelli di urgenza, ma. solo .quelli pr<evisti nella 
prima parte di esso, per i .quaH � richiesta. come 
causa giustificatrice l'assoluta, urgenza, e, cio�, 
l'urgenza. e la necessit�. 
Gli altri trova,no, inv�ece, la loro giustificazione 
nella di'chiaiazione del Oonsiglio �superiore dei 
lavori pubblici e non sono ca.raHerizzaoti n� dalla 
necessit� n� da�lla provvisoriet�, che sono gli elementi 
pecuHrurt �dell'istituto in esame. 

L'oc-cupazione di beni immobili priv::.ti p~r eseguirvi 
fa;vori urgenti ed mdi:fferibili non deve 
essere considerata. �come un pll"ovvedim~Cnto eceezionale 
per ovviare ad una situazione eccezionale, 
ma come un ordinario modo di iniziare l'espropria.
zione per pubblica utilit�, in determinati casi 

o per determinate materie, nei qualLPmr�genza, 
come elemento giusti�fica.trvo del provvedimento,-si 
r.iduce a�ll:ao.sol::.; urgenza, dell'fnizio dei la.vori, 
discrezionalmente ritenutru dall'Ammlinistrazione 
competente. 
L'istituto dell'occupazione di urgenZUJ come procedura 
preliminar�a� all'espropriazione,. stalbilito in 


-10 


linea, genel'a.Je dal combrnato dis110Sto degli a.rtieoli 
71 e 73 della legge del 1865, ha sub�to un 
ulteriore sviluppo in �snccessiv,~ leggi speciali. Gi� 
lr. forza, ma,ggiore e l'&;ssolut'a� urgenza della prima 
parte dell'a.d. 71 si era�no ,ridotte, per' l'ipotesi� 
in esame, ai pi� limitati concetti di lll'genza e di 
i�ndifferibilit�, Inentt�e non era. pi� richi,esta, una 
esigenza, straol.'>d~na.ria, irnpi�evedibHe e temporanea,, 
1Successivnmente, quello �che p�rima solo ju 

�via� eccezion&Je �poteva. es,sere dichiarato urgente 
ed indifferibile daJ. Oonsiglio superi�re dei la.vori 
pubblici, divenne potest� normale del competente 
Ministro, a, riorma degli articoli 76, ~lo comma., 
della legge 7 luglio 1907, n. 420, 39, del 'regio decreto 
8 febbraio 192.3, n. 422, e 33, 5� comma, del 
regio decreto 11 di'eemhre 1933, n. 1775, a norma 
dei quali pos.sono: essere d~chia,ralti urg�enti ed 
indifferibili, ag�Ii ,effetti dell'art. 71, tutti i lavori 
relativi alle femovie eser�citate dallo �Stato, a;lle 
opere pubbliche dello Stato o di altri' E�nti pubblid, 
ed alle opei.�e eli raccolta e deriva.zione delle 
acque. Ancora oltre � andato l'art. 32 del regio 
decreto 29 luglio 1927, n. 1443 sulle opere minem'rie, 
per le quali, senza preventiva dichiarazione, 
l'occupazione d'urgenza � ordina;ta, su semplice richiesta 
del�eoncessionario (11). 

Particolare � anche il caratter.e clelJa, tempo. 
raneit� degli e�ffetti dei provvedimenti emessi a�i 
sensi della, seconda, parte clell'a�rt. 71, la qua,le, 
secondo qm.nto � stato rHenuto dal eonsiglio di 
Stato (12), concerne .gli effetti del cle�lr'eto ma, non, 
necessal'iamen te, anche la provvisoriet� delle 
opere, e ci� perch�, legi-ttimamente, l'oceupazione 
temporanea pu�, con l'osse,rvanza deUa� regolare 
procedura, essere eonvert�ta. in definitiva. 

Le due facolt� concesse aH&; Pubblica Amminiscr
�azione claJl p;rimo COilljma dell'art. 71 hanno, 
quindi, i'n comune solo elementi esteriori, quali 
l'identit� della norma regolatrice e della disciplina 
gilll'idka, mentre si differen~iano so,sta�nzialmellte 
sra. per la natura. che pe~r i presupposti 
P le caratte~ristiche. 

L'oecupazione tempm��a;nea di urg-enza, preoecliuata 
all'occup&;zione defl.nftiva va, inquadra�ta nel 
pi� generale istituto dell'espropriazione per pubblica 
utilit�, mentre l'occupazione temporanea eli 
urgenza, che si conc.reta, nell'uso tempo1.�aneo della 
,cosa f-a�tto da pa.rte della, Pubblic&; Amministrazione 
eon l'animiO di restrtub-la,, va inquad.!r'a:ta 
nell'istituto dei provvedi'menti eccezionali che ci 
interessano (13). 

(11) Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Gen., Dee. 1� marzo 1984, 
in �Foro Amm. �, Il, l, 122 e IV Se-z. Dee. S giugno 1943, 
in �Foro Amm. �, I, 1, 1381. 
(12) Cfr. IV Sez. Dee. 8 marzo 1929, n. 115, nella 
" Relaz,i-one del Cons. di Stato � 19"Z9-30, -pag. � 866. In 
senso conforme, da ultimo, V Sez. Dee. 10 ,a,gosto 194&, 
n. 546, nella quale � ribadita; non solo sotto il prQfilo 
della temporaneit�, ma anclH~ della distinta natura giuridica, 
.ra diversit� tra la prima e .la 1seeonda parte dell'art. 
71. 
(l3) Cfr. ,comit. Giur. Centr..per le ,contr-oversie in 
materia eli requisizione Dee. 19 novembre ll:/41, � Giur. 
It. �, 1942, III, 91. 

7. 1/oceupazione temporaiH~it prevlst~t nPil'al'iicolo 
71 come provvedimento di urg�enza. �riguarda 
gli immolbili occorrenti all'esecuzione delle opere 
nec.essan�ie per onim�e a 'Cil'Si di forza ma,ggiore o 
df &,;ssolnia urgenza, (H). � � 
L'art. 7 della. legge sul con ienzioso ammrnistru


tivo si rifeQ'isee aei ca�si in cui per grave. necessi h� 

pubblica la, Pubblica. Amministrazione debba� spnza 

indugio disporre della propl'iet� privata.. 

Ora non mi semlbr'a, che si possa, stabilire una 
distinzione Ira le due d.isposizioni g'raduando diversamente 
l'urgeuzn e la necessit�. che sono n 
base dell'una, o dell'albr&>', perch� queste, come si 
.vedr� meglio in segurto, sono requisiti essenziaH 
eli' tutti i pro\'vedimenti in esame, derivino essi 
da.i due artkoli citati o da.U'art. 19, eguali in 

tutto sia� per natwr'a che pe.r intensilit. 

N� mi sembra che la distinzione, :possa deriva1�e 

daHa natnrw del bene, �secondo che sia mobile od 

imm1obi1e. A questi ultimi � limitf.to l'art. 71, ma� 

ci� non � -sufticiente per �,ffeiwan�:e che questo 

articolo debba diseiplinal'Ci tutti i �casi di oecupa�


z~one di immobili, e ehe acl ess.i non possa, mai 

applicarsi l'.art. 7. Da quella limrtaz.ione si pu� 

dedurre con sicurez-za, solo che per i beni molbili 

va senz! f.Hro �a�pp1iea t o l'art. 7. 

Per gli immobili bisogna, invece, considerrur'e H 

rapporto che si stabilisce tra, l'interesse pubblico 

che sr vuole tutelwre in quella padicola.re situa


zione di necessH� e di' u:rgenza ed il bene privato 

che a tal fine si occupa'. Se il rapporto � di soddi


sf,azione diretta ed immediata si doVlr'� applic�a�re 

l'art. 7, se indiretta e mediata l'art. 71; il primo 

qu&rido l'immobile venga oceupa,to per un uso di 

pubbliCO interesse� �COnforme aUa SUa� norml.l}e de


stfnazlone, il sec.ondo quando l'immolbile occupato 

debba servire �Mme mez�zo per e,seguire le opere 

necessari-e: aJ.la:socldisfazione del pubblico interesse. 

Quest'a� distinzione deriva non solo dalla diversa 

esp'r:es.sione letterale del testo dei due articoli, che 

del resto � chia:ra, ed univoca, quf.'nto anche dal 

necessa.rio coUegamento col coneetto di opera: pub


bliea ehe deriva all'art. 71 dal fatto di essere 

compreso nella legge delle espropria,zioni per pub. 

bHea. utilit� (15). 

Cos�, a.d es., si potr�, ai sensi: dell'art. 7, occupare 
un imlmolbile P'rivato per s.istemftl'vi tempora,
neamen te un gruppo di :profughi~, menti�;e si 
dovr� ricorrere aH'a.rt. 71 per sistemare, srmp're 
tempm�anea.mente, gli ,ste1si profughi in un ca:mpo 
di concentramrnto da costruirsi su nn fondo 
pl'ivato. 

8. Una disposizione analoga a; quell&,� clell'a:rt. 7 
(lella:legge sul contenzioso amministrati�vo � contenuta 
nell'art. 85 del dect�eto legislativo n. 261, 
del 1947, a norma. del qualr, nelle locnlib� dove 
la sistemazione degli uffici pubblici non si.a alt1�i(
14) Dottrina :e giurisprudenza <Sono e.�n.�ordi n~l� r-!tenere 
che l'e ipotesi della rottura di argini e del roveseiamento 
di ponti sono f.atte nella leggx> exemplifkationis 
ca.usa. 

(l5) Cfr. IV Sez. Dee. 21 gennaio 1923, in "Giur. It. �� 
1924, III, 199. 


11


�ilentl possiblle, l'Amministrazione dei lavori p�bt-
J1iei pu� procedere aUa. ripara.z.i'One dei faibbricati 
di pr�opr.ict� priv.ata per destinarli' a tali usi. 

Vi sono in questa. disposizione tutti,-gli estremi 
di necessit� e di urg�enza richiesti per i pt'ovvedimenti 
eccezionali', eh�, �am~i. il ea�so ipotizzato 
non � elle una delle tant.e i'potesi di appliea~ione 
dell'a!l�t. 7, in eu~ la. gra~ve' necessit� pubblica � 
pr�ecis&;ta. d�all'impossibilit� di una diversa siste


ma~done. 

IiJ,lemento distintivo �, invece, la ci'rcostanza 
che la. utilizza.zione debba �esse�re pre�ceduta dalle 
ripa.ra�zioni, ed � senzn dnbbio questa particolarit� 
che ha indotto a. discipli�na.re con normw apposita 
la materia, �perch� si s&rcbbe, fo�rse, potuto dulbitar�
e della, non applic<ahilit� ad eissai dell'art. 7 
nella considerazione che il necessario indugio pe:r�� 
le ripara�zioni fosse in contraddizione con il re


�Jufsito della� pa.rticolM�e, urgente necessit� da 
quello ri.�chiesto. 
L'a.rt. 85 in esame pu� quindi essere considerato 
come nn caso partieolare di applicazione dell'articolo 
7. N� il fatto che l'utilizzazione dell'imlmobile 
flrbba essere preceduta, dall'.esecuz.ione de11e opere 
di l'iporazione pu� essere motrvo per assimilarlo 
piuttosto all'a.~�t. 71, pet�eh� l&! :ripar�a.zione non 
trasfornHt il ra'])por'to trUJ l'interesse pubblico da 
tutelare, nella specie la sistemazione dell'uffici'o, 
e l'immobile che a. ta.l fine si ooeupa, da. ra1)porlo 
di soddis,faz,ione �il'etta a, quello di soddisfa�zione 
i ndiretta�. 

. II. 

9. La distinzi�one che si � cercato d'i� stabilire 
tra i provvc�imenti' di urgenzEt' in relazione alle 
dive�r�se materie che ne possono costituire l'oggetto 
� solo in dipendenza, delle varie disposizioni di legge 
che possono essere invocate a, loro soS>tegno e 
della. conseguente necessit� di stabilire dei criteri 
�listintivi che valgano di guida, per l'interprete. 
R.isulta da essa in quali casi quello speciale 
pot�ere derivi alla Pubblica Amministrazione dall'art. 
7, in �qua.li d31glr articoti1 71 o 19, ma, come 
si � gi� visto, si tr�atta di normle che sostanziEt:lment.
e si equivalgono, e, quintli, la distinzione non 
si �ripercuote nella classificazione dei provvedimenti, 
i qua.J'i, hanno tutti la, stessa, natura, e non 
si diversificano n� nei presupposti n� negli elementi' 
costitutivi. 

La differente formulazione letterale degli a�rtL 
coli in eS>ame ha talvolta, ed anche di recente (16), 
determinato l'interprete w gruduare i requisiti 
della. neces.sit� e dell'urgenza, secondo la� ma,ggiore 

o mi'nore gravib't, ma ultimamente la giurisprudenza. 
ha escluso ogni diversit� di concetti affermando 
che le diverse disposizioni si equiV'a�lgono 
anche per i presupposti della lor�o U'pplica.zrone (17). 
18i risale quindi, dalle dive-rse disposizioni di 
legge �td un unico istituto giuridico, p�er il quale 
si possono stabilire principi e regole di carattere 
generale. 

(16) Cfr. V Se�z., nec. �18 .agosto 1947 in "Foro !Jt.� 1948, 
III, 6. 
(17) Ofr. Dee. 30 a�prile 1948, cit. alla nota n. 6. 
l(), I provvcdhii!enti in esr,me hanno, indubbiamente, 
natur�:.t d'i' aHo amminis�r'ati'vo. 

Si dtce. comunemente che il Prefetto, nell'esercizio 
dei {)Oteri a lui conferiti da:<]l'a,rt. :l9, � il 
legislatore del ~aso singolo; con questa esp�ressioi1e 
non si vuole per� a.ttribui:r-e al provv�edimento da 
lui ema�nato natura. di norma gin!t"idica, ma solo 
mettere in ev'idenza. come con quel provvedimento 
si possa., per i1 caso di specie, derogEtl'C alla norlll'11 
comune. 

Si tmtta, quindi, di UIHt� derog�a alla legge, di 
una, disapplica,zione di essa lega.lizza,ta-, non mai 
di un-a� norma det�ogatriee o modificatrke di pt"ecedenti 
precetti. Qua,lora. d� dovesse essere richiesto 
d&; esig'cnze di necessit� e di urgenza la, 
Pubblic-a. Ammin'istrazione non potrebbe provvedervi 
a noTma degli a'r'ticoli in esame, n� ci� sar
�elbbe necessario, es,s.endo previstw nel nostro 
sis'tema, eos:titul!Jionale l'apposita procedura dei 
de�creti-legge. 

:Si tm�tta,, come gi'� si � avuto oc.c&:sione di 
accennare, di due distinti' istituti giuridici, che 
hanno in comune un unico principio che li giustifica. 
e, cio�, la. neeessit� di a�pprestair:C mezzi 
eceez,ionaH per circosta,nze ecce.z.ionalf. Di essi 
l'uno rienh�a nella, sfera dell'a<ttivit� legislativa., 
l'altro in quella dell'attivit� amlminis.trativ&;. 

N� sr devono confondere i provvedimenti di 
urgenza di cui ci si occupa con la. potest� !r'egolamentare 
della, P'ubblic&; Ammin.i�strazione (18). 

Anche nei casi limli,te�, in cui i so,gg'Ctti passiv} 
del provvedimento siano indeterminali o esso venga, 
ad inseiirs� in un rapporto tra. pri�vwti, il provvedimento 
non a�c.qufsta na�tura di norma !l"'egola� 
menta.re (19). 

Sistem&tkamente questi atti vanno classificati 
tra. gli ordini, de1�ivando semlpre da. essi per i singoli 
un obbligo, o di dare o di fare, o di omettere 

o di lasciar fare (20). 
L'obbHgo del singolo di ottemperwr�e aH'o1�cline 
c\ legrtUma,to dmlla disposizione generica, di legge 
(a.rticol~ 7, �71 o 19) a'pplica.bile a.l ca,so concreto 
secondo quanto s.i � detto nella pr.ima parte di 
questo la:voro, e trova la sua giustificazione nelle 
spccia.li esi,genz.e di neeessit� e di urgenz.w del caso 
di specie. 

11. I requ:i'siti della, necess'H� e dell'urgenza 
sono variamente delineati nelle diverse disposizioni 
eli legge,_ 
I./art. 7 della. legge .sul contenz,ioso -a-mmi"nistraHvo 
pa,rla d:i' grave necessit� pubbHca. per cui 
occorra provvedere senza indugio. 

L'a,rt. 71 della �legge sulle espropriazioni per 
pubblica utilit�, dopo di aver� ipotizz.&to i casi 
catastrofici di rottura di a-rgini! o di rovesciamento 
di pon trpe'l" impeto delle ac�que, aeeenna 
in genere ai casr di forza, maggiore e di assoluta 
urg-enza. 

(18) Cfr. Dee. 25 febbraio 1947 della Commis�sioue~ pei� 
le controversi.e sulle requisizioni Lli alloggi di Bologna 
in "Foro It. �, III, 227. 
(19) Gft>. PAPPALARDO: c�t., p. 76, b) e 77, f). 
(20) C.fr. PAPPALARDO: eli., pag. 74, n. 8. 

-12 


Nell'art. 19. della leg:ge �com.uila<le e provinciale 
si pa�rla di necessit� o di ur'genza, ma l'intetrpre. 
tazione concorde non attdbuisce alla. preposizione 
un significato disgiuntivo o a.ltern&.tivo. 

Lo stesso � a dirsi per l'art. 2 della legge di 
pubbli'ca sicurezza, nel quale si fa riferimento ai 
ca.si dr urgenza o di grruve necessit� pubblica. 

L'rut'L 353 della legge sanitaria� pl_l,:rla di necessit� 
assoluta, e urgente, ed infine l'a.rt. 85 del 
decreto legislativo 261 del 1947 citato, la. cui 
applicazione � ~imitata. aUa. �S�s\{ema-zione d.egli 
uffic.i publblici, contEmpla il caso in cuf questa. 
non sia. altrimenti pos�srbile. 

In sostanz&.' ci� che � richiesto � l'urgente necessit�, 
e questo c:on�cetto, gi� di pe�r se cosi a�SSO� 
luto, rende pleona�stica ogni altra qualificazione. 

Deve trattarsi di una situazione eccezionale 
alla quale non sfa possibile di ovviare con i m.Ezzi 
normali, sia per la, lm"o rnadegua.tezzru sia. per gli 
indugi che coinporterebbero, ed alla qu&:le si deb. 
ba ovvia-re nel pubblico inLeresse (21). 

Solo all��ra si pu� parlare di necessit� e di 
urgenza., nel. cui signicti!Qa.to � com1preso anche, 
in relazione �a.Ua eccezionalit� dci mezzi', quello 
dell'impossibilit� di provvedet�e a.ltrhnenti. 

Non si pu� quindi, per i dive�rsi articoli', str.-. 

�bilire una. diversit� di, presupposti secondo che Ja. 
necessit� sia pi� o m�no grave, l'urgenza pi� o 
meno assoluta, perch� non e�sistono necessit� ed 
urgenza che non s.iano gravi ed assolute. 
Sulla base dr queste considera.zi�ni non si pu� 
ebe ~IJpprovrul''e inrcon�iz.ion�a�Lament.e il rigore de1h.� 
giurisprudenw nel ricercare, nelle singole faHiHpecie,. 
l'e�sistenza della urgente necessit�, come 
presupposto pe�r l'emanazione dei provvedimenti 
in esa�tnle, e si deve anche approvare il pi'� recente 
orientamento di e�ssa. (212) con il quale sono state 
ripudiate alcune gl'h'duazioni precedentemente si'a�bilrte 
e ria.fl'ermata. l'equivalenza delle va-rie 
norme. 

Nella. decis�ione del 12 agosto 1947 la. V'1Sezione 
aveva, infatti, stabilito che la differenza nel pre~
mpposto o limite a.U'eset~c.izio delle diverse fa-. 
colt� eccezionU!H stava. nel requisito della. gravi:t� 
che l'urgente nece�ssit� deve� avere per 1'�atr't. 7 
e non occorre pere contro che abbia se-condo l'articolo 
19. 

Un ma-ggior rigore neU'acc.ertamento dei pre� 
supposti di applicf,zione dell'art. 7 anche nei 
confr�onti dell'a;rt. 71 era stato gi� praticato drulla 
giurisprudenza, ed il Vitta (23) ne ha trovato la 
spiegazione nella diversit� dei due articoli, fondan. 
dosi l'uno sulla necessit� e l'altro sull'utilit�, 
mentre, in �relazione aJle, div@rse fina-lit�, l'oceu. 
pa.zione dell'art. 7 � sempre .temporanea, quella; 

(21) La V .Sez., c�on Dee. 17 maggio 1948, n. 459, ha 
stabilito come l'urge�nte necessit�, pi� evidente �ed appari.
scente quando si presenti nell'or�dine fisico (sgombero 
di un immobile �che minacci rovina), non sia meno imperiosa 
s�e s�i presenti nell'ordine sociale o in quello 
politico. 
(2J~r) Cfr. Dee. 30 aprile 1948, �citata alla nofa 6. 

(23) Cfr. ReqUJisizton�i, �eC�C., cit. 
dell'art. 71, pur essendo sempre ecce1:ionale, pu� 
in alcuni casi divenfre permlanente attraverso 
l'espropria.zione per pubbUca utHit�. 

La spiegazione dell'illustre Autore, certo storicamente 
corr�etta, pone d'rultro canto fn evidenza 
b drcost&nza che il fenomeno della minore severit� 
dellrn giurisprudenza nell'esaminare i provvedi'm.
enti ex art. 71 � dovuto �a�ll'equivoco di confondere 
in uno stesso isHtuto i due distinti poterr 
che l'a:r�t. 71 eonferisce alla Pubblica Amministt"azio 
ne. 

Quando il provvedimento, sec.ondo quanto si � 

. visto al precedente n. 6, � preliminare a.U'espropriazione 
pe.r publblic.a utilit�, esso non pu� essere 
giudiea.to con glr stes.si criteri, se pure applicruH 
con 1ninore severit�, che �Si adoperano per i 
pr�ovvedimenti ex a.rt. 7 ed in genere per i provvedimenti 
di' urgenza. 'Diversa � la finalit� del 
provvedrmento, diverso deve essere il metodo di 
controllo, specialmente poi quando l't,rt. 71 � 
applicato ai sensi delle spec.iU!li disposizioni ehe 
regolano i lavori dell� fe.rrovie, delle'acque, delle 
opere pubbliche o delle miniere. 

Qua.ndo, inv�ece, il potere eli p1�ovved�er�e in vin 
eccezionale derl:va allru Pubblica Ammini�s.trazione 
dalla prfma parte dell'art. 71, non vi � nessun 
motivo di valutare con minore rigore l'esis�tenzaJ 
dei presupposti di legittimlr.zione dell'atto. 

12.. I provvedimenti in esame sono essenzialmente 
discrezionali, ma ei�, come � ovvio, non 
esclude che ess.j, siano soggetti a.l .srndrucato di 
legitti'mit� del Consiglio di Stato non solo, S!3� 
condo ltJ_uanto b�� 1� Vfi'sto prec1eden temento, pe'l'' 
quanto a.ttiene �a.lla disposizione di legge da appli� 
carsi aJ ca-so concreto, ma. a.nche in relazione ai 
presupposti di necessit� e di urgenza che ne lcgitti�nano 
l'eman�l,z.ione, la cui mancanza ne produrrebbe 
l'illegittimit� per e�ecesso dr potere, ed aUa 
pubblicit� dello scopo, cui sono dir'Ctti. 

La necessit� presuppone una. situazione in cui 
il p-ublblico interesse esiga che si p'l"ovveda e non 
sia possibile di provvedere aHdmlenti che ricorrendo 
-a.i poieti ecce,zfona.li. 

N o n deve trattarsi necessrnriamen be, di una esi� 
genza improvvisa, inattesa o imp�revedibile, perch� 
a.nc.he un pr�ovvedimento procrastina.to per 
lungo tempo pu� in un dato momento ass�merc 
il ca.rattei'e della, necessit� (24). Oi� che � ri-ehiesto 
� che il pubblico interes�se s.f pre�senti in unr.i 
situa.zione taJe per cui il provvedimento sia indispensabile 
per la sua salvagua:rdi�a,.. �Se quella si. 
tua-zi�one cos� determina.ta avrebbe potuto esserQ 
.evitata con una normale. p!r'evisrione, ci� potr� 
casthuire motivo di responsabilit� del funziona.. 
rio, 1m1a non di i1legittimit� del decreto. 

Deve in ogni �caso tratta.rsi di publblico interesse, 
nel senso che il provvedimento vi dii),~ una 
sotldi,sfazione diretta ed immediata, per cui non 
sarebbe legittimo un provvedimenf� preso _nel~'in_


(24) Cosi � stato ritenuto anche dal Cons. di Stato: Cfr. 
IV Sez., Dee. 24 giugno 1941 in " Foro It. "� 1942, Iill, 24. 
V conto V Sez. Dee. 30 .aprile 1948 in "Foro ([t. �, III, 194. 

-13 


teresse di prrva.ti, ll'nche se di tale na�tur� da 

intei�ferire i'ndireUB!mente nelle esigenze pubbli


che. tSotto questo profilo � da. approva.rsi una 

decisione della, V tSezione (26) con l'a� quale � 

stato dichiarato illegittimo un decr�eto prefetti


zio emanato, ai sensi dell'art. 19, per dare pos~ 

sibilit� giuridica di vita e di attivit� a due ditte 

P'l''ivate, pur non condividendosene la motivazio


ne, come si vedr� in seguito, secondo ~ui l'ille


gittimit� sarebbe deriV&.ta. dall'e�ssere sta.to prov


veduto in una materia sottratta. all'interv-ento d~ 

qualsiasi autorit� 3imlmini'strativa. 

I"'a ne�c.essit� richiede inoitre che non sia pos


sibile dii provvedere altrimenti, e questo � ovvio 

perch� soltanto in situa:Zioni' simili pu� essere 

consentito di invadere la, sfera giuddica, dei pri


vati e di richiedere �31 costoro, per il publblico 

interesse, dei sacrifict cui la legge n<YI"ma.Imente 

non li sottopone. Deve essere impossibile di prov~ 

vedere' a, quelle pubbliche esigenze con i mezzi 

norm&:li, e non sarebbe quindi legittima, ad es., 

l'occupa,zrone di un immobile per sistemarvi un 

pubibHco ufficio, qualora non esiste�ssero ostacoli 

per P'J�ovvedere a tale si�stema,z,iQ'ne con un con


tratto df locazione o con un im!mobile di pro


priet� dell'Amministra-zione (26,). 

La. sola necessit� non sa,rebbe, per�, sufficiente 

n giustificare l'ema�nazione dei provvedimenti in 

esame, se non fosse una, nec.essit� che non tolleri 

indugi'. Non sarebbe legittimo di invadere la sferw 

giuridica dei' privatt con il ptretesto che non s~ia 

altrimenti possibile di ~soddisfare alle pubbliche 

esigenze, se l'urgenzru a queste c.onnesS'a non fosse 

di ostrucolo a, mutare preventivamente lo stB~to di 

fatto o di diritto onde provvedere con mezzi nor


mJal i e non eccez.fonali (27). 

Perch� su questi' presupposti possa esercitarsi 

il sindacato di legitti:mit� � necessario che di 

essi si&: fatta menzione nelle� ;ptr'emesse del decreto. 

Non sarelbbe, quindi, sufficiente la, g'enerka espres~ 

sione ��ritenuta, la necessit� e l'urgenzta� >>, ma 

occm�re precisa.re da, �q1mle ~specHiea, �eccezionale 

situa.zione derivino nella singola f.atlispec1'e i pre


snppo�sti del provvedimento. 

(25) Dee. 24 g�enna.io 1947, in "Foro It. �, III, 126. V da 
' 
ultimo, V .Sez. De'C. 3 luglio 1948, n. 478 nella quale � 
stato ritenuto ch.e non rkorres1se il pubblico illte�resse nel 
provvedimento di re.qui1sizione ex art. 7 di .una casa 
privata pe�r 1Ie ne.c~e~ssit� del Consolato turco. 

(26) Cfr. V Sez., Dee. 14 febbiraio 1948, in " Foro It. �, 
IHI, 74,.in eui � esclusa l'impo-ssibilit� di ,sodd:itSfare altrimenti 
la pubbUca ne�c�s>&it�, eui si ,e,r.a provveduto con 
l'a requisizione di locali privati, in quanto che nella 
specie poteva !farsi rkorso al libero mer�cato, .come provato 
dagli annunzi pubblicitari dei gi.ornal1 esibiti dai 
ritorrenti. 
(27) Cfr. I.a decisione citata nella nota pre.cedente, in 
Wi il requisito dell'urgenza � neg.ato perch� si trattava 
di re.perire un deposito per merci, non deperibili; V lSez. 
Dee. 14 f�ebbr.aio 1948 in " Foro It. "� llil, 118 in cui l'ille�git-� 
timit� � .fatta derivare �dalla inaWvit� della Pubblica 
Ammini6trazione �per un notev�ole pertod.o di tempo dopo 
l'emanazione del deereto. 
Nell'accertamento della loro ~tHf!'fiD:~$ Nnitmste 

appunto il controllo di legittimitt�, fiiehtre l'ap


p�rezzamento e l&: valut'll�zione di essi sofio t'i:ine~ssi' 

ail'esc.lusivo �ed insindacabHe giudizio della� Pub


blica Amministrazione. 

I limiti che sepa.ra:no in �questa materia la legit


timit� dal merito non possono essere aprio-risticamente 
determinati e la 1o�ro ricerca ed osser. 
vanza sono rimes.se esclusiva-mente aHa �sensibilit�, 
giuridica del giudica.nte ed eventualrrnente dell'organo 
chiamato a sindacame l'esercizio �del potere 


giurisdizionaJe�. 

Non �, ind'Bltti, possibile predeterminare in di


stinte categorie le diverse situazioni eccezfonali 

in cui possa, pres,entail's~ l'urgente necessit� di 

provvedervi con mezzi eccezionali, n� distinguere 

i pubb1~i scopi s.econdo la loro suscettibilit� di 

essere �eons.i'derati urgenti, perch� quello che in 

unru fa.ttisp�ecie non � stato ritenuto tale, lo pu� 

e�ssere i:p. un'aUra, e vieoevers�BI. . 

, Il sindaeato giurisdizionale, per resta,re nei 

confini della legittimit�, dovrebbe esSe!l"e, quindi, 

limiitarl:o aU'accertamento, da, un la,to, dell'esi


stenza di una situ::.;z.ione eccezionale come presllp


posto del p�rovvedi'rnlento, -e, dall'altro, di quella 

di un pulbblico interesse come finaJit� di esso, 

mentre ricadrebbe, sul terreno del merito qualora. 

vole,s,se estendersi a valutrur'e il 1~apporlo tra la� 

situazione di urgente necessit� ed il pubhlko 

scopo, essendo ques,to .apprez71amento dise,rezin� 

nale,, dii merito, non sindaca.bile perch� invesle 

la ~questione deHa opportunit� o meno di con10;e. 

g�uire quella finalit� in quel determinato momento. 

Egn::.lmente, una volta rieonOS.Ciuta l'es:isteuzn, 

di quei presupposti che giustificano il consegni� 

mento di quella finaUt� con mezzi' ec,c,eziona1i, 

non potrebbe il Oonsiglio di .S.ta,to sindaca.J'e qne


sti �mezm, se non sotto il limitato profilo della 

proporzione tra mezzo e fine, es.sendo apprezza�


mento di merito la.� scelta del bene privato da 

sacrrficare all31 pubblica �esigenza, .(28). 

Si �i cerCB~to di dfstinguere, in relazione ai prc� 

supposti dei provvedimenti in esame, l'accerta


mento della Joro esistenz&i, come el~emento di le


:g�ittimit� .soggetto /31 sindacato ;giurisdiziona,le, 

dal loro 1a:prp�rezzamento di merito, �che ne � invece 

sottratto. La materia � delicatissima, soprattutto 

per la difficolt� di determinare aprioristicamente 

tutte le poss:iJbili situazioni di urgente necessit�; 

l� valutazione di ess>e va, quindi, f'a�tt&: caso per 

ca,so dalla Pubblica, Amministrazione, ed il rr�


same in sede giUU'fsdizionale dovr� es:sere :parti


�olarmente esercitato sotto ~quei profili dell'ee


oosso di potere che considerano la falsit� della 

l(;.ausa �ed il ll"awisamento dei fatti, al fine di dcer


e&:re neHB! realt� delle cose il pubblico interesse 

e: la, situazione eccezionale che nelle pr�emesse 9el 
provvedimento vengono asserite, a, sula giustffi'c;
a,zione. 
In questa matm�'ia cosi indefinita �� certamente 
non solo utile, ma indispensabile che� il giudic..-e 
sia pronto a difendere gli inte,ressi dei' singoli 

(28) Sui limiti del sinda.cato di legittimit� in questa 
materia, cfr. d.a ultimo V Sez., Dee. 9 luglio 1948, n. 491. 

-14 

dalle even1:nali esorbitanze della' Pubblica Amministrazione, 
ma non occorre dimenticar��e che la 
ma�teli&: � delicata., anche perch� in essa il publblico 
tnteresse s~ presenta, in uno stato di sofferenza, 
che :richiede un intervento im:mediato, sic. 
cM pu� essere pericoloso per la generalit� che 
relativi giudizi vengano a:ffrontati con precon


�cetti equitwtivi, pet� cui, volendo a, tutti i costi 
difendere il ciUadino da,l preteso strapQ{ere dell'Amministra.?'...
�'one, s.i finrr~bbe, in definitiva, col 
paralizzarne l'a,zimre nel. momento in cui questa 
� pi� necessaria, con danno della� collettivit� e� 
anche, forse; di quello stesso privato che si voleva 
d:i;fendet�e. 
I..e osservazioni che precedono non vogliono 
(�spl'imere, per�, pi� che una sem)plice preoCicupazione 
che il Consiglio df Stato tenda a superrur'e 
neiia materia, in esanne i 1imrtj, della. propria giurisdizione, 
perc.h� se � vero che �n questi ultimi 
tempi .esso ha fatto strage di provvedimenti di 
qnes�f:!a, n:a.tur&; (talvolta, anche fuo1'i del teri:eno 
della. mN'i.l! legittimit�), � anche da, ll''iconoscere 
ehe le a.utorit�, da. pa.t>�e loro, pt�essa.te dall'eccezi"
OnaHt� del momento, non hamno sempre �l'ispetta.
to i limliti rehe si � cercato di tracCiare nelle 
pagine p,recedenti. Oon il ritorno alla normalit� 
cc~r'tamente la, Pubblica Amministr&;zione si �a.tterr:
� pi� strettamente ai rigori dei principi, sicch� 
molti' degli inconvenienti oi'!a� lamentati scompariranno 
senz.'a.ltro. 

13. La partiqola.rit� di �quesH provvedimenti 
consiste, come. si � visto, nei presupposti per la 
Jo�r'o emana-z�ione, essendo richiesta� un.&; situazione 
eoeezionale di nece,ssit� e di u�rgenza:, mentre gli 
elemJenti costitutivi di essi non presentano ditl'e. 
renze notevoli� rispetto a quelli degli altri atti 
amministrativi della stessa l(]late;goria. 
�sotto il profilo sog-gettivo, l'Ufficio pubblico 
mu�nito della capacit� di �&;gh-e pe1r emta�na.re i 
provvedimentj. di urgenza � nor�'Inalmente il Prefetto. 
Oos� � detto esp�r~ssamente negli adicoli 
71, legge espropt�ia.zione pubhliCia� utilit�, 19 
leg~ge comunale provinciale e 2 legge putbblica' sicurezza, 
mentre l'art. 7 legge contenzioso amministrativo 
e l'art. 85 d�ecreto legisla.tivo n. 261 
del 1947 non prec.is:ano nuil'fu in mJerito, Hmitr.ndosi 
il primo a. disporre che l'Autorit� amministrativa 
debba provvedere con decreto motivato, 
ed il secondo ad autorizzare l'Am.ministr'a�zione 
dei lavori pubblici la� P!l"ocedere alle riparazioni. 

Non si pu� da. ques,to dedurre che la competenza 
ad emanr.re il provvedimento di urgenza� spetti, 
ai sensi dell'a.rt. 85, aH'Ammini'Stra,zione dei lavori 
pubblici e, aJ sensi dell'a.rt. 7, a quella interessa,
ta caso Nr caso, nella, persona, del rispettivo 
J'a.ppresentante periferi.eo o del Ministro. L'art. 7 
con la, sua dizione generica, h3:1 inteso riferisi al 
potere esecutivo, ~at�u, sensu) in eonilr-la-pposto a 
quello giurisdi2Lionale, mentre nell'art. 85 viene 
deslgn-a�tr.~ solo l'Autorit� cui � dem1andata l'ese. 
cutione delle riparazioni, non anche quella munita 
della, capaoit� di disporre l'occupazione del 
bene priva.to e la destinruzione di es�so a, pubblico 
uso. 

tjna competenza, reos� ripa.rtita. tra le varie llimminist't'a.
zioni, .se fosse stata-sancita dalle leggi 
rn es�ame, a;vrelbbe costituito un'ec.cezione' rispetto 
all&; regol�a� dei provvedi'menti di urgenza, per 
quaH, come si � visto, la legge, quando si � espressamente 
pronunciata, lm� sempre designato il Prefetto; 
invece, nel silenzio della legge, si deve 
ritener!e che a.nchc i dec,reti di occupazione �a�utorizzatr 
dagli� articoli 7 e 85� debbano essere ema,n&,
ii da quella-stessa. Autorit�, la quale, pf� di 
qua�lsiasi aJtra., ha oom1e una compet-enza na-tura�l>e 
ad emanare provvedimenti di qtlesta natura (2.9). 

Questa soluzione trova confot�to nella costante 
applicazione dell'art. 7, e potrebbe a.vCil'~ un :ti.ferimento 
legisla.tivo nello stesso quinto comma dell'ad. 
19 legge comuna-le provinciale, il qur.lc 
sembra dia a.I Pl'!efetto unll' comlj)etenza generica 
per tutti i' provv�edihlenti di ur;genz�a�, and1e per 
quelli previsti! da disposizioni speciali per singole 
mate11ie, salvo nla�turalmente 'che in queste non sia 
a.Itrimenti disposto. � 

N� deve sorprendere o preoccupare l'accentramlento 
di tutti i poteri di ut�genza, nelle masni di 
uno stesso ufficio, perch� r.l contra1'io il preventivo 
esame dellru pru .a�ltlll Autori�t:� pr'ovincia.le, 
del rappresentante dir�etto del potere e.sec�tivo, � 
garanzia, maggiore che' il provvedimento sia, preso 
e:ffettivamentc in rela.z.i'one ad esigenze �]JUbbliche 
ec.cezionaJi. � 

La competenz'a� del Prefdio peil' i provvedimenti 
di cui all'a.rt. 19 in specie, e pm' quelli dii urgenz~r 
in genere, dm'e ritenersi esclusiva, non solo ris.
petto ad aUre Autori-t� provinciali, ma, anche ai 
sing'Oli Ministri ed al Governo (30). In tal sensiQ 
si � recentemente pronunciato il Consiglio di 
Stato a:ffermando di nuovo l&; definitivit� dei decreti 
emana�ti Il' nor'ma dell'ad. 19 (31), che era., 
invece, nega.ta daJl'�a�nteriore giurisprudenza fissata 
nel 1935, dopo l'entra,ta, in vigore del nuovo 

T. U. (32). Per i provvedi'menti em~anati a normfi 
degli a.t>ticoli 7 e 71 ta�le compe't:enza esclusiva, 
in:vece, non � stata mai messa in dubbio, e .solo 
per l'ad. 2 della, legge di pulbblica, sicurezza, essft 
pu� dubit'atrlsi ammettendo espressamente questo 
articolo il ricorso gerRrchico al Ministro dell'interno. 
Non rnteressa, pe'r il nostro studio la, compe. 
tenza, speciale, che deriVIa� r.l sindaco dal secondo 
comma, dell'ad. 71 legge 'es:propriav.ione pubblica 
utilit�, la �quale ha. ea11'attere eccezionale c sussidia:
rio. 

14. Oontenuto dei provvedimenti di urgenza � 
nn ordine, ed esso pu� assumere va,t�i aspetti in 
J'ela�zione alle S�ingole fattispecie. Qui inte1�essr.� 
(29) Cfr. PAPPALAROO: l Provvedimenti, e�CC., cit. 
(30) In proposito � stato ri-conosciuto dalla V Sez., D:e�c. 
18 giugno 1948, �n. 363, che� l'art. 19 attribui:soe, al P re-
fetta, sempre .che ricorrano gli estl,emi p�1' la sua .appli~:~~~ 
:,~=t~:,:::',:~:,~::::,:�.:::~:::�


(32) Gfr. V Sez. Dee. 4 maggio 1935, in " Giur. It. �, 
III, 21~4. 
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slabilhe alcuni ca.ratteri dr esso, comun~ a tutti 

i provvedimenti del genere. 

In primo luogo lru temporaneit�. Questa; ca�ra.tterisUci::
Jo � esp1�essa' nell'ad. 73 legge� espropriazione 
pubblica. utilit� in relazione all'art. 71, e 
dall'art. 85 decreto legislativo n. 261, del 1947, 
i� qualr fissano rispettivamente in due e cinque 
anni la durat&; massima� dell'occnp�a.zione. Essa, 
pera.ltro, � implicita in tutti' i p!I''ovvedimenti del 

genere. 

�Si tratta di disposizioni eccezionali che gravemente 
incidono sui diritti dei privati e che sono 
giustificate esclusivamente da una situazione eceezionale. 
Oome per la loro emana,zione � richiesta 
una contingenza, di necessit� e di urgenza�, cos� la 
loro efficacia � subordinata al permanere di questa 
situazione. Il venir meno dell'm�gente necessit� 
fa cadere anche la giustificazione morale e 
giuridica del provvedimento, per cui l'autorit� 
deve farne r;essa.re gli effetti, e, ove ci� non facesse 
spontaneamente o su richiesta dell'interessato, mi 
siffatto comportRJllento negativ� sa.rebbe suscettibile 
di ricorso in sede giurisdizionale. 
Tutti gli ordini contenuti nei decreti di urgenza 
si devono intendere emanati sino al perdurare 
della particolare situazione che li ha� determinati 

o sino a quando non� sia stato :p-rovveduto in modo 
normale a.l sod.disfacimento del �pubblico interesse, 
con il.limite massimo, per gli art;icoli 71 e 85, in 
eS8i stabilito (33). �
Si domanda se tale limite massimo possa essere 
esteso, per a�nalogia, a.nche alle no1�me che non lo 
eontemplano. 
Il Vitta (34) ritiene di si, ed in particolare che 
il termine fissato per l'art. 71 sia applicabile anche 
all'art. 7, �per la considerazion~ clte altrimenti, decorso 
il biennio, il provvedimento si tramuterebbe 
in definitivo, contro la volont� del legisdatore. 

A me sembra di no. Il termine logico di questi 
provvedimenti �, come � visto, il venir �meno della 
necessit� e dell'urgenza, ed � rimessa alla o�bbiettivit� 
dell'rumministrazione, o, in mancanza, alla 
diligen.za �dell'interessato, la sua osservanza. La 
apposizione, ~nveoe, di un term,ine giuridico � 
illog-ica�, a 'meno che non voglia sig-nificm~e per 
l'interessato una garanzia per il peggio, e per 
l'amministrazione uno sprone a normalizzare il 
ra.pporto: comunque esso deve essere stabilito dal 
legislato1�e, al quale non pu� certo sostituirsi l'intet�
prete. 

Connesso a.lla temporaneit� de�gli effetti del decreto 
� nn aUro problema relativo al suo. contenuto 
: se esso cio� �possa imp.Jicare l'estinzione 
dal diritto del privato. 

Il Vitta. (35), esa.minanclo la �questione limita.tamente 
all'occupazione di immobili, ha distinto 
concludendo per l'affermativa nelle occupazioni 
preordinate a.U'espropria.zione e per la negativu. 
nelle altre. 

(33) Cfr. IV Sez., Dee. 24 giugno 1941 in "Fom It. "� 
1942, III, 24. 
(34) Cfr. Requisizioni, ecc., eU. 
(35) Op. cit. � � 
'l'a.Ie distinzione non si �pu() per� accogliere se 
il problema si affronta, non come ha fatto quel-. 
l'Autore, in relazione a tutte indistintamente 
le occupazioni di immobili; anche se.preordinate 
all'espropriazione, ma solo pe1� quelle che tale 
ca.rattere non banno, e elle quindi rientrano nei 
provvedimenti di urgen7..a .~tricttt 8en8tt) -eome precedentemente 
si sono delineati. In relazione a 
questi :ultimi il Vitta non disting�ue pi�, ma indiscriminatamente 
esclude tale possiJbiiit�. 

Ma� a me sembr~t che �questa sia una limitazione 
non voluta dalla legge e contra.ria anche a quel 
princiopio giuridico g-enerale di cui le norme in 
esame costituiscono l'attuazione. 

E' da tener presente come earatteristica del 
contenuto di tutti gli atti a.mministrativi sia. la� 
proporzilone, quella che l'Amorth (36) deSiigna 
come la, necess�.ria. rispondenza tra il contenuto 
del provvedimento ed il suo risultato, �quella che 
impone che i fini pubblici siano conseguiti con il 
minor illlezr.,o e con il minor sacrificio da parte 
dei privati (37). 

Ora, in base a� questi concetti, se il pubblico 
fine .possa essere conseguito st>nza distruggere il 
bene d~l�privato, � ovvio che la distruzione sarebbe 
illegittima. lMa se il conseguimento di quel 
fine clovesse richiedere pro�prio la. distruzione di 
quel bene, qua.le dei due dovrebbe essere sacrificato, 
l'interesse pulbblico o il bene privato? Il 
principio generale che si � posto a base di tutti 
i provvedimenti di urgenza, che � un principio 
di 8a�V~~8 publioa) non tollera. evidentemente limita,
zioni, e sarebbe del resto strano che si impe


{lisse di fare per necessit� ed urgenza ci� che, 
poi, � consentito per semplice nlilit�, nell'espropriazione. 


Il principio di carattere generale oh e il bene 
pubblico non possa essere perseguito con sacrificio 
del sing-olo � limitato dall'altro �per cui ogni 
�qual volta tale sacrificio sia richiesto nell'iute. 
res-se della. oollettivit�, jl singolo debba. essere economicamente 
ind.ennizzato. A seg-uito dei provvedimenti 
di urgenza, in gene1�e la. Pubblica. Amministrazione 
d�eve, per la durata. di essi, compensare 
il singolo dell'utilit� che essa ritrae dal di-lni sacrificio, 
e, quando questo sa.crificio � totale, il diritto 
del privato si converte n�1 suo contenuto 

�economico. 

15. La causa dei provvedimenti di urgenza deve 
ricercarsi, come !per tutti gli a,tU amministrativi, 
nell'utile pubblico che con essi si persegue 
e che cosLituisee lo scopo pra.tico immediato di 
essi, e cio�, pi� che nel parficohtrre !bisogno per 
(36) Ofr.. n merito degLi atti amministrativi, ed. Giuffr�, 
pag. 18. 
(37) Cfr. V Sez., Dee. 14 febbraio 1948 in-" Foro It. >, 
III, 74; con la qual�e, � stata di-chiarata. illegittima 11na �� 
requisizione per la sproporzione tl'a la causa e 1a portata 
di e.s-sa. Lo �stesso criterio di spmporzione tra il provvedimento 
adottato e la .fl.nalit� che si voleva .censeguire 
� � 
aff.erma':o fn altre doeoeisioni: dr. V Sez., De�c. 12 a.prile 
1946 in " Foro It. "� III; 112. 


-16


cui essi vengono in conc1�eto emanati, nell'esigenza 
generica di soddisfare nelle -situazioni 
eccezionali, se pure con me?izi eccezionali, le pubIJ.
liche necessit� indi:fferibili. 

Se la causa richiama i concetti di proporzione 
e di efficienza, � chiaro come questi :non ricorrano, 
ad es., tra il bisog�no di procurare la sede a�d 
un ufficio e l'occu:pazione di autorit� di un immobile 
�priva�to: il rapporto causale pu� per� essere 
stabilito da un ulteriore motivo, da un'ulte, 
riore ;tinalit�, che trova il suo .presupposto, come 
si � visto, nella necessit� e nell'urgenza (38): 

Questa distinzione tra causa e motivi ha, come 
� n�to, scarso rilievo nella teoria degli atti amministrativi, 
essendo l'una e gli a.Uri �rilevanti 
per l'esame della validit� di �quelli. Essa vale 
per� a ricondurre ad un concetto unitario, sotto 
il �profilo della causa tipica, tutti gli atti del 
genere, di cui no.n possono essere ammesse distinte 
categorie. 

N� si pu� per le singole �fina.lit� pubbliche di


stinguere, in base a-lle deoisioni. del Consiglio 

di ,Stato (39), �quelle per le quali siano aprioristi


camente escluse la necessit� e l'urgenza da quelle 

per :le quali queste siano aprioristicamente �am


missibili, come se si trattasse di diversi tipi� di 

atti amministrativi. Questi, a-1 contrarlo, non sono 

distinti nella causa, ma solo nel motivo, ed in 

merito a. questo ultimo l'unica indag�ine ammessa 

per l'accertamento della legittimit� dell'atto � se 

esso �sia di pubblico interesse, se vero e reale. Per 

il i�esto l'indagine � limitata. aJla causa, ed il 

motivo pu� solo servire �per agevola.re l'accerta


mento degli estremi della n~ssit� e dell'urgenza, 

fatto nei limiti che si sono pl'ecooentemente espo


sti, per i1 singolo ca.so di s'i;>eci;e e non in via ge


neraJe. 

III 

16. �L'a�ttuale momento storico segna una reazione~
contt�o i provvedimenti di u.rgenza. Non 
che di essi si sia abusato nel ventennio, n� forse 
si sarebbe potuto anche per il fatto che, non 
avendo essi natura e finalit�. politiche, il Consiglio 
di Stato ha potuto esercitare su quell'Istituto 
giuridico il suo pieno controllo giurisdizionale, 
come sempre libero ed imparziale. E quella. 
magistra�tura. � semp.re stata cos� vigile e solerte 
nella difesa dei p1�ivati, tutelandone gli interessi 
ed i diritti contro ogni tentati-vo dell'amministrazione. 
di misconoscerli o di affievolirli illegittima!
llente, cbe se talvolta un abuso o una repres-� 
sione eccessiva si sono avuti in quel periodo, d� 
� pi� da attribuirsi ad una non precisa interpre�
(381) Cfr. V Sez., De�c. 10 agosto 1948, rn. 546, nella quale 
.� r!�Chie.sto un rapporto di �causalit� ne-cessaria, nel senso 
che �Senza quell'op�era (a proposito. della prima parto 
d�ell'art. 71) non sia �possibile� fronteggiare quella situazione,
� 

(39) V. per un numeroso elenco di decisioni, secondo 
che abbiamo riconos.ciuto o negato. l'estremo dell'urgenza. 
VITTA: Requtstzioni, ecc. cit. 
tazione delle nor.me anzich� al desiderio di troppo 
fare da rparte della Pubblica Amministrazione, 

o di troppo reprimere da pa.r.te del Giudice. 
� E', iuvcce, �vvenuto .che nell'bnmediato dopo 
guerrr'a il numero rd,i ques�ti provvedillllenti sia 
enorm�mente cresciuto, in parte per il fatto che 
le eccezionali contingenze hanno fatto verificare 
pi� frequentemente ipotesi di nec.essit� e di urgenza, 
ed, in parte anche perch�, di fl'onte �all'in�er, 
tezza di una legislazione 'in ferm�nto, tra leggi 
U�broga.te e leg'gi nuove che si accavallava�ri� continuamente 
talvolta anche senza al�cuna coordinazione, 
l'Autorit� amministrat.iva, p�ressata da


gli eventi e non riuscendo a. -chiar&,mente determi-l'''' 

nare la norma applicabile, ha fatto ricorso ai 
provvedillllenti di urgenza, in C.'l�Si in cui non ne 
ricorrevano esatt�mente i presupposti. , 

17. Contro quesLo fenomeno � insorta una. pa.rte 
della. dottrina e poich� nei decreti, da solo 
o ad. aditt1.'andum, veniva semp1;e invocato l'articolo 
19, � c�ntro quest'ultimo che si sono scaglia.ti 
i dardi pi� ael!ti e da pi� parti se ne � invocata � 
l'eliminazione, .come la rpanacea di tutti i mali. l 
a) Il Guicciardi sembra che voglia 'negare x-. 

l~

addirittura il pdncipio giuridico di c�i all'art. 19 ,. 
non � che un'applicazione. �<< �Supe1�a.ta la leg-ge ffi 
della disciplina .di guerra ~ scriveva. nel 1946 :~% 


(40) -,caduta la Carta del lavoro, � da auspicare ,/ 
che il nuovo ordinamento dello .Stato italiano, {: 
F�~:ti~i~~~Z�~:~~~S�f~i:;r~ i!,�!

:i_,--,i

__ _____-�=:

=... 

~ rU!pporti tra la disciplina di guerra. e la Carta 1:, 

del lavoro da un lato, e l'art. 19 dall'altro, non ~=; 

sono �per me del tutto chia-ri, .come non compi�en-;::;; 

do il passaoggio tra l'eventuale abuso che di un :* 

istituto si sia fatto, e la necessit� di soP'primerlo, ::? 

perch� sarebbe sufficiente ed anche pi� logico re-@[ 

primere g�li �,busi e lasciare l'�so~ I/ausrpicata ~~~J 

soppressi'one � solo in rwpporto logico con la de-'l! 

preca�bilit� dell'istituto, ma � questa una. s�m-. 

plice dichiarazione, non un giudizio, ed essa trova 

conto di s� tutto �quanto � s,tato'detto e scritto in m 

proposito, e �Che S� � cercato di riassumere in M 

{}Uesti a;ppunti. M 

Ancora contro questi provveilimenti .si pone il � 

Guiccia.t�di commentando la nota-decisione della f:t 

V S�ezione in data, 24 gennaio 1'947, cori la quale ''"' 

1

i decreti ex m�t. 19 vennero dichiarati �provvedi


-_==_1 

mentj definitivi (41). 

Il cambialllento di indirizzo non sembra allo :g; 

Autore che sia suffi.clente�nente giustifieato� nella. j: 

decisione ed egli ritiene che la. giurisprudenza, in f-:: 

mate1;ia sia a_.ncora fluida.. Il va.lore di .essa. �sa-ii\,:,,_':::::.:~


rebbe tutto nell'intento che avrebbe. in�otto Ia. . 
.�� 

Sezione ad affermare la. definitivit� dei decreti p re-!ii;' 

fettizi ex a.rt. 19, perch� attravm�so, �questa., di ;g 

fronte al notorio e dilagaJlte abuso-�della-Pnb--@ 

bUca. Amministraz.ione, si offre agli interessati la l 

==~=~ 

(40) Cfr. in " Giur. It. ''� IJII, 15, in nota. 
fl

(4�1) Cfr. � Giur. It. �,'1947, �ll, 154, .in nota. 

l w 


p<Jssi�ilit�. di una, enetgic:t jnunedia:ta. represslone 
nella' .sospensione giudiziale dell'ese�uzjoue del 
provvedimento impugnato. 

La questione della definitivit� dei provvedimen. 
ti ex aJ.�t. 19, �quinto comma., .presenta un interesse 
relativo agli effetti del presente ,studio, e 
si -pu� senz'altro sottoscrivere il nuovo orientamento 
giurisprudenziale, pur non potendo ignora. 
re che se:ri e validi argomenti militano a favore 
f),ell'una e dell'altra tesi. 

Di maggiore importanza � l'altra questione, sul: 
l'ainmissibilit�. d'ella sos�pensione incidentale dell'esecuzione 
dei �provvedimenti di urgenza. in genere. 
Tutti g�li. atti amministrativi sono eseguibili 
ed esecutori; il ricorso' contenzioso non ha. effetto 
sospensivo ma l'esecuzione pu� essere sospesa dal 
Consiglio di Stato pe�r gravi rrugioni. Questo � 
noto. Ma io duhito che (,p.rovvedimenti di urgenz-a 
possano essere considerati alla� stregua di un �qualsiasi 
aHo amministra.tivo. 

Essi, com'� noto, s~no caratterizzati dalla necessit� 
e dall'u"Cgen1za ed in tanto sono legittimi 
in �quant() dalla loro esecuzione immediata. derivi 
il soddisfacimento di un pubblico interesse indiffe. 
ribile, mentre d'altr'l(} canto il ritrurdo frapposto 
(lalla. Pubblica. Amministra~one alla loro esecuzione 
� stato' giustamente a.ssunto dal Consiglio� 
Ili �Stato a sintomo� del difetto del presupposto dell'u.
�genza, �e quindi di illegittimit� (42). 

Quid i~l!l"isJ invece, se l'esecuzione di essii fosse 

r'itardata a seguito di una sospensione in sede 

giurisdiziona-le ? 

.sotto un profilo pratico si deve, anzitutto, osservm
�e che la pronuncia incid�entale di �sospensione 
pregiudica quasi sempr:e, per i provvedimenti in 
esame, quella. definitiva sul merito, la. quale, per 
quanto s�llecita.ta, difficilmente potrebbe int�rvenire 
in tempo utile p-er consentire al provvedimento, 
di cui event11almente sia riconosciuta la 
legittimit�, di conseguire le finalit� per le quali 
er� stato emanato. Nei casi di urgenza. il provvedere 
con ritardo equivale molte volte a non provvedere. 


Ma vi � di pi�: llllentre la� pronuncia sulla. so


spensione � normalmente .preceduta da un esame 

sul danno .che l'esecuzione dell'atto impug�nato po


treblbe arrecare al ri-corrente in confronto al danno 

che la sospensione dell'esecuzione arrecherebbe al 

pubblico interesse, prescindendosi da ogni inda


gine sul .merito delricorrso, per i 1provvedimenti di 

nrg-enza a-vve_rrebbe, invece, �che questo semplice 

esame investirebbe il mer~to del giudizio, in quanto 

implicherebbe una indagine su quelli che sono i 

presup:posti di legittimit� dell'atto. � 

In sede di sospensiva si doVI'elJbe, �per�, prescin


dere da� ogni esame sul merito, (poich� quest'esa


me sarebbe possibile solo in base agli elementi ri


f;Ultanti dal ricorso e, cio�, inaudita al.tera parte), 

efl anora, p.onendosi a raffronto una situazione di 

(42) Cfr. PAPPALAROO: cit., p. 74, n. 9, ... �.a parte il 
principio gene�ra.l�e sulla esecutoriet� .degli .atti ammini� 
strativi dir� che � neUa natura dei provvedimenti del� 
l'art. 19 la loro iorza esecutiva "� 
necessiti1 e di urgen0a pel' il pul�lJlico interesse, 
g-h�, riconosciuta dalla� Pubblica Amministrazi(JQ.e 
e sulla �quale per ilmomento � precluso ogni si!ldacato 
da parte del Giudi(te, con un �pericolo per lo 
interesse privato del ricorrente, di �ui la legge 
consente il sacrificio se richiesto d� una m~gente 
necessit�, come si pu� da.re la prevalenza. a �questo 
ultimo ? Ci� equivarrebbe a. fondare l� pronuncia 
di sospensione su �questo solo !presupposto : qualora 
l'esecuzione del provvedimento, sia esso legittimo 
oillegittimo, possa arrecare un danno al privato, 
allora esso va sospeso �qua.Ie che sia la situazione 
eccezionale di necessit� e di urgenza denunciata. 
dall'amministrazione, quale che possa essere 
il danno pubblico che ne consegua. 

Ma con ci� �si arriverebbe ad affermare la preva. 
lenza degli interes-si privati sui pubblici, e questo 
non sarebbe conforme ai principi generali del n,ostro 
ordinamento giuri-dico. , .. 

Negando la possilbi1it� della sospel).sion~ q.e.U'esecuzione 
dei provvedimenti di urgenza non intendo 
contesta�re la necessit� .che nei relativi giudizi si 
alJbia una sollecita decisione, ma. solo affermare 
eh~ �questa non pu� che essere �quella definit~va. Se 
ne dov.rehbe, per tutti fi~sare con assoluta urgenza 
l'.udienza di trattu1zione,�in modo da giungere alla� 
eliminazione immediata della �controversia .. 

b) Anche il Roherssen (43) si � pronunciato 
�contro i potm;i prefettizi di ur~enza ed in p�articola.
re contro l'art. 19, il rpwle costituirebbe un'arma 
pericolosissima. da sopprimere o da ridurre nella 
portata., s� da restringere gli attuali lianiti della 
necessit� e dell'nrgen?Al, a �quelli d('ll'onesto, del 
gi:usto, dell'equo e dell'opportuno, che pi� si 'presterebbero 
attl e~;;sere sufficientemente sindacati in 
sede di legittimWt. . . 

L'Autore non spiega :per� . se parlando 

di.equo e di giusto egli intenda riferirsi a.i diritti 

dei privati o alle esigenze pubbliche, e ci� sarelbbe 

ne�essario conoscere prima di sottoscrivere tale� 

punto di vista, per�C:h� non va dimentic.'1to in pro


posito il princtpio g'iuridico generale di cui � 

app-licazione n�quinto co:mma dell'articolo in~rimi


nato, principio di salute pubblica, per il quale 

il concetto del giusto si dila.ta rispetto alla sua 

configurazione normale sino a comprendere anche 

quel provvedimento che in quel momento ~a neces


sih1 e l'urg~nza richiedono. 

n prmblema va visto nel suo aspetto unitario, e, 

tutte le argomentazioni che si svolgono contro o 

a fa�vore dell'art. 19 devono intendersi riferite an. 

che a tutte le alu~e disposi1z.ioni �<ii leg-ge che costi


tuiscono avplicazione di quel principio. 

.Ora, se si ritiene che sia pericoloso di accen


trare in un sol funziona,rio un pot�re cosi vasto 

come �quello che gli -conferisce l'art. 19, non biso


gna dimenticare che nel Prefetto convergono anche 

tutti gli altri poteri della stessa natura�, ed in 

genere l'unico potere di provvedere in.caso di ur


genza. Ma il fatto che questa. somJ.l!.a� di poterL.si&. 

attribuita ad una sola �persona non ha nulla a� che 

vedere con il principio generale dn cui �quei poteri 

(43) Cf:r. in Archivio di ricerche giuridiche, 1948, 488. 

-18


derivano. .Si tratta di una questione di opp:ortunit� 
I[H>a.tiea. eh~ il legislatore pu� risolvere come crede, 
sia ripa,i:tendo la� materia tra diverse autorit� sia 
deferendola ad un org�ano collegiale, ma che � distinta 
dall'altra, di ordine pi� generale, da cui 
abbiamo preso le mosse, e che non consente ad 
alcun legislatore di sopprimere le �potest�. di cui 
si tratta�, percb� nessuno potrebbe tutto ~p�revedere 
e per tutto predisporre. � 

Per questi motivi non comp.rehdo perch� il Vitta 
(44), dopo di aver riconosciuto la necessit� e la 
estensione dei poteri di urgenza che egli, limitatamente 
all'occupazione di immobili, fa derivare 
dagli articoli 7 e 71, ed aver escluso che .per .quella 
particolare matel'ia� sia ne.cessario ricorrere allo 
art. 19, inso1~ga p�oi contro quest'ultimo senza 
avvedersi che le stesse potest� che egli toglie al 
Prefetto riducendo il campo dj wpplicazione dell'art. 
19, gliele restituis�ce allargando quello degli 
articoli 7 e 71. 

Non mi semlbra, �quindi, g�iustificato il richiamo 
al mutato Slpirito della. nostra epoca, la �quale 
ormai non potrebbe pi� vedere di buon occhio la 
quasi sconfinata sfera di applicazione dell'art. 19 
della legge comuuale e !provinciale, n� il timore 
tihe con codesto a.rticolo si diano al Prefetto po


teri vernmente abnormi per incidere sulla liberL�. 

e 'Propriet� privata, i quali llllaJe sj addicono a,d 

uno ShLto che vuole chiamarsi demom�atico, n� Ia 

conclusione, secondo ct�, �se pur l'art. 19 non � 

destinato ad essere travolto e la stessa. funzione 

del Pl'efetto, �qua.le si � concepita finora, ad essere 

trasforma.ta, certo � che b~sogna comincia,re ad 

intel'pretare restrittivamente i rela.tivi precetti. 

Questo ra,gionailllento a. me sembra contraddit


torio. 

Non hanno importanza. cos� eccessiva la norma 

da cui quei poteri promanano o l'autorit� che li 

esercita. .Quello che pu� influire � �.i accerta�re se il 

mutato spirito della nostra epoca ed un reg�gimento 

democratico 'possano consentire che l'Autorit� rum


ministrativa abbia poteri eccezionali per provve


dere al pubblico interesse in ipotesi di eccez.ionale 

ed inderog�a.bile necessit� ed urgenza. �S.e a� questo 

.quesito si � risposto a.ffermativamente per quanto 

attiene alla occupa!Zione degli immolbili p.riva.ti in 

relazione agli articoli 7 e 71, non si pu� poi, senza 

contraddirsi, negare gli stessi poteri solo rperch�, 

richiedendo la necessit� �pubblica� un provvedimen


to di altra. natura, si debba ricorrere a.ll'a.rt. 19. 

Ho gi� detto di convenire con l'opinione di al


lri nel senso che� non sia necessario di r1correre 

all'art. 19 in materia di propriet� privata, nella 

�qua�le la portata degli articoli 7 e 71 � idonea a 

soddisfare ad ogni necessit�, ma �questo non � 

sufficiente !per ritenere che pot�i della stessa 

natura ed entit� siano o meno abnormi secondo 

che promanino da ~ma piuttosto che da un'altra 

norma di legge. 

18. Il Consiglio di Htato dal canto suo non � 
rimasto insensibile al fenomeno, anche �per la 
aumentata 1itigiosit�. degli interessati .. i quaJi, 
(44) Cfr. Requistziorie, ecc., cit. 
male interpretando alcune decisioni di spe�ie, 
hanno erroneamente creduto di vedere in �quel 
Collegio :una magg�iore tendenza� all'equit� da loro 
invocata, anzich� alla .giustizia � .A D1C sembra, 
invece, che le S'ezioni g�iurisdizionali: di esso abbiano 
voluto solo dat�e una interpretazione poi� 
restritt�va alle leggi sui provvedimenti di urgenza 
e non, come ritiene il Rohm�ssen (45), che a�bhiano 
eerca.to d�i ide1imita1�:ne �e 'temperarne la 
portata,. perch� questo esorbiterelbbe dai limiti 
di �quella come di ogni altra giurisdizione, dato 
che nel nostro ordinamento niun altro ma.ndato � 
attribuito ai giudi�ci all'infuori di quello di RP'Plicare, 
e �quindi interpretare la norma-, senza possibilit� 
�di modifi�ca.rla o crearla con poter�i analoghi 
a quelli che ebbe il pretore roma�no, al cui 
precedente storico l'A. s~ richiama.. 

In ogni caso si tratta di limiti all'esercizio 
delle facolt� di urgenza che vengono dichiarati 
nelle pi� recenti decisioni di quel ,supremo Consesso 
amministrativo, e di cuJ � necessario accertare 
l'effettiva risponden!Za a.Ila legge. 

Vi sa.rebbero anzitutto alcune materie sottratte 
all'intervento di �qualsiasi autorit� amministrativa, 
ed in conseguenza nessun provvedimento, 
neanche di urgenza, �potrebbe riferirsi ad esse, per 

�difetto di potere. Oos� � stato giudicato dal �Consiglio 
di Stato in un .caso in cui il Prefetto aveva 
ritenuto di dovere intervenire per dare possibilit�, 
giuridiea di vita e di attivit� a d:ue ditte pri� 
vate (46). 

A me non sembra che il motivo del decidere 
trovi conforto nella legge e che esso poossa costituire 
un limite a�lla atLivit� di urgenza della Pubtblica 
Amllllinistra.zione. 

In primo luogo non esistono materie che .per 
la loro natura siano sottratte all'attivit� amministrativa, 
la quale si spinge legittimamente sin 
dove arriva il pubblico interesse, ed � noto come 
questo sta� elastico e tenda ad espandersi continuamente 
ed a permeare di s� tutta, l'attivib1 
dei ~onsociati. 

E' noto ad es. come sia prevista l'es~p�rO'priazione 
per pubblica utilit� anche nell'interesse dei 
privati, e come, all'opposto, l'attivit�, la libert�, 
i beni di questi siano sempre condizionati e ta�lvolta 
subordinati e determinati dal pubblico interesse. 


Quindi non si pu� aprioristicamente affermare 
che vi siano dei settori di vita che possano svol(
Yersi fuori del controllo o dall'ingerenza della

"' 
.

Pubblica Amministrazione, mentre � una. �questione 
di specie l'accertare caso rper �Ca,so se a un 
determinato rapporto sovrasti un pulbblico interesse 
(47). , . 

Era questo il primo sindacato di legittimit� che 
nel' caso di specie avrebbe dovuto compiere il 

(45) Gfr. Op. cit. 
(46) Cfr. v .Sez., Dee. 24 gennaio 1947, n. 17 in " Foro 
It. �, III, 126. 
� 
(47) V. PAPPALAROO: cit., p. 75, n. 11, ove l'art. 19 viene 
definito come una �c.ausa generale di 'afftevolimento di 
tutti i .diritti dei cittadini. 


-19-... 


Giudice, e che invece ha omesso. Inoltre, dO<po 
accertata l'esistenza in concreto del pubblico interesse, 
avrebbe dovuto ricercare se il suo soddisfacimento 
si presenta.sse con i requisiti della 
necessit� e dell'urgenza.. 

C()n queste osservazioni non si vuole certo �SOstenere 
la legittimit� di �quel provvedimi:mto in 
concreto, ma. solo negare la :legittimit� di quello 
che nella decisione si � creduto di poter sta~bilire 
come un limite ai !provve�dimenti di urgenza. 

19. In altra, decisione (48) � stato ritenuto che 
non sia consentito di derogare alla legge o di 
dispensarsi da,ll'osservau1za di essa a mez.zo dei 
provvedimenti {li urg�enza. Nella, fattispecie era 
stato dichiarato illegittimo l'a�nnullamento di atti 
amministrativi disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 
19, in quanto tale facolt� � riservata dalla 
legge al Gove1�no (art. 6 legg�e comunale .p�rovinciaJe). 
Os�erva in proposito il Roherssen (49) che 
quella del Prefetto � una facolt� eccezionale di 
supplire ad eventuali deficienze dell'ordinMnento 
giuridico, per cui, quando una da.ta materia � 
regolamentata, non potrebb� il Prefetto provvedere 
in rela�zione ad essa con i poteri di urgenza, 
lasciando da parte le norme nelle oq:uali si concreta 
�quella discipHna. 
La questione, a mio avviso, � un'altra, e si 
risolve richiamando i caratteri del contenuto dei 
JWOvvedi:menti di urgenza che a�bbiamo precedentemente 
esaminati, e tra questi, in particolare, la 
temporaneit�. 

Il provvedimento di urgenza che annulla un 

~~tto anuniniRtrativo � illegittimo non per la pre


tesa violazione dell'art. 6, il �qua-le stalbilisce la 

competenza del Ooverno :per le ip�otesi normaJi e 

non per quelle eccezionali, ma solo perch� le con


Reguenze di esso sono permanenti, mentre, come 

si � visto, � ca-ratteristica dell'istituto la tempo


raneit�. iA[ contrario, �qualora la necessit� e la 

urgenza lo richiedessero, ben potrebbe il Prefetto 

sospendere l'efficacia, l'eseg-uibilit� o :l'esecuto


riet� di un atto amministrativo, prescindendo, 

perch� la; cosa sarebbe indifferente, dalla even


tuale illegittimit� �di �quello. 

Annlogamente, ricorrendone gli estremi, po


trebbe essere legittimo un provvedimento p�refet


tizio di occup34z.ione di immobili che prescindesse 

dalla disciplina even"tualmen te vigente per le re


.quisizioni. 

N on � esatto che nelle !lllaterie in cui vi sia un 

mer-zo g'i� preordinato flall'ordinam1e~to giuri


<1 ioo, il ricorrere a.d altri mezzi, sistemi o forme 

costituirebbe in ogni caso da parte del� Prefetto 

nna sovrapposizione alla legge, una violazione di 

essa, il disconosci!lllento .'di �quella determinata 

llOI'Jlla� cbe ha disciplinato il CaSO ,in Un certo 

modo. 

Quest'ultima norma, e qu�lla, .che autorizza i 
provvedim�nti di urgenza, banno, come � ovvio, 
diversa fina.lit� e distinti presupposti di applica


(48) Cfr. V Sez., Dee. 24 gennaio 1947, n. 18. 
(49) Up. cit. 
zione, per cui non pu� sorgere contrasto"'o inc�m' 
patitbilit� tra di esse. 

L'una prevede la regolamentazione dei rapporti 
nei limiti della normale prevtsione, l'attra pre"ede 
la regolamenta!Zione di quegli stessi ra-pporti, con 
una norma. in rbianco, al di l� di ogni possibile 
!pxevisione. 

Cosi in queste ipotesi, allarch� per necessit� 
ed urgenza la procedura stabilita per i casi previsti 
non dovesse essere idonea a soddisf�r� un 
indifferibile pubblico interesse, ver1�ebbe meno il 
mezzo normale, ed il provvedimento di urgenza 
sarebbe <<l'unico !lllezzo �, giustificato dall'imuossibilit� 
di provvedere altrimenti (50'). 

20. Infine � stato dichiarato che con i decreti 
in esame si pu� provvedere ultra legem) quando 
Ja, necessit� e l'urgenza di soddisfare un pulbblico 
interesse lo renda indiSipensabile, ma non 
mai contra legem (51). E' stato ritenuto che, 
trattandosi sempre di competenza attribuita ad 
un'autorit� a!lllministrativa soggetta all'osservanza 
della legge (sub lege rem) tale competenza 
non possa nuiJ esercita-rsi in senso contrario alle 
leggi vigenti, o in deroga ai precetti delle leggi 
stesse: il Prefetto in sosta.nza potrebbe emanare 
provvedimenti �di urgenza in ma,teria che la� legge 
non regoli e in casi che [a legge non contempli, 
ma sem�pre col rispetto delle norme .sancite. 
Con �queste derisioni la giurisdizione a.mministrativa 
ha forse spinto un po' troppo l'applicaIZione 
dei � poteri pretori >> che le si vorrebbero 
attribuire, con la consegue11za. �che, a� .forza di 
� delimita.re e temperare >> .Ja portata delle norme 
in esame si rischia di tog�liere ad esse �quasi ogni 

signifiCJ.'t:to pra,t1ico ed a rele:garle 'tra le dosc1 

morte. E questo forse non delibera�ta.menfe, senza 

averne l'esatta cognizione. 

II nostro � un ordinamento giuridico completo, 
~ non � facile di trova-re unlt materia, s-pecie nel 
diritto publblico, che la legge non regoli, o caf'd 
che essa non contempli, mentre, se pur vi fossero, 
si correrebbe il rischio di vederli considerati 
tra le materie sottratte all'intervento di ogni 
a.utorit� a.mministrativa, come si � visto al !p,re.cedente 
n. 19. 

Ma non � per �queste ristrette ipotesi che � sorta 

l'esigenza generale, che trova la sua rispondenza 

nelle norme fli legge in esame, la quale, invece, 

si riferisce a tutti i easi in cui l'interesse pub


blico da soddisfare (sia esso relativo ad una ma


teria regolamentata o no) si pres'enta in una 

situazione eccezionale, sicch� non posSia essere 

sod�disfatto con i mezzi normali, previsti �dall'ordi


namento giuridico ma solo con mezzi straordi


nari che possono comportare anche il pregiudi


zio dei diritti dei privati. 

Om, se vi � un diritto dei privati, v-uole dire 
che vi � una leg�ge che lo riconosce e p.:rotegge, �c 
se l'Amministrazione Pubblica pu� ledere questo 

(50) Cfr. �PAPPALARDo: cit., p. 73, Ioett. b). 
(51) Cfr. V Sez., De1c. 31 gennaio 1948, ~n � Foro It. "' 
III, 120 �e id. 7 febbraio 19'48, ivi, III, 150. 

-20 ...... 


diritto, allora. vuole dire che essa pu� andare contro 
�quella legge_ .se cos� non fosse non occorrereb�e 
lar norma speciale per provvedere a quel imbl�lico 
bisogno. � 

Il concetto ispiratore di {}Uesti provvedimenti 
� �quello della prevalenza degli interessi pulbblici 
su �quelli privati !per cui, di fronte alla ineluttabilit� 
di un sa�Cl'ificio, questo debba. essere subito 
�all)rivato. 

. N�, per sostenere l'opinione contraria, � sufficiente 
dire che l'Amministrazione, essendo soggetta 
alla� ossel'Vah,za della legge, non pu� agire 
contro di essa., perch�, con questo gioco di parole, 
non si fa, che confondere con una singola 
norma l'intero ordinamento giuridico. 

Il comportamento della Pubblica Amministrazione 
quando a-pplica, nei limiti del sistema�, le 
disposizioni di urgenza � legittimo e conforme 
alla legge anche se, nel caso partioolare, agendo 
debba disa;ptplicare una determinata� norma:: ,� 
lo stato di necessit�, lo stesso che nel campo penale 
toglie al fatto l'antigiuridicit�, che le�galizza 
la disapplicazione di quella. norma, che fa 
s� che quel comportamento �non confol'!llle a legge 
non-ne costituisca. una violazione. 

In �questo senso si sostiene�che i provvedimenti 
di urgenza possono a.ndare anche oontra legem : 
unico limite � che essi rispettino sempre i pl�inciopi 
generali e fondamentwli dell'ordinamento giul'idico, 
altriJnenti essi sarebbero illegittimi perch� 
antigiuridici.. 

Oon questo non si vuoi dh�e che la Pubblica 

Amministrazione albbia il !pJOtere di modificare 

o :ahrogare le leggi, ma solo che pu� sospenderne 
tem:pora,ne:amente l'a�ppoliea~ione caso !per caso 
nei limiti-della necessit� e dell'urgenza, come 
pure, negli stessi limiti, pu� sospendere l'esecuzione 
dei giudicati (52). 
In tale senso la dottrina � concorde. 

Il Prefetto pu� andare non solo �praeter lege�m1 
ma anche contra legem1 e in .conseguenza il provvedimento 
:p}refetti,zio, senza a�n.nulilare leg1g'i o 
sentenze, pu� sospenderne l'ap-plica.Mone in vista 
di determinate emergenze (53). 

n eeontenuto dei provvedimenti di urgenza � 
assolutamente :tm.p.revedibile e trova un limite 

soltanto negli ai�ticoli 214 e 217 legge pubblica

sicurezza,: in quanto non possono giungere, senza 
speciale delegazione. del Ministro dell'interno, 
alla dichiarazi~ne dello stato di pericolo pub~ 
blico o dello stato di gue:rra (54). 
Oostante in tale senso era del resto anche l'interpretazione 
sia giu�-isprudenzittle che llottrina�le 

legge sul ~oritenzioso amministrativo, gi� il Mortai-
a (56) ave)�a posto in rilievo come la pubblica 
necessit� e Pur.genza possano in taluni casi rendere 
fn�on~patibile con i �fini �essenZ:iali dell'attivit� 
dello 1Stato l'ob!Jedien,za a.Ile norme cui normalmente 
I'amministra.zione � soggetta. 

21. .Concludendo si pu� osservare che la seveI
�it� 'della giurisprudenza nel riconoscere nei singoli 
casi la esistenz�a di una situa-ziono eccezionale 
di necessit� e di urgenza � pienamente giustifi-
cata dalla� natura dei provvedimenti in esame. 
che devono essere sempre posti in relazione ad 
un interesse publbli~o che non si possa soddisfare 
a.Jtdmenti. 
Si d� anche atto che il rigore talora eccessivo 
della giurisprudenza pu� essere spiegato con il 
desiderio di frenare il dila�gare di provvedimenti 
del genere da parte dell'Amministrazione, ma non 
si pu� convenire che il migliore modo di riclliamare 
la, Pubbl-ica Amministrazione alla, stretta 
osservanza di quelle eccezionali disposizioni consista. 
nel porre all'aopplica.zione di esse delle limitazioni 
che contrastano non solo con le singole 
norme, ma anche con il principio giuridi�o cui 
esse si ispirano. 

E' da augurarsi, peraltro, che, con il ritorno 
della normalit� in ogni campo, il numei�o di questi 
provvedimenti abbia a diminuire e corrispondentemente 
aumenti la loro rispondenza alla legg
�e, e che d'altro canto il Consiglio di .Stato abbia 

a. fissa1�e per l'applicazione di .questa, con �quella 
sensibilit� giuridica che gli � 1propria, dei prinC�'J2i 
che, mentre salvag�uardino gli interessi priva
�ti, nori trascurino neanche le supreme esigenze 
pubbliche. 
STEFANO VARVESJ 

AVVOCATO DELLO' STA'l'O 

Dopo che erano gi� ultimate le :pagine che precedono, 
si � avuta notizia, di uno schema.di dise. 
gno di legge deliberato� da-l Consiglio dei Ministri 
per l'a,brogazione del qu,into comma dell'art. 19 
rlel T. U. della legge comunale e pl�ovincial~ a�pprovato 
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e 

la sua sostituzione con la p�recedente disposizione 
dell'art. 3 del T. U. della legge comunale e pro


vinciale, &p:provato con reg�io decreto 4 febbraio 
1915, n. 148. 

La disposiz~one, Qos� come annuncia;ta, non 
sembra. ehe __.d~a apportare sensibili. modifiche 
alrl'attuf;t!le 'J.egolamentazlione d.ei provvedimenti 

dell'art. 3 della vecchia legge comunale e prov~l].>-\ili m�g'Cnza sia� perch�, come si � visto, t'art. 19 

ciale (55); ed, infirie, a proposito dell'art. 7 {~ 

�.(f.i2) Crr. PAPPAUUJO: cit., pag. 7u e 78,4. 

(33) Cfr. yrrTA: DiTitt~ amminist-rativo, ute~, 1948, I, 
pag. 503 e seguelllti. 
(54) Cfr. ZANOBINI: Di1"it'to ammirnistrativo -Giuffr�, 
194{), III, pag. 314, segg. 
(55) Cfr. SAREOO: Legge� suU'Ammtnistraziorie comunale e 
provinciale, Utet, 1904, IV, pag. 132 segg. 
. non -sf ruppliea ai casi di disposi,zione. della propriet�, 
che sono i p-i� numerosi, sia. perch� nell'interp-
reta.zione dell'art. 3, sin da.Ila prima legge 
del 1865, dottrina e giurisprudenza sono sempre 
sta.te concordi nel senso che da esso derivasse al 
Pr@fetto non un potere sostitutivo, bensi una competenza 
funzionale e diretht di provved~r~ nel 

(56) Cfr. Cornmoentario, I, pag. 263 segg. 

-21 ...:. 


pl~bblic'o interesse nelle ipotesi fli necessit� e di 
nrgenm. �per cui, come � gi� stato. posto in rilievo, 
il uuovo testo. del 1934, pi� che allljpliare i 
poteri che gi� derivavano al Prefetto daH'art. 3, 
aveva solo riprodotto a�nche nel contenuto letterale 
della. nuova. disposizione quello che era il contenuto 
logico della precedente. 

La progettata riforma pu�, quindi, considerarsi 
ispirata al nuovo spirito democratico, secondo la. 
terminologia cos� cara ad una parte della dottrina, 
se il suo scopo � solo quello di eliminare una di� 
zione che, per la sua eccessiva genericit�, potrebbe 
ess-ere fonte di incertez.ze e di abusi. 

Peraltro, daHa Hela-~ione min1steriale che aceompa1gna. 
i1 progeito, risulterebbe elle gli scopi 
della. riforma sarebbero, invece, �quelli di eli1llli� 
nare l'attuale potere del Prefetto, e di conferire 
a lui solo quello sostitutivo in caso di urgen7ia. 

I fondamentali principi della Costituzione, � 
detto nella R�ht1~ione, non eonsentirebbero che 
l'az.ione dellw Pjubbl;ica Amministr1;1zione possa. 
svolgersi -sia pure in connessione a particolari 
necessit� ed a situazioni di urgenzll( ~svincolata 
dall'osservanza. della legge. � 

Cadrelbbe cos� -limita�tamente al settore at� 

tualmente disciplina.to dall'art. Hl -un istituto 

giuridico cl1e si l'ichiama ai prineipi fondamen


ta.U del nostro ordinamento, �e la eui necessit� 

per il pubblico interesse � stata sentita sin dal� 

l'unificazione del Regno, cO:me dimostrano le nor� 

me� fondamentali che lo attuano, tutte del 1865. 

un� is~ituto giuYidico che, per quanto riguarda. la 

matel'ia disciplinata dall'art. 3,. si � venuto' spon� 

taneamente forma.ndo sotto la spinta delle esi�� 

,, 

genze �pratiche, attrav�rso lin'intertii�etazion� 
sempre pi� estesa di �quella norma, attua�h1 co!! 
~'unanime .consenso. 

� Nel�a reliizione �non � tenuta pres�;nte l'effe~tiva 
portata che aveva l'art. 3, ed in conseguenza. 
la� lettera di essa supera il significato della. disposizione, 
riconducendo la disciplina tlell'isti. 
futo non a quella che era nel 1934, data di ema � 
nazione del vigente T. U., o al1915, data di ema� 
na,zione del pt�ecedente 'r. U., bensi al1865, tJUlt'H� 
do venne emanato il primo T. U. e 1per la pri:nm 
volta l'art. 3, distl�uggenclo cos� il 1�isultuto di 
oltre 70 anni di lavoro dottrinale e giuris�pruden� 

ziale. . 

E', quindi, opportuno che, con la presentazione 
del progetto a�l Parlamento si chia,risca il concetto 
che il richiamo in vigore dell'art. 3 del vecchio 
T. U. non tende a negare alla Pubblica Am� 
mini~?trazione n �potere di sa-crifica-re l'interesse 
privato al �pubblico; nei limiti '�'ed :a,U� dondizioni 
che si sono esaminate, ma� solo dfsciplinarlo rilc� 
glio, tog1liendo alla norma ogni espressione e�qni� 
voca, che poh~ebhe generare a:buso od arlbitrio.' 

In quell'occasione sar� anche O!pportuno di pel'. 
fezionare tecnicamente la �.norma�, .eliminando le 
divergenze che risultano attu�h�enle 'dalla cil�� 
costanza che mentre da un lato la. rela.zioll'C � li� 
mitata� al quinto comma dell'art. 19 ed al quarto 
dell'art. 3, e dall'altro il titolo del progetto parla 
dell'abroga.zione di tutto l'attuale T. U., l'arti� 
colo unico� di esso abroga l'intim�o art. 19 e ri� 
chiaJV.a� in "Vigore tutte le disposizioni del prece� 
tlerite a.rt. 3.. 


.s. v. 


NOTE D I n~ O T T �R I N A 


P. 
GASPARRI: Sulla dimissione di ufliclo del pubblici 
impi_!gati. � Ra.ssegna. di diritto pubblico �, 
1948, II, 157. 
In una. luno�a nota. rula. rd�ooisione 18 dioembre 
1946, 11. 335, d�ella. IV IS:ezione del.Consiglio 
di 1Stato, il G. ri;esarnina, a, fondo� la delicata, questione 
delle dimissioni di ufficio, 1qua.Ie appare dalle 
va.rie :dispo,sizdoori che regola-no [':�stituto, ed h~ 
particoht're da,gli articoH 46 e 47 d:eHa. legge sullo 
stato oiuridico d-egli impieg13.ti dello Sta,to. 
� In p~rticolm~e il G. si oooupa d~e~le d~miss~oni.di 
ufficio �illl re'la.zione a, .quella che s1, 'POtrebbe chlamare 
la, diserzione deliJ.'hnpiegu.to, con esp,resso rifel;
imooto a.gli impiegati di 'l'uolo. (Qua.nto agli 
impietYa.ti non di ruolo il O. ritiene .......... in base all'it<
I't. '"to, comm.U, 4�, Decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello ,stato 4 aprile 1947, n. 207 ed al 
ca,r31ttere ecceZiionaJe dell'.iJstjtuto in esame -che 
soltamto nel cruso esplicitamente ipo,tizza.to del 
manca,iJo �r&O'giU!llgimento entro il te11mine prefisso

~ 
,. .

dell'ufficio <mi � stato :brn,s,ferito poSis�a 1Implega.
to TIIO'll di ruolo essel'e coll'sidm�ato idimission.a,rio 
di !Ufficio; mentre fuor di questo cruso la d;t,serzione 
dall'ufficio concreta. s�oltanto una. mancrunza 
che pu� dar luogo a.l normale procedimento disciplina-
re). 

I ca.si :Un cui si fa luogo a.Ue dimis,sioni di ufficio 
�sono parecchi e :di vario genere (fuori d�i quelli 
i�ndica.ti a.L~numeri l e 2 dell'art. 46, 3� comma., 
del Regio dooreto 30 dicembre 1923, n. 2960): manoota. 
a,s,s,un11i10ne o 'l.~ias'sunzione dell'ufficio (e riflette 
sia. il caso deg}l impiegati di nuova, nomina 
che di .quelli gi� in servizio e tra1sferiti), o.bbandono 
arhitra.rio dell'ufficio (e l'ipotesi � prevista 
sia, nell'ultima pa�rte deill'{l'l't. 46 che nel primo 
comma d.ell'a.rt. 47), ostruzJ.O!llismo nel prestare 
il servizio (3irt. 47), isrUga.zdone all'ahbarndono del 
�Servizio o �all'ostruzionismo. 

Infine l'a,rt. 85, primo comma, prevede le dimissioni 
di Ufficio per il CaJSO in CU�, allo scadere 
dellla, alspettativa l'iilllpiegato che non sia, ina.biie, 
111on ripre'llda. 'servizio : ma si tratta di una disposizione 
particolare, id�ettarta non rper il va,lore che 
ha in s�, quanto per le disposizioni dei comma 
s:uccess~vi d'ello stesso a,rt�,colo, che d�nno :;tU'Am


ministraz.ione la facolt� d.i svolge�re particolari accerta,
menti p;t�ima. di dichia!l�are le dimilssiopi di 
ufficio. 

1Esam.:ina.ndo le singole fattis1pecie il G. esclude 
anzitutto che la, differenza fm. l'a.ssenza, da,l .servizio 
di cui si occupa. l'aJ.>t. 46 'e l'abbamdono del 
1servizio di cui si pada nell'art. 47 possa colllsistere 
sulla, bruse de~la dizione lettel�a[�e della second~ 
no1~ma,, che paria, di.� impieguti >> �~ ~lurale 
in ci� : che nel primo caso la norma. s1 riferisc~ 
a.Ua dis'er11ione jndivilduaJ.e, nel secondo alla 
diserzione collettiva, e cio� ano sciopero. 

Questa �inte~.''P:retazione porterebbe a.Ua consegJUenza 
che la fo:rma pi� graNe, qua.le indubbia.mente 
� la diserzione collettiv�a., potr.ebbe non com: 
port3J:re Ja dimissiOille di ufficio, ma soltanto una 
delle 1sa,nzioni a'ssai meno gl'ruvi .previ,ste dal secondo 
comma dello stesso Glrt. 47. 

Si che � da. r.itellletl'e pi� .ra11jona1e Ulna. diversa 
inte:r;p1�etazione, sotto il profilo che, mentre l'a.rticolo 
46 prevede il oruso in cui l'Msenza, si ptrolun. 
g�hi per a.Imeno dieci giorni, nell'art. 47 non si f�a 
menzione deilla ,dur'rul�l. dell'a.bbaiDdono dell'ufficio: 
runche un'rus.sooza. illlieriore a,i diroi giorni potrebbe 
quindi porta.t�e alle dimissioni Idi ufficio, 
sa:lvo s-empre l'adozione di 'lm& !?i� blanda sanzione. 


Oh�ca la istigazione all'abbandono o aU'ostruzioni:
smo � da. ritenere e�s.ser sufficiente il fUttto dell'istiga.
zione per incorrere nelle dimissioni di ufficio. 


Afl)ronta poi il O. la que.st.ione rela,t�va. aUa natum 
giuridica, ldell'�i~>.tituto ; e combatte vivacemente 
la. teoria. dominante ~ rpu,r con �qualche 
riserva talvolta -'sia� in dottrina che in giuri


' 

sprudenza,; �e che riconduce l'istituto ad una preSU!
llZione di dimissioni volontarie. 

Ta.le tesi, intanto, potrebbe eiS�Ser, se lll,ai, confiO'ura.
ta solta-nto per il caso di �diserzione inllivfd,
ua}e �, ma. non ptl� certo pa.rlrur;si di dimissioni 
volonta.rie i111 caso di sciopero, di ostruzionismo o 
di istigazione a. comportarsi in 'lin certo_m'{)ldo_: 
giacch� :iJn questi carsi, lungi dal vole1~si dimettere, 
l'impi-egato assume queli'atteggirumenrto 'qru�asi sempre 
al fine di ottenere, r:iJma,nendo in ser�viz,io, 
quaJche vauta,ggio per lo rpi� di ca,rattere economico. 



-23


Ma� neppure -negli altri Citisi, secondo il G., la 
tesi delle dimissioni volonta.rie appa.re fondata.; 
pemh� noo vi � s�empre un nesso CMlsale f:ra la 
a..ssenZilr dall'ufficio e la, volont�� di dimettersi, s� 
che quella. debba. dedvoare da questa, sotto forma. 
di presunzione fMsoluta. Meglio � tnvece 'j)3irlare 
di equiparazione: nO!Il si pl'esume che l'impieg31to 
che mantiene quel certo compo!I'tamento abbia la 
volont� di dimetter:si, ma lo 1si tratto. come se volesse 
dimetters�. 

Resta perci� fermo che la c�an:sa legale delle dimissioni 
di ufficio, anche .iJn questi casi, non � una 
volont� di dimettersi, ina il fa.tto obbiettivo della 
diJSerzione (sempre che questa non abbia. una legittima 
giustifi.cazi'Oue); cOlSi CO'me, negli-altri ca.si, 
la causa � d�ata daillo OlstruziOIIlismo, darll'istigazione, 
dallo sciopero, in s� considerarti. 

In questa �situazione il G. ritiene debbll!si ab


barndooare la teoria. tradizionarle e configmare le 

dimis�siO!Il� di uffido c01Il1,e nn vero e proprio prov


vedimento �isoipUnare. Oome T/assenza da~l'u.ffi, 

aio non giu.stifiooiJa d� luogo a �sa.nzioni di~reipli


na.ri (a.rticoli 58-b e 59-a); e come le JdimiJSISioni di 

ufficio pos�sono elssere sostituite da� a.Itre sa.nziooi 

diJSciplilnari (arrt. 47, secondo comma), cos� le di


mis�siooi d� ufficio i!n �s� considera.te noo possono 

che� �pa.rtecipa.re della stessa natu1ra� :punitiva. 

N� p01t1�ebbesi obbiettare che per emettere pro<v


v,edimemti diJSciplinaTi ooco1~re seguire una. pa;rti


cola.re pl�ooedura: una. cosa � l'essenza� del iprovve


di�mento, altra � l'iter dar ISeguii'e per giungere a� 

esso ; e !llOill � certo ()Uesto che pu� camtterizZiltr�e 

l'�atto, ma,� se mai, il contrario. Un .procedimento 

pu� dirsi dis�iplinare, � in quanto sbocchi in un 

provvedimento disciplinare, ma noli esiste U:n tipo 

�i procedimento che sia capace di i~prilnlere di per 

s� tCaJrwttere diosei!plina.re a~ Jlll"'VVedirmemto che 'lo 

c�lliClude. 

E' poi evidente che l'iStituto in esame nori � sot


toposto Glia pa.rii.colare procedur:a :relativa alle 

altre sanzioni disciplinari, pe.rcll� le� dimissiooi 

dinfficio, cos� coone sono state ;previste dal legi


slllltore, sono applicabili in :maniera pres,soch� 

automatica. Il che per� non VUOl dire che non �Si 

debbano s�eguilre ta.1une for'llUIIlit�. � 

Lar dottrina e la gil:1risprudenza, fuorviate :dalla 

teoria della pr.estmta volont� di �dimettersi aa 
�parte dell'impiegato, pressoch� costantemente a-ffermano 
Cihe a costui debba essere rivolta una 
diffida; od una intimazione accompagnata. dall'invito 
a riprendet�e servizio entro un �dato ter� 
mine, con a.vvertenza che ove a ci� non ottemperi, 

egli sar� dichiarato dimissionario di ufficio.� � 

OSISel"Va. il G., e giustllimente, che a.nche a voler 

seguire 'la. d�ttrilna �dotninante, noo rSi riesce a. 

comprellldere [a necessit� di una intimaziOIIle cos� 

eoocepita: la� �qua.le � tanto evidentemente contra


l'�a a legge che �pretende imporre un: nuovo ter


mine, che si sovrappone �a, queUo stabilito dalla 

legg!'l, pm� rendere 6J)erante di effetti giuridici la 

cliserzi o ne da.ll'ufficio: 

PeraJtro il H. o-sse-rva che pd:mo. di pl'ffillder�e uin 

provveldimento dj cos� notevole gmvit� occorre !),c" 

certa�re in modo !ll:on equivoco che l'a,stsoom da�l


F.ufficio o l'abba11dono de'i s�e1�vizio, o Io steiS'so 

ostruzionismo in qua.lche ca.so, haruno la loro calllISa 
im. un compor1Ja1mento legittimo o comullique non 
imputa.bi1e all'impiegato (e facciarmo qui 111otare 
CO'me la legge richiede cile l'a.sseRza sia: �senza 
giustifica.to motivo >> ). 

1S� che �si rende nece:ssario invita;re Fimpiegato 
che si trovi in queste condizioni, non gi� a riprendere 
ser'Viz.io, rim�ttendolo per cos� dire :in 
ternnine, ma JSoltamto a far CO\Iloscere, entro �Un 
certo te1�mine, i motivi che gii11Stificano lar sua-diserzione. 


Nel che pu� vedersi un ulteriore accostamento 
�i �questo provv.edimento con quelli disciplinarri, 
pei'Ch� in taJ modo .si d� aill'impiega.to la. possibilit� 
di �difeude11si illustrando le ra.gioni per le 
quaili egli ha. assunto quel certo attegg.iamento, 
che, comsiderato in s� e per 1s�, � iridubbia.mente 
illecito. 

Al pi� l'invito a disco~pa.I~si p!U� esse.re accompagna,
to dalla menz.ione delle conseguenze cui la 
llllancata. ipTesentaz.ione delle discolpe da1~ebbe senz'altt~
o luogo. 

Merita di esser segnalato e meditato il tentativo 
�el G. �i rovesoiare oorte posizioni dottrinarie 
e giurisprudenziali" .ohe ,talvolta� ~i formano pi� 
per ljorm di inerzia ohe per sicuro fondamento 
giluriitico. Particolarmente precisa appare la critiro 
della giurisprudem:a dominante ehe, andando 
alla fl)(J,na rioorca �i u.na volont� �i dMnissioni, che 
spcs.so come tale non sttSsi8te, ha moltiplica.to gli 
atti di un legislativamente inesistente procedirncn� 
to J�C>rch� possa farRi luogo alle dimissioni di ufficio). 
riu_&oendo in tal modo all'unioo lsoopo di frtvorirc 
bene spe.~so quegli impiegati che, sul filo 
appunto di questa giurisprudenza,� navigano beatamente 
fra assenze dall'ufficio, �iffide, '(Prefissioni 
�i nuovi terrnin.i e ruia xlioendo,, tsenza ohe mai 
si po8'8a raggiung&e qu�lla piov� -che_ minaocia 
d� �iventar diabolioo� -della loro volont� �i abbandonare 
l'irmpiego) la�dove forse sussiste �soltant'Q 
'l.ltna eattiva volont� di a�empiere integralmente 
ai �overi del proprio ufjioio. 

� Su�ll' argomento si veda anohe la nota del G-uio


ciardi, in � Giur. It. >>, 1948, III, 33, segnala�ta 

in questa Rassegna, 1948, n. 5, pag. 14-15 (N. G-.). 

B. 
Gmss.A.NI: Diritti enfiteutici nell'imposta di registro 
e di successione. �Giur. I t. �, 1948, III, 153. 
Il G. an,nota due decisioni della. Commissione 

centrale delle impO'st.e in ordine a�l vaaore dimpO!Ili


bile �qua.nd�o v�eng-a a:ffra.nmto un .fondo enfiteutico; 

Oon la. prima. cl~ t!llli decisioni (che .sj leggono 
tilliHa Rivist~ citata) la Comllll,il&sione centrale ha 
1�ite:nuto che in ca�so ili a.fllra,nca.zione �di enfiteusi 
la determilnaz.i001e del 'VaJore imponibile. deve esseT 
f!lltta a, norma -dell'a.rt. 28 della, legge di reg"ist�ro, 
d~ a!pplicrure in mamiera rigida e'd inderoga.bile; 
e'cj� anche q.ua;ndo l':iJsulti-magwr.i per espressa 
dichiarazion-e delle parti ~.che per l'affraucazio


n.e stessa � sta.ta pa.gata una .somma� .superiore da 

-24


quello pre�so in considerazio111e. dall'art. 28 della 
legge di r~egistro. 

Con la. seconda di tali dedsioni, posteriore di 
un mes.e, la. Commissione centraJe ha affermato 
l'a:ltro principio: � l'impo1sta di regis,tro per il 
tr1a;sferimento �a titolo oneroso dei diretto diommio 
enfiteutico deve liqui:da.rsi �sul prez,zo convecrmto, 
se eccede'111te il decuplo del ea.none; ma non. � a�mme�
sso il criterio di varluta.z.ione per accerta.re un 
valore ancora. superiore >>. 

Oss,ervra. il G. come l,a p:rima d�el1e due decisioni 

� orar. citate si sia troppo rigida1mente a�tten�ta a 
quella che � la lettera della legge; senza. tener 
C()l)lto del princi'])io geneiJ.�ale informa,tore di tutta 
la 1egiJsla~ione tributa.ria in ml1teria di tr{lls[erimenti 
della ~�i:cchezza., volta a,, colpire il valore 
e:ffettiv�@ dei �oeni. 
In effetti, dettando la. norma dell'art. 28, quinto 
comma, il1egis}atore ha. voluto adattare alle allora 
vigenti norme di diritto privato (art. 1r564 c. c. 
1865) la disposizione tributaria, che ,funziona come 
regola. di cM�attere generale; ma tanto 1poco ha 
voluto fis:sm�e 'Uno .schema rigirdo che ha fatto dcliriamo, 
oltre che al canone, anche� ad ogrU altro 
aorrispettivo, M fine a1pp1Unto di adegnar� la. imposizione 
tribnta,ria aJ corr!sp�ttivo e:ffettiva,mente 
pagato; 
N� �varrebbe sostene.re che, averrido il legislato1�e 
u..l 6� comma pre�visto e diJsciplinaito �il caiSo � in 
cwi per� 1egge sia a:mmes�sa l'afliranca.zd.�ne mediante 
un mimor numero di annualit� d~lla pattuita 
prestazione o nn minor 1a,udeunio >> �nel s�en.so che 
�il vadore imponibile � rappresentato dal minor 
cOI'Pispettivo hidicato, n~lla le~ge stes-sa�, pe�r ci� 
~stesso deve es:cludersi, nel 1silenmo, che egli a�bbia 
ritenuto che si debba far analogo tra,tta.mooto qna}()
ra il COil'r:�!Spettivo sia-stato� s'upe'lio~�e. 
Oss�erva il G. che la, :disposim:o'�I.e ora, �citata si 
giustifica appunto in vista dell'oot~a, e compl-es-
sa, legislazione :speciale in m�teri� di 'enfiteusi, 
e al fine di evitare una tnecca�1ic� arpplication.e 
della. norma-contenuta. nel 5� comma, a idamno del 
contribuente. ' . . . 

. Ma; a, ~questa ra.gione a,ltra se ne aggi.rrDJge, pi� 
decisiva: il secondo comma dell'art, 1564 c. c. 
1865,�Stabiliva. che le varti pot~vano convenil�'e urn 
pre~o di a,ffrramca.zione minore di quello fissato 
daUa. legge ; ed � rstato. ruppunto per cautel3trsi 
conti�o non improbabili collusioni dei contribuenti 
a;i danni .del fisco che si � voluto fis�sa.re il principio 
che n minor erupita}e di a~ra,nca.zione pQtr� 
ess�r pt�eso� in colllSidera.ziorle soltanto quando �s,so 
sia espressamente rpr'evisto da leggi specia.li. 

Ooncl:ud.e quindi U O. su q�nesto rplinto a�ffermamrdo 
'Che la J�a.z,ionale interpretazione della nOI'" 
ma. in esame porta. a concludere che occorre, anche 
in questo caso, aver rig�ardo al corrispettiyp 
effettivamente pagato per la a,ffrancazione, se� 
mag�g�iore di quello indicato dal quinto cbmma dell'art. 
28, q-uarndo peraltr:o �sso risullti ~dagli a-tti 

o da� dicihiarazioni delle parti. 
In a-desione, infatti, alla seconda'ma:ssima, della. 
seconda. decisione H G. !Sostiene che non pos,fia, in 
(}Uesti ca1s� farsi ricorso al giudizio di� stima per 
accerta�re il valore ve.nale del fondo ; perch� il legi


�s1a.tore, .fissa.ndo dei�.rarg'gnagli.aLcanone enfiteutico 
in armonia con le no�rme che i�egolauo in .diritto 
privato la mwteria., ha, scartato ogni rulbro 
sistema, ivi compreso q1!ello che fa :riferimento al 
va,lore venale, in relazione a.l 'q'Ua.le soltarnto si 
g�:i,.ustifirca il g-iudi~io di stima. 

Fa ecce~iorne soltanto il .ca.so del tra.sferimento 
a titolo g-ratu]to dell'utiie domi�nio; in qua.uto in 
questo carso, -l'art. 28, quMtO: commai dispone �h� 
il valore imponibile corrisponde �al valore della 
ph!ina, prO'priet�, detra.e:ndo venti voUe il canone 

. e il l::wdemio. E per 1stabilire il vafore-ba,se della 
piena�p.ropriet� iben p�� ricorrersi a.l nol'illale :sistema 
di accerta�mento. � 
In defi[litiva, 'q.trin.cli, secoodo il G. l'alt( '2tl 
sta.bilisce un insieme di preslln~ioni per la predeteJ�
mina.zio�ri� dei valoll�i 'imponibili con rife,dmento 

a: determinati corris'])ett~vi. 'M:a., .se per eilf.�tto ill i 
altre disposizioni 'leg~slative sopravv�nute o pe�altra 
rag-ione, i COl'rispettivi pag-ati sianO superiori, 
ben pu� l'Amministrazione finari~iada dimostr�<
r'e, c�n i mezzi di prova. rummis.sibili nel�procesrs'o 
� tr'ibr�1Jarl10�, lchie il coi~�isrpettivo pa,ga.to � 
stato ma.gg1:ore. ,, . 
Si conviene con la tesi del.G. 

Del resto non si r�iesce a oomprerul�e la diversit� 
di trattamento� &he si intende: fare fra il ca8o 
di affra;rwa~idne d�i enfi.tmtsi (art. 2s,� 5� '� 6� oonf' 
ma) e quJ.eUo di trasferimento a �titolo -oneroso (tel 
diretto dO-minio�: �nche irn q1i�8to caso la� lef)gc 
fi'8sa nel de.ooplo� d-dl ()(Ltl'bone il va.l�re ta.ssabile1 
senza aloun aooenno a~la ipotesi� ohe sia stato pag((;
tQ 't.llil, prerizo m((;ggiore ). eppu)re '� jus recerptutn 
eh(!" si .pagsa. dero.gare a� tale ��posizione quando 
si aooerti fn m�do non equivoco, tmlvolta per�dichiarazione 
stessa dell� parti, 'ohe 8i �� pagata �qma 
smnma sttperiore (cfr. oltre l((; seconda delle decisioni;' 
Qitat(J, 0{)mtni8si6rie oentral� 14 rriarzo 
1940, n:. 23934, in. <( Gitl!r.. Imp. �, r({;g. e negoz. 
1941, 121). ,� ' . ' ~' ' . 

�. Lo stesso UCKMAR, �La 1egTge del r�rg'irstro~ vo1l. 1, 
pag. 364-3-67, aooede 'a tale tesij ma poi nel cmn1nentare 
il 5� e 6� oomma dello stessa artwolo apoditlticwmente
� aff�rm.a,. ohe il orit�rio d4 .'/)(1;lutf11zi�ne 
fidsato dall(J; legge sia d(J;' segttirs{; at~tiJh.e quando 
risttlU ohe p'm� t'affranea~on� sia. sta.to p(J;ga'fo� un 
pWt alto corrispettivo�! ' � � , . 

n Bm'lir�i a Stta/ volt� ;(�Foro. It. )), 19'48, III, 
133), in ttna breve nota alla prfima�,dell� deiibsio1ii 
seynalate) 'aderisce alla stessa;. ma non� puo e8i.mersi 
dall'os�servare come la norma �egislati1'!(}; di 
etti 8i tratta non appai"e �ofliea: mri �1/ppu;i1;to questadJ'Onclusione 
oo�i .% .aeve pervenire '8eg1lendo la 
tesi oppoSta �a '(J1J.f>~la p)ropitgoota d�l c-JI. '� 'altr� 
elemento, e rion� tra.stt�irabiie�, si �lir�b'be,�in favore 

di queffta. � � � � �� � � 
Giova, infine avvertii-e� ohe la questi6ne si 'pon'~ 
negli 8tessi termini nei riguardi della. .legge tri: 

bit.taria fkll� s-uccessioni (art�. 30); e il SIDRRANO,. 
L'imposta suHe 'succes,sioni, (Mserva che i(valolf'e 
del � dominio ditr�tto si ooloolla ttg�ale 'a venti 
volte l'annua prestazione, salvo ehe le parti denwn.
zino un ��pitale superiore >>, facendo cos� �adesione 
espnJS'Sa� a~la tesi qui a.c�colta. (N. �ff.). , , 


-25


A. 
MoN'l'EL: Recupero di beni della pubblica~ atnml-. 
nlsttazlone e possesso di b_uona fede. �Foro Padano 
�, 1948, I, S45. 
Il Montel a�Illnota. in s�enso cont�rario la sentenza. 
4 giugno 1948, Fr�ncesco contro Vallino e Pistono 
del Tribunale di Iv1�ea (riv. citata), la qua.le a!Veva 
statuito che k~> Pubblica .Armministra.zione pu� recuperare 
le cose mobili di sua. pcr:opriet� delle quali 
ahbia plllllduto il possesso dopo il 10 luglio 1943 
anche �pres�so il terzo acquirente di btwna fede 

(a,.rt. 1 -decreto legislativ-o luogotenenziale 1� febbt�
aio J.945, !11. 32); ed os.ser�va anzitutto che l'applicaz,
ione -di un siffatto� principio porterebbe a 
gravi inconvenienti pratici non potendo chi aoquista 
beni mo.bi:li aver la possibilitl1 di d:iJstinguere 
i beni mobili dello rSrf:a:1:o da quelli dei privati. 

Di pi�, non p:t�evedendo il decreto legislativo 
hwgotenenzia.le 1� febbraio 1945, n. 32, nessrun 
rimborso del �prezz.~o pagato, nerp�pur quando l'acquisto 
sia avvenuto a,i pubblici mercati, si verrebbe 
a. stabili,re un principio ancor pi� rigoroso 
d� quello fi,s�sa.to dagli -a.rtic~li 708 e 709 c. c. 1865, 
volutrumente ahbaudooarto dal codice vigente. 

�S'otto il profi-lo pi� srtl"etta.mente giuridico il M. 
fa uotall'e come gi� la, letten~> �della legge sia. contro 
la interpretaziooe daAJa aHa. norma. daHa. sentenza: 
giacch� � ,e;sclrusa la. possibilit� del recupero 
qua.ndo n rpos.ses�sore d:iJmostr;i la legittimit� 
del suo pos,ses�so, nel senso di fonda.tezza, di questo 
con rirerimooto a, tutte le i�potesi in cui il 
po;.sesso � conforme a. leg~e, tanto se l'acquisto 
del di.oritto sia fondato s-u titolo originario quanto 
se -abbia. ca.rattere �deriva-tivo << da,lla. stes!sa, Pubblica, 
Am�mini�stra.ziooe >). 
In favore della tesi del Tribunale non sta, secondo 
il 1\f., .n.� la. ratio legis, �della, qruale eg-li ritiene 
mutUe occuparsi perch� comunque non_ potrebbe 
mutare i termini, chiari e precisi, della 
norma.. in e.same � rn� l�a dispo.sizd.one secondo la 
qua.le 1-a PubblicS: Amministra.~ione p�u� � conce�dere 
al detentOtre un indennizl'lo pari ad lj5 del valore 
del booe, in qua.nto ta.Ie nOtriDa r�i~a.rda non il 
possessore, ma il semplice detentor~. � . 

I�nfine il M. rHeva. che la nQll'IIIla m esame mll'asoprattutto 
a stabilire un obbligo di consegna dei 
beni da parte -dei �detentori, firssa!lldooe il termine; 
ed a. colpire con una. sanziooe penale coloro che 
non ottemperino ata�le pl'ecetto. 

Non palf'e ohe tosi. sostentUte dal Montel :siano 

fond(J;te. 

La genesi del decreto legislativo luogote'!"en~ia_


le 
1� febbraio 1945, n. 32, � no,t<J,: le tra.gwhe m


cende se!j1-Vite su,l �t.errUorio dello Stato .italiano 

a far tempo di~Jllo 81Jaroo (})elle (}ruppe� anglo-ame


?'icane in Sicilia (10 lu;glio� 1943) fino' aal(J; cessa


zione offetti'/.J-a delle ostilit� hanno avuto, fra l'al


ko carme consogttenza la spoliazion.e di buona 

pa;/te de�l patrilinonio mobiliare della Pt~Mliv_,a ~m-. 

mini.strazione: Il danno che da� qtteste spoltaRJW'M 

lo Stato ha ri8ent-ito � sta.to notevolissimo; e per 

riparare ad .esso non era po8sibile rifarsi alle 

norme o�rdinarie ile l Oodioo civile; le quali ov


Viatrnente 80n dettate per regolare la. vi~a ,giuri


dica ohe si svolge in tempi norma�li, ed hanno per


cw bisog-no talvolta di essere ada,ttat.e a-lle 'l!a::


i'ioolari est".gen.ze che si verificano in c�asi eccez�to


nali. 

Se a ci� si pon 1ncnte, �si ve�n} subito eomc "le 

osservazioni del M ..nella parte in mti voglion ri


far8i alle norme del Codice civ�ile sian fuori di 

po�sto; pro1Nio peroh� il deoreto legisla�tivo luo


qoten.enzia.le in esame � sta-to provocato dalla ne


aassit�. di adattare le norme ordinarie aVle e8i


,qenze e~cezi.onali eattsate da-lla guerr~_. . 

E per toglier di mezzo anche l' ttltww de~ con


trari rili.et;i del M. � fa<Oile osservare, dopo qttanto 

si ~� detto -e del r�esto basta la piana lattura del 

deoret:o lcrti8�latwo llttogotenenziale per convincer


sene -ohe .scopo primario che il _legi.slatore ha 

voluto conseguire � preci8a.mente quel�lo del rec'tt


pero dei beni mal(J;mente sottratti allo Stato; men


tre l'obbligo �ella-den�uncia, la faeoU� di corri


sponde�re nn certo indentr~iZ'ZO e la� sanzi01w pennlc 

comminata costUu,iscono soltanto i mezzi c�he il 

legislatore ha avvisato idonei per r�aggittngere 'lo 

soopo prefisso. 

Se 1-l d�eereto i.n esame dovesse a.ppliaat'.~i wl� 

tanto ai detentori, in sen-so tconico, o ai posses


sori di mala fede, esso sarebbe -come gittsta


rnente ha rileva�to la anno�tata. sentenza-del tutto 

inutile: proprio peroh� n� la mera detenzione n� 

il 
possesso di ma-la fede costituisco~o t"i.toli val~i 

per paral�izza.re fazione de.l proprtetano ohe tn


tenda rientrare in possesso del bene. 

D'altra parte la. stessa l-ettera itella� di8p08izi.one 

a.ppa1�e male irvvooata da1 M. a sostegno della sua 

tesi. I 'f!!Vero, secondo-le norme ordinarie, poioh-� 

il possesso d.i btbona. fede vale titolo per le cose 

mobilU (art. 1153 o. c.), e poich� d'a�~tro canto la 

buona fede si presume (a�rt, 1147 ultimo comma 

c�. e.) il possessore, per respingere la dornar't�a 

di re~oa del bene�, pu� limitarsi. ad opporre 

(salva la disposi.z�ione dj natttra eccezionale con:


te'l'l!11tta nell'art. 1156 c. c.) il stto possesso; e tl 

r~ivendicantc dovr� pro�vare la eventuale rnala fede 

nell'acquisto. 

Neo~ caso in esame, 1-rvvece, la sitttazione easso


lutamente rovesciata, peroh�, di front.e alla pretesa 
della Ammin-istra~ione, � la cowtroparte che 
deve dar la dimostra~one della � legittimit� del 
suo poss�sso JJ. Nel ohe�non deve ve-dersi so-ltanto 
tl/tW, pura e semplice iAwersione dell'onere p~o�batorio 
in sode prooessttale; ma .anche ttna dtsposizio~
e di carattere sostanda\le, afferen-te alla qua. 
1�t� del titolo in base a�l qu(J)le il bene � posseduto. 
Qu!i, cio�; non ptU� esser pi� suff.iciente la � btt?n~ 
fede )> ma ocoorre la prova ptena della �legtU'Iirnit� 
del titolo nei confronti della Amministrazione 
ri~oodica,nte. E-qttesta interpretazione.ap-pare 
. t(J)n.to pi� aderente alla reallt� l~gisla.tiva, q.uand~ 
si pensi ai modi del t1ttto partwolan, con 'li quali, 
l' Amministrazio:Ue deve manifestare l!a volont� di


dismettere la propriet� d�i un bene.. . 

Il prin�ipio aocoUo dal T-ribunale di Ivrea ar_J


pa;re quindi del tutto a.ppro1;abile, perah� confo~


me aUa :lettera del dec�reto-in e8ame eod allo spt' 

rito informatore d'i esso� ed �� da sperare ohe a 

J . �
tale prineri.pio si uniformino .anche gli aTtr_i organ1 

giudicanti. (N. G.). 


RACCOLTA DI GIURISPRUDE-NZ-A


' l' . 

APPELLO -Termine' per ricorrere -Decadenza dal 

diritto di gravame per colpa dell'Ufl�ciale giudizia


rio. I. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1435/48 -

Pres.: Mancini, Est.: Petrella, P. M.: Lei Jacono -

Jovane contro Comune Milano). -II. (Corte di Cass., 

Sez. Il, Sent. 549/45 -Pres.: Leucadito, Est.: Pia


centini, P. M.: Pittiruti -Ferraro contro Ferraro). 

I. La, decadenza da,l diritto (li gra-vame si yerifica 
anche qua[1do la impug.na~ione sia, stata 
proposta fu01ri termine per� negligenm-deU'.U:fficia.
le giudiziale inca.ricato della, notifica. 
II. La cita-zione di wppelio, che il Giudice penale 
-conosoondo della ca1usa di rfalso ~ntentata. 
contro l'Ufficiale procedente __, accert� non esser.
e mai stata notificata, � peraUeo idonea. ad interrompere 
i termini d'iJmpngnazJone, se � risultato 
che l'appellante, il quale ebbe tempestiva-mente 
a conseg;na.re l'atto aJl'Uffichl!le giudiziario, 
non fweva cooperato al falso perpetrato da quest'ultimo 
sulla relazione di notifica. 
i. e II. -La sentenza 14 luglio 1945 ha suscitato 
i du-bbi dell' Andrioli (in � Foro, It. �, I, 
pag. 3), e secondo noi non a torto. 
Proba�bilmente la Oo�rte Supmma si fece guidare 
(la; oo1'1!8'�demzioni eqnitatwe, rilevando che l'appeJllan
�t-e aveva consegnato in tempo l'atto d'appello 
all'Uffici(J)le giuiliz�iario ed era rimasto, estraneo 
sia alla-man.oata notifica che alla falsa afjerlnazione 
�dii averla esegu-ita. Jf.a anche da un punto 
di vwta pratioo non doveva ~;fuggire ohe tutto ci� 
1'iguard,a;17a l'appeUante nei sttOi-rapporti con l'Uffi,
c�tle gvudiziall"io, non poteva tocoare Z'appe'Uato. 
E non dol'C'l'a sfttggire l'aspetto giwridioo della 
questio�ne, secondo il quale� nessuna n{)rma oonscnliva 
la fictio ju,ri�s di considerm�e come eseguUa 
nna notifica che viceversa non lo era sta-ta : giuNtame
�nte z>A.ndrioli rileva olibe l'art. 145 ttltimo 
oomma del c. p. c. 1865, imperante in quel momen-
to, omlr8enUva la sanato~ria dei vizi di notificazione,_
ma non di 1bna notifiloazione inesistente. 

La sentenza n. 1435/48 non ha esitato a met.tersi 
in oo�ntrasto con 'la� precedente, pur di pervenire 
a una soluz.�ione p1J� esatta. FJ, S!e pur ve ne fos8e 
stato bisogno, deve avere avuto influenza la pV� 

chiara flizione dell-'art. 160 del nuovo c. ]J. o., applioabile 
alla con-troversia. SeeoiJ'I�o tale norma� la. 
notifioa � nulla se non vengono osservate le disposizioni 
relat.ive aUa persona oui deve essere consegnata 
'la copia, o sv vi � incertezza assolu,ta sullapersona 
oui � diretta o sulla d(J,ta; e-la sanat�ria 
pu� aversi_, come per ogni altra specie di nullit�, 
nei ea.Si e n�i limiti deU'a,rt. 160. 

JJ(l. ci� � dato dedurre una prima conseguenza,, 
e cio� ohe, sebbene la notificazione sia atto di Uffi: 
ciale gittdiziario, tuttavi(J, i. suoi vizi si ripercuotono 
sull;efjieacia deU'atto da rwtifioare, nella specie 
swU'a.tto .iU citazione o di appello, anche se 
questi sono atti di parte. 

La seconda co-nseguenza � c�hc i vizi di notificazione 
sttscettibili-di sanatoria sono espressamente 
speoificatfi.; e ne restano esclusi sia-la manoa.ta 
notifida, sia anche la noti1jiea .fuor termine, la quar 
le, in sostan.e-a, almeno nel� caso in esame, vale 
anche essa oome non esegnita. (R. D. O.). 

CASSAZIONE -Omessa richiesta di trasmissione del 
fascicolo di ufficio. (Corte di Cass., Sez, II, Sent. 

n. 1281/48, Pres.: Brunelli, Est.: Cataldi, P M.: De 
Villa -Associazione di Irrigazione contro Drevanti). 
�L'a.rt. 369 ultimo commar c. lP� c., m:el fare obbligo 
arl ricoerente di avanza,re e posciar depositare la 
richiesta, alla, QanceUeria del-Giudice, che ha p-ronuncia.
to lar senten~a, impugnata, di tra1smettere 
ii fascicolo di ufficio aUa. Oan.celleria della C01rte 
di Oas.sa~ione, n001 cmrrmina, alcu�na� sanzione ht 
.ca.so di inatdemp-ienz.a e periJamto non � :iJmproce-
d:iJbile il ricor.so ose il ricorr,ente abbia-omesso di 
ottemperare a tale obbligo. 

suno; quootion(} vedi, nel 8etMW della Ma>8sinw:, 
ANDRIOLI: Commento, 11 Ed�~.J Yot ..n., pay. 37:J. 

Dalla, relazione sul pmgetto definitivo del &.p.e. sembra 
poter8i inferire ohe la presentazione delln 
i8tanza tU mti wll'tt. p. d,oll'art. 369 sia sta,bilita 
a pena di inammissibilit� del ricorso (V. ZANZUC: 
CHI�: N-uovo Diritto prooes,suale c:iJvHe, Vol. II, 
pa;g, 237). 


-27 

Con la sentenza n. 451j44 (in � Giur. Oompl. �, 
Vol. XV, pag. 364), la Corte a�!Jeva segu�to una 
tesi int'ermedia, affermando �che la mancata pro�duzione 
dell'istanza per la trasmissione del fascicolo 
tU ufficio induoe lOt improoedibt�lit� del ricorso, 
sol qu.ando i fascicoli delle parti non contengano 
gli atti e docm.menti necessari per l'esame del 
ricorso stesso �. 

COMPETEN!�A-Regolamento di giurisdizione -Pen� 
denza della causa dinanzi a giurisdi:iione speciale Sentenza 
parziale -Distin:tione tra sentenza ed 
ordinanza. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. numero 
1865-48, -Pres.: Pellegrin,i, Est.: Gabrieli, P. M.: 
Macaluso -Piscione contro Fischietti). 

I. Il regol!amento di giurisdizione pu� p!!�oporsi 
anche quando la. causa � pendente dinanzi al 
Giudice speciale, sempre che la -causa non sr.s~~ 
stata decisa nel merito an!che su di un catpo della 
domanda. 
II. Per le giurisdizioni speciaU a-gli effetti: deil'imlpugn&:
zione per motivi attinenti alla giurisdizione, 
non s.i pu� distinguere tr'a sentenze definitive 
e sentenze parzia.li. 
III. Per accertare la na.t ura. del provvedimento 
del Giudice se ne deve considerare il contenuto; 
e qualora la questione da risolvere debba-necessa�ria
�mente formrur'e oggetto di sent,enza, come la 
pronuncia sulla1 giurisdizione, il rpro'vv�edimento 
Vit de�finito sentenza. 
N,IJUa fat~ispeoie i!l rcgola�mento di giru1�isdizione 
� stato propOisto �in rclazio.ne ad 'ltn giu.dizio pcn. 
dernte avanti .la Oommi.<ssion.e per la risoluzione 
del'le controversie agrarie di etti al decreto legi8-
lativo P aprrile 1947, n. 277. 

Sulla possibilit� di proporre il � regolamento 
quando la oatt�sa � pendente dinanz,i a Giuitwi 
speo.jtali, la Qorte S�up1�ema di Oa8saRfrione' con sootenza 
m. 669 del1943 (in� Foro It. �, 1943, I, 569) 
a�reva df30�8o in sernso-neg�atioo, interpretando letteralmente 
l'art. 37 del Oodioe 1�'0oedttra oivile. 

Con sentenza n. 1343 del 1947 (i.n � Foro It. �, 

1947, I, 708) resa in ca1.ts�a MbntonaU oontro Jlfi


nisterr'o dell'Aeronautica la 8te.<s8a Corte Su'[J1�6'rna 

�. andata invece in oontrarrio avviso, dando di tale 

1wutamento di git~ri8prudenza ampia e� convilnqen


te motivazione, basata sopratutto sullo .<~p�irito 

(lcUe norm�e dell'art. 37 e dell'art. 41 del Godi~ 

proaedu.ra civile e 8uUa evidente intenzio;ne del 

legislatore. Questo nuovo indirizz�o g�ittr�ispruden


"-�im!e � gtato oonfermato oon la mto.fMssit:a, sent~Ma 

n. 1658 del 1947, e com la gentenza sopra riporlata. 
Sull1a 8eoonda massilma non ri8ultano precedenti. 
Sttlla terza massima vedi in senso conforme la 
s�entenza n. 1789 dell947. 


QWJ.<da magi8trale gent\e.nza della O!orte Supre


ma segna direttive precise per la solt~zione di 

una �questione di rilevante. importanza per l' Avvo


catura alla quale gi� accennammo in qyesta Ras.
segna..n. 6, p(Lg.: 12, n. XI. 

Dicemmo allora. ahe l'.art. 2: del deoreto legi. 
slat ivo 5 mag'!}io 1948, m. 642�, dhe 8t;abilisoe � ohe 
:mlle domawde inoide'Y/,tali di scJ,spensione il Oon8iglio 
di StMo pt�ovvede con ordinail'/i,~a d(}lla Sezione 
o dell'aduna.JMXJ.� plenaria�, av-rebbe fattfJ 
risorg;cre il prob,ze~rna della impugrnabiz.it� delle 
deois-ioni di so8pens~vc.�, prob1lema che m:a gi� 
stato r�isolt o in sen.so positJ._iY,vo dal'la ginrisp?��udenza 
�della Corte Suprema an~eriore al decreto 
8tesso. 

Sulla portata di questa gi.ttri.sprudenza_ c Mil�Ze 
t'agioni che la gius.t�ificavano ha scritto tlrMlt pregevole 
nota lo ZAPPULLI in Rivista di Diritto 
Pubblico, 1943, II, pag. 39(} (questa nota fn recensita 
e commentata in que8ta, Rassegna; n.. 1, 2, 
pag. 6). 

In pieno oont-ra,sto oon i.l presidente Hocco (che 
tLvev:a 8critto suvt'Mgomento �in Studi in onore di1 
1Santi Rom1ano, V o~. II, pag. 513, e scgg.) lo, Zappull'i 
so8teneva il carattere gittr'isdizionale delle 
pron.ttn.de di sospensione ed affermava ohc, in .1�clazione 
ad esse, il Oon8iglio di Stato doveva necessariamente 
decidere sulla sttssistenza del pre,
supposto fondamentale di ogni pronnnzia giuri,sd-izionale:' 
l' e8istenza della giuri.<sdizione. Rilevava lo 
Zappulli ehe .tale deoit;ione sul pres'upposto fondamentale 
era da riteners.i sempre implicita nella 
pronun~ia di sospensiva, anche se la qncsUone di 
g-iurisdizione non fo8.<se stata sollevata dalle parti. 

U Rooco sosteneva, inveo.~, ohe le prorntmz�ie di 
sospen~:rua del Consiglio di Stato non av:rebbero 
--a1rattere giurisdi.zio'fka.le~ ma puramenl e amminidlrativo) 
e detY'�iver:tJbbero la loro origin;e dalla particolare 
natt(ra del predetto organ.o il quale pa1�teaipa 
della funzio.ne gi;u;ri,sdizio(nmle e della fun. 
zione Otmmini8trativa, in rclMJione alla quale 
avrebb�.. veri, e propri pot,IJif'i a~ conl1"ollo,. di cui 
la pront!rri$�a di oospe11J8i,va rG�pprre8enterebbe una 
e spUQazione.. 

Sttlla questione h(J; scritto ttna pregevole mono


grafia d~ recente (ma pur sem.we anterio1�ment,1J 

al de<Jret!o legislativ~ n. 642 del 1948) il collega 

Uoo GARGIULO (La, sospensione dell'atto ammini


sil�ativo da parte del .Consiglio di :Stato, ediZione 

J'ovene~. Anc~t-e il Gargiulo sosti,ene il ca,rattere 

ginrisdiz-iorna.le dell�. pronunzie di 80spensiva, pur 

distaooandosi dalla tesi de~lo Zappttlli airca la 

as8obu,ta neces.<sit� della pronunc�ia implicita sulla, 

giurisdi.~ione (pag. 132). 

Dopo: l'ernanazione del decreto legislativ() nu


mero 642, ci S'Gmbra ohe� rnon sia pi� possibil,IJ 

n.utrire dubbi 8U�l caratte1�e giurisdizionale de~le 

prowtvnzie in esame. 

A differenza, i�nfatti, dell'art. 39� del T. U, 26 

gi;ugno, 1924, n. 1054 ohe. stabiliva che lG� sospen


sione dell'atto itmrpug,nato fo,s,,se ordinata dal Oon�


siglio di Stato con decreto (forma propria del 

po:tere amm:inistrativo, pi� che di quello giuri,sdi


zio'fl;ale), il oiqato art. 2 del d;ecreto-legge n. 642-48 

stabili8oe, inveoe, ohe 8U~le domande di sospen-


sione� il C()'fl),siglio �di Stato in sede giurisdizionale. 

provvede oon, o�rdinanza dell'r:14 Sezi.o�ne o dell' A.dtt


nan,e�a plenaria�. 

Questa ch.iarci, disposizione sembra ehe elimini 

qttalsiasf, dJ,j[squssion,IJ B1tl cnlf'attere �d.elle_ pronurt



-28 

~�; d~ ~ospens�iD�.: si tratta evidentemente di eserC'iz
�io ai potere g�iurisdiziona~e da .pwrte dte:l OansigUo' 
di Stato, senza p~� alcrun addtentellato, 
nemmeno formal'e. a.on la natura am!l1ninistrYtti,;a 
di q'/!;esto urgano. 

(Jiil� posto, e te.nuto con/io che tutti c�oloro ohe 
pr~mCi!l e dO]JO dello Zap]Y11!lli ha,nno trattato dell'argornrento, 
hanno s,qrnpre oollegato al carattere 
giur�isdi.zionale delle pronwnzie in. qu,esUone, la 
loro possibilili� di imz,ugnatwa davanti la C'orte 
Suprema per motivi �d�i gi~wisdizio.ne, c�i sembra, 
che� dop�o rl'e~ntrata. in vigore r:/.el ripetuto decretolegge 
n. 642 nem1rn(fft.o ~il;:� �p11� possi.bi,~e almt'!k 
dubb�io suNa ~miPugrnab\itMt� delle ord'ilnanzo previste 
dall'art. 2 del decreto medesimo. 

La s,,:ntenza sop<'ra riportat,a, es�a.minota wl~a 
luoe del.le sue&poste consideraziomi, oi pare, ora, 
Qhe fornisoa argome.nti sufficienti per sostenere� 
che i prinaipi, da. essa c;4jjermati possano appZiaarsi 
a:l'bohe in. r�ela.zion.e a.i. proc�ditmenttil pend,enti davamti 
il Consiglii_ol di Stato, .pur :limitati aUa deci8ione. 
su domande i~noidentali d�i sospensiva. 

. Non t;'� dubbio, infatti, che anahe i-l Con.sig;lio 
di Stato sj.a ttn !JiiJudice speoiale, ai s,en'lli e per 
gli effetti indicati nella prima mtJ;S8�m{;.�; ed inverox 
il Cat'atlere dii �giurisdizione spec;iale ))' di 
essa � onnai affer:mlato espr'e80011nente dr11tla Co8tituzione 
(art. 103 c disposizioni transitorie, VI). 

Baster�, perC'i�, che sia depositc;t!:o 1m ri,cors(J: 

al Consig:lio d.i Stt1t4,o in materia sottratta alla 
s�ua gittrisdizi,one perch� l'A.mmindstra.zione possa 
proporre l'ist(J;(fl;,~a pr,q,v"ista oon gl-i effetti dj aui� 
all'art. 367 Codiae proo�'dtwra oi,;ile e, aio�7 soc~
pensione del prooesso da pMte del O'onsiglio di 
-Stato, senza alxYu/n;a possibilit�J che questi possa 
doowe.re suVla ev�e~nl,uale domanda d�i sospensiva. 

lnf{;.�tli arwhe una decisione lvrnitata alba� do


rnanda di sospensiva, per i motivi che abbiamo 

cs�posto, cos-tittti1rebbe cortamente esc.rcizio di po


tere giurisdizton3!1e del quale per il dispos,to dol 

rioordalio art. 367 il Gi,udice 8i1Jea.ia.le viene ip�so 

jure ]JI'ivato p()r effetto della pr,fJsent<Wione deL 

l'istanza. d�i regolamento, fino r.lllla deois-�iorrte delle 

Sezioni Unite della ()orte: SUJprQma di Uassa%rione. 

Altrettanto paaifica appare la appl�icabilit� ai 
�provvedvrme?~ti df3'1, O'onsig1lio suMe domande_ di so


spensione, dei privrw~pi affernn11ti nelle alt�re due 

mas-sirne. 

Ili fatto oh.e la legge li qualifichi fo;rmhilmente 

��ordinalfl(za )) non importa. vhe� sosta,nz.ialmenle 

non de�bbano quaUficiG.trsi sen.tenze qttando, oltre 

che s�Wlla dom-ainda di so8pensiva, abbiano dooiso, 

anche per implipito, sulla question:e di giurisdi


z-ioneJ speoialmenl e quando qu,e�sta sia. stata 

l)spressllil'fl,ente soUe�Pata.. Sicck�. oon.tro di essa 

deve -ritenersi e8pe<ri1J.j!le la impugnativa previBta 

llaZ.fart. 362� Codice proceclAvm oi'Cile. 

Conforrne1nente a.ll'inwgnarncn.to deUa� Carte s�up1"
erna,, l' A.m:nd;ni..strazwne ha vhic.~to il 1'egola
�mento p-reve1tti�vo di giur-isdiz�ione �in dtte C'fJ.Si; pen� 
denti dimianzi, alla iV ed. alla V Sezimw del ()on8
�iglio di Stato, nei. qtt.aU sono in (�i;an.s~:~ione deUca.
tissimi profili gittr�Zioi in merito alla aonfigurazione 
di ..detennittati dit�itN poUtiai. 

De�posUa�ta cDp�ia dC'l t�ico-rso, ai sensi dell'articolo
� 367 C.P.C., mentre la IV Sezioue ha rinviato 
la decisione st~ll'istanza di sospensiO<ne dtel provt'edimento
�, la V .Sezione, disattendtendo l'istanzu 
stess�a, � passata a dtismttcre una delle� domande 
]Jroposte dai ricarrent� (quella dri so:;�pensione del 
provvedimento impugna-to) e .l'ha acC'oUa. 

Questa deo.isi.one pone �una questione di notevole 
importanza poiah�, �mplicita.mente, si. � con 
essa ritenuto: a.) ahe il girudioe dtavanti a, oui pende 
la contesfJazione po8sa gittdioa.re de~la p-ropon.ibilit� 
della richiesta di regolamento� di giurisdizione; 
b) che l'insegnO!Jnento della� Corte Sttprema in tema 
di proponib-ilit� del regolamento preventi-vo di 
giuri8dizione, anc~te nei c'Oifbfronti �dei giudici speciali, 
po�ssa; essere da essi disatteso . 

A.mbed-ue le proposi~,>�()Ifi;�; ci sembrano errate. Ed7 
�invero, quanto a.ZZa p1'�ma � appena da r�i.levare che 
l'art. 367 dtispo-ne, perentorriarrnente, ohe il git~d�m 
dinnanzi. a mti pende la causa., non appena intervenu.
to t1l cleposito di copia del rioo'f'so nella 8tta 
cancelleria, sospende H processo oon ordinan..~a 
non impugnabile. La d.omanda di regolamento di 
giurisdicione ha, quindi, per legge, l'effetto di spogliare 
temporaneamente il giudice� di ogn"i prretesa 
giurisdizionale sull.a 1ie-rtenza fino alla dtec�isionc 
del Supremo Organo regolatore della giurisdiz�ione, 
e l'adUnanza con oui il giudice p-ronuncia� la 
W8pensione ha somplic�e val(Jif'e dichiarativo di u.n 


�l

~:':'

effetto gi� verifiaatosi7 sicch� � esalu-sa la sua im


pugnabilit�. ~jl 

Non meno errata oi 8errnbra la 8eaonda propo. 
' 

i.
,.,iz�one perYJh�, ove 8� ritenesse ohe il gi:ua.ice din


nanzi a mti pen.d.e la Ca11tSa possa OO<nO�SC�ere dtclla 

l;' proponibilit� della domanda di regolamento e po8-1 
sa, quindi, ptJ;sBando oltre l'insegnamento della ~ 
Cm�fk Su;prema, proseguire il processo e affermare ' '

l

(o an.ohe negare) la prop1�ia giurisdizione, si rico


l

noscerebbe impUci.ta�mente a codesto giudice la fa~] 
colt� di p1�ivare, a suo arbitrio, ltJ; Sttprerna Corte ~]


8

del potere di -regolare preventivamente la giuri


sdizione, poiah� � evidente ahe questa pronuncia 

l rf]
prev�entiva non riugcirebbe pi� possibile ovc il 
giu.dioe di merUo abbia gi� pronunaia.to. Ora ci�. � 
evidentemente inammi~:~8i.bile poioh� in correlaziom: 
,al potere delle Sezioni Unite della Corte St~pre�rna 
di regolare prc�D�entivamente le questioni di giurisdizione 
sta udovere del g'iudiee dinanzi aui. pende 
la aa:ttsa rli .'lospendere ogni pronunc�ia, per una 

nec�es8it� logica in8oppri.mibile ncll'istit�uto del re. 
gola-mento p1�eventivo di gittr"i.sdi.zione.

N�, secondo qu;(J}nto ajj,~Jrmla .za. seconda. mass-i


La pronunaia della V Sezione pone'.J. poi, tln in


ma, � po88ibile, agli effetti della impug:nc;ttiva, 

ter1�ogativo non meno im.p(Jif'tante. Posto, inf!J,tti, 

J

deriva,re tMUJ; qualsiasi 001Meguenza da un p:reteso 

che il gindioe. s-peoia�le contravvenendo all'art. 367 

ca;r:att(}re parz~ale dell�v.� decision.c in. qttanto la 

C.P.C. prosegtta il gittdtizfo emettendo statuizioni 
tlistinz1:o1w p�re�vi8t;a.-dagl-i art�i:coli 360, 361 Codice 

nel periodo di ten~po in mti difetta di poter_e gittprocednra 
$vile non � r-ilevante per le giuri8di-riRdizionalc, per ttn effetto che scaturisce attto� 
zio:nj_ speciali. � rnaUcamente dalla proposiz'ione de~la dom1.m.da d�i 

m 

m 


__, 29 

regolamento di giur�isdi.done, de'Ce VAmministra


zione ritenersi tenuta ad e8egui{rc le sue statni


zioni? 

S'/f questtJ questioni a,ttendia�mo la parola, conw 

8empre, chiarifioatrice delle Se.dom Unite della 

Corte. S1lprema. 

DEMANIO-Disciplina dei regolamenti edilizi-Inap� 

plicabilit�. (Corte di Cass., 3 luglio 1947, n. 1048 -

Farisoglio contro Ministero trasporti). 

I beni del Demaa1io pubblico Jlon sono s~getti 
alla disc:Lplillla d-ella di'stan713! e dell'altezza stabilita 
dai �regolamenti edili~i. 

Il.Dem�lni() p\lbblico � .regolato dal p,il). almpio 
a�pprezzarrnento discreziolll:U~le dell'Amministrazione 
Pubblica. con esclusione. di ogni limite sta�bUito 
per le di'stanze, a.ltezze e di:stU~CChi dai 1-egolamooti 
edilizi locali e da.i limiti impo!Sti da.i piani re,golatori, 
nell'interess-e .publ;lico, aJl'u.so della :proprieu\ 
privata,. 

La senten.?Ja-che si legge in Riv.iJst{L Amrmi:nistrativa 
della Repuhblica �Italiana, 1948, 354 


� ann�tata, dal Pacirurt.tti; il quale peraltro c~da.
risce i lvrniU e la� portata deWafjermazione reZa" 
tiva all'� a'l)tpio apprezzamento d.�iscr�zionale dell'Amministrazione 
Pt~bblica n in materia di beni 

rlemaniali. 

Nel� senso che non soltanto, com'� ovvio, tale di


screzionalit� non pu� intendersi come arbitrio; ma 

anche ohe essa deve tenitere a conterrnpera�re l'in


teresse della Pttbblica Amministrazione a.l mante


nimento d-i ttn particolare regime risp�ett'o ai beni 

d.cmaniali con l'interesse degli Enti locali all'os


s�rv.an?<:a� dei regolamenti edil�~�i ed nrbani~ delle 

nor:me di piano regola.tore e simili. 

E il P. -rich'iamandos-~ ad un pa;rere reso il 

12 dicembre 1939 dal Con-siglio dii Btroto, in � Re


lazione deil Consiglio di S-tato n, 1936, 40, vol. II, 

100, nonch� rolle disposizion,;, della legge urbani


.~tica 17 agosto 1942, n. 1'150 (ed. in patrtioolare 

all'art. 29) -sostiene che i beni di Deman,io pub


blico si sottrroggon.o all'osservanza delle norme dei 

regolamenti edilizi (J)llora soltanto quando le esi


genze demaniali siano in ccmoretd p'1"�oolenti, s� 

che ��1'osser'Catn~~ d'i, qt.~eUe 'nor:me si dimo�stri �in


compatibile ovn 'la. natura i}tessa. ,d�el bene e con 

le 
fltnzio�ni alle quali esso adempie. 

Al che potrcbbesi per� osservare ohe in ta.l modo 

la ma8sirna fi.ssata dalla. Ca.s�sazione -e' ohe i.l P. 

r�icono.soe esatti-ssima -V'iene ad essere .svuo�ta.ta 

quasi completa.mente di ogni contenttto; mentre ln 

a.<~.<~eritlt i�mp�ugnabilit� a'Canti gli organi di giu


sUzia arnmtin~iHt1�ati.r;a., sotto il profilo g�enerale d.i 

legittimit�, degli atti con i qrwU la Pubblica Am


ministrazione r'ifi;uti di sottostar�e per i beni di 

Demanio pubbl'ic� alle disposi.z�ioni dei regolamenti 

emanati dagli Bnti loca�li, q�nasi che-que8ti aves


8cro �un interesse legittimo da farr valere al ri


guardo, non clze con la � di.screziona.Ut� Jl J"�co


no8cittta dalla Oa8s�a.zione, ma anche con le nor'me 

che attrib.ztiR�corl() un. regime �tutto pa�rt'icolare ai 

berfi .di. demaniQ contrasta (articoli 822 e segg. 

c. Q'.) . .. -�~ E' 
da o.sservm�e infine ohe la massima. fi,11sata 
daUa. 0. S. si riferisce escllU�Sn'amente a�i beni demaniali, 
co1t es�olnsionc di quelli ahe fwnno parte 
del patrimonio indispon�ibile, "secondo si ricava 
dalla motivazione della sentenza. 


Per wna questione analoga si 'C'Cda in. questa 
Rassegna 1948, n. 1-2, pa�g. 15, Jndi.ce delle conNttltazion4, 
Demanio n. 17. (N. G.). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U.-Danni arrecati dalla 
esecuzione di opera pubblica -Criteri per la liqui� 
dazione. (Corte di' Cass., Sez. Il, Sent. n. 1701/48 -
Pres.: Pittalis, Est.: Torrente, P. M.: Cigolip.i-Mini-� 
stero dei lavori pubblici contro De Ortuzar). 

N-e�l �caso <di da�lllno arreca.to ad un !fondo dalla 
-esecuzione di un'opera puhblica�, l'indennit� � rappresentata 
dalla djminuzione di valore subita dal 
fondo e non dalla tSp.esa necessaria per ovvjare al 
:pl'egiudi~io, .se questa �, per a.vveut:ura, ma,g.giore. 


La tesi avversaria� poggia'Ca. suU' a.rgomen.to che 
il danno c�on.seguente alla imperfezione� della esecu~
ion6 dell'opera pubblica � un danno deri'Cant.e 
da. colpa f1Aquiliana c�he importa quindi l'o�bbligo 
del risarcimento in forma� speoifioo . 

La Oolf"te S�ttprema ha aocolto invece la t��si della 
A vvoca.tura che � stata. sos�te~ta con i seguenti 
o,rgomen.U. : 

� Qltesta concentr.azion.e del deflwsso nei. pttnti 
in etti sono situ(l,ti i pontwelli produce erosion.i nei 
terreni in cui le aoqttc vengono a' sboc�ca�re, cau 
sando una menomaz�ione permanente del valore di 
tali terreni. . 

Qn.esta situazione � integralmente prev,f.sta. dalla 
legge s1~lla espropriazione per p<Ubblica tt.tilit� che 
rogola. t�utta� la materia della espropriazione. e della 
eseouzi&ne de.ZZ'opera pu�blica. Il. danno� derivante 
.da tale esecuzione ha carattere di in�ennit� 
di espropriazione e deve essere liquidato oome tale. 

Ci� r'isulta d.all' art. 46: della. legge per il q.tta�le 
� � dovu.ta una illldennit� Oli proprietari dei fondi 
i qttali dalla eB<emtzione dell'opera di ptt�bbllica utilit� 
vengano gravati di. una. servi:t� o vengano a 
so:ffiril'e Uill danno rptermanente dalla perdita o dalla. 
d�mimtzione di ~tn dirit.to Jl. 

Che� il �danno recato -ad i1mmobili dalla esomJ.zione 
dell'opera pubblioo, sia in. faciendo sia in 
omittenclo d.ia ori.gine. a.d nna inilennit� eqniparata 
oflla ind!enn,it� di esproplf"iazione � pacifico. 

('SABBATINI : Commento alla. legge .sulla espropriazi�ne, 
a.rt. 46; CARUGNO: EsiJWOpria.zione per P'nhblica 
utilit�, II ediz . ., 136 e 159; GIANNINI: � Fcmda
�m.ento della re8ponsabi.lit� dello� Stato per i danni 
prod.otti dalla esecnzione de~l'opera pubblica. JJ, 
in Studi in OIJ.Oille tdi :S:anti R~mano, II-173). E' 
fnfine pacifica la distinzione fondamen.ta.le tra i 
danni che po8sono derware alle persone dalla ope


� 
ra. pttbblica i qual�i, in quanto non i�91'lO pre'CiRti 
nella legge 8ttlla CS'frrOpriazione, sono liquid.abt1Li _ 
a termini del Cod,ice civile, fino all'esame del difetto 
di esectt.zione dell'opera (strada trabooohetto), 
mentre i dann.i recat�i agli immobili rientrano 
interamente, per eff-etto degli arti.ooU 46, 40 e 23 
della legge nelle. previsioni, nel rt}eccalfl,ism_o e nei 


fini della legge speoiale e devono e�ssere li:quidati 
a termini della legge stessa che raffigura il 1�isarcimento 
c�me irnitennizzo della diminuzione di valore 
dell''�I/nlmob'ile. 

La dimimtzione di valore non pu� evidentemente 
mai giungere a sttperare il vaflore dell'immo�bile, 
dhe co�stit�Uiisoe qttindi nn l�ntite a�l risarcimento, 
il quale risulta anohe espressamente dall'art. 23 
della. legge che vmpone alla Amministraz�ione di 
espropriare le parti resi�ue quando risultino non 
pi� utUi,~z,abiU o � sia.no neees-sa.ri la.vori considet�evoli 
per conservarle ed uiSa.l'llle ].n ;modo profittevole 
)) prev�is�ione d�i legge che oorrisponde ad 
literam alla sittta.:zione della cattsa. 

La sentenza de�nu�nciata, d;eviando dai criteri 
della legge, invece di orientare l'indag�ine verso 
la� determinazione della dimintt.Zione d1i valore, sia 
pure fino ftl. Umite della ridtt.Ziolfl..e al valore zero, 
ha in.veoe ordina.ta la esecu~on.e rU or;.ere il mt,i 
costo) ingigantito d�ane con.Un.genze poliUco sociali, 
supera di gran l�wnga, secondo le perizie di oatUsa, 
il vaJlore del terreno realmente dalfl..1teggiato e probabilmente 
anche quello di t�utta la parte residua 
del fOifl..do in cui tali danni si verifi:cano vio~ando 
�i oriteri della legge. 

N att~ralmente, la � dim.inuz,ione di valore � deve 
essm�e s�tabilita p�resm"ndendo dalla sv�alutazion.e 
monetaria verifica.tasi da.l giorno della eseouzione 
delle opere al giorno� de~la� liqnidazione. Infatt�i la 
ob1Jligazoione dell' Amministrazion.e di eo'i"rispondere 
l'indenn�it� relativa � 1.tn'obbligazione peauniat�
ia fin dall'o�rig�ine, e, con.formemen te aUa giuri.8pntdenza 
della Oo1�te Stt,prema, s1tl suo adempimento 
non ha. injf:uen.~a ~a 8Va�l1ttaz�ione monetar
�ia �. (.iJf. F.). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA -Occupazione 
di urgenza-Opere a sollievo della disoccupazione-
Enunciazione nella motivazione del decreto 
di una causa che non giustificherebbe l'occupazioneIrrilevanza.-(
Consiglio di Giustizia Amministrativa 
per la Regione Siciliana, Decis. n. 12, 29 ottobre 1948, 
Pres.: Bozzi, Est.: Castiglia-Miraglia contro Prefetto 
di Catania). 

In -sede di rieorso contro il decreto che ordina 
l'occupazione �d:l ur;genza di un ter11eno, illon pu� 
rimettersi in discussione la. fUchia.ra,zione di indif.
feribilit� e di urgenza d,ei la;vori cui l'oocupazione 
� preordina.ta, contenuta. in un p11'00edoote prov


ved~mento definitivo non itnpu~nato. 

La necessit� di combattere la. disoccupazione pu� 

costituire motivo di urgoo7..a, poich� l'elencazione 

contenuta, nell'art. 71 della 1e~ge 25 grugmo 186,5, 

n. 2359, ha carattere es.e1mpJ.if�.cativo e non ta.ssativo. 
Anche 1se da.Ua motiva,zione del decreto ~J>isul�.'t 
ohe il provvedimento Idi occu'P'azione � sta.to adottato, 
fea l'altro, .per la resistenza del proprieta1rio 
ad aUenare contrattualmente il terreno, tale dichia.
ra.zione non vizia, 'l'atto impugmato, la. cui 
ca;usa. giu.ridica � 1s�empre esclusivamente l'interesse 
pubblico di realizzare l'O'{)era. 

Sul carattere di mero atto di esecuzione che ha 
il de&reto prefettizio n�ei confronti del decrreto ministeriale 
che dichiara la� indifferibilit� ed ut�genzrt 

delle opere, v. Oons1Jglio di Stato, Sez. IV, 25 maggio 
1935, in Nuova Rivista Pubblici Appalti, 1935, 
:152 e Oonsiglio di Stato, Sez. ~V, 15 aprile 1942, 
in Nuova Rivista, Pubblici Appalti, 19431 61. 

S1~l carattere non tas.saUvo della elenoozione di 
etti all'at�t. 71 dellw legge sttUa espropriazione per 
pubblica tttilit�, v. 0ARUGNO: Espropriazione per 
pubblica utilit�, Il Ediz.J pag. 265, con nota. di 
rio1�iami. 

Che la necessit� di co�mbattere la di.Soomtpazione 
fosse motivo s~tffi�ciente a� g�tstificare il d.em�eto� di 
oomtpa.~ione di urgenz;a, era ammes.so� anohe pri.ma 
della emanaz.ione del deoreto �legi.slativo lO ago8to 
1945, n. 517. Dopo l'ema.nazi.o'Jte di q'tte8to 
dtecretoJ de'IJe ritenersi che il rfor!,e d~ dar.. flO�llievo 
alla disoocupazione, valg�a� a rendere, ope 
legi.s, indifferibili ed� urgenti tu.tte quelle opere 
che vengano eseguit.e in base alla autor~~zaz�ione 
di .spesa aooordata dal decre�to� medesimo. In questo
� ca.so Ila discrezionalit� della� Pubblica Amrwini.
strazione si estrinseca solo in relazion.e alla scelta 
delle opere da eseguire oon que�i fon.rU, ma ttna 
volta determinata l'opera qttesta � senz'aWro indifferi.
bile ed urgente per forz-a, di legge. 

L'ttltima parte della soprariporta.ta massima del 
Oonsigl�o di giustiz-ia amministrativa, ci sembm, 
che debba es.sere intesa nel senso che la causa che 
giJu.stij�oa� e rettde �legittima la oomtpazione �di ttrgenza 
(ohe non � certo quella di, ovviar�e alla contraria 
volont� del proprietario di alienat�e contra.
ttua.lmente il fondo da oooupare) de�bba comunque 
sempre ristt.l'tare dall{k motim�a.zione del decreto, 
il quale non. diviene vizia.to di eoce.s.so a,;, JW� 
tere per irl fatto che nella stta mot�v�azione t�isulti 
ano/w l'altra causa (oertamen.te illeyUtima) di O'Vviare 
alla� oontraria volont� del proprietario. Ri� 
teniamo !Yio� che la cattsa vera e legittima della 
oocupazione d,;; ttrgenza debba ri.sultare nece-.ssat
�iamente dalla mo-tivazione del dec't"eto, il quwle 
.deve e.ssere mo�tivato (V. -RANIDLLETTI: Teoria, degli 
a.tti rumministrativi ;speciali, pag. 100) e non 
possa es8ere de.sunta, aliuncle. 

GUERRA-Proclama dell'A.M.G. per la Sicilia rela


. tivo al divieto di effettuare trasferimenti immobiliari 
non autorizzati -Eflicacia, (Corte di Ct>ss.,. 
Sez. I, Sent. n. 1590/48 -Pres.�: Giaquinto, Est.: 
Lorizio, P. M.: De Villa -Di Nardo contro Joppolo). 

Il .divieto di che M J)roclruma n. 5 del iluglio 194:l 
del Go'Vel'no militare anglo-aanericamo, col quale 
si dilspose che nessun trarsrferimento di beni im.mobili 
per qua.lunque titolo .potesse efiettua;r-si senza 
il booesta.t'e scritto del capo degli a�ffa,ri civili o 
da ufficia,le da lui incaricato, ebbe ca.rattere di 
norma cog-ente. E H iJrasferimooto e:ffettua.to contro 
la .sua os�servanza � nullo e la. nullit� pu� farsi 
valere anche dopo che col regio decreto 11 febbraio 
1944, n. 31, vennero abrogate le disposizioni 
tutte �emana.te da�l detto governo militare. -


l) E' evidente la importan.za della soprariportata 
sentenza della Oorte Srtprmna, la quale attiene 
alJla fondamentale qttestione dei 'rapporti trale 
norrne emanate dagli oocttpanU e l'ordinamento 


viuridioo italia,no, questione gi� arnt1)�a,mente trattata, 
sia da�l p1mto di vista generale della occupa.
tio bellica, s'ia dal punto di vi.sta partict>�lat�e 
della occupazione conseg�uente all'annistizio d.e!J, 
8ettem.bre 1943, e 8ttlla qttale non s�i � ancora forma�
ta u.na, gitwispntilen.za tranqtt�iUan.t:e, n� si. � 
raggiMnto �ttn accordo in dottrina,. 

2) Prernes�8a neoessaria a,Ua, presente no�ta, D� 
.'lembra quella d�i riportare tcstttalmente quella parte 
dePla mutit'(L(~ion.e della, sentenza� in esame che 
co�nticne gU argomenti a sostegno della tesi enunciata 
nella mMsima: 

� . � . Ora, se tnt i fi.ni del divieto vi era quello 
di carattere civile di cttil si � detto, pare no�n contestabile 
che si tra<tta.wse di norma. di camtte1�e 
cO'!}cnte e dhe il trasfer�im.cnto posto in cs�set�e contro 
il divieto fosse colpito da invalidit� ... 

� . . . non � qu�ind4 a parlare (li norma che toccasse 
solo inditretta.men.tc i diritti dci pq~itVati, n� 
d�i norma straniera aJll'o�rdinam.ento positivo i.ta.liano, 
la� disposi.zionc essendo dettata a tU�te.la p1tre 
degli in:tcressi aci p�rivati e a pt�es�lio delle private� 
contra.ttazioni.. delle quali l0 contingenze dell' epoca 
cot~ti.tttivarw causa di turbamen�to �. 

Gli arg�omcnU. sopra riferiti, con8iderati i8o.Zatametl!
iJe, potrebbet�o dar luogo ad in.terpretOrg;ioni 
del pen8iero deV~a Corte oortwmente ecoe8sive e oontt
�a8tanU con precedenti pronttnz�iati della Corte 
8tes8a, s� che ci 8ombra indis'pen8a,bile integrarli 
con ulteriori con.~�id.crazioni dhe da questi precerlcnti 
gi:udiaati po�880no trar8i, anche se questi 
non siamo 8ta�ti affatto rioh,iama,.ti nella dec�isione 
ru?,notata. � 

Ed invero, non po8siamo a8.'�oltbtamente m�edet�e 
che la Corte vo�glia .seg�u.ire la te8i (che ri8ttUet
�ebbe implicita da un superfioiale e8a.me de1Jla so-. 
pra riferita mot-ivazione) secondo ln� quale 8arebbe 
8'ltffieiente che un prom)edimento� notmativo emana.
to dall'au.torit� oc(Ylbpante abbia fi.ni di carat


. tere civile, peroh� 8i inserisca au.tomaticamentc 
nel 8istema legi.~la�tivo italiano�. Le oon.seguenze di 
tbna tale tesi sarebbero susoettibiU di sviluppi vera.
m-ente impensati, potendosi arrivare ad ammettere 
che �l'occupante possa, con norme sia pure eccezionnli 
e tempOt"anee, ma destinate ad infiuenZfM"
e, in forza d.Qt principio della ttltra attivit�, 
in modo permanente, tutto il dir�tto po8itivo dello 
Stato, modificare ~a legi8lazione privati8tica itaUana, 
irb tutte le stte parti, anohe in qttelle che 
attengono ai cardini fondamenta,li della Naozione. 
Non potrebbe infatti l'or-dine pubblico co8ti.tuire 
un limite riconoscitbto a tale pote.stl� nolrmati1:a., 
da.to� ohe qtte8ta non dovrebbe cot118iderar.si estranea 
aJll'ordinamento interno, ma� facente parte integrante 
di e8so e qttindi non 8oggetta ai limiti 
previ.8ti dall'art. 31 delle Preleggi. 

Tanto pi� grav�e 8nrebbe questa c�ot~8eguenza in 
quanto le ordinanze dell' A."iJf.'G. i�tieidenti in materia 
di diritto pri.Da.to, ha�nno Wt7ltto in genere portata 
territo.rialmente lirni.tata (regionale) 8� ohe, 
oltre a tutti g'li altri inoonvenienti, che sono derivati 
all'ordinamento _qhtridico itaJliano da,Uc vat
�ie ocoupazioni militari, dalla coesistenz'Or di go


t:emi di fatto e di governi legittimi, dalla, sepat
�azione territoriale, dal di8ordine costituziona,leJ 
dovrenumo essere deliziati anche dalla e8istenza 
di legg�i spc&iaU, va�levdli solo pm� detcnninate regiorJ;
i, modificat�rici del d:ii'itto civile, Za� ou�. cono8cenza 
8arebbc Tiserrata solo a quei pochi fortut~
ati ohe riu.scissero a reuwperare il testo delle� vat
�ie ordinanze, le qua.li non ri.sultano� pu.bblicate in 
ne88wna, raccolta ttfficiale del~o 8td�to . 

3) Ci� po8to, riteniamo che� quegli argomenti 
addotti dalla. Corte nella 8opmriferita motiva.zione, 
debbano �intendersi in nec�ess�aria co�rt�claz'ione 
con quanto la� C01�te medes�ima ebbe ad� afferrnat�e 
r~clla pq�eccdente senteni<Ja n. 289/47 della Sez. IIl 
(in. � /l'oro it. ))' 1947, I, 587) secondo -la� quale U 
po�tere norm'(J,titiJO deill' oc�oupan.te fn e�steso anohe a 
ra-pporti di .~tretto diritto privato in forza dell'art. 
�20 della convenzione d�i armistizio�, che ha 
derogato all'art. 43 d:ena convenzione dell' Aja.. 

Il mgionammito della Corte potrebbe perta,ntu 
r�icostruirsi in�tegralmente� cns�: 

� L'art. 20 dell'armistizio attribui8ce, in deroga 
a.~za. convenzione dell' A.ja e ai prirwipf generalmente 
ncoettati in diri.tto internnziona�le, alle potenze 
Ang�lo-8a880ni �oooupanti, il potere d�i emanare 
norrme vincolanti per i cittadini i.taliani in 
molte materie, a,nohe attinenti 8olamente al diritto 
prri�&-ato. 

Qtte8te norme .S'piegano i loero effetti 8tt tutti fili 
atti compittti nel periodo in cui e8se ebbero vigor�e, 
e po&sono essere fatte valere, nella �loro gi:nt'i.dica 
obbligatoriet�, in qua,lsiasi tempo >>. 

Co8� ricostruito, il pen8iero del 8t~.pt�erno Co11egio, 
pu� dirs~ ohe la teM, da e8s'o enunciata tt-ovi 
aprJoggio in una, 8carsa, rna, atJ,toret?olc dottrina 

(V. GIANNINI: No�I'me de.Ue autorit� oceupanti e 
diritto .dei privati, in � Gittr. Com. )>, 1945, II. 
p(J;g. 3.52). Ritiene infatti il Giannini, in nota ad 
ttna deeisio'i'/,e del Tribttnale di Benevento attinente 
anla. 8tessa materia oggetto della 8enten.za in 
esame) che l' armist~io' e preci8amente g'li articoli 
22, 23, 24, 2�5 e 26 abbia conferito agli Alleati, 
a differenza di qttan.to normalmente avviene nei 
casi di ocouparoione armigtiz�iale, dei poteri qua8i 
illimitati di leyi8lazione, e che di tn�li poteri, g'li 
alleati si siano am,Wl.'l'i nel modo pi� e8te8o. Ritiene 
inoltre lo 8te8so Giannini, 8ia pure con argomentazione 
rnolto sommaria, cihlj l� norme emanate 
nello esercizio di questo ampio potere, continuino 
ad aver f01'Za� cogen.te in relazione agli atti 
compiuti so.tto il loro impero anche quando, ce88ata 
l' oocupazione, ce8-si il tngore di e88e. 
4) Non crediamo che si po8sa tran.quillamente 
condividere l'opinione suespo8ta, la qttal�e attenua 
solo di pooo gli inconvenienti gravi8simi gi� me$8� 
in lttee. Vero � che adducer'e inconvenie'll!s non est 
resolvere a1rgumerrtum, ma qua�ndo g.li. i.nconq�e


. nienti 0,8surnono� ttn C'arattere di eccezionale. gravit� 
e 8i sostanziano addiritt1wa in un sovvertirnento 
rrodicale di dottrine, pr�incipi ed istituti, ci 
sembra ohe la oonBiderazione di e8si debba necessariamente 
indurre a contt�ollnrre} con legittimo so



~32


spett�, l'attendtbilit� e la esatte~~'flt della tesi che 
li provoca. 

Pa�re che si po8sa ervu,nciare qui una affermazio�ne 
su.lla quale s�i pos8a essere tutti di aooordo� e 
cio� ohe l'inser:ilm,ento� di una, no-rma straniera; 
(8c. ema,nata. da organi legislativi no1t-italiani) 
nell'ordinamento giuridioo Ualiano, possa aooewire 
solo media,nte una manifestazione di volont� degli
� organi dello Stato itaUano ai qua.li � costitttzionalmente 
attribuito il po�tere di f(J!f"e le leggi, 

o di em(JifW,re norme ohe di leggi formali Otbbiano 
la forza. 
(Sui limiti del c�. d. adattamento automatico del 
diritto interno al diritto i:nterna.zionale eonsuetudinario 
v. MoreUi in �Foro It. �, 1948, I, 533). 

Riteniamo oio� che qualunque lata portata si a.ttribui8ca 
alla convenzione di arm.isti~io, del settem.
bre 1943, que8ta, come pUra fonte di norrme 
d�i diritto internazionale, non pU� da sola,, determinare 
mod�fi.cazioni nel sistema del diritto interno 
italiano. 

EsaminandO le norme del decreto-legge 11 febbraio 
1944, n. 31, modello d�i ttttti gli aUri provvedimenti 
legislativi del genere, non pare che si 
possa attribuire ad esse forza determina�trice di 
una recezione materiale nell'ordinamento giuridico 
italiano dei provvedimenti nor:mativi emanati da,lle 
antorit� militari occupanti in virt� degli ampi 
JlOteri loro eonferiti daU'armistizio. 

La norma dol citato deereto ohe dovrebbe essere 
de<.,>isiva a sostegno della. tesi SCg'ltita dalla Corte 
Suprema, � quella del primo com.ma delrart. 1 
che recita testualmente�: � aon la c�essazione dell'Amm:
inistra~ione militare 01lleata non a.VI�anno 
pi� vigore, 1wi territori italia11i gir� ad essa sottoposti, 
tttUi i proolami e le o1�dinanze finora eman
�ate dal Generale Governatore militare delle forze 
allea.te o dai suoi delegati�. 

Si dice, a.rgomentando a contra.riis, ohe dalla 
d:isposizione � non arran.no pi� vigore )) dovrebbe 
desumersi il pri1t-cipio : << � riconosciuto vigore (ai 
proelami ea ord�inanze) come se si tra.tta.s!se di iwrme 
legisla.tiJve itaJliaJUe, per tu.tto il periodo i1t-cni 
l'occupazione � durat(J; l>. 

5) Ora, now ci sembra che 1tna tmle interpreta


. zione, ohe pur si pre8entar semplioe e suggestiva, 
8ia fondata n� surlla lettera n.� sullo spirito della 
nonna, n� �soprattutto stti princi~ comunemente 
accettati dal diritto i�n.ternazionale. 
.Riteniamo ohe sia nel gi'tMsto il Mona.co. (L'obbligatoriet� 
interna degli a.tt'i normativi enuinati 
dallo Sta�to oocupante -� i.n �' Gitw. Oompl., Oass. 
Civ. )) 1946, II, 2, pa,g. 365) quando avverte che 
non si deve �onfondere il problema dellm obbligatoriet� 
interna degli atti emanati dalle antorit� 
oocu.pantiJ oon qtt~llo dell'i~J,8C'J'Mnento eventuale 
degli atti medesim.i nell'ordinamento dell'oocupato. 


In questo senso, l'ar�mistizio ptt� ben conferire 
nll'occupante il potere' di emanare ordina1t-R/e ed 
altri provvedimenti norma.tivi in ma�teria, che secondo 
la eonvenzione dell'Aja sarebbe sottratta 
alla s�u,a co�mpetenza)� pu� ben l:.armistizio� obbligare 
lo Stato OI(JC1.tpato a conformare il S'tto ord�


namento interno in modo da� rendere o�bbligatod 
per i suoi cittaaini queste ordinanze e questi. provvedimenti 
11tMmativi, rend,endo giw-idieamente rilevante 
per il stto ordinamento interno qu�lla attivit� 
dell'oocupante che 'tale rvleVit;nza in via normaler 
non avrebbe, ma senza uoo espUeita e ohiaru. 
manifest!azione ai volontr� aeuo Stato OCc>Upato che 
assuma nel suo sistema di diritto positivo le norrnc 
sia pur leoitarnente (aal punto di '�"'�S'ta di diri:tto 
internazionale) emana�te da,ll'o�ocrupante, un tale inserimento, 
asso�lutamente eooezioM�le e qua,si sen� 
za preoeden.ti, non pu� afferma,rsi ohe sia avvenuto. 


In base 01lle precisazioni sopra riferi.te, oi sern� 
bra ohe la porta�ta della su�ocUata norma del acereto-
legge n. 31 del 1944 si manifesti nella 81W 
limitate~:<.'a,'con suffi.eiente chiarezza. Lo Stato ita.liano, 
in adempimen.t'o degli obblighi internazionaU 
oontra,tti oon l' (J!f"mistizio, ha ricono8ciuto rilevanti 
prer iJl suo ordinamento interno quegli atti 
emanati aall'ooeupante, per il periodo d�lla sua 
occu.paz:ionej ne ha rieonosduta l'obbligatoriet� 
per i suoi cit1tadini, ma non ha inteso� dire che quei 
proclami e quelle oroinanze divenissero leggi dello 
Stato. Una conferma� di questa affermazione pu� 
trovarsi nel 8econdo� comma del citato art. 1 del 
decreto n. 31 dol 1944, �laadove non si rego�lano 
gli effetti di tutti gli atti e fat'ti compiuti sotto 
l'impero di quelle ordinanze, in. applicarzione dci 
noti prinei~ �su1la :sucoessione delle le,ggi nel tempo, 
ma, si regola l'effica.cia acgli a.tti o fatti eom� 
pi~ti, in base a quelle ordinanze, daUe a.utoritr� 
militari alleate, il che corrispondeva, appunto al 
carattere, ea .alla, 1wr,tata degli obblighi assunti 
con l' armi8tizio. 

In altre parole, tra la situazione norrnale, i11 
caso di occupazione bcmca nella quale gli atti di 
imperio dell'occu.pante) internaziona�lmentc leciti 

o illeciti, di't:engono in via ai principio irrilevanti., 
alla 8tregua dell'ordinamento� giur�lico dello Stato 
ocoopato una volta cessata l'oocupa:::ione l> (CAPOTORTI 
in : � L'occupazione bo~lica )) , Ra�ss�e�gn� d i 
diritto p'Ubblico, 1948, I, 2, eol. 17) e la sittta<Zi.one 
eocezionalissima, nella quale lo Stato occupato. 
inserisce nella propria l~gislazione i provvedimenti 
normativi dell'oocurpante, o'� la situazione intermedia
�, derivante dal partioo�lare tipo di armistizio 
dol settembre 1943, nella quale lo Stato italiano, 
anehe dopo cessata l�, oocup'Otzione, attribuisce 
rilevanza giu-ridica, per il suo ordinamento, a.gli 
atti o fatti compittti .d:aue au.torit� militari occupanti 
in base alle proprie ordinanze. 
�AZla luce delle s-uesposte osservazioni: ci sembra 
ohe la aecisione della aorte Sttprema, anche a prcsein.
aere dalla necessit� ai aoverne ricostruire la 
motivazione, non costitu~sca� una soltt�zione definitiva 
dei gravi problemi cu.i si � accennato, e che 
si imponga ttn riesamc pi� approfondito di essi, 
necessit� �di cui sembra ohe si renda eeo la recentissima 
sentenza n. 1791/48 delle stersse ffezimziunife 
della aorte Sttp�rema, che, pur n.on segnando 
un nuovo orientamento in confronto delle p�recedenti, 
eon.tiene spunti suseettibili di ulteriori interessanti 
sviluppi. (A. S.). 


-33


1MPIEG0 PUBBLICO -Collocamento fuori ruolo Diritto 
a permanere in tale posizione -Ministro 
che sitt al tempo stesso Capo dell'Amministrazione 
presso la quale l'impiegato � collocato fuori ruolo Irrilevanza. 
(Consig;lio di Stato, Decisione n. 295/48 -
Pres.: Montagna, Est.: Testa -Schipani contro Ministero 
industria e commercio). 

L'impiegato sta.tale collocato fuori ruolo non ha 
diriltto di essere mam.tenuto in questa posizione; 
mentre il carpo d'el'la. sua Amministrazione ha, i1 
potea.-e a,sisolutamente d~screzionale di reJVoca.re il 
coLlocamento nella posizioo.e suddetta. 

N� vale a diminuire la portata di taJe potere 
discr�eztonale il fatto che il capo dell'Amministrazione 
sia anche UCU~po dell'I�srtituto presrso il quale 
l'impiegato, collocato fuori ruolo, presta. servizio. 

Il Consigli� di Stato ha acoolto pienamente la 
tesi dell' Avvocat'Uffa. 

]j}' "ben noto ohe col collocamento fuori ruolo non 
viene affatto a cessare il rapporto di dipendenza 
fm l'impiegato clhe si trova in twle posizione e 
l'Am.ministra~;ione del cui organico� fa� parte, la 
quale pu� far cessare, ogni qualvoUa lo ritenga 
opportuno nell'interesse generale �del servizio, tale 
posizione, per richiamare l'impiegato al suo ser
�vizio d'i8tituto, senza che esso impiegato possa. 
1mnta-re un suo qualsiasi diritto a permanere in 
que~la posizione. 

Correlativamente a qu.esto rapporto di dipendenza 
e a questo carattere di provvisoriet�, la 
legge (1�egio decreto-legge 30 dice1nbre 1923, numero 
2!)58, modifi.cato daWart. 17 del regio decreto-
legge 10 gennaio 1926, n. 46) ha garantito 
n[tl-i im:piegati collocati fuori rnolo la posizionP d i 
caeriera ad es�si sp'Otta1~te oome se oontinU'fJISisero 
a prestare il servizio d'istituto � in modo ohe ess�i 

possauo pa,I'tecipare ill'sieme con gli a.ltri a.lle pro<
nJ,ozioni a mano a mano ohe queste Bi effettuino, 
rimanendo in soprannumero nel gra�do in C1Li sono 
collocati n, bastando ohe restino scoperti nel ruolo 
comp1essiva:mente tanti posti quanti sono gli im


, piegati collooati fuori ruolo. 
Il rapporto d'impiego pubblico resta .dunque fer� 
mo anohe durante il periodo in oui l'impiegato sia 
stato� co~locato fuori ruolo, peroh� possa� espleta-re 
mansioni div�erse da quelle d'istituto, presso altrr' 
Amministra-zioni od Enti, ma SMnrpre nell'interesse 
generale dell'Amministrazione. ]j}.d � in vista 
di wn tale interesse generale ohe U collocamento 
fttori r1UJlo � iti8po8to, e non gi� in vista dell'interesse 
p-ersonwle dell'impiegato, il quale quindi 
non acquista� a.Zoun diritto a permanere pi� o meno 
a lungo in tale po�siz�ione, ed � tenuto q, riprendere 
le sue ordino;r.ie funzioni appena il Ministro da 
oui dipende ritiene venuta meno l'opportunit� 
della messa a disposizione. 
N es8un diritto so.ggettivo a permanere in tale 
posizione poo quin�di essere accampato dall'impi6� 
ga�to, anche se per avventura egli av�esse frattanto 
assrvnto� presso l' Am.ministrazione o Ente, a di� 
.<?posizione del quale egli � stato lasciato, �elle 
funzioni con �amttere di org�anicit� e stabilit�. 
Intanto ad �urna tale assunzione farebbe ostacolo 
la� preoisa dispo&.izione dell'art. 97 �ella legge sul


lo stato giuridioo (regio dec�reto 30 dioembre 1923, 

n. 2960) che vieta il cumulo degli impieghi. 
E' vero che il capoverso di tale articolo precisa. 
che il divieto si riferisce ((_a.gli impi~ghi ocrganici 
e 'S�tllibili n; ma oi� signifioa ohe chi fa parte di un 
ruolo org�anico iti una am1ninistrazi:one stata�le nat~ 
p1l� contemporaneamente far parte di aUro orga 
nico di altra Am.ministrazione Ente pttbblico, o 
comunque rivestire una carica con cara�ttere di 

stabilit�. 

In ogni oaso� poi, qualunque possa essere i;l rapporto 
ohe 8i Ma venuto a creare fra l'impiegato 
coUocato fuori ruolo e l'Ente a cui disposizione 
egli � stato messo�, un tale rapporto pu� impegnare 
le parti fra cui esso � in.terceif;u,to ma no1~ pu� ma.i 
vinco�lare l' Armninistrazione da cui l'impiegato dipende, 
e che � rimasta estranea al costituirsi di 
tale nuovo rapporto. 

N� a conclu8ione itiversa� p�n� cond~ttrre la circostanza 
che la stessa persona fisica rivesta nellG 
stesso tempo la qualit� di Ministro e qttella di Capv 
d(}lll'Ente presso il quale l'impieg�ato, collocato fuo� 
ri ruolo, presta servizio. 

E' evidente infatti che l'Amministrazione dello 
Sta�to non pu� e8sere impegnata che dal Ministrc. 
competente, nell'ambito ilei poteri a lui assegnati 
dalla legge, e in quanto opera precisamente in veste 
di Ministro. Indifferenti per detta amTninistra 
zione sono invece butti gli altri atti da ltti compiut�i 
qu,al'e privato cittadino o qt~ale legale rappresentante 
di altro J�Jntc pubblico o privato. 

RESPONSABILITA CIVILE-Danni-Danni alla per� 
�sona-Liquidazione-Sopravvenuto aggravamento Nuova 
liquidazione. (Corte di Cass., Sez, III, Sent.. 

n. 1325/48-Pres.: Colagrosso, Est.: Pisani, P.M.: Pittiruti 
-Cristini contro Azienda Municipale Tram. 
Milano). 
In materia di responsabilit� aquiliana domina 
il pr~ncipio generale che l'obbligo di risarcimento 
deve estende1~si a, tutto il 'danno, purch� ricollegato 
con nes.so di ca1usaJit� al fa,tto lesivo (1). 

Non si pu� escLudere, pertanto, tn via, alstra.tta, 
la. ammissibilit� di una seconda domanda. di liquidazione, 
'quando r~su.lti, da una. parte, che il 
sorpra�vvenuto agg1�avrumento 1si ~ricoUeghi CiliUSiJ-1� 
mente rul fa.tto origina.rio determinato-l'e della reiSponswbilit�, 
e che de�tto a.ggra,vamento non sia 
sta.to comunque contempla.to�, in via.. di prev:i!dibiliti1 
o .dj possibilit�, ali. momento e per i .fini della 
prima liquidazione (2). 

(1) e (2). -Il principio affer1na�to nella primn 
massima pu� ritenersi ormai consolid�ato nella giurispr
�udenza della Corte Snprema (vedasi delln 
8tessa III Sezione la sentenz'a 14 marzo 1938, 
n. 832 in � Sett. O.as8. n, col. 526); e non presta, 
il fianco m cen8ure, 8pecie se formu,lato con le 
riserve contenute nella secon�da ma.ssima. 
Pu� essere interessante stabilir�ne il fondamento 
allo scopo di individ<uarne i limiti di applicazione. 
E a questo proposito il testo della sentenza ha 
incidentalme.nte tenuto presente. che tm nuovo dan



34 

no, sia� pure derivant13 da-llo 


stesso illecito, costi-
tu,isce u.n d-istinto oggetto (petitum) e d� lnogo a 
una nuova e distinta dmnan(la, alla qua�le non ptt� 
estendersi il precedente giudieato. E' in sostanza 
lo� stesso pri;JuJipio, cni fa esplieitamente eccezione 
Fart. 345, 1� comma c. p. c., qttan(lo, dopo avere 
d-isposto che in appello non possono proporsi dornande 
mtm�e, agghtngc che per� pu� domandarsi 

'il r�isarcimento dei danni sofferti dopo la sentenz�a. 

.Nell'art. 345 l'eccezione si isp�ira, com'� noto..

allo jus s:urpervenien.s nonch� all'esigenza pra.tica 
di evitare per l� stesso fatto duplicazione di do
�1J1�a�nde e proceitimenti. Ma essa introdttce ttn lintite 
al pr'�ncip�io, che qui stiamo cmnrnentando, 
nel senso che fa cadcn: nell'am.bito del giudicato 
tntti i danni sofferti non solo fino al momento 
della sentenza del pri�mo �Giudice ma fino al momento 
che il giudizio si chiude, dopo che eventnalmcnte 
si. sia passato attraverso var�ie fasi e 
t'ari gra�di. Di gui8a .che possono farsi val.crc in 
un Sttcceswivo giudido, secondo il principio affermato 
daTl(~ Corte Suprema; solo i danni sofferti 
dopo che si sia chiu.so e completamente eswurito 
il pr�imo gittdizio. E per esempio, per volere fare 
�un caso lim.ite, se viene emanata una senten~<:a 
tli condanna di pr-imo grado, e pendente il termine 
di appello altri .tlanni si p1�oducono, sembra pi� 
conforme al princip�io della jus s�npervenienos, noneh� 
a.ZZa nonna dell',u�t. 343 che tali dwnni debba.
no farsi valere rnedia.ntc impugnativa della scntcti.
za, anzicht': rrwd~jantc u.nn nttova azione. 

A.ltra questione pu� sorgere allorclt� vuole sta


bilirsi J>�t� ri,qorosam.ente quando ttn �da�nno zm� 

rlirsi cke costitttisca ormetto di azione ,ustinta t'i


8petto ad altro danno prodotto da ttno ste8so fatto 

illecito. Sotto questo a8petto � pt�obabile che la, 

rlecisione della Corte Supremn non sia molto prc


eisa allorch� pa�rla di aggravarncnto del danno 1�re


cedente invece che di ttn danno distinto e divet�so. 

Per fare ttn esempio_, se da un investimento a-uto


rnobilistico deriva in un primo momento e si frr 
oalere ttna infermit� temporanea, non � escluso 

:~: ~~~~::ftla;r:~::n:: p 11o~cf~t~:~~f::~~~::~it~~ 

ca~Mata per sempre, s'intende, dallo stesso incid-
ente atttonw1rili8tico); rna. deever8a p1�odottasi e 
fatta valere tt.n'i.nfermit� permanente, sem�bra dubbio 
che po,,sa in nn wnccessivo rJittdizio farsi 'Va-lere 
un aggravamento di q1U'8ta inferm-it� pe�rmanente, 
a meno che non pos8 a confi:gzwarsi come 

;;;CI~a:;z~ts~ ~; ~~ar~!esr~;!~!.~1~:::aoa h~�d:t~~ tf!~i~:1;:::::,~:!~:tt:~:FqFsi/~=t~~~:l~~~~!~ ~~�-�.

__;:._=�.�.:,�-�.-.=,.,:_.!_,=:,_'�::_�.

che l' aygrava:rnento pu� f(trs�i valere in ttn s'ucces


sivo gittdizio� solo se non era i.n alcun rnodo prevedibile 
al momento e per i fimi della prima liqtti


dazione) poich� l'indagine 8ttUa esistenza di danni 

(listinti � sopratttttto �una. indagine di fatto, neUa 
quale la p�revedibilit� giQ�en nat,uralmentc un ntolo 
�irnportante per t�agioni pratiche facili ad intttirsi. 
]ia ad ogni modo un rigore ter�rninologico non 
n�uocc in questa materia_; e non � rna,le 1n�ecisarc 
che una a.z�ione distinta ed atttonoma pu� sperimentarsi 
per quelli che �in fatto possono considerarsi 
danni di-~tinti c arttonomi, non per quel�li 

c'l�" t',,. j'atto SO"IO da CO'!"!'�dCJ'a�r.o;__ COm"� aggra��a.


,, v ,. , . , " ,,. ,_, ., c ~ 

mento del danno fatto ralcre in precedente ,qiu-@ 
diz�io. 

Un aspet�to particolare �del problema� generale � 
offerto dai riflessi che sul danno e sulla sua valutazione 
economica pu,� avere la inflazione sueccssiDa. 
Ln Corte Snprema ha avuto gic� modo rli 
affermare che il Gi'lt�dice pu� tenere conto della 

~

s�valtttazione �oerificatasi fino al momento della de-;, 
eis�ionc (Sez. III, sent. n. 1455, 1948). Dal ch� si !,_'�,.:�.,~

..__ ...�':

:.:'_,=-�.::_

pt.t� ded1wre, �in base all'art. 345 c. p. c._, che ln ,.: 
svalu-tazione ptt� fa.rs�i val(we anche �in sede d�i a.ppollo 
e comttnquc finch� il giudizio no1~ resta defi-:(i 
n ito. ltla� rtna, volta definito il giudizio ammesso �in 
ipotesi. rJhc la svalntaz�ione continui ad ag,qramrsi 
fLnche �dopo, pu� instaurarsi nuovo gindiz�io per 
adcgttarc la liquidazione dci danni ai nuov�i valori 
inflaz�ionisUci? JiJ d'aUro canto � possibile neTTo 
stesso primo� ,qiud�i:do tener,~i conto di qttesto pre-00 
vedibile rtlteriore soilttppo �injlazionisticoj da cal-ID 
colarsi secondo criter�i eqttitativi (art. 205G c. c.)? m 

In proposito sar� bene distinguere fra le vade l'~ 
spese di danno. % 

Trattando,~i di danni i�stanta.nei, oi sembra che J~ 
nenvmeno nel gintlizio in co1�so si possa tener conto 1. 
del prcvedibile 1tlte1'iorc svilttppo in,fla�zionist�co. , 
La ragione � da riccrcarsi �in ci�, che la, scntenz�n 
mruta la natura. dell'obbz.iga,.~ione, e ln tr�asfo�rma. ~ 
da ttna obbligazione al risa<rcimento del danno .(che 
lta per oyyctto l'id <fnod intere:st) in nrut obbliynZ'ione 
pemmiarin. Onde � che r~al momento della 
scntenzn non esi.ste che ttna tale obbligazione, col 
carattere nominali8t-ico ad e88a relativo, il quale 
�vietn che .si possa tener conto dell'ulteriore sva-� 
lu,tnzionc. Come si vede, fra le due teorie ohe t'ifer-
iscono la va ..lutazoione del danno rispettivnment(: 
al momento della citazione o della sentenzn o del 
pa�gatmento, noi r-iteniamo e.<Jatta la secondaj c 
probabilmente in qnesto stesso orrUne di idee deve r:::=: 
C88ere posta la Corte Sttprema con la sua dcci


!=''= 

8ione n. 1455, 1948, ovc peraltro 8i JH'ecisi che il !f.:! ____

_,-_L_,!_,r.=�

...=; 

momento della deci.sione non � soltnnto ttn ter-!;_ 

r;:;;l:tt~:-~~~~~~:1~l~e~~na;~::u:~;~a~~~;~ir:! ;:~;;~'1 

al qttale pu� farsi valere la svalutazione, ma � an-'% 
che il tet�tnine cui la 8t;�altttaz-ione 8i det'e riferire. ~1 

Trattandosi di danno perman�ente (arl esempio ' 
per inabilit� perm,anente), la svalutazione incidf ~ 
sul danno per t1ttto il ]Jeriodo di tempo d-urante il 
qttale questo permane, e s-i comzJrende che, liiJU�-fl 

attenendos�i ai cr-iteri eqttitatit�i dall'art. 2{)56 c. c. 

In ta-l caso si pn� tener conto anche della sva�llltazione 
succe.~siva alla decisione; ma non se ne !::: 

potrebbe fare oggetto di rtn giudi.zio suooe8s-ivo; t~-,-.=.~_-.=�,.=:�.-.=;.=,�,-.~

::_�::,_,�'. 

� in sostanzn il tipico cn8 o di aggmParncnlo di ., 
CII i innanzi si � pnrla�to. r,, 

1'rattandosi �infine di danno fntm�o, .~e c nei Mi 
l-imiti in cui sia possibile farlo valere in un r�iUT1Jo--t@\ 
giLt.dizio, secondo i principi posti dalla Cort�~ 8u-1:': 
prema e nei limiti innanzi indicati, � evidente elle :;::: 
in tale nuovo gir.tdi.zio potr� farsi valere nnchc la =:=::: 
sva�lt6tazione es�istente al momento in cui qu.usto 
{:::t 

:::~~ 


-35


rlanno :si '!;Crifica. Ed �wero la gva.httat~ione eome 
pure innanzi si � inci�dentalrnente accennato, non 
fa che fornir�e �U contenuto economico-patrirnoniale 
del danno Nub�to, e ital quale q�n-indi in q1tc8to 
caso dpete il tr�attamento giut'idico process!ta�le e 
sostamzialc. (R. D. 0.). 

SERVITO-Comunione coattiva del muro-Appoggio 
al muro comune -Domanda giudiziale per legitti� 
mazione dello stato di fatto-Esistenza della costruzione 
in appoggio o in aderenza -Incensurabilit� Valutazione 
dell'indennit�-Momento di riferimento. 

(Corte di Cass, Sez. II, Sent. n. 1564/1948 -Pres.: 
Pittalis, Est.: Vitale, P. M.: Vitanza -Brunelli contro 
Simoncini). 

Manifestata, con l'a.ppogg-io di una nuova costruzion.
e a.l mur'O �a. confine, la volont� di acquista.
re la comunione di esso, esercita il proprio diritto 
il proprietario del muro che domandi la. legitt~
mazione dello .stato di fatto mediante la� dichia.
razione giu.dizia�le della coonunica.zione ed il 
pagamento deUa. � mediaiJlza >>. 

L'ae.certamento che la, nuova. costruzione sia stata 
fatta in appoggio costitursrce un appr�ezzamentf' 
di merito in.sinda.cahHe in ca�ssa.zione �quando non 
risulthw viola.ti i pri:ncipi distintivi dalle wstruzioni 
in adm�enza o per .s�emplice innesto di un 
capo del illnovo muro. 

. P�er acquista.re ta.le comunione coattiva il va.lO:l'� 
che 1si deve .pagare a norm1a. dell'art. 874 c. c., va 
detet~mina.to in relazione non al momento in oui 
sia. iwv�ennto .Pappog�gio clelia . .nuova. costruzione 
ma a .� quello in cui ha. Inogo il trn1sferimento del 
<lirHto in vii't� <lella eonveuz.ion.e e �rlella s�entt>
nza. 

(Jonforrne la 8entenzn n. 1363/47; 1;cdi in pToposito: 
Commentario a�l c. c. di D'AmeHo, Libro� 
della propriet�, pa~q. 234 e; segg. 

SuWesattezza dell'ultima� mas8'ima relativa al 
mornento della determinazion.e del valore 11-on sembra 
pi� po8sibile almtn rlubbio. 

Com'� noto, l'acquisto forz'Oso deUa comunione 
del muro non � po88ibile in relazione ad Pdifi.ci 
demaniali, epperta1~to, gli edij�<Yi pr�ivati che ad 
e-~-~i si appoggino debbono esser demoliti. 

Per gli edifici a]Jpa'1'tenenti a�l patrirnonio indisponfbile 
(Oascrrne, palazz�i adibit�i ad ttfji&i pub1Jlici, 
ecc.) ln qttcstione si preRenta pi� delicata. 

Al riguardo non ancora vi. sono manifestazioni 
della gi�urisprttden':a_,� scarsa � la, dottrina esistente: 
il P�ulvirenti (�'b RiviiSta. !Servit� P.red�ali, 1942, 
I, 36) c il Ferranti (C�mmento a.l nuovo Codief' 
Civile, lAbro della propriet�, pag. 217) si sono pronnnzi.
ati per la soluzione negafi.t,a. Ptw sen~a� nascondersi 
7Ja delioatezza della questione 8i p1l� pro-. 
dendere invece per la solnzione opposta .. 

A prima� tJi8ta la. letterale dizione dell'art. R7!) 
�alla comunione forzosa non sono soggetti gU edifici 
apzJartPnenti al Demanio pttbblico e quelli soggetti 
allo stes8o regime >> sembrerebbe suffragare 
la tesi che 'il dh)�eto non si estenda al di l� riPi 
beni facenti parte drl DCJnanio dello Stato {articolo 
822) e di quello delle P1�odnce c flei Oomnni 
(art. 824); che -infatti -l'art. ~24 dichiara 

soggetti l/Jl regime del Dernan io pubbl�ico �i beni 
della s1wcie di quelli indicati dal secondo comrna 
dell'art. 822� se appartengono alla. Prot'incia od ai 
(Jomu,ni. 

Smwnc�h� per la corretta �interpretazione dt;lla 
norma in esa�rne occorre pr�ima di tutto tener presente 
la genesi deUa disposiz�ione contenuta nelrart. 
55�6 c. c. 1865. Detta dispo8'izione, S'in da 
tempo rernoto, � stata 1�icollegata all'inalienabilit� 
dei beni p'ttbblioi ed alla� conseguente impo8sibilit� 
che essi s�iano sottopo,sti ad esprO]JII"ia.zione: la norma, 
ignota. al Codice napoleonico ed ai Codici italiani 
JYf'eesistenti, ed introdotta per la prima volta 
nel Codice del 1865, �vietando la cessione coatt�i-w 
(ohe consiste in sostanz'a� in 1tn'ipo�tesi di espropriazione 
forzata per priva.ta tt.Wit�) a fat,ore di 
pri�vati, nei confronU degli edifioi destinati all'uso 
pubblic�, null'altro avrebbe fatto che una testuale 
appUaazione di 1lt} pi� genera.Ze principio. 

Nella dizione di � edifi~ci destinati (J;U'ttso pubblico 
� erano certamente c�omzwesi sia gli edifici 
propria1nente appartenenti al Demanio del'lo Stato 
c degli Enti a1ttarchic�i ter"ritoriali, sia i ben,i patritmon:
iali ind~spon�ibiz.i. Ptt� sostenersi che la corrispondente 
diZ'ione del vigente (Jod�ce � edifici 
appartenenti al Demanio pubblieo e soggetti allo 
stesso regime � sia completamente innovati1-�a? Indubbiamente 
ttna innovazione Di � stata� per le 
chiese aperte al pubblico crttlto cat.toli_eo�, che, se 
in base al vecchio� Codice potevano classificarsi frn 
gli edifici dest-inati all'uso p1tbblico, dal Codice 
vigente sono chiaramente a�8.~oggettati di regola al 
1�cgime pr�ivatistioo, salvo la limitazione contennta 
nell'art. 831. Jvla, a parte C'i�, pu� ritenersi che 
la d�isciplina del d.iv�ieto della cessione coattiva sia 
rimasta� immutata. � 

Gio'l5�a. infa,tU al riguardo tener presenti le dispo�
s�izioni del vigente Codice in ordine ai beni demaniali 
e beni patr-imoniali �deUo Stato e deyli 
Enti minori. Come � noto il legislatore ha rinunziato 
di proposito a dare 1tn'a8tratta� definizione 
del Demanio pubblico, sia per la difficolt� della. 
definizione stesNa�, tuttora controv�ersa in dottrina, 
8ia, perch�-come leggesi nella relazione al Libro 
delle propriet� __, ci si � attenuti a�l principio 
� che l'a categoria dei beni del Dernanio pubblico, 
come quella che d'ipende da determinazioni di� &1'd
�ine politic:o.� � erninentemente storica e d i diritto 
po8ititJo >>. 

In consegnen.za l'art. 822�, attra11er8o ttn'elencazione 
ta,8sa.tiva ~' per qttanto 81tReettibile di applicazione 
e8tenNit;a -c .<~alt;o il rinziio a leggi 
8]Jeciali, determina quali siano i beni demaniali: 
detti beni, carne J'isnzta. da.U'elencazione steB8a, 
sono quelli che per la� l01�o stes8a natura o funzione 
non po.ssotw clic c.<~sere de8tinaU alla coltr�tti1Jit�, 
dei cWadini. 

A s1w 'VOlta l'art. 826, riprendendo la denominazione 
e d�istinziorie introdotta dal Regolamento s1tll'Ammiioistrazione 
del patrimonio dello Stato 
(4 maggio 1R85, n. 3074, art. !l e 23 maggio Hlz.t, 

n. 827, art. 9), preci8a la nozione dei beni. patriJnoniali 
indi.9ponibili, dando di questi ttltimi una 
elencazione del pari ta.<~.~aUt'a, dalla qua.Ze rileva�8i. 
che i beni ind'isponibiU, per la� loro natura potreb

~ 36


bero appartenere mwke a privati, ma, per la 1o.ro 
destinazione ad u:~o pubblico sono sottopo�sti a un 
particolare regime, che ne limUa la di8ponibilit�, 
cos� come � p-rcc,isato dall'art. 828 c. p. c. 

S�i � r�itenuto opportuno soffermarsi nella, suesposta 
disamina, perch� essa serve a diqnostra1�e 
che la ratio leg�is della distinzione tra beni demaniali 
e beni patrimoniali indisponibiU, trova la 
8tta ragione d1i ess�ere, d-a un lato, nella� mancanza 
di una definizione ast1�atta di bene demaniale, c, 
dall'altra, nella differente natura dei beni appartenenti 
all'una o wll'a�ltra categoria. E' .peraltro 
comune aWuna o all'altra ca.tegoria l'elemento cs.~
enziale della incormmemiabiilit� latu ISOOISU o, 
quanto meno, della indisponibilit� : � comunque 
in:du�bbio che sia i beni demaniaU oke quelli appartenenti 
al patrimonio indisponibile sono so�ttratti 
alle norme che regolano la propriet� privata e 
80ggetti wd una dis�criplina prevalentemen.te pu�b


bUoistioa. � � � 

Pu� o�bbiettarsi -e non mancano manifestazioni 
�della dottrina in tal senso (cfr. ZANOBINI, 
in D'Amelio, Commenta.rio, l'hbro sulla propriet� 

p. 113) -che il cpv. dell'art. 828 a differenza dell'art. 
9 del regolamento 23 maggio 1924 determini i 
non pi� J/assolttta inaUenabi.zit� dei beni pa�trimoniali 
indisponibili (cosa che faceva ritenere alla 
pi� diffusa dottrina che l'inalienabi.lit� rispetto a 
quest�i beni avesse lo stesso contemtto e le stMse 
conseuuenze che rispetto ai beni demaniaU), ma il 
d�i�vieto alla sottrazione della loro destinazione. Senonoh� 
ptt� repUoarsi che il rin1Jio alla legge speciale, 
aontenuto nel cpv. d,ell'art. 828, spiega e 
ginstifica una drisposizione ampia, C'On la qtta.1e 
non siasi vol1tto vincolare (la materia � stata ritenuta, 
aome si � 17�sto partico�larmente fluida e su8cetHbile 
di svi~uppi storico-politici) l'eventuale 
futura regolamentazione, mentre lo stesso rinvio 
alla legislaz�ione speciale e la forrm1t.lazione, che non 
contraddice al preoetto dell'inalienabilit� stabil!ito 
dal regolamento del 1924, indVztcono a ritenere che 
la nuova norma non a�bbia effetto a.brogativo rispetto 
a ,quf?lla contenuta nell'art. 9 del regolamento. 
Comunque, anche se il limite alla disponibilit� 
dei beni patrimoniali indrisponibUi deve 
essere solo quello del divieto di mutamento della� 
1lestinazione, � indubbio che tale condizione) la 
qtta�le -come riconosce lo stesso Zano�bini -re8tringe 
praticwmente la stessa facolt� di alienare, 
assimili in soBtanza il regime di detti beni a qttello 
dei beni demaniaili. 
In conchtsione sembra potersi ritenere che nella 
1Uzione dell'�Wrt. 879� � edifici appartenenti al Demanio 
pttbbz.ico e qnelli .soggetti allo stesso regime 
� vadano compresi non solo gli edifi.ci appartenenti 
al Demanio dello Stato e quelli appartenenti 
al Demanio delle Province e �ei Comuni, ma 
nltres� gz.i edifici facenti parte del patrimon.io indi,<
fponibUe sia� dello Stato ohe degli Enti autarchici 

l'applicazione concreta della norma. Tra i beni 
elenoati 6.�gli art. 822 ed 824 possono av�cr nat�twa 
d�i elUj�.ci, da� un lato, le opere destinato alla difesa 
nazionale-cio� le fortezze-dall'altro i cimiteri. 
jjfa. sia per l'�ttna ohc per l'altra catBgoria de�i detti 
beni, non � neppure possibile l'ipotesi di c�ess�onc 
coattiv�a della comunione) perah� leggi speciali impongono 
ai privati parUco�la�ri distanze per le costru.
zioni. Ugualmente diff�icile, in concreto, .mrebbe 
configurare un'ipotes�i di cessione coattiva 
]Jer le costruzioni port�uali. Resterebbero gli immobil
�i di interesse storico, archeologico, artisUco ,� 
ma, a parte che, anche in tal materia, vigono leggi 
specia�li che disciplinano e limitano le costruzioni 
sui folflilli vicini, il d�ivieto della cessione coattiva 
� espressamente sancito daWart. 879 nei confronti 
di taz.i imrnobiU, anche se appartengono a pri


vat-i. 

In particolare pr�iva di pratico contenuto sarebbe 
la dizione di � beni soggetti a-llo gtesso 
re{fime � dei beni demamali se ad e88a si dovesse 
attribu1re un signij�.cato �restrittivo : U riferimr:nto 
cio� so.ztanto ai beni precisati dall'art. 824 o. c. 

Infatti dei beni facenti parte del demanio delle 
Province e Comuni possono aver natttra di edifici 
solo i cimiteri (nei confronti dei qttal� come 
si � det.to leggi speciali impongono ai privqU confinanti 
particolm�i di8tanze nella costruzione) cd 
i mercati per i qnaU soltanto sarebbe ipotizzabile 
in concreto la cessione coattiva. del mnro di confine. 
Ma sarebbe davvero strano ahe il leg�is�laton; 
si fosse preoccupato espressamente od ttnicamente 
di cos� lirnUata e particolare ipotesi. 

I n fine, non va truMntrato -argomen.to non 

decis�ivo� ma. non prifl;o di importanza, se por


tato a rincalzo delle considera.<Jioni sovra �espo


ste -che il vigente Codice � ispirato alla co�stan


te' preoolenza del pubblico sttl privato interesse, 

alla� affermazione di preminenza de�l regime pub


blioistioo 81.t quello priootistioo. Sarebbe s�trano 

qumcti ohe il nuovo Uodice avesse voluto dare 

ag<li ed-ifi�ci pubblici ~rispetto alla� cessione coat


tiva -una tutela minore di qu-ella offerta dal 

Codiae del 1865. Nel dflt�bbio di interpretazione 

dovrebbe pertanto preferi.rsi qttella soluzione che 

meglio appaia rispondente al pubblico interesse. 

Per quanto attiene il drivieto delle eostruziord 
in aderenza, pe.r q�uanto al r�igttardo non pos8ono 
invocarsi le ragion-i onto�logicke-basate sttlla inalienabilit� 
che cara�tterizza sia i beni demaniali 
che qtte,lli patrimoniali indisponibili -le qttali 
gittstificano storicamente e logicamente il divieto 
di cessione coatt�iva, sta in fatto che lo stesso ::; 
a<rt. 879 statwi8ce il t~Ameto� delle coitrttzi.oni in 
aderenza nei confronti di quei beni esclttsi dal-�� 

~~~r~e!;l':anC:;s~~:p:e~~ttiva~o!!ea:;.�� s:is{~a_!_ ~.:

�...
,,.:J.::�,i_,'�. 

altres� quelli patrimoniali indisponibili (e ci� in r. 

v:::

territoriali (e segnatamente, l'e oaserme, gli edifici virt�. della pi� cowtYincente interpretaz-ione della 

destinati a sede di uffici pubblici, ecc.). prima parte dell'art. 879, primo comma) deoo, 4i -m 

D'altronde, ove non� si accoyliesse tale tesi l et. eonse�guenza�, ?s?l.udersi nei oo'f!'fron.ti di detti ber:�i ~I 
disposizione dell'art. 879 sarebbe priva di pratico anche la posstbtltt� di eostrttzwne tn ad~Jrema (tn M~: 
contennto. Ch�, se il divieto dovesse limitarsi ayli 1'�rt� della 8econda parte dello stesso comma del !~~~:~ 
edifici demaniali, assai arduo sarebbe concepire citato a,rtieolo). 


-37


In realt� U leg,islatore avrebbe potuto distin� 

gum�e tra le ipotesi di ,cessione coattiva e quella. 

di costruzione in adet�enza� e limitat�e il divieto nei 

confronti dei pubblici� edifici solo della cessione 

coatt'�'IJ'a, permettendo invece le costruzioni in ade


renza, in considerai�ione del fatto che si _tratte


rebbe di esercizio di una facolt� nella sfera della 

propriet� priv�ata e senza invasione nella� sfera 

giuridica della confinante propriet� pubblica. Ma 

siccorne il legislatore non h(t fatto distinzione, la 

soluzione non pu� essere che unitaria. 

Del resto la mancata� distinzione trova la sua 
, ragione �di es8ern nel raffronto con la disciplina 

delle fUstanze legali sotto l'imperio del Codice ,del 
1865, il quale non prevede-va l'ipotesi di costntzi�ne 
in aderenz�a. Prima deU'entrata in vigore 
del nuovo Codice il vicino o doveva distanz,�iar8i 
di almeno tre metri ov�vero Tiahieden: la cessione 
coq,tUva. 

In deroga al suddetto principio il legislatore 
ha ora ammessa la possibiUt� della costruzione 
in aderenza, ma ha inteso limUarla solo ai rapporti 
tra privati confinanti: nei confronti dei pubblici 
edifid invece, confermato il divieto di ces8ione 
coattiva, ha sta-tuito altres� il divieto delle 
co�struzioni i'n aderenza.. (N. O.). 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I 
PROVVEDIMENTI SONO ELENO.ttTI SEOONDO L'ORDINE 

-

DI PUBBLIO.AZIONE SULLA 

1948 

I. 
D. L. 7-5-1948, n. 1235 (G. U., n. 242 Suppl.): Ordinamento 
dei Consorzi Agrari e della Federazione italiana 
dei Consorzi Agrari. --Ogni dubbio sulla natura 
giuridica privatistica dei Consorzi e della Federazione 
� ormai eliminato con l'art. l del decreto 
legislativo in questione il quale li qualifica Societ� 
cooperative a responsabilit� limitata. La� natura privatistica 
di dette persone giuridiche non eselude 
peraltro che i loro dipendenti, quando si approprino 
nell'esercizio di funzioni inerenti alla gestione di 
ammassi, di somme di pertinenza dello Stat.o, co;mmettano 
pecula.to. 
II. 
D. L. 8-5-1948, n. 1306 (G. U., n. 264): Integrazioni 
dei decreti legislativi luogotenenziali 14-6-1945, numero 
365 e l 0-8-1945, n. 526, concernenti la conce.9s1:
one di anticipazioni alle Aziende industriali di importanza 
nazionale areditrici dello Stato. -Questo 
decreto deve naturalmente essere coordinato con il 
decreto legislativo 25-3-1948 n. 674 (vedi in questa 
Rassegna, fase. 6, pag. 13, n. XV) e particolarmente 
con l'art. 16 che consente la facolt� di concedere 
anticipi ad imprese creditrici dello Stato per contratti 
di guerra, al Commissario liquidatore istituito 
per la sistemazione dei suddetti cont.ratti. 
Ill. D. L. 6-5-1948, n. 1314 (G. U., n. 266): Trasformazione 
dell'Ente Autonomo �Mostra Triennale delle 
Terre Italiane d'Oltre Mare" in Ente autonomo "Mostm 
d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo"� 
-Nessuna modificazione � portata dal decreto alla 
norma del regio decreto 8-6-1940, n. 779, art. l, 

n. 12, secondo la quale detto Ente � difeso dall'Avvocatura 
dello Stato. 
IV. Decreto del Presidente' della Repubblica 20-9-1948, 
(G. U., n. 269): R1.nnovazwne delle funzwm dei Commissari 
regionali pe1� la disoiplina del-la distribuzione 
dell'energia elettrica nelle regioni dell'Italia Settentrionale 
e nell'Italia Centro-Meridionale. -Questo 
provvedimento, col quale si impongono alle imprese 
produttrici e distributrici di energia elettrica limitazioni 
ed oneri che sembrano incidere nel campo dei 
diritti privat-i, � basato sui poteri conferiti al Capo 
dello Stato dall'art,. 132 del T. U, di leggi sulle acque 
e sugli impianti elettrici, che non sembra abbiano 
subito limitazioni in seguito alla promulgazione della 
nuova Costituzione. Per qu~nto riguarda, peraltro, 
� G.4.ZZE7'T.4. UFFIOJ.ttLE � 

l 

~ 

li1 
i, 

l'art. 5 del decreto in esame, � da tener presente, in 

l

relazione alla impugnabilit� dei provvedimenti del 
Ministro dei lavori pubblici, l'art. 113 della Costituzione 
medesima. 


; 

V. 
Legge 10-11-1948, �a. 1373 (G,. U., n. 278): Estensione 
della dichiarazione imphctta di pubblbca utilit� 
l

m

alle ope.re ferroviarie. -Con questa legge si risolve !� 
definitivamente la questione dell'applicabilitli alle 
opere ferroviarie dell'art. 30 nel regio decreto 8 feb


l

braio 1923, n. 422, che la giurisprudenza prevalente 
aveva escluso (v. Relaz. Ministeriale in le leggi, 


l 

1948, pag. 11 88). 

VI. Decreto Ministeriale 20-10-1948 (G. U., n. 281\): 
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zone~ del ~ franco francese. -Con questo decreto si riE~olve tm 
dubbio sorto in relazione al cambio applicabile a 
favore dei creditori italiani di somme versate da debitori 
francesi presso la Banca di Francia con accreditamento 
al U.I.C., dubbio sul quale vedi in 
questa Rassegna, n. 9, pag. 25, Voce Scambi e Valute. 

VII. 
Legge 2-12-1948, n. 1412 (G. U., n. 288): Dlsposizioni 
concernenti p1�omozioni e conoorsi di ammis.
sione in taluni ruoli del Corpo del Genio civile. Con 
questa legge, in applicazione dell'art. 97 della 
Costituzione, si � provvedut,o a regolare una mat-eria 
che finora veniva disciplinata mediante decreti del 
Capo dello Stato (c. d. decreti di organizzazione} in 
base alla legge 31-1-1926, n. 100. 
VIII. Legge 21-12-1948, n. 1440 (G. U., n. 98): Provl 


vedimenti in materia di diritti erariali ed ist-ituzione tf 
di un sopraprezzo sui b1:glietti di ingresso nei locali ~ 

di spett(WOlo, trattenimenti e manifestazioni sport�!e, . m 
-Con l'a,rt. 5 si istituisce un� sovraprezzo domeni-~f 

:;~:::~:~~;'i~~;:=�~!~~:~;:.::;.;


decreto legislativo 30-5-1946, n. 538, in quanto il 1,�,�,�."

..��.�,'.'�.��''.�,��.:����'�:��,�.�.� 

divieto stabilito in questo articolo di istituire sovra� 
prezzi sui biglietti � diretto non a,] Legislatore ma 
alle Autorit� amministrative, alle quali tale potere 
era in passato attribuito dall'ari"-. 15 del decreto 
legge 7 aprile 1926, n. 765. 


IX. 
Legge 23-12-1948, n. 1451 (G. U., n. 300): Termini -f;=j 
per l'avocazione dei profitti eocezionali di contingenza y 
e per l'accertamento dell'imposta straordinaria stti tii 
profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della .@ 
impost'J straordinaria progressiva sul patrimonio, dei iil 
l

l 


39


diritti doganali e. delle imposte, di fabbricazione. -� 
Il secondo c�omma dell'art. l non va cert-amente interpretato 
nel senso che la violazione delle leggi e 
dei regolamenti in esso prevista debba avere carattere 
di reato Pu� trattarsi anche di un illecito puramente 
amministrativo. La proroga dei termini di 
decadenza previsti nella legge in esame, non si applica 
a, favore dei contribuenti. 

X. 
L�gge 22-12-1948, n. 1456 (G. U., n. 301 ): Disposizioni 
per l� modi{icazioni di carattere generale alle 
tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle 
t�rrovie dello Stato. -Non si tratta di una legge di 
delega legislativa al Governo ai sensi dell'art. 76 
della Costituzione. Si tratta invece di una legge con 
la quale, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, si 
modifica la organizzazione di pubblici uffici (quali 
sono certamente quelli dell'Amministrazione ferroviaria). 
XI. Legge 29-12-1948, n. 1470 (G. U., n. 304 Suppl.): 
Sospensione dell'entrata in t�igore del decreto legislativo 
5-5-1948, n, 483 recante modificazioni ed aggiunte 
al Codice di procedura civlle. -L'entrata in 
vigore del detto decreto � sospesa, fino al 31 marzo 
1949. Questa legge prelude certamente ad una modificazione 
delle norme del decreto legislativo numero 
483, che � stato criticato da molti ordini professionali 
e da gran parte della dottrina. 

XII. Legge 30-12-1948, n. 1471 (G. U., n. 304 Suppl.): 
Pro1�oga delle vigenti �disposizioni in materia di locazione 
e sub lonazione di immobili urbani. -Notevole 
l'art. 5 che contiene :un vero e proprio impegno per 
il legislatore di emanare una legge avente determinato 
contenuto. Naturalmente questo impegno ha 
puro carattere politico e non varrebbe a rendere 
comunque invalida una legge successiva che fosse 
con esso in contrasto. 


DELLE CONSULTAZIONI 


4 IWRltiUL4ZIONE DEL QUESITO NON RIFLET2'E IN 4LOUN JJIODO L4 SOLUZIONE CHE� NE � ST4T4 D41.'4 

AMMINISTRAZIONE PUBDqCA. -l) Se .l'Asrsocia


1, 
;.:ione Nazionale degli Enti Economi.ci dell'Agricoltura 
sia una �p�.rsona giuridica� diversa dallo Sato (n. 68). �II) 
Se sia applicabile il prilniocipio del Foro d,ello Stato "' 
nel procedimento penale in cui sia parte quale responsabiJ.
e, �civile un'Amministrazi�one dello Stato (n. 69). 

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI!. -Quali siano 
i rapporti :tra confisca penal:e per violazione delle le-ggi 
annonarie e privilegio del trasportatore .sulle cose conJilscate 
(n. 11). 

CONTABILITA' DI STATO. -il} Se i provvedimenti 
ammini�st,rativi eon i quali si nega approvazione� ai con� 
tratti dello Stato debbano essere motivati (n. 44). Il) 
Se l'atto di .approvazwne di un'aggiudicazione all'asta 
sia soggetto .a sindacato dell'Autorit� giudiziaria (n. 44). 

DBMANIO. -I) Se i beni gi� appartenenti alle Case 
del Soldato e trasfeTitl durante� i.l periodo f<~>scista alla 

O.N.D. possono essere ora rivendicati dall'Amministra." 
zione Militare nei �Confronti deU'E.N.A.L. poss�essore 
(n. 54). -II) 1Se le disposizioni �contenute nella cir-� 
colare della r-..agioneri.a generale dello �stato relativa alla 
chiusura delle Gestioni stralcio del soppresso p.n.f. 
per �conto del Demanio abbiano forza �cogente nei conrronti 
dei terzi (n. 53). 
ESPROPRIAZIONE PER PUI313LICA UTILITA'. -Se 
l'atto stipulato pr�ima della dichiarazione� di pubblica 
uti.!it� per la d:eiermilnazione dell'indennit� relativa .ai 
!Jeni da espropriare eostituis.ca in sostanza un atto di 
comprave,ndita (n. 26). 

GUERRA. -I) Se, &gli effetti dell'art. 312 della legge 
<li guerra sia� neeess.a11io un atto di data .certa per dimo
�strare che il trasferimento di beni appartenenti a sudditi 
di nazionalit� nemica � avvenuto prima de.Jla applicazione 
della l�egge di gu~rra medesima (n. 95). -H) Se 
l'atto di vendita di un'automobile non trascritto nel 

P.R.A. sia apponibile aJ.Io S'ato Italiano, �che, in applicazione 
delle leggi di guerra, ha proce�duto al s�equest:ro 
di essa (n. 95}. -III) Se i materiali gi� appartenenti 
alle Forze armate alleate e las.ciati n�e.gli scali ferroviari 
debbano ritenersi recuperabili dall'A.R.A.f-.'. (n. J4). 
Il\IPIEGO PUBBLICO. -I) Se la sospensione <lei 
�iritti elettorali attivi e passivi costituisca impedimento 
alla nomina ad impiegato statale (n. 140).-II) Quale trattamento 
.economi-co spetti .alla vedova di un impiegato 
avventizio dee�eduto prima dell':entr.a�a in vigore del 

D.L.C.P.S. 4-4-1947, n. 207 (n. 145). -III) Se competan:o 
agli ufficiali fuori �organi�co ai tempi deHa le.gge 6 giugno 
1935, n. 1404, l'aumento delle indennit� militari e 
la �tredicesima mensilit� (n. 141). -[V) Se sio. legittima 
la �convalida, prima di motivazione, del collocamento a 
riposo di un dipend�ente statale disposto dal governo 
della r.s.i., .quando il collocamento a riposo sia stato 
disposto su domanda deiJ.o s'�e.s.so dipendente �(u. 143). 
IMPOSTE E T ASSE. �-Se durante il provvedimento 
di �canoeJ.lazione drull'Albo nazionale, un .appaltatore 
del se.rvizio di ;riscossione delle imposte di consumo 
possa valiuamente �cedeil'�e l'appalto a terzi (n. 81). 

IMPOSTA SULL'ENTHATA.-Se i eontratti di appalto 
stipulati successivamente all'�entrata in vigore del D.L.L. 
7-6-1945, n. 322, go.dano delle agevolazioni tributari�e, previste 
dal decreto stes�so, oltre �che� p�T l'imposta �i registro, 
anche per l'imposta generale ,;;ull'entrata (n. 9). 

INFORTUNI SUL LAVORO. -Se ai dipendenti della 
Assoeiazione Nazionale deg.li Enti Economie-i �dell'Agricoltura, 
vittime di infortunio per ~ause di servizio, siano 
applicabili le norme del D. L. 6-2-1936, n. 313 (n. 6). 

!POSTE . E TELEGRAFI. -Se� d.l provvedimento del ~~~ 
Giudice Istruttore in una causa di divisione, ereditaria, ' 

~~ 

con il quale si deleghi un notaio ane o�perazioni divi-,. 
o;ionali, s.ia atlo idone� ai sensi deU'a:rt. 22 R.D. 30-5"1910, li: 

n. 775, :a .consentire all'Amministrazione ;postale il pa,ga-l� 
mento .a mani d�ei notaio stesso di Buoni postali frut� i 
tili:::~:~~::RI DI GUERRA -al bonell~ori di ..i_:

Se l_ 
rimesse tra.sf.erite da ufficiali gi� 'Prigionieri sug.Ji .wss�-[ 
gni di c.aptivit� possa disporsi il �pagamento di una inte-!!: 
grazione, in relazione alle variazioni del ~cambio, quan�o f 
u pro.,�limenta che eanoede l'inlegmeiooe ala ao�>"� l. 
ai"' al "'""" io patda dei P'igiarulen (o. 8). 


-41


PROPF.'IETA' INTELLETTUALE. -11) Se, nel caso od! 
invenzioni utili alla difesa militare l'Amministrazione 
possa impedire che i1 brev�etto gi� concesso venga messo 
.a disposizione del pubblico e per quanto tempo (n. 4). 

HAPPORTI DI .:L~t\.VORO.. l) ~e il lavoratore �che 
si trovi per malattia� 0 per altra �causa nell'impossibilit� 
di assumere lavoro pos~'>a rimaner.e. iscritto nelle Uste 
di �conocamento (n. 14). -II) Se il lavOJ'atore. che non 
Si presenta alla chiamata della revisione deHe liste 
vossa ess�e<J�e canc�ellato (n. J4). 

REGIONI. -Jse UJn immobile de-stinato a sede di Tribunale 
Militare, e t11ansitoriamente destinato ad al:ro 
servizio daJ!e Autorit� militari alleate� occupanti, d�ebba 
considerarsi, ��per gli �eff.e:N di �Cui agli arti�coli 32 e 33 

dello Statuto sici.Jiano, come interessante la dife�sa dello 
Stato, e quindi escluso dalla a.ssegnazione alla Regioqe 
siciliana (n. 4) . 

REQUISIZIONE. -. Se H rna.r!df!.to di 'Pagamento delle 
ind�nnit� pefio la req�ifsizidne di un fondu tenuto a eolonia. 
de.bba �e:ssere intestato ai soJ.o proprietario (n. 61). 

TRAT'l'ATO DI P�CE. -I) Se Je, opere e i manufatti 
eseguiti dallo Stato italiano nei territori ex nemici siano 
passati in .propriet� dei singoli Stati �cui i territori essi 
appartengono (n. 3). -Il) Se per la disciplina dei 
pagamenti .relativi al T.L.T., pos�sa farsi ri�chiamo, in 
mancanza di :disposizioni del trattato di paoe al principio 
,generale in tema di successione di S'ati (n. 2). 
-III) Se siano nulli tutti i trasferimenti di boeni nemici 
avvenuti durants il s.equestro .ili essi (n. 4). 


@J�f'distanza di un anno dalla pubblicazione del primo numero di 
questo ~riodico � possibile fare un primo consuntivo ed un(4 concreta 
valutazione dei risultati con.~eguiti. Questi possono riassumersi nella 
.~emplice constatazione che l'iniziativa ha avuto successo. N e sono prova 
il crescente interesse col quale la Rassegna � letta non solo dai colleghi, 
ai quali � principalmente diretta, ma anche dagli alti funzionari ammitti8trativi, 
dalla Magistratura, dal Foro, dalle Univer8it�. ,Pu� dir8i, 
anzi, che il successo ha superato rapidamente le a8pettative iniziali, e 
ne fanno fede le continue richie8tC della pubblicazione che pervengo'fl,o 
da ogni parte, delle quali siano lusingati e che saremo lieti di soddi.
�fare se il 1Provveditorato generale dello Stato con8entir� un aumento 
dell'attuale tiratura. 

N el chiudere la serie del 1948 8entiamo di dovere un elogio al 
collega avv. Aristide Salvatori, che, oltre a r�digere personalt;~ente 
intere88anti. articoli originali e numero.'!e recensioni e note a .�entenza, 
ha curato il coordinamento e la .�fampa della Rassegna ed al collega 
avv. N i cola Graziano che lo ha intensamente coadiuvato. 

Devono, inoltre, es8ere partirolarmente ricordati e 'ringraziati i colleghi 
prof. Agr�, avv. Di Ciomrrio e avv. Varvesi, che si 8ono distinti 
nella redazione di note e d� articoli. 

H anno, inoltre, reso una utile collaborazione, della quale li ringraziamo, 
i colleghi prof. Simi, avv. Frattini, avv. Fornaci, prof. �Vasilotta, 
avv. Caravita, avv. Cecovini, avv. Tracanna, avv. Calapai, 
avv. RafJaello Bronzini, avv. Salerni, avv. Chiarotti, avv. Catalano, 
avv. Terranova, avv. Carafa, avv. Azzariti, avv. Bavarese. 

Nell'anno che sorge ci auguriamo che sia sempre pi� sentito 
l'impegno assunto da tutti i colleghi di collaborare alla redazione del 
periodico inviando note, recensioni ed articoli originali. I problemi 
giuridici che scaturiscono dalla necessit� di tradurre nella legislazione 
i principi fissati nella nuova Carta Costituzionale e di operare le non 
procrastinabili riforme della 8truttura della Pubblica Amministrazione, 
ofJrono un vasto campo di studio e di meditazione su proposte concrete 
da avanzare, su critiche da opporre, su tesi da sostenere. 

Siamo, quindi, certi che nel corrente anno si intensificher� la 
collaborazione dei colleghi, in modo da rendere sernpre pi� utile ed 
interessante la Rassegna, non solo al fine di perfezionare la nostra 
competenza tecnica ed ofjrire materia di utili cognizioni giuridiche ai 
funzionari dell'Amministrazione, ma anche per contribuire, per quanto 
ci sar� possibile, al progresso degli studi gi'ltridici. 



RASSEGNA MENSILE 


DELL~AVVOCATURA DELLO STATO 

PUBBLI<JA.ZIONE DI SERVIZIO 



INDICE DELL'ANNA T A 1948 


MONOGRAFIE ED ARTICOLI ORIGINALI 

(Secondo l'ordine di pubblicazione) 

l. 
Programma. Fase. l-2, pag. l. 
2. 
I n tema di sospensione dell'atto amministrativo lesivo 
di diritti, in pendenza del giudizio, del prof. FRANCESOO 
AGR�. Fase. 3, pag. l-4. 
3. 
Ancora sui rapporti tra giurisdizione, ordinaria e 
giurisdizione amministrativa spwiale in materia di 
imposte indirette sugli affari. Fase. 4, pagg. l-6. 
4. 
Gli atti della r. s. i. e la loro sistemazione nell'ordinamento 
giuridico italiano, dell'avv. ARISTIDE SALVATORI. 
Fase. 5, pagg. l-lO. 
5. 
In tema d�i tassazione dei redditi di r. m. (categ. B), 
dell'avv. Rodoo DI CIOMMO. Fase. 6, pagg. l-3. 
6. 
La Corte Costituzionale e il conflitto di attribuzioni. 
Fase. 7-8, pagg. l-9. 
7. 
A proposito di alcuni dissensi interpretativi dello 
art. 134 della Costituzione, del President.e del Consiglio 
di Stato FERDINANDO Rocco. Fase. 9, pagine 
l-2: 
.8. Osservazioni sull'ammissibilit� attuale del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, del prof. FRANCEsco 
AGR�. Fase. lO, pagg. l-3. 

9. 
Sull'immunit� giurisdizionale del Governo Militare 
Alleato nel T. L. T., dell'avv. MANLIO CEcOVINI. 
Fase. 10, pagg. 3-6. 
lO. La fu.nzione consultiva ddl'Avvocatura dello Stato. 
Fase. ll-12, pag. l-7. 

ll. �sui provvedimenti di urgenza, dell'avv. STEFANO 
VARVESI. Fase. ll-12, pagg. 7-21. 

NOTE DI DOTTRINA 

(Secondo l'ordine di materia) 

Diritto costituzionale 

l. 
AzzARITI G.: Leggi ordinarie e Leggi costituzionali 
nelle loro forme recenti (ree.). Fase. 1-2, pag. 3, 
2. 
Rocco F.: La posizione del Consiglio di Stato nel 
nuovo ordinamento costituzionale e i suoi compiti 
(ree.). Fase. 3, pag. 5. 

3. PICELLA 
N.: Il controllo del Giudice sulla costituzionalit� 
dei decreti legislativi (ree. con nota di N. G.). 
Fase. 3, pag. 6. 
4. 
AzzARITI G.: La nuova costituzione e le leggi anteriori 
(ree.). Fase. 5, pag. 15. 
5. TEsAURO 
e GUARINO: Incostituzionalit� dei dwreti 
legislativi posteriori al 1� gennaio 1948 (ree. con nota 
di A. S.). Fase. 9, pag. 15. 
Diritto amministrativo 

l. 
FOLIGNO D. A.: La crisi del contenzioso del PUcbblico 
Impiego (ree.). Fase. l-2, pag. 4. 
2. 
SANDULLI A.: Spunti in tema di indennizzo per 
atti legittimi della Pubblica Amministrazione (recensione 
con nota), Fase. 1-4, pag. 5. 

-2


3. 
ZAPPULLI 0.: Il provvedimento di sospensione dello 
atto impugnato innanzi il Consiglio di Stato (ree.). 
Fase. 1-2, pag. 6. 
4. 
VITTA 0.: Definitivit� dei provved1"menti prefettizi 
ex art. 19 della legge comunale e provinciale (ree.). 
Fase. 3, pag. 7. 
5. 
CANNADA BARTOLI E.: Osservazioni 1ull'obbligo 
della Pubblica Amministrazione di conformarsi al 
giudicato dei Tribunali ordinari (ree. con nota). 
Fase. 4, pag. 6. � 
6. 
PETRONOELLI M.: Deputati~ ad cultum e dicatio ad 
patriam (ree.). Fase. 4, pag. 9. 
7. 
COLETTI G.: Rilievi s�lla forma degli atti amministrativi 
(ree.). Fase. 4, pag. 9. 
8. 
CATTANEO V.: Esperibilit� delle azioni possessorie 
contro gli atti della Pubblica Amministrazione (recensione 
con nota di A. S.). Fase. 5, pag. 11. 
9. 
GABRJELI F. P.: Responsabilit� dello Stato per 
l 
atti illeciti di polizia (ree. con nota di N. G.). Fase. 5, 
pag. 12. 

10. 
GUIAOOIARDI E.: In tema di dimissioni di ufficio 
(ree. con nota di N. G.). Fase. 5, pag. 14. 
11. 
FoRTI U.: Teoria dell'organiz~azione delle persone 
giuridiche pubbliche (ree. con nota di Tracanna L.). 
Fase. 'J -8, pag. 10. 
12. 
BODDA. P.: Sulla pretesa impugnativa di atti ammi. 
nistrativi inefficaci o revocati (ree.). Fase. 7:8, pag. 15. 
13. 
BODDA P.: In tema di approvazione dei contratti 
dello Stato non importanti impegni di spese (ree.). 
Fase. 10, pag. 8. 
14. 
CALUSI V. E.: Il momento determinativo della 
indennit� nella espropriazione per pubblica utilit� 
(ree. con nota di N. G.). Fase. 10, pag. 10. 

15. 
GAsPARRI P.: Sulla dimissione di ufficio dei pubblici 
impiegati (ree. con nota di N. G.). Fase. 11-12, 
pag. 22. 
16. 
MoNTEL A.: Reoupero dei beni della Pubblica Amministrazione 
e possesso di buona fede (ree. con nota 
di N. G.). Fase. 11-12, pag. 25. 
Diritto tributari o 

�1. BERLIRI A.: Nota a decisione l l giugno l 94 7 
della Commission� provinciale imposte di Ancona 

(ree.). Fase. l-2, pag. 5. 

2. 
BERLIRI A.: Sul ricorso all'Autorit� giudiziaria 
in tema di imposte indirette sugli affari (rec.):Fasc. 3, 
pag. 8. 
3. 
Nota redazionale della �Rivista Giur. Imp. Dirette�, 
in tema di Societ� tassabili in base a bilancio (recensione 
con nota di N. G.). Fase. 3, pag. 8. 
4. AvEZZA 
G.: Sulla tassabilit� degli Enti pubblici per 
occupazione� di suolo pubblico (ree. con nota di N. 
G.). Fase. 5, pag. 13. 
5. BERLIRI 
A.: L'imposta sui redditi agrari nei confronti 
delle cooperative-� (ree. con nota di N. G.). Fascicolo 
7-8, pag. 14. 
6. PtAGGIO G.: 
Gli effetti fiscali della o. d. �presunzione 
muoiana >> (ree. con nota di A.S.). Fase. 9, pag. 13. 
7. 
GrussANI B.: Diritti enfiteutici nell'imposta di registro 
e di successione (ree. con nota di N. G.). Fascicolo 
11-12, pag. 23. 
Diritto civile e commerciale 

l. 
Rosso F.: Inv�stimento atttomobilistioo di dipendenti 
statali (ree. con nota). Fase. 4, pag. 8. 
2. 
MtLONE U.: In tema di azione di responsabilit� 
contro le ferrovie per i sinistri ai viaggiatori (ree.). 
Fase. 5, pag. 13.� 
3. 
RoMAN� S.: Decadenza, da � Frammenti di un 
dizionario giuridico>> (ree. con nota di N." G.). Fase. 6, � 
pag. 4. 
4. 
PERETTI GRIVA D. R.: Sul trasporto amichevole o di 
cortesia (ree. con nota). Fase. 9, pag. 17. 
5. 
MIRTO P.: Risarcimento di danno non patrimoniale 
dal proprietario di veicolo il cui conducente sia rimasto 
ignoto (ree. con nota di N. G.). Fase. 10, pag. 7. 
6. 
MASSARI M.: Colpe concorrenti nelle collisioni ai 
passaggi a livello (ree. con nota di N. G.). Fase. lO, 
pag. 9. 
Diritto processuale civile 

l. 
DuNI M.: Lo � jus superveniens" con particolare riguardo 
al giudizio avanti la Corte di Cassazione (recensione 
con nota di N. G.). Fase. 6, pag. 4. 
2. 
PIAGGIO G.: La .oompetenza del Presidente, dello 
istruttore e del collegio nel procedimento di sequestro 
(ree. con nota di N. G.). Fase. 6, pag. 5. 

3. 
SANDULLI A. M.: Sulla rappresentanza dello Stato in 
giudizio (ree. con nota). Fase. 9, pag. 17. 
4. JANNUZZI 
A.: Termini di costituzione nel. giudizio 
di appello di opposizione a decreto ingiuntivo (recensione 
con nota di N. G.). Fase. 10, pag. 9. 
Diritto e procedl!ra penale 

l. 
CHIAROTTI F.: Sulla nat-Ura del sequestro ordinato 
dal Prefetto di cose pertinenti a reato annonario 
(ree.). Fase. 3, pag. 7. 

4. 
Rosso G.: Limiti dell'applicabilit� dell'attenuante 
del valore di speciale tenuit� nei reati in danno dello 
Stato (ree. con nota), Fase. 3, pag. 9. 
3. 
GuADAGNO G.: Ancora sul concetto penalistioo di 
pubblica funzione (ree.). Fase. 4, pag. 9. 
4. 
PALMIERI L.: Sulla confisca di automezzi appartenenti 
a terzi estranei al reato, in materia annonaria 
(ree. con nota di N. G..). Ff!-SC. 5, pag. 14. 

Diritto internazionale 

l. 
CAPOTORTI F.: Incidenza di azioni belliche avversarie 
su rapporti giuridici interni (ree. con nota). 
Fase. 1-2, pag. 5. 

-3


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 

(Tutte le sentenze sono annotate) 

ACQUE PUBBLICHE. -Acque piovane -Lavori 
per il deflusso -Alveo abbandonato -8demanioUzzazione 
tacita (Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. I9. 

AMMASSI. -Leggi relative -Transitoria inefficacia 
per causa di forza maggiore (Corte di Cassazione). 
Fase. 6, pag. 6. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -A. R. A.R. 
-Azienda statale -Rappresentanza giudiziale (Tribunale 
.Roma). Fase. :Hl, p. P. 
Atto amministrativo -Illegittimit� -� Annullamento,-
Diritto quesito (Corte di Cassazione). Fascicolo 
� -8, pag. l 7. 
Atto amministrativo -Revoca -Annullamento Diritti 
quesiti (Corte di Cassazione). Fase. IO, pag. I2. 
Reparti militari italiani alle dipendenze degli 
AZleati -.Attivit� amministrativa -�Dipendenza organica 
(Tribunale Roma). Fase. 3, pag. I5. � 

APPALTO. -Responsabilit� dell'appaltatore -Codice 
Civile I865 -A chi compete l'azione -Persone diverse 
dal committente (Corte d,i Cassazione). Fase. 3, 
pag. Il. 
Inadempimento -Mancata assegnazione d.i materie 
prime da parte del COGEFAG -Responsabilit� dell'amministrazione 
committente (Collegio arbitrale). 
Fase. 5, pag. I6. 

APPALTO. -Pubblioa Amministrazione -Controversie 
relative alla revisione dei prezzi -Competenza 
del Ministero -Natura -Limiti (Corte di Cassazione). 
Fase. 5, pag. I7. 
Forniture pubbliohe -Revisione dei prezzi -Competenza 
del Ministro -Deroga-Clausola compromissoria 
-Competenza arbitrale -Controversie non compromettibili 
-Deroga ,~Jonvenzionale alla giurisdizione 
speoiale (Corte di Cassazione). Fase. IO, pag. I4, 

APPELLO. -Notifiche -Unica copia -Pi� parti 
�rappresentate da unioo procuratore -Nullit� -8anatoria 
(Corte di Cassazione); Fase. 3, pag. Il. 
Sentenza parziale -JJ.Iancata riserva di gravame 
(Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. Il. 

Deoadenza delle domande ed eocezioni non riproposte 
-Formalit� per la riproposizione (Corte di 
Cassazione). Fase. 7-8, pag. i 7. 

Termine per ricorrere -Decadenza del diritto di 
gravame per colpa dell'uffioiale giudiziario (Corte 
di Cassazione). Fase. ll-I2, pag. 26. 

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Meroi 
sequestrate -Vendita -Proscioglimento -Restituzione 
delle meroi -Impugnativa da parte della 8EPRAL 
(Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. I9. 

AUTOVEICOLI. -Requisizione da parte degli alleati 
-Derequisizione -Domanda di restituzione (Tribunale 
di Roma). Fase. I-2, pag. IO. 

CAMBIALI. -Mancato pagamento alla scadenzaForza 
maggiore -Guerra -Moratoria (Corte di Cassazione). 
Fase. 4, pag. Il. 

CASSAZIONE. -Ecoesso di potere -Deoisioni di 
giurisdizione speciale-Impugnabilit� (Corte d.i Cassazione). 
Fase. I-2, pag. 7. 
Notifica del ricorso all'Amministrazione statale 
(Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 7. 
Termini per ricorrere -Anno della pubblicazione Decisioni 
dei giudici speciali (Corte di Cassazione). 
Fase. 6, pag. 6. 
Disposizioni Autorit� competenti sul blocco dei 
prezzi -Carattere normativa -Denunciabilit� in Cassazione 
(Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. I7. 
Omessa richiesta di trasmissione del fascicolo 
di ufficio (Corte di Cassazione). Fase. ll-I2, pagina 
26. 

COLLABORAZIONISMO. -Confisca -�stinzione 
di reato -Amnistia impropria -Competenza (Corte 
di Cassazione). Fase. 4, pag. Il. � 

COMPETENZA.. -Leggi nuove sulla competenza Applicazione 
immediata (Corte di Cassazione). Fascicolo 
1.-2, pag. 7. 
Autorit� giudiziaria o amministrativa __:��Causa 
. petendi n -�Petitum n (Corte di Cassazione). Fase. 3, 
pag. Il. 
Autorit� giudiziaria o amministrativa -Conoessioni 
-Contratti (Corte di Cassazione). Fase. 3, 
pag. Il. 
Autorit� giudiziaria o amministrativa -Controversie 
oirca la legittimit� dell'annullamento da parte 
dell'A. di un suo precedente atto amministrativo (Corte 
di Cassazione). Fase. 3, pag. Il. 
Per territorio -Luogo della esecuzione -Vendita 
da piazza a piazza -Consegna della cosa al vettore 
(Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 7. 
Leggi nuove sulla oompetenza-Applicazione immediata 
-Pr�clusione per effetto di sentenza non impugnata 
(Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. I7. 

COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA. 
-Identifioazione e qualificazione del rapporto 
giuridico tributario (Corte d.i Cassazione). 
Fase. 4, pag. Il . 

COMPROMESSO ED ARBITRI. -Collegi arbitrali 
obbligatori -Capitolati generali appalto O. P. Natura 
(Corte di Cassazione). Fase. I-2, pag. 7. 

Competenza arbitrale e ordinaria -Vizio del negozio 
contenente la clausola -Competenza a giu� 
dicare sulla nullit� (Corte di Cassazione). Fase. 3, 
pag. 12. 

CONTUMACIA. -Riapertura del contradittorio Legge 
organioa sulle acque (Corte d.i Cassazione). 
Fase. 7-8, pag. I8. 

DANNI DI GUERRA. -Danni alle person� ed alle 
cose -Diritto soggettivo e interesse legitti;;,o-Compe-._ 
tenza -Caratt~r� sussidiario della legislazione sui 
danni di guerra rispetto ai terzi -Eclusione della 
responsabilit� dello Stato ad altro titolo (Corte di Appello). 
Fase. IO, pag. I6. 


4 


DANNI DI GUERRA. -Obbligo di inrfennizzo dello 
Stato -Eclusione dell'azione di responsabilit� ad 
altro titolo per lo stesso fatto (Corte di Appello). 
Fase. 4, pag. 14. 

DEMANIO. -Sdemanializzazione Dichiarazione 
relativa-Carattere dichiamtivo (Corte di Cassazione). 
Fase. 1-2, p. 7. 

Disciplina dei regolamenti edilizi -l napplicabilit� 
(Corte di Cassazione). Fase. 11-12, pag. 29. 

DEPOSITO.. -Perdita della cosa depositata -Denunzia 
al depositante (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, 
pag. 18. 

E$EOUZIONE FORZATA. -Beni pignorabiliStipendio 
-Aggiunta di famiglia -Credito alimentare 
-Titolo -Ordinanza Presidenziale -Sentenza 
munita di clausola (Corte di Cassazione). l!'ase. 9, 
pag. 20. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLIOA UTILITA'. 
-Occupazione temporanea-Mancanza di legge speciale 
che regoli l' occupazio.ne preventiva (Corte di 
Cassazio~e). Fase. 5, pag. 17. 

Indennit� -Liquidazione -Riferimento alla data 
del decreto -Precedente occupazione provvisoria (Corte 
di Cassazione). Fase. 5, pag. 18. � 

Indennit� -Legge per Napoli -Mancato accertamento 
dell'imponibile -Valore venale -Determinazione 
dell'imponibile -Contradittorio dell'interessat�> 
(Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. '7.. 

Violazione di legge -Competenza -Occupazione 
temporanea -Espropriazione dopo il biennio -Articolo 
19 della legge 25 giu.gno 1865, n. 2359 t-Inapplicabilit� 
quando vi sia, dichiarazione di indifferibilit� 
ed urgenza (Consiglio di Stato). Fase. 10, pag. 17. 
Danni arrecati dalla esecuzione di opera pubblica ~ 
Criteri per la liquidazione (Corte di Cassazione). 
Fase. 11-12, pag. 29. 

Occupazione di urgenza -Opere a sollievo della 
disocoupazione -Enunoiazione nella motivazione del 
deoreto di oausa ohe non giustificherebbe l' oocupazione lrrilevanza 
(Consiglio di. Giustizia Amministrativa 
per la Regione Siciliana). Fase. 11-12, pag. 30: 

FERROVIE. -Trasporti internazionali -Prescrizione 
-Sospensione -Norme appliaabili -Danni 


.D. L. 17 agosto 19rh, n. 189 -lnapplioabilit�-Forza 
maggiore -Guerra -Prova (Corte di Appello). 
Fase. 4, pag. 15. 

GIURISDIZIONI SPECIALI. Competenza Questioni 
da esaminarsi necessariamente ai fini della 
decisione del rapporto oontroverso (Cqrte di Cassazione). 
Fase. 1-2, pag. 8. 

Pieno sindacato di legittimit� sttlle materie ad esse 
devolute (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 18. 

Collegi arbitrali per i miglioramenti economici 
dei lavoratori -Competenza -Dipendenti FF. SS. 
(Corte di Cassazione). Fase. 9, pag. 20. 

GUERRA..-Danni di guerra -Commissioni per 
il risarcimento -Natura di organi giurisdizionali 
speciali (Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. 

Occupazione tedesoa -Preda bellica -Vendita 
di materiali dello Stato a cittadini italiani -l nvalidit� 
(Corte di Appello). Fase. 4, pag. 17. 

Proclama dell'A. M. G. per la S�icilia relativo al 
divieto di effettuare trasfcrim~nti immobiliari non 
autorizzati-Efficacia (Corte di Cassazione). Fse. 11-12, 
pag. 30. 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE. -Efficacia del 
giudicato penale -Art. 28 G. P. P. -Fatti materialiDiversa 
valutazione in sede oivile (Corte di Cassazione). 
Fase. 5, pag.� 18. 

IMPIEGO PRIVATO. -Lioenziamento-Indennit� 
di anzianit� (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 12. 
Licenziamenti -Causa giustificativa -Sostituzione 
d�i quella oomunioata. (Corte di Cassazione). Fase. 7-8, 
pag. 19. 
Epurazione -Provvedimenti dei Comitati aziendali 
dell'Alta Italia -lllilgittimit� -Aspettativa Sospensione 
-Quale " indesiderabile " Effetti 
Decreti legislativi luogotenenziali. -r1-11-1945, n. 523 
e 8-2-1946, n. /50 -Applicabilit� agli indesiderabili Stato 
di malattia -Sospensione quale �indesiderabile" 
(Corte di Cas>azione). Fase. 9, pag. 21. 

IMPIEGO PUBBLICO. -Competenza -Art. 429 

n. 3 O. P. O. -� Soppressione della organizzazione 
sindacale -Rapporto posto dalle parti Mtto la disciplina. 
del R. deoreto 13 novembre 1924 -Natura 
pubblica dei trasporti -Diversa definizione delle 
parti -Manifestazione di volont� dell'Ente pubblico 
che abbia attinenza ool rapporto di impiego-Insindacabilit� 
del magistrato ordinario -Ente pubblico Ufficio 
oontrollo formaggi. (Corte di Cassazione). 
Fase. 1-2, pag. 8. 
Competenza -Art. 429 O. P. O. --Soppressione 
delle organizzazioni sindacali -Interessi legittimi -
Revooa dell'atto (Corte di Cassazione). Fase. 5, 
pag. 18. � 

Ente Pubblico -Licenziamento di tutto il personale Annullamento 
di esso da parte del Consiglio di Stato Estensibilit� 
della deoisione a.gli interessati che non 
abbiano proposto tempestivo ricorso (Consiglio di 
Stato). Fase. 5, pag. 19. 

Collocamento fuori ruolo -Diritto a permanere 
in tale posizione -Ministro che sia al tempo stesso 
ca.po dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato 
� collocato fuori ruolo -IrrilEvanza (Consiglio di 
Stato). Fase. 11-12, pag. 33. 

IMPOSTE E TASSE. -Competenza giudiziaria Collegiale 
-Presupposti (Corte di Cassazione).. 
Fase. 1-2, pag. 8. 

Imposte e tasse comunali e provinoiali -Contributo 
di fognatura -Imposizione alle amministrazioni 
dello Stato per immobili del patrimonio indisponibile 
(Corte di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 8. 

Imposta di riochezza mobile -.Esenzioni Legge 1928 
-Interessi da mutui -Provincie -Comuni -Prestiti 
obbligazioni (Corte di Cassazione). Fase. 3, 
pag. 12. 

Imposta di fabbricazione sugli spiriti -Perdita 
del prodotto per evento bellico -Sgravio (Corte di 
Appello). Fase. 3, pag. 13. 

cc Solve et repete" -Soggetti esenti dal pauament�J 
delle imposte -Opera Nazionale Combattenti -Esenzioni 
e riduzioni tributarie -Opera Nazionale Combattenti 
-lsorizione a ruolo -Reclamo tardivo (Corte 
d,i Cassazione). Fase. 3, pag. 13. 


-5


Tassa ip�tecaria e di trascrizione -Poteri dellct 
conservatoria dei registri immobiliari -Rappresentanza 
in giudizio (Corte di Cassazione). Fase. 3, 
pag. 13. 

Competenza amministrativa e giudiziaria -Autorit� 
giudiziaria -Accoglimento del rico'/'so per motviJo 
diverso da quello dedotto -Appello-Appello incidentale 
-Domanda che sia mantenuto il " nome n juris � 
(Corte di Cassazione). Fase. 6, pag. 7. 

"Solve et repete � -Tributi dovuti dalle Amministrazioni 
dello Stato -Enti pubblici (Corte di Cassazione). 
Fase. 7-8, pag. 19. 

t "Solve et repete � -Azione di accertamento negativo 
(Corte di Cassazione). Fase. 7-8, pag. 20. 

Imposta sul capitale di societ� straniere_-Presupposti 
(Commissione Centrale per le Imposte Dirette). 
Fase. 7-8, pag. 21. 

Dazi doganali -Spiriti -Sovraimposta di fabbricazione 
su alcool in importazione temporanea di cui 
si chieda ed ottenga la stwcessiva nazionalizzazione 

(Corte di Appello). Fase. 10, pag. 18. 

Percentuali sui prezzi di vendita di generi alimentari 
a favore delle SEPRAL -Natura (Tribunale 
di Napoli�). Fase. 10, pag. 20. 

Percentuali sui prezzi di vendita di genEri alimentari 
a favore della SEPRAL-Natura -Competenza 
(Consiglio di Stato). Fase. 10, pag. 20. 

Imposte dirette -Contenzio8o -Deci8ione della 
Commissione Centrale -Azione giudiziaria -Termini. 
(Corte di Cassazione). Fase. lO, pag. 2t, 

IMPOSTA DI REGISTRO. -Atti non regi8trati 

R. decreto-legge 1941 -M�ancata regi8trazione per 
colpa o dolo di uno dei contraenti -Danni (Corte 
di Cassazione). Fase. 1-2, pag. 9. 
Societ� -Cessione di aziende -Di qtwte di partecipazione 
-Passivit� (Corte di Cassazione). Fase. 3, 
pag. 13. 

Appalto -Concessioni pubblico servizio Contratto 
recapito telegrammi ordinari espressi e pacchi 
postali (Corte di Appello di Messina). Fase. 6, 
pag. 7. 

LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI. -Abrogazione 
-Facolt� di modificare qualunque legge precedente 
(Corte di Cassazione). Fase. 1-2,. pag. 8. 
Potest� legislativa delegata al governo -Decreto 
legislativo di espropriazione -Costituzionalit� (Tribunale 
di Roma). Fase. 1-2, pag. 10. 
Leggi costituzionali -Ordinamento giudiziario Istituzione 
di giurisdizioni speciali -D. L. L. 
1 aprile 1947, n. 277 -Commissioni agrarie per la 
traduzione in denaro del canone di affitto (Cort.e di 
Cassazione). Fase. 5, pag. 19. 
Legge penale -Retroattivit� -Divieto contenuto 
nell'art. 25 della Costituzione -: Abrogazione delle 
leggi penali reatroattive e preesistenti -Esclusione 
(Co~te di Cassazione). Fase. 5, pag. 20. 

LOCAZIONE. -Vincolismi -Proroghe -Immobili 
destinati ad usi diversi -Immobili non abitati -
D�stinazione effettiva -Simulazione (Corte di Cassazione). 
Fase. 4, pag. 12. 
Caserme di forze di polizia -Locali adibiti aci uso 
diverso da abitazione (Corte di Cassazione). Fase. 6, 
pag. 9. 

N01'IF1CAZIONE. -Emigrati -Assenti -Conservazione 
del domicilio in Italia (Corte di Cassazione). 
Fase. 3, pag. 14. 
Per posta -Momento perfezionativo -Consegna 
del plico (Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 12. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Onerosit� 
eccessiva -A'rt. 1467 -A�vvenimenti di portata generale 
-Svalutazione monetaria -Oscillazione dei 
prezzi (Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 14. 
Indebito arricchimento -Ripetizione di indebito Contro 
la Pubblica Amministrazione -Riconoscimento 
dell'utilit� -Riconoscimento implicito (Corte 
di Cassazione). Fase. 3,. pag. 14. 
Locazione di immobile dal soppresso partito nazionale 
fascista da parte del partito fascista npubbliwno 
-I netficacia 1Corte di Appello). Fascicolo 
7-8, pa.g. 21. 

PECULATO. -Monete false, spendita -�Persona danneggiata 
(.Corte di Appello). Fase. 4, pag. 15. 

PENSIONI. -Impiegati statali -Dipendenti civili 
e militari -Inabilit� in servizio -Azione di danni 
(Corte di Cassazione). Fase. 8, pag. 22. 

PERENZIONE. -Estinzione del processo -Casi 
in cui non pu� pi� esser dichiarata (Corte di Cassazione). 
Fase. 9, pag. 22. 

POSSESSO. -Possesso legittimo -Atti di tolleranzaNozione 
-Tutela -Atto disciplinato convenzional'"!
ente (Corte �di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. 

PRESCRIZIONE. -Interruzione -Atti interruttivi Domanda 
giudiziale -Perenzione (Corte di Cassazione). 
Fase. 4, pag. 13. 

PROCEDIMENTO CIVILE. -Rappresentanza processuale 
e sostanziale -Amministrazione dello Stato Difetto 
di capacit� a stare in giudizio -Nullit� insanabile 
-T. U. 30 otttobre 1933, n. 1611, sull'avvocatura 
dello Stato, art. 1, 11, 52 (Corte di Cassazione). 
Fase. l-2, pag. 9. ' 
Sentenza -Ordinanza -Decreto -Provvedimento 
del Pres~dente su istanza di rilascio di copia di atti 
pubblici -Reclamo (Corte di Cassazione). Fase. 9, 
pag. 22. 
T�rmini -Sospensione -Provvedimento del governo 
di fatto della repubblica sociale (Corte di Cassazione). 
Fase. 3, pag. 14. 

PROCEDIMENTO PENALE. Mancato intervento 
del P. M: -Nullit� sanabile (Corte di Cassazione). 
Fase. 4, pag: 13. 

PROPRIET�. -Accessori -Pertinenze -Nozione Possibilit�_ 
di oggetto di separati rapporti giuridici 
(Corte di Cassazione). Fase. 5, pag. 21. 

RAPPORTI DI LAVORO. -Estensione dell'ordinamento 
sindacale agli Enti pubblici economici Contratti 
collettivi e regolamenti amministrativi (Corte 
di Cassazione). Fase. 6, pag. 9. 

REQUISIZIONE. -Danni a beni non requisiti ,, 
prodotti da militari -Costituiscono danni di gu(rraCompetenza 
(C01te di Casmzione). Fascicolo 1-2, 
pag. 9. 


6


Risoluzione di diritto del contratto in corso art. l, 
Decre~o-legge 7 settembre 1945 -Natura interpretativa 
(Corte di Cassazione). Fase. 3, pag. 15. 

Decisioni dei Comitati giurisdizionali -Comunicazione 
in via amministrativa -Notifica ordinaria Impugnazione-
� Termine (Comitato Centrale Giurisdiz;
onale). Fase. 5, pag. 21. 

. . 

Comitato Centrale -Danni in dipendenza dell'atto 
di requisizione dichiarato illegittimo (Corte di Cassazione). 
Fase. 6, pag. l 

RESPONSABILITA' O/VILE. Danni -Invalidit� 
temp�ranea -Svalutazione -Invalidit� permanente 
-Tabelle dell'I. -N. P. S. -Adeguamento {
Corte di Appello). Fase. 5, pag. 21. 

Parenti della vittima --Azione relativa -Carattere 
-(Corte di Cassazione). Fase. 8, pa.g. 2~. 

Responsabilit� della Pubblica Amministrazione Polizia 
Stradale -Segnali di via libera -Insindacabilit� 
da parte dell'Autorit� giudiziaria (Corte 
di Cassazione). Fase. 5, pag. 22. 

Danni -Risarcimento--St�alutazione -Interessi 
{Cort.e di Cassazione). Fase. 9, pag. 22. 

Responsabilit� della Pubblica Amministrazione Linee 
ferroviarie -Usate es'clusivamente dalle forze 
alleate occupanti-Danni a terzi (Corte di Appello). 
Fase. 4, pag. 16. 

Dell'Amministrazione pubblica -Opera pubblica Difetto 
di costruzione -Manutenzione -Opera costruita 
da Ente diverso -Esecuzione -Causa concorrente 
-Danni a conduttori (Corte di Cassazione). 
Fase. 3, pag. 15. 

Danni -Danni alla persona -Liquidazione Sopravvenuto 
aggravamento -Nuova liquidazione 
(Corte di �a.ssazione). Fase. 11-12, pag. 33. 

INDICE DELLE 

(Secondo l'ordine di materia) 

Aoque pubbliche. Fase. 5, 9. 

Alberghi. Fase. 6. 

Amministrazione pubblioa. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 

11-12. 
Amnistia e indulto. Fase. 1-2, 5, 7-8, 1(1. 
Antichit� e Belle .Arti. Fase. 3, 4, 10. 
Appalto. Fase. l-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10. 
Approvvigionamenti e consum'i. Fase. 1-2, 3, 4, ll-12. 
Asstgni circolari. Fase. 5, 6. 
Assiourazioni. Fase. 4, 7-8, 9, 10. 
Atto amministrativo. Fase. 3, 6. 
Antoveicoli. Fase. 3, 5, 7-8. 
Avvocati e proouratori. Fase. 1-2, 4. 
Bellezze artistiche e naturali. Fase. 3, 5. 
florsa. Fase. 7-8. 
Cambiali. Fase. 5. 
Case economiche e popolari. ]fase. 4, 5. 
Cinematografi. Fase. 6. 
Cittadinanza. Fase. 4. 
Commeroio. Fase. 1-2. 
Competenza. Fase. 1-2, 6. 

RICOSTRUZIQNE. -Mancato inter~1ento del P. M. 
-Nullit� sana,.bile (Corte di Cassazione). Fase. 4, 
pag. 13. 

Piani di ricostruzione -Deposito -Pubblicazione 
per estratto -Termine tper ricorrere {Consiglio di 
Stato). Fase. 4, pag. 14. 

Piani di rioostruzione -Pubblioit� -Irregolarit� Effetti 
(Consiglio di Stato). Fase. 4, pag. 14. 

Piani di rioostruzione -Sussistenza del requisito 
dell'urgenza -'-Difetto di giurisdizione del Consiglio 
di Stato {Consiglio di Stato). Fase. 4, pag. 14. 

SANZIONI CONTRO 'IL FASCISMO. -Confisw 
dei beni -Modifioa sostanziale della disoiplina in 
materia -Natura giuridica della sanzione (Sezioni 
Unite penali). Fase. 6, pag. 10. 

SENTENZA. -Condizionale -Pronuncie subordinate 
all� eseouzione preventiva di obblioazione da fare 

{Corte di Cassazione). Fase. 4, pag. 13. 
SEQUESTRO PENALE. -Dooumenti dell'inchiesta 
amministrativa relativa ad inoidenti ferroviari -
Impngnativa {Giudice Istruttore di Treviso). Fase. l O, 
pag. 23. 
SERVIT�. -Comunione ooattiva del muro -Appoggio 
al muro comune -Domanda giudiziale per legittimazione 
dello stato di fatto -Esistenza della 
costruzione in appoggio o in aderenza -I ncensura


bilit� -Valutazione della indennit� -Momento di riferimento 
{Corte di Cassazione). Fase. 11-12, pag. 35. 
"TRASPORTO. -Trasporto ferroviario -Perdita 

delle cose trasportate -.Azione di danni -P'fescrizio~w 
{Corte di Appell� di Milano). Fase. 5, pag. 22. 

VENDITA. -Blocco dei prezzi -Prezzo corrente o 
giusto prezzo -Perdita della cosa trasportata-Prezzo 
d'imperio -Applioabilit� (Corte di Cassazione). 

Fase. 8, pag. 23. 

CONSULTAZIONI 

Compromesso e arbitri. Fase. 5, 6. 
Comnni e provincie. Fase. 4, 5, 6, 10. 
Comnnione e condominio. Fase. 5. 
Conoessioni amministrative. Fase. 1-2, 4, 5, _6, IO. 
Contabilit� di Stato. Fase. 1-2, 4, 5, 7-8, 10, ll-12. 
Contrabbando. Fase. 1-2, 5. 
Contratti agrari. Fase. 1-2, 5, 7-8. 
Contratti di guerra. Fase. 7-8. 
Cose rubate o smarrite. Fase. 4. 
Danni di gu~rra. Fase. 5, 7-8, 9. 
Debito pubblico. Fase. 4. 
Demanio. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 7-8, lO, 11.'12. 
Deposito. Fase. 3. 
Donazioni. Fase�. 1-2, 3. 
Enfiteusi. Fase. 1-2, 4, 6, 9. 
Enti e beni ecolesiastici. Fase. 1-2. 
Eseouzione fiscale. Fase. 1-2, 4, 6, 9. 
Eseouzione forzata. Fase. 1-2. 
Espropriazione per pubblica utilit�. Fase. 1-2, 4, 5, 6, 

11-12. 
Ferrovie. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10. ;� 


-7 


Frode in pubbliche fornitare. Fase. 1-2. 
Guerra. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11-12. 
Imp~ego privato. Fase. 1-2, 4, 7-8. 
Impiego pubblico. Fase. L-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 


11-12. 
Imposte e tasse. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, l O, 

11-12. 
Imposta di registro. Fase. 1-2, 4, 7-8. 
Imposta di successione. Fase. 1-2, 3, 5, 9. 
Imposta sull'entrata. Fase. 9, 11-12. 
Infortuni sul lavoro. Fase. 1-2, 6, 10, 11-12. 
Ipoteche. Fase. 1-2, 7.8Istigazione 
a delinquere. Fase. 10. 
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Fa� 

seieolo 4, 5. 
Istruzione superiore. Fase. 1-2. 
Leggi e Decreti. Fase. 1-2, 3, 4, 10. 
Locazione di cose. Fase. 1-2, 3, 4, 6, 7-8, 9. 
Lotto e lotterie. Fase. 3, 5. 
Matrimonio. Fase. 10. 
Miniere. Fase. 5. 
Monopoli. Fase. 1-2, 3, 9, 10. 


f 
Mutuo. Fase. 3. 
Navi. Fase. 3, 4, �6, 7-8, 9. 
Nobilt�. Fase. 3. 
Noleggio. Fase. 4. 
Nome. Fase. 1-2. 

Notaio. Fase. 7-8. 
Notificazione. Fase. 1-2, 3. 
Obbligazioni e contratti. Fase. 1-2, 3, 4, 9. 
Op�re pubbliche. Fase. 3, 4, 5, 9. 


Pensione. Fase. 1-2, 3, 4, 7-8, 10. 
Peculato e malversazione. Fase. 1-2. 
Poste e telegrafi. Fase. 1-2, 4, 6, 7-8, 10, 11-12. 
Prescrizione. Fase. 4. 
Prigionieri di guerra. Fase. .1;2, 5, 11-12. 
Procedimento civile. Fase. 1-2, 3, 4, 10. 
Profitti di regime. Fase. l :2. 3, 4, 5, 6, l O. 
Propriet� intellettuale. Fase. 1-2, 5 11-12. 
Prezzi. Fase. 9. 
Rapporti di lavoro. Fase. 1-2�. 4, 5, 7-8, 9, 11-12. 
Regioni. Fase. 9, 11-12. 
Requisizioni. Fase. 1-2, 3, 4, 6, 9, 11-12. 
Responsabilit� civile .. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 6, IO. 
Scambi e valute. Fase. 9. 
Sequestro. Fase. 1-2, 3, 4. 
Servit�. Fase. 1-2. 
Societ�. Fase. 3, 5. 
Spese giudiziali. Fase. 3, 10. 
Stato civile. Fase. 7-8. 
Successioni. Fase. 1-2, 3, 4, 5, 7-8. 
Sindacati. Fase. 6. 
Tabacchi. Fase. 1-2. 
Tasse di bollo. Fase. 4, 5. 
Telefoni. Fase. 3, 4, 5. 
Terremoto. Fase. 1-2, 9. 
Trascrizione. Fase. 4. 
Trasporto. Fase. 1-2, 3, 4. 
Trattato di pace. Fase. IO, 11-12. 

Usi civici. Fase.. 1-4. 
Uso di armi. Fase. 5. 
Vilipendio .alle 'istituzioni costituzionali. Fase. 1-2. 



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(5104553) Roma, 1949 -Istit nto Poligrafico dello Stato -G. c: