Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Nota Avvocatura Generale dello Stato 4 marzo 1995, n. 26750

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 21:46:47
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Legge 28 novembre 1994, n. 84 - Riordino della legislazione in materia portuale - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.


Nel quadro del riordino della legislazione in materia portuale, la recente normativa volta a disciplinare la eliminazione degli enti portuali (dalla legge denominati organizzazioni portuali - art. 20, l. 28 gennaio 1994, n. 84, come mod. dal d.l. 21 febbraio 1995, n. 39) si fonda sui seguenti capisaldi:
  • suddivisione delle competenze pubblicistiche degli enti portuali dalle competenze ed attività privatistiche;
  • attribuzione delle prime alle costituende autorità portuali, "enti con personalità giuridica di diritto pubblico" - art.6 e comma 5, art. 20, l. 84 - come mod. dal d.l. n. 39 cit.;
  • conservazione delle seconde alle organizzazioni portuali esistenti, da trasformarsi entro breve termine in società commerciali.
Detta normativa prevede, fra l'altro, che alle autorità portuali - costituite dal 1 gennaio 1995 - sia trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo e dalla data di trasformazione delle organizzazioni portuali in società commerciali "la proprietà ed il possesso dei beni e ... tutti i rapporti in corso" (comma 5 cit.). Le organizzazioni portuali, dunque, sopravvivono pur trasformandosi in società, per cui conservano la titolarità di taluni rapporti reali e obbligatori; la gran parte delle loro competenze, peraltro, in specie in materia demaniale e del patrimonio attinente alle funzioni pubblicistiche, si trasferisce alle autorità portuali (insieme al personale).La successione non pare, quindi, possa essere assimilata ad una successione universale, ma ad una successione ope legis a titolo particolare non "a causa di morte" (nel nostro caso non a causa di estinzione del dante causa). Dal punto di vista processuale, dunque, dovrebbe trovare applicazione in via di interpretazione analogica il comma 1 dell'art. 111, c.p.c.. Consegue che ove il rapporto controverso rientri fra quelli trasferiti ad una autorità portuale, il processo prosegue tra l'organizzazione portuale (o a stretto rigore la società in cui questa si sia trasformata) - quale sostituto processuale - e la controparte, salvo l'estromissione dell'organizzazione medesima a sensi del comma 3, art. 111 c.p.c.. Se il rapporto controverso non viene trasferito, la causa continuerà fra l'organizzazione portuale o la società in cui questa si sia trasformata e la controparte. Quanto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato:
  • l'Avvocatura dello Stato continuerà temporaneamente a difendere l'organizzazione portuale, ove il relativo patrocinio era previsto per legge, fino a quando non si sia trasformata in società commerciale;
  • dovrebbe altresì avere il patrocinio delle autorità portuali. Si usa il condizionale, perchè la legge nulla dice al riguardo e poichè, secondo l'art. 43 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, le amministrazioni pubbliche non statali sono ammesse al patrocinio dell'Avvocatura solo in presenza di una espressa previsione normativa, nel caso delle autorità portuali si dovrebbe concludere per la negativa. Senonchè le funzioni attribuite dalla legge all'ente, tutte di natura squisitamente pubblicistica, proprie del Ministero dei trasporti e della marina mercantile, cui d'altra parte restano attribuite nei porti dove non sono costituiti tali enti; la regolamentazione della gestione patrimoniale e del controllo sulla medesima, riservata alle amm.ni dei trasporti e della navigazione e del tesoro; il controllo sulla legittimità della gestione dell'autorità portuale, riservato alla Corte dei Conti, sono tutti elementi di valutazione che inducono ragionevolmente a ritenere che le autorità portuali siano "enti organi" dello Stato, assimilabili alle amministrazioni dello Stato e che quindi possano valersi del patrocinio dell'Avvocatura secondo le regole generali del t.u. n. 1611/1933.
Per i profili di massima della questione è stato sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 25, l. 3 aprile 1979, n. 103, che si è espresso in conformità.