Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

sez. I, L, III, U

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 21:04:25
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sez. I, 26 gennaio 2001, n. 1086
Ai sensi degli artt. 56 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1952 (Testo Unico sull'istruzione superiore) e 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza.


sez. L, 27 novembre 1999, n. 13292
Le università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiore, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell'organizzazione statale; ne consegue che la cause di lavoro in cui sia convenuta una università statale rientrano, per il grado di appello, nella competenza del tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto fu pronunciata la sentenza impugnata senza che possa influire, in contrario, la circostanza che per il primo grado del giudizio, svoltosi in luogo diverso dalla sede dell'indicato ufficio, l'Avvocatura dello Stato abbia, in applicazione dell'art.2 del R.D. n.1611 del 1933, rilasciato ad un avvocato del libero foro esercente nel circondario ove si è svolto il giudizio medesimo la delega per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione. (Nel caso di specie l'avvocato del libero foro era stato presente nel giudizio di primo grado unitamente con l'avvocato dello Stato ma la comparsa di costituzione in giudizio risultava sottoscritta da quest'ultimo con il professionista locale indicato come "domiciliatario").


sez. I, 10 settembre 1997, n. 8877
La domiciliazione legale presso l'avvocatura dello Stato, giusto disposto dell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (sostitutivo dell'art. 11, primo comma, del R.D. n. 1611 del 1933), deve ritenersi carattere peculiare indistinto di tutte le amministrazioni statali, comprese le università (statali), che costituiscono organi dello Stato dotati di personalità giuridica, la cui rappresentanza e difesa in giudizio spetta, pertanto, "ope legis", a detta avvocatura (salvo il caso in cui la difesa non sia stata eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro, all'esito di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) con conseguente nullità della notificazione di un atto di citazione compiuta presso la sede dell'università, e non dell'avvocatura dello Stato.


sez. L, 18 agosto 1997, n. 7649
Ai sensi degli art. 56 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. sull'istruzione superiore) e 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dall'art. 11 legge 3 aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita motivata delibera.


sez. I, 10 gennaio 1996, n. 147
Al fine dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 cod. proc. civ. - per la legittimazione alla quale l'opponente è onerato della prova del vizio della notificazione del decreto e del nesso di causalità tra tale vizio e la mancata conoscenza del decreto stesso - la irregolarità della notifica consistente nell'esecuzione di questa direttamente all'Amministrazione od agli Enti ad essa al fine equiparati, anzichè agli stessi presso la (competente) Avvocatura dello Stato, fa presumere sia detta mancata conoscenza che la ricollegabilità della stessa al vizio di notifica.


sez. I, 2 marzo 1994, n. 2061
Le università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiori, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell'organizzazione statale; ne consegue che le cause in cui sia convenuta una Università statale rientrano nella competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.


sez. III, 4 febbraio 1987, n. 1057
AI SENSI DEL COMMA QUINTO DELL'ART. 4 R.D. 30 OTTOBRE 1933 N. 1611 - AGGIUNTO DALL'ART. 11 LEGGE 3 APRILE 1979 N. 103 - LA FACOLTÀ PER LE UNIVERSITÀ STATALI (ED ALTRI ENTI PUBBLICI) DI DEROGARE AL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA SPETTANTE EX LEGE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO PER AVVALERSI DELL'OPERA DI LIBERI PROFESSIONISTI, È SUBORDINATA ALL'ADOZIONE DI UNA SPECIFICA E MOTIVATA DELIBERAZIONE DELL'ENTE DA SOTTOPORRE AGLI ORGANI DI VIGILANZA PER UN CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ. TALE CONTROLLO, PUR NON ATTENENDO ALL'ESISTENZA ED ALLA VALIDITÀ DELLA DELIBERA, COSTITUISCE UN REQUISITO INDISPENSABILE PER LA SUA EFFICACIA SICCHÈ LA SUA MANCANZA COMPORTA L'INEFFICACIA GIURIDICA DEL CONFERIMENTO DEL MANDATO AL DIFENSORE PRIVATO, IL QUALE RIMANE SFORNITO DELLO IUS POSTULANDI IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE PUBBLICO.


sez. U, 4 aprile 1986, n. 2321
IL POTERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DI RAPPRESENTARE E DIFENDERE IN GIUDIZIO ENTI PUBBLICI AMMESSI IN VIA FACOLTATIVA AL SUO PATROCINIO (NELLA SPECIE, OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA) NON RICHIEDE, DOPO LE MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA MEDESIMA INTRODOTTE DALLA LEGGE 3 APRILE 1979 N. 103, UNA ESPRESSA DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DI DETTI ENTI, LA QUALE È PREVISTA SOLO AL DIVERSO FINE DI ESCLUDERE L'INDICATO POTERE, PER IL CASO IN CUI INTENDANO AFFIDARE LA LORO DIFESA A LIBERI PROFESSIONISTI.