Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Nota Avvocatura Generale dello Stato 9 agosto 2000, n. 82416

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 20:59:24
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Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato alle Università degli Studi


Il T.U. 31.8.1933 n. 1592 delle leggi sulla istruzione superiore, dopo aver disposto all'art. 1 comma terzo" le: Università ....... hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente testo unico" e all'art. 44 " ogni Università .... ha un regolamento interno nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile ed interno....", all'art. 56 comma primo recita " le Università ....possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello- Stato nei giudizi attivi e passivi .....semprechè non trattasi di contestazioni contro lo Stato".
Quest'ultima disposizione si salda con l'art. 43 del T.U. 30.10.1933 n. 1611 delle leggi nella rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi; articolo al quale l' art. 11 della legge 3.4.1979 n. 103 ha aggiunto tre commi il primo dei quali dispone "qualora sia intervenuta (per legge o per regolamento o per d.P.C.M.) di cui al primo comma la rappresentanza e la difesa nei giudizi (delle amministrazioni non statali o di enti sovvenzionati) ... sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni".
In concreto, il coordinato operare delle disposizioni di leggi sin qui menzionate ha assimilato (anche) le Università alle Amministrazioni dello Stato, quanto sia al patrocinio ed alla consulenza legale sia alle speciali norme processuali intrinsecamente connesse al patrocinio ad opera dell'Avvocatura dello Stato. E' appena il caso di rammentare che tali norme processuali concernono l'esonero dall'onere di specifico `'mandato" (alias, procura) ed anche dall'onere di specifica deliberazione di conferimento del "mandato", il luogo delle notificazioni dei ricorsi e delle citazioni nonché delle sentenze (ad esempio, sono state dai Giudici ritenute invalide o inefficaci notificazioni ad Università eseguite non presso la competente Avvocatura), il rilascio d'ufficio di copia di ogni sentenza, e - seppur con qualche dubbio - il "foro della pubblica amministrazione (art. 25 c.p.c.).
La disciplina in argomento è stata così efficacemente sintetizzata nel parere Cons.Stato II n. 2025 del 29.10.1986: "L'art. 56 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, prevede che le Università e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative.
Da tale disposizione, correlata con quella contenuta nell'art. 43 del t.u. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, integrato dall'art.11 legge 3 aprile 1979 n. 103, deriva che la rappresentanza e la difesa in giudizio delle Università vengono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, salva l'ipotesi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni.
A parte quest'ultima ipotesi, ove le amministrazioni degli Atenei ritengano, in casi speciali, di non avvalersi della Avvocatura, debbono adottare apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le citate disposizioni, che hanno tratto alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, comportano - com'è ben rilevato dall' Amministrazione riferente - che le Università hanno il potere - dovere di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, cui spetta istituzionalmente di prestare la propria opera nei loro confronti, tant'è che solo eccezionalmente è prevista la possibilità del ricorso ad avvocati del libero Foro.
Per quanto concerne le prestazioni di consulenza legale, l'art. 47 del T.U. n. 1611 del 1933, attribuisce all'Avvocatura dello Stato l'ulteriore compito di dare pareri, ove ne venga richiesta, agli enti dei quali assume la rappresentanza e difesa in giudizio ".
Nello stesso senso la Corte dei Conti nella deliberazione n. 1432 del 6.4.1984, ove - tra l'altro - si legge: “Al secondo quesito (se, nelle materie rientranti nella loro sfera di autonomia amministrativa , le Università siano ugualmente obbligate a tale patrocinio e se in dette materie permanga la necessità della deliberazione a stare in giudizio) - tenuto anche conto del nuovo testo dell'art. 43 del citato r.d. n. 1611 del 1933 (quale risulta dalle aggiunte introdottevi con l'art. 11 della legge n. 103 del 1979), che ha inteso conferire carattere di organicità e di esclusività al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per quanto attiene alla difesa in giudizio degli enti pubblici, pur senza parificarlo in modo assoluto a quello dello Stato - questa Sezione ritiene invece che possa rispondersi affermativamente entro i limiti di applicazione della norma stessa, che ha rigorosamente condizionato la discrezionalità spettante agli enti predetti, autorizzati a farsi rappresentare e difendere dall'organo legale dello Stato, circa la facoltà di scelta di un diverso patrocinio con il ricorso ad avvocati del libero foro; condizione nella specie concretatesi nell'adozione di "apposita motivata delibera" dalla quale si desumano le ragioni che abbiano indotto l'ente interessato a non avvalersi dell'Avvocatura medesima. E' appena il caso di aggiungere che i principi innanzi ricordati, sanciti in via generale per tutti gli enti pubblici dalla citata legge n.103 del 1979, sono applicabili anche nei confronti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per i quali anzi, ancora prima della emanazione della legge stessa, essi si potevano rinvenire nell'ordinamento vigente sulla base delle considerazioni di cui alla menzionata sentenza n. 2546/75 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione" .
E' poi sopravvenuta la legge 9.5.1989 n. 168 che all'art. 6, con esplicito riferimento all'art. 33 Cost. ("le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato") ha sottolineato la "autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile" delle Università (comma 1), ad esse confermando la potestà di darsi "propri statuti e regolamenti; tra questi ultimi i 'regolamenti di ateneo" (commi 6 e seguenti), menzionati anche nel successivo art. 7 dedicato alla "autonomia finanziaria e contabile". L'ultimo comma di questo art. 7 recita, al secondo periodo, "per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili".
Sono seguiti il d. lgs. 3.2.1993 n. 29. che all'ari. 1 comma secondo include le Università tra le "amministrazioni pubbliche", e l'acceleratorio art. 6 del d.l.21.4.1.995 n. 120, convertito nella legge 21.6.1995 n. 236. Comunque, anche recentemente la Corte di cassazione ha confermato il proprio orientamento giurisprudenziale nel senso del carattere" obbligatorio" del patrocinio delle Università da parte dell'Avvocatura dello Stato (Cass., lav., 27.11.1999 n.13292).
Nello stesso senso Vingiani e Santoro. L'ordinamento universitario, appendice 1999, 379 "L'autonomia delle Università sussiste "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" e dalla legge n. 168 non sembra possa desumersi un'abrogazione implicita di quanto statuito dal T.U. n. 1611 del 30 ottobre 1933 e dal R.D. n. 779 dell'8 giugno 1940 per quanto concerne le Università."
Nel corso degli ultimi dodici mesi è emerso che, mentre molte Università non hanno prodotto disposizioni statutarie o regolamentari in tema di patrocinio e consulenza legale implicitamente rinviando alle leggi dello Stato od hanno prodotto disposizioni che non si discostano sensibilmente da tali leggi (ad esempio, l'art. 105 del regolamento di ateneo dell'Università di Torino recita " Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempre che non si tratti di contestazioni contro lo Stato, l'Università è rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. L'Università, sulla base di motivata delibera adottata dall'Organo competente, può conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa ad avvocati del libero foro.") alcune Università hanno ritenuto di poter produrre disposizioni non coerenti con la ricordata disciplina legislativa . Così, ad esempio, l'Università G. D'Annunzio di Chieti nell'art. 53 del suo Statuto ha scritto "il Consiglio di amministrazione può deliberare l'affidamento ad un difensore libero professionista della rappresentanza e difesa in giudizio dall'Università"; e ancora ad esempio, l'Università la Sapienza di Roma nell'art. 2 punto 6 del suo Statuto si è riservata di stabilire "in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro".
Sul piano applicativo, si è in qualche raro episodio rilevato che l'affidamento del patrocinio a legali del libero foro è stato di fatto deciso monocraticamente. In un paio di episodi dinanzi a Giudici amministrativi sono comparsi all'udienza per patrocinare l'Università Federico II di Napoli nella stessa controversia l'avvocato dello Stato ed anche un avvocato del libero foro munito di procura conferita senza tempestiva comunicazione all'Avvocatura dello Stato.
Questa Avvocatura generale ha ben presente la tendenza a valorizzare tutte le autonomie nella più larga estensione, e - fra esse - l'autonomia delle Università, la quale peraltro è strumentale alla libertà della scienza e dell'insegnamento. Occorre però considerare anche le esigenze funzionali ed organizzative dell'Avvocatura dello Stato,e il valore della "certezza" del diritto processuale per coloro che agiscono in giudizio contro le Università; esigenze e valore - questi - che non possono essere sottordinati ad opzioni essenzialmente amministrative di qualche singolo apparato universitario. E' palese quindi la necessità di mantenere uniformità di disciplina nell'ambito processuale.
A questo proposito, reputa la Scrivente che statuti e regolamenti prodotti dalle Università non possono privare di efficacia disposizioni legislative aventi anche seppur indiretta rilevanza processuale, anzi non possono recare norme derogatorie di dette disposizioni. L'art 7 ultimo comma Citato riguarda soltanto il regolamento di ateneo, non anche lo statuto; e detto regolamento è rivolto a disciplinare l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università (argomenti questi diversi dalla didattica e dalla ricerca), non anche i processi giurisdizionali nei quali l'Università assume la veste di parte.
Né può “a priori” escludersi l'eventualità che l'apertura al patrocinio ad opera di legali del libero foro sia utilizzata per veicolare interpretazioni alternative a quelle seguite dall'Avvocatura dello Stato nella sua funzione nomofilattica.
D'altro canto, appare non agevole distinguere le controversie riguardanti esclusivamente il soggetto autonomo Università da altre controversie nelle quali a tale soggetto sono affidati interessi più generali. L'art. 49 dello statuto dell'Università di Padova ha cercato di distinguere le "cause attinenti alla propria attività negoziale di ente autonomo ed a quella (parrebbe, attività negoziale) di ente delegato", affidabili a legali del libero foro, dalle altre;(analogamente il Politecnico di Bari all'art. 58 del suo statuto); e però la distinzione, alias il "ritaglio", presenta margini di incertezza e comunque non considera le possibili complicazioni processuali.
Sembra doveroso segnalare quanto precede a codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a codesto Ministero, affinché esaminino la opportunità di assumere iniziative volte a tracciare in modo più netto il limite dell'autonomia amministrativa e contabile delle Università le quali - giova rammentarlo - sono sottoposte a controllo successivo della Corte di Conti e sono sovvenzionate dallo Stato.
Ad avviso di questa Avvocatura, la rappresentanza e difesa in giudizio delle Università statali spetta tuttora "ope legis", quando non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, all'Avvocatura dello Stato e solo eccezionalmente può essere affidata ad un difensore del libero foro, in forza di specifica delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università; e non paiono consentite disposizioni statutarie o regolamentari in argomento specie allorquando esse si discostino sostanzialmente dalle leggi dello Stato.
Si resta in attesa di conoscere le valutazioni e le eventuali determinazioni al riguardo.