Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

sez L, U

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 20:47:19
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sez. L, 19 marzo 2001, n. 3923
La trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni non ha determinato il venir meno del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, previsto dall'art. 10, secondo comma, decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, non avendo il legislatore previsto esplicite limitazioni riguardanti il patrocinio erariale, diversamente da quanto avvenuto in altre analoghe vicende di "privatizzazione" (quali la trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato e dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e non potendo un simile effetto fondarsi sul fatto che il citato art. 10, secondo comma, D.L. n. 487 del 1993 si riferisce all'Ente Poste Italiane, considerato che lo stesso riferimento é contenuto in tutte le altre disposizioni del testo normativo, sicuramente applicabili alla società per azioni ad eccezione di quelle incompatibili con la detta trasformazione (per esempio quelle relative agli organi dell'ente); né, d'altra parte, la forma societaria é incompatibile, sotto il profilo sistematico, con la difesa erariale, dato che, in difetto di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico di un tale tipo di società per azioni, assoggettate ad un "diritto speciale" in ragione della partecipazione dello Stato al capitale azionario e del perseguimento di finalità di interesse pubblico, non é diverso da quello cui era sottoposto il medesimo soggetto quando aveva la veste giuridica di ente pubblico economico (v. Corte cost. n. 466 del 1993).

sez. L, 9 luglio 1999, n. 7222
Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Ente Poste Italiane ha carattere facoltativo in quanto ad esso l'ente può ricorrere, ma può anche avvalersi del patrocinio di un proprio Ufficio legale appositamente costituito, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.M. 16 gennaio 1995 (che prevede, altresì, che ricorrendo particolari condizioni si possa verificare una terza ipotesi: quella dell'affidamento del patrocinio a professionisti esterni). Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'Ente si sia avvalso di un avvocato del proprio Ufficio legale la notificazione della sentenza di appello fatta all'Ente nella persona del predetto avvocato nel domicilio eletto presso l'Ufficio legale menzionato é idonea ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nel caso di specie il suddetto termine non é stato, invece, rispettato e il ricorso é stato pertanto dichiarato inammissibile).

sez. L, 5 maggio 1999, n. 4502
Con riferimento alla trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni - avvenuta in data 28 febbraio 1998, data di convocazione della prima assemblea, secondo quanto disposto dal CIPE con delibera del 18 dicembre 1997, adottata a norma dell'art. 1, comma secondo del D.L. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994 e dell'art. 2, comma ventisettesimo, della legge n. 662 del 1996 - per i giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data della trasformazione permane lo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato in quanto, com'é noto, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., sicché la trasformazione in argomento ai suddetti fini é ininfluente.

sez. U, 29 agosto 1998, n. 8594
L'ente poste italiane può avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, senza bisogno di apposite specifiche deliberazioni, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito in l. 29 gennaio 1994 n. 71, e quindi senza che sia necessario un apposito mandato all'Avvocatura stessa; né quest'ultima é onerata della produzione del provvedimento del competente organo dell'ente di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio, assumendo essa "ex lege" la rappresentanza e la difesa in giudizio. La trasformazione dell'ente in società per azioni successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione con il patrocinio dell'Avvocatura erariale, d'altra parte, non costituisce elemento ostativo della rituale prosecuzione del giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio e insensibile all'operare di cause idonee a determinare l'interruzione del giudizio di merito e suscettibili semmai di assumere rilevanza nel giudizio di rinvio.

sez. L, 14 aprile 1998, n. 3759
Per effetto del secondo comma dell'art. 10 D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, conv. in legge 29 gennaio 1994 n. 71 - che facoltizza l'ente Poste Italiane ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (disposizione questa successivamente integrata dall'art. 23 D.M. 16 gennaio 1995, recante il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente medesimo, che ha previsto che il patrocinio legale dell'ente possa essere affidato all'Avvocatura generale dello Stato o ad un Ufficio legale appositamente costituito) - l'ente medesimo può avvalersi di tale patrocinio, che ha carattere facoltativo (ex art. 43, comma primo, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611), ancorché non esclusivo, e quindi trova anche applicazione il principio secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni (innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede) senza bisogno di mandato, anche ove sia richiesto il mandato speciale, essendo sufficiente che consti la loro qualità sicché anche nel caso di patrocinio dell'ente suddetto l'Avvocatura dello Stato non ha necessità di mandato alcuno.

sez. U, 5 settembre 1997, n. 8587
L'ente Poste italiane può avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, senza bisogno di apposite specifiche deliberazioni, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994 n. 71, e quindi senza che sia necessario un apposito mandato all'avvocatura stessa; né quest'ultima é onerata della produzione del provvedimento del competente organo dell'ente di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio, assumendo essa "ex lege" la rappresentanza e la difesa in giudizio.