Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

sez L, I

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 20:46:03
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sez. L, 10 maggio 2002, n. 6754
In relazione alle controversie pendenti al momento dell'intervenuta trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, l'art. 15 D.L. n. 75 del 1993 prevede il permanere della difesa erariale per il soggetto così trasformato limitatamente al grado di giudizio in corso; ne consegue che la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare va fatta all'Avvocatura dello Stato e non alla parte personalmente, giacché, secondo il combinato disposto degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., la legittimazione a ricevere tale notificazione rappresenta una specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensionale nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza notificanda e non già l'esercizio di un potere rappresentativo ulteriore, strumentale, cioè, alla rappresentanza della parte in un grado di giudizio successivo a quello riguardato dalla disciplina transitoriamente conservativa dello "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato, con la conseguenza che la notificazione della sentenza effettuata alle parti personalmente deve essere ritenuta, in tali ipotesi, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

sez. L, 10 agosto 2000, n. 10571
In relazione al luogo della notificazione ed alla persona cui l'atto è consegnato, la notifica dell'atto processuale è inesistente allorché l'atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo o per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato alla s.p.a. Ferrovie dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dopo che nel giudizio di primo grado la società era stata rappresentata da un suo funzionario, ex R.D. n. 1611 del 1933, e in quello di appello era rimasta contumace; la S.C. ha anche precisato che l'astratta previsione legale di proroga del patrocinio dell'Avvocatura pur dopo la privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, ex art. 24 legge n. 210 del 1985, non valeva a fornire alcun collegamento fra destinatario dell'atto e notifica, non avendo la stessa Avvocatura mai assunto la difesa delle Ferrovie).

sez. L, 10 agosto 2000, n. 10565
Pur dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, all'Avvocatura dello Stato, titolare del patrocinio erariale, è stato transitoriamente conservato - ai sensi dell'art. 15, comma terzo bis, del decreto legge n. 16 del 1993, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 75 del 1993 - lo "jus postulandi" in favore del soggetto così trasformato, limitatamente ai giudizi in corso; pertanto, deve ritenersi la persistente legittimazione dell'Avvocatura a ricevere la notificazione delle sentenze conclusive di quei giudizi, rappresentando tale legittimazione una mera e specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensionale, e non già l'esercizio di un potere rappresentativo ulteriore, strumentale, cioè, alla rappresentanza della parte in un grado di giudizio successivo a quello riguardato dalla suddetta disciplina transitoriamente conservativa dello "jus postulandi". Conseguentemente, la notifica di tali sentenze eseguita nei confronti dell'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex art. 325 e 326 cod. proc. civ..

sez. L, 19 aprile 2000, n. 5160
La mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'estinzione ai sensi degli artt. 305, (297) e 307 cod. proc. civ., sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione) siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti invece che essi erano insussistenti, l'inosservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto. (Nella specie, essendo parte del giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato ed essendo intervenuta la sua trasformazione in società per azioni, il processo era stato interrotto nel presupposto che fosse venuto meno lo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato; la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito della dichiarata interruzione, essendo quest'ultima da ritenersi illegittima a norma dell'art. 15 D.L. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993, prevedente che, anche dopo la trasformazione dell'Ente, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato prosegua nei giudizi pendenti).

sez. L, 26 giugno 1999, n. 6647
L'identità organizzativa e funzionale dell'Avvocatura erariale, sia che rappresenti e difenda lo Stato, sia che rappresenti e difenda l'Ente Ferro vie dello Stato a norma dell'art. 24 comma terzo della legge 15 maggio 1985, n. 203, istitutiva dell'ente, comporta che, pur in assenza nella detta disposizione di un espresso richiamo della facoltà di farsi rappresentare innanzi alle Preture e agli uffici di conciliazione (ora uffici del giudice di pace) da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, prevista in generale per le amministrazioni statali dall'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), la suddetta facoltà vada riconosciuta - in relazione alla richiamata legge n. 203 - anche all'Ente ferroviario, essendo a tal fine sufficiente che il funzionario che riveste la qualità di rappresentante processuale si faccia riconoscere come tale dal giudice e dalla controparte, esclusa la necessità di un mandato scritto. Né l'operatività del principio è venuta meno per effetto della trasformazione dell'ente in società per azioni, nei limiti in cui è rimasto efficace lo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato.

sez. L, 25 marzo 1999, n. 2848
Secondo la regola generale di cui all'art. 330 cod. proc. civ., per il quale l'atto di appello deve essere notificato presso il procuratore costituito in primo grado, ove l'Avvocatura dello Stato sia costituita ritualmente per l'Ente Ferrovie dello Stato nel giudizio di primo grado (nella specie la legge 24 marzo 1993 n. 75, intervenuta nel corso di quel giudizio, aveva determinato la persistenza del patrocinio dell'Avvocatura per lo stesso grado), l'atto di appello deve essere notificato presso la stessa Avvocatura, restando irrilevante che questa non abbia lo ius postulandi per il grado d'appello; infatti la privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato (verificatasi in virtù della delibera del Cipe del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del D. L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D. L. 5 dicembre 1991 n. 386 convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35) non configura un caso di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 cod. proc. civ., in quanto l'Avvocatura dello Stato continua a sussistere e ad operare , e perde solo lo ius postulandi dell'ente privatizzato per il grado successivo.

sez. L, 21 gennaio 1999, n. 541
La trasformazione in società per azioni (in virtù della deliberazione in data 12 agosto 1992 del Cipe, adottata in base all'art. 18 D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) dell'ente Ferrovie dello Stato - istituito nella forma di ente pubblico economico con la legge 17 maggio 1985 n. 210 - ha determinato, con l'inapplicabilità della norma relativa al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per il suddetto ente, ex art. 24, comma terzo, legge n. 210 del 1985, il venir meno dello "ius postulandi" della medesima Avvocatura, realizzando così una fattispecie di impedimento del procuratore per "factum principis", da ricondurre alla previsione dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. (in quanto non assimilabile alle ipotesi di revoca della procura o di rinuncia della stessa di cui al secondo comma dello stesso articolo); nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in epoca successiva alla suindicata data di trasformazione dell'ente, la notifica della stessa sentenza eseguita alla Avvocatura dello Stato e inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; in tale fattispecie non opera infatti il disposto dell'art. 15, comma terzo bis, D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 nel testo di cui alla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75, secondo cui quanto disposto dal cit. art. 24, comma terzo, legge n. 210 del 1985 continua ad applicarsi per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto legge, posto che il limite di applicazione di tale norma transitoria è segnato, per i giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in corso alla stessa data, che si realizza con la pubblicazione della sentenza definitiva. Per le stesse ragioni deve ritenersi nulla - ed inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione - la notificazione della sentenza avvenuta nei confronti del funzionario dell'Amministrazione parte in causa, delegato dall'Avvocatura a rappresentarla relativamente ad un giudizio svolgentesi fuori dalla sede dei suoi uffici a norma dell'art. 2, primo comma, del R.D. n. 1611 del 1933.

sez. L, 14 gennaio 1999, n. 364
La rappresentanza e la difesa in giudizio delle Ferrovie dello Stato ad opera dell'Avvocatura dello Stato sono state previste, in occasione della trasformazione dell'azienda autonoma statale in ente pubblico economico, dall'art. 24, comma terzo, della legge n. 210 del 1985, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, e quindi comportavano l'applicazione delle disposizioni dell'art. 144 cod. proc. civ. e dell'art. 11 del citato R.D. n. 1611 del 1933, prescriventi l'esecuzione delle notificazioni presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato; queste disposizioni devono ritenersi applicabili anche in caso di prosecuzione del patrocinio erariale per il grado di giudizio in corso, disposta, in occasione della ulteriore trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni, dal comma 3 bis dell'art. 15 del D.L. n. 16 del 1993 (inserito dalla legge di conversione n. 75 del 1993), e specificamente con riferimento alla notificazione della sentenza conclusiva del grado del giudizio ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inapplicabile l'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 sulla elezione di domicilio da parte del procuratore nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria e sulle conseguenze della mancata elezione).

sez. L, 5 marzo 1998, n. 2445
L'identità organizzativa e funzionale dell'Avvocatura erariale sia che rappresenti e difenda lo Stato sia che rappresenti e difenda l'Ente ferroviario a norma dell'art. 24 comma terzo della legge 15 maggio 1985, n. 203, istitutiva dell'ente, comporta che pur in assenza nella detta disposizione di un espresso richiamo della facoltà di farsi rappresentare innanzi alle Preture e agli uffici di conciliazione, (questi ultimi ora uffici del giudice di pace) da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, prevista in generale per le amministrazioni statali dall'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) la suddetta facoltà vada riconosciuta - in relazione alla richiamata legge n. 203 - anche all'Ente ferroviario, essendo a tal fine sufficiente che il funzionario che riveste la qualità di rappresentante processuale si faccia solo riconoscere come tale dal giudice e dalla controparte.

sez. L, 23 marzo 1998, n. 641
La trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato, con conseguente inapplicabilità delle norme relative al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ha comportato il venire meno dello "jus postulandi" di detta avvocatura per la nuova società per azioni, (ripristinato peraltro con legge 24 marzo 1993 n. 275, ma solo per le controversie e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data della sua entrata in vigore) dando luogo ad una fattispecie di impedimento del procuratore (per "factum principis") riconducibile alla previsione dell'art. 301 primo comma cod. proc. civ. in quanto non equiparabile alle ipotesi di revoca della procura o di rinunzia alla stessa di cui al terzo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la perdita del detto "jus postulandi", ove intervenuta durante il decorso del termine breve di impugnazione della sentenza, ne comporta l'interruzione a norma dell'art. 299 cod. proc. civ. richiamato nell'art. 328 dello stesso codice, sicché, in mancanza di una nuova notifica della sentenza, è tempestiva l'impugnazione proposta entro il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.

sez. L, 14 novembre 1997, n. 11281
La trasformazione in società per azioni (in virtù della deliberazione in data 12 agosto 1992 del Cipe, adottata in base all'art. 18 D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) dell'ente Ferrovie dello Stato - istituito nella forma di ente pubblico economico con la legge 17 maggio 1985 n. 210 - ha determinato, con l'inapplicabilità della norma relativa al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per il suddetto ente, ex art. 24, terzo comma, citata legge n. 210 del 1985, il venir meno dello "jus postulandi" della medesima avvocatura, realizzando così una fattispecie di impedimento del procuratore per "factum principis", da ricondurre alla previsione dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ (in quanto non assimilabile alle ipotesi di revoca della procura o di rinuncia della stessa di cui al secondo comma dello stesso articolo); nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in epoca successiva alla suindicata data di trasformazione dell'ente, la notifica della stessa sentenza eseguita alla parte personalmente è idonea, a norma degli art. 286 e 301 cod. proc. civ., a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui agli art. 325 e 326 cod. proc. civ.: in tale fattispecie non opera infatti il disposto dell'art. 15, comma terzo bis, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 nel testo di cui alla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75, secondo cui quanto disposto dal citato art. 24, terzo comma, legge n. 210 del 1985 continua ad applicarsi per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto legge, posto che il limite di applicazione di tale norma transitoria è segnato, per i giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in corso alla stessa data, che si realizza con la pubblicazione della sentenza definitiva.

sez. I, 25 luglio 1997, n. 6959
È ammissibile l'impugnazione proposta nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato dopo la sua trasformazione in società per azioni, con atto notificato presso l'Avvocatura dello Stato, quale procuratore costituito presso il giudice "a quo", atteso che la trasformazione ha determinato non l'estinzione di un ente e la successione ad esso di un nuovo soggetto ma solo una modificazione della forma e dell'organizzazione dello stesso soggetto giuridico che ha mantenuto la sua identità.

sez. I, 28 giugno 1997, n. 5787
L'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali, come previsto per l'Ente ferrovie dello Stato dall'art. 24 della legge 17 maggio 1985 n. 210, con disposizione mantenuta ferma anche dopo la trasformazione dell'Ente medesimo in Società per azioni ai sensi dell'art. 15 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 (integrato dalla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75) e per i provvedimenti ancora pendenti, non implica di per sé l'applicabilità, in deroga alle comuni regole di competenza, del cosiddetto foro erariale (art. 25 cod. proc. civ.), all'uopo occorrendo una norma che espressamente contempli tale deroga o comunque equipari il beneficiario di detta estensione alle Amministrazioni dello Stato anche ai fini della competenza.

sez. L, 22 novembre 1996, n. 10297
Atteso che l'art. 15 bis, comma terzo, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75, ha disposto la persistenza della difesa dell'Avvocatura dello Stato anche dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, limitatamente al grado di giudizio in corso, la notificazione della sentenza pronunciata al termine di questo grado di giudizio all'Avvocatura distrettuale dello Stato, nello stesso costituitasi quale procuratore dell'Ente, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti dell'azienda ferroviaria, nel frattempo trasformatasi in società per azioni, sulla base del principio che i termini di cui all'art. 325 cod. proc. civ. decorrono dalla data della notifica della sentenza al procuratore costituito nel giudizio conclusosi con quella pronuncia.