La norma fondamentale definitoria del contenuto essenziale dell'attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato è desumibile dall'art. 13 R.D. 30.10.1933 n. 1611 (Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), che così recita:
"L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni: prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio".
Da tale disposizione possono quindi enuclearsi le seguenti categorie, articolate in varie tipologie di pareri, non necessariamente connotate da un collegamento funzionale con una lite virtuale o in atto:
Il tratto distintivo essenziale tra le due categorie è rappresentato formalmente dalla facoltatività dei pareri inerenti alla prima, rilasciati solo previa richiesta dell'Amministrazione interessata; nella seconda, direttamente strumentale al giudizio, è dato ravvisare talora, oltre che il tratto esteriore dell'obbligatorietà, anche il connotato della "spontaneità", essendo l'Avvocatura abilitata a rendere il proprio avviso su questioni potenzialmente litigiose anche in assenza di richiesta dell'ente assistito.
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