
Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato
(G.U. n. 162, 12 luglio 1940, Serie Generale)
Art. 1
Le autorizzazioni in precedenza concesse per l'assunzione da parte dell'avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali sono tenute ferme nei confronti delle amministrazioni e degli enti seguenti sottoposti alla tutela o vigilanza dei ministeri per ciascuno indicati:
ministero della casa della maestà il Re Imperatore:
- amministrazione della lista civile;
- ordine dei santi Maurizio e Lazzaro;
presidenza del consiglio dei ministri:
- istituto centrale di statistica;
- consiglio nazionale delle ricerche;
- ente autonomo esposizione universale di Roma;
- gioventù italiana del littorio;
ministero dell'interno:
- amministrazioni provinciali per i servizi di accasermamento dei corpi di polizia e dei reali carabinieri;
- associazione italiana della croce rossa;
- unione fascista per le famiglie numerose;
- istituzioni pubbliche di beneficenza, nelle cause di azione popolare;
ministero dell'Africa italiana:
- amministrazione dei beni "Auqaf";
- ente mostra triennale delle terre italiane d'oltremare;
ministero delle finanze:
- ente di gestione e liquidazione immobiliare;
- istituto poligrafico dello Stato;
- istituto per la ricostruzione industriale;
ministero della guerra:
- unione nazionale protezione antiaerea;
ministero dell'educazione nazionale:
- regi istituti d'istruzione superiore;
- reale accademia d'Italia;
- reali accademie e regi istituti di cultura scientifica, letteraria ed artistica e fondazioni dipendenti;
- regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino;
- regi istituti d'istruzione industriale;
- regie scuole industriali e commerciali;
- regi convitti nazionali;
- regi educandati;
ministero dei lavori pubblici:
- ente autonomo dell'acquedotto pugliese;
ministero dell'agricoltura e foreste:
- regie stazioni sperimentali agrarie;
- depositi cavalli stalloni;
- consorzi provinciali granari in liquidazione;
ministero delle comunicazioni:
- registro italiano navale;
- opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato;
- istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali;
ministero per gli scambi e le valute:
- istituto nazionale per i cambi con l'estero;
- istituto nazionale fascista per il commercio estero.