Avvocatura dello Stato

La costituzione italiana

Ultimo aggiornamento: 20/09/2007 12:52:13
StampaIl carattere accentrato dello Stato italiano è venuto meno ad opera della Costituzione repubblicana del 1948, la quale da un lato ha operato il decentramento di molti poteri statali verso enti locali e professionali (art. 5, 18, 39, 49, 114) e dall'altro ha previsto la possibilità di "limitazioni di sovranità" da parte di enti sopranazionali (art. 11). Tali cambiamenti hanno finito per influire sul ruolo dell'Avvocatura dello Stato, chiamata oggi ad operare non solo nei rapporti fra amministrazione e privato cittadino, ma anche nei rapporti tra amministrazione statale e le autonomie locali, nonché tra le prime e le Comunità Europee. Tuttavia, nonostante l'ampio dibattito sul punto - dibattito a tutt'oggi ancora aperto - il legislatore costituente non incluse l'Avvocatura dello Stato fra gli organi di rilevanza costituzionale, ritenendo che la mancata previsione di una specifica protezione costituzionale non avrebbe pregiudicato il contenuto sostanziale dell'attività da essa svolta, sia pure in forza di attribuzioni date da una legge ordinaria.