Avvocatura dello Stato

Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190

Ultimo aggiornamento: 20/09/2007 17:36:23
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Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
(G.U. n. 199, 26 agosto 2002, Supplemento Ordinario)


Art. 12. Risoluzione delle controversie
  1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
  2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.
  3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
  4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
  6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 15.