Avvocatura dello Stato

Relazione tecnico-finanziaria 25-8-09

Ultimo aggiornamento: 12/01/2011 17:55:53
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Procedimento di certificazione dei Contratti Collettivi Integrativi, di cui all’art. 39,
comma 3-ter, della legge 27.12.1997, n. 449.

 

Relazione tecnico-finanziaria.



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO

 

1) Ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle
procedure per le selezioni di cui all’art. 17 del C.C.N.L. 14/9/2007, siglata il 10/7/2009

2) Accordo integrativo recante disciplina per l’utilizzo del Fondo Unico di
Amministrazione per l’anno 2009, siglato il 1°/7/2009, ed integrazione 10/7/2009
conseguente al D.L. n. 78/2009

1. Premessa
A seguito della sottoscrizione, in data 14 settembre 2007, del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale dei Ministeri, che ha introdotto il nuovo sistema di classificazione del
personale, improntato a criteri di flessibilità, nell’ambito del quale è prevista la definizione di nuovi
profili professionali, preordinata ad una gestione più flessibile e razionale delle risorse umane,
nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli
obiettivi di ciascuna amministrazione, l’Avvocatura dello Stato ha recentemente stipulato con le
OO.SS. rappresentative il Contratto Collettivo Integrativo per la definizione di nuovi profili
professionali per il personale amministrativo.
Il Contratto Collettivo Integrativo in questione, acquisito il parere tecnico dell’ARAN nella sua
funzione di assistenza negoziale, è stato sottoposto ex art. 39, comma 3-ter, della legge 27.12.1997,

n. 449, all’esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato/IGOP, i quali hanno espresso parere favorevole all’ulteriore corso del contratto in questione,
che è stato definitivamente sottoscritto il 27 maggio 2009.
Nelle more della definizione degli ulteriori istituti contrattuali che andranno a costituire il nuovo
Contratto Collettivo Integrativo dell’Avvocatura dello Stato, le parti hanno ritenuto prioritario
proseguire nel processo di applicazione al personale amministrativo dell’Istituto del nuovo
ordinamento professionale di cui al vigente CCNL, al fine di perseguire l’obiettivo di
valorizzazione delle professionalità interne, tendendo al contempo ad ottenere prestazioni di elevata
qualificazione nell’interesse primario della collettività e dell’utenza.

Il nuovo sistema di classificazione, incentrato sulle aree e sui profili professionali come
recentemente ridefiniti, rispondenti alle peculiari funzioni istituzionali dell’Avvocatura dello Stato,
prevede infatti un sistema di valorizzazione della professionalità dei dipendenti che, attraverso


progressioni economiche corrisposte secondo criteri di selettività e di merito, sono premiati
nell’arricchimento professionale conseguito nello svolgimento della propria attività.
Il sistema introdotto dal nuovo CCNL 14.9.2007, infatti, consente una progressione economica per
fasce retributive, dalla fascia iniziale del profilo alla massima prevista nell’area di appartenenza,
progressione che non implica cambiamento di mansioni, ma una valutazione della maggiore
esperienza e competenza conseguite nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo
di appartenenza.

Il programma di valorizzazione delle professionalità esistenti parte dall’inquadramento di tutto il
personale amministrativo nei nuovi profili professionali.
Il procedimento di attribuzione della fascia retributiva immediatamente successiva richiede, a
seguire, l’individuazione di criteri selettivi e meritocratici coerenti con la professionalità rivestita da
ciascun lavoratore, e la destinazione di opportune risorse finanziarie facenti capo al Fondo Unico di
Amministrazione di cui all’art. 32 del CCNL 16 febbraio 1999, aventi carattere di certezza e
stabilità.

Gli accordi integrativi di cui alla presente Relazione tecnico-finanziaria stabiliscono pertanto i
criteri generali per la definizione delle procedure per lo sviluppo economico all’interno dell’area, ai
sensi degli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. 14/9/2007, ed il finanziamento per l’anno 2009 delle
procedure in questione, disponendo – al contempo – l’allocazione di risorse facenti capo al F.U.A.
anche ad altri istituti contrattuali di incentivazione della produttività e della qualità dei servizi resi,
con valutazione del contributo alla realizzazione degli obiettivi istituzionali.

2.
Ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure
per le selezioni di cui all’art. 17 del CCNL 14.9.2007 (Sviluppi economici all’interno delle
aree), siglata il 10 luglio 2009.
In data 10 luglio 2009 il Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato e le Organizzazioni
Sindacali FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, e FLP, hanno sottoscritto l’ipotesi di
accordo per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di accesso agli
sviluppi economici all’interno delle aree, che confluirà nel Contratto Collettivo Integrativo
dell’Avvocatura dello Stato, le cui trattative sono in corso.

L’art. 18 del suddetto CCNL indica i criteri selettivi ed i principi di meritocrazia che devono essere
applicati nelle procedure di sviluppo economico, e sottolinea l’esigenza di combinare in modo
equilibrato tutti i fattori sottoposti a valutazione, evitando di attribuire valore eccessivo ad elementi
puramente formali ed alla mera anzianità di servizio.

Devono essere adeguatamente valutati, invece, elementi che dimostrino la capacità reale del
dipendente a svolgere le funzioni pertinenti al profilo assegnato, e che siano a testimonianza della
padronanza del lavoratore ad utilizzare le proprie competenze culturali e professionali.


L’accordo del 10 luglio 2009 interpreta gli indirizzi contrattuali alla luce della particolare realtà
dell’Avvocatura, della provenienza del personale che compone il ruolo amministrativo, e della
necessità di perequare adeguatamente il valore della formazione culturale dei lavoratori e delle
esperienze lavorative maturate.


I titoli valutabili sono divisi in due categorie, alle quali è attribuito lo stesso punteggio massimo.
La categoria I^ riguarda l’Esperienza Professionale. In questa categoria è valutata l’anzianità
effettiva di servizio, ma sono pure valutate l’esperienza professionale maturata all’interno del
settore di attività relativo al profilo professionale di appartenenza e la formazione di aggiornamento
seguita nell’ambito del medesimo settore, nell’ottica di valorizzare il grado di abilità professionale
acquisito nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.
E’ altresì valutata la qualità dell’esperienza professionale maturata, attraverso un giudizio che il
Segretario Generale e gli Avvocati distrettuali dovranno esprimere secondo parametri
predeterminati, tra i quali è inclusa la condotta del lavoratore sotto il profilo disciplinare.
La categoria II^ riguarda i Titoli di studio, culturali e professionali.
In tale ambito trova la massima valorizzazione il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno al profilo di appartenenza. Sono altresì valutati altri titoli culturali che arricchiscono il
potenziale del lavoratore.
Alla stessa stregua, tuttavia, costituiscono una risorsa per l’Amministrazione i titoli professionali
che i dipendenti hanno acquisito nell’affidamento di incarichi, nella partecipazione a corsi con
esami finali, nella selezione superata in precedenti percorsi formativi e concorsuali, nei quali
l’Istituto ha investito la sua capacità di formare leve professionali destinate a sostenere la struttura
amministrativa in un contesto di sempre maggiore razionalizzazione e riduzione della disponibilità
di personale.


I titoli di cui alle suindicate categorie sono di facile identificazione, e – con la sola eccezione della
valutazione della qualità – non prevedono valutazioni discrezionali; tale scelta non inficia la
selettività della procedura, e allo stesso tempo limita l’instaurarsi di contenzioso.


Non sono previsti percorsi formativi esclusivamente finalizzati alla procedura selettiva in questione.
Nel corso del 2008 l’Avvocatura dello Stato ha erogato a tutto il personale amministrativo e togato
un piano di Formazione Office finalizzato alla massima diffusione delle competenze informatiche,
coerentemente con una serie di progetti di reingegnerizzazione delle procedure interne e di
collaborazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni.
Di tale formazione, e dei processi formativi svolti in passato nell’ambito delle progressioni interne,
si tiene conto ai fini della valutazione complessiva dell’esperienza professionale dei dipendenti.


3.
Accordo integrativo recante disciplina per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per
l’anno 2009, siglato il 1°/7/2009, ed integrazione 10/7/2009 conseguente al D.L. n. 78/2009.
Il programma di riqualificazione per progressione nelle fasce economiche necessita di adeguato
stanziamento a carico del Fondo Unico di Amministrazione.


In sede di stipulazione dell’accordo per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dell’anno
2009, tra l’Avvocatura Generale dello Stato nella persona del Segretario Generale, e le OO.SS. FPCGIL,
FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, RDB-PI e FLP, è stata pertanto destinata una quota
delle risorse a detto programma, al fine di corrispondere la fascia superiore al personale che
risulterà idoneo, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Le parti, riconoscendo all’istituto degli sviluppi economici un effetto altamente incentivante per i
dipendenti, tra l’altro selezionati attraverso un procedimento valutativo non meramente formale, ma
strettamente connesso all’attività svolta, hanno ritenuto di destinare risorse tali da consentire il
numero più ampio possibile di progressioni, comunque assicurando la copertura finanziaria ad altri
istituti contrattuali quali le posizioni organizzative, l’incentivazione della mobilità, la produttività
collettiva e la contrattazione di posto di lavoro.

L’art. 1 dell’Accordo illustra la composizione del Fondo Unico del 2009, al netto dell’IRAP e degli
oneri sociali a carico dell’Amministrazione, alimentato da una quota costituita da importi aventi
carattere di certezza e stabilità, corrispondente agli appositi stanziamenti dei piani gestionali n. 2
(Irpef), n. 3 (oneri sociali a carico del lavoratore) e n. 9 (componente netta del FUA) del cap. 4437,
pari a complessivi € 1.404.440,48, assegnati con la legge di bilancio 2009, nonché da una quota
cs.”variabile”, determinata a norma di legge, la cui somma di € 430.954,00 è stata inserita nello
schema di disegno di legge di assestamento del bilancio per l’anno 2009 all’esito delle verifiche da
parte del competente ufficio dell’Ispettorato Generale per l’ordinamento pubblico. Tale ultima
somma sarà disponibile, ripartita sui richiamati piani gestionali del Cap. 4437, successivamente
all’approvazione della legge di assestamento di bilancio.

Si rinvia al successivo punto 4 l’analisi della compatibilità finanziaria in merito all’utilizzo delle
risorse del Fondo Unico di Amministrazione, con particolare riguardo alle spesa per il
finanziamento dell’istituto degli sviluppi economici.

E’ previsto che l’eventuale assegnazione al Fondo di somme per la produttività dei dipendenti, per
effetto di sopravvenuti provvedimenti amministrativi, leggi speciali, norme legislative e
contrattuali, saranno attribuite all’incentivazione della produttività collettiva e alla contrattazione di
posto di lavoro.

 

Per quanto concerne la valutazione ex art. 22 del CCNL 14.9.2007, nelle more dell’adozione della
relativa disciplina nell’ambito del contratto collettivo integrativo, l’esigenza di legare l’erogazione
di compensi di produttività al raggiungimento degli obiettivi è soddisfatta attraverso l’applicazione,
quale fattore di rilevazione, della presenza in servizio, senza demerito risultante da sanzione
disciplinare irrogata nell’anno 2009, connessa ad infrazioni che abbiano comportato il demerito del
dipendente su aspetti aventi riflesso sulla produttività.

4.
Utilizzo delle risorse del FUA e analisi della compatibilità finanziaria in materia di
contrattazione integrativa (art. 40, comma, 3 del d. lsg.vo n. 165/01)
Premesso che l’importo del Fondo Unico di Amministrazione, al netto degli oneri riflessi, ammonta
a complessivi € 1.835.394,48, di cui, come precisato al punto 3, € 1.404.440,48 a titolo di “quota
fissa” ed € 430.954,00 a titolo di “quota variabile”, si segnala che tale ultima quota è stata
determinata, previo computo delle singole voci di alimentazione, a seguito dell’abbattimento del
10% dell’ammontare complessivo annuo dell’anno 2004, ai sensi art. 1, comma 189, del l. 23
dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall’art. 67, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
modificato dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

L’importo complessivo annuo è stato destinato al finanziamento dei seguenti istituti contrattuali e
prestazioni specifiche:

a) posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 16.2.1999, per € 73.336,70;
b) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 29
marzo 1985, n. 113, per € 12.911,02;
c) mobilità, ai sensi dell’art. 73, comma 2, lett. b), del d.l. n. 112/08 convertito con modificazioni
dalla legge n. 133/08, per € 148.569,15;
d) sviluppi economici all’interno delle aree, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del CCNL 14.7.2007 e di
cui all’accordo integrativo di amministrazione del 10 luglio 2009, per € 1.102.787,78;
e) produttività e miglioramento dei servizi a livello nazionale, nelle more della definizione,
nell’ambito del contratto collettivo integrativo, del sistema di valutazione dell’apporto individuale
di cui all’art. 22 del CCNL 14.9.2007, nonché dell’individuazione di criteri per la misurazione del
miglioramento delle prestazioni collettive e individuali, per € 298.673,83.
f) turni di servizio e compiti che comportino situazioni connesse a particolari condizioni operative o
ambientali in sede locale, nelle more della definizione, nell’ambito del contratto collettivo
integrativo, del sistema di valutazione dell’apporto individuale di cui all’art. 22 del CCNL
14.9.2007, nonché dell’individuazione di criteri per la misurazione del miglioramento delle
prestazioni collettive e individuali, per € 199.115,93.

L’importo di cui al punto d), destinato al finanziamento degli sviluppi economici all’interno delle
aree a decorrere dal 1° gennaio 2009, determinato sulla base dei valori economici annui delle fasce
retributive stabiliti nella Tabella E del CCNL 14.9.2007 e del numero stimato di aventi diritto, è
pari al 78,52% delle quota fissa del FUA, le cui risorse hanno caratteri di certezza e stabilità, ai
sensi dell’art. 32, comma 2, sesta alinea, del CCNL 16.2.1999.

 

L’accordo integrativo fa salva l’ipotesi di parziale o mancato utilizzo delle predette risorse di cui
alla lettera d) qualora non si dovesse procedere all’espletamento delle procedure per l’attribuzione
delle fasce economiche superiori, destinando gli importi residui ad alimentare le voci di utilizzo
previste alle lettere e) in misura pari all’80% e alla lettera f), in misura pari al 20%.

 

Roma, 25/8/2009

 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Di Martino

 

 



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