Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Regione Calabria - Legge regionale 17 agosto 1984, n. 24

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 16:15:01
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Ordinamento del servizio legale (contenzioso e contratti)


Art. 3
Il servizio legale ha il patrocinio e l'assistenza in giudizio della regione Calabria. Solo per ragioni eccezionali o per la trattazione di cause di particolare importanza può essere richiesta l'assistenza di avvocati esterni, sentito il dirigente dell'ufficio legale. Gli avvocati che vi sono addetti esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni alle quali sono abilitati ed in qualunque sede muniti del mandato che, di volta in volta, verrà loro conferito dal presidente della Regione, ad eccezione di quegli affari per i quali la giunta regionale abbia ritenuto di conferire mandato generale, previa autorizzazione a stare in giudizio a norma dell'art. 27, lettera f), dello statuto regionale.
Qualora occorra procedere alla elezione di domicilio nella sede dell'autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia, la scelta del procuratore domiciliatario sarà, di volta in volta, deliberata dalla giunta regionale, sentito il dirigente del servizio.
Per le cause da trattare nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Catanzaro, l'elezione del domicilio si intende effettuata presso l'ufficio legale della giunta regionale.


Art. 10.
L'ufficio legale ha sede presso la giunta regionale ed è dotato del seguente organico:
  • un dirigente: avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno tre anni;
  • tre avvocati;
  • sei procuratori legali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.