Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 15:52:12
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Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali
(G.U. n. 84 del 31 marzo 1973, Supplemento Ordinario)


TITOLO IV
Funzioni dell'Avocatura dello Sato nei riguardi della regione e delle province


Art. 39
Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 16 dello statuto.
Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni; nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.


Art. 40.
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici locali per quanto attiene alle controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 16, terzo comma, dello statuto.


Art. 41.
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province, dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 18, primo comma, dello statuto.
L'Avvocatura dello Stato inoltre può assumere se richiesta, la rappresentanza e la difesa delle province anche fuori dalla ipotesi prevista nel comma precedente, nonché dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 18. secondo comma, dello statuto.