Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.
Art. 8.
L'art. 6 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. L'ufficio legislativo e legale comprende:
il servizio degli affari legislativi, con il compito di curare lo studio, le revisione ed il coordinamento dei disegni di legge e degli schemi di regolamento, nonché di fornire pareri in materia legislativa; il servizio degli affari legali, con il compito di fornire consulenze in materia legale e giuridico-amministrativa; il servizio degli affari contenziosi, con il compito di curare la trattazione degli affari contenziosi ed i rapporti con i difensori, quando la regione non si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello stato.".