Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 15:45:14
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Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, della amministrazione regionale e degli enti regionali.


Parte V
Norme concernenti l'ordinamento e l'organizzazione del personale regionale


Art. 244
  1. L'avvocato della regione, nella sua veste di direttore dell'ufficio legislativo e legale, dirige e coordina l'attività dell'ufficio stesso, assumendo la responsabilità degli elaborati e degli atti relativi.
  2. L'avvocato della regione presta, altresì, diretta assistenza e consulenza legislativa, giuridico-amministrativa e legale al presidente della giunta regionale ed a favore di tutti gli altri organi e strutture della regione, nonché di quelli degli enti da essa dipendenti.
  3. L'avvocato della regione mantiene, infine, i rapporti con i difensori e con l'avvocatura dello stato, quando la regione si avvale del relativo patrocinio, e può assumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale e degli enti ivi indicati.
  4. Il dirigente incaricato di sostituire l'avvocato della regione in caso di assenza o impedimento coadiuva, altresì, lo stesso nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 63 e svolge i compiti di coordinamento che gli vengono dal medesimo assegnati.