Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Sentenza n. 455 del 26 luglio 1988

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 15:34:13
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:

Presidente:
Francesco SAJA

Giudici:
Giovanni CONSO
Ettore GALLO
Aldo CORASANITI
Giuseppe BORZELLINO
Francesco GRECO
Renato DELL'ANDRO
Gabriele PESCATORE
Ugo SPAGNOLI
Francesco Paolo CASAVOLA
Antonio BALDASSARRE
Vincenzo CAIANIELLO
Mauro FERRI
Luigi MENGONI
Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142 (Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione Siciliana), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1988 dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto da Grasso Giovanbattista contro lo I.A.C.P. di Catania ed altri, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 prima serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per la Regione Sicilia e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
  1. L'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142 (Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana) dispone che “le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni statali sono estese all'amministrazione regionale siciliana”, nei cui confronti viene prevista l'applicazione del Testo unico e del regolamento sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, approvati con i RR.DD. 30 ottobre 1933, n. 1611 e 1612, nonché degli artt. 25 e 144 del Codice di procedura civile: da tale disciplina discende, tra l'altro, l'onere della notifica degli atti introduttivi dei giudizi proposti nei confronti dell'amministrazione regionale presso l'Avvocatura erariale, anziché direttamente all'organo che ha emanato l'atto. Il giudice a quo - dovendo giudicare in ordine all'ammissibilità di un ricorso proposto mediante notifica diretta all'organo regionale anziché presso l'Avvocatura erariale - dubita della legittimità costituzionale di tale disciplina per tre ordini di motivi e cioè: a) con riferimento agli artt. 116 Cost. e 1 e 14 lett. p) dello Statuto speciale siciliano, per il fatto che la legge statale, imponendo alla Regione una particolare soluzione organizzativa in tema di patrocinio legale, verrebbe indebitamente a interferire in una materia (“o??????††??A?rdinamento degli uffici e degli enti regionali”) riservata alla competenza legislativa esclusiva regionale; b) con riferimento all'art. 3 Cost., per il fatto che la Regione Siciliana si troverebbe, in conseguenza della norma impugnata, obbligata comunque a ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre lo stesso legislatore statale ha consentito alle Regioni ordinarie di scegliere liberamente se avvalersi o meno di tale patrocinio (cfr. artt. 107, terzo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 10 legge 3 aprile 1979, n. 103); c) in relazione all'art. 43 dello Statuto speciale, in relazione al fatto che la disciplina di cui è causa - ove dovesse considerarsi attuativa dello Statuto - sarebbe stata adottata senza il rispetto della speciale procedura (delibera della Commissione paritetica) prevista per le norme di attuazione statutaria.
  2. La questione è infondata in relazione a tutti i profili prospettati. Sul piano formale, va innanzitutto richiamata la particolare natura dell'atto normativo impugnato, in relazione al profilo, enunciato come eventuale, concernente la violazione del procedimento regolato dall'art. 43 dello Statuto speciale siciliano. In proposito va ricordato che il decreto legislativo n. 142 del 1948 fu adottato dal Governo in virtù dei poteri conferiti allo stesso dal decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1944, n. 151 (concernente la c.d. “costituzione provvisoria”), modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 e convertito, con l'entrata in vigore della Carta repubblicana, dalla XV disposizione transitoria. Il decreto legislativo in esame - successivamente ratificato mediante la legge 17 aprile 1956, n. 561 - recepiva, peraltro, con lievi varianti, il contenuto di una disposizione in materia giurisdizionale che aveva formato oggetto di specifico accordo tra Stato e Regione, nell'ambito dei lavori svolti dalla pri??????††??A?ma Commissione paritetica nominata, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, mediante decreto del Capo dello Stato in data 9 ottobre 1946. Con una relazione inviata all'Assemblea regionale il 24 maggio 1947 il Presidente di tale Commissione trasmetteva, infatti, le norme transitorie e di attuazione dello Statuto speciale deliberate dalla stessa Commissione, norme raccolte sotto otto paragrafi, di cui uno (sub lett. f) dedicato agli “organi giurisdizionali”. Nell'ambito della disciplina concernente tale materia veniva, tra l'altro, prevista una disposizione (art. 30) relativa all'estensione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato all'amministrazione regionale, con la conseguente applicazione alla stessa della disciplina posta nei RR.DD. nn. 1611 e 1612 del 1933. Non si può quindi dubitare del fatto che la norma impugnata, per essere stata adottata sulla base di un consenso maturato nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, sia venuta ad assumere, almeno nella sostanza, la natura di norma attuazione dello Statuto speciale. Le diversità solo formali che e dato riscontrare tra il testo del decreto legislativo n. 142 del 1948 e quello redatto dalla Commissione paritetica non sono, d'altro canto, tali da intaccare la sostanziale identità delle due discipline, mentre possono trovare una spiegazione d'ordine storico sia nella particolare fase di transizione istituzionale in cui la prima Commissione paritetica venne a concludere il proprio lavoro sia nel fatto che, successivamente a tale conclusione, il decreto legislativo n. 142 venne emanato quando non risultava ancora operante la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (entrata in vigore il 10 marzo successivo), mediante cui fu disposta la “costituzionalizzazione” dello Statuto speciale siciliano. Pur nella riconosciuta natura di norma di attuazione riferibile alla disposizione impugnata, non ??????††??A? sussistono, dunque, elementi per ritenere fondata – data l'esistenza di un accordo maturato nell'ambito della Commissione paritetica e successivamente recepito in un atto normativo del Governo - la censura di ordine procedurale formulata, in via ipotetica, dall'ordinanza con riferimento all'art. 43 dello Statuto speciale.
  3. Da tale premessa discende agevolmente anche l'infondatezza della censura, di carattere sostanziale, prospettata con riferimento agli artt. 116 Cost. e 1 e 14 lett. p) dello Statuto speciale. Basti solo rilevare che l'asserita lesione della competenza esclusiva regionale in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti regionali”, nella specie, non può essere configurata non solo e non tanto per la non diretta attinenza della norma impugnata (incidente, in prevalenza, nella sfera della rappresentanza processuale) alla materia in questione, quanto ed essenzialmente per il carattere sostanzialmente consensuale della disciplina espressa da tale norma. Tale carattere è stato, del resto, in certo senso, avallato dallo stesso comportamento tenuto nel corso del giudizio dalla Regione Sicilia, che, oltre ad aderire alle conclusioni formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha ritenuto di dover affermare il proprio “rilevante interesse” alla conservazione della norma impugnata: con ciò escludendo che nella specie sia congruo parlare di lesione della sfera di autonomia regionale determinata da una “particolare soluzione organizzativa” imposta unilateralmente dallo Stato. A tale constatazione, di per se decisiva, può essere d'altro canto aggiunto anche il richiamo alla precedente giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 30 del 1968) che, con riferimento ad una fattispecie normativa del tutto identica a quella in esame, concernente la Regione sarda (art. 55 d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), ha avuto modo di escludere la violazione dell'autonomi??????††??A?a regionale conseguente all'estensione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato all'ambito di una Regione a statuto speciale: e questo in relazione alla sfera di discrezionalità pur sempre concessa alla stessa Regione nella scelta del difensore dalla disciplina in questione, sia con riferimento all'ipotesi di contrasto di interessi con lo Stato sia con riferimento all'ipotesi, per quanto eccezionale, di affidamento della difesa ad avvocati del libero foro (affidamento consentito dall'art. 5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611).
  4. Infondata risulta, infine, anche la censura prospettata con riferimento all'art. 3 Cost. La diversità di disciplina prevista per le Regioni a statuto ordinario - nei cui confronti l'art. 107, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (successivamente integrato dall'art. 10 legge 3 aprile 1979, n. 103) ha previsto la possibilità del patrocinio da parte dell' Avvocatura dello Stato come soluzione facoltativa e non obbligatoria - non può, infatti, assumere rilievo nel caso in esame al fine di valutare l'eventuale lesione del principio di eguaglianza. La possibilità di comparare le due situazioni risulta, infatti, esclusa sia dalla specialità dell'autonomia riconosciuta alla Regione Siciliana dall'art. 116 Cost. (che può comportare soluzioni organizzative diversificate da quelle previste per le altre Regioni, ordinarie e speciali), sia dall'adesione espressa dalla stessa Regione nei confronti della disciplina di cui e causa. Dato questo che non esclude, peraltro, la possibilità di adottare in prosieguo - cosi come è gia accaduto per la Regione Sardegna mediante l'art. 73 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che ha trasformato il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato da obbligatorio in facoltativo - una diversa soluzione, ove questa risulti concordata, anche alla luce della disciplina posta per le Regioni ordinarie, tra Stato e Regione ??????††??A?siciliana, sempre nel rispetto del particolare procedimento previsto dall'art. 43 dello Statuto speciale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142 (Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana) sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 116 e 3 Cost. ed 1, 14 lett. p) e 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

F.to: Francesco SAJA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere MINELLI, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: MINELLI