Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in materia di patrocinio delle Università degli Studi

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 20:57:04
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Ciò precisato, questa Avvocatura, come del resto ha già avuto modo di evidenziare in altra occasione, è dell’avviso che il nuovo assetto delle Istituzioni Universitarie derivato dall’entrata in vigore della citata L. 168/1989 in realtà non ha prodotto alcuna modifica della previgente disciplina normativa concernente specificamente il patrocinio legale delle Università desumibile dall’art. 56 del T.U. 1592/1933.
Quest’ultima norma, ancor prima dell’entrata in vigore del T.U. 1611/1933 in tema di rappresentanza e difesa dell’amministrazione nei giudizi, sul presupposto che le Università, pur avendo propria personalità giuridica e autonomia amministrativa (cfr. art. 1 comma terzo del T.U. 1592/1933) erano senza dubbio amministrazioni statali imponeva alle medesime di farsi rappresentare e difendere dall’Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi semprechè non si trattasse di contestazioni contro lo Stato.
E' da escludere che l’entrata in vigore della legge 168/89 abbia potuto comportare l’abrogazione del surricordato art. 56 del T.U. 1592/1933 e fatto venir meno il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore degli Atenei.
Infatti manca nella suddetta legge qualsiasi disposizione con cui si è inteso procedere alla abrogazione della previgente normativa, essendosi il legislatore limitato a precisare nell’ultimo comma secondo periodo dell’art. 7, che “per ciascuna Università, con l’emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia solo le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.
D’altra parte dall’esame della L. 168/89 si desume facilmente che la potestà statutaria e regolamentare attraverso la quale il legislatore ha inteso riconoscere o meglio rafforzare, l’autonomia degli Atenei in realtà afferisce essenzialmente ad aspetti organizzativi, finanziari, contabili, didattici e scientifici in ordine ai quali il Ministero cui vengono riservate mere funzioni di indirizzo e di vigilanza non ha alcuna possibilità di intervenire. Inoltre è da sottolineare che nessun riflesso negativo sull’autonomia degli stessi può avere l’affidamento del loro patrocinio all’Avvocatura dello Stato.
Vanno anzi ricordati i rilevanti vantaggi sul piano economico che conseguono all’affidamento del patrocinio all’Avvocatura dello Stato unitamente alla omogeneità ed uniformità degli indirizzi defensionali che la stessa è in grado di assicurare.
D’altronde ove si dovessero interpretare gli artt. 6, 7 e 8 della legge nel senso di una abrogazione dell’art. 56 dovrebbe escludersi che gli Atenei abbiano facoltà di avvalersi dell’Avvocatura per mancanza di una norma (di legge o di regolamento) o di provvedimento del Presidente della Repubblica che li autorizzi ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.
A conforto delle considerazioni sin qui svolte si sottolinea che in giurisprudenza anche dopo l’entrata in vigore della L. 186/89 è stato costantemente ribadito che “ai sensi dell’56 del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 e dell’art. 43 del D.R. 30 Ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 11 della legge 3 Aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un’Università degli Studi statali, ove non sussista conflitto con lo Stato con le Regioni, spetta “ope legis” all’Avvocatura dello Stato, mentre può essere affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza” (cfr. da ultimo Cass. 1086/2001 e prima Cass. 13292/99 e Cass. 7649/97) che “le Università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiore, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell’organizzazione statale” (Cass. 13292/99 cit.) ed in ragione di ciò si è ritenuta la nullità della notificazione della citazione compiuta presso la sede dell’Università e non “dell’Avvocatura dello Stato” (Cass. 8877/97). Nello stesso senso infine si è espressa la più autorevole ed accreditata dottrina in materia, la quale ha espressamente osservato che: “L’autonomia delle Università sussiste” nei limiti delle leggi dello Stato” e dalla legge n. 168 non sembra possa desumersi un’abrogazione implicita di quanto statuito dal T.U. n. 1611 del 30 Ottobre 1933 e del R.D. n. 779 del 8 Giugno 1940 per quanto concerne le Università (cfr. Vingiani e Santoro. L’ordinamento Universitario, appendice 1999, pag. 379).
E’ inoltre da considerare che le singole Università non possono con norme statutarie e regolamentari modificare i principi fondamentali che regolano il patrocinio dell’Avvocatura. Fra questi il più importante è costituito dalla organicità ed esclusività dello stesso. Anche nel caso di patrocinio ex art. 43 R.D. 1611/1933, infatti, una volta che sia intervenuta la necessaria autorizzazione, come all’Avvocatura dello Stato non è consentito rifiutarlo, così all’Amministrazione non statale non è dato di non richiederlo (v. Cass. SS.UU. 24/2/1975 n. 700; rd. 5/7/1983, n. 4512).
Deve ribadirsi pertanto che l’organicità e l’esclusività da cui è contraddistinto il patrocinio svolto dall’Avvocatura dello Stato ai sensi del sopra ricordato art. 56 R.D. 1592/33 comporta che le Università hanno il potere-dovere di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, cui spetta istituzionalmente di prestare la propria opera nei loro confronti, tant’è che solo eccezionalmente è prevista la possibilità del ricorso ad avvocati del libero Foro (così espressamente si legge nel parere del Consiglio di Stato Sez. II n. 2025 del 29.10.1986 e nello stesso senso si è pronunciata la Corte dei Conti nella deliberazione n. 1432 del 6.4.1984).
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