Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Cassazione, sez. I, 4 maggio 1993, n. 5183

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 20:08:55
Stampa A seguito dell'autorizzazione conferita con d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873 (pubblicato l'11 gennaio 1979), il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in favore dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.), resta soggetto alle innovazioni introdotte dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103 (modificativo dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611), in tema di estensione agli enti regionali delle regole dettate per la rappresentanza e difesa delle amministrazioni sottoposte a tutela o vigilanza dello Stato, e, pertanto, salvo i casi di conflitto con lo Stato o le regioni, compete "ex lege", senza che si richieda una apposita deliberazione dell'ente medesimo (necessaria solo per derogare alla norma, attribuendo lo "ius postulandi" ad un avvocato del libero foro).