Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Cassazione sez II, III, IV, V, VI

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 10:37:40
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sez. V, 7 ottobre 1999, n. 11441

Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che "consti della loro qualità". Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e ciò, tanto nel giudizio civile, quanto in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede.

 

sez. VI, 7 aprile 1987, n. 4298

E' VALIDA L'IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI PROPOSTA CON LA SOLA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DALL'AVVOCATO DELLO STATO IN QUANTO, A NORMA DELL'ART. 1 T.U. 30 OTTOBRE 1933 N. 1611 DELLE LEGGI SULLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO, GLI AVVOCATI DELLO STATO NON HANNO BISOGNO DI MANDATO, NEPPURE NEI CASI NEI QUALI LE NORME ORDINARIE RICHIEDONO IL MANDATO SPECIALE, ESSENDO SUFFICIENTE LA DIMOSTRAZIONE DELLE LORO QUALITA'.

 

sez. IV, 7 marzo 1988, n. 3109

IL DIFENSORE DEL RESPONSABILE CIVILE NON E', IN LINEA DI PRINCIPIO, LEGITTIMATO A PROPORRE IMPUGNAZIONE. OVE, PERO', RESPONSABILE CIVILE SIA UN'AMMINISTRAZIONE STATALE IL PROCURATORE E' ABILITATO A FARE LA DICHIARAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 43, 45 DEL T.U. 30 OTTOBRE 1933 N. 1611 SULL'AVVOCATURA DELLO STATO, CUI SPETTA, SENZA BISOGNO DI MANDATO, LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. IL PROCURATORE DELLO STATO E, INVECE, ABILITATO ALLA PRESENTAZIONE ED ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO NON ESSENDOVI ESPRESSAMENTE ABILITATO DA LEGGI SPECIALI, IN DEROGA ALLE TASSATIVE NORME DETTATE DALL'ART. 529 COD. PROC. PEN. E DALL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE.

 

sez. VI, 16 dicembre 1989, n. 17330

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO E' LEGITTIMATO A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE E AD ESTENDERE I RELATIVI MOTIVI ED A DEPOSITARLI, QUANDO L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO NON ABBIA ESERCITATO IL POTERE DI AVOCAZIONE.

 

sez. II, 4 novembre 1991, n. 10954

E' ammissibile il ricorso per Cassazione della parte civile, i cui motivi siano stati redatti e presentati da un addetto all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziche' dall'Avvocatura Generale. Ed invero la ripartizione delle attribuzioni, prevista dagli artt. 1 - 2 del Regolamento di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e 9 legge 3 aprile 1979 n. 103, - secondo cui la rappresentanza e difesa delle Amministrazioni avanti alle Corti Superiori sono affidate all'Avvocatura Generale dello Stato mentre quelle nei giudizi che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni sono affidate alle Avvocature distrettuali - puo' avere effetti sull'abilitazione di queste ultime allo svolgimento delle funzioni di difesa nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione, ma non incide in alcun modo sulla loro legittimazione a produrre i motivi del ricorso.

 

sez. III, 23 febbraio 2000, n. 2080

L'avvocato dello Stato, generale o distrettuale, che ha esercitato la difesa di un impiegato o di un agente della pubblica amministrazione davanti a un giudice penale territoriale, puo' proporre, ai sensi dell'art.571, comma 3, cod.proc.pen, ricorso per cassazione; ne' a tal fine deve essere iscritto all'albo speciale di cui all'art.613 dello stesso codice, in quanto gli avvocati dello Stato sfuggono a questa preselezione in base alla disciplina derogatoria dettata dall'art.1, comma 2, del r.d. n.1611 del 1933.