Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Consiglio di stato, sez.IV

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 10:35:35
Stampa
Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 1997, n. 1

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1, secondo comma, 43 e 45 del R.D. 30/10/1933 n. 1611, gli avvocati dello Stato, sia che rappre- sentino lo Stato (articolo 1) sia che rappresentino un altro Ente pub- blico (articoli 43 e 45) non hanno bisogno di mandato, bastando che consti detta loro qualita', per cui non viene richiesto un atto di con- ferimento del mandato (procura) e neppure una deliberazione formale di stare in giudizio. (cfr: CdS, sez. VI, 12/10/1982 n. 482).

 

Consiglio di Stato, sez. IV, 13 maggio 1996, n. 607

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, secondo comma, 43 e 45 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, gli avvocati dello Stato, sia che in giudi- zio rappresentino lo Stato (articolo 1), sia che rappresentino un altro Ente pubblico (articoli 43 e 45), non hanno bisogno di mandato, essen- do sufficiente detta loro qualita'. Tutto cio' si deve intendere nel senso che non si richiede un apposito atto di conferimento del man- dato e neppure una formale deliberazione di stare in giudizio, a condi- zione che, per gli Enti diversi dallo Stato, si tratti di Ente ammesso per legge o in base allo Statuto ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, 30 ottobre 1995, n. 1244

Il principio scaturente dall'articolo 45 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, in base al quale gli avvocati dello Stato esercitano la loro fun- zione dinanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, va inteso nel senso che: una volta che l'Ente pub- blico interessato abbia deliberato attraverso gli organi competenti e nei modi previsti dalla legge, di resistere in giudizio o di appellare non v'e' differenza fra patrocinio obbligatorio e patrocinio facoltativo, senza che cio' significhi che la situazione processuale sia nelle due i- potesi identica sotto ogni profilo, ed in particolare, che l'Avvocatura dello Stato possa instaurare un giudizio, resistere in giudizio da al- tri proposto o proporre appello ed assumere il patrocinio di un Ente pur in difetto di regolari deliberazioni al riguardo degli organi competenti dell'Ente interessato.

 

Consiglio di Stato, sez. V, 02 febbraio 1995, n. 182

Gli avvocati dello Stato, sia che rappresentino lo Stato sia che rappresentino un Ente pubblico ammesso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, non hanno bisogno, ai sensi degli art.1, 43 e 45 r.d. 30 ottobre 1933 n.1611, di mandato per esercitare la difesa delle Amministrazio- ni. (Cfr. CdS Sez.IV, 7/9/88 n.733).

 

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 1994, n. 1654

L'Avvocatura dello Stato non ha bisogno, ai fini della proposizione dell'appello, di apposita deliberazione delle Amministrazioni patrocinate, poiche' la difesa erariale, sebbene non disponga dell'interesse dedotto in giudizio, gode di piena autonomia ed indipendenza nel decidere la condotta nella causa, con l'unico limite del divieto di prendere da sola iniziative processuali che incidano su interessi politico-amministrativi di particolare importanza.