Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

sez U, III, I

Ultimo aggiornamento: 04/07/2007 20:21:46
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sez. U, 7 agosto 2001, n. 10894
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non e' necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, giacche', a norma dell'art. 45 del regio decreto n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 del citato regio decreto, a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Ente Na- zionale per le Strade, per il quale e' previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2, quarto comma, D.Lgs. n. 143 del 1994).


sez. III, 03 agosto 2001, n. 10690
Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e R.D. n. 1611 del 1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 R.D. cit.) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte l'amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che abbiano soggettivita' giuridica formalmente distinta dallo Stato come l'ANAS, Ente Nazionale Autonomo delle strade. Pertanto, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati presso la sede legale dell'ente, pena la nullita' della notifica, e la sentenza notificata presso la sede distrettuale dell'Avvocatura non e' idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, del tutto irrilevante rivelandosi il fatto che l'avvocatura provveda a proporre gravame.


sez. I, 8 maggio 2001, n. 6359
Nelle controversie in cui l'ANAS, sia al momento della introduzione della lite, sia all'epoca della notifica dell'appello, si configurasse ancora come un'amministrazione statale ad ordinamento autonomo, il suo patrocinio in giudizio spettava all'Avvocatura dello Stato, e le notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio e dell'atto di appello dovevano essere effettuate, a pena di nullita', ex artt. 1 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933, presso il competente ufficio dell'Avvocatura erariale, senza che potesse assumere rilevanza in contrario la circostanza della trasformazione dello stesso ANAS in ente pubblico economico ex art. 1 del D.Lgs. 26 Febbraio 1994, n.143 (vedi, successivamente, d.P.R. n. 242 del 1995, D.Lgs. 112 del 1998, artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 419 del 1999, artt. 6, comma quarto, e 13) nelle more del giudizio di appello, realizzandosi, in tale ipotesi, la protrazione del patrocinio erariale, obbligatorio all'atto della introduzione della impugnazione.


sez. I, 7 dicembre 2000, n. 15542
In tema di controversie relative all'esecuzione di appalti di opere pubbliche, la cosiddetta "declinatoria di competenza arbitrale" cui le parti del contratto sono legittimate ex art. 47 d.P.R. 1063/62 puo' essere compiuta, per conto della P.A. appaltante, anche dall'Avvocatura dello Stato, atteso che detta declinatoria, avente natura di atto processuale, non si pone come modifica di alcun patto contrattuale, trattandosi di mera scelta tra competenze (quella arbitrale ovvero quella del giudice ordinario) gia' normativamente stabilite. Dinanzi all'atto di proposizione, nei confronti della P.A., di una domanda di arbitrato, difatti, mentre spetta all'amministrazione decidere se resistere o meno alla domanda, spetta poi all'Avvocatura (una volta intervenuta la decisione di resistere) l'adozione dei mezzi tecnico - processuali ritenuti piu' adeguati in relazione alla fattispecie, onde la facolta' di scelta, per l'Avvocatura stessa, tra la proposizione del giudizio ordinario o di quello arbitrale, ovvero tra il resistere nel giudizio arbitrale proposto dall'appaltatore o il declinare la competenza facoltativa degli arbitri optando per il giudizio dinanzi al G.O..


sez. U, 21 luglio 1999, n. 484
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non e' necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, ne' che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacche', a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purche' consti la loro qualita'. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Ente Nazionale per le Strade, per il quale e' previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2 D.Lgs. n. 142 del 1994).


sez. I, 3 marzo 1999, n. 1774
In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti Della P.A., la nullita' della notificazione, in quanto eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziche' l'avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'amministrazione medesima rappresentata dall'avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta avvocatura generale, ancorche' posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a cio' provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine.


sez. III, 26 luglio 1997, n. 7011
La rappresentanza e difesa in giudizio dell'ANAS, quale amministrazione statale ad ordinamento autonomo (art. 1 della legge 7 febbraio 1961, n. 59), spetta all'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza bisogno di mandato, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione e senza necessita' che la proposizione di tale ricorso formi oggetto di una specifica deliberazione ne' che l'atto che lo contiene rechi l'indicazione nominativa dell'avvocato dello Stato da cui e' stato redatto, essendo sufficiente che il ricorso risulti sottoscritto da uno di tali avvocati stante la loro fungibilita' nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza processuale.