Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

sez. I, 05 gennaio 2000, n. 53

Ultimo aggiornamento: 04/07/2007 20:16:28
StampaIn tema di opposizioni a sanzioni amministrative, quando l'autorita' opposta (costituita da un'amministrazione statale) si e' difesa personalmente o tramite un proprio funzionario, oppure e' rimasta contumace, il ricorso per cassazione dev'essere notificato all'autorita' stessa presso la sua sede legale. Allorquando, invece, l'autorita' opposta si e' costituita in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il ricorso per cassazione va notificato all'autorita' presso l'Avvocatura Generale dello Stato e, qualora, la notifica venga fatta presso l'Avvocatura distrettuale, la Corte di Cassazione, in difetto di costituzione dell'autorita', deve ordinarne il rinnovo presso l'Avvocatura Generale, e, nel caso in cui il rinnovo avvenga nel termine all'uopo concesso, la nullita' della notificazione risulta sanata "ex tunc".