Avvocatura dello Stato

Il giudice competente

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 09:43:55
Stampa

Quando un'amministrazione dello Stato prende parte ai giudizi dinanzi ai Tribunali ordinari ed alle Corti d'appello non si applicano le ordinarie regole di competenza per territorio bensì le regole del foro dello Stato (artt. da 6 a 10 Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611): il giudizio, infatti, deve essere proposto dinanzi il Tribunale o la Corte d'appello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe di volta in volta competente secondo le norme ordinarie, nel caso di Stato convenuto, ovvero nel cui distretto è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o si trova la cosa mobile o immobile che forma oggetto della domanda, nel caso di Stato attore in giudizio (art. 25 c.p.c).
L'applicazione del foro dello Stato nasce, storicamente, dall'esigenza di concentrare i processi contro lo Stato presso i giudici del luogo in cui avevano sede le regie Avvocature Erariali e trova il suo fondamento nella necessità di assicurare, con una spesa minore, un migliore svolgimento del servizio.
Il foro dello Stato non viene sempre applicato, tuttavia, quando un'amministrazione dello Stato prende parte ai giudizi dinanzi ai Tribunali ordinari ed alle Corti d'appello: vi sono casi, infatti, nei quali continuano a operare, in base al cosiddetto principio di ubiquità, i criteri ordinari.