Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1981 n. 173

Ultimo aggiornamento: 04/07/2007 17:15:23
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Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio degli organismi comunitari.
(G.U. n. 120, 4 maggio 1981, Serie Generale)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 48 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto l'art. 6 del trattato 18 aprile 1951 istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, numero 766, e visti gli articoli 20 e 129 del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità economica europea e l'art. 184 di quello in pari data istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 9 e 28 del trattato 8 aprile 1965, ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;
Considerato che l'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato agli organismi comunitari risponde ai princìpi informatori che regolano i rapporti della Repubblica italiana con gli altri Stati e con gli organismi internazionali e sovranazionali;
Considerato che in tal senso è stata avanzata richiesta da parte della commissione delle Comunità europee e della Banca europea per gli investimenti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:
[Articolo unico]

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea, della Comunità europea per l'energia atomica e della Banca europea per gli investimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.