Avvocatura dello Stato

Il patrocinio autorizzato

Ultimo aggiornamento: 19/05/2008 15:57:15
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 L’Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di altre amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici, così come disposto dall’art. 43 del T.U. n. 1611/1933 (c.d. patrocinio autorizzato).
Condizione necessaria per l’esercizio di questo patrocinio è la esistenza di un provvedimento di autorizzazione che, in virtù di quanto disposto dall’art. 43 cit., può essere costituito da una “disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto”.
La legge 12 gennaio 1991, n. 13 prevede oggi che questa deliberazione sia presa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze (ex Ministro del Tesoro).
Quando interviene il detto provvedimento, la rappresentanza e la difesa sono assunte dall’Avvocatura in via organica ed esclusiva (art. 43 del t.u. così come modificato dall’art. 11 della L. n. 103/1979) (vedi Cassazione) e, fatta salva la ipotesi di un conflitto (cfr. Cassazione), si applicano le stesse regole del patrocinio obbligatorio: dall’esame di queste disposizione, e nonostante qualche residua incertezza in giurisprudenza, può ben dirsi che è ormai venuta meno la tradizionale distinzione tra patrocinio obbligatorio e facoltativo dell’avvocatura dello stato, essendo, invece, più corretto, parlare di patrocinio “autorizzato”. (vedi giurisprudenza sull’art. 43 del T.U. cit.)
Così, si parla di patrocinio autorizzato per l’ANAS, dopo le modifiche in virtù delle quali essa, da Azienda inserita nella organizzazione statale - istituita con D.Lg. 27-6-1946, n. 38 – organo dello Stato senza personalità giuridica, con patrocinio affidato all’Avvocatura dall’art. 51 del D. Lg. 17-4-1948, n. 547 - è divenuta, prima ente pubblico economico - ente nazionale per le strade con D.Lgs 26-2-1994, n. 143, ridenominato ANAS con art. 9 del D.L. 26-1-1995, n. 24 (statuto approvato con D.P.R. 21-4-1995, n. 242).
Ora l’ANAS è stata trasformata in società per azioni a partecipazione pubblica dall’art. 7 comma 11 della Legge 8-8-2002, n. 178 (di conversione in legge con modifiche del D.L. 8-7-2002, n. 138), disposizione che, contrariamente a quanto era avvenuto in passato per altri enti pubblici divenuti società per azioni (ad esempio le

Ferrovie dello Stato e, con qualche condizione, le Poste Italiane), ha conservato il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, prevedendo, appunto che “L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni”.
Questa “inversione” di tendenza del legislatore è stata confermata anche per il CONI, pure trasformato in società per azioni a partecipazione pubblica dall’art. 8 della Legge 8-8-2002, n. 178, che ha appunto affidato – con disposizione innovativa rispetto al passato - il patrocinio all’Avvocatura dello Stato.
È poi interessante esaminare l’evoluzione del patrocinio delle Università degli Studi per le quali la giurisprudenza non ha mai dubitato della natura di amministrazione dello Stato, con conseguente affidamento del patrocinio “obbligatorio” alla Avvocatura ed applicazione delle norme sul “foro dello Stato” e della notifica degli atti giudiziari presso la competente Avvocatura dello Stato ex art. 11 del R.D. n. 1611/1933 (ex art. 56 R.D. 31-8-1933, n. 1592).
Ora, la Legge n. 168/1989 ha concesso alle Università la autonomia cd. statutaria e la giurisprudenza si sta ponendo il problema se tale autonomia ha fatto venire meno anche la applicabilità delle norme sul patrocinio.
Proprio di recente, l’Avvocatura dello Stato, in un articolato parere, che si pubblica per la parte che interessa la presente trattazione, ha ribadito il carattere esclusivo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei confronti delle Università, confermando quanto già affermato in due precedenti consultazioni dell’agosto 2000 (per l’Università) e del settembre 2000 (per l’Istituto Universitario Navale di Napoli), precisandosi espressamente che anche in giurisprudenza “anche dopo l’entrata in vigore della L. 186/89 è stato costantemente ribadito che “ai sensi dell’56 del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 e dell’art. 43 del D.R. 30 Ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 11 della legge 3 Aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un’Università degli Studi statali, ove non sussista conflitto con lo Stato con le Regioni, spetta “ope legis” all’Avvocatura dello Stato, mentre può essere affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza” (cfr. da ultimo Cass. 1086/2001 e prima Cass. 13292/99 e Cass. 7649/97) che “le Università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiore, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell’organizzazione statale” (Cass. 13292/99 cit.) ed in ragione di ciò si è ritenuta la nullità della notificazione della citazione compiuta presso la sede dell’Università e non “dell’Avvocatura dello Stato” (Cass. 8877/97).
Interessanti sono anche le vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato le varie autorità indipendenti, fenomeno di grande rilevanza, a seguito della evoluzione dello Stato, così come è stato ben evidenziato in un recente intervento dell’Avvocato Generale dello Stato.
Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a queste autorità, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, può senz’altro garantire il necessario equilibrio tra le varie Amministrazioni pubbliche, contribuendo anche a risolvere gli eventuali contrasti di interesse che potrebbero venire in luce.
 

Gli enti in relazione ai quali è stato applicato l’art. 43 sono numerosissimi, così come risulta dall’elenco riportato nel quale è indicata anche la norma con la quale il patrocinio è stato concesso, (o, in alcuni casi, revocato: A.C.I., Automobile Club Italiano, ente E.U.R., IRI, Ufficio Italiano Cambi, ecc), tenuto conto che tale forma di patrocinio è quello che si utilizza per tutte le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle “statali”.
La quantità e la qualità degli enti diversi dallo Stato che sono difesi dall’Avvocatura dello Stato - tra tutti quelli individuati nell’elenco su indicato, piace, in questa pagina, ricordare, le diverse A.DI.SU. – Aziende di diritto allo studio (ad esempio l’A.DI.SU. della Università di Bologna), le Agenzie fiscali, l’A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l’A.R.A.N. Agenzia Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni, la Croce Rossa Italiana, l’E.N.A.C. – Ente Nazionale Aviazione Civile, l’I.C.E. – Istituto per il Commercio con l’Estero, l’I.S.T.A.T., l’I.S.P.S.E.L. - Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza sul Lavoro, l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato, l’Istituto per i Servizi Assicurativi all’EsteroS.A.C.E., ecc, ecc.- sono tali che, effettivamente, come è stato di recente sostenuto in vari articoli giornalistici, l’Avvocatura dello Stato è “il più grande studio legale italiano”, in grado di offrire un contributo nella interpretazione delle norme e nella evoluzione del nostro ordinamento statale.
Un particolare vicenda ha interessato le Autorità portuali, per le quali, dopo la loro trasformazione per effetto della L. 28-1-1994, n. 84, hanno ottenuto il patrocinio con DPCM 4/12/1997. Prima della formale concessione del patrocinio, molti erano stati i dubbi e le discussioni sulla reale natura di questi soggetti che, secondo alcuni avevano natura privatistica e, come tali privi del patrocinio della Avvocatura. Interessante il parere del Comitato Consultivo dell’Avvocatura con cui si attribuisce a dette Autorità la natura di Ente-organo statale e, dunque, soggetti al patrocinio obbligatorio dell’Avvvocatura ex art. 1 del R.D. n. 1611/1933 (da ultimo si segnala il Decreto 3-5-2000 che detta norme per la liquidazione del patrimonio della gestione “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale ex art. 16 Legge n. 472/99 che prevede la possibilità per il liquidatore di chiedere pareri all’avvocatura dello Stato da acquisirsi tramite il Ministero dei Trasporti).
Altra questione è quella che concerne rappresentanza e difesa dei pubblici impiegati da parte dell’Avvocatura dello Stato, difesa ammessa dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933 per l’Avvocatura. Anche per questo particolare tipo di patrocinio, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso di non ritenere necessario alcun mandato, così come anche è stato ritenuto dall’avvocato Paolo Di Tarsia di Belmonte in un articolo sulla Rassegna dell’Avvocatura dello Stato 1995 di commento ad una ordinanza del Tribunale di Roma che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalità ex adverso sollevata.