Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Le universtà statali

Ultimo aggiornamento: 28/06/2007 18:20:45
StampaAttesa la natura di Amministrazioni dello Stato riconosciuta alle Università Statali (cfr. parere Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 56534 del 5.6.2002), anche nei loro confronti sussiste la regola del foro dello Stato ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. lav., 27 novembre 1999, n. 13292. [le università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiore, costituiscono organo dello stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell'organizzazione statale; ne consegue che le cause di lavoro in cui sia convenuta una università statale rientrano, per il grado di appello, nella competenza del tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello stato nel cui distretto fu pronunciata la sentenza impugnata senza che possa influire, in contrario, la circostanza che per il primo grado del giudizio, svoltosi in luogo diverso dalla sede dell'indicato ufficio, l'avvocatura dello stato abbia, in applicazione dell'art. 2 r.d. n. 1611 del 1933, rilasciato ad un avvocato del libero foro esercente nel circondario ove si è svolto il giudizio medesimo la delega per la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione]