Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Fondamento

Ultimo aggiornamento: 28/06/2007 17:53:11
StampaLa concentrazione dei processi contro lo Stato presso i luoghi in cui hanno sede gli uffici dell'Avvocatura suppone, come antecedente logico, l'esclusione del foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c. p. c.: in proposito cfr. Cass., sez. un., 10 maggio 1974, n. 1329, Foro it., 1974, I, 2000 ss.).
La finalità che si intende realizzare è quella di un minor costo ed un migliore svolgimento del servizio, a beneficio pertanto dell'intera collettività (cfr. Corte Cost., sentenze 9 luglio 1963, n. 119, e 16 dicembre 1964, n. 118; 23 gennaio 1974, n. 12; cfr. anche il recente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 114121 del 20.10.2001).
Con il foro erariale si realizza dunque un temperamento del principio di ubiquità dello Stato, compatibile per le dette ragioni con la tutela costituzionale del diritto di azione (art. 24 Cost.), che si risolve in una concentrazione dei processi contro le Amministrazioni dello Stato nel luogo in cui hanno sede gli uffici dell'Avvocatura erariale al fine di favorire l'efficienza e l'omogeneità della difesa dello Stato in giudizio, nonché al concorrente fine di consentire la maggiore specializzazione degli uffici giudiziari chiamati a conoscere e decidere le controversie riguardanti lo Stato.