Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

La storia

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 10:29:23
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 Il foro dello Stato (anche detto foro "erariale") è stato introdotto dagli artt. 19 ss. del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828, al fine di rimediare all'articolazione del contenzioso su tutto il territorio nazionale in conseguenza dell'inoperatività nei confronti dello Stato convenuto della regola del foro generale della persona giuridica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. del 1865 (c.d. principio di ubiquità dello Stato).
Il difetto di una disciplina ad hoc che consentisse di concentrare i processi contro lo Stato presso i giudici del luogo in cui le regie Avvocature Erariali avevano sede comportò un largo ricorso alla difesa delegata dei liberi professionisti, con inevitabili ricadute dal punto di vista organizzativo e di uniformità della trattazione delle cause.
La disciplina dell'istituto è stata di seguito trasfusa negli artt. 6 - 10, R.D. n. 1611/33, cui ha fatto seguito l'art. 25 c.p.c. del 1940 e la sua espansione, anche se indiretta, è da collegare di volta in volta all'istituzione di nuovi uffici dell'Avvocatura dello Stato o alle modifiche degli organi di giurisdizione, nonché a specifici interventi legislativi volti a definirne l'ambito di applicazione. Anche prima dell'espressa previsione dell'art. 22, R.D. n. 2828/23, cit., (trasfuso nell'art. 10 R.D. n.1611/33), si è considerato il foro dello Stato come criterio di competenza inderogabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e tale carattere esso ha mantenuto fino ad oggi, cfr. Cass., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5174, Giust. civ., 1998, I, 493 [l'adesione dell'attore all'indicazione del giudice territorialmente competente fatta dal convenuto comporta la cancellazione della causa dal ruolo solo in quanto la controversia non rientri fra quelle nelle quali a norma dell'art. 28 c.p.c. la competenza per territorio è inderogabile; pertanto quando sia convenuta in giudizio una amministrazione dello stato l'accordo sulla competenza intercorso tra i procuratori delle parti è improduttivo di effetti].
Anche i dubbi sulla costituzionalità dell'istituto sono stati subito fugati dalla Consulta, sia con riferimento alla garanzia costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.) che con riferimento alla tutela costituzionale del diritto di azione (artt. 3, 24 e 113 Cost.). In tema cfr. Corte Cost., sentenze 9 luglio 1963, n. 119, e 16 dicembre 1964, n. 118; 23 gennaio 1974, n. 12, Foro it., 1974, I, 580. Da ultimo, cfr. Corte Cost., ordinanza 12 aprile 1989, n. 189. [è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui, in relazione agli art. 9 e 25 c.p.c. e 6, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, impone, nell'interpretazione operata dalla cassazione, il foro erariale per l'opposizione del terzo estraneo all'esecuzione forzata su titolo fiscale.]