Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Ambito e limiti di applicazione

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 09:48:03
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La disciplina vigente del foro dello Stato trova applicazione, in linea di principio e salve specifiche deroghe, nei giudizi di competenza per materia o per valore dei tribunali civili e delle corti d'appello. L'istituto riguarda pertanto solo ed esclusivamente il processo civile, con esclusione del processo amministrativo, di quello penale (anche in caso di costituzione di parte civile di un'Amministrazione dello Stato) e di quello tributario.
Il foro dello Stato non opera inoltre nei giudizi di competenza per materia o per valore dei giudici di pace, in continuità con la disposizione (art. 7, 1° comma, t.u. r.d n. 1611/33) che già ne escludeva l'operatività nei giudizi dinanzi ai soppressi uffici di conciliazione.

L'ambito e i limiti di applicazione del foro dello Stato sono nel dettaglio: