Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale parco naturale di Veio nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali
(G.U. n. 144, 22 giugno 1999, Serie Generale)
(G.U. n. 144, 22 giugno 1999, Serie Generale)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente regionale parco naturale di Veio;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta
[Articolo unico]
L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale parco naturale di Veio nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana