Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali del Comando in Capo Forze alleate Settore Sud Europa, con sede in Napoli, e dei Comandi NATO da esso dipendenti stabiliti in Italia.
(G.U. n. 217, 22 settembre 1953, Serie Generale)
(G.U. n. 217, 22 settembre 1953, Serie Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 48 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
[Articolo unico]
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali del Comando in Capo Forze Alleate Settore Sud Europa, con sede in Napoli, e dei Comandi NATO da esso dipendenti stabiliti in Italia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.