Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Pareri obbligatori: esempi

Ultimo aggiornamento: 21/06/2007 13:27:58
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Il tratto distintivo dei pareri obbligatori risiede nella coazione alla richiesta dell'organo attivo, priva di spazi liberi nell'an, ferma restando l'assenza di vincoli di contenuto (del quid o quomodo).
Dai pareri obbligatori vanno enucleati i pareri "vincolanti", che ricorrono quando l'organo di amministrazione attiva è obbligato, oltre che alla richiesta, a conformarsi ad essi.
In tal caso si evidenzia tradizionalmente la partecipazione dell'organo "consulente" alla fase decisoria (si parla infatti di "atto complesso"); in realtà, residua un sia pur limitato spazio operativo di autonomia dell'organo richiedente, che a fronte di parere non condiviso può decidere di non emanare l'atto alla cui adozione il parere vincolante è preordinato.
Le fattispecie storicamente più significative di pareri obbligatori resi dall'Avvocatura dello Stato attengono alla materia delle transazioni (art. 14 R.D. 18.11.1923 n. 2440) e delle riserve dell'appaltatore, nonché in tema di libertà e proprietà di immobili oggetto di cauzione per obbligazioni contrattuali verso lo Stato (art. 54 R.D. 18.4.1924 n. 827.)
Interventi consultivi significativi nel senso dell'obbligatorietà sono contemplati in tema di valutazione di congruità delle spese processuali posti a carico dell'Amministrazione soccombente, successive alla sentenza, nonché in materia di rimborsi ai dipendenti di spese legali sostenute in ragione del loro coinvolgimento in procedimenti penali per fatti d'ufficio (art. 18 D.L. 25.3.1997 n. 67) ed altresì in materia di annullamento di crediti inesigibili dello Stato (art. 265 R.D. 23 maggio 1924 n. 827).
Una peculiare forma di consultazione obbligatoria dell'Avvocatura dello Stato ad eventuali fini transattivi è contemplata dall'art. 3 D.P.R. 18.9.94 n. 388 nell'ambito dell'istruttoria prefettizia in materia di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria, e concerne la valutazione di fondatezza o meno della pretesa e sulla convenienza per l'amministrazione di addivenire ad una transazione.
Con D.L. 11.9.2002 n. 201 è stata inserita nel quadro procedimentale dell'azione di riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo (l. 24.3.2001 n. 89, art. 2bis) un'originale fase consultiva, necessaria e pre-contenziosa a fini deflattivi, incentrata sulla determinazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, di tipo decisionale e preponderante sull'avviso dell'Amm.ne interessata (in termini ben più incisivi del parere vincolante, che concorre all'esercizio del potere di amministrazione attiva), dei contenuti di una proposta transattiva alla stregua dei parametri oggettivi rappresentati dalla condotta della parte istante e della durata, tipologia ed esito del giudizio sotto osservazione; la conclusione dell'accordo transattivo, mediante sottoscrizione per lo Stato del relativo atto da parte dell'Avvocato Generale dello Stato o dell'Avvocato dello Stato dal medesimo delegato, vale a costituire un titolo esecutivo nei confronti dell'Amministrazione.