È noto che, nell'ambito della consueta ripartizione tra pareri "facoltativi", "obbligatori" e "vincolanti" ai primi è stata tradizionalmente riconosciuta l'attitudine ad esprimere l'essenza della funzione consultiva, in quanto idonei a garantire la sfera di autonomia decisionale dell'organo di amministrazione attiva, abilitato anche a non tener conto del parere richiesto.
È dalla disciplina normativa regolatrice delle relazioni tra organo consulente e organo di amministrazione attiva, pertanto, che discende l'individuazione della natura "facoltativa" (od "obbligatoria") del parere.
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