Avvocatura dello Stato

Consiglio d'amministrazione

Ultimo aggiornamento: 11/02/2008 11:21:18
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"Il Consiglio di Amministrazione dell'Avvocatura dello stato è costituito dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e dal consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta.
Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

  1. ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
  2. a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;
  3. ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (17/b), e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente" (legge 103/79, art.23, comma secondo).