Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

sez U,I

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 16:04:04
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Sez. U, 28 ottobre 1995, n. 11296
In forza del D.P.R. n. 873 del 1978, l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP); con la conseguenza che, quanto detto ente intende avvalersi di tale facoltà, non occorre né un'apposita delibera in tal senso, né il conferimento di una formale procura per il concreto esercizio dello "ius postulandi", senza che assuma alcun rilievo, al riguardo, l'istituzione di un servizio legale dell'ente; mentre l'ipotesi di conflitto di interessi, preclusiva del patrocinio dell'avvocatura erariale, si verifica solo quando Stato e Regione (o ente regionale) partecipino entrambi allo stesso giudizio.


Sez. I, 4 maggio 1993, n. 5183
A seguito dell'autorizzazione conferita con D.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873 (pubblicato l'11 gennaio 1979), il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in favore dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.), resta soggetto alle innovazioni introdotte dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103 (modificativo dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611), in tema di estensione agli enti regionali delle regole dettate per la rappresentanza e difesa delle amministrazioni sottoposte a tutela o vigilanza dello Stato, e, pertanto, salvo i casi di conflitto con lo Stato o le regioni, compete "ex lege", senza che si richieda una apposita deliberazione dell'ente medesimo (necessaria solo per derogare alla norma, attribuendo lo "ius postulandi" ad un avvocato del libero foro).


Sez. I, 22 marzo 1991, n. 3101
A seguito dell'autorizzazione conferita con d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873 (pubblicato l'11 gennaio 1979), il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in favore dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), resta soggetto alle innovazioni introdotte dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103 (modificativo dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611), in tema di estensione agli enti regionali delle regole dettate per la rappresentanza e difesa delle amministrazioni sottoposte a tutela o vigilanza dello Stato, e, pertanto, salvo i casi di conflitto con lo Stato o le regioni, compete "ex lege", senza che si richieda una apposita deliberazione dell'ente medesimo (necessaria solo per derogare alla norma, attribuendo lo "ius postulandi" ad un avvocato del libero foro).


Sez. I, 7 marzo 1991, n. 2410
A seguito dell'autorizzazione conferita con D.P.R. n. 873 del 1978, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'E.R.S.A.P. resta assoggettato alle innovazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 103 del 1979 (modificativo dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933), in tema di estensione agli enti regionali delle regole dettate per la rappresentanza e difesa delle amministrazioni sottoposte a tutela o vigilanza dello Stato e, pertanto, salvi i casi di conflitto con lo Stato o le Regioni, compete "ex lege", senza che si richieda un'apposita deliberazione dell'ente medesimo (necessaria solo per derogare alla norma, attribuendo lo "jus postulandi" ad un avvocato del foro libero).


Sez. III, 27 luglio 1990, n. 7568
A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE CONFERITA CON D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 873 (PUBBLICATO L'11 GENNAIO 1979), IL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, IN FAVORE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA (E.R.S.A.P.), RESTA SOGGETTO ALLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALL'ART. 11 DELLA LEGGE 3 APRILE 1979 N. 103 (MODIFICATIVO DELL'ART. 43 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933 N. 1611), IN TEMA DI ESTENSIONE AGLI ENTI REGIONALI DELLE REGOLE DETTATE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLE AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA O VIGILANZA DELLO STATO, E, PERTANTO, SALVO I CASI DI CONFLITTO CON LO STATO O LE REGIONI, COMPETE EX LEGE, SENZA CHE SI RICHIEDA IN APPOSITA DELIBERAZIONE DELL'ENTE MEDESIMO (NECESSARIA SOLO PER DEROGARE ALLA NORMA, ATTRIBUENDO LO JUS POSTULANDI AD UN LIBERO PROFESSIONISTA).


Sez. U, 13 luglio 1990, n. 7278
LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEGLI ENTI DI RIFORMA FONDIARIA, POI TRASFORMATI IN ENTI DI SVILUPPO, COME IN GENERE DEGLI ENTI STATALI E REGIONALI PER I QUALI SIANO INTERVENUTI I PROVVEDIMENTI GENERALI ATTUATIVI DELLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DEL PATROCINIO E DELL'ASSISTENZA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (NELLA SPECIE, IN RELAZIONE ALL'ERSAP, D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 873) SPETTA EX LEGE, ECCETTUATI I CASI DI CONFLITTO, ALL'AVVOCATURA MEDESIMA, SENZA CHE SI RICHIEDA UNA SPECIFICA DELIBERAZIONE O IL CONFERIMENTO DI PROCURA, NECESSARIE SOLO AL FINE DEL RICORSO A LIBERI PROFESSIONISTI (ARTT. 43 E SEGG. R.D. 30 OTTOBRE 1933 N. 1611 - RESI APPLICABILI DALL'ART. 3, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1957 N. 600 - COME MODIFICATI DALL'ART. 11 DELLA LEGGE 3 APRILE 1979 N. 103, IL CUI ART. 10 NON HA ABROGATO L'ART. 107, TERZO COMMA, DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616).


Sez. U, 13 luglio 1990, n. 7269
LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEGLI ENTI DI RIFORMA FONDIARIA, POI TRASFORMATI IN ENTI DI SVILUPPO, COME IN GENERE DEGLI ENTI STATALI E REGIONALI PER I QUALI SIANO INTERVENUTI I PROVVEDIMENTI GENERALI ATTUATIVI DELLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DEL PATROCINIO E DELL'ASSISTENZA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (NELLA SPECIE, IN RELAZIONE ALL'ERSAP, D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 873) SPETTA EX LEGE, ECCETTUATI I CASI DI CONFLITTO, ALL'AVVOCATURA MEDESIMA, SENZA CHE SI RICHIEDA UNA SPECIFICA DELIBERAZIONE O IL CONFERIMENTO DI PROCURA, NECESSARIE SOLO AL FINE DEL RICORSO A LIBERI PROFESSIONISTI (ARTT. 43 E SEGG. R.D. 30 OTTOBRE 1933 N. 1611 - RESI APPLICABILI DALL'ART. 3, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1957 N. 600 - COME MODIFICATI DALL'ART. 11 DELLA LEGGE 3 APRILE 1979 N. 103, IL CUI ART. 10 NON HA ABROGATO L'ART. 107, TERZO COMMA, DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616).


Sez. U, 11 aprile 1990, n. 3075
IL PATROCINIO DELL'ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA (ERSAP), A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE CONFERITA IN VIA GENERALE CON D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 873, COMPETE "EX LEGE" ALL'AVVOCATURA DELLO STATO (ART. 11 DELLA LEGGE 3 APRILE 1979 N. 103, MODIFICATIVO DELL'ART. 43 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933 N. 1611), SALVI I CASI DI CONFLITTO CON LO STATO O LE REGIONI, E SENZA CHE SI RICHIEDA UN'APPOSITA DELIBERAZIONE DELL'ENTE MEDESIMO (NECESSARIA SOLO PER L'ESCLUSIONE DI DETTO PATROCINIO, CON L'ATTRIBUZIONE DELLO "IUS POSTULANDI" AD UN AVVOCATO DEL LIBERO FORO).