Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 345

Ultimo aggiornamento: 04/07/2007 18:11:33
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oordinato con la legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6,
recante: "disposizioni urgenti in Tema di fondazioni liricosinfoniche".




Art. 1 Trasformazione
  1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono Trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.
  2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
  3. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. #( essa puo' )# continuare ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato.