
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali del Comando in Capo Forze alleate Settore Sud Europa, con sede in Napoli, e dei Comandi NATO da esso dipendenti stabiliti in Italia.
(G.U. n. 217, 22 settembre 1953, Serie Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 48 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
[Articolo unico]
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali del Comando in Capo Forze Alleate Settore Sud Europa, con sede in Napoli, e dei Comandi NATO da esso dipendenti stabiliti in Italia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.