Avvocatura dello Stato

Il patrocinio obbligatorio

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 10:39:11
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 L'Avvocatura dello Stato, oltre che l'attività consultiva svolge attività di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio in virtù di quanto previsto dal T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, con le modalità previste dal relativo regolamento approvato con r.d. n. 1612/1933, in favore delle Amministrazioni dello Stato (art. 1 del T.U. cit.), delle Regioni, nonché di vari Enti pubblici (art. 43 T.U. cit., così come modificato dagli art. 10 e 11 della Legge n.103/1979).
Si intende per patrocinio obbligatorio (si veda in proposito "Lo stato in giudizio" di Pietro Pavone, Ed. Editoriale Scientifica) l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio resa dall'Avvocatura dello Stato in favore delle "Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo", (art. 1 T.U. cit), per le quali il patrocinio è, appunto, obbligatorio ed esclusivo, con applicazione delle regole del c.d. foro dello Stato di cui all'art. 6 del T.U. n. 1611/1933nonché quelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l'Avvocatura ex art. 11 del T.U. n. 1611/1933.
L'esclusività e l'obbligatorietà del patrocinio dell'avvocatura valgono per tutte le controversie in cui sia parte, davanti a qualsiasi giudice - ordinario od amministrativo - una amministrazione statale, che non potrebbe chiedere l'assistenza di avvocati del libero foro, se non per in casi "assolutamente eccezionali"

(art. 5 del T.U. n. 1611/1933).
Le dette regole, poi, si applicano per il patrocinio che viene effettuato a favore di tutte le Amministrazioni statali (lo Stato, nel suo complesso, tutti i Ministeri - cfr. ora il D.Lgvo n. 300 del 1999 e la legge di modifica n. 317/2001), e delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo (qual era, ad esempio, l'AIMA prima della sua soppressione e della contestuale istituzione dell'AGEA ente pubblico non economico (cfr giurisprudenza), nonché per tutti gli organi comunque inseriti nella organizzazione statale, quale, ad esempio, il Commissario Straordinario per l'Albo degli Psicologi, il Collegio Regionale Elettorale di Garanzial'A.I.M.A. prima della sua soppressione,  l'ANAS prima della sua trasformazione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto, poi, che le stesse regole valgono anche per il patrocinio delle Autorità indipendenti, che sono state ritenute inserite nello Stato, ancorché dotate di una particolare autonomia (cfr CdS Sez., sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1716)
Molto importante è la regola, secondo la quale, nell'esercizio della attività di rappresentanza ed assistenza in giudizio, a differenza degli avvocati del libero foro, gli Avvocati dello Stato non hanno bisogno di alcun mandato, essendo sufficiente che, in udienza, facciano constare la propria qualità 

- (art. 1 r. d. n. 1611/1933), così come interpretato dalla pacifica giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Cassazione, che ha anche ritenuto la questione di costituzionalità manifestamente infondata, avendo dunque ritenuto la disposizione in esame costituzionalmente legittima.

Altre caratteristiche del patrocinio svolto dagli avvocati dello Stato sono che ad essi, non è attribuito il potere di disporre del diritto sostanziale (si veda, in proposito, il già citato "Lo Stato in giudizio" di Pietro Pavone), mentre, a differenza degli avvocati del libero foro, hanno il potere di disposizione della lite, nel senso che sono autonomi nella gestione tecnica della stessa.
Inoltre, essi sono mandatari speciali della Amministrazione, sicché anche nei casi in cui fosse richiesto un mandato speciale, essi non ne hanno bisogno, essendo sufficiente che essi facciano constare in udienza la loro qualità di avvocati dello Stato.
Per quanto concerne la questione della difesa del sindaco ufficiale di governo, la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che l'art. 1 del

TU. 30 ottobre 1933, n. 1611 "si riferisce alle amministrazioni dello Stato in senso proprio, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell'ente Stato e, dunque, la disposizione stessa non trova applicazione nel caso di organi di altri enti che esercitino funzioni statali, come avviene per il sindaco che agisce in veste di ufficiale di governo, con la conseguenza che deve considerarsi rituale la notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente (C. Stato, sez. V, 27 ottobre 1986, n. 568).
Nessun mandato e nessuna delibera di autorizzazione è poi richiesta anche per la costituzione di parte civile a favore di Amministrazioni dello Stato. Ed infatti, dopo una isolata pronuncia contraria della Cassazione, prontamente commentata in modo critico (avv. Wally Ferrante, Rassegna dell'Avvocatura dello Stato) la Cassazione è ora pacificamente orientata nel senso di ritenere che "Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che "consti della loro qualità", tenuto conto che nel mandato loro conferito ex lege è compreso anche il potere di costituirsi parte civile nei procedimenti penali (cfr. in particolare Cass Sez. V, 7 ottobre 1999, n. 11441, con nota adesiva dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte).