Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Inquadramento dogmatico e differenziazione tra pareri obbligatori e pareri facoltativi

Ultimo aggiornamento: 21/06/2007 13:28:40
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Secondo un generale orientamento giurisprudenziale, esiste una differenza essenziale tra i pareri di natura tecnico-giuridica, i quali comportano la formulazione di un giudizio, ed i pareri di valore informativo-conoscitivo, i quali hanno lo scopo di comunicare l'orientamento d'opinione da parte di organi esterni, differenza che consiste proprio nell'obbligatorietà dell'acquisizione dei primi e nella facoltatività "in interventu" dei secondi.
Peraltro a ridimensionare il dato della facoltatività dell'acquisizione del parere legale, sul punto dell'an della richiesta, concorre nella prassi amministrativa il canone di buona amministrazione - che è anche forma di cautela verso possibili responsabilità erariali - dell'investitura dell'Avvocatura in ogni vicenda produttiva di dubbio giuridico rilevante.
Nulla vieta poi, ed anzi è attività doverosa in relazione al ruolo dell'Avvocatura dello Stato di tutrice di interessi pubblici generali nella fase contenziosa, l'intervento spontaneo a fini consultivi, onde evitare gestioni inappropriate e dannose da parte dell'organo di amministrazione attiva della res litigiosa.
Altra distinzione, rilevante sempre e solo sul piano formale, attiene alla necessità per l'amministrazione assistita di indicare partitamente nel provvedimento finale gli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, necessità che è configurabile rispetto ai pareri, facoltativi, rimessi ad una scelta discrezionale dell'organo decidente, ma non anche rispetto a quelli obbligatori per legge, di questi ultimi essendo sufficiente l'esistenza nelle articolazioni procedurali, dei quali l'atto conclusivo del procedimento può assumere per implicito la motivazione.