I documenti in cui è formalizzata la manifestazione di giudizio tecnico dell'Avvocatura dello Stato, pur traducendosi esteriormente in atti preparatori, conclusivi di un sub-procedimento di più ampio e complesso iter amministrativo dell'ente consultante e pertanto teoricamente ostensibili a cura di quest'ultimo, sono derogatoriamente sottratti all'accesso previsto dalla l. 7.8.1990 n. 241 in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto espressione di un rapporto assimilabile a quello professionale tra cliente ed avvocato; trattasi quindi di atti rientranti nel segreto professionale dei difensori legali, per espressa riconoscimento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 agosto 1999, n. 1101, T.A.R. Puglia, sez. I Bari, 22 settembre 1995, n. 947, in tema di diritto di accesso; cfr. anche artt. 616 ss. e 622 c.p., 200 c.p.p.), supportato da esplicita previsione normativa in senso conforme (art. 2 D.P.C.M. 26.1.1996 n.200).
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