La fonte del patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato a favore delle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto–Adige, Friuli Venezia–Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta) è costituito, dalle varie disposizioni contenute nei singoli statuti, approvati, come è noto, con legge costituzionale, nonché nelle diverse disposizioni di attuazione.

In questi casi, il patrocinio viene esercitato con le modalità previste dall’art. 1 del R.D. n. 1611/1933.

La legittimità costituzionale di alcune delle disposizioni che attribuiscono il patrocinio delle Regioni a statuto speciale è stata esaminata con riferimento alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ma le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute infondate, essendo stato correttamente ritenuto dalla Corte Costituzionale che non vi è alcuna limitazione o lesione della autonomia regionale.

La sussistenza del patrocinio obbligatorio per le Regioni a statuto speciale comporta la applicabilità degli stessi principi del patrocinio delle Amministrazioni statali e, dunque, la non necessità del mandato e l’obbligo di notifica degli atti giudiziari presso la competente Avvocatura dello Stato. L’esame delle diverse disposizioni normative, però, deve fare ritenere che, anche per le Regioni a statuto speciale, per le quali, come detto, il patrocinio è nato ed è stato concepito come obbligatorio ed esclusivo, è necessario operare delle distinzioni, con riferimento alle diverse situazioni che, nel corso degli anni sono maturate:

  • REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 23-1-1965, n. 78 (G.U. 5-3-1965, n. 57) emanato in applicazione dell’art. 65 dello Statuto speciale, (la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Successivamente le norme dello statuto sono state modificate con D.P.R. 1987 n. 469, contenente norme integrative dello statuto, con il quale è stato stabilito che la Regione Friuli può affidare il patrocinio anche a propri dipendenti; vedere anche legge regionale 22 agosto 1968 n. 30 che regola i casi di affidamento del patrocinio ad un avvocato della Regione, nei casi in cui il patrocinio non sia affidato alla Avvocatura dello Stato, precisando che ciò può avvenire solo in casi legislativamente stabiliti; Legge Regionale 1 marzo 1988, N. 7 art. 244., legge regionale 22 maggio 1986, n. 22 che tra i compiti dell’ufficio legislativi comprende anche la trattazione degli affari contenziosi e quello di curare i rapporti con i difensori, quando il patrocinio non è affidato all’avvocatura dello Stato.
     
  • REGIONE SARDEGNA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 19-5-1949, n. 250 G.U. 27-5-1949, n. 121 S.O.; vedere anche D.P.R. 19-6-1979, n. 348 G.U. 9-8-1979, n. 218) vedere anche Legge Regionale 26 agosto 1988, N. 32 art. 11 che rende possibile l’affidamento del patrocinio anche ad avvocati esterni.
     
  • REGIONE SICILIANA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.Lgs. 2-3-1948, n. 142 G.U. 22-3-1948, n. 68; vedere anche Legge Regionale Sicilia 23 marzo 1971, n. 7. Con riferimento alla Regione Sicilia, occorre esaminare una questione, collegata alla struttura interna degli assessorati che, per pacifica giurisprudenza, hanno una particolare autonomia, della quale si deve tenere conto in sede di notifica degli atti giudiziari ed in sede di esercizio del patrocinio da parte della Avvocatura dello Stato. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “La Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni é attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo” (Cass. SS.UU n. 2080 del 23-02-1995).
     
  • REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 1-2-1973, n. 49 G.U. 31-3-1973, n. 84 S.O.; vedere anche norme attuazione statuto D.P.R. 30-6-1951, n. 574 G.U. 27-7-1951, n. 170 e Legge Regionale 11 giugno 1987, N. 5. relativa alle competenze della Giunta che, tra l’altro, “provvede alla trattazione delle cause non rientranti nelle competenze di patrocinio obbligatorio dell'avvocatura dello stato ai sensi degli artt. 39-41 del decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, eventualmente anche con il ricorso a legali esterni all'amministrazione”.