Avvocatura dello Stato

Le notificazioni

Ultimo aggiornamento: 19/05/2008 16:14:08
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Una delle guarentigie che assistono la difesa delle Amministrazioni dello Stato (ed in alcuni casi delle Regioni) è rappresentata dall'applicazione del regime delle notifiche degli atti introduttivi del processo.
Secondo il diritto comune, infatti, l'atto deve essere notificato presso la sede della persona giuridica (art. 145 c.p.c.) che poi di seguito nominerà, se del caso, un difensore per la costituzione in giudizio. La sussistenza di un patrocinio obbligatorio, invece, comporta la preesistenza del difensore e consente la prescrizione secondo cui la notificazione deve essere effettuata direttamente presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Insieme al foro erariale ed alla superfluità di uno specifico mandato ad litem, il regime delle notificazioni, la cui storia è coeva al foro erariale, completa lo strumentario difensivo e caratterizza ulteriormente lo ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato.
Al di fuori dei casi di patrocinio obbligatorio, invece, trova applicazione il diritto comune. In proposito, con specifico riferimento all'Anas, cfr. Cass., sez. III, 3 agosto 2001, n. 10690, Foro it., Rep. 2001, voce Amministrazione dello Stato (rappresentanza), n. 13. In dottrina, sull'argomento, cfr. P. PAVONE, Lo stato in giudizio, Milano, 2002, 127 ss. Particolarità hanno inoltre riguardato la disciplina della nullità delle notificazioni invalide e delle relative conseguenze.