Avvocatura dello Stato

Giudizi davanti alla Corte Costituzionale

Ultimo aggiornamento: 11/02/2008 11:59:40
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L'Avvocatura dello Stato svolge il suo patrocinio dinanzi alla Corte costituzionale nei seguenti tipi di giudizio:

In tali giudizi dinanzi alla Corte costituzionale l'Avvocatura dello Stato rappresenta e difende il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato per la partecipazione al giudizio (Art. 20 L.11 marzo 1953, n. 87).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri interviene nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale anche su materie che rientrano nella competenza di altri Ministeri (Corte cost. sent. n.1 del 1956).
Come in generale per tutte le Amministrazioni dello Stato che siano parte di giudizi dinanzi ad una Autorità Giudiziaria, l'assistenza in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri o del singolo Ministro spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.
La competenza a costituirsi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale spetta all'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma (art. 9 L. 3 aprile 1979, n.103).
Anche la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, al pari di altri casi, non richiede l'esibizione di un mandato (art. 12 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e Corte costituzionale, sent. n. 6 del 1969).
La rappresentanza dinanzi alla Corte costituzionale spetta all'Avvocato Generale dello Stato o ad un suo sostituto (art. 203 della L. 11 marzo 1953, n. 87) . Con ciò si pone in particolare evidenza come l'importanza della difesa nei detti giudizi investa in ogni caso la responsabilità del capo dell'Avvocatura.
L'Avvocatura dello Stato non è invece presente dinanzi alla Corte costituzionale nei giudizi di accusa promossi nei confronti del Presidente della Repubblica, nei quali non è prevista la possibilità per lo Stato di costituirsi parte civile.


Giudizi di legittimità costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge promossi in via incidentale in altro giudizio

L'Avvocatura dello Stato interviene, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro da questi delegato, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale che si svolgono dinanzi alla Corte costituzionale.
L'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni.
La costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato non ha luogo se non su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Governo, attraverso l'organo tecnico di rappresentanza in giudizio, manifesta l'intereesse politico del Governo alla conservazione della legge oggetto del sindacato della Corte Costituzionale.
L'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri non dà luogo ad un intervento in senso proprio ( Corte cost. sent. N. 1 del 1956 ) e pertanto non impedisce che la questione di legittimità costituzionale sia decisa ugualmente in camera di consiglio quando non vi sia stata la costituzione delle parti del giudizio principale in cui venne sollevata (Corte cost. n. 210 del 1983).
L'Avvocatura Generale dello Stato può intervenire in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale che verta su leggi di Regioni che si avvalgano del suo patrocinio obbligatorio o facoltativo (link alla sezione dedicata al patrocinio delle Regioni).
Le disposizioni richiamate per le Regioni si applicano anche quando sia interessata al giudizio una delle due Provincie del Trentino-Alto Adige ( art. 36 L. 11 marzo 1953, n. 87).

Impugnative in via principale di leggi o atti aventi forza di legge

L'Avvocatura Generale dello Stato propone alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale in via principale di una legge regionale su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 312 L. 11 marzo 1953, n. 87).
La richiesta non deve rivestire una particolare forma, ma può esprimersi, di volta in volta, nella forma adeguata al caso concreto (Corte cost. n. 147 del 1972).
L'atto introduttivo del giudizio è diretto alla Corte costituzionale ed è notificato al Presidente della Giunta regionale (art. 312 L. 11 marzo 1953 , n. 87).
L'Avvocatura Generale dello Stato partecipa altresì in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai giudizi di legittimità costituzionale promossi dinanzi alla Corte Costituzionale in via principale da una Regione contro una legge o un atto avente forza di legge della Stato o contro una legge di un'altra Regione.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (art.23, lett. g della legge 23 aprile 1988, n. 400), l'Avvocatura Generale dello Stato partecipa, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, ai giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale aventi per oggetto la risoluzione di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (Artt.20 e 37 L.11 marzo 1953, n.87).
L'Avvocatura dello Stato si costituisce dinanzi alla Corte costituzionale in rappresentanza diretta del Ministro interessato solo quando il conflitto riguardi le attribuzioni amministrative ad esso conferite dalla legge.
Le altre parti del giudizio, qualora non compaiano personalmente, devono essere rappresentate e difese da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori. Quando è promosso da o contro il Governo o un Ministro, l'Avvocatura dello Stato presta il suo patrocinio solo in favore di questi ultimi, anche se il giudizio riguardi anche un altro potere dello Stato che si avvalga in via istituzionale del patrocinio dell'Istituto.
Il ricorso è proposto nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri e deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto nonché l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia.

Giudizi sulla ammissibilità dei referendum abrogativi

L'Avvocatura Generale dello Stato rappresenta il Governo anche nei giudizi di ammissibilità di referendum abrogativi dinanzi alla Corte costituzionale previsti dall'art. 75 della Costituzione e dall'art. 2 della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1.